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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 4 novembre 2020

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 4 novembre 2020.

  Amitrano, Ascani, Azzolina, Battelli, Boccia, Bonafede, Bonomo, Boschi, Brescia, Bruno Bossio, Buffagni, Cancelleri, Carfagna, Casa, Castelli, Cavandoli, Ceccanti, Ciampi, Cirielli, Coin, Colletti, Colucci, Covolo, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, Daga, De Micheli, Del Barba, Del Grosso, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Dieni, Fassino, Ferraresi, Ferri, Gregorio Fontana, Fraccaro, Franceschini, Frassinetti, Frusone, Gallinella, Gebhard, Gelmini, Giachetti, Giacomoni, Giglio Vigna, Giordano, Giorgis, Grimoldi, Gualtieri, Guerini, Invernizzi, Iorio, L'Abbate, Liuni, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Lorenzin, Losacco, Lupi, Maggioni, Marattin, Mauri, Melilli, Molinari, Mollicone, Morani, Morassut, Nardi, Orrico, Paita, Pallini, Parolo, Perantoni, Rampelli, Rizzo, Rosato, Rotta, Ruocco, Scalfarotto, Schullian, Serracchiani, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora, Spadoni, Speranza, Tasso, Tateo, Tofalo, Tomasi, Traversi, Ungaro, Vignaroli, Villarosa, Raffaele Volpi, Zicchieri, Zoffili.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Amitrano, Ascani, Azzolina, Battelli, Boccia, Bonafede, Bonomo, Boschi, Brescia, Bruno Bossio, Buffagni, Cancelleri, Carfagna, Casa, Castelli, Cavandoli, Ceccanti, Ciampi, Cirielli, Coin, Colletti, Colucci, Corda, Covolo, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, Daga, De Micheli, Del Barba, Del Grosso, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Fassino, Ferraresi, Ferri, Gregorio Fontana, Fraccaro, Franceschini, Frassinetti, Frusone, Gallinella, Gebhard, Gelmini, Giachetti, Giacomoni, Giglio Vigna, Giordano, Giorgis, Grimoldi, Gualtieri, Guerini, Invernizzi, Iorio, L'Abbate, Liuni, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Lorenzin, Losacco, Lupi, Maggioni, Marattin, Mauri, Melilli, Molinari, Mollicone, Morani, Morassut, Nardi, Orrico, Paita, Pallini, Parolo, Perantoni, Rampelli, Rizzo, Rosato, Rotta, Ruocco, Scalfarotto, Schullian, Serracchiani, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora, Spadoni, Speranza, Sut, Tasso, Tateo, Tofalo, Tomasi, Traversi, Ungaro, Vignaroli, Villarosa, Raffaele Volpi, Zicchieri, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 3 novembre 2020 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   MARTINCIGLIO ed altri: «Modifiche all'articolo 474 del codice di procedura civile in materia di effettività della tutela nei sistemi di tipo decisorio per la risoluzione stragiudiziale delle controversie» (2764);
   CANCELLERI e MARTINCIGLIO: «Delega al Governo per la revisione della disciplina del catasto dei fabbricati» (2765);
   MORRONE: «Riconoscimento della canzone “Romagna mia” quale espressione popolare dei valori fondanti della nascita e dello sviluppo della Repubblica» (2766).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge CARFAGNA ed altri: «Disposizioni concernenti l'erogazione di un'indennità di cura e assistenza al caregiver familiare di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché la rappresentanza dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili nel consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale» (2382) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Versace.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari costituzionali):
  CARETTA ed altri: «Conferimento della medaglia d'oro al valor civile alla memoria del personale medico-sanitario deceduto a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» (2629) Parere delle Commissioni V e XII.

   II Commissione (Giustizia):
  MORRONE ed altri: «Riorganizzazione dei dipartimenti del Ministero della giustizia competenti in materia di esecuzione penale e istituzione del Dipartimento per la sicurezza della giustizia» (2705) Parere delle Commissioni I, V, XI e XII.

   VI Commissione (Finanze):
  BITONCI ed altri: «Abrogazione degli articoli 23, 24 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Abolizione del sostituto d'imposta» (2719) Parere delle Commissioni I, V, X e XI.

   VII Commissione (Cultura):
  FOGLIANI: «Modifica all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, concernente la concessione di un contributo al comune di Portogruaro per la realizzazione del Festival internazionale di musica» (2637) Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   XIII Commissione (Agricoltura):
  CARETTA: «Modifica all'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di caccia da aeromobili, veicoli a motore e natanti in movimento spinti da motore» (2641) Parere delle Commissioni I, II, VIII, IX, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali):
  PAOLO RUSSO: «Disciplina temporanea della responsabilità degli esercenti le professioni e le attività sanitarie per danni a pazienti affetti da COVID-19» (2699) Parere delle Commissioni I, V, VI, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dal Ministro per i rapporti con il Parlamento.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 30 ottobre 2020, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, concernente la procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, che il Governo, con notifica 2020/0651/I, ha attivato la predetta procedura in ordine al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali concernente la modifica degli allegati 13 e 14 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, recante riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88.

  Questa comunicazione è trasmessa alla XIII Commissione (Agricoltura).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 3 novembre 2020, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817 (COM(2020) 612 final), corredata dal relativo allegato (COM(2020) 612 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 4 novembre 2020;
   relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione della direttiva 2014/47/UE relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nell'Unione e che abroga la direttiva 2000/30/CE (COM(2020) 676 final), che è assegnata in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti);
   relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 471/2009 relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi (COM(2020) 683 final), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);
   proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda disposizioni transitorie relative all'imposta sul valore aggiunto per i vaccini contro la COVID-19 e i dispositivi medico-diagnostici in vitro di questa malattia in risposta alla pandemia di COVID-19 (COM(2020) 688 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 4 novembre 2020;
   relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Prezzi e costi dell'energia in Europa (COM(2020) 951 final), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);
   relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sui progressi riguardo alla competitività dell'energia pulita (COM(2020) 953 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive);
   relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione 2020 sui progressi compiuti dagli Stati membri verso l'attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica e verso la diffusione degli edifici a energia quasi zero e di requisiti minimi di prestazione energetica ottimali in funzione dei costi nell'Unione europea in conformità della direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia (COM(2020) 954 final), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive).

  La proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea (COM(2020) 682 final), già trasmessa dalla Commissione europea e assegnata, in data 3 novembre 2020, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla XI Commissione (Lavoro), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), è altresì assegnata alla medesima XIV Commissione ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 4 novembre 2020.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 3 novembre 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Con la predetta comunicazione, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:
   proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un programma generale di azione dell'Unione per l'ambiente fino al 2030 (COM(2020) 652 final);
   relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle garanzie che impegnano il bilancio generale – Situazione al 31 dicembre 2019 (COM(2020) 677 final).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

  Nell’Allegato A al resoconto della seduta del 26 ottobre 2020, alla pagina 12, seconda colonna, ventiquattresima riga, le parole: «Benedetti, Braga, Licatini, Muroni, Nobili, Patassini, Polverini, Raciti, Vianello, Zolezzi» devono intendersi sostituite dalle seguenti: «Patassini, Polverini, Braga, Nobili, Muroni, Benedetti, Licatini, Vianello, Zolezzi, Raciti».

  Nell’Allegato A ai resoconti della seduta del 3 novembre 2020, a pagina 4, prima colonna, trentaseiesima riga, dopo la parola: « X,» deve intendersi inserita la seguente: « XI,».

TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE: BOLDRINI E SPERANZA; ZAN ED ALTRI; SCALFAROTTO ED ALTRI; PERANTONI ED ALTRI; BARTOLOZZI: MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISCRIMINAZIONE E DELLA VIOLENZA PER MOTIVI LEGATI AL SESSO, AL GENERE, ALL'ORIENTAMENTO SESSUALE E ALL'IDENTITÀ DI GENERE (A.C. 107-569-868-2171-2255-A)

A.C. 107-A – Articolo 6

ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 6.
(Istituzione della Giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia)

  1. La Repubblica italiana riconosce il giorno 17 maggio quale Giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia, al fine di promuovere la cultura del rispetto e dell'inclusione nonché di contrastare i pregiudizi, le discriminazioni e le violenze motivati dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere, in attuazione dei princìpi di eguaglianza e di pari dignità sociale sanciti dalla Costituzione.
  2. La Giornata di cui al comma 1 non determina riduzioni dell'orario di lavoro degli uffici pubblici né, qualora cada in un giorno feriale, costituisce giorno di vacanza o comporta la riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.
  3. In occasione della Giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia sono organizzate cerimonie, incontri e ogni altra iniziativa utile, anche da parte delle amministrazioni pubbliche e nelle scuole, per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1.
  4. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

PROPOSTE EMENDATIVE

EMENDAMENTI SEGNALATI PER LA VOTAZIONE

ART. 6.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi oneri per le amministrazioni e le istituzioni interessate.
6. 417. Alessandro Pagano.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. In ogni caso, quando le iniziative di cui ai commi precedenti coinvolgono direttamente o indirettamente i minori di anni 18, è richiesto l'esplicito e particolare consenso di entrambi i genitori.
6. 208. Montaruli, Varchi, Maschio, Zucconi, Ciaburro.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Tutela del minore contro le discriminazioni sessuali e di genere)

  1. In nessun caso il minore può essere discriminato per il proprio sesso e per tale ragione è vietata nei suoi confronti qualunque pratica di neutralità di genere (theyby).
  2. Chi applica pratiche di neutralità di genere (theyby) nei confronti di minori di anni 18 è punito con la pena della reclusione dai due ai sei anni. La pena è aumentata se il minore ha meno di anni 10.
6. 01. Montaruli, Varchi, Maschio, Zucconi, Ciaburro.

EMENDAMENTI NON SEGNALATI PER LA VOTAZIONE

ART. 6.

  Sopprimerlo.
*6. 17. Rospi.

  Sopprimerlo.
*6. 72. Maschio, Varchi.

  Sopprimerlo.
*6. 470. Lupi, Giannone, Silli.

  Sopprimere il comma 1.
6. 471. Lupi, Giannone, Silli.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le seguenti: 2 gennaio.
6. 79. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le seguenti: 3 gennaio.
6. 80. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le seguenti: 4 gennaio.
6. 81. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le seguenti: 5 gennaio.
6. 82. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le seguenti: 7 gennaio.
6. 83. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le seguenti: 8 gennaio.
6. 84. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le seguenti: 9 gennaio.
6. 85. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le seguenti: 10 gennaio.
6. 86. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le seguenti: 11 gennaio.
6. 87. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le seguenti: 12 gennaio.
6. 88. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le seguenti: 13 gennaio.
6. 89. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le parole: 14 gennaio.
6. 90. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le parole: 15 gennaio.
6. 91. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le seguenti: 2 novembre.
6. 176. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le parole: 16 gennaio.
6. 92. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le parole: 17 gennaio.
6. 93. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le parole: 18 gennaio.
6. 94. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le parole: 19 gennaio.
6. 95. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le parole: 20 gennaio.
6. 96. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le parole: 21 gennaio.
6. 97. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le parole: 22 gennaio.
6. 98. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le parole: 23 gennaio.
6. 99. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le seguenti: 24 gennaio.
6. 100. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le seguenti: 25 gennaio.
6. 108. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le seguenti: 26 gennaio.
6. 109. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le seguenti: 27 gennaio.
6. 110. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le seguenti: 28 gennaio.
6. 111. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le seguenti: 29 gennaio.
6. 112. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le seguenti: 30 gennaio.
6. 113. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le seguenti: 3 gennaio.
6. 114. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le seguenti: 1o febbraio.
6. 115. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le parole: 2 febbraio.
6. 116. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le seguenti: 3 febbraio.
6. 117. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le seguenti: 4 febbraio.
6. 118. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le seguenti: 5 febbraio.
6. 119. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le seguenti: 6 febbraio.
6. 120. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le seguenti: 7 febbraio.
6. 121. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le seguenti: 8 febbraio.
6. 122. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le seguenti: 9 febbraio.
6. 123. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le seguenti: 10 febbraio.
6. 124. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le seguenti: 11 febbraio.
6. 125. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le seguenti: 12 febbraio.
6. 126. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le seguenti: 13 febbraio.
6. 127. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le seguenti: 14 febbraio.
6. 128. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le seguenti: 15 febbraio.
6. 129. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le seguenti: 16 febbraio.
6. 130. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le seguenti: 17 febbraio.
6. 131. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le seguenti: 18 febbraio.
6. 132. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le seguenti: 19 febbraio.
6. 133. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le seguenti: 20 febbraio.
6. 134. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le seguenti: 21 febbraio.
6. 135. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le seguenti: 22 febbraio.
6. 136. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le parole: 23 febbraio.
6. 137. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le parole: 24 febbraio.
6. 138. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le parole: 25 febbraio.
6. 139. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le parole: 26 febbraio.
6. 140. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le parole: 27 febbraio.
6. 141. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le parole: 28 febbraio.
6. 142. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le parole: 1 marzo.
6. 143. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le parole: 2 marzo.
6. 144. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le parole: 3 marzo.
6. 145. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le parole: 4 marzo.
6. 146. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le parole: 5 marzo.
6. 147. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le parole: 6 marzo.
6. 148. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le parole: 7 marzo.
6. 149. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le parole: 8 marzo.
6. 150. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le parole: 9 marzo.
6. 151. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le parole: 10 marzo.
6. 152. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le parole: 11 marzo.
6. 153. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le parole: 12 marzo.
6. 154. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le parole: 13 marzo.
6. 155. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le seguenti: 14 marzo.
6. 156. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le seguenti: 15 marzo.
6. 157. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le seguenti: 16 marzo.
6. 158. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le seguenti: 17 marzo.
6. 159. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le seguenti: 18 marzo.
6. 160. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le seguenti: 19 marzo.
6. 161. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le seguenti: 20 marzo.
6. 162. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le seguenti: 21 marzo.
6. 163. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le seguenti: 22 marzo.
6. 164. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le seguenti: 23 marzo.
6. 165. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le parole: 24 marzo.
6. 166. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le parole: 25 marzo.
6. 167. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le parole: 26 marzo.
6. 168. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le parole: 27 marzo.
6. 169. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le parole: 28 marzo.
6. 170. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le parole: 29 marzo.
6. 171. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le parole: 30 marzo.
6. 172. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le parole: 31 marzo.
6. 173. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le seguenti: 30 giugno.
6. 175. Maschio, Varchi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le parole: 2 maggio.
6. 174. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia con le seguenti: la lesbofobia, la bifobia e la transfobia.
6. 75. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia con le seguenti: l'omofobia, la nanofobia, la transfobia.
6. 77. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia con le seguenti: l'emofobia, la bifobia e la transfobia.
6. 76. Maschio, Varchi.

  Al comma 1, sostituire le parole: l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia con le seguenti: l'omofobia, la lesbofobia, la calvifobia.
6. 78. Maschio, Varchi.

  Al comma 1, sostituire le parole: contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia con le seguenti: per la dignità della persona contro ogni discriminazione.

  Conseguentemente,
   al comma 3 sostituire le parole: contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia con le seguenti: per la dignità della persona contro ogni discriminazione.
   sostituire la rubrica con la seguente: Istituzione della giornata nazionale per la dignità della persona contro ogni discriminazione.
6. 410. Lupi, Giannone, Silli.

  Al comma 1, dopo le parole: e la transfobia aggiungere le seguenti: e l'eterofobia.

  Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: e la transfobia aggiungere le seguenti: e l'eterofobia.
6. 22. Maschio, Montaruli, Varchi.

  Al comma 1, e ovunque ricorre, dopo la parola: transfobia aggiungere le seguenti: e la cattolicofobia.
6. 21. Montaruli, Varchi, Maschio.

  Al comma 1, e ovunque ricorre, dopo la parola: transfobia aggiungere le seguenti: e la singlefobia.
6. 23. Montaruli, Varchi, Maschio.

  Al comma 1, e ovunque ricorre, dopo la parola: transfobia aggiungere le seguenti: , la mammofobia e la babbofobia.
6. 24. Montaruli, Varchi, Maschio.

  Al comma 1, e ovunque ricorre, dopo la parola: transfobia aggiungere le seguenti: e la discriminazione di Agender.
6. 26. Montaruli, Varchi, Maschio.

  Al comma 1, e ovunque ricorre, dopo la parola: transfobia aggiungere le seguenti: e la discriminazione di Androgyne.
6. 27. Montaruli, Varchi, Maschio.

  Al comma 1, e ovunque ricorre, dopo la parola: transfobia aggiungere le seguenti: e la discriminazione di Androgynous.
6. 28. Montaruli, Varchi, Maschio.

  Al comma 1, e ovunque ricorre, dopo la parola: transfobia aggiungere le seguenti: e la discriminazione di Bigender.
6. 29. Montaruli, Varchi, Maschio.

  Al comma 1, e ovunque ricorre, dopo la parola: transfobia aggiungere le seguenti: e la discriminazione di Female to Male.
6. 30. Montaruli, Varchi, Maschio.

  Al comma 1, e ovunque ricorre, dopo la parola: transfobia aggiungere le seguenti: e la discriminazione di Gender.
6. 31. Montaruli, Varchi, Maschio.

  Al comma 1, e ovunque ricorre, dopo la parola: transfobia aggiungere le seguenti: e la discriminazione di Gender Nonconforming.
6. 32. Montaruli, Varchi, Maschio.

  Al comma 1, e ovunque ricorre, dopo la parola: transfobia aggiungere le seguenti: e la discriminazione di Gender Questioning.
6. 33. Montaruli, Varchi, Maschio.

  Al comma 1, e ovunque ricorre, dopo la parola: transfobia aggiungere le seguenti: e la discriminazione di Gender Variant.
6. 34. Montaruli, Varchi, Maschio.

  Al comma 1, e ovunque ricorre, dopo la parola: transfobia aggiungere le seguenti: e la discriminazione di Genderqueer.
6. 35. Montaruli, Varchi, Maschio.

  Al comma 1, e ovunque ricorre, dopo la parola: transfobia aggiungere le seguenti: e la discriminazione di Male to Female.
6. 36. Montaruli, Varchi, Maschio.

  Al comma 1, e ovunque ricorra, dopo la parola: transfobia aggiungere le seguenti: e la discriminazione di MTF.
6. 37. Montaruli, Varchi, Maschio.

  Al comma 1, e ovunque ricorra, dopo la parola: transfobia aggiungere le seguenti: e la discriminazione di Neither.
6. 38. Montaruli, Varchi, Maschio.

  Al comma 1, e ovunque ricorra, dopo la parola: transfobia aggiungere le seguenti: e la discriminazione di Neutrois.
6. 39. Montaruli, Varchi, Maschio.

  Al comma 1, e ovunque ricorra, dopo la parola: transfobia aggiungere le seguenti: e la discriminazione di Non-binary.
6. 40. Montaruli, Varchi, Maschio.

  Al comma 1, e ovunque ricorra, dopo la parola: transfobia aggiungere le seguenti: e la discriminazione di Other.
6. 41. Montaruli, Varchi, Maschio.

  Al comma 1, e ovunque ricorra, dopo la parola: transfobia aggiungere le seguenti: e la discriminazione di Pangender.
6. 42. Montaruli, Varchi, Maschio.

  Al comma 1, e ovunque ricorra, dopo la parola: transfobia aggiungere le seguenti: e la discriminazione di Trans.
6. 43. Montaruli, Varchi, Maschio.

  Al comma 1, e ovunque ricorra, dopo la parola: transfobia aggiungere le seguenti: e la discriminazione di Trans-Man.
6. 44. Montaruli, Varchi, Maschio.

  Al comma 1, e ovunque ricorra, dopo la parola: transfobia aggiungere le seguenti: e la discriminazione di Trans Person.
6. 45. Montaruli, Varchi, Maschio.

  Al comma 1, e ovunque ricorra, dopo la parola: transfobia aggiungere le seguenti: e la discriminazione di Trans Woman.
6. 46. Montaruli, Varchi, Maschio.

  Al comma 1, e ovunque ricorra dopo la parola: transfobia aggiungere le seguenti: e la discriminazione di Transfeminine.
6. 47. Montaruli, Varchi, Maschio.

  Al comma 1, e ovunque ricorra dopo la parola: transfobia aggiungere le seguenti: e la discriminazione di Transgender.
6. 48. Montaruli, Varchi, Maschio.

  Al comma 1, e ovunque ricorra dopo la parola: transfobia aggiungere le seguenti: e la discriminazione di Transgender Man.
6. 49. Montaruli, Varchi, Maschio.

  Al comma 1, e ovunque ricorra dopo la parola: transfobia aggiungere le seguenti: e la discriminazione di Transgender Female.
6. 50. Montaruli, Varchi, Maschio.

  Al comma 1, e ovunque ricorra dopo la parola: transfobia aggiungere le seguenti: e la discriminazione di Transgender Male.
6. 51. Montaruli, Varchi, Maschio.

  Al comma 1, e ovunque ricorra dopo la parola: transfobia aggiungere le seguenti: e la discriminazione di Transgender Person.
6. 53. Montaruli, Varchi, Maschio.

  Al comma 1, e ovunque ricorra dopo la parola: transfobia aggiungere le seguenti: e la discriminazione di Transgender Woman.
6. 54. Montaruli, Varchi, Maschio.

  Al comma 1, e ovunque ricorra dopo la parola: transfobia aggiungere le seguenti: e la discriminazione di Transmasculine.
6. 55. Montaruli, Varchi, Maschio.

  Al comma 1, e ovunque ricorra dopo la parola: transfobia aggiungere le seguenti: e la discriminazione di Transsexual.
6. 56. Montaruli, Varchi, Maschio.

  Al comma 1, e ovunque ricorra, dopo la parola: transfobia aggiungere le seguenti: e la discriminazione di Transsexual Female.
6. 57. Montaruli, Varchi, Maschio.

  Al comma 1, e ovunque ricorra, dopo la parola: transfobia aggiungere le seguenti: e la discriminazione di Transsexual Male.
6. 58. Montaruli, Varchi, Maschio.

  Al comma 1, e ovunque ricorra, dopo la parola: transfobia aggiungere le seguenti: e la discriminazione di Transsexual Man.
6. 59. Montaruli, Varchi, Maschio.

  Al comma 1, e ovunque ricorra, dopo la parola: transfobia aggiungere le seguenti: e la discriminazione di Transsexual Person.
6. 60. Montaruli, Varchi, Maschio.

  Al comma 1 sopprimere le parole: del rispetto e.
6. 74. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1 sopprimere le parole da: nonché a: genere.
6. 73. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: sanciti dalla Costituzione con le seguenti: di cui all'articolo 3 della Costituzione.
6. 177. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Sopprimere il comma 2.
*6. 179. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Sopprimere il comma 2.
*6. 472. Lupi, Giannone, Silli.

  Sopprimere il comma 3.
**6. 180. Alessandro Pagano.

  Sopprimere il comma 3.
**6. 181. Maschio, Varchi.

  Sopprimere il comma 3.
**6. 473. Lupi, Giannone, Silli..

  Al comma 3, sostituire le parole: e ogni altra iniziativa utile con le seguenti: , campagne di sensibilizzazione e di informazione istituzionale.
6. 192. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 3, dopo le parole: anche da parte delle amministrazioni pubbliche aggiungere le seguenti: locali.
6. 196. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 3, sopprimere le parole: in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado,.
6. 191. Rospi.

  Al comma 3, sostituire le parole: , in modo particolare nelle scuole con le seguenti: e nelle scuole.
6. 193. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 3, aggiungere il seguente periodo: Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi oneri per le amministrazioni e le istituzioni interessate.
6. 207. Maschio, Varchi.

  Al comma 3, aggiungere il seguente periodo: Le iniziative di cui al presente comma avvengono esclusivamente su base volontaria da parte delle istituzioni e degli enti interessati.
6. 206. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le iniziative di cui al presente comma devono essere deliberate con maggioranze qualificate di tre quarti dei componenti degli organi competenti degli enti e delle istituzioni interessate.
6. 205. Maschio, Varchi.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le iniziative di cui al presente comma devono essere deliberate con maggioranze qualificate di due terzi dei componenti degli organi competenti degli enti e delle istituzioni interessate.
6. 187. Alessandro Pagano.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le previsioni di cui al presente comma sono attuate esclusivamente da enti e istituzioni dello Stato, delle Regioni e dei Comuni.
6. 204. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 3, aggiungere il seguente periodo: Le previsioni di cui al presente comma non si applicano a organizzazioni, fondazioni, associazioni, società e soggetti comunque denominati che non appartengano alla pubblica amministrazione.
6. 203. Maschio, Varchi.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le iniziative di cui al presente comma avvengono esclusivamente su base volontaria da parte delle istituzioni e degli enti interessati.
6. 480. Alessandro Pagano.

  Sopprimere il comma 4.
6. 210. Maschio, Varchi.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , regioni e comuni.
6. 211. Maschio, Varchi.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e regioni.
6. 212. Varchi, Maschio, Zucconi.

A.C. 107-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    consolidata giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, della Corte di Cassazione, nonché numerosissima giurisprudenza di merito si è espressa nettamente riguardo l'impossibilità di considerare l'omosessualità quale impedimento all'esercizio delle funzioni genitoriale;
    da ultimo il Tribunale per i minorenni di Bologna ha affermato nella sentenza 70 del 2020 che l'adozione in casi particolari di cui all'articolo 44 della legge n. 184 del 1983 instaura legami di parentela ulteriori rispetto a quello con il solo genitore adottante;
    in assenza di una puntuale disciplina italiana, si è venuta a creare una situazione di vulnus dello stato giuridico dei minori figli delle coppie formate da persone dello stesso sesso, infatti, i medesimi sono privi di numerosi diritti e prerogative derivanti dal possesso di status di figlio, quali ad esempio il diritto di essere mantenuti, assistiti, educati e istruiti, come anche quello di ereditare. Di contro anche al genitore non biologico sono negati diritti-doveri, come il poter ottenere permessi parentali e assegni familiari, mantenere continuità affettiva con il minore in caso di separazione dal genitore biologico, nonché di morte del medesimo;
    la legge n. 76 del 2016 non ha compreso nella cornice del riconoscimento delle coppie dello stesso sesso una nuova disciplina della filiazione inclusiva delle famiglie omogenitoriali;
    l'istituto delle unioni civili, in quanto alternativo e differente dal matrimonio e destinato alle sole coppie dello stesso sesso, rappresenta l'ultimo baluardo della discriminazione matrimoniale nel nostro Paese;
    il superamento delle discriminazioni e della violenza fondata sull'orientamento sessuale e identità di genere trova come principale alleato l'implementazione di nuovi diritti che sanciscano l'uguaglianza formale di tutte le persone davanti alla legge dello Stato,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di modificare, entro il 2021, l'intera disciplina relativa al diritto del minore alla famiglia di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184, di estendere il matrimonio civile alle coppie dello stesso sesso, di superare gli ultimi divieti discriminatori per i singoli e le coppie del medesimo sesso della legge 9 febbraio 2004, n. 40 sulla procreazione assistita e di introdurre una nuova disciplina civilistica per l'estensione del riconoscimento automatico alla nascita dei figli nati in Italia o all'estero grazie a tecniche di procreazione assistita da parte di coppie dello stesso sesso.
9/107-A/1Magi.


   La Camera,
   premesso che:
    il progetto di legge all'esame dell'Assemblea prevede disposizioni in materia di prevenzione e contrasto alle discriminazioni. In particolare è stabilita una strategia (con misure ad esempio relative all'educazione delle persone) per la prevenzione ed il contrasto delle discriminazioni;
    è fondamentale pertanto che il Governo ed in particolare il Ministro della famiglia elabori un piano educativo con linee guida che aiutino tramite le famiglie i giovani al rispetto di qualunque persona e quindi a prevenire qualsiasi forma di discriminazione che venga perpetrata nei confronti di altre persone;
    in particolare è opportuno che il Governo attui il piano indicato in premessa tramite campagne comunicative che aiutino le persone residenti nel nostro territorio al rispetto di tutte le persone evitando forme di discriminazione. In particolare le campagne comunicative dovranno essere rivolte alle famiglie perché le medesime educhino i propri figli al rispetto di tutte le persone evitando qualsiasi forma di discriminazione;
    tali politiche educative potranno essere fatte nell'ambito degli stanziamenti di bilancio senza oneri per lo Stato o da campagne informative ed educative effettuate dal servizio pubblico statale (RAI) perché si educhino i giovani al rispetto delle persone,

impegna il Governo

a promuovere, come detto in premessa, campagne educative rivolte a prevenire e contrastare qualsiasi forma di discriminazione nei confronti di tutte le persone soprattutto perché le famiglie del nostro Paese e i loro figli capiscano l'importanza del rispetto per ogni persona e vengano educati in modo tale da superare definitivamente tutte le discriminazioni.
9/107-A/2Giannone.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame reca modifiche degli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale e di altre disposizioni, aggiungendo alle discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, gli atti discriminatori fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere;
    i dati raccolti dall'Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori istituito presso il Ministero dell'interno evidenziano che negli anni, in particolare dal 2010 al 2018, su un totale di 1.513 eventi discriminatori, solo il 13 per cento è da addebitare a motivi di orientamento sessuale;
    tale circostanza dimostra che ad oggi non sussiste alcuna emergenza sociale e criminale così grave da giustificare l'introduzione di ulteriori fattispecie penali e che tale provvedimento sia di natura meramente ideologica;
    è chiaro che l'argomento impatta sulle convinzioni religiose e sociali delle persone a prescindere da ogni circostanza di merito e che la soggettività dei concetti delle locuzioni «atti di discriminazione» e «istigazione», rischia di compromettere la libertà di professare molte fedi religiose e comunque, in genere, la libertà di opinione su temi sociali quali, ad esempio, la famiglia ovvero l'adozione;
    tale provvedimento, di fatto, rischia di reprimere la libertà di pensiero e di espressione dei cittadini laddove abbiano idee e valori diversi da quelli che il disegno di legge tutela;
    il provvedimento de quo astrattamente e ideologicamente mira a tutelare taluni individui dall'omofobia e dalla transfobia, ma concretamente crea una vera e propria discriminazione nei confronti di coloro, singoli o associazioni, che per credo religioso difendono l'eterosessualità o per motivazioni sociali si battono per preservare i valori della famiglia tradizionale;
    si introduce un reato che punisce idee «diverse», quindi un reato di opinione, a prescindere dal fatto che le stesse si siano concretizzate in effettive condotte illecite lesive dell'altrui persona;
    nell'ordinamento nazionale sono già presenti norme volte a tutelare le condotte che ledono la persona, senza alcuna distinzione e, in particolare, i delitti contro la vita, l'incolumità personale, l'onore e la libertà personale oltre che circostanze aggravanti tra cui, in particolare, quella prevista dall'articolo 61, n. 1, del codice penale «l'aver agito per motivi abietti o futili»;
    le norme del provvedimento non indicano con determinatezza e la dovuta chiarezza le condotte discriminatorie fondate sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere, ledendo il principio di tassatività della norma penale di cui agli articoli 25 della Costituzione e 1 del codice penale, polarizzando sempre più la valutazione della condotta sul potere discrezionale dei giudici in sede applicativa;
    inoltre, si viola l'articolo 3 della Costituzione in quanto si vuole introdurre una tutela penale solo per una categoria di persone, nel caso in cui vengano discriminate in virtù della loro soggettiva «condizione personale» mentre, ad esempio, non viene garantita alcuna tutela per le persone diversamente abili in ragione della loro condizione personale,

impegna il Governo

ad assumere con urgenza ulteriori provvedimenti normativi atti a garantire che le norme del presente disegno di legge vengano applicate rispettando i principi costituzionali di ogni cittadino di cui agli articoli 3, 19, 21 e 25 della Costituzione, non essendo assolutamente salvaguardati dalla genericità dell'articolo 3 del provvedimento di legge in esame.
9/107-A/3Cirielli, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame interviene sui delitti contro l'uguaglianza previsti dal codice penale per aggiungere alle discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi gli atti discriminatori fondati «sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere»;
    in particolare, l'articolo 6 istituisce la giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia, demandando alle pubbliche amministrazioni la facoltà di organizzare iniziative «in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado» al fine di promuovere la cultura del rispetto e dell'inclusione nonché di contrastare i pregiudizi, le discriminazioni e le violenze motivati dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere, in attuazione dei princìpi di eguaglianza e di pari dignità sociale sanciti dalla Costituzione;
    se davvero esiste un allarme in termini di discriminazioni e di atti violenti, legittimati anche dai nuovi mezzi di comunicazione di massa, come i social network, è altrettanto vero che la scuola, insieme alla famiglia, rappresentano i luoghi primari per prevenire e combattere una cultura della violenza e della discriminazione: la cultura dell'inclusione e della tolleranza non passano attraverso il piano giuridico, ma attraverso il piano culturale ed educativo;
    le scuole rappresentano luoghi strategici e deputati a dare risposte adeguate e hanno il compito, insieme alla famiglia, di prevenire, ridurre e contrastare le nuove forme di prevaricazione e violenza, anche giovanile;
    in particolare, l'istituzione scolastica deve rivestire un ruolo fondamentale nel preparare i giovani a svolgere in modo attivo il proprio ruolo di cittadini nelle società democratiche attraverso l'inserimento nei curricula scolastici dell'educazione all'intelligenza emotiva e sociale, affinché gli studenti possano sviluppare le proprie capacità sociali, imparino a riconoscere e verbalizzare le emozioni, a gestire e a prevenire e risolvere i conflitti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre nel programma degli istituti scolastici di ogni ordine e grado l'ora curricolare di intelligenza emotiva.
9/107-A/4Bellucci, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame interviene sui delitti contro l'uguaglianza previsti dagli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale, per aggiungere alle discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi gli atti discriminatori fondati «sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere»;
    in particolare, l'articolo 8 incrementa di 4 milioni di euro, a decorrere dal 2020, il Fondo pari opportunità della Presidenza del Consiglio, per finanziare politiche per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere e per il sostegno delle vittime;
    se davvero esiste un allarme in termini di discriminazioni e di atti violenti, legittimati anche dai nuovi mezzi di comunicazione di massa, come i social network, rispetto a caratteristiche qualificanti della persona, se è vero che sono in gioco due aspetti irrinunciabili, quali la pari dignità di tutte le persone da un lato e la libertà di manifestazione del pensiero dall'altro, ciò deve essere combattuto e prevenuto in ogni suo aspetto;
    secondo i dati diffusi dal Ministero dell'interno, tra il 10 settembre 2010 e il 31 dicembre 2018 le segnalazioni di reati di matrice discriminatoria fondati su razza o etnia sono stati 897 (59,3 per cento); quelli fondati sull'orientamento religioso 286 (18,9 per cento); 197 (13,0 per cento) sull'orientamento sessuale, 15 (1,0 per cento) sull'identità di genere e 118 (7,8 per cento) sulla disabilità;
    tutte le discriminazioni costituiscono una violazione della dignità umana, che, in quanto tale, deve essere sempre rispettata e trattamenti pregiudizievoli, minacce, aggressioni, lesioni, atti di bullismo, stalking, e altro sono altrettante forme di attentato alla sacralità della vita umana e vanno perciò tutte prevenute e contrastate,

impegna il Governo

a incrementare, anche in occasione della prossima legge di bilancio, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, al fine di finanziare idonee politiche di prevenzione contro ogni forma di discriminazione e per il sostegno delle vittime di ogni tipo di violenza.
9/107-A/5Lucaselli, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il Testo unificato delle proposte di legge C. 107, C. 569, C. 868, C. 2171 e C. 2255, recante Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi legati al sesso, al genere, all'orientamento sessuale e all'identità di genere, introduce diverse norme che violano la Costituzione italiana;
    alcune violazioni sono state evidenziate anche nel parere reso, il 23 luglio 2020, all'unanimità, dal Comitato per la legislazione, che ha messo in luce come il provvedimento, nell'introdurre forme di tutela penale contro atti discriminatori fondati «sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere», non fornisce apposite definizioni, ai fini dell'applicazione della legge, di tali distinti concetti, né le definizioni risultano presenti nella legislazione vigente;
    ciò è ancor più grave in un impianto costituzionale che si fonda sui concetti di sesso (articoli 3 e 51 della Costituzione), uomo e donna (articoli 31, 37, 48, 51 e 117 della Costituzione);
    nello stesso senso si è espressa anche la I Commissione affari costituzionali, il 29 luglio 2020, nelle condizioni fissate nel parere espresso alla II Commissione giustizia «di chiarire maggiormente i confini tra le condotte discriminatorie fondate sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere» e di riformulare l'articolo 3 del provvedimento, «nel senso di chiarire più puntualmente che non costituiscono discriminazione, né istigazione alla discriminazione, la libera espressione e la manifestazione di convincimenti o di opinioni riconducibili al pluralismo delle idee, nonché le condotte legittime riconducibili alla libertà delle scelte, purché non istighino all'odio o alla violenza, ossia non presentino un nesso, con atti gravi, concreti e attuali»;
    esso, pertanto, lede il principio di tassatività della fattispecie penale garantito dall'articolo 25, comma secondo, della Costituzione, principio di civiltà giuridica per cui si devono conoscere in anticipo, prima della commissione del fatto, i comportamenti vietati;
    il provvedimento, all'articolo 1, introduce un reato di opinione, mirando a punire manifestazioni del pensiero che proclamino la «superiorità» di un orientamento sessuale, in palese contrasto con l'articolo 21 della Costituzione, rischierebbe di essere punito con il carcere fino a 18 mesi colui che affermasse che un orientamento sessuale è sbagliato o non condivisibile, sia pure senza che tale affermazione sia volta a istigare alla commissione di atti violenti;
    parimenti l'articolo 1 punisce come tale «l'atto discriminatorio» fondato «sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere» e stabilisce regole che possono porsi in contrasto con numerosi diritti di libertà garantiti dalla Costituzione; tra di essi la libertà di riunione, la libertà di associazione, la libertà religiosa, la libertà d'educazione, la libertà d'iniziativa economica;
    vieta anche «ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione» per motivi legati al sesso, al genere, all'orientamento sessuale o all'identità di genere, punendo la partecipazione a tali formazioni sociali con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e la loro organizzazione o direzione con il carcere da 1 a 6 anni,

impegna il Governo

a garantire in ogni modo che dall'attuazione della presente legge non scaturisca una violazione al contrario del principio della libera manifestazione del pensiero di cui all'articolo 21 della Costituzione.
9/107-A/6Iezzi, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi, Turri, Alessandro Pagano.


   La Camera,
   premesso che:
    il Testo unificato delle proposte di legge C. 107, C. 569, C. 858, C. 2171 e C. 2255, recante Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi legati al sesso, al genere, all'orientamento sessuale e all'identità di genere, introduce diverse norme che violano la Costituzione italiana;
    alcune violazioni sono state evidenziate anche nel parere reso, il 23 luglio 2020, all'unanimità, dai Comitato per la legislazione, che ha messo in luce come il provvedimento, nell'introdurre forme di tutela penale contro atti discriminatori fondati «sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere», non fornisce apposite definizioni, ai fini dell'applicazione della legge, di tali distinti concetti, né le definizioni risultano presenti nella legislazione vigente;
    ciò è ancor più grave in un impianto costituzionale che si fonda sui concetti di sesso (articoli 3 e 51 della Costituzione), uomo e donna (articoli 31, 37, 48, 51 e 117 della Costituzione);
    nello stesso senso si è espressa anche la I Commissione affari costituzionali, il 29 luglio 2020, nelle condizioni fissate nel parere espresso alla II Commissione giustizia «di chiarire maggiormente i confini tra le condotte discriminatorie fondate sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere» e di riformulare l'articolo 3 del provvedimento, «nei senso di chiarire più puntualmente che non costituiscono discriminazione, né istigazione alla discriminazione, la libera espressione e la manifestazione di convincimenti o di opinioni riconducibili al pluralismo delle idee, nonché le condotte legittime riconducibili alla libertà delle scelte, purché non istighino all'odio o alla violenza, ossia non presentino un nesso con atti gravi, concreti e attuali»;
    esso, pertanto, lede il principio di tassatività della fattispecie penale garantito dall'articolo 25, comma secondo, della Costituzione, principio di civiltà giuridica per cui si devono conoscere in anticipo, prima della commissione del fatto, i comportamenti vietati;
    il provvedimento, all'articolo 1, introduce un reato di opinione, mirando a punire manifestazioni del pensiero che proclamino la «superiorità» di un orientamento sessuale, in palese contrasto con l'articolo 21 della Costituzione, rischierebbe di essere punito con il carcere fino a 18 mesi colui che affermasse che un orientamento sessuale è sbagliato o non condivisibile, sia pure senza che tale affermazione sia volta a istigare alla commissione di atti violenti;
    parimenti l'articolo 1 punisce come tale «l'atto discriminatorio» fondato «sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere» e stabilisce regole che possono porsi in contrasto con numerosi diritti di libertà garantiti dalla Costituzione: tra di essi la libertà di riunione, la libertà di associazione, la libertà religiosa, la libertà d'educazione, la libertà d'iniziativa economica;
    vieta anche «ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione» per motivi legati al sesso, al genere, all'orientamento sessuate o all'identità di genere, punendo la partecipazione a tali formazioni sociali con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e la loro organizzazione 0 direzione con il carcere da 1 a 5 anni,

impegna il Governo

ad assicurare in ogni modo che il rispetto per la libertà di identità di genere non si traduca in una paradossale restrizione della libertà altrui di manifestazione del proprio pensiero.
9/107-A/7Bordonali, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi, Turri, Alessandro Pagano.


   La Camera,
   premesso che:
    il Testo unificato delle proposte di legge C. 107, C. 569, C. 868, C. 2171 e C. 2255, recante Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi legati al sesso, al genere, all'orientamento sessuate e all'identità di genere, introduce diverse norme che violano la Costituzione italiana;
    nonostante i dubbi di costituzionalità segnalati nelle Commissioni di merito con riguardo all'introduzione di forme di tutela penale contro atti discriminatori fondati «sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere», il provvedimento, all'articolo 1, introduce un reato di opinione, mirando a punire manifestazioni del pensiero che proclamino la «superiorità» di un orientamento sessuale con il carcere fino a 18 mesi,

impegna il Governo

a tutelare con pari misure forti, anche con un apposito provvedimento legislativo, anche la non discriminazione dei diritti delle ragazze madri.
9/107-A/8Valbusa, Cavandoli, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi, Turri.


   La Camera,
   premesso che:
    il Testo unificato delle proposte di legge C. 107, C. 569, C. 868, C. 2171 e C. 2255, recante Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi legati al sesso, al genere, all'orientamento sessuale e all'identità di genere, introduce diverse norme che violano la Costituzione italiana;
    alcune violazioni sono state evidenziate anche nel parere reso, il 23 luglio 2020, all'unanimità, dal Comitato per la legislazione, che ha messo in luce come il provvedimento, nell'introdurre forme di tutela penale contro atti discriminatori fondati «sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere», non fornisce apposite definizioni, ai fini dell'applicazione della legge, di tali distinti concetti, né le definizioni risultano presenti nella legislazione vigente;
    ciò è ancor più grave in un impianto costituzionale che si fonda sui concetti di sesso (articoli 3 e 51 della Costituzione), uomo e donna (articoli 31, 37, 48, 51 e 117 della Costituzione);
    nello stesso senso si è espressa anche la I Commissione Affari costituzionali, il 29 luglio 2020, nelle condizioni fissate nel parere espresso alla II Commissione giustizia «di chiarire maggiormente i confini tra le condotte discriminatorie fondate sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere» e di riformulare l'articolo 3 del provvedimento, «nel senso di chiarire più puntualmente che non costituiscono discriminazione, né istigazione alla discriminazione, la libera espressione e la manifestazione di convincimenti o di opinioni riconducibili al pluralismo delle idee, nonché le condotte legittime riconducibili alla libertà delle scelte, purché non istighino all'odio o alla violenza, ossia non presentino un nesso con atti gravi, concreti e attuali»;
    esso, pertanto, lede il principio di tassatività della fattispecie penale garantito dall'articolo 25, comma secondo, della Costituzione, principio di civiltà giuridica per cui si devono conoscere in anticipo, prima della commissione del fatto, i comportamenti vietati;
    il provvedimento, all'articolo 1, introduce un reato di opinione, mirando a punire manifestazioni del pensiero che proclamino la «superiorità» di un orientamento sessuale, in palese contrasto con l'articolo 21 della Costituzione, rischierebbe di essere punito con il carcere fino a 18 mesi colui che affermasse che un orientamento sessuale è sbagliato o non condivisibile, sia pure senza che tale affermazione sia volta a istigare alla commissione di atti violenti;
    parimenti l'articolo 1 punisce come tale «l'atto discriminatorio» fondato «sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere» e stabilisce regole che possono porsi in contrasto con numerosi diritti di libertà garantiti dalla Costituzione: tra di essi la libertà di riunione, la libertà di associazione, la libertà religiosa, la libertà d'educazione, la libertà d'iniziativa economica;
    vieta anche «ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione» per motivi legati al sesso, al genere, all'orientamento sessuale o all'identità di genere, punendo la partecipazione a tali formazioni sociali con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e la loro organizzazione o direzione con il carcere da 1 a 6 anni,

impegna il Governo

a monitorare gli effetti applicativi della presente legge al fine di salvaguardare dal concetto di discriminazione il libero convincimento e il libero pensiero costituzionalmente garantiti, senza che ciò rientri in reato d'opinione.
9/107-A/9De Angelis, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi, Turri, Alessandro Pagano.


   La Camera,
   premesso che:
    il Testo unificato delle proposte di legge C. 107, C. 569, C. 868, C. 2171 e C. 2255, recante Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi legati al sesso, al genere, all'orientamento sessuale e all'identità di genere, introduce diverse norme che violano la Costituzione italiana;
    alcune violazioni sono state evidenziate anche nel parere reso, il 23 luglio 2020, all'unanimità, dal Comitato per la legislazione, che ha messo in luce come il provvedimento, nell'introdurre forme di tutela penale contro atti discriminatori fondati «sul sesso, sui genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere», non fornisce apposite definizioni, ai fini dell'applicazione della legge, di tali distinti concetti, né le definizioni risultano presenti nella legislazione vigente;
    ciò è ancor più grave in un impianto costituzionale che si fonda sui concetti di sesso (articoli 3 e 51 della Costituzione), uomo e donna (articoli 31, 37, 48, 51 e 117 della Costituzione);
    nello stesso senso si è espressa anche la I Commissione affari costituzionali, il 29 luglio 2020, nelle condizioni fissate nel parere espresso alla II Commissione giustizia «di chiarire maggiormente i confini tra le condotte discriminatorie fondate sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere» e di riformulare l'articolo 3 del provvedimento, «nel senso di chiarire più puntualmente che non costituiscono discriminazione, né istigazione alla discriminazione, la libera espressione e la manifestazione di convincimenti o di opinioni riconducibili al pluralismo delle idee, nonché le condotte legittime riconducibili alla libertà delle scelte, purché non istighino all'odio o alla violenza, ossia non presentino un nesso con atti gravi, concreti e attuali»;
    il provvedimento, all'articolo 1, introduce un reato di opinione, mirando a punire manifestazioni dei pensiero che proclamino la «superiorità» di un orientamento sessuale, in palese contrasto con l'articolo 21 della Costituzione, rischierebbe di essere punito con il carcere fino a 18 mesi colui che affermasse che un orientamento sessuale è sbagliato o non condivisibile, sia pure senza che tale affermazione sia volta a istigare alla commissione di atti violenti;
    parimenti l'articolo 1 punisce come tale «l'atto discriminatorio» fondato «sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere» e stabilisce regole che possono porsi in contrasto con numerosi diritti di libertà garantiti dalla Costituzione; tra di essi la libertà di riunione, la libertà di associazione, la libertà religiosa, la libertà d'educazione, la libertà d'iniziativa economica;
    vieta anche «ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione» per motivi legati al sesso, al genere, all'orientamento sessuale o all'identità di genere, punendo la partecipazione a tali formazioni sociali con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e la loro organizzazione o direzione con il carcere da 1 a 6 anni;
    ad esempio, potrebbe essere punita con il carcere fino a 18 mesi, in violazione degli articoli 17 e 29 della Costituzione, l'organizzazione di un incontro riservato alle famiglie fondate sul matrimonio, considerato come unione di un uomo e di una donna, secondo una prospettiva più che bimillenaria, basata sul diritto naturale e recepita dall'articolo 29 della Costituzione, come sempre confermato anche dalla Corte costituzionale (si veda, tra le tante, la sentenza della Corte costituzionale n. 138 del 2010 e, da ultimo, Corte costituzionale, sentenza n. 221 del 2019);
    per lo stesso motivo potrebbe essere punito con il carcere fino a 18 mesi, in contrasto con gli articoli 7 e 19 della Costituzione, il Vescovo o il Rettore di un Seminario che escludesse dallo stesso un seminarista per il suo orientamento sessuale, così come potrebbe essere punito con il carcere un genitore alla ricerca di una baby sitter, che rifiutasse di assumere per tale posto un uomo che si sentisse di genere femminile, alla stessa pena potrebbe essere condannato, in contrasto con gli articoli 2, 41 e 42 della Costituzione, anche il proprietario di un immobile che intendesse affittarlo a sole donne o a soli uomini, escludendo, ad esempio, persone di sesso biologico diverso che, però, si sentissero del medesimo genere dei destinatari della proposta d'affitto;
    tutti gli esempi riportati costituiscono il legittimo esercizio dei diritti di libertà garantiti all'individuo dalla Costituzione e potrebbero, invece, essere sanzionati dalla normativa introdotta dal provvedimento, senza che abbiano alcun legame con la commissione o l'istigazione alla commissione di atti violenti,

impegna il Governo

a tutelare il legittimo esercizio dei diritti di libertà garantiti all'individuo dalla Costituzione repubblicana in qualsiasi forma, individuale o associata.
9/107-A/10Vinci, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi, Turri, Alessandro Pagano.


   La Camera,
   premesso che:
    il Testo unificato delle proposte di legge C. 107, C. 569, C. 868, C. 2171 e C. 2255, recante Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi legati al sesso, al genere, all'orientamento sessuale e all'identità di genere, introduce diverse norme che violano la Costituzione italiana;
    alcune violazioni sono state evidenziate anche nel parere reso, il 23 luglio 2020, all'unanimità, dal Comitato per la legislazione, che ha messo in luce come il provvedimento, nell'introdurre forme di tutela penale contro atti discriminatori fondati «sul sesso, sui genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere», non fornisce apposite definizioni, ai fini dell'applicazione della legge, di tali distinti concetti, né le definizioni risultano presenti nella legislazione vigente;
    ciò è ancor più grave in un impianto costituzionale che si fonda sui concetti di sesso (articoli 3 e 51 della Costituzione), uomo e donna (articoli 31, 37,48, 51 e 117 della Costituzione);
    nello stesso senso si è espressa anche la I Commissione affari costituzionali, il 29 luglio 2020, nelle condizioni fissate nel parere espresso alla II Commissione giustizia «di chiarire maggiormente i confini tra le condotte discriminatorie fondate sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere» e di riformulare l'articolo 3 del provvedimento, «nel senso di chiarire più puntualmente che non costituiscono discriminazione, né istigazione alla discriminazione, la libera espressione e la manifestazione di convincimenti 0 di opinioni riconducibili al pluralismo delle idee, nonché le condotte legittime riconducibili alla libertà delle scelte, purché non istighino all'odio o alla violenza, ossia non presentino un nesso con atti gravi, concreti e attuali»;
    il provvedimento, all'articolo 1, introduce un reato di opinione, mirando a punire manifestazioni del pensiero che proclamino la «superiorità» di un orientamento sessuale, in palese contrasto con l'articolo 21 della Costituzione, rischierebbe di essere punito con il carcere fino a 18 mesi colui che affermasse che un orientamento sessuale è sbagliato o non condivisibile, sia pure senza che tale affermazione sia volta a istigare atta commissione di atti violenti;
    parimenti l'articolo 1 punisce come tale «fatto discriminatorio» fondato «sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere» e stabilisce regole che possono porsi in contrasto con numerosi diritti di libertà garantiti dalla Costituzione; tra di essi la libertà di riunione, la libertà di associazione, la libertà religiosa, la libertà d'educazione, la libertà d'iniziativa economica;
    vieta anche «ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione» per motivi legati al sesso, al genere, all'orientamento sessuale o all'identità di genere, punendo la partecipazione a tali formazioni sociali con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e la loro organizzazione o direzione con il carcere da 1 a 6 anni;
    ad esempio, potrebbe essere punita con il carcere fino a 18 mesi, in violazione degli articoli 17 e 29 della Costituzione, l'organizzazione di un incontro riservato alle famiglie fondate sul matrimonio, considerato come unione di un uomo e di una donna, secondo una prospettiva più che bimillenaria, basata sul diritto naturale e recepita dall'articolo 29 della Costituzione, come sempre confermato anche dalla Corte costituzionale (si veda, tra le tante, la sentenza della Corte costituzionale, n. 138 del 2010 e, da ultimo, la sentenza della Corte costituzionale, n. 221 del 2019),

impegna il Governo

in mancanza di una puntuale definizione giuridica degli atti discriminatori fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere, a promuovere il giusto contemperamento tra la tutela dei nuovi diritti che si introducono con il presente provvedimento e la tutela dei diritti delle famiglie fondate sul matrimonio come indicato in premessa.
9/107-A/11Fogliani, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi, Turri, Alessandro Pagano.


   La Camera,
   premesso che:
    il Testo unificato delle proposte di legge C. 107, C. 569, C. 868, C. 2171 e C. 2255, recante Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi legati al sesso, al genere, all'orientamento sessuale e all'identità di genere, introduce diverse norme che violano la Costituzione italiana;
    alcune violazioni sono state evidenziate anche nei parere reso, il 23 luglio 2020, all'unanimità, dal Comitato per la legislazione, che ha messo in luce come il provvedimento, nell'introdurre forme di tutela penale contro atti discriminatori fondati «sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere», non fornisce apposite definizioni, ai fini dell'applicazione della legge, di tali distinti concetti, né le definizioni risultano presenti nella legislazione vigente;
    ciò è ancor più grave in un impianto costituzionale che si fonda sui concetti di sesso (articoli 3 e 51 della Costituzione), uomo e donna (articoli 31, 37, 48, 51 e 117 della Costituzione);
    nello stesso senso si è espressa anche la I Commissione affari costituzionali, il 29 luglio 2020, nelle condizioni fissate nel parere espresso alla II Commissione giustizia «di chiarire maggiormente i confini tra le condotte discriminatorie fondate sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere» e di riformulare l'articolo 3 del provvedimento, «nel senso di chiarire più puntualmente che non costituiscono discriminazione, né istigazione alla discriminazione, la libera espressione e la manifestazione di convincimenti o di opinioni riconducibili al pluralismo delle idee, nonché le condotte legittime riconducibili alla libertà delle scelte, purché non istighino all'odio o alla violenza, ossia non presentino un nesso con atti gravi, concreti e attuali»;
    esso, pertanto, lede il principio di tassatività della fattispecie penale garantito dall'articolo 25, comma secondo, della Costituzione, principio di civiltà giuridica per cui si devono conoscere in anticipo, prima della commissione del fatto, i comportamenti vietati;
    il provvedimento, all'articolo 1, introduce un reato di opinione, mirando a punire manifestazioni del pensiero che proclamino la «superiorità» di un orientamento sessuale, in palese contrasto con l'articolo 21 della Costituzione, rischierebbe di essere punito con il carcere fino a 18 mesi colui che affermasse che un orientamento sessuale è sbagliato o non condivisibile, sia pure senza che tale affermazione sia volta a istigare alla commissione di atti violenti;
    parimenti l'articolo 1 punisce come tale «fatto discriminatorio» fondato «sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere» e stabilisce regole che possono porsi in contrasto con numerosi diritti di libertà garantiti dalla Costituzione: tra di essi la libertà di riunione, la libertà di associazione, la libertà religiosa, la libertà d'educazione, fa libertà d'iniziativa economica;
    vieta anche «ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione» per motivi legati al sesso, al genere, all'orientamento sessuale o all'identità di genere, punendo la partecipazione a tali formazioni sociali con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e la loro organizzazione o direzione con il carcere da 1 a 6 anni,

impegna il Governo

a definire puntualmente e distintamente, con prossimi provvedimenti legislativi, i concetti di atti discriminatori fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere, al fine di contemperare la tutela dei diritti fondamentali già previsti a legislazione vigente con la nuova disciplina che si sta inserendo nell'ordinamento normativo.
9/107-A/12Stefani, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi, Turri, Alessandro Pagano.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame interviene sui delitti contro l'uguaglianza previsti dagli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale, per aggiungere alle discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi gli atti discriminatori fondati «sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere»;
    l'articolo 6 istituisce la giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia, demandando alle pubbliche amministrazioni la facoltà di organizzare iniziative «in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado» al fine di promuovere la cultura del rispetto e dell'inclusione nonché di contrastare i pregiudizi, le discriminazioni e le violenze motivati dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere, in attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale sanciti dalla Costituzione;
    anche per la complessità delle tematiche trattate, l'articolato di legge potrebbe prestare il fianco alla possibilità di inserire nelle scuole di ogni ordine e grado iniziative volte a favorire l'ideologia gender, che nega la dimensione sessuata dell'essere umano e considera la naturale differenza fra uomo e donna una mera «costruzione sociale»: l'espressione «identità di genere» indica, appunto, il senso di appartenenza di una persona a un genere col quale essa si identifica a seconda di come si percepisce in un dato momento;
    tutto ciò determinerebbe, peraltro, una grave violazione dei diritti dei genitori in merito alle scelte educative riguardanti i figli, diritti riconosciuti dall'articolo 30 della Costituzione e sanciti anche in ambito internazionale: ai genitori è universalmente riconosciuto il «diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli» (articolo 26 della Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948), e lo Stato «nell'esercizio delle funzioni che assume nel campo dell'educazione e dell'insegnamento, deve rispettare il diritto dei genitori di assicurare tale educazione e tale insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche» (articolo 2 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali),

impegna il Governo:

   a monitorare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di prevedere, attraverso ulteriori iniziative normative, che le iniziative per celebrare la giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia si svolgano solo nelle scuole secondarie di secondo grado, a condizione che:
    a) vengano esplicitati nel Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF);
    b) vengano approvate dagli organi collegiali scolastici, con particolare riferimento al Forum nazionale delle associazioni dei genitori della scuola;
    c) ottemperino alle disposizioni di legge in materia di consenso informato dei genitori.
9/107-A/13Maschio, Varchi, Zucconi, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il Testo unificato delle proposte di legge C. 107, C. 569, C. 868, C. 2171 e C. 2255, recante Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi legati al sesso, al genere, all'orientamento sessuale e all'identità di genere, introduce diverse norme che violano la Costituzione italiana;
    alcune violazioni sono state evidenziate anche nel parere reso, il 23 luglio 2020, all'unanimità, dal Comitato per la legislazione, che ha messo in luce come il provvedimento, nell'introdurre forme di tutela penale contro atti discriminatori fondati «sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere», non fornisce apposite definizioni, ai fini dell'applicazione della legge, di tali distinti concetti, né le definizioni risultano presenti nella legislazione vigente;
    ciò è ancor più grave in un impianto costituzionale che si fonda sui concetti di sesso (articoli 3 e 51 della Costituzione), uomo e donna (articoli 31, 37, 48, 51 e 117 della Costituzione);
    nello stesso senso si è espressa anche la I Commissione affari costituzionali, il 29 luglio 2020, nelle condizioni fissate nel parere espresso alla II Commissione giustizia «di chiarire maggiormente i confini tra le condotte discriminatorie fondate sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere» e di riformulare l'articolo 3 del provvedimento, «nel senso di chiarire più puntualmente che non costituiscono discriminazione, né istigazione alla discriminazione, la libera espressione e la manifestazione di convincimenti o di opinioni riconducibili al pluralismo delle idee, nonché le condotte legittime riconducibili alla libertà delle scelte, purché non istighino all'odio o alla violenza, ossia non presentino un nesso con atti gravi, concreti e attuali»;
    esso, pertanto, lede il principio di tassatività della fattispecie penale garantito dall'articolo 25, comma secondo, della Costituzione, principio di civiltà giuridica per cui si devono conoscere in anticipo, prima della commissione del fatto, i comportamenti vietati;
    il provvedimento, all'articolo 1, introduce un reato di opinione, mirando a punire manifestazioni del pensiero che proclamino la «superiorità» di un orientamento sessuale, in palese contrasto con l'articolo 21 della Costituzione, rischierebbe di essere punito con il carcere fino a 18 mesi colui che affermasse che un orientamento sessuale è sbagliato o non condivisibile, sia pure senza che tale affermazione sia volta a istigare alla commissione di atti violenti;
    parimenti l'articolo 1 punisce come tale «l'atto discriminatorio» fondato «sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere» e stabilisce regole che possono porsi in contrasto con numerosi diritti di libertà garantiti dalla Costituzione: tra di essi la libertà di riunione, la libertà di associazione, la libertà religiosa, la libertà d'educazione, la libertà d'iniziativa economica;
    vieta anche «ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione» per motivi legati al sesso, al genere, all'orientamento sessuale o all'identità di genere, punendo la partecipazione a tali formazioni sociali con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e la loro organizzazione o direzione con il carcere da 1 a 6 anni,

impegna il Governo

a definire puntualmente e distintamente, con prossimi provvedimenti legislativi, i concetti di atti discriminatori fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere, al fine di dare attuazione alle condizioni espresse dalla Camera nell'espressione dei pareri delle Commissioni di merito sul provvedimento.
9/107-A/14Ziello, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi, Turri, Alessandro Pagano.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame dell'Aula si compone di 10 articoli attraverso i quali, anzitutto, modifica i delitti contro l'uguaglianza previsti dagli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale, per aggiungere alle discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi gli atti discriminatori fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere o sulla disabilità;
    attualmente, l'articolo 604-bis del codice penale (già articolo 3 della legge n. 654 del 1975, di ratifica ed esecuzione della Convenzione contro il razzismo adottata dalle Nazioni Unite a New York nel 1966) punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato: chiunque propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (primo comma, lettera a): reclusione fino ad un anno e 6 mesi o multa fino a 6.000 euro); chiunque, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (primo comma, lettera b): reclusione da 6 mesi a 4 anni); chiunque partecipa o presta assistenza ad organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (secondo comma: reclusione da 6 mesi a 4 anni); chiunque promuove o dirige organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (secondo comma: reclusione da 1 a 6 anni);
    il terzo comma dell'articolo 604-bis, infine, prevede un'aggravante speciale (reclusione da 2 a 6 anni) quando la propaganda, l'istigazione e l'incitamento alla discriminazione o all'odio razziale, etnico o religioso siano commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione e si fondino «in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra» come definiti dallo Statuto della Corte penale internazionale (articolo 6, crimine di genocidio; articolo 7, crimini contro l'umanità; articolo 8, crimini di guerra), ratificato dall'Italia con la legge n. 232 del 1989;
    a tal proposito risulta fondamentale, come già previsto dall'articolo 612-bis del codice penale in materia di stalking, che l'istigazione a commettere o la commissione di atti di discriminazione e di violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere siano punibili a querela della persona offesa,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, attraverso gli opportuni interventi normativi, che l'istigazione a commettere o la commissione di atti di discriminazione e di violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale sull'identità di genere o sulla disabilità siano punibili a querela della persona offesa.
9/107-A/15Bartolozzi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame mira ad introdurre nel nostro ordinamento misure di prevenzione e di contrasto, anche col ricorso alla sanzione penale, delle discriminazioni «per motivi legati al sesso, al genere, all'orientamento sessuale e all'identità di genere», rilevando da un lato l'emergenza sociale determinata dalle numerose offese ai danni delle persone omosessuali o transessuali, dall'altro l'assenza di norme a loro tutela;
    il testo prevede l'applicazione della sanzione penale per chiunque manifesti un pensiero ritenuto in contrasto con la teoria del gender; potrebbe essere considerato discriminatorio affermare il principio antropologico della differenza fra maschile e femminile e si potrebbe essere visti con sospetto o indicati come «omofobi» per il solo fatto di affermare la propria convinzione circa la necessità che un bambino, per una sana ed equilibrata crescita psicofisica, si relazioni con due figure genitoriali di sesso diverso. In altri termini, vi sarebbe il serio rischio di essere processati, se non addirittura sanzionati penalmente, per il solo fatto di non condividere una teoria che contrasta con i risultati delle neuroscienze, i quali confermano la caratterizzazione sessuata dell'individuo fin dalla vita intrauterina, tanto da poter distinguere anche un cervello maschile da un cervello femminile;
    si ravvede una grave compressione della libertà di manifestazione del pensiero, che riguarderebbe l'intera società, e in particolare gli ambiti nei quali vi è solitamente un confronto di idee e posizioni;
    l'approvazione dell'emendamento Petri e altri nella legge di conversione del c.d. decreto agosto, di impegno di spesa di quattro milioni di euro contro le «discriminazioni di genere» permette da subito di realizzare nelle scuole iniziative volte al contrasto alla discriminazione per «orientamento sessuale»;
    inserire il concetto di omotransfobia all'interno dell'articolo 604-bis del codice penale, nato per contrastare atti di tutt'altro genere, ossia gli atti di razzismo e le discriminazioni razziali, assolutamente si rivela una scelta non corretta sia sotto il profilo logico che della correttezza rispetto alla ratio del legislatore che mirava a tutelare ben altre fattispecie,

impegna il Governo

a monitorare gli effetti applicativi della nuova norma di cui all'articolo 604-bis qualora si verifichino effetti che vadano a snaturare la ratio originaria della norma.
9/107-A/16Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi, Turri, Alessandro Pagano.


   La Camera,
   premesso che;
    il provvedimento in esame mira ad introdurre nel nostro ordinamento misure di prevenzione e di contrasto, anche col ricorso alla sanzione penale, delle discriminazioni «per motivi legati al sesso, al genere, all'orientamento sessuale e all'identità di genere», rilevando da un lato l'emergenza sociale determinata dalle numerose offese ai danni delle persone omosessuali o transessuali, dall'altro l'assenza di norme a loro tutela;
    il testo prevede l'applicazione della sanzione penale per chiunque manifesti un pensiero ritenuto in contrasto con la teoria del gender; potrebbe essere considerato discriminatorio affermare il principio antropologico della differenza fra maschile e femminile e si potrebbe essere visti con sospetto o indicati come «omofobi» per il solo fatto di affermare la propria convinzione circa la necessità che un bambino, per una sana ed equilibrata crescita psicofisica, si relazioni con due figure genitoriali di sesso diverso. In altri termini, vi sarebbe il serio rischio di essere processati, se non addirittura sanzionati penalmente, per il solo fatto di non condividere una teoria che contrasta con i risultati delle neuroscienze, i quali confermano la caratterizzazione sessuata dell'individuo fin dalla vita intrauterina, tanto da poter distinguere anche un cervello maschile da un cervello femminile;
    si ravvede una grave compressione della libertà di manifestazione dei pensiero, che riguarderebbe l'intera società, e in particolare gli ambiti nei quali vi è solitamente un confronto di idee e posizioni;
    l'approvazione dell'emendamento Petri e altri nella legge di conversione del c.d. decreto agosto, di impegno di spesa di quattro milioni di euro contro le «discriminazioni di genere» permette da subito di realizzare nelle scuole iniziative volte al contrasto alla discriminazione per «orientamento sessuale»;
    l'articolo 6 istituisce la giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia, il testo individua nel 17 maggio il giorno dedicato alla promozione della cultura del rispetto e dell'inclusione nonché al contrasto dei pregiudizi, delle discriminazioni e delle violenze motivati dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere, in attuazione dei princìpi di uguaglianza e di pari dignità sociale sanciti dalla Costituzione. Spetterà alle pubbliche amministrazioni e alle scuole, nel corso della giornata, organizzare iniziative per realizzare tali finalità;
    educare all'inclusione è qualcosa che deve svolgersi in un clima di dialogo e confronto tra la componente genitori e quella del corpo docente e la trattazione di tematiche delicate come l'educazione di genere e quella sessuale non può diventare obbligatoria; la scuota può favorire la formazione alla parità tra i sessi, ma non può agire sull'identità delle persone, contraddicendo l'intervento educativo familiare ed esperienziale; è fondamentale il ruolo dell'istituzione scolastica nell'educare alla parità di dignità, diritti e opportunità di ogni persona, ma non può essere strumentale all'introduzione dell'indifferentismo sessuale, né fare da apripista all'indebita decostruzione degli archetipi fondanti la vita e le tradizioni familiari,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a garantire, attraverso ogni intervento di competenza, mediante programmi e materiali informativi la libertà per i genitori di astenersi da percorsi educativi non condivisi.
9/107-A/17Cantalamessa, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi, Turri, Alessandro Pagano.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame mira ad introdurre nel nostro ordinamento misure di prevenzione e di contrasto, anche col ricorso alla sanzione penale, delle discriminazioni «per motivi legati al sesso, al genere, all'orientamento sessuale e all'identità di genere», rilevando da un lato l'emergenza sociale determinata dalle numerose offese ai danni delle persone omosessuali o transessuali, dall'altro l'assenza di norme a loro tutela;
    il provvedimento introduce un reato di opinione, mirando a punire manifestazioni del pensiero che proclamino la «superiorità» di un orientamento sessuale. In tal modo, in contrasto con l'articolo 21 della Costituzione, rischierebbe di essere punito con il carcere fino a 18 mesi colui che affermasse che un orientamento sessuale è sbagliato o non condivisibile, sia pure senza che tale affermazione sia volta a istigare alla commissione di atti violenti;
    il provvedimento nel punire, come tale «l'atto discriminatorio» fondato «sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere» stabilisce regole che possono porsi in contrasto con numerosi diritti di libertà garantiti dalla Costituzione: tra di essi la libertà di riunione, la libertà di associazione, la libertà religiosa, la libertà d'educazione, la libertà d'iniziativa economica;
    l'articolo 2 del decreto legislativo n. 216 del 2003 di Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro recita; «per principio di parità di trattamento si intende l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta a causa della religione, delle convinzioni personali, degli handicap, dell'età o dell'orientamento sessuale. Tale principio comporta che non sia praticata alcuna discriminazione diretta o indiretta, così come di seguito definite: a) discriminazione diretto quando, per religione, per convinzioni personali, per handicap, per età o per orientamento sessuale, una persona è trattato meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga; b) discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri possono mettere le persone che professano una determinata religione o ideologia di altra natura, le persone portatrici di handicap, le persone di una particolare età o di un orientamento sessuale in una situazione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone»,

impegna il Governo

a promuovere, mediante cerimonie, incontri e ogni altra iniziativa utile, anche da parte delle amministrazioni pubbliche, in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, la cultura dei rispetto e dell'inclusione nonché contrastare ogni forma di pregiudizio, di discriminazione e di violenza, in attuazione dei princìpi di uguaglianza e di pari dignità sociale sanciti dalla Costituzione e dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
9/107-A/18Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi, Turri, Alessandro Pagano.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame mira ad introdurre nel nostro ordinamento misure di prevenzione e di contrasto, anche col ricorso alla sanzione penale, delle discriminazioni «per motivi legati al sesso, al genere, all'orientamento sessuale e all'identità di genere», rilevando da un lato l'emergenza sociale determinata dalle numerose offese ai danni delle persone omosessuali o transessuali, dall'altro l'assenza di norme a loro tutela;
    il settore maggiormente coinvolto sarebbe la scuola, che andrebbe invece preservata da contaminazioni ideologiche, in ragione del suo ruoto di agenzia educativa per la formazione integrale dei giovani, e che verrebbe colpita, non soltanto per i limiti alla libertà di manifestazione del pensiero – a cui va ricondotta la libertà di insegnamento –, ma anche perché il provvedimento in esame prevede l'istituzione della «Giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia» e la relativa organizzazione di «cerimonie, incontri e ogni altra iniziativa utile» da parte delle amministrazioni pubbliche e anche nelle scuole,

impegna il Governo

a monitorare gli effetti applicativi della presente legge affinché, in ogni sede e provvedimento di futura emanazione ed approvazione, in nessun caso le iniziative di cui all'articolo 6 possano essere finalizzate a promuovere la maternità surrogata di cui alla legge n. 40 del 2004.
9/107-A/19Tateo, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tomasi, Turri, Alessandro Pagano.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame interviene sui delitti contro l'uguaglianza previsti dagli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale, per aggiungere alle discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi gli atti discriminatori fondati «sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere»;
    l'articolo 6 istituisce la Giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia, demandando alle pubbliche amministrazioni la facoltà di organizzare iniziative «in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado» al fine di promuovere la cultura del rispetto e dell'inclusione nonché di contrastare i pregiudizi, le discriminazioni e le violenze motivati dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere, in attuazione dei princìpi di eguaglianza e di pari dignità sociale sanciti dalla Costituzione;
    è inopinabile la difficoltà, al di là di qualche tentativo semantico, nel dare una definizione precisa e condivisa del termine «discriminazione», motivo per il quale si ritiene fondamentale inserire un riferimento esplicito alla pratica della maternità surrogata: qualunque posizione contraria a tale aberrante e disumana pratica, infatti, potrebbe rientrare nel concetto di «discriminazione»;
    impostare tutto il ragionamento sull'autodeterminazione senza regole e contrappesi, sganciandosi dalla biologia, potrebbe diventare la premessa ideale per proporre la legalizzazione della maternità surrogata,

impegna il Governo

a valutare la necessità di impedire che qualunque iniziativa volta a promuovere la cultura del rispetto e dell'inclusione o a contrastare i pregiudizi, le discriminazioni e le violenze motivati dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere possa essere finalizzata a promuovere la maternità surrogata di cui alla legge n. 40 del 2004.
9/107-A/20Varchi, Maschio, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame mira ad introdurre nel nostro ordinamento misure di prevenzione e di contrasto, anche col ricorso alla sanzione penale, delle discriminazioni «per motivi legati al sesso, al genere, all'orientamento sessuale e all'identità di genere», rilevando da un lato l'emergenza sociale determinata dalle numerose offese ai danni delle persone omosessuali o transessuali, dall'altro l'assenza di norme a loro tutela;
    il settore maggiormente coinvolto sarebbe la scuola, che andrebbe invece preservata da contaminazioni ideologiche, in ragione dei suo ruolo di agenzia educativa per la formazione integrale dei giovani, e che verrebbe colpita, non soltanto per i limiti alla libertà di manifestazione del pensiero – a cui va ricondotta la libertà di insegnamento –, ma anche perché il provvedimento in esame prevede l'istituzione della «Giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia» e la relativa organizzazione di «cerimonie, incontri e ogni altra iniziativa utile» da parte delle amministrazioni pubbliche e anche nelle scuole;
    tutto ciò determinerebbe una grave violazione dei diritti dei genitori in merito alle scelte educative riguardanti i figli, diritti riconosciuti dall'articolo 30 della Costituzione e sanciti anche in ambito internazionale. Ai genitori è universalmente riconosciuto il «diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire al loro figli» (articolo 26 della Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948), e lo Stato «nell'esercizio delle funzioni che assume nel campo dell'educazione e dell'insegnamento, deve rispettare il diritto dei genitori di assicurare tale educazione e tale insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche» (articolo 2 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali),

impegna il Governo

a monitorare gli effetti applicativi della presente legge affinché in tutte le sedi opportune, e soprattutto nelle linee guida dei programmi scolastici, sia sempre tutelato il diritto dei genitori in merito alle scelte educative riguardanti i figli, diritti riconosciuti dall'articolo 30 della Costituzione e sanciti anche in ambito internazionale.
9/107-A/21Morrone, Bisa, Di Muro, Marchetti, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi, Turri, Alessandro Pagano.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame mira ad introdurre nel nostro ordinamento misure di prevenzione e di contrasto, anche col ricorso alla sanzione penale, delle discriminazioni «per motivi legati al sesso, al genere, all'orientamento sessuale e all'identità di genere», rilevando da un lato l'emergenza sociale determinata dalle numerose offese ai danni delle persone omosessuali o transessuali, dall'altro l'assenza di norme a loro tutela;
    il settore maggiormente coinvolto sarebbe la scuola, che andrebbe invece preservata da contaminazioni ideologiche, in ragione del suo ruolo di agenzia educativa per la formazione integrale dei giovani, e che verrebbe colpita, non soltanto per i limiti alla libertà di manifestazione del pensiero – a cui va ricondotta la libertà di insegnamento –, ma anche perché il provvedimento in esame prevede l'istituzione della «Giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia» e la relativa organizzazione di «cerimonie, incontri e ogni altra iniziativa utile» da parte delle amministrazioni pubbliche e anche nelle scuole;
    il provvedimento in esame comporta grossi rischi per il primato educativo dei genitori in quanto questi non potrebbero più invocare la loro libertà educativa per evitare l'introduzione nelle scuole di insegnamenti fondati sulla teoria gender, in quanto questi insegnamenti sarebbero persino «legittimati» come strumenti per la diffusione della conoscenza della «legge contro l'omofobia», e coerenti con l'istituzione della «Giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia»;
    l'articolo 6 istituisce la giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia, il testo individua nel 17 maggio il giorno dedicato alla promozione della cultura del rispetto e dell'inclusione nonché al contrasto dei pregiudizi, delle discriminazioni e delle violenze motivati dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere, in attuazione dei princìpi di uguaglianza e di pari dignità sociale sanciti dalla Costituzione;
    spetterà alle pubbliche amministrazioni e alle scuole, nel corso della giornata, organizzare iniziative per realizzare tali finalità,

impegna il Governo

a monitorare gli effetti applicativi della presente legge affinché, attraverso ulteriori iniziative normative, siano escluse dalle iniziative previste dal comma 3 dell'articolo 6 le scuole dell'infanzia.
9/107-A/22Tomasi, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri, Alessandro Pagano.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame mira ad introdurre nel nostro ordinamento misure di prevenzione e di contrasto, anche col ricorso alla sanzione penale, delle discriminazioni «per motivi legati al sesso, al genere, all'orientamento sessuale e all'identità di genere», rilevando da un lato l'emergenza sociale determinata dalle numerose offese ai danni delle persone omosessuali o transessuali, dall'altro l'assenza di norme a loro tutela;
    il settore maggiormente coinvolto sarebbe la scuola, che andrebbe invece preservata da contaminazioni ideologiche, in ragione del suo ruolo di agenzia educativa per la formazione integrale dei giovani, e che verrebbe colpita, non soltanto per i limiti alla libertà di manifestazione del pensiero – a cui va ricondotta la libertà di insegnamento –, ma anche perché il provvedimento in esame prevede l'istituzione della «Giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, lo bifobia e la transfobia» e la relativa organizzazione di «cerimonie, incontri e ogni altra iniziativa utile» da parte delle amministrazioni pubbliche e anche nelle scuole;
    il provvedimento in esame comporta grossi rischi per il primato educativo dei genitori in quanto questi non potrebbero più invocare la loro libertà educativa per evitare l'introduzione nelle scuole di insegnamenti fondati sulla teoria gender, in quanto questi insegnamenti sarebbero persino «legittimati» come strumenti per la diffusione della conoscenza della «legge contro l'omofobia», e coerenti con l'istituzione della «Giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia»;
    l'articolo 6 istituisce la giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia, il testo individua nel 17 maggio il giorno dedicato alla promozione della cultura del rispetto e dell'inclusione nonché al contrasto dei pregiudizi, delle discriminazioni e delle violenze motivati dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere, in attuazione dei princìpi di uguaglianza e di pari dignità sociale sanciti dalla Costituzione;
    spetterà alle pubbliche amministrazioni e alle scuole, nel corso della giornata, organizzare iniziative per realizzare tali finalità,

impegna il Governo

a monitorare gli effetti applicativi della presente legge affinché, attraverso ulteriori iniziative normative, siano escluse dalle iniziative previste dal comma 3 dell'articolo 6 le scuole primarie.
9/107-A/23Marchetti, Bisa, Di Muro, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi, Turri, Alessandro Pagano.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame mira ad introdurre nel nostro ordinamento misure di prevenzione e di contrasto, anche col ricorso alla sanzione penale, delle discriminazioni «per motivi legati al sesso, al genere, all'orientamento sessuale e all'identità di genere», rilevando da un lato l'emergenza sociale determinata dalle numerose offese ai danni delle persone omosessuali o transessuali, dall'altro l'assenza di norme a loro tutela;
    il settore maggiormente coinvolto sarebbe la scuola, che andrebbe invece preservata da contaminazioni ideologiche, in ragione del suo ruolo di agenzia educativa per la formazione integrale dei giovani, e che verrebbe colpita, non soltanto per i limiti alla libertà di manifestazione del pensiero – a cui va ricondotta la libertà di insegnamento –, ma anche perché il provvedimento in esame prevede l'istituzione della «Giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia» e la relativa organizzazione di «cerimonie, incontri e ogni altra iniziativa utile» da parte delle amministrazioni pubbliche e anche nelle scuole;
    il provvedimento in esame comporta grossi rischi per il primato educativo dei genitori in quanto questi non potrebbero più invocare la loro libertà educativa per evitare l'introduzione nelle scuole di insegnamenti fondati sulla teoria gender, in quanto questi insegnamenti sarebbero persino «legittimati» come, strumenti per la diffusione della conoscenza della «legge contro l'omofobia», e coerenti con l'istituzione della «Giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia»;
    l'articolo 6 istituisce la giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia. Il testo individua nel 17 maggio il giorno dedicato alla promozione della cultura del rispetto e dell'inclusione nonché al contrasto dei pregiudizi, delle discriminazioni e delle violenze motivati dall'orientamento sessuate e dall'identità di genere, in attuazione dei princìpi di uguaglianza e di pari dignità sociale sanciti dalla Costituzione;
    spetterà alle pubbliche amministrazioni e alle scuole, nel corso della giornata, organizzare iniziative per realizzare tali finalità,

impegna il Governo

a monitorare gli effetti applicativi della presente legge affinché, attraverso ulteriori iniziative normative, siano escluse dalle iniziative previste dal comma 3 dell'articolo 6 i soggetti fragili suscettibili di turbamento.
9/107-A/24Locatelli, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi, Turri, Alessandro Pagano.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame mira ad introdurre nel nostro ordinamento misure di prevenzione e di contrasto, anche col ricorso alla sanzione penale, delle discriminazioni «per motivi legati al sesso, al genere, all'orientamento sessuale e all'identità di genere», rilevando da un lato l'emergenza sociale determinata dalle numerose offese ai danni delle persone omosessuali o transessuali, dall'altro l'assenza di norme a loro tutela;
    il settore maggiormente coinvolto sarebbe la scuola, che andrebbe invece preservata da contaminazioni ideologiche, in ragione del suo ruolo di agenzia educativa per la formazione integrale dei giovani, e che verrebbe colpita, non soltanto per i limiti alla libertà di manifestazione del pensiero – a cui va ricondotta la libertà di insegnamento –, ma anche perché il provvedimento in esame prevede l'istituzione della «Giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia» e la relativa organizzazione di «cerimonie, incontri e ogni altra iniziativa utile» da parte delle amministrazioni pubbliche e anche nelle scuole;
    il provvedimento in esame comporta grossi rischi per il primato educativo dei genitori in quanto questi non potrebbero più invocare la loro libertà educativa per evitare l'introduzione nelle scuole di insegnamenti fondati sulla teoria gender, in quanto questi insegnamenti sarebbero persino «legittimati» come strumenti per la diffusione della conoscenza della «legge contro l'omofobia», e coerenti con l'istituzione della «Giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia»;
    l'articolo 6 istituisce la giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia. Il testo individua nel 17 maggio il giorno dedicato alla promozione della cultura del rispetto e dell'inclusione nonché al contrasto dei pregiudizi, delle discriminazioni e delle violenze motivati dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere, in attuazione dei princìpi di uguaglianza e di pari dignità sociale sanciti dalla Costituzione,
    spetterà alle pubbliche amministrazioni e alle scuole, nel corso della giornata, organizzare iniziative per realizzare tali finalità,

impegna il Governo

a monitorare gli effetti applicativi della presente legge affinché, attraverso ulteriori iniziative normative, siano escluse dalle iniziative previste dal comma 3 dell'articolo 6 le scuole secondarie di primo grado.
9/107-A/25Sasso, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi, Turri, Alessandro Pagano.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame mira ad introdurre nel nostro ordinamento misure di prevenzione e di contrasto, anche col ricorso alla sanzione penale, delle discriminazioni «per motivi legati al sesso, al genere, all'orientamento sessuale e all'identità di genere», rilevando da un lato l'emergenza sociale determinata dalle numerose offese ai danni delle persone omosessuali o transessuali, dall'altro l'assenza di norme a loro tutela;
    in base all'esperienza e all'attività svolta nelle scuole si ritiene che il provvedimento in esame possa rappresentare un pericolo per la libertà educativa dei genitori; la visione antropologica su cui esso si basa, pur se non condivisa dalle famiglie, sarà comunque ritenuta obbligatoria nei percorsi educativi proposti nelle scuole, veicolata dalla presunta esigenza di combattere le discriminazioni di genere,

impegna il Governo

a prevedere nell'ambito scolastico, attraverso ulteriori iniziative normative, il Consenso Informato Preventivo in virtù del quale, a differenza di quanto accade invece in altre nazioni europee con minore sensibilità sul punto, i genitori hanno facoltà di esprimere il libero consenso o dissenso a scuola, di fronte a percorsi educativi non condivisi, soprattutto su temi eticamente sensibili.
9/107-A/26Panizzut, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi, Turri, Alessandro Pagano.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame mira ad introdurre nel nostro ordinamento misure di prevenzione e di contrasto, anche col ricorso alla sanzione penale, delle discriminazioni «per motivi legati al sesso, al genere, all'orientamento sessuale e all'identità di genere», rilevando da un lato l'emergenza sociale determinata dalle numerose offese ai danni delle persone omosessuali o transessuali, dall'altro l'assenza di norme a loro tutela;
    in base all'esperienza e all'attività svolta nelle scuole si ritiene che il provvedimento in esame possa rappresentare un pericolo per la libertà educativa dei genitori: la visione antropologica su cui esso si basa, pur se non condivisa dalle famiglie, sarà comunque ritenuta obbligatoria nei percorsi educativi proposti nelle scuole, veicolata dalla presunta esigenza di combattere le discriminazioni di genere,

impegna il Governo

a monitorare gli effetti applicativi della presente legge affinché, in tutte le sedi opportune, e soprattutto nelle linee guida dei programmi scolastici, sia sempre e costantemente tutelato e sostenuto nelle scuole il principio secondo cui qualunque dimensione educativa attenta deve tenere conto di forme d'accoglienza creativa e positiva nei confronti di posizioni e impostazioni educative diverse, pur nel rispetto del bagaglio valoriale di ogni famiglia.
9/107-A/27Potenti, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi, Turri, Alessandro Pagano.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame mira ad introdurre nel nostro ordinamento misure di prevenzione e di contrasto, anche col ricorso alla sanzione penale, delle discriminazioni «per motivi legati al sesso, al genere, all'orientamento sessuale e all'identità di genere», rilevando da un lato l'emergenza sociale determinata dalle numerose offese ai danni delle persone omosessuali o transessuali, dall'altro l'assenza di norme a loro tutela;
    in base al provvedimento in esame, gli insegnanti soprattutto in considerazione dell'indeterminatezza delle fattispecie di reato ivi previste, dovrebbero astenersi dal manifestare opinioni contrarie alla teoria della fluidità del genere, a cui rimanda il termine «identità di genere», e sarebbero costretti a partecipare all'organizzazione di «cerimonie, incontri e ogni altra iniziativa utile» in occasione della «Giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia», pur non condividendo i messaggi trasmessi agli studenti e senza poter manifestare il dissenso o discutere sull'argomento;
    ciò in violazione della libertà riconosciuta agli insegnanti dall'articolo 33 della Costituzione – l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento –, che trova la ratio nell'esigenza di garantire i docenti da costrizioni o condizionamenti da parte dello Stato (cfr. Corte cost. n. 77/1964), per salvaguardare il pluralismo e garantire agli studenti un ambiente scolastico aperto al confronto delle idee e rispettoso dei diritti fondamentali;
    in base all'esperienza e all'attività svolta nelle scuole si ritiene che il provvedimento in esame possa rappresentare un pericolo per la libertà educativa dei genitori: la visione antropologica su cui esso si basa, pur se non condivisa dalle famiglie, sarà comunque ritenuta obbligatoria nei percorsi educativi proposti nelle scuole, veicolata dalla presunta esigenza di combattere le discriminazioni di genere,

impegna il Governo

a monitorare gli effetti applicativi della presente legge affinché sia garantito, mediante ogni iniziativa utile che la libertà di insegnamento non possa essere intaccata nei suoi contenuti essenziali, ossia dell'autonomia didattica e della libera espressione culturale del docente.
9/107-A/28Paolini, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo, Tomasi, Turri, Alessandro Pagano.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame mira ad introdurre nel nostro ordinamento misure di prevenzione e di contrasto, anche col ricorso alla sanzione penale, delle discriminazioni «per motivi legati al sesso, al genere, all'orientamento sessuate e all'identità di genere», rilevando da un lato l'emergenza sociale determinata dalle numerose offese ai danni delle persone omosessuali o transessuali, dall'altro l'assenza di norme a loro tutela;
    il compito affidato agli insegnanti che operano nella scuola non è meramente quello di trasmettere agli studenti delle «informazioni» nei vari campi del sapere: l'insegnamento ha una portata più ampia, ed è finalizzato alla piena formazione della personalità dei discenti, alla loro valorizzazione e all'acquisizione della capacità di critica indispensabile per partecipare attivamente alla vita sociale;
    non poter manifestare liberamente le proprie idee, sia per gli insegnanti che per i genitori, determinerebbe frustrazione e insoddisfazione, insieme col timore di denunce per «omofobia»;
    sarebbe a rischio il fondamentale diritto all'istruzione, riconosciuto come indispensabile per l'integrale sviluppo della personalità del minore (cfr. articolo 26 della Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948; articolo 13 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali del 1965; articolo 28-29 della Convenzione internazionale ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza dei 1989);
    il pieno rispetto del diritto all'istruzione esige da parte dello Stato non solo la sua attivazione per assicurare l'accessibilità al sistema scolastico, bensì anche il suo impegno affinché sia garantita la qualità dell'istruzione, che si misura in termini di efficacia nel raggiungimento degli obiettivi previsti, a cominciare dal pieno sviluppo della personalità del minore, del senso della sua dignità e della sua capacità di critica;
    in base all'esperienza e all'attività svolta nelle scuole si ritiene che il provvedimento in esame possa rappresentare un pericolo per la libertà educativa dei genitori: la visione antropologica su cui esso si basa, pur se non condivisa dalle famiglie, sarà comunque ritenuta obbligatoria nei percorsi educativi proposti nelle scuole, veicolata dalla presunta esigenza di combattere le discriminazioni di genere,

impegna il Governo

a monitorare gli effetti applicativi della presente legge, affinché, nei programmi scolastici, la libertà di insegnamento, secondo quanto previsto dalla Costituzione, continui ad essere funzionale al godimento pieno ed effettivo del diritto all'istruzione e di conseguenza allo sviluppo democratico della società in quanto l'insegnamento continui ad essere libero, perché solo in questo modo ha spazio nella scuola il senso critico necessario per gli obiettivi di formazione integrale dei minori.
9/107-A/29Furgiuele, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi, Turri, Alessandro Pagano.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame mira ad introdurre nel nostro ordinamento misure di prevenzione e di contrasto, anche col ricorso alla sanzione penale, delle discriminazioni «per motivi legati al sesso, al genere, all'orientamento sessuale e all'identità di genere», rilevando da un lato l'emergenza sociale determinata dalle numerose offese ai danni delle persone omosessuali o transessuali, dall'altro l'assenza di norme a loro tutela;
    come affermato nella Risoluzione dell'Assemblea parlamentare del Parlamento europeo n. 1904 del 4 ottobre 2012: «per garantire il diritto fondamentale all'educazione, l'intero sistema educativo deve assicurare l'eguaglianza delle opportunità ed offrire un'educazione di qualità per tutti gli allievi, con la dovuta attenzione non solo di trasmettere il sapere necessario all'inserimento professionale e nella società, ma anche i valori che favoriscono la difesa e la promozione dei diritti fondamentali, la cittadinanza democratica e la coesione sociale». L'Assemblea parlamentare, nella medesima Risoluzione, ha inoltre precisato che «è a partire dal diritto all'educazione così inteso che bisogna comprendere il diritto alla libertà di scelta educativa» e pertanto gli Stati hanno l'obbligo di rispettare «il diritto dei genitori assicurando questa educazione e questo insegnamento conformemente alle loro convinzioni religiose e filosofiche»;
    in base all'esperienza e all'attività svolta nelle scuole si ritiene che il provvedimento in esame possa rappresentare un pericolo per la libertà educativa dei genitori: la visione antropologica su cui esso si basa, pur se non condivisa dalle famiglie, sarà comunque ritenuta obbligatoria nei percorsi educativi proposti nelle scuole, veicolata dalla presunta esigenza di combattere le discriminazioni di genere,

impegna il Governo

a monitorare gli effetti applicativi della presente legge affinché nell'ambito dell'insegnamento nelle scuole non possano determinarsi situazioni di disparità di trattamento fra gli insegnati, dal momento che alcuni – quelli favorevoli all'ideologia gender – sarebbero liberi di manifestare il proprio pensiero in materia, mentre ad altri – quelli in disaccordo con l'ideologia gender – ciò sarebbe di fatto precluso per non incorrere in una sanzione penale.
9/107-A/30Alessandro Pagano, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi, Turri.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame mira ad introdurre nel nostro ordinamento misure di prevenzione e di contrasto, anche col ricorso alla sanzione penale, delle discriminazioni «per motivi legati al sesso, al genere, all'orientamento sessuale e all'identità di genere», rilevando da un lato l'emergenza sociale determinata dalle numerose offese ai danni delle persone omosessuali o transessuali, dall'altro l'assenza di norme a loro tutela;
    il testo prevede l'applicazione della sanzione penale per chiunque manifesti un pensiero ritenuto in contrasto con la teoria del gender: potrebbe essere considerato discriminatorio affermare il principio antropologico della differenza fra maschile e femminile e si potrebbe essere visti con sospetto o indicati come «omofobi» per il solo fatto di affermare la propria convinzione circa la necessità che un bambino, per una sana ed equilibrata crescita psicofisica, si relazioni con due figure genitoriali di sesso diverso. In altri termini, vi sarebbe il serio rischio di essere processati, se non addirittura sanzionati penalmente, per il solo fatto di non condividere una teoria che contrasta con i risultati delle neuroscienze, i quali confermano la caratterizzazione sessuata dell'individuo fin dalla vita intrauterina, tanto da poter distinguere anche un cervello maschile da un cervello femminile;
    si ravvede una grave compressione della libertà di manifestazione del pensiero, che riguarderebbe l'intera società, e in particolare gli ambiti nei quali vi è solitamente un confronto di idee e posizioni;
    l'articolo 1 novella l'articolo 604-bis c.p. (intervenendo sulla rubrica e sui primi due commi), per aggiungere ad alcune delle condotte ivi richiamate i motivi di discriminazione fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere,

impegna il Governo

a tutelare sempre ed in ogni sede il principio costituzionale della libertà di espressione, garantendo, in un monitoraggio degli effetti della norma, che non venga mai meno.
9/107-A/31Belotti, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi, Turri.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame mira ad introdurre nel nostro ordinamento misure di prevenzione e di contrasto, anche col ricorso alla sanzione penale, delle discriminazioni «per motivi legati al sesso, al genere, all'orientamento sessuale e all'identità di genere», rilevando da un lato l'emergenza sociale determinata dalle numerose offese ai danni delle persone omosessuali o transessuali, dall'altro l'assenza di norme a loro tutela;
    il testo prevede l'applicazione della sanzione penale per chiunque manifesti un pensiero ritenuto in contrasto con la teoria del gender: potrebbe essere considerato discriminatorio affermare il principio antropologico della differenza fra maschile e femminile e si potrebbe essere visti con sospetto o indicati come «omofobi» per il solo fatto di affermare la propria convinzione circa la necessità che un bambino, per una sana ed equilibrata crescita psicofisica, si relazioni con due figure genitoriali di sesso diverso. In altri termini, vi sarebbe il serio rischio di essere processati, se non addirittura sanzionati penalmente, per il solo fatto di non condividere una teoria che contrasta con i risultati delle neuroscienze, i quali confermano la caratterizzazione sessuata dell'individuo fin dalla vita intrauterina, tanto da poter distinguere anche un cervello maschile da un cervello femminile;
    si ravvede una grave compressione della libertà di manifestazione del pensiero, che riguarderebbe l'intera società, e in particolare gli ambiti nei quali vi è solitamente un confronto di idee e posizioni;
    in particolare, l'articolo 1 novella l'articolo 604-bis c.p. (intervenendo sulla rubrica e sui primi due commi), per aggiungere ad alcune delle condotte ivi richiamate i motivi di discriminazione fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere;
    i drammatici dati diffusi in questi anni e l'allarme delle organizzazioni manifestano con evidenza che i cristiani sono una minoranza perseguitata in Europa e in tutto il mondo. Ma anche in Italia: è della scorsa settimana il tentativo di distruggere una croce in una parrocchia romana, ma casi sempre più violenti e sinistri si ripetono con frequenza ormai regolare. In Francia, quella cristiana è, secondo i dati del ministro degli interni, la religione più perseguitata con centinaia di casi di attacchi a luoghi o persone nel solo 2019. Inoltre sempre della scorsa settimana sono le immagini degli incendi delle cattedrali cilene o le profanazioni nelle chiese polacche;
    il 15 gennaio 2020 Porte Aperte pubblica la WORLD WATCH LIST 2020 (WWL – periodo di riferimento ricerche 1o novembre 2018 – 31 ottobre 2019), la nuova lista dei primi 50 paesi dove più si perseguitano i cristiani al mondo. Primo dato degno di nota: cresce ancora la persecuzione anticristiana nel mondo in termini assoluti. Oggi salgono da 245 a 260 milioni i cristiani perseguitati nei paesi della WWL, sostanzialmente 1 cristiano ogni 8 subisce un livello alto di persecuzione a causa della propria fede. Su circa 100 paesi potenzialmente interessati dal fenomeno monitorati dalla nostra ricerca, 73 hanno mostrato un livello di persecuzione definibile alta, molto alta o estrema. Il numero di cristiani uccisi per ragioni legate alla fede scende da 4.305 dello scorso anno a 2.983 del 2019, con la Nigeria ancora terra di massacri per mano soprattutto degli allevatori islamici Fulani, ben più letali dei terroristi Boko Haram. La Repubblica Centrafricana e, in particolare, lo Sri Lanka, con il terribile attentato di Pasqua 2019, sono rispettivamente il 2o e 3o paese per numero di uccisioni. Al di là delle uccisioni legate alla fede, sconcerta il notevole aumento della «pressione» sui cristiani, in un mix di vessazioni, aggressioni, violenze e discriminazioni;
    dalle discriminazioni in parola sono però escluse intere categorie quali ad esempio i Cristiani, oggi perseguitati in gran parte del mondo,

impegna il Governo

a introdurre, anche attraverso iniziative normative ad hoc, una fattispecie specifica di reato volta a perseguire la cristianofobia e tutte le discriminazioni legate all'odio anti-cristiano.
9/107-A/32Lorenzo Fontana, Alessandro Pagano, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi, Turri.


   La Camera,
   premesse che:
    il provvedimento in esame mira ad introdurre nel nostro ordinamento misure di prevenzione e di contrasto, anche col ricorso alla sanzione penale, delle discriminazioni «per motivi legati al sesso, al genere, all'orientamento sessuale e all'identità di genere», rilevando da un lato l'emergenza sociale determinata dalle numerose offese ai danni delle persone omosessuali o transessuali, dall'altro l'assenza di norme a loro tutela;
    il testo prevede l'applicazione della sanzione penale per chiunque manifesti un pensiero ritenuto in contrasto con la teoria del gender: potrebbe essere considerato discriminatorio affermare il principio antropologico della differenza fra maschile e femminile e si potrebbe essere visti con sospetto o indicati come «omofobi» per il solo fatto di affermare la propria convinzione circa la necessità che un bambino, per una sana ed equilibrata crescita psicofisica, si relazioni con due figure genitoriali di sesso diverso. In altri termini, vi sarebbe il serio rischio di essere processati, se non addirittura sanzionati penalmente, per il solo fatto di non condividere una teoria che contrasta con i risultati delle neuroscienze, i quali confermano la caratterizzazione sessuata dell'individuo fin dalla vita intrauterina, tanto da poter distinguere anche un cervello maschile da un cervello femminile;
    si ravvede una grave compressione della libertà di manifestazione del pensiero, che riguarderebbe l'intera società, e in particolare gli ambiti nei quali vi è solitamente un confronto di idee e posizioni;
    in particolare, l'articolo 1 novella l'articolo 604-bis c.p. (intervenendo sulla rubrica e sui primi due commi), per aggiungere ad alcune delle condotte ivi richiamate i motivi di discriminazione fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere;
    dalle discriminazioni in parola sono però escluse intere categorie quali ad esempio i tossicodipendenti, i quali se non venissero denigrati ed esclusi potrebbero intraprendere un percorso riabilitativo,

impegna il Governo

a tutelare tutte le categorie a rischio di discriminazione ed emarginazione, come ad esempio i soggetti ex tossicodipendenti in comunità di recupero.
9/107-A/33Cavandoli, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi, Turri.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame mira ad introdurre nel nostro ordinamento misure di prevenzione e di contrasto, anche col ricorso alla sanzione penale, delle discriminazioni «per motivi legati al sesso, al genere, all'orientamento sessuale e all'identità di genere», rilevando da un lato l'emergenza sociale determinata dalle numerose offese ai danni delle persone omosessuali o transessuali, dall'altro l'assenza di norme a loro tutela;
    il testo prevede l'applicazione della sanzione penale per chiunque manifesti un pensiero ritenuto in contrasto con la teoria del gender; potrebbe essere considerato discriminatorio affermare il principio antropologico della differenza fra maschile e femminile e si potrebbe essere visti con sospetto o indicati come «omofobi» per il solo fatto di affermare la propria convinzione circa la necessità che un bambino, per una sana ed equilibrata crescita psicofisica, si relazioni con due figure genitoriali di sesso diverso. In altri termini, vi sarebbe il serio rischio di essere processati, se non addirittura sanzionati penalmente, per il solo fatto di non condividere una teoria che contrasta con i risultati delle neuroscienze, i quali confermano la caratterizzazione sessuata dell'individuo fin dalla vita intrauterina, tanto da poter distinguere anche un cervello maschile da un cervello femminile;
    si ravvede una grave compressione della libertà di manifestazione del pensiero, che riguarderebbe l'intera società, e in particolare gli ambiti nei quali vi è solitamente un confronto di idee e posizioni;
    in particolare, l'articolo 1 novella l'articolo 604-bis c.p. (intervenendo sulla rubrica e sui primi due commi), per aggiungere ad alcune delle condotte ivi richiamate i motivi di discriminazione fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere;
    l'utenza televisiva è costituita – specie in alcune fasce orarie – anche da minori e il bisogno del minore a uno sviluppo regolare e compiuto è un diritto riconosciuto dall'ordinamento giuridico nazionale e internazionale,

impegna il Governo

a garantire, attraverso ulteriori iniziative normative, la tutela dei minori da informazioni suscettibili di facile suggestione evitando che nelle fasce orarie tra le 13.00 e le 16.00 non siano trasmessi programmi televisivi aventi ad oggetto orientamento sessuale e tematiche legate alla teoria gender.
9/107-A/34Giacometti, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi, Turri.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame mira ad introdurre nel nostro ordinamento misure di prevenzione e di contrasto, anche col ricorso alla sanzione penale, delle discriminazioni «per motivi legati al sesso, al genere, all'orientamento sessuale e all'identità di genere», rilevando da un lato l'emergenza sociale determinata dalle numerose offese ai danni delle persone omosessuali o transessuali, dall'altro l'assenza di norme a loro tutela;
    il testo prevede l'applicazione della sanzione penale per chiunque manifesti un pensiero ritenuto in contrasto con la teoria del gender: potrebbe essere considerato discriminatorio affermare il principio antropologico della differenza fra maschile e femminile e si potrebbe essere visti con sospetto o indicati come «omofobi» per il solo fatto di affermare la propria convinzione circa la necessità che un bambino, per una sana ed equilibrata crescita psicofisica, si relazioni con due figure genitoriali di sesso diverso, in altri termini, vi sarebbe il serio rischio di essere processati, se non addirittura sanzionati penalmente, per il solo fatto di non condividere una teoria che contrasta con i risultati delle neuroscienze, i quali confermano la caratterizzazione sessuata dell'individuo fin dalla vita intrauterina, tanto da poter distinguere anche un cervello maschile da un cervello femminile;
    si ravvede una grave compressione della libertà di manifestazione del pensiero, che riguarderebbe l'intera società, e in particolare gli ambiti nei quali vi è solitamente un confronto di idee e posizioni;
    in particolare, l'articolo 1 novella l'articolo 604-bis c.p. (intervenendo sulla rubrica e sul primi due commi), per aggiungere ad alcune delle condotte ivi richiamate i motivi di discriminazione fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere;
    si pensi alla situazione difficile in cui potrebbe trovarsi un insegnante di filosofia, o di religione o di scienze nel trattare tematiche legate alla sessualità, laddove trattasse della differenza biologica tra uomo e donna: potrebbe essere denunciato e sottoposto a un procedimento penale per aver manifestato pensieri omofobi;
    il pieno rispetto del diritto all'istruzione esige da parte dello Stato non solo la sua attivazione per assicurare l'accessibilità al sistema scolastico, bensì anche il suo impegno affinché sia garantita la qualità dell'istruzione, che si misura in termini di efficacia nel raggiungimento degli obiettivi previsti, a cominciare dal pieno sviluppo della personalità del minore, del senso della sua dignità e della sua capacità di critica,

impegna il Governo

a garantire, anche attraverso iniziative normative ad hoc, la tutela della libertà e la qualità dell'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado sempre nel rispetto dell'educazione che i genitori intendano dare ai propri figli.
9/107-A/35Toccalini, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi, Turri.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame mira ad introdurre nel nostro ordinamento misure di prevenzione e di contrasto, anche col ricorso alla sanzione penale, delle discriminazioni per motivi legati al sesso, al genere, all'orientamento sessuale e all'identità di genere, rilevando da un lato l'emergenza sociale determinata dalle numerose offese ai danni delle persone omosessuali o transessuali, dall'altro l'assenza di norme a loro tutela;
    il settore maggiormente coinvolto sarebbe la scuola, che andrebbe invece preservata da contaminazioni ideologiche, in ragione del suo ruolo di agenzia educativa per la formazione integrale dei giovani, e che verrebbe colpita, non soltanto per i limiti alla libertà di manifestazione del pensiero – a cui va ricondotta la libertà di insegnamento –, ma anche perché il provvedimento in esame prevede l'istituzione della «Giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, bifobia, e la transfobia» e la relativa organizzazione di «cerimonie, incontri e ogni altra iniziativa utile» da parte delle amministrazioni pubbliche e anche nelle scuole;
    il provvedimento in esame comporta, grossi rischi per il primato educativo dei genitori in quanto questi non potrebbero più invocare la loro libertà educativa per evitare l'introduzione nelle scuole di insegnamenti fondati sulla teoria gender in quanto questi insegnamenti sarebbero persino «legittimati» come strumenti per la diffusione della conoscenza della «legge contro l'omofobia» e coerenti con l'istituzione della giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi del comma 3, dell'articolo 6 e prevedere, in provvedimento di futura emanazione e approvazione, che, quando le iniziative previste dal comma 3 dell'articolo 6 possono coinvolgere i minori di anni 16 sia richiesto il consenso di entrambi i genitori.
9/107-A/36Di Muro, Turri, Bisa, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi, Alessandro Pagano.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame intende modificare gli articoli 604-bis e 604-ter del Codice penale e inserisce nella legge Mancino una nuova fattispecie di reato in materia di violenza o discriminazione per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere, con l'intento di tutelare le persone omosessuali e transessuali;
    l'articolo 6 prevede l'istituzione della Giornata Nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia, e la transfobia. In esso, infatti, non soltanto si legge che la «Repubblica Italiana riconosce il giorno 17 maggio quale giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia» (comma 1), ma viene apertamente specificato che in occasione di tale ricorrenza, vengono «organizzate cerimonie, incontri e ogni altra iniziativa utile»;
    l'articolo 7, al secondo comma, invece, fa riferimento ad una non meglio precisata «strategia nazionale per la prevenzione ed il contrasto delle discriminazioni per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere. La strategia reca la definizione degli obiettivi e l'individuazione di misure relative all'educazione e all'istruzione». Non si comprende bene in cosa consista questa strategia ma è evidente che riferendosi al settore dell'educazione e dell'istruzione coinvolgerà gli studenti;
    da quanto emerge da questi due articoli, pertanto, esiste il fondato rischio che, attraverso questo provvedimento, si possa agevolare l'ingresso nelle scuole delle potenti associazioni LGBT, per poter incidere direttamente sulla mentalità dei bambini e degli adolescenti, diffondendo nelle classi la disastrosa colonizzazione ideologia del gender;
    esistono altri modi per insegnare ai ragazzi e agli adolescenti la tolleranza verso qualsiasi orientamento sessuale. Per esempio è stata approvata recentemente l'introduzione dell'educazione civica come materia obbligatoria e sarebbe quella la sede indicata a instillare il seme della tolleranza, in ogni sua forma, nei giovani studenti,

impegna il Governo

a consentire ai genitori di esonerare i figli dalle celebrazioni della giornata del 17 maggio e da ogni ulteriore eventuale iniziativa che si realizzi nelle scuole di ogni ordine e grado, in cui vengano trasmesse le idee derivanti dalla cultura LGBT, con diffusione di opuscoli o con ogni mezzo che miri a indottrinare gli studenti con idee legate a strutture familiari variabili, espressioni di genere e filogender.
9/107-A/37Frassinetti.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame dell'Aula si compone di 10 articoli attraverso i quali, anzitutto, modifica i delitti contro l'uguaglianza previsti dagli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale, per aggiungere alle discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi gli atti discriminatori fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere o sulla disabilità;
    l'articolo 8 prevede che il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, al fine di finanziare politiche per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere e per il sostegno delle vittime,

impegna il Governo

a prevedere, attraverso gli opportuni interventi normativi, l'incremento da 3 milioni a 4 milioni di euro del Fondo di cui all'articolo 18-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
9/107-A/38Marrocco, Bartolozzi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame dell'Aula si compone di 10 articoli attraverso i quali, anzitutto, modifica i delitti contro l'uguaglianza previsti dagli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale, per aggiungere alle discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi gli atti discriminatori fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere o sulla disabilità;
    l'articolo 8 prevede che il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, al fine di finanziare politiche per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere e per il sostegno delle vittime,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, attraverso gli opportuni interventi normativi, l'incremento da 3 milioni a 4 milioni di euro del Fondo di cui all'articolo 18-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
9/107-A/38. (Testo modificato nel corso della seduta).  Marrocco, Bartolozzi.


   La Camera,
   premesso che:
    la pubblica amministrazione gioca un ruolo fondamentale nel definire e attuare politiche inclusive a livello centrale e sul territorio, restituendo a livello locale lo spirito della cornice normativa nazionale, sia in termini di gestione delle risorse umane sia nei suoi rapporti quotidiani con il cittadino;
    l'introduzione di norme per il contrasto alle discriminazioni contro le persone LGBTI+ deve essere accompagnata dall'introduzione di linee guida che promuovano una cultura dell'inclusione della diversità anche nelle amministrazioni pubbliche. Per conseguire tale obiettivo serve definire responsabilità precise e prassi uniformi per evitare che questi aspetti dipendano dalla discrezionalità di singole funzionarie o singoli funzionari;
    è purtroppo ancora radicato, nonostante gli enormi passi avanti compiuti nella società italiana, il pregiudizio contro il mondo LGBTI+. L'indagine promossa da EDGE-Excellence-&Diversity da parte dell'associazione GLBT Executives e realizzata dal think tank Tortuga dal titolo «Rapporto tra inclusione delle persone LGBTI+ e sviluppo dell'economia locale» riporta i dati 2020 dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, è il più importante sondaggio condotto sulla popolazione LGBTI+ a livello europeo. Interpellati su elementi fondamentali della propria vita quotidiana – vivere apertamente la propria identità, evitare immotivate penalizzazioni sul lavoro, tutelare sé e la propria famiglia dalla violenza fisica e verbale – i cittadini LGBTI+ riportano discriminazioni persistenti: dal 2012, anno del primo sondaggio, a oggi si osservano progressi di modesta entità. Il sondaggio indica che il 62 per cento dei connazionali LGBTI+ evita accuratamente di compiere un gesto banale, quale stringere la mano del/la proprio/a partner, per timore di ripercussioni fisiche o verbali. Il confronto con l'Europa continua a evidenziare distanza importante: in Spagna il dato si attesta al 45 per cento, in Germania al 45 per cento, in Austria al 39 per cento. Anche lo European Social Survey evidenzia che in Europa l'Italia è uno dei paesi che meno sta progredendo in termini di inclusione LGBTI+;
    in Italia il tema dell'inclusione rimane un problema sociale che è necessario colmare per recuperare terreno rispetto al contesto europeo e abilitare occasioni di crescita e sviluppo. Lo stesso studia mostra come i territori capaci di promuovere una cultura dell'inclusione e della diversità diventino più attrattivi e più prosperi. Lo studio mostra infatti che i sistemi locali del lavoro, unità territoriali definite dall'lstat, più inclusivi sono in media 62 per cento più ricchi rispetto a quelli che si classificano agli ultimi posti; anche su questo fronte l'Italia appare particolarmente vulnerabile alla perdita di alcune fra le sue energie migliori. Non solo le persone LGBTI+, soprattutto quelle più istruite e capaci di rischiare, ma anche tutte e tutti coloro che fanno dell'inclusività un elemento determinante di scelta, potrebbero scegliere in numero sempre maggiore di perseguire il proprio percorso – personale e professionale – fuori dai confini nazionali. Ed esiste il rischio concreto che si riduca il numero di trasferimenti in ingresso, in particolare dagli altri Paesi UE;
    l'Ufficio nazionale antidiscriminazioni ha già elaborato in passato – e sta nuovamente elaborando, tramite un processo ampio e partecipato – la strategia nazionale antidiscriminazione di concerto con le priorità e gli obbiettivi definiti dal Ministero per la Famiglia e le Pari Opportunità. È necessario che tale strategia abbia l'ambizione e gli strumenti per ingaggiare nel suo complesso la pubblica amministrazione centrale e locale per evitare il rischio che venga richiesta alla società civile e al settore privato di adottare pratiche che non trovano riscontro nella stessa pubblica amministrazione,

impegna il Governo

  a valutare l'opportunità di:
   adottare un protocollo specifico per la gestione delle risorse umane della pubblica amministrazione per promuovere l'inclusione e le pari opportunità dei lavoratori LGBTQ+, analogamente alle linee guida adottate da altri paesi europei; identificare una figura deputata all'inclusione delle diversità nell'azione delle pubbliche amministrazioni sia verso i dipendenti sia nelle relazioni con la cittadinanza;
   favorire la costituzione di gruppi di lavoro in seno alla pubblica amministrazione incaricati di identificare gli aspetti su cui è possibile agire per venire incontro alle esigenze dei dipendenti LGBTI+ in linea con gli obiettivi internazionalmente più avanzati, favorendo al contempo la formazione di gruppi di aggregazione e di supporto al personale LGBTI+ o appartenente ad altre minoranze;
    prevedere dove necessario corsi di formazione delle forze di pubblica sicurezza e più in generale dei dipendenti della pubblica amministrazione che svolgono ruoli di relazione con il pubblico.
9/107-A/39Ungaro.


   La Camera,
   premesso che:
    la pubblica amministrazione gioca un ruolo fondamentale nel definire e attuare politiche inclusive a livello centrale e sul territorio, restituendo a livello locale lo spirito della cornice normativa nazionale, sia in termini di gestione delle risorse umane sia nei suoi rapporti quotidiani con il cittadino;
    l'introduzione di norme per il contrasto alle discriminazioni contro le persone LGBTI+ deve essere accompagnata dall'introduzione di linee guida che promuovano una cultura dell'inclusione della diversità anche nelle amministrazioni pubbliche. Per conseguire tale obiettivo serve definire responsabilità precise e prassi uniformi per evitare che questi aspetti dipendano dalla discrezionalità di singole funzionarie o singoli funzionari;
    è purtroppo ancora radicato, nonostante gli enormi passi avanti compiuti nella società italiana, il pregiudizio contro il mondo LGBTI+. L'indagine promossa da EDGE-Excellence-&Diversity da parte dell'associazione GLBT Executives e realizzata dal think tank Tortuga dal titolo «Rapporto tra inclusione delle persone LGBTI+ e sviluppo dell'economia locale» riporta i dati 2020 dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, è il più importante sondaggio condotto sulla popolazione LGBTI+ a livello europeo. Interpellati su elementi fondamentali della propria vita quotidiana – vivere apertamente la propria identità, evitare immotivate penalizzazioni sul lavoro, tutelare sé e la propria famiglia dalla violenza fisica e verbale – i cittadini LGBTI+ riportano discriminazioni persistenti: dal 2012, anno del primo sondaggio, a oggi si osservano progressi di modesta entità. Il sondaggio indica che il 62 per cento dei connazionali LGBTI+ evita accuratamente di compiere un gesto banale, quale stringere la mano del/la proprio/a partner, per timore di ripercussioni fisiche o verbali. Il confronto con l'Europa continua a evidenziare distanza importante: in Spagna il dato si attesta al 45 per cento, in Germania al 45 per cento, in Austria al 39 per cento. Anche lo European Social Survey evidenzia che in Europa l'Italia è uno dei paesi che meno sta progredendo in termini di inclusione LGBTI+;
    in Italia il tema dell'inclusione rimane un problema sociale che è necessario colmare per recuperare terreno rispetto al contesto europeo e abilitare occasioni di crescita e sviluppo. Lo stesso studia mostra come i territori capaci di promuovere una cultura dell'inclusione e della diversità diventino più attrattivi e più prosperi. Lo studio mostra infatti che i sistemi locali del lavoro, unità territoriali definite dall'lstat, più inclusivi sono in media 62 per cento più ricchi rispetto a quelli che si classificano agli ultimi posti; anche su questo fronte l'Italia appare particolarmente vulnerabile alla perdita di alcune fra le sue energie migliori. Non solo le persone LGBTI+, soprattutto quelle più istruite e capaci di rischiare, ma anche tutte e tutti coloro che fanno dell'inclusività un elemento determinante di scelta, potrebbero scegliere in numero sempre maggiore di perseguire il proprio percorso – personale e professionale – fuori dai confini nazionali. Ed esiste il rischio concreto che si riduca il numero di trasferimenti in ingresso, in particolare dagli altri Paesi UE;
    l'Ufficio nazionale antidiscriminazioni ha già elaborato in passato – e sta nuovamente elaborando, tramite un processo ampio e partecipato – la strategia nazionale antidiscriminazione di concerto con le priorità e gli obbiettivi definiti dal Ministero per la Famiglia e le Pari Opportunità. È necessario che tale strategia abbia l'ambizione e gli strumenti per ingaggiare nel suo complesso la pubblica amministrazione centrale e locale per evitare il rischio che venga richiesta alla società civile e al settore privato di adottare pratiche che non trovano riscontro nella stessa pubblica amministrazione,

impegna il Governo

  a valutare la possibilità di:
   adottare un protocollo specifico per la gestione delle risorse umane della pubblica amministrazione per promuovere l'inclusione e le pari opportunità dei lavoratori LGBTQ+, analogamente alle linee guida adottate da altri paesi europei; identificare una figura deputata all'inclusione delle diversità nell'azione delle pubbliche amministrazioni sia verso i dipendenti sia nelle relazioni con la cittadinanza;
   favorire la costituzione di gruppi di lavoro in seno alla pubblica amministrazione incaricati di identificare gli aspetti su cui è possibile agire per venire incontro alle esigenze dei dipendenti LGBTI+ in linea con gli obiettivi internazionalmente più avanzati, favorendo al contempo la formazione di gruppi di aggregazione e di supporto al personale LGBTI+ o appartenente ad altre minoranze;
    prevedere dove necessario corsi di formazione per i dipendenti della pubblica amministrazione che svolgono incarichi di relazione con il pubblico senza che dagli interventi anzidetti derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
9/107-A/39. (Testo modificato nel corso della seduta).  Ungaro.


INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Iniziative urgenti, anche di carattere normativo, volte a prevenire e contrastare il rischio di diffusione della peste suina africana in Italia e a sostenere il comparto suinicolo – 3-01861

   GADDA, SCOMA, FREGOLENT, DE FILIPPO, D'ALESSANDRO e FERRI. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:
   l'incidenza del proliferare incontrollato di animali selvatici come i mammiferi ungulati, con particolare riferimento al cinghiale, in aree agricole, urbane ed extraurbane, assume gravi profili di rischio sanitario e in materia di sicurezza stradale, nonché incide in modo molto rilevante sull'economia dei territori e delle imprese colpite;
   l'attuale regime di indennizzo agli agricoltori derivante da danni da fauna selvatica è basato sulla richiesta dei danni subiti, e l'incidenza di tale partita sta assumendo notevole rilevanza sul bilancio pubblico e crea nocumento alle imprese agricole compromettendo intere produzioni, perdita di fatturato e quote di mercato;
   in questi ultimi mesi si sta assistendo alla recrudescenza dell'ondata epidemica di peste suina africana (Psa), che sta interessando diversi Stati membri dell'Unione europea, con forti impatti sullo scambio di suini vivi, delle carni e dei prodotti derivati, nonché sui mangimi, e desta preoccupazione il rischio di diffusione a causa della trasmissibilità derivante dalla presenza incontrollata della specie cinghiale;
   il contagio si sta pericolosamente diffondendo nell'Europa occidentale e in Paesi come la Germania, dove a settembre e ottobre sono stati accertati casi di cinghiali infetti, con la conseguente dichiarazione da parte della Cina del blocco delle importazioni di suini provenienti dal mercato tedesco;
   tale virus può arrivare a causare livelli di mortalità del 100 per cento nelle popolazioni colpite ed è estremamente resistente nell'ambiente e nei prodotti contaminati, incluse le preparazioni alimentari;
   la situazione sta assumendo dimensioni preoccupanti e anche nel nostro Paese, se non adeguatamente gestita, rischia di comportare conseguenze disastrose per il mercato suinicolo italiano e per la nostra economia;
   il decreto legislativo n. 54 del 2004, che disciplina la materia, non appare adeguato a prevenire e contenere la diffusione della Psa, in quanto prevede esclusivamente interventi successivi all'accertamento di un caso positivo –:
   quali urgenti iniziative di competenza, anche di carattere normativo, il Ministro interrogato intenda adottare al fine di evitare che il contagio da peste suina africana si manifesti e si diffonda anche in Italia, causando enormi danni al comparto suinicolo e al tessuto economico e occupazionale del nostro Paese.
(3-01861)


Iniziative concernenti l'istituzione del servizio nazionale di risposta telefonica per la sorveglianza sanitaria, con particolare attenzione all'attribuzione delle competenze per l'efficace funzionamento dell'App Immuni e all'adeguata formazione di tutti gli operatori coinvolti – 3-01862

   LEDA VOLPI, SPORTIELLO, NAPPI, PROVENZA, RUGGIERO, SAPIA, SARLI, MASSIMO ENRICO BARONI, D'ARRANDO, IANARO, LAPIA, LOREFICE, MAMMÌ, NESCI e MENGA. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
   nella strategia di contrasto al Covid-19 il tracciamento dei contatti ha un ruolo centrale. Il 16 aprile 2020, il Commissario straordinario per l'emergenza ha individuato l'App Immuni quale supporto all'attività di contact tracing. Il 3 giugno 2020 la sperimentazione di Immuni ha avuto inizio in quattro regioni e il 15 giugno è stata estesa su tutto il territorio nazionale, seppur su base volontaria;
   allorquando un utente risulti positivo, può decidere di caricare sul server di Immuni i dati necessari ad avvertire gli utenti che sono stati a stretto contatto con lui, caricando il codice monouso validato dall'operatore sanitario autenticato che gli ha comunicato l'esito del tampone;
   ad oggi i dati sui download dell'App (oltre 9 milioni) e i tracciamenti effettuati grazie ad Immuni, poco più di 36 mila notifiche, denotano una discrepanza tale da ritenere ragionevole che il tracciamento non proceda con efficienza;
   una delle principali cause di questo sottoutilizzo sembra dovuto al fatto che gran parte delle ASL non immettano il nominativo di chi concede l'autorizzazione o addirittura nemmeno chiedono l'autorizzazione;
   un'altra problematica che emerge è l'eterogeneità delle decisioni che i medici di base assumono nei confronti della notifica di Immuni, causata anche dallo scarso supporto ricevuto, come ad esempio materiale, linee guida o comunicazioni di alcun tipo;
   solo con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 ottobre 2020 il Governo ha imposto per tutti gli operatori delle ASL l'obbligo di caricare sul sistema centrale i suoi codici anonimi;
   è stato manifestato chiaramente l'intendimento del Governo di istituire un servizio nazionale di risposta telefonica per la sorveglianza sanitaria, anche con il compito di svolgere attività di contact tracing; in proposito va sottolineato che è determinante stabilire chi avrà l'obbligo di caricare il codice chiave in presenza di un caso di positività –:
   quali iniziative intenda adottare per l'effettiva istituzione del servizio nazionale di risposta telefonica per la sorveglianza sanitaria, indicato in premessa, e per chiarire tempestivamente in capo a chi sia il compito di eseguire le procedure per il caricamento dei dati e l'invio delle notifiche tramite Immuni nonché, tenuto conto delle particolari differenze organizzative tra regioni, per garantire un'adeguata formazione e informazione a tutti gli operatori coinvolti nei call center e nelle ASL, ivi inclusi i medici di medicina generale.
(3-01862)


Iniziative di competenza volte ad assicurare l'applicazione sull'intero territorio nazionale dell'accordo per effettuare i test antigenici rapidi presso i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta – 3-01863

   CARNEVALI, CAMPANA, PINI, RIZZO NERVO, SCHIRÒ, SIANI, GRIBAUDO, ENRICO BORGHI e FIANO. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
   per far fronte alla grave situazione epidemiologica attualmente presente in Italia è stato raggiunto l'accordo tra la Sisac e i medici di famiglia e i pediatri di libera scelta per effettuare presso di loro i tamponi rapidi per individuazione del virus SARS-CoV-2;
   l'accordo stabilisce che per tutta la durata dell'emergenza Covid-19 i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta integreranno tra i loro compiti l'effettuazione dei tamponi rapidi o di altro test di sovrapponibile capacità diagnostica prevedendo l'accesso dei pazienti su prenotazione e previo triage telefonico;
   sono stati di recente stanziati 30 milioni di euro al fine di sostenere e implementare il sistema diagnostico dei casi di positività al virus SARS-CoV-2 attraverso l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, secondo le modalità definite dagli accordi collettivi nazionali di settore;
   con tale cifra si stima possano essere eseguiti nei mesi di novembre e dicembre 2020 circa 2.000.000 di tamponi antigenici rapidi visto che è stata considerata una tariffa media per la somministrazione dei predetti tamponi di 15 euro per ciascun tampone. In particolare, 12 euro se il tampone rapido antigenico viene effettuato al di fuori dallo studio (ad esempio nelle case della salute, in locali predisposti dalle Asl, nei tendoni della Protezione civile, eccetera) e 18 euro se il test viene effettuato nello studio del medico;
   nonostante l'accordo raggiunto non c’è certezza che questo possa essere attuato visto che non tutte le sigle sindacali sono favorevoli, evidenziando una possibile mancanza di sicurezza nello svolgere i tamponi presso gli studi medici;
   anche le singole regioni si stanno muovendo in modo non univoco fra ipotesi di obbligatorietà di questo servizio da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta e ipotesi di mantenimento della volontarietà –:
   alla luce dei fatti sopraesposti come intenda garantire, per quanto di competenza, l'attuazione uniforme su tutto il territorio nazionale dell'accordo appena raggiunto per l'effettuazione dei test antigenici rapidi presso i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, vista anche la necessità di avere un controllo rapido e diretto degli eventuali casi positivi. (3-01863)


Iniziative normative volte a prevedere deroghe al divieto introdotto dal decreto-legge n. 113 del 2018 in materia di circolazione in Italia di veicoli con targa estera, con particolare riferimento ai residenti nelle zone di confine e ai «servizi di cortesia» – 3-01864

   PLANGGER, GEBHARD, ENRICO BORGHI, EMANUELA ROSSINI e SCHULLIAN. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
   il decreto-legge n. 113 del 2018 (cosiddetto «decreto sicurezza»), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132 del 2018, ha previsto nuove disposizioni normative sulla circolazione in Italia di veicoli con targa estera e il divieto di chi risiede in Italia da oltre 60 giorni di circolare con veicoli immatricolati all'estero, salvo che per alcune forme di leasing, comodato o noleggio;
   tali norme sono state introdotte per bloccare gli abusi dei «furbetti» che, residenti in Italia, per evitare sanzioni o controlli fiscali – non pagare il bollo e per godere di tariffe assicurative più basse – circolano con targhe estere;
   le nuove disposizioni stanno producendo un pesante effetto collaterale: è vietato guidare l'auto di un parente, di un amico o di un collega che abitano all'estero, anche occasionalmente o in esecuzione di un «servizio di cortesia» (malessere, maltempo, collaboratore di hotel che parcheggia un veicolo con targa straniera, meccanico che fa test su strada con veicolo con targa straniera);
   non si tiene affatto conto dei numerosi frontalieri che lavorano per imprese aventi sede in uno Stato confinante, i quali con il veicolo immatricolato a proprio nome possono transitare in Italia ma non possono guidare in Italia con mezzi intestati alle aziende svizzere, austriache, sanmarinesi, eccetera;
   il divieto espresso dall'articolo 93 del Codice della strada crea grandi problemi al commercio transfrontaliero di autovetture, in quanto non esclude espressamente la sua applicazione alle vetture con targa doganale provvisoria, ad esempio targa «Zoll» – come previsto da accordi di reciprocità tra l'Italia e altri Stati – finalizzato unicamente all'arrivo del mezzo in Italia per i successivi adempimenti di sdoganamento e immatricolazione;
   diversi rappresentati del Governo hanno, in più occasioni, annunciato iniziative normative per risolvere queste problematiche. Un passo in avanti poteva essere l'articolo 16-ter del decreto-legge n. 76 del 2020, cosiddetto «decreto semplificazione», ma ha lasciato irrisolte tutte le questioni sopra illustrate;
   anche nell'annunciata legge europea 2019-2020, A.C. 2670 e nel decreto-legge n. 130 del 2020 (disposizioni urgenti in materia di immigrazione) non si trovano le soluzioni più volte annunciate –:
   se il Ministro interrogato non ritenga di adottare, con urgenza, iniziative normative di competenza al fine di prevedere ragionevoli e adeguate deroghe al divieto stabilito dal nuovo articolo 93 decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, in particolare per i residenti nelle zone di confine e per occasionali «servizi di cortesia». (3-01864)


Dati e chiarimenti sui controlli effettuati, anche per finalità antiterroristiche, in ordine agli sbarchi di immigrati irregolari avvenuti in Italia – 3-01865

   MOLINARI, MOLTENI, IEZZI, TONELLI, ANDREUZZA, BADOLE, BASINI, BAZZARO, BELLACHIOMA, BELOTTI, BENVENUTO, BIANCHI, BILLI, BINELLI, BISA, BITONCI, BOLDI, BONIARDI, BORDONALI, CLAUDIO BORGHI, BUBISUTTI, CAFFARATTO, CANTALAMESSA, CAPARVI, CAPITANIO, CASTIELLO, VANESSA CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CENTEMERO, CESTARI, COIN, COLLA, COLMELLERE, COMAROLI, COMENCINI, COVOLO, ANDREA CRIPPA, DARA, DE ANGELIS, DE MARTINI, D'ERAMO, DI MURO, DI SAN MARTINO LORENZATO DI IVREA, DONINA, DURIGON, FANTUZ, FERRARI, FIORINI, FOGLIANI, LORENZO FONTANA, FORMENTINI, FOSCOLO, FRASSINI, FURGIUELE, GALLI, GARAVAGLIA, GASTALDI, GAVA, GERARDI, GIACCONE, GIACOMETTI, GIGLIO VIGNA, GIORGETTI, GOBBATO, GOLINELLI, GRIMOLDI, GUIDESI, GUSMEROLI, INVERNIZZI, LATINI, LAZZARINI, LEGNAIOLI, LIUNI, LOCATELLI, LOLINI, EVA LORENZONI, LOSS, LUCCHINI, MACCANTI, MAGGIONI, MANZATO, MARCHETTI, MATURI, MINARDO, MORELLI, MORRONE, MOSCHIONI, MURELLI, ALESSANDRO PAGANO, PANIZZUT, PAOLIN, PAOLINI, PAROLO, PATASSINI, PATELLI, PATERNOSTER, PETTAZZI, PIASTRA, PICCHI, PICCOLO, POTENTI, PRETTO, RACCHELLA, RAFFAELLI, RIBOLLA, RIXI, SALTAMARTINI, SASSO, STEFANI, SUTTO, TARANTINO, TATEO, TIRAMANI, TOCCALINI, TOMASI, TOMBOLATO, TURRI, VALBUSA, VALLOTTO, VINCI, VIVIANI, RAFFAELE VOLPI, ZICCHIERI, ZIELLO, ZOFFILI e ZORDAN. Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
   nonostante la proroga dello stato di emergenza nazionale e la pandemia in corso, il Governo persiste nel consentire l'ingresso indiscriminato in Italia di migliaia di immigrati irregolari dai confini terrestri e marittimi, con il paradosso di tenere chiuse attività commerciali e limitare la circolazione dei cittadini italiani, lasciando aperti i porti e consentendo sbarchi ad ogni ora del giorno e della notte;
   secondo i dati del Ministero dell'interno al 2 novembre 2020, gli sbarchi sono stati 27.962 (di cui oltre 11 mila tunisini e 3.483 minori) rispetto ai 9.649 registrati a novembre 2019, numero destinato a crescere ancora con la sostanziale abrogazione dei cosiddetti decreti sicurezza, un evidente pull factor verso l'Italia dei flussi migratori illegali, come noto gestiti dai trafficanti di esseri umani;
   non solo l'arrivo ma anche le continue fughe dai centri di accoglienza, e per di più di soggetti positivi al Covid-19, descrivono secondo gli interroganti l'incapacità del Governo nella gestione delle politiche migratorie, confermato peraltro dalla fallimentare sanatoria di cui all'articolo 103 del decreto-legge n. 34 del 2020;
   ciò sta esponendo la popolazione e le forze dell'ordine, su cui grava la gestione di tale situazione, a gravissimi rischi sanitari e di sicurezza, come dimostrano i tragici fatti accaduti a Nizza il 29 ottobre 2020;
   come noto l'autore del brutale assassinio all'interno della basilica di Notre-Dame di Nizza in un attacco terroristico di matrice islamica sarebbe un immigrato tunisino giunto clandestinamente in Francia dall'Italia, dopo essere sbarcato, sempre clandestinamente, a Lampedusa nel mese di settembre 2020, ospitato nelle nostre strutture di accoglienza e lasciato libero di circolare con un «foglio di via»;
   il pericolo che tra gli immigrati che entrano illegalmente in Italia si possano celare affiliati al terrorismo islamico è stato da sempre denunciato da diversi rapporti dell’intelligence;
   indubbiamente, per quanto ancora tutto da accertare, i fatti di Vienna confermano tale pericolo;
   quanto accaduto a Nizza e a Vienna è di assoluta gravità e impone una profonda riflessione in ordine alle conseguenze e responsabilità delle politiche migratorie del Governo in carica, poiché se l'autore della strage di Nizza non fosse sbarcato o fosse stato trattenuto evidentemente non avrebbe commesso l'attentato –:
   se e quali puntuali controlli, oltre che di natura sanitaria, siano stati effettuati sugli oltre ventisettemila sbarchi ad oggi avvenuti, di questi quanti siano stati oggetto di «tracciamento» per finalità antiterroristiche, quanti immigrati siano ancora in Italia e di quanti si siano invece perse le tracce. (3-01865)


Chiarimenti in merito ai controlli e ai provvedimenti adottati con riguardo all'immigrato tunisino individuato come autore dell'attentato di Nizza del 29 ottobre 2020 e iniziative volte alla revisione della strategia di accoglienza dei migranti – 3-01866

   RAVETTO e GELMINI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
   come noto, il tunisino Brahim Aoussaoui, di 21 anni, responsabile dell'attentato che ha colpito la chiesa di Nizza il 29 ottobre 2020, è sbarcato a Lampedusa lo scorso 20 settembre, quando nell'isola arrivarono una ventina di barconi, con a bordo centinaia di migranti tunisini. Questi erano stati trasferiti dapprima sulla nave quarantena Rhapsody. Fra l'8 e il 9 ottobre sono stati poi sbarcati a Bari;
   Brahim veniva quindi registrato e fotosegnalato, senza però essere trasferito in un Centro per il rimpatrio: ha ricevuto invece un decreto di respingimento, firmato dal prefetto di Bari e accompagnato da un ordine del questore di abbandonare l'Italia entro 7 giorni;
   si tratta di un episodio gravissimo che pone più di una riflessione in merito all'efficacia del nostro sistema di accoglienza, fortemente indebolito; su questo fronte l'azione del Governo, ad avviso degli interroganti, si sta rivelando assolutamente inadeguata, anche alla luce delle recenti norme introdotte con il decreto-legge n. 130 del 2020 in materia di immigrazione e sicurezza, e il fenomeno migratorio, aggravato dall'emergenza coronavirus, sembra essere completamente fuori controllo –:
   quali siano i risultati delle verifiche svolte, per quanto di competenza, per ricostruire tutti i movimenti di Brahim Aoussaoui e le modalità che hanno consentito all'uomo di raggiungere la Francia, e, in particolare come sia stato possibile che un soggetto proveniente da un Paese non in guerra (quale la Tunisia), con il quale l'Italia ha in essere specifici accordi bilaterali, entri e circoli liberamente nel Paese, tra l'altro ricevendo solo il foglio di via, e se, anche alla luce di questo grave episodio, il Governo non consideri necessario rivedere la propria strategia di accoglienza dei migranti. (3-01866)


Iniziative per contrastare il fondamentalismo e il terrorismo islamico, anche in considerazione dei recenti attentati compiuti in Francia e in Austria – 3-01867

   LOLLOBRIGIDA, MELONI, ALBANO, BELLUCCI, BIGNAMI, BUCALO, BUTTI, CAIATA, CARETTA, CIABURRO, CIRIELLI, DEIDDA, DELMASTRO DELLE VEDOVE, DONZELLI, FERRO, FOTI, FRASSINETTI, GALANTINO, GEMMATO, LUCASELLI, MANTOVANI, MASCHIO, MOLLICONE, MONTARULI, OSNATO, PRISCO, RAMPELLI, RIZZETTO, ROTELLI, SILVESTRONI, TRANCASSINI, VARCHI e ZUCCONI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
   in poco più di due settimane hanno avuto luogo in diverse parti d'Europa ben tre atti terroristici di matrice islamica caratterizzati da brutali uccisioni di semplici cittadini, fatti che ancora una volta dimostrano il dilagare del fondamentalismo islamico in Europa come in tutto il mondo;
   appare evidente la necessità di contrastare la diffusione del proselitismo integralista islamico sia in ambito nazionale che europeo e internazionale, e questo non può prescindere da un severo controllo delle frontiere, che consenta di arginare il flusso dell'immigrazione irregolare, in cui, a dispetto delle dichiarazioni del Governo in merito, si nascondono anche fondamentalisti e terroristi;
   l'attentatore di Nizza, infatti, era un immigrato clandestino, che, da quanto emerge dagli scambi di informazioni tra la nostra procura antiterrorismo e quella francese, era giunto in Italia con un barcone arrivato a Lampedusa il 21 settembre 2020 e si era dileguato al termine del periodo di quarantena, già progettando l'attentato che ai suoi occhi avrebbe dovuto punire la Francia per la ripubblicazione da parte di Charlie Hebdo, alla vigilia del processo per gli attentati del 2015, delle caricature di Maometto;
   l'assassino che inneggiando ad Allah il 16 ottobre 2020 ha decapitato in strada vicino Parigi un insegnante, colpevole di aver mostrato agli studenti le vignette di Maometto pubblicate dal giornale satirico « Charlie Hebdo», era, invece, di origine cecena, e la Francia gli aveva concesso asilo;
   infine, tra gli autori del sanguinoso attentato a Vienna, dove nella serata del 2 novembre 2020 uomini armati hanno aperto il fuoco in diverse zone, uccidendo almeno quattro persone e ferendone molte altre, l'unico aggressore finora identificato era nato e cresciuto in Austria da genitori macedoni, ma, come ha dichiarato il Ministro degli interni austriaco Karl Nehammer, «era un sostenitore dell'organizzazione terroristica dello Stato Islamico»;
   l'ex Direttore del Sisde Mario Mori ha affermato che «l'Italia risulta essere un Paese di transito»;
   Fratelli d'Italia ha negli anni avanzato numerose proposte volte a limitare la diffusione del pensiero integralista islamico, compresa la previsione di un apposito reato, e la circolazione incontrollata dei cittadini stranieri irregolarmente presenti sul territorio nazionale –:
   alla luce di quanto accaduto quale sia la strategia del Governo per il contrasto del fondamentalismo e del terrorismo islamico. (3-01867)


Iniziative di competenza volte a rendere strutturale la riduzione del carico contributivo del 30 per cento introdotta dal decreto-legge n. 104 del 2020 in favore del Mezzogiorno – 3-01868

   DE LORENZO e FORNARO. — Al Ministro per il sud e la coesione territoriale. — Per sapere – premesso che:
   la crisi economica globale generata dalla pandemia ha accentuato il divario tra il Nord e il Sud del nostro Paese, lasciando riaffiorare il tema della questione meridionale ancora irrisolta;
   gli effetti sull'economia e l'occupazione nel Mezzogiorno in recessione causati dal Covid-19, che ha bruciato migliaia di posti di lavoro in un mercato caratterizzato dal precariato, gravemente piegato dalla sistematica diffusione del lavoro sommerso e condizionato dalla presenza diffusa della criminalità organizzata, sono stati significativamente ridotti grazie alle misure previste dai decreti «Cura Italia», «Liquidità», «Rilancio» che hanno contribuito a contenere la caduta del Pil. Da ultimo il decreto «Agosto» ha affrontato l'emergenza occupazionale del sud con sgravi contributivi sul costo del lavoro del 30 per cento finanziati fino a dicembre 2020 per assistere, in via straordinaria e limitata, le imprese operanti nelle regioni svantaggiate a uscire dalla crisi economica prodotta dall'emergenza sanitaria;
   il Meridione risente di una maggiore debolezza rispetto al resto del Paese perché sconta quel divario di cittadinanza connesso alla mancata garanzia di livelli essenziali di prestazioni nel settore dei servizi pubblici essenziali, dalla sanità all'istruzione, alla ricerca, alle infrastrutture e se la pandemia ha sconvolto il sistema produttivo nazionale i dati pubblicati su «Business Insider Italia» lo confermano: se il Centro-Nord deve affrontare un calo di occupati del 3,5 per cento (circa 600 mila lavoratori), nel Sud la riduzione è pari al 6 per cento (380 mila persone). La vera ripresa delle assunzioni comincerà nel 2021, più alta nelle regioni centro-settentrionali (2,5 per cento) e più lenta in quelle meridionali (1,3 per cento). Per effetto di tali andamenti, l'occupazione meridionale scenderebbe intorno ai 5,8 milioni, con una riduzione del tasso di occupazione di circa 2 punti percentuali e mezzo nel 2021;
   occorre evitare una nuova voragine occupazionale ed evitare che sia il Mezzogiorno a pagare il prezzo più alto della crisi economica, quindi colmare il deficit strutturale delle regioni meridionali, vista l'importanza del provvedimento straordinario della decontribuzione al 30 per cento, per le aziende del Sud sui contratti di lavoro in vigore dal 1o ottobre 2020 e per tre mesi, considerata la necessità che un simile strumento non sia meramente temporaneo ma risulti strutturale al fine di esplicare positivamente tutti i suoi effetti nel corso del tempo –:
   se e in che modo il Ministro interrogato e il Governo intendano intervenire al fine di rendere strutturale la riduzione del carico contributivo del 30 per cento eventualmente a partire dall'introduzione di tale misura nel prossimo disegno di legge di bilancio. (3-01868)


MOZIONI PRESTIGIACOMO ED ALTRI N. 1-00355, LOLLOBRIGIDA ED ALTRI N. 1-00386, ALESSANDRO PAGANO ED ALTRI N. 1-00389 E NOBILI, PEZZOPANE, LUCIANO CANTONE, STUMPO, PLANGGER ED ALTRI N. 1-00399 CONCERNENTI INIZIATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEL PONTE SULLO STRETTO DI MESSINA, NELL'AMBITO DI UN PIÙ AMPIO PROGRAMMA DI RILANCIO INFRASTRUTTURALE ED ECONOMICO

Mozioni

   La Camera,
   premesso che:
    l'emergenza sanitaria Covid-19 è ormai una vera e propria emergenza industriale e produttiva che sta mettendo in ginocchio l'economia mondiale;
    anche nel nostro Paese, la gravissima crisi economica e produttiva iniziata in conseguenza della diffusione del contagio del virus Covid-19, si sta già traducendo in una caduta della produzione e quindi del prodotto interno lordo, che il Def 2020 da poco varato dal Governo stima in oltre il 15 per cento nel primo semestre 2020 con un successivo rimbalzo nella seconda metà dell'anno. Gli ultimi dati Istat indicano una contrazione del prodotto interno lordo nel 2020 dell'8,3 per cento e solo una parziale ripresa del 4,6 per cento nel 2021;
    è indispensabile quindi mettere in campo una strategia complessiva di sostegno dell'economia italiana dopo la drammatica pandemia in atto e i cui effetti sulla produzione e sull'economia accompagneranno purtroppo per un tempo non breve;
    gli effetti sulla caduta del Pil in conseguenza del coronavirus sono quindi drammatici e stanno interessando anche un settore, quello delle costruzioni, che rappresenta oltre il 22 per cento del prodotto interno lordo nazionale, ed è un settore trainante per molti altri comparti dell'economia e quindi di crescita per tutto il sistema;
    come ricorda anche l'Ance, quello che manca al nostro Paese, ma di cui c’è grande bisogno in questa fase, sono misure shock, in grado di rimettere rapidamente in moto il Paese e il settore delle costruzioni. Misure che, invece, altri Paesi europei hanno adottato con tempestività, già all'inizio della crisi, dando certezze e prospettive alle loro economie;
    è necessario mettere in campo al più presto un piano di investimenti e un piano per le opere pubbliche e le infrastrutture. Secondo alcune stime, sarebbero 50 mila i posti di lavoro che potrebbero essere creati se solo le principali opere ferme fossero sbloccate, con un impatto enorme sulle famiglie dei lavoratori e sui loro territori;
    è indispensabile che si faccia un'analisi complessiva con tutti i soggetti interessati, per ragionare sul disegno strategico della dotazione infrastrutturale di questo Paese;
    dopo mesi di dichiarazioni nelle quali il Governo aveva promesso misure shock per ridurre finalmente la burocrazia e rilanciare le infrastrutture e le opere pubbliche, è stato approvato il decreto-legge n. 76 del 2020 in materia di semplificazioni che contiene misure troppo timide, molte delle quali non a regime, e del tutto insufficienti a sbloccare i cantieri e far ripartire il nostro sistema produttivo;
    in questi mesi si è assistito a una serie di dichiarazioni del Presidente del Consiglio dei ministri, di alcuni Ministri e da componenti della maggioranza di Governo, che hanno espressamente aperto alla possibilità di riprendere in considerazione la realizzazione del ponte sullo stretto. Inaspettatamente, lo stesso Presidente Conte ha fatto riferimento alla possibilità di verificare la realizzazione di un sistema sottomarino di collegamento, tunnel interrato o ponte di Archimede (tunnel a mezz'acqua). In realtà queste ipotesi alternative al ponte erano state già esaminate negli anni 1998-2000, e successivamente archiviate perché tecnicamente non praticabili;
    così come nelle stesse 102 proposte per il rilancio dell'Italia e consegnate in questi giorni al Governo dalla task force guidata da Vittorio Colao, si propone, anche per rilanciare il turismo, il completamento dell’«alta velocità sulla dorsale tirrenica, in modo che arrivi fino in Sicilia». Una affermazione che altro non è che una chiara indicazione a riprendere in mano il «dossier» Ponte;
    si ricorda che, fortemente voluto dal presidente Berlusconi, con la legge obiettivo n. 443 del 2001, il ponte sullo stretto di Messina in quanto considerato progetto essenziale per il Mezzogiorno e per l'Italia, viene ricompreso tra le infrastrutture strategiche da inserire tra gli interventi prioritari;
    all'epoca, la difesa di quest'opera opera fu fatta, dal commissario Van Miert che precisò in Parlamento europeo che era stato realizzato un viadotto in mare per 21 chilometri per collegare la Danimarca con la Svezia, due Paesi con 4-5 milioni di abitanti ed era quindi inconcepibile non collegare con un ponte lungo 3 chilometri una isola di circa 6 milioni di abitanti con il restante Paese di circa 55 milioni di abitanti;
    nell'aprile 2004 viene pubblicato in Gazzetta ufficiale il bando internazionale per la selezione del general contractor cui sarà affidata dallo Stato la progettazione definitiva e la successiva costruzione del Ponte. L'Eurolink di Impregilo (poi gruppo Salini) si aggiudicherà la gara, con impegno di realizzare l'opera in settanta mesi;
    il quinto rapporto del luglio 2010, sullo stato di attuazione della «legge obiettivo», riguardo al Ponte sullo stretto di Messina, ricordava la previsione di completare la progettazione definitiva nel corso del 2010 e l'avvio del cantiere principale all'inizio del 2011;
    le vicende politiche degli anni successivi, hanno portato ad abbandonare il progetto di questa grande infrastruttura viaria che continua a rappresentare una occasione unica per contribuire al riequilibrio del Mezzogiorno e per il Paese tutto. Una grande ed unica occasione che produrrebbe un «cambiamento sostanziale» in termini di riequilibrio del Mezzogiorno;
    un primo «stop» all'opera era arrivato già dal Governo Prodi (2006-2008). Ma con il ritorno al Governo del centrodestra guidato da Silvio Berlusconi, nel maggio 2008 l'allora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Altero Matteoli, inviava alla Società Stretto di Messina una lettera in cui invitava a porre in essere, nei tempi più brevi, tutte le condizioni per la ripresa delle attività inerenti alla costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina;
    nel 2012 però, il Governo presieduto dal professor Mario Monti, decide di non riaprire le procedure per realizzare il ponte sullo Stretto e, con la legge di stabilità per il 2013 (legge 228 del 2012), stanzia 300 milioni di euro per il pagamento delle penali per non realizzare l'opera;
    nel 2013 decadono i rapporti di concessione con la Stretto di Messina Spa e la società viene messa in liquidazione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 aprile 2013, è venuta la messa in liquidazione della società Ponte sullo Stretto di Messina spa;
    il Ponte sullo Stretto di Messina, è stato quindi classificato tra gli interventi con procedimento interrotto a seguito di quanto comunicato nell'XI Allegato Infrastrutture al Def 2013, ossia che «con delibera CIPE 6/2012 è stata disposta la riduzione totale del contributo assegnato alla Società Stretto di Messina e l'intervento non è stato inserito fra gli interventi indifferibili (...). In seguito, l'articolo 34-decies, comma 1, del decreto-legge 179 del 2012, ha disposto la caducazione degli atti contrattuali a far data dal 1o marzo 2013 non avendo le parti stipulato apposito atto aggiuntivo entro tale data»;
    il troppo timido tentativo nel 2016 con il Governo Renzi, di riaprire la discussione sulla realizzazione di questa storica infrastruttura, non ha portato a nulla;
    peraltro, è bene sottolineare che allo stato attuale, la conferma della definitiva rinuncia alla realizzazione di questa opera, costerebbe alle casse dello Stato in termini di penali da pagare al gruppo Salini, di più della sua effettiva realizzazione;
    peraltro, ogni progetto di alta velocità per il Mezzogiorno passa anche attraverso un collegamento veloce, ormai indispensabile, tra la Sicilia e l'Europa. Sotto questo aspetto, il Ponte sullo Stretto rappresenterebbe un'opera che consente di avere anche al Sud Italia l'alta velocità e alta capacità ferroviaria necessarie per la competitività e lo sviluppo delle regioni meridionali, oltre a contribuire alla riduzione del divario in termini di infrastrutture e di servizi tra il nord e il sud del Paese;
    la realtà è che il Ponte sullo Stretto può rappresentare una grandissima occasione di sviluppo per l'Italia e non solo per la Calabria e la Sicilia, permettendo tra l'altro di intercettare il traffico merci che, dal canale di Suez, oggi si dirige verso Gibilterra per puntare sui porti del Nord Europa, quando invece la Sicilia con il porto di Augusta collegato all'Alta velocità potrebbe rappresentare un hub strategico nel Mediterraneo e quindi per uno sviluppo di quei territori, del Mezzogiorno e per il Paese. E la valenza strategica di questa opera è ancora più evidente in una fase nella quale stiamo entrando in recessione e in profonda crisi economica;
    vi sono opere urgenti ed essenziali per la infrastrutturazione organica del Paese, già in parte avviate ma da troppo tempo bloccate per fatti procedurali o pronte per essere avviate e ferme da anni per le quali in poche settimane sarebbe possibile consegnare formalmente le attività propedeutiche e realizzative delle stesse. Opere che sono coerenti con quello che l'Unione europea chiede all'Italia per poter accedere alle risorse messe a disposizione per superare l'emergenza che si sta vivendo; infatti sono tutte opere ubicate sul programma delle reti Trans European Network (TEN-T). Tra queste si ricordano: Terzo Valico dei Giovi sulla tratta ferroviaria ad alta velocità Genova-Milano; raddoppio dell'autostrada A10 nel tratto di attraversamento di Genova (Gronda di Genova); tratta ferroviaria ad alta velocità Brescia-Verona; tratta ferroviaria ad alta velocità Verona-Vicenza-Padova e altre. All'elenco suddetto va certamente aggiunto il Ponte sullo Stretto;
    si ricorda che nel 2003, il Gruppo di Alto Livello per la rete di trasporto transeuropea (TEN-T) includeva il ponte sullo Stretto tra i 18 progetti prioritari a livello europeo da rendere operativi entro il 2020, e al dicembre dello stesso anno, il Consiglio dei ministri dei trasporti europei approvava la proposta della Commissione UE del 1o ottobre 2020 di revisione delle Reti TEN, che prevedeva anche la realizzazione del Ponte sullo Stretto. Nel 2011, la Commissione europea adottava la proposta di regolamento sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T), ma il Ponte ferroviario/stradale sullo stretto di Messina non figura tra le opere «core» del Corridoio da Helsinki a La Valletta;
    la Conferenza delle regioni e delle province autonome, nell'approvare all'unanimità il documento sul Recovery Fund, ha espressamente indicato, tra le opere strategiche prioritarie, il ponte sullo stretto di Messina. Si tratta di un documento poi formalmente presentato alla Conferenza Stato-regioni e alla Commissione bilancio della Camera nell'ambito della «Indagine conoscitiva delle priorità nell'utilizzo del Recovery Fund»;
    nello schema di relazione della Commissione Bilancio sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del Recovery Fund, al paragrafo «Mezzogiorno», si legge: «L'obiettivo prioritario resta quello di incrementare gli investimenti pubblici nel Mezzogiorno al fine di colmare, nel giro di alcuni anni, il divario infrastrutturale che rallenta la crescita di quei territori anche garantendo l'infrastruttura stabile e veloce dello Stretto di Messina, dettagliatamente indicata al paragrafo 8.2, ferma restando che la stessa, in ogni caso, non può essere annoverata, per l'importanza che essa riveste, tra i progetti storici menzionati tra i criteri di valutazione negativa, di cui alle linee guida del Governo»,

impegna il Governo:

1) ad avviare quanto prima le opportune iniziative volte a riconsiderare il progetto, già cantierabile, per la realizzazione del Ponte sullo stretto di Messina, quale progetto chiave per il rilancio economico del Paese, anche valutando a tal fine le penali conseguenti alla mancata realizzazione dell'opera infrastrutturale, e che consentirebbe di estendere l'alta velocità ferroviaria anche in Sicilia, fino a Messina, Palermo e Siracusa;

2) a ricomprendere la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina tra i progetti finanziabili con quota delle risorse del Recovery Fund, in quanto opera già cantierabile e strategica per il rilancio economico del Mezzogiorno e del Paese, nonché decisiva per collegare il nostro meridione all'Europa;

3) a inserire la ripresa del progetto Ponte sullo Stretto all'interno di un più ampio ed efficace programma di rilancio degli investimenti e dei lavori pubblici coerente con la drammatica fase di crisi economica e produttiva in atto conseguente alla pandemia in corso a livello mondiale e in grado di rimettere rapidamente in moto e sostenere l'economia e il settore delle costruzioni;

4) ad avviare fin da subito, per le suddette finalità, un confronto costante con le associazioni e i soggetti imprenditoriali coinvolti, al fine di individuare le misure e linee di intervento più efficaci e rapide per garantire la ripartenza e l'apertura dei cantieri.
(1-00355)
(Nuova formulazione) «Prestigiacomo, Gelmini, Occhiuto, Bartolozzi, Siracusano, Cannizzaro, Mulè, Maria Tripodi, Torromino, D'Ettore, Baldelli, Cortelazzo, Casino, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Calabria, Sozzani, Zanella, Germanà».


   La Camera,
   premesso che:
    ai sensi della legge obiettivo n. 443 del 2001 è stato ricompreso il Ponte sullo stretto di Messina tra le infrastrutture strategiche da inserire tra gli interventi prioritari, in ragione dell'importanza rivestita per l'intero territorio nazionale a partire dal Sud Italia;
    il bando internazionale per la selezione del general contractor cui affidare da parte dello Stato la progettazione definitiva e la successiva costruzione del ponte, vide l'aggiudicazione della gara a Eurolink di Impregilo (poi gruppo Salini), con impegno di realizzare l'opera in settanta mesi;
    con la legge di stabilità per il 2013 (legge n. 228 del 2012) vennero stanziati 300 milioni di euro per il pagamento delle penali per non realizzare l'opera;
    il Ponte sullo Stretto di Messina è classificato tra gli interventi con procedimento interrotto a seguito di quanto comunicato nell'XI allegato infrastrutture al Def 2013,

impegna il Governo

1) ad avviare quanto prima le opportune iniziative volte a riconsiderare il progetto, già cantierabile, per la realizzazione, nel rispetto della tutela dell'ambiente, del Ponte sullo Stretto di Messina.
(1-00386) «Lollobrigida, Meloni, Acquaroli, Bellucci, Bignami, Bucalo, Butti, Caiata, Caretta, Ciaburro, Cirielli, Deidda, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferro, Foti, Frassinetti, Galantino, Gemmato, Lucaselli, Mantovani, Maschio, Mollicone, Montaruli, Osnato, Prisco, Rampelli, Rizzetto, Rotelli, Silvestroni, Trancassini, Varchi, Zucconi».


   La Camera,
   premesso che:
    il rilancio del sistema economico italiano, oggi gravemente indebolito dalle conseguenze determinate dall'emergenza sanitaria da Covid-19, passa dalla realizzazione di tutte le opere pubbliche, così da colmare il gap infrastrutturale che caratterizza l'Italia;
    tra gli interventi infrastrutturali di maggiore interesse per i benefici e le ricadute per cittadini ed imprese rientra indubbiamente il Ponte sullo Stretto di Messina, la strategicità del quale è stata riconosciuta ai sensi della legge obiettivo n. 443 del 2001;
    il progetto prevede la realizzazione di un ponte sospeso a campata centrale unica di lunghezza pari a 3.300 metri, con un impalcato di complessivi 3.666 metri lineari, campate laterali comprese, e una larghezza di 60 metri lineari; la sezione stradale dell'impalcato è composta da tre corsie per ogni carreggiata (due di marcia ed una di emergenza), mentre la sezione ferroviaria comprende due binari con due marciapiedi laterali pedonabili;
    il progetto ricomprende le opere di raccordo stradale e ferroviario sui versanti calabrese e siciliano (circa 40 chilometri), in massima parte in galleria, per assicurare il collegamento del ponte al nuovo tracciato dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria ed alla prevista linea ferroviaria AV/AC Napoli-Reggio Calabria, da un lato, e alle tratte autostradali Messina-Catania e Messina-Palermo nonché alla prevista nuova stazione ferroviaria di Messina, dall'altro;
    nell'impostazione originaria, si prevede la realizzazione del Ponte in project financing, con una partecipazione pubblica pari a solo il 40 per cento, e quella dei privati pari al 60 per cento, da recuperare attraverso pedaggi e canoni durante la durata trentennale della concessione;
    per quanto concerne il costo totale dell'investimento, esso ammonta – secondo la società Stretto di Messina Spa all'uopo costituita – a 8,5 miliardi di euro, di cui:
     a) 6,5 miliardi di euro da corrispondere al general contractor per i costi di costruzione (pari a 5,7 miliardi di euro) ma anche per i servizi, gli espropri, le opere compensative, il monitoraggio ambientale e altri oneri contrattualmente previsti (800 milioni di euro); dei 5,7 miliardi di euro previsti per la costruzione dell'opera, 3 miliardi di euro sono necessari per il ponte, 2.5 miliardi di euro sono necessari per i collegamenti e 200 milioni di euro sono necessari per le cantierizzazioni;
     b) 2 miliardi di euro per i costi assicurativi e per quelli di gestione e di manutenzione ordinaria e straordinaria;
    il costo per la costruzione del ponte ammonta, di per sé, a 3 miliardi di euro, di cui 2,4 per la realizzazione della sovrastruttura e 0,6 per le sottostrutture;
    sono riscontrabili dei vantaggi connessi, tanto alla realizzazione dell'opera, quanto alla sua messa in esercizio; in particolare:
     a) in fase di costruzione, è stimabile: un aumento dell'occupazione, sia direttamente nei cantieri che nell'indotto, che si stima complessivamente in 100.000 posti di lavoro all'anno; un aumento della produzione di beni e servizi intermedi, da parte delle imprese locali e nazionali, stimato in 6 miliardi di euro, e i relativi riflessi occupazionali; un maggior gettito fiscale, derivante dal complesso insieme di imposte, di contributi sociali, di oneri tributari di vario genere collegati alla realizzazione dell'investimento;
     b) in fase di esercizio, è stimabile: una riduzione dei costi di trasporto, sia riguardo il trasporto merci privato, che contribuisce ad un aumento della produttività dei fattori produttivi, e quindi un aumento di competitività delle imprese; un risparmio medio di tempo rispetto all'attraversamento via mare (2 ore per i treni; un'ora per i mezzi gommati; diverse ore per il traffico merci ferroviario, considerando sia il tempo di puro attraversamento, che il tempo necessario per le operazioni di imbarco e sbarco, particolarmente lunghe e laboriose per i treni); la linea AV su tutta la dorsale Roma-Reggio Calabria; il potenziamento dei porti di Gioia Tauro, Messina e Palermo, intercettando il 20 per cento delle merci da distribuire nell'Europa del Sud, con benefici per tutto il sistema portuale italiano per via del risparmio dei giorni di navigazione; una maggiore facilità nella mobilità urbana tra le due sponde, corrispondente ad una domanda di migliaia di spostamenti giornalieri per motivi di studio o di lavoro;
    nonostante gli evidenti benefici connessi all'opera, nel 2012 il Governo Monti ha approvato il decreto-legge 2 novembre 2012, n. 187, con il quale sono state disposte le circostanze che comportano la «caducazione» ex lege della concessione alla Stretto di Messina e di tutti i contratti con le imprese, stanziando successivamente 300 milioni di euro per il pagamento delle penali;
    il contenzioso, creatosi nel tempo e tuttora in atto, grava notevolmente sulla finanza pubblica per un ammontare superiore agli 800 milioni di euro, cui si aggiungono i 300 milioni di euro già stanziati per il pagamento delle penali e tutti gli altri oneri connessi alla liquidazione tuttora in essere della società Stretto di Messina Spa;
    vi sono opere urgenti ed essenziali per lo sviluppo infrastrutturale del Paese, già in parte avviate ma da troppo tempo bloccate per fatti procedurali, o pronte per essere avviate e ferme da anni per le quali, in poche settimane, sarebbe possibile consegnare formalmente le attività propedeutiche e realizzative delle stesse; in particolare, trattasi di opere che insistono sulle reti europee del Trans European Network (TEN-T), dal novero delle quali il Ponte sullo Stretto è stato inspiegabilmente espunto in passato e il cui reinserimento costituisce oggi una esigenza non più procrastinabile,

impegna il Governo:

1) ad adottare ogni iniziativa volta alla celere realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina, anche riconsiderando – se necessario – il progetto approvato in passato al fine di adeguarlo ai nuovi standard ingegneristici e ambientali;

2) ad inserire la ripresa del progetto del Ponte sullo Stretto all'interno di un più ampio ed efficace programma di rilancio degli investimenti e dei lavori pubblici coerente con la drammatica fase di crisi economica e produttiva conseguente all'emergenza sanitaria globale in corso.
(1-00389) «Alessandro Pagano, Furgiuele, Minardo, Rixi, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto».


   La Camera,
   premesso che:
    la sua posizione geografica consente all'Italia di ricoprire il ruolo strategico di piattaforma logistica al centro del Mediterraneo, rappresentando una vera e propria cerniera tra Europa, Africa e Asia; nel Mezzogiorno, la rete autostradale si estende per 2,149 chilometri e rappresenta circa il 31 per cento di quella nazionale, mentre la rete ferroviaria, a fronte dei 16.788 chilometri complessivi distribuiti nell'intero territorio del Paese, è di 5.730 chilometri, di cui poco più del 50 per cento a doppio binario ed elettrificata;
    nel Piano per il Sud del Governo Conte II le azioni per rilanciare gli investimenti nelle regioni meridionali nel triennio 2020-22, a parità di risorse disponibili e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, garantiranno una capacità di spesa in conto capitale media per anno di circa 7 miliardi di euro, corrispondenti all'1,8 per cento del prodotto interno lordo del Mezzogiorno e pari a complessivamente 21 miliardi di euro;
    nelle more del negoziato sul Quadro finanziario pluriennale 2021-27, il Governo nel Piano per il Sud ha stimato in maniera prudenziale in oltre 123 miliardi di euro l'ammontare delle risorse a disposizione dell'Italia per il nuovo ciclo di programmazione nelle regioni meno sviluppate;
    prendendo atto che per sviluppare le infrastrutture al Sud è necessario un piano di investimenti che preveda almeno il 34 per cento delle risorse in conto capitale, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 310, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019;
    il quadro finanziario pluriennale dell'Unione europea è stato rivisto per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 e rilanciare gli investimenti in Europa attraverso l'utilizzo delle risorse del Recovery Fund;
    il rapido sviluppo economico, infrastrutturale e tecnologico del Mezzogiorno costituisce, nell'ambito delle iniziative governative finalizzate a favorire la ripresa del «sistema Paese» post emergenza COVID-19, un obbiettivo primario e non più rinviabile;
    con il decreto-legge n. 104 del 2020 (cosiddetto decreto-legge semplificazioni) sono state introdotte specifiche misure dirette a ridurre in modo consistente i tempi di realizzazione delle opere pubbliche;
    occorre assicurare un più razionale ed efficace utilizzo di tutte le risorse pubbliche, mediante una puntuale ricognizione dei fabbisogni e verifica delle modalità e dei tempi di intervento;
    in tale contesto, si inserisce l'iniziativa del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di costituire una specifica Commissione di alto profilo, con il compito di esaminare le diverse soluzioni finalizzate al rafforzamento dei collegamenti tra la Calabria e la Sicilia,

impegna il Governo:

1) ad avviare con il Parlamento una specifica interlocuzione sulle modalità attraverso cui ammodernare le infrastrutture del Mezzogiorno, allineandole a quelle delle altre zone geografiche d'Italia e dell'Europa, fermo restando il rispetto e la salvaguardia dell'ambiente;
2) ad assicurare la conclusione entro il 31 dicembre 2020 dell'attività della Commissione di cui in premessa nominata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, integrata con esperti ambientali concordati con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la pubblicazione dei lavori della stessa e la loro tempestiva trasmissione al Parlamento;
3) ad individuare, all'esito del confronto con il Parlamento e con le altre Istituzioni anche locali, la soluzione che possa meglio rispondere alla domanda di mobilità da e per la Sicilia, coerentemente all'atto di indirizzo approvato dalla Camera nell'ambito della discussione della relazione della V Commissione sulla individuazione delle priorità nell'utilizzo del Recovery Fund, con la finalità di realizzare un collegamento stabile e veloce dello Stretto di Messina mediante la realizzazione di opere adeguate e la previsione di mezzi idonei e sostenibili, in modo da porre definitivamente fine all'isolamento della rete del trasporti siciliani da quella del resto del Paese, estendendo, così, l'alta velocità fino a Palermo e Siracusa.
(1-00399) «Nobili, Pezzopane, Luciano Cantone, Stumpo, Plangger, Fregolent, Bruno Bossio, Deiana, Scoma, Navarra, Paita, Occhionero, Cappellani, Annibali, Miceli, D'Alessandro, Di Giorgi».


PROPOSTA DI LEGGE: LIUNI ED ALTRI: DISPOSIZIONI PER LA DISCIPLINA, LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL SETTORE FLOROVIVAISTICO (A.C. 1824-A)

A.C. 1824-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo.

A.C. 1824-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

  Sul testo del provvedimento in oggetto,

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  All'articolo 2, sopprimere i commi 1 e 2.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Concorsi di idee destinati ad aziende e a giovani diplomati nonché istituzione di premi);

  All'articolo 2, comma 3, dopo le parole: di cui all'articolo 9, aggiungere le seguenti: compatibilmente con quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 9,.

  All'articolo 3, sopprimere il comma 3.

  All'articolo 4, comma 2, sostituire le parole: l'attività diretta alla produzione, alla manipolazione e alla commercializzazione del vegetale con le seguenti: l'attività diretta alla produzione o alla manipolazione del vegetale nonché alla sua commercializzazione, ove quest'ultima risulti connessa alle precedenti.

  All'articolo 8, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
  dopo le parole: è istituito aggiungere le seguenti:, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
  aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai componenti dell'organo di coordinamento non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
  dopo il comma 1 aggiungere il seguente: 1-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

  All'articolo 9, apportare le seguenti modificazioni:
  dopo il comma 4, aggiungere il seguente: 4-bis. Per il finanziamento della ricerca nel campo delle nuove varietà ornamentali e di progetti di ricerca e di sviluppo del settore florovivaistico proposti dal Tavolo di cui all'articolo 6 e previsti dal Piano, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Al relativo onere, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021,2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;
  al comma 5, dopo le parole: del presente articolo aggiungere le seguenti:, ad eccezione del comma 4-bis,.

  Conseguentemente, all'articolo 18 sopprimere il comma 2.

  All'articolo 10 aggiungere, in fine, il seguente comma: 4-bis. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  All'articolo 11, apportare le seguenti modificazioni:
  dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Per il finanziamento delle attività di comunicazione e di promozione del settore florovivaistico previste sulla base degli obiettivi elaborati dal Tavolo ai sensi del comma 1, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Al relativo onere, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;
  sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente, all'articolo 18 sopprimere il comma 1.

   All'articolo 12 apportare le seguenti modificazioni:
  al comma 1, sostituire le parole: le regole fiscali vigenti con le seguenti: le regole fiscali individuate dal regolamento di cui al comma 2, sulla base della disciplina fiscale vigente e nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria prevista dal medesimo comma 2;
  al comma 2, dopo le parole: Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, aggiungere le seguenti: da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e dopo le parole: per l'attuazione del comma 1 aggiungere le seguenti:, assicurando che dall'applicazione ai centri per il giardinaggio delle regole fiscali vigenti non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica:
  dopo il comma 2 aggiungere il seguente: 2-bis. Lo schema di regolamento di cui al comma 2, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, che si esprimono entro trenta giorni dall'assegnazione. Decorso il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il regolamento può essere comunque adottato.

  All'articolo 14, apportare le seguenti modificazioni:
  al comma 3, sostituire le parole: Gli oneri finanziari derivanti dal contratto di coltivazione possono essere sostenuti con le seguenti: Gli eventuali oneri derivanti dai contratto di coltivazione sono sostenuti direttamente;
  dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  All'articolo 14, sopprimere il comma 4.
  e con la seguente osservazione: si valuti l'opportunità di sopprimere l'articolo 7, che nel modificare la denominazione dell'ufficio dirigenziale non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali PQAI II-Sviluppo imprese e cooperazione, rinvia la definizione delle sue funzioni ad un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

  Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

  sugli emendamenti 1.101, 3.100,3.101, 3.102, 12.100, 12.101 e 12.102, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura,

NULLA OSTA

  sulle restanti proposte emendative.

A.C. 1824-A – Ulteriore parere della V Commissione

ULTERIORE PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

PARERE CONTRARIO

  sull'emendamento 7.101 in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

  sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo.

A.C. 1824-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Definizione delle attività del settore florovivaistico e della filiera florovivaistica)

  1. La presente legge reca disposizioni per la disciplina del florovivaismo e, in particolare, della coltivazione, della promozione, della valorizzazione, della comunicazione, della commercializzazione, della qualità e dell'utilizzo dei prodotti florovivaistici.
  2. Il settore florovivaistico comprende la produzione di prodotti vegetali e di materiale di propagazione sia ornamentali che non ornamentali.
  3. Il settore florovivaistico è distinto in cinque macro-comparti produttivi per l'impiego pubblico e privato:
   a) floricoltura, concernente la produzione di fiori freschi recisi o fiori secchi, foglie e fronde recise, piante in vaso da interno, da fiore e da foglia;
   b) produzione degli organi di propagazione gamica, ovvero semi o sementi, o agamica, ovvero bulbi, tuberi, rizomi, talee, marze e altro materiale di propagazione vegetativa da vivo e da vitro;
   c) vivaismo ornamentale, concernente la produzione di piante intere da esterno in vaso o in piena terra;
   d) vivaismo frutticolo, anche ornamentale, concernente la produzione di piante, parti di piante, semi e altro materiale di moltiplicazione in vaso o in piena terra di piante frutticole;
   e) vivaismo non ornamentale, concernente la produzione di piante e semi per il ripristino ambientale, materiali forestali di moltiplicazione, piante da arredo urbano e da bosco, piantine ortive e piante officinali.

  4. La filiera florovivaistica comprende le attività di tipo agricolo di cui al comma 1 e le attività di supporto alla produzione quali quelle di tipo industriale e di servizio e in particolare:
   a) i costitutori e i moltiplicatori di materiale di produzione, le industrie che producono i mezzi di produzione, ovvero vasi, terricci, prodotti di protezione fitosanitaria per le piante e fertilizzanti chimici, le industrie che costruiscono apprestamenti di protezione, locali climatizzati, impianti e macchinari specializzati di vario genere per il settore florovivaistico;
   b) i grossisti e altri intermediari, le industrie che producono materiali per il confezionamento, carta, tessuti, materiali inerti e simili, e la distribuzione al dettaglio, che comprende:
    1) mercati, pubblici e privati;
    2) progettisti del verde;
    3) giardinieri, arboricoltori e manutentori del verde;
    4) fioristi e fiorai;
    5) punti vendita e spacci aziendali;
    6) centri per il giardinaggio;
    7) la grande distribuzione organizzata e la distribuzione organizzata, compresi i centri del «fai da te» e di bricolage;
    8) gli ambulanti e i chioschi;
    9) i rivenditori e gli impiantisti.

  5. Nell'ambito della filiera florovivaistica, di cui alla lettera b) del comma 4, sono compresi tutti i servizi relativi alla logistica e ai trasporti, le società e gli enti coinvolti nella creazione di nuove varietà vegetali, i professionisti operanti nelle attività di consulenza e di assistenza tecnica, che svolgono attività di progettazione, realizzazione e manutenzione del verde ornamentale urbano, extraurbano e forestale e i manutentori del verde e degli impianti ortofrutticoli.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 1.
(Definizione delle attività del settore florovivaistico e della filiera florovivaistica)

  Al comma 3, lettera a), sostituire le parole da: in vaso fino alla fine della lettera con le seguenti: da fiore o da foglia, in vaso da interno e esterno.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   sostituire la lettera d) con la seguente: d) vivaismo ortofrutticolo, anche ornamentale, concernente la produzione di piante, in vaso, vassoio o piena terra di piante ortofrutticole ed officinali;
   sostituire la lettera e) con la seguente: e) vivaismo forestale, concernente la produzione di piante e semi forestali e/o da bosco.
1. 102. Scoma, Moretto, Marco Di Maio.

  Al comma 3, sostituire la lettera e) con la seguente: e) vivaismo forestale, concernente la produzione di piante e semi forestali e/o da bosco.
1. 102.(Testo modificato nel corso della seduta). Scoma, Moretto, Marco Di Maio.
(Approvato)

A.C. 1824-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Istruzione di base, formazione e innovazione nel settore florovivaistico)

  1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato un Programma per l'istituzione, nell'ambito dell'offerta formativa della scuola dell'obbligo, di percorsi didattici aventi il fine di sensibilizzare gli studenti sulla rilevanza delle tematiche ambientali e, in particolare, sull'importanza di un'adeguata presenza del verde in ogni contesto, sia rurale sia urbano.
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sono previsti i requisiti professionali che gli operatori del settore florovivaistico devono possedere al fine dell'esercizio dell'attività, i quali fanno riferimento ad un'adeguata capacità professionale comprovata dalla prestazione di attività lavorativa per un periodo di almeno tre anni presso un'azienda che esercita le medesime attività, oppure al possesso di un diploma di qualificazione professionale in materia orto-floro-vivaistica rilasciato da un istituto riconosciuto dallo Stato o dalla regione; in entrambi i casi l'interessato all'esercizio dell'attività deve essere altresì in possesso dell'attestato di partecipazione a un corso di formazione professionale abilitante istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano. In alternativa, la capacità professionale può essere comprovata dal possesso di uno dei seguenti titoli:
   a) laurea in scienze agrarie, forestali o equipollenti;
   b) diploma di perito agrario, agrotecnico o equipollenti.

  3. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito del Piano nazionale per il settore florovivaistico di cui all'articolo 9, bandisce concorsi di idee destinati alle aziende e ai giovani diplomati in discipline attinenti al florovivaismo, per l'ideazione e la realizzazione di prodotti tecnologici volti allo sviluppo della produzione florovivaistica ecosostenibile, e istituisce premi per la realizzazione di pareti vegetali urbane volte a realizzare interventi eco-sostenibili o di miglioramento estetico dei luoghi, nonché a creare aree d'ombra con finalità di contenimento della spesa energetica.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 2.
(Istruzione di base, formazione e innovazione nel settore florovivaistico)

  Sopprimere i commi 1 e 2.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Concorsi di idee destinati ad aziende e a giovani diplomati nonché istituzione di premi).
2. 300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

  Al comma 2, lettera a), dopo la parola: forestali aggiungere le seguenti:, tecnologie erboristiche.
2. 100. Squeri.

  Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) laurea in progettazione delle aree verdi e architettura del paesaggio.
2. 101. Squeri.

  Al comma 3, dopo le parole: di cui all'articolo 9, aggiungere le seguenti: compatibilmente con quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 9,.
2. 301. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

A.C. 1824-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Interventi per il settore distributivo florovivaistico)

  1. Con intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, possono essere individuati, per macroaree, all'interno del Piano nazionale per il settore florovivaistico di cui all'articolo 9, i siti regionali atti all'istituzione di una o più piattaforme logistiche relative al settore florovivaistico per le aree nord, centro, sud e, distintamente, per le isole maggiori e le zone svantaggiate del territorio, nonché dei mercati all'ingrosso di snodo, e i collegamenti infrastrutturali tra gli stessi.
  2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono prevedere norme semplificate per il mutamento della destinazione d'uso di manufatti quali i chioschi su strada per l'esercizio dell'attività di rivendita di giornali e riviste, somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di souvenir, al fine della loro trasformazione in rivendite di fiori e piante.
  3. Le detrazioni di cui all'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano altresì, fino ad un ammontare complessivo di euro 500 annui per nucleo familiare, per l'acquisto di fiori e piante da interno.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 3.
(Interventi per il settore distributivo florovivaistico)

  Sopprimere il comma 3.
3. 300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

A.C. 1824-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.
(Attività agricola florovivaistica)

  1. L'attività agricola florovivaistica è esercitata dall'imprenditore agricolo, di cui all'articolo 2135 del codice civile, compreso l'imprenditore agricolo professionale, come definito dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con qualsiasi tecnica e con l'eventuale utilizzo di strutture fisse o mobili.
  2. Ai fini di cui alla presente legge, per attività agricola florovivaistica si intende l'attività diretta alla produzione, alla manipolazione e alla commercializzazione del vegetale.
  3. L'attività di produzione e di vendita di piante e fiori coltivati in vivaio comprende anche talune prestazioni accessorie quali la stipulazione di contratti di coltivazione di cui all'articolo 14, degli esemplari arborei destinati alle aree verdi urbane, il trasporto e la messa a dimora con garanzia di attecchimento che riguarda anche gli appalti a verde. Sono altresì da considerare attività di pertinenza agricola le operazioni colturali che riguardano la manutenzione degli spazi a verde nel territorio urbano pubblico e privato.
  4. Le aziende vivaistiche autorizzate alla coltivazione di specie forestali possono stipulare accordi o convenzioni con le amministrazioni, gli enti e le agenzie regionali al fine di contribuire alla produzione di materiale forestale certificato ai sensi del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386.
  5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto della peculiarità delle attività agricole florovivaistiche, si provvede alla definizione e all'armonizzazione a livello nazionale degli aspetti tecnici generali che disciplinano l'insediamento delle strutture di protezione, indispensabili per l'esercizio delle attività agricole, nonché le principali figure professionali che operano nel settore, in particolare nell'ambito della produzione, della manutenzione e della commercializzazione.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 4.
(Attività agricola florovivaistica)

  Al comma 2, sostituire le parole:, alla manipolazione e alla commercializzazione del vegetale con le seguenti: o alla manipolazione del vegetale nonché alla sua commercializzazione, ove quest'ultima risulti connessa alle precedenti.
4. 300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

  Al comma 2, dopo la parola: manipolazione aggiungere le seguenti:, semplice trasformazione di prodotto agricolo aziendale, come la composizione di bouquet da produzioni floricole aziendali,.
4. 102. Donzelli, Caretta, Zucconi.

  Al comma 5, sostituire la parola: sentita con le seguenti: d'intesa con.
*4. 100. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Manzato.
(Approvato)

  Al comma 5, sostituire la parola: sentita con le seguenti: d'intesa con.
*4. 101. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Sandra Savino.
(Approvato)

  Al comma 5, dopo le parole: per l'esercizio delle attività agricole aggiungere le seguenti: quali le serre.
4. 103. Donzelli, Caretta, Zucconi.

  Al comma 5, sostituire le parole: manutenzione e della con le seguenti: manipolazione del vegetale nonché della sua
4. 110. Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato.

A.C. 1824-A – Articolo 5

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 5.
(Distretti florovivaistici)

  1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto della distribuzione territoriale delle aziende florovivaistiche e delle loro caratteristiche nell'ambito del settore agricolo, possono individuare, in zone o ambiti territoriali vocati o storicamente dedicati all'attività florovivaistica, distretti florovivaistici che possono beneficiare di regimi di premialità in funzione della programmazione dello sviluppo rurale. Le medesime regioni e province autonome, nonché gli enti locali per quanto di loro competenza, possono prevedere interventi da attuare nei distretti florovivaistici per la salvaguardia delle aziende florovivaistiche con particolare riferimento agli aspetti fitosanitari. Le aree agricole destinate all'attività vivaistica da almeno dieci anni sono equiparate ai distretti florovivaistici, purché siano conformi ai contenuti dei piani locali di gestione del territorio che hanno valenza di piano paesaggistico.
  2. Nelle aree destinate alle attività florovivaistiche sono consentiti interventi volti alla loro qualificazione funzionale e ambientale per rimuovere le situazioni di criticità che incidono sul corretto svolgimento delle pratiche colturali, con particolare riferimento alla disponibilità di risorse idriche, di possibilità di accesso e al corretto assetto idraulico e idrogeologico.
  3. Nei distretti florovivaistici, oltre alle attività florovivaistiche, possono essere promosse, per finalità collegate alla tutela, alla valorizzazione e allo sviluppo dell'agricoltura, attività connesse all'agricoltura, quali agriturismi.
  4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono individuare i distretti florovivaistici, ai sensi del comma 1, adeguando i contenuti dei piani locali di gestione del territorio ai fini della loro corretta applicazione.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 5.
(Distretti florovivaistici)

  Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.
5. 101. Cenni, Incerti.
(Approvato)

  Al comma 2, dopo le parole: Nelle aree aggiungere le seguenti: agricole di cui al comma 1.

  Conseguentemente, al comma 3 dopo le parole: Nei distretti florovivaistici aggiungere le seguenti: come individuati dal comma 1.
5. 100. Lolini, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Manzato.
(Approvato)

A.C. 1824-A – Articolo 6

ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 6.
(Tavolo tecnico del settore florovivaistico)

  1. Al fine di coordinare, promuovere e valorizzare le attività del settore florovivaistico è istituito il Tavolo tecnico del settore florovivaistico, di seguito denominato «Tavolo».
  2. Il Tavolo svolge le seguenti funzioni:
   a) coordinamento delle attività di filiera e delle politiche nazionali e locali per il settore, anche attraverso l'adozione di specifici atti di indirizzo;
   b) promozione e internazionalizzazione del settore e della filiera, anche nell'ambito del Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia, di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e degli strumenti del Patto per l’export, firmato l'8 giugno 2020;
   c) monitoraggio dei dati economici e statistici attraverso l'Osservatorio istituito ai sensi del comma 8;
   d) monitoraggio dell'evoluzione del vivaismo ornamentale, ortofrutticolo e del verde urbano e forestale attraverso l'Osservatorio istituito ai sensi del comma 10;
   e) studio delle varietà storiche coltivate nei distretti territoriali e definizione di azioni di conservazione e valorizzazione delle varietà vegetali tipiche locali;
   f) attività consultiva e di indirizzo su temi specifici, anche legati a emergenze fitosanitarie;
   g) promozione di progetti innovativi e nel campo della ricerca, anche in collaborazione con il mondo universitario e gli enti di ricerca;
   h) elaborazione di progetti specifici da attivare con la creazione di fondi dedicati al settore.

  3. I componenti del Tavolo sono nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e durano in carica tre anni. Fino all'insediamento del Tavolo di cui al presente articolo restano in carica i componenti del tavolo istituito con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 18353 del 14 dicembre 2012.
  4. Il Tavolo è composto da:
   a) quattro rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, uno dei quali con funzioni di presidente;
   b) due rappresentanti del Ministero della salute;
   c) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;
   d) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
   e) due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze;
   f) due rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
   g) cinque rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole;
   h) dodici rappresentanti delle associazioni del settore florovivaistico;
   i) due rappresentanti della cooperazione;
   l) sei rappresentanti dei mercati generali all'ingrosso, delle associazioni di categoria del commercio e della grande distribuzione organizzata;
   m) quattro rappresentanti dei collegi e degli ordini professionali.

  5. Il Tavolo può estendere la partecipazione ai propri lavori, per specifici argomenti in qualità di osservatori, ai rappresentanti:
   a) dei consorzi nazionali;
   b) dei mercati nazionali;
   c) dei distretti nazionali;
   d) dei sindacati dei lavoratori;
   e) dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA);
   f) dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA);
   g) dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
   h) del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA);
   i) del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);
   l) dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA);
   m) della Società di ortoflorofrutticoltura italiana;
   n) delle università.

  6. Il Tavolo può avvalersi anche di gruppi di lavoro interni, costituiti da soggetti scelti tra quelli indicati dal comma 4, nonché di altri esperti di settore.
  7. Ai partecipanti del Tavolo, agli osservatori e ai componenti di eventuali gruppi di lavoro non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti né rimborsi di spese comunque denominati. L'istituzione del Tavolo non deve determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  8. Nell'ambito del Tavolo è istituito l'Osservatorio per i dati statistici ed economici relativi alla produzione e alla movimentazione in importazione ed esportazione; l'Osservatorio ha il compito di raccogliere e di analizzare le informazioni derivanti dal monitoraggio dei dati economici del settore florovivaistico, con particolare riferimento alle importazioni ed esportazioni tra l'Unione europea e i Paesi terzi. I dati di interesse sono individuati dal Tavolo e inseriti nel Piano nazionale del settore florovivaistico di cui all'articolo 9. I medesimi dati sono aggiornati, su indicazione del Tavolo, ogni tre anni e riguardano l'evoluzione delle superfici per le diverse produzioni, in piena aria e in apprestamenti di protezione, in contenitori e in piena terra, il numero di addetti, i prezzi e l'andamento del mercato, nonché i volumi di importazione e di esportazione.
  9. I componenti dell'Osservatorio per i dati statistici ed economici, in numero non superiore a dieci, sono scelti tra i componenti del Tavolo, indicati dai commi 4 e 5, i quali non facciano parte dell'Osservatorio di cui al comma 10. Agli stessi non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti né rimborsi di spese comunque denominati.
  10. Nell'ambito del Tavolo è altresì istituito l'Osservatorio del vivaismo ornamentale, frutticolo e del verde urbano e forestale; l'Osservatorio si occupa delle questioni connesse alla produzione di piante ornamentali e forestali e alla realizzazione e manutenzione degli spazi a verde per la qualità della vita, anche in relazione al loro contributo alla mitigazione degli effetti del cambiamento climatico e all'aumento della sostenibilità degli insediamenti urbani e produttivi. L'Osservatorio ha il compito di esprimere pareri, di promuovere la qualità dei materiali vivaistici e di stimolare l'applicazione dei migliori protocolli per rendere più efficienti e sostenibili gli impianti a verde.
  11. I componenti dell'Osservatorio del vivaismo ornamentale, frutticolo e del verde urbano e forestale, in numero non superiore a dieci, sono scelti tra i componenti del Tavolo, indicati dai commi 4 e 5, in rappresentanza del comparto produttivo, di quello professionale, della ricerca e dei servizi connessi al settore, i quali non facciano parte dell'Osservatorio di cui al comma 8. Agli stessi non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti né rimborsi di spese comunque denominati.
  12. Il Tavolo esercita un ruolo consultivo per il Servizio fitosanitario centrale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e, in particolare, esprime pareri e formula proposte sulla gestione delle emergenze fitosanitarie.
  13. I membri del Tavolo contribuiscono alla predisposizione e alla modifica del Piano nazionale del settore florovivaistico di cui all'articolo 9 e partecipano alla sua approvazione.
  14. Le funzioni di supporto e di segreteria del Tavolo sono assicurate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie spettanti a legislazione vigente.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 6.
(Tavolo tecnico del settore florovivaistico)

  Al comma 2, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:
   i) elaborazione di indicazioni guida omogenee, da declinare in ambito locale, relative alla gestione del verde pubblico, rispetto dei criteri minimi ambientali e affidamento di appalti a verde.
6. 100. Maglione, Gagnarli, Gallinella, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

  Al comma 2, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:
   i) elaborazione di indicazioni guida omogenee, da declinare in ambito locale, relative alla gestione del verde pubblico.
6. 100.(Testo modificato nel corso della seduta). Maglione, Gagnarli, Gallinella, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.
(Approvato)

A.C. 1824-A – Articolo 7

ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 7.
(Ufficio per la filiera del florovivaismo)

  1. L'ufficio PQAI II – Sviluppo imprese e cooperazione della direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 27 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 13 agosto 2019, assume la seguente denominazione: «PQAI II – Sviluppo imprese e cooperazione e filiera del florovivaismo».
  2. Le funzioni e i compiti dell'ufficio PQAI II, in relazione alla filiera del florovivaismo, sono individuati con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
  3. L'ufficio di cui al comma 1 monitora la corretta attuazione di quanto disposto dalla presente legge.

A.C. 1824-A – Articolo 8

ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 8.
(Coordinamento permanente di indirizzo e orientamento per il florovivaismo e per lo sviluppo della green economy)

  1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, è istituito un organo permanente di coordinamento, indirizzo e orientamento per il florovivaismo e la green economy. L'organo di coordinamento è composto da rappresentanti dei Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico. Esso promuove lo sviluppo della filiera florovivaistica in relazione alle prospettive di evoluzione del mercato e all'inserimento del valore del verde nella transizione ecologica.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 8.
(Coordinamento permanente di indirizzo e orientamento per il florovivaismo e per lo sviluppo della green economy)

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: è istituito aggiungere le seguenti:, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, aggiungere, in fine, il periodo: Ai componenti dell'organo di coordinamento non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
   dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
8. 300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

A.C. 1824-A – Articolo 9

ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 9.
(Piano nazionale del settore florovivaistico)

  1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato il Piano nazionale del settore florovivaistico, di seguito denominato «Piano».
  2. Il Piano è lo strumento programmatico strategico del settore, destinato a fornire alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano gli indirizzi sulle misure e sugli obiettivi di interesse del settore, a cui le medesime possono fare riferimento nello sviluppo delle politiche regionali di settore e che possono essere recepiti anche nei singoli piani di sviluppo rurale (PSR).
  3. Il Piano individua le questioni rilevanti per il potenziamento economico e produttivo del settore florovivaistico, con particolare attenzione all'aggiornamento normativo, alla formazione professionale, alla valorizzazione e alla qualificazione delle produzioni, alla ricerca e alla sperimentazione, all'innovazione tecnologica, alla gestione ottimizzata dei fattori produttivi, specialmente quelli legati alla tecnica agronomica, alla promozione di coltivazioni e di installazioni a basso impatto ambientale e a elevata sostenibilità, alle certificazioni di processo e di prodotto, alla comunicazione, alla promozione, all'internazionalizzazione, alla logistica e alla promozione di azioni di informazione a livello europeo. Il Piano ha durata triennale.
  4. Il Piano può altresì individuare le strategie di realizzazione del verde urbano fissando criteri e linee guida per la promozione di aree verdi o di foreste urbane e periurbane coerenti con le caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche dei luoghi o funzionali ad attività ricreative o sportive, con l'obiettivo di ridurre le superfici asfaltate, sostituendole con spazi verdi.
  5. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 9.
(Piano nazionale del settore florovivaistico)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Per il finanziamento della ricerca nel campo delle nuove varietà ornamentali e di progetti di ricerca e di sviluppo del settore florovivaistico proposti dal Tavolo di cui all'articolo 6 e previsti dal Piano, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Al relativo onere, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

  Conseguentemente:
   al comma 5, dopo le parole: del presente articolo aggiungere le seguenti:, ad eccezione del comma 4-bis,
   all'articolo 18, sopprimere il comma 2.
9. 300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

A.C. 1824-A – Articolo 10

ARTICOLO 10 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 10.
(Qualità delle produzioni e marchi)

  1. Le regioni, anche d'intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, possono istituire, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e tenendo conto delle regolamentazioni degli organismi europei e internazionali di riferimento, marchi finalizzati a certificare il rispetto di standard di prodotto o di processo per i prodotti florovivaistici, con l'obiettivo di fornire una riconoscibilità, da parte del mercato, delle produzioni florovivaistiche che garantisca il consumatore in merito alle caratteristiche di qualità.
  2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuove i marchi nazionali che le aziende florovivaistiche possono adottare a livello singolo o collettivo in ambito regionale, interregionale o di distretto florovivaistico.
  3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuove e favorisce la stipulazione di specifici protocolli e la redazione di disciplinari di coltivazione biologica sostenibile anche nell'ambito del settore florovivaistico.
  4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuove l'adesione a sistemi di certificazione internazionalmente riconosciuti.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 10.
(Qualità delle produzioni e marchi)

  Al comma 1, sopprimere la parola: anche

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire la parola: nazionali con le seguenti: di cui al comma 1.
10. 100. Bubisutti, Viviani, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato.
(Approvato)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
10. 300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

A.C. 1824-A – Articolo 11

ARTICOLO 11 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 11.
(Piano di comunicazione e promozione)

  1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali predispone un «Piano di comunicazione e promozione» che individua in modo organico gli interventi e le azioni per la valorizzazione del settore. Il Piano è predisposto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base degli obiettivi elaborati dal Tavolo di cui all'articolo 6, avvalendosi dell'ufficio di cui all'articolo 7.
  2. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 11.
(Piano di comunicazione e promozione)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per il finanziamento delle attività di comunicazione e di promozione del settore florovivaistico previste sulla base degli obiettivi elaborati dal Tavolo ai sensi del comma 1, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Al relativo onere, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  Conseguentemente:
   sopprimere il comma 2;
   all'articolo 18, sopprimere il comma 1.
11. 300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Utilizzo di risorse da parte dei comuni per investimenti nelle aree verdi urbane)

  1. I comuni possono utilizzare una quota delle risorse non vincolate, disponibili per spese di investimento nei propri bilanci, allo scopo di sostenere spese della medesima natura volte a favorire lo sviluppo del verde urbano e a migliorare le aree verdi urbane esistenti.
  2. I comuni applicano le disposizioni di cui al comma 1 nel rispetto dell'equilibrio dei rispettivi bilanci e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
11. 0100. Spena, Occhiuto.
(Approvato)

A.C. 1824-A – Articolo 12

ARTICOLO 12 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 12.
(Centri per il giardinaggio)

  1. I centri per il giardinaggio che possiedono i requisiti di cui all'articolo 2135 del codice civile sono aziende agricole che operano nel settore specializzato del giardinaggio e del florovivaismo e forniscono beni e servizi connessi all'attività agricola. Essi sono luoghi aperti al pubblico, dotati di punti vendita, svolgono attività di produzione e di vendita organizzata al dettaglio, di norma forniti di serre e di vivai, predisposti per la produzione e per la vendita di un'elevata varietà di piante e di fiori, alle quali è affiancata un'offerta di prodotti connessi, complementari e strumentali al settore, per i quali si applicano le regole fiscali vigenti.
  2. Al fine di favorire l'armonizzazione, a livello nazionale, delle normative regionali vigenti relative ai centri per il giardinaggio, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato un regolamento per l'attuazione del comma 1.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 12.
(Centri per il giardinaggio)

  Sopprimerlo.
12. 103. Donzelli, Caretta, Zucconi.

  Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: di norma.
12. 110. Scoma.
(Approvato)

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: vigenti con le seguenti: individuate dal regolamento di cui al comma 2, sulla base della disciplina fiscale vigente e nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria prevista dal medesimo comma 2;

  Conseguentemente:
   al comma 2:
    dopo le parole: Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, aggiungere le seguenti: da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
    dopo le parole: per l'attuazione del comma 1 aggiungere le seguenti:, assicurando che dall'applicazione ai centri per il giardinaggio delle regole fiscali vigenti non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Lo schema di regolamento di cui al comma 2, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, che si esprimono entro trenta giorni dall'assegnazione. Decorso il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il regolamento può essere comunque adottato.
12. 300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

A.C. 1824-A – Articolo 13

ARTICOLO 13 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 13.
(Esercizio dell'attività di manutentore del verde)

  1. In considerazione dell'elevato livello di competenze e della rapida innovazione che qualificano la figura professionale del manutentore del verde e tenuto conto dell'accordo 22 febbraio 2018 sul Documento relativo allo « Standard professionale e formativo di manutentore del verde», sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato un regolamento per l'attuazione del comma 2 dell'articolo 12 della legge 28 luglio 2016, n. 154.

A.C. 1824-A – Articolo 14

ARTICOLO 14 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 14.
(Contratti di coltivazione)

  1. In considerazione delle peculiarità e dell'importanza di inserire esemplari arborei di buona qualità nel verde urbano ed extraurbano nonché dell'incidenza della coltivazione e della crescita in vivaio sulle caratteristiche degli esemplari stessi, le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di coltivazione esclusivamente per la fornitura e la messa a dimora di piante arboree. Il contratto di coltivazione è stipulato con aziende florovivaistiche che provvedono direttamente alla coltivazione, alla preparazione della pianta, alla fornitura, alla sistemazione del sito d'impianto, alla messa a dimora della pianta e alla cura della stessa fino al momento dell'attecchimento.
  2. I contratti di coltivazione di cui al comma 1 possono essere stipulati dalle amministrazioni pubbliche nell'ambito di accordi quadro, ai sensi dell'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aventi la durata massima di sette anni. Costituiscono titolo preferenziale per la stipulazione degli accordi quadro di cui al presente comma la presentazione di progetti di realizzazione del verde urbano, volti a favorire la fruizione estetica e ricreativa delle aree verdi da parte dei cittadini.
  3. Gli oneri finanziari derivanti dal contratto di coltivazione possono essere sostenuti anche mediante sponsorizzazione sia da parte delle aziende florovivaistiche, per talune delle aree a esse affidate, sia da parte di soggetti terzi privati. A tal fine le amministrazioni con propri atti individuano le aree potenzialmente sponsorizzabili, per le quali sono indicate le caratteristiche della manutenzione richiesta, nonché gli eventuali interventi di miglioramento, che possono anche riguardare la creazione di aree di verde attrezzato, le modalità applicative della sponsorizzazione e le forme con cui lo sponsor pubblicizza le attività poste in essere. Le aree oggetto dei contratti di sponsorizzazione mantengono la funzione ad uso pubblico, in base alle vigenti disposizioni del piano regolatore generale.
  4. Al fine di favorire lo sviluppo del verde urbano e di migliorare le aree verdi urbane esistenti, i comuni possono utilizzare le risorse del Fondo per gli investimenti degli enti territoriali di cui al comma 122 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 14.
(Contratti di coltivazione)

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: la fruizione fino alla fine del periodo con le seguenti: il valore multifunzionale del verde.
14. 100. Maglione, Gagnarli, Gallinella, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.
(Approvato)

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: Gli oneri finanziari derivanti dal contratto di coltivazione possono essere sostenuti con le seguenti: Gli eventuali oneri derivanti dal contratto di coltivazione sono sostenuti direttamente;

  Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
14. 300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

  Al comma 3, secondo periodo, dopo la parola: individuano aggiungere le seguenti:, anche su istanza delle parti private interessate,.
14. 101. Spena, Nevi, Anna Lisa Baroni, Caon, Sandra Savino.
(Approvato)

  Sopprimere il comma 4.
14. 301. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

  Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Partecipazione dei cittadini alla cura del verde urbano)

  1. I comuni possono adottare misure volte a favorire la partecipazione volontaria di associazioni di cittadini alla cura del verde urbano o rurale, su loro specifica istanza. A tal fine con propri atti i comuni provvedono a semplificare le disposizioni che consentono l'accesso alle attività di cui al precedente periodo, individuandone forme di regolamentazione e limiti.
14. 0100. Spena, Nevi, Anna Lisa Baroni, Caon, Sandra Savino.
(Approvato)

A.C. 1824-A – Articolo 15

ARTICOLO 15 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 15.
(Creazione e finalità delle organizzazioni di produttori)

  1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali favorisce iniziative per incentivare la costituzione di organizzazioni di produttori del settore florovivaistico a livello anche interregionale ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, al fine di consentire la riduzione dei passaggi intermedi tra produttore e consumatore, aumentando il potere contrattuale in particolare delle aziende di piccole dimensioni.

A.C. 1824-A – Articolo 16

ARTICOLO 16 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 16.
(Criteri di premialità nell'ambito dei PSR)

  1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, acquisito il parere del Tavolo e in base alle indicazioni del Piano, d'intesa con le regioni, individua criteri di premialità nell'ambito dei PSR e dei Piani Strategici, in via prioritaria in favore delle organizzazioni dei produttori florovivaistici riconosciute in base alla normativa nazionale e dell'Unione europea. Il medesimo Ministro individua altresì, in accordo con le regioni, specifiche misure e interventi adeguati e dedicati alle aziende florovivaistiche nell'ambito dei PSR, al fine di sostenere lo sviluppo del settore a livello locale.
  2. Le regioni possono dare attuazione alle disposizioni del comma 1 nei rispettivi PSR annuali e pluriennali.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 16.
(Criteri di premialità nell'ambito dei PSR)

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da:, in via prioritaria fino alla fine del periodo.
16. 100. Scoma.

A.C. 1824-A – Articolo 17

ARTICOLO 17 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 17.
(Clausola di salvaguardia)

  1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

A.C. 1824-A – Articolo 18

ARTICOLO 18 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

* A seguito dell'approvazione degli emendamenti 9.300 e 11.300 l'articolo 18 risulta soppresso.

Art. 18.
(Copertura finanziaria)

  1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, destina una quota delle risorse disponibili a valere sui piani nazionali di settore di propria competenza, nel limite massimo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, per favorire attività di comunicazione e di promozione del settore florovivaistico proposte dal Tavolo.
  2. Una quota delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel limite massimo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, sulla base dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, è destinata al finanziamento della ricerca nel campo delle nuove varietà ornamentali e di progetti di ricerca e di sviluppo del settore florovivaistico proposti dal Tavolo e previsti dal Piano.

A.C. 1824-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che,
    la proposta reca disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività florovivaistiche;
    il settore del florovivaismo è un comparto di assoluta rilevanza, un settore vitale dell'economia italiana, che rappresenta il 5 per cento della produzione agricola totale in Italia e si estende su una superficie di quasi 30 mila ettari, conta 23 mila aziende e 100 mila addetti, il 15 per cento della produzione europea;
    l'emergenza sanitaria e il relativo lockdown dovuti alla pandemia da Covid-19 ha causato enormi danni al settore del florovivaismo che si stima abbia subito una perdita di almeno il 70 per cento del fatturato su di un valore complessivo di 2,5 miliardi di euro;
    dopo il blocco primaverile, con la sospensione di cerimonie religiose, ed una ripresa in alcuni settori, come quello delle piante da giardinaggio, ora si è purtroppo verificato un blocco parziale nell'occasione della commemorazione dei santi e dei morti causando molti invenduti per la mancata cerimonia nei cimiteri;
    tra gli operatori c’è una forte preoccupazione per il Natale. Già l'aver annullato i mercatini mette in previsione delle grosse perdite per le mancate vendite, e c’è il timore che le vendite delle stelle di Natale subiscano un brusco calo;
    anche le esportazioni, già bloccate durante la prima fase dell'emergenza, hanno subito una nuova battuta d'arresto, con una serie di disdette di ordinativi da parte di importatori esteri, che hanno provocato la perdita di intere partite di prodotti, in quanto altamente deperibili;
    il «bonus verde» introdotto dalla legge di Bilancio per il 2018 (legge n. 205 del 2017), poi prorogato fino al 2020, prevede una detrazione del 36 per cento delle spese documentate e tracciabili, incluse quelle di progettazione, fino a un massimo di 5 mila euro per unità immobiliare residenziale oggetto dei lavori;
    un contributo importante al settore potrebbe derivare anche dall'estensione del «bonus verde», previsto dall'articolo 1, comma 12 della legge n. 205 del 2017, in favore di coloro che per abbellire la propria abitazione acquistano fiori e piante esclusivamente da interno,

impegna il Governo

ad adattare iniziative volte a prorogare il bonus per gli interventi di sistemazione a verde anche per l'anno 2021, nonché applicare la medesima detrazione del 36 per cento anche a coloro che acquistano fiori e piante esclusivamente da interno, misure importantissime per un settore come quello del florovivaismo strategico del nostro Made in italy.
9/1824-A/1Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato.


   La Camera,
   premesso che,
    la proposta reca disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività florovivaistiche;
    il settore del florovivaismo è un comparto di assoluta rilevanza, un settore vitale dell'economia italiana, che rappresenta il 5 per cento della produzione agricola totale in Italia e si estende su una superficie di quasi 30 mila ettari, conta 23 mila aziende e 100 mila addetti, il 15 per cento della produzione europea;
    l'emergenza sanitaria e il relativo lockdown dovuti alla pandemia da Covid-19 ha causato enormi danni al settore del florovivaismo che si stima abbia subito una perdita di almeno il 70 per cento del fatturato su di un valore complessivo di 2,5 miliardi di euro;
    dopo il blocco primaverile, con la sospensione di cerimonie religiose, ed una ripresa in alcuni settori, come quello delle piante da giardinaggio, ora si è purtroppo verificato un blocco parziale nell'occasione della commemorazione dei santi e dei morti causando molti invenduti per la mancata cerimonia nei cimiteri;
    tra gli operatori c’è una forte preoccupazione per il Natale. Già l'aver annullato i mercatini mette in previsione delle grosse perdite per le mancate vendite, e c’è il timore che le vendite delle stelle di Natale subiscano un brusco calo;
    anche le esportazioni, già bloccate durante la prima fase dell'emergenza, hanno subito una nuova battuta d'arresto, con una serie di disdette di ordinativi da parte di importatori esteri, che hanno provocato la perdita di intere partite di prodotti, in quanto altamente deperibili;
    il «bonus verde» introdotto dalla legge di Bilancio per il 2018 (legge n. 205 del 2017), poi prorogato fino al 2020, prevede una detrazione del 36 per cento delle spese documentate e tracciabili, incluse quelle di progettazione, fino a un massimo di 5 mila euro per unità immobiliare residenziale oggetto dei lavori;
    un contributo importante al settore potrebbe derivare anche dall'estensione del «bonus verde», previsto dall'articolo 1, comma 12 della legge n. 205 del 2017, in favore di coloro che per abbellire la propria abitazione acquistano fiori e piante esclusivamente da interno,

impegna il Governo

ad adattare iniziative volte a prorogare il bonus per gli interventi di sistemazione a verde anche per l'anno 2021, nonché a valutare l'opportunità, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, di applicare la medesima detrazione del 36 per cento anche a coloro che acquistano fiori e piante esclusivamente da interno, misure importantissime per un settore come quello del florovivaismo strategico del nostro Made in italy.
9/1824-A/1. (Testo modificato nel corso della seduta).  Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato.


   La Camera,
   premesso che,
    la proposta reca disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività florovivaistiche;
    sebbene i prodotti della floricoltura intensiva (fiori e fronde recisi, piante in vaso, fiorite e da fogliame per interno) rappresentino una delle tradizionali eccellenze italiane, il mancato supporto a tali produzioni e un'aggressiva e non sempre corretta competizione internazionale lo hanno portato, negli ultimi anni, a una forte crisi che si è manifestata con la riduzione del numero di aziende e delle superfici;
    oltretutto, l'emergenza sanitaria e il relativo lockdown dovuti alla pandemia da Covid-19 ha causato enormi danni al settore del florovivaismo. Il settore è stato colpito proprio nel periodo dell'anno dove tradizionalmente, con la stagione primaverile, si concentra il massimo del fatturato annuo per le imprese (oltre il 75 per cento) con la produzione e vendita di piante in vaso, fiori recisi e aromatiche;
    il settore del florovivaismo si stima abbia subito una perdita di almeno il 70 per cento del fatturato su di un valore complessivo di 2,5 miliardi di euro. Da un'indagine presentata alla Commissione dell'Unione europea risulta che si sono verificati 4,1 miliardi di euro di danni nell'arco di sei settimane ed ingenti perdite finanziarie per tutto il florovivaismo nei Paesi dell'Unione europea, così ripartiti: 3 miliardi circa per i produttori di piante in vaso e da vivaio e 1 miliardo per il settore del fiore reciso;
    dopo il blocco primaverile ora si è verificato un blocco parziale nell'occasione della commemorazione dei santi e dei morti causando molti invenduti per la mancata cerimonia sui cimiteri;
    tra gli operatori c’è una forte preoccupazione per il Natale. Già l'aver annullato i mercatini mette in previsione delle grosse perdite per le mancate vendite, e c’è il timore che le vendite delle stelle di Natale subiscano gli stessi risultati dei crisantemi. Per il settore sarebbe un colpo definitivo;
    il settore già fortemente penalizzato da un'aggressiva concorrenza da parte della grande distribuzione e dal dilagare di fenomeni di abusivismo rischia, senza un intervento diretto da parte del Governo, di perdere importanti quote di mercato, sia nazionale che internazionale, con un forte impatto sull'occupazione,

impegna il Governo

ad adottare misure urgenti ad hoc per il settore florovivaistico, che non ha mai usufruito di misure di sostegno dirette, al fine di assicurare la continuità aziendale e per dare alle stesse immediata liquidità favorendo la ripresa del settore.
9/1824-A/2Di Muro, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato.


   La Camera,
   premesso che,
    la proposta reca disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività florovivaistiche;
    sebbene i prodotti della floricoltura intensiva (fiori e fronde recisi, piante in vaso, fiorite e da fogliame per interno) rappresentino una delle tradizionali eccellenze italiane, il mancato supporto a tali produzioni e un'aggressiva e non sempre corretta competizione internazionale lo hanno portato, negli ultimi anni, a una forte crisi che si è manifestata con la riduzione del numero di aziende e delle superfici;
    oltretutto, l'emergenza sanitaria e il relativo lockdown dovuti alla pandemia da Covid-19 ha causato enormi danni al settore del florovivaismo. Il settore è stato colpito proprio nel periodo dell'anno dove tradizionalmente, con la stagione primaverile, si concentra il massimo del fatturato annuo per le imprese (oltre il 75 per cento) con la produzione e vendita di piante in vaso, fiori recisi e aromatiche;
    il settore del florovivaismo si stima abbia subito una perdita di almeno il 70 per cento del fatturato su di un valore complessivo di 2,5 miliardi di euro. Da un'indagine presentata alla Commissione dell'Unione europea risulta che si sono verificati 4,1 miliardi di euro di danni nell'arco di sei settimane ed ingenti perdite finanziarie per tutto il florovivaismo nei Paesi dell'Unione europea, così ripartiti: 3 miliardi circa per i produttori di piante in vaso e da vivaio e 1 miliardo per il settore del fiore reciso;
    dopo il blocco primaverile ora si è verificato un blocco parziale nell'occasione della commemorazione dei santi e dei morti causando molti invenduti per la mancata cerimonia sui cimiteri;
    tra gli operatori c’è una forte preoccupazione per il Natale. Già l'aver annullato i mercatini mette in previsione delle grosse perdite per le mancate vendite, e c’è il timore che le vendite delle stelle di Natale subiscano gli stessi risultati dei crisantemi. Per il settore sarebbe un colpo definitivo;
    il settore già fortemente penalizzato da un'aggressiva concorrenza da parte della grande distribuzione e dal dilagare di fenomeni di abusivismo rischia, senza un intervento diretto da parte del Governo, di perdere importanti quote di mercato, sia nazionale che internazionale, con un forte impatto sull'occupazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare misure urgenti ad hoc per il settore florovivaistico al fine di assicurare la continuità aziendale e per dare alle stesse immediata liquidità favorendo la ripresa del settore.
9/1824-A/2. (Testo modificato nel corso della seduta).  Di Muro, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta reca disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività florovivaistiche;
    l'articolo 1 del provvedimento all'esame, al comma 2, prevede la definizione di cosa si intenda per attività del settore florovivaistico, specificando che essa comprende la produzione di prodotti vegetali e di materiale di propagazione sia ornamentali che non ornamentali;
    di seguito al comma 3 si fa una distinzione del settore in cinque macro-comparti produttivi per l'impiego pubblico e privato;
    nell'articolo 1, come in genere in ogni articolo che contenga le «definizioni» in apertura di un testo normativo, sarebbe stato necessario, nell'ambito del comma 2, prevedere una definizione di cosa si intenda per «prodotti vegetali» sia ornamentali che non ornamentali, nonché «semi e sementi», per consentire l'esclusione dalla categoria dei prodotti vegetali alimentari;
    tra le diverse fonti normative che provvedono a dare le citate definizioni, il decreto legislativo n. 214 del 2005 recante «Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali», all'articolo 2 fornisce una definizione precisa di quali siano i prodotti vegetali collegabili al settore del florovivaismo; in particolare vengono definiti «vegetali»: le piante vive; i fiori recisi; i rami con foglie; gli alberi tagliati, con foglie; le foglie e il fogliame; le colture di tessuti vegetali; il polline vivo; le gemme, le talee, le marze,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere delle definizioni precise che richiamino, ai fini del provvedimento in esame, quelle previste dal decreto legislativo n. 214 del 2005, onde evitare nuove definizioni che possano essere foriere di diverse interpretazioni.
9/1824-A/3Bubisutti, Viviani, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta reca disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività florovivaistiche;
    l'articolo 1 del provvedimento all'esame, al comma 2, prevede la definizione di cosa si intenda per attività del settore florovivaistico, specificando che essa comprende la produzione di prodotti vegetali e di materiale di propagazione sia ornamentali che non ornamentali;
    di seguito al comma 3 si fa una distinzione del settore in cinque macro-comparti produttivi per l'impiego pubblico e privato;
    nell'articolo 1, come in genere in ogni articolo che contenga le «definizioni» in apertura di un testo normativo, sarebbe stato necessario, nell'ambito del comma 2, prevedere una definizione di cosa si intenda per «prodotti vegetali» sia ornamentali che non ornamentali, nonché «semi e sementi», per consentire l'esclusione dalla categoria dei prodotti vegetali alimentari;
    tra le diverse fonti normative che provvedono a dare le citate definizioni, il decreto legislativo n. 214 del 2005 recante «Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali», all'articolo 2 fornisce una definizione precisa di quali siano i prodotti vegetali collegabili al settore del florovivaismo; in particolare vengono definiti «vegetali»: le piante vive; i fiori recisi; i rami con foglie; gli alberi tagliati, con foglie; le foglie e il fogliame; le colture di tessuti vegetali; il polline vivo; le gemme, le talee, le marze,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere delle definizioni precise che richiamino, ai fini del provvedimento in esame, quelle previste dal decreto legislativo n. 214 del 2005, onde evitare nuove definizioni che possano essere foriere di diverse interpretazioni.
9/1824-A/3. (Testo modificato nel corso della seduta).  Bubisutti, Viviani, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato.


   La Camera,
   esaminato il provvedimento in titolo recante Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico;
   considerate con favore le molte misure introdotte al fine di regolamentare un settore importante nel contesto agricolo, nonché economicamente rilevante per il Paese;
   visto che, all'articolo 7 della proposta in esame viene istituito, all'interno del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, un Ufficio per la filiera del florovivaismo, con l'obiettivo principale di monitorare la corretta attuazione delle disposizioni contenute nel provvedimento;
   ritenuto importante, per un più completo svolgimento del lavoro parlamentare, in particolare per le competenti Commissioni della Camera e del Senato, fotografare periodicamente gli sviluppi di una filiera strategica per il comparto agricolo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere che, tra i compiti dell'ufficio per la filiera del florovivaismo previsto dall'articolo 7 del provvedimento in esame, rientri quello di predisporre annualmente una relazione da presentare alle Commissioni parlamentari competenti in materia.
9/1824-A/4Maglione.


   La Camera,
   premesso che:
    il florovivaistico rappresenta, in Italia, circa il 5 per cento della produzione agricola e si estende su una superficie di circa 30 mila ettari, contando 21 mila aziende (100 mila addetti), di cui 14 mila coltivano fiori e piante in vaso, mentre 7 mila sono vivai, per un valore del comparto pari a oltre 2,5 miliardi di euro;
    i prodotti ed i servizi offerti dalle attività operanti nel settore florovivaistico rappresentano a tutti gli effetti, una forma di valorizzazione del corredo urbano e del patrimonio urbanistico, paesaggistico ed ambientale;
    in particolare riferimento ai piccoli comuni, il verde ed il florovivaismo rappresentano un importante strumento di cura del decoro urbano, mettendo a sistema operatori del verde, turismo esperienziale ed amministrazioni comunali,

impegna il Governo

  a valutare le opportunità di:
   a) introdurre, con apposito strumento normativo, la possibilità per le Regioni di istituire princìpi normativi ed iniziative tali da poter esaltare, valorizzare e premiare la qualità della gestione del verde sul territorio;
   b) fornire alle Regioni ed ai Comuni risorse economiche per migliorare la resa e la qualità del verde sul territorio, con particolare riferimento al decoro urbano dei singoli Comuni.
9/1824-A/5Ciaburro, Caretta.


   La Camera,
   premesso che:
    il settore florovivaistico è tra i settori maggiormente colpiti dalle misure di contenimento e confinamento disposte dal Governo italiano nella prima metà dell'anno 2020 in risposta all'emergenza pandemica da COVID-19, con oltre 1 miliardo di mancati introiti registrati;
    nei mesi da settembre a novembre 2020 è stata stimata una forte contrazione nell’export florovivaistico di almeno il 40 per cento, a seguito della seconda ondata di COVID-19 e delle rispettive misure di contenimento;
    il florovivaistico rappresenta in Italia, circa il 5 per cento della produzione agricola e si estende su una superficie di 30 mila ettari, contando 21 mila aziende e 100 mila addetti su tutto il territorio nazionale;
    la chiusura del comparto HoReCa, effettuata con progressivi e recenti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri hanno, direttamente ed indirettamente, abbattuto le vendite e la sostenibilità economica del comparto florovivaistico, al netto del crollo del 40 per cento delle esportazioni del settore registrato negli ultimi mesi,

impegna il Governo

  a valutare l'opportunità di:
   a) introdurre appositi strumenti economico-finanziario di ripianamento delle passività accumulate dalle aziende appartenenti al comparto florovivaistico anche mediante lo strumento della decontribuzione;
   b) sospendere, con misure straordinarie, i costi di smaltimento delle piante invendute a causa delle misure di contenimento disposte in tutta Europa a seguito della seconda ondata di COVID-19.
9/1824-A/6Caretta, Ciaburro.


PROPOSTA DI LEGGE: DI STASIO ED ALTRI: ISTITUZIONE DI UNA ZONA ECONOMICA ESCLUSIVA OLTRE IL LIMITE ESTERNO DEL MARE TERRITORIALE (A.C. 2313-A)

A.C. 2313-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo.

A.C. 2313-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sulle proposte emendative conteunte nel fascicolo.

A.C. 2313-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI

Art. 1.
(Istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale)

  1. In conformità a quanto previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, di seguito denominata «Convenzione», resa esecutiva ai sensi della legge 2 dicembre 1994, n. 689, è autorizzata l'istituzione di una zona economica esclusiva a partire dal limite esterno del mare territoriale italiano e fino ai limiti determinati ai sensi del comma 3 del presente articolo.
  2. All'istituzione della zona economica esclusiva, che comprende tutte le acque circostanti il mare territoriale o parte di esse, si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da notificare agli Stati il cui territorio è adiacente al territorio dell'Italia o lo fronteggia.
  3. I limiti esterni della zona economica esclusiva sono determinati sulla base di accordi con gli Stati di cui al comma 2. Fino alla data di entrata in vigore di tali accordi, i limiti esterni della zona economica esclusiva sono stabiliti in modo da non compromettere od ostacolare l'accordo finale.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.
(Istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. L'ampiezza della zona economica esclusiva italiana è pari a 200 miglia marine dalla linea di base, laddove possibile. Nei casi in cui il rispetto di tale prescrizione risulti impossibile, il limite della zona economica esclusiva non può essere inferiore alla linea di equidistanza tra la costa italiana e quella dello stato controparte.

  Conseguentemente, al comma 3, primo periodo, dopo le parole: zona economica esclusiva aggiungere le seguenti: , fermo restando quanto previsto al comma 1-bis,
1. 1. Delmastro Delle Vedove, Cirielli.

  Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: secondo la procedura di autorizzazione alla ratifica prevista dall'articolo 80 della Costituzione.
1. 10. Formentini, Billi, Coin, Comencini, Di San Martino Lorenzato Di Ivrea, Picchi, Ribolla, Zoffili.
(Approvato)

A.C. 2313-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Applicazione della normativa all'interno della zona economica esclusiva)

  1. All'interno della zona economica esclusiva istituita ai sensi dell'articolo 1 l'Italia esercita i diritti sovrani attribuiti dalle norme internazionali vigenti.

A.C. 2313-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Diritti degli altri Stati all'interno della zona economica esclusiva)

  1. L'istituzione della zona economica esclusiva non compromette l'esercizio, in conformità a quanto previsto dal diritto internazionale generale e pattizio, delle libertà di navigazione, di sorvolo e di posa in opera di condotte e di cavi sottomarini nonché degli altri diritti previsti dalle norme internazionali vigenti.