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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 28 ottobre 2020

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 28 ottobre 2020.

  Ascani, Azzolina, Battelli, Boccia, Bonafede, Enrico Borghi, Boschi, Brescia, Buffagni, Cancelleri, Cappellani, Carfagna, Casa, Castelli, Cirielli, Colletti, Colucci, Comaroli, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, Daga, De Maria, De Micheli, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Dieni, Fassino, Ferraresi, Gregorio Fontana, Fraccaro, Franceschini, Frusone, Galizia, Gallinella, Gebhard, Gelmini, Giachetti, Giacomoni, Giglio Vigna, Giordano, Giorgis, Gobbato, Grimoldi, Gualtieri, Guerini, Invernizzi, Iorio, Iovino, L'Abbate, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Lorenzin, Losacco, Lupi, Maggioni, Mancini, Maniero, Marattin, Mauri, Milanato, Molinari, Mollicone, Morani, Morassut, Muroni, Nardi, Orrico, Orsini, Paita, Palazzotto, Pallini, Palmisano, Parolo, Perantoni, Rampelli, Ribolla, Rizzo, Rosato, Rotta, Ruocco, Sapia, Scalfarotto, Schullian, Serracchiani, Siani, Carlo Sibilia, Sisto, Sodano, Spadafora, Spadoni, Speranza, Tasso, Tofalo, Tomasi, Traversi, Maria Tripodi, Ungaro, Vignaroli, Villarosa, Vito, Raffaele Volpi, Zennaro, Zicchieri, Zoffili.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Ascani, Azzolina, Battelli, Boccia, Bonafede, Boschi, Brescia, Buffagni, Cancelleri, Cappellani, Carfagna, Casa, Castelli, Cirielli, Colletti, Colucci, Comaroli, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, Daga, De Maria, De Micheli, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Fassino, Ferraresi, Gregorio Fontana, Fraccaro, Franceschini, Frusone, Galizia, Gallinella, Gebhard, Gelmini, Giachetti, Giacomoni, Giglio Vigna, Giordano, Giorgis, Gobbato, Grimoldi, Gualtieri, Guerini, Invernizzi, Iorio, Iovino, L'Abbate, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Lorenzin, Losacco, Lupi, Maggioni, Mancini, Maniero, Marattin, Mauri, Melilli, Milanato, Molinari, Mollicone, Morani, Morassut, Muroni, Nardi, Orrico, Orsini, Paita, Palazzotto, Pallini, Palmisano, Parolo, Perantoni, Rampelli, Ribolla, Rizzetto, Rizzo, Rosato, Rotta, Ruocco, Sapia, Scalfarotto, Schullian, Serracchiani, Siani, Carlo Sibilia, Sisto, Sodano, Spadafora, Spadoni, Speranza, Tasso, Tofalo, Tomasi, Traversi, Maria Tripodi, Ungaro, Vignaroli, Villarosa, Raffaele Volpi, Zicchieri, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 27 ottobre 2020 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   PEZZOPANE: «Istituzione dell'Associazione italiana degli alberghi per la gioventù quale ente pubblico non economico» (2747);
   GRIPPA ed altri: «Disposizioni per lo sviluppo di un modello nazionale di mobilità dinamica» (2748);
   GARAVAGLIA ed altri: «Disposizioni in materia di cessione dei crediti relativi all'imposta sul valore aggiunto e per il sostegno della liquidità delle imprese» (2749);
   FRASSINETTI: «Introduzione del titolo XIV-bis del libro primo del codice civile e altre disposizioni per la tutela degli animali» (2750).

  Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di disegni di legge.

  In data 27 ottobre 2020 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:
   dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell'università e della ricerca:
  «Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti» (2751).

  Sarà stampato e distribuito.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge VARCHI ed altri: «Modifiche al decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, e altre disposizioni concernenti l'istituzione del ruolo dei direttori tecnici del trattamento nell'ambito del Corpo di polizia penitenziaria» (2552) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Ferro.

  La proposta di legge PRESTIPINO: «Modifiche al decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, in materia di medicinali somministrabili agli animali non destinati alla produzione di alimenti e di cessione frazionata di farmaci veterinari per gli animali da compagnia» (2590) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Pezzopane.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
   I Commissione (Affari costituzionali):
  DELMASTRO DELLE VEDOVE ed altri: «Modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, in materia di procedure per la presentazione della domanda di protezione internazionale» (2701) Parere delle Commissioni III, V e XIV;
  COLLETTI: «Modifiche all'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, concernenti il contributo straordinario per favorire la fusione dei comuni» (2707) Parere della V Commissione;
  PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE BARTOLOZZI: «Introduzione dell'articolo 105-bis della Costituzione, concernente l'istituzione dell'Alta Corte di giustizia della magistratura, competente per i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati» (2709) Parere della II Commissione;
  PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE COLLETTI ed altri: «Modifica alla disciplina del finanziamento delle confessioni religiose e devoluzione allo Stato della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche corrispondente alle scelte non espresse dai contribuenti» (2720) Parere della V Commissione.
   XI Commissione (Lavoro):
  LUCASELLI ed altri: «Modifiche alla legge 22 maggio 2017, n. 81, in materia di disciplina del lavoro agile, e agevolazioni contributive per favorirne la diffusione, nonché delega al Governo per la redazione di un testo unico delle norme legislative sul lavoro subordinato con esecuzione della prestazione lavorativa a distanza» (2667) Parere delle Commissioni I, II, V, IX, X, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Adesione di deputati ad una proposta di modificazione al Regolamento.

  La proposta di modificazione al Regolamento, Doc. II, n. 15: «Articolo 48-ter: Partecipazione ai lavori parlamentari ed esercizio del voto secondo procedure telematiche», presentata dal deputato Ceccanti ed altri (annunziata nella seduta del 2 ottobre 2020), è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato CATALDI.

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

  La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, è inviata alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:
   in data 27 ottobre 2020, Sentenza n. 224 del 7-27 ottobre 2020 (Doc. VII, n. 541), con la quale:
  dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 75, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia), nella parte in cui non prevede l'allineamento della decorrenza giuridica della qualifica di vice sovrintendente promosso per merito straordinario a quella più favorevole riconosciuta al personale che ha conseguito la medesima qualifica all'esito della selezione o del concorso successivi alla data del verificarsi dei fatti.

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea

  Il Consiglio dell'Unione europea, in data 26 e 27 ottobre 2020, ha trasmesso, ai sensi del Trattato sull'Unione europea, la posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione) (6230/3/20 REV 3), corredata dalla relativa motivazione (6230/3/20 REV 3 ADD 1), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla XII Commissione (Affari sociali), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
  La Commissione europea, in data 27 ottobre 2020, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla XIII Commissione (Agricoltura), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (COM(2020) 668 final), corredata dai relativi allegati (COM(2020) 668 final – Annex 1 e COM(2020) 668 final – Annexes 2 to 9);
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di documentazione delle catture di tonno rosso (Thunnus thynnus) e abroga il regolamento (UE) n. 640/2010 (COM(2020) 670 final).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 21 OTTOBRE 2020, N. 130, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E COMPLEMENTARE, MODIFICHE AGLI ARTICOLI 131-BIS, 391-BIS, 391-TER E 588 DEL CODICE PENALE, NONCHÉ MISURE IN MATERIA DI DIVIETO DI ACCESSO AGLI ESERCIZI PUBBLICI ED AI LOCALI DI PUBBLICO TRATTENIMENTO, DI CONTRASTO ALL'UTILIZZO DISTORTO DEL WEB E DI DISCIPLINA DEL GARANTE NAZIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE (A.C. 2727)

A.C. 2727 – Questioni pregiudiziali

QUESTIONI PREGIUDIZIALI

  La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130 recante « Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale» è volto, di fatto, principalmente ad abrogare i decreti c.d. Sicurezza (decreto-legge 113/2018 convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132 e decreto-legge 53/2019 convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2019, n. 77) e, tuttavia, detta nuove norme anche in settori afferenti a diverse ed eterogenee materie come esplicitato nel titolo;
    con riguardo al suo contenuto, dunque, il decreto-legge, che consta di 16 articoli, reca disposizioni prive tra loro di alcun nesso e pertanto il provvedimento appare palesemente in contrasto, innanzitutto, con quel criterio di omogeneità, inteso come intrinseca coerenza delle norme contenute dal punto di vista oggettivo e materiale ovvero funzionale e finalistico, che secondo pacifica giurisprudenza della Corte Costituzionale è, invece, vincolo e presupposto essenziale per l'esercizio della decretazione di urgenza di cui all'articolo 77, comma 2 della Costituzione;
    già la sentenza 22 del 2012 della Corte Costituzionale, depositata il 16 febbraio 2012, il cui orientamento è stato ancora confermato dalla successiva la sentenza 170 del 2017, ha ritenuto illegittimo il decreto-legge che nel suo contenuto non rispetti il vincolo della omogeneità che la Corte ritiene, implicitamente, previsto dall'articolo 77 della Costituzione ed esplicitato dall'articolo 15, comma 3, della L. 23 agosto 1988, n. 400, recante « Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», laddove prescrive che tale contenuto « deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo»;
    sul punto tale orientamento non può essere sottovalutato e neppure ignorato, considerata la forte incidenza della giurisprudenza della Corte Costituzionale in tema di decretazione d'urgenza, le cui sentenze hanno inciso profondamente sulla prassi costituzionale e sul concreto funzionamento dell'ordinamento;
    sempre per costante giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenze nn. 170/2017, 287/2016, 10/2015, 79/2011, 272/2005, 178/2004, 270/1996), la possibilità del Governo di adottare, sotto la propria responsabilità, atti aventi forza di legge è comunque da considerarsi ipotesi eccezionale, subordinata al rispetto di condizioni precise e va sempre valutata solo in caso di straordinaria necessità ed urgenza, in quanto derogatoria rispetto all'attribuzione dell'ordinaria funzione legislativa al Parlamento, organo rappresentante della sovranità popolare, che costituisce un tratto essenziale della forma di Governo disegnata dalla Costituzione;
    invece, valutato il contenuto del decreto-legge in esame, quest'ultimo risulta oggettivamente privo dei requisiti di necessità e urgenza, mentre appare più il risultato di scelte e valutazioni politiche, così come dimostra l'abrogazione di numerose disposizioni in tema di immigrazione e asilo contenute nei decreti Sicurezza sopra citati, emanati poco tempo fa durante il Governo Conte I anche con il consenso di una parte della maggioranza che sostiene l'attuale Governo e che invece ora ne chiede di fatto l'annullamento;
    a conferma di quanto sopra e dell'assoluta mancanza dei suddetti requisiti, è noto principalmente il lungo iter che ha preceduto l'emanazione del decreto-legge in esame, considerato che le dichiarazioni circa la volontà di esponenti dell'attuale maggioranza di voler abrogare i decreti c.d. Sicurezza e dettare nuove norme in materia di immigrazione e asilo si sono rincorse per mesi in attesa di raggiungere all'interno della compagine governativa un accordo puramente politico sui contenuti del provvedimento;
    che il provvedimento in oggetto sia piuttosto strumentale per fini puramente politici e per mantenere gli equilibri all'interno della maggioranza di Governo e scongiurare una caduta dello stesso, vi è poi un'altra circostanza, ossia il fatto che, stando a quanto riportato anche dalla stampa, nonostante il decreto fosse pronto già dal mese di agosto, sia stato per mesi chiuso «in un cassetto a Palazzo Chigi» e poi ancora «congelato» per timore di perdere voti fino al termine della tornata elettorale per il rinnovo dei consigli regionali;
    successivamente alle elezioni, il progetto di abrogare i Decreti c.d. Sicurezza è dunque tornato in auge ma a dimostrazione ancora una volta della mancanza di urgenti necessità per la sua adozione, tra l'approvazione del testo in Consiglio dei Ministri, avvenuta il 5 ottobre nella seduta n. 65, e la sua promulgazione e pubblicazione sono passati ben sedici giorni;
    lo stesso Preambolo non fa riferimento in modo chiaro, univoco ed esplicito alle circostanze oggettive a supporto della necessità ed urgenza degli interventi, come invece richiesto dalla stessa Corte Costituzionale più volte, che è solo enunciata, né tali presupposti sono rinvenibili nella situazione contingente, in particolare sanitaria ed economica, in cui si trova il nostro Paese, ed anzi dalla stessa è sconfessata;
    a tale riguardo vi sarebbe invece necessità di fermare i flussi migratori irregolari, sia via terra che via mare, verso il nostro Paese, anziché abrogare le norme che regolano e disciplinano in maniera rigorosa la materia dell'immigrazione e asilo, poiché, come evidente, tali iniziative costituiscono invece un full factor per tali flussi verso l'Italia e per la tratta di esseri umani ad essa correlata;
    non solo i dati dichiarati dallo stesso Ministero dell'Interno, secondo cui il numero degli immigrati irregolari sbarcati in Italia al 23 ottobre sono passati da 9.388 del 2019 ai 26.679 nel 2020, ma altresì diverse inchieste giornalistiche circa la situazione nelle strutture di accoglienza e le rivolte al loro interno per la volontà degli immigrati ivi accolti di sottrarsi al prescritto periodo di quarantena, riferiscono di una situazione nel nostro Paese ormai completamente fuori controllo e gravissima per i rischi a cui si espone così la popolazione e le forze dell'ordine a cui è demandato in ultimo la gestione dell'emergenza;
    è di tutta evidenza che tale situazione avrebbe necessità di interventi urgenti completamente diversi dalla riduzione dei tempi di trattenimento nei CPR o dall'ampliamento delle ipotesi di protezione speciale, che riporta di fatto alla precedente protezione umanitaria, o dalle nuove disposizioni in materia di conversione dei permessi di soggiorno contenute invece nel decreto-legge in esame;
    è altresì di tutta evidenza che un nuovo allargamento delle maglie nella lotta all'immigrazione clandestina via mare, ora, porterà inevitabilmente la curva degli sbarchi in Italia ad impennarsi nuovamente verso l'alto, posto che già solo con il cambio di Governo, dal Governo Conte I al Governo Conte II, si sono triplicati gli arrivi dei migranti;
    se questi dati si leggono insieme alle enormi difficoltà sanitarie che l'Italia sta attraversando a causa dell'epidemia da Covid-19, con tutte le note vicende relative ai sacrifici cui sono sottoposti gli amministratori locali, le Questure e le Forze dell'Ordine per gestire gli immigrati che all'arrivo in Italia risultano già positivi al Coronavirus, non si ravvede proprio la necessità e l'urgenza, in questa fase storica, di aggravare il Paese con un ulteriore incremento di immigrati irregolari e di una loro distribuzione su tutto il territorio nazionale, che aumentano i rischi di contagio della popolazione italiana nonché i costi di gestione relativi all'accoglienza;
    la Costituzione prevede, all'articolo 32, come principio fondamentale, che la Repubblica tuteli la salute dell'individuo e della collettività e il Governo fatica già molto a garantire le cure agli italiani in tempo di pandemia, con le terapie intensive che si stanno riempiendo nuovamente e il personale medico ed infermieristico che torna a dover fare turni di lavoro massacranti per rispettare il dettato costituzionale e salvare più persone possibile dalla recrudescenza del virus;
    alla luce di quanto affermato sopra, viene meno dunque il presupposto che ha mosso il Governo ad emanare il presente decreto-legge, relativo alla «necessità ed urgenza di garantire la corretta applicazione delle disposizioni in materia di immigrazione, nel rispetto dei principi costituzionali e internazionali vigenti in materia», essendo vero esattamente il contrario per i motivi su esposti;
    infine, secondo la Corte costituzionale (sentenze nn. 128/2008 e 93/2011), non solo la preesistenza di una situazione di fatto comportante la necessità e l'urgenza di provvedere tramite l'utilizzazione di uno strumento eccezionale quale il decreto-legge, costituisce un requisito di validità dell'adozione di tale atto, la cui mancanza configura un vizio di legittimità costituzionale del medesimo, ma altresì tale vizio non appare sanabile neppure dalla legge di conversione, che è, a sua volta, incostituzionale per un vizio del procedimento,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2727.
N. 1. Iezzi, Molinari, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Andreuzza, Badole, Basini, Bazzaro, Bellachioma, Belotti, Benvenuto, Bianchi, Billi, Binelli, Bisa, Bitonci, Boldi, Boniardi, Claudio Borghi, Bubisutti, Caffaratto, Cantalamessa, Caparvi, Capitanio, Castiello, Vanessa Cattoi, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cestari, Coin, Colla, Colmellere, Comaroli, Comencini, Covolo, Andrea Crippa, Dara, De Angelis, De Martini, D'Eramo, Di Muro, Di San Martino Lorenzato Di Ivrea, Donina, Durigon, Fantuz, Ferrari, Fiorini, Lorenzo Fontana, Formentini, Foscolo, Frassini, Furgiuele, Galli, Garavaglia, Gastaldi, Gava, Gerardi, Giaccone, Giacometti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gobbato, Golinelli, Grimoldi, Guidesi, Gusmeroli, Latini, Lazzarini, Legnaioli, Liuni, Locatelli, Lolini, Eva Lorenzoni, Loss, Lucchini, Maccanti, Maggioni, Manzato, Marchetti, Minardo, Morelli, Morrone, Moschioni, Murelli, Alessandro Pagano, Panizzut, Paolin, Paolini, Parolo, Patassini, Patelli, Paternoster, Pettazzi, Piastra, Picchi, Piccolo, Potenti, Pretto, Racchella, Raffaelli, Ribolla, Rixi, Saltamartini, Sasso, Sutto, Tarantino, Tateo, Tiramani, Toccalini, Tomasi, Tombolato, Turri, Valbusa, Vallotto, Viviani, Raffaele Volpi, Zicchieri, Zoffili, Zordan.

  La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale» è composto da 16 articoli;
    i primi articoli del provvedimento intervengono in materia di permesso di soggiorno e di controlli di frontiera e sul procedimento di riconoscimento della protezione internazionale, modificano le disposizioni relative all'accoglienza e al trattenimento dei richiedenti protezione internazionale e dei titolari di protezione, e dispongono in merito ai delitti commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa del trattenimento all'interno dei centri e delle strutture, per i quali è previsto l'arresto obbligatorio e facoltativo;
    in una parte successiva il decreto-legge prevede, invece, norme volte a limitare l'accesso ai locali di pubblico trattenimento da parte di soggetti denunciati o condannati per reati di droga, specificatamente relativi alla vendita o alla cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché modalità per il contrasto al traffico di stupefacenti via internet;
    il decreto interviene anche sulla disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, apportando alcune modifiche in tema di reclami e istanze ad esso proposti, e, infine, introduce un nuovo articolo nel Codice penale, volto a sanzionare l'introduzione e l'utilizzo di dispositivi di comunicazioni all'interno delle carceri;
    è di tutta evidenza che si tratta dell'ennesimo provvedimento omnibus varato dal Governo in questa legislatura, che appare quanto meno inappropriato in questo momento di crisi pandemica e al cospetto delle misure sempre più restrittive imposte ai cittadini con l'obiettivo di tutelare la loro stessa salute;
    a fronte del costante aumento del numero dei contagi e delle disposizioni restrittive adottate, l'approdo in Aula di un provvedimento che, modificando i precedenti decreti sicurezza, determinerà un aumento di arrivi e presenze di stranieri irregolari nel territorio nazionale, con tutti i rischi che ne conseguono in primissimo luogo sotto il profilo della sicurezza sanitaria, appare non solo inopportuno, ma sconsiderato proprio in un momento in cui anche le misure in termini di sicurezza verso l'immigrazione illegale dovrebbero essere più restrittive;
    occorre, infatti, evidenziare che i cd. decreti sicurezza modificati dal testo in esame avevano introdotto meccanismi restrittivi nei confronti dell'immigrazione illegale di massa, necessari a maggior ragione in questo momento di pandemia, attraverso l'imposizione di limitazioni all'abuso del ricorso alla cd «protezione umanitaria» e all'attività criminogena di alcune ONG;
    non si può prescindere dal fatto, altresì, che si tratta di modifiche che avrebbero dovuto essere affrontate attraverso provvedimenti ordinari e un più ampio confronto nelle competenti sedi parlamentari, e non approfittando dell'emergenza sanitaria in corso e della prassi sempre più consolidata del ricorso alla decretazione d'urgenza;
    inoltre, il provvedimento approvato dal Consiglio dei Ministri il 5 ottobre è stato promulgato ben due settimane dopo, a evidente riprova dell'assenza di urgenza per il Governo stesso;
    a ciò si aggiunge il fatto che le norme del provvedimento, come precedentemente illustrato, hanno un contenuto eterogeneo che spaziano dal diritto di asilo al contrasto allo spaccio di droga, alla figura del Granate dei detenuti;
    proprio queste ultime disposizioni, insieme a molte altre contenute nel provvedimento e tra le quali stridono in modo particolare le modifiche al Codice penale, recano carattere ordinamentale, e sono, quindi, del tutto incompatibili con la decretazione d'urgenza;
    per quanto attiene all'eterogeneità del contenuto del decreto-legge, questo è qualificato come vizio del provvedimento sia dalla legge n. 400 del 1988, sia dalla costante giurisprudenza della Corte costituzionale;
    la prima, infatti, annovera tra i requisiti dei decreti-legge proprio quell'omogeneità di contenuto al cui rispetto la Corte costituzionale ha in più occasioni richiamato il potere esecutivo, ribadendo che risulta «in contrasto con l'articolo 77 della Costituzione la commistione e la sovrapposizione, nello stesso atto normativo, di oggetti e finalità eterogenei, in ragione di presupposti, a loro volta, eterogenei»;
    per quanto attiene i requisiti che dovrebbero connotare l'adozione e la struttura di un decreto-legge, stabiliti, in primis, dall'articolo 77 della Carta costituzionale e più volte definiti e ribaditi dalla Consulta, occorre osservare che il provvedimento in esame appare censurabile non solo sotto il profilo della eterogeneità del contenuto sin qui esaminata ma anche sotto quello della necessità e urgenza;
    con riferimento, in particolare, alla materia dell'immigrazione l'utilizzo dello strumento della decretazione d'urgenza ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione appare illegittimo trattandosi di interventi su un fenomeno in essere da numerosi anni e che coinvolge in maniera significativa il nostro rapporto con l'Unione europea e i suoi Stati membri;
    il requisito dell'urgenza, peraltro, appare assente da tutte le misure previste dal decreto-legge in esame, che interviene su istituti giuridici esistenti da molto tempo e che dunque dovrebbe avvenire attraverso la procedura legislativa ordinaria, anche al fine di valutarne la compatibilità con gli obblighi costituzionali e con quelli derivanti dal rispetto degli accordi internazionali,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2727.
N. 2. Lollobrigida, Meloni, Prisco, Donzelli, Foti, Bignami.

  La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, reca disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale;
    nello specifico, il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130 che introduce nel nostro ordinamento rilevanti modifiche della normativa attualmente vigente in materia di immigrazione, il superamento delle multe severe alle ONG nonché la riforma del sistema di accoglienza prevedendo, tra l'altro, il regime di protezione internazionale, desta evidenti preoccupazioni in materia di immigrazione irregolare nonché dal punto di vista della legittimità costituzionale;
    il provvedimento in esame interessa, infatti, una materia – quella relativa all'immigrazione – profondamente intrecciata con una pluralità di questioni che assumono una particolare rilevanza nell'ambito del diritto costituzionale, del diritto internazionale e dell'Unione europea che non può essere esaminata attraverso una logica esclusivamente emergenziale proponendo politiche miopi ed inadeguate;
    la relazione illustrativa del provvedimento specifica che a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni previste dal decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132 e dal decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77 e dalla loro prima applicazione «si è manifestata la straordinaria necessità e urgenza di chiarirne alcuni profili, tramite una loro rimodulazione che tenga conto dei princìpi costituzionali e di diritto internazionale vigenti in materia e di porre rimedio ad alcuni aspetti funzionali che avevano generato difficoltà applicative»;
    appare in tal senso del tutto illegittimo l'utilizzo dello strumento della decretazione di necessità e di urgenza ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione: la puntuale giurisprudenza costituzionale in materia, con le sentenze della Corte nn. 171/2007 e 128/2008, ha stabilito che l'utilizzazione del decreto-legge e l'assunzione di responsabilità che ne consegue per il Governo secondo l'articolo 77 della Costituzione «non può essere sostenuta dall'apodittica enunciazione dell'esistenza delle ragioni di necessità e di urgenza, né può esaurirsi nella constatazione della ragionevolezza della disciplina che è stata introdotta» sottolineando che la valutazione della sussistenza dei presupposti di costituzionalità non può essere meramente soggettiva – riferita cioè all'urgenza delle norme ai fini dell'attuazione del programma di Governo o alla loro mera necessità – ma deve invece fondarsi anche su riscontri oggettivi, secondo un giudizio che non può ridursi alla valutazione in ordine alla mera ragionevolezza od opportunità delle norme introdotte;
    nello specifico con la sentenza n. 128/2008, la Corte ha precisato «richiamando una precedente decisione (sentenza n. 29 del 1995), che la preesistenza di una situazione di fatto comportante la necessità e l'urgenza di provvedere tramite l'utilizzazione di uno strumento eccezionale, quale il decreto-legge, costituisce un requisito di validità costituzionale dell'adozione del predetto atto, di modo che l'eventuale evidente mancanza di quel presupposto configura in primo luogo un vizio di illegittimità costituzionale del decreto-legge che risulti adottato al di fuori dell'ambito applicativo costituzionalmente previsto.»;
    lo strumento della decretazione d'urgenza dovrebbe essere per sua natura eccezionale, temporaneo e, soprattutto, tendenzialmente non ripetibile; ma la circostanza che l'attuale Esecutivo se ne avvalga, conferma per l'ennesima volta una forma di sbilanciamento e di forzatura degli equilibri dei poteri previsti dal dettato Costituzionale vigente, un vulnus all'articolo 70 della Carta costituzionale che affida la funzione legislativa collettivamente alle due Camere e, soprattutto, uno svuotamento e una mortificazione del ruolo del Parlamento;
    il provvedimento risulta, altresì, caratterizzato da un contenuto disorganico ed eterogeneo: alle disposizioni in materia di immigrazione si aggiungono persino quelle relative alle comunicazioni dei detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354; al divieto di ingresso nei pubblici esercizi e nei locali di pubblico intrattenimento o nelle loro adiacenze; al contrasto del fenomeno dello spaccio di stupefacenti attraverso siti web e, infine, è prevista la modifica della denominazione del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale in quella di «Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale» e viene ridefinita sul piano normativo primario il suo ruolo di meccanismo nazionale di prevenzione, prorogando, nel contempo, per due anni il mandato del collegio attualmente in carica;
    a tal proposito, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in sede di promulgazione della legge di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» ha contestualmente inviato una lettera ai Presidenti del Senato della Repubblica, Maria Elisabetta Alberti Casellati, della Camera dei Deputati, Roberto Fico, e al Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte invitando il Governo «a vigilare affinché nel corso dell'esame parlamentare dei decreti-legge non vengano inserite norme palesemente eterogenee rispetto all'oggetto e alle finalità dei provvedimenti d'urgenza»;
    il rilievo del criterio di omogeneità nel contenuto costituisce uno dei perni fondamentali sui quali la Corte Costituzionale ha fondato i percorsi argomentativi legati alla verifica del rispetto degli indispensabili requisiti di straordinaria necessità e urgenza richiesti dall'articolo 77 della Costituzione per la legittima adozione dei decreti-legge;
    in particolare, con la sentenza n. 22 del 2012, la Corte costituzionale ha ritenuto tout court illegittimo il decreto-legge qualora il suo contenuto non rispetti il vincolo della omogeneità, vincolo esplicitato dall'articolo 15, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
    come si legge nella sentenza citata, infatti, quest'ultima disposizione, là dove prescrive che il contenuto del decreto-legge «deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo» – pur non avendo, in sé e per sé, rango costituzionale, e non potendo quindi assurgere a parametro di legittimità in un giudizio davanti alla Corte – costituisce esplicitazione della ratio implicita nel secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione, il quale impone il collegamento dell'intero decreto-legge al caso straordinario di necessità e urgenza, che ha indotto il Governo ad avvalersi dell'eccezionale potere di esercitare la funzione legislativa senza previa delegazione da parte del Parlamento;
    da ultimo, nella sentenza n. 247 del 2019, la Corte ha osservato che «La legge di conversione è fonte funzionalizzata alla stabilizzazione di un provvedimento avente forza di legge ed è caratterizzata da un procedimento di approvazione peculiare e semplificato rispetto a quello ordinario». Essa non può quindi aprirsi a qualsiasi contenuto, come del resto prescrive, in particolare, l'articolo 96-bis del regolamento della Camera dei deputati. A pena di essere utilizzate per scopi estranei a quelli che giustificano l'atto con forza di legge, le disposizioni introdotte in sede di conversione devono potersi collegare al contenuto già disciplinato dal decreto-legge, ovvero, in caso di provvedimenti governativi a contenuto plurimo, «alla ratio dominante del provvedimento originario considerato nel suo complesso» (sentenza n. 32 del 2014);
    il perpetuarsi di deroghe alle procedure ordinarie di predisposizione di provvedimenti normativi, che, anche nel corso della presente legislatura, stanno assumendo la forma di decretazione d'urgenza, attraverso la continua e reiterata composizione di decreti «omnibus», oltre a rappresentare un'alterazione degli equilibri istituzionali riconducibili al rapporto tra Governo e Parlamento, determinano una evidente lesione delle prerogative parlamentari nell'esercizio della funzione legislativa;
    il provvedimento è quindi viziato dal punto di vista della legittimità costituzionale sia perché ha un contenuto disomogeneo che probabilmente comporterà interventi successivi integrativi, non soddisfacendo dunque le esigenze di chiarezza e semplificazione della legislazione, sia perché privo dei requisiti straordinari di necessità e urgenza;
    giova evidenziare, tra l'altro, che un decreto eterogeneo all'origine, reca già in sé il rischio, ancor più inquietante, della radicale trasformazione, nel corso dell’iter, rispetto alla sua versione iniziale in un provvedimento omnibus che puntualmente diventa il veicolo per inserire e approvare un coacervo di norme senza alcun nesso;
    in tale quadro sono quindi emerse rilevanti perplessità in merito al profilo della legittimità costituzionale del provvedimento in esame nonché in merito ad una attività legislativa, proposta dal Governo, in spregio alle prerogative delle Camere sulla funzione legislativa sancita dall'articolo 70 della Costituzione,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2727.
N. 3. Gelmini, Ravetto, Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione, Zanettin.

TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE: BOLDRINI E SPERANZA; ZAN ED ALTRI; SCALFAROTTO ED ALTRI; PERANTONI ED ALTRI; BARTOLOZZI: MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISCRIMINAZIONE E DELLA VIOLENZA PER MOTIVI LEGATI AL SESSO, AL GENERE, ALL'ORIENTAMENTO SESSUALE E ALL'IDENTITÀ DI GENERE (A.C. 107-569-868-2171-2255-A)

A.C. 107-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 604-bis del codice penale)

  1. All'articolo 604-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «oppure fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere»;
   b) al primo comma, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «oppure fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere»;
   c) al secondo comma, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «oppure fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere»;
   d) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, istigazione a delinquere e atti discriminatori e violenti per motivi razziali, etnici, religiosi o fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere».

PROPOSTE EMENDATIVE

EMENDAMENTI SEGNALATI PER LA VOTAZIONE

ART. 1.
(Modifiche all'articolo 604-bis del codice penale)

  All'articolo 1, premettere il seguente:
  Art. 01. – 1. Ai fini della presente legge, non costituiscono discriminazione, né istigazione alla discriminazione, la libera espressione di convincimenti o di opinioni, nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee e alla libertà delle scelte, purché non istighino all'odio o alla violenza.
01. 0400. Costa, Bartolozzi.

  Sopprimerlo.
*1. 1. Turri, Bisa, Tateo, Paolini, Potenti, Di Muro, Morrone, Cantalamessa, Marchetti, Tomasi, Alessandro Pagano.

  Sopprimerlo.
*1. 2. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Sopprimerlo.
*1. 3. Palmieri, Orsini, Squeri, Mandelli, Calabria, Occhiuto, Cattaneo, Aprea, Bagnasco, Paolo Russo, D'Attis, Spena, Ruggieri, Maria Tripodi, Nevi, Giacometto, Della Frera, Labriola, D'Ettore, Novelli, Cannatelli, Sozzani, Giacomoni.

  Sopprimerlo.
*1. 4. Rospi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 61 del codice penale)

  1. All'articolo 61, è aggiunto infine il seguente numero:
   «11-octies) l'avere commesso un delitto non colposo per motivi razziali, etnici o religiosi oppure manifestamente fondati su convinzioni o condizioni personali o sociali, sulla disabilità, sull'età, sul sesso, o sull'orientamento sessuale».

  2. Gli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale sono abrogati.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.
1. 8. Turri, Bisa, Tateo, Paolini, Potenti, Di Muro, Morrone, Cantalamessa, Marchetti, Tomasi, Alessandro Pagano.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. L'articolo 604-bis del codice penale è sostituito con il seguente:
  «Art. 604-bis. – (Propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, istigazione a delinquere e atti discriminatori e violenti per motivi razziali, etnici, religiosi oppure fondati su convinzioni o condizioni personali o sociali, sulla disabilità, sull'età, sul sesso o sull'orientamento sessuale).
   Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:
   a) con la multa fino a 4.000 euro chi pubblicamente propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero pubblicamente istiga in modo concretamente idoneo a commettere o commette atti gravi, concreti e attuali, di discriminazione per motivi razziali, etnici, religiosi oppure fondati su convinzioni o condizioni personali o sociali, sulla disabilità, sull'età, sul sesso o sull'orientamento sessuale;
   b) con la reclusione da sei mesi a due anni o con la multa da 2.000 a 6.000 euro chi pubblicamente istiga in modo concretamente idoneo a commettere violenza o atti gravi, concreti e attuali, di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, religiosi oppure fondati su convinzioni o condizioni personali o sociali, sulla disabilità, sull'età, sul sesso o sull'orientamento sessuale.
   È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'istigazione alla discriminazione e alla violenza per motivi razziali, etnici, religiosi oppure fondati su convinzioni o condizioni personali o sociali, sulla disabilità, sull'età, sul sesso o sull'orientamento sessuale. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a due anni o con la multa da 2.000 a 6.000 euro. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a 3 anni o con la multa.
   Si applica la pena della reclusione da due a quattro anni se l'istigazione, commessa in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fonda sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale».
1. 394. Turri, Bisa, Tateo, Paolini, Potenti, Di Muro, Morrone, Cantalamessa, Marchetti, Tomasi, Alessandro Pagano.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. L'articolo 604-bis del codice penale è sostituito con il seguente:
  «Art. 604-bis. – (Propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, istigazione a delinquere e atti discriminatori e violenti per motivi razziali, etnici , religiosi o fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere).
   Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:
   a) con la multa fino a 4000 euro chi pubblicamente propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero pubblicamente istiga con atti idonei e diretti in modo non equivoco a commettere in modo concretamente idoneo o commette atti gravi concreti e attuali di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi oppure fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere;
   b) con la reclusione da sei mesi a due anni o con la multa da 2000 a 6000 euro chi, in qualsiasi modo, pubblicamente istiga con atti idonei e diretti in modo non equivoco a commettere o commette violenza o atti gravi, concreti e attuali di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi oppure fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere;
   È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'istigazione alla discriminazione e alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi oppure fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere; Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a due anni o con la multa da 2000 a 6000 euro. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a tre anni o con la multa da 4000 a 8000 euro.
   Si applica la pena della reclusione da due a quattro anni se l'istigazione commessa in modo che derivi concreto pericolo di diffusione si fonda in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale».
1. 417. Turri, Bisa, Tateo, Paolini, Potenti, Di Muro, Morrone, Cantalamessa, Marchetti, Tomasi, Alessandro Pagano.

  Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).
1. 11. Turri, Bisa, Tateo, Paolini, Potenti, Di Muro, Morrone, Cantalamessa, Marchetti, Tomasi, Alessandro Pagano.

  Al comma 1, sopprimere le lettere a) e c).
1. 12. Turri, Bisa, Tateo, Paolini, Potenti, Di Muro, Morrone, Cantalamessa, Marchetti, Tomasi, Alessandro Pagano.

  Al comma 1, sopprimere le lettere a) e d).
1. 13. Turri, Bisa, Tateo, Paolini, Potenti, Di Muro, Morrone, Cantalamessa, Marchetti, Tomasi, Alessandro Pagano.

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
   0a) al primo comma, lettera a), le parole: «con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o» sono soppresse e la parola: «6000» è sostituita dalla seguente: «4000».
1. 419. Turri, Bisa, Tateo, Paolini, Potenti, Di Muro, Morrone, Cantalamessa, Marchetti, Tomasi, Alessandro Pagano.

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
   0a) al primo comma, lettera a), dopo la parola: «chi» è aggiunta la seguente: «pubblicamente».
1. 420. Turri, Bisa, Tateo, Paolini, Potenti, Di Muro, Morrone, Cantalamessa, Marchetti, Tomasi, Alessandro Pagano.

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
   0a) al primo comma, lettera a), dopo la parola: «istiga» sono aggiunte le seguenti: «con atti idonei e diretti in modo non equivoco».
1. 421. Turri, Bisa, Tateo, Paolini, Potenti, Di Muro, Morrone, Cantalamessa, Marchetti, Tomasi, Alessandro Pagano.

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
   0a) al primo comma, lettera a), dopo la parola: «commettere» sono aggiunte le seguenti: «in modo concretamente idoneo».
1. 422. Turri, Bisa, Tateo, Paolini, Potenti, Di Muro, Morrone, Cantalamessa, Marchetti, Tomasi, Alessandro Pagano.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
*1. 18. Turri, Bisa, Tateo, Paolini, Potenti, Di Muro, Morrone, Cantalamessa, Marchetti, Tomasi, Alessandro Pagano.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
*1. 19. Palmieri, Orsini, Squeri, Mandelli, Calabria, Occhiuto, Cattaneo, Aprea, Bagnasco, Paolo Russo, D'Attis, Spena, Ruggieri, Maria Tripodi, Nevi, Giacometto, Della Frera, Labriola, D'Ettore, Novelli, Cannatelli, Sozzani, Giacomoni.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: lettera a), aggiungere le seguenti: dopo la parola: «atti» sono aggiunte le seguenti: «gravi, concreti e attuali» e.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), dopo le parole: lettera b), aggiungere le seguenti: dopo la parola: «atti» sono aggiunte le seguenti: «gravi, concreti e attuali» e.
**1. 390. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Rossello, Siracusano, Zanettin.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: lettera a), aggiungere le seguenti: dopo la parola: «atti» sono aggiunte le seguenti: «gravi, concreti e attuali» e.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), dopo le parole: lettera b), aggiungere le seguenti: dopo la parola: «atti» sono aggiunte le seguenti: «gravi, concreti e attuali» e.
**1. 429. Turri, Bisa, Tateo, Paolini, Potenti, Di Muro, Morrone, Cantalamessa, Marchetti, Tomasi, Alessandro Pagano.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: oppure fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere con le seguenti: o fondati su caratteristiche fisiche o estetiche, sulle condizioni economiche, lavorative, sociali o sull'orientamento sessuale, politico o culturale o sulla disabilità.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: oppure fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere con le seguenti: o fondati su caratteristiche fisiche o estetiche, sulle condizioni economiche, lavorative, sociali o sull'orientamento sessuale, politico o culturale o sulla disabilità;
   sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) la rubrica è sostituita dalla seguente: Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica, nazionale, religiosa o fondata su caratteristiche fisiche o estetiche, sulle condizioni economiche, lavorative, sociali o sull'orientamento sessuale, politico o culturale o sulla disabilità
   dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
  Art. 1-bis. – 1. Il Titolo della sezione I-bis del Libro Secondo del codice penale è sostituito dal seguente: «Dei delitti contro le discriminazioni».
1. 7. Turri, Bisa, Tateo, Paolini, Potenti, Di Muro, Morrone, Cantalamessa, Marchetti, Tomasi, Alessandro Pagano.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: oppure fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere con le seguenti: o fondati sull'odio ovvero disprezzo o comunque palese ostilità tesa concretamente a ledere l'incolumità, la dignità e il decoro delle persone che manifestino anche solo apparentemente, ancorché non apertamente, orientamenti omosessuali, bisessuali, eterosessuali se tali condotte siano poste in essere a motivo del loro orientamento sessuale e siano espressione di violenza o ostilità e non di pensiero verso l'orientamento sessuale e lo stile di vita in sé.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   alla lettera b), sostituire le parole: oppure fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere con le seguenti: o fondati sull'odio ovvero disprezzo o comunque palese ostilità tesa concretamente a ledere l'incolumità, la dignità e il decoro delle persone che manifestino anche solo apparentemente, ancorché non apertamente, orientamenti omosessuali, bisessuali, eterosessuali se tali condotte siano poste in essere a motivo del loro orientamento sessuale e siano espressione di violenza o ostilità e non di pensiero verso l'orientamento sessuale e lo stile di vita in sé.
   alla lettera c), sostituire le parole: oppure fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere con le seguenti: o fondati sull'odio ovvero disprezzo o comunque palese ostilità tesa concretamente a ledere l'incolumità, la dignità e il decoro delle persone che manifestino anche solo apparentemente, ancorché non apertamente, orientamenti omosessuali, bisessuali, eterosessuali se tali condotte siano poste in essere a motivo del loro orientamento sessuale e siano espressione di violenza o ostilità e non di pensiero verso l'orientamento sessuale e lo stile di vita in sé.
   alla lettera d), sostituire le parole: o fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere con le seguenti: o fondati sull'odio ovvero disprezzo o comunque palese ostilità tesa concretamente a ledere l'incolumità, la dignità e il decoro delle persone che manifestino anche solo apparentemente, ancorché non apertamente, orientamenti omosessuali, bisessuali, eterosessuali se tali condotte siano poste in essere a motivo del loro orientamento sessuale e siano espressione di violenza o ostilità e non di pensiero verso l'orientamento sessuale e lo stile di vita in sé.
1. 20. Alessandro Pagano, Turri, Bisa, Tateo, Paolini, Potenti, Di Muro, Morrone, Cantalamessa, Marchetti, Tomasi.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: sul sesso, sul genere,.

  Conseguentemente, alla lettera d), sopprimere le parole: sul sesso, sul genere,.
1. 34. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere con le seguenti: su convinzioni o condizioni personali o sociali, sulla disabilità, sull'età, sul sesso, sull'orientamento sessuale.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   alla lettera b) sostituire le parole: sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere con le seguenti: su convinzioni o condizioni personali o sociali, sulla disabilità, sull'età, sul sesso, sull'orientamento sessuale.
   alla lettera c) sostituire le parole: sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere con le seguenti: su convinzioni o condizioni personali o sociali, sulla disabilità, sull'età, sul sesso, sull'orientamento sessuale.
   alla lettera d), sostituire le parole da: o fondati fino alla fine della lettera con le seguenti: oppure fondati su convinzioni o condizioni personali o sociali, sulla disabilità, sull'età, sul sesso, sull'orientamento sessuale.
1. 21. Turri, Bisa, Tateo, Paolini, Potenti, Di Muro, Morrone, Cantalamessa, Marchetti, Tomasi, Alessandro Pagano.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere con le seguenti: sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere, nonché sulla disabilità fisica o psichica.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   alla lettera b), sostituire le parole: sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere con le seguenti: sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere, nonché sulla disabilità fisica o psichica.
   alla lettera c) sostituire le parole: sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere con le seguenti: sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere, nonché sulla disabilità fisica o psichica.
   sostituire la lettera d) con la seguente: d) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica, religiosa, di orientamento sessuale o identità di genere, nonché per motivi di disabilità fisica o psichica».
1. 35. Bellucci, Varchi, Maschio, Lollobrigida.

  Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: sul genere,

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   lettera b), sopprimere le parole: sul genere,
   lettera c), sopprimere le parole: sul genere,
   lettera d), sopprimere le parole: sul genere,
1. 10. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Rossello, Siracusano, Zanettin.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole:, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere con le seguenti: sull'orientamento sessuale.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   lettera b), sostituire le parole:, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere con le seguenti: sull'orientamento sessuale.
   lettera c), sostituire le parole:, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere con le seguenti: sull'orientamento sessuale.
   lettera d), sostituire le parole:, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere con le seguenti: sull'orientamento sessuale.
1. 445. Alessandro Pagano, Turri, Bisa, Tateo, Paolini, Potenti, Di Muro, Morrone, Cantalamessa, Marchetti, Tomasi.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole:, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere con le seguenti: o sul genere femminile.
1. 44. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole:, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere con le seguenti: o sull'orientamento sessuale.
1. 30. Alessandro Pagano, Turri, Bisa, Tateo, Paolini, Potenti, Di Muro, Morrone, Cantalamessa, Marchetti, Tomasi.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: o sull'identità di genere con le seguenti:, sull'identità di genere o sulla disabilità.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   alla lettera b), sostituire le parole: o sull'identità di genere con le seguenti: , sull'identità di genere o sulla disabilità;
   alla lettera c), sostituire le parole: o sull'identità di genere con le seguenti: sull'identità di genere o sulla disabilità;
   alla lettera d), sostituire le parole: o sull'identità di genere con le seguenti: , sull'identità di genere o sulla disabilità.
1. 450. Noja, Massimo Enrico Baroni, Carnevali, Stumpo.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: nonché sulla disabilità fisica o psichica.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   alla lettera b), aggiungere, in fine, le parole: nonché sulla disabilità fisica o psichica.
   alla lettera c) aggiungere, in fine, le parole: nonché sulla disabilità fisica o psichica.
   alla lettera d) aggiungere, in fine, le parole: nonché sulla disabilità fisica o psichica.
1. 433. Novelli, Versace.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: o sull'identità di genere con le seguenti:, sull'identità di genere o sulla disabilità.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   alla lettera b), sostituire le parole: o sull'identità di genere con le seguenti: , sull'identità di genere o sulla disabilità;
   alla lettera c), sostituire le parole: o sull'identità di genere con le seguenti: sull'identità di genere o sulla disabilità;
   alla lettera d), sostituire le parole: o sull'identità di genere con le seguenti: , sull'identità di genere o sulla disabilità.
1. 433.(Testo modificato nel corso della seduta) Novelli, Versace.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: nonché sull'aspetto fisico, sul peso e sulla presenza di handicap.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   alla lettera b), aggiungere, in fine, le parole: nonché sull'aspetto fisico, sul peso e sulla presenza di handicap.
   alla lettera c) aggiungere, in fine, le parole: nonché sull'aspetto fisico, sul peso e sulla presenza di handicap.
   alla lettera d) aggiungere, in fine, le parole: nonché sull'aspetto fisico, sul peso e sulla presenza di handicap.
1. 434. Novelli, Versace.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: oppure fondati sulla stazza, il peso, il modo di parlare e di comportarsi, le abitudini alimentari, la provenienza geografica, la carenza di cultura e di educazione, la presenza di handicap evidenti.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   lettera b), aggiungere, in fine, le parole: oppure fondati sulla stazza, il peso, il modo di parlare e di comportarsi, le abitudini alimentari, la provenienza geografica, la carenza di cultura e di educazione, la presenza di handicap evidenti.
   lettera c), aggiungere, in fine, le parole: oppure fondati sulla stazza, il peso, il modo di parlare e di comportarsi, le abitudini alimentari, la provenienza geografica, la carenza di cultura e di educazione, la presenza di handicap evidenti.
1. 395. Alessandro Pagano, Turri, Bisa, Tateo, Paolini, Potenti, Di Muro, Morrone, Cantalamessa, Marchetti, Tomasi.

  Al comma 1 lettera a), aggiungere in fine, le parole: se idonei a costituire una minaccia per l'ordine pubblico.
1. 104. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera è esclusa ogni rilevanza penale e non può procedersi con la relativa azione da parte della competente Procura della Repubblica se il fatto è avvenuto nell'ambito: di percorsi formativi professionali comunque denominati e/o di percorsi scolastici dei cicli dell'infanzia, primario e secondario pubblici e/o di percorsi scolastici in istituti o enti che hanno domandato o ottenuto la parità e/o nell'ambito di percorsi universitari e/o di percorsi universitari promossi da istituti o enti che abbiano chiesto o ottenuto un riconoscimento legale e/o di attività di docenza o insegnamento comunque denominate, ferma restando la eventuale rilevanza della circostanza accaduta ai fini di altre fattispecie delittuose.
1. 396. Alessandro Pagano.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera è esclusa ogni rilevanza penale e non può procedersi con la relativa azione da parte della competente Procura della Repubblica se il fatto è avvenuto nell'ambito: di comunicazioni destinate al pubblico e/o di attività convegnistiche comunque denominate e di ogni livello e/o di attività aventi natura istituzionale e/o di attività aventi natura politica, partitica e/o di relazioni tra appartenenti a una stessa comunità, e/o di relazioni fra associati di una medesima associazione, ferma restando la eventuale rilevanza della circostanza accaduta ai fini di altre fattispecie delittuose.
1. 397. Alessandro Pagano.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera è esclusa ogni rilevanza penale e non può procedersi con la relativa azione da parte della competente Procura della Repubblica se il fatto è avvenuto nell'ambito di relazioni inerenti la condivisione di percorsi aventi natura religiosa, ferma restando la eventuale rilevanza della circostanza accaduta ai fini di altre fattispecie delittuose.
1. 75. Alessandro Pagano.

  Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) al primo comma, lettera b), le parole: «a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «due anni o con la multa da 2000 a 6000 euro».
1. 418. Turri, Bisa, Tateo, Paolini, Potenti, Di Muro, Morrone, Cantalamessa, Marchetti, Tomasi, Alessandro Pagano.

  Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) al primo comma, lettera b) dopo le parole: «in qualsiasi modo» è aggiunta la seguente: «pubblicamente» e dopo la parola: «istiga» sono aggiunte le seguenti: «con atti idonei e diretti in modo non equivoco».
1. 423. Turri, Bisa, Tateo, Paolini, Potenti, Di Muro, Morrone, Cantalamessa, Marchetti, Tomasi, Alessandro Pagano.

  Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).
1. 14. Turri, Bisa, Tateo, Paolini, Potenti, Di Muro, Morrone, Cantalamessa, Marchetti, Tomasi, Alessandro Pagano.

  Al comma 1, sopprimere le lettere b) e d).
1. 15. Turri, Bisa, Tateo, Paolini, Potenti, Di Muro, Morrone, Cantalamessa, Marchetti, Tomasi, Alessandro Pagano.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*1. 142. Palmieri, Orsini, Squeri, Mandelli, Calabria, Occhiuto, Cattaneo, Aprea, Bagnasco, Paolo Russo, D'Attis, Spena, Ruggieri, Maria Tripodi, Nevi, Giacometto, Della Frera, Labriola, D'Ettore, Novelli, Cannatelli, Sozzani, Giacomoni.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*1. 143. Turri, Bisa, Tateo, Paolini, Potenti, Di Muro, Morrone, Cantalamessa, Marchetti, Tomasi, Alessandro Pagano.

  Al comma 1, lettera b) sostituire le parole:, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere con le seguenti: o sull'orientamento sessuale.
1. 147. Alessandro Pagano, Turri, Paolini, Potenti, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Tateo, Tomasi.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera è esclusa ogni rilevanza penale e non può procedersi con la relativa azione da parte della competente Procura della Repubblica se il fatto è avvenuto nell'ambito: di percorsi formativi professionali comunque denominati e/o di percorsi scolastici dei cicli dell'infanzia, primario e secondario pubblici e/o di percorsi scolastici in istituti o enti che hanno domandato o ottenuto la parità e/o nell'ambito di percorsi universitari e/o di percorsi universitari promossi da istituti o enti che abbiano chiesto o ottenuto un riconoscimento legale e/o di attività di docenza o insegnamento comunque denominate, ferma restando la eventuale rilevanza della circostanza accaduta ai fini di altre fattispecie delittuose.
1. 400. Alessandro Pagano.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera è esclusa ogni rilevanza penale e non può procedersi con la relativa azione da parte della competente Procura della Repubblica se il fatto è avvenuto nell'ambito: di comunicazioni destinate al pubblico e/o di attività convegnistiche comunque denominate e di ogni livello e/o di attività aventi natura istituzionale e/o di attività aventi natura politica, partitica e/o di relazioni tra appartenenti a una stessa comunità, e/o di relazioni fra associati di una medesima associazione, ferma restando la eventuale rilevanza della circostanza accaduta ai fini di altre fattispecie delittuose.
1. 402. Alessandro Pagano.

  Al comma 1 lettera b) aggiungere in fine il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera è esclusa ogni rilevanza penale e non può procedersi con la relativa azione da parte della competente Procura della Repubblica se il fatto è avvenuto nell'ambito di relazioni inerenti la condivisione di percorsi aventi natura religiosa, ferma restando la eventuale rilevanza della circostanza accaduta ai fini di altre fattispecie delittuose.
1. 213. Alessandro Pagano.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) al primo comma è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
   « c) è punito dai due ai sei anni chi in qualsiasi modo applica pratiche di neutralità di genere (theyby) nei confronti di minori di anni 18. La pena è aumentata se il minore ha meno di anni 10.»
1. 352. Montaruli, Varchi, Maschio.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
  «Le violazioni di cui al primo comma lettere a) e b) fondate sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere sono escluse se il fatto è avvenuto nell'ambito di relazioni parentali e/o familiari, ferma restando la eventuale rilevanza della circostanza accaduta ai fini di altre fattispecie delittuose;».
1. 406. Alessandro Pagano.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
  «Le violazioni di cui al primo comma lettere a) e b) fondate sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere sono escluse se il fatto è avvenuto nell'ambito: di percorsi formativi professionali comunque denominati e/o di percorsi scolastici dei cicli dell'infanzia, primario e secondario pubblici e/o di percorsi scolastici in istituti o enti che hanno domandato o ottenuto la parità e/o nell'ambito di percorsi universitari e/o di percorsi universitari promossi da istituti o enti che abbiano chiesto o ottenuto un riconoscimento legale e/o di attività di docenza o insegnamento comunque denominate, ferma restando la eventuale rilevanza della circostanza accaduta ai fini di altre fattispecie delittuose.»
1. 407. Alessandro Pagano.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
  «L'istigazione a commettere o la commissione di atti di discriminazione e di violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere sono punibili a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio».
1. 391. Bartolozzi, Cristina, Rossello, Palmieri.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) al secondo comma, primo periodo, le parole: «incitamento alla discriminazione o» sono sostituite dalle seguenti: «l'istigazione alla discriminazione e»
1. 424. Turri, Bisa, Tateo, Paolini, Potenti, Di Muro, Morrone, Cantalamessa, Marchetti, Tomasi, Alessandro Pagano.

  Al comma 1, sopprimere le lettere c) e d).
1. 16. Turri, Bisa, Tateo, Paolini, Potenti, Di Muro, Morrone, Cantalamessa, Marchetti, Tomasi, Alessandro Pagano.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
*1. 239. Turri, Bisa, Tateo, Paolini, Potenti, Di Muro, Morrone, Cantalamessa, Marchetti, Tomasi, Alessandro Pagano.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
*1. 240. Palmieri, Orsini, Squeri, Mandelli, Calabria, Occhiuto, Cattaneo, Aprea, Bagnasco, Paolo Russo, D'Attis, Spena, Ruggieri, Maria Tripodi, Nevi, Giacometto, Della Frera, Labriola, D'Ettore, Novelli, Cannatelli, Sozzani, Giacomoni.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: , sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere con le seguenti: , sull'orientamento sessuale.
1. 404. Alessandro Pagano, Turri, Paolini, Potenti, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Tateo, Tomasi.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di cui al precedente periodo è esclusa ogni rilevanza penale e non può procedersi con la relativa azione da parte della competente Procura della Repubblica se il fatto è avvenuto nell'ambito: di percorsi formativi professionali comunque denominati e/o di percorsi scolastici dei cicli dell'infanzia, primario e secondario pubblici e/o di percorsi scolastici in istituti o enti che hanno domandato o ottenuto la parità e/o nell'ambito di percorsi universitari e/o di percorsi universitari promossi da istituti o enti che abbiano chiesto o ottenuto un riconoscimento legale e/o di attività di docenza o insegnamento comunque denominate.
1. 408. Alessandro Pagano.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: e al secondo periodo, le parole «quattro anni» sono sostituite dalle seguenti «due anni o con la multa da 2000 a 6000 euro».
1. 430. Turri, Bisa, Tateo, Paolini, Potenti, Di Muro, Morrone, Cantalamessa, Marchetti, Tomasi, Alessandro Pagano.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: e al terzo periodo, le parole «sei anni» sono sostituite dalle seguenti «tre anni o con la multa da 4000 a 8000 euro».
1. 431. Turri, Bisa, Tateo, Paolini, Potenti, Di Muro, Morrone, Cantalamessa, Marchetti, Tomasi, Alessandro Pagano.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di cui al presente comma è esclusa ogni rilevanza penale e non può procedersi con l'azione da parte della Procura della Repubblica se l'organizzazione, l'associazione, il movimento o il gruppo operano con finalità di promozione alla partecipazione politica»;.
1. 410. Alessandro Pagano.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di cui al presente comma è esclusa ogni rilevanza penale e non può procedersi con l'azione da parte della Procura della Repubblica se l'organizzazione, l'associazione, il movimento o il gruppo operano con finalità religiose»;.
1. 411. Alessandro Pagano.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di cui al presente comma è esclusa ogni rilevanza penale e non può procedersi con l'azione da parte della Procura della Repubblica se l'organizzazione, l'associazione, il movimento o il gruppo operano con finalità di promozione culturale»;.
1. 412. Alessandro Pagano.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di cui al presente comma è esclusa ogni rilevanza penale e non può procedersi con l'azione da parte della Procura della Repubblica se l'organizzazione, l'associazione, il movimento o il gruppo operano con finalità di promozione della solidarietà sociale»;.
1. 413. Alessandro Pagano.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
  «In ogni caso non integra il reato la condotta fondata sul mero sentimento di generica antipatia, insofferenza o rifiuto riconducibile a motivazioni eventualmente anche attinenti alla razza, alla nazionalità, alla religione, al sesso o all'identità di genere.».
1. 351. Montaruli, Maschio, Varchi.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
  «È ritenuta discriminatoria qualsiasi differenza di trattamento se non fondata su una giustificazione obiettiva e ragionevole, ovvero se non persegue uno scopo legittimo e se non sussiste un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo che si vuole raggiungere.».
1. 432. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) al terzo comma le parole: «da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte» sono sostituite dalle seguenti: «da due a quattro anni se l'istigazione, commessa in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fonda».
1. 425. Turri, Bisa, Tateo, Paolini, Potenti, Di Muro, Morrone, Cantalamessa, Marchetti, Tomasi, Alessandro Pagano.

  Al comma 1 sopprimere la lettera d).
*1. 331. Turri, Bisa, Tateo, Paolini, Potenti, Di Muro, Morrone, Cantalamessa, Marchetti, Tomasi, Alessandro Pagano.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
*1. 446. Palmieri, Orsini, Squeri, Mandelli, Calabria, Occhiuto, Cattaneo, Aprea, Bagnasco, Paolo Russo, D'Attis, Spena, Ruggieri, Maria Tripodi, Nevi, Giacometto, Della Frera, Labriola, D'Ettore, Novelli, Cannatelli, Sozzani, Giacomoni.

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: , sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere con le seguenti:, sull'orientamento sessuale;
1. 405. Alessandro Pagano, Turri, Paolini, Potenti, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Tateo, Tomasi.

EMENDAMENTI NON SEGNALATI
PER LA VOTAZIONE

ART. 1.

  Sopprimerlo.
1. 392. Lupi, Giannone, Silli.

  Al comma 1, sopprimere le lettere a) e d).
1. 17. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
1. 435. Lupi, Giannone, Silli.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: lettera a), aggiungere le seguenti: dopo la parola: «atti» sono aggiunte le seguenti: «gravi, concreti e attuali» e.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), dopo le parole: lettera b), aggiungere le seguenti: dopo la parola: «atti» sono aggiunte le seguenti: «gravi, concreti e attuali» e.
1. 443. Lupi, Giannone, Silli.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: sul sesso.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   a) alla lettera b), sopprimere le parole: sul sesso;
   b) alla lettera c), sopprimere le parole: sul sesso.
1. 23. Rospi.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: sul sesso,.

  Conseguentemente, alla lettera d), sopprimere le parole: sul sesso.
1. 32. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere con le seguenti: sul genere.
1. 42. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: , sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere.
*1. 31. Alessandro Pagano, Turri, Bisa, Tateo, Paolini, Potenti, Di Muro, Morrone, Cantalamessa, Marchetti, Tomasi.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: , sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere.
*1. 43. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: sul genere,.

  Conseguentemente, alla lettera d), sopprimere le parole: sul genere,.
1. 33. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: , sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere con le seguenti: o sul genere femminile.
1. 39. Alessandro Pagano.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole:, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere con le seguenti: o sul genere.
1. 45. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera a) sostituire le parole:, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere con le seguenti: o sull'orientamento sessuale.
1. 37. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: o sull'identità di genere.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   lettera b), sopprimere le parole: o sull'identità di genere.;
   lettera c), sopprimere le parole: o sull'identità di genere.
1. 22. Rospi.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: o sull'identità di genere.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   lettera b), sopprimere le parole: o sull'identità di genere.;
   lettera c), sopprimere le parole: o sull'identità di genere.
1. 438. Lupi, Giannone, Silli.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: o sull'identità di genere.
1. 439. Lupi, Giannone, Silli.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: o sull'identità con le seguenti: e sull'identità.
1. 46. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera è esclusa ogni rilevanza penale e non può procedersi con la relativa azione da parte della competente Procura della Repubblica se il fatto è avvenuto in un contesto aziendale e/o professionale, ferma restando la eventuale rilevanza della circostanza accaduta ai fini di altre fattispecie delittuose.
1. 76. Alessandro Pagano.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera è esclusa ogni rilevanza penale e non può procedersi con la relativa azione da parte della competente Procura della Repubblica se il fatto è avvenuto nell'ambito di attività redazionali e/o editoriali di qualunque tipologia e/o comunicazioni destinate alla stampa, ferma restando la eventuale rilevanza della circostanza accaduta ai fini di altre fattispecie delittuose.
1. 398. Alessandro Pagano.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera è esclusa ogni rilevanza penale e non può procedersi con la relativa azione da parte della competente Procura della Repubblica se il fatto è avvenuto nell'ambito di relazioni fra appartenenti a una stessa opera sociale, ONLUS o realtà no profit, ferma restando la eventuale rilevanza della circostanza accaduta ai fini di altre fattispecie delittuose.
1. 74. Alessandro Pagano.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera è esclusa ogni rilevanza penale e non può procedersi con la relativa azione da parte della competente Procura della Repubblica se il fatto è avvenuto nell'ambito di relazioni parentali e/o familiari, ferma restando la eventuale rilevanza della circostanza accaduta ai fini di altre fattispecie delittuose.
1. 399. Alessandro Pagano.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera l'azione penale può essere iniziata unicamente a seguito del mancato accordo in sede di negoziazione assistita di cui al Capo II del decreto-legge n. 132 del 2014 convertito in legge n. 162 del 2014, che deve essere proposto entro 60 giorni dal fatto;.
1. 63. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera l'azione penale può essere iniziata unicamente a seguito del mancato accordo in sede di negoziazione assistita di cui al Capo II del decreto-legge n. 132 del 2014 convertito in legge n. 162 del 2014, che deve essere proposto entro 50 giorni dal fatto;.
1. 62. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera l'azione penale può essere iniziata unicamente a seguito del mancato accordo in sede di negoziazione assistita di cui al Capo II decreto-legge n. 132 del 2014 convertito in legge n. 162 del 2014, che deve essere proposto entro 40 giorni dal fatto;.
1. 61. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera l'azione penale può essere iniziata unicamente a seguito del mancato accordo in sede di negoziazione assistita di cui al Capo II decreto-legge n. 132 del 2014 convertito in legge n. 162 del 2014, che deve essere proposto entro 30 giorni dal fatto;.
1. 53. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera l'azione penale può essere iniziata unicamente a seguito del mancato accordo in sede di negoziazione assistita di cui al Capo II decreto-legge n. 132 del 2014 convertito in legge n. 162 del 2014, deve essere proposto entro 20 giorni dal fatto;.
1. 52. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera l'azione penale può essere iniziata unicamente a seguito del mancato accordo in sede di negoziazione assistita di cui al Capo II decreto-legge n. 132 del 2014 convertito in legge n. 162 del 2014, che deve essere proposto entro 10 giorni dal fatto;.
1. 51. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera è esclusa ogni rilevanza penale e non può procedersi con l'azione da parte della Procura della Repubblica se l'organizzazione, l'associazione, il movimento o il gruppo operano nell'ambito di percorsi scolastici dei cicli dell'infanzia, primario e secondario;.
1. 92. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera a) aggiungere in fine il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera è esclusa ogni rilevanza penale e non può procedersi con l'azione da parte della Procura della Repubblica se l'organizzazione, l'associazione, il movimento o il gruppo operano nell'ambito di percorsi scolastici dei cicli dell'infanzia, primario e secondario in istituti o enti che hanno domandato o ottenuto la parità;.
1. 93. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera a) aggiungere in fine il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera è esclusa ogni rilevanza penale e non può procedersi con l'azione da parte della Procura della Repubblica se l'organizzazione, l'associazione, il movimento o il gruppo operano nell'ambito di percorsi universitari;
1. 94. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera a) aggiungere in fine il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera è esclusa ogni rilevanza penale e non può procedersi con l'azione da parte della Procura della Repubblica se l'organizzazione, l'associazione, il movimento o il gruppo operano nell'ambito di percorsi universitari promossi da istituti o enti che abbiano chiesto o ottenuto un riconoscimento legale;.
1. 95. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera a) aggiungere in fine il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera è esclusa ogni rilevanza penale e non può procedersi con l'azione da parte della Procura della Repubblica se l'organizzazione, l'associazione, il movimento o il gruppo operano nell'ambito di percorsi formativi professionali comunque denominati.
1. 96. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera a) aggiungere in fine il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera è esclusa ogni rilevanza penale e non può procedersi con l'azione da parte della Procura della Repubblica se l'organizzazione, l'associazione, il movimento o il gruppo operano con finalità di promozione della famiglia;.
1. 97. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera a) aggiungere in fine il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera è esclusa ogni rilevanza penale e non può procedersi con l'azione da parte della Procura della Repubblica se l'organizzazione, l'associazione, il movimento o il gruppo operano con finalità di promozione della solidarietà sociale;.
1. 98. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera a) aggiungere in fine il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera è esclusa ogni rilevanza penale e non può procedersi con l'azione da parte della Procura della Repubblica se l'organizzazione, l'associazione, il movimento o il gruppo operano con finalità di promozione del principio di sussidiarietà.
1. 99. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera a) aggiungere in fine il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera è esclusa ogni rilevanza penale e non può procedersi con l'azione da parte della Procura della Repubblica se l'organizzazione, l'associazione, il movimento o il gruppo operano con finalità di promozione culturale;.
1. 100. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera a) aggiungere in fine il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera è esclusa ogni rilevanza penale e non può procedersi con l'azione da parte della Procura della Repubblica se l'organizzazione, l'associazione, il movimento o il gruppo operano con finalità religiose;.
1. 101. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera a) aggiungere in fine il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera è esclusa ogni rilevanza penale e non può procedersi con l'azione da parte della Procura della Repubblica se l'organizzazione, l'associazione, il movimento o il gruppo operano con finalità di promozione alla partecipazione politica;.
1. 102. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera è esclusa ogni rilevanza penale e non può procedersi con l'azione da parte della Procura della Repubblica se l'organizzazione, l'associazione, il movimento o il gruppo operano con finalità di promozione di iniziative editoriali;.
1. 103. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera resta esclusa ogni rilevanza penale per la partecipazione o per lo svolgimento di incarichi in organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi;.
1. 126. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera resta esclusa ogni rilevanza penale per la partecipazione in organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, qualora detta partecipazione avvenga da meno di 5 anni;.
1. 127. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera resta esclusa ogni rilevanza penale per la partecipazione in organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, qualora detta partecipazione avvenga da meno di 34 mesi;.
1. 128. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera resta esclusa ogni rilevanza penale per la partecipazione in organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, qualora detta partecipazione avvenga da meno di 26 mesi;.
1. 129. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera resta esclusa ogni rilevanza penale per la partecipazione in organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, qualora detta partecipazione avvenga da meno di 24 mesi;.
1. 130. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera resta esclusa ogni rilevanza penale per la partecipazione in organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, qualora detta partecipazione avvenga da meno di 18 mesi;.
1. 131. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera resta esclusa ogni rilevanza penale per la partecipazione in organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, qualora detta partecipazione avvenga da meno di 14 mesi;.
1. 132. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera resta esclusa ogni rilevanza penale per la partecipazione in organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, qualora detta partecipazione avvenga da meno di 10 mesi;.
1. 133. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera resta esclusa ogni rilevanza penale per lo svolgimento di incarichi in organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi;.
1. 134. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera resta esclusa ogni rilevanza penale per lo svolgimento di incarichi in organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi ricoperti per un periodo inferiore a 36 mesi;.
1. 135. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera resta esclusa ogni rilevanza penale per lo svolgimento di incarichi in organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi ricoperti per un periodo inferiore a 30 mesi.
1. 136. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera resta esclusa ogni rilevanza penale per lo svolgimento di incarichi in organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi ricoperti per un periodo inferiore a 24 mesi.
1. 137. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera resta esclusa ogni rilevanza penale per lo svolgimento di incarichi in organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi ricoperti per un periodo inferiore a 18 mesi.
1. 138. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera resta esclusa ogni rilevanza penale per lo svolgimento di incarichi in organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi ricoperti per un periodo inferiore a 12 mesi.
1. 139. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera a) aggiungere in fine il seguente periodo: Nei casi di cui alla precedente lettera resta esclusa ogni rilevanza penale per lo svolgimento di incarichi in organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi ricoperti per un periodo inferiore a 6 mesi.
1. 140. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera a) aggiungere in fine il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera è esclusa ogni rilevanza penale può essere avviata solo a seguito di querela ai sensi dell'articolo 120 c.p. da parte della persona offesa dal reato, che potrà essere proposta entro 90 giorni dalla notizia del fatto;.
1. 110. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera a) aggiungere in fine il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera l'azione penale può essere avviata solo a seguito di querela ai sensi dell'articolo 120 c.p. da parte della persona offesa dal reato, che potrà essere proposta entro 70 giorni dalla notizia del fatto;.
1. 109. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera a) aggiungere in fine il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera l'azione penale può essere avviata solo a seguito di querela ai sensi dell'articolo 120 c.p. da parte della persona offesa dal reato, che potrà essere proposta entro 60 giorni dalla notizia del fatto;.
1. 108. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera a) aggiungere in fine il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera l'azione penale può essere avviata solo a seguito di querela ai sensi dell'articolo 120 c.p. da parte della persona offesa dal reato, che potrà essere proposta entro 50 giorni dalla notizia del fatto;.
1. 107. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera a) aggiungere in fine il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera l'azione penale può essere avviata solo a seguito di querela ai sensi dell'articolo 120 c.p. da parte della persona offesa dal reato, che potrà essere proposta entro 40 giorni dalla notizia del fatto;.
1. 106. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera a) aggiungere in fine il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera l'azione penale può essere avviata solo Eseguito di querela ai sensi dell'articolo 120 c.p, da parte della persona offesa dal reato, che potrà essere proposta entro 30 giorni dalla notizia del fatto;.
1. 105. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera a) aggiungere in fine il seguente periodo: Nel caso di violazioni di cui alla presente lettera fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere l'azione penale può essere avviata solo a seguito di proposizione di querela ai sensi dell'articolo 120 del codice penale.
1. 85. Alessandro Pagano.

  Al comma 1, lettera a) aggiungere in fine il seguente periodo: Nel caso di violazioni di cui alla presente lettera fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere l'azione penale può essere avviata solo a seguito dell'esperimento del procedimento di mediazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2020, n. 28 e ss.mm.ii, che deve essere avviato entro 60 gg dal fatto;.
1. 116. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera a) aggiungere in fine il seguente periodo: Nel caso di violazioni del presente articolo per ipotesi di cui alla lettera a) fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere l'azione penale può essere avviata solo a seguito dell'esperimento del procedimento di mediazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2020, n. 28 e ss.mm.ii, che deve essere avviato entro 50 giorni dal fatto;.
1. 115. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera a) aggiungere in fine il seguente periodo: Nel caso di violazioni del presente articolo per ipotesi di cui alla lettera a) fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere l'azione penale può essere avviata solo a seguito dell'esperimento del procedimento di mediazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2020, n. 28 e ss.mm.ii, che deve essere avviato entro 40 gg dal fatto;.
1. 114. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera a) aggiungere in fine il seguente periodo: Nel caso di violazioni del presente articolo per ipotesi di cui lettera a) fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere l'azione penale può essere avviata solo a seguito dell'esperimento del procedimento di mediazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2020, n. 28 e ss.mm.ii, che deve essere avviato entro 30 gg dal fatto;.
1. 113. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera a) aggiungere in fine il seguente periodo: Nel caso di violazioni del presente articolo per ipotesi di cui lettera a) fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere l'azione penale può essere avviata solo a seguito dell'esperimento del procedimento di mediazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2020, n. 28 e ss.mm.ii, che deve essere avviato entro 20 gg dal fatto;.
1. 112. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera a) aggiungere in fine il seguente periodo: Nel caso di violazioni del presente articolo per ipotesi di cui lettera a) fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere l'azione penale può essere avviata solo a seguito dell'esperimento del procedimento di mediazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2020, n. 28 e ss.mm.ii, che deve essere avviato entro 10 gg dal fatto;.
1. 111. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sopprimere le lettere b) e d).

  Conseguentemente, sopprimere la lettera d).
1. 141. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
1. 436. Lupi, Giannone, Silli.

  Al comma 1 lettera b), sopprimere le parole: sul sesso, sul genere,.

  Conseguentemente, alla lettera d), sopprimere le parole: sul sesso, sul genere,.
1. 146. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1 lettera b), sopprimere le parole: sul sesso,.

  Conseguentemente, alla lettera d), sopprimere le parole: sul sesso,.
1. 144. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere con le seguenti: sul genere;.
1. 149. Maschio, Varchi.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole:, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere
*1. 153. Alessandro Pagano, Turri, Bisa, Tateo, Paolini, Potenti, Di Muro, Morrone, Cantalamessa, Marchetti, Tomasi.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole:, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere
*1. 158. Maschio, Varchi.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: sul genere,.

  Conseguentemente, alla lettera d), sopprimere le parole: sul genere,.
1. 145. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: , sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere con le seguenti: o sul genere femminile;.
*1. 151. Alessandro Pagano.

  Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: , sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere con le seguenti: o sul genere femminile;.
*1. 156. Maschio, Varchi.

  Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: , sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere con le seguenti: o sul genere;.
1. 157. Maschio, Varchi.

  Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: , sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere con le seguenti: o sull'orientamento sessuale;
1. 148. Maschio, Varchi.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: o sull'identità di genere.
1. 440. Lupi, Giannone, Silli.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: o sull'identità con le seguenti: e sull'identità.
1. 159. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera è esclusa ogni rilevanza penale e non può procedersi con la relativa azione da parte della competente Procura della Repubblica se il fatto è avvenuto nell'ambito di relazioni parentali e/o familiari, ferma restando la eventuale rilevanza della circostanza accaduta ai fini di altre fattispecie delittuose.
1. 401. Alessandro Pagano.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera è esclusa ogni rilevanza penale e non può procedersi con la relativa azione da parte della competente Procura della Repubblica se il fatto è avvenuto nell'ambito di attività redazionali e/o editoriali di qualunque tipologia e/o, comunicazioni destinate alla stampa, ferma restando la eventuale rilevanza della circostanza accaduta ai fini di altre fattispecie delittuose.
1. 403. Alessandro Pagano.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere infine il seguente periodo: Nel caso di violazioni del presente articolo per ipotesi di cui alla lettera a) fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere l'azione penale può essere avviata solo a seguito dell'esperimento del procedimento di mediazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2020, n. 28 e ss.mm.ii, che deve essere avviato entro 60 giorni dal fatto.
1. 201. Maschio, Varchi.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere infine il seguente periodo: Nel caso di violazioni del presente articolo per ipotesi di cui alla lettera a) fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere l'azione penale può essere avviata solo a seguito dell'esperimento del procedimento di mediazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2020, n. 28 e ss.mm.ii, che deve essere avviato entro 50 giorni dal fatto.
1. 200. Maschio, Varchi.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere infine il seguente periodo: Nel caso di violazioni del presente articolo per ipotesi di cui alla lettera a) fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere l'azione penale può essere avviata solo a seguito dell'esperimento del procedimento di mediazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2020, n. 28 e ss.mm.ii, che deve essere avviato entro 40 giorni dal fatto.
1. 199. Maschio, Varchi.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere infine il seguente periodo: Nel caso di violazioni del presente articolo per ipotesi di cui alla lettera a) fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere l'azione penale può essere avviata solo a seguito dell'esperimento del procedimento di mediazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2020, n. 28 e ss.mm.ii, che deve essere avviato entro 30 giorni dal fatto.
1. 198. Maschio, Varchi.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere infine il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera l'azione penale può essere iniziata unicamente a seguito del mancato accordo in sede di negoziazione assistita di cui al capo II decreto-legge n. 132/2014 convertito in legge n. 162/2014, che deve essere avviato entro 60 giorni dal fatto.
1. 177. Maschio, Varchi.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere infine il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera l'azione penale può essere iniziata unicamente a seguito del mancato accordo in sede di negoziazione assistita di cui al capo II decreto-legge n. 132/2014 convertito in legge n. 162/2014, che deve essere avviato entro 50 giorni dal fatto.
1. 176. Maschio, Varchi.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere infine il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera l'azione penale può essere iniziata unicamente a seguito del mancato accordo in sede di negoziazione assistita di cui al capo II decreto-legge n. 132/2014 convertito in legge n. 162/2014, che deve essere avviato entro 40 giorni dal fatto.
1. 175. Maschio, Varchi.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere infine il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera l'azione penale può essere iniziata unicamente a seguito del mancato accordo in sede di negoziazione assistita di cui al capo II decreto-legge n. 132/2014 convertito in legge n. 162/ 2014, che deve essere avviato entro 30 giorni dal fatto.
1. 174. Maschio, Varchi.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere infine il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera l'azione penale può essere iniziata unicamente a seguito del mancato accordo in sede di negoziazione assistita di cui al capo II decreto-legge n. 132/2014 convertito in legge n. 162/2014, deve essere avviato entro 20 giorni dal fatto.
1. 161. Maschio, Varchi.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere infine il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera l'azione penale può essere iniziata unicamente a seguito del mancato accordo in sede di negoziazione assistita di cui al capo II decreto-legge n. 132/2014 convertito in legge n. 162/2014, che deve essere avviato entro 10 giorni dal fatto.
1. 160. Maschio, Varchi.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere infine il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera è esclusa ogni rilevanza penale e non può procedersi con l'azione da parte della Procura della Repubblica se l'organizzazione, l'associazione, il movimento o il gruppo operano nell'ambito di percorsi scolastici dei cicli dell'infanzia, primario e secondario.
1. 178. Maschio, Varchi.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere infine il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera è esclusa ogni rilevanza penale e non può procedersi con l'azione da parte della Procura della Repubblica se l'organizzazione, l'associazione, il movimento o il gruppo operano nell'ambito di percorsi scolastici dei cicli dell'infanzia, primario e secondario in istituti o enti che hanno domandato o ottenuto la parità.
1. 179. Maschio, Varchi.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere infine il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera è esclusa ogni rilevanza penale e non può procedersi con l'azione da parte della Procura della Repubblica se l'organizzazione, l'associazione, il movimento o il gruppo operano nell'ambito di percorsi universitari promossi da istituti o enti che abbiano chiesto o ottenuto un riconoscimento legale.
1. 181. Maschio, Varchi.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere infine il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera è esclusa ogni rilevanza penale e non può procedersi con l'azione da parte della Procura della Repubblica se l'organizzazione, l'associazione, il movimento o il gruppo operano nell'ambito di percorsi universitari.
1. 180. Maschio, Varchi.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere infine il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera è esclusa ogni rilevanza penale e non può procedersi con l'azione da parte della Procura della Repubblica se l'organizzazione, l'associazione, il movimento o il gruppo operano nell'ambito di percorsi formativi professionali comunque denominati.
1. 182. Maschio, Varchi.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere infine il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera è esclusa ogni rilevanza penale e non può procedersi con l'azione da parte della Procura della Repubblica se l'organizzazione, l'associazione, il movimento o il gruppo operano con finalità di promozione della famiglia.
1. 183. Maschio.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere infine il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera è esclusa ogni rilevanza penale e non può procedersi con l'azione da parte della Procura della Repubblica se l'organizzazione, l'associazione, il movimento o il gruppo operano con finalità di promozione della solidarietà sociale.
1. 184. Maschio, Varchi.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere infine il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera è esclusa ogni rilevanza penale e non può procedersi con l'azione da parte della Procura della Repubblica se l'organizzazione, l'associazione, il movimento o il gruppo operano con finalità di promozione del principio di sussidiarietà.
1. 185. Maschio, Varchi.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere infine il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera è esclusa ogni rilevanza penale e non può procedersi con l'azione da parte della Procura della Repubblica se l'organizzazione, l'associazione, il movimento o il gruppo operano con finalità di promozione culturale.
1. 186. Maschio, Varchi.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere infine il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera è esclusa ogni rilevanza penale e non può procedersi con l'azione da parte della Procura della Repubblica se l'organizzazione, l'associazione, il movimento o il gruppo operano con finalità religiose.
1. 187. Maschio, Varchi.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere infine il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera è esclusa ogni rilevanza penale e non può procedersi con l'azione da parte della Procura della Repubblica se l'organizzazione, l'associazione, il movimento o il gruppo operano con finalità di promozione alla partecipazione politica.
1. 188. Maschio, Varchi.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere infine il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera è esclusa ogni rilevanza penale e non può procedersi con l'azione da parte della Procura della Repubblica se l'organizzazione, l'associazione, il movimento o il gruppo operano con finalità di promozione di iniziative editoriali.
1. 189. Maschio, Varchi.

  Al comma 1 lettera b) aggiungere in fine il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera è esclusa ogni rilevanza penale e non può procedersi con la relativa azione da parte della competente Procura della Repubblica se il fatto è avvenuto nell'ambito di relazioni fra appartenenti a una stessa opera sociale, ONLUS o realtà no profit, ferma restando la eventuale rilevanza della circostanza accaduta ai fini di altre fattispecie delittuose.
1. 212. Alessandro Pagano.

  Al comma 1 lettera b) aggiungere in fine il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera è esclusa ogni rilevanza penale e non può procedersi con la relativa azione da parte della competente Procura della Repubblica se il fatto è avvenuto in un contesto aziendale o professionale, ferma restando la eventuale rilevanza della circostanza accaduta ai fini di altre fattispecie delittuose.
1. 214. Alessandro Pagano.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera l'azione penale può essere avviata solo a seguito di querela ai sensi dell'articolo 120 c.p. da parte della persona offesa dal reato, che potrà essere proposta entro 90 giorni dalla notizia del fatto.
1. 195. Maschio, Varchi.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera l'azione penale può essere avviata solo a seguito di querela ai sensi dell'articolo 120 c.p. da parte della persona offesa dal reato, che potrà essere proposta entro 70 giorni dalla notizia del fatto.
1. 194. Maschio, Varchi.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera l'azione penale può essere avviata solo a seguito di querela ai sensi dell'articolo 120 c.p. da parte della persona offesa dal reato, che potrà essere proposta entro 60 giorni dalla notizia del fatto.
1. 193. Maschio, Varchi.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera l'azione penale può essere avviata solo a seguito di querela ai sensi dell'articolo 120 c.p. da parte della persona offesa dal reato, che potrà essere proposta entro 50 giorni dalla notizia del fatto.
1. 192. Maschio, Varchi.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera l'azione penale può essere avviata solo a seguito di querela ai sensi dell'articolo 120 c.p. da parte della persona offesa dal reato, che potrà essere proposta entro 40 giorni dalla notizia del fatto.
1. 191. Maschio, Varchi.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera l'azione penale può essere avviata solo a seguito di querela ai sensi dell'articolo 120 c.p. da parte della persona offesa dal reato, che potrà essere proposta entro 30 giorni dalla notizia del fatto.
1. 190. Maschio, Varchi.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera resta esclusa ogni rilevanza penale per lo svolgimento di incarichi in organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi.
1. 231. Maschio, Varchi.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera resta esclusa ogni rilevanza penale per lo svolgimento di incarichi in organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi ricoperti per un periodo inferiore a 36 mesi.
1. 232. Maschio, Varchi.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera resta esclusa ogni rilevanza penale per lo svolgimento di incarichi in organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi ricoperti per un periodo inferiore a 30 mesi.
1. 233. Maschio, Varchi.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera resta esclusa ogni rilevanza penale per lo svolgimento di incarichi in organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi ricoperti per un periodo inferiore a 24 mesi.
1. 234. Maschio, Varchi.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera resta esclusa ogni rilevanza penale per lo svolgimento di incarichi in organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi ricoperti per un periodo inferiore a 18 mesi.
1. 237. Maschio, Varchi.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera resta esclusa ogni rilevanza penale per lo svolgimento di incarichi in organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi ricoperti per un periodo inferiore a 12 mesi.
1. 236. Maschio, Varchi.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera resta esclusa ogni rilevanza penale per lo svolgimento di incarichi in organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi ricoperti per un periodo inferiore a 6 mesi.
1. 235. Maschio, Varchi.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera resta esclusa ogni rilevanza penale per la partecipazione o per lo svolgimento di incarichi in organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi;.
1. 223. Maschio, Varchi.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera resta esclusa ogni rilevanza penale per la partecipazione in organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, qualora detta partecipazione avvenga da meno di 5 anni;.
1. 224. Maschio, Varchi.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera resta esclusa ogni rilevanza penale per la partecipazione in organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, qualora detta partecipazione avvenga da meno di 34 mesi;.
1. 225. Maschio, Varchi.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera resta esclusa ogni rilevanza penale per la partecipazione in organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, qualora detta partecipazione avvenga da meno di 26 mesi;.
1. 226. Maschio, Varchi.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera resta esclusa ogni rilevanza penale per la partecipazione in organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, qualora detta partecipazione avvenga da meno di 24 mesi;
1. 227. Maschio, Varchi.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera resta esclusa ogni rilevanza penale per la partecipazione in organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, qualora detta partecipazione avvenga da meno di 18 mesi;
1. 228. Maschio, Varchi.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera resta esclusa ogni rilevanza penale per la partecipazione in organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, qualora detta partecipazione avvenga da meno di 14 mesi;
1. 229. Maschio, Varchi.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera resta esclusa ogni rilevanza penale per la partecipazione in organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, qualora detta partecipazione avvenga da meno di 10 mesi.
1. 230. Maschio, Varchi.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
  «Le violazioni di cui al primo comma, lettere a) e b) fondate sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere sono escluse se il fatto è avvenuto in un contesto aziendale o professionale, ferma restando la eventuale rilevanza della circostanza accaduta ai fini di altre fattispecie delittuose».
1. 50. Alessandro Pagano.

  Al comma 1, sopprimere le lettere c) e d).
1. 238. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
1. 437. Lupi, Giannone, Silli.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: sul sesso, sul genere,.

  Conseguentemente, alla lettera d), sopprimere le parole: sul sesso, sul genere,.
1. 265. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: sul sesso,.

  Conseguentemente, alla lettera d), sopprimere le parole: sul sesso,.
1. 266. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere con le seguenti: sul genere.
1. 273. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: , sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere
1. 272. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: sul genere,.

  Conseguentemente, alla lettera d), sopprimere le parole: sul genere,.
1. 267. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: , sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere con le seguenti: , o sul genere femminile.
1. 271. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: , sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere con le seguenti: o sul genere.
1. 269. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: , sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere con le seguenti: o sull'orientamento sessuale.
1. 274. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: o sull'identità di genere.
1. 441. Lupi, Giannone, Silli.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: o sull'identità con le seguenti: e sull'identità.
1. 268. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di cui al precedente periodo è esclusa ogni rilevanza penale e non può procedersi con l'azione da parte della Procura della Repubblica se l'organizzazione, l'associazione, il movimento o il gruppo operano con finalità di promozione di iniziative editoriali;.
1. 275. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di cui alla presente lettera è esclusa ogni rilevanza penale e non può procedersi con la relativa azione da parte della competente Procura della Repubblica se il fatto è avvenuto nell'ambito di attività redazionali e/o editoriali di qualunque tipologia e/o comunicazioni destinate alla stampa, ferma restando la eventuale rilevanza della circostanza accaduta ai fini di altre fattispecie delittuose.
1. 409. Alessandro Pagano.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di cui al precedente periodo è esclusa ogni rilevanza penale e non può procedersi con l'azione da parte della Procura della Repubblica se l'organizzazione, l'associazione, il movimento o il gruppo operano con finalità di promozione alla partecipazione politica;.
1. 276. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di cui al precedente periodo è esclusa ogni rilevanza penale e non può procedersi con l'azione da parte della Procura della Repubblica se l'organizzazione, l'associazione, il movimento o il gruppo operano con finalità religiose;.
1. 277. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di cui al precedente periodo è esclusa ogni rilevanza penale e non può procedersi con l'azione da parte della Procura della Repubblica se l'organizzazione, l'associazione, il movimento o il gruppo operano con finalità di promozione culturale;.
1. 278. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di cui al precedente periodo è esclusa ogni rilevanza penale e non può procedersi con l'azione da parte della Procura della Repubblica se l'organizzazione, l'associazione, il movimento o il gruppo operano con finalità di promozione del principio di sussidiarietà;.
1. 279. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di cui al precedente periodo è esclusa ogni rilevanza penale e non può procedersi con l'azione da parte della Procura della Repubblica se l'organizzazione, l'associazione, il movimento o il gruppo operano con finalità di promozione della solidarietà sociale;.
1. 280. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di cui al precedente periodo è esclusa ogni rilevanza penale e non può procedersi con l'azione da parte della Procura della Repubblica se l'organizzazione, l'associazione, il movimento o il gruppo operano con finalità di promozione della famiglia;.
1. 281. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di cui al precedente periodo è esclusa ogni rilevanza penale e non può procedersi con l'azione da parte della Procura della Repubblica se l'organizzazione, l'associazione, il movimento o il gruppo operano con finalità di promozione della famiglia;.
1. 414. Alessandro Pagano.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di cui al precedente periodo è esclusa ogni rilevanza penale e non può procedersi con l'azione da parte della Procura della Repubblica se l'organizzazione, l'associazione, il movimento o il gruppo operano nell'ambito di percorsi formativi professionali comunque denominati;.
1. 282. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di cui al precedente periodo è esclusa ogni rilevanza penale e non può procedersi con l'azione da parte della Procura della Repubblica se l'organizzazione, l'associazione, il movimento o il gruppo operano nell'ambito di percorsi universitari promossi da istituti o enti che abbiano chiesto o ottenuto un riconoscimento legale.
1. 283. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di cui al precedente periodo è esclusa ogni rilevanza penale e non può procedersi con l'azione da parte della Procura della Repubblica se l'organizzazione, l'associazione, il movimento o il gruppo operano nell'ambito di percorsi scolastici dei cicli dell'infanzia, primario e secondario.
1. 286. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di cui al precedente periodo è esclusa ogni rilevanza penale e non può procedersi con l'azione da parte della Procura della Repubblica se l'organizzazione, l'associazione, il movimento o il gruppo operano nell'ambito di percorsi scolastici dei cicli dell'infanzia, primario e secondario in istituti o enti che hanno domandato o ottenuto la parità.
1. 285. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di cui al precedente periodo è esclusa ogni rilevanza penale e non può procedersi con l'azione da parte della Procura della Repubblica se l'organizzazione, l'associazione, il movimento o il gruppo operano nell'ambito di percorsi universitari;.
1. 284. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di cui al precedente periodo resta esclusa ogni rilevanza penale per la partecipazione o per lo svolgimento di incarichi in organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi.
1. 330. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di cui al precedente periodo resta esclusa ogni rilevanza penale per la partecipazione in organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, qualora detta partecipazione avvenga da meno di 5 anni.
1. 329. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di cui al precedente periodo resta esclusa ogni rilevanza penale per la partecipazione in organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, qualora detta partecipazione avvenga da meno di 34 mesi.
1. 328. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di cui al precedente periodo resta esclusa ogni rilevanza penale per la partecipazione in organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, qualora detta partecipazione avvenga da meno di 26 mesi.
1. 327. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di cui al precedente periodo resta esclusa ogni rilevanza penale per la partecipazione in organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, qualora detta partecipazione avvenga da meno di 24 mesi.
1. 326. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di cui al precedente periodo resta esclusa ogni rilevanza penale per la partecipazione in organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, qualora detta partecipazione avvenga da meno di 18 mesi.
1. 325. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di cui al precedente periodo resta esclusa ogni rilevanza penale per la partecipazione in organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, qualora detta partecipazione avvenga da meno di 14 mesi.
1. 324. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di cui al precedente periodo resta esclusa ogni rilevanza penale per la partecipazione in organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, qualora detta partecipazione avvenga da meno di 10 mesi.
1. 323. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di cui al precedente periodo resta esclusa ogni rilevanza penale per lo svolgimento di incarichi in organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi.
1. 322. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere infine il seguente periodo: Nei casi di cui al precedente periodo resta esclusa ogni rilevanza penale per lo svolgimento di incarichi in organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi ricoperti per un periodo inferiore a 36 mesi;.
1. 321. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere infine il seguente periodo: Nei casi di cui al precedente periodo resta esclusa ogni rilevanza penale per lo svolgimento di incarichi in organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi ricoperti per un periodo inferiore a 30 mesi;.
1. 320. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere infine il seguente periodo: Nei casi di cui al precedente periodo resta esclusa ogni rilevanza penale per lo svolgimento di incarichi in organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi ricoperti per un periodo inferiore a 24 mesi;.
1. 319. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere infine il seguente periodo: Nei casi di cui al precedente periodo resta esclusa ogni rilevanza penale per lo svolgimento di incarichi in organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi ricoperti per un periodo inferiore a 18 mesi;.
1. 318. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere infine il seguente periodo: Nei casi di cui al precedente periodo resta esclusa ogni rilevanza penale per lo svolgimento di incarichi in organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi ricoperti per un periodo inferiore a 12 mesi;.
1. 317. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere infine il seguente periodo: Nei casi di cui al precedente periodo resta esclusa ogni rilevanza penale per lo svolgimento di incarichi in organizzazione associazioni, movimenti o gruppi ricoperti per un periodo inferiore a 6 mesi;.
1. 316. Maschio, Varchi.

  Al comma 1, lettera c) dopo le parole: oppure fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere, aggiungere il seguente periodo: Nei casi di cui al precedente periodo l'azione penale può essere iniziata unicamente a seguito del mancato accordo in sede di negoziazione assistita di cui al capo II del decreto-legge n. 132 del 2014 convertito in legge n. 162 del 2014, che deve essere proposto entro 60 giorni dal fatto.
1. 287. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera c) dopo le parole: oppure fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere, aggiungere il seguente periodo: Nei casi di cui al precedente periodo l'azione penale può essere iniziata unicamente a seguito del mancato accordo in sede di negoziazione assistita di cui al capo II del decreto-legge n. 132 del 2014 convertito in legge n. 162 del 2014, che deve essere proposto entro 50 giorni dal fatto.
1. 288. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera c) dopo le parole: oppure fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere, aggiungere il seguente periodo: Nei casi di cui al precedente periodo l'azione penale può essere iniziata unicamente a seguito del mancato accordo in sede di negoziazione assistita di cui al capo II del decreto-legge n. 132 del 2014 convertito in legge n. 162 del 2014, che deve essere proposto entro 40 giorni dal fatto.
1. 289. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera c) dopo le parole: oppure fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere, aggiungere il seguente periodo: Nei casi di cui al precedente periodo l'azione penale può essere iniziata unicamente a seguito del mancato accordo in sede di negoziazione assistita di cui al capo II del decreto-legge n. 132 del 2014 convertito in legge n. 162 del 2014, che deve essere proposto entro 30 giorni dal fatto
1. 290. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: oppure fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere, aggiungere il seguente periodo: Nei casi di cui al precedente periodo l'azione penale può essere iniziata unicamente a seguito del mancato accordo in sede di negoziazione assistita di cui al capo II del decreto-legge n. 132 del 2014 convertito in legge n. 162 del 2014, deve essere proposto entro 20 giorni dal fatto.
1. 291. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: oppure fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere, aggiungere il seguente periodo: Nei casi di cui al precedente periodo l'azione penale può essere iniziata unicamente a seguito del mancato accordo in sede di negoziazione assistita di cui al capo II del decreto-legge n. 132 del 2014 convertito in legge n. 162 del 2014, che deve essere proposto entro 10 giorni dal fatto.
1. 292. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di cui al precedente periodo l'azione penale può essere avviata solo a seguito di querela ai sensi dell'articolo 120 del codice penale da parte della persona offesa dal reato, che potrà essere proposta entro 90 giorni dalla notizia del fatto.
1. 298. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di cui al precedente periodo l'azione penale può essere avviata solo a seguito di querela ai sensi dell'articolo 120 del codice penale da parte della persona offesa dal reato, che potrà essere proposta entro 70 giorni dalla notizia del fatto.
1. 299. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di cui al precedente periodo l'azione penale può essere avviata solo a seguito di querela ai sensi dell'articolo 120 del codice penale da parte della persona offesa dal reato, che potrà essere proposta entro 60 giorni dalla notizia del fatto.
1. 300. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di cui al precedente periodo l'azione penale può essere avviata solo a seguito di querela ai sensi dell'articolo 120 del codice penale da parte della persona offesa dal reato, che potrà essere proposta entro 50 giorni dalla notizia del fatto.
1. 301. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di cui al precedente periodo l'azione penale può essere avviata solo a seguito di querela ai sensi dell'articolo 120 del codice penale da parte della persona offesa dal reato, che potrà essere proposta entro 40 giorni dalla notizia del fatto.
1. 302. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di cui al precedente periodo l'azione penale può essere avviata solo a seguito di querela ai sensi dell'articolo 120 c.p. da parte della persona offesa dal reato, che potrà essere proposta entro 30 giorni dalla notizia del fatto.
1. 303. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: «la condotta è discriminatoria ed integra il reato di cui ai precedenti commi solo quando si fonda proprio sulla qualità personale del soggetto, e non invece, sui suoi comportamenti.».
1. 350. Montaruli, Varchi, Maschio.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) è aggiunto in fine il seguente comma: «I reati di cui al presente articolo sono perseguibili a querela di parte presentata entro 15 giorni dall'accadimento del fatto».
1. 353. Rospi.

  Al comma 1 sopprimere la lettera d).
1. 332. Montaruli, Maschio, Varchi.

  Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:
   d) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Propaganda, istigazione a delinquere e atti discriminatori e violenti per motivi di discriminazione razziale, etnica, religiosa, di orientamento sessuale o identità di genere».
1. 336. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Propaganda, istigazione a delinquere e atti discriminatori o violenti per motivi di discriminazione razziale, etnica, religiosa, di orientamento sessuale e identità di genere».
1. 338. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Propaganda, istigazione a delinquere e atti discriminatori o violenti per motivi di discriminazione razziale, etnica, religiosa, di orientamento sessuale o identità di genere».
1. 337. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica, religiosa, di orientamento sessuale e identità di genere».
1. 335. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera d) sostituire le parole: di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico con le seguenti: della superiorità o odio razziale o etnico.
1. 340. Montaruli, Varchi, Maschio.

  Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: sulla superiorità o.
1. 333. Maschio, Varchi.

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: o sull'odio con le seguenti: e sull'odio.
1. 343. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: istigazione a delinquere e,.
1. 334. Maschio, Varchi.

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: , sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere con le seguenti: o sull'orientamento sessuale;
1. 348. Maschio, Varchi.

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: , sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere con le seguenti: o sul genere;
1. 345. Maschio, Varchi.

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: , sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere con le seguenti: o sul genere femminile;
1. 346. Maschio, Varchi.

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere con le seguenti: sul genere;.
1. 342. Maschio, Varchi.

  Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: , sul genere, sull'ordinamento sessuate o sull'identità di genere con le seguenti:.
1. 344. Maschio, Varchi.

  Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: o sull'identità di genere.
1. 442. Lupi, Giannone, Silli.

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Ai sensi della presente legge non sono punibili i comportamenti fondati sulla libera espressione o manifestazione di convincimenti e opinioni riconducibili al pluralismo delle idee e comunque inidonei a realizzare il pubblico incitamento all'odio omofobico o transfobico ovvero alla violenza.
1. 08. Alessandro Pagano, Turri, Paolini, Potenti, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Tateo, Tomasi.

A.C. 107-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Modifica all'articolo 604-ter del codice penale)

  1. All'articolo 604-ter, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «o religioso,» sono inserite le seguenti: «oppure fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere,».

PROPOSTE EMENDATIVE

EMENDAMENTI SEGNALATI PER LA VOTAZIONE

ART. 2.
(Modifica all'articolo 604-ter del codice penale)

  Sopprimerlo.
*2. 1. Montaruli, Maschio, Varchi.

  Sopprimerlo.
*2. 2. Rospi.

  Sopprimerlo.
*2. 460. Palmieri, Orsini, Squeri, Casciello, Mandelli, Calabria, Occhiuto, Cattaneo, Aprea, Bagnasco, Paolo Russo, D'Attis, Spena, Ruggieri, Maria Tripodi, Nevi, Giacometto, Della Frera, Labriola, D'Ettore, Novelli, Cannatelli, Sozzani, Giacomoni.

  Sopprimerlo.
*2. 3. Turri, Bisa, Tateo, Paolini, Potenti, Di Muro, Morrone, Cantalamessa, Marchetti, Tomasi, Alessandro Pagano.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Modifica all'articolo 604-ter del codice penale)

  1. Il primo comma dell'articolo 604-ter è sostituito dal seguente:
  «Per i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, razziale o religioso, oppure fondati su convinzioni o condizioni personali o sociali, sulla disabilità, sull'età, sul sesso, o sull'orientamento sessuale ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità la pena è aumentata fino alla metà».
2. 5. Turri, Bisa, Tateo, Paolini, Potenti, Di Muro, Morrone, Cantalamessa, Marchetti, Tomasi, Alessandro Pagano.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Modifica all'articolo 604-ter del codice penale)

  1. Al primo comma dell'articolo 604-ter del codice penale, dopo le parole: «o religioso» sono inserite le seguenti «o fondati su caratteristiche fisiche o estetiche, sulle condizioni economiche, lavorative, sociali o sull'orientamento sessuale, politico o culturale, o sulle condizioni economiche, lavorative e sociali».
2. 4. Paolini, Turri, Bisa, Tateo, Potenti, Di Muro, Morrone, Cantalamessa, Marchetti, Tomasi, Alessandro Pagano.

  Al comma 1, sostituire la parola: fondati con le seguenti: per finalità di discriminazione o di odio fondate.
*2. 420. Maschio, Varchi, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire la parola: fondati con le seguenti: per finalità di discriminazione o di odio fondate.
*2. 465. Tomasi, Turri, Bisa, Tateo, Paolini, Potenti, Di Muro, Morrone, Cantalamessa, Marchetti, Alessandro Pagano.

  Al comma 1, sostituire le parole: sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere, con le seguenti: sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere, nonché per motivi di disabilità fisica o mentale.
2. 13. Bellucci, Maschio, Varchi, Lollobrigida.

  Al comma 1, sopprimere le parole: sul genere,.
2. 11. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Rossello, Siracusano, Zanettin.

  Al comma 1, sostituire le parole da: sul genere fino alla fine del comma con le seguenti: sull'orientamento sessuale.
2. 456. Alessandro Pagano, Turri, Bisa, Tateo, Paolini, Potenti, Di Muro, Morrone, Cantalamessa, Marchetti, Tomasi.

  Al comma 1, sostituire le parole: o sull'identità di genere con le seguenti:, sull'identità di genere o sulla disabilità.
2. 470. Noja, Massimo Enrico Baroni, Carnevali, Stumpo.
(Approvato)

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: oppure fondati sulla stazza, il peso, il modo di parlare e di comportarsi, le abitudini alimentari, la provenienza geografica, la carenza di cultura e di educazione, la presenza di handicap.
2. 457. Alessandro Pagano, Turri, Bisa, Tateo, Paolini, Potenti, Di Muro, Morrone, Cantalamessa, Marchetti, Tomasi.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La circostanza aggravante di cui al presente articolo per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere è esclusa se il fatto è avvenuto nell'ambito: di percorsi professionali comunque denominati e/o di percorsi scolastici dei cicli dell'infanzia, primario e secondario pubblici e/o di percorsi scolastici in istituti o enti che hanno domandato o ottenuto la parità e/o nell'ambito di percorsi universitari e/o di percorsi universitari promossi da istituti o enti che abbiano chiesto o ottenuto un riconoscimento legale e/o di attività di docenza o insegnamento comunque denominate.
2. 455. Alessandro Pagano.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La circostanza aggravante di cui al presente articolo per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere è esclusa se il fatto è avvenuto nell'ambito di relazioni fra associati di una medesima associazione e/o relazioni in una stessa comunità e/o di attività aventi natura politica.
2. 458. Alessandro Pagano.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La circostanza aggravante di cui al presente articolo per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere è esclusa se il fatto è avvenuto nell'ambito di attività aventi natura istituzionale, e/o attività convegnistiche, comunque denominate e di ogni livello e/o di comunicazioni destinate al pubblico.
2. 459. Alessandro Pagano.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La circostanza aggravante di cui al presente articolo per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere è esclusa se il fatto è avvenuto nell'ambito di relazioni inerenti la condivisione di percorsi aventi natura religiosa.
2. 292. Alessandro Pagano.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. Al codice penale, dopo l'articolo 604-ter, è aggiunto il seguente:

Art. 604-quater.
(Casi di non punibilità)

   1. Non costituiscono discriminazione, né istigazione alla discriminazione, la libera espressione e manifestazione di convincimenti, le opinioni riconducibili al pluralismo delle idee e le condotte conformi al diritto vigente. In tali casi, non si applicano le disposizioni degli articoli 604-bis e 604-ter.
   2. Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 604-bis e 604-ter nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso.
2. 020. Turri, Bisa, Tateo, Paolini, Potenti, Di Muro, Morrone, Cantalamessa, Marchetti, Tomasi, Alessandro Pagano.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. Al codice penale, dopo l'articolo 604-ter, è aggiunto il seguente:

Art. 604-quater.

   Non costituiscono discriminazione, né istigazione alla discriminazione, la libera espressione e manifestazione di convincimenti, le opinioni riconducibili al pluralismo delle idee e le condotte conformi al diritto vigente. In tali casi, non si applicano le disposizioni degli articoli 604-bis e 604-ter.
2. 021. Turri, Bisa, Tateo, Paolini, Potenti, Di Muro, Morrone, Cantalamessa, Marchetti, Tomasi, Alessandro Pagano.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. Al codice penale, dopo l'articolo 604-ter, è aggiunto il seguente:

Art. 604-quater.
(Casi di non punibilità)

  Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 604-bis e 604-ter nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso.
2. 022. Turri, Bisa, Tateo, Paolini, Potenti, Di Muro, Morrone, Cantalamessa, Marchetti, Tomasi, Alessandro Pagano.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. Al codice penale, dopo l'articolo 604-ter, è aggiunto il seguente:

Art. 604-quater.
(Querela di parte)

   I delitti previsti dagli articoli 604-bis e 604-ter sono punibili a querela della persona offesa. La querela è remissibile in ogni momento.
2. 023. Turri, Bisa, Tateo, Paolini, Potenti, Di Muro, Morrone, Cantalamessa, Marchetti, Tomasi, Alessandro Pagano.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. Al codice penale, dopo l'articolo 604-ter, è aggiunto il seguente:

Art. 604-quater.
(Querela di parte)

   I delitti previsti dagli articoli 604-bis e 604-ter sono punibili a querela della persona offesa.
2. 024. Turri, Bisa, Tateo, Paolini, Potenti, Di Muro, Morrone, Cantalamessa, Marchetti, Tomasi, Alessandro Pagano.

EMENDAMENTI NON SEGNALATI PER LA VOTAZIONE

ART. 2.

  Sopprimerlo.
2. 400. Lupi, Giannone, Silli.

  Al comma 1 sopprimere le parole: sul sesso, sul genere.
2. 10. Maschio, Varchi.

  Al comma 1 sopprimere le parole: sul sesso.
2. 9. Maschio, Varchi.

  Al comma 1, sopprimere le parole: sul genere,.
*2. 401. Lupi, Giannone, Silli.

  Al comma 1, sopprimere le parole: sul genere,.
*2. 8. Maschio, Varchi.

  Al comma 1, sopprimere le parole: sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere,.
2. 7. Maschio, Varchi.

  Al comma 1, sostituire le parole: o sull'identità con le seguenti: e sull'identità.
2. 12. Maschio, Varchi.

  Al comma 1, sostituire la parola: fondati con le seguenti: per finalità di discriminazione di odio fondate.
2. 500. Tomasi, Turri, Bisa, Tateo, Paolini, Potenti, Di Muro, Morrone, Cantalamessa, Marchetti, Alessandro Pagano.

  Al comma 1, sostituire le parole: oppure fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere con le seguenti: o fondati sull'odio ovvero disprezzo o comunque palese ostilità tesa concretamente a ledere l'incolumità, la dignità e il decoro delle persone che manifestino anche solo apparentemente, ancorché non apertamente, orientamenti omosessuali, bisessuali, eterosessuali se tali condotte siano poste in essere a motivo del loro orientamento sessuale e siano espressione di violenza o ostilità e non di pensiero verso l'orientamento sessuale e lo stile di vita in sé.
2. 501. Alessandro Pagano, Turri, Bisa, Tateo, Paolini, Potenti, Di Muro, Morrone, Cantalamessa, Marchetti, Tomasi.

  Al comma 1, sopprimere le parole: sul genere o sull'identità di genere.
2. 502. Alessandro Pagano, Turri, Bisa, Tateo, Paolini, Potenti, Di Muro, Morrone, Cantalamessa, Marchetti, Tomasi.

  Al comma 1, dopo le parole: oppure fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere, aggiungere le seguenti: oppure fondati sulla stazza, il peso, il modo di parlare e di comportarsi, le abitudini alimentari, la provenienza geografica, la carenza di cultura e di educazione, la presenza di handicap evidenti, di menomazioni e di protesi, l'aspetto fisico e tratti fisici caratterizzanti.
2. 503. Alessandro Pagano, Turri, Bisa, Tateo, Paolini, Potenti, Di Muro, Morrone, Cantalamessa, Marchetti, Tomasi.

  Al comma 1, dopo le parole: oppure fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere, aggiungere le seguenti: oppure fondati sulla stazza, il peso, il modo di parlare e di comportarsi, le abitudini alimentari, la provenienza geografica, la carenza di cultura e di educazione e la presenza di handicap evidenti.
2. 504. Alessandro Pagano, Turri, Bisa, Tateo, Paolini, Potenti, Di Muro, Morrone, Cantalamessa, Marchetti, Tomasi.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'aggravante di cui all'articolo 604-ter del codice penale per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere è esclusa se il fatto è avvenuto nell'ambito di relazioni parentali e/o familiari.
2. 505. Alessandro Pagano, Turri, Bisa, Tateo, Paolini, Potenti, Di Muro, Morrone, Cantalamessa, Marchetti, Tomasi.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'aggravante di cui all'articolo 604-ter del codice penale per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere è esclusa se il fatto è avvenuto nell'ambito di relazioni fra appartenenti a una stessa opera sociale, ONLUS o realtà no profit.
2. 506. Alessandro Pagano.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'aggravante di cui all'articolo 604-ter del codice penale per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere è esclusa se il fatto è avvenuto in un contesto aziendale o professionale.
2. 507. Alessandro Pagano.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'aggravante di cui all'articolo 604-ter del codice penale per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere è esclusa se il fatto è avvenuto nell'ambito di comunicazioni destinate alla stampa.
2. 508. Alessandro Pagano.

A.C. 107-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Pluralismo delle idee e libertà delle scelte)

  1. Ai sensi della presente legge, sono consentite la libera espressione di convincimenti od opinioni nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee e alla libertà delle scelte.

PROPOSTE EMENDATIVE

EMENDAMENTI SEGNALATI PER LA VOTAZIONE

ART. 3.
(Pluralismo delle idee e libertà delle scelte)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Esclusione della illiceità e punibilità del fatto)

  1. Ai sensi della presente legge, non costituiscono discriminazione, né istigazione alla discriminazione ai sensi degli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale, la libera espressione e manifestazione di convincimenti od opinioni riconducibili al pluralismo delle idee, purché non istighino all'odio o alla violenza, laddove esse siano espressione di finalità accademiche, artistiche o scientifiche o di interesse pubblico, nonché integrino commenti, su questioni d'interesse pubblico, espressione del genuino convincimento della persona che li esprime.
3. 410. Maschio, Varchi, Lollobrigida.

  Al comma 1, sostituire le parole: Ai sensi della presente legge, sono consentite con le seguenti: Ai fini della presente legge, restano salve.

  Conseguentemente al medesimo comma sostituire le parole: e alla libertà delle scelte con le seguenti: o alla libertà delle scelte, purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti.
3. 450. Bazoli, Annibali, Conte, Giuliano.

  Al comma 1, sostituire le parole: Ai sensi della presente legge, sono consentite con le seguenti: Ai fini della presente legge, sono fatte salve.

  Conseguentemente al medesimo comma sostituire le parole: e alla libertà delle scelte con le seguenti: o alla libertà delle scelte, purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti.
3. 450.(Testo modificato nel corso della seduta) Bazoli, Annibali, Conte, Giuliano.
(Approvato)

  Al comma 1, sostituire le parole da: sono consentite fino alla fine del comma con le seguenti: non costituiscono discriminazione, né istigazione alla discriminazione, la libera espressione e la manifestazione di convincimenti o di opinioni riconducibili al pluralismo delle idee, anche di natura politica, sindacale, culturale, sanitaria, di istruzione, di religione o di culto, purché non istighino all'odio o alla violenza.
3. 420. Paolini, Turri, Bisa, Tateo, Potenti, Di Muro, Morrone, Cantalamessa, Marchetti, Tomasi, Alessandro Pagano.

  Al comma 1, sostituire le parole da: sono consentite fino alla fine del comma con le seguenti: non costituiscono discriminazione, né istigazione alla discriminazione, la libera espressione e la manifestazione di convincimenti o di opinioni riconducibili al pluralismo delle idee, nonché le condotte legittime riconducibili alla libertà delle scelte, purché non istighino all'odio o alla violenza, ossia non presentino un nesso con atti gravi, concreti e attuali.
*3. 402. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole da: sono consentite fino alla fine del comma con le seguenti: non costituiscono discriminazione, né istigazione alla discriminazione, la libera espressione e la manifestazione di convincimenti o di opinioni riconducibili al pluralismo delle idee, nonché le condotte legittime riconducibili alla libertà delle scelte, purché non istighino all'odio o alla violenza, ossia non presentino un nesso con atti gravi, concreti e attuali.
*3. 430. Sisto.

  Al comma 1, sostituire le parole da: sono consentite fino alla fine del comma con le seguenti: non costituiscono discriminazione, né istigazione alla discriminazione, la libera espressione e manifestazione di convincimenti, le opinioni riconducibili al pluralismo delle idee e le condotte conformi al diritto vigente.
3. 415. Turri, Bisa, Tateo, Paolini, Potenti, Di Muro, Morrone, Cantalamessa, Marchetti, Tomasi, Alessandro Pagano.

EMENDAMENTI NON SEGNALATI PER LA VOTAZIONE

ART. 3.

  Al comma 1, sostituire le parole: sono consentite con le seguenti: non costituiscono discriminazione, né istigazione alla discriminazione,.
*3. 400. Lupi, Giannone, Silli.

  Al comma 1, sostituire le parole: sono consentite con le seguenti: non costituiscono discriminazione, né istigazione alla discriminazione,.
*3. 431. Costa.

A.C. 107-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.
(Modifiche al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122)

  1. Al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1:
    1) al comma 1-bis, alinea, le parole: «reati previsti dall'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, o per uno dei reati previsti dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962» sono sostituite dalle seguenti: «per uno dei delitti di cui all'articolo 604-bis ovvero per un delitto aggravato dalla circostanza di cui all'articolo 604-ter del codice penale, nonché per il delitto previsto all'articolo 7, secondo comma, della legge 9 ottobre 1967, n. 962, e per quelli indicati dall'articolo 2»;
    2) il comma 1-ter è sostituito dal seguente:
  «1-ter. Nel caso di condanna per uno dei delitti indicati al comma 1-bis, la sospensione condizionale della pena può essere subordinata, se il condannato non si oppone, alla prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività secondo quanto previsto dai commi 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies. Per i medesimi delitti, nei casi di richiesta dell'imputato di sospensione del procedimento con messa alla prova, per lavoro di pubblica utilità si intende quanto previsto dai commi 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies»;
    3) al comma 1-quater, le parole: «, da svolgersi al termine dell'espiazione della pena detentiva per un periodo massimo di dodici settimane, deve essere» sono sostituite dalla seguente: «è»;
    4) al comma 1-quater, dopo la parola: «giudice» sono inserite le seguenti «, tenuto conto delle ragioni che hanno determinato la condotta,»;
    5) al comma 1-quinquies, le parole «o degli extracomunitari» sono sostituite dalle seguenti: «, degli stranieri o a favore delle associazioni di tutela delle vittime dei reati di cui all'articolo 604-bis del codice penale»;
    6) alla rubrica, dopo la parola: «religiosi» sono inserite le seguenti: «o fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere»;
   b) al titolo, le parole: «e religiosa» sono sostituite dalle seguenti: «, religiosa o fondata sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere»;

  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato con decreto del Ministro della giustizia sono determinate le modalità di svolgimento dell'attività non retribuita a favore della collettività, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

PROPOSTE EMENDATIVE

EMENDAMENTI SEGNALATI PER LA VOTAZIONE

ART. 4.
(Modifiche al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122)

  Sopprimerlo.
*4. 100. Rospi.

  Sopprimerlo.
*4. 3. Palmieri, Orsini, Squeri, Casciello, Mandelli, Calabria, Occhiuto, Cattaneo, Aprea, Bagnasco, Paolo Russo, D'Attis, Spena, Ruggieri, Maria Tripodi, Nevi, Giacometto, Della Frera, Labriola, D'Ettore, Novelli, Cannatelli, Sozzani, Giacomoni.

  Sopprimerlo.
*4. 4. Turri, Bisa, Tateo, Paolini, Potenti, Di Muro, Morrone, Cantalamessa, Marchetti, Tomasi, Alessandro Pagano.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

  1. L'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, è sostituito dal seguente:

Art. 3.

  1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:
   a) con la multa fino a 4.000 euro chi pubblicamente propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero pubblicamente istiga in modo concretamente idoneo a commettere o commette atti gravi, concreti e attuali, di discriminazione per motivi razziali, etnici, religiosi oppure fondati su convinzioni o condizioni personali o sociali, sulla disabilità, sull'età, sul sesso o sull'orientamento sessuale;
   b) con la reclusione da sei mesi a due anni o con la multa da 2.000 a 6.000 euro chi pubblicamente istiga in modo concretamente idoneo a commettere violenza o atti gravi, concreti e attuali, di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, religiosi oppure fondati su convinzioni o condizioni personali o sociali, sulla disabilità, sull'età, sul sesso o sull'orientamento sessuale. È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'istigazione alla discriminazione e alla violenza per motivi razziali, etnici, religiosi oppure fondati su convinzioni o condizioni personali o sociali, sulla disabilità, sull'età, sul sesso o sull'orientamento sessuale. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, e punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a due anni o con la multa da 2.000 a 6.000. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a 3 anni o con la multa da 4.000 a 8.000.

  1-bis. Con la sentenza di condanna per uno dei delitti di cui all'articolo 604-bis, primo comma, lettera b), secondo comma, ovvero per un delitto aggravato dalla circostanza di cui all'articolo 604-ter del codice penale, nonché per il delitto previsto all'articolo 7 comma 2 della legge 9 ottobre 1957, n. 962 e per quelli indicati dall'articolo 2, il Tribunale può altresì disporre l'obbligo di prestare un'attività non retribuita a favore della collettività per finalità sociali o di pubblica utilità, secondo le modalità stabilite ai sensi del comma 1-ter.
  1-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro di grazia e giustizia determina, con proprio decreto, le modalità di svolgimento dell'attività non retribuita a favore della collettività di cui al comma 1-bis.
  1-quater. L'attività non retribuita a favore della collettività, da svolgersi al termine dell'espiazione della pena detentiva per un periodo massimo di dodici settimane, deve essere determinata dal giudice con modalità tali da non pregiudicare le esigenze lavorative, di studio o di reinserimento sociale del condannato.
  1-quinquies. Possono costituire oggetto dell'attività non retribuita a favore della collettività: la prestazione di attività lavorativa per opere di bonifica e restauro degli edifici danneggiati con scritte, emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui al comma 3 dell'articolo 3, legge 13 ottobre 1975, n. 654; lo svolgimento di lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, quali quelle operanti nei confronti delle persone handicappate, dei tossicodipendenti, degli anziani o degli extracomunitari; la prestazione di lavoro per finalità di protezione civile, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, e per altre finalità pubbliche individuate con il decreto di cui al comma 1-ter.
  1-sexies. L'attività può essere svolta nell'ambito e a favore di strutture pubbliche o di enti ed organizzazioni privati.
4. 291. Turri, Bisa, Tateo, Paolini, Potenti, Di Muro, Morrone, Cantalamessa, Marchetti, Tomasi, Alessandro Pagano.

  Al comma 1 sopprimere la lettera a).
4. 224. Turri, Bisa, Tateo, Paolini, Potenti, Di Muro, Morrone, Cantalamessa, Marchetti, Tomasi, Alessandro Pagano.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).
4. 225. Turri, Bisa, Tateo, Paolini, Potenti, Di Muro, Morrone, Cantalamessa, Marchetti, Tomasi, Alessandro Pagano.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1 con il seguente:
   1) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
  1-bis. Con la sentenza di condanna per uno dei delitti di cui all'articolo 604-bis, primo comma, lettera b), secondo comma, ovvero per un delitto aggravato dalla circostanza di cui all'articolo 604-ter del codice penale, nonché per il delitto previsto all'articolo 7 comma 2 della legge 9 ottobre 1957, n. 962 e per quelli indicati dall'articolo 2, il tribunale può altresì disporre l'obbligo di prestare un'attività non retribuita a favore della collettività per finalità sociali o di pubblica utilità, secondo le modalità stabilite ai sensi del comma 1-ter.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, sopprimere il numero 2).
4. 290. Turri, Bisa, Tateo, Paolini, Potenti, Di Muro, Morrone, Cantalamessa, Marchetti, Tomasi, Alessandro Pagano.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:
    1) al comma 1-bis, alinea, le parole: «reati previsti dall'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654» sono sostituite dalle seguenti: «delitti di cui all'articolo 604-bis ovvero per un delitto aggravato dalla circostanza di cui all'articolo 604-ter del codice penale»;
4. 450. Conte, Annibali, Bazoli, Giuliano.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera a), numero 1) dopo le parole: per uno dei delitti di cui all'articolo 604-bis, aggiungere le seguenti: primo comma, lettera b), secondo comma, terzo comma.
4. 222. Turri, Bisa, Tateo, Paolini, Potenti, Di Muro, Morrone, Cantalamessa, Marchetti, Tomasi, Alessandro Pagano.

  Al comma 1, lettera a), numero 1) dopo le parole: per uno dei delitti di cui all'articolo 604-bis, aggiungere le seguenti: primo comma, lettera b), secondo comma.
4. 223. Turri, Bisa, Tateo, Paolini, Potenti, Di Muro, Morrone, Cantalamessa, Marchetti, Tomasi, Alessandro Pagano.

  Al comma 1, lettera a), numero 1) dopo le parole: per uno dei delitti di cui all'articolo 604-bis, aggiungere le seguenti: primo comma, lettera b).
4. 226. Turri, Bisa, Tateo, Paolini, Potenti, Di Muro, Morrone, Cantalamessa, Marchetti, Tomasi, Alessandro Pagano.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 2) e 3).
*4. 187. Lucaselli, Varchi, Maschio.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 2) e 3).
*4. 227. Turri, Bisa, Tateo, Paolini, Potenti, Di Muro, Morrone, Cantalamessa, Marchetti, Tomasi, Alessandro Pagano.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 1-ter, sostituire le parole: può essere subordinata, se il condannato non si oppone con le seguenti: è subordinata.
4. 190. Varchi, Maschio, Lollobrigida, Zucconi.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 1-ter, sostituire le parole: se il condannato non si oppone con le seguenti: su richiesta del condannato.
4. 191. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 1-ter, dopo le parole: se il condannato aggiungere le seguenti: non è di età inferiore agli anni 21 e.
4. 228. Potenti, Turri, Bisa, Tateo, Paolini, Di Muro, Morrone, Cantalamessa, Marchetti, Tomasi, Alessandro Pagano.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 4).
*4. 231. Turri, Bisa, Tateo, Paolini, Potenti, Di Muro, Morrone, Cantalamessa, Marchetti, Tomasi, Alessandro Pagano.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 4).
*4. 413. Lupi, Giannone, Silli.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 5).
**4. 232. Turri, Bisa, Tateo, Paolini, Potenti, Di Muro, Morrone, Cantalamessa, Marchetti, Tomasi, Alessandro Pagano.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 5).
**4. 414. Lupi, Giannone, Silli.

  Al comma 1, lettera a), numero 5, sopprimere le parole da: o a favore fino a: penale.
4. 418. Giannone, Lupi, Silli.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 6).
*4. 234. Turri, Bisa, Tateo, Paolini, Potenti, Di Muro, Morrone, Cantalamessa, Marchetti, Tomasi, Alessandro Pagano.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 6).
*4. 415. Lupi, Giannone, Silli.

  Al comma 1, lettera a), numero 6), sopprimere le parole: sul genere,.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sopprimere le parole: sul genere,.
**4. 199. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera a), numero 6), sopprimere le parole: sul genere,.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sopprimere le parole: sul genere,.
**4. 180. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Rossello, Siracusano, Zanettin.

  Al comma 1, lettera a), numero 6), sostituire le parole da: sul genere fino alla fine del numero con le seguenti: sull'orientamento sessuale.
4. 466. Turri, Bisa, Tateo, Paolini, Potenti, Di Muro, Morrone, Cantalamessa, Marchetti, Tomasi, Alessandro Pagano.

  Al comma 1, lettera a), numero 6, sostituire le parole: o sull'identità di genere con le seguenti, sull'identità di genere o sulla disabilità.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: e sull'identità di genere con le seguenti: , sull'identità di genere o sulla disabilità.
4. 451. Conte, Annibali, Bazoli, Giuliano.
(Approvato)

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
4. 235. Turri, Bisa, Tateo, Paolini, Potenti, Di Muro, Morrone, Cantalamessa, Marchetti, Tomasi, Alessandro Pagano.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: fondata sul sesso fino alla fine della lettera, con le seguenti: fondate su caratteristiche fisiche o estetiche, sulle condizioni economiche, lavorative, sociali o sull'orientamento sessuale, politico o culturale, o sulla disabilità.
4. 236. Paolini, Turri, Bisa, Tateo, Potenti, Di Muro, Morrone, Cantalamessa, Marchetti, Tomasi, Alessandro Pagano.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: sul genere fino alla fine della lettera con le seguenti: sull'orientamento sessuale.
4. 467. Turri, Bisa, Tateo, Paolini, Potenti, Di Muro, Morrone, Cantalamessa, Marchetti, Tomasi, Alessandro Pagano.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: sono determinate aggiungere le seguenti:, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1-bis,.
4. 700. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le sanzioni accessorie di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1-bis dell'articolo 1 del decreto-legge n. 122 del 1993, convertito in legge n. 205 del 1993 sono escluse se il fatto è avvenuto nell'ambito di relazioni inerenti la condivisione di percorsi aventi natura religiosa.
4. 286. Alessandro Pagano.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le sanzioni accessorie di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1-bis dell'articolo 1 del decreto-legge n. 122 del 1993, convertito in legge n. 205 del 1993 sono escluse se il fatto è avvenuto nell'ambito di relazioni fra associati di una medesima associazione e/o di attività aventi natura politica e/o di natura partitica e/o di natura istituzionale.
4. 287. Alessandro Pagano.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le sanzioni accessorie di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1-bis dell'articolo 1 del decreto-legge, n. 122 del 1993, convertito in legge n. 205 del 1993 sono escluse se il fatto è avvenuto nell'ambito di percorsi professionali comunque denominati e/o di percorsi scolastici dei cicli dell'infanzia, primario e secondario pubblici e/o di percorsi scolastici in istituti o enti che hanno domandato o ottenuto la parità e/o nell'ambito di percorsi universitari e/o di percorsi universitari promossi da istituti o enti che abbiano chiesto o ottenuto un riconoscimento legale e/o di attività di docenza o insegnamento comunque denominate.
4. 288. Alessandro Pagano.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. La sanzione accessoria di cui alla lettera a) del comma 1-bis dell'articolo 1 del decreto-legge, n. 122 del 1993, convertito in legge n. 205 del 1993 è esclusa se il fatto è avvenuto nell'ambito di percorsi professionali comunque denominati e/o di percorsi scolastici dei cicli dell'infanzia, primario e secondario pubblici e/o di percorsi scolastici in istituti o enti che hanno domandato o ottenuto la parità e/o nell'ambito di percorsi universitari e/o di percorsi universitari promossi da istituti o enti che abbiano chiesto o ottenuto un riconoscimento legale e/o di attività di docenza o insegnamento comunque denominate.
4. 114. Alessandro Pagano.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. La sanzione accessoria di cui alla lettera a) del comma 1-bis dell'articolo 1 del decreto-legge n. 122 del 1993, convertito in legge n. 205 del 1993 è applicata nei soli casi in cui il delitto di cui all'articolo 604-bis sia riferito a motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi ovvero fondati sul sesso o sull'orientamento sessuale.
4. 284. Alessandro Pagano.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. La sanzione accessoria di cui alla lettera a) del comma 1-bis dell'articolo 1 del decreto-legge n. 122 del 1993, convertito in legge n. 205 del 1993 è esclusa se il fatto è avvenuto nell'ambito di relazioni tra associati di una medesima associazione e/o di attività aventi natura politica e/o di natura partitica.
4. 285. Alessandro Pagano.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. La sanzione accessoria di cui alla lettera b) del comma 1-bis dell'articolo 1 del decreto-legge n. 122 del 1993, convertito in legge n. 205 del 1993 è applicata nei soli casi in cui il delitto di cui all'articolo 604-bis sia riferito a motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi ovvero fondati sul sesso o sull'orientamento sessuale.
4. 283. Alessandro Pagano.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le sanzioni accessorie di cui alle lettere c) e d) del comma 1-bis dell'articolo 1 del decreto-legge n. 122 del 1993, convertito in legge n. 205 del 1993 sono applicate nei soli casi in cui il delitto di cui all'articolo 604-bis sia riferito a motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi ovvero fondati sul sesso.
4. 281. Alessandro Pagano.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. La sanzione accessoria di cui alla lettera c) del comma 1-bis dell'articolo 1 del decreto-legge n. 122 del 1993, convertito in legge n. 205 del 1993 è applicata nei soli casi in cui il delitto di cui all'articolo 604-bis sia riferito a motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi ovvero fondati sul sesso o sull'orientamento sessuale.
4. 282. Alessandro Pagano.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. La prestazione di cui al comma 1-ter dell'articolo 1 del decreto-legge n. 122 del 1993, convertito in legge n. 205 del 1993 può essere applicata nei soli casi in cui il delitto di cui all'articolo 604-bis sia riferito a motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi, ovvero fondati sul sesso o sull'orientamento sessuale.
4. 229. Alessandro Pagano.

  Sopprimere il comma 2.
4. 237. Turri, Bisa, Tateo, Paolini, Potenti, Di Muro, Morrone, Cantalamessa, Marchetti, Tomasi, Alessandro Pagano.

  Al comma 2, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: novanta giorni.
4. 239. Tomasi, Turri, Bisa, Tateo, Paolini, Potenti, Di Muro, Morrone, Cantalamessa, Marchetti, Alessandro Pagano.

  Al comma 2, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: sessanta giorni.
4. 216. Varchi, Maschio, Zucconi.
(Approvato)

  Al comma 2, sostituire le parole: dalla data di entrata in vigore della presente legge con le seguenti: dal parere del Consiglio di Stato reso ai sensi dell'articolo 17, comma 27, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
4. 440. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 2, dopo le parole: Ministro della giustizia aggiungere le seguenti:, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,.
*4. 430. Varchi, Maschio, Zucconi.
(Approvato)

  Al comma 2, dopo le parole: Ministro della giustizia aggiungere le seguenti:, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,.
*4. 238. Tomasi, Turri, Bisa, Tateo, Paolini, Potenti, Di Muro, Morrone, Cantalamessa, Marchetti, Alessandro Pagano.
(Approvato)

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. È in ogni caso garantita la tutela dello spazio di legittima differenziazione nell'ambito del rapporto di lavoro e dell'esercizio dell'attività di impresa, secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 9 luglio 2003 n. 216, di attuazione della direttiva 2000/78/CE.
4. 435. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifica all'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115)

  1. Al comma 4-ter dell'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo la parola: «583-bis,» è inserita la seguente: «604-bis,».
4. 03. Magi.

EMENDAMENTI NON SEGNALATI PER LA VOTAZIONE

ART. 4.

  Sopprimerlo.
*4. 400. Lupi, Giannone, Silli.

  Sopprimerlo.
*4. 500. Maschio, Varchi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Modifiche al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122)

  1. Al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993 n. 205, al titolo, dopo le parole: «e religiosa» sono aggiunte le seguenti: «o fondate su caratteristiche fisiche o estetiche, sulle condizioni economiche, lavorative, sociali o sull'orientamento o preferenze sessuali, politiche, sportive, culturali, o sulla disabilità».
4. 289. Paolini, Turri, Bisa, Tateo, Potenti, Di Muro, Morrone, Cantalamessa, Marchetti, Tomasi, Alessandro Pagano.

  Al comma 1, lettera a), n. 1), aggiungere, in fine, il seguente periodo: La sanzione accessoria di cui alla lettera a) del comma 1-bis dell'articolo 1 del decreto-legge n. 122 del 1993, convertito in legge n. 205 del 1993 è esclusa se il fatto è avvenuto nell'ambito di relazioni parentali e/o familiari.
4. 501. Alessandro Pagano.

  Al comma 1, lettera a), n. 1), aggiungere, in fine, il seguente periodo: La sanzione accessoria di cui alla lettera a) del comma 1-bis dell'articolo 1 del decreto-legge n. 122 del 1993, convertito in legge n. 205 del 1993 è applicata nei soli casi in cui il delitto di cui all'articolo 604-bis sia riferito a motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi ovvero fondati sul sesso.
4. 502. Alessandro Pagano.

  Al comma 1, lettera a), n. 1), aggiungere, in fine, il seguente periodo: La sanzione accessoria di cui alla lettera a) del comma 1-bis dell'articolo 1 del decreto-legge n. 122 del 1993, convertito in legge n. 205 del 1993 è esclusa se il fatto è avvenuto nell'ambito di relazioni parentali e/o familiari.
4. 503. Alessandro Pagano.

  Al comma 1, lettera a), n. 1), aggiungere, in fine, il seguente periodo: La sanzione accessoria di cui alla lettera a) del comma 1-bis dell'articolo 1 del decreto-legge n. 122 del 1993, convertito in legge n. 205 del 1993 è esclusa se il fatto è avvenuto nell'ambito: di relazioni fra associati di una medesima associazione e/o di attività aventi natura politica e/o di natura partitica.
4. 504. Alessandro Pagano.

  Al comma 1, lettera a), n. 1), aggiungere, in fine, il seguente periodo: La sanzione accessoria di cui alla lettera a) del comma 1-bis dell'articolo 1 del decreto-legge n. 122 del 1993, convertito in legge n. 205 del 1993 è esclusa se il fatto è avvenuto nell'ambito di comunicazioni destinate alla stampa, e/o di attività redazionali e/o editoriali di qualunque tipologie.
4. 505. Alessandro Pagano.

  Al comma 1, lettera a), n. 1), aggiungere, in fine, il seguente periodo: La sanzione accessoria di cui alla lettera a) del comma 1-bis dell'articolo 1 del decreto-legge n. 122 del 1993, convertito in legge n. 205 del 1993 è esclusa se il fatto è avvenuto nell'ambito di relazioni fra associati di una medesima associazione, a una stessa comunità.
4. 506. Alessandro Pagano.

  Al comma 1, lettera a), n. 1), aggiungere, in fine, il seguente periodo: La sanzione accessoria di cui alla lettera b) del comma 1-bis dell'articolo 1 del decreto-legge n. 122 del 1993, convertito in legge n. 205 del 1993 è applicata nei soli casi in cui il delitto di cui all'articolo 604-bis sia riferito a motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi ovvero fondati sul sesso o sul genere femminili.
4. 507. Alessandro Pagano.

  Al comma 1, lettera a), n. 1), aggiungere, in fine, il seguente periodo: La sanzione accessoria di cui alla lettera b) del comma 1-bis dell'articolo 1 del decreto-legge n. 122 del 1993, convertito in legge n. 205 del 1993 è applicata nei soli casi in cui il delitto di cui all'articolo 604-bis sia riferito a motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi ovvero fondati sul sesso.
4. 508. Alessandro Pagano.

  Al comma 1, lettera a), n. 2), aggiungere, in fine, il seguente periodo: La sanzione accessoria di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 1-bis dell'articolo 1 del decreto-legge n. 122 del 1993, convertito in legge n. 205 del 1993 è esclusa se il fatto è avvenuto nell'ambito di relazioni parentali e/o familiari.
4. 509. Alessandro Pagano.

  Al comma 1, lettera a), n. 2), aggiungere, in fine, il seguente periodo: La sanzione accessoria di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 1-bis dell'articolo 1 del decreto-legge n. 122 del 1993, convertito in legge n. 205 del 1993 è esclusa se il fatto sia riferito a motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi ovvero fondati sul sesso, sull'orientamento sessuale, sul genere femminili, nell'ambito di relazioni fra appartenenti a una stessa comunità.
4. 510. Alessandro Pagano.

  Al comma 1, lettera a), n. 2), aggiungere, in fine, il seguente periodo: La sanzione accessoria di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 1-bis dell'articolo 1 del decreto-legge n. 122 del 1993, convertito in legge n. 205 del 1993 è esclusa se il fatto è avvenuto nell'ambito di relazioni fra appartenenti a una stessa opera sociale, ONLUS o realtà no profit.
4. 511. Alessandro Pagano.

  Al comma 1, lettera a), n. 2), aggiungere, in fine, il seguente periodo: La sanzione accessoria di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 1-bis dell'articolo 1 del decreto-legge n. 122 del 1993, convertito in legge n. 205 del 1993 è esclusa se il fatto è avvenuto in un contesto aziendale o professionale.
4. 512. Alessandro Pagano.

  Al comma 1, lettera a), n. 2), aggiungere, in fine, il seguente periodo: La sanzione accessoria di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 1-bis dell'articolo 1 del decreto-legge n. 122 del 1993, convertito in legge n. 205 del 1993 è esclusa se il fatto è avvenuto nell'ambito di attività convegnistiche comunque denominate e di ogni livello e/o di comunicazioni destinate al pubblico.
4. 513. Alessandro Pagano.

  Al comma 1, lettera a), n. 2), aggiungere, in fine, il seguente periodo: La sanzione accessoria di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 1-bis dell'articolo 1 del decreto-legge n. 122 del 1993, convertito in legge n. 205 del 1993 è esclusa se il fatto è avvenuto nell'ambito di comunicazioni destinate alla stampa, e/o di attività redazionali e/o editoriali di qualunque tipologie.
4. 514. Alessandro Pagano.

  Al comma 1, lettera a), n. 1), aggiungere in fine il seguente periodo: La sanzione accessoria di cui alla lettera c) del comma 1-bis dell'articolo 1 del decreto-legge n. 122 del 1993, convertito in legge n. 205 del 1993 è applicata nei soli casi in cui il delitto di cui all'articolo 604-bis sia riferito a motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi ovvero fondati sul sesso o sul genere femminili.
4. 515. Alessandro Pagano.

  Al comma 1, lettera a), n. 1), aggiungere in fine il seguente periodo: La sanzione accessoria di cui alla lettera d) del comma 1-bis dell'articolo 1 del decreto-legge n. 122 del 1993, convertito in legge n. 205 del 1993 è applicata nei soli casi in cui il delitto di cui all'articolo 604-bis sia riferito a motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi ovvero fondati sul sesso o sul genere femminili.
4. 516. Alessandro Pagano.

  Al comma 1, lettera a), n. 1), aggiungere in fine il seguente periodo: La sanzione accessoria di cui alla lettera d) del comma 1-bis dell'articolo 1 del decreto-legge n. 122 del 1993, convertito in legge n. 205 del 1993 è applicata nei soli casi in cui il delitto di cui all'articolo 604-bis sia riferito a motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi ovvero fondati sul sesso.
4. 517. Alessandro Pagano.

  Al comma 1, lettera a), n. 2), aggiungere in fine il seguente periodo: La prestazione di cui al comma 1-ter dell'articolo 1 del decreto-legge n. 122 del 1993, convertito in legge n. 205 del 1993 può essere applicata nei soli casi in cui il delitto di cui all'articolo 604-bis sia riferito a motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi ovvero fondati sul sesso o sul genere femminili.
4. 518. Alessandro Pagano.

  Al comma 1, lettera a), n. 2), aggiungere, in fine, il seguente periodo: La prestazione di cui al comma 1-ter dell'articolo 1 del decreto-legge n. 122 del 1993, convertito in legge n. 205 del 1993 può essere applicata nei soli casi in cui il delitto di cui all'articolo 604-bis sia riferito a motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi ovvero fondati sul sesso.
4. 519. Alessandro Pagano.

  Al comma 1, lettera a), n. 5), aggiungere in fine il seguente periodo: La prestazione di cui al comma 1-quinquies dell'articolo 1 del decreto-legge n. 122 del 1993, convertito in legge n. 205 del 1993 può essere applicata nei soli casi in cui il delitto di cui all'articolo 604-bis sia riferito a motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi ovvero fondati sul sesso o sul genere femminili.
4. 520. Alessandro Pagano.

  Al comma 1, lettera a), n. 5), aggiungere in fine il seguente periodo: La prestazione di cui al comma 1-quinquies dell'articolo 1 del decreto-legge n. 122 del 1993, convertito in legge n. 205 del 1993 può essere applicata nei soli casi in cui il delitto di cui all'articolo 604-bis sia riferito a motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi ovvero fondati sul sesso.
4. 521. Alessandro Pagano.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere con le seguenti: sull'orientamento sessuale.
4. 522. Alessandro Pagano, Turri, Bisa, Tateo, Paolini, Potenti, Di Muro, Morrone, Cantalamessa, Marchetti, Tomasi.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere con le seguenti: sul sesso o sull'orientamento sessuale.
4. 523. Alessandro Pagano, Turri, Bisa, Tateo, Paolini, Potenti, Di Muro, Morrone, Cantalamessa, Marchetti, Tomasi.

  Sopprimerlo.
4. 524. Turri, Bisa, Tateo, Paolini, Potenti, Di Muro, Morrone, Cantalamessa, Marchetti, Tomasi, Alessandro Pagano.

  Al comma 1, lettera a) sopprimere il numero 1).

  Conseguentemente, al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 6).
4. 616. Maschio, Varchi.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).
4. 410. Lupi, Giannone, Silli.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le parole da: ovvero per a: codice penale.
4. 183. Maschio, Varchi.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le parole da: nonché per a: articolo 2.
4. 184. Maschio, Varchi.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: per il delitto previsto all'articolo 7 comma 2 della legge 9 ottobre 1967, n. 962 e per quelli indicati dall'articolo 2 con le seguenti: per i delitti di cui agli articoli 2 e 7, comma 2, della legge 9 ottobre 1967, n. 962.
4. 185. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: e per quelli indicati dall'articolo 2 con le seguenti: o per quelli indicati dall'articolo 2.
4. 186. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).
4. 411. Lupi, Giannone, Silli.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere le parole da: la sospensione a: delitti.
4. 188. Maschio, Varchi.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere le parole da: Per i medesimi a: successivi.
4. 189. Maschio, Varchi.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).

  Conseguentemente, al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 6).
4. 192. Maschio, Varchi.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).
4. 412. Lupi, Giannone, Silli.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 4).

  Conseguentemente, al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 6).
4. 193. Maschio, Varchi.

  Al comma 1, lettera a), numero 4), sostituire le parole: tenuto conto delle con le seguenti: valutate le.
4. 194. Maschio, Varchi.

  Al comma 1, lettera a) sopprimere il numero 5).

  Conseguentemente, al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 6).
4. 195. Lucaselli, Varchi, Maschio.

  Al comma 1, lettera a), numero 5, sopprimere le parole da: o a favore a: penale.
4. 196. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera a), numero 5), sostituire le parole: o in favore con le seguenti: e in favore.
4. 197. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera a), numero 6) sopprimere le parole: sul sesso, sul genere,.

  Conseguentemente, al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: sul sesso, sul genere,.
4. 200. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera a), numero 6), sopprimere le parole: sul sesso,.

  Conseguentemente, al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: sul sesso,.
4. 198. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera a), numero 6), sopprimere le parole: sul genere,.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sopprimere le parole: sul genere,
4. 402. Lupi, Giannone, Silli.

  Al comma 1, lettera a), numero 6), sostituire le parole: sessuale o sull'identità con le seguenti: sessuale e sull'identità.
4. 201. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
4. 416. Lupi, Giannone, Silli.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere con le seguenti: sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere.
4. 206. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: sul sesso, sul genere,
4. 202. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: sul sesso,
4. 203. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: sul genere,
4. 204. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: sessuale o sull'identità con le seguenti: sessuale e sull'identità.
4. 205. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Sopprimere il comma 2.
4. 417. Lupi, Giannone, Silli.

  Al comma 2, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: centoventi giorni.
4. 600. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 2, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: cento giorni.
4. 601. Maschio, Varchi.

  Al comma 2, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: novantacinque giorni.
4. 602. Maschio, Varchi.

  Al comma 2, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: ottantacinque giorni.
4. 603. Maschio, Varchi.

  Al comma 2, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: ottanta giorni.
4. 604. Maschio, Varchi.

  Al comma 2, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: settantacinque giorni.
4. 605. Maschio, Varchi.

  Al comma 2, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: settanta giorni.
4. 606. Maschio, Varchi.

  Al comma 2, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: sessantacinque giorni.
4. 607. Maschio, Varchi.

  Al comma 2, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: cinquantacinque giorni.
4. 608. Maschio, Varchi.

  Al comma 2, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: cinquanta giorni.
4. 609. Maschio, Varchi.

  Al comma 2, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: quarantacinque giorni.
4. 610. Maschio, Varchi.

  Al comma 2, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: quaranta giorni.
4. 611. Maschio, Varchi.

  Al comma 2, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: trentacinque giorni.
4. 612. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 2, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: venti giorni.
4. 613. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 2, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: quindici giorni.
4. 614. Maschio, Varchi.

  Al comma 2, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: dieci giorni.
4. 615. Varchi, Maschio, Zucconi.

A.C. 107-A – Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 5.
(Modifica all'articolo 90-quater del codice di procedura penale)

  1. All'articolo 90-quater, comma 1, secondo periodo, del codice di procedura penale, dopo le parole: «odio razziale» sono inserite le seguenti: «o fondato sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere».

PROPOSTE EMENDATIVE

EMENDAMENTI SEGNALATI PER LA VOTAZIONE

ART. 5.
(Modifica all'articolo 90-quater del codice di procedura penale)

  Sopprimerlo.
*5. 401. Turri, Alessandro Pagano, Paolini, Potenti, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Tateo, Tomasi.

  Sopprimerlo.
*5. 27. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Sopprimerlo.
*5. 300. Rospi.

  Sopprimerlo.
*5. 400. Palmieri, Orsini, Squeri, Casciello, Mandelli, Calabria, Occhiuto, Cattaneo, Aprea, Bagnasco, Paolo Russo, D'Attis, Spena, Ruggieri, Maria Tripodi, Nevi, Giacometto, Della Frera, Labriola, D'Ettore, Novelli, Cannatelli, Sozzani, Giacomoni.

  Al comma 1, sostituire le parole: sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere con le seguenti: su convinzioni o condizioni personali o sociali, sulla disabilità, sull'età, sul sesso, o sull'orientamento sessuale.
5. 402. Turri, Bisa, Tateo, Paolini, Potenti, Di Muro, Morrone, Cantalamessa, Marchetti, Tomasi, Alessandro Pagano.

  Al comma 1, sopprimere le parole: sul genere,.
*5. 32. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sopprimere le parole: sul genere,.
*5. 403. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Rossello, Siracusano, Zanettin.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. Con riferimento ai delitti di cui all'articolo 604-bis del codice penale, la condizione di cui all'articolo 90-quater del codice procedura penale è esclusa quando il fatto sia avvenuto nell'ambito di attività istituzionali, politiche, scientifiche, formative, religiose.
5. 404. Alessandro Pagano.

EMENDAMENTI NON SEGNALATI PER LA VOTAZIONE

ART. 5.

  Sopprimerlo.
5. 650. Lupi, Giannone, Silli.

  Al comma 1, sostituire le parole: sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere con le seguenti: sul genere.
5. 600. Maschio, Varchi.

  Al comma 1, sopprimere le parole: sul sesso, sul genere,.
5. 601. Maschio, Varchi.

  Al comma 1, sopprimere le parole: sul sesso,.
5. 602. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: , sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere con le seguenti: sull'orientamento sessuale.
5. 480. Alessandro Pagano, Turri, Bisa, Tateo, Paolini, Potenti, Di Muro, Morrone, Cantalamessa, Marchetti, Tomasi.

  Al comma 1, sopprimere le parole: sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere.
5. 603. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sopprimere le parole: sul genere,.
5. 633. Lupi, Giannone, Silli.

  Al comma 1, sostituire le parole: sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere con le seguenti: o sul genere femminili.
5. 610. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere con le seguenti: o sul genere.
5. 611. Maschio, Varchi.

  Al comma 1, sostituire le parole: sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere con le seguenti: o sull'orientamento sessuale.
5. 612. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: sessuale o sull'identità con le seguenti: sessuale e sull'identità.
5. 613. Maschio, Varchi.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora il delitto ex articolo 604-bis del codice penale sia derivato da motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere l'aggravante di cui all'articolo 90-quater del codice di procedura penale è esclusa se il fatto è avvenuto nell'ambito di attività giornalistiche o editoriali di qualunque tipologia e diffusione.
5. 614. Maschio, Varchi.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora il delitto ex articolo 604-bis del codice penale sia derivato da motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere l'aggravante di cui all'articolo 90-quater del codice di procedura penale è esclusa se il fatto è avvenuto nell'ambito di comunicazioni destinate alla stampa.
5. 615. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora il delitto ex articolo 604-bis del codice penale sia derivato da motivi fondati sul sesso, sul genere, sul l'orientamento sessuale o sull'identità di genere l'aggravante di cui all'articolo 90- quater del codice di procedura penale, è esclusa se il fatto è avvenuto nell'ambito di comunicazioni destinate al pubblico.
5. 616. Maschio, Varchi.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora il delitto ex articolo 604-bis del codice penale sia derivato da motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere l'aggravante di cui all'articolo 90-quater del codice di procedura penale è esclusa se il fatto è avvenuto nell'ambito di studi, convegni o comunque manifestazioni divulgative.
5. 617. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora il delitto ex articolo 604-bis del codice penale sia derivato da motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere l'aggravante di cui all'articolo 90-quater del codice di procedura penale è esclusa se il fatto è avvenuto nell'ambito di attività aventi natura istituzionale.
5. 618. Maschio, Varchi.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora il delitto ex articolo 604-bis del codice penale sia derivato da motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere l'aggravante di cui all'articolo 90-quater del codice di procedura penale è esclusa se il fatto è avvenuto fra soggetti appartenenti allo stesso partito.
5. 619. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora il delitto ex articolo 604-bis del codice penale sia derivato da motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere l'aggravante di cui all'articolo 90-quater del codice di procedura penale è esclusa se il fatto è avvenuto in un contesto aziendale o professionale.
5. 620. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora il delitto ex articolo 604-bis del codice penale sia derivato da motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere l'aggravante di cui all'articolo 90-quater del codice di procedura penale è esclusa se il fatto è avvenuto nell'ambito di appartenenti alla medesima confessione religiosa.
5. 621. Maschio, Varchi.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora il delitto ex articolo 604-bis del codice penale sia derivato da motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere l'aggravante di cui all'articolo 90-quater del codice di procedura penale è esclusa se il fatto è avvenuto nell'ambito di relazioni fra appartenenti a una stessa opera sociale, ONLUS o realtà no profit.
5. 622. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora il delitto ex articolo 604-bis del codice penale sia derivato da motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere l'aggravante di cui all'articolo 90-quater del codice di procedura penale è esclusa se il fatto è avvenuto nell'ambito di relazioni fra appartenenti a una stessa comunità.
5. 623. Maschio, Varchi.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora il delitto ex articolo 604-bis del codice penale sia derivato da motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere l'aggravante di cui all'articolo 90- quater del codice di procedura penale è esclusa se il fatto è avvenuto fra associati.
5. 624. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora il delitto ex articolo 604-bis del codice penale sia derivato da motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere l'aggravante di cui all'articolo 90-quater del codice di procedura penale è esclusa se il fatto è avvenuto fra familiari.
5. 625. Maschio, Varchi.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora il delitto ex articolo 604-bis del codice penale sia derivato da motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere l'aggravante di cui all'articolo 90-quater del codice di procedura penale è esclusa se il fatto è avvenuto fra parenti.
5. 626. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora il delitto ex articolo 604-bis codice penale sia derivato da motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere l'aggravante di cui all'articolo 90-quater codice procedura penale è esclusa se il fatto è avvenuto nell'ambito attività di docenza o insegnamento comunque denominate.
5. 627. Maschio, Varchi.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora il delitto ex articolo 604-bis codice penale sia derivato da motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere l'aggravante di cui all'articolo 90-quater codice procedura penale è esclusa se il fatto è avvenuto nell'ambito di percorsi formativi professionali comunque denominati.
5. 628. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora il delitto ex articolo 604-bis codice penale sia derivato da motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere l'aggravante di cui all'articolo 90-quater codice procedura penale è esclusa se il fatto è avvenuto nell'ambito di percorsi scolastici dei cicli dell'infanzia, primario e secondario.
5. 629. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora il delitto ex articolo 604-bis codice penale sia derivata da motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'Identità di genere l'aggravante di cui all'articolo 90-quater codice procedura penale è esclusa se il fatto è avvenuto nell'ambito scolastico dei cicli dell'infanzia, primario e secondario in istituti o enti che hanno domandato o ottenuto la parità.
5. 630. Maschio, Varchi.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, seguente periodo: Qualora il delitto ex articolo 604-bis del codice penale sia derivato da motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere l'aggravante di cui all'articolo 90-quater del codice di procedura penale è esclusa se il fatto è avvenuto nell'ambito di percorsi universitari.
5. 631. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora il delitto ex articolo 604-bis codice penale sia derivato da motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere l'aggravante di cui all'articolo 90-quater codice procedura penale è esclusa se il fatto è avvenuto nell'ambito di percorsi universitari promossi da istituti o enti che abbiano chiesto o ottenuto un riconoscimento legale.
5. 632. Maschio, Varchi.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con riferimento ai delitti di cui all'articolo 604-bis del codice penale, la condizione di cui all'articolo 90-quater del codice di procedura penale è esclusa quando il fatto sia avvenuto nell'ambito di attività redazionali, editoriali , convegnistiche, o formative.
5. 481. Alessandro Pagano

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con riferimento ai delitti di cui all'articolo 604-bis del codice penale, la condizione di cui all'articolo 90-quater del codice di procedura penale è esclusa quando il fatto sia avvenuto nell'ambito di attività politiche, scientifiche, sociali, formative, religiose.
5. 482. Alessandro Pagano.

A.C. 107-A – Articolo 6

ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 6.
(Istituzione della Giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia)

  1. La Repubblica italiana riconosce il giorno 17 maggio quale Giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia, al fine di promuovere la cultura del rispetto e dell'inclusione nonché di contrastare i pregiudizi, le discriminazioni e le violenze motivati dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere, in attuazione dei princìpi di eguaglianza e di pari dignità sociale sanciti dalla Costituzione.
  2. La Giornata di cui al comma 1 non determina riduzioni dell'orario di lavoro degli uffici pubblici né, qualora cada in un giorno feriale, costituisce giorno di vacanza o comporta la riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.
  3. In occasione della Giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia sono organizzate cerimonie, incontri e ogni altra iniziativa utile, anche da parte delle amministrazioni pubbliche e nelle scuole, per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1.
  4. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

PROPOSTE EMENDATIVE

EMENDAMENTI SEGNALATI PER LA VOTAZIONE

ART. 6.

  Sopprimerlo.
*6. 405. Turri, Bisa, Tateo, Paolini, Potenti, Di Muro, Morrone, Cantalamessa, Marchetti, Tomasi, Alessandro Pagano.

  Sopprimerlo.
*6. 406. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Rossello, Siracusano, Zanettin, Palmieri, Orsini, Squeri, Casciello, Mandelli, Calabria, Occhiuto, Cattaneo, Aprea, Bagnasco, Paolo Russo, D'Attis, Spena, Ruggieri, Maria Tripodi, Nevi, Giacometto, Della Frera, Labriola, D'Ettore, Novelli, Cannatelli, Sozzani, Giacomoni.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le parole: 29 febbraio.
6. 408. Alessandro Pagano.

  Al comma 1, sostituire, le parole: 17 maggio con le seguenti: 21 marzo.

  Conseguentemente,
   al medesimo comma, sostituire le parole: Giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia con le seguenti: Giornata contro ogni forma di discriminazione.
   al comma 3, sostituire le parole: Giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia con le seguenti: Giornata contro ogni forma di discriminazione.
   alla rubrica, sostituire le parole: Giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia con le seguenti: Giornata contro ogni forma di discriminazione.
6. 409. Potenti, Turri, Bisa, Tateo, Paolini, Di Muro, Morrone, Cantalamessa, Marchetti, Tomasi, Alessandro Pagano.

  Al comma 1, sostituire le parole da: contro l'omofobia fino a: delle amministrazioni pubbliche e nelle scuole con le seguenti: per il rispetto e contro ogni forma di discriminazione, al fine di promuovere la cultura del rispetto e dell'inclusione nonché di contrastare ogni forma di pregiudizio, di discriminazione e di violenza, in attuazione dei principi di uguaglianza e di pari dignità sociale sanciti dalla Costituzione e dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  2. La Giornata di cui al comma 1 non determina riduzioni dell'orario di lavoro degli uffici pubblici né, qualora cada in un giorno feriale; costituisce giorno di vacanza o comporta la riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.
  3. In occasione della «Giornata nazionale per il rispetto e contro ogni forma di discriminazione» sono organizzate cerimonie, incontri e ogni altra iniziativa utile, anche da parte delle amministrazioni pubbliche, in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado,

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Istituzione della giornata nazionale per il rispetto e contro ogni forma di discriminazione)
6. 407. Turri, Bisa, Tateo, Paolini, Potenti, Di Muro, Morrone, Cantalamessa, Marchetti, Tomasi, Alessandro Pagano.

  Al comma 1, sostituire le parole da: contro l'omofobia fino a: identità di genere, con le seguenti: per la dignità della persona contro ogni discriminazione, al fine di promuovere la cultura del rispetto e dell'inclusione nonché di contrastare i pregiudizi, le discriminazioni e le violenze motivati da odio etnico, nazionale, razziale o religioso, oppure fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale.

  Conseguentemente,
   al comma 3 sostituire le parole: contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia con le seguenti: per la dignità della persona contro ogni discriminazione.
   sostituire la rubrica, con la seguente: Istituzione della giornata nazionale per la dignità della persona contro ogni discriminazione.
6. 412. Lupi, Giannone, Silli.

  Al comma 1, dopo la parola: transfobia aggiungere le seguenti: e la famigliafobia.

  Conseguentemente,
   al comma 3 dopo la parola: transfobia aggiungere le seguenti: e la famigliafobia.
   alla rubrica dopo la parola: transfobia aggiungere le seguenti: e la famigliafobia.
6. 61. Maschio, Varchi.

  Al comma 1, dopo la parola: transfobia aggiungere le seguenti: e, la discriminazione di Agender, Androgyne, Androgynous, Bigender, Female to Male, FTM, Gender Fluid, Gender Nonconforming, Gender Questioning, Gender Variant, Genderqueer, Male to Female, MTF, Neither, Neutrois, Non-binary, Other, Pangender, Trans, Trans Man, Trans Person, Trans Woman, Trans femmine, Transgender, Transgender Female, Transgender Male, Transgender Man, Transgender Person, Transgender Woman, Transmasculine, Transsexual, Transsexual Female, Transsexual Male, Transsexual Man, Transsexual Person.

  Conseguentemente,
   al comma 3 dopo la parola: transfobia aggiungere le seguenti: e, la discriminazione di Agender, Androgyne, Androgynous, Bigender, Female to Male, FTM, Gender Fluid, Gender Nonconforming, Gender Questioning, Gender Variant, Genderqueer, Male to Female, MTF, Neither, Neutrois, Non-binary, Other, Pangender, Trans, Trans Man, Trans Person, Trans Woman, Trans femmine, Transgender, Transgender Female, Transgender Male, Transgender Man, Transgender Person, Transgender Woman, Transmasculine, Transsexual, Transsexual Female, Transsexual Male, Transsexual Man, Transsexual Person.
   alla rubrica dopo la parola: transfobia aggiungere le seguenti: e, la discriminazione di Agender, Androgyne, Androgynous, Bigender, Female to Male, FTM, Gender Fluid, Gender Nonconforming, Gender Questioning, Gender Variant, Genderqueer, Male to Female, MTF, Neither, Neutrois, Non-binary, Other, Pangender, Trans, Trans Man, Trans Person, Trans Woman, Trans femmine, Transgender, Transgender Female, Transgender Male, Transgender Man, Transgender Person, Transgender Woman, Transmasculine, Transsexual, Transsexual Female, Transsexual Male, Transsexual Man, Transsexual Person.
6. 25. Montaruli, Varchi, Maschio.

  Al comma 1, dopo la parola: transfobia aggiungere le seguenti: e eterofobia e la cristianofobia.

  Conseguentemente,
   al comma 3 dopo le parole: transfobia aggiungere le seguenti:, l'eterofobia e la cristianofobia.
   alla rubrica, dopo le parole: transfobia aggiungere le seguenti:, l'eterofobia e la cristianofobia.
6. 413. Alessandro Pagano, Turri, Bisa, Tateo, Paolini, Potenti, Di Muro, Morrone, Cantalamessa, Marchetti, Tomasi.

  Al comma 2, sostituire le parole: di ogni ordine e grado con le seguenti: secondarie di secondo grado.
6. 194. Varchi, Maschio, Bellucci, Zucconi.

  Al comma 2, sostituire le parole: di ogni ordine e grado con le seguenti: secondarie di secondo grado, a condizione che vengano esplicitati nel Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), vengano approvate dagli organi collegiali scolastici, con particolare riferimento al Forum nazionale delle associazioni dei genitori della scuola (FONAGS) e ottemperino alle disposizioni di legge in materia di consenso informato dei genitori.
6. 195. Varchi, Maschio, Bellucci, Zucconi.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La cultura del rispetto e dell'inclusione e il contrasto dei pregiudizi, delle discriminazioni e delle violenze di ogni genere sono promossi nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica, di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, ed in particolare nell'ambito delle attività di introduzione alla conoscenza dei contenuti della Carta Costituzionale, di cui all'articolo 4 della medesima legge.
6. 414. Maschio, Varchi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 3, comma 1, della legge 21 agosto 2019, n. 92, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: « d-bis) educazione alle differenze e al contrasto delle discriminazioni».

  Conseguentemente, al comma 3, dopo la parola: scuole, aggiungere le seguenti: anche nell'ambito dell'insegnamento di educazione civica,
6. 450. Bazoli.

  Sopprimere il comma 3.
6. 415. Turri, Bisa, Tateo, Paolini, Potenti, Di Muro, Morrone, Cantalamessa, Marchetti, Tomasi, Alessandro Pagano.

  Al comma 3, sopprimere le parole da:, anche da parte fino alla fine del comma.
6. 500. Giannone, Lupi, Silli.

  Al comma 3, sopprimere le parole: , anche da parte delle amministrazioni pubbliche e nelle scuole.

  Conseguentemente,
   al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le scuole e le altre amministrazioni pubbliche provvedono alle attività di cui al precedente periodo compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   sopprimere il comma 4.
6. 700. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In nessun caso, le cerimonie, gli incontri e ogni altra iniziativa di cui al presente comma possono essere finalizzati a pubblicizzare o promuovere la maternità surrogata di cui alla legge n. 40 del 2004.
6. 197. Varchi, Maschio, Bellucci, Zucconi.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi oneri per le amministrazioni e le istituzioni interessate.
6. 417. Alessandro Pagano.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. In ogni caso, quando le iniziative di cui ai commi precedenti coinvolgono direttamente o indirettamente i minori di anni 18, è richiesto l'esplicito e particolare consenso di entrambi i genitori.
6. 208. Montaruli, Varchi, Maschio.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Tutela del minore contro le discriminazioni sessuali e di genere)

  1. In nessun caso il minore può essere discriminato per il proprio sesso e per tale ragione è vietata nei suoi confronti qualunque pratica di neutralità di genere (theyby).
  2. Chi applica pratiche di neutralità di genere (theyby) nei confronti di minori di anni 18 è punito con la pena della reclusione dai due ai sei anni. La pena è aumentata se il minore ha meno di anni 10.
6. 01. Montaruli, Varchi, Maschio.

EMENDAMENTI NON SEGNALATI PER LA VOTAZIONE

ART. 6.

  Sopprimerlo.
*6. 17. Rospi.

  Sopprimerlo.
*6. 72. Maschio, Varchi.

  Sopprimerlo.
*6. 470. Lupi, Giannone, Silli.

  Sopprimere il comma 1.
6. 471. Lupi, Giannone, Silli.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le seguenti: 2 gennaio.
6. 79. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le seguenti: 3 gennaio.
6. 80. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le seguenti: 4 gennaio.
6. 81. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le seguenti: 5 gennaio.
6. 82. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le seguenti: 7 gennaio.
6. 83. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le seguenti: 8 gennaio.
6. 84. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le seguenti: 9 gennaio.
6. 85. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le seguenti: 10 gennaio.
6. 86. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le seguenti: 11 gennaio.
6. 87. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le seguenti: 12 gennaio.
6. 88. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le seguenti: 13 gennaio.
6. 89. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le parole: 14 gennaio.
6. 90. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le parole: 15 gennaio.
6. 91. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le seguenti: 2 novembre.
6. 176. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le parole: 16 gennaio.
6. 92. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le parole: 17 gennaio.
6. 93. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le parole: 18 gennaio.
6. 94. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le parole: 19 gennaio.
6. 95. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le parole: 20 gennaio.
6. 96. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le parole: 21 gennaio.
6. 97. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le parole: 22 gennaio.
6. 98. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le parole: 23 gennaio.
6. 99. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le seguenti: 24 gennaio.
6. 100. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le seguenti: 25 gennaio.
6. 108. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le seguenti: 26 gennaio.
6. 109. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le seguenti: 27 gennaio.
6. 110. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le seguenti: 28 gennaio.
6. 111. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le seguenti: 29 gennaio.
6. 112. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le seguenti: 30 gennaio.
6. 113. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le seguenti: 3 gennaio.
6. 114. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le seguenti: 1o febbraio.
6. 115. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le parole: 2 febbraio.
6. 116. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le seguenti: 3 febbraio.
6. 117. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le seguenti: 4 febbraio.
6. 118. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le seguenti: 5 febbraio.
6. 119. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le seguenti: 6 febbraio.
6. 120. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le seguenti: 7 febbraio.
6. 121. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le seguenti: 8 febbraio.
6. 122. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le seguenti: 9 febbraio.
6. 123. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le seguenti: 10 febbraio.
6. 124. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le seguenti: 11 febbraio.
6. 125. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le seguenti: 12 febbraio.
6. 126. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le seguenti: 13 febbraio.
6. 127. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le seguenti: 14 febbraio.
6. 128. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le seguenti: 15 febbraio.
6. 129. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le seguenti: 16 febbraio.
6. 130. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le seguenti: 17 febbraio.
6. 131. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le seguenti: 18 febbraio.
6. 132. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le seguenti: 19 febbraio.
6. 133. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le seguenti: 20 febbraio.
6. 134. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le seguenti: 21 febbraio.
6. 135. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le seguenti: 22 febbraio.
6. 136. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le parole: 23 febbraio.
6. 137. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le parole: 24 febbraio.
6. 138. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le parole: 25 febbraio.
6. 139. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le parole: 26 febbraio.
6. 140. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le parole: 27 febbraio.
6. 141. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le parole: 28 febbraio.
6. 142. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le parole: 1 marzo.
6. 143. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le parole: 2 marzo.
6. 144. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le parole: 3 marzo.
6. 145. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le parole: 4 marzo.
6. 146. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le parole: 5 marzo.
6. 147. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le parole: 6 marzo.
6. 148. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le parole: 7 marzo.
6. 149. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le parole: 8 marzo.
6. 150. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le parole: 9 marzo.
6. 151. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le parole: 10 marzo.
6. 152. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le parole: 11 marzo.
6. 153. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le parole: 12 marzo.
6. 154. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le parole: 13 marzo.
6. 155. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le seguenti: 14 marzo.
6. 156. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le seguenti: 15 marzo.
6. 157. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le seguenti: 16 marzo.
6. 158. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le seguenti: 17 marzo.
6. 159. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le seguenti: 18 marzo.
6. 160. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le seguenti: 19 marzo.
6. 161. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le seguenti: 20 marzo.
6. 162. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le seguenti: 21 marzo.
6. 163. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le seguenti: 22 marzo.
6. 164. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le seguenti: 23 marzo.
6. 165. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le parole: 24 marzo.
6. 166. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le parole: 25 marzo.
6. 167. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le parole: 26 marzo.
6. 168. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le parole: 27 marzo.
6. 169. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le parole: 28 marzo.
6. 170. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le parole: 29 marzo.
6. 171. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le parole: 30 marzo.
6. 172. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le parole: 31 marzo.
6. 173. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le seguenti: 30 giugno.
6. 175. Maschio, Varchi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 17 maggio con le parole: 2 maggio.
6. 174. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia con le seguenti: la lesbofobia, la bifobia e la transfobia.
6. 75. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia con le seguenti: l'omofobia, la nanofobia, la transfobia.
6. 77. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia con le seguenti: l'emofobia, la bifobia e la transfobia.
6. 76. Maschio, Varchi.

  Al comma 1, sostituire le parole: l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia con le seguenti: l'omofobia, la lesbofobia, la calvifobia.
6. 78. Maschio, Varchi.

  Al comma 1, sostituire le parole: contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia con le seguenti: per la dignità della persona contro ogni discriminazione.

  Conseguentemente,
   al comma 3 sostituire le parole: contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia con le seguenti: per la dignità della persona contro ogni discriminazione.
   sostituire la rubrica con la seguente: Istituzione della giornata nazionale per la dignità della persona contro ogni discriminazione.
6. 410. Lupi, Giannone, Silli.

  Al comma 1, dopo le parole: e la transfobia aggiungere le seguenti: e l'eterofobia.

  Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: e la transfobia aggiungere le seguenti: e l'eterofobia.
6. 22. Maschio, Montaruli, Varchi.

  Al comma 1, e ovunque ricorre, dopo la parola: transfobia aggiungere le seguenti: e la cattolicofobia.
6. 21. Montaruli, Varchi, Maschio.

  Al comma 1, e ovunque ricorre, dopo la parola: transfobia aggiungere le seguenti: e la singlefobia.
6. 23. Montaruli, Varchi, Maschio.

  Al comma 1, e ovunque ricorre, dopo la parola: transfobia aggiungere le seguenti: , la mammofobia e la babbofobia.
6. 24. Montaruli, Varchi, Maschio.

  Al comma 1, e ovunque ricorre, dopo la parola: transfobia aggiungere le seguenti: e la discriminazione di Agender.
6. 26. Montaruli, Varchi, Maschio.

  Al comma 1, e ovunque ricorre, dopo la parola: transfobia aggiungere le seguenti: e la discriminazione di Androgyne.
6. 27. Montaruli, Varchi, Maschio.

  Al comma 1, e ovunque ricorre, dopo la parola: transfobia aggiungere le seguenti: e la discriminazione di Androgynous.
6. 28. Montaruli, Varchi, Maschio.

  Al comma 1, e ovunque ricorre, dopo la parola: transfobia aggiungere le seguenti: e la discriminazione di Bigender.
6. 29. Montaruli, Varchi, Maschio.

  Al comma 1, e ovunque ricorre, dopo la parola: transfobia aggiungere le seguenti: e la discriminazione di Female to Male.
6. 30. Montaruli, Varchi, Maschio.

  Al comma 1, e ovunque ricorre, dopo la parola: transfobia aggiungere le seguenti: e la discriminazione di Gender.
6. 31. Montaruli, Varchi, Maschio.

  Al comma 1, e ovunque ricorre, dopo la parola: transfobia aggiungere le seguenti: e la discriminazione di Gender Nonconforming.
6. 32. Montaruli, Varchi, Maschio.

  Al comma 1, e ovunque ricorre, dopo la parola: transfobia aggiungere le seguenti: e la discriminazione di Gender Questioning.
6. 33. Montaruli, Varchi, Maschio.

  Al comma 1, e ovunque ricorre, dopo la parola: transfobia aggiungere le seguenti: e la discriminazione di Gender Variant.
6. 34. Montaruli, Varchi, Maschio.

  Al comma 1, e ovunque ricorre, dopo la parola: transfobia aggiungere le seguenti: e la discriminazione di Genderqueer.
6. 35. Montaruli, Varchi, Maschio.

  Al comma 1, e ovunque ricorre, dopo la parola: transfobia aggiungere le seguenti: e la discriminazione di Male to Female.
6. 36. Montaruli, Varchi, Maschio.

  Al comma 1, e ovunque ricorra, dopo la parola: transfobia aggiungere le seguenti: e la discriminazione di MTF.
6. 37. Montaruli, Varchi, Maschio.

  Al comma 1, e ovunque ricorra, dopo la parola: transfobia aggiungere le seguenti: e la discriminazione di Neither.
6. 38. Montaruli, Varchi, Maschio.

  Al comma 1, e ovunque ricorra, dopo la parola: transfobia aggiungere le seguenti: e la discriminazione di Neutrois.
6. 39. Montaruli, Varchi, Maschio.

  Al comma 1, e ovunque ricorra, dopo la parola: transfobia aggiungere le seguenti: e la discriminazione di Non-binary.
6. 40. Montaruli, Varchi, Maschio.

  Al comma 1, e ovunque ricorra, dopo la parola: transfobia aggiungere le seguenti: e la discriminazione di Other.
6. 41. Montaruli, Varchi, Maschio.

  Al comma 1, e ovunque ricorra, dopo la parola: transfobia aggiungere le seguenti: e la discriminazione di Pangender.
6. 42. Montaruli, Varchi, Maschio.

  Al comma 1, e ovunque ricorra, dopo la parola: transfobia aggiungere le seguenti: e la discriminazione di Trans.
6. 43. Montaruli, Varchi, Maschio.

  Al comma 1, e ovunque ricorra, dopo la parola: transfobia aggiungere le seguenti: e la discriminazione di Trans-Man.
6. 44. Montaruli, Varchi, Maschio.

  Al comma 1, e ovunque ricorra, dopo la parola: transfobia aggiungere le seguenti: e la discriminazione di Trans Person.
6. 45. Montaruli, Varchi, Maschio.

  Al comma 1, e ovunque ricorra, dopo la parola: transfobia aggiungere le seguenti: e la discriminazione di Trans Woman.
6. 46. Montaruli, Varchi, Maschio.

  Al comma 1, e ovunque ricorra dopo la parola: transfobia aggiungere le seguenti: e la discriminazione di Transfeminine.
6. 47. Montaruli, Varchi, Maschio.

  Al comma 1, e ovunque ricorra dopo la parola: transfobia aggiungere le seguenti: e la discriminazione di Transgender.
6. 48. Montaruli, Varchi, Maschio.

  Al comma 1, e ovunque ricorra dopo la parola: transfobia aggiungere le seguenti: e la discriminazione di Transgender Man.
6. 49. Montaruli, Varchi, Maschio.

  Al comma 1, e ovunque ricorra dopo la parola: transfobia aggiungere le seguenti: e la discriminazione di Transgender Female.
6. 50. Montaruli, Varchi, Maschio.

  Al comma 1, e ovunque ricorra dopo la parola: transfobia aggiungere le seguenti: e la discriminazione di Transgender Male.
6. 51. Montaruli, Varchi, Maschio.

  Al comma 1, e ovunque ricorra dopo la parola: transfobia aggiungere le seguenti: e la discriminazione di Transgender Person.
6. 53. Montaruli, Varchi, Maschio.

  Al comma 1, e ovunque ricorra dopo la parola: transfobia aggiungere le seguenti: e la discriminazione di Transgender Woman.
6. 54. Montaruli, Varchi, Maschio.

  Al comma 1, e ovunque ricorra dopo la parola: transfobia aggiungere le seguenti: e la discriminazione di Transmasculine.
6. 55. Montaruli, Varchi, Maschio.

  Al comma 1, e ovunque ricorra dopo la parola: transfobia aggiungere le seguenti: e la discriminazione di Transsexual.
6. 56. Montaruli, Varchi, Maschio.

  Al comma 1, e ovunque ricorra, dopo la parola: transfobia aggiungere le seguenti: e la discriminazione di Transsexual Female.
6. 57. Montaruli, Varchi, Maschio.

  Al comma 1, e ovunque ricorra, dopo la parola: transfobia aggiungere le seguenti: e la discriminazione di Transsexual Male.
6. 58. Montaruli, Varchi, Maschio.

  Al comma 1, e ovunque ricorra, dopo la parola: transfobia aggiungere le seguenti: e la discriminazione di Transsexual Man.
6. 59. Montaruli, Varchi, Maschio.

  Al comma 1, e ovunque ricorra, dopo la parola: transfobia aggiungere le seguenti: e la discriminazione di Transsexual Person.
6. 60. Montaruli, Varchi, Maschio.

  Al comma 1 sopprimere le parole: del rispetto e.
6. 74. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1 sopprimere le parole da: nonché a: genere.
6. 73. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: sanciti dalla Costituzione con le seguenti: di cui all'articolo 3 della Costituzione.
6. 177. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Sopprimere il comma 2.
*6. 179. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Sopprimere il comma 2.
*6. 472. Lupi, Giannone, Silli.

  Sopprimere il comma 3.
**6. 180. Alessandro Pagano.

  Sopprimere il comma 3.
**6. 181. Maschio, Varchi.

  Sopprimere il comma 3.
**6. 473. Lupi, Giannone, Silli..

  Al comma 3, sostituire le parole: e ogni altra iniziativa utile con le seguenti: , campagne di sensibilizzazione e di informazione istituzionale.
6. 192. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 3, dopo le parole: anche da parte delle amministrazioni pubbliche aggiungere le seguenti: locali.
6. 196. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 3, sopprimere le parole: in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado,.
6. 191. Rospi.

  Al comma 3, sostituire le parole: , in modo particolare nelle scuole con le seguenti: e nelle scuole.
6. 193. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 3, aggiungere il seguente periodo: Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi oneri per le amministrazioni e le istituzioni interessate.
6. 207. Maschio, Varchi.

  Al comma 3, aggiungere il seguente periodo: Le iniziative di cui al presente comma avvengono esclusivamente su base volontaria da parte delle istituzioni e degli enti interessati.
6. 206. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le iniziative di cui al presente comma devono essere deliberate con maggioranze qualificate di tre quarti dei componenti degli organi competenti degli enti e delle istituzioni interessate.
6. 205. Maschio, Varchi.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le iniziative di cui al presente comma devono essere deliberate con maggioranze qualificate di due terzi dei componenti degli organi competenti degli enti e delle istituzioni interessate.
6. 187. Alessandro Pagano.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le previsioni di cui al presente comma sono attuate esclusivamente da enti e istituzioni dello Stato, delle Regioni e dei Comuni.
6. 204. Varchi, Maschio, Zucconi.

  Al comma 3, aggiungere il seguente periodo: Le previsioni di cui al presente comma non si applicano a organizzazioni, fondazioni, associazioni, società e soggetti comunque denominati che non appartengano alla pubblica amministrazione.
6. 203. Maschio, Varchi.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le iniziative di cui al presente comma avvengono esclusivamente su base volontaria da parte delle istituzioni e degli enti interessati.
6. 480. Alessandro Pagano.

  Sopprimere il comma 4.
6. 210. Maschio, Varchi.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , regioni e comuni.
6. 211. Maschio, Varchi.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e regioni.
6. 212. Varchi, Maschio, Zucconi.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Chiarimenti in ordine a tempi e modalità di erogazione di misure a sostegno di aziende e lavoratori in relazione alle prescrizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 – 3-01839

   DELRIO, ROTTA, GRIBAUDO, BORDO, ENRICO BORGHI, DI GIORGI, FIANO, LEPRI, PEZZOPANE, POLLASTRINI, VISCOMI e DE MARIA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. – Per sapere – premesso che:
   il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 prevede misure di contenimento del contagio da COVID-19 per far fronte alla recente impennata di casi; la seconda ondata, da Nord a Sud, sta mettendo sotto stress le strutture sanitarie, vengono riaperti o allargati i «reparti-COVID», si saturano le terapie intensive, sono bloccati gli interventi medici di routine e in difficoltà le strutture di pronto soccorso;
   in particolare, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri prevede la chiusura anticipata alle ore 18 degli esercizi di somministrazione, quali bar, pasticcerie e ristoranti, salvo consentire il servizio di vendita da asporto e a domicilio fino alle ore 24; prevede lo stop alle attività di palestre, piscine, centri benessere, centri termali, centri ricreativi e culturali; blocca gran parte delle attività e delle competizioni sportive; determina la chiusura di cinema, teatri e di altre strutture adibite allo spettacolo dal vivo;
   tali attività sono fra quelle già più danneggiate dalla pandemia, colpite immediatamente dalle restrizioni della prima ondata e solo parzialmente risollevate dalle riaperture del periodo estivo;
   alcuni di questi lavoratori denunciano ancora la mancata erogazione della cassa integrazione di maggio 2020; discrasie normative o contributive hanno impedito spesso l'erogazione del sostegno ai lavoratori a chiamata ed alle figure precarie ed atipiche che caratterizzano questi settori;
   contestualmente all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il Governo ha annunciato nuove misure economiche di emergenza, per un importo fra i 4 e i 5 miliardi di euro, quali: il ristoro a fondo perduto degli operatori economici attraverso bonifico diretto tramite l'Agenzia delle entrate; sei settimane di cassa integrazione per i dipendenti delle aziende costrette a fermare o ridurre le loro attività; replica delle misure una tantum per alcune categorie di lavoratori (spettacolo, stagionali del turismo, sport); prolungamento del reddito di emergenza;
   lunedì 26 ottobre 2020 si sono tenute in varie città italiane manifestazioni di protesta contro gli orari di attività previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in particolare da parte delle categorie dei ristoratori e dei vari esercizi aperti al pubblico; a seguire sono avvenuti gravi episodi di violenza da parte di altri manifestanti che spesso hanno danneggiato gli stessi esercenti;
   la celerità nel predisporre ed erogare tali misure di sostegno è indispensabile per la tenuta sociale del Paese –:
   in che tempi e con quali modalità sia prevista l'erogazione dei contributi a fondo perduto, della cassa integrazione e delle indennità specifiche per le aziende e i lavoratori la cui attività è stata ridotta o fermata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020.
(3-01839)


Chiarimenti in ordine alle risorse da destinare al ristoro dei danni conseguenti alle limitazioni alle attività imposte dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 – 3-01840

   GELMINI, VALENTINI, OCCHIUTO, BALDELLI, MUGNAI, POLIDORI, ROTONDI, VITO, MULÈ, ANGELUCCI, APREA, BAGNASCO, BALDINI, BARATTO, BARELLI, ANNA LISA BARONI, BARTOLOZZI, BATTILOCCHIO, BERGAMINI, BIANCOFIORE, BOND, BRAMBILLA, BRUNETTA, CALABRIA, CANNATELLI, CANNIZZARO, CAON, CAPPELLACCI, CARFAGNA, CARRARA, CASCIELLO, CASINO, CASSINELLI, CATTANEO, CORTELAZZO, CRISTINA, DALL'OSSO, D'ATTIS, DELLA FRERA, D'ETTORE, FASANO, FASCINA, FATUZZO, FERRAIOLI, GREGORIO FONTANA, GIACOMETTO, GIACOMONI, LABRIOLA, MANDELLI, MARIN, MARROCCO, MARTINO, MAZZETTI, MILANATO, MUSELLA, NAPOLI, NEVI, FITZGERALD NISSOLI, NOVELLI, ORSINI, PALMIERI, PELLA, PENTANGELO, PEREGO DI CREMNAGO, PETTARIN, PITTALIS, POLVERINI, PORCHIETTO, PRESTIGIACOMO, RAVETTO, RIPANI, ROSSELLO, ROSSO, RUFFINO, RUGGIERI, PAOLO RUSSO, SACCANI JOTTI, SARRO, SANDRA SAVINO, ELVIRA SAVINO, SIBILIA, SIRACUSANO, SISTO, SOZZANI, SPENA, SQUERI, TARTAGLIONE, TORROMINO, MARIA TRIPODI, VERSACE, VIETINA, ZANELLA, ZANETTIN e ZANGRILLO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere – premesso che:
   il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020, recante misure urgenti per fronteggiare e contenere la diffusione del virus COVID-19, dispone che fino al 24 novembre 2020, siano sospese le attività di ristorazione dalle ore 18 alle ore 5, fatta eccezione per le consegne a domicilio e la ristorazione con asporto fino alle ore 24; le attività di palestre, piscine, centri benessere e termali, fatta eccezione per le prestazioni rientranti nei Lea; gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, cinematografiche e da concerto e in altri spazi anche all'aperto; ogni forma di attività convegnistica in presenza;
   tali attività, insieme a quelle indirettamente coinvolte, hanno già subito ingenti perdite economiche durante il lockdown primaverile, a cui si sono aggiunti gli investimenti per mettere in sicurezza i locali, investimenti di cui gli operatori si sono fatti carico, seguendo le indicazioni dei protocolli perché condizione per la riapertura dell'attività in costanza di pandemia. D'altra parte secondo gli interroganti la risposta dello Stato è stata tardiva, insufficiente, burocratica e priva di un piano definito quantomeno sui tre temi fondamentali per il contenimento della diffusione del contagio: sanità, scuola e trasporti;
   inoltre, se è vero che le risorse stanziate per interventi specifici, bonus frammentati e nuovi fondi non hanno assicurato né un adeguato ristoro per i danni subiti dalle attività economiche né le condizioni per un rilancio effettivo del Paese, è altresì vero che tali risorse non sono state interamente utilizzate. Questo perché tra decreti-legge privi di provvedimenti attuativi, misure poco chiare, stime sbagliate e adempimenti burocratici complessi, non si è riusciti a impiegare tutti i finanziamenti disponibili;
   durante la conferenza stampa di domenica 25 ottobre 2020, il Presidente del Consiglio dei ministri ha dichiarato di assumersi l'impegno a garantire indennizzi per gestori ed esercenti penalizzati dalle nuove limitazioni –:
   quali siano l'esatta quantificazione delle risorse rivenienti dagli scostamenti di bilancio approvati dal Parlamento e non ancora utilizzate, le modalità di ripartizione ed assegnazione e la reale tempistica di erogazione per l'annunciato ristoro dei danni conseguenti alla chiusura ed alle limitazioni di orario imposte con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020, con particolare riferimento a contributi a fondo perduto, credito di imposta per le locazioni, differimento e/o cancellazione di scadenze fiscali e tributarie, interventi sui costi di utenze e tariffe, e se il Governo intenda attingere alle risorse non ancora spese rispetto a quelle di maggior indebitamento autorizzate dal Parlamento. (3-01840)


Chiarimenti in ordine a entità, modalità e tempistica di erogazione delle risorse da destinare al sostegno delle attività maggiormente colpite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 – 3-01841

   DAVIDE CRIPPA, RICCIARDI, MARINO, SALAFIA, ILARIA FONTANA, SCERRA, ALEMANNO, FEDERICO, PROVENZA e FRANCESCO SILVESTRI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere – premesso che:
   da marzo si sono rese necessarie misure di contenimento della pandemia globale da COVID-19 tali per cui il Governo, nel complesso (decreti-legge cosiddetti «Cura Italia», «Liquidità», «Rilancio», «Agosto»), ha previsto misure di sostengo all'economia pari a 100 miliardi di euro;
   stante ciò, nei primi due trimestri dell'anno l'attività economica si è ridotta complessivamente di circa il 18 per cento, a fronte di contrazioni diffuse in tutti i maggiori settori;
   a risentirne negativamente sono stati il settore manifatturiero, i servizi ed il terziario, soprattutto nel caso di attività svolte necessariamente in presenza (come il turismo, la ristorazione, gli eventi sportivi e culturali, nonché il commercio al dettaglio) che hanno registrato forti perdite di fatturato;
   le prospettive dell'economia italiana nello scorcio finale dell'anno dipendono fortemente dall'evoluzione dell'epidemia e dagli interventi che si renderanno necessari per contrastarla;
   nelle ultime settimane il COVID-19 ha ricominciato a diffondersi in maniera massiccia in Italia;
   sebbene l'Ufficio parlamentare di bilancio precisi di aver elaborato ipotesi forti e da considerare come indicative dei possibili ordini di grandezza degli effetti della nuova ondata, combinando i modelli previsivi di breve termine sul Pil con scenari epidemiologici costruiti sulla base dell'esperienza della primavera scorsa, nella nota sulla congiuntura di ottobre 2020, l'Upb ha stimato, per il trimestre in corso, che una seconda ondata impatterebbe negativamente sul Pil per 3,5 (caso meno sfavorevole), 5,0 (caso intermedio) e 8,0 (caso più sfavorevole) punti percentuali;
   alla luce dell'impennata dei contagi e della pressione sul sistema sanitario, il Presidente Conte ha firmato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020, contenente nuove misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e, al contempo, ha annunciato l'adozione di un ulteriore decreto-legge – cosiddetto «decreto ristori» – al fine di prevedere sia misure a sostegno delle attività economiche più colpite dalle nuove restrizioni (come il turismo, la ristorazione, gli eventi sportivi e culturali, il commercio al dettaglio), sia misure a sostegno dell'occupazione;
   secondo notizie di stampa, lo sforzo economico ammonterebbe a circa 5 miliardi di euro –:
   quale sia l'apporto economico-finanziario, la modalità e la relativa tempistica che il Governo sta ipotizzando di prevedere nel cosiddetto «decreto ristori», al fine di sostenere le attività che sono maggiormente colpite direttamente e indirettamente dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri citato in premessa.
(3-01841)


Chiarimenti in ordine alla consistenza e ai tempi di erogazione delle risorse da destinare al sostegno degli imprenditori e delle famiglie a seguito delle misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 e iniziative volte a rivedere la chiusura delle attività culturali – 3-01842

   ROSPI e SCHULLIAN. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere – premesso che:
   dal mese di febbraio 2020 su tutto il pianeta si è diffuso il COVID-19, un virus che in breve tempo si è trasformato in una pandemia globale che ha causato oltre 43 milioni di contagi e più di 1 milione di decessi nel mondo;
   purtroppo, il nostro Paese è quello che ha registrato il maggior numero di decessi in Europa rispetto al numero di contagi, infatti, ad oggi sono state contagiate circa 600 mila persone con oltre 37 mila decessi, in continuo aumento nelle ultime settimane;
   a partire dal mese di marzo 2020 al fine di arrestare il diffondersi del virus, sono state adottate una serie di misure contenitive e restrittive attraverso l'emanazione di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che hanno portato ad un primo lockdown a livello nazionale;
   da alcune settimane, con la seconda ondata di contagi, la curva epidemiologica ha ripreso a salire vertiginosamente arrivando a circa 20 mila casi al giorno. Per fronteggiare la seconda ondata il Presidente del consiglio dei ministri ha emanato tre successivi decreti, il primo il 13 ottobre 2020, il secondo il 18 ottobre 2020 e l'ultimo il 24 ottobre 2020 attraverso i quali sono state adottate misure restrittive che hanno portato tra gli altri alla chiusura di cinema, teatri, ristoranti, bar, gelaterie, pasticcerie, palestre, piscine e centri termali;
   l'ennesima chiusura delle attività commerciali porterà ad un ulteriore perdita di prodotto interno lordo nel quarto trimestre, oltre a quella del 10 per cento già stimata dai principali osservatori economici, colpendo settori strategici per l'Italia quali cultura, accoglienza e ristorazione, che sono il fiore all'occhiello del nostro Paese e che rappresentano una parte rilevante del prodotto interno lordo;
   il Governo, chiudendo le attività culturali, rischia di colpire un settore che per l'Italia rappresenta uno dei più virtuosi biglietti da visita del Paese ed è considerato principio fondante del nostro sistema democratico;
   con l'ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri intere categorie economiche rischiano la chiusura definitiva delle loro attività in quanto già duramente colpite dal primo lockdown, non possono far fronte ad una ulteriore chiusura;
   questa situazione di emergenza si sta trasformando da emergenza sanitaria in emergenza socio-economica e ne sono conseguenza le tante manifestazioni che in queste ultime ore stanno animando diverse piazze italiane –:
   quali siano il valore reale dell'indennizzo, le tempistiche entro le quali imprenditori e famiglie coinvolte nelle ultime misure restrittive verranno risarcite e se il Governo intenda cambiare la propria posizione in merito alla chiusura delle attività culturali quali cinema e teatri.
(3-01842)


Iniziative volte a scongiurare la chiusura del sito Whirlpool di Napoli e a salvaguardare i livelli occupazionali – 3-01843

   FORNARO, BERSANI, CONTE, EPIFANI, FASSINA, FRATOIANNI, MURONI, PALAZZOTTO, PASTORINO e STUMPO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere – premesso che:
   il 22 ottobre 2020, nel corso di un incontro al Ministero dello sviluppo economico tra rappresentanti del Governo, della Whirlpool e dei sindacati, l'azienda ha confermato che dismetterà il sito di Napoli, come annunciato un anno fa;
   l'accordo del 25 ottobre 2018 firmato da parti sociali e Governo prevedeva nel sito di Napoli investimenti per il triennio 2019-2021 di circa 17 milioni di euro tra prodotto, processo, ricerca e sviluppo, confermando l'intenzione di Whirlpool di mantenere una presenza di alta qualità a Napoli, a fronte dell'utilizzo di ammortizzatori sociali e di sovvenzioni da parte delle istituzioni. Dopo circa 7 mesi dalla firma al Ministero dello sviluppo economico, Whirlpool ha annunciato, invece, la dismissione e la vendita dello stabilimento di Napoli a terzi a causa di una contrazione del mercato e di varie congiunture aziendali e internazionali;
   nell'impianto di Napoli si producono elettrodomestici di gamma alta, il modello di lavatrici Omnia, la cui domanda globale, a detta dell'azienda, sarebbe crollata drasticamente. Ma, in realtà, i conti finanziari della multinazionale stanno migliorando e salgono i profitti. Il mercato degli elettrodomestici, inoltre, offre dati incoraggianti;
   la cessazione della produzione comporterebbe la cancellazione di quasi mille posti di lavoro tra diretti e indiretti, con il dramma che ne deriva per i lavoratori e le loro famiglie, e la perdita di un sito importante per tutto il territorio, nonché una delle poche realtà produttive rimaste nel sud del Paese;
   è necessario dare una risposta concreta ai lavoratori con un nuovo e diretto impegno del management della Whirlpool al tavolo per offrire solide prospettive di occupazione produttiva;
   i sindacati, che hanno annunciato lo sciopero generale dell'intera area metropolitana di Napoli per giovedì 5 novembre, chiedono che il tavolo ministeriale resti permanentemente aperto e di incontrare il Presidente del Consiglio per spiegare il punto di vista dei lavoratori;
   la vertenza Whirlpool è esemplare dal punto di vista delle politiche di contrasto alla delocalizzazione e al dumping sociale e, collocandosi nell'incertezza economica e sociale causata dall'emergenza da COVID-19, è esemplare per i rischi di ridimensionamento e perdita di produttività e occupazione –:
   se non ritenga utile e necessario convocare al più presto, in accordo con il Ministero dello sviluppo economico, un tavolo a Palazzo Chigi con l'azienda e i rappresentanti dei lavoratori per scongiurare la chiusura del sito Whirlpool di Napoli e salvaguardare i livelli occupazionali. (3-01843)


Chiarimenti in ordine ai dati scientifici alla base delle chiusure disposte dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020, e intendimenti in ordine a possibili modifiche – 3-01844

   GUIDESI, MOLINARI, ANDREUZZA, BADOLE, BASINI, BAZZARO, BELLACHIOMA, BELOTTI, BENVENUTO, BIANCHI, BILLI, BINELLI, BISA, BITONCI, BOLDI, BONIARDI, BORDONALI, CLAUDIO BORGHI, BUBISUTTI, CAFFARATTO, CANTALAMESSA, CAPARVI, CAPITANIO, CASTIELLO, VANESSA CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CENTEMERO, CESTARI, COIN, COLLA, COLMELLERE, COMAROLI, COMENCINI, COVOLO, ANDREA CRIPPA, DARA, DE ANGELIS, DE MARTINI, D'ERAMO, DI MURO, DI SAN MARTINO LORENZATO DI IVREA, DONINA, DURIGON, FANTUZ, FERRARI, FIORINI, FOGLIANI, LORENZO FONTANA, FORMENTINI, FOSCOLO, FRASSINI, FURGIUELE, GALLI, GARAVAGLIA, GASTALDI, GAVA, GERARDI, GIACCONE, GIACOMETTI, GIGLIO VIGNA, GIORGETTI, GOBBATO, GOLINELLI, GRIMOLDI, GUSMEROLI, IEZZI, INVERNIZZI, LATINI, LAZZARINI, LEGNAIOLI, LIUNI, LOCATELLI, LOLINI, EVA LORENZONI, LOSS, LUCCHINI, MACCANTI, MAGGIONI, MANZATO, MARCHETTI, MATURI, MINARDO, MOLTENI, MORELLI, MORRONE, MOSCHIONI, MURELLI, ALESSANDRO PAGANO, PANIZZUT, PAOLIN, PAOLINI, PAROLO, PATASSINI, PATELLI, PATERNOSTER, PETTAZZI, PIASTRA, PICCHI, PICCOLO, POTENTI, PRETTO, RACCHELLA, RAFFAELLI, RIBOLLA, RIXI, SALTAMARTINI, SASSO, STEFANI, SUTTO, TARANTINO, TATEO, TIRAMANI, TOCCALINI, TOMASI, TOMBOLATO, TONELLI, TURRI, VALBUSA, VALLOTTO, VINCI, VIVIANI, RAFFAELE VOLPI, ZICCHIERI, ZIELLO, ZOFFILI e ZORDAN. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere – premesso che:
   le chiusure disposte dall'ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono il frutto secondo gli interroganti della totale incapacità del Governo nella gestione della situazione epidemiologica e dei ritardi accumulati dallo stesso nell'attuazione delle misure di potenziamento della scuola, dei trasporti pubblici e della sanità che avrebbero dovuto essere adottate, mesi fa, per scongiurare il rischio di un nuovo lockdown;
   il Governo e i tecnici da esso nominati, con un approccio a parere degli interroganti tutt'altro che lungimirante, hanno «cestinato» le proposte delle opposizioni e hanno pensato di risolvere i problemi della scuola con l'acquisto dei banchi a rotelle, di potenziare il trasporto pubblico locale, non con l'utilizzo dei bus turistici attualmente fermi, bensì con il bonus monopattini e, ancora, sul fronte della sanità, di bloccare i protocolli di sperimentazione più promettenti nella lotta contro il COVID-19 adottando provvedimenti di «sospensione», come nel caso dell'idrossiclorochina, ovvero architettando procedure astruse e complesse, come nel caso della terapia con il plasma;
   i risultati di questa gestione sono sotto gli occhi di tutti: lavoratori e imprenditori sono scesi in piazza a manifestare la propria disperazione, interi settori dell'economia saranno distrutti (ristorazione, cinema, teatri, sport, palestre e piscine, solo per citarne alcuni), miliardi di nuovo debito pubblico verranno generati, senza peraltro che vi sia stato un preventivo confronto parlamentare;
   allo stesso modo, il Governo non ha dato ascolto alle regioni, alle categorie produttive e, a quanto consta, è andato avanti in maniera autoreferenziale contro il volere dei suoi stessi alleati che pure si sarebbero accorti dell'irragionevolezza delle misure adottate;
   peraltro, nel disporre le chiusure, il Governo non ha dato conto dei criteri tecnico scientifici che si pongono alla base di esse; non ha comunicato il numero dei contagi che si sarebbero effettivamente verificati all'interno dei cinema, dei teatri, delle palestre e dei ristoranti che hanno rispettato le regole e che oggi vengono improvvisamente chiusi, mentre i mezzi pubblici sono affollati come non mai. Non c’è alcun dato, numero, percentuale, nulla, il che rende le chiusure non solo drammatiche per le realtà colpite, ma del tutto arbitrarie, quasi casuali e potenzialmente inutili ai fini del contenimento dell'epidemia –:
   quali dati scientifici supportino la scelta di arginare la crescita dei contagi attraverso le chiusure, che appaiono agli interroganti arbitrarie, dell'ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e per quali motivi il Governo non abbia invece recepito le proposte che da tempo vengono avanzate dalle opposizioni in materia di scuola, sanità e trasporti pubblici.
(3-01844)


Chiarimenti in ordine ai dati scientifici alla base delle misure disposte dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020, anche in relazione alla asserita carenza di pubblicità dei lavori del Comitato tecnico-scientifico – 3-01845

   LOLLOBRIGIDA, MELONI, ALBANO, BELLUCCI, BIGNAMI, BUCALO, BUTTI, CAIATA, CARETTA, CIABURRO, CIRIELLI, DEIDDA, DELMASTRO DELLE VEDOVE, DONZELLI, FERRO, FOTI, FRASSINETTI, GALANTINO, GEMMATO, LUCASELLI, MANTOVANI, MASCHIO, MOLLICONE, MONTARULI, OSNATO, PRISCO, RAMPELLI, RIZZETTO, ROTELLI, SILVESTRONI, TRANCASSINI, VARCHI e ZUCCONI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere – premesso che:
   il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato lo scorso 24 ottobre ha disposto la sospensione per un mese delle attività di palestre, piscine e di tutta l'attività sportiva dilettantistica di base, la chiusura di cinema e centri culturali come anche di centri benessere, centri termali, centri sociali e centri ricreativi, nonché delle competizioni e degli eventi sportivi degli sport individuali e di squadra svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;
   il medesimo decreto ha altresì disposto la chiusura di tutti i servizi di ristorazione, tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, alle ore 18, sempre fino al 24 novembre;
   il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre segue di appena sei giorni il precedente decreto del Governo sulle misure di contenimento della pandemia da coronavirus, che pur con delle limitazioni aveva garantito l'apertura di cinema, teatri, palestre e piscine e aveva ribadito la possibilità per i servizi di ristorazione di rimanere aperti fino alle 24;
   il 22 ottobre, inoltre, il Dipartimento dello sport aveva approvato il Nuovo protocollo attuativo delle «Linee Guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere», per l'attuazione del quale i centri sportivi, a detta del Presidente del Consiglio, avrebbero avuto a disposizione sette giorni, ma solo due giorni dopo ne è stata, invece, decretata la chiusura totale;
   non è chiaro come sia stato possibile un simile repentino cambio di atteggiamento da parte del Governo, soprattutto perché a parere degli interroganti le nuove restrizioni imposte non poggiano su alcuna evidenza scientifica della presenza di contagi o focolai di infezione in alcuno dei luoghi più duramente colpiti;
   tutti i settori interessati dalle chiusure negli scorsi mesi si sono impegnati al massimo nel rispetto dei protocolli di sicurezza, a tal fine anche effettuando cospicui investimenti economici, pur di poter continuare a svolgere la propria attività scongiurandone la chiusura dopo le pesanti perdite economiche subite durante il lockdown –:
   sulla base di quali dati scientifici il Governo abbia deliberato le misure di cui in premessa, contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020, atteso che non sono stati resi pubblici i verbali n. 119 e n. 120 delle sedute del 18 e 24 ottobre del Comitato tecnico-scientifico citati in premessa al medesimo decreto. (3-01845)


Iniziative volte a prevedere l'utilizzo di parte della flotta del trasporto commerciale per ovviare alla situazione di sovraffollamento nei servizi del trasporto pubblico locale, nonché per una riforma strutturale del trasporto pubblico – 3-01846

   NOBILI, PAITA, FREGOLENT e D'ALESSANDRO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere – premesso che:
   la cosiddetta seconda ondata della pandemia da COVID-19 ha posto ancora una volta con forza il problema del trasporto pubblico, in particolare quello locale, utilizzato soprattutto nelle ore di punta da studenti e lavoratori;
   i mezzi di trasporto, infatti, sono percepiti tra le cause sulle quali maggiormente grava la responsabilità dell'innalzamento del numero dei contagi che si registra negli ultimi giorni;
   e mentre si stabiliscono nuove regole, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre, per il contenimento del virus in ogni ambito – dalla scuola al lavoro, dai ristoranti agli impianti sportivi – sul trasporto pubblico locale si registrano centinaia di casi di assembramento inaccettabile ed incompatibile con un corretto comportamento: le testimonianze video e foto, infatti, evidenziano come non vengano mantenute le distanze di sicurezza e ci mostrano autobus, metropolitane e treni in cui i passeggeri sono costretti a viaggiare uno accanto all'altro con l'impossibilità di rispettare alcuna forma di distanziamento prevista dalla legislazione vigente anti COVID-19;
   una soluzione rapida e a basso costo al problema dell'affollamento è stata proposta da Italia Viva nell'utilizzo di parte della flotta del trasporto commerciale, di taxi e Ncc, ora inutilizzata a causa della contrazione dei flussi turistici. Con il loro affitto, oltre a dare un sollievo al settore, si potrebbero aumentare le corse del trasporto pubblico locale per garantire la salute e la sicurezza di coloro viaggiano sui mezzi pubblici;
   si pone comunque con forza la necessità non solo di avanzare delle proposte immediate, quale quella rappresentata dall'utilizzo della flotta turistica, ma soprattutto di elaborare una svolta strutturale per il futuro del settore con il potenziamento delle risorse destinate al trasporto pubblico locale, da investire sia nel potenziamento della flotta dei mezzi di trasporto, che nella formazione del personale destinato a condurlo;
   dall'inizio della pandemia a fronte di oltre 100 miliardi messi in campo con i provvedimenti del Governo ancora troppo esigua è la quota destinata al trasporto pubblico locale. Il piano Next Generation EU rappresenta, dunque, un'occasione importante per finanziare una riforma di sistema –:
   se non ritenga che l'utilizzo della flotta commerciale possa rappresentare una soluzione immediata per ovviare al problema degli assembramenti e del sovraffollamento dei trasporti e quali iniziative intenda adottare e in quali tempi, per una riforma di sistema strutturale e di ampio respiro del trasporto pubblico accompagnata da un adeguato trasferimento di risorse già nei prossimi provvedimenti utili. (3-01846)