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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 8 settembre 2020

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta dell'8 settembre 2020.

  Amitrano, Ascani, Azzolina, Battelli, Bergamini, Boccia, Bonafede, Boschi, Brescia, Buffagni, Carbonaro, Carfagna, Casa, Castelli, Cirielli, Colletti, Comaroli, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, Daga, De Maria, De Micheli, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Fantuz, Fassino, Ferraresi, Gregorio Fontana, Fraccaro, Franceschini, Frusone, Gallinella, Gebhard, Gelmini, Giachetti, Giacomoni, Grimoldi, Gualtieri, Guerini, Invernizzi, Iovino, L'Abbate, Liuzzi, Lollobrigida, Losacco, Lupi, Maggioni, Maniero, Marattin, Mauri, Melilli, Molinari, Morani, Morassut, Nardi, Orrico, Palmisano, Parolo, Perantoni, Rampelli, Rizzo, Rosato, Ruocco, Scalfarotto, Schullian, Serracchiani, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora, Spadoni, Speranza, Tasso, Tateo, Tofalo, Tomasi, Traversi, Vignaroli, Villarosa, Raffaele Volpi, Zoffili.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Amitrano, Ascani, Azzolina, Battelli, Bergamini, Boccia, Bonafede, Boschi, Brescia, Buffagni, Carbonaro, Carfagna, Casa, Castelli, Cirielli, Colletti, Comaroli, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, Daga, De Maria, De Micheli, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Fantuz, Fassino, Ferraresi, Gregorio Fontana, Fraccaro, Franceschini, Frusone, Gallinella, Gebhard, Gelmini, Giachetti, Giacomoni, Giorgis, Grimoldi, Gualtieri, Guerini, Invernizzi, Iovino, L'Abbate, Liuzzi, Lollobrigida, Losacco, Lupi, Maggioni, Maniero, Marattin, Mauri, Melilli, Molinari, Morani, Morassut, Nardi, Orrico, Palmisano, Parolo, Perantoni, Rampelli, Rizzo, Rosato, Ruocco, Scalfarotto, Schullian, Serracchiani, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora, Spadoni, Speranza, Tasso, Tateo, Tofalo, Tomasi, Traversi, Vignaroli, Villarosa, Raffaele Volpi, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 4 settembre 2020 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   NOVELLI e ROSSO: «Disposizioni in materia di circolazione di prova dei veicoli» (2646);
   CARETTA: «Modifica all'articolo 7 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di istituzione degli istituti regionali per la fauna selvatica» (2647).

  In data 7 settembre 2020 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   LONGO: «Ripristino della festività nazionale del 4 novembre quale Giornata dell'unità nazionale e delle Forze armate» (2649);
   GIACHETTI: «Disposizioni in materia di liberazione anticipata di cui all'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354» (2650).

  Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di proposte di inchiesta parlamentare.

  In data 4 settembre 2020 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di inchiesta parlamentare d'iniziativa dei deputati:
   UBALDO PAGANO ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'omicidio di Angelo Vassallo» (Doc. XXII, n. 44).

  Sarà stampata e distribuita.

Trasmissione dal Senato.

  In data 5 settembre 2020 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:
   S. 1883. – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale (approvato dal Senato) (2648).

  Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   II Commissione (Giustizia):
  CARFAGNA ed altri: «Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano» (2599) Parere delle Commissioni I e XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento).

   IV Commissione (Difesa):
  LICATINI ed altri: «Disposizioni in materia di sicurezza e di controllo del territorio nella Regione siciliana, per la prevenzione degli illeciti ambientali» (2574) Parere delle Commissioni I, II, V, VIII, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   XII Commissione (Affari sociali):
  RUFFINO: «Disposizioni per garantire alle persone non autosufficienti l'erogazione delle prestazioni sanitarie domiciliari da parte del Servizio sanitario nazionale» (2596) Parere delle Commissioni I, II, V, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   Commissioni riunite VIII (Ambiente) e XII (Affari sociali):
  MURONI ed altri: «Modifica alla disciplina in materia di bottiglie e vaschette per alimenti in polietilentereftalato, per la promozione del riciclo della plastica» (2412) Parere delle Commissioni I, V e XIV.

   Commissioni riunite X (Attività produttive) e XI (Lavoro):
  GRIBAUDO: «Delega al Governo in materia di riordino e integrazione delle norme sulla promozione della cooperazione, per l'introduzione di incentivi alla costituzione di cooperative da parte di lavoratori licenziati, beneficiari di trattamenti di integrazione salariale o dipendenti di imprese in crisi» (763) Parere delle Commissioni I, II, V e VI.

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 4 e 7 settembre 2020, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti – Conti annuali consolidati dell'Unione europea per l'esercizio 2019 (COM(2020) 288 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);
   Proposte di decisione di esecuzione del Consiglio che concedono sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell'epidemia di COVID-19 alla Romania (COM(2020) 439 final), alla Repubblica ceca (COM(2020) 448 final), alla Grecia (COM(2020) 449 final), a Cipro (COM(2020) 454 final), alla Polonia (COM(2020) 455 final), alla Slovacchia (COM(2020) 462 final), alla Lituania (COM(2020) 463 final), a Malta (COM(2020) 464 final), alla Croazia (COM(2020) 465 final), alla Slovenia (COM(2020) 467 final), alla Lettonia (COM(2020) 468 final), alla Spagna (COM(2020) 469 final), alla Bulgaria (COM(2020) 470 final), al Belgio (COM(2020) 471 final) e al Portogallo (COM(2020) 473 final), che sono assegnate in sede primaria alla XI Commissione (Lavoro);
   Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che concede all'Italia sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell'epidemia di COVID-19 (COM(2020) 466 final), che è assegnata in sede primaria alla XI Commissione (Lavoro);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Resilienza delle materie prime critiche: tracciare un percorso verso una maggiore sicurezza e sostenibilità (COM(2020) 474 final), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – 13a relazione finanziaria della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul Fondo europeo agricolo di garanzia – Esercizio finanziario 2019 (COM(2020 475 final), corredata dai relativi allegati (COM(2020) 475 final – Annexes 1 to 4), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del programma energetico europeo per la ripresa e sul Fondo europeo per l'efficienza energetica (COM(2020) 476 final), corredata dal relativo allegato (COM(2020) 476 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);
   Proposta di decisione del Consiglio relativa allo stanziamento di fondi disimpegnati da progetti nell'ambito del 10o Fondo europeo di sviluppo per rialimentare il Fondo per la pace in Africa (COM(2020) 477 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/848 relativo alla produzione biologica per quanto riguarda la sua data di applicazione e alcune altre date in esso previste (COM(2020) 483 final), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura);
   Proposta di decisione del Consiglio concernente l'impegno dei fondi derivanti dai rientri nel quadro dello strumento per gli investimenti ACP da operazioni nell'ambito del 9o, 10o e 11o Fondo europeo di sviluppo, delle rimanenze del 10o FES o dei FES precedenti e dei fondi disimpegnati da progetti nell'ambito del 10o FES o dei FES precedenti (COM(2020) 484 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 168/2013 per quanto riguarda le misure specifiche concernenti i veicoli di fine serie della categoria L in risposta alla pandemia di COVID-19 (COM(2020) 491 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e IX (Trasporti);
   Progetto di bilancio rettificativo n. 8 del bilancio generale 2020 – Aumento degli stanziamenti di pagamento a favore dello strumento per il sostegno di emergenza per finanziare la strategia per i vaccini contro la COVID-19 e l'impatto dell'Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus Plus (COM(2020) 900 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 3 settembre 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Con la predetta comunicazione, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai pagamenti transfrontalieri nell'Unione (codificazione) (COM(2020) 323 final);
   Relazione della Commissione – Controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea – Relazione annuale 2019 (COM(2020) 350 final);
   Proposta di decisione del Consiglio relativa all'approvazione di emendamenti dell'accordo concernente la cooperazione in materia di lotta contro l'inquinamento del Mare del Nord causato dagli idrocarburi e da altre sostanze pericolose (accordo di Bonn) in merito all'estensione del suo campo di applicazione materiale e geografico (COM(2020) 434 final);
   Proposta di regolamento del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per le importazioni di alcuni prodotti della pesca nelle Isole Canarie dal 2021 al 2027 (COM(2020) 437 final).

Trasmissione dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente.

  Il Presidente dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con lettera in data 4 agosto 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 89, della legge 23 agosto 2004, n. 239, la relazione sul monitoraggio dello sviluppo degli impianti di generazione distribuita, riferita all'anno 2018 (Doc. XCVIII, n. 2).

  Questa relazione è trasmessa alla X Commissione (Attività produttive).

Richieste di parere parlamentare su proposte di nomina.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 8 settembre 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 37, comma 1-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dell'articolo 2, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481, le richieste di parere parlamentare sulle proposte di nomina del dottor Nicola Zaccheo a presidente dell'Autorità di regolazione dei trasporti (63) nonché della dottoressa Carla Roncallo (64) e del professor Francesco Parola (65) a componenti della medesima Autorità.

  Queste richieste sono assegnate, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IX Commissione (Trasporti).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

  Nell’Allegato A ai resoconti della seduta del 24 giugno 2020, a pagina 5, prima colonna, settima riga, dopo la parola: «I, » deve intendersi inserita la seguente: «V,».

DISEGNO DI LEGGE: S. 1883 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 16 LUGLIO 2020, N. 76, RECANTE MISURE URGENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE E L'INNOVAZIONE DIGITALE (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2648)

A.C. 2648 – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

  Sul testo del provvedimento in oggetto

PARERE FAVOREVOLE

A.C. 2648 – Parere del Comitato per la legislazione

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

  Il Comitato per la legislazione,
   esaminato il disegno di legge n. 2648 e rilevato che:
  sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:
   il provvedimento, originariamente composto da 65 articoli, per un totale di 305 commi, è incrementato, a seguito dell'esame al Senato, a 109 articoli, per un totale di 462 commi; esso, sulla base del preambolo, appare riconducibile a due finalità di ampia portata, tra loro connesse: 1 accelerazione degli investimenti e delle infrastrutture attraverso la semplificazione delle procedure in materia di contratti pubblici e di edilizia, da un lato; la semplificazione in materia di amministrazione digitale, responsabilità del personale delle amministrazioni pubbliche, attività imprenditoriale, ambiente e green economy, nell'ottica di fronteggiare le ricadute derivanti dall'epidemia da COVID-19. Dall'altro lato; in tal senso il provvedimento si configura come un «provvedimento governativo ab origine a contenuto plurimo», categoria elaborata dalla Corte costituzionale (sentenza n. 244 del 2016), per descrivere quei provvedimenti nei quali «le molteplici disposizioni che li compongono, ancorché eterogenee dal punto di vista materiale, presentano una sostanziale omogeneità di scopo» (nel caso in esame la «semplificazione»): al tempo stesso però si ricorda che la medesima Corte, nella sentenza n. 247 del 2019, ha sollevato perplessità sul ricorso ad un'altra ratio unitaria dai contorni estremamente ampi, la «materia finanziaria» in quanto essa si «riempie dei contenuti definitori più vari» e «perché la “materia finanziaria” risulta concettualmente “anodina”, dal momento che ogni intervento normativo può, in sé, generare profili che interagiscono anche con aspetti di natura “finanziaria” il riferimento ad essa, come identità di ratio, può risultare “in concreto non pertinente”»;
   quanto da ultimo esposto appare confermato dal fatto che alcune disposizioni del provvedimento, pur contribuendo ad un'effettiva «semplificazione», suscitano perplessità per quel che attiene la riconducibilità alla ratio unitaria del provvedimento;
   merita in particolare richiamare l'articolo 16 in materia di voto degli italiani all'estero nel referendum costituzionale del 20 e 21 settembre; l'articolo 17 in materia di stabilità finanziaria degli enti locali; l'articolo 20 in materia di trattamento economico dei vigili del fuoco; le modifiche del codice della strada previste dall'articolo 49;
   per quanto attiene al requisito dell'immediata applicazione delle misure contenute nei decreti-legge, di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, si segnala che 65 dei 462 commi necessitano di provvedimenti attuativi; 5 commi richiedono l'adozione di decreto del Presidente della Repubblica: 8 di DPCM; 36 di decreti ministeriali; 16 di atti di altra natura (deliberazioni di consigli comunali, linee guida, piani o programmi); inoltre, 15 commi prevedono il coinvolgimento del sistema delle Conferenze (Conferenza Stato-regioni; Conferenza Stato-città; Conferenza unificata); in 6 commi è previsto il parere del Garante per la protezione dei dati personali; in 5 quello del Consiglio superiore dei lavori pubblici; in 3 quello dell'Agenzia per l'Italia digitale; in 2 quello della Conferenza dei rettori; 2 commi rinviano infine a successivi provvedimenti normativi;
  sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:
   andrebbe approfondita la formulazione di alcune disposizioni: in particolare, l'articolo 4, comma 1, lettera a), sostituisce nell'articolo 32 del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 50 del 2016) la previsione che la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro sessanta giorni successivi al momento in cui è divenuta efficace l'aggiudicazione con quella, giuridicamente equivalente, che la stipulazione «deve aver luogo» entro il medesimo termine: il comma 1 dell'articolo 14 prevede in via generale, con una formulazione che appare suscettibile di essere meglio specificata, che, qualora gli atti normativi statali introducano un nuovo onere che non trova compensazione con una riduzione di oneri di pari valore, tale onere è qualificato come onere fiscalmente detraibile;
   il comma 3 dell'articolo 24-bis prevede l'adozione di un decreto ministeriale previa intesa in sede di Conferenza unificata e parere della Conferenza Stato-città: si ricorda tuttavia che l'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997 definisce la Conferenza unificata come unificazione della Conferenza Stato-città con la Conferenza Stato-regioni;
  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
   alcune disposizioni meritano un approfondimento con riferimento alla coerenza con il vigente sistema delle fonti: in particolare, il comma 5 dell'articolo 3 demanda a un decreto del Ministro dell'interno l'individuazione di ulteriori misure di semplificazione in materia di rilascio della documentazione antimafia e sembra quindi concretizzare, qualora il comma si riferisca a norme primarie, una forma di «delegificazione spuria»; il comma 2 dell'articolo 10 prevede l'interpretazione autentica di una fonte non legislativa (il decreto del Ministro della salute del 5 luglio 1975 sulle altezze minime e i requisiti igienico-sanitari degli edifici): il comma 2 dell'articolo 19 prevede una delegificazione ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 (si ricorda inoltre sul punto che la Corte costituzionale, in un passaggio della sentenza n. 149 del 2012 si è riservata di decidere sulla compatibilità costituzionale dell'inserimento in decreti-legge di norme di delegificazione); l'articolo 23-bis prevede l'applicazione anche ai comuni fino a 5.000 abitanti della disciplina prevista dal decreto-legge in materia di cittadinanza digitale a decorrere dalla data di cessazione dello stato d'emergenza per l'epidemia da COVID-19, termine che però appare mobile e suscettibile di definizione con fonte non legislativa in quanto prorogabile fino a un massimo di dodici mesi complessivi con delibera del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del codice della protezione civile, decreto legislativo n. 1 del 2018; il comma 2 dell'articolo 29-bis prevede l'adozione di un decreto ministeriale del quale viene specificata la natura non regolamentare; in proposito si ricorda la censura di tale strumento operata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 116 del 2006, il comma 2 dell'articolo 30 prevede modifiche frammentarie a una fonte non legislativa, il regolamento anagrafico della popolazione residente di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989; l'articolo 32 prevede l'adozione da parte del Capo della struttura della Presidenza del Consiglio responsabile per l'innovazione tecnologica di un codice di condotta tecnologica senza specificare la forma giuridica che tale codice assumerà; il comma 12-bis dell'articolo 40 prevede una modifica non testuale del decreto-legge n. 104 del 2020 (cosiddetto decreto-legge Agosto) ancora in corso di conversione; l'articolo 36 definisce un procedimento autorizzatorio speciale – facoltativo, semplificato, accentrato presso la Presidenza del Consiglio ma con coinvolgimento del Ministero per lo sviluppo economico – per le attività di sperimentazione condotte da imprese, università, enti di ricerca, se attinenti alla trasformazione digitale ed alla innovazione tecnologica; l'autorizzazione consente una deroga alle norme statali impeditive della sperimentazione, fatta eccezione per le disposizioni a tutela della salute, dell'ambiente, dei beni culturali e paesaggistici, le disposizioni penali o del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 e i vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea o da obblighi internazionali; al riguardo, si rileva l'opportunità di circoscrivere meglio il potere attribuito alla Presidenza del Consiglio di autorizzare la deroga a norme anche legislative;
   l'articolo 9 integra la disciplina in materia di commissari straordinari recata dall'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019 (cosiddetto «decreto-legge Sbloccacantieri»); in proposito il Comitato non può che ribadire la raccomandazione sull'esigenza di una riflessione organica su ruolo e poteri dei commissari, che nel caso specifico del richiamato articolo 4 del decreto-legge n. 32, appaiono infatti suscettibili di una più dettagliata definizione, raccomandazione già formulata nel parere reso su tale provvedimento nella seduta dell'11 giugno 2019; analoghe considerazioni valgono con riferimento all'articolo 11, Comma 2, che attribuisce al Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del 2016 un potere di ordinanza, con riferimento alla realizzazione di specifici interventi, in deroga ad ogni disposizione di legge fatta salva quella penale;
   il provvedimento non risulta corredato né dall'analisi tecnico-normativa (ATN) né dall'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

  formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento le seguenti osservazioni:
  sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:
   valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 4, comma 1, lettera a); dell'articolo 14. comma 1; dell'articolo 24-bis, comma 3;
  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
   valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la coerenza con il sistema delle fonti dell'articolo 3, comma 5; dell'articolo 10, comma 2; dell'articolo 19, comma 2; dell'articolo 23-bis; dell'articolo 29-bis, comma 2; dell'articolo 30, comma 2; dell'articolo 32; dell'articolo 36;

  il Comitato raccomanda altresì:
   provveda il Legislatore ad avviare una riflessione sulla definizione di poteri e funzioni dei commissari straordinari anche prendendo in considerazione l'ipotesi, avanzata nella XVII Legislatura dalla Commissione parlamentare per la semplificazione nel documento conclusivo sull'indagine conoscitiva sulle semplificazioni possibili nel superamento delle emergenze, approvato il 24 febbraio 2016, di «codificare» in un testo legislativo tutte le disposizioni normative a cui i commissari straordinari in caso di emergenza possono derogare.

A.C. 2648 – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

TITOLO I
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI ED EDILIZIA

Capo I
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

Articolo 1.
(Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia)

  1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b). Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.
  2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:
   a) affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro e, comunque, per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al citato articolo 35;
   b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 150.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.

  3. Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.
  4. Per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93.
  5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle procedure per l'affidamento dei servizi di organizzazione, gestione e svolgimento delle prove dei concorsi pubblici di cui agli articoli 247 e 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, fino all'importo di cui alla lettera d), comma 1, dell'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Articolo 2.
(Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia)

  1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, si applicano le procedure di affidamento e la disciplina dell'esecuzione del contratto di cui al presente articolo qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di sei mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento. Il mancato rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.
  2. Salvo quanto previsto dal comma 3, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, mediante la procedura aperta, ristretta o, previa motivazione sulla sussistenza dei presupposti previsti dalla legge, della procedura competitiva con negoziazione di cui agli articoli 61 e 62 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui agli articoli 123 e 124, per i settori speciali, in ogni caso con i termini ridotti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c).
  3. Per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di opere di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, la procedura negoziata di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125, per i settori speciali può essere utilizzata nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia COVID-19 o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi, i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati.
  4. Nei casi di cui al comma 3 e nei settori dell'edilizia scolastica, universitaria, sanitaria e carceraria, delle infrastrutture per la sicurezza pubblica, dei trasporti e delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e idriche, ivi compresi gli interventi inseriti nei contratti di programma ANAS-Mit 2016-2020 e RFI-Mit 2017 – 2021 e relativi aggiornamenti, nonché gli interventi funzionali alla realizzazione della transizione energetica, e per i contratti relativi o collegati ad essi, per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, le stazioni appaltanti, per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, e per l'esecuzione dei relativi contratti, operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle disposizioni in materia di subappalto.
  5. Per ogni procedura di appalto è nominato un responsabile unico del procedimento che, con propria determinazione adeguatamente motivata, valida ed approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera.
  6. Gli atti delle stazioni appaltanti adottati ai sensi del presente articolo sono pubblicati e aggiornati sui rispettivi siti istituzionali, nella sezione «Amministrazione trasparente» e sono soggetti alla disciplina di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Nella medesima sezione, e sempre ai sensi e per gli effetti del predetto decreto legislativo n. 33 del 2013, sono altresì pubblicati gli ulteriori atti indicati all'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Il ricorso ai contratti secretati di cui all'articolo 162 del decreto legislativo n. 50 del 2016 è limitato ai casi di stretta necessità e richiede una specifica motivazione.

Articolo 3.
(Verifiche antimafia e protocolli di legalità)

  1. Al fine di potenziare e semplificare il sistema delle verifiche antimafia per corrispondere con efficacia e celerità alle esigenze degli interventi di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo conseguenti all'emergenza sanitaria globale del COVID-19, fino al 31 luglio 2021, ricorre sempre il caso d'urgenza e si procede ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e pagamenti da parte di pubbliche amministrazioni, qualora il rilascio della documentazione non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 1-bis e 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, nonché dagli articoli 25, 26 e 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
  2. Fino al 31 luglio 2021, per le verifiche antimafia riguardanti l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, si procede mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia ed alle risultanze delle banche dati di cui al comma 3, anche quando l'accertamento è eseguito per un soggetto che risulti non censito, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 e 84, comma 4, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. L'informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, fermo restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro trenta giorni.
  3. Al fine di rafforzare l'effettività e la tempestività degli accertamenti di cui ai commi 1 e 2, si procede mediante la consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia nonché tramite l'immediata acquisizione degli esiti delle interrogazioni di tutte le ulteriori banche dati disponibili.
  4. Nei casi di cui al comma 2, qualora la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite fermo restando quanto previsto dall'articolo 94, commi 3 e 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dall'articolo 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
  5. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere individuate ulteriori misure di semplificazione relativamente alla competenza delle Prefetture in materia di rilascio della documentazione antimafia ed ai connessi adempimenti.
  6. Per quanto non espressamente disciplinato dai commi da 1 a 5, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
  7. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo l'articolo 83 è inserito il seguente:
   «Art. 83-bis (Protocolli di legalità) 1. Il Ministero dell'interno può sottoscrivere protocolli, o altre intese comunque denominate, per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata, anche allo scopo di estendere convenzionalmente il ricorso alla documentazione antimafia di cui all'articolo 84. I protocolli di cui al presente articolo possono essere sottoscritti anche con imprese di rilevanza strategica per l'economia nazionale nonché con associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale di categorie produttive, economiche o imprenditoriali, e possono prevedere modalità per il rilascio della documentazione antimafia anche su richiesta di soggetti privati, nonché determinare le soglie di valore al di sopra delle quali è prevista l'attivazione degli obblighi previsti dai protocolli medesimi. I protocolli possono prevedere l'applicabilità delle previsioni del presente decreto anche nei rapporti tra contraenti, pubblici o privati, e terzi, nonché tra aderenti alle associazioni contraenti e terzi.
   2. L'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui all'articolo 1, commi 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché l'iscrizione nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, equivale al rilascio dell'informazione antimafia.
   3. Le stazioni appaltanti prevedono negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto dei protocolli di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto.».

Articolo 4.
(Conclusione dei contratti pubblici e ricorsi giurisdizionali)

  1. All'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole «ha luogo» sono sostituite dalle seguenti: «deve avere luogo»; dopo le parole «espressamente concordata con l'aggiudicatario» sono aggiunte le seguenti: «, purché comunque giustificata dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto»;
   b) dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «La mancata stipulazione del contratto nel termine previsto deve essere motivata con specifico riferimento all'interesse della stazione appaltante e a quello nazionale alla sollecita esecuzione del contratto e viene valutata ai fini della responsabilità erariale e disciplinare del dirigente preposto. Non costituisce giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto, salvo quanto previsto dai commi 9 e 11, la pendenza di un ricorso giurisdizionale, nel cui ambito non sia stata disposta o inibita la stipulazione del contratto. Le stazioni appaltanti hanno facoltà di stipulare contratti di assicurazione della propria responsabilità civile derivante dalla conclusione del contratto e dalla prosecuzione o sospensione della sua esecuzione.».
  2. In caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento di cui agli articoli 1 e 2, comma 2, del presente decreto, qualora rientranti nell'ambito applicativo dell'articolo 119, comma 1, lettera a), del codice del processo amministrativo, approvato con il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, si applica l'articolo 125, comma 2, del medesimo codice.
  3. In caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento di cui all'articolo 2, comma 3, si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo, approvato con il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
  4. All'articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 6, primo periodo, le parole «, ferma la possibilità della sua definizione immediata nell'udienza cautelare ove ne ricorrano i presupposti,» sono sostituite dalle seguenti: «è di norma definito, anche in deroga al comma 1, primo periodo dell'articolo 74, in esito all'udienza cautelare ai sensi dell'articolo 60, ove ne ricorrano i presupposti, e, in mancanza,»;
   b) al comma 9, le parole «Il Tribunale amministrativo regionale» sono sostituite dalle seguenti: «Il giudice» e quelle da «entro trenta» fino a «due giorni dall'udienza» sono sostituite dalle seguenti: «entro quindici giorni dall'udienza di discussione. Quando la stesura della motivazione è particolarmente complessa, il giudice pubblica il dispositivo nel termine di cui al primo periodo, indicando anche le domande eventualmente accolte e le misure per darvi attuazione, e comunque deposita la sentenza entro trenta giorni dall'udienza.».

Articolo 5.
(Sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica)

  1. Fino al 31 luglio 2021, in deroga all'articolo 107 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la sospensione, volontaria o coattiva, dell'esecuzione di lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del medesimo decreto legislativo, anche se già iniziati, può avvenire, esclusivamente, per il tempo strettamente necessario al loro superamento, per le seguenti ragioni:
   a) cause previste da disposizioni di legge penale, dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché da vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;
   b) gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle opere, ivi incluse le misure adottate per contrastare l'emergenza sanitaria globale da COVID-19;
   c) gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla realizzazione a regola d'arte dell'opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti;
   d) gravi ragioni di pubblico interesse.

  2. La sospensione è in ogni caso disposta dal responsabile unico del procedimento. Nelle ipotesi previste dal comma 1, lettera a), si provvede ai sensi del comma 4. Nelle ipotesi previste dal comma 1, lettere b) e d), su determinazione del collegio consultivo tecnico di cui all'articolo 6, le stazioni appaltanti o le autorità competenti, previa proposta della stazione appaltante, da adottarsi entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione allo stesso collegio della sospensione dei lavori, autorizzano nei successivi dieci giorni la prosecuzione dei lavori nel rispetto delle esigenze sottese ai provvedimenti di sospensione adottati, salvo assoluta e motivata incompatibilità tra causa della sospensione e prosecuzione dei lavori.
  3. Nelle ipotesi previste dal comma 1, lettera c), il collegio consultivo tecnico, entro quindici giorni dalla comunicazione della sospensione dei lavori ovvero della causa che potrebbe determinarla, adotta una determinazione con cui accerta l'esistenza di una causa tecnica di legittima sospensione dei lavori e indica le modalità, tra quelle di cui al comma 4, con cui proseguire i lavori e le eventuali modifiche necessarie da apportare per la realizzazione dell'opera a regola d'arte. La stazione appaltante provvede nei successivi cinque giorni.
  4. Nel caso in cui la prosecuzione dei lavori, per qualsiasi motivo, ivi incluse la crisi o l'insolvenza dell'esecutore anche in caso di concordato con continuità aziendale ovvero di autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa, non possa proseguire con il soggetto designato, la stazione appaltante, previo parere del collegio consultivo tecnico, salvo che per gravi motivi tecnici ed economici sia comunque, anche in base al citato parere, possibile o preferibile proseguire con il medesimo soggetto, dichiara senza indugio, in deroga alla procedura di cui all'articolo 108, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la risoluzione del contratto, che opera di diritto, e provvede secondo una delle seguenti alternative modalità:
   a) procede all'esecuzione in via diretta dei lavori, anche avvalendosi, nei casi consentiti dalla legge, previa convenzione, di altri enti o società pubbliche nell'ambito del quadro economico dell'opera;
   b) interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara come risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile e alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato;
   c) indìce una nuova procedura per l'affidamento del completamento dell'opera;
   d) propone alle autorità governative la nomina di un commissario straordinario per lo svolgimento delle attività necessarie al completamento dell'opera ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e contrattuali originariamente previsti, l'impresa subentrante, ove possibile e compatibilmente con la sua organizzazione, prosegue i lavori anche con i lavoratori dipendenti del precedente esecutore se privi di occupazione.
  5. Le disposizioni del comma 4 si applicano anche in caso di ritardo dell'avvio o dell'esecuzione dei lavori, non giustificato dalle esigenze descritte al comma 1, nella sua compiuta realizzazione per un numero di giorni pari o superiore a un decimo del tempo previsto o stabilito per la realizzazione dell'opera e, comunque, pari ad almeno trenta giorni per ogni anno previsto o stabilito per la realizzazione dell'opera, da calcolarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  6. Salva l'esistenza di uno dei casi di sospensione di cui al comma 1, le parti non possono invocare l'inadempimento della controparte o di altri soggetti per sospendere l'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'opera ovvero le prestazioni connesse alla tempestiva realizzazione dell'opera. In sede giudiziale, sia in fase cautelare che di merito, il giudice tiene conto delle probabili conseguenze del provvedimento stesso per tutti gli interessi che possono essere lesi, nonché del preminente interesse nazionale o locale alla sollecita realizzazione dell'opera, e, ai fini dell'accoglimento della domanda cautelare, il giudice valuta anche la irreparabilità del pregiudizio per l'operatore economico, il cui interesse va comunque comparato con quello del soggetto pubblico alla celere realizzazione dell'opera. In ogni caso, l'interesse economico dell'appaltatore o la sua eventuale sottoposizione a procedura concorsuale o di crisi non può essere ritenuto prevalente rispetto all'interesse alla realizzazione dell'opera pubblica.

Articolo 6.
(Collegio consultivo tecnico)

  1. Fino al 31 luglio 2021 per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, è obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un collegio consultivo tecnico, prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre dieci giorni da tale data, con i compiti previsti dall'articolo 5 e con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso. Per i contratti la cui esecuzione sia già iniziata alla data di entrata in vigore del presente decreto, il collegio consultivo tecnico è nominato entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla medesima data.
  2. Il collegio consultivo tecnico è formato, a scelta della stazione appaltante, da tre componenti, o cinque in caso di motivata complessità dell'opera e di eterogeneità delle professionalità richieste, dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera, tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto e alla specifica conoscenza di metodi e strumenti elettronici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture (BIM), maturata per effetto del conseguimento di un dottorato di ricerca ovvero di una dimostrata pratica professionale per almeno cinque anni nel settore di riferimento. I componenti del collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti e che il terzo o il quinto componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di nomina di parte. Nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente entro il termine indicato al comma 1, questo è designato entro i successivi cinque giorni dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano o dalle città metropolitane per le opere di rispettivo interesse. Il collegio consultivo tecnico si intende costituito al momento della designazione del terzo o del quinto componente. All'atto della costituzione è fornita al collegio consultivo copia dell'intera documentazione inerente al contratto.
  3. Nell'adozione delle proprie determinazioni, il collegio consultivo può operare anche in videoconferenza o con qualsiasi altro collegamento da remoto e può procedere ad audizioni informali delle parti per favorire, nella risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche eventualmente insorte, la scelta della migliore soluzione per la celere esecuzione dell'opera a regola d'arte. Il collegio può altresì convocare le parti per consentire l'esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni. L'inosservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico viene valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali; l'osservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è causa di esclusione della responsabilità del soggetto agente per danno erariale, salvo il dolo. Le determinazioni del collegio consultivo tecnico hanno la natura del lodo contrattuale previsto dall'articolo 808-ter del codice di procedura civile, salva diversa e motivata volontà espressamente manifestata in forma scritta dalle parti stesse. Salva diversa previsione di legge, le determinazioni del collegio consultivo tecnico sono adottate con atto sottoscritto dalla maggioranza dei componenti, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data della comunicazione dei quesiti, recante succinta motivazione, che può essere integrata nei successivi quindici giorni, sottoscritta dalla maggioranza dei componenti. In caso di particolari esigenze istruttorie le determinazioni possono essere adottate entro venti giorni dalla comunicazione dei quesiti. Le decisioni sono assunte a maggioranza.
  4. Per le opere diverse da quelle di cui al comma 1 le parti possono comunque nominare un collegio consultivo tecnico con tutti o parte dei compiti descritti ai commi da 1 a 3. Le parti possono anche stabilire l'applicabilità di tutte o parte delle disposizioni di cui all'articolo 5.
  5. Le stazioni appaltanti, tramite il loro responsabile unico del procedimento, possono costituire un collegio consultivo tecnico formato da tre componenti per risolvere problematiche tecniche o giuridiche di ogni natura suscettibili di insorgere anche nella fase antecedente alla esecuzione del contratto, ivi comprese le determinazioni delle caratteristiche delle opere e le altre clausole e condizioni del bando o dell'invito, nonché la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione, dei criteri di selezione e di aggiudicazione. In tale caso due componenti sono nominati dalla stazione appaltante e il terzo componente è nominato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano o dalle città metropolitane per le opere di interesse locale. Ferma l'eventuale necessità di sostituzione di uno dei componenti designati dalla stazione appaltante con uno di nomina privata, le funzioni di componente del collegio consultivo tecnico nominato ai sensi del presente comma non sono incompatibili con quelle di componente del collegio nominato ai sensi del comma 1.
  6. Il collegio consultivo tecnico è sciolto al termine dell'esecuzione del contratto ovvero, nelle ipotesi in cui non ne è obbligatoria la costituzione, in data anteriore su accordo delle parti. Nelle ipotesi in cui ne è obbligatoria la costituzione, il collegio può essere sciolto dal 31 luglio 2021 in qualsiasi momento, su accordo tra le parti.
  7. I componenti del collegio consultivo tecnico hanno diritto a un compenso a carico delle parti e proporzionato al valore dell'opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte. In mancanza di determinazioni o pareri ad essi spetta un gettone unico onnicomprensivo. In caso di ritardo nell'assunzione delle determinazioni è prevista una decurtazione del compenso stabilito in base al primo periodo da un decimo a un terzo, per ogni ritardo. Il compenso è liquidato dal collegio consultivo tecnico unitamente all'atto contenente le determinazioni, salva la emissione di parcelle di acconto, in applicazione delle tariffe richiamate dall'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, aumentate fino a un quarto. Non è ammessa la nomina di consulenti tecnici d'ufficio. I compensi dei membri del collegio sono computati all'interno del quadro economico dell'opera alla voce spese impreviste.
  8. Ogni componente del collegio consultivo tecnico non può ricoprire più di cinque incarichi contemporaneamente e comunque non può svolgere più di dieci incarichi ogni due anni. In caso di ritardo nell'adozione di tre determinazioni o di ritardo superiore a sessanta giorni nell'assunzione anche di una sola determinazione, i componenti del collegio non possono essere nuovamente nominati come componenti di altri collegi per la durata di tre anni decorrenti dalla data di maturazione del ritardo. Il ritardo ingiustificato nell'adozione anche di una sola determinazione è causa di decadenza del collegio e, in tal caso, la stazione appaltante può assumere le determinazioni di propria competenza prescindendo dal parere del collegio.
  9. Sono abrogati i commi da 11 a 14 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

Articolo 7.
(Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche)

  1. Al fine di garantire la regolare e tempestiva prosecuzione dei lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, nei casi di maggiori fabbisogni finanziari dovuti a sopravvenute esigenze motivate nel rispetto della normativa vigente, ovvero per temporanee insufficienti disponibilità finanziarie annuali, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a decorrere dall'anno 2020, il Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche. Il Fondo non può finanziare nuove opere e l'accesso non può essere reiterato a esclusione del caso in cui la carenza delle risorse derivi da una accelerazione della realizzazione delle opere rispetto al cronoprogramma aggiornato di cui al comma 3.
  2. Per l'anno 2020 lo stanziamento del fondo di cui al comma 1 ammonta a 30 milioni di euro. Per gli anni successivi, con il disegno di legge di bilancio, è iscritto sul Fondo un importo corrispondente al 5 per cento delle maggiori risorse stanziate nella prima delle annualità del bilancio, nel limite massimo di 100 milioni di euro, per la realizzazione da parte delle Amministrazioni centrali e territoriali di nuove opere e infrastrutture o per il rifinanziamento di quelle già previste a legislazione vigente. Il Fondo è altresì alimentato:
   a) dalle risorse disponibili in bilancio anche in conto residui, destinate al finanziamento dell'opera e non più necessarie in quanto anticipate a valere sul Fondo;
   b) dalle somme corrispondenti ad eventuali anticipazioni del Fondo alla stazione appaltante per residui passivi caduti in perenzione, mediante utilizzo di quota parte delle somme da iscrivere sul Fondo di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con la legge di bilancio successiva alla eliminazione dal Conto del patrimonio dei predetti residui passivi.

  3. Le stazioni appaltanti possono fare richiesta di accesso al Fondo quando, sulla base dell'aggiornamento del cronoprogramma finanziario dell'opera, risulti, per l'esercizio in corso, un fabbisogno finanziario aggiuntivo non prevedibile rispetto alle risorse disponibili per la regolare e tempestiva prosecuzione dei lavori.
  4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità operative di accesso e utilizzo del Fondo e i criteri di assegnazione delle risorse.
  5. Con decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare con cadenza trimestrale, su richiesta delle stazioni appaltanti, previa verifica da parte delle amministrazioni finanziatrici dell'aggiornamento del cronoprogramma finanziario dell'opera e dell'impossibilità di attivare i meccanismi di flessibilità di bilancio ai sensi della normativa contabile vigente, sono assegnate le risorse per la rapida prosecuzione dell'opera, nei limiti delle disponibilità annuali del Fondo secondo i criteri previsti dal decreto di cui al comma 4.
  6. All'onere derivante dal comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando: quanto a 17 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze; quanto a 0,7 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali; quanto a 1,7 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; quanto a 1,7 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno; quanto a 0,9 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; quanto a 8 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
  7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio anche nel conto dei residui.

Articolo 8.
(Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici)

  1. In relazione alle procedure pendenti disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 luglio 2021:
   a) è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, fermo restando quanto previsto dall'articolo 80 del medesimo decreto legislativo;
   b) le stazioni appaltanti possono prevedere, a pena di esclusione dalla procedura, l'obbligo per l'operatore economico di procedere alla visita dei luoghi, nonché alla consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 79, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 esclusivamente laddove detto adempimento sia strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell'appalto da affidare;
   c) in relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini procedimentali per ragioni di urgenza di cui agli articoli 60, comma 3, 61, comma 6, 62 comma 5, 74, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Nella motivazione del provvedimento che dispone la riduzione dei termini non è necessario dar conto delle ragioni di urgenza, che si considerano comunque sussistenti;
   d) le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture possono essere avviate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 50 del 2016, già adottati, a condizione che entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto si provveda ad un aggiornamento in conseguenza degli effetti dell'emergenza COVID-19.
  2. In relazione alle procedure disciplinate dal decreto legislativo n. 50 del 2016, per le quali sia scaduto entro il 22 febbraio 2020 il termine per la presentazione delle offerte, le stazioni appaltanti, fermo quanto previsto dall'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, provvedono all'adozione dell'eventuale provvedimento di aggiudicazione entro la data del 31 dicembre 2020.
  3. In relazione agli accordi quadro di cui all'articolo 54 del decreto legislativo n. 50 del 2016, efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto, le stazioni appaltanti, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e fermo quanto previsto dall'articolo 103 del decreto-legge n. 18 del 2020 provvedono, entro la data del 31 dicembre 2020, all'aggiudicazione degli appalti basati su tali accordi quadro ovvero all'esecuzione degli accordi quadro nei modi previsti dai commi da 2 a 6 del medesimo articolo 54.
  4. Con riferimento ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto:
   a) il direttore dei lavori adotta, in relazione alle lavorazioni effettuate alla medesima data e anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, lo stato di avanzamento dei lavori entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il certificato di pagamento viene emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall'adozione dello stato di avanzamento. Il pagamento viene effettuato entro quindici giorni dall'emissione del certificato di cui al secondo periodo;
   b) sono riconosciuti, a valere sulle somme a disposizione della stazione appaltante indicate nei quadri economici dell'intervento e, ove necessario, utilizzando anche le economie derivanti dai ribassi d'asta, i maggiori costi derivanti dall'adeguamento e dall'integrazione, da parte del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, del piano di sicurezza e coordinamento, in attuazione delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e il rimborso di detti oneri avviene in occasione del pagamento del primo stato di avanzamento successivo all'approvazione dell'aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento recante la quantificazione degli oneri aggiuntivi;
   c) il rispetto delle misure di contenimento previste dall'articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020 e dall'articolo 1 del decreto-legge n. 19 del 2020 nonché dai relativi provvedimenti attuativi, ove impedisca, anche solo parzialmente, il regolare svolgimento dei lavori ovvero la regolare esecuzione dei servizi o delle forniture costituisce causa di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 107, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, qualora impedisca di ultimare i lavori, i servizi o le forniture nel termine contrattualmente previsto, costituisce circostanza non imputabile all'esecutore ai sensi del comma 5 del citato articolo 107 ai fini della proroga di detto termine, ove richiesta; non si applicano gli obblighi di comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione e le sanzioni previste dal terzo e dal quarto periodo del comma 4 dell'articolo 107 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
  5. Al decreto legislativo n. 50 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 38:
    1) al comma 1, secondo periodo, le parole «agli ambiti di attività,» sono soppresse;
    2) al comma 2, primo periodo, le parole «sentite l'ANAC e la Conferenza Unificata,» sono sostituite dalle seguenti: «di intesa con la Conferenza unificata e sentita l'ANAC,»;
    3) al comma 3:
     3.1) sono premesse le seguenti parole: «Fatto salvo quanto previsto dal comma 3-bis»;
     3.2) alla lettera a), le parole «programmazione e» sono soppresse;
     3.3) dopo il comma 3, è inserito il seguente: « 3-bis. Le centrali di committenza e i soggetti aggregatori sono qualificati almeno negli ambiti di cui al comma 3, lettere a) e b). Nelle aggiudicazioni relative all'acquisizione di beni, servizi o lavori effettuati dalle centrali di committenza, ovvero dai soggetti aggregatori, le attività correlate all'ambito di cui al comma 3, lettera c) possono essere effettuate direttamente dai soggetti per i quali sono svolte le suddette aggiudicazioni purché qualificati almeno in detto ambito secondo i criteri individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2.»;
    4) al comma 4, lettera a), dopo il numero 5-ter) è aggiunto il seguente: «5-quater) disponibilità di piattaforme telematiche nella gestione di procedure di gara;»;
    5) al comma 4, lettera b), il numero 3 è soppresso;
   b) all'articolo 80, comma 4, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.»;
   c) all'articolo 83, dopo il comma 5 è inserito il seguente: « 5-bis. In relazione al requisito di cui al comma 4, lettera c), l'adeguatezza della copertura assicurativa offerta viene valutata sulla base della polizza assicurativa contro i rischi professionali posseduta dall'operatore economico e in corso di validità. In relazione alle polizze assicurative di importo inferiore al valore dell'appalto, le stazioni appaltanti possono richiedere che l'offerta sia corredata, a pena di esclusione, dall'impegno da parte dell'impresa assicuratrice ad adeguare il valore della polizza assicurativa a quello dell'appalto, in caso di aggiudicazione.»;
   d) all'articolo 183, comma 15:
    1) al primo periodo, le parole «non presenti» sono sostituite dalle seguenti: «anche se presenti»;
    2) al nono periodo, le parole «è inserito» sono sostituite dalle seguenti: «qualora non sia già presente» e dopo le parole «sulla base della normativa vigente» sono aggiunte le seguenti: «, è inserito in tali strumenti di programmazione».

  6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi.
  7. All'articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'alinea del comma 1, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
   b) al comma 2, le parole «30 novembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2021»;
   c) al comma 3, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
   d) il comma 7 è sostituito dal seguente: « 7. In deroga all'articolo 215, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2021, il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime il parere obbligatorio di cui al comma 3 del medesimo articolo 215 esclusivamente sui progetti di fattibilità tecnica ed economica di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo pari o superiore ai 100 milioni di euro. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 100 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro, le competenze del Consiglio superiore sono esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 50 milioni di euro si prescinde dall'acquisizione del parere di cui all'articolo 215, comma 3, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016.».
  8. Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, fino alla scadenza del predetto stato di emergenza, procede, nell'ambito dei poteri conferitigli e con le modalità previste dalla suddetta norma, all'acquisizione e distribuzione delle apparecchiature e dei dispositivi di protezione individuale, nonché di ogni necessario bene strumentale, compresi gli arredi scolastici, utile a garantire l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020-2021, nonché a contenere e contrastare l'eventuale emergenza nelle istituzioni scolastiche statali. Il Commissario, per l'attuazione di quanto previsto dal primo periodo, provvede nel limite delle risorse assegnate allo scopo con delibera del Consiglio dei ministri a valere sul Fondo emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; le risorse sono versate sull'apposita contabilità speciale intestata al Commissario. A tale scopo, le procedure di affidamento dei contratti pubblici, necessarie per dare attuazione al primo periodo, possono essere avviate dal Commissario anche precedentemente al trasferimento alla contabilità speciale delle suddette risorse.
  9. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici necessari per dare attuazione ai piani di riorganizzazione della rete ospedaliera e di quella territoriale per il contrasto dell'emergenza COVID-19, possono essere avviate dal Commissario straordinario di cui all'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020 anche precedentemente al trasferimento alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario degli importi autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni.
  10. In ogni caso in cui per la selezione del contraente o per la stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati dal presente decreto, è richiesto di produrre documenti unici di regolarità contributiva di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1o giugno 2015, ovvero di indicare, dichiarare o autocertificare la regolarità contributiva ovvero il possesso dei predetti documenti unici, non si applicano le disposizioni dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, relative alla proroga oltre la data del 31 luglio 2020 della validità dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020.
  11. All'articolo 4 del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, il comma 1 è sostituito dal seguente:
   « 1. Con regolamento, da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, acquisiti i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla richiesta, è definita la disciplina esecutiva, attuativa e integrativa delle disposizioni concernenti le materie di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), c) ed e), anche in relazione alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, applicabili al presente decreto.».

Articolo 9.
(Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali)

  1. All'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 dicembre 2020, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono individuati gli interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico – amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio – economico a livello nazionale, regionale o locale, per la cui realizzazione o completamento si rende necessario la nomina di uno o più Commissari straordinari che è disposta con i medesimi decreti. Il parere delle Commissioni parlamentari viene reso entro quindici giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine si prescinde dall'acquisizione del parere. Con uno o più decreti successivi, da adottare con le modalità di cui al primo periodo entro il 30 giugno 2021, il Presidente del Consiglio dei ministri può individuare, sulla base dei medesimi criteri di cui al primo periodo, ulteriori interventi per i quali disporre la nomina di Commissari straordinari. In relazione agli interventi infrastrutturali di rilevanza esclusivamente regionale o locale, i decreti di cui al presente comma sono adottati, ai soli fini della loro individuazione, previa intesa con il Presidente della Regione interessata. Gli interventi di cui al presente articolo sono identificati con i corrispondenti codici unici di progetto (CUP) relativi all'opera principale e agli interventi ad essa collegati.»;
   b) al comma 3, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di subappalto. Per l'esercizio delle funzioni di cui al primo periodo, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze.»;
   c) dopo il comma 3, è inserito il seguente: « 3-bis. È autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali intestate ai Commissari straordinari, nominati ai sensi del presente articolo, per le spese di funzionamento e di realizzazione degli interventi nel caso svolgano le funzioni di stazione appaltante. Il Commissario predispone e aggiorna, mediante apposito sistema reso disponibile dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, il cronoprogramma dei pagamenti degli interventi in base al quale le amministrazioni competenti, ciascuna per la parte di propria competenza, assumono gli impegni pluriennali di spesa a valere sugli stanziamenti iscritti in bilancio riguardanti il trasferimento di risorse alle contabilità speciali. Conseguentemente, il Commissario, nei limiti delle risorse impegnate in bilancio, può avviare le procedure di affidamento dei contratti anche nelle more del trasferimento delle risorse sulla contabilità speciale. Gli impegni pluriennali possono essere annualmente rimodulati con la legge di bilancio in relazione agli aggiornamenti del cronoprogramma dei pagamenti nel rispetto dei saldi di finanza pubblica. Le risorse destinate alla realizzazione degli interventi sono trasferite, previa tempestiva richiesta del Commissario, alle amministrazioni competenti, sulla contabilità speciale sulla base degli stati di avanzamento dell'intervento comunicati al Commissario. I provvedimenti di natura regolatoria, ad esclusione di quelli di natura gestionale, adottati dai Commissari straordinari sono sottoposti al controllo preventivo della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Si applica l'articolo 3, comma 1-bis, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. I termini di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono dimezzati. In ogni caso, durante lo svolgimento della fase del controllo, l'organo emanante può, con motivazione espressa, dichiarare i predetti provvedimenti provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi, a norma degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il monitoraggio degli interventi effettuati dai Commissari straordinari avviene sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.»;
   d) il comma 4 è sostituito dal seguente: « 4. I Commissari straordinari trasmettono al Comitato interministeriale per la programmazione economica, per il tramite del Ministero competente, i progetti approvati, il relativo quadro economico, il cronoprogramma dei lavori e il relativo stato di avanzamento, rilevati attraverso il sistema di cui al decreto legislativo n. 229 del 2011, segnalando altresì semestralmente eventuali anomalie e significativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma di realizzazione delle opere, anche ai fini della valutazione di definanziamento degli interventi. Le modalità e le deroghe di cui al comma 2, ad eccezione di quanto ivi previsto per i procedimenti relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, e di cui ai commi 3 e 3-bis, nonché la possibilità di avvalersi di assistenza tecnica nell'ambito del quadro economico dell'opera, si applicano anche agli interventi dei Commissari straordinari per il dissesto idrogeologico in attuazione del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 13 aprile 2019, e dei Commissari per l'attuazione degli interventi idrici di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e del Commissario unico nazionale per la depurazione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016 n. 243 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18 e all'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 14 ottobre 2019 n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019 n. 141 e dei Commissari per la bonifica dei siti di interesse nazionale di cui all'articolo 252, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»;
   e) il comma 5 è sostituito dal seguente: « 5. Con i medesimi decreti di cui al comma 1 sono, altresì, stabiliti i termini e le attività connesse alla realizzazione dell'opera nonché una quota percentuale del quadro economico degli interventi da realizzare eventualmente da destinare alle spese di supporto tecnico e al compenso per i Commissari straordinari. I compensi dei Commissari, ove previsti, sono stabiliti in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione dell'opera, i Commissari possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle Regioni o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare nell'ambito della percentuale di cui al primo periodo. I Commissari straordinari possono nominare un sub-commissario. L'eventuale compenso del sub commissario da determinarsi in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è posto a carico del quadro economico dell'intervento da realizzare, nell'ambito della quota percentuale di cui al primo periodo.».
  2. All'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 11 settembre 2014, n. 133 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dopo le parole: «della legge 23 dicembre 2009, n. 191,» sono inserite le seguenti: «nonché le stesse attività relative ad interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, comunque finanziati a valere su risorse finanziarie nazionali, europee e regionali,».
  3. Al fine di garantire l'uniformità nelle gestioni commissariali finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche o interventi infrastrutturali assicurando, al contempo, la riduzione dei relativi tempi di esecuzione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutti i commissari nominati per la predetta finalità sulla base di specifiche norme di legge operano, fino all'ultimazione degli interventi, con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Restano esclusi dall'ambito di applicazione del citato articolo 4 i commissari nominati ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, ai sensi dell'articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, nonché i commissari straordinari nominati per l'attuazione di interventi di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi. Resta comunque fermo quanto previsto dall'articolo 11.

Capo II
SEMPLIFICAZIONE E ALTRE MISURE IN MATERIA EDILIZIA E PER LA RICOSTRUZIONE PUBBLICA NELLE AREE COLPITE DA EVENTI SISMICI

Articolo 10.
(Semplificazioni e altre misure in materia edilizia)

  1. Al fine di semplificare e accelerare le procedure edilizie e ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, nonché di assicurare il recupero e la qualificazione del patrimonio edilizio esistente e lo sviluppo di processi di rigenerazione urbana, al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2-bis, il comma 1-ter è sostituito dal seguente:
   «1-ter
. In ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, la ricostruzione è comunque consentita nell'osservanza delle distanze legittimamente preesistenti. Gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito, sempre nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti. Nelle zone omogenee A, gli interventi di demolizione e ricostruzione, sono consentite esclusivamente nell'ambito di piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati, di competenza comunale, fatte salve le previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti.»;
   b) all'articolo 3, comma 1:
    1) alla lettera b), primo periodo, le parole «e non comportino modifiche delle destinazioni di uso» sono sostituite dalle seguenti: «e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d'uso implicanti incremento del carico urbanistico» e, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono comprese anche le modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati necessarie per mantenere o acquisire l'agibilità dell'edificio ovvero per l'accesso allo stesso, che non pregiudichino il decoro architettonico dell'edificio, purché l'intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.»
    2) alla lettera d), il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico. L'intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché a quelli ubicati nelle zone omogenee A, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria.»;
   c) all'articolo 6, comma 1, la lettera e-bis) è sostituita dalla seguente:
   « e-bis) le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale;»;
   d) all'articolo 9-bis:
    1) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Documentazione amministrativa e stato legittimo degli immobili»;
    2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
   « 1-bis. Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o da quello che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Per gli immobili realizzati in un'epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto ovvero da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia.»;
   e) all'articolo 10, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: « c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, nei casi in cui comportino anche modifiche della volumetria complessiva degli edifici ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma o della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti di immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.»;
   f) all'articolo 14:
    1) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
   « 1-bis. La richiesta di permesso di costruire in deroga è ammessa anche per gli interventi di ristrutturazione edilizia, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico, fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.»;
    2) al comma 3, le parole «nonché, nei casi di cui al comma 1-bis, le destinazioni d'uso» sono sostituite dalle seguenti: «nonché le destinazioni d'uso ammissibili»;
   g) all'articolo 16, comma 4, lettera d-ter), le parole «, in deroga o con cambio di destinazione d'uso» sono sostituite dalle seguenti: «o in deroga»;
   h) all'articolo 17, il comma 4-bis è sostituito dal seguente:
   « 4-bis. Al fine di agevolare gli interventi di rigenerazione urbana, di ristrutturazione, nonché di recupero e riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, il contributo di costruzione è ridotto in misura non inferiore del 20 per cento rispetto a quello previsto dalle tabelle parametriche regionali. I comuni hanno la facoltà di deliberare ulteriori riduzioni del contributo di costruzione, fino alla completa esenzione dallo stesso.»;
   i) all'articolo 20, comma 8, dopo il primo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: «Fermi restando gli effetti comunque prodotti dal silenzio, lo sportello unico per l'edilizia rilascia anche in via telematica, entro quindici giorni dalla richiesta dell'interessato, un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego; altrimenti, nello stesso termine, comunica all'interessato che tali atti sono intervenuti.»;
   l) all'articolo 22, comma 1, lettera a), dopo le parole «parti strutturali dell'edificio», sono inserite le seguenti «o i prospetti»;
   m) all'articolo 23-ter, il comma 2 è sostituito dal seguente:
   « 2. La destinazione d'uso dell'immobile o dell'unità immobiliare è quella stabilita dalla documentazione di cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis.»;
   n) all'articolo 24, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
   « 7-bis. La segnalazione certificata può altresì essere presentata, in assenza di lavori, per gli immobili legittimamente realizzati privi di agibilità che presentano i requisiti definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottarsi, previa intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.»;
   o) all'articolo 34, il comma 2-ter è abrogato;
   p) dopo l'articolo 34 è inserito il seguente:
   «Art. 34-bis (Tolleranze costruttive) 1. Il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo.
   2. Fuori dai casi di cui al comma 1, limitatamente agli immobili non sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, costituiscono inoltre tolleranze esecutive le irregolarità geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, nonché la diversa collocazione di impianti e opere interne, eseguite durante i lavori per l'attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l'agibilità dell'immobile.
   3. Le tolleranze esecutive di cui ai commi 1 e 2 realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini dell'attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie ovvero, con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali.».
  2. Nelle more dell'approvazione del decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le disposizioni di cui al decreto del Ministro per la sanità 5 luglio 1975, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975, si interpretano nel senso che i requisiti relativi all'altezza minima e i requisiti igienico sanitari dei locali di abitazione ivi previsti non si considerano riferiti agli immobili che siano stati realizzati prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto e che siano ubicati nelle zone A o B, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili, in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali. Ai fini della presentazione e rilascio dei titoli abilitativi per il recupero e la qualificazione edilizia dei medesimi immobili e della segnalazione certificata della loro agibilità, si fa riferimento alle dimensioni legittimamente preesistenti.
  3. Ciascun partecipante alla comunione o al condominio può realizzare a proprie spese ogni opera di cui agli articoli 2 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, e 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, anche servendosi della cosa comune nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 1102 del codice civile. Alla legge n. 13 del 1989 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le innovazioni di cui al presente comma non sono considerate in alcun caso di carattere voluttuario ai sensi dell'articolo 1121, primo comma, del codice civile. Per la loro realizzazione resta fermo unicamente il divieto di innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, di cui al quarto comma dell'articolo 1120 del codice civile.»;
   b) l'articolo 8 è abrogato.

  4. Per effetto della comunicazione del soggetto interessato di volersi avvalere del presente comma, sono prorogati di tre anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come indicati nei permessi di costruire rilasciati o comunque formatisi fino al 31 dicembre 2020, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione dell'interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati. La medesima proroga si applica alle segnalazioni certificate di inizio attività presentate entro lo stesso termine ai sensi degli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
  5. Non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21, 106, comma 2-bis, e 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la posa in opera di elementi o strutture amovibili sulle aree di cui all'articolo 10, comma 4, lettera g), del medesimo Codice, fatta eccezione per le pubbliche piazze, le vie o gli spazi aperti urbani adiacenti a siti archeologici o ad altri beni di particolare valore storico o artistico.
  6. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole «titolo edilizio» sono aggiunte le seguenti: «ai sensi dell'articolo 20 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ovvero verifica i titoli edilizi di cui agli articoli 22 e 23 del medesimo decreto. La conformità urbanistica è attestata dal professionista abilitato o dall'Ufficio comunale tramite i titoli edilizi legittimi dell'edificio preesistente, l'assenza di procedure sanzionatorie o di sanatoria in corso, l'inesistenza di vincoli di inedificabilità assoluta. Nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis gli interventi della ricostruzione di edifici privati in tutto o in parte lesionati, crollati o demoliti, od oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, sono autorizzati ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156.».
  7. All'articolo 12 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2-ter, lettera a-bis), le parole «alle quote di mutuo relative alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e alle relative pertinenze dei soci assegnatari che si trovino» sono sostituite dalle seguenti: «alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, per mutui ipotecari erogati alle predette cooperative, di importo massimo pari al prodotto tra l'importo di cui alla lettera b) e il numero dei rispettivi soci, qualora almeno il 20% dei soci assegnatari di immobili residenziali e relative pertinenze si trovi, al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione,»;
   b) al comma 2-ter, dopo la lettera a-bis) sono inserite le seguenti:
   « a-ter) la sospensione delle rate del mutuo di cui al comma a-bis) può essere concessa nella misura di:
    1) 6 mesi, qualora gli eventi di cui all'articolo 2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, verificatisi successivamente al 31 gennaio 2020, riguardano un numero di assegnatari pari ad almeno il 20 per cento dei soci;
    2) 12 mesi, qualora gli eventi di cui all'articolo 2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, verificatisi successivamente al 31 gennaio 2020, riguardano un numero di assegnatari compreso tra un valore superiore al 20 per cento e fino al 40 per cento dei soci;
    3) 18 mesi, qualora gli eventi di cui all'articolo 2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, verificatisi successivamente al 31 gennaio 2020, riguardano un numero di assegnatari superiore al 40 per cento dei soci;
   a-quater) l'istanza di sospensione è presentata dalla società cooperativa mutuataria alla banca, attraverso il modulo pubblicato, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente comma, nel sito internet del Gestore del Fondo di cui all'articolo 2, comma 475 e seguenti della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che riporta l'indicazione dei documenti probatori degli eventi che determinano la richiesta di sospensione, previa delibera assunta dai rispettivi organi deliberativi, con le modalità e nei termini previsti dall'atto costitutivo, dallo statuto o da altri regolamenti interni della medesima società. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere stabilite ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-ter.»;
   c) il comma 2-quater è abrogato.

Articolo 11.
(Accelerazione e semplificazione della ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici)

  1. Le disposizioni del presente decreto recanti semplificazioni e agevolazioni procedurali o maggiori poteri commissariali, anche se relative alla scelta del contraente o all'aggiudicazione di pubblici lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure concernenti le valutazioni ambientali o ai procedimenti amministrativi di qualunque tipo, trovano applicazione, senza pregiudizio dei poteri e delle deroghe già previsti dalla legislazione vigente, alle gestioni commissariali, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, finalizzate alla ricostruzione e al sostegno delle aree colpite da eventi sismici verificatisi sul territorio nazionale.
  2. Senza pregiudizio di quanto previsto dal comma 1, il Commissario straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere è comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che può impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due sub-commissari, responsabili di uno o più interventi, nonché individuare, ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma. Il compenso dei due sub-commissari è determinato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. A tal fine è autorizzata la spesa di 100.000 euro per il 2020 e 200 mila euro annui a decorrere dal 2021. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
  3. All'articolo 15, comma 3-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Fermo restando il protocollo di intesa firmato il 21 dicembre 2016 tra il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione, il Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo e il presidente della Conferenza episcopale italiana (CEI), i lavori di competenza delle diocesi e degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti di cui al comma 1, lettera e), di importo non superiore alla soglia comunitaria per singolo lavoro, seguono le procedure previste per la ricostruzione privata sia per l'affidamento della progettazione che per l'affidamento dei lavori. Resta ferma la disciplina degli interventi di urgenza di cui all'articolo 15-bis.».

TITOLO II
SEMPLIFICAZIONI PROCEDIMENTALI E RESPONSABILITÀ

Capo I
SEMPLIFICAZIONI PROCEDIMENTALI

Articolo 12.
(Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241)

  1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2:
    1) dopo il comma 4, è inserito il seguente:
   « 4-bis. Le pubbliche amministrazioni misurano e rendono pubblici i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese, comparandoli con i termini previsti dalla normativa vigente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite modalità e criteri di misurazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti di cui al primo periodo.»;
    2) dopo il comma 8, è inserito il seguente:
   « 8-bis. Le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14-bis, comma 2, lettera c), 17-bis, commi 1 e 3, 20, comma 1, ovvero successivamente all'ultima riunione di cui all'articolo 14-ter, comma 7, nonché i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti, di cui all'articolo 19, comma 3 e 6-bis, adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti, sono inefficaci, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni.»;
   b) all'articolo 3-bis, le parole «incentivano l'uso della telematica» sono sostituite dalle seguenti: «agiscono mediante strumenti informatici e telematici»;
   c) all'articolo 5, comma 3, dopo le parole «L'unità organizzativa competente» sono inserite le seguenti: «, il domicilio digitale»;
   d) all'articolo 8, comma 2:
    1) alla lettera c), dopo le parole «l'ufficio» sono inserite le seguenti: «, il domicilio digitale dell'amministrazione»;
    2) la lettera d) è sostituita dalla seguente: « d) le modalità con le quali, attraverso il punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o con altre modalità telematiche, è possibile prendere visione degli atti, accedere al fascicolo informatico di cui all'articolo 41 dello stesso decreto legislativo n. 82 del 2005 ed esercitare in via telematica i diritti previsti dalla presente legge;»;
    3) dopo la lettera d), è inserita la seguente: « d-bis) l'ufficio dove è possibile prendere visione degli atti che non sono disponibili o accessibili con le modalità di cui alla lettera d).»;
   e) all'articolo 10-bis, comma 1, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «La comunicazione di cui al primo periodo sospende i termini di conclusione dei procedimenti, che ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Qualora gli istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il responsabile del procedimento o l'autorità competente sono tenuti a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni. In caso di annullamento in giudizio del provvedimento così adottato, nell'esercitare nuovamente il suo potere l'amministrazione non può addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall'istruttoria del provvedimento annullato.»;
   f) all'articolo 16, comma 2:
    1) il primo periodo è soppresso;
    2) al secondo periodo la parola: «facoltativo» è soppressa;
   g) all'articolo 17-bis:
    1) alla rubrica, le parole «Silenzio assenso» sono sostituite dalle seguenti: «Effetti del silenzio e dell'inerzia nei rapporti»;
    2) al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Esclusi i casi di cui al comma 3, quando per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi è prevista la proposta di una o più amministrazioni pubbliche diverse da quella competente ad adottare l'atto, la proposta stessa è trasmessa entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte di quest'ultima amministrazione.»;
    3) al comma 1, come modificato dalla presente lettera, quarto periodo, dopo le parole «dello schema di provvedimento;» sono inserite le seguenti: «lo stesso termine si applica qualora dette esigenze istruttorie siano rappresentate dall'amministrazione proponente nei casi di cui al secondo periodo.» e le parole «non sono ammesse» sono sostituite dalle seguenti: «Non sono ammesse»;
    4) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Esclusi i casi di cui al comma 3, qualora la proposta non sia trasmessa nei termini di cui al comma 1, secondo periodo, l'amministrazione competente può comunque procedere. In tal caso, lo schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione, è trasmesso all'amministrazione che avrebbe dovuto formulare la proposta per acquisirne l'assenso ai sensi del presente articolo.»;
   h) all'articolo 18:
    1) al comma 1, le parole da «Entro sei mesi» fino a «interessate» sono sostituite dalle seguenti: «Le amministrazioni», e le parole «di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni e integrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445»;
    2) dopo il comma 3, è inserito il seguente: « 3-bis. Nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni, da parte di pubbliche amministrazioni ovvero il rilascio di autorizzazioni e nulla osta comunque denominati, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero l'acquisizione di dati e documenti di cui ai commi 2 e 3, sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.»;
   i) all'articolo 21-octies, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione di cui al secondo periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione dell'articolo 10-bis.»;
   l) all'articolo 29, comma 2-bis, dopo le parole «il termine prefissato» sono inserite le seguenti: «, di misurare i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti».
  2. Entro il 31 dicembre 2020 le amministrazioni e gli enti pubblici statali provvedono a verificare e a rideterminare, in riduzione, i termini di durata dei procedimenti di loro competenza ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
  3. Gli enti locali possono gestire in forma associata in ambito provinciale o metropolitano l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le province e le città metropolitane definiscono nelle assemblee dei sindaci delle province e nelle conferenze metropolitane appositi protocolli per organizzare lo svolgimento delle funzioni conoscitive, strumentali e di controllo, connesse all'attuazione delle norme di semplificazione della documentazione e dei procedimenti amministrativi.

Articolo 13.
(Accelerazione del procedimento in conferenza di servizi)

  1. Fino al 31 dicembre 2021, in tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, è in facoltà delle amministrazioni procedenti di adottare lo strumento della conferenza semplificata di cui all'articolo 14-bis della medesima legge, con le seguenti modificazioni:
   a) tutte le amministrazioni coinvolte rilasciano le determinazioni di competenza entro il termine perentorio di sessanta giorni;
   b) al di fuori dei casi di cui all'articolo 14-bis, comma 5, l'amministrazione procedente svolge, entro trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni di competenza delle singole amministrazioni, con le modalità di cui all'articolo 14-ter, comma 4, della legge n. 241 del 1990, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale prende atto delle rispettive posizioni e procede senza ritardo alla stesura della determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi verso la quale può essere proposta opposizione dalle amministrazioni di cui all'articolo 14-quinquies, della legge n. 241 del 1990, ai sensi e nei termini ivi indicati. Si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

  2. Nei casi di cui agli articoli 1 e 2, ove si renda necessario riconvocare la conferenza di servizi sul livello successivo di progettazione tutti i termini sono ridotti della metà e gli ulteriori atti di autorizzazione, di assenso e i pareri comunque denominati, eventualmente necessari in fase di esecuzione, sono rilasciati in ogni caso nel termine di sessanta giorni dalla richiesta.

Articolo 14.
(Disincentivi alla introduzione di nuovi oneri regolatori)

  1. All'articolo 8 della legge 11 novembre 2011, n. 180, dopo il comma 1 è inserito il seguente: « 1-bis. Per gli atti normativi di competenza statale, il costo derivante dall'introduzione degli oneri regolatori, compresi quelli informativi e amministrativi ed esclusi quelli che costituiscono livelli minimi per l'attuazione della regolazione europea, qualora non contestualmente compensato con una riduzione stimata di oneri di pari valore, è qualificato, salva deroga espressa, come onere fiscalmente detraibile, ferma restando la necessità della previa quantificazione delle minori entrate e della individuazione di un'idonea copertura finanziaria con norma di rango primario. Per gli atti normativi di iniziativa governativa, la stima del predetto costo è inclusa nell'ambito dell'analisi di impatto della regolamentazione di cui all'articolo della legge 14 novembre 2005, n. 246.».

Articolo 15.
(Agenda per la semplificazione, ricognizione e semplificazione dei procedimenti e modulistica standardizzata)

  1. All'articolo 24 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole «Entro il 31 ottobre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 settembre 2020»; le parole «triennio 2015-2017» sono sostituite dalle seguenti: «periodo 2020-2023» e le parole «condivise» sono sostituite dalle seguenti: «e il programma di interventi di semplificazione per la ripresa a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, condivisi»;
   b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: « 1-bis. Entro centocinquanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, lo Stato, le Regioni e le autonomie locali, sentite le associazioni imprenditoriali, completano la ricognizione dei procedimenti amministrativi al fine di individuare:
   a) le attività soggette ad autorizzazione, giustificate da motivi imperativi di interesse generale e le attività soggette ai regimi giuridici di cui agli articoli 19, 19-bis e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero al mero obbligo di comunicazione;
   b) i provvedimenti autorizzatori, gli adempimenti e le misure incidenti sulla libertà di iniziativa economica ritenuti non indispensabili, fatti salvi quelli imposti dalla normativa dell'Unione europea e quelli posti a tutela di princìpi e interessi costituzionalmente rilevanti;
   c) i procedimenti da semplificare;
   d) le discipline e i tempi uniformi per tipologie omogenee di procedimenti;
   e) i procedimenti per i quali l'autorità competente può adottare un'autorizzazione generale;
   f) i livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti per l'adeguamento alla normativa dell'Unione europea.
   1-ter. Gli esiti della ricognizione sono trasmessi al Presidente del Consiglio di ministri e al Ministro per la pubblica amministrazione, alla Conferenza delle regioni e delle province autonome, all'Unione delle province italiane e all'Associazione nazionale dei comuni italiani.»;
   c) al comma 2, le parole «Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto» sono soppresse;
   d) al comma 3, le parole «con riferimento all'edilizia e all'avvio di attività produttive» sono soppresse;
   e) al comma 4, le parole «per l'edilizia e per l'avvio di attività produttive» sono soppresse.

  2. All'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 1o dicembre 2009 n. 178, le parole «per l'approvazione» sono soppresse.
  3. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede con le risorse finanziarie, strumentali ed umane disponibili a legislazione vigente.

Articolo 16.
(Disposizioni per facilitare l'esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero nel referendum confermativo del testo di legge costituzionale, recante «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari»)

  1. Per il referendum confermativo del testo di legge costituzionale, recante: «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 240 del 12 ottobre 2019:
   a) il termine di cui all'articolo 12, comma 7, primo periodo, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è fissato alle ore 16 del martedì antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia;
   b) il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può disporre che la spedizione di cui all'articolo 12, comma 7, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, avvenga con valigia diplomatica non accompagnata;
   c) il numero minimo e massimo di elettori per ciascun seggio di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è stabilito rispettivamente in ottomila e novemila elettori;
   d) l'onorario in favore dei componenti dei seggi elettorali di cui all'articolo 13 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è aumentato del 50 per cento.

Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI E STATO DI EMERGENZA

Articolo 17.
(Stabilità finanziaria degli enti locali)

  1. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, il termine di cui all'articolo 243-bis, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è fissato al 30 settembre 2020 qualora il termine di novanta giorni scada antecedentemente alla predetta data. Sono rimessi in termini i Comuni per i quali il termine di novanta giorni è scaduto alla data del 30 giugno 2020, per effetto del rinvio operato ai sensi dell'articolo 107, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero è scaduto fra il 30 giugno 2020 e la data di entrata in vigore del presente decreto.
  2. Nei casi di cui al comma 7 dell'articolo 243-quater del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, è sospesa fino al 30 giugno 2021, qualora l'ente locale abbia presentato, in data successiva al 31 dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020, un piano di riequilibrio riformulato o rimodulato, ancorché in corso di approvazione a norma delle leggi vigenti in materia.
  3. Il comma 7 dell'articolo 243-quater del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, trova applicazione, limitatamente all'accertamento da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti del grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, a decorrere dal 2019 o dal 2020, avendo quale riferimento il piano eventualmente riformulato o rimodulato, deliberato dall'ente locale in data successiva al 31 dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020. Gli eventuali procedimenti in corso, unitamente all'efficacia degli eventuali provvedimenti già adottati, sono sospesi fino all'approvazione o al diniego della rimodulazione o riformulazione deliberata dall'ente locale.
  4. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 850 è abrogato;
   b) al comma 889, l'ultimo periodo è soppresso.

Articolo 18.
(Modifiche al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35)

  1. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, è abrogato.

Capo III
SEMPLIFICAZIONI CONCERNENTI L'ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO E DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Articolo 19.
(Misure di semplificazione in materia di organizzazione del sistema universitario)

  1. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, comma 2, le parole: «che hanno conseguito la stabilità e sostenibilità del bilancio, nonché risultati di elevato livello nel campo della didattica e della ricerca,» sono soppresse e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente «Con decreto del Ministero dell'università e della ricerca di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono definiti i criteri per l'ammissione alla sperimentazione e le modalità di verifica periodica dei risultati conseguiti, fermo restando il rispetto del limite massimo delle spese di personale, come previsto dall'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012 n. 49;
   b) all'articolo 6, comma 1, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «La quantificazione di cui al secondo periodo, qualora non diversamente richiesto dai soggetti finanziatori, avviene su base mensile.»;
   c) all'articolo 7, comma 3, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: «Fino al 31 dicembre 2020, i trasferimenti di cui al secondo periodo possono avvenire anche tra docenti di qualifica diversa, nei limiti delle facoltà assunzionali delle università interessate che sono conseguentemente adeguate a seguito dei trasferimenti medesimi. I trasferimenti di cui al presente comma sono computati nella quota del quinto dei posti disponibili, di cui all'articolo 18, comma 4.»;
   d) all'articolo 18, comma 4, le parole «non hanno prestato servizio» sono sostituite dalle seguenti: «non hanno prestato servizio quale professore ordinario, professore associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b),»;
   e) all'articolo 22, comma 3, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «I soggetti di cui al comma 1, possono conferire, ovvero rinnovare, assegni di durata inferiore a un anno, e, in ogni caso, non inferiore a sei mesi, esclusivamente per lo svolgimento di progetti di ricerca, la cui scadenza non consente di conferire assegni di durata annuale.»;
   f) all'articolo 24, dopo il comma 5, è inserito il seguente: « 5-bis. L'università, qualora abbia le necessarie risorse nella propria programmazione, nei limiti del le risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente per l'inquadramento nella qualifica di professore associato, ha facoltà di anticipare, dopo il primo anno del contratto di cui al comma 3, lettera b), l'inquadramento di cui al comma 5, previo esito positivo della valutazione. In tali casi la valutazione comprende anche lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del settore scientifico disciplinare di appartenenza del titolare del contratto.».
  2. All'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente: « 10-bis. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti l'ANVUR, la Conferenza dei rettori delle università italiane e il Consiglio universitario nazionale, sono definite le modalità di accreditamento dei corsi di studio da istituire presso sedi universitarie già esistenti, in coerenza con gli obiettivi di semplificazione delle procedure e di valorizzazione dell'efficienza delle università. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro e non oltre la data del 15 aprile precedente all'avvio dell'anno accademico, è prevista la concessione o il diniego dell'accreditamento. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma, i commi da 3 a 10 del presente articolo sono abrogati.».
  3. Nelle Scuole superiori a ordinamento speciale, il titolo finale rilasciato al termine dei corsi ordinari di durata corrispondente ai corsi di secondo livello dell'ordinamento universitario, nonché ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico, è equiparato, agli effetti di legge, al master di secondo livello di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270. Sono, in ogni caso, ammessi, agli esami finali dei corsi delle Scuole superiori a ordinamento speciale, i candidati che abbiano conseguito la laurea o la laurea magistrale. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, previa autorizzazione del Ministero dell'università e della ricerca, anche ai corsi analoghi, attivati dalle Scuole superiori istituite presso gli atenei, accreditati in conformità alla disciplina di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19.
  4. Il collegio dei revisori legali dei conti delle fondazioni universitarie di diritto privato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 254, è organo di controllo della fondazione e svolge le funzioni previste dal Codice civile per il collegio sindacale. Le modalità di nomina, la composizione, la competenza e il funzionamento del collegio sono stabiliti dai singoli statuti. Il collegio dei revisori legali è costituito dal presidente e dai componenti titolari e supplenti. Il presidente è nominato dalla fondazione e individuato tra i soggetti che sono iscritti nel registro dei revisori legali e che hanno svolto, per almeno cinque anni, funzioni di revisore legale presso istituzioni universitarie. Il collegio è costituito dai componenti titolari, nel numero minimo di tre e massimo di cinque, e dai componenti supplenti, nel numero sufficiente a garantire l'ordinario funzionamento del collegio. Almeno due componenti titolari del collegio sono nominati dalla fondazione, su designazione del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dell'università e della ricerca, e sono individuati, prioritariamente, tra i dipendenti delle predette amministrazioni, e, in ogni caso, tra coloro che sono in possesso del requisito di iscrizione nel registro dei revisori legali. L'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 254, è abrogato.
  5. Ai fini del concorso di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 agosto 2017, n. 130, i titoli di cui al comma 1 dell'articolo 5 del citato decreto non sono riconoscibili e computabili ai concorrenti già in possesso di diploma di specializzazione, né ai concorrenti già titolari di contratto di specializzazione e ai candidati dipendenti medici delle strutture del Servizio sanitario nazionale o delle strutture private con esso accreditate ovvero in possesso del diploma di formazione specifica per medico di medicina generale di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.
  6. All'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La commissione di valutazione, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è composta da cinque membri di alta qualificazione designati, uno ciascuno, dal Ministro dell'università e della ricerca, dal presidente del Consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), dal presidente dell'European Research Council, dal presidente dell'European Science Foundation e da un componente designato dal presidente della Conferenza dei rettori e dell'università (CRUI), d'intesa con il presidente della Consulta dei presidenti degli enti pubblici di ricerca.».

Articolo 20.
(Disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

  1. La tabella C allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è sostituita dalla tabella C di cui all'allegato A al presente decreto, la quale reca gli allegati n. 1, n. 2 e n. 3, rispettivamente disciplinanti, a far data dal 1o gennaio 2020, dal 1o gennaio 2021 e dal 1o gennaio 2022 le misure dello stipendio tabellare, delle indennità di rischio e mensile, dell'assegno di specificità e della retribuzione di rischio e di posizione quota fissa del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
  2. Gli effetti retributivi derivanti dall'applicazione della tabella C di cui al comma 1, costituiscono miglioramenti economici ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e dell'articolo 261 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
  3. Per fronteggiare imprevedibili e indilazionabili esigenze di servizio, connesse all'attività di soccorso tecnico urgente e le ulteriori attività istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché al correlato addestramento operativo, l'attribuzione annua di ore di lavoro straordinario prevista dall'articolo 11 della legge 10 agosto 2000, n. 246 e dall'articolo 8-ter del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, è incrementata di 55.060 ore per l'anno 2021 e di 401.900 ore a decorrere dall'anno 2022.
  4. Al fine di potenziare l'efficacia dei servizi istituzionali svolti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché di razionalizzare il quadro dei relativi istituti retributivi accessori, il fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementato di euro 693.011 dal 1o gennaio 2020, di euro 3.772.440 dal 1o gennaio 2021, di euro 13.972.000 a decorrere dal 1o gennaio 2022.
  5. Allo scopo di armonizzare il sistema delle indennità spettanti al personale che espleta funzioni specialistiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello del personale delle Forze di polizia, le risorse di cui all'articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 sono incrementate:
   a) per il settore aeronavigante, di euro 1.161.399 per l'anno 2021 e di euro 3.871.331 a decorrere dall'anno 2022;
   b) per il settore dei sommozzatori, di euro 400.153 per l'anno 2021 e di euro 1.333.843 a decorrere dall'anno 2022;
   c) per il settore nautico, ivi compreso il personale che svolge servizio antincendi lagunare, di euro 552.576 per l'anno 2021 e di euro 1.841.920 a decorrere dall'anno 2022.

  6. Per il riconoscimento dell'impegno profuso al fine di fronteggiare le eccezionali e crescenti esigenze del soccorso pubblico, al personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco e al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, nonché al personale appartenente alle corrispondenti qualifiche dei ruoli speciali antincendio (AIB) a esaurimento e dei ruoli delle funzioni specialistiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che matura nell'anno 2021 un'anzianità di effettivo servizio di almeno 32 anni nel suddetto Corpo, è corrisposto un assegno una tantum di euro 300. Al medesimo personale che matura nell'anno 2022 un'anzianità di effettivo servizio di almeno 32 anni nel suddetto Corpo, è corrisposto un assegno una tantum di euro 400.
  7. In relazione alla specificità delle funzioni e delle responsabilità dirigenziali connesse alle esigenze in materia di soccorso pubblico, al fine di incentivare il miglioramento dell'efficienza dei correlati servizi, il fondo per la retribuzione di rischio e posizione e di risultato del personale dirigente di livello non generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementato:
   a) per la quota variabile della retribuzione di rischio e posizione di euro 52.553 dal 1o gennaio 2021 e di euro 363.938 a decorrere dal 1o gennaio 2022;
   b) per la retribuzione di risultato di euro 23.346 dal 1o gennaio 2021 e di euro 161.675 a decorrere dal 1o gennaio 2022.

  8. Per le medesime finalità di cui al comma 7 il fondo per la retribuzione di rischio e posizione e di risultato del personale dirigente di livello generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementato:
   a) per la quota variabile della retribuzione di rischio e posizione di euro 14.494 dal 1o gennaio 2021 e di euro 100.371 a decorrere dal 1o gennaio 2022;
   b) per la retribuzione di risultato di euro 4.659 dal 1o gennaio 2021 e di euro 32.267 a decorrere dal 1o gennaio 2022.

  9. Per il potenziamento dell'efficacia dei servizi istituzionali svolti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17-bis, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, il fondo di produttività del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementato di euro 715.341 dal 1o gennaio 2021 e di euro 3.390.243 a decorrere dal 1o gennaio 2022, anche per il finanziamento della spesa connessa all'istituzione delle posizioni organizzative di cui agli articoli 199 e 223 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
  10. Al fine di armonizzare gli elementi retributivi del personale appartenente ai ruoli tecnico-operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello appartenente alle Forze di polizia, a decorrere dal 1o gennaio 2021 la maggiorazione dell'indennità di rischio, istituita ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335, è riassorbita nelle nuove misure previste per l'indennità di rischio e indicate nella relativa tabella C di cui al comma 1.
  11. Per le medesime finalità di cui ai commi 4, 7, 8 e 9, i fondi di incentivazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono annualmente incrementati, a decorrere dall'anno 2020, dalle risorse, indicate nell'allegato B al presente provvedimento.
  12. L'articolo 14-sexies del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, si interpreta nel senso che al personale appartenente al gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme rosse e alla banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in servizio alla data del 31 dicembre 2017, in occasione degli inquadramenti di cui agli articoli 124 e 129 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si applica l'articolo 261 del medesimo decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
  13. Nelle ipotesi in cui il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a seguito dell'applicazione del presente articolo consegua, a titolo di assegni fissi e continuativi, ivi compresi gli scatti convenzionali, un trattamento economico inferiore a quello in godimento allo stesso titolo all'atto della suddetta applicazione, l'eccedenza è attribuita sotto forma di assegno ad personam pensionabile da riassorbire con i successivi miglioramenti economici.
  14. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 65 milioni per l'anno 2020, a euro 120 milioni per l'anno 2021 e a euro 164,5 milioni a decorrere dall'anno 2022, comprensivi degli oneri indiretti, definiti ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e pari a 3,161 milioni di euro per l'anno 2020, a 5,8 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7,6 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Con successivi provvedimenti normativi, nel limite di spesa di 500 mila euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede alla valorizzazione del personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco anche attraverso nuove modalità assunzionali di cui all'articolo 1, comma 138, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
  15. Gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dal 1o gennaio 2020 ed ai fini previdenziali, tali incrementi hanno effetto esclusivamente con riferimento ai periodi contributivi maturati a decorrere dalla medesima data.
  16. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Capo IV
RESPONSABILITÀ

Articolo 21.
(Responsabilità erariale)

  1. All'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso.».
  2. Limitatamente ai fatti commessi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 luglio 2021, la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta. La limitazione di responsabilità prevista dal primo periodo non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente.

Articolo 22.
(Controllo concomitante della Corte dei conti per accelerare gli interventi di sostegno e di rilancio dell'economia nazionale)

  1. La Corte dei conti, anche a richiesta del Governo o delle competenti Commissioni parlamentari, svolge il controllo concomitante di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 4 marzo 2009, n. 15, sui principali piani, programmi e progetti relativi agli interventi di sostegno e di rilancio dell'economia nazionale. L'eventuale accertamento di gravi irregolarità gestionali, ovvero di rilevanti e ingiustificati ritardi nell'erogazione di contributi secondo le vigenti procedure amministrative e contabili, è immediatamente trasmesso all'amministrazione competente ai fini della responsabilità dirigenziale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  2. Il Consiglio di presidenza della Corte dei conti, nell'esercizio della potestà regolamentare autonoma di cui alla vigente normativa, provvede all'individuazione degli uffici competenti e adotta le misure organizzative necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell'ambito della vigente dotazione organica del personale amministrativo e della magistratura contabile.

Articolo 23.
(Modifiche all'articolo 323 del codice penale)

  1. All'articolo 323, primo comma, del codice penale, le parole «di norme di legge o di regolamento,» sono sostituite dalle seguenti: «di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità».

TITOLO III
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE PER IL SOSTEGNO E LA DIFFUSIONE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Capo I
CITTADINANZA DIGITALE E ACCESSO AI SERVIZI DIGITALI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Articolo 24.
(Identità digitale, domicilio digitale e accesso ai servizi digitali)

  1. Al fine di semplificare e favorire l'accesso ai servizi in rete della pubblica amministrazione da parte di cittadini e imprese e l'effettivo esercizio del diritto all'uso delle tecnologie digitali, al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 3-bis:
    1) al comma 01, le parole «, lettere a) e b)» sono soppresse e dopo le parole «identità digitale» sono aggiunte le seguenti: «e anche attraverso il punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis»;
    2) al comma 1-bis, il secondo periodo è sostituito dal seguente «Nel caso in cui il domicilio eletto risulti non più attivo si procede alla cancellazione d'ufficio dall'indice di cui all'articolo 6-quater secondo le modalità fissate nelle Linee guida.»;
    3) al comma 1-quater, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Con le stesse Linee guida, fermo restando quanto previsto ai commi 3-bis e 4-bis, sono definite le modalità di gestione e di aggiornamento dell'elenco di cui all'articolo 6-quater anche nei casi di decesso del titolare del domicilio digitale eletto o di impossibilità sopravvenuta di avvalersi del domicilio»;
    4) al comma 3-bis, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Con lo stesso decreto sono determinate le modalità con le quali ai predetti soggetti può essere reso disponibile un domicilio digitale ovvero altre modalità con le quali, anche per superare il divario digitale, i documenti possono essere messi a disposizione e consegnati a coloro che non hanno accesso ad un domicilio digitale.»;
    5) il comma 4-bis è sostituito dal seguente: « 4-bis. Fino alla data fissata nel decreto di cui al comma 3-bis, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, possono predisporre le comunicazioni ai soggetti che non hanno un domicilio digitale ovvero nei casi di domicilio digitale non attivo, non funzionante o non raggiungibile, come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o altra firma elettronica qualificata, da conservare nei propri archivi, ed inviare agli stessi, per posta ordinaria o raccomandata con avviso di ricevimento, copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 dicembre 1993, n. 39 ovvero un avviso con le indicazioni delle modalità con le quali i suddetti documenti sono messi a disposizione e consegnati al destinatario.»;
    6) al comma 4-quinquies, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Fino all'adozione delle Linee guida di cui all'articolo 3-bis, comma 1-ter, e alla realizzazione dell'indice di cui all'articolo 6-quater, è possibile eleggere il domicilio speciale di cui all'articolo 47 del Codice civile anche presso un domicilio digitale diverso da quello di cui al comma 1-ter.»;
   b) all'articolo 6-bis:
    1) al comma 2, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Nell'Indice nazionale sono inseriti anche i domicili digitali dei professionisti diversi da quelli di cui al primo periodo, iscritti in elenchi o registri detenuti dalle pubbliche amministrazioni e istituiti con legge dello Stato.»;
    2) al comma 5, dopo le parole «collegi professionali» sono aggiunte le seguenti: «nonchè le pubbliche amministrazioni»;
   c) all'articolo 6-quater:
    1) alla rubrica, dopo le parole «delle persone fisiche», sono inserite le seguenti: «, dei professionisti» e dopo le parole «in albi» sono inserite le seguenti «, elenchi o registri»;
    2) al comma 1, al primo periodo, dopo le parole «delle persone fisiche» sono inserite le seguenti: «, dei professionisti» e le parole «in albi professionali o nel registro delle imprese» sono sostituite dalle seguenti: «nell'indice di cui all'articolo 6-bis»; al secondo periodo, le parole «dell'Indice» sono sostituite dalle seguenti «del presente Indice»; in fine, è aggiunto il seguente periodo: «È fatta salva la facoltà del professionista, non iscritto in albi, registri o elenchi professionali di cui all'articolo 6-bis, di eleggere presso il presente Indice un domicilio digitale professionale e un domicilio digitale personale diverso dal primo.»;
    3) al comma 3, dopo le parole «domicili digitali» sono inserite le seguenti: «delle persone fisiche»;
   d) all'articolo 6-quinquies, comma 3, le parole «per finalità diverse dall'invio di comunicazioni aventi valore legale o comunque connesse al conseguimento di finalità istituzionali dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «per l'invio di comunicazioni commerciali, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70»;
   e) all'articolo 64:
    1) al comma 2-ter, dopo le parole «per consentire loro» sono inserite le seguenti: «il compimento di attività e»;
    2) al comma 2-quater, al primo periodo, dopo le parole «avviene tramite SPID» sono aggiunte le seguenti: «, nonchè tramite la carta di identità elettronica»;
    3) al comma 2-quinquies, al primo periodo, dopo le parole «per la gestione dell'identità digitale dei propri utenti», sono aggiunte le seguenti: «, nonché la facoltà di avvalersi della carta di identità elettronica»; al secondo periodo, dopo le parole «L'adesione al sistema SPID» sono aggiunte le seguenti: «ovvero l'utilizzo della carta di identità elettronica»;
    4) al comma 2-nonies, le parole «la carta di identità elettronica e» sono soppresse;
    5) dopo il comma 2-decies, sono inseriti i seguenti:
   « 2-undecies. I gestori dell'identità digitale accreditati sono iscritti in un apposito elenco pubblico, tenuto da AgID, consultabile anche in via telematica.
   2-duodecies. La verifica dell'identità digitale con livello di garanzia almeno significativo, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento e del Consiglio europeo del 23 luglio 2014, produce, nelle transazioni elettroniche o per l'accesso ai servizi in rete, gli effetti del documento di riconoscimento equipollente, di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'identità digitale, verificata ai sensi del presente articolo e con livello di sicurezza almeno significativo, attesta gli attributi qualificati dell'utente, ivi compresi i dati relativi al possesso di abilitazioni o autorizzazioni richieste dalla legge ovvero stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche, secondo le modalità stabilite da AgID con Linee guida.»;
    6) al comma 3-bis, dopo le parole «soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,» sono inserite le seguenti «lettere b) e c)» e, infine, sono aggiunti i seguenti periodi: «Fatto salvo quanto previsto dal comma 2-nonies, a decorrere dal 28 febbraio 2021, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), utilizzano esclusivamente le identità digitali e la carta di identità elettronica ai fini dell'identificazione dei cittadini che accedono ai propri servizi on-line. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione è stabilita la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), utilizzano esclusivamente le identità digitali per consentire l'accesso delle imprese e dei professionisti ai propri servizi on-line.»;
   f) all'articolo 64-bis:
    1) al comma 1-bis, le parole «con il servizio di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «con i servizi di cui ai commi 1 e 1-ter»;
    2) dopo il comma 1-bis sono aggiunti i seguenti: « 1-ter. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), rendono fruibili i propri servizi in rete tramite applicazione su dispositivi mobili anche attraverso il punto di accesso telematico di cui al presente articolo, salvo impedimenti di natura tecnologica attestati dalla società di cui all'articolo 8, comma 2 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.
   1-quater. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), rendono fruibili tutti i loro servizi anche in modalità digitale e, al fine di attuare il presente articolo, avviano i relativi progetti di trasformazione digitale entro il 28 febbraio 2021.
   1-quinquies. La violazione dell'articolo 64, comma 3-bis e delle disposizioni di cui al presente articolo, costituisce mancato raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle strutture competenti e comporta la riduzione, non inferiore al 30 per cento della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di attribuire premi o incentivi nell'ambito delle medesime strutture.»;
   g) all'articolo 65, comma 1:
    1) alla lettera b), le parole «nonché attraverso uno degli altri strumenti di cui all'articolo 64, comma 2-nonies, nei limiti ivi previsti» sono sostituite dalle parole: «la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi;»;
    2) dopo la lettera b) è inserita la seguente:
   « b-bis) ovvero formate tramite il punto di accesso telematico per i dispositivi mobili di cui all'articolo 64-bis;»;
    3) alla lettera c-bis), il primo periodo è sostituito dal seguente: «ovvero se trasmesse dall'istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale iscritto in uno degli elenchi di cui all'articolo 6-bis, 6-ter o 6-quater ovvero, in assenza di un domicilio digitale iscritto, da un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal Regolamento eIDAS.», e il secondo periodo è sostituito dal seguente: «In tale ultimo caso, di assenza di un domicilio digitale iscritto, la trasmissione costituisce elezione di domicilio digitale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3-bis, comma 1-ter.».

  2. All'articolo 65 del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, le parole «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2021»;
   b) al comma 4, il secondo periodo è soppresso;
   c) il comma 5 è abrogato.

  3. L'articolo 36, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è sostituito dal seguente: «7. La carta di identità può essere rinnovata a decorrere dal centottantesimo giorno precedente la scadenza. Le carte di identità rilasciate su supporto cartaceo e le carte di identità elettroniche rilasciate in conformità al decreto del Ministro dell'interno 8 novembre 2007, recante “regole tecniche della Carta d'identità elettronica”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 261 del 9 novembre 2007, possono essere rinnovate, ancorché in corso di validità, prima del centottantesimo giorno precedente la scadenza.».
  4. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 64, comma 3-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal comma 1, lettera e), numero 6), dal 28 febbraio 2021, è fatto divieto ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) del predetto decreto legislativo n. 82 del 2005 di rilasciare o rinnovare credenziali per l'identificazione e l'accesso dei cittadini ai propri servizi in rete, diverse da SPID, CIE o CNS, fermo restando l'utilizzo di quelle già rilasciate fino alla loro naturale scadenza e, comunque, non oltre il 30 settembre 2021.

Articolo 25.
(Semplificazione in materia di conservazione dei documenti informatici e gestione dell'identità digitale)

  1. Al fine di semplificare la disciplina in materia di conservazione dei documenti informatici, al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 14-bis, comma 2, lettera i), le parole «conservatori di documenti informatici accreditati» sono sostituite dalle seguenti: «soggetti di cui all'articolo 34, comma 1-bis, lettera b)»;
   b) all'articolo 29:
    1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Qualificazione dei fornitori di servizi»;
    2) al comma 1, al primo periodo, le parole «o di gestore dell'identità digitale di cui all'articolo 64» sono soppresse e il secondo periodo è soppresso;
    3) al comma 2, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Ai fini della qualificazione, i soggetti di cui al comma 1 devono possedere i requisiti di cui all'articolo 24 del Regolamento (UE) 23 luglio 2014, n. 910/2014, disporre di requisiti di onorabilità, affidabilità, tecnologici e organizzativi compatibili con la disciplina europea, nonché di garanzie assicurative adeguate rispetto all'attività svolta. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sentita l'AgID, nel rispetto della disciplina europea, sono definiti i predetti requisiti in relazione alla specifica attività che i soggetti di cui al comma 1 intendono svolgere.»;
    4) al comma 4, le parole «o di accreditamento» sono soppresse;
   c) all'articolo 30, comma 1, le parole da «I prestatori» fino a «comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «I prestatori di servizi fiduciari qualificati e i gestori di posta elettronica certificata, iscritti nell'elenco di cui all'articolo 29, comma 6, nonché i gestori dell'identità digitale e i conservatori di documenti informatici»;
   d) all'articolo 32-bis, al comma 1, le parole «conservatori accreditati» sono sostituite dalle seguenti: «soggetti di cui all'articolo 34, comma 1-bis, lettera b)»; dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le sanzioni erogate per le violazioni commesse dai soggetti di cui all'articolo 34, comma 1-bis, lettera b), sono fissate nel minimo in euro 4.000,00 e nel massimo in euro 40.000,00.»;
   e) all'articolo 34, comma 1-bis, lettera b), le parole «accreditati come conservatori presso l'AgID» sono sostituite dalle seguenti: «che possiedono i requisiti di qualità, di sicurezza e organizzazione individuati, nel rispetto della disciplina europea, nelle Linee guida di cui all'art 71 relative alla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici nonché in un regolamento sui criteri per la fornitura dei servizi di conservazione dei documenti informatici emanato da AgID, avuto riguardo all'esigenza di assicurare la conformità dei documenti conservati agli originali nonché la qualità e la sicurezza del sistema di conservazione.»;
   f) all'articolo 44, comma 1-ter, le parole «Il sistema» sono sostituite dalle seguenti: «In tutti i casi in cui la legge prescrive obblighi di conservazione, anche a carico di soggetti privati, il sistema».
  2. Fino all'adozione delle Linee guida e del regolamento di cui al comma 1, lettera e), in materia di conservazione dei documenti informatici si applicano le disposizioni vigenti fino alla data di entrata in vigore del presente articolo.
  3. Al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 30-ter, comma 5, lettera b-bis), dopo le parole «decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82» sono aggiunte le seguenti: «e i gestori dell'identità digitale di cui all'articolo 64 del medesimo decreto»;
   b) all'articolo 30-quater, comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «L'accesso a titolo gratuito è assicurato anche ai gestori dell'identità digitale di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 per le verifiche propedeutiche al rilascio delle credenziali di accesso relative al sistema SPID.».

Articolo 26.
(Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione)

  1. La piattaforma di cui all'articolo 1, comma 402, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e le sue modalità di funzionamento sono disciplinate dalla presente disposizione.
  2. Ai fini del presente articolo, si intende per:
   a) «gestore della piattaforma», la società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12;
   b) «piattaforma», la piattaforma digitale di cui al comma 1, utilizzata dalle amministrazioni per effettuare, con valore legale, le notifiche di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni;
   c) «amministrazioni», le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli agenti della riscossione e, limitatamente agli atti emessi nell'esercizio di attività ad essi affidati ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), del medesimo decreto legislativo;
   d) «destinatari», le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti, le associazioni e ogni altro soggetto pubblico o privato, residenti o aventi sede legale nel territorio italiano ovvero all'estero ove titolari di codice fiscale attribuito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, ai quali le amministrazioni notificano atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni;
   e) «delegati», le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti, le associazioni e ogni altro soggetto pubblico o privato, ivi inclusi i soggetti di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ai quali i destinatari conferiscono il potere di accedere alla piattaforma per reperire, consultare e acquisire, per loro conto, atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni notificati dalle amministrazioni;
   f) «delega», l'atto con il quale i destinatari conferiscono ai delegati il potere di accedere, per loro conto, alla piattaforma;
   g) «avviso di avvenuta ricezione», l'atto formato dal gestore della piattaforma, con il quale viene dato avviso al destinatario in ordine alle modalità di acquisizione del documento informatico oggetto di notificazione;
   h) «identificativo univoco della notificazione (IUN)», il codice univoco attribuito dalla piattaforma a ogni singola notificazione richiesta dalle amministrazioni;
   i) «avviso di mancato recapito», l'atto formato dal gestore della piattaforma con il quale viene dato avviso al destinatario in ordine alle ragioni della mancata consegna dell'avviso di avvenuta ricezione in formato elettronico e alle modalità di acquisizione del documento informatico oggetto di notificazione.

  3. Ai fini della notificazione di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni, in alternativa alle modalità previste da altre disposizioni di legge, anche in materia tributaria, le amministrazioni possono rendere disponibili telematicamente sulla piattaforma i corrispondenti documenti informatici. La formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici resi disponibili sulla piattaforma avviene nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e delle Linee guida adottate in attuazione del medesimo decreto legislativo. Eventualmente anche con l'applicazione di «tecnologie basate su registri distribuiti», come definite dall'articolo 8-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, il gestore della piattaforma assicura l'autenticità, l'integrità, l'immodificabilità, la leggibilità e la reperibilità dei documenti informatici resi disponibili dalle amministrazioni e, a sua volta, li rende disponibili ai destinatari, ai quali assicura l'accesso alla piattaforma, personalmente o a mezzo delegati, per il reperimento, la consultazione e l'acquisizione dei documenti informatici oggetto di notificazione. Ciascuna amministrazione, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo n. 82 del 2005 e delle Linee guida adottate in attuazione del medesimo decreto legislativo, individua le modalità per garantire l'attestazione di conformità agli originali analogici delle copie informatiche di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni, anche attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto dell'originale e della copia. Gli agenti della riscossione e i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 individuano e nominano i dipendenti delegati ad attestare la conformità agli originali analogici delle copie informatiche di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni. I dipendenti incaricati di attestare la conformità di cui al presente comma, sono pubblici ufficiali ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La piattaforma può essere utilizzata anche per la trasmissione di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni per i quali non è previsto l'obbligo di notificazione al destinatario.
  4. Il gestore della piattaforma, con le modalità previste dal decreto di cui al comma 15, per ogni atto, provvedimento, avviso o comunicazione oggetto di notificazione reso disponibile dall'amministrazione, invia al destinatario l'avviso di avvenuta ricezione, con il quale comunica l'esistenza e l'identificativo univoco della notificazione (IUN), nonché le modalità di accesso alla piattaforma e di acquisizione del documento oggetto di notificazione.
  5. L'avviso di avvenuta ricezione, in formato elettronico, è inviato con modalità telematica ai destinatari titolari di un indirizzo di posta elettronica certificata o di un servizio elettronico di recapito certificato qualificato:
   a) inserito in uno degli elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
   b) eletto, ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4-quinquies, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altre disposizioni di legge, come domicilio speciale per determinati atti o affari, se a tali atti o affari è riferita la notificazione;
   c) eletto per la ricezione delle notificazioni delle pubbliche amministrazioni effettuate tramite piattaforma secondo le modalità previste dai decreti di cui al comma 15.

  6. Se la casella di posta elettronica certificata o il servizio elettronico di recapito certificato qualificato risultano saturi, il gestore della piattaforma effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica certificata o il servizio elettronico di recapito certificato qualificato risultano saturi oppure se l'indirizzo elettronico del destinatario non risulta valido o attivo, il gestore della piattaforma rende disponibile in apposita area riservata, per ciascun destinatario della notificazione, l'avviso di mancato recapito del messaggio, secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma 15. Il gestore della piattaforma inoltre dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico.
  7. Ai destinatari diversi da quelli di cui al comma 5, l'avviso di avvenuta ricezione è notificato senza ritardo, in formato cartaceo, a mezzo posta direttamente dal gestore della piattaforma, con le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890 e con applicazione degli articoli 7, 8 e 9 della stessa legge. L'avviso contiene l'indicazione delle modalità con le quali è possibile accedere alla piattaforma e l'identificativo univoco della notificazione (IUN) mediante il quale, con le modalità previste dal decreto di cui al comma 15, il destinatario può ottenere la copia cartacea degli atti oggetto di notificazione. Agli stessi destinatari, ove abbiano comunicato un indirizzo email non certificato, un numero di telefono o un altro analogo recapito digitale diverso da quelli di cui al comma 5, il gestore della piattaforma invia un avviso di cortesia in modalità informatica contenente le stesse informazioni dell'avviso di avvenuta ricezione. L'avviso di cortesia è reso disponibile altresì tramite il punto di accesso di cui all'articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
  8. L'autenticazione alla piattaforma ai fini dell'accesso avviene tramite il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ovvero tramite la Carta d'identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del medesimo decreto legislativo. L'accesso all'area riservata, ove sono consentiti il reperimento, la consultazione e l'acquisizione dei documenti informatici oggetto di notifica, è assicurato anche tramite il punto di accesso di cui all'articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Con le modalità previste dal decreto di cui al comma 15, i destinatari possono conferire apposita delega per l'accesso alla piattaforma a uno o più delegati.
  9. La notificazione si perfeziona:
   a) per l'amministrazione, nella data in cui il documento informatico è reso disponibile sulla piattaforma;
   b) per il destinatario:
    1) il settimo giorno successivo alla data di consegna dell'avviso di avvenuta ricezione in formato elettronico, risultante dalla ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata o del servizio elettronico di recapito certificato qualificato del destinatario trasmette al gestore della piattaforma o, nei casi di casella postale satura, non valida o non attiva, il quindicesimo giorno successivo alla data del deposito dell'avviso di mancato recapito di cui al comma 6. Se l'avviso di avvenuta ricezione è consegnato al destinatario dopo le ore 21.00, il termine di sette giorni si computa a decorrere dal giorno successivo;
    2) il decimo giorno successivo al perfezionamento della notificazione dell'avviso di avvenuta ricezione in formato cartaceo;
    3) in ogni caso, se anteriore, nella data in cui il destinatario, o il suo delegato, ha accesso, tramite la piattaforma, al documento informatico oggetto di notificazione.

  10. La messa a disposizione ai fini della notificazione del documento informatico sulla piattaforma impedisce qualsiasi decadenza dell'amministrazione e interrompe il termine di prescrizione correlato alla notificazione dell'atto, provvedimento, avviso o comunicazione.
  11. Il gestore della piattaforma, con le modalità previste dal decreto di cui al comma 15, forma e rende disponibili sulla piattaforma, alle amministrazioni e ai destinatari, le attestazioni opponibili ai terzi relative:
   a) alla data di messa a disposizione dei documenti informatici sulla piattaforma da parte delle amministrazioni;
   b) all'indirizzo del destinatario risultante, alla data dell'invio dell'avviso di avvenuta ricezione, da uno degli elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o eletto ai sensi del comma 5, lettera c);
   c) alla data di invio e di consegna al destinatario dell'avviso di avvenuta ricezione in formato elettronico; e alla data di ricezione del messaggio di mancato recapito alle caselle di posta elettronica certificata o al servizio elettronico di recapito certificato qualificato risultanti sature, non valide o non attive;
   d) alla data in cui il gestore della piattaforma ha reso disponibile l'avviso di mancato recapito del messaggio ai sensi del comma 6;
   e) alla data in cui il destinatario ha avuto accesso al documento informatico oggetto di notificazione;
   f) al periodo di malfunzionamento della piattaforma ai sensi del comma 13;
   g) alla data di ripristino delle funzionalità della piattaforma ai sensi del comma 13.

  12. Il gestore della piattaforma rende altresì disponibile la copia informatica dell'avviso di avvenuta ricezione cartaceo e degli atti relativi alla notificazione ai sensi della legge 20 novembre 1982, n. 890, dei quali attesta la conformità agli originali.
  13. Il malfunzionamento della piattaforma, attestato dal gestore con le modalità previste dal comma 15, lettera d), qualora renda impossibile l'inoltro telematico, da parte dell'amministrazione, dei documenti informatici destinati alla notificazione ovvero, al destinatario e delegato, l'accesso, il reperimento, la consultazione e l'acquisizione dei documenti informatici messi a disposizione, comporta:
   a) la sospensione del termine di prescrizione dei diritti dell'amministrazione correlati agli atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni oggetto di notificazione, scadente nel periodo di malfunzionamento, sino al settimo giorno successivo alla comunicazione di avvenuto ripristino delle funzionalità della piattaforma;
   b) la proroga del termine di decadenza di diritti, poteri o facoltà dell'amministrazione o del destinatario, correlati agli atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni oggetto di notificazione, scadente nel periodo di malfunzionamento, sino al settimo giorno successivo alla comunicazione di avvenuto ripristino delle funzionalità della piattaforma.

  14. Le spese di notificazione degli atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni oggetto di notificazione tramite piattaforma sono poste a carico del destinatario e sono destinate alle amministrazioni, al fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e al gestore della piattaforma. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di determinazione e anticipazione delle spese e i criteri di riparto.
  15. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Garante per la protezione dei dati personali per gli aspetti di competenza, acquisito il parere in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82:
   a) è definita l'infrastruttura tecnologica della piattaforma e il piano dei test per la verifica del corretto funzionamento. La piattaforma è sviluppata applicando i criteri di accessibilità di cui alla legge 9 gennaio 2004, n. 4 nel rispetto dei principi di usabilità, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità dì consultazione, qualità, omogeneità e interoperabilità;
   b) sono stabilite le regole tecniche e le modalità con le quali le amministrazioni identificano i destinatari e rendono disponibili telematicamente sulla piattaforma i documenti informatici oggetto di notificazione;
   c) sono stabilite le modalità con le quali il gestore della piattaforma attesta e certifica, con valore legale opponibile ai terzi, la data e l'ora in cui i documenti informatici delle amministrazioni sono depositati sulla piattaforma e resi disponibili ai destinatari attraverso la piattaforma, nonché il domicilio del destinatario risultante dagli elenchi di cui al comma 5, lettera a) alla data della notificazione;
   d) sono individuati i casi di malfunzionamento della piattaforma, nonché le modalità con le quali il gestore della piattaforma attesta il suo malfunzionamento e comunica il ripristino della sua funzionalità;
   e) sono stabilite le modalità di accesso alla piattaforma e di consultazione degli atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni da parte dei destinatari e dei delegati, nonché le modalità con le quali il gestore della piattaforma attesta la data e l'ora in cui il destinatario o il delegato accedono, tramite la piattaforma, all'atto oggetto di notificazione;
   f) sono stabilite le modalità con le quali i destinatari eleggono il domicilio digitale presso la piattaforma e, anche attraverso modelli semplificati, conferiscono o revocano ai delegati la delega per l'accesso alla piattaforma, nonché le modalità di accettazione e rinunzia delle deleghe;
   g) sono stabiliti i tempi e le modalità di conservazione dei documenti informatici resi disponibili sulla piattaforma;
   h) sono stabilite le regole tecniche e le modalità con le quali i destinatari indicano il recapito digitale ai fini della ricezione dell'avviso di cortesia di cui al comma 7;
   i) sono individuate le modalità con le quali i destinatari dell'avviso di avvenuta ricezione notificato in formato cartaceo ottengono la copia cartacea degli atti oggetto di notificazione;
   l) sono disciplinate le modalità di adesione delle amministrazioni alla piattaforma.

  16. Con atto del Capo della competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri, ultimati i test e le prove tecniche di corretto funzionamento della piattaforma, è fissato il termine a decorrere dal quale le amministrazioni possono aderire alla piattaforma.
  17. La notificazione a mezzo della piattaforma di cui al comma 1 non si applica:
   a) agli atti del processo civile, penale, per l'applicazione di misure di prevenzione, amministrativo, tributario e contabile e ai provvedimenti e alle comunicazioni ad essi connessi;
   b) agli atti della procedura di espropriazione forzata disciplinata dal titolo II, capi II e IV, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, diversi da quelli di cui agli articoli 50, commi 2 e 3, e 77, comma 2-bis, del medesimo decreto;
   c) agli atti dei procedimenti di competenza delle autorità provinciali di pubblica sicurezza relativi a pubbliche manifestazioni, misure di prevenzione personali e patrimoniali, autorizzazioni e altri provvedimenti a contenuto abilitativo, soggiorno, espulsione e allontanamento dal territorio nazionale degli stranieri e dei cittadini dell'Unione europea, o comunque di ogni altro procedimento a carattere preventivo in materia di pubblica sicurezza, e ai provvedimenti e alle comunicazioni ad essi connessi.

  18. All'articolo 50, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole «trascorsi centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trascorso un anno».
  19. All'articolo 1, comma 402, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La società di cui al primo periodo affida, in tutto o in parte, lo sviluppo della piattaforma al fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, anche attraverso il riuso dell'infrastruttura tecnologica esistente di proprietà del suddetto fornitore.»
  20. Il gestore si avvale del fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, anche per effettuare la spedizione dell'avviso di avvenuta ricezione e la consegna della copia cartacea degli atti oggetto di notificazione previste dal comma 7 e garantire, su tutto il territorio nazionale, l'accesso universale alla piattaforma e al nuovo servizio di notificazione digitale.
  21. Per l'adesione alla piattaforma, le amministrazioni utilizzano le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  22. Per la realizzazione della piattaforma di cui al comma 1 e l'attuazione della presente disposizione sono utilizzate le risorse di cui all'articolo 1, comma 403, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Articolo 27.
(Misure per la semplificazione e la diffusione della firma elettronica avanzata e dell'identità digitale per l'accesso ai servizi bancari)

  1. Ferma restando l'applicazione delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per il rilascio della firma elettronica avanzata, nel rispetto della disciplina europea, si può procedere alla verifica dell'identità dell'utente anche tramite uno dei seguenti processi:
   a) processi di identificazione elettronica e di autenticazione informatica basati su credenziali che assicurano i requisiti previsti dall'articolo 4 del Regolamento Delegato (UE) 2018/389 della Commissione del 27 novembre 2017 già attribuite, dal soggetto che eroga la firma elettronica avanzata, al medesimo utente identificato ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;
   b) processi di identificazione elettronica e di autenticazione informatica, a due fattori, basati su credenziali già rilasciate all'utente nell'ambito del Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale di cittadini e imprese di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
   c) processi di identificazione elettronica e di autenticazione informatica, basati su credenziali di livello almeno «significativo», nell'ambito di un regime di identificazione elettronica notificato, oggetto di notifica conclusa con esito positivo, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 910/2014 di livello almeno «significativo».
  2. I soggetti che erogano soluzioni di firma elettronica avanzata conservano per almeno venti anni le evidenze informatiche del processo di autenticazione in base al quale è stata attribuita la firma elettronica avanzata.
  3. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, comma 2, lettera n), le parole «gli estremi del documento di identificazione» sono soppresse;
   b) all'articolo 18, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: « a) l'identificazione del cliente e la verifica della sua identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente. Le medesime misure si attuano nei confronti dell'esecutore, anche in relazione alla verifica dell'esistenza e dell'ampiezza del potere di rappresentanza in forza del quale opera in nome e per conto del cliente;»;
   c) all'articolo 19, comma 1:
    1) alla lettera a), il numero 2) è sostituito dal seguente: «2) per i clienti in possesso di un'identità digitale, con livello di garanzia almeno significativo, nell'ambito del Sistema di cui all'articolo 64 del predetto decreto legislativo n. 82 del 2005, e della relativa normativa regolamentare di attuazione, nonché di un'identità digitale con livello di garanzia almeno significativo, rilasciata nell'ambito di un regime di identificazione elettronica compreso nell'elenco pubblicato dalla Commissione europea a norma dell'articolo 9 del regolamento UE n. 910/2014, o di un certificato per la generazione di firma elettronica qualificata o, infine, identificati per mezzo di procedure di identificazione elettronica sicure e regolamentate ovvero autorizzate o riconosciute dall'Agenzia per l'Italia digitale;»;
    2) alla lettera a), dopo il numero 4) è inserito il seguente: «4-bis) per i clienti che, previa identificazione elettronica basata su credenziali che assicurano i requisiti previsti dall'articolo 4 del Regolamento Delegato (UE) 2018/389 della Commissione del 27 novembre 2017, dispongono un bonifico verso un conto di pagamento intestato al soggetto tenuto all'obbligo di identificazione. Tale modalità di identificazione e verifica dell'identità può essere utilizzata solo con riferimento a rapporti relativi a carte di pagamento e dispositivi analoghi, nonché a strumenti di pagamento basati su dispositivi di telecomunicazione, digitali o informatici, con esclusione dei casi in cui tali carte, dispositivi o strumenti sono utilizzabili per generare l'informazione necessaria a effettuare direttamente un bonifico o un addebito diretto verso e da un conto di pagamento;»;
    3) alla lettera b) prima della parola «laddove» è inserita la seguente: «solo».

Articolo 28.
(Semplificazione della notificazione e comunicazione telematica degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale)

  1. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 16, comma 12, al primo periodo, le parole «entro il 30 novembre 2014» sono soppresse e, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: «Con le medesime modalità, le amministrazioni pubbliche possono comunicare altresì gli indirizzi di posta elettronica certificata di propri organi o articolazioni, anche territoriali, presso cui eseguire le comunicazioni o notificazioni per via telematica nel caso in cui sia stabilito presso questi l'obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie ovvero in caso di autonoma capacità o legittimazione processuale. Per il caso di costituzione in giudizio tramite propri dipendenti, le amministrazioni pubbliche possono altresì comunicare ulteriori indirizzi di posta elettronica certificata, riportati in una speciale sezione dello stesso elenco di cui al presente articolo e corrispondenti a specifiche aree organizzative omogenee, presso cui eleggono domicilio ai fini del giudizio.»;
   b) all'articolo 16, il comma 13 è sostituito dal seguente: «13. In caso di mancata comunicazione ai sensi del comma 12, le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria si effettuano ai sensi dei commi 6 e 8 e le notificazioni ad istanza di parte si effettuano ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 1-ter.»;
   c) all'articolo 16-ter, comma 1-bis, le parole «del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 1 e 1-ter» e dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente: « 1-ter. Fermo restando quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, in caso di mancata indicazione nell’ elenco di cui all'articolo 16, comma 12, la notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale è validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dall'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e, ove nel predetto elenco risultino indicati, per la stessa amministrazione pubblica, più domicili digitali, la notificazione è effettuata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata primario indicato, secondo le previsioni delle Linee guida di AgID, nella sezione ente dell'amministrazione pubblica destinataria. Nel caso in cui sussista l'obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie presso organi o articolazioni, anche territoriali, delle pubbliche amministrazioni, la notificazione può essere eseguita all'indirizzo di posta elettronica certificata espressamente indicato nell'elenco di cui all'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per detti organi o articolazioni.».
  2. Ferma restando l'immediata applicazione dell'articolo 16-ter, comma 1-ter, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come introdotto dal presente decreto, con provvedimento del responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, da adottare nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono dettate le specifiche tecniche per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 12, del decreto-legge n. 179 del 2012, come modificato dal presente articolo.

Articolo 29.
(Disposizioni per favorire l'accesso delle persone con disabilità agli strumenti informatici e piattaforma unica nazionale informatica di targhe associate a permessi di circolazione dei titolari di contrassegni)

  1. Al fine di favorire l'accesso delle persone con disabilità agli strumenti informatici, alla legge 9 gennaio 2004, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, comma 2, dopo le parole «della pubblica amministrazione» sono inserite le seguenti: «, nonché alle strutture ed ai servizi aperti o forniti al pubblico attraverso i nuovi sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazione in rete»;
   b) all'articolo 2, comma 1, lettera a-quinquies, le parole «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 1-bis»;
   c) all'articolo 3, dopo il comma 1, è inserito il seguente: « 1-bis. La presente legge si applica altresì ai soggetti giuridici diversi da quelli di cui al comma 1, che offrono servizi al pubblico attraverso siti web o applicazioni mobili, con un fatturato medio, negli ultimi tre anni di attività, superiore a novecento milioni di euro.»;
   d) all'articolo 4:
    1) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La previsione di cui al secondo periodo si applica anche all'acquisizione di beni o alla fornitura di servizi effettuata dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1-bis.»;
    2) al comma 2, le parole «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 1-bis»;
   e) all'articolo 7:
    1) al primo comma, le parole «L'Agenzia», sono sostituite dalle seguenti: «Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, l'Agenzia»;
    1) al comma 1, dopo le parole «della presente legge» sono inserite le seguenti: «da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1»;
    2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: « 1-bis. L'inosservanza delle disposizioni della presente legge da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1-bis, è accertata e sanzionata dall'AgID, fermo restando il diritto del soggetto discriminato di agire ai sensi della legge 1o marzo 2006, n. 67. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Se a seguito dell'istruttoria l'AgID ravvisa violazioni della presente legge, fissa il termine per l'eliminazione delle infrazioni stesse da parte del trasgressore. In caso di inottemperanza alla diffida di cui al periodo precedente, l'AgID applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino al 5 per cento del fatturato.».

  2. All'articolo 1 della legge del 28 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 489, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il Fondo è destinato all'istituzione di una piattaforma unica nazionale informatica, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito dell'archivio nazionale dei veicoli previsto dall'articolo 226, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per consentire la verifica delle targhe associate a permessi di circolazione dei titolari di contrassegni, rilasciati ai sensi dell'articolo 381, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, al fine di agevolare la mobilità, sull'intero territorio nazionale, delle persone titolari dei predetti contrassegni.»,
   b) il comma 491, è sostituito dal seguente: « 491. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, sentite le associazioni delle persone con disabilità comparativamente più rappresentative a livello nazionale, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le procedure per l'istituzione della piattaforma di cui al comma 489, nel rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati personali, previsti dagli articoli 5 e 9, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 679/2016, e dagli articoli 2-sexies e 2-septies del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché previo parere del Garante per la protezione dei dati personali e delle prescrizioni adottate ai sensi dell'articolo 2-quinquiesdecies del medesimo Codice. Per la costituzione della piattaforma di cui al primo periodo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può avvalersi anche della società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e vi si provvede con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

Articolo 30.
(Misure di semplificazione in materia anagrafica)

  1. All'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3:
    1) al terzo periodo, la parola «esclusivamente» è soppressa;
    2) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «La certificazione dei dati anagrafici in modalità telematica è assicurata dal Ministero dell'Interno tramite l'ANPR mediante l'emissione di documenti digitali muniti di sigillo elettronico qualificato, ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014.»;
    3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'ANPR attribuisce a ciascun cittadino un codice identificativo univoco per garantire la circolarità anagrafica e l'interoperabilità con le altre banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b).»;
   b) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: « 6-bis. In relazione ai servizi resi disponibili dall'ANPR alle pubbliche amministrazioni e agli organismi che erogano pubblici servizi in base alle previsioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2014, n. 194, con uno o più decreti del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione e il Ministro per la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia digitale, sono assicurati l'adeguamento e l'evoluzione delle caratteristiche tecniche della piattaforma di funzionamento dell'ANPR.».

  2. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 13, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le dichiarazioni di cui al secondo periodo del comma 2 sono rese anche in modalità telematica attraverso i servizi resi disponibili dall'ANPR.»;
   b) all'articolo 33, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il rilascio di certificati anagrafici in modalità telematica è effettuato mediante i servizi dell'ANPR con le modalità indicate nell'articolo 62, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82.»;
   c) all'articolo 35, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «sostituita dal sigillo elettronico qualificato, ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, nelle certificazioni rilasciate in modalità telematica mediante i servizi dell'ANPR».

  3. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è operata con le risorse stanziate nello stato di previsione del Ministero dell'interno per la realizzazione della piattaforma ANPR.

Capo II
NORME GENERALI PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI INFORMATIVI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E L'UTILIZZO DEL DIGITALE NELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 31.
(Semplificazione dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni e dell'attività di coordinamento nell'attuazione della strategia digitale e in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica)

  1. Al fine di semplificare e favorire l'offerta dei servizi in rete della pubblica amministrazione, il lavoro agile e l'uso delle tecnologie digitali, nonché il coordinamento dell'azione di attuazione della strategia digitale, al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 12:
    1) al comma 3-bis, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «In caso di uso di dispositivi elettronici personali, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali, adottano ogni misura atta a garantire la sicurezza e la protezione delle informazioni e dei dati, tenendo conto delle migliori pratiche e degli standard nazionali, europei e internazionali per la protezione delle proprie reti, nonché promuovendo la consapevolezza dei lavoratori sull'uso sicuro dei dispositivi, anche attraverso la diffusione di apposite linee guida, e disciplinando, tra l'altro l'uso di webcam e microfoni.»;
    2) dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente: « 3-ter. Al fine di agevolare la diffusione del lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), acquistano beni e progettano e sviluppano i sistemi informativi e i servizi informatici con modalità idonee a consentire ai lavoratori di accedere da remoto ad applicativi, dati e informazioni necessari allo svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto della legge 20 maggio 1970, n. 300, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e della legge 22 maggio 2017, n. 81, assicurando un adeguato livello di sicurezza informatica, in linea con le migliori pratiche e gli standard nazionali ed internazionali per la protezione delle proprie reti, nonché promuovendo la consapevolezza dei lavoratori sull'uso sicuro degli strumenti impiegati, con particolare riguardo a quelli erogati tramite fornitori di servizi in cloud, anche attraverso la diffusione di apposite linee guida, e disciplinando anche la tipologia di attività che possono essere svolte.»;
   b) all'articolo 14, comma 2, secondo periodo, le parole «L'AgID» sono sostituite dalle seguenti: «La Presidenza del Consiglio dei ministri, anche avvalendosi dell'AgID,» e, infine, dopo le parole «migliorino i servizi erogati» sono aggiunte le seguenti: «assicurando un adeguato livello di sicurezza informatica, in linea con le migliori pratiche e gli standard nazionali ed internazionali per la protezione delle proprie reti, nonché promuovendo la consapevolezza dei lavoratori sull'uso sicuro dei suddetti sistemi informativi, anche attraverso la diffusione di apposite linee guida che disciplinano anche la tipologia di attività che possono essere svolte.»;
   c) all'articolo 14-bis:
    1) al comma 2, lettera h), le parole «ovvero, su sua richiesta, da parte della stessa AgID» sono soppresse;
    2) al comma 3, le parole «nonché al Dipartimento per l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei ministri» sono soppresse;
   d) all'articolo 17, comma 1-quater, le parole «a porvi rimedio tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «ad avviare, tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni, le attività necessarie a porvi rimedio e a concluderle entro un termine perentorio indicato tenendo conto della complessità tecnologica delle attività richieste», nonché, dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente: «Il mancato avvio delle attività necessarie a porre rimedio e il mancato rispetto del termine perentorio per la loro conclusione rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».
  2. All'articolo 1, comma 6, lettera a), del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, le parole «ovvero le centrali di committenza alle quali essi fanno ricorso ai sensi dell'articolo 1, comma 512, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che intendano procedere all'affidamento» sono sostituite dalle seguenti: «che intendano procedere, anche per il tramite delle centrali di committenza alle quali essi sono tenuti a fare ricorso ai sensi dell'articolo 1, comma 512, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'affidamento».
  3. È istituita presso il Ministero dell'interno, nell'ambito del Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, la Direzione Centrale per l'innovazione tecnologica per l'amministrazione generale, cui è preposto un dirigente di livello generale dell'area delle funzioni centrali. La Direzione Centrale assicura la funzionalità delle attività di innovazione tecnologica e di digitalizzazione, nonché dei sistemi informativi del Ministero dell'interno e delle Prefetture-UTG.
  4. La dotazione organica del Ministero dell'interno, sulla scorta di quanto previsto dal comma 3, è incrementata di un posto di funzione dirigenziale di livello generale da assegnare al personale dell'area delle funzioni centrali, i cui maggiori oneri, al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, sono compensati dalla soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale della medesima area, equivalente sul piano finanziario. Alle modifiche della dotazione organica di cui al primo periodo si provvede con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400.
  5. Per assicurare la piena efficacia dei progetti di trasformazione digitale la società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nell'ambito dei progetti e delle attività da essa gestiti, provvede alla definizione e allo sviluppo di servizi e prodotti innovativi operando, anche in favore delle amministrazioni committenti, in qualità di innovation procurement broker. In tale ambito, per l'acquisizione dei beni e dei servizi funzionali alla realizzazione di progetti ad alto contenuto innovativo, la medesima società non si avvale di Consip S.p.A. nella sua qualità di centrale di committenza in deroga all'ultimo periodo dell'articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
  6. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 32.
(Codice di condotta tecnologica)

  1. Al fine di garantire il coordinamento nello sviluppo dei sistemi informativi e dell'offerta dei servizi in rete delle pubbliche amministrazioni su tutto il territorio nazionale, al decreto legislativo 7 marzo 20005, n. 82, dopo l'articolo 13, è inserito il seguente:
   «Art. 13-bis.(Codice di condotta tecnologica ed esperti)1. Al fine di favorire la digitalizzazione della pubblica amministrazione e garantire il necessario coordinamento sul piano tecnico delle varie iniziative di innovazione tecnologica, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), nell'ambito delle risorse disponibili, progettano, realizzano e sviluppano i propri sistemi informatici e servizi digitali, in coerenza con gli obiettivi dell'agenda digitale italiana ed europea e nel rispetto del codice di condotta tecnologica adottato dal Capo dipartimento della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale, sentita l'AgID e il nucleo per la sicurezza cibernetica di cui all'articolo 12, comma 6, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65 e acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.
   2. Il codice di condotta tecnologica disciplina le modalità di progettazione, sviluppo e implementazione dei progetti, sistemi e servizi digitali delle amministrazioni pubbliche, nel rispetto della disciplina in materia di perimetro nazionale di sicurezza cibernetica.
   3. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), che avviano progetti di sviluppo dei servizi digitali sono tenuti a rispettare il codice di condotta tecnologica e, possono avvalersi, singolarmente o in forma associata, di uno o più esperti in possesso di comprovata esperienza e qualificazione professionale nello sviluppo e nella gestione di processi complessi di trasformazione tecnologica e progetti di trasformazione digitale, nel limite delle risorse progettuali disponibili a legislazione vigente per lo scopo. Il codice di condotta tecnologica indica anche le principali attività, ivi compresa la formazione del personale, che gli esperti svolgono in collaborazione con il responsabile per la transizione digitale dell'amministrazione pubblica interessata, nonché il limite massimo di durata dell'incarico, i requisiti di esperienza e qualificazione professionale e il trattamento economico massimo da riconoscere agli esperti.
   4. Nella realizzazione e lo sviluppo dei sistemi informativi, è sempre assicurata l'integrazione con le piattaforme abilitanti previste dagli articoli 5, 62, 64 e 64-bis, nonché la possibilità di accedere da remoto ad applicativi, dati e informazioni necessarie allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, assicurando un adeguato livello di sicurezza informatica, in linea con le migliori pratiche e gli standard nazionali ed internazionali per la protezione delle proprie reti, nonché promuovendo la consapevolezza dei lavoratori sull'uso sicuro dei suddetti sistemi informativi, anche attraverso la diffusione di apposite linee guida, e disciplinando anche la tipologia di attività che possono essere svolte.
   5. L'AgID verifica il rispetto del codice di condotta tecnologica da parte dei soggetti interessati e può diffidare i soggetti a conformare la propria condotta agli obblighi previsti dal codice. La progettazione, la realizzazione e lo sviluppo di servizi digitali e sistemi informatici in violazione del codice di condotta tecnologica costituiscono mancato raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle strutture competenti e comportano la riduzione, non inferiore al 30 per cento, della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di attribuire premi o incentivi nell'ambito delle medesime strutture.».

Capo III
STRATEGIA DI GESTIONE DEL PATRIMONIO INFORMATIVO PUBBLICO PER FINI ISTITUZIONALI

Articolo 33.
(Disponibilità e interoperabilità dei dati delle pubbliche amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi)

  1. Al fine di semplificare e favorire la fruizione del patrimonio informativo pubblico da parte delle pubbliche amministrazioni per fini istituzionali, al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 50 dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente: « 3-ter. In caso di mancanza di accordi quadro, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione stabilisce un termine entro il quale le pubbliche amministrazioni interessate provvedono a rendere disponibili, accessibili e fruibili i dati alle altre amministrazioni pubbliche ai sensi del comma 2. L'inadempimento dell'obbligo di rendere disponibili i dati ai sensi del presente articolo costituisce mancato raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle strutture competenti e comporta la riduzione, non inferiore al 30 per cento, della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di attribuire premi o incentivi nell'ambito delle medesime strutture.»;
   b) dopo l'articolo 50-ter, è inserito il seguente: «Art. 50-quater. –(Disponibilità dei dati generati nella fornitura di servizi in concessione)1. Al fine di promuovere la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, per fini statistici e di ricerca e per lo svolgimento dei compiti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, nei contratti e nei capitolati con i quali le pubbliche amministrazioni affidano lo svolgimento di servizi in concessione è previsto l'obbligo del concessionario di rendere disponibili all'amministrazione concedente tutti i dati acquisiti e generati nella fornitura del servizio agli utenti e relativi anche all'utilizzo del servizio medesimo da parte degli utenti, come dati di tipo aperto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera l-ter), nel rispetto delle linee guida adottate da AgID, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.».

Articolo 34.
(Semplificazione per la Piattaforma Digitale Nazionale Dati)

  1. Al fine di favorire la condivisione e l'utilizzo del patrimonio informativo pubblico per l'esercizio di finalità istituzionali e la semplificazione degli oneri per cittadini e imprese, l'articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è sostituito dal seguente:
   «Art. 50-ter. – (Piattaforma Digitale Nazionale Dati) – 1. La Presidenza del Consiglio dei ministri promuove la progettazione, lo sviluppo e la realizzazione di una Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) finalizzata a favorire la conoscenza e l'utilizzo del patrimonio informativo detenuto, per finalità istituzionali, dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, nonché la condivisione dei dati tra i soggetti che hanno diritto ad accedervi ai fini della semplificazione degli adempimenti amministrativi dei cittadini e delle imprese, in conformità alla disciplina vigente e agli accordi quadro previsti dall'articolo 50.
   2. La Piattaforma Digitale Nazionale Dati è gestita dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ed è costituita da un'infrastruttura tecnologica che rende possibile l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici per le finalità di cui al comma 1, mediante l'accreditamento, l'identificazione e la gestione dei livelli di autorizzazione dei soggetti abilitati ad operare sulla stessa, nonché la raccolta e conservazione delle informazioni relative agli accessi e alle transazioni effettuate suo tramite. La condivisione di dati e informazioni avviene attraverso la messa a disposizione e l'utilizzo, da parte dei soggetti accreditati, di interfacce di programmazione delle applicazioni (API). Le interfacce, sviluppate dai soggetti abilitati con il supporto della Presidenza del Consiglio dei ministri e in conformità alle Linee guida AgID in materia interoperabilità, sono raccolte nel ”catalogo API” reso disponibile dalla Piattaforma ai soggetti accreditati. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono tenuti ad accreditarsi alla piattaforma, a sviluppare le interfacce e a rendere disponibili le proprie basi dati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In fase di prima applicazione, la Piattaforma assicura prioritariamente l'interoperabilità con il sistema informativo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con l'Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all'articolo 62 e con le banche dati dell'Agenzie delle entrate individuate dal Direttore della stessa Agenzia. L'AgID, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta linee guida con cui definisce gli standard tecnologici e criteri di sicurezza, di accessibilità, di disponibilità e di interoperabilità per la gestione della piattaforma nonché il processo di accreditamento e di fruizione del catalogo API.
   3. Nella Piattaforma Nazionale Digitale Dati non confluiscono i dati attinenti a ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria.
   4. Con decreto adottato dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è stabilita la strategia nazionale dati. Con la strategia nazionale dati sono identificate le tipologie, i limiti, le finalità e le modalità di messa a disposizione, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei dati aggregati e anonimizzati di cui sono titolari i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2.
   5. L'inadempimento dell'obbligo di rendere disponibili e accessibili le proprie basi dati ovvero i dati aggregati e anonimizzati costituisce mancato raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle strutture competenti e comporta la riduzione, non inferiore al 30 per cento, della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di attribuire premi o incentivi nell'ambito delle medesime strutture.
   6. L'accesso ai dati attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati non modifica la disciplina relativa alla titolarità del trattamento, ferme restando le specifiche responsabilità ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 in capo al soggetto gestore della Piattaforma nonché le responsabilità dei soggetti accreditati che trattano i dati in qualità di titolari autonomi del trattamento.
   7. Resta fermo che i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, possono continuare a utilizzare anche i sistemi di interoperabilità già previsti dalla legislazione vigente.
   8. Le attività previste dal presente articolo si svolgono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».

  2. All'articolo 60 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2-bis, dopo le parole «secondo standard e criteri di sicurezza e di gestione definiti nelle Linee guida» sono aggiunte le seguenti: «e mediante la piattaforma di cui all'articolo 50-ter»;
   b) il comma 2-ter è abrogato.

  3. All'articolo 264, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, la lettera c) è abrogata.

Articolo 35.
(Consolidamento e razionalizzazione delle infrastrutture digitali del Paese)

  1. All'articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. Al fine di tutelare l'autonomia tecnologica del Paese, consolidare e mettere in sicurezza le infrastrutture digitali delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e c) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, garantendo, al contempo, la qualità, la sicurezza, la scalabilità, l'efficienza energetica, la sostenibilità economica e la continuità operativa dei sistemi e dei servizi digitali, la Presidenza del Consiglio dei ministri promuove lo sviluppo di un'infrastruttura ad alta affidabilità localizzata sul territorio nazionale per la razionalizzazione e il consolidamento dei Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED) definiti al comma 2, destinata a tutte le pubbliche amministrazioni. Le amministrazioni centrali individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, migrano i loro Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED) e i relativi sistemi informatici, privi dei requisiti fissati dal regolamento di cui al comma 4, verso l'infrastruttura di cui al primo periodo o verso l'infrastruttura di cui al comma 4-ter o verso altra infrastruttura propria già esistente e in possesso dei requisiti fissati dallo stesso regolamento di cui al comma 4. Le amministrazioni centrali, in alternativa, possono migrare i propri servizi verso soluzioni cloud, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di cui al comma 4.»;
   b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
   « 1-bis. Le amministrazioni locali individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, migrano i loro Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED) e i relativi sistemi informatici, privi dei requisiti fissati dal regolamento di cui al comma 4, verso l'infrastruttura di cui al comma 1 o verso altra infrastruttura già esistente in possesso dei requisiti fissati dallo stesso regolamento di cui al comma 4. Le amministrazioni locali, in alternativa, possono migrare i propri servizi verso soluzioni cloud nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di cui al comma 4.
   1-ter. L'Agenzia per l'Italia digitale (AgID), effettua con cadenza triennale, anche con il supporto dell'Istituto Nazionale di Statistica, il censimento dei Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED) della pubblica amministrazione di cui al comma 2 e, d'intesa con la competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel rispetto di quanto previsto dai commi 1 e 1-bis e dalla disciplina introdotta dal decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 13, definisce nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione la strategia di sviluppo delle infrastrutture digitali delle amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) e c), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e la strategia di adozione del modello cloud per la pubblica amministrazione, alle quali le amministrazioni si attengono. Per la parte relativa alla strategia di sviluppo delle infrastrutture digitali e della strategia di adozione del modello cloud delle amministrazioni locali è sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.»;
   c) al comma 2, le parole «un impianto informatico atto» sono sostituite dalle seguenti: «uno o più sistemi informatici atti»; le parole «apparati di calcolo» sono sostituite dalle seguenti: «risorse di calcolo»; e le parole «apparati di memorizzazione di massa» sono sostituite dalle seguenti: «sistemi di memorizzazione di massa»;
   d) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. L'AgID, con proprio regolamento, d'intesa con la competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel rispetto della disciplina introdotta dal decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 13, stabilisce i livelli minimi di sicurezza, capacità elaborativa, risparmio energetico e affidabilità delle infrastrutture digitali per la pubblica amministrazione, ivi incluse le infrastrutture di cui ai commi 1 e 4-ter. Definisce, inoltre, le caratteristiche di qualità, di sicurezza, di performance e scalabilità, interoperabilità, portabilità dei servizi cloud per la pubblica amministrazione.»;
   e) il comma 4-bis è sostituito dal seguente: « 4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, fermo restando quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124, nel rispetto dell'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e della disciplina e dei limiti derivanti dall'esercizio di attività e funzioni in materia di ordine e sicurezza pubblica, di polizia giudiziaria, nonché quelle di difesa e sicurezza nazionale svolte dalle infrastrutture digitali dell'amministrazione della difesa.»;
   f) al comma 4-ter le parole «al comma 4» sono sostituite dalle seguenti «al comma 1-ter»;
   g) dopo il comma 4-ter è inserito il seguente: «4-quater. Gli obblighi di migrazione previsti ai commi precedenti non si applicano alle amministrazioni che svolgono le funzioni di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.».

  2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 407 è abrogato.
  3. All'attuazione della presente disposizione le amministrazioni pubbliche provvedono con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Capo IV
MISURE PER L'INNOVAZIONE

Articolo 36.
(Misure di semplificazione amministrativa per l'innovazione)

  1. Al fine di favorire la trasformazione digitale della pubblica amministrazione, nonché lo sviluppo, la diffusione e l'impiego delle tecnologie emergenti e di iniziative ad alto valore tecnologico, le imprese, le Università, gli enti di ricerca e le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari di cui all'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che intendono sperimentare iniziative attinenti all'innovazione tecnologica e alla digitalizzazione, possono presentare alla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale i relativi progetti, con contestuale domanda di temporanea deroga alle norme dello Stato, diverse da quelle di cui al comma 3, che impediscono la sperimentazione. Nella domanda è indicato il titolare della richiesta e il responsabile della sperimentazione, sono specificate le caratteristiche, i profili di innovazione, la durata, le finalità del progetto e della sperimentazione, nonché i risultati e i benefici attesi, le modalità con le quali il richiedente intende svolgere il monitoraggio delle attività e valutarne gli impatti, nonché gli eventuali rischi connessi all'iniziativa e le prescrizioni che si propongono per la loro mitigazione.
  2. Le domande vengono contestualmente indirizzate anche al Ministero dello sviluppo economico, che, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli eventuali aspetti relativi alla sicurezza della circolazione, le esamina entro 30 giorni dal ricevimento e redige una relazione istruttoria contenente la proposta di autorizzazione alla competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri ovvero di preavviso di diniego. Non si applicano gli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il Ministero dello sviluppo economico può richiedere chiarimenti o integrazioni della domanda al richiedente e, in tal caso, la richiesta interrompe il termine di cui al primo periodo, che inizia a decorrere nuovamente dalla ricezione degli elementi richiesti o dalla scadenza del termine assegnato per la risposta. La mancata trasmissione dei chiarimenti e delle integrazioni da parte del richiedente, nel termine indicato, comporta il rigetto della domanda. Per tutti i progetti che presentano concreti ed effettivi profili di innovazione tecnologica, i cui risultati attesi comportano positivi impatti sulla qualità dell'ambiente o della vita e che presentano concrete probabilità di successo, la competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, autorizza la sperimentazione, fissandone la durata, non superiore ad un anno e prorogabile una sola volta, stabilendone le modalità di svolgimento e imponendo le prescrizioni ritenute necessarie per mitigare i rischi ad essa connessi, dando comunicazione delle proprie determinazioni, anche ove ostative all'accoglimento della domanda, al richiedente. L'autorizzazione sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, permessi, autorizzazioni, nulla osta, comunque denominati, di competenza di altre amministrazioni statali. Ove l'esercizio dell'attività oggetto di sperimentazione sia soggetta anche a pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni o altri atti di assenso, comunque denominati, di competenza di altre amministrazioni la competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri procede, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies, della legge 7 agosto 1990, n. 241, con il dimezzamento dei termini ivi previsti.
  3. Con l'autorizzazione di cui al comma 2 non può essere disposta in nessun caso la deroga di disposizioni a tutela della salute, dell'ambiente, dei beni culturali e paesaggistici ovvero di disposizioni penali o del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, né possono essere violati o elusi vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea o da obblighi internazionali.
  4. La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, vigila sulla sperimentazione autorizzata e verifica il rispetto delle prescrizioni imposte, l'avanzamento dell'iniziativa, i risultati conseguiti e gli impatti sulla qualità dell'ambiente e della vita. In caso di violazione delle prescrizioni imposte, diffida l'impresa richiedente ad adeguarsi alle prescrizioni e a rimuovere ogni eventuale conseguenza derivante dalla violazione, assegnando all'uopo un congruo termine, comunque non inferiore a quindici giorni. In caso di inottemperanza alla diffida, la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale dispone, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, la revoca dell'autorizzazione.
  5. Al termine della sperimentazione, l'impresa richiedente trasmette alla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale e al Ministero dello sviluppo economico una documentata relazione con la quale illustra i risultati del monitoraggio e della sperimentazione, nonché i benefici economici e sociali conseguiti. La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale, sulla base degli accertamenti svolti durante la sperimentazione e a conclusione della stessa, valutato il contenuto della relazione di cui al precedente periodo, attesta se l'iniziativa promossa dall'impresa richiedente si è conclusa positivamente ed esprime un parere al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro competente per materia sulla opportunità di modifica delle disposizioni di legge o di regolamento che disciplinano l'attività oggetto di sperimentazione.
  6. Entro novanta giorni dalla data dell'attestazione positiva di cui al comma 5, il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato, di concerto con il Ministro competente per materia, promuove le iniziative normative e regolamentari eventualmente necessarie per disciplinare l'esercizio dell'attività oggetto di sperimentazione.
  7. L'impresa richiedente è in via esclusiva responsabile dei danni cagionati a terzi in dipendenza dallo svolgimento della sperimentazione. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2 non esclude o attenua la responsabilità dell'impresa richiedente.
  8. Il presente articolo non si applica alle attività che possono essere sperimentate ai sensi dell'articolo 36 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. In ogni caso, con l'autorizzazione di cui al presente articolo non può essere disposta la sperimentazione in materia di raccolta del risparmio, credito, finanza, moneta, moneta elettronica, sistema dei pagamenti, assicurazioni e di ogni altro servizio finanziario oggetto di autorizzazione ai sensi di disposizioni dell'Unione europea o di disposizioni nazionali che danno attuazione a disposizioni dell'Unione europea, nonché in materia di sicurezza nazionale. È altresì esclusa l'autorizzazione alla sperimentazione di cui al presente articolo in materia anagrafica, di stato civile, di carta d'identità elettronica, elettorale e referendaria, nonché con riguardo ai procedimenti di competenza delle autorità provinciali di pubblica sicurezza relativi a pubbliche manifestazioni, misure di prevenzione personali e patrimoniali, autorizzazioni e altri provvedimenti a contenuto abilitativo, soggiorno, espulsione e allontanamento dal territorio nazionale degli stranieri e dei cittadini dell'Unione europea, o comunque di ogni altro procedimento a carattere preventivo in materia di pubblica sicurezza, e ai provvedimenti e alle comunicazioni ad essi connessi.
  9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 37.
(Disposizioni per favorire l'utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra Amministrazione, imprese e professionisti)

  1. Al fine di garantire il diritto all'uso delle tecnologie di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, e favorire il percorso di semplificazione e di maggiore certezza delle comunicazioni telematiche tra imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni nel rispetto della disciplina europea e fermo quanto previsto nel CAD, all'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 6:
    1) primo periodo, le parole da «indirizzo di posta elettronica certificata» fino a «con analoghi sistemi internazionali» sono sostituite dalle seguenti: «domicilio digitale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»;
    2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Entro il 1o ottobre 2020 tutte le imprese, già costituite in forma societaria, comunicano al registro delle imprese il proprio domicilio digitale se non hanno già provveduto a tale adempimento.»;
    3) al terzo periodo, le parole «dell'indirizzo di posta elettronica certificata» sono sostituite dalle seguenti: «del domicilio digitale»;
   b) al comma 6-bis:
    1) al primo periodo, le parole «indirizzo di posta elettronica certificata» sono sostituite dalle seguenti: «domicilio digitale», le parole «per tre mesi,» sono soppresse e, infine, le parole «l'indirizzo di posta elettronica certificata» sono sostituite dalle seguenti: «il domicilio digitale»;
    2) sono aggiunti i seguenti periodi: «Fatto salvo quanto previsto dal primo periodo per le imprese di nuova costituzione, i soggetti di cui al comma 6, che non hanno indicato il proprio domicilio digitale entro il 1o ottobre 2020, o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall'ufficio del registro delle imprese ai sensi del comma 6 ter, sono sottoposti alla sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, in misura raddoppiata. L'ufficio del registro delle imprese, contestualmente all'erogazione della sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale, acquisito tramite gara nazionale bandita dalla Consip S.p.A. in conformità alle linee guida adottate dall'Agenzia per l'Italia digitale ed in coerenza con la normativa vigente. I costi sostenuti per l'acquisto del domicilio digitale sono a valere sui ricavati delle sanzioni riscosse in virtù del presente comma, fino alla loro concorrenza.»;
   c) dopo il comma 6-bis è inserito il seguente:
   «6-ter. Il Conservatore dell'ufficio del registro delle imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede alla società di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte della stessa società, procede con propria determina alla cancellazione dell'indirizzo dal registro delle imprese ed avvia contestualmente la procedura di cui al comma 6-bis. Contro il provvedimento del Conservatore è ammesso reclamo al giudice del registro di cui all'articolo 2189 del codice civile.»;
   d) al comma 7:
    1) al primo periodo, le parole da «indirizzo di posta elettronica» fino a «del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «domicilio digitale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n-ter del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82»;
    2) al secondo periodo, le parole «con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.» sono sostituite dalle seguenti: «e il relativo domicilio digitale.»;
    3) al terzo periodo le parole «indirizzo di posta elettronica certificata» sono sostituite dalle seguenti: «domicilio digitale»;
   e) il comma 7-bis è sostituito dal seguente: « 7-bis. Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all'albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio. L'omessa pubblicazione dell'elenco riservato previsto dal comma 7, il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, ovvero la reiterata inadempienza dell'obbligo di comunicare all'indice di cui all'articolo 6-bis del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82 l'elenco dei domicili digitali ed il loro aggiornamento a norma dell'articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2013, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell'ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi.»;
   f) il comma 8 è abrogato;
   g) il comma 9 è abrogato;
   h) il comma 10 è abrogato.

  2. All'articolo 5 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. L'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa individuale che non ha indicato il proprio domicilio digitale, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda in attesa che la stessa sia integrata con il domicilio digitale. Le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale che non hanno già indicato, all'ufficio del registro delle imprese competente, il proprio domicilio digitale sono tenute a farlo entro il 1o ottobre 2020. Fatto salvo quanto previsto dal primo periodo relativamente all'ipotesi della prima iscrizione al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane, le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale che non hanno indicato il proprio domicilio digitale entro il 1o ottobre 2020, o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall'ufficio del registro delle imprese, sono sottoposte alla sanzione prevista dall'articolo 2194 del codice civile, in misura triplicata previa diffida a regolarizzare l'iscrizione del proprio domicilio digitale entro il termine di trenta giorni da parte del Conservatore del registro delle imprese. Il Conservatore dell'ufficio del registro delle imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede all'imprenditore di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte dello stesso imprenditore, procede con propria determina alla cancellazione dell'indirizzo dal registro delle imprese. Contro il provvedimento del Conservatore è ammesso reclamo al giudice del registro di cui all'articolo 2189 del codice civile. L'ufficio del registro delle imprese, contestualmente all'erogazione della sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale, acquisito tramite gara nazionale bandita dalla Consip S.P.A. in conformità alle linee guida adottate dall'Agenzia per l'Italia digitale ed in coerenza con la normativa vigente. I costi sostenuti per l'acquisto del domicilio digitale sono a valere sui ricavati delle sanzioni riscosse in virtù del presente comma, fino alla loro concorrenza. L'iscrizione del domicilio digitale nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.».

TITOLO IV
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ DI IMPRESA, AMBIENTE E GREEN ECONOMY

Capo I
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ DI IMPRESA E INVESTIMENTI PUBBLICI

Articolo 38.
(Misure di semplificazione per reti e servizi di comunicazioni elettroniche)

  1. Al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 86, comma 3, dopo le parole: «e ad esse si applica la normativa vigente in materia» sono aggiunte le seguenti: «, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 87 e 88 con riferimento alle autorizzazioni per la realizzazione della rete di comunicazioni elettroniche e degli elementi ad essa collegati per le quali si attua il regime di semplificazione ivi previsto. Alla installazione di reti di comunicazione elettronica mediante posa di fibra ottica non si applica la disciplina edilizia e urbanistica»;
   b) all'articolo 87-ter, comma 1, dopo le parole «nel caso di modifiche delle caratteristiche degli impianti già provvisti di titolo abilitativo» sono inserite le seguenti: «, ivi incluse le modifiche relative al profilo radioelettrico»; in fine, è aggiunto il seguente periodo: «I medesimi organismi di cui al primo periodo si pronunciano entro trenta giorni dal ricevimento dell'autocertificazione.»;
   c) dopo l'articolo 87-ter è inserito il seguente:
   «Art. 87-quater (Impianti temporanei di telefonia mobile):
   1. Gli impianti temporanei di telefonia mobile, necessari per il potenziamento delle comunicazioni mobili in situazioni di emergenza, sicurezza, esigenze stagionali, manifestazioni, spettacoli o altri eventi, destinati ad essere rimossi al cessare delle anzidette necessità e comunque entro e non oltre centoventi giorni dalla loro collocazione, possono essere installati previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale. L'impianto è attivabile qualora, entro trenta giorni dalla presentazione della relativa richiesta di attivazione all'organismo competente ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, non sia stato comunicato dal medesimo un provvedimento di diniego.
   2. L'installazione di impianti di telefonia mobile, la cui permanenza in esercizio non superi i sette giorni, è soggetta ad autocertificazione di attivazione, da inviare contestualmente alla realizzazione dell'intervento, all'ente locale, agli organismi competenti a effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, nonché ad ulteriori enti di competenza, fermo restando il rispetto dei vigenti limiti di campo elettromagnetico. La disposizione di cui al presente comma opera in deroga ai vincoli previsti dalla normativa vigente.»;
   d) all'articolo 88:
    1) al comma 1, le parole «un'istanza unica» sono soppresse ed è aggiunto infine il seguente periodo: «L'istanza così presentata avrà valenza di istanza unica effettuata per tutti i profili connessi agli interventi di cui al presente articolo.»;
    2) ai commi 4 e 9, le parole «gli atti di competenza delle singole amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «gli atti di assenso, comunque denominati e necessari per l'effettuazione degli scavi e delle eventuali opere civili indicate nel progetto, di competenza delle amministrazioni, degli enti e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati»;
    3) al comma 7, terzo periodo, le parole «posa di cavi o tubi aerei su infrastrutture esistenti, allacciamento utenti il termine è ridotto a otto giorni» sono sostituite dalle seguenti: «posa di cavi o tubi aerei o altri elementi di rete su infrastrutture e siti esistenti, allacciamento utenti il termine è ridotto a otto giorni», e, dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: «I predetti termini si applicano anche alle richieste di autorizzazione per l'esecuzione di attraversamenti e parallelismi su porti, interporti, aree del demanio idrico, marittimo, forestale e altri beni immobili appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli enti locali e agli altri enti pubblici.»;
   e) all'articolo 105, comma 1, lettera p), il periodo «Rimane fermo l'obbligo di rendere la dichiarazione di cui all'articolo 145.» è soppresso;
   f) l'articolo 127 è abrogato. Nella scheda tecnica allegata alla determina di assegnazione dei diritti d'uso sono riportate le caratteristiche tecniche degli apparati necessari al funzionamento degli impianti di cui all'articolo 126 del decreto legislativo n. 259 del 2003;
   g) i commi 3 e 4 dell'articolo 145, nonché l'articolo 36 ed il comma 2 dell'articolo 37 dell'allegato 25, sono abrogati.

  2. All'articolo 82 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
   « 2-bis. Al fine di dare esecuzione agli obiettivi di cui al comma 2, anche in deroga a quanto disposto dal decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259 e dai regolamenti adottati dagli enti locali, alle imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazioni elettroniche è consentito effettuare gli interventi di scavo, installazione e manutenzione di reti di comunicazione in fibra ottica mediante la presentazione di segnalazione certificata di inizio attività all'amministrazione locale competente e agli organismi competenti a effettuare i controlli contenente le informazioni di cui ai modelli C e D dell'allegato n. 13 al decreto legislativo n. 259 del 2003. La segnalazione così presentata ha valore di istanza unica effettuata per tutti i profili connessi alla realizzazione delle infrastrutture oggetto dell'istanza medesima. Per il conseguimento dei permessi, autorizzazioni e atti abilitativi, comunque denominati, relativi alle installazioni delle infrastrutture per impianti radioelettrici di qualunque tecnologia e potenza, si applicano le procedure semplificate di cui all'articolo 87-bis del decreto legislativo n. 259 del 2003.».

  3. L'installazione e l'esercizio di sistemi di videosorveglianza di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, da parte degli enti locali, è considerata attività libera e non soggetta ad autorizzazione generale di cui agli articoli 99 e 104 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259.

  4. All'articolo 7 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, il comma 2-bis è sostituito dal seguente: « 2-bis. Qualora siano utilizzate infrastrutture fisiche esistenti e tecnologie di scavo a basso impatto ambientale in presenza di sottoservizi, ai fini dell'articolo 25, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 18 aprile del 2016 n. 50, e per gli immobili sottoposti a tutela ai del decreto legislativo 22 gennaio del 2004, n. 42, l'avvio dei lavori è subordinato esclusivamente alla trasmissione, da parte dell'Operatore di comunicazione elettronica, alla soprintendenza e all'autorità locale competente, di documentazione cartografica prodotta dall'Operatore medesimo relativamente al proprio tracciato e a quello dei sottoservizi e delle infrastrutture esistenti, nonché di documentazione fotografica sullo stato attuale della pavimentazione. La disposizione si applica anche alla realizzazione dei pozzetti accessori alle infrastrutture stesse, qualora essi siano realizzati in prossimità dei medesimi sottoservizi preesistenti. L'operatore di rete comunica, con un preavviso di almeno quindici giorni, l'inizio dei lavori alla soprintendenza competente. Qualora la posa in opera dei sottoservizi interessi spazi aperti nei centri storici, è altresì depositato presso la soprintendenza apposito elaborato tecnico che dia conto delle modalità di risistemazione degli spazi oggetto degli interventi.».
  5. Al fine di semplificare e ridurre i termini delle procedure autorizzative per l'istallazione di reti di telecomunicazioni, all'articolo 5 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
   « 1-bis. Al fine di favorire lo sviluppo delle infrastrutture digitali e minimizzare l'impatto sul sedime stradale e autostradale, la posa di infrastrutture a banda ultra larga da parte degli operatori può essere effettuata con la metodologia della micro trincea attraverso l'esecuzione di uno scavo e contestuale riempimento di ridotte dimensioni (larghezza da 2,00 a 4,00 cm, con profondità regolabile da 10 cm fino a massimo 35 cm), in ambito urbano ed extraurbano, anche in prossimità del bordo stradale o sul marciapiede.
   1-ter. L'Ente titolare/gestore della strada o autostrada, ferme restando le caratteristiche di larghezza e profondità proposte dall'operatore in funzione delle esigenze di posa dell'infrastruttura a banda ultra larga, può concordare con l'operatore stesso ulteriori accorgimenti in merito al posizionamento dell'infrastruttura e le concrete modalità di lavorazione allo scopo di garantire le condizioni di sicurezza e non alterare le prestazioni della sovrastruttura stradale.
   1-quater. L'operatore è tenuto a svolgere le attività di scavo e riempimento a regola d'arte in modo da non arrecare danno all'infrastruttura stradale o autostradale interessata dai lavori.».

  6. All'articolo 8, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, il comma 6 è sostituito dal seguente: « 6. I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato ai sensi dell'articolo 4.».
  7. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle lettere e) e g) del comma 1, valutati in 280.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020 – 2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello Sviluppo Economico.

Articolo 39.
(Semplificazioni della misura Nuova Sabatini)

  1. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole «In caso di finanziamento di importo non superiore a 100.000,00 euro, il contributo viene erogato in un'unica soluzione», sono sostituite dalle seguenti: «In caso di finanziamento di importo non superiore a 200 mila euro, il contributo viene erogato in un'unica soluzione.».
  2. All'articolo 1, comma 226, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il terzo periodo sono aggiunti i seguenti: «I contributi di cui al terzo periodo sono erogati alle imprese beneficiarie in un'unica soluzione, con modalità procedurali stabilite con decreto, del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In aggiunta al predetto stanziamento di 60 milioni di euro, l'intervento può essere cofinanziato con risorse rivenienti da fondi strutturali e di investimento europei, anche per sostenere, applicando la medesima maggiorazione del 100 per cento, investimenti aventi caratteristiche diverse da quelle di cui al secondo periodo.».

Articolo 40.
(Semplificazione delle procedure di cancellazione dal registro delle imprese e dall'albo degli enti cooperativi)

  1. Il provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247, dall'articolo 2490, sesto comma, del codice civile, nonché ogni altra iscrizione o cancellazione d'ufficio conseguente alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte nel registro imprese, è disposto con determinazione del conservatore. Il conservatore verifica, nell'ipotesi della cancellazione delle società di persone, tramite accesso alla banca dati dell'Agenzia delle entrate – Ufficio del territorio competente, che nel patrimonio della società da cancellare non rientrino beni immobili ovvero, ove siano presenti beni immobili, sospende il procedimento e rimette gli atti al Presidente del Tribunale ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247.
  2. Per le società di capitali è causa di scioglimento senza liquidazione l'omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque anni consecutivi o il mancato compimento di atti di gestione, ove l'inattività e l'omissione si verifichino in concorrenza con almeno una delle seguenti circostanze:
   a) il permanere dell'iscrizione nel registro delle imprese del capitale sociale in lire;
   b) l'omessa presentazione all'ufficio del registro delle imprese dell'apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese a quelle del libro soci, limitatamente alle società a responsabilità limitata e alle società consortili a responsabilità limitata.

  3. Il conservatore iscrive d'ufficio la propria determinazione di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione, nel registro delle imprese.
  4. Il conservatore del registro delle imprese comunica l'avvenuta iscrizione agli amministratori, risultanti dal registro delle imprese, i quali hanno sessanta giorni per presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività e per presentare le domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati, ai sensi di legge.

  5. A seguito della presentazione della formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività di cui al comma 4, il conservatore iscrive d'ufficio la propria determinazione di revoca del provvedimento di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione, nel registro delle imprese. In caso contrario, decorso il termine di cui al comma 4, il conservatore del registro delle imprese, verificata altresì l'eventuale cancellazione della partita IVA della società e la mancanza di beni iscritti in pubblici registri, provvede con propria determinazione alla cancellazione della società dal registro medesimo.
  6. Ogni determinazione del conservatore del registro delle imprese è comunicata agli interessati entro otto giorni dalla sua adozione.
  7. Contro la determinazione del conservatore l'interessato può ricorrere, entro quindici giorni dalla comunicazione, al giudice del registro delle imprese.
  8. Le determinazioni del conservatore non opposte, le decisioni del giudice del registro adottate ai sensi dell'articolo 2189 del codice civile e le sentenze del tribunale in caso di ricorso ai sensi dell'articolo 2192 del codice civile sono iscritte nel registro delle imprese con comunicazione unica d'ufficio, disciplinata dall'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, al fine della trasmissione immediata all'Agenzia delle entrate, all'INPS, all'INAIL, ed agli altri enti collegati.
  9. Il comma 16 dell'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è sostituito dal seguente:
   « 16. Entro sessanta giorni dalla perdita dei requisiti di cui ai commi 2 e 5 la start-up innovativa o l'incubatore certificato sono cancellati dalla sezione speciale del registro delle imprese di cui al presente articolo, con provvedimento del conservatore impugnabile ai sensi dell'articolo 2189, terzo comma, del codice civile, permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria del registro delle imprese. Ai fini di cui al primo periodo, alla perdita dei requisiti è equiparato il mancato deposito della dichiarazione di cui al comma 15.»
  10. Il comma 7 dell'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, è sostituito dal seguente:
   « 7. Entro sessanta giorni dalla perdita dei requisiti di cui al comma 1, le PMI innovative sono cancellate dalla sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 2, con provvedimento del conservatore impugnabile ai sensi dell'articolo 2189, terzo comma, del codice civile, permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria del registro delle imprese. Alla perdita dei requisiti è equiparato il mancato deposito della dichiarazione di cui al comma 6.».

  11. All'articolo 223-septiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
   «Ai fini dello scioglimento e cancellazione ai sensi del primo comma, l'ente di cui all'articolo 7 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, trasmette all'autorità di vigilanza, alla chiusura di ogni semestre solare, l'elenco degli enti cooperativi, anche in liquidazione ordinaria, che non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni. L'autorità di vigilanza verifica l'assenza di valori patrimoniali immobiliari mediante apposita indagine massiva nei pubblici registri, in attuazione delle convenzioni che devono essere all'uopo stipulate con le competenti autorità detentrici dei registri predetti.».

  12. All'articolo 5 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
   «L'autorità di vigilanza trasmette il decreto di cancellazione di cui al primo comma all'indirizzo di posta elettronica certificata della conservatoria competente per territorio che provvede, senza indugio, alla cancellazione dei gravami, delle trascrizioni e delle domande in quello indicate.».

Articolo 41.
(Semplificazione del Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici e riduzione degli oneri informativi a carico delle Amministrazioni pubbliche)

  1. Al fine di rafforzare sistemi di monitoraggio degli investimenti pubblici, anche per garantire la trasparenza dell'azione amministrativa, attuare pienamente i princìpi di interoperabilità e unicità dell'invio dei dati, semplificare le modalità di utilizzo del Sistema vigente di monitoraggio degli investimenti pubblici, all'articolo 11 dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
   « 2-bis. Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso.
   2-ter. Le Amministrazioni che emanano atti amministrativi che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, associano negli atti stessi, il Codice unico di progetto dei progetti autorizzati al programma di spesa con l'indicazione dei finanziamenti concessi a valere su dette misure, della data di efficacia di detti finanziamenti e del valore complessivo dei singoli investimenti. A tal fine il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e il Dipartimento per le Politiche di Coesione concordano modalità per fornire il necessario supporto tecnico per lo svolgimento dell'attività di cui al periodo precedente al fine di garantire la corretta programmazione e il monitoraggio della spesa di ciascun programma e dei relativi progetti finanziati.
   2-quater. I soggetti titolari di progetti d'investimento pubblico danno notizia, con periodicità annuale, in apposita sezione dei propri siti web istituzionali, dell'elenco dei progetti finanziati, indicandone il CUP, l'importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale.
   2-quinquies. Entro il 30 giugno di ogni anno, l'Autorità politica delegata agli investimenti pubblici ove nominata, con il supporto del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, presenta al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica un'informativa sullo stato di attuazione della programmazione degli investimenti pubblici, in base agli esiti dell'applicazione del presente articolo. Entro il medesimo termine, il Ministro per il SUD e la Coesione Territoriale, con il supporto del Dipartimento per le Politiche di Coesione, presenta al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica un'informativa sullo stato di attuazione della programmazione degli investimenti pubblici finanziati con le risorse nazionali e comunitarie per lo sviluppo e la coesione. A tal fine il Dipartimento della Ragioneria dello Stato mette a disposizione del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e del Dipartimento per le Politiche di Coesione, in cooperazione applicativa, i corrispondenti dati rilevati dalle Amministrazioni pubbliche nella banca dati delle Amministrazioni pubbliche di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, con le riconciliazioni, ove presenti, con i dati di pagamento del Sistema SIOPE PLUS, di cui all'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e dal sistema della fatturazione elettronica, di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 144.
   2-sexies. All'attuazione del presente articolo le Amministrazioni provvedono nei limiti delle risorse umane finanziarie e strumentali disponibili allo scopo a legislazione vigente.».

  2. Al comma 7 dell'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Una quota del fondo pari a 900.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2021, è assegnata al finanziamento delle attività di cui al comma 5.».
  3. All'articolo 44 del decreto-legge del 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
   « 2-bis. I sistemi di gestione e controllo dei Piani di sviluppo e coesione di cui al comma 1, sono improntati, sulla base di linee guida definite dall'Agenzia per la coesione territoriale, a criteri di proporzionalità e semplificazione, fermi restando i controlli di regolarità amministrativo contabile degli atti di spesa previsti dalla legislazione vigente.».

Articolo 42.
(Semplificazioni dell'attività del Comitato interministeriale per la programmazione economica)

  1. All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2019 al 2022»;
   b) dopo le parole: «soggetto aggiudicatore», sono aggiunte le seguenti: «, anche ai fini della localizzazione e, ove occorrente, previa convocazione da parte di quest'ultimo della Conferenza di servizi,»;
   c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di approvazione da parte del soggetto aggiudicatore, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rende una informativa al CIPE.».

  2. All'articolo 202 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 8, è inserito il seguente:
   « 8-bis. Per i finanziamenti approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica senza contestuale approvazione dei progetti, con particolare riferimento a quelli approvati ai sensi dell'articolo 5 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, l'utilizzo di eventuali ribassi di gara o risorse liberatesi in corso d'opera è autorizzato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti previa richiesta e istruttoria presentate dal soggetto attuatore, e contestuale individuazione degli interventi da finanziare nell'ambito della medesima opera in cui i ribassi e le risorse si sono determinate. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rende informativa al CIPE in merito a tali autorizzazioni.».

  3. All'articolo 216 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 27-octies è aggiunto, il seguente:
   « 27-nonies. Le proroghe della dichiarazione di pubblica utilità e del vincolo preordinato all'esproprio in scadenza su progetti già approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) in base al previgente decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono approvate direttamente dal soggetto aggiudicatore. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il 31 dicembre di ciascun anno rende una informativa al CIPE in merito alle proroghe disposte nel corso dell'anno e ai termini in scadenza nell'anno successivo.».

  4. All'articolo 6 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette alle Camere, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione concernente l'attività e le deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) adottate nel corso dell'anno precedente. A decorrere dall'anno 2022 la relazione contiene anche le attività svolte in materia di sviluppo sostenibile.».

Articolo 43.
(Semplificazione per l'erogazione delle risorse pubbliche in agricoltura, in materia di controlli nonché di comunicazioni individuali dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 38, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, della legge 15 luglio 2011, n. 111)

  1. Al fine di assicurare la continuità e la semplificazione delle attività amministrative, ivi compresi i controlli propedeutici e successivi necessari all'erogazione delle risorse pubbliche in agricoltura, anche in considerazione delle misure restrittive introdotte per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle conseguenti misure di sostegno, nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) sono adottate le seguenti misure:
   a) è istituito un nuovo sistema unico di identificazione delle parcelle agricole in conformità all'articolo 5 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, basato sull'evoluzione e sviluppo di sistemi digitali che supportano l'utilizzo di applicazioni grafiche e geo-spaziali per agevolare gli adempimenti previsti in capo ai produttori dalla normativa dell'Unione e nazionale in materia agricola e per l'esecuzione delle attività di gestione e di controllo di competenza delle amministrazioni pubbliche;
   b) l'anagrafe delle aziende agricole di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1o dicembre 1999, n. 503, banca dati di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 60, comma 3-bis, lettera f-ter), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è costituita dall'insieme dei fascicoli aziendali di cui all'articolo 9 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica, conseguentemente per le finalità di cui al presente articolo, il fascicolo aziendale deve essere confermato o aggiornato annualmente in modalità grafica e geo-spaziale per consentire l'attivazione dei procedimenti amministrativi che utilizzano le informazioni ivi contenute;
   c) la superficie aziendale, dichiarata attraverso l'utilizzo di strumenti grafici e geo-spaziali ai fini della costituzione o dell'aggiornamento dei fascicoli aziendali ai sensi della lettera b), è verificata sulla base del sistema di identificazione della parcella agricola di cui alla lettera a); le particelle catastali individuate dai titoli di conduzione, contenuti nel fascicolo aziendale, possono essere utilizzate ai fini della localizzazione geografica delle superfici.

  2. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta i necessari provvedimenti attuativi.
  3. All'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla rubrica, dopo le parole: «imprese agricole» sono inserite le seguenti: «e alimentari e mangimistiche»;
   b) ai commi 1 e 2, dopo le parole: «imprese agricole», ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: «e alimentari e mangimistiche»;
   c) al comma 3:
    1) al primo periodo, le parole «sola», «per la prima volta» e «entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell'atto di diffida» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «entro un termine non superiore a novanta giorni, anche presentando, a tal fine, specifici impegni»;
    2) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «anche tramite comunicazione al consumatore»;
    3) dopo il quarto periodo è aggiunto, in fine, il seguente: «La diffida è applicabile anche ai prodotti già posti in commercio, a condizione che per essi vengano sanate le violazioni nei termini di cui al presente comma.».

  4. Alla legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 12, comma 2, le parole «, da effettuare almeno cinque giorni prima dell'inizio dell'attività», sono soppresse;
   b) all'articolo 14, comma 1, le parole «, entro il quinto giorno antecedente alla loro effettuazione,» sono soppresse;
   c) all'articolo 16, il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. La detenzione e il successivo confezionamento sono subordinati ad apposita registrazione. L'ufficio territoriale può definire specifiche modalità volte a prevenire eventuali violazioni.»;
   d) all'articolo 38, comma 7, dopo le parole «per le partite medesime», sono aggiunte le seguenti: «fatti salvi eventuali provvedimenti adottati dall'Autorità competente in caso di calamità naturali o condizioni meteorologiche sfavorevoli ovvero di adozione di misure sanitarie o fitosanitarie che impediscano temporaneamente agli operatori di rispettare il disciplinare di produzione»;
   e) all'articolo 38, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente: « 7-bis. In caso di dichiarazione di calamità naturali ovvero di adozione di misure sanitarie o fitosanitarie, o altre cause di forza maggiore, riconosciute dall'Autorità competente, che impediscano temporaneamente agli operatori di rispettare il disciplinare di produzione, è consentito imbottigliare un vino soggetto all'obbligo di cui all'articolo 35, comma 2, lettera c), al di fuori della pertinente zona geografica delimitata.».
  5. All'articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, ai commi 3 e 4, dopo il primo periodo è aggiunto, in fine, il seguente: «Non si procede all'irrogazione della sanzione nel caso in cui il soggetto sanzionato abbia operato, nel periodo in cui è avvenuta la constatazione della violazione, in territori colpiti da calamità naturali ovvero sui quali vi sia stata l'adozione di misure sanitarie o fitosanitarie.».
  6. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, le parole «di uno» sono soppresse.
  7. All'articolo 38, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al secondo periodo, le parole da «l'INPS» a «di variazione» sono sostituite dalle seguenti: «l'INPS provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante comunicazione individuale a mezzo raccomandata, posta elettronica certificata o altra modalità idonea a garantire la piena conoscibilità» e il terzo periodo è soppresso.

Articolo 44.
(Misure a favore degli aumenti di capitale)

  1. Sino alla data del 30 aprile 2021, a condizione che sia rappresentata almeno la metà del capitale sociale, non si applica la maggioranza rafforzata del voto favorevole di almeno due terzi del capitale rappresentato in assemblea, richiesta dall'articolo 2368, secondo comma, secondo periodo, del codice civile e dall'articolo 2369, terzo e settimo comma, del codice civile, alle deliberazioni aventi ad oggetto:
   a) gli aumenti del capitale sociale con nuovi conferimenti, ai sensi degli articoli 2440 e 2441 del codice civile;
   b) l'introduzione nello statuto sociale della clausola che consente di escludere il diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile, come modificato dal presente articolo;
   c) l'attribuzione agli amministratori della facoltà di aumentare il capitale sociale, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile.

  2. Nei casi di cui al comma 1, la deliberazione è pertanto validamente assunta con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea, anche qualora lo statuto preveda maggioranze più elevate.
  3. Sino alla data del 30 aprile 2021, le società con azioni quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione possono deliberare aumenti del capitale sociale con nuovi conferimenti, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile, anche in mancanza di espressa previsione statutaria, nei limiti del 20 per cento del capitale sociale preesistente ovvero, in caso di mancata indicazione del valore nominale, nei limiti del 20 per cento del numero delle azioni preesistenti, alle condizioni previste dalla norma medesima. I termini di convocazione dell'assemblea per discutere e deliberare su tale argomento sono ridotti della metà.
  4. Il secondo, il terzo e il quarto comma dell'articolo 2441 del codice civile, come modificato dal presente articolo, sono sostituiti dai seguenti:
   «L'offerta di opzione deve essere depositata per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese e contestualmente resa nota mediante un avviso pubblicato sul sito internet della società, con modalità atte a garantire la sicurezza del sito medesimo, l'autenticità dei documenti e la certezza della data di pubblicazione o, in mancanza, mediante deposito presso la sede della società. Per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a quattordici giorni dalla pubblicazione dell'offerta sul sito internet della società con le modalità sopra descritte, o, in mancanza, dall'iscrizione nel registro delle imprese.
  Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle azioni e delle obbligazioni convertibili in azioni che siano rimaste non optate. Se le azioni sono quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione, la società può prevedere che il diritto di prelazione sulle azioni non optate debba essere esercitato contestualmente all'esercizio del diritto di opzione, indicando il numero massimo di azioni sottoscritte.
  Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova emissione che, secondo la deliberazione di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura. Nelle società con azioni quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione il diritto di opzione può essere escluso dallo statuto, nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, o, in mancanza di indicazione del valore nominale delle azioni, nei limiti del dieci per cento del numero delle azioni preesistenti, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale. Le ragioni dell'esclusione o della limitazione devono risultare da apposita relazione degli amministratori, depositata presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet della società entro il termine della convocazione dell'assemblea, salvo quanto previsto dalle leggi speciali.».

Articolo 45.
(Proroga dei termini per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria)

  1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 2020, n. 2, le parole «entro sei mesi dall'erogazione» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2020».

Articolo 46.
(Semplificazioni in materia di Zone Economiche Speciali)

  1. Al decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 4:
    1) al comma 7-bis, le parole «Il Segretario generale dell'Autorità di sistema portuale» sono sostituite dalle seguenti: «Il Commissario straordinario del Governo di cui al comma 6»;
    2) dopo il comma 7-bis sono aggiunti i seguenti commi:
   « 7-ter. Il Commissario straordinario del Governo di cui al comma 6, anche avvalendosi del supporto dell'Agenzia per la Coesione territoriale:
   a) assicura il coordinamento e l'impulso, anche operativo, delle iniziative volte a garantire l'attrazione, l'insediamento e la piena operatività delle attività produttive nell'ambito della ZES, ferme restando le competenze delle amministrazioni centrali e territoriali coinvolte nell'implementazione dei Piani di Sviluppo Strategico, anche nell'ottica di coordinare le specifiche linee di sviluppo dell'area con le prospettive strategiche delle altre ZES istituite e istituende, preservando le opportune specializzazioni di mercato;
   b) opera quale referente esterno del Comitato di Indirizzo per l'attrazione e l'insediamento degli investimenti produttivi nelle aree ZES;
   c) contribuisce a individuare, tra le aree identificate all'interno del Piano di Sviluppo Strategico, le aree prioritarie per l'implementazione del Piano, e ne cura la caratterizzazione necessaria a garantire gli insediamenti produttivi;
   d) promuove la sottoscrizione di appositi protocolli e convenzioni tra le amministrazioni locali e statali coinvolte nell'implementazione del Piano Strategico, volti a disciplinare procedure semplificate e regimi procedimentali speciali per gli insediamenti produttivi nelle aree ZES.
   7-quater. Alle attività previste dal comma 7-ter, l'Agenzia per la coesione territoriale provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.»;
   b) all'articolo 5, comma 1:
    1) alla lettera a-ter), le parole «entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «su impulso del Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 4, comma 6»;
    2) la lettera a-sexies) è sostituita dalla seguente: « a-sexies) nelle ZES e nelle ZES interregionali possono essere istituite zone franche doganali intercluse ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, e dei relativi atti di delega e di esecuzione. La perimetrazione di dette zone franche doganali, il cui piano strategico sia stato presentato dalle regioni proponenti entro l'anno 2019, è proposta da ciascun Comitato di indirizzo entro il 31 dicembre 2020 ed è approvata con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro sessanta giorni dalla proposta;».

Articolo 47.
(Accelerazione nell'utilizzazione dei fondi nazionali ed europei per gli investimenti nella coesione e nelle riforme)

  1. All'articolo 9 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Accelerazione nell'utilizzazione dei fondi nazionali ed europei per gli investimenti nella coesione e nelle riforme»;
   b) al comma 1, dopo le parole «all'utilizzazione» sono inserite le seguenti: «delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione e» e le parole «alla realizzazione dei progetti realizzati con i medesimi fondi» sono sostituite dalle seguenti: «alla realizzazione dei programmi nazionali per le riforme comunque finanziati attraverso il bilancio dell'Unione europea»;
   c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
   « 1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, gli Enti e le Amministrazioni interessate inseriscono nei sistemi di valutazione delle performance individuali dei propri dirigenti obiettivi connessi all'accelerazione dell'utilizzazione dei fondi nazionali ed europei per gli investimenti nella coesione e nelle riforme.».

Articolo 48.
(Disposizioni urgenti in materia di funzionalità delle Autorità di sistema portuale e delle Autorità di sistema portuale, di digitalizzazione della logistica portuale nonché di rilancio del settore della crocieristica, del cabotaggio marittimo e della nautica)

  1. All'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1-quinquies, primo periodo, le parole «ai sensi dell'articolo 14-quater» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 14-ter»;
   b) al comma 1-sexies, dopo le parole «la destinazione funzionale delle aree interessate» sono aggiunte le seguenti: «nonché i beni sottoposti al vincolo preordinato all'esproprio nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327. Se la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità non è prevista dal PRP, il vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, può essere disposto dall'Autorità di sistema portuale, mediante una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241.»;
   c) al comma 2-quinquies, primo periodo, le parole «ai sensi dell'articolo 14-quater» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 14-ter»;
   d) il comma 5 è sostituito dal seguente: « 5. Le modifiche che non alterano in modo sostanziale la struttura del piano regolatore portuale in termini di obiettivi, scelte strategiche e caratterizzazione funzionale delle aree portuali, relativamente al singolo scalo marittimo, costituiscono adeguamenti tecnico-funzionali del piano regolatore portuale. Gli adeguamenti tecnico-funzionali sono adottati dal Comitato di gestione dell'Autorità di sistema portuale, previa acquisizione della dichiarazione di non contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti da parte del comune o dei comuni interessati, con riferimento esclusivo alle previsioni delle aree destinate a funzioni di interazione porto-città. È successivamente acquisito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si esprime entro quarantacinque giorni, decorrenti dalla ricezione della proposta di adeguamento tecnico-funzionale. Decorso tale termine, il parere si intende espresso positivamente.»;
   e) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente: « 5-ter. Per le opere pubbliche da realizzare nei porti, fermo restando quanto stabilito al comma 5-bis, l'accertamento della conformità ai piani urbanistici ed alle norme in materia di edilizia è effettuato ai sensi del comma 5 ovvero, per le opere che non comportano modificazioni plano-batimetriche del piano regolatore portuale, in sede di approvazione del progetto ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383. Qualora effettuato nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 27 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, l'accertamento di cui al primo periodo sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di intesa, i pareri, i titoli abilitativi anche edilizi, le autorizzazioni e i nulla osta previsti da leggi statali e regionali.».

  2. Al fine di mitigare gli effetti derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, nonché per accelerare gli interventi infrastrutturali nelle aree portuali e marino- costiere di cui all'articolo 5-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in relazione alle operazioni di dragaggio in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché a quelle avviate a decorrere dalla medesima data e fino al 30 giugno 2021, il termine massimo previsto dal terzo periodo del comma 5 del medesimo articolo 5-bis è elevato a quarantacinque mesi.
  3. All'articolo 36-bis, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo le parole «dal sito di interesse nazionale.» sono aggiunte le seguenti: «Se la ridefinizione del perimetro del sito riguarda una porzione ricadente nei limiti territoriali di competenza di un'Autorità di Sistema Portuale, istituita ai sensi dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994 n. 84, la richiesta di ridefinizione del perimetro può essere formulata anche dall'Autorità di Sistema Portuale, previo parere degli enti locali interessati acquisito mediante una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.».
  4. All'articolo 11-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. A decorrere dall'anno 2020, una quota pari a 5 milioni di euro annui delle risorse del fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti, di cui all'articolo 18-bis, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è destinata al finanziamento delle attività strettamente connesse alla digitalizzazione della logistica del Paese con particolare riferimento ai porti, agli interporti, alle ferrovie e all'autotrasporto anche per garantire il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità del sistema di mobilità delle merci, nonché per il completamento degli investimenti, con particolare riferimento ai nodi (porti, interporti e piattaforme logistiche) del Mezzogiorno.»;
   b) al comma 2, le parole «di cui al comma 1 del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente articolo»;
   c) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: « 2-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a ridefinire, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il rapporto convenzionale stipulato in attuazione dell'articolo 4-bis del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, con il soggetto attuatore di cui all'articolo 61-bis, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, riconoscendo, nei limiti dell'autorizzazione di spesa recata dal comma 2 del medesimo articolo 4-bis, i soli costi documentati e sostenuti alla data del 31 dicembre 2019. Le risorse, che si rendono disponibili a seguito della ridefinizione del rapporto convenzionale, sono destinate al finanziamento delle attività di cui al comma 1.».

  5. Per l'attuazione del comma 4, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
  6. Al fine di mitigare gli effetti negativi derivanti dalla diffusione del virus COVID- 19 e di salvaguardare i livelli occupazionali delle imprese esercenti attività crocieristica e di cabotaggio marittimo, le navi da crociera iscritte nel Registro Internazionale possono effettuare, fino al 31 dicembre 2020, previo accordo da stipularsi tra le associazioni datoriali e sindacali firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il settore privato dell'industria armatoriale, servizi di cabotaggio ai sensi dell'articolo 224 del codice della navigazione anche in deroga all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, per svolgere esclusivamente servizi crocieristici.
  7. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 725, dopo le parole «all'articolo 7-quater, comma 1, lettera e),» sono inserite le seguenti: «e all'articolo 7-sexies, comma 1, lettera e-bis),»;
   b) al comma 726, la parola «aprile» è sostituita dalla parola «novembre».

Articolo 49.
(Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali)

  1. Al fine di assicurare l'omogeneità della classificazione e gestione del rischio, della valutazione della sicurezza e del monitoraggio delle gallerie esistenti lungo la rete stradale e autostradale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono approvate apposite linee guida in materia di programmazione ed esecuzione delle attività di indagine sullo stato di conservazione delle gallerie esistenti lungo le strade statali o autostrade gestite da Anas S.p.A. o da concessionari autostradali, di esecuzione delle ispezioni e di programmazione degli interventi di manutenzione e di messa in sicurezza delle stesse.
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi, per le medesime finalità di cui al comma 1, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate apposite linee guida in materia di programmazione ed esecuzione delle attività di indagine sullo stato di conservazione delle gallerie esistenti lungo le infrastrutture stradali diverse da quelle di cui al comma 1, nonché di esecuzione delle ispezioni e di programmazione degli interventi di manutenzione e di messa in sicurezza delle stesse.
  3. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui ai commi 1 e 2, continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia di ispezioni delle gallerie stradali ed autostradali, ferma restando la possibilità per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di individuare, in presenza di particolari situazioni di urgenza, specifiche misure e modalità di effettuazione delle ispezioni.
  4. All'articolo 14 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: « 1. Al fine di assicurare l'omogeneità della classificazione e gestione del rischio, della valutazione della sicurezza e del monitoraggio dei ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia e opere similari, esistenti lungo strade statali o autostrade gestite da Anas S.p.A. o da concessionari autostradali, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici e sentito il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono adottate apposite linee guida. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo sono individuate le modalità di realizzazione e gestione in via sperimentale e per un periodo non inferiore a dodici mesi, da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici, in collaborazione con gli enti del sistema nazionale di protezione civile, di un sistema di monitoraggio dinamico da applicare sulle infrastrutture di cui al primo periodo gestite da Anas S.p.A. o da concessionari autostradali che presentano particolari condizioni di criticità in relazione all'intensità del traffico di mezzi pesanti. A tal fine, i predetti gestori forniscono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i dati occorrenti per l'inizializzazione e lo sviluppo del sistema di monitoraggio dinamico, dotandosi degli occorrenti apparati per operare il controllo strumentale costante delle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stesse anche utilizzando il Building Information Modeling – BIM. Il citato Sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali in condizioni di criticità reca l'identificazione delle opere soggette a monitoraggio tramite il Codice IOP, di cui all'articolo 13.
   2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato, per le medesime finalità di cui al comma 1, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentito il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate le linee guida applicabili su ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia e opere similari esistenti lungo infrastrutture stradali gestite da enti diversi da Anas S.p.A. o da concessionari autostradali, nonché le modalità della loro partecipazione, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, alla sperimentazione di cui al comma 1.
  3. Al termine del periodo di sperimentazione di cui al comma 1, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato secondo le modalità previste dal comma 2, sono approvati gli adeguamenti alle linee guida di cui ai commi 1 e 2 e sono definiti i termini e le modalità con cui i soggetti che a qualsiasi titolo gestiscono infrastrutture stradali e autostradali forniscono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i dati occorrenti per l'operatività a regime del sistema di monitoraggio dinamico, attraverso l'utilizzazione degli occorrenti apparati per il controllo strumentale costante delle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stesse. Ai fini dell'implementazione del sistema di monitoraggio dinamico, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sovraintende all'utilizzo delle più avanzate ed efficaci tecnologie, anche spaziali, per l'acquisizione e l'elaborazione dei dati di interesse.».

  5. All'articolo 25 del decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
   « 1-bis. In caso di attraversamento a livelli sfalsati tra due strade appartenenti a enti diversi, ferma restando l'obbligatorietà della concessione di cui al comma 1, le strutture che realizzano l'opera d'arte principale del sottopasso o sovrappasso, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, sono di titolarità dell'ente che rilascia la concessione qualora la strada interferita sia di tipo superiore, con riferimento ai tipi definiti dall'articolo 2, comma 2, a quello della strada interferente.
   1-ter. Per ragioni di sicurezza e di importanza dei flussi di traffico:
   a) le strutture dei sottopassi e sovrappassi di strade di tipo A e B con strade di tipo inferiore, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, sono di titolarità degli enti proprietari delle strade di tipo A e B, anche quando tali enti rilasciano la concessione all'attraversamento;
   b) nel caso di attraversamento tra strada di tipo A e strada di tipo B, le strutture dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, sono di titolarità dell'ente proprietario della strada di tipo A;
   c) nel caso di attraversamento tra strade di tipo A appartenenti a enti diversi, la titolarità delle strutture dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, è indicata nell'atto di concessione di cui al comma 1, che va rinnovato o rilasciato se privo di tale indicazione;
   d) nel caso di attraversamento tra strade di tipo C appartenenti a enti diversi, la titolarità delle strutture dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, è indicata, con preferenza per l'ente cui appartiene la strada di interesse nazionale, nell'atto di concessione di cui al comma 1, che va rinnovato o rilasciato se privo di tale indicazione.
   1-quater. Fermo quanto previsto dai commi 1-bis e 1-ter, la titolarità delle strutture delle opere d'arte dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi è indicata in appositi atti convenzionali con cui vengono disciplinati, in relazione alle nuove strutture ovvero a quelle esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità e gli oneri di realizzazione, gestione e manutenzione a carico dell'ente titolare della strada interferente, stipulati tra gli enti proprietari ovvero tra i gestori delle strade interessate dall'attraversamento a livello sfalsato.
   1-quinquies. In relazione ai sottopassi e sovrappassi stradali esistenti, gli enti proprietari della strada interferita e di quella interferente provvedono, ove necessario anche mediante trasferimento della titolarità delle opere d'arte da realizzarsi senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, a dare attuazione alle previsioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Gli enti proprietari, nonché i gestori dei medesimi procedono, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, alla formazione e all'aggiornamento degli elenchi dei sottopassi e sovrappassi, di cui risultano o divengano titolari in attuazione dei commi 1-bis, 1-ter e 1-quater.».

Capo II
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA AMBIENTALE

Articolo 50.
(Razionalizzazione delle procedure di valutazione dell'impatto ambientale)

  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 5, comma 1:
    1) alla lettera g), il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini del rilascio del provvedimento di VIA il proponente presenta il progetto di fattibilità come definito dall'articolo 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o, ove disponibile, il progetto definitivo come definito dall'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, ed in ogni caso tale da consentire la compiuta valutazione dei contenuti dello studio di impatto ambientale ai sensi dell'allegato IV della direttiva 2011/92/UE;»;
    2) alla lettera i) le parole «gli elaborati progettuali» sono sostituite dalle seguenti: «i progetti»;
    3) alla lettera o-quater), dopo le parole «che definisce» sono inserite le seguenti: «le linee di indirizzo da seguire nelle successive fasi di sviluppo progettuale delle opere per garantire l'applicazione di criteri ambientali atti a contenere e limitare gli impatti ambientali significativi e negativi o incrementare le prestazioni ambientali del progetto, nonché»;
   b) all'articolo 6:
    1) al comma 3-ter, primo periodo, dopo le parole «nell'ambito del Piano regolatore portuale» sono inserite le seguenti: «o del Piano di sviluppo aeroportuale» e dopo le parole «comunque desumibili dal Piano regolatore portuale», sono inserite le seguenti: «o dal Piano di sviluppo aeroportuale»; al secondo periodo, dopo le parole «Qualora il Piano regolatore portuale» sono inserite le seguenti: «, il Piano di sviluppo aeroportuale»;
    2) al comma 9, è aggiunto infine il seguente periodo: «L'esito della valutazione preliminare e la documentazione trasmessa dal proponente sono tempestivamente pubblicati dall'autorità competente sul proprio sito internet istituzionale.»;
    3) al comma 12, dopo le parole «pianificazione territoriale» sono inserite le seguenti: «, urbanistica» e dopo le parole «della destinazione dei suoli conseguenti» sono inserite le seguenti: «all'approvazione dei piani di cui al comma 3-ter, nonché»;
   c) all'articolo 7-bis:
    1) dopo il comma 2 è inserito il seguente: « 2-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, individua, con uno più decreti, successivamente aggiornati, ove necessario, con cadenza semestrale, le tipologie di progetti e le opere necessarie per l'attuazione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), nonché le aree non idonee alla realizzazione di tali progetti o opere, tenendo conto delle caratteristiche del territorio, sociali, industriali, urbanistiche, paesaggistiche e morfologiche, con particolare riferimento all'assetto idrogeologico e alle vigenti pianificazioni, da sottoporre a verifica di assoggettabilità o a VIA in sede statale ai sensi del comma 2.»;
    2) al comma 3, primo periodo, le parole «Sono sottoposti a VIA» sono sostituite dalle seguenti: «Fatto salvo quanto previsto dal comma 2-bis, sono sottoposti a VIA»;
    3) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le autorità competenti evitano l'insorgenza di situazioni che diano origine a un conflitto di interessi e provvedono a segnalare ogni situazione di conflitto, anche potenziale, alle competenti autorità.»;
    4) dopo il comma 8 è inserito il seguente: « 8-bis. Limitatamente agli interventi necessari per il superamento di sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, in caso di inerzia regionale per i progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA o a VIA ai sensi del comma 3, lo Stato esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012 n. 234.»;
   d) all'articolo 8:
    1) dopo il comma 2 è inserito il seguente: « 2-bis. Per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis, è istituita la Commissione Tecnica PNIEC, posta alle dipendenze funzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e formata da un numero massimo di venti unità, in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea, con almeno cinque anni di esperienza professionale e con competenze adeguate alla valutazione tecnica ed ambientale dei predetti progetti, individuate in base all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, tra il personale di ruolo del CNR, dell'ISPRA, dell'ENEA e dell'ISS, secondo le modalità di cui al comma 2, secondo periodo. Nella nomina dei membri è garantito il rispetto dell'equilibrio di genere. I componenti della Commissione Tecnica PNIEC sono nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis. I componenti della Commissione Tecnica PNIEC restano in carica quattro anni e sono rinnovabili per una sola volta. Ai commissari spetta una indennità aggiuntiva definita con le modalità di cui al comma 5, esclusivamente in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti e solo a seguito dell'adozione del relativo provvedimento finale. Per lo svolgimento delle istruttorie tecniche la Commissione può avvalersi, tramite appositi protocolli d'intesa, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente a norma della legge 28 giugno 2016, n. 132, e degli altri enti pubblici di ricerca. La Commissione opera con le modalità previste dall'articolo 20, dall'articolo 21, dall'articolo 23, dall'articolo 24, dai commi 1, 2-bis, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 25, e dall'articolo 27, del presente decreto.»;
    2) al comma 4, dopo le parole «della Commissione» sono aggiunte le seguenti: «e della Commissione tecnica PNIEC»;
    3) al comma 5, dopo le parole «Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale» sono inserite le seguenti: «e della Commissione tecnica PNIEC», e dopo le parole «ciascun membro della Commissione» sono inserite le seguenti: «e della Commissione tecnica PNIEC»;
   e) all'articolo 9:
    1) al comma 4 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «L'invio di informazioni a un altro Stato membro e il ricevimento di informazioni da un altro Stato membro sono soggetti alle restrizioni vigenti nello Stato membro in cui il progetto è proposto.»
    2) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: « 4-bis. L'autorità competente provvede a mettere a disposizione del pubblico, mediante il proprio sito internet istituzionale, le informazioni pratiche sull'accesso alle procedure di ricorso amministrativo e giurisdizionale. Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, in ogni atto notificato al destinatario è indicato il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.».
   f) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:
   «Articolo 19 (Modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA)
   1. Il proponente trasmette all'autorità competente lo studio preliminare ambientale in formato elettronico, redatto in conformità a quanto contenuto nell'allegato IV-bis alla parte seconda del presente decreto, nonché copia dell'avvenuto pagamento del contributo di cui all'articolo 33.
   2. Entro cinque giorni dalla ricezione dello studio preliminare ambientale, l'autorità competente verifica la completezza e l'adeguatezza della documentazione e, qualora necessario, può richiedere per una sola volta chiarimenti e integrazioni al proponente. In tal caso, il proponente provvede a trasmettere i chiarimenti e le integrazioni richieste inderogabilmente entro i successivi quindici giorni. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione.
   3. Contestualmente alla ricezione della documentazione, ove ritenuta completa, ovvero delle integrazioni richieste ai sensi del comma 2, l'autorità competente provvede a pubblicare lo studio preliminare nel proprio sito internet istituzionale, con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale. In alternativa, la pubblicazione può avvenire a cura del proponente, trascorso il termine di cui al comma 2, secondo le modalità tecniche di accesso al sito internet istituzionale dell'autorità competente tempestivamente indicate da quest'ultima. Contestualmente, l'autorità competente comunica per via telematica a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito internet.
   4. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3 e dall'avvenuta pubblicazione sul sito internet della relativa documentazione, chiunque abbia interesse può presentare le proprie osservazioni all'autorità competente in merito allo studio preliminare ambientale e alla documentazione allegata.
   5. L'autorità competente, sulla base dei criteri di cui all'allegato V alla parte seconda del presente decreto, tenuto conto delle osservazioni pervenute e, se del caso, dei risultati di eventuali altre valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in base ad altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali, verifica se il progetto ha possibili impatti ambientali significativi.
   6. L'autorità competente adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA entro i successivi quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4. In casi eccezionali, relativi alla natura, alla complessità, all'ubicazione o alle dimensioni del progetto, l'autorità competente può prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a venti giorni, il termine per l'adozione del provvedimento di verifica; in tal caso, l'autorità competente comunica tempestivamente per iscritto al proponente le ragioni che giustificano la proroga e la data entro la quale è prevista l'adozione del provvedimento. La presente comunicazione è, altresì, pubblicata sul sito internet istituzionale.
   7. Qualora l'autorità competente stabilisca di non assoggettare il progetto al procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla base della mancata richiesta di tale valutazione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato V alla parte seconda, e, ove richiesto dal proponente, tenendo conto delle eventuali osservazioni del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, per i profili di competenza, specifica le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi.
   8. Qualora l'autorità competente stabilisca che il progetto debba essere assoggettato al procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla base della richiesta di VIA in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato V alla parte seconda.
   9. Per i progetti elencati nell'allegato II-bis e nell'allegato IV alla parte seconda del presente decreto la verifica di assoggettabilità a VIA è effettuata applicando i criteri e le soglie definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015.
   10. Il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, comprese le motivazioni, è pubblicato integralmente nel sito internet istituzionale dell'autorità competente.
   11. I termini per il rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241. In caso di inerzia nella conclusione del procedimento, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241, acquisito, qualora la competente Commissione di cui all'articolo 8 non si sia pronunciata, il parere dell'ISPRA entro il termine di trenta giorni, provvede al rilascio del provvedimento entro i successivi trenta giorni.
   12. Tutta la documentazione afferente al procedimento, nonché i risultati delle consultazioni svolte, le informazioni raccolte, le osservazioni e i pareri, e, comunque, qualsiasi informazione raccolta nell'esercizio di tale attività da parte dell'autorità competente, sono tempestivamente pubblicati dall'autorità competente sul proprio sito internet istituzionale e sono accessibili a chiunque.»;
   g) l'articolo 20 è sostituito dal seguente:
   «Art. 20 (Consultazione preventiva) 1. Il proponente ha la facoltà di richiedere, prima di presentare il progetto di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), una fase di confronto con l'autorità competente al fine di definire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni necessarie da considerare per la redazione dello studio di impatto ambientale. A tal fine, il proponente trasmette, in formato elettronico, una proposta di elaborati progettuali. Sulla base della documentazione trasmessa dal proponente, l'autorità competente trasmette al proponente il proprio parere.»;
   h) all'articolo 21:
    1) al comma 1, secondo periodo, le parole «gli elaborati progettuali» sono sostituite dalle seguenti: «il progetto di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g)»;
    2) al comma 2, le parole «La documentazione di cui al comma 1», sono sostituite dalle seguenti: «Entro cinque giorni dalla relativa trasmissione la documentazione di cui al comma 1», e dopo la parola «comunica» è inserita la seguente: «contestualmente»;
    3) al comma 3 le parole «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quarantacinque giorni»;
   i) all'articolo 23:
    1) al comma 1, lettera a), le parole «gli elaborati progettuali» sono sostituite dalle seguenti: «il progetto»;
    2) al comma 3, primo periodo, le parole «quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci giorni»;
    3) al comma 4, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In alternativa, la pubblicazione può avvenire a cura del proponente, secondo le modalità tecniche di accesso al sito internet istituzionale dell'autorità competente tempestivamente indicate da quest'ultima.», e dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Per i progetti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis, contestualmente alla pubblicazione della documentazione di cui al comma 1, la Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis, avvia la propria attività istruttoria.»;
   l) all'articolo 24:
    1) al comma 3, le parole «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quindici giorni»;
    2) al comma 4, primo periodo, le parole «entro i trenta giorni successivi» sono sostituite dalle seguenti: «entro i venti giorni successivi», le parole «ulteriori trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «ulteriori venti giorni» e le parole «centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;
    3) al comma 5:
     3.1. al primo periodo le parole «, ove motivatamente ritenga che le modifiche o le integrazioni siano sostanziali e rilevanti per il pubblico,» sono sostituite dalle seguenti: «procede alla pubblicazione delle integrazioni sul proprio sito internet istituzionale e»;
     3.2. dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In alternativa, la pubblicazione dell'avviso può avvenire a cura del proponente, secondo le modalità tecniche di accesso al sito internet istituzionale dell'autorità competente tempestivamente indicate da quest'ultima.»;
     3.3. all'ultimo periodo, le parole «trenta giorni successivi» sono sostituite dalle seguenti: «dieci giorni successivi»;
    4) il comma 7 è sostituito dal seguente: « 7. Tutta la documentazione afferente al procedimento, nonché i risultati delle consultazioni svolte, qualsiasi informazione raccolta, le osservazioni e i pareri comunque espressi, compresi quelli di cui agli articoli 20 e 32, sono tempestivamente resi disponibili al pubblico interessato mediante pubblicazione, a cura dell'autorità competente, sul proprio sito internet istituzionale.»;
   m) all'articolo 25:
    1) al comma 2, primo periodo, dopo le parole «Nel caso di progetti di competenza statale» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione di quelli di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis,» dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Decorsi inutilmente i termini di cui al periodo precedente senza che la Commissione competente di cui all'articolo 8 si sia espressa, il direttore generale della competente Direzione Generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro i successivi sessanta giorni, e sulla base del parere dell'ISPRA acquisito entro il termine di trenta giorni, trasmette il provvedimento di VIA al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per la conseguente adozione.», nonché al quarto periodo le parole «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni» e le parole «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quindici giorni» e al quinto periodo dopo le parole «Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo» sono aggiunte le seguenti: «nonché qualora sia inutilmente decorso il termine complessivo di duecentodieci giorni, a decorrere dall'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di VIA»;
    2) dopo il comma 2 è inserito il seguente: « 2-bis. Per i progetti di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis, la Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis, si esprime entro il termine di centosettanta giorni dalla pubblicazione della documentazione di cui all'articolo 23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei successivi trenta giorni, il direttore generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo entro il termine di quindici giorni. Nel caso di consultazioni transfrontaliere il provvedimento di VIA è adottato entro il termine di cui all'articolo 32, comma 5-bis. In caso di inerzia nella conclusione del procedimento, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241, acquisito, qualora la competente commissione di cui all'articolo 8 non si sia pronunciata, il parere dell'ISPRA entro il termine di trenta giorni, provvede al rilascio del provvedimento entro i successivi trenta giorni.»;
    3) al comma 4, dopo la lettera a), è inserita la seguente: « a-bis) le linee di indirizzo da seguire nelle successive fasi di sviluppo progettuale delle opere per garantire l'applicazione di criteri ambientali atti a contenere e limitare gli impatti ambientali significativi e negativi o incrementare le prestazioni ambientali del progetto;»;
   n) all'articolo 27:
    1) al comma 4, primo periodo, la parola «quindici» è sostituita dalla seguente: «dieci»;
    2) il comma 6 è sostituito dal seguente: « 6. Entro cinque giorni dalla verifica della completezza documentale, ovvero, in caso di richieste di integrazioni, dalla data di ricevimento delle stesse, l'autorità competente indice la conferenza di servizi decisoria di cui all'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 che opera secondo quanto disposto dal comma 8. Contestualmente l'autorità competente pubblica l'avviso di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e), di cui è data comunque informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. Tale forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge n. 241 del 1990. In alternativa, la pubblicazione può avvenire a cura del proponente, secondo le modalità tecniche di accesso al sito internet istituzionale dell'autorità competente tempestivamente indicate da quest'ultima. Dalla data della pubblicazione della suddetta documentazione, e per la durata di trenta giorni, il pubblico interessato può presentare osservazioni concernenti la valutazione di impatto ambientale, la valutazione di incidenza ove necessaria e l'autorizzazione integrata ambientale nonché gli altri titoli autorizzativi inclusi nel provvedimento unico ambientale.»;
    3) il comma 7 è sostituito dal seguente: « 7. Entro i successivi quindici giorni l'autorità competente può chiedere al proponente eventuali integrazioni assegnando allo stesso un termine perentorio non superiore a quindici giorni. Su richiesta motivata del proponente l'autorità competente può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a novanta giorni. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione integrativa, l'istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione. L'autorità competente procede immediatamente alla pubblicazione delle integrazioni sul sito internet istituzionale e dispone, entro cinque giorni dalla ricezione della documentazione integrativa, che il proponente trasmetta, entro i successivi dieci giorni, un nuovo avviso al pubblico, predisposto in conformità all'articolo 24, comma 2, del presente decreto, da pubblicare a cura della medesima autorità competente sul proprio sito internet e di cui è data comunque informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. In alternativa, la pubblicazione dell'avviso può avvenire a cura del proponente, secondo le modalità tecniche di accesso al sito internet istituzionale dell'autorità competente tempestivamente indicate da quest'ultima. In relazione alle modifiche o integrazioni apportate al progetto e alla documentazione, i termini di cui al comma 6 per l'ulteriore consultazione del pubblico sono ridotti alla metà.»;
    4) il comma 8 è sostituito dal seguente: « 8. Fatto salvo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 32, comma 2, per il caso di consultazioni transfrontaliere, al fine di acquisire il provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi in materia ambientale richiesti dal proponente, l'autorità competente convoca nel termine di cui al comma 6, una conferenza di servizi decisoria che opera in modalità simultanea secondo quanto stabilito dall'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza partecipano il proponente e tutte le amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate al rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi ambientali richiesti dal proponente. Per i progetti di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis, alla conferenza partecipano in ogni caso il direttore generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o un suo delegato e il direttore generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo o un suo delegato. La conferenza, nell'ambito della propria attività, prende in considerazione le osservazioni e le informazioni raccolte in sede di consultazione ai sensi dei commi 6 e 7, e conclude i propri lavori nel termine di duecentodieci giorni. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, che costituisce il provvedimento unico in materia ambientale, reca l'indicazione espressa del provvedimento di VIA ed elenca, altresì, i titoli abilitativi compresi nel provvedimento unico. Fatto salvo quanto previsto per i progetti di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis, la decisione di rilasciare i titoli di cui al comma 2 è assunta sulla base del provvedimento di VIA, adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, ai sensi dell'articolo 25. I termini previsti dall'articolo 25, comma 2, quarto periodo, sono ridotti alla metà e, in caso di rimessione alla deliberazione del Consiglio dei ministri, la conferenza di servizi è sospesa per il termine di cui all'articolo 25, comma 2, quinto periodo. Tutti i termini del procedimento si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge n. 241 del 1990.»;
   o) all'articolo 27-bis:
    1) al comma 2, le parole «Entro quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «Entro dieci giorni»;
    2) al comma 4, ultimo periodo, le parole «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quarantacinque giorni»;
   p) all'articolo 28, comma 2, al terzo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, che operano secondo le modalità definite da uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adottati sulla base dei seguenti criteri:
   a) designazione dei componenti dell'Osservatorio da parte di ciascuna delle Amministrazioni e degli Enti individuati nel decreto di Valutazione di Impatto Ambientale;
   b) nomina dei due terzi dei rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare tra soggetti estranei ai ruoli del Ministero e dotati di significativa competenza e professionalità per l'esercizio delle funzioni;
   c) previsioni di cause di incandidabilità, incompatibilità e conflitto di interessi;
   d) temporaneità dell'incarico, non superiore a quattro anni, non rinnovabile e non cumulabile con incarichi in altri Osservatori;
   e) individuazione degli oneri a carico del proponente, fissando un limite massimo per i compensi dei componenti dell'Osservatorio»;
   q) all'allegato II, punto 8), della parte seconda, le parole «di petrolio, prodotti chimici, prodotti petroliferi e prodotti petrolchimici con capacità complessiva superiore a 40.000 m3» sono sostituite dalle seguenti: «di petrolio, prodotti chimici, prodotti petroliferi e prodotti petrolchimici con capacità complessiva superiore a 200.000 tonnellate»;
   r) all'articolo 32:
    1) al comma 1, dopo le parole «nell'ambito delle fasi previste dalle procedure di cui ai titoli II, III e III-bis, provvede» sono inserite le seguenti: «quanto prima e comunque contestualmente alla informativa resa al pubblico interessato» e, dopo le parole «concernente il piano, programma, progetto o impianto» sono aggiunte le seguenti: «e delle informazioni sulla natura della decisione che può essere adottata»;
    2) dopo il comma 5-ter è aggiunto il seguente: « 5-quater. In caso di progetti proposti da altri Stati membri che possono avere effetti significativi sull'ambiente italiano le informazioni ricevute dall'altro Stato membro sono tempestivamente rese disponibili alle pertinenti autorità italiane e al pubblico interessato italiano che entro trenta giorni esprimono le proprie osservazioni. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro sessanta giorni redige il proprio parere e lo trasmette unitamente alle osservazioni ricevute all'autorità competente nell'altro Stato membro.».

  2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del primo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui all'articolo 28 del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dal presente articolo, gli osservatori ambientali già costituiti sono rinnovati nel rispetto delle modalità fissate dal medesimo decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  3. Le disposizioni introdotte dal presente articolo si applicano alle istanze presentate a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  4. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, per il tramite della Scuola di specializzazione in discipline ambientali di cui all'articolo 17-bis del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, assicura, tramite appositi protocolli d'intesa con l'autorità competente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la formazione specifica al personale di supporto della Direzione generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare competente in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali.

Articolo 51.
(Semplificazioni in materia di VIA per interventi di incremento della sicurezza di infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche e di attuazione degli interventi infrastrutturali)

  1. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati entro il 31 dicembre 2020 su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono individuati gli interventi urgenti finalizzati al potenziamento o all'adeguamento della sicurezza delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche esistenti che ricadono nelle categorie progettuali di cui agli allegati II e II-bis, alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In relazione agli interventi individuati con i decreti di cui al primo periodo, il proponente presenta al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dandone contestuale comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che nei successivi dieci giorni trasmette le proprie osservazioni al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, gli elementi informativi dell'intervento e quelli del sito, secondo le modalità di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo n. 152 del 2006 finalizzati a stabilire, in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, se essi devono essere assoggettati a verifica di assoggettabilità a VIA, a VIA, ovvero non rientrano nelle categorie di cui ai commi 6 o 7 del medesimo articolo 6 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta, comunica al proponente l'esito delle proprie valutazioni.
  2. Per la realizzazione o la modifica di infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche esistenti che ricadono nelle categorie progettuali di cui agli allegati II e II-bis alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, la durata dell'efficacia del provvedimento di cui al comma 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 152 del 2006 non può essere inferiore a dieci anni. In relazione ai medesimi interventi, la durata dell'efficacia dell'autorizzazione paesaggistica di cui al comma 4 dell'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 è pari a dieci anni.

Articolo 52.
(Semplificazione delle procedure per interventi e opere nei siti oggetto di bonifica)

  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 242-bis è inserito il seguente:
   «Art. 242-ter. (Interventi e opere nei siti oggetto di bonifica)
   1. Nei siti oggetto di bonifica, inclusi i siti di interesse nazionale, possono essere realizzati interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, nonché opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi e, più in generale, altre opere lineari di pubblico interesse, di sistemazione idraulica, di mitigazione del rischio idraulico, opere per la realizzazione di impianti per la produzione energetica da fonti rinnovabili e di sistemi di accumulo, esclusi gli impianti termoelettrici, fatti salvi i casi di riconversione da un combustibile fossile ad altra fonte meno inquinante o qualora l'installazione comporti una riduzione degli impatti ambientali rispetto all'assetto esistente, opere con le medesime connesse, infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, nonché le tipologie di opere e interventi individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7-bis, a condizione che detti interventi e opere siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudichino né interferiscano con l'esecuzione e il completamento della bonifica, né determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
   2. La valutazione del rispetto delle condizioni di cui al comma 1 è effettuata da parte dell'autorità competente ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del presente decreto, nell'ambito dei procedimenti di approvazione e autorizzazione degli interventi e, ove prevista, nell'ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale.
   3. Per gli interventi e le opere individuate al comma 1, nonché per quelle di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto per le aree ricomprese nei siti di interesse nazionale, e le regioni per le restanti aree, provvedono all'individuazione delle categorie di interventi che non necessitano della preventiva valutazione da parte dell'Autorità competente ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del presente decreto, e, qualora necessaria, definiscono i criteri e le procedure per la predetta valutazione nonché le modalità di controllo.
   4. Ai fini del rispetto delle condizioni previste dal comma 1, anche nelle more dell'attuazione del comma 3, sono rispettate le seguenti procedure e modalità di caratterizzazione, scavo e gestione dei terreni movimentati:
   a) nel caso in cui non sia stata ancora realizzata la caratterizzazione dell'area oggetto dell'intervento ai sensi dell'articolo 242, il soggetto proponente accerta lo stato di potenziale contaminazione del sito mediante un Piano di indagini preliminari Il Piano, comprensivo della lista degli analiti da ricercare, è concordato con l'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente che si pronuncia entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla richiesta del proponente, eventualmente stabilendo particolari prescrizioni in relazione alla specificità del sito. In caso di mancata pronuncia nei termini da parte dell'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, il Piano di indagini preliminari è concordato con l'ISPRA che si pronuncia entro i quindici giorni successivi su segnalazione del proponente. Il proponente, trenta giorni prima dell'avvio delle attività d'indagine, trasmette agli enti interessati il piano con la data di inizio delle operazioni. Qualora l'indagine preliminare accerti l'avvenuto superamento delle CSC anche per un solo parametro, il soggetto proponente ne dà immediata comunicazione con le forme e le modalità di cui all'articolo 245, comma 2, con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate;
   b) in presenza di attività di messa in sicurezza operativa già in essere, il proponente può avviare la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al comma 1 previa comunicazione all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente da effettuarsi con almeno quindici giorni di anticipo rispetto all'avvio delle opere. Al termine dei lavori, l'interessato assicura il ripristino delle opere di messa in sicurezza operativa;
   c) le attività di scavo sono effettuate con le precauzioni necessarie a non aumentare i livelli di inquinamento delle matrici ambientali interessate e, in particolare, delle acque sotterranee. Le eventuali fonti attive di contaminazione, quali rifiuti o prodotto libero, rilevate nel corso delle attività di scavo, sono rimosse e gestite nel rispetto delle norme in materia di gestione rifiuti. I terreni e i materiali provenienti dallo scavo sono gestiti nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120.
   5. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

  2. All'articolo 34 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono abrogati i commi 7, 8, 9 e 10.

Articolo 53.
(Semplificazione delle procedure nei siti di interesse nazionale)

  1. All'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
   « 4-bis. Nei casi di cui al comma 4, il soggetto responsabile dell'inquinamento o altro soggetto interessato accerta lo stato di potenziale contaminazione del sito mediante un Piano di indagini preliminari. Il Piano, comprensivo della lista degli analiti da ricercare, è concordato con l'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente che si pronuncia entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla richiesta del proponente, eventualmente stabilendo particolari prescrizioni in relazione alla specificità del sito. In caso di inerzia, trascorsi quindici giorni dalla scadenza del termine di trenta giorni di cui al periodo precedente, il Piano di indagini preliminari è concordato con l'ISPRA. Il proponente, trenta giorni prima dell'avvio delle attività d'indagine, trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla regione, al comune, alla provincia e all'agenzia di protezione ambientale competenti il Piano con la data di inizio delle operazioni. Qualora l'indagine preliminare accerti l'avvenuto superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) anche per un solo parametro, si applica la procedura di cui agli articoli 242 e 245. Ove si accerti che il livello delle CSC non sia stato superato, il medesimo soggetto provvede al ripristino della zona contaminata, dandone notizia, con apposita autocertificazione, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla regione, al comune, alla provincia e all'agenzia di protezione ambientale competenti entro novanta giorni dalla data di inizio delle attività di indagine. L'autocertificazione conclude il procedimento, ferme restando le attività di verifica e di controllo da parte della provincia competente da avviare nei successivi quindici giorni, previa comunicazione al proponente e agli enti interessati. In tal caso le attività di verifica devono concludersi entro e non oltre novanta giorni.
   4-ter. In alternativa alla procedura di cui all'articolo 242, il responsabile della potenziale contaminazione o altro soggetto interessato al riutilizzo e alla valorizzazione dell'area, può presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare gli esiti del processo di caratterizzazione del sito eseguito nel rispetto delle procedure di cui all'allegato 2 del presente Titolo, allegando i risultati dell'analisi di rischio sito specifica e dell'applicazione a scala pilota, in campo, delle tecnologie di bonifica ritenute idonee. Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, valutata la documentazione di cui al primo periodo, approva, nel termine di novanta giorni, l'analisi di rischio con il procedimento di cui al comma 4 e contestualmente indica le condizioni per l'approvazione del progetto operativo di cui all'articolo 242, comma 7. Sulla base delle risultanze istruttorie, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può motivatamente chiedere la revisione dell'analisi di rischio previa esecuzione di indagini integrative ove necessarie. Nei successivi sessanta giorni il proponente presenta il progetto e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare lo approva ai sensi del comma 4 e con gli effetti di cui al comma 6. Il potere di espropriare è attribuito al comune sede dell'opera. Ove il progetto debba essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità o a valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, il procedimento è sospeso fino all'acquisizione della pronuncia dell'autorità competente ai sensi della parte seconda del presente decreto. Qualora il progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, i titoli abilitativi per la realizzazione e l'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessari all'attuazione del progetto operativo sono ricompresi nel provvedimento autorizzatorio unico regionale rilasciato ai sensi dell'articolo 27-bis.
   4-quater. La certificazione di avvenuta bonifica di cui all'articolo 248 può essere rilasciata anche per la sola matrice suolo a condizione che risulti accertata l'assenza di interferenze con la matrice acque sotterranee tali da comportare una cross contamination e non vi siano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area. La previsione di cui al primo periodo è applicabile anche per l'adozione da parte dell'autorità competente del provvedimento di conclusione del procedimento qualora la contaminazione rilevata nella matrice suolo risulti inferiore ai valori di CSC oppure, se superiore, risulti comunque inferiore ai valori di CSR determinate a seguito dell'analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica approvata dall'autorità competente. La certificazione di avvenuta bonifica per la sola matrice suolo costituisce titolo per lo svincolo delle relative garanzie finanziarie di cui all'articolo 242, comma 7.».

  2. Le disposizioni di cui al comma 4-ter, dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, fatti salvi gli interventi approvati, sono applicabili anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto su richiesta da presentare nel termine di centottanta giorni decorrenti dalla medesima data.
  3. All'articolo 1, comma 800, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al secondo periodo, dopo le parole «Dette somme sono finalizzate» è inserita la seguente: «anche» e il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata, sono definiti i criteri e le modalità di trasferimento alle autorità competenti delle risorse loro destinate di cui al primo periodo.».

Articolo 54.
(Misure di semplificazione in materia di interventi contro il dissesto idrogeologico)

  1. All'articolo 10, comma 6, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è aggiunto in fine il seguente periodo: «L'autorità procedente, qualora lo ritenga necessario, procede a convocare la conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine massimo per il rilascio dei pareri in sede di conferenza dei servizi è di trenta giorni.»;
  2. Ai fini della predisposizione del Piano di interventi per la mitigazione del dissesto idrogeologico, a valere sulle risorse di bilancio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, gli elenchi degli interventi da ammettere a finanziamento sono definiti, fino al 31 dicembre 2020, per liste regionali e mediante apposite Conferenze di servizi da svolgere on line, sulla base dei fabbisogni e delle proposte delle regioni interessate e delle province autonome, con il contributo e la partecipazione dei commissari per l'emergenza, dei commissari straordinari per il dissesto e delle autorità di bacino distrettuale. Per essere ammessi al finanziamento tutti gli interventi sono dotati del codice unico di progetto di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011 n. 229.
  3. All'articolo 68 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
   « 4-bis. Nelle more dell'adozione dei piani ai sensi dell'articolo 67, comma 1, le modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all'assetto idrogeologico emanati dalle soppresse Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, derivanti dalla realizzazione di interventi per la mitigazione del rischio, dal verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico o da approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo, sono approvate con proprio atto dall'Autorità di bacino distrettuale, d'intesa con la Regione territorialmente competente e previo parere della Conferenza Operativa. Le modifiche di cui al presente comma costituiscono parte integrante degli aggiornamenti dei Piani di cui all'articolo 67, comma 1.
   4-ter. Gli aggiornamenti di piano di cui al comma 4-bis sono effettuati nel rispetto delle procedure di partecipazione previste dalle norme tecniche di attuazione dei piani di bacino vigenti nel territorio distrettuale e, comunque, garantendo adeguate forme di consultazione e osservazione sulle proposte di modifica. Nelle more dell'espletamento delle procedure di aggiornamento, l'Autorità di bacino distrettuale può adottare, sulla base del parere della Conferenza Operativa, misure di salvaguardia che sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione dell'aggiornamento del piano di cui al comma 4-bis.».

Articolo 55.
(Semplificazione in materia di zone economiche ambientali)

  1. Alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 9:
    1) al comma 3, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «L'avvio della procedura di nomina è reso noto nel sito internet istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché dell'ente parco interessato. Non può essere nominato Presidente di Ente parco chi ha già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi. Alla nomina di Presidente di Ente parco si applica la disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.»;
    2) al comma 11, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'iscrizione nell'albo dura cinque anni, salvo rinnovo mediante le procedure di cui al primo periodo del presente comma.»;
    3) dopo il comma 11, è inserito il seguente: « 11-bis. La gestione amministrativa dei parchi nazionali è affidata al direttore del parco, che esercita le funzioni di cui all'articolo 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed assicura l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere da d) a e-bis), del citato decreto legislativo n. 165 del 2001; al direttore del parco spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna.»;
    4) dopo il comma 14, è inserito il seguente: « 14-bis. Per la realizzazione di piani, programmi e progetti, ferma restando la possibilità di ricorrere a procedure di affidamento di evidenza pubblica, gli enti parco nazionali possono avvalersi della società di cui all'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, mediante stipula di apposite convenzioni senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»;
   b) all'articolo 11:
    1) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di inosservanza dei termini di cui al periodo precedente, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si sostituisce all'amministrazione inadempiente, anche con la nomina di un commissario ad acta, proveniente dai ruoli del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il quale provvede entro tre mesi.»;
    2) al comma 6, dopo le parole «è approvato dal Ministro dell'ambiente» sono aggiunte le seguenti «su proposta dell'Ente parco», e dopo le parole «e comunque d'intesa con le regioni e le province autonome interessate» sono inserite le seguenti: «che si esprimono entro novanta giorni, decorsi i quali l'intesa si intende acquisita»;
   c) all'articolo 12:
    1) al comma 3, primo periodo, dopo la parola «predisposto» sono aggiunte le seguenti: «e adottato», e il terzo periodo è soppresso.
    2) al comma 4:
     2.1. al primo periodo le parole «adottato è depositato per quaranta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 3 adottato dal Consiglio direttivo dell'Ente parco è depositato per sessanta giorni»;
     2.2. al secondo periodo, le parole «Entro i successivi quaranta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «Entro tale termine»;
     2.3. al terzo periodo la parola «centoventi» è sostituita dalla seguente: «sessanta», nonché le parole «emana il provvedimento d'approvazione» sono sostituite dalle seguenti: «approva il piano tenendo conto delle risultanze del parere motivato espresso in sede di valutazione ambientale strategica di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, avviata contestualmente dall'Ente parco nella qualità di autorità procedente, e nel cui ambito è acquisito il parere, per i profili di competenza, del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo»;
     2.4. il quarto periodo è sostituito dal seguente «Qualora il piano non sia definitivamente approvato entro dodici mesi dall'adozione da parte dell'Ente parco, esso è approvato, in via sostitutiva e previa diffida ad adempiere, entro i successivi centoventi giorni con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo qualora non sia vigente il piano paesaggistico approvato ai sensi dell'articolo 143 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero il piano non sia stato adeguato ai sensi dell'articolo 156 del medesimo decreto legislativo.».
   d) dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:
   «Art. 13-bis. (Interventi nelle zone di promozione economica e sociale). — 1. In presenza di piano del parco e di regolamento del parco approvati e vigenti le cui previsioni siano state recepite dai comuni nei rispettivi strumenti urbanistici, gli interventi di natura edilizia da realizzare nelle zone di cui all'articolo 12, comma 2, lettera d), eccetto quelle ricomprese nei perimetri dei siti Natura 2000, sono autorizzati direttamente dagli enti locali competenti, salvo che l'intervento non comporti una variante degli strumenti urbanistici vigenti, dandone comunicazione all'Ente parco. In caso di non conformità il direttore del parco annulla il provvedimento autorizzatorio entro quarantacinque giorni dal ricevimento.»;
   e) all'articolo 15, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
   « 1-bis. I beni demaniali o aventi il medesimo regime giuridico, statali e regionali, presenti nel territorio del parco nazionale che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non siano stati già affidati a soggetti terzi, ad eccezione di quelli destinati alla difesa e alla sicurezza nazionale, possono essere dati in concessione gratuita all'Ente parco ai fini della tutela dell'ambiente e della conservazione dell'area protetta, se da esso richiesti, per un periodo di nove anni, ovvero di durata inferiore se richiesta dello stesso ente parco. “L'ente parco provvede alla gestione dei beni demaniali con le risorse disponibili a legislazione vigente”.
   1-ter. La concessione di cui al comma 1-bis può essere rinnovata allo scadere del termine, salvo motivato diniego da parte del soggetto competente.
   1-quater. L'Ente parco può concedere tali beni in uso a terzi dietro il pagamento di un corrispettivo. La concessione gratuita di beni demaniali all'ente parco non modifica la titolarità di tali beni, che rimangono in capo al soggetto concedente.».

  2. In sede di prima applicazione, ai soggetti già iscritti all'albo di idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco, il termine di cui all'articolo 9, comma 11, ultimo periodo, della legge n. 394 del 1991, come modificato dal presente articolo, decorre a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  3. All'articolo 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 353, le parole «dal Ministro» sono sostituite con le seguenti: «dalla direzione generale competente in materia del Ministero».

Capo III
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI GREEN ECONOMY

Articolo 56.
(Disposizioni di semplificazione in materia di interventi su progetti o impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile e di taluni nuovi impianti, nonché di spalma incentivi)

  1. Al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 4, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
   « 6-bis. Nel caso di progetti di modifica di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili afferenti a integrali ricostruzioni, rifacimenti, riattivazioni e potenziamenti, la valutazione di impatto ambientale ha ad oggetto solo l'esame delle variazioni dell'impatto sull'ambiente indotte dal progetto proposto.»;
   b) all'articolo 5, il comma 3 è sostituito dal seguente:
   « 3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa con la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati, per ciascuna tipologia di impianto e di fonte, gli interventi di modifica sostanziale degli impianti da assoggettare ad autorizzazione unica, fermo restando il rinnovo dell'autorizzazione unica in caso di modifiche qualificate come sostanziali ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Gli interventi di modifica diversi dalla modifica sostanziale, anche relativi a progetti autorizzati e non ancora realizzati, sono assoggettati alla procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6-bis. Non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6, comma 11, gli interventi da realizzare sui progetti e sugli impianti fotovoltaici ed idroelettrici che non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse. Restano ferme, laddove previste, le procedure di verifica di assoggettabilità e valutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»;
   c) all'articolo 6, comma 11, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando l'articolo 6-bis e l'articolo 7-bis, comma 5.»;
   d) dopo l'articolo 6, è inserito il seguente:
   «Articolo 6-bis. (Dichiarazione di inizio lavori asseverata). — 1. Non sono sottoposti a valutazioni ambientali e paesaggistiche, né sottoposti all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati, e sono realizzabili a seguito del solo deposito della dichiarazione di cui al comma 4, gli interventi su impianti esistenti e le modifiche di progetti autorizzati che, senza incremento di area occupata dagli impianti e dalle opere connesse e a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell'intervento, ricadono nelle seguenti categorie:
   a) impianti eolici: interventi consistenti nella sostituzione della tipologia di rotore che comportano una variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle pale e delle volumetrie di servizio non superiore in ciascun caso al 15 per cento;
   b) impianti fotovoltaici con moduli a terra: interventi che, anche a seguito della sostituzione dei moduli e degli altri componenti e mediante la modifica del layout dell'impianto, comportano una variazione delle volumetrie di servizio non superiore al 15 per cento e una variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore al 20 per cento;
   c) impianti fotovoltaici con moduli su edifici: interventi di sostituzione dei moduli fotovoltaici su edifici a uso produttivo, nonché, per gli edifici a uso residenziale, interventi che non comportano variazioni o comportano variazioni in diminuzione dell'angolo tra il piano dei moduli e il piano della superficie su cui i moduli sono collocati;
   d) impianti idroelettrici: interventi che, senza incremento della portata derivata, comportano una variazione delle dimensioni fisiche dei componenti e della volumetria delle strutture che li ospitano non superiore al 15 per cento.
   2. Qualora, nel corso del procedimento di autorizzazione di un impianto, intervengano varianti consistenti negli interventi elencati al comma 1, il proponente presenta all'autorità competente per la medesima autorizzazione la comunicazione di cui al comma 4. La dichiarazione non comporta alcuna variazione dei tempi e delle modalità di svolgimento del procedimento autorizzativo e di ogni altra valutazione già avviata, ivi incluse quelle ambientali.
   3. Con le medesime modalità previste al comma 1, al di fuori delle zone A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e ad esclusione degli immobili tutelati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono altresì realizzabili i progetti di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati sulle coperture di fabbricati rurali e di edifici a uso produttivo, nonché i progetti di nuovi impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di fabbricati rurali e di edifici su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto.
   4. Il proprietario dell'immobile o chi abbia la disponibilità degli immobili interessati dall'impianto e dalle opere connesse presenta al Comune, mediante mezzo cartaceo o in via telematica, una dichiarazione accompagnata da una relazione sottoscritta da un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che attesti il rispetto delle norme di sicurezza, antisismiche e igienicosanitarie. Per gli impianti di cui al comma 3, alla dichiarazione sono allegati gli elaborati tecnici per la connessione alla rete elettrica redatti dal gestore della rete.
   5. Gli interventi di cui al comma 1, possono essere eseguiti anche su impianti in corso di incentivazione. L'incremento di produzione energetica derivante da un aumento di potenza superiore alle soglie di cui all'articolo 30 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016, è qualificato come ottenuto da potenziamento non incentivato. Il GSE adegua conseguentemente le procedure adottate in attuazione dell'articolo 30 del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, e, ove occorra, le modalità di svolgimento delle attività di controllo ai sensi dell'articolo 42.».

  2. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dopo le parole «nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi,» sono inserite le seguenti: «ivi inclusi gli interventi, anche consistenti in demolizione di manufatti o in interventi di ripristino ambientale, occorrenti per la riqualificazione delle aree di insediamento degli impianti,».
  3. I produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili, titolari di impianti che beneficiano degli incentivi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), del decreto-legge 23 dicembre, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, possono partecipare, con progetti di intervento sullo stesso sito dei predetti impianti, ai bandi pubblicati dal GSE successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, in applicazione dei provvedimenti attuativi di cui all'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. Il GSE predispone, per tali impianti, separate graduatorie.
  4. Gli impianti inseriti in posizione utile nelle graduatorie di cui al comma 3, sono ammessi agli incentivi nel limite della potenza che, in ciascuna procedura e per ciascun gruppo di impianti, non dovesse essere assegnata agli impianti diversi da quelli di cui allo stesso comma 3, e con l'applicazione di una decurtazione percentuale della tariffa di riferimento, pari ad un'ulteriore riduzione di 5 punti percentuali rispetto a quella offerta dal produttore. Per gli impianti a registri, la tariffa di riferimento è ridotta di 3 punti percentuali.
  5. I soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, possono partecipare ai bandi di cui al comma 3, senza l'applicazione delle condizioni di cui al medesimo comma 3 e al comma 4.
  6. Resta fermo, per gli impianti di cui ai commi 3 e 5, il rispetto delle altre condizioni di partecipazione ai bandi e di formazione delle graduatorie stabilite nei provvedimenti attuativi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
  7. All'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28, sono apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, dopo le parole «Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli di cui ai commi 1 e 2 siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, il GSE» sono aggiunte le seguenti: «in presenza dei presupposti di cui all'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241».
   b) il comma 3-bis è sostituito dal seguente: «Nei casi in cui, nell'ambito delle istruttorie di valutazione delle richieste di verifica e certificazione dei risparmi aventi ad oggetto il rilascio di titoli di efficienza energetica di cui all'articolo 29 ovvero nell'ambito di attività di verifica, il GSE riscontri la non rispondenza del progetto proposto e approvato alla normativa vigente alla data di presentazione del progetto e tali difformità non derivino da documenti non veritieri ovvero da dichiarazioni false o mendaci rese dal proponente, è disposto il rigetto dell'istanza di rendicontazione o l'annullamento del provvedimento di riconoscimento dei titoli in ottemperanza alle condizioni di cui al comma precedente, secondo le modalità di cui al comma 3-ter»;
   c) al comma 3-ter dopo le parole «Per entrambe le fattispecie indicate sono fatte salve le rendicontazioni già approvate» sono aggiunte le seguenti: «relative ai progetti standard, analitici o a consuntivo» e le parole «relative ai progetti medesimi» sono soppresse.

  8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche ai progetti di efficienza energetica oggetto di procedimenti amministrativi di annullamento d'ufficio in corso e, su richiesta dell'interessato, a quelli definiti con provvedimenti del GSE di decadenza dagli incentivi, oggetto di procedimenti giurisdizionali pendenti nonché di quelli non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, compresi i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica per i quali non è intervenuto il parere di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. Il GSE, preso atto della documentazione già nella propria disponibilità e di eventuale documentazione integrativa messa a disposizione dal proponente, dispone la revoca del provvedimento di annullamento entro il termine di 60 giorni consecutivi dalla data di presentazione dell'istanza a cura del soggetto interessato. Le disposizioni di cui al comma 7 non si applicano nel caso in cui la condotta dell'operatore che ha determinato il provvedimento di decadenza del GSE è oggetto di procedimento penale in corso concluso con sentenza di condanna, anche non definitiva.

Articolo 57.
(Semplificazione delle norme per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici)

  1. Ai fini del presente articolo, per infrastruttura di ricarica di veicoli elettrici si intende l'insieme di strutture, opere e impianti necessari alla realizzazione di aree di sosta dotate di uno o più punti di ricarica per veicoli elettrici.

  2. La realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici può avvenire:
   a) all'interno di aree e edifici pubblici e privati, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica;
   b) su strade private non aperte all'uso pubblico;
   c) lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico;
   d) all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico.

  3. Nei casi di cui al comma 2, lettere c) e d), la realizzazione di infrastrutture di ricarica, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, è effettuata in conformità alle disposizioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in relazione al dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale e verticale. In tali casi, qualora la realizzazione sia effettuata da soggetti diversi dal proprietario della strada, si applicano anche le disposizioni in materia di autorizzazioni e concessioni di cui al citato codice della strada e al relativo regolamento di esecuzione e attuazione. Nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b), resta ferma l'applicazione delle vigenti norme in materia di sicurezza e dell'articolo 38 del citato codice della strada. Resta fermo, in ogni caso, il rispetto delle norme per la realizzazione degli impianti elettrici, con particolare riferimento all'obbligo di dichiarazione di conformità e di progetto elettrico, ove necessario, in base alle leggi vigenti.
  4. Le infrastrutture di ricarica di cui al comma 2, lettere c) e d), sono accessibili, in modo non discriminatorio, a tutti gli utenti stradali esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase di ricarica al fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli punti di ricarica.
  5. All'articolo 158, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, alla lettera h-bis), dopo le parole «in carica» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «; in caso di sosta a seguito di completamento di ricarica, la sosta è concessa gratuitamente al veicolo elettrico o ibrido plug-in per un periodo massimo di un'ora. Tale limite temporale non trova applicazione dalle ore 23 alle ore 7».
  6. Con propri provvedimenti, adottati in conformità ai rispettivi ordinamenti, i comuni, ai sensi dell'articolo 7 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, disciplinano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'installazione la realizzazione e la gestione delle infrastrutture di ricarica a pubblico accesso, di cui al presente articolo, stabilendo la localizzazione e la quantificazione in coerenza con i propri strumenti di pianificazione, al fine di garantire un numero adeguato di stalli in funzione della domanda e degli obiettivi di progressivo rinnovo del parco dei veicoli circolanti, prevedendo, ove possibile, l'installazione di almeno un punto di ricarica ogni 1.000 abitanti.
  7. I comuni possono consentire, in regime di autorizzazione o concessione, anche a titolo non oneroso, la realizzazione e gestione di infrastrutture di ricarica a soggetti pubblici e privati sulla base della disciplina di cui ai commi 3 e 4, anche prevedendo una eventuale suddivisione in lotti.
  8. Un soggetto pubblico o privato può richiedere al comune che non abbia provveduto alla disciplina di cui al comma 6 ovvero all'ente proprietario o al gestore della strada, anche in ambito extraurbano, l'autorizzazione o la concessione per la realizzazione e l'eventuale gestione delle infrastrutture di ricarica di cui al comma 2, lettere c) e d), anche solo per una strada o un'area o insieme di esse.
  9. I comuni possono prevedere la riduzione o l'esenzione del canone di occupazione di suolo pubblico e della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche per i punti di ricarica, nel caso in cui gli stessi eroghino energia di provenienza certificata da energia rinnovabile. In ogni caso, il canone di occupazione di suolo pubblico deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilità del pubblico.
  10. In caso di applicazione della riduzione o dell'esenzione di cui al comma 9, se a seguito di controlli non siano verificate le condizioni previste, i comuni possono richiedere il pagamento per l'intero periodo agevolato del canone di occupazione di suolo pubblico e della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, applicando una maggiorazione a titolo sanzionatorio fino al 30 per cento dell'importo.
  11. Per le infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici e ibridi plug-in, quanto previsto dai commi 2 e 2-bis dell'articolo 95 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, è sostituito da una dichiarazione sottoscritta dai soggetti interessati, da comunicare all'Ispettorato del Ministero competente per territorio, da cui risulti l'assenza o la presenza di interferenze con linee di telecomunicazione e il rispetto delle norme che regolano la materia della trasmissione e distribuzione di energia elettrica. In tali casi i soggetti interessati non sono tenuti alla stipula degli atti di sottomissione previsti dalla normativa vigente.
  12. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), entro centottanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, definisce le tariffe per la fornitura dell'energia elettrica destinata alla ricarica dei veicoli, applicabili ai punti di prelievo in ambito privato e agli operatori del servizio di ricarica in ambito pubblico secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 9, del decreto legislativo del 16 dicembre 2016, n. 257, in modo da favorire l'uso di veicoli alimentati ad energia elettrica e da assicurare un costo dell'energia elettrica non superiore a quello previsto per i clienti domestici residenti.
  13. Le concessioni rilasciate a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ivi compreso il rinnovo di quelle esistenti, prevedono che le aree di servizio di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, vengano dotate delle colonnine di ricarica per i veicoli elettrici. Conseguentemente, sono aggiornati il Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, di cui all'articolo 17-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e il Piano di ristrutturazione delle aree di servizio autostradali.
  14. All'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, i commi 2-bis e 2-ter sono abrogati.
  15. Il decreto del Ministero e delle infrastrutture e dei trasporti 3 agosto 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 2017, cessa di avere efficacia.
  16. Con regolamento da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adottate le disposizioni integrative e modificative del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in coerenza con le disposizioni del presente articolo.
  17. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono alle attività previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 58.
(Trasferimenti statistici di energia rinnovabile dall'Italia ad altri paesi)

  1. L'articolo 35 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è sostituito dal seguente:
   «Art. 35 (Progetti comuni e trasferimenti statistici con altri Stati membri). 1. Sulla base di accordi internazionali all'uopo stipulati, sono promossi e gestiti con Stati membri progetti comuni e trasferimenti statistici di produzioni di energia da fonti rinnovabili, relativi agli obiettivi 2020 e 2030, nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti.
   2. Nel caso di trasferimenti statistici da altri Stati membri dell'Unione europea verso l'Italia:
   a) gli accordi sono promossi allorché, sulla base dei dati statistici di produzione e delle previsioni di entrata in esercizio di nuovi impianti effettuate dal GSE si prospetta il mancato raggiungimento degli obiettivi 2020 e 2030;
   b) l'onere specifico per il trasferimento statistico e per i progetti comuni è non superiore al valore medio ponderato dell'incentivazione, in Italia, della produzione elettrica da impianti a fonti rinnovabili entrati in esercizio nell'anno precedente a quello di stipula dell'accordo;
   c) gli accordi sono stipulati e gestiti con modalità che assicurano che l'energia oggetto del trasferimento statistico, ovvero la quota di energia proveniente dal progetto comune, contribuisca al raggiungimento degli obiettivi italiani in materia di fonti rinnovabili.
   3. La copertura dei costi per i trasferimenti statistici e i progetti comuni di cui al comma 1 è assicurata dalle tariffe dell'energia elettrica e del gas naturale, con modalità fissate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas successivamente alla stipula di ciascun accordo.
   4. Nel caso di trasferimenti statistici dall'Italia verso altri Stati membri o regioni dell'Unione europea:
   a) l'energia oggetto del trasferimento statistico, ovvero la quota di energia proveniente dal progetto comune, è determinata in modo da assicurare comunque il raggiungimento degli obiettivi italiani;
   b) in caso di trasferimenti statistici, la scelta dello Stato o degli Stati membri verso cui ha effetto il trasferimento statistico avviene, a cura del Ministero dello sviluppo economico, mediante valutazione delle manifestazioni di interesse, considerando anche il criterio del migliore vantaggio economico conseguibile;
   c) i proventi derivanti dal trasferimento statistico sono attributi direttamente alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) e sono destinati, secondo modalità stabilite dall'ARERA sulla base di indirizzi adottati dal Ministro dello sviluppo economico, alla riduzione degli oneri generali di sistema relativi al sostegno delle fonti rinnovabili ed alla ricerca di sistema elettrico, ovvero ad altre finalità connesse agli obiettivi italiani 2020 e 2030 eventualmente concordati con gli Stati destinatari del trasferimento.
   5. Per gli accordi di cui al presente articolo sono in ogni caso stabilite le misure necessarie ad assicurare il monitoraggio dell'energia trasferita.
   6. La cooperazione per progetti comuni con altri Stati membri può comprendere operatori privati.».

Articolo 59.
(Meccanismo dello scambio sul posto altrove per piccoli Comuni)

  1. All'articolo 27, comma 4-bis, della legge 23 luglio 2009, n. 99, dopo le parole «agevolata e sovvenzionata,» sono inserite le seguenti: «nonché i comuni con popolazione fino a 20.000 residenti».
  2. Al comma 7 dell'articolo 355 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo le parole «anche per impianti di potenza superiore a 200 kW» sono aggiunte le seguenti: «, nei limiti del proprio fabbisogno energetico e previo pagamento degli oneri di rete riconosciuti per l'illuminazione pubblica».

Articolo 60.
(Semplificazione dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture delle reti energetiche nazionali)

  1. Le infrastrutture di rete facenti parte della rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica e della rete nazionale di trasporto del gas naturale individuate nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2-bis dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dall'articolo 50 del presente decreto, sono autorizzate rispettivamente ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, anche nelle more della approvazione del primo Piano decennale di sviluppo delle rispettive reti in cui sono state inserite. Alle stesse infrastrutture sono applicabili le disposizioni introdotte dallo stesso articolo 50.
  2. Le infrastrutture di rete facenti parte della rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica individuate nei decreti del Presidente dei Consiglio dei ministri di cui al comma 1 o nel Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) che ricadono nell'ambito di applicazione del decreto del Presidente del Consiglio 10 maggio 2018, n. 76, possono essere sottoposte al dibattito pubblico secondo le modalità di cui al regolamento (UE) 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2013.
  3. Il comma 12 dell'articolo 36 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, è sostituito dal seguente: «12. Terna S.p.A. predispone ogni due anni, entro il 31 gennaio, un Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, coerente con gli obiettivi in materia di fonti rinnovabili, di decarbonizzazione e di adeguatezza e sicurezza del sistema energetico stabiliti nel Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC). Il Ministro dello sviluppo economico, acquisito il parere delle Regioni territorialmente interessate dagli interventi in programma e tenuto conto delle valutazioni formulate dall'ARERA in esito alla procedura di cui al comma 13, approva il Piano. Il Piano individua le linee di sviluppo degli interventi elettrici infrastrutturali da compiere nei dieci anni successivi, anche in risposta alle criticità e alle congestioni riscontrate o attese sulla rete, nonché gli investimenti programmati e i nuovi investimenti da realizzare nel triennio successivo e una programmazione temporale dei progetti di investimento, secondo quanto stabilito nella concessione per l'attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica attribuita a Terna S.p.A. ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79. Ogni anno Terna S.p.A. presenta al Ministero dello sviluppo economico e all'ARERA un documento sintetico degli interventi di sviluppo della rete coerenti con il Piano di sviluppo da compiere nei successivi tre anni e lo stato di avanzamento degli interventi inclusi nei precedenti Piani.».
  4. Al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 4, comma 1-bis, alla fine del primo periodo, dopo le parole «dell'uso civico» sono aggiunte le seguenti: «, compreso il caso di opera interrata o che occupi una superficie inferiore al 5 per cento rispetto a quella complessiva oggetto di diritto di uso civico»;
   b) all'articolo 6, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente: «9-bis. L'autorità espropriante, nel caso di opere di minore entità, può delegare, in tutto o in parte, al soggetto proponente l'esercizio dei propri poteri espropriativi, determinando chiaramente l'ambito della delega nell'atto di affidamento, i cui estremi vanno specificati in ogni atto del procedimento espropriativo. A questo scopo i soggetti cui sono delegati i poteri espropriativi possono avvalersi di società controllate nonché di società di servizi ai fini delle attività preparatorie.»;
   c) all'articolo 52-quinquies, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
   « 2-bis. Nel caso in cui, per le infrastrutture energetiche lineari, venga determinato, nell'ambito della procedura di VIA, che debba svolgersi anche la verifica preventiva dell'interesse archeologico disciplinata dall'articolo 25 del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, il proponente presenta il piano per l'espletamento delle operazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 8 del medesimo articolo 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016; tale verifica preventiva è realizzata a integrazione della progettazione preliminare o in concomitanza con l'apertura del cantiere o della relativa pista e viene completata con la redazione della relazione archeologica definitiva di cui al citato articolo 25, comma 8; ai sensi del comma 9 dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016, la procedura si conclude con l'approvazione del soprintendente di settore territorialmente competente entro un termine non superiore a sessanta giorni dalla data in cui il soggetto proponente ha comunicato gli esiti delle attività svolte in attuazione del piano. Il provvedimento di VIA può essere adottato in pendenza della verifica di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016, che deve in ogni caso essere effettuata prima dell'inizio dei lavori.
   2-ter. Fermi restando i vincoli di esercizio e il rispetto della normativa ambientale e paesaggistica, sono sottoposti al regime di denuncia di inizio attività i rifacimenti di metanodotti esistenti, necessari per ragioni di obsolescenza, che siano effettuati sul medesimo tracciato, nonché le relative dismissioni dei tratti esistenti. Tenuto conto dei vincoli della normativa tecnica vigente, sono altresì realizzabili tramite regime di denuncia di inizio attività anche i rifacimenti di metanodotti che, restando all'interno della relativa fascia di servitù, si discostino dal tracciato esistente.».
  5. All'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre, n. 290, sono appartate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, dopo il quinto periodo, è inserito il seguente: «La Regione o le Regioni interessate, entro il termine di conclusione della conferenza di servizi di cui al capo IV della legge 7 agosto 1990, n. 241, accertano in via definitiva l'esistenza di usi civici e la compatibilità dell'opera con essi ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.»;
   b) dopo il comma 4-quaterdecies, è aggiunto il seguente: « 4-quinquiesdecies. Fermi restando i vincoli di esercizio e il rispetto della normativa ambientale e paesaggistica, sono sottoposte al regime di inizio attività previsto al comma 4-sexies le ricostruzioni di linee aeree esistenti, necessarie per ragioni di obsolescenza e realizzate con le migliori tecnologie esistenti, che siano effettuate sul medesimo tracciato o che se ne discostino per un massimo di 15 metri lineari e non comportino una variazione dell'altezza utile dei sostegni superiore al 20 per cento rispetto all'esistente. Tenuto conto dei vincoli di fattibilità tecnica e della normativa tecnica vigente, sono altresì realizzabili tramite regime di inizio attività previsto al comma 4-sexies le ricostruzioni di linee in cavo interrato esistenti che siano effettuate sul medesimo tracciato o che si discostino entro il margine della strada impegnata o entro i tre metri dal margine esterno della trincea di posa.».
  6. Al fine di realizzare il rilancio delle attività produttive nella regione Sardegna, garantendo l'approvvigionamento di energia all'isola a prezzi sostenibili e in linea con quelli del resto d'Italia, assicurando al contempo la compatibilità con l'ambiente e l'attuazione degli obiettivi del PNIEC, in tema di rilancio industriale, di decarbonizzazione dei consumi e di phase out delle centrali a carbone presenti nella regione Sardegna, è considerato parte della rete nazionale di trasporto, anche ai fini tariffari, l'insieme delle infrastrutture di trasporto e rigassificazione di gas naturale liquefatto necessarie al fine di garantire la fornitura di gas naturale mediante navi spola a partire da terminali di rigassificazione italiani regolati e loro eventuali potenziamenti fino ai terminali di rigassificazione da realizzare nella regione stessa. Il gestore della rete nazionale di trasporto attiva una procedura per consentire la presentazione di richieste di allacciamento alla rete nazionale di trasporto a mezzo di tali infrastrutture entro trenta giorni dalla data entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e avvia le attività propedeutiche alla realizzazione delle stesse infrastrutture.
  7. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi finalizzati a favorire il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione del PNIEC, il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi, nel limite di dieci unità, di personale dell'area funzionale III appartenente ad altre Amministrazioni pubbliche, con esclusione del personale docente educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche, all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), al Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE S.p.A.), alla Ricerca sul sistema energetico S.p.A. (RSE S.p.A.) e ad altri enti di ricerca, con almeno cinque anni di anzianità di servizio nella pubblica amministrazione ed esperienza professionale e competenze adeguate ai profili individuati, e collocato in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o analoga posizione prevista dall'ordinamento di appartenenza, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. All'atto del collocamento in fuori ruolo è reso indisponibile per tutta la durata dello stesso un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario.

Articolo 61.
(Semplificazione dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture della rete di distribuzione elettrica)

  1. Al fine di agevolare lo sviluppo di sistemi di distribuzione elettrica sicuri, resilienti, affidabili ed efficienti, nel rispetto dell'ambiente e dell'efficienza energetica, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, acquisita l'intesa della Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta le linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture appartenenti alle reti di distribuzione.
  2. Le linee guida di cui al comma 1 assicurano la semplificazione delle procedure autorizzative, tramite l'adozione di una autorizzazione unica comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio delle infrastrutture secondo i principi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Sono, inoltre, individuati i casi per i quali può trovare applicazione una procedura autorizzativa semplificata tramite denuncia di inizio lavori e i casi in cui, per gli interventi legati al rinnovo, alla ricostruzione ed al potenziamento di reti elettriche esistenti di qualunque tipologia, può trovare applicazione il meccanismo dell'autocertificazione, in ragione del limitato impatto sul territorio nonché sugli interessi dei privati, in virtù della preesistenza dell'impianto e delle limitate modifiche apportate alla tipologia di impianto o al tracciato, essendo le stesse contenute entro 50 metri rispetto al tracciato originario.
  3. Le regioni adeguano le rispettive discipline entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida. In caso di mancato adeguamento entro il predetto termine, si applicano le linee guida nazionali. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono alle finalità del presente articolo ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
  4. Nelle more dell'adozione delle linee guida, ai procedimenti autorizzativi delle infrastrutture appartenenti alle reti di distribuzione si applicano i principi di cui alla legge n. 241 del 1990.
  5. All'articolo 4 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Il Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture di cui al comma 1, popolato dei dati previsti dal comma 2, viene altresì utilizzato dalle Pubbliche Amministrazioni per agevolare la procedura di valutazione di impatto dei progetti sul territorio e consentire un celere svolgimento dei procedimenti autorizzativi, attraverso l'inserimento dei dati relativi alle aree vincolate.».

Articolo 62.
(Semplificazione dei procedimenti per l'adeguamento di impianti di produzione e accumulo di energia)

  1. All'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
   « 2-bis. Si intendono interventi di modifica sostanziale di impianto esistente soggetti all'autorizzazione unica di cui al presente articolo quelli che producono effetti negativi e significativi sull'ambiente o una variazione positiva di potenza elettrica superiore al 5 per cento rispetto al progetto originariamente autorizzato. Tutti gli altri interventi sono considerati modifica non sostanziale o ripotenziamento non rilevante e la loro esecuzione è subordinata alla sola comunicazione preventiva al Ministero dello sviluppo economico, da effettuare sessanta giorni prima della data prevista dell'intervento, fermo restando il pagamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239. È fatta salva l'acquisizione, ove necessario, dell'autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
   2-ter. Ferma restando, ove necessario, l'acquisizione dell'autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, gli interventi concernenti nuove opere civili o modifica di opere civili esistenti, da effettuare all'interno dell'area di centrale che non risultano connessi al funzionamento dell'impianto produttivo e che non comportino un aumento superiore al 30 per cento delle cubature delle opere civili esistenti, sono realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività. Il gestore, almeno sessanta giorni prima dell'inizio dei lavori, presenta al Ministero dello sviluppo economico, inviandone copia al Comune interessato, la segnalazione certificata di inizio attività, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dai relativi elaborati progettuali, da una dichiarazione del progettista che attesti la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti nonché il rispetto delle norme di sicurezza e igienico-sanitarie e dagli eventuali atti di assenso in caso di intervento in aree sottoposte a vincolo. Il Ministero dello sviluppo economico, ove riscontri l'assenza in tutto o in parte della documentazione necessaria ai fini della segnalazione certificata di inizio attività, invita il gestore all'integrazione, con sospensione del termine. Qualora il gestore non ottemperi nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del Ministero dello sviluppo economico, la segnalazione si intende ritirata definitivamente. Il Ministero dello sviluppo economico, ove riscontri l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica al gestore l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine professionale di appartenenza. È comunque fatta salva la facoltà di ripresentare la dichiarazione, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa. Qualora entro i termini sopra indicati non intervengano comunicazioni di non effettuazione dell'intervento, l'attività si intende consentita. Ultimato l'intervento, il soggetto incaricato del collaudo trasmette al Ministero dello sviluppo economico il certificato di collaudo finale dell'opera. La sussistenza del titolo a effettuare l'intervento è provata con la copia della segnalazione certificata di inizio attività da cui risultino la data di ricevimento della segnalazione stessa, l'elenco dei documenti presentati a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato nonché gli atti di assenso eventualmente necessari.
   2-quater. La realizzazione degli impianti di accumulo elettrochimico funzionali alle esigenze del settore elettrico, ivi inclusi i sistemi di conversione di energia, i collegamenti alla rete elettrica e ogni opera connessa e accessoria, è autorizzata in base alle seguenti procedure:
   a) gli impianti di accumulo elettrochimico ubicati all'interno di aree ove sono situati impianti industriali di qualsiasi natura, anche non più operativi o in corso di dismissione o ubicati all'interno di aree ove sono situati impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte fossile di potenza inferiore ai 300MW termici in servizio o ubicati presso aree di cava o di produzione e trattamento di idrocarburi liquidi e gassosi in via di dismissione, i quali non comportino estensione delle aree stesse, né aumento degli ingombri in altezza rispetto alla situazione esistente, né richiedano variante agli strumenti urbanistici adottati, sono autorizzati mediante la procedura abilitativa semplificata comunale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. In assenza di una delle condizioni sopra citate, si applica la procedura di cui alla lettera b);
   b) gli impianti di accumulo elettrochimico ubicati all'interno di aree già occupate da impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte fossile di potenza maggiore o uguale a 300 MW termici in servizio, nonché gli impianti «stand-alone» ubicati in aree non industriali e le eventuali connessioni alla rete, sono autorizzati mediante autorizzazione unica rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico, secondo le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55. Nel caso di impianti ubicati all'interno di aree ove sono presenti impianti per la produzione o il trattamento di idrocarburi liquidi e gassosi, l'autorizzazione è rilasciata ai sensi della disciplina vigente;
   c) gli impianti di accumulo elettrochimico connessi a impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono autorizzati mediante autorizzazione unica rilasciata dalla Regione o dal Ministero dello sviluppo economico, qualora funzionali a impianti di potenza superiore ai 300 MW termici, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
   d) la realizzazione di impianti di accumulo elettrochimico inferiori alla soglia di 10 MW, ovunque ubicati, è attività libera e non richiede il rilascio di un titolo abilitativo, fatta salva l'acquisizione degli atti di assenso previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei pareri, autorizzazioni o nulla osta da parte degli enti territorialmente competenti, derivanti da specifiche previsioni di legge esistenti in materia ambientale, di sicurezza e di prevenzione degli incendi e del nulla osta alla connessione dal parte del gestore del sistema di trasmissione nazionale o da parte del gestore del sistema di distribuzione elettrica di riferimento. I soggetti che intendono realizzare gli stessi impianti sono tenuti a inviare copia del relativo progetto al Gestore del sistema di trasmissione nazionale che, entro trenta giorni, può formulare osservazioni nel caso in cui sia richiesta una connessione alla rete elettrica nazionale, inviandole anche agli enti individuati per il rilascio delle autorizzazioni, che devono essere comunicate allo stesso gestore, ai fini del monitoraggio del grado di raggiungimento degli obiettivi nazionali in materia di accumuli di energia previsti dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima. I soggetti che realizzano gli stessi impianti di accumulo sono tenuti a comunicare al gestore della rete di trasmissione nazionale la data di entrata in esercizio degli impianti.».

Articolo 63.
(Programma straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano, interventi infrastrutturali irrigui e bacini di raccolta delle acque)

  1. Al fine del miglioramento della funzionalità delle aree forestali ubicate nelle aree montane ed interne, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, adotta con proprio decreto, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un programma straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano, in coerenza con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile fissati dall'ONU per il 2030 e del Green new deal europeo. Il programma straordinario è composto da due sezioni, la Sezione A e la Sezione B. La Sezione A contiene un elenco ed una descrizione di interventi selvicolturali intensivi ed estensivi, di prevenzione selvicolturale degli incendi boschivi, di ripristino e restauro di superfici forestali degradate o frammentate, secondo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 da attuare da parte di imprese agricole e forestali su iniziativa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e delle Regioni e Province autonome. La Sezione B del programma è destinato al sostegno della realizzazione di piani forestali di area vasta di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 34 del 2018, nell'ambito di quadri programmatici regionali almeno decennali, che consentano di individuare le vocazioni delle aree forestali e organizzare gli interventi migliorativi e manutentivi nel tempo.
  2. Nell'ambito del Parco progetti degli interventi irrigui del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministro, con proprio decreto, approva un Piano straordinario di interventi prioritariamente esecutivi, di manutenzione, anche ordinaria, dei canali irrigui primari e secondari, di adeguamento funzionale delle opere di difesa idraulica, di interventi di consolidamento delle sponde dei canali o il ripristino dei bordi danneggiati dalle frane, di opere per la laminazione delle piene e regimazione del reticolo idraulico irriguo e individua gli Enti attuatori.
  3. Il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di cui al comma 2, è adottato previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, espressa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e dispone il riparto delle risorse necessarie alla realizzazione degli interventi individuati, da attribuire alle Regioni e Province autonome, responsabili della gestione e della rendicontazione dei fondi.
  4. Le risorse, necessarie alla realizzazione e alla manutenzione di opere infrastrutturali anche irrigue e di bonifica idraulica, nella disponibilità di Enti irrigui con personalità di diritto pubblico o che svolgono attività di pubblico interesse, anche riconosciuti con le modalità di cui all'articolo 863 del codice civile, non possono essere sottoposte ad esecuzione forzata da parte dei terzi creditori di tali Enti nei limiti degli importi gravati dal vincolo di destinazione alle singole infrastrutture pubbliche. A tal fine l'organo amministrativo degli Enti di cui al primo periodo, con deliberazione adottata per ogni semestre, quantifica preventivamente le somme oggetto del vincolo. È nullo ogni pignoramento eseguito in violazione del vincolo di destinazione e la nullità è rilevabile anche d'ufficio dal giudice. La impignorabilità di cui al presente comma viene meno e non è opponibile ai creditori procedenti qualora, dopo la adozione da parte dell'organo amministrativo della deliberazione semestrale di preventiva quantificazione delle somme oggetto del vincolo, siano operati pagamenti o emessi mandati per titoli di spesa diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'Ente stesso
  5. Al fine di garantire la continuità di prestazioni indispensabili alle attività di manutenzione delle infrastrutture irrigue di competenza, i contratti di lavoro a tempo determinato del personale dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI), in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e la cui scadenza è prevista tra il 1o agosto 2020 e il 31 dicembre 2020, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2020.
  6. Per i primi interventi di attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione – programmazione 2014-2020 – di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, previa delibera del CIPE volta a rimodulare e ridurre di pari importo, per il medesimo anno o per i medesimi anni, le somme già assegnate con le delibere CIPE n. 53/2016, 13/2018 e 12/2019 al Piano operativo «Agricoltura» di competenza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Ai medesimi interventi può concorrere anche quota parte delle risorse assegnate al Ministero delle politiche agricole forestali nel riparto del fondo di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
  7. Le amministrazioni provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse finanziarie, strumentali ed umane disponibili a legislazione vigente e senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 64.
(Semplificazioni per il rilascio delle garanzie sui finanziamenti a favore di progetti del green new deal)

  1. Le garanzie e gli interventi di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, possono riguardare, tenuto conto degli indirizzi che il Comitato interministeriale per la programmazione economica può emanare entro il 28 febbraio di ogni anno e conformemente alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni n. 640 dell'11 dicembre 2019, in materia di Green deal europeo:
   a) progetti tesi ad agevolare la transizione verso un'economia pulita e circolare e ad integrare i cicli industriali con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili;
   b) progetti tesi ad accelerare la transizione verso una mobilità sostenibile e intelligente, con particolare riferimento a progetti volti a favorire l'avvento della mobilità multimodale automatizzata e connessa, idonei a ridurre l'inquinamento e l'entità delle emissioni inquinanti, anche attraverso lo sviluppo di sistemi intelligenti di gestione del traffico, resi possibili dalla digitalizzazione.

  2. Le garanzie di cui al comma 1 sono assunte da SACE S.p.A., nel limite di 2.500 milioni di euro per l'anno 2020 e, per gli anni successivi, nel limite di impegni assumibile fissato annualmente dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato, nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, conformemente ai termini e condizioni previsti nella convenzione stipulata tra il Ministero dell'economia e delle finanze e SACE S.p.A. e approvata con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica da adottare entro il 30 settembre 2020, che disciplina:
   a) lo svolgimento da parte di SACE S.p.A. dell'attività istruttoria delle operazioni, anche con riferimento alla selezione e alla valutazione delle iniziative in termini di rispondenza agli obiettivi di cui al comma 1 e di efficacia degli interventi in relazione ai medesimi obiettivi;
   b) le procedure per il rilascio delle garanzie e delle coperture assicurative da parte di SACE S.p.A. anche al fine di escludere che da tali garanzie e coperture assicurative possano derivare oneri non previsti in termini di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche;
   c) la gestione delle fasi successive al pagamento dell'indennizzo, incluse le modalità di esercizio dei diritti nei confronti del debitore e l'attività di recupero dei crediti;
   d) le modalità con le quali è richiesto al Ministero dell'economia e delle finanze il pagamento dell'indennizzo a valere sul fondo di cui al comma 5 e le modalità di escussione della garanzia dello Stato relativa agli impegni assunti da SACE S.p.A., nonché la remunerazione della garanzia stessa;
   e) ogni altra modalità operativa rilevante ai fini dell'assunzione e gestione degli impegni;
   f) le modalità con cui SACE S.p.A. riferisce periodicamente al Ministero dell'economia e delle finanze degli esiti della rendicontazione cui i soggetti finanziatori sono tenuti nei riguardi di SACE S.p.A., ai fini della verifica della permanenza delle condizioni di validità ed efficacia della garanzia.

  3. Il rilascio da parte di SACE S.p.A. delle garanzie di cui al comma 1 di importo pari o superiore a 200 milioni di euro, è subordinato alla decisione assunta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base dell'istruttoria trasmessa da SACE S.p.A..
  4. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie disciplinate dal comma 1, è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività sarà registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie.
  5. Per l'anno 2020, le risorse disponibili del fondo di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono interamente destinate alla copertura delle garanzie dello Stato di cui al comma 4 mediante versamento sull'apposito conto di tesoreria centrale, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 88, terzo periodo, della citata legge n. 160 del 2019. Sul medesimo conto sono versati i premi riscossi da SACE S.p.A. al netto delle commissioni trattenute da SACE S.p.A. per le attività svolte ai sensi del presente articolo e risultanti dalla contabilità di SACE S.p.A., salvo conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio. Per gli esercizi successivi, le risorse del predetto fondo destinate alla copertura delle garanzie concesse da SACE S.p.A. sono determinate con il decreto di cui all'articolo 1, comma 88, terzo periodo, della citata legge n. 160 del 2019, tenuto conto dei limiti di impegno definiti con la legge di approvazione del bilancio dello Stato ai sensi del comma 2.
  6. All'articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole «, il primo dei quali da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è individuato l'organismo competente alla selezione degli interventi coerenti con le finalità del comma 86, secondo criteri e procedure conformi alle migliori pratiche internazionali, e sono stabiliti i possibili interventi, i criteri, le modalità e le condizioni per il rilascio delle garanzie di cui al comma 86,» sono soppresse;
   b) dopo le parole: «in quote di capitale di rischio e/o di debito di cui al comma 87,» sono aggiunte le seguenti: «è stabilita».

  7. Per l'anno 2020, le garanzie di cui al comma 1 possono essere assunte anche in assenza degli indirizzi del Comitato interministeriale per la programmazione economica.

Articolo 65.
(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Allegato A Tabella C
(prevista dall'articolo 20, comma 1)

Allegato 1 – anno 2020

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Allegato A Tabella C
(prevista dall'articolo 20, comma 1)

Allegato 2 – anno 2021

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Allegato A Tabella C
(prevista dall'articolo 20, comma 1)

Allegato 3 – Dall'anno 2022

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Allegato B
(prevista dall'articolo 20, comma 11)

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A.C. 2648 – Modificazioni del Senato

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

  All'articolo 1:
   al comma 1, primo periodo, le parole: «31 luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
   al comma 2:
    la lettera a) è sostituita dalla seguente:
   « a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro»;
    alla lettera b), le parole: «per l'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 150.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro», dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali» e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati»;
   al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «le stazioni appaltanti,» sono inserite le seguenti: «fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,»;
   al comma 5, dopo le parole: «decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di seguito citato anche come “decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”,»;
   dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
  «5-bis. All'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “. La pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria”.
  5-ter. Al fine di incentivare e semplificare l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, alla liquidità per far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria globale da COVID-19, le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle procedure per l'affidamento, ai sensi dell'articolo 112, comma 5, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, della gestione di fondi pubblici europei, nazionali, regionali e camerali diretti a sostenere l'accesso al credito delle imprese, fino agli importi di cui al comma 1 dell'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

  All'articolo 2:
   al comma 1, primo periodo, le parole: «31 luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
   al comma 2, le parole: «della procedura competitiva» sono sostituite dalle seguenti: «la procedura competitiva», dopo le parole: «con negoziazione di cui agli articoli 61 e 62 del decreto legislativo n. 50 del 2016» sono inserite le seguenti: «o il dialogo competitivo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo n. 50 del 2016» e dopo le parole: «all'articolo 8, comma 1, lettera c)» sono aggiunte le seguenti: «, del presente decreto»;
   al comma 3, dopo le parole: «per i settori speciali» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,», dopo le parole: «può essere utilizzata» sono inserite le seguenti: «, previa pubblicazione dell'avviso di indizione della gara o di altro atto equivalente, nel rispetto di un criterio di rotazione,», le parole: «pandemia COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «pandemia da COVID-19» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La procedura negoziata di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125, per i settori speciali, può essere utilizzata altresì per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche in caso di singoli operatori economici con sede operativa collocata in aree di preesistente crisi industriale complessa ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che, con riferimento a dette aree ed anteriormente alla dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19 del 31 gennaio 2020, abbiano stipulato con le pubbliche amministrazioni competenti un accordo di programma ai sensi dell'articolo 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;
   al comma 4, le parole: «e carceraria, delle infrastrutture» sono sostituite dalle seguenti: «, giudiziaria e penitenziaria, delle infrastrutture per attività di ricerca scientifica e», le parole: «gli interventi funzionali alla realizzazione della transizione energetica» sono sostituite dalle seguenti: «per gli interventi funzionali alla realizzazione del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC)» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tali disposizioni si applicano, altresì, agli interventi per la messa a norma o in sicurezza degli edifici pubblici destinati ad attività istituzionali, al fine di sostenere le imprese ed i professionisti del comparto edile, anche operanti nell'edilizia specializzata sui beni vincolati dal punto di vista culturale o paesaggistico, nonché di recuperare e valorizzare il patrimonio esistente»;
   al comma 6, le parole: «sui rispettivi siti istituzionali» sono sostituite dalle seguenti: «nei rispettivi siti internet istituzionali».

  Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:
  «Art. 2-bis. – (Raggruppamenti temporanei di imprese) – 1. Alle procedure di affidamento di cui agli articoli 1 e 2 gli operatori economici possono partecipare anche in forma di raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 3, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  Art. 2-ter.(Norme per favorire l'attuazione delle sinergie all'interno del gruppo Ferrovie dello Stato italiane) – 1. Allo scopo di favorire una più efficace attuazione delle sinergie previste dall'articolo 49 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, anche mediante la razionalizzazione degli acquisti e l'omogeneizzazione dei procedimenti in capo alle società del gruppo Ferrovie dello Stato:
   a) fino al 31 dicembre 2021 le società del gruppo Ferrovie dello Stato sono autorizzate a stipulare, anche in deroga alla disciplina del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ad eccezione delle norme che costituiscono attuazione delle disposizioni delle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, apposite convenzioni al fine di potersi avvalere delle prestazioni di beni e servizi rese dalle altre società del gruppo;
   b) fino al 31 dicembre 2021 è consentito ad ANAS S.p.A. di avvalersi dei contratti, anche di accordi quadro, stipulati dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato per gli acquisti unitari di beni e servizi appartenenti alla stessa categoria merceologica e legati alla stessa funzione, non direttamente strumentali ai propri compiti istituzionali».

  All'articolo 3:
   al comma 1, le parole: «31 luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
   al comma 2, al primo periodo, le parole: «31 luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021» e, al secondo periodo, le parole: «fermo restando» sono sostituite dalle seguenti: «ferme restando» e le parole: «entro trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro sessanta giorni»;
   al comma 4, le parole: «fatto salvo» sono sostituite dalle seguenti: «fatti salvi»;
   al comma 7, capoverso Art. 83-bis, comma 1, dopo le parole: «categorie produttive, economiche o imprenditoriali» sono inserite le seguenti: «e con le organizzazioni sindacali».

  All'articolo 4:
   al comma 4, lettera a), le parole: «è di norma definito» sono sostituite dalle seguenti: «, qualora le parti richiedano congiuntamente di limitare la decisione all'esame di un'unica questione, nonché in ogni altro caso compatibilmente con le esigenze di difesa di tutte le parti in relazione alla complessità della causa, è di norma definito».

  Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:
  «Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti pubblici) – 1. In considerazione dell'incremento dei costi derivanti dall'adeguamento alle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nell'erogazione dei servizi di pulizia o di lavanderia in ambito sanitario o ospedaliero, nel caso in cui detto adeguamento determini un incremento di spesa di importo superiore al 20 per cento del prezzo indicato nel bando di gara o nella lettera di invito, le stazioni appaltanti, in relazione alle procedure di affidamento aggiudicate in data anteriore al 31 gennaio 2020, possono procedere, qualora non abbiano già provveduto alla stipulazione del contratto e l'aggiudicatario non si sia già avvalso della facoltà di cui all'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, alla revoca dell'aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. In tal caso, il provvedimento di revoca è comunicato all'aggiudicatario entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  2. In relazione ai contratti dei servizi di pulizia o di lavanderia in ambito sanitario o ospedaliero, in corso di esecuzione alla data del 31 gennaio 2020 ed ancora efficaci alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le stazioni appaltanti possono procedere alla risoluzione degli stessi, ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel caso in cui dall'adeguamento alle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 derivi un incremento di prezzo superiore al 20 per cento del valore del contratto iniziale. La risoluzione del contratto di appalto è dichiarata dalla stazione appaltante entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  3. In relazione ai contratti di cui al comma 2, resta ferma la possibilità di procedere alla loro modifica nei limiti e secondo le modalità di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

  All'articolo 5:
   al comma 1, alinea, le parole: «31 luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
   al comma 2, le parole: «salvo assoluta e motivata incompatibilità» sono sostituite dalle seguenti: «salvi i casi di assoluta e motivata incompatibilità»;
   al comma 4, alinea, le parole: «non possa proseguire» sono sostituite dalle seguenti: «non possa procedere» e dopo le parole: «soggetto designato,» sono inserite le seguenti: «né, in caso di esecutore plurisoggettivo, con altra impresa del raggruppamento designato, ove in possesso dei requisiti adeguati ai lavori ancora da realizzare,».

  All'articolo 6:
   al comma 1, primo periodo, le parole: «31 luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
   al comma 2, primo periodo, le parole: «ovvero di una dimostrata pratica professionale per almeno cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «, oppure che siano in grado di dimostrare un'esperienza pratica e professionale di almeno dieci anni»;
   al comma 5, primo periodo, le parole: «, dei criteri» sono sostituite dalle seguenti: «, e dei criteri»;
   al comma 6, secondo periodo, le parole: «31 luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».

  All'articolo 7:
   al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «e l'accesso» sono inserite le seguenti: «al Fondo»;
   al comma 2, le parole: «con il disegno di legge di bilancio,» sono sostituite dalle seguenti: «con la legge di bilancio»;
   al comma 6, le parole: «Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo»;
   dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
  «7-bis. Al fine di accelerare le procedure per l'attuazione degli investimenti pubblici e per l'affidamento di appalti e concessioni, è istituito un fondo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Tali risorse sono destinate ad iniziative finalizzate all'aggiornamento professionale del responsabile unico del procedimento (RUP) di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  7-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 7-bis, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

  All'articolo 8:
   al comma 1:
    all'alinea, le parole: «31 luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
    la lettera a) è sostituita dalla seguente:
   « a) è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura»;
    alla lettera d), le parole: «entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» e le parole: «emergenza COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «emergenza da COVID-19»;
   al comma 4, lettera c), le parole: «del 2020 nonché» sono sostituite dalle seguenti: «del 2020 nonché» e le parole: «previste dal terzo e dal quarto periodo» sono sostituite dalle seguenti: «previsti dal terzo e dal quarto periodo»;
   al comma 5:
    alla lettera a) sono premesse le seguenti:
    «0a) all'articolo 30, comma 8, dopo le parole: “e alle altre attività amministrative in materia di contratti pubblici” sono inserite le seguenti: “nonché di forme di coinvolgimento degli enti del Terzo settore previste dal titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117”;
    0a-bis) all'articolo 36, comma 1, le parole: “Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50” sono sostituite dalle seguenti: “Le stazioni appaltanti applicano le disposizioni di cui all'articolo 50”»;
    dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:
   « a-bis) all'articolo 46, comma 1, lettera a), dopo le parole: “gli archeologi” sono aggiunte le seguenti: “professionisti, singoli e associati, e le società da essi costituite”;
   a-ter) all'articolo 48, comma 7, secondo periodo, dopo le parole: “per quali consorziati il consorzio concorre;” sono inserite le seguenti: “qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre;”;
   a-quater) all'articolo 59, comma 1, sono premesse le seguenti parole: “Fermo restando quanto previsto dal titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,”»;
    dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:
   «c-bis) all'articolo 140, comma 1, alinea, al primo periodo, dopo le parole: “salvo quanto disposto nel presente articolo” sono aggiunte le seguenti: “e fermo restando quanto previsto dal titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117”;
   c-ter) all'articolo 151, comma 3:
    1) le parole: “il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo può” sono sostituite dalle seguenti: “lo Stato, le regioni e gli enti territoriali possono, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente,”;
    2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Resta fermo quanto previsto ai sensi dell'articolo 106, comma 2-bis, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”;
   c-quater) all'articolo 180, comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Nel caso di contratti di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC), i ricavi di gestione dell'operatore economico possono essere determinati e pagati in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica o di altri criteri di prestazione energetica stabiliti contrattualmente, purché quantificabili in relazione ai consumi; la misura di miglioramento dell'efficienza energetica, calcolata conformemente alle norme in materia di attestazione della prestazione energetica degli immobili e delle altre infrastrutture energivore, deve essere resa disponibile all'amministrazione concedente a cura dell'operatore economico e deve essere verificata e monitorata durante l'intera durata del contratto, anche avvalendosi di apposite piattaforme informatiche adibite per la raccolta, l'organizzazione, la gestione, l'elaborazione, la valutazione e il monitoraggio dei consumi energetici”»;
   dopo il comma 6 è inserito il seguente:
  «6-bis. In considerazione dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e delle conseguenti esigenze di accelerazione dell’iter autorizzativo di grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città o sull'assetto del territorio, sino al 31 dicembre 2023, su richiesta delle amministrazioni aggiudicatrici, le regioni, ove ritengano le suddette opere di particolare interesse pubblico e rilevanza sociale, previo parere favorevole della maggioranza delle amministrazioni provinciali e comunali interessate, possono autorizzare la deroga alla procedura di dibattito pubblico di cui all'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e al relativo regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018, n. 76, consentendo alle medesime amministrazioni aggiudicatrici di procedere direttamente agli studi di prefattibilità tecnico-economica nonché alle successive fasi progettuali, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;
   dopo il comma 7 è inserito il seguente:
  «7-bis. Al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 115:
    1) al comma 3, primo periodo, le parole: “delle attività di valorizzazione” sono sostituite dalle seguenti: “ovvero mediante l'affidamento di appalti pubblici di servizi”;
    2) al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: “di cui all'articolo 114” sono aggiunte le seguenti: “, ferma restando la possibilità per le amministrazioni di progettare i servizi e i relativi contenuti, anche di dettaglio, mantenendo comunque il rischio operativo a carico del concessionario e l'equilibrio economico e finanziario della gestione”;
   b) all'articolo 117, comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Qualora l'affidamento dei servizi integrati abbia ad oggetto una concessione di servizi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera vv), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'integrazione può essere realizzata anche indipendentemente dal rispettivo valore economico dei servizi considerati. È ammessa la stipulazione di contratti di appalto pubblico aventi ad oggetto uno o più servizi tra quelli di cui al comma 1 e uno o più tra i servizi di pulizia, di vigilanza e di biglietteria”»;
   al comma 8, primo periodo, le parole: «emergenza epidemiologica COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «emergenza epidemiologica da COVID-19»;
   al comma 9, le parole: «emergenza COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «emergenza da COVID-19»;
   dopo il comma 10 è inserito il seguente:
  «10-bis. Al Documento unico di regolarità contributiva è aggiunto quello relativo alla congruità dell'incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento, secondo le modalità indicate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono fatte salve le procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati prima della data di entrata in vigore del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al periodo precedente».

  Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:
  «Art. 8-bis. – (Modifica al decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60) – 1. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, le parole: “di centrali di committenza di altre regioni” sono sostituite dalle seguenti: “dalla centrale di committenza della regione Calabria”».

  All'articolo 9:
   al comma 1:
    alla lettera a), capoverso 1, al primo periodo, le parole: «per la cui realizzazione o completamento si rende necessario» sono sostituite dalle seguenti: «per la cui realizzazione o il cui completamento si rende necessaria», al secondo periodo, le parole: «quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «venti giorni», al quarto periodo, le parole: «della loro individuazione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'individuazione di tali interventi» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Commissario straordinario nominato, prima dell'avvio degli interventi, convoca le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale»;
    alla lettera c), capoverso 3-bis, al quinto periodo, dopo le parole: «tempestiva richiesta del Commissario» il segno di interpunzione: «,» è soppresso;
    alla lettera d), capoverso 4, le parole: «in attuazione del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 13 aprile 2019,» sono soppresse;
    alla lettera e), capoverso 5, terzo periodo, dopo le parole: «territoriale interessata» sono inserite le seguenti: «, dell'Unità Tecnica- Amministrativa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6,»;
   dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Al comma 9 dell'articolo 4-ter del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, al primo periodo, dopo le parole: “opera in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea” sono aggiunte le seguenti: “e con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 3-bis e 5, del presente decreto. Al Commissario si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”»;
   al comma 2, le parole: «decreto-legge 11 settembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 12 settembre 2014»;
   al comma 3, dopo le parole: «dall'articolo 11» sono aggiunte le seguenti: «del presente decreto. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del medesimo decreto legislativo».

  All'articolo 10:
   al comma 1:
    all'alinea, dopo le parole: «rigenerazione urbana,» sono inserite le seguenti: «decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo,»;
    la lettera a) è sostituita dalla seguente:
   « a) all'articolo 2-bis, il comma 1-ter è sostituito dal seguente:
  “1-ter. In ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, la ricostruzione è comunque consentita nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti. Gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito, sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti. Nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e in ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione sono consentiti esclusivamente nell'ambito dei piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati, di competenza comunale, fatti salvi le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica vigenti e i pareri degli enti preposti alla tutela”»;
    alla lettera b):
     al numero 1), alle parole: «Nell'ambito» è premesso il seguente segno di interpunzione: «.» e le parole: «n. 42.”» sono sostituite dalle seguenti: «n. 42”;»;
     al numero 2), al primo periodo, le parole: «con diversa» sono sostituite dalle seguenti: «con diversi» e il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria»;
     dopo il numero 2) è aggiunto il seguente:
    «2-bis) alla lettera e), il capoverso e.5) è sostituito dal seguente:
     “e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti”»;
    la lettera d) è sostituita dalla seguente:
    « d) all'articolo 9-bis:
     1) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  “1-bis. Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa e da quello che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Per gli immobili realizzati in un'epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto, o da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia”»;
  2) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Documentazione amministrativa e stato legittimo degli immobili.»;
    alla lettera f), il numero 1) è sostituito dal seguente:
     «1) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
  “1-bis. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, la richiesta di permesso di costruire in deroga è ammessa previa deliberazione del consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico limitatamente alle finalità di rigenerazione urbana, di contenimento del consumo del suolo e di recupero sociale e urbano dell'insediamento, fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”»;
    alla lettera h), capoverso 4-bis, dopo le parole: «rigenerazione urbana,» sono inserite le seguenti: «di decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo,»;
    dopo la lettera m) è inserita la seguente:
   « m-bis) nel capo III del titolo II della parte I, dopo l'articolo 23-ter è aggiunto il seguente:
  “Art. 23-quater. – (Usi temporanei) – 1. Allo scopo di attivare processi di rigenerazione urbana, di riqualificazione di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e favorire, nel contempo, lo sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale, il comune può consentire l'utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dal vigente strumento urbanistico.
  2. L'uso temporaneo può riguardare immobili legittimamente esistenti ed aree sia di proprietà privata che di proprietà pubblica, purché si tratti di iniziative di rilevante interesse pubblico o generale correlate agli obiettivi urbanistici, socio-economici ed ambientali indicati al comma 1.
  3. L'uso temporaneo è disciplinato da un'apposita convenzione che regola:
   a) la durata dell'uso temporaneo e le eventuali modalità di proroga;
   b) le modalità di utilizzo temporaneo degli immobili e delle aree;
   c) le modalità, i costi, gli oneri e le tempistiche per il ripristino una volta giunti alla scadenza della convenzione;
   d) le garanzie e le penali per eventuali inadempimenti agli obblighi convenzionali.
  4. La stipula della convenzione costituisce titolo per l'uso temporaneo e per l'esecuzione di eventuali interventi di adeguamento che si rendano necessari per esigenze di accessibilità, di sicurezza negli ambienti di lavoro e di tutela della salute, da attuare comunque con modalità reversibili, secondo quanto stabilito dalla convenzione medesima.
  5. L'uso temporaneo non comporta il mutamento della destinazione d'uso dei suoli e delle unità immobiliari interessate.
  6. Laddove si tratti di immobili o aree di proprietà pubblica il soggetto gestore è individuato mediante procedure di evidenza pubblica; in tali casi la convenzione specifica le cause di decadenza dall'assegnazione per gravi motivi.
  7. Il consiglio comunale individua i criteri e gli indirizzi per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo da parte della giunta comunale. In assenza di tale atto consiliare lo schema di convenzione che regola l'uso temporaneo è approvato con deliberazione del consiglio comunale.
  8. Le leggi regionali possono dettare disposizioni di maggior dettaglio, anche in ragione di specificità territoriali o di esigenze contingenti a livello locale”»;
    alla lettera p), capoverso Art. 34-bis, comma 3, le parole: «ovvero, con apposita dichiarazione» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero con apposita dichiarazione»;
    sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
   « p-bis) all'articolo 94:
    1) al comma 1, la parola: “scritta” è soppressa;
    2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
  “2. L'autorizzazione è rilasciata entro trenta giorni dalla richiesta”;
    3) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  “2-bis. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di autorizzazione si intende formato il silenzio assenso. Fermi restando gli effetti comunque prodotti dal silenzio assenso ai sensi del primo periodo, lo sportello unico per l'edilizia rilascia, anche in via telematica, entro quindici giorni dalla richiesta dell'interessato, un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego; altrimenti, nello stesso termine, comunica all'interessato che tali atti sono intervenuti”;
    4) al comma 3, le parole: “, o nei confronti del mancato rilascio entro il termine di cui al comma 2,” sono soppresse;
   p-ter) all'articolo 94-bis, comma 3, la parola: “scritta” è soppressa;
   p-quater) all'articolo 103, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Ai fini dell'esercizio dell'attività prevista dal presente articolo, sono individuati come prioritari i lavori avviati o effettuati sulla base di autorizzazione rilasciata secondo le modalità di cui all'articolo 94, comma 2-bis”»;
   al comma 2, le parole: «requisiti igienico sanitari» sono sostituite dalle seguenti: «requisiti igienico-sanitari» e le parole: «della presentazione e rilascio» sono sostituite dalle seguenti: «della presentazione e del rilascio»;
   al comma 4, al primo periodo, le parole: «di tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «rispettivamente di un anno e di tre anni» e dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le disposizioni di cui al primo periodo del presente comma si applicano anche ai permessi di costruire per i quali l'amministrazione competente abbia già accordato una proroga ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380»;
   dopo il comma 4 è inserito il seguente:
  «4-bis. Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi al 31 dicembre 2020, sono prorogati di tre anni. La presente disposizione si applica anche ai diversi termini delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale nonché dei relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all'articolo 30, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98»;
   al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione del presente comma»;
   al comma 6, terzo periodo, le parole: «gli interventi della ricostruzione» sono sostituite dalle seguenti: «gli interventi di ricostruzione», le parole: «sono autorizzati» sono sostituite dalle seguenti: «sono in ogni caso realizzati con SCIA edilizia,» e dopo le parole: «legge 12 dicembre 2019, n. 156» sono aggiunte le seguenti: « , anche con riferimento alle modifiche dei prospetti senza obbligo di speciali autorizzazioni»;
   al comma 7, lettera b), capoverso a-ter), numero 1), le parole: «pari ad almeno il 20 per cento dei soci» sono sostituite dalle seguenti: «pari ad almeno il 10 per cento dei soci»;
   dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
  «7-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, dopo il comma 2-bis sono aggiunti i seguenti:
  “2-ter. Al fine di ridurre i tempi di realizzazione dei progetti di lavori pubblici di interesse statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, la verifica preventiva di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, accerta anche la conformità dei progetti alle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018, ovvero alle norme tecniche per la progettazione e la costruzione degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse), di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 dell'8 luglio 2014. L'esito positivo della verifica di cui al primo periodo esclude l'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, al capo III del titolo II della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e alla sezione II del capo IV della parte II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. I progetti corredati dalla verifica di cui al primo periodo sono depositati, con modalità telematica, presso l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche-AINOP, di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. Con la stessa modalità di cui al terzo periodo sono depositati le varianti di carattere sostanziale regolarmente approvate e i documenti di cui agli articoli 6 e 7 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nonché agli articoli 65, comma 6, ove applicabile, e 67, commi 7 e 8-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
  2-quater. In relazione ai progetti di lavori pubblici di interesse statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, approvati nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008, e la data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, l'accertamento della conformità di detti progetti alle norme tecniche di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 è effettuato entro il 31 dicembre 2021, previa richiesta da parte delle stazioni appaltanti da presentare entro il 31 dicembre 2020 e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal Consiglio superiore dei lavori pubblici per i lavori di importo superiore a 50 milioni di euro e dai comitati tecnici amministrativi istituiti presso i provveditorati interregionali per le opere pubbliche per i lavori di importo inferiore a 50 milioni di euro. Qualora il lavoro pubblico di importo inferiore a 50 milioni di euro presenti elementi di particolare rilevanza e complessità, l'accertamento di cui al primo periodo è effettuato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici su richiesta motivata del provveditore interregionale per le opere pubbliche.
  2-quinquies. In caso di esito positivo, l'accertamento di cui al comma 2-quater produce i medesimi effetti degli adempimenti e dell'autorizzazione previsti dagli articoli 93 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dall'articolo 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, e dagli articoli 17, 18 e 19 della legge 2 febbraio 1974, n. 64. I progetti corredati dall'accertamento positivo di cui al comma 2-quater sono depositati, con modalità telematica, presso l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche-AINOP, di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. Con la stessa modalità di cui al secondo periodo sono depositati le varianti di carattere sostanziale regolarmente approvate e i documenti di cui agli articoli 6 e 7 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nonché agli articoli 65, comma 6, ove applicabile, e 67, comma 7 o comma 8-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”.

  7-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le opere edilizie finalizzate a realizzare o qualificare edifici esistenti da destinare ad infrastrutture sociali, strutture scolastiche e universitarie, residenze per studenti, strutture e residenze sanitarie o assistenziali, ostelli, strutture sportive di quartiere ed edilizia residenziale sociale comunque denominata, realizzate da pubbliche amministrazioni, da società controllate o partecipate da pubbliche amministrazioni o enti pubblici ovvero da investitori istituzionali di cui all'articolo 1, comma 1, lettere k), l), o) e r), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono sempre consentite con SCIA, purché iniziate entro il 31 dicembre 2022 e realizzate, sotto controllo pubblico, mediante interventi di ristrutturazione urbanistica o edilizia o di demolizione e ricostruzione. Tali interventi possono prevedere un incremento fino a un massimo del 20 per cento della volumetria o della superficie lorda esistente. I diritti edificatori di cui al presente comma non sono trasferibili su aree diverse da quella di intervento. I predetti interventi sono sempre consentiti sugli edifici che rientrano nelle categorie funzionali di cui all'articolo 23-ter, comma 1, lettere a), a-bis), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444. Le regioni adeguano la propria legislazione ai princìpi di cui al presente articolo entro sessanta giorni; decorso tale termine trovano applicazione diretta le disposizioni del presente articolo. Restano comunque ferme le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

  Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:
  «Art. 10-bis. – (Semplificazioni in materia di demolizione di opere abusive) – 1. L'articolo 41 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è sostituito dal seguente:
  “Art. 41 (L). – (Demolizione di opere abusive) – 1. In caso di mancato avvio delle procedure di demolizione entro il termine di centottanta giorni dall'accertamento dell'abuso, la competenza è trasferita all'ufficio del prefetto che provvede alla demolizione avvalendosi degli uffici del comune nel cui territorio ricade l'abuso edilizio da demolire, per ogni esigenza tecnico-progettuale. Per la materiale esecuzione dell'intervento, il prefetto può avvalersi del concorso del Genio militare, previa intesa con le competenti autorità militari e ferme restando le prioritarie esigenze istituzionali delle Forze armate.
  2. Entro il termine di cui al comma 1, i responsabili del comune hanno l'obbligo di trasferire all'ufficio del prefetto tutte le informazioni relative agli abusi edilizi per provvedere alla loro demolizione”».

  All'articolo 11:
   al comma 2, al quinto periodo, le parole: «e 200 mila euro» sono sostituite dalle seguenti: «e di 200.000 euro» e, all'ultimo periodo, le parole: «Ministero medesimo.» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero medesimo.»;
   al comma 3, le parole: «e del turismo» sono sostituite dalle seguenti: «e per il turismo»;
   sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  «3-bis. Al comma 3 dell'articolo 25 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Successivamente all'accoglimento delle istanze di cui al periodo precedente, nel limite delle risorse stanziate, il contributo spetta anche per le parti relative ad aumenti di volume già condonati, ma è comunque escluso per i casi di demolizione e ricostruzione”.
  3-ter. All'articolo 3-bis, comma 4-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021”».

  Nel capo II del titolo I, dopo l'articolo 11 è aggiunto il seguente:
  «Art. 11-bis. – (Modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229) – 1. All'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3-bis, le parole: “, sulla base del progetto definitivo,” sono soppresse;
   b) all'ultimo periodo del comma 3-bis.1, le parole: “a cura di soggetti attuatori di cui all'articolo 15, comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “a cura dei soggetti attuatori di cui al comma 3-quater del presente articolo e all'articolo 15, commi 1 e 2”.
   2. All'articolo 8, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: “al 30 giugno 2020” sono sostituite dalle seguenti: “al termine perentorio del 30 novembre 2020”».

  All'articolo 12:
   al comma 1:
    alla lettera a) è premessa la seguente:
   « 0a) all'articolo 1, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  “2-bis. I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai princìpi della collaborazione e della buona fede”»;
    alla lettera a):
     al numero 1), capoverso 4-bis, al primo periodo, le parole: «rendono pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «pubblicano nel proprio sito internet istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”,» e, al secondo periodo, le parole: «sono definite» sono sostituite dalle seguenti: «sono definiti» e dopo le parole: «di conclusione dei procedimenti» sono inserite le seguenti: «, nonché le ulteriori modalità di pubblicazione»;
     al numero 2), capoverso 8-bis, le parole: «comma 3 e 6-bis» sono sostituite dalle seguenti: «commi 3 e 6-bis, primo periodo»;
    dopo la lettera i) è inserita la seguente:
   « i-bis) nel capo IV-bis, dopo l'articolo 21-nonies è aggiunto il seguente:
  “Art. 21-decies. – (Riemissione di provvedimenti annullati dal giudice per vizi inerenti ad atti endoprocedimentali) – 1. In caso di annullamento di un provvedimento finale in virtù di una sentenza passata in giudicato, derivante da vizi inerenti ad uno o più atti emessi nel corso del procedimento di autorizzazione o di valutazione di impatto ambientale, il proponente può richiedere all'amministrazione procedente e, in caso di progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale, all'autorità competente ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'attivazione di un procedimento semplificato, ai fini della riadozione degli atti annullati. Qualora non si rendano necessarie modifiche al progetto e fermi restando tutti gli atti e i provvedimenti delle amministrazioni interessate resi nel suddetto procedimento, l'amministrazione o l'ente che abbia adottato l'atto ritenuto viziato si esprime provvedendo alle integrazioni necessarie per superare i rilievi indicati dalla sentenza. A tal fine, entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza del proponente, l'amministrazione procedente trasmette l'istanza all'amministrazione o all'ente che ha emanato l'atto da riemettere, che vi provvede entro trenta giorni. Ricevuto l'atto ai sensi del presente comma, o decorso il termine per l'adozione dell'atto stesso, l'amministrazione riemette, entro i successivi trenta giorni, il provvedimento di autorizzazione o di valutazione di impatto ambientale, in attuazione, ove necessario, degli articoli 14-quater e 14-quinquies della presente legge e dell'articolo 25, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”».

  Dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:
  «Art. 12-bis. – (Semplificazione delle procedure di competenza dell'Ispettorato nazionale del lavoro) – 1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 17 ottobre 1967, n. 977, e all'articolo 15, secondo comma, della legge 22 febbraio 1934, n. 370, nonché gli ulteriori provvedimenti autorizzativi di competenza dell'Ispettorato nazionale del lavoro individuati con provvedimento del direttore, si intendono rilasciati decorsi quindici giorni dalla relativa istanza.
  2. Le istruttorie finalizzate al rilascio delle convalide di cui all'articolo 55, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e all'articolo 35, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, nonché le altre procedure amministrative o conciliative di competenza dell'Ispettorato nazionale del lavoro che presuppongono la presenza fisica dell'istante, individuate con provvedimento del direttore, possono essere effettuate attraverso strumenti di comunicazione da remoto che consentano in ogni caso l'identificazione degli interessati o dei soggetti dagli stessi delegati e l'acquisizione della volontà espressa. In tali ipotesi il provvedimento finale o il verbale si perfeziona con la sola sottoscrizione del funzionario incaricato.
  3. Al decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 12:
    1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La diffida trova altresì applicazione nei confronti dei soggetti che utilizzano le prestazioni di lavoro, da ritenersi solidalmente responsabili dei crediti accertati”;
    2) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: “In caso di accordo, risultante da verbale sottoscritto dalle parti, il provvedimento di diffida perde efficacia e, per il verbale medesimo, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2113, commi primo, secondo e terzo, del codice civile. Entro il medesimo termine, in alternativa, il datore di lavoro può promuovere ricorso avverso il provvedimento di diffida al direttore dell'ufficio che ha adottato l'atto. Il ricorso, notificato anche al lavoratore, sospende l'esecutività della diffida ed è deciso nel termine di sessanta giorni dalla presentazione”;
    3) al comma 3, dopo le parole: “attestato da apposito verbale,” sono inserite le seguenti: “oppure in caso di rigetto del ricorso,” e le parole: “, con provvedimento del direttore della Direzione provinciale del lavoro, valore di accertamento tecnico, con” sono soppresse;
    4) il comma 4 è abrogato;
   b) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:
  “Art. 14. – (Disposizioni del personale ispettivo)1. Il personale ispettivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro può adottare nei confronti del datore di lavoro un provvedimento di disposizione, immediatamente esecutivo, in tutti i casi in cui le irregolarità rilevate in materia di lavoro e legislazione sociale non siano già soggette a sanzioni penali o amministrative.
  2. Contro la disposizione di cui al comma 1 è ammesso ricorso, entro quindici giorni, al direttore dell'Ispettorato territoriale del lavoro, il quale decide entro i successivi quindici giorni. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto. Il ricorso non sospende l'esecutività della disposizione.
  3. La mancata ottemperanza alla disposizione di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro. Non trova applicazione la diffida di cui all'articolo 13, comma 2, del presente decreto”».

  All'articolo 13:
   al comma 1, alinea, le parole: «di adottare lo strumento» sono sostituite dalle seguenti: «adottare lo strumento».

  All'articolo 14:
   al comma 1, capoverso 1-bis, dopo le parole: «per l'attuazione della regolazione europea» sono inserite le seguenti: «nonché gli oneri volti a disincentivare attività inquinanti» e le parole: «all'articolo della legge» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 14 della legge».

  All'articolo 15:
   al comma 1:
    alla lettera a), le parole: «30 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «30 ottobre»;
    alla lettera b):
     al capoverso 1-bis, alinea, le parole: «dall'entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» e le parole: «sentite le associazioni imprenditoriali» sono sostituite dalle seguenti: «sentiti le associazioni imprenditoriali, gli ordini e le associazioni professionali»;
     al capoverso 1-ter, le parole: «Consiglio di ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Consiglio dei ministri» e le parole: «Unione delle province italiane» sono sostituite dalle seguenti: «Unione delle province d'Italia»;
   dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. All'articolo 53, comma 6, alinea, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: “i compensi” sono inserite le seguenti: “e le prestazioni”»;
   al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;
   è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «3-bis. All'articolo 7, comma 1, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo le parole: “su altra documentazione illustrativa” sono inserite le seguenti: “, anche in formato digitale,”».

  Al capo I del titolo II, dopo l'articolo 16 sono aggiunti i seguenti:
  «Art. 16-bis. – (Modifica alla legge 21 marzo 1990, n. 53) – 1. All'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, dopo le parole: “segretari delle procure della Repubblica,” sono inserite le seguenti: “gli avvocati iscritti all'albo che abbiano comunicato la loro disponibilità all'ordine di appartenenza, i consiglieri regionali, i membri del Parlamento,”.
  Art. 16-ter. – (Disposizioni in materia di circolazione in Italia di veicoli immatricolati all'estero) – 1. All'articolo 93 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:
  “1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater non si applicano:
   a) ai residenti nel comune di Campione d'Italia;
   b) al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, di cui all'articolo 1, comma 9, lettere a) e b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470;
   c) ai lavoratori frontalieri, o a quei soggetti residenti in Italia che prestano un'attività di lavoro in favore di un'impresa avente sede in uno Stato confinante o limitrofo, i quali, con il veicolo ivi immatricolato a proprio nome, transitano in Italia per raggiungere il luogo di residenza o per far rientro nella sede di lavoro all'estero;
   d) al personale delle Forze armate e di polizia in servizio all'estero presso organismi internazionali o basi militari;
   e) al personale dipendente di associazioni territoriali di soccorso, per il rimpatrio dei veicoli immatricolati all'estero”.

  2. Qualora il veicolo sia immatricolato in un Paese non appartenente all'Unione europea, restano ferme le pertinenti disposizioni unionali in materia di immissione temporanea.

  Art. 16-quater. – (Codice alfanumerico unico dei contratti collettivi nazionali di lavoro) – 1. Nelle comunicazioni obbligatorie previste dalle disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, e nelle trasmissioni mensili di cui all'articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il dato relativo al contratto collettivo nazionale di lavoro è indicato mediante un codice alfanumerico, unico per tutte le amministrazioni interessate. Tale codice viene attribuito dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) in sede di acquisizione del contratto collettivo nell'archivio di cui all'articolo 17 della legge 30 dicembre 1986, n. 936. La composizione del codice è definita secondo criteri stabiliti dal CNEL d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

  Art. 16-quinquies. – (Modifica al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219) – 1. All'articolo 54, comma 4-bis, primo periodo, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, dopo le parole: “da utilizzare in sperimentazioni cliniche di fase I” sono inserite le seguenti: “e di fase II”».

  All'articolo 17:
   dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Il termine di tre mesi di cui all'articolo 259, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è fissato al 30 settembre 2020, qualora esso scada antecedentemente alla predetta data. Sono rimessi in termini gli enti locali per i quali il termine di tre mesi è scaduto alla data del 30 giugno 2020, per effetto del rinvio operato ai sensi dell'articolo 107, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, o è scaduto fra il 30 giugno 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;
   al comma 2, le parole: «qualora l'ente locale abbia presentato, in data successiva al 31 dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020, un piano di riequilibrio riformulato o rimodulato, ancorché in corso di approvazione a norma delle leggi vigenti in materia» sono sostituite dalle seguenti: «qualora l'ente locale abbia presentato, in data successiva al 31 dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020, un piano di riequilibrio, ancorché in corso di approvazione a norma delle leggi vigenti in materia, o lo abbia riformulato o rimodulato nel medesimo periodo»;
   dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
  «4-bis. All'articolo 110, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: “in centottanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “al 31 dicembre 2020”.
  4-ter. Per le province in dissesto finanziario che, entro la data del 31 dicembre 2020, presentano una nuova ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato a seguito del diniego da parte del Ministero dell'interno dell'approvazione di una precedente ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato, il termine di cinque anni di cui al comma 1-ter dell'articolo 259 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, decorre dalla data di presentazione da parte del Consiglio della nuova ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato.
  4-quater. Il termine per la presentazione da parte dei comuni alla prefettura-ufficio territoriale del Governo (UTG) territorialmente competente delle richieste di ammissione alle risorse di cui all'articolo 35-quinquies, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2018, n. 132, è fissato, per l'anno 2020, al 15 ottobre 2020. Conseguentemente la prefettura-UTG territorialmente competente provvede a trasmettere le predette richieste al Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza – Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia non oltre il 31 ottobre 2020».

  Dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:
  «Art. 17-bis. – (Accesso ai dati e alle informazioni di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605) – 1. Al fine di semplificare il processo di riscossione degli enti locali, all'articolo 1, comma 791, lettera a), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: “nell'Anagrafe tributaria” sono inserite le seguenti: “, ivi inclusi i dati e le informazioni di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605,”».

  All'articolo 19:
   al comma 1:
    alla lettera a), le parole: «29 marzo 2012 n. 49» sono sostituite dalle seguenti: «29 marzo 2012, n. 49”»;
    alla lettera c), le parole: «Fino al 31 dicembre 2020,» sono soppresse;
    alla lettera d), dopo le parole: «professore ordinario» sono inserite le seguenti: «di ruolo»;
    dopo la lettera d) è inserita la seguente:
   « d-bis) all'articolo 18, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
  “4-bis. Le università con indicatore delle spese di personale inferiore all'80 per cento possono attivare, nel limite della predetta percentuale, per la chiamata nel ruolo di professore di prima o di seconda fascia o di ricercatore a tempo indeterminato, le procedure di cui al comma 1, riservate a personale già in servizio presso altre università, aventi indicatore delle spese di personale pari o superiore all'80 per cento e che versano in una situazione di significativa e conclamata tensione finanziaria, deliberata dagli organi competenti. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane, sono individuati i criteri, i parametri e le modalità di attestazione della situazione di significativa e conclamata tensione finanziaria. A seguito delle chiamate di cui al presente comma, le facoltà assunzionali derivanti dalla cessazione del personale sono assegnate all'università che dispone la chiamata. Nei dodici mesi successivi alla deliberazione di cui al primo periodo sono sospese le assunzioni di personale, a eccezione di quelle conseguenti all'attuazione del piano straordinario dei ricercatori, di cui all'articolo 6, comma 5-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e all'articolo 238 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché di quelle riferite alle categorie protette”»;
    alla lettera e), le parole: «conferire, ovvero rinnovare, assegni di durata inferiore a un anno,» sono sostituite dalle seguenti: «rinnovare assegni di durata anche inferiore a un anno»;
    alla lettera f), capoverso 5-bis, le parole: «del le risorse» sono sostituite dalle seguenti: «delle risorse»;
    dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti:
   « f-bis) all'articolo 24, comma 9-ter, il primo periodo è sostituito dai seguenti: “Salvo quanto previsto dal terzo e dal quarto periodo, ai contratti di cui al presente articolo si applicano, in materia di congedo obbligatorio di maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007. Nel periodo di congedo obbligatorio di maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS, ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007, è integrata dall'università fino a concorrenza dell'intero importo del trattamento economico spettante. Per i titolari dei contratti di cui al comma 3, lettera b), del presente articolo, il periodo di congedo obbligatorio di maternità è computato nell'ambito della durata triennale del contratto e, in caso di esito positivo della valutazione di cui al comma 5, il titolare del contratto è inquadrato, alla scadenza del contratto stesso, nel ruolo dei professori associati. Fermo restando quanto previsto dal presente comma, i titolari dei contratti di cui al comma 3, lettera b), possono chiedere, entro la scadenza del contratto, la proroga dello stesso per un periodo non superiore a quello del congedo obbligatorio di maternità”;
   f-ter) le disposizioni di cui alla lettera f-bis) si applicano anche ai contratti in corso. In tali casi, qualora, sulla base delle previgenti disposizioni, i contratti siano stati già sospesi, il titolare del contratto di ricerca può chiedere che il periodo di sospensione sia computato nell'ambito della durata triennale del contratto»;
   dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  «1-bis. L'articolo 16, comma 3, lettera h), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si interpreta nel senso che la valutazione richiesta ai fini dell'inclusione nelle liste dei professori ordinari positivamente valutati ai sensi dell'articolo 6, comma 7, è quella di cui al secondo periodo del citato comma 7.
  1-ter. L'articolo 7 della legge 18 marzo 1958, n. 311, è abrogato»;
   al comma 2:
    all'alinea, le parole: «dopo il comma 10,» sono sostituite dalle seguenti: «dopo il comma 2»;
    al capoverso, la numerazione: «10-bis» è sostituita dalla seguente: «2-bis» e, all'ultimo periodo, la parola: «10» è sostituita dalla seguente: «9»;
   al comma 3, al secondo periodo, dopo le parole: «laurea magistrale» sono aggiunte le seguenti: «o la laurea magistrale a ciclo unico» e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai corsi analoghi, attivati dalle Scuole superiori istituite presso gli atenei, che rispettino i requisiti di qualità dell'offerta formativa indicati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;
   dopo il comma 5 è inserito il seguente:
  «5-bis. I medici della Polizia di Stato e gli ufficiali medici delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza in servizio permanente effettivo con almeno quattro anni di anzianità di servizio, previo conseguimento del titolo di formazione specifica in medicina generale, su richiesta delle aziende del Servizio sanitario nazionale, limitatamente ai casi di persistente mancanza dei medici di medicina generale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e compatibilmente con le esigenze operative e funzionali delle amministrazioni interessate nonché con i doveri attinenti al servizio, possono svolgere attività di medicina generale, prioritariamente in favore del personale delle medesime amministrazioni e dei relativi familiari, secondo i criteri, le modalità e i limiti stabiliti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della difesa, il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia e delle finanze»;
   al comma 6, le parole: «Conferenza dei rettori e dell'università» sono sostituite dalle seguenti: «Conferenza dei rettori delle università italiane»;
   dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
  «6-bis. All'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: “sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca” sono sostituite dalle seguenti: “sentiti il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca” e le parole: “dell'ammissione al concorso e della nomina” sono sostituite dalle seguenti: “dell'inserimento in graduatoria e dell'assunzione dopo il superamento di concorso pubblico”.
  6-ter. L'assegnazione dei fondi relativi alle procedure di cui all'articolo 238, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è effettuata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca con l'obiettivo di riequilibrare la presenza di giovani ricercatori nei vari territori. A tal fine si fa riferimento, in ogni ateneo, per il 30 per cento delle chiamate per l'assunzione di ricercatori con le procedure di cui al primo periodo e per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia, al numero dei ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in servizio rispetto al numero complessivo di docenti e ricercatori.
  6-quater. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e del relativo impatto sul sistema universitario, i collegi universitari di merito riconosciuti nonché quelli accreditati ai sensi rispettivamente degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e dei relativi decreti attuativi mantengono il proprio status con riferimento al monitoraggio dei requisiti di riconoscimento e dei requisiti di accreditamento basato sui dati relativi all'anno accademico 2019/2020, a prescindere dal loro rispetto.
  6-quinquies. All'articolo 25, comma 4-novies, secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: “della legge regionale” sono sostituite dalle seguenti: “della legge di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76”».

  All'articolo 20:
   dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. All'articolo 6, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la parola: “cinque” è sostituita dalla seguente: “due”»;
   al comma 3, le parole: «e le ulteriori attività» sono sostituite dalle seguenti: «e alle ulteriori attività»;
   al comma 6, dopo le parole: «ruoli speciali antincendio» è inserita la seguente: «boschivo»;
   al comma 10, le parole: «con quello appartenente» sono sostituite dalle seguenti: «con quelli del personale appartenente»;
   al comma 11, le parole: «al presente provvedimento» sono sostituite dalle seguenti: «al presente decreto»;
   al comma 14, le parole: «500 mila euro» sono sostituite dalle seguenti: «500.000 euro»;
   al comma 15, dopo le parole: «ai fini previdenziali» il segno di interpunzione: «,» è soppresso.

  Al capo III del titolo II, dopo l'articolo 20 è aggiunto il seguente:
  «Art. 20-bis. – (Disposizioni concernenti il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) – 1. Al fine di sopperire alla carenza di organico degli uffici della Motorizzazione civile, anche in considerazione dell'emergenza sanitaria da COVID-19, nelle more del passaggio dalla qualifica di “addetto” a quella di “assistente”, ai sensi della tabella IV.1 articolo 332, allegata al regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, il personale in servizio presso gli uffici della Motorizzazione civile che ha superato il corso di abilitazione per il ruolo di esaminatore, indetto con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 12 aprile 2018, recante “Corsi di qualificazione per esaminatori per il conseguimento delle abilitazioni alla guida”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2018, è ammesso all'esercizio del ruolo di esaminatore per le prove teoriche e pratiche per il conseguimento della patente di guida.
  2. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

  All'articolo 21:
   al comma 2, le parole: «31 luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».

  Nel capo I del titolo III, all'articolo 24 è premesso il seguente:
  «Art. 23-bis. – (Disposizioni concernenti i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti) – 1. Al fine di introdurre misure di semplificazione procedimentale volte a snellire gli iter e ad eliminare le sovrapposizioni burocratiche, tenendo comunque conto delle difficoltà di ordine tecnico-infrastrutturale e delle ricadute sull'organizzazione del lavoro a seguito delle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria globale da COVID-19, i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti si adeguano alle previsioni del presente capo per il sostegno e la diffusione dell'amministrazione digitale a partire dalla data prevista per la cessazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fissata con delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020».

  All'articolo 24:
   al comma 1:
    alla lettera a), numero 6), le parole: «all'articolo 3-bis, comma 1-tersono sostituite dalle seguenti: «al comma 1-ter del presente articolo»;
    alla lettera e), numero 5), capoverso 2-duodecies, le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico di cui al decreto»;
    alla lettera e), numero 6), le parole: « on-line», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «in rete».

  Dopo l'articolo 24 è inserito il seguente:
  «Art. 24-bis. – (Semplificazione nell'accesso ai servizi di pagamento elettronico dei titoli di viaggio dei comuni e degli enti locali) – 1. Al fine di digitalizzare i processi della pubblica amministrazione, di semplificare le modalità di corresponsione delle somme dovute ai comuni per l'utilizzo dei servizi di trasporto pubblico di linea, di contrastarne l'evasione e di ridurre l'utilizzo dei titoli di viaggio cartacei, i comuni assicurano l'interoperabilità degli strumenti di pagamento elettronico dei titoli di viaggio all'interno dei rispettivi territori e per quanto di propria competenza.
  2. I comuni, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, hanno la facoltà di sottoscrivere appositi accordi o convenzioni con soggetti privati al fine di realizzare specifiche piattaforme digitali per assicurare l'attuazione del comma 1, anche per il tramite dei soggetti di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
  3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, le modalità operative per assicurare:
   a) l'interoperabilità dei sistemi di pagamento, anche tramite piattaforme elettroniche realizzate nelle forme di cui alla comunicazione della Commissione del 30 aprile 2004, COM (2004) 327;
   b) l'interazione di sistemi esistenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con metodi di pagamento elettronico, secondo princìpi di trasparenza e libera concorrenza.

  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

  All'articolo 25:
   al comma 1, lettera d), la parola: «erogate» è soppressa;
   al comma 2, le parole: «fino alla data di entrata in vigore del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «prima della data di entrata in vigore del presente decreto».

  All'articolo 26:
   al comma 2, lettera c), le parole: «attività ad essi affidati» sono sostituite dalle seguenti: «attività ad essi affidate»;
   al comma 3, quinto periodo, le parole: «dipendenti delegati ad attestare» sono sostituite dalle seguenti: «dipendenti incaricati di attestare»;
   al comma 13, alinea, le parole: «al destinatario e delegato» sono sostituite dalle seguenti: «al destinatario e al delegato»;
   al comma 15, lettera a), le parole: «è definita» sono sostituite dalle seguenti: «sono definiti» e le parole: «semplicità dì consultazione» sono sostituite dalle seguenti: «semplicità di consultazione»;
   al comma 17, lettera c), le parole: «o comunque di ogni altro procedimento» sono sostituite dalle seguenti: «o comunque agli atti di ogni altro procedimento».

  All'articolo 27:
   è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «3-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, la parola: “2020” è sostituita dalla seguente: “2021”».

  Dopo l'articolo 27 è inserito il seguente:
  «Art. 27-bis. – (Modifica all'articolo 55 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, per la semplificazione nell'identificazione degli acquirenti di S.I.M.) – 1. All'articolo 55 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
  “7-bis. L'obbligo di identificazione di cui al comma 7 non si applica alle schede elettroniche (S.I.M.) utilizzate per la fornitura di servizi di tipo ‘internet delle cose’, installate senza possibilità di essere estratte all'interno degli oggetti connessi e che, anche se disinstallate, non possono essere utilizzate per effettuare traffico vocale, inviare SMS o fruire del servizio di connessione a internet”».

  All'articolo 28:
   al comma 1, lettera c), alinea, la parola: «1-bisè» è sostituita dalle seguenti: «1-bis è».

  All'articolo 29:
   al comma 1:
    alla lettera c), la parola: «novecento» è sostituita dalla seguente: «cinquecento»;
    alla lettera e), numero 1), le parole: «al primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1, alinea»;
   al comma 2:
    all'alinea, le parole: «legge del 28 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «legge 30 dicembre 2018»;
    alla lettera b), capoverso 491, dopo le parole: «28 agosto 1997, n. 281,» sono inserite le seguenti: «nonché previo parere del Garante per la protezione dei dati personali» e dopo le parole: «30 giugno 2003, n. 196,», le parole: «nonché previo parere del Garante per la protezione dei dati personali» sono soppresse;
   dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. All'articolo 103, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “La cancellazione è disposta a condizione che il veicolo sia in regola con gli obblighi di revisione o sia stato sottoposto, nell'anno in cui ricorre l'obbligo della revisione, a visita e prova per l'accertamento dell'idoneità alla circolazione ai sensi dell'articolo 75, e che non sia pendente un provvedimento di revisione singola ai sensi dell'articolo 80, comma 7”»;
   la rubrica è sostituita dalla seguente:
  «Disposizioni per favorire l'accesso delle persone con disabilità agli strumenti informatici, piattaforma unica nazionale informatica di targhe associate a permessi di circolazione dei titolari di contrassegni e semplificazioni in materia di esportazioni di veicoli».

  Dopo l'articolo 29 sono inseriti i seguenti:
  «Art. 29-bis. – (Modifica all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35) – 1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e per i sussidi tecnici e informatici volti a favorire l'autonomia e l'autosufficienza delle persone con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104”.
  2. Con proprio decreto di natura non regolamentare, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze aggiorna il comma 2 dell'articolo 2 del decreto del Ministro delle finanze 14 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 1998, prevedendo che le persone con disabilità ai fini dell'applicazione dei benefìci previsti possono produrre il certificato attestante l'invalidità funzionale permanente rilasciato dall'azienda sanitaria locale competente o dalla commissione medica integrata e sopprimendo la necessità di presentare contestualmente la specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista dell'azienda sanitaria locale di appartenenza.
  Art. 29-ter. – (Semplificazione dei procedimenti di accertamento degli stati invalidanti e dell’handicap) – 1. Le commissioni mediche pubbliche preposte all'accertamento delle minorazioni civili e dell’handicap ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono autorizzate a redigere verbali sia di prima istanza che di revisione anche solo sugli atti, in tutti i casi in cui sia presente una documentazione sanitaria che consenta una valutazione obiettiva.
  2. La valutazione sugli atti può essere richiesta dal diretto interessato o da chi lo rappresenta unitamente alla produzione di documentazione adeguata o in sede di redazione del certificato medico introduttivo. In tale secondo caso spetta al responsabile della commissione di accertamento indicare la documentazione sanitaria da produrre. Nelle ipotesi in cui la documentazione non sia sufficiente per una valutazione obiettiva, l'interessato è convocato a visita diretta».

  All'articolo 30:
   al comma 1:
    alla lettera a), numero 3), le parole: «circolarità anagrafica» sono sostituite dalle seguenti: «circolarità dei dati anagrafici»;
    alla lettera b), capoverso 6-bis, le parole: «sentito il Garante» sono sostituite dalle seguenti: «sentiti il Garante» e dopo le parole: «dati personali» sono inserite le seguenti: «, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali»;
   al comma 2, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e si applica a decorrere dall'attivazione del relativo servizio da parte del Ministero dell'interno e di Sogei S.p.a.».

  Al capo I del titolo III, dopo l'articolo 30 è aggiunto il seguente:
  «Art. 30-bis. – (Misure di semplificazione in materia di autocertificazione) – 1. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2, comma 1, le parole: “che vi consentono” sono soppresse;
   b) all'articolo 71, comma 4, le parole: “che vi consentono” e le parole: “, previa definizione di appositi accordi,” sono soppresse».

  All'articolo 31:
   al comma 1:
    alla lettera a):
     al numero 1), le parole: «promuovendo la consapevolezza dei lavoratori» sono sostituite dalle seguenti: «a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione» e dopo la parola: «microfoni» sono aggiunte le seguenti: «, previa informazione alle organizzazioni sindacali»;
     al numero 2), capoverso 3-ter, le parole: «promuovendo la consapevolezza dei lavoratori» sono sostituite dalle seguenti: «a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione» e dopo la parola: «svolte» sono aggiunte le seguenti: «, previa informazione alle organizzazioni sindacali»;
    alla lettera d), le parole da: «le parole» fino a: «nonché,» sono soppresse;
   dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. All'articolo 263, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e comunque a condizione che l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente”»;
   al comma 3, dopo le parole: «nell'ambito del Dipartimento» sono inserite le seguenti: «per l'amministrazione generale,»;
   al comma 4, le parole: «sulla scorta» sono sostituite dalle seguenti: «in applicazione»;
   al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «centrale di committenza» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».

  All'articolo 32:
   al comma 1, capoverso Art. 13-bis:
    al comma 1, le parole: «sentita l'AgID» sono sostituite dalle seguenti: «sentiti l'AgID»;
    il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Il codice di condotta tecnologica disciplina le modalità di progettazione, sviluppo e implementazione dei progetti, sistemi e servizi digitali delle amministrazioni pubbliche, nel rispetto del principio di non discriminazione, dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone e della disciplina in materia di perimetro nazionale di sicurezza cibernetica»;
    al comma 3, le parole: «e, possono avvalersi» sono sostituite dalle seguenti: «e possono avvalersi»;
    al comma 4, le parole: «e lo sviluppo» sono sostituite dalle seguenti: «e nello sviluppo» e le parole: «dati e informazioni necessarie» sono sostituite dalle seguenti: «dati e informazioni necessari».

  All'articolo 33:
   al comma 1, lettera b), capoverso Art. 50-quater, comma 1, dopo le parole: «amministrazione concedente» sono inserite le seguenti: «, che a sua volta li rende disponibili alle altre pubbliche amministrazioni per i medesimi fini e nel rispetto dell'articolo 50,».

  All'articolo 34:
   al comma 1, capoverso Art. 50-ter:
    al comma 3, le parole: «ordine e sicurezza pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «ordine e sicurezza pubblici»;
    al comma 4, dopo le parole: «adottato dal Presidente del Consiglio dei ministri» sono inserite le seguenti: «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, dando priorità ai dati riguardanti gli studenti del sistema di istruzione e di istruzione e formazione professionale ai fini della realizzazione del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione e del contrasto alla dispersione scolastica e formativa».

  All'articolo 35:
   al comma 1:
    alla lettera b), capoverso 1-ter, le parole: «legge 18 novembre 2019, n. 13» sono sostituite dalle seguenti: «legge 18 novembre 2019, n. 133» e le parole: «lettera a) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a) e c)»;
    alla lettera d), capoverso 4, le parole: «legge 18 novembre 2019, n. 13» sono sostituite dalle seguenti: «legge 18 novembre 2019, n. 133»;
    alla lettera e), capoverso 4-bis, le parole: «ordine e sicurezza pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «ordine e sicurezza pubblici».

  All'articolo 36:
   al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «enti di ricerca» sono inserite le seguenti: «, pubblici e privati,» e, al secondo periodo, le parole: «è indicato» sono sostituite dalle seguenti: «sono indicati» e le parole: «sono specificate» sono sostituite dalle seguenti: «sono specificati»;
   al comma 2, ultimo periodo, le parole: «sia soggetta» sono sostituite dalle seguenti: «sia soggetto».

  All'articolo 37:
   al comma 1:
    all'alinea, le parole: «nel CAD» sono sostituite dalle seguenti: «nel predetto Codice»;
    alla lettera b), il numero 2) è sostituito dal seguente:
    «2) sono aggiunti i seguenti periodi: “Fatto salvo quanto previsto dal primo periodo per le imprese di nuova costituzione, i soggetti di cui al comma 6, che non hanno indicato il proprio domicilio digitale entro il 1o ottobre 2020, o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall'ufficio del registro delle imprese ai sensi del comma 6-ter, sono sottoposti alla sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, in misura raddoppiata. L'ufficio del registro delle imprese, contestualmente all'irrogazione della sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, attestato presso il cassetto digitale dell'imprenditore, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580”»;
    alla lettera e), capoverso 7-bis, al secondo periodo, le parole: «commina la sanzione» sono sostituite dalle seguenti: «applica la sanzione» e, al terzo periodo, le parole: « a norma dell'articolo 6» sono sostituite dalle seguenti: «a norma dell'articolo 5» e dopo le parole: «19 marzo 2013,» sono inserite le seguenti: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 2013,»;
   al comma 2, capoverso 2, il settimo e l'ottavo periodo sono sostituiti dal seguente: «L'ufficio del registro delle imprese, contestualmente all'irrogazione della sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale presso il cassetto digitale dell'imprenditore disponibile per ogni impresa all'indirizzo impresa.italia.it, valido solamente per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, accessibile tramite identità digitale, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580»;
   dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  « 2-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente»;
   alla rubrica, la parola: «Amministrazione» è sostituita dalle seguenti: «pubbliche amministrazioni».

  Nel capo IV del titolo III, dopo l'articolo 37 è aggiunto il seguente:
  «Art. 37-bis. – (Misure di semplificazione in materia di richieste di gratuito patrocinio) – 1. Al fine di favorire una celere evasione delle richieste di liquidazione dei compensi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e al difensore d'ufficio ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le istanze prodotte dal giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono depositate presso la cancelleria del magistrato competente esclusivamente mediante modalità telematica individuata e regolata con provvedimento del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia».

  All'articolo 38:
   al comma 1:
    alla lettera c), capoverso Art. 87-quater, comma 1, le parole: «situazioni di emergenza, sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «situazioni di emergenza, o per esigenze di sicurezza»;
    dopo la lettera d) è inserita la seguente:
   « d-bis) all'articolo 104, comma 1, lettera c), dopo il numero 2.8) è aggiunto il seguente:
    “2.8-bis) di installazione o esercizio di apparati concentratori in tecnologie LPWAN rispondenti alla raccomandazione della Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni CEPT/ERC/REC 70-03, fatte salve le esigenze di difesa e sicurezza dello Stato”»;
    dopo la lettera e) è inserita la seguente:
   « e-bis) all'allegato 25:
    1) all'articolo 33, comma 1, lettera c), le parole: “di tipologia diversa”, ovunque ricorrono, sono soppresse;
    2) all'articolo 34, comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
   “c-bis) nelle ipotesi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c), numero 2.8-bis), del Codice:
    1) a euro 300,00 fino a 15 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale;
    2) a euro 500,00 da 16 fino a 40 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale;
    3) a euro 700,00 da 41 fino a 100 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale;
    4) a euro 1.000,00 da 101 fino a 300 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale;
    5) a euro 1.500,00 con oltre 300 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale”»;
   al comma 2, capoverso 2-bis, primo periodo, dopo le parole: «a effettuare i controlli» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
   al comma 4, capoverso 2-bis, primo periodo, le parole da: «18 aprile del 2016» fino a «22 gennaio del 2004» sono sostituite dalle seguenti: «18 aprile 2016, n. 50, e per gli immobili sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004»;
   al comma 5, capoverso 1-ter, le parole: «L'Ente titolare/gestore» sono sostituite dalle seguenti: «L'ente titolare o gestore»;
   dopo il comma 6 è inserito il seguente:
  «6-bis. L'articolo 1, comma 46, della legge 4 agosto 2017, n. 124, si interpreta nel senso che le misure di identificazione in via indiretta o da remoto del cliente già adottate dagli operatori di telefonia mobile, sia in caso di nuova attivazione che di migrazione di S.I.M. card già attivate, basate su sistemi di registrazione audio-video che garantiscano, anche ai fini di giustizia, la corretta e completa acquisizione dei dati necessari al riconoscimento dell'utente, la genuinità della ripresa e il rispetto delle norme a tutela della riservatezza dei dati personali, effettuate sotto la responsabilità del medesimo operatore, sono ritenute compatibili con le previsioni, gli obiettivi ed i requisiti di cui all'articolo 55, comma 7, del codice di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259».

  Dopo l'articolo 38 è inserito il seguente:
  « Art. 38-bis. – (Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo) – 1. Fuori dei casi di cui agli articoli 142 e 143 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, al fine di far fronte alle ricadute economiche negative per il settore dell'industria culturale conseguenti alle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2021, per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8 e le ore 23, destinati ad un massimo di 1.000 partecipanti, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto per l'organizzazione di spettacoli dal vivo, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, è sostituito dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, presentata dall'interessato allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo, fermo restando il rispetto delle disposizioni e delle linee guida adottate per la prevenzione e il contrasto della diffusione del contagio da COVID-19 e con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo in oggetto.
  2. La segnalazione di cui al comma 1 indica il numero massimo di partecipanti, il luogo e l'orario in cui si svolge lo spettacolo ed è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del luogo dove si svolge lo spettacolo alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno.
  3. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.
  4. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 5, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può adottare i provvedimenti di cui al primo periodo anche dopo la scadenza del termine di sessanta giorni.
  5. Ogni controversia relativa all'applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni, attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione certificata di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni».

  All'articolo 39:
   al comma 1, le parole: «200 mila euro» sono sostituite dalle seguenti: «200.000 euro»;
   dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Al fine di accelerare la ripresa economica ed occupazionale, tra i programmi di investimento nelle aree di crisi industriale agevolati ai sensi del decreto-legge 1o aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, è aggiunta, limitatamente ai programmi di investimento per la tutela ambientale, la fabbricazione di gas industriali, in conformità e alle condizioni di cui agli articoli 36 e 37 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014. Sono conseguentemente apportate le necessarie modifiche al decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 17 ottobre 2019»;
   alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed estensione degli interventi di cui al decreto-legge 1o aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181».

  Dopo l'articolo 39 sono inseriti i seguenti:
  «Art. 39-bis. – (Modifiche alla disciplina della piattaforma telematica “Incentivi.gov.it”) – 1. All'articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  “1-bis. La piattaforma telematica di cui al comma 1 deve promuovere la conoscenza di tutte le misure di incentivazione e dei programmi di finanziamento gestiti dal Ministero dello sviluppo economico e migliorare la trasparenza e la comprensione delle procedure di accesso e di erogazione degli incentivi anche attraverso un accesso alle informazioni interattivo e di facile utilizzo che, sulla base delle esigenze dei beneficiari, li indirizzi verso le misure più appropriate ed agevoli la conoscenza dello stato di avanzamento delle procedure di concessione degli incentivi, anche attraverso sistemi dedicati di assistenza”;
   b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
  “2. Fermi restando i contenuti previsti al comma 1-bis, una sezione della piattaforma è dedicata alle informazioni relative alle misure di sostegno al tessuto produttivo gestite dalle altre amministrazioni pubbliche centrali e locali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed è alimentata attraverso l'interoperabilità con il Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui al comma 6”;
   c) i commi 4 e 5 sono abrogati;
   d) al comma 6, le parole: “, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,” sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, ivi incluse le modalità per assicurare l'interoperabilità della piattaforma Incentivi.gov.it con il Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, al fine di garantire l'immediata disponibilità delle informazioni utili ai sensi dei commi 1-bis e 2”.

  2. All'attuazione dell'articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dal presente articolo, si provvede con il decreto di cui al comma 6 del medesimo articolo 18-ter, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

  Art. 39-ter. – (Modifiche alla disciplina del Fondo di cui all'articolo 1, comma 226, della legge 30 dicembre 2018, n. 145) – 1. All'articolo 1, comma 226, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il terzo periodo è sostituito dai seguenti: “Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri e modalità di utilizzo delle risorse del Fondo al fine di favorire il collegamento tra i diversi settori di ricerca interessati dagli obiettivi di politica economica e industriale, la collaborazione con gli organismi di ricerca internazionale, l'integrazione con i finanziamenti della ricerca europei e nazionali, le relazioni con il sistema del capitale di rischio (venture capital) italiano ed estero. Per l'attuazione dell'intervento il Ministero dello sviluppo economico si avvale della società Infratel Italia S.p.a. mediante apposita convenzione. Ai relativi oneri si provvede nel limite massimo dell'1 per cento delle risorse del Fondo di cui al presente comma” e al sesto periodo, le parole : ”dal regolamento” sono sostituite dalle seguenti: ”dal decreto”».

  All'articolo 40:
   al comma 1, primo periodo, le parole: «nel registro imprese» sono sostituite dalle seguenti: «nel registro delle imprese»;
   al comma 4, le parole: «i quali hanno sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «ai quali è assegnato un termine di sessanta giorni»;
   al comma 11, capoverso, le parole: «Ai fini dello scioglimento e cancellazione» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini dello scioglimento e della cancellazione»;
   al comma 12, capoverso, le parole: «in quello indicate» sono sostituite dalle seguenti: «indicate nel decreto»;
   dopo il comma 12 sono aggiunti i seguenti:
  «12-bis. In conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e dell'esigenza di garantire alle imprese la lavorazione delle numerose pratiche presentate e ancora giacenti presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il termine per la conclusione dei procedimenti di accorpamento di cui al comma 1 dell'articolo 61 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, è fissato al 30 novembre 2020.
  12-ter. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2492:
    1) dopo il terzo comma è inserito il seguente:
  “Entro i cinque giorni successivi alla presentazione del reclamo, il cancelliere comunica la notizia in via telematica, ai fini dell'annotazione, al competente ufficio del registro delle imprese”;
    2) al quarto comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Un estratto della sentenza definitiva che decide sul reclamo è trasmesso, entro cinque giorni, dal cancelliere al competente ufficio del registro delle imprese per la relativa annotazione”;
   b) all'articolo 2495:
    1) al primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, salvo quanto disposto dal secondo comma”;
    2) dopo il primo comma è inserito il seguente:
  “Decorsi cinque giorni dalla scadenza del termine previsto dal terzo comma dell'articolo 2492, il conservatore del registro delle imprese iscrive la cancellazione della società qualora non riceva notizia della presentazione di reclami da parte del cancelliere”».

  Dopo l'articolo 40 sono inseriti i seguenti:
  «Art. 40-bis. – (Semplificazione del terminale unico per i buoni pasto elettronici) – 1. All'articolo 144 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 5, primo periodo, la parola: “individuati” è sostituita dalle seguenti: “individuati le modalità attuative della disposizione di cui al comma 6-bis, nonché”;
   b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
  “6-bis. In caso di buoni pasto in forma elettronica previsti dall'articolo 4, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 giugno 2017, n. 122, è garantito agli esercizi convenzionati un unico terminale di pagamento”.
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Art. 40-ter. – (Semplificazioni per le attività di recupero dei materiali metallici) – 1. Al fine di incentivare azioni di recupero dei materiali metallici e promuovere una gestione sostenibile, efficiente e razionale degli stessi, secondo i princìpi dell'economia circolare, le attività di raccolta e trasporto degli stessi materiali avviati a specifiche attività di recupero possono essere svolte con modalità semplificate di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152. A tal fine presso l'Albo è istituito un registro al quale le aziende italiane ed estere possono iscriversi ai fini dell'abilitazione all'esercizio della raccolta e del trasporto in modalità semplificata. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Albo definisce apposite modalità semplificate di iscrizione nel registro che promuovano e facilitino l'ingresso nel mercato, anche dall'estero, per le imprese che intendano svolgere tali attività.
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Art. 40-quater. – (Semplificazioni in materia di visto per investitori esteri) – 1. All'articolo 26-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, dopo le parole: “agli stranieri che intendono effettuare” sono aggiunte le seguenti: “, in nome proprio o per conto della persona giuridica che legalmente rappresentano”;
   b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
  “3-bis. Qualora la richiesta del nulla osta di cui al comma 3 sia presentata dal legale rappresentante della persona giuridica straniera, l'autorità amministrativa, individuata con il decreto di cui al comma 2, richiede al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale la preliminare verifica sulla sussistenza della condizione di reciprocità di cui all'articolo 16 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile.
  3-ter. Il rilascio del nulla osta ai sensi del comma 3-bis reca l'attestazione dell'avvenuta verifica della condizione di reciprocità di cui all'articolo 16 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile”;
   c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
  “5-bis. Il soggetto titolare del permesso di soggiorno per investitori esercita gli stessi diritti inerenti al permesso di soggiorno per lavoro autonomo di cui all'articolo 26, è esonerato dalla verifica della condizione di reciprocità di cui all'articolo 16 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile e, per la durata complessiva di cinque anni a decorrere dal primo rilascio, è esonerato dall'obbligo della sottoscrizione dell'accordo di integrazione di cui all'articolo 4-bis e dagli obblighi inerenti alla continuità del soggiorno in Italia previsti dal regolamento di attuazione”».

  All'articolo 41:
   al comma 1:
    al capoverso 2-ter, le parole: «, associano negli atti stessi,» sono sostituite dalle seguenti: «associano negli atti stessi» e le parole: «Dipartimento della Ragioneria» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento della Ragioneria»;
    al capoverso 2-quinquies, al secondo periodo, le parole: «Ministro per il SUD» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro per il Sud» e, al terzo periodo, le parole: «24 dicembre 2007, n. 144» sono sostituite dalle seguenti: «24 dicembre 2007, n. 244»;
   dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  «3-bis. All'articolo 7-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “La comunicazione di cui al periodo precedente, entro trenta giorni dalla ricezione, è trasmessa dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale all'autorità politica delegata per il coordinamento della politica economica e la programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale”».

  All'articolo 42:
   al comma 3, capoverso, la numerazione: «27-nonies» è sostituita dalla seguente: «27-novies».

  All'articolo 43:
   al comma 1:
    alla lettera a), dopo le parole: «normativa dell'Unione» è inserita la seguente: «europea»;
    alla lettera b), le parole: «decreto del Presidente della Repubblica, conseguentemente» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999; conseguentemente,»;
   dopo il comma 4 è inserito il seguente:
  «4-bis. Per le colture arboree ubicate su terreni di origine vulcanica, in caso di superamento dei limiti di acido fosforoso stabiliti dalla normativa vigente in materia di produzione con metodo biologico, qualora a seguito degli opportuni accertamenti da parte dell'organismo di controllo la contaminazione sia attribuibile alla natura del suolo, non si applica il provvedimento di soppressione delle indicazioni biologiche. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere stabilite specifiche soglie di presenza di acido fosforoso per i prodotti coltivati nelle predette aree»;
   dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
  «7-bis. Per i prodotti agricoli e agroalimentari, nonché per gli alimenti o per il loro ingrediente primario, somministrati nell'esercizio delle attività agrituristiche di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, nel rispetto della vigente normativa europea, è possibile evidenziare il luogo di produzione, con modalità idonee a rendere chiare e facilmente leggibili o acquisibili da parte del consumatore le informazioni fornite.
  7-ter. Le liste delle vivande degli esercizi pubblici adibiti alla somministrazione di cibi e bevande nelle attività di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 25 agosto 1991, n. 287, possono riportare, chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni relative:
   a) al Paese, alla regione o alla località di origine e di produzione delle materie prime impiegate per la preparazione di ciascuna vivanda;
   b) al nome, alla ragione sociale o al marchio e alla sede legale del produttore o dell'importatore, in caso di provenienza da un Paese estero, delle materie prime impiegate per la preparazione di ciascuna vivanda;
   c) alle caratteristiche organolettiche e merceologiche delle materie prime impiegate per la preparazione di ciascuna vivanda e ai metodi di lavorazione utilizzati, ove questi siano determinanti per la qualità o per le caratteristiche organolettiche o merceologiche delle vivande.
  7-quater. All'articolo 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
  “5-bis. In caso di adesione al Sistema di qualità nazionale di produzione integrata, istituito dall'articolo 2, comma 3, della legge 3 febbraio 2011, n. 4, o ad altri sistemi di certificazione volontari conformi a standard internazionali basati sulla sostenibilità e qualora il rispetto delle relative norme tecniche collegate lo renda necessario, è ammessa una deroga alle indicazioni sull'impiego dei fitofarmaci riportate in etichetta. Restano comunque inderogabili i requisiti previsti all'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009”»;
   alla rubrica, le parole: «della legge 15 luglio 2011» sono sostituite dalle seguenti: «dalla legge 15 luglio 2011».

  Dopo l'articolo 43 sono inseriti i seguenti:
  «Art. 43-bis. – (Semplificazioni in materia di accesso alle informazioni sugli alimenti) – 1. All'articolo 5-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  “2-bis. Al fine di semplificare le procedure in materia di accesso alle informazioni sugli alimenti, il Ministero della salute rende disponibili, ogni sei mesi, tramite pubblicazione nel proprio sito internet, in una distinta partizione della sezione ’Amministrazione trasparente’, tutti i dati aggiornati raccolti e comunque detenuti relativi ad alimenti, mangimi e animali vivi destinati al consumo umano provenienti dai Paesi dell'Unione europea nonché da Paesi terzi, anche con riguardo ai dati identificativi degli operatori economici che abbiano effettuato le operazioni di entrata, uscita, transito e deposito dei suddetti prodotti. All'attuazione del presente articolo il Ministero della salute provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.
  Art. 43-ter. – (Modifiche alla legge n. 238 del 2016) – 1. Alla legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 10, comma 1, le parole: “1o agosto” sono sostituite dalle seguenti: “15 luglio”;
   b) all'articolo 31, il comma 5 è sostituito dal seguente:
  “5. La menzione ‘superiore’ non può essere abbinata alla menzione ‘novello’, fatte salve le denominazioni preesistenti”;
   c) all'articolo 33, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  “1. Il riconoscimento della DOCG è riservato ai vini già riconosciuti a DOC da almeno sette anni, che siano ritenuti di particolare pregio, per le caratteristiche qualitative intrinseche e per la rinomanza commerciale acquisita, e che siano stati rivendicati, nell'ultimo biennio, da almeno il 66 per cento, inteso come media, dei soggetti che conducono vigneti dichiarati allo schedario viticolo di cui all'articolo 8, che rappresentino almeno il 66 per cento della superficie totale dichiarata allo schedario viticolo idonea alla rivendicazione della relativa denominazione e che, negli ultimi cinque anni, siano stati certificati e imbottigliati dal 51 per cento degli operatori autorizzati, che rappresentino almeno il 66 per cento della produzione certificata di quella DOC”;
   d) all'articolo 41, il comma 5 è sostituito dal seguente:
  “5. Le attività di cui alla lettera e) del comma 1 e alla lettera e) del comma 4 sono distinte dalle attività effettuate dagli organismi di controllo e sono svolte, nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea, sotto il coordinamento dell'ICQRF e in raccordo con le regioni. L'attività di vigilanza di cui alla lettera e) del comma 1 e alla lettera e) del comma 4 è esplicata prevalentemente nella fase del commercio e consiste nella verifica che le produzioni certificate rispondano ai requisiti previsti dai disciplinari e che prodotti similari non ingenerino confusione nei consumatori e non rechino danni alle produzioni a DOP e IGP. Agli agenti vigilatori incaricati dai consorzi, nell'esercizio di tali funzioni, può essere attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza nelle forme di legge ad opera dell'autorità competente; i consorzi possono richiedere al Ministero il rilascio degli appositi tesserini di riconoscimento, sulla base della normativa vigente. Gli agenti vigilatori già in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza mantengono la qualifica stessa, salvo che intervenga espresso provvedimento di revoca. Gli agenti vigilatori in nessun modo possono effettuare attività di vigilanza sugli organismi di controllo né possono svolgere attività di autocontrollo sulle produzioni”;
   e) l'articolo 46 è abrogato;
   f) all'articolo 64, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  “2. Gli organismi di controllo devono essere accreditati in base alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 e in ogni caso alla sua versione più aggiornata. Gli organismi di controllo esistenti aventi natura pubblica devono adeguarsi a tale norma entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione”.
  Art. 43-quater. – (Misure per favorire l'ingresso in agricoltura di giovani imprenditori) – 1. Per contrastare la perdita di liquidità delle imprese dovuta alla diffusione del COVID-19, all'articolo 10 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  “1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni di cui al presente capo possono essere concessi mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni comprensiva del periodo di preammortamento e di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile, nonché un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile. Per le iniziative nel settore della produzione agricola il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a quindici anni”.
  2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono dettate le misure di attuazione del presente articolo al fine di assicurare, in particolare, la compatibilità delle disposizioni di cui al comma 1 con le agevolazioni previste a legislazione vigente dall'articolo 10 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, in modo da garantire l'assenza di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
  3. All'attuazione del comma 1 si provvede senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato e nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

  L'articolo 44 è sostituito dal seguente:
  «Art. 44. – (Misure a favore degli aumenti di capitale) – 1. In deroga agli articoli 2368, secondo comma, e 2369, terzo e settimo comma, del codice civile, sino alla data del 30 giugno 2021, a condizione che sia rappresentata almeno la metà del capitale sociale, sono approvate con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea, anche qualora lo statuto preveda maggioranza più elevate, le deliberazioni aventi ad oggetto:
   a) gli aumenti del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, ai sensi degli articoli 2439, 2440 e 2441 del codice civile;
   b) l'introduzione nello statuto della delega agli amministratori ad aumentare il capitale sociale, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, per aumenti di capitale da deliberare fino al 30 giugno 2021.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle società a responsabilità limitata, ai sensi degli articoli 2480, 2481 e 2481-bis del codice civile.
  3. Sino alla data del 30 giugno 2021, le società con azioni quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione possono deliberare l'aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile, anche in mancanza di espressa previsione statutaria, nei limiti del 20 per cento del capitale sociale preesistente.
  4. All'articolo 2441 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al secondo comma, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a quattordici giorni dalla pubblicazione dell'offerta nel sito internet della società con le modalità sopra descritte, o, in mancanza, dall'iscrizione dell'offerta nel registro delle imprese”;
   b) al terzo comma, dopo le parole: “quotate in mercati regolamentati” sono inserite le seguenti: “o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione”, dopo le parole: “nel mercato regolamentato” sono inserite le seguenti: “o nel sistema multilaterale di negoziazione” e le parole: “cinque sedute” sono sostituite dalle seguenti: “due sedute”;
   c) al quarto comma, dopo le parole: “quotate in mercati regolamentati” sono inserite le seguenti: “o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione” e dopo le parole: “società di revisione legale.” sono aggiunte le seguenti: “Le ragioni dell'esclusione o della limitazione nonché i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione devono risultare da apposita relazione degli amministratori, depositata presso la sede sociale e pubblicata nel sito internet della società entro il termine della convocazione dell'assemblea, salvo quanto previsto dalle leggi speciali”».

  Dopo l'articolo 44 è inserito il seguente:
  «Art. 44-bis. – (Semplificazione dei criteri per la qualificazione delle PMI quotate) – 1. Al fine di semplificare i criteri per determinare l'elenco delle PMI quotate anche con l'obiettivo di pervenire ad una semplificazione complessiva del regime applicabile alle società quotate, all'articolo 1, comma 1, lettera w-quater.1), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: “il cui fatturato anche anteriormente all'ammissione alla negoziazione delle proprie azioni, sia inferiore a 300 milioni di euro, ovvero” sono soppresse;
   b) le parole: “entrambi i predetti limiti” sono sostituite dalle seguenti: “tale limite”;
   c) le parole: “sulla base delle informazioni fornite dagli emittenti” sono soppresse.
  2. Gli emittenti che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto assumono la qualifica di PMI in base al solo criterio del fatturato continuano a mantenere tale qualifica per due esercizi successivi a quello in corso».

  Dopo l'articolo 45 è inserito il seguente:
  «Art 45-bis. – (Proroga dei termini per gli adeguamenti antincendio nelle aerostazioni) – 1. Al fine di semplificare, nonché di far fronte all'impatto delle misure di contenimento correlate all'emergenza sanitaria da COVID-19 sul settore del trasporto aereo, limitatamente alle aerostazioni che si siano già adeguate ai requisiti di sicurezza antincendio nei termini di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell'interno 17 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 28 luglio 2014, il termine temporale di cui alla lettera b) del citato articolo 6, comma 1, è prorogato al 7 ottobre 2021 e il termine temporale di cui alla lettera c) dello stesso articolo 6, comma 1, è prorogato al 7 ottobre 2023.
  2. La disposizione di cui al presente articolo non ha efficacia retroattiva e non sana eventuali inadempimenti rispetto a termini già scaduti».

  All'articolo 46:
   al comma 1:
    alla lettera a), numero 2), capoverso 7-ter, lettera d), le parole: «Piano Strategico» sono sostituite dalle seguenti: «Piano di Sviluppo Strategico»;
    alla lettera b), numero 2), capoverso a-sexies), le parole: «piano strategico» sono sostituite dalle seguenti: «Piano di Sviluppo Strategico» e le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».

  All'articolo 47:
   al comma 1, lettera c), capoverso 1-bis, la parola: «interessate» è sostituita dalla seguente: «interessati».

  All'articolo 48:
   dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  «1-bis. All'articolo 7, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'alinea, le parole: “sono disposti” sono sostituite dalle seguenti: “possono essere disposti”;
   b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
   “b) siano riscontrati dai competenti organi di controllo, giurisdizionali o amministrativi, l'omesso esercizio o gravi irregolarità nell'espletamento delle funzioni e delle competenze previste rispettivamente dagli articoli 8, comma 3, e 9, comma 5, tali da compromettere il funzionamento dell'Autorità”.
  1-ter. All'articolo 5-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  “1-bis. Per le operazioni di dragaggio nelle aree portuali e marino costiere, oltre che nei bacini idrici, anche se non posti in siti di interesse nazionale, si utilizzano le modalità e le migliori tecnologie disponibili finalizzate a mitigare i rischi di propagazione di contaminanti, ove presenti”»;
   al comma 2, le parole: «data di entrata in vigore della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «data di entrata in vigore del presente decreto»;
   al comma 5, le parole: «il Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministro»;
   dopo il comma 5 è inserito il seguente:
  «5-bis. Al fine di mitigare gli effetti della pandemia e allo scopo di semplificare l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 199 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al medesimo articolo 199, comma 8, le parole: “Con decreto” sono sostituite dalle seguenti: “Con uno o più decreti” e la parola: “adottato” è sostituita dalla seguente: “adottati”»;
   dopo il comma 7 è inserito il seguente:
  «7-bis. Al fine di semplificare le componenti tariffarie dell'energia elettrica necessaria per alimentare le navi tramite cold ironing, all'articolo 34-bis, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Alle stesse forniture non si applicano gli oneri generali di sistema, data la natura addizionale dei suddetti prelievi”. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente provvede, ove necessario, ai conseguenti aggiornamenti compensativi delle componenti tariffarie dell'energia elettrica»;
   alla rubrica, le parole: «e delle Autorità di sistema portuale» sono soppresse e dopo le parole: «della logistica portuale» sono inserite le seguenti: «, di cold ironing».

  Dopo l'articolo 48 sono inseriti i seguenti:
  «Art. 48-bis. – (Modifiche alla legge 5 giugno 1962, n. 616) – 1. Alla legge 5 giugno 1962, n. 616, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 4:
    1) alla lettera c), la parola: “radiotelegrafica” è sostituita dalla seguente: “radioelettrica” e le parole: “1.600 tonnellate” sono sostituite dalle seguenti: “500 tonnellate”;
    2) la lettera d) è abrogata;
   b) all'articolo 6:
    1) al quarto comma, le parole: “, c), d)” sono soppresse;
    2) l'ultimo comma è sostituito dal seguente:
  “La durata dei certificati di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 4 è fissata in cinque anni, soggetta a collaudi intermedi da effettuare annualmente entro i tre mesi precedenti o successivi rispetto alla data di rilascio dei certificati stessi. La durata del certificato di idoneità di cui alla lettera f) dell'articolo 4 non può essere superiore a due anni, ad eccezione delle unità da pesca la cui durata è fissata in tre anni”.
  Art. 48-ter. – (Modifica al codice delle comunicazioni elettroniche) – 1. All'articolo 178, comma 1, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, dopo le parole: “le ispezioni di cui all'articolo 176” sono inserite le seguenti: “effettuati dai propri funzionari”.
  Art. 48-quater. – (Tracciabilità telematica delle movimentazioni delle unità navali nei porti e rinnovo del termine per la stipula delle convenzioni di arruolamento ai sensi dell'articolo 329 del codice della navigazione) – 1. Al fine di rafforzare gli interventi per la tracciabilità delle movimentazioni delle unità navali nei porti, con particolare riguardo alle attività dell'Agenzia delle dogane, all'articolo 14-bis, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, dopo le parole: “agenti raccomandatari,” sono inserite le seguenti: “avvisatori marittimi,”.
  2. All'articolo 103-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: “fino alla data del 31 agosto 2020” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2020”.
  Art. 48-quinquies. – (Zona logistica semplificata) – 1. All'articolo 1, comma 62, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Qualora in una regione ricadano più Autorità di sistema portuale di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, e nell'ambito di una delle dette Autorità rientrino scali siti in regioni differenti, la regione è autorizzata ad istituire una seconda Zona logistica semplificata, il cui ambito ricomprenda, tra le altre, le zone portuali e retroportuali relative all'Autorità di sistema portuale che abbia scali in regioni differenti”.
  2. All'articolo 1, comma 64, della predetta legge n. 205 del 2017 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Nelle Zone logistiche semplificate istituite ai sensi del secondo periodo del comma 62 non trovano applicazione le agevolazioni di cui all'articolo 5, comma 2, del predetto decreto-legge n. 91 del 2017”».

  All'articolo 49:
   al comma 5:
    all'alinea, le parole: «decreto legislativo del 30 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile»;
    al capoverso 1-ter, dopo la lettera c) è inserita la seguente:
   « c-bis) nel caso di attraversamento tra strade di tipo B appartenenti a enti diversi, la titolarità delle strutture dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, è indicata, con preferenza per l'ente cui appartiene la strada di interesse nazionale, nell'atto di concessione di cui al comma 1, che va rinnovato o rilasciato se privo di tale indicazione»;

  dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
  «5-bis. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, le parole: “che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing” sono sostituite dalle seguenti: “che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing o ad uso noleggio a lungo termine”.
  5-ter. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2:
    1) al comma 2, dopo la lettera E è inserita la seguente:
   “E-bis – Strade urbane ciclabili”;
    2) al comma 3, dopo la lettera E è inserita la seguente:
   “E-bis – Strada urbana ciclabile: strada urbana ad unica carreggiata, con banchine pavimentate e marciapiedi, con limite di velocità non superiore a 30 km/h, definita da apposita segnaletica verticale ed orizzontale, con priorità per i velocipedi”;
   b) all'articolo 3, comma 1:
    1) il numero 12-bis) è sostituito dai seguenti:
  “12-bis) Corsia ciclabile: parte longitudinale della carreggiata, posta di norma a destra, delimitata mediante una striscia bianca, continua o discontinua, destinata alla circolazione sulle strade dei velocipedi nello stesso senso di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede. La corsia ciclabile può essere impegnata, per brevi tratti, da altri veicoli se le dimensioni della carreggiata non ne consentono l'uso esclusivo ai velocipedi; in tal caso essa è parte della corsia veicolare e deve essere delimitata da strisce bianche discontinue. La corsia ciclabile può essere impegnata da altri veicoli anche quando sono presenti fermate del trasporto pubblico collettivo e risulta sovrapposta alle strisce di delimitazione di fermata di cui all'articolo 151 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. La corsia ciclabile si intende valicabile, limitatamente allo spazio necessario per consentire ai veicoli, diversi dai velocipedi, di effettuare la sosta o la fermata nei casi in cui vi sia fascia di sosta veicolare laterale, con qualsiasi giacitura;
  12-ter) Corsia ciclabile per doppio senso ciclabile: parte longitudinale della carreggiata urbana a senso unico di marcia, posta a sinistra rispetto al senso di marcia, delimitata mediante una striscia bianca discontinua, valicabile e ad uso promiscuo, idonea a permettere la circolazione sulle strade urbane dei velocipedi in senso contrario a quello di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede. La corsia ciclabile è parte della carreggiata destinata alla circolazione dei velocipedi in senso opposto a quello degli altri veicoli”;
    2) dopo il numero 58) è aggiunto il seguente:
  “58-bis) Zona scolastica: zona urbana in prossimità della quale si trovano edifici adibiti ad uso scolastico, in cui è garantita una particolare protezione dei pedoni e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine”;
   c) all'articolo 7:
    1) al comma 1, dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti:
   “i-bis) stabilire che su strade classificate di tipo E, E-bis, F o F-bis, ove il limite massimo di velocità sia inferiore o uguale a 30 km/h ovvero su parte di una zona a traffico limitato, i velocipedi possano circolare anche in senso opposto all'unico senso di marcia prescritto per tutti gli altri veicoli, lungo la corsia ciclabile per doppio senso ciclabile presente sulla strada stessa. La facoltà può essere prevista indipendentemente dalla larghezza della carreggiata, dalla presenza e dalla posizione di aree per la sosta veicolare e dalla massa dei veicoli autorizzati al transito. Tale modalità di circolazione dei velocipedi è denominata ‘doppio senso ciclabile’ ed è individuata mediante apposita segnaletica;
   i-ter) consentire la circolazione dei velocipedi sulle strade di cui alla lettera i), purché non siano presenti binari tramviari a raso ed a condizione che, salvo situazioni puntuali, il modulo delle strade non sia inferiore a 4,30 m.”;
    2) dopo il comma 11 è inserito il seguente:
  “11-bis. Nelle zone scolastiche urbane può essere limitata o esclusa la circolazione, la sosta o la fermata di tutte o di alcune categorie di veicoli, in orari e con modalità definiti con ordinanza del sindaco. I divieti di circolazione, di sosta o di fermata non si applicano agli scuolabus, agli autobus destinati al trasporto degli alunni frequentanti istituti scolastici, nonché ai titolari di contrassegno di cui all'articolo 381, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Chiunque viola gli obblighi, le limitazioni o i divieti previsti al presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa di cui al comma 13-bis”;
   d) nel titolo I, dopo l'articolo 12 è aggiunto il seguente:
  “Art. 12-bis. – (Prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta e fermata) – 1. Con provvedimento del sindaco possono essere conferite funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta nell'ambito delle aree oggetto dell'affidamento per la sosta regolamentata o a pagamento, aree verdi comprese, a dipendenti comunali o delle società private e pubbliche esercenti la gestione della sosta di superficie a pagamento o dei parcheggi. Con provvedimento del sindaco possono, inoltre, essere conferite a dipendenti comunali o a dipendenti delle aziende municipalizzate o delle imprese addette alla raccolta dei rifiuti urbani e alla pulizia delle strade funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta o di fermata connesse all'espletamento delle predette attività.
  2. Le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta e di fermata sono svolte dal personale, nominativamente designato in tale funzione con il provvedimento del sindaco di cui al comma 1, previo accertamento dell'assenza di precedenti o pendenze penali e con l'effettuazione e il superamento di un'adeguata formazione. Tale personale, durante lo svolgimento delle proprie mansioni, riveste la qualifica di pubblico ufficiale.
  3. Le funzioni di cui al comma 1 possono essere conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone. A tale personale sono inoltre conferite, con le stesse modalità di cui al comma 1, le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione, fermata e sosta sulle corsie e strade ove transitano i veicoli adibiti al servizio di linea.
  4. Al personale di cui al presente articolo è conferito il potere di contestazione delle infrazioni di cui agli articoli 7, 157 e 158, in ragione delle funzioni attribuibili ai sensi dei commi 1 e 2, nonché di disporre la rimozione dei veicoli ai sensi dell'articolo 159, limitatamente agli ambiti oggetto di affidamento di cui al presente articolo. Al suddetto personale è conferito il potere di contestazione nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento delle violazioni di propria competenza. Al personale di cui al comma 1, secondo periodo, e di cui al comma 3 è, altresì, conferito il potere di compiere accertamenti di violazioni in materia di sosta o di fermata in aree limitrofe a quelle oggetto dell'affidamento o di gestione dell'attività di propria competenza che sono funzionali, rispettivamente, alla gestione degli spazi per la raccolta dei rifiuti urbani o alla fruizione delle corsie o delle strade riservate al servizio di linea. Il personale dipendente dalle società di gestione dei parcheggi di cui al comma 1, primo periodo, ha possibilità di accertare violazioni relative alla sosta o alla fermata anche nelle aree immediatamente limitrofe alle aree oggetto dell'affidamento solo quando queste costituiscono lo spazio minimo indispensabile per compiere le manovre necessarie a garantire la concreta fruizione dello spazio di sosta regolamentata o del parcheggio oggetto dell'affidamento.
  5. L'attività sanzionatoria di cui al presente articolo, successiva all'emissione del verbale da parte del personale, e l'organizzazione del relativo servizio sono di competenza dell'amministrazione comunale attraverso gli uffici o i comandi a ciò preposti, a cui compete anche tutta l'attività autorizzativa e di verifica sull'operato. I comuni possono conferire alle società di cui ai commi 1, 2 e 3 la facoltà di esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese, gli interessi e le penali. Le modalità operative e gli importi di tali azioni di recupero sono oggetto di negoziazione tra il soggetto concedente ed il concessionario.
  6. Ai fini dell'accertamento nonché per la redazione della documentazione in ordine alle violazioni di cui al presente articolo è possibile ricorrere all'uso della tecnologia digitale e a strumenti elettronici e fotografici.
  7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”;
   e) all'articolo 37, il comma 3 è abrogato;
   f) all'articolo 75, il comma 4 è sostituito dal seguente:
  “4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti individua, con proprio decreto, i veicoli di tipo omologato da adibire a servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone di cui all'articolo 85, o a servizio di piazza di cui all'articolo 86, o a servizio di linea per trasporto di persone di cui all'articolo 87, che sono soggetti all'accertamento di cui al comma 2”;
   g) all'articolo 78, comma 1, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: “Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le tipologie di modifica delle caratteristiche costruttive e funzionali, anche con riferimento ai veicoli con adattamenti per le persone con disabilità, per le quali la visita e prova di cui al primo periodo non sono richieste. Con il medesimo decreto sono stabilite, altresì, le modalità e le procedure per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione”;
   h) all'articolo 94:
    1) al comma 2, le parole: “procede all'aggiornamento della carta di circolazione” sono sostituite dalle seguenti: “procede all'aggiornamento dell'archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226”;
    2) al comma 4, dopo le parole: “l'aggiornamento” sono inserite le seguenti: “dei dati presenti nell'archivio nazionale dei veicoli”;
   i) all'articolo 126:
    1) dopo il comma 8 è inserito il seguente:
  “8-bis. Al titolare di patente di guida che si sottopone, presso la commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, agli accertamenti per la verifica della persistenza dei requisiti di idoneità psicofisica richiesti per il rinnovo di validità della patente di guida, la commissione stessa rilascia, per una sola volta, un permesso provvisorio di guida, valido fino all'esito finale della procedura di rinnovo. Il rilascio del permesso provvisorio di guida è subordinato alla verifica dell'insussistenza di condizioni di ostatività presso l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'articolo 226, comma 10. Il permesso provvisorio di guida non è rilasciato ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi agli accertamenti previsti dagli articoli 186, comma 8, e 187, comma 6”;
    2) al comma 9, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Chi ha rinnovato la patente di guida presso un'autorità diplomatico-consolare italiana in uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo ha l'obbligo, entro sei mesi dalla riacquisizione della residenza in Italia, di rinnovare la patente stessa secondo la procedura ordinaria prevista al comma 8”;
    3) dopo il comma 10 è inserito il seguente:
  “10-bis. La commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, che, a seguito di accertamento dell'idoneità psicofisica, valuta che il conducente debba procedere al declassamento della patente di guida, trasmette, per via informatica, i dati del conducente all'Ufficio centrale operativo, che provvede alla stampa e alla spedizione della nuova patente di guida. Contenuti e modalità di trasmissione dei dati della commissione medica locale all'Ufficio centrale operativo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale sono fissati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”;
   l) all'articolo 145, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
  “4-bis. I conducenti degli altri veicoli hanno l'obbligo di dare la precedenza ai velocipedi che transitano sulle strade urbane ciclabili o vi si immettono, anche da luogo non soggetto a pubblico passaggio.
  4-ter. Lungo le strade urbane i conducenti degli altri veicoli hanno l'obbligo di dare la precedenza ai velocipedi che circolano sulle corsie ciclabili”;
   m) all'articolo 148, dopo il comma 9 è inserito il seguente:
  “9-bis. Lungo le strade urbane ciclabili il conducente di un autoveicolo che effettui il sorpasso di un velocipede è tenuto ad usare particolari cautele al fine di assicurare una maggiore distanza laterale di sicurezza in considerazione della minore stabilità e della probabilità di ondeggiamenti e deviazioni da parte del velocipede stesso. Prima di effettuare il sorpasso di un velocipede, il conducente dell'autoveicolo valuta l'esistenza delle condizioni predette per compiere la manovra in completa sicurezza per entrambi i veicoli, riducendo particolarmente la velocità, ove necessario, affinché la manovra di sorpasso sia compiuta a ridottissima velocità qualora le circostanze lo richiedano. Chiunque viola le disposizioni del presente comma è soggetto alle sanzioni amministrative di cui al comma 16, primo periodo”;
   n) all'articolo 150, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  “2-bis. Lungo le strade urbane a senso unico, in cui è consentita la circolazione a doppio senso ciclabile di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i-bis), qualora risulti non agevole l'incrocio, i conducenti degli altri veicoli devono dare la precedenza ai velocipedi che circolano sulla corsia ciclabile per doppio senso ciclabile”;
   o) all'articolo 175, comma 2, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, ad eccezione dei tricicli, di cilindrata non inferiore a 250 cm3 se a motore termico e comunque di potenza non inferiore a 15 kW, destinati al trasporto di persone e con al massimo un passeggero oltre al conducente”;
   p) all'articolo 180, comma 4, dopo le parole: “e per quelli adibiti a locazione senza conducente” sono inserite le seguenti: “, ovvero con facoltà di acquisto in leasing,”;
   q) all'articolo 182:
    1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  “1-bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano alla circolazione dei velocipedi sulle strade urbane ciclabili”;
    2) il comma 9 è sostituito dal seguente:
  “9. I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate ovvero sulle corsie ciclabili o sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile, quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le modalità stabilite nel regolamento. Le norme previste dal regolamento per la circolazione sulle piste ciclabili si applicano anche alla circolazione sulle corsie ciclabili e sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile”;
    3) al comma 9-ter, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: “L'area delimitata è accessibile attraverso una corsia o da una pista ciclabile di lunghezza pari almeno a 5 metri, situata sul lato destro in prossimità dell'intersezione”;
   r) all'articolo 201, comma 1-bis, lettera g), le parole: “attraverso i dispositivi previsti dall'articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127” sono sostituite dalle seguenti: “o con accesso o transito vietato, attraverso dispositivi omologati ai sensi di apposito regolamento emanato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con il medesimo regolamento sono definite le condizioni per l'installazione e l'esercizio dei dispositivi di controllo, al fine di consentire la rilevazione delle violazioni dei divieti di circolazione, in ingresso, all'interno ed in uscita nelle corsie, strade, aree e zone di cui al periodo precedente, nonché il controllo della durata di permanenza all'interno delle medesime zone”.
  5-quater. L'articolo 74 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è abrogato.
  5-quinquies. L'articolo 59 della legge 29 luglio 2010, n. 120, è abrogato.
  5-sexies. Il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250, è abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare ai sensi dell'articolo 201, comma 1-bis, lettera g), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
  5-septies. All'articolo 92 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
  “4. In considerazione dello stato di emergenza nazionale di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e del 29 luglio 2020, è autorizzata la circolazione fino al 31 ottobre 2020 dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di visita e prova di cui agli articoli 75 e 78 o alle attività di revisione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ed è rispettivamente autorizzata la circolazione fino al 31 dicembre 2020 dei veicoli da sottoporre ai medesimi controlli entro il 30 settembre 2020 nonché la circolazione fino al 28 febbraio 2021 dei veicoli da sottoporre agli stessi controlli entro il 31 dicembre 2020”;
   b) dopo il comma 4-sexies è aggiunto il seguente:
  “4-septies. Al fine di mitigare gli effetti derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché di ridurre i tempi di espletamento delle attività di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, fino al 31 marzo 2021 gli accertamenti previsti dal medesimo articolo 80 possono essere svolti anche dagli ispettori di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2017. Ai predetti ispettori è riconosciuto, per lo svolgimento dell'attività, un compenso, a carico esclusivo dei richiedenti la revisione, determinato secondo le modalità di cui all'articolo 19, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 1o dicembre 1986, n. 870”.
  5-octies. All'articolo 1, comma 104, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: “Allo scopo di finanziare interventi finalizzati alla progettazione di ciclovie interurbane, come definite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 11 gennaio 2018, n. 2” sono sostituite dalle seguenti: “Per l'installazione della segnaletica lungo l'itinerario ciclo-turistico appenninico dal comune di Altare, in Liguria, fino al comune di Alia, in Sicilia”;
   b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 30 novembre 2020, sono definite le modalità di erogazione delle risorse del predetto Fondo”.
  5-novies. All'articolo 1, comma 4-bis, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, le parole: “entro il 31 ottobre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 marzo 2021”.
  5-decies. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede all'aggiornamento del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
  5-undecies. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2002, n. 168, le parole: “sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C e D, del citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “sulle restanti tipologie di strade, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2”.
  5-duodecies. All'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, i commi 132 e 133 sono abrogati.
  5-terdecies. L'articolo 68 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è abrogato».

  Nel capo I del titolo IV, dopo l'articolo 49 è aggiunto il seguente:
  «Art. 49-bis. – (Disposizioni in materia di rilascio del documento unico di circolazione) – 1. Per tutte le operazioni gestite con le procedure attualmente vigenti che danno luogo al rilascio del documento unico di circolazione e di proprietà di cui al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, l'intestatario di un veicolo diverso da quelli di cui all'articolo 60 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, può richiedere la restituzione del documento di circolazione originale, previa apposizione di un segno di annullamento.
  2. La restituzione del documento di circolazione originale è subordinata al pagamento di un contributo, in sede di presentazione dell'istanza, secondo ammontare, criteri e modalità definiti con apposito decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  3. Le amministrazioni provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

  All'articolo 50:
   al comma 1:
    alla lettera c), numero 1):
     all'alinea, le parole: «è inserito il seguente» sono sostituite dalle seguenti: «sono inseriti i seguenti»;
     al capoverso 2-bis, le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centoventi giorni», dopo le parole: «tenendo conto delle caratteristiche del territorio, sociali, industriali, urbanistiche, paesaggistiche e morfologiche» sono inserite le seguenti: «e delle aree sia a terra che a mare caratterizzate dalla presenza di siti di interesse nazionale da bonificare ovvero limitrofe» e le parole: « verifica di assoggettabilità o a VIA» sono sostituite dalle seguenti: « verifica di assoggettabilità a VIA o a VIA»;
   dopo il capoverso 2-bis sono aggiunti i seguenti:
  «2-ter. L'individuazione delle aree di cui al comma 2-bis deve avvenire nel rispetto delle esigenze di mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, nonché delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici e del suolo, tenuto conto dei suoli degradati le cui funzioni ecosistemiche risultano pregiudicate in modo irreversibile e definitivo.
  2-quater. Per la realizzazione delle opere di cui al comma 2-bis occorre privilegiare, ove possibile, l'utilizzo di superfici di strutture edificate, comprese le piattaforme petrolifere in disuso»;
    alla lettera d), numero 1), capoverso 2-bis, al primo periodo, le parole: «dell'ISPRA» sono sostituite dalle seguenti: «del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132» e dopo il primo periodo è inserito il seguente: «I componenti nominati nella Commissione Tecnica PNIEC non possono far parte della Commissione di cui al comma 1 del presente articolo»;
    alla lettera e), numero 2), capoverso 4-bis, le parole: «è indicato il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.”.» sono sostituite dalle seguenti: «sono indicati l'autorità cui è possibile ricorrere e il relativo termine”;»;
    alla lettera f), capoverso Articolo 19:
     al comma 2, le parole: «i chiarimenti e le integrazioni richieste» sono sostituite dalle seguenti: «i chiarimenti e le integrazioni richiesti,»;
     al comma 3, al primo periodo, le parole: «delle integrazioni richieste» sono sostituite dalle seguenti: «dei chiarimenti e delle integrazioni richiesti» e il secondo periodo è soppresso;
     al comma 4, le parole: «Entro trenta» sono sostituite dalle seguenti: «Entro e non oltre quarantacinque»;
     al comma 5, dopo le parole: «se il progetto ha possibili» è inserita la seguente: «ulteriori»;
     al comma 6, ultimo periodo, le parole: «sul sito internet istituzionale» sono sostituite dalle seguenti: «nel sito internet istituzionale dell'autorità competente»;
    alla lettera i), numero 3), le parole: «dopo il primo periodo è inserito il seguente: “In alternativa, la pubblicazione può avvenire a cura del proponente, secondo le modalità tecniche di accesso al sito internet istituzionale dell'autorità competente tempestivamente indicate da quest'ultima.”, e» sono soppresse;
    alla lettera l):
     al numero 2), le parole: «ulteriori venti giorni” e» sono sostituite dalle seguenti: «ulteriori venti giorni” e, al secondo periodo,»;
     al numero 3), il capoverso 3.2 è soppresso;
    alla lettera n):
     al numero 2), il quarto periodo è soppresso e, al quinto periodo, la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «sessanta»;
     al numero 3), capoverso 7, il quinto periodo è soppresso;
     al numero 4), capoverso 8, al primo periodo, dopo le parole: «di cui al» sono inserite le seguenti: «primo periodo del» e, al secondo periodo, le parole: «e dei titoli abilitativi» sono sostituite dalle seguenti: «e i titoli abilitativi»;
    alla lettera o), il numero 2) è sostituito dai seguenti:
    «2) al comma 4, ultimo periodo, le parole: “sessanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “trenta giorni”;
    2-bis) al comma 7, terzo periodo, le parole: “centoventi giorni” sono sostituite dalle seguenti: “novanta giorni”»;
   dopo la lettera p) sono inserite le seguenti:
   « p-bis) all'articolo 28, dopo il comma 7 è inserito il seguente:
  “7-bis. Il proponente, entro i termini di validità disposti dal provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA, trasmette all'autorità competente la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione delle stesse, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte. La documentazione è pubblicata tempestivamente nel sito internet dell'autorità competente”;
   p-ter) all'articolo 102, comma 1, la parola: “ovvero” è sostituita dalle seguenti: “o, in alternativa”»;
   la lettera q) è sostituita dalla seguente:
   « q) al numero 8) dell'allegato II alla parte seconda, le parole: “di petrolio, prodotti chimici, prodotti petroliferi e prodotti petrolchimici con capacità complessiva superiore a 40.000 m3” sono sostituite dalle seguenti: “di petrolio con capacità complessiva superiore a 40.000 m3; di prodotti chimici, prodotti petroliferi e prodotti petrolchimici con capacità complessiva superiore a 200.000 tonnellate”»;
    alla lettera r), numero 2), capoverso 5-quater, la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «sessanta»;
   dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  «3-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con uno o più decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e con il Ministero della salute, sono recepite le norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale, elaborate dal Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, finalizzata allo svolgimento della valutazione di impatto ambientale, anche ad integrazione dei contenuti degli studi di impatto ambientale di cui all'allegato VII alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;
   il comma 4 è sostituito dal seguente:
  «4. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, per il tramite della Scuola di specializzazione in discipline ambientali di cui all'articolo 17-bis del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, assicura, mediante appositi protocolli d'intesa con l'autorità competente, il supporto scientifico e la formazione specifica al personale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con particolare riferimento a quello operante presso la direzione generale competente in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali. A tal fine, nonché per assicurare il funzionamento della suddetta Scuola, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare riconosce all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale un contributo pari ad euro 300.000 per l'anno 2020 e ad euro 700.000 a decorrere dall'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari ad euro 300.000 per l'anno 2020 e ad euro 700.000 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 1o giugno 2002, n. 120. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

  Dopo l'articolo 50 è inserito il seguente:
  «Art 50-bis. – (Accelerazione dei processi amministrativi per le attività infrastrutturali) – 1. All'articolo 119, comma 1, del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo la lettera m-sexies) è aggiunta la seguente:
   “m-septies) l'autorizzazione unica di cui agli articoli 52-bis e seguenti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, per le infrastrutture lineari energetiche, quali i gasdotti, gli elettrodotti, gli oleodotti e le reti di trasporto di fluidi termici, ivi inclusi le opere, gli impianti e i servizi accessori connessi o funzionali all'esercizio degli stessi, i gasdotti e gli oleodotti necessari per la coltivazione e lo stoccaggio degli idrocarburi, nonché rispetto agli atti riferiti a tali infrastrutture inerenti alla valutazione ambientale strategica, alla verifica di assoggettabilità e alla valutazione di impatto ambientale e a tutti i provvedimenti, di competenza statale o regionale, indicati dall'articolo 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché agli atti che definiscono l'intesa Stato-regione”».

  All'articolo 52:
   al comma 1, capoverso Art. 242-ter, comma 4:
    alla lettera a), dopo le parole: «mediante un Piano di indagini preliminari» è inserito il seguente segno di interpunzione: «.»;
    alla lettera c), le parole: «gestione rifiuti» sono sostituite dalle seguenti: «gestione dei rifiuti»;
    dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
   « c-bis) ove l'indagine preliminare di cui alla lettera a) accerti che il livello delle CSC non sia stato superato, per i siti di interesse nazionale il procedimento si conclude secondo le modalità previste dal comma 4-bis dell'articolo 252 e per gli altri siti nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 242».

  Dopo l'articolo 52 è inserito il seguente:
  «Art. 52-bis. – (Misure a sostegno della razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti) – 1. Al comma 115 dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: “tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “il 31 dicembre 2023”».

  All'articolo 53:
   al comma 1:
    al capoverso 4-bis, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «In caso di mancata pronuncia nei termini da parte dell'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, il Piano di indagini preliminari è concordato con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che si pronuncia entro e non oltre i quindici giorni successivi su segnalazione del proponente o dell'autorità competente» e le parole da: «da avviare» fino alla fine del capoverso sono sostituite dalle seguenti: «da concludere nel termine di novanta giorni dalla data di acquisizione dell'autocertificazione, decorsi i quali il procedimento di verifica si considera definitivamente concluso»;
   il capoverso 4-quater è sostituito dal seguente:
  « 4-quater. Qualora gli obiettivi individuati per la bonifica del suolo, sottosuolo e materiali di riporto siano raggiunti anticipatamente rispetto a quelli previsti per la falda, è possibile procedere alla certificazione di avvenuta bonifica di cui all'articolo 248 limitatamente alle predette matrici ambientali, anche a stralcio in relazione alle singole aree catastalmente individuate, fermo restando l'obbligo di raggiungere tutti gli obiettivi di bonifica su tutte le matrici interessate da contaminazione. In tal caso è necessario effettuare un'analisi di rischio atta a dimostrare che le contaminazioni ancora presenti nelle acque sotterranee fino alla loro completa rimozione non comportino un rischio per i fruitori e per le altre matrici ambientali secondo le specifiche destinazioni d'uso. Le garanzie finanziarie di cui al comma 7 dell'articolo 242 sono comunque prestate per l'intero intervento e sono svincolate solo al raggiungimento di tutti gli obiettivi di bonifica»;
   dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
  «2-bis. All'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, dopo le parole: “Ai fini della perimetrazione del sito” sono inserite le seguenti: “, inteso nelle diverse matrici ambientali compresi i corpi idrici superficiali e i relativi sedimenti,”;
   b) al comma 4, le parole: “può avvalersi anche dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (APAT), delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente delle regioni interessate” sono sostituite dalle seguenti: “si avvale per l'istruttoria tecnica del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA)”.
  2-ter. All'articolo 253, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: “ai sensi dell'articolo 250” sono sostituite dalle seguenti: “ai sensi degli articoli 250 e 252, comma 5” e dopo le parole: “L'onere reale viene iscritto” sono inserite le seguenti: “nei registri immobiliari tenuti dagli uffici dell'Agenzia del territorio”.
  2-quater. All'articolo 306-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono premesse le seguenti parole: “Salvo che la transazione avvenga in sede giudiziale a norma dell'articolo 185 del codice di procedura civile,” e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “in sede amministrativa”»;
   dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  «3-bis. All'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:
  “9-bis. È individuata quale sito di interesse nazionale ai sensi della normativa vigente l'area interessata dalla presenza di discariche ed impianti di trattamento dei rifiuti, compresa nel sito dell'Area vasta di Giugliano (Napoli). Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si provvede alla perimetrazione della predetta area.
  9-ter. In caso di compravendita di aree ubicate nei siti di interesse nazionale, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su istanza congiunta degli interessati, autorizza entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza la volturazione dell'autorizzazione di cui ai commi 4 e 6”».

  All'articolo 54:
   al comma 2, le parole: «delle regioni interessate e delle province autonome» sono sostituite dalle seguenti: «delle regioni e delle province autonome interessate»;
   dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. All'articolo 66, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: “sono sottoposti” sono inserite le seguenti: “alla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS), di cui all'articolo 12, qualora definiscano il quadro di riferimento per la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV alla parte seconda del presente decreto, oppure possano comportare un qualsiasi impatto ambientale sui siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e su quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica”»;
   al comma 3:
    al capoverso 4-bis, le parole: «Nelle more dell'adozione dei piani ai sensi dell'articolo 67, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «Nelle more dell'adozione dei piani e dei relativi stralci, di cui agli articoli 65 e 67, comma 1, ovvero dei loro aggiornamenti», dopo le parole: «realizzazione di interventi» è inserita la seguente: «collaudati» e le parole: «con proprio atto dall'Autorità di bacino distrettuale» sono sostituite dalle seguenti: «con proprio atto dal Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale»;
    al capoverso 4-ter, le parole: «l'Autorità di bacino distrettuale può adottare» sono sostituite dalle seguenti: «il Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale può adottare»;
   dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  «3-bis. Per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di competenza dei commissari straordinari per il dissesto idrogeologico, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, si provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale d'immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli altri enti territoriali interessati».

  All'articolo 55:
   al comma 1:
    alla lettera a):
     al numero 1), dopo le parole: «al comma 3,» sono inserite le seguenti: «il primo periodo è sostituito dai seguenti: “Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con i presidenti delle regioni nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, nell'ambito di una terna proposta dal Ministro e composta da soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle istituzioni o nelle professioni, oppure di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta, i presidenti delle regioni interessate esprimono l'intesa su uno dei candidati proposti. Decorso il suddetto termine senza che sia raggiunta l'intesa con i presidenti delle regioni interessate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, provvede alla nomina del Presidente, scegliendo tra i nomi compresi nella terna” e» e dopo le parole: «nonché dell'ente parco interessato» sono inserite le seguenti: «, sessanta giorni prima della scadenza del Presidente in carica»;
   dopo il numero 1) è inserito il seguente:
    «1-bis) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
  “4-bis. Nella composizione degli organismi di gestione e direzione delle aree naturali protette deve essere rispettato il criterio della parità di genere”»;
    alla lettera e):
     al capoverso 1-bis, le parole: «se richiesta dello stesso ente parco. “L'ente parco”» sono sostituite dalle seguenti: «se richiesta dallo stesso Ente parco, fatta salva l'eventuale estensione della durata della concessione ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296. L'Ente parco» e le parole: «a legislazione vigente”» sono sostituite dalle seguenti: «a legislazione vigente»;
     al capoverso 1-quater, le parole: «tali beni in uso a terzi dietro il pagamento» sono sostituite dalle seguenti: «i beni demaniali di cui al comma 1-bis, dietro il pagamento»;
     al comma 2, le parole: «a partire» sono soppresse;
   dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
  «3-bis. All'articolo 227 del decreto-legge 29 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo le parole: “dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141,” sono inserite le seguenti: “nonché nelle aree marine protette,” e le parole: “alle micro, piccole e medie imprese” sono sostituite dalle seguenti: “alle micro e piccole imprese”;
   b) al comma 3, le parole: “avere sede legale e operativa nei comuni aventi almeno il 45 per cento della propria superficie compreso all'interno di una ZEA” sono sostituite dalle seguenti: “avere la sede operativa all'interno di una ZEA o operare all'interno di un'area marina protetta”.
  3-ter. All'articolo 4-ter, comma 2, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, le parole: “micro, piccole e medie imprese con sede legale e operativa nei comuni aventi almeno il 45 per cento della propria superficie compreso all'interno di una ZEA” sono sostituite dalle seguenti: “micro e piccole imprese con sede operativa all'interno di una ZEA”».

  Nel capo II del titolo IV, dopo l'articolo 55 è aggiunto il seguente:
  «Art. 55-bis. – (Semplificazioni per interventi su impianti sportivi) – 1. All'articolo 62 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  “1-bis. Al fine di prevenire il consumo di suolo e di rendere maggiormente efficienti gli impianti sportivi destinati ad accogliere competizioni agonistiche di livello professionistico, nonché allo scopo di garantire l'adeguamento di tali impianti agli standard internazionali di sicurezza, salute e incolumità pubbliche, il soggetto che intenda realizzare gli interventi di cui al comma 1 può procedere anche in deroga agli articoli 10, 12, 13, 136 e 140 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e alle eventuali dichiarazioni di interesse culturale o pubblico già adottate, nel rispetto dei soli specifici elementi strutturali, architettonici o visuali di cui sia strettamente necessaria a fini testimoniali la conservazione o la riproduzione anche in forme e dimensioni diverse da quella originaria. L'individuazione di tali elementi, qualora presenti, è rimessa al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, il quale ne indica modalità e forme di conservazione, anche distaccata dal nuovo impianto sportivo, mediante interventi di ristrutturazione o sostituzione edilizia volti alla migliore fruibilità dell'impianto medesimo. Il provvedimento di cui al periodo precedente è adottato entro il termine di novanta giorni dalla richiesta del proprietario o del concessionario dell'impianto sportivo, prorogabile una sola volta di ulteriori trenta giorni per l'acquisizione di documenti che non siano già in possesso della sovrintendenza territorialmente competente e che siano necessari all'istruttoria. Decorso tale termine senza che il Ministero abbia completato la verifica, il vincolo di tutela artistica, storica e culturale ricadente sull'impianto sportivo viene meno e cessano gli effetti delle dichiarazioni di interesse culturale eventualmente già adottate.
  1-ter. Nell'adozione del provvedimento di cui al comma 1-bis, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo tiene conto che l'esigenza di preservare il valore testimoniale dell'impianto è recessiva rispetto all'esigenza di garantire la funzionalità dell'impianto medesimo ai fini della sicurezza, della salute e della incolumità pubbliche, nonché dell'adeguamento agli standard internazionali e della sostenibilità economico-finanziaria dell'impianto. La predetta esigenza prevalente rileva anche ai fini delle valutazioni di impatto ambientale e di compatibilità paesaggistica dell'intervento”».

  All'articolo 56:
   al comma 1:
    alla lettera c), le parole: «fermo restando» sono sostituite dalle seguenti: «fermi restando»;
    alla lettera d), capoverso Articolo 6-bis:
   al comma 3, le parole: «sulle coperture di fabbricati rurali e di edifici a uso produttivo» sono sostituite dalle seguenti: «sulle coperture di fabbricati rurali, di edifici a uso produttivo e di edifici residenziali»;
   al comma 4, le parole: «mediante mezzo cartaceo» sono sostituite dalle seguenti: «in formato cartaceo» e la parola: «igienicosanitarie» è sostituita dalla seguente: «igienico-sanitarie»;
   dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. Al fine di semplificare le procedure autorizzative e di usufruire di una disciplina più favorevole alla loro effettiva diffusione, gli impianti di accumulo elettrico connessi ad impianti di produzione di energia elettrica sono classificati come opere connesse ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387»;
   al comma 3, dopo le parole: «titolari di impianti che beneficiano» sono inserite le seguenti: «o che hanno beneficiato», le parole: «decreto-legge 23 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 23 dicembre 2013» e le parole: «. Il GSE predispone, per tali impianti, separate graduatorie» sono sostituite dalle seguenti: «, nonché ad eventuali ulteriori strumenti incentivanti a carico dei prezzi o delle tariffe dell'energia elettrica successivamente approvati, anche in esecuzione del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima»;
   al comma 5, dopo le parole: «dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, possono partecipare» sono inserite le seguenti: «, con progetti di intervento sullo stesso sito,»;
   dopo il comma 6 è inserito il seguente:
  «6-bis. All'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
   “i-bis) deve essere assicurata prioritaria possibilità di partecipazione agli incentivi a chi installi impianti fotovoltaici a seguito di rimozione dell'amianto, con agevolazioni premiali e modalità di partecipazione quanto più possibile ampie. A tali fini:
    1) non è necessario che l'area dove è avvenuta la sostituzione dell'amianto coincida con quella dove viene installato l'impianto, purché l'impianto sia installato sullo stesso edificio o in altri edifici catastalmente confinanti nella disponibilità dello stesso soggetto;
    2) gli impianti fotovoltaici potranno occupare una superficie maggiore di quella dell'amianto sostituito, fermo restando che in tale caso saranno decurtati proporzionalmente in modo forfettario i benefìci aggiuntivi per la sostituzione dell'amianto;
   i-ter) qualora nel corso delle procedure di assegnazione degli incentivi si verifichi un eccesso di offerta per gli impianti sopra o sotto una determinata soglia di potenza, con il decreto di cui al comma 5, la parte degli incentivi non assegnati può essere destinata ad altre procedure per impianti di potenza diversa dove vi sia eccesso di domanda”»;
   al comma 7:
    alla lettera a) è premessa la seguente:
   « 0a) al comma 1, le parole: “incentivi nel settore elettrico e termico” sono sostituite dalle seguenti: “incentivi nei settori elettrico, termico e dell'efficienza energetica”»;
   dopo la lettera a) è inserita la seguente:
   « a-bis) al comma 3, secondo periodo, le parole: “al fine di salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili degli impianti” sono sostituite dalle seguenti: “al fine di salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili, l'energia termica e il risparmio energetico, conseguente agli interventi di efficientamento, degli impianti”»;
    alla lettera b), alle parole: «Nei casi» è premessa la seguente numerazione: « 3-bis.»;
   dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:
  «8-bis. All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  “1-bis. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici da realizzare su aree dichiarate come siti di interesse nazionale purché siano stati autorizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e in ogni caso l'accesso agli incentivi per tali impianti non necessita di ulteriori attestazioni e dichiarazioni.
  1-ter. Il comma 1 non si applica altresì agli impianti solari fotovoltaici da realizzare su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento per le quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti, autorizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e in ogni caso l'accesso agli incentivi per tali impianti non necessita di ulteriori attestazioni e dichiarazioni”.
  8-ter. La scadenza per la presentazione della comunicazione di cui all'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è differita al 31 dicembre 2020».

  All'articolo 57:
   dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. Nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b), la ricarica del veicolo elettrico, in analogia con quanto previsto dal decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, per la ricarica pubblica, è da considerare un servizio e non una fornitura di energia elettrica»;
   il comma 5 è sostituito dal seguente:
  «5. All'articolo 158, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la lettera h-bis) è sostituita dalla seguente:
   “h-bis) negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli elettrici. In caso di sosta a seguito di completamento di ricarica, possono essere applicate tariffe di ricarica mirate a disincentivare l'impegno della stazione oltre un periodo massimo di un'ora dal termine della ricarica. Tale limite temporale non trova applicazione dalle ore 23 alle ore 7, ad eccezione dei punti di ricarica di potenza elevata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257”»;
   al comma 6, le parole: «l'installazione la realizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «l'installazione, la realizzazione»;
   al comma 8, le parole: «un'area o insieme» sono sostituite dalle seguenti: «un'area o un insieme»;
   al comma 10, le parole: «per l'intero periodo agevolato» sono sostituite dalle seguenti: «, per l'intero periodo per cui è stata concessa l'agevolazione,»;
   dopo il comma 13 è inserito il seguente:
  «13-bis. All'articolo 17-terdecies, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo le parole: “ad esclusiva trazione elettrica,” sono inserite le seguenti: “ovvero a trazione ibrida con l'installazione di motori elettrici,”»;
   al comma 15, le parole: «del Ministero e delle infrastrutture» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministero delle infrastrutture».

  All'articolo 58:
   al comma 1, capoverso Art. 35, comma 1, dopo le parole: «Stati membri» sono inserite le seguenti: «dell'Unione europea»;
   al comma 3, le parole: «dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA)».

  All'articolo 59:
   il comma 1 è soppresso.

  All'articolo 60:
   al comma 2, le parole: «del decreto del Presidente del Consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri»;
   al comma 3, alinea, le parole: «1 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «1o giugno»;
   al comma 4:
    la lettera a) è soppressa;
   alla lettera c):
    al capoverso 2-bis, al primo periodo, le parole: «o in concomitanza con l'apertura del cantiere o della relativa pista» sono soppresse e le parole: « di cui al citato articolo 25, comma 8» sono sostituite dalle seguenti: « di cui al citato articolo 25, comma 9» e l'ultimo periodo è soppresso;
    al capoverso 2-ter, l'ultimo periodo è soppresso;
   al comma 5:
    all'alinea, le parole: «sono appartate» sono sostituite dalle seguenti: «sono apportate»;
    la lettera a) è soppressa;
   al comma 7, dopo le parole: «personale docente» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
   dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
  «7-bis. Al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 3, il comma 6 è abrogato;
   b) all'articolo 12, il comma 8 è sostituito dal seguente:
  “8. Lo stoccaggio di modulazione è a carico dei soggetti di cui agli articoli 17 e 18. I soggetti che prestano al sistema nazionale del gas il servizio di interrompibilità a favore della sicurezza stabilito nei piani di emergenza del sistema nazionale del gas naturale sono esonerati dalla corresponsione dei corrispettivi tariffari che remunerano il servizio di stoccaggio strategico e il fattore di copertura dei ricavi del servizio di stoccaggio”;
   c) all'articolo 12, il comma 11-bis è sostituito dal seguente:
  “11-bis. Al fine di semplificare e favorire il transito attraverso la rete italiana del gas proveniente da altri Stati membri dell'Unione europea o da Paesi terzi, lo stoccaggio strategico, offerto in regime regolato, erogabile solamente su autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico per fronteggiare situazioni di emergenza del sistema nazionale del gas naturale, è posto a carico dei clienti connessi ai punti di riconsegna della rete di distribuzione in quanto destinato all'approvvigionamento dei medesimi clienti in situazioni di emergenza”».

  Dopo l'articolo 60 è inserito il seguente:
  «Art. 60-bis. – (Semplificazioni per lo stoccaggio geologico di biossido di carbonio) – 1. Al fine di consentire l'avvio di iniziative di cattura e stoccaggio geologico di biossido di carbonio (CO2) e semplificare le relative procedure autorizzative, al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 7, comma 1, dopo le parole: “Conferenza Stato-regioni” sono inserite le seguenti: “per la parte in terraferma”;
   b) all'articolo 7, il comma 3 è sostituito dal seguente:
  “3. Nelle more dell'individuazione delle aree di cui al comma 1, eventuali licenze di esplorazione ed autorizzazioni allo stoccaggio sono rilasciate, in via provvisoria, nel rispetto degli articoli 8, 11, 12 e 16 del presente decreto. Sono comunque considerati quali siti idonei i giacimenti di idrocarburi esauriti situati nel mare territoriale e nell'ambito della zona economica esclusiva e della piattaforma continentale, per i quali il Ministero dello sviluppo economico può autorizzare i titolari delle relative concessioni di coltivazione a svolgere programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO2, ai sensi delle previsioni di cui agli articoli 8, comma 7, e 14, comma 1, in quanto applicabili. I programmi sperimentali che interessano un volume complessivo di stoccaggio geologico di CO2 inferiore a 100.000 tonnellate non sono sottoposti a valutazione ambientale”;
   c) all'articolo 1 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  “2-bis. I progetti sperimentali di esplorazione e stoccaggio geologico di CO2 possono essere inclusi nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.
  2. Le modalità e i tempi di esecuzione di programmi che comprendono la cattura di flussi di CO2 in impianti esistenti, la realizzazione delle infrastrutture per il trasporto di CO2 e il successivo stoccaggio, riutilizzo o recupero di CO2 possono essere definiti con appositi contratti di programma da stipulare tra i soggetti proponenti e il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni interessate».

  All'articolo 62:
   al comma 1:
    al capoverso 2-ter, primo periodo, dopo le parole: «o modifica di opere civili esistenti» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi gli interventi di smontaggio di apparecchiature e parti di impianto o di demolizione di strutture civili qualora relativi a singole sezioni di centrali termoelettriche per le quali sia già intervenuto il provvedimento di definitiva messa fuori servizio»;
    al capoverso 2-quater:
     alla lettera a), dopo le parole: «in corso di dismissione» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,», la parola: «300MW» è sostituita dalle seguenti: «300 MW» e dopo le parole: «in servizio» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
     alla lettera b), le parole: «all'articolo 1 del decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55» sono sostituite dalle seguenti: «al presente articolo»;
    la lettera c) è sostituita dalla seguente:
   « c) gli impianti di accumulo elettrochimico da esercire in combinato o meno con impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono considerati opere connesse ai predetti impianti, ai sensi della normativa vigente, e sono autorizzati mediante:
    1) autorizzazione unica rilasciata dalla regione o dalle province delegate o, per impianti con potenza termica installata superiore a 300 MW termici, dal Ministero dello sviluppo economico, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ove l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili sia da realizzare;
    2) procedura di modifica ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ove l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili sia già realizzato e l'impianto di accumulo elettrochimico comporti l'occupazione di nuove aree rispetto all'impianto esistente;
    3) procedura abilitativa semplificata comunale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, se l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili è già esistente e l'impianto di accumulo elettrochimico non comporta occupazione di nuove aree»;
     alla lettera d), primo periodo, le parole: «previsioni di legge esistenti» sono sostituite dalle seguenti: «previsioni di legge vigenti», dopo le parole: «prevenzione degli incendi» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «dal parte del gestore» sono sostituite dalle seguenti: «da parte del gestore».

  Dopo l'articolo 62 sono inseriti i seguenti:
  «Art. 62-bis. – (Semplificazioni per le attività di cui alla legge 8 luglio 1950, n. 640) – 1. Al fine di favorire l'utilizzo del biometano nel settore dei trasporti e in coerenza con il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, sono attribuite ad Acquirente unico Spa le attività previste dalla legge 8 luglio 1950, n. 640, nonché le attività propedeutiche, conseguenti o comunque correlate alle precedenti.
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinate le modalità di esecuzione della legge 8 luglio 1950, n. 640, e della legge 7 giugno 1990, n. 145, come modificate ai sensi del presente articolo, al fine di semplificare gli adempimenti connessi allo svolgimento delle attività di cui al comma 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto cessa di avere efficacia il regolamento di esecuzione delle leggi 8 luglio 1950, n. 640, e 7 giugno 1990, n. 145, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1991, n. 404.
  3. Acquirente unico Spa subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi del soggetto di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro delle finanze, del 5 gennaio 1998. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte da Acquirente unico Spa mediante l'acquisizione della Servizi Fondo Bombole Metano Spa (SFBM), subconcessionaria del soggetto di cui al decreto richiamato al primo periodo, o di un suo ramo di azienda dedicato alle attività di cui al comma 1, al valore di acquisizione che sarà determinato mediante una perizia giurata di stima che quantifichi il capitale economico dell'acquisizione. Tutti gli oneri anche finanziari di cui al presente articolo sono coperti mediante il contributo posto a carico dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 7 giugno 1990, n. 145.
  4. Le modalità con cui Acquirente unico Spa acquisisce le attività di cui al comma 1 sono determinate con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base delle proposte di Acquirente unico Spa. L'ammontare del contributo di cui all'articolo 3 della legge 7 giugno 1990, n. 145, è determinato con decreto del Ministero dello sviluppo economico, in modo da assicurare l'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario di Acquirente unico Spa, nonché della SFBM in caso di acquisizione da parte di Acquirente unico Spa di quest'ultima.
  5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottati gli indirizzi per l'esercizio delle attività di cui al comma 1, sulla base del piano predisposto da Acquirente unico Spa, ed è stabilita la data entro la quale diviene effettiva l'operatività di Acquirente unico Spa e a partire dalla quale quest'ultimo subentra nelle funzioni di gestione del fondo di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1950, n. 640. Acquirente unico Spa adegua il proprio statuto alle previsioni di cui al presente articolo prevedendo l'obbligo della tenuta della contabilità in maniera distinta e separata dalle altre attività da esso svolte.
  6. A decorrere dalla data di effettiva operatività di Acquirente unico Spa ai sensi del comma 5, cessano di avere efficacia le seguenti disposizioni:
   a) articoli 12, 14 e 15 della legge 8 luglio 1950, n. 640;
   b) articolo 6 della legge 10 febbraio 1953, n. 136;
   c) ogni altra disposizione di cui alla legge 8 luglio 1950, n. 640, alla legge 10 febbraio 1953, n. 136, e alla legge 7 giugno 1990, n. 145, qualora incompatibile con le disposizioni del presente articolo.
  Art. 62-ter. – (Introduzione di una soglia per i canoni annui per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi) – 1. All'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, dopo il comma 9 è inserito il seguente:
  “9-bis. Al fine di garantire la prosecuzione in condizioni di economicità della gestione delle concessioni di coltivazione di idrocarburi, l'ammontare annuo complessivo del canone di superficie dovuto per tutte le concessioni in titolo al singolo concessionario non può superare il 3 per cento della valorizzazione della produzione da esse ottenuta nell'anno precedente”.
  2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

  All'articolo 63:
   il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Al fine del miglioramento della funzionalità delle aree forestali ubicate nelle aree montane ed interne, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, elabora entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto un programma straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano, in coerenza con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile fissati dall'ONU per il 2030, del Green new deal europeo e della Strategia dell'Unione europea per la biodiversità per il 2030. Il programma straordinario è composto da due sezioni, la sezione A e la sezione B. La sezione A contiene un elenco ed una descrizione di interventi selvicolturali intensivi ed estensivi, di prevenzione selvicolturale degli incendi boschivi, di ripristino e restauro di superfici forestali degradate o frammentate, di tutela dei boschi vetusti presenti secondo quanto previsto dall'articolo 7 del testo unico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, da attuare da parte di imprese agricole e forestali, su iniziativa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e delle regioni e province autonome, sentiti gli Enti parco nazionali e regionali. La sezione B del programma è destinata al sostegno della realizzazione di piani forestali d'indirizzo territoriale, per ambiti subregionali omogenei, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 34 del 2018, nell'ambito di quadri programmatici regionali almeno decennali, che consentano di individuare le vocazioni delle aree forestali e organizzare gli interventi migliorativi e manutentivi nel tempo»;
   al comma 2, le parole: «o il ripristino» sono sostituite dalle seguenti: «o di ripristino» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, privilegiando soluzioni di rinaturazione e ingegneria naturalistica per favorire nel contempo l'uso agricolo, la riduzione del rischio idraulico, il recupero della capacità autodepurativa del territorio, anche promuovendo fasce tampone vegetali, e la tutela della biodiversità»;
   al comma 3, le parole: «è adottato previa intesa» sono sostituite dalle seguenti: «è adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il parere dell'Autorità di bacino distrettuale competente e previa intesa»;
   al comma 6, al primo periodo, le parole: «e 50 milioni per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «e a 50 milioni di euro per l'anno 2021» e, al secondo periodo, le parole: «risorse assegnate al Ministero delle politiche agricole forestali nel riparto» sono sostituite dalle seguenti: «risorse assegnate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in sede di riparto».

  Dopo l'articolo 63 è inserito il seguente:
  «Art. 63-bis. – (Semplificazione per la gestione dei rifiuti sanitari) – 1. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: “fino a trenta giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza sanitaria,” sono soppresse».

  All'articolo 64:
   al comma 1, lettera a), le parole: «cicli industriali» sono sostituite dalle seguenti: «cicli produttivi»;
   al comma 2, alinea, le parole: «nel limite di impegni assumibile fissato annualmente dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti di impegno assumibili fissati annualmente dalla legge di bilancio» e le parole: «ai termini e condizioni» sono sostituite dalle seguenti: «ai termini e alle condizioni»;
   al comma 5, le parole: « con il decreto di cui all'articolo 1, comma 88, terzo periodo» sono sostituite dalle seguenti: « con il decreto di cui all'articolo 1, comma 88, quarto periodo» e le parole: «con la legge di approvazione del bilancio dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «con la legge di bilancio»;
   dopo il comma 5 è inserito il seguente:
  «5-bis. All'articolo 1, comma 86, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: “partenariato pubblico-privato” sono inserite le seguenti: “e anche realizzati con l'intervento di università e organismi privati di ricerca”».

  Dopo l'articolo 64 sono inseriti i seguenti:
  «Art. 64-bis. – (Misure a sostegno dello sviluppo tecnologico e di semplificazione) – 1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 ed alle problematiche connesse all'incremento di domanda dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni o dai soggetti abilitati successivamente alla scadenza dei termini indicati nell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in via transitoria e in deroga alle periodicità dei controlli previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 1o dicembre 2004, n. 329, i proprietari dei serbatoi di GPL di qualsiasi capacità comunicano all'INAIL, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i dati delle attrezzature ancora da sottoporre a verifica tramite la tecnica di controllo basata sull'emissione acustica alla data della dichiarazione dello stato di emergenza e fino a non oltre centoventi giorni dalla data di cessazione dello stato di emergenza.
  2. Al fine di garantire la pronta effettuazione delle procedure di verifica di cui al comma 1, le disposizioni di cui al decreto dei Ministri delle attività produttive, della salute e del lavoro e delle politiche sociali 23 settembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 15 ottobre 2004, e al decreto direttoriale dei medesimi Ministeri 17 gennaio 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 7 febbraio 2005, si applicano anche ai recipienti a pressione fissi interrati, tumulati e fuori terra con capacità complessiva superiore a 13 m3.
  3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'INAIL definisce la procedura operativa per l'effettuazione delle verifiche di integrità dei serbatoi di cui al comma 2 con il sistema di controllo basato sulla tecnica delle emissioni acustiche, nonché i requisiti dei soggetti abilitati ad effettuare le verifiche, ed invia al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero della salute un'apposita relazione tecnica relativa all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti.
  Art. 64-ter. – (Clausola di salvaguardia) – 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

Proposte emendative

ART. 1.

  Sopprimerlo.
1. 1. Colletti, Berardini.

  Sostituire gli articoli da 1 a 4 con i seguenti:

Art. 1.
(Abrogazione del codice dei contratti pubblici)

  1. La legge 28 gennaio 2016, n. 11, e il codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono abrogati, salvo quanto disposto dal comma 2.
  2. Rimangono in vigore, per le parti non in contrasto con il presente articolo e gli articoli 2,3 e 4, gli articoli 32, commi da 8 a 11, 34, comma 1, 40, 50, 52, 53, da 100 a 113-bis, 205, 206, 208, 209, 210, 212 e 217 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando il carattere vincolante dei princìpi dagli stessi espressi. Resta altresì ferma la disciplina processuale di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 2.
(Disciplina applicabile)

  1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 3 e nel rispetto della giurisprudenza dell'Unione europea:
   a) le procedure di aggiudicazione di contratti di appalto, nonché i concorsi pubblici di progettazione, indetti da amministrazioni aggiudicatrici, indipendentemente dal loro valore economico, sono esclusivamente disciplinati dalla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014;
   b) le procedure di aggiudicazione di contratti di concessione, indipendentemente dal loro valore economico, indette da amministrazioni aggiudicatrici sono esclusivamente disciplinate dalla direttiva 2014/ 23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014;
   c) le procedure di aggiudicazione di contratti di appalto, nonché i concorsi pubblici di progettazione, indetti da enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, indipendentemente dal loro valore economico, sono esclusivamente disciplinati dalla direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014.

Art. 3.
(Acquisizioni in economia)

  1. Le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori possono essere effettuate mediante amministrazione diretta o procedura negoziata.
  2. I lavori eseguibili in economia sono ammessi per importi non superiori a euro 500.000. Per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e fino a 500.000 euro l'affidamento mediante procedura negoziata avviene nel rispetto dei princìpi di trasparenza, efficacia e tempestività. Per lavori di importo inferiore a 150.000 euro è consentito l'affidamento diretto.
  3. Le forniture e i servizi eseguibili in economia sono ammessi per importi non superiori a euro 250.000. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a 150.000 euro e fino a 250.000 euro l'affidamento mediante procedura negoziata avviene nel rispetto dei princìpi di trasparenza, efficacia e tempestività. Per servizi o forniture di importo inferiore a 150.000 euro è consentito l'affidamento diretto.

Art. 4.
(Norma transitoria)

  1. Gli articoli da 1 a 3 si applicano alle procedure di aggiudicazione di cui all'articolo 2, relativamente alle quali il decreto o la determina a contrarre siano stati pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore.

  Conseguentemente all'articolo 42, sopprimere i commi 2 e 3.
*1. 2. Cortelazzo, Gelmini, Mazzetti, Sarro, Sisto, Tartaglione, D'Ettore, Ruffino.

  Sostituire gli articoli da 1 a 4 con i seguenti:

Art. 1.
(Abrogazione del codice dei contratti pubblici)

  1. La legge 28 gennaio 2016, n. 11, e il codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono abrogati, salvo quanto disposto dal comma 2.
  2. Rimangono in vigore, per le parti non in contrasto con il presente articolo e gli articoli 2,3 e 4, gli articoli 32, commi da 8 a 11, 34, comma 1, 40, 50, 52, 53, da 100 a 113-bis, 205, 206, 208, 209, 210, 212 e 217 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando il carattere vincolante dei princìpi dagli stessi espressi. Resta altresì ferma la disciplina processuale di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 2.
(Disciplina applicabile)

  1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 3 e nel rispetto della giurisprudenza dell'Unione europea:
   a) le procedure di aggiudicazione di contratti di appalto, nonché i concorsi pubblici di progettazione, indetti da amministrazioni aggiudicatrici, indipendentemente dal loro valore economico, sono esclusivamente disciplinati dalla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014;
   b) le procedure di aggiudicazione di contratti di concessione, indipendentemente dal loro valore economico, indette da amministrazioni aggiudicatrici sono esclusivamente disciplinate dalla direttiva 2014/ 23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014;
   c) le procedure di aggiudicazione di contratti di appalto, nonché i concorsi pubblici di progettazione, indetti da enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, indipendentemente dal loro valore economico, sono esclusivamente disciplinati dalla direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014.

Art. 3.
(Acquisizioni in economia)

  1. Le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori possono essere effettuate mediante amministrazione diretta o procedura negoziata.
  2. I lavori eseguibili in economia sono ammessi per importi non superiori a euro 500.000. Per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e fino a 500.000 euro l'affidamento mediante procedura negoziata avviene nel rispetto dei princìpi di trasparenza, efficacia e tempestività. Per lavori di importo inferiore a 150.000 euro è consentito l'affidamento diretto.
  3. Le forniture e i servizi eseguibili in economia sono ammessi per importi non superiori a euro 250.000. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a 150.000 euro e fino a 250.000 euro l'affidamento mediante procedura negoziata avviene nel rispetto dei princìpi di trasparenza, efficacia e tempestività. Per servizi o forniture di importo inferiore a 150.000 euro è consentito l'affidamento diretto.

Art. 4.
(Norma transitoria)

  1. Gli articoli da 1 a 3 si applicano alle procedure di aggiudicazione di cui all'articolo 2, relativamente alle quali il decreto o la determina a contrarre siano stati pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore.

  Conseguentemente all'articolo 42, sopprimere i commi 2 e 3.
*1. 100. Caretta, Ciaburro.

  Sostituire i commi, 1, 2, 3 e 4 con i seguenti:
  1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, dalla data dell'entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2023, è sospesa l'applicazione delle disposizioni del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 dello stesso codice, fatto salvo il rispetto dei principi fondamentali del diritto dell'Unione in materia ed in particolare delle disposizioni di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nonché il rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e l'assicurazione dell'effettiva possibilità di partecipazione agli affidamenti delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50 dello stesso codice, nel periodo della sospensione.
  2. Ai fini dell'individuazione del valore stimato del contratto è preso in considerazione ciascun progetto funzionalmente indipendente. La stazione appaltante che prevede di realizzare una serie di progetti abitativi o infrastrutturali diversi, calcola in generale il valore di ogni singolo progetto separatamente per stabilire se la soglia sia stata raggiunta. Non è consentito frazionare un progetto d'opera funzionalmente indipendente, un servizio o una fornitura con lo scopo di evitare il superamento delle soglie di cui al citato articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
1. 3. Rixi, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: e 157, comma 2 sono soppresse;
   b) al comma 2, lettera a), le parole: comunque, per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al citato articolo 35, sono soppresse;
   c) al comma 2, lettera a), dopo le parole: importo inferiore a 150.000 euro e sono aggiunte le seguenti parole: per servizi di architettura e ingegneria, di cui all'articolo 3 comma 1 lettera vvvv) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di importo inferiore a 100.000 euro;
   d) al comma 2, lettera b), dopo le parole: importo pari o superiore a 150.000 euro sono aggiunte le seguenti: di servizi, di architettura e ingegneria, previa consultazione di dieci operatori economici, di importo pari o superiore a 100.000 euro.
1. 102. Ferro.

  Al comma 1, primo periodo sostituire le parole: 31 dicembre 2021, con le seguenti: 31 dicembre 2023.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: 2021, con le seguenti: 2023;
   b) all'articolo 3, laddove ricorra nel testo, sostituire le parole: 2021, con le seguenti: 2023;
   c) all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: 2021, con le seguenti: 2023;
   d) all'articolo 6, comma 1, laddove ricorra nel testo, sostituire le parole: 2021, con le seguenti: 2023.
1. 4. Mazzetti, Cortelazzo, Sarro, Sisto, Tartaglione, D'Ettore, Ruffino.

  Al comma 1 le parole: 31 dicembre 2021 sono sostituite dalle seguenti: 31 marzo 2021.
1. 5. Colletti, Berardini.

  Al comma 1, sopprimere le parole: possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile del procedimento per danno erariale e,.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, sopprimere le parole: possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e,.
1. 6. Rixi, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 1 sopprimere l'ultimo periodo:

  Conseguentemente, sopprimere l'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 1.
1. 7. Mazzetti, Sarro, Sisto, Tartaglione, Labriola, D'Ettore, Ruffino.

  Sopprimere il comma 2.
1. 8. Ruffino, Tartaglione, Mazzetti, Sarro, Sisto, D'Ettore.

  Al comma 2, lettera a) la parola: 150.000 è sostituita dalla parola: 80.000 e la parola: 75.000 è sostituita dalla seguente: 40.000.
1. 10. Colletti, Berardini.

  Al comma 2, lettera a), terzo periodo, dopo le parole il Presidente del Consiglio dei ministri inserire le seguenti: previa intesa in Conferenza Unificata.
1. 11. Rixi, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 2, lettera b) e soppressa.
1. 12. Colletti, Berardini.

  Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a 150.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.
1. 13. Labriola, Cortelazzo, Mazzetti, Sarro, Sisto, Tartaglione, D'Ettore, Ruffino.

  Al comma 2, lettera b), apportare le seguenti modifiche:
   a) sopprimere le parole:, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate,;
   b) inserire infine il seguente periodo: Nelle procedure che non hanno interesse transfrontaliero, le stazioni appaltanti, nelle indagini di mercato e nell'utilizzazione degli elenchi, possono prevedere di riservare la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese che abbiano sede legale e operativa nel proprio territorio regionale per una quota non superiore al 50 per cento.
1. 15. Cortelazzo, Mazzetti, Sarro, Sisto, Tartaglione, D'Ettore, Ruffino.

  Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate e dopo il penultimo periodo aggiungere il seguente periodo: Per gli affidamenti di servizi di ingegneria e architettura di importo superiore a 60.000 euro e fino alla soglia di applicazione di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 50 del 2016 alla procedura negoziata senza bando di cui all'articolo 63 sono invitati almeno 15 operatori economici, laddove esistenti, in possesso di idonei requisiti tecnico-professionali scelti secondo le modalità di cui alla presente lettera e nel rispetto dei predetti principi.
1. 14. Cortelazzo, Ruffino, Sarro, Sisto, Tartaglione, D'Ettore.

  Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate con le seguenti: della presenza e del radicamento delle imprese invitate nel territorio in cui ha luogo l'appalto.
1. 16. Rixi, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 2, lettera b), sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: Un estratto della determina a contrarre o dell'atto equivalente che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2 del decreto legislativo n. 50 del 2016 è pubblicato prima dell'aggiudicazione secondo le modalità di cui all'articolo 3 comma 1 lettere a) e b) del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contenente anche l'indicazione dei soggetti invitati, è pubblicato ai sensi dell'articolo 98 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e dell'articolo 4, comma 1, lettere b) e c), del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016. Resta fermo l'onere di rimborso delle spese per la pubblicazione a carico dell'aggiudicatario, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016.
*1. 17. Labriola, Sarro, Sisto, Tartaglione, D'Ettore, Ruffino.

  Al comma 2, lettera b), sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: Un estratto della determina a contrarre o dell'atto equivalente che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2 del decreto legislativo n. 50 del 2016 è pubblicato prima dell'aggiudicazione secondo le modalità di cui all'articolo 3 comma 1 lettere a) e b) del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contenente anche l'indicazione dei soggetti invitati, è pubblicato ai sensi dell'articolo 98 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e dell'articolo 4, comma 1, lettere b) e c), del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016. Resta fermo l'onere di rimborso delle spese per la pubblicazione a carico dell'aggiudicatario, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016.
*1. 103. Mollicone.

  Al comma 2, lettera b), sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contenente anche l'indicazione dei soggetti invitati, è pubblicato ai sensi dell'articolo 98 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e dell'articolo 4, comma 1, lettere b) e c), del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016. Resta fermo l'onere di rimborso delle spese per la pubblicazione a carico dell'aggiudicatario, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016.
1. 104. Mollicone.

  Al comma 3, secondo periodo, le parole: a loro scelta, sono soppresse.
1. 18. Cortelazzo, Sarro, Sisto, Tartaglione, D'Ettore, Ruffino.

  Al comma 3, secondo periodo, le parole: sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso, sono sostituite dalle seguenti: con preferenza dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
1. 19. Mazzetti, Sarro, Sisto, Tartaglione, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine agevolare il godimento di servizi primari da parte della popolazione residente nelle aree montane, salvaguardando i livelli di qualità e sicurezza, si provvede alla revisione dei criteri per il mantenimento dei presidi ospedalieri e scolastici, nonché per quelli della giustizia negli ambiti montani, predisponendo apposite linee di finanziamento per la qualificazione e potenziamento di strutture ed operatori e il costante aggiornamento di questi ultimi.
1. 20. Parolo, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Sopprimere il comma 4.
1. 21. Colletti, Berardini.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. Alle modalità di affidamento di cui al presente articolo non si applicano le Linee guida dell'Autorità nazionale anticorruzione sulle procedure di affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria.
1. 105. Foti, Butti.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. Al fine di incentivare e semplificare l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003, alla liquidità per far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, le disposizioni del presente articolo si applicano altresì anche alle procedure per l'affidamento, ai sensi dell'articolo 112, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, della gestione di fondi pubblici comunitari, nazionali, regionali e camerali diretti a sostenere l'accesso al credito delle imprese.

  Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 1 aggiungere le seguenti parole: , nonché per la semplificazione dell'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese alla liquidità.
1. 22. Mazzetti, Ruffino, Sarro, Sisto, Tartaglione, D'Ettore.

  All'articolo 1, dopo il comma 5, inserire il seguente:
  5-bis. All'articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 il comma 4 è sostituito con il seguente:«4. Nel caso di opere di urbanizzazione primaria e secondaria anche non a scomputo dal contributo di costruzione, di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a) funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, si applica l'articolo 16, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380».
1. 101. Ciaburro, Caretta.

  Sopprimere il comma 5-bis.
1. 23. Colletti, Berardini.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni per la tutela dell'eccellenza tecnologica e la semplificazione delle esportazioni dell'industria nazionale dei materiali d'armamento)

  1. Al fine di semplificare il coordinamento delle politiche per la tutela dell'eccellenza tecnologica e le esportazioni dell'industria dei materiali d'armamento sono attribuiti al Presidente del Consiglio dei ministri, che vi provvede nell'interesse dello Stato con l'ausilio di un Comitato interministeriale per l'industria nazionale dei materiali d'armamento.
  2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri cui delegare le funzioni di cui al comma 1 e l'ufficio della Presidenza del Consiglio incaricato delle attività di supporto, coordinamento e segreteria.
  3. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri delegato è coadiuvato da un Comitato interministeriale per l'industria nazionale dei materiali d'armamento, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di seguito denominato «Comitato».
  4. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri delegato ed è composto dai Ministri della difesa, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze, nonché dal Direttore del Dipartimento Informazioni per la Sicurezza. I Ministri possono delegare la loro partecipazione al Comitato ad un vice Ministro o ad un Sottosegretario di Stato competente per i rispettivi Dicasteri.
  5. All'atto del proprio insediamento, il Comitato adotta il proprio regolamento interno, che ne disciplina le attività ed organizza altresì il Nucleo tecnico-operativo, di seguito NTO, posto alle sue dipendenze, di cui ai commi 9-12.
  6. In merito agli specifici argomenti discussi dal Comitato, il Presidente può invitare a partecipare alla seduta Ministri o Sottosegretari di Stato di altri Dicasteri e rappresentanti di enti pubblici e privati la cui presenza sia ritenuta utile all'espletamento delle funzioni del Comitato. Ai soggetti invitati non spettano gettoni di presenza, indennità o altri emolumenti comunque denominati. Agli eventuali oneri per rimborsi di spese di missione si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente di ciascuna Amministrazione.
  7. Le spese per il funzionamento del Comitato sono poste a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai componenti del Comitato non sono riconosciuti compensi, indennità o altri emolumenti comunque denominati.
  8. Nell'ambito e a supporto dei compiti di alta direzione, indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato:
   a) nel rispetto dei limiti di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, definisce gli indirizzi del Governo in materia di fabbricazione ed esportazione dei materiali d'armamento, con particolare riferimento alla tutela delle capacità nazionali rispetto al rischio di acquisizioni estere ostili, alla promozione del settore nei mercati esteri, alle partnership industriali, alla ricerca, all'innovazione tecnologica e alle relative ricadute sul settore;
   b) individua le misure per l'incentivazione dell'innovazione tecnologica nel settore, anche tramite lo sfruttamento economico dei brevetti, individuando modalità di equa remunerazione dei prodotti dell'ingegno, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 65, comma 5 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30;
   c) definisce gli indirizzi per lo sviluppo della cooperazione nel settore della produzione dei materiali d'armamento tra le amministrazioni pubbliche, gli enti di ricerca, le strutture universitarie e l'industria, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese di settore;
   d) incoraggia la collaborazione tra le imprese italiane operanti nel campo della produzione dei materiali d'armamento, allo scopo di rafforzarne la competitività internazionale anche ai fini della partecipazione in posizione vantaggiosa ai consorzi multinazionali costituiti in vista della realizzazione di programmi complessi;
   e) orienta le attività operative di sostegno alla penetrazione nei mercati esteri, con particolare riferimento all'acquisizione di informazioni sensibili, alla loro successiva diffusione alle imprese nazionali del comparto, nonché al supporto politico e logistico delle candidature italiane nelle gare internazionali d'appalto;
   f) promuove lo sviluppo dei programmi che coinvolgono aspetti di sicurezza nazionale e di tipo duale, con particolare riferimento alle applicazioni per la sicurezza civile e militare, anche in raccordo con i programmi internazionali ed europei a valenza strategica;
   g) predispone ed invia entro il 30 giugno di ogni anno una relazione alle Camere contenente l'illustrazione delle attività e dei risultati ottenuti nel campo della tutela e della promozione dell'industria dell'aerospazio e difesa nazionale;
   h) promuove altresì il trasferimento di conoscenze dal settore della ricerca ai servizi di pubblica utilità, ove possibile, con riferimento alla previsione e prevenzione dei rischi derivanti dall'attività dell'uomo.

  9. Per l'espletamento dei compiti affidatigli, il Comitato si avvale del supporto fornito dall'NTO, composto da personalità designate da ciascuna delle Amministrazioni rappresentate nel Comitato ed integrato da esperti del settore, provenienti anche dall'industria nazionale dei materiali d'armamento, selezionati secondo procedure obiettive e trasparenti, nel rispetto della normativa vigente.
  10. L'NTO agisce da organo di staff del Comitato ed è strutturato in modo tale da assicurarne l'operatività permanente sulla base del regolamento adottato dal Comitato.
  11. L'NTO ha una segreteria permanente, insediata presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, e dispone di due divisioni, una competente per l'analisi di situazione ed una, operativa, per la promozione sui mercati internazionali dei beni ad alta intensità tecnologica ed impieghi militari o duali prodotti dall'industria italiana, anche tramite la partecipazione a consorzi multinazionali. Il predetto regolamento adottato dal Comitato determina la consistenza dei contingenti di personale destinati alle divisioni dalle Amministrazioni coinvolte.
  12. Ai componenti dell'NTO non spettano gettoni di presenza, indennità o altri emolumenti comunque denominati. Agli eventuali oneri per rimborsi di spese di missione o alla remunerazione di eventuali straordinari si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente di ciascuna delle Amministrazioni coinvolte, con esclusione dei soggetti privati, per i quali non sono previsti rimborsi a carico della finanza pubblica.
  13. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1. 01. Ferrari, Boniardi, Castiello, Fantuz, Lorenzo Fontana, Gobbato, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Criteri di semplificazione per la suddivisione in lotti)

  1. All'articolo 51 del decreto legislativo n. 50 del 2016, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
   «Per l'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 e per lavori di importo inferiore a 350.000 euro, le stazioni appaltanti possono prevedere di riservare la partecipazione alle micro, piccole e medie imprese con sede legale e operativa nel territorio regionale di riferimento per una quota non superiore al cinquanta per cento in virtù del principio della coesione sociale, economica e territoriale».
1. 02. Cortelazzo, Casino, Sarro, Sisto, Tartaglione, D'Ettore, Ruffino.

ART. 2.

  Sopprimerlo.
2. 1. Colletti, Berardini.

  Al comma 1 le parole: 31 dicembre 2021 sono sostituite dalle seguenti: 31 marzo 2021.
2. 2. Colletti, Berardini.

  Al comma 3, sostituire le parole: nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia COVID-19 o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi, i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati, con le seguenti: nella misura ritenuta necessaria quando, per ragioni di urgenza valutabili discrezionalmente in relazione agli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia COVID-19 o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi, i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati o vi sia comunque una dimostrata esigenza di tempestività.
2. 3. Labriola, Mazzetti, Sarro, Sisto, Tartaglione, D'Ettore, Ruffino.

  Al comma 3, aggiungere, infine, il seguente periodo: In ogni caso, per tutto il periodo dell'emergenza da COVID-19 e per i sei mesi successivi a tale periodo, e per tutte le tipologie di appalto di lavori, servizi e forniture e per le attività di progettazione, di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si considerano comunque sussistenti le ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili, ai fini del ricorso da parte delle amministrazioni aggiudicatrici alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, di cui agli articoli 63 e 125 del decreto legislativo n. 50 del 2016, senza necessità di ulteriori motivazioni.
2. 4. Rixi, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo il comma 4 inserire il seguente:
  4-bis. Per accelerare lo svolgimento dei servizi di pulizia, sanificazione e disinfezione, alle amministrazioni aggiudicatrici è consentito:
   a) acquistare i beni ed i servizi utilizzando la procedura aperta, con termine di ricezione dell'offerta pari a 15 giorni, ovvero utilizzando la procedura ristretta con termine di 10 giorni sia per la ricezione delle domande di partecipazione, sia per la ricezione delle offerte;
   b) applicare nelle procedure di cui alla precedente lettera a), anche per i settori ordinari, la posticipazione della verifica dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 133, comma 8 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
   c) stipulare i relativi contratti previa acquisizione dall'operatore economico aggiudicatario di una semplice autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e di quelli economico-finanziari e tecnico-professionali di cui all'articolo 83 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e previa verifica rispetto al solo aggiudicatario del possesso dei detti requisiti;
   d) stipulare immediatamente i contratti così affidati ed avviare l'esecuzione degli stessi, anche in deroga al termine di cui all'articolo 32, comma 9 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
*2. 5. Cortelazzo, Gelmini, Ruffino, Sarro, Sisto, Tartaglione, D'Ettore.

  Dopo il comma 4 inserire il seguente:
  4-bis. Per accelerare lo svolgimento dei servizi di pulizia, sanificazione e disinfezione, alle amministrazioni aggiudicatrici è consentito:
   a) acquistare i beni ed i servizi utilizzando la procedura aperta, con termine di ricezione dell'offerta pari a 15 giorni, ovvero utilizzando la procedura ristretta con termine di 10 giorni sia per la ricezione delle domande di partecipazione, sia per la ricezione delle offerte;
   b) applicare nelle procedure di cui alla precedente lettera a), anche per i settori ordinari, la posticipazione della verifica dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 133, comma 8 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
   c) stipulare i relativi contratti previa acquisizione dall'operatore economico aggiudicatario di una semplice autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e di quelli economico-finanziari e tecnico-professionali di cui all'articolo 83 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e previa verifica rispetto al solo aggiudicatario del possesso dei detti requisiti;
   d) stipulare immediatamente i contratti così affidati ed avviare l'esecuzione degli stessi, anche in deroga al termine di cui all'articolo 32, comma 9 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
*2. 100. Foti, Butti.

  Al comma 6, primo periodo, dopo la parola: aggiornati, inserire la seguente: esclusivamente.
2. 6. Cortelazzo, Sarro, Sisto, Tartaglione, D'Ettore, Ruffino.

  Al comma 6, dopo il secondo periodo, inserire i seguenti: Nei casi di affidamento di lavori, servizi e forniture di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, un estratto della determina a contrarre o dell'atto equivalente che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2 del decreto legislativo n. 50 del 2016 è pubblicato prima dell'aggiudicazione secondo le modalità di cui all'articolo 3 comma 1 lettere a) e b) di cui all'articolo 3 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016. L'avviso sui risultati della procedura di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo è pubblicato ai sensi dell'articolo 98 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e dell'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016. Resta fermo l'onere di rimborso delle spese per la pubblicazione a carico dell'aggiudicatario, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016.
*2. 7. Mazzetti, Sarro, Sisto, Tartaglione, D'Ettore, Ruffino.

  Al comma 6, dopo il secondo periodo, inserire i seguenti: Nei casi di affidamento di lavori, servizi e forniture di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, un estratto della determina a contrarre o dell'atto equivalente che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2 del decreto legislativo n. 50 del 2016 è pubblicato prima dell'aggiudicazione secondo le modalità di cui all'articolo 3 comma 1 lettere a) e b) di cui all'articolo 3 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016. L'avviso sui risultati della procedura di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo è pubblicato ai sensi dell'articolo 98 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e dell'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016. Resta fermo l'onere di rimborso delle spese per la pubblicazione a carico dell'aggiudicatario, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016.
*2. 102. Mollicone.

  Al comma 6, dopo il secondo periodo, inserire i seguenti: L'avviso sui risultati della procedura di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo è pubblicato ai sensi dell'articolo 98 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e dell'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016. Resta fermo l'onere di rimborso delle spese per la pubblicazione a carico dell'aggiudicatario, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016.
2. 101. Mollicone.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Criteri previsti per l'offerta economicamente più vantaggiosa)

  1. All'articolo 95 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 10-bis, è aggiunto il seguente:
  «10-ter. Ai fini dell'aggiudicazione di appalti di soli lavori ad alta densità di manodopera come definiti all'articolo 50, comma 1, la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 15 per cento, nonché ulteriore punteggio entro il limite del 15 per cento alla componente tempo realizzativo dell'opera, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a)».
2. 01. Mazzetti, Sarro, Sisto, Tartaglione, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. I contratti in corso alla data dell'8 marzo 2020 tra gli enti affidatari ed i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere rinegoziati, in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di assicurare condizioni di sostenibilità a fronte delle riduzioni di fatturato dei soggetti medesimi dovute all'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, anche attraverso allungamenti della durata del contratto, comunque non oltre il 31 dicembre 2023, o l'ampliamento del perimetro dei servizi affidati.
2. 02. Sarro, Sisto, Tartaglione, Cortelazzo, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Linee guida per la stesura di capitolati di gara per i servizi integrati di gestione e manutenzione di dispositivi medici)

  1. Al fine di garantire alti livelli di qualità e sicurezza nel mercato dei servizi per la manutenzione dei dispositivi medici, in linea con quanto indicato nel nuovo Patto per la Salute, il Ministero della salute, entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, previa intesa in Conferenza Stato-Regioni, procede alla definizione ed approvazione di un decreto ministeriale recante Linee guida per la stesura di capitolati di gara per i servizi integrati di gestione e manutenzione di dispositivi medici, teso ad uniformare il sistema di affidamento dei servizi di gestione e manutenzione dei dispositivi medici tra le diverse regioni.
  2. Le linee guida di cui al comma precedente, identificano le informazioni e i requisiti essenziali per la stesura dei capitolati di gara in questo settore e sono tese a valorizzare elementi quali una adeguata formazione del personale addetto alla manutenzione, la capacità dell'operatore di fornire servizi in teleassistenza, la possibilità di utilizzo di forme di intelligenza artificiale per la manutenzione predittiva, la presenza di investimenti in ricerca e sviluppo. Le stesse linee guida prevedono la definizione di indicatori di qualità e performance.
  3. Nella predisposizione dei capitolati di gara, le linee guida prevedono la definizione di lotti omogenei sulla base della tecnologia utilizzata, e delle specificità derivanti dall'area di utilizzo.
2. 03. Sarro, Sisto, Tartaglione, Novelli.

ART. 3.

  Ovunque ricorrano le parole: 31 dicembre 2021 sono sostituite dalle seguenti: 31 marzo 2021.
3. 1. Colletti, Berardini.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 4, l'ultimo periodo è soppresso;
   b) al comma 4-bis gli ultimi due periodi sono soppressi.

  Conseguentemente, alla rubrica del medesimo articolo 3, aggiungere in fine le seguenti parole: nonché di accesso all'archivio dei rapporti finanziari.
3. 100. Foti, Butti.

  Al comma 7, capoverso «Art. 83-bis (Protocolli di legalità)», sopprimere il comma 3.
3. 2. Sarro, Sisto, Tartaglione.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti commi:
  7-bis. Alle Forze di Polizia è erogata la metà dell'importo delle sanzioni pecuniarie relative alle violazioni del divieto di vendita o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui al T.U. 309/90. Gli importi confluiscono nel Fondo Unico Giustizia di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143 per essere riassegnati ai bilanci delle Forze di Polizia di cui all'articolo 16, comma 1 della legge 1o aprile 1981, n. 121 ai fini del controllo del territorio.

  7-ter. Chiunque violi i divieti di stazionamento o di occupazione di spazi durante manifestazioni di piazza non autorizzate o di cui non vi sia stata la prevista segnalazione al Questore, ai sensi del T.U.L.P.S., è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100 a Euro 300.
  7-quater. Dopo l'articolo 337 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 337-bis.

(Violenza contro il personale appartenente alle Forze dell'Ordine durante le manifestazioni)

  Chiunque esercita violenza o minaccia nei confronti di appartenenti alle Forze di polizia o di chi, legalmente richiesto, presti loro assistenza, durante manifestazioni di piazza ovvero sportive, è punito con la reclusione da 4 a 10 anni. Se i fatti di cui al comma precedente sono commessi per assicurarsi la fuga, devastare, saccheggiare o perseverare nel reato, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni. Se dai fatti di cui al primo comma deriva una lesione personale le pene di cui ai commi precedenti sono aumentate; se ne deriva una lesione personale grave sono aumentate di un terzo e se ne deriva una lesione personale gravissima sono aumentate della metà. Se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte quale conseguenza non voluta, la pena è della reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena è dell'ergastolo».

  7-quinquies. L'articolo 73, comma 1, del regio decreto n. 635 del 1940 è sostituito dal seguente:
  «1. Il Capo della polizia, i Prefetti, i vice prefetti, gli ispettori provinciali amministrativi, gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza, i Pretori e i magistrati addetti al pubblico Ministero o all'ufficio di istruzione, sono autorizzati a portare senza licenza le armi di cui all'articolo 42 della legge».

  7-sexies. L'articolo 73, comma 2, del regio decreto n. 635 del 1940 è soppresso.
  7-septies. L'articolo 73, comma 3, del regio decreto n. 635 del 1940 è soppresso.
3. 3. Sisto, Sarro, Tartaglione, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti commi:
  7-bis. Alle Forze di Polizia è erogata la metà dell'importo delle sanzioni pecuniarie relative alle violazioni del divieto di vendita o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui al T.U. 309/90. Gli importi confluiscono nel Fondo Unico Giustizia di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143 per essere riassegnati ai bilanci delle Forze di Polizia di cui all'articolo 16, comma 1 della legge 1o aprile 1981, n. 121 ai fini del controllo del territorio.

  7-ter. Dopo l'articolo 337 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 337-bis.

«(Violenza contro il personale appartenente alle Forze dell'Ordine durante le manifestazioni)

  1. Chiunque esercita violenza o minaccia nei confronti di appartenenti alle Forze di polizia o di chi, legalmente richiesto, presti loro assistenza, durante manifestazioni di piazza ovvero sportive, è punito con la reclusione da 2 a 6 anni.
   2. Se i fatti di cui al comma precedente sono commessi per assicurarsi la fuga, devastare, saccheggiare o perseverare nel reato, la pena è della reclusione da 3 a 8 anni.
   3. Se dai fatti di cui al primo comma deriva una lesione personale le pene di cui ai commi precedenti sono aumentate della metà.
   4. Se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte quale conseguenza non voluta, la pena è della reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena è dell'ergastolo».
3. 101. Foti, Butti.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
  7-bis. Al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 all'articolo 83, comma 3-bis, le parole: «per un importo superiore a 5000,00 euro» sono sostituite dalle seguenti: «per un importo superiore a 25.000,00 euro».
  7-ter. Al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 all'articolo 86, comma 2-bis, sopprimere le seguenti parole: «Fino all'attivazione della banca dati nazionale unica».
  7-quater. Al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 all'articolo 91, comma 1-bis, le parole: «per un importo superiore a 5.000,00 euro» sono sostituite dalle seguenti: «per un importo superiore a 25.000,00 euro».
3. 4. Turri, Bisa, Tateo, Potenti, Paolini, Morrone, Tomasi, Di Muro, Marchetti, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Fermi restando i presupposti economici previsti dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le imprese soggette ad amministrazione giudiziaria, sia in sequestro che in confisca, autorizzate dal Tribunale alla prosecuzione dell'attività tipica ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 al fine di agevolarne il recupero al mercato legale, potranno accedere – in deroga a quanto stabilito dall'articolo 13, comma 1, lettera g-ter, del decreto-legge n. 23 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 – agli strumenti finanziari indipendentemente dalla classificazione delle stesse tra le «inadempienze probabili» o «scadute o sconfinanti deteriorate», come definite ai sensi del paragrafo 2, parte B della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia.
3. 01. Sisto, Sarro, Tartaglione, Cortelazzo, D'Ettore, Ruffino.

ART. 4.

  Sopprimere i commi 2, 3 e 4.
4. 1. Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Sopprimere il comma 2.
4. 100. Foti.

  Sopprimere il comma 3.
4. 101. Foti.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Il Presidente del Consiglio di Stato adotta apposite linee guida organizzative per favorire l'efficiente trattazione in sede cautelare dei ricorsi in relazione alle procedure di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto.
4. 2. Labriola, Sisto, Sarro, Tartaglione, Cortelazzo, D'Ettore, Ruffino.

  Sopprimere il comma 4.
4. 102. Foti.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Semplificazioni nei procedimenti civili in sede di appello)

  1. All'articolo 350 del codice di procedura civile, il comma 1, è sostituito dal seguente: «Davanti alla corte di appello la trattazione dell'appello è collegiale per le cause di valore superiore a euro 260.000, per le cause di valore indeterminabile superiore a euro 260.000 e per le cause nelle quali il tribunale pudica in composizione collegiale ma il presidente del collegio può delegare per l'assunzione dei mezzi istruttori uno dei suoi componenti; in tutti gli altri casi e davanti al tribunale l'appello è trattato e deciso dal giudice monocratico.».
  2. Al comma 1 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 30 maggio 2002, Testo unico in materia di spese di giustizia, con le modifiche apportate, da ultimo, dal decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 120, dal decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 e dalla legge 11 gennaio 2018, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la lettera d) è sostituita dalla seguente: « d) euro 518 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000»;
   b) la lettera e) è sostituita dalla seguente: « e) euro 759 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000 e per i processi civili di valore indeterminabile sino a questa somma»;
   c) la lettera f) è sostituita dalla seguente: « f) euro 1.214 per i processi di valore superiore a euro 260.0 e fino a euro 520.000 e per i processi civili di valore indeterminabile sino a questa somma»;
   d) la lettera g) è sostituita dalla seguente: «euro 1.686 per i processi di valore superiore a euro 520,00 e per i processi di valore indeterminabile oltre questa somma».

  3. Gli articoli dal 62 al 72, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono abrogati.
4. 01. Colletti.

  Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Appalto integrato)

  1. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 59 il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Fermo restando quanto previsto ai commi 1-bis e 1-ter, è consentito l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione ovvero, previa acquisizione in sede di offerta del progetto definitivo, la progettazione esecutiva e l'esecuzione.»;
   b) all'articolo 216 è soppresso il comma 4-bis.
4. 0100. Prisco.

  Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. All'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo le parole: «pari al 10 per cento» sono sostituite dalle parole: «pari al doppio del rateo base di pagamento, aumentato dell'eventuale acconto, e comunque non inferiore al 20 per cento»;
   b) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Per importi contrattuali fino a 20.000 euro la stazione appaltante può scegliere di non richiedere la garanzia definitiva.».
4. 0101. Foti, Butti.

ART. 5.

  Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
   All'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, dopo il comma 6-sexies, è aggiunto il seguente:
  «6-septies. Al fine di realizzare le opere necessarie al completamento della tratta ferroviaria ad alta velocità Torino Lione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il presidente della regione Piemonte, da adottare entro il 31 ottobre 2020, è nominato un Commissario straordinario che opera con i poteri di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo. Con il decreto di cui al presente articolo sono stabiliti i termini, le modalità, i tempi, il supporto tecnico, le attività connesse alla realizzazione delle opere ed il compenso per il Commissario, i cui oneri sono posti a carico del quadro economico dell'opera. Il compenso del Commissario è stabilito in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111».
5. 100. Montaruli.

  Al comma 6, aggiungere in fine le seguenti parole: È comunque fatta salva la facoltà di sospendere le attività in caso di ritardi nei pagamenti superiori a 60 giorni.
5. 1. Casino, Tartaglione, Sisto, Sarro, Cortelazzo, D'Ettore, Ruffino.

ART. 6.

  Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 31 dicembre 2021 con le seguenti: 31 marzo 2021.
6. 1. Colletti, Berardini.

  Sopprimere i commi 1, 2, 3, 4 e 6.
6. 2. Mazzetti, Sisto, Sarro, Tartaglione, Cortelazzo, D'Ettore, Ruffino.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Ferme restando le competenze del RUP e degli altri organi previsti dalla normativa vigente e per i soli contratti stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino al 31 dicembre 2021 per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, è obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un collegio consultivo tecnico, prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre dieci giorni da tale data, con i compiti previsti dall'articolo 5 e con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso.
6. 3. Cortelazzo, Sisto, Sarro, Tartaglione, Mazzetti, D'Ettore, Ruffino.

  Al comma 1, dopo le parole: è obbligatoria inserire le seguenti: ove le parti congiuntamente ne facciano richiesta;

  Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: salva diversa e motivata volontà espressamente manifestata in forma scritta dalle parti stesse con le seguenti: qualora le parti congiuntamente ne facciano richiesta.
6. 4. Sarro, Tartaglione, Sisto, Cortelazzo, D'Ettore, Ruffino.

  Al comma 2, al primo periodo, sopprimere le seguenti parole:, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto e alla specifica conoscenza di metodi e strumenti elettronici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture (BIM), maturata per effetto del conseguimento di un dottorato di ricerca ovvero di una dimostrata pratica professionale per almeno cinque anni nel settore di riferimento.
6. 5. Ruffino, Sisto, Sarro, Tartaglione, Mazzetti, D'Ettore.

  Al comma 2, le parole: alla specifica conoscenza di metodi e strumenti elettronici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture (BIM), maturata per effetto del conseguimento di un dottorato di ricerca ovvero sono soppresse.
6. 101. Ferro.

  Al comma 2, sostituire il terzo periodo con il seguente: Nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente entro il termine indicato al comma 1, questo è designato entro i successivi cinque giorni dal Presidente del Tribunale del luogo in cui il contratto è eseguito.
6. 6. Sisto, Sarro, Tartaglione, Cortelazzo, D'Ettore, Ruffino.

  Al comma 2, il periodo: Nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente entro il termine indicato al comma 1, questo è designato entro i successivi cinque giorni dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano o dalle città metropolitane per le opere di rispettivo interesse è sostituito dal seguente: Nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente entro il termine indicato al comma 1, questo è designato entro i successivi cinque giorni dall'ANAC.
6. 100. Lucaselli.

  Al comma 3 sopprimere il seguente periodo: L'inosservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico viene valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali; l'osservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è causa di esclusione della responsabilità del soggetto agente per danno erariale, salvo il dolo.
6. 7. Sisto, Sarro, Tartaglione, Cortelazzo, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. I commi da 162 al 170 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono soppressi.
6. 0100. Lucaselli.

ART. 7.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 sopprimere le parole: di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
   b) al comma 2, sostituire le parole: 30 milioni di euro con le seguenti: 100 milioni di euro e aggiungere, dopo il primo periodo il seguente: agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7. 1. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 sopprimere le parole: di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
   b) al comma 2, sostituire le parole: 30 milioni di euro con le seguenti: 100 milioni di euro e aggiungere, dopo il primo periodo il seguente: agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7. 2. Benvenuto, Lucchini, Badole, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, infine, le seguenti parole:, sono assicurate alle regioni a statuto ordinario almeno 50 milioni di euro per l'anno 2021 per la progettazione delle opere predette ripartiti secondo la percentuale di cui alla Tabella 1, comma 134, articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
7. 3. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, infine, le seguenti parole:, sono assicurate alle regioni a statuto ordinario almeno 50 milioni di euro per l'anno 2021 per la progettazione delle opere predette ripartiti secondo la percentuale di cui alla Tabella 1, comma 134, articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
7. 4. Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
  7-bis. Al fine di garantire la copertura finanziaria degli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria di cui all'articolo 3 comma 1 lettera vvvv) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è costituito un fondo di rotazione, che sarà gestito da una cabina di regia da costituire presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il decreto di cui al comma successivo.
  7-ter. Il Fondo di rotazione, a cui potranno attingere le stazioni appaltanti per la progettazione di interventi ritenuti strategici dalla cabina di regia di cui al comma precedente, sarà regolamentato da un decreto attuativo che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti emanerà entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto-legge.
  7-quater. Per il funzionamento del fondo è stanziata, per il 2020, la somma di 50 milioni di euro.
  7-quinquies. A regime, il fondo verrà alimentato dalla restituzione, entro il termine massimo di 10 anni, delle somme anticipate alle stazioni appaltanti, a valere sul finanziamento delle opere e dal recupero del ribasso d'asta.
7. 100. Ferro.

  Dopo il comma 7-ter, aggiungere, infine, il seguente:
  7-quater. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1079 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) la parola: «cofinanziamento» è sostituita con la seguente «finanziamento»;
    2) le parole: «e dei progetti definitivi degli enti locali» sono sostituite dalle seguenti: «, dei progetti definitivi e dei progetti esecutivi degli enti locali»;
   b) al comma 1080 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) la parola: «cofinanziamento» è sostituita con la seguente: «finanziamento»;
    2) il secondo periodo è soppresso;
    3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I ribassi d'asta possono essere utilizzati secondo quanto previsto dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui al punto 5.4.10 dell'Allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Le risorse non richieste o non assegnate confluiscono nei fondi relativi all'annualità successiva.»;
   c) il comma 1083 è abrogato.
7. 5. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo il comma 7-ter, aggiungere, infine, il seguente:
  7-quater. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1079 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) la parola: «cofinanziamento» è sostituita con la seguente «finanziamento»;
    2) le parole: «e dei progetti definitivi degli enti locali» sono sostituite dalle seguenti: «, dei progetti definitivi e dei progetti esecutivi degli enti locali»;
   b) al comma 1080 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) la parola: «cofinanziamento» è sostituita con la seguente: «finanziamento»;
    2) il secondo periodo è soppresso;
    3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I ribassi d'asta possono essere utilizzati secondo quanto previsto dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui al punto 5.4.10 dell'Allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Le risorse non richieste o non assegnate confluiscono nei fondi relativi all'annualità successiva.»;
   c) il comma 1083 è abrogato.
7. 6. Benvenuto, Lucchini, Badole, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo il comma 7-ter aggiungere infine il seguente:
  7-quater. All'articolo 207 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Qualora le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante non siano sufficienti a corrispondere le anticipazioni di cui ai commi precedenti, la singola stazione appaltante provvede ad integrarle ricorrendo al mercato dei capitali, anche tramite collocamento di proprie obbligazioni. In ogni caso è riconosciuta la garanzia dello Stato a beneficio dei creditori della stazione appaltante.».
7. 7. Rixi, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci.

ART. 8.

  Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
   a-bis) Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, articolo 34, comma 3, le parole: «di qualunque importo» sono sostituite dalle seguenti: «di importo superiore a 1.000.000 di euro».
8. 1. Cortelazzo, Sisto, Sarro, Tartaglione, D'Ettore, Ruffino.

  Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
   a-bis) Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, articolo 34, comma 3, le parole: «di qualunque importo» sono sostituite dalle seguenti: «di importo superiore a 1.000.000 di euro».
8. 2. Sisto, Sarro, Tartaglione, Mazzetti, D'Ettore, Ruffino.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: A decorrere dal 1o gennaio 2021 le stazioni appaltanti sono tenute al rispetto dell'obbligo di cui al periodo precedente, per un importo annuo non inferiore al 20 per cento del valore complessivo dell'accordo e assicurando una attivazione complessiva non inferiore al 75 per cento. In ogni caso la cauzione definitiva è resa esclusivamente in relazione ai singoli contratti attuativi e non sull'importo complessivo dell'accordo quadro.
8. 3. Cortelazzo, Sarro, Tartaglione, Sisto, D'Ettore, Ruffino.

  Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di contratti di forniture e di servizi il responsabile del procedimento provvede, secondo le medesime modalità, in relazione allo stato di avanzamento delle prestazioni eseguite al momento dell'entrata in vigore del presente decreto-legge e, successivamente in relazione alle scadenze previste nel contratto;»;
   b) alla lettera b), sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Tra i detti oneri aggiuntivi rientrano anche i costi che fanno capo alle prestazioni rese dai coordinatori della sicurezza in fase di esecuzione. La presente disposizione si applica con le medesime modalità anche ai servizi e alle forniture».
8. 4. Tartaglione, Sisto, Sarro, Cortelazzo, D'Ettore, Ruffino.

  Al comma 4, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di contratti di forniture e servizi il responsabile del procedimento provvede, secondo le medesime modalità, in relazione allo stato di avanzamento delle prestazioni eseguite al momento dell'entrata in vigore del presente decreto-legge e, successivamente, in relazione alle scadenze previste nel contratto;» e alla lettera b), aggiungere, in fine il seguente periodo: «Tra i detti oneri aggiuntivi rientrano anche i costi che fanno capo alle prestazioni rese dai coordinatori della sicurezza in fase di esecuzione».
8. 5. Mazzetti, Sarro, Tartaglione, Sisto, Labriola, D'Ettore, Ruffino.

  Al comma 4, lettera a), alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: «Gli ulteriori stati di avanzamento dei lavori sono adottati l'ultimo giorno di ogni mese solare. Si procede al pagamento dei lavori entro quindici giorni a far data dall'emissione del certificato di pagamento di cui ai periodi precedenti».
8. 6. Ruffino, Sarro, Tartaglione, Sisto, Cortelazzo, D'Ettore.

  Al comma 4, lettera b), dopo le parole: maggiori costi inserire le seguenti: nonché i maggiori oneri, diretti ed indiretti, e dopo le parole: il rimborso sostituire le parole: di detti oneri con le seguenti: dei costi.
8. 7. Sarro, Tartaglione, Sisto, Cortelazzo, D'Ettore, Ruffino.

  Al comma 4, dopo la lettera b) inserire la seguente:
   « b-bis) Per le opere per le quali non è prevista la redazione del PSC ai sensi del Titolo IV, Capo I del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le amministrazioni appaltanti, nei costi della sicurezza stimano, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi delle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori derivanti dai protocolli anti contagio».
8. 8. Labriola, Sarro, Tartaglione, Sisto.

  Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
  4-bis. Ai fini della tutela economico/finanziaria delle imprese appaltattrici, dei fornitori, dei subappaltatori, nella fase di riavvio dei lavori pubblici, la cui sospensione a causa del COVID-19 ha generato forti perdite nel tessuto economico, e in considerazione delle difficoltà incontrate dalle imprese nelle operazioni di richieste di accesso al credito, sebbene garantito dallo Stato, le stazioni appaltanti provvedono al pagamento degli Stati di Avanzamento Lavori, maturati alla data del 4 maggio 2020, nonché dei successivi SAL maturandi fino alla data del 31 dicembre 2021, indipendentemente dal fatto che si sia raggiunto l'importo previsto da contratto.
  4-ter. In conseguenza delle disposizioni di cui al comma 4-bis, e in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 113-bis, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino alla data del 31 dicembre 2021 i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di dieci giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e prescindendo dal diverso termine espressamente concordato nel contratto. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, e comunque senza previsione di un termine massimo entro il quale devono essere adottati.
8. 11. Mazzetti, Sarro, Tartaglione, Sisto, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. Per i contratti in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, laddove l'emergenza sanitaria COVID-19 abbia causato la sospensione dell'esecuzione di contratti pubblici di servizi o forniture o ne abbia modificato le modalità di svolgimento causando maggiori oneri economici e finanziari per le imprese, in termini di costi di sicurezza, di produzione ed erogazione di servizi, tali, per dimensioni, intensità e onerosità, da alterare l'equilibrio del contratto in essere, gli Enti pubblici, su richiesta dell'operatore economico ed entro trenta giorni da tale richiesta, procedono alla revisione e alla rinegoziazione dei termini contrattuali, al fine di remunerare le perdite subite dalle imprese private e di evitare l'eccessiva onerosità dei contratti in essere in relazione alla riprogrammazione delle attività a causa dell'adozione delle misure di prevenzione e di contenimento del contagio.
8. 9. Mazzetti, Sarro, Tartaglione, Sisto, Cortelazzo, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo il comma 4 inserire il seguente:
  4-bis. Al fine di remunerare le perdite subite dagli operatori economici e allo scopo di evitare l'eccessiva onerosità dei contratti pubblici in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, laddove l'emergenza sanitaria COVID-19 abbia causato la sospensione dell'esecuzione dei suddetti contratti, o ne abbia modificato le modalità di svolgimento causando maggiori oneri economici e finanziari per gli operatori economici in termini di costi di sicurezza, di produzione ed erogazione di beni e servizi, tali, per dimensioni, intensità ed onerosità, da alterare l'equilibrio del contratto in essere, gli enti pubblici e le società da essi interamente partecipate, su richiesta dell'operatore economico ed entro trenta giorni da tale richiesta, procedono alla revisione e rinegoziazione dei termini contrattuali, anche in relazione alla riprogrammazione delle attività a causa dell'adozione delle misure di prevenzione e di contenimento del contagio.
8. 10. Ruffino, Sarro, Tartaglione, Sisto, Cortelazzo, D'Ettore.

  Al comma 5, sono apportate le seguenti modifiche:
    1) dopo la lettera a), è aggiunta la seguente:
   « a-bis) all'articolo 48, sono apportate le seguenti modifiche:
    1) il primo periodo del comma 5 è sostituito dal seguente: “L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti dei lavoratori che, a qualsiasi titolo, siano intervenuti, in cantiere, per l'esecuzione dell'opera.”;
    2) al secondo periodo, dopo le parole: “responsabilità solidale del mandatario” sono aggiunte le seguenti: “nei limiti di cui al presente comma”»;
    2) dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:
   « d-bis) all'articolo 216, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:
  “10-bis. Fatte salve le situazioni definite o esaurite sotto la disciplina precedentemente vigente, le modifiche di cui all'articolo 48, comma 5, primo periodo, si applicano anche ai contratti di lavori affidati prima dell'entrata in vigore del presente codice, al fine di garantire la completa esecuzione delle opere.”».
8. 12. Sisto, Sarro, Tartaglione, Cortelazzo, D'Ettore, Ruffino.

  Al comma 5, sopprimere la lettera b).
*8. 13. Cortelazzo, Sarro, Tartaglione, Sisto, D'Ettore, Ruffino.

  Al comma 5, sopprimere la lettera b).
*8. 14. Rixi, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 5, sopprimere la lettera b).
*8. 100. Ciaburro, Caretta.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 5, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) all'articolo 80, comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore al dieci per cento del valore del contratto di appalto o di concessione e comunque non inferiore a cinquantamila euro»; e il quinto periodo è sostituito dal seguente: «Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali, nei limiti di quanto esigibile ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dell'articolo 68 del Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 e delle singole leggi di imposta, qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo e del quarto periodo, con esclusione dei debiti che siano oggetto di provvedimenti di annullamento o di sospensione, ottenuti in via amministrativa o giudiziale ovvero per espressa disposizione di legge, nonché di quelli oggetto di rateizzazione sino a decadenza dal beneficio rateale secondo le specifiche disposizioni applicabili. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Tale esclusione non si applica, altresì, quando l'operatore economico sia stato informato dalla stazione appaltante dell'importo preciso dovuto a seguito della violazione di obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali in un momento successivo alla scadenza del termine di presentazione della domanda, purché l'estinzione di tali obblighi, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati entro trenta giorni dalla predetta comunicazione.»;
   b) al comma 6 sostituire le parole: del presente decreto con le seguenti: della legge di conversione del presente decreto.
8. 15. Sarro, Tartaglione, Sisto, Cortelazzo, D'Ettore, Ruffino.

  Al comma 5, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) all'articolo 80, comma 4, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1o giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande. Tale eventuale impegno può essere formalizzato anche attraverso un atto unilaterale d'obbligo sottoscritto dall'operatore economico ed a cura dello stesso registrato e consegnato all'ente appaltante, nel quale sia prevista la cessione, a favore di ciascuno degli enti creditori, nel caso di lavori di almeno il 10 per cento dei compensi derivanti dalla eventuale assegnazione dell'appalto, fermo restando che il debito sia superiore al 10 per cento dei compensi stessi o nel caso di forniture di servizi di almeno il 20 per cento dei compensi derivanti dall'assegnazione dell'incarico professionale, sempreché il debito sia superiore al 20 per cento dei compensi stessi».
8. 16. Tartaglione, Sarro, Sisto, Cortelazzo, D'Ettore, Ruffino.

  Al comma 5, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) all'articolo 80, comma 4, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati, sempreché la suddetta pretesa non sia oggetto di un provvedimento di sospensione amministrativo o giudiziale reso in data anteriore, e tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo. Detta esclusione non opera, comunque, qualora il provvedimento che esterna la pretesa sia oggetto di impugnativa giudiziale, fino alla sentenza di primo grado. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande».
8. 101. Lucaselli.

  Al comma 5, lettera b), sostituire i primi due periodi con i seguenti:
   b) all'articolo 80, comma 4, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «Nel caso in cui un operatore economico non abbia ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, l'intero importo del debito maturato nei confronti dello Stato, fino a un massimo dell'80 per cento dell'importo contrattuale, sarà direttamente trattenuto dalla stazione appaltante a valere sui corrispettivi maturati».
8. 102. Foti, Butti.

  Al comma 5, lettera b), aggiungere, infine, il seguente periodo: Il presente comma non si applica altresì qualora l'operatore economico abbia ottemperato agli obblighi di pagamento del tributo dovuto in base articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 e all'articolo 68 del decreto legislativo n. 546 del 1992, ovvero alla normativa vigente in materia di riscossione frazionata in pendenza di processo.
*8. 17. Benvenuto, Lucchini, Badole, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 5, lettera b), aggiungere, infine, il seguente periodo: Il presente comma non si applica altresì qualora l'operatore economico abbia ottemperato agli obblighi di pagamento del tributo dovuto in base articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 e all'articolo 68 del decreto legislativo n. 546 del 1992, ovvero alla normativa vigente in materia di riscossione frazionata in pendenza di processo.
*8. 103. Gemmato.

  Al comma 5, dopo la lettera b) inserire la seguente:
   b-bis) all'articolo 80:
   a) al comma 1, sopprimere le parole: «anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6,»;
   b) al comma 5, sopprimere le parole: «anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6,»;
   c) al comma 7, dopo le parole: «un operatore economico», sopprimere le seguenti: «, o un subappaltatore,».
8. 19. Sarro, Tartaglione, Sisto, Cortelazzo, D'Ettore, Ruffino.

  Al comma 5, dopo la lettera b), inserire la seguente:
   b-bis) all'articolo 80, comma 5, lettera c), dopo le parole: «tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;» sono aggiunte le seguenti: «in tali casi, la stazione appaltante è tenuta a motivare in ordine alle ragioni per le quali le misure eventualmente adottate dall'operatore ai sensi del comma 7 del presente articolo, non possono essere considerate sufficienti ai fini della valutazione di affidabilità. La presente disposizione trova applicazione anche alle procedure di gara in corso».
*8. 18. Sarro, Tartaglione, Sisto, Mazzetti, D'Ettore, Ruffino.

  Al comma 5, dopo la lettera b), inserire la seguente:
   b-bis) all'articolo 80, comma 5, lettera c), dopo le parole: «tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;» sono aggiunte le seguenti: «in tali casi, la stazione appaltante è tenuta a motivare in ordine alle ragioni per le quali le misure eventualmente adottate dall'operatore ai sensi del comma 7 del presente articolo, non possono essere considerate sufficienti ai fini della valutazione di affidabilità. La presente disposizione trova applicazione anche alle procedure di gara in corso».
*8. 20. Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 5, dopo la lettera c), inserire la seguente:
   c-bis) all'articolo 83, comma 2, il secondo periodo è sostituito con i seguenti: «In caso di mancato respingimento dell'offerta a norma del presente comma, la stazione appaltante motiva debitamente le ragioni della scelta e trasmette all'Autorità la relativa documentazione. Alla stazione appaltante si applica una sanzione pari al venticinque per cento dell'importo a base d'asta. La sanzione non si applica nel caso in cui tutte le offerte presentate per l'aggiudicazione del medesimo appalto di fornitura abbiano una parte di prodotti originari di Paesi terzi, ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, che supera il cinquanta per cento del valore totale dei prodotti che compongono l'offerta. I proventi delle sanzioni sono destinati all'incremento delle disponibilità del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394».
8. 21. Sisto, Sarro, Tartaglione, Cortelazzo, D'Ettore, Ruffino.

  Al comma 5, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) all'articolo 83, dopo il comma 10 è inserito il seguente: «10-bis. I requisiti di cui al comma 1 lettere b) e c) non vengono richiesti negli affidamenti diretti, ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera a), di servizi di architettura e ingegneria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera vvvv)».
8. 104. Ferro.

  Al comma 5, lettera d), sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il numero 1) aggiungere il seguente: 1-bis) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute a trasmettere tutti i dati utili alla presentazione di una proposta entro trenta giorni dalla richiesta; in caso di inadempienza si configura a carico del responsabile del procedimento la responsabilità di cui alla legge 14 gennaio 1994, n. 20»;
   b) dopo il numero 2) aggiungere il seguente: 2-bis) in fine sono aggiunti i seguenti periodi: «Le amministrazioni aggiudicatrici devono valutare le proposte pervenute entro sessanta giorni; nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice abbia previsto, in sede di piano delle opere pubbliche, che l'opera debba essere realizzata ricorrendo alla finanza di progetto, ovvero nel caso in cui dal progetto presentato dal privato risulti che dalla realizzazione dello stesso non derivano oneri per la pubblica amministrazione, l'amministrazione aggiudicatrice deve motivare l'eventuale bocciatura del progetto. L'amministrazione aggiudicatrice deve prevedere adeguate modalità di cofinanziamento delle iniziative di cui al presente comma, consentendo ai proponenti di partecipare, unitamente alle stazioni appaltanti, a bandi comunitari».
8. 105. Foti, Butti.

  Sopprimere il comma 6-bis.
*8. 22. Colletti, Berardini.

  Sopprimere il comma 6-bis.
*8. 23. Rixi, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 8 apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Il Commissario provvede, altresì, all'acquisizione e distribuzione di ogni necessario bene o servizio utile a garantire, sempre e in ogni caso, il diritto allo studio e la didattica in presenza degli allievi con disabilita anche in concomitanza dell'attuazione di misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 ovvero di misure di controllo e di prevenzione igienico sanitarie per limitare la possibilità di eventuali contagi all'interno degli istituti.
   b) al secondo periodo, dopo le parole: per l'attuazione di quanto previsto dal primo aggiungere le seguenti: e dal secondo.
8. 106. Gemmato.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 dopo il comma 13 aggiungere il seguente:
  «13-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano altresì ai compensi di cui all'articolo 50, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917».

  Conseguentemente:
   a) al comma 14, sostituire le parole: al comma 13 con le seguenti: ai commi 13 e 13-bis;
   b) al comma 15, sostituire le parole: al comma 13 con le seguenti: ai commi 13 e 13-bis.

  Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione pari a 150 milioni di euro dal 2020 si provvede: quanto a 100 milioni di euro mediante la riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014; quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
8. 24.Sisto, Sarro, Tartaglione, Cortelazzo, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
  9-bis. All'articolo 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 4 aggiungere infine le seguenti parole: «nonché la spesa relativa alla negoziazione con erogatori privati accreditati per l'assistenza domiciliare integrata, fermi restando i predetti limiti».
8. 25. D'Eramo, Lucchini, Badole, Benvenuto, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Sutto, Tiramani .

  Dopo il comma 9, inserire il seguente:
  9-bis. Alle retribuzioni della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, derivanti dalla effettuazione di prestazioni aggiuntive richieste dalle aziende sanitarie per l'abbattimento delle liste di attesa, si applica l'aliquota fiscale del 15 per cento.

  Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione pari a 150 milioni di euro dal 2020 si provvede: quanto a 100 milioni di euro mediante la riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014; quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
8. 29.Sisto, Sarro, Tartaglione, Bagnasco, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo il comma 9, inserire il seguente:
  9-bis. Al trattamento accessorio della dirigenza sanitaria, comprese le prestazioni aggiuntive ed i progetti obiettivo per l'implementazione della prevenzione collettiva, si applicano le disposizioni previste in materia di tassazione agevolata e decontribuzione dal decreto interministeriale 25 marzo 2016, adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministro dell'economia e delle finanze in attuazione di quanto previsto dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificata dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

  Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione pari a 100 milioni di euro dal 2020 si provvede: quanto a 70 milioni di euro mediante la riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014; quanto a 30 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
8. 30.Sisto, Sarro, Tartaglione, Bagnasco, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo il comma 9 inserire il seguente:
  9-bis. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus sui gestori dei servizi integrati di noleggio, sanificazione e sterilizzazione dei dispositivi tessili e medici utilizzati in strutture ospedaliere e ambulatoriali, pubbliche e private riconducendo ad equità i relativi rapporti contrattuali, come evidenziato anche dalla delibera ANAC n. 540 del 1o luglio 2020, il corrispettivo dei predetti servizi è adeguato, con decorrenza dal 23 febbraio 2020, a seguito di rinegoziazione con il committente che tenga conto dell'effettivo incremento del costo di erogazione del servizio verificatosi rispetto al periodo antecedente la situazione emergenziale, da concludersi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; in difetto di accordo, il corrispettivo dei predetti servizi è incrementato del venti per cento. Inoltre, non possono essere applicate dai committenti dei predetti servizi decurtazioni del corrispettivo, rispetto a quello medio mensilmente liquidato nel quadrimestre ottobre 2019-gennaio 2020, incrementato ai sensi della disposizione di cui sopra, in ragione delle minori giornate di degenza verificatesi e/o del minor numero di posti letto utilizzati e/o delle minori prestazioni erogate rispetto a quelle contrattualmente stabilite. Le presenti disposizioni si applicano anche ai contratti che prevedano specifici meccanismi di riequilibrio in deroga ai criteri da essi previsti e sono efficaci per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020.
8. 31. Sarro, Sisto, Tartaglione, Bagnasco, Cortelazzo, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo il comma 9, inserire il seguente:
  9-bis. Negli istituti di ricovero, presso i servizi per le tossicodipendenze (SERT) e nelle case di cura private ed in tutte le altre strutture pubbliche e private, ove sono utilizzati farmaci, l'approvvigionamento, la conservazione, l'allestimento e la distribuzione degli stessi deve avvenire sotto la responsabilità di farmacisti inquadrati nell'organigramma secondo le dimensioni della struttura.
8. 32. Mandelli, Sisto, Sarro, Tartaglione, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo il comma 9, inserire il seguente:
  9-bis. All'articolo 89, comma 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sostituire le parole da: «Il medico» a: «paziente» con le seguenti: «Il medico è tenuto ad indicare sulla ricetta relativa ai medicinali disciplinati dal presente articolo il nominativo del paziente ovvero, su richiesta di quest'ultimo, il codice fiscale in luogo della menzione del nome e del cognome».
8. 33. Mandelli, Sisto, Sarro, Tartaglione, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo il comma 9, inserire il seguente:
  9-bis. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera b) e c), della legge 18 giugno 2009, n. 69 e dall'articolo 3, comma 3, lettera b) del decreto del Ministero della Salute 16 dicembre 2010, è consentita, per l'anno 2020, la somministrazione di vaccini nelle farmacie aperte al pubblico sotto la supervisione di medici assistiti da infermieri o da personale sanitario opportunamente formato, eventualmente anche a seguito della fornitura da parte delle aziende sanitarie locali secondo specifici accordi stipulati con le Organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie, sentito il competente Ordine professionale.
8. 34. Mandelli, Sisto, Sarro, Tartaglione, Bagnasco, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo il comma 9, inserire il seguente:
  9-bis. Il comma 687 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è soppresso.
8. 28. Tartaglione, Sisto, Sarro, Cortelazzo, D'Ettore, Ruffino.

  Sopprimere il comma 10.
8. 35. Sisto, Sarro, Tartaglione, Cortelazzo, D'Ettore, Ruffino.

  Al comma 10, sopprimere le parole da: per la selezione fino alle seguenti: dal presente decreto,.

  Conseguentemente, al titolo I e al capo I dopo le parole: contratti pubblici aggiungere le seguenti: e privati.
8. 36. Sisto, Sarro, Tartaglione, D'Ettore, Ruffino.

  Al comma 10 sostituire le parole: non si applicano con le seguenti: trovano applicazione.
8. 37. Sarro, Sisto, Tartaglione, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Con riferimento al Durc, la disposizione di cui al comma 10 dell'articolo 8 si applica anche agli appalti privati.
*8. 38. Sisto, Sarro, Tartaglione, Cortelazzo, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Con riferimento al Durc, la disposizione di cui al comma 10 dell'articolo 8 si applica anche agli appalti privati.
*8. 107. Foti, Butti.

  Dopo il comma 11 aggiungere in fine i seguenti:
  11-bis. Fino al 31 dicembre 2022, i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto, di cui all'articolo 113-bis del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono effettuati nel termine di quindici giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori, in deroga all'importo da raggiungere fissato nelle clausole concordate nel contratto e nel limite dell'importo dei lavori eseguiti. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono sempre emessi a cura del Direttore dei Lavori, fermo restando la verifica successiva da parte del Responsabile Unico del Procedimento, contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, e costituiscono titolo per la liquidazione delle somme fino a quel momento eseguite e certificate.
  11-ter. In deroga a quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49, fino al 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento lavori (SAL), redatto con le modalità di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d), del citato decreto ministeriale, su richiesta dell'Appaltatore, è rilasciato entro quindici giorni, in deroga ai termini e modalità indicate nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto. Il Direttore dei Lavori trasmette lo stato di avanzamento unitamente al certificato di pagamento ed al contratto aggiuntivo, alla stazione appaltante per l'emissione del mandato di pagamento. Il Responsabile Unico del Procedimento, il Direttore dei Lavori e le Stazioni Appaltanti, sono esonerati della verifica di regolarità contributiva dell'esecutore per singolo stato di avanzamento lavori. La verifica di regolarità contributiva è effettuata dal Responsabile Unico del Procedimento per la liquidazione del conto finale.
8. 39. Benvenuto, Lucchini, Badole, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo il comma 11, inserire il seguente:
  11-bis. All'articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, numero 175, dopo il comma 9 è inserito il seguente:
  «9-bis. Le società a controllo pubblico che gestiscono direttamente o indirettamente aziende termali o alberghiero-termali, come individuate dalla legge 24 ottobre 2000, numero 323, possono procedere, in deroga alle disposizioni del presente articolo e nel rispetto della contrattazione collettiva per i dipendenti del settore termale, all'assunzione diretta del personale necessario allo svolgimento delle attività stagionali, come definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, numero 1525, e successive modifiche e integrazioni o dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative.».
*8. 40. Andreuzza, Binelli, Colla, Fiorini, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo il comma 11, inserire il seguente:
  11-bis. All'articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, numero 175, dopo il comma 9 è inserito il seguente:
  «9-bis. Le società a controllo pubblico che gestiscono direttamente o indirettamente aziende termali o alberghiero-termali, come individuate dalla legge 24 ottobre 2000, numero 323, possono procedere, in deroga alle disposizioni del presente articolo e nel rispetto della contrattazione collettiva per i dipendenti del settore termale, all'assunzione diretta del personale necessario allo svolgimento delle attività stagionali, come definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, numero 1525, e successive modifiche e integrazioni o dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative.».
*8. 42. Sarro, Sisto, Tartaglione, Casino, Labriola, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente comma:
  11-bis. Le somme anticipate all'operatore economico ai sensi dell'articolo 35, comma 18 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e oggetto di fidejussione da parte di quest'ultimo, possono essere cedute senza alcun onere aggiuntivo e previa predisposizione di apposita autocertificazione sulla consistenza delle somme erogate, ai soggetti di cui all'articolo 122, comma 1 che sono tenuti ad accettare tale cessione del credito.
8. 41. Sisto, Sarro, Tartaglione, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  «12. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, adottano o, nel caso, aggiornano il previsto regolamento sugli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. La Presidenza del Consiglio dei ministri, dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, svolge il ruolo di coordinamento per l'attuazione della presente disposizione.».
8.108. Ferro.

  Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Sanificazione delle scuole e degli ospedali e salvaguardia dell'occupazione)

  1. Per le finalità di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 8, sono prorogati fino al termine del 31 dicembre 2020 i contratti di pulizia aggiudicati presso gli istituti scolastici statali a seguito di gara, dichiarati decaduti in data 1o marzo 2020, con legge 20 dicembre, n. 159. È altresì avviato un programma di sanificazione delle scuole, in tutti gli ambienti, comprese le attrezzature, con pulizia specialistica di fondo e disinfezione, funzionale al contenimento del COVID-19. Gli interventi di sanificazione dovranno essere eseguiti con prodotti disinfettanti PMC, rispondenti alla norma UNI EN 14476/2007, a base di ipoclorito di sodio e/o perossido di idrogeno, soggetti ad eventuali integrazioni sulla base delle indicazioni delle autorità sanitaria competenti.
  2. I servizi di pulizia e disinfezione dovranno essere svolti in prevalenza con il personale non assunto in esito al concorso indetto con decreto ministeriale 6 dicembre 2019, n. 2200, eventualmente integrato da personale aggiuntivo.
  3. I servizi di disinfezione e sanificazione, di cui al comma precedente, sono qualificati servizi di pubblica necessità per un periodo di 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e possono essere affidati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti aggiudicatori, anche nel settore dei trasporti pubblici, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  4. Il personale delle imprese che svolgono i servizi di cui al comma 1 presso le strutture ospedaliere e i presidi sanitari è assimilato agli operatori sanitari nelle garanzie di prevenzione dal rischio di contagio ed accede senza oneri alle forniture dei mezzi idonei di protezione. Rispetto alle classificazioni contrattuali in uso è considerato zona a rischio l'insieme delle superfici ad uso sanitario.
*8. 01. Tartaglione, Sarro, Sisto, Bagnasco, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Sanificazione delle scuole e degli ospedali e salvaguardia dell'occupazione)

  1. Per le finalità di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 8, sono prorogati fino al termine del 31 dicembre 2020 i contratti di pulizia aggiudicati presso gli istituti scolastici statali a seguito di gara, dichiarati decaduti in data 1o marzo 2020, con legge 20 dicembre, n. 159. È altresì avviato un programma di sanificazione delle scuole, in tutti gli ambienti, comprese le attrezzature, con pulizia specialistica di fondo e disinfezione, funzionale al contenimento del COVID-19. Gli interventi di sanificazione dovranno essere eseguiti con prodotti disinfettanti PMC, rispondenti alla norma UNI EN 14476/2007, a base di ipoclorito di sodio e/o perossido di idrogeno, soggetti ad eventuali integrazioni sulla base delle indicazioni delle autorità sanitaria competenti.
  2. I servizi di pulizia e disinfezione dovranno essere svolti in prevalenza con il personale non assunto in esito al concorso indetto con decreto ministeriale 6 dicembre 2019, n. 2200, eventualmente integrato da personale aggiuntivo.
  3. I servizi di disinfezione e sanificazione, di cui al comma precedente, sono qualificati servizi di pubblica necessità per un periodo di 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e possono essere affidati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti aggiudicatori, anche nel settore dei trasporti pubblici, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  4. Il personale delle imprese che svolgono i servizi di cui al comma 1 presso le strutture ospedaliere e i presidi sanitari è assimilato agli operatori sanitari nelle garanzie di prevenzione dal rischio di contagio ed accede senza oneri alle forniture dei mezzi idonei di protezione. Rispetto alle classificazioni contrattuali in uso è considerato zona a rischio l'insieme delle superfici ad uso sanitario.
*8. 0101. Foti, Butti.

  Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Proroga e estensione contratti pubblici)

  1. In deroga all'articolo 106, comma 11 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, è ammessa la proroga di un anno dei contratti di durata aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture in scadenza nel periodo compreso fra l'entrata in vigore del presente decreto-legge e il 31 dicembre 2020, già affidati con procedura ad evidenza pubblica.
  2. In relazione alla necessità di assicurare la massima celerità dei procedimenti di realizzazione di opere pubbliche, fino al 31 dicembre 2020, in deroga alla normativa vigente, le stazioni appaltanti possono procedere all'estensione dei contratti aventi ad oggetto la redazione della progettazione, alle successive fasi di progettazione, direzione dei lavori e/o di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. In tali casi la stazione appaltante stima tali ulteriori prestazioni in base al decreto ministeriale 17 giugno 2017, indica i requisiti di cui devono essere in possesso i soggetti che eseguiranno tali prestazioni e definisce l'importo contrattuale relativo a tali prestazioni applicando lo stesso ribasso offerto in sede di gara dall'affidatario. Quest'ultimo integra la propria offerta tecnica indicando espressamente il personale dedicato alle ulteriori attività richieste dalla stazione appaltante.
8. 02. Mazzetti, Sarro, Sisto, Tartaglione, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente;

Art. 8-bis.
(Accelerazione dei termini di pagamento in favore degli appaltatori)

  1. All'articolo 113-bis del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quindici giorni» e le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni»;
   b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  «1-bis. Il responsabile unico del procedimento vigila in ordine al puntuale rispetto della tempistica dei pagamenti di cui al comma 1 anche attraverso i necessari poteri di impulso e di segnalazione. La mancata attivazione del responsabile unico ai sensi del precedente periodo costituisce elemento di valutazione ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato o analoghi istituti economici, nonché fonte di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile.»
8. 0100. Foti, Butti.

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Semplificazioni delle procedure e accelerazioni di termini)

  1. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 60, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  «3-bis. Nelle procedure aperte, le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti. Tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista nel bando di gara o nell'avviso con cui si indice la gara. Se si avvalgono di tale possibilità, le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono che la verifica dell'assenza di motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente, in modo che nessun appalto sia aggiudicato a un offerente che avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 80 o che non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice, indicando nei documenti di gara le modalità della verifica, anche a campione, della documentazione relativa dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione. Sulla base dell'esito di detta verifica, si procede eventualmente a ricalcolare la soglia di anomalia di cui all'articolo 97. Resta salva, dopo l'aggiudicazione, la verifica sul possesso dei requisiti richiesti ai fini della stipula del contratto.»;
   b) all'articolo 79 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Nel fissare i termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto in particolare della complessità dell'appalto e del tempo necessario per preparare le offerte, fatti salvi i termini minimi stabiliti negli articoli 60, 61, 62, 64 e 65. I termini in concreto fissati non possono in nessun caso superare di dieci giorni quelli delle disposizioni richiamate al precedente periodo»;
    2) il comma 2 è abrogato;
    3) al comma 4, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Essa non può eccedere il termine di dieci giorni aggiuntivi rispetto al termine inizialmente fissato».
8. 0102. Prisco.

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Accelerandone dei termini di pagamento in favore degli appaltatori)

  1. All'articolo 113-bis del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quindici giorni» e le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni»;
   b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  «1-bis. Il responsabile unico del procedimento vigila in ordine al puntuale rispetto della tempistica dei pagamenti di cui al comma 1 anche attraverso i necessari poteri di impulso e di segnalazione. La mancata attivazione del responsabile unico ai sensi del precedente periodo costituisce elemento di valutazione ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato o analoghi istituti economici, nonché fonte di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile.».
8. 0103. Prisco.

ART. 9.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: In ogni caso, rientrano tra gli interventi infrastrutturali di cui al primo periodo quelli relativi alle reti trans-europee di trasporto (TEN-T), al completamento della Core Network, i porti e aeroporti di carattere nazionale e internazionale, gli accessi portuali, i valichi alpini, la rete della viabilità principale e i nuovi ponti di connessione della rete viaria sui principali fiumi del Paese, in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza.
9. 1. Rixi, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, sopprimere il seguente periodo: Il Commissario straordinario nominato, prima dell'avvio degli interventi, convoca le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.
9. 2. Rixi, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «1.», aggiungere, in fine, i seguenti periodi: I decreti di nomina dei Commissari straordinari di cui al presente comma devono obbligatoriamente contenere i seguenti elementi:
   a) la compiuta descrizione degli obiettivi che il Commissario deve conseguire attraverso la propria attività;
   b) le modalità di verifica del raggiungimento dei medesimi obiettivi;
   c) la suddivisione del compenso in una quota minima preordinata e una quota variabile fissata in proporzione al raggiungimento dei medesimi obiettivi.
9.100. Foti, Butti.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. L'articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, rubricato «Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera» è abrogato.
  3-ter. Non si fa luogo a sanzioni per eventuali comportamenti difformi posti in essere durante il periodo di vigenza della norma.
9. 3. Cortelazzo, Sarro, Sisto, Tartaglione, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo il comma 3, inserire in fine il seguente:
  3-bis. Al fine di accelerare la realizzazione dell'asse ferroviario Torino-Lione e di consentire la celere ripresa delle attività dell'Osservatorio Torino-Lione, istituito con il decreto del Presidente dei Consiglio dei ministri 1o marzo 2006, quale sede tecnica di confronto delle istanze interessate all'opera stessa, il Presidente della Regione Piemonte è nominato Presidente del citato Osservatorio. Nella sua qualità di Presidente dell'Osservatorio Torino-Lione, il Presidente della Regione Piemonte è titolare dei poteri di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2007, limitatamente alle prerogative inerenti l'Osservatorio medesimo. Il Presidente della Regione Piemonte assume e svolge l'incarico di Presidente dell'Osservatorio Torino- Lione a titolo gratuito, disponendo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e già preordinate allo scopo, e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
9. 4. Maccanti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Rixi, Tombolato, Zordan, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  3-bis. Gli stanziamenti di cui all'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono incrementati per le medesime finalità ivi previste, di 60 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022; di 70 milioni di euro per l'anno 2023, di 75 milioni di euro per l'anno 2024, di 95 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026, di 335 milioni di euro dal 2027 al 2032 e di 450 milioni di euro per l'anno 2033 e di 495 milioni di euro per l'anno 2034. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
9. 6. Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine agevolare il godimento di servizi primari da parte della popolazione residente nelle aree montane, salvaguardando i livelli di qualità e sicurezza, si provvede alla revisione dei criteri per il mantenimento dei presidi ospedalieri e scolastici, nonché per quelli della giustizia negli ambiti montani, predisponendo apposite linee di finanziamento per la qualificazione e potenziamento di strutture ed operatori e il costante aggiornamento di questi ultimi.
9. 5. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. Il presente articolo si applica anche ai progetti di interesse pubblico rientranti negli Accordi di Programma tra pubblico e privato con importanti ricadute economiche ed occupazionali ed attrazione di investimenti esteri nel Mezzogiorno d'Italia. Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo con proprio decreto, da emanare entro 90 giorni dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede all'eliminazione o riperimetrazione dei vincoli paesaggistici, di cui ai decreti ministeriali di dichiarazione di notevole interesse pubblico emanati ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, che attualmente impediscono lo sviluppo produttivo, infrastrutturale e occupazionale delle aree interessate ormai rientrate o confinanti con aree industriali o portuali, con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno d'Italia e all'utilizzo dei fondi strutturali europei.
9. 9. Furgiuele, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Tra le opere stradali ritenute prioritarie dal Piano del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti c.d. «Italia veloce», rientra anche il completamento della S.S. 275 Maglie-Leuca.
9. 10. Labriola, Sarro, Sisto, Tartaglione, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Semplificazione in materia di programmazione e realizzazione delle infrastrutture prioritarie)

  1. La Parte V del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è sostituita dalla seguente:

«PARTE V

INFRASTRUTTURE ED INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ESSENZIALI PER LO SVILUPPO NAZIONALE

Articolo 200.

(Disposizioni generali e strumenti di pianificazione e programmazione)

  1. La presente Parte V regola la progettazione, l'approvazione dei progetti e la realizzazione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo nazionale nonché l'approvazione degli insediamenti produttivi e infrastrutture private essenziali per l'approvvigionamento energetico individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed inseriti in apposito elenco nell'ambito degli strumenti di pianificazione e programmazione di cui ai commi successivi. Nell'ambito della programmazione predetta, sono altresì individuate, con appositi “Accordi per lo Sviluppo”, di concerto tra il governo e ogni singola regione o provincia autonoma, le opere per le quali l'interesse di sviluppo regionale è concorrente con l'interesse di sviluppo nazionale. Per tali opere le regioni o province autonome partecipano, con le modalità indicate dal presente Codice, alle attività di progettazione, affidamento dei lavori e monitoraggio, in accordo alle normative vigenti e alle eventuali leggi regionali allo scopo emanate. Rimangono salve le competenze delle province autonome di Trento e Bolzano previste dallo statuto speciale e relative norme di attuazione.
  2. La realizzazione delle opere e delle infrastrutture di cui alla presente parte è oggetto di:
   a) concessione di costruzione e gestione;
   b) affidamento unitario a contraente generale;
   c) finanza di progetto;
   d) qualunque altra forma di affidamento prevista dal presente Codice compatibile con la tipologia dell'opera da realizzare.
  2-bis. Nell'ambito degli strumenti di pianificazione e programmazione di cui al comma 1, il Documento di Economia e Finanza è annualmente corredato da una relazione, predisposta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sullo stato di avanzamento degli interventi inclusi nel documento pluriennale di pianificazione (DPP), di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, tenuto conto della loro integrazione con le reti europee e territoriali, nonché con il Piano generale dei trasporti e della logistica.
  2-ter. Per le infrastrutture individuate nell'elenco di cui al comma 1, sono indicate:
   a) le opere da realizzare;
   b) il cronoprogramma di attuazione;
   c) le fonti di finanziamento della spesa pubblica;
   d) la quantificazione delle risorse da finanziare con capitale privato.
  3. Il Piano generale dei trasporti e della logistica (PGTL) contiene le linee strategiche delle politiche della mobilità delle persone e delle merci nonché dello sviluppo infrastrutturale del Paese. Il Piano è adottato ogni tre anni, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del CIPE, acquisito il parere della Conferenza unificata e sentite le Commissioni parlamentari competenti.
  4. Il Documento Pluriennale di Pianificazione (DPP) di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011 n. 228, di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, oltre a quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 228 del 2011, contiene l'elenco delle infrastrutture e degli insediamenti essenziali per lo sviluppo del Paese, ivi compresi gli interventi relativi al settore dei trasporti e della logistica la cui progettazione di fattibilità sia valutata meritevole di finanziamento, da realizzarsi in coerenza con il PGTL. Il DPP sostituisce tutti i precedenti strumenti di pianificazione e programmazione.
  4-bis. Il DPP è redatto annualmente ai sensi dell'articolo 10, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed è approvato secondo le procedure e nel rispetto della tempistica di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 228 del 2011, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e le Commissioni parlamentari competenti.
  4-ter. Le Regioni, le Province autonome, le Città Metropolitane, i soggetti aggiudicatori e gli altri enti competenti trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le proposte di infrastrutture e insediamenti essenziali per lo sviluppo del Paese ai fini dell'inserimento nel DPP, dando priorità al completamento delle opere incompiute, comprendenti il progetto di fattibilità, redatto secondo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 23, comma 3. Il Ministero, verificata la fondatezza della valutazione ex ante dell'intervento effettuata dal soggetto proponente, la coerenza complessiva dell'intervento proposto nonché la sua funzionalità anche rispetto al raggiungimento degli obiettivi indicati nel PGTL, qualora lo ritenga prioritario, può procedere al suo inserimento nel DPP, e ciò anche ai fini della sottoscrizione tra Governo e singole regioni degli “Accordi per lo Sviluppo” di cui al comma 1.
  4-quater. In sede di redazione del DPP, si procede anche alla revisione degli interventi inseriti nel DPP precedente, in modo da evitare qualunque sovrapposizione tra gli strumenti di programmazione. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti valuta il reinserimento di ogni singolo intervento in ciascun DPP, anche in relazione alla permanenza dell'interesse pubblico alla sua realizzazione, nonché attraverso una valutazione di fattibilità economico finanziaria e tenendo conto delle obbligazioni giuridicamente vincolanti. In particolare, tiene conto, allo scopo, delle opere per le quali non sia stata avviata la realizzazione, con riferimento ad una parte significativa, ovvero per le opere il cui costo dell'intervento indicato dal progetto esecutivo risulti superiore di oltre il venti per cento del costo dallo stesso evidenziato in sede di progetto di fattibilità. Anche al di fuori della tempistica di approvazione periodica del DPP di cui al comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 228 del 2011, con la procedura prevista per ogni approvazione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può proporre inserimenti ovvero espunzioni di opere dal medesimo Documento di programmazione, ove fattori eccezionali o comunque imprevedibili o non preventivati al momento della redazione del DPP lo rendano necessario.
  5. Al fine di favorire il contenimento dei tempi necessari per la programmazione delle risorse relative al finanziamento delle opere di cui alla presente Parte V e per la loro realizzazione, per ciascuna infrastruttura tutti i soggetti aggiudicatori di cui al comma 4-ter, presentano al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il progetto di fattibilità tecnica ed economica, ai sensi dell'articolo 23, commi 5 e 6, Parte I, Titolo III del presente Codice. Il Ministero, entro sessanta giorni dalla comunicazione, anche avvalendosi del supporto dell'Unità tecnica di finanza di progetto di cui all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, verifica l'adeguatezza dello studio di fattibilità, anche in ordine ai profili di bancabilità dell'opera; qualora siano necessarie integrazioni allo stesso, il termine è prorogato di trenta giorni.
  6. L'approvazione dei progetti delle infrastrutture e insediamenti essenziali di cui al comma 1 avviene d'intesa tra lo Stato e le regioni nell'ambito del CIPE allargato ai presidenti delle regioni e province autonome interessate, secondo i successivi articoli della presente Parte.
  7. Le procedure di aggiudicazione delle infrastrutture di cui al comma 1 sono regolate dalle disposizioni di cui al presente Codice.
  8. Con le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno, 21 marzo 2017 di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono individuate le procedure per il monitoraggio delle infrastrutture ed insediamenti prioritari per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa per le quali è istituito presso il Ministero dell'interno un apposito Comitato di coordinamento.
  9. Si applicano, altresì, le modalità e le procedure di monitoraggio finanziario di cui all'articolo 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
  10. Per le attività di cui alla presente Parte il Ministero, può:
   a) avvalersi di una struttura tecnica di missione composta da dipendenti nei limiti dell'organico approvato e dirigenti delle pubbliche amministrazioni, da tecnici individuati dalle regioni o province autonome territorialmente coinvolte, nonché, sulla base di specifici incarichi professionali o rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, da progettisti ed esperti nella gestione di lavori pubblici e privati e di procedure amministrative. La struttura tecnica di missione è istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture; i costi della struttura tecnica di missione sono posti a carico dei fondi con le modalità stabilite con il decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
   b) assumere, per esigenze della struttura medesima, personale di alta specializzazione e professionalità, previa selezione, con contratti a tempo determinato di durata non superiore al quinquennio rinnovabile per una sola volta.
  11. Per le attività di cui alla presente Parte il Ministero, inoltre, può:
   a) avvalersi dell'eventuale ulteriore collaborazione che le regioni o province autonome interessate vorranno offrire, con oneri a proprio carico;
   b) avvalersi, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, con apposita convenzione ai sensi dell'articolo 47, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, della Cassa depositi e prestiti o di società da essa controllata per le attività di supporto tecnico-finanziario occorrenti al Ministero e ai soggetti aggiudicatori;
   c) richiedere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la collaborazione del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DIPE) ai fini della promozione e della diffusione di modelli di Partenariato Pubblico Privato (PPP), nonché l'assistenza gratuita attraverso la prestazione di servizi di assistenza tecnica, legale e finanziaria, in tutte le fasi dei procedimenti.
  12. Al fine di agevolare, sin dall'inizio della fase istruttoria, la realizzazione di infrastrutture e insediamenti produttivi, il Ministro delle infrastrutture, sentiti i Ministri competenti, nonché i Presidenti delle regioni o province autonome interessate, propone al Presidente del Consiglio dei Ministri la nomina, con apposito decreto, di Commissari straordinari, i quali seguono l'andamento delle opere e provvedono alle opportune azioni di indirizzo e supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati. Nell'espletamento delle suddette attività, e nel caso di particolare complessità delle stesse, il Commissario straordinario può essere affiancato da un sub-commissario, nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Presidenti delle regioni o province autonome territorialmente coinvolte, con oneri a carico delle regioni o province autonome proponenti. Per la celere esecuzione delle attività assegnate al Commissario straordinario, con il medesimo decreto sono altresì stabiliti i termini, le modalità, le tempistiche, l'eventuale supporto tecnico, il compenso del Commissario, il cui onere è posto a carico del quadro economico dell'opera. Il compenso del Commissario è fissato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 11 Commissario può avvalersi di strutture delle amministrazioni centrali o territoriali interessate nonché di società controllate dallo Stato o dalle regioni, nel limite delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 201.

(Finanziamento e riprogrammazione delle risorse per le infrastrutture essenziali)
  1. Al fine di migliorare la capacità di programmazione e riprogrammazione della spesa per la realizzazione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo nazionale e in coerenza con l'articolo 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, sono istituiti, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:
   a) il Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti essenziali per lo sviluppo nazionale, nonché per la project review delle infrastrutture già finanziate;
   b) il Fondo da ripartire per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti essenziali per lo sviluppo nazionale.
  2. Tra i fondi di cui al comma 1 possono essere disposte variazioni compensative con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
  3. In sede di prima applicazione, ai Fondi di cui al comma 1, lettere a) e b), confluiscono le risorse disponibili di cui all'articolo 32, commi 1 e 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111, di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni nella legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché le risorse disponibili iscritte nel capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti denominato “Fondo da ripartire per la progettazione e la realizzazione delle opere essenziali per lo sviluppo nazionale nonché per opere di captazione ed adduzione di risorse idriche”. L'individuazione delle risorse assegnate ai fondi di cui al comma 1, è definita con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del CIPE.
  4. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite:
   a) le modalità di ammissione al finanziamento della progettazione di fattibilità;
   b) l'assegnazione delle risorse del Fondo per la progettazione di cui al comma 1, lettera a) ai diversi progetti, nonché le modalità di revoca.
  5. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede al trasferimento delle risorse del Fondo per la realizzazione delle infrastrutture di cui al comma 1, lettera b), assegnate dal CIPE ai diversi interventi su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.
  6. Al fine della riprogrammazione della allocazione delle risorse, con una o più delibere del CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei criteri individuati nel Documento pluriennale di pianificazione, previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228 e successive modificazioni, nonché per effetto delle attività di project review, sono individuati i finanziamenti da revocare i cui stanziamenti sono iscritti nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti destinati alle “infrastrutture e insediamenti produttivi essenziali per lo sviluppo del nazionale”, ivi incluso il “Fondo da ripartire per la progettazione e la realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale nonché per opere di captazione ed adduzione di risorse idriche”. Le quote annuali dei limiti di impegno e dei contributi revocati affluiscono al Fondo di cui al comma 1, lettera b) per la successiva riallocazione da parte del CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
  7. Le somme relative ai finanziamenti revocati ai sensi del presente articolo iscritte in conto residui sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, sul Fondo di cui al comma 1, lettera b).
  8. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai residui perenti.
  9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa per l'attuazione del presente articolo.

Articolo 202.

(Procedure di approvazione dei progetti)
  1. Ai progetti delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo del nazionale, non si applicano le norme di cui all'articolo 22 e articolo 27, comma 1, del presente decreto.
  2. I livelli di progettazione si articolano secondo due livelli di successivi approfondimenti, in progetto di fattibilità tecnica ed economica e progetto esecutivo.
  3. I soggetti aggiudicatori trasmettono al Ministero il progetto di fattibilità tecnica ed economica, redatto in un'unica fase. Ove il soggetto aggiudicatore intenda sollecitare, per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica la proposta di un promotore, ne dà immediata comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini dell'inserimento negli strumenti di programmazione approvati dal medesimo Ministero.
  4. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo nazionale, oltre a quanto previsto dal decreto di cui al comma 3, articolo 23, deve prevedere i limiti di spesa dell'infrastruttura da realizzare, ivi compreso il limite di spesa, comunque non superiore al due per cento dell'intero costo dell'opera, per le eventuali opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale strettamente correlate alla funzionalità dell'opera. Nella percentuale indicata devono rientrare anche gli oneri di mitigazione di impatto ambientale individuati nell'ambito della procedura di VIA, fatte salve le eventuali ulteriori misure da adottare nel rispetto di specifici obblighi comunitari. Ove, ai sensi delle disposizioni nazionali o regionali vigenti, l'opera sia soggetta a valutazione di impatto ambientale, il progetto di fattibilità tecnica ed economica è corredato anche da studio di impatto ambientale e reso pubblico secondo le procedure previste dalla legge nazionale o regionale applicabile. Ai fini dell'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica non è richiesta la comunicazione agli interessati alle attività espropriative, di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 ovvero altra comunicazione diversa da quella effettuata per l'eventuale procedura di VIA; ove non sia prevista la procedura di VIA, il progetto di fattibilità tecnica ed economica è comunque depositato presso il competente ufficio della regione interessata, ai fini della consultazione da parte del pubblico, e del deposito si dà avviso sul sito internet della regione e del soggetto aggiudicatore.
  4-bis. I soggetti aggiudicatori rimettono il progetto di fattibilità tecnica ed economica, contestualmente, con unico invio in pari data, al Ministero e, ove competenti, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero per i beni e le attività culturali, nonché alle regioni o province autonome competenti per territorio. Il medesimo progetto è altresì rimesso agli enti gestori delle interferenze, ai fini del programma di risoluzione delle interferenze, ed a ciascuna delle amministrazioni interessate dal progetto rappresentate nel CIPE e a tutte le ulteriori amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni di ogni genere e tipo, nonché, nei casi previsti, al Consiglio superiore dei lavori pubblici o ad altra commissione consultiva competente. Le valutazioni delle amministrazioni interessate e degli enti gestori delle interferenze, riguardanti eventuali proposte e richieste, sono acquisite dal Ministero a mezzo di apposita conferenza di servizi, convocata non prima di trenta giorni dal ricevimento del progetto da parte dei soggetti interessati e conclusa non oltre novanta giorni dalla data del predetto ricevimento. La conferenza di servizi ha finalità istruttoria e ad essa non si applicano le disposizioni degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, in materia di conferenza di servizi. Nei trenta giorni successivi alla conclusione della conferenza di servizi il Ministero valuta le proposte e le richieste pervenute in tale sede da parte delle pubbliche amministrazioni competenti e dei gestori di opere interferenti, ivi incluso, nei casi previsti, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici o di altra commissione consultiva competente. Le valutazioni in capo alle Regioni e Provincie Autonome interessate, tengono conto delle osservazioni acquisite in sede di consultazione pubblica del progetto mediante apposite sedute e/o assemblee organizzate dalle medesime Regioni o Province Autonome interessate i cui esiti sono conclusi non oltre sessanta giorni dal ricevimento del progetto. Ad esito delle valutazioni istruttorie, il Ministero formula la propria proposta al CIPE che, nei trenta giorni successivi, approva il progetto di fattibilità tecnica ed economica.
  5. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica, istruito secondo le previsioni del presente articolo, è approvato dal CIPE. Il CIPE decide a maggioranza, con il consenso, ai fini della intesa sulla localizzazione, dei presidenti delle regioni e province autonome interessate, che si pronunciano, sentiti i comuni nel cui territorio si realizza l'opera. La pronuncia deve intervenire nei termini di cui al comma che precede, anche nel caso in cui i comuni interessati non si siano tempestivamente espressi. La proposta istruttoria formulata dal Ministero è esaminata e valutata in sede di pre-CIPE da tutti gli organi istituzionalmente interessati i cui esiti definitivi sono trasmessi al DIPE (dipartimento Interministeriale per la Programmazione Economica), con il compito di verificare, valutare e formulare in via definitiva, il testo della proposta di approvazione da parte del CIPE.
  5-bis. Il soggetto aggiudicatore provvede alla pubblicazione del bando di gara non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della delibera CIPE di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, ove questo sia posto a base di gara. In caso di mancato adempimento il CIPE, su proposta del Ministero, può disporre la revoca del finanziamento a carico dello Stato.
  6. In caso di motivato dissenso delle regioni o province autonome interessate si procede come segue:
   a) per le infrastrutture di carattere interregionale o internazionale, il progetto di fattibilità tecnica ed economica è sottoposto alla valutazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, alla cui attività istruttoria partecipano i rappresentanti della regione o provincia autonoma interessata. A tale fine il progetto è rimesso a cura del Ministero al Consiglio superiore dei lavori pubblici che, nei quarantacinque giorni dalla ricezione, valuta i motivi del dissenso e l'eventuale proposta alternativa che, nel rispetto delle funzionalità dell'opera, la regione o provincia autonoma dissenziente avesse formulato all'atto del dissenso. Il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici è rimesso dal Ministro al CIPE, che assume le proprie motivate definitive determinazioni entro i successivi sessanta giorni, sentita la commissione parlamentare per le questioni regionali;
   b) per le altre infrastrutture e insediamenti produttivi, in caso di dissenso delle regioni o province autonome interessate, si provvede, entro i successivi sei mesi e a mezzo di un collegio tecnico costituito d'intesa tra il Ministero e la regione o provincia autonoma interessata, ad una nuova valutazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e della eventuale proposta alternativa che, nel rispetto delle funzionalità dell'opera, la regione o provincia autonoma dissenziente avesse formulato all'atto del dissenso. Ove permanga il dissenso sul progetto di fattibilità tecnica ed economica, il Ministro delle infrastrutture propone al CIPE, d'intesa con la regione o provincia autonoma interessata, la sospensione della infrastruttura o insediamento produttivo, in attesa di nuova valutazione in sede di aggiornamento del programma, ovvero l'avvio della procedura prevista in caso di dissenso sulle infrastrutture o insediamenti produttivi di carattere interregionale o internazionale.
  7. L'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica determina, ove necessario, ai sensi delle vigenti norme, l'accertamento della compatibilità ambientale dell'opera e perfeziona, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa Stato-regione sulla sua localizzazione, comportando l'automatica variazione degli strumenti urbanistici vigenti e adottati; gli immobili su cui è localizzata l'opera sono assoggettati al vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'articolo 10 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327; il vincolo si intende apposto anche in mancanza di espressa menzione; gli enti locali provvedono alle occorrenti misure di salvaguardia delle aree impegnate e delle relative eventuali fasce di rispetto e non possono rilasciare, in assenza dell'attestazione di compatibilità tecnica da parte del soggetto aggiudicatore, permessi di costruire, né altri titoli abilitativi nell'ambito del corridoio individuato con l'approvazione del progetto ai fini urbanistici e delle aree comunque impegnate dal progetto stesso. A tale scopo, l'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica è resa pubblica mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione (o nella Gazzetta Ufficiale) ed è comunicata agli enti locali interessati a cura del soggetto aggiudicatore.
  7-bis. Per le infrastrutture essenziali di cui alla presente Parte, il vincolo preordinato all'esproprio ha durata di cinque anni, decorrenti dalla data in cui diventa efficace la delibera del CIPE che approva il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'opera. Entro tale termine, può essere approvato il progetto esecutivo che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera. In caso di mancata approvazione del progetto esecutivo nel predetto termine, il vincolo preordinato all'esproprio decade e trova applicazione la disciplina dettata dall'articolo 9 del testo unico in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Ove sia necessario reiterare il vincolo preordinato all'esproprio, la proposta è formulata al CIPE da parte del Ministero, su istanza del soggetto aggiudicatore. La reiterazione del vincolo è disposta con deliberazione motivata del CIPE. La disposizione del presente comma deroga alle disposizioni dell'articolo 9, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
  8. Per tutte le infrastrutture, l'autorizzazione di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, può essere estesa al compimento di ricerche archeologiche, bonifica di ordigni bellici, bonifica dei siti inquinati e può essere rilasciata dalla autorità espropriante ovvero dal concessionario delegato alle attività espropriative, ai soggetti o alle società incaricate della predetta attività anche prima della redazione del progetto preliminare. Le ricerche archeologiche sono compiute sotto la vigilanza delle competenti soprintendenze, che curano la tempestiva programmazione delle ricerche e il rispetto della medesima, allo scopo di evitare ogni ritardo all'avvio delle opere.
  9. Ove, ai fini della progettazione delle infrastrutture, sia necessaria l'escavazione di cunicoli esplorativi, l'autorizzazione alle attività relative, ivi inclusa l'installazione dei cantieri e l'individuazione dei siti di deposito, è rilasciata dal CIPE con le procedure di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo.
  10. Prima dell'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, si segue la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico nei casi previsti dall'articolo 25 del decreto legislativo 50/2016.
  11. Il progetto esecutivo delle infrastrutture ricadenti nella presente Parte V, è integrato da una relazione del progettista attestante la rispondenza al progetto di fattibilità tecnica ed economica e alle eventuali prescrizioni dettate in sede di approvazione dello stesso con particolare riferimento alla compatibilità ambientale e alla localizzazione dell'opera. E corredato inoltre dalla definizione delle eventuali opere e misure mitigatrici e compensative dell'impatto ambientale, territoriale e sociale.
  12. L'avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità è comunicato dal soggetto aggiudicatore, o per esso dal concessionario o contraente generale, ai privati interessati alle attività espropriative ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni; la comunicazione è effettuata con le stesse forme previste per la partecipazione alla procedura di valutazione di impatto ambientale dall'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377. Nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, i privati interessati dalle attività espropriative possono presentare osservazioni al soggetto aggiudicatore, che dovrà valutarle per ogni conseguente determinazione. Le disposizioni del presente comma derogano alle disposizioni degli articoli 11 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
  13. Il progetto esecutivo è rimesso da parte del soggetto aggiudicatore, del concessionario o contraente generale al Ministero, a ciascuna delle amministrazioni interessate dal progetto rappresentate nel CIPE ed a tutte le ulteriori amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni di ogni genere e tipo, nonché ai gestori di opere interferenti. Nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento del progetto le pubbliche amministrazioni competenti e i gestori di opere interferenti possono presentare motivate proposte o richieste di prescrizioni per il progetto esecutivo e/o raccomandazioni volte all'ottimizzazione progettuale che non modificano la localizzazione e le caratteristiche essenziali delle opere, nel rispetto dei limiti di spesa e delle caratteristiche prestazionali e delle specifiche funzionali individuati in sede di progetto di fattibilità tecnica ed economica.
  14. Nei trenta giorni successivi il Ministero valuta la compatibilità delle proposte e richieste pervenute entro il termine di cui al comma 13, da parte delle pubbliche amministrazioni competenti e dei gestori di opere interferenti con le indicazioni vincolanti contenute nel progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato e formula la propria proposta al CIPE che, nei trenta giorni successivi, approva, con eventuali integrazioni o modificazioni, il progetto definitivo, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità.
  14-bis. Il decreto di esproprio può essere emanato entro il termine di cinque anni, decorrente dalla data in cui diventa efficace la delibera del CIPE che approva il progetto definitivo dell'opera, salvo che nella medesima deliberazione non sia previsto un termine diverso. Il CIPE può disporre la proroga dei termini previsti dal presente comma per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni. La proroga può essere disposta prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo che non supera i due anni. La disposizione del presente comma deroga alle disposizioni dell'articolo 13, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327.
  15. L'approvazione del progetto esecutivo, adottata con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il CIPE, sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e ne consente la realizzazione e, per gli insediamenti produttivi essenziali, l'esercizio di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato. In caso di dissenso della regione o provincia autonoma, si provvede con le modalità di cui al comma 6, lettera a) e b). Gli enti locali provvedono all'adeguamento esecutivo degli elaborati urbanistici di competenza ed hanno facoltà di chiedere al soggetto aggiudicatore o al concessionario o contraente generale di porre a disposizione gli elaborati a tale fine necessari.
  15-bis. Il soggetto aggiudicatore provvede alla pubblicazione del bando di gara non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della delibera del CIPE di approvazione del progetto esecutivo, ove questo sia posto a base di gara. In caso di mancato adempimento, il CIPE, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può disporre la revoca del finanziamento a carico dello Stato.
  15-ter. La procedura prevista dal presente comma, può trovare applicazione anche con riguardo a più progetti esecutivi parziali dell'opera, a condizione che tali progetti siano riferiti a lotti idonei a costituire parte funzionale, fattibile e finibile dell'intera opera e siano dotati di copertura finanziaria; resta in ogni caso ferma la validità della valutazione di impatto ambientale effettuata con riguardo al progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo all'intera opera.

Articolo 203.

(Norme generali sulla procedura di approvazione dei progetti e valutazione ambientale)

  1. Le procedure di istruttoria e approvazione dei progetti sono completate nei tempi previsti dalla presente Parte salvo che non siano interrotte o sospese su istanza del soggetto aggiudicatore; anche nell'ipotesi di più sospensioni, il termine complessivo di sospensione non può superare i novanta giorni, trascorsi i quali le procedure di istruttoria e approvazione riprendono il loro corso.
  2. Ove il progetto sia incompleto, carente o contraddittorio, le amministrazioni competenti propongono al Ministero, nei termini e modi previsti dalla presente Parte, le prescrizioni per la corretta successiva integrazione. Ove ciò non sia possibile per l'assenza degli elementi progettuali prescritti dal comma 3., articolo 23, le amministrazioni competenti concludono l'istruttoria, negli stessi termini e modi, con la richiesta di rinvio del progetto a nuova istruttoria e l'indicazione delle condizioni per la ripresentazione dello stesso.
  3. Le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri soggetti pubblici e privati possono partecipare alle eventuali procedure di valutazione di impatto ambientale nazionale, rimettendo le proprie valutazioni e osservazioni al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai sensi del successivo, comma 30. Le valutazioni in materia ambientale di competenza regionale sono emesse e trasmesse al Ministero ai sensi dell'articolo 202, commi 4-bis e 13, in applicazione delle specifiche normative regionali, in quanto compatibili con le previsioni della presenta Parte e 11 parere istruttorio sul progetto di fattibilità tecnica ed economica ai fini urbanistici ed edilizi è reso dalle sole regioni o province autonome, sentiti i comuni interessati, ai sensi dell'articolo 202, comma 4-bis. Il parere istruttorio sul progetto definitivo è reso dai singoli soggetti competenti con le modalità dell'articolo 202, comma 13 e seguenti.
  4. Le varianti alla localizzazione dell'opera originariamente risultante dal progetto di fattibilità tecnica ed economica del soggetto aggiudicatore possono essere disposte dal CIPE, con la procedura di cui all'articolo 202, comma 4-bis, mediante nuova rappresentazione grafica ovvero mediante una prescrizione descrittiva di carattere normativo. Ove necessario, il CIPE, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, prescrive che nella successiva fase progettuale si dia corso alla verifica preventiva dell'interesse archeologico. A tal fine la proposta di variante, comunque formulata, è tempestivamente trasmessa, prima dell'approvazione del CIPE, al Ministero per i beni e le attività culturali.
  5. Ove il CIPE disponga una variazione di localizzazione dell'opera in ordine alla quale non siano state acquisite le valutazioni della competente commissione VIA o della regione competente in materia di VIA, e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio o il Presidente della regione competente in materia di VIA ritenga la variante stessa di rilevante impatto ambientale, il CIPE, su conforme richiesta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio o del Presidente della regione competente, ovvero del Ministro per i beni e le attività culturali in caso di aree tutelate ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., dispone l'aggiornamento dello studio di impatto ambientale e la rinnovazione della procedura di VIA sulla parte di opera la cui localizzazione sia variata e per le implicazioni progettuali conseguenti anche relative all'intera opera. La procedura di VIA è compiuta in sede di approvazione del progetto esecutivo.
  5-bis. Le varianti di cui ai commi 4 e 5, devono essere strettamente correlate alla funzionalità dell'opera e non possono comportare incrementi del costo rispetto al progetto di fattibilità tecnica ed economica.
  5-ter. Il soggetto aggiudicatore verifica che nello sviluppo del progetto esecutivo sia assicurato il rispetto delle prescrizioni impartite dal CIPE in sede di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e preliminare. Restano fermi i compiti e le verifiche di cui ai commi successivi 42 e 43.
  5-quater. Il soggetto aggiudicatore è tenuto ad apportare le modifiche e integrazioni occorrenti, nello sviluppo del progetto esecutivo, in conseguenza della verifica di cui al comma 5-ter.
  5-quinquies. Le eventuali varianti da apportare sia al progetto esecutivo approvato dal CIPE, sia in fase di realizzazione delle opere, conseguenti all'insorgere di condizioni di imprevedibilità, sono approvate esclusivamente dal soggetto aggiudicatore ove non assumano rilievo sotto l'aspetto localizzativo, né comportino altre sostanziali modificazioni rispetto al progetto approvato e non richiedano l'attribuzione di nuovi finanziamenti a carico dei fondi ovvero l'utilizzo di una quota non superiore al cinquanta per cento dei ribassi d'asta conseguiti; in caso contrario sono approvate dal CIPE. Le varianti rilevanti sotto l'aspetto localizzativo sono approvate con il consenso dei presidenti delle regioni e province autonome interessate, espresso con la procedura di cui al comma 4-bis dell'articolo 202. Per le opere il cui finanziamento è stato assegnato su presentazione del piano economico finanziario la richiesta di nuovi finanziamenti comporta la revisione dello stesso. Non assumono rilievo localizzativo le varianti di tracciato delle opere lineari contenute nell'ambito del corridoio individuato in sede di approvazione del progetto ai fini urbanistici; in mancanza di diversa individuazione costituiscono corridoio di riferimento a fini urbanistici le zone di rispetto previste dall'articolo 12, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni.
  5-sexies. Il soggetto aggiudicatore informa il Ministero e il Presidente della regione interessata delle varianti che intende approvare direttamente, ai sensi del comma 5-quinquies; se l'opera è soggetta a VIA o ricade in ambiti soggetti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono informati anche il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministero per i beni e le attività culturali. I predetti soggetti nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione hanno facoltà di rimettere al CIPE l'approvazione della variante. Il CIPE, nei casi di maggiore gravità, può ordinare la sospensione dell'esecuzione. La medesima informativa è resa altresì al Sindaco del Comune su cui ricade l'intervento.
  5-septies. La istruttoria delle varianti che non possono essere approvate dal soggetto aggiudicatore ai sensi del comma 5-quinquies è compiuta con le modalità di cui al comma 4-bis dell'articolo 202, previo esperimento della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, anche nel caso in cui sia necessaria una nuova valutazione di impatto ambientale. In caso di motivato dissenso delle regioni e delle province autonome interessate si procede ai sensi dell'articolo 202, comma 6, lettera a) e b).
  5-octies. Ove le integrazioni, adeguamenti o varianti comportino modificazioni del piano di esproprio, il progetto è nuovamente approvato ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dall'autorità espropriante ai sensi del citato testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, previe, occorrendo, nuove comunicazioni ai sensi dell'articolo 202, comma 12.
  7. La conferenza di servizi di cui all'articolo 202, comma 4-bis, è convocata e presieduta dal Ministro delle infrastrutture, o suo delegato, ovvero dal capo della struttura tecnica di missione. La segreteria della conferenza è demandata alla struttura tecnica di missione di cui all'articolo 200, comma 10, lettera a), di seguito denominata: “struttura tecnica”.
  8. L'avviso di convocazione è inviato, anche per telefax o posta elettronica, almeno quindici giorni prima della data della riunione, ai soggetti pubblici e privati competenti alla partecipazione al procedimento secondo le competenze previste dalle leggi ordinarie vigenti. A tale fine, il soggetto aggiudicatore rimette alla struttura tecnica la lista dei soggetti competenti e la data di ricezione, da parte degli stessi, del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica nonché una relazione illustrativa delle autorizzazioni necessarie, recante l'indicazione delle normative di riferimento e il rapporto tra le autorizzazioni individuate e le parti del progetto dalle stesse interessate; la stessa relazione indica i soggetti da invitare alla conferenza di servizi in quanto gestori delle interferenze rilevate o previste. Ove necessario, nell'ambito della conferenza possono tenersi più riunioni preparatorie e istruttorie, anche con soggetti diversi in relazione all'avanzamento e all'ambito delle singole attività istruttorie e possono essere costituiti gruppi ristretti di lavoro. In ogni caso, ciascun soggetto partecipante alla conferenza deve comunicare le proprie eventuali proposte motivate di prescrizioni o di varianti alla soluzione localizzativa alla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricezione del progetto preliminare. Le proposte possono essere avanzate nelle riunioni di conferenza, con dichiarazione a verbale, ovvero con atto scritto depositato entro il predetto termine presso la segreteria della conferenza. Le proposte tardivamente pervenute non sono prese in esame ai fini della approvazione del progetto da parte del CIPE.
  9. La convocazione della conferenza è resa nota ai terzi con avviso pubblicato, a seguito della convocazione della conferenza, sul sito internet del Ministero e delle regioni interessate. Eventuali soggetti competenti al rilascio di permessi e autorizzazioni comunque denominati, cui non sia pervenuto il progetto dell'opera, segnalano tale omissione entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento dell'invito alla conferenza, o in caso di esclusione da invito o avviso di avvio del procedimento, nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione della convocazione della conferenza sui sopraccitati siti internet. Qualora il responsabile del procedimento, verificata la fondatezza dell'istanza, accolga la richiesta di partecipazione, il soggetto aggiudicatore trasmette il progetto di fattibilità tecnica ed economica all'interessato e comunica alla struttura tecnica di missione la data dell'avvenuta consegna. I soggetti privati che non siano gestori di reti e opere interferenti o soggetti aggiudicatori delle infrastrutture non intervengono alla conferenza. I concessionari e i contraenti generali possono partecipare alla conferenza con funzione di supporto alle attività istruttorie.
  10. Il procedimento si chiude alla scadenza del novantesimo giorno dalla data di ricezione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da parte di tutti i soggetti invitati alla conferenza competenti al rilascio di permessi e autorizzazioni comunque denominati. Sono comunque prese in esame le proposte pervenute prima della scadenza predetta. Il documento conclusivo della conferenza, sottoscritto dal presidente e dall'incaricato delle funzioni di segretario della stessa, elenca tutte le proposte pervenute e i soggetti invitati che non hanno presentato tempestiva proposta. Per l'eventuale procedura di VIA restano fermi i diversi termini di cui al comma 22 e seguenti del presente articolo.
  11. Il Ministro delle infrastrutture presenta al CIPE a mezzo della struttura tecnica gli esiti istruttori redatti sulla base dei permessi e autorizzazioni di ogni genere pervenuti ai fini delle valutazioni approvative del medesimo Comitato, ovvero del rinvio del progetto a nuova istruttoria, tenendo conto di tutte le proposte di prescrizioni o varianti acquisite agli atti. Il CIPE, sulla base dei predetti esiti istruttori del Ministro delle infrastrutture, approva o rinvia a nuova istruttoria il progetto, accogliendo le proposte di prescrizioni e varianti compatibili, le caratteristiche tecniche e funzionali e i limiti di spesa.
  12. Ove risulti, dopo la chiusura della conferenza, la mancata partecipazione al procedimento di un soggetto competente e non invitato, allo stesso è immediatamente rimesso il progetto di fattibilità tecnica ed economica con facoltà di comunicare al Ministero la propria eventuale proposta entro il successivo termine perentorio di sessanta giorni; la proposta è comunicata al CIPE per la eventuale integrazione del provvedimento di approvazione. In casi di particolare gravità, il Ministro delle infrastrutture ovvero il Presidente della regione interessata ai lavori possono chiedere al CIPE la sospensione totale o parziale dei lavori, nelle more della integrazione del provvedimento di approvazione.
  13. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica è rimesso, a cura del soggetto aggiudicatore, secondo le procedure di cui all'articolo 202, comma 4-bis, agli enti gestori delle interferenze già note o prevedibili. Gli enti gestori hanno l'obbligo di verificare e segnalare al soggetto aggiudicatore la sussistenza di interferenze non rilevate con il sedime della infrastruttura o insediamento produttivo, di collaborare con il soggetto aggiudicatore per lo sviluppo del progetto delle opere pertinenti le interferenze rilevate e di dare corso, a spese del soggetto aggiudicatore, alle attività progettuali di propria competenza.
  14. Il progetto esecutivo è corredato dalla indicazione delle interferenze, rilevate dal soggetto aggiudicatore e, in mancanza, indicate dagli enti gestori nel termine di sessanta giorni di cui all'articolo 202, comma 13, nonché dal programma degli spostamenti e attraversamenti e di quant'altro necessario alla risoluzione delle interferenze.
  15. Gli enti gestori di reti o opere destinate al pubblico servizio devono rispettare il programma di risoluzione delle interferenze di cui al comma 14, approvato dal CIPE unitamente al progetto definitivo, anche indipendentemente dalla stipula di eventuali convenzioni regolanti la risoluzione delle interferenze, sempreché il soggetto aggiudicatore si impegni a mettere a disposizione in via anticipata le risorse occorrenti.
  16. In caso di mancato rispetto del programma di cui al comma 14, ovvero di mancata segnalazione ai sensi del comma 13, il soggetto gestore ha l'obbligo di risarcire i danni subiti dal soggetto aggiudicatore per il conseguente impedimento al regolare svolgimento dei lavori; il soggetto aggiudicatore ha inoltre facoltà di attivare le procedure di cui all'articolo 25, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, chiedendo al Prefetto, ovvero al Ministero, la convocazione, entro dieci giorni, del gestore inadempiente al programma di risoluzione delle interferenze.
  16-bis. Gli enti gestori delle reti e opere destinate al pubblico servizio in qualsiasi modo interferenti con l'infrastruttura da realizzare hanno l'obbligo di cooperare alla realizzazione della stessa con le modalità previste dal presente articolo. Le attività di cui ai commi successivi devono essere compiute in tempi compatibili con i tempi di progettazione, approvazione ed esecuzione delle infrastrutture, come risultanti dalla presente parte e dal programma a corredo del progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo. La violazione dell'obbligo di cooperazione che sia stata causa di ritardato avvio o anomalo andamento dei lavori comporta per l'ente gestore responsabilità patrimoniale per i danni subiti dal soggetto aggiudicatore. I progetti di fattibilità tecnica ed economica o i progetti esecutivi di risoluzione delle interferenze possono essere sottoposti alla approvazione del CIPE, unitamente al progetto delle infrastrutture interferite; in mancanza, vengono approvati secondo le procedure proprie del soggetto che ha la competenza a realizzarle.
  17. In fase di redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica delle infrastrutture, la cooperazione dell'ente gestore ha per oggetto:
   a) la verifica del progetto, al fine di segnalare la sussistenza delle interferenze;
   b) la collaborazione tecnico-progettuale con il soggetto aggiudicatore per lo sviluppo del progetto delle opere interferenti, nonché degli spostamenti di opere interferite;
   c) l'avvio della progettazione degli spostamenti di opere interferite, cui provvede l'ente gestore;
   d) la comunicazione del calcolo estimativo degli oneri per le attività di propria competenza per la risoluzione delle interferenze.
  18. In fase di redazione e approvazione del progetto esecutivo delle infrastrutture, la cooperazione dell'ente gestore ha per oggetto:
   a) la redazione, in tempi congruenti con quelli del soggetto aggiudicatore, del progetto esecutivo degli spostamenti di opere interferite cui provvede l'ente gestore e la collaborazione con il soggetto aggiudicatore per il progetto esecutivo cui provvede quest'ultimo;
   b) la verifica della completezza e congruità del programma di risoluzione delle interferenze, redatto a corredo del progetto definitivo, con l'indicazione di eventuali ulteriori interferenze non precisate e la proposta di modifica o integrazione del programma;
   c) la comunicazione dell'importo definitivo degli oneri per le attività di propria competenza per la risoluzione delle interferenze.
  19. In fase di realizzazione dell'opera la cooperazione dell'ente gestore ha per oggetto il rispetto del programma approvato dal CIPE unitamente al progetto esecutivo, ai fini della risoluzione di tutte le interferenze di propria competenza.
  20. Le attività di collaborazione dell'ente gestore sono compiute a spese del soggetto aggiudicatore; il mancato accordo sulle prestazioni e sulle spese non esonera l'ente gestore dal compimento delle attività di collaborazione in fase progettuale, salvo il diritto a ricevere il rimborso di tutti gli oneri legittimamente affrontati. In fase esecutiva, l'ente gestore deve compiere le attività di competenza anche in mancanza di specifico accordo convenzionale con il soggetto aggiudicatore, a condizione che quest'ultimo metta a disposizione in via anticipata le risorse occorrenti in corrispondenza alle previsioni del programma e salvo il diritto dello stesso soggetto aggiudicatore al rimborso delle somme poste a disposizione in eccesso rispetto alle necessità. Sono fatte salve le diverse previsioni di convenzioni vigenti tra soggetto aggiudicatore ed ente gestore.
  21. Nel caso di interferenze tra infrastrutture in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della presente integrazione, le varianti ai progetti per risoluzione delle interferenze devono essere approvate secondo le modalità di cui all'articolo 202 e seguenti commi.
  22. I commi seguenti disciplinano la procedura per la valutazione di impatto ambientale e l'autorizzazione integrata ambientale, limitatamente alle infrastrutture e agli insediamenti produttivi essenziali di cui alla presente parte, soggetti a tale procedura a norma delle disposizioni vigenti relative alla VIA statale.
  23. Il procedimento di valutazione di impatto ambientale è obbligatorio e vincolante per tutte le opere ad esso soggette a norma delle vigenti disposizioni; il permesso di costruire non può essere rilasciato se non è concluso il procedimento di valutazione di impatto ambientale.
  24. Sono esclusi dalla procedura di valutazione di impatto ambientale gli interventi destinati alla difesa nazionale in vista di un pericolo imminente ovvero in seguito a calamità per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. I provvedimenti di esclusione sono emanati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri interessati, nel rispetto delle norme vigenti che garantiscono il diritto alla informazione sull'intervento e sulla eventuale deroga.
  25. Per le infrastrutture e insediamenti di cui all'articolo 200, comma 1, soggetti a screening, valutazione di impatto ambientale regionale, il provvedimento di compatibilità ambientale è emesso dal CIPE, previa valutazione da esprimersi dalle regioni nei modi e tempi previsti dall'articolo 202, comma 4-bis.
  26. L'istruttoria sui progetti relativi alle opere di cui al presente articolo, è eseguita al fine di individuare, descrivere e valutare, in modo appropriato, per ciascun caso particolare, gli effetti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori: l'uomo, la fauna e la flora; il suolo, l'acqua, l'aria, il clima e il paesaggio; i beni materiali e il patrimonio culturale; l'interazione tra i predetti fattori.
  27. Per quanto non previsto dal presente codice trovano applicazione le norme del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377.
  28. Il soggetto proponente predispone a proprie spese lo studio di impatto ambientale. Lo studio di impatto ambientale è redatto secondo le direttive comunitarie in materia e dovrà in ogni caso esso comprendere: una descrizione del progetto con informazioni relative alla sua ubicazione, concezione e dimensioni; una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e possibilmente compensare rilevanti effetti negativi; i dati necessari per individuare e valutare principali effetti che il progetto può avere sull'ambiente; una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal committente con indicazione delle principali ragioni della scelta sotto il profilo dell'impatto ambientale; dati, analisi e informazioni relative al progetto stesso, alla utilizzazione delle risorse naturali, alla emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti. Il soggetto aggiudicatore deve redigere una relazione sui metodi di previsione utilizzati per la valutazione dell'impatto ambientale e delle misure previste per evitare, ridurre ed eventualmente compensare effetti negativi rilevanti del progetto sull'ambiente, nonché consegnare un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse e indicare le eventuali difficoltà riscontrate. Lo studio di impatto ambientale di un lotto di infrastruttura deve contenere elementi di massima che diano informazioni sull'impatto ambientale determinato dalla realizzazione degli altri lotti secondo le scelte seguite nel progetto presentato.
  29. Il progetto comprendente lo studio di impatto ambientale, relativo ad una delle opere di cui al presente articolo, è trasmesso dal soggetto proponente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
  30. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio tiene conto, ai fini delle valutazioni di propria competenza, delle eventuali osservazioni ad esso rimesse dai soggetti pubblici e dai privati interessati, nel termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della documentazione da parte del soggetto aggiudicatore o dell'autorità proponente.
  31. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e, per le opere incidenti su aree sottoposte a vincolo di tutela culturale o paesaggistica, il Ministro per i beni e le attività culturali, decorsi novanta giorni dalla data di presentazione della documentazione da parte del soggetto aggiudicatore o dell'autorità proponente, provvedono ad emettere la valutazione sulla compatibilità ambientale dell'opera, comunicandola alle regioni interessate e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nonché, per gli insediamenti produttivi, anche al Ministro delle attività produttive. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio a tale fine si avvale della commissione prevista dal comma 38 del presente articolo.
  36. Il provvedimento di compatibilità ambientale è adottato dal CIPE, contestualmente all'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica. In caso di motivato dissenso del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio o del Ministro per i beni e le attività culturali, l'adozione del provvedimento di compatibilità ambientale è demandata al Consiglio dei ministri, che vi provvede nella prima riunione utile successiva. Sul progetto definitivo si procede alla verifica di ottemperanza.
  37. La valutazione di impatto ambientale individua gli effetti diretti e indiretti di un progetto e delle sue principali alternative, compresa l'alternativa zero, sull'uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sulle acque di superficie e sotterranee, sull'aria, sul clima, sul paesaggio e sull'interazione fra detti fattori, nonché sui beni materiali e sul patrimonio culturale, sociale e ambientale e valuta inoltre le condizioni per la realizzazione e l'esercizio delle opere e degli impianti.
  38. La commissione provvede all'istruttoria tecnica e, entro sessanta giorni dalla presentazione del progetto da parte del soggetto proponente, esprime il proprio parere sul progetto assoggettato alla valutazione dell'impatto ambientale e/o altra autorizzazione ove prevista. Ove la commissione verifichi l'incompletezza della documentazione presentata, il termine di sessanta giorni è differito di trenta giorni per le necessarie integrazioni.
  39. Le integrazioni sono richieste entro trenta giorni dall'apertura della procedura; nel caso in cui il soggetto aggiudicatore non abbia provveduto alle richieste integrazioni entro i trenta giorni successivi, il parere si ritiene negativo.
  40. La commissione:
   a) comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, entro trenta giorni dalla data di presentazione del progetto esecutivo da parte del soggetto proponente, eventuali difformità tra questo ed il progetto di fattibilità tecnica ed economica;
   b) esprime al predetto Ministero, entro sessanta giorni da tale presentazione, il proprio parere sulla ottemperanza del progetto esecutivo alle prescrizioni del provvedimento di compatibilità ambientale e sull'esatto adempimento dei contenuti e delle prescrizioni di cui al decreto di compatibilità ambientale.
  41. Qualora il progetto esecutivo sia diverso dal progetto di fattibilità tecnica ed economica la commissione riferisce al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio il quale, ove ritenga, previa valutazione della commissione stessa, che la differenza tra il progetto di fattibilità tecnica ed economica e quello esecutivo comporti una significativa modificazione dell'impatto globale del progetto sull'ambiente, dispone, nei trenta giorni dalla comunicazione fatta dal soggetto aggiudicatore, concessionario o contraente generale, l'aggiornamento dello studio di impatto ambientale e la nuova pubblicazione dello stesso, anche ai fini dell'eventuale invio di osservazioni da parte dei soggetti pubblici e privati interessati. L'aggiornamento dello studio di impatto ambientale può riguardare la sola parte di progetto interessato alla variazione. In caso di mancato adempimento dei contenuti e delle prescrizioni di cui al provvedimento di compatibilità ambientale, il citato Ministro, previa diffida a regolarizzare, fa dare notizia dell'inottemperanza in sede di Conferenza di servizi, al fine dell'eventuale rinnovo dell'istruttoria.
  42. Qualora si riscontrino violazioni degli impegni presi ovvero modifiche del progetto che comportino significative variazioni dell'impatto ambientale, la commissione riferisce al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il quale ordina al soggetto gestore di adeguare l'opera e, se necessario, richiede al CIPE la sospensione dei lavori e il ripristino della situazione ambientale a spese del responsabile, nonché l'adozione dei provvedimenti cautelari di cui agli articoli 8 e 9 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
  43. Ai fini delle verifiche di cui al comma 42, prima dell'inizio dei lavori è comunicata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio la relativa data ed è trasmesso allo stesso Ministero il progetto esecutivo. Al predetto Ministero sono anche tempestivamente trasmesse eventuali varianti progettuali. La commissione, su richiesta dei soggetti esecutori dell'opera, può fornire le proprie indicazioni sull'interpretazione e applicazione del provvedimento di compatibilità ambientale.».
9. 03. Mazzetti, Gelmini, Sozzani, Cortelazzo, Sisto, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Semplificazioni in materia di titoli concessori)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 dopo il comma 683 aggiungere il seguente:
  «683-bis. Le amministrazioni concedenti provvedono, entro trenta giorni dalla richiesta del concessionario, all'applicazione della nuova scadenza sulle concessioni demaniali marittime. Il silenzio dell'amministrazione competente equivale all'accoglimento della richiesta di cui all'articolo 20 comma 1 della legge 7 agosto 1990 n. 241».
9. 04. Andreuzza, Binelli, Colla, Fiorini, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Semplificazioni in materia di opere di facile sgombero)

  1. Dopo il comma 2 dell'articolo 49 del regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 e successive modificazioni e integrazioni – Codice della navigazione, aggiungere il seguente:
  «3. Sono assimilabili alle opere amovibili e definite come opere di facile sgombero quelle che, pur realizzate con strutture fisse e stabili, possono essere comunque demolite e rimosse con la restituzione dell'area demaniale concessa nel pristino stato in un periodo massimo di 90 giorni.».
9. 05. Andreuzza, Binelli, Colla, Fiorini, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

  1. L'articolo 207 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 è abrogato.
9. 02. Tartaglione, Sarro, Sisto, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.

  1. Il Nuovo Polo della Salute di Padova è inserito tra le opere finanziabili dal Fondo per la progettazione delle opere prioritarie del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
9. 01. Bond, Sarro, Sisto, Tartaglione, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
   l. Al fine di garantire alti livelli di qualità e sicurezza nel mercato dei servizi per la manutenzione dei dispositivi medici, in linea con quanto indicato nel nuovo Patto per la Salute, il Ministero della salute, entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, previa intesa in Conferenza Stato-Regioni, procede alla definizione ed approvazione di un decreto ministeriale recante Linee guida per la stesura di capitolati di gara per i servizi integrati di gestione e manutenzione di dispositivi medici, teso ad uniformare il sistema di affidamento dei servizi di gestione e manutenzione dei dispositivi medici tra le diverse regioni. Le linee guida identificano le informazioni e i requisiti essenziali per la stesura dei capitolati di gara in questo settore e sono tese a valorizzare elementi quali una adeguata formazione del personale addetto alla manutenzione, la capacità dell'operatore di fornice servizi in teleassistenza, la possibilità di utilizzo di forme di intelligenza artificiale per la manutenzione predittiva, la presenza di investimenti in ricerca e sviluppo. Le stesse linee guida prevedono la definizione di indicatori di qualità e performance. Nella predisposizione dei capitolati di gara, le linee guida prevedono la definizione di lotti omogenei sulla base della tecnologia utilizzata, e delle specificità derivanti dall'area di utilizzo.
9. 0100. Gemmato.

ART. 10.

  Sopprimerlo.
*10. 1. Colletti, Berardini.

  Sopprimerlo.
*10. 100. Foti, Butti.

  Al comma 1 le lettere a), b) e f) sono soppresse.
10. 2. Colletti, Berardini.

  Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) all'articolo 2-bis, il comma 1-ter, è sostituito dal seguente:
  «1-ter. In ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, la ricostruzione è comunque consentita nell'osservanza delle distanze legittimamente preesistenti. Gli incrementi volumetrici eventualmente riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito, sempre nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti. Nelle zone omogenee A comunque denominate dalla normativa regionale e locale gli interventi di demolizione e ricostruzione sono consentiti nel rispetto delle distanze preesistenti esclusivamente nell'ambito di piani urbanistici di recupero di competenza comunale, fatte salve le diverse previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti».
10. 3. Mazzetti, Gelmini, Sarro, Sisto, Tartaglione, D'Ettore, Ruffino.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) all'articolo 2-bis, il comma 1-ter, è sostituito dal seguente:
  «1-ter. Nel caso in cui si provveda alla demolizione di un corpo di fabbrica legittimamente realizzato a distanze inferiori a quelle previste dalla normativa attualmente vigente, la porzione edilizia legittimamente collocata a distanza inferiore a quella attualmente prevista può essere ricostruita alla medesima distanza preesistente a condizione che anche l'area di sedime e il volume di detta porzione coincidano con quelli preesistenti e che la relativa altezza sia pari o inferiore a quella preesistente. Anche ai fini dell'eventuale applicazione delle premialità volumetriche dettate dalle vigenti normative, resta ferma la possibilità di realizzare interventi di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione con sagoma, sedime e volume diversi rispetto a quelli preesistenti che rispettino le disposizioni vigenti, anche in materia di distanze».
10. 4. Mazzetti, Gelmini, Sarro, Sisto, Tartaglione, D'Ettore, Ruffino.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) all'articolo 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il comma 1-ter è sostituito con il seguente:
  «1-ter. In ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, quest'ultima è comunque consentita anche con una diversa sistemazione piano-volumetrica, ovvero con diversa dislocazione del volume massimo consentito all'interno dell'area di pertinenza assicurando la coincidenza dell'area di sedime e del volume dell'edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti dell'altezza massima di quest'ultimo».
10. 5. Sarro, Sisto, Tartaglione, Mazzetti, D'Ettore, Ruffino.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 1-ter, sopprimere, ovunque ricorra, la parola: legittimamente.
10. 7. Sarro, Sisto, Tartaglione, D'Ettore.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 1-ter, sopprimere l'ultimo periodo.
*10. 9. Cortelazzo, Sarro, Sisto, Tartaglione, Labriola, D'Ettore, Ruffino.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 1-ter, sopprimere l'ultimo periodo.
*10. 11. Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 1-ter, sopprimere le parole: Nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e in ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione sono consentiti esclusivamente nell'ambito dei piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati, di competenza comunale, fatti salvi le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica vigenti e i pareri degli enti preposti alla tutela.
10. 10. Rampelli.

  Al comma 1 lettera a), capoverso 1-ter, sopprimere la parole da: Nelle zone omogenee fino a: vigenti.
10. 6. Mazzetti, Sisto, Sarro, Tartaglione, D'Ettore, Ruffino.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 1-ter, sopprimere le parole: e in ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico e sostituire le parole: fatti salvi le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica vigenti e i pareri degli enti preposti alla tutela con le seguenti: fatte salve le previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica vigente.
10. 8. Rixi, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 1-ter, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dei diritti di terzi come disciplinati dal codice civile – Libro 3o – Titolo II.
10. 12. Rampelli.

  Al comma 1, alla lettera b), numero 1) sostituire il periodo da: Nell'ambito degli interventi di manutenzione fino a: decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 con il seguente: Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono comprese anche le modifiche ai prospetti degli edifici legittimi all'atto della presentazione della relativa istanza necessaria per mantenere o acquisire l'agibilità dell'edificio ovvero per l'accesso allo stesso, che non pregiudichino il decoro architettonico dell'edificio, purché l'intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e nel caso di interventi su immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei Beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 il progetto abbia acquisito il parere favorevole dei competenti uffici ministeriali.
10. 18. Mazzetti, Sisto, Sarro, Tartaglione, D'Ettore, Ruffino.

  Al comma 1, lettera b), capoverso n. 1), dopo le parole: sottoposti a tutela ai sensi inserire le seguenti: degli articoli 10 e 45.

  Conseguentemente,
   alla medesima lettera b), capoverso n. 2), dopo le parole: sottoposti a tutela ai sensi inserire le seguenti: degli articoli 10 e 45;
   alla lettera e), capoverso lettera c), dopo le parole: sottoposti a tutela ai sensi inserire le seguenti: degli articoli 10 e 45;
   alla lettera p), capoverso comma 2, dopo le parole: sottoposti a tutela ai sensi inserire le seguenti: degli articoli 10 e 45.
10. 14. Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 1, lettera b), al punto 1 dopo le parole da: ai sensi aggiungere le seguenti: dell'articolo 10 e lettera b) e c) dell'articolo 136.
10. 19. Sarro, Sisto, Tartaglione, Cortelazzo, D'Ettore, Ruffino.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, lettera b), numero 1) dopo le parole: di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 aggiungere le seguenti: salvo che l'intervento sia stato autorizzato dalla soprintendenza;
   b) al comma 1, lettera b), numero 2) dopo le parole: e non siano previsti incrementi di volumetria aggiungere le seguenti: salvo che l'intervento sia stato autorizzato dalla soprintendenza;
   c) al comma 1, lettera e), dopo le parole: di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 aggiungere le seguenti: salvo che l'intervento sia stato autorizzato dalla soprintendenza.
*10. 15. Valbusa, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Vallotto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, lettera b), numero 1) dopo le parole: di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 aggiungere le seguenti: salvo che l'intervento sia stato autorizzato dalla soprintendenza;
   b) al comma 1, lettera b), numero 2) dopo le parole: e non siano previsti incrementi di volumetria aggiungere le seguenti: salvo che l'intervento sia stato autorizzato dalla soprintendenza;
   c) al comma 1, lettera e), dopo le parole: di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 aggiungere le seguenti: salvo che l'intervento sia stato autorizzato dalla soprintendenza.
*10. 16. Mazzetti, Sarro, Sisto, Tartaglione, D'Ettore, Ruffino.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, lettera b), numero 1) dopo le parole: di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 aggiungere le seguenti: salvo che l'intervento sia stato autorizzato dalla soprintendenza;
   b) al comma 1, lettera b), numero 2) dopo le parole: e non siano previsti incrementi di volumetria aggiungere le seguenti: salvo che l'intervento sia stato autorizzato dalla soprintendenza;
   c) al comma 1, lettera e), dopo le parole: di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 aggiungere le seguenti: salvo che l'intervento sia stato autorizzato dalla soprintendenza.
*10. 101. Mollicone, Frassinetti.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).
10. 20. Sarro, Sisto, Tartaglione, Cortelazzo, D'Ettore, Ruffino.

  Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
   sostituire il n. 2) della lettera b) con il seguente:
    2) alla lettera d), il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico. L'intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di riqualificazione e recupero del patrimonio edilizio esistente. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia eseguibili con segnalazione certificata di inizio attività soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria, previa acquisizione ove dovuti degli atti di assenso comunque denominati».

  Conseguentemente sostituire la lettera e) con la seguente:
   e) all'articolo 10, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: « c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, nei casi in cui comportino anche modifiche della volumetria complessiva degli edifici ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma, prospetti, sedime o della volumetria complessiva degli edifici di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

  Conseguentemente sopprimere il comma 4 dell'articolo 23-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
10. 21. Mazzetti, Sarro, Sisto, Tartaglione, D'Ettore, Ruffino.

  Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2 con il seguente:
  2. Alla lettera d), il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione con ampliamento di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, se ciò sia funzionale all'adeguamento alla normativa antisismica alla normativa sull'accessibilità, all'installazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico e alla qualità architettonica. In relazione a tali interventi, nonché a quelli finalizzati alla rigenerazione urbana, sono consentiti incrementi di volumetria nei limiti previsti dagli strumenti urbanistici comunali o dalle leggi regionali o stata i. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente».
10. 22. Mazzetti, Sarro, Sisto, Tartaglione, D'Ettore, Ruffino.

  Al comma 1, lettera b), numero 2) sostituire il periodo da: Rimane fermo che fino a: incrementi di volumetria con il seguente: Con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché a quelli ubicati nelle zone omogenee A, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti, assistiti da parere favorevole degli uffici competenti alla tutela, costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenute le caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria.
10. 23. Mazzetti, Sarro, Sisto, Tartaglione, D'Ettore, Ruffino.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), apportare le seguenti modificazioni:
   a) le parole: nonché a quelli ubicati nelle zone omogenee A sono abrogate;
   b) dopo le parole: Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 aggiungere le seguenti: ed inoltre gli interventi di ristrutturazione edilizia in zona omogenea A consistenti nella demolizione e ricostruzione di edifici ovvero nel ripristino di edifici crollati o demoliti, con mutamento di sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente o con incremento di volumetria.
10. 24. Sarro, Sisto, Tartaglione, Labriola, D'Ettore, Ruffino.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), sopprimere le seguenti parole: nonché a quelli ubicati nelle zone omogenee A; sostituire le parole: siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente con: sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente.
10. 25. Sarro, Sisto, Tartaglione, Mazzetti, D'Ettore, Ruffino.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), sopprimere le parole: e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico.
10. 27. Rixi, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), ultimo periodo, le parole: e non siano previsti incrementi di volumetria sono soppresse.
10. 13. Rampelli.

  Al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
   c) all'articolo 6, comma 1:
    1) al primo periodo, dopo le parole: «Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali», sono inserite le seguenti: «a condizione che non pregiudichino il regime giuridico a cui sono sottoposti gli interventi di cui al presente articolo,»;
    2) la lettera e-bis) è sostituita dalla seguente:
   e-bis) le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale;
*10. 29. Cortelazzo, Sarro, Sisto, Tartaglione, Mazzetti, D'Ettore, Ruffino.

  Al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
   c) all'articolo 6, comma 1:
    1) al primo periodo, dopo le parole: «Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali», sono inserite le seguenti: «a condizione che non pregiudichino il regime giuridico a cui sono sottoposti gli interventi di cui al presente articolo,»;
    2) la lettera e-bis) è sostituita dalla seguente:
   e-bis) le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale;
*10. 31. Rixi, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) all'articolo 6, il comma 1 è sostituito con il seguente:
  1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo tutti gli interventi non riconducibili all'elenco di cui agli articoli 10 e 22.;
   dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) l'articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 è abrogato.
10. 30. Sarro, Sisto, Tartaglione, Cortelazzo, D'Ettore, Ruffino.

  Al comma 1, lettera c), capoverso e-bis), sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti parole: novanta giorni.
10. 28. Rampelli.

  Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Per le opere di non rilevanza strategica, individuabili nell'allegato al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 30 aprile 2020, che per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso non risultano essere un rischio per la pubblica incolumità, in fase di denuncia di inizio attività, al fine di snellire la procedura e riconoscere un ruolo di responsabilità del Tecnico Calcolatore, si utilizza la procedura del Deposito del Progetto presso il Servizio Tecnico Regionale.
10. 32. Sarro, Sisto, Tartaglione, Cortelazzo, D'Ettore, Ruffino.

  Al comma 1, sopprimere la lettera f).
10. 33. Cortelazzo, Sarro, Sisto, Tartaglione, D'Ettore, Ruffino.

  Al comma 1, lettera f), numero 1), sostituire il capoverso 1-bis con il seguente:
  1-bis. La richiesta di permesso di costruire in deroga è ammessa anche per gli interventi di ristrutturazione edilizia, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne valuta la compatibilità con il tessuto urbanistico, fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Le pubbliche amministrazioni stabiliscono tramite delibera di Giunta Comunale le modalità, le prescrizioni e le valutazioni a cui sottoporre le istanze di permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76.
10. 34. Rampelli.

  Alla lettera f), numero 1) capoverso comma 1-bis, sopprimere le parole: limitatamente alle finalità di rigenerazione urbana, di contenimento del consumo del suolo e di recupero sociale e urbano dell'insediamento.
10. 36. Rixi, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 1, lettera f), apportare le seguenti modificazioni:
   a) al punto 1), capoverso «1-bis)», le parole da: fermo restando fino alla fine del periodo sono soppresse;
   b) al punto 2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: dopo le parole: «di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444» sono inserite le seguenti: «e, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».
10. 35. Cortelazzo, Sisto, Tartaglione, Sarro, D'Ettore, Ruffino.

  Al comma 1, lettera f), numero 2) sostituire la parola: ammissibili con le seguenti parole: compatibili o complementari.
10. 37. Sisto, Tartaglione, Sarro, D'Ettore, Ruffino.

  Al comma 1, lettera h), capoverso 4-bis, le parole: 20 per cento sono sostituite dalle seguenti parole: 35 per cento.
10. 38. Rampelli.

  Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:
   h-bis) L'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 28 giugno 2019, n. 58, si interpreta nel senso che tra le «imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare» sono inclusi gli organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari e le società di investimento immobiliare quotate e non quotate di cui all'articolo 1, commi 119 e seguenti, della legge del 27 dicembre 2006 n. 296, nonché le predette imprese, organismi e società di investimento immobiliare quotate e non quotate, che operano tramite imprese appaltatrici. La presente norma costituisce norma interpretativa dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
10. 39. Mazzetti, Sisto, Tartaglione, Sarro, D'Ettore, Ruffino.

  Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:
   h-bis) l'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 28 giugno 2019, n. 58, si interpreta nel senso che tra le «imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare» sono inclusi gli organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari e le società di investimento immobiliare quotate e non quotate di cui all'articolo 1, commi 119 e seguenti della legge del 27 dicembre 2006 n. 296, nonché le predette imprese, organismi, e società di investimento immobiliare quotate e non quotate, che operano tramite imprese appaltatrici;.
10. 40. Rixi, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 1, sopprimere la lettera i).
10. 41. Sisto, Tartaglione, Sarro, Mazzetti, D'Ettore, Ruffino.

  Al comma 1, dopo la lettera l) inserire la seguente:
   l-bis) all'articolo 23-bis, comma 4, primo periodo, dopo le parole: «di inizio attività», sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 22».
*10. 42. Sisto, Tartaglione, Sarro, Mazzetti, D'Ettore, Ruffino.

  Al comma 1, dopo la lettera l) inserire la seguente:
   l-bis) all'articolo 23-bis, comma 4, primo periodo, dopo le parole: «di inizio attività», sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 22».
*10. 102. Lollobrigida.

  Al comma 1, sostituire la lettera m), con la seguente:
   m) all'articolo 23-ter, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo le parole: «produttiva e direzionale» sono aggiunte le seguenti: «e logistica»;
   b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
  «2-bis. La destinazione d'uso dell'immobile o dell'unità immobiliare è quella stabilita dalla documentazione di cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis».
**10. 43. Sisto, Tartaglione, Sarro, Mazzetti, D'Ettore, Ruffino.

  Al comma 1, sostituire la lettera m), con la seguente:
   m) all'articolo 23-ter, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo le parole: «produttiva e direzionale» sono aggiunte le seguenti: «e logistica»;
   b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
  «2-bis. La destinazione d'uso dell'immobile o dell'unità immobiliare è quella stabilita dalla documentazione di cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis».
**10. 44. Rixi, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 1, lettera n), il capoverso 7-bis è sostituito dal seguente:
  7-bis. La segnalazione certificata può altresì essere presentata, in assenza di lavori, per gli immobili urbanisticamente legittimi privi di agibilità che risultino realizzati e/o modificati antecedente all'entrata in vigore della legge del 5 novembre 1971 n. 1086. Per tali immobili il certificato di collaudo statico di cui all'articolo 67 ed all'articolo 24 comma 5 lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 è sostituito da «Attestazione di Idoneità Statica» i cui requisiti sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti predisposto di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottarsi, previa intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. L'attestazione di Idoneità Statica deve essere allegata alla segnalazione certificata di Agibilità di cui al presente articolo.
10. 45. Rampelli.

  Al comma 1, lettera p), capoverso Art. 34-bis, al comma 1, sostituire le parole: 2 per cento con le seguenti: 5 per cento.
10. 46. Sarro, Sisto, Tartaglione, Cortelazzo, D'Ettore, Ruffino.

  Al comma 1, lettera p), capoverso Art. 34-bis, sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:
  2. Fuori dai casi di cui al comma 1, costituiscono inoltre tolleranze esecutive le irregolarità geometriche e dimensionali di modesta entità, la diversa collocazione di impianti e opere interne e le modifiche alle finiture degli edifici, eseguite nel passato durante i lavori per l'attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina dell'attività edilizia vigente e non pregiudichino l'agibilità dell'immobile. A tali tolleranze possono essere ricondotte, in via esemplificativa e non esaustiva:
   a) il minore dimensionamento dell'edificio;
   b) la mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali;
   c) le irregolarità esecutive di muri esterni ed interni e la difforme ubicazione delle aperture;
   d) la difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria;
   e) gli errori progettuali corretti in cantiere e gli errori materiali di rappresentazione progettuale delle opere.

  3. Nell'osservanza del principio di certezza delle posizioni giuridiche e di tutela dell'affidamento dei privati, costituiscono altresì tolleranze costruttive le parziali difformità, realizzate nel passato durante i lavori per l'esecuzione di un titolo abilitativo, cui sia seguita, previo sopralluogo o ispezione da parte di funzionari incaricati, la certificazione di conformità edilizia e di agibilità nelle forme previste dalla legge nonché le parziali difformità rispetto al titolo abilitativo legittimamente rilasciato, che l'amministrazione comunale abbia espressamente accertato nell'ambito di un procedimento edilizio e che non abbia contestato come abuso edilizio o che non abbia considerato rilevanti ai fini dell'agibilità dell'immobile. È fatta salva la possibilità di assumere i provvedimenti di cui all'articolo 2-novies della legge n. 241 del 1990, nei limiti e condizioni ivi previste. Le tolleranze esecutive così come definite dal presente articolo realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie e rappresentate nei relativi elaborati progettuali.
10. 48. Mazzetti, Sisto, Tartaglione, Sarro, D'Ettore, Ruffino.

  Al comma 1, lettera p), capoverso Art. 34-bis, al comma 2, dopo le parole: di minima entità aggiungere le seguenti: , nel limite del 5 per cento.
10. 49. Sarro, Sisto, Tartaglione, Cortelazzo, D'Ettore, Ruffino.

  Al comma 1, lettera p), capoverso Art. 34-bis (Tolleranze costruttive), comma 3, sostituire le parole: ai commi 1 e 2 con le seguenti: al comma 1 e sopprimere le parole: ovvero, con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali.
10. 47. Rixi, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 1, lettera p), capoverso Art. 34-bis, al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:
   a) le parole: ai commi 1 e 2 sono sostituite con le seguenti: al comma 1;
   b) le parole: ovvero, con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali, sono soppresse.
*10. 50. Sisto, Tartaglione, Sarro, Cortelazzo, D'Ettore, Ruffino.

  Al comma 1, lettera p), capoverso Art. 34-bis, al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:
   a) le parole: ai commi 1 e 2 sono sostituite con le seguenti: al comma 1;
   b) le parole: ovvero, con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali, sono soppresse.
*10. 103. Ciaburro, Caretta.

  Al comma 1, dopo la lettera p) è inserita la seguente:
   q) l'articolo 54 è abrogato.
10. 51. Sarro, Sisto, Tartaglione, Cortelazzo, D'Ettore, Ruffino.

  Al comma 1, dopo la lettera p) inserire la seguente:
   q) all'articolo 65 è aggiunto il seguente comma:
  «8-ter. Per le opere minori, definite quali interventi che interessano singoli elementi strutturali e che, comunque, non riducono le condizioni di sicurezza preesistenti, al fine di semplificare e snellire le procedure, la trasmissione della pratica al Servizio Tecnico Regionale viene sostituita dall'assunzione di responsabilità del Tecnico Progettista il quale dovrà dimostrare che l'opera sia annoverata nella fattispecie in oggetto provvedendo, insieme al permesso edilizio, alla redazione di un'apposita relazione tecnica di calcolo volta a dimostrare la coerenza dell'intervento ai criteri normativi per gli interventi locali da trasmettere al Servizio Tecnico Regionale».
10. 52. Sarro, Sisto, Tartaglione, Mazzetti, D'Ettore, Ruffino.

  All'articolo 10, comma 1, dopo la lettera p-quater), aggiungere la seguente:
   p-quinquies) il comma 4 dell'articolo 37 è sostituito dal seguente:
  «4. Ove l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della presentazione della domanda, il responsabile dell'abuso o il proprietario dell'immobile possono ottenere la sanatoria dell'intervento versando la somma, entro 20 giorni, non inferiore a 5.164 euro o, se superiore, in relazione all'aumento del valore commerciale dell'immobile valutato dal responsabile del procedimento.».
10.104. Ciaburro, Caretta.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di sostenere il settore delle costruzioni nella fase di ripresa economica, in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2022, sono sospesi i vigenti obblighi di segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), di segnalazioni certificate di agibilità, nulla osta, autorizzazioni paesaggistiche. Conseguentemente i lavori possono essere iniziati anche precedentemente all'acquisizione preventiva di atti, nulla osta, pareri comunque denominati e degli obblighi di cui al precedente periodo. L'autorità competente può svolgere gli accertamenti relativamente a carenza o meno dei requisiti, presupposti e alla legittimità dei suddetti lavori.
10. 53. Mazzetti, Sarro, Sisto, Tartaglione, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 22 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;
   b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
  «4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1 e qualora non si verifichino le condizioni di cui ai commi 2 e 3, l'autorizzazione si intende acquisita».
10. 54. Mazzetti, Sarro, Sisto, Tartaglione, D'Ettore, Ruffino.

  All'articolo 10, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, le disposizioni di cui all'articolo 25 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 e successive modificazioni e integrazioni non trovano applicazione per i corrispettivi documentati da fatture emesse in modalità elettronica ai sensi dell'articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. Il bonifico eseguito in esonero alla suddetta ritenuta dovrà riportare il riferimento del numero e data della fattura elettronicamente emessa dal fornitore.
10.105. Ciaburro, Caretta.

  Al comma 2, primo periodo, le parole: e che siano ubicati nelle zone A o B, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili, in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, sono soppresse.
10. 55. Rampelli.

  Al comma 2, al primo periodo, sostituire le parole: nelle zone A o B con le seguenti: A, B o D.
10. 56. Sarro, Sisto, Tartaglione, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. In deroga alle disposizioni di cui al decreto del Ministro per la sanità 5 luglio 1975, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975, con riferimento agli immobili di interesse storico, sottoposti al vincolo di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in m. 2,4, riducibili a m. 2,2 per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli e per ciascun locale d'abitazione, l'ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore all'1 per cento, e comunque la superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore a 1/16 della superficie del pavimento. Ai fini della presentazione e rilascio dei titoli abilitativi per il recupero e la qualificazione edilizia dei medesimi immobili e della segnalazione certificata della loro agibilità, si fa riferimento alle dimensioni legittimamente preesistenti anche nel caso di interventi di ristrutturazione e modifica di destinazione d'uso.
*10. 58. Sarro, Sisto, Tartaglione, Mazzetti, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. In deroga alle disposizioni di cui al decreto del Ministro per la sanità 5 luglio 1975, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975, con riferimento agli immobili di interesse storico, sottoposti al vincolo di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in m. 2,4, riducibili a m. 2,2 per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli e per ciascun locale d'abitazione, l'ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore all'1 per cento, e comunque la superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore a 1/16 della superficie del pavimento. Ai fini della presentazione e rilascio dei titoli abilitativi per il recupero e la qualificazione edilizia dei medesimi immobili e della segnalazione certificata della loro agibilità, si fa riferimento alle dimensioni legittimamente preesistenti anche nel caso di interventi di ristrutturazione e modifica di destinazione d'uso.
*10. 59. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. In deroga alle disposizioni di cui al decreto del Ministro per la sanità 5 luglio 1975, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975, con riferimento agli immobili di interesse storico, sottoposti al vincolo di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in m. 2,4, riducibili a m. 2,2 per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli e per ciascun locale d'abitazione, l'ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore all'1 per cento, e comunque la superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore a 1/16 della superficie del pavimento. Ai fini della presentazione e rilascio dei titoli abilitativi per il recupero e la qualificazione edilizia dei medesimi immobili e della segnalazione certificata della loro agibilità, si fa riferimento alle dimensioni legittimamente preesistenti anche nel caso di interventi di ristrutturazione e modifica di destinazione d'uso.
*10. 106. Mollicone.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 119, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera b), dopo le parole: «a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici» aggiungere le seguenti: «a biomassa con classe di qualità 5 stelle individuata dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186»;
   b) alla lettera c), le parole: «, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE,» sono soppresse.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro per il 2020 e 200 milioni di euro dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
10. 60. Sarro, Sisto, Tartaglione, Labriola, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 119, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera b) le parole: «, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE,» sono soppresse;
   b) alla lettera c) le parole: «, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE,» sono soppresse.
*10. 61. Sarro, Mazzetti, Sisto, Tartaglione, Ruffino, D'Ettore.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 119, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera b) le parole: «, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE,» sono soppresse;
   b) alla lettera c) le parole: «, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE,» sono soppresse.
*10. 62. Andreuzza, Binelli, Colla, Fiorini, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Al comma 4, sopprimere le parole: e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione dell'interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati.
10. 63. Sarro, Cortelazzo, Sisto, Tartaglione, D'Ettore, Ruffino.

  Al comma 5, le parole da:, fatta eccezione per ad: artistico sono sostituite dalle seguenti: I comuni, sentito il soprintendente, individuano con propria deliberazione le pubbliche piazze, le vie o gli spazi aperti urbani adiacenti a siti archeologici o ad altri beni di particolare valore storico ed artistico, in cui la previsione del periodo precedente non trova applicazione. Per l'acquisizione delle autorizzazioni di cui al presente comma relative alla posa in opera di elementi o strutture amovibili funzionali alle attività di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, nelle aree individuate ai sensi del periodo precedente, sono dimezzati i termini previsti dall'articolo 22 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
10. 64. Sarro, Sisto, Tartaglione, Labriola, D'Ettore, Ruffino.

  Al comma 5, sopprimere le parole: o artistico.
10. 65. Casino, Sarro, Sisto, Tartaglione, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Al fine di agevolare gli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, qualora non rientranti nell'ambito dell'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, l'autorizzazione paesaggistica, in deroga ai termini previsti dagli articoli 10 e 11 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 2017, dall'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e dall'articolo 14-bis, comma 2, lettera c), della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sempre rilasciata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta o dalla indizione della conferenza di servizi, superato il quale trova applicazione l'articolo 14-bis, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ovvero, nei casi di non indizione della conferenza di servizi, l'articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
*10. 66. Andreuzza, Binelli, Colla, Fiorini, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Al fine di agevolare gli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, qualora non rientranti nell'ambito dell'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, l'autorizzazione paesaggistica, in deroga ai termini previsti dagli articoli 10 e 11 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 2017, dall'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e dall'articolo 14-bis, comma 2, lettera c), della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sempre rilasciata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta o dalla indizione della conferenza di servizi, superato il quale trova applicazione l'articolo 14-bis, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ovvero, nei casi di non indizione della conferenza di servizi, l'articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
*10. 107. Foti, Butti.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 12 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, le parole: «I competenti organi del Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «Le soprintendenze competenti per territorio»;
   b) il comma 10 è sostituito dal seguente:
  «10. Il procedimento di verifica si conclude entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso infruttuosamente tale termine la verifica di intende conclusa con esito negativo.».
10. 67. Guidesi, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 11 è inserito il seguente:
  «11-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 9, qualora nell'ambito di un piano attuativo o di altro strumento di pianificazione o di programmazione siano previste diverse unità di intervento, ai fini della determinazione del valore degli appalti relativi all'esecuzione di opere che interessano una singola unità di intervento si fa riferimento al valore di tali opere, senza procedere al cumulo con il valore delle opere concernenti le altre unità di intervento o l'intervento nel suo complesso.».
10. 68. Cortelazzo, Sarro, Sisto, Tartaglione, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il comma 4 è sostituito con il seguente:
  «4. Nel caso di opere di urbanizzazione primaria e secondaria anche non a scomputo dal contributo di costruzione, di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, si applica l'articolo 16, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.».
10. 69. Sarro, Sisto, Tartaglione, Mazzetti, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 12 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004. n. 42, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  «3-bis. Per gli impianti sportivi, la dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi dell'articolo 13 tiene conto dell'esigenza di mantenerne la destinazione funzionale prevalente e indica di quali elementi strutturali e architettonici sia strettamente necessaria la conservazione, consentendo per il resto la libera demolizione, trasformazione o ricostruzione al fine di consentire la gestione economicamente e ambientalmente sostenibile dell'impianto sportivo. Il presente comma si applica anche ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore. Il Ministero provvede d'ufficio a integrare le dichiarazioni di interesse culturale già adottate alla data di entrata in vigore della presente disposizione.».
10. 73. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Al comma 2 dell'articolo 142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, all'alinea, dopo la lettera e), inserire le seguenti parole: « f) limitatamente a quanto non sottoposto a vincolo paesaggistico dai piani territoriali di coordinamento dei rispettivi enti parco,».
10. 72. Tarantino, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. In materia di demolizioni di beni immobili, rinvenuti nel corso di scavi archeologici, la decisione motivata sulla rimozione in scavo o sul mantenimento in sito, è demandata al funzionario archeologo direttore scientifico dello scavo; il ricorso al decreto della Commissione regionale è prescritto solo nel caso di resti di edifici conservati «in elevato» di cui è riconoscibile la funzione e di rilevante valore architettonico.
10. 70. Vallotto, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Nelle procedure di archeologia preventiva, nella fase di fattibilità del progetto, salvo prescrizioni esecutive che possono condizionare il progetto, ma non bloccarlo e devono essere comprese nelle progettazioni preliminari e definitive, le delibere al termine delle operazioni di verifica preventiva devono essere firmate dal Responsabile Area Archeologia di ciascuna Soprintendenza o, in assenza, dall'archeologo più anziano in servizio. Avverso il provvedimento il committente può ricorrere alla Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio-Servizio II Archeologia.
10. 74. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. In materia di demolizioni di beni immobili, rinvenuti nel corso di scavi archeologici, la decisione motivata sulla rimozione in scavo o sul mantenimento in sito, è demandata al funzionario archeologo direttore scientifico dello scavo; il ricorso al decreto della Commissione Regionale è prescritto solo nel caso di resti di edifici conservati «in elevato» di cui è riconoscibile la funzione e di rilevante valore architettonico.
10. 75. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo il comma 7 è inserito il seguente:
  7-bis. Al fine di semplificare e accelerare le procedure di fruizione degli incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni con legge 17 luglio 2020, n. 77 sono apportate le seguenti modificazioni:
   « a) all'articolo 119 il comma 3 è sostituito dal seguente:
  “3. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1 e 2 rispettano i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.”;
   b) all'articolo 119 dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
  “3-bis. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1, lettera a) e 2 devono garantire un miglioramento dell'indice di prestazione termica utile per riscaldamento EPH,nd, come definito dal decreto ministeriale 26 giugno 2015 Decreto Requisiti minimi, del 30 per cento. Il miglioramento deve essere dimostrato rispetto al valore di EPH.nd dell'edificio esistente.
  3-ter. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1 lettera b) e c) e 2 nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio.
  3-quater. Il miglioramento del fabbisogno energetico richiesto per il comma 1, lettera a) e il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio richiesto per il comma 1 lettere b) e c) dovrà essere dimostrato tramite una relazione di calcolo precedente e posteriore all'intervento eseguita in conformità alle norme UNI TS 11300 e successive modificazioni e tenendo conto della modalità di classificazione prevista dal decreto ministeriale 26 giugno 2015 e successive modificazioni ovvero dalle corrispondenti leggi regionali di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 192 del 2005 e successive modificazioni. Tale relazione di calcolo dovrà essere eseguita da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.”;
   c) all'articolo 121 dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  “2-bis. Per gli interventi di cui alla lettera d) del comma 2, le disposizioni di questo articolo si applicano per le spese relative a tutti gli interventi previsti negli edifici ricadenti nell'ambito della disciplina di cui al comma 2 medesimo e di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio. Le disposizioni questo articolo si applicano altresì agli altri edifici nel caso in cui l'intervento preveda, in base agli obblighi di legge di cui al decreto ministeriale 26 giugno 2015 e successive modificazioni ovvero dalle corrispondenti leggi regionali di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 192 del 2005 e successive modificazioni, anche un efficientamento energetico”».
10. 82. Mazzetti, Gelmini, Sisto, Tartaglione, Sarro, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
  7-bis. In deroga all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 prevedere per le Istituzioni scolastiche di proprietà degli EE.LL. la possibilità in edilizia libera di realizzare strutture precarie, smontabile se richiesto per coprire porzioni di spazi esterni da dedicare all'accoglienza degli alunni per mitigati gli assembramenti e garantire ingressi scaglionati all'interno degli edifici da parte di alunni e docenti.
10. 76. Sisto, Sarro, Cortelazzo, Tartaglione, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo il comma 7-ter, aggiungere il seguente:
  7-quater. All'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1o settembre 2020».
10. 77. Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  7-bis. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente: c-bis) «interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi», conseguentemente al comma 16, capoverso «2.1» sopprimere le parole: «di finestre comprensive di infissi».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro per il 2020 e 200 milioni di euro dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
10. 83. Mazzetti, Sarro, Sisto, Tartaglione, D'Ettore, Ruffino.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  7-bis. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 3, sostituire le parole: «due classi energetiche», con le seguenti: «una classe energetica».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro per il 2020 e 200 milioni di euro dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
10. 84. Sarro, Sisto, Tartaglione, Ruffino, D'Ettore.

  Dopo il comma 7-ter aggiungere in fine il seguente:
  7-quater. All'articolo 119, comma 3-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 3-bis è sostituito dal seguente: «3-bis. Le disposizioni dei commi da 1 a 3 si applicano anche gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), approvati ed avviati entro il 30 giugno 2022».
10. 78. Andreuzza, Binelli, Colla, Fiorini, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  7-bis. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 15-bis è soppresso.

  Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione pari a 150 milioni di euro dal 2020 si provvede: quanto a 100 milioni di euro mediante la riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014; quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
10. 85. Sarro, Sisto, Tartaglione, Labriola, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo il comma 7-ter inserire il seguente:
  7-quater. All'articolo 27, comma 8, della legge 27 luglio 1978, n. 392, le parole: «di almeno sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata» sono sostituite dalle seguenti: «di 2 mesi dalla data della raccomandata».
10. 79. Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo il comma 7-ter, aggiungere il seguente:
  1-quater. All'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1o settembre 2020».
10. 81. Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
  7-bis. Velocizzare i percorsi per l'ottenimento della classificazione di vulnerabilità sismica degli edifici pubblici al fine di ottenere il relativo gradiente di sicurezza.
10. 86. Sarro, Sisto, Tartaglione, Cortelazzo, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

Art. 10-bis.
(Rigenerazione urbana sostenibile)

  1. Al fine di favorire interventi finalizzati all'adeguamento e al miglioramento della sicurezza statica, della qualità ambientale e dell'efficienza energetica del patrimonio edilizio esistente, al recupero, anche tramite la rinaturalizzazione, delle aree degradate e degli immobili dismessi o in via di dismissione pubblici o privati con qualsiasi destinazione d'uso, nonché al recupero e alla bonifica delle aree industriali dismesse, i Comuni individuano, anche su iniziativa privata, ambiti di rigenerazione urbana che sono qualificati di interesse pubblico con delibera del consiglio comunale.
10. 01. Mazzetti, Gelmini, Sarro, Sisto, Tartaglione, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

  1. Ai fini della valutazione multidimensionale dei bisogni dei pazienti e dell'integrazione con i servizi sociali e sociosanitari territoriali e al fine della valorizzazione del patrimonio immobiliare dei comuni con popolazione sotto i 10.000 abitanti, gli immobili comunali con destinazione funzionale «servizi della persona» adibiti per strutture polifunzionali, sociosanitarie residenziali e semiresidenziali, concesse con procedure di evidenza pubblica, in deroga ai contratti di locazione contrattuali, i termini di durata della locazione a valere dalla scadenza della proroga contrattuale, sono prorogati per anni 30 ad insindacabile scelta e giudizio del Comune, salvo il pagamento in anticipo da parte del conduttore di due canoni annui a base di gara. Gli immobili potranno essere convertiti e posti a disposizione delle Prefetture, Regioni e Commissario Covid per servizi di pubblica utilità di cui all'articolo 1 comma 2 e 3 e degli articoli 16, 17; nel caso di mancata proroga, le parti possono recedere dal contratto, in tal caso il conduttore ha il diritto al rimborso del valore delle opere realizzate più gli oneri accessori al netto degli ammortamenti, ovvero, dei costi effettivamente sostenuti dal locatario e degli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza ed in caso di scioglimento del contratto, all'attuazione del presente comma si provvede senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica.
10. 02. Labriola, Sisto, Sarro, Tartaglione, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni in materia di contratti pubblici di lavori già affidati)

  1. Con riferimento ai i contratti pubblici di lavori già affidati, nonché per i progetti definitivi o esecutivi già affidati prima della data di entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni di cui all'articolo 1 del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018, recante l'aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni, la facoltà di cui al primo periodo del comma 1, dell'articolo 2 del citato DM, è esercitabile solo nel caso in cui la consegna dei lavori avvenga entro sei anni dalla data di entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni di cui all'articolo 1 dello stesso DM».
10. 03. Sisto, Tartaglione, Mazzetti, Sarro, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

Art. 10-bis.

  1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 10 è aggiunto il seguente comma:
  «1-bis. Per le opere di non rilevanza strategica, individuabili nell'allegato al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 30 aprile 2020, che per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso non risultano essere un rischio per la pubblica incolumità, in fase di denuncia di inizio attività, al fine di snellire la procedura e riconoscere un ruolo di responsabilità del Tecnico Calcolatore, si utilizza la procedura del Deposito del Progetto presso il Servizio Tecnico Regionale».
   b) all'articolo 65 è aggiunto il seguente comma:
  «8-ter. Per le opere minori, definite quali interventi che interessano singoli elementi strutturali e che, comunque, non riducono le condizioni di sicurezza preesistenti, al fine di semplificare e snellire le procedure, la trasmissione della pratica al Servizio Tecnico Regionale viene sostituita dall'assunzione di responsabilità del Tecnico Progettista il quale dovrà dimostrare che l'opera sia annoverata nella fattispecie in oggetto provvedendo, insieme al permesso edilizio, alla redazione di un'apposita relazione tecnica di calcolo volta a dimostrare la coerenza dell'intervento ai criteri normativi per gli interventi locali da trasmettere al Servizio Tecnico Regionale».
10. 04. Cortelazzo, Sisto, Tartaglione, Sarro, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:
  Art. 10-bis.

  1. Il canone relativo ai contratti di locazione di immobili rientranti nella categoria catastale C/1, qualora risulti da accordo delle parti che l'importo del canone annuo è stato diminuito rispetto all'anno 2019 almeno del 20 per cento, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 10 per cento.
  2. L'Imu relativa a tali contratti è ridotta al 75 per cento.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 250 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
10. 05. Mazzetti, Sisto, Tartaglione, Sarro, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

Art. 10-bis.
(Indennità per la sospensione delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai locatori ai quali si applica la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è riconosciuta, per l'anno 2020, un'indennità di 2.000 euro per ciascuna procedura sospesa.
  2. Al fine di ottenere l'indennità di cui al comma precedente, i soggetti interessati presentano un'istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dal comma 1. Su tale istanza l'Agenzia provvede entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.
  3. L'indennità di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.
  5. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
10. 06. Sisto, Tartaglione, Sarro, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

Art. 10-bis.
(Modifica all'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)

  1. Al comma 6 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine il seguente periodo: «In caso di provvedimento di convalida di sfratto per morosità, al proprietario dell'immobile è riconosciuto un credito di imposta pari al 60 per cento del canone di locazione relativo ai mesi di sospensione dell'esecuzione del provvedimento, salvo il rilascio anticipato dell'immobile».
  2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
10. 07. Sisto, Tartaglione, Sarro, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

Art. 10-bis.
(Semplificazione delle procedure esecutive immobiliari)

  1. Gli atti e i provvedimenti recanti il trasferimento della proprietà o di diritti reali su beni immobili emessi nell'ambito di una procedura giudiziaria di espropriazione immobiliare di cui al libro III, titolo II, capo IV, del codice di procedura civile, ovvero di una procedura di vendita di cui all'articolo 107 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 nonché degli articoli 14 e seguenti legge 27 gennaio 2012, n. 3, in favore di soggetti esercenti attività di impresa sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 1.000 euro ciascuna a condizione che l'acquirente dichiari che intende ritrasferirli entro cinque anni.
  2. Ove non si realizzi la condizione del ritrasferimento entro il quinquennio, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria e si applica una sanzione amministrativa del 30 per cento oltre agli interessi di mora di cui all'articolo 55, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Dalla scadenza del quinquennio, decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell'amministrazione finanziaria.
  3. Gli atti e i provvedimenti di cui al comma 1 emessi a favore di soggetti che non svolgono attività d'impresa sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura prevista dalla nota ll-bis) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di dichiarazione mendace nell'atto di acquisto, ovvero di rivendita nel quinquennio dalla data dell'atto, si applicano le disposizioni indicate nella predetta nota.
  4. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto per gli atti emessi e in corso di emissione dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
10. 08. Sisto, Tartaglione, Sarro, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

Art. 10-bis.

  1. Dopo il 2o comma dell'articolo 49 del R.D. 30 marzo 1942 n. 327 e successive integrazioni e modificazioni – Codice della Navigazione, aggiungere il seguente:
  3. Sono assimilabili alle opere amovibili e definite come opere di facile sgombero quelle che, pur realizzate con strutture fisse e stabili, possono essere comunque demolite e rimosse con la restituzione dell'area demaniale concessa nel pristino stato in un periodo massimo di 90 giorni.
10. 09. Tartaglione, Sisto, Sarro, Cortelazzo, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

Art. 10-bis.

  1. Dopo il 2o comma dell'articolo 1161 del R.D. 30 marzo 1942 n. 327 e successive integrazioni e modificazioni – Codice della Navigazione, aggiungere il seguente:
  3. Non costituisce l'occupazione di cui al primo comma la proroga legale dei termini di durata delle concessioni demaniali marittime.
10. 010. Sarro, Sisto, Tartaglione, Cortelazzo, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

Art. 10-bis.

  1. All'articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre 1990 n. 374 aggiungere il seguente:
  4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle costruzioni ed altre opere da eseguire in prossimità o su demanio marittimo.
10. 011. Sarro, Sisto, Tartaglione, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

Art. 10-bis.
(Semplificazioni in materia di concessioni demaniali marittime)

  1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, dopo la lettera c), è inserita la seguente nuova lettera:
   d) alle concessioni demaniali marittime di cui all'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 494.
10. 012. Sarro, Casino, Sisto, Tartaglione, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

Art. 10-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 dopo il comma 683 aggiungere il seguente:
  683-bis. Le amministrazioni concedenti provvedono, entro trenta giorni dalla richiesta del concessionario, all'applicazione della nuova scadenza sulle concessioni demaniali marittime. Il silenzio dell'amministrazione competente equivale all'accoglimento della richiesta di cui all'articolo 20 comma 1 della legge 7 agosto 1990 n. 241.
10. 013. Sarro, Sisto, Tartaglione, Labriola, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni per il superamento delle barriere architettoniche)

  1. A decorrere dall'anno 2021, i proventi delle sanzioni pecuniarie per violazioni delle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche di cui agli articoli 24, comma 7, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e 82, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati agli Enti territoriali fini dell'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 32, comma 22, della legge 28 febbraio 1986, n. 41. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
10. 014. Versace, Sarro, Sisto, Tartaglione, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

Art. 10-bis.
(Autorizzazione unica per le strutture ricettive all'aria aperta)

  1. La costruzione di strutture ricettive, come definite dalle leggi regionali, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'attività delle stesse, sono soggetti ad una autorizzazione unica rilasciata dalla Regione, nei limiti individuati da ciascuna Regione ai sensi del comma 3.
  2. L'autorizzazione unica è rilasciata all'esito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, partecipano tutte le amministrazioni interessate, con decisione adottata tramite conferenza di servizi decisoria, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della predetta legge 7 agosto 1990, n. 241. Il rilascio dell'autorizzazione unica costituisce titolo alla realizzazione dell'intervento e sostituisce ogni altro atto di assenso comunque denominato.
  3. Le Regioni individuano gli interventi assoggettati ad autorizzazione unica ai sensi del comma 1 e specificano modalità e tempistiche del procedimento unico di cui al comma 2.
10. 015. Sarro, Sisto, Tartaglione, Mazzetti, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 10, inserire i seguenti:

Art. 10-bis.
(Modifiche al Codice dei beni culturali e del paesaggio, in tema di autorizzazione paesaggistica per allestimenti mobili all'interno di strutture ricettive all'aperto)

  1. All'articolo 149, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera:
   d) per l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore.

Art. 10-ter.
(Modifiche al Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata)

  1. Nell'Allegato A di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, dopo il punto A.31, è inserito il seguente:
   A.32. L'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e paesaggistico, in conformità alle specifiche norme Regionali di settore.
10. 016. Sarro, Sisto, Tartaglione, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

Art. 10-bis.
(Irrilevanza catastale degli allestimenti mobili in strutture ricettive all'aperto)

  1. All'articolo 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «funzionali allo specifico processo produttivo» sono inserite le seguenti: «, compresi i manufatti leggeri, anche prefabbricati, e strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380».
10. 017. Bergamini, Sarro, Sisto, Tartaglione, Cortelazzo, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni in materia di prevenzione incendi per le strutture ricettive all'aria aperta)

  1. All'articolo 5, comma 11-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: «entro il 7 ottobre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 7 ottobre 2020».
10. 018. Sarro, Sisto, Tartaglione, Cortelazzo, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

Art. 10-bis.
(Semplificazioni nella riscossione e nel pagamento delle quote condominiali)

  1. Sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri, l'amministratore in carica può emettere richieste di pagamento delle quote condominiali occorrenti per la gestione dei servizi comuni in misura corrispondente alle rate della gestione ordinaria e agli oneri per riscaldamento relative all'ultimo preventivo o consuntivo di spesa che risulta approvato dall'assemblea. Le quote saranno riscosse anche norma dell'articolo 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile.
  2. Al fine di consentire all'amministratore di riscuotere le quote condominiali per il normale pagamento dei fornitori e delle utenze condominiali, al comma 7, dell'articolo 1129 del codice civile è apportata la seguente modifica relativa alle modalità di pagamento delle rate condominiali: al comma 7 sostituire: «far transitare» con: «riscuotere e pagare» e sostituire: «su uno specifico conto corrente» con: «esclusivamente tramite uno specifico conto corrente».
10. 019. Sisto, Sarro, Tartaglione, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

Art. 10-bis.

  1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a) sostituire le cifre: «50.000», «40.000» e «30.000», rispettivamente, con le seguenti: «70.000», «60.000» e «50.000»;
   b) alla lettera b) sostituire le cifre: «20.000» e «15.000», rispettivamente con le seguenti: «40.000» e «35.000»;
   c) alla lettera c) sostituire la cifra: «30.000», con la seguente: «50.000».

  2. All'articolo 229, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, lettera a) le parole: «ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti» sono soppresse.
  3. All'articolo 229, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, lettera a) le parole «nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono soppresse».
10. 020. Sarro, Sisto, Tartaglione, Cortelazzo, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

Art. 10-bis.
(Riduzione dei moltiplicatori catastali)

  1. I moltiplicatori di cui all'articolo 1, comma 745, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono ridotti del tre per cento a decorrere dal 1o gennaio 2021.
10. 021. Sisto, Sarro, Tartaglione, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

Art. 10-bis.
(Riapertura dei termini per l'assegnazione agevolata ai soci dei beni immobili delle imprese)

  1. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30 settembre 2016 ed entro il 31 dicembre 2020. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 120 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 16 giugno 2021 ed entro il 30 novembre 2021.
10. 022. Spena, Sisto, Sarro, Tartaglione, Cortelazzo, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

Art. 10-bis.

  1. Non è dovuta per l'anno 2020 la cauzione prevista dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952 n. 328.
10. 023. Sisto, Sarro, Tartaglione, Labriola, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

Art. 10-bis.
(Abrogazione ritenuta 8% ristrutturazioni)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, le disposizioni di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 78 del 2010 non trovano applicazione per i corrispettivi documentati da fatture emesse in modalità elettronica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 127 del 2015. Il bonifico eseguito in esonero dalla suddetta ritenuta dovrà riportare i riferimenti del n. e data della fattura elettronicamente emessa dal fornitore.
10. 024. Sisto, Sarro, Tartaglione, Mazzetti, D'Ettore, Ruffino.

ART. 10-bis.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 10-ter.
(Disposizioni per il superamento delle barriere architettoniche)

  1. A decorrere dall'anno 2021, i proventi delle sanzioni pecuniarie per violazioni delle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche, di cui all'articolo 24, comma 7, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e di cui all'articolo 82, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati agli Enti territoriali ai fini dell'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 32, comma 22, della legge 28 febbraio 1986, n. 41. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
*10-bis. 01. De Martini, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Sutto, Tiramani, Ziello, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 10-ter.
(Disposizioni per il superamento delle barriere architettoniche)

  1. A decorrere dall'anno 2021, i proventi delle sanzioni pecuniarie per violazioni delle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche, di cui all'articolo 24, comma 7, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e di cui all'articolo 82, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati agli Enti territoriali ai fini dell'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 32, comma 22, della legge 28 febbraio 1986, n. 41. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
*10-bis. 04. Benvenuto, Lucchini, Badole, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 10-ter.
(Disposizioni per il superamento delle barriere architettoniche)

  1. A decorrere dall'anno 2021, i proventi delle sanzioni pecuniarie per violazioni delle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche, di cui all'articolo 24, comma 7, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e di cui all'articolo 82, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati agli Enti territoriali ai fini dell'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 32, comma 22, della legge 28 febbraio 1986, n. 41. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
*10-bis. 0100. Foti, Butti.

  Dopo l'articolo 10-bis, è inserito il seguente:

Art. 10-ter.
(Irrilevanza catastale degli allestimenti mobili in strutture ricettive all'aperto)

  1. All'articolo 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole «funzionali allo specifico processo produttivo» sono inserite le seguenti: «, compresi i manufatti leggeri, anche prefabbricati, e strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380».
10-bis. 02. Andreuzza, Binelli, Colla, Fiorini, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 10-bis, è inserito il seguente:

Art. 10-ter.
(Disposizioni in materia di costruzioni e opere su demanio marittimo)

  1. All'articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre 1990 n. 374 aggiungere il seguente:
  «4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle costruzioni ed altre opere da eseguire in prossimità o su demanio marittimo».
10-bis. 03. Andreuzza, Binelli, Colla, Fiorini, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 10-bis è inserito il seguente:

Art. 10-ter.

  1. Al comma 246 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle parole: «fino al 31 dicembre 2022».
10-bis. 05. Andreuzza, Binelli, Colla, Fiorini, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

ART. 11.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. È altresì data facoltà al commissario straordinario nominato per la ricostruzione di avviare l'iter per la classificazione sismica degli edifici scolastici presenti nel territorio colpito da eventi sismici e congiuntamente dare seguito agli interventi di adeguamento o miglioramento sismico così come previsto dall'NTC 2018 DM 17/01/2018 e relativa circolare esplicativa MIT del 21/01/2019 n. 7 estendendo i poteri alle zone ad alto rischio biologico.
11. 1. Sarro, Cortelazzo, Sisto, Tartaglione, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 1-bis è sostituito con il seguente:
  «1-bis. Per lo svolgimento degli interventi di cui all'articolo 14, comma 1, i soggetti attuatori possono avvalersi in qualità di responsabile unico del procedimento dei dipendenti assunti per le finalità connesse alla ricostruzione, nonché del personale di cui gli stessi si avvalgano mediante convenzione, ivi inclusi i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1-quinquies e all'articolo 50, comma 3, lettere b) e c) con oneri a carico degli stanziamenti previsti nei singoli appalti nella misura massima prevista dall'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero con oneri a proprio carico».
*11. 2. Sarro, Cortelazzo, Sisto, Tartaglione, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 1-bis è sostituito con il seguente:
  «1-bis. Per lo svolgimento degli interventi di cui all'articolo 14, comma 1, i soggetti attuatori possono avvalersi in qualità di responsabile unico del procedimento dei dipendenti assunti per le finalità connesse alla ricostruzione, nonché del personale di cui gli stessi si avvalgano mediante convenzione, ivi inclusi i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1-quinquies e all'articolo 50, comma 3, lettere b) e c) con oneri a carico degli stanziamenti previsti nei singoli appalti nella misura massima prevista dall'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero con oneri a proprio carico».
*11. 100. Trancassini.

  All'articolo 11, dopo il comma 3 il seguente comma:
  3-bis. All'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  «2-bis. Al fine di concludere rapidamente gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, gli aventi diritto devono presentare la domanda per la concessione del contributo entro il termine inderogabile del 31 dicembre 2021, pena la decadenza dal beneficio. Per gli interventi per i quali è necessario accertare un maggior danno collegato agli eventi sismici del centro Italia, e per quelli da realizzare nell'ambito dei centri storici dei comuni del cratere, diversi da L'Aquila, o comunque ricompresi negli ambiti di intervento dei piani di ricostruzione degli stessi comuni, gli aventi diritto devono presentare la domanda per la concessione del contributo entro il termine inderogabile del 31 dicembre 2022, pena la decadenza dal beneficio. Il comune può avvalersi degli strumenti di cui all'articolo 67-quater, comma 2, lettera a)».
11. 101. Trancassini.

  All'articolo 11, dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
  «3-bis. Per gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli aggregati e condomini privati situati nei comuni del cratere del sisma del 2009, a far data dall'entrata in vigore del presente decreto e sino alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, gli stati di avanzamento lavori diversi da quelli finali sono autorizzati al pagamento da parte dei comuni, previa acquisizione del DURC e della documentazione attestante l'avvenuto effettivo pagamento dei subappaltatori e fornitori del SAL precedente, sulla base della certificazione prodotta dal direttore dei lavori.

  3-ter. Alle sospensioni dell'esecuzione dei lavori di ricostruzione privata comunicate in concomitanza con lo stato di emergenza non trovano applicazione le penali e le sanzioni di cui all'articolo 11, comma 5, decreto-legge 9 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.».
11. 102. Trancassini.

  Dopo il comma 3-ter, inserire i seguenti:
  3-quater. Al comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, dopo le parole «di cui al comma 1, lettera a),» sono aggiunte le seguenti parole: « c) e d),».
  3-ter. Al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95/2012 sono apportate le seguenti modifiche:
   i. dopo le parole «lettere a), b)» sono aggiunte le seguenti parole: «, c) e d),»;
   ii. dopo le parole «prodotti agricoli e alimentari,» sono aggiunte le parole «nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,».
11. 3. Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo il comma 3-ter aggiungere il seguente:
  3-quater. All'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, all'ultimo periodo, le parole: «quinquennio 2016-2020» sono sostituite dalle seguenti: «novennio 2016-2024» e le parole: «massimo di cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «massimo di nove anni».
11. 4. Caparvi, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Aggiungere, infine, il seguente comma:
  3-quater. All'articolo 1, comma 444, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 la parola «privata» è soppressa.
11. 5. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Golinelli, Cavandoli, Morrone, Piastra, Tomasi, Tombolato.

  Aggiungere, infine, il seguente comma:
  3-quater. Oltre alle autorizzazioni all'utilizzo di risorse di cui all'articolo 1, comma 359 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, all'articolo 11, comma 3-quater del decreto-legge 30 dicembre 2015 n. 210, all'articolo 1, comma 726 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, all'articolo 1 comma 987 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ed all'articolo 9-vicies-sexies del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, per provvedere ai relativi oneri, i Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, sono autorizzati ad impiegare ulteriori 15 milioni di euro del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge.
11. 6. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Aggiungere, infine, il seguente comma:
  3-quater. Al comma 4-bis dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle parole «31 dicembre 2021».
11. 7. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Cavandoli, Morrone, Piastra, Tomasi, Tombolato.

  Aggiungere, infine, il seguente comma:
  3-quater. Oltre alle autorizzazioni all'utilizzo di risorse di cui all'articolo 1, comma 359 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, all'articolo 11, comma 3-quater del decreto-legge 30 dicembre 2015 n. 210, all'articolo 1, comma 726 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, all'articolo 1 comma 987 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ed all'articolo 9-vicies-sexies del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, per provvedere ai relativi oneri, i Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge del agosto 2012, n. 122, sono autorizzati ad impiegare ulteriori 15 milioni di euro del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge.
11. 9. Golinelli, Cavandoli, Cestari, Morrone, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Vinci, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Valbusa, Vallotto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli.

  Aggiungere, infine, i seguenti commi:
  3-quater. Al comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, dopo le parole «di cui al comma 1, lettera a),» sono aggiunte le seguenti parole: «c) e d),».
  3-quinquies. Al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95/2012 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) dopo le parole «lettere a), b)» sono aggiunte le seguenti parole: «, c) e d),»;
   b) dopo le parole «prodotti agricoli e alimentari,» sono aggiunte le parole «nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,».
11. 11. Golinelli, Cavandoli, Cestari, Morrone, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Vinci, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Valbusa, Vallotto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli.

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Misure per favorire gli investimenti per la bonifica e la reindustrializzazione sostenibile dei territori e per il contenimento del consumo di suolo)

  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, apportare le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 240, comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
   « hh) siti orfani: siti per i quali il responsabile della contaminazione non è stato individuato, ovvero non adempie agli obblighi di riparazione di cui alla Parte Sesta del presente decreto, ovvero non è tenuto a sostenere i costi di cui alla Parte Sesta del presente decreto»;
   b) all'articolo 6, comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A seguito di una valutazione preliminare caso per caso da parte dell'autorità competente, possono altresì essere esclusi dal campo di applicazione della Parte II del presente decreto i progetti relativi alle opere necessarie ai fini dell'esecuzione degli interventi di emergenza di cui al Titolo V, Parte IV del presente decreto e i progetti relativi ad opere di carattere temporaneo.»;
   c) all'articolo 248:
    1) dopo il comma 2, inserire il seguente:
  «2-bis. Al fine di consentire il riutilizzo delle aree per progetti di investimento, in un'ottica di sviluppo dell'economia circolare, riconversione, rilancio o riqualificazione contenendo il consumo di suolo non antropizzato, nel caso di interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente o misure di prevenzione, le opere di investimento, riconversione, rilancio o riqualificazione devono essere realizzate secondo modalità e tecniche che non pregiudicano né interferiscono con il completamento e l'esecuzione degli interventi di bonifica o messa in sicurezza operativa e permanente o misure di prevenzione, né determinano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area, nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e delle pertinenti Linee Guida tecniche emanate dall'INAIL. La previsione di cui al periodo precedente è applicabile, su richiesta del proponente, anche per l'adozione da parte dell'autorità competente del provvedimento di conclusione del procedimento qualora la contaminazione rilevata nella matrice suolo risulti inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC) oppure, se superiore, risulti comunque inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR) determinate a seguito dell'analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica approvata dall'autorità competente. Nel caso di aree già industrializzate, con presenza di impianti, edifici ed infrastrutture, presenza di reti tecnologiche attive, elettrodotti, sotto servizi in genere, reti viarie e ferroviarie interne) che vengono definite, nell'ambito del procedimento di bonifica, come aree di non intervento e sono attestate come tali da una perizia giurata, le opere di investimento, riconversione, rilancio o riqualificazione devono essere realizzate secondo modalità e tecniche che non determinano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area, nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e delle pertinenti Linee Guida tecniche emanate dall'INAIL»;
    2) al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La certificazione di avvenuta bonifica costituisce titolo per lo svincolo delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 242, comma 7 in relazione ai lotti o alle aree per i quali è intervenuta l'attestazione di non contaminazione nonché quelli per i quali è stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica».
11. 01. Cortelazzo, Sarro, Sisto, Tartaglione, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Semplificazione e accelerazione della ricostruzione privata nell'ambito dei comuni del cratere sisma 2009)

  1. Qualora gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli aggregati/condomini privati situati nei comuni del cratere sisma 2009 rientrino nel limite di 500.000 euro di importo richiesto, su espressa richiesta dei beneficiari, gli Uffici speciali istituiti ai sensi dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, previa verifica del diritto al contributo del beneficiario, adottano il provvedimento di ammissione del contributo in deroga alla disciplina prevista dall'articolo 4 del D.P.C.M. 4 febbraio 2013, e con le modalità successivamente stabilite con provvedimenti adottati dagli Uffici. La concessione avviene sulla base del progetto e della documentazione allegata alla domanda di contributo presentata dal professionista, che ne certifica la completezza e la regolarità amministrativa e tecnica, compresa la conformità edilizia e urbanistica, nonché sulla base dell'importo del contributo concedibile determinato dallo stesso professionista nei limiti del costo ammissibile, individuato con le modalità stabilite ai sensi dell'articolo 4 del D.P.C.M. 4 febbraio 2013, decurtato del 10 per cento.
  2. Limitatamente alle domande di contributo riferite ad interventi da eseguire sul territorio dei comuni del cratere diversi dal Comune dell'Aquila, gli stati di avanzamento lavori riferiti ai progetti di cui al comma 1 vengono autorizzati direttamente dai comuni, previa verifica della completezza documentale, corredata delle parcelle professionali vidimate ed effettuati i controlli sulla regolarità contributiva e sull'avvenuto effettivo pagamento dei subappaltatori e fornitori. Per gli interventi diversi da quelli disciplinati al comma 1, gli stati di avanzamento lavori vengono autorizzati dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere previa istruttoria documentale, tecnica ed economica, secondo le modalità già disciplinate dall'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e dalle circolari applicative dello stesso Ufficio.
  3. L'erogazione del contributo per stato di avanzamento lavori e condizionata dalla corretta presentazione da parte del beneficiario del contributo dei contratti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125.
  4. Per le pratiche riferite a progetti da realizzare sul territorio del Comune dell'Aquila, la presente disposizione si applica alle domande di contributo, Scheda Progetto Parte Prima, depositate alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per gli interventi da eseguire sul territorio dei comuni del cratere diversi dall'Aquila, la presente disposizione trova applicazione alle domande presentate ai sensi del Decreto USRC n. 1 del 2014 e successive modificazioni e integrazioni. In data antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  5. I beneficiari potranno esercitare l'opzione per la procedura di cui al presente articolo entro e non oltre trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
*11. 02. Sarro, Martino, Sisto, Tartaglione, Cortelazzo, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Semplificazione e accelerazione della ricostruzione privata nell'ambito dei comuni del cratere sisma 2009)

  1. Qualora gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli aggregati/condomini privati situati nei comuni del cratere sisma 2009 rientrino nel limite di 500.000 euro di importo richiesto, su espressa richiesta dei beneficiari, gli Uffici speciali istituiti ai sensi dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, previa verifica del diritto al contributo del beneficiario, adottano il provvedimento di ammissione del contributo in deroga alla disciplina prevista dall'articolo 4 del D.P.C.M. 4 febbraio 2013, e con le modalità successivamente stabilite con provvedimenti adottati dagli Uffici. La concessione avviene sulla base del progetto e della documentazione allegata alla domanda di contributo presentata dal professionista, che ne certifica la completezza e la regolarità amministrativa e tecnica, compresa la conformità edilizia e urbanistica, nonché sulla base dell'importo del contributo concedibile determinato dallo stesso professionista nei limiti del costo ammissibile, individuato con le modalità stabilite ai sensi dell'articolo 4 del D.P.C.M. 4 febbraio 2013, decurtato del 10 per cento.
  2. Limitatamente alle domande di contributo riferite ad interventi da eseguire sul territorio dei comuni del cratere diversi dal Comune dell'Aquila, gli stati di avanzamento lavori riferiti ai progetti di cui al comma 1 vengono autorizzati direttamente dai comuni, previa verifica della completezza documentale, corredata delle parcelle professionali vidimate ed effettuati i controlli sulla regolarità contributiva e sull'avvenuto effettivo pagamento dei subappaltatori e fornitori. Per gli interventi diversi da quelli disciplinati al comma 1, gli stati di avanzamento lavori vengono autorizzati dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere previa istruttoria documentale, tecnica ed economica, secondo le modalità già disciplinate dall'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e dalle circolari applicative dello stesso Ufficio.
  3. L'erogazione del contributo per stato di avanzamento lavori e condizionata dalla corretta presentazione da parte del beneficiario del contributo dei contratti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125.
  4. Per le pratiche riferite a progetti da realizzare sul territorio del Comune dell'Aquila, la presente disposizione si applica alle domande di contributo, Scheda Progetto Parte Prima, depositate alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per gli interventi da eseguire sul territorio dei comuni del cratere diversi dall'Aquila, la presente disposizione trova applicazione alle domande presentate ai sensi del Decreto USRC n. 1 del 2014 e successive modificazioni e integrazioni. In data antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  5. I beneficiari potranno esercitare l'opzione per la procedura di cui al presente articolo entro e non oltre trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
*11. 0100. Foti, Butti

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Cumulo sisma ed ecobonus con contributi ricostruzione)

  1. Agli interventi singoli o in forma associata da parte dei privati, aventi ad oggetto uno o più edifici o aggregati edilizi danneggiati da eventi sismici della regione Molise e dell'area Etnea nel 2018, dell'Abruzzo nell'anno 2009, del centro Italia negli anni 2016 e 2017 e nei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'isola di Ischia nel 2017, nonché della regione Emilia Romagna del 2012, realizzati dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2020 ovvero consistenti nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti e riferiti a costruzioni adibite ad abitazione o ad attività produttive, sono riconoscibili le detrazioni di cui all'articolo 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, per la sola quota di lavori eccedenti il contributo pubblico concesso o erogato, anche qualora concorrano congiuntamente al miglioramento di 1 o 2 classi di rischio ed agli obiettivi di riqualificazione energetica.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli interventi di demolizione e ricostruzione del fabbricato preesistente, senza aumento della volumetria dello stesso. Le stesse si applicano anche qualora l'intervento realizzato sul fabbricato per il quale e stato concesso o erogato il contributo pubblico, sia finalizzato congiuntamente al risparmio energetico ed alla messa in sicurezza sismica.
  3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottarsi di concerto con il Capo Dipartimento Casa Italia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri di contabilizzazione degli interventi sulla base di un cronoprogramma dei lavori.
11. 03. Sarro, Martino, Sisto, Tartaglione, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Accelerazione dell'erogazione stati avanzamento lavori relativi ai cantieri privati della ricostruzione post sisma 2009)

  1. A far data dall'entrata in vigore del presente decreto e sino alla durata dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, gli stati di avanzamento lavori diversi da quelli finali sono autorizzati al pagamento da parte dei comuni, previa acquisizione del DURC e della documentazione attestante l'avvenuto effettivo pagamento dei subappaltatori e fornitori del SAL precedente, sulla base della certificazione prodotta dal direttore dei lavori.
  2. Alle sospensioni dell'esecuzione dei lavori di ricostruzione privata comunicate in concomitanza con lo stato di emergenza non trovano applicazione le penali e le sanzioni di cui all'articolo 11, comma 5, decreto-legge 9 giugno 2015, n. 78, convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125.
  3. A far data dall'entrata in vigore del presente decreto e sino alla durata dello stato di emergenza di cui al comma 1 sono autorizzati in regime di anticipazione i pagamenti delle parcelle professionali sino a concorrenza dell'80 per cento dell'importo ammesso.
11. 04. Sarro, Martino, Cortelazzo, Sisto, Tartaglione, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Nuovi fondi per lo sviluppo dei comuni del cratere 2009)

  1. La quota fissa, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge del 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, come rifinanziata dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, fino ad un valore massimo del 4 per cento degli stanziamenti annuali di bilancio, destinata, ai sensi dell'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, al Programma di sviluppo per l'area del cratere sismico della regione Abruzzo, approvato dal CIPE con delibera 10 agosto 2016, n. 49, e aumentata, a valere sulla medesima autorizzazione di spesa, di un importo complessivo di 50 milioni di euro, destinato ad attività e programmi di promozione turistica e culturale (Priorità B – Turismo e ambiente del Programma di sviluppo) nei Comuni del Cratere sismico 2009.
11. 05. Sarro, Martino, Cortelazzo, Sisto, Tartaglione, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

  1. Per gli Enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1o giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 61-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'articolo 2-bis comma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, è prorogata all'anno 2022 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2021, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  2. Gli oneri di cui al comma 1, sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2022, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
  3. Agli oneri derivanti dai precedenti commi 1 e 2 quantificati in 1,3 milioni di euro per ciascuna delle successive annualità 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
11. 06. Anna Lisa Baroni, Sarro, Sisto, Tartaglione, Cortelazzo, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

  1. Al fine di assicurare la compiuta attuazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, le risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 di cui all'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto, nonché i contributi di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012 ed ogni ulteriore risorsa destinata al finanziamento degli interventi inerenti alla ricostruzione pubblica o privata, all'assistenza alla popolazione ed alla ripresa economica dei territori colpiti, non sono soggetti a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, restando sospesa ogni azione esecutiva e privi di effetto i pignoramenti comunque notificati.
  2. Le risorse ed i contributi di cui al comma precedente, altresì, non sono da ricomprendersi nel fallimento e sono comunque escluse dall'applicazione della disciplina della legge fallimentare di cui al Regio decreto n. 267 del 1942 e successive modificazioni, nonché del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019.
  3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano sino alla definitiva chiusura delle apposite contabilità speciali intestate ai Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, operanti in qualità di Commissari delegati, secondo l'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito in legge n. 122 del 2012.
11. 07. Anna Lisa Baroni, Sarro, Sisto, Cortelazzo, Tartaglione, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

  1. Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per i comuni della regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d'emergenza di cui all'articolo 2-bis, comma 44, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
  2. Agli oneri derivanti dal precedente comma 1, pari a 10 milioni per Vanno 2021 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
11. 08. Anna Lisa Baroni, Sarro, Cortelazzo, Sisto, Tartaglione, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

  1. Oltre alle autorizzazioni all'utilizzo di risorse di cui all'articolo 1 comma 359 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, all'articolo 11 comma 3-quater del decreto-legge 30 dicembre 2015 n. 210, all'articolo 1 comma 726 della legge n. 205 del 2017 ed all'articolo 1 comma 987 legge n. 145 del 2018, ed all'articolo 9-vicies sexies del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, per provvedere ai relativi oneri, i Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, sono autorizzati ad impiegare ulteriori 15 milioni del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge.
11. 09. Anna Lisa Baroni, Sarro, Sisto, Tartaglione, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

  1. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012 n. 122, è incrementato di 40 milioni di euro per l'annualità 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
11. 010. Anna Lisa Baroni, Sarro, Sisto, Cortelazzo, Tartaglione, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

  1. In merito agli interventi attivati dalle Regioni a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 riguardanti la Misura 126 del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 «Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione», previa coerenza con la disciplina prevista dai Regolamenti europei inerenti le misure di sostegno dello sviluppo rurale, ai fini del mantenimento in via definitiva dei ricoveri temporanei finanziati, oltre i termini previsti per la rimozione, il beneficiario del contributo dovrà restituire il 50 per cento del contributo concesso al quale viene detratto il valore già ammortizzato applicando un ammortamento lineare del 10 per cento annuo su una durata del bene di 10 anni.
11. 011. Anna Lisa Baroni, Sarro, Sisto, Cortelazzo, Tartaglione, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Disposizioni concernenti il personale in servizio presso il Comune dell'Aquila, presso l'Ufficio Speciale per la Città dell'Aquila e presso l'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei Comuni del cratere)

  1. Al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine, valorizzare le professionalità acquisite nel processo di ricostruzione post sisma dal personale con rapporto a tempo determinato, al Comune dell'Aquila è consentita l'assunzione a tempo indeterminato del personale non dirigenziale utilizzato a tempo determinato presso lo stesso ente, nonché presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, commi 1, lettera a), b) e c), e comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. A tale scopo, le risorse trasferite annualmente al Comune dell'Aquila per il personale a tempo determinato di cui alle ordinanze n. 3771 del 19 maggio 2009, n. 3784 del 25 giugno 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009, n. 3808 del 15 settembre 2009, n. 3881 dell'11 giugno 2010 e n. 3923 del 18 febbraio 2011, e loro successive modificazioni, e di cui all'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, pari a euro 2.860.000, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata ai sensi del comma 437 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono assegnate in forma stabile alla stessa amministrazione comunale.
  2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, la Regione, gli enti locali compresi i Comuni del cratere sismico, di cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, possono procedere alla assunzione a tempo indeterminato del personale non dirigenziale utilizzato a tempo determinato presso gli stessi Comuni, ovvero presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del cratere, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, commi 1, lettera a), b) e c), e comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8; a tal fine, agli stessi Enti, in proporzione alle rispettive stabilizzazioni, vengono assegnate in forma stabile le somme, pari a euro 2.312.209, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata ai sensi del comma 437 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  3. Le stabilizzazioni di cui al presente articolo sono attuate in deroga alle disposizioni di cui al decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica.
11. 012. Martino, Cortelazzo, Sarro, Sisto, Tartaglione, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Proroga del personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83)

  1. Il termine di cui all'articolo 61-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, relativo alla dotazione di risorse umane a tempo determinato, nel limite massimo di 25 unità, assegnata a ciascuno degli Uffici speciali per la ricostruzione di cui al medesimo articolo 67-ter, comma 2, è prorogato fino al 31 dicembre 2022.
  2. I contratti a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, selezionato all'esito della procedura comparativa pubblica, di cui alle Intese sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città dell'Aquila, del 7 agosto 2012, e sulla costituzione dell'Ufficio speciale per i comuni del cratere, del 9-10 agosto 2012, stipulate ai sensi dell'articolo 61-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono prorogati fino al 31 dicembre 2022, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, anche in deroga alla vigente normativa in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche. Alle proroghe dei suddetti contratti, eseguite in deroga alla legge, non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato.
  3. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, quantificati nel limite di spesa di euro 2.320.000, comprensivo del trattamento economico previsto per i titolari degli Uffici speciali ai sensi dell'articolo 61-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziate dalla tabella E della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata ai sensi del comma 437 dell'articolo 1 della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190.
11. 013. Sarro, Sisto, Cortelazzo, Tartaglione, Polidori, Baldelli, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Disposizioni per la stabilizzazione del personale precario nei territori colpiti dagli eventi sismici)

  1. Allo scopo di garantire il proseguimento del processo di ricostruzione ed assicurare il completamento delle connesse attività, nonché favorire la valorizzazione delle esperienze, competenze e professionalità acquisite, le Regioni e gli Enti Locali colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, del 20 e 29 maggio 2012 ed a far data dal 24 agosto 2016 sono autorizzati, in deroga ai vincoli assunzionali di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successivi interventi legislativi, a bandire, nel triennio 2020/2022, procedure concorsuali, finalizzate all'assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato del personale non dirigenziale in possesso dei seguenti requisiti:
   a) assunto mediante contratti di lavoro flessibile:
    1) con contratti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; ai sensi dell'articolo 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3771 del 19 maggio 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3784 del 25 giugno 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3803 del 15 agosto 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3808 del 15 settembre 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3881 dell'11 giugno 2010 e dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3923 del 18 febbraio 2011 e loro successive modificazioni;
    2) ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 luglio 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;
    3) ai sensi dell'articolo 3, comma 1, quarto e sesto periodo, e dell'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
   b) che abbia maturato, alla data di pubblicazione dei bandi, almeno tre anni di contratto in relazione alle medesime attività richieste nei medesimi, anche non continuativi.

  2. Le graduatorie scaturite dai concorsi di cui al comma 1, per i diversi profili professionali, possono essere utilizzate per:
   a) assunzioni a tempo determinato, con riserva presso l'ente nel quale si è prestato servizio sino all'espletamento delle procedure concorsuali, fino al termine di scadenza delle rispettive gestioni commissariali conseguenti agli eventi sismici di cui al comma 1; ai relativi oneri si provvederà mediante le seguenti autorizzazioni di spesa nell'ambito delle singole contabilità speciali:
    1) nel limite massimo di 12 milioni di euro per l'annualità 2021, a valere sulle risorse di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di Regione per il personale di cui al comma 1, lettera a), numero 2;
    2) nel limite di 40 milioni di euro per l'annualità 2021, a valere sulle risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di Regione per il personale di cui al comma 1, lettera a), numero 3;
   b) assunzioni a tempo indeterminato presso le Regioni e gli Enti Locali dei territori interessati dagli eventi sismici di cui al comma 1, per il rientro nel regime ordinario successivamente alla scadenza dello stato di emergenza o per la copertura di posti previsti nella dotazione organica degli enti presso cui hanno prestato servizio, di categoria corrispondente a quella di assunzione in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale di cui ai commi 2 e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; tale personale, fino alla cessazione delle attività di ricostruzione resta a carico delle risorse di cui alla lettera a).

  3. Le Regioni e gli Enti Locali possono prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera b), fino al loro inserimento a tempo indeterminato nei rispettivi ruoli organici.
11. 014. Sarro, Sisto, Tartaglione, Baldelli, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Rinnovo degli incarichi agli esperti esterni degli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 67 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83)

  1. In considerazione dell'emergenza COVID-19, gli Uffici speciali istituiti ai sensi dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono autorizzati a prorogare o rinnovare gli incarichi conferiti agli esperti esterni di comprovata esperienza e professionalità che vengano a scadere a far data dalla pubblicazione del presente decreto.
11. 015. Sarro, Sisto, Tartaglione, Baldelli, Polidori, Cortelazzo, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

  1. Al comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, dopo le parole: «di cui al comma 1, lettera a),» sono aggiunte le seguenti: « c) e d),».
  2. Al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) dopo le parole: «lettere a), b)» sono aggiunte le seguenti: «, c) e d)»;
   b) dopo le parole: «prodotti agricoli e alimentari,» sono aggiunte le seguenti: «nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,».
11. 016. Sarro, Sisto, Tartaglione, Baldelli, Polidori, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

  1. Al comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021».

  2. All'onere di cui al comma 1, nel limite di 2 milioni di euro per l'annualità 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
11. 017. Sarro, Sisto, Tartaglione, Baldelli, Polidori, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Modifica all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83)

  1. Dopo l'articolo 61-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 è inserito il seguente:
«Art. 61-ter.1.
  1. La selezione dell'impresa esecutrice e compiuta mediante scelta tra le imprese che risultano iscritte nell'Anagrafe di cui all'articolo 2-bis, comma 33, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172, senza alcun obbligo di confronto concorrenziale garantendo criteri di trasparenza e rotazione nella scelta degli operatori.
  2. Le procedure di nomina dei Commissari disciplinate all'articolo 61-quater, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134 sono subordinate alla verifica da parte dei comuni della regolarità edilizia ed urbanistica degli edifici.
  3. I Commissari nominati dai comuni non possono avere in corso né avere avuto negli ultimi cinque anni rapporti diretti di natura professionale, commerciale o di collaborazione, comunque denominati, con l'impresa affidataria dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto ne rapporti di parentela fino al quarto grado con il titolare o con chi riveste cariche societarie nella stessa. A tale fine producono apposita autocertificazione al comune per gli idonei controlli anche a campione.
  4. La selezione del professionista cui affidare la progettazione da parte del beneficiario del contributo e compiuta mediante scelta tra i professionisti che risultano iscritti nell'Elenco di all'articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, nel quale viene istituita un'apposita Sezione dedicata alla ricostruzione post-sisma Abruzzo 2009, senza alcun obbligo di confronto concorrenziale, garantendo criteri di trasparenza. La domanda di contributo deve essere corredata dalla documentazione comprovante i requisiti professionali del progettista selezionato e l'avvenuta iscrizione degli stessi nell'Elenco di cui all'articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.
  5. Durante la fase di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per tutta la durata della stessa, per l'attestazione di avvenuta presentazione dell'istanza di iscrizione negli Elenchi di cui al comma che precede e consentito il ricorso all'autocertificazione».
11. 018. Sarro, Sisto, Tartaglione, Baldelli, Polidori, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

  1. Al comma 4-bis dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle parole: «31 dicembre 2021».
11. 019. Baldelli, Polidori, Sarro, Sisto, Tartaglione, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

  1. Al comma 444, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la parola: «privata» è soppressa.
11. 020. Baldelli, Polidori, Sarro, Sisto, Tartaglione, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113)

  1. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, dopo il periodo: «Per gli anni 2019 e 2020 è assegnato un contributo straordinario dell'importo di 10 milioni di euro annui», aggiungere il seguente: «Per gli anni 2021 e 2022 è assegnato un contributo straordinario dell'importo di 10 milioni di euro annui».
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
11. 021. Sisto, Sarro, Tartaglione, Cortelazzo, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113)

  1. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il quarto periodo e inserito il seguente: «Per ciascuno degli anni 2021 e 2022 è destinato un contributo pari a 1,5 milioni di euro»;
   b) al sesto periodo, dopo le parole: «Per ciascuno degli anni 2019 e 2020» sono inserite le seguenti: «e per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
11. 022. Sisto, Sarro, Tartaglione, Cortelazzo, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

  1. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, come modificato dall'articolo 1, comma 1001, della legge 30 dicembre 2018, n. 148, le parole: «2017, 2018, 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «2017, 2018, 2019, 2020 e 2021».
  2. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come ulteriormente modificato dall'articolo 1 comma 761, della legge n. 205 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2021»;
   b) le parole: «nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021».

  3. Al comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021».

  4. Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 61-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per i comuni della regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d'emergenza di cui all'articolo 2-bis, comma 44, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
  5. Per gli Enti Locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1o giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 61-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'articolo 2-bis comma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 20 17, n. 148, è prorogata all'anno 2022 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2021, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, «nella legge 23 dicembre 2014, n. 190.
   c) Gli oneri di cui al paragrafo precedente, sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2022, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

  6. Oltre alle autorizzazioni all'utilizzo di risorse di cui all'articolo 1 comma 359 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, all'articolo 11 comma 3-quater del decreto-legge 30 dicembre 2015 n. 210, all'articolo 1 comma 726 della legge n. 205 del 2017 ed all'articolo 1 comma 987 legge n. 145 del 2018, ed all'articolo 9-vicies sexies del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, per provvedere ai relativi oneri, i Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, sono autorizzati ad impiegare ulteriori 15 milioni del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge.
  7. Al comma 4-bis dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 le parole: “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021”.
  8. Al comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, dopo le parole: “di cui al comma 1, lettera a),” sono aggiunte le seguenti: “c) e d)”.
   d) Al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012 sono apportate le seguenti modifiche:
   dopo le parole: “lettere a), b)” sono aggiunte le seguenti: “, c) e d)
   dopo le parole: “prodotti agricoli e alimentari,” sono aggiunte le seguenti: “nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,”.

  9. Al comma 444, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la parola: “privata” è soppressa.
  10. In merito agli interventi attivati dalle regioni a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 riguardanti la Misura 126 del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 “Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione”, previa coerenza con la disciplina prevista dai Regolamenti europei inerenti le misure di sostegno dello sviluppo rurale, ai fini del mantenimento in via definitiva dei ricoveri temporanei finanziati, oltre i termini previsti per la rimozione, il beneficiario del contributo dovrà restituire il 50 per cento del contributo concesso al quale viene detratto il valore già ammortizzato applicando un ammortamento lineare del 10 per cento annuo su una durata del bene di 10 anni.
  11. Al fine di assicurare la compiuta attuazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, le risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 di cui all'articolo 2 comma 1 del medesimo decreto, nonché i contributi di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in legge n. 135 del 2012 ed ogni ulteriore risorsa destinata al finanziamento degli interventi inerenti alla ricostruzione pubblica o privata, all'assistenza alla popolazione ed alla ripresa economica dei territori colpiti, non sono soggetti a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, restando sospesa ogni azione esecutiva e privi di effetto i pignoramenti comunque notificati.
  Le risorse ed i contributi di cui al paragrafo precedente, altresì, non sono da ricomprendersi nel fallimento e sono comunque escluse dall'applicazione della disciplina della legge fallimentare di cui al Regio decreto n. 267 del 1942 e successive modificazioni, nonché del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019.
  Le disposizioni di cui ai paragrafi precedenti si applicano sino alla definitiva chiusura delle apposite contabilità speciali intestate ai Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, operanti in qualità di Commissari delegati, secondo l'articolo 2 comma 6 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito in legge n. 122 del 2012.

  12. Il comma 762, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è abrogato.
  13. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012 n. 122, è incrementato di 40 milioni di euro per l'annualità 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
  14. Agli oneri derivanti dal comma 3 nel limite di 2 milioni di euro per l'annualità 2021, nonché agli oneri derivanti dal comma 11 si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascuna annualità di riferimento, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Agli oneri derivanti dal precedente comma 4, pari a 10 milioni per l'anno 2021, nonché agli oneri derivanti dal comma 5 quantificati in 1,3 milioni di euro per ciascuna delle successive annualità 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».
11. 023. Polidori, Baldelli, Sisto, Sarro, Tartaglione, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

  1. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, come modificato dall'articolo 1, comma 1001, della legge 30 dicembre 2018, n. 148, le parole: «2017, 2018, 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «2017, 2018, 2019, 2020 e 2021».
11. 024. Baldelli, Sisto, Sarro, Tartaglione, Polidori, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Modifiche all'articolo 12-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. All'articolo 12-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  «3-bis. Il termine di conclusione dell'istruttoria per il riconoscimento dei contributi alla ricostruzione degli immobili privati danneggiati dal sisma decorre dalla data in cui l'Ufficio Speciale, in ragione dei criteri di priorità definiti e resi pubblici, prende in carico la pratica comunicando all'istante l'avvio del procedimento. Tale termine non può comunque superare centottanta giorni decorsi i quali gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'articolo 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.».
11. 025. Baldelli, Sisto, Sarro, Tartaglione, Polidori, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Modifiche all'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229)

  1. All'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3-bis, le parole: «, sulla base del progetto definitivo,» sono soppresse;
   b) all'ultimo periodo del comma 3-bis. 1, le parole: «a cura di soggetti attuatori di cui all'articolo 15, comma 1 e 2» sono sostituite con le seguenti: «a cura dei soggetti attuatori di cui al comma 3-quater del presente articolo e all'articolo 15, comma 1 e 2».
11. 026. Sarro, Tartaglione, Baldelli, Sisto, Polidori, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Modifica all'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229)

  1. Al comma 1-ter dell'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «fino a 200 unità complessive di personale» sono sostituite con le seguenti: «per figure professionali».
11. 027. Baldelli, Polidori, Sisto, Sarro, Tartaglione, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

  1. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come ulteriormente modificato dall'articolo 1 comma 761, della legge n. 205 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2021»;
   b) le parole: «nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021».
11. 028. Baldelli, Polidori, Sisto, Sarro, Tartaglione, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Modifica all'articolo 2-bis, comma 38, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148)

  1. All'articolo 2-bis, comma 38, del decreto-legge 16 ottobre 2017 n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, dopo le parole: «Per gli anni 2019 e 2020» sono inserite le seguenti: «, nonché per gli anni 2021 e 2022.».
11. 029. Sisto, Cortelazzo, Sarro, Tartaglione, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

  1. Il comma 762, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è abrogato.
  2. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
11. 030. Sisto, Sarro, Tartaglione, Baldelli, Polidori, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

  1. Al comma 1 dell'articolo 34 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021»;
   b) al terzo periodo, le parole: «entro il 31 gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 gennaio 2022»;
   c) al terzo periodo, le parole: «a decorrere dal mese di febbraio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal mese di febbraio 2022».

  2. All'onere derivante dal presente articolo e pari a 100 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021 si provvede: quanto a 70 milioni di euro mediante la riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014; quanto a 30 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
11. 031. Cortelazzo, Sisto, Sarro, Tartaglione, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Modifica all'articolo 22 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32)

  1. All'articolo 22 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, dopo il comma 4 e inserito il seguente:
  «4-bis. Al fine di ottimizzare l'efficacia degli atti di gestione e di organizzazione degli Uffici Speciali, istituiti ai sensi all'articolo 61-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori e effettuato, uno per ciascuno di essi, da un collegio di tre revisori, di cui due componenti estratti a sorte dall'elenco di cui al decreto del Ministro dell'interno n. 23 del 15 febbraio 2012 ed uno, con funzioni di presidente del collegio dei revisori, nominato con proprio atto dal capo Dipartimento di Casa Italia e scelto tra i soggetti in possesso dei requisiti per l'accesso alla fascia 3 dell'elenco di cui al decreto ministeriale n. 23 del 2012 o comunque della più elevata qualificazione professionale in caso di modifiche al regolamento ovvero tra magistrati della Corte dei conti».
11. 032. Cortelazzo, Sisto, Sarro, Tartaglione, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Modifica all'articolo 9 del decreto-legge 24 ottobre 2019 n. 123)

  1. All'articolo 9-sexies, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: «fino al 31 dicembre 2020», sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021».
11. 033. Sisto, Sarro, Tartaglione, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11-bis
(Modifica all'articolo 12-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229)

  1. Al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 12-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, sostituire le parole: «conformità edilizia e urbanistica» con le seguenti: «consistenza edilizia».
11. 0101. Trancassini.

ART. 11-bis.

  All'articolo 11-bis, dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma 3:
  3. All'articolo 12-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  «3-bis. Il termine di conclusione dell'istruttoria per il riconoscimento dei contributi alla ricostruzione degli immobili privati danneggiati dal sisma decorre dalla data in cui l'Ufficio Speciale, in ragione dei criteri di priorità definiti e resi pubblici, prende in carico la pratica comunicando all'istante l'avvio del procedimento. Tale termine non può comunque superare centottanta giorni decorsi i quali gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'articolo 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.».
11-bis. 100. Foti, Butti.

  Dopo l'articolo 11-bis aggiungere il seguente:

«Art. 11-ter.
(Modifiche all'articolo 12-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. All'articolo 12-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  “3-bis. Il termine di conclusione dell'istruttoria per il riconoscimento dei contributi alla ricostruzione degli immobili privati danneggiati dal sisma decorre dalla data in cui l'Ufficio Speciale, in ragione dei criteri di priorità definiti e resi pubblici, prende in carico la pratica comunicando all'istante l'avvio del procedimento. Tale termine non può comunque superare centottanta giorni decorsi i quali gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'articolo 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.”.».
11-bis. 0100. Trancassini.

  Dopo l'articolo 11-bis inserire il seguente:

Art. 11-ter.
(Proroga della vita tecnica impianti di risalita Regioni Marche ed Abruzzo)

  1. All'articolo 43, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il comma 5-bis è sostituito dal seguente:
  «5-bis. In deroga al regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1o dicembre 2015, n. 203, la vita tecnica degli impianti di risalita in scadenza nel 2018, 2019 e nel 2020, limitatamente agli skilift siti nel territorio delle regioni Abruzzo e Marche, è prorogata al 31 dicembre 2021, previa verifica della loro idoneità ai fini della sicurezza dell'esercizio da parte dei competenti uffici ministeriali.»
11-bis. 01. Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo l'articolo 11-bis inserire il seguente:

Art. 11-ter.
(Proroghe di termini per le regioni colpite dal sisma 2012 a seguito dell'emergenza Covid-19)

  1. Al comma 2o dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, come modificato dall'articolo 1, comma 1001, della legge 30 dicembre 2018, n. 148, le parole: «2017, 2018, 2019 e 2020» sono sostituite dalle parole: «2017, 2018, 2019, 2020 e 2021».
  2. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come ulteriormente modificato dall'articolo 1, comma 761, della Legge n. 205/2017, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle parole: «al 31 dicembre 2021»;
   b) le parole: «nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020» sono sostituite dalle parole: «nel limite di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021».

  3. Al comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021»;

  4. Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43o, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per i comuni della Regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d'emergenza di cui all'articolo 2-bis, comma 44, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
  5. Per gli Enti Locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1o giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'articolo 2-bis comma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, è prorogata all'anno 2022 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'Economia e delle Finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1o e 3o, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2021, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Gli oneri di cui al paragrafo precedente, sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2022, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
  6. Al comma 4-bis dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle parole «31 dicembre 2021».
  7. Agli oneri derivanti dal comma 3 nel limite di 2 milioni di euro per l'annualità 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Agli oneri derivanti dal comma 4 pari a 10 milioni per l'anno 2021, nonché a quelli derivanti dal comma 5, quantificati in 1,3 milioni di euro per ciascuna delle successive annualità 2021 e 2022 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
11-bis. 02. Golinelli, Cavandoli, Cestari, Morrone, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Vinci, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Valbusa, Vallotto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli.

  Dopo l'articolo 11-bis aggiungere il seguente articolo:

«Art. 11-ter.
(Misure urgenti per accelerare la ricostruzione pubblica nell'area del cratere sismico del 2009)

  1. Al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi relativi alle opere pubbliche nell'area del cratere sismico del 2009, i sindaci e i presidenti delle province operano, nel rispetto dei principi derivanti dall'Ordinamento dell'Unione europea, con i poteri dei commissari di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019 n. 55, ivi inclusa la deroga alle seguenti disposizioni:
   a) articoli 32, commi 8, 9,11 e 12, 33, comma 1, 37, 77, 78 e 95, comma 3, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
   b) articolo 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con riferimento al termine minimo per la ricezione delle offerte per tutte le procedure sino alle soglie di cui all'articolo 35, comma 1, del medesimo decreto legislativo, che è stabilito in dieci giorni dalla data di trasmissione del bando di gara.

  2. I contratti stipulati ai sensi del comma 1 sono sottoposti a condizione risolutiva ove sopravvenga documentazione interdittiva.
  3. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi relativi alle opere pubbliche, i sindaci e i presidenti delle province, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. Il medesimo decreto vale come atto impositivo del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarativo della pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'intervento.
  4. I sindaci e i presidenti delle province:
   a) vigilano sulla realizzazione dell'opera e sul rispetto della tempistica programmata;
   b) possono promuovere gli accordi di programma e le conferenze di servizi, o parteciparvi, anche attraverso un proprio delegato;
   c) possono invitare alle conferenze di servizi tra le amministrazioni interessate anche soggetti privati, qualora ne ravvisino la necessità;
   d) promuovono l'attivazione degli strumenti necessari per il reperimento delle risorse.».
11-bis. 0101. Trancassini.

  Dopo l'articolo 11-bis è inserito il seguente:

Art. 11-ter.
(Modifica all'articolo 22 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32)

  1. All'articolo 22 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis. Al fine di ottimizzare l'efficacia degli atti di gestione e di organizzazione degli Uffici Speciali, istituiti ai sensi all'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato, uno per ciascuno di essi, da un collegio di tre revisori, di cui due componenti estratti a sorte dall'elenco di cui al decreto del Ministro dell'interno n. 23 del 15 febbraio 2012 ed uno, con funzioni di presidente del collegio dei revisori, nominato con proprio atto dal capo Dipartimento di Casa Italia e scelto tra i soggetti in possesso dei requisiti per l'accesso alla fascia 3 dell'elenco di cui al decreto ministeriale n. 23 del 2012 o comunque della più elevata qualificazione professionale in caso di modifiche al regolamento ovvero tra magistrati della Corte dei conti».
11-bis. 0102. Trancassini.

  Dopo l'articolo 11-bis, inserire il seguente:

Art. 11-ter.

  1. Qualora gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli aggregati e condomini privati situati nei comuni del cratere del sisma del 2009 rientrino nel limite di 500.000 euro di importo richiesto, su espressa richiesta dei beneficiari, gli Uffici speciali istituiti ai sensi dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, previa verifica del diritto al contributo del beneficiario, adottano il provvedimento di ammissione del contributo in deroga alla disciplina prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 febbraio 2013, articolo 4 e con le modalità successivamente stabilite con provvedimenti adottati dagli Uffici. La concessione avviene sulla base del progetto e della documentazione allegata alla domanda di contributo presentata dal professionista, che ne certifica la completezza e la regolarità amministrativa e tecnica, compresa la conformità edilizia e urbanistica, nonché sulla base dell'importo del contributo concedibile determinato dallo stesso professionista nei limiti del costo ammissibile, individuato con le modalità stabilite ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 febbraio 2013, articolo 4, decurtato del 10 per cento.
  2. Limitatamente alle domande di contributo riferite ad interventi da eseguire sul territorio dei comuni del cratere diversi dal Comune dell'Aquila, gli stati di avanzamento lavori riferiti ai progetti di cui al comma 1, vengono autorizzati direttamente dai comuni, previa verifica della completezza documentale corredata delle parcelle professionali vidimate ed effettuati i controlli sulla regolarità contributiva e sull'avvenuto effettivo pagamento dei subappaltatori e fornitori. Per gli interventi diversi da quelli disciplinati al comma 1, gli stati di avanzamento lavori vengono autorizzati dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere previa istruttoria documentale, tecnica ed economica, secondo le modalità già disciplinate dall'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e dalle circolari applicative dello stesso Ufficio.
  3. L'erogazione del contributo per stato di avanzamento lavori è condizionata dalla corretta presentazione da parte del beneficiario del contributo dei contratti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.
  4. Per le pratiche riferite a progetti da realizzare sul territorio del Comune dell'Aquila, la presente disposizione si applica alle domande di contributo – Scheda Progetto Parte Seconda – depositate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per gli interventi da eseguire sul territorio dei comuni del cratere diversi dall'Aquila, la presente disposizione trova applicazione alle domande presentate ai sensi del Decreto USRC n. 1 del 2014 e successive modificazioni e integrazioni in data antecedente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  5. I beneficiari potranno esercitare l'opzione per la procedura di cui al presente articolo, entro 30 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
11-bis. 0103. Trancassini.

  Dopo l'articolo 11-bis, inserire il seguente:

Art. 11-ter. 1.
(Modifica all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83)

  1. Dopo l'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 è inserito il seguente:

«Art. 67-ter. 1.

  1. La selezione dell'impresa esecutrice è compiuta mediante scelta tra le imprese che risultano iscritte nell'Anagrafe di cui all'articolo 2-bis, comma 33, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172, senza alcun obbligo di confronto concorrenziale garantendo criteri di trasparenza e rotazione nella scelta degli operatori.
  2. Le procedure di nomina dei Commissari disciplinate all'articolo 67-quater, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134 sono subordinate alla verifica da parte dei comuni della regolarità edilizia ed urbanistica degli edifici.
  3. I Commissari nominati dai comuni non possono avere in corso né avere avuto negli ultimi cinque anni rapporti diretti di natura professionale, commerciale o di collaborazione, comunque denominati, con l'impresa affidataria dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto ne rapporti di parentela fino al quarto grado con il titolare o con chi riveste cariche societarie nella stessa. A tale fine producono apposita autocertificazione al comune per gli idonei controlli anche a campione.
  4. La selezione del professionista cui affidare la progettazione da parte del beneficiario del contributo è compiuta mediante scelta tra i professionisti che risultano iscritti nell'Elenco di all'articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, nel quale viene istituita un'apposita Sezione dedicata alla ricostruzione post-sisma Abruzzo 2009, senza alcun obbligo di confronto concorrenziale, garantendo criteri di trasparenza. La domanda di contributo deve essere corredata dalla documentazione comprovante i requisiti professionali del progettista selezionato e l'avvenuta iscrizione degli stessi nell'Elenco di cui all'articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.
  5. Durante la fase di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per tutta la durata della stessa, per l'attestazione di avvenuta presentazione dell'istanza di iscrizione negli Elenchi di cui al comma che precede è consentito il ricorso all'autocertificazione.
  6. Il comma 4 dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 febbraio 2013 è abrogato».
11-bis. 0104. Trancassini.

  Dopo l'articolo 11-bis, inserire il seguente:

Art. 11-ter.
(Cumulo sisma ed ecobonus con contributi ricostruzione)

  1. Agli interventi singoli o in forma associata da parte dei privati, aventi ad oggetto uno o più edifici o aggregati edilizi danneggiati da eventi sismici della regione Molise e dell'area Etnea nel 2018, dell'Abruzzo nell'anno 2009, del centro Italia negli anni 2016 e 2017 e nei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'isola di Ischia nel 2017, nonché della regione Emilia-Romagna del 2012, realizzati dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2020 ovvero consistenti nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti e riferiti a costruzioni adibite ad abitazione o ad attività produttive, sono riconoscibili le detrazioni di cui all'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, per la sola quota di lavori eccedenti il contributo pubblico concesso o erogato, anche qualora concorrano congiuntamente al miglioramento di 1 o 2 classi di rischio ed agli obiettivi di riqualificazione energetica.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli interventi di demolizione e ricostruzione del fabbricato preesistente, senza aumento della volumetria dello stesso. Le stesse si applicano anche qualora l'intervento realizzato sul fabbricato per il quale è stato concesso o erogato il contributo pubblico, sia finalizzato congiuntamente al risparmio energetico ed alla messa in sicurezza sismica.
  3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottarsi di concerto con il Capo Dipartimento Casa Italia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri di contabilizzazione degli interventi sulla base di un cronoprogramma dei lavori.
11-bis. 0105. Trancassini.

ART. 12.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 premettere il seguente:
  «01. Al fine di contrastare gli effetti negativi sull'economia conseguenti alla pandemia da coronavirus attivando con sollecitudine il maggior numero di investimenti pubblici e privati necessitanti di titoli abilitativi le riduzioni dei termini previste dal presente articolo si applicano anche alle procedure in corso alla data della legge di conversione del presente decreto. È fatto salvo il termine di 30 giorni previsto nel caso in cui non sia disposto un termine espresso.»;
   b) alla lettera a), premettere il seguente numero:
    «01) al comma 4, le parole: “centottanta giorni”, sono sostituite con le seguenti: “centoventi giorni”»;
   c) alla lettera a) dopo il numero 2) inserire il seguente:
    «3) al comma 9-ter, le parole: “alla metà”, sono sostituite con le seguenti: “a un terzo”»;
   d) dopo la lettera i) inserire la seguente:
   « i-bis) all'articolo 21-nonies, comma 1, le parole: “dal momento dell'adozione”, sono sostituite con le seguenti: “dalla data di esecutività o di efficacia”»;
   e) dopo il comma 1 inserire i seguenti:
  «1-bis. Le riduzioni previste ai commi precedenti si applicano anche ai procedimenti in corso relativamente alle fasi istruttorie ancora da assolvere.
  1-ter. Le sospensioni dei termini ulteriori rispetto a quella di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono comunque nulle e non sospendono la decorrenza dei termini ivi compresa la formazione del provvedimento finale per silenzio assenso nei casi previsti dall'ordinamento.
  1-quater. Nel caso di procedimenti dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) finalizzati all'emanazione di una pluralità di provvedimenti finali aventi termini di conclusione diversi, prevale e deve essere adottato quale termine di conclusione del procedimento relativamente a tutti gli atti da emanare, quello più breve così come rideterminato sulla base delle disposizioni del presente articolo.
  1-quinquies. Al fine di garantire la definizione dei procedimenti istruttori nei termini più solleciti è obbligatorio, quando tecnicamente possibile, utilizzare per lo svolgimento delle conferenze dei servizi simultanee di cui all'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 la facoltà di partecipazione dei soggetti competenti in via telematica. La presente disposizione è immediatamente applicabile a tutti i procedimenti in corso e prevale su disposizioni normative o regolamentari che dispongano invece la partecipazione fisica dei rappresentanti dei vari soggetti pubblici o di diritto pubblico.
  1-sexies. Nel caso in cui al termine assegnato per la conclusione del procedimento non siano state acquisti uno o più dei pareri ed atti di assenso richiesti ovvero resti da completare od esperire uno o più degli endoprocedimenti previsti, si procede comunque al rilascio dei titoli richiesti entro il termine assegnato dando atto delle risultanze istruttorie effettive. Nel caso sussistano le condizioni giuridiche e di fatto previste per la convalida del provvedimento dall'articolo 21-nonies, comma 2, della legge 7 agosto 1999, n. 241, l'ufficio competente è tenuto a provvedervi anche in mancanza di istanza di parte.
  1-septies. Su istanza del soggetto richiedente presentata dopo la decorrenza dei termini così come rideterminati in forza delle disposizioni di cui ai commi precedenti nei casi in cui ciò sia previsto dall'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'ufficio titolare della facoltà di emettere il provvedimento finale certifica, con atto dell'ufficio stesso dovuto a tutti gli effetti di legge, anche a rilevanza penale, entro cinque giorni lavorativi l'avvenuta formazione del titolo per silenzio assenso. La mancata certificazione nei termini tassativi assegnati quando ciò fosse dovuto, configura omissione di atti di ufficio ai sensi dell'articolo 328 del codice penale. Decorso il termine di cui al primo periodo, il soggetto richiedente è abilitato ad esercitare le facoltà previste dal titolo formatosi per silenzio. È fatta salva, sussistendone le condizioni di legge, la facoltà di annullamento in autotutela di cui agli articoli 21-octies e 21 –nonies, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
  1-octies. Le disposizioni di cui al presente articolo attengono ai livelli essenziali di servizio di cui all'articolo 117, comma 2, lettera m) della Costituzione e prevalgono su disposizioni normative o regolamentari difformi contenute nella legislazione delle Regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.
  1-nonies. Al fine di garantire la piena attuazione dei principi dell'ordinamento CEE in materia di libertà di prestazione dei servizi e di libera concorrenza è fatto obbligo di rispettare nell'interpretazione ed applicazione della disciplina relativa a qualsivoglia procedimento autorizzativo ivi compresi quelli di natura ambientale il criterio ermeneutico generale di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, in forza del quale i divieti ed oneri previsti dalle normative di settore vincolanti il libero esercizio delle attività economiche devono essere interpretati sempre in termini restrittivi e tassativi, è vietata qualsiasi discrezionalità in relazione a materie che sono regolamentate da norme dotate di giuridica efficacia. In mancanza di disciplina espressa applicabile, eventuali prescrizioni o limiti imposti a miglior tutela del pubblico interesse devono essere adeguatamente motivati nel rispetto dei principi sanciti dall'articolo 3, commi 1 e 2 della legge 14 settembre 2011, n. 148, dall'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) della legge 24 marzo 2012, n. 27 e dal comma 2 dell'articolo 31 della legge 27 dicembre 2011, n. 214. Il responsabile del procedimento ed il titolare della facoltà di emanare il provvedimento autorizzativo, ove diversi, sono tenuti a verificare che le condizioni e prescrizioni di natura discrezionale dettate nel corso dell'istruttoria rispettino le condizioni previste dalle norme richiamate al periodo precedente con l'obbligo di disattenderle nel caso non siano conformi. L'imposizione di condizioni e prescrizioni discrezionali, non supportate da norme dotate di giuridica efficacia, poi dichiarate illegittime da sentenze passate in giudicato, configura in capo a chi le ha proposte ed a chi le ha recepite colpa grave con la conseguente responsabilità erariale per i danni in tal modo illegittimamente causati».

  Conseguentemente, all'articolo 10, comma 1, sopprimere la lettera i).
12. 1. Sisto, Sarro, Cortelazzo, Tartaglione, D'Ettore, Ruffino.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:
   2) dopo il comma 8, è inserito il seguente:
  «8-bis. Le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14-bis, comma 2, lettera c), 17-bis, commi 1 e 3, 20, comma 1, ovvero successivamente all'ultima riunione di cui all'articolo 14-ter, comma 7, nonché i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti, di cui all'articolo 19, comma 3 e 6-bis, adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti, sono ad ogni effetto nulli ed inefficaci, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni e che, su richiesta dell'interessato che dichiari di averne interesse, deve essere sempre emanato un atto meramente confermativo del provvedimento formatosi per silenzio assenso.».
12. 3. Sisto, Cortelazzo, Sarro, Tartaglione, D'Ettore, Ruffino.

  Al comma 1, alla lettera a) numero 2) dopo le parole: Le determinazioni aggiungere le seguenti: che comportano dinieghi, prescrizioni o condizioni.
12. 2. Sisto, Sarro, Cortelazzo, Tartaglione, D'Ettore, Ruffino.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2) inserire il seguente:
   «2-bis), il comma 9 è sostituito dal seguente:
  9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente, e, nel caso di provvedimenti sanzionatori o comunque limitativi della sfera giuridica dei privati, la tardiva emanazione ne determina sempre l'annullabilità ai sensi dell'articolo 21-octies, comma 1.».
12. 4. Sisto, Cortelazzo, Sarro, Tartaglione, D'Ettore, Ruffino.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:
   « e) l'articolo 10-bis è sostituito dal seguente:

“Art. 10-bis.

  1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.
  2. Nei procedimenti ad iniziativa d'ufficio destinati all'emanazione di provvedimenti finali limitativi della sfera giuridica dei privati, ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento, comunica tempestivamente ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti i motivi alla base della decisione.
  3. Nei casi previsti dai precedenti commi, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, i soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.
  La comunicazione sospende i termini di conclusione dei procedimenti, che ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Qualora i soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il responsabile del procedimento o l'autorità competente sono tenuti a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale indicando, se ve ne sono, i soli motivi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni. In caso di annullamento in giudizio del provvedimento così adottato, nell'esercitare nuovamente il suo potere l'amministrazione non può addurre per la prima volta motivi già emergenti dall'istruttoria del provvedimento annullato.”».
   b) al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:
   « i) all'articolo 21-octies, comma 2, le parole: “Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato” sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La disposizione di cui al primo periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione degli articoli 7, 10-bis e di ogni altra previsione normativa diretta a garantire il contraddittorio procedimentale”».
12. 5. Tartaglione, Sisto, Sarro, Ruffino, D'Ettore.

  Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: dieci giorni dopo la con le seguenti: dal momento della.
12. 6. Tartaglione, Sisto, Sarro, Ruffino, D'Ettore.

  Al comma 1, lettera e), ultimo periodo, dopo le parole: In caso di aggiungere le seguenti: provvedimenti cautelari sospensivi o di e aggiungere, in fine, le seguenti parole: o dalle motivazioni dell'ordinanza cautelare.
12. 7. Tartaglione, Sisto, Sarro, D'Ettore, Ruffino.

  All'articolo 12, comma 1, dopo la lettera e), sono inserite le seguenti:
   e-bis) all'articolo 14-bis sono apportate le seguenti modifiche:
  1. alla lettera b) del comma 2 le parole: «quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci giorni»;
  2. alla lettera c) del comma 2 le parole: «quarantacinque giorni» e: «novanta giorni» sono rispettivamente sostituite dalle parole: «trenta giorni» e: «sessanta giorni»;
  3. alla lettera d) del comma 2 le parole: «da tenersi entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera c),» sono sostituite dalle seguenti: «da tenersi entro tre giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera c), con relativa conclusione dei lavori entro e non oltre i successivi trenta giorni,»;
  4. al comma 6 le parole: «svolge, nella data fissata ai sensi del comma 2, lettera d)» sono sostituite dalle seguenti: «svolge, nella data fissata ed entro il termine stabilito ai sensi del comma 2, lettera d)»;
  5. al comma 7 le parole: «quarantacinque giorni» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «trenta giorni»;
   e-ter) all'articolo 14-ter sono apportate le seguenti modifiche:
  1. al comma 2 le parole: «quarantacinque giorni» e: «novanta giorni» sono rispettivamente sostituite dalle parole: «trenta giorni» e: «sessanta giorni»;
  2. dopo il comma 2 è aggiunto il seguente periodo: «Per i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale è fatta salva la disciplina della conferenza di servizi, convocata in modalità sincrona, di cui all'articolo 14, comma 4, ivi incluso il termine di conclusione dei lavori della stessa conferenza.»;
  3. dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
  «7-bis. Le determinazioni rese dalle amministrazioni partecipanti alle conferenze di servizi oltre la scadenza dei termini perentori, previsti all'articolo 14-bis, commi 3, 5 e 6, e al comma 2 del presente articolo, equivalgono ad assenso senza condizioni, in conformità a quanto previsto all'articolo 14-bis, comma 4, e al comma 7 del presente articolo.
  7-ter. In caso di assenso implicito senza condizioni da parte di una o più amministrazioni partecipanti alle conferenze di servizi di cui al comma 7-bis, l'amministrazione procedente è comunque tenuta ad adottare la determinazione motivata di conclusione della conferenza entro quindici giorni dal formarsi del silenzio assenso, fermo restando il rispetto del termine finale di conclusione del procedimento.».
12. 100. Ciaburro, Caretta.

  Al comma 1, alla lettera h), sostituire il n. 1) con il seguente:
   1) il comma 1 dell'articolo 18 è abrogato.
12. 8. Tartaglione, Sisto, Labriola, Sarro, D'Ettore, Ruffino.

  Al comma 1, lettera h), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:
   1-bis) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Nelle more della definizione del procedimento i cittadini possono avviare le attività oggetto di permesso o di autorizzazione autocertificando la regolarità e integrità della pratica rispetto ai requisiti di legge e depositando una fideiussione che potrà essere incassata dall'amministrazione pubblica procedente in caso di successivo riscontro di irregolarità non sanabile. In tali casi i cittadini sono, altresì, tenuti alla rimessa in pristino».
12. 101. Foti, Butti.

  Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:
   i) all'articolo 21-octies, comma 2, le parole: «Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato» sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione di cui al primo periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione degli articoli 7, 10-bis e di ogni altra previsione normativa diretta a garantire il contraddittorio procedimentale.».
12. 9. Tartaglione, Sisto, Labriola, Sarro, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo la lettera i) inserire la seguente:
   i-bis) all'articolo 22, comma 1, lettera b), aggiungere al termine le seguenti parole: «nonché i componenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, nei soli casi di documenti a riguardo dei quali non abbiano ricevuto risposta a strumenti di sindacato ispettivo entro i termini previsti dai rispettivi regolamenti».
12. 10. Tartaglione, Sisto, Sarro, Casino, D'Ettore, Ruffino.

  Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
   l-bis) all'articolo 2, dopo il comma 8-bis, è inserito il seguente:
  8-ter. All'articolo 28 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, al comma all'inciso «o non liquidi l'indennizzo maturato fino alla data della medesima liquidazione» va aggiunto «Lo stesso viene maggiorato del 50 per cento e l'istante».
12. 11. Tartaglione, Sisto, Sarro, D'Ettore, Ruffino.

  Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
   l-bis) all'articolo 2-bis, dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:
  «1-ter. All'articolo 28 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, comma 1, le parole: “una somma pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo” sono sostituite dalle seguenti: “una somma pari a 500 euro per ogni giorno di ritardo”».
12. 16. Sarro, Tartaglione, Sisto, Cortelazzo, D'Ettore, Ruffino.

  Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
   l-bis) all'articolo 2-bis, dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
  «1-ter. All'articolo 28 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. La legittimazione a proporre l'istanza di cui al comma 3 viene riconosciuta anche alle associazioni sindacali maggiormente rappresentate a livello nazionale, a cui risulta iscritto l'interessato».
12. 12. Tartaglione, Sisto, Sarro, D'Ettore, Ruffino.

  Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
   l-bis) all'articolo 2, dopo il comma 9-quinquies, aggiungere il seguente comma:
  «9-sexies. Il provvedimento amministrativo limitativo della sfera giuridica dei destinatari acquista efficacia solo dopo la comunicazione dello stesso, salva l'accertata impossibilità di procedervi».
12. 13. Tartaglione, Sisto, Sarro, D'Ettore, Ruffino.

  Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
   l-bis) all'articolo 6, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
   « e-bis) il responsabile deve dare comunicazione, entro i termini fissati per la conclusione del procedimento amministrativo, con valore legale sul sito dell'ente dell'esito della posizione, presentata dall'interessato, ovvero di avvio del procedimento di archiviazione».
12. 14. Tartaglione, Sisto, Sarro, Cortelazzo, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
   l-bis) al comma 2-bis, dell'articolo 29, sono aggiunte le seguenti parole: «Ai procedimenti amministrativi di competenza delle regioni e degli enti locali si applica la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 741 del 1990, come modificato dalla presente legge».
12. 15. Sarro, Tartaglione, Sisto, Cortelazzo, D'Ettore, Ruffino.

  Al comma 1, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:
   l-bis) all'articolo 2-bis, dopo il comma 1-bis inserire il seguente:
  «1-ter. All'articolo 28 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il comma 5 è soppresso.».
12. 17. Sarro, Tartaglione, Sisto, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

Art. 12-bis.

  1. Al fine di sopperire alla mancanza di personale esaminatore della motorizzazione civile e risolvere i pesanti disagi che stanno subendo cittadini e imprese di settore, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4.
  2. Il personale in servizio presso la Motorizzazione Civile che ha superato il corso di abilitazione per il ruolo di esaminatore, è ammesso all'esercizio del ruolo di esaminatore per le prove teoriche e pratiche per il conseguimento della patente di guida.
  3. Gli uffici delle Motorizzazioni civili possono reperire personale da altri enti pubblici per l'espletamento delle funzioni amministrative in sostituzione del proprio personale destinato alle funzioni di esaminatori.
  4. Presso le Prefetture U.T.G. è istituito l'elenco dei soggetti abilitati per il ruolo di esaminatore per far conseguire la patente di guida composto da personale proveniente dai ruoli delle Forze di polizia, previo espletamento di apposito corso di formazione.
12. 01. Sarro, Tartaglione, Sisto, Cortelazzo, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

Art. 12-bis.

  1. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o dai sanitari in possesso del codice identificativo di cui al decreto dirigenziale del Ministero dei trasporti del 31 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 16 febbraio 2011 e seguenti».
12. 02. Sarro, Tartaglione, Sisto, Cortelazzo, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

Art. 12-bis.

  1. All'articolo 17-bis, comma 3, della legge del 7 agosto 1990, n. 241, sostituire le parole: «di novanta giorni» con le seguenti: «di trenta giorni».
12. 03. Sarro, Tartaglione, Sisto, Cortelazzo, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

Art. 12-bis.
(Misure urgenti di semplificazione per il settore musicale)

  1. All'articolo 181-bis della Legge 22 aprile del 1941, n. 633, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2020, il contrassegno SIAE di cui al comma 1 non si applica per i supporti contenenti musica registrata».
12. 04. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

ART. 13.

  Sopprimerlo.
13. 1. Colletti, Berardini.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. In tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le amministrazioni procedenti adottano lo strumento della conferenza semplificata di cui all'articolo 14-bis della medesima legge, con le seguenti modificazioni:
   a) tutte le amministrazioni coinvolte rilasciano le determinazioni di competenza entro il termine perentorio di sessanta giorni;
   b) al di fuori dei casi di cui all'articolo 14-bis, comma 5, l'amministrazione procedente svolge, entro trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni di competenza delle singole amministrazioni, con le modalità di cui all'articolo 14-ter, comma 4, della legge n. 241 del 1990, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale prende atto delle rispettive posizioni e procede senza ritardo alla stesura della determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi verso la quale può essere proposta opposizione dalle amministrazioni di cui all'articolo 14-quinquies, della legge n. 241 del 1990, ai sensi e nei termini ivi indicati. Si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.
*13. 2. Sarro, Tartaglione, Sisto, D'Ettore, Ruffino.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. In tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le amministrazioni procedenti adottano lo strumento della conferenza semplificata di cui all'articolo 14-bis della medesima legge, con le seguenti modificazioni:
   a) tutte le amministrazioni coinvolte rilasciano le determinazioni di competenza entro il termine perentorio di sessanta giorni;
   b) al di fuori dei casi di cui all'articolo 14-bis, comma 5, l'amministrazione procedente svolge, entro trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni di competenza delle singole amministrazioni, con le modalità di cui all'articolo 14-ter, comma 4, della legge n. 241 del 1990, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale prende atto delle rispettive posizioni e procede senza ritardo alla stesura della determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi verso la quale può essere proposta opposizione dalle amministrazioni di cui all'articolo 14-quinquies, della legge n. 241 del 1990, ai sensi e nei termini ivi indicati. Si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.
*13. 100. Foti, Butti.

  Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: In tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le amministrazioni procedenti adottano lo strumento della conferenza semplificata di cui all'articolo 14-bis della medesima legge, con le seguenti modificazioni:.
13. 3. Sisto, Tartaglione, Sarro, Cortelazzo, D'Ettore, Ruffino.

  Al comma 1, le parole: Fino al 31 dicembre 2021, sono soppresse.
13. 5. Bitonci, Cantalamessa, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: trenta giorni.
13. 4. Sisto, Tartaglione, Sarro, Cortelazzo, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  2-bis. In ogni caso la conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 può essere indetta in modalità semplificata di cui all'articolo 14-bis della medesima legge da parte dei proprietari di immobili vincolati di interesse storico di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
*13. 6. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  2-bis. In ogni caso la conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 può essere indetta in modalità semplificata di cui all'articolo 14-bis della medesima legge da parte dei proprietari di immobili vincolati di interesse storico di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
*13. 9. Sisto, Tartaglione, Sarro, Mazzetti, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  2-bis. In ogni caso la conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 può essere indetta in modalità semplificata di cui all'articolo 14-bis della medesima legge da parte dei proprietari di immobili vincolati di interesse storico di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
*13. 101. Mollicone, Frassinetti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti e le amministrazioni chiamate a partecipare alle Conferenze dei servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 241 del 7 agosto 1990, sono tenute a pronunciarsi nei tempi stabiliti dalla normativa vigente ai fini delle relative autorizzazioni. Decorso inutilmente tali termini, l'autorizzazione si intende acquisita.
13. 7. Mazzetti, Sarro, Tartaglione, Sisto, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241 le parole: «convocata in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14-ter, secondo quanto previsto dall'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152» sono sostituite dalle seguenti: «convocata secondo la modalità semplificata di cui al successivo articolo 14-bis con le modifiche di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76» e all'articolo 21-bis, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La conferenza di servizi è convocata secondo la modalità di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76».
13. 8. Sisto, Tartaglione, Sarro, Cortelazzo, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.

  1. Le Regioni possono organizzare lo Sportello unico per le attività produttive istituendo un ufficio dedicato alla sola attività agricola, per l'espletamento di tutte le vicende amministrative afferenti all'esercizio di tale iniziativa.
  2. Per quanto riguarda i progetti afferenti al comparto agricolo, fermo restando la competenza in materia di VIA, così come prevista dal decreto legislativo n. 152 del 2006, le Regioni possono attribuire le competenze amministrative sul provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'articolo 21-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, alla struttura regionale a cui è affidata la materia dell'agricoltura.
13. 01. Sisto, Tartaglione, Sarro, Labriola, D'Ettore, Ruffino.

ART. 14.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1:
    1) sopprimere le seguenti parole: «, salva deroga espressa,» e «e della individuazione di un'idonea copertura finanziaria con norma di rango primario»;
    2) aggiungere, infine, il seguente periodo: «Ogni anno la legge di bilancio individua le risorse per la copertura finanziaria del presente articolo».
   b) dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 24-bis la parola: «comunitarie» è sostituita dalle seguenti: «europee e gli atti di adeguamento dei regolamenti europei»;
   b) al comma 24-ter le parole: «delle direttive comunitarie» sono sostituite dalle seguenti: «dalla normativa comunitaria» e le parole: «delle direttive», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «dalla normativa europea»;
   c) al comma 24-quater, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «La valutazione deve dimostrare che il beneficio prodotto per i destinatari è superiore ai costi derivanti dal superamento dei livelli minimi»;
   d) dopo il comma 24-quater è aggiunto il seguente:
  «24-quater. 1 Gli oneri regolatori superiori a quelli minimi, diversi da quelli di cui al comma 24-quater, sono oneri fiscalmente detraibili ai sensi dell'articolo 14.».
14. 1. Sisto, Tartaglione, Sarro, Labriola, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.
(Estensione validità titoli autorizzativi vigenti)

  1. All'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
  «2-bis. La validità dei certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi, comunque denominati, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogata di 90 giorni rispetto ai termini originari indicati nei titoli stessi».
*14. 01. Sisto, Tartaglione, Sarro, Labriola, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.
(Estensione validità titoli autorizzativi vigenti)

  1. All'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
  «2-bis. La validità dei certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi, comunque denominati, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogata di 90 giorni rispetto ai termini originari indicati nei titoli stessi».
*14. 02. Andreuzza, Binelli, Colla, Fiorini, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

ART. 15.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. All'articolo 11 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, come modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 311, dopo le parole: «le autorizzazioni di cui al titolo III» sono aggiunte le seguenti: «e quelle di cui all'articolo 134 Titolo V».
15. 1. Sisto, Tartaglione, Sarro, Cortelazzo, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. Dopo l'articolo 134 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) (regio decreto 18 giugno 1931, n. 773) aggiungere il seguente articolo:

«Art. 134-ter.

  1. Gli investigatori privati in possesso delle autorizzazioni in Licenza per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 5, punto 1, lettera a), del decreto ministeriale 269 del 2010, nonché i loro collaboratori con contratto di subordinazione, possono conseguire la Licenza di porto d'armi secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, e dal relativo regolamento di esecuzione, di cui al decreto del Ministro dell'interno 30 ottobre 1996, n. 635. Concorrendo i presupposti di cui al comma 1 del presente articolo, su richiesta dell'interessato, il Prefetto rilascia la licenza per il porto d'armi, a tassa ridotta, con validità biennale».
15. 2. Sisto, Tartaglione, Sarro, Cortelazzo, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. All'articolo 1, comma 175, lettera g) della legge 4 agosto 2017, n. 124, apportare le seguenti modifiche:
   a) al punto 2, sostituire le parole: «sia superiore ad euro 13.500», con le seguenti parole: «sia superiore ai valori di cui all'allegato 1, lettera B, Regolamento (CE) n. 116 del 2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo all'esportazione di beni culturali»;
   b) al punto 3, lettera b), sostituire le parole: «inferiore ad euro 13.500», con le seguenti: «inferiore ai valori di cui all'allegato 1, lettera B, Regolamento (CE) n. 116 del 2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo all'esportazione di beni culturali. Per l'esportazione di tali opere la richiesta di esportazione viene effettuata in modalità telematica. Decorsi 3 giorni senza ricevere diniego le opere possono essere esportate».
15. 3. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. L'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è sostituito dal seguente: «Qualora l'autorizzazione abbia ad oggetto beni appartenenti allo Stato, o sottoposti a tutela statale, la richiesta è presentata al Ministero almeno un mese prima dell'inizio della manifestazione ed indica il responsabile della custodia delle opere in prestito.».
15. 4. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Semplificazioni in materia di indennizzo per limitazioni da servitù militari)

  1. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, articolo 325, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) il comma 6 è sostituito dal seguente:
  «6. Gli indennizzi sono corrisposti ai proprietari degli immobili su domanda degli stessi o degli interessati di cui al comma 4, diretta al Ministero della difesa secondo le modalità previste dalla presente legge»;
   b) al comma 7 le parole: «, da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.» sono sostituite dalle seguenti: «, incaricato dall'autorità ministeriale, secondo le disposizioni previste dalla presente legge».
   c) al comma 15 le parole: «aperture di credito disposte a favore dei sindaci dei comuni nel cui territorio insistono le aree ammesse all'indennizzo, secondo le norme sulla contabilità generale dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «contributi diretti disposti a favore dei proprietari degli immobili assoggettati alle limitazioni».

  2. Entro 90 giorni il Ministro della Difesa emana un decreto che dà attuazione alle disposizioni di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, articolo 325, come modificato dal comma 1 del presente provvedimento.
15. 01. Ferrari, Boniardi, Castiello, Fantuz, Lorenzo Fontana, Gobbato, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Norme di semplificazione per i ricorsi in materia di pensioni di guerra)

  1. Al fine di semplificare i ricorsi giurisdizionali in materia di pensioni di guerra, fermo restando quanto previsto dall'art. 154 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 e successive modificazioni e integrazioni, la notifica alla Pubblica Amministrazione del ricorso, del decreto di fissazione dell'udienza e di ogni altro atto relativo alla causa è effettuata d'ufficio dalla segreteria della sezione giurisdizionale della Corte dei Conti territorialmente competente. Nelle sentenze che decidono sui ricorsi in materia di pensioni di guerra non si dà luogo a pronuncia sulle spese di giudizio, fatta salva l'ipotesi di lite temeraria di cui all'articolo 96 del Codice di procedura civile.
  2. Al primo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1999, n. 377, le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni».
*15. 02. Ferrari, Boniardi, Castiello, Fantuz, Lorenzo Fontana, Gobbato, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Norme di semplificazione per i ricorsi in materia di pensioni di guerra)

  1. Al fine di semplificare i ricorsi giurisdizionali in materia di pensioni di guerra, fermo restando quanto previsto dall'art. 154 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 e successive modificazioni e integrazioni, la notifica alla Pubblica Amministrazione del ricorso, del decreto di fissazione dell'udienza e di ogni altro atto relativo alla causa è effettuata d'ufficio dalla segreteria della sezione giurisdizionale della Corte dei Conti territorialmente competente. Nelle sentenze che decidono sui ricorsi in materia di pensioni di guerra non si dà luogo a pronuncia sulle spese di giudizio, fatta salva l'ipotesi di lite temeraria di cui all'articolo 96 del Codice di procedura civile.
  2. Al primo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1999, n. 377, le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni».
*15. 05. Tartaglione, Cortelazzo, Sisto, Sarro, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(SUAP digitale)

  1. Allo scopo di assicurare una compiuta semplificazione degli oneri amministrativi a carico delle imprese che avviano, modificano o cessano l'attività, tutti i comuni, il cui Sportello Unico per le Attività Produttive alla data di entrata in vigore del presente provvedimento non è conforme ai requisiti previsti per lo sportello digitale, aderiscono alla piattaforma digitale SUAP del portale «impresainungiorno.gov.it» del Sistema camerale.
  2. I requisiti previsti per definire conforme lo Sportello Unico per le Attività Produttive indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 1o settembre 2010, n. 160 e nel relativo allegato tecnico, sono integrati dalla disponibilità operativa di accesso attraverso il Sistema Pubblico di Identità digitale (SPID) e di pagamento con la piattaforma «pagoPA», dalla trasmissione automatica delle istanze e dei relativi documenti allegati alla Camera di commercio per la formazione del Fascicolo informatico d'impresa, ai sensi dell'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 1o settembre 2010, n. 160, e dall'adozione della modulistica standardizzata e dei relativi schemi dati, approvati dalla Conferenza Unificata.
  3. La verifica dei requisiti di cui al comma precedente è effettuata entro il 30 giugno di ogni anno dal Ministero dello Sviluppo Economico che allo scopo si avvale della collaborazione di Unioncamere, dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e dell'Agenzia per l'Italia digitale, tenendo conto delle segnalazioni inviate dalle Associazioni imprenditoriali più rappresentative a livello nazionale.
15. 03. Sisto, Tartaglione, Sarro, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Abrogazione dell'articolo 1, comma 125-bis, della legge 4 agosto 2017, n. 124)

  1. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) il comma 125-bis è abrogato;
   b) ai commi 125-ter, 125-quater, 125-quinquies e 127 le parole: «ai commi 125 e 125-bis», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «al comma 125».
*15. 04. Tartaglione, Sisto, Sarro, Cortelazzo, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Abrogazione dell'articolo 1, comma 125-bis, della legge 4 agosto 2017, n. 124)

  1. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) il comma 125-bis è abrogato;
   b) ai commi 125-ter, 125-quater, 125-quinquies e 127 le parole: «ai commi 125 e 125-bis», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «al comma 125».
*15. 06. Andreuzza, Binelli, Colla, Fiorini, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

ART. 16.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 16.
(Disposizioni per facilitare l'esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero, in modalità elettronica, nel referendum confermativo del testo di legge costituzionale, recante «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari»)

  1. Per il referendum confermativo del testo di legge costituzionale recante: «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 240 del 12 ottobre 2019, in deroga all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 4-bis della legge 27 dicembre 2001, n. 459, i cittadini italiani residenti all'estero o che si trovano all'estero anche solo per motivi di lavoro, studio o cure mediche per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione elettorale votano in modalità elettronica. Con le stesse modalità possono votare i familiari conviventi con i cittadini di cui al periodo precedente.
  2. A tal fine, l'opzione di cui al comma 1, redatta su carta libera, sottoscritta dall'elettore e corredata di copia di valido documento di identità, deve pervenire al comune di iscrizione elettorale entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto-legge. La richiesta è revocabile entro il medesimo termine ed è valida per un'unica consultazione. Essa deve contenere una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'elettore residente all'estero deve contestualmente revocare l'opzione eventualmente espressa ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2001, n. 459.
  3. Le istruzioni e le credenziali per l'espressione del voto elettronico vengono consegnate ed abilitate collegandosi al portale del Ministero dell'interno, al quale gli aventi diritto possono accedere per esercitare il loro diritto di voto in conformità alla normativa.
  4. L'identificazione dell'avente diritto avviene a mezzo PIN, fornito per posta elettronica dal consolato, tramite il sistema SPID o la carta nazionale dei servizi, utilizzabile per esprimere il voto online una sola volta. Sul medesimo portale l'elettore, identificandosi con il PIN, può accedere alla pagina di voto.
  5. La sicurezza e la privacy del voto sono garantite con sistemi di crittografia omomorfica ed ogni comunicazione verso il sistema avviene tramite protocollo crittografico. I datacenter sono protetti da doppio firewall e crittografia quantistica. Tutti i backup sono archiviati nei centri dati del cloud nazionale.
  6. Sono predisposti terminali di voto presso le sedi consolari per gli elettori che non possiedono un computer o un altro strumento per registrarsi e per esprimere il voto.
16. 1. Formentini, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Disposizioni urgenti in materia condominiale – proroga termini)

  1. Visto il divieto di assembramento imposto dal mese di marzo non è stato possibile agli amministratori di condominio convocare le assemblee, al fine di scongiurare la loro revoca in deroga al comma 1 n. 10 dell'articolo 1130, del codice civile, il termine per la redazione e la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto consuntivo con data di chiusura al 31 ottobre 2019, è posticipato di 6 mesi dal termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri.
  2. È rinviato di 6 mesi dal termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri, il termine per gli adempimenti ed adeguamenti antincendio previsti per lo scorso 6 maggio 2020, di cui all'articolo 3 – lettera b), del decreto del Ministero dell'interno del 25 gennaio 2019, recante le modifiche al decreto 246 del 16 maggio 1987.
16. 01. Tartaglione, Sisto, Cortelazzo, Sarro, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Misure per i servizi di linea interregionali di competenza statale)

  1. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla data del 31 marzo 2021, in deroga alle procedure previste dal decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285 e dal decreto del Ministro dei trasporti 1o dicembre 2006, n. 316, e purché nel rispetto della normativa in materia di sicurezza sulla circolazione, le modifiche e le riduzioni dei servizi di linea autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e trasporti possono essere adottate dal vettore, previa adeguata e tempestiva comunicazione al Ministero stesso e all'utenza.
  2. La deroga del comma 1 non si applica nel caso di integrale cessazione del servizio.
16. 02. Tartaglione, Sisto, Cortelazzo, Sarro, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Documento unico del veicolo)

  1. Allo scopo di portare efficacemente a compimento l'implementazione del documento unico di circolazione del veicolo, di cui al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, come previsto dal Piano Nazionale di Riforma, sono fatte salve le relative disposizioni, con i provvedimenti, operatori e procedure di riferimento.
  2. Per il miglior risultato del processo di cui al comma 1, in fase comunque avanzata di progressivo consolidamento, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, comma 4-bis, le parole: «comunque entro il 31 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «, ove non si verifichino circostanze emergenziali, entro il 28 febbraio 2021»;
   b) all'articolo 4, commi 1 e 2, le parole, rispettivamente: «dalla data di introduzione del documento unico» e «dall'introduzione del documento unico», sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di cui all'articolo 1, comma 4-bis».
16. 03. Sarro, Sisto, Tartaglione, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

  1. Al fine di garantire la libertà di scelta educativa delle famiglie indipendentemente dalla situazione patrimoniale reddituale, è introdotto il costo standard per studente, inteso come quota capitaria che permette una scelta libera della scuola senza costi economici aggiuntivi per la famiglia, determinato con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ed è reso pubblico sui siti internet istituzionali dei citati Ministeri.
16. 04. Sarro, Sisto, Tartaglione, Cortelazzo, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

Art. 16-bis.
(Semplificazione delle procedure di escussione della garanzia per i finanziamenti fino a 30.000 euro)

  Per le operazioni perfezionate ai sensi della lettera m), comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 23 dell'8 aprile 2020, convertito dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40, con decreto del Ministero dello sviluppo economico da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono previste modalità semplificate di escussione della garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della Legge n. 662 del 1996, anche in deroga alle vigenti disposizioni operative dello stesso Fondo.
16. 0100. Ferro.

ART. 16-quinquies.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 16-sexies.
(Estensione obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile ai monopattini elettrici)

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2021, l'obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile di cui all'articolo 193 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è esteso ai monopattini elettrici per come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019 e dall'articolo 1, comma 75, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato articolo 193 del codice della strada.
16-quinquies. 01. Maccanti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Rixi, Tombolato, Zordan, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 16-sexies.
(Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69)

  1. All'articolo 16, comma 2, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, le parole: «sessanta» sono sostituite dalle seguenti: «sessantadue».
16-quinquies. 02. Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zordan, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 16-sexies.
(Proroga termini disposizioni in materia di tassa automobilistica per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente)

  1. All'articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3-bis, le parole: «nel primo semestre» sono sostituite dalle seguenti: «nei primi nove mesi»;
   b) al comma 3-bis, le parole: «31 luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2020»;
   c) al comma 3-quater, le parole: «30 aprile 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2020».
16-quinquies. 03. Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zordan, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 16-sexies.
(Differimento procedure di cui al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, in materia di documento unico di circolazione)

  1. Per il miglior risultato del processo di implementazione del documento unico di circolazione, in fase avanzata di progressivo consolidamento, all'articolo 1, comma 4-bis, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, le parole «comunque entro il 31 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «, ove non si verifichino circostanze emergenziali, entro il 28 febbraio 2021».
  2. Conseguentemente, all'articolo 4, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, le parole «dalla data di introduzione del documento unico» e le parole «dall'introduzione del documento unico», sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di cui all'articolo 1, comma 4-bis
16-quinquies. 04. Maccanti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Rixi, Tombolato, Zordan, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 16-sexies.
(Modifiche al codice civile di semplificazione dei contratti in uso nel trasporto e nella logistica)

  1. Al codice civile di cui al Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, gli articoli dal 1737 al 1741 sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 1737.
(Nozione)

  Il contratto di spedizione è un mandato col quale lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere in nome proprio e per conto del mandante o, se dotato di poteri di rappresentanza, in nome e per conto del mandante, uno o più contratti di trasporto, con uno o più vettori e di compiere le operazioni accessorie.

Art. 1738.
(Revoca)

  Ferma restando l'osservanza del disposto dell'articolo 1725, finché lo spedizioniere non abbia concluso il contratto di trasporto col vettore, il mandante può revocare l'ordine di spedizione oggetto del mandato, rimborsando lo spedizioniere delle spese sostenute e corrispondendogli un equo compenso per l'attività prestata.

Art. 1739.
(Obblighi dello spedizioniere)

  Nell'esecuzione del mandato lo spedizioniere è tenuto ad osservare le istruzioni del mandante.
  Lo spedizioniere non ha l'obbligo di provvedere all'assicurazione delle cose spedite, salvo espressa richiesta del mandante.

Art. 1740.
(Diritti dello spedizioniere)

  Il corrispettivo dovuto allo spedizioniere è determinato dalla libera contrattazione delle parti che stipulano il contratto.
  Il mandante è sempre responsabile verso lo spedizioniere del pagamento del nolo e delle altre spese sostenute dallo spedizioniere per l'esecuzione del mandato, anche con riguardo ai costi derivanti dal fatto di parti terze, indipendentemente dai patti esistenti tra dette parti terze ed il mandante.
  Fermo restando quanto disposto dagli articoli 1710, comma 1 e 1739 comma 1, lo spedizioniere non è responsabile verso il mandante dell'inadempimento dei vettori e degli altri soggetti con i quali ha contrattato o che comunque intervengono nella esecuzione del trasporto.

Art. 1741.

(Spedizioniere vettore: nozione e responsabilità)

  Lo spedizioniere che con mezzi propri o altrui assume espressamente l'esecuzione del trasporto – in tutto o in parte – viene definito spedizioniere vettore ed ha gli obblighi e i diritti del vettore.
  Qualora lo Spedizioniere vettore sia tenuto al risarcimento dei danni derivati all'avente diritto, per perdita o avaria delle cose spedite occorse durante le fasi di trasporto e giacenza tecnica, il risarcimento dovuto non potrà essere superiore a quanto indicato dall'articolo 1696.».

  2. L'articolo 1696 del codice civile di cui al Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, è sostituito dal seguente:

«Art. 1696.

(Limiti al risarcimento per perdita o avaria delle cose trasportate)

  Il danno derivante da perdita o da avaria si calcola secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna.
  Il risarcimento dovuto dal vettore non può essere superiore a un euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali terrestri ed all'importo di cui all'articolo 23, comma 3, della Convenzione per il trasporto stradale di merci, ratificata con legge 6 dicembre 1960, n. 1621, e successive modificazioni, nei trasporti internazionali terrestri, ovvero ai limiti previsti dalle convenzioni internazionali o dalle leggi nazionali applicabili per i trasporti aerei, marittimi, fluviali e ferroviari, sempre che ricorrano i presupposti ivi previsti per il sorgere della responsabilità del vettore.
  Nel caso il trasporto venga effettuato per il tramite di più mezzi vettoriali di natura diversa, e non sia possibile distinguere in quale fase del trasporto si sia verificato il danno, il risarcimento dovuto dal vettore non potrà in ogni caso essere superiore a un euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali e a tre euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti internazionali.
  La previsione di cui ai commi precedenti non è derogabile a favore del vettore se non nei casi e con le modalità previste dalle leggi speciali e dalle convenzioni internazionali applicabili.
  Il vettore non può avvalersi della limitazione della responsabilità prevista a suo favore dal presente articolo ove sia fornita la prova che la perdita o l'avaria della merce sono stati determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l'esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni.».

  3. L'articolo 2761 del codice civile di cui al Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, è sostituito dal seguente:

«Art. 2761.

(Crediti del vettore, dello spedizioniere, del mandatario, del depositario e del sequestratario)

  I crediti dipendenti dal contratto di trasporto e di spedizione e quelli per le spese d'imposta anticipate dal vettore o dallo spedizioniere hanno privilegio sulle cose trasportate o spedite finché queste rimangono presso di lui. Tale privilegio può essere esercitato anche su beni oggetto di un trasporto o di una spedizione diversi da quelli per cui è sorto il credito purché detti trasporti o spedizioni costituiscano esecuzione di un unico contratto per prestazioni periodiche o continuative.
  I crediti derivanti dall'esecuzione del mandato hanno privilegio sulle cose del mandante che il mandatario detiene per l'esecuzione del mandato.
  I crediti derivanti dal deposito o dal sequestro convenzionale a favore del depositario e del sequestratario hanno parimenti privilegio sulle cose che questi detengono per effetto del deposito o del sequestro.
  Si applicano a questi privilegi le disposizioni del secondo e del terzo comma dell'articolo 2756.
  Qualora il mandatario abbia provveduto a pagare i diritti doganali per conto del mandante, il suo credito ha il privilegio di cui all'articolo 2752».

  4. Al codice civile di cui al Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, dopo l'articolo 1677 è inserito il seguente:

«Art. 1677-bis.

(Contratto di logistica)

  Col contratto di logistica una parte assume, verso corrispettivo, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, congiuntamente le attività di deposito, preparazione, lavorazione, ed eventualmente trasporto, di beni di terzi.
  Il contratto di logistica è regolato dalle disposizioni di legge applicabili alle singole attività di cui esso si compone.».
16-quinquies. 05. Maccanti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Rixi, Tombolato, Zordan, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 16-quinquies, inserire il seguente:

Art. 16-sexies.
(Misure di semplificazione a tutela del contribuente)

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 11, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, secondo modalità che consentano al debitore la chiara percezione di ciascuna delle componenti»;
   b) all'articolo 25, comma 2, dopo le parole: «redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze», sono inserite le seguenti: «secondo modalità che consentano al debitore la chiara percezione dell'origine del debito e di ciascuna delle componenti della somma complessivamente dovuta».

  2. Dopo l'articolo 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212, è inserito il seguente: «Art. 10.1 – (Principio di risarcibilità del contribuente) – 1. Le norme fiscali stabiliscono i casi in cui al contribuente spetta un risarcimento per i danni arrecati da documenti fiscali palesemente infondati e per le spese sostenute a fini di autotutela. 2. Il risarcimento è stabilito in misura percentuale rispetto alla somma richiesta. 3. La misura del risarcimento può essere determinata anche in sede giudiziaria, in base al libero apprezzamento del giudice».
  3. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 46, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1.1. Qualora il concessionario sia un'amministrazione pubblica di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alle violazioni commesse dal personale si applicano le sanzioni previste dal medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001»;
   b) dopo l'articolo 46, è inserito il seguente: «Art. 46-bis. – (Omissione di verifica dell'attendibilità degli atti) – 1. Il concessionario è tenuto a verificare la congruità degli elementi contenuti nelle richieste provenienti dagli enti impositori, a partire dalla decorrenza dei termini di esigibilità, con le disposizioni della legge 27 luglio 2000, n. 212. 2. Fatto salvo quanto previsto dall'ordinamento vigente in materia di risarcimenti a seguito di ricorso alla giustizia civile o tributaria, qualora il destinatario dell'atto rilevi, tramite l'impugnazione, errori, omissioni o incongruenze tali da produrre la nullità o l'annullabilità del medesimo atto, il concessionario è tenuto a versare al destinatario il 10 per cento delle somme iscritte nell'atto, previa richiesta del destinatario medesimo, da inoltrare entro trenta giorni dalla dichiarazione di nullità. Tali somme possono essere scomputate da altre somme dovute dal destinatario dell'atto. 3. Se l'errore che ha portato alla nullità o all'annullamento dell'atto ai sensi del comma 2 è imputabile all'ente impositore, il concessionario scomputa le somme erogate a titolo di risarcimento dai riversamenti spettanti al medesimo ente impositore».
16-quinquies. 0100. Foti, Butti.

  Dopo l'articolo 16-quinquies, inserire il seguente:

Art. 16-sexies.
(Sospensione applicazione Indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo d'imposta 2020)

  1. Al fine di fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, con riferimento agli indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni, di cui all'articolo 9-bis decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1 della legge 21 giugno 2017, n. 96, approvati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 marzo 2018 e del 28 dicembre 2018, per il periodo d'imposta 2020, non trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 14 del citato articolo 9-bis.
16-quinquies. 0101. Foti, Butti.

  Dopo l'articolo 16-quinquies, inserire il seguente:

Art. 16-sexies.
(Abolizione dello scontrino elettronico)

  1. L'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è abrogato.
16-quinquies. 0102. Foti, Butti.

ART. 17.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. Dopo il comma 848 dell'articolo 1 del 27 dicembre 2017, n. 205 è inserito il seguente:
  «848-bis. Gli enti sotto i 15 mila abitanti, che hanno commesso errori nel riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come evidenziato da una revisione della da una revisione della delibera di riaccertamento svolta dall'Organo di revisione, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2018, al riaccertamento straordinario dei residui provenienti dalle gestioni 2014 e precedenti, come risultanti al 31 dicembre 2019, secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 30 settembre 2020. L'eventuale maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento di cui al periodo precedente è ripianato in quote costanti entro l'esercizio 2044, secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015. In ogni caso, resta ferma la possibilità degli enti di procedere ad una nuova operazione di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nei tempi e secondo le modalità di cui ai precedenti periodi del presente comma».
17. 1. Sarro, Sisto, Tartaglione, Cortelazzo, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo il comma 3 inserire i seguenti:
  3-bis. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono abrogati i commi 4 e 6 dell'articolo 163 e il comma 9-bis dell'articolo 175.
  3-ter. In relazione alla necessità di consentire una sostanziale semplificazione nell'operatività dei soggetti coinvolti, le modifiche di cui al comma precedente e quelle introdotte dall'articolo 57, comma 2-quater, lettera a), del decreto-legge n. 124 del 2019, si considerano automaticamente recepite nelle convenzioni di tesoreria.
*17. 2. Sarro, Cortelazzo, Sisto, Tartaglione, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo il comma 3 inserire i seguenti:
  3-bis. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono abrogati i commi 4 e 6 dell'articolo 163 e il comma 9-bis dell'articolo 175.
  3-ter. In relazione alla necessità di consentire una sostanziale semplificazione nell'operatività dei soggetti coinvolti, le modifiche di cui al comma precedente e quelle introdotte dall'articolo 57, comma 2-quater, lettera a), del decreto-legge n. 124 del 2019, si considerano automaticamente recepite nelle convenzioni di tesoreria.
*17. 100. Ferro, Foti, Butti.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4.1. La Regione Lazio, in sede di Conferenza Unificata, provvede al sostegno finanziario unitamente a Roma Capitale delle misure di sicurezza integrata necessarie per la Città di Roma provvedendo anche ad un'indennità cosiddetta di Roma Capitale nei confronti delle Forze di Polizia ivi impiegate quotidianamente nei servizi di Ordine e Sicurezza Pubblica, così come avviene in tutte le Capitali Europee.
  4.2. Le Regioni Lombardia, Piemonte, Campania, Toscana, Emilia-Romagna, Liguria, Puglia e Sicilia, in sede di Conferenza Unificata, provvedono alla copertura finanziaria speciale per la sicurezza delle Città di Milano, Torino, Napoli, Firenze, Bologna, Genova, Bari e Palermo predisponendo un'indennità integrata alle Forze di polizia in misura ridotta rispetto a Roma Capitale.
  4.3. Per le città comprendenti Stadi di Calcio di serie A e serie B, in sede di Conferenza Stato-Città e autonomie locali, partecipano alla messa in sicurezza delle aree interessate anche la F.I.G.C. e il C.O.N.I., per gli eventi olimpici, e le Società Sportive che, in base a forme di solidarietà e sussidiarietà stabilite nella misura del 75 per cento per le Società Sportive, intervengono all'erogazione alle Forze di Polizia impiegate delle indennità previste per i servizi connessi all'Ordine ed alla Sicurezza Pubblica.
17. 3. Sarro, Sisto, Tartaglione, Cortelazzo, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4.1. La Regione Lazio, in sede di Conferenza Unificata, provvede al sostegno finanziario unitamente a Roma Capitale delle misure di sicurezza integrata necessarie per la Città di Roma provvedendo anche ad un'indennità cosiddetta di Roma Capitale nei confronti delle Forze di Polizia ivi impiegate quotidianamente nei servizi di Ordine e Sicurezza Pubblica, così come avviene in tutte le Capitali Europee.
  4.2. Le Regioni Lombardia, Piemonte, Campania, Toscana, Emilia-Romagna, Liguria, Puglia e Sicilia, in sede di Conferenza Unificata, provvedono alla copertura finanziaria speciale per la sicurezza delle Città di Milano, Torino, Napoli, Firenze, Bologna, Genova, Bari e Palermo predisponendo un'indennità integrata alle Forze di polizia in misura ridotta rispetto a Roma Capitale.
17. 101. Foti, Butti.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4. 1. All'articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «di cui al comma 754» sono soppresse.
17. 4. Sarro, Sisto, Cortelazzo, Tartaglione, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4.1. I comuni che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a ridosso dell'emergenza sanitaria e comunque nell'esercizio finanziario 2019, la cui valutazione non è stata notificata dalla Corte dei Conti, hanno la facoltà di rimodulare il piano entro il termine del 30 novembre 2020. Entro tenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i Comuni interessati sono tenuti a darne comunicazione al Ministero dell'interno e alla Sezione di controllo regionale della Corte dei conti.
17. 5. Sarro, Sisto, Cortelazzo, Tartaglione, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4.1. I contratti derivati delle regioni e degli Enti Locali, se accompagnati al momento della stipula da anticipazioni finanziarie, laddove non deliberati dall'organo consiliare o assembleare, sono nulli di pieno diritto.
17. 6. Sarro, Sisto, Mazzetti, Tartaglione, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo il comma 4-quater, aggiungere il seguente:
  4-quinquies. Fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, con riferimento alle nuove assunzioni previste dalla legislazione vigente in materia di potenziamento e rafforzamento dei centri per l'impiego, effettuate in data successiva all'entrata in vigore della presente legge, le spese e le relative entrate correnti poste a copertura delle medesime assunzioni non rilevano ai fini del valore soglia.
17. 7. Caffaratto, Caparvi, Durigon, Giaccone, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

   1. I comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti articolano il loro territorio per istituire forme di gestione e di unificazione dei servizi amministrativi.».
17. 01. Tartaglione, Sisto, Sarro, Cortelazzo, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

Art. 17-bis.

  1. In applicazione dell'articolo 50, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, gli enti locali, per l'adempimento dei propri compiti istituzionali, accedono gratuitamente a tutte le banche dati pubbliche.
17. 02. Tartaglione, Sisto, Sarro, Cortelazzo, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

Art. 17-bis.

  1. I comuni che, successivamente all'ultimo censimento della popolazione, hanno avuto una significativa variazione della popolazione, provvedono ad effettuare un nuovo censimento prima dello svolgimento delle elezioni amministrative del 2021.
17. 03. Tartaglione, Sisto, Sarro, Labriola, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

Art. 17-bis.

  1. La figura dei segretari comunali e provinciali è abrogata. Le relative funzioni sono trasferite ai dirigenti degli enti locali.
17. 04. Tartaglione, Sisto, Sarro, Labriola, Cortelazzo, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

Art. 17-bis.
(Misure urgenti per il potenziamento delle funzionalità degli enti locali)

  1. Al fine di potenziare la funzionalità degli enti locali e mettere i Comuni nelle condizioni di assumere personale a tempo indeterminato ed erogare servizi puntuali ed efficienti, a decorrere dall'entrata in vigore della presente è sospesa l'applicazione dell'articolo 1, comma 557 della legge n. 296 del 2006 come modificato dal decreto-legge n. 90 del 2014, secondo cui a decorrere dal 2014 i comuni devono seguire come base di riferimento la spesa del personale sostenuta nel triennio 2011-2013.
  2. Le Unioni di Comuni possono assumere personale in modo indipendente dai Comuni che ne fanno parte per tutte quelle che sono le funzioni gestite dalle Unioni stesse. Eventuali limitazioni che ricadono sui Comuni appartenenti alle Unioni non devono inficiare le opportunità di gestione del personale in capo alle Unioni stesse.
17. 05. Sisto, Sarro, Tartaglione, Cortelazzo, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

Art. 17-bis.

  1. All'articolo 24, comma 5-bis, primo periodo, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: «un risultato medio», sono inserite le seguenti: «in pareggio o».
17. 06. Sisto, Sarro, Tartaglione, Cortelazzo, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

Art. 17-bis.

  1. All'articolo 26, comma 6-bis, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di cui alla delibera CIPE 21 marzo 1997.».
17. 07. Sisto, Sarro, Tartaglione, Cortelazzo, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

Art. 17-bis.

  1. Al fine di considerare il Nuovo Polo della Salute di Padova come opera strategica e al fine di consentirne la realizzazione, è autorizzato un contributo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022.
  2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
17. 08. Sisto, Sarro, Tartaglione, Cortelazzo, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

Art. 17-bis.

  1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono rese esigibili in favore della Regione Basilicata le risorse da royalties previste per il 2016 e relative alle produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi dell'anno 2015, stabilizzate in bilancio sul capitolo 3593/MISE.
17. 09. Casino, Tartaglione, Cortelazzo, D'Ettore, Ruffino.

ART. 17-bis.

  Dopo l'articolo 17-bis, inserire il seguente:

Art. 17-ter.
(Parametri di deficitarietà strutturale)

  1. Per l'anno 2020 agli enti locali in condizione di deficitarietà strutturale non si applicano i limiti e i controlli previsti dall'articolo 243, commi 1, 2, 3 e 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
17-bis. 01. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 17-bis, inserire il seguente:

Art. 17-ter.
(Semplificazione variazioni di bilancio in esercizio provvisorio)

  1. Al fine di semplificare le procedure di spesa relative a risorse disponibili presso gli enti locali, per l'anno 2020, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono consentite anche nel corso dell'esercizio provvisorio le variazioni di bilancio per l'utilizzo di trasferimenti correnti e di contributi agli investimenti dei quali l'ente locale risulta assegnatario, nonché le variazioni compensative tra diversi programmi o missioni finalizzate all'ordinato svolgimento delle funzioni fondamentali degli enti locali. Le variazioni di cui al periodo precedente sono deliberate dall'organo esecutivo e sottoposte alla ratifica dell'organo consiliare contestualmente alla deliberazione del bilancio di previsione.
17-bis. 02. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 17-bis, inserire il seguente:

Art. 17-ter.
(Facoltà di libero utilizzo della quota destinata dell'avanzo di amministrazione e dei proventi da alienazioni e contrasto degli illeciti)

  1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga alle modalità di utilizzo della quota destinata agli investimenti dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono utilizzare la predetta quota dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso, nonché per fronteggiare eventuali squilibri di bilancio derivanti dal calo delle entrate proprie dovuto all'emergenza stessa. L'utilizzo della quota dell'avanzo di amministrazione di cui al periodo precedente, limitatamente all'esercizio 2020, è autorizzato anche nel corso dell'esercizio provvisorio, per una percentuale non superiore all'ottanta per cento, nel caso in cui l'organo esecutivo abbia approvato lo schema del rendiconto di gestione relativo all'anno 2019 e l'organo di revisione ne abbia rilasciato la relazione ai sensi dell'articolo 239, primo comma, lettera d), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, per l'esercizio finanziario 2020, gli enti locali possono disporre l'utilizzo delle quote di avanzo di amministrazione libero e destinato, come risultanti dal rendiconto di gestione relativo all'anno 2019, alle condizioni di cui all'ultimo periodo del citato comma 1, in deroga ai limiti disposti dall'articolo 1, comma 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche con riferimento alla quota di avanzo vincolato, limitatamente ad interventi finanziati da mutui e prestiti contratti o da trasferimenti di terzi sottoposti, a pena di revoca, a termini perentori di scadenza. Le medesime disposizioni si applicano, altresì, nei limiti disposti dal citato comma 898, alle quote di avanzo vincolato finanziate da entrate proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte.
  3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, gli enti locali possono utilizzare, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 162, comma 6,193, comma 3, e 199, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i proventi delle alienazioni di beni patrimoniali disponibili o di attività finanziarie, nonché i proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti.
17-bis. 03. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 17-bis, inserire il seguente:

Art. 17-ter.
(Pagamento dei debiti commerciali degli enti locali e delle regioni e province autonome)

  1. Qualora le richieste di anticipazione di liquidità presentate entro il 7 luglio 2020 ai sensi dell'articolo 116, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si riferiscano ad un ammontare complessivo di debiti inferiore alla dotazione iniziale della «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari» del «Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili» istituito all'articolo 115, comma 1 del medesimo decreto decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, l'anticipazione di liquidità potrà essere chiesta nel periodo intercorrente tra il 1o settembre 2020 e il 21 settembre 2020.
  2. L'anticipazione di cui al comma 1 è concessa, entro l'8 ottobre 2020 a valere sulle risorse residue della «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari» di cui all'articolo 115, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, proporzionalmente alle richieste di anticipazione pervenute e, comunque, nei limiti delle somme disponibili nella sezione medesima.
  3. Al comma 8, primo periodo, dell'articolo 116 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole «entro il trentesimo giorno successivo alla data di erogazione» sono sostituite dalle seguenti «entro il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di erogazione».
17-bis. 04. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 17-bis, inserire il seguente:

Art. 17-ter.
(Sospensione recuperi dei disavanzi degli enti locali)

  1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, in deroga alle disposizioni vigenti in materia di ripiano dei disavanzi di amministrazione, ivi comprese quelle riguardanti il ripiano previsto nei piani di riequilibrio pluriennale deliberati, di cui agli articoli 243-bis e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali soggetti al recupero possono non applicare al bilancio di previsione 2020-2022 la quota di disavanzo da ripianare nell'annualità 2020. Conseguentemente, il piano di recupero è prolungato di un anno.
  2. Le risorse originariamente destinate al ripiano della quota annuale di disavanzo di cui al comma 1 sono utilizzate dagli enti locali, per far fronte al pagamento dei debiti fuori bilancio e dei debiti oggetto di determinazione nell'ambito dei piani di rientro e dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale e, per la quota rimasta disponibile, per sostenere le maggiori spese derivanti dall'emergenza epidemiologica in atto, nonché la salvaguardia degli equilibri di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
17-bis. 05. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 17-bis, inserire il seguente:

Art. 17-ter.
(Moratoria restituzione delle anticipazioni di liquidità enti locali in crisi finanziaria)

  1. La restituzione delle anticipazioni di liquidità in scadenza nel corso del 2020, di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 6 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è posticipata all'esercizio successivo a quello di scadenza degli attuali piani di restituzione, senza applicazione di sanzioni e interessi. Non si fa luogo alla restituzione di somme eventualmente già versate.
17-bis. 06. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 17-bis, inserire il seguente:

Art. 17-ter.
(Ulteriori semplificazioni in materia di spesa degli enti locali)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, agli enti locali cessano di applicarsi le seguenti disposizioni in materia di contenimento e di riduzione della spesa e di obblighi formativi:
   a) articolo 1, comma 146, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
   b) articolo 9, comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
   c) articolo 14 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
   d) articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

  2. Al comma 8 dell'articolo 22 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: «1o luglio 2019» sono sostituite dalle parole: «1o gennaio 2022».
17-bis. 07. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 17-bis, inserire il seguente:

Art. 17-ter.
(Semplificazioni in materia di obblighi di comunicazione delle variazioni al bilancio degli enti locali)

  1. Il comma 9-bis dell'articolo 175 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è abrogato.
17-bis. 08. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 17-bis, inserire il seguente:

Art. 17-ter.
(Semplificazioni in materia di rinnovo degli organi di revisione degli enti locali)

  1. All'articolo 16, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 25-bis è inserito il seguente:
  «25-ter. È consentito un solo rinnovo dell'organo di revisione scelto mediante le procedure di cui ai commi 25 e 25-bis con la procedura di cui al primo periodo del comma 25.».
17-bis. 09. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 17-bis, inserire il seguente:

Art. 17-ter.
(Fondo liquidità per gli enti in riequilibrio finanziario pluriennale)

  1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 243-ter:
    1) al comma 1, sono anteposte le parole: «In attuazione di quanto previsto al comma 5 dell'articolo 119 della Costituzione,» e le parole: «prevede un'anticipazione a valere sul» sono sostituite con le seguenti: «istituisce un»;
    2) al comma 2, le parole: «di 10 anni» sono sostituite con le parole: «fino a 10 anni a decorrere dall'esercizio 2020, e».
   b) all'articolo 243-sexies al comma 1, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e al pagamento delle esposizioni eventualmente derivanti dal contenzioso censito nel piano di riequilibrio pluriennale dell'ente».

  2. Il fondo di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2020, al cui onere si provvede:
   a) quanto a 90 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
   b) quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
17-bis. 010. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 17-bis, inserire il seguente:

Art. 17-ter.
(Misure a sostegno delle funzioni fondamentali degli enti locali)

  1. Per gli anni 2020, 2021 e 2022, il 30 per cento del gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D riservato allo Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 744, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è versato direttamente al comune in cui è situato l'immobile oggetto di imposta.
  2. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 947 milioni di euro per l'anno 2020 e 1.139 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022 si provvede:
   a) quanto a 947 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 settembre 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 ottobre 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico;
   b) quanto a 1.139 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
17-bis. 011. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 17-bis, inserire il seguente:

Art. 17-ter.
(Ulteriori misure a sostegno delle funzioni fondamentali degli enti locali in stato di dissesto finanziario)

  1. All'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
  1-bis. In aggiunta alle risorse di cui al comma precedente, tra i soli comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, che si trovino in stato di dissesto finanziario di cui all'articolo 244 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, sono ripartiti ulteriori 75 milioni di euro.
  1-ter. L'utilizzo delle nuove risorse, che saranno allocate in una apposita sezione separata del fondo di cui al comma 1 del presente articolo, potrà essere in tutto o in parte svincolata dalle prescrizioni previste dal piano di riequilibrio e dai bilanci di previsione riequilibrati di cui all'articolo 261 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 e dovrà essere utilizzata dagli enti locali beneficiari per sopperire ai servizi essenziali posti a rischio dalle minori entrate o maggiori uscite determinate dall'emergenza sanitaria ed epidemiologica dovuta alla diffusione di COVID-19. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 10 luglio 2020, previa intesa in Conferenza stato città ed autonomie locali, sono individuati criteri e modalità di riparto tra gli enti locali interessati dal comma 1-bis del presente articolo, che tengano conto del peso demografico dei comuni e delle relative consistenze di bilancio.
  1-quater. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, pari a euro 75 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190.
17-bis. 012. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo, 17-bis inserire il seguente:

Art. 17-ter.
(Procedure provvisorie di ripianamento del disavanzo tecnico)

  1. Nel corso degli anni 2020 e 2021, in considerazione degli effetti finanziari connessi all'emergenza epidemiologica derivante dalla diffusione di COVID-19, gli enti locali, che a seguito del riaccertamento straordinario dei residui, si trovino in condizione di disavanzo tecnico di cui all'articolo 3 comma 13 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono prevedere il ripianamento dei residui passivi che costituiscono tale disavanzo in tre anni, consentendo, per il triennio interessato, lo svincolo degli avanzi vincolati non destinati all'operazione di ripianamento.
17-bis. 013. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 17-bis, inserire il seguente:

Art. 17-ter.
(Riduzione quota minima di accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità)

  1. Al fine di consentire agli enti locali il corretto svolgimento delle proprie funzioni fondamentali e mitigare gli effetti negativi sulle entrate locali derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dalla connessa crisi economica, nel corso degli anni 2020 e 2021, gli enti locali, in deroga al comma 79 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 e al punto 3.3 dell'allegato 4/2, recante il «Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria», annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono determinare l'accantonamento da stanziare nel bilancio di previsione 2020 e 2021 a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità nella missione «Fondi e accantonamenti», in misura non inferiore al 50 per cento dell'Importo totale.
  2. Al paragrafo 3.3 del predetto allegato 4/2, dopo le parole: «salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018» sono aggiunte le seguenti: «e per gli esercizi 2020 e 2021, in base alle norme prò tempore vigenti».
17-bis. 014. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 17-bis, inserire il seguente:

Art. 17-ter.
(Utilizzo entrate vincolate enti locali)

  1. In considerazione dell'eccezionalità della situazione di emergenza sanitaria e della crisi economica ad essa connessa, e in conseguenza della riduzione delle entrate tributarie di propria competenza, gli enti locali, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 195 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per gli anni 2020 e 2021, possono utilizzare temporaneamente le entrate di cui all'articolo 180, comma 3, lettera d), del citato decreto, senza vincolo di destinazione per sostenere la spesa corrente e garantire l'effettiva erogazione dei servizi pubblici essenziali.
17-bis. 015. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 17-bis, inserire il seguente:

Art. 17-ter.
(Disposizioni in materia di segretari comunali e provinciali)

  1. Sino alla data di immissione in ruolo dei candidati vincitori del Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di duecentonovantuno borsisti al sesto corso-concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di duecentoventiquattro segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo Nazionale dei segretari comunali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 28 dicembre 2018, i comuni di classe IV e III nei quali sia vacante la carica di segretario possono affidare le relative funzioni ai vicesegretari. Nel predetto periodo tali sedi di segreteria possono adottare convenzioni per avvalersi di un medesimo vicesegretario, anche in servizio presso altro ente.
  2. La classe di segreteria delle convenzioni di cui all'articolo 98 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è determinata dalla sommatoria degli abitanti di tutti i comuni convenzionati.
17-bis. 016. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 17-bis, inserire il seguente:

Art. 17-ter.
(Disposizioni urgenti in materia di reclutamento dei segretari comunali)

  1. Al fine di sopperire con urgenza all'attuale carenza di Segretari comunali iscritti all'Albo, in deroga alle ordinarie modalità di accesso all'Albo stesso di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997 n. 465, il reclutamento del fabbisogno di n. 171 segretari di cui alla deliberazione del 20 febbraio 2019 del consiglio direttivo per l'Albo nazionale dei segretari comunali ed al parere favorevole espresso della Conferenza Stato – città ed autonomie locali nella seduta del 13 marzo 2019, avviene mediante concorso per titoli ed esami indetto dal Ministero dell'interno cui consegue la immediata l'iscrizione nella fascia iniziale dell'Albo, secondo quanto previsto dai commi seguenti.
  2. Al concorso possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, in possesso di laurea in giurisprudenza, o economia e commercio o scienze politiche o ad esse equipollenti, che abbiano prestato almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di laurea.
  3. Il bando individua preventivamente gli albi regionali, esclusivamente fra quelli nei quali la carenza di segretari sia proporzionalmente più elevata nonché quelli interessati dagli eventi sismici di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 11 ottobre 2016, n. 399 recante «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016» ai quali è assegnato l'intero contingente, prevedendo altresì l'obbligo di permanenza in tali albi per un periodo non inferiore a 3 anni decorrenti dalla prima presa di servizio.
  4. Fatto salvo quanto disciplinato dai commi precedenti, al concorso si applicano, per quanto compatibili, le previsioni di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997 n. 465. Per i vincitori del concorso il Ministero dell'Interno istituisce un corso di formazione straordinario di sviluppo e consolidamento delle competenze, a frequenza obbligatoria.
  5. Sino alla data di immissione nell'albo dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, di cui ai commi precedenti, nelle regioni ove la carenza di segretari sia particolarmente elevata, come tali individuate dal responsabile dell'Albo nazionale previa deliberazione del consiglio direttivo:
   a) i comuni di classe IV e III nei quali sia vacante la carica di segretario possono affidare le relative funzioni ai vicesegretari; nel predetto periodo tali sedi di segreteria possono altresì adottare convenzioni per avvalersi di un medesimo vicesegretario, anche in servizio presso altro ente; per le sedi di classe III le facoltà di cui alla presente lettera sono esercitabili solo a seguito di ulteriore apposita pubblicazione andata deserta;
   b) ai segretari comunali e provinciali collocati in disponibilità cui siano assegnati incarichi di reggenza, ove siano residenti in altre regioni contermini, spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per il raggiungimento della sede.

  6. Gli iscritti all'Albo dei segretari nella fascia iniziale a seguito di superamento dei precedenti corsi concorsi già espletati che non abbiano preso servizio entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono cancellati dall'Albo senza possibilità di chiedere la reiscrizione; ai fini della presa di servizio, per i predetti iscritti è possibile presentare la domanda nelle sedi di segreteria degli albi regionali di cui al comma 5 a prescindere dall'albo regionale di prima assegnazione.
  7. La classe di segreteria delle convenzioni di cui all'articolo 98, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è determinata dalla sommatoria degli abitanti di tutti i comuni convenzionati.
17-bis. 017. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 17-bis, aggiungere il seguente:

Art. 17-ter.
(Misure urgenti in materia di riequilibrio finanziario degli enti locali)

  1. Al fine di consentire agli enti locali il corretto svolgimento delle proprie funzioni fondamentali, di mitigare gli effetti negativi sulle entrate locali derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dalla connessa crisi economica, e di semplificare le procedure di ripianamento dei disavanzi di amministrazione degli enti locali, all'articolo 188, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «in ogni caso non oltre la durata della consiliatura,» sono soppresse.
  2. Per le stesse finalità di cui al comma precedente, all'articolo 39-quater, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «quindici annualità» sono sostituite dalle seguenti: «trenta annualità».
17-bis. 018. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 17-bis, aggiungere il seguente:

Art. 17-ter.
(Semplificazioni in materia di rinnovo degli organi di revisione degli enti locali)

  1. All'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è dopo il comma 25-bis inserito il seguente:
  «25-ter. I comuni con meno di 5 mila abitanti possono rinnovare per una volta l'organo di revisione scelto mediante estrazione con la procedura di cui al primo periodo del comma 25».
17-bis. 019. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 17-bis, aggiungere il seguente:

Art. 17-ter.
(Strumenti finanziari regionali)

  1. In considerazione della necessità di intervenire con la massima urgenza nell'attuale situazione di difficoltà economica e finanziaria conseguente all'emergenza COVID-19, è favorito l'utilizzo da parte delle Regioni di strumenti finanziari che, operando nella forma di organismi strumentali che non applicano il decreto legislativo n. 118 del 2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 42 del 2009), risultano maggiormente efficaci e tempestivi nell'attuazione delle misure di sostegno a favore dalle imprese.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 42 del 2009), l'accertamento dei rientri di anticipazioni disposte a favore degli strumenti finanziari è consentito nello stesso esercizio di concessione delle medesime, seppure esigibile negli esercizi successivi.
17-bis. 020. Bubisutti, Gava, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Paternoster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 17-bis, aggiungere il seguente:

Art. 17-ter.
(Misure in materia di tributi locali)

  1. I contratti in corso alla data dell'8 marzo 2020 tra gli enti affidatari ed i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere rinegoziati, in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di assicurare condizioni di sostenibilità a fronte delle riduzioni di fatturato dei soggetti medesimi dovute all'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, anche attraverso allungamenti della durata del contratto, comunque non oltre il 31 dicembre 2023, o l'ampliamento del perimetro dei servizi affidati.
17-bis. 021. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 17-bis, aggiungere il seguente:

Art. 17-ter.
(Trattenimento in servizio dei segretari comunali)

  1. Al fine di attenuare gli effetti negativi delle misure di contrasto e contenimento all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e consentire ai comuni e alle province uno svolgimento efficiente ed efficace delle proprie funzioni fondamentali, i segretari comunali e provinciali iscritti all'Albo Nazionale dei Segretari comunali e provinciali, in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza, possono presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio non oltre il settantesimo anno di età.
  2. Con decreto del Ministro dell'Interno, da adottare entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.
  3. Gli oneri derivanti dalla presente disposizione sono a carico dei bilanci delle amministrazioni interessate, fermo l'obbligo del rispetto dell'equilibrio di bilancio pluriennale.
17-bis. 022. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 17-bis, aggiungere il seguente:

Art. 17-ter.
(Semplificazioni in materia di potenziamento del personale dei comuni e loro consorzi)

  1. Per gli anni 2020 e 2021 i comuni e i loro consorzi possono assumere personale strettamente necessario a far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e per garantire le funzioni fondamentali, in deroga alla disciplina prevista dal comma 2, dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
  2. Gli oneri derivanti dalla presente disposizione sono a carico dei bilanci delle amministrazioni interessate, fermo l'obbligo del rispetto dell'equilibrio di bilancio pluriennale.
17-bis. 023. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 17-bis, inserire il seguente:

Art. 17-ter.
(Modifiche al decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34)

  1. Il termine di cui all'articolo 30, comma 14-bis, terzo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è fissato al 15 dicembre.
17-bis. 0100. Ciaburro, Caretta.

ART. 18.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

  1. A causa dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, il termine di cui all'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per l'anno 2020 è prorogato al 31 dicembre 2020.
18. 01. Sisto, Sarro, Tartaglione, Cortelazzo, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Riordino delle Avvocature degli enti pubblici)

  1. Le presenti disposizioni costituiscono attuazione degli articoli 18, 19 e 23 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'articolo 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
  2. È istituito il ruolo professionale degli avvocati delle Pubbliche Amministrazioni, diverse dallo Stato, di cui all'articolo 1, secondo comma, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con riferimento alle Regioni, Province, Comuni, Istituti autonomi case popolari, Amministrazioni, Aziende ed Enti del Servizio Sanitario nazionale, nel quale sono inseriti di diritto gli avvocati dipendenti a tempo indeterminato in servizio alla data di entrata in vigore della presente, che siano iscritti nell'Elenco speciale annesso all'Albo professionale forense tenuto dai Consigli dell'Ordine.
  3. È condizione per l'inquadramento nel ruolo professionale degli avvocati l'accesso alla carriera mediante pubblico concorso e l'iscrizione all'albo degli avvocati.
  4. Gli avvocati appartenenti al ruolo professionale non sono soggetti a vincoli di subordinazione gerarchica e dipendono funzionalmente ed esclusivamente dal legale rappresentante dell'Ente.
  5. L'Ufficio legale è coordinato da un avvocato abilitato al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori senza vincoli di subordinazione alle strutture amministrative.
  6. Per gli avvocati appartenenti al ruolo professionale è istituita l'area di contrattazione separata nazionale e decentrata, articolata, ai fini della disciplina del relativo trattamento economico, nelle seguenti sezioni:
   a) avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori;
   b) avvocati abilitati al patrocinio ordinario.

  7. Nell'ambito della contrattazione collettiva agli avvocati del ruolo professionale è attribuito un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto per i dirigenti dalla contrattazione collettiva di ciascun comparto di appartenenza.
  8. Il titolo professionale di abilitazione al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, unitamente all'anzianità di servizio almeno quinquennale quale avvocato pubblico, costituiscono requisiti minimi per l'attribuzione degli incarichi di responsabilità di direzione di struttura legale, semplice o complessa.
  9. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e nelle more della contrattazione separata, è istituito il ruolo ad esaurimento dei dirigenti avvocati delle Pubbliche Amministrazioni di cui al comma 2 nel quale sono collocati di diritto i dirigenti avvocati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, con salvezza dei livelli retributivi in godimento, Agli altri avvocati appartenenti al molo professionale istituito con la presente legge, spetta un trattamento economico equiparato a quello tabellare in godimento dei dirigenti del comparto di riferimento dei rispettivi Enti. Agli stessi avvocati, ove abilitati al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, spetta, altresì, una indennità di toga il cui importo è fissato dall'Amministrazione di appartenenza in misura non inferiore al 50 per cento dell'indennità di posizione dirigenziale prevista dalla vigente contrattazione collettiva dei dirigenti del comparto di riferimento dei rispettivi Enti, e in ogni caso entro i limiti delle risorse rivenienti dalle economie conseguenti alla collocazione in quiescenza del personale dell'Ente, mentre nessuna ulteriore indennità compete a titolo di eventuale coordinamento di struttura, semplice o complessa, non apicale. Resta fermo per tutti gli avvocati previsti dal presente comma il diritto ai compensi professionali come disciplinati dalle leggi nazionali in materia e dai regolamenti di ciascuna amministrazione. All'Avvocato incaricato del coordinamento dell'Avvocatura spetta l'indennità fissata da ciascuna Amministrazione nei limiti degli stanziamenti di bilancio all'uopo disposti.
  10. Nelle more dell'entrata in vigore della contrattazione separata per il ruolo professionale, all'attuazione delle disposizioni transitorie di cui al comma precedente si provvede a valere sulle risorse rivenienti dalle economie conseguenti alla quiescenza del personale e dai fondi già destinati al trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale con profilo di avvocato, comparto non dirigenziale.
18. 02. Sisto, Sarro, Tartaglione, Cortelazzo, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Assunzione di personale tecnico negli enti locali)

  1. Al fine di favorire il rafforzamento degli uffici di progettazione e delle stazioni uniche appaltanti delle Province e delle Città metropolitane, e per favorire i processi di digitalizzazione della pubblica amministrazione locale è autorizzata l'assunzione di 5.000 funzionari tecnici e amministrativi altamente specializzati attraverso una procedura concorsuale unica gestita dalla Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 ottobre 2020, individua i fabbisogni di personale e definisce i tempi e le modalità di svolgimento e di conclusione delle procedure concorsuali previo accordo in Conferenza Stato – Città ed autonomie locali.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
18. 03. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Misure urgenti in materia di finanza pubblica)

  1. Al fine di non aggravare gli effetti economici negativi connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e consentire alle regioni di poter svolgere le proprie funzioni fondamentali, per gli anni 2020 e 2021 il contributo alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 875-ter, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sospeso.
  2. Entro il 30 settembre 2020, mediante la conclusione di apposito accordo bilaterale, è definita la modalità di versamento delle quote sospese dal comma precedente.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 726 milioni di euro per l'anno 2020 e 716 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede:
   a) quanto a 726 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 settembre 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 ottobre 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'Importo del beneficio economico;
   b) quanto a 716 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
18. 04. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

Art. 18-bis.

  1. All'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma:
  3-bis. L'inserimento nel programma triennale dei lavori pubblici degli enti locali di onere pubbliche oggetto di richieste di contributi a valere su risorse dello stato, delle regioni e delle province autonome, rese disponibili da bandi pubblici, può essere effettuato entro 15 giorni dalla concessione del contributo con variazione del programma triennale per mezzo di delibera di giunta e successivamente approvata nei termini di legge dal consiglio dell'ente locale.
18. 0100. Foti, Butti.

  Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

Art. 18-bis.
(Semplificazioni in materia di TARI)

  1. L'entrata in vigore del metodo tariffario rifiuti di cui alla deliberazione Arerà n. 443 del 31 ottobre 2019 è differita al 30 aprile 2021.
18. 0101. Ciaburro, Caretta.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 18-bis.
(Modifiche al Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)

  All'articolo 65, comma 1 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: «il sindaco», aggiungere le seguenti: «di comune con popolazione superiore a 5000 abitanti».
18. 0102. Donzelli.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 18-bis.
(Modifiche al Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)

  All'articolo 65, comma 1 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: «il sindaco», aggiungere le seguenti: «di comune con popolazione superiore a 3000 abitanti».
18. 0103. Donzelli.

ART. 19.

  Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   e-bis) l'articolo 24, comma 5, si applica anche agli RU abilitati, già in servizio presso un ateneo.
19. 1. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
   f-bis) l'articolo 24 è sostituito dal seguente: «Le Università possono riprendere le procedure di valutazione per il reclutamento dei ricercatori a tempo indeterminato come disposte dai commi 3 e 5 della legge 9 gennaio 2009, n. 1. A tal fine, i candidati in possesso del dottorato di ricerca o di un titolo riconosciuto equipollente anche conseguito all'estero, con almeno tre insegnamenti universitari a contratto, con pubblicazioni di rilevanza anche internazionale, che hanno ottenuto un assegno di ricerca della durata di almeno quarantotto mesi anche non continuativi di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (o di contratti a tempo determinato o di formazione, retribuiti, di collaborazione coordinata e continuativa, o a progetto, di rapporti di collaborazione retribuita equipollenti ai precedenti presso università o enti di ricerca della stessa durata), sono inseriti a domanda in un albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza in base al settore scientifico-disciplinare di afferenza, che non dà diritto alla docenza e rimane valido per un triennio, dietro valutazione dei titoli e dei curricula scientifici e didattici posseduti.».

  Conseguentemente, le Università, con chiamata diretta, possono attingere dall'albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza per l'assunzione dei ricercatori a tempo indeterminato con modalità da disciplinare con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca da emanare entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge.
19. 2. Sisto, Sarro, Tartaglione, D'Ettore, Ruffino.

  Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
   f-bis) all'articolo 13 della legge 2 aprile 1968, n. 475, sostituire la parola: «compresi» con le seguenti: «ad eccezione di».
19. 3. Mandelli, Sisto, Sarro, Tartaglione, Cortelazzo, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis.1. A decorrere dal 2021, le università statali possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nel limite di spesa pari al cento per cento di quella relativa al personale cessato dal servizio nell'anno precedente.
  1-ter. Qualora l'università non rispetti le condizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 e abbia un Indicatore Sostenibilità economico-finanziaria (ISEF) inferiore ad 1, la facoltà di cui al comma 1 non è concessa.
  1-quater. L'università può assumere il personale di cui al comma 1 oltre il limite di spesa del cento per cento del personale cessato dal servizio nell'anno precedente, qualora soddisfi i seguenti parametri di valutazione:
   a) Valutazione della ricerca (complessivamente per il 67 per cento). In tale ambito i parametri sono:
    1) Qualità della ricerca sulla base del parametro della «revisione tra pari a doppio cieco» (50 per cento);
    2) Capacità di attrarre finanziamenti europei per la ricerca, normalizzato rispetto al settore scientifico di appartenenza (30 per cento);
    3) Numero di ricercatori impegnati in progetti di ricerca (20 per cento).
   b) Valutazione della didattica (complessivamente per il 33 per cento). In tale ambito i parametri sono:
    1) Numero di laureati che trovano occupazione in 3 anni (40 per cento);
    2) Numero di corsi coperti da docenti di ruolo interni (30 per cento);
    3) Numero di laureati che accedono a corsi post universitari, borse di studio con modalità di accesso tramite concorso (20 per cento);
    4) Possibilità di acquisire con questionari le valutazioni degli studenti (10 per cento).
   I parametri 1 e 3 sono normalizzati rispetto ai valori statistici della regione ove ha sede l'Ateneo.

  1-quinquies. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attribuzione delle percentuali aggiuntive di assunzioni per ogni ateneo e le eventuali clausole di salvaguardia per compensare le disparità socio-economiche dei territori ove gli atenei insistono.
  1-sexies. Il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2012 n. 297 è abrogato.
19. 5. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. La valutazione dei risultati della ricerca scientifica svolta dalle Università statali e non statali e dagli Enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, nel triennio successivo all'entrata in vigore della presente legge, è effettuata con il metodo della revisione tra pari in doppio cieco, per assicurare l'anonimato sia dell'autore della ricerca che del revisore della medesima. I soggetti italiani e stranieri incaricati della valutazione di cui al comma 1, sono registrati in appositi elenchi, divisi per area scientifica, tenuti presso il Ministero dell'università e della ricerca, che stabilisce standard minimi di qualità scientifica e di esperienza nella valutazione. Questi elenchi sono aggiornati ogni due anni.
  1-ter. La selezione dei revisori esterni, italiani e stranieri, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, si uniforma al principio di leale cooperazione istituzionale ed è retta da criteri di correttezza, obiettività e imparzialità. I revisori saranno scelti tra gli studiosi e specialisti più autorevoli e scientificamente qualificati delle discipline cui appartengono i prodotti della ricerca da esaminare. Deve essere garantito il mantenimento dell'anonimato dei revisori, sia nella fase di predisposizione dell'elenco dei revisori stessi, che nella fase operativa di valutazione. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di scelta degli esperti disponibili, le eventuali integrazioni e cancellazioni sulla base delle necessità che dovessero emergere in seguito alla trasmissione dei prodotti da parte delle Istituzioni sottoposte a valutazione. Inoltre, sono indicati i metodi di lavoro, le tipologie di valutazione dei prodotti e le ipotesi di soluzioni di eventuali conflitti di interessi.
  1-quater. L'attività di valutazione di cui al comma 1, concorre a determinare la ripartizione della parte premiale del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) di cui alla legge 240 del 2010.
19. 6. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Coloro che hanno titolo a presentare domanda per l'inquadramento nel ruolo dei professori associati o in quello dei ricercatori universitari, che non hanno superato o che non intendano sostenere l'Abilitazione scientifica nazionale (ASN), possono chiedere il passaggio ad altre amministrazioni pubbliche, eccetto gli enti pubblici di ricerca, da individuare secondo un criterio di coerenza con la professionalità acquisita nell'università. Espletate le procedure relative all'ASN, il Ministero dell'università e della ricerca, con proprio decreto, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, stabilisce un termine di sessanta giorni dalla data della pubblicazione, entro cui gli aspiranti al passaggio debbono presentare la domanda relativa, con l'indicazione delle amministrazioni pubbliche alle quali intendano essere destinati. La domanda deve essere corredata dalla documentazione che comprovi la preparazione acquisita all'università e l'anzianità di servizio.
  1-ter. L'abilitazione scientifica nazionale conseguita nelle tornate successive all'entrata in vigore della presente legge ha carattere permanente, fermo restando la verifica costante della conformità della produzione scientifica, da svolgersi secondo le modalità e i criteri fissati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
19. 7. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:
  1-bis. L'articolo 7 della legge 18 marzo 1958, n. 31 recante: «Norme sullo stato giuridico ed economico dei Professori universitari» è abrogato.
19. 4. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministro della salute, sentiti il CNAM e il CUN per quanto di rispettiva competenza, regolamenta con proprio decreto i corsi di Diploma accademico di secondo livello in musicoterapia, danzaterapia, arteterapia e drammaterapia attivabili nelle Istituzioni AFAM, definendone i relativi settori disciplinari, i requisiti di ingresso, gli ordinamenti didattici, gli obiettivi formativi e le prospettive occupazionali.
19. 8. Sarro, Sisto, Tartaglione, Cortelazzo, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministro della salute, sentiti il CNAM e il CUN per quanto di rispettiva competenza, regolamenta con proprio decreto i corsi di Diploma accademico di secondo livello in Musicoterapia e in Arteterapia, attivabili rispettivamente nei Conservatori di musica e nelle Accademie di belle arti, definendone i settori disciplinari, i requisiti di ingresso, gli ordinamenti didattici, gli obiettivi formativi e le prospettive occupazionali.
19. 9. Sarro, Sisto, Tartaglione, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:
  6-bis. Al fine di sostenere e promuovere la ricerca scientifica, la dotazione finanziaria del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata, a partire dall'anno corrente, con le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma seguente.
  6-ter. All'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la parola: «venticinque» è sostituita dalla parola: «ottanta».
19. 10. Sarro, Sisto, Tartaglione, Cortelazzo, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  7. I titolari delle lauree magistrali nelle classi LM 17 – fisica, LM 58 – scienze dell'universo, LM 44 – modellistica matematico-fisica per l'ingegneria, delle lauree specialistiche nelle classi 20/S – fisica, 66/S – scienze dell'universo e 50/S – modellistica matematico-fisica per l'ingegneria o del diploma di laurea in fisica conseguito in base agli ordinamenti previgenti oppure della laurea nella classe L30 – scienze e tecnologie fisiche o del diploma di laurea in scienze e tecnologie fisiche conseguito in base agli ordinamenti previgenti che svolgono o abbiano svolto un'attività professionale prevista dal profilo della professione sanitaria di riferimento, in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di cinque anni, anche non continuativi, e i fisici specializzandi in fisica sanitaria, di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, possono iscriversi nella rispettiva sezione dell'albo dei chimici e dei fisici – settore fisica entro il 31 dicembre 2021, in attesa dell'adozione dello specifico regolamento recante modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio della professione.
*19. 11. Sarro, Sisto, Tartaglione, Cortelazzo, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  7. I titolari delle lauree magistrali nelle classi LM 17 – fisica, LM 58 – scienze dell'universo, LM 44 – modellistica matematico-fisica per l'ingegneria, delle lauree specialistiche nelle classi 20/S – fisica, 66/S – scienze dell'universo e 50/S – modellistica matematico-fisica per l'ingegneria o del diploma di laurea in fisica conseguito in base agli ordinamenti previgenti oppure della laurea nella classe L30 – scienze e tecnologie fisiche o del diploma di laurea in scienze e tecnologie fisiche conseguito in base agli ordinamenti previgenti che svolgono o abbiano svolto un'attività professionale prevista dal profilo della professione sanitaria di riferimento, in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di cinque anni, anche non continuativi, e i fisici specializzandi in fisica sanitaria, di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, possono iscriversi nella rispettiva sezione dell'albo dei chimici e dei fisici – settore fisica entro il 31 dicembre 2021, in attesa dell'adozione dello specifico regolamento recante modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio della professione.
*19. 100. Ferro.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente comma:
  6-bis. Alla tabella allegata al Decreto Ministeriale 3 luglio 2009, n. 90, con il quale sono stati definiti i settori artistico disciplinari, con relative declaratorie e campi disciplinari di competenza dei Conservatori e degli Istituti musicali pareggiati, sono approvate le seguenti modifiche: nell'area delle «discipline interpretative» al settore artistico disciplinare CODI/25 «Accompagnamento pianistico» si aggiunge «Accompagnamento al clavicembalo». Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca si provvede all'attuazione della presente disposizione.
19. 12. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Al fine di potenziare la ricerca svolta da università, enti e istituti di ricerca pubblici e privati e la piena attuazione del Programma Nazionale per la Ricerca, nel rispetto dei principi di libertà ed autonomia della scienza è istituito un apposito Ente, denominato Comitato di Promozione della Ricerca (CPR), dotato di autonomia organizzativa, tecnico-operativa e gestionale. Il CPR serve tutti i rami della scienza e delle scienze umane, coordinando e favorendo la raccolta di risorse economiche e strumentali al fine di finanziare progetti di ricerca anche facilitando la collaborazione nazionale e internazionale tra i ricercatori e le associazioni rappresentative degli ambiti culturali, scientifici e professionali. Il CPR dedica particolare attenzione al progresso e alla formazione dei ricercatori all'inizio della carriera e promuove le sinergie delle attività di ricerca promosse dai ministeri nel rispetto delle proprie autonomie. Il CPR promuove l'uguaglianza tra donne e uomini nella scienza e nel mondo accademico, garantisce e rispetta l'autonomia e la indipendenza dei ricercatori e degli enti di ricerca. Fornisce consulenza al parlamento e alle istituzioni di interesse pubblico in materia scientifica e promuove le relazioni tra la comunità della ricerca e la società e il settore privato, anche al fine di agevolare il trasferimento tecnologico, uno sviluppo sostenibile, nonché una omogenea crescita sociale del Paese. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i compiti, la natura giuridica, la struttura di governo e lo statuto del CPR, garantendo l'indipendenza, l'autonomia la competenza degli organi direttivi, nonché la rappresentatività della comunità scientifica e di tutte le discipline ed ambiti culturali. Con l'entrata in vigore del decreto di cui al precedente comma, le funzioni del Comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR) sono trasferite al CPR. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le procedure di semplificazione alternative in materia amministrativo contabile.
19. 13. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  6-septies. All'articolo 9, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: c-bis), Studentesse in stato di gravidanza.
19. 14. Valbusa, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Vallotto, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Dopo l'articolo 19 inserire i seguenti:

Art. 19-bis.
(Istituzione della prima fascia per i professori di accompagnamento pianistico e relative discipline d'insegnamento autonomo)

  1. È istituita la prima fascia del settore artistico-disciplinare denominato CODI/25 Accompagnamento pianistico, di cui alla tabella allegata al DM 3 luglio 2009, n. 90.
  2. I professori che alla data di approvazione della presente legge sono inquadrati nel settore disciplinare CODI/25, sono inseriti nell'area professionale docenti con decorrenza giuridica a decorrere dal 1o novembre 2010 (oppure dal 1o novembre 2018) e decorrenza economica dal primo giorno lavorativo del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, conservando la posizione stipendiale di provenienza.
  3. Alla progressione di carriera dei docenti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni in materia di progressione di carriera del personale docente delle istituzioni AFAM nel CCNL del comparto. Ad essi vengono riconosciuti gli emolumenti arretrati già accantonati per gli anni accademici 2018/2019 e 2019/2020.

Art. 19-ter.
(Riconoscimento della laurea per gli insegnanti teorico-pratici specializzati sul sostegno)

  1. Gli insegnanti tecnico-pratici in possesso di laurea e di titolo di specializzazione sul sostegno previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, che alla data di entrata in vigore della presente legge, prestano servizio su posto di sostegno a tempo determinato o indeterminato in istituti di istruzione secondaria di primo grado sono inquadrati, ai fini economici, nel ruolo di cui alla tabella C, quadro II, annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1976, n. 88.
  2. Gli insegnanti tecnico-pratici in possesso di laurea e di titolo di specializzazione sul sostegno previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, che alla data di entrata in vigore della presente legge, prestano servizio sul sostegno a tempo determinato o indeterminato in istituti di istruzione secondaria di secondo grado sono inquadrati, ai fini economici, nel ruolo di cui alla tabella C, quadro I, annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1976, n. 88.
  3. All'articolo 13, del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1976, n. 88, al comma 1, alla fine del primo e del secondo capoverso sono inserite le seguenti parole: «nonché gli insegnanti tecnico-pratici in possesso di laurea e di titolo di specializzazione sul sostegno».
19. 01. Vietina, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

Art. 19-bis.
(Semplificazioni sulle norme relative al reclutamento del personale scolastico)

  1. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire, entro il 2020, una procedura straordinaria per titoli ed esami per docenti della scuola dell'infanzia e della primaria, e per i docenti di religione cattolica di ogni organo e grado, per l'assunzione rispettivamente di 12 mila e 8 mila unità, in analogia a quanto già disposto per il concorso straordinario della scuola secondaria di cui all'articolo 1, comma 1 della legge 20 dicembre 2019, n. 159.
19. 02. Sarro, Sisto, Tartaglione, Cortelazzo, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

Art. 19-bis.
(Semplificazioni sulle norme relative al reclutamento del personale scolastico)

  1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica e della sospensione di tutte le procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego di cui all'articolo 87, comma 5 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, vista l'impossibilità di espletare le prove d'accesso al TFA Sostegno (Specializzazione università sostegno), vista la necessità di assicurare agli studenti con «diverse abilità» la necessità della figura di un docente specializzato, il MIUR – Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca – è autorizzato a bandire, con la massima urgenza, corsi di specializzazione sul sostegno per docenti con servizio (CSDS) specifico su sostegno con almeno tre annualità.
  2. Il suddetto corso universitario, della durata di un anno, sarà riservato esclusivamente a tali docenti (di ogni ordine e grado) e non prevede selezione in entrata e altresì, per non subire interruzioni, potrà essere espletato anche in via telematica se la situazione di emergenza dovesse perdurare. Il costo è a carico dei docenti.
19. 03. Sarro, Sisto, Tartaglione, Cortelazzo, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

Art. 19-bis.
(Semplificazioni sulle norme relative al reclutamento del personale scolastico)

  1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica e della sospensione di tutte le procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego di cui all'articolo 87, comma 5 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, i posti del personale docente ed educativo rimasti vacanti e disponibili dopo le operazioni di immissione in ruolo disposte per il solo anno scolastico 2020/2021 ai sensi del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, della legge 9 agosto 2018, n. 96, e della legge 20 dicembre 2019 n. 196, sono assegnati ai soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124.
19. 04. Sarro, Sisto, Tartaglione, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

Art. 19-bis.

  1. Al decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, dopo l'articolo 29-bis, è inserito il seguente:

«Art. 29-ter.
(Mobilità dirigenti scolastici)

  1. I Dirigenti scolastici immessi nei ruoli regionali a seguito di procedure concorsuali nazionali hanno la priorità di rientro, fatto salvo il diritto al primo movimento dei diligenti nella regione, secondo l'ordine della graduatoria nazionale, nella regione indicata come prima scelta nelle fasi di reclutamento su tutti i posti liberi, vacanti e disponibili comprensivi dei contingenti per le nuove assunzioni.
  2. I Dirigenti ai quali è stata preclusa, nell'anno scolastico 2019/20 la scelta della regione Campania hanno diritto al rientro secondo quanto indicato al punto 1.
  3. Nelle more dello stato di emergenza sanitaria da SARS COV2 e fino al ripristino delle condizioni di normalità su tutto il territorio nazionale si dispone l'abolizione del vincolo di permanenza triennale al fine di favorire il rientro nelle regioni di provenienza per la prevenzione dei rischi e la tutela della salute».
19. 05. Sarro, Sisto, Tartaglione, Cortelazzo, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

Art. 19-bis.
(Misure relative alle procedure di semplificazione sulla mobilità dei dirigenti delle istituzioni scolastiche)

  1. In ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, prima dell'assegnazione dei posti per l'immissione in ruolo dei dirigenti scolastici per l'anno scolastico 2020-2021 è disposta, con specifica ordinanza del ministro dell'istruzione, una procedura straordinaria di mobilità su tutti i posti vacanti e disponibili, in deroga alle normative vigenti per i dirigenti scolastici assunti nell'anno scolastico 2019-2020.
19. 06. Sarro, Sisto, Tartaglione, Cortelazzo, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

Art. 19-bis.

  1. Al fine di garantire la continuità e la funzionalità dei servizi sanitari, i professionisti tecnici di laboratorio, assunti presso strutture private o pubbliche a seguito di concorso pubblico, risultano iscritti all'ordine TSRM-PSTRP anche nei casi in cui l'assunzione degli stessi sia avvenuta prima dell'istituzione dell'ordine.
19. 07. Sarro, Sisto, Tartaglione, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

Art. 19-bis.
(Fondo per il merito)

  1. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo speciale per il merito, di seguito denominato «fondo», con una dotazione pari a 20 milioni di euro, finalizzato a promuovere l'eccellenza e il merito fra gli studenti individuati mediante prove nazionali standard. Il fondo è destinato a:
   a) erogare premi di studio;
   b) fornire buoni studio, una quota dei quali deve essere restituita al termine degli studi determinata in relazione ai risultati accademici conseguiti e rimborsata secondo tempi parametrati al reddito percepito;
   c) garantire prestiti d'onore.

  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con propri decreti di natura non regolamentare disciplina i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo ed in particolare:
   a) i criteri di accesso alle prove nazionali standard;
   b) i criteri e le modalità di attribuzione dei premi e dei buoni, nonché le modalità di accesso ai finanziamenti garantiti;
   c) le caratteristiche, l'ammontare dei premi e dei buoni e i criteri e le modalità per la loro eventuale differenziazione;
   d) l'ammontare massimo garantito per ciascuno studente per ciascun anno, anche in ragione delle diverse tipologie di studenti;
   e) i requisiti di merito che gli studenti devono rispettare nel corso degli studi per mantenere il diritto a premi, buoni e finanziamenti garantiti;
   j) le modalità di utilizzo di premi, buoni e finanziamenti garantiti;
   g) le caratteristiche dei finanziamenti, prevedendo un contributo a carico degli istituti concedenti pari all'1 per cento delle somme erogate e allo 0,1 per cento delle rate rimborsate;
   h) i criteri e le modalità di utilizzo del fondo e la ripartizione delle risorse del fondo stesso tra le destinazioni di cui al comma 1 ;
   i) la predisposizione di idonee iniziative di divulgazione e informazione, nonché di assistenza a studenti e università in merito alle modalità di accesso agli interventi di cui al presente articolo.

  3. Il coordinamento operativo dello svolgimento delle prove nazionali, da effettuare secondo i migliori standard tecnologici e di sicurezza, è effettuato dalla società di cui al comma 4, secondo modalità individuate con decreto di natura non regolamentare del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che disciplina, altresì, il contributo massimo richiesto agli studenti per la partecipazione alle prove, nonché le modalità di predisposizione e svolgimento delle stesse.
  4. La gestione della operatività del fondo e dei rapporti amministrativi con università e studenti è affidata a Consap Spa la quale, secondo modalità stabilite in apposita convenzione stipulata con i Ministeri competenti, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede a:
   a) gestire l'operatività del fondo e i rapporti amministrativi con le università e gli studenti, secondo le modalità disciplinate nella convenzione;
   b) predisporre gli schemi di contratti di finanziamento secondo gli indirizzi ministeriali;
   c) monitorare, con idonei strumenti informatici, la concessione dei premi, dei buoni e dei finanziamenti, il rimborso degli stessi, nonché l'esposizione del fondo;
   d) selezionare con procedura competitiva l'istituto o gli istituti finanziari fornitori delle provviste finanziarie.

  5. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi al fondo sono a carico delle risorse finanziarie del fondo stesso.
  6. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con propri decreti, determina, secondo criteri di mercato, il corrispettivo per la garanzia dello Stato, da imputare ai finanziamenti erogati.
  7. Il fondo è alimentato con le seguenti risorse:
   a) versamenti effettuati a titolo spontaneo e solidale da privati, società, enti e fondazioni, anche vincolati, nel rispetto delle finalità del fondo, a specifici usi;
   b) eventuali trasferimenti pubblici previsti da specifiche disposizioni;
   c) i corrispettivi di cui al comma 6, da utilizzare in via esclusiva per le finalità di cui al comma 1, lettera e);
   d) i contributi di cui al comma 2, lettera g), e al comma 3, da utilizzare per le finalità di cui al comma 5.

  8. Il Ministero dell'economia e delle finanze, promuove, anche con apposite convenzioni, il concorso dei privati e disciplina con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità con cui i soggetti donatori possono partecipare allo sviluppo del fondo, anche costituendo, senza oneri per la finanza pubblica, un comitato consultivo formato da rappresentanti dei Ministeri e dei donatori.
  9. All'articolo 10, comma 1, lettera l-quater), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,» sono inserite le seguenti: «del Fondo per il merito».
19. 08. Sarro, Sisto, Tartaglione, Cortelazzo, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:
  Art. 19-bis.
(Progressione carriera DSGA facenti funzione)

  1. L'articolo 2, comma 6 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, è sostituito dai seguenti:
  «6. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 e di salvaguardare e valorizzare la professionalità acquisita negli anni dal personale Assistente Amministrativo utilizzato nel profilo di Direttore Servizi Generali e Amministrativi, ai sensi delle disposizioni vigenti sulla sostituzione dei personale del medesimo profilo professionale, con l'obiettivo anche di contribuire a superare e limitare i numerosi contenziosi con il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, nonché di contemperare le esigenze dei soggetti portatori di interessi come sopra individuati e quelli dei candidati alla procedura concorsuale di cui all'articolo 1, comma 605 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (concorso ordinario per Direttore Servizi Generali e Amministrativi), l'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applica anche alla progressione all'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi del personale assistente amministrativo di ruolo che abbia svolto le funzioni dell'area di destinazione per almeno tre anni scolastici a decorrere dall'anno scolastico 2000/2001. A tal fine si procede anche in deroga al requisito del possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno.
  6-bis. Le graduatorie risultanti dal relativo concorso sono utilizzate, ferma restando la priorità di assicurare alle graduatorie del concorso di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 il numero di posti specificamente previsto dal bando, vale a dire il 7 per cento dei posti disponibili per ciascuna regione, sul restante 30 per cento, già riservato ai Direttori S.G.A. facenti funzione dal bando stesso, nonché su tutti gli altri posti vacanti e disponibili che risultino comunque disponibili. A tal fine saranno considerati utili per lo scorrimento delle graduatorie del concorso ordinario e per quelle della procedura selettiva di cui sopra anche i posti vacanti dell'organico relativo all'anno scolastico 2021/2022.
  6-ter. Con decreto da adottare entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca stabilirà i punteggi da attribuire a ciascun candidato avendo particolare alla valorizzazione del servizio da responsabile amministrativo e da Direttore Servizi Generali Amministrativi, alla valorizzazione del possesso di laurea, con particolare riguardo a quella specifica prevista per l'accesso al profilo, alla partecipazione ad attività di formazione specifica per il profilo di Direttore S.G.A., al superamento del test di ammissione e relativa formazione procedura selettiva mobilità verticale di cui al Decreto Ministeriale 9 febbraio 2012, n. 17, al possesso della 2A posizione economica, al possesso della 1A posizione economica.
  6-quater. Le medesime graduatorie verranno utilizzate, con decorrenza immediata, anche per le operazioni di sostituzione del Direttore SGA che dovessero rendersi necessarie per sopraggiunte disponibilità in organico di diritto e di fatto.».

  2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2020, e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
19. 09. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

Art. 19-bis.
(Estensione delle disposizioni in materia di nomina dei dirigenti scolastici, di cui all'articolo 2 comma 2-bis decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126 convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019 ai candidati che hanno superato le prove scritte ed orali dei concorsi per l'ammissione al corso di formazione per dirigenti scolastici nelle Province Autonome di Trento e Bolzano)

  1. L'articolo 2, comma 2-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, si applica, a domanda, anche ai candidati che hanno partecipato alle prove del corso-concorso per Dirigente Scolastico indetto con deliberazione della Giunta provinciale del 16 novembre 2017 n. 1921 nella Provincia Autonoma di Trento, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 20 novembre 2017 n. 47 e del corso-concorso per dirigente scolastico nelle scuole in lingua italiana nella Provincia Autonoma di Bolzano indetto con decreto della Sovrintendente Scolastica n. 1828 del 6 febbraio 2018, pubblicato nel Supplemento n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 7 febbraio 2018 n. 6 e che hanno superato le prove, sia scritta che orale, del concorso per l'ammissione al corso di formazione dei suddetti concorsi ma che non vi sono stati ammessi perché non collocati in posizione utile nelle relative graduatorie. La nomina di tali candidati avverrà successivamente all'assunzione degli idonei del concorso a dirigente scolastico indetto con decreto del Direttore generale del Ministero dell'Università, dell'Istruzione e della Ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale n. 90 del 24 novembre 2017, nel territorio nazionale e nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili.
19. 010. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

Art. 19-bis.
(Provvedimento d'urgenza per il superamento del contenzioso relativo ai concorsi a posti di dirigente scolastico banditi anteriormente al 2017)

  1. All'articolo 2 della legge 2019 n. 159, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:
  «1-bis. All'articolo 1, comma 88 della legge 13 luglio 2015 n. 107 è aggiunta la seguente lettera:
   c) i soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della presente disposizione di legge, alcuna sentenza definitiva ovvero abbiano concluso l'intera procedura selettiva in forza di provvedimenti giurisdizionali cautelari, nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, ovvero al decreto direttoriale n. 499 del 20 luglio 2015 per l'accesso al corso intensivo per accesso al ruolo di Dirigente scolastico ai sensi dei commi 87 e successivi dell'articolo 1 della presente legge. I soggetti che superano la procedura prevista al precedente comma 87 sono inclusi in coda alle graduatorie regionali, di cui al comma 1-bis dell'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni».
19. 011. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Modifica dell'articolo 5 della legge 18 luglio 2003, n. 186 recante «Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado», in materia di concorsi per insegnanti di religione)

  1. L'articolo 1-bis della legge 20 dicembre 2019 n. 159 è sostituito dal seguente:

«Art. 1.

  1. All'articolo 5 della legge 18 luglio 2003, n. 186 recante “Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado” sono apportate le seguenti modifiche:
   a) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
  “1-bis. Ai concorsi per titoli e per esami successivi al primo è attribuito il cinquanta per cento dei posti disponibili, fatta salva la quota di posti eventualmente da accantonarsi ai sensi del comma 2-bis. La restante quota del cinquanta per cento è assegnata al concorso straordinario riservato ai docenti che alla data di pubblicazione del bando di concorso abbiano prestato servizio, in possesso della prescritta idoneità diocesana, che ha valore di abilitazione per l'insegnamento di religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado, per almeno 3 anni anche non consecutivi nell'arco dell'ultimo decennio.
  1-ter. Le graduatorie di merito regionali, articolate su ambiti diocesani, sono predisposte a seguito della presentazione dei titoli in possesso degli interessati e della valutazione in un'apposita prova orale di natura didattico metodologica. Le predette graduatorie di merito regionali sono predisposte attribuendo fino a un massimo di 100 punti. La valutazione dei titoli, fino a un massimo di 70 punti, comprende anche la valorizzazione del servizio prestato nell'insegnamento della religione cattolica, dei titoli di studio previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 2012 e di ulteriori titoli universitari, il superamento di precedenti concorsi per il ruolo docente. Al servizio prestato presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione sono riservati sino a 50 dei 70 punti complessivamente attribuibili ai titoli. Alla prova orale di cui al presente comma, che non prevede un punteggio minimo, è riservato il 30 per cento del punteggio complessivo attribuibile. La prova orale verte esclusivamente sui contenuti previsti dall'articolo 3, comma 5”.
   b) al comma 2, le parole: “del primo concorso” sono soppresse;
   c) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
  “2-bis. Le graduatorie di merito del concorso riservato di cui al comma 1, già espletato in applicazione del decreto del direttore generale per il personale della scuola – Dipartimento per l'istruzione del Ministero dell'istruzione, dell'università è della ricerca del 2 febbraio 2004, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, la serie speciale, n. 10 del 6 febbraio 2004, conservano la loro validità non essendo stati banditi ulteriori concorsi ai sensi dell'articolo 3, comma 2 della medesima legge fino al loro esaurimento. Agli idonei che vi risultano inseriti è assegnato ogni anno il cinquanta per cento dei posti vacanti e disponibili in ciascuna regione e avuto riguardo alla loro suddivisione per diocesi. Il restante cinquanta per cento dei posti è attribuito ai vincitori dei concorsi banditi successivamente. Qualora le graduatorie di cui al predetto decreto del direttore generale per il personale della scuola del 2 febbraio 2004 siano esaurite, i posti sono interamente assegnati alle procedure concorsuali”.
   2. Il contenuto del bando, i termini e le modalità di presentazione delle domande, di espletamento della prova orale e di valutazione della prova e dei titoli, i titoli valutabili, nonché la composizione della commissione di valutazione sono regolamentati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».
19. 012. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Latini, Racchella, Sasso, Toccalini, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Rimodulazione del vincolo di permanenza)

  1. Dopo l'articolo 1 della legge 20 dicembre 2019 n. 159 inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

  1. Il vincolo di cui all'articolo 13, comma 3, terzo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, è fissato in tre anni a decorrere dal 1o settembre 2019 in relazione a coloro che conseguono la nomina in ruolo e sono assegnati anorganico di una istituzione scolastica a decorrere da tale data; il suddetto vincolo si applica al personale docente ed educativo di ogni ordine e grado di istruzione, qualunque sia la procedura utilizzata per il reclutamento. Ugualmente rimane sottoposto al vincolo di tre anni nella stessa istituzione scolastica assegnata in sede definitiva tutto il personale docente e educativo che abbia conseguito la nomina in ruolo negli anni precedenti. Resta fermo l'obbligo di permanenza di cinque anni su posto di sostegno per i docenti che abbiano conseguito il ruolo nella suddetta tipologia di insegnamento. In sede di contrattazione collettiva verranno determinate le modalità di permanenza nella sede ottenuta per trasferimento allo scadere del vincolo triennale di cui sopra.
  2. L'articolo 1 comma 17-octies della medesima legge è abrogato.».
19. 020. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Latini, Racchella, Sasso, Toccalini, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Percorso specifico per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento dedicato a docenti in possesso di adeguata esperienza professionale)

  1. Dopo l'articolo 1 della legge 20 dicembre 2019, n. 159 inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

  1. All'articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, così come integrato e modificato dalla legge 30 dicembre 2018 n. 145, è aggiunto il seguente comma:
  “3. In sede di prima applicazione del presente decreto legislativo e nelle more dell'espletamento dei concorsi ordinari di cui all'articolo 2 sono istituiti presso le Università e presso gli Istituti del sistema AFAM percorsi annuali di specializzazione finalizzati al rilascio dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria. I suddetti corsi sono riservati, con oneri a completo carico degli interessati, senza l'espletamento di alcuna procedura selettiva, a tutti coloro che abbiano prestato almeno 3 anni di servizio anche non continuativi nelle scuole del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione, ivi compresi i docenti del sistema di leFP purché gli insegnamenti svolti siano ricompresi nelle classi di concorso previste dalle disposizioni vigenti, e che siano in possesso di idoneo titolo di studio, nonché a tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l'accesso a corsi di specializzazione all'insegnamento nella scuola secondaria; i percorsi di specializzazione sono altresì riservati a tutto il personale docente in servizio nelle scuole statali con contratto a tempo indeterminato e in possesso dei requisiti di accesso previsti per la classe di concorso prescelta e ai dottori e dottorandi di ricerca che siano inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto e siano in possesso, oltre che dell'idoneo titolo di studio, anche dei 24 CFU previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59. Qualora il numero dei candidati sia eccedente rispetto alla programmazione delle attività didattiche delle Università o delle Istituzioni AFAM, allo scopo di non incrementare in alcun modo gli stanziamenti di spesa già previsti, il Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, determina con proprio atto la ripartizione, a domanda, dei candidati tra le varie sedi accademiche di tutto il territorio nazionale o, in via alternativa, lo svolgimento dei corsi in annualità diverse, ripartendo i contingenti dei candidati secondo criteri che rispettino l'esperienza lavorativa specifica ed il merito.”».
19. 013. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Latini, Racchella, Sasso, Toccalini, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Corso di specializzazione per l'insegnamento di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado dedicato specificamente a coloro che sono in servizio a qualunque titolo su posti di sostegno della scuola primaria, secondaria e dell'infanzia senza essere in possesso del titolo di specializzazione previsto dalla legge)

  1. Dopo l'articolo 1 della legge 20 dicembre 2019, n. 159 inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

  1. All'articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, così come integrato e modificato dalla legge 30 dicembre 2018 n. 145, è aggiunto, di seguito al comma 3, il seguente comma:
  “4. In sede di prima applicazione della presente legge il corso di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno nelle scuole del sistema pubblico di istruzione di ogni ordine e grado è riservato, senza l'espletamento di alcuna procedura selettiva (in ingresso) e con oneri a carico degli interessati, a tutti coloro, ivi compresi i docenti con contratto a tempo indeterminato nelle scuole statali, che abbiano prestato almeno due anni di servizio anche non continuativi su posto di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione e che siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento, nonché a tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l'accesso ai corsi di specializzazione per l'insegnamento di sostegno. Qualora il numero dei candidati sia eccedente rispetto alla programmazione delle attività didattiche delle Università o delle Istituzioni AFAM, il Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca determina con proprio atto la ripartizione, a domanda, dei candidati tra le varie sedi accademiche di tutto il territorio nazionale o, in via alternativa, lo svolgimento dei corsi in annualità diverse, ripartendo i contingenti dei candidati secondo criteri che rispettino l'esperienza lavorativa specifica e il merito.”».
19. 014. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Latini, Racchella, Sasso, Toccalini, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Piano straordinario di assunzione del personale precario della scuola)

  1. In considerazione della particolare situazione emergenziale determinatasi a causa della pandemia COVID19 e nella conseguente ineluttabile necessità si assegnare a tutte le scuole della Repubblica docenti con rapporto di lavoro stabile fin dal primo giorno di scuola, allo scopo di permettere l'attivazione di tutte le metodologie alternative atte ad assicurare la piena fruizione del diritto all'istruzione, una volta terminate le operazioni di nomina in ruolo del personale avente titolo in forza dell'inserimento nelle graduatorie definitive dei concorsi ordinari e straordinari banditi negli anni precedenti a quello di pubblicazione della presente legge o dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e una volta esaurite le operazioni previste dall'articolo 1, commi da 17-bis a 17-septies, che, limitatamente alle nomine previste per l'anno scolastico 2020/2021, dovranno terminare entro il 31 di agosto del 2020 o avranno effetto giuridico a decorrere dal 1o settembre 2020 e raggiungimento della sede a decorrere dal 1o settembre 2021, gli uffici territoriali periferici del Ministero dell'istruzione procedono, stante la situazione di necessità e urgenza; al conferimento della nomina in ruolo, sul residuo dei posti di organico rimasti disponibili ai soggetti di seguito indicati:
   1) docenti di ruolo, forniti della specifica abilitazione, che siano stati utilizzati o che abbiano stipulato un contratto a tempo determinato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL 29 novembre 2017 per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;
   2) docenti di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di valido titolo di studio per l'accesso alla specifica classe di concorso, che siano stati utilizzati o che abbiano stipulato un contratto a tempo determinato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL 29 novembre 2017 per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;
   3) docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione, inseriti nella II fascia delle graduatorie di istituto o aventi titolo all'inserimento in sede di aggiornamento delle predette graduatorie, che abbiano prestato servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;
   4) docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto o aventi titolo all'Inserimento in sede di aggiornamento delle predette graduatorie, che abbiano prestato servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009.

  2. I docenti di cui al punto 2) e al punto 4) sono tenuti a frequentare, durante l'anno di prova, uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguiranno il titolo di abilitazione. Il mancato conseguimento dell'abilitazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato e la riassegnazione al ruolo o alle graduatorie di provenienza. Ai suddetti corsi sono altresì ammessi, con oneri a proprio carico, senza l'espletamento di alcuna procedura selettiva ed al solo fine di conseguire l'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di I e di II grado, tutti coloro che abbiano prestato almeno 3 anni di servizio anche non continuativi nelle scuole del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione, ivi compresi i docenti del sistema di leFP, purché gli insegnamenti svolti siano ricompresi nelle classi di concorso previste dalle disposizioni vigenti, e che siano in possesso di idoneo titolo di studio, nonché tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l'accesso a corsi di specializzazione all'insegnamento nella scuola secondaria; ai percorsi di specializzazione sono altresì ammessi tutti i docenti in servizio nelle scuole statali con contratto a tempo indeterminato e in possesso dei requisiti di accesso previsti per la classe di concorso prescelta e ai dottori e dottorandi di ricerca che siano inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto e siano in possesso, oltre che dell'idoneo titolo di studio, anche dei 24 CFU previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59.
  3. I docenti di cui al punto 3) e al punto 4) sono, inoltre tenuti a conseguire, laddove già non posseduti, i CFU/CFA previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 22, comma 2, dello stesso decreto per quanto attiene agli insegnanti tecnico-pratici.
  4. Relativamente ai posti di sostegno, una volta terminate le operazioni di nomina in ruolo del personale avente titolo in forza dell'inserimento nelle graduatorie definitive dei concorsi ordinari e straordinari banditi negli anni precedenti a quello di pubblicazione della presente legge o dell'Inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed una volta esaurite le operazioni previste dall'articolo 1, commi da 17-bis a 17-septies, che, limitatamente alle nomine previste per l'anno scolastico 2020/2021, dovranno terminare entro il 31 di agosto del 2020 o avranno effetto giuridico a decorrere dal 1o settembre 2020 e raggiungimento della sede a decorrere dal 1o settembre 2021, gli uffici territoriali periferici del Ministero dell'istruzione procedono, stante la particolare situazione di necessità ed urgenza volta ad assicurare il più qualificato supporto sociale e didattico alle alunne ed agli alunni diversamente abili, al conferimento della nomina in ruolo, sul residuo dei posti di organico rimasti disponibili ai soggetti di seguito indicati:
   1) docenti di ruolo, forniti della specifica abilitazione e del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, che siano stati utilizzati, o che abbiano stipulato un contratto a t.d. ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL di comparto, su posto di sostegno per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;
   2) docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione e del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, inseriti nella II fascia delle graduatorie di istituto o aventi titolo all'inserimento, che abbiano prestato servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;
   3) docenti di ruolo, forniti della specifica abilitazione ma sforniti del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, che siano stati utilizzati, o che abbiano stipulato un contratto a t.d. ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL 29 novembre 2017, su posto di sostegno per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;
   4) docenti di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di valido titolo di studio per l'accesso alla specifica classe di concorso, sforniti del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, che siano stati utilizzati, o che abbiano stipulato un contratto a t.d. ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL 29 novembre 2017, su posto di sostegno per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;
   5) docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione ma non del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, inseriti nella II fascia delle graduatorie di istituto o aventi titolo all'inserimento, che abbiano prestato servizio su posto di sostegno nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;
   6) docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, forniti del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto o aventi titolo all'Inserimento, che abbiano prestato servizio su posto di sostegno nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;
   7) docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, sforniti del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto o aventi titolo all'inserimento, che abbiano prestato servizio su posto di sostegno nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;
   8) docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione e del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, (o che siano in via di conseguimento del medesimo) inseriti nella II fascia delle graduatorie di istituto o aventi titolo all'Inserimento ed in possesso dei 24 CFU previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;
   9) docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione, in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, (o che siano in via di conseguimento del medesimo) inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto o aventi titolo all'inserimento ed in possesso dei 24 CFU previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59.

  5. I docenti di cui ai punti 4), 6), 7) e 9) sono tenuti a frequentare, durante l'anno di prova, uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguiranno il titolo di abilitazione. Il mancato conseguimento dell'abilitazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato e la riassegnazione al ruolo o alle graduatorie di provenienza.
  6. I docenti di cui ai punti 3) e 5) sono tenuti a frequentare, durante l'anno di prova, uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguiranno il titolo di specializzazione per l'insegnamento su posto di sostegno. Il mancato conseguimento della specializzazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato e la riassegnazione al ruolo o alle graduatorie di provenienza.
  7. I docenti di cui ai punti 4) e 7) sono tenuti a frequentare, durante l'anno successivo a quello di prova, uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguiranno il titolo di specializzazione per l'insegnamento su posto di sostegno. Il mancato conseguimento della specializzazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato e la riassegnazione al ruolo o alle graduatorie di provenienza.
  8. I docenti di cui ai punti 6) e 7) sono, inoltre, tenuti a conseguire, laddove già non posseduti, i CFU/CFA previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 22 comma 2 dello stesso decreto.
  9. I docenti sono graduati in appositi elenchi provinciali costituiti secondo il punteggio rispettivamente attribuito nelle graduatorie interne di istituto, a riguardo dei docenti di ruolo utilizzati, e nelle graduatorie di II e III fascia, a riguardo dei docenti che risultano inclusi nelle stesse.
  10. Quota pari al numero di posti conferiti ai destinatari delle disposizioni del presente articolo per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 sarà accantonata negli organici degli anni scolastici a partire dal 2022/2023 e destinata alle procedure concorsuali ordinarie da bandirsi entro il 31 dicembre 2021.
19. 015. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Latini, Racchella, Sasso, Toccalini, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Contenzioso concorso dirigenti scolastici 2017)

  1. Al fine di tutelare la continuità e la regolarità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti negativi dei contenziosi pendenti relativi al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione su base regionale di 120 ore con relativa prova finale, valutata in centesimi, consistente in un colloquio esperienziale e multidisciplinare, finalizzato alla collocazione in coda alla graduatoria compilata ai sensi del sopra nominato decreto direttoriale del 23 novembre 2017 dei soggetti che abbiano superato la prova preselettiva ed effettuata la prova scritta e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già ricevuto una sentenza favorevole in primo grado o abbiano, comunque, un contenzioso giurisdizionale in atto avverso il succitato decreto per mancato superamento della prova scritta o di quella orale nonché dei soggetti che hanno superato le prove scritte ed orali del corso- concorso selettivo per il reclutamento dei dirigenti scolastici delle scuole primarie e secondarie di I e II grado a carattere statale in lingua italiana nella Provincia Autonoma di Bolzano indetto con decreto della Sovrintendente Scolastica n. 1828 del 6.02.2018 e del corso – concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici nella Provincia Autonoma di Trento indetto con delibera della Giunta Provinciale n. 1921 del 2017 del 16 novembre 2017 e che non sono stati ammessi al corso di formazione perché in esubero rispetto ai posti messi a concorso. La prova finale di cui sopra si intenderà superata con il raggiungimento della votazione minima di settanta centesimi. Alla copertura delle attività di formazione, che non devono, comunque, comportare ulteriori spese rispetto a quelle già programmate, si provvede, mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei dirigenti scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205.
19. 016. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Latini, Racchella, Sasso, Toccalini, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Slittamento provinciale graduatorie)

  1. All'articolo 1-quater del decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito in legge 20 dicembre 2019 n. 159 al comma 1, lettera a), l'espressione «2020/2021» è sostituita con l'espressione «2021/2022»;
  2. L'articolo 1, comma 107, della legge 13 luglio 2016, n. 107 è abrogato e sostituito dal seguente: «A decorrere dall'aggiornamento previsto nell'anno scolastico 2023/2024, l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie d'istituto per posto comune nella scuola secondaria è riservato ai soggetti precedentemente inseriti nella medesima terza fascia nonché ai soggetti in possesso dei titoli di cui all'articolo 5, commi 1, lettere a) e b), e 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, fatto salvo quanto previsto dall'art. 22, comma 2 del medesimo decreto legislativo».
19. 017. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Latini, Racchella, Sasso, Toccalini, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Concorso straordinario bis per docenti di scuola primaria diplomati magistrali licenziati a seguito di giudizi definitivi)

  1. Dopo l'articolo 1 della legge 20 dicembre 2019 n. 159 è inserito il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifica all'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge 9 agosto 2018, n. 96 recante: “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”)

   1. All'articolo 4, comma 1-undecies, sono aggiunti i seguenti commi:
  1-duodecies. Successivamente alla pubblicazione delle graduatorie di cui al comma 1-octies, è bandito un nuovo concorso straordinario riservato ai docenti che siano forniti del titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o di analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, oppure diploma magistrale con valore di abilitazione o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002, purché i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, almeno una annualità di servizio specifico, anche non continuativo, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 oppure abbiano prestato servizio per almeno un anno scolastico, a qualunque titolo, nelle sezioni sperimentali previste dall'articolo 1, comma 630 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) attivate presso istituzioni scolastiche statali”. I suddetti sono inclusi in una graduatoria di merito compilata con i medesimi criteri previsti dal successivo comma 1-octies. Alla suddetta graduatoria sono attribuiti i posti residui allo scorrimento delle graduatorie relative al concorso previsto alla lettera b) del comma 1-quater.
  1-terdecies. Ai soggetti che hanno partecipato al concorso straordinario bandito ai sensi dell'articolo 4 comma 1 del decreto-legge 12 luglio 2018 n. 87 convertito in legge 9 agosto 2018 n. 96 nonché a coloro che hanno titolo alla partecipazione al concorso di cui al precedente periodo spetta la precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze dalle graduatorie di istituto di II fascia.
  1-quaterdecies. Al fine di assicurare l'ordinato svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 e di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni, all'esecuzione delle decisioni giurisdizionali che comportano la decadenza dei contratti, a tempo determinato o indeterminato, stipulati, presso le istituzioni scolastiche statali, con i docenti in possesso del titolo di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, si applica, anche a fronte dell'elevato numero dei destinatari delle predette decisioni, il termine di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30; conseguentemente, le predette decisioni sono eseguite entro centoventi giorni decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento giurisdizionale al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
  1-quinquiesdecies. Al fine di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni per tutta la durata dell'anno scolastico 2020/2021, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, nell'ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1:
   a) trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno 2021;
   b) stipulando con i docenti di cui al comma 1, in luogo della supplenza annuale in precedenza conferita, un contratto a tempo determinato con termine finale non posteriore al 30 giugno 2021.
   2. Agli oneri derivanti dalla procedura concorsuale straordinaria di cui al comma precedente, pari a 3,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».
19. 018. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Latini, Racchella, Sasso, Toccalini, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

  1. Al fine di sostenere il diritto allo studio delle studentesse madri, ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, le regioni possono riconoscere l'esonero, totale o parziale, dal contributo onnicomprensivo annuale alle studentesse regolarmente iscritte ad un corso di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico, in stato di gravidanza, per il numero minimo di un anno accademico e non oltre il quarto anno successivo alla certificazione dello stato di gravidanza.
19. 019. Valbusa, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Vallotto, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

ART. 20.

  Sostituire l'articolo e la relativa tabella di cui all'allegato A con il seguente:

Art. 20.
(Disposizioni concernenti il Corpo Nazionale dei vigili del fuoco)

  1. L'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è sostituito dal seguente:
  «133. Allo scopo di adottare provvedimenti normativi volti alla valorizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco da definirsi mediante le procedure negoziali ai sensi degli articoli 34 e 80 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, anche nell'ottica di una maggiore armonizzazione del trattamento economico, pensionistico e previdenziale con quello del personale delle Forze di polizia e dell'attribuzione dei sei aumenti periodici in aggiunta alla base pensionabile, calcolati all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa determinata utili ai fini della determinazione della misura del trattamento pensionistico e della buonuscita, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un apposito fondo con una dotazione di 65 milioni di euro nell'anno 2020, di 120 milioni di euro nell'anno 2021 e di 165 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Conseguentemente, a decorrere dal medesimo anno, le risorse di cui all'articolo 1, comma 1328, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 23, comma 1-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono ridotte di 10 milioni di euro annui».
20. 1. Sarro, Sisto, Tartaglione, Cortelazzo, D'Ettore, Ruffino.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  «1-bis. Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco appartenente al ruolo ordinario dei direttivi che espletano funzioni operative, nonché al personale appartenente alle corrispondenti qualifiche dei ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) a esaurimento, che abbia prestato servizio senza demerito per 16 anni è attribuito lo stipendio spettante al primo dirigente.
  Al medesimo personale e ai primi dirigenti che espletano funzioni operative che abbiano prestato servizio senza demerito per 26 anni è attribuito lo stipendio spettante al dirigente superiore.».

  Conseguentemente, gli incrementi retributivi del personale appartenente ai ruoli tecnico-professionali di cui alla tabella C allegata al comma 1, pari a euro 8.282.267 all'anno, sono proporzionalmente ridotti sino a concorrenza del fabbisogno necessario a finanziare il comma 1-bis.
   b) al comma 3, sostituire le parole: è incrementata di 55.060 ore per l'anno 2021 e di 401.900 ore a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: è incrementata di 55.060 ore a decorrere dall'anno 2021.
   c) sostituire il comma 4 con il seguente:
  «4. Allo scopo di armonizzare il trattamento retributivo accessorio con gli analoghi istituti retributivi del personale appartenente alle Forze di polizia, il fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementato di euro 693.011 dal 1o gennaio 2020, di euro 3.772.440 dal 1o gennaio 2021, di euro 20.875.850 a decorrere dal 1o gennaio 2022 con prioritaria destinazione alla valorizzazione dell'attività operativa anche mediante l'incremento della misura dell'indennità oraria notturna e festiva e delle particolari festività di cui all'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269».

  Conseguentemente, al comma 14, sostituire le parole: 164,5 milioni con le seguenti: 171.403.850 euro.
   d) sostituire il comma 6 con il seguente:
  6. Al personale appartenente ai ruoli dei direttivi che espletano funzioni operative, nonché al personale appartenente alle corrispondenti qualifiche dei ruoli che espletano funzioni specialistiche e dei ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) a esaurimento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che alla data del 1o gennaio 2022 abbia maturato un'anzianità di effettivo servizio pari o superiore a 17 anni è attribuito, a decorrere dal 1o gennaio 2022, un assegno di armonizzazione ad esaurimento non riassorbibile e non rivalutabile, pari a euro 597 annuali al compimento dei 27 anni di effettivo servizio e a euro 1368 annuali al compimento dei 32 anni di effettivo servizio. Al personale appartenente ai ruoli non direttivo e non dirigente che espleta le medesime funzioni di cui al comma precedente, che alla data del 1 o gennaio 2022 abbia maturato un'anzianità di effettivo servizio pari o superiore a 17 anni è attribuito, con decorrenza dal 1o gennaio 2022, un assegno di armonizzazione ad esaurimento non riassorbibile e non rivalutabile, pari a euro 228 annuali al compimento dei 27 anni di effettivo servizio e a euro 681 annuali al compimento dei 32 anni di effettivo servizio. L'importo dell'assegno attribuito ai 32 anni di servizio assorbe l'importo attribuito ai 27 anni di servizio. L'assegno di dall'anno 2022.
   e) dopo il comma 13 inserire i seguenti:
  «13-bis. Il 50 per cento della quota spettante alla qualifica Vigile del Fuoco al compimento del 14 anno di servizio nel Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco previsto dall'assegno di specificità e successive integrazioni istituito con decreto del Presidente della Repubblica n. 47 del 26 marzo 2018, è attribuito al personale con qualifica di Vigile del fuoco con anzianità di servizio da 0 a sette anni in considerazione e per la valorizzazione dell'attività operativa e di soccorso. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede con le risorse finanziarie previste per il trattamento economico accessorio del personale derivanti dall'attuazione delle disposizioni attuati ve dell'articolo 1, commi 133 e 138, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

  Conseguentemente, all'allegata Tabella C, apportare le seguenti modificazioni:
   a) all'Allegato 1, «Ruolo dei vigili del fuoco», voce «ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)», sostituire la colonna: anzianità pari o maggiore di 14 anni, con le seguenti:

anzianità da 0 a 7 anni anzianità pari o maggiore di 14 anni
- -
32,925 32,925
- 68,85
- 72.87
- 72.87
- 72.87

   b) all'Allegato 2, «Ruolo dei vigili del fuoco», voce «ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)», sostituire la colonna: anzianità pari o maggiore di 14 anni, con le seguenti:

anzianità da 0 a 7 anni anzianità pari o maggiore di 14 anni
- -
43,35 43,35
- 90,70
- 94,21
- 94,21
- 94,21

   c) all'Allegato 3, «Ruolo dei vigili del fuoco», voce «ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)», sostituire la colonna: anzianità pari o maggiore di 14 anni, con le seguenti:

anzianità da 0 a 7 anni anzianità pari o maggiore di 14 anni
- -
57,77 57,77
- 115,54
- 115.55
- 115.55
- 115.55

   «13-ter. Al personale operativo del CNWF che cessa dal servizio per limiti d'età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede con le risorse finanziarie previste per il trattamento economico accessorio del personale derivanti dall'attuazione delle disposizioni attuative dell'articolo 1, commi 133 e 138, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

  Conseguentemente è modificata ed integrata la tabella C allegata al presente provvedimento ed i sei scatti sono raggiunti a regime nel 2022 con inizio dal 2020 con la progressività compatibile con gli stanziamenti previsti per gli anni 2020, 2021 e 2022.
   f) dopo il comma 16 aggiungere i seguenti:
  «16-bis. All'articolo 249, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 le parole: “fino alla concorrenza dei posti disponibili in organico” sono sostituite dalle seguenti: “anche in soprannumero riassorbibile al verificarsi delle relative vacanze di organico”.
  16-ter. All'articolo 249 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:
  “1-bis. Fino all'assorbimento del soprannumero è reso indisponibile nella Tabella A allegata al presente decreto un numero finanziariamente equivalente di posti nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni operative.”.
   16-quater. All'articolo 6, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 127, la parola: “cinque” è sostituita dalla parola: “due” e dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  “3-bis. In deroga al comma 3 dell'articolo 6, il personale residente in una delle province della Regione di propria residenza qualora carenti di personale e l'Amministrazione le rende disponibili per la mobilità, il personale interessato ha diritto al trasferimento in base ai criteri di mobilità vigenti”.
   16-quinquies. All'articolo 34, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo le parole: “le spese sanitarie sostenute dal personale delle Forze armate e delle Forze di polizia” sono aggiunte le seguenti: “e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”».
20. 2. Sisto, Sarro, Tartaglione, Cortelazzo, D'Ettore, Ruffino.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, sostituire le parole: è incrementata di 55.060 ore per l'anno 2021 e di 401.900 ore a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: è incrementata di 55.060 ore a decorrere dall'anno 2021.
   b) sostituire il comma 4 con il seguente:
  «4. Allo scopo di armonizzare il trattamento retributivo accessorio con gli analoghi istituti retributivi del personale appartenente alle Forze di polizia, il fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementato di euro 693.011 dal 1o gennaio 2020, di euro 3.772.440 dal 1o gennaio 2021, di euro 20.875.850 a decorrere dal 1o gennaio 2022 con prioritaria destinazione alla valorizzazione dell'attività operativa anche mediante l'incremento della misura dell'indennità oraria notturna e festiva e delle particolari festività di cui all'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269».

  Conseguentemente, al comma 14, sostituire le parole: 164,5 milioni con le seguenti: 171.403.850 euro.
20. 3. Sarro, Sisto, Tartaglione, Cortelazzo, D'Ettore, Ruffino.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, sostituire le parole: è incrementata di 55.060 ore per l'anno 2021 e di 401.900 ore a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: è incrementata di 55.060 ore a decorrere dall'anno 2021.
   b) sostituire il comma 4 con il seguente:
  «4. Allo scopo di armonizzare il trattamento retributivo accessorio con gli analoghi istituti retributivi del personale appartenente alle Forze di polizia, il fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementato di euro 693.011 dal 1o gennaio 2020, di euro 3.772.440 dal 1o gennaio 2021, di euro 20.875.850 a decorrere dal 1o gennaio 2022 con prioritaria destinazione alla valorizzazione dell'attività operativa anche mediante l'incremento della misura dell'indennità oraria notturna e festiva e delle particolari festività di cui all'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269».
20. 100. Foti, Butti.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  17. All'articolo 249 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «fino alla concorrenza dei posti disponibili in organico» sono sostituite dalle seguenti: «anche in soprannumero riassorbibile al verificarsi delle relative vacanze di organico»;
   b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Fino all'assorbimento del soprannumero è reso indisponibile nella Tabella A allegata al presente decreto un numero finanziariamente equivalente di posti nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni operative.».
*20. 4. Sisto, Tartaglione, Sarro, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  17. All'articolo 249 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «fino alla concorrenza dei posti disponibili in organico» sono sostituite dalle seguenti: «anche in soprannumero riassorbibile al verificarsi delle relative vacanze di organico»;
   b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Fino all'assorbimento del soprannumero è reso indisponibile nella Tabella A allegata al presente decreto un numero finanziariamente equivalente di posti nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni operative.».
*20. 101. Foti, Butti.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  17. All'articolo 34, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo le parole: «le spese sanitarie sostenute dal personale delle Forze annate e delle Forze di polizia» sono aggiunte le seguenti: «e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».
**20. 5. Sisto, Tartaglione, Sarro, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  17. All'articolo 34, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo le parole: «le spese sanitarie sostenute dal personale delle Forze annate e delle Forze di polizia» sono aggiunte le seguenti: «e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».
**20. 102. Foti, Butti.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Delega al Governo per l'istituzione del ruolo tecnico correlato al soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

  1. Al fine di potenziare i servizi di soccorso pubblico, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi correttivi dell'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
   a) istituzione di un ruolo tecnico correlato al soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con personale del ruolo informatico preposto alle funzioni per l'informatica e le telecomunicazioni, da impiegarsi a Integrazione del soccorso pubblico e delle emergenze anche mediante mobilitazione; tale ruolo tecnico, nella sua articolazione dovrà altresì ricomprendere mansioni degli omologhi ruoli operativi di provenienza del personale giudicato «parzialmente idoneo ai servizi operativi» dalle competenti commissioni medico ospedaliere nonché consentire la possibilità di inquadramento per il personale già transitato nei ruoli non operativi per inidoneità permanente al servizio operativo, in possesso dei requisiti psicofisici richiesti per il ruolo;
   b) status giuridico, ordinamento, carriere, contenuti del rapporto di impiego, requisiti psicofisici, tutela economica, pensionistica e previdenziale del personale appartenente all'istituendo «ruolo tecnico» seguono la specificità lavorativa di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183 secondo logiche legate al grado di correlazione ai servizi operativi. Al personale di cui alla lettera a) è attribuita la qualifica di agente e ufficiale di polizia giudiziaria limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza, in analogia alle corrispondenti qualifiche del personale che espleta funzioni operative. Con Decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui alla presente lettera, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative dei Vigili del Fuoco, sono definiti i requisiti psico-fisici, i percorsi formativi e la consistenza organica, relativi all'istituendo ruolo tecnico.
   c) in fase di prima applicazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei previsti requisiti psicofisici e la disponibilità a frequentare apposito corso di formazione, è data facoltà al personale informatico dei ruoli tecnico-professionali di cui al Decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, compreso il personale operativo transitato nei ruoli tecnico-professionali per inidoneità permanente al servizio operativo, di essere reinquadrati nell'istituendo ruolo tecnico di cui alla lettera a).
   d) per le risorse finanziarie occorrenti, nel limite di euro 2 milioni all'anno a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante riduzione di un numero finanziariamente equivalente del monte ore di straordinario indicato al comma 3 dell'articolo 20, al fine di attuare misure di armonizzazione del trattamento retributivo con quello del corrispondente personale del ruolo tecnico della Polizia di stato.
20. 01. Sisto, Tartaglione, Cortelazzo, Sarro, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo il Capo III, aggiungere il seguente:

Capo III-bis.

Art. 20-bis.
(Misure per garantire la funzionalità degli uffici della pubblica amministrazione)

  1. Al fine di assicurare la funzionalità degli uffici della pubblica amministrazione, fino al 31 luglio 2022 il personale dirigenziale di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001 che abbia maturato i requisiti per lo stato di quiescenza, ha facoltà di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti. In tal caso è prerogativa dell'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di trattenere in servizio il dirigente tenendo conto della particolare esperienza professionale in determinati o specifici ambiti e in funzione dell'efficiente andamento delle strutture, con particolare riguardo a situazioni di vacanze in organico in corso di reclutamento. La disponibilità alla permanenza in servizio va presentata all'amministrazione di appartenenza. Ai relativi oneri finanziari si farà fronte utilizzando le capacità assunzionali delle pubbliche amministrazioni di appartenenza.
20. 02. Sisto, Tartaglione, Cortelazzo, Sarro, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 20-bis.
(Equiparazione del trattamento previdenziale dei vigili del fuoco con le forze dell'ordine)

   Al personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco che cessa dal servizio per limiti d'età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio.
   Conseguentemente viene modificata ed integrata la tabella C allegata al presente provvedimento ed i sei scatti saranno raggiunti a regime nel 2022 con inizio dal 2020 con la progressività compatibile con gli stanziamenti previsti per gli anni 2020, 2021 e 2022.
   Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del predetto emendamento si provvede con le risorse finanziarie previste per il trattamento economico accessorio del personale derivanti dall'attuazione delle disposizioni attuative dell'articolo 1 commi 133 e 138 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
20. 0100. Foti, Butti.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 20-bis.
(Equiparazione del trattamento previdenziale dei vigili del fuoco con le forze dell'ordine)

   Al personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco che cessa dal servizio per limiti d'età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio.
   Conseguentemente viene modificata ed integrata la tabella C allegata al presente provvedimento ed i sei scatti saranno raggiunti a regime nel 2022 con inizio dal 2020 con la progressività compatibile con gli stanziamenti previsti per gli anni 2020, 2021 e 2022.
   Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del predetto emendamento si provvede con le risorse finanziarie previste per il trattamento economico accessorio del personale derivanti dall'attuazione delle disposizioni attuative dell'articolo 1 commi 133 e 138 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
20. 0101. Prisco.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 20-bis.
(Scorrimento graduatoria Corpo forestale dello Stato)

   Al decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, all'articolo 19, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. Alle assunzioni di cui al comma 1, per i profili affini, si procede in via prioritaria mediante scorrimento della graduatoria del concorso bandito il 29 novembre 2011, per la nomina di 400 allievi vice ispettori del Corpo forestale dello Stato, pubblicata il 29 luglio 2014. All'uopo, la validità della predetta graduatoria è prorogata sino al 31 dicembre 2025.».
   Conseguentemente, al Capo III, alla rubrica, dopo le parole «Vigili del fuoco», aggiungere le seguenti: «e il Corpo forestale dello Stato».
20. 0102. Prisco.

ART. 20-bis.

  Dopo l'articolo 20-bis, aggiungere il seguente:

Art. 20-ter.
(Modifiche all'articolo 15 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77)

  1. All'articolo 15 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «21 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «121 milioni di euro per l'anno 2020 e di 200 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022»;
   b) dopo il comma 2, inserire il seguente:
  «2-bis. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dal precedente comma, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020 e 200 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»
20-bis. 01. Frassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Garavaglia, Gava, Paternoster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 20-bis, aggiungere il seguente:

Art. 20-ter.
(Misure straordinarie per il volontariato civile regionale)

  1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, nonché di garantire i livelli essenziali di assistenza e volontariato sull'intero territorio nazionale, per gli anni 2020 e 2021 la funzione di servizio civile universale regionale, in deroga alle disposizioni vigenti di cui a decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, è equiparata al rapporto di servizio civile universale di cui all'articolo 16 del medesimo decreto legislativo.
20-bis. 02. Frassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Garavaglia, Gava, Paternoster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 20-bis, inserire il seguente:

Art. 20-ter.
(Potenziamento risorse umane nei Comparti Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico)

   Al fine di incrementare l'efficienza delle risorse umane dei Comparti Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico e garantire una maggiore azione di prevenzione e controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, commessi, in particolare, all'emergenza sanitaria in corso a causa della diffusione del COVID-19, è autorizzata l'assunzione straordinaria di personale nei comparti richiamati, mediante scorrimento fino ad esaurimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge, assicurando la precedenza sulla base del concorso più risalente nel tempo.
20-bis. 0100. Cirielli.

  Dopo l'articolo 20-bis, inserire il seguente:

Art. 20-ter.
(Arruolamento straordinario Allievi agenti Polizia Penitenziaria)

   Al fine di rimediare alla carenza di organico negli istituti penitenziari, di incrementare l'efficienza, i servizi di prevenzione e sicurezza al loro interno connessi anche alla emergenza epidemiologica della diffusione del COVID-19, sono autorizzate assunzioni aggiuntive degli allievi agenti Polizia Penitenziaria mediante scorrimento fino ad esaurimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico bandito con decreto del 29 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 98 del 13 dicembre 2011, previo accertamento dei requisiti psicofisici e attitudinali di cui agli articoli 11 e 12 del predetto decreto.
20-bis. 0101. Cirielli.

  Dopo l'articolo 20-bis, inserire il seguente:

Art. 20-ter.
(Arruolamento straordinario Allievi Agenti Polizia di Stato)

   1. Al fine di garantire il potenziamento urgente di organico della Polizia di Stato ed incrementare i livelli di prevenzione e sicurezza del territorio, è autorizzata, per l'anno 2020, l'assunzione straordinaria degli allievi agenti della Polizia di Stato mediante scorrimento delle graduatorie della prova scritta di esame dei soggetti idonei di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 1, primo comma del concorso pubblico bandito con decreto del Capo della Polizia del 18 maggio 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – 4a serie speciale – n. 40, in possesso dei requisiti stabiliti dal medesimo bando di concorso.
20-bis. 0102. Cirielli.

ART. 21.

  Sopprimerlo.
*21. 1. Colletti, Berardini.

  Sopprimerlo.
*21. 100. Cirielli

  Sostituire l'articolo 21 con il seguente:

Art. 21.

  All'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Costituisce colpa grave la violazione manifesta delle norme di diritto nazionale e dell'Unione europea, il travisamento dei fatti o degli elementi del procedimento, ovvero l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento, ovvero l'intensa negligenza o trascuratezza dei propri doveri, il grave disinteresse nell'espletamento delle proprie funzioni, il dispregio delle comuni regole di prudenza».
21. 0101. Cirielli.

  Al comma 1 sostituire le parole: La prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso con le parole: Il fatto è commesso con dolo quando è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione o omissione.
21. 2. Vizzini.

  Sopprimere il comma 2.
21. 3. Vizzini.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
  2. Per i soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica, l'esercizio dell'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, attraverso la notifica dell'atto di citazione, è autorizzato dal giudice delle indagini finanziarie, all'esito dell'apposita udienza da tenersi non oltre 60 giorni dal deposito, nella sua cancelleria, della richiesta di emissione dell'atto di citazione da parte del pubblico ministero. La parte privata può depositare memorie sino a non oltre 7 giorni prima della data dell'udienza di cui al periodo precedente. All'esito dell'udienza, il giudice delle indagini finanziarie, con proprio decreto motivato, dispone l'archiviazione o autorizza la notifica dell'atto di citazione. Se la parte privata, anche nelle memorie di cui al secondo periodo del presente comma, presenta richiesta di rito abbreviato di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, sulla richiesta provvede il giudice delle indagini finanziarie, con sentenza, all'esito della camera di consiglio che viene appositamente fissata, in luogo dell'udienza. Il magistrato che è stato giudice delle indagini finanziarie non può far parte in ogni caso del collegio giudicante.
   b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  2-bis. Quando il danno erariale è contestato a titolo di colpa grave, a tutti i soggetti di cui al comma precedente si applica in ogni caso l'articolo 9, comma 5, secondo, terzo e quarto periodo, della legge 8 marzo 2017, n. 24.
*21. 4. Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Turri, Bisa, Tateo, Potenti, Paolini, Morrone, Tomasi, Di Muro, Marchetti.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
  2. Per i soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica, l'esercizio dell'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, attraverso la notifica dell'atto di citazione, è autorizzato dal giudice delle indagini finanziarie, all'esito dell'apposita udienza da tenersi non oltre 60 giorni dal deposito, nella sua cancelleria, della richiesta di emissione dell'atto di citazione da parte del pubblico ministero. La parte privata può depositare memorie sino a non oltre 7 giorni prima della data dell'udienza di cui al periodo precedente. All'esito dell'udienza, il giudice delle indagini finanziarie, con proprio decreto motivato, dispone l'archiviazione o autorizza la notifica dell'atto di citazione. Se la parte privata, anche nelle memorie di cui al secondo periodo del presente comma, presenta richiesta di rito abbreviato di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, sulla richiesta provvede il giudice delle indagini finanziarie, con sentenza, all'esito della camera di consiglio che viene appositamente fissata, in luogo dell'udienza. Il magistrato che è stato giudice delle indagini finanziarie non può far parte in ogni caso del collegio giudicante.
   b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  2-bis. Quando il danno erariale è contestato a titolo di colpa grave, a tutti i soggetti di cui al comma precedente si applica in ogni caso l'articolo 9, comma 5, secondo, terzo e quarto periodo, della legge 8 marzo 2017, n. 24.
*21. 5. Labriola, Sarro, Sisto, Tartaglione, D'Ettore, Ruffino.

  Al comma 2 le parole: Limitatamente ai fatti commessi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 luglio 2021 sono sostituire dalle seguenti: Per i fatti commessi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
21. 7. Turri, Bisa, Tateo, Potenti, Paolini, Morrone, Tomasi, Di Muro, Marchetti, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Al comma 2 sopprimere le parole: e fino al 31 dicembre 2021.
21. 8. Labriola, Tartaglione, Sisto, Sarro, D'Ettore, Ruffino.

  Al comma 2, aggiungere infine le seguenti parole:, incluso il mancato rispetto dei termini del Codice dei contratti pubblici cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, commi 1 e 3.
21. 9. Sarro, Sisto, Tartaglione, Cortelazzo, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente.

  2-bis. Gli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo sono oggetto di monitoraggio a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al fine di valutare una eventuale proroga dell'efficacia delle stesse.
21. 0102. Foti, Butti.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

  1. L'articolo 31 del decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 174 è sostituito dal seguente:
  «1. Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa.
   2. Con la sentenza che esclude definitivamente la responsabilità amministrativa per accertata insussistenza del danno, ovvero, della violazione di obblighi di servizio, del nesso di causalità, del dolo o della colpa grave, il giudice non può disporre la compensazione delle spese del giudizio e liquida, a carico del bilancio della Corte dei Conti, l'ammontare degli onorari e dei diritti spettanti alla difesa.
   3. Il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, quando vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, ovvero quando definisce il giudizio decidendo soltanto questioni pregiudiziali o preliminari.
   4. Il giudice, quando pronuncia sulle spese, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento in favore dell'altra parte, o se del caso dello Stato, di una somma equitativamente determinata, quando la decisione è fondata su ragioni manifeste o orientamenti giurisprudenziali consolidati.
   5. Le spese della sentenza sono liquidate dal funzionario di segreteria con nota in margine alla stessa.
   6. Per quanto non espressamente disciplinato dai commi da 1 a 5, il giudice nel regolare le spese applica gli articoli 92, 93, 94, 96 e 97 del codice di procedura civile».
21. 010. Sarro, Sisto, Cortelazzo, Tartaglione, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

  1. L'articolo 6, comma 10, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si interpreta nel senso che ai professori ed ai ricercatori a tempo pieno, nel rispetto degli obblighi istituzionali, è liberamente consentito, indipendentemente dalla retribuzione, lo svolgimento di attività di consulenza extraistituzionali realizzate in favore di privati, enti pubblici ovvero per fini di giustizia, anche come membri di consigli di amministrazione di società private, senza deleghe e/o poteri esecutivi, come indipendenti.
  2. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 deve essere preventivamente comunicato al direttore del dipartimento di afferenza del docente e al rettore. Tali attività possono essere svolte anche in regime di partita IVA, senza necessità di iscrizione ad albi professionali, fatta eccezione per le professioni sanitarie e, in ogni caso, in mancanza di un'organizzazione di mezzi e di persone preordinata allo svolgimento di attività libero-professionale.
  3. Una quota pari al 10 per cento del compenso lordo percepito dai professori e ricercatori a tempo pieno per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 è destinato, senza oneri fiscali, all'attivazione di posti di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240 del 2010, nonché di borse di dottorato, di assegni di ricerca e di borse di studio per studenti universitari e fondi di ricerca istituzionali. Il Senato accademico delibera la ripartizione del contributo alle diverse destinazioni.
21. 011. Sarro, Sisto, Cortelazzo, Tartaglione, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Responsabilizzazione fiscale dei soggetti passivi che consentono ad imprese terze la vendita a distanza di beni)

  1. I soggetti passivi che consentono ad imprese terze, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, la vendita a distanza di beni, sono considerati sostituto d'imposta, per la sola imposta sul valore aggiunto, per le vendite a distanza realizzate dalle imprese terze di beni sottoposti al meccanismo di inversione contabile di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, lettere b) e c), secondo i modi e i tempi di cui all'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modifiche e integrazioni.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano successivamente al perfezionamento, con esito positivo, della procedura di cui all'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE.
*21. 012. Sarro, Sisto, Cortelazzo, Tartaglione, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Responsabilizzazione fiscale dei soggetti passivi che consentono ad imprese terze la vendita a distanza di beni)

  1. I soggetti passivi che consentono ad imprese terze, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, la vendita a distanza di beni, sono considerati sostituto d'imposta, per la sola imposta sul valore aggiunto, per le vendite a distanza realizzate dalle imprese terze di beni sottoposti al meccanismo di inversione contabile di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, lettere b) e c), secondo i modi e i tempi di cui all'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modifiche e integrazioni.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano successivamente al perfezionamento, con esito positivo, della procedura di cui all'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE
*21. 0100. Butti.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

  1. A decorrere dall'anno 2020 cessano di avere applicazione le sanzioni in caso di mancato rispetto delle regole di finanza pubblica accertato ai sensi dei commi 28 e 29 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dei commi 724 e 725 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e dei commi 477 e 478 dell'articolo 1 della legge 1o dicembre 2016, n. 232. Restano ferme le sanzioni già applicate fino all'anno 2019.
21. 013. Sarro, Sisto, Tartaglione, Cortelazzo, D'Ettore, Ruffino.

ART. 22

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo le parole: «è immediatamente trasmesso», inserire le seguenti: «con motivata deliberazione» ed aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'amministrazione, entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione della segnalazione, comunica le iniziative adottate alla competente sezione di controllo, che ne valuta l'effetto.»;
   b) al comma 2, dopo le parole: «provvede all'individuazione degli uffici», inserire la seguente: «istituzionali» e sostituire le parole: «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e nell'ambito della vigente dotazione organica del personale amministrativo e della magistratura contabile.» con le seguenti: «Per assicurare l'espletamento di tutte le funzioni costituzionalmente intestate alla Corte dei conti in modo efficiente, efficace ed economico, il medesimo organo di autogoverno provvede anche alla revisione complessiva delle strutture di supporto ai medesimi uffici istituzionali. A tal fine, i componenti eletti nella consiliatura in corso restano in carica fino alla completa attuazione delle riforme regolamentari di cui al presente comma, da realizzarsi entro il 31 ottobre 2024. L'attuazione del presente articolo non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ed avviene nel rispetto della vigente dotazione organica del personale amministrativo e della magistratura contabile.».
22. 100. Foti, Butti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  «6-bis. Al fine di rafforzare il sistema dei controlli in materia di appalti pubblici e favorire la speditezza ed economicità dell'azione amministrativa, la Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità di cui all'articolo 3 della legge 4 gennaio 1994, n. 20, sugli atti aggiudicazione, comunque denominati, e di affidamento dei contratti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 relativi a lavori di importo pari o superiore alle soglie comunitarie, adottati da Amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici nazionali nonché sulle varianti in corso d'opera ai medesimi contratti di importo eccedente il venti per cento dell'importo originario del contratto. Le varianti di cui al periodo precedente sono trasmesse dal RUP alla Corte dei conti, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad una apposita relazione del responsabile unico del procedimento, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante. In tutti i casi in cui il provvedimento e gli atti del relativo procedimento sottoposti al controllo acquistano efficacia, ciò spiega effetto anche ai fini dell'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Si applicano, per ogni altro aspetto, le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 4 gennaio 1994, n. 20. Le amministrazioni regionali e i loro enti strumentali, gli enti locali territoriali e i loro enti strumentali, le università e le altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede in ambito regionale, hanno facoltà di sottoporre gli atti di cui ai primi due periodi del presente comma di importo pari al venti per cento delle soglie comunitarie al controllo preventivo di legittimità della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti territorialmente competente, nel rispetto delle disposizioni di cui ai precedenti periodi. Con regolamento del Consiglio di Presidenza, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono adottate le misure organizzative necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  6-ter. All'articolo 106, comma 14, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel secondo periodo dopo le parole: “pari o superiore alla soglia comunitaria,” sono aggiunte le parole: “stipulati da soggetti diversi dalle Amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici nazionali, ovvero da soggetti che non si siano avvalsi della facoltà di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104”».
22. 1. Turri, Bisa, Tateo, Potenti, Paolini, Morrone, Tomasi, Di Muro, Marchetti, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 22-bis.

  1. All'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la lettera g) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
   « g) i provvedimenti dì aggiudicazione relativi ai contratti di lavori, servizi e forniture delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, escluse le autonomie territoriali, nonché i provvedimenti che ne determinano la cessazione anticipata, di importo superiore a un milione di euro per i lavori e a cinquecentomila euro per i servizi e le forniture, al netto delle imposte».
   b) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
  «1-ter. Fino al 31 dicembre 2021, le Regioni possono sottoporre gli atti di cui al comma 1, lettera g), al controllo preventivo di legittimità delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti. Fino al medesimo termine, per il controllo preventivo di legittimità previsto dallo stesso comma 1, lettera g), i termini sono dimezzati e resta, in ogni caso, esclusa la gravità della colpa anche nelle ipotesi di scadenza del termine per la registrazione senza alcuna pronuncia della Corte dei conti.
  2. La Corte dei conti, in sede centrale e territoriale, rende pareri nelle materie di contabilità pubblica, anche su fattispecie specifiche purché di valore complessivo superiore a un milione di euro, a richiesta delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. E esclusa, in ogni caso, la gravità della colpa per gli atti gestionali pienamente conformi ai pareri resi.».
22. 0100. Foti, Butti.

ART. 23

  Sopprimerlo.
*23. 1. Colletti, Berardini.

  Sopprimerlo.
*23. 2. Sarro, Sisto, Cortelazzo, Tartaglione, D'Ettore, Ruffino.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 23.
(Modifiche all'articolo 323 del codice penale)

  1. All'articolo 323 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, dopo le parole: «in violazione di norme di legge» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione di norme di principio o di norme genericamente strumentali alla regolarità dell'attività amministrativa,»;
   b) al primo comma le parole: «o di regolamento» sono abrogate.
23. 3. Turri, Bisa, Tateo, Potenti, Paolini, Morrone, Tomasi, Di Muro, Marchetti, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 23.

  1. L'articolo 323 del codice penale è abrogato.
23. 4. Sarro, Cortelazzo, Sisto, Tartaglione, D'Ettore, Ruffino.

  Al comma 1, sopprimere le parole: e dalle quali non residuano margini di discrezionalità.
23. 5. Sarro, Sisto, Tartaglione, Cortelazzo, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, e altre disposizioni concernenti misure di semplificazione in materia di adozioni)

  1. Alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 4, comma 4, la parola: «ventiquattro» è sostituita dalla seguente: «diciotto»;
   b) all'articolo 6:
    1) al comma 1, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»;
    2) al comma 4, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»;
   c) all'articolo 10, comma 1 è, in fine, aggiunto il seguente periodo: «Gli accertamenti di cui al presente comma sono svolti entro novanta giorni, prorogabili una solo volta con provvedimento motivato.»;
   d) all'articolo 22, comma 4, le parole, ovunque ricorrano: «centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni.».
   e) all'articolo 26:
    1) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «Corte di appello,» sono inserite le seguenti: «nei trenta giorni successivi,»;
    2) al comma 2, la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «dieci»;
   f) all'articolo 29-bis:
    1) al comma 1, dopo la parola: «presentano» sono aggiunte le seguenti: «anche in modalità telematica»;
    2) al comma 5, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «tre».
   g) all'articolo 30, comma 1, le parole: «due mesi successivi» sono sostituite dalle seguenti: «quaranta giorni successivi».

  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la famiglia e le disabilità e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentita la Commissione per le adozioni internazionali, da adottare entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:
   a) le linee guida per la definizione degli standard minimi dei servizi e dei costi degli enti autorizzati di cui all'articolo 39-ter della legge 4 maggio 1983, n. 184;
   b) i criteri per la semplificazione delle forme di sostegno in favore delle coppie adottive;
   c) gli obblighi di trasparenza e rendicontazione sull'attività svolta dagli enti autorizzati.

  3. Dall'attuazione del comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
23. 06. Turri, Bisa, Tateo, Potenti, Paolini, Morrone, Tomasi, Di Muro, Marchetti, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Approvazione rendiconto e nomina amministratore)

  1. In deroga all'articolo 1129, decimo comma, codice civile, è prorogato sino alla data della convocazione dell'assemblea di cui al comma precedente, l'incarico dell'amministratore scaduto tra il 1o agosto 2019 e il 30 settembre 2020.
  2. In deroga all'articolo 1130, primo comma, n. 10) codice civile, è prorogato sino al 31 dicembre 2020 il termine per la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto annuale che abbia scadenza compresa tra il 1o agosto 2019 e il 30 settembre 2020.
23. 07. Turri, Bisa, Tateo, Potenti, Paolini, Morrone, Tomasi, Di Muro, Marchetti, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Responsabilità dei dirigenti scolastici sull'avvio in sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021)

  1. Per tutti gli eventi che si siano verificati o si potranno verificare in seno alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado durante l'emergenza epidemiologica COVID-19 con la riapertura delle scuole a settembre avendo il Dirigente scolastico ottemperato a tutte le prescrizioni previste dalle linee guida «Piano scuola 2020/2021» non sono punibili penalmente ai sensi dell'articolo 51 del codice penale in quanto l'operato degli stessi deve intendersi come adempimento di un dovere impartito da una norma giuridica e/o organo superiore.
23. 08. Sisto, Sarro, Tartaglione, Labriola, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Assemblee da remoto)

  1. All'articolo 66 delle disposizioni di attuazione del Codice civile, dopo il terzo comma, aggiungere il seguente:
  «È consentito l'intervento all'assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione, la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario. Di tale facoltà deve esserne data notizia nell'avviso di convocazione. Il verbale può anche essere valido con la sola firma del segretario.».
23. 09. Turri, Bisa, Tateo, Potenti, Paolini, Morrone, Tomasi, Di Muro, Marchetti, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

  1. L'articolo 346-bis del codice penale è abrogato.
23. 010. Sisto, Sarro, Tartaglione, Labriola, D'Ettore, Ruffino.

ART. 24.

  Al comma 1, lettera b), numero 1, dopo le parole: con legge dello Stato., aggiungere le seguenti: Inoltre dopo l'ultimo periodo, è inserito il seguente: «Agli enti locali è consentito l'accesso gratuito all'indice per l'estrazione degli elenchi di domicili digitali mediante scarico statico di file in formato riutilizzabile.».
24. 1. Andreuzza, Binelli, Colla, Fiorini, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Al comma 2, lettera a), aggiungere alla fine il seguente periodo: , le parole: per i prestatori di servizi di pagamento abilitati sono sostituite dalle parole: per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e le parole: per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni sono soppresse.
24. 100. Ferro.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Nell'esercizio dell'attività attestazione per gli esecutori di lavori pubblici, di cui all'articolo 84, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è consentito agli organismi di cui al comma 1 del medesimo articolo, di accedere alle informazioni contenute nelle banche dati della pubblica amministrazione al fine di agevolare la digitalizzazione della suddetta attività. Le modalità di accesso alle banche dati nazionali verrà regolata mediante appositi protocolli d'intesa tra le amministrazioni competenti, gli organismi di attestazione, ovvero le associazioni degli stessi, ed il Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la trasformazione digitale.
24. 2. Sisto, Sarro, Tartaglione, Labriola, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445)

  1. Al fine di eliminare ogni possibile forma di discriminazione nei confronti delle persone con disabilità che limiti il pieno e uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali, in attuazione della legge 3 marzo 2009, n. 18, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per la pubblica amministrazione, sentito il Ministro per la famiglia e le Associazioni per la tutela delle persone con disabilità maggiormente più rappresentative, sono apportate le opportune modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, al fine di rimuovere ogni ostacolo e impedimento alla sottoscrizione e alla dichiarazione da parte delle persone con disabilità capaci di intendere e di volere che, in caso di difficoltà nell'esprimersi o di compiere l'atto di sottoscrizione possono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del citato decreto, manifestarla senza oneri, anche ad un notaio il quale riceve la dichiarazione anche avvalendosi di strumenti tecnologici, nel rispetto della legge 16 febbraio 1913, n. 89. Nell'ipotesi in cui la persona con disabilità di cui al precedente periodo, si rivolga ad un notaio non è obbligatoria la necessità di un interprete o di altre autorizzazioni.
24. 03. Sisto, Sarro, Tartaglione, Labriola, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

  1. All'articolo 31 della legge n. 340 del 2000, comma 2-quinquies, aggiungere le seguenti parole: «potranno presentare atti societari non notarili su incarico dei legali rappresentanti. L'incarico dovrà tuttavia essere documentato tenendo conto delle indicazioni operative che seguono anche i tributaristi certificati a norma UNI 11511 i quali possono richiedere iscrizione nel registro delle imprese di tutti gli atti societari per i quali la stessa e per la cui redazione la legge non richiede espressamente l'intervento di un notaio.».
24. 04. Sisto, Sarro, Tartaglione, D'Ettore, Ruffino.

ART. 24-bis.

  Dopo l'articolo 24-bis, aggiungere il seguente:

Art. 24-ter.
(Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445)

  1. Al fine di eliminare ogni possibile forma di discriminazione nei confronti delle persone con disabilità che limiti il pieno e uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali, in attuazione della legge 3 marzo 2009, n. 18, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per la pubblica amministrazione, sentito il Ministro per la famiglia e le Associazioni per la tutela delle persone con disabilità maggiormente più rappresentative, sono apportate le opportune modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, al fine di rimuovere ogni ostacolo e impedimento alla sottoscrizione e alla dichiarazione da parte delle persone con disabilità capaci di intendere e di volere che, in caso di difficoltà nell'esprimersi o di compiere l'atto di sottoscrizione possono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del citato decreto, manifestarla senza oneri anche ad un notaio il quale riceve la dichiarazione avvalendosi eventualmente di strumenti tecnologici, nel rispetto della legge 16 febbraio 1913, n. 89. Nell'ipotesi in cui la persona con disabilità di cui al precedente periodo si rivolga ad un notaio non è obbligatoria la necessità di un interprete o di altre autorizzazioni.
24-bis. 01. Foscolo, Boldi, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Panizzut.

ART. 26.

  Sopprimere il comma 14.
26. 1. Tartaglione, Sisto, Sarro, Labriola, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:
  22-bis. Per gli iscritti alla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE), con redditi annuali non superiori ai 10.000 euro e che fanno dei proventi dell'utilizzazione delle proprie opere il loro unico mezzo di sostentamento, è stabilita l'impignorabilità dei suddetti crediti pecuniari, con riferimento alle posizioni debitorie che gli iscritti alla SIAE assumono nei confronti della pubblica amministrazione e affidate all'Agenzia delle entrate per la riscossione, ovvero che tali crediti vengano riconosciuti, a tutti gli effetti, come crediti da lavoro, in quanto remunerazione del lavoro intellettuale, per poter limitare o impedire eventuali pignoramenti.
26. 2. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

ART. 27.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Semplificazione delle segnalazioni relative a banconote e monete sospette di falsità)

  1. All'articolo 2, comma 152, del decreto-legge n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2006, n. 286, dopo le parole: «trasmettono, per via telematica» sono aggiunte le seguenti: «non oltre il quindicesimo giorno lavorativo successivo all'individuazione della banconota o moneta sospetta di falsità».
  2. All'articolo 2, comma 153, del decreto-legge n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2006, n. 286, alla fine del primo periodo, sostituire le parole: «fino ad euro 5.000» con le seguenti: «da euro 300 fino ad euro 5000 a seconda della gravità della violazione».
*27. 01. Tartaglione, Labriola, Sisto, Sarro, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Semplificazione delle segnalazioni relative a banconote e monete sospette di falsità)

  1. All'articolo 2, comma 152, del decreto-legge n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2006, n. 286, dopo le parole: «trasmettono, per via telematica» sono aggiunte le seguenti: «non oltre il quindicesimo giorno lavorativo successivo all'individuazione della banconota o moneta sospetta di falsità».
  2. All'articolo 2, comma 153, del decreto-legge n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2006, n. 286, alla fine del primo periodo, sostituire le parole: «fino ad euro 5.000» con le seguenti: «da euro 300 fino ad euro 5000 a seconda della gravità della violazione».
*27. 0100. Ferro.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Semplificazione procedure di denuncia delle frodi online nel settore del risparmio e altre misure)

  1. Al fine di rendere più efficace il contrasto alle frodi online nel settore del risparmio, l'Associazione Bancaria Italiana e Poste italiane S.p.A. stipulano un apposito protocollo tecnico con l'Arma dei Carabinieri, la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza.
  2. Il protocollo tecnico stabilisce le modalità e la tempistica per lo scambio delle informazioni relative alle denunce relative a casi di frodi online, anche tentate, sui conti di pagamento intrattenuti dai clienti presso le banche e Poste italiane S.p.A., anche attraverso l'uso di carte di pagamento di debito e di credito, e per il supporto operativo per la risposta a tali frodi.
  3. Le Banche e Poste italiane S.p.A. alimentano le informazioni di cui al comma precedente, anche tramite le preventive segnalazioni relative a frodi, anche tentate, ricevute direttamente dai propri clienti, per i quali rimane comunque l'obbligo di presentare regolare denuncia alle Autorità di pubblica sicurezza al fine della tutela dei propri interessi.
  4. Sempre con riferimento al comma 2, l'Arma dei Carabinieri, la Polizia di Stato, la Guardia di Finanzia supportano, ciascuno per gli ambiti di competenza, le banche e Poste Italiane S.p.A. per rispondere operativamente alle frodi online, anche tentate, attraverso l'istituzione di procedure operative che facilitino interventi tempestivi, e coordinati.
  5. Le Banche e Poste italiane S.p.A. sono autorizzate a sospendere per 72 ore ogni operazione da e verso i conti correnti coinvolti nelle informazioni di cui al presente articolo.
  6. Il Ministro dell'interno, sentito il Ministro dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Garante per la protezione dei dati personali, disciplina con proprio regolamento le modalità con le quali gli operatori di telefonia mobile effettuano la sostituzione della SIM dei clienti a seguito di furto o smarrimento, al fine di ridurre il rischio di frodi connesse al furto di identità.
  7. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con proprio regolamento disciplina l'adozione da parte degli operatori di telefonia mobile di soluzioni volte a ridurre l'utilizzo fraudolento di messaggi SMS tramite la falsificazione del mittente e l'impersonificazione con denominazioni o numeri telefonici riferibili a banche e a Poste italiane S.p.A.
  8. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con proprio regolamento disciplina l'adozione da parte dei fornitori di servizi Internet (Internet Service Provider) e di web hosting di soluzioni volte a ridurre l'utilizzo fraudolento dei siti web per raggirare i consumatori con denominazioni e componenti grafiche delle pagine web riferibili a banche e a Poste Italiane S.p.A. In particolare, il regolamento definisce procedure volte alla verifica dell'identità dei soggetti richiedenti l'apertura di un sito web e della legittimità della richiesta, e alla pronta rimozione o oscuramento del sito web fino a conclusione degli accertamenti, anche sulla base delle segnalazioni trasmesse da Banche e Poste Italiane S.p.A. ai fornitori di cui al presente comma.
27. 02. Tartaglione, Sisto, Sarro, Ruffino, D'Ettore.

ART. 27-bis.

  Dopo l'articolo 27-bis, aggiungere il seguente:

Art. 27-ter.
(Rimborso anticipato ai sensi dell'articolo 125-sexies del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385)

  1. All'articolo 125-sexies del decreto legislativo 1o settembre 1993 n. 385 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito che include tutti i costi posti a suo carico, escluse le imposte e gli importi corrisposti a soggetti diversi dal finanziatore, indipendenti dalla durata del contratto e addebitati al consumatore in conformità al contratto medesimo. La riduzione del costo totale del credito, per ciò che concerne i costi diversi dagli interessi, deve essere determinata con un criterio proporzionale agli interessi non maturati avendo come riferimento il piano di ammortamento del finanziamento sottoscritto tra le parti.».
   b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. La previsione del comma 1 si applica ai contratti stipulati a partite dall'entrata in vigore del presente provvedimento. Le disposizioni di cui all'articolo 125-sexies, comma 1, del decreto legislativo 1o settembre 1993 n. 385, vigenti alla data del presente provvedimento e le relative disposizioni attuative di Banca d'Italia continuano ad applicarsi ai contratti di credito stipulati anteriormente alla suddetta data.».
27-bis. 01. Andreuzza, Binelli, Colla, Fiorini, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

ART. 28.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 28.

  1. All'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è inserita la seguente lettera:
   « e) alla casella di posta elettronica certificata presso cui devono essere eseguite la notificazione e la comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale».

  2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano la casella di posta elettronica certificata di cui al comma 1 del presente articolo entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Fino alla pubblicazione della predetta casella di posta elettronica certificata e comunque in caso di mancata pubblicazione, la notificazione e la comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale si intendono ritualmente eseguite se effettuate presso la casella di posta elettronica certificata pubblicata ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera d), decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
  3. È abrogata ogni disposizione di legge e regolamento incompatibile con i commi 1 e 2 del presente articolo.
28. 1. Sisto, Sarro, Ruffino, Tartaglione, D'Ettore.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Modifiche alla legge 27 gennaio 2012, n. 3)

  1. Alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 9, dopo il comma 3-quater, è aggiunto il seguente:
  «3-quinquies. Dalla data di deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano.».
   b) all'articolo 12-ter il comma 1 è abrogato.
28. 02. Sisto, Sarro, Tartaglione, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Semplificazioni in materia di cessioni intra-comunitarie)

  1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 746 del 1983, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo la lettera c) è inserita la seguente:
   « d) i soggetti che intendono avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'Iva e che certificano le cessioni intracomunitarie, le esportazioni e le operazioni assimilate tramite fatturazione elettronica, sono esonerati dall'invio della dichiarazione di cui alla lettera c). Ai fini dell'individuazione dell'importo massimo entro il quale il contribuente può acquistare beni e servizi inerenti la propria attività senza applicazione dell'Iva, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui le cessioni sono state effettuate, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente sul proprio cassetto fiscale l'ammontare complessivo delle somme dei corrispettivi determinato dalle cessioni intra-comunitarie, dalle esportazioni e dalle operazioni assimilate certificate tramite fattura elettronica. Tale comunicazione dovrà essere confermata dal contribuente attraverso le procedure telematiche messe a disposizione dell'Agenzia delle entrate.».
28. 03. Sisto, Sarro, Tartaglione, Ruffino, D'Ettore.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Misure per l'emissione di assegni senza provvista e sospensione dei termini di scadenza)

  1. All'articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «31 agosto 2020», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;
   b) al comma 3, le parole: «31 agosto 2020», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;

  2. In relazione alle conseguenze economiche e finanziarie determinate dalle restrizioni dovute all'emergenza sanitaria da COVID-19, è sospeso e, ove iscritto, cancellato, ogni adempimento pubblicitario e sanzionatorio relativo al versamento di assegni con difetto di provvista emessi nel periodo compreso tra 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 o, comunque, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri.
  3. In caso di manifestata impossibilità del pagamento in una unica soluzione dell'importo dovuto, i soggetti emittenti del titolo di credito di cui al comma 2 possono, a titolo di acconto ed entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, corrispondere 1/5 dell'intero importo al prenditore, quindi mediante rateizzazione della restante parte fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo con il versamento dell'ultima rata entro il 31 dicembre 2020. Il mancato pagamento, integrale o di adesione alla rateizzazione, comporta la ripresa degli accertamenti sanzionatori e pubblicitari.
  4. Per ogni rateo di pagamento il creditore rilascia al debitore, ovvero al soggetto emittente, quietanza di pagamento.
  5. In parziale deroga alle disposizioni vigenti in materia e ad eccezione dei titoli di credito di cui all'articolo 1, fino al 31 dicembre 2022 la legge 15 dicembre 1990, n. 386 è così modificata:
   a) le sanzioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, sono ridotte della metà e si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
   b) per l'intero periodo non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 3;
   c) il termine di cui all'articolo 8, comma 1, è elevato a novanta giorni.
28. 04. Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

  La procura rilasciata ai sensi dell'articolo 83 del codice di procedura civile può essere conferita anche mediante documento sottoscritto con firma digitale, che certifica e fornisce la data dell'apposizione; in tale caso, non è necessaria ulteriore attività di autentica del difensore. Non si applica l'articolo 25 comma 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82.
28. 05. Turri, Bisa, Tateo, Potenti, Paolini, Morrone, Tomasi, Di Muro, Marchetti, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

  A decorrere dal 1o agosto e fino al 15 ottobre 2020 e comunque per tutta la durata dello stato di emergenza, nel caso in cui sia stata chiesta la discussione delle controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, i Presidenti titolari delle sezioni del Consiglio di Stato, il Presidente del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia e i Presidenti dei Tribunali Amministrativi Regionali e delle relative sezioni distaccate, sentite l'Autorità Sanitaria Regionale ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati della Città ove ha sede l'ufficio, possono in ragione motivata della situazione concreta di emergenza sanitaria e in deroga a quanto previsto dal codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, consentire lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante collegamenti da remoto con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei difensori alla trattazione dell'udienza, assicurando in ogni caso la sicurezza e la funzionalità del sistema informatico della giustizia amministrativa e dei relativi apparati. In tal caso è assicurato congruo avviso dell'ora e delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e la libera volontà delle parti. Il luogo da cui si collegano magistrati, personale addetto e difensori delle parti è considerato aula di udienza a tutti gli effetti di legge. Di tutte le operazioni è redatto processo verbale. Si applicheranno le regole tecniche operative dirette a regolare le udienze da remoto approvate ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del decreto-legge n. 28 del 2020, convertito nella legge n. 70 del 2020. Tali disposizioni troveranno applicazione anche nell'ipotesi che taluni magistrati e difensori non possano partecipare alle udienze in presenza fisica per legittimo impedimento o per cause connesse all'emergenza sanitaria, qualora richiedano di collegarsi da remoto.
28. 06. Turri, Bisa, Tateo, Potenti, Paolini, Morrone, Tomasi, Di Muro, Marchetti, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

ART. 29.

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
  1-bis. Nelle more della definizione di una disciplina organica in materia di riconoscimento e promozione della lingua italiana dei segni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità operative per la realizzazione e l'adozione di un'applicazione web e mobile, con interfaccia valida su tutto il territorio nazionale, volta a garantire il pieno e tempestivo accesso all'informazione e al contenuto dei provvedimenti di primaria rilevanza per la popolazione da parte delle persone sorde e con altre disabilità uditiva in genere.
  1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
29. 1. Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Sutto, Tiramani, Ziello, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:
   a) sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) al comma 490 dopo le parole: «per l'anno 2019.» sono aggiunte le seguenti: «Al termine di ciascun esercizio finanziario, le somme residue del Fondo di cui al comma 489 non impiegate, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al medesimo Fondo.»;
   b) sopprimere la lettera b).
29. 2. Sisto, Sarro, Ruffino, Tartaglione, D'Ettore.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. All'articolo 36 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
  «1-bis. Gli invalidi di guerra e di servizio, i ciechi, i sordomuti gli invalidi civili, possono usufruire di due cicli di cure termali all'anno con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, di cui uno per il trattamento della patologia invalidante, con applicazione, per entrambi, del regime di quota di partecipazione alla spesa applicabile all'avente diritto».
29. 3. Sisto, Sarro, Ruffino, Tartaglione, D'Ettore.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Alle retribuzioni della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, derivanti dalla effettuazione di prestazioni aggiuntive richieste dalle aziende sanitarie per l'abbattimento delle liste di attesa, si applica l'aliquota fiscale del 15 per cento.
29. 4. Sisto, Sarro, Ruffino, Tartaglione, D'Ettore.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495)

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 330, comma 5, le parole: «, nonché dal rappresentante dell'associazione di persone con invalidità individuata dal soggetto sottoposto ad accertamento sanitario. La partecipazione del rappresentante di quest'ultima è comunque a titolo gratuito» sono sostituite dalle seguenti: «, nonché dal rappresentante designato dalle Associazioni Nazionali per la tutela dei diritti delle persone con disabilità. La partecipazione del rappresentante di queste ultime è comunque a titolo non oneroso»;
   b) all'articolo 330, dopo il comma 7, inserire il seguente:
  «7-bis. La commissione al fine di semplificare le procedure di accertamento per i mutilati e minorati fisici, si può avvalere di modalità di prenotazione on line».
*29. 08. Sisto, Sarro, Tartaglione, Ruffino.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495)

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 330, comma 5, le parole: «, nonché dal rappresentante dell'associazione di persone con invalidità individuata dal soggetto sottoposto ad accertamento sanitario. La partecipazione del rappresentante di quest'ultima è comunque a titolo gratuito» sono sostituite dalle seguenti: «, nonché dal rappresentante designato dalle Associazioni Nazionali per la tutela dei diritti delle persone con disabilità. La partecipazione del rappresentante di queste ultime è comunque a titolo non oneroso»;
   b) all'articolo 330, dopo il comma 7, inserire il seguente:
  «7-bis. La commissione al fine di semplificare le procedure di accertamento per i mutilati e minorati fisici, si può avvalere di modalità di prenotazione on line».
*29. 012. Foscolo, Boldi, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Sutto, Tiramani, Ziello, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.

  1. I soggetti affetti da fibrosi cistica, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 548 del 1993, sono considerati come portatori di handicap in connotazione di gravità (articolo 3, comma 3, legge n. 104 del 1992) a prescindere dall'età e dalla variante genetica (articolo 6, Contributo tecnico). Ai pazienti affetti da Fibrosi Cistica e alle loro famiglie, sono garantiti i benefici fiscali riconosciuti a coloro in cui la normativa prevede una grave limitazione della capacità di deambulazione, consentendo a chi è affetto da detta patologia e/o ai familiari che se ne prendono cura, anche il diritto alle agevolazioni e sgravi quali Iva agevolata, detrazione Irpef, esenzione dal pagamento del bollo e dall'imposta di trascrizione regionale, senza che ciò comporti un obbligatorio adattamento dell'auto.
  2. All'onere derivante dalla presente disposizione pari a 100 milioni di euro dal 2020 si provvede: quanto a 70 milioni di euro mediante la riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014; quanto a 30 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
29. 010. Sisto, Sarro, Tartaglione, Ruffino, D'Ettore.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

  1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 75, dopo il comma 3-quater, è inserito il seguente:
  «3-quinquies. Gli accertamenti relativi all'approvazione nazionale di cui al comma 3-bis, riguardanti gli autoveicoli destinati alle persone con disabilità, possono contemplare altre forme, anche documentali, in base alle valutazioni dei competenti uffici delle direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e per il trasporto intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»;
   b) all'articolo 78, dopo il comma 3, lettera m), è inserita la seguente lettera:
   « n) la visita, di cui alla lettera m), riguardante gli autoveicoli destinati alle persone con disabilità, può contemplare altre forme, anche documentali, in base alle valutazioni dei competenti uffici delle direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e per il trasporto intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».
*29. 07. Sisto, Sarro, Tartaglione, Mazzetti, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

  1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 75, dopo il comma 3-quater, è inserito il seguente:
  «3-quinquies. Gli accertamenti relativi all'approvazione nazionale di cui al comma 3-bis, riguardanti gli autoveicoli destinati alle persone con disabilità, possono contemplare altre forme, anche documentali, in base alle valutazioni dei competenti uffici delle direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e per il trasporto intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»;
   b) all'articolo 78, dopo il comma 3, lettera m), è inserita la seguente lettera:
   « n) la visita, di cui alla lettera m), riguardante gli autoveicoli destinati alle persone con disabilità, può contemplare altre forme, anche documentali, in base alle valutazioni dei competenti uffici delle direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e per il trasporto intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».
*29. 013. Sutto, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Tiramani, Ziello, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Semplificazioni in materia di disabilità)

  1. A decorrere dal 2020, al fine di semplificare la procedura di erogazione dei contributi per consentire il corretto funzionamento dei servizi essenziali della Federazione Nazionale delle istituzioni pro-ciechi, di cui al regio decreto 23 gennaio 1930, n. 119, il contributo annuo di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 28 agosto 1997, n. 284, previsto a legislazione vigente, pari a complessivi euro 1.382.913,80, è ad essa direttamente erogato per un ammontare pari a euro 500.000, limitatamente alle risorse del fondo, entro il 31 marzo di ogni anno, senza necessità di preventivo accordo da raggiungere in sede di conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
**29. 09. Sisto, Sarro, Tartaglione, Ruffino, D'Ettore.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Semplificazioni in materia di disabilità)

  1. A decorrere dal 2020, al fine di semplificare la procedura di erogazione dei contributi per consentire il corretto funzionamento dei servizi essenziali della Federazione Nazionale delle istituzioni pro-ciechi, di cui al regio decreto 23 gennaio 1930, n. 119, il contributo annuo di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 28 agosto 1997, n. 284, previsto a legislazione vigente, pari a complessivi euro 1.382.913,80, è ad essa direttamente erogato per un ammontare pari a euro 500.000, limitatamente alle risorse del fondo, entro il 31 marzo di ogni anno, senza necessità di preventivo accordo da raggiungere in sede di conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
**29. 011. De Martini, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Sutto, Tiramani, Ziello, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

ART. 29-ter.

  Dopo l'articolo 29-ter, aggiungere il seguente:

Art. 29-quater.

(Disposizioni in materia di riconoscimento della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile)

  1. Al fine di promuovere l'inclusione sociale, garantire la partecipazione alla vita collettiva e agevolare l'abbattimento delle barriere alla comunicazione in favore delle persone sorde di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381, sordocieche di cui alla legge 24 giugno 2010, n. 107, o con altre disabilità uditive, in attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione e degli articoli 21 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché in armonia con i princìpi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, la Repubblica riconosce e promuove la lingua dei segni italiana (LIS) e la lingua dei segni italiana tattile (LIS tattile).
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 31 dicembre 2020, sentite le associazioni maggiormente rappresentative delle categorie beneficiarie e la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla redazione di un piano per la definizione degli ambiti di azione e degli interventi necessari a garantire la più ampia diffusione della LIS e della LIS tattile e, in generale, la piena inclusione sociale, politica, culturale, scolastica, universitaria, post-universitaria e lavorativa dei soggetti di cui al comma 1. Il piano di cui al primo periodo riconosce e tutela il diritto dei soggetti di cui al comma 1 di scegliere liberamente i percorsi formativi e le modalità di comunicazione da utilizzare per lo sviluppo della persona e per la partecipazione alla vita collettiva.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
29-ter. 01. Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Sutto, Tiramani, Ziello, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 29-ter, aggiungere il seguente:

Art. 29-quater.
(Disposizioni per favorire la formazione e l'inclusione lavorativa delle persone sorde e con disabilità uditiva)

  1. Con Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni maggiormente rappresentative delle categorie interessate, sono stabilite le modalità per l'attivazione di centri di formazione e di avviamento lavorativo specificamente realizzati per le persone sorde, sordocieche e con altre disabilità uditive. I centri di cui al comma 1 promuovono ricerche in materia di prevenzione e cura della sordità e sui problemi ad essa correlati.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
29-ter. 02. Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Sutto, Tiramani, Ziello, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 29-ter, aggiungere il seguente:

Art. 29-quater.
(Modifiche alla legge 24 giugno 2010, n. 107)

  1. Al fine di rafforzare la tutela dei diritti delle persone affette da sordocecità e semplificare le procedure amministrative che concernono il riconoscimento della loro condizione, alla legge 24 giugno 2010, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2.
(Definizioni)

  1. Ai fini di cui all'articolo 1, si definiscono sordocieche le persone affette da una minorazione totale o parziale combinata della vista e dell'udito, sia congenita che acquisita, che comporta difficoltà nell'orientamento e nella mobilità, nonché nell'accesso all'informazione e alla comunicazione.
  2. Le persone affette da sordocecità, così come definite dal comma 1, percepiscono in forma unificata le indennità loro spettanti ai sensi della normativa vigente in materia di cecità civile e di sordità civile ovvero, in assenza dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 26 maggio 1970, n. 381, percepiscono in forma unificata le indennità loro spettanti ai sensi della normativa vigente in materia di cecità civile e di invalidità civile. Percepiscono altresì in forma unificata anche le eventuali altre prestazioni conseguite rispettivamente per la condizione di sordità civile, di cecità civile e di invalidità civile, erogate dall'istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS).
  3. Ai soggetti che al 31 dicembre 2020 risultano già titolari di distinte indennità e prestazioni è riconosciuta l'unificazione dei trattamenti in godimento.
  4. Ai soggetti di cui ai commi precedenti continuano ad applicarsi i benefici assistenziali e per l'inserimento al lavoro già riconosciuti dalla legislazione vigente.»;
   b) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modifiche:
    1) al comma 1, primo periodo, le parole: «di entrambe le disabilità» sono sostituite dalle seguenti: «delle disabilità»; all'ultimo periodo, dopo le parole: «cecità civile», sono inserite le seguenti: «, di invalidità civile»;
    2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. La condizione di sordocieco è riconosciuta al soggetto di cui all'articolo 2, comma 1, che dall'accertamento risulti in possesso dei requisiti già previsti dalla legislazione vigente rispettivamente in materia di cecità civile e di sordità civile ovvero, in assenza dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 26 maggio 1970, n. 381, di invalidità civile ai fini dell'ottenimento delle indennità, degli assegni e delle pensioni già definite in base alle vigenti normative relative a tutte le rispettive minorazioni civili.»;
   c) all'articolo 5, comma 1, sostituire la parola: «possono» con le seguenti: «sono tenute a».
29-ter. 03. Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Sutto, Tiramani, Ziello, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 29-ter, aggiungere il seguente:

Art. 29-quater.
(Modifiche in materia di pensioni e assegni di invalidità)

  1. Con effetto dal 20 luglio 2020, il quarto comma dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è sostituito dal seguente:
  «4. I benefici incrementativi di cui al comma 1 sono altresì concessi ai soggetti di età pari o superiore a diciotto anni che risultino invalidi civili o sordi o ciechi civili, totali o parziali, titolari di pensione o assegno mensile o che siano titolari di assegno di invalidità o pensione di inabilità di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222.».

  2. All'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «che non svolgono attività lavorativa e» sono soppresse;
   b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Il limite di reddito per il diritto all'assegno di cui al comma 1 è fissato in euro 9.000 annui, calcolati agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte. Sono comunque esclusi dal computo gli assegni familiari e il reddito dell'abitazione principale del soggetto. Il limite di reddito di cui al primo periodo è rivalutato annualmente sulla base degli indici delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria rilevate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT)».

  3. I commi quinto e sesto dell'articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, l'articolo 89-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e l'articolo 15 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, sono abrogati.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 400 milioni di euro per l'anno 2020 e in 900 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede:
   a) quanto a 178 milioni di euro per l'anno 2020 e quanto a 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione delle disposizioni di cui al comma 3;
   b) quanto a 222 milioni di euro per l'anno 2020 e quanto a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
29-ter. 04. Binelli, Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Sutto, Tiramani, Ziello, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 29-ter, aggiungere il seguente:

Art. 29-quater.
(Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159)

  1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 dicembre 2020, sentite le associazioni per la tutela dei diritti delle persone con disabilità, si provvede alla revisione e semplificazione delle modalità di determinazione del patrimonio mobiliare di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, al fine di escludere da esso gli importi relativi alle indennità, alle pensioni, agli assegni e ai risarcimenti percepiti in ragione della condizione di invalidità totale o parziale.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
29-ter. 05. Ribolla, Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Sutto, Tiramani, Ziello, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

ART. 30

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  4. All'articolo 1, comma 536, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: «private di cura» inserire la seguente: «odontoiatrica».
30. 1. Sarro, Tartaglione, Sisto, Mazzetti, D'Ettore, Ruffino.

ART. 30-bis

  Dopo l'articolo 30-bis, inserire il seguente:

Art. 30-ter.
(Digitalizzazione Atti Anagrafici)

  1. Allo scopo di favorire il processo di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche locali i Comuni sono autorizzati a depositare presso gli Uffici Territoriali del Governo gli atti anagrafici e di stato civile in versione digitale;
  2. La stampa degli atti di cui al comma precedente avviene tramite stampante laser con emissione di timbro digitale;
  3. Le amministrazioni pubbliche locali sono autorizzate alla dematerializzazione degli atti di cui al comma 1 in versione cartacea conservati presso i loro archivi.
30-bis. 01. Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zordan, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 30-bis aggiungere il seguente:

Art. 30-ter.
(Documento unico di regolarità contributiva)

  1. I documenti attestanti la regolarità contributiva in scadenza al 15 giugno 2020 conservano validità fino al 30 novembre 2020.
30-bis. 0100. Montaruli.

  Dopo l'articolo 30-bis aggiungere il seguente:

Art. 30-ter.

  1. I contribuenti persone fisiche, esercenti l'attività del commercio al dettaglio su area pubblica applicano per la parte di reddito derivante da tale attività commerciale il regime della tassa unica.
  2. I contribuenti che applicano il regime della tassa unica sono esonerati dalla certificazione e dalla registrazione dei corrispettivi, ivi incluso l'obbligo dell'invio telematico degli stessi.
  3. La tassa unica è sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali comunali e regionali, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dei diritti annuali relativi all'iscrizione alla CCIAA, cui vanno aggiunti i contributi previdenziali e assistenziali dovuti dal titolare e dai collaboratori familiari, di cui al comma 5. La tassa unica viene liquidata contestualmente all'imposta sul valore aggiunto con le modalità stabilite dal comma 4.
  4. Con apposito decreto del ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti:
   a) i requisiti per l'accesso al regime fiscale di cui al presente articolo;
   b) i criteri per il calcolo dell'ammontare dell'imposta;
   c) le modalità di liquidazione e di versamento dell'imposta; è in ogni caso garantita la possibilità di liquidazione in dodici rate mensili nel corso dell'anno fiscale di riferimento;
   d) le detrazioni d'imposta applicabili per investimenti relativi all'ammodernamento dei beni strumentali dell'impresa, all'assunzione di personale e ad altre spese relative all'impresa;
   e) i casi in cui il computo dell'imposta può essere sospeso;
   f) l'insieme delle condizioni minime, definite «patto con il contribuente», che saranno garantite per almeno tre anni fiscali consecutivi.

  5. Le imprese che applicano il regime fiscale di cui al comma 1 liquidano i contributi previdenziali e assistenziali dovuti per l'imprenditore e i collaboratori familiari con cadenza mensile, insieme alla tassa unica. Detti contributi godono di una riduzione agevolata del 7 per cento sia nel caso che l'impresa opti per la contribuzione ordinaria sia che opti per la riduzione di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190.
30-bis. 0101. Montaruli.

ART. 31

  Al comma 1, lettera a), dopo il punto 2), aggiungere il seguente:
   2-bis) In caso di nuovo lockdown, anche le categorie lavorative artistiche possono svolgere il lavoro agile quale modalità di esecuzione del contratto di lavoro.
31. 1. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

ART. 32

  Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:

Art. 32-bis.

  1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 90, comma 4, sopprimere le seguenti parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2020»;
   b) all'articolo 263, comma 1, sostituire le parole: «fino al 31 dicembre 2020», con le seguenti: «fino al 15 ottobre 2020».
32. 01. Sarro, Tartaglione, Sisto, Mazzetti, D'Ettore, Ruffino.

ART. 34

  Al comma 1, capoverso Art. 50-ter, dopo il comma 7, inserire il seguente:
  1-bis. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui al comma 1 del presente articolo, anche mediante sistemi di interoperabilità già previsti dalla legislazione vigente, e consentire ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, decreto legislativo n. 82 del 2005 l'aggiornamento dei dati presenti nei data base da questi gestiti anche in materia fiscale e previdenziale, sono prorogate fino al 31 dicembre 2020 la sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori e la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione di cui all'articolo 68, decreto-legge n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2020, anche con riferimento alle richieste di contribuzione previdenziale formulate ai sensi dell'articolo 2, comma 26, legge n. 335 del 1995 nei confronti dei liberi professionisti iscritti in albi professionali aventi Cassa di previdenza di categoria già esistente alla data del 25 agosto 1995, fermo il diritto al Durc provvisorio ex articolo 3, comma 2, decreto ministeriale 30 gennaio 2015 per tutto il periodo di prevista sospensione.
34. 1. Sarro, Tartaglione, Mazzetti, Sisto, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 34-bis.
(Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

   All'articolo 19, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo la parola «magistrature» sono inserite le seguenti: «, anche di organi di giurisdizione interna ad organismi costituzionali,».
34. 01. Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

ART. 35

  All'articolo 35, comma 1, lettera a), capoverso comma 1, dopo le parole: per la razionalizzazione e il consolidamento dei Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED) definiti al comma 2, destinata a tutte le pubbliche amministrazioni, aggiungere il seguente periodo: Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, da adottarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, anche al fine di tutelare la sovranità digitale e la sicurezza nazionale, è adottato il documento di Politica di Classificazione delle Informazioni, attraverso il quale si identificano i dati in possesso delle pubbliche amministrazioni nonché le funzioni critiche in relazione ai quali si rende necessario:
   a) effettuare valutazioni di impatto;
   b) introdurre un'etichettatura adeguata dei dati in possesso delle pubbliche amministrazioni;
   c) operare decisioni sulla dislocazione dei dati sul territorio nazionale;
   d) predisporre un monitoraggio continuo dei dati delle pubbliche amministrazioni.
35. 100. Mollicone.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, dopo le parole: per la razionalizzazione e il consolidamento dei Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED) definiti al comma 2 inserire le seguenti parole:, la cui gestione è affidata alla società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
35. 2. Sarro, Tartaglione, Sisto, Mazzetti, D'Ettore, Ruffino.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a), capoverso comma 1, dopo le parole: privi dei requisiti fissati dal regolamento di cui al comma 4, verso l'infrastruttura di cui al primo periodo, inserire le seguenti: esclusivamente per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e c) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, rientranti nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica di cui al decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133;
   b) alla lettera b), capoverso comma 1-bis, dopo le parole: verso l'infrastruttura di cui al comma 1, inserire le seguenti parole: esclusivamente per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e c) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, rientranti nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica di cui al decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133.
35. 1. Sarro, Tartaglione, Sisto, Mazzetti, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo il comma 3 aggiungere in fine i seguenti:
  3-bis. All'articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1 dopo le parole: «strategia di condivisione» sono inserite «anche con le Regioni e Province Autonome»; dopo le parole «decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82» sono inserite «dell'acquisizione di competenze informatiche da parte dei cittadini e del personale dipendente della pubblica amministrazione,»;
   b) al comma 2 dopo le parole: «tecnologica e la digitalizzazione» sono inserite: «, acquisita l'intesa in sede di Conferenza Unificata prevista dalla lettera b) del comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281»;
   c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
  3-ter. Al fine di favorire il corretto transito dei pagamenti verso le pubbliche amministrazioni tramite il sistema PagoPA le Regioni e le Province Autonome sono riconosciute Soggetto Aggregatore Territoriale. È istituito per le attività di cui al presente comma un fondo destinato alla copertura delle attività pari a 60 milioni di euro da ripartire con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, acquisita l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.

  3-quater. In ragione delle precedenti determinazioni di cui al comma 3-ter i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono tenuti a completare l'integrazione dei sistemi di incasso con la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, entro il nuovo termine del 30 giugno 2021.
   d) al comma 3 le parole: «cinquanta milioni» sono sostituite con «centodieci milioni».

  3-ter. All'onere pari a 60 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
35. 3. Maccanti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Rixi, Tombolato, Zordan, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

ART. 36

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. In sede di prima attuazione dell'articolo 8, comma 8, terzo periodo, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, si procederà alle elezioni per il completo rinnovo degli organi di tutti gli Ordini dei Chimici e dei Fisici, come articolati dall'articolo 4, comma 2, del menzionato decreto del Ministro della Salute 23 marzo 2018, nel terzo quadrimestre dell'anno 2021, considerata la loro naturale scadenza entro tale data. Alle elezioni per il rinnovo degli organi della Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici si procederà non oltre il mese di marzo dell'anno successivo al completamento delle elezioni dei detti organi di tutti gli Ordini.
*36. 1. Sarro, Tartaglione, Sisto, Mazzetti, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. In sede di prima attuazione dell'articolo 8, comma 8, terzo periodo, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, si procederà alle elezioni per il completo rinnovo degli organi di tutti gli Ordini dei Chimici e dei Fisici, come articolati dall'articolo 4, comma 2, del menzionato decreto del Ministro della Salute 23 marzo 2018, nel terzo quadrimestre dell'anno 2021, considerata la loro naturale scadenza entro tale data. Alle elezioni per il rinnovo degli organi della Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici si procederà non oltre il mese di marzo dell'anno successivo al completamento delle elezioni dei detti organi di tutti gli Ordini.
*36. 100. Ferro.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Semplificazioni per lo svolgimento delle assemblee condominiali)

  1. Al fine di agevolare lo svolgimento delle assemblee condominiali all'articolo 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile dopo il comma 5 è inserito il seguente:
  6. E consentito l'intervento all'assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione, la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario. Di tale facoltà può esserne data notizia nell'avviso di convocazione, inviato a mezzo posta elettronica certificata. Il verbale può anche essere valido con la sola firma del segretario e dell'amministratore che successivamente dovrà inviarlo a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la convocazione. Il rispetto della privacy deve essere dato per acquisito stante la vigenza della normativa che lo impone.
36. 01. Sarro, Tartaglione, Sisto, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Misure di semplificazione e innovazione in materia di conseguimento della patente di guida)

  1. Al decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 121, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
  9-bis. La II fase – Manovre della prova pratica di guida per il conseguimento delle patenti di categoria B, BE, C, CE, Cl, CI E, D, DI, DIE, DE può essere svolta mediante l'utilizzo di simulatori di guida di alta qualità, di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dei trasporti del 17 agosto 2017;
   b) al comma 5-bis dell'articolo 122, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Tali ore di esercitazione possono essere effettuate nella loro totalità mediante 1 utilizzo di simulatori di guida di alta qualità, di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dei trasporti del 17 agosto 2017».

  2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della Legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le principali associazioni di categoria del settore, provvede ad aggiornare l'allegato 1 del decreto del Ministro dei trasporti del 17 agosto 2017, adeguandolo agli standard degli altri Paesi europei e alle ultime innovazioni tecnologiche.
36. 02. Sarro, Tartaglione, Sisto, Mazzetti, D'Ettore, Ruffino.

ART. 37.

  Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
   e) il comma 7-bis è abrogato.
37. 1. Sarro, Tartaglione, Sisto, Mazzetti, D'Ettore, Ruffino.

  Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
   e) il comma 7-bis è sostituito dal seguente:
  «7-bis. Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all'albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Consiglio dell'Ordine o Collegio di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Consiglio dell'Ordine o Collegio di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco, per un periodo massimo di sei mesi. Nel caso in cui tale termine decorra infruttuosamente, quindi senza che il professionista comunichi il proprio domicilio entro sei mesi, il Consiglio dell'Ordine o Collegio di appartenenza dispone la cancellazione d'ufficio dall'Albo. L'omessa pubblicazione dell'elenco riservato previsto dal comma 7, il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, ovvero la reiterata inadempienza dell'obbligo di comunicare all'indice di cui all'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l'elenco dei domicili digitali ed il loro aggiornamento a norma dell'articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2013, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell'ordine inadempiente, previa diffida, ad opera del Ministero vigilante sui medesimi.».
37. 2. Sarro, Tartaglione, Sisto, Cortelazzo, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Norme per la semplificazione nella gestione dell'equo compenso nel settore musicale da parte della Società Italiana Artisti ed Editori)

  1. All'articolo 71-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «e per il cinquanta per cento ai produttori di fonogrammi, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative.» sono sostituite con le seguenti: «e per il restante cinquanta per cento, in parti uguali, tra produttori di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori, anche tramite le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.»;
   b) il comma 2 è abrogato.
37. 01. Sarro, Tartaglione, Sisto, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Norme per la semplificazione nella gestione dell'equo compenso nel settore musicale da parte della Società Italiana Artisti ed Editori)

  1. All'articolo 71-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «loro aventi causa» aggiungere le seguenti: «e per il restante cinquanta per cento, in parti uguali, tra produttori di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori, anche tramite le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35».
   b) il comma 2 è abrogato.
37. 04. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546)

  1. All'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, al comma 3, dopo la lettera d), inserire la seguente:
   « d-bis) i soggetti abilitati all'esercizio della revisione legale ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39».
37. 02. Sarro, Tartaglione, Sisto, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Misure innovative per la presa in carico di pazienti cronici)

  1. Al fine di promuovere nuove modalità organizzative per la presa in carico dei pazienti cronici complessi, per il biennio 2020-2021 il Ministero della salute autorizza una sperimentazione nelle regioni, per la fornitura e la remunerazione di prestazioni di teleassistenza infermieristica erogata da soggetti pubblici o privati, volta a fornire assistenza specializzata di tipo infermieristico e la collaborazione con l'assistenza di base e specialistica, per i malati cronici ed i soggetti immunodepressi.
  2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le regioni in cui avviare la sperimentazione prevista dal comma 1.
  3. Ai fini dell'attuazione della sperimentazione di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per l'anno 2020 e 2.000.000 per l'anno 2021, a valere sulle risorse di cui all'articolo 12, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
37. 03. Sarro, Tartaglione, Sisto, Bagnasco, Cortelazzo, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
  Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza per l'industria culturale.

  1. Tenuto conto delle difficoltà all'esercizio delle attività culturali derivanti dall'emergenza sanitaria, fino al 31 dicembre 2020 non si applicano le disposizioni relative alla richiesta e al rilascio del Documento unico di regolarità contributiva nei settori dello spettacolo dal vivo, dell'industria cinematografica, dell'industria fonografica, dell'industria musicale, delle imprese culturali e creative, dello spettacolo viaggiante, né si applicano le verifiche di regolarità contributiva. Le verifiche di regolarità contributiva in caso di erogazione di finanziamento pubblico riprenderanno entro e non oltre 90 giorni dalla data di effettiva erogazione del finanziamento.
37. 0100. Mollicone.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Misure per favorire l'innovazione dell'esercizio teatrale e cinematografico)

  1. Al fine di consentire l'innovazione digitale dell'esercizio teatrale e cinematografico, gravemente colpito dalle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con la legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3 dell'articolo 28, dopo le parole: «strutture agrituristiche» aggiungere le seguenti: «, alle sale teatrali e alle sale cinematografiche».
   b) Al comma 1 dell'articolo 177, dopo la lettera b-bis), è aggiunta la seguente:
   b-ter) Immobili rientranti nella categoria catastale D/3, cinema e teatri, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

  Conseguentemente:
   la rubrica è sostituita dalla seguente: Esenzioni dall'imposta municipale propria – IMU per il settore turistico e per l'esercizio teatrale e cinematografico.
   alla copertura degli oneri pari a 40 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289.
37. 0101. Mollicone.

  Dopo l'articolo 37 inserire il seguente:

Art. 37-bis.
(Norme per la semplificazione nella gestione dell'equo compenso nel settore musicale da parte della Società Italiana Artisti ed Editori)

  1. All'articolo 71-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, apportare le seguenti modificazioni:
   a) Al comma 1, dopo le parole: «loro aventi causa» aggiungere le seguenti: «e per il restante cinquanta per cento tra produttori di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori, attraverso le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35».
   b) Il comma 2 è abrogato.
37. 0102. Mollicone, Frassinetti.

ART. 38.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alla lettera a) sopprimere il secondo periodo;
   b) al comma 3, dopo le parole: con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, aggiungere le seguenti: nonché di altri impianti di comunicazione elettronica esclusivamente finalizzati allo svolgimento delle proprie, funzioni;
   c) al comma 6, dopo le parole: e, in ogni caso, di incidere, sopprimere le parole: anche in via indiretta.
38. 3. Sarro, Tartaglione, Sisto, Cortelazzo, D'Ettore, Ruffino.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: Alla installazione di reti di comunicazione elettronica, aggiungere la seguente: anche;
   b) al comma 1, lettera a) aggiungere la seguente:
   « a-bis) all'articolo 87-bis, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
   “L'installazione di apparati con tecnologia LTE o sue evoluzioni o altre tecnologie utili allo sviluppo delle reti di banda ultra-larga mobile e Fixed Wireless Access su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche radioelettriche degli impianti di cui al primo comma, sono soggette ad autocertificazione di attivazione, da inviare, contestualmente all'attuazione dell'intervento, all'ente locale e agli organismi competenti ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.”»;
   c) al comma 1, lettera c), al secondo comma dell'articolo 87-quater, eliminare le parole: «La disposizione di cui al presente comma opera in deroga ai vincoli previsti dalla normativa vigente.», ed aggiungere il seguente comma 3:
  «3. Le disposizioni di cui al presente articolo operano in deroga ai vincoli previsti dalla normativa vigente, al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere le seguenti:
   « g-bis) all'articolo 146, comma 8, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nel caso di interventi finalizzati all'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, il termine per il rilascio del parere è di trenta giorni dalla ricezione degli atti»;
   g-ter) il termine per la conclusione del procedimento autorizzativo semplificato, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, con riferimento agli interventi per l'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, è di trenta giorni dal ricevimento della domanda da parte dell'amministrazione procedente»»;
   d) dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  «5-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'Allegato A, punto A.8, sostituire la parola: “cm 50” con la seguente: “1 metro”;
   b) all'Allegato A, dopo il punto A.31 aggiungere il seguente:
   “A.32. Nelle aree sottoposte a vincolo degli Enti Parco, di cui alla Legge 6 dicembre 1991, n. 394: installazione o modifica di impianti delle reti di comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici, da eseguire su edifici e tralicci preesistenti, che comportino la realizzazione di pali di supporto per antenne di altezza non superiore a 1,5 metri e superficie delle medesime antenne non superiore a 1,5 metri quadrati, nonché installazione di cabine per impianti tecnologici a rete all'interno di siti recintati già attrezzati con apparati di rete che, non superando l'altezza della recinzione del sito, complessivamente non comportino per il sito un ulteriore impatto paesaggistico.”;
   5-ter. All'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sostituire la parola: “0,5” con la seguente: “1,5”;
   5-quater. Alla fine del comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, aggiungere il seguente periodo: “Tali previsioni si applicano alle pubbliche amministrazioni, alle regioni, alle province, ai comuni, ai consorzi, agli enti pubblici economici, ai soggetti/concessionari esercenti pubblici servizi, ai proprietari ovvero concessionari di aree e/o beni pubblici e/o demaniali nonché ad ogni altra figura soggettiva alla quale sia affidata la cura di interessi pubblici.”».
38. 1. Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zordan, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: Alla installazione di reti di comunicazione elettronica, aggiungere la seguente: anche.
*38. 4. Sisto, Sarro, Tartaglione, D'Ettore, Ruffino.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: Alla installazione di reti di comunicazione elettronica, aggiungere la seguente: anche.
*38. 100. Mollicone.

  Apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   « a-bis) all'articolo 87:
    1) al comma 7 le parole: “, indifferibilità ed urgenza dei lavori” sono sostituite con le seguenti: “delle opere e di indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori”;
    2) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
  “9-bis. Il titolo abilitativo formato ai sensi del presente articolo equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori.”»;
   b) dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
   d-bis) all'articolo 90, al comma 1 dopo le parole: «impianti di rete» è aggiunta la seguente: «private», in fine la parola: «ovvero» è sostituta con le seguenti: «nonché quelli»;
   c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  3. Per l'acquisizione, al patrimonio degli operatori, dei beni immobili, o di diritti reali sugli stessi, necessari alta realizzazione dì nuovi impianti o al mantenimento e all'esercizio degli impianti esistenti, e delle relative opere accessorie, di cui ai commi 1 e 2, è da utilizzarsi, su istanza degli stessi operatori, la procedura di esproprio prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Ai procedimenti di espropriazione finalizzati alla realizzazione di nuovi impianti o all'esercizio degli impianti esistenti si applicano, per quanto non previsto dal presente articolo, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, in quanto compatibili. Le funzioni amministrative in materia di espropriazione delle aree occorrenti per nuovi impianti o per l'esercizio degli impianti esistenti sono esercitate dal Comune. Nel caso di inerzia del Comune, protrattasi per oltre sessanta giorni dalla richiesta di avvio del procedimento, la Regione esercita, nelle forme previste dall'ordinamento regionale e nel rispetto dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione, il potere sostitutivo. La procedura di esproprio deve essere esperita, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, dopo che siano andati falliti, o non sia stato possibile effettuare, i tentativi di bonario componimento con i proprietari dei fondi sul prezzo di vendita offerto, da valutarsi da parte degli uffici tecnici erariali competenti su istanza della Autorità espropriante. Ai fini della applicazione del presente comma, per intervento necessario per l'utilizzazione da parte della collettività dei beni immobili dove sono già installati gli impianti e/o opere esistenti, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, deve intendersi qualsiasi intervento correlato o correlabile, alternativamente, alle esigenze di stabilizzazione e mantenimento nel tempo, completamento, adeguamento, ristrutturazione e aggiornamento tecnologico degli stessi impianti, anche al fine dell'implementazione delle reti ad alta velocità.;
   c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
  4. È fatta salva la applicabilità dell'articolo 6, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

  5. Per gli impianti e le opere di cui all'articolo 87, comma 1, del presente decreto, l'accertamento della conformità urbanistica delle opere, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità, di cui ai capi II e III del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, sono effettuate nell'ambito di un procedimento unico, mediante convocazione di una conferenza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Il termine entro il quale deve concludersi il procedimento unico è di sei mesi dal ricevimento dell'istanza. Il procedimento espropriativo deve essere avviato dal responsabile dello sportello locale anche sulla base di una istanza con allegato progetto, comunque denominato, integrato da un adeguato elaborato cartografico che individui le aree potenzialmente interessate dal vincolo preordinato all'esproprio, le eventuali fasce di rispetto e le necessarie misure di salvaguardia, nonché da una relazione che indichi le motivazioni per le quali si rende necessario avviare il procedimento sulla base di tale progetto. Affinché l'esito della conferenza di servizi comporti anche la variazione dello strumento urbanistico ai fini della apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, l'assenso della regione e del comune deve essere espresso nella stessa conferenza. La determinazione di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, ha l'effetto di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati, equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori e costituisce titolo per l'avvio e la conclusione della procedura espropriativa sulla base della normativa vigente in materia.
  6. Nell'ipotesi in cui gli impianti e le opere di cui all'articolo 87, comma 1, del presente decreto risultino già realizzati su beni immobili detenuti dagli operatori in virtù di accordi di natura privatistica, ai fini della acquisizione patrimoniale dei medesimi, gli stessi operatori possono richiedere, ove non venga raggiunto o non sia stato possibile raggiungere un accordo con i proprietari sul prezzo di vendita offerto ai sensi del precedente comma 3, la attivazione della procedura espropriativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Il procedimento espropriativo deve essere avviato dal responsabile dello sportello locale sulla base di una istanza con allegato progetto, comunque denominato, integrato da un adeguato elaborato cartografico che individui le aree potenzialmente interessate dal vincolo preordinato all'esproprio, le eventuali fasce di rispetto e le necessarie misure di salvaguardia, nonché da una relazione che indichi le motivazioni per le quali si rende necessario avviare il procedimento sulla base di tale progetto. Le valutazioni circa la sussistenza dei presupposti di fatto e diritto per procedere alla espropriazione sono effettuate nell'ambito di un procedimento unico, mediante convocazione di una conferenza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Il termine entro il quale deve concludersi il procedimento unico è di sei mesi dal ricevimento dell'istanza. Trattandosi di impianti e/o opere esistenti, è esclusa la necessità di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della relativa variante urbanistica e la determinazione di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati, conferisce efficacia, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 12, comma 3 e 13, comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, alla dichiarazione di pubblica utilità delle opere correlata all'originaria formazione del titolo abilitativo ottenuto per la realizzazione dell'impianto già esistente, e costituisce titolo per l'avvio e la conclusione della procedura espropriativa sulla base della normativa vigente in materia.
  7. L'indennità di espropriazione è determinata sulla base delle caratteristiche del bene al momento dell'accordo di cessione o alla data dell'emanazione del decreto di esproprio, valutando l'incidenza dei vincoli di qualsiasi natura non aventi natura espropriativa, senza considerare gli effetti del vincolo preordinato all'esproprio. Nel caso di impianti e/o opere accessorie già esistenti, nella determinazione della indennità di esproprio non dovrà tenersi conto della rendita rinveniente al proprietario dell'area da eventuali accordi di natura privatistica preesistenti per la detenzione dell'area dove è ubicato l'impianto e/o le opere accessorie interessate dal procedimento espropriativo.
  8. Resta salva l'applicazione dell'articolo 42-bis del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 in caso di realizzazione senza titolo degli impianti e delle opere di cui al comma 1;
   d-ter) all'articolo 92: «Il comma 1 è sostituito con il seguente: “Fuori dei casi previsti dall'articolo 91, le servitù occorrenti alla realizzazione o all'esercizio degli impianti di cui all'articolo 90, anche se detti impianti siano già esistenti, sono imposte, in mancanza del consenso del proprietario ed anche se costituite su beni demaniali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e della legge 1o agosto 2002, n. 166”»;
   d) al comma 3 le parole: all'autorità competente sono sostituite con le seguenti: all'Ente locale; il comma 4 è sostituito con il seguente:
   «L'Ente locale, nella sua qualità di autorità espropriante ai fini di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, procede, ricorrendone i presupposti, ai sensi dell'articolo 42-bis del medesimo testo unico, disponendo, su istanza dei soggetti beneficiari e con oneri di esproprio a loro carico, l'eventuale acquisizione del diritto di servitù al patrimonio degli operatori.».
38. 2. Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zordan, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
   b-bis) agli interventi di modifica di impianti esistenti di cui agli articoli 87-bis e 87-ter del decreto legislativo agosto 2003, n. 259, ricadenti in zona sottoposta al vincolo di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nel caso in cui la procedura di autorizzazione prevista dall'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo n. 42 del 2004 non sia conclusa entro i termini previsti dall'articolo 8-bis, comma 7-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, si applica l'istituto del silenzio-assenso;
   b-ter) al punto A.24 dell'allegato A del decreto del Presidente della del 13 febbraio 2017, n. 31, inserire, dopo le parole: «reti di comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici, di cui», inserire le seguenti: «all'articolo 87-ter del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, e di cui».
*38. 5. Sisto, Sarro, Tartaglione, Cortelazzo, D'Ettore, Ruffino.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
   b-bis) agli interventi di modifica di impianti esistenti di cui agli articoli 87-bis e 87-ter del decreto legislativo agosto 2003, n. 259, ricadenti in zona sottoposta al vincolo di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nel caso in cui la procedura di autorizzazione prevista dall'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo n. 42 del 2004 non sia conclusa entro i termini previsti dall'articolo 8-bis, comma 7-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, si applica l'istituto del silenzio-assenso;
   b-ter) al punto A.24 dell'allegato A del decreto del Presidente della del 13 febbraio 2017, n. 31, inserire, dopo le parole: «reti di comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici, di cui», inserire le seguenti: «all'articolo 87-ter del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, e di cui».
*38. 101. Mollicone.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere le seguenti:
   g-bis) all'articolo 146, comma 8, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nel caso di interventi finalizzati all'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, il termine per il rilascio del parere è di trenta giorni dalla ricezione degli atti».
   g-ter) il termine per la conclusione del procedimento autorizzativo semplificato, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, con riferimento agli interventi per l'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, è di trenta giorni dal ricevimento della domanda da parte dell'amministrazione procedente.
38. 102. Mollicone.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
   g-bis) all'articolo 146, comma 8, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nel caso di interventi finalizzati all'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, il termine per il rilascio del parere è di trenta giorni dalla ricezione degli atti».
38. 6. Sisto, Sarro, Tartaglione, Cortelazzo, D'Ettore, Ruffino.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
   g-bis) il termine per la conclusione del procedimento autorizzativo semplificato, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, con riferimento agli interventi per l'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, è di trenta giorni dal ricevimento della domanda da parte dell'amministrazione procedente.
38. 7. Sisto, Sarro, Tartaglione, D'Ettore, Ruffino.

  All'articolo 38, al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
  1. Sostituire le parole: «Al fine di dare esecuzione agli obiettivi di cui al comma 2, anche in deroga» come le seguenti: «In deroga»;

  2. Sostituire le parole: «istanza unica effettuata» con le seguenti: «autorizzazione unica»;
  3. Sostituire le parole: «istanza medesima» con le seguenti: «autorizzazione medesima»;
  4. Dopo le parole: «medesima» aggiungere le seguenti: «nonché, per le ipotesi di scavi ed eventuali opere civili, anche di concessione del suolo e sottosuolo pubblico.»;
  5. Al comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. All'articolo 82 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 al comma 1 è infine aggiunto il seguente periodo: “Le disposizioni contenute nel comma 2-bis restano in vigore fino al prorogarsi dello stato di emergenza e delle disposizioni eccezionali relative alla gestione della stessa.”».
  6. Al comma 6, articolo 38, eliminare le seguenti parole: «con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico» e, dopo le parole: «anche in via indiretta» aggiungere le seguenti: «attraverso l'introduzione di criteri distanziali,».
38. 103. Mollicone.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera l-quater), aggiungere la seguente:
   « l-quinques) le spese sostenute per l'installazione di sistemi di videosorveglianza dai titolari di farmacia e di esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248».
   All'onere derivante dalla presente disposizione pari a 150 milioni di euro dal 2020 si provvede: quanto a 100 milioni di euro mediante la riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014; quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
38. 8. Mandelli, Sisto, Sarro, Tartaglione, Cortelazzo, D'Ettore, Ruffino.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 4, dopo le parole: «a basso impatto ambientale», inserire le seguenti: «inclusa la microtincea»;
   dopo il comma 4, aggiungere in fine il seguente comma: «4-bis. All'articolo 7 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, al comma 2-ter, dopo le parole: “a basso impatto ambientale con minitrincea” sono aggiunte le seguenti: “e microtrincea”, e dopo le parole: “e tecnologie di scavo in minitrincea” sono aggiunte le seguenti: “e microtrincea”».
38. 104. Butti.

  Dopo il comma 4 inserire in fine i seguenti commi:
  4-bis. All'articolo 7 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, dopo il comma 2-ter, inserire il seguente: «2-quater. Gli interventi finalizzati all'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità tramite il riutilizzo di infrastrutture esistenti e/o posa di nuovo cavo aereo e/o ripartitori ottici di edificio (ROE) sulla facciata di edifici immobili in aree prive di interesse paesaggistico e/o tutelate dalla legge, ai sensi degli articoli 142 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, sono esentati dalla presentazione di istanza di autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»;

  4-ter. All'articolo 7 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, dopo il comma 2 inserire il seguente: «2-quinquies. Gli interventi finalizzati all'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità tramite il riutilizzo di infrastrutture esistenti e/o la posa di un nuovo cavo aereo e/o la posa di ripartitori ottici di edificio (ROE) sulla facciata di edifici e immobili privi dell'interesse di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono esentati dalla presentazione di istanza di autorizzazione di cui all'articolo 21 comma 4 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».
38. 105. Butti.

  Al comma 5, capoverso 1-bis, sostituire le parole: regolabile da 10 cm a fino a massimo 35 cm con le seguenti: minima di 30 cm.
38. 9. Maccanti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Rixi, Tombolato, Zordan, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Al comma 6 sostituire il capoverso 6 con il seguente:
  6. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i comuni, singolarmente o associati, adottano un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare, attraverso adeguata istruttoria tecnica, l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici; particolare riferimento deve essere riservato ai siti sensibili, individuati attraverso specifica pianificazione, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di telecomunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato ai sensi dell'articolo 4.
38. 10. Sisto, Sarro, Tartaglione, Cortelazzo, D'Ettore, Ruffino.

  Al comma 6, apportare le seguenti modifiche:
   a) sopprimere le parole: con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico;
   b) dopo le parole: anche in via diretta aggiungere le seguenti: attraverso l'introduzione di criteri distanziali.
38. 11. Sisto, Sarro, Tartaglione, Cortelazzo, D'Ettore, Ruffino.

  Al comma 6, apportare le seguenti modifiche:
   a) sostituire le parole: siti sensibili individuati in modo specifico con le seguenti: quanto stabilito dall'articolo 4 del DPCM 8 luglio 2003;
   b) dopo le parole: anche in via indiretta aggiungere le seguenti: attraverso l'introduzione di criteri distanziali.
38. 12. Sisto, Sarro, Tartaglione, Cortelazzo, D'Ettore, Ruffino.

  All'articolo 38, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
  7-bis. L'articolo 27, comma 6, del decreto legislativo 31 Luglio 2005, n. 177, si applica anche alle emittenti nazionali.
  7-ter. L'ultimo periodo dell'articolo 27, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è sostituito dal seguente: «In caso di trasferimento di concessione per emittente di radiodiffusione sonora in ambito nazionale o locale o di trasformazione della forma giuridica del titolare, la concessione è convertita in concessione a carattere comunitario o commerciale secondo i requisiti del nuovo titolare».
38. 106. Mollicone.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.

  1. Entro il 31 dicembre 2020 il SINFI (Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture) rende disponibile, come previsto dal decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, lo sportello unico telematico che pubblica tutte le informazioni utili relative alle condizioni e alle procedure applicabili al rilascio di autorizzazioni per le opere, anche di genio civile, necessarie ai fini dell'installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità.
  2. Entro il 30 giugno di ciascun anno, le amministrazioni competenti ricevono le richieste e procedono al rilascio di autorizzazioni esclusivamente attraverso il SINFI, che avrà la funzionalità di «Sportello unico per il rilascio delle autorizzazioni» verso gli operatori Telecomunicazioni – TLC – per l'avanzamento veloce del piano Banda ultra larga – BUL.
  3. Lo sportello di cui al comma 1 ha l'obiettivo principale di uniformare a livello nazionale i procedimenti amministrativi locali per il coordinamento degli interventi dei diversi operatori delle telecomunicazioni e sia così garantita la risposta più celere all'operatore privato.
  4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro 60 giorni dalla legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità operative di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo per abilitare le amministrazioni locali alle funzionalità per il rilascio telematico delle autorizzazioni attraverso la piattaforma unica SINFI.
  5. All'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
38. 01. Sisto, Sarro, Tartaglione, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Modifiche all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 22 luglio 1998)

  1. All'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, alla lettera a), aggiungere le seguenti parole: «nonché i soggetti abilitati all'esercizio della revisione legale ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39».
38. 02. Sisto, Cortelazzo, Sarro, Tartaglione, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Semplificazioni in materia di concessioni demaniali marittime)

  1. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo le parole: «1. I beni immobili di proprietà dello Stato individuati ai sensi dell'articolo 1», sono inserite le parole: «nonché i beni demaniali marittimi identificati dalle regioni ai sensi dell'articolo 7, comma 9-septesdecies, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125».
  2. All'articolo 3-bis, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410, è inserito il seguente periodo: «Le concessioni aventi a oggetto i beni demaniali marittimi di cui al comma 1 sono rilasciate dalle regioni, con possibilità per quest'ultime di delegare i comuni».
  3. All'articolo 2 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, dopo la lettera c) è inserita la seguente:
   « d) alle concessioni demaniali marittime di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 23 novembre 2001, n. 410, nonché a quelle di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509».
38. 03. Sarro, Cortelazzo, Tartaglione, Sisto, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Misure per la semplificazione in materia di trasparenza delle tariffe e dei prezzi e fatturazione dei servizi di telefonia per la tutela degli utenti)

  1. All'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli operatori di telefonia, e di comunicazioni elettroniche non possono modificare le condizioni giuridiche ed economiche dell'offerta prima che siano trascorsi sei mesi dalla stipula del contratto»;
   b) al comma 1-quater è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La medesima Autorità garantisce altresì che gli operatori dei servizi di telefonia mobile e fissa assicurino la piena trasparenza delle offerte e dei messaggi pubblicitari di cui al comma 2, garantendo una comunicazione semplice ed essenziale che faciliti al consumatore la comprensione della tariffa e del prezzo complessivo relativo ai servizi acquistati mediante sottoscrizione del contratto di attivazione»;
   c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. L'offerta commerciale dei prezzi dei differenti operatori della telefonia deve evidenziare tutte le voci che compongono l'offerta, al fine di consentire ai singoli consumatori un adeguato confronto. A tal fine sono vietati le offerte e i messaggi pubblicitari e informativi di tariffe e servizi proposti dagli operatori che contengono l'indicazione del prezzo finale privo, in tutto o in parte, degli oneri complessivi derivanti dall'attivazione o dall'utilizzo dei servizi di traffico voce, dati, messaggistica istantanea e dei servizi ancillari di cui al comma 2.1»;
   d) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
  «2.1. Per “servizi ancillari di telefonia mobile e fissa” si intendono i costi di attivazione del servizio, di attivazione e fruizione del piano tariffario, di trasferimento ad altro operatore, di utilizzo del servizio di segreteria telefonica, di verifica del credito residuo disponibile, di utilizzo di software e applicazioni, nonché di ogni ulteriore servizio pre-attivato o non disattivabile la cui fruizione comporti un aumento del prezzo complessivo corrisposto dal consumatore durante il periodo di fatturazione.
  2.2. Il prezzo finale contenuto nelle offerte promozionali e nei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 deve comprendere i costi di tutti i servizi attivati, pre-attivati o non disattivabili dal consumatore al momento della sottoscrizione del contratto, inclusi i servizi ancillari di cui al comma 2.1, che concorrono alla formazione del prezzo corrisposto dal consumatore durante il periodo di fatturazione oggetto del messaggio pubblicitario.
  2.3. Al fine di attivare Servizi a Valore Aggiunto che comportino pagamenti supplementari per i consumatori, è obbligatorio prevedere ottenimento del consenso informato dal cliente in modalità opt-in tramite invio ed inserimento di OTP (one time password).».

  2. Al comma 291 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o modalità di comunicazione digitali».
  3. Al fine di evitare effetti di lock-in e garantire la libertà di scelta dei consumatori, gli operatori dei servizi di telefonia mobile e fissa non applicano vincoli di permanenza contrattuale superiori a 24 mesi anche nel caso di rateizzazioni di apparati e servizi correlati alla fornitura della linea telefonica, come ad esempio i contributi per l'attivazione e il modem. Nel caso di rateizzazioni di apparati e servizi correlati alla fornitura della linea telefonica, quali ad esempio i contributi per l'attivazione e il modem, gli operatori non applicano al consumatore alcun onere o corrispettivo legato al recupero delle promozioni eventualmente godute o rate residue su contributi attivazione e fornitura di modem, apparati e servizi correlati alla fornitura della linea telefonica, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 3-ter, del decreto-legge 31 gennaio 2007 n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.
38. 04. Sarro, Tartaglione, Cortelazzo, Sisto, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 38-bis, aggiungere il seguente:

Art. 38-ter.
(Norme per l'innovazione del settore radiofonico)

  1. L'articolo 27, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, si applica anche alle emittenti nazionali.
  2. All'articolo 27 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, al comma 6, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «In caso di trasferimento di concessione per emittente di radiodiffusione sonora in ambito nazionale o locale o di trasformazione della forma giuridica del titolare, la concessione è convertita in concessione a carattere comunitario o commerciale secondo i requisiti del nuovo titolare».
38. 0100. Foti, Butti.

ART. 39

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «5 anni» sono sostituite dalle seguenti: «6 anni».
39. 1. Sarro, Tartaglione, Sisto, Cortelazzo, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

Art. 39-bis.
(Modifiche alla legge 17 luglio 2020, n. 77)

  1. All'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centoventi giorni».
39. 01. Sarro, Tartaglione, Sisto, Cortelazzo, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

Art. 39-bis.
(Semplificazione della misura credito d'imposta Impresa 4.0)

  1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 191, è soppresso il periodo: «Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale»;
   b) al comma 204, è soppresso il periodo: «Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale»;
   c) dopo il comma 209, è aggiunto il seguente:
  209-bis. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui ai commi da 184 a 209, possono optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
39. 03. Sarro, Tartaglione, Sisto, Cortelazzo, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

Art. 39-bis.
(Semplificazioni in materia di credito d'imposta per gli investimenti)

  1. All'articolo 1, comma 191, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quarto ed il quinto periodo sono soppressi.
39. 02. Sarro, Tartaglione, Sisto, Cortelazzo, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

Art. 39-bis.
(Semplificazioni in materia di credito d'imposta investimenti)

  1. All'articolo 1, comma 195, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il secondo periodo è soppresso.
39. 04. Sarro, Tartaglione, Sisto, Cortelazzo, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

Art. 39-bis.
(Fondo centrale di garanzia PMI)

  1. Le garanzie di cui all'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono concesse anche alle imprese che abbiano ottenuto, su operazioni finanziarie garantite dal Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un prolungamento della garanzia per temporanea difficoltà del soggetto beneficiario ai sensi del paragrafo D, parte VI delle disposizioni operative del Fondo stesso a condizione che le stesse rispettino i requisiti previsti dall'articolo 13, comma 1, lettere g-bis), g-ter) e g-quater).
39. 05. Sarro, Tartaglione, Sisto, Cortelazzo, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

Art. 39-bis.
(Digitalizzazione delle schede identificative dei prodotti)

  1. All'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo le parole: «su altra documentazione illustrativa», sono inserite le seguenti: «anche in formato digitale,».
39. 06. Tartaglione, Sisto, Sarro, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

Art. 39-bis.
(Differimento applicazione sanzioni per inosservanza di obblighi informativi erogazioni pubbliche)

  1. Alla legge 4 agosto 2017, n. 124, articolo 1, comma 125-ter, le parole: «A partire dal 1o gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «A partire dal 1o gennaio 2021».
  2. Alla legge 4 agosto 2017, n. 124, articolo 1, comma 125-quinquies, le parole da: «a condizione che» fino a: «categoria di appartenenza.» sono soppresse.
  3. Alla legge 4 agosto 2017, n. 124, articolo 1, comma 127, aggiungere in fine il seguente periodo: «Tale limite è da riferirsi per singola sovvenzione, sussidio, vantaggio, contributo o aiuto effettivamente erogato».
39. 07. Tartaglione, Sisto, Sarro, Cortelazzo, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

Art. 39-bis.
(Accesso alla garanzia SACE S.p.A.)

  1. Al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, come convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1:
    1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Le piccole e medie imprese, come definite dal periodo precedente, possono accedere direttamente alla garanzia del presente articolo qualora i finanziamenti loro concessi non possano essere coperti dal Fondo di cui al periodo precedente con le percentuali di copertura massime e per l'importo garantito massimo previsti dall'articolo 13 del presente decreto»;
    2) è abrogato il comma 14-ter;
   b) all'articolo 1-bis, è abrogato il comma 3.
39. 08. Tartaglione, Sisto, Sarro, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.

  1. All'articolo 1, comma 48 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) alla lettera c), alla fine del terzo periodo, aggiungere il seguente periodo «Fino al 31 dicembre 2022, per i finanziamenti con limite di finanziabilità, inteso come rapporto tra l'importo del finanziamento e il prezzo d'acquisto dell'immobile, comprensivo degli oneri accessori, superiore all'80 per cento, la misura massima della garanzia concessa dal Fondo è elevata all'80 per cento».

  2. Al Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono assegnati 400 milioni di euro nell'anno 2020 e 600 milioni per gli anni 2021 e 2022.
39. 09. Rampelli.

ART. 39-ter

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 39-quater.
(Definizione agevolata delle controversie tributarie)

  1. All'articolo 6 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) il comma 6 è sostituito dal seguente:
  6. La definizione si perfeziona con la presentazione, entro il 30 giugno di ciascun anno a decorrere dal 2020, della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata; nel caso in cui gli importi dovuti superano mille euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in un massimo di venti rate trimestrali. Il termine di pagamento delle rate successive alla prima scade il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2020. Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati dal 1o giugno 2020 alla data del versamento. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
   b) al comma 8, le parole: «Entro il 31 maggio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 maggio di ciascun anno a decorrere dal 2020».
39-ter. 01. Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 39-quater.
(Riapertura dei termini per la definizione agevolata per le persone fisiche che versano in situazioni di difficoltà economica)

  1. Sono riaperti i termini per la definizione agevolata per le persone fisiche che versano in situazioni di difficoltà economica di cui al comma 184 e seguenti dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  2. Ai fini del presente articolo possono essere estinti i debiti di cui ai commi 184, 185, 185-bis della legge 30 dicembre 2018, n. 145, affidati all'agente della riscossione dal 12 gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2018.
  3. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 184 e al comma 185 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, rendendo, entro il 30 settembre 2020, apposita dichiarazione, secondo quanto prescritto dal comma 189 della stessa legge.
  4. Il versamento delle somme di cui al comma 187, lettere a) e b) della legge 30 dicembre 2018, n. 145, può essere effettuato in unica soluzione entro il 30 novembre 2020, o in rate pari al 35 per cento con scadenza il 30 novembre 2020, il 20 per cento con scadenza il 31 marzo 2021, il 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2021, il 15 per cento con scadenza il 31 marzo 2022 e il restante 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2022.
  5. In caso di pagamento rateale ai sensi del precedente comma, si applicano, a decorrere dal 1o dicembre 2020, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
  6. Entro il 31 ottobre 2020, l'agente della riscossione effettua ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 3, le comunicazioni di cui al comma 192 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  7. Si applicano i commi dal 194 al 197 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  8. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, i commi 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 14-bis, 18, 19 e 20 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.
  9. Ai soli fini del presente articolo:
   a) la locuzione «alla data del 31 luglio 2019» contenuta nell'articolo 3, comma 13, lettera a), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, è sostituita con: «alla data del 31 agosto 2020»;
   b) la parola: «2017» contenuta nell'articolo 1, comma 684, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è sempre sostituita con «2018».

  10. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse dei suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
39-ter. 02. Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 39-quater.
(Mini-IRES sperimentale)

  1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, il reddito d'impresa dichiarato dalle società e dagli enti di cui all'articolo 73, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che rientrino nella definizione di piccola impresa contenuta nella Raccomandazione UE 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, fino a concorrenza dell'Importo corrispondente agli utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell'Incremento di patrimonio netto, è assoggettato all'aliquota di cui all'articolo 77 del predetto testo unico ridotta di 4 punti percentuali.
  2. Ai fini del comma 1:
   a) si considerano riserve di utili non disponibili le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ai sensi dell'articolo 2433 del codice civile in quanto derivanti da processi di valutazione. Rilevano gli utili realizzati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili;
   b) l'incremento di patrimonio netto è dato dalla differenza tra il patrimonio netto risultante dal bilancio d'esercizio del periodo d'imposta di riferimento, senza considerare il risultato del medesimo esercizio, al netto degli utili accantonati a riserva, agevolati nei periodi di imposta precedenti, e il patrimonio netto risultante dal bilancio d'esercizio del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, senza considerare il risultato del medesimo esercizio.

  3. Per ciascun periodo d'imposta, la parte degli utili accantonati a riserva agevolabili che eccede l'ammontare del reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento degli utili accantonati a riserva agevolabili dell'esercizio successivo.
  4. Per le società e per gli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, che partecipano al consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 129 del medesimo testo unico, l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta, determinato ai sensi del comma 1 da ciascun soggetto partecipante al consolidato, è utilizzato dalla società o ente controllante, ai fini della liquidazione dell'Imposta dovuta, fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione. Le disposizioni del presente comma si applicano anche all'importo determinato dalle società e dagli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico che esercitano l'opzione per il consolidato mondiale di cui ai successivi articoli da 130 a 142 del medesimo testo unico.
  5. In caso di opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi, l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta determinato dalla società partecipata ai sensi del comma 1 è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili. La quota attribuita non utilizzata dal socio è computata in aumento dell'importo su cui spetta l'aliquota ridotta dell'esercizio successivo, determinato ai sensi del presente comma.
  6. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4, 5 sono applicabili anche ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al reddito d'impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria.
  7. L'agevolazione di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 è cumulabile con altri benefìci eventualmente concessi, ad eccezione di quelli che prevedono regimi forfetari di determinazione del reddito e di quelli di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
  8. I soggetti di cui al comma 1 sono esonerati dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, altresì il pagamento dell'acconto non può essere superiore a quello versato nell'anno precedente.
  9. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo.
  10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2.520.000.000 euro per gli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede:
   a) quanto a 1.500 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico;
   b) quanto a 1.020 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
   c) quanto a 2.520.000.000 euro per gli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
39-ter. 03. Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 39-quater.
(Cedolare secco sul reddito da locazione di immobili ad uso commerciale, produttivo e industriale)

  1. Il canone di locazione relativo ai nuovi contratti stipulati negli anni 2020, 2021 e 2022, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C1, C3 e D1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 15 per cento.
  2. Il canone di locazione relativo ai contratti rinegoziati negli anni 2020, 2021 e 2022, qualora sia applicata una riduzione del canone di locazione di almeno il 30 per cento rispetto al canone dell'anno precedente, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C1, C3 e D1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 20 per cento.
  3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 600 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
39-ter. 04. Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 39-quater.
(Regime forfetario per l'avvio di nuove attività)

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, al fine di favorire l'avvio di nuove attività per i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni e per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni che partecipino, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllino direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni, nonché per le società di cui al decreto legislativo 12 dicembre 2019, n. 14, l'applicazione dell'aliquota di imposta sostitutiva è stabilita nella misura del 5 per cento, a condizione che:
   a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
   b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
   c) qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore al limite di 65.000 euro.

  2. I ricavi conseguiti e i compensi percepiti dai soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. A tale fine, i contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto all'imposta sostitutiva.
  3. I soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 sono esonerati dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, dall'obbligo di fatturazione elettronica previsto dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 350.000.000 euro per l'anno 2020, a 2.500.000.000 euro per l'anno 2021 e pari a 1.570.000.000 euro per l'anno 2022, si provvede:
   a) quanto a 350.000.000 euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico;
   b) quanto a 2.500.000.000 euro per l'anno 2021 e a 1.570.000.000 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
39-ter. 05. Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 39-quater.
(Regime forfetario sperimentale)

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni e gli esercenti attività di impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni, che nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi o percepito compensi fino a 100.000 euro ragguagliati ad anno, possono applicare al reddito d'impresa o di lavoro autonomo, un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con l'aliquota del 15 per cento.
  2. Ai fini dell'individuazione del limite dei ricavi e dei compensi di cui al comma 1:
   a) non rilevano gli ulteriori componenti positivi indicati nelle dichiarazioni fiscali ai sensi del comma 9 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
   b) nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.

  3. I soggetti di cui al comma 1, determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività nella misura indicata nell'allegato n. 4, di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, diversificata a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata.
  4. I ricavi conseguiti e i compensi percepiti dai soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. A tale fine, i contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto all'imposta sostitutiva.
  5. I soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti persone fisiche indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi.
  6. I soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 sono esonerati dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, dall'obbligo di fatturazione elettronica previsto dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dal versamento degli acconti dell'imposta, per l'anno 2020, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, altresì il pagamento dell'accento non può essere superiore a quello versato nell'anno precedente.
  7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 240.000.000 euro per l'anno 2020, a 2.350.000.000 euro per l'anno 2021 e pari a 1.670.000.000 euro per l'anno 2022, si provvede:
   a) quanto a 240.000.000 euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico;
   b) quanto a 2.350.000.000 euro per l'anno 2021 e a 1.670.000.000 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
39-ter. 06. Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 39-ter inserire il seguente:

Art. 39-quater.
(Semplificazioni per il trasporto degli imballaggi usati)

  1. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 180-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legge, sono adottate le misure necessarie per semplificare le operazioni di trasporto, stoccaggio e preparazione per il riutilizzo degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio non pericolosi prodotti nell'ambito delle attività delle imprese, secondo i seguenti criteri:
   a) il trasporto dei rifiuti di imballaggio non pericolosi tra diverse unità locali della medesima impresa, eseguito anche da soggetti terzi a condizione in tal caso che vengano utilizzati i medesimi mezzi impiegati per la consegna degli imballaggi pieni, è effettuato con mezzi iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in un'apposita sezione secondo una procedura semplificata;
   b) il deposito dei rifiuti presso il luogo o i luoghi di raggruppamento iscritti nell'apposita sezione dell'Albo nazionale gestori ambientali non è soggetto ad autorizzazione a condizione che vengano rispettati i limiti quantitativi e temporali e le ulteriori condizioni per il deposito temporaneo dei rifiuti definiti all'articolo 183, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ad eccezione del requisito concernente il luogo di produzione dei rifiuti, il quale si intende stabilito presso il luogo indicato dall'impresa nell'ambito della procedura di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali;
   c) il trasporto dei rifiuti di cui al presente comma è accompagnato da un documento semplificato di trasporto in sostituzione del formulario di identificazione dei rifiuti di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
39-ter. 07. Maccanti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Rixi, Tombolato, Zordan, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

Art. 39-quater.
(Credito di imposta per le erogazioni liberali a sostegno dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)

  1. Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell'anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, nonché delle strutture ospedaliere, per la cura e il ricovero, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 spetta un credito d'imposta, nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate.
  2. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è riconosciuto, altresì, ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti massimi di spesa pari al 100 per cento delle spese sostenute nel 2020, ovvero per un massimo di 100.000 euro. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.
  3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile nell'anno 2021 e nei tre periodi di imposta successivi esclusivamente tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
  4. Il credito d'imposta di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  5. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
  6. Ai fini della valorizzazione delle erogazioni in natura di cui ai commi precedenti, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 28 novembre 2019 concernente le erogazioni liberali in natura a favore degli enti del Terzo settore.
  7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
39-ter. 08. Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 39-ter inserire il seguente:

Art. 39-quater.
(Digitalizzazione delle schede identificative dei prodotti)

  1. All'articolo 7, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo le parole: «su altra documentazione illustrativa», sono inserite le seguenti: «anche in formato digitale,».
39-ter. 09. Andreuzza, Binelli, Colla, Fiorini, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 39-ter inserire il seguente:

Art. 39-quater.
(Semplificazione in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche demaniali marittime)

  1. All'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 il comma 9 è sostituito dal seguente:
  «L'esercizio del commercio disciplinato dal presente articolo nelle aree demaniali marittime è soggetto al nulla osta quinquennale da parte delle competenti autorità marittime-demaniali che stabiliscono modalità e condizioni per l'accesso alle aree predette. Il primo nulla osta quinquennale e i successivi rinnovi saranno rilasciati previa approvazione di una graduatoria che terrà conto esclusivamente della professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell'esercizio del commercio di cui al presente articolo nell'area demaniale a cui si riferisce la selezione. In caso di non esercizio dell'attività per un periodo superiore a due anni consecutivi, la professionalità decade».
39-ter. 010. Andreuzza, Binelli, Colla, Fiorini, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 39-ter, aggiungere il seguente:

Art. 39-quater.
(Disposizioni in materia di credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo)

  1. I soggetti beneficiari del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, che siano tenuti a restituire le somme usufruite a seguito di avvisi di accertamento emanati dalle competenti Autorità e per accertamenti radicati in commissione tributaria, possono effettuare i relativi versamenti, senza applicazione di sanzioni e interessi, in forma rateale fino ad un massimo di sei rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2021.
  2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 350 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
39-ter. 011. Golinelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

ART. 40.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.

  1. Al fine di sostenere più efficacemente la ripresa economica, per le opere di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione sui beni immobili strumentali effettuate dal 31 luglio 2020, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 40 per cento del costo, per una quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro.
  2. Agli oneri di cui al presente articolo valutati in 1100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede ai sensi dei commi 3 e 4.
  3. Il fondo all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014 è ridotto di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
  4. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «7 per cento».
40. 01. Tartaglione, Sisto, Sarro, Cortelazzo, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.

  1. Al fine di limitare gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulle attività d'impresa, le opere di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione sui beni immobili strumentali effettuate dal 31 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 sono ammortizzabili in 5 anni a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020.
  2. La disposizione di cui al comma 1 è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 500.000.
  3. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere individuate le ulteriori spese ammissibili o soggetti aventi diritto oltre quelli indicati al comma 1.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 5.
  5. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «7 per cento».
40. 02. Sisto, Tartaglione, Sarro, Cortelazzo, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.

  1. All'articolo 137 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Nell'ipotesi di cessione dei beni oggetto di rivalutazione, gli effetti della stessa decorrono dal momento della cessione medesima ovvero dall'anno successivo a quello nel quale la rivalutazione è stata eseguita.».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 7 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
40. 03. Sisto, Tartaglione, Sarro, Cortelazzo, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.

  1. All'articolo 93, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 1-bis è soppresso.
40. 04. Sisto, Tartaglione, Sarro, Cortelazzo, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.

  1. Ai datori di lavoro che al termine della sospensione delle procedure di licenziamento di cui all'articolo 46 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni, mantengono gli stessi livelli occupazionali vigenti alla data di entrata in vigore del citato articolo 46, è riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi, l'esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante utilizzo, nel limite di 3.000 milioni di euro a decorrere dal 2020, delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, è proporzionalmente ridotta la dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
40. 05. Sisto, Tartaglione, Sarro, Cortelazzo, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Semplificazioni in materia di nomina del revisore legale nelle società a responsabilità limitata)

  1. Ai fini di cui all'articolo 379 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, non si computa nell'attivo dello stato patrimoniale il valore degli immobili strumentali all'esercizio dell'attività turistico ricettiva.
40. 06. Sisto, Tartaglione, Sarro, Cortelazzo, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Semplificazione in materia di diritti d'autore e diritti connessi)

  1. Al comma 1, alinea, dell'articolo 23 del decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 35, dopo le parole: «gli utilizzatori», sono aggiunte le seguenti: «che hanno concluso accordi per il rilascio delle licenze di cui all'articolo 22».
40. 07. Sisto, Tartaglione, Sarro, Cortelazzo, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.

  1. All'articolo 29, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 le parole: «tre giorni» sono sostituite con le parole: «dodici giorni».
40. 08. Sisto, Tartaglione, Sarro, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Semplificazioni in materia di somministrazione di alimenti e bevande all'interno degli esercizi alberghieri)

  1. Al comma 2 dell'articolo 64 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, è soppressa la lettera b).
  2. Dopo il comma 2 dell'articolo 64 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Non è soggetta all'autorizzazione di cui al primo periodo del comma 1 né alla segnalazione certificata di inizio attività l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico negli esercizi ricettivi alberghieri che somministrano alimenti e bevande agli alloggiati».
40. 09. Sisto, Tartaglione, Sarro, Cortelazzo, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Semplificazioni in materia di piccole utilizzazioni delle acque termali)

  1. Al comma 1, lettera b), dell'articolo 10 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, dopo le parole: «acque calde» sono aggiunte le seguenti: «anche in piscine natatorie».
40. 010. Sisto, Cortelazzo, Tartaglione, Sarro, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.

  1. Al fine di incentivare azioni di recupero dei materiali ferrosi e promuovere una gestione sostenibile, efficiente e razionale degli stessi, secondo i principi dell'economia circolare, le attività di raccolta e trasporto degli stessi materiali avviati a specifiche attività di recupero, possono essere svolte con modalità semplificate di iscrizione all'Albo. A tal fine è istituito presso l'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 6 aprile 2006 n. 152, un registro al quale le aziende italiane ed estere possono iscriversi ai fini dell'abilitazione all'esercizio della raccolta e trasporto in modalità semplificata. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, l'Albo definisce apposite modalità semplificate di iscrizione nel registro che promuova e faciliti l'ingresso nel mercato, anche dall'estero, per le imprese che intendano svolgere tali attività.
40. 011. Tartaglione, Sisto, Sarro, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Misure per il sostegno del risparmio in materia di capital gain)

  1. All'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, al primo e secondo periodo, sostituire la parola: «quarto», con la seguente: «settimo».
40. 012. Sisto, Tartaglione, Cortelazzo, Sarro, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Semplificazioni in materia di comunicazioni delle assunzioni)

  1. All'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: «entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti» sono sostituite con le seguenti: «prima dell'inizio del rapporto di lavoro».
  2. All'articolo 9-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: «entro il giorno antecedente» sono sostituite con le seguenti: «prima dell'inizio del rapporto di lavoro».
40. 013. Sisto, Tartaglione, Sarro, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.

  1. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è sostituito dal seguente:
  «3. Le camere di commercio hanno sede in ogni capo luogo di provincia e la loro circoscrizione territoriale coincide, di regola, con quella della provincia o della città metropolitana».

  2. Le regioni hanno facoltà, su proposta di Unioncamere e sentite le organizzazioni imprenditoriali, di recedere dagli accorpamenti già effettuati o in corso alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, nonché di riorganizzare il proprio sistema camerale assicurando l'unitarietà della gestione delle attività economiche territoriali e a condizione che sia comunque comprovata la rispondenza a indicatori di efficienza e di equilibrio economico.
  3. Dal processo di revisione di cui ai commi precedenti non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fatte salve le eventuali minori entrate derivanti dall'applicazione del comma 5-bis dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
40. 014. Sarro, Sisto, Tartaglione, Cortelazzo, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Parcheggi pertinenziali degli alberghi)

  1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo la lettera i), è aggiunta la seguente lettera:
   « l) prevedere la concessione alle strutture alberghiere, a titolo di occupazione di suolo pubblico, di porzioni di sedimi stradali pubblici ad uso parcheggio pertinenziale e per il carico e lo scarico di bagagli e autorizzare l'individuazione di parcheggi pertinenziali in aree private non direttamente connesse alle strutture stesse».
40. 015. Sarro, Sisto, Tartaglione, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Modifiche al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167)

  1. Al fine di semplificare gli adempimenti degli intermediari finanziari, all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, le parole: «a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che si tratti di un'operazione unica o di più operazioni che appaiano col legate per realizzare un'operazione frazionata e limitatamente alle operazioni» sono sostituite dalle seguenti: «a quello indicato dalle disposizioni specifiche emanate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 34, comma 3, del menzionato decreto con riferimento ai dati e alle informazioni relative alle operazioni da rendere disponibili alle Autorità».
40. 016. Sarro, Sisto, Cortelazzo, Tartaglione, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Misure urgenti a garanzia della raccolta di abiti e accessori di abbigliamento usati)

  1. Per tutti i contratti aventi ad oggetto servizi di raccolta differenziata dei rifiuti tessili urbana, abiti ed accessori usati classificati con i codici CER 200110 e 200111, compensati con la cessione del materiale raccolto, sono sospesi per dodici mesi i termini di pagamento dei canoni ovvero dei corrispettivi che l'appaltatore è tenuto a corrispondere alla stazione appaltante a fronte della cessione stessa.
  2. Gli importi relativi ai pagamenti di cui al comma precedente sono rateizzati, senza il pagamento di interessi, secondo un piano di rateizzazione concordato tra le parti.
  3. In ogni caso, l'appaltatore e la stazione appaltante sono tenuti a garantire il rispetto degli standard qualitativi e di servizio previsti dal contratto.
40. 017. Sarro, Sisto, Cortelazzo, Tartaglione, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Semplificazioni in materia di comunicazione delle generalità degli alloggiati e del movimento dei turisti)

  1. I soggetti tenuti alla comunicazione delle generalità dei clienti alloggiati e dei locatari ai sensi dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni, provvedono, con la medesima comunicazione, anche alla comunicazione dei dati sul movimento dei clienti e dei locatari.
  2. I dati da trasmettere ai sensi del comma 1 sono definiti con decreto del Ministro dell'Interno, da adottarsi di concerto con il Ministro per i beni e delle attività culturali e per il turismo, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, l'istituto Nazionale di Statistica, l'Agenzia Nazionale del Turismo e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese turistico ricettive.
  3. Il Ministero dell'interno, nel rispetto della normativa di tutela della privacy, fornisce al Ministero per i Beni e delle Attività Culturali e per il Turismo, alle Regioni, all'istituto Nazionale di Statistica e all'Agenzia Nazionale del Turismo e alle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese turistico ricettive i dati risultanti dalle comunicazioni di cui al comma 1. La tipologia e il livello di aggregazione di tali dati e la periodicità delle relative forniture sono definiti con apposita convenzione tra i suddetti enti.
  4. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, cessa per le strutture ricettive l'obbligo di risposta alle indagini statistiche sul movimento dei clienti negli esercizi ricettivi condotte dall'istituto nazionale di statistica o da analoghi enti regionali.
40. 018. Sarro, Sisto, Tartaglione, Cortelazzo, D'Ettore, Ruffino.

ART. 40-quater.

  Dopo l'articolo 40-quater, aggiungere il seguente:

Art. 40-quinquies.
(Semplificazione procedure di nomina dei Commissari Straordinari)

   Ai fini della semplificazione delle procedure di nomina, al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 38, comma 1-bis, dopo le parole: «pubblici uffici» sono aggiunte le seguenti: «, nonché chi sia già commissario straordinario in altra procedura attiva».
40-quater. 01. Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 40-quater, aggiungere il seguente:

Art. 40-quinquies.
(Semplificazione in materia di Codice ATECO per l'attività di gommista)

  1. All'articolo 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, è aggiunto in fine il seguente comma:
  «3-ter. L'attività di gommista, di cui all'articolo 1, comma 3, lettera c), della presente legge, è classificata in modo omogeneo con il codice ATECO 45.20.4 – “Riparazione e sostituzione di pneumatici per autoveicoli”, di cui alla tabella ATECO 2007, approvata con Provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 16 novembre 2007 recante “Classificazione delle attività economiche da utilizzare in tutti gli adempimenti posti in essere con l'Agenzia delle entrate”. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano con proprio provvedimento recepiscono tale norma e riclassificano i registri presso le Camere di Commercio».
40-quater. 02. Andreuzza, Binelli, Colla, Fiorini, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 40-quater, aggiungere il seguente:

Art. 40-quinquies.
(Disposizioni in materia di imprese di autotrasporto)

  1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le imprese di trasporto di merci su strada che intendono esercitare la professione solo con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, per accedere al mercato del trasporto di merci per conto di terzi, devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso alla professione e iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, e sono tenute a dimostrare di aver acquisito, per cessione di azienda, altra impresa di autotrasporto, o l'intero parco veicolare, purché composto di veicoli di categoria non inferiore a Euro 5, da altra impresa che cessa l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, oppure di aver acquisito e immatricolato almeno un veicolo adibito al trasporto di cose di categoria non inferiore a Euro 5.
40-quater. 03. Andreuzza, Binelli, Colla, Fiorini, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 40-quater, aggiungere i seguenti:

Art. 40-quinquies.
(Definizione dell'attività di onicotecnico)

  1. L'attività di onicotecnico consiste nell'applicazione e decorazione di unghie artificiali. Essa comprende ogni prestazione artistica eseguita, a esclusivo scopo decorativo o di miglioramento estetico, sulla superficie delle unghie delle mani e dei piedi, tramite l'apposizione di unghie artificiali preformate o tramite altri composti da decorare, e la successiva lavorazione e colorazione delle stesse. L'onicotecnico svolge la propria attività tramite interventi manuali, mediante l'uso di utensili e prodotti appositamente indicati.
  2. L'attività di onicotecnico non è soggetta alla disciplina di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1.

Art. 40-sexies.
(Iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane)

  1. È requisito per l'esercizio dell'attività professionale dell'attività di onicotecnico l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane, di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e successive modificazioni.

Art. 40-septies.
(Qualifica professionale)

  1. Per esercitare l'attività di acconciatore è necessario conseguire un'apposita qualifica professionale previo superamento di un esame tecnico-pratico preceduto, in alternativa tra loro:
   a) dallo svolgimento di un corso di formazione professionale di qualificazione della durata pari almeno a 450 ore, che si svolge in un arco di tempo non inferiore a 6 mesi, di cui 80 ore destinate ad attività pratiche, di cui all'articolo 40-sexies, comma 1;
   b) da un corso di specializzazione per coloro che già praticano l'attività di estetista al momento dell'entrata in vigore della presente legge, di cui all'articolo 40-sexies, comma 2.

  2. Non costituiscono titolo all'esercizio dell'attività professionale gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non siano stati autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti.

Art. 40-octies.
(Esercizio dell'attività di onicotecnico)

  1. L'attività di onicotecnico può essere esercitata in forma individuale o societaria, non è obbligatoriamente legata alla qualifica ed all'esercizio della professione di estetista professionale, nei limiti e con i requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443.
  2. Nel caso di impresa artigiana costituita in forma di società, anche cooperativa, i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di onicotecnico devono aver conseguito la qualifica professionale di cui all'articolo 40-quater.
  3. Nelle imprese diverse da quelle previste dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, ì soci ed i dipendenti che esercitano l'attività di onicotecnico, a titolo individuale, devono essere in possesso della qualifica professionale di cui all'articolo 40-quater.
  4. L'attività di onicotecnico può essere svolta presso il domicilio dell'esercente ovvero presso apposita sede designata dal committente, in locali che rispondano ai requisiti previsti dai provvedimenti comunali di cui all'articolo 40-sexies.
  5. Non è consentito lo svolgimento dell'attività di onicotecnico in forma ambulante o di posteggio.

Art. 40-novies.
(Competenze regionali, corsi professionali e definizione dell'esame)

  1. In conformità ai principi fondamentali e alle disposizioni stabiliti dalla presente legge, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano disciplinano l'attività professionale di onicotecnico e, previa determinazione di criteri generali in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono i contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi di formazione professionale di qualificazione di cui all'articolo 40-quater, comma 1, lettera a), individuando gli standard di preparazione tecnico-culturale ai fini del rilascio dei titoli di abilitazione professionale in maniera uniforme sul territorio nazionale.
  2. In conformità ai principi fondamentali e alle disposizioni stabiliti dalla presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono i contenuti tecnico-culturali dei corsi di specializzazione per coloro che già praticano l'attività di estetista al momento dell'entrata in vigore della presente legge, di cui all'articolo 40-quater, comma 1, lettera b).
  3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono altresì i criteri di riconoscimento di crediti formativi per coloro che abbiano frequentato un corso di formazione per estetista pari ad almeno 2500 ore, e comprendente un modulo dedicato alla ricostruzione unghie.
  4. L'attività svolta dalle regioni ai sensi del comma precedente è volta al conseguimento delle seguenti finalità:
   a) valorizzare la funzione di servizio delle imprese onicotecniche, anche nel quadro della riqualificazione del tessuto urbano e in collegamento con le altre attività di servizio e con le attività commerciali;
   b) favorire un equilibrato sviluppo del settore che assicuri la migliore qualità dei servizi per il consumatore, anche attraverso l'adozione di un sistema di informazioni trasparenti sulle modalità di svolgimento del servizio;
   c) promuovere la regolamentazione relativa ai requisiti di sicurezza e alle condizioni sanitarie per gli addetti;
   d) garantire condizioni omogenee di accesso al mercato e di esercizio dell'attività per le imprese operanti nel settore, prevedendo, anche con il coinvolgimento degli enti locali, una specifica disciplina concernente il regime autorizzativo e il procedimento amministrativo di avvio dell'attività.

  5. Le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, tenuto conto delle esigenze del contesto sociale e urbano, adottano norme volte favorire lo sviluppo del settore e definiscono i principi per l'esercizio delle funzioni amministrative di competenza dei comuni.
  6. Le Regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano autorizzano lo svolgimento dei corsi esclusivamente presso enti di formazione professionale accreditati.

Art. 40-decies.
(Vendita di prodotti cosmetici e attività di onicotecnico)

  1. Le imprese esercenti l'attività di onicotecnico, che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti cosmetici o altri beni accessori, inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati, non si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni.
  2. All'interno delle imprese autorizzate alla vendita di prodotti cosmetici ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426, può essere esercitata l'attività di onicotecnico a condizione che le imprese stesse si adeguino ai provvedimenti comunali di cui all'articolo 5 e che gli addetti allo svolgimento di tale attività siano in possesso della qualifica professionale prevista dall'articolo 40-quater.

Art. 40-undecies.
(Violazioni e sanzioni)

  1. Nei confronti di chi esercita l'attività di onicotecnico senza la qualifica professionale di cui all'articolo 40-quater è inflitta una sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 10.000, in base alle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
  2. Nei confronti di chi esercita l'attività di onicotecnico senza l'autorizzazione comunale prevista ai sensi dell'articolo 40-sexies, comma 4, lettera d), è inflitta, con le stesse procedure di cui al comma 1, una sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 5.000.

Art. 40-duodecies.
(Disposizioni transitorie)

  1. Tutti i soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono attività di onicotecnico, sono tenuti ad adeguarsi alla presente normativa entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  2. Le Regioni sono tenute ad avviare i corsi, di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  3. Coloro che già praticano l'attività di estetista, dall'entrata in vigore della presente legge, dovranno frequentare un corso di specializzazione tecnico, di cui all'articolo 5, comma 2, per un totale pari almeno a 200 ore, volto a conseguire le competenze previste dalla presente legge.
  4. È previsto il riconoscimento di crediti formativi per tutte quelle persone che abbiano frequentato con successo corsi di specializzazione tecnica esterni non antecedenti a 5 anni dall'entrata in vigore della presente legge.
40-quater. 04. Andreuzza, Binelli, Colla, Fiorini, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 40-quater, aggiungere il seguente:

Art. 40-quinquies.

   All'articolo 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, i commi 1 e 2 sono soppressi.
40-quater. 05. Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

ART. 41.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  3-ter. All'articolo 1, comma 495-ter, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, così come modificato dall'articolo 13 del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, le parole «, e se verificati attraverso il sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP MOP) ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2011, n. 229. A tal fine le regioni provvedono alla trasmissione delle informazioni riguardanti i propri investimenti diretti effettuati a valere sugli spazi assegnati e assumono le iniziative necessarie affinché le pubbliche amministrazioni beneficiarie dei propri contributi erogati a valere sugli spazi finanziari effettuino la trasmissione delle informazioni riguardanti gli investimenti realizzati con tali risorse» sono sostituite dalle seguenti «le Regioni verificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma attraverso la trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato di una certificazione, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, ove previsto, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, secondo un prospetto e con le modalità definiti con decreti del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».
  3-quater. All'articolo 1, comma 837, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è inserito, in fine, il seguente periodo «Le regioni attestano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui ai commi 834 e 836 attraverso la trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato di una certificazione, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, ove previsto, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, secondo un prospetto e con le modalità definiti con decreti del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».
41. 1. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

ART. 42.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire il comma 2 con il seguente:
  «2. All'articolo 202 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 3, ultimo periodo, sopprimere le parole: “, previo parere del CIPE”;
   b) al comma 5, sopprimere le parole da: “assegnate dal CIPE” fino alla fine del comma;
   c) al comma 6, sopprimere le parole: “di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze” e dopo le parole: “per la successiva riallocazione da parte del”, sopprimere le parole: “CIPE, su proposta del”;
   d) dopo il comma 8 è inserito il seguente:
  “8-bis. Per i finanziamenti approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica senza contestuale approvazione dei progetti, con particolare riferimento a quelli approvati ai sensi dell'articolo 5 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, l'utilizzo di eventuali ribassi di gara o risorse liberatesi in corso d'opera è autorizzato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti previa richiesta e istruttoria presentate dal soggetto attuatore, e contestuale individuazione degli interventi da finanziare nell'ambito della medesima opera in cui i ribassi e le risorse si sono determinate. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rende informativa al CIPE in merito a tali autorizzazioni”»;
   b) dopo il comma 2 inserire il seguente:
  «2-bis. All'articolo 214, comma 2, del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, apportare le seguenti modifiche:
   a) alla lettera j), sostituire le parole: “anche ai fini della loro sottoposizione” fino alla fine del primo periodo con le seguenti: “formulando eventuali prescrizioni.” e, dopo il primo periodo, inserire il seguente: “I relativi progetti sono approvati dagli enti aggiudicatori.”;
   b) alla lettera g), sostituire la parola: “propone” con la seguente: “assegna”; dopo le parole: “d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze,” sopprimere le parole: “al CIPE l'assegnazione”. Dopo le parole: “a carico dei fondi” sostituire la parola: “delle” con la parola: “le”; dopo le parole: “realizzazione delle infrastrutture”, sopprimere le parole: “contestualmente all'approvazione del progetto definitivo e nei limiti delle risorse disponibili”»;
   c) sostituire il comma 3 con il seguente:
  «3. All'articolo 216 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 1-bis, dopo le parole: “i relativi progetti” inserire le seguenti: “fatti salvi i pareri, le autorizzazioni ed i nulla osta già intervenuti,” e sostituire le parole: “secondo la disciplina previgente” con le seguenti: “dagli enti aggiudicatori.”;
   b) dopo il comma 21-octies è aggiunto il seguente:
  “27-nonies. Le proroghe della dichiarazione di pubblica utilità e del vincolo preordinato all'esproprio in scadenza su progetti già approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) in base al previgente decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono approvate direttamente dal soggetto aggiudicatore. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il 31 dicembre di ciascun anno rende una informativa al CIPE in merito alle proroghe disposte nel corso dell'anno e ai termini in scadenza nell'anno successivo”».
*42. 1. Sarro, Cortelazzo, Sisto, Tartaglione, D'Ettore, Ruffino.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire il comma 2 con il seguente:
  «2. All'articolo 202 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 3, ultimo periodo, sopprimere le parole: “, previo parere del CIPE”;
   b) al comma 5, sopprimere le parole da: “assegnate dal CIPE” fino alla fine del comma;
   c) al comma 6, sopprimere le parole: “di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze” e dopo le parole: “per la successiva riallocazione da parte del”, sopprimere le parole: “CIPE, su proposta del”;
   d) dopo il comma 8 è inserito il seguente:
  “8-bis. Per i finanziamenti approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica senza contestuale approvazione dei progetti, con particolare riferimento a quelli approvati ai sensi dell'articolo 5 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, l'utilizzo di eventuali ribassi di gara o risorse liberatesi in corso d'opera è autorizzato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti previa richiesta e istruttoria presentate dal soggetto attuatore, e contestuale individuazione degli interventi da finanziare nell'ambito della medesima opera in cui i ribassi e le risorse si sono determinate. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rende informativa al CIPE in merito a tali autorizzazioni”»;
   b) dopo il comma 2 inserire il seguente:
  «2-bis. All'articolo 214, comma 2, del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, apportare le seguenti modifiche:
   a) alla lettera j), sostituire le parole: “anche ai fini della loro sottoposizione” fino alla fine del primo periodo con le seguenti: “formulando eventuali prescrizioni.” e, dopo il primo periodo, inserire il seguente: “I relativi progetti sono approvati dagli enti aggiudicatori.”;
   b) alla lettera g), sostituire la parola: “propone” con la seguente: “assegna”; dopo le parole: “d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze,” sopprimere le parole: “al CIPE l'assegnazione”. Dopo le parole: “a carico dei fondi” sostituire la parola: “delle” con la parola: “le”; dopo le parole: “realizzazione delle infrastrutture”, sopprimere le parole: “contestualmente all'approvazione del progetto definitivo e nei limiti delle risorse disponibili”»;
   c) sostituire il comma 3 con il seguente:
  «3. All'articolo 216 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 1-bis, dopo le parole: “i relativi progetti” inserire le seguenti: “fatti salvi i pareri, le autorizzazioni ed i nulla osta già intervenuti,” e sostituire le parole: “secondo la disciplina previgente” con le seguenti: “dagli enti aggiudicatori.”;
   b) dopo il comma 21-octies è aggiunto il seguente:
  “27-nonies. Le proroghe della dichiarazione di pubblica utilità e del vincolo preordinato all'esproprio in scadenza su progetti già approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) in base al previgente decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono approvate direttamente dal soggetto aggiudicatore. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il 31 dicembre di ciascun anno rende una informativa al CIPE in merito alle proroghe disposte nel corso dell'anno e ai termini in scadenza nell'anno successivo”».
*42. 100. Foti, Butti.

  Al comma 4, è aggiunto in fine il seguente periodo: In ragione delle competenze in materia di sviluppo sostenibile attribuite al Comitato interministeriale per la programmazione economica, la Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata a bandire procedure concorsuali riservate per posizioni dirigenziali di seconda fascia, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, ai titolari di contratto di lavoro autonomo o di lavoro flessibile presso il Nucleo per la valutazione e la verifica degli investimenti pubblici del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica alla data di entrata in vigore del presente decreto e abbia altresì maturato esperienze qualificate e di comprovata specializzazione, anche universitaria, in materia di sviluppo sostenibile non inferiore a due anni.
42. 101. Ferro.

  Dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

Art. 42-bis.
(Semplificazioni al Coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale)

  1. Al comma 1, dell'articolo 29-quinquies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, dopo le parole: «un Coordinamento tra i rappresentanti di tale Ministero,», inserire le seguenti: «del Ministero dello Sviluppo Economico,»;
   b) al terzo periodo, aggiungere in fine il seguente periodo: «, come anche attraverso l'indizione di riunioni tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello Sviluppo Economico e una o più singole Regioni in ordine a problemi specifici e provvede altresì alla soluzione di problematiche inerenti i piani territoriali e i programmi regionali, anche sulla base delle proposte delle regioni interessate».
42. 01. Cortelazzo, Sarro, Sisto, Tartaglione, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

Art. 42-bis.
(Fondo progettazione)

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 apportare le seguenti modifiche:
   a) dopo il comma 51 aggiungere il seguente:
  «51-bis. Le risorse di cui al comma precedente possono essere anticipate anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica»;
   b) al comma 52:
   al primo periodo sostituire le parole: «15 gennaio dell'esercizio di riferimento del contributo» con le seguenti: «15 agosto 2020»;
   all'ultimo periodo eliminare le seguenti parole: «Ciascun ente locale può inviare fino a un massimo di tre richieste di contributo per la stessa annualità e»;
   c) al comma 53 sostituire le parole: «28 febbraio dell'esercizio di riferimento del contributo» con le seguenti: «15 settembre 2020».
42. 02. Sarro, Sisto, Tartaglione, Mazzetti, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

Art. 42-bis.
(Semplificazione in materia di sanificazione degli uffici e delle attività pubbliche e private che prevedono il contatto con il pubblico)

  1. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2020, adotta linee guida specifiche per la sanificazione degli uffici e delle attività pubbliche e private che prevedono il contatto con il pubblico.
  2. Le linee guida di cui al comma 1 sono adottate con la finalità di:
   a) garantire la sicurezza di tutto il personale, sanitario e non sanitario, impiegato presso le strutture di cui al comma 1, anche attraverso la fornitura di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale idonei a prevenire il rischio di contagio;
   b) disciplinare le misure di igiene fondamentali alle quali il personale in servizio e il pubblico sono obbligati ad attenersi;
   c) prevedere protocolli specifici per la sanificazione periodica degli ambienti.

  3. Le misure di cui ai commi precedenti non si applicano alle strutture ed attività già in possesso di specifici protocolli ed in particolare:
   a) alle strutture per anziani, persone con disabilità e altri soggetti in condizione di fragilità, di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
   b) alle aree non aperte al pubblico delle imprese di cui all'articolo 95 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
   c) alle strutture delle Forze di polizia, delle Forze Armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle Capitanerie di Porto;
   d) alle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 231 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

  4. La dotazione del credito d'imposta per la sanificazione di cui all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è incrementata, per Vanno 2020 a 1.000 milioni di euro. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 265 del decreto-legge n. 34 del 2020 medesimo.
*42. 03. Sisto, Sarro, Tartaglione, Mazzetti, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

Art. 42-bis.
(Semplificazione in materia di sanificazione degli uffici e delle attività pubbliche e private che prevedono il contatto con il pubblico)

  1. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2020, adotta linee guida specifiche per la sanificazione degli uffici e delle attività pubbliche e private che prevedono il contatto con il pubblico.
  2. Le linee guida di cui al comma 1 sono adottate con la finalità di:
   a) garantire la sicurezza di tutto il personale, sanitario e non sanitario, impiegato presso le strutture di cui al comma 1, anche attraverso la fornitura di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale idonei a prevenire il rischio di contagio;
   b) disciplinare le misure di igiene fondamentali alle quali il personale in servizio e il pubblico sono obbligati ad attenersi;
   c) prevedere protocolli specifici per la sanificazione periodica degli ambienti.

  3. Le misure di cui ai commi precedenti non si applicano alle strutture ed attività già in possesso di specifici protocolli ed in particolare:
   a) alle strutture per anziani, persone con disabilità e altri soggetti in condizione di fragilità, di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
   b) alle aree non aperte al pubblico delle imprese di cui all'articolo 95 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
   c) alle strutture delle Forze di polizia, delle Forze Armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle Capitanerie di Porto;
   d) alle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 231 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

  4. La dotazione del credito d'imposta per la sanificazione di cui all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è incrementata, per Vanno 2020 a 1.000 milioni di euro. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 265 del decreto-legge n. 34 del 2020 medesimo.
*42. 0100. Foti, Butti.

  Dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

Art. 42-bis.
(Misure per la ristrutturazione e adeguamento delle caserme militari)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 423 è aggiunto il seguente:
  «423-bis. Nell'ambito della ricognizione necessaria per l'esecuzione del programma di dismissioni immobiliari di cui ai precedenti commi 422 e 423, lettera b), il Ministero della Difesa può individuare caserme appartenenti al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato il cui stato di manutenzione richieda una ristrutturazione dell'opera ovvero la sua demolizione con conseguente realizzazione di nuova opera. Ai fini della realizzazione di tali interventi, sentita l'Agenzia del demanio, il Ministero della Difesa può avvalersi delle forme di partenariato pubblico-privato previste alla Parte IV, Titolo I, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, se del caso previa stipula di specifici protocolli d'intesa sottoscritti con la stessa Agenzia del demanio, con gli enti locali competenti e con le associazioni rappresentative a livello nazionale e/o locale dei soggetti privati che dovranno realizzare gli interventi di cui trattasi. I protocolli d'intesa individuano le caserme militari per cui è necessaria la ristrutturazione e/o la demolizione e definiscono le procedure di partenariato pubblico-privato più opportune ai fini della loro esecuzione, tenendo in considerazione esigenze di efficienza e celerità dell'azione amministrativa, la necessità di valorizzazione dei beni oggetto di tali procedure, il possibile uso anche pubblico, totale o parziale, di tali beni, e il contributo a tale titolo che può essere offerto dagli enti locali interessati. I protocolli di cui trattasi potranno inoltre prevedere:
   a) l'accorpamento in lotti di più caserme site nella stessa area geografica ai fini della loro ristrutturazione;
   b) la cessione al privato di caserme dismesse ai sensi dei precedenti commi 422 e 423-bis quale strumento per il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario ai sensi dell'articolo 180, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero;
   c) l'indizione di procedure di partenariato pubblico-privato nelle quali possano coesistere diversi modelli procedimentali tra quelli contemplati alla menzionata Parte IV, Titolo I, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

  2. All'articolo 187 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 è aggiunto il comma 8:
   «Nel caso di realizzazione, ristrutturazione o demolizione con conseguente nuova realizzazione di opere destinate alla difesa nazionale secondo quanto indicato all'articolo 1, comma 423-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i committenti possono avvalersi della stipulazione di contratti di locazione finanziaria, previa sdemanializzazione o sclassificazione dei beni oggetto di locazione finanziaria. Nel caso non si proceda alla predetta sdemanializzazione o sclassificazione, e nell'ottica di assicurare comunque il riconoscimento di un apprezzabile valore di mercato alle opere oggetto di intervento, al committente è comunque consentito il rilascio di un diritto di superficie in capo al l'aggiudicatario sulle aree appartenenti al demanio militare o al patrimonio disponibile dello Stato, la cui durata, ai fini di cui sopra, dovrà essere superiore rispetto a quella del contratto di locazione finanziaria».
42. 04. Sarro, Sisto, Tartaglione, Mazzetti, D'Ettore, Ruffino.

ART. 43

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  «1-bis. All'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, dopo la parola: “dipendente”, inserire le seguenti “e dei collaboratori iscritti in ordini e collegi”».

  Conseguentemente, al comma 4, dopo la lettera e) inserire la seguente:
   « e-bis) all'articolo 40, comma 2, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, dopo la lettera l), inserire la seguente m) un membro esperto nel settore vitivinicolo di qualità designato dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati».
*43. 1. Sarro, Sisto, Tartaglione, Mazzetti, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  «1-bis. All'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, dopo la parola: “dipendente”, inserire le seguenti “e dei collaboratori iscritti in ordini e collegi”».

  Conseguentemente, al comma 4, dopo la lettera e) inserire la seguente:
   « e-bis) all'articolo 40, comma 2, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, dopo la lettera l), inserire la seguente m) un membro esperto nel settore vitivinicolo di qualità designato dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati».
*43. 100. Foti, Butti.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019 n, 27, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019 n. 44, dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente comma: «2-ter. Le registrazioni nella banca dati del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) previste dai commi 1 e 2 del presente articolo non sono dovute quando riguardano dati e informazioni già in possesso della stessa Amministrazione o di altre Amministrazioni pubbliche o gestori di servizi pubblici a qualunque titolo. I dati e le informazioni sono in questo caso acquisiti d'ufficio dal Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) direttamente dalle Amministrazioni pubbliche o gestori di servizi pubblici che li posseggono».
43. 2. Sarro, Sisto, Tartaglione, Mazzetti, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'allegato X alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 1 della sezione 6 della parte 11, dopo le parole «borlande di distillazione,» inserire le seguenti: «ivi compresi i prodotti organici derivanti dal trattamento di scarti agricoli ed alimentari che soddisfino i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuti,».
43. 3. Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Al comma 3, lettera c), al numero 1), sostituire le parole: entro un termine non superiore a novanta giorni, anche presentando a tal fine specifici impegni, con le seguenti: entro un congruo termine che tenga conto dei processi produttivi interessati.
43. 4. Sarro, Sisto, Tartaglione, Mazzetti, D'Ettore, Ruffino.

  Al comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente:
   c-bis) dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-bis. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4, sono applicabili anche alle violazioni relative alle norme in materia di sicurezza alimentare».
43. 5. Sisto, Tartaglione, Sarro, Mazzetti, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:
   al comma 1, le lettere a) e b), sono sostituite dalle seguenti:
   « a) non avere riportato condanne penali definitive, negli ultimi cinque anni, per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, per delitti contro la pubblica amministrazione, delitti contro l'incolumità pubblica, delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, delitti contro il sentimento per gli animali, delitti in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, delitti contro l'ambiente e delitti di cui agli articoli 600, 601, 602, 603-bis, 640, 640-bis e 416-bis del codice penale;
   b) non essere state destinatarie, negli ultimi tre anni, di sanzioni amministrative, definitive, per violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale e rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse.
   La presente disposizione non si applica laddove il trasgressore o l'obbligato in solido abbiano provveduto alla regolarizzazione delle inosservanze e al pagamento delle sanzioni»;
   dopo la lettera c-ter è aggiunta la seguente:
   « c-quater) le cooperative e loro consorzi, di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 ed all'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 240, le società di persone, le società a responsabilità limitata e le organizzazioni di produttori agricoli ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 2005 n. 102, non possono partecipare alla Rete del lavoro agricolo di qualità qualora uno o più soci non siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), c-bis) ed il prodotto da questi conferito nell'impresa comune costituisce la prevalenza dell'intera produzione conferita dai tutti i soci».
   Il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Ai fini della partecipazione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, le imprese di cui al comma 1 presentano istanza in via telematica, iscrivendosi provvisoriamente previa autocertificazione del possesso dei requisiti di cui al comma 1, Gli effetti dell'iscrizione vengono meno a seguito della verifica da parte della Cabina di Regia di insussistenza dei presupposti. Entro trenta giorni dall'insediamento la cabina di regia definisce con apposita determinazione gli elementi essenziali dell'istanza».
   Al comma 6 è aggiunto infine il seguente periodo: «Alle medesime imprese, iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualità, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali riconosce premialità e priorità nell'accesso ai fondi nazionali, secondo le disposizioni dei relativi decreti di attuazione. L'iscrizione alla Rete del lavoro agricolo di qualità è elemento necessario per l'accesso alle agevolazioni dei contratti di filiera e di distretto dì cui all'articolo 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Alle imprese iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualità possono essere riconosciute misure incentivanti da parte delle Regioni».
   Dopo il comma 8 è inserito il seguente: «9. Ai soggetti iscritti alla Rete del lavoro agricolo di qualità è assegnato un marchio di legalità. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le caratteristiche e le modalità di assegnazione e di utilizzo di tale marchio, con l'obiettivo di valorizzare e premiare i soggetti iscritti».
43. 6. Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:
   Al comma 1, le lettere a) e b), sono sostituite dalle seguenti:
   « a) Non avere riportato condanne penali definitive, negli ultimi cinque anni, per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, per delitti contro la pubblica amministrazione, delitti contro l'incolumità pubblica, delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, delitti contro il sentimento per gli animali, delitti in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, delitti contro l'ambiente e delitti di cui agli articoli 600, 601, 602, 603-bis, 640, 640-bis e 416-bis del codice penale;
   b) Non essere state destinatarie, negli ultimi tre anni, di sanzioni amministrative, definitive, per violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale e rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse. La presente disposizione non si applica laddove il trasgressore o l'obbligato in solido abbiano provveduto alla regolarizzazione delle inosservanze e al pagamento delle sanzioni».
   Alla lettera c-ter è aggiunta la seguente:
   « c-quater) Le cooperative e loro consorzi, di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 ed all'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 240, le società di persone, le società a responsabilità limitata e le organizzazioni di produttori agricoli ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 2005 n. 102, non possono partecipare alla Rete del lavoro agricolo di qualità qualora uno o più soci non siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), c-bis) ed il prodotto da questi conferito nell'impresa comune costituisce la prevalenza dell'intera produzione conferita dai tutti i soci».
  Il comma 3 è modificato come segue: «Ai fini della partecipazione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, le imprese di cui al comma 1 presentano istanza in via telematica, iscrivendosi provvisoriamente previa autocertificazione del possesso dei requisiti di cui al comma 1. Gli effetti dell'iscrizione vengono meno a seguito della verifica da parte della Cabina di Regia di insussistenza dei presupposti. Entro trenta giorni dall'insediamento la cabina di regia definisce con apposita determinazione gli elementi essenziali dell'istanza».
  Al comma 6 è aggiunto infine il seguente periodo: «Alle medesime imprese, iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualità, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali riconosce premialità e priorità nell'accesso ai fondi nazionali, secondo le disposizioni dei relativi decreti di attuazione. L'iscrizione alla Rete del lavoro agricolo di qualità è elemento necessario per l'accesso alle agevolazioni dei contratti di filiera e di distretto di cui all'articolo 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Alle imprese iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualità possono essere riconosciute misure incentivanti da parte delle Regioni».
  Dopo il comma 8 è inserito il seguente: «9. Ai soggetti iscritti alla Rete del lavoro agricolo di qualità è assegnato un marchio di legalità. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le caratteristiche e le modalità di assegnazione e di utilizzo di tale marchio, con l'obiettivo di valorizzare e premiare i soggetti iscritti».
43. 7. Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Al comma 4, sopprimere la lettera d) e la lettera e).
43. 8. Sisto, Tartaglione, Sarro, Mazzetti, D'Ettore, Ruffino.

  Al comma 4, sopprimere la lettera d).
43. 9. Sisto, Tartaglione, Sarro, Labriola, D'Ettore, Ruffino.

  Al comma 4, lettera d), sostituire le parole: dall'Autorità competente, con le seguenti: dal MIPAAF su richiesta dei soggetti interessati,.
43. 10. Sisto, Tartaglione, Sarro, Labriola, D'Ettore, Ruffino.

  Al comma 4, sopprimere la lettera e).
43. 11. Sisto, Tartaglione, Sarro, Labriola, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Alla legge 11 aprile 197 4, n. 138, gli articoli 2 e 3 sono abrogati e al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, articolo 1-bis, il comma 9 è abrogato ed al comma 10 le parole «ai commi da 5 a 9» sono sostituite con le parole «al comma 5».
43. 12. Sisto, Tartaglione, Sarro, Labriola, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Alle micro-imprese, di cui alla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, non si applica il contributo richiesto ai sensi del Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, articolo 8, comma 1, lettera b).
43. 13. Sisto, Tartaglione, Sarro, Labriola, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Al decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29, articolo 1, al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando la violazione è commessa da imprese aventi i parametri di microimpresa, di cui alla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, la sanzione amministrativa è ridotta sino ad un terzo».
43. 14. Tartaglione, Sisto, Sarro, Labriola, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Al decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58, l'articolo 13-bis è abrogato.
43. 15. Tartaglione, Labriola, Sisto, Sarro, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, articolo 29, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
  «4-bis. Le imprese che utilizzano alcool etilico a scopo alimentare ad accisa assolta, come disciplinato dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono escluse dall'obbligo di tenuta della contabilità specifica eseguita su registri cartacei e telematici.».
43. 16. Sisto, Tartaglione, Sarro, Labriola, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo il comma 7-quater, aggiungere i seguenti:
  7-quinquies. All'articolo 2, comma 2, secondo periodo, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, dopo le parole: «assicurativa e fiscale» sono aggiunte le seguenti: «e le prestazioni di lavoro svolte dagli stessi nell'ambito dell'attività agrituristica sono considerate agricole ai fini della valutazione del rapporto di connessione tra attività agrituristica e attività agricola, fatto salvo il rispetto delle disposizioni dell'articolo 4, comma 2».
  7-sexies. All'articolo 1, comma 659, lettera e), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché destinati all'agriturismo».

  Conseguentemente, nel titolo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e di prestazioni svolte nell'ambito dell'attività agrituristica.
43. 17. Andreuzza, Binelli, Colla, Fiorini, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Manzato, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Iezzi.

  Dopo il comma 7-quater, aggiungere il seguente:
  7-quinquies. All'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dopo le parole: «di consulenti ed esperti» aggiungere le seguenti: «tra i quali i dottori agronomi e i dottori forestali».

  Conseguentemente, nel titolo aggiungere, in fine, le seguenti parole: dell'azione di recupero delle aziende in crisi.
43. 18. Andreuzza, Binelli, Colla, Fiorini, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo il comma 7-quater, aggiungere il seguente:
  7-quinquies. All'articolo 3, del decreto legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019 n. 44, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
  «2-bis. Al fine di consentire una maggiore trasparenza sulle importazioni di latte vaccino dall'estero, sono resi pubblici i dati e i documenti, con specifico riguardo ai nomi dei soggetti importatori, a qualsiasi titolo detenuti dal Ministero della salute, relativi ai flussi commerciali di latte e dei prodotti lattiero-caseari provenienti da Paesi non aderenti all'Unione europea ovvero oggetto di scambio intracomunitario.».
43. 20. Loss, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo il comma 7-quater, aggiungere il seguente:
  7-quinquies. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 86, comma 2-bis, le parole: «Fino all'attivazione della banca dati nazionale unica» sono soppresse;
   b) all'articolo 83, comma 3-bis, le parole: «per un importo superiore a 5.000,00 euro» sono sostituite dalle seguenti: «per un importo superiore a 25.000,00 euro»;
   c) all'articolo 91, comma 1-bis, le parole: «per un importo superiore a 5.000,00 euro» sono sostituite dalle seguenti: «per un importo superiore a 25.000,00 euro».
43. 21. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo il comma 7-quater, aggiungere il seguente:
  7-quinquies. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 83, comma 3-bis, le parole: «per un importo superiore a 5.000,00 euro» sono sostituite dalle seguenti: «per un importo superiore a 25.000,00 euro»;
   b) all'articolo 91, comma 1-bis, le parole: «per un importo superiore a 5.000,00 euro» sono sostituite dalle seguenti: «per un importo superiore a 25.000,00 euro».
43. 22. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo il comma 7-quater, aggiungere il seguente:
  7-quinquies. All'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dopo le parole: «di consulenti ed esperti» aggiungere le seguenti: «tra i quali i dottori agronomi e i dottori forestali»

  Conseguentemente, nel titolo aggiungere, in fine, le seguenti parole: dell'azione di recupero delle aziende in crisi.
43. 23. Loss, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo il comma 7-quater, aggiungere il seguente:
  7-quinquies. All'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, dopo le parole: «i CAA» aggiungere le seguenti: «che operano tramite dipendenti e collaboratori iscritti agli albi professionali del settore agrario».
43. 24. Loss, Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo il comma 7-quater, aggiungere il seguente:
  7-quinquies. All'articolo 8, comma 2, della legge 29 ottobre 2016, n. 199, le parole: «aprile 2020» sono sostituite dalle seguenti: «gennaio 2021».

  Conseguentemente, nel titolo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e del sistema di dichiarazione dei pagamenti a favore dei lavoratori agricoli.
43. 25. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo il comma 7-quater, aggiungere il seguente:
  7-quinquies. All'articolo 8-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni;
   a) al comma 10-ter le parole: «15 luglio 2019, sono sospesi fino a tale data,» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020, sono sospese fino a tale data le procedure di recupero per compensazione, nonché;»
   b) dopo il comma 10-sexies è aggiunto il seguente:
  «10-septies. Per consentire alle aziende debitrici in materia di quote latte di accedere agli aiuti previsti da atti legislativi o amministrativi adottati, a livello nazionale, regionale o territoriale, ai sensi e nella vigenza della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863, “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”, e successive modificazioni:
   a) sono compensati gli importi dovuti e non rimborsati in materia di quote latte, comprensivi degli interessi maturati, nel limite previsto dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863;
   b) sono revocati i pignoramenti in essere.».
43. 26. Golinelli, Bubisutti, Viviani, Cecchetti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo il comma 7-quater, aggiungere il seguente:
  7-quinquies. All'articolo 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2.1. Nelle aree protette e nelle zone limitrofe, anche in zona in cui è vietata l'attività venatoria, è comunque consentito il trasporto delle armi da caccia purché scariche e chiuse in custodia, anche se a bordo di un veicolo durante l'attraversamento dell'area protetta. Nelle condizioni esposte nel primo periodo, non si configurano i reati di cui all'articolo 30.».

  Conseguentemente, nel titolo dell'articolo aggiungere, in fine, le seguenti parole: e di gestione della fauna selvatica.
43. 27. Liuni, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Lolini, Loss, Manzato, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Semplificazione in materia di contributi SSICA)

  1. L'articolo 23, comma 4 del regio decreto n. 2523 del 31 ottobre 1923 si intende riferito alle industrie conserviere in ragione della propria capacità produttiva, ad esclusione degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 c.c. relativamente alle attività connesse di trasformazione e conservazione di cui al medesimo articolo 2135, comma 3.
43. 01. Tartaglione, Labriola, Sisto, Sarro, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Chiarimenti sull'ambito applicativo della legge 13 marzo 1958, n. 250 e ulteriori misure di semplificazione)

  1. Ai fini dell'applicazione della disciplina dettata dall'articolo 1, comma 1, della legge 13 marzo 1958, n. 250, per persone che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa o professionale, si intendono i marittimi di cui all'articolo 115 del Codice della navigazione che operano con i natanti di cui all'articolo 1, comma 3, per proprio conto o in quanto associati a vario titolo in cooperative o compagnie. Conseguentemente, i requisiti oggettivi e soggettivi elencati nel comma 3 sono da intendersi come necessari e sufficienti per l'applicazione del comma 1.
  2. All'articolo 1, commi 515 e 516, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la parola: «marittima» aggiungere le parole: «e delle acque interne».
  3. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, dopo la lettera c) è inserita la seguente:
   « c-bis) le cessioni di prodotti ittici effettuate direttamente al consumatore finale dagli imprenditori ittici di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4».
43. 02. Sisto, Sarro, Tartaglione, Labriola, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Semplificazione delle procedure di liquidazione degli aiuti alla pesca)

  1. Al fine di assicurare liquidità alle imprese della pesca e dell'acquacoltura colpite dall'emergenza sanitaria derivante dal COVID-19, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono concluse le procedure di erogazione degli aiuti di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, per le giornate di arresto temporaneo obbligatorio effettuate negli anni antecedenti al 2020. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è altresì autorizzato a procedere senza indugio oltre i termini di cui al precedente periodo al fine di concludere le istruttorie delle istanze che, allo scadere dei suddetti termini, risultano ancora pendenti.
  2. La presenza all'interno della graduatoria adottata con provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dei soggetti ammessi dà diritto al beneficiario di ricevere da ISMEA la liquidazione dell'aiuto concesso. È conseguentemente abrogato l'articolo 1-ter, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 2020, n. 40.
  3. Entro sessanta giorni dalla presentazione delle domande sono altresì concluse le procedure di erogazione, anche mediante lo strumento del credito d'imposta, delle indennità previste dall'articolo 78, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza COVID-19 e per assicurare la continuità aziendale delle imprese della pesca e dell'acquacoltura, potendo procedere alle relative liquidazioni anche oltre il 31 dicembre 2020, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 34, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
43. 03. Sisto, Sarro, Tartaglione, Spena, Ruffino, D'Ettore.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Semplificazione in materia di ricerca scientifica nel settore della pesca e dell'acquacoltura)

  1. Nei casi di affidamento di forniture e servizi da parte di enti pubblici a istituti di ricerca in possesso da almeno venti anni del riconoscimento di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, si applicano le procedure di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, indipendentemente dal valore dell'affidamento medesimo e senza consultazione comparativa, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.
43. 04. Sisto, Sarro, Tartaglione, Nevi, Labriola, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 43-bis.
(Semplificazione in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)

  1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 12-bis dell'articolo 12, dopo le parole: «subito dopo l'abbattimento» aggiungere: «ed incamierato»;
   b) al comma 2 dell'articolo 19-bis, le parole: «con atto amministrativo,» sono soppresse;
   c) al comma 1 dell'articolo 14, le parole: «subprovinciali» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiori alle dimensioni provinciali»;
   d) al comma 2 dell'articolo 7, aggiungere i seguenti commi:
  «2-bis. Le regioni possono istituire con legge l'istituto Regionale per la Fauna Selvatica che svolge nell'ambito del territorio di competenza i compiti di cui al comma 3, quale organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza delle regioni e delle province.
   2-ter. L'Istituto Regionale per la Fauna Selvatica è sottoposto alla vigilanza del Presidente della Giunta regionale. Gli Istituti regionali collaborano con l'ISPRA, che ne coordina l'azione, nei progetti e nelle attività di carattere nazionale e internazionale.
   2-quater. Alle funzioni attribuite agli Istituti regionali per la fauna selvatica, istituiti a norma del comma 2-bis, provvedono gli organi istituiti per le corrispondenti funzioni secondo le norme vigenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.»;
   a) il comma 5 dell'articolo 12 è abrogato.
43. 0100. Caretta, Ciaburro.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Semplificazione in materia di interventi compensativi in agricoltura)

  1. All'articolo 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, dopo il comma 3-bis inserire i seguenti:
  «3-ter. Le imprese agricole ubicate su un determinato territorio dove si sono verificati danni particolarmente gravi, per le produzioni per le quali non sono state sottoscritte polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 102 del 2004.
  3-quater. Le condizioni necessarie a rendere operativa la misura di cui al comma 3-ter sono stabilite, di volta in volta, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
  3-quinquies. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono conseguentemente deliberare la proposta di dichiarazione di eccezionalità degli eventi di cui al comma 3-ter, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di adozione del decreto di cui al comma precedente».
43. 05. Sisto, Sarro, Tartaglione, Nevi, Spena, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Semplificazioni in materia di depositi di carburanti)

  1. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, dopo le parole: «imprenditori agricoli» sono inserite le seguenti: «ed agromeccanici».
  2. Le disposizioni di cui al decreto del Ministero dell'interno del 22 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2017, non si applicano ai depositi di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, come modificato dal comma 1 del presente articolo. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge riacquista efficacia, relativamente ai suddetti depositi, il decreto del Ministero dell'interno del 19 marzo 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1990.
43. 06. Sisto, Sarro, Tartaglione, Labriola, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Misure di semplificazione per l'agricoltura biologica)

  1. La notifica dell'attività di produzione con metodo biologico, di cui all'articolo 7 della legge 28 luglio 2016, n. 154, è esente dall'obbligo di bollo, in quanto atto necessario alla concessione di aiuti comunitari e nazionali al settore agricolo e pertanto ricadente nella tabella B allegata all'articolo 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
  2. Il Sistema Informativo per il Biologico (SIB), istituito ai sensi dell'articolo 7 della legge 28 luglio 2016, n. 154, gestisce esclusivamente i procedimenti amministrativi necessari all'assolvimento degli obblighi a carico dello Stato Membro previsti dalla regolamentazione comunitaria per il biologico, ivi comprese le attività utili alla gestione e controllo da parte degli Organismi pagatori per la concessione di contributi specifici. La gestione informatizzata delle attività relative alla certificazione dei prodotti biologici e alla loro tracciabilità, compresa la banca dati per la tracciabilità delle transazioni commerciali di cui al comma 12 dell'articolo 5 del decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20 è realizzata su piattaforme telematiche basate sulla tecnologia dei «registri distribuiti», appositamente riconosciute dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Conseguentemente, dall'entrata in vigore del presente articolo è abrogato il decreto ministeriale del 9 agosto 2012, n. 18321.
  3. Le informazioni di cui all'articolo 71 del Reg. (CE) n. 889/2008 sono contenute nel Piano Colturale Aziendale o Piano di coltivazione, di cui al decreto ministeriale del 12 gennaio 2015, n. 162 relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020.
43. 07. Sisto, Sarro, Tartaglione, Nevi, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Esclusione degli operatori della distribuzione dall'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 29 del 2017)

  1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29, le parole: «al consumatore finale» sono soppresse.
43. 08. Sisto, Sarro, Tartaglione, Cortelazzo, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Semplificazioni in materia AIA)

  1. All'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, come convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni».
43. 09. Cortelazzo, Sisto, Sarro, Tartaglione, D'Ettore, Ruffino.

ART. 43-quater.

  Dopo l'articolo 43-quater aggiungere il seguente:

Art. 43-quinquies.
(Misure di semplificazione delle attività di commercializzazione nella filiera della carne degli ungulati)

  1. Le carni degli ungulati abbattuti nel corso dell'attività di contenimento sono destinate alla commercializzazione previo invio ai Centri di Lavorazione della selvaggina riconosciuti ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 853/2004, che stabilisce Norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale per essere sottoposte ad ispezione sanitaria con le modalità previste dal Regolamento (CE) n. 854/2004 che stabilisce Norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, e se riconosciute idonee al consumo sottoposte a bollatura sanitaria ed immesse sul mercato intracomunitario.
  2. I proventi della commercializzazione di cui al comma 1 sono destinati a compensare i costi della partecipazione degli operatori agli interventi di controllo secondo modalità definite dalle Regioni o dalle Provincie autonome di Trento e Bolzano.
  3. Ai Centri di Lavorazione della selvaggina di cui al comma 1 possono essere equiparati ai macelli autorizzati di cui siano titolari imprenditori agricoli, singoli o associati, che svolgano attività di lavorazione delle carni in osservanza ai limiti previsti dall'articolo 2135 del codice civile.
  4. Le carni degli ungulati abbattuti provenienti dall'attività di prelievo venatorio, che siano conferite ai Centri di Lavorazione della selvaggina di cui ai precedenti commi 2 e 3, devono essere accompagnate da adeguata documentazione di tracciabilità da cui si possa ricostruire l'esatta provenienza dell'animale abbattuto. Il cessionario è tenuto a conservare il documento secondo le modalità di cui al successivo comma 9 e comunque per un periodo di tempo pari almeno ad un anno.
  5. I Centri di Lavorazione della selvaggina acquistano le carni degli ungulati abbattuti in dipendenza dall'esercizio dell'attività venatoria che, a tal fine, non costituisce attività d'impresa ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Tali carni sono cedute dai Centri di Lavorazione della selvaggina ad imprenditori agricoli che ne facciano richiesta ai fini della manipolazione, trasformazione e valorizzazione sulla base dei listini ufficiali dei prezzi stabiliti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
  6. Nei piccoli comuni, come definiti dall'articolo 1 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, sono consentiti interventi di ripristino della funzionalità di macelli destinati esclusivamente a svolgere attività di lavorazione delle carni di cui alle presenti disposizioni anche in deroga alla vigente normativa europea, con il supporto tecnico degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali ovvero dei Servizi veterinari.
  7. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono prevedere l'apposizione sul prodotto destinato al consumatore finale dei marchio collettivo regionale «Selvaggina Italiana», nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 2570 del codice civile e all'articolo 11 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.
  8. Fatto salvo quanto previsto dalle normative regionali in materia di agriturismo, l'impresa agricola esercente attività agrituristica può somministrare, quali prodotti considerati di provenienza aziendale, le carni di ungulati, anche manipolate o trasformate, tracciate a norma delle presenti disposizioni.
  9. Con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono disciplinate le modalità di attuazione delle presenti disposizioni.
  10. Al fine di valorizzare la filiera della carne degli ungulati, con particolare riguardo agli interventi di ripristino della funzionalità dei macelli è concesso un contributo di 3 milioni di euro mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
43-quater. 01. Liuni, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Lolini, Loss, Manzato, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 43-quater aggiungere il seguente:

Art. 43-quinquies.
(Misure di semplificazione per la prevenzione della proliferazione della fauna selvatica)

  1. Al fine di prevenire la proliferazione della fauna selvatica e di tutelare il patrimonio storico-artistico e le produzioni zoo-agroforestali ed ittiche, è istituto un Fondo nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, destinato alla realizzazione di piani di contenimento della fauna selvatica. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con propri provvedimenti, entro il 30 marzo di ciascun anno, stabilisce la ripartizione delle risorse del fondo di cui al presente comma, con intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  2. Nell'esercizio della loro autonoma potestà legislativa, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, possono provvedere al contenimento delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia ivi comprese le aree urbane, anche su segnalazione delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, anche mediante programmi di coinvolgimento dei proprietari o conduttori a qualsiasi titolo dei fondi, in cui siano stati accertati danni alle colture, all'allevamento, al patrimonio ittico, ai boschi e alle foreste o alle opere di sistemazione agraria, titolari di licenza di porto di fucile ad uso di esercizio venatorio e di copertura assicurativa estesa all'attività di contenimento della durata di dodici mesi.
  3. I piani dì contenimento di cui al precedente comma 2 sono coordinati da ufficiali o agenti del Comando Carabinieri Unità Forestali, Ambientale ed Agroalimentare, anche con la partecipazione di guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni regionali e provinciali nonché di coadiutori al controllo faunistico, muniti di licenza di porto di fucile previa abilitazione rilasciata a seguito di appositi corsi di formazione organizzati a livello regionale e provinciale. Tali Piani devono prevedere il controllo selettivo, che viene praticato previo parere obbligatorio e non vincolante dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale (ISPRA) da adottare entro trenta giorni dalla relativa richiesta.
  4. Non costituiscono esercizio venatorio gli interventi di controllo e l'attuazione dei piani di contenimento delle specie di fauna selvatica realizzati ai sensi del presente articolo.
  5. L'articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è abrogato.
  6. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle presenti disposizioni, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
43-quater. 02. Liuni, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Lolini, Loss, Manzato, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 43-quater aggiungere il seguente:

Art. 43-quinquies.
(Fondo per il finanziamento dei Piani regionali di contenimento ed eradicazione della nutria)

  1. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi diretti a tutelare le produzioni zoo-agro-forestali, la rete irrigua, il suolo e la salute pubblica nonché per fronteggiare le emergenze derivanti dai danni provocati dalla nutria all'economia agricola, alle arginature dei corpi idrici e agli ecosistemi umidi naturali oltre che al possibile rischio di contaminazione di prodotti alimentari agricoli, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari foresti in Fondo per il finanziamento dei Piani regionali di contenimento ed eradicazione della nutria con una dotazione iniziale di 2 milioni di euro annui. Per le medesime finalità le regioni e le provincie autonome, su richiesta dei comuni, singolarmente o in forma consortile, interessati dal sovrappopolamento delle nutrie, predispongono piani di contenimento ed eradicazione secondo piani definiti dai servizi veterinari regionali, I piani di cui al periodo precedente devono tener conto delle circostanze in cui è possibile effettuare il recupero delle carcasse.
  2. Lo smaltimento delle carcasse deve essere effettuato nel rispetto della normativa vigente. Qualora si sospetti che le carcasse siano affette da malattie trasmissibili o che contengano residui di sostanze di cui all'allegato I, categoria B, punto 3, della direttiva 96/23/CE del Consiglio dei 29 aprile 1996, non possono rientrare nella categoria 2 di cui all'articolo 9, lettera g) del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002, e pertanto non possono essere destinate agli usi e alle modalità di smaltimento previsti nell'articolo 13 del suddetto regolamento.
  3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di attuazione delle finalità e le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1, nel rispetto delle direttive e dei regolamenti comunitari in materia.
  4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
43-quater. 03. Liuni, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Lolini, Loss, Manzato, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 43-quater, aggiungere il seguente:

Art. 43-quinquies.
(Semplificazione in materia di licenze di pesca)

  1. La tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 8 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, è dovuta ogni otto anni, indipendentemente dalla scadenza indicata nella licenza di pesca. È ammesso il pagamento tardivo oltre il termine di scadenza dell'ottavo anno, purché entro i sei mesi successivi alla scadenza stessa; in tal caso è applicata, a titolo di sanzione, una soprattassa pari al 5 per cento dell'importo della tassa ordinaria.
  2. La tassa di cui al comma 1 è altresì dovuta, prima della scadenza del termine di otto anni, soltanto nei casi di variazioni sostanziali della licenza di pesca che comportino l'adozione di un nuovo atto amministrativo. Nei casi indicati dal presente comma, la nuova licenza rilasciata ha efficacia per otto anni decorrenti dalla data del pagamento della medesima tassa.
  3. Ferma restando la data di scadenza prevista dalla licenza, la tassa di concessione governativa sulla licenza di pesca non è dovuta in caso di cambio di armatore, se il passaggio avviene tra la cooperativa o società di pesca e i suoi soci ovvero tra soci appartenenti alla medesima cooperativa o società di pesca durante il periodo di efficacia della licenza.
  4. Con regolamento adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti le modalità per il rilascio, le modifiche e i rinnovi delle licenze di pesca, i criteri di valutazione, le variazioni sostanziali di cui al comma 2 che comportano il rilascio di una nuova licenza, le procedure e i termini relativi.
  5. In tutti i casi di rilascio di una nuova licenza di pesca o di semplice rinnovo, nelle more della conclusione del relativo procedimento amministrativo, il soggetto che ha presentato l'istanza, redatta ai sensi delle norme vigenti in materia, è temporaneamente abilitato all'esercizio dell'attività di pesca. In caso di attività di controllo da parte delle autorità competenti, il possesso da parte dell'armatore o del comandante di copia dell'istanza presentata abilita l'imbarcazione alla navigazione e alla pesca. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni e le modalità per garantire il pieno esercizio della facoltà di cui al presente comma in favore degli interessati, assicurando speditezza ed efficienza del procedimento amministrativo in conformità alla disciplina vigente dell'Unione europea.
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
43-quater. 04. Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 43-quater aggiungere il seguente:

Art. 43-quinquies.
(Misure di semplificazione per la gestione dei terreni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34)

  1. Allo scopo di garantire il controllo, la sicurezza, la salubrità, la manutenzione e il decoro del territorio nonché la tutela del paesaggio, i comuni effettuano, con cadenza almeno biennale, la ricognizione del catasto dei terreni atta a individuare, per ciascuna particella catastale, il proprietario e gli altri titolari di diritti reali sui terreni silenti, come definiti dall'articolo 3, comma 2, lettera h) del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.
  2.1 terreni, come individuati dal comma 1, per i quali anche dopo aver esperito le procedure di pubblicità non sia possibile individuare e rintracciare i proprietari o altri titolari di diritti reali, sono censiti in un registro tenuto dal comune.
  3. Nelle more della individuazione del proprietario o dei titolari di diritti reali sui terreni, individuati ai sensi del comma 1 e inseriti nel registro comunale di cui al comma 2, i comuni, per le finalità di cui al comma 1 e in generale per fini di pubblica utilità, possono attuare una gestione conservativa del bene, direttamente o attraverso l'autorizzazione ai proprietari vicinali a svolgere specifiche attività funzionali al conseguimento degli scopi di cui al comma 1, tra cui pascolo, pulizia rovi, raccolta frutti spontanei.
  4. Le attività svolte sulla base dell'autorizzazione di cui al comma 3 rilasciata dal comune non costituiscono, per i proprietari vicinali, titolo o presupposto per vantare diritti, oltre a quelli previsti nell'autorizzazione stessa, sul bene o porzioni di esso. Le autorizzazioni rilasciate dai comuni non riguardano immobili di qualsiasi categoria catastale eventualmente presenti all'interno della particella catastale che individua il terreno.
  5. L'individuazione o la ricomparsa del proprietario, o di altro titolare di diritto reale, del terreno individuato dalla particella catastale determina la cancellazione dal registro di cui al comma 2 dello stesso e la decadenza delle autorizzazioni eventualmente rilasciate dal comune ai proprietari vicinali, ai sensi del comma 3.
43-quater. 05. Bubisutti, Manzato, Loss, Viviani, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 43-quater, aggiungere il seguente:

Art. 43-quinquies.
(Semplificazione procedure di certificazione delle produzioni DOP e IGP)

  1. Al fine di garantire la più efficace e tempestiva applicazione dei piani di controllo approvati da ICQRF nell'ambito delle procedure per la certificazione delle produzioni DOP e IGP, viene svolto un documentato preventivo confronto operativo tra Organismi di Controllo (di seguito OdC) designati e rappresentanze degli operatori della filiera. Le modalità, le tempistiche e la documentazione necessaria allo svolgimento di tale confronto preventivo vengono definite con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali di natura non regolamentare e da emanarsi entro 60 giorni tenendo conto dei seguenti criteri:
   a) l'OdC incaricato dei controlli su una specifica DOP/IGP dovrà farsi carico dell'organizzazione delle occasioni dì confronto con le rappresentanze degli operatori della filiera coinvolti dal piano di controllo da esso predisposto, prima del formale invio di questo all'ICQRF per l'approvazione;
   b) il confronto potrà avvenire anche per via telematica, eventualmente in tempi diversi con le diverse rappresentanze, anche sotto forma di audizioni, potrà riguardare anche più DOP/IGP congiuntamente e quindi più piani di controllo, purché afferenti la medesima filiera produttiva;
   c) dovrà essere assicurato l'invio con congruo anticipo alle rappresentanze del piano di controllo su cui confrontarsi;
   d) all'esito del confronto verrà redatto verbale da allegare all'inoltro formale del piano di controllo a ICQRF da parte dell'Ode. Dovranno altresì essere allegate le osservazioni formulate per iscritto dalle rappresentanze consultate e le considerazioni formulate in proposito dall'OdC;
   e) potranno essere previste attività di riscontro e verifica pianificate a scadenze temporali prefissate, successivamente all'approvazione dei piani di controllo ufficiali, con la medesima finalità del confronto preventivo.
43-quater. 06. Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 43-quater, aggiungere il seguente:

Art. 43-quinquies.
(Misure per la crescita del settore agricolo e agroalimentare e per il sostegno della competitività dei prodotti Made in Italy)

  1. All'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, apportare le seguenti modifiche:
   a) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:
  1-bis. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 e per consolidare ed accrescere la capacità produttiva e innovativa, il livello qualitativo, la sostenibilità e la competitività sul mercato dei prodotti Made in Italy, è istituito l'accordo integrato di filiera.
  1-ter. Con l'accordo integrato di filiera più soggetti, incluse le imprese in forma consortile, le società cooperative e i loro consorzi, si obbligano, sulla base di un disciplinare contrattuale contenente i contenuti minimi del rapporto negoziale, ciascuno per il segmento attinente alla natura ed all'oggetto della propria impresa, a fornire prestazioni di produzione agricola, trasformazione, commercializzazione e distribuzione di prodotti agricoli e agroalimentari. I contraenti si obbligano altresì a rendere riconoscibili i prodotti oggetto del contratto mediante l'utilizzo di un marchio già registrato o la registrazione di un nuovo marchio, idoneo a identificare il prodotto e le attività di tutte le imprese coinvolte.
  1-quater. L'accordo di cui al comma 1-bis è stipulato con atto pubblico o scrittura privata autenticata a pena di nullità ed è depositato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Ha durata minima di 48 mesi e contiene un espresso riferimento all'entità della partecipazione agli utili di ciascun contraente, in relazione all'apporto dato ed alle prestazioni cui è tenuto.
  1-quinquies. L'accordo integrato di filiera è anche condizione necessaria per l'accesso ai contratti dì filiera di cui al comma 1. Sono fatti salvi gli effetti dei bandi, delle graduatorie e dei contratti di filiera pendenti, aperti ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente legge.
   b) al comma 2 le parole «di cui al comma 1» sono sostituite con le seguenti «di cui ai commi da 1 a 1-quinquies
43-quater. 07. Manzato, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 43-quater, aggiungere il seguente:

Art. 43-quinquies.
(Semplificazione delle procedure di liquidazione degli aiuti alla pesca)

  1. Al fine di assicurare liquidità alle imprese della pesca e dell'acquacoltura colpite dall'emergenza sanitaria derivante dal COVID-19, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono concluse le procedure di erogazione degli aiuti di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, per le giornate di arresto temporaneo obbligatorio effettuate negli anni antecedenti al 2020. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è altresì autorizzato a procedere senza indugio oltre i termini di cui al precedente periodo al fine di concludere le istruttorie delle istanze che, allo scadere dei suddetti termini, risultano ancora pendenti.
  2. La presenza all'interno della graduatoria adottata con provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dei soggetti ammessi dà diritto al beneficiario di ricevere da ISMEA la liquidazione dell'aiuto concesso.
  3. Entro sessanta giorni dalla presentazione delle domande sono altresì concluse le procedure di erogazione, anche mediante lo strumento del credito d'imposta, delle indennità previste dall'articolo 78, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza COVID-19 e per assicurare la continuità aziendale delle imprese della pesca e dell'acquacoltura, potendo procedere alle relative liquidazioni anche oltre il 31 dicembre 2020, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 34, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  4. È abrogata ogni altra precedente disposizione di legge in contrasto con il presente articolo.
43-quater. 08. Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 43-quater aggiungere il seguente:

Art. 43-quinquies.
(Misure la concessione di un contributo a fondo perduto alle aziende agricole per la realizzazione di impianti a biometano)

  1. Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica Covid-19, alle aziende agricole, singole o costituite in forma consortile, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020, per un importo pari al 50 per cento dei costi sostenuti per ciascuna azienda per la realizzazione di impianti digestori, ovvero per la riconversione di impianti, di potenza non superiore a 300 KW, per la produzione di biometano prodotto dal trattamento dei reflui e scarti agricoli derivanti dalle aziende realizzatrici, progettati entro il 31 dicembre 2020 e facenti parte dello stesso ciclo produttivo, ai fini dell'autoconsumo diretto dell'energia e del biometano prodotti dai suddetti impianti, ad esclusivo servizio dei processi lavorativi e dei mezzi agricoli utilizzati dalle medesime aziende. I suddetti impianti hanno accesso diretto agli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016, secondo le procedure e le modalità ivi previste.
  2. Agli oneri derivanti dalla presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
43-quater. 09. Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'orticolo 43-quater aggiungere il seguente:

Art. 43-quinquies.
(Estensione ai datori di lavoro agricolo delle agevolazioni previste dall'articolo 9, della legge 11 marzo 1988, n. 67)

  1. Ai datori di lavoro agricolo, per l'anno di competenza 2020, spettano le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modifiche ed integrazioni, nella misura prevista per i territori montani particolarmente svantaggiati, salvo che non spetti un'agevolazione più favorevole.
  2. La quota di contributi previdenziali ed assistenziali per i lavoratori agricoli, per l'anno di competenza 2020, è fissata nella misura prevista per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 350 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
43-quater. 010. Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 43-quater aggiungere il seguente:

Art. 43-quinquies.
(Produzione di servizi ecosistemici come attività agricola)

  1. I servizi ecosistemici, qualora misurabili e idonei ad incrementare il valore ambientale del territorio, rientrano nelle attività agricole di cui all'articolo 2135 comma 1 del codice civile.
  2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge, sono disciplinate le caratteristiche delle attività produttive di servizi ecosistemici e la loro misurabilità.
  3. Sui terreni a bosco, di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, e articolo 4 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, possono essere stipulati, nella medesima particella catastale, più contratti agrari aventi ad oggetto la produzione dei servizi ecosistemici di cui al comma 1.
43-quater. 011. Loss, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 43-quater aggiungere il seguente:

Art. 43-quinquies.
(Misure di semplificazione nel controllo e nella gestione del processo di produzione alimentare)

  1. La relazione tecnica di asseveramento inerente la definizione del processo di produzione alimentare per garantire il controllo e la gestione della salubrità, sostenibilità, qualità del prodotto alimentare, nonché gli accertamenti relativi alle caratteristiche compositive, chimico fisiche microbiologiche nutrizionali e sensoriali dell'alimento e del suo imballaggio, deve essere redatta dal tecnologo alimentare, iscritto nel proprio ordine professionale di riferimento.
  2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i contenuti della relazione tecnica di asseveramento, di cui al comma 1.
43-quater. 012. Loss, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 43-quater aggiungere il seguente:

Art. 43-quinquies.
(Misure per agevolare l'operatività del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali)

  1. Al fine di garantire la piena e tempestiva capacità del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di fare fronte alle importanti sfide del settore agricolo alimentare, della pesca e forestale, comprese le urgenti misure adottate a seguito della pandemia da Covid-19, e in considerazione delle carenze di organico già presenti e a quelle che sì verificheranno fino alla prima metà del 2020, nonché tenuto conto della tempistica per l'espletamento di nuovi concorsi, anche nazionali, le graduatorie di concorsi banditi dal medesimo Ministero, vigenti alla data del 30 settembre 2020, sono utilizzabili, in deroga all'articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, fino al 30 settembre 2021, ferme restando le applicabili previsioni in materia di facoltà assunzionali.
43-quater. 013. Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 43-quater, aggiungere il seguente:

Art. 43-quinquies.
(Semplificazioni in materia di licenze di pesca nelle acque interne)

  1. Per l'esercizio della pesca professionale nelle acque interne è obbligatorio il possesso della licenza di pesca, rilasciata dalla regione o dalla provincia autonoma di residenza con modalità e costi del tributo annuale di concessione da essa predisposti. La licenza di pesca ha validità in tutto il territorio nazionale. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno facoltà di stabilire un'eventuale soprattassa con finalità specifiche. La licenza di pesca professionale per l'esercizio dell'attività nelle acque interne va differenziata tra quella rilasciata per l'esercizio nelle acque interne lagunari, salse e salmastre e quella nelle acque dolci.
43-quater. 014. Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 43-quater, aggiungere il seguente:

Art. 43-quinquies.
(Disposizioni in materia di Imposta Municipale propria sui terreni agricoli)

  1. Tutte le persone fisiche iscritte negli elenchi comunali di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, beneficiano delle agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti.
  2. Le agevolazioni in materia di imposta municipale propria riconosciute ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali si applicano anche nel caso in cui il terreno sia concesso in godimento al coniuge o ai parenti entro il terzo grado in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto, iscritti alla previdenza agricola.
  3. Le agevolazioni tributarie di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, ricomprendono anche quelle relative ai tributi locali.
  4. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 705, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 si applicano anche ai periodi di imposta precedenti all'entrata in vigore della citata legge n. 145 del 2018.
  5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4 hanno natura interpretativa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
  6. A decorrere dal 1o gennaio 2020 le disposizioni dell'articolo 13 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modifiche ed integrazioni, sono estese al coniuge, ai parenti e affini entro il quarto grado dell'imprenditore agricolo professionale di cui all'articolo 1 della legge 29 marzo 2004, n. 99, che partecipano all'attività lavorativa nella medesima azienda con gli stessi requisiti dell'imprenditore.
43-quater. 015. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 43-quater, aggiungere il seguente:

Art. 43-quinquies.
(Misure per la semplificazione nel settore sementiero)

  1. Alla legge 25 novembre 1971 n. 1096 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 5, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «il registro di cui al precedente periodo può essere anche dematerializzato e può essere tenuto nell'ambito dei sistemi di registrazione già previsti dai produttori»;
   b) all'articolo 5, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Il regolamento di esecuzione della presente legge stabilirà le modalità di tenuta del registro stesso».
   c) all'articolo 21, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente Decreto, sono stabilite le modalità e le forme di collaborazione tra gli enti delegati per le attività di controllo e certificazione di cui al periodo precedente e le rappresentanze del settore privato».

  2. All'articolo 11, comma 1, della legge 4 ottobre 2019 n. 117, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi».
43-quater. 016. Lolini, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Loss, Manzato, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'orticolo 43-quater aggiungere il seguente:

Art. 43-quinquies.
(Semplificazioni in materia di prestazioni di lavoro accessorio in agricoltura)

  1. Al comma 14, dell'articolo 54-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, la parola: «5.000», è sostituita dalla seguente: «10.000» ovunque ricorra;
   b) al comma 14, lettera a), sono aggiunte in fine le seguenti parole: «nonché delle imprese del settore agricolo»;
   c) al comma 14, la lettera b) è soppressa.
43-quater. 017. Manzato, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Loss, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 43-quater aggiungere il seguente:

Art. 43-quinquies.
(Misure di semplificazione della disciplina in materia di autorizzazioni integrate ambientali)

  1. Le autorizzazioni integrate ambientali di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 luglio 2020 conservano la loro validità per i centottanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza da COVID-19.
  2. All'articolo 33, comma 3-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le installazioni relative alle attività di cui al punto 6.6 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del presente decreto le tariffe relative alle attività istruttorie e di controllo di cui al Titolo III-bis della Parte Seconda sono ridotte fino ai 50 per cento».
43-quater. 018. Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 43-quater aggiungere il seguente:

Art. 43-quinquies.
(Semplificazioni delle operazioni di calcolo per la compensazione delle perdite di produzione subite a causa di organismi nocivi)

  1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, per l'anno 2020, al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 aggiungere in fine il seguente periodo: «Fermo restando il limite di cui sopra, nel caso di danni alle coltivazioni dovuti da organismi nocivi ai vegetali, il calcolo dell'incidenza del danno sulla produzione lorda vendibile è effettuato con riferimento alla sola produzione della coltivazione oggetto del danno stesso.»
43-quater. 019. Bubisutti, Viviani, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 43-quater aggiungere il seguente:

Art. 43-quinquies.
(Semplificazioni in materia di depositi carburante agricolo)

  1. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, come convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono esonerati dall'obbligo di denuncia di cui all'articolo 25, comma 2, lettera a) e c) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e dalla tenuta del registro di carico e scarico di cui al comma 4 del citato articolo 25, indipendentemente dalla capacità globale dei depositi e dei serbatoi utilizzati, gli imprenditori agricoli e gli imprenditori agromeccanici già soggetti all'obbligo di tenuta del libretto di controllo dell'impiego di carburanti per usi agricoli di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454 e delle conseguenti annotazioni ai sensi dell'articolo 6 del medesimo decreto ministeriale».
43-quater. 020. Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 43-quater aggiungere il seguente:

Art. 43-quinquies.
(Sospensione dell'applicazione dell'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

  1. In conseguenza della Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 contenente Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili è sospesa fino al 31 dicembre 2020 l'applicazione dell'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
43-quater. 021. Bubisutti, Viviani, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 43-quater aggiungere il seguente:

Art. 43-quinquies.
(Semplificazione in materia dì contratti agrari)

  1. Ai fini della sottoscrizione dei contratti di affitto di fondo rustico in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, si considerano organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, di cui all'avicolo 45 della legge 5 maggio 1982, n. 203, quelle presenti in seno al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in rappresentanza del settore agricolo che, per l'esercizio di tale attività, possono anche avvalersi di società di servizi da esse costituite ed interamente partecipate.
43-quater. 022. Manzato, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 43-quater aggiungere il seguente:

Art 43-quinquies.
(Integrazione calendario venatorio)

  1. All'articolo 18, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 dopo le parole: «nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1» aggiungere le seguenti: «ad eccezione delle specie cacciabili previste al precedente comma 1 lettera d)».
43-quater. 023. Liuni, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Lolini, Loss, Manzato, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 43-quater aggiungere il seguente:

Art. 43-quinquies.
(Semplificazione in materia di contributi SSICA)

  1. L'articolo 23, comma 4 del Regio Decreto n. 2523 del 31 ottobre 1923 si intende riferito alle industrie conserviere in ragione della propria capacità produttiva, ad esclusione degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 c.c. relativamente alle attività connesse di trasformazione e conservazione di cui al medesimo articolo 2135, comma 3.
43-quater. 024. Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 43-quater aggiungere il seguente:

Art. 43-quinquies.
(Gestione della fauna selvatica)

  1. Alla lettera a), comma 1, dell'articolo 27, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 le parole: «degli enti locali delegati dalle regioni» sono sostituite dalle seguenti: «delle regioni e degli enti locali delegati dalle medesime».
43-quater. 025. Liuni, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Lolini, Loss, Manzato, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 43-quater aggiungere il seguente:

Art 43-quinquies.
(Gestione della fauna selvatica)

  1. Al comma 12-bis, dell'articolo 12, della Legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «subito dopo l'abbattimento» sono inserite le seguenti: «accertato».
43-quater. 026. Liuni, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Lolini, Loss, Manzato, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 43-quater aggiungere il seguente:

Art. 43-quinquies.
(Gestione della fauna selvatica)

  1. Il comma 6-bis dell'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992 n. 157, è sostituito dal seguente:
  6-bis. Ai fini dell'esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE per il prelievo della sola specie Storno (SturnusVulgaris), le regioni provvedono autonomamente stabilendo il numero massimo di esemplari abbattuti, assicurano che tale numero non venga superato e entro il 30 giugno di ogni anno trasmettono una relazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'inoltro alla Commissione europea.
43-quater. 027. Liuni, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Lolini, Loss, Manzato, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 43-quater aggiungere il seguente:

Art. 43-quinquies.
(Disposizioni in materia di controlli sulle imprese e istituzione del registro unico dei controlli)

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, in tema di controlli, si applicano, in quanto compatibili, anche alle imprese non agricole.
  2. Gli atti emanati dagli organi di vigilanza in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 e di cui al presente articolo, sono nulli.
43-quater. 028. Andreuzza, Binelli, Colla, Fiorini, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 43-quater aggiungere il seguente:

Art. 43-quinquies.
(Disposizioni in materia di controlli sulle imprese e istituzione del registro unico dei controlli)

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, in tema di controlli, si applicano, in quanto compatibili, anche alle imprese non agricole.
  2. Gli atti emanati dagli organi di vigilanza in violazione delle disposizioni di cui all'articolo ledi cui al presente articolo, sono nulli.
43-quater. 029. Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 43-quater aggiungere il seguente:

Art. 43-quinquies.
(Semplificazioni in materia AIA)

  1. All'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, come convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni».
43-quater. 030. Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 43-quater aggiungere il seguente:

Art. 43-quinquies.

   All'articolo 93 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 1-bis è soppresso.
43-quater. 031. Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato.

ART. 44.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle Società a responsabilità limitata (S.r.l.).
44. 1. Sisto, Sarro, Tartaglione, D'Ettore, Ruffino.

  Aggiungere in fine i seguenti commi:
  4-bis. Al primo comma dell'articolo 223 Regio decreto-legge 16 marzo 1942, n. 267 le parole: «ai sindaci» sono soppresse.

  4-ter. All'articolo 223 Regio decreto-legge 16 marzo 1942, n. 267 viene aggiunto il seguente comma:
  «4. Si applicano le pene stabilite nell'articolo 216 ai sindaci e agli altri organi di controllo di società dichiarate fallite i quali nell'esercizio delle loro funzioni abbiano ricevuto per se o per un terzo denaro o altra utilità o ne abbiano accettato la promessa ed abbiano commesso:
    1) alcuno dei fatti preveduti dall'articolo 216;
    2) abbiano cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società, commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 del codice civile;
    3) abbiano cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimento della società».

  4-quater. Al primo comma dell'articolo 329 del Codice della crisi e dell'insolvenza (decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14) dopo la parola: «articolo» vengono aggiunte le seguenti: «cagionando con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimento della società».
  4-quinquies. Il secondo comma dell'articolo 329 del Codice della crisi e dell'insolvenza (decreto legislativo n. 14 del 2019) viene sostituito dal seguente:
  «2. Si applica inoltre la pena prevista dal primo comma dell'articolo 216:
   a) agli amministratori e liquidatori se hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società, commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621 e 2622 ovvero abbiano omesso di svolgere le attività di controllo e segnalazione di fatti illeciti di cui agli articoli 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 del codice civile;
   b) ai Direttori generali se hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società, commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621, 2622 e 2634 ovvero abbiano omesso di svolgere nell'esercizio delle proprie funzioni tutti gli atti utili e necessari a impedire i fatti illeciti di cui agli articoli 2626, 2627, 2628, 2629, 2632 e 2633 del codice civile;
   c) ai sindaci e agli altri organi di controllo di società se hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società, commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621 e 2622 ovvero abbiano omesso di svolgere, con dolo, le attività di controllo e segnalazione di fatti illeciti di cui agli articoli 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634, del codice civile».

  4-sexies. Al primo comma dell'articolo 224 Regio decreto-legge 16 marzo 1942, n. 267 le parole: «ai sindaci» sono soppresse.
  4-septies. All'articolo 224 Regio decreto-legge 16 marzo 1942, n. 267 è aggiunto il seguente comma:
  «2. Si applica il comma 1 del presente articolo ai sindaci e agli altri organi di controllo di società dichiarate fallite i quali abbiano ricevuto per sé o per un terzo denaro o altra utilità o ne abbiano accettato la promessa».

  4-octies. Al primo comma dell'articolo 330 del Codice della crisi e dell'insolvenza (decreto legislativo n. 14 del 2019) le parole: «ai sindaci» vengono soppresse.
  4-novies. All'articolo 330 del Codice della crisi e dell'insolvenza (decreto legislativo n. 14 del 2019) viene aggiunto il seguente comma:
  «2. Si applica il comma precedente ai sindaci e agli altri organi di controllo di società in liquidazione giudiziale i quali abbiano concorso a cagionare od aggravare il dissesto della società con colpa grave».

  4-decies. Al primo comma dell'articolo 216 Regio decreto-legge 16 marzo 1942, n. 267 le parole: «da tre a dieci anni» vengono sostituite con le parole: «da tre anni e mesi sei a undici anni». Al primo comma dell'articolo 216 Regio decreto-legge 16 marzo 1942, n. 267 le parole: «da tre a dieci anni» vengono sostituite con le parole: «da tre anni e mesi sei a undici anni».
  4-undecies. Al primo comma dell'articolo 217 Regio decreto-legge 16 marzo 1942, n. 267 le parole: «da sei mesi a due anni» vengono sostituite con le parole: «da otto mesi e due anni e mesi tre».
  4-duodecies. Al primo comma dell'articolo 322 del Codice della crisi e dell'insolvenza (decreto legislativo n. 14 del 2019) le parole: «da tre a dieci anni» vengono sostituite con le parole: «da tre anni e mesi sei a undici anni».
  4-terdecies. Al primo comma dell'articolo 322 del Codice della crisi e dell'insolvenza (decreto legislativo n. 14 del 2019) le parole.

  Conseguentemente, alla rubrica dopo la parola: capitale sono aggiunte le parole: e dei controlli societari.
44. 2. Sarro, Cortelazzo, Sisto, Tartaglione, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Semplificazioni in materia di accesso al Fondo di Garanzia per le PMI)

  1. All'articolo 6, comma 2, lettera d) del decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 marzo 2017 le parole: «35.000,00» sono sostituite con le seguenti: «50.000,00».
44. 01. Sarro, Sisto, Cortelazzo, Tartaglione, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Semplificazioni in materia di concessione degli aiuti ai sensi del paragrafo 3.1 del Temporary Framework)

  1. All'articolo 54 comma 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «L'aiuto è concesso a favore delle imprese in modo diretto o attraverso banche o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia o altri soggetti operanti nell'attività di concessione dei finanziamenti».
44. 02. Sarro, Sisto, Cortelazzo, Tartaglione, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Semplificazioni relativi ai rinnovi delle operazioni di moratoria)

  1. All'articolo 56 comma 2 lettera a) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «I prestiti, unitamente agli elementi accessori, possono essere rinnovati alle medesime condizioni a partire dal sessantesimo giorno precedente al termine delle misure di sostegno di cui alla presente lettera».
44. 03. Sarro, Sisto, Tartaglione, Cortelazzo, D'Ettore, Ruffino.

ART. 44-bis.

  Dopo l'articolo 44-bis, aggiungere il seguente:

Art. 44-ter.
(Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23)

  1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo la lettera a) è inserita la lettera:
   « a-bis) in considerazione dell'urgente esigenza di supportare finanziariamente l'attività delle Imprese, nelle more del perfezionamento dell'istruttoria per la concessione dei finanziamenti da parte dei soggetti finanziatori di cui al comma 1, SACE S.p.a., fermo restando quanto previsto al comma 5 del presente articolo, concede una fideiussione di importo pari al 70 per cento dell'importo eleggibile relativo alla singola operazione, dietro presentazione, a cura dell'impresa richiedente il finanziamento, di idonea attestazione riferita alla data del 31 dicembre 2019, ovvero alla data di riferimento dell'ultimo bilancio approvato, rilasciata da parte dell'organo amministrativo della stessa e, ove esistenti, del Collegio Sindacale ovvero della Società di Revisione incaricata, di continuità aziendale ai sensi dell'articolo 2423-bis, comma 1, n. 1), del codice civile. Gli istituti finanziatori erogano il finanziamento di importo pari alla fideiussione emessa da SACE entro 5 giorni dalla data di rilascio della stessa. La differenza tra il 70% del finanziamento eleggibile così erogato con procedura d'urgenza e quello deliberato sarà erogato a completamento dell’iter di cui al presente articolo. La concessione della fideiussione predetta libera i soggetti finanziatori dalla responsabilità nel caso in cui il finanziamento non venga restituito, limitatamente all'importo coperto dalla garanzia SACE. La presente disposizione si applica anche alle Società che abbiano fatto ricorso al dettato dell'articolo 7».

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. All'articolo 4, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, dopo il comma 8, inserire i seguenti:
  «8-bis. A decorrere dal 31 agosto 2020 e fino al 31 dicembre 2025, al fine di garantire l'operatività delle attività produttive e una crescita imprenditoriale, sono semplificate le modalità di accesso alle zone economiche speciali con particolare riguardo alla città di La Spezia.
   8-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economica e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità di attuazione di cui al comma 8-bis.
   8-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».
44-bis. 01. Andreuzza, Binelli, Colla, Fiorini, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 44-bis, aggiungere il seguente:

Art. 44-ter.
(Trasferimento di concessione per emittente di radiodiffusione sonora in ambito nazionale o locale o trasformazione della forma giuridica del titolare)

  1. L'articolo 27, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, si applica anche alle emittenti nazionali.
  2. L'ultimo periodo dell'articolo 27, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è sostituito dal seguente: «In caso di trasferimento di concessione per emittente di radiodiffusione sonora in ambito nazionale o locale o di trasformazione della forma giuridica del titolare, la concessione è convertita in concessione a carattere comunitario o commerciale secondo i requisiti del nuovo titolare».
44-bis. 02. Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 44-bis, aggiungere il seguente:

Art. 44-ter.
(Semplificazioni in materia di versamento unitario)

  1. A decorrere dal 1o ottobre 2020 ai fini del versamento di tutti i tributi e dei relativi interessi, sanzioni e accessori dovuti, per i quali è previsto l'utilizzo del modello di versamento «F23», è utilizzato il modello di versamento «F24».
  2. Le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
44-bis. 03. Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 44-bis, inserire il seguente:

Art. 44-ter.

(Estensione dell'utilizzo del sistema della compensazione orizzontale (F24) ai crediti verso la PA)

  1. All'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, infine, è aggiunto il seguente comma:
  «3-bis. Le imprese e i professionisti titolari di crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, altri enti e società di cui all'articolo 17-ter, comma 1 e comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 derivanti da cessioni di beni e prestazioni di servizio documentate tramite fattura elettronica di cui all'articolo 1, co. 209 ss., della legge n. 244 del 2007 o all'articolo 1 del decreto legislativo n. 127/2015, possono optare per l'utilizzo del credito certo, liquido ed esigibile ai fini del versamento unitario in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. L'opzione in luogo del pagamento va esercitata, per il singolo credito, attraverso apposita piattaforma collegata al Sistema di Interscambio entro il termine individuato con decreto del Ministero dell'economia delle finanze entro 90 giorni dall'entrata in vigore dalla presente disposizione tenendo conto delle esigenze di aggiornamento della Piattaforma di Certificazione dei Crediti di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. L'emanazione delle disposizioni attuative è demandata a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate entro 90 giorni dal decreto di cui al periodo precedente. Per le suddette compensazioni non si applicano i limiti di cui all'articolo 53 della legge 24 dicembre 2017, n. 244, né quelli di cui all'articolo 34 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388.».
44-bis. 0100. Caretta, Ciaburro.

  Dopo l'articolo 44-bis, inserire il seguente:

Art. 44-ter.
(Abrogazione dello splitpayment)

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) l'articolo 17-ter è abrogato;
   b) all'articolo 30, terzo comma, lettera a), le parole: «nonché a norma dell'articolo 17-ter» sono soppresse.

  2. L'articolo 1, comma 633 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato.
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
44-bis. 0101. Caretta, Ciaburro.

  Dopo l'articolo 44-bis, aggiungere il seguente:

Art. 44-ter.
(Soppressione dell'imposta sul consumo di manufatti con singolo impiego e dell'imposta sul consumo delle bevande edulcorate)

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) I commi da 634 a 658 sono abrogati;
   b) I commi da 671 a 676 sono abrogati.
44-bis. 0102. Ciaburro, Caretta.

ART. 45.

  Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

Art. 45-bis.
(Proroga termini adeguamenti antincendio aerostazioni)

  1. Al fine di semplificare, nonché di far fronte all'impatto delle misure di contenimento correlate al l'emergenza sanitaria da COVID-19 sul settore del trasporto aereo, all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, le parole: «entro il 7 ottobre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 7 ottobre 2018».
  2. La disposizione di cui al presente articolo non ha efficacia retroattiva e non sana eventuali inadempimenti rispetto a termini già scaduti.
45. 01. Sarro, Sisto, Tartaglione, Cortelazzo, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

Art. 45-bis.
(Proroga termini adeguamenti antincendio aerostazioni)

  1. Al fine di semplificare, nonché di far fronte all'impatto delle misure di contenimento correlate all'emergenza sanitaria da COVID-19 sul settore del trasporto aereo, all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, le parole: «entro il 7 ottobre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 7 ottobre 2018».
  2. La disposizione di cui al presente articolo non ha efficacia retroattiva e non sana eventuali inadempimenti rispetto a termini già scaduti.
45. 02. Sarro, Sisto, Tartaglione, Cortelazzo, D'Ettore, Ruffino.

ART. 46.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 46.
(Semplificazioni in materia di Zone Economiche Speciali e di Zone Logistiche Semplificate)

  1. Al decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 4:
    1) al comma 7-bis, le parole: «Il Segretario generale dell'Autorità di sistema portuale» sono sostituite dalle seguenti: «Il Commissario straordinario del Governo di cui al comma 6»;
    2) dopo il comma 7-bis è aggiunto il seguente comma:
  «7-ter. Il Commissario straordinario del Governo di cui al comma 6, anche avvalendosi del supporto dell'Agenzia per la Coesione territoriale e dell'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – Invitalia:
    1) assicura il coordinamento e l'impulso, anche operativo, delle iniziative volte a garantire l'attrazione, l'insediamento e la piena operatività delle attività produttive nell'ambito della ZES, ferme restando le competenze delle amministrazioni centrali e territoriali coinvolte nell'implementazione dei Piani di Sviluppo Strategico, anche nell'ottica di coordinare le specifiche linee di sviluppo dell'area con le prospettive strategiche delle altre ZES istituite e istituende, preservando le opportune specializzazioni di mercato;
    2) opera quale referente esterno del Comitato di Indirizzo per l'attrazione e l'insediamento degli investimenti produttivi nelle aree ZES;
    3) contribuisce a individuare, tra le aree identificate all'interno del Piano di Sviluppo Strategico, le aree prioritarie per l'implementazione del Piano, e ne cura la caratterizzazione necessaria a garantire gli insediamenti produttivi;
    4) promuove la sottoscrizione di appositi protocolli e convenzioni tra le amministrazioni locali e statali coinvolte nell'implementazione del Piano Strategico, volti a disciplinare procedure semplificate e regimi procedimentali speciali per gli insediamenti produttivi nelle aree ZES.»;
   b) all'articolo 5, comma 1:
   alla lettera a-bis), dopo le parole «ridotti della metà;», sono aggiunte le seguenti: «sono altresì ridotti della metà i termini di cui agli articoli 14-quinquies e 17-bis della legge n. 241 del 1990;»;
   alla lettera a-ter), le parole: «entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «su impulso del Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 4, comma 6»;
   la lettera a-sexies) è sostituita dalla seguente:
   « a-sexies) Nelle ZES e nelle ZES interregionali possono essere istituite zone franche doganali intercluse ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, e dei relativi atti di delega e di esecuzione. La perimetrazione di dette zone franche doganali, il cui piano strategico sia stato presentato dalle regioni proponenti entro l'anno 2020 è proposta da ciascun Comitato di indirizzo entro il 31 dicembre 2020 ed è approvata con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro sessanta giorni dalla proposta.».

  2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 63 è aggiunto il seguente comma:
  «63-bis. Il soggetto per l'amministrazione dell'area ZLS è identificato in un Comitato di indirizzo composto da un Commissario straordinario del Governo, nominato ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, che lo presiede, dal Presidente dell'Autorità di sistema portuale, da un rappresentante della regione, o delle regioni nel caso di ZLS interregionale, da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Al Commissario straordinario di Governo per la Zona Logistica Semplificata si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste ai sensi dell'articolo 4, commi 6, 1-bis, 7-ter del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.».
46. 1. Bagnasco, Sarro, Sisto, Tartaglione, D'Ettore, Ruffino.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
   a) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4.

(Istituzione di zone economiche speciali – ZES)

  1. Al fine di favorire la creazione di condizioni ottimali in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo, in aree del Paese, delle imprese già operanti, nonché l'insediamento di nuove imprese in tali aree, sono disciplinate le procedure, le condizioni e le modalità per l'istituzione di Zone economiche speciali, di seguito denominate “ZES” e meglio regolamentate dal successivo articolo 5-bis.
  2. Per ZES si intende una zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti e ricadenti anche in Regioni diverse purché presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda almeno un'area portuale o aeroportuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315 dell'11 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TENT). Per l'esercizio di attività economiche e imprenditoriali le aziende già operative e quelle che si insedieranno nella ZES possono beneficiare di speciali condizioni, in relazione alla natura incrementale degli investimenti e delle attività di sviluppo di impresa.
  3. Le modalità per l'istituzione di una ZES, la sua durata, i criteri generali per l'identificazione e la delimitazione dell'area nonché i criteri che ne disciplinano l'accesso e le condizioni speciali di cui all'articolo 5 nonché il coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  4. Le proposte di istituzione di ZES possono essere avanzate dalle regioni in cui esistono territori aventi necessità di sviluppo, così come individuati dalla normativa europea.
  5. Ciascuna regione o gruppo di Regioni di cui al comma 4 può presentare una proposta di istituzione di una ZES nel proprio territorio, o al massimo due proposte ove siano presenti più aree portuali o aeroportuali che abbiano le caratteristiche di cui al comma 2. Le regioni che non posseggono aree portuali o aeroportuali aventi tali caratteristiche possono presentare istanza di istituzione di una ZES solo in forma associativa, qualora contigue, o in associazione con un'area portuale avente le caratteristiche di cui al comma 2.
  6. Ciascuna ZES è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta impulso delle regioni interessate. La proposta è corredata da un piano di sviluppo strategico, nel rispetto delle modalità e dei criteri individuati dal successivo articolo 5-bis.
  7. La regione, o le regioni nel caso di ZES interregionali, formulano la proposta di istituzione della ZES, specificando le caratteristiche dell'area identificata e la struttura di gestione di essa.
  8. Il soggetto per l'amministrazione deve assicurare, in particolare:
   a) gli strumenti che garantiscano l'insediamento e la piena operatività delle aziende presenti nella ZES nonché la promozione sistematica dell'area verso i potenziali investitori internazionali;
   b) l'utilizzo di servizi sia economici che tecnologici nell'ambito ZES;
   c) l'accesso alle prestazioni di servizi da parte di terzi.
  9. Le imprese già operative nella ZES e quelle che si insedieranno nell'area, sono tenute al rispetto della normativa nazionale ed europea, nonché delle prescrizioni adottate per il funzionamento della stessa ZES.»;
   b) al comma 1, la lettera è sostituita dalla seguente:
   b) l'articolo 5 è sostituito con il seguente:

«Art. 5.

  1. Le nuove imprese e quelle già esistenti, che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella ZES, possono usufruire delle seguenti tipologie di agevolazioni:
   a) procedure semplificate, individuate anche a mezzo di protocolli e convenzioni tra le amministrazioni regionali locali e statali interessate, e regimi procedimentali speciali, recanti accelerazione dei termini procedimentali ed adempimenti semplificati rispetto a procedure e regimi previsti dalla normativa regolamentare ordinariamente applicabile, sulla base di criteri derogatori e modalità individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, se nominato, previa delibera del Consiglio dei ministri;
   b) accesso alle infrastrutture esistenti e previste nel Piano di sviluppo strategico della ZES di cui all'articolo 4, comma 5, alle condizioni definite dal soggetto per l'amministrazione, ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni e integrazioni, nel rispetto della normativa europea e delle norme vigenti in materia di sicurezza, nonché delle disposizioni vigenti in materia di semplificazione previste dagli articoli 18 e 20 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169.
  2. In relazione agli investimenti effettuati nelle ZES, il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro.
  3. Il riconoscimento delle tipologie di agevolazione di cui ai commi 1 e 2 è soggetto al rispetto delle seguenti condizioni:
   a) le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nell'area ZES per almeno sette anni dopo il completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni, pena la revoca dei benefici concessi e goduti;
   b) le imprese beneficiarie non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento.
  4. L'agevolazione di cui al comma 2 è concessa nel rispetto di tutte le condizioni previste dal Regolamento (DE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, e in particolare di quanto disposto dall'articolo 14; agli adempimenti di cui all'articolo 11 del medesimo Regolamento provvede il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato per la coesione territoriale e il Mezzogiorno.
  5. L'Agenzia per la coesione territoriale assicura, all'interno della quale verrà istituito uno specifico Ufficio di Dipartimento, con cadenza almeno semestrale, il monitoraggio degli interventi e degli incentivi concessi, riferendo al Presidente del Consiglio dei ministri.»;
   c) al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) dopo l'articolo 5, è aggiunto il seguente:

«Art. 5-bis.

(Requisiti della proposta e Piano di sviluppo strategico)

  1. Le proposte di istituzione, di cui all'articolo 5, devono essere corredate del Piano di sviluppo strategico e danno conto dei criteri e degli obiettivi di sviluppo perseguiti dallo stesso, nonché delle forme di coordinamento, ove necessarie, con la pianificazione strategica portuale o aeroportuale. Il Piano di sviluppo strategico deve contenere, fra l'altro:
   a) la documentazione di identificazione delle aree individuate con l'indicazione delle porzioni di territorio interessate con evidenziazione di quelle ricadenti nell'Area portuale e/o aeroportuale;
   b) l'elenco delle infrastrutture già esistenti, nonché delle infrastrutture di collegamento tra aree non territorialmente adiacenti, nel territorio individuato secondo i criteri di cui al precedente articolo 4;
   c) un'analisi dell'impatto sociale ed economico atteso dall'istituzione della ZES;
   d) una relazione illustrativa del Piano di sviluppo strategico, corredata di dati ed elementi che identificano le tipologie di attività che si intendono promuovere all'interno della ZES, le attività di specializzazione territoriale che si intendono rafforzare, e che dimostrano la sussistenza di un nesso economico-funzionale con l'Area portuale e/o aeroportuale. Le aree non contigue devono comunque essere collegate alle aree portuali e o aeroportuali da infrastrutture adeguate alla realizzazione del Piano di sviluppo strategico;
   e) l'individuazione delle semplificazioni amministrative, di propria competenza, per la realizzazione degli investimenti che la Regione si impegna ad adottare per le iniziative imprenditoriali localizzate nella ZES;
   f) l'indicazione degli eventuali pareri, intese, concerti, nullaosta o altri atti di assenso, comunque denominati, già rilasciati dagli enti locali e da tutti gli enti interessati con riguardo alle attività funzionali del piano strategico;
   g) l'indicazione delle agevolazioni ed incentivazioni, senza oneri a carico della finanza statale, che possono essere concesse dalla regione o delle regioni, nei limiti dell'intensità massima di aiuti e con le modalità previste dalla legge;
   h) l'elenco dei soggetti pubblici e privati consultati per la predisposizione del Piano, nonché le modalità di consultazione adottate e gli esiti delle stesse;
   i) il nominativo del rappresentante della regione o delle regioni, in caso di ZES interregionale;
   j) le modalità con cui le strutture amministrative delle regioni e degli enti locali interessati, nel rispetto dei rispettivi ordinamenti, assicurano, anche attraverso propri uffici e personale, nonché attraverso accordi con le amministrazioni centrali dello Stato e convenzioni con organismi, ovvero strutture nazionali a totale partecipazione pubblica, l'espletamento delle funzioni amministrative e di gestione degli interventi di competenza regionale previsti nella ZES.».
*46. 2. Andreuzza, Binelli, Colla, Fiorini, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
   a) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4.

(Istituzione di zone economiche speciali – ZES)

  1. Al fine di favorire la creazione di condizioni ottimali in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo, in aree del Paese, delle imprese già operanti, nonché l'insediamento di nuove imprese in tali aree, sono disciplinate le procedure, le condizioni e le modalità per l'istituzione di Zone economiche speciali, di seguito denominate “ZES” e meglio regolamentate dal successivo articolo 5-bis.
  2. Per ZES si intende una zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti e ricadenti anche in Regioni diverse purché presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda almeno un'area portuale o aeroportuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315 dell'11 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TENT). Per l'esercizio di attività economiche e imprenditoriali le aziende già operative e quelle che si insedieranno nella ZES possono beneficiare di speciali condizioni, in relazione alla natura incrementale degli investimenti e delle attività di sviluppo di impresa.
  3. Le modalità per l'istituzione di una ZES, la sua durata, i criteri generali per l'identificazione e la delimitazione dell'area nonché i criteri che ne disciplinano l'accesso e le condizioni speciali di cui all'articolo 5 nonché il coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  4. Le proposte di istituzione di ZES possono essere avanzate dalle regioni in cui esistono territori aventi necessità di sviluppo, così come individuati dalla normativa europea.
  5. Ciascuna regione o gruppo di Regioni di cui al comma 4 può presentare una proposta di istituzione di una ZES nel proprio territorio, o al massimo due proposte ove siano presenti più aree portuali o aeroportuali che abbiano le caratteristiche di cui al comma 2. Le regioni che non posseggono aree portuali o aeroportuali aventi tali caratteristiche possono presentare istanza di istituzione di una ZES solo in forma associativa, qualora contigue, o in associazione con un'area portuale avente le caratteristiche di cui al comma 2.
  6. Ciascuna ZES è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta impulso delle regioni interessate. La proposta è corredata da un piano di sviluppo strategico, nel rispetto delle modalità e dei criteri individuati dal successivo articolo 5-bis.
  7. La regione, o le regioni nel caso di ZES interregionali, formulano la proposta di istituzione della ZES, specificando le caratteristiche dell'area identificata e la struttura di gestione di essa.
  8. Il soggetto per l'amministrazione deve assicurare, in particolare:
   a) gli strumenti che garantiscano l'insediamento e la piena operatività delle aziende presenti nella ZES nonché la promozione sistematica dell'area verso i potenziali investitori internazionali;
   b) l'utilizzo di servizi sia economici che tecnologici nell'ambito ZES;
   c) l'accesso alle prestazioni di servizi da parte di terzi.
  9. Le imprese già operative nella ZES e quelle che si insedieranno nell'area, sono tenute al rispetto della normativa nazionale ed europea, nonché delle prescrizioni adottate per il funzionamento della stessa ZES.»;
   b) al comma 1, la lettera è sostituita dalla seguente:
   b) l'articolo 5 è sostituito con il seguente:

«Art. 5.

  1. Le nuove imprese e quelle già esistenti, che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella ZES, possono usufruire delle seguenti tipologie di agevolazioni:
   a) procedure semplificate, individuate anche a mezzo di protocolli e convenzioni tra le amministrazioni regionali locali e statali interessate, e regimi procedimentali speciali, recanti accelerazione dei termini procedimentali ed adempimenti semplificati rispetto a procedure e regimi previsti dalla normativa regolamentare ordinariamente applicabile, sulla base di criteri derogatori e modalità individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, se nominato, previa delibera del Consiglio dei ministri;
   b) accesso alle infrastrutture esistenti e previste nel Piano di sviluppo strategico della ZES di cui all'articolo 4, comma 5, alle condizioni definite dal soggetto per l'amministrazione, ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni e integrazioni, nel rispetto della normativa europea e delle norme vigenti in materia di sicurezza, nonché delle disposizioni vigenti in materia di semplificazione previste dagli articoli 18 e 20 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169.
  2. In relazione agli investimenti effettuati nelle ZES, il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro.
  3. Il riconoscimento delle tipologie di agevolazione di cui ai commi 1 e 2 è soggetto al rispetto delle seguenti condizioni:
   a) le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nell'area ZES per almeno sette anni dopo il completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni, pena la revoca dei benefici concessi e goduti;
   b) le imprese beneficiarie non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento.
  4. L'agevolazione di cui al comma 2 è concessa nel rispetto di tutte le condizioni previste dal Regolamento (DE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, e in particolare di quanto disposto dall'articolo 14; agli adempimenti di cui all'articolo 11 del medesimo Regolamento provvede il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato per la coesione territoriale e il Mezzogiorno.
   5. L'Agenzia per la coesione territoriale assicura, all'interno della quale verrà istituito uno specifico Ufficio di Dipartimento, con cadenza almeno semestrale, il monitoraggio degli interventi e degli incentivi concessi, riferendo al Presidente del Consiglio dei ministri.»;
   c) al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) dopo l'articolo 5, è aggiunto il seguente:

«Art. 5-bis.

(Requisiti della proposta e Piano di sviluppo strategico)

  1. Le proposte di istituzione, di cui all'articolo 5, devono essere corredate del Piano di sviluppo strategico e danno conto dei criteri e degli obiettivi di sviluppo perseguiti dallo stesso, nonché delle forme di coordinamento, ove necessarie, con la pianificazione strategica portuale o aeroportuale. Il Piano di sviluppo strategico deve contenere, fra l'altro:
   a) la documentazione di identificazione delle aree individuate con l'indicazione delle porzioni di territorio interessate con evidenziazione di quelle ricadenti nell'Area portuale e/o aeroportuale;
   b) l'elenco delle infrastrutture già esistenti, nonché delle infrastrutture di collegamento tra aree non territorialmente adiacenti, nel territorio individuato secondo i criteri di cui al precedente articolo 4;
   c) un'analisi dell'impatto sociale ed economico atteso dall'istituzione della ZES;
   d) una relazione illustrativa del Piano di sviluppo strategico, corredata di dati ed elementi che identificano le tipologie di attività che si intendono promuovere all'interno della ZES, le attività di specializzazione territoriale che si intendono rafforzare, e che dimostrano la sussistenza di un nesso economico-funzionale con l'Area portuale e/o aeroportuale. Le aree non contigue devono comunque essere collegate alle aree portuali e o aeroportuali da infrastrutture adeguate alla realizzazione del Piano di sviluppo strategico;
   e) l'individuazione delle semplificazioni amministrative, di propria competenza, per la realizzazione degli investimenti che la Regione si impegna ad adottare per le iniziative imprenditoriali localizzate nella ZES;
   f) l'indicazione degli eventuali pareri, intese, concerti, nullaosta o altri atti di assenso, comunque denominati, già rilasciati dagli enti locali e da tutti gli enti interessati con riguardo alle attività funzionali del piano strategico;
   g) l'indicazione delle agevolazioni ed incentivazioni, senza oneri a carico della finanza statale, che possono essere concesse dalla regione o delle regioni, nei limiti dell'intensità massima di aiuti e con le modalità previste dalla legge;
   h) l'elenco dei soggetti pubblici e privati consultati per la predisposizione del Piano, nonché le modalità di consultazione adottate e gli esiti delle stesse;
   i) il nominativo del rappresentante della regione o delle regioni, in caso di ZES interregionale;
   j) le modalità con cui le strutture amministrative delle regioni e degli enti locali interessati, nel rispetto dei rispettivi ordinamenti, assicurano, anche attraverso propri uffici e personale, nonché attraverso accordi con le amministrazioni centrali dello Stato e convenzioni con organismi, ovvero strutture nazionali a totale partecipazione pubblica, l'espletamento delle funzioni amministrative e di gestione degli interventi di competenza regionale previsti nella ZES.».
*46. 3. Sarro, Sisto, Tartaglione, Cortelazzo, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Disposizioni in materia di istituzione di zone economiche speciali nei piccoli comuni montani)

  1. Il presente articolo disciplina le procedure, le condizioni e le modalità per l'istituzione di zone economiche speciali (ZES), al fine di contrastare i fenomeni di spopolamento e di svantaggio sociale, favorendo nuovi insediamenti nei territori ubicati all'interno dei piccoli comuni montani, classificati come «periferici» o «intermedi» nella Strategia nazionale aree interne, privi di esercizi economici e commerciali ovvero con bassa densità dei medesimi rapportata alla popolazione residente, al potenziale turistico e alla dimensione del territorio, e con meno di mille abitanti stabilmente residenti nel territorio del comune.
  2. Ciascuna ZES è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta delle regioni interessate corredata da un piano di sviluppo strategico.
  3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono definite le modalità per l'istituzione delle ZES, la sua durata, anche in via sperimentale, i criteri generali per l'identificazione e la delimitazione dell'area, i criteri che ne disciplinano l'accesso, il coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo, nonché la proroga delle agevolazioni di cui al comma 4.
  4. Le imprese, sia quelle nuove che quelle già esistenti alla data di entrata in vigore del presente articolo, che avviano sul territorio di una ZES un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale di durata di almeno dieci anni, possono usufruire delle seguenti agevolazioni e semplificazioni:
   a) l'esenzione totale dall'imposta sul reddito delle società (IRES) per i primi cinque anni di attività, e la riduzione del 50 per cento dell'aliquota ordinaria per gli anni successivi;
   b) l'esenzione totale dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi cinque anni di attività;
   c) l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU);
   d) il riconoscimento di un credito d'imposta pari al 50 per cento delle somme versate nei primi cinque anni di attività a titolo di IRES e di IMU, da portare in detrazione nei cinque anni successivi;
   e) ai fini del consumo di energia elettrica, l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta di cui alla tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
   f) l'esenzione totale per i primi cinque anni di attività, e la riduzione del 50 per cento dell'importo dovuto per i cinque anni successivi, dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per le nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato; la riduzione al 50 per cento per le assunzioni a tempo determinato con durata non inferiore a dodici mesi o stagionale; la riduzione al 50 per cento per dieci anni dall'inizio dell'attività o, per le attività già esistenti, dall'istituzione della ZES, del versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per i lavoratori in organico al momento dell'istituzione della ZES medesima;
   g) l'accesso a procedure semplificate, individuate anche a mezzo di protocolli e di convenzioni tra le amministrazioni locali e statali interessate, nonché l'introduzione di regimi speciali finalizzati all'accelerazione dei termini procedimentali e all'individuazione di adempimenti semplificati rispetto alle procedure e ai regimi previsti dalla normativa regolamentare ordinariamente applicabile, sulla base di criteri derogatori e modalità individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

  5. Al fine di prevenire condotte elusive o indebiti vantaggi, in caso di cessazione delle attività di cui al comma 1 per ragioni non indipendenti dalla volontà dell'imprenditore si produce la decadenza integrale dalle agevolazioni di cui al medesimo comma 1 a decorrere dalla data del primo accesso, con obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite o non corrisposte aumentate dell'interesse legale.
  6. Le agevolazioni di cui alla presente legge sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.
  7. Per accedere alle agevolazioni di cui al presente articolo le imprese di cui al comma 4 devono avere la sede operativa e produttiva principale all'interno della ZES e rispettare i limiti e le procedure previsti dai regolamenti dell'Unione europea di cui al comma 1 del presente articolo.
  8. Presso le regioni sono istituite cabine di monitoraggio per le ZES al fine di migliorarne l'efficacia.
  9. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo di solidarietà comunale, con una dotazione pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, finalizzato a favorire gli investimenti dei comuni ricadenti nelle ZES di cui al comma 1, volti a prevenire il dissesto idrogeologico, alla manutenzione delle reti viarie in prossimità di esercizi commerciali, artigianali e delle aziende agricole, all'efficientamento energetico dei sistemi di illuminazione pubblica, alla valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, individua le modalità di accesso al fondo, nonché i relativi criteri di ripartizione e di erogazione.
  10. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, entro il limite massimo di spesa pari a 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro la data del 30 luglio 2020, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 230 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2020, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni dell'entità delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al periodo precedente, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
46. 01. Sisto, Sarro, Tartaglione, Cortelazzo, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Disposizioni in materia di istituzione di zone economiche speciali nelle Province più colpite dall'emergenza COVID-19 della Regione Lombardia ed Emilia Romagna)

  1. Al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti dopo l'emergenza COVID-19, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa con la Regione Lombardia ed Emilia Romagna, è istituita, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, una Zona economica speciale per le zone della Provincia di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, e Piacenza.
46. 02. Sarro, Sisto, Tartaglione, Cortelazzo, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Istituzione e caratteristiche della ZES Regione Lombardia)

  1. È istituita una ZES nelle aree della Regione Lombardia al confine con la Svizzera al fine di creare condizioni favorevoli in termini doganali, fiscali, finanziari e amministrativi per favorire l'insediamento nella ZES di aziende che svolgono attività d'impresa e per promuovere lo sviluppo economico e l'occupazione.
  2. La Regione Lombardia definisce l'ambito territoriale della ZES, includendovi esclusivamente i comuni nei quali opera la riduzione prevista dall'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 1999, n. 28 «Disposizioni in materia di riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio utilizzati per autotrazione»; definisce, altresì, le modalità attuative ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali di cui ai successivi commi da 5 a 8.
  3. Nella ZES sono ammesse ai benefici di cui ai commi da 5 a 8 le aziende che svolgono attività di natura industriale, artigianale e commerciale, nonché aziende di servizi in genere.
  4. Le nuove imprese che sì insediano nella ZES operano in armonia con la normativa comunitaria, con la legge italiana e con gli specifici regolamenti istituiti per il funzionamento della ZES. Le imprese già presenti nel territorio al momento della costituzione della ZES sono registrate come aziende della ZES e, quindi, assimilate alle nuove imprese, fatta eccezione per le agevolazioni fiscali per le quali viene applicato un sistema differenziato.
  5. Le nuove imprese che avviano una nuova attività economica nella ZES, nel periodo incluso tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2023, possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse stabilite:
   a) esenzione dalle imposte sui redditi (IRES) per i primi otto periodi di imposta. Per le PMI, definite ai sensi del Regolamento CE 800/2008, l'esenzione viene estesa anche per i tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;
   b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi cinque periodi di imposta. Per le PMI, definite ai sensi del Regolamento CE 800/2008, l'esenzione viene estesa anche per i tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;
   c) esenzione dall'IMU e dalla TARI per cinque anni per gli immobili posseduti dalle stesse imprese e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;
   d) riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle aziende per i primi cinque anni di attività nella misura del 50 per cento, da determinare solo per i contratti a tempo indeterminato o a tempo determinato per una durata non inferiore ai dodici mesi. Per i tre anni successivi la riduzione è determinata nel 30 per cento.

  6. Nella ZES le imprese beneficiano dell'esenzione completa delle imposte doganali e IVA sulle attività di importazione, di esportazione, consumo e di circolazione per tutti i prodotti che entrano, sono lavorati e quindi esportati attraverso la Free Zone.
  7. Per le imprese già presenti nella ZES le agevolazioni fiscali applicabili sono quelle di cui al comma 5, lettere b) (IRAP) e d) (contributi sulle retribuzioni) e quelle di cui al comma 6 (IVA, dazi). Per quanto riguarda l'IRAP, l'esenzione viene riconosciuta nella misura del 50 per cento.
  8. Il godimento dei suddetti benefici è soggetto alle seguenti limitazioni:
   a) le nuove imprese devono mantenere la loro attività per almeno cinque anni, pena la revoca dei benefici concessi;
   b) almeno il 90 per cento del personale deve essere reclutato nell'ambito della Regione Lombardia;
   c) il beneficio fiscale complessivo (IRAP/IRES e oneri sociali) viene riconosciuto a ogni impresa nei limiti del 40 per cento del fatturato di ciascun esercizio.

  9. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi precedenti è subordinata alla autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato istitutivo della Comunità europea.
  10. Le agevolazioni indicate dai commi da 5 a 8 sono applicate dal 19 gennaio 2021 al 31 dicembre 2029.
  11. Per l'attuazione dei commi da 1 a 10 è autorizzata una spesa pari a 400 milioni di euro per il 2021 e 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
46. 03. Andreuzza, Binelli, Colla, Fiorini, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Zona Economica Speciale e Zona franca doganale nella città di Ventimiglia)

  1. In conseguenza degli effetti sull'economia derivanti dalla emergenza epidemiologica da COVID-19, e ai fini di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, nonché in coerenza con le deroghe previste dall'articolo 107 comma 2, lettera b) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è istituita la Zona economica speciale (ZES) nella città di Ventimiglia.
  2. Ai fini della delimitazione delle aree interessate alla ZES di cui al comma precedete, con apposito provvedimento normativo, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di funzionamento e governo della ZES tra cui anche la misura di esenzione dalle imposte dirette, indirette e tributi locali. Sono definiti, altresì, i criteri per l'identificazione e la delimitazione dell'area ricadente all'interno della ZES, le condizioni che disciplinano l'accesso per ogni soggetto ai benefici previsti per la Zona economica speciale, l'ente deputato al coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo strategici insieme alle regole per la sua composizione, funzionamento e la durata. Per la definizione del relativo Piano di sviluppo strategico, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12.
  3. È istituita altresì nel Comune di Ventimiglia la Zona franca doganale interclusa ai sensi del Regolamento (UE) n. 952 del 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, la cui perimetrazione è definita dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale ed approvata con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
  4. Alle nuove imprese e quelle già esistenti, che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella ZES di cui al comma 1, si applicano, in quanto compatibili, le tipologie di agevolazioni di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, il cui riconoscimento è soggetto al rispetto delle medesime condizioni previste dall'articolo 5, comma 3, del citato decreto-legge.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
46. 04. Di Muro, Andreuzza, Binelli, Colla, Fiorini, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.

  1. All'articolo 7 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, comma 1, dopo la parola: «Alessandria,» sono aggiunte le seguenti: «Città metropolitana di Torino,».
46. 0100. Montaruli.

ART. 47

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  1-bis. Al comma 1 dell'articolo 112 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dopo le parole: «dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a.» sono aggiunte le parole: «alle Regioni e Province autonome,». Al comma 3 dell'articolo 112 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dopo le parole: «comma 1» la parola: «non è soppressa».
47. 1. Sisto, Sarro, Tartaglione, Cortelazzo, D'Ettore, Ruffino.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  1-bis. All'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centoventi giorni».
47. 2. Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

ART. 48

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. Al fine di mitigare gli effetti derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, fino al 31 dicembre 2023, in deroga alle disposizioni vigenti, per la celere realizzazione degli interventi infrastrutturali nelle aree portuali si applicano per quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1.
48. 1. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zordan, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Apportare le seguenti modificazioni:
    1) al comma 1, dopo la lettera b), inserire le seguenti:
   b-bis) al comma 2 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Fino alla approvazione di tali piani, i piani previgenti compongono il piano regolatore di cui al comma 1 unitamente al Documento di cui al comma 1-bis»;
   b-ter) al comma 2-quater, lettera a), le parole «previa intesa con i comuni» sono sostituite dalle seguenti: «sentiti i comuni»;
    2) dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. Per la realizzazione nell'ambito del demanio portuale di interventi di messa in sicurezza idraulica e di installazione di infrastrutture per la alimentazione con carburanti alternativi di mezzi di trasporto stradale, marittimo, ferroviario nonché di servizio ausiliare, il cui percorso autorizzativo sia avviato alla data di entrata in vigore del presente decreto o che sia avviato entro il 31 luglio 2021, le procedure di valutazione di assoggettabilità di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 15, escludono l'attuazione della valutazione, e le eventuali prescrizioni e raccomandazioni sono espresse in sede di screening.
48. 2. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zordan, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Apportare le seguenti modificazioni:
    1) dopo il comma 1-ter inserire i seguenti:
  1-quater. All'articolo 8, comma 2, lettera n), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono soppresse le seguenti parole «nonché nel rispetto delle deliberazioni della Autorità di regolazione dei trasporti per gli aspetti di competenza».

  1-quinquies. All'articolo 16, comma 1, lettera a-ter), del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, le parole «o il compimento delle attività» sono sostituite dalle seguenti «di regolazione»;
    2) al comma 4, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Alla distribuzione di tali risorse, in applicazione del diritto dell'Unione europea, si provvede attraverso una procedura trasparente e non discriminatoria, della durata massima di 30 giorni, eseguita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a cui possono partecipare le imprese, in forma societaria o di associazione professionale, anche attraverso associazioni di categoria e consorzi che intendano presentare progetti aventi le finalità di cui alla presente lettera.»;
    3) dopo il comma 7-bis aggiungere il seguente:
  7-ter. All'articolo 199 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 8, sopprimere la parola «complessivo»;
   b) sostituire il comma 10 con il seguente: «10. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede attraverso gli avanzi di amministrazione disponibili presso le Autorità di sistema portuale, nonché per una misura pari a 30 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare e a 40 milioni di euro in termini di fabbisogno e indebitamento, per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265,».
48. 3. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zordan, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 4, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo:
   «Alla distribuzione di tali risorse, in applicazione del diritto dell'Unione europea, si provvede attraverso una procedura trasparente e non discriminatoria, della durata massima di 30 giorni, eseguita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a cui possono partecipare le imprese, in forma societaria o di associazione professionale, anche attraverso associazioni di categoria e consorzi che intendano presentare progetti aventi le finalità di cui alla presente lettera»;
   b) dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
  «7-bis. All'articolo 199, comma 8, del decreto legge n. 34 del 2020, sostituire le parole “nel limite complessivo”, con le parole “nel limite”.
   7-ter. Il comma 10, articolo 199 del decreto legge n. 34 del 2020 è sostituito dal seguente: “10. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede anche attraverso gli avanzi di amministrazione disponibili presso le Autorità di sistema portuale per le finalità del comma 1 lettera a), nonché per una misura pari a 40 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare e a 40 milioni di euro in termini di fabbisogno e indebitamento, per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265”.
   7-quater. All'articolo 8, comma 3, lettera n), della legge n. 84 del 1994 sono soppresse le seguenti parole: “nonché nel rispetto delle deliberazioni della Autorità di regolazione dei trasporti per gli aspetti di competenza”;
   7-quinquies. All'articolo 16, comma 1, lettera a-ter), del decreto-legge n. 109 del 2018 le parole “o il compimento delle attività” sono sostituite dalle parole “di regolazione”.
   7-sexies. Le Autorità di Sistema Portuale procedono alla verifica di incidenza degli effetti del COVID-19 sull'equilibrio economico-finanziario sotteso alle concessioni di cui all'articolo 18, legge 84/94 e a quelle per la gestione di Stazioni Marittime passeggeri, ai fini dell'adozione di misure di riequilibrio, ivi comprese quelle di riduzione canoni o prolungamento della durata della concessione, previa notifica ex articolo 107 TFUE ove applicabile.
   7-septies. Al comma 2, secondo periodo, dell'articolo 92 del decreto legge n. 18 del 2020 convertito nella legge n. 27 del 2020 le parole “non oltre il 31 dicembre 2020”, sono sostituite dalle parole “non oltre il 31 dicembre 2021”».
48. 4. Bagnasco, D'Ettore, Ruffino.

  Al comma 7, sostituire la lettera a) con la seguente:
   « a) al comma 725, dopo le parole “all'articolo 7-quater, comma 1, lettera e),” sono inserite le seguenti: “e all'articolo 7-sexies, comma 1, lettera e-bis)”, e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Con specifici provvedimenti dell'Agenzia delle entrate, per ciascuna delle due fattispecie, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni maggiormente rappresentative, sono individuati le modalità e i mezzi idonei a dimostrare l'effettiva fruizione e l'effettivo utilizzo del servizio al di fuori dell'Unione Europea”».
*48. 5. Sisto, Sarro, Tartaglione, Cortelazzo, D'Ettore, Ruffino.

  Al comma 7, sostituire la lettera a) con la seguente:
   « a) al comma 725, dopo le parole “all'articolo 7-quater, comma 1, lettera e),” sono inserite le seguenti: “e all'articolo 7-sexies, comma 1, lettera e-bis)”, e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Con specifici provvedimenti dell'Agenzia delle entrate, per ciascuna delle due fattispecie, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni maggiormente rappresentative, sono individuati le modalità e i mezzi idonei a dimostrare l'effettiva fruizione e l'effettivo utilizzo del servizio al di fuori dell'Unione Europea”».
*48. 6. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zordan, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo il comma 7-bis, aggiungere il seguente:
  7-ter. All'articolo 199 del decreto-legge n. 34 del 2020 convertito con modificazioni nella legge 77 del 2020, apportare le seguenti modifiche:
   a) Al comma 8 sostituire le parole: «nel limite complessivo di 10 milioni di euro» con le seguenti parole: «utilizzando anche le risorse del Fondo di cui al successivo comma 10».
   b) Al comma 10 sopprimere le seguenti parole «e ai 40 milioni di euro in termini di fabbisogno e indebitamento».
   c) Al comma 10 aggiungere i seguenti periodi: «Per far fronte alle esigenze delle Autorità di sistema portuale e dell'Autorità portuale di Gioia Tauro, allo scopo di dare piena attuazione alle misure previste al comma 1, lettere a) è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un “Fondo di condivisione della portualità italiana”. Il predetto fondo è alimentato da un'aliquota del 15 per cento degli avanzi di bilancio non vincolati accertati alla data del 31 dicembre 2019, nelle disponibilità delle singole Autorità di sistema portuale e dell'Autorità portuale di Gioia Tauro. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita V Associazione dei porti italiani ASSOPORTI si provvede alla ripartizione delle risorse alle Autorità di sistema portuale e all'Autorità portuale di Gioia Tauro, entro i limiti consentiti dal Fondo stesso allo scopo di attuare le misure previste dal comma 1, lettera a)».
48. 7. Bagnasco, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo il comma 7-bis, aggiungere i seguenti:
  «7-ter. Per le medesime finalità di cui al comma precedente nonché per consentire la prosecuzione delle attività essenziali marittime, la continuità territoriale, la salvaguardia dei livelli occupazionali, la competitività ed efficienza del trasporto locale ed insulare via mare, i benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi, fino al 31 dicembre 2020, alle imprese armatoriali delle unità o navi iscritte nei registri nazionali che esercitano attività di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione ed ai consumi di bordo delle navi, nonché adibite a deposito ed assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali.
   7-quater. All'onere derivante dal precedente comma, si fa fronte entro i limiti delle risorse residue della previsione di spesa per l'anno 2020 dei contributi previdenziali ed assistenziali di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30».
48. 8. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zordan, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo il comma 7-bis aggiungere il seguente:
  7-ter. Non è dovuta per l'anno 2020 la cauzione prevista dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952 n. 328.
48. 9. Andreuzza, Binelli, Colla, Fiorini, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 48, inserire il seguente:

Art. 48-bis.
(Contratto di logistica)

  1. Dopo l'articolo 1677 del codice civile, è aggiunto il seguente:

«Art. 1677-bis.
(Contratto di logistica)

  1. Col contratto di logistica una parte assume, verso corrispettivo, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, congiuntamente le attività di deposito, preparazione, lavorazione ed eventualmente trasporto di beni di terzi.
  2. Il contratto di logistica è regolato dalle disposizioni di legge applicabili alle singole attività di cui esso si compone».
48. 01. Sisto, Sarro, Tartaglione, Cortelazzo, D'Ettore, Ruffino.

ART. 49

  Sopprimere i commi 5-ter, lettere d), e) ed r), 5-quater e 5-undecies.
49. 2. Baldelli, Rosso, Mazzetti, Sarro, Sisto, Tartaglione, Cortelazzo, D'Ettore, Ruffino.

  Al comma 5-ter sopprimere le lettere a), b), c), 1), m), n), o) e q).
49. 1. Rosso, Baldelli, Mazzetti, Sarro, Sisto, Tartaglione, Cortelazzo, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo il comma 5-terdecies aggiungere in fine i seguenti:
  5-quaterdecies. Al fine di consentire una rapida realizzazione degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale, è approvato, in deroga al procedimento di cui all'articolo 1 della legge 14 luglio 1993, n. 238, l'aggiornamento per gli anni 2018 e 2019 del contratto di programma 2017-2021 parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete Ferroviaria italiana S.p.a, sul quale il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica ha espresso parere favorevole con delibera n. 37/2019 del 24 luglio 2019, e gli stanziamenti ivi previsti si considerano immediatamente disponibili per Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti.
  5-quinquiesdecies. Per le medesime finalità di cui al comma 5-bis, è approvato il primo Atto Integrativo al Contratto di Programma 2016-2021 – parte Servizi tra Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  5-sexiesdecies. Nell'aggiornamento del Contratto di programma per gli anni 2020 e 2021, si provvede al recepimento dei pareri resi dalle Commissioni parlamentari competenti per materia sugli schemi di atti di cui ai commi 5-bis e 5-ter.
  5-septendeciem. Al fine di consentire una rapida realizzazione degli interventi sulla rete stradale e autostradale non a pedaggio nella diretta gestione dell'ANAS Spa, è approvato l'aggiornamento per gli anni 2018 e 2019 del contratto di programma 2016-2020 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS S.p.a, sul quale il Comitato Interministeriale per la Programma Economica ha espresso parere favorevole con delibera n. 36/2019 del 24 luglio 2019, e gli stanziamenti ivi previsti si considerano immediatamente disponibili per ANAS S.p.A. ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti.
49. 3. Maccanti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Rixi, Tombolato, Zordan, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo il comma 5-terdecies aggiungere in fine i seguenti:
  5-quaterdecies. Al fine di favorire gli investimenti, per il periodo 2021-2034, sono assegnati alle regioni a statuto ordinario contributi per investimenti per interventi per la messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti nonché per interventi sulla viabilità e per la mobilità sostenibile nel limite complessivo di 60 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022; di 70 milioni di euro per l'anno 2023, di 75 milioni di euro per l'anno 2024, di 95 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026, di 335 milioni di euro dal 2027 al 2032 e di 450 milioni di euro per l'anno 2033 e di 495 milioni di euro per l'anno 2034.
  Le risorse sono ripartite con decreto del Ministero dell'Economia e finanze fra le regioni a statuto ordinario secondo la percentuale di cui alla tabella 1, comma 134, articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Gli importi possono essere modificati, a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2021, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I contributi per gli investimenti sono assegnati per almeno il 70 per cento, per ciascun anno, dalle regioni a statuto ordinario ai comuni, alle province e alle città metropolitane del proprio territorio previa intesa con ANCI regionale e Unione Province regionale entro il 31 gennaio di ciascun anno secondo un piano pluriennale coerente con la proiezione pluriennale degli stanziamenti entro il 30 ottobre dell'anno precedente al periodo di riferimento.
  5-quinquiesdecies. Agli oneri recati dal comma precedente si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
49. 4. Maccanti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Rixi, Tombolato, Zordan, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:

Art. 49-bis.
(Misure di semplificazione dei rapporti di collaborazione professionale dei medici nel sistema termale)

  1. Al fine di favorire la ripresa delle attività nel settore termale, con particolare riguardo al potenziamento del relativo sistema riabilitativo ed alla possibilità di individuare nuovi protocolli di erogazione delle cure, l'articolo 8, comma 2, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, è sostituito dal seguente:
   «Salvo quanto previsto al comma 3, il rapporto di lavoro o di convenzione con il Servizio sanitario nazionale del medico che, nell'ambito di tale Servizio, non svolga funzioni di vigilanza o controllo diretti sulle aziende termali non è incompatibile con l'attività prestata dallo stesso presso aziende termali senza vincolo di subordinazione».
49. 01. Sisto, Sarro, Tartaglione, Cortelazzo, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:

Art. 49-bis.
(Semplificazioni per l'attività di vendita mediante apparecchi automatici)

   l. All'articolo 67, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) le parole: «competente per territorio», sono sostituite dalle seguenti: «nel quale l'esercente, persona fisica o giuridica, ha la propria sede principale»;
   b) dopo le parole: «della legge 7 agosto 1990, n. 241», sono aggiunte le seguenti: «, ed è consentita in tutto il territorio nazionale.».
49. 02. Sisto, Sarro, Tartaglione, Cortelazzo, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:

Art. 49-bis.
(Modifiche all'articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 2020 in materia di credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto di ramo d'azienda)

  1. All'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, dopo la parola «leasing» aggiungere la seguente: «finanziario»;
   b) al comma 4 dopo la parola: «leasing» aggiungere la seguente: «finanziario».

  2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 2-bis si provvede, pari a 276,4 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
49. 03. Sisto, Sarro, Tartaglione, Cortelazzo, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Taglio del cuneo fiscale per le imprese che non ricorrono alla CIG)

  1. Al fine di incentivare le imprese a proseguire la propria attività produttiva mantenendo intatta la forza lavoro impiegata, i datori di lavoro che non ricorrono alla Cassa integrazione guadagni o all'assegno ordinario beneficiano di una riduzione del carico fiscale sul lavoro gravante sulle imprese nella misura dell'80 per cento del trattamento di integrazione salariale che lo Stato avrebbe corrisposto complessivamente ai dipendenti dell'impresa beneficiaria, nel caso in cui quest'ultima avesse fatto ricorso generalizzato agli ammortizzatori sociali della CIG o dell'assegno ordinario.
  2. Possono richiedere di accedere al beneficio di cui al comma 1, nell'anno 2020:
   a) le imprese con dipendenti che, per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, autocertifichino di aver registrato nel trimestre precedente un Calo del proprio fatturato superiore al 20 per cento del fatturato medio mensile dello stesso trimestre dell'anno 2019;
   b) le imprese costituite da meno di 18 mesi che autocertifichino di aver registrato nel mese precedente un calo del proprio fatturato superiore al 20 per cento del fatturato medio mensile del trimestre novembre 2019 – gennaio 2020.

  3. Il beneficio di cui al presente articolo ha una durata massima di nove settimane.
  4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro 1 mese dall'entrata in vigore della presente legge sono determinate le misure di riduzione del carico fiscale gravante sulle imprese di cui al comma 1.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 3.000 milioni per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla allegata tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
49. 0100. Foti, Butti.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Modifiche e sospensioni alla disciplina delle prestazioni occasionali ed estensione dei voucher INPS a tutti i settori produttivi)

  1. Al fine di sostenere la continuità delle attività delle imprese in relazione alle ripercussioni sull'economia determinate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, sono soppresse le seguenti disposizioni:
   a) comma 1, lettera b);
   b) comma 8;
   c) comma 8-bis;
   d) comma 14, lettere a) e b).

  2. Sono inoltre apportate le seguenti modificazioni:
   a) il limite pari a 5.000 euro di cui all'articolo 54-bis, comma 1, lettera a) del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è elevato ad euro 10.000;
   b) il limite pari a euro 2.500 euro di cui all'articolo 54-bis, comma 1, lettera c) del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 è elevato ad euro 5.000.

  3. All'articolo 54-bis, comma 20, le parole: «280» ore sono sostituite dalle seguenti: «1.120 ore»;
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 50 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla allegata tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
49. 0101. Foti, Butti.

ART. 49-bis

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 49-ter.
(Semplificazioni in materia di documenti unici di regolarità contributiva)

  1. All'articolo 103, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «, ad eccezione dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020, che conservano valuta sino al 15 giugno 2020» sono soppresse.
49-bis. 01. Caffaratto, Caparvi, Durigon, Giaccone, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 49-ter.

(Misure di semplificazione dei rapporti di collaborazione professionale dei medici nel sistema termale)

  1. Al fine di favorire la ripresa delle attività nel settore termale, con particolare riguardo al potenziamento del relativo sistema riabilitativo ed alla possibilità di individuare nuovi protocolli di erogazione delle cure, l'articolo 8, comma 2, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, è sostituito dal seguente: Salvo quanto previsto al comma 3, il rapporto di lavoro o di convenzione con il Servizio sanitario nazionale del medico prescrittore che, nell'ambito di tale Servizio, non svolga funzioni di vigilanza o controllo diretti sulle aziende termali non è incompatibile con l'attività prestata dallo stesso presso aziende termali senza vincolo di subordinazione.
49-bis. 02. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 49-bis aggiungere il seguente:

Art. 49-ter.

  Al fine di usufruire delle detrazioni previste dall'articolo 16-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e dall'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, il pagamento per l'acquisto dei materiali può avvenire anche mediante carte di credito o carte di debito.
49-bis. 03. Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 49-ter.
(Indennità professionisti)

  1. Le indennità versate nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 dagli enti di previdenza ed assistenza di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, a titolo di sostegno per i rispettivi professionisti ivi iscritti che hanno cessato, ridotto o sospeso la propria attività in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:
   a) quanto a 128 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
   b) quanto a 72 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
49-bis. 04. Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 49-ter.
(Semplificazioni in materia di revisione periodica dei veicoli)

  1. Al fine di pervenire ad una riduzione dei tempi di attesa previsti per l'effettuazione della revisione periodica dei veicoli presso gli Uffici delle Motorizzazioni civili, anche in considerazione della sospensione delle attività dei medesimi Uffici dovuta all'emergenza sanitaria da Covid-19, all'articolo SO del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 8 è sostituito dal seguente:
  «8. Alle le revisioni periodiche dei veicoli provvedono:
   a) per i veicoli a motore capaci di contenere al massimo 16 persone, compreso il conducente, o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t e i loro rimorchi, gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri e le officine autorizzate ai sensi dell'articolo 105, comma 3, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Le officine autorizzate devono soddisfare i requisiti di cui al successivo comma 9 e devono garantire che i controlli tecnici siano eseguiti da un ispettore autorizzato per la categoria del veicolo in revisione e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale di recepimento, delle disposizioni comunitarie di settore, conformemente al comma 2;
   b) per i veicoli a motore con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t non destinati al trasporto di persone o di merci pericolose e i loro rimorchi, gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri e le imprese operanti in regime di concessione quinquennale. Ai fini della concessione, le imprese concessionarie devono soddisfare i requisiti di cui al comma 9-bis e devono garantire che i controlli tecnici siano eseguiti da un ispettore autorizzato per la categoria del veicolo in revisione e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale di recepimento delle disposizioni comunitarie di settore, conformemente al comma 2.»;
   b) il comma 9 è sostituito dal seguente:
  «9. Le imprese di cui al comma 8, lettera a), devono essere in possesso di requisiti tecnici, di attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle attività di verifica e controllo per le revisioni, precisati nel regolamento; tali imprese devono essere iscritte in tutte le sezioni del registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce con proprio decreto i requisiti di imparzialità, in accordo alle pertinenti sezioni della normativa internazionale ISO, le modalità tecniche e amministrative per le revisioni effettuate dalle imprese autorizzate, nonché il termine per adeguarsi. Tali requisiti devono sussistere durante tutto il periodo dell'autorizzazione.»;
   c) dopo il comma 9 è inserito il seguente comma:
  «9-bis. Le imprese di cui al comma 8, lettera b), devono essere in possesso di requisiti tecnici, di attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle attività di verifica e controllo per le revisioni e ne garantiscono l'imparzialità. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce con proprio decreto le dotazioni minime, i requisiti di imparzialità, in accordo alle pertinenti sezioni della normativa internazionale ISO, nonché le modalità tecniche e amministrative per le revisioni effettuate in regime di concessione. Tali requisiti devono sussistere durante tutto il periodo della concessione.»;
   d) il comma 10 è sostituito dal seguente:
  «10. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale effettua periodici controlli sulle officine e sulle imprese di cui al comma 8 del presente articolo e controlli, anche a campione, sui veicoli sottoposti a revisione presso le medesime. I controlli periodici sono effettuati, con le modalità di cui alla legge 1 dicembre 1986, n. 870, da personale del medesimo Dipartimento appositamente formato o abilitato, Con decreto dei Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono determinate le modalità dei controlli, dei rimborsi e dei compensi, anche forfetari in ragione della complessità dei controlli, da riconoscere al personale che esegue l'ispezione. Con il medesimo decreto sono determinate le modalità & gli importi da porre a carico delle imprese di cui al comma 8 del presente articolo, che dovranno essere versati annualmente e affluire alle entrate dello Stato con imputazione al capitolo 3566 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
   e) il comma 11 è sostituito dal seguente:
  «11. Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si accerti che l'impresa non sia più in possesso delle necessarie attrezzature, oppure che le revisioni siano state effettuate in difformità dalle prescrizioni vigenti, le concessioni o le autorizzazioni relative ai compiti di revisione sono, in misura proporzionale alla gravità della violazione accertata, sospese o revocate secondo modalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»;
   f) il comma 13 è sostituito dal seguente:
  «13. Le imprese di cui al comma 8, al termine della revisione, rilasciano la documentazione prevista dai decreti di attuazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dall'autorità competente individuata dalla normativa nazionale di recepimento delle disposizioni dell'Unione europea di settore, conformemente al comma 2»;
   g) al comma 15, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Se nell'arco di due anni decorrenti dalla prima vengono accertate tre violazioni, le imprese sono soggette alla sospensione o alla revoca delle autorizzazioni o delle concessioni secondo modalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»;
   h) al comma 17 le parole: «produce agli organi competenti attestazione di revisione falsa» sono sostituite dalle seguenti: «alteri o falsifichi la documentazione di cui al comma 13».

  2. Le disposizioni di cui all'articolo 80, comma 9, del codice della strada, per come modificato dal comma 1, lettera b), del presente articolo, si applicano anche alle imprese autorizzate prima dell'entrata in vigore della presente disposizione.
49-bis. 05. Maccanti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Rixi, Tombolato, Zordan, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 49-ter.
(Semplificazioni in materia di revisione periodica dei veicoli)

  All'articolo 80, comma 1, primo periodo, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: «in regime di temperatura controllata (ATP),» inserire le seguenti: e dei loro rimorchi,.
49-bis. 06. Maccanti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Rixi, Tombolato, Zordan, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 49-ter.
(Semplificazioni in materia di procedure di collaudo dei veicoli)

  All'articolo 78, comma 1, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti individua, con proprio decreto, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, le tipologie di modifica delle caratteristiche costruttive e funzionali, per le quali non sono richieste la visita e prova di cui al primo periodo. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità e le procedure per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite altresì le modalità di riqualificazione delle bombole approvate secondo il regolamento n. 110 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE R 110), nonché l'individuazione dei soggetti preposti.».
49-bis. 07. Maccanti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Rixi, Tombolato, Zordan, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 49-ter.
(Semplificazione per COVID-19 delle prove di verifica delle capacità e dei comportamenti concernenti l'abilitazione alla guida)

  Al fine di smaltire l'arretrato degli esami di guida da effettuarsi presso gli Uffici delle Motorizzazioni civili, anche in considerazione della sospensione delle attività dei medesimi Uffici dovuta all'emergenza sanitaria da Covid-19, fino al 31 gennaio 2021, in deroga a quanto previsto dall'allegato 2 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, la durata degli esami di idoneità pratica per il conseguimento delle patenti di categoria AM, A e relative sottocategorie, B e relative sottocategorie, comprese quelle speciali, è pari a 25 (venticinque) minuti e pari a 30 (trenta) minuti per gli stessi esami delle restanti categorie. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di svolgimento degli esami di idoneità pratica alla guida con i tempi di cui al primo periodo del presente articolo.
49-bis. 08. Maccanti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Rixi, Tombolato, Zordan, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 49-bis aggiungere il seguente:

Art. 49-ter.
(Continuità territoriale Friuli-Venezia Giulia)

  1. Al fine di realizzare la continuità territoriale per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone con proprio decreto:
   a. l'imposizione degli oneri di servizio pubblico relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra l'aeroporto di Trieste-Ronchi dei Legionari e i principali aeroporti nazionali in conformità alle conclusioni della conferenza di servizi di cui ai commi 2 e 3;
   b. qualora nessun vettore abbia istituito servizi di linea con assunzione di oneri di servizio pubblico, una gara di appalto europea per l'assegnazione delle rotte tra l'aeroporto di Trieste-Ronchi dei Legionari e gli aeroporti nazionali.

  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il presidente della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, indice una conferenza di servizi.
  3. La conferenza di servizi di cui al comma 2 definisce i contenuti dell'onere di servizio in relazione:
   a. alle tipologie e ai livelli tariffari;
   b. ai soggetti che usufruiscono di agevolazioni;
   c. al numero dei voli;
   d. agli orari dei voli;
   e. alle tipologie degli aeromobili;
   f. alla capacità dell'offerta;

  4. Qualora nessun vettore accetti l'imposizione degli oneri di servizio pubblico di cui al comma 1, lettera a), il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il presidente della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, provvede all'affidamento mediante gara di appalto secondo la procedura di cui all'articolo 17 del Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008.
  5.Ai sensi delle disposizioni vigenti, la decisione di imporre gli oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei sulle rotte tra l'aeroporto di Trieste-Ronchi dei Legionari e gli scali nazionali è comunicata all'Unione europea.
  6. Alle compensazioni degli oneri di servizio pubblico accettati dai vettori conseguentemente all'esito della gara di appalto di cui al comma 4, sono destinati 3 milioni di euro per l'anno 2020 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.
  7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari 3 milioni di euro per l'anno 2020 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
   Le disposizioni del presente articolo trovano applicazioni nella Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia compatibilmente con le disposizioni del suo statuto.
49-bis. 09. Maccanti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Rixi, Tombolato, Zordan, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 49-bis aggiungere il seguente:

Art. 49-ter.
(Continuità territoriale Liguria)

  1. Al fine di realizzare la continuità territoriale per la Regione Liguria, in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone con proprio decreto:
   a. l'imposizione degli oneri di servizio pubblico relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra l'aeroporto di Genova e i principali aeroporti nazionali in conformità alle conclusioni della conferenza di servizi di cui ai commi 2 e 3;
   b. qualora nessun vettore abbia istituito servizi di linea con assunzione di oneri di servizio pubblico, una gara di appalto europea per l'assegnazione delle rotte tra l'aeroporto di Trieste-Ronchi dei Legionari e gli aeroporti nazionali.

  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il presidente della regione Liguria, indice una conferenza di servizi.
  3. La conferenza di servizi di cui al comma 2 definisce i contenuti dell'onere di servizio in relazione:
   a. alle tipologie e ai livelli tariffari;
   b. ai soggetti che usufruiscono di agevolazioni;
   c. al numero dei voli;
   d. agli orari dei voli;
   e. alle tipologie degli aeromobili;
   f. alla capacità dell'offerta;

  4. Qualora nessun vettore accetti l'imposizione degli oneri di servizio pubblico di cui al comma 1, lettera a), il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il presidente della regione Liguria, provvede all'affidamento mediante gara di appalto europea secondo la procedura di cui all'articolo 17 del Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008.
  5. Ai sensi delle disposizioni vigenti, la decisione di imporre gli oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei sulle rotte tra l'aeroporto di Genova e gli scali nazionali è comunicata all'Unione europea.
  6. Alle compensazioni degli oneri di servizio pubblico accettati dai vettori conseguentemente all'esito della gara di appalto di cui al comma 4, sono destinati 3 milioni di euro per l'anno 2020 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.
  7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari 6 milioni di euro per l'anno 2020 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
49-bis. 010. Rixi, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Tombolato, Zordan, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 49-bis aggiungere il seguente:

Art. 49-ter.
(Targa automobilistica personale)

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2021, la targa degli autoveicoli è personale e non cedibile. Il carattere personale della targa consente il collegamento permanente della targa con il relativo titolare e l'identificazione di questo con il proprietario del veicolo. Chi risulta intestatario di più autoveicoli è titolare di un corrispondente numero di targhe.
  2. In caso di trasferimento di proprietà la targa rimane in possesso del titolare che può apporla a un altro autoveicolo, dopo averne dato comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai fini dell'annotazione negli appositi registri.
  3. In caso di smarrimento, furto o distruzione della targa, il titolare deve darne immediatamente comunicazione all'ufficio della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e richiederne un duplicato.
  4. Il titolare che non intende più utilizzare la targa assegnata provvede alla sua restituzione all'ufficio competente, che ne dispone la distruzione,
  5. Le targhe automobilistiche rilasciate secondo il sistema di targatura in vigore dal 1o gennaio 1999 possono essere sostituite, su richiesta degli interessati, con targhe conformi alle disposizioni del presente articolo, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di cui al comma 1.
  6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai motoveicoli e ai loro proprietari.
  7. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti emana con proprio decreto, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il relativo regolamento di attuazione.
  8. Le amministrazioni interessate danno attuazione alle disposizioni del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e comunque senza nuovi o maggiori a carico della finanza pubblica.
49-bis. 011. Maccanti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Rixi, Tombolato, Zordan, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 49-bis aggiungere il seguente:

Art. 49-ter.
(Semplificazioni in materia di gare per il servizio distribuzione del gas naturale ed incentivazione degli investimenti)

  1. Al fine di accelerare l'attivazione delle gare per l'individuazione del gestore del servizio di distribuzione del gas naturale il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, interviene con una revisione generale della materia sulla base dei criteri di seguito elencati:
   a) le reti e gli impianti di proprietà pubblica afferenti il servizio di distribuzione del gas naturale, dovranno essere valorizzati secondo il disposto delle Linee Guida MiSE, tenendo conto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011;
   b) Al fine del corretto confronto del delta VIR-RAB i valori tariffari attribuiti d'ufficio dovranno essere preventivamente riportati al valore reale attraverso rettifica ed aggiornamento delle RAB. A tal fine l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, predispone un formulario la cui compilazione, previa condivisione con i gestori del servizio, dovrà essere effettuata dagli Enti locali concedenti;
   c) dovrà essere modificata la valenza temporale dei documenti di gara con lo scopo di superare l'attuale limite di validità (t-1);
   d) si provvederà ad introdurre l'istituto del silenzio assenso, scaduti i termini previsti, per le pratiche di gara oggetto di approvazione da parte dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
   e) dovrà essere agevolata e favorita l'aggregazione, anche prima delle gare d'ambito, tra gli operatori medio-piccoli del settore attraverso l'introduzione di appositi incentivi secondo criteri e modalità definite dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente; entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
   f) il personale delle aziende che svolgono il servizio distribuzione del gas, oggetto di trasferimento al termine delle gare d'ambito, verrà assunto dal nuovo gestore secondo i criteri del decreto ministeriale n. 226 del 2011 e il decreto ministeriale tutela sociale;
   g) i termini per lo svolgimento delle gare d'ambito saranno riprogrammati a partire dal 1o gennaio 2024;
   h) le procedure di gara attualmente in corso sono sospese fino alla data di cui alla lettera g). Sono fatti salvi gli affidamenti delle concessioni a livello di ATEM che, in esito alle gare bandite ai sensi del decreto ministeriale n. 226 del 2011, abbiano già sottoscritto il contratto di servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Conseguentemente, se ed in quanto necessario, il Governo delegherà il Ministero dello sviluppo economico a modificare, con appositi decreti, il decreto ministeriale n. 226 del 2011, il decreto ministeriale n. 106 del 2015, altri decreti in materia e tutti i documenti-tipo a supporto delle attività degli Enti concedenti e delle stazioni appaltanti degli ATEM.

  2. Con lo scopo di incrementare gli investimenti, nelle more dello svolgimento delle gare, nelle reti di distribuzione del gas naturale, in deroga a quanto previsto dal Regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226 e successive modifiche e integrazioni, il Governo, d'intesa con le regioni, individua con proprio decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un Commissario Regionale Straordinario per ciascuna regione con il compito di definire, con le stazioni appaltanti e gli attuali Gestori del servizio di distribuzione, specifici Piani di Investimento.
  3. I Piani di investimento di cui al comma 2 dovranno essere predisposti con l'obiettivo della rapida cantierizzazione, dell'innovazione tecnologica, del rinnovamento degli impianti e possedere i seguenti requisiti:
   a) essere suddivisi per tipologia di cespite (impianti principali e secondari, condotte, derivazioni di utenza, misuratori);
   b) prevedere investimenti nella trasformazione digitale della rete, nell'efficientamento energetico dei sistemi e nella sicurezza della distribuzione;
   c) essere corredati di dettagliato cronoprogramma predisposto attribuendo priorità alle forniture e lavorazioni immediatamente cantierabili e congruente con le indicazioni contenute nelle vigenti deliberazioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
   d) essere supportati da garanzie bancarie utili a sostenere un livello di investimenti pari a euro 80 per punto di riconsegna all'anno per i successivi 3 anni;
   e) essere conformi alle prescrizioni dettate dalla normativa e dalla regolazione vigente.

  4. L'approvazione dei Piani di Investimento di cui al comma 2, da parte dei Commissari Regionali Straordinari, dovrà avvenire entro il termine di 60 giorni dalla propria nomina.
  5. Nel caso in cui un Gestore non presenti il Piano degli Investimenti, o nel caso in cui quest'ultimo non rispetti i requisiti previsti, il Commissario Regionale Straordinario provvede d'ufficio alla predisposizione del Piano degli investimenti e subentra al Gestore per l'attuazione del Piano medesimo.
  6. Nel caso in cui il Commissario Regionale Straordinario rilevi ritardi rispetto ai termini indicati nel cronoprogramma degli investimenti, interviene al fine di riportare le attività entro i tempi previsti. Qualora detti ritardi dipendano da inadempimento da parte del Gestore, il Commissario Regionale Straordinario applica una penale pari al 2% dell'importo dell'attività interessata. L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente provvederà a segnalare alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali l'ammontare della penale da detrarre dal Valore dei Ricavi Totali del gestore interessato.
  7. Il Commissario Regionale Straordinario assicura che i Gestori versino a tutti i comuni dell'ATEM, nei 60 giorni successivi alla nomina del Commissario stesso, fatto salve le situazioni di miglior favore in essere, esclusi i canoni dovuti per l'utilizzo di impianti pubblici, ed entro il 30 giugno per ogni anno fino al 1o gennaio 2024, il 10 per cento del Vincolo dei Ricavi Totali, come riconosciuti dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.
  8. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario Regionale Straordinario si avvale, quale struttura di supporto tecnico-amministrativo, degli esperti e consulenti che già collaborano in materia con le stazioni appaltanti degli ATEM con lo scopo di rendere i Piani di investimento coerenti con le previsioni dei Piani di intervento redatti, o in via di redazione, da parte degli ATEM stessi. Potrà inoltre avvalersi di esperti o consulenti, di comprovata esperienza, nel settore delle opere pubbliche, delle discipline giuridiche, tecnico-ingegneristiche. I relativi oneri sono a carico dei Gestori nella misura dell'1 per cento degli investimenti previsti.
49-bis. 012. Andreuzza, Binelli, Colla, Fiorini, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 49-bis aggiungere il seguente:

Art. 49-ter.
(Semplificazioni in materia di gare per il servizio distribuzione del gas naturale ed incentivazione degli investimenti)

  1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo semplifica l'attuale legislazione in materia di gare per l'individuazione del gestore unico del servizio di distribuzione del gas naturale a livello d'ambito territoriale minimo, seguendo i criteri di seguito elencati:
   a) le reti e gli impianti afferenti il servizio di distribuzione del gas naturale, di proprietà pubblica, dovranno essere valorizzati a VIR (Valore Industriale Residuo), secondo il disposto delle Linee Guida MiSE e del decreto legislativo n. 118 del 2011;
   b) le RAB (Regulatory Asset Based) oggi mancanti, depresse o d'ufficio, dovranno essere aggiornate. A tal fine ARERA, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, predispone un formulario la cui compilazione dovrà essere effettuata dagli Enti locali concedenti e condivisa con i gestori del servizio;
   c) dovrà essere favorita l'aggregazione tra gli operatori medio-piccoli del settore secondo criteri e modalità definite da ARERA entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
   d) il personale delle aziende che svolgono il servizio distribuzione del gas, oggetto di trasferimento al termine delle gare d'ambito, verrà assunto dal nuovo gestore secondo i criteri del decreto ministeriale n. 226 del 2011 e il decreto ministeriale tutela sociale;
   e) dovrà essere modificata di valenza temporale dei documenti di gara superando il limite del t-1;
   f) si provvederà ad introdurre il concetto del silenzio assenso per le pratiche di gara oggetto di approvazione da parte di ARERA;
   g) i termini per lo svolgimento delle gare d'ambito saranno riprogrammati a partire dal 1o gennaio 2024;
   h) le procedure attualmente in corso sono sospese fino a quella data di cui alla lettera g). Sono fatti salvi gli affidamenti delle concessioni a livello di ATEM che, in esito alle gare bandite ai sensi del decreto ministeriale n. 226 del 2011, abbiano sottoscritto il contratto di servizio al momento dell'approvazione del presente articolo.

  2. Con lo scopo di incrementare gli investimenti nelle reti di distribuzione del gas naturale, in deroga a quanto previsto dal Regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226 e successive modifiche e integrazioni, il Governo, d'intesa con le regioni e con le stazioni appaltanti, individua con proprio decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un Commissario regionale straordinario per ciascuna regione con il compito di definire, con le stazioni appaltanti e gli attuali Gestori del servizio di distribuzione, specifici Piani di Investimento.
  3. I Piani di investimento di cui al comma 2 dovranno essere predisposti con l'obiettivo dell'innovazione tecnologica e del rinnovamento degli impianti e possedere i seguenti requisiti:
   a) essere suddivisi per tipologia di cespite (impianti principali e secondari, condotte, derivazioni di utenza, misuratori);
   b) prevedere investimenti nella trasformazione digitale della rete, nell'efficientamento energetico dei sistemi e nella sicurezza della distribuzione;
   c) essere corredati di dettagliato cronoprogramma congruente con le indicazioni contenute nelle vigenti deliberazioni ARERA;
   d) essere supportati da garanzie bancarie utili a sostenere un livello di investimenti pari a euro 80 per punto di riconsegna all'anno per i successivi 3 anni;
   e) essere conformi alle prescrizioni dettate dalla normativa e dalla regolazione vigente.

  4. L'approvazione dei Piani di Investimento di cui al comma precedente, da parte dei Commissari regionali straordinari, dovrà avvenire entro il termine di 60 giorni dalla nomina e costituisce conferma della gestione da parte degli attuali Gestori fino alla conclusione della procedura di gara.
  5. Nel caso in cui un Gestore non presenti il Piano degli Investimenti, o nel caso in cui quest'ultimo non rispetti i requisiti di cui al comma 3, il Commissario regionale straordinario provvede d'ufficio alla predisposizione del Piano degli investimenti e subentra al Gestore per l'attuazione del Piano medesimo.
  6. Nel caso in cui il Commissario regionale straordinario rilevi ritardi rispetto ai termini indicati nel cronoprogramma degli investimenti, interviene al fine di riportare le attività entro i tempi previsti. Qualora detti ritardi dipendano da inadempimento da parte del Gestore, il Commissario regionale straordinario applica una penale pari al 2% dell'importo dell'attività interessata. Detta penale verrà comunicata ad ARERA che provvederà a versarla alla CSEA (Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali) quale detrazione al Valore dei Ricavi Totali del gestore interessato.
  7. Il Commissario Regionale Straordinario opera affinché i Gestori versino a tutti i comuni dell'ATEM, nei 60 giorni successivi alla nomina del Commissario stesso, ed entro il 30 giugno per ogni anno fino al 1o gennaio 2024, il 10 per cento del Vincolo dei Ricavi Totali, come riconosciuti dall'ARERA.
  8. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario Regionale Straordinario si avvale, come struttura di supporto tecnico-amministrativo, degli esperti e consulenti che già collaborano su questa materia con le stazioni appaltanti degli ATEM. In alternativa potrà avvalersi, in accordo con le stazioni appaltanti stesse, di esperti o consulenti, di comprovata esperienza, nel settore delle opere pubbliche, delle discipline giuridiche, tecnico-ingegneristiche. I relativi oneri sono a carico dei Gestori nella misura dell'1 per cento degli investimenti previsti.
49-bis. 014. Andreuzza, Binelli, Colla, Fiorini, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 49-bis aggiungere il seguente:

Art. 49-ter.
(Semplificazioni in materia di concessioni demaniali marittime)

  1. Dopo il 2o comma dell'articolo 1161 del regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 e successive modificazioni e integrazioni (Codice della Navigazione) aggiungere il seguente:
  «3. Non costituisce l'occupazione di cui al primo comma la proroga legale dei termini di durata delle concessioni demaniali marittime».
49-bis. 015. Andreuzza, Binelli, Colla, Fiorini, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 49-bis aggiungere il seguente:

Art. 49-ter.
(Misure per la riassunzione dei lavoratori stagionali)

  1. Al fine di favorire la ripresa del settore turistico stagionale, fortemente penalizzato dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, e la ricostituzione delle relative posizioni lavorative, ai datori di lavoro privati che svolgono un'attività nei settori del turismo, della ristorazione e dell'intrattenimento, come individuati dai codici ATECO 55, 56, 79, 90 e 93.2, con il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa sul territorio nazionale è riconosciuto, sino al 31 dicembre 2020, e ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, nel limite massimo di 600 euro mensili per ciascun lavoratore assunto dopo il 23 febbraio 2020, anche a tempo determinato. La riduzione non è dovuta per i periodi in cui il lavoratore è ammesso alle prestazioni di integrazione salariale.
  2. I soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, nei settori individuati al comma precedente, sono altresì esonerati dal versamento degli acconti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, riferiti al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
  3. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 68 milioni di euro finalizzato a ristorare le regioni e le province autonome delle minori entrate derivanti dal presente articolo, non destinate originariamente a finanziare il fondo sanitario nazionale. Al riparto del fondo di cui al periodo precedente tra regioni e province autonome si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge previa intesa in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 681 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2 e 3, valutati in 1.600 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento previsto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 7, Competitività e sviluppo delle imprese (11),
   Programma 7.2, Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (11.9), Azione: Agevolazioni fiscali a favore di imprese, Capitolo 3849, Somma da accreditare alla contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate – fondi di bilancio» per essere riversata all'entrata del bilancio dello Stato a reintegro dei minori versamenti conseguenti ai crediti di imposta fruiti, sotto forma di sconto sul corrispettivo pagato dai nuclei familiari, con ISEE inferiore a 40,000 euro, per i servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, agriturismi e bed&breakfast (5.2.2) (10.7.1).

  5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
49-bis. 013. Andreuzza, Binelli, Colla, Fiorini, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 49-bis aggiungere il seguente:

Art. 49-ter.
(Semplificazione in materia di classificazione alberghiera)

  1. Le imprese alberghiere che utilizzano il sistema di classificazione « Hotelstars Union» di cui alla risoluzione del Parlamento europeo del 29 ottobre 2015 sono tenute a effettuare una comunicazione al competente assessorato regionale o ad altro organo o ufficio dallo stesso designato. Resta in ogni caso fermo l'obbligo di applicare il sistema di classificazione alberghiera previsto dalla regione di competenza.
49-bis. 016. Andreuzza, Binelli, Colla, Fiorini, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 49-bis aggiungere il seguente:

Art. 49-ter.
(Semplificazioni in materia di comunicazioni delle assunzioni)

  1. All'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole «entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti» sono sostituite con le seguenti: «prima dell'inizio del rapporto di lavoro».
  2 All'articolo 9-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole «entro il giorno antecedente» sono sostituite con le seguenti: «prima dell'inizio del rapporto di lavoro».
49-bis. 017. Andreuzza, Binelli, Colla, Fiorini, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 49-bis aggiungere il seguente:

Art. 49-ter.
(Semplificazioni per l'assunzione di lavoratori nel settore turistico)

  1. All'articolo 29, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 le parole «tre giorni» sono sostituite con le parole «dodici giorni».
49-bis. 018. Andreuzza, Binelli, Colla, Fiorini, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 49-bis aggiungere il seguente:

Art. 49-ter.
(Misure di semplificazione per l'esercizio di attività con finalità turistico-ricreative su demanio pubblico)

  1. Fino al complessivo riordino della disciplina dei canoni demaniali marittimi, i procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge avviati dalle amministrazioni competenti per la riscossione coattiva dei canoni demaniali anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 nonché per la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, derivanti da procedure di contenzioso connesse all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sospesi. Fino al complessivo riordino della disciplina dei canoni demaniali marittimi sono altresì privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente, non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione.
  2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 732:
    1) le parole: «da effettuare entro il 15 ottobre 2014» sono sostituite dalle parole «30 settembre 2021»;
    2) dopo le parole «i procedimenti giudiziari» aggiungere: «o amministrativi»;
    3) le parole: «del 30 settembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2019»;
    4) alla lettera a), la parola: «dovute» è sostituita dalle seguenti: «richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo»;
    5) alla lettera b), la parola: «dovute» è sostituita dalle seguenti «richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo»;
    6) dopo la lettera b) aggiungere la seguente: b-bis) La liquidazione degli importi ai sensi delle lettere a) e b) costituirà a ogni effetto rideterminazione dei canoni dovuti per le annualità considerate.
   b) al comma 733:
    1) le parole: «28 febbraio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2020»;
    2) la parola: «dovuto» è sostituita dalle seguenti: «dei canoni come rideterminati ai sensi del comma 732»;
    3) le parole «termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di definizione» sono sostituite dalle seguenti «30 settembre 2021».
49-bis. 019. Andreuzza, Binelli, Colla, Fiorini, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 49-bis aggiungere il seguente:

Art. 49-ter.
(Rimessione in termini per i versamenti)

  1. I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, non effettuati nel periodo dal 31 gennaio 2020 al 31 luglio 2020 si considerano tempestivi se effettuati entro il 30 novembre 2020.
49-bis. 020. Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 49-bis aggiungere il seguente:

Art. 49-ter.
(Misure di semplificazione in materia di prestazione occasionale di lavoro per il settore turistico)

  1. Al comma 14, lettera a), dell'articolo 54-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) dopo le parole «delle strutture ricettive» sono inserite le seguenti: «, delle imprese turistiche e della ristorazione»;
   b) le parole: «di cui al comma 8, e che hanno alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori» sono sostituite dalle seguenti: «che hanno alle proprie dipendenze fino a quindici lavoratori.».
49-bis. 021. Andreuzza, Binelli, Colla, Fiorini, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

ART. 50.

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
   Oa) all'articolo 3-ter, al comma 1, dopo le parole: «della precauzione» è aggiunta la seguente espressione: «da intendersi come adozione del criterio valutativo o della norma più restrittivi tra quelli previsti dall'ordinamento».
50. 1. Sisto, Sarro, Tartaglione, Cortelazzo, D'Ettore, Ruffino.

  Al comma 1, alla lettera a), numero 1) sopprimere le seguenti parole: «ed in ogni caso tale da consentire la compiuta valutazione dei contenuti dello studio di impatto ambientale ai sensi dell'allegato IV della direttiva 2011/92/UE»,
50. 2. Tartaglione, Sisto, Sarro, Cortelazzo, D'Ettore, Ruffino.

  Al comma 1, sopprimere le lettere c) e d).
50. 3. Gava, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, lettera c), punto 1):
    1) dopo le parole: le tipologie di progetti e le opere necessarie per l'attuazione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), aggiungere le seguenti: nonché le opere pubbliche o private di rilevante impatto sul territorio, i progetti che riguardano insediamenti produttivi e le attività imprenditoriali suscettibili di avere consistenti effetti positivi sull'economia e l'occupazione,;
    2) dopo le parole: o a VIA in sede statale ai sensi del comma 2, aggiungere le seguenti: e del comma 3 in via facoltativa, per le opere comprese nel Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) di competenza regionale previa deliberazione della giunta regionale;
   b) al comma 1, lettera e), al numero 1) premettere il seguente:
    01) dopo il comma 3, inserire il seguente:
  «3-bis. Prima della conclusione della fase istruttoria l'autorità competente trasmette al proponente il parere istruttorio contenente le condizioni ambientali per la realizzazione e l'esercizio delle opere e degli interventi proposti. E in ogni caso facoltà del proponente richiedere all'autorità competente la convocazione di incontri tecnici di confronto sulle condizioni proposte nei pareri istruttori, qualora rilevi la non fattibilità tecnica o un contrasto tra le condizioni indicate.»;
   c) al comma 1, lettera f), al capoverso, articolo 19, comma 2, le parole: entro i successivi quindici giorni, sono sostituite dalle seguenti: entro i successivi quarantacinque giorni;
   d) al comma 1, lettera 1):
    1) sopprimere il numero 1);
    2) al numero 2), sopprimere le seguenti parole: le parole: ulteriori trenta giorni sono sostituite dalle seguenti: ulteriori venti giorni ed al secondo periodo le parole: centottanta giorni sono sostituite dalle seguenti: sessanta giorni;
   e) al comma 1, lettera m), apportare le seguenti modificazioni:
    1) al numero 1), premettere il seguente:
    01) dopo il comma 1, inserire il seguente:
  «1-bis. Prima dell'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale l'autorità competente trasmette al proponente la relativa proposta contenente le condizioni ambientali per la realizzazione e l'esercizio dell'opera. Entro i successivi dieci giorni, il proponente può trasmettere le proprie eventuali osservazioni e, qualora rilevi la non fattibilità tecnica o un contrasto tra le condizioni indicate, può richiedere all'autorità competente la convocazione, entro i successivi trenta giorni, di un incontro tecnico con le amministrazioni interessate per un confronto sulle condizioni previste. In tal caso, i termini di cui al comma 2 si intendono prorogati di ulteriori quarantacinque giorni».
    2) dopo il numero 3), aggiungere i seguenti:
    3-bis) al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: «A fronte di circostanziati motivi riportati nell'istanza che hanno impedito la realizzazione o l'ultimazione del progetto nei termini, senza che sia necessario apportare modifiche, l'efficacia temporale del provvedimento di VIA è automaticamente prorogata per la stessa durata inizialmente prevista».
    3-ter) dopo il comma 7, inserire il seguente:
  «7-bis. Nel caso in cui per le opere sottoposte a procedura di VIA venga determinato che debba svolgersi anche la verifica preventiva dell'interesse archeologico disciplinata dall'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 il proponente presenta un piano per espletare le operazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 8, dell'articolo 25 del medesimo decreto, la cui esecuzione non pregiudica l'emissione del provvedimento VIA, che può essere adottato in pendenza della verifica di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e viene effettuata prima dell'inizio dei lavori. La soprintendenza competente approva il piano entro sessanta giorni. Decorso inutilmente il termine di sessanta giorni, il piano si considera assentito e la verifica viene completata alle condizioni riportate nel progetto di fattibilità o dei documenti previsti dall'articolo 25, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con l'esecuzione del piano proposto per le operazioni previste ai punti a), b) e c) del comma 8, dell'articolo 25 del medesimo decreto e la redazione della relazione archeologica definitiva di cui al medesimo comma 8, entro un termine comunque non superiore a sessanta giorni dalla data in cui il soggetto proponente ha comunicato gli esiti delle attività svolte in attuazione del piano»;
   f) al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: ovvero ai procedimenti in itinere, fatta salva la facoltà del proponente di comunicare all'amministrazione procedente la volontà di terminare il procedimento sulla base delle norme in vigore al momento della presentazione dell'istanza.
50. 4. Labriola, Tartaglione, Sisto, Sarro, D'Ettore, Ruffino.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, lettera c), numero 1), dopo le parole: «o VIA in sede statale ai sensi del comma 2», aggiungere le seguenti: «e VIA in sede regionale ai sensi del comma 3»
   b) alla lettera d), numero 1) dopo le parole: «lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale», aggiungere le seguenti: «e regionale»;
   c) al comma 1, lettera m), dopo il numero 3, aggiungere il seguente:
    3-bis) al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: «A fronte di circostanziati motivi riportati nell'istanza che hanno impedito la realizzazione o l'ultimazione del progetto nei termini, senza che sia necessario apportare modifiche, l'efficacia temporale del provvedimento di VIA è automaticamente prorogata per la stessa durata inizialmente prevista».
*50. 5. Ruffino, Tartaglione, Sisto, Sarro, D'Ettore.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, lettera c), numero 1), dopo le parole: «o VIA in sede statale ai sensi del comma 2», aggiungere le seguenti: «e VIA in sede regionale ai sensi del comma 3»
   b) alla lettera d), numero 1) dopo le parole: «lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale», aggiungere le seguenti: «e regionale»;
   c) al comma 1, lettera m), dopo il numero 3, aggiungere il seguente:
    3-bis) al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: «A fronte di circostanziati motivi riportati nell'istanza che hanno impedito la realizzazione o l'ultimazione del progetto nei termini, senza che sia necessario apportare modifiche, l'efficacia temporale del provvedimento di VIA è automaticamente prorogata per la stessa durata inizialmente prevista».
*50. 6. Andreuzza, Binelli, Colla, Fiorini, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 3) con il seguente:
    3) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ove non siano tecnicamente possibili le soluzioni organizzative di cui al periodo precedente le Amministrazioni interessate possono avvalersi degli Organi tecnici di altre Amministrazioni quale Autorità Competente».
50. 7. Tartaglione, Sisto, Sarro, Cortelazzo, D'Ettore, Ruffino.

  Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   e-bis) all'articolo 12, comma 2, dopo le parole: «l'autorità procedente» aggiungere le seguenti: «o il soggetto proponente».
50. 8. Tartaglione, Sisto, Sarro, Cortelazzo, D'Ettore, Ruffino.

  Al comma 1, lettera f), capoverso «Articolo 19», comma 6, sostituire l'ultimo periodo con seguente: La relativa comunicazione è, altresì, pubblicata sul sito internet istituzionale.
50. 9. Tartaglione, Sisto, Sarro, D'Ettore, Ruffino.

  Al comma 1, lettera f), capoverso «Articolo 19», al comma 7, sostituire le parole: del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, per i profili di competenza con le seguenti: onde consentire al soggetto proponente di formulare la richiesta di cui al periodo precedente in termini consapevoli e di contro dedurre rispetto ad eventuali condizioni ritenute immotivate l'autorità competente comunica allo stesso con almeno 15 giorni di preavviso rispetto al termine per l'assunzione del provvedimento le condizioni e prescrizioni ritenute necessarie per l'esclusione dalla VIA.
50. 10. Mazzetti, Tartaglione, Sisto, Sarro, D'Ettore, Ruffino.

  Al comma 1, lettera f), capoverso «Articolo 19», al comma 11, sostituire il secondo periodo con il seguente: In caso di inerzia nella conclusione del procedimento, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241, completata eventualmente l'istruttoria nei successivi 30 giorni, provvede al rilascio del provvedimento entro i successivi trenta giorni.
50. 11. Tartaglione, Sisto, Sarro, Cortelazzo, D'Ettore, Ruffino.

  Al comma 1, lettera m) sostituire il numero 1 con il seguente:
    1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Nel caso di progetti di competenza statale, la Direzione Generale competente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 24, procede all'adozione del provvedimento di VIA. Qualora sia necessario procedere ad accertamenti e indagini di particolare complessità, l'autorità competente, con atto motivato, dispone il prolungamento della fase di valutazione sino a un massimo di ulteriori trenta giorni, dando tempestivamente comunicazione per via telematica al proponente delle ragioni che giustificano la proroga e del termine entro cui sarà emanato il provvedimento. Nel caso di consultazioni transfrontaliere il provvedimento di VIA è adottato dal Direttore Generale entro il termine di cui all'articolo 32, comma 5-bis. Decorsi inutilmente i termini di cui al periodo precedente senza che la Commissione competente di cui all'articolo 8 si sia espressa, il Direttore Generale della competente Direzione Generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro i successivi sessanta giorni, e sulla base del parere dell'ISPRA acquisito entro il termine di trenta giorni, provvede all'adozione del provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del Direttore Generale della competente Direzione Generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo da rendere entro quindici giorni dalla richiesta. In caso di inutile decorso del termine per l'adozione del provvedimento di VIA da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ovvero per l'espressione del concerto da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nonché qualora sia inutilmente decorso il termine complessivo di duecentodieci giorni, a decorrere dall'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di VIA, su istanza del proponente o dei Ministeri interessati, l'adozione del provvedimento è rimessa alla deliberazione del Consiglio dei ministri che si esprime entro i successivi trenta giorni.».
50. 12. Gava, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 1, lettera n), al punto 1 premettere il seguente:
    01) al comma 2, dopo le parole: «Il provvedimento unico di cui al comma 1» e prima delle parole: «comprende il rilascio dei seguenti titoli laddove necessario», sono aggiunte le seguenti: «, che in ogni caso costituisce livello essenziale delle prestazioni,».
50. 13. Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Gava.

  Al comma 1, dopo la lettera n) aggiungere la seguente:
   n-bis) dopo l'articolo 27, è aggiunto il seguente:

Art. 27-bis.
(Semplificazione procedure amministrative)

  1. Al comma 1, dell'articolo 29-quinquies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, dopo le parole «un Coordinamento tra i rappresentanti di tale Ministero,», aggiungere le seguenti: «del Ministero dello sviluppo economico,»;
   b) al terzo periodo, aggiungere in fine il seguente periodo: «, come anche attraverso l'indizione di riunioni tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello sviluppo economico e una o più singole Regioni in ordine a problemi specifici e provvede altresì alla soluzione di problematiche inerenti i piani territoriali e i programmi regionali, anche sulla base delle proposte delle regioni interessate.».

  2. All'articolo 29-sexies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1, inserire il seguente:
  «1-bis. Le prescrizioni e le misure incluse nell'autorizzazione integrata ambientale sono tali da assicurare su tutto il territorio nazionale il principio di non distorsione della concorrenza tra gli impianti e il titolo autorizzativo non può essere oggetto di riesame, prima di quarantotto mesi dal suo rilascio. La presentazione della richiesta di riesame può avvenire su istanza del proponente anche prima del termine fissato dal periodo precedente e in tal caso si applica l'articolo 29-octies del presente decreto.».
50. 15. Andreuzza, Binelli, Colla, Fiorini, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:
   r-bis) all'allegato III, lettera u), della parte seconda, in fine, dopo le parole: «R.D. 29 luglio 1927, n. 1443» aggiungere le seguenti: «con esclusione delle acque minerali e termali disciplinate dalla precedente lettera b)»;
   r-ter) all'allegato IV, punto 2, lettera a), della parte seconda, dopo le parole: «con esclusione», e prima di: «ivi comprese», aggiungere le seguenti: «delle acque minerali e termali, disciplinate dalla lettera b) dell'allegato III della parte seconda,».
50. 17. Tartaglione, Cortelazzo, Sisto, Sarro, D'Ettore, Ruffino.

  Al comma 1, dopo la lettera r) inserire la seguente:
   r-bis) all'articolo 212, comma 5, dopo le parole: «nei medesimi comuni», aggiungere le seguenti: «Sono iscritti nell'albo previsto dal presente comma i professionisti di cui alla legge 6 giugno 1986, n. 251 e successive modifiche ed integrazioni. Il requisito dell'iscrizione al registro delle imprese, previsto dal decreto 3 giugno 2014, n. 120, è sostituito dall'iscrizione nel relativo albo professionale. Per l'effetto, il Comitato nazionale di cui al comma 2 è integrato con un componente designato dal l'organo esponenziale della categoria professionale».
50. 16. Sarro, Tartaglione, Sisto, Cortelazzo, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Allo scopo di garantire l'attrazione degli investimenti in Italia e di valorizzare le risorse energetiche nazionali, all'articolo 11-ter del decreto legge n. 135 del 14 dicembre 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 12 dell'11 febbraio 2019, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 le parole: «Entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2023,»;
   b) Il comma 4 è sostituito dal seguente:
  «4. Nelle more dell'adozione del PiTESAI, i procedimenti amministrativi in corso, ivi inclusi quelli di valutazione di impatto ambientale, relativi al conferimento di permessi di prospezione, permessi di ricerca e concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi sono consentiti. Fino all'adozione del PiTESAI, i permessi di prospezione, di ricerca e le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in essere, sia per aree in terraferma che in mare, mantengono la loro efficacia. Sono altresì consentiti I seguenti procedimenti in corso o avviati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, relativi a istanze di:
   a) proroga di vigenza delle concessioni di coltivazione di idrocarburi in essere;
   b) rinuncia a titoli minerari vigenti o alle relative proroghe;
   c) sospensione temporale della produzione per le concessioni in essere;
   d) riduzione dell'area, variazione dei programmi lavori e delle quote di titolarità».
   c) il comma 5 è soppresso.
   d) il comma 6 è soppresso.
   e) il comma 7 è soppresso.
   f) Al comma 8, il primo periodo è soppresso. Il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Nelle aree non compatibili con le previsioni del Piano, entro sessanta giorni dall'adozione del medesimo Piano, il Ministero dello sviluppo economico avvia i procedimenti di revoca, anche limitatamente ad aree parziali, dei permessi di prospezione e di ricerca in essere, con esclusione delle aree sulle quali insistono attività che avessero ottenuto parere positivo dalla Commissione VIA.» Il sesto periodo è soppresso;
   g) Il comma 13 è soppresso.
50. 18. Andreuzza, Binelli, Colla, Fiorini, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Al comma 4, dell'articolo 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 dopo le parole: «coltivazione di idrocarburi,» aggiungere «i procedimenti di cui alla parte II Titolo III e Titolo III bis del decreto legislativo n. 152 del 2006».
50. 19. Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:
  1-bis. Al comma 4, dell'articolo 2, del Decreto del Presidente della Repubblica, 7 settembre 2010, n. 160, dopo le parole «coltivazione di idrocarburi,» aggiungere le seguenti: «i procedimenti di cui alla parte II, Titolo III e Titolo III bis, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152,».
50. 20. Benvenuto, Lucchini, Badole, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Gava.

  Al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: ovvero ai procedimenti in itinere fatta salva la facoltà del proponente di comunicare all'amministrazione procedente la volontà di terminare il procedimento sulla base delle norme in vigore al momento della presentazione dell'istanza.
*50. 21. Sarro, Tartaglione, Sisto, Cortelazzo, D'Ettore, Ruffino.

  Al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: ovvero ai procedimenti in itinere fatta salva la facoltà del proponente di comunicare all'amministrazione procedente la volontà di terminare il procedimento sulla base delle norme in vigore al momento della presentazione dell'istanza.
*50. 22. Gava, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 194 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3, è inserito il seguente comma:
  «3-bis. Le disposizioni relative alla iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali delle imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui al comma 3 non si applicano alle imprese che trasportano rifiuti individuati nella lista verde di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, destinati a essere conferiti e utilizzati negli impianti industriali autorizzati ai sensi della disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale di cui agli articoli 29-sexies e seguenti del presente decreto in sostituzione di o in aggiunta a materie prime e sottoprodotti, fermo restando il rispetto della disciplina stabilita dai regolamenti dell'Unione europea applicabili. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Albo nazionale gestori ambientali, sentite le Associazioni nazionali rappresentative dei settori produttivi interessati, può individuare con propria deliberazione misure semplificate per l'iscrizione delle suddette imprese. Tali misure tengono conto delle esigenze legate a modalità intermodali o combinate di trasporto e possono includere obblighi di comunicazione a carico degli operatori italiani responsabili della importazione dei rifiuti. L'iscrizione non richiede la prestazione di garanzie finanziarie. Ulteriori misure di semplificazione possono essere introdotte, anche in deroga alla disciplina generale, con il solo limite del rispetto dei requisiti stabiliti dalla normativa dell'Unione europea, con accordo di programma da stipularsi, nel medesimo termine, tra Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Albo nazionale gestori ambientali e Associazioni nazionali rappresentative dei settori produttivi interessati».

  Conseguentemente alla rubrica dell'articolo 50 aggiungere le seguenti parole: , nonché delle procedure per la tracciabilità dei rifiuti importati dalla UE e utilizzati in cicli produttivi.
50. 23. Cortelazzo, Sarro, Tartaglione, Sisto, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. Per le autorizzazioni integrate ambientali in scadenza dal 31 gennaio 2020 al 15 ottobre 2020, data di cessazione dello stato di emergenza sanitaria, la scadenza del termine previsto per il riesame ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è prorogata di 180 giorni

  Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 50, aggiungere le seguenti parole: , nonché disposizioni di proroga dei termini in materia di autorizzazione integrata ambientale.
50. 24. Cortelazzo, Sarro, Tartaglione, Sisto, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art 50-bis.
(Carbon Capture and Storage)

  1. Al comma 3, dell'articolo 7 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, le parole: «e comunque per un periodo non superiore a 24 mesi dall'entrata in vigore delle presenti norme» sono soppresse.
50. 01. Sisto, Sarro, Tartaglione, Cortelazzo, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.
(Disposizioni in tema di cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS))

  1. Al fine di semplificare l'utilizzo del CSS-Combustibile di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 febbraio 2013, n. 22, gli impianti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del medesimo decreto, in possesso di autorizzazione integrata ambientale, ai sensi dei Titolo III-bis della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, possono utilizzare il CSS-Combustibile previa comunicazione ai sensi dell'articolo 29-nonies, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, da trasmettere da parte dell'utilizzatore all'autorità competente almeno sessanta giorni prima dell'effettivo utilizzo del CSS-Combustibile. Con la comunicazione trasmessa ai sensi del periodo precedente, l'utilizzatore ha la facoltà di utilizzare il CSS-Combustibile prodotto da qualunque produttore ai sensi del suddetto decreto.
  2. Le variazioni di combustibile di cui al presente articolo non rientrano nelle categorie di cui agli articoli 5, comma 1, lettera 1-bis) e 6, commi 6 o 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
50. 02. Sisto, Sarro, Tartaglione, Ruffino, D'Ettore.

  Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art 50-bis.
(Coordinamento delle attività di archeologia preventiva)

  1. All'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  «8-bis. La stazione appaltante presenta una proposta di piano per l'espletamento delle operazioni di cui al comma 8, lettere a), b) e c) alla Soprintendenza competente, che lo approva entro sessanta giorni, con eventuali prescrizioni, adottando contestualmente, ove necessario, l'ordine di occupazione di cui all'articolo 88, comma 2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e determinando il termine entro cui la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico si deve concludere; decorso inutilmente il termine di sessanta giorni per l'approvazione del piano, questo si considera assentito e il titolo di cui all'articolo 88 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si intende rilasciato per la durata di dodici mesi.»;
   b) al comma 9, dopo le parole: «in relazione all'estensione dell'area interessata», aggiungere le seguenti: «e comunque non superiore a sessanta giorni dalla comunicazione degli esiti delle attività svolte» e aggiungere in fine il seguente periodo: «Decorsi sessanta giorni senza che il soprintendente si sia espresso, la relazione definitiva si intende approvata».
50. 03. Sisto, Sarro, Tartaglione, Cortelazzo, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art 50-bis.
(Rafforzamento delle strutture preposte all'attività istruttoria)

  1. Al fine di accelerare la realizzazione dei programmi e dei progetti di investimento finalizzati a favorire la transizione energetica e il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione, per assicurare il necessario supporto tecnico e giuridico alle attività istruttorie dei progetti di sviluppo delle infrastrutture elettriche essenziali all'integrazione delle fonti rinnovabili, alla valorizzazione della generazione elettrica più efficiente e alla sicurezza del sistema elettrico, la Divisione del Ministero dello sviluppo economico competente all'esame delle istanze autorizzative della rete elettrica si avvale di un Comitato tecnico istruttorio posto alle dipendenze funzionali del Ministero dello sviluppo economico, formato da quindici unità di personale pubblico con almeno cinque anni di anzianità di servizio nella pubblica amministrazione ed esperienza professionale e competenze adeguate ai profili individuati, e collocato in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o analoga posizione prevista dall'ordinamento di appartenenza, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
  2. All'atto del collocamento in fuori ruolo è reso indisponibile per tutta la durata dello stesso un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. I componenti del Comitato sono nominati dal Ministro dello sviluppo economico e individuati tra gli appartenenti ad Amministrazioni pubbliche, all'ENEA, ad altri Enti di ricerca. I componenti del Comitato restano in carica cinque anni e sono rinominabili per una sola volta.
50. 04. Sisto, Sarro, Tartaglione, Cortelazzo, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.
(Semplificazioni per l'attuazione del PNIEC)

  1. I progetti previsti nel Piano di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale di collegamento elettrico fra la Regione Campania, la Regione Siciliana e la Regione Sardegna sono sottoposti alla procedura di consultazione pubblica prevista per i progetti di interesse comune (PCI) di cui al Regolamento (UE) 347/2013 e non alla procedura di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, n. 76.
  2. Nell'ambito del procedimento di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dei progetti di cui al comma 1, i termini previsti dall'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 e da ogni altra disposizione applicabile ai fini dell'adozione degli atti di assenso necessari alla costruzione dell'opera sono da considerarsi perentori.
  3. Nei casi in cui le disposizioni di legge o altri decreti e regolamenti attuativi delle medesime disposizioni non indichino un termine per l'espressione degli atti necessari all'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dei progetti di cui al comma 1, si applica il termine di trenta giorni previsto dall'articolo 2, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
  4. L'intesa regionale di cui all'articolo 1-sexies, comma 1 del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 in relazione ai progetti di cui al comma 1 è espressa nell'ambito della conferenza di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, nei termini indicati per la conclusione della stessa.
  5. Per i progetti di cui al comma 1 il procedimento di autorizzazione deve concludersi inderogabilmente entro centottanta giorni dalla presentazione dell'istanza. Decorso tale termine in assenza del provvedimento finale, entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al periodo precedente, si provvede al rilascio dello stesso previa intesa da concludersi in un apposito Comitato Intercostituzionale di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 23 dicembre 2009, i cui componenti sono designati, in modo da assicurare una composizione paritaria, rispettivamente dai Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti e dalla Regione o dalle Regioni interessate. Ove non si pervenga ancora alla definizione del procedimento di autorizzazione, entro i trenta giorni successivi al termine di cui al periodo precedente, si provvede all'autorizzazione del progetto con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, integrato con la partecipazione del presidente della Regione o delle Regioni interessate, su proposta del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti.
50. 05. Sisto, Sarro, Tartaglione, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art 50-bis.
(Incentivi per impianti di produzione elettrica alimentati da biomasse già esistenti)

  1. All'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
  «8-bis. Per gli impianti alimentati da biomasse viene aumentato di 4 anni il periodo di durata degli incentivi alla produzione di cui al presente decreto. Tali incentivi trovano copertura nel gettito della componente A3 delle tariffe dell'energia elettrica».
50. 06. Sisto, Sarro, Tartaglione, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art 50-bis.
(Parallelizzazione delle fasi e attività del procedimento amministrativo)

   d) All'articolo 1, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è aggiunto infine il seguente periodo: «Sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità utili al procedimento che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare».
   e) All'articolo 14, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  «5-bis. Qualora per la realizzazione di un medesimo progetto la legge preveda il rilascio di diversi atti, ai fini di tutela dell'ambiente del paesaggio, ai fini urbanistici ed edilizi, autorizzazioni, concessioni, approvazione, parere, intese e nulla osta comunque denominati, salve le disposizioni di cui al presente e ai successivi articoli, in ogni caso i relativi procedimenti amministrativi sono di regola svolti contestualmente e parallelamente.».
   f) All'articolo 52-bis, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, aggiungere in fine il seguente periodo: «I procedimenti per la verifica di assoggettabilità a VIA, per la valutazione di impatto ambientale, siano essi di competenza statale o regionale, nonché per il rilascio degli atti indicati all'articolo 27, comma 2, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ferma l'applicazione dell'articolo 27 stesso, sono in ogni caso di regola svolti contestualmente e parallelamente ai procedimenti disciplinati dal presente Capo e la decisione finale tiene conto della valutazione di impatto ambientale, ove prevista».
50. 07. Sarro, Tartaglione, Sisto, Cortelazzo, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.
(Certezza del quadro di riferimento nella fase di autorizzazione)

  All'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  «3-bis. Salvo che non violino leggi successivamente emanate la cui retroattività sia espressamente prevista, le autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti nell'ambito del procedimento di cui al presente articolo o in sede di valutazione di impatto ambientale, ove prevista, si intendono validamente acquisiti ai fini dell'autorizzazione unica se adottati sulla base del quadro normativo, ivi inclusi i vincoli ambientali e paesaggistici, vigente al momento del loro rilascio».
50. 08. Sarro, Tartaglione, Sisto, Casino, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.
(Semplificazione e accelerazione dei termini nell'ambito del procedimento di Autorizzazione Unica)

  Al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, apportare le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 4, comma 1-bis aggiungere in fine le seguenti parole: «ovvero sia opera interrata o che occupi una superficie contenuta rispetto a quella sulla quale la collettività esercita il diritto di uso civico»;
   b) all'articolo 52-bis, apportare le seguenti modificazioni:
    1) al comma 4, dopo le parole: «alla realizzazione», aggiungere le seguenti: «o alla riparazione, rimozione o sostituzione»;
    2) al comma 6, dopo le parole: «alla realizzazione», aggiungere le seguenti: «o alla riparazione, rimozione o sostituzione»;
   c) all'articolo 52-quinquies, apportare le seguenti modificazioni:
    1) al comma 2, dopo le parole: «ed all'esercizio», aggiungere le seguenti: «o alla riparazione, rimozione o sostituzione»;
    2) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  «2-bis. In deroga all'articolo 25, comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per le infrastrutture di cui al precedente comma 2, il provvedimento di VIA viene rilasciato dalla competente Direzione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare entro il termine di sessanta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 24 del predetto decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il provvedimento viene rilasciato previo parere della Commissione di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e previa acquisizione del concerto da parte della competente Direzione del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da rendere entrambi entro trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Qualora sia necessario procedere ad accertamenti e indagini di particolare complessità, la competente Direzione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con atto motivato, dispone il prolungamento della fase di valutazione sino a un massimo di ulteriori trenta giorni, dando tempestivamente comunicazione per via telematica al proponente delle ragioni che giustificano la proroga e del termine entro cui sarà emanato il provvedimento. Nel caso di consultazioni transfrontaliere il termine per l'emanazione del provvedimento di VIA è prorogato di 90 giorni o del diverso termine concordato ai sensi del comma 2 dell'articolo 32 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In caso di inutile decorso del termine per l'adozione del provvedimento di VIA ovvero per l'espressione del concerto da parte della competente Direzione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, su istanza del proponente o dei Ministri interessati, l'adozione del provvedimento è rimessa alla deliberazione del Consiglio dei ministri che si esprime entro i successivi trenta giorni.»;
   d) all'articolo 52-quater, apportare le seguenti modificazioni:
    1) al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «e, nei casi, di progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale, dal parere della Commissione di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;
    2) al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «Alla valutazione di impatto ambientale di cui alla presente disposizione si applica l'articolo 52-quinquies, commi 2-bis e 2-ter».
50. 09. Cortelazzo, Gelmini, Sarro, Tartaglione, Sisto, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art 50-bis.
(Intesa Regionale)

  All'articolo 1-sexies, comma 4-bis, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, sostituire le parole: «dell'autorizzazione, entro i novanta giorni successivi al termine di cui al comma 3», con le seguenti: «dell'autorizzazione entro il termine di conclusione della conferenza di servizi di cui agli articoli 14-bis e 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241,».
50. 010. Sisto, Sarro, Cortelazzo, Tartaglione, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.
(Semplificazione procedimenti autorizzativi per installazione nuova capacità rinnovabile)

  All'articolo 12, comma 3, decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dopo le parole: «nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi,» inserire le seguenti: «ivi inclusi gli interventi, anche consistenti in demolizione di manufatti o in interventi di ripristino ambientale, occorrenti per la riqualificazione delle aree di insediamento degli impianti».
50. 011. Mazzetti, Sisto, Sarro, Cortelazzo, Tartaglione, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.
(Analisi territoriale per il rispetto della vincolistica)

  All'articolo 1, comma 5 della legge 23 agosto 2004, n. 239, aggiungere in fine il seguente periodo: «I soggetti proponenti, ai fini della progettazione, possono consultare le amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, dei beni culturali e del paesaggio per ottenere informazioni circa i vincoli e le prescrizioni relative al territorio interessato dal tracciato, chiedere in merito pareri preventivi e conoscere le linee guida, le misure, i piani e programmi adottati o in via di adozione da parte delle amministrazioni ai fini della tutela e della valorizzazione dei beni ambientali, paesaggistici, culturali ed archeologici. Le amministrazioni rispondono entro trenta giorni dalla richiesta.».
50. 012. Sisto, Sarro, Cortelazzo, Tartaglione, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.
(Fast track del provvedimento unico di VIA per contrastare l'emergenza)

  1. Al fine di contrastare la situazione di emergenza economica derivante dalla diffusione dell'infezione da Covid-19, semplificare e accelerare gli interventi atti a conseguire gli obiettivi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), nonché le opere pubbliche o private di rilevante impatto sul territorio, l'avvio di insediamenti produttivi e le attività imprenditoriali suscettibili di avere consistenti effetti positivi sull'economia e l'occupazione, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 apportare le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 8, apportare le seguenti modificazioni:
    1) al comma 1, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «All'attività istruttoria partecipa un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali che esprime le valutazioni di competenza del medesimo Ministero e, per i procedimenti per i quali sia riconosciuto un concorrente interesse regionale, un esperto designato dalle regioni e dalle province autonome interessate, individuato tra i soggetti in possesso di adeguata professionalità ed esperienza nel settore della valutazione dell'impatto ambientale e del diritto ambientale.»;
    2) al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: «e della Commissione tecnica per gli interventi strategici»;
    3) al comma 5, dopo le parole: «della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale» aggiungere le seguenti: «e della Commissione tecnica per gli interventi strategici», nonché dopo le parole: «della Commissione» aggiungere le seguenti: «e della Commissione tecnica per gli interventi strategici»;
   b) dopo l'articolo 8-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 8-ter.
(Commissione tecnica per gli interventi strategici)

  1. È istituita la Commissione tecnica per gli interventi strategici presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. La Commissione fornisce supporto tecnicoscientifico all'autorità competente per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di cui al presente decreto, dei progetti individuati:
   a) per le opere comprese nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) di preminente interesse nazionale;
   b) in via facoltativa, per le opere comprese nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) di competenza regionale previa deliberazione della giunta regionale.
   2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. E composta dal Direttore generale della competente Direzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che la presiede, dal Direttore generale della competente Direzione del Ministero dei beni culturali e del turismo, nonché da tredici membri dotati di competenza nell'area paesaggistico-ambientale, ingegneristica, fisica e di scienze naturali, da due membri dotati di competenza nell'area economica, da tre membri dotati di competenza nell'area giuridica, da due membri dotati di competenza nell'area della salute pubblica.
   3. I componenti sono individuati tra dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 3, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 con almeno dieci anni di anzianità di servizio e comprovata professionalità e competenza, garantendo il rispetto del principio dell'equilibrio di genere. I componenti sono collocati in posizione di fuori ruolo o di comando, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, legge 15 maggio 1997, n. 127, o analoga posizione prevista dall'ordinamento di appartenenza. All'atto del collocamento in fuori ruolo è reso indisponibile per tutta la durata dello stesso un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Ai commissari spetta una indennità aggiuntiva in ragione dei compiti effettivamente svolti e solo a seguito dell'adozione del relativo provvedimento. L'indennità è sostitutiva di ogni altro elemento retributivo accessorio ed integrativo.
  4. La Commissione è integrata con il Direttore generale della competente Direzione del Ministero dello sviluppo economico nel caso in cui gli interventi abbiano ad oggetto fonti energetiche.
  5. I componenti della Commissione restano in carica quattro anni e possono essere rinnovati solo una volta.
  6. La Commissione opera secondo le modalità operative di cui agli articoli 25-bis e 27-ter.
  7. La Commissione cura anche lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale laddove previste:
   a) per le opere o gli insediamenti produttivi di preminente interesse nazionale individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previa deliberazione del Consiglio dei ministri e sentite le regioni interessate;
   b) per le opere o gli insediamenti produttivi insistenti sul territorio di più regioni, individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previa deliberazione del Consiglio dei ministri e intesa con i Presidenti delle regioni interessate;
   c) in via facoltativa, per le opere di preminente interesse di una singola regione individuati con decreto del Presidente della regione, previa deliberazione della giunta regionale e sentiti gli enti locali interessati.

  8. I progetti di cui ai commi 1 e 7 sono individuati entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.».
   c) all'articolo 23, comma 4, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:
   «La pubblicazione può avvenire a cura del proponente, secondo le modalità tecniche di accesso al sito web dell'autorità competente tempestivamente indicate da quest'ultima» e, al secondo periodo, dopo le parole: «L'autorità competente», aggiungere le seguenti: «, ovvero il proponente,» e la parola: «comunica», è sostituita dalla seguente: «comunicano»;
   d) all'articolo 24, apportare le seguenti modificazioni:
    1) al comma 2, dopo le parole: «è pubblicato a cura dell'autorità competente ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1», aggiungere le seguenti: «ovvero del proponente, secondo le modalità di accesso al sito web dell'Autorità competente tempestivamente indicate da quest'ultima»;
    2) al comma 5, dopo le parole: «da pubblicare a cura dell'autorità competente sul proprio sito web», aggiungere le seguenti: «ovvero del proponente»;
    3) al comma 4, dopo le parole: «entro i trenta giorni successivi», aggiungere le seguenti: «anche per conto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e degli altri soggetti di cui all'articolo 23, comma 4»;
   e) all'articolo 25, apportare le seguenti modificazioni:
    1) dopo il comma 1, inserire il seguente:
  «1-bis. Prima dell'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale l'autorità competente trasmette al proponente la relativa proposta contenente le condizioni ambientali per la realizzazione e l'esercizio dell'opera. Entro i successivi dieci giorni, il proponente può trasmettere le proprie eventuali osservazioni e, qualora rilevi la non fattibilità tecnica o un contrasto tra le condizioni indicate, può richiedere all'autorità competente la convocazione, entro i successivi trenta giorni, di un incontro tecnico con le amministrazioni interessate per un confronto sulle condizioni previste. In tal caso, i termini di cui al comma 2 si intendono prorogati di ulteriori quarantacinque giorni».
    2) al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «La remissione al Consiglio dei ministri che si esprime entro i successivi trenta giorni, si applica a cura del proponente anche qualora sia inutilmente decorso il termine complessivo di 225 giorni, a decorrere dall'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di VIA»;
    3) dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  «7-bis. Nel caso in cui per le opere sottoposte a procedura di VIA venga determinato che debba svolgersi anche la verifica preventiva dell'interesse archeologico disciplinata dall'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 il proponente presenta un piano per espletare le operazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 8, dell'articolo 25 del medesimo decreto, la cui esecuzione non pregiudica l'emissione del provvedimento VIA, che può essere adottato in pendenza della verifica di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e viene effettuata prima dell'inizio dei lavori. La soprintendenza competente approva il piano entro sessanta giorni. Decorso inutilmente il termine di sessanta giorni, il piano si considera assentito e la verifica viene completata alle condizioni riportate nel progetto di fattibilità o dei documenti previsti dall'articolo 25, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con l'esecuzione del piano proposto per le operazioni previste ai punti a), b) e c) del comma 8, dell'articolo 25 del medesimo decreto e la redazione della relazione archeologica definitiva di cui al medesimo comma 8, entro un termine comunque non superiore a sessanta giorni dalla data in cui il soggetto proponente ha comunicato gli esiti delle attività svolte in attuazione del piano»;
   f) dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

25-bis.
(VIA per gli interventi strategici)

  1. Nei casi di procedure di valutazione ambientale previsti dall'articolo 8-ter, comma 1, nei quali il supporto tecnico-scientifico è reso dalla Commissione tecnica per gli interventi strategici, oltre alle semplificazioni stabilite dai commi seguenti, si applicano l'articolo 23, commi 1, 2 e 3, l'articolo 24, commi 1, 2 6 e 7, l'articolo 25, commi 1, 1-bis, 3, 4, 5, 6 e 7.
  2. La documentazione di cui all'articolo 23, comma 1 è pubblicata e resa accessibile, con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, nel sito web dell'autorità competente, entro il termine perentorio di cinque giorni dalla verifica della completezza della documentazione, l'eventuale ricorrere della fattispecie di cui all'articolo 32, comma 1, nonché l'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 33. Nel medesimo termine, l'autorità competente avvia i lavori della Commissione tecnica per gli interventi strategici di cui all'articolo 8-ter.
   Per consentire l'efficace partecipazione al processo decisionale da parte del pubblico interessato, quest'ultimo, dalla data di pubblicazione della documentazione e per la durata di trenta giorni, può presentare osservazioni concernenti la valutazione di impatto ambientale, la valutazione di incidenza ove necessaria e l'autorizzazione integrata ambientale. Entro il medesimo termine sono acquisiti per via telematica i pareri delle Amministrazioni e degli enti pubblici che hanno ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 23, comma 4. Entro i successivi quindici giorni dalla scadenza del termine di cui ai periodi precedenti, il proponente ha facoltà di presentare all'autorità competente le proprie controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri pervenuti e l'autorità competente può, per una sola volta, chiedere al proponente eventuali integrazioni assegnando allo stesso un termine perentorio non superiore a trenta giorni. Su richiesta motivata del proponente, l'autorità competente può concedere la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa.
  5. Nell'ambito della propria attività la Commissione tecnica prende debitamente in considerazione le osservazioni e le informazioni raccolte contestualmente in sede di consultazione.
  6. La Commissione tecnica per gli interventi strategici conclude i propri lavori entro il termine perentorio di centocinquanta giorni. Conseguentemente, il Direttore generale della competente Direzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Direttore generale della competente Direzione del Ministero dei beni culturali e del turismo adottano il relativo provvedimento di VIA.
  7. Nel caso in cui gli interventi abbiano ad oggetto fonti energetiche, il provvedimento di VIA è adottato congiuntamente al Direttore generale della competente Direzione del Ministero dello Sviluppo economico.
  8. Qualora la Commissione non rispetti i termini di conclusione dei propri lavori, il Capo Dipartimento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualità di responsabile del potere sostitutivo, acquisisce nei successivi dieci giorni la documentazione istruttoria prodotta e nei successivi trenta giorni adotta il provvedimento di VIA. Il responsabile del potere sostitutivo procede, inoltre, a liquidare al proponente un indennizzo per il mero ritardo pari alla metà degli oneri istruttori corrisposti ai sensi dell'articolo 33»;
   g) dopo l'articolo 21-bis, aggiungere il seguente:

   « Art. 21-ter.
(Provvedimento unico per gli interventi strategici)

  1. Alle procedure di valutazione ambientale disciplinate dall'articolo 8-ter, comma 1 si applica, su richiesta del proponente, l'articolo 27, commi 1, 2, 3, 9 e 10.
  2. All'articolo 27, comma 4, il termine previsto per la verifica dell'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 33 è ridotto a cinque giorni.
  3. I termini di cui all'articolo 27, comma 5 sono ridotti della metà.
  4. Per consentire l'efficace partecipazione al processo decisionale, dalla data di pubblicazione della documentazione e per la durata di trenta giorni, il pubblico può presentare osservazioni concernenti la valutazione di impatto ambientale, la valutazione di incidenza ove necessaria e l'autorizzazione integrata ambientale- Entro il medesimo termine sono acquisiti per via telematica i pareri delle Amministrazioni e degli enti pubblici che hanno ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 23, comma 4. Entro i successivi quindici giorni alla scadenza del termine di cui ai periodi precedenti, il proponente ha facoltà di presentare all'autorità competente le proprie controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri pervenuti e l'autorità competente può chiedere al proponente eventuali integrazioni assegnando allo stesso un termine perentorio non superiore a trenta giorni. Su richiesta motivata del proponente l'autorità competente può concedere la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa.
  5. L'autorità competente, ove motivatamente ritenga che le modifiche o le integrazioni siano sostanziali e rilevanti per il pubblico, dispone, entro cinque giorni dalla ricezione della documentazione integrativa, che il proponente trasmetta, entro i successivi dieci giorni, un nuovo avviso al pubblico, predisposto in conformità all'articolo 24, comma 2, del presente decreto, da pubblicare a cura della medesima autorità competente sul proprio sito web e di cui è data comunque informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. Entro i successivi trenta giorni il pubblico interessato può presentare ulteriori osservazioni.
  6. Entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e), di cui è data comunque informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate che tiene luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, legge 7 agosto 1990, n. 241, l'autorità competente indice la conferenza di servizi alla quale partecipano il proponente e tutte le Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate al rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi in materia ambientale richiesti dallo stesso proponente. La conferenza che si svolge secondo quanto previsto dall'articolo 27, comma 8 conclude i propri lavori nel termine di duecento giorni. Nell'ambito della propria attività la conferenza di servizi prende debitamente in considerazione le osservazioni e le informazioni raccolte contestualmente in sede di consultazione.»;
   h) all'articolo 33, apportare le seguenti modificazioni:
    1) al comma 3-bis, dopo le parole: «nonché i compensi spettanti ai membri della Commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis» aggiungere le seguenti: «della Commissione tecnica per gli interventi strategici di cui all'articolo 8-ter», nonché dopo le parole: «delle spese di funzionamento della commissione di cui all'articolo 8-bis» aggiungere le seguenti: «e della Commissione tecnica per gli interventi strategici di cui all'articolo 8-ter»;
    2) al comma 4, dopo le parole: «di cui all'articolo 8-bis» aggiungere le seguenti: «e di cui all'articolo 8-ter», nonché sostituire le parole: «della predetta Commissione» con le seguenti: «delle predette Commissioni».

  2. La Commissione di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
50. 013. Cortelazzo, Gelmini, Sisto, Sarro, Tartaglione, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.
(Coordinamento delle procedure di VIA e VAS)

  1. All'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  «5-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali, adotta le linee guida applicative delle prescrizioni di cui al comma 5, al fine del maggiore coordinamento tra le procedure di VIA e quelle di VAS».
50. 014. Cortelazzo, Sisto, Sarro, Tartaglione, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.
(Semplificazioni al Coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale)

  1. Al comma 1, dell'articolo 29-quinquies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, dopo le parole: «un Coordinamento tra i rappresentanti di tale Ministero,» inserire le seguenti: «del Ministero dello sviluppo economico,»;
   b) al terzo periodo, aggiungere in fine il seguente periodo: «, come anche attraverso l'indizione di riunioni tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello sviluppo economico e una o più singole regioni in ordine a problemi specifici e provvede altresì alla soluzione di problematiche inerenti ai piani territoriali e i programmi regionali, anche sulla base delle proposte delle regioni interessate».
50. 015. Sisto, Sarro, Tartaglione, Cortelazzo, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.
(Modifiche all'articolo 29-sexies del Codice dell'Ambiente)

  1. All'articolo 29-sexies, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1, inserire il seguente:
  «1-bis. Le prescrizioni e le misure incluse nell'autorizzazione integrata ambientale sono tali da assicurare su tutto il territorio nazionale il principio di non distorsione della concorrenza tra gli impianti e il titolo autorizzativo non può essere oggetto di riesame, prima di quarantotto mesi dal suo rilascio. La presentazione della richiesta di riesame può avvenire su istanza del proponente anche prima del termine fissato dal periodo precedente e in tal caso si applica l'articolo 29-octies del presente decreto».
50. 016. Cortelazzo, Sisto, Sarro, Tartaglione, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art 50-bis.
(Semplificazioni in materia di autorizzazione integrata ambientale)

  1. All'articolo 29-decies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è abrogato;
   b) al comma 2, le parole: «dall'invio della comunicazione di cui al comma 1», sono soppresse.

  2. All'articolo 29-quattuordecies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 7, le parole: «la comunicazione prevista all'articolo 29-decies, comma 1, nonché il gestore che omette di effettuare» sono soppresse;
   b) al comma 14, le parole: «dalla data della prima comunicazione di cui all'articolo 29-decies, comma 1 del rilascio della autorizzazione» sono soppresse.
50. 017. Labriola, Sisto, Sarro, Tartaglione, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.
(Misure per accelerare gli investimenti per le bonifiche e le industrializzazioni)

  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 240, è inserito il seguente:

«Art. 240-bis.

(Misure per accelerare gli investimenti per le bonifiche e le re industrializzazioni)

  1. Ai fini delle procedure di cui agli articoli 242, 242-bis, 249 e 252 del presente decreto, ove il progetto di bonifica prevede l'applicazione di una o più delle tecnologie definite all'allegato C del presente Titolo V, il progetto di bonifica si intende approvato se entro sessanta giorni dal ricevimento del progetto l'amministrazione competente non comunica al soggetto proponente il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2.
  2. L'amministrazione competente può indire motivatamente, entro trenta giorni dalla presentazione del progetto di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV della legge 7 agosto 1990, n. 241.
  3. Prima della formale adozione dell'eventuale provvedimento di diniego, l'amministrazione competente comunica tempestivamente al soggetto proponente i motivi che ostano all'approvazione del progetto. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, il soggetto proponente ha il diritto di presentare per iscritto osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini di cui al comma 1 che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.
  4. Ultimati gli interventi di bonifica, l'interessato presenta all'autorità di cui agli articoli 242 o 252 il piano di collaudo degli interventi al fine di verificare il conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione o dei valori di concentrazione soglia di rischio individuati dal documento di analisi di rischio approvato dall'autorità competente ai sensi del comma 4 dell'articolo 242 per la specifica destinazione d'uso. Il piano è approvato nei successivi quarantacinque giorni. In via sperimentale, per i procedimenti avviati entro il 2021, decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente, il piano di collaudo si intende approvato. L'esecuzione di tale piano è effettuata in contraddittorio con TARPA territorialmente competente, che procede alla validazione dei relativi dati e ne dà comunicazione all'autorità titolare del procedimento di bonifica entro quarantacinque giorni.
  5. La validazione dei risultati del piano di collaudo finale da parte dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente, che conferma il conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione o dei valori di concentrazione soglia di rischio approvati, costruisce certificazione dell'avvenuta bonifica. I costi dei controlli sul piano di collaudo e finale e della relativa validazione sono a carico del soggetto di cui al comma 1. Ove i risultati del collaudo finale dimostrino che non sono stati conseguiti i valori di concentrazione soglia di contaminazione o dei valori di concentrazione soglia di rischio approvati, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente comunica le difformità riscontrate all'autorità titolare del procedimento di bonifica e al soggetto di cui al comma 1, il quale deve presentare, entro i successivi quarantacinque giorni, le necessarie integrazioni al progetto di bonifica che è istruito nel rispetto delle procedure ordinarie ai sensi degli articoli 242 o 252 del presente decreto.
  6. Con decreto del Direttore generale per il risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con la Direzione del Ministero dello sviluppo economico, l'Allegato di cui al comma 1 è aggiornato ed eventualmente integrato ogni tre anni in funzione del progresso tecnologico e della dimostrazione sul campo dell'efficienza, in termini di risultato, di ulteriori tecnologie per la bonifica».
50. 018. Mazzetti, Gelmini, Sisto, Sarro, Tartaglione, D'Ettore, Ruffino.

ART. 50-bis

  Dopo l'articolo 50-bis aggiungere il seguente:

«Articolo 50-ter.
(Parallelizzazione delle fasi e attività del procedimento amministrativo)

  1. All'articolo 1, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è aggiunto in fine il seguente periodo: “Sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità utili al procedimento che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare.”.
  2. All'articolo 14, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 5, aggiungere il seguente: “5-bis. Qualora per la realizzazione di un medesimo progetto la legge preveda il rilascio di diversi atti, ai fini di tutela dell'ambiente del paesaggio, ai fini urbanistici ed edilizi, autorizzazioni, concessioni, approvazione, parere, intese e nulla osta comunque denominati, salve le disposizioni di cui al presente e ai successivi articoli, in ogni caso i relativi procedimenti amministrativi sono di regola svolti contestualmente e parallelamente.”.
  3. All'articolo 52-bis, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, aggiungere in fine il seguente periodo: “I procedimenti per la verifica di assoggettabilità a VIA, per la valutazione di impatto ambientale, siano essi di competenza statale o regionale, nonché per il rilascio degli atti indicati all'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ferma l'applicazione dell'articolo 27 stesso, sono in ogni caso di regola svolti contestualmente e parallelamente ai procedimenti disciplinati dal presente Capo e la decisione finale tiene conto della valutazione di impatto ambientale, ove prevista.”.».
50-bis. 01. Gava, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo l'articolo 50-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 50-ter.
(Disposizioni in tema di cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS))

  1. Al fine di semplificare l'utilizzo del CSS-Combustibile di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 febbraio 2013, n. 22, gli impianti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del medesimo decreto, in possesso di autorizzazione integrata ambientale, ai sensi del Titolo III-bis della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, possono utilizzare il CSS-Combustibile previa comunicazione ai sensi dell'articolo 29-nonies, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, da trasmettere da parte dell'utilizzatore all'autorità competente almeno sessanta giorni prima dell'effettivo utilizzo del CSS-Combustibile. Con la comunicazione trasmessa ai sensi del periodo precedente, l'utilizzatore ha la facoltà di utilizzare il CSS-Combustibile prodotto da qualunque produttore ai sensi del suddetto decreto.
  2. Le variazioni di combustibile di cui al presente articolo non rientrano nelle categorie di cui agli articoli 5, comma 1, lettera l-bis) e 6, commi 6 o 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».
50-bis. 02. Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci.

ART. 51.

  Dopo il comma 2 aggiungere in fine i seguenti:
  «2-bis. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, di 20 milioni di euro per l'anno 2022, di 30 milioni di euro a decorre dal 2023 fino all'esercizio 2034 al fine di assicurare gli investimenti per la messa in sicurezza, l'efficientamento e lo sviluppo delle reti ferroviarie regionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422. Le risorse del fondo sono destinate agli investimenti sulle reti ferroviarie di cui al precedente periodo, prioritariamente per gli interventi relativi a:
   a) sicurezza della circolazione ferroviaria, installazione ed aggiornamento tecnologico dei relativi sistemi, eliminazione dei passaggi a livello;
   b) manutenzione straordinaria delle infrastrutture ferroviarie;
   c) sviluppo delle reti ferroviarie.
  2-ter. L'utilizzo ed il riparto tra le regioni interessate del fondo di cui al comma precedente è disposto con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle infrastrutture e trasporti, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni regionali interessate d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Il riparto delle risorse tra le regioni interessate si effettua in proporzione dell'estensione delle reti di pertinenza di ciascuna, dei volumi di produzione dei servizi ferroviari e del numero di passeggeri trasportati. Con i medesimi decreti sono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa.
  2-quater. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».
51. 1. Maccanti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Rixi, Tombolato, Zordan, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Al fine di assicurare la continuità nell'esecuzione dei lavori concernenti progetti già assegnati a procedure di valutazione d'impatto ambientale, l'efficacia temporale, di cui all'articolo 25, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dei provvedimenti di VIA in scadenza nel 2020 è prorogata di due anni, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di ulteriore proroga da parte dell'autorità competente.
51. 3. Gava, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo l'articolo 51 aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.
(Opere per il completamento della ferrovia a doppio binario nella tratta Catanzaro-Taranto)

  1. Al fine di consentire l'ammodernamento e l'avvio delle opere per il completamento della ferrovia a doppio binario nella tratta Catanzaro-Taranto, sono stanziati 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. In sede di progettazione e di realizzazione delle opere è data precedenza ai collegamenti ferroviari nelle aree nelle quali il servizio ferroviario presenta aspetti di maggiore criticità, nonché alle misure necessarie a garantire alla fascia Jonica della regione Calabria un efficiente collegamento con le principali tratte nazionali. All'onere di cui al presente comma, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.».
51. 01. Torromino, Labriola, Sisto, D'Ettore, Ruffino.

ART. 52.

  L'articolo 52 è sostituito come segue:

Art. 52.
(Semplificazione delle procedure per interventi e opere nei siti oggetto di bonifica)

  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 242-bis è inserito il seguente:

«Art. 242-ter.

(Interventi e opere nei siti oggetto di bonifica)

  1. Nei siti oggetto di bonifica, inclusi i siti di interesse nazionale, possono essere realizzati interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, nonché opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi e, più in generale, altre opere lineari di pubblico interesse, di sistemazione idraulica, di mitigazione del rischio idraulico, nonché le tipologie di opere e interventi che abbiano ricevuto Provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale positivo ai sensi della Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 a condizione che detti interventi e opere siano realizzati secondo modalità e tecniche che non determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni. Devono altresì essere adottate le precauzioni necessarie a non aumentare i livelli di inquinamento delle matrici ambientali interessate e, in particolare, delle acque sotterranee soprattutto in presenza di falde idriche superficiali.
  2. La valutazione del rispetto delle condizioni di cui al comma 1 è effettuata da parte del proponente attraverso apposita autocertificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 da rendersi a firma congiunta da parte del Legale Rappresentante dell'Azienda e del Professionista incaricato nell'ambito dei procedimenti di approvazione ed autorizzazione degli interventi e, ove prevista, nell'ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.
  3. Ai fini del rispetto delle condizioni previste dal comma 1, sono da seguirsi le seguenti procedure e modalità di caratterizzazione, scavo e gestione dei terreni movimentati:
   a) nel caso in cui non sia stata ancora realizzata la caratterizzazione dell'area oggetto dell'intervento ai sensi dell'articolo 242 del presente decreto, il soggetto proponente accerta lo stato di potenziale contaminazione del sito mediante un Piano di indagini preliminari. Il Piano, comprensivo della lista degli analiti da ricercare, è concordato con l'agenzia di protezione ambientale territorialmente competente che si pronuncia entro e non oltre il termine di quindici giorni dalla richiesta del proponente, eventualmente stabilendo particolari prescrizioni in relazione alla specificità del sito. In caso di mancata pronuncia nei termini da parte dell'agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, esclusivamente nel caso in cui il sito ricada all'interno di un Sito di Interesse Nazionale perimetrato ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Piano di indagini preliminari è concordato con l'ISPRA che si pronuncia entro i quindici giorni successivi su segnalazione del proponente. Nel caso di mancato pronunciamento degli Enti entro i termini sopra stabiliti, vige l'istituto del silenzio-assenso di cui all'articolo 20 della legge 241/90 ed il Piano di indagini è da intendersi cantierabile. Il proponente, almeno trenta giorni prima dell'avvio delle attività d'indagine, trasmette agli enti interessati il piano con la data di inizio delle operazioni. Qualora l'indagine preliminare accerti l'avvenuto superamento delle CSC anche per un solo parametro, il soggetto proponente ne dà immediata comunicazione con le forme e le modalità di cui all'articolo 245, comma 2, del presente decreto, con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate;
   b) in presenza di attività di messa in sicurezza operativa già in essere, il proponente può avviare la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al comma 1 previa comunicazione all'agenzia di protezione ambientale territorialmente competente da effettuarsi con almeno quindici giorni di anticipo rispetto all'avvio delle opere. Al termine dei lavori, l'interessato assicura il ripristino delle opere di messa in sicurezza operativa;
   c) le attività di scavo sono effettuate con le precauzioni necessarie a non aumentare i livelli di inquinamento delle matrici ambientali interessate e, in particolare, delle acque sotterranee. Le eventuali fonti attive di contaminazione, quali rifiuti o prodotto libero, rilevate nel corso delle attività di scavo, sono rimosse e gestite nel rispetto delle norme in materia di gestione rifiuti. I terreni e i materiali provenienti dallo scavo sono gestiti nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120.

  3. Sono abrogati i commi 7, 8, 9 e 10, dell'articolo 34 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.
  4. È abrogato l'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 13 giugno 2017».
52. 100. Foti, Butti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 242-ter», apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire il comma 1 con il seguente:
  «1. Nei siti oggetto di procedimenti di bonifica, inclusi i siti di interesse nazionale, possono essere realizzati interventi e opere necessari per l'attuazione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima e per la realizzazione di interventi attuativi di sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea, nonché interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi interventi viabilistici e adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, alle migliori tecnologie disponibili, alle misure di sicurezza operativa e di tutela della salute dei lavoratori, nonché opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi e, più in generale, altre opere lineari pubbliche, di pubblico interesse o private, di sistemazione idraulica, di mitigazione del rischio idraulico, nuove iniziative industriali o modifica e/o ampliamento di impianti esistenti, opere con le medesime connesse, infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, a condizione che detti interventi e opere, ove interessino le matrici ambientali oggetto di bonifica, siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudichino né interferiscano con le attività di caratterizzazione o l'esecuzione e il completamento della bonifica, né determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area per la porzione interessata direttamente e indirettamente dall'opera o intervento nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e delle pertinenti Linee Guida tecniche emanate dall'INAIL»;
   b) al comma 3, dopo le parole: «il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto» sopprimere le seguenti: «per le aree ricomprese nei siti di interesse nazionale, e le regioni per le restanti aree», nonché, in fine, aggiungere le seguenti: «Gli interventi necessari per la realizzazione di misure di sicurezza operativa e di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori rientrano tra le categorie di interventi di cui al presente comma e sono eseguiti previa comunicazione all'autorità competente da parte del datore di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81»;
   c) al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:
   la lettera a) è sostituita dalla seguente:
   « a) nel caso in cui non sia stata ancora realizzata la caratterizzazione del sito ai sensi dell'articolo 242 del presente decreto, il soggetto proponente accerta lo stato di potenziale contaminazione dell'area oggetto dell'intervento mediante un Piano di indagini preliminari. Il Piano, comprensivo della lista degli analiti da ricercare, è concordato con l'agenzia di protezione ambientale territorialmente competente che si pronuncia entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla richiesta del proponente, eventualmente stabilendo particolari prescrizioni in relazione alla specificità del sito. In caso di mancata pronuncia nei termini da parte dell'agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, il Piano di indagini preliminari è concordato con l'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale che si pronuncia entro e non oltre i 15 giorni successivi su segnalazione del proponente. Il proponente, trenta giorni prima dell'avvio delle attività d'indagine, trasmette agli enti interessati il piano con la data di inizio delle operazioni. Qualora l'indagine preliminare accerti l'avvenuto superamento delle CSC anche per un solo parametro, il soggetto proponente ne dà immediata comunicazione con le forme e le modalità di cui agli articoli 242 o 245, comma 2, del presente decreto, con la descrizione delle eventuali misure di prevenzione o di messa in sicurezza di emergenza adottate, qualora ne ricorrano i presupposti»;
    2) alla lettera b), dopo le parole: «in presenza di attività di messa in sicurezza» sostituire la parola «operativa» con le seguenti: «o di misure di prevenzione», nonché, in fine all'ultimo periodo della medesima lettera b) sopprimere la parola: «operativa»;
    3) alla lettera c), le parole: «sono gestiti» sono sostituite con le seguenti: «possono essere eventualmente gestiti», nonché, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Laddove ne ricorrano i presupposti in relazione alla specifica attività autorizzata e condotta sul sito dal proponente, il progetto di intervento può prevedere il riutilizzo nel sito dei materiali di scavo estratti non contaminati, nonché il recupero dei rifiuti o il riutilizzo del prodotto libero rimossi nel processo produttivo».
52. 1. Mazzetti, Sisto, Sarro, Tartaglione, D'Ettore, Ruffino.

  Al comma 1, capoverso «Art. 242-ter», comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente;
   « b) Nel caso sia già stata realizzata la caratterizzazione del sito e siano attive misure di prevenzione o di messa in sicurezza, il proponente può avviare la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al comma 1 previa comunicazione all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente da effettuarsi con almeno quindici giorni di anticipo rispetto all'avvio delle opere, assicurando la continuità delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza d'emergenza attive. Al termine dei lavori, l'interessato assicura il ripristino delle opere di messa in sicurezza operativa».
52. 2. Sisto, Sarro, Tartaglione, Cortelazzo, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 52 aggiungere il seguente:

Art. 52.1.
(Disposizioni per la semplificazione della gestione dei rifiuti e delle terre e rocce da scavo)

  1. Al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 27 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1o dicembre 2010, n. 281, recante «Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005», sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la lettera c), del comma 7, dell'articolo 6, è sostituita dalla seguente:
   c) i materiali edili, le terre e rocce da scavo e le matrici materiali da riporto contenenti esclusivamente amianto legato in matrici cementizie o resinoidi in conformità con l'articolo 7, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, senza essere sottoposti a prove. Le discariche che ricevono tali materiali devono rispettare i requisiti indicati all'allegato 2 del presente decreto. In questo caso le prescrizioni stabilite nell'allegato 1, punti 2.4.2 e 2.4.3 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 possono essere ridotte dall'autorità territorialmente competente.
   b) la lettera b), del punto 1, dell'allegato 2, è sostituita dalla seguente:
   b) discarica per rifiuti non pericolosi, dedicata o dotata di cella monodedicata per tipologie di rifiuti individuati all'articolo 6, comma 1, lettera c) del presente decreto; per altre tipologie di rifiuti contenenti amianto, purché sottoposti a processi di trattamento ai sensi di quanto previsto dal decreto ministeriale n. 248 del 29 luglio 2004 e con valori conformi alla tabella 1, verificati con periodicità stabilita dall'autorità competente presso l'impianto di trattamento.

  2. Dopo il comma 1 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, è inserito il seguente:
  «1-bis. Per i piccoli cantieri in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità totali non superiori a 50 metri cubi, la dichiarazione di cui al comma 1 può essere inviata anche dopo l'inizio dei lavori di scavo. Le terre scavate sono raggruppate in attesa degli esiti delle procedure di caratterizzazione di cui all'allegato 4 in cumulo identificabile, separato e gestito in modo autonomo. Le terre non possono essere movimentate prima dell'invio della dichiarazione di cui al comma 1.».
52. 06. Gava, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52.1.

(Semplificazione delle procedure in materia di dragaggi)

  1. Le attività di dragaggio nelle infrastrutture portuali del territorio nazionale e nelle acque interne, sono interventi di pubblica utilità e indifferibili ed urgenti e costituiscono, ove occorra, variante al piano regolatore portuale e al piano regolatore del sistema portuale.
  2. L'autorizzazione alle attività di dragaggio è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei princìpi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Il rilascio dell'autorizzazione avviene con documento conclusivo della conferenza di servizi di cui all'articolo 14-ter della citata legge n. 241 del 1990, da convocare da parte dell'autorità competente, Autorità di sistema portuale o regione, e costituisce titolo alla realizzazione dei lavori e all'esercizio dell'infrastruttura portuale, in conformità al progetto approvato. Il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a novanta giorni, ivi compreso l'espletamento, qualora prevista per le eventuali opere connesse difformi dal piano regolatore portuale, della verifica di assoggettabilità a VIA sul progetto preliminare, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e sulla base di una caratterizzazione ambientale preliminare dei sedimenti, effettuata su un set analitico standard e a campione a seguito alle indicazioni dell'ARPA territorialmente competente.
   Fatta salva la caratterizzazione, classificazione e individuazione delle possibili opzioni di gestione dei materiali ai fini dell'autorizzazione ex articolo 109 del decreto legislativo 152 del 2006, prima dell'inizio dei lavori, qualora non risultino mai state effettuate analisi dei fondali, ovvero qualora, rispetto alle caratterizzazioni precedenti storiche già effettuate, o nei 6 anni precedenti alla richiesta di autorizzazione delle attività di dragaggio risultino sopravvenuti sversamenti o fenomeni che possano aver alterato le caratteristiche chimico fisiche ed ecotossicologiche dei fondali.
  3. Il materiale naturalmente depositato nei bacini idrici naturali laminari soggetti ad interramento non rientra nel campo di applicazione della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 se viene rimosso per esclusive ragioni di sicurezza idraulica o di ripristino della capacità di invaso e viene restituito nel bacino qualora necessario ai fini della reintegrazione degli ecosistemi. Ai fini dell'autorizzazione delle attività di cui al presente comma è presentato apposito piano alla regione o provincia autonoma competente per territorio.
  4. Le regioni e le provincie autonome con proprio provvedimento disciplinano le modalità di campionamento preventivo per verificare che i sedimenti di cui al comma 3 non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni, nonché di rilascio delle autorizzazioni di cui al comma precedente.
  5. Per gli interventi di gestione dei materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi, di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 109, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, diretti alla salvaguardia e protezione delle zone di transizione, lagunari e marino costiere del Friuli Venezia Giulia, continuano a valere i livelli chimici di riferimento nazionali, di cui alla tabella 2.5 dell'allegato tecnico del decreto ministeriale 15 luglio 2016, n. 173, Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 settembre 2016, n. 208, fatta eccezione per il parametro mercurio totale. Ai fini della presente disposizione, per il parametro mercurio, i limiti L1 e L2 di 0,3 e 0,8 mg/kg s.s. si intendono comunque rispettati, se la ricerca della frazione diversa da quella del solfuro mercurico non biodisponibile, determinata tramite norma tecnica nazionale o internazionale o similare purché opportunamente verificata dalla competente ARPA, fornisce valori inferiori ai suddetti limiti di 0,3 e 0,8 mg/kg s.s. di cui alla tabella 2.5 dell'allegato tecnico del citato decreto ministeriale n. 173 del 2016.
  6. All'articolo 240, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “oppure dovute ad attività estrattive storiche”».
  7. Qualora non diversamente disposto dal presente decreto-legge, tutti i termini per l'approvazione dei procedimenti di cui alla parte quarta, titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono ridotti da 60 giorni a 30 giorni.
52. 05. Gava, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

«Art. 52.01.
(Sviluppo degli impianti fotovoltaici su cave, bacini, discariche, siti di interesse nazionale)

  1. All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, 27, dopo il comma è aggiunto il seguente:
  1-bis. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici a terra e sistemi di accumulo di qualunque dimensione ricadenti in discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave e bacini non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo per le quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzativo nel rispetto delle norme regionali vigenti, nonché su aree, anche comprese nei siti di interesse nazionale, per le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell'articolo 242, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ovvero per le quali risulti chiuso il procedimento di cui all'articolo 242, comma 2, del medesimo decreto legislativo.
  2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali previa intesa con la Conferenza Unificata emetterà un decreto entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con il quale definisce “area non agricola” le aree compromesse come discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave e bacini non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo per le quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzativo nel rispetto delle norme regionali vigenti, nonché su bacini e aree, anche comprese nei siti di interesse nazionale, per le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell'articolo 242, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ovvero per le quali risulti chiuso il procedimento di cui all'articolo 242, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Su tali aree sarà pertanto possibile la realizzazione di impianti ad energia rinnovabile in deroga all'articolo 65 comma 1 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.».
52. 01. Sisto, Sarro, Tartaglione, Cortelazzo.

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52.1.
(Sviluppo degli impianti fotovoltaici su cave, bacini, discariche, siti di interesse nazionale)

  1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali previa intesa con la Conferenza Unificata emetterà un decreto entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con il quale definisce non area agricola le aree compromesse come discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave e bacini non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo per le quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzativo nel rispetto delle norme regionali vigenti, nonché su bacini e aree, anche comprese nei siti di interesse nazionale, per le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell'articolo 242, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ovvero per le quali risulti chiuso il procedimento di cui all'articolo 242, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Su tali aree sarà pertanto possibile la realizzazione di impianti ad energia rinnovabile in deroga all'articolo 65 comma 1 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
52. 03. Cortelazzo, Sisto, Sarro, Tartaglione, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

«Art. 52.1.

(Sviluppo degli impianti fotovoltaici su cave, bacini, discariche)

  1. Con decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali previa intesa con la Conferenza Unificata adotterà entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce area non agricola le aree compromesse come cave, bacini, discariche esaurite e/o bonificate. Su tali aree sarà pertanto possibile la realizzazione di impianti fotovoltaici in deroga all'articolo 65 comma 1 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27».
52. 02. Sisto, Sarro, Tartaglione, Cortelazzo, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 52 aggiungere il seguente:

Art. 52.1.
(Misure per abbattere l'inquinamento atmosferico)

  1. Al comma 9-bis dell'articolo 200 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) le parole «per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti «a decorrere dal 2020 fino al 2034»;
   b) al termine del primo periodo è aggiunto il seguente periodo: «Per le medesime finalità, sono incrementate le risorse previste al comma 5-ter, dell'articolo 24 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 2020, n. 8 per 2 milioni a decorrere dal 2021 fino al 2034».
   c) è aggiunto in fine il seguente periodo: «Dal 2021 è ridotto di due milioni lo stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
52. 04. Lucchini, Gava, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci.

ART. 52-bis.

  Dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente:

Art. 52-ter.
(Misure a sostegno della razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti)

  1. Al comma 115 dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017 n. 124, sostituire le parole «tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2023»;
  2. Per i titolari dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di distribuzione dei carburanti, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e successive modificazioni, che volontariamente provvedano alla riconversione degli impianti in aree attrezzate per la ricarica dei veicoli elettrici e per tutti i servizi connessi alla smart mobility, è previsto un contributo economico in regime di de minimis, definito con Decreto del Ministero dello sviluppo economico di cui al comma 4;
  3. Fino al 31 dicembre 2023, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998 n. 32 ed al fine di agevolare la razionalizzazione della rete distributiva, l'autorizzazione per nuovi impianti è subordinata alla chiusura di almeno due impianti esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge;
  4. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale dei gestori e dei titolari dell'autorizzazione, sono definite le modalità di attuazione dei commi 1 e 3 del presente articolo.
52-bis. 01. Andreuzza, Binelli, Colla, Fiorini, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

ART. 53.

  Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
   a) al primo periodo, del comma 4-bis, premettere le seguenti parole: «Fatto salvo il disposto dell'articolo 242, comma 1», nonché il periodo: «In caso di mancata pronuncia, trascorsi 15 giorni dalla scadenza del termine di 30 giorni di cui al periodo precedente, il Piano di indagini preliminari è concordato con l'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale» è sostituito con il seguente: «In caso di mancata pronuncia nei termini da parte dell'agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, il Piano di indagini preliminari è concordato con l'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale che si pronuncia entro e non oltre i 15 giorni successivi su segnalazione del proponente», nonché, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «con l'emissione di un provvedimento espresso. Trascorsi inutilmente i quindici giorni senza l'avvio delle attività di verifica e controllo da parte della provincia competente, il procedimento si considera definitivamente concluso.».
   b) sostituire il comma 4-ter con il seguente:
  «4-ter. In alternativa alla procedura di cui all'articolo 242, il responsabile della potenziale contaminazione o altro soggetto interessato al riutilizzo e alla valorizzazione dell'area, può presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare gli esiti del processo di caratterizzazione del sito eseguito nel rispetto delle procedure di cui all'allegato 2 del presente Titolo, allegando i risultati dell'analisi di rischio sito specifica e dell'eventuale applicazione a scala pilota, in campo, delle tecnologie di bonifica ritenute idonee. Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, valutata la documentazione di cui al primo periodo, approva, nel termine di novanta giorni, l'analisi di rischio con il procedimento di cui al comma 4 dell'articolo 242 e contestualmente indica, sentito il proponente, le condizioni per l'esecuzione dell'eventuale progetto a scala pilota e, ove ricorrano le condizioni, per l'approvazione del progetto operativo full-scale di cui all'articolo 242, comma 7. Sulla base delle risultanze istruttorie, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può motivatamente chiedere la revisione dell'analisi di rischio previa esecuzione di indagini integrative ove necessarie. Nei successivi novanta giorni, salvo proroga espressamente richiesta e motivata, il proponente presenta i risultati dell'applicazione dell'eventuale progetto pilota e il progetto operativo di bonifica full-scale. Nei successivi cinque giorni, il Ministero dell'Ambiente convoca la conferenza di servizi decisoria in modalità simultanea ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 e approva il progetto nei successivi 90 giorni. Alla conferenza dei servizi partecipa anche il proponente. Il potere di espropriare è attribuito al comune sede dell'opera. Ove il progetto debba essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità o a valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, il procedimento è sospeso fino all'acquisizione della pronuncia dell'autorità competente ai sensi della parte seconda del presente decreto. Qualora il progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, i titoli abilitativi per la realizzazione e l'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessari all'attuazione del progetto operativo sono ricompresi nel provvedimento autorizzatorie unico regionale rilasciato ai sensi dell'articolo 21-bis.».
   c) al comma 4-quater sostituire primo periodo con il seguente: «La certificazione di avvenuta bonifica di cui/all'articolo 248 può essere rilasciata anche per la sola matrice suolo, anche a stralcio in relazione singole aree catastalmente individuate, a condizione che risulti accertata l'assenza di interferenze con gli interventi di messa in sicurezza o bonifica delle acque sotterranee e non vi siano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri finitori dell'area», nonché, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Nel caso gli interventi di cui ai precedenti commi vengano effettuati dal soggetto di cui all'articolo 245, trovano applicazione le disposizioni di cui al successivo articolo 253, comma 4».
   d) dopo il comma 9, dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:
  «9-bis. In caso di compravendita di aree industriali ubicate nei siti di interesse nazionale, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare si impegna a fornire riscontro motivato espresso entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza di volturazione presentata congiuntamente da parte del proprietario cedente e dell'acquirente. In caso di esito positivo, l'acquirente accenderà idonea fideiussione nel valore di legge rispetto allo stato di adempimento delle bonifiche entro 30 giorni dal ricevimento del nuovo decreto».
53. 1. Sisto, Sarro, Tartaglione, Cortelazzo, D'Ettore, Ruffino.

  Aggiungere; infine, il seguente comma:
  3-ter. Per gli Enti Locali il cui bilancio presenta disavanzo di amministrazione, di cui all'articolo 188 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», o risulta in stato di dissesto finanziario di cui all'articolo 244 dello stesso, sono esclusi dai vincoli di spesa i finanziamenti destinati alla bonifica dei Siti di Interesse Regionale e dei Siti inquinati di Interesse Nazionale, di cui agli articoli 251 e 252, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di consentire l'avviodelle procedure di bonifica dei siti inquinati e la riqualificazione delle aree contaminate.
53. 2. Gava, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo l'articolo 53, inserire il seguente:

Art. 53-bis.
(Misure per favorire gli investimenti per la bonifica e la reindustrializzazione sostenibile dei territori e per il contenimento del consumo di suolo)

  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, apportare le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 240, comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente: « hh) siti orfani: siti per i quali il responsabile della contaminazione non è stato individuato, ovvero non adempie agli obblighi di riparazione di cui alla Parte Sesta del presente decreto, ovvero non è tenuto a sostenere i costi di cui alla Parte Sesta del presente decreto;»;
   b) all'articolo 6, comma 10, è aggiunto in fine il seguente periodo: «A seguito di una valutazione preliminare caso per caso da parte dell'autorità competente, possono altresì essere esclusi dal campo di applicazione della Parte II del presente decreto i progetti relativi alle opere necessarie ai fini dell'esecuzione degli interventi di emergenza di cui al Titolo V, Parte IV del presente decreto e i progetti relativi ad opere di carattere temporaneo.»;
   c) all'articolo 248:
    1) dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Al fine di consentire il riutilizzo delle aree per progetti di investimento, in un'ottica di sviluppo dell'economia circolare, riconversione, rilancio o riqualificazione contenendo il consumo di suolo non antropizzato, nel caso di interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente o misure di prevenzione, le opere di investimento, riconversione, rilancio o riqualificazione devono essere realizzate secondo modalità e tecniche che non pregiudicano né interferiscono con il completamento e l'esecuzione degli interventi di bonifica o messa in sicurezza operativa e permanente o misure di prevenzione, né determinano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area, nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e delle pertinenti Linee Guida tecniche emanate dall'INAIL La previsione di cui al periodo precedente è applicabile, su richiesta del proponente, anche per l'adozione da parte dell'autorità competente del provvedimento di conclusione del procedimento qualora la contaminazione rilevata nella matrice suolo risulti inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC) oppure, se superiore, risulti comunque inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR) determinate a seguito dell'analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica approvata dall'autorità competente. Nel caso di aree già industrializzate, con presenza di impianti, edifici ed infrastrutture, presenza di reti tecnologiche attive, elettrodotti, sotto servizi in genere, reti viarie e ferroviarie interne) che vengono definite, nell'ambito del procedimento di bonifica, come aree di non intervento e sono attestate come tali da una perizia giurata, le opere di investimento, riconversione, rilancio o riqualificazione devono essere realizzate secondo modalità e tecniche che non determinano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area, nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e delle pertinenti Linee Guida tecniche emanate dall'INAIL»;
    2) al comma 3, è aggiunto in fine il seguente periodo: «La certificazione di avvenuta bonifica costituisce titolo per lo svincolo delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 242, comma 7 in relazione ai lotti o alla aree per i quali è intervenuta l'attestazione di non contaminazione nonché quelli per i quali è stata rilasciata la certificazione di avvenuta notifica.».
53. 04. Gava, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo l'articolo 53, inserire il seguente:

Art. 53-bis.

  1. All'articolo 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 12, dopo il comma 17 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Al fine di tutelare l'ambiente, il paesaggio, il patrimonio storico e artistico nazionale e la pubblica sicurezza nonché la salvaguardia nei territori e nei siti inseriti nella “lista del patrimonio mondiale” sulla base delle tipologie individuate dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio mondiale culturale e ambientale, firmata a Parigi il 16 novembre 1972 dai Paesi aderenti all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 77, definiti per la loro unicità, punte di eccellenza del patrimonio culturale, paesaggistico e naturale italiano e della sua rappresentazione a livello internazionale, sono vietate:
   a) l'avvio di qualunque attività che dia inizio a nuovi impianti di stoccaggio GPL, prodotti petroliferi e petrolchimici;
   b) l'avvio di attività di stoccaggio di impianti di gas naturale, gas artificiale o combustibili in serbatoi;
   c) l'avvio di attività di stoccaggio di prodotti di gas di petrolio liquefatto e di gas naturale liquefatto o prodotti combustibili solidi.
   2. Il divieto alle attività di cui al comma 1, lettere a), b) e c) è esteso anche a quelle già autorizzate ma non in esercizio.
   3. Al fine di favorire l'eliminazione delle sorgenti dell'inquinamento e la riduzione delle concentrazioni delle sostanze inquinanti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee restano fermi gli obblighi della legislazione vigente in materia di interventi di bonifica e di ripristino ambientale per il concessionario, il proprietario o i gestori dei siti di cui al comma 1.».
53. 01. Sisto, Sarro, Tartaglione, Cortelazzo, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 53 inserire il seguente:

Art. 53-bis.
(Semplificazioni per la promozione del riciclo della plastica)

  1. Le bottiglie di cui all'articolo 13-ter, comma 2, del decreto del Ministro per la sanità 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973, possono contenere fino al 100 per cento di polietilentereftalato riciclato. Il Ministro della salute, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adegua, con proprio decreto, il citato articolo 13-ter, comma 2, del decreto del Ministro per la sanità 21 marzo 1973 a quanto disposto dal primo periodo.
  2. All'articolo 1, comma 653, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per l'incremento della quota percentuale di utilizzo di materie prime plastiche riciclate nei prodotti finali.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»
53. 02. Gava, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo l'articolo 53, inserire il seguente:

Art. 53-bis.
(Discariche o ammassi di rifiuti, autorizzati in data antecedente al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915)

  1. Ai fini della tutela della salute e dell'ambiente, le aree interessate da discariche o ammassi di rifiuti, storicamente risalenti, con atto formale, a epoche anteriori all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, recante attuazione delle direttive (CEE) numero 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e numero 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi, sono sottoposte a un'indagine preliminare volta ad accertare il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC).
  2. Nel caso in cui nelle aree di cui al comma 1, il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) sia stato superato, si provvede alla messa in sicurezza permanente della area interessata in applicazione delle disposizioni in materia di bonifica di siti contaminati di cui al titolo V, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
  3. Nel caso in cui, nelle aree di cui al comma 1, il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) non sia stato superato, l'area interessata rimane fruibile per la destinazione d'uso conforme agli strumenti urbanistici, secondo le destinazioni previste dalle colonne A e B della tabella 1, dell'allegato 5 della parte quarta del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.
53. 03. Gava, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci.

ART. 54.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2014, n. 116, dopo il comma 11-bis, sono inseriti i seguenti:
  «11-ter. Per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Presidente della Regione può autorizzare, in via d'urgenza, interventi di manutenzione idraulica straordinaria, diretti a migliorare la funzionalità dell'alveo fluviale, compreso l'alveo di piena, con opere mirate al ripristino della sezione originale di deflusso attraverso:
   a) l'estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia e altre materie dal letto dei fiumi, torrenti e canali pubblici, fino al ripristino del livello storico dell'alveo;
   b) l'estrazione di tronchi d'albero e di materiali vegetali che impediscono il regolare deflusso delle acque;
   c) la mitigazione del rischio geologico attraverso la stabilizzazione dei versanti.
  11-quater. La conferenza di servizi è convocata, entro 15 giorni dalla presentazione della domanda con la relativa documentazione da parte dei soggetti pubblici o privati interessati, ai sensi del comma 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, e si esprime entro 45 giorni dalla convocazione della prima riunione. Il termine massimo per il rilascio dei pareri in sede di conferenza di servizi è di 15 giorni. Gli interventi di cui al comma I relativi al reticolo idrico minore sono autorizzati sentiti i comuni interessati.
  11-quinquies. La documentazione di cui al comma 2 deve contenere il progetto, la planimetria catastale con evidenziata l'area oggetto della richiesta, i certificati catastali, il rilievo topografico, la relazione tecnica che illustra le modalità di utilizzo dell'area, la documentazione fotografica, la relazione idraulica sulle preesistenti configurazioni dell'alveo, nonché la stima della qualità e della quantità del materiale da estrarre per il ripristino del livello storico dell'alveo. Le domande presentate e i provvedimenti di autorizzazione sono pubblicati nel sito internet istituzionale della regione. Eventuali richieste di interesse concorrente, in caso di domande presentate da parte di soggetti privati, devono pervenire entro quindici giorni dalla pubblicazione della domanda nel sito internet istituzionale della regione.
  11-sexies. Il Presidente della Regione, anche attraverso enti pubblici delegati, provvede al controllo della buona esecuzione degli interventi e alla corrispondenza della quantità e della qualità del materiale estratto alla stima di progetto, anche attraverso moderni sistemi di controllo e dispositivi elettronici, da applicare a spese della ditta esecutrice dei lavori.
  11-septies. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, i materiali litoidi e vegetali rimossi dal demanio idrico e marittimo per interventi diretti a prevenire situazioni di pericolo o per il ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua possono, in deroga all'articolo 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, essere ceduti a compensazione degli oneri di trasporto e di opere idrauliche ai realizzatori degli interventi stessi, ovvero può essere prevista la compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, in relazione ai costi delle attività inerenti alla sistemazione dei tronchi fluviali con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutare, in relazione ai costi delle attività svolte per l'esecuzione dei lavori sulla base dei canoni demaniali vigenti. Il presidente della regione assicura la corretta valutazione del valore assunto per i materiali litoidi rimossi nonché la corretta contabilità dei relativi volumi».

  Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
   « 3.1. All'allegato IV della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera o) del paragrafo 7, è sostituita dalla seguente:
   “o) opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica ed altri interventi destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale; restano escluse le opere idrauliche di I, II e 111 categoria secondo il R.D. 523/1904 realizzate dalla Pubblica amministrazione;”».
54. 1. Gava, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3.1. Al fine di giungere al completamento dell'idrovia Padova-Venezia utilizzabile anche come scolmatore per il risanamento idrogeologico e la messa in sicurezza del territorio e dei bacini coinvolti, è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per Vanno 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 250 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
54. 2. Sisto, Sarro, Tartaglione, Cortelazzo, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 54 inserire il seguente:

Art. 54-bis.
(Rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture)

  1. L'articolo 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dal seguente:
  «1. Il luogo di produzione dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione e dismissione delle infrastrutture, effettuata direttamente dal gestore dell'infrastruttura a rete e degli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o tramite terzi, può coincidere, alternativamente, con la sede del cantiere che gestisce l'attività manutentiva o di dismissione, con la sede locale del gestore della infrastruttura nelle cui competenze rientra il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione o di dismissione o con la sede locale del impresa che effettua la manutenzione o la dismissione per conto del gestore, nelle cui competenze rientra il tratto di infrastruttura a rete o impianto interessati dai lavori di manutenzione o di dismissione. Nel luogo di produzione individuato ai sensi del periodo precedente, i rifiuti devono essere codificati, classificati, depositati, ai sensi della normativa vigente, e caricati nel registro di carico e scarico.
   1-bis. I rifiuti derivanti dalla attività di raccolta e pulizia delle infrastrutture autostradali, con esclusione di quelli prodotti dagli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o da altre attività economiche, sono raccolti direttamente dal gestore della infrastruttura a rete che provvede alla consegna a gestori del servizio dei rifiuti solidi urbani.
   1-ter. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 193 del presente decreto legislativo, la movimentazione dei rifiuti derivanti dalla manutenzione o dalla dismissione alle infrastrutture a rete e dagli impianti, dal luogo di produzione fisica al luogo di produzione dei rifiuti individuato ai sensi del comma 1, non necessita dell'iscrizione all'Albo Gestori ambientali e non deve essere accompagnata dal formulario di identificazione dei rifiuti ma da un documento aziendale di trasporto, che può essere reso anche nel solo formato digitale, equipollente al documento di trasporto delle merci (DdT) e contenente almeno le seguenti informazioni: società (gestore dell'infrastruttura o impresa di manutenzione o dismissione), luogo di svolgimento dell'attività di manutenzione o dismissione (indirizzo/coordinate geografiche), data di svolgimento dell'attività, tipologia o breve descrizione dei rifiuti o dei materiali riutilizzabili, quantità presunta per ogni tipologia dei rifiuti o materiali riutilizzabili, luogo del deposito temporaneo o di concentramento (indirizzo/coordinate geografiche).
   1-quater. Il materiale tolto d'opera prodotto dalle attività di manutenzione o dismissione delle infrastrutture a rete e agli impianti che richieda una successiva valutazione tecnica per essere classificato come bene o come rifiuto, potrà essere movimentato verso un luogo di concentramento per la successiva valutazione tecnica. Tale movimentazione è accompagnata da un documento aziendale, reso anche nel solo formato digitale, analogo a quello indicato al comma precedente.
   2. La valutazione tecnica del gestore della infrastruttura di cui ai commi precedenti è eseguita non oltre sessanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori. La documentazione relativa alla valutazione tecnica è conservata, unitamente ai registri di carico e scarico, per cinque anni.
   3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai rifiuti derivanti da attività di manutenzione o dismissione, effettuata direttamente da gestori erogatori di pubblico servizio o tramite terzi, dei mezzi e degli impianti fruitori delle infrastrutture di cui al comma 1.
   4. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 190, comma 3, i registri di carico e scarico relativi ai rifiuti prodotti dai soggetti e dalle attività di cui al presente articolo possono essere tenuti in uno dei luoghi di produzione dei rifiuti indicati nel comma 1.
   5. I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva. Tali rifiuti potranno essere conferiti direttamente ad impianti di smaltimento o recupero o, in alternativa, raggruppati temporaneamente presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva. Il soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva è comunque tenuto all'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali, prevista dall'articolo 212, comma 5, per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti.».
54. 01. Gava, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci.

ART. 55.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  «2-bis. L'Ente parco nazionale Asinara, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, è autorizzato, nel biennio 2020/2021, a stabilizzare n. tre unità di personale, in misura sovrannumeraria. In deroga all'articolo 20 comma 1 della legge 25 maggio 2017, n. 75, la stabilizzazione è effettuata mediante selezione pubblica riservata ai soggetti in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato presso l'Ente medesimo e che abbiano un'anzianità di servizio presso la pubblica amministrazione di almeno 2 anni».
55. 1. Sarro, Sisto, Tartaglione, Cortelazzo, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 55, inserire il seguente:

Art. 55.1.
(Semplificazioni per il trasporto degli imballaggi usati)

  1. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 180-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legge, sono adottate le misure necessarie per semplificare le operazioni di trasporto, stoccaggio e preparazione per il riutilizzo degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio non pericolosi prodotti nell'ambito delle attività delle imprese, secondo i seguenti criteri:
   a) il trasporto dei rifiuti di imballaggio non pericolosi tra diverse unità locali della medesima impresa, eseguito anche da soggetti terzi a condizione in tal caso che vengano utilizzati i medesimi mezzi impiegati per la consegna degli imballaggi pieni, è effettuato con mezzi iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in un'apposita sezione secondo una procedura semplificata;
   b) il deposito dei rifiuti presso il luogo o i luoghi di raggruppamento iscritti nell'apposita sezione dell'Albo nazionale gestori ambientali non è soggetto ad autorizzazione a condizione che vengano rispettati i limiti quantitativi e temporali e le ulteriori condizioni per il deposito temporaneo dei rifiuti definiti all'articolo 183, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ad eccezione del requisito concernente il luogo di produzione dei rifiuti, il quale si intende stabilito presso il luogo indicato dall'impresa nell'ambito della procedura di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali;
   c) il trasporto dei rifiuti di cui al presente comma è accompagnato da un documento semplificato di trasporto in sostituzione del formulario di identificazione dei rifiuti di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
55. 03. Sarro, Sisto, Tartaglione, Cortelazzo, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 55, inserire il seguente:

Art. 55.1.
(Proroghe degli adempimenti in materia ambientale ed energetica)

  1. Tutti i termini per adempimenti in scadenza dal 31 gennaio 2020 previsti a carico dei gestori di attività industriali da disposizioni legislative o regolamentari o da provvedimenti amministrativi o autorizzativi in materia ambientale ed energetica, ivi compresi, gli autocontrolli, le verifiche, le prove e i monitoraggi, l'esecuzione di controlli periodici, l'ottemperanza a prescrizioni, l'invio dei dati, relazioni e comunicazioni previsti nelle prescrizioni di provvedimenti autorizzativi, sono prorogati fino ai 180 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
  2. La scadenza del termine previsto per il riesame ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è prorogata di sei mesi. I termini di cui all'articolo 29- quater comma 10 del decreto legislativo n. 152/06, in corso alla data di entrata in vigore del presente atto, sono prorogati di 180 giorni. Per la presentazione di integrazioni alle istanze di autorizzazione integrata ambientale, in scadenza entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente atto, su motivata richiesta del gestore, l'autorità competente può concedere proroghe dei relativi termini fino a 180 giorni, acquisendo se del caso il parere dell'autorità di controllo. L'autorità di controllo di cui all'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo n. 152/06, previa motivata richiesta del gestore dell'impianto accorda proroghe fino a 180 giorni nell'attuazione degli adempimenti stabiliti nel piano di monitoraggio e controllo incluso nell'Autorizzazione Integrata Ambientale vigente. Le autorità di controllo di cui all'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo n. 152/06, provvedono a riorganizzare, riprogrammandole, le ispezioni già previste nell'anno 2020, anche in deroga ai piani di ispezione di cui all'articolo 29-decies, comma 11, del decreto legislativo n. 152/06.
55. 02. Gava, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo l'articolo 55, inserire il seguente:

Art. 55.1.
(Responsabile delle categorie dell'Albo gestori ambientali)

  1. Il legale rappresentante può sempre assumere il ruolo di responsabile tecnico per le categorie di iscrizione all'Albo gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, senza necessità di alcuna verifica solo per l'azienda di cui è legale rappresentante, a condizione che abbia ricoperto tale ruolo per almeno tre anni consecutivi nella medesima azienda.
55. 01. Gava, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci.

ART. 55-bis.

  Dopo l'articolo 55-bis aggiungere il seguente:

Art. 55-ter.
(Modifiche alla Legge 27 dicembre 2019, n. 160)

  1. Al comma 98 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 le parole «entro il 31 ottobre 2020, del sistema delle esenzioni a partire dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti «entro il 31 ottobre 2022, del sistema delle esenzioni a partire dall'anno 2023» e le parole «entro l'anno 2030» sono sostituite dalle seguenti «entro l'anno 2032».
55-bis. 01. Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

ART. 56.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, lettera a), al capoverso b-bis aggiungere in fine il seguente periodo: La disposizione di cui al primo periodo si applica anche in caso di installazione di impianti di accumulo connessi ai predetti impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.;
   b) al comma 1, lettera d), al capoverso dell'articolo aggiuntivo b-bis (Dichiarazione di inizio lavori asseverata), comma 1, dopo le parole: e le modifiche di progetti autorizzati, aggiungere le seguenti: incluse le necessarie infrastrutture di connessione,;
   c) al comma 1, lettera d), al capoverso dell'articolo aggiuntivo b-bis (Dichiarazione di inizio lavori asseverata), comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
   b) impianti fotovoltaici con moduli a terra: interventi che, anche a seguito della sostituzione dei moduli, delle strutture di supporto e degli altri componenti e mediante la modifica del layout dell'impianto, con il conseguente adeguamento dei locali tecnici e di trasformazione, comportano una variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore al 20 per cento;
   d) al comma 1, lettera d), al capoverso dell'articolo aggiuntivo b-bis (Dichiarazione di inizio lavori asseverata), comma 5, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: È fatta salva in ogni caso la facoltà del proponente di richiedere l'ammissione del progetto di potenziamento, previa verifica del rispetto dei requisiti previsti, ai meccanismi incentivanti vigenti alla data dell'intervento;
   e) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, dopo le parole: «novanta giorni» sono inserite le seguenti: «al netto dei termini perentori previsti per il provvedimento di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 25 e 21-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Decorsi inutilmente i termini per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, quest'ultimo si intende positivamente adottato».
56. 1. Andreuzza, Binelli, Colla, Fiorini, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, aggiungere le seguenti: da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
56. 3. Sarro, Sisto, Tartaglione, Cortelazzo, D'Ettore, Ruffino.

  Al comma 1 lettera b), capoverso «3.», al terzo periodo dopo le parole: né delle opere connesse aggiungere in fine i seguenti periodi: Inoltre non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6, gli interventi di modifica ai progetti autorizzati, di impianti eolici, già realizzati e non, nonché le relative opere connesse, che:
   I. a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, vengono realizzati nello stesso sito dell'impianto eolico e che comportano una riduzione minima del numero degli aerogeneratori rispetto a quelli già esistenti o autorizzati. I nuovi aerogeneratori, a fronte di un incremento del loro diametro, dovranno avere un'altezza massima, intesa come altezza dal suolo raggiungibile dalla estremità delle pale, non superiore al rapporto fra il diametro dei rotori dei nuovi aerogeneratori e quelli già esistenti o autorizzati moltiplicato per l'altezza massima dell'aerogeneratore già esistente o autorizzato aumentato del raggio del nuovo rotore;
   II. per siti costituiti da un solo aerogeneratore, a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, sono realizzati nella medesima/e particella/e catastale/i originaria/e ed impiegano aerogeneratori la cui altezza massima, intesa come altezza raggiungibile dalla estremità delle pale rispetto al suolo, non è superiore al valore k * h1 * d2/d1, dove k=1,15.
   Per «sito dell'impianto eolico» si intende:
   a) nel caso di impianti su una unica direttrice, il nuovo impianto è realizzato sulla stessa direttrice con una deviazione massima di un angolo di 10o, utilizzando la stessa lunghezza più una tolleranza pari al 15 per cento della lunghezza dell'impianto autorizzato, calcolata tra gli assi dei due aerogeneratori estremi;
   b) nel caso di impianti dislocati su più direttrici, la superficie planimetrica complessiva del nuovo impianto è all'interno della superficie autorizzata, definita dal perimetro individuato, planimetricamente, dalla linea che unisce, formando sempre angoli convessi, i punti corrispondenti agli assi degli aerogeneratori autorizzati più esterni, con una tolleranza complessiva del 15 per cento.
   Per «riduzione minima del numero di aerogeneratori» si intende:
  1. nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro di inferiore o uguale a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare il minore fra n1 *2/3 e n1 *d1/(d2-d1);

  2. nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro di superiore a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare n1 *d1/d2 arrotondato per eccesso dove:
   a. d1: diametro rotori già esistenti o autorizzati;
   b. n1: numero aerogeneratori già esistenti o autorizzati;
   c. d2: diametro nuovi rotori;
   d. h1: altezza raggiungibile dalla estremità delle pale rispetto al suolo (TIP) dell'aerogeneratore già esistente o autorizzato.
56. 4. Sarro, Sisto, Tartaglione, D'Ettore, Ruffino.

  Al comma 1, lettera d), al capoverso «Art. 6-bis», al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) impianti fotovoltaici con moduli a terra: indipendentemente dalla potenza dell'impianto interventi che, anche a seguito della sostituzione dei moduli e degli altri componenti e mediante la modifica del layout dell'impianto, comportano una variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore al 30 per cento, intendendo altezza massima quella dell'asse di rotazione nel caso di utilizzo di tecnologia ad inseguimento solare, una variazione delle volumetrie di servizio non superiore a quelle necessarie per ragioni tecniche legate alle strutture, alla conversione e trasmissione dell'energia.
56. 5. Sarro, Sisto, Cortelazzo, Tartaglione, D'Ettore, Ruffino.

  Al comma 1, lettera d), al capoverso «Art. 6-bis», sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Con le medesime modalità previste al comma 1, al di fuori delle zone A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e ad esclusione degli immobili tutelati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono altresì realizzabili i progetti di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati sulle coperture di fabbricati rurali e di edifici a uso produttivo, nonché i progetti di nuovi impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di fabbricati rurali e di edifici su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto, ovvero, limitatamente alla potenza di 10MW, i progetti di nuovi impianti fotovoltaici su terreni agricoli che permettono di combinare la produzione da fonti rinnovabili con l'utilizzo agricolo, e/o collegato all'allevamento di prodotti animali.
56. 6. Sarro, Sisto, Cortelazzo, Tartaglione, D'Ettore, Ruffino.

  Al comma 1, lettera d), al capoverso «Art. 6-bis. (Dichiarazione di inizio lavori asseverata)», comma 3, dopo le parole: su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto aggiungere in fine i seguenti periodi:, nonché progetti di nuovi impianti fotovoltaici di qualsiasi potenza localizzati su siti industriali, discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo, nei siti di interesse nazionale, per le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica, nonché le aree, anche comprese nei siti di interesse nazionale, per le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica. Ai predetti impianti non si applica il comma 1 dell'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 a prescindere dalla classificazione catastale attribuita all'area considerata.
56. 7. Sarro, Sisto, Cortelazzo, Tartaglione, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo il comma 2, è inserito il seguente:
  2-bis. All'articolo 12, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, il comma 10 è sostituito dal seguente:
  «10. In Conferenza unificata, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, si approvano le nuove linee guida per lo svolgimento del procedimento di cui al comma 3. Tali linee guida, aggiornate per tenere conto dell'evoluzione tecnologica e degli interventi di repowering su impianti esistenti, sono volte, in particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio. In attuazione di tali linee guida, le regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti».
56. 8. Sarro, Sisto, Cortelazzo, Tartaglione, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente:
  2-ter. All'articolo 12, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, il comma 10 è sostituito dal seguente:
  «10. In Conferenza unificata, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, si approvano le nuove linee guida per lo svolgimento del procedimento di cui al comma 3. Tali linee guida, aggiornate per tenere conto dell'evoluzione tecnologica e degli interventi di repowering su impianti esistenti, sono volte, in particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio. In attuazione di tali linee guida, le regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti.».
56. 9. Andreuzza, Binelli, Colla, Fiorini, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Al comma 3, dopo le parole: titolari di impianti che beneficiano aggiungere le seguenti parole: o che hanno beneficiato;

  Conseguentemente,
   al comma 3, dopo le parole: in applicazione dei provvedimenti attuativi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 aggiungere le seguenti: nonché ad eventuali ulteriori strumenti incentivanti a carico dei prezzi o delle tariffe dell'energia elettrica successivamente approvati, anche in esecuzione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima. e sopprimere le parole: Il GSE predispone, per tali impianti, separate graduatorie.;
   sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Gli impianti inseriti in posizione utile nelle graduatorie relative ai bandi di cui al comma 3 sono ammessi agli incentivi nel limite della potenza disponibile per ciascuna procedura e per ciascun gruppo di impianti.;
   al comma 5, dopo le parole: dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, possono partecipare aggiungere le seguenti:, con progetti di intervento sullo stesso sito, e sostituire le parole: senza l'applicazione delle condizioni di cui al medesimo comma 3 e al comma 4 con le seguenti: e godono di una priorità nella formazione delle relative graduatorie ai fini dell'incentivazione attraverso le procedure competitive delle aste ovvero dei registri, a condizione che la relativa offerta di riduzione percentuale sia pari o inferiore di non più del 10 per cento rispetto alle eventuali offerte concorrenti relative a progetti di intervento, partecipanti all'asta o al registro, di cui ai precedenti comma 3 e comma 4.
56. 10. Sarro, Sisto, Tartaglione, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Il GSE predispone, per tali impianti, separate graduatorie sulla base degli specifici contingenti di potenza assegnati alle singole fonti. I provvedimenti attuativi di cui al precedente periodo, dovranno assegnare a ciascuna procedura una potenza congrua al numero di impianti potenzialmente interessati ed un adeguato livello di incentivo per gli impianti a biogas di potenza fino ad 1MW, realizzati in ambito agricolo per sviluppare la bioeconomia circolare.

  Conseguentemente:
   a) al comma 4, sopprimere le parole: non dovesse essere assegnata agli impianti diversi da quelli di cui allo stesso comma 3, e;
   b) al comma 5 sopprimere e seguenti parole: al medesimo comma 3 e.
56. 11. Sarro, Sisto, Tartaglione, Cortelazzo, D'Ettore, Ruffino.

  Sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. Al fine di semplificare Fattività di verifica della sussistenza dei requisiti previsti per il riconoscimento o il mantenimento degli incentivi per gli impianti di produzione di energia elettrica e termica alimentati da fonti rinnovabili e per gli interventi di efficienza energetica, per consentirne lo svolgimento secondo principi di trasparenza e di chiarezza interpretativa volti a garantire un quadro di regole stabili e coerenti per gli investimenti di imprese e cittadini, il Gestore Servizi Elettrici s.p.a., – GSE definisce le Linee Guida per l'effettuazione delle dette verifiche, sia documentali che in situ. Le Linee Guida, realizzate previa consultazione delle associazioni maggiormente rappresentative dei settori interessati, e approvate con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, individuano i principi ed i criteri che presiedono alla realizzazione delle attività di verifica e controllo.
56. 12. Sarro, Sisto, Tartaglione, D'Ettore, Ruffino.

  All'articolo apportare le seguenti modificazioni:
  1) al comma 7, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli di cui ai commi 1 e 2 siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, il GSE dispone il rigetto dell'istanza ovvero, in presenza dei presupposti di cui all'articolo 21-novies della legge 7 agosto 1990, n. 241, la decadenza dagli incentivi, nonché il recupero delle somme già erogate, e trasmette all'Autorità l'esito degli accertamenti effettuati per l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481. In deroga al periodo precedente, al fine di salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili degli impianti che al momento dell'accertamento della violazione percepiscono incentivi, il GSE, anziché la decadenza, dispone la decurtazione dell'incentivo in misura ricompresa fra il 10 e il 50 per cento in ragione dell'entità della violazione. Nel caso in cui le violazioni siano spontaneamente denunciate dal soggetto responsabile al di fuori di un procedimento di verifica e controllo le decurtazioni sono ulteriormente ridotte della metà»;

  2) Sostituire il comma 8 con il seguente:
  8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche ai progetti ammessi all'erogazione di incentivi nel settore elettrico, termico e di efficienza energetica oggetto di procedimenti amministrativi di annullamento d'ufficio o di verifica e controllo in corso e, su richiesta dell'interessato, a quelli definiti con provvedimenti del GSE di decadenza dagli incentivi, oggetto di procedimenti giurisdizionali pendenti nonché di quelli non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, compresi i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica per i quali non è intervenuto il parere di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. Il GSE entro e non oltre il termine di 60 giorni consecutivi dalla data di presentazione dell'istanza a cura del soggetto interessato ritira il provvedimento di annullamento, decadenza, recupero o comunque denominato e riammette il progetto alla percezione degli incentivi. Le disposizioni di cui al comma 7 non si applicano nel caso in cui la condotta dell'operatore che ha determinato il provvedimento di decadenza del GSE è oggetto di procedimento penale concluso con sentenza di condanna, anche non definitiva.
56. 13. Andreuzza, Binelli, Colla, Fiorini, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Al comma 7, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) dopo il comma 4-sexies è aggiunto il seguente:
  «4-septies. I Certificati Bianchi per le unità di cogenerazione di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, sono rilasciati all'operatore richiedente entro 30 giorni dalla data di presentazione delle domande al OSE in misura pari all'80 per cento di quanto richiesto; la restante quota è rilasciata a conclusione delle procedure per il riconoscimento condotte dal OSE entro 90 giorni dalla ricezione delle domande. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanare entro il 31 dicembre 2020, sono adeguate le disposizioni che definiscono il regime di sostegno previsto dall'articolo 30, comma 11, della legge n. 99 del 2009, per la cogenerazione ad alto rendimento.».
56. 14. Sarro, Sisto, Tartaglione, Cortelazzo, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. Alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 articolo 1 comma 954, dopo la frase: «(...) e la cui alimentazione deriva per almeno l'80 per cento da reflui e materie» inserire le parole: «, queste ultime».

  8-ter. Gli impianti FER partecipano in forma singola o aggregata (fra loro e/o con altre tipologie impiantistiche) al Mercato dei servizi di dispacciamento, secondo le indicazioni previste dall'attuale quadro regolatorio.
   A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, al fine di consentire al parco impianti da FER installato di operare in assetto flessibile, erogando servizi ancillari alla rete elettrica nazionale si applicano le seguenti norme:
   a) gli impianti incentivati ai sensi del decreto ministeriale 18 dicembre 2008 possono continuare a beneficiare della Tariffa Omnicomprensiva ai sensi dell'articolo 3 comma 2, dello stesso decreto anche con potenziamenti non incentivati oltre la potenza nominale media annua di 1MW e, fermo restante l'energia annua incentivabile nel limite dell'energia incentivata storica migliore;
   b) per consentire l'erogazione di servizi di flessibilità alla rete elettrica, agli impianti incentivati ai sensi del decreto ministeriale 18 dicembre 2008 che optino per l'incentivazione ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del decreto, si applicano i meccanismi previsti dal decreto ministeriale 23 giugno 2016 articolo 7 commi 4 e 5 in luogo di quelli previsti all'articolo 19 del medesimo decreto. L'incentivo viene determinato secondo le modalità previste all'allegato 1 punto 2 del decreto ministeriale 23 giugno 2016 ponendo Tb pari alla tariffa omnicomprensiva di cui l'impianto sta beneficiando;
   c) per valorizzare l'autoconsumo aziendale, l'incentivo determinato all'allegato 1 punto 2 del decreto ministeriale 23 giugno 2016 remunera l'energia lorda prodotta (come definita all'articolo 2 comma 1 lettera i) del decreto ministeriale 6 luglio 2012) diminuita dell'energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari di centrale così come definiti dal punto 2 della delibera ARERA n. 2/06;
   d) per gli impianti incentivati ai sensi del decreto ministeriale 18 dicembre 2008, del decreto ministeriale 6 luglio 2012, del decreto ministeriale 23 giugno 2016 e delle successive norme di incentivazione non si applica il limite di un solo passaggio fra sistemi incentivanti nel periodo, previsto dall'articolo 3 comma 6 del decreto ministeriale 18 dicembre 2008, dall'articolo 7 comma 6 del decreto ministeriale 6 luglio 2012 e dall'articolo 7 comma 6 del decreto ministeriale 23 giugno 2016;
   e) gli impianti incentivati ai sensi del decreto ministeriale 6 luglio 2012 e del decreto ministeriale 23 giugno 2016 e successive modificazioni possono effettuare un potenziamento non incentivato, anche oltre le «soglie» che hanno definito la modalità di accesso (accesso diretto/Registro/Procedura d'Asta) senza incorrere nella decadenza dell'incentivo ferma restante l'energia annua incentivabile nel limite dell'energia incentivata storica migliore.
56. 15. Tartaglione, Sisto, Cortelazzo, Sarro, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 27-bis è aggiunto il seguente:

«Art. 21-ter.

   1. Dalla entrata in vigore della presente legge e fino al 31.12.2021 sono realizzabili mediante procedura abilitativa semplificata:
   a) gli impianti solari fotovoltaici da realizzare a terra di potenza non superiore a 10 MW, che non interessino zone sottoposte ai vincoli previsti dagli articoli 136 e 142 del decreto legislativo n. 42 del 2004;
   b) gli impianti solari fotovoltaici a terra e sistemi di accumulo di qualunque dimensione ricadenti in discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo per le quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzativo nel rispetto delle norme regionali vigenti, nonché su aree, anche comprese nei siti di interesse nazionale, per le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell'articolo 242, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ovvero per le quali risulti chiuso il procedimento di cui all'articolo 242, comma 2, del medesimo decreto legislativo e le aree tipizzate industriali dai vigenti piani urbanistici.
   2. Per l'attività di costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici e di sistemi di accumulo di cui al comma 1 e per i quali si applica la procedura abilitativa semplificata, la soglia di cui all'Allegato IV punto 2 lettera b) alla Parte Seconda del decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 per la procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all'Articolo 19 del decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 si intende innalzata a 10MW per gli impianti di cui al comma 1 lettere a) e b), mentre senza limiti di potenza per gli impianti di cui al comma 1 lettera c), purché vi sia il positivo esperimento della procedura di verifica preliminare semplificata di seguito:
   I. Il proponente, prima dell'esperimento della procedura di cui all'articolo 6 comma 2 del decreto legislativo 3 Marzo 2011 n. 28 trasmette all'autorità competente una relazione che evidenzi alla luce dei parametri di cui all'Allegato 3 della direttiva 2011/92 la insussistenza dei presupposti per una valutazione di impatto ambientale;
   II. Trascorsi 30 giorni dal deposito della relazione di cui al punto i senza che vi siano determinazioni negative, il progetto si intenderà escluso dalla necessità di ulteriori valutazioni di carattere ambientale sulla base di quanto riportato nella relazione;
   III. Le Regioni possono predisporre liste di controllo che determinino il contenuto della relazione entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge; qualora tali liste non siano predisposte la norma sarà comunque efficace. Eventuali integrazioni dovranno essere giustificate e richieste nei successivi 15 giorni ed una sola volta.
   3. Le opere per la realizzazione degli impianti di cui al presente articolo, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi, autorizzate ai sensi del comma 1, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti.
   4. Resta sempre ferma la facoltà per il soggetto proponente di scegliere, secondo la normativa vigente, in alternativa all’iter autorizzativo di cui al precedente comma I, altro procedimento ritenuto più consono alla realizzazione del progetto.».
56. 16. Tartaglione, Sisto, Cortelazzo, Sarro, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è apportata la seguente modifica: all'articolo 65 dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:
  «1-bis. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici realizzati e da realizzare su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo per le quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzativo nel rispetto delle norme regionali vigenti, nonché su aree, anche comprese nei siti di interesse nazionale, per le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell'articolo 242, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ovvero per le quali risulti chiuso il procedimento di cui all'articolo 242, comma 2, del medesimo decreto legislativo».
56. 17. Tartaglione, Sisto, Sarro, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Al fine di salvaguardare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e di raggiungere gli obiettivi prefissati dal PNIEC 2030, tutti gli impianti già iscritti in posizione utile nei registri di cui ai decreti del Ministero dello sviluppo economico 6 luglio 2012 e 23 giugno 2016, pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012 e nella Gazzetta Ufficiale – n. 150 del 29 giugno 2016 , ai quali è stato negato l'accesso agli incentivi a causa di un errore formale, in sede di registrazione dell'impianto, nell'indicazione della data del titolo concessorio o del titolo autorizzativo, sono riammessi agli incentivi previsti dalla normativa per i suddetti decreti. La riammissione avviene esclusivamente a condizione che l'errata indicazione della data del titolo concessorio o del titolo autorizzativo non abbia effettivamente portato all'impianto un vantaggio in relazione alla sua posizione in graduatoria.
56. 21. Squeri, Tartaglione, Sisto, Sarro, Cortelazzo, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Dopo il comma 12, dell'articolo 6 del decreto ministeriale 2 marzo 2018, inserire il seguente:
  «13. Gli impianti realizzati da imprenditori agricoli anche in forma associata con capacità produttiva fino a 250 Smc/h che impieghino esclusivamente matrici di cui alle parti A e B dell'Allegato 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 ottobre 2014 e successive modifiche derivanti dalle aziende agricole realizzatrici, a condizione che tutte le vasche siano provviste di copertura per evitare emissioni di ammoniaca e che il digestato venga opportunamente interrato, hanno diritto, a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, come comunicata al GSE, che nel merito può disporre i relativi controlli, al rilascio da parte del GSE di un numero di ere maggiorato del 20 per cento, fino al raggiungimento massimo del 70 per cento del valore del costo di realizzazione dello stesso impianto di produzione di biometano e comunque entro un valore massimo della maggiorazione di 3.200.000 euro ad impianto.».
56. 22. Sarro, Sisto, Tartaglione, Nevi, Spena, Cortelazzo, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. All'articolo 1, comma 524, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «con l'obbligo di utilizzo di almeno il 40 per cento in peso di effluenti zootecnici» sono sostituite con le seguenti: «con l'obbligo di utilizzo di almeno il 70 per cento in peso di sottoprodotti di cui alla Tabella 1.A del decreto interministeriale 23 giugno 2016 o matrici di cui alla Tabella 1.B dello stesso decreto ministeriale 23 giugno 2016».
56. 18. Tartaglione, Sisto, Sarro, Cortelazzo, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. All'articolo 1, comma 954 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 dopo le parole: «da reflui e materie» sono inserite le seguenti: «queste ultime».
56. 19. Tartaglione, Sisto, Sarro, Cortelazzo, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Al comma 524 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2007» sono soppresse.
56. 20. Tartaglione, Sisto, Sarro, Cortelazzo, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. I termini temporali di applicazione del decreto ministeriale 2 marzo 2018 fissati al 3 dicembre 2022 sono prorogati al 31 dicembre 2027.
56. 23. Sarro, Sisto, Tartaglione, Cortelazzo, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Al termine del comma 2 dell'articolo 8 del decreto ministeriale 2 marzo 2018 inserire: «Agli impianti agricoli di cui al comma 12 dell'articolo 6 i CIC di cui agli articoli 5 e 6 sono riconosciuti in misura pari all'80 per cento di quelli spettanti ai nuovi impianti».
56. 25. Tartaglione, Sisto, Cortelazzo, Sarro, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Dopo il comma 7 dell'articolo 6 del decreto ministeriale 2 marzo 2018 è inserito il seguente:
  7-bis. Per impianti realizzati da imprenditori agricoli anche in forma associata con capacità produttiva fino a 250 Smc/h di biometano che impieghino esclusivamente matrici derivanti dalle aziende agricole realizzatrici, il periodo massimo di cui al comma 7 è di 15 anni dalla data di decorrenza dell'incentivo.
56. 26. Tartaglione, Sisto, Cortelazzo, Sarro, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo il comma 8-ter, aggiungere il seguente:
  8-quater. Gli impianti realizzati da imprenditori agricoli anche in forma associata con capacità produttiva fino a 250 Smc/h che impieghino esclusivamente matrici di cui alle parti A e B dell'Allegato 3 del decreto del Ministero detta sviluppo economico 10 ottobre 2014 e successive modifiche, derivanti dalle aziende agricole realizzatrici, a condizione che tutte le vasche siano provviste di copertura per evitare emissioni di ammoniaca e che il digestato venga opportunamente interrato, hanno diritto, a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, come comunicata al GSE, che nel merito può disporre i relativi controlli, al rilascio da parte del GSE di un numero di CIC maggiorato del 20 per cento, fino al raggiungimento massimo del 70 per cento del valore del costo di realizzazione dello stesso impianto di produzione di biometano e comunque entro un valore massimo della maggiorazione di 3.200.000 euro ad impianto.
56. 27. Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo il comma 8-ter, aggiungere il seguente:
  8-quater. Per impianti realizzati da imprenditori agricoli anche in forma associata con capacità produttiva fino a 250 Smc/h che impieghino esclusivamente matrici derivanti dalle aziende agricole realizzatrici, il periodo massimo di cui al comma 5, dell'articolo 6, del decreto ministeriale 2 marzo 2018, è di 15 anni dalla data di decorrenza dell'incentivo.
56. 28. Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo il comma 8-ter, aggiungere il seguente:
  8-quater. Agli impianti agricoli, di cui al comma 12, dell'articolo 6, del decreto ministeriale 2 marzo 2018 , i CIC di cui agli articoli 5 e 6 del medesimo decreto ministeriale 2 marzo 2018, sono riconosciuti in misura pari all'80 per cento di quelli spettanti ai nuovi impianti.
56. 29. Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo il comma 8-ter, aggiungere il seguente:
  8-quater. Al fine di semplificare i procedimenti relativi alla realizzazione di impianti a biometano da filiera agricola, e superare le criticità emerse durante l'emergenza COVID, le disposizioni di cui al decreto ministeriale 2 marzo 2018, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2027.
56. 30. Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo il comma 8-ter aggiungere, in fine, il seguente:
  8-quater. La scadenza per la presentazione della comunicazione dì cui all'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è prorogata al 31 dicembre 2020.
56. 31. Andreuzza, Binelli, Colla, Fiorini, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo il comma 8-ter aggiungere il seguente:
  8-quater. All'articolo 119, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera d-bis), aggiungere la seguente:
   « d-ter) dalle strutture ospedaliere per interventi realizzati su immobili di loro proprietà ovvero gestiti per conto delle regioni e delle province autonome;».
56. 33. Andreuzza, Binelli, Colla, Fiorini, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo il comma 8-ter aggiungere il seguente:
  8-quater. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:
  «10-bis. La detrazione nella misura del 110 per cento è riconosciuta anche ai lavori per l'abbattimento delle barriere architettoniche, compresi gli interventi per l'installazione di ascensori ed elevatori.».
56. 34. Andreuzza, Binelli, Colla, Fiorini, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo il comma 8-ter aggiungere il seguente:
  8-quater. All'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 dopo le parole: «da reflui e materie», sono aggiunte le seguenti: «queste ultime».
56. 35. Andreuzza, Binelli, Colla, Fiorini, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo il comma 8-ter aggiungere il seguente:
  8-quater. All'articolo 1, comma 524, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 le parole: «, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2007» sono soppresse.
56. 36. Andreuzza, Binelli, Colla, Fiorini, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo il comma 8-quater aggiungere il seguente:
  8-quinquies. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:
  10-bis. La detrazione nella misura del 110 per cento è riconosciuta anche ai lavori per l'abbattimento delle barriere architettoniche, compresi gli interventi per l'installazione di ascensori ed elevatori.
56. 32. Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Sutto, Tiramani, Ziello, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.

  1. Al decreto del Ministero dello sviluppo economico 2 marzo 2018, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 1, comma 10, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2028» e, conseguentemente, il limite massimo di producibilità ammessa ai meccanismi del citato decreto è incrementata a 2,5 miliardi di standard metri cubi all'anno;
   b) all'articolo 8, comma 1, le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012»;
   c) all'articolo 8, comma 2, aggiungere il seguente periodo: «In caso di impianti di produzione elettrica a biogas entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012 ed inseriti all'interno del ciclo produttivo di un'azienda agricola, singola o associata, i CIC di cui agli articoli 5 e 6 sono riconosciuti in misura pari al 100 per cento di quelli spettanti ai nuovi impianti a condizione che l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di biometano contenga esplicita indicazione di utilizzo di almeno il 20 per cento in peso di reflui zootecnici qualora ricada in aree vulnerabili ai nitrati».
   d) all'articolo 8, dopo il comma 4, è inserito il seguente comma:
  «5. Ai fini dell'accesso alle disposizioni dell'articolo 6 del presente decreto, gli impianti di produzione elettrica esistenti che, conformemente a quanto previsto al comma 1 del presente articolo, vengono parzialmente riconvertiti alla produzione di biometano avanzato, l'utilizzo delle biomasse di cui all'allegato 3 parte A del dm 24 ottobre 2014, è verificato limitatamente alla quota di biogas destinato alla produzione di biometano avanzato. La riconversione parziale a biometano avanzato degli impianti esistenti non comporta pertanto obblighi di modifica del piano di approvvigionamento del digestore per la quota di biogas di cui continua ad essere incentivata la produzione elettrica. Tale quota di biogas, una volta ultimato il periodo residuo di incentivazione della produzione elettrica, può essere destinata alla produzione di biometano ed accedere integralmente alle disposizioni degli articoli 5 e 6 del presente decreto»;
   e) all'articolo 10, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:
  2-bis. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di immissione in consumo di biocarburanti avanzati definiti dal DM 10 ottobre 2014 e successive modifiche, il Ministro dello sviluppo economico, entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto dei dati pubblicati dal GSE ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e), verifica l'attuazione del presente decreto. In caso di mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi, si procede all'aggiornamento delle modalità e condizioni di accesso agli incentivi sul biometano avanzato, con particolare riferimento a quello prodotto all'interno del ciclo produttivo di aziende agricole ed agroindustriali, singole o associate, con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro i successivi 6 mesi.

  2. In coerenza con le finalità di cui ai commi precedenti, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge provvede a modificare il decreto ministeriale 2 marzo 2018 affinché:
   a) sia prolungato il periodo di ritiro da parte del GSE del biometano avanzato;
   b) il valore dei certificati di immissione in consumo sia oggetto di revisione consentendo la differenziazione per impianti di produzione di biometano nella titolarità di imprenditori agricoli singoli o associati, anche in forma consortile;
   c) il «Registro nazionale delle Garanzie di origine del biometano» sia esteso alle garanzie di origine per l'intero biometano prodotto prevedendo la disponibilità dei certificati in capo al produttore.
56. 01. Sisto, Tartaglione, Sarro, Cortelazzo, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.
(Biometano per uso trasporti)

  1. Agli impianti di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto del Ministero dello sviluppo economico 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2018, che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2028 e agli impianti esistenti di cui al comma 9 dell'articolo 1 del suddetto decreto ministeriale, che vengano convertiti entro la stessa data, comunque relativamente al biometano, il limite massimo di producibili ammessa dalle disposizioni normative in materia, è incrementato a 2,5 miliardi di standard di metri cubi all'anno.
  2. Il GSE determina la produzione annua media incentivata e la comunica al produttore. Il periodo minimo di tre anni di erogazione dell'incentivo, spettante sulla produzione di elettricità a partire dalla data di entrata in vigore in esercizio in assetto riconvertito, è ridotto a due anni nel caso di impianti di produzione di biogas entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012.
  3. In caso di impianti di produzione elettrica a biogas entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012 ed inseriti all'interno del ciclo produttivo di un'azienda agricola, singola o associata, i CIC di cui agli articoli 5 e 6 del decreto ministeriale 2 marzo 2018 del Ministero dello sviluppo economico, sono riconosciuti in misura pari al 100 per cento di quelli spettanti ai nuovi impianti a condizione che l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di biometano contenga esplicita indicazione di utilizzo di almeno il 20 per cento in peso di reflui zootecnici qualora ricada in aree vulnerabili ai nitrati,
  4. Ai fini dell'accesso alle incentivazioni del biometano avanzato immesso nella rete del gas naturale e destinato ai trasporti, di cui all'articolo 6 del DM 2 marzo 2018, gli impianti di produzione elettrica esistenti che, conformemente a quanto previsto al comma 1 del suddetto decreto ministeriale, vengono parzialmente riconvertiti alla produzione di biometano avanzato, l'utilizzo delle biomasse di cui all'allegato 3 parte A del DM 24 ottobre 2014, è verificato limitatamente alla quota di biogas destinato alla produzione di biometano avanzato. La riconversione parziale a biometano avanzato degli impianti esistenti non comporta pertanto obblighi di modifica del piano di approvvigionamento del digestore per la quota di biogas di cui continua ad essere incentivata la produzione elettrica. Tale quota di biogas, una volta ultimato il periodo residuo di incentivazione della produzione elettrica, può essere destinata alla produzione di biometano ed accedere integralmente alle disposizioni degli articoli 5 e 6 del menzionato decreto ministeriale 2 marzo 2018.
  5. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di immissione in consumo di biocarburanti avanzati definiti dal DM 10 ottobre 2014 e successive modifiche, il Ministro dello sviluppo economico, entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto dei dati pubblicati dal GSE ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e), del citato decreto ministeriale 2 marzo 2018, verifica l'attuazione del presente decreto. In caso di mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi, si procede all'aggiornamento delle modalità e condizioni di accesso agli incentivi sul biometano avanzato, con particolare riferimento a quello prodotto all'interno del ciclo produttivo di aziende agricole ed agroindustriali, singole o associate, con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro i successivi 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
  6. In coerenza con le finalità di cui ai commi precedenti, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge provvede a modificare la normativa in vigore, non coerente con le disposizioni contenute nel presente articolo, affinché:
   a) sia prolungato il periodo di ritiro da parte del GSE del biometano avanzato;
   b) il valore dei certificati di immissione in consumo sia oggetto di revisione consentendo la differenziazione per impianti di produzione di biometano nella titolarità di imprenditori agricoli singoli o associati, anche in forma consortile;
   c) il «Registro nazionale delle Garanzie di origine del biometano» sia esteso alle garanzie di origine per l'intero biometano prodotto prevedendo la
56. 07. Sisto, Tartaglione, Sarro, Cortelazzo, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art 56-bis.
(Misure di semplificazione nell'erogazione di servizi flessibilità)

  1. Al fine di consentire al parco installato di impianti elettrici alimentati a biogas, biomasse e bioliquidi di operare in assetto flessibile erogando servizi ancillari alla rete elettrica nazionale a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, si applicano disposizioni di cui ai successivi commi:
  2. Gli impianti incentivati ai sensi del decreto ministeriale 18 dicembre 2008 possono continuare a beneficiare della Tariffa Omnicomprensiva ai sensi dell'articolo 3 comma 2) dello stesso decreto anche con potenziamenti non incentivati oltre la potenza nominale media annua di 1 MWe, ferma restante l'energia annua massima incentivabile nel limite dell'energia incentivata storica migliore.

  3. Per consentire l'erogazione di servizi di flessibilità alla rete elettrica, agli impianti incentivati ai sensi del decreto ministeriale del 18 dicembre 2008 che optino per l'incentivazione ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del decreto, si applicano i meccanismi previsti dal decreto ministeriale 23 giugno 2016 articolo 7 commi 4 e 5 in luogo di quelli previsti all'articolo 19 del medesimo decreto. L'incentivo viene, quindi, determinato secondo le modalità previste all'allegato 1 punto 2 del decreto ministeriale 23 giugno 2016 ponendo Tb pari alla tariffa omnicomprensiva di cui l'impianto sta beneficiando.
  4. Per valorizzare l'autoconsumo aziendale l'incentivo determinato all'allegato 1 punto 2 del decreto ministeriale 23 giugno 2016 remunera l'energia lorda prodotta (come definita all'articolo 2 comma 1 lettera i) del decreto ministeriale del 6 luglio 2012) diminuita dell'energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari di centrale così come definiti dal punto 2 della Delibera ARERA n. 2/06.
  5. Per gli impianti incentivati ai sensi del decreto ministeriale 18 dicembre 2008, del decreto ministeriale 6 luglio 2012, del decreto ministeriale 23 giugno 2016 e delle successive norme di incentivazione non si applica il limite di un solo passaggio fra sistemi incentivanti nel periodo, previsto dall'articolo 3 comma 6 del decreto ministeriale del 18 dicembre 2008, dall'articolo 7 comma 6 del decreto ministeriale del 6 luglio 2012 e dall'articolo 7 comma 6 del decreto ministeriale del 23 giugno 2016.
  6. Gli impianti incentivati ai sensi dei decreto ministeriale del 6 luglio 2012 e del decreto ministeriale 23 giugno 2016 e successive modificazioni e integrazioni possono effettuare un potenziamento non incentivato, anche oltre le soglie che hanno definito la modalità di accesso (accesso diretto/Registro/Procedura d'Asta) senza incorrere nella decadenza dell'incentivo ferma restante l'energia annua massima incentivabile nel limite dell'energia incentivata storica migliore.
56. 08. Andreuzza, Binelli, Colla, Fiorini, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.

  1. Dopo l'articolo 227 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni e integrazioni è aggiunto il seguente: «Art 227-bis. – (Razionalizzazione delle disposizioni per i RAEE da Fotovoltaico)1. Il finanziamento della gestione dei RAEE derivanti da AEE di fotovoltaico è a carico dei produttori indipendentemente dalla data di immissione sul mercato di dette apparecchiature e dall'origine domestica o professionale, fatti salvi gli strumenti di garanzia finanziaria attivati dai produttori per la gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici incentivati posti in essere prima della entrata in vigore del presente decreto. Per la gestione dei RAEE derivanti da AEE di fotovoltaico incentivate ed installate precedentemente alla entrata in vigore del presente decreto relativi al Conto Energia, per i quali è previsto il trattenimento delle quote a garanzia secondo le previsioni di cui all'articolo 40, comma 3, del decreto legislativo n. 49 del 2014, i soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici possono prestare direttamente nel trust di uno dei sistemi collettivi riconosciuti, la garanzia finanziaria prevista dal GSE nel disciplinare tecnico adottato nel dicembre 2012. Il GSE definisce le modalità operative ed è autorizzato a richiedere agli stessi idonea documentazione, inoltre con proprie deliberazioni e disciplinari tecnici può provvedere alle eventuali variazioni che si rendessero necessarie dall'adeguamento delle presenti disposizioni per le AEE di fotovoltaico incentivate».
  2. Per i pannelli fotovoltaici immessi sul mercato successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, i sistemi di gestione di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 49 del 14 marzo 2014, per ciascun nuovo modulo di AEE di fotovoltaico immesso sul mercato, determinano l'importo del contributo ambientale necessario a coprire tutti i costi per la corretta gestione e smaltimento, depositando il relativo importo nel proprio trust. Il trust dovrà avere le medesime tipologie di quelle richieste dal Gestore dei servizi energetici nel disciplinare tecnico adottato nel mese di dicembre 2012, recante: «Definizione e verifica dei requisiti dei Sistemi o Consorzi per il recupero e riciclo dei moduli fotovoltaici a fine vita».
  3. Limitatamente alle AEE di fotovoltaico incentivate, il GSE verifica che i soggetti ammessi ai benefici delle tariffe incentivate per il fotovoltaico, installino AEE di fotovoltaico immesse sul mercato da produttori aderenti ai predetti sistemi di gestione. Alle spese di funzionamento e gestione del sistema di garanzia Trust provvede il sistema collettivo disponente nel limite massimo del 20 per cento dell'importo della garanzia prestata dai soggetti obbligati al finanziamento dei RAEE fotovoltaici.
56. 02. Cortelazzo, Sisto, Tartaglione, Sarro, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.
(Semplificazione dei procedimenti per impianti idroelettrici di piccole dimensioni)

  1. Al fine di assicurare la piena attuazione delle misure finalizzate sia a contrastare i cambiamenti climatici, sia a perseguire entro il 2030 gli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, al punto 12.7 lettera a), ii. dell'allegato al decreto 10 settembre 2010: «Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili» sostituire le parole: «compatibile con il regime di scambio sul posto», con le parole: «non superiore a 500 kW di potenza di concessione».
  2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, nell'Allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo
  3 aprile 2006, n. 152, al punto 2 «Industria energetica ed estrattiva» lettera h) sostituire le parole: «per i soli impianti idroelettrici che rientrano nella casistica di cui all'articolo 166 del presente decreto ed all'articolo 4, punto 3.b, lettera i), del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, con potenza nominale di concessione superiore a 250 kW» con le parole: «per i soli impianti idroelettrici che rientrano nella casistica di cui all'articolo 166 del presente decreto o all'articolo 4, punto 3.b, lettera i), del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, con potenza nominale di concessione superiore a 500 kW».
*56. 09. Andreuzza, Binelli, Colla, Fiorini, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*56. 03. Sisto, Tartaglione, Sarro, Cortelazzo, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.

  1. Al fine di favorire la diffusione di impianti di riscaldamento maggiormente efficienti e la sostituzione degli impianti esistenti con impianti a biomasse, nella definizione di azienda agricola sono comprese anche le imprese agricole gestite dall'imprenditore cui all'articolo 2135 del codice civile.
56. 04. Sisto, Tartaglione, Sarro, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.

  1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni, per la produzione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali effettuata dagli imprenditori agricoli ed incentivata mediante tariffe fisse onnicomprensive, per la componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, si intende il valore derivante dall'applicazione all'energia immessa in rete del prezzo di cessione dell'energia elettrica definito annualmente dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno di competenza. La presente disposizione ha carattere interpretativo, ai sensi dell'articolo 1 comma 2, della legge n. 212 del 27 luglio 2000. Sono fatti salvi i comportamenti adottati negli anni precedenti per la determinazione della componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, attraverso l'applicazione dei prezzi zonali medi indicati dal GSE.
56. 05. Sisto, Cortelazzo, Tartaglione, Sarro, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.
(Incentivazione della produzione elettrica da impianti a biogas realizzati da agricoltori)

  1. All'articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, comma 3-octies, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «Per l'anno 2020, in deroga a quanto disposto dal comma 954 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e successive modificazioni e integrazioni, accedono al bando di cui al precedente periodo, gli impianti, realizzati da imprenditori agricoli in forma singola o associata, la cui alimentazione è costituita, per almeno l'80 per cento da sottoprodotti e colture di secondo raccolto e per il restante 20 per cento da colture di primo raccolto, e derivi prevalentemente dalle aziende agricole realizzatrici».
56. 06. Sisto, Tartaglione, Sarro, Nevi, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.

   Al comma 3 dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, è aggiunto il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al precedente periodo non si applicano agli impianti fotovoltaici parzialmente o totalmente integrati su strutture, agli impianti fotovoltaici per i quali il soggetto responsabile abbia stipulato garanzia a favore dell'ente autorizzante per la rimessa in pristino del sito al termine della vita dell'impianto e nel caso di impianti cui si applicano le disposizioni dell'articolo 26 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116».
56. 010. Sarro, Sisto, Tartaglione, Cortelazzo, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.
(Modifiche al decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124)

  1. L'articolo 36 è abrogato.
  2. Per coloro che hanno provveduto al pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'articolo 36 entro il 30 giugno 2020, è previsto il rimborso di quanto già versato.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 2.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 120 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:
   a) quanto a 99 milioni di euro, mediante corrispondete riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
   b) quanto a 21 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
56. 011. Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.
(Semplificazioni in materia di End of Waste)

  1. All'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies sono abrogati;
   b) dopo il comma 3-septies aggiungere i seguenti:
  3-octies. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono indicate le ulteriori tipologie e caratteristiche dei rifiuti e delle relative attività di recupero degli stessi. Con medesimo decreto si provvede ad integrare l'allegato 1, suballegato 1, del decreto ministeriale 5 febbraio 1998, con le seguenti tipologie di rifiuto:
   a) biomasse di natura arborea ed algale provenienti dalla pulizia delle spiagge (200301);
   b) rifiuti derivanti da operazioni di pulizia delle spiagge ed attività di recupero e cernita per la separazione della componente sabbiosa e dei materiali disomogenei;
   c) rifiuti costituiti unicamente dalla frazione ligno-cellulusica ed al gale derivanti dal processo di selezione e cernita;
   d) scarti allo stato solido derivanti da operazioni di selezione, cernita e vagliatura su impianto di trattamento.

  3-novies. E prevista quale attività di recupero la produzione di fertilizzanti conformi alla legge 19 ottobre 1984, n. 748 (R3) e per le caratteristiche delle materie prime e del prodotto ottenuto, il fertilizzante conforme alla legge 19 ottobre 1984, n. 748, che prevedano l'utilizzo dei rifiuti di cui punto 18.12 di cui al decreto ministeriale 5 febbraio 1998.
  2. Il decreto di cui al comma 3-octies dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è adottato entro 30 giorni dalla legge di conversione del presente decreto legge.
56. 012. Mazzetti, Gelmini, Sarro, Sisto, Tartaglione, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.
(Semplificazioni in materia di End of Waste)

  1. I commi 3-ter, 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono abrogati.
56. 013. Mazzetti, Gelmini, Sarro, Sisto, Tartaglione, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.

  1. All'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3-septies inserire il seguente:
  3-octies. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono indicate le ulteriori tipologie e caratteristiche dei rifiuti e delle relative attività di recupero degli stessi. Con medesimo decreto si provvede ad integrare l'allegato 1, suballegato 1, del decreto ministeriale 5 febbraio 1998, con le seguenti tipologie di rifiuto:
   a) biomasse di natura arborea ed algale provenienti dalla pulizia delle spiagge (200301);
   b) rifiuti derivanti da operazioni di pulizia delle spiagge ed attività di recupero e cernita per la separazione della componente sabbiosa e dei materiali disomogenei;
   c) rifiuti costituiti unicamente dalla frazione ligno-cellulusica ed algale derivanti dal processo di selezione e cernita;
   d) scarti allo stato solido derivanti da operazioni di selezione, cernita e vagliatura su impianto di trattamento.

  3-novies. È prevista quale attività dì recupero la produzione di fertilizzanti conformi alla legge 19 ottobre 1984, n. 748 (R3) e per le caratteristiche delle materie prime e del prodotto ottenuto, il fertilizzante conforme alla legge 19 ottobre 1984, n. 748, che prevedano l'utilizzo dei rifiuti di cui al punto 18.12 di cui al decreto ministeriale 5 febbraio 1998.
  2. Il decreto di cui al comma 3-octies dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è adottato entro 30 giorni dalla legge di conversione del presente decreto legge.
56. 014. Mazzetti, Gelmini, Sarro, Sisto, Tartaglione, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.

  1. Dopo l'articolo 228 del decreto legislativo n. 152 del 2006 è aggiunto il seguente:

Art. 228-bis.
(Disposizioni urgenti per il fine vita degli articoli pirotecnici scaduti)

  1. Le attività di raccolta, trasporto, trattamento, recupero e distruzione dei rifiuti da articoli pirotecnici definiti dall'articolo 2 del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, che cessano dal periodo della loro validità o che non possono più essere usati per il loro fine originario e, pur tuttavia, mantengono intatta la loro capacità esplodente, sono disciplinate come segue:
   a) possono essere raccolti e stoccati in depositi preliminari alla raccolta sino a 25 Kg di massa attiva presso i rivenditori, utilizzatori od operatori professionali di tali articoli all'interno di contenitori omologati secondo la normativa ADR ed idonei a conservarne l'integrità senza ulteriori adempimenti di pubblica sicurezza;
   b) possono essere detenuti in depositi intermedi autorizzati secondo le disposizioni dell'articolo 47 del regio decreto 18.06.1931, n. 773 e del capitolo IV dell'allegato B del regio decreto 6.05.1940, n. 635.
   c) sono trasportati dal luogo di deposito preliminare secondo le vigenti normative di trasporto su strada di materiali esplosivi, come disciplinati dall'articolo 47 del regio decreto 18.06.1931, n. 773, e articoli 97 e 98 del regio decreto 6.05.1940, n. 635 e delle vigenti norme in materia di trasporto su strada di merci pericolose di cui alla legge 12 agosto 1962, n. 1839, ove applicabili;
   d) sono trattati, recuperati o distrutti mediante incenerimento in impianti autorizzati secondo le disposizioni dell'articolo 47 del regio decreto 18.06.1931, n. 773 e del capitolo II dell'allegato B del regio decreto 6.05.1940, n. 635.

  2. Restano ferme le disposizioni per le attività di raccolta, trasporto, trattamento, recupero e distruzione dei rifiuti da articoli pirotecnici utilizzati, di cui al decreto ministeriale attuativo del decreto legislativa 29 luglio 2015, n. 123, articolo 34, comma 2.
56. 015. Sarro, Sisto, Tartaglione, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.
(Abrogazione plastic tax)

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono abrogati i commi dal 634 al 652.
56. 016. Sarro, Sisto, Tartaglione, Cortelazzo, Mazzetti, D'Ettore, Ruffino.

ART. 57

  All'articolo apportare le seguenti modifiche:
    1) al comma 2, dopo la lettera d) inserire la seguente:
   d-bis) sugli impianti di distribuzione carburanti situati sulla viabilità ordinaria.
    2) Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 6, comma 9 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, dopo le parole: «con obbligo di connessione di terzi» sono aggiunte le seguenti: «, tenendo conto di esigenze di gradualità di adeguamento al nuovo quadro normativo da parte dei sistemi esistenti, nel rispetto del libero accesso al sistema».
57. 1. Andreuzza, Binelli, Colla, Fiorini, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
  14-bis. Nel rispetto delle norme nazionali, regionali e locali delle aree sottoposte a vincoli, la realizzazione di nuove infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici su suolo pubblico è sottoposta esclusivamente a una richiesta unificata di occupazione e manomissione di suolo pubblico, alla quale dovrà essere allegata una relazione di accompagnamento che includa:
   a) il numero e la descrizione delle infrastrutture previste inclusi gli impianti per l'alimentazione elettrica;
   b) piano di manutenzione delle infrastrutture di ricarica;
   c) disegno in pianta della posa dell'infrastruttura di ricarica con foto inserimento (vista frontale) tipico di collegamento e scavi e opere accessorie (segnaletica, archetti dissuasori);
   d) segnaletica orizzontale e verticale.
57. 2. Sarro, Sisto, Tartaglione, Cortelazzo, D'Ettore, Ruffino.

  Al comma 15 aggiungere infine il seguente periodo: «L'installazione di stazioni di ricarica, compresa la realizzazione del relativo impianto di alimentazione elettrica, in immobili ed aree private anche aperte ad uso pubblico resta attività libera non soggetta ad autorizzazione né a segnalazione certificata di inizio attività o comunicazione inizio lavori, fermo restando il rispetto delle norme per la realizzazione degli impianti elettrici, con particolare riferimento all'obbligo di dichiarazione di conformità e di progetto elettrico ove necessario in base alle leggi vigenti».
57. 3. Sarro, Sisto, Tartaglione, Cortelazzo, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Misure in materia di revisione e operazioni di visita e prova)

  1. All'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 8 è sostituito dal seguente:
  8. Il Ministro dei trasporti, al fine di assicurare in relazione a particolari e contingenti situazioni operative degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, il rispetto dei termini previsti per le revisioni periodiche dei veicoli a motore capaci di contenere al massimo 16 persone compreso il conducente, o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, ovvero superiore a 3,5 t se destinati al trasporto di merci non pericolose o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP), nonché il rispetto degli adempimenti richiesti per le operazioni di visita e prova di cui all'articolo 78, comma 1, del presente codice, può per singole province individuate con proprio decreto affidare in concessione quinquennale le suddette revisioni e operazioni di visita e prova ad imprese di autoriparazione che svolgono la propria attività nel campo della meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista ovvero ad imprese che, esercendo in prevalenza attività di commercio di veicoli, esercitino altresì, con carattere strumentale o accessorio, l'attività di autoriparazione. Tali imprese devono essere iscritte nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122. Le suddette revisioni e operazioni di visita e prova possono essere altresì affidate in concessione ai consorzi e alle società consortili, anche in forma di cooperativa, appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna almeno in una diversa sezione del medesimo registro, in modo da garantire l'iscrizione in tutte e quattro le sezioni.

  2. Con decreto del Ministro dei trasporti da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le imprese già in possesso alla data di entrata in vigore del presente decreto del titolo abilitativo di cui all'articolo 80, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono autorizzate a svolgere le operazioni di visita e prova di cui all'articolo 78, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
57. 01. Sarro, Cortelazzo, Sisto, Tartaglione, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.

  1. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico lo «Sportello unico nazionale per le colonnine di ricarica elettriche».
  2. Lo sportello di cui al comma 1 è rivolto allo sviluppo della rete nei comuni con popolazione residente pari o inferiore a 5000 abitanti secondo l'ultimo censimento ISTAT.
  3. Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico da adottare entro 60 giorni dalla legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità operative dello sportello di cui al comma 1 del presente articolo.
  4. All'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
57. 02. Sarro, Sisto, Tartaglione, Cortelazzo, D'Ettore, Ruffino.

ART. 60.

  Sostituire il comma 6 con i seguenti:
  6. Al fine di realizzare il rilancio delle attività produttive nella regione Sardegna, garantendo l'approvvigionamento di energia all'isola a prezzi sostenibili e in linea con quelli del resto d'Italia, assicurando al contempo la compatibilità con l'ambiente e l'attuazione degli obiettivi del PNIEC, in tema di rilancio industriale, di decarbonizzazione dei consumi e di phase out delle centrali a carbone presenti nella regione Sardegna, oltre che per garantire l'avvio della concorrenza sul prezzo finale del gas per tutti i consumatori sardi, è considerato parte della rete nazionale di trasporto, anche ai fini tariffari e della regolazione, l'insieme delle infrastrutture di trasporto, stoccaggio e rigassificazione di gas naturale liquefatto necessarie al fine di garantire la fornitura di gas naturale mediante navi spola a partire da terminali di rigassificazione italiani regolati e loro eventuali potenziamenti fino ai terminali di stoccaggio e rigassificazione in fase di autorizzazione o realizzazione nonché ulteriori da realizzare all'interno delle aree portuali dell'isola. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il MISE e la Regione Sardegna, in base alle loro attribuzioni di competenza, definiscono l'elenco dei terminali di stoccaggio e rigassificazione da ricomprendere nella rete nazionale di trasporto, con particolare riferimento alle infrastrutture GNL già in costruzione, in autorizzazione ovvero da autorizzare nelle aree portuali ed industriali. Le infrastrutture di trasporto, stoccaggio e rigassificazione come sopra definite, sono regolate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, anche prevedendo un regime transitorio, secondo principi di accessibilità e non discriminazione, definendo le regole tariffarie e disciplinando le condizioni di accesso che garantiscano ai consumatori sardi benefici di prezzo pari a quelli delle altre regioni italiane. Il gestore della rete nazionale di trasporto attiva una procedura per consentire la presentazione di richieste di allacciamento alla rete nazionale di trasporto a mezzo di tali infrastrutture entro trenta giorni dalla data entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e avvia le attività propedeutiche alla realizzazione delle stesse infrastrutture. Ai fini della distribuzione del gas naturale la Regione Sardegna è inserita in uno degli ambiti tariffari nazionali.

  6-bis. Al comma 4-bis dell'articolo 23 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, dopo la parola: «1102,» e prima della parola: «nonché» sono aggiunte le parole: «nei comuni della Sardegna,».
60. 1. Tartaglione, Cortelazzo, Sarro, Sisto, D'Ettore, Ruffino.

ART. 61.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Le linee guida di cui al comma 1 sono ispirate ai seguenti principi e criteri direttivi:
   a) prevedere che, ai fini della realizzazione di interventi di costruzione ed esercizio della rete di distribuzione di energia elettrica, sia richiesta una denuncia di inizio lavori all'autorità competente, con la previsione di un tempo massimo di 30 giorni a seguito del quale, salvo motivato dissenso da esprimere entro il suddetto termine, l'esercente possa procedere alla realizzazione dell'opera;
   b) prevedere che, ai fini di cui alla lettera a) qualora sia necessario acquisire il consenso dei privati e tale consenso non sia manifestato, rendendo quindi necessario l'avvio di un iter autorizzativo, il procedimento stesso si concluda entro 45 giorni dalla richiesta;
   c) prevedere che nei casi di cui alla lettera b) il provvedimento di autorizzazione debba contenere anche la dichiarazione di pubblica utilità;
   d) prevedere che, per gli interventi legati al rinnovo, alla ricostruzione ed al potenziamento di reti elettriche di distribuzione esistenti, entro 50 metri rispetto al tracciato originario, sia consentito ricorrere al meccanismo dell'autocertificazione.
61. 1. Sarro, Cortelazzo, Sisto, Tartaglione, D'Ettore, Ruffino.

ART. 62.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al capoverso «2-bis», alla fine del primo periodo inserire le seguenti parole:, fermo restando quanto previsto dall'articolo 56 del decreto-legge 76 del 16 luglio 2020.;
   b) al capoverso «2-quater», lettera a) sostituire le parole: gli impianti di accumulo elettrochimico ubicati all'interno di aree ove sono situati impianti industriali di qualsiasi natura, anche non più operativi o in corso di dismissione o ubicati all'interno di aree ove sono situati impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte fossile di potenza inferiore ai 300 MW termici in servizio o ubicati presso aree di cava o di produzione e trattamento di idrocarburi liquidi e gassosi in via di dismissione, i quali non comportino estensione delle aree stesse, né aumento degli ingombri in altezza rispetto alla situazione esistente, né richiedano variante agli strumenti urbanistici adottati, sono autorizzati mediante la procedura abilitativa semplificata comunale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. In assenza di una delle condizioni sopra citate, si applica la procedura di cui alla lettera b); con le seguenti: gli impianti di accumulo elettrochimico o termico ubicati all'interno di aree industriali o ubicati presso aree di cava o di produzione e trattamento di idrocarburi liquidi e gassosi in via di dismissione da connettere a impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte fossile di potenza nominale inferiore a 300 MW termici o da realizzarsi in configurazione stand alone (ovvero non direttamente connessi all'impianto di produzione), che non comportino estensione delle aree stesse, né aumento degli ingombri in altezza rispetto alla situazione esistente, né richiedano variante agli strumenti urbanistici adottati, sono autorizzati mediante la procedura abilitativa semplificata comunale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. In assenza di una delle condizioni sopra citate, si applica la procedura di cui alla successiva lettera b);
   c) al capoverso «2-quater» lettera b), sostituire le parole: gli impianti di accumulo elettrochimico ubicati all'interno di aree già occupate da impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte fossile di potenza maggiore o uguale a 300 MW termici in servizio, nonché gli impianti « stand-alone» ubicati in aree non industriali e le eventuali connessioni alla rete, sono autorizzati mediante autorizzazione unica rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico, secondo le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55. Nel caso di impianti ubicati all'interno di aree ove sono presenti impianti per la produzione o il trattamento di idrocarburi liquidi e gassosi, l'autorizzazione è rilasciata ai sensi della disciplina vigente; con le seguenti: gli impianti di accumulo elettrochimico o termico ubicati all'interno di aree industriali o ubicati presso aree di cava o di produzione e trattamento di idrocarburi liquidi e gassosi in via di dismissione da connettere a impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte fossile di potenza maggiore o uguale a 300 MW termici in servizio, nonché gli impianti « stand-alone» ubicati in aree non industriali e le eventuali connessioni alla rete, sono autorizzati mediante autorizzazione unica rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico, secondo le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55. Nel caso di impianti ubicati all'interno di aree ove sono presenti impianti per la produzione o il trattamento di idrocarburi liquidi e gassosi, l'autorizzazione è rilasciata ai sensi della disciplina vigente;;
   d) al capoverso «2-quater», lettera c), sostituire le parole: gli impianti di accumulo elettrochimico connessi a impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono autorizzati mediante autorizzazione unica rilasciata dalla Regione o dal Ministero dello sviluppo economico, qualora funzionali a impianti di potenza superiore ai 300 MW termici, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387; con le seguenti: gli impianti di accumulo elettrochimico o termico, da esercire in combinato o meno con impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, sono considerati opere connesse ai predetti impianti, ai sensi della normativa vigente e autorizzati mediante:
   a. autorizzazione unica rilasciata dalla regione o dalle province delegate o, per impianti di potenza termica installata uguale o superiore a 300 MW termici, dal Ministero dello sviluppo economico, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003, ove rimpianto di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sia da realizzarsi;
   b. procedura di modifica ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo n. 387 del 2003, ove l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile sia già realizzato e rimpianto di accumulo elettrochimico o termico comporti l'occupazione di nuove aree rispetto all'impianto esistente;
   c. procedura abilitati va semplificata comunale di cui all'articolo 6 decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 se l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili è già esistente e l'impianto di accumulo elettrochimico o termico non comporta occupazione di nuove aree;
   e) al capoverso «2-quater», lettera d), dopo le parole: la realizzazione di impianti di accumulo elettrochimico inserire le seguenti: o termico, da esercire in combinato o meno con impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili,.
62. 1. Sarro, Cortelazzo, Sisto, Tartaglione, D'Ettore, Ruffino.

  Al comma 1, dopo il capoverso «2-ter» aggiungere il seguente:
  2-ter.1). Gli interventi di parziale sostituzione della capacità a carbone di centrali esistenti con impianti di generazione a gas aventi emissioni di CO2 inferiori a 550 g/kWh e che non prevedono aumento di sedime occupato non sono sottoposti a valutazioni ambientali e paesaggistiche, né all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati, e sono realizzabili previa comunicazione al Ministero dello sviluppo economico accompagnata da una relazione sottoscritta da un progettista abilitato che attesti la sussistenza dei requisiti di cui sopra, da effettuare sessanta giorni prima della data prevista dell'intervento, fermo restando il pagamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239. Alla dichiarazione sono allegati gli elaborati tecnici per la connessione alla rete elettrica redatti dal gestore della rete.
62. 2. Sarro, Cortelazzo, Sisto, Tartaglione, D'Ettore, Ruffino.

  Al comma 2 dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) gli impianti di accumulo elettrochimico connessi ad un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili in esercizio ovvero autorizzato ma non ancora in esercizio, sono autorizzati mediante procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28.
62. 3. Sarro, Sisto, Tartaglione, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:

Art. 62-bis.
(Semplificazione procedimenti autorizzativi per attività di coltivazione idrocarburi)

  1. All'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, dopo il comma 78, aggiungere il seguente:
  «78-bis. Tutte le intese, i pareri, i nulla osta, gli atti autorizzativi di qualsiasi natura, rilasciati da qualsiasi amministrazione nell'ambito del procedimento di autorizzazione alla perforazione, si considerano validamente acquisiti, per un periodo di cinque anni dal rilascio della autorizzazione, per le successive autorizzazioni alla perforazione e alla messa in produzione, che ricadono nella medesima area pozzo, salvo diversamente disposto dal Ministero dello sviluppo economico in sede di prima autorizzazione alla perforazione, per comprovate motivazioni di carattere tecnico. Al fine di armonizzare il quadro regolatorio, le disposizioni di questo comma si applicano alle autorizzazioni alla perforazione già rilasciate, con intesa regionale e giudizio di compatibilità ambientale, ove previsto, per le attività da autorizzare nella medesima area pozzo.».

  2. All'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la parola: «gassosi» è soppressa. In subordine si propone di limitare il divieto per le sole attività di ricerca, prospezione e coltivazione relative agli idrocarburi gassosi in mare, entro le 6 miglia dalla linea di costa in luogo delle attuali 12.
62. 01. Sarro, Cortelazzo, Sisto, Tartaglione, D'Ettore, Ruffino.

ART. 63.

  Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: quantifica preventivamente le somme oggetto del vincolo, aggiungere le seguenti:, che dovranno essere destinate a realizzare programmi straordinari di manutenzione del territorio forestale e montano.
63. 1. Sarro, Sisto, Tartaglione, Cortelazzo, D'Ettore, Ruffino.

  Al comma 6, sostituire le parole: pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni per l'anno 2021 con le seguenti: pari a 80 milioni di euro per l'anno 2020 e 100 milioni per l'anno 2021 e 2022.

  Conseguentemente, al relativo onere, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020, 50 milioni di euro per l'anno 2021 e 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:
   a) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2020 e a 100 milioni di euro per l'anno 2022, mediante riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
   b) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
63. 2. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Al comma 6, sostituire le parole: pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020 e a 50 milioni per l'anno 2021 con le seguenti: pari a 80 milioni di euro per l'anno 2020 e a 100 milioni per l'anno 2021.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine le seguenti parole: Al relativo onere, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020, 50 milioni di euro per l'anno 2021 e 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:
   a) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2020 e a 100 milioni di euro per l'anno 2022, mediante riduzione dei fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nei corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
   b) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
63. 3. Parolo, Gava, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 6, sostituire le parole: pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020 e a 50 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: pari a 80 milioni di euro per l'anno 2020 e a 100 milioni di euro per l'anno 2021 e 2022.

  Conseguentemente, al relativo onere, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020, 50 milioni di euro per l'anno 2021 e 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:
   a) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2020 e a 100 milioni di euro per l'anno 2022, mediante riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
   b) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
63. 4. Loss, Bubisutti, Viviani, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

Art. 63.1.
(Misure per favorire il sostegno ed il rilancio dei territori di montagna)

  1. In coerenza con gli obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dall'Unione europea nell'ambito del green new deal, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, adotta un programma operativo, finanziato con risorse europee, nazionali e regionali, per la realizzazioni di interventi di sviluppo delle aree montane, alpine e appenniniche, al fine di contrastare, secondo un approccio integrato e coordinato di intervento, fenomeni di spopolamento e degrado ambientale nei suddetti territori.
  2. Per i primi interventi di attuazione del programma operativo di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
63. 01. Parolo, Gava, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo l'articolo 63 aggiungere il seguente:

Art. 63.1.
(Valorizzazione del territorio forestale e montano)

  1. Al fine mantenere e valorizzare il territorio forestale e montano è consentito il trasferimento alle Regioni o alle Province autonome di Trento e Bolzano territorialmente competenti di aree forestali o montane, ivi inclusi terreni, fabbricati e infrastrutture connessi, o parti di esse, di competenza delle Province o dell'Agenzia del Demanio, dietro esplicita richiesta delle Regioni e previo accordo fra le parti.
63. 02. Parolo, Gava, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo l'articolo 63 aggiungere il seguente:

Art. 63.1.
(Misure urgenti in materia di depurazione)

  1. Per il finanziamento della progettazione e realizzazione degli interventi urgenti di riqualificazione del sistema di raccolta dei reflui del bacino del lago di Garda, è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2020 e 60 milioni di euro per l'anno 2021, da attribuire al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. All'onere derivante dal presente comma, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
63. 03. Valbusa, Gava, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Vallotto, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

Art. 63-bis.

  1. All'articolo 1 della legge il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 del presente articolo, la Fondazione 20 marzo 2006 individua, sentiti la Regione Piemonte e i rappresentanti dei comuni dei territori montani ove sono localizzati gli impianti di cui all'allegato 1 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, la tipologia e la priorità degli interventi, la cui esecuzione è demandata, quale stazione appaltante, sotto la sua esclusiva responsabilità e con oneri integralmente a suo carico, alla società di committenza Regione Piemonte Spa, di cui alla legge regionale della regione Piemonte 6 agosto 2007, n. 19, o alle Stazioni Appaltanti, dei comuni o delle unioni montane interessati dagli interventi, iscritte all'A.U.S.A. previa intesa con la stessa Regione Piemonte in ordine alle risorse finanziarie da mettere a disposizione per ciascun intervento».

  2. A far data dal 01 gennaio del 2020, le risorse economiche in disponibilità all'Agenzia Torino 2006 e tutte le attività ancora pendenti verranno trasferite alla Regione Piemonte ai fini dell'attuazione della presente legge.
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
63. 0100. Montaruli.

ART. 63-bis.

  Dopo l'articolo 63-bis aggiungere il seguente:

Art. 63-ter.
(Misure per favorire il sostegno ed il rilancio dei territori di montagna)

  1. In coerenza con gli obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dall'unione europea nell'ambito del green new deal, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, adotta un programma operativo, finanziato con risorse europee, nazionali e regionali, per la realizzazioni di interventi di sviluppo delle aree montane, alpine e appenniniche, al fine di contrastare, secondo un approccio integrato e coordinato di intervento, fenomeni di spopolamento e degrado ambientale nei suddetti territori.
  2. Per i primi interventi di attuazione del programma operativo di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
63-bis. 01. Loss, Bubisutti, Viviani, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Manzato, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 63-bis aggiungere il seguente:

Art. 63-ter.
(Valorizzazione del territorio forestale e montano)

  1. Al fine mantenere e valorizzare il territorio forestale e montano è consentito il trasferimento alle Regioni o alle Province autonome di Trento e Bolzano territorialmente competenti di aree forestali o montane, ivi inclusi terreni, fabbricati e infrastrutture connessi, o parti di esse, di competenza delle Province o dell'Agenzia del Demanio, dietro esplicita richiesta delle Regioni e previo accordo fra le parti.
63-bis. 02. Loss, Bubisutti, Viviani, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Manzato, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

ART. 64.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.

  1. All'articolo 108 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 11, sostituire le parole «1.549,00 a euro 9.296,00» con le seguenti «300,00 a euro 2.000,00»;
   b) al comma 13, sostituire le parole «2.600,00 a euro 15.500,00» con le seguenti: «700, 00 a euro 5.000,00».
64. 01. Mandelli, Sisto, Cortelazzo, Sarro, Tartaglione, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.

  1. Fermo restando il rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 162, al Regolamento 1170/2009/CE, al decreto ministeriale 14 febbraio 1991 e succ. mod. e al decreto ministeriale 10 agosto del 2018, il Ministero della Salute, con proprio decreto da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, definisce criteri e caratteristiche degli integratori nutraceutici.
  2. Qualora, in sede di verifica da parte del Ministero della salute, si riscontri un'impropria qualificazione dell'integratore in sede di notifica, il Ministero provvede alla corretta qualificazione dello stesso e applica all'azienda produttrice una sanzione amministrativa fissata dal decreto di cui al precedente comma.
  3. Gli integratori nutraceutici possono essere venduti esclusivamente nelle farmacie e negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
  4. In tali strutture, il farmacista, qualora sia in possesso di un titolo postuniversitario in materia di alimentazione e nutrizione o della laurea in biologia, può consigliare diete e regimi alimentari personalizzati.
64. 02. Mandelli, Sisto, Sarro, Tartaglione, Cortelazzo, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Modifiche al testo unico delle leggi sanitarie)

  1. L'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:
  «Art. 102. – Il conseguimento di più lauree o diplomi dà diritto all'esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie.
   Gli esercenti le professioni o arti sanitarie possono svolgere, in qualsiasi forma, la loro attività in farmacia, ad eccezione del medico, dell'odontoiatra e del medico veterinario ai quali è consentito di svolgere la propria attività esclusivamente nell'ambito di campagne informative di educazione sanitaria e attività di prevenzione, nonché per emergenza e pronto soccorso. I farmacisti possono svolgere in farmacia anche attività di primo intervento.
   I sanitari abilitati alla prescrizione dei medicinali che stipulano con farmacisti convenzioni di qualsiasi tipo relative alla partecipazione all'utile della farmacia, quando non ricorra l'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 170 e 172 del citato testo unico delle leggi sanitarie, sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 5.000 a 20.000».
64. 03. Mandelli, Sarro, Sisto, Tartaglione, Cortelazzo, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Semplificazioni in materia dì salute e sicurezza sul lavoro)

   l. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, articolo 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo le parole: «deve riguardare tutti i rischi», è inserita la seguente: «prevedibili»;
   b) al comma 2, alinea, la parola: «munito» è sostituita dalla seguente: «datato» e sono soppresse le seguenti parole: «di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente ove nominato».
64. 04. Sisto, Sarro, Tartaglione, Bagnasco, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Semplificazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro)

  1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, 81, articolo 302-bis, il comma 1 è sostituito dai seguenti:
  «1. In caso di accesso ispettivo, l'ispettore che riscontri la violazione di disposizioni da cui consegua una sanzione penale o amministrativa, sospende l'ispezione (occorre escludere espressamente sia gli obblighi di polizia giudiziaria che quelli di pubblico ufficiale), adotta il provvedimento di disposizione ed assegna un termine per l'adempimento, alla scadenza del quale verifica l'adeguamento al provvedimento. In caso positivo, attesta la corretta applicazione della norma violata e la conclusione dell'accesso ispettivo; in caso negativo, contesta la violazione secondo le procedure del Decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758. La disposizione non è applicabile nelle ipotesi previste dall'articolo 14 e dall'allegato I del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
   1-bis. Il datore di lavoro può richiedere la verifica in azienda in merito alla regolarità degli adempimenti, in questo caso, l'ispettore verifica in azienda la regolarità della situazione indicata o della documentazione sottoposta e, in caso positivo, attesta formalmente la regolarità; in caso negativo, adotta il provvedimento di disposizione ed assegna un termine per l'adempimento, alla scadenza del quale verifica l'adeguamento al provvedimento.
   1-ter. La disposizione non è applicabile nelle ipotesi previste dall'articolo 14 e dall'allegato I del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».
64. 05. Sisto, Sarro, Tartaglione, Cortelazzo, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Semplificazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro)

  1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, articolo 21, comma 1, alinea, dopo le parole: «società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani» aggiungere le seguenti: «e i soci delle società di persone artigiane,».
64. 06. Sarro, Sisto, Tartaglione, Cortelazzo, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Semplificazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro)

  1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, articolo 27, il comma 1-bis è soppresso.
64. 07. Sisto, Sarro, Tartaglione, Cortelazzo, D'Ettore, Ruffino

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Modifiche alla legge 2 agosto 1990, n. 233)

  1. All'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, concernente il «Finanziamento delle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali», dopo il comma 3, inserire il seguente:
  «3-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano ai soggetti iscritti per la prima volta alle gestioni di cui al comma 1 successivamente al 31 dicembre 1995 o che, se già iscritti a tale data, hanno optato o optano per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335.».

  2. Ai fini della determinazione del trattamento pensionistico dei soggetti di cui al precedente comma, si applica quanto già previsto per i soggetti iscritti alla gestione separata dell'Istituto Nazionale della previdenza sociale (INPS).
64. 0100. Foti, Butti.

  Dopo l'articolo 64, è aggiunto il seguente:

Art. 64-bis.
(Parziale defiscalizzazione componente bio dei carburanti da autotrazione)

  1. Nell'anno 2020 ai soggetti che miscelano biocarburanti nei carburanti fossili è riconosciuto un credito d'imposta pari alla differenza tra il livello d'accisa attualmente previsto per il carburante fossile al quale sono miscelati e il livello minimo di accisa fissato a livello comunitario. Tale credito è ridotto del 30 per cento nel caso i biocarburanti miscelati abbiano un GHG saving inferiore al 70 per cento.
  2. Entro 15 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto con determinazione direttoriale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sentito il GSE, vengono definiti i termini e le modalità per il riconoscimento del suddetto credito d'imposta.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 400 milioni per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
64. 08. Sisto, Sarro, Tartaglione, Cortelazzo, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 64, è aggiunto il seguente:

Art. 64-bis.
(Disposizioni in materia di dispensazione d'urgenza)

  1. Qualora sia richiesto un medicinale per la necessità di assicurare la prosecuzione del trattamento di un paziente affetto da diabete, ipertensione, broncopneumopatia cronica ostruttiva o altra patologia cronica ovvero la richiesta riguardi un paziente che necessiti di non interrompere un trattamento, il farmacista può procedere alla dispensazione di medicinali soggetti a prescrizione medica, anche in assenza della stessa, ad eccezione di quelli inseriti nelle tabelle delle sostanze stupefacenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309.
  2. Il farmacista, sulla base delle condizioni del caso, individua la durata della terapia che non può essere superiore a trenta giorni.
  3. Di tale dispensazione è effettuata specifica annotazione esclusivamente nel fascicolo sanitario elettronico del paziente ovvero, qualora lo stesso non sia attivo, il farmacista conserva per quaranta giorni un documento di consegna nel quale sono indicati codice fiscale del paziente, farmaco dispensato, numero di confezioni e data della consegna e ne dà tempestivamente notizia al medico di riferimento.
  4. Sono abrogate le disposizioni del decreto ministeriale del 31 marzo 2008 in contrasto con le previsioni di cui al comma 1,2 e 3 del presente articolo.
64. 09. Mandelli, Sisto, Sarro, Tartaglione, Cortelazzo, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Registro pubblico degli amministratori di imprese costituite in forma societaria e obbligo di posta elettronica certificata)

  1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché agli amministratori di imprese costituite in forma societaria».
  2. È istituito, presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il registro pubblico degli amministratori di imprese costituite in forma societaria.
  3. Gli amministratori di imprese costituite in forma societaria, nominati con decisione dei soci nelle forme e nei modi previsti dal codice civile o dai rispettivi atti costitutivi, procedono, entro trenta giorni dalla nomina, all'iscrizione al registro di cui al comma 2.
  4. Il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, disciplina le modalità di funzionamento e tenuta del registro di cui al comma 2, assicurando in particolare che il registro soddisfi i seguenti requisiti:
   a) che riporti l'indicazione dei dati anagrafici dell'amministratore, dei dati relativi alle precedenti nomine, revoche, cessazioni o variazioni relative agli incarichi di amministrazione societaria eventualmente ricoperti, nonché, per le società da esso amministrate in passato, gli eventuali fallimenti e procedure concorsuali che le abbiano interessate;
   b) che sia gestito in modalità informatizzata tale da consentire la ricerca dei dati relativi all'attività corrente e pregressa, sia per cognome dell'amministratore che per società;
   c) che sia accessibile mediante visura a chiunque vi abbia interesse.
64. 0101. Foti, Butti.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Abolizione limitazioni all'uso del contante)

  1. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i commi 1, 3-bis e 14 sono abrogati.
  2. All'articolo 3 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, i commi 1, 2 e 2-bis sono abrogati.
64. 0102. Foti, Butti.

  Dopo l'articolo 64, è aggiunto il seguente;

Art. 64-bis.

  1. All'articolo 2, della Legge 2 aprile 1968 n. 475, apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, sostituire le parole «comune» con le seguenti «la Regione»;
   b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1. Le somme derivanti dal pagamento della tassa di autorizzazione all'esercizio della farmacia confluiscono in un apposito fondo regionale destinato ad incrementare le risorse per il pagamento dell'indennità di residenza di cui all'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221».
64. 10. Mandelli, Sisto, Sarro, Tartaglione, Cortelazzo, D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 64, è aggiunto il seguente:

Art. 64-bis.

  1. All'articolo 148 del D.Lgs, 24 aprile 2006, n. 219 apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 7, sostituire le parole «trecento euro a milleottocento» con le parole «cento a mille» e le parole «duecento euro a milleduecento euro» con le parole «cento euro a cinquecento»;
   b) al comma 8, sostituire le parole «cinquecento euro a tremila» con le parole «cento a mille»;
   c) al comma 11, sostituire le parole «cinquecento euro a tremila» con le parole «cento a mille».
64. 11. Mandelli, Sisto, Cortelazzo, Sarro, Tartaglione, D'Ettore, Ruffino.

ART. 64-ter.

  Dopo l'articolo 64-ter aggiungere il seguente:

Art. 64-quater.
(Semplificazioni in materia di pedaggio autostradale dovuto dalle ambulanze)

  1. All'articolo 176 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 11-bis sono inseriti i seguenti:
  «11-ter. Sono esentati dal pagamento del pedaggio autostradale i veicoli delle associazioni di volontariato e degli organismi similari non aventi scopo di lucro, adibiti al soccorso nell'espletamento del relativo specifico servizio e provvisti di apposito contrassegno approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
   11-quater. L'esenzione di cui al comma 11-ter è riconosciuta per le attività di soccorso in emergenza svolte nell'ambito del servizio sanitario nazionale o regionale. Nelle attività di soccorso in emergenza sono ricomprese:
   i. il servizio 118;
   ii. il trasporto organi;
   iii. il trasporto sangue ed emoderivati;
   iv. il trasporto sanitario assistito (con medico o infermiere a bordo, intendendo compreso anche il trasporto effettuato con personale volontario adeguatamente formato, purché il trasporto stesso avvenga nell'ambito delle fattispecie individuate);
   v. il trasporto neonatale e pediatrico;
   vi. il trasporto di pazienti oncologici;
   vii. il trasporto di pazienti dializzati che necessitano dell'utilizzo di un'ambulanza come risultante da attestazione del centro dialitico;
   viii. il trasporto inter-ospedaliero di pazienti;
   ix. il trasporto di soggetti disabili.
   11-quinquies. L'esenzione di cui al comma 11-ter si applica anche ai viaggi di rientro dai servizi di trasporto sanitario di cui al comma 11-quater, purché svolti in ogni caso a titolo gratuito.
   11-sexies. L'esenzione di cui al comma 11-ter è riconosciuta quando l'attività di soccorso sia espletata con i seguenti mezzi:
   i. ambulanze di tipo “A” di cui al decreto del Ministro dei trasporti 17 dicembre 1987, n. 553;
   ii. veicoli muniti di specifica attestazione regionale o di specifica attestazione rilasciata dall'azienda sanitaria locale (ASL) che certifichi l'utilizzo del mezzo per l'espletamento di attività di soccorso;
   iii. veicoli adibiti al soccorso avanzato, dotati di sirene e girevoli;
   iv. veicoli dotati di sirene e pedana per il trasporto dei soggetti disabili;
   v. veicoli dotati di pedana per il trasporto dei soggetti disabili».
64-ter. 01. Capitanio, Maccanti, Donina, Furgiuele, Giacometti, Rixi, Tombolato, Zordan, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente articolo:

Articolo 64-quater.
(Misure volte alla promozione delle attività di ricerca per lo sviluppo dell'economia circolare)

  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, apportare le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 211, aggiungere in fine il seguente comma:
  «5-ter. I materiali e le sostanze prodotte dalla sperimentazione condotta nell'impianto di cui al comma 1 si configurano come prodotto da rifiuto recuperato, ai sensi dell'articolo 184-ter del presente decreto»;
   b) dopo l'articolo 211, inserire il seguente:

«Art. 211-bis.
(Promozione delle attività di ricerca finalizzate allo sviluppo dei processi di economia circolare)

   1. Le attività di analisi, prova e sperimentazione, che prevedono anche l'eventuale utilizzo di piccoli impianti a scala di laboratorio, condotte presso i laboratori di ricerca su quantitativi di sostanze e materiale inferiori a 5000 kg all'anno e finalizzate allo studio ed alla messa a punto dei processi innovativi di recupero orientati alla cessazione della qualifica di rifiuto e all'individuazione dei possibili utilizzi dei materiali recuperati, non costituiscono attività di gestione di rifiuti ai sensi della parte quarta del presente decreto.
   2. Le sostanze e i materiali a qualsiasi titolo ceduti ai laboratori di cui al comma 1 si configurano come prodotti per attività di ricerca se rispettano le quantità e le finalità di cui al comma precedente. Il trasporto delle sostanze e dei materiali ai fini della loro consegna ai laboratori di ricerca per quantitativi non superiori ai 200 kg è accompagnato dal documento di trasporto (DDT) o da altro documento idoneo a identificare il soggetto cedente ed i laboratori di ricerca destinatari.
   3. Ove le attività di cui al comma 1 richiedano l'utilizzo di piccoli impianti a scala di laboratorio, il gestore del laboratorio comunica a fini informativi all'autorità competente l'avvio della sperimentazione e le caratteristiche dell'impianto pilota utilizzato, le tipologie e le quantità delle sostanze e dei materiali in ingresso, il processo di trattamento oggetto di sperimentazione, la sua durata, nonché eventuali destinatari di campionature dei materiali in uscita per l'effettuazione di test mirati a validarne l'adeguatezza ai fini del futuro impiego nei pertinenti settori industriali.».
64-ter. 02. Andreuzza, Binelli, Colla, Fiorini, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Ziello, Stefani, Tonelli, Vinci, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

   * Si veda anche l'Avviso di rettifica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 23 luglio 2020

   * Si veda anche l'Avviso di rettifica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 23 luglio 2020.