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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 4 agosto 2020

ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME: DOC. III, N. 2 E DOC. III, N. 3

Doc. III, n. 2 – Relazione della Giunta delle elezioni sull'elezione contestata del deputato Luca De Carlo

Tempo complessivo: 3 ore e 30 minuti.

Relatore 15 minuti
Richiami al Regolamento 5 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 35 minuti
Gruppi 2 ore e 30 minuti
 MoVimento 5 Stelle 33 minuti
 Lega – Salvini premier 25 minuti
 Forza Italia – Berlusconi presidente 21 minuti
 Partito Democratico 20 minuti
 Fratelli d'Italia 14 minuti
 Italia Viva 14 minuti
 Liberi e Uguali 11 minuti
 Misto: 12 minuti
  Noi Con l'Italia-USEI-CAMBIAMO! Alleanza di Centro 4 minuti
  Minoranze Linguistiche 2 minuti
  Popolo Protagonista – Alternativa
  Popolare
2 minuti
  Centro Democratico-Radicali Italiani +Europa 2 minuti
  MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero 2 minuti

Doc. III, n. 3 – Relazione della Giunta delle elezioni sull'elezione contestata del deputato Domenico Furgiuele

Tempo complessivo: 3 ore e 30 minuti.

Relatore 15 minuti
Richiami al Regolamento 5 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 35 minuti
Gruppi 2 ore e 30 minuti
 MoVimento 5 Stelle 33 minuti
 Lega – Salvini premier 25 minuti
 Forza Italia – Berlusconi presidente 21 minuti
 Partito Democratico 20 minuti
 Fratelli d'Italia 14 minuti
 Italia Viva 14 minuti
 Liberi e Uguali 11 minuti
 Misto: 12 minuti
  Noi Con l'Italia-USEI-CAMBIAMO! Alleanza di Centro 4 minuti
  Minoranze Linguistiche 2 minuti
  Popolo Protagonista – Alternativa
  Popolare
2 minuti
  Centro Democratico-Radicali Italiani +Europa 2 minuti
  MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero 2 minuti

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 4 agosto 2020.

  Ascani, Azzolina, Battelli, Boccia, Bonafede, Boschi, Brescia, Buffagni, Luciano Cantone, Carbonaro, Castelli, Cirielli, Colletti, Colucci, Comaroli, Davide Crippa, D'Incà, D'Ippolito, D'Uva, Dadone, De Micheli, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Fantuz, Ferraresi, Gregorio Fontana, Fraccaro, Franceschini, Frusone, Gallinella, Gariglio, Gebhard, Gelmini, Giachetti, Giacomoni, Giorgis, Grimoldi, Gualtieri, Guerini, Invernizzi, Iovino, L'Abbate, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Maggioni, Marattin, Mauri, Melilli, Molinari, Morani, Morassut, Nobili, Occhionero, Orrico, Paita, Palmisano, Parolo, Perantoni, Rampelli, Rixi, Rizzo, Rosato, Rotta, Ruocco, Scalfarotto, Schullian, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora, Spadoni, Speranza, Tasso, Tofalo, Tomasi, Traversi, Vignaroli, Villarosa, Raffaele Volpi, Zoffili.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Ascani, Azzolina, Battelli, Boccia, Bonafede, Enrico Borghi, Boschi, Brescia, Buffagni, Luciano Cantone, Carbonaro, Castelli, Cirielli, Colletti, Colucci, Comaroli, Davide Crippa, D'Incà, D'Ippolito, D'Uva, Dadone, De Micheli, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Dieni, Fantuz, Ferraresi, Gregorio Fontana, Fraccaro, Franceschini, Frusone, Gallinella, Gariglio, Gebhard, Gelmini, Giachetti, Giacomoni, Giorgis, Grimoldi, Gualtieri, Guerini, Invernizzi, Iovino, L'Abbate, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Maggioni, Marattin, Mauri, Melilli, Molinari, Morani, Morassut, Nobili, Occhionero, Orrico, Paita, Palmisano, Parolo, Perantoni, Rampelli, Rixi, Rizzo, Rosato, Rotta, Ruocco, Scalfarotto, Schullian, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora, Spadoni, Speranza, Tasso, Tofalo, Tomasi, Traversi, Vignaroli, Villarosa, Vito, Raffaele Volpi, Zennaro, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 3 agosto 2020 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   LOREFICE ed altri: «Misure per favorire l'invecchiamento attivo attraverso iniziative di utilità sociale e di formazione permanente» (2620);
   BORGHESE: «Disposizioni per la diffusione dell'educazione finanziaria» (2621);
   BORGHESE: «Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernenti la disciplina e la promozione del settore termale, nonché delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi in materia di attività idrotermali» (2622).

  Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di proposte di legge d'iniziativa del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

  In data 3 agosto 2020 sono state presentate alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 99, terzo comma, della Costituzione, le seguenti proposte di legge:
   CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO: «Modifiche agli articoli 125 e 186 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernenti un dispositivo di blocco da installare sui veicoli in uso ai soggetti condannati per guida in stato di ebbrezza» (2623);
   CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO: «Tutele delle lavoratrici e dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti iscritti alla Gestione separata presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale» (2624).

  Saranno stampate e distribuite.

Ritiro di sottoscrizioni a proposte di legge.

  La deputata Villani ha comunicato di ritirare la propria sottoscrizione alla proposta di legge:
   COSTANZO ed altri: «Introduzione degli articoli 415-bis, 613-quater e 613-quinquies del codice penale, concernenti i reati di istigazione a disobbedire alla legge elettorale, di isolamento sociale o affettivo e di istigazione alla rinuncia o al rifiuto dei trattamenti sanitari» (2592).

Assegnazione di un progetto di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, il seguente progetto di legge è assegnato, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
   Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia):
  GREGORIO FONTANA: «Introduzione dell'articolo 28-bis del codice penale, concernente la sospensione dell'erogazione del vitalizio ai membri del Parlamento cessati dal mandato, in caso di condanna comportante l'interdizione dai pubblici uffici» (634) Parere delle Commissioni V e XI.

Trasmissione dal Consiglio di Stato.

  Il Presidente del Consiglio di Stato, con lettera in data 29 luglio 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 53-bis, comma 1, della legge 27 aprile 1982, n. 186, il conto finanziario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali per l'anno 2019, corredato della relazione illustrativa.

  Questa documentazione è trasmessa alla II Commissione (Giustizia) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 27 luglio 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità di sistema portuale del Mare adriatico settentrionale, per l'esercizio 2018, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 313).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 28 luglio 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale risi, per l'esercizio 2018. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 314).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XIII Commissione (Agricoltura).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 28 luglio 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale, per l'esercizio 2018, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 315).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 28 luglio 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Società generale di informatica (SOGEI Spa), per l'esercizio 2018, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 316).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VI Commissione (Finanze).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 28 luglio 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito, per l'esercizio dal 2018, sulla gestione finanziaria dei seguenti Enti parco nazionali: d'Abruzzo, Lazio e Molise; dell'Alta Murgia; dell'Appennino Lucano – Val d'Agri – Lagonegrese; dell'Appennino Tosco-Emiliano; dell'Arcipelago de La Maddalena; dell'Arcipelago toscano; dell'Asinara; dell'Aspromonte; del Cilento, Vallo di Diano e Alburni; delle Cinque Terre; del Circeo; delle Dolomiti bellunesi; delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna; del Gargano; del Gran Paradiso; del Gran Sasso e Monti della Laga; della Maiella; dei Monti Sibillini; del Pollino; della Sila; della Val Grande; del Vesuvio, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 317).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 29 luglio 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), per l'esercizio 2018, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 318).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 29 luglio, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria del Mezzogiorno (SVIMEZ), per l'esercizio 2018, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 319).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 30 luglio 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Museo storico della fisica e Centro studi e ricerche Enrico Fermi, per l'esercizio 2018, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 320).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 3 agosto 2020, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Resoconto annuale della Commissione sulle relazioni annuali d'attività degli Stati membri sui crediti all'esportazione ai sensi del regolamento (UE) n. 1233/2011 (COM(2020) 348 final), riferito all'anno 2017, che è assegnato in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);
   Resoconto annuale della Commissione sulle relazioni annuali d'attività degli Stati membri sui crediti all'esportazione ai sensi del regolamento (UE) n. 1233/2011 (COM(2020) 349 final), riferito all'anno 2018, che è assegnato in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma della direttiva (UE) 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi (COM(2020) 351 final), che è assegnata in sede primaria alla VIII Commissione (Ambiente).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 30 luglio 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Con la predetta comunicazione, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:
   Proposta di decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (COM(2018) 325 final);
   Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che autorizza la Francia a negoziare un accordo che integra il vigente trattato bilaterale con il Regno Unito relativo alla costruzione e all'esercizio del collegamento fisso sotto la Manica da parte di concessionari privati (COM (2020) 622 final);
   Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2016/798 per quanto riguarda l'applicazione delle norme di sicurezza e di interoperabilità ferroviarie nel collegamento fisso sotto la Manica (COM(2020) 623 final).

Trasmissione dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni.

  Il Presidente dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, con lettera in data 29 luglio 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il rapporto sulle retribuzioni dei pubblici dipendenti, aggiornato al 31 dicembre 2019.

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Elementi e iniziative in ordine ad una richiesta di risarcimento danni avanzata dall'Inps a seguito di un caso di femminicidio – 3-01712

A) Interrogazione

   RIZZETTO, ZUCCONI e LUCASELLI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro per le pari opportunità e la famiglia, al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
   nel 2013, a Marina di Massa, Marco Loiola ha assassinato l'ex moglie Cristina Biagi e, prima di togliersi la vita, ha sparato ad una terza persona che credeva, erroneamente, essere l'amante della moglie. Quest'uomo è rimasto gravemente ferito, riportando un'invalidità permanente;
   la legge prevede che l'Inps chieda il rimborso delle spese sanitarie e dell'assegno riconosciuto alla vittima a chi ha procurato il danno o, in mancanza, ai suoi eredi; in questo caso gli eredi a cui l'Inps ha richiesto il pagamento dei danni, per un importo di ben 124 mila euro, sono le due sorelle rimaste orfane, di 12 e 14 anni, che vivono con i nonni e non sono in grado di pagare una cifra così onerosa;
   in mancanza dell'adempimento, ci potrebbe essere un processo per l'esecuzione forzata del pagamento, che, tra l'altro, comporterebbe un aumento della cifra richiesta dall'ente previdenziale;
   nella vicenda è intervenuto a tutela delle due sorelle il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che rivolgendosi al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Nunzia Catalfo, l'ha esortata a individuare una soluzione. Quest'ultima e il presidente dell'Inps Tridico hanno assicurato che ci sarà la rinuncia al rimborso;
   ebbene, desta sconcerto che due ragazzine, vittime di femminicidio, possano essere ulteriormente colpite e danneggiate da una richiesta di risarcimento come quella avanzata dall'Inps nel caso in questione. Al riguardo, si tratta di un'istanza legittima, sotto il profilo giuridico, ma eticamente da respingere;
   pertanto, si ritiene necessario adottare iniziative normative affinché non si verifichino più vicende del genere, considerato che gli eredi sono stati destinatari di una richiesta di risarcimento «disumana» che, anche se verrà annullata, ha comunque cagionato un ennesimo dolore alle due sorelle rimaste orfane e ai loro nonni, genitori della donna assassinata –:
   se sia vero che la richiesta di risarcimento alle vittime di femminicidio, nel caso esposto in premessa, sia stata annullata e in quali termini procedurali;
   se e quali iniziative intendano adottare i Ministri interrogati, per quanto di competenza, per escludere richieste di risarcimento contrarie ad ogni principio etico come quella relativa alla vicenda in questione. (3-01712)


Iniziative in relazione alla situazione dell'ordine pubblico nel centro storico di Vicenza – 2-00649;  2-00682

B) Interpellanze

   Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere – premesso che:
   l'interpellante ha deciso di presentare l'ennesimo atto di sindacato ispettivo (ai precedenti peraltro finora il Governo non ha dato alcun riscontro) per segnalare, ancora una volta, l'insopportabile stato di degrado ed insicurezza nel quale è precipitata Vicenza, quella che era una civile e prosperosa città di provincia, nota al mondo intero per le opere di Andrea Palladio. L'interpellante teme che, con ogni probabilità, anche questo ulteriore atto di sindacato ispettivo rimarrà privo di esito concreto, ma ritiene comunque suo dovere istituzionale sollecitare l'attenzione del Governo;
   ieri in prefettura si è tenuto un comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza, la cui convocazione era stata sollecitata con urgenza dal sindaco della città, avvocato Francesco Rucco, dopo una serie incredibile di vandalismi e furti ai danni di auto parcheggiate in strada e il decesso a Campo Marzio, per presunta overdose, di Renato Martinelli, un senza fissa dimora;
   il prefetto ha precisato che sono stati 90 gli episodi di vandalismo ai danni delle auto denunciati da inizio 2020, mentre erano stati 622 nel corso del 2019;
   l'abnegazione e l'impegno delle forze dell'ordine ha consentito in queste ultime settimane di identificare cinque persone, perché colte in flagrante o in possesso di strumenti atti a compiere atti di vandalismo, che sono risultate destinatarie di provvedimenti di allontanamento e di espulsione dal territorio nazionale;
   ciononostante, la popolazione cittadina è esasperata ed allarmata, perché i raid vandalici continuano a ripetersi, senza che nessuna pubblica autorità appaia in grado di porvi rimedio –:
   quale esito concreto abbiano avuto i provvedimenti di polizia emessi nei confronti dei cinque soggetti recentemente denunciati per i raid vandalici;
   quali ulteriori iniziative di competenza il Governo intenda assumere per garantire ai cittadini di Vicenza standard di sicurezza maggiormente in linea con la sua tradizione di città prospera e tranquilla.
(2-00649) «Zanettin».


   Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere – premesso che:
   la situazione di progressivo e grave degrado della sicurezza e dell'ordine pubblico nel centro storico di Vicenza è stata denunciata dall'interpellante in numerosi precedenti atti di sindacato ispettivo, rimasti peraltro tutti privi di risposta da parte del Governo;
   l'episodio che ha avuto luogo il 23 marzo 2020, denunciato oggi presso il comando dei carabinieri di Vicenza, appare tuttavia meritevole di particolare attenzione, soprattutto in quanto la vittima è uno studente minorenne residente nel centro storico;
   il ragazzo, uscito sotto casa con il cane, è stato oggetto di un'aggressione da parte di una coppia di sbandati in corso Fogazzaro nei pressi della Galleria del Pozzo Rosso;
   la presenza molesta di questi figuri è stata documentata anche in un reportage fotografico de Il Giornale di Vicenza nell'edizione in edicola il 24 marzo 2020 e segnalata da altri cittadini, che ne lamentano l'aggressività;
   il ragazzo, mentre era inseguito, avrebbe chiamato il 113, che però si sarebbe dichiarato impossibilitato a intervenire e avrebbe dirottato la segnalazione al comando della polizia municipale;
   per fortuna il ragazzo è potuto rientrare di corsa a casa, evitando a stento di essere raggiunto;
   l'interpellante ritiene intollerabile questa situazione, che ricorda il Far West;
   è necessario, in qualche modo, neutralizzare questi disadattati, per evitare il ripetersi di così spiacevoli episodi, ai danni soprattutto della fascia più fragile della popolazione –:
   quali iniziative di competenza intenda assumere per garantire ai cittadini di Vicenza accettabili standard di sicurezza.
(2-00682) «Zanettin».


Iniziative in relazione alla crisi produttiva e occupazionale del Polo di mantenimento delle armi leggere di Terni – 3-01273

C) Interrogazione

   VERINI. — Al Ministro della difesa. — Per sapere – premesso che:
   il Polo di mantenimento delle armi leggere di Terni ha il compito – come definito sul sito del Ministero della difesa – di assicurare l'efficienza di materiali, mezzi ed equipaggiamenti in dotazione alle Forze armate e ai Corpi armati dello Stato, con particolare riferimento alle armi leggere, alle protezioni balistiche individuali e veicolari, agli strumenti verificatori e alle attrezzature balistiche in genere;
   recenti articoli di stampa riportano la notizia che si sta aggravando la situazione al Polo di mantenimento delle armi leggere. Le rappresentanze sindacali unitarie e le organizzazioni sindacali del polo, in un recente incontro con il generale di Corpo d'armata, comandante logistico dell'Esercito, Francesco Paolo Figliuolo, in visita allo stabilimento, hanno rappresentato che nel giro di meno di due anni il Polo di mantenimento delle armi leggere potrebbe sprofondare in un collasso produttivo e occupazionale grave. Già oggi il Polo di mantenimento delle armi leggere è costretto a rinunciare a importanti commesse di lavoro (Arma dei carabinieri) a seguito della gravissima carenza di personale valutabile fin da ora in oltre 100 persone;
   secondo le rappresentanze sindacali, infatti, senza adeguate e immediate misure volte ad assicurare in tempi brevissimi un corposo e straordinario piano di assunzioni (almeno 200 persone per il triennio 2020-2022), comprendente anche la possibilità di ricorrere a contratti a tempo determinato o in somministrazione, in pochi mesi verranno vanificate le potenzialità tecnico-industriali di un ente che ha caratterizzato da quasi 150 anni lo sviluppo demografico, sociale ed economico dell'intero territorio ternano;
   non solo – aggiungono i sindacati – l'inesorabile perdita di know how del polo, cui è attribuita la manutenzione a livello nazionale delle armi leggere, individuali e di squadra dell'Esercito, produrrà pericolosi effetti e gravi ricadute, in termini strategici ed economici, sul «sistema difesa» del Paese e sulla sicurezza delle migliaia di militari che operano nelle varie missioni militari, di polizia e peacekeeping, in Italia e all'estero;
   in questo contesto, le richieste sindacali riguardano: lo sblocco del turnover e l'avvio dei bandi di concorso per il personale civile in deroga alla legge n. 244 del 2012; la riapertura delle ex scuole allievi operai e assunzioni a tempo determinato al fine di superare il gap generazionale e consentire la trasmissione delle conoscenze; la ricerca e il consolidamento delle commesse di lavoro a favore dell'Esercito e delle altre Forze armate e Corpi armati dello Stato; un piano di investimenti nella manutenzione e nell'ammodernamento degli impianti e attrezzature; la riqualificazione del personale militare verso profili tecnici da impiegare nei reparti produttivi –:
   quali iniziative intenda intraprendere il Ministro interrogato per rispondere alle richieste dei lavoratori del polo, in considerazione del fatto che il Polo di mantenimento delle armi leggere costituisce una realtà strategica per il territorio umbro e si inserisce a pieno titolo nell'odierno panorama logistico/produttivo relativo all'armamento leggero, confrontandosi con le più importanti realtà produttive italiane e straniere. (3-01273)


Iniziative per l'immissione in ruolo dei vincitori del concorso interno straordinario per il reclutamento di marescialli nei ruoli dell'Esercito, della Marina militare, della Capitaneria di porto e dell'Aeronautica militare, indetto nel dicembre 2018 – 3-01666

D) Interrogazione

   DEIDDA, GALANTINO, VARCHI, LUCA DE CARLO, FOTI, TRANCASSINI e FERRO. — Al Ministro della difesa. — Per sapere – premesso che:
   con decreto n. 31/D del 14 dicembre 2018, il direttore generale per il personale militare del Ministero della difesa ha indetto apposito concorso interno straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di marescialli nei ruoli dell'Esercito, della Marina militare, della Capitaneria di porto e dell'Aeronautica militare;
   in particolare, per l'Esercito è stato individuato il reclutamento di un contingente pari a 3.889 unità, di cui 1.789 riservate al ruolo dei sergenti e 2.100 riservate ai volontari in servizio permanente;
   con decreto del 31 ottobre 2019, il citato direttore generale ha approvato la graduatoria finale del medesimo concorso, dichiarando vincitori, per quanto concerne le unità assegnate all'Esercito, 771 partecipanti per la quota relativa ai sergenti e 1.418 avuto riguardo alla quota riservata ai volontari in servizio permanente;
   allo stato, da quel che risulta, i citati vincitori non sono ancora stati immessi nel relativo ruolo e tale omissione, a quanto consta agli interroganti, dipenderebbe dalla mancata sottoscrizione di apposito decreto e/o atto finale di assegnazione –:
   se sia a conoscenza dei fatti sopra esposti e quali iniziative intenda assumere al fine di provvedere, tempestivamente, alla citata immissione in ruolo. (3-01666)


Iniziative volte a ovviare alla carenza di personale presso il tribunale di Torre Annunziata (Napoli), nonché in relazione alla pianta organica del giudice di pace – 3-01337

E) Interrogazione

   MANZO. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
   gli uffici del giudice di pace del tribunale di Torre Annunziata servono un bacino di utenza molto ampio, che comprende i comuni di Agerola, Boscoreale, Boscotrecase, Pompei, Poggiomarino, Striano, Torre Annunziata, Torre del Greco, Trecase e Castellammare di Stabia;
   attualmente si registrano gravi carenze di personale che, di fatto, causano ritardi negli adempimenti e dilatano i tempi della conclusione dei processi;
   ad aggravare la già precaria situazione è intervenuta anche la chiusura nel 2014 degli uffici dei giudici di pace del mandamento di Castellammare di Stabia, con il susseguente trasferimento di tutti i procedimenti presso il tribunale oplontino;
   la gravità della situazione è stata in più occasioni denunciata dai rappresentati dell'Ordine degli avvocati di Torre Annunziata e dell'Associazione forense di Castellammare di Stabia, anche adottando iniziative di sciopero –:
   quali iniziative di competenza il Ministro interrogato intenda assumere al fine di risolvere il problema relativo alla carenza di personale presso il tribunale di Torre Annunziata, al fine di garantire il regolare svolgimento dei procedimenti ivi pendenti. (3-01337)


Problematiche relative all'istituzione di una commissione di esperti presso il Ministero dell'università e della ricerca per la verifica dei requisiti di idoneità delle scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici – 3-01679

F) Interrogazione

   TUZI. — Al Ministro dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
   con il decreto ministeriale del 23 ottobre 2000 è stato istituito, in applicazione del decreto legislativo n. 368 del 1999, l'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica;
   la composizione di tale organo è stata modificata più volte dal Ministero dell'università e della ricerca con proprio decreto e, da ultimo, con il decreto del 2 maggio 2018, protocollo n. 342, con cui è stato prorogato fino al 27 marzo 2019 il mandato dell'Osservatorio stesso;
   la legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha disposto che le competenze dell'Osservatorio sono estese anche alle scuole di specializzazione destinate alla formazione degli ulteriori profili professionali sanitari. Quindi, la denominazione dell'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica è stata modificata in «Osservatorio nazionale per la formazione sanitaria specialistica» e la sua composizione è stata integrata per garantire una rappresentanza degli specializzandi dei profili professionali sanitari diversi da quello di medico;
   il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ha previsto che, nelle more della ricostituzione dell'Osservatorio, l'accreditamento definitivo o provvisorio concesso per l'anno accademico 2018/2019 alle scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici è prorogato per l'anno accademico 2019/2020. Le scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici che non hanno superato l'accreditamento ministeriale, per l'anno accademico 2018/2019, possono ripresentare istanza di accreditamento per il nuovo anno accademico, secondo le modalità ed i tempi comunicati dal Ministero dell'università e della ricerca. Le istanze sono sottoposte ad una commissione di esperti, costituita dai componenti dell'Osservatorio alla data del 29 settembre 2018;
   a tal fine, con decreto n. 231 del 22 giugno 2020, il Ministro interrogato ha istituito presso il proprio Ministero una commissione di esperti, con il compito di verificare standard e requisiti di idoneità delle scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici, delle loro reti formative e delle singole strutture che le compongono e di formulare le conseguenti proposte di accreditamento, analogamente alle funzioni dell'Osservatorio;
   in riferimento ai membri della Commissione per le associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative dei medici in formazione specialistica sono stati nominati, rispettivamente, un membro dell'Associazione italiana giovani medici (Sigm) ed uno, il dottor Andrea Fidanza, dell'associazione FederSpecializzandi;
   non si comprende sulla base di quali criteri il Ministero dell'università e della ricerca è giunto all'individuazione delle citate associazioni come quelle maggiormente rappresentative dei medici in formazione specialistica;
   altresì, non si comprendono le ragioni per cui si sia proceduto alla nomina di una commissione avente le medesime funzioni dell'Osservatorio, piuttosto che procedere alla nomina dei nuovi membri dell'Osservatorio medesimo, come previsto ex lege, e si sia preferito, piuttosto, prorogare, ulteriormente, tale organo –:
   quali siano le ragioni per cui si è preferito istituire una commissione di esperti, piuttosto che procedere alla nomina dei nuovi membri dell'Osservatorio nazionale per la formazione sanitaria specialistica, posto che le funzioni affidate alla Commissione sono le medesime proprie dell'Osservatorio;
   quale sia stato l’iter procedurale di selezione con cui si è proceduto alla nomina dei membri della commissione di esperti e quali siano stati i criteri di individuazione e di valutazione per quanto riguarda la nomina dei membri delle associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative dei medici in formazione specialistica sul territorio; altresì, nell'ipotesi in cui si considerino le associazioni individuate nel decreto ministeriale di cui in premessa come associazioni di categoria maggiormente rappresentative sulla base del mero dato della loro composizione numerica, quali siano i dati numerici ufficiali relativi alla composizione non solo delle due indicate associazioni, ma anche di quelle minoritarie escluse dalla selezione. (3-01679)


DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 31 LUGLIO 2020, N. 86, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PARITÀ DI GENERE NELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO (A.C. 2619)

A.C. 2619 – Questione pregiudiziale

QUESTIONE PREGIUDIZIALE

   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 31 luglio 2020, n. 86 recante «Disposizioni urgenti in materia di parità di genere nelle consultazioni elettorali delle regioni a statuto ordinario» dispone l'esercizio del potere sostitutivo dello Stato, disciplinato dall'articolo 120 della Costituzione, nei confronti della Regione Puglia, che si è resa inottemperante all'invito di adeguarsi ai principi relativi alla promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive, fissati dalla legge 15 febbraio 2016, n. 20, per le elezioni dei consigli regionali;
    il decreto-legge impone per legge alla Regione Puglia che, in occasione del rinnovo del consiglio regionale già fissato per le giornate del 20 e 21 settembre 2020, ciascun elettore dovrà esprimere due voti di preferenza di cui uno riservato a un candidato di sesso diverso dall'altro e, nel caso in cui siano espresse due preferenze per candidati del medesimo sesso, si dovrà procedere all'annullamento della seconda preferenza;
    l'atto imperativo, come indicato nelle premesse del decreto-legge, segue ad una formale diffida del Presidente del Consiglio dei ministri alla Regione Puglia, lo scorso 23 luglio 2020, ad adeguare le disposizioni della propria legge elettorale ai principi di promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive entro il 28 luglio 2020 e, considerato che la Regione interessata non ha provveduto ad adottare, nel termine indicato, le necessarie disposizioni di adeguamento della propria legislazione elettorale, il Governo ha ritenuto di dover intervenire con urgenza, in considerazione delle imminenti scadenze elettorali, a tutela dell'unità giuridica della Repubblica ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione;
    il Governo ha violato il principio di leale collaborazione tra lo Stato e le autonomie territoriali e non può ritenersi sufficiente l'invito al Presidente della Giunta regionale della Regione Puglia a partecipare alla riunione del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, dal momento che lo stesso articolo 8 promuove anche il rispetto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione e, anche nei casi di assoluta urgenza, qualora l'intervento sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in pericolo le finalità tutelate dall'articolo 120 della Costituzione, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, adotta i provvedimenti necessari, che sono immediatamente comunicati alla Conferenza Stato-Regioni o alla Conferenza Stato-Città e autonomie locali, allargata ai rappresentanti delle Comunità montane, che possono chiederne il riesame (comma 4);
    il Governo ha, di fatto, esercitato una clausola di supremazia, normando sulle materie non riservate alla sua legislazione esclusiva, in nome della tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica della Repubblica, ovvero dalla tutela dell'interesse nazionale, senza che, oggi, a legislazione vigente, tale clausola sia stata ancora inserita in Costituzione;
    l'articolo 122, primo comma, della Costituzione, prevede una competenza concorrente in materia di legislazione elettorale regionale, stabilendo che debba essere la legge regionale a disciplinare il sistema di elezione del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali nell'ambito della cornice della legislazione nazionale che ne stabilisce i principi fondamentali;
    l'articolo 1, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165, ha quindi stabilito i principi fondamentali concernenti il sistema di elezione regionale e ha previsto quello della promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive, sul quale è poi intervenuto l'articolo 4, comma 1, lettera c-bis), della legge 2 luglio 2004, n. 165, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 febbraio 2016, n. 20, che ne declina i criteri di attuazione prescrivendo meccanismi formali di garanzia di tale principio nella disciplina regolativa delle preferenze e delle candidature;
    anche prima della riforma costituzionale del 2001, la Corte costituzionale faceva già applicazione, in molteplici pronunce, del principio di leale collaborazione, desumendolo dal tenore dell'articolo 5 della Costituzione, e, in particolare, dal carattere di unità ed indivisibilità della Repubblica, che richiede l'esigenza di perseguire una composizione di interessi degli enti che la costituiscono;
    nella sentenza n. 242 del 1997, la Consulta ha riconosciuto che il principio di leale cooperazione «deve governare i rapporti fra lo Stato e le Regioni nelle materie e in relazione alle attività in cui le rispettive competenze concorrano o si intersechino, imponendo un contemperamento dei rispettivi interessi (...). Tale regola, espressione del principio costituzionale fondamentale per cui la Repubblica, nella salvaguardia della sua unità, “riconosce e promuove le autonomie locali”, alle cui esigenze “adegua i principi e i metodi della sua legislazione” (articolo 5 Cost.), va al di là del mero riparto costituzionale delle competenze per materia, e opera dunque su tutto l'arco delle relazioni istituzionali fra Stato e Regioni»;
    dopo la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione nel 2001, la nuova ripartizione di attribuzioni legislative tra Stato e regioni, con un netto rafforzamento, almeno sulla carta, delle competenze di queste ultime, ha imposto alla Corte un'opera chiarificatoria delle reciproche attribuzioni, specie nei casi in cui si determinava un intreccio di competenze statali e regionali, difficilmente conciliabili, come nel caso di specie, e la Corte, nelle sue pronunce, ha sempre ribadito l'esigenza di rispettare i principi di sussidiarietà e di leale collaborazione e, in particolare, di adeguatezza, nel caso in cui lo Stato intervenga in sostituzione delle Regioni e, a tal proposito, si veda la sentenza n. 261 del 2015;
    l'intervento statale all'esame, che sta imponendo per legge alla Regione Puglia la doppia preferenza di genere nelle liste elettorali a 45 giorni dallo svolgimento delle elezioni regionali e a pochissimi giorni dal deposito delle candidature non può di certo considerarsi adeguato, è sicuramente tardivo di fronte all'inerzia della Giunta regionale pugliese uscente prolungata per cinque anni, peraltro senza alcun meccanismo sanzionatorio che preveda l'inammissibilità delle liste che non rispettino le quote di genere, e la partecipazione del Presidente uscente della Regione, peraltro a sua volta candidato, non può certo esaurire il rispetto del principio di leale collaborazione,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2619.
N. 1. Iezzi, Molinari, Bordonali, Boniardi, De Angelis, Fogliani, Invernizzi, Tateo, Sasso, D'Eramo, Stefani, Tonelli, Vinci.

A.C. 2619 – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

 Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

A.C. 2619 – Parere del Comitato per la legislazione

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

  Il Comitato per la legislazione,
   esaminato il disegno di legge n. 2619 e rilevato che:
  sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:
   il provvedimento, composto da 3 articoli, per un totale di 5 commi, appare finalizzato a garantire il rispetto del principio della parità di genere nella legislazione elettorale regionale attraverso l'esercizio del potere sostitutivo previsto dall'articolo 120 della Costituzione;
   in proposito si rileva che l'intervento va valutato alla luce dell'articolo 15, comma 2, lettera b), della legge n. 400 del 1988, il quale stabilisce che il Governo non può mediante decreto-legge provvedere nelle materie indicate nell'articolo 72, quarto comma, della Costituzione, fra le quali rientra la materia elettorale; occorre al tempo stesso considerare che si registrano diversi precedenti di interventi in materia elettorale con tale strumento normativo, che hanno avuto ad oggetto prevalentemente aspetti del procedimento elettorale e non la disciplina del sistema elettorale in senso sostanziale; anche dalla giurisprudenza costituzionale – si veda ad esempio la sentenza n. 161 del 1995 – si ricava che il divieto di intervenire con decreto-legge in materia elettorale riguardi la determinazione della rappresentanza in base ai voti ottenuti e non incida sulla legislazione elettorale di contorno; al tempo stesso, con riferimento alla qualificazione, nell'ambito del sistema elettorale, del meccanismo che il provvedimento inserisce nella legge elettorale pugliese – ovvero la doppia preferenza di genere – si consideri che la sentenza n. 4 del 2010, pronunciandosi sulla legge elettorale regionale campana che per prima introdusse questo meccanismo, osservò che la disposizione campana, per la sua formulazione, non prefigurava il risultato elettorale, ossia non alterava la composizione dell'assemblea elettiva rispetto a quello che sarebbe stato il risultato di una scelta compiuta dagli elettori in assenza della regola contenuta nella norma medesima né attribuiva ai candidati dell'uno o dell'altro sesso maggiori opportunità di successo elettorale rispetto agli altri; in altri termini, la «nuova regola rende maggiormente possibile il riequilibrio, ma non lo impone. Si tratta, quindi, di una misura promozionale, ma non coattiva»;
   in ogni caso, si segnala la peculiarità del provvedimento, che quindi non dovrebbe costituire precedente, in quanto lo stesso trova il suo fondamento nell'esigenza di dare attuazione a due disposizioni costituzionali, vale a dire l'articolo 51 e l'articolo 117, settimo comma, della Costituzione;
  sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:
   la formulazione del testo può suscitare alcuni dubbi in ordine al suo ambito applicativo; il preambolo e la relazione illustrativa fanno infatti riferimento all'esigenza di garantire il rispetto, tra i principi fondamentali individuati dall'articolo 4 della legge n. 165 del 2004 in materia di legge elettorali regionali, del solo principio in materia di parità di genere, introdotto nel citato articolo 4 dalla legge n. 20 del 2016, mentre il comma 1 dell'articolo 1 fa riferimento ai «principi fondamentali posti dall'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, come modificata dalla legge 15 febbraio 2016, n. 20» e sembra pertanto ricomprenderli tutti e per tutti legittimare, in caso di mancato recepimento nella legislazione regionale, l'esercizio dei poteri sostitutivi;
   inoltre, la rubrica dell'articolo 1 fa riferimento ad un «intervento sostitutivo in materia di elezioni regionali per l'anno 2020»; tuttavia il contenuto del comma 1 dell'articolo 1 appare suscettibile di applicazione anche per successivi eventi elettorali;
   soprattutto nell'ipotesi in cui il testo abbia una portata generale, e quindi non limitata alla sola applicazione del principio della parità di genere e alle sole elezioni regionali del 2020, appare opportuno circoscriverne meglio la portata e le modalità di applicazione, in particolare con riferimento alle modalità di valutazione del mancato recepimento dei principi fondamentali dell'articolo 4 della legge n. 165 del 2004; essa infatti potrebbe risultare in alcuni casi difficoltosa; si pensi in particolare all'applicazione del principio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) che prescrive «l'individuazione di un sistema elettorale che agevoli la formazione di stabili maggioranze nel Consiglio regionale e assicuri la rappresentanza delle minoranze»; in altri casi, invece, un'applicazione rigida della disposizione potrebbe indebolire la distinzione tra legislazione di principio statale e legislazione attuativa regionale;
   un approfondimento sulla portata e sulle modalità applicative appare opportuno anche con riferimento al comma 3 dell'articolo 1, laddove si prevede che «il Prefetto di Bari è nominato commissario con il compito di provvedere agli adempimenti conseguenti per l'attuazione del presente decreto»; la disposizione va infatti valutata alla luce della giurisprudenza costituzionale che appare orientata, anche se in materia diversa (la disciplina dei piani di rientro dai disavanzi sanitari), ad escludere la possibilità di ritenere conformi al dettato costituzionale provvedimenti commissariali aventi forza di legge regionale, pur tutelando, in quel settore specifico, l'attività dei commissari da interferenze degli organi regionali, anche quando questi agissero per via legislativa (sentenza n. 247 del 2018);

  ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

  sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:
   provveda la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, ad approfondire la formulazione dell'articolo 1, commi 1 e 3, al fine di definirne meglio la portata e le modalità di applicazione.

A.C. 2619 – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1.

  1. È convertito in legge il decreto-legge 31 luglio 2020, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di parità di genere nelle consultazioni elettorali delle regioni a statuto ordinario.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 1.
(Intervento sostitutivo in materia di consultazioni elettorali regionali per l'anno 2020)

  1. Il mancato recepimento nella legislazione regionale in materia di sistemi di elezione del Presidente e degli altri componenti della Giunta Regionale nonché dei consigli regionali dei princìpi fondamentali posti dall'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, come modificata dalla legge 15 febbraio 2016, n. 20, integra la fattispecie di mancato rispetto di norme di cui all'articolo 120 della Costituzione e, contestualmente, costituisce presupposto per l'assunzione delle misure sostitutive ivi contemplate.
  2. Al fine di assicurare il pieno esercizio dei diritti politici e l'unità giuridica della Repubblica, nella Regione Puglia per le elezioni del consiglio regionale, in luogo delle vigenti disposizioni regionali in contrasto con i princìpi della legge n. 165 del 2004 e salvo sopravvenuto autonomo adeguamento regionale ai predetti princìpi, si applicano le seguenti disposizioni:
   a) ciascun elettore può esprimere due voti di preferenza, di cui una riservata a un candidato di sesso diverso dall'altro, e le schede utilizzate per la votazione sono conseguentemente predisposte;
   b) nel caso in cui siano espresse due preferenze per candidati del medesimo sesso, si procede all'annullamento della seconda preferenza.

  3. Il Prefetto di Bari è nominato commissario straordinario con il compito di provvedere agli adempimenti conseguenti per l'attuazione del presente decreto, ivi compresa la ricognizione delle disposizioni regionali incompatibili con il comma 2, fermo restando il rispetto del principio della concentrazione delle consultazioni elettorali di cui al comma 3 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59.

Articolo 2.
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 3.
(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 2619 – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    l'inserimento per decreto della doppia preferenza di genere per la regione Puglia rimuove un'inadempienza del legislatore regionale;
    con la legge regionale n. 1 del 7 febbraio 2005, e successive modificazioni, la regione Calabria ha emanato disposizioni relative a vari aspetti della disciplina elettorale, mantenendo l'impianto generale previsto dalla normativa statale. Con riguardo alle norme sulla rappresentanza di genere si prevede unicamente che liste elettorali devono comprendere, a pena di inammissibilità, candidati di entrambi i sessi;
    la regione Piemonte risulta invece l'unica regione a non aver ad oggi adottato una propria legge elettorale e, pertanto, il sistema elettorale resta tuttora disciplinato dalla normativa nazionale, costituita da un complesso di norme il cui nucleo fondamentale sono la legge n. 108 del 1968, la legge n. 43 del 1995, l'articolo 5 della legge costituzionale n. 1 del 1999 ed infine i principi fondamentali recati dalla legge n. 165 del 2004;
    in relazione alla possibilità di una diretta applicazione delle disposizioni di principio sulla promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive contenute nella legge n. 165 del 2004 alle regioni che non abbiano adottato una propria legge elettorale, si rileva che in occasione delle ultime elezioni svoltesi in Piemonte il 26 maggio 2019 si è ritenuto che vi fosse la necessità di un'attuazione nel contesto della normativa elettorale regionale, anche considerato che esse sono declinate diversamente in relazione alle diverse modalità di votazione previste dalla normativa regionale, e non si è dunque applicata la doppia preferenza di genere,

impegna il Governo

al fine di garantire un livello omogeneo di tutela dei diritti politici in tutto il territorio nazionale, in assenza di una disciplina elettorale regionale di adeguamento ai princìpi fondamentali in materia di promozione delle pari opportunità tra uomini e donne contenuti nell'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, come modificata dalla legge 15 febbraio 2016, n. 20, ad intervenire, per le regioni inadempienti, mediante l'esercizio del potere sostitutivo statale.
9/2619/1Enrico Borghi, Fornaro.


   La Camera,
   premesso che:
    l'inserimento per decreto della doppia preferenza di genere per la regione Puglia rimuove un'inadempienza del legislatore regionale;
    con la legge regionale n. 1 del 7 febbraio 2005, e successive modificazioni, la regione Calabria ha emanato disposizioni relative a vari aspetti della disciplina elettorale, mantenendo l'impianto generale previsto dalla normativa statale. Con riguardo alle norme sulla rappresentanza di genere si prevede unicamente che liste elettorali devono comprendere, a pena di inammissibilità, candidati di entrambi i sessi;
    la regione Piemonte risulta invece l'unica regione a non aver ad oggi adottato una propria legge elettorale e, pertanto, il sistema elettorale resta tuttora disciplinato dalla normativa nazionale, costituita da un complesso di norme il cui nucleo fondamentale sono la legge n. 108 del 1968, la legge n. 43 del 1995, l'articolo 5 della legge costituzionale n. 1 del 1999 ed infine i principi fondamentali recati dalla legge n. 165 del 2004;
    in relazione alla possibilità di una diretta applicazione delle disposizioni di principio sulla promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive contenute nella legge n. 165 del 2004 alle regioni che non abbiano adottato una propria legge elettorale, si rileva che in occasione delle ultime elezioni svoltesi in Piemonte il 26 maggio 2019 si è ritenuto che vi fosse la necessità di un'attuazione nel contesto della normativa elettorale regionale, anche considerato che esse sono declinate diversamente in relazione alle diverse modalità di votazione previste dalla normativa regionale, e non si è dunque applicata la doppia preferenza di genere,

impegna il Governo

al fine di garantire un livello omogeneo di tutela dei diritti politici in tutto il territorio nazionale, in assenza di una disciplina elettorale regionale di adeguamento ai princìpi fondamentali in materia di promozione delle pari opportunità tra uomini e donne contenuti nell'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, come modificata dalla legge 15 febbraio 2016, n. 20, a valutare l'opportunità di procedere anche per le eventuali ulteriori regioni inadempienti, mediante l'esercizio del potere sostitutivo statale.
9/2619/1. (Testo modificato nel corso della seduta)  Enrico Borghi, Fornaro.


   La Camera,
   premesso che:
    l'inserimento per decreto della doppia preferenza di genere per la regione Puglia rimuove un'inadempienza del legislatore regionale;
    essa sarebbe tanto più efficace quanto più la legge di princìpi per la legislazione regionale prevedesse la sanzione forte della inammissibilità della lista per il mancato rispetto dell'ulteriore principio del tetto massimo del sessanta per cento dei candidati dello stesso genere anziché lasciare la modulazione delle sanzioni ai legislatori regionali;
    la regione Puglia, pur prevedendo nella legge elettorale regionale vigente una sanzione pecuniaria, ad oggi mai applicata, per il mancato rispetto della quota massima del 60 per cento dei candidati dello stesso sesso nelle liste;
    resta aperto e da affrontare rapidamente la questione dell'inadempienza di ulteriori Regioni,

impegna il Governo:

   a valutare opportunità di presentare quanto prima un'iniziativa legislativa che integri l'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, come modificato dall'articolo 1 della legge 15 febbraio 2016, n. 20 in modo che le disposizioni di principio ivi previste siano rafforzate anche sotto il profilo dei rimedi da introdurre in caso di inottemperanza, ivi compresa la eventuale inammissibilità;
   a valutare l'opportunità di adottare altresì una iniziativa legislativa in cui con norma cedevole sia estesa a tutte le regioni che utilizzino la preferenza sia la doppia preferenza di genere sia tale sanzione più efficace, ovvero le ulteriori misuri di tutela dell'equilibrio di genere nella rappresentanza politica previste in caso di adozione di altri modelli elettorali.
9/2619/2Ceccanti, De Maria, Fiano, Miceli, Pollastrini, Raciti, Viscomi, Boldrini, Bordo, Cenni, Bruno Bossio.


   La Camera,
   premesso che:
    la legge 15 febbraio 2016, n. 20, introduce, tra i principi fondamentali in base ai quali le Regioni a statuto ordinario sono tenute a disciplinare con legge il sistema elettorale regionale, l'adozione di specifiche misure per la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive; in tal modo, tale iniziativa legislativa si pone in linea di continuità con i provvedimenti approvati dal Parlamento nelle ultime due legislature per promuovere l'equilibrio di genere all'interno delle assemblee elettive locali, europee e nazionali;
    a tal fine, modifica la legge 2 luglio 2004, n. 165, che – in attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione – stabilisce i principi fondamentali cui le regioni devono attenersi nella disciplina del proprio sistema elettorale;
    il decreto-legge in conversione modifica la disciplina giuridica del sistema elettorale del Consiglio della regione Puglia, consentendo l'espressione di almeno due preferenze, di cui una riservata a un candidato di sesso diverso, pena l'annullamento delle preferenze successive alla prima;
    il Governo, nell'esercizio del potere sostitutivo attribuitogli ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione, ha proceduto ad adeguare la legislazione elettorale pugliese al principio di pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive, sancito dall'articolo 4 della legge n. 165 del 2004, come modificata dalla legge n. 20 del 2016;
    quest'ultima norma dispone altresì che in ciascuna lista i candidati siano presenti in modo tale che quelli dello stesso sesso non eccedano il 60 per cento del totale;
    le regioni che hanno recepito tale principio non sempre sanzionano la relativa inosservanza con l'inammissibilità delle liste elettorali, pena sancita invece dalla legge 3 novembre 2017, n. 165, per le elezioni dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
    è tra le prerogative del Parlamento introdurre la sanzione dell'inammissibilità delle liste elettorali che non rispettino il limite del 60 per cento dei candidati dello stesso sesso, nell'ambito dei principi fondamentali cui le regioni devono attenersi nella disciplina del proprio sistema elettorale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di esercitare il potere sostitutivo di cui all'articolo 120 della Costituzione nei confronti delle regioni che non abbiano adeguato il proprio sistema elettorale alle disposizioni introdotte dalla legge 15 febbraio 2016, n. 20, al fine di garantire l'equilibrio nella rappresentanza tra donne e uomini nei consigli regionali.
9/2619/3Baldino.


   La Camera,
   premesso che:
    la legge 15 febbraio 2016, n. 20, introduce, tra i principi fondamentali in base ai quali le Regioni a statuto ordinario sono tenute a disciplinare con legge il sistema elettorale regionale, l'adozione di specifiche misure per la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive; in tal modo, tale iniziativa legislativa si pone in linea di continuità con i provvedimenti approvati dal Parlamento nelle ultime due legislature per promuovere l'equilibrio di genere all'interno delle assemblee elettive locali, europee e nazionali;
    a tal fine, modifica la legge 2 luglio 2004, n. 165, che – in attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione – stabilisce i principi fondamentali cui le regioni devono attenersi nella disciplina del proprio sistema elettorale;
    il decreto-legge in conversione modifica la disciplina giuridica del sistema elettorale del Consiglio della regione Puglia, consentendo l'espressione di almeno due preferenze, di cui una riservata a un candidato di sesso diverso, pena l'annullamento delle preferenze successive alla prima;
    il Governo, nell'esercizio del potere sostitutivo attribuitogli ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione, ha proceduto ad adeguare la legislazione elettorale pugliese al principio di pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive, sancito dall'articolo 4 della legge n. 165 del 2004, come modificata dalla legge n. 20 del 2016;
    quest'ultima norma dispone altresì che in ciascuna lista i candidati siano presenti in modo tale che quelli dello stesso sesso non eccedano il 60 per cento del totale;
    le regioni che hanno recepito tale principio non sempre sanzionano la relativa inosservanza con l'inammissibilità delle liste elettorali, pena sancita invece dalla legge 3 novembre 2017, n. 165, per le elezioni dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
    è tra le prerogative del Parlamento introdurre la sanzione dell'inammissibilità delle liste elettorali che non rispettino il limite del 60 per cento dei candidati dello stesso sesso, nell'ambito dei principi fondamentali cui le regioni devono attenersi nella disciplina del proprio sistema elettorale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di esercitare il potere sostitutivo di cui all'articolo 120 della Costituzione nei confronti delle eventuali ulteriori regioni che non abbiano adeguato il proprio sistema elettorale alle disposizioni introdotte dalla legge 15 febbraio 2016, n. 20, al fine di garantire l'equilibrio nella rappresentanza tra donne e uomini nei consigli regionali.
9/2619/3. (Testo modificato nel corso della seduta)  Baldino.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in conversione, all'articolo 1, stabilisce che il mancato recepimento nella legislazione regionale in materia di sistemi di elezione del Presidente, degli altri componenti della Giunta regionale e dei Consigli regionali dei principi fondamentali posti dall'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, come modificato dalla legge 15 febbraio 2016, n. 20 – che ha introdotto disposizioni in materia di equilibrio di genere – integra la fattispecie di mancato rispetto di norme di cui all'articolo 120 della Costituzione;
    il comma 2 del citato articolo 120, nel disporre che «Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni (...) nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali», attribuisce all'Esecutivo il potere di adottare misure sostitutive, nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione e secondo le procedure definite dalla legge;
    il sistema elettorale della regione Puglia non rispetta il principio di pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive introdotto dalla legge n. 20 del 2016;
    in ragione di ciò, al fine di assicurare il pieno esercizio dei diritti politici e l'unità giuridica della Repubblica, «in luogo delle vigenti disposizioni regionali in contrasto con i principi della legge n. 165 del 2004 e salvo sopravvenuto autonomo adeguamento regionale ai predetti principi», il provvedimento in esame introduce la «doppia preferenza di genere» per l'elezione dei membri del consiglio regionale pugliese;
   considerato che:
    il sistema elettorale del Parlamento, definito dalla legge n. 165 del 2017, prevede che nelle liste elettorali nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, a pena di inammissibilità, al fine di assicurare sempre e comunque la presenza bilanciata di entrambe le componenti, maschile e femminile;
    la legge elettorale della regione Puglia, all'articolo 8, comma 13, prevede anch'essa il rispetto del limite del 60 per cento, tuttavia, punisce con una sanzione pecuniaria l'inosservanza della norma;
    l'assenza nel provvedimento in conversione di una previsione che sanzioni con l'inammissibilità la violazione del principio di non discriminazione potrebbe determinare situazioni di disparità nell'ambito delle liste per l'assemblea elettiva pugliese,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa, anche di tipo normativo, al fine di prevedere l'inammissibilità delle liste presentate per l'elezione del consiglio regionale pugliese in cui uno dei due sessi sia rappresentato in una percentuale superiore al 60 per cento, al fine di rendere effettivamente universale ed efficace il principio generale di non discriminazione, assicurando il pieno esercizio dei diritti politici e l'unità giuridica della Repubblica.
9/2619/4Martinciglio.


DISEGNO DI LEGGE: RENDICONTO GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 (A.C. 2572)

A.C. 2572 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Capo I
CONTO DEL BILANCIO

Art. 1.
(Entrate)

  1. Le entrate tributarie, extratributarie, per alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti, nonché per accensione di prestiti, accertate nell'esercizio finanziario 2019 per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite in euro 865.992.901.107,13.
  2. I residui attivi delle Amministrazioni centrali dello Stato, determinati alla chiusura dell'esercizio 2018 in euro 203.939.718.312,28, non hanno subìto modifiche nel corso della gestione 2019.
  3. I residui attivi al 31 dicembre 2019 ammontano complessivamente a euro 216.161.040.889,69, così risultanti:

Immagine prelevata dal resoconto

A.C. 2572 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 2.
(Spese)

  1. Le spese correnti, in conto capitale e per rimborso di passività finanziarie, impegnate nell'esercizio finanziario 2019 per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite in euro 823.177.786.090,52.
  2. I residui passivi delle Amministrazioni centrali dello Stato, determinati alla chiusura dell'esercizio 2018 in euro 140.364.483.850,98, non hanno subìto modifiche nel corso della gestione 2019.
  3. I residui passivi al 31 dicembre 2019 ammontano complessivamente a euro 114.014.253.456,81, così risultanti:

Immagine prelevata dal resoconto

A.C. 2572 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 3.
(Avanzo della gestione di competenza)

  1. L'avanzo della gestione di competenza dell'esercizio finanziario 2019, di euro 42.815.115.016,61, risulta stabilito come segue:
(in euro)

  

Immagine prelevata dal resoconto

A.C. 2572 – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 4.
(Situazione finanziaria)

  1. Il disavanzo finanziario del conto del Tesoro alla fine dell'esercizio 2019, di euro 103.767.795.726,88, risulta stabilito come segue:
(in euro)

  

Immagine prelevata dal resoconto

A.C. 2572 – Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 5.
(Allegati)

  1. Sono approvati l'Allegato n. 1, annesso alla presente legge, previsto dall'articolo 28, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché l'Allegato n. 2 relativo alle eccedenze di impegni e di pagamenti risultate in sede di consuntivo per l'esercizio 2019 rispettivamente sul conto della competenza, sul conto dei residui e sul conto della cassa, relative alle unità di voto degli stati di previsione della spesa dei Ministeri.

A.C. 2572 – Articolo 6

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Capo II
CONTO GENERALE DEL PATRIMONIO

Art. 6.
(Risultati generali della gestione patrimoniale)

  1. La situazione patrimoniale dell'Amministrazione dello Stato, al 31 dicembre 2019, resta stabilita come segue:
(in euro)

  

Immagine prelevata dal resoconto

A.C. 2572 – Articolo 7

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Capo III
APPROVAZIONE DEL RENDICONTO

Art. 7.
(Rendiconto)

  1. Il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio 2019 è approvato nelle risultanze di cui ai precedenti articoli.

   

Allegato n. 1

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Allegato n. 2

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DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI PER L'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2020 (A.C. 2573)

A.C. 2573 – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo.

A.C. 2573 – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO E ANNESSE TABELLE

Art. 1.
(Disposizioni generali)

  1. Nello stato di previsione dell'entrata e negli stati di previsione dei Ministeri, approvati con la legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono introdotte, per l'anno finanziario 2020, le variazioni di cui alle annesse tabelle.

PROPOSTE EMENDATIVE

PROPOSTE EMENDATIVE SEGNALATE PER LA VOTAZIONE

ART. 1
(Disposizioni generali)

  Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 2 – Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, programma 2.1 – Erogazioni a enti territoriali per interventi di settore, apportare le seguenti variazioni:
   2020:
   CP: + 7.000.000;
   CS: + 7.000.000.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'interno, missione 5 – Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, programma 5.1 – Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose, apportare le seguenti variazioni:
   2020:
   CP: – 7.000.000;
   CS: – 7.000.000.
Tab. 2. 24. (ex Tab. 8. 11.) Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

  Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 2 – Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, programma 2.4 – Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria, apportare le seguenti variazioni:
   2020:
   CP: +1.000.000.000;
   CS: +1.000.000.000.

  Conseguentemente allo stato di previsione del medesimo Ministero, missione 21 – Debito Pubblico, programma 21.1 – Oneri per il servizio del debito statale, apportare le seguenti variazioni:
   2020:
   CP: –1.000.000.000;
   CS: –1.000.000.000.
Tab. 2. 1. (ex Tab. 2. 1.) Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Ettore, Porchietto, Giacometto.

  Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 2 – Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, programma 2.4 – Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria, apportare le seguenti variazioni:
   2020:
   CP: + 7.000.000;
   CS: + 7.000.000.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'interno, missione 5 – Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, programma 5.1 – Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose, apportare le seguenti variazioni:
   2020:
   CP: – 7.000.000;
   CS: – 7.000.000.
Tab. 2. 25. (ex Tab. 8. 12.) Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

  Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 7 – Competitività e sviluppo delle imprese, programma 7.2 – Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità, apportare le seguenti variazioni:
   2020:
   CP: –100.000.000;
   CS: –100.000.000.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'interno, missione 2 – Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali programma 2.3 – Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali, apportare le seguenti variazioni:
   2020:
   CP: +100.000.000;
   CS: +100.000.000.
Tab. 2. 21. (ex Tab. 8. 3.) Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

  Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 7 – Competitività e sviluppo delle imprese, programma 7.2 – Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità, apportare le seguenti variazioni:
   2020:
   CP: – 99.000.000;
   CS: – 99.000.000.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'interno, missione 2 – Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, programma 2.3 – Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali, apportare le seguenti variazioni:
   2020:
   CP: + 99.000.000;
   CS: + 99.000.000.
Tab. 2. 22. (ex Tab. 8. 4.) Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

  Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 9 – Infrastrutture pubbliche e logistica, programma 9.1 – Opere pubbliche e infrastrutture, apportare le seguenti variazioni:
   2020:
   CP: +1.000.000.000;
   CS: +1.000.000.000.

  Conseguentemente allo stato di previsione del medesimo Ministero, missione 21 – Debito Pubblico, programma 21.1 – Oneri per il servizio del debito statale, apportare le seguenti variazioni:
   2020:
   CP: –1.000.000.000;
   CS: –1.000.000.000.
Tab. 2. 2. (ex Tab. 2. 2.) Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Ettore, Porchietto, Giacometto.

  Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 18 – Giovani e sport, programma 18.1 – Attività ricreative e sport, apportare le seguenti variazioni:
   2020:
   CP: + 7.000.000;
   CS: + 7.000.000.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'interno, missione 5 – Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, programma 5.1 – Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose, apportare le seguenti variazioni:
   2020:
   CP: – 7.000.000;
   CS: – 7.000.000.
Tab. 2. 26. (ex Tab. 8. 13.) Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

  Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 21 – Debito pubblico, programma 21.1 – Oneri per il servizio del debito statale, apportare le seguenti variazioni:
   2020:
   CP: – 100.000.000;
   CS: – 100.000.000.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione 1 – Infrastrutture pubbliche e logistica, programma 1.4 – Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità apportare le seguenti variazioni:
   2020:
   CP: + 100.000.000;
   CS: + 100.000.000.
Tab. 2. 29. (ex Tab. 10. 5.) Bartolozzi, Prestigiacomo, Mandelli, Occhiuto, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Ettore.

  Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 21 – Debito pubblico, programma 21.1 – Oneri per il servizio del debito statale, apportare le seguenti variazioni:
   2020:
   CP: – 100.000.000;
   CS: – 100.000.000.

  Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione 2 – Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto, programma 2.4 – Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario, apportare le seguenti variazioni:
   2020:
   CP: + 100.000.000;
   CS: + 100.000.000.
Tab. 2. 28. (ex Tab. 10. 1.) Prestigiacomo, Mandelli, Paolo Russo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.

  Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 21 – Debito Pubblico, programma 21.1 – Oneri per il servizio del debito statale, apportare le seguenti variazioni:
   2020:
   CP: –73.000.000;
   CS: –73.000.000.

  Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero della giustizia, missione 1 – Giustizia, programma 1.2 – Giustizia civile e penale, apportare le seguenti variazioni:
   2020:
   CP: +73.000.000;
   CS: +73.000.000.
Tab. 2. 15. (ex Tab. 5. 4.) Bartolozzi, Prestigiacomo, Mandelli, Occhiuto, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Ettore.

  Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 21 – Debito pubblico, programma 21.1 – Oneri per il servizio del debito statale, apportare le seguenti variazioni:
   2020:
   CP: – 50.000.000;
   CS: – 50.000.000.

  Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero della salute, missione 2 – Ricerca e innovazione, programma 2.1 – Ricerca per il settore dalla sanità pubblica, apportare le seguenti variazioni:
   2020:
   CP: + 50.000.000;
   CS: + 50.000.000.
Tab. 2. 34. (ex Tab. 14. 2.) Paolo Russo, Mandelli, Saccani Jotti, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.

  Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 21 – Debito pubblico, programma 21.1 – Oneri per il servizio del debito statale, apportare le seguenti variazioni:
   2020:
   CP: – 36.000.000;
   CS: – 36.000.000.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, missione 1 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma 1.2 – Promozione e valutazione dello sviluppo sostenibile, valutazioni e autorizzazioni ambientali, apportare le seguenti variazioni:
   2020:
   CP: + 36.000.000;
   CS: + 36.000.000.
Tab. 2. 27. (ex Tab. 9. 1.) Prestigiacomo, Mandelli, Paolo Russo, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.

  Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 21 – Debito pubblico, programma 21.1 – Oneri per il servizio del debito statale, apportare le seguenti variazioni:
   2020:
   CP: – 21.600.000;
   CS: – 21.600.000.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della difesa, missione 1 – Difesa e sicurezza del territorio, programma 1.5 – Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari, apportare le seguenti variazioni:
   2020:
   CP: + 21.600.000;
   CS: + 21.600.000.
Tab. 2. 31. (ex Tab. 11. 2.) D'Attis, Prestigiacomo, Mandelli, Paolo Russo, Occhiuto, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.

  Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 21 – Debito pubblico, programma 21.1 – Oneri per il servizio del debito statale, apportare le seguenti variazioni:
   2020:
   CP: – 10.000.000;
   CS: – 10.000.000.

  Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero della salute, missione 1 – Tutela della salute, programma 1.1 – Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante, apportare le seguenti variazioni:
   2020:
   CP: + 10.000.000;
   CS: + 10.000.000.
Tab. 2. 33. (ex Tab. 14. 1.) Paolo Russo, Prestigiacomo, Mandelli, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.

  Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 21 – Debito pubblico, programma 21.1 – Oneri per il servizio del debito statale, apportare le seguenti variazioni:
   2020:
   CP: – 3.500.000;
   CS: – 3.500.000.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della difesa, missione 1 – Difesa e sicurezza del territorio, programma 1.1 – Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza, apportare le seguenti variazioni:
   2020:
   CP: + 3.500.000;
   CS: + 3.500.000.
Tab. 2. 30. (ex Tab. 11. 1.) D'Attis, Prestigiacomo, Mandelli, Paolo Russo, Occhiuto, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.

  Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 – Fondi da ripartire, programma 23.1 – Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:
   2020:
   CP: –10.000.000;
   CS: –10.000.000.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero sviluppo economico, missione 1 – Competitività e sviluppo delle imprese, programma 1.3 – Incentivazione del sistema produttivo, apportare le seguenti variazioni:
   2020:
   CP: +10.000.000;
   CS: +10.000.000.
Tab. 2. 11. (ex Tab 3. 1. Parte ammissibile) Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

  Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 – Fondi da ripartire, programma 23.1 – Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:
   2020:
   CP: – 10.000.000;
   CS: – 10.000.000.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'interno, missione 3 – Ordine pubblico e sicurezza, programma 3.3 – Pianificazione e coordinamento Forze di Polizia, apportare le seguenti variazioni:
   2020:
   CP: + 10.000.000;
   CS: + 10.000.000.
Tab. 2. 23. (ex Tab. 8. 8.) Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

  Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 – Fondi da ripartire, programma 23.1 – Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:
   2020:
   CP: –10.000.000;
   CS: –10.000.000.

  Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, missione 3 – Turismo, programma 3.1 – Sviluppo e competitività del turismo, apportare le seguenti variazioni:
   2020:
   CP: +10.000.000;
   CS: +10.000.000.
Tab. 2. 3. (ex Tab. 2. 3.) Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

  Allo stato di previsione del Ministero della giustizia, missione 1 – Giustizia, programma 1.2 – Giustizia civile e penale, apportare le seguenti variazioni:
   2020:
   CP: +350.000.000;
   CS: +350.000.000.

  Conseguentemente, al medesimo stato di previsione, medesima missione, programma 1.4 – Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria apportare le seguenti variazioni:
   2020:
   CP: –350.000.000;
   CS: –350.000.000.
Tab. 5. 9. (ex Tab. 5. 9.) Varchi, Maschio, Trancassini.

  Allo stato di previsione del Ministero della giustizia, missione 1 – Giustizia, programma 1.2 – Giustizia civile e penale, apportare le seguenti variazioni:
   2020:
   CP: +200.000.000;
   CS: +200.000.000.

  Conseguentemente, al medesimo stato di previsione, medesima missione, programma 1.4 – Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria apportare le seguenti variazioni:
   2020:
   CP: –200.000.000;
   CS: –200.000.000.
Tab. 5. 10. (ex Tab. 5. 10.) Varchi, Maschio, Trancassini.

  Allo stato di previsione del Ministero della giustizia, missione 1 – Giustizia, programma 1.2 – Giustizia civile e penale, apportare le seguenti variazioni:
   2020:
   CP: +60.000.000;
   CS: +60.000.000.

  Conseguentemente, al medesimo stato di previsione, medesima missione, programma 1.4 – Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria apportare le seguenti variazioni:
   2020:
   CP: –60.000.000;
   CS: –60.000.000.
Tab. 5. 11. (ex Tab. 5. 11.) Varchi, Maschio, Trancassini.

  Allo stato di previsione del Ministero dell'interno, missione 2 – Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, programma 2.3 – Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali, apportare le seguenti variazioni:
   2020:
   CP: + 50.000.000;
   CS: + 50.000.000.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del medesimo Ministero, missione 5 – Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, programma 5.1 – Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose, apportare le seguenti variazioni:
   2020:
   CP: – 50.000.000;
   CS: – 50.000.000.
Tab. 8. 5. (ex Tab. 8. 5.Parte ammissibile) Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

  Allo stato di previsione del Ministero dell'interno, missione 3 – Ordine pubblico e sicurezza, programma 3.1 – Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, apportare le seguenti variazioni:
   2020:
   CP: + 50.000.000;
   CS: + 50.000.000.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del medesimo Ministero, missione 5 – Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, programma 5.1 – Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose, apportare le seguenti variazioni:
   2020:
   CP: – 50.000.000;
   CS: – 50.000.000.
Tab. 8. 6. (ex Tab. 8. 6. Parte ammissibile) Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

  Allo stato di previsione del Ministero dell'interno, missione 3 – Ordine pubblico e sicurezza, programma 3.1 – Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, apportare le seguenti variazioni:
   2020:
   CP: + 49.000.000;
   CS: + 49.000.000.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del medesimo Ministero, missione 5 – Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, programma 5.1 – Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose, apportare le seguenti variazioni:
   2020:
   CP: – 49.000.000;
   CS: – 49.000.000.
Tab. 8. 7. (ex Tab. 8. 7. Parte ammissibile) Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

  Allo stato di previsione del Ministero dell'interno, missione 4 – Soccorso civile, programma 4.2 – Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico, apportare le seguenti variazioni:
   2020:
   CP: + 50.000.000;
   CS: + 50.000.000.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del medesimo Ministero, missione 5 – Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, programma 5.1 – Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose, apportare le seguenti variazioni:
   2020:
   CP: – 50.000.000;
   CS: – 50.000.000.
Tab. 8. 10. (ex Tab. 8. 10. Parte ammissibile) Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

  Allo stato di previsione del Ministero dell'interno, missione 5 – Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, programma 5.1 – Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose, apportare le seguenti variazioni:
   2020:
   CP: – 1.130.900.000;
   CS: – 1.103.627.138.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, missione 1 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, programma 1.1 – Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo, apportare le seguenti variazioni:
   2020:
   CP: + 1.130.900.000;
   CS: + 1.103.627.138.
Tab. 8. 15. (ex Tab. 13. 1.) Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

  Allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, missione 1 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma 1.8 – Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici ed energie rinnovabili, apportare le seguenti variazioni:
   2020:
   CP: – 101.000.000;
   CS: – 101.000.000.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione 2 – Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto, programma 2.6 – Sviluppo e sicurezza della mobilità locale, apportare le seguenti variazioni:
   2020:
   CP: + 101.000.000;
   CS: + 101.000.000.
Tab. 9. 10. (ex Tab. 10. 4.) Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

PROPOSTE EMENDATIVE NON SEGNALATE PER LA VOTAZIONE

  Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 21 – Debito Pubblico, programma 21.1 – Oneri per il servizio del debito statale, apportare le seguenti variazioni:
   2020:
   CP: –50.000.000;
   CS: –50.000.000.

  Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero della giustizia, missione 1 – Giustizia, programma 1.1 – Amministrazione Penitenziaria, apportare le seguenti variazioni:
   2020:
   CP: +50.000.000;
   CS: +50.000.000.
Tab. 2. 12. (ex Tab. 5. 1.) Bartolozzi, Prestigiacomo, Mandelli, Occhiuto, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Ettore.

  Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 21 – Debito Pubblico, programma 21.1 – Oneri per il servizio del debito statale, apportare le seguenti variazioni:
   2020:
   CP: –10.000.000;
   CS: –10.000.000.

  Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero della giustizia, missione 1 – Giustizia, programma 1.1 –Amministrazione Penitenziaria, apportare le seguenti variazioni:
   2020:
   CP: +10.000.000;
   CS: +10.000.000.
Tab. 2. 13. (ex Tab. 5. 2.) Bartolozzi, Prestigiacomo, Mandelli, Occhiuto, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Ettore.

  Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 21 – Debito Pubblico – programma 21.1 – Oneri per il servizio del debito statale, apportare le seguenti variazioni:
   2020:
   CP: –51.000.000;
   CS: –51.000.000.

  Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero della giustizia, missione 1 – Giustizia, programma 1.2 – Giustizia Civile e penale apportare le seguenti variazioni:
   2020:
   CP: +51.000.000;
   CS: +51.000.000.
Tab. 2. 16. (ex Tab. 5. 5.) Bartolozzi, Prestigiacomo, Mandelli, Occhiuto, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Ettore.

  Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 21 – Debito Pubblico – programma 21.1 – Oneri per il servizio del debito statale, apportare le seguenti variazioni:
   2020:
   CP: –50.000.000;
   CS: –50.000.000.

  Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero della giustizia, missione 1 – Giustizia, programma 1.2 – Giustizia Civile e penale apportare le seguenti variazioni:
   2020:
   CP: +50.000.000;
   CS: 50.000.000.
Tab. 2. 17. (ex Tab. 5. 6.) Bartolozzi, Prestigiacomo, Mandelli, Occhiuto, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Ettore.

  Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 21 – Debito Pubblico – programma 21.1 – Oneri per il servizio del debito statale, apportare le seguenti variazioni:
   2020:
   CP: –19.000.000;
   CS: –19.000.000.

  Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero della giustizia, missione 1 – Giustizia, programma 1.2 – Giustizia Civile e penale apportare le seguenti variazioni:
   2020:
   CP: +19.000.000;
   CS: +19.000.000.
Tab. 2. 18. (ex Tab. 5. 7.) Bartolozzi, Prestigiacomo, Mandelli, Occhiuto, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Ettore.

  Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 21 – Debito pubblico – programma 21.1 – Oneri per il servizio del debito statale, apportare le seguenti variazioni:
   2020:
   CP: –12.900.000;
   CS: –12.900.000.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della giustizia, missione 1 – Giustizia, programma 1.2 – Giustizia civile e penale apportare le seguenti variazioni:
   2020:
   CP: +12.900.000;
   CS: +12.900.000.
Tab. 2. 19. (ex Tab. 5. 8.) Bartolozzi, Prestigiacomo, Mandelli, Occhiuto, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Ettore.

  Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 21 – Debito pubblico, programma 21.1 – Oneri per il servizio del debito statale, apportare le seguenti variazioni:
   2020:
   CP: –3.000.000;
   CS: –3.000.000.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'interno, missione 1 – Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio, programma 1.1 – Attuazione delle funzioni del Ministero dell'interno sul territorio tramite le strutture centrali e le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo, apportare le seguenti variazioni:
   2020:
   CP: +3.000.000;
   CS: +3.000.000.
Tab. 2. 20. (ex Tab. 8. 2.) Bartolozzi, Prestigiacomo, Mandelli, Occhiuto, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Ettore.

  Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 21 – Debito pubblico, programma 21.1 – Oneri per il servizio del debito statale, apportare le seguenti variazioni:
   2020:
   CP: – 2.000.000;
   CS: – 2.000.000.

  Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero dell'interno, missione 3 – Ordine pubblico e sicurezza, programma 3.3 – Pianificazione e coordinamento Forze di polizia,apportare le seguenti variazioni:
   2020:
   CP: + 2.000.000;
   CS: + 2.000.000.
Tab. 2. 40. (ex Tab. 8. 9.) Paolo Russo, Prestigiacomo, Mandelli, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.

  Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 21 – Debito pubblico, programma 21.1 – Oneri per il servizio del debito statale, apportare le seguenti variazioni:
   2020:
   CP: – 7.200.000;
   CS: – 7.200.000.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, missione 1 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, programma 1.9 – Tutela del patrimonio culturale, apportare le seguenti variazioni:
   2020:
   CP: + 7.200.000;
   CS: + 7.200.000.
Tab. 2. 32. (ex Tab. 13. 2.) D'Attis, Prestigiacomo, Mandelli, Paolo Russo, Occhiuto, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.

  Allo stato di previsione del Ministero dell'interno, missione 1 – Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio, programma 1.1 – Attuazione delle funzioni del Ministero dell'interno sul territorio tramite le strutture centrali e le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo, apportare le seguenti variazioni:
   2020:
   CP: +50.000.000;
   CS: +50.000.000.

  Conseguentemente, al medesimo stato di previsione, missione 5 – Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, programma 5.1 – Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose, apportare le seguenti variazioni:
   2020:
   CP: –50.000.000;
   CS: –50.000.000.
Tab. 8. 1. (ex Tab. 8. 1. Parte ammissibile) Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

  Allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, missione 1 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma 1.8 – Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici ed energie rinnovabili apportare le seguenti variazioni:
   2020:
   CP: – 100.000.000;
   CS: – 100.000.000.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione 2 – Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto, programma 2.6 – Sviluppo e sicurezza della mobilità locale, apportare le seguenti variazioni:
   2020:
   CP: + 100.000.000;
   CS: + 100.000.000.
Tab. 9. 11. (ex Tab. 10. 2. Parte ammissibile) Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

  Allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, missione 1 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma 1.8 – Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici ed energie rinnovabili, apportare le seguenti variazioni:
   2020:
   CP: – 99.000.000;
   CS: – 99.000.000.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione 2 – Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto, programma 2.6 – Sviluppo e sicurezza della mobilità locale, apportare le seguenti variazioni:
   2020:
   CP: + 99.000.000;
   CS: + 99.000.000.
Tab. 9. 12. (ex Tab. 10. 3.) Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

LE TABELLE RECANTI LE VARIAZIONI ALLO STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA E AGLI STATI DI PREVISIONE DELLA SPESA, CON GLI ANNESSI ALLEGATI ED ELENCHI, SONO STATE APPROVATE NEL TESTO PROPOSTO DAL GOVERNO: PER TALE TESTO, SI RINVIA ALLO STAMPATO A.C. 2573

A.C. 2573 – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    non risultando opinabili le attuali difficoltà legate alla situazione emergenziale causata dalla pandemia da COVID-19, appare condivisibile la necessità di adottare iniziative che potrebbero sostenere i soggetti che hanno subito gravi pregiudizi economici;
    in particolare, in ragione del servizio di interesse generale per la collettività e, soprattutto, per le comunità locali e per i giovani, occorrerebbe prevedere un intervento a favore del settore dello sport giovanile che, a causa delle misure di contenimento del virus e del distanziamento sociale, ha subito una lunga battuta d'arresto;
    si evidenzia anche l'incongruità delle risorse economiche previste nel provvedimento sopracitato a favore del settore dell'immigrazione, dal momento che, allo stato dei fatti, esse non realizzano l'obiettivo di ripresa economica del Paese e si pongono in netto contrasto con le misure di controllo del territorio nazionale volte a tutelare la salute dei cittadini,

impegna il Governo

a prevedere, con una netta accelerazione delle tempistiche, maggiori risorse per sostenere il settore dello sport giovanile.
9/2573/1Ziello, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Garavaglia, Paternoster.


   La Camera,
   premesso che:
    non risultando opinabili le attuali difficoltà legate alla situazione emergenziale causata dalla pandemia da COVID-19, appare condivisibile la necessità di adottare iniziative che potrebbero sostenere i soggetti che hanno subito gravi pregiudizi economici;
    in particolare, in ragione del servizio di interesse generale per la collettività e, soprattutto, per le comunità locali e per i giovani, occorrerebbe prevedere un intervento a favore del settore dello sport giovanile che, a causa delle misure di contenimento del virus e del distanziamento sociale, ha subito una lunga battuta d'arresto;
    si evidenzia anche l'incongruità delle risorse economiche previste nel provvedimento sopracitato a favore del settore dell'immigrazione, dal momento che, allo stato dei fatti, esse non realizzano l'obiettivo di ripresa economica del Paese e si pongono in netto contrasto con le misure di controllo del territorio nazionale volte a tutelare la salute dei cittadini,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, con una netta accelerazione delle tempistiche, maggiori risorse per sostenere il settore dello sport giovanile.
9/2573/1. (Testo modificato nel corso della seduta) Ziello, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Garavaglia, Paternoster.


   La Camera,
   premesso che:
    non risultando opinabili le attuali difficoltà legate alla situazione emergenziale causata dalla pandemia da COVID-19, appare condivisibile la necessità di adottare iniziative che potrebbero sostenere economicamente le Amministrazioni locali;
    in particolare, si evidenzia che la necessità non solo di contrastare la crisi epidemiologica, ma anche di rispondere a tutte le altre esigenze sanitarie, determinerebbe l'opportunità di prevedere ulteriori risorse che concorrano al finanziamento della spesa sanitaria;
    peraltro, va sottolineata anche l'incongruità delle risorse economiche previste nel provvedimento sopracitato a favore del settore dell'immigrazione, dal momento che, allo stato dei fatti, esse non realizzano l'obiettivo di ripresa economica del Paese e si pongano in netto contrasto con le misure di controllo del territorio nazionale volte a tutelare la salute dei cittadini,

impegna il Governo

ad adottare, con una netta accelerazione delle tempistiche, tutte le iniziative di competenza per garantire maggiori e adeguate risorse alle autonomie territoriali ai fini della tutela dei livelli essenziali di assistenza.
9/2573/2Vanessa Cattoi, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Cestari, Frassini, Garavaglia, Paternoster, Ziello.


   La Camera,
   premesso che:
    non risultando opinabili le attuali difficoltà legate alla situazione emergenziale causata dalla pandemia da COVID-19, appare condivisibile la necessità di adottare iniziative che potrebbero sostenere economicamente le Amministrazioni locali;
    in particolare, si evidenzia che la necessità non solo di contrastare la crisi epidemiologica, ma anche di rispondere a tutte le altre esigenze sanitarie, determinerebbe l'opportunità di prevedere ulteriori risorse che concorrano al finanziamento della spesa sanitaria;
    peraltro, va sottolineata anche l'incongruità delle risorse economiche previste nel provvedimento sopracitato a favore del settore dell'immigrazione, dal momento che, allo stato dei fatti, esse non realizzano l'obiettivo di ripresa economica del Paese e si pongano in netto contrasto con le misure di controllo del territorio nazionale volte a tutelare la salute dei cittadini,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, con una netta accelerazione delle tempistiche, tutte le iniziative di competenza per garantire maggiori e adeguate risorse alle autonomie territoriali ai fini della tutela dei livelli essenziali di assistenza.
9/2573/2. (Testo modificato nel corso della seduta) Vanessa Cattoi, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Cestari, Frassini, Garavaglia, Paternoster, Ziello.


   La Camera,
   premesso che:
    nonostante la riapertura post-lockdown, risultano evidenti le conseguenze negative determinate dalla pandemia da COVID-19: la stagione estiva 2020 è cominciata con il segno meno e le presenze rispetto allo stesso periodo del 2019 sono in calo in tutte le regioni: le perdite più gravi si registrano in Sardegna con una riduzione degli arrivi dell'80 per cento, a seguire nel Lazio e nel Molise con un meno 75 per cento e in Campania e Basilicata dove il calo registrato è del 70 per cento. Non va meglio purtroppo in Friuli Venezia Giulia dove le presenze sono scese del 65 per cento e ancora in Sicilia con meno 60 per cento, Calabria con meno 55 per cento, Veneto e Abruzzo con una riduzione di turisti del 50 per cento rispetto al 2019. Cali poi del 45 per cento in Liguria e nelle Marche, del 40 per cento in Emilia Romagna e Puglia, del 30 per cento in Toscana;
    pertanto, in considerazione delle attuali difficoltà legate alla situazione emergenziale causata dalla pandemia da COVID-19, appare condivisibile la necessità di adottare iniziative che potrebbero sostenere i soggetti che operano nel settore turistico;
    peraltro, dal provvedimento sopracitato si evince che risultano risorse ancora da ripartire e, dunque, disponibili da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, per un importo pari a circa dodici milioni di euro per l'anno 2020,

impegna il Governo

ad adottare, con una netta accelerazione delle tempistiche, tutte le iniziative di competenza per garantire l'assegnazione di maggiori risorse al fine di favorire la ripresa del settore del turismo.
9/2573/3Cestari, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Frassini, Garavaglia, Paternoster, Ziello.


   La Camera,
   premesso che:
    non risultando opinabili le attuali difficoltà legate alla situazione emergenziale causata dalla pandemia da COVID-19, appare condivisibile la necessità di adottare iniziative che potrebbero sostenere i soggetti che hanno subito gravi pregiudizi economici;
    in particolare, occorrerebbe implementare le misure operative a supporto di imprese, artigiani, autonomi e professionisti atte a favorire la ripartenza del sistema produttivo italiano, una volta superata l'emergenza sanitaria causata dal COVID-19;
    nell'attuale momento di difficoltà economica è opportuno dare un segnale di incoraggiamento, che permetta un'adeguata ripartenza dell'intero sistema produttivo;
    peraltro, dal provvedimento sopracitato si evince che risultano risorse ancora da ripartire e, dunque, disponibili da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, per un importo pari a circa dodici milioni di euro per l'anno 2020,

impegna il Governo

a prevedere, con una netta accelerazione delle tempistiche, tutte le iniziative di competenza per fornire maggiori e adeguate risorse al sistema produttivo al fine di garantire la competitività ed incentivare lo sviluppo delle imprese italiane.
9/2573/4Paternoster, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Garavaglia, Ziello.


   La Camera,
   premesso che:
    non risultando opinabili le attuali difficoltà legate alla situazione emergenziale causata dalla pandemia da COVID-19, appare condivisibile la necessità di adottare misure volte a fronteggiare i rischi di contagio da COVID-19 a cui tutti gli operatori delle Forze di polizia, che da mesi sono impegnati sul territorio e che anche in momenti difficili stanno prestando un servizio così indispensabile al Paese, sono particolarmente esposti;
    tenendo conto delle nuove esigenze di prevenzione epidemiologica determinate dall'insorgenza del COVID-19 ed in ragione dei maggiori rischi connessi, è altresì essenziale assicurare ai medesimi anche adeguate risorse e strumenti idonei e specifici a tutela della loro salute anche con riguardo alla quotidiana attività di contrasto e repressione del crimine;
    si evidenzia anche l'incongruità delle risorse economiche previste nel provvedimento sopracitato a favore del settore dell'immigrazione, dal momento che, allo stato dei fatti, esse non realizzano l'obiettivo di ripresa economica del Paese e si pongono in netto contrasto con le misure di controllo del territorio nazionale volte a tutelare la salute dei cittadini,

impegna il Governo

a prevedere, con una netta accelerazione delle tempistiche, l'assegnazione di maggiori risorse per le finalità di cui in premessa.
9/2573/5Frassini, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Garavaglia, Paternoster, Ziello.


   La Camera,
   premesso che:
    non risultando opinabili le attuali difficoltà legate alla situazione emergenziale causata dalla pandemia da COVID-19, appare condivisibile la necessità di adottare misure volte a fronteggiare i rischi di contagio da COVID-19 a cui tutti gli operatori delle Forze di polizia, che da mesi sono impegnati sul territorio e che anche in momenti difficili stanno prestando un servizio così indispensabile al Paese, sono particolarmente esposti;
    tenendo conto delle nuove esigenze di prevenzione epidemiologica determinate dall'insorgenza del COVID-19 ed in ragione dei maggiori rischi connessi, è altresì essenziale assicurare ai medesimi anche adeguate risorse e strumenti idonei e specifici a tutela della loro salute anche con riguardo alla quotidiana attività di contrasto e repressione del crimine;
    si evidenzia anche l'incongruità delle risorse economiche previste nel provvedimento sopracitato a favore del settore dell'immigrazione, dal momento che, allo stato dei fatti, esse non realizzano l'obiettivo di ripresa economica del Paese e si pongono in netto contrasto con le misure di controllo del territorio nazionale volte a tutelare la salute dei cittadini,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, con una netta accelerazione delle tempistiche, l'assegnazione di maggiori risorse per le finalità di cui in premessa.
9/2573/5. (Testo modificato nel corso della seduta) Frassini, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Garavaglia, Paternoster, Ziello.


   La Camera,
   premesso che:
    non risultando opinabili le attuali difficoltà legate alla situazione emergenziale causata dalla pandemia da COVID-19, appare condivisibile la necessità di adottare iniziative che potrebbero sostenere economicamente le amministrazioni locali;
    il rilancio del sistema economico dopo l'emergenza sanitaria da COVID-19 passa necessariamente anche attraverso lo sblocco degli investimenti pubblici e delle infrastrutture, specificamente quelli funzionali allo sviluppo della mobilità urbana locale;
    in particolare, risulterebbe opportuno prevedere misure concrete in relazione alla sicurezza della circolazione ferroviaria, all'installazione e aggiornamento tecnologico dei relativi sistemi, all'eliminazione dei passaggi a livello, alla manutenzione straordinaria e allo sviluppo delle infrastrutture ferroviarie;
    peraltro, si evidenzia che nell'attuale periodo di crisi economica risulta, invece, inadeguata l'allocazione di risorse nella forma di incentivi fiscali per l'acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari,

impegna il Governo

a prevedere, nel prossimo provvedimento utile, l'assegnazione di maggiori risorse al fine di garantire la messa in sicurezza, l'efficientamento e lo sviluppo delle reti ferroviarie regionali.
9/2573/6Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Paternoster, Ziello.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 11-ter del Codice della proprietà industriale, decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, introdotto dall'articolo 31, comma 1, lettera a), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, prevede che i titolari o i licenziatari esclusivi di marchi di impresa registrati da almeno cinquanta anni o per i quali sia possibile dimostrare l'uso continuativo da almeno cinquanta anni per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati in un'impresa produttiva nazionale di eccellenza storicamente collegata al territorio nazionale, possono ottenere l'iscrizione del marchio nel registro dei marchi storici di interesse nazionale di cui all'articolo 185-bis del medesimo decreto legislativo, prevedendo altresì l'istituzione del logo «Marchio storico di interesse nazionale», che le imprese iscritte nel registro dedicato possono utilizzare a fini commerciali e promozionali;
    l'articolo 185-ter del Codice della proprietà industriale, anch'esso introdotto con decreto «Crescita», aveva inoltre istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo per la tutela dei marchi storici di interesse nazionale, con dotazione di 30 milioni di euro per il 2020, finalizzato alla salvaguardia dei livelli occupazionali e alla prosecuzione dell'attività produttiva sul territorio nazionale delle imprese iscritte al registro di cui all'articolo 185-bis;
    l'articolo 43 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, abrogando l'articolo 185-ter del Codice della proprietà industriale, istituisce un nuovo Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività di impresa, con dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020, all'interno del quale confluiscono i 30 milioni rivenienti dall'abrogazione dell'articolo 185-ter;
   considerato che:
    tale nuovo fondo, finalizzato al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale e di società di capitali con almeno 250 dipendenti, che si trovino in uno stato di difficoltà economico-finanziaria da individuarsi sulla base dei criteri definiti con decreto ministeriale, potrà operare sia attraverso interventi nel capitale di rischio delle imprese, sia attraverso misure di sostegno al mantenimento dei livelli occupazionali in coordinamento con gli strumenti vigenti sulle politiche attive e passive del lavoro;
    sono state ampliate non solo le finalità e gli strumenti di intervento del Fondo, ma soprattutto la platea dei beneficiari, ora estesa a tutte le società di capitali con almeno 250 dipendenti. Tale estensione può concretamente determinare una minore appetibilità del fondo, disincentivando la scelta delle imprese proprietarie di marchi storici di richiedere l'iscrizione al registro speciale, non essendo più, il predetto fondo, ad esse specificamente dedicato, pur permanendo, sebbene in forma più attenuata, approfonditi oneri informativi,

impegna il Governo

al fine di mantenere l'effettività della precipua finalità istitutiva del Fondo, a istituire, presso lo stesso, un'apposita sezione dedicata alle imprese titolari o licenziatarie di marchi storici.
9/2573/7Comaroli.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 11-ter del Codice della proprietà industriale, decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, introdotto dall'articolo 31, comma 1, lettera a), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, prevede che i titolari o i licenziatari esclusivi di marchi di impresa registrati da almeno cinquanta anni o per i quali sia possibile dimostrare l'uso continuativo da almeno cinquanta anni per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati in un'impresa produttiva nazionale di eccellenza storicamente collegata al territorio nazionale, possono ottenere l'iscrizione del marchio nel registro dei marchi storici di interesse nazionale di cui all'articolo 185-bis del medesimo decreto legislativo, prevedendo altresì l'istituzione del logo «Marchio storico di interesse nazionale», che le imprese iscritte nel registro dedicato possono utilizzare a fini commerciali e promozionali;
    l'articolo 185-ter del Codice della proprietà industriale, anch'esso introdotto con decreto «Crescita», aveva inoltre istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo per la tutela dei marchi storici di interesse nazionale, con dotazione di 30 milioni di euro per il 2020, finalizzato alla salvaguardia dei livelli occupazionali e alla prosecuzione dell'attività produttiva sul territorio nazionale delle imprese iscritte al registro di cui all'articolo 185-bis;
    l'articolo 43 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, abrogando l'articolo 185-ter del Codice della proprietà industriale, istituisce un nuovo Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività di impresa, con dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020, all'interno del quale confluiscono i 30 milioni rivenienti dall'abrogazione dell'articolo 185-ter;
   considerato che:
    tale nuovo fondo, finalizzato al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale e di società di capitali con almeno 250 dipendenti, che si trovino in uno stato di difficoltà economico-finanziaria da individuarsi sulla base dei criteri definiti con decreto ministeriale, potrà operare sia attraverso interventi nel capitale di rischio delle imprese, sia attraverso misure di sostegno al mantenimento dei livelli occupazionali in coordinamento con gli strumenti vigenti sulle politiche attive e passive del lavoro;
    sono state ampliate non solo le finalità e gli strumenti di intervento del Fondo, ma soprattutto la platea dei beneficiari, ora estesa a tutte le società di capitali con almeno 250 dipendenti. Tale estensione può concretamente determinare una minore appetibilità del fondo, disincentivando la scelta delle imprese proprietarie di marchi storici di richiedere l'iscrizione al registro speciale, non essendo più, il predetto fondo, ad esse specificamente dedicato, pur permanendo, sebbene in forma più attenuata, approfonditi oneri informativi,

impegna il Governo

al fine di mantenere l'effettività della precipua finalità istitutiva del Fondo, a valutare l'opportunità di istituire, presso lo stesso, un'apposita sezione dedicata alle imprese titolari o licenziatarie di marchi storici.
9/2573/7. (Testo modificato nel corso della seduta) Comaroli.


   La Camera,
   premesso che:
    l'economia italiana nel secondo trimestre 2020 ha subito una riduzione senza precedenti per il pieno dispiegarsi degli effetti economici dell'emergenza sanitaria e delle misure di contenimento adottate;
    la relazione al disegno di legge di assestamento per il 2020 evidenzia come le variazioni proposte in termini di competenza determinano un peggioramento del saldo netto da finanziare (corrispondente alla differenza tra entrate finali e spese finali) rispetto alle previsioni iniziali della legge di bilancio, che si attesta ad un valore di –302,7 miliardi rispetto ad una previsione iniziale di –78,6 miliardi;
    il peggioramento di cui sopra è determinato dalle variazioni apportate per atti amministrativi discende, essenzialmente, dagli effetti dei decreti-legge adottati per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
    il lockdown che dall'inizio di marzo 2020 ha bloccato l'Italia ha all'improvviso messo davanti ai nostri occhi la fragilità del mondo della cultura, dell'editoria, del settore radiotelevisivo, del settore sportivo, del settore della danza, del settore delle mostre così come li conosciamo,

impegna il Governo

   a valutare l'opportunità di adottare iniziative al fine di garantire, allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, missione 1 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, programma 1.1 – Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo, un incremento dei fondi destinati di almeno 1 miliardo di euro l'anno in maggiorazione, per i prossimi tre anni;
   a valutare l'opportunità di adottare iniziative per garantire l'utilizzo dei fondi emergenziali europei al fine di sostenere l'industria culturale, l'editoria nazionale, il settore radiotelevisivo, il settore sportivo, il settore della danza, il settore delle mostre.
9/2573/8Mollicone.


   (1) Per esaminare più precisamente l'effetto della flessibilità, sono stati esclusi dall'analisi dei decreti dei Ministri competenti (DMC) e dei DMT tutti i decreti che coinvolgono capitoli relativi a qualsiasi tipologia di Fondo

   (17) Articolo 235 del decreto-legge n. 34 del 2020

   (18) Articolo 72, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020 e articolo 48, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020

   (19) Il Fondo, istituito con una dotazione di 1.000 milioni di euro dall'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 23 del 2020, è stato rifinanziato per 30.000 milioni dall'articolo 31, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020

   (20) Articolo 115, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020

   (21) Articolo 27, comma 17, del decreto-legge n. 34 del 2020

   (22) Articoli 49-bis, comma 3, e 56, comma 6, del decreto-legge n. 18 del 2020, articoli 13, 14, comma 3, e 41, comma 2, del decreto-legge n. 23 del 2020 e articolo 31, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020

   (23) Articoli 80 e 57, comma 3, del decreto-legge n. 18 del 2020

   (24) Articolo 18, comma 3, del decreto-legge n. 18 del 2020 e articolo 14, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020

   (25) Articolo 2, comma 9, del decreto-legge n. 34 del 2020

   (1) Articoli 19, 20, 21 e 22 del decreto-legge n. 18 del 2020 e articoli 69, 70 e 71 del decreto-legge n. 34 del 2020

   (2) Articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge n. 18 del 2020 e articolo 84 del decreto-legge n. 34 del 2020

   (3) Articolo 23 del decreto-legge n. 18 del 2020 e articolo 72 del decreto-legge n. 34 del 2020

   (4) La dotazione del fondo per il reddito di ultima istanza, pari a complessivi 1.150 milioni, deriva dal finanziamento della misura prevista dall'articolo 44, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020 per 300 milioni di euro, dall'adeguamento dell'autorizzazione di spesa per 200 milioni disposto in applicazione della procedura di monitoraggio degli oneri prevista dall'articolo 126 dello stesso decreto e dal rifinanziamento della misura per 650 milioni, previsto dall'articolo 78 del decreto-legge n. 34 del 2020

   (5) Articolo 24 del decreto-legge n. 34 del 2020

   (6) Articolo 111, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020

   (7) Articolo 106, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020

   (8) Articolo 107 del decreto-legge n. 34 del 2020

   (9) Articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020

   (10) Articolo 65 del decreto-legge n. 18 del 2020 e articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 2020

   (11) Articolo 55 del decreto-legge n. 18 del 2020

   (12) Articolo 176 del decreto-legge n. 34 del 2020

   (13) Articolo 63 del decreto-legge n. 18 del 2020

   (14) Articolo 183, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020

   (15) Il Fondo è stato introdotto dall'articolo 1, comma 7, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio per il 2020)

   (16) Articolo 265, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020