Camera dei deputati

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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Giovedì 30 luglio 2020

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 30 luglio 2020.

  Amitrano, Ascani, Azzolina, Battelli, Boccia, Bonafede, Boschi, Brescia, Buffagni, Cancelleri, Carbonaro, Carfagna, Castelli, Cirielli, Colletti, Colucci, Comaroli, Corda, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, De Micheli, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Fantuz, Ferraresi, Fraccaro, Franceschini, Frusone, Gallinella, Gebhard, Gelmini, Giachetti, Giacomoni, Giorgis, Grimoldi, Gualtieri, Guerini, Invernizzi, L'Abbate, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Maggioni, Mammì, Maniero, Mauri, Molinari, Morani, Morassut, Orrico, Palmisano, Parolo, Rampelli, Rizzo, Rosato, Rospi, Ruocco, Scalfarotto, Schullian, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora, Spadoni, Tasso, Tofalo, Tomasi, Traversi, Vignaroli, Villarosa, Raffaele Volpi, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 29 luglio 2020 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   POTENTI: «Modifiche all'articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, in materia di sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito, e altre disposizioni temporanee concernenti l'emissione di assegni senza provvista, in relazione all'emergenza conseguente alla diffusione del COVID-19» (2614);
   SCAGLIUSI ed altri: «Modifica dei criteri per la ripartizione dei contributi del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali» (2615);
   PAROLO: «Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e altre disposizioni per la semplificazione della disciplina riguardante la progettazione, l'approvazione, le procedure di affidamento e l'esecuzione delle opere pubbliche» (2616).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge SUT ed altri: «Introduzione dell'insegnamento della cultura della sicurezza nelle scuole secondarie» (1805) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Nesci.

  La proposta di legge ALBERTO MANCA ed altri: «Norme sulla costituzione di pegno rotativo sui prodotti agricoli a lunga maturazione, sui prodotti vitivinicoli e sulle bevande spiritose a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta» (2225) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Galizia.

  La proposta di legge SERRACCHIANI ed altri: «Estensione dell'applicazione del testo unico per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» (2345) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Miceli.

  La proposta di legge COLLETTI: «Modifiche al codice di procedura civile, concernenti la disciplina del giudizio civile di appello e la determinazione del valore della causa, nonché al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di contributo unificato» (2466) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Butti.

Trasmissione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 23 luglio 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, concernente l'esercizio di poteri speciali inerenti agli attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 luglio 2020, recante l'esercizio di poteri speciali, con prescrizioni, nei confronti della società Ontario Teachers’ Pension Plan Board e altri in relazione alla acquisizione del 100 per cento del capitale sociale di RSA Security LLC e di ulteriori asset e partecipazioni, al di fuori degli Stati Uniti.

  Questo documento è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla IX Commissione (Trasporti).

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 23 luglio 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, concernente l'esercizio di poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 luglio 2020, recante l'esercizio di poteri speciali, con condizioni, nei confronti della società Aero Sekur Spa in relazione alle modifiche relative alla detenzione del pacchetto azionario di maggioranza della società controllante Aero Sekur Airborne Limited.

  Questo documento è trasmesso alla IV Commissione (Difesa) e alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dal Ministro per gli affari europei.

  Il Ministro per gli affari europei, con lettera in data 24 luglio 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, l'elenco delle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l'Unione europea, riferito al secondo trimestre del 2020 (Doc. LXXIII-bis, n. 10).

  Questo documento è trasmesso a tutte le Commissioni permanenti e alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 29 luglio 2020, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Terza relazione nell'ambito del meccanismo di sospensione dei visti (COM(2020) 325 final) che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali);
   Proposte di decisione del Consiglio relative rispettivamente alla conclusione e alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica di Honduras sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell'Unione europea (COM(2020) 340 final e COM(2020) 341 final), corredate dai rispettivi allegati (COM(2020) 340 final – Annex e COM(2020) 341 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardante la posizione del Consiglio ai fini dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937 e di una direttiva che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (COM(2020) 356 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 28 luglio 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Con la predetta comunicazione, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Piano d'azione per una fiscalità equa e semplice a sostegno della strategia di ripresa (COM(2020) 312 final);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla buona governance fiscale nell'Unione europea e oltre (COM(2020) 313 final);
   Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (COM(2020) 314 final);
   Proposta di decisione del Consiglio recante modifica della decisione 2003/77/CE che stabilisce gli orientamenti finanziari pluriennali per la gestione dei fondi della CECA in liquidazione e, dopo la chiusura della liquidazione, del patrimonio del fondo di ricerca carbone e acciaio (COM(2020) 321 final);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Un nuovo approccio alla strategia marittima atlantica – Piano d'azione per l'Atlantico 2.0 – Un piano d'azione aggiornato per un'economia blu sostenibile, resiliente e competitiva nella regione atlantica dell'Unione europea (COM(2020) 329 final).

Trasmissione dal Consiglio regionale del Lazio.

  Il Presidente della II Commissione permanente del Consiglio regionale del Lazio, con lettera in data 22 luglio 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 24 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il testo di una risoluzione recante le osservazioni della Regione Lazio sul programma di lavoro della Commissione 2020 - Un'Unione più ambiziosa (COM(2020) 37 final).

  Questo documento è trasmesso alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Comunicazione di nomine ministeriali.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 23 luglio 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione concernente il conferimento alla dottoressa Marica Mercalli, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 19, dell'incarico di direttore della Direzione generale Sicurezza del patrimonio culturale, nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

  Questa comunicazione è trasmessa alla VII Commissione (Cultura).

Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.

  Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 29 luglio 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, commi 14 e 24, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese (188).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 29 agosto 2020.

  Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 29 luglio 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, commi 18, 19, 24 e 622, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante una prima ripartizione del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese (189).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 29 agosto 2020.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 30 luglio 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 511/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulle misure di conformità per gli utilizzatori risultanti dal protocollo di Nagoya relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell'Unione (190).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alle Commissioni riunite II (Giustizia) e XIII (Agricoltura) nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del Regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro l'8 settembre 2020. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 19 agosto 2020.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

PROGETTO DI BILANCIO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI PER L'ANNO FINANZIARIO 2020 (DOC. VIII, N. 6)

Doc. VIII, n. 6 – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    lo svolgimento dell'attività parlamentare si avvale anche del personale esterno Addetto alle segreterie dei deputati titolari di incarico istituzionale a cui si applica come parametro retributivo una percentuale di quello relativo al personale dipendente di ruolo;
    evidenziandosi come l'apporto di detto personale risulti fondamentale per il proficuo andamento dei lavori parlamentari e di come, negli anni, abbia accumulato notevole esperienza di prassi e funzionamento dei meccanismi regolamentari;
    a tale personale esterno non è però riconosciuta alcuna anzianità rispetto al servizio prestato, essendo la loro retribuzione parametrata sempre a quella iniziale del personale di ruolo;
    appare opportuna una verifica generale al fine di coniugare la tutela dei diritti e il riconoscimento della professionalità maturata da detto personale,

invita, per le rispettive competenze, il Collegio dei Questori e l'ufficio di Presidenza

a valutare con riferimento al personale Addetto alle segreterie dei deputati titolari di incarico istituzionale, la possibilità di valorizzare l'anzianità di servizio introducendo un sistema di maggiorazione annuale/biennale a valere sull'intera retribuzione.
9/Doc. VIII, n. 6/1Comaroli, Tateo, Liuni.


   La Camera,
   premesso che:
    lo svolgimento dell'attività parlamentare si avvale anche del personale esterno Addetto alle segreterie dei deputati titolari di incarico istituzionale a cui si applica come parametro retributivo una percentuale di quello relativo al personale dipendente di ruolo;
    evidenziandosi come l'apporto di detto personale risulti fondamentale per il proficuo andamento dei lavori parlamentari e di come, negli anni, abbia accumulato notevole esperienza di prassi e funzionamento dei meccanismi regolamentari;
    a tale personale esterno non è però riconosciuta alcuna anzianità rispetto al servizio prestato, essendo la loro retribuzione parametrata sempre a quella iniziale del personale di ruolo;
    appare opportuna una verifica generale al fine di coniugare la tutela dei diritti e il riconoscimento della professionalità maturata da detto personale,

invita, per le rispettive competenze, il Collegio dei Questori e l'ufficio di Presidenza

a valutare l'opportunità di prevedere meccanismi di incremento retributivo in favore del personale esterno addetto alle segreterie dei deputati titolari di incarico istituzionale al fine di valorizzare l'esperienza professionale acquisita.
9/Doc. VIII, n. 6/1. (Testo modificato nel corso della seduta)  Comaroli, Tateo, Liuni.


   La Camera,
   premesso che:
    ad oggi, gli organi competenti di Camera e Senato non hanno ancora provveduto a riconoscere la figura professionale dei collaboratori parlamentari e disciplinare il rapporto che intercorre tra i parlamentari e detti professionisti;
    nel bilancio interno della Camera dei deputati non esiste una voce specifica e vincolata riferita ai collaboratori, non vi è alcun tipo di modello contrattuale al quale il parlamentare possa fare riferimento, non vi è alcuna relazione fra l'incarico ricoperto, il numero di ore lavorate e la retribuzione, non vi è alcuna chiarezza circa la titolarità del versamento dei contributi fiscali e previdenziali, non vi è trasparenza circa la gestione di tali rapporti di lavoro e le relative risorse a tal fine stanziate dalla Camera dei deputati;
    la mancata regolamentazione della figura professionale del collaboratore parlamentare lascia quindi il rapporto di lavoro alla sola e unica contrattazione fra le parti, con il rischio, ampiamente rilevato dai media nonché dal rapporto 2014 dell'istituto di Ricerche sulla Pubblica Amministrazione – dal titolo «I collaboratori dei parlamentari. Il personale addetto alla politica» –, di produrre distorsioni e irregolarità nel rapporto di lavoro;
    la mancata regolamentazione comporta anche delle palesi disparità di trattamento intercorrenti tra collaboratori di parlamentari aventi incarichi presso l'Ufficio di Presidenza o presidenti di commissioni e collaboratori di parlamentari privi di incarichi;
    mentre i primi sono contrattualizzati attraverso un «decreto» con l'amministrazione parlamentare, che si fa carico dell'erogazione degli emolumenti e di tutti i correlati oneri fiscali e contributivi, i secondi sono contrattualizzati dai singoli parlamentari e ricevono solitamente un trattamento economico meno favorevole e non hanno diritto a ferie, malattia, maternità né ad un trattamento di fine rapporto;
    da ultimo, nonostante la Camera abbia ripristinato da tempo un servizio sostitutivo di ristorazione, dopo la sospensione legata all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in queste settimane alla maggior parte dei collaboratori non è stato erogato nessun pasto, né è stato corrisposto un buono per coprire i relativi costi;
    il servizio gastronomico sostitutivo è rivolto solo ai collaboratori dei deputati con incarichi presso l'Ufficio di Presidenza o presidenti di commissioni, realizzando quindi l'ennesima disparità di trattamento tra collaboratori assunti a decreto e collaboratori di parlamentari privi di incarichi;
    tali pratiche sono lesive dei più elementari diritti della persona e del lavoratore e sono particolarmente inopportune in una sede istituzionale quale la Camera dei deputati,

invita l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori, per le rispettive competenze

   ad assumere tutte le iniziative necessarie affinché i servizi predisposti per i dipendenti della Camera e per i collaboratori assunti a decreto siano estesi a tutti i professionisti che vi operano, e quindi anche ai collaboratori dei parlamentari privi di incarico;
   invita l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori, per le rispettive competenze, ad assumere tutte le iniziative necessarie a rimuovere le disparità di trattamento esistenti tra collaboratori assunti a decreto e collaboratori di parlamentari privi di incarichi.
9/Doc. VIII, n. 6/2Magi.


   La Camera,
   premesso che:
    ad oggi, gli organi competenti di Camera e Senato non hanno ancora provveduto a riconoscere la figura professionale dei collaboratori parlamentari e disciplinare il rapporto che intercorre tra i parlamentari e detti professionisti;
    nel bilancio interno della Camera dei deputati non esiste una voce specifica e vincolata riferita ai collaboratori, non vi è alcun tipo di modello contrattuale al quale il parlamentare possa fare riferimento, non vi è alcuna relazione fra l'incarico ricoperto, il numero di ore lavorate e la retribuzione, non vi è alcuna chiarezza circa la titolarità del versamento dei contributi fiscali e previdenziali, non vi è trasparenza circa la gestione di tali rapporti di lavoro e le relative risorse a tal fine stanziate dalla Camera dei deputati;
    la mancata regolamentazione della figura professionale del collaboratore parlamentare lascia quindi il rapporto di lavoro alla sola e unica contrattazione fra le parti, con il rischio, ampiamente rilevato dai media nonché dal rapporto 2014 dell'istituto di Ricerche sulla Pubblica Amministrazione – dal titolo «I collaboratori dei parlamentari. Il personale addetto alla politica» –, di produrre distorsioni e irregolarità nel rapporto di lavoro;
    la mancata regolamentazione comporta anche delle palesi disparità di trattamento intercorrenti tra collaboratori di parlamentari aventi incarichi presso l'Ufficio di Presidenza o presidenti di commissioni e collaboratori di parlamentari privi di incarichi;
    mentre i primi sono contrattualizzati attraverso un «decreto» con l'amministrazione parlamentare, che si fa carico dell'erogazione degli emolumenti e di tutti i correlati oneri fiscali e contributivi, i secondi sono contrattualizzati dai singoli parlamentari e ricevono solitamente un trattamento economico meno favorevole e non hanno diritto a ferie, malattia, maternità né ad un trattamento di fine rapporto;
    da ultimo, nonostante la Camera abbia ripristinato da tempo un servizio sostitutivo di ristorazione, dopo la sospensione legata all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in queste settimane alla maggior parte dei collaboratori non è stato erogato nessun pasto, né è stato corrisposto un buono per coprire i relativi costi;
    il servizio gastronomico sostitutivo è rivolto solo ai collaboratori dei deputati con incarichi presso l'Ufficio di Presidenza o presidenti di commissioni, realizzando quindi l'ennesima disparità di trattamento tra collaboratori assunti a decreto e collaboratori di parlamentari privi di incarichi;
    tali pratiche sono lesive dei più elementari diritti della persona e del lavoratore e sono particolarmente inopportune in una sede istituzionale quale la Camera dei deputati,

invita l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori, per le rispettive competenze

   ad assumere tutte le iniziative necessarie affinché i servizi predisposti per i dipendenti della Camera e per i collaboratori assunti a decreto siano estesi a tutti i professionisti che vi operano, e quindi anche ai collaboratori dei parlamentari privi di incarico;
   invita l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori, per le rispettive competenze, a valutare l'opportunità di potenziare, ove necessario, i servizi a disposizione dei collaboratori dei deputati.
9/Doc. VIII, n. 6/2. (Testo modificato nel corso della seduta)  Magi.


   La Camera,
   premesso che:
    ad oggi, gli organi competenti di Camera e Senato non hanno ancora provveduto a riconoscere la figura professionale dei collaboratori parlamentari e disciplinare il rapporto che intercorre tra i parlamentari e detti professionisti;
    nel bilancio interno della Camera dei deputati non esiste una voce specifica e vincolata riferita ai collaboratori, non vi è alcun tipo di modello contrattuale al quale il parlamentare possa fare riferimento, non vi è alcuna relazione fra l'incarico ricoperto, il numero di ore lavorate e la retribuzione, non vi è alcuna chiarezza circa la titolarità del versamento dei contributi fiscali e previdenziali, non vi è trasparenza circa la gestione di tali rapporti di lavoro e le relative risorse a tal fine stanziate dalla Camera dei deputati;
    la mancata regolamentazione della figura professionale del collaboratore parlamentare lascia quindi il rapporto di lavoro alla sola e unica contrattazione fra le parti, con il rischio, ampiamente rilevato dai media nonché dal rapporto 2014 dell'istituto di Ricerche sulla Pubblica Amministrazione – dal titolo «I collaboratori dei parlamentari. Il personale addetto alla politica» –, di produrre distorsioni e irregolarità nel rapporto di lavoro;
    negli ultimi anni, in occasione dei lavori per l'approvazione del Bilancio interno della Camera dei deputati, sono stati approvati numerosi ordini del giorno sull'argomento ai quali, tuttavia, non è stata data alcuna attuazione;
    in particolare, nella seduta dell'Assemblea di giovedì 1o agosto 2019, in occasione della discussione del Progetto di bilancio della Camera dei deputati per l'anno finanziario 2019 (Doc. VIII, n. 4), è stato approvato l'ordine del giorno 9/Doc. VIII, n. 4/18, che invita l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori, per le rispettive competenze a valutare l'opportunità di pubblicare eventualmente i dati riassuntivi relativi alla tipologia e al numero dei contratti di lavoro con i collaboratori dei deputati depositati presso la Camera,

invita l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori, per le rispettive competenze

a pubblicare nel mese di gennaio di ciascun anno sul sito della Camera dei deputati i dati aggregati delle singole tipologie contrattuali dei collaboratori parlamentari depositati, elencando per ciascuna tipologia: numero, durata e retribuzione media.
9/Doc. VIII, n. 6/3Magi.


   La Camera,
   premesso che:
    ad oggi, gli organi competenti di Camera e Senato non hanno ancora provveduto a riconoscere la figura professionale dei collaboratori parlamentari e disciplinare il rapporto che intercorre tra i parlamentari e detti professionisti;
    nel bilancio interno della Camera dei deputati non esiste una voce specifica e vincolata riferita ai collaboratori, non vi è alcun tipo di modello contrattuale al quale il parlamentare possa fare riferimento, non vi è alcuna relazione fra l'incarico ricoperto, il numero di ore lavorate e la retribuzione, non vi è alcuna chiarezza circa la titolarità del versamento dei contributi fiscali e previdenziali, non vi è trasparenza circa la gestione di tali rapporti di lavoro e le relative risorse a tal fine stanziate dalla Camera dei deputati;
    la mancata regolamentazione della figura professionale del collaboratore parlamentare lascia quindi il rapporto di lavoro alla sola e unica contrattazione fra le parti, con il rischio, ampiamente rilevato dai media nonché dal rapporto 2014 dell'istituto di Ricerche sulla Pubblica Amministrazione – dal titolo «I collaboratori dei parlamentari. Il personale addetto alla politica» –, di produrre distorsioni e irregolarità nel rapporto di lavoro;
    negli ultimi anni, in occasione dei lavori per l'approvazione del Bilancio interno della Camera dei deputati, sono stati approvati numerosi ordini del giorno sull'argomento ai quali, tuttavia, non è stata data alcuna attuazione;
    in particolare, nella seduta dell'Assemblea di giovedì 1o agosto 2019, in occasione della discussione del Progetto di bilancio della Camera dei deputati per l'anno finanziario 2019 (Doc. VIII, n. 4), è stato approvato l'ordine del giorno 9/Doc. VIII, n. 4/18, che invita l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori, per le rispettive competenze a valutare l'opportunità di pubblicare eventualmente i dati riassuntivi relativi alla tipologia e al numero dei contratti di lavoro con i collaboratori dei deputati depositati presso la Camera,

invita l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori, per le rispettive competenze

a valutare l'opportunità di pubblicare i dati riassuntivi relativi alla tipologia e al numero dei contratti di lavoro con i collaboratori dei deputati depositati presso la Camera.
9/Doc. VIII, n. 6/3. (Testo modificato nel corso della seduta)  Magi.


   La Camera,
   premesso che:
    ad oggi, gli organi competenti di Camera e Senato non hanno ancora provveduto a riconoscere la figura professionale dei collaboratori parlamentari e disciplinare il rapporto che intercorre tra i parlamentari e detti professionisti;
    nel bilancio interno della Camera dei deputati non esiste una voce specifica e vincolata riferita ai collaboratori, non vi è alcun tipo di modello contrattuale al quale il parlamentare possa fare riferimento, non vi è alcuna relazione fra l'incarico ricoperto, il numero di ore lavorate e la retribuzione, non vi è alcuna chiarezza circa la titolarità del versamento dei contributi fiscali e previdenziali, non vi è trasparenza circa la gestione di tali rapporti di lavoro e le relative risorse a tal fine stanziate dalla Camera dei deputati;
    la mancata regolamentazione della figura professionale del collaboratore parlamentare lascia quindi il rapporto di lavoro alla sola e unica contrattazione fra le parti, con il rischio, ampiamente rilevato dai media nonché dal rapporto 2014 dell'istituto di Ricerche sulla Pubblica Amministrazione – dal titolo «I collaboratori dei parlamentari. Il personale addetto alla politica» –, di produrre distorsioni e irregolarità nel rapporto di lavoro;
    negli ultimi anni, in occasione dei lavori per l'approvazione del Bilancio interno della Camera dei deputati, sono stati approvati numerosi ordini del giorno sull'argomento ai quali, tuttavia, non è stata data alcuna attuazione;
    in particolare, nella seduta dell'Assemblea del 6 novembre 2013, sono stati approvati otto ordini del giorno che, con diverse declinazioni, impegnavano l'Ufficio di Presidenza a definirà la figura del collaboratore parlamentare; nella seduta dell'Assemblea del 3 agosto 2016, sono stati approvati ulteriori ordini del giorno che impegnavano l'Ufficio di Presidenza a regolamentare la figura dei collaboratori parlamentari;
    nella presente legislatura, nel corso della seduta dell'Assemblea di martedì 7 agosto 2018, in occasione della discussione del Progetto di bilancio della Camera dei deputati per l'anno finanziario 2018 (Doc. VIII, n. 2), sono stati approvati gli ordini del giorno n. 9/Doc. VIII, n. 2/17 e n. 9/Doc. VIII, n. 2/18; nella seduta dell'Assemblea di giovedì 1o agosto 2019, in occasione della discussione del Progetto di bilancio della Camera dei deputati per l'anno finanziario 2019 (Doc. VIII, n. 4), sono stati approvati gli ordini del giorno 9/Doc. VIII, n. 4/1, 9/Doc. VIII, n. 4/5, 9/Doc. VIII, n. 4/6, 9/Doc. VIII, n. 4/17 e 9/Doc. VIII, n. 4/32, che invitano, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori a valutare l'opportunità di individuare tipologie contrattuali specifiche e modalità di pagamento per i collaboratori dei parlamentari al fine di garantire loro una retribuzione proporzionale e adeguata al lavoro prestato;
    gli uffici del Parlamento nel tempo hanno trattato in modo analitico della condizione contrattuale dei collaboratori parlamenti sia dal punto di vista ordinamentale sia dal punto di vista economico (per tutti si veda il «Trattamento economico dei deputati in Italia, Francia, Germania, Gran Bretagna e Parlamento europeo» a cura del Servizio per le Competenze dei parlamentari del 9 aprile 2013) facendo emergere l'assoluta anomalia italiana di mancanza di regolazione e risorse comparabili con quelle delle altre realtà parlamentari;
    in molti Paesi europei, la figura del collaboratore parlamentare è stata riconosciuta attraverso una chiara definizione e una puntuale e trasparente disciplina della materia, nella quale sono esplicitati le diverse configurazioni del rapporto di lavoro (natura autonoma o subordinata), i vari tipi contrattuali, i tetti finanziari e il numero massimo di collaboratori e tirocinanti per parlamentare, il responsabile dell'erogazione della retribuzione, nonché dei contributi fiscali e previdenziali, eventuali requisiti e incompatibilità, nonché le modalità di svolgimento e di risoluzione del rapporto di lavoro;
    il Parlamento europeo il 28 settembre 2005 ha adottato lo «Statuto dei parlamentari del Parlamento europeo» (2005/684/CE, Euratom), che all'articolo 21 stabilisce che i deputati hanno diritto ad essere assistiti da collaboratori personali da loro liberamente scelti e, che il Parlamento copre le spese effettivamente sostenute per l'impiego degli assistenti e fissa le condizioni per l'esercizio di questo diritto, inoltre, con una decisione dell'Ufficio di Presidenza del 19 maggio 2008, ha adottato le «Misure di attuazione dello Statuto», il cui capitolo 5 è dedicato ai collaboratori personali dei deputati;
    il Presidente della Camera dei deputati On. Roberto Fico ha dichiarato più volte, dopo aver incontrato i rappresentanti dell'Associazione italiana dei collaboratori parlamentari AICP, in dichiarazioni riprese dai quotidiani e trasmissioni nazionale di approfondimento giornalistico di impegnarsi in prima persona affinché l'Ufficio di Presidenza approvi in tempi brevi una delibera per disciplinare il ruolo dei medesimi collaboratori ed il rapporto di lavoro intercorrente con i deputati;
    in particolare, nella trasmissione Report, trasmessa su Rai 3 il 18 marzo 2019, intervistato dal giornalista Bernardo Iovine, il Presidente Roberto Fico si è espresso nei seguenti termini: «Una cosa per cui io mi sto impegnando, e ho già fatto istruttoria, è che la Camera su tre contratti standard fa assumere il collaboratore e lo stipendio del collaboratore deve essere versato direttamente dalla Camera al collaboratore così come avviene nelle altre nazioni europee. Per fare questo ci vuole una delibera dell'Ufficio di Presidenza»; Bernardo Iovine ha quindi domandato: «Cioè può partire direttamente da Lei questa proposta ?»; il Presidente ha risposto: «Sì, sì, sì assolutamente»; ancora il giornalista: «Quindi Lei si impegna a prendere questa proposta ?»; e il Presidente: «Non solo mi impegno...»; Bernardo Iovine incalza: «Perché tutti si sono impegnati poi nessuno l'ha portata a termine»; e il Presidente Roberto Fico conclude: «... però quando la porto a termine ci vediamo di nuovo, ma subito»;
    proprio in sede di discussione del Progetto di bilancio della Camera dei deputati per l'anno finanziario 2019, il Presidente della Camera On. Roberto Fico, in Aula nella seduta n. 220 di giovedì 1o agosto 2019, affermava, riscontrando il plauso dell'Aula come testualmente riportato dal resoconto, che: «Visto che sono intervenuto più volte anche in Ufficio di Presidenza sulla questione dei collaboratori parlamentari, che ritengo collaboratori fondamentali, importanti e di alto livello e di alta professionalità (Applausi). Anche su questo punto ho preso assolutamente l'impegno – e lo ridico qui, come l'ho detto in Ufficio di Presidenza – di risolvere tutti i problemi che non si sono riusciti a risolvere in questi anni sui collaboratori parlamentari (Applausi)»;

invita l'ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori, per le rispettive competenze

a disciplinare tempestivamente, avvalendosi del contributo delle associazioni maggiormente rappresentative dei collaboratori parlamentari, il rapporto di lavoro fra deputato e collaboratore, tenendo conto delle disponibilità di bilancio maturate a seguito dei risparmi conseguiti negli ultimi esercizi e di quelli eventualmente disponibili qualora il referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari dovesse aver esito positivo, nel rispetto dei seguenti principi: a) una gestione amministrativa e finanziaria ricondotta in capo all'amministrazione della Camera (ferme restando la natura fiduciaria del rapporto di lavoro e la durata del contratto di collaborazione, legata alla durata della legislatura e del mandato parlamentare); b) l'istituzione di una voce nel Bilancio interno della Camera dei deputati vincolata, adeguatamente finanziata e destinata esclusivamente alla retribuzione dei collaboratori parlamentari contrattualizzati; c) l'individuazione di tipologie contrattuali specifiche e relative fasce retributive mutuando quanto in uso per il personale a decreto, i cosiddetti «decretati» delle Camere, o la disciplina in tema di staff per gli uffici di diretta collaborazione dei Ministeri (eventualmente facendo riferimento ai CCLN affini).
9/Doc. VIII, n. 6/4Magi.


   La Camera,
   premesso che:
    ad oggi, gli organi competenti di Camera e Senato non hanno ancora provveduto a riconoscere la figura professionale dei collaboratori parlamentari e disciplinare il rapporto che intercorre tra i parlamentari e detti professionisti;
    nel bilancio interno della Camera dei deputati non esiste una voce specifica e vincolata riferita ai collaboratori, non vi è alcun tipo di modello contrattuale al quale il parlamentare possa fare riferimento, non vi è alcuna relazione fra l'incarico ricoperto, il numero di ore lavorate e la retribuzione, non vi è alcuna chiarezza circa la titolarità del versamento dei contributi fiscali e previdenziali, non vi è trasparenza circa la gestione di tali rapporti di lavoro e le relative risorse a tal fine stanziate dalla Camera dei deputati;
    la mancata regolamentazione della figura professionale del collaboratore parlamentare lascia quindi il rapporto di lavoro alla sola e unica contrattazione fra le parti, con il rischio, ampiamente rilevato dai media nonché dal rapporto 2014 dell'istituto di Ricerche sulla Pubblica Amministrazione – dal titolo «I collaboratori dei parlamentari. Il personale addetto alla politica» –, di produrre distorsioni e irregolarità nel rapporto di lavoro;
    negli ultimi anni, in occasione dei lavori per l'approvazione del Bilancio interno della Camera dei deputati, sono stati approvati numerosi ordini del giorno sull'argomento ai quali, tuttavia, non è stata data alcuna attuazione;
    in particolare, nella seduta dell'Assemblea del 6 novembre 2013, sono stati approvati otto ordini del giorno che, con diverse declinazioni, impegnavano l'Ufficio di Presidenza a definirà la figura del collaboratore parlamentare; nella seduta dell'Assemblea del 3 agosto 2016, sono stati approvati ulteriori ordini del giorno che impegnavano l'Ufficio di Presidenza a regolamentare la figura dei collaboratori parlamentari;
    nella presente legislatura, nel corso della seduta dell'Assemblea di martedì 7 agosto 2018, in occasione della discussione del Progetto di bilancio della Camera dei deputati per l'anno finanziario 2018 (Doc. VIII, n. 2), sono stati approvati gli ordini del giorno n. 9/Doc. VIII, n. 2/17 e n. 9/Doc. VIII, n. 2/18; nella seduta dell'Assemblea di giovedì 1o agosto 2019, in occasione della discussione del Progetto di bilancio della Camera dei deputati per l'anno finanziario 2019 (Doc. VIII, n. 4), sono stati approvati gli ordini del giorno 9/Doc. VIII, n. 4/1, 9/Doc. VIII, n. 4/5, 9/Doc. VIII, n. 4/6, 9/Doc. VIII, n. 4/17 e 9/Doc. VIII, n. 4/32, che invitano, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori a valutare l'opportunità di individuare tipologie contrattuali specifiche e modalità di pagamento per i collaboratori dei parlamentari al fine di garantire loro una retribuzione proporzionale e adeguata al lavoro prestato;
    gli uffici del Parlamento nel tempo hanno trattato in modo analitico della condizione contrattuale dei collaboratori parlamenti sia dal punto di vista ordinamentale sia dal punto di vista economico (per tutti si veda il «Trattamento economico dei deputati in Italia, Francia, Germania, Gran Bretagna e Parlamento europeo» a cura del Servizio per le Competenze dei parlamentari del 9 aprile 2013) facendo emergere l'assoluta anomalia italiana di mancanza di regolazione e risorse comparabili con quelle delle altre realtà parlamentari;
    in molti Paesi europei, la figura del collaboratore parlamentare è stata riconosciuta attraverso una chiara definizione e una puntuale e trasparente disciplina della materia, nella quale sono esplicitati le diverse configurazioni del rapporto di lavoro (natura autonoma o subordinata), i vari tipi contrattuali, i tetti finanziari e il numero massimo di collaboratori e tirocinanti per parlamentare, il responsabile dell'erogazione della retribuzione, nonché dei contributi fiscali e previdenziali, eventuali requisiti e incompatibilità, nonché le modalità di svolgimento e di risoluzione del rapporto di lavoro;
    il Parlamento europeo il 28 settembre 2005 ha adottato lo «Statuto dei parlamentari del Parlamento europeo» (2005/684/CE, Euratom), che all'articolo 21 stabilisce che i deputati hanno diritto ad essere assistiti da collaboratori personali da loro liberamente scelti e, che il Parlamento copre le spese effettivamente sostenute per l'impiego degli assistenti e fissa le condizioni per l'esercizio di questo diritto, inoltre, con una decisione dell'Ufficio di Presidenza del 19 maggio 2008, ha adottato le «Misure di attuazione dello Statuto», il cui capitolo 5 è dedicato ai collaboratori personali dei deputati;
    il Presidente della Camera dei deputati On. Roberto Fico ha dichiarato più volte, dopo aver incontrato i rappresentanti dell'Associazione italiana dei collaboratori parlamentari AICP, in dichiarazioni riprese dai quotidiani e trasmissioni nazionale di approfondimento giornalistico di impegnarsi in prima persona affinché l'Ufficio di Presidenza approvi in tempi brevi una delibera per disciplinare il ruolo dei medesimi collaboratori ed il rapporto di lavoro intercorrente con i deputati;
    in particolare, nella trasmissione Report, trasmessa su Rai 3 il 18 marzo 2019, intervistato dal giornalista Bernardo Iovine, il Presidente Roberto Fico si è espresso nei seguenti termini: «Una cosa per cui io mi sto impegnando, e ho già fatto istruttoria, è che la Camera su tre contratti standard fa assumere il collaboratore e lo stipendio del collaboratore deve essere versato direttamente dalla Camera al collaboratore così come avviene nelle altre nazioni europee. Per fare questo ci vuole una delibera dell'Ufficio di Presidenza»; Bernardo Iovine ha quindi domandato: «Cioè può partire direttamente da Lei questa proposta ?»; il Presidente ha risposto: «Sì, sì, sì assolutamente»; ancora il giornalista: «Quindi Lei si impegna a prendere questa proposta ?»; e il Presidente: «Non solo mi impegno...»; Bernardo Iovine incalza: «Perché tutti si sono impegnati poi nessuno l'ha portata a termine»; e il Presidente Roberto Fico conclude: «... però quando la porto a termine ci vediamo di nuovo, ma subito»;
    proprio in sede di discussione del Progetto di bilancio della Camera dei deputati per l'anno finanziario 2019, il Presidente della Camera On. Roberto Fico, in Aula nella seduta n. 220 di giovedì 1o agosto 2019, affermava, riscontrando il plauso dell'Aula come testualmente riportato dal resoconto, che: «Visto che sono intervenuto più volte anche in Ufficio di Presidenza sulla questione dei collaboratori parlamentari, che ritengo collaboratori fondamentali, importanti e di alto livello e di alta professionalità (Applausi). Anche su questo punto ho preso assolutamente l'impegno – e lo ridico qui, come l'ho detto in Ufficio di Presidenza – di risolvere tutti i problemi che non si sono riusciti a risolvere in questi anni sui collaboratori parlamentari (Applausi)»;

invita l'ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori, per le rispettive competenze

a valutare l'opportunità di disciplinare il rapporto di lavoro fra deputato e collaboratore, prevedendo risorse aggiuntive rispetto a quelle oggi già stanziate, sulla base di un assetto normativo che preveda che: a) il rapporto di lavoro intercorra direttamente tra deputato e collaboratore e sia caratterizzato da natura fiduciaria; b) gli oneri per la retribuzione siano assunti a carico del bilancio della Camera, che svolgerebbe anche le attività di sostituto d'imposta; c) siano individuati uno o più schemi contrattuali standard, a tempo pieno o a tempo parziale, sulla cui base definire i rapporti tra le parti.
9/Doc. VIII, n. 6/4. (Testo modificato nel corso della seduta)  Magi.


   La Camera,
   premesso che:
    in seguito agli effetti determinati all'emergenza Covid-19 i Gruppi parlamentari hanno riorganizzato la loro attività, tenendo conto delle nuove esigenze logistiche e tecnologiche e introducendo nuove modalità di lavoro all'interno degli attuali modelli organizzativi;
    nonostante l'indispensabile supporto degli uffici della Camera dei deputati, i Gruppi parlamentari hanno dovuto assumere nella prima fase dell'emergenza epidemiologica impegni di spesa non previsti per sostenere iniziative finalizzate all'avvio e al consolidamento dello smart working, rimodulando priorità programmate ad inizio anno;
    sulla base delle prime esperienze compiute in tale contesto, i Gruppi parlamentari ritengono indispensabile promuovere iniziative finalizzate al consolidamento dello smart working, quale strumento per garantire in modo efficace la continuità della loro attività parlamentare;
    nello specifico, appare determinanti realizzare le condizioni finanziate per sostenere l'adozione di soluzioni digitali avanzate per la gestione dello smart working, la promozione di azioni di carattere formativo per deputati e dipendenti dei Gruppi e l'adozione di nuove tecnologie dell'informazione in grado di supportare il processo di trasformazione digitale in atto,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il collegio dei Questori

a valutare l'opportunità di incrementare, a decorrere dal 2021, l'ammontare del contributo unico e onnicomprensivo erogato dal bilancio della Camera in favore dei Gruppi parlamentari, destinando specifiche risorse alla digitalizzazione, alle tecnologie informatiche e al lavoro a distanza.
9/Doc. VIII, n. 6/5De Maria.


   La Camera,
   premesso che:
    in seguito agli effetti determinati all'emergenza Covid-19 i Gruppi parlamentari hanno riorganizzato la loro attività, tenendo conto delle nuove esigenze logistiche e tecnologiche e introducendo nuove modalità di lavoro all'interno degli attuali modelli organizzativi;
    nonostante l'indispensabile supporto degli uffici della Camera dei deputati, i Gruppi parlamentari hanno dovuto assumere nella prima fase dell'emergenza epidemiologica impegni di spesa non previsti per sostenere iniziative finalizzate all'avvio e al consolidamento dello smart working, rimodulando priorità programmate ad inizio anno;
    sulla base delle prime esperienze compiute in tale contesto, i Gruppi parlamentari ritengono indispensabile promuovere iniziative finalizzate al consolidamento dello smart working, quale strumento per garantire in modo efficace la continuità della loro attività parlamentare;
    nello specifico, appare determinanti realizzare le condizioni finanziate per sostenere l'adozione di soluzioni digitali avanzate per la gestione dello smart working, la promozione di azioni di carattere formativo per deputati e dipendenti dei Gruppi e l'adozione di nuove tecnologie dell'informazione in grado di supportare il processo di trasformazione digitale in atto,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il collegio dei Questori

a valutare l'opportunità di integrare le dotazioni tecniche a disposizione dei Gruppi parlamentari fornendo ulteriori strumentazioni e servizi informatici, accompagnati da una specifica attività formativa, al fine di favorire, a supporto dei Gruppi medesimi, una più compiuta digitalizzazione dei processi e delle attività, nonché il lavoro anche da remoto.
9/Doc. VIII, n. 6/5. (Testo modificato nel corso della seduta)  De Maria.


   La Camera,
   premesso che:
    l'esternalizzazione di alcuni servizi accessori di carattere non amministrativo e di varia natura presso le sedi della Camera dei deputati consentirà un più proficuo impiego del personale dipendente in precedenza addetto a tali mansioni nei suddetti Palazzi, con conseguenti ricadute positive in termini di razionalizzazione delle spese a carico del bilancio della Camera dei deputati,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

   a valutare l'opportunità di proseguire nell'indirizzo di promuovere:
    a) la stabilità occupazionale dei lavoratori dipendenti dalle imprese appaltatrici e di quelli impiegati nella ex Milano 90 e non ancora collocati;
    b) assicurare l'inquadramento dei lavoratori medesimi ai livelli rigorosamente corrispondenti alle mansioni svolte, sulla base delle declaratorie indicate nei contratti e negli accordi collettivi di riferimento;
    c) garantire ai lavoratori medesimi – anche attraverso la previsione di meccanismi premiali nell'ambito del capitolato – livelli retributivi adeguati alle mansioni svolte e rispondenti ai contratti e agli accordi collettivi vigenti, tali da garantire una retribuzione proporzionata alla qualità e alla quantità del lavoro.
9/Doc. VIII, n. 6/6De Maria, Pastorino, Nardi, Rotta.


   La Camera,
   premesso che:
    l'esternalizzazione di alcuni servizi accessori di carattere non amministrativo e di varia natura presso le sedi della Camera dei deputati consentirà un più proficuo impiego del personale dipendente in precedenza addetto a tali mansioni nei suddetti Palazzi, con conseguenti ricadute positive in termini di razionalizzazione delle spese a carico del bilancio della Camera dei deputati,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

   a valutare l'opportunità di proseguire nell'indirizzo di contemplare nei capitolati di gara e nei contratti di appalto di servizi ad alta intensità di manodopera tutti gli strumenti previsti dalla normativa vigente che consentono alla Camera dei deputati, in qualità di stazione appaltante, di:
    a) promuovere la stabilità occupazionale dei lavoratori dipendenti dalle imprese appaltatrici, in particolare attraverso la previsione della cosiddetta «clausola sociale»;
    b) assicurare l'inquadramento dei lavoratori medesimi ai livelli rigorosamente corrispondenti alle mansioni svolte, sulla base delle declaratorie indicate nei contratti e negli accordi collettivi di riferimento;
    c) garantire ai lavoratori medesimi – anche attraverso la previsione di meccanismi premiali nell'ambito del capitolato – livelli retributivi adeguati alle mansioni svolte e rispondenti ai contratti e agli accordi collettivi vigenti, tali da garantire una retribuzione proporzionata alla qualità e alla quantità del lavoro.
9/Doc. VIII, n. 6/6. (Testo modificato nel corso della seduta)  De Maria, Pastorino, Nardi, Rotta.


   La Camera,
   premesso che:
    ad oggi, gli organi competenti di Camera e Senato non hanno ancora provveduto a riconoscere la figura professionale dei collaboratori parlamentari e disciplinare il rapporto che intercorre tra i parlamentari e detti professionisti;
    nel bilancio interno della Camera dei deputati non esiste una voce specifica e vincolata riferita ai collaboratori, non vi è alcun tipo di modello contrattuale al quale il parlamentare possa fare riferimento, non vi è alcuna relazione fra l'incarico ricoperto, il numero di ore lavorate e la retribuzione, non vi è alcuna chiarezza circa la titolarità del versamento dei contributi fiscali e previdenziali, non vi è trasparenza circa la gestione di tali rapporti di lavoro e le relative risorse a tal fine stanziate dalla Camera dei deputati;
    la mancata regolamentazione della figura professionale del collaboratore parlamentare lascia quindi il rapporto di lavoro alla sola e unica contrattazione fra le parti, con il rischio, ampiamente rilevato dai media nonché dal rapporto 2014 dell'istituto di Ricerche sulla Pubblica Amministrazione – dal titolo «I collaboratori dei parlamentari. Il personale addetto alla politica» –, di produrre distorsioni e irregolarità nel rapporto di lavoro;
    la mancata regolamentazione comporta anche delle palesi disparità di trattamento intercorrenti tra collaboratori di parlamentari aventi incarichi presso l'Ufficio di Presidenza o presidenti di commissioni e collaboratori di parlamentari privi di incarichi;
    mentre i primi sono contrattualizzati attraverso un «decreto» con l'amministrazione parlamentare, che si fa carico dell'erogazione degli emolumenti e di tutti i correlati oneri fiscali e contributivi, i secondi sono contrattualizzati dai singoli parlamentari e ricevono solitamente un trattamento economico meno favorevole e non hanno diritto a ferie, malattia, maternità né ad un trattamento di fine rapporto;
    da ultimo, nonostante la Camera abbia ripristinato da tempo un servizio sostitutivo di ristorazione, dopo la sospensione legata all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in queste settimane alla maggior parte dei collaboratori non è stato erogato nessun pasto, né è stato corrisposto un buono per coprire i relativi costi;
    il servizio gastronomico sostitutivo è rivolto solo ai collaboratori dei deputati con incarichi presso l'Ufficio di Presidenza o presidenti di commissioni, realizzando quindi l'ennesima disparità di trattamento tra collaboratori assunti a decreto e collaboratori di parlamentari privi di incarichi;
    tali pratiche sono lesive dei più elementari diritti della persona e del lavoratore e sono particolarmente inopportune in una sede istituzionale quale la Camera dei deputati;

invita l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori, per le rispettive competenze:

   ad assumere tutte le iniziative necessarie affinché i servizi predisposti per i dipendenti della Camera e per i collaboratori assunti a decreto siano estesi a tutti i professionisti che vi operano, e quindi anche ai collaboratori dei parlamentari privi di incarico;
   ad assumere tutte le iniziative necessarie a rimuovere le disparità di trattamento esistenti tra collaboratori assunti a decreto e collaboratori di parlamentari privi di incarichi.
9/Doc. VIII, n. 6/7Ungaro.


   La Camera,
   premesso che:
    ad oggi, gli organi competenti di Camera e Senato non hanno ancora provveduto a riconoscere la figura professionale dei collaboratori parlamentari e disciplinare il rapporto che intercorre tra i parlamentari e detti professionisti;
    nel bilancio interno della Camera dei deputati non esiste una voce specifica e vincolata riferita ai collaboratori, non vi è alcun tipo di modello contrattuale al quale il parlamentare possa fare riferimento, non vi è alcuna relazione fra l'incarico ricoperto, il numero di ore lavorate e la retribuzione, non vi è alcuna chiarezza circa la titolarità del versamento dei contributi fiscali e previdenziali, non vi è trasparenza circa la gestione di tali rapporti di lavoro e le relative risorse a tal fine stanziate dalla Camera dei deputati;
    la mancata regolamentazione della figura professionale del collaboratore parlamentare lascia quindi il rapporto di lavoro alla sola e unica contrattazione fra le parti, con il rischio, ampiamente rilevato dai media nonché dal rapporto 2014 dell'istituto di Ricerche sulla Pubblica Amministrazione – dal titolo «I collaboratori dei parlamentari. Il personale addetto alla politica» –, di produrre distorsioni e irregolarità nel rapporto di lavoro;
    la mancata regolamentazione comporta anche delle palesi disparità di trattamento intercorrenti tra collaboratori di parlamentari aventi incarichi presso l'Ufficio di Presidenza o presidenti di commissioni e collaboratori di parlamentari privi di incarichi;
    mentre i primi sono contrattualizzati attraverso un «decreto» con l'amministrazione parlamentare, che si fa carico dell'erogazione degli emolumenti e di tutti i correlati oneri fiscali e contributivi, i secondi sono contrattualizzati dai singoli parlamentari e ricevono solitamente un trattamento economico meno favorevole e non hanno diritto a ferie, malattia, maternità né ad un trattamento di fine rapporto;
    da ultimo, nonostante la Camera abbia ripristinato da tempo un servizio sostitutivo di ristorazione, dopo la sospensione legata all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in queste settimane alla maggior parte dei collaboratori non è stato erogato nessun pasto, né è stato corrisposto un buono per coprire i relativi costi;
    il servizio gastronomico sostitutivo è rivolto solo ai collaboratori dei deputati con incarichi presso l'Ufficio di Presidenza o presidenti di commissioni, realizzando quindi l'ennesima disparità di trattamento tra collaboratori assunti a decreto e collaboratori di parlamentari privi di incarichi;
    tali pratiche sono lesive dei più elementari diritti della persona e del lavoratore e sono particolarmente inopportune in una sede istituzionale quale la Camera dei deputati;

invita l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori, per le rispettive competenze:

a valutare l'opportunità di potenziare, ove necessario, i servizi a disposizione dei collaboratori dei deputati.
9/Doc. VIII, n. 6/7. (Testo modificato nel corso della seduta)  Ungaro.


   La Camera,
   premesso che:
    ad oggi, sussiste una grave anomalia nell'ambito del Parlamento italiano, poiché gli organi competenti di Camera e Senato non hanno ancora provveduto a riconoscere la figura professionale dei collaboratori parlamentari e a disciplinare il rapporto che intercorre tra i parlamentari, nella qualità di datori di lavoro, e detti professionisti;
    nel bilancio interno della Camera dei deputati non esiste una voce specifica e vincolata riferita ai collaboratori, non vi è alcun tipo di modello contrattuale al quale il parlamentare possa fare riferimento, non vi è trasparenza circa la gestione di tali rapporti di lavoro e le relative risorse a tal fine stanziate dalla Camera dei deputati;
    la mancata regolamentazione della figura professionale del collaboratore parlamentare lascia quindi il rapporto di lavoro alla sola e unica contrattazione fra le parti, pertanto, accade troppo spesso che la disciplina dei rapporti in questione presenti gravi distorsioni e irregolarità, come ampiamente rilevato dai media, nonché dal rapporto 2014 dell'istituto di Ricerche sulla Pubblica Amministrazione dal titolo «I collaboratori dei parlamentari. Il personale addetto alla politica»;
    da ciò consegue anche una disparità di trattamento tra gli stessi collaboratori, poiché, in mancanza di una disciplina di riferimento, accade che, anche a parità di mansioni e orario di lavoro, sussistano ingiustificate differenze tra le retribuzioni riconosciute;
    negli ultimi anni, in occasione dei lavori per l'approvazione del Bilancio interno della Camera dei deputati, sono stati approvati molteplici ordini del giorno, al fine di adottare una regolamentazione in materia, tuttavia, agli stessi non è stato dato alcun seguito;
    in molti Paesi europei, la figura del collaboratore parlamentare è stata riconosciuta attraverso un'adeguata e trasparente disciplina;
    il Parlamento europeo il 28 settembre 2005 ha adottato lo «Statuto dei parlamentari del Parlamento europeo», che all'articolo 21 regola il rapporto di lavoro tra parlamentari e collaboratori;
    il Presidente della Camera dei deputati On. Roberto Fico ha dichiarato pubblicamente, in più occasioni, che si sarebbe impegnato in prima persona, affinché l'Ufficio di Presidenza approvi in tempi brevi una delibera per disciplinare il ruolo dei collaboratori ed il rapporto di lavoro intercorrente con i deputati,

invita l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori, per le rispettive competenze:

   a disciplinare urgentemente, anche avvalendosi del contributo delle associazioni maggiormente rappresentative dei collaboratori parlamentari, il rapporto di lavoro fra deputato e collaboratore, nel rispetto dei seguenti principi:
    a) una gestione amministrativa e finanziaria ricondotta in capo all'amministrazione della Camera (ferme restando la natura fiduciaria del rapporto di lavoro e la durata del contratto di collaborazione, legata alla durata della legislatura e del mandato parlamentare);
    b) l'istituzione di una voce nel Bilancio interno della Camera dei deputati vincolata e destinata esclusivamente alla retribuzione dei collaboratori parlamentari contrattualizzati;
    c) l'individuazione di tipologie contrattuali specifiche e relative fasce retributive, in conformità a quanto previsto dalla disciplina di rapporti di lavoro affini.
9/Doc. VIII, n. 6/8Rizzetto.


   La Camera,
   premesso che:
    ad oggi, sussiste una grave anomalia nell'ambito del Parlamento italiano, poiché gli organi competenti di Camera e Senato non hanno ancora provveduto a riconoscere la figura professionale dei collaboratori parlamentari e a disciplinare il rapporto che intercorre tra i parlamentari, nella qualità di datori di lavoro, e detti professionisti;
    nel bilancio interno della Camera dei deputati non esiste una voce specifica e vincolata riferita ai collaboratori, non vi è alcun tipo di modello contrattuale al quale il parlamentare possa fare riferimento, non vi è trasparenza circa la gestione di tali rapporti di lavoro e le relative risorse a tal fine stanziate dalla Camera dei deputati;
    la mancata regolamentazione della figura professionale del collaboratore parlamentare lascia quindi il rapporto di lavoro alla sola e unica contrattazione fra le parti, pertanto, accade troppo spesso che la disciplina dei rapporti in questione presenti gravi distorsioni e irregolarità, come ampiamente rilevato dai media, nonché dal rapporto 2014 dell'istituto di Ricerche sulla Pubblica Amministrazione dal titolo «I collaboratori dei parlamentari. Il personale addetto alla politica»;
    da ciò consegue anche una disparità di trattamento tra gli stessi collaboratori, poiché, in mancanza di una disciplina di riferimento, accade che, anche a parità di mansioni e orario di lavoro, sussistano ingiustificate differenze tra le retribuzioni riconosciute;
    negli ultimi anni, in occasione dei lavori per l'approvazione del Bilancio interno della Camera dei deputati, sono stati approvati molteplici ordini del giorno, al fine di adottare una regolamentazione in materia, tuttavia, agli stessi non è stato dato alcun seguito;
    in molti Paesi europei, la figura del collaboratore parlamentare è stata riconosciuta attraverso un'adeguata e trasparente disciplina;
    il Parlamento europeo il 28 settembre 2005 ha adottato lo «Statuto dei parlamentari del Parlamento europeo», che all'articolo 21 regola il rapporto di lavoro tra parlamentari e collaboratori;
    il Presidente della Camera dei deputati On. Roberto Fico ha dichiarato pubblicamente, in più occasioni, che si sarebbe impegnato in prima persona, affinché l'Ufficio di Presidenza approvi in tempi brevi una delibera per disciplinare il ruolo dei collaboratori ed il rapporto di lavoro intercorrente con i deputati,

invita l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori, per le rispettive competenze:

a valutare l'opportunità di disciplinare il rapporto di lavoro fra deputato e collaboratore, prevedendo risorse aggiuntive rispetto a quelle oggi già stanziate, sulla base di un assetto normativo che preveda che: a) il rapporto di lavoro intercorra direttamente tra deputato e collaboratore e sia caratterizzato da natura fiduciaria; b) gli oneri per la retribuzione siano assunti a carico del bilancio della Camera, che svolgerebbe anche le attività di sostituto d'imposta; c) siano individuati uno o più schemi contrattuali standard, a tempo pieno o a tempo parziale, sulla cui base definire i rapporti tra le parti.
9/Doc. VIII, n. 6/8. (Testo modificato nel corso della seduta)  Rizzetto.


   La Camera,
   premesso che:
    la legge n. 96 del 9 agosto 2018, di conversione del decreto-legge n. 87 del 2018, cosiddetto «Decreto Dignità» ha apportato significative modifiche al decreto legislativo n. 81 del 2015, recante disciplina organica dei contratti di lavoro;
    in particolare, l'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 81 del 2015 ha ridotto da 36 mesi a 24 mesi la durata massima del contratto a tempo determinato ed il successivo articolo 23 ha previsto, al comma 1, che «Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza (...)»;
    i Gruppi parlamentari sono – come definiti dall'articolo 14 del Regolamento Camera – «associazioni di deputati», quindi soggetti di diritto privato che, per la loro stessa natura, hanno una durata limitata nel tempo;
    ne consegue l'anomalia che i Gruppi parlamentari, quali datori di lavoro, siano obbligati ad assumere il relativo personale con contratti a tempo indeterminato pur trattandosi – de facto – di contratti limitati nel tempo in quanto correlati alla durata della legislatura;
    un'altra singolarità che si riscontra nel rapporto di lavoro tra Gruppi parlamentari e dipendenti è la « vacatio» contrattuale a cavallo delle legislature, che rischia di provocare, per il dipendente stesso che opera per il medesimo Gruppo per più legislature consecutive, vuoti contributivi anche di settimane;
    l'articolo 15 del Regolamento Camera, infatti, prevede che le convocazioni dei Gruppi parlamentari avvengano entro quattro giorni dalla prima seduta e che ciascun Gruppo approvi, entro trenta giorni dalla propria costituzione, il proprio Statuto da trasmettere al Presidente della Camera entro i successivi cinque giorni: adempimenti, questi, iniziatori per le successive assunzioni dei propri dipendenti,

invita, per le rispettive competenze, il Collegio dei Questori e l'Ufficio di Presidenza:

   ad adottare ogni utile iniziativa volta a salvaguardare i periodi contributivi per i dipendenti dei Gruppi parlamentari nel periodo intercorrente tra la cessazione della precedente Legislatura e la successiva assunzione alle dipendenze del nuovo Gruppo parlamentare;
   a voler sollecitare ogni possibile iniziativa volta alla ricerca di una intesa ed alla successiva sottoscrizione di una apposita contrattazione collettiva applicabile al personale dei Gruppi parlamentari che tenga in considerazione la peculiare connotazione giuridica del datore di lavoro, ipotizzando una durata contrattuale massima connessa alla durata della Legislatura.
9/Doc. VIII, n. 6/9Capitanio.


   La Camera,
   premesso che:
    la tradizione musicale italiana rappresenta una componente essenziale del patrimonio culturale del Paese, costituendo un elemento di identità nazionale;
    il nostro patrimonio musicale merita di essere valorizzato, sia come testimonianza storica, sia come elemento di socialità, anche nella sua componente educativa;
    gli ambienti istituzionali rappresentano il luogo ideale ove mantenere viva la ricca tradizione dei compositori italiani di tutte le epoche e dei vari generi,

invita per le rispettive competenze l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

a valutare l'opportunità di diffondere presso le sale di rappresentanza, adibite alle visite guidate, musica da camera, sinfonica o lirica italiana, e favorire l'utilizzo delle predette sale per lo svolgimento periodico di concerti musicali aperti alla cittadinanza.
9/Doc. VIII, n. 6/10Dori, Giovanni Russo, Torto, Carbonaro, Vacca, Gallo, Casa, Tuzi, Testamento, Del Sesto, Iorio.


   La Camera,
   premesso che:
    è da tempo impegnata in un processo di recupero ed efficientamento degli spazi;
    in particolare nel corso dell'emergenza da COVID-19, si è dovuto far fronte, anche a una riorganizzazione logistica degli spazi, sia quelli da destinare allo svolgimento dell'attività parlamentare, sia quelli da utilizzare per le esigenze dettate dall'emergenza medico-sanitaria (locali per il servizio di triage, potenziamento dell'infermeria e dei servizi medici);
    tra i locali da rendere maggiormente fruibili, in particolare, la sala posta in contiguità dell'Aula, vicino la sede dell'infermeria, nota come «sala regia», in passato più volte utilizzata per sopperire a esigenze di carattere comunicativo e televisivo, presenta un particolare interesse al riutilizzo in considerazione della sua vicinanza all'Aula e al Transatlantico,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei Questori

a valutare l'opportunità di prevedere la riapertura e il riutilizzo della «sala regia» posta in prossimità dell'Aula.
9/Doc. VIII, n. 6/11Amitrano.


   La Camera,
   premesso che:
    è da tempo impegnata in un processo di recupero ed efficientamento degli spazi;
    in particolare nel corso dell'emergenza da COVID-19, si è dovuto far fronte, anche a una riorganizzazione logistica degli spazi, sia quelli da destinare allo svolgimento dell'attività parlamentare, sia quelli da utilizzare per le esigenze dettate dall'emergenza medico-sanitaria (locali per il servizio di triage, potenziamento dell'infermeria e dei servizi medici);
    tra i locali da rendere maggiormente fruibili, in particolare, la sala posta in contiguità dell'Aula, vicino la sede dell'infermeria, nota come «sala regia», in passato più volte utilizzata per sopperire a esigenze di carattere comunicativo e televisivo, presenta un particolare interesse al riutilizzo in considerazione della sua vicinanza all'Aula e al Transatlantico,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei Questori

a valutare l'opportunità di prevedere il riutilizzo dello studio televisivo adiacente all'Aula, anche tenendo conto dei profili di compatibilità finanziaria.
9/Doc. VIII, n. 6/11. (Testo modificato nel corso della seduta)  Amitrano.


   La Camera,
   premesso che:
    l'emergenza epidemiologica ha messo alla prova le istituzioni parlamentari, chiamate alla sfida dell'innovazione per continuare a svolgere la loro essenziale funzione democratica;
    come disposto dalla Giunta del Regolamento dello scorso 31 marzo, è stata consentita la partecipazione da remoto, tramite sistemi di videoconferenza, ad alcune attività delle Commissioni svolte in sedi informali, come le riunioni degli Uffici di presidenza, sia in sede di programmazione dei lavori sia in sede di svolgimento di audizioni, e le audizioni informali svolte in sede plenaria;
    alla luce dell'esperienza concreta maturata in questi ultimi mesi, appare necessario potenziare le infrastrutture tecnologiche a disposizione della Camera – nello specifico i server – per garantire la fluidità delle sedute in videoconferenza;
    in questi ultimi mesi, è stato opportunamente sospeso lo svolgimento di convegni, seminari ed eventi di qualsiasi natura aperti a soggetti esterni presso tutte le sedi della Camera dei deputati, mentre è stato recentemente ripristinato lo svolgimento delle conferenze stampa;
    convegni, seminari ed eventi presso le sedi della Camera dei deputati hanno da sempre rappresentato un'occasione di ricchezza culturale e intellettuale e hanno affermato la centralità di Palazzo Montecitorio non solo come luogo dell'attività legislativa, ma come spazio di confronto tra cittadini e istituzioni;
    appare dunque opportuno individuare canali alternativi per lo svolgimento di eventi, seminari e convegni, adottando sistemi di videoconferenza che, sotto l'egida della Camera dei deputati, assicurino la continuità delle attività culturali svolte all'interno di Palazzo Montecitorio,

invita l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

ad adottare iniziative per assicurare il potenziamento delle infrastrutture tecnologiche della Camera dei deputati e garantire lo svolgimento in videoconferenza di eventi, seminari e convegni che non è possibile tenere presso le sedi della Camera dei deputati.
9/Doc. VIII, n. 6/12Brescia.


   La Camera,
   premesso che:
    l'emergenza epidemiologica ha messo alla prova le istituzioni parlamentari, chiamate alla sfida dell'innovazione per continuare a svolgere la loro essenziale funzione democratica;
    come disposto dalla Giunta del Regolamento dello scorso 31 marzo, è stata consentita la partecipazione da remoto, tramite sistemi di videoconferenza, ad alcune attività delle Commissioni svolte in sedi informali, come le riunioni degli Uffici di presidenza, sia in sede di programmazione dei lavori sia in sede di svolgimento di audizioni, e le audizioni informali svolte in sede plenaria;
    alla luce dell'esperienza concreta maturata in questi ultimi mesi, appare necessario potenziare le infrastrutture tecnologiche a disposizione della Camera – nello specifico i server – per garantire la fluidità delle sedute in videoconferenza;
    in questi ultimi mesi, è stato opportunamente sospeso lo svolgimento di convegni, seminari ed eventi di qualsiasi natura aperti a soggetti esterni presso tutte le sedi della Camera dei deputati, mentre è stato recentemente ripristinato lo svolgimento delle conferenze stampa;
    convegni, seminari ed eventi presso le sedi della Camera dei deputati hanno da sempre rappresentato un'occasione di ricchezza culturale e intellettuale e hanno affermato la centralità di Palazzo Montecitorio non solo come luogo dell'attività legislativa, ma come spazio di confronto tra cittadini e istituzioni;
    appare dunque opportuno individuare canali alternativi per lo svolgimento di eventi, seminari e convegni, adottando sistemi di videoconferenza che, sotto l'egida della Camera dei deputati, assicurino la continuità delle attività culturali svolte all'interno di Palazzo Montecitorio,

invita l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

a valutare l'opportunità di predisporre un piano pluriennale di potenziamento delle infrastrutture tecnologiche necessarie a realizzare lo svolgimento da remoto di eventi, seminari e convegni, che tenga conto delle peculiarità del contesto parlamentare e consenta di integrare efficacemente le piattaforme di videoconferenza con le tecnologie di diffusione degli eventi attraverso lo streaming parlamentare.
9/Doc. VIII, n. 6/12. (Testo modificato nel corso della seduta)  Brescia.


   La Camera,
   premesso che:
    l'esperienza dell'emergenza sanitaria da Covid-19 ha mostrato come lo smart working possa essere uno strumento formidabile per alleggerire l'eccessiva pressione che in tutte le grandi metropoli si concentra sul centro cittadino, in particolare sul sistema della mobilità e sul servizio dei trasporti pubblici, con effetti nocivi sull'ambiente e sull'inquinamento atmosferico;
    l'utilizzo massivo dello smart working ha delineato la possibilità che a un sistema economico essenzialmente basato sul binomio «centro congestionato»-«periferie desertificate» possa essere sostituito un sistema più equilibrato con circuiti economici diffusi nei vari quartieri della città;
    lo smart working, consentendo comunque il mantenimento di un alto livello della prestazione lavorativa, determina a livello sociale indubbi vantaggi nella conciliazione tra gli impegni lavorativi e quelli familiari, con conseguente rafforzamento della famiglia e dunque del tessuto sociale;
   considerato che:
    nel settore privato, nel periodo post crisi, ci sarà un notevole sviluppo della modalità di lavoro da remoto, sulla base del presupposto che favorire il benessere del lavoratore non può che migliorarne la produttività, garantendo comunque il «diritto alla disconnessione»;
    nel settore pubblico, già l'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124, aveva disposto l'obbligo entro tre anni, per le amministrazioni pubbliche di adottare misure organizzative volte a fissare obiettivi annuali per l'attuazione del telelavoro e di nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa che permettessero, su richiesta, ad almeno il 10 per cento dei dipendenti, di avvalersi di tali modalità di lavoro, senza per questo subire penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera;
    durante l'emergenza sanitaria nazionale, lo smart working, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020 e della direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 3/2020 del 4 maggio 2020, è diventato la forma organizzativa ordinaria di svolgimento della prestazione nelle amministrazioni pubbliche fino alla cessazione dello stato di emergenza;
   atteso che:
    nei mesi di lockdown la Camera dei deputati ha organizzato il lavoro dei dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità oraria, rivedendo l'articolazione giornaliera e settimanale attraverso soluzioni digitali negli uffici, senza che ciò abbia avuto ricadute negative sulla produttività e sull'organizzazione dei lavori parlamentari,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

a valutare l'opportunità di avviare, al termine dell'emergenza, un piano di azioni finalizzato all'introduzione strutturale dello smart working, tra le modalità di articolazione delle prestazioni lavorative svolte presso la Camera dei deputati, compatibilmente con l'organizzazione del lavoro e laddove la presenza fisica non sia indispensabile.
9/Doc. VIII, n. 6/14Cancelleri, Martinciglio.


   La Camera,
   premesso che:
    la piena applicazione, secondo modalità diffuse e coordinate, delle nuove tecnologie digitali al contesto parlamentare rappresenta uno dei versanti sui quali l'Amministrazione è stata particolarmente impegnata in questi ultimi anni e su cui lo sarà, anche in misura maggiore, in quelli a seguire;
    in occasione dell'esame del bilancio interno per l'anno 2019 sono stati accolti due ordini del giorno (n. 22 e n. 24) volti a favorire la piena digitalizzazione del procedimento legislativo e dell'attività parlamentare e la produzione dei documenti parlamentari o esaminati in sede parlamentare in formato nativamente digitale;
    ad oggi, nell'istituzione, grazie al costante impegno del Collegio dei Questori, sono state implementate nuove funzionalità volte a consentire in modo sempre più facile e intuitivo le funzioni di presentazione degli atti. I deputati possono presentare in formato digitale la maggior parte degli atti di sindacato ispettivo e di indirizzo, nonché le proposte di legge, utilizzando i servizi messi a disposizione sia sul portale intranet della Camera sia sull'applicazione per dispositivi mobili «geoCamera»;
    attualmente, inoltre, è in corso in alcune Commissioni permanenti, la sperimentazione di una piattaforma che consente di innovare notevolmente la fase di votazione degli emendamenti, ottenendo una modernizzazione del processo, con vantaggi in termini di trasparenza;
   considerando:
    l'interesse di realizzare un vero e proprio piano di digitalizzazione che, facendo leva su quanto già attuato negli anni passati e cogliendo le opportunità offerte dalle nuove tecnologie, porti ad un pieno compimento del processo di trasformazione digitale;
    l'importanza di un coinvolgimento nel processo di tutto il personale che opera in ambito parlamentare, in quanto ciascuno di essi è al contempo soggetto attivo del cambiamento e beneficiario dei risultati attesi dalla trasformazione digitale in termini di celerità delle procedure, disponibilità dei dati, possibilità di un loro immediato riutilizzo, massima pubblicità e trasparenza degli atti e dei documenti,

invita l'Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei Questori, per le rispettive competenze

a valutare l'opportunità di promuovere corsi di formazione per il personale Camera e quello dei Gruppi finalizzato ad implementarne le competenze in materia di digitalizzazione dei procedimenti legislativi e di procedere a implementare nuove funzionalità, in particolare quelle legate alla presentazione degli emendamenti, agli ordini del giorno e quindi alla più celere formazione dei relativi fascicoli elettronici.
9/Doc. VIII, n. 6/15Daga, Cancelleri.


   La Camera,
   premesso che:
    la piena applicazione, secondo modalità diffuse e coordinate, delle nuove tecnologie digitali al contesto parlamentare rappresenta uno dei versanti sui quali l'Amministrazione è stata particolarmente impegnata in questi ultimi anni e su cui lo sarà, anche in misura maggiore, in quelli a seguire;
    in occasione dell'esame del bilancio interno per l'anno 2019 sono stati accolti due ordini del giorno (n. 22 e n. 24) volti a favorire la piena digitalizzazione del procedimento legislativo e dell'attività parlamentare e la produzione dei documenti parlamentari o esaminati in sede parlamentare in formato nativamente digitale;
    ad oggi, nell'istituzione, grazie al costante impegno del Collegio dei Questori, sono state implementate nuove funzionalità volte a consentire in modo sempre più facile e intuitivo le funzioni di presentazione degli atti. I deputati possono presentare in formato digitale la maggior parte degli atti di sindacato ispettivo e di indirizzo, nonché le proposte di legge, utilizzando i servizi messi a disposizione sia sul portale intranet della Camera sia sull'applicazione per dispositivi mobili «geoCamera»;
    attualmente, inoltre, è in corso in alcune Commissioni permanenti, la sperimentazione di una piattaforma che consente di innovare notevolmente la fase di votazione degli emendamenti, ottenendo una modernizzazione del processo, con vantaggi in termini di trasparenza;
   considerando:
    l'interesse di realizzare un vero e proprio piano di digitalizzazione che, facendo leva su quanto già attuato negli anni passati e cogliendo le opportunità offerte dalle nuove tecnologie, porti ad un pieno compimento del processo di trasformazione digitale;
    l'importanza di un coinvolgimento nel processo di tutto il personale che opera in ambito parlamentare, in quanto ciascuno di essi è al contempo soggetto attivo del cambiamento e beneficiario dei risultati attesi dalla trasformazione digitale in termini di celerità delle procedure, disponibilità dei dati, possibilità di un loro immediato riutilizzo, massima pubblicità e trasparenza degli atti e dei documenti,

invita l'Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei Questori, per le rispettive competenze

a valutare l'opportunità di promuovere specifici corsi di formazione per il personale dipendente della Camera e dei Gruppi parlamentari e per i collaboratori dei deputati, finalizzati a supportare i processi di trasformazione digitale delle attività connesse all'esercizio del mandato parlamentare, con particolare riferimento alla gestione digitale dei procedimenti legislativi, nonché di proseguire nell'implementazione di servizi informatici, in particolare legati alla presentazione in formato elettronico degli emendamenti, degli ordini del giorno e degli atti di iniziativa, al fine di pervenire alla formazione dei relativi fascicoli elettronici realizzando economie procedurali e di risorse e migliorando la conoscibilità e la completezza delle informazioni, nonché la condivisione dei testi.
9/Doc. VIII, n. 6/15. (Testo modificato nel corso della seduta)  Daga, Cancelleri.


   La Camera,
   premesso che:
    l'Ufficio di Presidenza sottopone all'esame dell'Assemblea il bilancio di previsione della Camera per l'esercizio 2020, unitamente all'allegato bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;
    nel programma dell'attività amministrativa per il triennio 2020-2022 vengono definiti, con un'aggregazione dell'attività amministrativa in 8 comparti, gli obiettivi da conseguire nel triennio 2020-2022 mediante l'esecuzione di lavori e l'acquisizione di beni e servizi;
    da anni la Camera attua, attraverso un apposito appalto aggiudicato mediante gara, la raccolta differenziata dei rifiuti, che vengono conferiti agli impianti di recupero per la loro quasi totalità;
    la raccolta risulta attuata più proficuamente con riferimento alla ristorazione (bar, mensa e ristorante), mentre appare più carente negli uffici dei parlamentari e dei dipendenti della Camera;
   considerato che:
    si rende necessario promuovere presso la Camera dei deputati, luogo dove nascono iniziative al fine di salvaguardare il nostro territorio ed educare i cittadini all'economia circolare, un servizio di raccolta differenziata più articolato e funzionante in tutti i luoghi dei Palazzi,

invita per le rispettive competenze l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

a implementare il servizio di raccolta differenziata negli uffici dei deputati, dei Gruppi e del personale della Camera nonché a promuovere una campagna di sensibilizzazione interna che incentivi le persone a effettuare la raccolta differenziata.
9/Doc. VIII, n. 6/16Deiana, Ilaria Fontana.


   La Camera,
   premesso che:
    l'Ufficio di Presidenza sottopone all'esame dell'Assemblea il bilancio di previsione della Camera per l'esercizio 2020, unitamente all'allegato bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;
    nel programma dell'attività amministrativa per il triennio 2020-2022 vengono definiti, con un'aggregazione dell'attività amministrativa in 8 comparti, gli obiettivi da conseguire nel triennio 2020-2022 mediante l'esecuzione di lavori e l'acquisizione di beni e servizi;
    da anni la Camera attua, attraverso un apposito appalto aggiudicato mediante gara, la raccolta differenziata dei rifiuti, che vengono conferiti agli impianti di recupero per la loro quasi totalità;
    la raccolta risulta attuata più proficuamente con riferimento alla ristorazione (bar, mensa e ristorante), mentre appare più carente negli uffici dei parlamentari e dei dipendenti della Camera;
   considerato che:
    si rende necessario promuovere presso la Camera dei deputati, luogo dove nascono iniziative al fine di salvaguardare il nostro territorio ed educare i cittadini all'economia circolare, un servizio di raccolta differenziata più articolato e funzionante in tutti i luoghi dei Palazzi,

invita per le rispettive competenze l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

a valutare l'opportunità di proseguire nell'implementazione del servizio di raccolta differenziata negli uffici dei deputati, dei Gruppi e del personale della Camera, nonché a promuovere una campagna di sensibilizzazione interna che incentivi le persone a effettuare la raccolta differenziata.
9/Doc. VIII, n. 6/16. (Testo modificato nel corso della seduta)  Deiana, Ilaria Fontana.


   La Camera,
   premesso che:
    il valore della democrazia esige che ogni sua espressione sia caratterizzata dal rigore morale, dalla misura, dalla sobrietà. I profondi mutamenti della struttura economica e sociale del Paese uniti alle crescenti difficoltà del sistema politico-istituzionale italiano di corrispondere alle aspettative dei cittadini e uscire finalmente dalla complessa fase di transizione che sta da anni attraversando, hanno concorso ad approfondire il solco tra la società civile e le istituzioni, con il determinarsi di una vera e propria crisi di fiducia nella politica e nei politici. In questo contesto, ogni residuo privilegio dei parlamentari è ormai percepito a maggior ragione come intollerabile da un Paese sempre più esposto alla perdita delle proprie sicurezze sociali;
    si rileva la necessità di procedere ad una riduzione delle spese a carico del bilancio della Camera dei deputati, in linea con quanto già operato dallo stesso Ufficio di Presidenza della Camera sulla riduzione dei costi della politica;
    in tal senso, ai fini del contenimento della spesa e della razionalizzazione volta a contenere l'andamento delle voci di costo del bilancio della Camera, relativamente alle spese di trasporto e alle spese di viaggio dei deputati, assicurando comunque loro la libera circolazione autostradale, ferroviaria, marittima ed aerea per i trasferimenti sul territorio nazionale,

invita l'ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori, per le rispettive competenze

di prevedere che il meccanismo delle spese di viaggio sia limitato unicamente al rimborso per biglietti con servizi base o standard o economy di ogni compagnia di trasporto, lasciando al deputato l'opportunità di usufruire di servizi aggiuntivi, alla cui differenza di costo provvederà però a proprie spese.
9/Doc. VIII, n. 6/17Melicchio.


   La Camera,
   premesso che:
    il valore della democrazia esige che ogni sua espressione sia caratterizzata dal rigore morale, dalla misura, dalla sobrietà. I profondi mutamenti della struttura economica e sociale del Paese uniti alle crescenti difficoltà del sistema politico-istituzionale italiano di corrispondere alle aspettative dei cittadini e uscire finalmente dalla complessa fase di transizione che sta da anni attraversando, hanno concorso ad approfondire il solco tra la società civile e le istituzioni, con il determinarsi di una vera e propria crisi di fiducia nella politica e nei politici. In questo contesto, ogni residuo privilegio dei parlamentari è ormai percepito a maggior ragione come intollerabile da un Paese sempre più esposto alla perdita delle proprie sicurezze sociali;
    si rileva la necessità di procedere ad una riduzione delle spese a carico del bilancio della Camera dei deputati, in linea con quanto già operato dallo stesso Ufficio di Presidenza della Camera sulla riduzione dei costi della politica;
    in tal senso, ai fini del contenimento della spesa e della razionalizzazione volta a contenere l'andamento delle voci di costo del bilancio della Camera, relativamente alle spese di trasporto e alle spese di viaggio dei deputati, assicurando comunque loro la libera circolazione autostradale, ferroviaria, marittima ed aerea per i trasferimenti sul territorio nazionale,

invita l'ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori, per le rispettive competenze

a valutare l'opportunità di prevedere che il rimborso delle spese di viaggio dei deputati avvenga coniugando le esigenze di contenimento dei costi con quelle di garanzia della disponibilità di posti nella tratta prescelta.
9/Doc. VIII, n. 6/17. (Testo modificato nel corso della seduta)  Melicchio.


   La Camera,
   premesso che:
    nonostante le misure specifiche adottate negli ultimi anni, l'Italia continua a occupare posizioni non lusinghiere nelle classifiche internazionali che valutano il divario di genere;
    la «Quarta conferenza mondiale sulla donna» (Pechino, 1995), spiegava che le «azioni positive» in favore del genere femminile non sono sufficienti a colmare le disparità esistenti sottolineando, l'esigenza di adottare, in aggiunta a politiche specificamente mirate all'uguaglianza tra uomo e donna, anche il principio di integrazione orizzontale delle pari opportunità (cosiddetto gender mainstreaming): l'attività legislativa, politica e di programmazione, deve assicurare che, prima di prendere decisioni, sia effettuata un'analisi degli effetti che esse hanno sulle donne e gli uomini rispettivamente;
    il principio del gender mainstreaming è stato assunto come impegno formale da parte della Commissione UE (COM(96) 67) la quale, in conformità alla Piattaforma di Pechino, ha affermato che la promozione dell'eguaglianza non può essere limitata a specifici provvedimenti, ma deve avere un respiro più ampio: va, quindi, svolta sistematicamente un'analisi di impatto di genere (gender impact assessment) su tutte le iniziative di regolazione, generiche o settoriali, «fin dal momento della loro concezione e in maniera attiva e visibile» (gender perspective), per determinarne l'incidenza sulla gender equality;
    l'importanza di un approccio a doppio binario (twin track approach) nella promozione della parità di genere – ossia «l'inclusione delle pari opportunità in tutte le politiche e le attività, insieme a misure specifiche per un'azione positiva a favore delle donne» – è stata evidenziata anche dal Parlamento Europeo (A4-0072/99);
   considerando che:
    questo approccio a doppio binario oggi viene già in adottato da diversi Paesi, i quali hanno implementato il principio di gender mainstreaming, oltre che mediante il gender impact assessment, altresì con il gender budgeting, ossia la stima degli effetti delle politiche economiche e di bilancio su uomini e donne (anche oggetto di una risoluzione del Parlamento europeo), e con le «statistiche di genere», cioè rilevazioni e analisi fondate su dati disaggregati per sesso nelle diverse aree di interesse pubblico;
    a differenza di altri Paesi europei, in Italia non si è ancora dato spazio al gender impact assessment, venendo così a mancare una delle due componenti del sistema a doppio binario indicato come essenziale nelle sedi internazionali,

invita, per le rispettive competenze, l'ufficio di Presidenza ed il Collegio dei Questori

a valutare l'opportunità di prevedere nell'ambito dei dossier di documentazione predisposti dal Servizio Studi della Camera, sui provvedimenti in esame nella Commissione competente, la redazione di un paragrafo dedicato all'analisi di impatto di genere (gender impact assessment).
9/Doc. VIII, n. 6/18Spadoni, D'Arrando, Sarli, Ehm, Martinciglio, Cancelleri, Pezzopane.


   La Camera,
   premesso che:
    nonostante le misure specifiche adottate negli ultimi anni, l'Italia continua a occupare posizioni non lusinghiere nelle classifiche internazionali che valutano il divario di genere;
    la «Quarta conferenza mondiale sulla donna» (Pechino, 1995), spiegava che le «azioni positive» in favore del genere femminile non sono sufficienti a colmare le disparità esistenti sottolineando, l'esigenza di adottare, in aggiunta a politiche specificamente mirate all'uguaglianza tra uomo e donna, anche il principio di integrazione orizzontale delle pari opportunità (cosiddetto gender mainstreaming): l'attività legislativa, politica e di programmazione, deve assicurare che, prima di prendere decisioni, sia effettuata un'analisi degli effetti che esse hanno sulle donne e gli uomini rispettivamente;
    il principio del gender mainstreaming è stato assunto come impegno formale da parte della Commissione UE (COM(96) 67) la quale, in conformità alla Piattaforma di Pechino, ha affermato che la promozione dell'eguaglianza non può essere limitata a specifici provvedimenti, ma deve avere un respiro più ampio: va, quindi, svolta sistematicamente un'analisi di impatto di genere (gender impact assessment) su tutte le iniziative di regolazione, generiche o settoriali, «fin dal momento della loro concezione e in maniera attiva e visibile» (gender perspective), per determinarne l'incidenza sulla gender equality;
    l'importanza di un approccio a doppio binario (twin track approach) nella promozione della parità di genere – ossia «l'inclusione delle pari opportunità in tutte le politiche e le attività, insieme a misure specifiche per un'azione positiva a favore delle donne» – è stata evidenziata anche dal Parlamento Europeo (A4-0072/99);
   considerando che:
    questo approccio a doppio binario oggi viene già in adottato da diversi Paesi, i quali hanno implementato il principio di gender mainstreaming, oltre che mediante il gender impact assessment, altresì con il gender budgeting, ossia la stima degli effetti delle politiche economiche e di bilancio su uomini e donne (anche oggetto di una risoluzione del Parlamento europeo), e con le «statistiche di genere», cioè rilevazioni e analisi fondate su dati disaggregati per sesso nelle diverse aree di interesse pubblico;
    a differenza di altri Paesi europei, in Italia non si è ancora dato spazio al gender impact assessment, venendo così a mancare una delle due componenti del sistema a doppio binario indicato come essenziale nelle sedi internazionali,

invita, per le rispettive competenze, l'ufficio di Presidenza ed il Collegio dei Questori

a valutare l'opportunità di prevedere in via sperimentale e selettiva nell'ambito dei dossier di documentazione predisposti dal Servizio Studi, sui progetti di legge in esame presso le Commissioni permanenti, la redazione di un paragrafo dedicato all'analisi di impatto di genere.
9/Doc. VIII, n. 6/18. (Testo modificato nel corso della seduta)  Spadoni, D'Arrando, Sarli, Ehm, Martinciglio, Cancelleri, Pezzopane.


   La Camera,
   premesso che:
    presso Palazzo di Montecitorio, come noto, è attivo un Servizio di Ufficio postale usufruibile da deputati e personale per compiere utilmente tutte le operazioni di corrispondenza, tra cui spedizioni pacchi, invio di raccomandate e telegrammi;
    le suddette operazioni postali però possono essere effettuate solo se l'Ufficio sia materialmente aperto e il richiedente si rechi fisicamente allo sportello per commissionarle, giacché, ad oggi, non è previsto l'utilizzo degli stessi servizi on-line;
    nel periodo di lock-down, determinato dall'emergenza sanitaria, tale impossibilità si è resa ancora più evidente. Infatti il personale e i deputati sono stati costretti a richiedere i servizi di corrispondenza, in particolare raccomandate e telegrammi, ad un gestore postale esterno, con aggravio di costi per l'Amministrazione;
   considerato che:
    in un'ottica di smaterializzazione dei processi, da favorire sia per ragioni di semplificazione, sia di sostenibilità ambientale legata al contenimento dell'uso della carta (ad esempio si eviterebbero l'invio di telegrammi doppia copia su foglio A4), sarebbe utile assegnare all'ufficio in questione, una casella di posta elettronica a cui poter commissionare le operazioni anche da remoto. Facoltà, peraltro, che potenzierebbe notevolmente la funzionalità del servizio, permettendone l'utilizzo ai deputati quando non si trovino a Roma, al personale in smart working o eventualmente in caso di temporanea chiusura dello stesso sportello,

si invita per le rispettive competenze l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

di valutare l'opportunità di migliorare il funzionamento del Servizio di ufficio postale attivo in Palazzo Montecitorio, promuovendone la creazione di una casella di posta elettronica al cui indirizzo poter commissionare tutte le operazioni di corrispondenza possibili da richiedere tramite email.
9/Doc. VIII, n. 6/19Spadoni.


   La Camera,
   premesso che:
    presso Palazzo di Montecitorio, come noto, è attivo un Servizio di Ufficio postale usufruibile da deputati e personale per compiere utilmente tutte le operazioni di corrispondenza, tra cui spedizioni pacchi, invio di raccomandate e telegrammi;
    le suddette operazioni postali però possono essere effettuate solo se l'Ufficio sia materialmente aperto e il richiedente si rechi fisicamente allo sportello per commissionarle, giacché, ad oggi, non è previsto l'utilizzo degli stessi servizi on-line;
    nel periodo di lock-down, determinato dall'emergenza sanitaria, tale impossibilità si è resa ancora più evidente. Infatti il personale e i deputati sono stati costretti a richiedere i servizi di corrispondenza, in particolare raccomandate e telegrammi, ad un gestore postale esterno, con aggravio di costi per l'Amministrazione;
   considerato che:
    in un'ottica di smaterializzazione dei processi, da favorire sia per ragioni di semplificazione, sia di sostenibilità ambientale legata al contenimento dell'uso della carta (ad esempio si eviterebbero l'invio di telegrammi doppia copia su foglio A4), sarebbe utile assegnare all'ufficio in questione, una casella di posta elettronica a cui poter commissionare le operazioni anche da remoto. Facoltà, peraltro, che potenzierebbe notevolmente la funzionalità del servizio, permettendone l'utilizzo ai deputati quando non si trovino a Roma, al personale in smart working o eventualmente in caso di temporanea chiusura dello stesso sportello,

si invita per le rispettive competenze l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

a valutare l'opportunità di verificare con Poste Italiane la possibilità di richiedere i servizi connessi allo svolgimento dell'attività parlamentare attraverso modalità on line.
9/Doc. VIII, n. 6/19. (Testo modificato nel corso della seduta)  Spadoni.


   La Camera,
   esaminato il progetto di bilancio interno per l'anno 2020;
   rilevato che:
    presso Palazzo del Seminario hanno attualmente sede quattro Commissioni d'inchiesta bicamerali, una commissione d'inchiesta monocamerale, sei commissioni bicamerali di controllo e tre consultive;
    in condizioni ordinarie tali Commissioni possono utilizzare sei aule che hanno capienza massima tra 30 e 50 posti;
    a seguito dell'adozione delle misure sanitarie per la pandemia è stata transitoriamente allestita la Sala del Refettorio rientrante nel complesso della Biblioteca, nel palazzo unica sala idonea per dimensioni a ospitare le Commissioni di composizione numericamente maggiore con il rispetto del distanziamento;
    tra tutte le suddette aule, solo quella del secondo piano è dotata di un sistema di ripresa video con qualità televisiva, inquadrature per tutti gli oratori e possibilità di sottotitolazione;
    nelle altre aule, per la trasmissione sulla web-tv Camera si utilizza il sistema audio-video originariamente destinato al circuito chiuso interno, con inquadratura fissa sulla presidenza, bassa risoluzione e impossibilità di sottotitolazione;
    il crescente ricorso delle commissioni d'inchiesta alla trasmissione delle sedute sulla web-tv, particolarmente apprezzata per le caratteristiche di immediatezza e universalità della diffusione dei lavori parlamentari, rischia di essere vanificato dalle limitazioni tecniche di un apparato nato per altre finalità,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

ad assumere le opportune iniziative per dotare le aule di Palazzo del Seminario, perlomeno quelle dal terzo al quinto piano e il Refettorio, di un sistema di ripresa audiovisiva atto ad inquadrare gli oratori, con risoluzione video adeguata e sottotitolazione.
9/Doc. VIII, n. 6/20Vignaroli, Ruocco, Corda.


   La Camera,
   esaminato il progetto di bilancio interno per l'anno 2020;
   rilevato che:
    presso Palazzo del Seminario hanno attualmente sede quattro Commissioni d'inchiesta bicamerali, una commissione d'inchiesta monocamerale, sei commissioni bicamerali di controllo e tre consultive;
    in condizioni ordinarie tali Commissioni possono utilizzare sei aule che hanno capienza massima tra 30 e 50 posti;
    a seguito dell'adozione delle misure sanitarie per la pandemia è stata transitoriamente allestita la Sala del Refettorio rientrante nel complesso della Biblioteca, nel palazzo unica sala idonea per dimensioni a ospitare le Commissioni di composizione numericamente maggiore con il rispetto del distanziamento;
    tra tutte le suddette aule, solo quella del secondo piano è dotata di un sistema di ripresa video con qualità televisiva, inquadrature per tutti gli oratori e possibilità di sottotitolazione;
    nelle altre aule, per la trasmissione sulla web-tv Camera si utilizza il sistema audio-video originariamente destinato al circuito chiuso interno, con inquadratura fissa sulla presidenza, bassa risoluzione e impossibilità di sottotitolazione;
    il crescente ricorso delle commissioni d'inchiesta alla trasmissione delle sedute sulla web-tv, particolarmente apprezzata per le caratteristiche di immediatezza e universalità della diffusione dei lavori parlamentari, rischia di essere vanificato dalle limitazioni tecniche di un apparato nato per altre finalità,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

a valutare l'opportunità di proseguire nell'attuazione del piano, approvato dal Collegio dei Questori nella riunione del 28 novembre 2019, volto ad assicurare la diffusione via web TV dei lavori delle Commissioni permanenti e bicamerali, procedendo in tale ambito all'adeguamento delle tecnologie degli strumenti di ripresa e di postproduzione che consentano di incrementare la qualità e la fruibilità delle immagini.
9/Doc. VIII, n. 6/20. (Testo modificato nel corso della seduta)  Vignaroli, Ruocco, Corda.


   La Camera,
   premesso che:
    il tema dell'eco-sostenibilità è più attuale che mai e in tutto il mondo si punta il dito contro le maggiori cause inquinanti, tra queste, anche l'uso smodato di veicoli a motore;
    in questa legislatura molti deputati hanno scelto la «mobilità green» per gli spostamenti quotidiani casa-lavoro, oggi abbiamo una Camera dei deputati più semplice, veloce ed efficiente: criteri necessari per una pubblica amministrazione che è chiamata a confrontarsi e a fare i conti con le sfide di modernizzazione e innovazione;
    attraverso l'innovazione abbiamo anche applicato quegli aspetti della nostra vita quotidiana e oggi possiamo affermare che la Camera dei deputati è diventata una «Camera green» considerato che molti parlamentari e dipendenti hanno cercato di perseguire l'obiettivo di promuovere l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto per migliorare l'efficienza, la sicurezza e la sostenibilità della mobilità urbana, tutelare il patrimonio naturale e ambientale, ridurre gli effetti negativi della mobilità in relazione alla salute e al consumo di suolo;
    nel post emergenza COVID-19, molte persone stanno abbandonando l'utilizzo dei mezzi pubblici a favore dell'auto privata e il ruolo delle Istituzioni è proprio quello di invertire questa tendenza e di offrire vantaggi concreti ai propri cittadini affinché gli spostamenti quotidiani vengano svolti con mezzi ambientalmente sostenibili, come ad esempio la bicicletta;
    negli ultimi anni sono aumentati i deputati e i dipendenti che hanno fatto una scelta green favorendo concretamente la diffusione dell'uso della bicicletta, come alternativa all'uso dell'automobile privata e negli ultimi mesi, si è favorito maggiormente lo sviluppo e l'accessibilità alla ciclabilità, come mobilità alternativa all'uso del veicolo individuale motorizzato;
   considerato che:
    con il notevole incremento di tale modalità di spostamento, le aree destinate alle biciclette all'interno degli spazi adibiti a parcheggio risultano ormai insufficienti,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

a valutare l'opportunità di prevedere, nell'ambito dei parcheggi della Camera dei deputati, uno spazio più ampio da dedicare al posteggio delle biciclette.
9/Doc. VIII, n. 6/21Amitrano, Serritella.


   La Camera,
   premesso che:
    il tema dell'eco-sostenibilità è più attuale che mai e in tutto il mondo si punta il dito contro le maggiori cause inquinanti, tra queste, anche l'uso smodato di veicoli a motore;
    in questa legislatura molti deputati hanno scelto la «mobilità green» per gli spostamenti quotidiani casa-lavoro, oggi abbiamo una Camera dei deputati più semplice, veloce ed efficiente: criteri necessari per una pubblica amministrazione che è chiamata a confrontarsi e a fare i conti con le sfide di modernizzazione e innovazione;
    attraverso l'innovazione abbiamo anche applicato quegli aspetti della nostra vita quotidiana e oggi possiamo affermare che la Camera dei deputati è diventata una «Camera green» considerato che molti parlamentari e dipendenti hanno cercato di perseguire l'obiettivo di promuovere l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto per migliorare l'efficienza, la sicurezza e la sostenibilità della mobilità urbana, tutelare il patrimonio naturale e ambientale, ridurre gli effetti negativi della mobilità in relazione alla salute e al consumo di suolo;
    nel post emergenza COVID-19, molte persone stanno abbandonando l'utilizzo dei mezzi pubblici a favore dell'auto privata e il ruolo delle Istituzioni è proprio quello di invertire questa tendenza e di offrire vantaggi concreti ai propri cittadini affinché gli spostamenti quotidiani vengano svolti con mezzi ambientalmente sostenibili, come ad esempio la bicicletta;
    negli ultimi anni sono aumentati i deputati e i dipendenti che hanno fatto una scelta green favorendo concretamente la diffusione dell'uso della bicicletta, come alternativa all'uso dell'automobile privata e negli ultimi mesi, si è favorito maggiormente lo sviluppo e l'accessibilità alla ciclabilità, come mobilità alternativa all'uso del veicolo individuale motorizzato;
   considerato che:
    con il notevole incremento di tale modalità di spostamento, le aree destinate alle biciclette all'interno degli spazi adibiti a parcheggio risultano ormai insufficienti,

invita il Collegio dei deputati Questori

a valutare l'opportunità di proseguire nell'indirizzo già in via di progressiva attuazione di reperimento di spazi per il parcheggio di biciclette.
9/Doc. VIII, n. 6/21. (Testo modificato nel corso della seduta)  Amitrano, Serritella.


   La Camera,
   premesso che:
    questa Istituzione, soprattutto nell'ultimo decennio, ha promosso molte iniziative, di vario tipo e genere per avvicinare i cittadini ai luoghi nei quali si svolge l'attività politico-parlamentare di questo Paese;
    tra le citate iniziative, rientrano sicuramente le visite guidate negli edifici storici della Camera e il tour virtuale negli ambienti di Palazzo Montecitorio;
    i principali Paesi europei, quali il Regno Unito, la Francia e la Germania, valorizzano il ruolo delle istituzioni parlamentari, promuovendone l'immagine all'esterno, anche producendo piccola oggettistica su cui è apposto il simbolo storico che le rappresenta;
   considerando che:
    sono pervenute numerose richieste da parte dei visitatori di poter avere un ricordo della giornata passata in Parlamento, acquistando oggetti con il logo della Camera dei deputati al termine della visita guidata che svolgono presso Palazzo Montecitorio,
    l'avvio di un'attività di vendita di oggetti con il contrassegno della Camera consentirebbe, al netto dei costi, di devolvere il ricavato a opere benefiche o a iniziative di interesse collettivo;

invita l'Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei Questori, per le rispettive competenze

a valutare l'opportunità di approfondire le iniziative promosse presso la Camera dei Comuni inglese, l'Assemblea nazionale francese, il Bundestag tedesco e il Parlamento europeo e acquisire le migliori pratiche ai fini della valorizzazione dell'Istituzione parlamentare all'esterno, anche attraverso la vendita di oggetti caratterizzati dal simbolo storico e distintivo della Camera dei deputati.
9/Doc. VIII, n. 6/22Amitrano.


   La Camera,
   premesso che:
    questa Istituzione, soprattutto nell'ultimo decennio, ha promosso molte iniziative, di vario tipo e genere per avvicinare i cittadini ai luoghi nei quali si svolge l'attività politico-parlamentare di questo Paese;
    tra le citate iniziative, rientrano sicuramente le visite guidate negli edifici storici della Camera e il tour virtuale negli ambienti di Palazzo Montecitorio;
    i principali Paesi europei, quali il Regno Unito, la Francia e la Germania, valorizzano il ruolo delle istituzioni parlamentari, promuovendone l'immagine all'esterno, anche producendo piccola oggettistica su cui è apposto il simbolo storico che le rappresenta;
   considerando che:
    sono pervenute numerose richieste da parte dei visitatori di poter avere un ricordo della giornata passata in Parlamento, acquistando oggetti con il logo della Camera dei deputati al termine della visita guidata che svolgono presso Palazzo Montecitorio,
    l'avvio di un'attività di vendita di oggetti con il contrassegno della Camera consentirebbe, al netto dei costi, di devolvere il ricavato a opere benefiche o a iniziative di interesse collettivo;

invita l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei deputati Questori

a valutare l'opportunità di avviare una nuova istruttoria volta a individuare soluzioni che permettano la vendita di oggetti caratterizzati dal simbolo della Camera dei Deputati e che siano compatibili con tutti i profili giuridici, contabili e fiscali interessati dalla materia.
9/Doc. VIII, n. 6/22. (Testo modificato nel corso della seduta)  Amitrano.


   La Camera,
   premesso che:
    la legge 30 novembre 2017, n. 179, ha introdotto nel nostro ordinamento il «whistleblowing», efficace strumento diretto al contrasto della corruzione e in seguito al quale molte pubbliche amministrazioni si sono dotate di un sistema interno di segnalazione delle violazioni, garantendo ai dipendenti la possibilità di procedere alla segnalazione di eventuali violazioni riscontrate in ambito lavorativo;
    il 16 aprile 2019 il Parlamento Europeo ha inoltre approvato la nuova Direttiva sul whistleblowing, che consentirà, oltre all'armonizzazione della protezione dei soggetti segnalanti episodi legati alla corruzione nei vari Paesi dell'Unione, anche la tutela dei lavoratori del settore privato, che risulta ancora poco adeguata,

invita, rispettivamente secondo le proprie competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

a valutare l'opportunità di prevedere nell'ambito dell'applicazione della legge n. 30 novembre 2017, n. 179 e a tutela della trasparenza dell'Amministrazione della Camera dei deputati c dei propri dipendenti, la creazione di un sistema di raccolta delle segnalazioni, in forma cartacea e attraverso email criptate, attraverso il quale sia data la possibilità ad ogni dipendente di rappresentare eventuali anomalie o fatti illeciti riscontrati nel corso dell'attività lavorativa, tutelandone la riservatezza al fine di impedire qualsiasi eventuale ripercussione negativa a seguito della segnalazione, secondo quanto previsto dalla normativa in materia.
9/Doc. VIII, n. 6/23Businarolo, D'Orso, Giuliano, Cancelleri, Martinciglio.


   La Camera,
   premesso che:
    la legge 30 novembre 2017, n. 179, ha introdotto nel nostro ordinamento il «whistleblowing», efficace strumento diretto al contrasto della corruzione e in seguito al quale molte pubbliche amministrazioni si sono dotate di un sistema interno di segnalazione delle violazioni, garantendo ai dipendenti la possibilità di procedere alla segnalazione di eventuali violazioni riscontrate in ambito lavorativo;
    il 16 aprile 2019 il Parlamento Europeo ha inoltre approvato la nuova Direttiva sul whistleblowing, che consentirà, oltre all'armonizzazione della protezione dei soggetti segnalanti episodi legati alla corruzione nei vari Paesi dell'Unione, anche la tutela dei lavoratori del settore privato, che risulta ancora poco adeguata,

invita, rispettivamente secondo le proprie competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

a valutare l'opportunità di applicare nell'ordinamento interno i principi che ispirano la disciplina di cui alla legge 30 novembre 2017, n. 179, alla luce delle caratteristiche proprie dell'ordinamento della Camera dei deputati e del vigente regime dei controlli.
9/Doc. VIII, n. 6/23. (Testo modificato nel corso della seduta)  Businarolo, D'Orso, Giuliano, Cancelleri, Martinciglio.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto legislativo n. 165 del 2001, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, all'articolo 19, prevede che, nelle amministrazioni dello Stato, con il provvedimento di conferimento dell'incarico di funzione dirigenziale sia indicata la durata dell'incarico stesso, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non può essere inferiore a tre anni, né eccedere il termine di cinque anni, introducendo con ciò la temporaneità degli incarichi dirigenziali;
    la temporaneità degli incarichi ha lo scopo di garantire il buon andamento, l'imparzialità e la terzietà dell'incarico svolto, evitando la cristallizzazione delle posizioni acquisite;
    consustanziale alla temporaneità degli incarichi direttivi è il principio di rotazione degli stessi, che non solo consente di conseguire un ampliamento e un arricchimento della professionalità dei dirigenti, ma assicura una professionalità flessibile;
    la preposizione ai Servizi e agli Uffici della Camera dei deputati, soprattutto in tempi recenti è stata connotata da una sostanziale staticità che ha visto permanere gli stessi soggetti negli incarichi sopracitati per un lasso di tempo molto lungo e incompatibile con le esigenze summenzionate dell'Amministrazione parlamentare;
    l'Ufficio di Presidenza ha introdotto per gli incarichi apicali di segretario generale e di vicesegretario generale il limite di durata di sette anni dell'incarico conferito, mentre ciò non è avvenuto per gli incarichi direttivi e semidirettivi,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

a valutare l'introduzione dei principi di temporaneità e di rotazione negli incarichi funzionali direttivi e semidirettivi, in analogia con quanto avviene nell'ambito della Pubblica Amministrazione, al fine di soddisfare meglio i parametri di una buona amministrazione.
9/Doc. VIII, n. 6/24Cancelleri, Martinciglio.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto legislativo n. 165 del 2001, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, all'articolo 19, prevede che, nelle amministrazioni dello Stato, con il provvedimento di conferimento dell'incarico di funzione dirigenziale sia indicata la durata dell'incarico stesso, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non può essere inferiore a tre anni, né eccedere il termine di cinque anni, introducendo con ciò la temporaneità degli incarichi dirigenziali;
    la temporaneità degli incarichi ha lo scopo di garantire il buon andamento, l'imparzialità e la terzietà dell'incarico svolto, evitando la cristallizzazione delle posizioni acquisite;
    consustanziale alla temporaneità degli incarichi direttivi è il principio di rotazione degli stessi, che non solo consente di conseguire un ampliamento e un arricchimento della professionalità dei dirigenti, ma assicura una professionalità flessibile;
    la preposizione ai Servizi e agli Uffici della Camera dei deputati, soprattutto in tempi recenti è stata connotata da una sostanziale staticità che ha visto permanere gli stessi soggetti negli incarichi sopracitati per un lasso di tempo molto lungo e incompatibile con le esigenze summenzionate dell'Amministrazione parlamentare;
    l'Ufficio di Presidenza ha introdotto per gli incarichi apicali di segretario generale e di vicesegretario generale il limite di durata di sette anni dell'incarico conferito, mentre ciò non è avvenuto per gli incarichi direttivi e semidirettivi,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

a valutare l'opportunità di introdurre i principi di rotazione nell'attribuzione degli incarichi da attuare senza rigidi automatismi, in modo tale da garantire prioritariamente le esigenze di funzionalità dell'Amministrazione.
9/Doc. VIII, n. 6/24. (Testo modificato nel corso della seduta)  Cancelleri, Martinciglio.


   La Camera,
   premesso che:
    il Collegio dei deputati Questori, nelle riunioni del 27 marzo e del 27 giugno 2019 ha approvato l'attuazione in via sperimentale di alcuni interventi per ridurre il ricorso alle bottiglie in plastica con l'obiettivo di rendere progressivamente la Camera dei deputati plastic free e per incrementare l'utilizzo dell'acqua pubblica;
    tali decisioni sono entrate in vigore nel luglio dello stesso anno, in attuazione di un ordine del giorno presentato durante l'esame in Assemblea del bilancio interno 2018, che prevede l'eliminazione dei contenitori di plastica monouso per l'acqua da tutte le aree di ristoro dei palazzi della Camera;
    presso i ristoranti, i bar e la buvette di Montecitorio, prima che la crisi derivante dalla pandemia da COVID-19 imponesse nuove misure sanitarie di sicurezza, si poteva consumare acqua solo in bottiglie di vetro o proveniente dalla rete idrica pubblica;
    analogamente si è finora provveduto per tutte le altre esigenze, comprese le riunioni degli organi collegiali della Camera;
    a seguito di tali interventi, l'acqua nelle bottiglie di plastica era ormai presente esclusivamente presso i distributori automatici, solo in via transitoria, e che nel frattempo, in aggiunta a quelli preesistenti presso il self service di Palazzo Montecitorio, sono stati realizzati tre nuovi impianti di spillatura di acqua dalla rete idrica pubblica (due a Palazzo Montecitorio e uno al quinto piano del Palazzo del Seminario),

invita l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori a valutare l'opportunità di

incentivare ulteriormente l'utilizzo dell'acqua proveniente dalla rete pubblica e prevedere, ove tecnicamente possibile, l'installazione degli impianti di distribuzione dell'acqua in modo che siano progressivamente disponibili capillarmente presso tutti i Palazzi della Camera dei deputati.
9/Doc. VIII, n. 6/25Daga.


   La Camera,
   premesso che:
    l'Italia così come l'Unione europea hanno fissato ambiziosi impegni per ridurre le emissioni di gas a effetto serra di almeno un ulteriore 40 per cento entro il 2030 rispetto al 1990. Gli obiettivi di risparmio energetico hanno un ruolo cruciale nel quadro politico per l'energia e il clima per il 2030, la strategia da mettere in campo prevede di aumentare la quota di consumo di energia da fonti rinnovabili attraverso lo sviluppo di un sistema energetico sostenibile, competitivo, sicuro e decarbonizzato, garantendo princìpi di sicurezza globale e la sostenibilità ambientale;
    gli edifici sono elementi fondamentali per le politiche di efficienza energetica dell'Unione, in quanto rappresentano circa il 40 per cento del consumo finale di energia. Numerose sono le disposizioni normative emanate sia a livello nazionale che comunitario nel corso degli anni e finalizzate al risparmio energetico anche in tale campo. A tal riguardo citiamo la Raccomandazione (UE) 2019/1019 del 7 giugno 2019 sull'ammodernamento energetico degli edifici, e i vari dispositivi nazionali che prevedono l'utilizzo di sistemi incentivanti come «ecobonus» al fine di avviare opportuni interventi di efficientemente energetico del parco edilizio esistente;
    al contempo, negli ultimi anni, la riduzione della spesa pubblica è diventata un imperativo ineludibile, e ciò ha aggiunto un'ulteriore finalità alle iniziative in materia di risparmio energetico, determinata dalla necessità per le pubbliche amministrazioni di ridurre i costi sostenuti per la conduzione degli immobili da esse gestiti, costi in cui una voce non trascurabile è rappresentata dalle forniture di energia e combustibili;
    fatte salve le esigenze di tutela e conservazione degli edifici sottoposti alle disposizioni del codice dei beni culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'applicazione della norma in materia di efficientamento energetico è subordinata ai principi di conservazione e tutela del patrimonio culturale,

invita l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

nell'ambito delle rispettive competenze, a valutare l'opportunità di proseguire negli interventi di attuazione del programma di efficientamento energetico deliberato dal Collegio dei Questori nel 2017 sulla base delle analisi energetiche degli edifici in uso alla Camera dei deputati svolte dall'ENEA, dall'università La Sapienza di Roma e dall'università di Trento, nell'ambito delle risorse finanziarie specificamente assegnate a tale obiettivo dai programmi settoriali annuali, implementando il ricorso a soluzioni tecniche che determinino un risparmio energetico dal punto di vista tecnico, ambientale ed economico e al contempo un'ottimizzazione della gestione del sistema edificio-impianto.
9/Doc. VIII, n. 6/26Daga.


   La Camera,
   premesso che:
    ad oggi, gli organi competenti di Camera e Senato non hanno ancora provveduto a riconoscere la figura professionale dei collaboratori parlamentari e disciplinare il rapporto che intercorre tra i parlamentari e detti professionisti;
    nel bilancio interno della Camera dei deputati non esiste una voce specifica e vincolata riferita ai collaboratori, non vi è alcun tipo di modello contrattuale al quale il parlamentare possa fare riferimento, non vi è alcuna relazione fra l'incarico ricoperto, il numero di ore lavorate e la retribuzione, non vi è alcuna chiarezza circa la titolarità del versamento dei contributi fiscali e previdenziali, non vi è trasparenza circa la gestione di tali rapporti di lavoro e le relative risorse a tal fine stanziate dalla Camera dei deputati;
    la mancata regolamentazione della figura professionale del collaboratore parlamentare lascia quindi il rapporto di lavoro alla sola e unica contrattazione fra le parti, con il rischio, ampiamente rilevato dai media nonché dal rapporto 2014 dell'istituto di Ricerche sulla Pubblica Amministrazione – dal titolo «I collaboratori dei parlamentari. Il personale addetto alla politica» –, di produrre distorsioni e irregolarità nel rapporto di lavoro;
    negli ultimi anni, in occasione dei lavori per l'approvazione del Bilancio interno della Camera dei deputati, sono stati approvati numerosi ordini del giorno sull'argomento ai quali, tuttavia, non è stata data alcuna attuazione;
    in particolare, nella seduta dell'Assemblea del 6 novembre 2013, sono stati approvati otto ordini del giorno che, con diverse declinazioni, impegnavano l'Ufficio di Presidenza a definire la figura del collaboratore parlamentare; nella seduta dell'Assemblea del 3 agosto 2016, sono stati approvati ulteriori ordini del giorno che impegnavano l'Ufficio di Presidenza a regolamentare la figura dei collaboratori parlamentari;
    nella presente legislatura, nel corso della seduta dell'Assemblea di martedì 7 agosto 2018, in occasione della discussione del Progetto di bilancio della Camera dei deputati per l'anno finanziario 2018 (Doc. VIII, n. 2), sono stati approvati gli ordini del giorno 9/Doc. VIII, n. 2/17 e 9/Doc. VIII, n. 2/18; nella seduta dell'Assemblea di giovedì 1o agosto 2019, in occasione della discussione del Progetto di bilancio della Camera dei deputati per l'anno finanziario 2019 (Doc. VIII, n. 4), sono stati approvati gli ordini del giorno 9/Doc. VIII, n. 4/1, 9/Doc. VIII, n. 4/5, 9/Doc. VIII, n. 4/6, 9/Doc. VIII, n. 4/17 e 9/Doc. VIII, n. 4/32, che invitano, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori a valutare l'opportunità di individuare tipologie contrattuali specifiche e modalità di pagamento per i collaboratori dei parlamentari al fine di garantire loro una retribuzione proporzionale e adeguata al lavoro prestato;
    gli uffici del Parlamento nel tempo hanno trattato in modo analitico della condizione contrattuale dei collaboratori parlamentari sia dal punto di vista ordinamentale sia dal punto di vista economico (per tutti si veda il «Trattamento economico dei deputati in Italia, Francia, Germania, Gran Bretagna e Parlamento europeo» a cura del Servizio per le Competenze dei parlamentari del 9 aprile 2013) facendo emergere l'assoluta anomalia italiana di mancanza di regolazione e risorse comparabili con quelle delle altre realtà parlamentari;
    in molti Paesi europei, la figura del collaboratore parlamentare è stata riconosciuta attraverso una chiara definizione e una puntuale e trasparente disciplina della materia, nella quale sono esplicitati le diverse configurazioni del rapporto di lavoro (natura autonoma o subordinata), i vari tipi contrattuali, i tetti finanziari e il numero massimo di collaboratori e tirocinanti per parlamentare, il responsabile dell'erogazione della retribuzione, nonché dei contributi fiscali e previdenziali, eventuali requisiti e incompatibilità, nonché le modalità di svolgimento e di risoluzione del rapporto di lavoro;
    il Parlamento europeo il 28 settembre 2005 ha adottato lo «Statuto dei parlamentari del Parlamento europeo» (2005/684/CE, Euratom), che all'articolo 21 stabilisce che i deputati hanno diritto a essere assistiti da collaboratori personali da loro liberamente scelti e che il Parlamento copre le spese effettivamente sostenute per l'impiego degli assistenti e fissa le condizioni per l'esercizio di questo diritto, inoltre, con una decisione dell'Ufficio di Presidenza del 19 maggio 2008, ha adottato le «Misure di attuazione dello Statuto», il cui capitolo 5 è dedicato ai collaboratori personali dei deputati,

invita l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori, per le rispettive competenze

a disciplinare tempestivamente, avvalendosi del contributo delle associazioni maggiormente rappresentative dei collaboratori parlamentari, il rapporto di lavoro che intercorre direttamente fra deputato e collaboratore, nel rispetto dei seguenti principi:
   a) gli oneri per la retribuzione devono essere assunti a carico del Bilancio della Camera, che svolgerebbe anche le attività di sostituto d'imposta (ferme restando la natura fiduciaria del rapporto di lavoro e la durata del contratto di collaborazione, legata alla durata della legislatura e del mandato parlamentare);
   b) l'individuazione di tipologie contrattuali specifiche e relative fasce retributive mutuando quanto in uso per il personale a decreto, i cosiddetti «decretati» delle Camere, o la disciplina in tema di staff per gli uffici di diretta collaborazione dei Ministeri (eventualmente facendo riferimento ai CCLN affini).
9/Doc. VIII, n. 6/27Iovino, D'Arrando, Cabras, Francesco Silvestri, Perconti, Siragusa, Paxia, Ehm, De Lorenzis, Bella, Davide Aiello, Invidia, Baldino, Colletti, Tuzi, Palmisano, Romaniello, Brescia, Flati, Frusone, Giuliodori, Fioramonti, Bologna, Muroni, Lorefice, Martinciglio, Cancelleri.


   La Camera,
   premesso che:
    ad oggi, gli organi competenti di Camera e Senato non hanno ancora provveduto a riconoscere la figura professionale dei collaboratori parlamentari e disciplinare il rapporto che intercorre tra i parlamentari e detti professionisti;
    nel bilancio interno della Camera dei deputati non esiste una voce specifica e vincolata riferita ai collaboratori, non vi è alcun tipo di modello contrattuale al quale il parlamentare possa fare riferimento, non vi è alcuna relazione fra l'incarico ricoperto, il numero di ore lavorate e la retribuzione, non vi è alcuna chiarezza circa la titolarità del versamento dei contributi fiscali e previdenziali, non vi è trasparenza circa la gestione di tali rapporti di lavoro e le relative risorse a tal fine stanziate dalla Camera dei deputati;
    la mancata regolamentazione della figura professionale del collaboratore parlamentare lascia quindi il rapporto di lavoro alla sola e unica contrattazione fra le parti, con il rischio, ampiamente rilevato dai media nonché dal rapporto 2014 dell'istituto di Ricerche sulla Pubblica Amministrazione – dal titolo «I collaboratori dei parlamentari. Il personale addetto alla politica» –, di produrre distorsioni e irregolarità nel rapporto di lavoro;
    negli ultimi anni, in occasione dei lavori per l'approvazione del Bilancio interno della Camera dei deputati, sono stati approvati numerosi ordini del giorno sull'argomento ai quali, tuttavia, non è stata data alcuna attuazione;
    in particolare, nella seduta dell'Assemblea del 6 novembre 2013, sono stati approvati otto ordini del giorno che, con diverse declinazioni, impegnavano l'Ufficio di Presidenza a definire la figura del collaboratore parlamentare; nella seduta dell'Assemblea del 3 agosto 2016, sono stati approvati ulteriori ordini del giorno che impegnavano l'Ufficio di Presidenza a regolamentare la figura dei collaboratori parlamentari;
    nella presente legislatura, nel corso della seduta dell'Assemblea di martedì 7 agosto 2018, in occasione della discussione del Progetto di bilancio della Camera dei deputati per l'anno finanziario 2018 (Doc. VIII, n. 2), sono stati approvati gli ordini del giorno 9/Doc. VIII, n. 2/17 e 9/Doc. VIII, n. 2/18; nella seduta dell'Assemblea di giovedì 1o agosto 2019, in occasione della discussione del Progetto di bilancio della Camera dei deputati per l'anno finanziario 2019 (Doc. VIII, n. 4), sono stati approvati gli ordini del giorno 9/Doc. VIII, n. 4/1, 9/Doc. VIII, n. 4/5, 9/Doc. VIII, n. 4/6, 9/Doc. VIII, n. 4/17 e 9/Doc. VIII, n. 4/32, che invitano, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori a valutare l'opportunità di individuare tipologie contrattuali specifiche e modalità di pagamento per i collaboratori dei parlamentari al fine di garantire loro una retribuzione proporzionale e adeguata al lavoro prestato;
    gli uffici del Parlamento nel tempo hanno trattato in modo analitico della condizione contrattuale dei collaboratori parlamentari sia dal punto di vista ordinamentale sia dal punto di vista economico (per tutti si veda il «Trattamento economico dei deputati in Italia, Francia, Germania, Gran Bretagna e Parlamento europeo» a cura del Servizio per le Competenze dei parlamentari del 9 aprile 2013) facendo emergere l'assoluta anomalia italiana di mancanza di regolazione e risorse comparabili con quelle delle altre realtà parlamentari;
    in molti Paesi europei, la figura del collaboratore parlamentare è stata riconosciuta attraverso una chiara definizione e una puntuale e trasparente disciplina della materia, nella quale sono esplicitati le diverse configurazioni del rapporto di lavoro (natura autonoma o subordinata), i vari tipi contrattuali, i tetti finanziari e il numero massimo di collaboratori e tirocinanti per parlamentare, il responsabile dell'erogazione della retribuzione, nonché dei contributi fiscali e previdenziali, eventuali requisiti e incompatibilità, nonché le modalità di svolgimento e di risoluzione del rapporto di lavoro;
    il Parlamento europeo il 28 settembre 2005 ha adottato lo «Statuto dei parlamentari del Parlamento europeo» (2005/684/CE, Euratom), che all'articolo 21 stabilisce che i deputati hanno diritto a essere assistiti da collaboratori personali da loro liberamente scelti e che il Parlamento copre le spese effettivamente sostenute per l'impiego degli assistenti e fissa le condizioni per l'esercizio di questo diritto, inoltre, con una decisione dell'Ufficio di Presidenza del 19 maggio 2008, ha adottato le «Misure di attuazione dello Statuto», il cui capitolo 5 è dedicato ai collaboratori personali dei deputati,

invita l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori, per le rispettive competenze

a valutare l'opportunità di disciplinare il rapporto di lavoro fra deputato e collaboratore, prevedendo risorse aggiuntive rispetto a quelle oggi già stanziate, sulla base di un assetto normativo che preveda che: a) il rapporto di lavoro intercorra direttamente tra deputato e collaboratore e sia caratterizzato da natura fiduciaria; b) gli oneri per la retribuzione siano assunti a carico del bilancio della Camera, che svolgerebbe anche le attività di sostituto d'imposta; c) siano individuati uno o più schemi contrattuali standard, a tempo pieno o a tempo parziale, sulla cui base definire i rapporti tra le parti.
9/Doc. VIII, n. 6/27. (Testo modificato nel corso della seduta)  Iovino, D'Arrando, Cabras, Francesco Silvestri, Perconti, Siragusa, Paxia, Ehm, De Lorenzis, Bella, Davide Aiello, Invidia, Baldino, Colletti, Tuzi, Palmisano, Romaniello, Brescia, Flati, Frusone, Giuliodori, Fioramonti, Bologna, Muroni, Lorefice, Martinciglio, Cancelleri.


   La Camera,
   premesso che:
    l'emergenza sanitaria da Covid-19, costringendo le persone a casa, ha favorito iniziative che consentono la visita di luoghi d'arte e cultura in maniera virtuale, quali tour virtuali, visite guidate online e dirette live sui social. Tra gli esempi più rilevanti da segnalare sono l'emittente radio creata da «La Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea» di Bergamo o i progetti virtuali promossi dall'Accademia Carrara di Bergamo attraverso i quali sui social è possibile accedere ad approfondimenti dedicati alla mostra di Tiziano e Caravaggio;
    la Camera dei deputati, come noto, ha realizzato già da tempo nel suo sito la visita virtuale dei suoi palazzi storici, che si affiancano a quelle «fisiche», tra cui «Montecitorio a porte aperte», o le «Visite scolastiche» che coinvolgono scolaresche rivolte ad ogni ordine e grado d'istruzione a partire dalle elementari;
    la «Visita virtuale», rivelatasi utile nel periodo del lock-down, per come è strutturata appare un formidabile strumento per far conoscere nel dettaglio a tutti, anche a chi per vari motivi non si trovi nella possibilità materiale di vederli di persona, i Palazzi di Montecitorio accedendo peraltro ad interessanti informazioni storiche, artistico-architettoniche e politico-giuridiche;
   considerato che:
    la «Visita virtuale» della Camera, nonostante sia un'iniziativa molto stimolante risulta poco pubblicizzata e valorizzata nel sito, al punto che pochi ne conoscono l'esistenza e le funzioni,

invita, per le rispettive competenze, l'ufficio di Presidenza ed il Collegio dei Questori

a valutare l'opportunità di promuovere una maggiore valorizzazione e conoscibilità di questo strumento, ad esempio, attraverso delle icone sulla prima pagina del sito Camera, di arricchire la visita virtuale con un'illustrazione registrata dei principali aspetti storici, artistici e istituzionali del Palazzo e di aggiornarla nelle immagini e nella sua applicazione.
9/Doc. VIII, n. 6/28Spadoni.


   La Camera,
   premesso che:
    l'emergenza sanitaria da Covid-19, costringendo le persone a casa, ha favorito iniziative che consentono la visita di luoghi d'arte e cultura in maniera virtuale, quali tour virtuali, visite guidate online e dirette live sui social. Tra gli esempi più rilevanti da segnalare sono l'emittente radio creata da «La Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea» di Bergamo o i progetti virtuali promossi dall'Accademia Carrara di Bergamo attraverso i quali sui social è possibile accedere ad approfondimenti dedicati alla mostra di Tiziano e Caravaggio;
    la Camera dei deputati, come noto, ha realizzato già da tempo nel suo sito la visita virtuale dei suoi palazzi storici, che si affiancano a quelle «fisiche», tra cui «Montecitorio a porte aperte», o le «Visite scolastiche» che coinvolgono scolaresche rivolte ad ogni ordine e grado d'istruzione a partire dalle elementari;
    la «Visita virtuale», rivelatasi utile nel periodo del lock-down, per come è strutturata appare un formidabile strumento per far conoscere nel dettaglio a tutti, anche a chi per vari motivi non si trovi nella possibilità materiale di vederli di persona, i Palazzi di Montecitorio accedendo peraltro ad interessanti informazioni storiche, artistico-architettoniche e politico-giuridiche;
   considerato che:
    la «Visita virtuale» della Camera, nonostante sia un'iniziativa molto stimolante risulta poco pubblicizzata e valorizzata nel sito, al punto che pochi ne conoscono l'esistenza e le funzioni,

invita, per le rispettive competenze, l'ufficio di Presidenza ed il Collegio dei Questori

a valutare l'opportunità di portare sollecitamente a compimento il progetto della pubblicazione integrale sul sito Internet della Camera del patrimonio artistico di cui l'Istituzione dispone, in modo da poter incrementare i contenuti e riarticolare le modalità di fruizione della «Visita virtuale» della Camera dei deputati attualmente disponibile sul sito medesimo.
9/Doc. VIII, n. 6/28. (Testo modificato nel corso della seduta).  Spadoni.


   La Camera,
   premesso che:
    il 25 settembre 2015, le Nazioni Unite hanno approvato l'Agenda Globale per lo sviluppo sostenibile e i relativi 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile, articolati in 169 Target da raggiungere entro il 2030; si è trattato di un evento storico, perché ha espresso un chiaro giudizio sull'insostenibilità dell'attuale modello di sviluppo, non solo sul piano ambientale, ma anche su quello economico e sociale;
    tutti i Paesi sono chiamati a contribuire allo sforzo di portare il mondo su un sentiero sostenibile e ogni Paese deve impegnarsi a definire una propria strategia di sviluppo;
    l'attuazione dell'Agenda richiede un forte coinvolgimento di tutte le componenti della società, dalle imprese al settore pubblico, dalla società civile alle istituzioni filantropiche, dalle università e centri di ricerca agli operatori dell'informazione e della cultura;
    il processo di cambiamento del modello di sviluppo verrà monitorato attraverso un complesso sistema basato su 17 Obiettivi, 169 Target e oltre 240 indicatori, e ogni Paese verrà valutato periodicamente in sede Onu e dalle opinioni pubbliche nazionali e internazionali; anche l'Italia ha contribuito alla redazione del negoziato Onu che ha portato all'adozione dell'Agenda 2030, soprattutto all'interno dell'Unione europea durante il semestre di presidenza (2o semestre 2014), che ha coinciso con una delle fasi più complesse del negoziato;
    ad oggi tuttavia, nonostante in alcune aree l'Italia abbia migliorato le proprie posizioni, si registra un sensibile ritardo dal raggiungimento degli Obiettivi fissati dall'Agenda 2030;
    serve dunque un grande sforzo da parte delle autorità politiche, economiche e sociali perché c’è ancora molta strada da percorrere per raggiungere questi obiettivi; ma è altresì urgente innescare quel cambiamento culturale indispensabile affinché i cittadini esigano dalla politica di uscire dalla logica del breve termine per guardare al futuro del Paese, garantire il benessere alla generazione presente e a quelle che verranno e rendere il mondo più sostenibile da tutti i punti di vista;
    in tale ottica la Camera dovrebbe attivare una campagna di promozione e di informazione per sensibilizzare e stimolare riflessioni sui temi della sostenibilità,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei Questori

a valutare l'opportunità di promuovere una campagna di sensibilizzazione sui temi della sostenibilità così come definita dall'Agenda 2030, attraverso il posizionamento di totem o altri strumenti di comunicazione visiva, che rappresentino, anche in forma interattiva, i 17 obiettivi dell'Agenda 2030, sulla scorta di quanto già sperimentato da altre istituzioni parlamentari come ad esempio il Parlamento della Romania.
9/Doc. VIII, n. 6/29Spadoni.


   La Camera,
   premesso che:
    il 25 settembre 2015, le Nazioni Unite hanno approvato l'Agenda Globale per lo sviluppo sostenibile e i relativi 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile, articolati in 169 Target da raggiungere entro il 2030; si è trattato di un evento storico, perché ha espresso un chiaro giudizio sull'insostenibilità dell'attuale modello di sviluppo, non solo sul piano ambientale, ma anche su quello economico e sociale;
    tutti i Paesi sono chiamati a contribuire allo sforzo di portare il mondo su un sentiero sostenibile e ogni Paese deve impegnarsi a definire una propria strategia di sviluppo;
    l'attuazione dell'Agenda richiede un forte coinvolgimento di tutte le componenti della società, dalle imprese al settore pubblico, dalla società civile alle istituzioni filantropiche, dalle università e centri di ricerca agli operatori dell'informazione e della cultura;
    il processo di cambiamento del modello di sviluppo verrà monitorato attraverso un complesso sistema basato su 17 Obiettivi, 169 Target e oltre 240 indicatori, e ogni Paese verrà valutato periodicamente in sede Onu e dalle opinioni pubbliche nazionali e internazionali; anche l'Italia ha contribuito alla redazione del negoziato Onu che ha portato all'adozione dell'Agenda 2030, soprattutto all'interno dell'Unione europea durante il semestre di presidenza (2o semestre 2014), che ha coinciso con una delle fasi più complesse del negoziato;
    ad oggi tuttavia, nonostante in alcune aree l'Italia abbia migliorato le proprie posizioni, si registra un sensibile ritardo dal raggiungimento degli Obiettivi fissati dall'Agenda 2030;
    serve dunque un grande sforzo da parte delle autorità politiche, economiche e sociali perché c’è ancora molta strada da percorrere per raggiungere questi obiettivi; ma è altresì urgente innescare quel cambiamento culturale indispensabile affinché i cittadini esigano dalla politica di uscire dalla logica del breve termine per guardare al futuro del Paese, garantire il benessere alla generazione presente e a quelle che verranno e rendere il mondo più sostenibile da tutti i punti di vista;
    in tale ottica la Camera dovrebbe attivare una campagna di promozione e di informazione per sensibilizzare e stimolare riflessioni sui temi della sostenibilità,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei Questori

a valutare l'opportunità di promuovere una campagna di sensibilizzazione sui temi della sostenibilità così come definita dall'Agenda 2030, attraverso il posizionamento di totem o altri strumenti di comunicazione visiva, che rappresentino, anche in forma interattiva, i 17 obiettivi dell'Agenda 2030.
9/Doc. VIII, n. 6/29. (Testo modificato nel corso della seduta)  Spadoni.


   La Camera,
   premesso che:
    la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, agli articoli 21 e 26, in armonia con i princìpi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, ed in armonia con gli articoli 2 e 3 della Costituzione italiana, sancisce il principio generale di garantire alle persone con disabilità la rimozione di qualsiasi ostacolo che ne limiti o ne impedisca la piena e libera partecipazione alla vita economica, sociale, politica e culturale del Paese;
    compito delle istituzioni è quello di ridurre al minimo le distanze con i cittadini e, quindi, ampliare il grado di inclusione sociale delle persone disabili, al fine di realizzare una società ove gli individui affetti da disabilità possano essere sempre più protagonisti;
   ritenuto che, allo stato, la pubblicità dei lavori della Camera non consente alle persone con disabilità uditiva una concreta e piena accessibilità alle informazioni;
   ritenuto, altresì, che l'impiego dei dispositivi di protezione individuale, reso necessario dalla emergenza epidemiologica da COVID-19, comporta per i disabili uditivi una ulteriore difficoltà nella comprensione degli interventi, posto che la comunicazione delle persone sorde è basata anche sulla lettura dei movimenti labiali;
   atteso che per riconoscere pienamente i diritti dei cittadini, senza discriminazioni, e rendere fruibile alla comunità dei disabili sensoriali la piena partecipazione alla vita politica e pubblica, sarebbe auspicabile ed opportuno, per la pubblicità dei lavori parlamentari nella forma della diretta televisiva e degli impianti audiovisivi a circuito chiuso, introdurre stabilmente la sottotitolazione degli interventi in tempo reale, speech-to-text, rimuovendo, in tal modo, quelle barriere sensoriali che ne impediscono la concreta inclusione sociale,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei Questori

a destinare da subito le risorse necessarie per adeguare gli impianti audiovisivi agli opportuni software che elaborano in tempo reale la sottotitolazione, ferme restando le compatibilità finanziarie e fatte salve eventuali riforme regolamentari del regime di pubblicità dei lavori parlamentari.
9/Doc. VIII, n. 6/30Termini, Grippa, Ilaria Fontana, D'Arrando, Sarli, Menga, Mammì, Sportiello, Massimo Enrico Baroni, Lapia, Siragusa, De Girolamo, Carinelli, Serritella, Marino, De Lorenzis, Spessotto, Ianaro, Scagliusi, Barzotti, Martinciglio, Cancelleri.


   La Camera,
   premesso che:
    la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, agli articoli 21 e 26, in armonia con i princìpi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, ed in armonia con gli articoli 2 e 3 della Costituzione italiana, sancisce il principio generale di garantire alle persone con disabilità la rimozione di qualsiasi ostacolo che ne limiti o ne impedisca la piena e libera partecipazione alla vita economica, sociale, politica e culturale del Paese;
    compito delle istituzioni è quello di ridurre al minimo le distanze con i cittadini e, quindi, ampliare il grado di inclusione sociale delle persone disabili, al fine di realizzare una società ove gli individui affetti da disabilità possano essere sempre più protagonisti;
   ritenuto che, allo stato, la pubblicità dei lavori della Camera non consente alle persone con disabilità uditiva una concreta e piena accessibilità alle informazioni;
   ritenuto, altresì, che l'impiego dei dispositivi di protezione individuale, reso necessario dalla emergenza epidemiologica da COVID-19, comporta per i disabili uditivi una ulteriore difficoltà nella comprensione degli interventi, posto che la comunicazione delle persone sorde è basata anche sulla lettura dei movimenti labiali;
   atteso che per riconoscere pienamente i diritti dei cittadini, senza discriminazioni, e rendere fruibile alla comunità dei disabili sensoriali la piena partecipazione alla vita politica e pubblica, sarebbe auspicabile ed opportuno, per la pubblicità dei lavori parlamentari nella forma della diretta televisiva e degli impianti audiovisivi a circuito chiuso, introdurre stabilmente la sottotitolazione degli interventi in tempo reale, speech-to-text, rimuovendo, in tal modo, quelle barriere sensoriali che ne impediscono la concreta inclusione sociale,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei Questori

a valutare l'opportunità di proseguire nelle attività volte alla realizzazione di sistemi di sottotitolazione in tempo reale degli interventi svolti in occasione dei lavori parlamentari, con priorità per le sedute dell'Assemblea, tenendo conto dell'esigenza di assicurare, alla luce delle diverse modalità con cui vengono trasmessi i lavori parlamentari, uno standard comune per la trasmissione sia con sistemi di qualità broadcast sia mediante lo streaming web diretto.
9/Doc. VIII, n. 6/30. (Testo modificato nel corso della seduta)  Termini, Grippa, Ilaria Fontana, D'Arrando, Sarli, Menga, Mammì, Sportiello, Massimo Enrico Baroni, Lapia, Siragusa, De Girolamo, Carinelli, Serritella, Marino, De Lorenzis, Spessotto, Ianaro, Scagliusi, Barzotti, Martinciglio, Cancelleri.


   La Camera,
   premesso che:
    per lo svolgimento delle loro funzioni, ai Gruppi parlamentari, oltre alla disponibilità di locali e attrezzature, è assicurato, come previsto dall'articolo 15, comma 3, del Regolamento, un contributo finanziario annuale a carico del bilancio della Camera, determinato avendo riguardo alla consistenza numerica di ciascun Gruppo;
    in base all'articolo 1 della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 227 del 21 dicembre 2012, come modificato dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 33 del 9 luglio 2013, tale contributo è ripartito secondo i seguenti criteri:
     a) lo 0,35 per cento è attribuito in misura fissa al Gruppo Misto;
     b) la restante quota è ripartita tra tutti i Gruppi parlamentari, ivi incluso il Gruppo Misto, in proporzione alla rispettiva consistenza numerica;
    il criterio di ripartizione quasi esclusivo in proporzione alla rispettiva consistenza numerica non considera la necessità di assicurare ad ogni Gruppo in modo uguale la copertura di alcuni costi fissi, i quali devono comunque essere sostenuti prescindendo dalla consistenza numerica del Gruppo e, quindi, dalla organizzazione della propria struttura;
    conseguentemente appare necessario rivedere il criterio di ripartizione quasi esclusivo in proporzione alla rispettiva consistenza numerica del contributo finanziario annuale a favore dei Gruppi, in particolare nei termini indicati nell'ordine del giorno 9/Doc. VIII, n. 4/38, accolto dal Collegio dei Questori nella seduta dell'Assemblea del 1o agosto 2019 in occasione dell'esame del bilancio di previsione 2019,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

a valutare l'opportunità di modificare le attuali disposizioni sulla ripartizione del contributo finanziario annuale a favore dei Gruppi, anche attraverso la proposta delle modifiche regolamentari che si rendessero necessarie, prevedendo che una quota del contributo unico e onnicomprensivo annuale a carico del bilancio della Camera sia attribuita in misura fissa a tutti i Gruppi e che la restante quota venga ripartita in proporzione alla rispettiva consistenza numerica.
9/Doc. VIII, n. 6/31Fornaro.


   La Camera,
   premesso che:
    la promozione della conoscenza delle Istituzioni e della cultura parlamentare deve rappresentare un obiettivo prioritario per la Camera dei deputati, in quanto essa influisce positivamente sulla maturazione consapevole di una cittadinanza responsabile da parte delle giovani generazioni;
    la Camera dei deputati partecipa a una pluralità di iniziative di formazione destinate a studenti di scuole superiori e università, con la convinzione che esperienze didattiche di questo tipo producano significative ricadute positive sul processo formativo degli studenti stessi, avvicinando i giovani alle tematiche costituzionali e politiche e accrescendo la loro conoscenza del funzionamento delle Istituzioni democratiche;
    in questa prospettiva, nella legislatura in corso è stato sottoscritto – e successivamente rinnovato – un protocollo d'intesa fra la Camera dei deputati e i Ministeri dell'istruzione e della giustizia, volto ad avviare progetti di educazione alla legalità e di conoscenza della Costituzione con la finalità di diffondere i valori e i principi della democrazia rappresentativa presso gli Istituti penali minorili e nelle scuole;
    sulla base di tale intesa sono state realizzate significative iniziative di incontro e formazione presso alcuni istituti penitenziari minorili cui hanno partecipato – unitamente ai ragazzi in essi presenti – insegnanti e studenti;
    l'emergenza causata dal Covid-19 ha impedito lo svolgimento di altre analoghe iniziative, nonché la possibilità di sviluppare ulteriormente tale attività formativa, affiancando agli incontri che hanno luogo presso gli istituti penitenziari minorili iniziative specificamente destinate alle scuole, con particolare riguardo alle ultime classi degli istituti secondari superiori,

invita, per quanto di rispettiva competenza, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

a valutare l'opportunità di proseguire nell'attuazione del protocollo di intesa richiamato in premessa, prevedendo altresì la definizione di un programma di incontri con studenti delle scuole superiori, da svolgere anche con modalità telematiche, con il coinvolgimento di deputati che abbiano maturato una particolare esperienza istituzionale – quali i membri dell'Ufficio di Presidenza, e i Presidenti di Commissioni permanenti, bicamerali e d'inchiesta, anche cessati dal mandato – che possano trasmettere alle nuove generazioni le loro competenze ed esperienze, allo scopo di accrescere tra i giovani la conoscenza dei principi e dei valori insiti nella Carta costituzionale e la consapevolezza del ruolo e del valore dell'istituzione parlamentare.
9/Doc. VIII, n. 6/32Baldelli.


   La Camera,
   premesso che:
    ad oggi, gli organi competenti di Camera e Senato non hanno ancora provveduto a riconoscere la figura professionale dei collaboratori parlamentari e disciplinare il rapporto che intercorre tra i parlamentari e detti professionisti;
    nel bilancio interno della Camera dei deputati non esiste una voce specifica e vincolata riferita ai collaboratori, non vi è alcun tipo di modello contrattuale al quale il parlamentare possa fare riferimento, non vi è alcuna relazione fra l'incarico ricoperto, il numero di ore lavorate e la retribuzione, non vi è alcuna chiarezza circa la titolarità del versamento dei contributi fiscali e previdenziali, non vi è trasparenza circa la gestione di tali rapporti di lavoro e le relative risorse a tal fine stanziate dalla Camera dei deputati;
    la mancata regolamentazione della figura professionale del collaboratore parlamentare lascia quindi il rapporto di lavoro alla sola e unica contrattazione fra le parti, con il rischio, ampiamente rilevato dai media nonché dal rapporto 2014 dell'istituto di Ricerche sulla Pubblica Amministrazione – dal titolo «I collaboratori dei parlamentari. Il personale addetto alla politica» –, di produrre distorsioni e irregolarità nel rapporto di lavoro;
    negli ultimi anni, in occasione dei lavori per l'approvazione del Bilancio interno della Camera dei deputati, sono stati approvati numerosi ordini del giorno sull'argomento ai quali, tuttavia, non è stata data alcuna attuazione;
    in particolare, nella seduta dell'Assemblea del 6 novembre 2013, sono stati approvati otto ordini del giorno che, con diverse declinazioni, impegnavano l'Ufficio di Presidenza a definire la figura del collaboratore parlamentare; nella seduta dell'Assemblea del 3 agosto 2016, sono stati approvati ulteriori ordini del giorno che impegnavano l'Ufficio di Presidenza a regolamentare la figura dei collaboratori parlamentari;
    nella presente legislatura, nel corso della seduta dell'Assemblea di martedì 7 agosto 2018, in occasione della discussione del Progetto di bilancio della Camera dei deputati per l'anno finanziario 2018 (Doc. Vili, n. 2), sono stati approvati gli ordini del giorno n. 9/Doc. VIII, n. 2/17 e n. 9/Doc. VIII, n. 2/18; nella seduta dell'Assemblea di giovedì 1o agosto 2019, in occasione della discussione del Progetto di bilancio della Camera dei deputati per l'anno finanziario 2019 (Doc. VIII, n. 4), sono stati approvati gli ordini del giorno 9/Doc. VIII, n. 4/1, 9/Doc. VIII, n. 4/5, 9/Doc. VIII, n. 4/6, 9/Doc. VIII, n. 4/17 e 9/Doc. VIII, n. 4/32, che invitano, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori a valutare l'opportunità di individuare tipologie contrattuali specifiche e modalità di pagamento per i collaboratori dei parlamentari al fine di garantire loro una retribuzione proporzionale e adeguata al lavoro prestato;
    gli uffici del Parlamento nel tempo hanno trattato in modo analitico della condizione contrattuale dei collaboratori parlamenti sia dal punto di vista ordinamentale sia dal punto di vista economico (per tutti si veda il «Trattamento economico dei deputati in Italia, Francia, Germania, Gran Bretagna e Parlamento europeo» a cura del Servizio per le Competenze dei parlamentari del 9 aprile 2013) facendo emergere l'assoluta anomalia italiana di mancanza di regolazione e risorse comparabili con quelle delle altre realtà parlamentari;
    in molti Paesi europei, la figura del collaboratore parlamentare è stata riconosciuta attraverso una chiara definizione e una puntuale e trasparente disciplina della materia, nella quale sono esplicitati le diverse configurazioni del rapporto di lavoro (natura autonoma o subordinata), i vari tipi contrattuali, i tetti finanziari e il numero massimo di collaboratori e tirocinanti per parlamentare, il responsabile dell'erogazione della retribuzione, nonché dei contributi fiscali e previdenziali, eventuali requisiti e incompatibilità, nonché le modalità di svolgimento e di risoluzione del rapporto di lavoro; il Parlamento europeo il 28 settembre 2005 ha adottato lo «Statuto dei parlamentari del Parlamento europeo» (2005/684/CE, Euratom), che all'articolo 21 stabilisce che i deputati hanno diritto ad essere assistiti da collaboratori personali da loro liberamente scelti e che il Parlamento copre le spese effettivamente sostenute per l'impiego degli assistenti e fissa le condizioni per l'esercizio di questo diritto, inoltre, con una decisione dell'Ufficio di Presidenza del 19 maggio 2008, ha adottato le «Misure di attuazione dello Statuto», il cui capitolo 5 è dedicato ai collaboratori personali dei deputati,

invita l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori, per le rispettive competenze:

   a disciplinare tempestivamente, avvalendosi del contributo delle associazioni maggiormente rappresentative dei collaboratori parlamentari, il rapporto di lavoro fra deputato e collaboratore, tenendo conto delle disponibilità di bilancio maturate a seguito dei risparmi conseguiti negli ultimi esercizi e di quelli eventualmente disponibili qualora il referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari dovesse aver esito positivo, nel rispetto dei seguenti principi:
    a) una gestione amministrativa e finanziaria ricondotta in capo all'amministrazione della Camera (ferme restando la natura fiduciaria del rapporto di lavoro e la durata del contratto di collaborazione, legata alla durata della legislatura e del mandato parlamentare);
    b) l'istituzione di una voce nel Bilancio interno della Camera dei deputati vincolata, adeguatamente finanziata e destinata esclusivamente alla retribuzione dei collaboratori parlamentari contrattualizzati;
    c) l'individuazione di tipologie contrattuali specifiche e relative fasce retributive mutuando quanto in uso per il personale a decreto, i cosiddetti «decretati» delle Camere, o la disciplina in tema di staff per gli uffici di diretta collaborazione dei Ministeri (eventualmente facendo riferimento ai CCLN affini).
9/Doc. VIII, n. 6/33Ubaldo Pagano.


   La Camera,
   premesso che:
    ad oggi, gli organi competenti di Camera e Senato non hanno ancora provveduto a riconoscere la figura professionale dei collaboratori parlamentari e disciplinare il rapporto che intercorre tra i parlamentari e detti professionisti;
    nel bilancio interno della Camera dei deputati non esiste una voce specifica e vincolata riferita ai collaboratori, non vi è alcun tipo di modello contrattuale al quale il parlamentare possa fare riferimento, non vi è alcuna relazione fra l'incarico ricoperto, il numero di ore lavorate e la retribuzione, non vi è alcuna chiarezza circa la titolarità del versamento dei contributi fiscali e previdenziali, non vi è trasparenza circa la gestione di tali rapporti di lavoro e le relative risorse a tal fine stanziate dalla Camera dei deputati;
    la mancata regolamentazione della figura professionale del collaboratore parlamentare lascia quindi il rapporto di lavoro alla sola e unica contrattazione fra le parti, con il rischio, ampiamente rilevato dai media nonché dal rapporto 2014 dell'istituto di Ricerche sulla Pubblica Amministrazione – dal titolo «I collaboratori dei parlamentari. Il personale addetto alla politica» –, di produrre distorsioni e irregolarità nel rapporto di lavoro;
    negli ultimi anni, in occasione dei lavori per l'approvazione del Bilancio interno della Camera dei deputati, sono stati approvati numerosi ordini del giorno sull'argomento ai quali, tuttavia, non è stata data alcuna attuazione;
    in particolare, nella seduta dell'Assemblea del 6 novembre 2013, sono stati approvati otto ordini del giorno che, con diverse declinazioni, impegnavano l'Ufficio di Presidenza a definire la figura del collaboratore parlamentare; nella seduta dell'Assemblea del 3 agosto 2016, sono stati approvati ulteriori ordini del giorno che impegnavano l'Ufficio di Presidenza a regolamentare la figura dei collaboratori parlamentari;
    nella presente legislatura, nel corso della seduta dell'Assemblea di martedì 7 agosto 2018, in occasione della discussione del Progetto di bilancio della Camera dei deputati per l'anno finanziario 2018 (Doc. Vili, n. 2), sono stati approvati gli ordini del giorno n. 9/Doc. VIII, n. 2/17 e n. 9/Doc. VIII, n. 2/18; nella seduta dell'Assemblea di giovedì 1o agosto 2019, in occasione della discussione del Progetto di bilancio della Camera dei deputati per l'anno finanziario 2019 (Doc. VIII, n. 4), sono stati approvati gli ordini del giorno 9/Doc. VIII, n. 4/1, 9/Doc. VIII, n. 4/5, 9/Doc. VIII, n. 4/6, 9/Doc. VIII, n. 4/17 e 9/Doc. VIII, n. 4/32, che invitano, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori a valutare l'opportunità di individuare tipologie contrattuali specifiche e modalità di pagamento per i collaboratori dei parlamentari al fine di garantire loro una retribuzione proporzionale e adeguata al lavoro prestato;
    gli uffici del Parlamento nel tempo hanno trattato in modo analitico della condizione contrattuale dei collaboratori parlamenti sia dal punto di vista ordinamentale sia dal punto di vista economico (per tutti si veda il «Trattamento economico dei deputati in Italia, Francia, Germania, Gran Bretagna e Parlamento europeo» a cura del Servizio per le Competenze dei parlamentari del 9 aprile 2013) facendo emergere l'assoluta anomalia italiana di mancanza di regolazione e risorse comparabili con quelle delle altre realtà parlamentari;
    in molti Paesi europei, la figura del collaboratore parlamentare è stata riconosciuta attraverso una chiara definizione e una puntuale e trasparente disciplina della materia, nella quale sono esplicitati le diverse configurazioni del rapporto di lavoro (natura autonoma o subordinata), i vari tipi contrattuali, i tetti finanziari e il numero massimo di collaboratori e tirocinanti per parlamentare, il responsabile dell'erogazione della retribuzione, nonché dei contributi fiscali e previdenziali, eventuali requisiti e incompatibilità, nonché le modalità di svolgimento e di risoluzione del rapporto di lavoro; il Parlamento europeo il 28 settembre 2005 ha adottato lo «Statuto dei parlamentari del Parlamento europeo» (2005/684/CE, Euratom), che all'articolo 21 stabilisce che i deputati hanno diritto ad essere assistiti da collaboratori personali da loro liberamente scelti e che il Parlamento copre le spese effettivamente sostenute per l'impiego degli assistenti e fissa le condizioni per l'esercizio di questo diritto, inoltre, con una decisione dell'Ufficio di Presidenza del 19 maggio 2008, ha adottato le «Misure di attuazione dello Statuto», il cui capitolo 5 è dedicato ai collaboratori personali dei deputati,

invita l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori, per le rispettive competenze

a valutare l'opportunità di disciplinare il rapporto di lavoro fra deputato e collaboratore, prevedendo risorse aggiuntive rispetto a quelle oggi già stanziate, sulla base di un assetto normativo che preveda che: a) il rapporto di lavoro intercorra direttamente tra deputato e collaboratore e sia caratterizzato da natura fiduciaria; b) gli oneri per la retribuzione siano assunti a carico del bilancio della Camera, che svolgerebbe anche le attività di sostituto d'imposta; c) siano individuati uno o più schemi contrattuali standard, a tempo pieno o a tempo parziale, sulla cui base definire i rapporti tra le parti.
9/Doc. VIII, n. 6/33. (Testo modificato nel corso della seduta)  Ubaldo Pagano.


   La Camera,
   premesso che:
    ad oggi, gli organi competenti di Camera e Senato non hanno ancora provveduto a riconoscere la figura professionale dei collaboratori parlamentari e disciplinare il rapporto che intercorre tra i parlamentari e detti professionisti;
    nel bilancio interno della Camera dei deputati non esiste una voce specifica e vincolata riferita ai collaboratori, non vi è alcun tipo di modello contrattuale al quale il parlamentare possa fare riferimento, non vi è alcuna relazione fra l'incarico ricoperto, il numero di ore lavorate e la retribuzione, non vi è alcuna chiarezza circa la titolarità del versamento dei contributi fiscali e previdenziali, non vi è trasparenza circa la gestione di tali rapporti di lavoro e le relative risorse a tal fine stanziate dalla Camera dei deputati;
    la mancata regolamentazione della figura professionale del collaboratore parlamentare lascia quindi il rapporto di lavoro alla sola e unica contrattazione fra le parti, con il rischio, ampiamente rilevato dai media nonché dal rapporto 2014 dell'istituto di Ricerche sulla Pubblica Amministrazione – dal titolo «I collaboratori dei parlamentari. Il personale addetto alla politica» –, di produrre distorsioni e irregolarità nel rapporto di lavoro;
    negli ultimi anni, in occasione dei lavori per l'approvazione del Bilancio interno della Camera dei deputati, sono stati approvati numerosi ordini del giorno sull'argomento ai quali, tuttavia, non è stata data alcuna attuazione;
    in particolare, nella seduta dell'Assemblea del 6 novembre 2013, sono stati approvati otto ordini del giorno che, con diverse declinazioni, impegnavano l'Ufficio di Presidenza a definire la figura del collaboratore parlamentare; nella seduta dell'Assemblea del 3 agosto 2016, sono stati approvati ulteriori ordini del giorno che impegnavano l'Ufficio di Presidenza a regolamentare la figura dei collaboratori parlamentari;
    nella presente legislatura, nel corso della seduta dell'Assemblea di martedì 7 agosto 2018, in occasione della discussione del Progetto di bilancio della Camera dei deputati per l'anno finanziario 2018 (Doc. VIII, n. 2), sono stati approvati gli ordini del giorno n. 9/Doc. VIII, n. 2/17 e n. 9/Doc. VIII, n. 2/18; nella seduta dell'Assemblea di giovedì 1o agosto 2019, in occasione della discussione del Progetto di bilancio della Camera dei deputati per Vanno finanziario 2019 (Doc. VIII, n. 4), sono stati approvati gli ordini del giorno 9/Doc. VIII, n. 4/1, 9/Doc. VIII, n. 4/5, 9/Doc. VIII, n. 4/6, 9/Doc. VIII, n. 4/17 e 9/Doc. VIII, n. 4/32, che invitano, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori a valutare l'opportunità di individuare tipologie contrattuali specifiche e modalità di pagamento per i collaboratori dei parlamentari al fine di garantire loro una retribuzione proporzionale e adeguata al lavoro prestato;
    gli uffici del Parlamento nel tempo hanno trattato in modo analitico della condizione contrattuale dei collaboratori parlamenti sia dal punto di vista ordinamentale sia dal punto di vista economico (per tutti si veda il «Trattamento economico dei deputati in Italia, Francia, Germania, Gran Bretagna e Parlamento europeo» a cura del Servizio per le Competenze dei parlamentari del 9 aprile 2013) facendo emergere l'assoluta anomalia italiana di mancanza di regolazione e risorse comparabili con quelle delle altre realtà parlamentari;
    in molti Paesi europei, la figura del collaboratore parlamentare è stata riconosciuta attraverso una chiara definizione e una puntuale e trasparente disciplina della materia, nella quale sono esplicitati le diverse configurazioni del rapporto di lavoro (natura autonoma o subordinata), i vari tipi contrattuali, i tetti finanziari e il numero massimo di collaboratori e tirocinanti per parlamentare, il responsabile dell'erogazione della retribuzione, nonché dei contributi fiscali e previdenziali, eventuali requisiti e incompatibilità, nonché le modalità di svolgimento e di risoluzione del rapporto di lavoro;
    il Parlamento europeo il 28 settembre 2005 ha adottato lo «Statuto dei parlamentari del Parlamento europeo» (2005/684/CE, Euratom), che all'articolo 21 stabilisce che i deputati hanno diritto ad essere assistiti da collaboratori personali da loro liberamente scelti e che il Parlamento copre le spese effettivamente sostenute per l'impiego degli assistenti e fissa le condizioni per l'esercizio di questo diritto, inoltre, con una decisione dell'Ufficio di Presidenza del 19 maggio 2008, ha adottato le «Misure di attuazione dello Statuto», il cui capitolo 5 è dedicato ai collaboratori personali dei deputati,

invita l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori, per le rispettive competenze:

   a disciplinare tempestivamente, avvalendosi del contributo delle associazioni maggiormente rappresentative dei collaboratori parlamentari, il rapporto di lavoro fra deputato e collaboratore, tenendo conto delle disponibilità di bilancio maturate a seguito dei risparmi conseguiti negli ultimi esercizi e di quelli eventualmente disponibili qualora il referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari dovesse aver esito positivo, nel rispetto dei seguenti principi:
    a) una gestione amministrativa e finanziaria ricondotta in capo all'amministrazione della Camera (ferme restando la natura fiduciaria del rapporto di lavoro e la durata del contratto di collaborazione, legata alla durata della legislatura e del mandato parlamentare);
    b) l'istituzione di una voce nel Bilancio interno della Camera dei deputati vincolata, adeguatamente finanziata e destinata esclusivamente alla retribuzione dei collaboratori parlamentari contrattualizzati;
    c) l'individuazione di tipologie contrattuali specifiche e relative fasce retributive mutuando quanto in uso per il personale a decreto, i cosiddetti «decretati» delle Camere, o la disciplina in tema di staff per gli uffici di diretta collaborazione dei Ministeri (eventualmente facendo riferimento ai CCLN affini).
9/Doc. VIII, n. 6/34Lacarra.


   La Camera,
   premesso che:
    ad oggi, gli organi competenti di Camera e Senato non hanno ancora provveduto a riconoscere la figura professionale dei collaboratori parlamentari e disciplinare il rapporto che intercorre tra i parlamentari e detti professionisti;
    nel bilancio interno della Camera dei deputati non esiste una voce specifica e vincolata riferita ai collaboratori, non vi è alcun tipo di modello contrattuale al quale il parlamentare possa fare riferimento, non vi è alcuna relazione fra l'incarico ricoperto, il numero di ore lavorate e la retribuzione, non vi è alcuna chiarezza circa la titolarità del versamento dei contributi fiscali e previdenziali, non vi è trasparenza circa la gestione di tali rapporti di lavoro e le relative risorse a tal fine stanziate dalla Camera dei deputati;
    la mancata regolamentazione della figura professionale del collaboratore parlamentare lascia quindi il rapporto di lavoro alla sola e unica contrattazione fra le parti, con il rischio, ampiamente rilevato dai media nonché dal rapporto 2014 dell'istituto di Ricerche sulla Pubblica Amministrazione – dal titolo «I collaboratori dei parlamentari. Il personale addetto alla politica» –, di produrre distorsioni e irregolarità nel rapporto di lavoro;
    negli ultimi anni, in occasione dei lavori per l'approvazione del Bilancio interno della Camera dei deputati, sono stati approvati numerosi ordini del giorno sull'argomento ai quali, tuttavia, non è stata data alcuna attuazione;
    in particolare, nella seduta dell'Assemblea del 6 novembre 2013, sono stati approvati otto ordini del giorno che, con diverse declinazioni, impegnavano l'Ufficio di Presidenza a definire la figura del collaboratore parlamentare; nella seduta dell'Assemblea del 3 agosto 2016, sono stati approvati ulteriori ordini del giorno che impegnavano l'Ufficio di Presidenza a regolamentare la figura dei collaboratori parlamentari;
    nella presente legislatura, nel corso della seduta dell'Assemblea di martedì 7 agosto 2018, in occasione della discussione del Progetto di bilancio della Camera dei deputati per l'anno finanziario 2018 (Doc. VIII, n. 2), sono stati approvati gli ordini del giorno n. 9/Doc. VIII, n. 2/17 e n. 9/Doc. VIII, n. 2/18; nella seduta dell'Assemblea di giovedì 1o agosto 2019, in occasione della discussione del Progetto di bilancio della Camera dei deputati per Vanno finanziario 2019 (Doc. VIII, n. 4), sono stati approvati gli ordini del giorno 9/Doc. VIII, n. 4/1, 9/Doc. VIII, n. 4/5, 9/Doc. VIII, n. 4/6, 9/Doc. VIII, n. 4/17 e 9/Doc. VIII, n. 4/32, che invitano, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori a valutare l'opportunità di individuare tipologie contrattuali specifiche e modalità di pagamento per i collaboratori dei parlamentari al fine di garantire loro una retribuzione proporzionale e adeguata al lavoro prestato;
    gli uffici del Parlamento nel tempo hanno trattato in modo analitico della condizione contrattuale dei collaboratori parlamenti sia dal punto di vista ordinamentale sia dal punto di vista economico (per tutti si veda il «Trattamento economico dei deputati in Italia, Francia, Germania, Gran Bretagna e Parlamento europeo» a cura del Servizio per le Competenze dei parlamentari del 9 aprile 2013) facendo emergere l'assoluta anomalia italiana di mancanza di regolazione e risorse comparabili con quelle delle altre realtà parlamentari;
    in molti Paesi europei, la figura del collaboratore parlamentare è stata riconosciuta attraverso una chiara definizione e una puntuale e trasparente disciplina della materia, nella quale sono esplicitati le diverse configurazioni del rapporto di lavoro (natura autonoma o subordinata), i vari tipi contrattuali, i tetti finanziari e il numero massimo di collaboratori e tirocinanti per parlamentare, il responsabile dell'erogazione della retribuzione, nonché dei contributi fiscali e previdenziali, eventuali requisiti e incompatibilità, nonché le modalità di svolgimento e di risoluzione del rapporto di lavoro;
    il Parlamento europeo il 28 settembre 2005 ha adottato lo «Statuto dei parlamentari del Parlamento europeo» (2005/684/CE, Euratom), che all'articolo 21 stabilisce che i deputati hanno diritto ad essere assistiti da collaboratori personali da loro liberamente scelti e che il Parlamento copre le spese effettivamente sostenute per l'impiego degli assistenti e fissa le condizioni per l'esercizio di questo diritto, inoltre, con una decisione dell'Ufficio di Presidenza del 19 maggio 2008, ha adottato le «Misure di attuazione dello Statuto», il cui capitolo 5 è dedicato ai collaboratori personali dei deputati,

invita l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori, per le rispettive competenze

a valutare l'opportunità di disciplinare il rapporto di lavoro fra deputato e collaboratore, prevedendo risorse aggiuntive rispetto a quelle oggi già stanziate, sulla base di un assetto normativo che preveda che: a) il rapporto di lavoro intercorra direttamente tra deputato e collaboratore e sia caratterizzato da natura fiduciaria; b) gli oneri per la retribuzione siano assunti a carico del bilancio della Camera, che svolgerebbe anche le attività di sostituto d'imposta; c) siano individuati uno o più schemi contrattuali standard, a tempo pieno o a tempo parziale, sulla cui base definire i rapporti tra le parti.
9/Doc. VIII, n. 6/34. (Testo modificato nel corso della seduta)  Lacarra.


   La Camera,
   premesso che:
    i fabbisogni organici dell'Amministrazione della Camera dei deputati, opportunamente documentati e rilevati sin dalla scorsa legislatura, hanno evidenziato la necessità di riattivare la leva del reclutamento per diverse categorie professionali affinché la stessa Amministrazione, chiamata ad operare al servizio dell'Istituzione parlamentare, possa continuare a svolgere il suo prezioso ruolo nella piena funzionalità e garantendo il buon andamento dei lavori;
    a tal fine, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 37 del 5 giugno 2019, è stato approvato il cronoprogramma delle procedure concorsuali che prevedeva che entro le seguenti date sarebbero stati approvati e conseguentemente pubblicati in Gazzetta Ufficiale i bandi di concorso: 15 luglio 2019 per consiglieri parlamentari della professionalità generale e della professionalità tecnica, 30 novembre 2019 per assistenti parlamentari, 30 aprile 2020 per segretari parlamentari e tecnici della fascia dei quadri intermedi, 31 ottobre 2020 per documentaristi e collaboratori tecnici;
    i bandi per consiglieri e assistenti parlamentari sono stati approvati e pubblicati, tuttavia entrambe le procedure concorsuali hanno visto un rinvio, giusto e necessario, causato dalla sopravvenuta emergenza COVID-19;
    in particolare, in base alle determinazioni assunte dalla commissione esaminatrice nella riunione di mercoledì 8 aprile 2020, le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a trenta posti di consigliere parlamentare della professionalità generale della Camera dei deputati, bandito con D.P. 16 luglio 2019, n. 555, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» – n. 60 del 30 luglio 2019, già previste secondo il diario pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» – n. 9 del 31 gennaio 2020, sono state posticipate da maggio a settembre 2020;
    per quanto concerne le informazioni inerenti alla pubblicazione degli elenchi dei candidati ammessi alle prove orali nonché le informazioni inerenti al diario delle medesime dei concorsi pubblici, per esami, a otto posti di consigliere parlamentare della professionalità tecnica con specializzazione informatica e a 3 posti di consigliere parlamentare della professionalità tecnica con specializzazione in architettura, in ingegneria civile e ambientale e in ingegneria industriale, nella Gazzetta Ufficiale – 4a Serie speciale n. 16 del 25 febbraio 2020 è indicato un rinvio alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4a Serie speciale – n. 37 del 12 maggio 2020, che tuttavia ha previsto un ulteriore rinvio della pubblicazione alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» – n. 59 del 31 luglio 2020;
    infine, il concorso, per esami, a 50 posti di assistente parlamentare pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4a Serie speciale n. 9 del 31 gennaio 2020 ha visto il rinvio, contenuto nella Gazzetta Ufficiale – 4a Serie speciale n. 28 del 7 aprile 2020, della pubblicazione delle informazioni concernenti il concorso prima al 30 giugno 2020 seguito da un ulteriore rinvio al 9 ottobre 2020, quando saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» – n. 79;
    invece il bando di concorso per segretari parlamentari e tecnici della fascia dei quadri intermedi, che avrebbe dovuto essere pubblicato entro il 30 aprile 2020, non ha visto ancora la luce;
    pur nella consapevolezza della necessità e della giustezza alla base dei suddetti rinvii, si ritiene opportuno trovare delle soluzioni finalizzate alla ripresa delle attività sopra indicate, anche ispirandosi ai criteri contenuti negli articoli 247 e 248 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
    le disposizioni citate sono infatti volte a consentire la ripresa delle attività concorsuali per l'accesso al pubblico impiego attraverso modalità compatibili con il quadro emergenziale derivante dall'epidemia da COVID-19 e tenendo conto della necessità di rispettare le misure di distanziamento sociale che accompagneranno tutte le attività del Paese per un lungo periodo. Si tratti di misure di carattere sperimentale e relative alle procedure concorsuali, bandite e da bandire fino al 31 dicembre 2020, volte ad accelerare, digitalizzare nonché semplificare le stesse,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

a accelerare la ripresa delle procedure concorsuali, citate in premessa, per il reclutamento di personale individuando nuove modalità che garantiscano la tutela della salute dei candidati e al contempo facciano fronte celermente alle esigenze di organico dell'Amministrazione, rilevate sin dalla scorsa legislatura e divenute sempre più pressanti, al fine di garantire la piena funzionalità della stessa Amministrazione in applicazione del principio di continuità dell'azione amministrativa.
9/Doc. VIII, n. 6/35Pastorino, Martinciglio, Cancelleri.


   La Camera,
   premesso che:
    ad oggi, gli organi competenti di Camera e Senato non hanno ancora provveduto a riconoscere la figura professionale dei collaboratori parlamentari e disciplinare il rapporto che intercorre tra i parlamentari e detti professionisti;
    nel bilancio interno della Camera dei deputati non esiste una voce specifica e vincolata riferita ai collaboratori, non vi è alcun tipo di modello contrattuale al quale il parlamentare possa fare riferimento, non vi è alcuna relazione fra l'incarico ricoperto, il numero di ore lavorate e la retribuzione, non vi è alcuna chiarezza circa la titolarità del versamento dei contributi fiscali e previdenziali, non vi è trasparenza circa la gestione di tali rapporti di lavoro e le relative risorse a tal fine stanziate dalla Camera dei deputati;
    la mancata regolamentazione della figura professionale del collaboratore parlamentare lascia quindi il rapporto di lavoro alla sola e unica contrattazione fra le parti, con il rischio, ampiamente rilevato dai media nonché dal rapporto 2014 dell'istituto di Ricerche sulla Pubblica Amministrazione – dal titolo «I collaboratori dei parlamentari. Il personale addetto alla politica» –, di produrre distorsioni e irregolarità nel rapporto di lavoro;
    negli ultimi anni, in occasione dei lavori per l'approvazione del bilancio interno della Camera dei deputati, sono stati approvati numerosi ordini del giorno sull'argomento ai quali, tuttavia, non è stata data alcuna attuazione;
    in particolare, nella seduta dell'Assemblea del 6 novembre 2013, sono stati approvati otto ordini del giorno che, con diverse declinazioni, impegnavano l'Ufficio di Presidenza a definire la figura del collaboratore parlamentare; nella seduta dell'Assemblea del 3 agosto 2016, sono stati approvati ulteriori ordini del giorno che impegnavano l'Ufficio di Presidenza a regolamentare la figura dei collaboratori parlamentari;
    nella presente legislatura, nel corso della seduta dell'Assemblea di martedì 7 agosto 2018, in occasione della discussione del Progetto di bilancio della Camera dei deputati per l'anno finanziario 2018 (Doc. VIII, n. 2), sono stati approvati gli ordini del giorno n. 9/Doc. VIII, n. 2/17 e n. 9/Doc. VIII, n. 2/18; nella seduta dell'Assemblea di giovedì 1o agosto 2019, in occasione della discussione del Progetto di bilancio della Camera dei deputati per l'anno finanziario 2019 (Doc. VIII, n. 4), sono stati approvati gli ordini del giorno 9/Doc. VIII, n. 4/1, 9/Doc. VIII, n. 4/5, 9/Doc. VIII, n. 4/6, 9/Doc. VIII, n. 4/17 e 9/Doc. VIII, n. 4/32, che invitano, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori a valutare l'opportunità di individuare tipologie contrattuali specifiche e modalità di pagamento per i collaboratori dei parlamentari al fine di garantire loro una retribuzione proporzionale e adeguata al lavoro prestato;
    gli uffici del Parlamento nel tempo hanno trattato in modo analitico della condizione contrattuale dei collaboratori parlamenti sia dal punto di vista ordinamentale sia dal punto di vista economico (per tutti si veda il «Trattamento economico dei deputati in Italia, Francia, Germania, Gran Bretagna e Parlamento europeo» a cura del Servizio per le Competenze dei parlamentari del 9 aprile 2013) facendo emergere l'assoluta anomalia italiana di mancanza di regolazione c risorse comparabili con quelle delle altre realtà parlamentari;
    in molti Paesi europei, la figura del collaboratore parlamentare è stata riconosciuta attraverso una chiara definizione e una puntuale e trasparente disciplina della materia, nella quale sono esplicitati le diverse configurazioni del rapporto di lavoro (natura autonoma o subordinata), i vari tipi contrattuali, i tetti finanziari e il numero massimo di collaboratori e tirocinanti per parlamentare, il responsabile dell'erogazione della retribuzione, nonché dei contributi fiscali e previdenziali, eventuali requisiti e incompatibilità, le modalità di svolgimento nonché di risoluzione del rapporto di lavoro;
    il Parlamento europeo il 28 settembre 2005 ha adottato lo «Statuto dei parlamentari del Parlamento europeo» (2005/684/CE, Euratom), che all'articolo 21 stabilisce che i deputati hanno diritto ad essere assistiti da collaboratori personali da loro liberamente scelti e che il Parlamento copre le spese effettivamente sostenute per l'impiego degli assistenti e fissa le condizioni per l'esercizio di questo diritto, inoltre, con una decisione dell'Ufficio di Presidenza del 19 maggio 2008, ha adottato le «Misure di attuazione dello Statuto», il cui capitolo 5 è dedicato ai collaboratori personali dei deputati;
    il Presidente della Camera dei deputati On. Roberto Fico ha dichiarato più volte, dopo aver incontrato i rappresentanti dell'Associazione italiana dei collaboratori parlamentari AICP, in dichiarazioni riprese dai quotidiani e trasmissioni nazionale di approfondimento giornalistico di impegnarsi in prima persona affinché l'Ufficio di Presidenza approvi in tempi brevi una delibera per disciplinare il ruolo dei medesimi collaboratori ed il rapporto di lavoro intercorrente con i deputati;
    proprio in sede di discussione del Progetto di bilancio della Camera dei deputati per l'anno finanziario 2019, il Presidente della Camera On. Roberto Fico, in Aula nella seduta n. 220 di giovedì 1o agosto 2019, affermava, riscontrando il plauso dell'Aula come testualmente riportato dal resoconto, che: «Visto che sono intervenuto più volte anche in Ufficio di Presidenza sulla questione dei collaboratori parlamentari, che ritengo collaboratori fondamentali, importanti e di alto livello e di alta professionalità (Applausi). Anche su questo punto ho preso assolutamente l'impegno – e lo ridico qui, come l'ho detto in Ufficio di Presidenza – di risolvere tutti i problemi che non si sono riusciti a risolvere in questi anni sui collaboratori parlamentari (Applausi)»,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

a disciplinare tempestivamente, avvalendosi del contributo delle associazioni maggiormente rappresentative dei collaboratori parlamentari, il rapporto di lavoro fra deputato e collaboratore, tenendo conto delle disponibilità di bilancio maturate a seguito dei risparmi conseguiti negli ultimi esercizi e di quelli eventualmente disponibili qualora il referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari dovesse aver esito positivo, nel rispetto dei seguenti principi: a) una gestione amministrativa e finanziaria ricondotta in capo all'amministrazione della Camera (ferme restando la natura fiduciaria del rapporto di lavoro e la durata del contratto di collaborazione, legata alla durata della legislatura e del mandato parlamentare); b) l'istituzione di una voce nel Bilancio interno della Camera dei deputati vincolata, adeguatamente finanziata e destinata esclusivamente alla retribuzione dei collaboratori parlamentari contrattualizzati; c) l'individuazione di tipologie contrattuali specifiche e relative fasce retributive mutuando quanto in uso per il personale a decreto, i cosiddetti «decretati» delle Camere, o la disciplina in tema di staff per gli uffici di diretta collaborazione dei Ministeri (eventualmente facendo riferimento ai CCLN affini).
9/Doc. VIII, n. 6/36Pastorino, Muroni.


   La Camera,
   premesso che:
    ad oggi, gli organi competenti di Camera e Senato non hanno ancora provveduto a riconoscere la figura professionale dei collaboratori parlamentari e disciplinare il rapporto che intercorre tra i parlamentari e detti professionisti;
    nel bilancio interno della Camera dei deputati non esiste una voce specifica e vincolata riferita ai collaboratori, non vi è alcun tipo di modello contrattuale al quale il parlamentare possa fare riferimento, non vi è alcuna relazione fra l'incarico ricoperto, il numero di ore lavorate e la retribuzione, non vi è alcuna chiarezza circa la titolarità del versamento dei contributi fiscali e previdenziali, non vi è trasparenza circa la gestione di tali rapporti di lavoro e le relative risorse a tal fine stanziate dalla Camera dei deputati;
    la mancata regolamentazione della figura professionale del collaboratore parlamentare lascia quindi il rapporto di lavoro alla sola e unica contrattazione fra le parti, con il rischio, ampiamente rilevato dai media nonché dal rapporto 2014 dell'istituto di Ricerche sulla Pubblica Amministrazione – dal titolo «I collaboratori dei parlamentari. Il personale addetto alla politica» –, di produrre distorsioni e irregolarità nel rapporto di lavoro;
    negli ultimi anni, in occasione dei lavori per l'approvazione del bilancio interno della Camera dei deputati, sono stati approvati numerosi ordini del giorno sull'argomento ai quali, tuttavia, non è stata data alcuna attuazione;
    in particolare, nella seduta dell'Assemblea del 6 novembre 2013, sono stati approvati otto ordini del giorno che, con diverse declinazioni, impegnavano l'Ufficio di Presidenza a definire la figura del collaboratore parlamentare; nella seduta dell'Assemblea del 3 agosto 2016, sono stati approvati ulteriori ordini del giorno che impegnavano l'Ufficio di Presidenza a regolamentare la figura dei collaboratori parlamentari;
    nella presente legislatura, nel corso della seduta dell'Assemblea di martedì 7 agosto 2018, in occasione della discussione del Progetto di bilancio della Camera dei deputati per l'anno finanziario 2018 (Doc. VIII, n. 2), sono stati approvati gli ordini del giorno n. 9/Doc. VIII, n. 2/17 e n. 9/Doc. VIII, n. 2/18; nella seduta dell'Assemblea di giovedì 1o agosto 2019, in occasione della discussione del Progetto di bilancio della Camera dei deputati per l'anno finanziario 2019 (Doc. VIII, n. 4), sono stati approvati gli ordini del giorno 9/Doc. VIII, n. 4/1, 9/Doc. VIII, n. 4/5, 9/Doc. VIII, n. 4/6, 9/Doc. VIII, n. 4/17 e 9/Doc. VIII, n. 4/32, che invitano, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori a valutare l'opportunità di individuare tipologie contrattuali specifiche e modalità di pagamento per i collaboratori dei parlamentari al fine di garantire loro una retribuzione proporzionale e adeguata al lavoro prestato;
    gli uffici del Parlamento nel tempo hanno trattato in modo analitico della condizione contrattuale dei collaboratori parlamenti sia dal punto di vista ordinamentale sia dal punto di vista economico (per tutti si veda il «Trattamento economico dei deputati in Italia, Francia, Germania, Gran Bretagna e Parlamento europeo» a cura del Servizio per le Competenze dei parlamentari del 9 aprile 2013) facendo emergere l'assoluta anomalia italiana di mancanza di regolazione c risorse comparabili con quelle delle altre realtà parlamentari;
    in molti Paesi europei, la figura del collaboratore parlamentare è stata riconosciuta attraverso una chiara definizione e una puntuale e trasparente disciplina della materia, nella quale sono esplicitati le diverse configurazioni del rapporto di lavoro (natura autonoma o subordinata), i vari tipi contrattuali, i tetti finanziari e il numero massimo di collaboratori e tirocinanti per parlamentare, il responsabile dell'erogazione della retribuzione, nonché dei contributi fiscali e previdenziali, eventuali requisiti e incompatibilità, le modalità di svolgimento nonché di risoluzione del rapporto di lavoro;
    il Parlamento europeo il 28 settembre 2005 ha adottato lo «Statuto dei parlamentari del Parlamento europeo» (2005/684/CE, Euratom), che all'articolo 21 stabilisce che i deputati hanno diritto ad essere assistiti da collaboratori personali da loro liberamente scelti e che il Parlamento copre le spese effettivamente sostenute per l'impiego degli assistenti e fissa le condizioni per l'esercizio di questo diritto, inoltre, con una decisione dell'Ufficio di Presidenza del 19 maggio 2008, ha adottato le «Misure di attuazione dello Statuto», il cui capitolo 5 è dedicato ai collaboratori personali dei deputati;
    il Presidente della Camera dei deputati On. Roberto Fico ha dichiarato più volte, dopo aver incontrato i rappresentanti dell'Associazione italiana dei collaboratori parlamentari AICP, in dichiarazioni riprese dai quotidiani e trasmissioni nazionale di approfondimento giornalistico di impegnarsi in prima persona affinché l'Ufficio di Presidenza approvi in tempi brevi una delibera per disciplinare il ruolo dei medesimi collaboratori ed il rapporto di lavoro intercorrente con i deputati;
    proprio in sede di discussione del Progetto di bilancio della Camera dei deputati per l'anno finanziario 2019, il Presidente della Camera On. Roberto Fico, in Aula nella seduta n. 220 di giovedì 1o agosto 2019, affermava, riscontrando il plauso dell'Aula come testualmente riportato dal resoconto, che: «Visto che sono intervenuto più volte anche in Ufficio di Presidenza sulla questione dei collaboratori parlamentari, che ritengo collaboratori fondamentali, importanti e di alto livello e di alta professionalità (Applausi). Anche su questo punto ho preso assolutamente l'impegno – e lo ridico qui, come l'ho detto in Ufficio di Presidenza – di risolvere tutti i problemi che non si sono riusciti a risolvere in questi anni sui collaboratori parlamentari (Applausi)»,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

a valutare l'opportunità di disciplinare il rapporto di lavoro fra deputato e collaboratore, prevedendo risorse aggiuntive rispetto a quelle oggi già stanziate, sulla base di un assetto normativo che preveda che: a) il rapporto di lavoro intercorra direttamente tra deputato e collaboratore e sia caratterizzato da natura fiduciaria; b) gli oneri per la retribuzione siano assunti a carico del bilancio della Camera, che svolgerebbe anche le attività di sostituto d'imposta; c) siano individuati uno o più schemi contrattuali standard, a tempo pieno o a tempo parziale, sulla cui base definire i rapporti tra le parti.
9/Doc. VIII, n. 6/36. (Testo modificato nel corso della seduta)  Pastorino, Muroni.


   La Camera,
   premesso che:
    nel corso delle votazioni per appello nominale dell'Assemblea, l'inquadratura visibile sul canale televisivo interno, sulla web TV e sul canale satellitare non permette di visualizzare lo schermo presente in Aula che segnala, per ciascun deputato, il voto espresso;
    sarebbe utile, per una piena trasparenza e conoscibilità istantanea dei voti dei deputati, inquadrare e rendere visibile attraverso i canali di distribuzione e diffusione delle sedute dell'Aula della Camera l'espressione del voto dei deputati,

invita l'Ufficio di Presidenza

a valutare l'opportunità di assumere le iniziative di propria competenza volte a rendere nota, attraverso l'inquadratura sul canale televisivo interno, sulla web TV e sul canale satellitare l'espressione di voto dei singoli deputati effettuata durante le votazioni per appello nominale.
9/Doc. VIII, n. 6/37Baldelli.


   La Camera,
   premesso che:
    nel corso delle votazioni per appello nominale dell'Assemblea, l'inquadratura visibile sul canale televisivo interno, sulla web TV e sul canale satellitare non permette di visualizzare lo schermo presente in Aula che segnala, per ciascun deputato, il voto espresso;
    sarebbe utile, per una piena trasparenza e conoscibilità istantanea dei voti dei deputati, inquadrare e rendere visibile attraverso i canali di distribuzione e diffusione delle sedute dell'Aula della Camera l'espressione del voto dei deputati,

invita l'Ufficio di Presidenza

a valutare l'opportunità, previa verifica di fattibilità tecnica, di rendere noto il voto espresso dai singoli deputati in occasione delle votazioni per appello nominale, evidenziando nel contesto della stessa immagine trasmessa – attraverso il canale satellitare, la web-TV e il circuito interno – sia il tabellone recante l'elenco dei deputati sia il tabellone che dà conto del voto espresso da ciascuno di essi.
9/Doc. VIII, n. 6/37. (Testo modificato nel corso della seduta)  Baldelli.


   La Camera,
   premesso che:
    gli articoli 1 e 2 del Codice di condotta dei deputati, approvato dalla Giunta per il Regolamento nella seduta del 12 aprile 2016, prescrivono che «Nell'esercizio delle loro funzioni, i deputati agiscono con disciplina e onore, rappresentando la Nazione e osservando i principi di integrità, trasparenza, diligenza, onestà, responsabilità e tutela del buon nome della Camera dei deputati»;
    i deputati sono tenuti a mantenere un comportamento consono all'importanza della funzione svolta e al rispetto dell'istituzione, comportamento che oltre al decoro morale e verbale si sostanzia nel rispetto di un abbigliamento formale adeguato alle Istituzioni;
    il cosiddetto «dress code» è un complesso di regole convenzionali relative all'abbigliamento che, all'interno della società, e in modo particolare negli ambienti professionali, qualificano la professione di appartenenza degli individui, in alcuni ambienti di lavoro l'uso di un abbigliamento di natura formale (tribunali, università, ospedali) è tassativo, e non incontra deroghe legate al clima o alla stagione corrente,

invita l'Ufficio di Presidenza

a valutare l'opportunità di prevedere, con propria delibera, un codice di abbigliamento formale per i parlamentari, i dipendenti e tutti i collaboratori, consono alle esigenze di rispetto della solennità del luogo e delle istituzioni.
9/Doc. VIII, n. 6/38Anna Lisa Baroni.


   La Camera,
   premesso che:
    gli articoli 1 e 2 del Codice di condotta dei deputati, approvato dalla Giunta per il Regolamento nella seduta del 12 aprile 2016, prescrivono che «Nell'esercizio delle loro funzioni, i deputati agiscono con disciplina e onore, rappresentando la Nazione e osservando i principi di integrità, trasparenza, diligenza, onestà, responsabilità e tutela del buon nome della Camera dei deputati»;
    i deputati sono tenuti a mantenere un comportamento consono all'importanza della funzione svolta e al rispetto dell'istituzione, comportamento che oltre al decoro morale e verbale si sostanzia nel rispetto di un abbigliamento formale adeguato alle Istituzioni;
    il cosiddetto «dress code» è un complesso di regole convenzionali relative all'abbigliamento che, all'interno della società, e in modo particolare negli ambienti professionali, qualificano la professione di appartenenza degli individui, in alcuni ambienti di lavoro l'uso di un abbigliamento di natura formale (tribunali, università, ospedali) è tassativo, e non incontra deroghe legate al clima o alla stagione corrente,

invita l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei deputati Questori

a valutare l'opportunità di prevedere specifiche disposizioni volte a far sì che l'abbigliamento dei deputati, dei dipendenti e di tutti gli altri frequentatori delle sedi della Camera sia consono alle esigenze di rispetto della dignità e del decoro dell'Istituzione.
9/Doc. VIII, n. 6/38. (Testo modificato nel corso della seduta)  Anna Lisa Baroni.


   La Camera,
   premesso che:
    l'approvazione della Proposta di Legge Costituzionale recante «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», qualora confermata dal Referendum Costituzionale previsto per il prossimo autunno, comporterebbe un ampliamento delle circoscrizioni elettorali, sia in termini geografici che demografici e un aumento del carico di lavoro parlamentare su ciascun deputato. Ciò richiamerebbe pertanto alla necessità di mantenere e migliorare la qualità dell'attività legislativa e parlamentare;
    la riduzione del numero dei parlamentari produrrebbe dunque l'esigenza di rafforzare gli uffici di collaborazione dei deputati, all'interno dei quali i collaboratori parlamentari, oltre ad agire a supporto dell'attività legislativa, operano come imprescindibile elemento di raccordo con i cittadini sul territorio, costituendo pertanto il tramite attraverso il quale si esercitano la rappresentanza e l'ascolto degli elettori;
    nella maggioranza dei Paesi europei, nonché nel caso del Parlamento Europeo, la figura del collaboratore parlamentare è stata riconosciuta attraverso una definizione chiara e una disciplina puntuale e trasparente della materia, nella quale sono esplicitate le diverse configurazioni del rapporto di lavoro, i vari tipi contrattuali, i tetti salariali e il numero massimo di collaboratori e tirocinanti per parlamentare, il responsabile dell'erogazione della retribuzione nonché dei contributi fiscali e previdenziali, eventuali requisiti e incompatibilità, oltre alle modalità di svolgimento e di risoluzione del rapporto di lavoro;
    l'attuale disciplina italiana del rapporto di lavoro tra i membri del Parlamento e i loro collaboratori manca di una regolamentazione rigorosa, lasciando ampia discrezionalità alla contrattazione fra le parti, con il rischio, ampiamente rilevato dai media nonché da diversi rapporti, di produrre distorsioni e irregolarità nel rapporto di lavoro, risultando in un quadro disomogeneo e ampiamente inadeguato sia nelle tutele che nella retribuzione;
    la presenza di sacche di irregolarità lesive dei diritti della persona e del lavoratore e l'attuale scarsa trasparenza sul trattamento contrattuale dei collaboratori sono particolarmente inopportuni, specie in una sede istituzionale quale la Camera dei deputati;
    il taglio dei costi legati all'eventuale riduzione dei parlamentari, stimato in 53 milioni di euro l'anno, aprirebbe dunque un'opportunità per riformare l'ordinamento degli uffici di collaborazione dei deputati e il regime delle collaborazioni parlamentari, con l'obiettivo di porre freno agli abusi contrattuali, professionalizzare il ruolo dei collaboratori parlamentari e investire nella qualità della nostra democrazia, ciò a beneficio dei cittadini, del rafforzamento della centralità del Parlamento e della funzione del parlamentare,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

a destinare una parte dei risparmi dovuti all'eventuale riduzione del numero dei parlamentari a finanziare una riforma dell'ordinamento interno alla Camera per quanto concerne il trattamento dei collaboratori parlamentari, che preveda, sul modello di quanto avviene al Parlamento Europeo, che il rapporto di lavoro e/o la relativa retribuzione intercorra per tramite della Camera dei deputati, per mezzo di contratti trasparenti ed una relativa rimodulazione delle indennità relative alle spese per l'esercizio del mandato dei deputati.
9/Doc. VIII, n. 6/39Fusacchia, Gribaudo, Fioramonti, Lattanzio, Mollicone, Muroni, Nitti, Orfini, Pastorino, Quartapelle Procopio, Ungaro, Schirò, Magi, Palazzotto.


   La Camera,
   premesso che:
    l'approvazione della Proposta di Legge Costituzionale recante «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», qualora confermata dal Referendum Costituzionale previsto per il prossimo autunno, comporterebbe un ampliamento delle circoscrizioni elettorali, sia in termini geografici che demografici e un aumento del carico di lavoro parlamentare su ciascun deputato. Ciò richiamerebbe pertanto alla necessità di mantenere e migliorare la qualità dell'attività legislativa e parlamentare;
    la riduzione del numero dei parlamentari produrrebbe dunque l'esigenza di rafforzare gli uffici di collaborazione dei deputati, all'interno dei quali i collaboratori parlamentari, oltre ad agire a supporto dell'attività legislativa, operano come imprescindibile elemento di raccordo con i cittadini sul territorio, costituendo pertanto il tramite attraverso il quale si esercitano la rappresentanza e l'ascolto degli elettori;
    nella maggioranza dei Paesi europei, nonché nel caso del Parlamento Europeo, la figura del collaboratore parlamentare è stata riconosciuta attraverso una definizione chiara e una disciplina puntuale e trasparente della materia, nella quale sono esplicitate le diverse configurazioni del rapporto di lavoro, i vari tipi contrattuali, i tetti salariali e il numero massimo di collaboratori e tirocinanti per parlamentare, il responsabile dell'erogazione della retribuzione nonché dei contributi fiscali e previdenziali, eventuali requisiti e incompatibilità, oltre alle modalità di svolgimento e di risoluzione del rapporto di lavoro;
    l'attuale disciplina italiana del rapporto di lavoro tra i membri del Parlamento e i loro collaboratori manca di una regolamentazione rigorosa, lasciando ampia discrezionalità alla contrattazione fra le parti, con il rischio, ampiamente rilevato dai media nonché da diversi rapporti, di produrre distorsioni e irregolarità nel rapporto di lavoro, risultando in un quadro disomogeneo e ampiamente inadeguato sia nelle tutele che nella retribuzione;
    la presenza di sacche di irregolarità lesive dei diritti della persona e del lavoratore e l'attuale scarsa trasparenza sul trattamento contrattuale dei collaboratori sono particolarmente inopportuni, specie in una sede istituzionale quale la Camera dei deputati;
    il taglio dei costi legati all'eventuale riduzione dei parlamentari, stimato in 53 milioni di euro l'anno, aprirebbe dunque un'opportunità per riformare l'ordinamento degli uffici di collaborazione dei deputati e il regime delle collaborazioni parlamentari, con l'obiettivo di porre freno agli abusi contrattuali, professionalizzare il ruolo dei collaboratori parlamentari e investire nella qualità della nostra democrazia, ciò a beneficio dei cittadini, del rafforzamento della centralità del Parlamento e della funzione del parlamentare,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

a valutare l'opportunità di disciplinare il rapporto di lavoro fra deputato e collaboratore, prevedendo risorse aggiuntive rispetto a quelle oggi già stanziate, sulla base di un assetto normativo che preveda che: a) il rapporto di lavoro intercorra direttamente tra deputato e collaboratore e sia caratterizzato da natura fiduciaria; b) gli oneri per la retribuzione siano assunti a carico del bilancio della Camera, che svolgerebbe anche le attività di sostituto d'imposta; c) siano individuati uno o più schemi contrattuali standard, a tempo pieno o a tempo parziale, sulla cui base definire i rapporti tra le parti.
9/Doc. VIII, n. 6/39. (Testo modificato nel corso della seduta).  Fusacchia, Gribaudo, Fioramonti, Lattanzio, Mollicone, Muroni, Nitti, Orfini, Pastorino, Quartapelle Procopio, Ungaro, Schirò, Magi, Palazzotto.


   La Camera,
   premesso che:
    nelle scorse legislature gli organi competenti di Camera e Senato hanno provveduto a dettare alcune disposizioni relative a rapporti che intercorrono tra i parlamentari e i loro collaboratori. Tuttavia, tali misure, sebbene importanti, non sono risultate in grado di colmare l'enorme vuoto regolamentare nel confronti della figura del collaboratore parlamentare;
    ad oggi, infatti, non esiste una voce di bilancio specifica e vincolata riferita ai collaboratori; non vi è alcun tipo di modello contrattuale al quale il parlamentare possa fare riferimento; non vi è alcuna relazione fra l'incarico ricoperto, il numero di ore lavorate e la retribuzione; non vi è alcuna chiarezza circa la titolarità del versamento dei contributi fiscali e previdenziali; non vi è trasparenza circa la gestione di tali rapporti di lavoro e le relative risorse a tal fine stanziate dalla Camera dei deputati;
    la mancata regolamentazione della figura professionale del collaboratore parlamentare, lascia quindi il rapporto di lavoro alla sola e unica contrattazione fra le parti, con il rischio, ampiamente rilevato dai media nonché dal rapporto 2014 dell'istituto di ricerche sulla pubblica amministrazione titolato «I collaboratori dei parlamentari. Il personale addetto alla politica», di produrre distorsioni e irregolarità nel rapporto di lavoro;
    infatti, nonostante la natura del rapporto tra parlamentare e collaboratore richieda il ricorso al contratto subordinato, troppo spesso il rapporto viene regolato attraverso altre forme contrattuali non idonee;
    nel corso delle ultime legislature sono state presentate diverse proposte di legge volte a disciplinare il rapporto di lavoro fra membri del Parlamento e collaboratori, tuttavia nessuna di esse ha visto concluso il proprio iter;
    nella seduta dell'Assemblea del 6 novembre 2013 in occasione della discussione del Documento di bilancio interno della Camera dei deputati 9/Doc. VIII, sono stati approvati otto ordini del giorno che, con diverse declinazioni, impegnavano l'Ufficio di Presidenza a definire la figura del collaboratore parlamentare. A tali atti non è stato dato seguito;
    in ugual modo, nella seduta dell'Assemblea del 3 agosto 2016 e sempre in occasione della discussione del Documento di bilancio interno della Camera dei deputati 9/Doc. VIII, sono stati approvati ulteriori ordini del giorno che impegnavano l'Ufficio di Presidenza a regolamentare la figura dei collaboratori parlamentari. Anche a tali impegni non è seguito alcun avanzamento concreto sulla questione;
    gli uffici del Parlamento nel tempo hanno trattato in modo analitico della condizione contrattuale dei collaboratori parlamenti sia dal punto di vista ordinamentale che economico (per tutti si vedano «Trattamento economico dei deputati in Italia, Francia, Germania, Gran Bretagna e Parlamento europeo» a cura del Servizio per le Competenze dei parlamentari del 9 aprile 2013 e, con analisi anche della Spagna e gli Stati Uniti, le «Note di lettura ed elementi di diritto comparato n. 399 ottobre 2012 a cura del Servizio Studi in riferimento agli atti Senato nn. 3508, 1355, 1515 recanti disegni di legge sul rapporto di lavoro tra i membri del parlamento ed i loro collaboratori») facendo emergere l'assoluta anomalia italiana di mancanza di regolazione e risorse comparabili con quelle delle altre realtà parlamentari;
    in molti Paesi europei, la figura del collaboratore parlamentare è stata riconosciuta attraverso una chiara definizione e una puntuale e trasparente disciplina della materia, nella quale sono esplicitati le diverse configurazioni del rapporto di lavoro (natura autonoma o subordinata), i vari tipi contrattuali, i tetti finanziari e il numero massimo di collaboratori e tirocinanti per parlamentare, il responsabile dell'erogazione della retribuzione, nonché dei contributi fiscali e previdenziali, eventuali requisiti e incompatibilità, nonché le modalità di svolgimento e di risoluzione del rapporto di lavoro;
    il Parlamento europeo il 28 settembre 2005 ha adottato lo «Statuto dei parlamentari del Parlamento europeo» (2005/684/CE, Euratom), che all'articolo 21 stabilisce che i deputati hanno diritto ad essere assistiti da collaboratori personali da loro liberamente scelti e che il Parlamento copre le spese effettivamente sostenute per l'impiego degli assistenti e fissa le condizioni per l'esercizio di questo diritto, Inoltre, con una decisione dell'Ufficio di Presidenza del Parlamento europeo del 19 maggio 2008 (GUCE C 159 del 13 luglio 2008) sono state adottate le «Misure di attuazione dello Statuto», il cui Capitolo 5 è dedicato ai collaboratori personali dei deputati,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori a:

   disciplinare tempestivamente in maniera completa e organica, e prendendo come modello le soluzioni individuate dai principali parlamenti europei e dal Parlamento europeo, il rapporto fra deputato e collaboratore, tenendo conto anche delle disponibilità di bilancio maturate a seguito dei risparmi conseguiti negli ultimi esercizi;
   disciplinare le modalità del pagamento diretto della retribuzione dei collaboratori e di assolvimento dei relativi oneri previdenziali da parte dell'amministrazione della Camera, creando una voce di bilancio vincolata e riservata esclusivamente a quei parlamentari che intendono avvalersi di collaboratori, prevedendo una capienza idonea affinché la retribuzione del collaboratore corrisponda ad un equo compenso in conformità all'articolo 36 della Costituzione e, salvo diversa disposizione normativa più favorevole, non sia inferiore ai minimi tabellari dei contratti collettivi nazionali di lavoro più affini rispetto alla natura dell'attività svolta;
   pubblicare nel mese di gennaio di ciascun anno sul sito della Camera dei deputati i dati aggregati delle singole tipologie contrattuali dei collaboratori parlamentari depositati, elencando per ciascuna tipologia: numero, durata e retribuzione media.
9/Doc. VIII, n. 6/40Quartapelle Procopio, Fioramonti, Fusacchia, Gribaudo, Lattanzio, Mollicone, Muroni, Nitti, Orfini, Pastorino, Ungaro, Schirò, Magi, Palazzotto, Epifani.


   La Camera,
   premesso che:
    nelle scorse legislature gli organi competenti di Camera e Senato hanno provveduto a dettare alcune disposizioni relative a rapporti che intercorrono tra i parlamentari e i loro collaboratori. Tuttavia, tali misure, sebbene importanti, non sono risultate in grado di colmare l'enorme vuoto regolamentare nel confronti della figura del collaboratore parlamentare;
    ad oggi, infatti, non esiste una voce di bilancio specifica e vincolata riferita ai collaboratori; non vi è alcun tipo di modello contrattuale al quale il parlamentare possa fare riferimento; non vi è alcuna relazione fra l'incarico ricoperto, il numero di ore lavorate e la retribuzione; non vi è alcuna chiarezza circa la titolarità del versamento dei contributi fiscali e previdenziali; non vi è trasparenza circa la gestione di tali rapporti di lavoro e le relative risorse a tal fine stanziate dalla Camera dei deputati;
    la mancata regolamentazione della figura professionale del collaboratore parlamentare, lascia quindi il rapporto di lavoro alla sola e unica contrattazione fra le parti, con il rischio, ampiamente rilevato dai media nonché dal rapporto 2014 dell'istituto di ricerche sulla pubblica amministrazione titolato «I collaboratori dei parlamentari. Il personale addetto alla politica», di produrre distorsioni e irregolarità nel rapporto di lavoro;
    infatti, nonostante la natura del rapporto tra parlamentare e collaboratore richieda il ricorso al contratto subordinato, troppo spesso il rapporto viene regolato attraverso altre forme contrattuali non idonee;
    nel corso delle ultime legislature sono state presentate diverse proposte di legge volte a disciplinare il rapporto di lavoro fra membri del Parlamento e collaboratori, tuttavia nessuna di esse ha visto concluso il proprio iter;
    nella seduta dell'Assemblea del 6 novembre 2013 in occasione della discussione del Documento di bilancio interno della Camera dei deputati 9/Doc. VIII, sono stati approvati otto ordini del giorno che, con diverse declinazioni, impegnavano l'Ufficio di Presidenza a definire la figura del collaboratore parlamentare. A tali atti non è stato dato seguito;
    in ugual modo, nella seduta dell'Assemblea del 3 agosto 2016 e sempre in occasione della discussione del Documento di bilancio interno della Camera dei deputati 9/Doc. VIII, sono stati approvati ulteriori ordini del giorno che impegnavano l'Ufficio di Presidenza a regolamentare la figura dei collaboratori parlamentari. Anche a tali impegni non è seguito alcun avanzamento concreto sulla questione;
    gli uffici del Parlamento nel tempo hanno trattato in modo analitico della condizione contrattuale dei collaboratori parlamenti sia dal punto di vista ordinamentale che economico (per tutti si vedano «Trattamento economico dei deputati in Italia, Francia, Germania, Gran Bretagna e Parlamento europeo» a cura del Servizio per le Competenze dei parlamentari del 9 aprile 2013 e, con analisi anche della Spagna e gli Stati Uniti, le «Note di lettura ed elementi di diritto comparato n. 399 ottobre 2012 a cura del Servizio Studi in riferimento agli atti Senato nn. 3508, 1355, 1515 recanti disegni di legge sul rapporto di lavoro tra i membri del parlamento ed i loro collaboratori») facendo emergere l'assoluta anomalia italiana di mancanza di regolazione e risorse comparabili con quelle delle altre realtà parlamentari;
    in molti Paesi europei, la figura del collaboratore parlamentare è stata riconosciuta attraverso una chiara definizione e una puntuale e trasparente disciplina della materia, nella quale sono esplicitati le diverse configurazioni del rapporto di lavoro (natura autonoma o subordinata), i vari tipi contrattuali, i tetti finanziari e il numero massimo di collaboratori e tirocinanti per parlamentare, il responsabile dell'erogazione della retribuzione, nonché dei contributi fiscali e previdenziali, eventuali requisiti e incompatibilità, nonché le modalità di svolgimento e di risoluzione del rapporto di lavoro;
    il Parlamento europeo il 28 settembre 2005 ha adottato lo «Statuto dei parlamentari del Parlamento europeo» (2005/684/CE, Euratom), che all'articolo 21 stabilisce che i deputati hanno diritto ad essere assistiti da collaboratori personali da loro liberamente scelti e che il Parlamento copre le spese effettivamente sostenute per l'impiego degli assistenti e fissa le condizioni per l'esercizio di questo diritto, Inoltre, con una decisione dell'Ufficio di Presidenza del Parlamento europeo del 19 maggio 2008 (GUCE C 159 del 13 luglio 2008) sono state adottate le «Misure di attuazione dello Statuto», il cui Capitolo 5 è dedicato ai collaboratori personali dei deputati,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

a valutare l'opportunità di disciplinare il rapporto di lavoro fra deputato e collaboratore, prevedendo risorse aggiuntive rispetto a quelle oggi già stanziate, sulla base di un assetto normativo che preveda che: a) il rapporto di lavoro intercorra direttamente tra deputato e collaboratore e sia caratterizzato da natura fiduciaria; b) gli oneri per la retribuzione siano assunti a carico del bilancio della Camera, che svolgerebbe anche le attività di sostituto d'imposta; c) siano individuati uno o più schemi contrattuali standard, a tempo pieno o a tempo parziale, sulla cui base definire i rapporti tra le parti.
9/Doc. VIII, n. 6/40. (Testo modificato nel corso della seduta)  Quartapelle Procopio, Fioramonti, Fusacchia, Gribaudo, Lattanzio, Mollicone, Muroni, Nitti, Orfini, Pastorino, Ungaro, Schirò, Magi, Palazzotto, Epifani.


MOZIONI LUPI, MOLINARI, GELMINI, LOLLOBRIGIDA ED ALTRI N. 1-00362 E QUARTAPELLE PROCOPIO, CABRAS, MIGLIORE, PALAZZOTTO ED ALTRI N. 1-00366 CONCERNENTI INIZIATIVE, IN AMBITO INTERNAZIONALE ED EUROPEO, IN ORDINE AL RISPETTO DEGLI ACCORDI INTERNAZIONALI RELATIVI ALL'AUTONOMIA DI HONG KONG E ALLA TUTELA DEI DIRITTI UMANI IN TALE TERRITORIO

Mozioni

   La Camera,
   premesso che:
    dal 1997 Hong Kong è una regione amministrativa speciale cinese, fa parte della Cina, ma possiede un sistema amministrativo diverso, uno statuto particolare d'autonomia negoziato tra la Cina popolare ed il Regno Unito;
   non sono ancora cessate le ingerenze di Pechino nelle vicende politiche della regione amministrativa speciale e le operazioni repressive sono proseguite con fermi ed arresti di numerosi attivisti democratici;
   il 24 maggio 2020 contro la nuova legge sulla sicurezza voluta da Pechino si schiera un'altra prima grande manifestazione e la polizia spara gas lacrimogeni contro chi si è riunito per protestare arrestando circa 200 persone;
   il leader democratico Joshua Wong ha chiesto che l'Unione europea imponga sanzioni alla Cina ed inserisca clausole legate al rispetto dei diritti umani a Hong Kong nei trattati commerciali che sta concludendo con la Cina;
   inoltre, con riferimento al nostro Paese, Wong ha sottolineato come non sia «sicuro che la Cina rispetti i suoi impegni e le promesse fatte nell'ambito degli accordi commerciali»;
   il 27 maggio 2020 Mike Pompeo ha certificato di fronte al Congresso americano che l'alto grado di autonomia di Hong Kong non esiste più, dichiarazione che apre la strada a sanzioni nei confronti della Cina; il Regno Unito, gli Usa, l'Australia e il Canada si uniscono in una dichiarazione congiunta che denuncia la violazione dei diritti internazionali da parte della Cina, previsti dall'accordo sino-britannico (Sino-British Joint Declaration) firmato al tempo della restituzione della colonia;
   il 29 maggio 2020 l'Alto Rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza dell'Unione europea ha comunicato che «l'Unione europea esprime grave preoccupazione per le misure adottate dalla Cina il 28 maggio, che non sono conformi ai suoi impegni internazionali (...) e alla Legge fondamentale di Hong Kong. Ciò rischia di minare seriamente il principio ”One Country Two Systems” e l'alto grado di autonomia della Regione amministrativa speciale di Hong Kong»;
   il 30 giugno 2020 il Comitato permanente del Congresso nazionale cinese ha adottato la legge sulla sicurezza nazionale a Hong Kong e successivamente è stata promulgata a Hong Kong lo stesso giorno;
   la nuova legge sulla sicurezza che Pechino vuole imporre ad Hong Kong rischia di minacciare indipendenza della magistratura. A dirlo è l'ex primo giudice, Andrew Li Kwok-nang in un articolo e interviste pubblicati su diversi media locali;
   Andrew Li Kwok-nang sottolinea soprattutto il fatto che la nuova legge sulla sicurezza prevede un gruppo speciale di giudici per processi legati a crimini di sovversione, separatismo, terrorismo e collusione con potenze straniere ai danni di Hong Kong e della Cina. Tali giudici sarebbero selezionati dal capo dell'esecutivo, che presiederebbe anche la commissione sulla sicurezza Per Andrew Li tutto ciò è «inappropriato» e sarebbe «a detrimento dell'indipendenza della magistratura» perché pone il potere esecutivo al di sopra del potere giudiziario, invece che garantire a quest'ultimo l'indipendenza. In Cina la magistratura si dichiara sempre al servizio del Partito comunista cinese;
   finora, contro la legge si sono espressi l'Associazione degli avvocati, gruppi di pastori protestanti, l'associazione dei giornalisti di Hong Kong e 86 organizzazioni internazionali. Anche molti Governi hanno manifestato opposizione o perplessità;
   oltre alle critiche sull'indebolimento dell'indipendenza della magistratura e dello stato di diritto, si denuncia la pretesa della Cina di voler condannare violazioni alla legge che avvengono anche fuori delle frontiere di Hong Kong e della Cina. L'articolo 38 della legge afferma che cittadini, residenti permanenti e non permanenti di Hong Kong sono perseguibili per atti di «secessione, sovversione, terrorismo, collaborazione con forze straniere» che avvengono fuori del territorio e della Cina. E si è perseguibili se tali atti avvengono anche su una nave o su un aereo registrato ad Hong Kong. In pratica, ogni persona del pianeta può essere accusata;
   il Ministro taiwanese per gli affari cinese, Chen Ming-tong, ha commentato: «Mi chiedo se questo è il desiderio di un impero celeste, a cui tutta l'umanità deve essere legata. Questo non è più qualcosa che dovrebbe preoccupare solo Hong Kong, o Taiwan»;
   il 1o luglio 2020 l'Alto Rappresentante, Josep Borrell, a nome dell'Unione europea comunicava che «L'Unione europea ribadisce le sue gravi preoccupazioni per questa legge che è stata adottata senza alcuna significativa consultazione preliminare del Consiglio legislativo e della società civile di Hong Kong» e prosegue che «vi sono dubbi sulla conformità della nuova legge con la legge di base di Hong Kong e agli impegni internazionali della Cina. In linea con le assicurazioni fornite dalla Cina in passato, l'Unione europea ritiene essenziali i diritti e le libertà dei residenti di Hong Kong affinché siano completamente protetti, compresa la libertà di parola, di stampa e di pubblicazione, nonché la libertà di associazione, di assemblea, di processione e di dimostrazione. Le disposizioni dell'Alleanza internazionale in materia civile e politica, i diritti (ICCPR) sanciti dalla legislazione di Hong Kong devono continuare ad essere pienamente applicati. L'Unione europea è preoccupata per il fatto che la legge rischi di compromettere gravemente l'elevato grado di autonomia di Hong Kong e avere un effetto dannoso sull'indipendenza della magistratura e sullo stato di diritto. Entrambi questi principi rimangono essenziali per la costante stabilità e prosperità di Hong Kong e sono quindi di vitale interesse per l'Unione europea e per la Comunità internazionale. L'Unione europea esorta la Cina a evitare qualsiasi atto che metta in pericolo l'autonomia di Hong Kong in campo giuridico, anche in termini di diritti umani. L'Unione europea sta valutando le implicazioni di tale legge e continuerà a sollevare preoccupazioni nel suo dialogo con la Cina. Si continueranno a seguire da vicino gli sviluppi, anche nel contesto delle prossime elezioni del Consiglio legislativo del 6 settembre, che devono procedere come previsto e in un ambiente favorevole all'esercizio dei diritti e delle libertà democratiche come sancito dalla Legge fondamentale»;
   tanti attivisti pro-democrazia avevano chiesto di poter manifestare, la richiesta è stata respinta al mittente. Sono scesi comunque per strada, ma la protesta non autorizzata ha portato ai primi arresti in base alla nuova legge. Circa 4 mila agenti sono stati schierati nell'area più a rischio, Causeway Bay, e il primo arresto è stato un manifestante in possesso di una bandiera dell'indipendenza di Hong Kong, che per giunta indossava una maglietta con la scritta Free Hong Kong, come riporta Il Sole 24 Ore. La polizia ha usato spray al pepe per disperdere la folla; è finito in manette anche il legislatore dell'opposizione Andrew Wan. Gli arresti a Causeway Bay dall'introduzione della legge sono oltre 30 con addebiti che vanno dalla manifestazione illegale alla violazione della nuova legge sulla sicurezza nazionale, fino all'ostacolo al rispetto delle leggi e al possesso di armi offensive,

impegna il Governo:

1) ad assumere le iniziative necessarie per dare attuazione alla risoluzione del Parlamento europeo del 19 giugno 2020;
2) ad assumere iniziative per aderire all'impegno preso dall'Alto Rappresentante per la politica estera e la sicurezza comune dell'Unione europea in riferimento al rispetto degli accordi internazionali che garantiscono l'autonomia della Regione amministrativa speciale di Hong Kong in forza del principio condiviso di «un Paese, due sistemi»;
3) ad adoperarsi in sede europea affinché si adotti una posizione più ferma a sostegno del mantenimento dell'autonomia giuridica di Hong Kong e del rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali per i suoi cittadini e la sua società civile, in particolare in occasione del negoziato per un accordo di investimenti Unione europea-Cina;
4) a collaborare con le istituzioni e con i partner dell'Unione europea per garantire che i rapporti con la Repubblica popolare cinese siano improntati ai principi e ai valori fondanti sanciti dall'articolo 21 del Trattato sull'Unione europea, che stabilisce che l'azione dell'Unione europea sulla scena internazionale si fonda sui princìpi di democrazia, Stato di diritto, universalità e indivisibilità dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, rispetto della dignità umana, principi di uguaglianza e di solidarietà e rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale;
5) a valutare la possibilità di promuovere la designazione, in ambito Consiglio diritti umani, di un relatore speciale sulla situazione dei diritti umani a Hong Kong;
6) a considerare l'attuale situazione politica di Hong Kong nella valutazione delle domande di protezione internazionale presentate in Italia da quei cittadini;
7) a sollevare con le autorità cinesi, sia attraverso il canale bilaterale sia attraverso l'apposito canale del dialogo Unione europea-Cina sui diritti umani, i temi della tutela delle libertà di espressione e dei diritti civili e politici, in conformità con le norme e gli impegni internazionali in materia di diritti umani, che costituiscono un pilastro della nostra politica estera.
(1-00362)
(Ulteriore nuova formulazione) «Lupi, Molinari, Gelmini, Lollobrigida, Mollicone».


   La Camera,
   premesso che:
    dal 1997 Hong Kong è una regione amministrativa speciale cinese, fa parte della Cina, ma possiede un sistema amministrativo diverso, uno statuto particolare d'autonomia negoziato tra la Cina popolare ed il Regno Unito;
   non sono ancora cessate le ingerenze di Pechino nelle vicende politiche della regione amministrativa speciale e le operazioni repressive sono proseguite con fermi ed arresti di numerosi attivisti democratici;
   il 24 maggio 2020 contro la nuova legge sulla sicurezza voluta da Pechino si schiera un'altra prima grande manifestazione e la polizia spara gas lacrimogeni contro chi si è riunito per protestare arrestando circa 200 persone;
   il leader democratico Joshua Wong ha chiesto che l'Unione europea imponga sanzioni alla Cina ed inserisca clausole legate al rispetto dei diritti umani a Hong Kong nei trattati commerciali che sta concludendo con la Cina;
   inoltre, con riferimento al nostro Paese, Wong ha sottolineato come non sia «sicuro che la Cina rispetti i suoi impegni e le promesse fatte nell'ambito degli accordi commerciali»;
   il 27 maggio 2020 Mike Pompeo ha certificato di fronte al Congresso americano che l'alto grado di autonomia di Hong Kong non esiste più, dichiarazione che apre la strada a sanzioni nei confronti della Cina; il Regno Unito, gli Usa, l'Australia e il Canada si uniscono in una dichiarazione congiunta che denuncia la violazione dei diritti internazionali da parte della Cina, previsti dall'accordo sino-britannico (Sino-British Joint Declaration) firmato al tempo della restituzione della colonia;
   il 29 maggio 2020 l'Alto Rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza dell'Unione europea ha comunicato che «l'Unione europea esprime grave preoccupazione per le misure adottate dalla Cina il 28 maggio, che non sono conformi ai suoi impegni internazionali (...) e alla Legge fondamentale di Hong Kong. Ciò rischia di minare seriamente il principio ”One Country Two Systems” e l'alto grado di autonomia della Regione amministrativa speciale di Hong Kong»;
   il 30 giugno 2020 il Comitato permanente del Congresso nazionale cinese ha adottato la legge sulla sicurezza nazionale a Hong Kong e successivamente è stata promulgata a Hong Kong lo stesso giorno;
   la nuova legge sulla sicurezza che Pechino vuole imporre ad Hong Kong rischia di minacciare indipendenza della magistratura. A dirlo è l'ex primo giudice, Andrew Li Kwok-nang in un articolo e interviste pubblicati su diversi media locali;
   Andrew Li Kwok-nang sottolinea soprattutto il fatto che la nuova legge sulla sicurezza prevede un gruppo speciale di giudici per processi legati a crimini di sovversione, separatismo, terrorismo e collusione con potenze straniere ai danni di Hong Kong e della Cina. Tali giudici sarebbero selezionati dal capo dell'esecutivo, che presiederebbe anche la commissione sulla sicurezza Per Andrew Li tutto ciò è «inappropriato» e sarebbe «a detrimento dell'indipendenza della magistratura» perché pone il potere esecutivo al di sopra del potere giudiziario, invece che garantire a quest'ultimo l'indipendenza. In Cina la magistratura si dichiara sempre al servizio del Partito comunista cinese;
   finora, contro la legge si sono espressi l'Associazione degli avvocati, gruppi di pastori protestanti, l'associazione dei giornalisti di Hong Kong e 86 organizzazioni internazionali. Anche molti Governi hanno manifestato opposizione o perplessità;
   oltre alle critiche sull'indebolimento dell'indipendenza della magistratura e dello stato di diritto, si denuncia la pretesa della Cina di voler condannare violazioni alla legge che avvengono anche fuori delle frontiere di Hong Kong e della Cina. L'articolo 38 della legge afferma che cittadini, residenti permanenti e non permanenti di Hong Kong sono perseguibili per atti di «secessione, sovversione, terrorismo, collaborazione con forze straniere» che avvengono fuori del territorio e della Cina. E si è perseguibili se tali atti avvengono anche su una nave o su un aereo registrato ad Hong Kong. In pratica, ogni persona del pianeta può essere accusata;
   il Ministro taiwanese per gli affari cinese, Chen Ming-tong, ha commentato: «Mi chiedo se questo è il desiderio di un impero celeste, a cui tutta l'umanità deve essere legata. Questo non è più qualcosa che dovrebbe preoccupare solo Hong Kong, o Taiwan»;
   il 1o luglio 2020 l'Alto Rappresentante, Josep Borrell, a nome dell'Unione europea comunicava che «L'Unione europea ribadisce le sue gravi preoccupazioni per questa legge che è stata adottata senza alcuna significativa consultazione preliminare del Consiglio legislativo e della società civile di Hong Kong» e prosegue che «vi sono dubbi sulla conformità della nuova legge con la legge di base di Hong Kong e agli impegni internazionali della Cina. In linea con le assicurazioni fornite dalla Cina in passato, l'Unione europea ritiene essenziali i diritti e le libertà dei residenti di Hong Kong affinché siano completamente protetti, compresa la libertà di parola, di stampa e di pubblicazione, nonché la libertà di associazione, di assemblea, di processione e di dimostrazione. Le disposizioni dell'Alleanza internazionale in materia civile e politica, i diritti (ICCPR) sanciti dalla legislazione di Hong Kong devono continuare ad essere pienamente applicati. L'Unione europea è preoccupata per il fatto che la legge rischi di compromettere gravemente l'elevato grado di autonomia di Hong Kong e avere un effetto dannoso sull'indipendenza della magistratura e sullo stato di diritto. Entrambi questi principi rimangono essenziali per la costante stabilità e prosperità di Hong Kong e sono quindi di vitale interesse per l'Unione europea e per la Comunità internazionale. L'Unione europea esorta la Cina a evitare qualsiasi atto che metta in pericolo l'autonomia di Hong Kong in campo giuridico, anche in termini di diritti umani. L'Unione europea sta valutando le implicazioni di tale legge e continuerà a sollevare preoccupazioni nel suo dialogo con la Cina. Si continueranno a seguire da vicino gli sviluppi, anche nel contesto delle prossime elezioni del Consiglio legislativo del 6 settembre, che devono procedere come previsto e in un ambiente favorevole all'esercizio dei diritti e delle libertà democratiche come sancito dalla Legge fondamentale»;
   tanti attivisti pro-democrazia avevano chiesto di poter manifestare, la richiesta è stata respinta al mittente. Sono scesi comunque per strada, ma la protesta non autorizzata ha portato ai primi arresti in base alla nuova legge. Circa 4 mila agenti sono stati schierati nell'area più a rischio, Causeway Bay, e il primo arresto è stato un manifestante in possesso di una bandiera dell'indipendenza di Hong Kong, che per giunta indossava una maglietta con la scritta Free Hong Kong, come riporta Il Sole 24 Ore. La polizia ha usato spray al pepe per disperdere la folla; è finito in manette anche il legislatore dell'opposizione Andrew Wan. Gli arresti a Causeway Bay dall'introduzione della legge sono oltre 30 con addebiti che vanno dalla manifestazione illegale alla violazione della nuova legge sulla sicurezza nazionale, fino all'ostacolo al rispetto delle leggi e al possesso di armi offensive,

impegna il Governo:

1) ad assumere le iniziative necessarie per dare attuazione alla risoluzione del Parlamento europeo del 19 giugno 2020;
2) ad assumere iniziative in linea con le dichiarazioni dell'Alto Rappresentante per la politica estera e la sicurezza comune dell'Unione europea in riferimento al rispetto degli accordi internazionali che garantiscono l'autonomia della Regione amministrativa speciale di Hong Kong in forza del principio condiviso di «un Paese, due sistemi»;
3) ad adoperarsi in sede europea affinché si adotti una posizione più ferma a sostegno del mantenimento dell'autonomia giuridica di Hong Kong e del rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali per i suoi cittadini e la sua società civile, in particolare in occasione del negoziato per un accordo di investimenti Unione europea-Cina;
4) a collaborare con le istituzioni e con i partner dell'Unione europea per garantire che i rapporti con la Repubblica popolare cinese siano improntati ai principi e ai valori fondanti sanciti dall'articolo 21 del Trattato sull'Unione europea, che stabilisce che l'azione dell'Unione europea sulla scena internazionale si fonda sui princìpi di democrazia, Stato di diritto, universalità e indivisibilità dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, rispetto della dignità umana, principi di uguaglianza e di solidarietà e rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale;
5) a valutare la possibilità di promuovere la designazione, in ambito Consiglio diritti umani, di un relatore speciale sulla situazione dei diritti umani a Hong Kong;
6) a considerare l'attuale situazione politica di Hong Kong nella valutazione delle domande di protezione internazionale presentate in Italia da quei cittadini;
7) a sollevare con le autorità cinesi, sia attraverso il canale bilaterale sia attraverso l'apposito canale del dialogo Unione europea-Cina sui diritti umani, i temi della tutela delle libertà di espressione e dei diritti civili e politici, in conformità con le norme e gli impegni internazionali in materia di diritti umani, che costituiscono un pilastro della nostra politica estera.
(1-00362)
(Ulteriore nuova formulazione – Testo modificato nel corso della seduta) «Lupi, Molinari, Gelmini, Lollobrigida, Mollicone».


   La Camera,
   premesso che:
    la Dichiarazione congiunta sino-britannica del 1984 e la Legge fondamentale del 1990 della Regione amministrativa speciale di Hong Kong stabiliscono che Hong Kong manterrà l'autonomia e l'indipendenza del potere esecutivo, legislativo e giudiziario, nonché i diritti e le libertà fondamentali, tra cui la libertà di espressione, di riunione, di associazione e di stampa, per cinquanta anni dopo il trasferimento della sovranità;
    la Legge fondamentale della Regione amministrativa speciale di Hong Kong prevede disposizioni che garantiscono la sua autonomia per quanto riguarda il mantenimento della sicurezza e dell'ordine e la promulgazione di leggi su qualsiasi atto di tradimento, secessione, sedizione, sovversione contro il governo popolare centrale;
    sia la Dichiarazione congiunta sia la Legge fondamentale sanciscono il principio «un Paese, due sistemi» concordato tra la Cina e il Regno Unito;
    tra il 2019 e il 2020 a Hong Kong si sono svolte numerose manifestazioni di massa con grande partecipazione di ampie fasce della popolazione, intese a esercitare il diritto di riunione e di protesta per difendere l'autonomia della Regione amministrativa speciale di Hong Kong; sono seguiti diversi cicli di repressione che hanno comportato l'arresto di centinaia di attivisti ed esponenti dei gruppi di opposizione;
    nel corso di una marcata ripresa delle manifestazioni, il 28 maggio 2020 l'Assemblea nazionale del popolo cinese ha adottato una risoluzione che autorizza il Comitato permanente dell'Assemblea nazionale del popolo cinese ad adottare leggi contro il separatismo, la sovversione del potere dello Stato, il terrorismo e le ingerenze straniere a Hong Kong e che cita anche altre misure da adottare, tra cui l'educazione alla sicurezza nazionale, l'istituzione di organi di sicurezza nazionale del governo popolare centrale a Hong Kong e la rendicontazione periodica da parte del capo dell'esecutivo al governo popolare centrale sui risultati ottenuti da Hong Kong riguardo al suo dovere di garantire la sicurezza nazionale;
    il 30 giugno 2020 il Comitato permanente dell'Assemblea nazionale della Repubblica popolare cinese ha approvato in via definitiva la legge sulla sicurezza nazionale per Hong Kong che mira a «impedire, fermare e punire ogni atto o attività che metta in pericolo la sicurezza nazionale, come separatismo, sovversione del potere dello Stato, terrorismo o attività di forze straniere che interferiscono negli affari di Hong Kong»;
    a poche ore dall'approvazione della legge l'attivista di Hong Kong, Joshua Wong, e altri attivisti, come Nathan Law e Agnes Chow, si sono dimessi dal partito Demosisto, fondato come movimento politico pro-democrazia dai leader della «Rivoluzione degli ombrelli» nell'aprile 2016;
    il 1o luglio 2020 migliaia di manifestanti sono scesi in piazza a Hong Kong per celebrare il 23esimo anniversario della fine del colonialismo britannico, sfidando le forze di polizia e la nuova legge sulla sicurezza nazionale, entrata in vigore dopo l'approvazione da parte del Parlamento cinese. Almeno 70 manifestanti sono stati arrestati in mattinata, due dei quali con l'accusa di avere violato la nuova normativa;
    la Presidente della Commissione europea ha definito la Cina un «competitore sistemico» con cui avere relazioni sulla base dei valori su cui è fondata l'Unione europea;
    in esito al 22o vertice Unione europea-Cina del 22 giugno 2020, in una dichiarazione congiunta, il Presidente del Consiglio europeo, Michel, e la Presidente della Commissione europea, von der Leyen, pur rimarcando che per l'Europa, senza la Cina, sarebbe difficile affrontare molte delle grandi sfide globali su cui è chiamata a confrontarsi, a partire dal cambiamento climatico e dalle sfide legate allo sviluppo del continente africano, hanno ribadito le gravi preoccupazioni dell'Unione europea per le misure adottate da Pechino per imporre la legislazione sulla sicurezza nazionale;
    posizioni analoghe erano già state espresse in una dichiarazione congiunta del 17 giugno 2020 dei Ministri degli esteri dei Paesi del G7 e dell'Alto Rappresentante per la politica estera dell'Unione europea, Borrell, che hanno invitato il Governo cinese a riconsiderare la propria decisione;
    in una dichiarazione ufficiale del 1o luglio 2020 l'Alto Rappresentante Borrell, a nome dell'Unione europea, ha ribadito le gravi preoccupazioni per l'introduzione della legge, adottata senza alcuna consultazione preventiva significativa del Consiglio legislativo e della società civile di Hong Kong; nella dichiarazione si sottolinea che l'Unione europea ritiene essenziale che i diritti e le libertà esistenti dei residenti di Hong Kong siano pienamente tutelati e che la legge rischia di compromettere gravemente l'elevato grado di autonomia di Hong Kong e di avere un effetto dannoso sull'indipendenza della magistratura e sullo Stato di diritto; in tale contesto, l'Unione europea continuerà a seguire da vicino gli sviluppi, anche nel contesto delle imminenti elezioni del Consiglio legislativo di Hong Kong, previste per il 6 settembre 2020, che devono procedere come previsto e in un ambiente favorevole all'esercizio dei diritti e delle libertà democratici sanciti dalla Legge fondamentale;
    gli avvenimenti sopra citati si inseriscono in un quadro più teso di relazioni internazionali nel quadrante asiatico: il Giappone ha annunciato ricadute significative sui piani per una visita di Stato del Presidente cinese Xi Jinping a Tokyo, con probabile negativa ripercussione sul rilancio delle relazioni bilaterali tra Tokyo e Pechino, che sarebbe dovuto avvenire con la firma di una dichiarazione congiunta proprio in occasione della visita di Xi;
    si moltiplicano nel Mar cinese meridionale massicce esercitazioni militari sia cinesi che statunitensi, come quelle di cinque giorni iniziate il 1o luglio 2020 dai cinesi al largo delle isole Paracelso, cui segue l'annuncio che la Marina degli Stati Uniti invierà nella regione le portaerei a propulsione nucleare Uss Nimitz e Uss Ronald Reagan, nonché altre navi da guerra;
    il Regno Unito ha già annunciato di volere porre la questione al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;
    nel rispetto della politica di «un'unica Cina», la protezione e la promozione dei diritti umani rappresentano per l'Italia una priorità consolidata e, soprattutto, un'azione costante in ogni ambito della politica estera, con un approccio fondato su universalità, indivisibilità, inalienabilità e interdipendenza dei diritti umani, che devono essere riconosciuti e garantiti a tutti gli esseri umani, senza distinzioni;
    si richiama la risoluzione approvata il 3 dicembre 2019 che impegnava il Governo italiano, tra l'altro, ad assumere iniziative per conformarsi alla risoluzione del Parlamento europeo del 18 luglio 2019 e a sostenere, nelle sedi internazionali opportune, l'avvio di un'immediata indagine conoscitiva per verificare la violazione dei diritti umani commessi durante il periodo delle manifestazioni e ad assumere iniziative volte a sostenere, insieme all'Unione europea, la richiesta di rilascio dei manifestanti arrestati durante le proteste;
    si richiama, altresì, la risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione ad Hong Kong, approvata a larghissima maggioranza (565 voti favorevoli, 34 contrari, 52 astensioni), con l'unanimità degli parlamentari europei italiani, il 19 giugno 2020,

impegna il Governo:

1) ad assumere le iniziative necessarie per dare attuazione alla risoluzione del Parlamento europeo del 19 giugno 2020;

2) ad assumere iniziative per aderire all'impegno preso dall'Alto Rappresentante per la politica estera e la sicurezza comune dell'Unione europea in riferimento al rispetto degli accordi internazionali che garantiscono l'autonomia della Regione amministrativa speciale di Hong Kong in forza del principio condiviso di «un Paese, due sistemi»;

3) ad adoperarsi in sede europea affinché si adotti una posizione più ferma a sostegno del mantenimento dell'autonomia giuridica di Hong Kong e del rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali per i suoi cittadini e la sua società civile, in particolare in occasione del negoziato per un accordo di investimenti Unione europea-Cina;

4) a collaborare con le istituzioni e con i partner dell'Unione europea per garantire che i rapporti con la Repubblica popolare cinese siano improntati ai principi e ai valori fondanti sanciti dall'articolo 21 del Trattato sull'Unione europea, che stabilisce che l'azione dell'Unione europea sulla scena internazionale si fonda sui princìpi di democrazia, Stato di diritto, universalità e indivisibilità dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, rispetto della dignità umana, principi di uguaglianza e di solidarietà e rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale;

5) a valutare la possibilità di promuovere la designazione, in ambito Consiglio diritti umani, di un relatore speciale sulla situazione dei diritti umani a Hong Kong;

6) a considerare l'attuale situazione politica di Hong Kong nella valutazione delle domande di protezione internazionale presentate in Italia da quei cittadini;

7) a sollevare con le autorità cinesi, sia attraverso il canale bilaterale sia attraverso l'apposito canale del dialogo Unione europea-Cina sui diritti umani, i temi della tutela delle libertà di espressione e dei diritti civili e politici, in conformità con le norme e gli impegni internazionali in materia di diritti umani, che costituiscono un pilastro della nostra politica estera.
(1-00366) «Quartapelle Procopio, Cabras, Migliore, Palazzotto, Enrico Borghi, Ehm, Fassino, Romaniello, Andrea Romano, Sensi, Suriano, Ungaro, La Marca, Schirò».


   La Camera,
   premesso che:
    la Dichiarazione congiunta sino-britannica del 1984 e la Legge fondamentale del 1990 della Regione amministrativa speciale di Hong Kong stabiliscono che Hong Kong manterrà l'autonomia e l'indipendenza del potere esecutivo, legislativo e giudiziario, nonché i diritti e le libertà fondamentali, tra cui la libertà di espressione, di riunione, di associazione e di stampa, per cinquanta anni dopo il trasferimento della sovranità;
    la Legge fondamentale della Regione amministrativa speciale di Hong Kong prevede disposizioni che garantiscono la sua autonomia per quanto riguarda il mantenimento della sicurezza e dell'ordine e la promulgazione di leggi su qualsiasi atto di tradimento, secessione, sedizione, sovversione contro il governo popolare centrale;
    sia la Dichiarazione congiunta sia la Legge fondamentale sanciscono il principio «un Paese, due sistemi» concordato tra la Cina e il Regno Unito;
    tra il 2019 e il 2020 a Hong Kong si sono svolte numerose manifestazioni di massa con grande partecipazione di ampie fasce della popolazione, intese a esercitare il diritto di riunione e di protesta per difendere l'autonomia della Regione amministrativa speciale di Hong Kong; sono seguiti diversi cicli di repressione che hanno comportato l'arresto di centinaia di attivisti ed esponenti dei gruppi di opposizione;
    nel corso di una marcata ripresa delle manifestazioni, il 28 maggio 2020 l'Assemblea nazionale del popolo cinese ha adottato una risoluzione che autorizza il Comitato permanente dell'Assemblea nazionale del popolo cinese ad adottare leggi contro il separatismo, la sovversione del potere dello Stato, il terrorismo e le ingerenze straniere a Hong Kong e che cita anche altre misure da adottare, tra cui l'educazione alla sicurezza nazionale, l'istituzione di organi di sicurezza nazionale del governo popolare centrale a Hong Kong e la rendicontazione periodica da parte del capo dell'esecutivo al governo popolare centrale sui risultati ottenuti da Hong Kong riguardo al suo dovere di garantire la sicurezza nazionale;
    il 30 giugno 2020 il Comitato permanente dell'Assemblea nazionale della Repubblica popolare cinese ha approvato in via definitiva la legge sulla sicurezza nazionale per Hong Kong che mira a «impedire, fermare e punire ogni atto o attività che metta in pericolo la sicurezza nazionale, come separatismo, sovversione del potere dello Stato, terrorismo o attività di forze straniere che interferiscono negli affari di Hong Kong»;
    a poche ore dall'approvazione della legge l'attivista di Hong Kong, Joshua Wong, e altri attivisti, come Nathan Law e Agnes Chow, si sono dimessi dal partito Demosisto, fondato come movimento politico pro-democrazia dai leader della «Rivoluzione degli ombrelli» nell'aprile 2016;
    il 1o luglio 2020 migliaia di manifestanti sono scesi in piazza a Hong Kong per celebrare il 23esimo anniversario della fine del colonialismo britannico, sfidando le forze di polizia e la nuova legge sulla sicurezza nazionale, entrata in vigore dopo l'approvazione da parte del Parlamento cinese. Almeno 70 manifestanti sono stati arrestati in mattinata, due dei quali con l'accusa di avere violato la nuova normativa;
    la Presidente della Commissione europea ha definito la Cina un «competitore sistemico» con cui avere relazioni sulla base dei valori su cui è fondata l'Unione europea;
    in esito al 22o vertice Unione europea-Cina del 22 giugno 2020, in una dichiarazione congiunta, il Presidente del Consiglio europeo, Michel, e la Presidente della Commissione europea, von der Leyen, pur rimarcando che per l'Europa, senza la Cina, sarebbe difficile affrontare molte delle grandi sfide globali su cui è chiamata a confrontarsi, a partire dal cambiamento climatico e dalle sfide legate allo sviluppo del continente africano, hanno ribadito le gravi preoccupazioni dell'Unione europea per le misure adottate da Pechino per imporre la legislazione sulla sicurezza nazionale;
    posizioni analoghe erano già state espresse in una dichiarazione congiunta del 17 giugno 2020 dei Ministri degli esteri dei Paesi del G7 e dell'Alto Rappresentante per la politica estera dell'Unione europea, Borrell, che hanno invitato il Governo cinese a riconsiderare la propria decisione;
    in una dichiarazione ufficiale del 1o luglio 2020 l'Alto Rappresentante Borrell, a nome dell'Unione europea, ha ribadito le gravi preoccupazioni per l'introduzione della legge, adottata senza alcuna consultazione preventiva significativa del Consiglio legislativo e della società civile di Hong Kong; nella dichiarazione si sottolinea che l'Unione europea ritiene essenziale che i diritti e le libertà esistenti dei residenti di Hong Kong siano pienamente tutelati e che la legge rischia di compromettere gravemente l'elevato grado di autonomia di Hong Kong e di avere un effetto dannoso sull'indipendenza della magistratura e sullo Stato di diritto; in tale contesto, l'Unione europea continuerà a seguire da vicino gli sviluppi, anche nel contesto delle imminenti elezioni del Consiglio legislativo di Hong Kong, previste per il 6 settembre 2020, che devono procedere come previsto e in un ambiente favorevole all'esercizio dei diritti e delle libertà democratici sanciti dalla Legge fondamentale;
    gli avvenimenti sopra citati si inseriscono in un quadro più teso di relazioni internazionali nel quadrante asiatico: il Giappone ha annunciato ricadute significative sui piani per una visita di Stato del Presidente cinese Xi Jinping a Tokyo, con probabile negativa ripercussione sul rilancio delle relazioni bilaterali tra Tokyo e Pechino, che sarebbe dovuto avvenire con la firma di una dichiarazione congiunta proprio in occasione della visita di Xi;
    si moltiplicano nel Mar cinese meridionale massicce esercitazioni militari sia cinesi che statunitensi, come quelle di cinque giorni iniziate il 1o luglio 2020 dai cinesi al largo delle isole Paracelso, cui segue l'annuncio che la Marina degli Stati Uniti invierà nella regione le portaerei a propulsione nucleare Uss Nimitz e Uss Ronald Reagan, nonché altre navi da guerra;
    il Regno Unito ha già annunciato di volere porre la questione al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;
    nel rispetto della politica di «un'unica Cina», la protezione e la promozione dei diritti umani rappresentano per l'Italia una priorità consolidata e, soprattutto, un'azione costante in ogni ambito della politica estera, con un approccio fondato su universalità, indivisibilità, inalienabilità e interdipendenza dei diritti umani, che devono essere riconosciuti e garantiti a tutti gli esseri umani, senza distinzioni;
    si richiama la risoluzione approvata il 3 dicembre 2019 che impegnava il Governo italiano, tra l'altro, ad assumere iniziative per conformarsi alla risoluzione del Parlamento europeo del 18 luglio 2019 e a sostenere, nelle sedi internazionali opportune, l'avvio di un'immediata indagine conoscitiva per verificare la violazione dei diritti umani commessi durante il periodo delle manifestazioni e ad assumere iniziative volte a sostenere, insieme all'Unione europea, la richiesta di rilascio dei manifestanti arrestati durante le proteste;
    si richiama, altresì, la risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione ad Hong Kong, approvata a larghissima maggioranza (565 voti favorevoli, 34 contrari, 52 astensioni), con l'unanimità degli parlamentari europei italiani, il 19 giugno 2020,

impegna il Governo:

1) ad assumere le iniziative necessarie per dare attuazione alla risoluzione del Parlamento europeo del 19 giugno 2020;

2) ad assumere iniziative in linea con le dichiarazioni dell'Alto Rappresentante per la politica estera e la sicurezza comune dell'Unione europea in riferimento al rispetto degli accordi internazionali che garantiscono l'autonomia della Regione amministrativa speciale di Hong Kong in forza del principio condiviso di «un Paese, due sistemi»;

3) ad adoperarsi in sede europea affinché si adotti una posizione più ferma a sostegno del mantenimento dell'autonomia giuridica di Hong Kong e del rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali per i suoi cittadini e la sua società civile, in particolare in occasione del negoziato per un accordo di investimenti Unione europea-Cina;

4) a collaborare con le istituzioni e con i partner dell'Unione europea per garantire che i rapporti con la Repubblica popolare cinese siano improntati ai principi e ai valori fondanti sanciti dall'articolo 21 del Trattato sull'Unione europea, che stabilisce che l'azione dell'Unione europea sulla scena internazionale si fonda sui princìpi di democrazia, Stato di diritto, universalità e indivisibilità dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, rispetto della dignità umana, principi di uguaglianza e di solidarietà e rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale;

5) a valutare la possibilità di promuovere la designazione, in ambito Consiglio diritti umani, di un relatore speciale sulla situazione dei diritti umani a Hong Kong;

6) a considerare l'attuale situazione politica di Hong Kong nella valutazione delle domande di protezione internazionale presentate in Italia da quei cittadini;

7) a sollevare con le autorità cinesi, sia attraverso il canale bilaterale sia attraverso l'apposito canale del dialogo Unione europea-Cina sui diritti umani, i temi della tutela delle libertà di espressione e dei diritti civili e politici, in conformità con le norme e gli impegni internazionali in materia di diritti umani, che costituiscono un pilastro della nostra politica estera.
(1-00366)
(Testo modificato nel corso della seduta) «Quartapelle Procopio, Cabras, Migliore, Palazzotto, Enrico Borghi, Ehm, Fassino, Romaniello, Andrea Romano, Sensi, Suriano, Ungaro, La Marca, Schirò».