Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Resoconto dell'Assemblea

Vai all'elenco delle sedute

XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 22 luglio 2020

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 22 luglio 2020.

  Ascani, Azzolina, Battelli, Benvenuto, Boccia, Bonafede, Claudio Borghi, Boschi, Brescia, Buffagni, Businarolo, Cancelleri, Carbonaro, Carfagna, Castelli, Cirielli, Colletti, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, De Menech, De Micheli, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Fantuz, Ferraresi, Gregorio Fontana, Fraccaro, Franceschini, Frusone, Gallinella, Gallo, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giacomoni, Giorgis, Grande, Grimoldi, Gualtieri, Guerini, Invernizzi, Iovino, L'Abbate, Liuni, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Maggioni, Mammì, Mauri, Molinari, Morani, Morassut, Morelli, Orrico, Palmisano, Parolo, Rampelli, Rizzo, Rosato, Ruocco, Saltamartini, Scalfarotto, Schullian, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora, Spadoni, Speranza, Tasso, Tofalo, Tomasi, Trano, Traversi, Vignaroli, Villarosa, Raffaele Volpi, Zoffili.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Ascani, Azzolina, Battelli, Benvenuto, Boccia, Bonafede, Claudio Borghi, Boschi, Brescia, Buffagni, Businarolo, Cancelleri, Carbonaro, Carfagna, Castelli, Cirielli, Colletti, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, De Menech, De Micheli, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Fantuz, Ferraresi, Gregorio Fontana, Fraccaro, Franceschini, Frusone, Gallinella, Gallo, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giacomoni, Giorgis, Grande, Grimoldi, Gualtieri, Guerini, Invernizzi, Iovino, L'Abbate, Liuni, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Maggioni, Mammì, Mauri, Molinari, Morani, Morassut, Morelli, Orrico, Palmisano, Parolo, Rampelli, Rizzo, Rosato, Ruocco, Saltamartini, Scalfarotto, Schullian, Scoma, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora, Spadoni, Speranza, Stumpo, Tasso, Tofalo, Tomasi, Trano, Traversi, Vignaroli, Villarosa, Raffaele Volpi, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 21 luglio 2020 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa della deputata:
   ELVIRA SAVINO: «Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, concernente il regime tributario speciale per lavoratori impatriati» (2602).

  Sarà stampata e distribuita.

Modifica del titolo di proposte di legge.

  La proposta di legge n. 2593, d'iniziativa dei deputati Gusmeroli ed altri, ha assunto il seguente titolo: «Disposizioni in materia di utilizzazione dei crediti d'imposta compensabili per i pagamenti tra privati».

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   VI Commissione (Finanze):
  GUSMEROLI ed altri: «Disposizioni in materia di utilizzazione dei crediti d'imposta compensabili per i pagamenti tra privati» (2593) Parere delle Commissioni I, V e XIV.

   XII Commissione (Affari sociali):
  «Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia» (2561) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), VIII, X, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dal Ministero dell'interno.

  Il Ministero dell'interno, con lettera dell'8 luglio 2020, ha trasmesso le note relative all'attuazione data ai seguenti ordini del giorno, accolti dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 23 dicembre 2019: TASSO n. 9/2305/9, concernente l'opportunità di integrare i criteri di ripartizione del contributo a favore degli enti locali, di cui al comma 889 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 e, per la parte di propria competenza, PAROLO ed altri n. 9/2305/172, sulla ripartizione, con criteri di premialità nei confronti dei comuni montani, dei fondi previsti in tema di messa in sicurezza degli edifici e del territorio e di rigenerazione urbana; RUFFINO ed altri n. 9/2305/406, concernente iniziative volte a sopperire alla carenza di segretari comunali.
  Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali) competente per materia.

Trasmissione dal Ministro per i rapporti con il Parlamento.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 13 luglio 2020, ha trasmesso il parere reso dalla Conferenza unificata, nella seduta del 9 luglio 2020, sul disegno di legge recante «Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia» (atto Camera n. 2561).

  Questo parere è trasmesso alla XII Commissione (Affari sociali).

Trasmissione dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

  Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera del 20 luglio 2020, ha trasmesso la nota relativa all'attuazione data agli ordini del giorno MASCHIO ed altri n. 9/2242/68 e VARCHI ed altri n. 9/2242/69, accolti dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 18 novembre 2019, concernenti il trasferimento di personale dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale a seguito del passaggio di competenze in materia di definizione delle strategie della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione del sistema Paese.
  La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri) competente per materia.

Annunzio di risoluzioni del Parlamento europeo.

  Il Parlamento europeo ha trasmesso le seguenti risoluzioni e raccomandazione, approvate nella tornata del 17-19 giugno 2020, che sono assegnate, ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), se non già assegnate alle stesse in sede primaria:
   Risoluzione legislativa relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (Doc. XII, n. 651) – alle Commissioni riunite VI (Finanze) e VIII (Ambiente);
   Risoluzione legislativa relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 862/2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale (Doc. XII, n. 652) – alla I Commissione (Affari costituzionali);
   Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) 2019/876 per quanto riguarda gli adeguamenti in risposta alla pandemia di Covid-19 (Doc. XII, n. 653) – alla VI Commissione (Finanze);
   Risoluzione legislativa sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2011/16/UE per affrontare l'urgente necessità di rinviare determinati termini per la comunicazione e lo scambio di informazioni nel settore fiscale a causa della pandemia di Covid-19 (Doc. XII, n. 654) – alla VI Commissione (Finanze);
   Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire un sostegno temporaneo eccezionale nell'ambito del FEASR in risposta alla pandemia di Covid-19 (Doc. XII, n. 655) – alla XIII Commissione (Agricoltura);
   Risoluzione legislativa concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde (2019-2024) (Doc. XII, n. 656) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione non legislativa sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde (2019-2024) (Doc. XII, n. 657) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione legislativa concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (2019-2024) (Doc. XII, n. 658) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione non legislativa recante una proposta di risoluzione non legislativa sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (2019-2024) (Doc. XII, n. 659) - alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione legislativa concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe e la Comunità europea (Doc. XII, n. 660) - alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione legislativa concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera nel quadro dei negoziati ai sensi dell'articolo XXVIII del GATT 1994 sulla modifica delle concessioni della Svizzera all'OMC per quanto riguarda le carni insaporite (Doc. XII, n. 661) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione sui fondi supplementari per la ricerca biomedica sull'encefalomielite mialgica (Doc. XII, n. 662) – alla XII Commissione (Affari sociali);
   Risoluzione concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 3/2020 dell'Unione europea per l'esercizio 2020 che iscrive l'eccedenza dell'esercizio 2019 (Doc. XII, n. 663) - alla V Commissione (Bilancio);
   Risoluzione concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 4/2020 dell'Unione europea per l'esercizio 2020 che accompagna la proposta di mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza al Portogallo, alla Spagna, all'Italia e all'Austria (Doc. XII, n. 664) – alla VIII Commissione (Ambiente);
   Risoluzione legislativa concernente il progetto di decisione del Consiglio concernente la conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica di Moldova (Doc. XII, n. 665) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione legislativa concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, del protocollo che modifica l'accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica di Moldova per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (Doc. XII, n. 666) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione legislativa concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo che modifica l'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall'altro lato, per tenere conto dell'adesione all'Unione europea della Repubblica di Bulgaria e della Romania (Doc. XII, n. 667) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione legislativa concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altro (Doc. XII, n. 668) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione legislativa concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo sulla sicurezza dell'aviazione civile tra l'Unione europea e il governo della Repubblica popolare cinese (Doc. XII, n. 669) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione legislativa concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione a nome dell'Unione dell'accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Georgia, dall'altro (Doc. XII, n. 670) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione legislativa sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e lo Stato di Israele, dall'altro (Doc. XII, n. 671) - alla III Commissione (Affari esteri);
   Raccomandazione per i negoziati su un nuovo partenariato con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Doc. XII, n. 672) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione sulla strategia europea sulla disabilità post-2020 (Doc. XII, n. 673) – alla XII Commissione (Affari sociali);
   Risoluzione sulla politica di concorrenza – relazione annuale 2019 (Doc. XII, n. 674) – alla X Commissione (Attività produttive);
   Risoluzione sull'Unione bancaria – relazione annuale 2019 (Doc. XII, n. 675) – alla VI Commissione (Finanze);
   Risoluzione sulle proteste contro il razzismo a seguito della morte di George Floyd (Doc. XII, n. 676) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione sulla situazione nello spazio Schengen in seguito alla pandemia di Covid-19 (Doc. XII, n. 677) – alla I Commissione (Affari costituzionali).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 21 luglio 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Con la predetta comunicazione, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa agli «impegni sulla fiducia nelle statistiche» degli Stati membri, in conformità al regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009 (COM(2020) 278 final);
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la procedura di disimpegno (COM(2020) 309 final);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Attività dell'Unione europea in materia di ricerca e sviluppo tecnologico e monitoraggio di «Orizzonte 2020» nel 2019 (COM(2020) 316 final);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul rispetto da parte dell'Autorità bancaria europea dei requisiti relativi all'ubicazione della sua sede (COM(2020) 317 final);
   Proposta di decisione del Consiglio recante modifica della decisione 2003/76/CE che stabilisce le disposizioni necessarie all'attuazione del protocollo, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea, relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al fondo di ricerca carbone e acciaio (COM(2020) 319 final);
   Proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 2008/376/CE relativa all'adozione del programma di ricerca del Fondo di ricerca carbone e acciaio e agli orientamenti tecnici pluriennali per tale programma (COM(2020) 320 final).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

PROPOSTA DI LEGGE: CORDA ED ALTRI: NORME SULL'ESERCIZIO DELLA LIBERTÀ SINDACALE DEL PERSONALE DELLE FORZE ARMATE E DEI CORPI DI POLIZIA A ORDINAMENTO MILITARE, NONCHÉ DELEGA AL GOVERNO PER IL COORDINAMENTO NORMATIVO (A.C. 875-A/R)* E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: MARIA TRIPODI ED ALTRI; PAGANI ED ALTRI; FERRARI ED ALTRI (A.C. 1060-1702-2330)

A.C. 875-A/R – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  All'articolo 9, apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 15, secondo periodo, dopo le parole: Lo schema di decreto legislativo aggiungere le seguenti: , corredato di relazione tecnica,;
   dopo il comma 16, aggiungere il seguente: 16-bis. Dall'attuazione della delega di cui al comma 14 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  All'articolo 16, apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 2, sostituire le parole: sono sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari con le seguenti:, corredati di relazione tecnica, sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;
   dopo il comma 5, aggiungere il seguente: 5-bis. Dall'attuazione della presente delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  All'articolo 18, apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 1, sopprimere le parole: senza oneri per la finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;
   al comma 2, sopprimere le parole: senza oneri per la finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;
   al comma 3, lettera a), sopprimere le parole da: L'incarico di presidente fino alla fine della medesima lettera;

  (*) All'esito dell'esame in Assemblea è stata approvata, ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del Regolamento, una correzione di forma che ha modificato il titolo in: «Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo».

   dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Le amministrazioni interessate provvedono all'istituzione e al funzionamento delle commissioni di cui ai commi 1 e 2 nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai rispettivi componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente: Art. 19-bis. (Clausola di invarianza finanziaria). 1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 3.1, 11.210 e 15.2 e sull'articolo aggiuntivo 14.0212, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo.

A.C. 875-A/R – Articolo 1

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Diritto di associazione sindacale)

  1. Il comma 2 dell'articolo 1475 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituito dal seguente:
  « 2. In deroga al comma 1, i militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale per singola Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare o interforze».

  2. Il diritto di libera organizzazione sindacale, di cui all'articolo 39 della Costituzione, è esercitato dagli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare, con esclusione del personale della riserva e in congedo, nel rispetto dei doveri e dei princìpi previsti dall'articolo 52 della Costituzione.
  3. Gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare non possono aderire ad associazioni professionali a carattere sindacale diverse da quelle costituite ai sensi dell'articolo 1475, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come sostituito dal comma 1 del presente articolo.
  4. Gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare possono aderire a una sola associazione professionale a carattere sindacale tra militari.
  5. L'adesione alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari è libera, volontaria e individuale.
  6. Non possono aderire alle associazioni di cui alla presente legge gli allievi delle scuole militari e delle accademie militari.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.
(Diritto di associazione sindacale)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Diritto di associazione sindacale)

  1. Ai componenti delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare è riconosciuto il diritto di associazione sindacale.
  2. I soggetti di cui al comma 1 possono costituire associazioni professionali di carattere sindacale, suddivise per Forza Armata, nel rispetto dei principi, alle condizioni e nei limiti di cui alla presente legge.
  3. L'iscrizione ai sindacati militari è consentita anche al personale in congedo, tuttavia a quest'ultimo è fatto divieto di ricoprire incarichi direttivi.
  4. Le cariche rappresentative e direttive delle organizzazioni sindacali possono essere ricoperte esclusivamente da personale in attività di servizio.
  5. La Repubblica riconosce alle associazioni sindacali a livello nazionale il ruolo di parte sociale.
1. 210. Deidda, Ferro, Galantino.

  Al comma 1, capoverso, comma 2, sostituire la parola: Forza di polizia con la seguente: corpo di polizia.

  Conseguentemente,
   al medesimo articolo, commi 2, 3 e 4, sostituire le parole: alle Forze di polizia con le seguenti: ai corpi di polizia;
   all'articolo 2, sostituire le parole: delle Forze di polizia con le seguenti: dei corpi di polizia;
   all'articolo 4, comma 1,
    alle lettere a), b) e c), sostituire le parole: alle Forze di polizia con le seguenti: ai corpi di polizia;
    alla lettera e), sostituire le parole: la Forza di polizia con le seguenti: il corpo di polizia;
   all'articolo 5, sostituire le parole: delle Forze di polizia con le seguenti: dei corpi di polizia;
   all'articolo 8, sostituire le parole: nelle Forze di polizia con le seguenti: nei corpi di polizia;
   all'articolo 9,
    al comma 3, sostituire le parole: Forza di polizia con le seguenti: corpo di polizia;
    ai commi 5 e 6, sostituire le parole: alla Forza di polizia con le seguenti: al corpo di polizia;
    al comma 12, sostituire le parole: delle Forze di polizia con le seguenti: dei corpi di polizia;
   all'articolo 11, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: Forze di polizia con le seguenti: corpi di polizia;
   all'articolo 12, sostituire le parole: Forza di polizia con le seguenti: corpo di polizia;
   all'articolo 13,
    sostituire, ovunque ricorrano, le parole: Forze di polizia con le seguenti: corpi di polizia;
    sostituire, ovunque ricorrano, le parole: Forza di polizia con le seguenti: corpo di polizia;
   all'articolo 14, lettera d) sostituire le parole: alle Forze di polizia con le seguenti: ai corpi di polizia;
   all'articolo 16, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: Forza di polizia con le seguenti: corpo di polizia;
   all'articolo 17, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: Forza di polizia con le seguenti: corpo di polizia;
   all'articolo 18,
    al comma 2, sostituire le parole: Forze di polizia con le seguenti: corpi di polizia;
    al comma 3, lettera b), sostituire, le parole: Forza di polizia con le seguenti: corpo di polizia.
1. 200. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello.

  Al comma 2, sopprimere le parole: con esclusione del personale della riserva e in congedo.
1. 5. Deidda, Ferro, Galantino.

  Al comma 2, dopo le parole: con esclusione del personale della riserva e in congedo aggiungere la seguente: assoluto.
1. 201. Ermellino.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. L'iscrizione ai sindacati militari è consentita anche al personale in congedo, tuttavia a quest'ultimo è fatto divieto di ricoprire incarichi direttivi.

  6-ter. Le cariche rappresentative e direttive delle organizzazioni sindacali possono essere ricoperte esclusivamente da personale in attività di servizio.
  6-quater. La Repubblica riconosce alle associazioni sindacali a livello nazionale il ruolo di parte sociale.
1. 6. Deidda, Ferro, Galantino.

A.C. 875-A/R – Articolo 2

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Princìpi generali in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

  1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari operano nel rispetto dei princìpi di democrazia, trasparenza e partecipazione e nel rispetto dei princìpi di coesione interna, neutralità, efficienza e prontezza operativa delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare.
  2. Gli statuti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono improntati ai seguenti princìpi:
   a) democraticità dell'organizzazione sindacale ed elettività delle relative cariche;
   b) neutralità ed estraneità alle competizioni politiche e ai partiti e movimenti politici;
   c) assenza di finalità contrarie ai doveri derivanti dal giuramento prestato dai militari;
   d) assenza di scopo di lucro;
   e) rispetto degli altri requisiti previsti dalla presente legge.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 2.
(Princìpi generali in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Princìpi)

  1. I sindacati militari devono strutturarsi e operare nel rispetto dei principi di democraticità, trasparenza e partecipazione ed entro i limiti di cui alla presente legge.
  2. In nessun caso l'esercizio del diritto di associazione sindacale dei militari può minare la coesione interna, la neutralità, l'efficienza e la prontezza delle Forze armate.
  3. Le associazioni sindacali militari possono essere costituite solo in presenza delle seguenti condizioni:
   a) democraticità dell'organizzazione sindacale e delle relative cariche;
   b) neutralità, estraneità alle competizioni politiche e apartiticità dell'associazione;
   c) assenza di finalità contrarie ai doveri derivanti dal giuramento prestato dai militari;
   d) assenza di scopo di lucro;
   e) rispetto di ogni altro requisito previsto dalla presente legge.

  4. L'attività sindacale è volta alla tutela degli interessi degli appartenenti alle Forze armate e ai corpi di polizia ad ordinamento militare. Tale attività non può interferire con lo svolgimento dei compiti operativi o con la direzione dei servizi.
  5. L'attività dei sindacati militari deve svolgersi nel rispetto dei principi di trasparenza e tutela della riservatezza come dettati dall'ordinamento.
2. 210. Deidda, Ferro, Galantino.

  Al comma 1, sostituire le parole: dei principi di coesione interna, neutralità, efficienza e prontezza operativa con le seguenti: del principio di neutralità.
2. 200. Ermellino.

  Al comma 2, sopprimere la lettera e).
2. 202. Ermellino.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. L'attività sindacale è volta alla tutela degli interessi degli appartenenti alle Forze armate e ai corpi di polizia ad ordinamento militare. Tale attività non può interferire con lo svolgimento dei compiti operativi o con la direzione dei servizi.
2. 2. Deidda, Ferro, Galantino.

A.C. 875-A/R – Articolo 3

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Costituzione delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

  1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, entro cinque giorni lavorativi dalla loro costituzione, depositano lo statuto presso il Ministero della difesa o, per le associazioni professionali a carattere sindacale tra appartenenti al Corpo della guardia di finanza, presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Il competente dicastero, accertata, entro i sessanta giorni successivi, la sussistenza dei requisiti previsti dalla presente legge, ne dispone la trascrizione in apposito albo ai fini dell'esercizio delle attività previste dallo statuto e della raccolta dei contributi sindacali nelle forme previste dall'articolo 7. Per le associazioni professionali a carattere sindacale riferite a personale di una o più Forze armate e del Corpo della guardia di finanza l'accertamento è svolto dal Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Non è consentito, nelle more del predetto procedimento, l'esercizio delle attività sindacali né la raccolta dei contributi sindacali.
  2. In caso di accertate previsioni statutarie in contrasto con le disposizioni vigenti, il Ministero competente ne dà tempestiva comunicazione all'associazione che può presentare, entro dieci giorni e per iscritto, formali osservazioni. Entro i successivi trenta giorni, il Ministero adotta il provvedimento finale.
  3. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari comunicano entro cinque giorni ogni successiva modifica statutaria al competente Ministero, che ne valuta, ai sensi dei commi 1 e 2, la conformità ai requisiti previsti.
  4. In caso di successivo accertamento della perdita anche di uno solo dei requisiti o di violazione delle prescrizioni di legge, il Ministero competente ne dà tempestiva comunicazione all'associazione, che può presentare, entro dieci giorni e per iscritto, le proprie osservazioni. Entro i successivi trenta giorni, il Ministero competente adotta il provvedimento finale, informandone, nel caso di un provvedimento di cancellazione dall'albo di cui al comma 1, il Ministro della pubblica amministrazione.
  5. L'associazione incorsa nel provvedimento di cancellazione di cui al precedente comma decade dalle prerogative sindacali e non può esercitare alcuna delle attività previste. Conseguentemente, perdono efficacia le deleghe rilasciate dagli associati per il pagamento dei contributi sindacali ai sensi dell'articolo 7 della presente legge.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 3.
(Costituzione delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Requisiti per la costituzione e operatività)

  1. Al fine di svolgere la loro regolare attività, le associazioni sindacali dovranno procedere a registrazione in apposito elenco istituito presso il Ministero della difesa. Contestualmente alla registrazione dovranno essere depositati l'atto costitutivo e lo statuto, oltre che ogni altro eventuale atto, con riguardo all'apparato organizzativo, al sistema di finanziamento, alle finalità, alle attività e alle modalità di funzionamento delle associazioni stesse.
  2. È istituita presso il Ministero della difesa un'unità organizzativa preposta al monitoraggio del mantenimento dei requisiti previsti dalla presente legge da parte dei sindacati militari.
  3. Con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate la composizione e le modalità di funzionamento dell'unità di cui al comma 2, prevedendo la partecipazione di delegati del Ministro della difesa e di delegati del Ministro dell'economia e delle finanze.
  4. In caso di accertamento della perdita di anche uno solo dei requisiti o di violazione delle prescrizioni contenute nella presente legge, l'unità di cui al comma 1 trasmette comunicazione al Ministro della difesa ovvero al Ministro dell'economia e delle finanze che, verificato quanto sopra ne dà informazione al Ministro della pubblica amministrazione per i conseguenti provvedimenti di competenza.
  5. Per i sindacati militari riferiti al solo personale del Corpo della Guardia di finanza la comunicazione di cui al comma 4 viene effettuata dal Ministro dell'economia e delle finanze.
3. 1. Deidda, Ferro, Galantino.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: entro cinque giorni fino alla fine del periodo con le parole: ai fini della loro costituzione, devono ottenere il preventivo assenso del Ministero della difesa. Per le associazioni professionali a carattere sindacale tra appartenenti del Corpo della guardia di finanza l'assenso è rilasciato dal Ministero dell'economia e delle finanze.
3. 202. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Secondo le medesime modalità il Ministero competente accerta, ogni tre anni, la permanenza dei requisiti di cui all'articolo 2.
3. 203. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello.

A.C. 875-A/R – Articolo 4

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.
(Limitazioni)

  1. Alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari è fatto divieto di:
   a) assumere la rappresentanza di lavoratori non appartenenti alle Forze armate o alle Forze di polizia a ordinamento militare;
   b) preannunciare o proclamare lo sciopero, o azioni sostitutive dello stesso, o parteciparvi anche se proclamato da organizzazioni sindacali estranee al personale militare e agli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento militare;
   c) promuovere manifestazioni pubbliche in uniforme o con armi di servizio o sollecitare o invitare gli appartenenti alle Forze armate o alle Forze di polizia a ordinamento militare a parteciparvi;
   d) assumere la rappresentanza in via esclusiva di una o più categorie di personale. In ogni caso, la rappresentanza di una singola categoria all'interno di un'associazione professionale a carattere sindacale tra militari non deve superare il limite del 75 per cento dei suoi iscritti;
   e) assumere una denominazione che richiami, anche in modo indiretto, quella di una o più categorie di personale, specialità, Corpo o altro che non sia la Forza armata o la Forza di polizia a ordinamento militare di appartenenza;
   f) assumere denominazione o simboli che richiamino, anche in modo indiretto, organizzazioni sindacali per cui sussiste il divieto di adesione, ai sensi della presente legge, o di organizzazioni politiche;
   g) promuovere iniziative di organizzazioni politiche o dare supporto, a qualsiasi titolo, a campagne elettorali afferenti alla vita politica del Paese;
   h) stabilire la propria sede o il proprio domicilio sociale presso unità o strutture del Ministero della difesa o del Ministero dell'economia e delle finanze o del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 4.
(Limitazioni)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Limiti)

  1. Gli appartenenti alle Forze armate e ai corpi di polizia ad ordinamento militare non possono aderire a sindacati diversi da quelli specificamente istituiti per il personale militare.
  2. I sindacati militari non possono in alcun modo assumere una denominazione che, in modo diretto o indiretto, richiami quella di organizzazioni sindacali di diversa natura o, a qualunque titolo, comprenda riferimenti politici e ideologici. Tale denominazione, inoltre, deve contenere il richiamo alla Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare di riferimento.
  3. È, inoltre, fatto assoluto divieto:
   a) di assumere la rappresentanza di lavoratori non appartenenti alla Forza Armata di riferimento e al personale dei corpi di Polizia ad ordinamento militare;
   b) proclamare lo sciopero o azioni sostitutive dello stesso o parteciparvi anche qualora sia proclamato da organizzazioni sindacali estranee al personale militare e a quelle delle Forze di polizia ad ordinamento militare;
   c) partecipare e/o sollecitare alla partecipazione gli appartenenti alle Forze armate o ai corpi di polizia ad ordinamento militare a manifestazioni pubbliche in uniforme o con armi di servizio;
   d) partecipare in uniforme, anche quando liberi da servizio, a riunioni e manifestazioni di partiti, associazioni e organizzazioni politiche o sindacali, fatta eccezione per le riunioni delle associazioni professionali a carattere sindacale fra militari disciplinate dalla presente legge.

  4. I sindacati militari non possono avere legami con organizzazioni politiche, o sindacali non militari, svolgere congiuntamente dichiarazioni pubbliche con loro o partecipare a loro riunioni o manifestazioni.
  5. I predetti sindacati militari non possono stabilire il loro domicilio sociale presso unità o strutture del Ministero della difesa o del Ministero dell'economia e delle finanze.
4. 210. Deidda, Ferro, Galantino.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: b) esercitare il diritto di sciopero, né azioni sostitutive di esso, che effettuate durante il servizio possano pregiudicare l'operatività e la funzionalità delle Forze Armate e delle Forze di Polizia ad ordinamento militare;.
4. 201. Ermellino.

  Al comma 1, lettera d), primo periodo, dopo le parole: categorie di personale aggiungere le seguenti: sia pur facenti parte della stessa Forza Armata o Forza di polizia ad ordinamento militare.
4. 202. Deidda, Ferro, Galantino.

  Dopo la lettera h), aggiungere la seguente: h-bis) partecipare in uniforme, anche quando liberi da servizio, a riunioni e manifestazioni di partiti, associazioni e organizzazioni politiche o sindacali, fatta eccezione per le riunioni delle associazioni professionali a carattere sindacale fra militari disciplinate dalla presente legge.
4. 203. Deidda, Ferro, Galantino.

  Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Relazioni sindacali)

  1. Il sistema di relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni delle responsabilità delle Amministrazioni militari e delle organizzazioni sindacali tra militari è ordinato in modo coerente all'obiettivo di incrementare e mantenere elevata l'efficienza dei servizi istituzionali unitamente al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale del personale militare.
  2. Il sistema di relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli:
   a) contrattazione:
  1. la contrattazione collettiva si svolge a livello nazionale sulle materie, con i tempi e le procedure previste dai successivi articoli della presente legge sulle procedure, individuando anche le risorse da destinare al fondo per il raggiungimento di qualificati obiettivi e il miglioramento dell'efficienza dei servizi;

  2. contrattazione decentrata;
   b) informazione, che si articola in preventiva e successiva;
   c) esame;
   d) consultazione;
   e) forme di partecipazione;
   f) norme di garanzia.
4. 0200. Deidda, Ferro, Galantino.

A.C. 875-A/R – Articolo 5

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 5.
(Competenze delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

  1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari curano la tutela individuale e collettiva dei diritti e degli interessi dei propri rappresentati nelle materie di cui al comma 2, garantendo che essi assolvano ai compiti propri delle Forze armate e che l'adesione alle associazioni non interferisca con il regolare svolgimento dei servizi istituzionali.
  2. Sono di competenza delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari le materie afferenti:
   a) ai contenuti del rapporto di impiego del personale militare, indicate agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195;
   b) all'assistenza fiscale e alla consulenza relativamente alle prestazioni previdenziali e assistenziali a favore dei propri iscritti;
   c) all'inserimento nell'attività lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare;
   d) alle provvidenze per gli infortuni subiti e per le infermità contratte in servizio e per causa di servizio;
   e) alle pari opportunità;
   f) alle prerogative sindacali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, sulle misure di tutela della salute e della sicurezza del personale militare nei luoghi di lavoro;
   g) agli spazi e alle attività culturali, assistenziali, ricreative e di promozione del benessere personale e dei familiari.

  3. È comunque esclusa dalla competenza delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari la trattazione di materie afferenti all'ordinamento militare, all'addestramento, alle operazioni, al settore logistico-operativo, al rapporto gerarchico-funzionale nonché all'impiego del personale in servizio.
  4. In relazione alle materie di cui al comma 2, le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari possono:
   a) presentare ai Ministeri competenti osservazioni e proposte sull'applicazione delle leggi e dei regolamenti e segnalare le iniziative di modifica da essi eventualmente ritenute opportune;
   b) essere ascoltati dalle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, secondo le norme dei rispettivi regolamenti;
   c) chiedere di essere ricevute dai Ministri competenti, dagli organi di vertice delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 5.
(Competenze delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Competenze dei sindacati militari)

  1. I sindacati militari rappresentano, promuovono, tutelano in ogni sede, sindacale, sociale, storica, giurisdizionale e amministrativa, gli interessi morali, economici, normativi, professionali, previdenziali e assistenziali degli appartenenti alle Forze Armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare di ogni ruolo e categoria, nel rispetto del divieto di sciopero.
  2. Gli organismi sindacali di cui al comma 1 partecipano all'attività di contrattazione, formulano pareri e proposte, trattano la tutela individuale e collettiva dei militari in relazione alle seguenti materie:
   a) trattamento economico fondamentale ed accessorio;
   b) la durata massima dell'orario di lavoro settimanale;
   c) licenze, aspettative e permessi;
   d) i criteri di massima per l'aggiornamento professionale ai fini dei servizi istituzionali e per la qualificazione professionale più in generale;
   e) l'alloggiamento del personale;
   f) attività assistenziali, culturali, ricreative, di promozione sociale nonché del benessere del personale e dei familiari;
   g) vigilanza sull'applicazione delle norme relativa alla sicurezza sul lavoro e alla tutela della salute;
   h) la condizione, il trattamento, la tutela di natura giuridica, economica, previdenziale, sanitaria, culturale e morale dei militari;
   i) la conservazione dei posti di lavoro durante la ferma breve o in caso di richiamo alle armi;
   j) il trattamento di fine servizio;
   k) l'inserimento nell'attività lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare;
   l) le provvidenze per gli infortuni subiti e per le infermità contratte in servizio e per causa di servizio;
   m) i servizi erogati dalle sale convegno e delle mense;
   n) le condizioni igienico-sanitarie;
   p) l'integrazione del personale militare femminile;
   q) i criteri per l'istituzione di organi di verifica della qualità e salubrità dei servizi di mensa e degli spacci, per lo sviluppo delle attività di protezione sociale e di benessere del personale, ivi compresi l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo, nonché per la gestione degli enti di assistenza del personale;
   r) l'istituzione dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;
   s) le aspettative, i permessi e i distacchi sindacali;
   t) la contrattazione di II livello.

  2. Restano comunque escluse dalla competenza delle associazioni previste dalla presente legge le materie concernenti l'ordinamento, l'addestramento, le operazioni, il settore logistico-operativo, il rapporto gerarchico funzionale e l'impiego del personale.
  3. I sindacati militari a livello nazionale formulano pareri e proposte su leggi e regolamenti; sono ascoltati dalle Commissioni parlamentari e dai Ministri di riferimento, possono incontrare i gruppi parlamentari nonché i rappresentanti degli enti locali e delle regioni. Possono, inoltre, prestare attività di consulenza agli organismi delle rappresentanze unitarie di base, qualora richiesta in fase di contrattazione e concertazione ai vari livelli.
  4. I sindacati nazionali possono avere rapporti con organismi similari degli Stati membri dell'Unione europea, con associazioni nazionali professionali, con associazioni di militari in servizio o in congedo, o di pensionati e con le altre organizzazioni aventi fini morali o culturali, nonché con le organizzazioni sindacali del personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, al fine di confrontare istituti e forme di tutela di natura assistenziale verso il personale, anche nell'ottica di stipulare convenzioni di maggior favore di quest'ultimo.
  5. I rappresentanti dei sindacati militari svolgono l'attività sindacale fuori dall'orario di servizio, e senza interferire con il regolare svolgimento dei servizi istituzionali e della vita di caserma.
5. 210. Deidda, Ferro, Galantino.

  Sopprimere il comma 1.
5. 202. Ermellino.

  Al comma 1, sostituire le parole da: sindacale fino alla fine dell'articolo con le seguenti: militare rappresentano, promuovono, tutelano in ogni sede, sindacale, sociale, storica, giurisdizionale e amministrativa, gli interessi morali, economici, normativi, professionali, previdenziali e assistenziali degli appartenenti alle Forze armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare di ogni ruolo e categoria, nel rispetto del divieto di sciopero.

  2. I soggetti di cui al comma 1 partecipano all'attività di contrattazione, formulano pareri e proposte, trattano la tutela individuale e collettiva dei militari in relazione alle seguenti materie:
   a) trattamento economico fondamentale ed accessorio;
   b) la durata massima dell'orario di lavoro settimanale;
   c) licenze, aspettative e permessi;
   d) i criteri di massima per l'aggiornamento professionale ai fini dei servizi istituzionali e per la qualificazione professionale più in generale;
   e) l'alloggiamento del personale;
   f) attività assistenziali, culturali, ricreative, di promozione sociale nonché del benessere del personale e dei familiari;
   g) vigilanza sull'applicazione delle norme relativa alla sicurezza sul lavoro e alla tutela della salute;
   h) la condizione, il trattamento, la tutela di natura giuridica, economica, previdenziale, sanitaria, culturale e morale dei militari;
   i) la conservazione dei posti di lavoro durante la ferma breve o in caso di richiamo alle armi;
   j) il trattamento di fine servizio;
   k) l'inserimento nell'attività lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare;
   l) le provvidenze per gli infortuni subiti e per le infermità contratte in servizio e per causa di servizio;
   m) i servizi erogati dalle sale convegno e delle mense;
   n) le condizioni igienico-sanitarie;
   o) l'integrazione del personale militare femminile;
   p) i criteri per l'istituzione di organi di verifica della qualità e salubrità dei servizi di mensa e degli spacci, per lo sviluppo delle attività di protezione sociale e di benessere del personale, ivi compresi l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo, nonché per la gestione degli enti di assistenza del personale;
   q) l'istituzione dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;
   r) le aspettative, i permessi e i distacchi sindacali;
   s) la contrattazione di II livello.

  2. Restano comunque escluse dalla competenza delle associazioni previste dalla presente legge le materie concernenti l'ordinamento, l'addestramento, le operazioni, il settore logistico-operativo, il rapporto gerarchico funzionale e l'impiego del personale.
5. 2. Deidda, Ferro, Galantino.

  Al comma 1, sostituire le parole da: nelle materie fino alla fine dell'articolo con le seguenti:, ad esclusione delle materie di cui al comma 2, garantendo che essi assolvano ai compiti propri delle Forze armate e che l'adesione alle associazioni non interferisca con il regolare svolgimento dei servizi istituzionali.

  2. Alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari non competono, in quanto strettamente connesse all'efficienza e all'operatività dello strumento militare nazionale:
   a) l'ordinamento;
   b) l'addestramento;
   c) le operazioni;
   d) il settore logistico-operativo;
   e) il rapporto gerarchico-funzionale;
   f) l'impiego del personale.
5. 201. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello.

  Al comma 2, dopo la lettera g) aggiungere la seguente: h) all'assistenza nei procedimenti per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.
5. 203. Ermellino.

  Sopprimere il comma 3.
*5. 205. Maurizio Cattoi.

  Sopprimere il comma 3.
*5. 204. Ermellino.

  Al comma 3, alle parole: È comunque esclusa premettere le seguenti: Fatto salvo quanto previsto al comma 2.

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere in fine le parole: ove questa pregiudichi i compiti di istituto, la coesione interna l'efficienza e prontezza operativa delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare.
5. 206. Paolo Russo.

  Al comma 3 sostituire la parola: trattazione, con la seguente: contrattazione.
5. 207. Maurizio Cattoi.

A.C. 875-A/R – Articolo 6

ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 6.
(Articolazioni periferiche delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, gli statuti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari possono prevedere articolazioni periferiche di livello regionale o territoriale.
  2. Gli statuti definiscono le competenze delle articolazioni periferiche, nei limiti dei rispettivi ambiti regionali o territoriali, nelle seguenti materie:
   a) informazione e consultazione degli iscritti;
   b) esercizio delle prerogative sindacali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sulle misure di tutela della salute e della sicurezza del personale militare nei luoghi di lavoro;
   c) rispetto e applicazione della contrattazione nazionale di comparto, interloquendo con l'amministrazione centrale di riferimento;
   d) formulazione di pareri e proposte agli organi direttivi elettivi delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 6.
(Articolazioni periferiche delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

  Al comma 1, sostituire le parole: di livello regionale o territoriale con le seguenti: a livello non inferiore a quello regionale o paritetico.
6. 200. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello.

  Al comma 2 sostituire le parole da: regionali o territoriali fino alla fine del comma con le seguenti: territoriali, comprendendovi, in ogni caso, le seguenti materie: condizioni di lavoro, sicurezza e salubrità sul luogo di lavoro; informazione e consultazione degli iscritti; verifica dell'applicazione degli accordi contrattuali.
6. 201. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello.

A.C. 875-A/R – Articolo 7

ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 7.
(Finanziamento e trasparenza dei bilanci delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

  1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono finanziate esclusivamente con i contributi sindacali degli iscritti, corrisposti nelle forme previste dal presente articolo. Le associazioni non possono ricevere eredità o legati, donazioni o sovvenzioni in qualsiasi forma, fatta eccezione per la devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento di altra associazione professionale a carattere sindacale tra militari.
  2. Per la corresponsione del contributo sindacale, i militari rilasciano delega, esente dall'imposta di bollo e dalla registrazione, a favore dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari alla quale aderiscono, per la riscossione di una quota mensile della retribuzione, nella misura stabilita dai competenti organi statutari. Resta fermo il disposto dell'articolo 70 del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.
  3. La delega ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio fino al 31 dicembre di ogni anno e si intende tacitamente rinnovata se non è revocata dall'interessato entro il 31 ottobre. La revoca della delega deve essere trasmessa, in forma scritta, all'amministrazione e all'associazione professionale a carattere sindacale tra militari interessata.
  4. Le modalità di versamento alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari delle trattenute sulla retribuzione, operate dall'amministrazione in base alle deleghe rilasciate, sono stabilite con decreto del Ministro competente, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  5. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari predispongono annualmente il bilancio preventivo, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui l'esercizio si riferisce, e il rendiconto della gestione precedente, entro il 30 aprile dell'anno successivo; entrambi devono essere approvati dagli associati e resi conoscibili al pubblico, non oltre dieci giorni dalla loro approvazione, mediante idonee forme di pubblicità.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 7.
(Finanziamento e trasparenza dei bilanci delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.
(Finanziamento e trasparenza dei bilanci)

  1. Le organizzazioni sindacali di cui alla presente legge sono autofinanziate con il contributo esclusivo dei propri iscritti, corrisposto nelle forme previste dal presente articolo. È vietato ricevere, sotto qualsiasi forma, successioni, donazioni o sovvenzioni.
  2. Per la corresponsione del contributo sindacale, i militari rilasciano delega, esente da tassa di bollo e dalla registrazione, a favore del sindacato militare al quale aderiscono, per la riscossione di una quota mensile della retribuzione, nella misura stabilita dai competenti organi statutari. Resta fermo il disposto di cui all'articolo 70 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 5 gennaio 1950 n. 180.
  3. La delega ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio, al 31 dicembre di ogni anno, e si intende tacitamente rinnovata se non revocata dall'interessato entro la data del 31 ottobre. La revoca della delega va inoltrata, in forma scritta, all'amministrazione e al sindacato militare interessato.
  4. Le modalità di versamento alle organizzazioni sindacali delle trattenute operate dall'amministrazione sulle retribuzioni in base alle deleghe presentate sono stabilite con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
  5. I sindacati militari hanno l'obbligo di rendere pubblici i bilanci annuali, attraverso l'adozione di forme idonee ad assicurarne la concreta trasparenza, previa adozione e approvazione da parte degli iscritti secondo le modalità stabilite dai rispettivi statuti.
7. 210. Deidda, Ferro, Galantino.

A.C. 875-A/R – Articolo 8

ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 8.
(Cariche elettive delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

  1. Le cariche nelle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono esclusivamente elettive e possono essere ricoperte solo da militari in servizio effettivo, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio nelle Forze armate o nelle Forze di polizia a ordinamento militare, e da militari in ausiliaria iscritti all'associazione stessa.
  2. È eleggibile il militare in servizio che non si trovi in stato di sospensione dall'impiego o di aspettativa non sindacale, che non sia impiegato in funzioni di comando obbligatorio o incarico equipollente per l'avanzamento al grado superiore, in attribuzione specifica o che non rivesta l'incarico di comandante di Corpo e che non risulti frequentatore o allievo delle scuole o delle accademie militari, purché in possesso dei seguenti requisiti: non avere riportato condanne per delitti non colposi o sanzioni disciplinari di stato; non essere imputato in procedimenti penali per delitti non colposi.
  3. Non possono essere iscritti ad associazioni professionali a carattere sindacale tra militari coloro che ricoprono i gradi di vertice di cui agli articoli 25, 32 e 40 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, né il Comandante generale del Corpo della guardia di finanza.
  4. La durata delle cariche di cui al comma 1 è di quattro anni e non può essere frazionata. Non è consentita la rielezione per più di due mandati consecutivi. Coloro che hanno ricoperto per due mandati consecutivi le cariche di cui al comma 1 sono nuovamente rieleggibili trascorsi tre anni dalla scadenza del secondo mandato.
  5. Nessun militare può essere posto in distacco sindacale per più di cinque volte.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 8.
(Cariche elettive delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.
(Eleggibilità e durata dell'incarico)

  1. Le cariche all'interno dei sindacati militari devono essere esclusivamente elettive e vi possono accedere soltanto militari in servizio o in ausiliaria aderenti al sindacato stesso.
  2. Il militare eletto a qualsiasi carica sindacale permane nel mandato per un periodo di quattro anni.
  3. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi le cariche di cui al comma 1 non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche.
  4. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.
  5. Per essere eleggibili nelle cariche sindacali i militari devono essere in servizio permanente effettivo, e non devono essere investiti di incarichi di comando o direzione di Ente. In caso di assunzione di tali incarichi, i militari interessati verranno dichiarati decaduti dall'incarico di rappresentante sindacale.
  6. È vietato qualsiasi atto discriminatorio verso candidati o delegati nonché qualsiasi atto volto a influenzare o a limitare il libero esercizio del voto da parte dei militari o dei delegati nell'ambito dell'attività riferita alle attività di voto nonché all'esercizio dell'attività sindacale. Tali comportamenti sono considerati gravi atti di violazione disciplinare e come tali soggetti a sanzione.
8. 210. Deidda, Ferro, Galantino.

  Al comma 2, sopprimere le parole: o sanzioni disciplinari di stato.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 4.
8. 201. Paolo Russo.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: quattro con la seguente: tre.
8. 202. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello.

  Al comma 5, sostituire la parola: cinque con la seguente: quattro.
8. 7. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello.

A.C. 875-A/R – Articolo 9

ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 9.
(Svolgimento dell'attività di carattere sindacale e delega al Governo per la disciplina dell'esercizio dei diritti sindacali da parte del personale impiegato in luogo di operazioni)

  1. I rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari svolgono le attività sindacali fuori dell'orario di servizio.
  2. Ai fini dello svolgimento dell'attività sindacale, alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 13 sono riconosciuti distacchi e permessi sindacali retribuiti nonché permessi e aspettative sindacali non retribuiti.
  3. Con la contrattazione di cui all'articolo 11, sono stabiliti:
   a) il contingente massimo dei distacchi autorizzabili per ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare nonché il numero massimo annuo dei permessi retribuiti per i rappresentanti delle associazioni rappresentative;
   b) la misura dei permessi e delle aspettative sindacali non retribuiti che possono essere concessi ai rappresentanti sindacali.

  4. La ripartizione del contingente dei distacchi sindacali e dei permessi retribuiti tra le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari è effettuata con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione in proporzione al grado di rappresentatività accertato ai sensi dell'articolo 13 della presente legge.
  5. Le richieste di distacco o di aspettativa sindacale non retribuita sono presentate dalle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative alla Forza armata o alla Forza di polizia a ordinamento militare cui appartiene il personale interessato, le quali, accertati i requisiti oggettivi previsti dalla presente legge, provvedono, entro il termine massimo di trenta giorni dalla richiesta, a darne comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero della difesa o, per il personale del Corpo della guardia di finanza, al Ministero dell'economia e delle finanze, per i conseguenti provvedimenti di stato.
  6. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari possono procedere alla revoca dei distacchi e delle aspettative in ogni momento, comunicandola alla Forza armata o alla Forza di polizia a ordinamento militare di riferimento nonché al Ministero della difesa o al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della funzione pubblica per i provvedimenti conseguenti. Le variazioni relative ai distacchi e alle aspettative devono essere comunicate entro il 31 gennaio di ogni anno.
  7. Sono vietati l'utilizzo della ripartizione dei distacchi in forma compensativa nonché il loro utilizzo in forma frazionata.
  8. I distacchi e le aspettative sindacali non retribuite non possono durare più di tre anni. Nessun militare può essere posto in distacco o in aspettativa sindacale non retribuita più di cinque volte. Tra ciascun distacco o aspettativa sindacale non retribuita deve intercorrere almeno un triennio di servizio effettivo.
  9. I dirigenti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 13, che intendono fruire dei permessi sindacali di cui al presente articolo, devono darne comunicazione scritta al proprio comandante, individuato nell'autorità deputata alla concessione della licenza, almeno cinque giorni prima o, in casi eccezionali, almeno 48 ore prima, tramite l'associazione di appartenenza avente titolo. Il comandante autorizza il permesso sindacale salvo che non ostino prioritarie e improcrastinabili esigenze di servizio e sempre che venga garantita la regolare funzionalità del servizio.
  10. È vietata ogni forma di cumulo dei permessi sindacali, giornalieri od orari.
  11. L'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali di cui al presente articolo deve essere certificata entro tre giorni all'autorità individuata ai sensi del comma 9 da parte dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari che ha chiesto e utilizzato il permesso.
  12. I permessi sindacali di cui al presente articolo sono equiparati al servizio. Tenuto conto della specificità delle funzioni istituzionali e della particolare organizzazione delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, i permessi sono autorizzati in misura corrispondente al turno di servizio giornaliero e non possono superare mensilmente, per ciascun rappresentante sindacale, nove turni giornalieri di servizio.
  13. Per i permessi sindacali retribuiti di cui al presente articolo è corrisposto il trattamento economico corrispondente a quello di servizio, con esclusione delle indennità e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.
  14. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare le particolari limitazioni all'esercizio dell'attività di carattere sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori del territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali ovvero distaccato individualmente, secondo il seguente principio e criterio direttivo: consentire l'esercizio e la tutela dei diritti sindacali del personale militare salvaguardando le preminenti esigenze di funzionalità, sicurezza e prontezza operativa correlate alle specifiche operazioni militari.
  15. Il decreto legislativo di cui al comma 14 è adottato su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della funzione pubblica, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato e sentite le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13, da rendersi nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 14 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.
  16. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 14, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura di cui ai commi 14 e 15, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 9.
(Svolgimento dell'attività di carattere sindacale e delega al Governo per la disciplina dell'esercizio dei diritti sindacali da parte del personale impiegato in luogo di operazioni)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.
(Distacchi e permessi sindacali, aspettative e permessi sindacali non retribuiti)

  1. Per ciascuna Forza Armata o Forza di polizia a ordinamento militare è previsto un limite massimo dei distacchi sindacali autorizzabili a favore del personale di ciascuna Forza.
  2. Alla ripartizione degli specifici contingenti complessivi dei distacchi sindacali di cui al comma 1 tra le organizzazioni sindacali del personale maggiormente rappresentative sul piano nazionale, provvede il Ministro della difesa, sentite le organizzazioni sindacali interessate, entro il primo trimestre di ciascun quadriennio. La ripartizione è effettuata in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale alle rispettive Amministrazioni, accertate per ciascuna delle citate organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione.
  3. Le richieste di distacco sindacale sono presentate dalle organizzazioni sindacali nazionali aventi titolo alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato, le quali curano gli adempimenti istruttori – acquisendo per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso del Ministero per la funzione pubblica – ed emanano il decreto di distacco sindacale entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. L'assenso del Ministero per la funzione pubblica – finalizzato esclusivamente all'accertamento dei requisiti di cui al comma 4 ed alla verifica del rispetto dello specifico contingente e relativo riparto di cui al precedente comma 2 – è considerato acquisito qualora il Ministero per la funzione pubblica non provveda entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le organizzazioni sindacali comunicano la conferma di ciascun distacco sindacale in atto; possono avanzare richiesta di revoca in ogni momento. La conferma annuale e la richiesta di revoca è comunicata alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato ed al Ministero per la funzione pubblica, che adottano i conseguenziali provvedimenti nel solo caso di revoca.
  4. Possono essere autorizzati distacchi sindacali, nell'ambito di ciascun contingente indicato nei commi 1 e 2, soltanto in favore rispettivamente dei dipendenti delle Forze Armate e delle Forzi di polizia ad ordinamento militare, che ricoprono cariche di dirigenti sindacali in seno agli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2.
  5. I periodi di distacco per motivi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario. I predetti periodi sono retribuiti con esclusione dei compensi e delle indennità per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.
  6. Per l'espletamento del loro mandato, i militari che ricoprono cariche di dirigenti sindacali in seno agli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali aventi titolo alla contrattazione decentrata, nonché i dirigenti sindacali che, pur avendone titolo, non sono collocati in distacco sindacale ai sensi dell'articolo che precede, possono fruire di permessi sindacali con le modalità e nei limiti di quanto previsto dai commi successivi.
  7. Il limite massimo del monte ore annuo dei permessi sindacali retribuiti autorizzabili a favore del personale di ciascuna Forza Armata o Forza di polizia ad ordinamento militare è determinato con decreto ai sensi dell'articolo 17 comma 3 lettera b) della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministero della difesa, entro 120 dall'entrata in vigore della presente legge. In riferimento a quanto indicato nel comma 12, i rispettivi monti ore annui dei permessi sindacali sono rapportati in turni giornalieri di servizio.
  8. Alla ripartizione degli specifici monti ore annui complessivi di permessi sindacali indicati nel comma 7 tra le organizzazioni sindacali del personale maggiormente rappresentative sul piano nazionale, provvedono, nell'ambito di ciascuna Forza Armata o di polizia ad ordinamento militare, le Amministrazioni di appartenenza del personale interessato, sentite le rispettive organizzazioni sindacali aventi titolo entro il primo trimestre di ciascun anno. Nella ripartizione del monte ore dei permessi sindacali in ciascuna Forza la quota pari al 10 per cento è attribuita in parti uguali a tutte le predette organizzazioni sindacali e la parte restante è attribuita alle medesime organizzazioni sindacali in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale alle rispettive Amministrazioni, accertate per ciascuna delle citate organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione.
  9. Oltre ai permessi sindacali di cui ai commi 7 e 8, tenuto conto della specificità delle funzioni istituzionali e della particolare organizzazione delle Forze Armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, in favore del personale di cui al comma 1, possono essere autorizzati ulteriori permessi sindacali retribuiti, non computabili nel contingente complessivo di cui ai medesimi commi 7 e 8, esclusivamente per la partecipazione a riunioni sindacali su convocazione dell'Amministrazione.
  10. I dirigenti sindacali che intendono fruire dei permessi sindacali di cui al presente articolo devono darne comunicazione scritta almeno tre giorni prima ed in casi eccezionali almeno 24 ore prima, tramite la struttura sindacale di appartenenza avente titolo. L'Amministrazione autorizza il permesso sindacale salvo che non ostino eccezionali e motivate esigenze di servizio. È vietata ogni forma di cumulo dei permessi sindacali, giornalieri o orari.
  11. L'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali di cui al presente articolo deve essere certificata entro tre giorni al dirigente dell'ufficio di appartenenza del dipendente in permesso sindacale da parte della organizzazione sindacale che ha richiesto ed utilizzato il permesso. Il predetto dirigente provvederà ad informare il capo del personale.
  12. I permessi sindacali di cui al presente articolo sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione. Tenuto conto della specificità delle funzioni istituzionali e della particolare organizzazione delle Forze Armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, essi sono autorizzati in misura corrispondente al turno di servizio giornaliero e non possono superare mensilmente per ciascun dirigente sindacale nove turni giornalieri di servizio.
  13. I permessi sindacali di cui al presente articolo sono retribuiti, con esclusione delle indennità e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.
  14. I militari che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi delle proprie organizzazioni sindacali possono fruire di aspettative sindacali non retribuite.
  15. Le richieste di aspettative sindacali di cui al comma 14 sono presentate dalle organizzazioni sindacali aventi titolo alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato, le quali curano gli adempimenti istruttori – acquisendo per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso del Ministero per la funzione pubblica – ed emanano il decreto di aspettativa entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. L'assenso del Ministero competente – finalizzato esclusivamente all'accertamento dei requisiti soggettivi – è considerato acquisito qualora lo stesso non provveda entro trenta giorni dalla data della ricezione della richiesta. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le organizzazioni sindacali comunicano la conferma di ciascuna aspettativa sindacale in atto; possono avanzare richiesta di revoca in ogni momento. La conferma annuale e la richiesta di revoca è comunicata alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato ed al Ministero per la funzione pubblica, che adottano i conseguenziali provvedimenti nel solo caso di revoca.
  16. I soggetti di cui al comma 6 possono usufruire – con le modalità di cui ai commi 10, 11 e 12 – di permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a congressi e convegni di natura sindacale nonché alle riunioni degli organi collegiali statutari, nazionali, centrali e periferici, delle rispettive organizzazioni sindacali, oltre i rispettivi monti ore annuali di cui ai commi 7 e 8.
9. 210. Deidda, Ferro, Galantino.

  Al comma 4, sostituire le parole da: in proporzione fino alla fine del comma con le seguenti: ai sensi dell'articolo 16, comma 4.
9. 300. La Commissione.
(Approvato)

  Sopprimere il comma 8.
9. 201. Paolo Russo.

  Al comma 15, secondo periodo, dopo le parole: Lo schema di decreto legislativo aggiungere le seguenti: , corredato di relazione tecnica.

  Conseguentemente, dopo il comma 16, aggiungere il seguente: 16-bis. Dall'attuazione della delega di cui al comma 14 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
9. 500. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

  Al comma 16 dopo le parole: della procedura di cui ai commi 14 e 15, aggiungere le seguenti: sentite le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 13 della presente legge,.
9. 202. Paolo Russo.

A.C. 875-A/R – Articolo 10

ARTICOLO 10 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 10.
(Diritto di assemblea)

  1. Per l'esercizio del diritto di associazione sindacale riconosciuto dalla presente legge, i militari, fuori dell'orario di servizio, possono tenere riunioni:
   a) anche in uniforme, in locali messi a disposizione dall'amministrazione, che ne concorda le modalità d'uso;
   b) in luoghi aperti al pubblico, senza l'uso dell'uniforme.

  2. Sono autorizzate riunioni con ordine del giorno su materie di competenza delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, durante l'orario di servizio nel limite di dieci ore annue individuali, secondo le disposizioni che regolano l'assenza dal servizio, previa comunicazione, con almeno cinque giorni di anticipo, ai comandanti delle unità o dei reparti interessati da parte dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari richiedente.
  3. Le modalità di tempo e di luogo per lo svolgimento delle riunioni sono concordate con i comandanti al fine di renderle compatibili con le esigenze di servizio.
  4. Le eventuali controversie sono regolate ai sensi dell'articolo 17.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 10.
(Diritto di assemblea)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.
(Diritto di riunione)

  1. I militari possono riunirsi, per finalità di carattere sindacale:
   a) anche in divisa, in locali dell'amministrazione, messi a disposizione dalla stessa, che ne fissa le modalità d'uso;
   b) in luoghi aperti al pubblico, purché senza l'uso dell'uniforme.

  2. Le riunioni di cui al comma 1 sono autorizzante durante l'orario di servizio nei limiti di venti ore annue previa comunicazione ai comandanti delle unità o dei reparti interessati. Le modalità di tempo e di luogo per il loro svolgimento sono concordate con i comandanti al fine di renderle compatibili con le esigenze di servizio.
10. 210. Deidda, Ferro, Galantino.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  5. I comandanti o i responsabili di unità, a qualsiasi livello, devono garantire il rispetto dei diritti sindacali e favorire l'esercizio delle funzioni.
10. 3. Deidda, Ferro, Galantino.

A.C. 875-A/R – Articolo 11

ARTICOLO 11 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 11.
(Procedure di contrattazione)

  1. Alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale, secondo quanto stabilito dall'articolo 13, sono attribuiti i poteri negoziali al fine della contrattazione nazionale di comparto. La medesima procedura si applica alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare negli ambiti riservati all'amministrazione di appartenenza, per tutto il personale militare in servizio e in particolare con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e all'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.
  2. Le procedure che disciplinano i contenuti del rapporto di impiego del personale militare sono stabilite dalla presente legge e si concludono con l'emanazione di distinti decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze armate e il personale delle Forze di polizia a ordinamento militare.
  3. I decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 2 sono emanati a seguito di accordi sindacali stipulati dalle seguenti delegazioni:
   a) per la parte pubblica: una delegazione composta dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla quale partecipano, nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, il Capo di stato maggiore della difesa o suo rappresentante, accompagnato dai Capi di stato maggiore delle Forze armate o loro rappresentanti, per l'accordo concernente il personale delle Forze armate, e i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, per l'accordo concernente il personale delle Forze di polizia a ordinamento militare;
   b) per la parte sindacale: una delegazione sindacale composta da rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, individuate con il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui all'articolo 13, comma 2. Le delegazioni delle organizzazioni sindacali sono composte dai rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale.

  4. Sono oggetto di contrattazione le seguenti materie:
   a) per le Forze armate, le materie di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195;
   b) per le Forze di polizia a ordinamento militare, le materie di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

  5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 11.
(Procedure di contrattazione)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 11.
(Procedure di contrattazione)

  1. Ai collegi sindacali nazionali di cui all'articolo 11-bis sono attribuiti i poteri negoziali al fine della contrattazione nazionale di settore. Gli stessi, quattro mesi prima della scadenza contrattuale avente contenuto economico e normativo, trasmettono al Ministro per la pubblica amministrazione, dandone contestuale comunicazione al Ministro della difesa e al Ministro dell'economia e delle finanze, le proposte e le richieste relative alle sessioni di contrattazione per la definizione e per il rinnovo dei contenuti economici e normativi del rapporto d'impiego del personale rappresentato.
  2. Le procedure che disciplinano i contenuti del rapporto di impiego del personale militare sono stabilite dalla presente legge e si concludono con l'emanazione di distinti decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze armate e il personale delle Forze di polizia a ordinamento militare.
  3. Per il personale militare non dirigente si applicano le procedure previste per le Forze di polizia a ordinamento civile dal decreto legislativo 12 maggio 1995 n. 195, articoli 2, 7 e 8. A tal fine, le delegazioni previste dall'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 12 maggio 1995 n. 195 sono così composte:
   a) parte pubblica: dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla quale partecipano, nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della difesa e delle finanze, il Capo di Stato maggiore della difesa, per l'accordo concernente il personale delle Forze armate, e i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, per l'accordo concernente il personale delle Forze di polizia a ordinamento militare;
   b) parte sindacale: dai collegi sindacali nazionali di cui all'articolo 11-bis.

  4. Per la definizione dell'accordo sindacale riguardante il personale delle Forze armate, le trattative previste dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995 n. 195 si svolgono in riunioni cui partecipano i collegi sindacali nazionali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, e si concludono con la sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale, approvata dalla maggioranza assoluta dei membri dei tre collegi.
  5. Per la definizione dell'accordo sindacale riguardante il personale delle Forze di polizia a ordinamento militare, le trattative previste dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995 n. 195 si svolgono in riunioni cui partecipano i collegi sindacali nazionali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, e si concludono con la sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale, approvata dalla maggioranza assoluta dei membri dei due collegi.
  6. Per il personale militare non dirigente le materie oggetto di contrattazione riguardano:
   a) il trattamento economico fondamentale e accessorio, incluso quello di missione, di trasferimento e di lavoro straordinario;
   b) il trattamento di fine rapporto e forme pensionistiche complementari, ai sensi dell'articolo 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
   c) la durata massima dell'orario di lavoro settimanale;
   d) le licenze, le aspettative ed i permessi;
   e) i criteri di massima per l'aggiornamento professionale ai fini dei servizi istituzionali;
   f) i criteri per l'istituzione di organi di verifica della qualità e salubrità dei servizi di mensa e degli spacci, per lo sviluppo delle attività di protezione sociale e di benessere del personale, ivi compresi l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo, nonché per la gestione degli enti di assistenza del personale;
   g) l'istituzione dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;
   h) le aspettative, i permessi e i distacchi sindacali.

  7. In caso di sottoscrizione dell'accordo contrattuale di cui al comma 3, ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare attiva, a livello centrale, la contrattazione di II livello mediante accordi nazionali quadro con i collegi sindacali nazionali di riferimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Tale contrattazione integrativa si svolge in relazione alle seguenti materie:
   a) criteri relativi alla formazione ed all'aggiornamento professionale;
   b) criteri generali per l'applicazione del riposo compensativo;
   c) criteri generali per la programmazione dei turni di reperibilità;
   d) indirizzi generali per le attività gestionali degli enti di assistenza del personale.

  8. Per il personale militare dirigente si applicano le disposizioni di cui all'articolo 46, commi 1, 2, 3 e 4 del decreto legislativo 29 maggio 2017 n. 95. A tale fine, la delegazione di parte pubblica prevista dall'articolo 46 comma 3 del decreto legislativo 29 maggio 2017 n. 95 è composta dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, mentre la delegazione sindacale è composta dai rappresentanti designati dai rispettivi collegi sindacali nazionali appartenenti alle organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 10 della presente legge, anche ai fini del riconoscimento di una proporzionale aliquota di aspettative e di permessi per motivi sindacali.
  9. Per il personale militare dirigente le materie oggetto delle procedure negoziali di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017 n. 95 riguardano:
   a) il trattamento accessorio, incluso quello di missione e di trasferimento;
   b) le misure per incentivare l'efficienza del servizio;
   c) le licenze, le aspettative ed i permessi;
   d) le aspettative, i distacchi e i permessi sindacali;
   e) i criteri di massima per la formazione e l'aggiornamento professionale;
   f) i criteri di massima per la gestione degli enti di assistenza del personale.

  Conseguentemente,
   dopo l'articolo 11, aggiungere i seguenti:

Art. 11-bis.
(Collegio sindacale nazionale)

  1. Il collegio sindacale nazionale è composto dai delegati delle associazioni considerate maggiormente rappresentative secondo i criteri individuati all'articolo 13 e rappresenta unitariamente il personale di tutta la Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare di riferimento nelle seguenti categorie:
   a) categoria «A»: ufficiali;
   b) categoria «B»: marescialli, ispettori;
   c) categoria «C»: sergenti e sovrintendenti;
   d) categoria «D»: volontari e assimilati in servizio permanente, appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri, appuntati e finanzieri del Corpo della guardia di finanza in servizio permanente effettivo;
   e) categoria «E»: volontari in ferma breve o prefissata pluriennale e assimilati;
   f) categoria «F»: carabinieri e finanzieri in ferma quadriennale.

  2. Ogni collegio sindacale nazionale è formato da un numero complessivo di membri pari a un quattromillesimo della forza effettiva della Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare di riferimento, misurata al 31 dicembre dell'anno precedente, arrotondato per eccesso.
  3. I membri dei collegi sindacali di cui al comma 2 vengono eletti all'interno delle associazioni rappresentative fra i militari che ricoprono cariche dirigenziali, ciascuna per un numero di posti attribuito con decreto del Ministro della pubblica amministrazione in forma proporzionale al grado di rappresentatività e durano in carica per quattro anni. La perdita di legittimazione a carico di una delle associazioni assegnatarie di posti nell'assemblea sindacale nazionale determina la nuova distribuzione dei posti per la residua durata del mandato, da determinarsi con decreto del Ministro della pubblica amministrazione fra le associazioni considerate rappresentative ai sensi dell'articolo 13, con esclusione dell'associazione non più legittimata. La perdita dei requisiti a carico di rappresentanti nel collegio sindacale nazionale ne determina la decadenza e per il periodo residuo sono sostituiti dai candidati delle altre liste che nelle votazioni effettuate seguono l'ultimo degli eletti nella graduatoria.
  4. Sono requisiti di eleggibilità dei componenti dei collegi sindacali nazionali:
   a) non aver riportato condanne per delitti non colposi o sanzioni disciplinari di stato;
   b) non essere sottoposto a misure cautelari personali;
   c) non trovarsi in stato di sospensione dall'impiego o di aspettativa non sindacale;
   d) non trovarsi nella condizione di imputato;
   e) non trovarsi nella condizione di indagato per alcuno dei reati contemplati dall'articolo 407 del codice di procedura penale.

  5. L'elezione dei membri del collegio deve comunque garantire la presenza di almeno due rappresentanti per ciascuna categoria di personale, compresi i dirigenti.

Art. 11-ter.
(Ruolo e compiti dei collegi sindacali nazionali)

  1. I collegi sindacali nazionali sono competenti a trattare le materie concernenti la condizione del personale militare, nonché la tutela di natura giuridica, economica, previdenziale, sanitaria, culturale e morale. Possono formulare proposte e richieste sul trattamento economico e su tutte le materie di pertinenza della contrattazione previste dall'articolo 11.
  2. Ai collegi sindacali nazionali compete la vigilanza sull'applicazione degli accordi economici e normativi relativi alla Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare di riferimento.
  3. Le competenze dei collegi sindacali nazionali riguardano, inoltre, i seguenti settori a carattere generale:
   a) conservazione dei posti di lavoro durante il servizio militare, qualificazione professionale e l'inserimento nell'attività lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare;
   b) provvidenze per gli infortuni subiti nonché per le infermità contratte in servizio e per causa di servizio;
   c) attività assistenziali, culturali, ricreative e di promozione sociale, anche a favore dei familiari dei militari;
   d) criteri generali per l'organizzazione delle sale per convegni e delle mense, nonché per il controllo delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza del lavoro dei luoghi militari;
   e) criteri generali per l'alloggiamento del personale;
   f) cura della puntuale, corretta e uniforme applicazione delle disposizioni, economiche e normative, introdotte dalle norme e dagli accordi sindacali;
   g) l'integrazione del personale militare femminile.

  4. I collegi sindacali nazionali si riuniscono in locali posti permanentemente a disposizione presso gli Stati Maggiori di Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare e possono esprimere pareri e proposte nelle materie di competenza, con decisioni assunte a maggioranza dei membri.
  5. I collegi sindacali nazionali di Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare possono riunirsi in assemblea plenaria congiunta quando ritenuto utile, tra cui quelle richieste dalle attività di contrattazione collettiva, per formulare pareri e proposte, e avanzare richieste sulle materie di competenza che formano oggetto di norme legislative o regolamentari.
  6. I collegi sindacali nazionali possono altresì essere ascoltati, anche congiuntamente per più amministrazioni di riferimento, a richiesta, dalle Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere, nell'ambito delle proprie competenze e secondo le procedure previste dai regolamenti parlamentari.
   sostituire l'articolo 13 con il seguente:

Art. 13.
(Rappresentatività)

  1. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione da emanarsi entro il 31 gennaio sono individuati i sindacati militari considerati rappresentativi a livello nazionale secondo i criteri stabiliti dalla presente legge.
  2. La rappresentatività dei sindacati militari è determinata sulla base dato associativo individuato rapportando il numero di deleghe sindacali di cui all'articolo 22 con la forza effettiva della Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare di riferimento, rilevata al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si renda necessario determinare la rappresentatività dei sodalizi. A tal fine, in caso di rilascio di deleghe sindacali in favore di più associazioni, il militare è tenuto ad indicare espressamente un'unica delega da considerare valida per il computo della rappresentatività.
  3. I sindacati militari vengono considerati rappresentativi a livello nazionale, ai fini delle attività e competenze specificatamente individuate dalla presente legge, quando raggiungono un tasso di iscritti pari ad almeno il cinque per cento della forza effettiva complessiva dell'amministrazione di riferimento e ad almeno il tre per cento della forza effettiva di ogni categoria.
   sostituire l'articolo 14 con il seguente:

Art. 14.
(Tutele e diritti)

  1. I militari componenti del sindacato nazionale o territoriale non sono perseguibili disciplinarmente per le opinioni espresse nell'espletamento dei compiti connessi con l'esercizio del mandato.
  2. I trasferimenti ad altre sedi o incarichi di militari che ricoprono cariche sindacali all'interno di sindacati considerati rappresentativi ai sensi dell'articolo 13 della presente legge possono essere effettuati sentita l'associazione sindacale militare di appartenenza. I trasferimenti in un comune diverso di militari che sono componenti della segreteria nazionale, delle segreterie regionali e provinciali dei sindacati militari considerati rappresentativi ai sensi della presente legge possono essere effettuati previo nulla osta del sindacato di appartenenza.
  3. I militari che ricoprono cariche sindacali all'interno dei sindacati considerati rappresentativi ai sensi della presente legge non possono essere impiegati in territorio estero.
  4. L'attività svolta dai delegati sindacali nell'espletamento delle loro funzioni è considerata attività di servizio.
  5. I delegati possono manifestare il loro pensiero in ogni sede, su tutte le questioni non classificate che riguardano la vita militare, nonché avere contatti con enti e associazioni di carattere sociale, culturale o politico anche estranei alle Forze armate e possono altresì partecipare a convegni e assemblee.
  6. I delegati possono svolgere attività di rappresentanza anche al di fuori degli organi di appartenenza a titolo personale o a nome del rispettivo consiglio o rappresentanza unitaria di base, qualora da questo delegati. Nell'esercizio di tali attività deve essere garantita l'estraneità dalle competizioni elettorali e politiche delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare.
  7. I delegati hanno facoltà di distribuire proprie comunicazioni scritte al personale militare sulle materie di loro competenza, nonché di visitare le strutture e i reparti militari della loro base elettorale quando lo ritengono opportuno, dandone, almeno trentasei ore prima, avviso preventivo ai comandanti competenti.
  8. Sono vietati gli atti in qualsiasi modo diretti a condizionare o limitare l'esercizio dell'attività dei militari che ricoprono cariche sindacali.
  9. Nel periodo in cui il delegato rimane in carica è sospesa la normale redazione della documentazione caratteristica.
11. 210. Deidda, Ferro, Galantino.

  Al comma 5, dopo le parole: in quanto compatibili, aggiungere le seguenti: limitatamente al periodo transitorio necessario all'adozione dei decreti legislativi di cui all'articolo 16.
11. 201. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello.

A.C. 875-A/R – Articolo 12

ARTICOLO 12 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 12.
(Obblighi delle amministrazioni)

  1. Le amministrazioni del Ministero della difesa e del Ministero dell'economia e delle finanze comunicano alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13 ogni iniziativa volta a modificare il rapporto d'impiego del personale militare, con particolare riferimento alle direttive interne della Forza armata o della Forza di polizia a ordinamento militare di appartenenza o alle direttive di carattere generale che direttamente o indirettamente riguardano la condizione lavorativa del personale militare. Tale obbligo di comunicazione è assolto anche attraverso la pubblicazione di tali dati nei portali telematici istituzionali.

A.C. 875-A/R – Articolo 13

ARTICOLO 13 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 13.
(Rappresentatività)

  1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono considerate rappresentative a livello nazionale, ai fini delle attività e delle competenze specificamente individuate dalla presente legge, quando raggiungono un numero di iscritti almeno pari al 4 per cento della forza effettiva complessiva della Forza armata o della Forza di polizia a ordinamento militare. Qualora l'associazione professionale a carattere sindacale sia invece costituita da militari appartenenti a due o più Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare, la stessa dovrà avere una rappresentatività non inferiore al 3 per cento della forza effettiva in ragione della singola Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare, rilevata al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si renda necessario determinare la rappresentatività delle associazioni medesime.
  2. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti, per quanto di rispettiva competenza, i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, sono riconosciute le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale, in possesso dei requisiti di cui al presente articolo.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 13.
(Rappresentatività)

  Al comma 1 sostituire le parole: al 4 per cento della forza effettiva complessiva della con le seguenti: all'8 per cento della forza sindacalizzata riferita alla.

  Conseguentemente,
   al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole da: non inferiore al fino alla fine del periodo con le seguenti: in misura non inferiore all'8 per cento della forza sindacalizzata, in ragione della singola Forza armata o Forza di polizia ad ordinamento militare.
   dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. In riferimento alla disciplina prevista al comma 9 dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 165 del 2001 non saranno prese in considerazione, affini della misurazione del dato associativo e dunque della rappresentatività, le deleghe a favore delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari che richiedano al personale un contributo economico inferiore di più della metà rispetto a quello mediamente richiesto dalle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari del comparto.
13. 200. Paolo Russo.

  Al comma 1, aggiungere in fine le parole:, e al due per cento della forza effettiva di ogni categoria.
13. 202. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. In via transitoria, limitatamente ai primi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le quote percentuali di cui al presente articolo sono tutte ridotte di un punto.
13. 203. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Modalità di elezione dei delegati sindacali)

  1. I rappresentanti sindacali sono eletti nell'ambito di ogni comando di corpo o unità equipollente per ciascuna Arma e Corpo.
  2. Le liste elettorali sono presentate dai sindacati costituiti, con atto legale, a livello nazionale, in forma unitaria o separata ovvero da militari del comando di riferimento secondo le modalità di cui al comma 4.
  3. Per essere ammesse alla competizione elettorale le liste devono essere depositate almeno quaranta giorni prima della data prevista per le elezioni e devono essere accompagnate dalla firma di almeno il 10 per cento del personale appartenente a ciascun comando interessato. Ciascun militare può sottoscrivere una sola lista.
  4. In caso di cessazione anticipata del mandato, i militari sono sostituiti, per il periodo residuo, dai candidati che nelle votazioni effettuate seguono l'ultimo degli eletti nella graduatoria. Qualora non vi siano candidati con voti utili a subentrare si procede a elezioni straordinarie per le posizioni vacanti.
  5. L'elezione dei delegati ha luogo a scrutinio segreto con voto diretto e nominativo.
  6. Il numero degli eletti ammonta di 3 ogni 200 militari in servizio, per tutte le categorie, per ogni unità con un organico fino a 200 addetti e di 3 ogni 300 o frazione di 300 per ogni unità da 201 a 3.000 addetti.
  7. L'istituzione e la composizione dei seggi presso ogni comando sede di elezioni sono stabilite dal regolamento di cui all'articolo 19 della presente legge.
  8. Attraverso i regolamenti di cui al comma 7 vengono disciplinate le modalità di proclamazione degli eletti, comunque entro il termine di 7 giorni dalla chiusura delle operazioni elettorali.
13. 0210. Deidda, Ferro, Galantino.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Sistema elettorale)

  1. L'elezione dei rappresentanti sindacali e dei delegati dei collegi sindacali avviene con il sistema proporzionale puro, con voto di lista e con l'espressione di preferenze fino a un massimo di due terzi degli eleggendi.
13. 0211. Deidda, Ferro, Galantino.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Propaganda elettorale)

  1. Per la propaganda elettorale, la presentazione dei candidati e dei rispettivi programmi, ciascun candidato può convocare apposite assemblee nell'ambito di ciascuna Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare, previa richiesta ai comandanti corrispondenti.
  2. Le assemblee di cui al comma 1 si svolgono in orario di servizio e ciascun candidato ha diritto di presentare il proprio programma o quella della lista che rappresenta.
  3. È vietato qualsiasi atto discriminatorio verso candidati o delegati nonché qualsiasi atto volto a influenzare o a limitare il libero esercizio del voto da parte dei militari o dei delegati nell'ambito dell'attività riferita alle attività di voto nonché all'esercizio dell'attività sindacale. Tali comportamenti sono considerati gravi atti di violazione disciplinare e come tali soggetti a sanzione.
  4. I candidati possono effettuare la propaganda attraverso mezzi di comunicazione diretta e siti internet, nonché attraverso i sindacati nazionali.
13. 0212. Deidda, Ferro, Galantino.

A.C. 875-A/R – Articolo 14

ARTICOLO 14 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 14.
(Tutela e diritti)

  1. I militari che ricoprono cariche elettive nelle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari:
   a) non sono perseguibili in via disciplinare per le opinioni espresse nello svolgimento dei compiti connessi con l'esercizio delle loro funzioni, fatti salvi i limiti della correttezza formale e i doveri derivanti dal giuramento prestato, dal grado, dal senso di responsabilità e dal contegno da tenere, anche fuori del servizio, a salvaguardia del prestigio istituzionale;
   b) non possono essere trasferiti a un'altra sede o reparto ovvero essere sostituiti nell'incarico ricoperto al momento dell'elezione, se non previa intesa con l'associazione professionale a carattere sindacale tra militari alla quale appartengono, salvi i casi di incompatibilità ambientale, di esigenza di trasferimento dovuta alla necessità di assolvere i previsti obblighi di comando, le attribuzioni specifiche di servizio e, per il personale della Marina, di imbarco, necessari per l'avanzamento e salvi i casi straordinari di necessità e urgenza, anche per dichiarazione dello stato di emergenza;
   c) non possono essere impiegati in territorio estero singolarmente, fatte salve le esigenze delle unità di appartenenza;
   d) possono manifestare il loro pensiero in ogni sede e su tutte le questioni non soggette a classifica di segretezza che riguardano la vita militare, nei limiti previsti dalla presente legge e nelle materie di cui all'articolo 5; possono interloquire con enti e associazioni di carattere sociale, culturale o politico, anche estranei alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare, e partecipare a convegni e assemblee aventi carattere sindacale, nei modi e con i limiti previsti dalla presente legge;
   e) possono inviare comunicazioni scritte al personale militare sulle materie di loro competenza, nonché visitare le strutture e i reparti militari presso i quali opera il personale da essi rappresentato quando lo ritengono opportuno, concordandone le modalità, almeno trentasei ore prima, con i comandanti competenti.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 14.
(Tutela e diritti)

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: della correttezza fino a: fuori del servizio, con le seguenti: derivanti dal giuramento prestato.

  Conseguentemente, alla lettera d),
   sopprimere le parole: e nelle materie di cui all'articolo 5
   sostituire le parole: e partecipare con la seguente: partecipare.
14. 200. Paolo Russo.

  Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: e nelle materie di cui all'articolo 5.
14. 201. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello.

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
  2. Sono vietati gli atti in qualsiasi modo diretti a condizionare o limitare l'esercizio dell'attività dei militari che ricoprono cariche sindacali.

  3. Nel periodo in cui il delegato rimane in carica è sospesa la normale redazione della documentazione caratteristica.
14. 203. Deidda, Ferro, Galantino.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente.

Art. 14-bis.
(Assemblee di base)

  1. I sindacati militari convocano tre volte l'anno, o qualora ne faccia richiesta almeno un quinto dei militari rappresentati, assemblee generali dei militari dell'unità di base in orario di servizio, per la consultazione e il confronto con la base rappresentata. Di tali convocazioni deve essere data comunicazione preventiva non meno di tre giorni prima.
14. 0210. Deidda, Ferro, Galantino.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente.

Art. 14-bis.
(Convocazione)

  1. Le assemblee sindacali sono convocate almeno una volta al mese.
  2. Le convocazioni delle assemblee di cui al comma 1 sono comunicate con tre giorni di anticipo dal rappresentante sindacale competente al rispettivo comando, che adotta le necessarie misure logistiche e amministrative volte a garantirne il regolare svolgimento, salvo che non ricorrano circostanze eccezionali.
  3. Alle assemblee di cui al presente articolo può essere richiesta la partecipazione di dirigenti sindacali nazionali nonché di membri delle Commissioni competenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, di sottosegretari di Stato, del Presidente o degli assessori e consiglieri regionali, di sindaci, assessori e consiglieri comunali dei territori di appartenenza, previa comunicazione al comandante competente.
14. 0211. Deidda, Ferro, Galantino.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente.

Art. 14-bis.
(Ufficio per le relazioni sindacali)

  1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto del potere di organizzazione della pubblica amministrazione, gli Stati Maggiori della Difesa e di Forza armata e i Comandi Generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza istituiscono al proprio interno unità organizzative centrali preposte alla gestione dei rapporti sindacali.
  2. Entro il medesimo termine, gli Stati Maggiori delle Forze armate e i Comandi Generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza individuano altresì unità organizzative a livello locale, presso ogni comando di corpo o unità equipollente preposte alla gestione dei rapporti sindacali e alle problematiche concernenti le materie di cui all'articolo 6 della presente legge e di carattere locale o comunque contestualizzato nel territorio di riferimento.
14. 0212. Deidda, Ferro, Galantino.

A.C. 875-A/R – Articolo 15

ARTICOLO 15 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 15.
(Informazione e pubblicità)

  1. Le deliberazioni, le votazioni, le relazioni, i processi verbali e i comunicati delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, le dichiarazioni dei militari che ricoprono cariche elettive e ogni notizia relativa all'attività sindacale possono essere resi pubblici secondo le modalità previste dai rispettivi statuti.
  2. Ai dirigenti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari è data facoltà di avere rapporti con gli organi di stampa e di rilasciare dichiarazioni esclusivamente in merito alle materie di loro competenza e oggetto di contrattazione nazionale di settore.
  3. Negli ordinamenti didattici delle scuole di formazione, di base e delle accademie militari è inserita la materia «elementi di diritto del lavoro e di diritto sindacale in ambito militare».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 15.
(Informazione e pubblicità)

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:
  1. Le delibere, le relazioni, i comunicati, i verbali, le votazioni, le dichiarazioni dei delegati e ogni notizia relativa all'attività degli organismi del sindacato ai vari livelli possono essere resi pubblici, dai singoli dirigenti sindacali o delegati, attraverso qualsiasi mezzo di informazione.

  1-bis. A ogni militare, all'atto dell'arruolamento nonché a ogni inizio di servizio presso un nuovo reparto, è consegnato, a cura dei comandi competenti, l'elenco dei nominativi e dei recapiti dei delegati della rappresentanza unitaria di base corrispondente. A tale elenco è allegata una comunicazione della rappresentanza unitaria di base, sul lavoro svolto e sulle iniziative assunte ovvero su importanti questioni attinenti al mandato.
15. 210. Deidda, Ferro, Galantino.

  Sostituire il comma 2 con i seguenti:
  2. Ai dirigenti dei sindacati militari nazionali di cui alla presente legge è data facoltà di avere rapporti con gli organi di stampa e di rilasciare dichiarazioni esclusivamente in merito alle materie di competenza del sindacato e oggetto di contrattazione collettiva.

  2-bis. L'articolo 751 lettera a) n. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 è sostituito dal seguente: «invio o rilascio alla stampa o a organi di informazione, di comunicazioni o dichiarazioni a nome di un organo di rappresentanza militare. È fatta eccezione per i dirigenti dei sindacati militari nazionali».
15. 211. Deidda, Ferro, Galantino.

  Sopprimere il comma 3.
15. 1. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello.

  Aggiungere, in fine i seguenti commi:
  4. Nelle unità e reparti centrali e periferici delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare è concesso ai sindacati ed associazioni sindacali tra militari l'uso gratuito di appositi spazi per l'affissione di giornali murali, notiziari, circolari, manifesti e altri scritti o stampati conformi alle disposizioni generali sulla stampa e concernenti notizie esclusivamente sindacali, in locali distinti da quelli in cui è generalmente ammesso il pubblico.
  5. A ciascuno dei sindacati a carattere nazionale, maggiormente rappresentativi, è altresì concesso, nella sede centrale, regionale, provinciale o territoriale, l'uso gratuito di un locale e delle relative utenze, da adibire ad ufficio sindacale, tenuto conto delle disponibilità obiettive, secondo le modalità determinate dall'amministrazione e sentiti i sindacati.
15. 2. Deidda, Ferro, Galantino.

A.C. 875-A/R – Articolo 16

ARTICOLO 16 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 16.
(Delega al Governo per il coordinamento normativo e regolamenti di attuazione)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il coordinamento normativo delle disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare;
   b) novellazione del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al fine di inserirvi le disposizioni della presente legge;
   c) modificazioni e integrazioni normative necessarie per il coordinamento con la presente legge delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti.
   d) semplificazione e maggiore efficienza delle procedure di contrattazione del comparto sicurezza e difesa, attraverso la previsione di un primo livello di negoziazione nel quale regolare gli aspetti comuni a tutte le Forze armate e le Forze di polizia a ordinamento militare, nonché un secondo livello attraverso cui regolare gli aspetti più caratteristici delle singole Forze armate e Forze di polizia a ordinamento militare, ivi compresa la distribuzione della retribuzione accessoria e di produttività.

  2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione.
  3. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato il regolamento di attuazione della presente legge.
  4. Con decreto adottato dal Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle rispettive competenze, e le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinato il contingente dei distacchi e dei permessi sindacali per ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare, da ripartire tra le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, sulla base della rappresentatività calcolata ai sensi dell'articolo 13.
  5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 16.
(Delega al Governo per il coordinamento normativo e regolamenti di attuazione)

  Al comma 2, sostituire le parole: sono sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari con le seguenti:, corredati di relazione tecnica, sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

  Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente: 5-bis. Dall'attuazione della presente delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
16. 500. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

  Sostituire il comma 3 con i seguenti:
  3. Con decreto ai sensi dell'articolo 17 comma 3 lettera b) della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministero della difesa, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta i regolamenti di attuazione della presente legge previa richiesta di parere obbligatorio ai sindacati che rispettino i requisiti di cui alla presente legge.
  3-bis. I regolamenti di cui al comma 3 disciplinano l'istituzione e la composizione dei seggi presso ogni comando sede di elezioni, le procedure elettorali e il relativo controllo sulle stesse, nonché le modalità di comunicazione dei risultati elettorali.
16. 210. Deidda, Ferro, Galantino.

A.C. 875-A/R – Articolo 17

ARTICOLO 17 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 17.
(Giurisdizione)

  1. Sono riservate alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie promosse nell'ambito disciplinato dalla presente legge, anche quando la condotta antisindacale incide sulle prerogative dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari.
  2. I giudizi in questa materia sono soggetti al rito abbreviato di cui all'articolo 119 del codice del processo amministrativo, con le relative norme di attuazione, di cui rispettivamente agli allegati 1 e 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
  3. All'articolo 119, comma 1, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo la lettera m-sexies) è aggiunta la seguente:
   « m-septies) i provvedimenti che si assumono lesivi di diritti sindacali del singolo militare o dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari che li rappresenti».

  4. Per le controversie nelle materie di cui alla presente legge, la parte ricorrente è tenuta al versamento, indipendentemente dal valore della causa, del contributo unificato di importo fisso di cui all'articolo 13, comma 6-bis, lettera e), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Se la controversia riguarda condotte antisindacali consistenti nel diniego ingiustificato dei diritti e delle prerogative sindacali di cui alla presente legge, l'associazione professionale a carattere sindacale tra militari legittimata ad agire ai sensi del comma 2 può promuovere un previo tentativo di conciliazione presso la commissione individuata ai sensi dell'articolo 18.
  5. La richiesta del tentativo di conciliazione di cui al comma 4, sottoscritta da chi ha la rappresentanza legale dell'associazione, è notificata tramite posta elettronica certificata, sottoscritta digitalmente, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, oppure mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla commissione di conciliazione competente, che cura l'invio di copia digitale della richiesta all'articolazione della Forza armata o della Forza di polizia a ordinamento militare interessata. La richiesta deve indicare:
   a) la denominazione e la sede dell'associazione, nonché il nome del legale rappresentante e l'atto statutario che gli conferisce i poteri rappresentativi;
   b) il luogo dove è sorta la controversia;
   c) l'esposizione dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della pretesa.

  6. L'articolazione della Forza armata o della Forza di polizia a ordinamento militare interessata dalla controversia deposita presso la commissione di conciliazione, entro dieci giorni dal ricevimento della copia della richiesta, una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e in diritto. Entro i dieci giorni successivi a tale deposito, la commissione fissa, per una data compresa nei successivi trenta giorni, la comparizione dell'associazione e dell'articolazione dell'amministrazione interessata per il tentativo di conciliazione. Dinanzi alla commissione, per l'associazione professionale a carattere sindacale tra militari deve presentarsi il legale rappresentante ovvero altro militare ad essa appartenente appositamente delegato. Non è ammessa la partecipazione di soggetti non appartenenti all'associazione.
  7. Se la conciliazione esperita ai sensi dei commi 4, secondo periodo, 5 e 6 ha esito positivo, viene redatto un processo verbale che riporta il contenuto dell'accordo raggiunto. Il processo verbale, sottoscritto dalle parti e dal presidente della commissione di conciliazione, costituisce titolo esecutivo. Se non è raggiunto l'accordo, la medesima controversia può costituire oggetto di ricorso innanzi al giudice amministrativo ai sensi dei commi 1 e 2.
  8. Alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari è attribuita legittimazione attiva in giudizio in sede civile, penale e amministrativa quando sussiste interesse diretto in relazione alle materie di competenza di cui all'articolo 5 della presente legge.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 17.
(Giurisdizione)

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Le controversie in materia di condotta antisindacale comparto militare sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.

  Conseguentemente,
   sopprimere i commi 2 e 3;
   al comma 4, sopprimere le parole: ai sensi del comma 2;
   al comma 7, terzo periodo, sostituire le parole: amministrativo ai sensi dei commi 1 e 2 con le seguenti: ordinario ai sensi del comma 1.
17. 202. Ermellino.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Le controversie disciplinate nell'ambito della presente legge sono riservate al giudice ordinario quando la condotta antisindacale incide sulle prerogative dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari, ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Le controversie di cui all'articolo 10 della presente legge sono riservate alla giurisdizione del giudice amministrativo.

  Conseguentemente,
   sopprimere i commi 2 e 3;
   al comma 4, sopprimere le parole: ai sensi del comma 2;
   al comma 7, terzo periodo, sostituire le parole: amministrativo ai sensi dei commi 1 e 2 con le seguenti: ordinario ai sensi del comma 1.
17. 201. Palazzotto.

  Al comma 1, sostituire la parola: amministrativo con le seguenti: ordinario, in funzione di giudice del lavoro.

  Conseguentemente,
   al medesimo articolo, sopprimere i commi da 2 a 8
   sopprimere l'articolo 18.
17. 200. Paolo Russo.

  Sopprimere il comma 3.
17. 204. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello.

  Al comma 3, capoverso lettera m-septies, sostituire le parole: li rappresenti con le seguenti: lo rappresenta.
17. 300. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: Per i procedimenti giurisdizionali amministrativi di cui al comma 2, l'importo del contributo unificato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, è pari a quello, eventualmente dovuto, per analoghe controversie, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
17. 205. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello.

  Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

  Conseguentemente:
   sopprimere i commi 5, 6 e 7;
   sopprimere l'articolo 18.
17. 206. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello.

  Al comma 8, sopprimere le parole: di cui all'articolo 5 della presente legge.
17. 207. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello.

A.C. 875-A/R – Articolo 18

ARTICOLO 18 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 18.
(Procedure di conciliazione)

  1. È istituita presso il Ministero della difesa, senza oneri per la finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, la commissione centrale di conciliazione per la risoluzione in via bonaria delle controversie indicate all'articolo 17, comma 4, aventi rilievo nazionale. Per la conciliazione delle medesime controversie riferite al personale del Corpo della guardia di finanza è istituita analoga commissione presso il Ministero dell'economia e delle finanze.
  2. Sono altresì istituite, presso unità organizzative di livello non inferiore a quello regionale o paritetico delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, senza oneri per la finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, almeno cinque commissioni periferiche di conciliazione, per la risoluzione in via bonaria delle controversie indicate all'articolo 17, comma 4, aventi rilievo locale.
  3. Le commissioni di cui ai commi 1 e 2, le cui modalità di costituzione e funzionamento sono definite con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:
   a) sono presiedute, con funzione di garanzia, da un presidente nominato con decreto del Ministro della difesa o, per le commissioni riferite al personale del Corpo della guardia di finanza, dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, scelto tra gli iscritti in un elenco appositamente istituito presso i citati Ministeri e comprendente magistrati, avvocati iscritti all'albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinnanzi alle giurisdizioni superiori e professori universitari in materie giuridiche. L'incarico di presidente è svolto a titolo gratuito e non dà luogo ad alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate;
   b) sono composte da appartenenti alla Forza armata o alla Forza di polizia a ordinamento militare di riferimento e da militari designati, nell'ambito dei propri iscritti, dalle associazioni riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 13 della presente legge. I militari appartenenti alle commissioni di conciliazione svolgono tale attività per servizio e sono individuati, con incarico non esclusivo, fra coloro che sono impiegati nell'ambito della regione amministrativa nella quale ha sede la commissione di cui sono componenti.

  4. Per promuovere il tentativo di conciliazione, la parte ricorrente è tenuta a versare, con le modalità definite dal regolamento di cui al comma 3, un contributo pari a euro 155 per le procedure dinnanzi alla commissione di cui al comma 1 e pari a euro 105 per le procedure dinnanzi alle commissioni di cui al comma 2.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 18.
(Procedure di conciliazione)

  Al comma 1, sopprimere le parole: senza oneri per la finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

  Conseguentemente,
   al comma 2, sopprimere le parole: senza oneri per la finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;
   al comma 3, lettera a), sopprimere le parole da: L'incarico di presidente fino alla fine della medesima lettera;
   dopo il comma 4, aggiungere il seguente: Le amministrazioni interessate provvedono all'istituzione e al funzionamento delle commissioni di cui ai commi 1 e 2 nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai rispettivi componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
18. 500. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

  Al comma 3, lettera b), primo periodo, dopo le parole:, composte da, aggiungere la seguente: due.

  Conseguentemente, dopo le parole: ordinamento militare di riferimento e da aggiungere la seguente: due.
18. 202. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  5. Al fine di garantire e agevolare la nascita e la regolare costituzione delle associazioni sindacali di cui alla presente legge, il dato del 4 per cento relativo alla rappresentatività di cui all'articolo 13, è calcolato a decorrere dal terzo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge.
18. 203. Deidda, Ferro, Galantino.

A.C. 875-A/R – Articolo 19

ARTICOLO 19 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 19.
(Abrogazioni e norme transitorie)

  1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli da 1476 a 1482 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
  2. I delegati della rappresentanza militare di cui al capo III del titolo IX del libro quarto del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il cui mandato è in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica esclusivamente per le attività di ordinaria amministrazione fino all'entrata in vigore del decreto di cui al comma 4 dell'articolo 16 e comunque non oltre il novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
  3. In via transitoria, limitatamente ai primi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la quota percentuale di iscritti prevista dal comma 1 dell'articolo 13 è ridotta al 3 per cento.
  4. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già conseguito l'assenso del Ministro competente, si adeguano ai contenuti e alle prescrizioni della presente legge entro novanta giorni dalla medesima data di entrata in vigore. Decorso tale termine, il Ministro competente effettua sulle predette associazioni i controlli previsti dall'articolo 3.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 19.
(Abrogazioni e norme transitorie)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 19.
(Modifiche legislative e disposizioni transitorie)

  1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) L'articolo 1470 è sostituito dal seguente:
  «Art. 1470. – (Libertà di riunione). – 1. Sono vietate riunioni non di servizio nell'ambito dei luoghi militari o comunque destinati al servizio, salvo quelle previste per il funzionamento delle attività sindacali.
  2. Fuori dai luoghi di cui al comma 1 sono vietate assemblee o adunanze di militari che si qualificano esplicitamente come tali o che sono in uniforme, salvo quelle previste per il funzionamento delle attività sindacali, esclusivamente in abiti civili»;
   b) il comma 2 dell'articolo 1475 è così sostituito: «I militari in servizio possono costituire associazioni professionali di carattere sindacale per singola Forza armata o corpo alle condizioni e con i limiti fissati, dalla legge. I militari in servizio non possono aderire ad altre organizzazioni sindacali né assumere la rappresentanza di altri lavoratori non militari»;
   c) Gli articoli da 1476 a 1482 sono abrogati.

  3. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo per disciplinare l'esercizio delle relazioni sindacali per il personale impiegato in teatro di operazioni o, comunque, al di fuori del territorio nazionale, per conciliare la tutela dei diritti sindacali di quel personale con le esigenze di funzionalità, sicurezza e prontezza correlate alle specifiche operazioni.
  4. Con regolamento ai sensi della legge 23 agosto 1988 n. 400 da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge sono adottate le modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 90 necessarie a rendere il testo delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare coerente con la presente legge.
  5. Successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge è abolita la rappresentanza militare di cui agli articoli 1476 ss. del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
  6. Le elezioni dei rappresentanti di base si svolgono entro il centoventesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.
  7. I delegati della rappresentanza militare rimangono in carica fino all'elezione dei rappresentanti sindacali a livello nazionale e territoriale.
19. 210. Deidda, Ferro, Galantino.

  Al comma 2, sostituire le parole da: e comunque non oltre fino alla fine del comma con le seguenti: e fatta salva l'effettiva rappresentatività ai sensi dell'articolo 13 della presente legge, delle associazioni a carattere sindacale tra militari costituitesi;
   Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: 3 per cento con le seguenti: 7 per cento.
19. 201. Paolo Russo.

  Al comma 3, sostituire le parole: 3 per cento con le seguenti: 2 per cento mentre la percentuale relativa alla forza effettiva di ogni categoria è ridotta all'1 per cento.
19. 202. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello.

  Al comma 3, sostituire le parole: 3 per cento con le seguenti: 2 per cento
19. 203. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente: Art. 19-bis. (Clausola di invarianza finanziaria). 1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
19. 0500. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Iniziative urgenti volte a contenere i flussi migratori illegali verso l'Italia, in particolare al fine di prevenire ulteriori contagi e di tutelare il diritto alla salute dei cittadini italiani – 3-01685

   MOLINARI, IEZZI, BORDONALI, DE ANGELIS, INVERNIZZI, MATURI, MOLTENI, STEFANI, TONELLI, VINCI, ANDREUZZA, BADOLE, BASINI, BAZZARO, BELLACHIOMA, BELOTTI, BENVENUTO, BIANCHI, BILLI, BINELLI, BISA, BITONCI, BOLDI, BONIARDI, CLAUDIO BORGHI, BUBISUTTI, CAFFARATTO, CANTALAMESSA, CAPARVI, CAPITANIO, CASTIELLO, VANESSA CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CENTEMERO, CESTARI, COIN, COLLA, COLMELLERE, COMAROLI, COMENCINI, COVOLO, ANDREA CRIPPA, DARA, DE MARTINI, D'ERAMO, DI MURO, DI SAN MARTINO LORENZATO DI IVREA, DONINA, DURIGON, FANTUZ, FERRARI, FOGLIANI, LORENZO FONTANA, FORMENTINI, FOSCOLO, FRASSINI, FURGIUELE, GALLI, GARAVAGLIA, GASTALDI, GAVA, GERARDI, GIACCONE, GIACOMETTI, GIGLIO VIGNA, GIORGETTI, GOBBATO, GOLINELLI, GRIMOLDI, GUIDESI, GUSMEROLI, LATINI, LAZZARINI, LEGNAIOLI, LIUNI, LOCATELLI, LOLINI, EVA LORENZONI, LOSS, LUCCHINI, MACCANTI, MAGGIONI, MANZATO, MARCHETTI, MINARDO, MORELLI, MORRONE, MOSCHIONI, MURELLI, ALESSANDRO PAGANO, PANIZZUT, PAOLINI, PAROLO, PATASSINI, PATELLI, PATERNOSTER, PETTAZZI, PIASTRA, PICCHI, PICCOLO, POTENTI, PRETTO, RACCHELLA, RAFFAELLI, RIBOLLA, RIXI, SALTAMARTINI, SASSO, SUTTO, TARANTINO, TATEO, TIRAMANI, TOCCALINI, TOMASI, TOMBOLATO, TURRI, VALBUSA, VALLOTTO, VIVIANI, RAFFAELE VOLPI, ZICCHIERI, ZIELLO, ZOFFILI e ZORDAN. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
   nel corso di questi mesi, causa l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il Governo ha chiesto ai cittadini enormi sacrifici e rinunce, anche in termini di restrizioni dei più fondamentali diritti della persona, ai quali gli italiani si sono prontamente e diligentemente attenuti per contenere il contagio e consentire la ripresa del Paese nel più breve tempo possibile;
   in contrapposizione a tali richieste si pone ad avviso degli interroganti la condotta del Governo con riguardo alla gestione dei flussi migratori, consentendo nello stesso periodo, in deroga anche alla vigente normativa in materia, l'ingresso indiscriminato sul territorio nazionale di migliaia di immigrati clandestini;
   l'oggettiva mancanza di una strategia di controllo dei flussi migratori, stante l'emergenza sanitaria in corso, a parere degli interroganti, sta esponendo scientemente a gravissimo rischio la salute e la sicurezza, oltre che vanificando i sacrifici finora fatti dai cittadini;
   con l'aumento del numero degli sbarchi di immigrati irregolari in Italia (9.885 arrivi dal 1o gennaio al 21 luglio rispetto ai 3.365 dello stesso periodo del 2019 e picchi anche di circa 2.000 immigrati in soli 4 giorni, precisamente dal 10 al 14 luglio 2020), si sono moltiplicati i casi di immigrati clandestini trovati positivi al COVID-19 dopo il loro ingresso, con l'aggravante che fuggono dai centri ove vengono trasferiti per trascorrere in isolamento il prescritto periodo di quarantena;
   i fatti accaduti più recentemente ad Amantea, a Lampedusa, a Jesolo, a Caverzere e, da ultimo, a Taranto, le sempre più frequenti e legittime proteste degli abitanti del posto, che si sentono giustamente in pericolo, attestano una situazione di assoluta gravità e di escalation del disagio sociale per i rischi a cui viene esposta l'intera collettività;
   è assolutamente inaccettabile, da un lato, continuare a chiedere ai concittadini il massimo rispetto di tutte le prescrizioni per contenere l'epidemia, paventando – secondo gli interroganti quasi a minaccia e/o ricatto – l'ulteriore proroga dello stato di emergenza e, dall'altro, consentire l'arrivo indiscriminato di immigrati da Paesi in cui l'emergenza epidemiologica da COVID-19 è ancora nella fase acuta –:
   se e quali urgenti provvedimenti il Ministro interrogato intenda assumere per frenare i flussi migratori illegali in continuo aumento verso il nostro Paese, al fine di tutelare il diritto inviolabile alla salute e l'interesse della collettività, prescritto dalla Carta costituzionale e garantire, al contempo, tutte le dovute misure precauzionali per evitare una nuova ondata di contagi. (3-01685)


Iniziative normative urgenti volte a disporre la proroga al 30 settembre 2020 dei versamenti relativi alle imposte sui redditi – 3-01681

   CATTANEO, GELMINI, OCCHIUTO, MARTINO, GIACOMONI, PORCHIETTO, BARATTO, GIACOMETTO, ANGELUCCI, MANDELLI, PRESTIGIACOMO, PAOLO RUSSO, D'ATTIS, PELLA, CANNIZZARO e D'ETTORE. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   è da considerarsi ingiustificabile e assolutamente paradossale che in un periodo di eccezionale emergenza come quello attuale e nell'ambito di manovre economiche che hanno impegnato oltre 80 miliardi di euro in pochi mesi, il Governo non sia riuscito a trovare il modo di prorogare al 30 settembre 2020 i versamenti a saldo 2019 e acconto 2020 delle imposte sui redditi come ripetutamente chiesto dal gruppo Forza Italia, in modo tale da garantire la cassa sufficiente per disporre di un intervento del tutto analogo a quella concesso nel 2019 e maggior respiro ai contribuenti in affanno;
   sul punto il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e tutte le sigle sindacali dei commercialisti (Adc, Aidc, Anc, Andoc, Fiddoc, Sic, Unagraco, Ungdec, Unico) in un comunicato stampa diffuso il 19 luglio 2020, a fronte del diniego da parte del Governo intervenire, ha dichiarato che saranno valutate azioni di protesta della categoria, ivi inclusa quella dello sciopero;
   è del resto incomprensibile che il Governo non si renda conto del fatto che meno saranno i contribuenti che autonomamente sceglieranno di non versare il 20 luglio 2020 o il 20 agosto 2020 con maggiorazione dello 0,4 per cento, tanto più sarà inevitabile per l'Esecutivo fare marcia indietro e riaprire i termini di versamento senza sanzioni fino al 30 settembre 2020, come già avrebbe dovuto fare;
   soprattutto in questo periodo di emergenza i commercialisti hanno sempre dimostrato grande senso di responsabilità ma anche insostituibilità, assistendo imprese, lavoratori e famiglie sia nelle valutazioni finanziarie relative alle scelte necessarie per affrontare le conseguenze del lockdown, sia per assicurare loro l'accesso alle misure di sostegno messe in campo, svolgendo un ruolo fondamentale per la tenuta del tessuto economico-imprenditoriale del Paese;
   appariva dunque assolutamente necessario dare seguito alle richieste di proroga al 30 settembre 2020; più volte è stato reiterato l'appello per una proroga dei versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi e dell'Irap 2020, in scadenza il 20 luglio 2020, anche nella considerazione che gli adempimenti straordinari legati all'emergenza Coronavirus e le limitazioni lavorative per dipendenti e collaboratori degli studi professionali derivanti dalle misure anti-contagio hanno sottratto il tempo necessario per la predisposizione delle dichiarazioni e per determinare gli importi dei versamenti del 20 luglio 2020 –:
   se il Governo, alla luce di quanto esposto in premessa, non intenda adottare con urgenza immediate iniziative normative per disporre la proroga al 30 settembre 2020 dei versamenti a saldo 2019 e acconto 2020 delle imposte sui redditi.
(3-01681)


Iniziative volte ad escludere le sanzioni previste per il mancato versamento delle imposte entro la scadenza del 20 luglio 2020, ove tale versamento abbia luogo entro il 30 settembre prossimo – 3-01682

   DEL BARBA, UNGARO, D'ALESSANDRO, FREGOLENT, MARCO DI MAIO e MORETTO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   questa settimana 8 milioni di contribuenti hanno dovuto confrontarsi con 246 scadenze fiscali nel momento in cui tante imprese e partite Iva faticano a recuperare l'attività in conseguenza del lockdown e della crisi economica derivante al diffondersi del virus COVID-19;
   la richiesta di un'ulteriore proroga delle scadenze fiscali dal 20 luglio al 30 settembre 2020 è stata rifiutata con la motivazione dei mancati introiti quantificabili in circa 8,4 miliardi di euro; tuttavia, gli scostamenti di bilancio già effettuati e che ci si appresta a rinnovare in favore di alcune categorie produttive e di consumatori dimostrano la possibilità di poter compiere scelte eccezionali in una condizione di emergenza, quale quella che si sta vivendo;
   solo in questo modo commercianti, artigiani, liberi professionisti potranno tornare ad avere ossigeno e riprendere a progettare con serenità il proprio futuro;
   l'Italia conta oggi oltre 4,6 milioni di autonomi: un numero altissimo che pone l'Italia al primo posto in Europa. Tra questi si annoverano, però, anche molti cosiddetti mono-committenti con un ruolo molto simile ai lavoratori subordinati, senza godere tuttavia delle stesse garanzie e tutele;
   diversi imprenditori, inoltre, dovranno scegliere tra pagare gli stipendi dei dipendenti ed adempiere alle scadenze fiscali, dopo mesi di blocco della produzione. Generalizzare una situazione estremamente variegata, risulta, quindi controproducente e dannoso;
   da notizie stampa si apprende che il Governo ha annunciato nuove misure per sostenere il tessuto economico e produttivo. Occorre, però, fare in fretta: i soli strumenti di sussidio non contribuiranno, alla lunga, all'urgente rilancio dell'economia che ha bisogno di liquidità;
   se il pagamento delle tasse è un dovere costituzionale, certamente la gran parte delle attività produttive di beni e servizi sono state ferme per mesi, alcune senza fatturare un solo euro. La necessità di prorogare le scadenze fiscali ha il solo scopo di fornire un margine di temporanea serenità ad imprese e lavoratori autonomi;
   tra pochi giorni, inoltre, il Parlamento dovrà esprimersi sull'ennesimo scostamento di bilancio, il terzo del 2020, per consentire un indebitamento aggiuntivo per un totale probabilmente vicino ai 100 miliardi di euro, proprio nel tentativo di rilanciare l'economia –:
   se non si ritenga opportuno adottare iniziative volte ad azzerare completamente le sanzioni attualmente previste per mancato versamento entro la scadenza vigente del 20 luglio 2020, a condizione che tale versamento avvenga entro e non oltre il 30 settembre 2020. (3-01682)


Iniziative volte a prorogare la scadenza degli adempimenti fiscali previsti alla data del 20 luglio 2020 – 3-01683

   LOLLOBRIGIDA, MELONI, ACQUAROLI, BALDINI, BELLUCCI, BIGNAMI, BUCALO, BUTTI, CAIATA, CARETTA, CIABURRO, CIRIELLI, LUCA DE CARLO, DEIDDA, DELMASTRO DELLE VEDOVE, DONZELLI, FERRO, FOTI, FRASSINETTI, GALANTINO, GEMMATO, LUCASELLI, MANTOVANI, MASCHIO, MOLLICONE, MONTARULI, OSNATO, PRISCO, RAMPELLI, RIZZETTO, ROTELLI, SILVESTRONI, TRANCASSINI, VARCHI e ZUCCONI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   le partite Iva, i lavoratori autonomi e le imprese, i primi ad essere colpiti dalla crisi economica da COVID-19 ancora in corso, sono sottoposti in questi giorni all'ulteriore disagio causato dal pagamento delle tasse che non è stato ancora prorogato;
   sono coinvolti 4,5 milioni di contribuenti nelle 142 scadenze previste al 20 luglio 2020. Si tratta dei versamenti Irpef, Irap e Ires fino al pagamento del diritto annuale alla camera di commercio;
   il Sottosegretario per l'economia e delle finanze, Alessio Villarosa, durante la seduta di interrogazioni a risposta immediata in Commissione finanze della Camera dei deputati, ha confermato che molte imposte erano già state fatte slittare dal 30 giugno 2020 in avanti per effetto del «decreto rilancio», ma che non ci sarà un ulteriore rinvio;
   i primi a segnalare il vero e proprio «ingorgo fiscale» che si verificherà a fine mese è stato l'Ordine dei commercialisti che aveva chiesto al Governo una proroga, considerato anche il momento difficile che stanno passando imprese e liberi professionisti;
   è necessario non sottovalutare il fatto che il mancato rinvio rafforzerebbe il «rischio chiusura» con un impatto diretto ed indiretto sulla finanza pubblica maggiore di quello derivante dalla proroga delle scadenze fiscali;
   si apprende da dichiarazioni che il Governo ha aperto alla possibilità di riprogrammare le scadenze del pagamento delle tasse previste a settembre 2020, le ritenute e i contributi del periodo marzo-maggio 2020, ma non si hanno notizie certe in merito;
   è evidente che il mancato rinvio delle scadenze fiscali rischia di diventare un duro colpo per quelle imprese già in crisi di liquidità per l'emergenza Coronavirus. A dare l'allarme è anche Confcommercio, che dichiara: «Occorre che si prenda atto di una situazione che, di fatto, vedrà tantissime imprese e tantissimi lavoratori autonomi impossibilitati a procedere ai versamenti nei termini fin qui previsti»;
   il Governo ha confermato il «no» alla proroga, nonostante le ripetute e motivate richieste di contribuenti e commercialisti in difficoltà –:
   se non intenda adottare iniziative volte a prorogare la scadenza degli adempimenti fiscali previsti al 20 luglio 2020, che rappresentano un aggravio insostenibile per milioni di lavoratori e partite Iva che stanno affrontando la crisi economica più difficile dal dopoguerra ad oggi e che non hanno la liquidità per far fronte al pagamento delle imposte allo stato preteso dal Governo. (3-01683)


Effetti delle misure previste dai decreti-legge approvati in relazione alla crisi economica in corso determinata dalla pandemia da COVID-19, con particolare riferimento al rifinanziamento della cassa integrazione e ai contributi a fondo perduto – 3-01684

   MELILLI, LORENZIN, MADIA, MANCINI, NAVARRA, PADOAN, UBALDO PAGANO, GRIBAUDO, FIANO e ENRICO BORGHI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   la diffusione dell'epidemia da Coronavirus ha innescato, in Italia e in Europa, una crisi senza precedenti che ha portato il Governo a dichiarare lo stato di emergenza nazionale;
   la pandemia, oltre alla complessa sfida sul piano sanitario, richiede anche una significativa risposta economica da parte delle istituzioni nazionali, europee e internazionali;
   il Governo ha da subito provveduto a tutelare lavoratori e imprese, con interventi specifici per le zone maggiormente colpite;
   le pesanti ripercussioni socio-economiche hanno determinato l'esigenza di un piano più incisivo che ha portato il Parlamento ad autorizzare lo scostamento temporaneo del saldo strutturale dall'obiettivo programmatico di medio termine incrementando le risorse 2020 di 25 miliardi di euro, attraverso le quali, con il «decreto cura Italia», sono stati potenziati il sistema sanitario, la protezione del lavoro e dei redditi e la sospensione delle scadenze tributarie e contributive;
   per affrontare il momento di grande ristrettezza del credito è stato emanato il «decreto liquidità» volto a concedere garanzie statali sui finanziamenti bancari alle imprese per 200 miliardi di euro e il potenziamento del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;
   ulteriori 55 miliardi di euro di indebitamento, che salgono a 155 in termini di saldo netto, sono stanziati con il «decreto rilancio» per avviare la «fase 2» dell'economia: un provvedimento straordinario che pone le basi per la ripresa eliminando definitivamente gli aumenti Iva e delle accise previsti dal 2021;
   in particolare, vengono stanziati 130 miliardi di euro per fornire ristoro alle imprese con contributi a fondo perduto, la cancellazione dell'Irap di giugno 2020, contributi per affitti e bollette, l'allungamento delle tutele della cassa integrazione per 16 miliardi di euro, delle indennità di lavoratori autonomi, collaboratori coordinati e continuativi, stagionali, artigiani e commercianti e interventi per colf e badanti; oltre 5 miliardi di euro sono stanziati per le terapie intensive e l'assunzione di 9.000 infermieri; previsti poi l'azzeramento Iva sulle mascherine e misure in tema di investimenti green e sostenibili, con l’«ecobonus» al 110 per cento e la sicurezza sismica degli edifici;
   in sede di conversione del provvedimento sono stati approvati alla Camera dei deputati consistenti miglioramenti, tra cui l'estensione dell’«ecobonus» alle seconde case, l'incentivo alla rottamazione delle auto e il finanziamento di ulteriori 4.200 contratti di formazione medica specialistica –:
   quali siano i primi effetti e l'efficacia delle misure approvate nei citati provvedimenti, con particolare riferimento al rifinanziamento della cassa integrazione e ai contributi a fondo perduto, anche al fine di pianificare la politica economica dei prossimi mesi. (3-01684)


Iniziative interpretative volte a chiarire gli effetti della disposizione del decreto-legge cosiddetto «cura Italia» in materia di proroga di validità di certificati, attestati e permessi, con particolare riferimento al permesso di caccia e alla relativa tassa di concessione – 3-01686

   PLANGGER. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
   il decreto-legge «cura Italia» ha prorogato fino al 15 giugno 2020 la validità di tutti i permessi, come le licenze di porto d'arma per uso di caccia o sportivo, con scadenza compresa tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020;
   visto il protrarsi dell'emergenza, l'articolo 103, comma 2, è stato modificato in sede di conversione per estendere il periodo della proroga. Infatti la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, ha modificato il citato articolo 103, comma 2, in tal senso: «Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza»;
   il Ministro interrogato ha adottato una circolare esplicativa secondo la quale tra i «permessi» citati dal suddetto articolo devono intendersi comprese anche «le licenze di porto d'arma per uso caccia e per uso sportivo». Tra l'altro, al momento del rinnovo del suddetto permesso i titolari non sono tenuti a consegnare il vecchio permesso;
   quindi, considerando che ad oggi la cessazione dello stato di emergenza è fissata al 31 luglio 2020, si evince che la validità di tutti i porti d'arma con scadenza compresa tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 è prorogata fino a fine ottobre 2020;
   è presente, tra l'altro, il rischio che in pieno periodo di attività venatoria ci si trovi con il porto d'armi scaduto e con tempistiche di rinnovo prevedibilmente lunghe;
   il Ministro interrogato non ha ancora chiarito se rimarrà valido solo il permesso di caccia o se il versamento della tassa di concessione relativo al medesimo permesso di caccia sarà differito fino al 29 ottobre 2020;
   è necessario chiarire se la norma citata in precedenza si intenda riferita sia alla proroga della validità del permesso di caccia, sia alla proroga della tassa di concessione. Infatti, il mancato versamento della tassa di concessione comporterebbe l'applicazione di una sanzione amministrativa –:
   se non sia necessario adottare iniziative volte a chiarire se la norma introdotta dal decreto-legge cosiddetto «cura Italia» preveda esclusivamente la proroga di validità del permesso di caccia o se la medesima norma ricomprenda anche la proroga della tassa di concessione relativa ai permessi di caccia. (3-01686)


Tempi per lo scorrimento integrale della graduatoria relativa al concorso per il profilo di assistente giudiziario bandito nel novembre 2016, nel quadro della politica di assunzioni del personale volta a rendere i procedimenti giudiziari più rapidi ed efficienti – 3-01687

   GIULIANO, PIERA AIELLO, ASCARI, BARBUTO, CATALDI, DI SARNO, DI STASIO, DORI, D'ORSO, PALMISANO, PERANTONI, SAITTA, SALAFIA, SARTI e SCUTELLÀ. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
   nel novembre 2016 è stato indetto il concorso ad 800 posti per il profilo di assistente giudiziario. Dalla procedura concorsuale è scaturita una graduatoria composta da 4.915 persone;
   il Comitato idonei assistenti giudiziari si è costituito il 21 ottobre 2017 con l'obiettivo dello scorrimento totale della graduatoria, in considerazione dell'importanza di tale profilo professionale e delle ataviche carenze di personale nel settore giustizia;
   la figura di assistente giudiziario, infatti, è assolutamente necessaria, dal momento che provvede a compiti di assistenza in udienza e di assistenza amministrativa burocratica, nonché a mansioni che implicano l'utilizzo delle moderne tecnologie, rispetto alle quali lo scorrimento di tale graduatoria si presenta idoneo anche ad attuare quel ricambio generazionale del quale si avverte sempre più l'urgenza;
   il Ministro interrogato si è sempre espresso in favore di una giustizia efficiente e tesa a garantire i diritti di tutti i cittadini, ribadendo più volte che il sistema giudiziario rappresenta uno dei pilastri più importanti per un ordinamento giuridico che ambisca a definirsi democratico, favorendo lo stanziamento di consistente risorse per la predisposizione di un importante piano assunzionale, sia sul fronte del personale amministrativo che di magistratura;
   si è appreso con estremo favore la decisione del Ministro interrogato di completare lo scorrimento della graduatoria, nel pieno rispetto degli impegni più volte pubblicamente assunti dallo stesso e che hanno portato l'amministrazione della giustizia, negli ultimi due anni, a scorrere già oltre 1.600 unità –:
   quali siano le previsioni temporali per pervenire all'integrale scorrimento della graduatoria citata, nonché i provvedimenti che il Ministro interrogato intenda adottare in materia di assunzioni del personale giudiziario, al fine di rendere la giustizia più celere ed efficiente e tesa a garantire i diritti di tutti i cittadini.
(3-01687)


Iniziative volte alla riapertura della casa circondariale di Sala Consilina (Salerno) – 3-01688

   CONTE e FORNARO. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
   con decreto del Ministro della giustizia, il 27 ottobre 2015 è stata soppressa la casa circondariale di Sala Consilina, provincia di Salerno, per la non «convenienza economica» della struttura perché poteva accogliere meno di 50 detenuti;
   avverso al decreto, il comune di Sala Consilina, con l'ordine degli avvocati di Lagonegro, aveva presentato ricorso al tribunale amministrativo regionale;
   il tribunale amministrativo regionale di Salerno, con sentenza n. 2269 del 2016, ha accolto il ricorso ordinando di rinnovare il procedimento amministrativo;
   il Consiglio di Stato, con sentenza n. 5113 del 2017, ha parzialmente confermato la decisione di cui sopra, imponendo al Ministero della giustizia di convocare una conferenza dei servizi con comune e ordine degli avvocati;
   in sede di conferenza di servizi il comune ha presentato un progetto per la spesa di 220 mila euro – a carico del comune – per portare a 51 posti la capienza della casa circondariale;
   la conferenza si è conclusa nel mese di ottobre del 2018, ma da allora non è stata presa alcuna decisione;
   a seguito dell'accorpamento del tribunale di Sala Consilina e con la chiusura della casa circondariale dello stesso comune, il tribunale di Lagonegro si è trovato privo del proprio istituto penitenziario di riferimento, con un circondario vasto, che interpella due regioni e vie di collegamento non agevoli;
   la presidente della corte di appello di Potenza, Rosa Patrizia Sinisi, in risposta ad una richiesta del sindaco di Sala Consilina del 1o aprile 2018, con una missiva del 23 luglio 2018, ribadita nella sua relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2020, ha evidenziato tra le criticità del suo distretto quella relativa alla mancanza di istituti di pena nelle vicinanze del tribunale di Lagonegro, sottolineando l'indispensabilità della riapertura della casa circondariale di Sala Consilina;
   nel circondario di Lagonegro si è costretti a ricorrere alla detenzione nel carcere di Castrovillari, in Calabria, in quello di Salerno o in quello di Potenza, con notevoli disagi per magistrati, cancellieri, congiunti dei detenuti e rilevante dispendio economico per tutti;
   la chiusura del carcere di Sala Consilina, operata per ragioni di economicità, ha comportato un paradossale aumento delle spese, visto che sul territorio ci si sposta tra le carceri di 3 regioni;
   sono oltre trenta i penitenziari italiani che hanno capienze ridotte e restano aperti sulla base di valutazioni di carattere territoriale –:
   se non ritenga, alla luce di quanto riportato in premessa, di assumere iniziative per la riapertura della casa circondariale di Sala Consilina. (3-01688)