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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 21 luglio 2020

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 21 luglio 2020.

  Ascani, Azzolina, Battelli, Benvenuto, Boccia, Bonafede, Claudio Borghi, Boschi, Brescia, Buffagni, Businarolo, Cancelleri, Carbonaro, Carfagna, Castelli, Cirielli, Colletti, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, De Menech, De Micheli, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Fantuz, Ferraresi, Gregorio Fontana, Fraccaro, Franceschini, Frusone, Fusacchia, Gallinella, Gallo, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giacomoni, Giorgis, Grande, Gualtieri, Guerini, Invernizzi, Iovino, L'Abbate, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Maggioni, Mammì, Mauri, Molinari, Morani, Morassut, Morelli, Orrico, Palmisano, Parolo, Pastorino, Rampelli, Rizzo, Rosato, Ruocco, Saltamartini, Scalfarotto, Schullian, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora, Spadoni, Speranza, Tasso, Tofalo, Tomasi, Trano, Traversi, Vignaroli, Villarosa, Raffaele Volpi, Zoffili.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Ascani, Azzolina, Battelli, Benvenuto, Boccia, Bonafede, Claudio Borghi, Boschi, Brescia, Buffagni, Businarolo, Cancelleri, Carbonaro, Carfagna, Castelli, Cirielli, Colletti, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, De Menech, De Micheli, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Fantuz, Ferraresi, Gregorio Fontana, Fraccaro, Franceschini, Frusone, Fusacchia, Gallinella, Gallo, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giacomoni, Giorgis, Grande, Gualtieri, Guerini, Invernizzi, Iovino, L'Abbate, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Maggioni, Mammì, Mauri, Molinari, Morani, Morassut, Morelli, Orrico, Palmisano, Parolo, Pastorino, Rampelli, Rizzo, Rosato, Ruocco, Saltamartini, Scalfarotto, Schullian, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora, Spadoni, Speranza, Tasso, Tofalo, Tomasi, Trano, Traversi, Vignaroli, Villarosa, Raffaele Volpi, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 20 luglio 2020 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   ZIELLO e CENTEMERO: «Istituzione del Fondo per interventi di solidarietà per lo sviluppo territoriale dei comuni a seguito dell'emergenza epidemiologica derivante dalla diffusione del COVID-19» (2598);
   CARFAGNA: «Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano» (2599);
   SILVESTRONI ed altri: «Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni in materia di numero dei mandati per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, di presentazione delle liste elettorali e di elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti» (2600);
   CASSINELLI: «Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, concernenti l'introduzione del reato di frode patrimoniale in danno di soggetti vulnerabili» (2601).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge DELRIO ed altri: «Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e la dote unica per i servizi» (687) è stata successivamente sottoscritta dal deputato De Filippo.

  La proposta di legge MAMMÌ ed altri: «Istituzione della Giornata nazionale in memoria dei professionisti e degli operatori sanitari e sociosanitari vittime dell'epidemia di coronavirus» (2484) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Sapia.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti: 
   II Commissione (Giustizia):
  POTENTI ed altri: «Introduzione degli articoli 1099-bis e 1100-bis del codice della navigazione, in materia di rifiuto di obbedienza e di resistenza a una nave militare o in servizio di polizia» (2409) Parere delle Commissioni I, IV e IX.
   V Commissione (Bilancio e Tesoro):
  PAROLO ed altri: «Modifica all'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in materia di qualificazione delle spese per finanziamenti diretti alle imprese, a sostegno della ripresa economica in conseguenza dell'epidemia di COVID-19, ai fini del ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali» (2545) Parere delle Commissioni I e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.   
   VI Commissione (Finanze):
  BORGHESE: «Concessione di un credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo» (2557) Parere delle Commissioni I, V, IX, X e XIV.
   VII Commissione (Cultura):
  BORGHESE: «Istituzione del programma di formazione ed educazione “Marco Polo” per l'approfondimento della cultura italiana, destinato ai giovani italiani residenti all'estero» (2558) Parere delle Commissioni I, III e V.
   XIII Commissione (Agricoltura):
  MURONI ed altri: «Istituzione del Sistema nazionale di qualità per il benessere animale nella zootecnia» (2403)  Parere delle Commissioni I, II, V, XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 20 luglio 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Fondazione La Triennale di Milano, per l'esercizio 2018, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 306).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 21 luglio 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (CNPR), per gli esercizi 2017 e 2018, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 307).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 21 luglio 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale di astrofisica (INAF), per l'esercizio 2018, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 308).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 21 luglio 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Centro internazionale di studi di architettura «Andrea Palladio» (CISA), per l'esercizio 2018, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 309).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissione dal Ministro per i rapporti con il Parlamento.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 17 luglio 2020, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, concernente la procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, che il Governo, con notifica 2020/0427/I, ha attivato la predetta procedura con riferimento al regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto della componente inerte non pericolosa dei rifiuti da spazzamento stradale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

  Questa comunicazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissione dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 20 luglio 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione in merito alla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile (COM(2020) 220 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti.

  Questa relazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 20 luglio 2020, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla buona governance fiscale nell'Unione europea e oltre (COM(2020) 313 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Preparazione sanitaria a breve termine dell'Unione europea per affrontare i focolai di COVID-19 (COM(2020) 318 final), corredata dal relativo allegato (COM(2020) 318 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla XII Commissione (Affari sociali);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Prepararsi alla svolta – Comunicazione sulla necessità di arrivare pronti alla fine del periodo di transizione tra l'Unione europea e il Regno Unito (COM(2020) 324 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Valutazione 2019 dei progressi realizzati dagli Stati membri nel conseguimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica per il 2020 e nell'attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, della medesima (COM(2020) 326 final), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive).

Comunicazione dell'avvio di procedure d'infrazione.

  Il Ministro per gli affari europei, con lettera in data 16 luglio 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le seguenti comunicazioni concernenti l'avvio di procedure d'infrazione, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, notificate in data 2 luglio 2020, che sono trasmesse alle sottoindicate Commissioni, nonché alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2020/2111, avviata per non corretto recepimento dell'articolo 12, paragrafo 1, prima frase, della direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale – alla VIII Commissione (Ambiente);
   comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2020/2220, avviata per non corretto recepimento in relazione alla mancata trasmissione del programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico, a norma della direttiva (UE) 2016/2284 concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici – alla VIII Commissione (Ambiente);
   comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2020/2246, avviata per non corretto recepimento della direttiva (UE) 2015/2302 relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE e che abroga la direttiva 90/314/CEE – alla X Commissione (Attività produttive);
   comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2020/2252, avviata per non corretto recepimento in relazione alla non corretta applicazione del regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 – alla IX Commissione (Trasporti).

Richiesta di parere parlamentare su proposta di nomina.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 17 luglio 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del dottor Edoardo Garrone a presidente dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico «Giannina Gaslini» di Genova (54).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla XII Commissione (Affari sociali).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

  Nell’Allegato A ai resoconti della seduta dell'11 marzo 2020, a pagina 3, seconda colonna, trentacinquesima riga, dopo la parola: «I,» deve intendersi inserita la seguente:«III,».

  Nell’Allegato A ai resoconti della seduta del 20 luglio 2020, a pagina 4, seconda colonna, alla quindicesima riga, le parole: «alla VII Commissione (Cultura).» devono intendersi sostituite dalle seguenti: «alla XI Commissione (Lavoro).».

INTERPELLANZA

Iniziative di competenza volte a prevedere una disciplina più stringente circa l'uso della fascia tricolore, anche alla luce della vicenda che ha visto coinvolto un assessore di Scandicci (Firenze) – 2-00160

A)

   Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere – premesso che:
   l'assessore all'istruzione di Scandicci Diye Ndiaye ha posato per uno spot pubblicitario del marchio Benetton utilizzando nella fotografia la fascia tricolore; ad avviso dell'interpellante, questo modo di «utilizzare» le istituzioni e la fascia tricolore è indegno e dimostra una grave mancanza di senso dello Stato e di rispetto delle istituzioni; il gruppo Benetton è stato al centro del dibattito politico per le concessioni autostradali a condizioni particolarmente agevolate; proprio in questi giorni ricorre il centenario della vittoria della prima guerra mondiale –:
   se intenda adottare le iniziative di competenza, anche normative, volte a prevedere una disciplina più stringente dell'uso della fascia tricolore che consenta di evitare situazioni inopportune come quella di cui in premessa.
(2-00160) «Donzelli».


PROPOSTA DI LEGGE: DELRIO ED ALTRI: DELEGA AL GOVERNO PER RIORDINARE, SEMPLIFICARE E POTENZIARE LE MISURE A SOSTEGNO DEI FIGLI A CARICO ATTRAVERSO L'ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE (A.C. 687-A) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: GELMINI ED ALTRI; LOCATELLI ED ALTRI (A.C. 2155-2249)

A.C. 687-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Oggetto della delega e princìpi e criteri direttivi generali)

  1. Al fine di favorire la natalità, di sostenere la genitorialità e di promuovere l'occupazione, in particolare femminile, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro con delega per la famiglia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi volti a riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale.
  2. Oltre ai princìpi e criteri direttivi specifici di cui all'articolo 2, i decreti legislativi di cui al comma 1 osservano i seguenti princìpi e criteri direttivi generali:
   a) l'accesso all'assegno di cui al comma 1 è assicurato per ogni figlio a carico con criteri di universalità e progressività, nei limiti stabiliti dalla presente legge;
   b) l'ammontare dell'assegno di cui al comma 1 è modulato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, come individuata attraverso l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) o sue componenti, tenendo conto dell'età dei figli a carico e dei possibili effetti di disincentivo al lavoro per il secondo percettore di reddito nel nucleo familiare;
   c) ai fini dell'accesso e per il calcolo delle prestazioni sociali agevolate diverse dall'assegno di cui al comma 1, il computo di quest'ultimo può essere differenziato nell'ambito dell'ISEE fino al suo eventuale azzeramento;
   d) l'assegno di cui al comma 1 è pienamente compatibile con la fruizione del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ed è corrisposto congiuntamente ad esso con le modalità di erogazione del reddito di cittadinanza. Nella determinazione dell'ammontare complessivo si tiene eventualmente conto della quota del beneficio economico del reddito di cittadinanza attribuibile ai componenti di minore età presenti nel nucleo familiare, sulla base di parametri della scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 4 del 2019;
   e) l'assegno di cui al comma 1 non è considerato per la richiesta e per il calcolo delle prestazioni sociali agevolate, dei trattamenti assistenziali e di altri benefìci e prestazioni sociali previsti da altre norme in favore dei figli con disabilità. Le borse lavoro volte all'inclusione o all'avvicinamento in attività lavorative di persone con disabilità non sono considerate ai fini dell'accesso e per il calcolo dell'assegno;
   f) l'assegno di cui al comma 1 è ripartito in pari misura tra i genitori ovvero, in loro assenza, è assegnato a chi esercita la responsabilità genitoriale. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso l'assegno, in mancanza di accordo, è ripartito in pari misura tra i genitori;
   g) l'assegno di cui al comma 1 è concesso nella forma di credito d'imposta ovvero di erogazione mensile di una somma in denaro;
   h) è istituito un organismo aperto alla partecipazione delle associazioni di tutela della famiglia maggiormente rappresentative, al fine di monitorare l'attuazione e verificare l'impatto dell'assegno di cui al comma 1.

  3. Al momento della registrazione della nascita, l'ufficiale dello stato civile informa le famiglie sul beneficio previsto dalla presente legge, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera h), della legge 7 agosto 2015, n. 124.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.
(Oggetto della delega e princìpi e criteri direttivi generali)

Subemendamenti all'emendamento 1. 600 della Commissione.

  All'emendamento 1.600 della Commissione, sostituire le parole: delle famiglie con la seguente: familiare.
*0. 1. 600. 1. Bellucci, Lollobrigida.

  All'emendamento 1.600 della Commissione, sostituire le parole: delle famiglie con la seguente: familiare.
*0. 1. 600. 2. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello.

  All'emendamento 1.600 della Commissione, sostituire le parole: delle famiglie con la seguente: familiare.
*0. 1. 600. 3. Novelli, Bagnasco, Palmieri, Occhiuto.

  Al comma 2, lettera h), sostituire le parole: della famiglia con le seguenti: delle famiglie.
1. 600. La Commissione.

  Al comma 2, lettera h), sostituire le parole: di tutela della famiglia con la seguente: familiari.
1. 601. La Commissione.
(Approvato)

A.C. 687-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Assegno unico e universale per i figli a carico)

  1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
   a) riconoscimento di un assegno mensile per ciascun figlio minorenne a carico. Il beneficio decorre dal settimo mese di gravidanza. Per i figli successivi al secondo, l'importo dell'assegno è maggiorato;
   b) riconoscimento di un assegno mensile, di importo inferiore a quello riconosciuto per i minorenni, per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento del ventunesimo anno di età, con possibilità di corresponsione dell'importo direttamente al figlio, su sua richiesta, al fine di favorirne l'autonomia. L'assegno è concesso solo nel caso in cui il figlio maggiorenne frequenti un percorso di formazione scolastica o professionale, un corso di laurea, svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa limitata con reddito complessivo inferiore a un determinato importo annuale, sia registrato come disoccupato e in cerca di lavoro presso un centro per l'impiego o un'agenzia per il lavoro o svolga il servizio civile universale;
   c) riconoscimento di un assegno mensile maggiorato rispetto agli importi di cui alle lettere a) e b) in misura non inferiore al 30 per cento e non superiore al 50 per cento per ciascun figlio con disabilità, con maggiorazione graduata secondo le classificazioni della condizione di disabilità; riconoscimento dell'assegno di cui alla lettera b), senza maggiorazione, anche dopo il compimento del ventunesimo anno di età, qualora il figlio con disabilità risulti ancora a carico;
   d) mantenimento delle misure e degli importi in vigore per il coniuge a carico e per gli altri familiari a carico diversi da quelli di cui alle lettere a) e b);
   e) con riferimento ai requisiti di accesso, cittadinanza, residenza e soggiorno, il richiedente l'assegno deve cumulativamente:
    1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno annuale;
    2) essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
    3) vivere con i figli a carico in Italia;
    4) essere stato o essere residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno biennale;
   f) a fronte di comprovate esigenze connesse a casi particolari e per periodi definiti, su proposta dei servizi sociali e sanitari territoriali deputati alla tutela della natalità, della maternità, dell'infanzia e dell'adolescenza possono essere concesse specifiche deroghe ai criteri previsti alla lettera e) da una commissione nazionale, istituita con decreto del Ministro con delega per la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
   g) progressivo superamento della contribuzione per gli assegni per il nucleo familiare a carico del datore di lavoro;
   h) soppressione di tutte le misure indicate all'articolo 3.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 2.
(Assegno unico e universale per i figli a carico)

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: minorenne a carico con le seguenti: a carico di età inferiore a ventuno anni;

  Conseguentemente,
   al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole da: riconoscimento di un assegno fino a: su sua richiesta con le seguenti: possibilità di riconoscimento per ciascun figlio maggiorenne a carico e fino al compimento del ventunesimo anno di età, di corresponsione dell'importo direttamente al figlio medesimo
   all'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Qualora necessario, le risorse previste dal presente articolo sono integrate con i risparmi e le risorse rinvenienti dal «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
2. 103. Palmieri, Novelli, Versace, Gelmini, Carfagna, Bagnasco, Calabria, Mugnai, Bond, Spena, Brambilla, Dall'Osso, Labriola, Orsini, Squeri, Marrocco.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: a carico aggiungere le seguenti:, di importo non inferiore a euro 300 fino a sei anni di età del figlio e non inferiore a euro 200 fino a 18 anni di età;

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), dopo le parole: a carico aggiungere le seguenti: di importo non inferiore a 200 euro.
2. 122. Bellucci, Gemmato, Galantino.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: a carico aggiungere le seguenti: fino al compimento del sesto anno di età, per un importo non inferiore a 400 euro per dodici mensilità;

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) riconoscimento di un assegno unico mensile per ciascun figlio a carico fino al compimento del ventiseiesimo anno di età, per un importo non inferiore a 250 euro per dodici mensilità.
2. 29. Meloni, Varchi, Bellucci, Galantino.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: a carico aggiungere le seguenti:, di importo non inferiore a euro 400 fino a sei anni di età del figlio
2. 27. Lucaselli, Bellucci, Varchi, Galantino.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: a carico aggiungere le seguenti: per un importo mensile non inferiore a 200 euro.
2. 119. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: a carico aggiungere le seguenti: per un importo mensile non inferiore a 250 euro.
2. 118. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: Il beneficio aggiungere le seguenti:, di importo non inferiore a 150 euro mensili,.

  Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Qualora necessario, le risorse previste dal presente articolo sono integrate con i risparmi e le risorse rinvenienti dal «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
2. 102. Palmieri, Gelmini, Carfagna, Calabria, Novelli, Versace, Bagnasco, Mugnai, Bond, Spena, Brambilla, Dall'Osso, Labriola, Orsini, Squeri, Marrocco.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: di importo inferiore con le seguenti: di importo superiore.

  Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Qualora necessario, le risorse previste dal presente articolo sono integrate con i risparmi e le risorse rinvenienti dal «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
2. 104. Bagnasco, Palmieri, Novelli, Versace, Gelmini, Calabria, Carfagna, Mugnai, Bond, Spena, Brambilla, Dall'Osso, Labriola, Orsini, Squeri, Marrocco.

  Al comma 1, lettere b), sostituire le parole: ventunesimo anno di età con le seguenti: ventiseiesimo anno di età.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c), sostituire le parole: ventunesimo anno di età con le seguenti: ventiseiesimo anno di età.
2. 105. Palmieri, Gelmini, Bagnasco, Carfagna, Calabria, Novelli, Versace, Mugnai, Bond, Spena, Brambilla, Dall'Osso, Labriola, Orsini, Squeri, Marrocco.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: ventunesimo anno di età con le seguenti: ventitreesimo anno di età.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c), sostituire le parole: ventunesimo anno di età, con le seguenti: ventitreesimo anno di età.
2. 108. Giannone.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) riconoscimento di un assegno mensile maggiorato rispetto agli importi di cui alle lettere a) e b) a favore dei genitori con età inferiore a quella indicata all'articolo 2, comma 1, lettera b).
2. 126. Bond, Novelli, Palmieri, Gelmini, Versace, Bagnasco, Carfagna, Calabria, Mugnai, Spena, Brambilla, Dall'Osso, Labriola, Orsini, Squeri, Marrocco.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) riconoscimento di un assegno mensile maggiorato rispetto agli importi di cui alla lettera a) a favore delle madri con età inferiore a quella di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).
2. 126.(Testo modificato nel corso della seduta) Bond, Novelli, Palmieri, Gelmini, Versace, Bagnasco, Carfagna, Calabria, Mugnai, Spena, Brambilla, Dall'Osso, Labriola, Orsini, Squeri, Marrocco.
(Approvato)

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con le seguenti:
   c) riconoscimento di un assegno mensile maggiorato del 100 per cento per ciascun figlio con disabilità riconosciuta ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
   c-bis) riconoscimento di un assegno mensile maggiorato del 60 per cento in caso di nucleo familiare con un solo genitore;.
2. 110. Bellucci, Gemmato, Galantino.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) riconoscimento di un assegno mensile maggiorato del 100 per cento per ciascun figlio con disabilità riconosciuta ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
2. 111. Bellucci, Gemmato, Galantino.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) riconoscimento per ciascun figlio con disabilità, ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un assegno mensile maggiorato rispetto agli importi di cui alle lettere a) e b), in misura non inferiore al 40 per cento e senza il limite del compimento del ventunesimo anno di età per l'importo di cui alla lettera b).
2. 35. Bellucci, Varchi, Galantino.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) riconoscimento di un assegno mensile maggiorato rispetto agli importi di cui alla lettera a) in misura non inferiore al 40 per cento per ciascun figlio con disabilità a carico fino al compimento del ventiseiesimo anno di età, con maggiorazione graduata secondo le classificazioni di condizione di disabilità media, grave e di non autosufficienza di cui all'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
2. 34. Bellucci, Varchi, Galantino.

  Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:
   c) riconoscimento di un assegno mensile maggiorato rispetto agli importi di cui alla lettera a), in misura non inferiore al 40 per cento per ciascun figlio a carico, con disabilità, con maggiorazione graduata secondo le classificazioni di condizione di disabilità media, grave e di non autosufficienza di cui all'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
2. 106. Versace, Palmieri, Gelmini, Bagnasco, Carfagna, Calabria, Novelli, Mugnai, Bond, Spena, Brambilla, Dall'Osso, Labriola, Orsini, Squeri, Marrocco.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: non inferiore al 30 per cento e non superiore al 50 per cento con le seguenti: non inferiore al 50 per cento;

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, sopprimere le parole:, senza maggiorazione,
2. 109. Giannone.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: senza maggiorazione,
2. 120. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello.

  Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) riconoscimento di un assegno maggiorato del 60 per cento in caso di nucleo familiare con un solo genitore.
2. 112. Bellucci, Gemmato, Galantino.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) riconoscimento di un assegno mensile maggiorato in misura del 30 per cento rispetto all'importo di cui alla lettera b), per il nucleo familiare con figli, qualora vi sia un soggetto che pur condividendo la medesima residenza, risulta iscritto in un altro stato di famiglia.
2. 107. Bond, Novelli, Palmieri, Marrocco.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) adozione di un meccanismo di integrale compensazione degli assegni di cui alle lettere a), b) e c) nei confronti dei nuclei familiari che, sulla base delle misure richiamate dall'articolo 3, avrebbero percepito importi superiori a quelli degli assegni medesimi.
2. 121. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) riconoscimento di un'aliquota IVA agevolata sui prodotti per la prima infanzia.
2. 30. Meloni, Varchi, Bellucci, Galantino.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) inserimento tra le spese sanitarie deducibili dall'imposta sui redditi delle persone fisiche delle spese per la frequenza di corsi di ginnastica posturale e delle spese sostenute per consulenza psicologica e psicoterapia individuale e/o di coppia entro i ventiquattro mesi successivi alla data del parto.
2. 31. Bellucci, Galantino.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) inserimento tra le spese deducibili dall'imposta sui redditi delle persone fisiche delle spese sostenute dai genitori o dal genitore esercente la responsabilità genitoriale per la l'iscrizione dei figli ai centri estivi.
2. 32. Varchi, Galantino.

  Al comma 1, lettera e), numero 1), sopprimere le parole da: o di uno fino alla fine del numero.
2. 200. Bellucci, Gemmato.

  Al comma 1, lettera e), numero 1), sopprimere le parole: o suo familiare,
2. 201. Bellucci, Gemmato.

  Al comma 1, lettera e), numero 1), sopprimere le parole: o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno annuale.
2. 114. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello.

  Al comma 1, lettera e), sostituire il numero 3), con il seguente:
    3) essere residenti in Italia con i figli a carico per tutta la durata della corresponsione del beneficio.
2. 202. Bellucci, Gemmato, Galantino.

  Al comma 1, lettera e), sostituire il numero 3), con il seguente:
    3) essere residente e domiciliato con i figli a carico in Italia per la durata del beneficio.
2. 202.(Testo modificato nel corso della seduta) Bellucci, Gemmato, Galantino.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera e), sostituire il numero 3) con il seguente:
    3) essere residente in Italia al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio; il medesimo requisito è richiesto per i figli a carico per i quali si richiede la prestazione,
2. 115. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello.

  Al comma 1, lettera e), sostituire il numero 3) con il seguente:
    3) essere residente e domiciliato con i figli a carico in Italia per la durata del beneficio.
2. 115.(Testo modificato nel corso della seduta) Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera e), sostituire il numero 4) con il seguente:
    4) essere residente in Italia per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione dei benefici, in modo continuativo.
2. 116. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello.

  Al comma 1, lettera e), sostituire il numero 4) con il seguente:
    4) essere residente in Italia per almeno otto anni, gli ultimi tre dei quali in maniera continuativa.
2. 203. Bellucci, Gemmato, Galantino.

  Al comma 1, sopprimere la lettera f).
*2. 117. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello.

  Al comma 1, sopprimere la lettera f).
*2. 204. Bellucci, Gemmato.

  Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Dall'istituzione e dal funzionamento della predetta commissione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai suoi componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
2. 500. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

  Al comma 1, sopprimere la lettera g);

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, sostituire la lettera h) con la seguente: h) graduale superamento o soppressione di tutte le misure indicate all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b).
   all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), sostituire le parole: dalla soppressione con le seguenti: dal graduale superamento o dalla soppressione.
2. 501. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

  Dopo la lettera g), aggiungere le seguenti:
   g-bis) riconoscimento di agevolazioni fiscali per il datore di lavoro che assume a tempo indeterminato donne entro i 45 anni di età o con figli entro i tre anni di età;
   g-ter) riconoscimento di forme agevolate di accesso a regimi di lavoro part time per le lavoratrici con figli fino a tre anni di età;
   g-quater) riconoscimento di agevolazioni fiscali per il datore di lavoro che realizza spazi aziendali dedicati ad asili nido e doposcuola.
2. 205. Lucaselli, Bellucci, Varchi.

  Dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
   g-bis) considerare fra i redditi esenti da imposizione, disciplinandone le modalità e i limiti, i compensi derivanti dalla corresponsione di borse lavoro, o comunque denominate, volte all'inclusione o all'avvicinamento in attività lavorative di persone con disabilità.
2. 33. Bellucci, Varchi.

A.C. 687-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Disposizioni finanziarie)

  1. All'attuazione delle disposizioni di delega di cui agli articoli 1 e 2 si provvede nei limiti delle risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché delle risorse rivenienti:
   a) dalla soppressione delle seguenti misure:
    1) assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
    2) assegno di natalità di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, all'articolo 23-quater, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e all'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
    3) premio alla nascita, di cui all'articolo 1, comma 353, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
    4) fondo di sostegno alla natalità previsto dall'articolo 1, commi 348 e 349, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
   b) dalla soppressione, nel quadro di una più ampia riforma del sistema fiscale, delle seguenti misure:
    1) detrazioni fiscali previste dall'articolo 12, commi 1, lettera c), e 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
    2) assegno per il nucleo familiare, previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, nonché assegni familiari previsti dal testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.

  2. All'attuazione delle deleghe di cui agli articoli 1 e 2 si provvede nei limiti delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno o mediante l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1, essi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 3.
(Disposizioni finanziarie)

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: si provvede aggiungere le seguenti:, per l'anno 2021,.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Dall'anno 2022, al fine di incrementare l'assegno unico di cui all'articolo 2, le risorse di cui al precedente comma, sono integrate di 1.500 milioni annui. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
3. 4. Palmieri, Gelmini, Carfagna, Versace, Bagnasco, Calabria, Novelli, Mugnai, Bond, Spena, Brambilla, Dall'Osso, Labriola, Orsini, Squeri, Marrocco.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 4).
3. 1. Palmieri, Bagnasco, Novelli, Versace, Gelmini, Mugnai, Carfagna, Bond, Calabria, Spena, Brambilla, Dall'Osso, Labriola, Orsini, Squeri, Marrocco.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).
3. 116. Bellucci, Gemmato.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, le parole: fatte salve le detrazioni per ciascun figlio con disabilità accertata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
3. 200. Versace, Palmieri, Gelmini, Carfagna, Bagnasco, Mugnai, Calabria, Novelli, Bond, Spena, Brambilla, Dall'Osso, Labriola, Orsini, Squeri, Marrocco.

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
  1-bis. Qualora non sia possibile garantire alle famiglie un sensibile miglioramento del beneficio economico conseguente all'erogazione dell'assegno unico, rispetto ai benefici complessivamente garantiti dalle disposizioni oggetto delle abrogazioni di cui al comma 1, entro dodici mesi si provvede a integrare gli importi dell'assegno medesimo, utilizzando le risorse di cui al successivo comma 1-ter.
  1-ter. A decorrere dall'anno 2022, qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 1-bis, a integrazione dell'importo dell'assegno unico di cui alla presente legge, sono stanziati ulteriori 2.000 milioni di euro annui a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 15 gennaio 2022, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
3. 201. Palmieri, Gelmini, Bagnasco, Novelli, Carfagna, Calabria, Mugnai, Versace, Bond, Spena, Brambilla, Dall'Osso, Labriola, Orsini, Squeri, Marrocco.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti i criteri e le modalità per l'integrazione dell'assegno unico di cui all'articolo 2, nel caso in cui il suo importo annuo risulti inferiore a quello dei benefìci che spetterebbero, nel medesimo anno, per effetto delle disposizioni abrogate dal comma 1. In questo caso, detto assegno è integrato fino a concorrenza dell'importo di questi ultimi.
3. 2. Palmieri, Gelmini, Carfagna, Bagnasco, Calabria, Novelli, Versace, Mugnai, Bond, Spena, Brambilla, Labriola, Orsini, Squeri, Marrocco.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. A integrazione delle risorse per l'assegno unico di cui alla presente legge, sono altresì destinate le risorse assegnate all'attuazione del «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio annuale. Annualmente sono, di conseguenza, adottati appositi provvedimenti normativi finalizzati ad assegnare le suddette risorse inutilizzate, per le finalità di cui al presente comma.
3. 205. Palmieri, Gelmini, Bagnasco, Novelli, Carfagna, Versace, Calabria, Mugnai, Bond, Spena, Brambilla, Dall'Osso, Labriola, Orsini, Squeri, Marrocco.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. In aggiunta alle risorse di cui al comma 1, sono altresì destinate all'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 le risorse stanziate per il finanziamento della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio per assegnare le suddette risorse rimaste inutilizzate alle finalità di cui al presente comma.
3. 206. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Delega al Governo per la revisione del trattamento tributario del reddito della famiglia)

  1. Il Governo, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche per le pari opportunità e la famiglia, è delegato ad adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo concernente la revisione del trattamento tributario del reddito della famiglia, secondo i princìpi e i criteri direttivi di cui ai commi seguenti.
  2. Il reddito familiare è determinato sommando i redditi prodotti dai coniugi, non legalmente o effettivamente separati, dai figli legittimi o legittimati, naturali riconosciuti, adottivi, affiliati ed affidati, minori di età o perennemente invalidi al lavoro, e da quelli di età non superiore a ventisei anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito, nonché dalle altre persone indicate nell'articolo 433 del codice civile purché conviventi e a condizione che non posseggano redditi propri di importo superiore a quello dell'assegno sociale vigente nell'anno di produzione del reddito. Non si considerano i redditi esclusi nella valutazione del diritto all'assegno sociale.
  3. Il reddito familiare, come determinato ai sensi del comma 2, è diviso per la somma dei coefficienti attribuiti ai componenti della famiglia nelle seguenti misure:
   a) 1 per il primo percettore di reddito;
   b) 0,65 per il coniuge;
   c) 0,5 per il primo figlio;
   d) 1 per il secondo e il terzo figlio;
   e) 0,5 per i figli seguenti e per le altre persone di cui all'articolo 433 del codice civile.

  4. L'imposta familiare è calcolata applicando al reddito, come determinato ai sensi del comma 2, le aliquote vigenti e moltiplicando l'importo ottenuto per la somma dei coefficienti attribuiti ai componenti della famiglia.
  5. Il decreto legislativo di cui al comma 1 individua, tenendo conto delle peculiari esigenze di tutela fiscale dei nuclei familiari con figli le soglie di esenzione da applicare al reddito familiare e l'importo delle detrazioni applicabili all'imposta familiare come determinata ai sensi del comma 4, con riferimento alle fattispecie già previste per il trattamento fiscale a base individuale.
  6. I contribuenti hanno facoltà di optare, per ogni dichiarazione dei redditi, per il trattamento fiscale a base individuale. Il decreto legislativo di cui al comma 1 definisce le modalità di esercizio della facoltà di opzione, con particolare riguardo alle modalità di accesso al trattamento tributario sulla base del quoziente familiare per i lavoratori dipendenti i cui redditi sono assoggettati a tassazione tramite ritenuta alla fonte.
  7. Lo schema di decreto legislativo è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del parere.
3. 02. Meloni, Varchi, Bellucci, Galantino.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Dote unica per l'adozione internazionale di minori)

  1. È istituita una dote per ogni famiglia che procede all'adozione di minori stranieri, ai sensi del Titolo III della legge n. 184 del 1983, nella misura di euro 10.000 per ogni bambino adottato, a valere sul Fondo nazionale per le adozioni internazionali istituito dall'articolo 1, comma 411, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  2. Nei confronti dei beneficiari della dote di cui al precedente comma, non si applica la deducibilità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera 1-bis), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
  3. Nei confronti dei beneficiari della dote di cui al comma 1, non si rinnova per gli anni successivi il rimborso di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 maggio 2018, concernente la concessione del rimborso delle spese sostenute dai genitori adottivi residenti nel territorio nazionale nonché per i cittadini italiani adottivi residenti all'estero per l'adozione per gli anni 2012/2017.
  4. È autorizzata la spesa di euro 15 milioni annui a valere sul Fondo nazionale per le adozioni internazionali istituito all'articolo 1, comma 152, della legge n. 311 del 2004.
3. 03. Bellucci, Varchi, Galantino.

A.C. 687-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.
(Clausola di salvaguardia)

  1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

A.C. 687-A – Articolo 5

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 5.
(Procedimento per l'adozione dei decreti legislativi)

  1. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di cui all'articolo 1, comma 1, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.
  2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui alla presente legge e con la procedura di cui al comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 5.
(Procedimento per l'adozione dei decreti legislativi)

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: schemi dei decreti legislativi aggiungere le seguenti: corredati di relazione tecnica

  Conseguentemente, al medesimo comma,
   medesimo periodo, sopprimere le parole: decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque emanati;
   dopo il secondo periodo, inserire i seguenti: Il Governo, entro trenta giorni dalla data di espressione dei pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione, perché su di esso sia espresso il parere definitivo delle competenti Commissioni parlamentari, entro trenta giorni dalla data della nuova assegnazione. Decorso tale termine, il decreto legislativo può comunque essere adottato in via definitiva.
5. 200. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello.

A.C. 687-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge in esame delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi diretti a riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale, con criteri di progressività, al fine di favorire la natalità e di sostenere la genitorialità, in un arco temporale compreso dal settimo mese di gravidanza fino al compimento del diciottesimo anno di età, o al massimo del ventunesimo se in presenza di determinate condizioni (percorsi di formazione scolastica, universitaria o professionale, tirocini o percorsi lavorativi a basso reddito, disoccupazione, servizio civile universale), mentre ai figli con disabilità, l'assegno viene corrisposto anche successivamente. Si tratta quindi di un provvedimento che, prevalentemente, sostiene la famiglia con figli nel periodo dall'infanzia all'adolescenza;
    questa proposta di legge è il primo tassello di un progetto ampio e necessario, il disegno di Legge Family Act, che interverrà, tra l'altro, sugli aiuti per le attività educative e di apprendimento, anche non formale, dei figli, con gli stessi criteri di progressività legati alla situazione economica di partenza del nucleo familiare;
    a questo proposito, è bene ricordare i dati Eurostat relativi al terzo trimestre del 2019, che collocano l'Italia tra gli ultimi posti per numero di laureati tra gli occupati. Secondo lo studio soltanto il 23,4 per cento risultava avere la laurea, con una media europea del 36,8 per cento. Il dato è particolarmente basso per gli uomini con appena il 18,2 per cento e un gap con la media europea (32,8 per cento) di oltre 14 punti. Migliore invece la situazione delle donne munite di laurea che rappresentano il 30,1 per cento delle occupate a fronte del 40,2 per cento in media in Europa, un dato lievemente superiore, che si spiega però con un minore livello di occupazione delle donne in Italia rispetto agli uomini, e che dimostra che è più facile per quelle più istruite entrare nel mercato del lavoro. Se invece si guarda ai lavoratori italiani con al massimo la terza media, la quota è tra le più alte nell'Unione europea, con il 29,7 per cento, quasi il doppio della media dell'Unione europea (15,9 per cento). I dati Eurostat confermerebbero che nel nostro Paese troppi giovani sono ancora costretti ad abbandonare gli studi per la necessità di trovare un'occupazione per non gravare economicamente sulle famiglie d'origine;
    questi aridi numeri avvalorano uno studio condotto nel 2018 dal dipartimento di Economia e Statistica della Banca d'Italia «istruzione, reddito e ricchezza: la persistenza tra generazioni in Italia», sull'importanza delle condizioni di partenza di un giovane per il raggiungimento di uno status sociale soddisfacente, che conferma che il cosiddetto «ascensore sociale» si è bloccato. Il canale principale di trasmissioni delle condizioni di benessere dai genitori ai figli è l'istruzione, ma la scuola dell'obbligo è in grado di compensare solo in parte le diseguaglianze di partenza. L'abbandono scolastico, la scelta sul tipo di scuola di istruzione secondaria o il proseguimento con un percorso universitario sono strettamente collegati alla scolarità dei genitori e quindi alle classi sociali di provenienza. L'assenza di mobilità intergenerazionale in atto ormai da vent'anni, può essere fonte di tensioni nella parte di popolazione svantaggiata, oltre a costituire un'alterazione dei principi di uguaglianza su cui si fonda la nostra Costituzione,

impegna il Governo:

   a prevedere la possibilità di inserire nel disegno di legge Family Act, o in un successivo provvedimento, disposizioni che prevedano interventi specifici per aiutare quei giovani che intendano intraprendere il percorso di studi universitario e che altrimenti dovrebbero rinunciarvi per le difficoltà economiche del proprio nucleo familiare;
   a valutare ogni possibile soluzione, per individuare e intervenire con strumenti e modalità idonei a stimolare e incentivare la prosecuzione degli studi fino alla laurea nei giovani, affinché si recuperi il gap con la media europea.
9/687-A/1Ianaro.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge in esame, prevede una delega al Governo per l'istituzione di un assegno unico per ciascun figlio a carico di età inferiore a 21 anni;
    l'ammontare dell'assegno unico, viene modulato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, e sarà maggiore per i figli di età 0-18 anni, e si prevede comunque maggiorato per ciascun figlio con disabilità e in funzione del grado di disabilità;
    vengono riportati ed elencati i diversi princìpi e criteri direttivi generali, a cui i decreti legislativi di delega devono conformarsi;
    tra i diversi principi e criteri direttivi individuati, non è presente la disposizione per la quale l'importo dell'assegno unico e universale non deve essere conteggiato ai fini della determinazione del reddito Irpef, garantendo in tal modo che detto assegno non possa essere tassato,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi e le conseguenze della mancata previsione, tra i principi e criteri direttivi, di escludere l'assegno unico dal calcolo del reddito Irpef, valutando la possibilità di ricomprendere detta esclusione dal calcolo Irpef, e garantire così che detto assegno non possa essere tassato.
9/687-A/2Novelli, Palmieri, Gelmini, Bagnasco.


   La Camera,
   premesso che:
     la proposta di legge delega in esame prevede come finalità quella di contribuire a favorire la natalità, sostenere la genitorialità e promuovere l'occupazione, in particolare quella femminile. A tal fine prevede una delega al Governo per l'istituzione di un assegno unico per ciascun figlio a carico e di età inferiore a 21 anni;
     nel testo all'esame dell'Aula, non vi e più alcun cenno ad una quantificazione orientativa dell'assegno unico che dovrà essere riconosciuto alle famiglie. E questo anche perché l'importo dell'assegno dipende dalle risorse effettivamente a disposizione e necessarie a finanziare detto assegno unico;
     per finanziare l'assegno si utilizzerà il «Fondo assegno universale e servizi alla famiglia», istituito con la legge di bilancio per il 2020. A queste risorse del fondo, si aggiungono inoltre quelle che si libereranno dalla prevista abrogazione di alcune norme di legge attualmente vigenti, ossia il bonus bebé; l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori; il bonus mamma; il Fondo di sostegno alla natalità. Si prevede infine – nel quadro di una più ampia riforma del sistema fiscale – l'abrogazione delle detrazioni fiscali per figli a carico, e degli assegni per il nucleo familiare: è evidente che il previste assegno unico per ciascun figlio a carico potrà avere gli effetti sperati nel sostenere le famiglie e il loro reddito, soprattutto in questa fase di gravissima crisi economica, solo se l'importo sarà decisamente superiore ai benefici fiscali attualmente garantiti dalle vigenti disposizioni di legge, e ora oggetto di abrogazione dalla delega in esame,

impegna il Governo

a prevedere attraverso ulteriori iniziative normative un incremento, anche graduale, dell'assegno unico per i figli a carico qualora l'importo effettivamente erogato non comporti un evidente miglioramento rispetto ai benefici anche fiscali attualmente garantiti dalle vigenti disposizioni di legge, ora oggetto di abrogazione dalla delega in esame.

9/687-A/3Bagnasco, Palmieri, Gelmini, Novelli, Versace.


   La Camera,
   premesso che:
     il provvedimento in esame mira a favorire la natalità, sostenere la genitorialità e promuovere l'occupazione, in particolare quella femminile. A tal fine prevede l'istituzione dell'assegno unico per i figli a carico, mentre ulteriori iniziative volte a sostenere la famiglia e la genitorialità, saranno affrontate con un altro provvedimento del Governo, probabilmente con il « family act», peraltro presentato alla Camera circa un mese fa, il 25 giugno, ma il cui testo ad oggi ancora non è disponibile;
     nell'ambito delle politiche di welfare, nel nostro Paese la spesa per la famiglia è la voce meno consistente, ed è la più bassa se confrontata con il resto dei Paesi europei;
     questo provvedimento non può che essere solo un primissimo passo verso una politica che torni a discutere di «famiglia» in un'ottica di investimento sul futuro, avviando in tal modo un processo virtuoso per la natalità e la crescita economica e sociale del nostro Paese;
     investire nelle politiche familiari significa infatti investire sulla qualità stessa della struttura sociale e, in definitiva, sullo stesso futuro della società,

impegna il Governo

a prevedere un incremento della quota di investimento pubblico nel welfare destinato alle famiglie, rispettando in tal modo il dettato costituzionale, e favorire conseguentemente la natalità e la crescita economica e sociale dell'intero Paese.

9/687-A/4Versace, Gelmini, Carfagna, Palmieri, Marrocco, Spena, Calabria.


   La Camera,
   premesso che:
     il provvedimento in esame mira a favorire la natalità, sostenere la genitorialità e promuovere l'occupazione, in particolare quella femminile. A tal fine prevede l'istituzione dell'assegno unico per i figli a carico, mentre ulteriori iniziative volte a sostenere la famiglia e la genitorialità, saranno affrontate con un altro provvedimento del Governo, probabilmente con il « family act», peraltro presentato alla Camera circa un mese fa, il 25 giugno, ma il cui testo ad oggi ancora non è disponibile;
     nell'ambito delle politiche di welfare, nel nostro Paese la spesa per la famiglia è la voce meno consistente, ed è la più bassa se confrontata con il resto dei Paesi europei;
     questo provvedimento non può che essere solo un primissimo passo verso una politica che torni a discutere di «famiglia» in un'ottica di investimento sul futuro, avviando in tal modo un processo virtuoso per la natalità e la crescita economica e sociale del nostro Paese;
     investire nelle politiche familiari significa infatti investire sulla qualità stessa della struttura sociale e, in definitiva, sullo stesso futuro della società,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere un incremento della quota di investimento pubblico nel welfare destinato alle famiglie, rispettando in tal modo il dettato costituzionale, e favorire conseguentemente la natalità e la crescita economica e sociale dell'intero Paese.

9/687-A/4. (Testo modificato nel corso della seduta) Versace, Gelmini, Carfagna, Palmieri, Marrocco, Spena, Calabria.


   La Camera,
   premesso che:
    l'assenza di efficaci politiche per l'infanzia e la carenza di strutture e di servizi socio-educativi per l'infanzia, continuano a rappresentare uno dei problemi annosi del nostro Paese;
    è ancora eccessivamente elevato lo scarto tra le effettive esigenze delle famiglie nel poter disporre di strutture e di servizi socio-educativi per l'infanzia, e la possibilità concreta di soddisfare queste esigenze. Peraltro la diffusione dei servizi risulta molto eterogenea sul territorio;
    con riferimento all'offerta di asili nido e altri servizi per la prima infanzia, i posti disponibili coprono circa il 25 per cento del potenziale bacino di utenza. Tale percentuale è decisamente sotto il parametro del 33 per cento fissato dalla Unione europea come traguardo per gli Stati membri in termini di posti disponibili nei servizi per la prima infanzia. Ossia uno Stato membro avrebbero dovuto coprire entro il 2010 almeno un terzo della domanda potenziale, cioè il 33 per cento dei bambini sotto i 3 anni,

impegna il Governo

a dare forte impulso alle misure di sostegno alla paternità e alla maternità, con particolare riguardo alla necessità di avviare un effettivo piano di investimenti volti a incrementare gli asili nido e i servizi socio-educativi per l'infanzia intervenendo sulle forti disomogeneità esistenti sul territorio nazionale nell'offerta di detti servizi, e prevedendo che una quota sia finalizzata a incentivare le imprese e altri luoghi di lavoro nella realizzazione di asili aziendali o interaziendali.
9/687-A/5Palmieri, Carfagna, Gelmini, Versace, Marrocco, Spena.


   La Camera,
   premesso che:
    l'assenza di efficaci politiche per l'infanzia e la carenza di strutture e di servizi socio-educativi per l'infanzia, continuano a rappresentare uno dei problemi annosi del nostro Paese;
    è ancora eccessivamente elevato lo scarto tra le effettive esigenze delle famiglie nel poter disporre di strutture e di servizi socio-educativi per l'infanzia, e la possibilità concreta di soddisfare queste esigenze. Peraltro la diffusione dei servizi risulta molto eterogenea sul territorio;
    con riferimento all'offerta di asili nido e altri servizi per la prima infanzia, i posti disponibili coprono circa il 25 per cento del potenziale bacino di utenza. Tale percentuale è decisamente sotto il parametro del 33 per cento fissato dalla Unione europea come traguardo per gli Stati membri in termini di posti disponibili nei servizi per la prima infanzia. Ossia uno Stato membro avrebbero dovuto coprire entro il 2010 almeno un terzo della domanda potenziale, cioè il 33 per cento dei bambini sotto i 3 anni,

impegna il Governo

a dare forte impulso alle misure di sostegno alla paternità e alla maternità, con particolare riguardo alla valutazione circa l'opportunità di procedere con un piano di investimenti volti a incrementare gli asili nido e i servizi socio-educativi per l'infanzia intervenendo sulle forti disomogeneità esistenti sul territorio nazionale nell'offerta di detti servizi, e prevedendo che una quota possa essere finalizzata a incentivare le imprese e altri luoghi di lavoro nella realizzazione di asili aziendali o interaziendali.
9/687-A/5. (Testo modificato nel corso della seduta) Palmieri, Carfagna, Gelmini, Versace, Marrocco, Spena.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge in esame reca la delega al Governo per l'adozione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, di uno o più decreti legislativi finalizzati a riordinare, semplificare e potenziare le misure di sostegno economico per i figli a carico attraverso l'assegno unico e universale;
    in particolare, le finalità dell'assegno unico di cui all'articolo 1, comma 1, della suddetta proposta di legge, sono quelle di favorire la natalità, di sostenere la genitorialità e di promuovere l'occupazione, in particolare femminile;
    oltre ai princìpi e criteri direttivi specifici di cui all'articolo 2, i decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, dovranno osservare alcuni princìpi e criteri direttivi generali tra cui quanto disposto dal comma 2, lettera c) – «ai fini dell'accesso e per il calcolo delle prestazioni sociali agevolate diverse dall'assegno di cui al comma 1, il computo di quest'ultimo può essere differenziato nell'ambito dell'ISEE fino al suo eventuale azzeramento» – e dalla successiva lettera e) – «l'assegno di cui al comma 1 non è considerato per la richiesta e per il calcolo delle prestazioni sociali agevolate, dei trattamenti assistenziali e di altri benefìci e prestazioni sociali previsti da altre norme in favore dei figli con disabilità. Le borse lavoro volte all'inclusione o all'avvicinamento in attività lavorative di persone con disabilità non sono considerate ai fini dell'accesso e per il calcolo dell'assegno»;
    nello specifico, l'articolo 2 comma 1 lettera c) prevede quale ulteriore principio e criterio direttivo specifico «il riconoscimento di un assegno mensile maggiorato rispetto agli importi di cui alle lettere a) e b) in misura non inferiore al 30 per cento e non superiore al 50 per cento per ciascun figlio con disabilità, con maggiorazione graduata secondo le classificazioni della condizione di disabilità; riconoscimento dell'assegno di cui alla lettera b), senza maggiorazione, anche dopo il compimento del ventunesimo anno di età, qualora il figlio con disabilità risulti ancora a carico»;
    dall'analisi dei fabbisogni e delle criticità derivanti dall'assistenza ai figli con disabilità emerge chiaramente che le suddette esigenze perdurano anche oltre il compimento del ventunesimo anno di età;
    diverse associazioni e molti genitori di bambini disabili rappresentano le difficoltà economiche nella gestione sociale e della vita relazionale dei propri figli: in quest'ottica, l'assegno unico e universale potrebbe rappresentare un'opportunità normativa per assicurare la copertura economica delle spese relative allo svolgimento di attività assistenziali, ludiche e sportive imputabili al bilancio della gestione familiare e non ricomprese in altre misure di sostegno;
    il comma 1 dell'articolo 3 prevede che all'attuazione delle disposizioni di delega si provveda anche nei limiti delle risorse rivenienti dalla soppressione delle vigenti misure di sostegno ai nuclei familiari,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di azzerare il computo dell'assegno unico e universale per i figli a carico, ai fini dell'accesso e per il calcolo delle prestazioni sociali agevolate;
   a valutare altresì l'opportunità di estendere l'azzeramento del computo dell'assegno unico e universale per la richiesta e per il calcolo delle prestazioni sociali agevolate, dei trattamenti assistenziali e di altri benefici e prestazioni sociali previsti da altre norme in favore dei figli con disabilità;
   a valutare infine l'opportunità di estendere attraverso ulteriori iniziative normative, la maggiorazione di cui all'articolo 2 comma 1 lettera c) anche dopo il compimento del ventunesimo anno di età, qualora il figlio con disabilità risulti ancora a carico.
9/687-A/6Papiro.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, al fine di favorire la natalità, di sostenere la genitorialità e di promuovere l'occupazione, in particolare femminile, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi volti a riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale;
    la misura ha come finalità quella di semplificare e riordinare e tante agevolazioni a sostegno della genitorialità in un'unica misura che garantisca il riordino ed il potenziamento sia delle misure di sostegno economico per i figli a carico sia delle disposizioni volte a favorire la fruizione di servizi a sostegno della genitorialità;
    nella determinazione dell'importo dell'assegno unico e universale si tiene conto anche dell'età dei figli a carico e dei possibili effetti di disincentivo al lavoro per il secondo percettore di reddito nel nucleo familiare,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di sostenere maggiormente le famiglie monogenitoriali della determinazione del beneficio economico.
9/687-A/7Carnevali, De Filippo.


PROPOSTA DI LEGGE: S. 1187 – D'INIZIATIVA DEI SENATORI ROMEO ED ALTRI: ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ CONNESSE ALLE COMUNITÀ DI TIPO FAMILIARE CHE ACCOLGONO MINORI. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIRITTO DEL MINORE AD UNA FAMIGLIA (APPROVATA DALLE COMMISSIONI PERMANENTI RIUNITE 1a E 2a DEL SENATO) (A.C. 2070) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: MOLINARI ED ALTRI; ASCARI ED ALTRI; FIORINI ED ALTRI; LOLLOBRIGIDA ED ALTRI (A.C. 1731-1887-1958-2007)

A.C. 2070 – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo.

A.C. 2070 – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sulle proposte emendative contenute nel fascicolo.

A.C. 2070 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Capo I

Art. 1.
(Istituzione e durata della Commissione di inchiesta)

  1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori, di seguito denominata «Commissione».
  2. La Commissione conclude i propri lavori entro la fine della XVIII legislatura.
  3. La Commissione, prima della conclusione dei lavori e non oltre i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, presenta alle Camere una relazione sulle sue attività di indagine e sui risultati dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza. La Commissione riferisce alle Camere ogniqualvolta ne ravvisi la necessità.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.
(Istituzione e durata della Commissione di inchiesta)

  Al comma 1, dopo le parole: che accolgono minori aggiungere le seguenti: e sul funzionamento del sistema dei servizi sociali operanti nel territorio con particolare riguardo alle consulenze rilasciate dai medesimi servizi sociali in riferimento all'affidamento dei minori.
1. 21. Giannone.

  Al comma 1, dopo le parole: che accolgono minori aggiungere le seguenti: e sul funzionamento del sistema degli affidi di minori nei servizi sociali del territorio nazionale.
1. 1. Bignami, Varchi, Prisco, Bellucci, Galantino.

A.C. 2070 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Composizione)

  1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. I componenti sono nominati tenendo conto anche della specificità dei compiti assegnati alla Commissione.
  2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati convocano la Commissione, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
  3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
  4. La Commissione elegge al proprio interno due vicepresidenti e due segretari. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 3.
  5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano anche per le elezioni suppletive.

A.C. 2070 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Competenze)

  1. La Commissione ha il compito di:
   a) verificare lo stato e l'andamento degli affidatari e delle comunità di tipo familiare che accolgono minori, nonché le condizioni effettive dei minori affidati con riferimento anche al rispetto del principio della necessaria temporaneità dei provvedimenti di affidamento;
   b) verificare il numero dei provvedimenti emessi dai tribunali per i minorenni ai sensi degli articoli 330, 332 e 333 del codice civile e dell'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, dalla data di entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219;
   c) verificare le modalità operative dei servizi sociali di primo e secondo livello e il loro ruolo nel processo;
   d) verificare l'esito attuativo dei provvedimenti emessi dai tribunali per i minorenni ai sensi degli articoli 330, 332 e 333 del codice civile e del citato articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, dalla data di entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219;
   e) verificare l'effettiva temporaneità dei provvedimenti di affidamento;
   f) verificare il rispetto dei requisiti minimi strutturali e organizzativi prescritti per le strutture di tipo familiare e le comunità di accoglienza dei minori ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 maggio 2001, n. 308, nonché il rispetto degli standard minimi dei servizi e dell'assistenza che in base alla disciplina statale e regionale devono essere forniti dalle comunità di tipo familiare che accolgono minori;
   g) effettuare controlli, anche a campione, sull'utilizzo delle risorse pubbliche e private destinate alle comunità di tipo familiare che accolgono minori e valutare la congruità dei costi anche con riferimento alle differenze di carattere territoriale;
   h) valutare se nella legislazione vigente sia effettivamente garantito il diritto del minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia e rispettato il principio in base al quale l'allontanamento del minore dalla famiglia di origine deve costituire un rimedio residuale e che in ogni caso esso non può essere disposto per ragioni connesse esclusivamente alle condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la responsabilità genitoriale;
   i) verificare il rispetto della circolare n. 18/VA/2018, adottata con delibera dell'11 luglio 2018 del Consiglio superiore della magistratura, nonché di quanto disposto ai sensi dell'articolo 8 della presente legge, con particolare riguardo al divieto di esercizio delle funzioni di giudice onorario minorile per coloro che rivestono cariche rappresentative in strutture ove vengono inseriti i minori da parte dell'autorità giudiziaria, che partecipano alla gestione complessiva delle medesime strutture, che prestano a favore di esse attività professionale anche a titolo gratuito o che fanno parte degli organi sociali di società che le gestiscono.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 3.
(Competenze)

  Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:
   0a) verificare che siano raccolti e resi disponibili, con cadenza annuale, secondo criteri uniformi nel territorio nazionale, a livello nazionale e regionale, dati e informazioni sul numero dei minori destinatari di una misura di allontanamento dalla famiglia d'origine o anche da un solo genitore, nonché sulla durata del collocamento in affidamento familiare, presso comunità o presso altre strutture;.
3. 1. Bellucci, Varchi, Lollobrigida, Maschio, Prisco, Galantino.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) verificare le modalità di funzionamento del sistema degli affidi di minori, con particolare riguardo alla Regione Emilia Romagna e al sistema attuato nei Comuni facenti parte dell'Unione della Val d'Enza in provincia di Reggio Emilia, attraverso la puntuale acquisizione, presso i soggetti competenti, di tutte le informazioni volte a fare luce sull'operato degli assistenti sociali, degli psicologi e di tutti gli operatori del sistema degli affidi, analizzando compiutamente, anche a fini di elaborazione statistica, le motivazioni alla base delle quali si giunge all'affido e i relativi percorsi familiari dei minori;.
3. 2. Bignami, Varchi, Prisco, Bellucci, Galantino.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) verificare le modalità di funzionamento del sistema degli affidi di minori, con particolare riguardo alla Regione Emilia Romagna e a fatti di cronaca rilevanti quali quelli collegati all'inchiesta giudiziaria «Angeli e Demoni» nel territorio della Val d'Enza in provincia di Reggio Emilia e all'inchiesta di carattere giornalistico denominata «Veleno» che riguarda vicende collegate all'affido di minori, avvenute negli anni Novanta in Provincia di Modena;.
3. 3. Bignami, Varchi, Prisco, Bellucci, Galantino.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole:, accertando il rispetto dei requisiti previsti per gli operatori dei servizi sociali e indagando su eventuali distorsioni prodottesi nel sistema di affidamento delle consulenze e degli appalti di servizio, con particolare riguardo alle vicende giudiziarie che hanno coinvolto i territori dell'Unione della Val d'Enza in provincia di Reggio Emilia e con riferimento ulteriore a eventuali legami con le vicende legate all'inchiesta giornalistica denominata «Veleno» avente ad oggetto fatti avvenuti nei territori della provincia di Modena negli anni Novanta.
3. 4. Bignami, Varchi, Prisco, Bellucci, Galantino.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole:, verificando altresì il rispetto dei requisiti previsti per gli operatori dei servizi sociali nonché eventuali anomalie derivanti dall'affidamento delle consulenze ai medesimi operatori dei servizi sociali.
3. 21. Giannone.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) verificare l'assenza di conflitti di interesse tra i soggetti e le professionalità del servizio pubblico e del privato sociale coinvolti nei procedimenti di affidamento, anche al fine di individuare eventuali misure di carattere normativo e amministrativo per prevenire i conflitti stessi;.
3. 6. Varchi, Lollobrigida, Bellucci, Maschio, Prisco, Galantino.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) valutare le competenze, la formazione e l'assenza di eventuali incompatibilità che possano compromettere l'imparzialità degli assistenti sociali in tutti i procedimenti giudiziari attinenti i minori, nonché indicare le modifiche alla normativa vigente per prevenire le medesime eventuali incompatibilità e per tutelare l'interesse superiore del minore;.
3. 22. Giannone.

  Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   e-bis) verificare il rispetto dei requisiti previsti per le famiglie affidatarie;.
3. 8. Bignami, Varchi, Prisco, Bellucci, Galantino.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
   g-bis) formulare proposte per garantire un controllo costante e adeguato sull'operato delle comunità di tipo familiare destinate all'accoglienza dei minori;.
3. 9. Bellucci, Varchi, Lollobrigida, Maschio, Prisco, Galantino.

  Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le parole:, valutando l'opportunità di prevedere modifiche alla normativa vigente al fine di escludere che l'affidamento possa superare la durata di ventiquattro mesi.
3. 10. Bellucci, Varchi, Lollobrigida, Maschio, Prisco, Galantino.

  Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:
   h-bis) indicare iniziative normative per disciplinare i criteri di valutazione della idoneità genitoriale richiesta dal giudice nelle consulenze tecniche d'ufficio o di parte, escludendo il ricorso, come parametri valutativi dell'idoneità genitoriale nelle consulenze tecniche di parte o d'ufficio, a costrutti giuridici che presentino devianze dalla scienza medica ufficiale o che non abbiano fondamento sul piano scientifico, come l’«alienazione parentale»;.
3. 23. Giannone.

  Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
   h-bis) verificare se nella legislazione vigente sia effettivamente garantito il diritto del minore a essere informato e a esprimere la propria opinione nei procedimenti che lo riguardano, affinché la volontà del minore sia tenuta in debito conto, così come previsto nel combinato disposto degli articoli 3 e 6 della Convenzione di Strasburgo, ratificata con legge 20 marzo 2003, n. 77;.
*3. 24. Giannone.

  Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
   h-bis) verificare se nella legislazione vigente sia effettivamente garantito il diritto del minore a essere informato e a esprimere la propria opinione nei procedimenti che lo riguardano, affinché la volontà del minore sia tenuta in debito conto, così come previsto nel combinato disposto degli articoli 3 e 6 della Convenzione di Strasburgo, ratificata con legge 20 marzo 2003, n. 77;.
*3. 100. Cunial.

  Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:
   h-bis) indicare iniziative normative volte all'istituzione di un organismo indipendente per vigilare sull'utilizzo delle risorse finanziarie.
3. 25. Giannone.

  Al comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, le parole:, valutando l'opportunità che tale incompatibilità sia estesa anche al coniuge, al convivente o al parente entro il secondo grado con interessi all'interno delle citate comunità.
3. 11. Varchi, Lollobrigida, Bellucci, Maschio, Prisco, Galantino.

  Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
   l) verificare che il curatore del minore sia effettivamente nominato al momento dell'ingresso del minore nelle comunità di tipo familiare destinate all'accoglienza del minore stesso, acquisendo anche dati relativi alle nomine effettuate in momenti diversi.
3. 12. Varchi, Lollobrigida, Bellucci, Maschio, Prisco, Galantino.

A.C. 2070 – Articolo 4

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.
(Attività di indagine)

  1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le medesime limitazioni dell'autorità giudiziaria.
  2. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.
  3. Alla Commissione, limitatamente all'oggetto delle indagini di sua competenza, non può essere opposto il segreto d'ufficio né il segreto professionale o quello bancario, fatta eccezione per il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.
  4. Qualora gli atti o i documenti attinenti all'oggetto dell'inchiesta siano stati assoggettati al vincolo del segreto da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, detto segreto non può essere opposto alla Commissione.
  5. La Commissione non può adottare provvedimenti che restringano la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, nonché la libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

A.C. 2070 – Articolo 5

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 5.
(Acquisizione di atti e documenti)

  1. La Commissione può ottenere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia siano coperti da segreto. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede tempestivamente a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.

A.C. 2070 – Articolo 6

ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 6.
(Obbligo del segreto)

  1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 5.
  2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
  3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applicano le pene di cui all'articolo 326, primo comma, del codice penale a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

A.C. 2070 – Articolo 7

ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 7.
(Organizzazione interna)

  1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre modifiche al regolamento.
  2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti secondo il regolamento di cui al comma 1.
  3. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione medesima disponga diversamente. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.
  4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di magistrati collocati fuori ruolo, e può avvalersi di tutte le collaborazioni, che ritenga necessarie, di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione.
  5. Per lo svolgimento dei suoi compiti la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.
  6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 50.000 euro per l'anno 2019 e di 150.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

A.C. 2070 – Articolo 8

ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Capo II

Art. 8.
(Disposizioni in materia di incompatibilità dei giudici onorari minorili)

  1. Dopo l'articolo 6 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, è inserito il seguente:
   «Art. 6-bis.(Disposizioni in materia di incompatibilità dei giudici onorari minorili)1. Non possono essere nominati giudice onorario del tribunale per i minorenni o consigliere onorario della sezione di Corte d'appello per i minorenni coloro che rivestono cariche rappresentative in strutture ove vengono inseriti i minori da parte dell'autorità giudiziaria, che partecipano alla gestione complessiva delle medesime strutture, che prestano a favore di esse attività professionale anche a titolo gratuito o che fanno parte degli organi sociali di società che le gestiscono.
   2. Il divieto di nomina si applica anche a coloro il cui coniuge, parte dell'unione civile, convivente o parente entro il secondo grado svolge le funzioni di cui al comma 1.
   3. L'assunzione delle funzioni di cui al comma 1 e l'esercizio delle medesime determinano la decadenza dalla nomina a giudice onorario del tribunale per i minorenni o a consigliere onorario della sezione di Corte d'appello per i minorenni».

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 8.
(Disposizioni in materia di incompatibilità dei giudici onorari minorili)

  Al comma 1, capoverso «Art.6-bis», comma 2, sostituire la parola: secondo con la seguente: quarto.
8. 1. Bignami, Prisco, Bellucci, Galantino.

A.C. 2070 – Articolo 9

ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 9.
(Disposizioni in materia di affidamento di minori e accertamento della situazione di abbandono di minori)

  1. All'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
   « 3-bis. I provvedimenti adottati ai sensi dei commi 2 e 3 devono indicare espressamente le ragioni per le quali non si ritiene possibile la permanenza nel nucleo familiare originario e le ragioni per le quali non sia possibile procedere ad un affidamento ad una famiglia, fermo restando quanto disposto dall'articolo 4, comma 3».

A.C. 2070 – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    il testo all'esame dell'Aula prevede, tra le competenze della Commissione d'inchiesta la possibilità di valutare se nella legislazione vigente sia effettivamente garantito il diritto del minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia, così come previsto dalla legge n. 184/1983, modificata dalla legge n. 149 del 2001;
    di conseguenza, l'allontanamento del minore dalla famiglia d'origine può essere disposto dal Tribunale per i Minorenni in base agli artt. 330 e 333 c. c., solo dopo aver accertato un danno. Infatti questo provvedimento è inteso come «una misura di protezione che il tribunale può decretare e vi fa ricorso solo nei casi più gravi, quando il rischio che il minore corre è estremamente serio e imminente, o il danno che patisce già è di entità elevata e va immediatamente interrotto»;
    il giudice competente, per valutare l'idoneità genitoriale e decidere se allontanare un minore dalla famiglia o da uno dei genitori, si avvale di consulenze tecniche d'ufficio, soprattutto quando si trova di fronte al rifiuto del minore di avere contatti con un genitore. Il CTU (Consulente tecnico d'ufficio) è dunque uno psicologo, uno psichiatra o neuropsichiatra infantile, chiamato dal giudice per dirimere questioni tecniche complesse rispondendo ai quesiti posti dallo stesso giudice, secondo valutazioni scientifiche;
    nella realtà il CTU valuta se il minore sia manipolato e vittima di alienazione genitoriale, benché questa valutazione non abbia alcun fondamento scientifico riconosciuto;
    nel 1981, la Corte costituzionale ha cancellato il reato di plagio per «l'impossibilità del suo accertamento con criteri logico-razionali» e per «l'intollerabile rischio di arbitrii dell'organo giudicante», stabilendo così il principio fondamentale per cui non esiste un metodo scientifico di pertinenza della psicologia o della psichiatria, per verificare che «possano esistere esseri capaci di ottenere con soli mezzi psichici l'asservimento totale di una persona» «non essendo ammesse nel nostro ordinamento perizie sulle qualità psichiche indipendenti da cause patologiche»;
    la valutazione del giudice però, fermo restando il suo libero convincimento, in tutti i casi in cui il minore si rifiuta di avere rapporti con uno dei genitori si basa sulle risultanze di consulenza tecniche che ricorrono frequentemente al concetto giuridico dell'alienazione parentale per dimostrare la manipolazione del genitore sul figlio;
    l'Alienazione Parentale non è una patologia non è una sindrome, così come dichiarato anche dal Ministro della Salute in quanto priva di fondamento scientifico e non è una malattia mentale, ma semplicemente una costruzione psico-forense secondo la quale un genitore manipola il figlio per «negargli il diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con l'altro genitore», non basata su dati di fatto concreti ed oggettivi sui quali valutare la capacità genitoriale così come chiarito dalla Corte di cassazione con sentenza n. 7041/2013;
    tra l'altro la Cassazione civile, con sentenza n. 13274/2019, ha stabilito che «qualora la consulenza tecnica presenti devianze dalla scienza medica ufficiale, come avviene nell'ipotesi in cui sia formulata la diagnosi di sussistenza della alienazione genitoriale non essendovi certezze nell'ambito scientifico al riguardo il giudice del merito ricorrendo alle proprie cognizioni scientifiche oppure avvalendosi di idonei esperti è comunque tenuto a verificarne il fondamento utilizzando i comuni mezzi di prova (tra cui l'ascolto del minore) incluse le presunzioni ed a motivare adeguatamente;
    il concetto di «alienazione parentale» rimane privo di validità ed affidabilità scientifica e risulta pertanto non utilizzabile quale motivazione per allontanare un genitore dal proprio figlio,

impegna il Governo:

   1) ad adottare iniziative normative volte ad escludere nelle Consulenze tecniche d'ufficio l'utilizzo del criterio dell'alienazione parentale;
   2) ad adottare misure che garantiscano l'effettivo ascolto del minore in tutti i procedimenti che lo riguardano così come previsto dalla Convenzione di Strasburgo ratificata dall'Italia;
   3) a garantire che l'allontanamento del minore dalla famiglia di origine venga disposto solo in casi gravi come sancito dall'articolo 1 della legge n. 149/2001;
   4) a garantire l'applicazione del principio dell'affido condiviso, sancito dalla legge n. 54 del 2006 così come interpretato dalla più recente giurisprudenza, ossia come l'oggetto di un diritto dei figli minori, realizzato attraverso provvedimenti graduali e fattibili che non ledano l'equilibrio psicofisico del minore coinvolto.
9/2070/1Giannone.


   La Camera,
   premesso che:
    il testo all'esame dell'Aula prevede, tra le competenze della Commissione d'inchiesta la possibilità di valutare se nella legislazione vigente sia effettivamente garantito il diritto del minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia, così come previsto dalla legge n. 184/1983, modificata dalla legge n. 149 del 2001;
    di conseguenza, l'allontanamento del minore dalla famiglia d'origine può essere disposto dal Tribunale per i Minorenni in base agli artt. 330 e 333 c c., solo dopo aver accertato un danno. Infatti questo provvedimento è inteso come «una misura di protezione che il tribunale può decretare e vi fa ricorso solo nei casi più gravi, quando il rischio che il minore corre è estremamente serio e imminente, o il danno che patisce già è di entità elevata e va immediatamente interrotto»;
    il giudice competente, per valutare l'idoneità genitoriale e decidere se allontanare un minore dalla famiglia o da uno dei genitori, si avvale di consulenze tecniche d'ufficio, soprattutto quando si trova di fronte al rifiuto del minore di avere contatti con un genitore. Il CTU (Consulente tecnico d'ufficio) è dunque uno psicologo, uno psichiatra o neuropsichiatra infantile, chiamato dal giudice per dirimere questioni tecniche complesse rispondendo ai quesiti posti dallo stesso giudice, secondo valutazioni scientifiche;
    nella realtà il CTU valuta se il minore sia manipolato e vittima di alienazione genitoriale, benché questa valutazione non abbia alcun fondamento scientifico riconosciuto;
    nel 1981, la Corte costituzionale ha cancellato il reato di plagio per «l'impossibilità del suo accertamento con criteri logico-razionali» e per «l'intollerabile rischio di arbitrii dell'organo giudicante», stabilendo così il principio fondamentale per cui non esiste un metodo scientifico di pertinenza della psicologia o della psichiatria, per verificare che «possano esistere esseri capaci di ottenere con soli mezzi psichici l'asservimento totale di una persona» «non essendo ammesse nel nostro ordinamento perizie sulle qualità psichiche indipendenti da cause patologiche»;
    la valutazione del giudice però, fermo restando il suo libero convincimento, in tutti i casi in cui il minore si rifiuta di avere rapporti con uno dei genitori si basa sulle risultanze di consulenza tecniche che ricorrono frequentemente al concetto giuridico dell'alienazione parentale per dimostrare la manipolazione del genitore sul figlio;
    l'Alienazione Parentale non è una patologia non è una sindrome, così come dichiarato anche dal Ministro della Salute in quanto priva di fondamento scientifico e non è una malattia mentale, ma semplicemente una costruzione psico-forense secondo la quale un genitore manipola il figlio per «negargli il diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con l'altro genitore», non basata su dati di fatto concreti ed oggettivi sui quali valutare la capacità genitoriale così come chiarito dalla Corte di cassazione con sentenza n. 7041/2013;
    tra l'altro la Cassazione civile, con sentenza n. 13274/2019, ha stabilito che «qualora la consulenza tecnica presenti devianze dalla scienza medica ufficiale, come avviene nell'ipotesi in cui sia formulata la diagnosi di sussistenza della alienazione genitoriale non essendovi certezze nell'ambito scientifico al riguardo il giudice del merito ricorrendo alle proprie cognizioni scientifiche oppure avvalendosi di idonei esperti è comunque tenuto a verificarne il fondamento utilizzando i comuni mezzi di prova (tra cui l'ascolto del minore) incluse le presunzioni ed a motivare adeguatamente;
    il concetto di «alienazione parentale» rimane privo di validità ed affidabilità scientifica e risulta pertanto non utilizzabile quale motivazione per allontanare un genitore dal proprio figlio,

impegna il Governo:

   1) ad adottare ogni iniziativa volta al rispetto della legge in materia di affidi;
   2) ad adottare misure che garantiscano l'effettivo ascolto del minore in tutti i procedimenti che lo riguardano così come previsto dalla Convenzione di Strasburgo ratificata dall'Italia;
   3) a garantire che l'allontanamento del minore dalla famiglia di origine venga disposto solo in casi gravi come sancito dall'articolo 1 della legge n. 149/2001;
   4) a garantire l'applicazione del principio dell'affido condiviso, sancito dalla legge n. 54 del 2006 così come interpretato dalla più recente giurisprudenza, ossia come l'oggetto di un diritto dei figli minori, realizzato attraverso provvedimenti graduali e fattibili che non ledano l'equilibrio psicofisico del minore coinvolto.
9/2070/1. (Testo modificato nel corso della seduta) Giannone.


   La Camera,
   premesso che:
    le problematiche inerenti ai minori fuori famiglia sono da tempo all'attenzione del legislatore;
    la stessa Commissione bicamerale per l'infanzia e l'adolescenza, ha da sempre messo tra i temi al centro dei suoi lavori, quello relativo all'affidamento eterofamiliare c al collocamento in comunità di tipo familiare dei minori;
    la medesima Commissione, la scorsa legislatura, aveva dedicato una lunga indagine conoscitiva sui minori fuori famiglia, che aveva portato all'approvazione di un puntuale documento conclusivo; alcune criticità risiedono spesso nella non corretta applicazione delle leggi vigenti in materia. Per esempio la legge n. 149 del 2001, oltre a prevedere come residuale e limitato nel tempo l'affidamento fuori dall'ambito familiare o il collocamento in case famiglia, vieta che le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la responsabilità genitoriale possano essere d'ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. In realtà, come sottolinea la Relazione per l'anno 2019 della citata Commissione infanzia, nella prassi non solo si registra una eccessiva durata (ultra-biennale) della permanenza dei minori soprattutto nelle comunità familiari, ma si assiste ad un non raro allontanamento dei minori dalle famiglie di origine proprio per ragioni legate all'indigenza,

impegna il Governo

a mettere in atto tutte le iniziative necessarie al fine di garantire che l'affidamento sia effettivamente temporaneo, prevedendo che il termine biennale di durata dell'affidamento, previsto dalla normativa vigente, possa essere prorogato solo in base a precise motivazioni, laddove corrisponda ad un progetto determinato nell'interesse dello specifico minore per cui è richiesto e, comunque, per un tempo non superiore a ulteriori dodici mesi.

9/2070/2Spena, Marrocco, Fiorini, Bagnasco, Versace, Calabria, Vietina.


   La Camera,
   premesso che:
    le problematiche inerenti ai minori fuori famiglia sono da tempo all'attenzione del legislatore;
    la stessa Commissione bicamerale per l'infanzia e l'adolescenza, ha da sempre messo tra i temi al centro dei suoi lavori, quello relativo all'affidamento eterofamiliare c al collocamento in comunità di tipo familiare dei minori;
    la medesima Commissione, la scorsa legislatura, aveva dedicato una lunga indagine conoscitiva sui minori fuori famiglia, che aveva portato all'approvazione di un puntuale documento conclusivo; alcune criticità risiedono spesso nella non corretta applicazione delle leggi vigenti in materia. Per esempio la legge n. 149 del 2001, oltre a prevedere come residuale e limitato nel tempo l'affidamento fuori dall'ambito familiare o il collocamento in case famiglia, vieta che le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la responsabilità genitoriale possano essere d'ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. In realtà, come sottolinea la Relazione per l'anno 2019 della citata Commissione infanzia, nella prassi non solo si registra una eccessiva durata (ultra-biennale) della permanenza dei minori soprattutto nelle comunità familiari, ma si assiste ad un non raro allontanamento dei minori dalle famiglie di origine proprio per ragioni legate all'indigenza,

impegna il Governo

a mettere in atto tutte le iniziative necessarie al fine di garantire che l'affidamento sia effettivamente temporaneo, prevedendo che il termine biennale di durata dell'affidamento, previsto dalla normativa vigente, possa essere prorogato solo in base a precise motivazioni, laddove corrisponda ad un progetto determinato nell'interesse dello specifico minore per cui è richiesto.

9/2070/2. (Testo modificato nel corso di seduta) Spena, Marrocco, Fiorini, Bagnasco, Versace, Calabria, Vietina.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede l'istituzione di una Commissione di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori, e reca anche alcune circoscritte modifiche alla legislazione vigente in materia di giudici onorari minorili e di affidamento di minori; nel nostro Paese la legislazione vigente in materia di minori fuori famiglia ha subito nel corso degli anni una significativa evoluzione: si è passati infatti dall'accoglienza presso gli istituti di assistenza pubblici o privati per minori, cd. orfanotrofi, al collocamento presso comunità di tipo familiare, cd. «case-famiglia», e all'affido come possibile fase transitoria verso l'adozione vera e propria;
    nell'affidamento familiare solamente il 60 per cento dei soggetti dimessi possiede un progetto redatto dal servizio sociale territoriale, e quello che emerge sono le forti differenze nelle regioni italiane; una carenza delle attività dei servizi residenziali per minorenni, nonché evidenti lacune e fragilità del lavoro di rete tra i soggetti che contribuiscono alla presa in carico del minorenne; quello che si rileva, è l'assenza di dati nazionali certi, univoci e aggiornati sui minori fuori famiglia,

impegna il Governo

a promuovere una rete integrata di raccolta dati, a livello nazionale al fine di consentire la conoscenza in tempo reale dei dati effettivi sul numero di minori dati in affidamento etero familiare ovvero collocati in comunità di tipo familiare e di ogni eventuale fatto relativo alle modalità dell'affidamento.
9/2070/3Fiorini, Bagnasco, Versace, Spena, Marrocco, Calabria, Vietina.