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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 23 giugno 2020

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 23 giugno 2020.

  Amitrano, Ascani, Azzolina, Battelli, Benvenuto, Bergamini, Boccia, Bonafede, Boschi, Brescia, Buffagni, Businarolo, Carbonaro, Carfagna, Castelli, Cimino, Cirielli, Colletti, Colucci, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, Sabrina De Carlo, De Filippo, De Menech, De Micheli, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Fantuz, Fassino, Ferraresi, Gregorio Fontana, Fraccaro, Franceschini, Frusone, Gallinella, Gallo, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giacomoni, Giorgis, Grande, Grimoldi, Gualtieri, Guerini, Invernizzi, Iovino, L'Abbate, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Maggioni, Mammì, Mauri, Molinari, Morani, Morassut, Morelli, Orrico, Palmisano, Parolo, Perconti, Rampelli, Rizzo, Rosato, Rospi, Ruocco, Saltamartini, Scalfarotto, Schullian, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora, Spadoni, Speranza, Tasso, Tofalo, Tomasi, Trano, Traversi, Vignaroli, Villarosa, Raffaele Volpi, Zoffili.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Amitrano, Ascani, Azzolina, Battelli, Benvenuto, Boccia, Bonafede, Claudio Borghi, Boschi, Brescia, Buffagni, Businarolo, Carbonaro, Carfagna, Castelli, Cimino, Cirielli, Colletti, Colucci, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, Sabrina De Carlo, De Filippo, De Menech, De Micheli, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Fantuz, Ferraresi, Gregorio Fontana, Fraccaro, Franceschini, Frusone, Gallinella, Gallo, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giacomoni, Giorgis, Grande, Grimoldi, Gualtieri, Guerini, Invernizzi, Iovino, L'Abbate, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Maggioni, Mammì, Mauri, Molinari, Morani, Morassut, Morelli, Orrico, Palmisano, Parolo, Perconti, Rampelli, Rizzo, Rosato, Rospi, Ruocco, Saltamartini, Scalfarotto, Schullian, Scoma, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora, Spadoni, Speranza, Tasso, Tofalo, Tomasi, Trano, Traversi, Vignaroli, Villarosa, Raffaele Volpi, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 18 giugno 2020 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:
   PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE D'IPPOLITO: «Modifiche agli articoli 81, 97, 117 e 119 della Costituzione, concernenti la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della salute e l'esclusione delle spese sanitarie dall'applicazione del principio di equilibrio del bilancio» (2550).

  In data 22 giugno 2020 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   GAVA ed altri: «Disposizioni per garantire i collegamenti aerei della regione Friuli Venezia Giulia in regime di servizio pubblico» (2551);
   VARCHI ed altri: «Modifiche al decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, e altre disposizioni concernenti l'istituzione del ruolo dei direttori tecnici del trattamento nell'ambito del Corpo di polizia penitenziaria» (2552).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge MELICCHIO ed altri: «Modifica all'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, nonché disposizioni per la valorizzazione del titolo di dottore di ricerca» (1382) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Scutellà.

Ritiro di sottoscrizioni a proposte di legge.

  Il deputato Trano ha comunicato di ritirare la propria sottoscrizione alla proposta di legge:
   CASO ed altri: «Modifiche agli articoli 132-ter e 134 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in materia di definizione dei premi relativi all'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore» (780).

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   II Commissione (Giustizia):
  BARTOLOZZI: «Disposizioni in materia di detenzione domiciliare per i detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354» (2519) Parere delle Commissioni I e V.

   V Commissione (Bilancio e Tesoro):
  CENTEMERO ed altri: «Disciplina dell'emissione di buoni del Tesoro poliennali speciali riservati alle persone fisiche residenti in Italia» (2450) Parere delle Commissioni I, II, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, X, XIII e XIV.

Trasmissione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 18 giugno 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8-ter del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri con cui è autorizzato, in relazione a un intervento da realizzare tramite un contributo assegnato per l'anno 2010 in sede di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, l'utilizzo dei risparmi di spesa realizzati dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo – Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio – Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano, Medio Campidano, Carbonia-Iglesias e Ogliastra per la realizzazione di pannelli didattici a completamento degli interventi di valorizzazione dell'area archeologia di Tharros.

  Questo decreto è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissione dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 18 giugno 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 27, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, la relazione sulla trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, predisposta dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, riferita all'anno 2018 (Doc. LXXVIII, n. 2).

  Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 17 giugno 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Fondo agenti spedizionieri e corrieri (FASC), per l'esercizio 2018, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 292).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 16 giugno 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, un documento concernente la posizione del Governo nell'ambito della procedura di consultazione pubblica avviata dalla Commissione europea sul Libro bianco sull'intelligenza artificiale – Un approccio europeo.

  Questo documento è trasmesso alla IX Commissione (Trasporti) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 22 giugno 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le seguenti relazioni concernenti progetti di atti dell'Unione europea, che sono trasmesse alle sottoindicate Commissioni:
   relazione concernente la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (UE) 2018/1999 (Legge europea sul clima) (COM(2020) 80 final) – alla VIII Commissione (Ambiente) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
   relazione concernente la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse per la dotazione specifica per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (COM(2020) 206 final) – alla XI Commissione (Lavoro) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
   relazione concernente la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma InvestEU (COM(2020) 403 final) – alla V Commissione (Bilancio);
   relazione concernente la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un dispositivo per la ripresa e la resilienza (COM(2020) 408 final) – alla V Commissione (Bilancio) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
   relazione concernente la proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (COM(2020) 446 final) – alla V Commissione (Bilancio) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 18, 19 e 22 giugno 2020, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
  Proposta di decisione del Consiglio che autorizza il Portogallo ad applicare un'aliquota ridotta dell'accisa su determinati prodotti alcolici la cui produzione avviene nelle regioni autonome di Madera e delle Azzorre (COM(2020) 240 final), corredata dal relativo allegato (COM(2020) 240 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 19 giugno 2020;
  Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2017/784 che autorizza la Repubblica italiana ad applicare una misura speciale di deroga agli articoli 206 e 226 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (COM(2020) 242 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);
  Comunicazione della Commissione al Consiglio a norma dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (COM(2020) 243 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);
  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo – Relazione sulle elezioni del Parlamento europeo del 2019 (COM(2020) 252 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e XIV (Politiche dell'Unione europea);
  Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo che modifica l'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra, al fine di tenere conto dell'adesione dello Stato indipendente di Samoa e della futura adesione di altri Stati insulari del Pacifico (COM(2020) 254 final), corredata dal relativo allegato (COM(2020) 254 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
  Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2018/485 che autorizza la Danimarca ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 75 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (COM(2020) 256 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);
  Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 216/2013 relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (COM(2020) 257 final), che è assegnata in sede primaria alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
  Comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Contrastare la disinformazione sulla Covid-19 – Guardare ai fatti (JOIN(2020) 8 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e XII (Affari sociali).

  La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'esecuzione di sperimentazioni cliniche con medicinali per uso umano contenenti organismi geneticamente modificati o da essi costituiti e destinati alla cura o alla prevenzione della malattia da coronavirus e relativo alla fornitura di tali medicinali (COM(2020) 261 final), già trasmessa dalla Commissione europea e assegnata, in data 18 giugno 2020, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla XII Commissione (Affari sociali), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), è altresì assegnata alla medesima XIV Commissione ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 19 giugno 2020.

  La Commissione europea, in data 19 giugno 2020, ha trasmesso un nuovo testo della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Il bilancio dell'UE come motore del piano per la ripresa europea (COM(2020) 442 final/2), che sostituisce il documento COM(2020) 442 final, già assegnato, in data 3 giugno 2020, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni riunite V (Bilancio) e XIV (Politiche dell'Unione europea).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 18 giugno 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Con le predette comunicazioni, il Governo ha inoltre richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sugli ostacoli al commercio e agli investimenti 1o gennaio 2019 - 31 dicembre 2019 (COM(2020) 236 final);
   Progetto di bilancio rettificativo n. 5 del bilancio generale 2020 – Prosecuzione del sostegno ai rifugiati e alle comunità di accoglienza in risposta alla crisi siriana in Giordania, Libano e Turchia (COM(2020) 421 final);
   Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilizzazione del margine per imprevisti nel 2020 per proseguire il sostegno umanitario a favore dei rifugiati in Turchia (COM(2020) 422 final);
   Progetto di bilancio rettificativo n. 6 del bilancio generale 2020 – Integrare nel bilancio 2020 l'avvio del piano europeo per la ripresa (COM(2020) 423 final).

Comunicazioni concernenti nomine di membri italiani di istituzioni dell'Unione europea.

  Il Ministro per gli affari europei, con lettera in data 11 giugno 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, l'elenco dei nominativi dei candidati italiani al Comitato economico e sociale europeo per il periodo 2020-2025.

  Questo documento è trasmesso alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dalla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

  La Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera n), della legge 12 giugno 1990, n. 146, le delibere adottate dalla Commissione, ai sensi delle lettere d) e i) del medesimo comma 1 dell'articolo 13 della legge n. 146 del 1990, nei mesi di novembre e dicembre 2019.

  Questa documentazione è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dal Garante del contribuente per le Marche.

  Il Garante del contribuente per le Marche, con lettera in data 17 giugno 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale nelle Marche, per l'anno 2019.

  Questa relazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze).

Trasmissione dal Difensore civico della regione Basilicata.

  Il Difensore civico della regione Basilicata, con lettera in data 16 giugno 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull'attività svolta dallo stesso Difensore civico nell'anno 2019 (Doc. CXXVIII, n. 18).

  Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali).

Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo.

  Il Ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 17 giugno 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione per l'anno 2020 del fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori (182).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla X Commissione (Attività produttive), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 13 luglio 2020.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1786 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 APRILE 2020, N. 28, RECANTE MISURE URGENTI PER LA FUNZIONALITÀ DEI SISTEMI DI INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI E COMUNICAZIONI, ULTERIORI MISURE URGENTI IN MATERIA DI ORDINAMENTO PENITENZIARIO, NONCHÉ DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E DI COORDINAMENTO IN MATERIA DI GIUSTIZIA CIVILE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE E MISURE URGENTI PER L'INTRODUZIONE DEL SISTEMA DI ALLERTA COVID-19 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2547)

A.C. 2547 – Questioni pregiudiziali

QUESTIONI PREGIUDIZIALI

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame dispone uno actu la conversione con modificazione di due decreti-legge, il decreto-legge n. 28 del 30 aprile 2020 e il decreto-legge n. 29 del 10 maggio 2020, abrogando formalmente il secondo ma facendone confluire entro il primo i contenuti normativi;
    l'atto risultante dall'accorpamento contiene un'ampia gamma d'interventi del più disparato oggetto, molti dei quali – giova precisarlo da subito – avrebbero richiesto riforme organiche e di sistema, da elaborare entro la più ampia cornice della legge parlamentare, anziché con lo strumento della decretazione d'urgenza: la disciplina delle intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, numerose prescrizioni in materia di ordinamento penitenziario, previsioni relative alla giustizia civile, amministrativa e contabile, la ormai notissima App Immuni;
    il decreto della cui conversione si tratta si mostra costituzionalmente illegittimo sotto una pluralità di profili, che spaziano dalle modalità procedurali attraverso cui l'articolato viene sottoposto all'esame della Camera dei Deputati, ai contenuti sostanziali dell'atto, passando per la sua strutturazione;
    un primo profilo d'incostituzionalità si scorge nella eccessiva compressione sia dei tempi che dei margini di emendamento a disposizione di questa Assemblea: è di palmare evidenza come, avendo a disposizione solo una manciata di giorni per l'esaurimento dell'intero iter, l'esame di quest'aula e le proposte emendative saranno per lo più da intendersi ioci causa, nella prospettiva certa della posizione della fiducia e sotto la scure del termine costituzionale di conversione ormai incombente;
    la violazione qui censurata, poi, vale doppio, perché la Camera vede cancellate le sue prerogative con riferimento non a uno, ma a due decreti: con la cosiddetta tecnica del Minotauro – con la quale più decreti-legge vengono accorpati in uno solo in sede di conversione per giocare sui termini di conversione o proteggere meglio i contenuti dell'atto rispetto alle modifiche parlamentari – il Governo col maxiemendamento ha fatto confluire dentro all'articolato sia il decreto n. 28 che il decreto n. 29 del 2020 (nello specifico, abrogando il 29 e trasfondendolo nel 28);
    sebbene possa accadere che particolari ragioni di necessità e urgenza, quali quelle che ex articolo 77 della Costituzione i decreti-legge sono preordinati a fronteggiare, riducano il ruolo di una delle due Camere nella concreta definizione dei contenuti di un provvedimento, è altrettanto certo che questa eccezione non possa assurgere a regola: l'articolazione in senso bicamerale e perfetto del nostro sistema parlamentare e del procedimento legislativo impedisce che possa instaurarsi un monocameralismo di fatto, frutto di espedienti, distorsioni o più o meno sbiaditi richiami a motivi emergenziali;
    durante l'emergenza Covid-19, stanti le condizioni del tutto eccezionali e inedite legate alla pandemia, il sistema ha consentito rapide conversioni e ha tollerato compressioni in questo senso delle prerogative di uno dei due rami del Parlamento;
    quelle congiunture eccezionali devono però ritenersi superate e non più validamente invocabili al fine di giustificare l'estromissione di una Camera dal circuito legislativo e di formazione dell'indirizzo politico;
    peraltro, la vicenda del presente decreto richiede, certo, di essere definita con estrema attenzione e rigore da parte di quest'Aula per la manifesta gravità delle violazioni qui denunciate; ancor più rilevante, però, è la valenza prospettica della decisione che la Camera è oggi chiamata ad assumere, per il futuro dispiegarsi delle dinamiche della nostra forma di governo in occasione della conversione dei decreti-legge e, più in generale, dell'approvazione delle leggi;
    non sfugge, infatti, come il malcostume di comprimere i tempi di esame di uno dei due rami del Parlamento si stia già elevando inammissibilmente dallo status di eccezione a quello di regola per i decreti-legge, già prima del Coronavirus e almeno a far data dal «decreto fiscale», ma anche con riferimento alle leggi di bilancio;
    sono già due le sessioni di bilancio in cui la distorsione dell’iter della legge di bilancio si è ripetuta, e aggravata, in modo puntuale, senza che le pur numerose denunce avanzate dalle minoranze sortissero un qualche effetto, e anzi in un clima di sostanziale inerzia e accettazione. Quasi si trattasse, appunto, di una regola del gioco consolidata, discutibile ma ormai non più modificabile;
    è fuori di dubbio che si stia scivolando su un pericolosissimo piano inclinato, in cui l'abuso della decretazione d'urgenza in combinato disposto con la questione di fiducia da un lato, l'instaurazione del monocameralismo di fatto con riguardo alla conversione dei decreti e alla legge di bilancio dall'altro, svuotano dall'interno le prerogative del Parlamento, lasciandone un guscio vuoto;
    rispetto a questo piano inclinato, evidentemente incostituzionale, occorre oggi porre un argine: le dinamiche peculiari che presiedono alla genesi delle prassi e del diritto parlamentare, così come pure il valore del precedente, portano a invocare un intervento dell'Aula che possa «arrestare l'emorragia», arginando per il futuro l'ulteriore consolidamento di una grave distorsione del sistema parlamentare italiano, che inquina in maniera profonda fondamentali principi costituzionali: il principio bicamerale, di separazione dei poteri fra Governo e Parlamento, di effettività del circuito di responsabilità democratica, delle prerogative delle opposizioni e minoranze parlamentari, di leale collaborazione fra organi costituzionali, la necessità di assicurare la pienezza della funzione di ciascun membro del Parlamento quale rappresentante della Nazione;
    a quanto detto finora, occorre anche aggiungere come l'articolato qui in esame sia affetto da una evidente eterogeneità: l'enorme superfetazione del testo – lo si è già ricordato – è il frutto dell'accorpamento di due decreti diversi in una legge di conversione sola;
    tale accorpamento, cui vanno poi sommate le ulteriori modifiche aggiunte nel corso dell'esame al Senato, finisce con il giustapporre entro il medesimo testo contenuti fortemente diversi, che lo stesso Governo, primo fra tutti, aveva considerato incompatibili, tanto da optare a suo tempo per introdurli nell'ordinamento con due distinti e autonomi decreti, pur temporalmente ravvicinati, anziché con un decreto solo;
    è evidente quindi come il provvedimento risulti caratterizzato da un contenuto disorganico ed eterogeneo, ponendosi in contrasto con quanto stabilito dalla Costituzione in materia di decretazione d'urgenza;
    il rilievo del criterio di omogeneità nel contenuto costituisce infatti uno dei perni fondamentali sui quali la Corte Costituzionale ha fondato i percorsi argomentativi legati alla verifica del rispetto degli indispensabili requisiti di straordinaria necessità e urgenza richiesti dall'articolo 77 della Costituzione per la legittima adozione dei decreti-legge. In particolare, con la sentenza n. 22 del 2012, la Corte costituzionale ha ritenuto tout court illegittimo il decreto-legge qualora il suo contenuto non rispetti il vincolo della omogeneità, vincolo esplicitato dall'articolo 15, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
    il provvedimento interviene a disciplinare una pluralità di ambiti materiali i quali difficilmente possono considerarsi avvinti da quel nesso oggettivo o funzionale richiesto dalla Corte Costituzionale affinché il contenuto di un provvedimento d'urgenza possa ragionevolmente considerarsi unitario. In tali termini, i contenuti normativi del decreto-legge in esame confliggono con le regole giuridiche, anche di rango costituzionale, che presiedono alla redazione dei provvedimenti d'urgenza;
    ai rilievi sin qui svolti sotto il profilo procedurale e formale devono poi sommarsi innumerevoli vizi specifici, per lo più sostanziali, di legittimità costituzionale;
    cominciando dal tema delle intercettazioni, anzitutto è paradossale la circostanza che siamo ormai davanti alla quarta proroga dell'entrata in vigore della riforma di cui al decreto legislativo n. 216 del 2017. Una tale quantità di reiterazioni e differimenti rende ormai del tutto inverosimile la sussistenza dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza richiesti dall'articolo 77 della Costituzione; anzi, essi confermano che il legislatore avrebbe avuto tutto il tempo per procedere nelle vie della legge ordinaria;
    il Ministro Bonafede ha provato a giustificare l'intervento d'urgenza evidenziando la necessità di salvaguardare le indagini: ha avuto quasi due anni per intervenire ed attende gli ultimi giorni mettendo piuttosto a rischio lui stesso le indagini, con la sua inerzia. Ammesso che ci fosse una lacuna normativa (che non si è palesata oggi, ma al limite era presente ab origine nel decreto legislativo 216 del 2017), si sarebbe potuto rinviare l'entrata in vigore ed intervenire con legge ordinaria nel merito del provvedimento;
    si aggiunga che le modifiche operate non si limitano a quelle relative alla norma transitoria, ma sono molto più numerose ed incisive. Tutte quante le modifiche attengono a scelte politiche, non ad emergenze sorte nel frattempo;
    è proprio la via della legge ordinaria l'unica percorribile, per una riforma organica, a regime, quale sarebbe quella delle intercettazioni, la quale non può essere sottratta alle più ampie forme di ponderazione e pubblicità assicurate dall’iter legislativo;
    una riforma che ha richiesto lo strumento della legge delega con un doppio parere delle Camere allo schema di decreto legislativo, oggi rimodulato consistentemente con decreto-legge. Precedenti Governi, pur ravvisando l'esigenza di intervenire normativamente, non si avventurarono sulla strada del decreto-legge in materia di intercettazioni;
    come stabilito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 220 del 2013, resa in materia di riforma delle Province ma con considerazioni che mutatis mutandis possono qui replicarsi per intero, « i decreti-legge traggono la loro legittimazione generale da casi straordinari e sono destinati ad operare immediatamente, allo scopo di dare risposte normative rapide a situazioni bisognose di essere regolate in modo adatto a fronteggiare le sopravvenute e urgenti necessità. Per questo motivo, il legislatore ordinario, con una norma di portata generale, ha previsto che il decreto-legge debba contenere “misure di immediata applicazione” (articolo 15, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 “Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri”). La norma citata, pur non avendo, sul piano formale, rango costituzionale, esprime ed esplicita ciò che deve ritenersi intrinseco alla natura stessa del decreto-legge (sentenza n. 22 del 2012), che entrerebbe in contraddizione con le sue stesse premesse, se contenesse disposizioni destinate ad avere effetti pratici differiti nel tempo». Ciò conduce alla «palese inadeguatezza dello strumento del decreto-legge a realizzare una riforma organica e di sistema, che non solo trova le sue motivazioni in esigenze manifestatesi da non breve periodo, ma richiede processi attuativi necessariamente protratti nel tempo, tali da poter rendere indispensabili sospensioni di efficacia, rinvii e sistematizzazioni progressive, che mal si conciliano con l'immediatezza di effetti connaturata al decreto-legge, secondo il disegno costituzionale»;
    in disparte questo, pur assorbente, aspetto, c’è anche da dire che nel merito la riforma delle intercettazioni è palesemente illegittima, perché da un lato, autorizzando la pesca a strascico con il trojan, viola in modo irragionevole e sproporzionato un'ampia schiera di diritti fondamentali, dalla libertà e segretezza della corrispondenza alla libertà di domicilio; dall'altro lato, ignorando la cronica carenza di risorse umane e strumentali – denunciata anche in audizione al Senato – per raccogliere, gestire, conservare e proteggere l'immensa mole d'intercettazioni, finisce per condannare a un destino incerto i dati acquisiti e, quindi, le vicende più intime, costituzionalmente tutelate, di tantissimi cittadini, non colpevoli – piace ricordarlo – fino a sentenza definitiva di condanna;
    infine, il testo appare incostituzionale, rispetto all'esercizio del diritto di difesa e al dispiegamento del principio del contraddittorio (che porta con sé oralità e immediatezza), rispetto alle indagini e al processo da remoto;
    sebbene le più gravi criticità relative alla completa smaterializzazione del processo penale siano state in buona parte disinnescate dopo una dura mobilitazione delle opposizioni e degli operatori del diritto a tutti i livelli, intollerabili profili d'illegittimità continuano a punteggiare la disciplina delle indagini preliminari, sia penali che della procura contabile, il processo civile e il processo amministrativo;
    il dislocamento fisico e il conseguente collegamento video da sito imprecisato del Giudice e delle parti, con addirittura un vulnus alla segretezza della decisione in camera di consiglio, individualmente delocalizzata per ogni giudicante, pongono problemi assai gravi;
    la celebrazione dei processi in un non luogo, nell'etere, con l'intervento di soggetti che, pur potendo interloquire a distanza, non si vedono, auspicando che almeno si ascoltino, esclude così tutta quella parte di conoscenza, apprendimento e valutazione sensoriale legata al contatto fisico, alla comunicazione non verbale; solo chi non ha esperienza pratica del processo può immaginare che si possa concretamente dare attuazione davanti ad uno schermo a quei sofisticati meccanismi di osservazione, valutazione ed intervento che caratterizzano la partecipazione delle parti al processo, che per definizione è fisicità della dialettica, concentrata nell'aula di giustizia a beneficio del contraddittorio e della decisione del Giudice,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2547.
N. 1. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Calabria, D'Ettore, Milanato, Ravetto, Sarro, Tartaglione, Occhiuto.

   La Camera,
   premesso che:
    il contenuto del decreto in esame, già ampiamente eterogeneo fin dalla sua emanazione, è stato sensibilmente modificato in Senato, facendovi confluire norme che dispiegano i propri effetti in diversi ambiti, con ciò aumentando la eterogeneità dei contenuti;
    tale eterogeneità è facilmente rinvenibile fin dal titolo del decreto e dalla sua prima stesura e passa, poi, per tutti gli articoli aggiuntivi inseriti in Senato: dall'utilizzo dei droni da parte della polizia penitenziaria alla disciplina procedimentale dei permessi di necessità e della detenzione domiciliare in deroga, dalle misure in materia di detenzione domiciliare o di differimento della pena al tema di accesso ai colloqui con il Garante nazionale e con i garanti territoriali per i detenuti sottoposti al regime di cui all'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario, dalla disciplina del cambiamento delle generalità per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia alle mediazione per le obbligazioni contrattuali non adempiute a causa dell'emergenza sanitaria, alla regolamentazione dei sistemi di protezione dei minori dai rischi dello spazio cibernetico;
    l'ennesimo ricorso alla decretazione d'urgenza non appare, peraltro, neanche legittimato dalla necessità di colmare lacune, correggere errori e sovrapposizioni di norme determinatisi in seguito all'adozione di precedenti provvedimenti normativi, come invece con questo provvedimento si è tentato di fare;
    occorre tener conto, infatti, che parte delle disposizioni inserite nel decreto-legge in esame erano già state previste dal decreto-legge del 10 maggio 2020, n. 29, recante «misure urgenti su detenzioni domiciliari e differimenti pena», dal quale sono state espunte mediante abrogazione espressa nel provvedimento in esame, una prassi normativa già più volte reiterata dal Governo che, in questo modo, ad avviso dei presentatori, non solo manifesta una reale inefficienza e incompetenza ma, ancora una volta, conferma la propria volontà di ricorrere in modo quasi spasmodico alla decretazione d'urgenza senza che vi siano ragioni ulteriori rispetto alla propria mancanza di visione e progettualità;
    in merito, va stigmatizzato il fatto che nel testo in esame sono state fatte confluire quelle norme del citato decreto volte a «correggere» gli esiti della norma contenuta nel decreto-legge cd. Cura Italia che hanno consentito la scarcerazione di centinaia di esponenti di spicco della criminalità organizzata e che si risolvono, per contro, in un ulteriore aggravio di incombenze e burocrazia per gli uffici e organi giudiziari incaricati delle valutazioni;
    inoltre, il decreto dispone l'ennesimo rinvio dell'entrata in vigore della nuova disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni varata nel 2017; giova ricordare che pochi mesi or sono la Camera dei deputati è stata impegnata in una vera e propria maratona per approvare proprio il provvedimento in materia di intercettazioni del quale, oggi, si intende procrastinare ulteriormente l'efficacia;
    si continua, quindi, a perpetuare un erroneo modus procedendi che trova la sua radice in questioni che nulla hanno a che vedere con l'iter legislativo ma che, evidentemente, hanno una origine di natura politica;
    in questo caso, infatti, non si tratta di stabilire l'effettiva urgenza di una previsione normativa ma il differimento dell'entrata in vigore della richiamata disciplina risponde a logiche politiche che nulla hanno a che vedere con il ricorso alla decretazione d'urgenza che la Costituzione disciplina;
    giova qui ricordare che nel provvedimento in esame è stata inserita anche la disciplina del sistema di allerta Covid-19, la cd. App Immuni, materia assai lontana dal tema della giustizia e che avrebbe certamente meritato una trattazione a parte e ben più specifica;
    in proposito è opportuno ricordare che il decreto-legge si sovrappone ad atti amministrativi già adottati, ovvero è stato varato solo dopo gli atti amministrativi che in realtà avrebbe dovuto disciplinare, atti fondamentalmente illegittimi ai quali il Governo con l'introduzione dell'articolo 6 del testo in esame tenta di dare una tardiva copertura legislativa;
    l'installazione e il funzionamento di tale applicazione coinvolgono l'esercizio di diritti fondamentali di libertà personale, protetti nel nostro ordinamento da norme di rango costituzionale, e avrebbero dovuto trovare spazio in un provvedimento ad hoc, oggetto di un reale confronto parlamentare, e non essere inseriti nel testo di un decreto-legge che, nel rispetto delle peggiori prassi parlamentari, è stato realmente esaminato da un solo ramo del Parlamento, esame peraltro troncato dal voto di fiducia;
    le ingenti quantità di dati personali che tale applicazione è destinata, infatti, a raccogliere e trattare, impone la necessità di fornire adeguate garanzie sul rispetto di tali diritti, in particolare in merito alla protezione dei dati personali dei cittadini coinvolti e al fine di evitare una sorveglianza generalizzata;
    si sottolinea, quindi, ancora, quanto le norme contenute in questo decreto mirino solo a colmare errori fatti dall'esecutivo e oscillazioni di carattere politico, e nulla abbiano a che vedere con il normale raziocinio e l'efficienza che dovrebbero caratterizzare il processo legislativo da cui ormai è sempre più esautorato il Parlamento;
    la Corte Costituzionale, con sentenza n. 22 del 2012, ha evidenziato che «l'inserimento di norme eterogenee all'oggetto o alla finalità del decreto spezza il legame logico-giuridico tra la valutazione fatta dal Governo dell'urgenza del provvedere ed “i provvedimenti provvisori con forza di legge”, di cui alla norma costituzionale citata»;
    il provvedimento all'esame di quest'Aula, quindi, non solo viola gli articoli 70 e 77 della Carta Costituzionale, ma contravviene anche ad uno dei principi fondamentali sui quali la Corte costituzionale ha da sempre fondato i percorsi argomentativi legati al rispetto degli indispensabili requisiti di straordinaria necessità e urgenza per la legittima adozione dei decreti-legge;
    pertanto il provvedimento in oggetto appare viziato sotto il profilo della legittimità costituzionale sia in ragione del carattere disomogeneo e disarmonico del contenuto delle disposizioni, sia perché carente dei requisiti straordinari di necessità e urgenza,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2547.
N. 2. Lollobrigida, Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove.

   La Camera,
   premesso che:
    soltanto il 17 giugno 2020 è stato incardinato il procedimento di conversione del decreto-legge n. 28 del 30 aprile 2020;
    tale atto accorpa in realtà due provvedimenti d'urgenza, dal momento che, nel corso dell'esame in Senato, il Governo ha sottratto il decreto-legge n. 29 del 10 maggio 2020 al procedimento di conversione, formulando un maxiemendamento con abrogazione di questo decreto e trasfusione della relativa disciplina nel disegno di legge relativo al decreto-legge n. 28 come se si trattasse di regolamentazione di rapporti sorti sulla base di decreto non convertito;
    così operando, l'Esecutivo ha eluso il divieto di cui all'articolo 15, comma 1, lettera d), della legge n. 400 del 1988, in forza del quale il decreto-legge non può essere utilizzato al fine di « regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti»: tale precetto è direttamente attuativo degli articoli 77 e 72, quarto comma, della Costituzione ed è volto a preservare integra l'essenziale funzione di controllo parlamentare sulla alterazione dell'ordine delle competenze causata dall'esercizio governativo della funzione normativa primaria;
    il ristrettissimo lasso di tempo a disposizione della Camera dei Deputati prima dello spirare del termine massimo per la conversione in legge del suddetto decreto vanifica sostanzialmente ogni effettiva possibilità di sindacato da parte dei singoli Deputati e dei gruppi, tanto più avuto riguardo all'eterogeneità dei contenuti normativi;
    a ciò deve aggiungersi che il Governo ha preannunciato che porrà la questione di fiducia, come ha già fatto dinnanzi al Senato;
    tale condotta, che reitera una prassi derogatoria particolarmente preoccupante, integra una gravissima violazione della disciplina costituzionale relativa non soltanto alla procedura di approvazione delle leggi (positivamente configurata come un processo deliberativo dotato di ampi strumenti istruttori), ma anche e soprattutto allo specifico procedimento di conversione, che costituisce la forma tipica ed unica per la verifica del rapporto fiduciario;
    deve infatti considerarsi che l'articolo 77, secondo comma 2, della Costituzione, in deroga all'articolo 94, terzo comma, della Costituzione (a mente del quale il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni), espressamente prevede che l'adozione di un decreto-legge determini di per sé l'esposizione del rapporto fiduciario alla verifica del voto parlamentare, sia in relazione alla deroga alla distribuzione costituzionale delle competenze (e quindi all'essenziale principio della separazione dei poteri), sia per quanto attiene al merito dei provvedimenti i cui effetti il Gabinetto decida unilateralmente di anticipare;
    il voto parlamentare sulla conversione è dunque di per sé un voto sul rapporto di fiducia, che la Costituzione vuole si svolga con pienezza di garanzie procedimentali (anche in ragione della riserva di assemblea di cui all'articolo 72, quarto comma, della Costituzione.);
    il decreto-legge n. 28 presenta poi un contenuto eterogeneo (di per sé sintomatico della carenza originaria o sopravvenuta dei presupposti di cui all'articolo 77, secondo comma, della Costituzione), in parte prefigurato già, per iniziativa del Governo, addirittura sotto forma di intervento che, alla stregua dell'articolo 77, ultimo comma, della Costituzione, dovrebbe essere di iniziativa esclusivamente parlamentare, poiché di «sanatoria» dei rapporti generati da decreti non convertiti in legge;
    il suddetto difetto di omogeneità, unitamente al carattere ordinamentale di una parte delle disposizioni, in patente contrasto con l'articolo 15, comma 2, lettera b), della legge n. 400 del 1988, causa ulteriore non meno grave violazione dell'articolo 77 della Costituzione, lasciando emergere l'abusivo ricorso a misure urgenti e correlativa torsione manipolativa della forma di governo;
    ancora, molte disposizioni del decreto-legge n. 28 interferiscono in senso limitativo con libertà e diritti costituzionali (soprattutto per quanto attiene alle intercettazioni), di natura sostanziale e processuale, per le quali la Costituzione assicura il presidio della riserva di legge, che, in questo caso, verrebbe vanificata dalla compressione (o, meglio, frustrazione) del procedimento parlamentare,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2547.
N. 3. Turri, Molinari, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Andreuzza, Badole, Basini, Bazzaro, Bellachioma, Belotti, Benvenuto, Bianchi, Billi, Binelli, Bitonci, Boldi, Boniardi, Bordonali, Claudio Borghi, Bubisutti, Caffaratto, Caparvi, Capitanio, Castiello, Vanessa Cattoi, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cestari, Coin, Colla, Colmellere, Comaroli, Comencini, Covolo, Andrea Crippa, Dara, De Angelis, De Martini, D'Eramo, Di San Martino Lorenzato Di Ivrea, Donina, Durigon, Fantuz, Ferrari, Fogliani, Lorenzo Fontana, Formentini, Foscolo, Frassini, Furgiuele, Galli, Garavaglia, Gastaldi, Gava, Gerardi, Giaccone, Giacometti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gobbato, Golinelli, Grimoldi, Guidesi, Gusmeroli, Iezzi, Invernizzi, Latini, Lazzarini, Legnaioli, Liuni, Locatelli, Lolini, Eva Lorenzoni, Loss, Lucchini, Maccanti, Maggioni, Manzato, Maturi, Minardo, Molteni, Morelli, Moschioni, Murelli, Alessandro Pagano, Panizzut, Parolo, Patassini, Patelli, Paternoster, Pettazzi, Piastra, Picchi, Piccolo, Pretto, Racchella, Raffaelli, Ribolla, Rixi, Saltamartini, Sasso, Stefani, Sutto, Tarantino, Tiramani, Toccalini, Tomasi, Tombolato, Tonelli, Valbusa, Vallotto, Vinci, Viviani, Raffaele Volpi, Zicchieri, Ziello, Zoffili, Zordan.

A.C. 2547 – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

A.C. 2547 – Parere del Comitato per la legislazione

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

  Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge n. 2547 e rilevato che:
   sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:
    il provvedimento, originariamente composto da 8 articoli, per un totale di 17 commi, risulta incrementato, a seguito dell'esame al Senato, a 16 articoli, per un totale di 41 commi; esso appare riconducibile, sulla base del preambolo, a quattro distinti ambiti di intervento: il rinvio dell'entrata in vigore della riforma delle intercettazioni a causa dell'esigenza di completare il processo di adeguamento delle strutture, processo rallentato dall'epidemia in corso; l'integrazione della disciplina in materia di rinvio dell'esecuzione della pena e di regime di detenzione domiciliare per i soggetti detenuti per gravi reati o ai sensi dell'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario; l'introduzione di disposizioni integrative della disciplina in materia di sospensioni processuali a causa dell'epidemia in corso; l'introduzione di un sistema di allerta COVID-19; andrebbe approfondita la coerenza con questi ambiti di intervento delle seguenti disposizioni: l'articolo 5, comma 1-bis, che istituisce la sezione specializzata della Corte dei conti per i contratti secretati; l'articolo 7-bis che impone agli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche di prevedere, gratuitamente, fra i servizi preattivati e disattivabili solo su richiesta dell'utenza, l'attivazione di filtri, blocchi alla navigazione e di altri sistemi di controllo genitoriale;
    nel provvedimento è confluito il contenuto del decreto-legge n. 29 del 2020, recante misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o differimento dell'esecuzione della pena, nonché in materia di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19; al riguardo, pur dovendosi considerare che si tratta di materia strettamente connessa a quella del provvedimento, non si può che richiamare che il Comitato, nei suoi pareri, ha costantemente raccomandato al Governo di «evitare forme di intreccio tra più provvedimenti d'urgenza»;
    per quanto attiene al requisito dell'immediata applicazione delle misure contenute nei decreti-legge, di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, si segnala che 4 dei 15 articoli (4 dei 41 commi) prevedono il ricorso a provvedimenti attuativi; si tratta di decreti del Ministro della giustizia; di un decreto del Presidente del Consiglio di Stato; di criteri stabiliti dal Presidente della Corte dei conti; di un decreto del Presidente della Corte dei conti; di regole tecniche stabilite dal Ministero della salute;
   sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:
    andrebbe approfondita la formulazione di alcune disposizioni; in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettera a) numero 1) prevede che il magistrato di sorveglianza non possa prendere decisioni sulla concessione di permessi di necessità a detenuti per pericolo imminente di vita di familiari prima di ventiquattro ore dalla richiesta del previsto parere al procuratore nazionale antimafia sulla persistenza di legami tra il detenuto ed organizzazioni criminali; non è però chiaro se, trascorse le ventiquattro ore si possa comunque procedere; al comma 6 dell'articolo 6 andrebbe chiarito a chi competa, alla fine dello stato d'emergenza e comunque entro il 31 dicembre 2020, assicurare la cancellazione (o la trasformazione in forma anonima definitiva) dei dati personali trattati;
   sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
    gli articoli 3 e 4 del decreto-legge, emanato il 30 aprile, modificano gli articoli 83 e 84 del decreto-legge n. 18 del 2020, la cui legge di conversione è entrata in vigore solo pochi giorni prima, il 25 aprile 2020, realizzando così una complessa stratificazione normativa;
    per alcune disposizioni andrebbe approfondita la coerenza con il vigente sistema delle fonti; l'articolo 2-quinquies integra la disciplina prevista in materia di corrispondenza telefonica dei detenuti recata da una fonte secondaria, il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000; il che potrebbe determinare incertezze in ordine alla fonte da adottare per ulteriori modifiche future della disciplina; l'articolo 3, comma 1, lettera f), ai capoversi 12-quater.1 e 12-quater.2, prevede l'adozione di decreti del Ministro della giustizia dei quali viene specificata la natura non regolamentare, strumento costantemente censurato dal Comitato, in coerenza con la sentenza n. 116 del 2006 della Corte costituzionale che ha qualificato i decreti non regolamentari come «atti dall'indefinibile natura giuridica»; al comma 2 dell'articolo 6 non è specificato che forma assumeranno le regole tecniche adottate dal Ministero della salute sul sistema di allerta COVID-19; inoltre, come segnalato anche dalla relazione sul sistema di allerta approvata dal Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica il 14 maggio 2020 (Doc. XXXIV, n. 2), tali regole tecniche, tra le altre cose, dovranno definire, ai sensi della lettera b) del comma, anche i dati personali che necessariamente dovranno essere raccolti per avvisare gli utenti dell'applicazione di rientrare tra i contatti stretti di altri utenti accertati positivi al COVID-19; al riguardo potrebbe risultare opportuno approfondire se non sia possibile fornire ulteriori dettagli sui dati da raccogliere già a livello di fonte legislativa:
    l'articolo 3, comma 1, lettera c-ter), con una novella all'articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020, prevede che nei procedimenti civili dinanzi a tribunali e corti d'appello, i magistrati possano procedere al deposito dei propri atti esclusivamente con modalità telematiche; il deposito con modalità diverse deve essere consentito solo a fronte del mancato funzionamento dei sistemi informatici del Ministero della giustizia; la disposizione dunque prescrive modalità informatiche di deposito degli atti da parte dei magistrati, prevedendone l'obbligatorietà anche per il periodo dal 9 marzo all'entrata in vigore della legge di conversione (si tratta infatti di una modifica parlamentare); andrebbero quindi valutati i possibili effetti di questa previsione sugli atti medio tempore già depositati dai magistrati con modalità non telematiche;
    l'articolo 3-bis stabilisce che le nuove disposizioni in materia di collaboratori di giustizia introdotte dal medesimo articolo troveranno applicazione per il periodo di vigenza dello stato d'emergenza; al riguardo si ricorda che la durata dello stato d'emergenza nazionale per la situazione epidemiologica, previsto, in base alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, fino al 31 luglio 2020, potrà essere, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del codice della protezione civile (decreto legislativo n. 1 del 2018), prolungata, per un massimo di 12 mesi, con una nuova delibera del Consiglio dei ministri; l'effetto dell'articolo 3-bis potrebbe quindi essere quello di rimettere al solo Governo la decisione in ordine alla durata dell'applicazione di una disciplina legislativa; appare pertanto preferibile, per coerenza con il sistema delle fonti, fissare un termine temporale certo per la disciplina legislativa introdotta dall'articolo 3-bis, che potrebbe essere quello di attuale scadenza dello stato d'emergenza, il 31 luglio 2020, provvedendosi successivamente con autonoma norma legislativa, se necessario, a prolungare la deroga;
    il comma 2 dell'articolo 4 demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio di Stato l'adozione delle regole tecniche-operative per la sperimentazione e la graduale applicazione degli aggiornamenti del processo amministrativo telematico, anche relativamente ai procedimenti connessi attualmente non informatizzati, ivi incluso il procedimento per ricorso straordinario (al Presidente della Repubblica o al Presidente della Regione siciliana); a tale decreto è anche rimessa (ultimo periodo del comma 1), con riguardo ai casi di trattazione mediante collegamento da remoto, la definizione dei tempi massimi di discussione e replica; al riguardo, anche alla luce della riserva di legge in materia processuale prevista dall'articolo 111, primo comma, della Costituzione, appare opportuno approfondire se non sia preferibile affidare alla fonte primaria la definizione di questi aspetti, che potrebbero essere considerati, anche in sede di contenzioso, come non meramente tecnico-operativi;
    il provvedimento, nel testo presentato al Senato, non risulta corredato né dall'analisi tecnico-normativa (ATN) né dall'analisi di impatto della regolamentazione (AIR); appare comunque evidente, in ragione dell'emergenza determinata dall'epidemia in corso, che il provvedimento possa rientrare tra quei provvedimenti «direttamente incidenti su interessi fondamentali in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato» per i quali l'articolo 6 del medesimo DPCM n. 169 del 2017 stabilisce l'esclusione dell'AIR;
   formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:
   sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:
    valuti la Commissione di merito l'opportunità di approfondire, per le ragioni esposte in premessa, la formulazione dell'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 1) e dell'articolo 6, comma 6;
   sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
    valuti la Commissione di merito l'opportunità di approfondire, per le ragioni esposte in premessa, l'articolo 2-quinquies; l'articolo 3, comma 1, lettere c-ter) e f); l'articolo 3-bis; l'articolo 4, comma 2 e l'articolo 6, comma 2;
  Il Comitato formula, altresì, la seguente raccomandazione:
   provveda il Legislatore ad evitare forme di intreccio tra più provvedimenti d'urgenza, atteso che la confluenza in un unico testo di più articolati attualmente vigenti - che originano da distinte delibere del Consiglio dei ministri e distinti decreti del Presidente della Repubblica - appare suscettibile di ingenerare un'alterazione del lineare svolgimento della procedura parlamentare di esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

A.C. 2547 – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 3, comma 1, lettera i), del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28.
  3. Il decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29.
  4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Capo I
MISURE URGENTI IN MATERIA DI INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI E COMUNICAZIONI, DI ORDINAMENTO PENITENZIARIO E DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E DI COORDINAMENTO IN MATERIA DI GIUSTIZIA CIVILE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Articolo 1.
(Proroga del termine di entrata in vigore della disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni)

  1. All'articolo 9 del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole «30 aprile 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto 2020»;
   b) al comma 2, le parole «1o maggio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1o settembre 2020».

  2. All'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7, il comma 8 è sostituito dal seguente: « 8. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020, ad eccezione delle disposizioni di cui al comma 6 che sono di immediata applicazione.».

Articolo 2.
(Disposizioni urgenti in materia di detenzione domiciliare e permessi)

  1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 30-bis:
    1) al primo comma sono aggiunti infine i seguenti periodi: «Nel caso di detenuti per uno dei delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, l'autorità competente, prima di pronunciarsi, chiede altresì il parere del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il tribunale che ha emesso la sentenza e, nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis, anche quello del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo in ordine all'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata ed alla pericolosità del soggetto. Salvo ricorrano esigenze di motivata eccezionale urgenza, il permesso non può essere concesso prima di ventiquattro ore dalla richiesta dei predetti pareri.»;
    2) il nono comma è sostituito dal seguente: «Il procuratore generale presso la corte d'appello è informato dei permessi concessi e del relativo esito con relazione trimestrale degli organi che li hanno rilasciati e, nel caso, di permessi concessi a detenuti per delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale o a detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis, ne dà comunicazione, rispettivamente, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il tribunale che ha emesso la sentenza e al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.»;
   b) all'articolo 47-ter, dopo il comma 1-quater, è aggiunto il seguente:
  « 1-quinquies. Nei confronti dei detenuti per uno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale o sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis, il tribunale o il magistrato di sorveglianza, prima di provvedere in ordine al rinvio dell'esecuzione della pena ai sensi degli articoli 146 o 147 del codice penale con applicazione della detenzione domiciliare, ai sensi del comma l-ter, o alla sua proroga, chiede il parere del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il tribunale che ha emesso la sentenza e, nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis, anche quello del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo in ordine all'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata ed alla pericolosità del soggetto. I pareri sono resi al magistrato di sorveglianza e al tribunale di sorveglianza nel termine, rispettivamente, di due giorni e di quindici giorni dalla richiesta. Salvo che ricorrano esigenze di motivata eccezionale urgenza, decorsi detti termini, il magistrato o il tribunale di sorveglianza procedono comunque anche in assenza dei pareri.».

Articolo 3.
(Disposizioni di coordinamento e integrative riguardanti la disciplina sulla sospensione dei termini processuali di cui al decreto-legge n. 18 del 2020)

  1. All'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3:
    1) alla lettera a) le parole «cause relative ad alimenti» sono sostituite dalle seguenti: «cause relative alla tutela dei minori, ad alimenti» e le parole «procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti; procedimenti elettorali di cui agli articoli 22, 23 e 24 del decreto legislativo 1o settembre 2011, n. 150» sono sostituite dalle seguenti «procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile, procedimenti elettorali di cui agli articoli 22, 23 e 24 del decreto legislativo 1o settembre 2011, n. 150 e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti»;
    2) alla lettera b), le parole «procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «procedimenti nei quali nel periodo di sospensione o nei sei mesi successivi scadono i termini di cui all'articolo 304, comma 6, del codice di procedura penale»;
   b) al comma 6, primo periodo, le parole «16 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «12 maggio»;
   c) al comma 7, lettera f), dopo le parole «deve in ogni caso avvenire» sono aggiunte le seguenti: «con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario e»;
   d) al comma 12-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermo quanto previsto dal comma 12, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano, salvo che le parti vi acconsentano, alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio e a quelle nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti.»;
   e) al comma 12-ter sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al primo periodo, le parole «salvo che la parte ricorrente faccia richiesta di discussione orale» sono sostituite dalle seguenti: «salvo che una delle parti private o il procuratore generale faccia richiesta di discussione orale»;
    2) al quinto periodo, dopo le parole «è formulata per iscritto» sono inserite le seguenti: «dal procuratore generale o» e le parole «del ricorrente» sono soppresse;
   f) dopo il comma 12-quater sono aggiunti i seguenti:
  « 12-quater.1 – Sino al 31 luglio 2020, con uno o più decreti del Ministro della giustizia non aventi natura regolamentare, presso ciascun ufficio del pubblico ministero che ne faccia richiesta a norma del terzo periodo, è autorizzato il deposito con modalità telematica di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale, secondo le disposizioni stabilite con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, anche in deroga alle previsioni del decreto emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. Il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento direttoriale di cui al primo periodo. I decreti di cui al primo periodo sono adottati su richiesta degli uffici del pubblico ministero, previo accertamento da parte del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia della funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici.
   12-quater.2 – Sino al 31 luglio 2020, con uno o più decreti del Ministro della giustizia non aventi natura regolamentare, presso ciascun ufficio del pubblico ministero che ne faccia richiesta a norma del terzo periodo, gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria sono autorizzati a comunicare agli uffici del pubblico ministero atti e documenti in modalità telematica, secondo le disposizioni stabilite con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, anche in deroga alle previsioni del decreto emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. La comunicazione di cui al periodo che precede si intende eseguita al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento direttoriale di cui al periodo che precede. I decreti di cui al primo periodo sono adottati su richiesta degli uffici del pubblico ministero, previo accertamento da parte del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia della funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici.»;
   g) al comma 12-quinquies è aggiunto infine il seguente periodo: «Nei procedimenti penali, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle deliberazioni conseguenti alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio, svolte senza il ricorso a collegamento da remoto»;
   h) al comma 20, ovunque ricorrano, le parole «15 aprile 2020» sono sostituite dalle seguenti: «11 maggio 2020»;
   i) ovunque ricorrano nell'articolo, le parole «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2020».

Articolo 4.
(Disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia amministrativa)

  1. All'articolo 84, commi 3, 4, lettera e), 5, 9, e 10 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «30 giugno 2020» sono sostituite con «31 luglio 2020». A decorrere dal 30 maggio e fino al 31 luglio 2020 può essere chiesta discussione orale con istanza depositata entro il termine per il deposito delle memorie di replica ovvero, per gli affari cautelari, fino a cinque giorni liberi prima dell'udienza in qualunque rito, mediante collegamento da remoto con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei difensori all'udienza, assicurando in ogni caso la sicurezza e la funzionalità del sistema informatico della giustizia amministrativa e dei relativi apparati e comunque nei limiti delle risorse attualmente assegnate ai singoli uffici. L'istanza è accolta dal presidente del collegio se presentata congiuntamente da tutte le parti costituite. Negli altri casi, il presidente del collegio valuta l'istanza, anche sulla base delle eventuali opposizioni espresse dalle altre parti alla discussione da remoto. Se il presidente ritiene necessaria, anche in assenza di istanza di parte, la discussione della causa con modalità da remoto, la dispone con decreto. In tutti i casi in cui sia disposta la discussione da remoto, la segreteria comunica, almeno un giorno prima della trattazione, l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento. Si dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e la libera volontà delle parti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali. Il luogo da cui si collegano i magistrati, gli avvocati e il personale addetto è considerato udienza a tutti gli effetti di legge. In alternativa alla discussione possono essere depositate note di udienza fino alle ore 9 antimeridiane del giorno dell'udienza stessa o richiesta di passaggio in decisione e il difensore che deposita tali note o tale richiesta è considerato presente a ogni effetto in udienza. Il decreto di cui al comma 2 stabilisce i tempi massimi di discussione e replica.
  2. Il comma 1 dell'articolo 13 dell'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante le norme di attuazione al codice del processo amministrativo, è sostituito dal seguente: « 1. Con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, sentiti il Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di trasformazione digitale e gli altri soggetti indicati dalla legge, che si esprimono nel termine perentorio di trenta giorni dalla trasmissione dello schema di decreto, sono stabilite, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, le regole tecnico-operative per la sperimentazione e la graduale applicazione degli aggiornamenti del processo amministrativo telematico, anche relativamente ai procedimenti connessi attualmente non informatizzati, ivi incluso il procedimento per ricorso straordinario. Il decreto si applica a partire dalla data nello stesso indicata, comunque non anteriore al quinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.».
  3. A decorrere dal quinto giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del primo decreto adottato dal Presidente del Consiglio di Stato di cui al comma 1 dell'articolo 13 dell'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, come modificato dal comma 2 del presente articolo, è abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2016, n. 40. È abrogato il comma 2-quater dell'articolo 136 dell'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il codice del processo amministrativo.

Articolo 5.
(Disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia contabile)

  1. All'articolo 85 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) ai commi 2, 3, lettera f), 4, 5, 6, 7 e 8-bis le parole: «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2020».
   b) al comma 6, terzo periodo, le parole «dieci» e «nove» sono sostituite, rispettivamente, dalle parole «quindici» e «dodici», ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alla individuazione di cui al periodo precedente si provvede secondo criteri, fissati dal presidente della Corte dei conti, sentito il Consiglio di presidenza, che assicurino adeguata proporzione fra magistrati relatori, magistrati in servizio presso gli uffici centrali e magistrati operanti negli uffici territoriali.»;
   c) dopo il comma 8-bis è inserito il seguente:
   « 8-ter. Ai fini del contenimento della diffusione del Covid-19, il pubblico ministero può avvalersi di collegamenti da remoto, individuati e regolati con decreto del presidente della Corte dei conti da emanarsi ai sensi dell'articolo 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nel rispetto delle garanzie di verbalizzazione in contraddittorio, per audire, al fine di acquisire elementi utili alla ricostruzione dei fatti e alla individuazione delle personali responsabilità, i soggetti informati di cui all'articolo 60 del codice di giustizia contabile, approvato con decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 e il presunto responsabile che ne abbia fatta richiesta ai sensi dell'articolo 67 del codice medesimo. Il decreto del presidente della Corte dei conti disciplinante le regole tecniche entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.».

Capo II
MISURE URGENTI PER L'INTRODUZIONE DEL SISTEMA DI ALLERTA COVID-19.

Articolo 6.
(Sistema di allerta Covid-19)

  1. Al solo fine di allertare le persone che siano entrate in contatto stretto con soggetti risultati positivi e tutelarne la salute attraverso le previste misure di prevenzione nell'ambito delle misure di sanità pubblica legate all'emergenza COVID-19, è istituita una piattaforma unica nazionale per la gestione del sistema di allerta dei soggetti che, a tal fine, hanno installato, su base volontaria, un'apposita applicazione sui dispositivi di telefonia mobile. Il Ministero della salute, in qualità di titolare del trattamento, si coordina, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, anche ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679, con i soggetti operanti nel Servizio nazionale della protezione civile, di cui agli articoli 4 e 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e con i soggetti attuatori di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, nonché con l'Istituto superiore di sanità e, anche per il tramite del Sistema Tessera Sanitaria, con le strutture pubbliche e private accreditate che operano nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto delle relative competenze istituzionali in materia sanitaria connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli ulteriori adempimenti necessari alla gestione del sistema di allerta e per l'adozione di correlate misure di sanità pubblica e di cura. Le modalità operative del sistema di allerta tramite la piattaforma informatica di cui al presente comma sono complementari alle ordinarie modalità in uso nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. Il Ministro della salute e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie informano periodicamente la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sullo stato di avanzamento del progetto.
  2. Il Ministero della salute, all'esito di una valutazione di impatto, costantemente aggiornata, effettuata ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento (UE) 2016/679, adotta misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi elevati per i diritti e le libertà degli interessati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 5, del medesimo Regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quinquiesdecies del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, assicurando, in particolare, che:
   a) gli utenti ricevano, prima dell'attivazione dell'applicazione, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, informazioni chiare e trasparenti al fine di raggiungere una piena consapevolezza, in particolare, sulle finalità e sulle operazioni di trattamento, sulle tecniche di pseudonimizzazione utilizzate e sui tempi di conservazione dei dati;
   b) per impostazione predefinita, in conformità all'articolo 25 del Regolamento (UE) 2016/679, i dati personali raccolti dall'applicazione di cui al comma 1 siano esclusivamente quelli necessari ad avvisare gli utenti dell'applicazione di rientrare tra i contatti stretti di altri utenti accertati positivi al COVID-19, individuati secondo criteri stabiliti dal Ministero della salute e specificati nell'ambito delle misure di cui al presente comma, nonché ad agevolare l'eventuale adozione di misure di assistenza sanitaria in favore degli stessi soggetti;
   c) il trattamento effettuato per allertare i contatti sia basato sul trattamento di dati di prossimità dei dispositivi, resi anonimi oppure, ove ciò non sia possibile, pseudonimizzati; è esclusa in ogni caso la geolocalizzazione dei singoli utenti;
   d) siano garantite su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento nonché misure adeguate ad evitare il rischio di reidentificazione degli interessati cui si riferiscono i dati pseudonimizzati oggetto di trattamento;
   e) i dati relativi ai contatti stretti siano conservati, anche nei dispositivi mobili degli utenti, per il periodo strettamente necessario al trattamento, la cui durata è stabilita dal Ministero della salute e specificata nell'ambito delle misure di cui al presente comma; i dati sono cancellati in modo automatico alla scadenza del termine;
   f) i diritti degli interessati di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679 possano essere esercitati anche con modalità semplificate.

  3. I dati raccolti attraverso l'applicazione di cui al comma 1 non possono essere trattati per finalità diverse da quella di cui al medesimo comma 1, salva la possibilità di utilizzo in forma aggregata o comunque anonima, per soli fini di sanità pubblica, profilassi, statistici o di ricerca scientifica, ai sensi degli articoli 5, paragrafo 1, lettera a) e 9, paragrafo 2, lettere i) e j), del Regolamento (UE) 2016/679.
  4. Il mancato utilizzo dell'applicazione di cui al comma 1 non comporta alcuna conseguenza pregiudizievole ed è assicurato il rispetto del principio di parità di trattamento.
  5. La piattaforma di cui al comma 1 è di titolarità pubblica ed è realizzata dal Commissario di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, esclusivamente con infrastrutture localizzate sul territorio nazionale e gestite dalla società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. I programmi informatici di titolarità pubblica sviluppati per la realizzazione della piattaforma e l'utilizzo dell'applicazione di cui al medesimo comma 1 sono resi disponibili e rilasciati sotto licenza aperta ai sensi dell'articolo 69 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
  6. L'utilizzo dell'applicazione e della piattaforma, nonché ogni trattamento di dati personali effettuato ai sensi al presente articolo sono interrotti alla data di cessazione dello stato di emergenza disposto con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, ed entro la medesima data tutti i dati personali trattati devono essere cancellati o resi definitivamente anonimi.
  7. Agli oneri derivanti dall'implementazione della piattaforma di cui al presente articolo, nel limite massimo di 1.500.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse assegnate per il medesimo anno al Commissario straordinario di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 con delibera del Consiglio dei Ministri a valere sul Fondo emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Capo III
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Articolo 7.
(Disposizioni finanziarie)

  1. Dall'attuazione degli articoli del presente decreto, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 6, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti connessi mediante l'utilizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 8.
(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 2547 – Modificazioni del Senato

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

  Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:
  «Art. 1-bis. – (Utilizzo di aeromobili a pilotaggio remoto da parte del Corpo di polizia penitenziaria) – 1. All'articolo 5, comma 3-sexies, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “L'utilizzo di aeromobili a pilotaggio remoto da parte del personale abilitato del Corpo di polizia penitenziaria è previsto nell'ambito delle funzioni svolte dal predetto personale ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, per assicurare una più efficace vigilanza sugli istituti penitenziari e garantire la sicurezza all'interno dei medesimi”.
  2. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

  All'articolo 2:
   al comma 1:
    alla lettera a), ai numeri 1) e 2), le parole: «ove ha sede il tribunale che ha emesso la sentenza» sono sostituite dalle seguenti: «ove è stata pronunciata la sentenza di condanna o ove ha sede il giudice che procede»;
    alla lettera b):
     al capoverso 1-quinquies, al primo periodo, le parole: «ove ha sede il tribunale che ha emesso la sentenza» sono sostituite dalle seguenti: «ove è stata pronunciata la sentenza di condanna» e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Salvo che ricorrano esigenze di motivata eccezionale urgenza, il tribunale o il magistrato di sorveglianza non possono provvedere prima del decorso dei predetti termini»;
    sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, al comma 7, le parole: “nei commi 1 e 1-bis” sono sostituite dalle seguenti: “nei commi 1, 1-bis e 1-ter”».

  Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:
  «Art. 2-bis. – (Misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o di differimento della pena per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19) – 1. Quando i condannati e gli internati per i delitti di cui agli articoli 270, 270-bis e 416-bis del codice penale e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto commesso avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa, o per un delitto commesso con finalità di terrorismo ai sensi dell'articolo 270-sexies del codice penale, nonché i condannati e gli internati sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono ammessi alla detenzione domiciliare o usufruiscono del differimento della pena per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza che ha adottato il provvedimento, acquisito il parere del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata la sentenza di condanna e del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo per i condannati e internati già sottoposti al regime di cui al predetto articolo 41-bis, valuta la permanenza dei motivi legati all'emergenza sanitaria entro il termine di quindici giorni dall'adozione del provvedimento e, successivamente, con cadenza mensile. La valutazione è effettuata immediatamente, anche prima della decorrenza dei termini sopra indicati, nel caso in cui il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria comunichi la disponibilità di strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta adeguati alle condizioni di salute del detenuto o dell'internato ammesso alla detenzione domiciliare o ad usufruire del differimento della pena.
  2. Prima di provvedere l'autorità giudiziaria sente l'autorità sanitaria regionale, in persona del Presidente della Giunta della regione, sulla situazione sanitaria locale e acquisisce dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria informazioni in ordine all'eventuale disponibilità di strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta in cui il condannato o l'internato ammesso alla detenzione domiciliare o ad usufruire del differimento della pena può riprendere la detenzione o l'internamento senza pregiudizio per le sue condizioni di salute.
  3. L'autorità giudiziaria provvede valutando se permangono i motivi che hanno giustificato l'adozione del provvedimento di ammissione alla detenzione domiciliare o di differimento della pena, nonché la disponibilità di altre strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta idonei ad evitare il pregiudizio per la salute del detenuto o dell'internato. Il provvedimento con cui l'autorità giudiziaria revoca la detenzione domiciliare o il differimento della pena è immediatamente esecutivo.
  4. Quando il magistrato di sorveglianza procede alla valutazione del provvedimento provvisorio di ammissione alla detenzione domiciliare o di differimento della pena, i pareri e le informazioni acquisiti ai sensi dei commi 1 e 2 e i provvedimenti adottati all'esito della valutazione sono trasmessi immediatamente al tribunale di sorveglianza, per unirli a quelli già inviati ai sensi degli articoli 684, comma 2, del codice di procedura penale e 47-ter, comma 1-quater, della legge 26 luglio 1975, n. 354. Nel caso in cui il magistrato di sorveglianza abbia disposto la revoca della detenzione domiciliare o del differimento della pena adottati in via provvisoria, il tribunale di sorveglianza decide sull'ammissione alla detenzione domiciliare o sul differimento della pena entro trenta giorni dalla ricezione del provvedimento di revoca, anche in deroga al termine previsto dall'articolo 47, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354. Se la decisione del tribunale non interviene nel termine prescritto, il provvedimento di revoca perde efficacia.
  5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai provvedimenti di ammissione alla detenzione domiciliare o di differimento della pena adottati successivamente al 23 febbraio 2020. Per i provvedimenti di revoca della detenzione domiciliare o del differimento della pena già adottati dal magistrato di sorveglianza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il termine di trenta giorni previsto dal comma 4 decorre dalla data di entrata in vigore della medesima legge.

  Art. 2-ter. – (Misure urgenti in materia di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19) – 1. Quando, nei confronti di imputati per delitti di cui agli articoli 270, 270-bis e 416-bis del codice penale e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa, o per un delitto commesso con finalità di terrorismo ai sensi dell'articolo 270-sexies del codice penale, nonché di imputati sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, è stata disposta la sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, il pubblico ministero verifica la permanenza dei predetti motivi entro il termine di quindici giorni dalla data di adozione della misura degli arresti domiciliari e, successivamente, con cadenza mensile, salvo quando il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria comunica la disponibilità di strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta adeguati alle condizioni di salute dell'imputato. Il pubblico ministero, quando acquisisce elementi in ordine al sopravvenuto mutamento delle condizioni che hanno giustificato la sostituzione della misura cautelare o alla disponibilità di strutture penitenziarie o reparti di medicina protetta adeguati alle condizioni di salute dell'imputato, chiede al giudice il ripristino della custodia cautelare in carcere, se reputa che permangono le originarie esigenze cautelari.
  2. Il giudice, fermo quanto previsto dall'articolo 299, comma 1, del codice di procedura penale, prima di provvedere sente l'autorità sanitaria regionale, in persona del Presidente della Giunta della regione, sulla situazione sanitaria locale e acquisisce dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria informazioni in ordine all'eventuale disponibilità di strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta in cui l'imputato può essere nuovamente sottoposto alla custodia cautelare in carcere senza pregiudizio per le sue condizioni di salute. Il giudice provvede valutando la permanenza dei motivi che hanno giustificato l'adozione del provvedimento di sostituzione della custodia cautelare in carcere nonché la disponibilità di altre strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta idonei ad evitare il pregiudizio per la salute dell'imputato. Quando non è in grado di decidere allo stato degli atti, il giudice può disporre, anche d'ufficio e senza formalità, accertamenti in ordine alle condizioni di salute dell'imputato o procedere a perizia, nelle forme di cui agli articoli 220 e seguenti del codice di procedura penale, acquisendone gli esiti nei successivi quindici giorni.
  3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai provvedimenti di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari adottati successivamente al 23 febbraio 2020.

  Art. 2-quater. – (Misure urgenti di contrasto al COVID-19 per gli istituti penitenziari e gli istituti penali per i minorenni) – 1. Al fine di consentire il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie idonee a prevenire il rischio di diffusione del COVID-19, negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, a decorrere dal 19 maggio 2020 e fino al 30 giugno 2020, i colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati a norma degli articoli 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, 37 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e 19 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, possono essere svolti a distanza, mediante, ove possibile, apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica, che può essere autorizzata oltre i limiti di cui all'articolo 39, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 e all'articolo 19, comma 1, del citato decreto legislativo n. 121 del 2018.
  2. Il direttore dell'istituto penitenziario e dell'istituto penale per i minorenni, sentiti, rispettivamente, il provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria e il dirigente del centro per la giustizia minorile, nonché l'autorità sanitaria regionale in persona del Presidente della Giunta della regione, stabilisce, nei limiti di legge, il numero massimo di colloqui da svolgere in presenza, fermo il diritto dei condannati, internati e imputati ad almeno un colloquio al mese in presenza di almeno un congiunto o altra persona.

  Art. 2-quinquies. – (Norme in materia di corrispondenza telefonica delle persone detenute) – 1. L'autorizzazione alla corrispondenza telefonica prevista dall'articolo 39 del regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, può essere concessa, oltre i limiti stabiliti dal comma 2 del medesimo articolo 39, in considerazione di motivi di urgenza o di particolare rilevanza, nonché in caso di trasferimento del detenuto. L'autorizzazione può essere concessa una volta al giorno se la corrispondenza telefonica si svolga con figli minori o figli maggiorenni portatori di una disabilità grave; è inoltre concessa nei casi in cui si svolga con il coniuge, con l'altra parte dell'unione civile, con persona stabilmente convivente o legata all'internato da relazione stabilmente affettiva, con il padre, la madre, il fratello o la sorella del condannato qualora gli stessi siano ricoverati presso strutture ospedaliere. Quando si tratta di detenuti o internati per uno dei delitti previsti dal primo periodo del comma 1 dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, l'autorizzazione non può essere concessa più di una volta a settimana. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.
  2. Il comma 3 dell'articolo 39 del regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, cessa di avere efficacia.

  Art. 2-sexies. – (Disposizioni in materia di garanti dei detenuti) – 1. All'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il comma 2-quater sono inseriti i seguenti:
  “2-quater.1. Il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, quale meccanismo nazionale di prevenzione (NPM) secondo il Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 9 novembre 2012, n. 195, accede senza limitazione alcuna all'interno delle sezioni speciali degli istituti incontrando detenuti ed internati sottoposti al regime speciale di cui al presente articolo e svolge con essi colloqui visivi riservati senza limiti di tempo, non sottoposti a controllo auditivo o a videoregistrazione e non computati ai fini della limitazione dei colloqui personali di cui al comma 2-quater.
  2-quater.2. I garanti regionali dei diritti dei detenuti, comunque denominati, accedono, nell'ambito del territorio di competenza, all'interno delle sezioni speciali degli istituti incontrando detenuti ed internati sottoposti al regime speciale di cui al presente articolo e svolgono con essi colloqui visivi esclusivamente videoregistrati, che non sono computati ai fini della limitazione dei colloqui personali di cui al comma 2-quater.
  2-quater.3. I garanti comunali, provinciali o delle aree metropolitane dei diritti dei detenuti, comunque denominati, nell'ambito del territorio di propria competenza, accedono esclusivamente in visita accompagnata agli istituti ove sono ristretti i detenuti di cui al presente articolo. Tale visita è consentita solo per verificare le condizioni di vita dei detenuti. Non sono consentiti colloqui visivi con i detenuti sottoposti al regime speciale di cui al presente articolo”».

  All'articolo 3:
   al comma 1:
    alla lettera a), numero 1), le parole: «cause relative alla tutela dei minori, ad alimenti» sono sostituite dalle seguenti: «cause relative ai diritti delle persone minorenni, al diritto all'assegno di mantenimento, agli alimenti e all'assegno divorzile»;
    dopo la lettera b) è inserita la seguente:
   « b-bis) al comma 6, primo periodo, le parole: “31 luglio 2020” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2020”»;
    la lettera c) è sostituita dalla seguente:
   « c) al comma 7, lettera f), secondo periodo, dopo le parole: “l'effettiva partecipazione delle parti” sono aggiunte le seguenti: “; il luogo posto nell'ufficio giudiziario da cui il magistrato si collega con gli avvocati, le parti ed il personale addetto è considerato aula d'udienza a tutti gli effetti di legge”»;
    dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:
   « c-bis) il comma 7-bis è sostituito dal seguente:
  “7-bis. Fermo quanto disposto per gli incontri tra genitori e figli in spazio neutro, ovvero alla presenza di operatori del servizio socio-assistenziale, disposti con provvedimento giudiziale fino al 31 maggio 2020, dopo tale data è ripristinata la continuità degli incontri protetti tra genitori e figli già autorizzata dal tribunale per i minorenni per tutti i servizi residenziali, non residenziali e semiresidenziali per i minorenni, nonché negli spazi neutri, favorendo le condizioni che consentono le misure di distanziamento sociale. La sospensione degli incontri, nel caso in cui non sia possibile assicurare i collegamenti da remoto, può protrarsi esclusivamente in caso di taluno dei delitti di cui alla legge 19 luglio 2019, n. 69”;
   c-ter) dopo il comma 11 è inserito il seguente:
  “11.1. Dal 9 marzo 2020 al 31 luglio 2020, nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione innanzi al tribunale e alla corte di appello, il deposito degli atti del magistrato ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. È comunque consentito il deposito degli atti di cui al periodo precedente con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti”»;
    dopo la lettera h) è inserita la seguente:
   « h-bis) al comma 20-bis, dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti: “Il mediatore, apposta la propria sottoscrizione digitale, trasmette tramite posta elettronica certificata agli avvocati delle parti l'accordo così formato. In tali casi l'istanza di notificazione dell'accordo di mediazione può essere trasmessa all'ufficiale giudiziario mediante l'invio di un messaggio di posta elettronica certificata. L'ufficiale giudiziario estrae dall'allegato del messaggio di posta elettronica ricevuto le copie analogiche necessarie ed esegue la notificazione ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, mediante consegna di copia analogica dell'atto da lui dichiarata conforme all'originale ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”»;
    la lettera i) è soppressa;
   dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
  «1-bis. All'articolo 88 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, dopo il primo comma è inserito il seguente:
  “Quando il verbale di udienza, contenente gli accordi di cui al primo comma ovvero un verbale di conciliazione ai sensi degli articoli 185 e 420 del codice, è redatto con strumenti informatici, della sottoscrizione delle parti, del cancelliere e dei difensori tiene luogo apposita dichiarazione del giudice che tali soggetti, resi pienamente edotti del contenuto degli accordi, li hanno accettati. Il verbale di conciliazione recante tale dichiarazione ha valore di titolo esecutivo e gli stessi effetti della conciliazione sottoscritta in udienza”.
  1-ter. All'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo le parole: “Nei procedimenti civili” sono inserite le seguenti: “e in quelli davanti al Consiglio nazionale forense in sede giurisdizionale,”.
  1-quater. All'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, dopo il comma 6-bis è aggiunto il seguente:
  “6-ter. Nelle controversie in materia di obbligazioni contrattuali, nelle quali il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto, o comunque disposte durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulla base di disposizioni successive, può essere valutato ai sensi del comma 6-bis, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, costituisce condizione di procedibilità della domanda”».

  Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:
  «Art. 3-bis. – (Modifiche al decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119) – 1. All'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
  “3-bis. In caso di revoca del cambiamento delle generalità di cui al comma 3, le persone legate al destinatario del provvedimento di revoca da un rapporto di matrimonio, unione civile o filiazione, instaurato successivamente all'emissione del decreto di cambiamento delle generalità, possono avanzare motivata istanza alla commissione centrale affinché il provvedimento di revoca non produca effetti nei loro confronti. Per i figli minori si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 2.
  3-ter. La commissione centrale, acquisiti elementi di valutazione dalle autorità provinciali di pubblica sicurezza e dal servizio centrale di protezione, accoglie l'istanza nel caso in cui l'applicazione della revoca delle generalità di cui al comma 3 esporrebbe il coniuge, la parte dell'unione civile o i figli a rischi per l'incolumità personale. In tal caso la commissione centrale provvede ai sensi del comma 3, indicando gli adempimenti da compiere negli atti, iscrizioni, trascrizioni o provvedimenti relativi alla persona.
  3-quater. La disposizione di cui al comma 3-bis si applica ai destinatari dei provvedimenti di revoca del cambiamento delle generalità nonché a coloro nei cui confronti siano stati adottati i medesimi provvedimenti nei ventiquattro mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al perdurare dello stato di emergenza relativa al COVID-19”».

  All'articolo 4:
   al comma 1:
    al primo periodo, le parole: «5, 9, e 10» sono sostituite dalle seguenti: «5 e 9,»;
    dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «All'articolo 7 del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, il comma 4 è abrogato. All'articolo 84 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, l'ultimo periodo del comma 10 è soppresso»;
    al sesto periodo, le parole: «un giorno» sono sostituite dalle seguenti: «tre giorni»;
    al nono periodo, le parole: «fino alle ore 9 antimeridiane del giorno dell'udienza stessa» sono sostituite dalle seguenti: «fino alle ore 12 del giorno antecedente a quello dell'udienza stessa»;
   al comma 2, capoverso 1, le parole: «e gli altri soggetti indicati dalla legge» sono sostituite dalle seguenti: «, il Consiglio nazionale forense, il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e le associazioni specialistiche maggiormente rappresentative».

  All'articolo 5:
   al comma 1:
    alla lettera a), le parole: «31 luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto 2020»;
    dopo la lettera a) è inserita la seguente:
   « a-bis) al comma 4, primo periodo, le parole: “1o luglio 2020” sono sostituite dalle seguenti: “1o settembre 2020”»;
   dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in relazione all'accresciuta esigenza di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti pubblici di carattere strategico, l'ufficio di cui all'articolo 162, comma 5, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, assume la denominazione di Sezione centrale per il controllo dei contratti secretati e svolge, oltre alle funzioni ivi previste, anche il controllo preventivo di cui all'articolo 42, comma 3-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2015, n. 5. La predetta Sezione centrale si avvale di una struttura di supporto di livello non dirigenziale, nell'ambito della vigente dotazione organica del personale amministrativo e della magistratura contabile. Il Consiglio di presidenza della Corte dei conti, su proposta del Presidente, definisce criteri e modalità per salvaguardare le esigenze di massima riservatezza nella scelta dei magistrati da assegnare alla Sezione centrale e nell'operatività della stessa. Analoghi criteri e modalità sono osservati dal segretario generale nella scelta del personale di supporto da assegnare alla Sezione medesima. Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 162, comma 5, secondo periodo, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la relazione è trasmessa al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica».

  Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:
  «Art. 7-bis. – (Sistemi di protezione dei minori dai rischi del cyberspazio) – 1. I contratti di fornitura nei servizi di comunicazione elettronica disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, devono prevedere tra i servizi preattivati sistemi di controllo parentale ovvero di filtro di contenuti inappropriati per i minori e di blocco di contenuti riservati ad un pubblico di età superiore agli anni diciotto.
  2. I servizi preattivati di cui al comma 1 sono gratuiti e disattivabili solo su richiesta del consumatore, titolare del contratto.
  3. Gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche assicurano adeguate forme di pubblicità dei servizi preattivati di cui al comma 1 in modo da assicurare che i consumatori possano compiere scelte informate.
  4. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ordina all'operatore la cessazione della condotta e la restituzione delle eventuali somme ingiustificatamente addebitate agli utenti, indicando in ogni caso un termine non inferiore a sessanta giorni entro cui adempiere».

A.C. 2547 – Proposte emendative

ART. 1.
(Proroga del termine di entrata in vigore della disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni)

  Al comma 1, prima della lettera a), aggiungere la seguente:
   0a) al comma 1, la parola: «3» è soppressa.

  Conseguentemente, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  «2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 3 si applicano ai procedimenti penali iscritti dopo il 31 dicembre 2020.».
1. 1. Costa, Siracusano, Pittalis.

  Al comma 1, prima della lettera a), aggiungere la seguente:
   0a) al comma 1, le parole: «4, 5 e 7» sono soppresse.

  Conseguentemente, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  «2-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 7 si applicano ai procedimenti penali iscritti dopo il 30 giugno 2021.».
1. 2. Costa, Siracusano, Pittalis.

  Al comma 1, prima della lettera a), aggiungere la seguente:
   0a) al comma 1, le parole: «4, 5 e 7» sono soppresse.

  Conseguentemente, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  «2-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 7 si applicano ai procedimenti penali iscritti dopo il 31 dicembre 2020».
1. 3. Costa, Siracusano, Pittalis.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 agosto 2020 con le seguenti: 31 agosto 2021.

  Conseguentemente, al medesimo articolo:
   al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 1o settembre 2020 con le seguenti: 1o settembre 2021;
   al comma 2, sostituire le parole: 31 agosto 2020 con le seguenti; 31 agosto 2021.
1. 4. Paolini, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 agosto 2020 con le seguenti: 30 giugno 2021.

  Conseguentemente, al medesimo articolo:
   a) al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 1o settembre 2020 con le seguenti: 1o luglio 2021;
   b) al comma 2, sostituire le parole: 31 agosto 2020 con le seguenti; 30 giugno 2021;
   c) dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche al codice di procedura penale, in materia di intercettazione di comunicazioni o conversazioni telefoniche o telematiche)

  1. All'articolo 267 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:
  « 1. Il pubblico ministero richiede l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 al tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, che decide in composizione collegiale. La richiesta contiene, a pena di inammissibilità, l'assenso scritto del procuratore della Repubblica ovvero del procuratore aggiunto o del magistrato appositamente delegati. L'autorizzazione è data con decreto, motivato contestualmente e non successivamente modificabile o sostituibile, quando ricorrono congiuntamente i seguenti presupposti:
   a) sussistono gravi indizi di reato;
   b) nei casi di intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche o di altre forme di telecomunicazione, le utenze sono intestate o effettivamente e attualmente in uso a soggetti indagati ovvero sono intestate o effettivamente e attualmente in uso a soggetti diversi che, sulla base di specifici atti di indagine, risultano a conoscenza dei fatti per i quali si procede e sussistono concreti elementi per ritenere che le relative conversazioni o comunicazioni siano attinenti ai medesimi fatti;
   c) nei casi di acquisizione della documentazione del traffico relativo a conversazioni o comunicazioni telefoniche o ad altre forme di telecomunicazione, le utenze sono o sono state intestate o effettivamente in uso a soggetti indagati ovvero a soggetti diversi che, sulla base di specifici atti di indagine, risultano a conoscenza dei fatti per i quali si procede;
   d) nei casi di intercettazioni di immagini mediante riprese visive, i luoghi appartengono a soggetti indagati o sono agli stessi effettivamente e attualmente in uso, ovvero appartengono o sono effettivamente e attualmente in uso a soggetti diversi che, sulla base di specifici atti di indagine, risultano a conoscenza dei fatti per i quali si procede e sussistono concreti elementi per ritenere che le relative condotte siano attinenti ai medesimi fatti;
   e) le operazioni sono assolutamente indispensabili ai fini della prosecuzione delle indagini.
  1.1. Nel decreto con cui autorizza le operazioni, il tribunale deve, con autonoma valutazione, dare conto dei relativi presupposti, che devono essere espressamente e analiticamente indicati, non limitati ai soli contenuti di conversazioni telefoniche intercettate nel medesimo procedimento.».
   b) al comma 2, dopo le parole: «con decreto motivato», ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: «contestuale e non successivamente modificabile o sostituibile» e la parola: «giudice», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «tribunale»;
   c) il comma 3 è sostituito dai seguenti:
  «3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni per un periodo massimo di trenta giorni, anche non continuativi. Il pubblico ministero dà immediata comunicazione al tribunale della sospensione delle operazioni e della loro ripresa. Su richiesta motivata del pubblico ministero, contenente l'indicazione dei risultati acquisiti, la durata delle operazioni può essere prorogata dal tribunale fino a quindici giorni, anche non continuativi. Una ulteriore proroga delle operazioni fino a quindici giorni, anche non continuativi, può essere autorizzata qualora siano emersi nuovi elementi, specificamente indicati nel provvedimento di proroga unitamente ai presupposti di cui al comma 1. Quando, sulla base di specifici atti di indagine, emerge l'esigenza di impedire che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero che siano commessi altri reati, il pubblico ministero può richiedere nuovamente una proroga delle operazioni fino a quindici giorni, anche non continuativi.
  3-bis. Se dalle indagini emerge che le operazioni di cui all'articolo 266 possono consentire l'acquisizione di elementi fondamentali per l'accertamento del reato per cui si procede o che da esse possono emergere indicazioni rilevanti per impedire la commissione di taluno dei reati indicati nel comma 1 dell'articolo 266, e sono scaduti i termini indicati nel comma 3 del presente articolo, il pubblico ministero, con decreto eventualmente reiterabile ricorrendone i presupposti, dispone le operazioni con le modalità di cui al comma 2, per non oltre tre giorni. In tal caso trasmette al tribunale gli atti rilevanti ai fini della convalida, anche per via telematica.
  3-ter. Quando le operazioni di cui all'articolo 266 sono necessarie per lo svolgimento delle indagini in relazione a delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, l'autorizzazione di cui ai commi precedenti è data se vi sono sufficienti indizi di reato. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203. La durata delle operazioni non può superare i quaranta giorni, ma può essere prorogata dal tribunale con decreto motivato per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano gli stessi presupposti, entro i termini di durata massima delle indagini preliminari. Nei casi di urgenza, alla proroga provvede direttamente il pubblico ministero ai sensi del comma 2.
  3-quater. Nel decreto di cui al comma 3 il pubblico ministero indica l'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile del corretto adempimento delle operazioni, nei casi in cui non vi procede personalmente.»;
   d) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di cui al comma 3-bis, il pubblico ministero e l'ufficiale di polizia giudiziaria possono farsi coadiuvare da agenti di polizia giudiziaria»;
   e) il comma 5 è sostituito dal seguente:
  «5. In apposito registro riservato tenuto in ogni procura della Repubblica sono annotati, secondo un ordine cronologico, la data e l'ora di emissione e la data e l'ora di deposito in cancelleria o in segreteria dei decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni.».

  2. All'articolo 268 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
  « 1. Le comunicazioni intercettate sono registrate e delle operazioni è redatto verbale. I verbali e i supporti delle registrazioni sono custoditi nell'archivio riservato di cui all'articolo 269.
  2. Il verbale di cui al comma 1 contiene l'indicazione degli estremi del decreto che ha disposto l'intercettazione, la descrizione delle modalità di registrazione, l'annotazione del giorno e dell'ora di inizio e di cessazione dell'intercettazione; nel medesimo verbale sono altresì annotati cronologicamente, per ogni comunicazione intercettata, i riferimenti temporali della comunicazione e quelli relativi all'ascolto, la trascrizione sommaria del contenuto, nonché i nominativi delle persone che hanno provveduto alla loro annotazione.
  3. Le operazioni di registrazione sono compiute per mezzo degli impianti installati nei centri di intercettazione telefonica istituiti presso ogni distretto di corte d'appello. Le operazioni di ascolto sono compiute mediante gli impianti installati presso la competente procura della Repubblica ovvero, previa autorizzazione del pubblico ministero, presso i servizi di polizia giudiziaria delegati per le indagini.»;
   b) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:
  «3-ter. Ai procuratori generali presso la corte d'appello e ai procuratori della Repubblica territorialmente competenti sono attribuiti i poteri di gestione, vigilanza, controllo e ispezione, rispettivamente, dei centri di intercettazione e dei punti di ascolto di cui al comma 3.»;
   c) i commi 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:
  « 4. I verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, essi sono depositati in segreteria insieme ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione, rimanendovi per il tempo fissato dal pubblico ministero salvo che il tribunale, su istanza delle parti, tenuto conto del loro numero, nonché del numero e della complessità delle intercettazioni, non riconosca necessaria una proroga.
  5. Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il tribunale autorizza il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la data di emissione dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari.
  6. Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso che, entro il termine di cui ai commi 4 e 5, hanno facoltà di prendere visione dei verbali e dei decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione e di ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. È vietato il rilascio di copia dei verbali, dei supporti e dei decreti.»;
   d) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
  «6-bis. È vietato disporre lo stralcio delle registrazioni e dei verbali attinenti al procedimento prima del deposito previsto dal comma 4.
  6-ter. Scaduto il termine, il pubblico ministero trasmette immediatamente i decreti, i verbali e le registrazioni al tribunale, il quale fissa la data dell'udienza in camera di consiglio per l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiono manifestamente irrilevanti, procedendo anche d'ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione. Il tribunale decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127.»;
   e) i commi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:
  « 7. Il tribunale, qualora lo ritenga necessario ai fini della decisione da assumere, dispone la trascrizione integrale delle registrazioni acquisite ovvero la stampa in forma intelligibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche acquisite, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento delle perizie. Le trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento.
  8. È sempre vietata la trascrizione delle parti di conversazioni riguardanti esclusivamente fatti, circostanze e persone estranei alle indagini. Il tribunale in ogni caso dispone che i nomi o i riferimenti identificativi di soggetti estranei alle indagini siano espunti dalle trascrizioni delle conversazioni.
  9. I difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione delle registrazioni su supporto informatico. In caso di intercettazione di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche i difensori possono richiedere copia su idoneo supporto dei flussi intercettati, ovvero copia della stampa prevista dal comma 7.».

  3. All'articolo 269 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  « 1. I verbali e i supporti contenenti le registrazioni sono conservati integralmente in un apposito archivio riservato tenuto presso l'ufficio del pubblico ministero che ha disposto l'intercettazione, con divieto di allegazione, anche solo parziale, al fascicolo»;
   b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «non più soggetta a impugnazione» sono aggiunte le seguenti: «e delle stesse è disposta la distruzione nelle forme di cui al comma 3»;
   c) ai commi 2 e 3, la parola: «giudice», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «tribunale».

  4. All'articolo 270 del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali le intercettazioni sono state disposte, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento dei delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), e non siano state dichiarate inutilizzabili nel procedimento in cui sono state disposte.».

  5. All'articolo 271, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: «commi 1 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 3, 5, 6 e 6-bis».
  6. All'articolo 271 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati qualora, nell'udienza preliminare o nel dibattimento, il fatto risulti diversamente qualificato e in relazione ad esso non sussistano i limiti di ammissibilità previsti dall'articolo 266.».

  7. All'articolo 292 del codice di procedura penale, dopo il comma 2-ter è inserito il seguente:
  «2-quater. Nell'ordinanza le intercettazioni di conversazioni, comunicazioni telefoniche o telematiche possono essere richiamate soltanto nel contenuto e sono inserite in un apposito fascicolo allegato agli atti.».
1. 5. Costa, Siracusano, Pittalis.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 agosto 2020 con le seguenti: 30 giugno 2021.

  Conseguentemente, al medesimo articolo:
   a) al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 1o settembre 2020 con le seguenti: 1o luglio 2021;
   b) al comma 2, sostituire le parole: 31 agosto 2020 con le seguenti; 30 giugno 2021;
   c) dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche al codice penale)

  1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo l'articolo 329 è aggiunto il seguente:
  «Art. 329-bis. – (Obbligo del segreto per le intercettazioni) – I verbali, le registrazioni e i supporti relativi alle conversazioni o ai flussi di comunicazioni informatiche o telematiche custoditi nell'archivio riservato previsto dall'articolo 269, non acquisiti al procedimento, nonché la documentazione comunque ad essi inerente, sono sempre coperti dal segreto.
   2. I documenti che contengono dati inerenti a conversazioni o comunicazioni telefoniche, informatiche o telematiche, illecitamente formati o acquisiti, e i documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni, ove non acquisiti al procedimento, sono sempre coperti dal segreto; i medesimi documenti, se acquisiti al procedimento, sono coperti dal segreto fino alla chiusura delle indagini preliminari.»;
   b) l'articolo 379-bis è sostituito dal seguente:
  «Art. 379-bis. – (Rivelazione illecita di segreti inerenti a un procedimento penale) – Chiunque rivela indebitamente notizie inerenti ad atti del procedimento penale coperti dal segreto dei quali è venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio o servizio svolti in un procedimento penale, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
  Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione fino a un anno.
  Chiunque, dopo avere rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, non osserva il divieto imposto dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 39-quinquies del codice di procedura penale è punito con la reclusione fino a un anno»;
   c) dopo l'articolo 617-septies è inserito il seguente:
  «Art. 617-octies. – (Accesso abusivo ad atti del procedimento penale) – Chiunque mediante modalità o attività illecita prende diretta cognizione di atti del procedimento penale coperti dal segreto è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni»;
   d) all'articolo 684, le parole: «fino a trenta giorni o con l'ammenda da euro 51 a euro 258» sono sostituite dalle seguenti: «fino a sei mesi e con l'ammenda da euro 250 a euro 750»;
   e) all'articolo 684, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «Se il fatto di cui al primo comma riguarda le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche, le altre forme di telecomunicazione, le immagini mediante riprese visive e l'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni stesse, la pena è dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 500 a euro 1.032».
1. 6. Costa, Siracusano, Pittalis.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 agosto 2020 con le seguenti: 30 giugno 2021.

  Conseguentemente, al medesimo articolo:
   a) al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 1o settembre 2020 con le seguenti: 1o luglio 2021;
   b) al comma 2, sostituire le parole: 31 agosto 2020 con le seguenti: 30 giugno 2021;
   c) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7, al comma 1, lettera e), punto 3), il capoverso «comma 6» è sostituito dai seguenti:
  «6. Ai difensori dell'imputato è immediatamente dato avviso che, entro il termine fissato a norma dei commi 4 e 5, per via telematica hanno facoltà di esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche.
  6-bis. Scaduto il termine, il pubblico ministero trasmette immediatamente i decreti, i verbali e le registrazioni al giudice, il quale fissa la data dell'udienza in camera di consiglio per l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiono irrilevanti, procedendo anche d'ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127.».

  Conseguentemente, dopo il comma 2-bis aggiungere il seguente:
  2-ter. L'articolo 159 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 159.
(Sospensione del corso della prescrizione)

  1. Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:
   1) autorizzazione a procedere, dalla data del provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta sino al giorno in cui l'autorità competente la accoglie;
   1-bis) operazioni di stralcio di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, dalla data in cui viene fissata l'udienza di cui all'articolo 268, comma 6-bis, del codice di procedura penale, sino alla chiusura della stessa, e comunque per un tempo non superiore a sessanta giorni;
   2) deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene decisa la questione;
   3) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facoltà previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale;
   3-bis) sospensione del procedimento penale ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale;
   3-ter) rogatorie all'estero, dalla data del provvedimento che dispone una rogatoria sino al giorno in cui l'autorità richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria.

  2. Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi:
   1) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi;
   2) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi.

  3. I periodi di sospensione di cui al secondo comma sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza del grado successivo ha prosciolto l'imputato ovvero ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento della responsabilità o ne ha dichiarato la nullità ai sensi dell'articolo 604, commi 1, 4 e 5-bis, del codice di procedura penale.
  4. Se durante i termini di sospensione di cui al secondo comma si verifica un'ulteriore causa di sospensione di cui al primo comma, i termini sono prolungati per il periodo corrispondente.
  5. La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.
  6. Nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale, la durata della sospensione della prescrizione del reato non può superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161 del presente codice.».
1. 7. Costa, Siracusano, Pittalis.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 agosto 2020 con le seguenti: 30 giugno 2021.

  Conseguentemente, al medesimo articolo:
   a) al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 1o settembre 2020 con le seguenti: 1o luglio 2021;
   b) al comma 2, sostituire le parole: 31 agosto 2020 con le seguenti: 30 giugno 2021;
   c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 266-bis del codice penale, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. I dati informatici in qualsiasi formato e contenuto trasmessi mediante strumenti e piattaforme di messaggistica istantanea P2P e/o client-server costituiscono comunicazioni ai sensi delle disposizioni di cui al presente Capo».
1. 10. Costa, Siracusano, Pittalis.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 agosto 2020 con le seguenti: 30 giugno 2021.

  Conseguentemente, al medesimo articolo:
   a) al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 1o settembre 2020 con le seguenti: 1o luglio 2021;
   b) al comma 2, sostituire le parole: 31 agosto 2020 con le seguenti: 30 giugno 2021;
   c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7, al comma 1, lettera g), il punto 1) è soppresso.
1. 11. Costa, Siracusano, Pittalis.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 agosto 2020 con le seguenti: 30 giugno 2021.

  Conseguentemente, al medesimo articolo:
   a) alla lettera b), sostituire le parole: 1o settembre 2020 con le seguenti: 1o luglio 2021;
   b) al comma 2, sostituire le parole: 31 agosto 2020 con le seguenti: 30 giugno 2021.
1. 12. Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 agosto 2020 con le seguenti: 30 giugno 2021.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), sostituire le parole: 1o settembre 2020 con le seguenti: 1o luglio 2021.
1. 13. Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 agosto 2020 con le seguenti: 30 giugno 2021.

  Conseguentemente, al medesimo articolo:
   a) al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 1o settembre 2020 con le seguenti: 1o luglio 2021;
   b) al comma 2, sostituire le parole: 31 agosto 2020 con le seguenti: 30 giugno 2021;
   c) dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
  2-bis. All'articolo 1, comma 2, della legge n. 3 del 2019, le parole: «1o gennaio 2020», sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021».
  2-ter. Ai fatti commessi dal 1o gennaio 2020 al 30 giugno 2021 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 158, 159 e 160 del codice penale nella formulazione vigente alla data del 31 dicembre 2019.
   d) alla rubrica dell'articolo 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e proroga dell'entrata in vigore della disciplina in materia di prescrizione.
1. 9. Costa, Siracusano, Pittalis.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 agosto 2020 con le seguenti: 30 giugno 2021.

  Conseguentemente, al medesimo articolo:
   a) al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 1o settembre 2020 con le seguenti: 1o luglio 2021;
   b) al comma 2, sostituire le parole: 31 agosto 2020 con le seguenti: 30 giugno 2021;
   c) dopo il comma 2 inserire i seguenti:
  2-bis. L'efficacia delle modificazioni introdotte agli articoli 158, 159 e 160 del codice penale dall'articolo 1, comma 1, lettere d), e) e f), della legge 9 gennaio 2019, n. 3, è sospesa fino al 30 giugno 2021.
  2-ter. Ai fatti commessi dal 1o gennaio 2020 al 30 giugno 2021 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 158, 159 e 160 del codice penale nella formulazione vigente alla data del 31 dicembre 2019.
   d) alla rubrica dell'articolo 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e sospensione dell'efficacia delle disposizioni in materia di prescrizione.
1. 8. Costa, Siracusano, Pittalis.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 agosto 2020 con le seguenti: 31 marzo 2021.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 1o settembre 2020 con le seguenti: 1o aprile 2021.
1. 50. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 agosto 2020 con le seguenti: 31 dicembre 2020.

  Conseguentemente, al medesimo articolo:
   a) al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 1o settembre 2020 con le seguenti: 1o gennaio 2021;
   b) al comma 2, sostituire le parole: 31 agosto 2020 con le seguenti: 31 dicembre 2020;
   c) dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
  2-bis. L'efficacia delle modificazioni introdotte agli articoli 158, 159 e 160 del codice penale dall'articolo 1, comma 1, lettere d), e) e f) della legge 9 gennaio 2019, n. 3, è sospesa fino al 1o gennaio 2021.
  2-ter. Ai fatti commessi dal 1o gennaio 2020 al 1o gennaio 2021 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 158, 159 e 160 del codice penale nella formulazione vigente alla data del 31 dicembre 2019.
   d) alla rubrica dell'articolo 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e sospensione dell'efficacia delle disposizioni in materia di prescrizione.
1. 14. Costa, Siracusano, Pittalis.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).

  Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche agli articoli 114 e 115 del codice di procedura penale)

  1. All'articolo 114 del codice di procedura penale, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. È vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto o del relativo contenuto, di atti di indagine preliminare, nonché di quanto acquisito al fascicolo del pubblico ministero o del difensore, anche se non sussiste più il segreto, fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare».

  2. All'articolo 114 del codice di procedura penale, il comma 7 è sostituito dal seguente:
  «7. È in ogni caso vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche di cui sia stata ordinata la distruzione ai sensi degli articoli 269 e 271».

  3. All'articolo 115 del codice di procedura penale, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Di ogni iscrizione nel registro degli indagati per fatti costituenti reato di violazione del divieto di pubblicazione commessi dalle persone indicate al comma 1, il procuratore della Repubblica procedente informa immediatamente l'organo titolare del potere disciplinare, che nei successivi trenta giorni, ove siano state verificate la gravità del fatto e la sussistenza di elementi di responsabilità e sentito il presunto autore del fatto, può disporre la sospensione cautelare dal servizio o dall'esercizio della professione fino a tre mesi».

  4. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, la lettera b) è soppressa.
1. 20. Costa, Siracusano, Pittalis.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).

  Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 114 del codice di procedura penale)

  1. All'articolo 114, comma 2, del codice di procedura penale, le parole: «, fatta eccezione per l'ordinanza indicata dall'articolo 292» sono soppresse.
  2. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, la lettera b) è soppressa.
1. 15. Costa, Siracusano, Pittalis.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 1o settembre 2020 con le seguenti: 1o luglio 2021.
1. 16. Costa, Siracusano, Pittalis.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 6 si applicano ai procedimenti penali iscritti dopo il 30 giugno 2021.».
1. 18. Costa, Siracusano, Pittalis.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 6 si applicano ai procedimenti penali iscritti dopo il 31 dicembre 2020.».
1. 17. Costa, Siracusano, Pittalis.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per le finalità di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, ogni singola procura deve essere dotata di personale specializzato e formato per l'espletamento dei relativi adempimenti tecnici. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 75 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
1. 19. Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 2020, n. 7, aggiungere infine le seguenti parole: «, non alterino il contenuto del dispositivo in cui sono installati, mantengano traccia delle operazioni svolte, non siano connessi ad applicazioni informatiche offerte sul mercato neppure con filtri idonei a selezionarne i destinatari, ma siano installati direttamente sul dispositivo del soggetto da sottoporre a intercettazione e non consentano l'archiviazione dei dati acquisti in sistemi cloud.».
1. 21. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Lucaselli, Bellucci.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per le finalità di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, ogni singola procura deve essere dotata di personale specializzato e formato per l'espletamento dei relativi adempimenti tecnici. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 75 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1. 22. Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al fine di procedere, attraverso l'approvazione di una specifica delega al Governo per l'efficienza del processo penale e per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti d'appello, volta a garantire la ragionevole durata del processo e la riduzione dei procedimenti oggetto di prescrizione, le norme introdotte dall'articolo 1, comma 1, lettere d), e) e f), della legge 9 gennaio 2019, n. 3, non trovano applicazione fino all'entrata in vigore dell'ultimo dei decreti attuativi della delega suddetta, e comunque fino al 30 giugno 2021, Nel periodo di sospensione di cui al precedente periodo, gli articoli 158, 159 e 160 del codice penale riacquistano efficacia nel testo vigente il 31 dicembre 2019.

  Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e sospensione dell'efficacia delle disposizioni in materia di prescrizione.
1. 25. Costa, Siracusano, Pittalis.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 266 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 2 è soppresso;
   b) il comma 2-bis è sostituito dal seguente comma:
  «2-bis. L'intercettazione di comunicazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile è sempre consentita nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4.».
1. 23. Varchi, Bellucci.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 270 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente comma:
  «1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino rilevanti e indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza e dei reati di cui all'articolo 266, comma 1, che risultino connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale.»;
   b) il comma 1-bis è soppresso.
1. 24. Varchi, Bellucci.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni di contrasto alla pedopornografia)

  1. All'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020 n. 7, al comma 1, lettera d), numero 2), le parole: «e per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4» sono sostituite con le seguenti: «, per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4, nonché per i delitti di cui all'articolo 600-quater del codice penale».
1. 01. Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo.

ART. 1-bis.
(Utilizzo di aeromobili a pilotaggio remoto da parte del Corpo di polizia penitenziaria)

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, nonché per lo svolgimento di funzioni di polizia giudiziaria.
1-bis. 1. Potenti, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo.

  Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

Art. 1-ter.
(Modifiche alla legge 24 aprile 2020, n. 27)

  1. Alla legge 24 aprile 2020, n. 27, gli articoli 123 e 124 sono abrogati.
1-bis. 01. Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo.

ART. 2.
(Disposizioni urgenti in materia di detenzione domiciliare e permessi)

  Al comma 1, lettera a), numero 1), al primo periodo, dopo le parole: chiede altresì il parere aggiungere la seguente: necessario.

  Conseguentemente:
   a) al secondo periodo sopprimere le parole: Salvo ricorrano esigenze di motivata eccezionale urgenza;
   b) al secondo periodo, sostituire le parole: di ventiquattro ore dalla richiesta dei predetti pareri, con le seguenti: della ricezione dei predetti pareri da parte dell'autorità procedente.
2. 1. Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: ventiquattr'ore con le seguenti: settantadue ore.
2. 2. Paolini, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), secondo periodo, sostituire la parola: ventiquattro, con la seguente: quarantotto.
2. 3. Bartolozzi, Costa, Siracusano, Pittalis.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
   1-bis) dopo il primo comma, è aggiunto il seguente: «Le disposizioni del comma precedente si applicano anche per i detenuti in stato di custodia cautelare e in stato di giudizio.».
2. 4. Bartolozzi, Costa, Siracusano, Pittalis.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2, con il seguente:
   2) il nono comma è sostituito dal seguente: «il procuratore generale presso la corte d'appello è informato dei permessi concessi e del relativo esito con relazione trimestrale degli organi che li hanno rilasciati. I permessi concessi ai detenuti per delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis, e 3-quater del codice di procedura penale o a detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis sono comunicati mensilmente al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata la sentenza di condanna o ove ha sede il giudice che proceda e al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo».
2. 5. Paolini, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: 47-ter, aggiungere le seguenti: al comma 1 la parola: «settanta» è sostituita dalla parola: «settantacinque» e.
2. 6. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Lucaselli, Bellucci.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: 47-ter aggiungere le seguenti: al comma 1-ter aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di condannati per reati di cui all'articolo 4-bis della presente legge la concessione della detenzione domiciliare è sempre esclusa» e.
2. 7. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Lucaselli, Bellucci.

  Al comma 1, lettera b), al primo periodo, dopo le parole: chiede il parere aggiungere la seguente: necessario.

  Conseguentemente, al terzo periodo, sopprimere le parole: salvo ricorrano esigenze di motivata eccezionale urgenza.
2. 8. Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: I pareri sono resi al magistrato di sorveglianza e al tribunale di sorveglianza nel termine rispettivamente di due giorni e di quindici giorni dalla richiesta con le seguenti: I pareri sono resi al magistrato di sorveglianza e al tribunale di sorveglianza rispettivamente nel termine di due e quattro giorni dalla richiesta.
2. 9. Bartolozzi, Costa, Siracusano, Pittalis.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: due giorni con le seguenti: cinque giorni.
2. 10. Paolini, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «1-quinquies», al secondo periodo, sostituire le parole: di quindici giorni dalla richiesta con le seguenti: di quattro giorni dalla richiesta.
2. 11. Bartolozzi, Costa, Siracusano, Pittalis.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 123 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Per i detenuti o internati per taluno dei delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nel caso di scioglimento di cumulo materiale di pene concorrenti irrorate con una o più sentenze di condanna, il reato per il quale è stata disposta l'applicazione della misura di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, è ostativo.».
2. 12. Bartolozzi, Costa, Siracusano, Pittalis.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per i detenuti o internati per taluno dei delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nel caso di scioglimento di cumulo materiale di pene concorrenti irrorate con una o più sentenze di condanna, il reato per il quale è stata disposta l'applicazione della misura di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, è ostativo.
2. 13. Bartolozzi, Costa, Siracusano, Pittalis.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. L'articolo 123 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è abrogato.
2. 14. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Lucaselli, Bellucci.

ART. 2-bis.
(Misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o di differimento della pena per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19)

  Sopprimerlo.
2-bis. 1. Bartolozzi, Costa, Siracusano, Pittalis.

  Al comma 1, sopprimere le parole: il magistrato di sorveglianza o.
2-bis. 2. Bartolozzi, Costa, Siracusano, Pittalis.

  Al comma 2, dopo le parole: l'autorità sanitaria regionale aggiungere le seguenti: dove è stata disposta la detenzione domiciliare o il differimento della pena.
2-bis. 3. Bartolozzi, Costa, Siracusano, Pittalis.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le informazioni di cui al paragrafo precedente sono comunicate entro 7 giorni dalla richiesta.
2-bis. 4. Paolini, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. I pareri di cui al comma 1 sono resi al magistrato di sorveglianza e al Tribunale di sorveglianza nel termine rispettivamente di due giorni e di quattro giorni dalla richiesta. Le informazioni dell'autorità sanitaria regionale e del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sono rese nel termine di quattro giorni.
  2-ter. Il magistrato di sorveglianza o il Tribunale di sorveglianza acquisiti i pareri e le informazioni di cui ai commi 1 e 2 ne dà avviso al difensore con possibilità per il medesimo di visionarli e di estrarne copia e di depositare entro tre giorni le proprie deduzioni.
2-bis. 5. Bartolozzi, Costa, Siracusano, Pittalis.

  Al comma 4, premettere le seguenti parole: Nel corso dell'udienza camerale,.
2-bis. 6. Bartolozzi, Costa, Siracusano, Pittalis.

  Al comma 4, sopprimere il secondo e il terzo periodo.
2-bis. 7. Bartolozzi, Costa, Siracusano, Pittalis.

  Al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.
2-bis. 8. Potenti, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo.

  Al comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Se la decisione del Tribunale non interviene nel termine prescritto il provvedimento di revoca non perde efficacia.
2-bis. 9. Potenti, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: successivamente al 23 febbraio 2020 con le seguenti: dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
2-bis. 10. Bartolozzi, Costa, Siracusano, Pittalis.

  Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.
2-bis. 11. Bartolozzi, Costa, Siracusano, Pittalis.

  Dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.1.
(Misure urgenti in materia di detenzione domiciliare a soggetti sottoposti al regime speciale di detenzione di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19)

  1. In caso di applicazione della detenzione domiciliare ai sensi dell'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, a soggetti sottoposti al regime speciale di detenzione di cui all'articolo 41-bis della citata legge n. 354 del 1975, la misura non può essere eseguita presso un'abitazione situata nella regione di nascita o di residenza dei medesimi soggetti.
2-bis. 01. Bartolozzi, Costa, Siracusano, Pittalis.

  Dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.1.
(Misure urgenti in materia di detenzione domiciliare a soggetti sottoposti al regime speciale di detenzione di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19)

  1. In caso di applicazione della detenzione domiciliare ai sensi dell'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, a soggetti sottoposti al regime speciale di detenzione di cui all'articolo 41-bis della citata legge n. 354 del 1975, la misura non può essere eseguita presso l'abitazione situata nella regione in cui è stato commesso il reato di cui al medesimo articolo 41-bis.
2-bis. 02. Bartolozzi, Costa, Siracusano, Pittalis.

ART. 2-ter.
(Misure urgenti in materia di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19)

  Sopprimerlo.
2-ter. 1. Bartolozzi, Costa, Siracusano, Pittalis.

  Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere i seguenti: Il giudice prima di provvedere avvisa il difensore dell'imputato della richiesta del pubblico ministero e degli elementi acquisiti dall'autorità sanitaria regionale e dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria con possibilità di visionarli e di estrarne copia e di depositare entro tre giorni proprie deduzioni e osservazioni. Le informazioni dell'autorità sanitaria regionale e del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sono rese nel termine di quattro giorni. Salvo che ricorrano esigenze di eccezionale urgenza, decorsi detti termini, il giudice procede comunque anche in assenza delle indicate informazioni.
2-ter. 2. Bartolozzi, Costa, Siracusano, Pittalis.

  Al comma 2, dopo le parole: l'autorità sanitaria regionale aggiungere le seguenti: dove è stata disposta la misura degli arresti domiciliari.
2-ter. 3. Bartolozzi, Costa, Siracusano, Pittalis.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le informazioni di cui al paragrafo precedente sono comunicate entro 7 giorni dalla richiesta.
2-ter. 4. Paolini, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo.

  Al comma 3, sostituire le parole: successivamente al 23 febbraio 2020 con le seguenti: dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
2-ter. 5. Bartolozzi, Costa, Siracusano, Pittalis.

ART. 2-quinquies.
(Norme in materia di corrispondenza telefonica delle persone detenute)

  Al comma 1, secondo periodo, sopprimere la parola: grave.

  Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: è inoltre concessa con le seguenti: può essere concessa una volta al giorno.
2-quinquies. 1. Bartolozzi, Costa, Siracusano, Pittalis.

ART. 2-sexies.
(Disposizioni in materia di garanti dei detenuti)

  Al comma 1, capoverso «2-quater.2.», sopprimere le parole: ed internati sottoposti al regime speciale di cui al presente articolo.
2-sexies. 1. Potenti, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo.

  Dopo l'articolo 2-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 2-septies.

  1. All'articolo 275 del codice di procedura penale, dopo il comma 3-bis inserire il seguente comma:
  «3-ter. Fermo quanto disposto dal comma precedente, qualora l'esigenza cautelare riguardi esclusivamente il pericolo di commissione di delitti della stessa specie di quello per il quale si procede, la custodia cautelare in carcere può essere disposta solo nei confronti dei delinquenti abituali, professionali o per tendenza e soltanto se trattasi di delitti puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni. La custodia cautelare in carcere è in ogni caso applicabile ove il giudice non possa concedere gli arresti domiciliari per l'assenza di una idonea privata dimora, o per una delle ragioni indicate nell'articolo 284, comma 5-bis.».
2-sexies. 01. Costa, Sisto, Siracusano, Pittalis.

  Dopo l'articolo 2-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 2-septies.
(Disposizioni in materia di riparazione per ingiusta detenzione)

  1. All'articolo 315 del codice di procedura penale, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  «3-bis. La sentenza che accoglie la domanda di riparazione è trasmessa agli organi titolari dell'azione disciplinare nei riguardi dei magistrati, per le valutazioni di loro competenza.».

  2. All'articolo 2, comma 1, lettera gg), del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, dopo le parole: «grave ed inescusabile» sono aggiunte le seguenti: «; l'aver concorso, con negligenza o superficialità, anche attraverso la richiesta di applicazione della misura della custodia cautelare, all'adozione dei provvedimenti di restrizione della libertà personale per i quali sia stata disposta la riparazione per ingiusta detenzione ai sensi degli articoli 314 e 315 del codice di procedura penale».
2-sexies. 02. Costa, Siracusano, Pittalis.

  Dopo l'articolo 2-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 2-septies.

  1. All'articolo 323 del codice penale, il primo comma è sostituito dal seguente:
  «1. Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, ponendo in essere un atto del suo ufficio in manifesta violazione di specifiche norme di legge o non astenendosi nei casi previsti dalla legge, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.».
2-sexies. 03. Costa, Siracusano, Pittalis.

  Dopo l'articolo 2-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 2-septies.

  1. All'articolo 323 del codice penale, primo comma, dopo le parole: «in violazione di» è aggiunta la seguente: «specifiche».
2-sexies. 04. Costa, Siracusano, Pittalis.

ART. 3.
(Disposizioni di coordinamento e integrative riguardanti la disciplina sulla sospensione dei termini processuali di cui al decreto-legge n. 18 del 2020)

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2) inserire il seguente:
   2-bis) la lettera b), n. 2, è così sostituita: «procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza ovvero sono disposti sequestri di cui alle disposizioni del titolo terzo del libro terzo e dell'articolo 321 del codice di procedura penale».
3. 1. Potenti, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo.

  Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) al comma 4, dopo le parole: «il corso della prescrizione» inserire le seguenti: «, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 159 del codice penale, comma 1, numero 1-bis)».

  Conseguentemente, dopo il comma 2 inserire il seguente:
  2-bis. L'articolo 159 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 159.

(Sospensione del corso della prescrizione)
   1. Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:
   1) autorizzazione a procedere, dalla data del provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta sino al giorno in cui l'autorità competente la accoglie;
   1-bis) sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
   2) deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene decisa la questione;
   3) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facoltà previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale;
   3-bis) sospensione del procedimento penale ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale;
   3-ter) rogatorie all'estero, dalla data del provvedimento che dispone una rogatoria sino al giorno in cui l'autorità richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria.
   Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi:
    1) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi;
    2) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi.
  I periodi di sospensione di cui al secondo comma sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza del grado successivo ha prosciolto l'imputato ovvero ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento della responsabilità o ne ha dichiarato la nullità ai sensi dell'articolo 604, commi 1, 4 e 5-bis, del codice di procedura penale.
  Se durante i termini di sospensione di cui al secondo comma si verifica un'ulteriore causa di sospensione di cui al primo comma, i termini sono prolungati per il periodo corrispondente.
  La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.
  Nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale, la durata della sospensione della prescrizione del reato non può superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161 del presente codice.».
3. 2. Costa, Siracusano, Pittalis.

  Al comma 1, dopo la lettera b-bis) aggiungere la seguente:
   b-ter) al comma 7, alinea, dopo le parole: «i capi degli uffici giudiziari possono adottare le seguenti misure» sono aggiunte le seguenti: «fino alla data del 30 giugno 2020».
3. 50. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c.1) al comma 7, lettera h), dopo le parole: «la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice» sono aggiunte le seguenti: «È fatta salva la facoltà di discutere la causa alla presenza del giudice qualora uno dei difensori ne faccia richiesta con istanza scritta da inviarsi almeno 3 giorni prima con deposito nel fascicolo telematico».
3. 3. Costa, Siracusano, Pittalis.

  Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:
   c.1) al comma 7, lettera f), sono apportate le seguenti modifiche:
    1) alle parole: «la previsione dello svolgimento delle udienze civili» sono premesse le seguenti: «Con il consenso di tutte le parti,»;
    2) dopo le parole: «la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice» sono aggiunte le seguenti: «È fatta salva la facoltà di discutere la causa alla presenza del giudice qualora uno dei difensori ne faccia richiesta con istanza scritta da inviarsi almeno 3 giorni prima con deposito nel fascicolo telematico».
3. 4. Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo.

  Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c.1) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:
  «7. 1. I capi degli uffici giudiziari esercitano i compiti straordinari individuati al comma 7 sino al 30 giugno 2020. A decorrere dal 1o luglio 2020 garantiscono la riapertura degli uffici di cancelleria anche al di fuori dei casi di urgenza di cui al comma 1, lettera a), e, contestualmente, la completa ripresa dell'attività giudiziaria, nel rispetto delle misure di tutela della salute pubblica.»
3. 51. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Al comma 1, lettera c-bis), dopo il comma 7-bis aggiungere i seguenti commi:
  7-ter. Al fine della tutela sia del minore che del genitore in relazione al diritto di salute da rischio di contagio epidemiologico da COVID-19, uno dei due coniugi, può depositare ricorso al tribunale competente per le cause di separazione, divorzio e convivenza al fine di ottenere l'affidamento condiviso paritetico in ugual periodo da trascorrere con i figli per 15 giorni consecutivi ciascun genitore e l'inserimento del mantenimento diretto da parte del genitore collocatario nei confronti dei figli, salvo oggettive e non superabili condizioni ostative, fino alla fine dell'emergenza sanitaria o comunque fino alla riapertura a tempo pieno delle scuole o asili nido o plessi scolastici comunque denominati, indipendentemente dai tempi della frequentazione precedentemente stabiliti.
  7-quater. La domanda avanzata, ai sensi del combinato disposto degli articoli 147 e 337-ter del codice civile, con il ricorso di cui al comma 7-ter, è decisa inaudita altera parte con decreto motivato non impugnabile entro 5 giorni dal deposito. Il presidente del tribunale di cui al comma 7-ter, o il magistrato da lui designato, col medesimo provvedimento fissa con decreto la data di comparizione delle parti avanti a sé, che deve essere tenuta entro 15 giorni dal deposito del ricorso, nonché il termine per la notificazione del ricorso e del decreto, ed il termine entro cui la parte convenuta può depositare memoria difensiva.
  7-quinquies. All'udienza, verificata l'integrità del contraddittorio, il giudice con ordinanza conferma, modifica o revoca la misura ai sensi e per gli effetti dell'articolo 331-ter del codice civile. Contro il provvedimento di cui al primo periodo si può proporre reclamo ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 708 del codice di procedura civile.
  7-sexies. I procedimenti disciplinati dalla presente norma rientrano tra quelli di cui al comma 3, per i quali non operano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
3. 6. Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Paolini, Potenti, Tateo.

  Al comma 1, dopo la lettera c-bis), aggiungere la seguente:
   c-bis. 1) dopo il comma 11, è inserito il seguente: «11.1. Dal 9 marzo 2020 al 31 luglio 2020, nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione innanzi al tribunale ed alla corte di appello, il deposito degli atti del magistrato ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici».
3. 5. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Lucaselli, Bellucci.

  Al comma 1, lettera c-ter), capoverso 11.1, aggiungere in fine il seguente periodo: Gli atti depositati entro le 36 ore successive all'accertamento del mancato funzionamento si considerano tempestivamente prodotti nel caso in cui, nel predetto periodo, risultassero spirati i relativi termini di decadenza.
3. 7. Paolini, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo.

  Al comma 1, sostituire le lettere d), e), f) e g) con la seguente:
   d) sopprimere i commi 12-bis, 12-ter, 12-quater e 12-quinquies.
3. 8. Costa, Siracusano, Pittalis.

  Al comma 1, lettera d), sopprimere le seguenti parole:, salvo che le parti vi acconsentano,.
*3. 9. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Lucaselli, Bellucci.

  Al comma 1, lettera d), sopprimere le seguenti parole:, salvo che le parti vi acconsentano,.
*3. 10. Costa, Siracusano, Pittalis.

  Al comma 1, lettera d), sopprimere le seguenti parole:, salvo che le parti vi acconsentano,.
*3. 11. Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo.

  Al comma 1, lettera d), dopo le parole: o in camera di consiglio aggiungere le seguenti: alle udienze in cui si effettuano produzioni documentali.
3. 12. Costa, Siracusano, Pittalis.

  Al comma 1, lettera f), sopprimere il capoverso 12-quater.2.
3. 13. Costa, Siracusano, Pittalis.

  Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: che ne faccia richiesta a norma del terzo periodo.

  Conseguentemente, al comma 1, lettera f), capoverso 12-quater.2 sopprimere il terzo periodo.
3. 14. Costa, Siracusano, Pittalis.

  Al comma 1, lettera f), dopo il capoverso 12-quater.2 aggiungere il seguente:
  12-quater.2-bis. Sino al 31 luglio 2020, anche in deroga alle previsioni dell'articolo 34 del decreto 21 febbraio 2011, n. 44, presso ciascun ufficio giudiziario in cui operi il processo civile telematico ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, i cancellieri sono autorizzati a ricevere atti e documenti in modalità telematica dal magistrato procedente e a darvi esecuzione, nella medesima modalità, mediante la modifica dei dati iscritti nei relativi registri di cancelleria presenti sul dominio giustizia. In applicazione dell'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81, ai soggetti abilitati interni, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), numero 1) del citato decreto n. 44 del 2011, sono conferite le credenziali necessarie alle attività di cui al primo periodo, secondo le disposizioni stabilite con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Le disposizioni di cui al secondo periodo sono adottate:
   a) su richiesta del presidente del tribunale o della Corte d'appello, che abbia attribuito al rispettivo cancelliere la qualifica di responsabile del trattamento in conformità alle norme rilevanti del Regolamento (UE) 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni;
   b) previo accertamento in concreto, da parte del predetto Direttore generale, della funzionalità, nell'ufficio giudiziario richiedente, dei servizi di comunicazione dei documenti informatici e dell'idoneità delle attrezzature informatiche a salvaguardare la genuinità delle operazioni di modifica dei registri, conseguenti alle conformi disposizioni del magistrato procedente.
3. 15. Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo.

  Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
   h-bis) al comma 20-bis, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «In tutti i procedimenti civili vertenti su diritti disponibili, che non siano stati trattenuti per la decisione e le cui udienze siano state differite a causa dell'emergenza, o saranno ulteriormente differite per esigenze organizzative dell'ufficio giudiziario, il giudice di primo grado o di appello può disporre la mediazione, anche mediante provvedimento emesso fuori udienza, secondo i criteri previsti dal comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 28 del 4 marzo 2010. Per agevolare l'attuazione della previsione di cui al presente comma potranno essere siglati protocolli fra gli uffici giudiziari e Consigli dell'Ordine degli Avvocati, associazioni professionali e di categoria nonché università presenti sul territorio».
3. 16. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Lucaselli, Bellucci.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis.1. Dopo l'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è inserito il seguente:

Art. 83-bis.
(Misure in materia di negoziazione assistita e mediazione civile e commerciale)

  1. Al fine di favorire la ripresa economica e la coesione sociale, alle parti che attivano successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge una procedura di mediazione civile e commerciale o di negoziazione assistita, è riconosciuto per i periodi d'imposta 2020 e 2021, un credito d'imposta nella misura del 50 per cento sino a 2.500 euro per spese e indennità di mediazione e sempre nella misura del 50 per cento sino a 2.500 euro a titolo di compenso professionale per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 80 milioni di euro. Le spese suindicate dovranno essere effettivamente sostenute e documentate mediante versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  2. Per i medesimi periodi di imposta di cui comma 1, il verbale di accordo raggiunto in mediazione è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 100.000 e l'imposta è dovuta solo per la parte eccedente in deroga al limite previsto per l'accordo conciliativo previsto dall'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
  3. Al fine di agevolare la partecipazione ai procedimenti di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la conciliazione della lite non dà luogo a responsabilità amministrativa e contabile quando il contenuto dell'accordo rientri nei limiti del potere decisionale dell'incaricato, salvo i casi di dolo o colpa grave.
  4. In tutti i procedimenti civili vertenti su diritti disponibili, che non siano stati trattenuti per la decisione e le cui udienze siano state differite a causa dell'emergenza, o saranno ulteriormente differite per esigenze organizzative dell'ufficio giudiziario, il giudice di primo grado o di appello può disporre la mediazione, anche mediante provvedimento emesso fuori udienza, secondo i criteri previsti dal comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 28 del 4 marzo 2010. Per agevolare l'attuazione della previsione di cui al presente comma potranno essere siglati protocolli fra gli uffici giudiziari e Consigli dell'Ordine degli Avvocati, associazioni professionali e di categoria nonché università presenti sul territorio.
  5. All'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020 n. 13, e modificato dal decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, dopo il comma 6-bis è aggiunto il seguente: «6-ter. Per le domande giudiziali aventi ad oggetto la materia delle obbligazioni contrattuali, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione ai sensi del comma 1-bis».
3. 17. Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis.1. Dopo l'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è inserito il seguente:

Art. 83-bis.
(Richiesta di notificazione inviata a mezzo di posta elettronica certificata all'U.N.E.P.)

  1. Fino al 31 luglio 2020, laddove l'atto da notificare sia costituito da un documento informatico e il destinatario non possieda un indirizzo di posta elettronica certificata, la richiesta di notificazione può essere trasmessa all'ufficiale giudiziario mediante l'invio di un messaggio di posta elettronica certificata.
  2. L'ufficiale giudiziario estrae dall'allegato del messaggio di posta elettronica ricevuto le copie analogiche necessarie ed esegue la notificazione ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, mediante consegna di copia analogica dell'atto da lui dichiarata conforme all'originale ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
  3. Il pagamento dei diritti, delle indennità di trasferta e delle spese di spedizione, nonché dei diritti copia e di certificato relativi alle notificazioni eseguite ai sensi dei commi precedenti viene assolto, anche sotto forma di anticipazione forfettaria mediante sistemi elettronici di pagamento, anche tramite la piattaforma tecnologica di cui al l'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
*3. 18. Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis.1. Dopo l'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è inserito il seguente:

Art. 83-bis.
(Richiesta di notificazione inviata a mezzo di posta elettronica certificata all'U.N.E.P.)

  1. Fino al 31 luglio 2020, laddove l'atto da notificare sia costituito da un documento informatico e il destinatario non possieda un indirizzo di posta elettronica certificata, la richiesta di notificazione può essere trasmessa all'ufficiale giudiziario mediante l'invio di un messaggio di posta elettronica certificata.
  2. L'ufficiale giudiziario estrae dall'allegato del messaggio di posta elettronica ricevuto le copie analogiche necessarie ed esegue la notificazione ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, mediante consegna di copia analogica dell'atto da lui dichiarata conforme all'originale ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
  3. Il pagamento dei diritti, delle indennità di trasferta e delle spese di spedizione, nonché dei diritti copia e di certificato relativi alle notificazioni eseguite ai sensi dei commi precedenti viene assolto, anche sotto forma di anticipazione forfettaria mediante sistemi elettronici di pagamento, anche tramite la piattaforma tecnologica di cui al l'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
*3. 19. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Lucaselli, Bellucci.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis.1. All'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 15 inserire il seguente:
  «15-bis. Ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale di cui al presente articolo e di cui agli articoli 84 e 85, si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6-quater, 47 comma 3 e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall'articolo 16, comma 12, del presente decreto, dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia».
3. 20. Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis.1. Dopo l'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è inserito il seguente:

Art. 83-bis.
(Modifica dell'articolo 16-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, in materia di notificazioni telematiche nei procedimenti avanti il Consiglio nazionale forense in funzione giurisdizionale)

  1. Al quarto comma dell'articolo 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, dopo le parole: «nei procedimenti civili» sono inserite le seguenti: «, e in quelli avanti al Consiglio Nazionale Forense in sede giurisdizionale».
3. 21. Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Dopo l'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è inserito il seguente:

Art. 83-bis.
(Modifica dell'articolo 16-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, in materia di notificazioni telematiche degli avvocati)

  All'articolo 16-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, dopo le parole: «previsti dagli articoli 6-bis» sono inserite le seguenti parole: «, 6-ter».
*3. 22. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Lucaselli, Bellucci.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Dopo l'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è inserito il seguente:

Art. 83-bis.
(Modifica dell'articolo 16-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, in materia di notificazioni telematiche degli avvocati)

  All'articolo 16-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, dopo le parole: «previsti dagli articoli 6-bis» sono inserite le seguenti parole: «, 6-ter».
*3. 23. Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo.

  Dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:
  1-quater. All'articolo 16-ter del decreto-legge 179 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo le parole: «convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2» sono inserite le parole: «; dal comma 3 dell'articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».
3. 24. Tateo, Potenti, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini.

  Sopprimere il comma 1-quater.
3. 25. Frassinetti, Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Bellucci.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  1-quinquies. Al fine di assicurare l'espletamento dei compiti assegnati dalla legge ai rispettivi servizi di preminente interesse generale, di accelerare i procedimenti sospesi ai fini del contenimento della diffusione del COVID-19, e di contenere il numero di vacanze di organico, per far fronte al sopravvenuto carico di lavoro determinatosi sugli uffici giudiziari per effetto della sospensione dei procedimenti civili penali ed amministrativi e dei rinvii di cui all'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, fino al 31 dicembre 2021 non possono essere autorizzati ulteriori incarichi in posizione di fuori ruolo 2021 a magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, avvocati e procuratori dello Stato.
3. 26. Costa, Siracusano, Pittalis.

ART. 3-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119)

  Al primo comma, capoverso 3-ter, dopo le parole: per l'incolumità personale aggiungere le seguenti: ovvero risultino sussistenti ragioni non biasimevoli di opportunità, anche di natura personale.
3-bis. 1. Paolini, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo.

  Al primo comma, capoverso 3-quater, sopprimere le parole: e fino al perdurare dello stato di emergenza relativa al COVID-19.
3-bis. 2. Paolini, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo.

  Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.1.

  1. Per assicurare la piena operatività degli uffici giudiziari del distretto della Corte di Appello di Trento e in attuazione dell'articolo 1, del decreto legislativo 7 febbraio 2017 n. 16, «Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige recanti disposizioni in materia di delega di funzioni riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari» la regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol è autorizzata a ricorrere alle graduatorie dei concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale banditi dal Ministero della giustizia, con oneri a carico della regione medesima.
3-bis. 01. Vanessa Cattoi, Binelli, Loss, Sutto, Turri.

ART. 4.
(Disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia amministrativa)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia amministrativa)

  1. All'articolo 84, commi 3, 4, lettera e), 5, 9 e 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «30 giugno 2020» sono sostituite con «31 luglio 2020». A decorrere dal 30 maggio e fino al 31 luglio 2020 può essere chiesta discussione orale con istanza depositata fino a due giorni dopo il termine per il deposito delle memorie di replica ovvero, per gli affari cautelari, al momento dell'iscrizione al ruolo della causa per le parti ricorrenti ed al momento della costituzione in giudizio per le altre parti mediante collegamento da remoto con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei difensori all'udienza, assicurando in ogni caso la sicurezza e la funzionalità del sistema informatico della giustizia amministrativa e dei relativi apparati e comunque nei limiti delle risorse attualmente assegnate ai singoli uffici. L'istanza è automaticamente accolta dal presidente del collegio anche se presentata da una sola delle congiuntamente da tutte le parti costituite. Se il presidente ritiene necessaria, anche in assenza di istanza di parte, la discussione della causa con modalità da remoto, la dispone con decreto da comunicare alle parti costituite fino a tre giorni liberi prima dell'udienza. Per gli affari cautelari è fatta salva la facoltà delle parti sia di rinunciare all'udienza mediante collegamento da remoto con istanza congiunta da presentare fino al giorno prima dell'udienza, sia di chiedere un rinvio ad altra data. In tutti i casi in cui sia disposta la discussione da remoto, la segreteria comunica, almeno un giorno libero prima della trattazione, l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento. Si dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e la libera volontà delle parti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali. Il luogo da cui si collegano i magistrati, gli avvocati e il personale addetto è considerato udienza a tutti gli effetti di legge. In alternativa alla discussione, qualora non si tenga la trattazione orale mediante collegamento da remoto o essa non sia rinviata ad altra data, possono essere depositate note di udienza fino alle ore 9 antimeridiane del giorno dell'udienza stessa o richiesta di passaggio in decisione e il difensore che deposita tali note o tale richiesta è considerato presente a ogni effetto in udienza. Per il periodo dal 30 maggio al 31 luglio è esclusa la facoltà di presentare le brevi note previste dall'articolo 84, comma 5 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 due giorni liberi prima dell'udienza. Entro due giorni liberi dalla scadenza del termine di deposito delle memorie di replica, l'udienza pubblica e quella camerale nei riti speciali di cui all'articolo 87, comma 2, lettere b), c), d), e) ed f) del codice del processo amministrativo, può essere differita a data successiva alla scadenza del periodo emergenziale, se una delle parti depositi istanza con cui chiede che la discussione orale non avvenga da remoto. Sulla istanza e per tutti i riti provvede il Presidente, con decreto, tre giorni liberi prima della data fissata per l'udienza da remoto e, in mancanza, il Collegio con ordinanza non impugnabile. Le notificazioni alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo del 30 marzo 2001 n. 165 che non abbiano effettuato le comunicazioni previste dall'articolo 16, comma 12, del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito nella legge n. 221 del 2012, sono validamente effettuate agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati presso i Registri IPA e/o presso i siti istituzionali delle amministrazioni stesse. La procura rilasciata ai sensi dell'articolo 83 del codice di procedura civile può essere conferita anche mediante documento sottoscritto con firma digitale, che certifica l'autenticità e fornisce la data dell'apposizione; in tale caso, non è necessaria ulteriore attività di autentica del difensore. Non si applica l'articolo 25 comma 2 del decreto legislativo del 7 marzo 2005 n. 82. L'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2016 n. 168, convertito con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016 n. 197 è abrogato.
  2. Il comma 1 dell'articolo 13 dell'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante le norme di attuazione al codice del processo amministrativo, è sostituito dal seguente: «1. Con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, sentiti il Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di trasformazione digitale nonché il Consiglio Nazionale Forense e le Associazioni specialistiche maggiormente rappresentative e gli altri soggetti indicati dalla legge, che si esprimono nel termine perentorio di trenta giorni dalla trasmissione dello schema di decreto, sono stabilite, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, le regole tecnico-operative per la sperimentazione e la graduale applicazione degli aggiornamenti del processo amministrativo telematico, anche relativamente ai procedimenti connessi attualmente non informatizzati, ivi incluso il procedimento per ricorso straordinario. Il decreto si applica a partire dalla data nello stesso indicata, comunque non anteriore al quinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.».
  3. A decorrere dal quinto giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto adottato dal Presidente del Consiglio di Stato di cui al comma 1 dell'articolo 13 dell'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, come modificato dal comma 2 del presente articolo, è abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2016, n. 40, È abrogato il comma 2-quater dell'articolo 136 dell'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il codice del processo amministrativo.
4. 1. Bartolozzi, Costa, Siracusano, Pittalis.

  Al comma 1, al primo e al terzo periodo, sostituire le parole: 31 luglio 2020 con le seguenti: 30 settembre 2020.
4. 2. Paolini, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   1) al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «entro il termine per il deposito delle memorie di replica» con le seguenti: «fino a due giorni dopo il deposito delle memorie di replica» e le parole: «fino a cinque giorni liberi prima dell'udienza in qualunque rito,» con le seguenti: «al momento dell'iscrizione al ruolo della causa per le parti ricorrenti ed al momento della costituzione in giudizio per le altre parti»;
   2) al comma 1, sostituire il quarto periodo con il seguente: «L'istanza è automaticamente accolta anche se presentata da una sola delle parti costituite»;
   3) al comma 1, sopprimere il quinto periodo;
   4) al comma 1, sesto periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «da comunicare alle parti costituite fino a tre giorni liberi prima dell'udienza»;
   5) al comma 1, dopo il sesto periodo, inserire il seguente periodo: «Per gli affari cautelari è fatta salva la facoltà delle parti di sia di rinunciare all'udienza mediante collegamento da remoto con istanza congiunta da depositare fino ad un giorno prima della data dell'udienza, sia di chiedere un rinvio ad altra data»;
   6) al comma 1, settimo periodo, dopo la parola: «giorno», inserire la seguente: «libero»;
   7) al comma 1, ottavo periodo, dopo le parole: «In alternativa alla discussione», inserire le seguenti: «qualora non si tenga la trattazione orale mediante collegamento da remoto o essa non sia rinviata ad altra data»;
   8) al comma 1, dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente: «Per il periodo dal 30 maggio al 31 luglio è esclusa la facoltà di presentare le brevi note previste dall'articolo 84, comma 5 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 due giorni liberi prima dell'udienza»;
   9) al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: «Entro due giorni liberi dalla scadenza del termine di deposito delle memorie di replica, l'udienza pubblica e quella camerale nei riti speciali di cui all'articolo 87, comma 2, lettere b), c), d), e) ed f) cpa, può essere differita a data successiva alla scadenza del periodo emergenziale, se una delle parti depositi istanza con cui chiede che la discussione orale non avvenga da remoto. Sulla istanza e per tutti i riti provvede il Presidente, con decreto, tre giorni liberi prima della data fissata per l'udienza da remoto e, in mancanza, il Collegio con ordinanza non impugnabile. Le notificazioni alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 che non abbiano effettuato le comunicazioni previste dall'articolo 16, comma 12, del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito nella legge n. 221 del 2012, sono validamente effettuate agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati presso i Registri IPA e/o presso i siti istituzionali delle amministrazioni stesse. La procura rilasciata ai sensi dell'articolo 83 codice di procedura civile può essere conferita anche mediante documento sottoscritto con firma digitale, che certifica l'autenticità e fornisce la data dell'apposizione; in tale caso, non è necessaria ulteriore attività di autentica del difensore. Non si applica l'articolo 25 comma 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82. L'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2016 n. 168, convertito con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016 n. 197 è abrogato»;
   10) al comma 3, sopprimere la parola: «primo».
4. 3. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Bellucci.

  Al comma 1, ottavo periodo, sostituire le parole: tre giorni con le seguenti: cinque giorni.
4. 4. Paolini, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. I termini di sospensione previsti dal precedente comma si applicano altresì ai giudizi avanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.
4. 5. Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 84 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, in legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 2, dopo il secondo periodo, sono aggiunti i seguenti:
   «Nel rito degli appalti e negli altri riti abbreviati le brevi note sono depositate nel termine perentorio di un giorno libero prima dell'udienza.
  In tutti i casi, alla controparte è riservata facoltà di deposito di una breve replica scritta, nelle dodici ore successive alla mezzanotte del giorno di cui al periodo precedente».
4. 6. Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 84 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, in legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:
   b) al comma 4, lettera d) dopo le parole: «trattazione delle udienze» aggiungere le seguenti: «avvalendosi di collegamento da remoto con gli avvocati»;
   b) al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «senza discussione orale» con le seguenti: «avvalendosi di collegamento da remoto con gli avvocati» e sopprimere le seguenti parole: «omesso ogni avviso».
4. 7. Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti commi:
   «Se la legge del tempo in cui fu commesso l'illecito amministrativo e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al sanzionato, salvo che l'ordinanza sia diventata esecutiva ai sensi dell'articolo 18, ultimo comma della legge 24 novembre 1981, n. 689.
  Le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe ai principi del capo I della presente legge se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni.»
4. 8. Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo.

ART. 5.
(Disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia contabile)

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Indennità per i magistrati onorari in servizio)

  1. In favore dei magistrati onorari di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è corrisposta, con cadenza mensile, un'indennità annuale lorda in misura fissa pari ad euro 60.525, rivalutata annualmente, al netto degli oneri previdenziali ed assistenziali e pari a cinque impegni settimanali.
  2. L'indennità di risultato può essere riconosciuta in misura non inferiore al trenta per cento e non superiore al cinquanta per cento dell'indennità fissa spettante a norma del precedente comma.
  3. I magistrati onorari di cui al comma 1 permangono nell'esercizio delle rispettive funzioni fino al raggiungimento del limite di età individuato nell'articolo 2 del Regolamento per le prestazioni previdenziali della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense.
  4. Le dotazioni organiche, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro della giustizia 22 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2018 relative ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari sono rideterminate, rispettivamente, in «3.300» e «1.800» unità.
  5. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019- 2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
*5. 01. Costa, Siracusano, Pittalis.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Indennità per i magistrati onorari in servizio)

  1. In favore dei magistrati onorari di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è corrisposta, con cadenza mensile, un'indennità annuale lorda in misura fissa pari ad euro 60.525, rivalutata annualmente, al netto degli oneri previdenziali ed assistenziali e pari a cinque impegni settimanali.
  2. L'indennità di risultato può essere riconosciuta in misura non inferiore al trenta per cento e non superiore al cinquanta per cento dell'indennità fissa spettante a norma del precedente comma.
  3. I magistrati onorari di cui al comma 1 permangono nell'esercizio delle rispettive funzioni fino al raggiungimento del limite di età individuato nell'articolo 2 del Regolamento per le prestazioni previdenziali della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense.
  4. Le dotazioni organiche, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro della giustizia 22 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2018 relative ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari sono rideterminate, rispettivamente, in «3.300» e «1.800» unità.
  5. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019- 2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
*5. 02. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Lucaselli, Bellucci.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizioni temporanee in materia di trattenimento dei magistrati onorari)

  1. Al fine di assicurare l'espletamento dei compiti assegnati dalla legge ai rispettivi servizi di preminente interesse generale, di accelerare i procedimenti sospesi ai fini del contenimento della diffusione del COVID-19, e di contenere il numero di vacanze di organico, con dichiarazione dell'interessato da presentare entro il 31 luglio 2020, è aumentata di due anni l'età di collocamento d'ufficio a riposo per raggiunti limiti di età, dei magistrati onorari in servizio alla data del 1o maggio 2020.
  2. Il personale di cui al presente articolo collocato a riposo dal 30 aprile 2019 sino alla data di entrata in vigore della presente legge, può esercitare la facoltà di cui al primo comma con dichiarazione da presentare alla rispettiva amministrazione, a pena di decadenza, entro il 31 luglio 2020.
  3. Le disposizioni del presente articolo cessano di avere efficacia alla data del 30 giugno 2025.
5. 03. Costa, Siracusano, Pittalis.

ART. 6.
(Sistema di allerta Covid-19)

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: hanno installato con le seguenti: installano.
6. 1. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Lucaselli, Bellucci.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: su base volontaria aggiungere le parole: senza il beneficio di alcuna facilitazione.

  Conseguentemente:
   a) al medesimo comma 1, terzo periodo, sostituire la parola: complementari con: integrative;
   b) al comma 3, dopo le parole: in forma aggregata sostituire la parola: o con la parola: e;
   c) al comma 6 sostituire le parole: o resi definitivamente anonimi con le parole: a cura e spese del fornitore dell'applicazione di cui al precedente comma 1;
   d) dopo il comma 7, aggiungere il seguente comma:
  7-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque illecitamente trattiene, divulga, cede, trasferisce, pubblica o comunque tratta i dati raccolti in violazione a quanto stabilito del presente articolo, è punito con la reclusione da due a quattro anni.
6. 2. Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo.

  Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: Trento e di Bolzano, inserire le seguenti: nonché le competenti Commissioni parlamentari.
6. 3. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Lucaselli, Bellucci.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il Ministro della salute, considerati i rischi per la protezione e per la sicurezza dei dati derivanti dal trattamento dei dati personali attraverso il sistema di allerta COVID-19, individua un Responsabile per la protezione dei dati personali, ai sensi degli articoli 37 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679.
6. 4. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Lucaselli, Bellucci.

  Al comma 2, lettera c), dopo le parole: la geolocalizzazione dei aggiungere le seguenti: dispositivi mobili dei.
6. 5. Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo.

  Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: adeguate ad evitare il rischio di con le seguenti: volte ad assicurare la non.
6. 6. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Lucaselli, Bellucci.

  Al comma 2, lettera e), sopprimere la parola: anche e dopo le parole: al trattamento aggiungere le seguenti: e comunque non oltre 30 giorni,
6. 7. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Lucaselli, Bellucci.

  Al comma 2, lettera e), sopprimere la parola: anche.
6. 8. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Lucaselli, Bellucci.

  Al comma 2, lettera f), dopo le parole: degli interessati, aggiungere le seguenti: e dei soggetti di cui all'articolo 2-terdecies del Codice in materia di protezione dei dati personali.
6. 9. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Lucaselli, Bellucci.

  Al comma 3, sopprimere dalle parole: salva la possibilità a: 2016/679.
*6. 10. Mollicone, Varchi, Maschio, Bellucci.

  Al comma 3, sopprimere dalle parole: salva la possibilità a: 2016/679.
*6. 11. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Lucaselli, Bellucci.

  Al comma 3, dopo le parole: al medesimo comma 1, sostituire le parole da: salva la possibilità fino alla fine del comma con le seguenti: e sono cancellati al momento dalla cessazione dello stato di emergenza
6. 12. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Lucaselli, Bellucci.

  Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: limitatamente comunque al periodo previsto nel successivo comma 6 del presente articolo e successivamente i dati personali trattati devono essere cancellati.

  Conseguentemente, al comma 6, sopprimere le parole: o resi definitivamente anonimi.
6. 13. Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo.

  Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Chiunque, avendo accesso ai dati raccolti, contravviene al divieto di cui al periodo precedente ovvero, essendone venuto comunque a conoscenza, li divulghi con qualsiasi modalità, anche solo parzialmente, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5.000 a 20.000 euro.
6. 14. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Lucaselli, Bellucci.

  Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Chiunque, essendo venuto comunque a conoscenza dei dati raccolti, li divulghi con qualsiasi modalità – anche solo parzialmente – è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5.000 a 20.000 euro. Alla medesima pena soggiace il titolare del trattamento ai sensi del comma 1.
6. 15. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Lucaselli, Bellucci.

  Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: I dati non possono essere utilizzati per finalità estranee a quelle di cui al comma 1 del presente articolo e, espressamente e non in via esclusiva, non possono essere utilizzati in procedimenti giudiziari civili e penali.
6. 50. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: I dati, raccolti non possono in alcun caso essere utilizzati ai fini di verifiche fiscali ovvero di azioni giudiziarie, civili e penali.
6. 16. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Lucaselli, Bellucci.

  Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Ne è in ogni caso escluso qualsiasi utilizzo per finalità giudiziarie.
6. 17. Costa, Siracusano, Pittalis.

  Al comma 5 sostituire le parole: esclusivamente con infrastrutture localizzate sul territorio nazionale con le seguenti: esclusivamente con infrastrutture e server collocati sul territorio nazionale.

  Conseguentemente dopo il primo periodo inserire il seguente: Il fornitore dei server e delle infrastrutture dichiara all'avvio della fornitura la conformità delle procedure adottate a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)», a prevalenza su qualsiasi altra disposizione di paesi esteri non soggetti all'ambito di applicabilità delle norme sopra citate.
6. 18. Costa, Siracusano, Pittalis.

  Al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: Il soggetto titolare della concessione del codice sorgente viene individuato attraverso una procedura a evidenza pubblica come da normativa vigente in materia di contratti pubblici e di sicurezza nazionale cibernetica, al fine di salvaguardare la sovranità digitale italiana.
6. 19. Mollicone, Varchi, Maschio, Bellucci.

  Al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: L'individuazione del soggetto titolare della concessione del codice sorgente viene effettuata tramite procedura a evidenza pubblica secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
6. 20. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Lucaselli, Bellucci.

  Al comma 6 sopprimere le parole: o resi definitivamente anonimi.
*6. 21. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Lucaselli, Bellucci.

  Al comma 6 sopprimere le parole: o resi definitivamente anonimi.
*6. 22. Mollicone, Varchi, Maschio, Bellucci.

  Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: Il soggetto responsabile della politica di cancellazione e anonimizzazione dei dati è il Ministero della salute. In caso di uso illecito dei dati o della mancata cancellazione degli stessi si applica l'articolo 167, comma 2, del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
6. 23. Mollicone, Varchi, Maschio, Bellucci.

  Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: Le misure di cui al periodo precedente si applicano, a richiesta dell'utente, anche nell'ipotesi in cui lo stesso decida di disinstallare l'applicazione dal proprio dispositivo di telefonia mobile prima del termine del 31 dicembre 2020.
6. 24. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Lucaselli, Bellucci.

  Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al periodo precedente è punito, salvo che il fatto costituisca un più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5000 a 20.000 euro.
6. 25. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Lucaselli, Bellucci.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente: 6-bis. Al fine di rendere efficace il sistema di allerta di cui al presente articolo, il Ministero della salute assicura le iniziative e gli investimenti necessari al potenziamento del sistema di individuazione dei contagiati e di rilevamento della loro evoluzione sanitaria attraverso la somministrazione, ad intervalli regolari, di test diagnostici (tamponi rinofaringei, test sierologici o altra misura ritenuta utile, dal punto di vista sanitario, all'accertamento del contagio).
6. 26. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Lucaselli, Bellucci.

ART. 7.
(Disposizioni finanziarie)

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7.1.
(Obblighi per gli operatori telefonici in materia di responsabilità per danni ai minori)

  1. All'articolo 70 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo la lettera g) è inserita la seguente: « g-bis). Le disposizioni di cui all'articolo 2048 del codice civile relativo alla responsabilità civile dei genitori nel caso di danni causati dai minori in conseguenza di atti illeciti posti in essere attraverso l'uso della rete»;
   b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis). Le disposizioni di cui alla lettera g-bis) del comma precedente devono essere approvate per iscritto dal contraente».
7. 01. Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Paolini, Potenti, Tateo.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7.1
(Norme in materia di diritto alla conoscenza delle proprie origini biologiche)

  1. All'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 5, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: «L'adottato, ovvero il figlio non riconosciuto alla nascita da una donna che abbia manifestato la volontà di non essere nominata, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, ovvero ancora un loro diretto discendente, raggiunta la maggiore età, possono chiedere di avere accesso a informazioni che riguardano la propria origine ovvero l'identità dei propri genitori biologici.».
   b) al comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'accesso alle informazioni non legittima azioni di stato né dà diritto ad alcuna rivendicazione di carattere patrimoniale o successorio. Qualora il figlio sia parzialmente o totalmente incapace, l'istanza è presentata da chi ne ha la legale rappresentanza ed esclusivamente ai fini dell'acquisizione delle informazioni di carattere sanitario.».
   c) il comma 7 è sostituito dal seguente:
  «7. L'accesso alle informazioni è consentito nei confronti della madre che, avendo dichiarato di non voler essere nominata, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, abbia successivamente revocato tale dichiarazione, o sia deceduta, o risulti incapace di esprimere la propria volontà, o sia irreperibile. La dichiarazione di revoca è resa personalmente dalla donna con dichiarazione autenticata dall'ufficiale dello stato civile del comune di residenza, contenente le indicazioni che consentano di risalire al luogo e alla data del parto nonché all'identità della persona nata. L'ufficiale dello stato civile trasmette senza ritardo la dichiarazione di revoca al tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio. La donna ha altresì facoltà, decorsi diciotto anni dal parto, di confermare con le medesime modalità l'esercizio del diritto all'anonimato. In questo caso, qualora sia presentata istanza ai sensi del comma 7-bis del presente articolo, il tribunale per i minorenni autorizza, se richiesto, l'accesso alle sole informazioni di carattere sanitario, riguardanti le anamnesi familiari, fisiologiche e patologiche, con particolare riferimento all'eventuale presenza di malattie ereditarie trasmissibili.».
   d) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
  «7-bis. Su istanza dei soggetti legittimati ad accedere alle informazioni ai sensi dei commi 4 e 5, o del figlio non riconosciuto alla nascita, ovvero dei suoi discendenti, in caso di sua morte o incapacità, ed in mancanza di revoca della dichiarazione della madre di non voler essere nominata, il tribunale per i minorenni, con modalità che assicurino la massima riservatezza, avvalendosi preferibilmente del personale dei servizi sociali, ricerca e contatta la madre per verificare se intenda rimuovere l'anonimato a seguito della richiesta del figlio.
  7-ter. Il tribunale per i minorenni, ricevuta l'istanza, forma il relativo fascicolo garantendone la segretezza sino alla conclusione del procedimento. I partecipanti al procedimento sono tenuti al mantenimento del segreto sulle informazioni raccolte nell'ambito del procedimento medesimo. Il tribunale incarica delle indagini una squadra specializzata di polizia giudiziaria, scelta tra i corpi militari, vigilando che esse vengano svolte senza tralasciare il sopralluogo presso l'istituto o il luogo di nascita e altre pubbliche amministrazioni che possano conservare dati utili all'identificazione della donna, della sua esistenza in vita o dell'intervenuto decesso, e del luogo di residenza. Ove la donna risulti in vita, incarica il servizio sociale del luogo di residenza di questa, o l'autorità consolare in caso di residenza all'estero, di recapitare, esclusivamente a mani proprie dell'interessata, una lettera di convocazione per comunicazioni orali, indicando diverse date possibili nelle quali le comunicazioni verranno effettuate, presso la sede del servizio o, ove preferito, al domicilio dell'interessata. In nessun caso l'operatore comunica il motivo della convocazione, osservando il più stretto segreto d'ufficio. Il servizio notificante informa il giudice delle condizioni psico-fisiche della persona, in modo da consentire le cautele imposte dalle medesime condizioni. Il colloquio avviene nel giorno e nel luogo scelto dall'interessata, alla presenza di quest'ultima, sola e senza eventuali accompagnatori, e del giudice onorario minorile delegato dal giudice togato. L'interessata viene messa al corrente dal giudice che il figlio ha espresso il desiderio di accedere ai propri dati di origine e viene informata che ella può o meno disvelare la sua identità e può anche richiedere un termine di riflessione. Se la donna consente, il giudice redige verbale, facendolo sottoscrivere alla persona interessata e rivelando a quest'ultima il nome del ricorrente. Se la donna non consente alla revoca dell'anonimato, il giudice si adopera per raccogliere, nel rispetto della riservatezza della donna, tutte le informazioni utili a ricostruire l'identità personale del nato, attraverso la conoscenza delle circostanze del concepimento e della nascita, nonché dati anamnestici e familiari. In questo caso, il figlio ha diritto di conoscerne l'identità dopo il decesso della stessa, la cui comunicazione avviene a cura del tribunale per i minorenni adito per l'istanza. La donna conserva la facoltà di revocare l'anonimato in qualsiasi momento, con dichiarazione resa al medesimo tribunale o all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza, che gliela trasmette in forma riservata. Della revoca è informato tempestivamente l'istante, o in caso di suo decesso i discendenti ovvero, in mancanza di questi, gli eredi. Nel caso in cui la donna risulti deceduta il tribunale comunica senz'altro la sua identità all'istante, pronunciandosi con decreto motivato. Con le medesime modalità, su ricorso dell'interessato ed attraverso interpello, è consentito l'accesso ai dati identificativi di fratelli o consanguinei esistenti in vita, o la comunicazione dei dati identificati di quelli premorti.
  Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente disposizione con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».
7. 02. Turri, Bisa, Cantalamessa, Marchetti, Paolini, Potenti, Tateo.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7.1
(Sistemi di protezione dei minori dai rischi del cyberspazio)

  1. I contratti di fornitura nei servizi di comunicazione elettronica disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259 devono prevedere tra i servizi preattivati sistemi di parental control ovvero di filtro di contenuti inappropriati per i minori e di blocco a contenuti riservati ad un pubblico di età superiore agli anni diciotto.
  2. Questi servizi devono essere gratuiti e disattivabili solo su richiesta del consumatore, titolare del contratto.
  3. Gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche assicurano altresì adeguate forme di pubblicità di tali servizi in modo da assicurare che i consumatori possano compiere scelte informate.
  4. In caso di violazione degli obblighi di cui ai commi precedenti l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ordina all'operatore la cessazione della condotta e la restituzione delle eventuali somme ingiustificatamente addebitate agli utenti, indicando in ogni caso un termine non inferiore a sessanta giorni entro cui adempiere.
7. 03. Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Paolini, Potenti, Tateo.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7. 1
(Norme in materia di vigilanza nelle strutture socio assistenziali educative)

  1. Gli asili nido e le scuole dell'infanzia, pubblici e privati, le strutture socio-assistenziali per anziani, per disabili e per minori in situazione di disagio, convenzionate o non convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, nonché quelle gestite direttamente dalle aziende sanitarie locali a carattere residenziale e semiresidenziale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si dotano di un sistema di telecamere a circuito chiuso, al fine di garantire la sicurezza degli ospiti delle medesime strutture.
  2. Con decreto del Ministro dell'interno da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di gestione e funzionamento degli strumenti di video-sorveglianza di cui al comma 1.
  3. Al fine di assicurare la più ampia tutela a favore dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, finalizzato all'erogazione a favore di ciascun comune delle risorse finanziarie occorrenti per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso ogni aula di ciascuna scuola nonché per l'acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini per un periodo temporale adeguato.
  4. Al fine di assicurare la più ampia tutela a favore delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, finalizzato all'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso ogni struttura di cui al presente comma nonché per l'acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini per un periodo temporale adeguato.
  5. Con apposito provvedimento normativo, nei limiti delle risorse di cui ai commi 3 e 4, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.
  6. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, si provvede, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativa alla quota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.
7. 04. Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Paolini, Potenti, Tateo.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7.1.
(Norme in materia di vigilanza nelle strutture socio assistenziali educative)

  1. Gli asili nido e le scuole dell'infanzia, pubblici e privati, le strutture socio-assistenziali per anziani, per disabili e per minori in situazione di disagio, convenzionate o non convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, nonché quelle gestite direttamente dalle aziende sanitarie locali a carattere residenziale e semiresidenziale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si dotano di un sistema di telecamere a circuito chiuso, al fine di garantire la sicurezza degli ospiti delle medesime strutture.
  2. Con decreto del Ministro dell'interno da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di gestione e funzionamento degli strumenti di video-sorveglianza di cui al comma 1.
7. 05. Turri, Bisa, Cantalamessa, Marchetti, Paolini, Potenti, Tateo.

ART. 7-bis.
(Sistemi di protezione dei minori dai rischi del cyberspazio)

  Al comma 4, sostituire le parole: sessanta con la seguente: trenta.
7-bis. 1. Mollicone, Varchi, Maschio, Bellucci.