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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 3 giugno 2020

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 3 giugno 2020.

  Amitrano, Ascani, Azzolina, Benvenuto, Boccia, Bonafede, Claudio Borghi, Boschi, Brescia, Buffagni, Businarolo, Carbonaro, Carfagna, Castelli, Cirielli, Colletti, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, De Maria, De Micheli, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Fantuz, Ferraresi, Gregorio Fontana, Fraccaro, Franceschini, Frusone, Gallinella, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgis, Grande, Grimoldi, Gualtieri, Guerini, Invernizzi, Iovino, L'Abbate, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Mammì, Mauri, Molinari, Morani, Morassut, Morelli, Orrico, Palmisano, Parolo, Pastorino, Rampelli, Rizzo, Rosato, Ruocco, Saltamartini, Scalfarotto, Schullian, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora, Spadoni, Speranza, Tasso, Tateo, Tofalo, Tomasi, Traversi, Villarosa, Raffaele Volpi, Zoffili.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Amitrano, Ascani, Azzolina, Benvenuto, Boccia, Bonafede, Claudio Borghi, Boschi, Brescia, Buffagni, Businarolo, Carbonaro, Carfagna, Castelli, Cirielli, Colletti, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, Daga, De Micheli, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Fantuz, Ferraresi, Gregorio Fontana, Fraccaro, Franceschini, Frusone, Gallinella, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgis, Grande, Grimoldi, Gualtieri, Guerini, Invernizzi, Iovino, L'Abbate, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Mammì, Mauri, Molinari, Morani, Morassut, Morelli, Orrico, Palmisano, Parolo, Pastorino, Rampelli, Rizzo, Rosato, Ruocco, Saltamartini, Scalfarotto, Schullian, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora, Spadoni, Speranza, Tasso, Tateo, Tofalo, Tomasi, Trano, Traversi, Villarosa, Raffaele Volpi, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 28 maggio 2020 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:
   DEL BASSO DE CARO: «Delega al Governo per la riforma della giustizia tributaria» (2526).

  In data 29 maggio 2020 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   CARFAGNA ed altri: «Modifiche alla legge 11 agosto 2014, n. 125, in materia di sicurezza nella gestione degli interventi umanitari all'estero e di formazione del personale impiegato nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo in aree soggette a elevato rischio» (2528);
   BALDINI: «Disposizioni per la valorizzazione delle dimore natali di rilievo storico, politico, culturale e artistico nazionale nonché istituzione della Giornata nazionale dei luoghi di nascita» (2529);
   BALDINI: «Modifica all'articolo 544-ter del codice penale, concernente il maltrattamento di animali, e altre disposizioni in materia di tutela e di monitoraggio dei rischi per la salute degli animali da compagnia» (2530).

  Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di proposte di inchiesta parlamentare.

  In data 28 maggio 2020 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di inchiesta parlamentare d'iniziativa dei deputati:
   FORMENTINI ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dello scoppio della pandemia di SARS-CoV-2 e sulla congruità delle misure adottate dagli Stati e dall'Organizzazione mondiale della sanità per evitarne la propagazione nel mondo» (Doc. XXII, n. 42).

  Sarà stampata e distribuita.

Trasmissione dal Senato.

  In data 28 maggio 2020 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti progetti di legge:
   S. 1774. – «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato» (approvato dal Senato) (2525);
   S. 1795. – Senatori BERNINI ed altri: «Istituzione della Giornata dei camici bianchi» (approvata dalla 1a Commissione permanente del Senato) (2527).

  Saranno stampati e distribuiti.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
   I Commissione (Affari costituzionali):
  PEZZOPANE: «Delega al Governo per l'istituzione del servizio civile universale obbligatorio» (2472) Parere delle Commissioni IV, V, XI, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
   III Commissione (affari Esteri):
  S. 1079. – «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Mongolia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 3 maggio 2016» (approvato dal Senato) (2521) Parere delle Commissioni I, II, IV, V e X;
  S. 1239. – «Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Strasburgo il 18 dicembre 1997; b) Protocollo di emendamento al Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Strasburgo il 22 novembre 2017» (approvato dal Senato) (2522) Parere delle Commissioni I, II e V;
  S. 1084. – «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 10 novembre 2016 e a Montevideo il 14 dicembre 2016» (approvato dal Senato) (2523) Parere delle Commissioni I, II, IV, V e X.
   VI Commissione (Finanze):
  PAROLO ed altri: «Agevolazione tributaria relativa all'applicazione dell'imposta municipale propria per gli immobili sui quali sono eseguiti interventi di recupero, di riqualificazione energetica o di riduzione del rischio sismico» (2481) Parere delle Commissioni I, V, VIII e X;
  NOJA: «Modifica all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per carichi di famiglia relativi a figli il cui reddito sia costituito da borse di studio, assegni, premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale volti all'inserimento lavorativo delle persone con disabilità» (2486) Parere delle Commissioni I, V, VII e XII.
   VIII Commissione (Ambiente):
  GELMINI ed altri: «Istituzione della legge annuale sulle grandi opere e disposizioni concernenti la semplificazione delle procedure per l'approvazione dei progetti e la nomina di commissari straordinari per la loro realizzazione» (2459) Parere delle Commissioni I, II, V, IX, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
   XII Commissione (Affari sociali):
  MOLINARI ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'operato del Governo e sulle misure da esso adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» (2497) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

  La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia della seguente sentenza che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, è inviata alla sottoindicata Commissione competente per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnata alla stessa in sede primaria:
  in data 29 maggio 2020, Sentenza n. 102 del 6-29 maggio 2020 (Doc. VII, n. 459),
   con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 574-bis, terzo comma, del codice penale, nella parte in cui prevede che la condanna pronunciata contro il genitore per il delitto di sottrazione e mantenimento di minore all'estero ai danni del figlio minore comporta la sospensione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, anziché la possibilità per il giudice di disporre la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale;
    dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 34 codice penale, sollevate, in riferimento agli articoli 2, 3, 27, terzo comma, 30 e 31 della Costituzione, nonché all'articolo 10 della Costituzione, in relazione alla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176, dalla Corte di cassazione, sezione sesta penale;
    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 574-bis codice penale, sollevata, in riferimento all'articolo 10 della Costituzione, in relazione alla Convenzione sui diritti del fanciullo, dalla Corte di cassazione, sezione sesta penale:
   alla II Commissione (Giustizia).

  La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria la seguente sentenza che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, è inviata alla sottoindicata Commissione competente per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):
  sentenza n. 103 del 22 aprile-29 maggio 2020 (Doc. VII, n. 460),
   con la quale:
    dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 44, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 11 luglio 2018, n. 10 (Modifiche di leggi provinciali in materia di ordinamento degli uffici e personale, istruzione, formazione professionale, sport, cultura, enti locali, servizi pubblici, tutela del paesaggio e dell'ambiente, energia, utilizzazione di acque pubbliche, caccia e pesca, protezione antincendi e civile, urbanistica, igiene e sanità, politiche sociali, famiglia, edilizia scolastica, trasporti, edilizia abitativa agevolata, lavoro, economia, cave e torbiere, entrate, commercio, turismo e industria alberghiera, rifugi alpini, artigianato, finanze e ricerca), sollevate, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, in relazione agli articoli 30 e 164, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), e in riferimento all'articolo 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli articoli 3, 30 e 41 della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, nonché agli articoli 49, 56 e 106 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa, sezione autonoma di Bolzano;
    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 45 della legge prov. Bolzano n. 10 del 2018, sollevata, in riferimento all'articolo 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli articoli 49, 56 e 106 TFUE, dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa, sezione autonoma di Bolzano;
    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 45 della legge prov. Bolzano n. 10 del 2018 sollevate, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, in relazione agli articoli 30 e 164, comma 2, cod. contratti pubblici, e in riferimento all'articolo 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli articoli 3, 30 e 41 della direttiva 2014/23/UE, dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa, sezione autonoma di Bolzano:
   alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissione dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 29 maggio 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio al fine di fornire assistenza finanziaria agli Stati membri e ai Paesi che stanno negoziando la loro adesione all'Unione colpiti da una grave emergenza di sanità pubblica (COM(2020) 114 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti.

  Questa relazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 29 maggio 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, un documento concernente la posizione del Governo nell'ambito della procedura di consultazione pubblica avviata dalla Commissione europea sul Patto europeo per il clima nell'ambito del Green Deal europeo.

  Questo documento è trasmesso alla VIII Commissione (Ambiente) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dall'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 28 maggio 2020, ha trasmesso la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Programma di lavoro adattato 2020 della Commissione (COM(2020) 440 final), corredata dai relativi allegati (COM(2020) 440 final – Annexes 1 to 2), che è assegnata, per l'esame generale, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) e, per le parti di rispettiva competenza, a tutte le altre Commissioni permanenti nonché al Comitato per la legislazione.

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 28 e 29 maggio e 2 giugno 2020, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2019/833 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (COM(2020) 215 final), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Recupero e confisca dei beni: garantire che «il crimine non paghi» (COM(2020) 217 final), corredata dal relativo allegato (COM(2020) 217 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla II Commissione (Giustizia);
   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel Consiglio dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale per quanto riguarda la prevista adozione dell'emendamento 91 dell'annesso 10, volume III, e la notifica della differenza rispetto alla data di applicazione dell'emendamento 13 dell'annesso 14, volume I, dell'emendamento 40C dell'annesso 6, dell'emendamento 77B dell'annesso 3 e dell'emendamento 39 dell'annesso 15 (COM(2020) 218 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile (COM(2020) 220 final), che è assegnata in sede primaria alla VIII Commissione (Ambiente);
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda l'introduzione di misure specifiche volte ad affrontare la crisi dovuta alla Covid-19 (COM(2020) 223 final), che è assegnata in sede primaria alla XII Commissione (Affari sociali);
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma InvestEU (COM(2020) 403 final), corredata dai relativi allegati (da COM(2020) 403 final – Annex 1 a COM(2020) 403 final – Annex 5), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 per quanto riguarda la creazione di uno strumento di sostegno alla solvibilità (COM(2020) 404 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite VI (Finanze) e X (Attività produttive);
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di un programma d'azione dell'Unione in materia di salute per il periodo 2021-2027 e che abroga il regolamento (UE) n. 282/2014 («programma “UE per la salute”») (EU4Health) (COM(2020) 405 final), corredata dai relativi allegati (COM(2020) 405 final – Annexes 1 to 2), che è assegnata in sede primaria alla XII Commissione (Affari sociali);
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/1601 che istituisce il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD), la garanzia dell'EFSD e il Fondo di garanzia dell'EFSD (COM(2020) 407 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un dispositivo per la ripresa e la resilienza (COM(2020) 408 final), corredata dai relativi allegati (COM(2020) 408 final – Annexes 1 to 3), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite V (Bilancio) e XIV (Politiche dell’Unione europea);
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento di sostegno tecnico (COM(2020) 409 final), corredata dal relativo allegato (COM(2020) 409 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);
   Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa a sostegno dell'economia dopo la pandemia di Covid-19 (COM(2020) 441 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Il bilancio dell'UE come motore del piano per la ripresa europea (COM(2020) 442 final), corredata dal relativo allegato (COM(2020) 442 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);
   Proposta modificata di regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (COM(2020) 443 final), corredata dal relativo allegato (COM(2020) 443 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite V (Bilancio) e XIV (Politiche dell'Unione europea);
   Proposta modificata di accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (COM(2020) 444 final), che è assegnata in sede primaria alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
   Proposta modificata di decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (COM(2020) 445 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite V (Bilancio) e XIV (Politiche dell'Unione europea). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 29 maggio 2020;
   Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (COM(2020) 446 final), corredata dal relativo allegato (COM(2020) 446 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);
   Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo Plus (FSE+) (COM(2020) 447 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite XI (Lavoro) e XII (Affari sociali);
   Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione (COM(2020) 452 final), corredata dal relativo allegato (COM(2020) 452 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Il momento dell'Europa: riparare i danni e preparare il futuro per la prossima generazione (COM(2020) 456 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);
   Proposta modificata di: regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione – e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione; decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione del programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2020) 459 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 2 giugno 2020;
   Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo per una transizione giusta (COM(2020) 460 final), corredata dal relativo allegato (COM(2020) 460 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite V (Bilancio) e VIII (Ambiente);
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modi fica il regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo all'aiuto umanitario (COM(2020) 461 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 28 maggio 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Nell'ambito dei predetti atti, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sulla comunicazione della Commissione – Nota di orientamento relativa all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica – Parte seconda – Diritti dei cittadini (C(2020) 2939), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).

  Con la predetta comunicazione, il Governo ha inoltre richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:

  Proposta di decisione del Consiglio riguardante la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea in sede di Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO) relativa alla notifica della partecipazione volontaria al regime di compensazione e riduzione delle emissioni di carbonio del trasporto aereo internazionale (CORSIA) a decorrere dal 1o gennaio 2021 e all'opzione scelta per il calcolo degli obblighi di compensazione degli operatori aerei nel periodo 2021-2023 (COM(2020) 194 final);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'esperienza maturata dagli Stati membri nell'attuazione degli obiettivi nazionali stabiliti nei loro piani d'azione nazionali e sui progressi dell'attuazione della direttiva 2009/128/CE sull'utilizzo sostenibile dei pesticidi (COM(2020) 204 final);
   Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2019/1838 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca, per il 2020, nel Mar Baltico e il regolamento (UE) 2020/123 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca, per il 2020, nelle acque dell'Unione e in acque non dell'Unione (COM(2020) 205 final);
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse per la dotazione specifica per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (COM(2020) 206 final);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'uso di forme di espressione e presentazione supplementari della dichiarazione nutrizionale (COM(2020) 207 final);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Valutazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e del regolamento (CE) n. 396/2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari (COM(2020) 208 final);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione annuale sull'attuazione dell'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario nel 2019 (COM(2020) 209 final);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Una strategia «Dal produttore al consumatore» per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente (COM(2020) 381 final);
   Relazione della Commissione – Italia – Relazione preparata a norma dell'articolo 126, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (COM(2020) 535 final).

Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo.

  Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, con lettera in data 27 maggio 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo alle modalità di erogazione, per le annualità 2018 – 2021, delle risorse del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano (176).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 23 giugno 2020.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

  Nell’Allegato A ai resoconti della seduta del 6 maggio 2020, a pagina 7, seconda colonna, alla ventisettesima riga, deve leggersi: «relativi» e non: «relative» e, alla trentunesima riga, deve leggersi: «volti» e non: «volte», come stampato.

  Nell’Allegato A ai resoconti della seduta del 19 maggio 2020, a pagina 8, seconda colonna, alle righe ventisettesima e ventottesima, le parole: «Ministero per i beni e le attività culturali» si intendono sostituite dalle seguenti: «Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo».

DISEGNO DI LEGGE: S. 1774 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 8 APRILE 2020, N. 22, RECANTE MISURE URGENTI SULLA REGOLARE CONCLUSIONE E L'ORDINATO AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO E SULLO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI STATO (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2525)

A.C. 2525 – Questioni pregiudiziali

QUESTIONI PREGIUDIZIALI

   La Camera,
   premesso che:
    l'emergenza sanitaria determinata dall'arrivo in Italia dell'epidemia da COVID-19 ha – di fatto – saltare tutto l'impianto costituzionale del nostro Paese nella parte essenziale riguardante proprio i diritti e le libertà fondamentali costituzionalmente garantiti;
    il diritto all'insegnamento e il diritto all'istruzione di cui agli articoli 33 e 34 della Costituzione, in nome della suprema tutela della salute pubblica, sono stati fortemente compressi con una didattica a distanza improvvisata nell'arco di una settimana e che è poi diventata l'unico strumento per consentire la conclusione dell'anno scolastico e, molto probabilmente, anche l'avvio dell'anno scolastico 2020/2021;
    addirittura, in taluni casi, i predetti diritti sono stati interamente violati, stante l'impossibilità, per gli studenti meno abbienti, di seguire le lezioni e-learning per mancanza di strumenti digitali (pc e tablet) ed il tardivo intervento del Governo con il presente decreto-legge, datato 8 aprile, a fronte del Lockdown, e della conseguente chiusura delle scuole, datata invece 5 marzo, rinvenendo in ciò una palese violazione dell'articolo 34, comma 3, della Costituzione;
    il presente decreto-legge, che arriva all'esame della Camera con le modifiche introdotte al Senato, si colloca, dunque, all'interno del già dubbioso e oltremisura critico quadro costituzionale con il quale il Governo sta gestendo l'emergenza sanitaria, ricorrendo ad un utilizzo smisurato della decretazione d'urgenza e dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri;
    proprio con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 marzo 2020, fonte normativa secondaria di natura regolamentare, è stata disposta la sospensione di tutti i servizi educativi per l'infanzia e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le università e le Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, sospensione poi puntualmente prorogata in tutti i successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri;
    il presente decreto-legge, intervenuto – si ricorda – solo l'8 aprile scorso, definisce soltanto in parte la cornice generale della disciplina speciale, per l'anno scolastico 2019/2020, per la valutazione finale degli studenti per tutti gli ordini e gradi di scuola, nonché per l'ammissione degli studenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado alla classe successiva, per l'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti dei medesimi studenti e per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo (esami di terza media) e del secondo ciclo (esami di maturità) di istruzione, demandando l'adozione delle specifiche misure a ordinanze del Ministro dell'istruzione;
    alle ordinanze del Ministro dell'istruzione si demanda, infatti, anche l'adozione delle misure per l'avvio dell'anno scolastico 2020/2021, in deroga alla legislazione vigente (articolo 74 del decreto legislativo n. 297 del 1994) che già prevede che l'anno scolastico abbia inizio il 1o settembre e si concluda il 31 agosto e che spetta al Ministro dell'istruzione fissare, con ordinanze, il termine delle lezioni, le scadenze per le valutazioni periodiche e le date delle festività, mentre spetta alle Regioni la definizione del calendario scolastico ai sensi dell'articolo 138, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 112 del 1998;
    a tal proposito resta l'indeterminatezza normativa, foriera di potenziali conflitti di attribuzione tra lo Stato e le Regioni, qualora l'ordinanza del Ministro dell'istruzione, adottata d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, potrà sostituire, per l'anno scolastico 2020/2021, le singole deliberazioni regionali in merito al calendario scolastico;
    si considera, peraltro, di estrema gravità l'incertezza nella quale il Governo ha lasciato le famiglie, indicando nel testo la ripresa delle lezioni in presenza il 18 maggio, soluzione assolutamente impossibile e confermata anche dai fatti, considerato il decreto-legge ancora in fase di conversione al 1o giugno, indice dello stato di assoluta improvvisazione che ha caratterizzato l'operato del Governo nel suo insieme fin dall'inizio dell'emergenza;
    nel provvedimento in esame si ravvisano, inoltre, problemi di legittimità costituzionale, in primo luogo riconducibili ai requisiti di straordinaria necessità ed urgenza richiesti dall'articolo 77 della Costituzione, con riguardo a tutte le misure sul concorso straordinario per il reclutamento di docenti della scuola secondaria, introdotte in Senato a seguito della lunga mediazione politica tra le forze che compongono la maggioranza di Governo;
    la procedura straordinaria dettata dai commi da 01 a 07 dell'articolo 2, infatti, prevede un lungo iter che si svolgerà nel corso dell'anno scolastico 2020/2021 e i vincitori saranno immessi in ruolo solo a partire dall'anno scolastico 2021/2022: la prova scritta sarà articolata in quesiti a risposta aperta, non più a risposta multipla, mentre la disciplina della prova orale e le modalità di acquisizione da parte dei vincitori dei crediti formativi universitari o accademici (CFU/CFA) richiesti per l'accesso all'insegnamento nella scuola secondaria dovrà essere definita con un decreto ministeriale di natura non regolamentare, e non più con un regolamento;
    tale decreto-legge, quindi, non risolve il problema strutturale della carenza cronica di insegnanti del sistema scolastico italiano, che così non avvierà certamente in maniera ordinata l'anno scolastico 2020/2021, sommando difficoltà ad altre difficoltà imposte dal Comitato tecnico-scientifico nel protocollo per la riapertura delle scuole a settembre, non contribuendo di certo alla risoluzione del problema delle cosiddette classi pollaio, determinate anche dalla mancanza di insegnanti;
    al concorso straordinario, peraltro, non possono partecipare gli insegnanti delle scuole paritarie ed è incomprensibile che tale settore educativo che conta 900.000 bambini iscritti, che dà lavoro a 180.000 persone tra personale docente e personale amministrativo, non venga tenuto in considerazione, ravvisando anche dubbi di costituzionalità con riguardo al principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione ed al riconoscimento delle scuole paritarie di cui all'articolo 33 della Costituzione;
    la soluzione più opportuna per un avvio ordinato dell'anno scolastico, nel pieno di un'emergenza sanitaria che richiede il distanziamento sociale come principale misura di prevenzione, sarebbe stata la stabilizzazione del personale precario della scuola, individuando un criterio di anzianità di servizio, che avrebbe evitato ai concorsisti di spostarsi dalle regioni di provenienza e avrebbe consentito di coprire tutti i posti vacanti già dall'anno scolastico 2020/2021 e, invece, il prossimo anno scolastico la scuola italiana avrà 30 mila precari in più a seguito dei pensionamenti, che porteranno il totale dei supplenti a 200 mila unità;
    con riguardo all'omogeneità del contenuto dei decreti-legge, più volte richiamato dalla giurisprudenza costituzionale, si richiama l'articolo 5 che disciplina la sospensione dei concorsi e degli esami di abilitazione previste dagli ordinamenti delle professioni regolamentate sottoposte alla vigilanza del Ministero della giustizia, che sono materia estranea ad un decreto-legge sulla scuola,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge 2525.
N. 1. Belotti, Molinari, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Andreuzza, Badole, Bazzaro, Bellachioma, Benvenuto, Bianchi, Billi, Binelli, Bisa, Bitonci, Boldi, Boniardi, Bordonali, Claudio Borghi, Bubisutti, Caffaratto, Cantalamessa, Caparvi, Capitanio, Castiello, Vanessa Cattoi, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cestari, Coin, Colla, Comaroli, Comencini, Covolo, Andrea Crippa, Dara, De Angelis, De Martini, D'Eramo, Di Muro, Di San Martino Lorenzato Di Ivrea, Donina, Durigon, Fantuz, Ferrari, Lorenzo Fontana, Formentini, Foscolo, Frassini, Galli, Garavaglia, Gastaldi, Gava, Gerardi, Giaccone, Giacometti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gobbato, Golinelli, Grimoldi, Guidesi, Gusmeroli, Iezzi, Invernizzi, Lazzarini, Legnaioli, Liuni, Locatelli, Lolini, Eva Lorenzoni, Loss, Lucchini, Maccanti, Maggioni, Manzato, Marchetti, Maturi, Minardo, Molteni, Morelli, Morrone, Moschioni, Murelli, Alessandro Pagano, Panizzut, Paolini, Parolo, Patassini, Paternoster, Pettazzi, Piastra, Picchi, Piccolo, Potenti, Pretto, Raffaelli, Ribolla, Rixi, Saltamartini, Stefani, Sutto, Tarantino, Tateo, Tiramani, Toccalini, Tomasi, Tombolato, Tonelli, Turri, Valbusa, Vallotto, Vinci, Viviani, Raffaele Volpi, Zicchieri, Ziello, Zoffili, Zordan.

   La Camera,
   premesso che:
    le norme contenute nel presente decreto disciplinano tutte le complesse operazioni relative alla conclusione dell'anno scolastico 2019/2020 tenendo conto della situazione determinatasi a seguito dell'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del COVID-19 e alla conseguente adozione di misure restrittive che hanno comportato la chiusura degli istituti scolastici e la sospensione della didattica svolta in presenza, al fine di rispettare le misure di distanziamento fisico e sociale a tutela della salute pubblica;
    in relazione all'andamento alla diffusione del contagio il decreto ha individuato nella data del 18 maggio lo spartiacque per assumere decisioni alternative tra loro in merito alla possibile ripresa della didattica in presenza e alle modalità di svolgimento delle prove conclusive del primo e del secondo ciclo di istruzione;
    le ordinanze in materia previste dal decreto sono state emanate dal Ministro in data antecedente alla suddetta data del 18 maggio, in assenza di un reale confronto in ambito parlamentare in linea con tutta la gestione dell'emergenza che si è svolta lontano dalle aule parlamentari in assenza di dialogo istituzionale;
    la chiusura delle scuole e l'adozione della didattica a distanza, per quanto assunta in ottica emergenziale, ha compresso oltre i limiti l'esercizio di un diritto fondamentale sancito dalla Costituzione quale il diritto allo studio in quanto, non essendo riuscita a raggiungere una rilevante quota di alunni e di studenti, ha di fatto escluso da tale diritto una oltre modo rilevante fascia di popolazione studentesca senza che si sia intervenuti strutturalmente sulle carenze del sistema;
    il decreto, in relazione allo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione, nel prevedere una specifica disciplina per i candidati privatisti o provenienti da percorsi di istruzione parentale, ai quali l'ordinamento riconosce il diritto, in presenza di specifiche condizioni e dopo il superamento di una prova preliminare, di sostenere l'esame davanti alle commissioni d'esame cui risultano assegnati, interviene inoltre a operare una discriminazione nei confronti di detti candidati lesivo del diritto di uguaglianza;
    il provvedimento reca norme in materia di avvio dell'anno scolastico 2020/2021 demandando, anche in questo caso e nonostante i tempi rendano possibili un confronto di respiro ampio tra istituzioni dello Stato, a ordinanze ministeriali l'adozione delle relative misure operative;
    con modifiche apportate in sede di esame al Senato il decreto-legge interviene a disciplinare le modalità di svolgimento delle prove concorsuali di cui all'articolo 1, comma 9, lettera a) del decreto-legge n. 126 del 2020, convertito con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, bandita con decreto dipartimentale del Ministero dell'istruzione n. 510 del 23 aprile 2020, introducendo nel provvedimento une norma che si sottraggono al requisito della necessità ed urgenza;
    il provvedimento detta disposizioni in merito alla sospensione delle prove concorsuali per l'accesso al pubblico impiego che tuttavia non risultano richiamate dal titolo del provvedimento;
    l'articolo 117, secondo comma, lettera n) della Costituzione affida alla competenza esclusiva dello Stato la disciplina delle norme generali sull'istruzione, e tuttavia, l'articolo 2, comma 1 del provvedimento in esame demanda ad una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione di disciplinare, derogando a disposizioni vigenti, l'inizio delle lezioni per l'anno scolastico 2020/2021, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, anche tenendo conto dell'eventuale necessità di recupero degli apprendimenti nell'ambito dell'attività didattica ordinaria;
    l'articolo 74 del decreto legislativo n. 297 del 1994 disciplina la durata dell'anno scolastico e prevede che questo abbia inizio il 1o settembre e si concluda il 31; sempre in base al richiamato articolo 74, spetta ad ordinanze del Ministro dell'istruzione stabilire il termine delle lezioni, le scadenze per le valutazioni periodiche e le date delle festività; ai sensi dell'articolo 138, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 112 del 1998 alle regioni è invece demandata la definizione, entro questa cornice, del calendario scolastico;
    a tal riguardo, non è stato chiarito se l'ordinanza del Ministro dell'istruzione, adottata d'intesa con la Conferenza Stato-regioni potrà sostituire, per l'anno scolastico 2020/2021, le singole deliberazioni regionali in merito al calendario scolastico, per quel che concerne la data di avvio delle lezioni;
    diversamente, tale disposizione può generare incertezza normativa alimentando potenziali conflitti di attribuzione tra lo Stato e le Regioni;
    se dal punto di vista formale i tempi per la conversione del decreto sono ad oggi regolari, dal punto di vista sostanziale giova sottolineare la compressione del diritto della Camera dei deputati ad esaminare il provvedimento con tempi congrui allo svolgimento di un esame approfondito e attento, anche alla luce delle numerose modifiche introdotte nel corso dell'esame del Senato, considerato che sul provvedimento è stata votata al Senato la fiducia nel pomeriggio del 28 maggio scorso mentre, contemporaneamente, veniva individuata nella mattina successiva la data di scadenza per la presentazione degli emendamenti in commissione e nell'Aula della Camera si comunicava il differimento dell'esame del provvedimento al 3 giugno sottoponendo, di fatto, al vaglio di un solo ramo del Parlamento il decreto e stabilizzando una prassi consolidata da questo Governo che vede l'adozione di un iter largo in una delle due camere e l'assoluta compressione dei tempi e della discussione nell'altra;
    pur consentita dai regolamenti, tale consuetudine, oltre a privare il parlamentare della legittima attività emendativa, rischia di diventare alquanto pericolosa dal punto di vista procedimentale;
    in tale quadro sono quindi emerse rilevanti perplessità in merito al profilo della legittimità costituzionale del provvedimento in esame nonché in merito ad una attività legislativa, proposta dal Governo, in spregio alle prerogative delle Camere sulla funzione legislativa sancita dall'articolo 70 della Costituzione,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2525.
N. 2. Aprea, Gelmini, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Siracusano.

   La Camera,
   premesso che:
    le norme presenti nel decreto-legge in esame, disciplinano tutte le operazioni relative alla chiusura dell'anno scolastico 2019/2020 e all'avvio dell'anno scolastico 2020/2021. Questa non era né la sede né il testo per modificare le prove del concorso straordinario che non prevede più i quiz ma le risposte aperte;
    non può non considerarsi che il CSI aveva dato parere contrario al provvedimento e che in questo modo è stata compressa la sua attività consultiva fino ad annullarne la sua operatività, visto che lo stesso aveva anche evidenziato limiti e criticità a tutte le procedure di cui ai decreti del Ministero dell'istruzione n. 510 e n. 497 del 23 aprile 2020;
    le richieste di modifica del CSI, infatti, sono basate su possibili storture o contraddizioni presenti nei testi proposti: non tenere conto di quelle indicazioni, potrebbe quindi mettere a repentaglio il proseguo delle procedure selettive, poiché eventuali ricorsi, mossi anche dai singoli lavoratori, si baserebbero proprio su tali argomentazioni non prese in considerazione;
    a queste criticità, se ne aggiunge una ben più sostanziale, conseguente alla drammatica situazione emergenziale dovuta all'epidemia da «COVID-19», proprio a causa di queste grosse difficoltà, si dovrebbe garantire alle scuole di operare a pieno regime fin dal primo giorno del prossimo anno scolastico. Per questa ragione, servono procedure concorsuali più semplici e protocolli certi;
    inoltre si è determinata una situazione generale di disorientamento per le famiglie in quanto il Decreto inizialmente indicava la data del 18 maggio come apertura scuole pur sapendo che sarebbe stata impossibile;
    si è determinata inoltre anche un'incertezza normativa che potrebbe provocare conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni nel caso l'ordinanza ministeriale possa sostituire per l'anno 2020/2021 le singole deliberazioni regionali inerenti al calendario scolastico;
    il fatto che il decreto, emanato in data 8 aprile, sia stato inspiegabilmente all'attenzione del Senato per così tanto tempo, determinerà la compressione dei tempi di discussione alla Camera, tanto che lo stesso testo veniva inviato alla Camera alle ore 23 circa di giovedì 28 maggio con termine per la presentazione degli emendamenti in Commissione stabilito alle ore 13 di venerdì 29 maggio, impedendo ai deputati la possibilità di un accurato approfondimento ed esame del testo;
    inoltre tutte le proposte avanzate dal gruppo Fratelli d'Italia sono state respinte in Commissione senza alcun approfondimento nel merito,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2525.
N. 3. Lollobrigida, Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Rampelli.

A.C. 2525 – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

A.C. 2525 – Parere del Comitato per la legislazione

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

  Il Comitato per la legislazione,
   esaminato il disegno di legge n. 2525 e rilevato che:
  sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:
   il provvedimento, originariamente composto da 9 articoli, per un totale di 27 commi, risulta incrementato, a seguito dell'esame al Senato, a 16 articoli, per un totale di 64 commi; esso appare riconducibile, sulla base del preambolo, a tre distinti ambiti di intervento, con riferimento a ciascuno dei quali si pone l'esigenza di fronteggiare le conseguenze dell'epidemia in corso: il sistema scolastico, con la finalità di garantire la regolare conclusione dell'anno scolastico 2019/2020 e il regolare avvio di quello 2020/2021; lo svolgimento degli esami di abilitazione delle professioni; le attività formative delle Università; andrebbe approfondita la coerenza con questi ambiti di intervento del comma 2-bis dell'articolo 1, che prevede un'innovazione di carattere strutturale e cioè la sostituzione, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, per le valutazioni finali della scuola primaria, del voto numerico con il giudizio descrittivo; oggetto di approfondimento potrebbero essere anche l'articolo 4, che dispone in materia di svolgimento delle prove concorsuali per l'accesso alla pubblica amministrazione; l'articolo 3, comma 2-ter, che modifica a regime i termini per l'espressione del parere, ove previsto, del Consiglio superiore della pubblica istruzione; l'articolo 7-quinquies che dispone a regime in materia di organizzazione della Scuola superiore meridionale;
   per quanto attiene al requisito dell'immediata applicazione delle misure contenute nei decreti-legge, di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 16 articoli, 6 prevedono provvedimenti attuativi (dei 64 commi, 12); nel complesso sono previsti 12 provvedimenti attuativi: 8 decreti ministeriali e 4 atti di altra natura (ordinanze e decreti dipartimentali);

  sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:
   ai fini di una maggiore chiarezza, sarebbe risultato opportuno, nel corso dell'iter di conversione, riformulare l'articolo 1, che ancora reca una disciplina per l'ipotesi, ormai non verificatasi, di un ritorno alla didattica in presenza entro il 18 maggio 2020;
   al comma 2-bis dell'articolo 1 andrebbe chiarito se la sostituzione del voto numerico con il giudizio descrittivo nella scuola primaria si applicherà anche, come appare ragionevole, alle valutazioni periodiche in corso d'anno o solo a quelle finali, esplicitamente richiamate dalla norma; si segnala inoltre che sarebbe opportuno procedere, trattandosi di misura strutturale, con una novella e non con una disposizione derogatoria dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 62 del 2017;

  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
   l'articolo 2, comma 05, modifica l'articolo 1, comma 13, del decreto-legge n. 126 del 2019, prevedendo che la disciplina di alcune modalità di svolgimento della procedura straordinaria per titoli ed esami per docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado (modalità di acquisizione dei crediti formativi universitari o accademici, contenuti e svolgimento della prova orale che precede la valutazione del periodo di formazione iniziale e di prova) siano demandati non più ad un regolamento ministeriale, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, ma a un decreto del Ministro dell'istruzione avente natura non regolamentare, strumento costantemente censurato dal Comitato in coerenza con la sentenza n. 116 del 2006 della Corte costituzionale; nel caso specifico merita anche segnalare che, come ricordato anche dal presidente del Consiglio di Stato nella sua audizione di fronte al Comitato del 27 marzo 2019, “alla luce della giurisprudenza sia consultiva sia giurisdizionale del Consiglio di Stato, è da ritenere che un atto non sia regolamentare solo in presenza di certe caratteristiche procedurali e formali, in quanto esiste una sostanziale e intrinseca normatività di un atto anche sulla base di certi ulteriori indici che, proprio in applicazione della legge n. 400 del 1988, sono stati individuati dal Consiglio di Stato”; in quell'occasione con riferimento ai casi di esplicitazione del carattere non regolamentare di un decreto ministeriale, il presidente del Consiglio di Stato ha quindi affermato che “si tratta di pratiche elusive ed espedienti spesso inutili, perché qualora in sede giurisdizionale quell'atto venga impugnato sotto il profilo della violazione della procedura, il giudice amministrativo può sempre ritenere che quell'atto, formalmente non regolamentare, abbia comunque natura di regolamento e quindi annullarlo” e che “la qualificazione giuridica dell'atto spetta comunque al giudice, che addirittura può annullare l'atto se, ritenendolo regolamentare, non sia stato sottoposto al procedimento previsto per i regolamenti”; in tal senso, considerata la portata generale del provvedimento, l'adozione della procedura prevista per i regolamenti, con la previsione in particolare del parere del Consiglio di Stato, potrebbe rappresentare un elemento di maggiore tutela non solo per i destinatari delle misure ma anche per il Governo;
   l'articolo 3, comma 1, prevede che in deroga a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 233 del 1999, dalla data di entrata in vigore del decreto e “fino al perdurare della vigenza dello stato d'emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri di cui al 31 gennaio 2020”, il termine per l'espressione del parere, laddove previsto, del Consiglio superiore della pubblica istruzione sia ridotto a sette giorni (l'articolo 3 del decreto legislativo n. 233 del 1999 prevede invece un termine di 45 giorni che, su richiesta del Ministro dell'istruzione, può essere ridotto a 15; come già si è accennato, l'articolo 3, comma 2-ter del provvedimento in esame riduce a regime tali termini, rispettivamente, a 20 e 10 giorni); al riguardo si ricorda che la durata dello stato d'emergenza nazionale per la situazione epidemiologica, previsto, in base alla delibera del Consiglio dei ministri richiamata, fino al 31 luglio 2020, potrà essere prolungata con una nuova delibera del Consiglio dei ministri (al riguardo, l'articolo 24, comma 3, del codice della protezione civile prevede che “lo stato d'emergenza di rilievo nazionale non può superare i 12 mesi ed è prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi”); l'effetto dell'articolo 3 potrebbe quindi essere quello di consentire al Consiglio dei ministri di prolungare anche, insieme allo stato d'emergenza, una deroga ad una norma legislativa senza ricorrere alla fonte legislativa; appare pertanto preferibile, per coerenza con il sistema delle fonti, fissare un termine temporale certo per la prevista deroga, che potrebbe essere quello di attuale scadenza dello stato d'emergenza, il 31 luglio 2020, provvedendosi successivamente con autonoma norma legislativa, se necessario, a prolungare la deroga;
   l'articolo 7-ter, comma 1, consente, fino al 31 dicembre 2020, ai sindaci e ai presidenti delle province e delle città metropolitane, al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica, di operare con i poteri dei commissari straordinari, previsti per interventi infrastrutturali ritenuti prioritari, secondo la disciplina dell'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 32 del 2019, “ivi inclusa” la deroga a specifiche disposizioni del Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 50 del 2016); si rileva preliminarmente che la norma costituisce una deroga implicita a quanto disposto dall'articolo 11-bis della legge n. 400 del 1988 che in via generale prevede che i commissari straordinari siano nominati con decreto del Presidente della Repubblica; si segnala inoltre che la legge n. 56 del 2014 prevede la figura dei sindaci delle città metropolitane mentre non è prevista la figura dei presidenti di tali enti; ciò premesso, si valuti l'opportunità di un approfondimento con riferimento alla circostanza che sindaci e presidenti di provincia potranno operare, attraverso il richiamo all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 32 del 2019, con poteri che trovano limite, oltre che nel rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia (decreto legislativo n. 159 del 2011), nel rispetto dei “vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea”, espressione che non appare dotata di forte cogenza sul piano giuridico, come segnalato dal Comitato nel parere reso nella seduta dell'11 giugno 2019, sul disegno di legge C. 1898 di conversione del decreto-legge n. 32 del 2019; si valuti infine l'opportunità di approfondire l'effettiva necessità di indicare, al comma 1, lettera a), specifiche deroghe a singole disposizioni del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 50 del 2016), dopo aver attribuito, attraverso il richiamo all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 32 del 2019, il potere di derogare a tutte le disposizioni di legge in materia di contratti pubblici;
   il provvedimento, nel testo presentato al Senato, non risulta corredato né dall'analisi tecnico-normativa (ATN) né dall'analisi di impatto della regolamentazione (AIR); appare comunque evidente, in ragione dell'emergenza determinata dall'epidemia in corso, che il provvedimento possa rientrare tra quei provvedimenti “direttamente incidenti su interessi fondamentali in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato” per i quali l'articolo 6 del medesimo DPCM n. 169 del 2017 stabilisce l'esclusione dell'AIR;
  formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:
  sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:
   valuti la Commissione di merito l'opportunità di approfondire, per le ragioni esposte in premessa, la formulazione dell'articolo 1, comma 2-bis;

  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
   valuti la Commissione di merito l'opportunità di approfondire, per le ragioni esposte in premessa, l'articolo 2, comma 05, l'articolo 3, comma 1, e l'articolo 7-ter, comma 1;

  Il Comitato formula, altresì, la seguente raccomandazione:
   provveda il Legislatore ad avviare una riflessione sulla definizione di poteri e funzioni dei commissari straordinari anche prendendo in considerazione l'ipotesi, avanzata nella XVII Legislatura dalla Commissione parlamentare per la semplificazione nel documento conclusivo sull'indagine conoscitiva sulle semplificazioni possibili nel superamento delle emergenze, approvato il 24 febbraio 2016, di “codificare” in un testo legislativo tutte le disposizioni normative a cui i commissari straordinari in caso di emergenza possono derogare.

A.C. 2525 – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.

  1. Il decreto-legge legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Articolo 1.
(Misure urgenti per gli esami di Stato e la regolare valutazione dell'anno scolastico 2019/2020)

  1. Con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione possono essere adottate, per l'anno scolastico 2019/2020, specifiche misure sulla valutazione degli alunni e sullo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, nei casi e con i limiti indicati ai commi successivi.
  2. Le ordinanze di cui al comma 1 definiscono le strategie e le modalità dell'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti relativi all'anno scolastico 2019/2020 nel corso dell'anno scolastico successivo, a decorrere dal 1o di settembre 2020, quale attività didattica ordinaria. L'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti di cui al primo periodo tiene conto delle specifiche necessità degli alunni delle classi prime e intermedie di tutti i cicli di istruzione, avendo come riferimento il raggiungimento delle competenze di cui alle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, alle indicazioni nazionali per i licei e alle linee guida per gli istituti tecnici e professionali.
  3. Nel caso in cui l'attività didattica delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione riprenda in presenza entro il 18 maggio 2020 e sia consentito lo svolgimento di esami in presenza, le ordinanze di cui al comma 1 disciplinano:
   a) i requisiti di ammissione alla classe successiva per le scuole secondarie, tenuto conto del possibile recupero degli apprendimenti di cui al comma 2 e comunque del processo formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla base della programmazione svolta, in deroga agli articoli 5, comma 1, e 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e all'articolo 4, commi 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122;
   b) le prove dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, anche prevedendo l'eliminazione di una o più di esse e rimodulando le modalità di attribuzione del voto finale, con specifiche disposizioni per i candidati privatisti, salvaguardando l'omogeneità di svolgimento rispetto all'esame dei candidati interni, in deroga agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo n. 62 del 2017;
   c) le modalità di costituzione e di nomina delle commissioni, prevedendo la loro composizione con commissari esclusivamente appartenenti all'istituzione scolastica sede di esame, con presidente esterno per l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, in deroga all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo n. 62 del 2017;
   d) le prove dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, prevedendo anche la sostituzione della seconda prova a carattere nazionale con una prova predisposta dalla singola commissione di esame affinché detta prova sia aderente alle attività didattiche effettivamente svolte nel corso dell'anno scolastico sulle specifiche discipline di indirizzo, sulla base di criteri del Ministero dell'istruzione che ne assicurino uniformità, in deroga agli articoli 17 e 18 del decreto legislativo n. 62 del 2017.

  4. Nel caso in cui l'attività didattica in presenza delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione non riprenda entro il 18 maggio 2020 ovvero per ragioni sanitarie non possano svolgersi esami in presenza, oltre alle misure di cui al comma 3, in quanto compatibili, le ordinanze di cui al comma 1 disciplinano:
   a) le modalità, anche telematiche, della valutazione finale degli alunni, ivi compresi gli scrutini finali, in deroga all'articolo 2 del decreto legislativo n. 62 del 2017 e all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2009;
   b) la sostituzione dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione con la valutazione finale da parte del consiglio di classe che tiene conto altresì di un elaborato del candidato, come definito dalla stessa ordinanza, nonché le modalità e i criteri per l'attribuzione del voto finale, con specifiche disposizioni per i candidati privatisti, salvaguardando l'omogeneità di svolgimento rispetto all'esame dei candidati interni, in deroga agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo n. 62 del 2017;
   c) l'eliminazione delle prove scritte e la sostituzione con un unico colloquio, articolandone contenuti, modalità anche telematiche e punteggio per garantire la completezza e la congruità della valutazione, e dettando specifiche previsioni per i candidati esterni, per l'esame di stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, in deroga agli articoli 17 e 18 del decreto legislativo n. 62 del 2017;
   d) la revisione, nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, dei criteri di attribuzione dell'eccellenza e del relativo premio, anche in deroga all'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, al fine di tutelare la piena valorizzazione dell'eccellenza tenendo conto delle misure adottate ai sensi del comma 3.

  5. I provvedimenti di cui al presente articolo prevedono specifiche modalità per l'adattamento agli studenti con disabilità e disturbi specifici di apprendimento, nonché con altri bisogni educativi speciali.
  6. In ogni caso, limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, ai fini dell'ammissione dei candidati agli esami di Stato, si prescinde dal possesso dei requisiti di cui agli articoli 5, comma 1, 6, 7, comma 4, 10, comma 6, 13, comma 2, e 14, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 62 del 2017. Fermo restando quanto stabilito nel primo periodo, nello scrutinio finale e nell'integrazione del punteggio di cui all'articolo 18, comma 5, del citato decreto legislativo, anche in deroga ai requisiti ivi previsti, si tiene conto del processo formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla base della programmazione svolta. Le esperienze maturate nei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento costituiscono comunque parte del colloquio di cui all'articolo 17, comma 9, del decreto legislativo n. 62 del 2017.
  7. I candidati esterni svolgono in presenza gli esami preliminari di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 62 del 2017 al termine dell'emergenza epidemiologica e sostengono l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo nel corso della sessione straordinaria di cui all'articolo 17, comma 11, del citato decreto legislativo. La configurazione dell'esame di Stato per i candidati esterni corrisponde a quella prevista per i candidati interni dalle ordinanze di cui al comma 1.
  8. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministro dell'istruzione, può emanare specifiche disposizioni, con proprio decreto, per adattare l'applicazione delle ordinanze di cui al presente articolo alle specificità del sistema della formazione italiana nel mondo di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, anche avuto riguardo all'evoluzione della pandemia nei diversi Paesi esteri in cui operano le istituzioni scolastiche ad esso afferenti.
  9. I provvedimenti di cui al presente articolo devono garantire l'assenza di nuovi o maggiori oneri per il primo ciclo di istruzione e, per il secondo ciclo, il limite di spesa di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, come integrato dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, e ridotto dall'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al termine degli esami di Stato, è riscontrata l'entità dei risparmi realizzati a valere sul predetto limite di spesa. I predetti risparmi sono versati alle entrate dello Stato per essere successivamente riassegnati al fondo per il funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 26 dicembre 2006, n. 296, nel rispetto del saldo dell'indebitamento netto. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 2.
(Misure urgenti per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021)

  1. Con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione, per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021, sono adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte:
   a) alla definizione della data di inizio delle lezioni per l'anno scolastico 2020/2021, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, anche tenendo conto dell'eventuale necessità di recupero degli apprendimenti quale ordinaria attività didattica e della conclusione delle procedure di avvio dell'anno scolastico;
   b) all'adattamento e alla modifica degli aspetti procedurali e delle tempistiche di immissione in ruolo, da concludersi comunque entro la data del 15 settembre 2020, nonché degli aspetti procedurali e delle tempistiche relativi alle utilizzazioni, assegnazioni provvisorie e attribuzioni di contratti a tempo determinato, anche in deroga al termine di conclusione delle stesse previsto dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, fermo restando il rispetto dei vincoli di permanenza sulla sede previsti dalle disposizioni vigenti e delle facoltà assunzionali disponibili;
   c) alla previsione, con riferimento all'ordinata prosecuzione dell'attività del sistema di formazione italiana nel mondo di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, che, qualora alcune graduatorie di cui al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 15 luglio 2019, n. 1084, e successive modificazioni, risultino esaurite, esclusivamente per l'anno scolastico 2020/2021, hanno vigenza le corrispondenti graduatorie di cui ai decreti del Ministero degli affari esteri 9 agosto 2013, n. 4055 e 25 novembre 2013, n. 4944, e successive modificazioni, concernenti l'approvazione delle graduatorie definitive delle prove di accertamento linguistico, affinché il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, attingendo alla suddette graduatorie, anche per aree linguistiche diverse e per classi di concorso affini, in applicazione dell'articolo 24 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, possa procedere ad assegnazioni temporanee per un anno scolastico;
   d) all'eventuale conferma, al verificarsi della condizione di cui al comma 4 dell'articolo 1, per l'anno scolastico 2020/2021, dei libri di testo adottati per il corrente anno scolastico, in deroga a quanto previsto agli articoli 151, comma 1, e 188, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

  2. Relativamente alle attività del sistema della formazione italiana nel mondo di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, le ordinanze del Ministro dell'istruzione, di cui al comma 1, sono adottate di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  3. In corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione. Le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi dei dirigenti scolastici nonché del personale scolastico, come determinati dal quadro contrattuale e normativo vigente, fermo restando quanto stabilito al primo periodo e all'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, possono svolgersi nelle modalità del lavoro agile anche attraverso apparecchiature informatiche e collegamenti telefonici e telematici, per contenere ogni diffusione del contagio.
  4. Le procedure di istituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di costituzione delle graduatorie di istituto di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della medesima legge, sono attuate nell'anno scolastico 2020/2021 per spiegare efficacia per il conferimento delle supplenze a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022. Conseguentemente, nell'anno scolastico 2020/2021, restano valide le graduatorie di istituto attualmente vigenti, ivi compresi i relativi elenchi aggiuntivi, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 3 giugno 2015, e successive modificazioni, da compilarsi, per la finestra di inserimento relativa all'anno scolastico 2020/21, entro il 31 agosto 2020, anche per i soggetti in possesso del solo titolo di specializzazione sul sostegno. L'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, avviene nell'anno scolastico 2020/2021, per spiegare efficacia per il triennio successivo, a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022.
  5. In relazione al periodo di formazione e prova del personale docente ed educativo, esclusivamente per l'anno scolastico 2019/2020, le attività di verifica da parte dei dirigenti tecnici, previste nel caso di reiterazione del periodo di prova ai sensi dell'articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107, qualora non effettuate entro il 15 maggio 2020, sono sostituite da un parere consultivo reso dal dirigente tecnico in sede di comitato di valutazione di cui all'articolo 1, comma 117, della legge citata.
  6. Per tutto l'anno scolastico 2019/2020, sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

Articolo 3.
(Misure urgenti per la tempestiva adozione dei provvedimenti del Ministero dell'istruzione)

  1. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al perdurare della vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, il Consiglio superiore della pubblica istruzione-CSPI rende il proprio parere nel termine di sette giorni dalla richiesta da parte del Ministro dell'istruzione. Decorso il termine di sette giorni, si può prescindere dal parere.
  2. Per i provvedimenti già trasmessi, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, a decorrere dalla deliberazione dello stato di emergenza, per i quali non sia stato ancora reso il parere e non sia scaduto il termine per renderlo, il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 4.
(Sospensione delle prove concorsuali per l'accesso al pubblico impiego)

  1. La sospensione dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego di cui all'articolo 87, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si intende riferita esclusivamente allo svolgimento delle prove concorsuali delle medesime procedure.

Articolo 5.
(Sospensione delle procedure concorsuali e degli esami di abilitazione per l'accesso alle professioni vigilate dal Ministero della giustizia)

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 87, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si applicano, in quanto compatibili, anche alle procedure concorsuali previste dagli ordinamenti delle professioni regolamentate sottoposte alla vigilanza del Ministero della giustizia e agli esami di abilitazione per l'accesso alle medesime professioni, ivi comprese le misure compensative per il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all'estero.

Articolo 6.
(Misure urgenti per lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari)

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, qualora sia necessario in relazione al protrarsi dello stato di emergenza, con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca possono essere definite, anche in deroga alle vigenti disposizioni normative e in ogni caso nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206, in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, l'organizzazione e le modalità della prima e della seconda sessione dell'anno 2020 degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni regolamentate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore commercialista ed esperto contabile, nonché delle prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale.
  2. Con i decreti di cui al comma 1 possono essere altresì individuate modalità di svolgimento diverse da quelle ordinarie, ivi comprese modalità a distanza, per le attività pratiche o di tirocinio previste per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di cui al comma 1, nonché per quelle previste nell'ambito dei vigenti ordinamenti didattici dei corsi di studio, ovvero successive al conseguimento del titolo di studio, anche laddove finalizzate al conseguimento dell'abilitazione professionale.
  3. Il semestre di tirocinio professionale, di cui all'articolo 41 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, all'interno del quale ricade il periodo di sospensione delle udienze dovuto all'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, è da considerarsi svolto positivamente anche nel caso in cui il praticante non abbia assistito al numero minimo di udienze di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto del Ministro della giustizia 17 marzo 2016, n. 70. È ridotta a sedici mesi la durata del tirocinio professionale di cui al Capo I del Titolo IV della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per i tirocinanti che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza nella sessione di cui all'articolo 101, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Durante il periodo di sospensione delle udienze dovuto all'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, sono sospese tutte le attività formative dei tirocini, di cui all'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, all'interno degli uffici giudiziari. Il Ministro della giustizia predispone con proprio decreto tutti gli strumenti necessari alla prosecuzione delle attività formative a distanza durante il suddetto periodo di sospensione.
  4. Ai fini del conseguimento dei requisiti necessari alla partecipazione agli esami di Stato di abilitazione all'esercizio di una professione diversa da quelle di cui ai commi 1 e 3, per le sole sessioni di esame nelle quali abbia rilievo il periodo ricompreso tra il 9 marzo 2020 e il termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, le amministrazioni competenti all'organizzazione degli esami di Stato possono non tener conto di tale periodo, in deroga alle disposizioni vigenti, al fine di consentire il riconoscimento degli anzidetti requisiti e l'ammissione dei candidati che abbiano conseguito la laurea nella sessione di cui all'articolo 101, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

Articolo 7.
(Misure urgenti per assicurare la continuità della gestione delle Università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica)

  1. In deroga alle disposizioni previste dagli statuti degli atenei e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, le procedure elettorali per il rinnovo degli organi collegiali e monocratici dei predetti enti, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero da svolgersi durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sono sospese fino al perdurare dello stato di emergenza medesimo. Per la durata dello stato di emergenza, nei casi di impossibilità o mancata prosecuzione dell'incarico da parte degli organi monocratici, intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, subentra nell'incarico il sostituto individuato dalla legge o dallo statuto, ovvero, in mancanza, il decano dei docenti di prima fascia delle strutture interessate. I soggetti che, a qualsiasi titolo, svolgono, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le funzioni degli organi di cui al primo periodo, ovvero quelli subentrati ai sensi del secondo periodo, proseguono nell'incarico fino al subentro dei nuovi organi, anche eventualmente in deroga alle durate previste per i singoli mandati dall'articolo 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, nonché alle disposizioni di legge o statutarie che prevedano limitazioni alle relative funzioni. Al termine dello stato di emergenza, gli enti provvedono alla rinnovazione degli atti relativi alle procedure elettorali e allo svolgimento delle stesse nei termini indicati dallo statuto e dai regolamenti interni.

Articolo 8.
(Clausole di salvaguardia e di invarianza finanziaria)

  1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
  2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 9.
(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 2525 – Modificazioni del Senato

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

  All'articolo 1:
   il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Le ordinanze di cui al comma 1 definiscono i criteri generali dell'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti relativi all'anno scolastico 2019/2020 nel corso dell'anno scolastico successivo, a decorrere dal 1o settembre 2020, quale attività didattica ordinaria. Le strategie e le modalità di attuazione delle predette attività sono definite, programmate e organizzate dagli organi collegiali delle istituzioni scolastiche. L'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti di cui al primo periodo tiene conto delle specifiche necessità degli alunni delle classi prime e intermedie di tutti i cicli di istruzione, avendo come riferimento il raggiungimento delle competenze di cui alle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, alle indicazioni nazionali per i licei e alle linee guida per gli istituti tecnici e professionali»;
   dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. In deroga all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, dall'anno scolastico 2020/2021, la valutazione finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle indicazioni nazionali per il curricolo, è espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento, secondo termini e modalità definiti con ordinanza del Ministro dell'istruzione»;
   al comma 3, lettera a), dopo le parole: « per le scuole secondarie» sono inserite le seguenti: « e all'esame conclusivo del primo e del secondo ciclo di istruzione», dopo le parole: «in deroga agli articoli 5, comma 1, e 6» sono inserite le seguenti: «, commi 2, 3, 4 e 5,» e le parole da: «e all'articolo 4, commi 5 e 6,» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «, e agli articoli 4, commi 5 e 6, e 14, comma 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122»;
   al comma 3, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
    « a-bis) i casi in cui gli alunni, per la loro specifica condizione di salute con particolare riferimento alla condizione di immunodepressione, e per il conseguente rischio di contagio particolarmente elevato, non possano riprendere a frequentare le lezioni scolastiche in presenza né sostenere in presenza le prove dell'esame conclusivo del primo e del secondo ciclo di istruzione»;
   al comma 3, lettera c), dopo le parole: «nomina delle commissioni» sono inserite le seguenti: «di esame»;
   al comma 3, lettera d), dopo le parole: «del secondo ciclo» sono inserite le seguenti: «di istruzione» e dopo le parole: «n. 62 del 2017» sono aggiunte le seguenti: «, comunque garantendo alle studentesse e agli studenti con disabilità quanto previsto dall'articolo 20 del medesimo decreto legislativo n. 62 del 2017, incluse le indicazioni che il consiglio di classe deve fornire per le tipologie delle prove d'esame e l'equipollenza delle stesse all'interno del piano educativo individualizzato»;
   al comma 4, lettera a), le parole: «ivi compresi gli» sono sostituite dalle seguenti: «in sede di»;
   al comma 4, lettera b), la parola: «sostituzione» è sostituita dalla seguente: «rimodulazione» e dopo le parole: «specifiche disposizioni per i candidati privatisti» sono inserite le seguenti: «o per i candidati esterni provenienti da percorsi di istruzione parentale»;
   al comma 4, lettera c), dopo le parole: «specifiche previsioni per i candidati esterni,» sono inserite le seguenti: «siano essi privatisti o provenienti da percorsi di istruzione parentale,» e dopo le parole: «n. 62 del 2017» sono aggiunte le seguenti: «, comunque tenendo conto, per le studentesse e gli studenti con disabilità, delle previsioni di cui all'articolo 20 del medesimo decreto legislativo n. 62 del 2017, in quanto compatibili»;
   al comma 4, lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «del presente articolo»;
   dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
  «4-bis. È garantita la possibilità, fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, dovuto al diffondersi del virus COVID-19, di effettuare in videoconferenza le sedute del Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione di cui all'articolo 15, comma 10, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per lo svolgimento delle funzioni attribuite a tale organo dalla normativa vigente.
  4-ter. Limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, per sopravvenute condizioni correlate alla situazione epidemiologica da COVID-19, i dirigenti scolastici, sulla base di specifiche e motivate richieste da parte delle famiglie degli alunni con disabilità, sentiti i consigli di classe e acquisito il parere del Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione a livello di istituzione scolastica, valutano l'opportunità di consentire la reiscrizione dell'alunno al medesimo anno di corso frequentato nell'anno scolastico 2019/2020 ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera c), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente ai casi in cui sia stato accertato e verbalizzato il mancato conseguimento degli obiettivi didattici e inclusivi per l'autonomia, stabiliti nel piano educativo individualizzato»;
   al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero degenti in luoghi di cura od ospedali, detenuti o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Ministero dell'istruzione provvede agli adempimenti previsti dal presente comma con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente»;
   al comma 6, dopo le parole: «articoli 5, comma 1, 6,» sono inserite le seguenti: «commi 2, 3, 4 e 5,»;
   al comma 7 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Qualora le prove di cui al presente comma non si concludano in tempo utile, limitatamente all'anno accademico 2020/2021, i soggetti di cui al presente comma partecipano alle prove di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato nonché ad altre prove previste dalle università, dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e da altre istituzioni di formazione superiore post-diploma, con riserva del superamento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Le disposizioni di cui al terzo periodo si applicano anche ai candidati provenienti da un sistema di studio estero che non abbiano conseguito idoneo titolo di accesso alla formazione superiore in tempo utile per la partecipazione alle relative prove di accesso, laddove previste. Nel periodo intercorrente tra la sessione ordinaria degli esami di Stato e la conclusione della sessione straordinaria di cui al primo periodo, i candidati esterni all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione possono altresì partecipare a procedure concorsuali pubbliche, selezioni e procedure di abilitazione, comunque denominate, per le quali sia richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado, con riserva del superamento del predetto esame di Stato, fermo restando il disposto dell'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95»;
   dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
  «7-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 7, gli studenti frequentanti i corsi per adulti della scuola secondaria di secondo grado di cui all'articolo 6 della legge della provincia autonoma di Bolzano 24 settembre 2010, n. 11, che nell'anno scolastico 2019/2020 intendono sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, sostengono l'esame preliminare di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, con modalità definite con provvedimento dell'Intendenza scolastica competente. L'esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe dell'istituto collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato. In caso di esito positivo dell'esame preliminare, tali studenti sostengono le prove dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione davanti alla commissione d'esame loro assegnata, secondo le modalità definite dalle ordinanze di cui al comma 1.
  7-ter. Gli studenti frequentanti i corsi per adulti della scuola secondaria di secondo grado di cui all'articolo 6 della legge della provincia autonoma di Bolzano 24 settembre 2010, n. 11, limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, sostengono gli esami di idoneità previsti al termine di ogni classe con modalità definite con provvedimento dell'Intendenza scolastica competente.
  7-quater. Fino al termine dell'anno scolastico 2020/2021, nell'ambito delle azioni individuate dalle istituzioni scolastiche, in collaborazione con l'ufficio scolastico regionale, gli enti locali e le aziende sanitarie locali, per garantire il diritto all'istruzione alle bambine e ai bambini, alle alunne e agli alunni, alle studentesse e agli studenti per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza scolastica di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, l'attività di istruzione domiciliare in presenza può essere programmata in riferimento a quanto previsto dal piano educativo individualizzato, presso il domicilio dell'alunno, qualora le famiglie ne facciano richiesta e ricorrano condizioni di contesto idonee a contemperare il diritto all'istruzione dell'alunno in istruzione domiciliare con l'impiego del personale già in servizio presso l'istituzione scolastica, anche nel rispetto delle misure idonee a garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 16, comma 2-bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, assicurando tutte le prescrizioni previste dalle disposizioni in materia di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19.
  7-quinquies. L'attività di cui al comma 7-quater non autorizza alla sostituzione del personale impiegato e non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;
   al comma 9, le parole: «il limite di spesa» sono sostituite dalle seguenti: «il rispetto del limite di spesa», le parole: «sono versati alle entrate dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «sono versati all'entrata del bilancio dello Stato», dopo la parola: «riassegnati» sono inserite le seguenti: «per la metà», le parole: «fondo per il funzionamento» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche» e le parole: «legge 26 dicembre 2006, n. 296,» sono sostituite dalle seguenti: «legge 27 dicembre 2006, n. 296, e per la restante metà al recupero degli apprendimenti relativi all'anno scolastico 2019/2020 nel corso dell'anno scolastico 2020/2021 presso le istituzioni scolastiche,».

  All'articolo 2:
   al comma 1 sono premessi i seguenti:
  «01. La prova scritta relativa alla procedura concorsuale straordinaria di cui all'articolo 1, comma 9, lettera a), del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, bandita con decreto dipartimentale del Ministero dell'istruzione n. 510 del 23 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, è disciplinata ai sensi dei commi 02 e 03 e svolta nel corso dell'anno scolastico 2020/2021.
  02. La prova scritta di cui al comma 01, da superare con il punteggio minimo di sette decimi o equivalente e da svolgere con sistema informatizzato secondo il programma di esame previsto dal bando, è distinta per classe di concorso e tipologia di posto. La prova scritta, secondo la distinzione di cui al precedente periodo, è articolata in quesiti a risposta aperta, in numero coerente con la proporzione di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020, che sono inerenti:
   a) per i posti comuni, alla valutazione delle conoscenze e delle competenze disciplinari e didattico-metodologiche, nonché della capacità di comprensione del testo in lingua inglese;
   b) per i posti di sostegno, alle metodologie didattiche da applicare alle diverse tipologie di disabilità, nonché finalizzati a valutare le conoscenze dei contenuti e delle procedure volte all'inclusione scolastica degli alunni con disabilità, oltre che la capacità di comprensione del testo in lingua inglese.
  03. La prova scritta per le classi di concorso di lingua inglese è svolta interamente in inglese ed è composta da quesiti a risposta aperta rivolti alla valutazione delle relative conoscenze e competenze disciplinari e didattico-metodologiche. I quesiti di cui al comma 02 delle classi di concorso relative alle restanti lingue straniere sono svolti nelle rispettive lingue, ferma restando la valutazione della capacità di comprensione del testo in lingua inglese.
  04. Il decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020 mantiene i propri effetti ed è integrato e adeguato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in attuazione di quanto previsto ai commi 02 e 03 nonché per consentire, qualora le condizioni generali epidemiologiche lo suggeriscano, lo svolgimento della prova scritta in una regione diversa rispetto a quella corrispondente al posto per il quale il candidato ha presentato la propria domanda. L'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, avviene nel corso della prova di cui all'articolo 1, comma 13, lettera b), del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159.
  05. All'articolo 1, comma 13, alinea, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le parole: “Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,” sono sostituite dalle seguenti: “Con decreto del Ministro dell'istruzione avente natura non regolamentare, da adottare”.
  06. Ai vincitori della procedura concorsuale straordinaria di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, immessi in ruolo nell'anno scolastico 2021/2022 che rientrano nella quota dei posti destinati alla procedura per l'anno scolastico 2020/2021 ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del predetto decreto-legge, è riconosciuta la decorrenza giuridica del rapporto di lavoro dal 1o settembre 2020.
  07. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 06, pari ad euro 2,16 milioni per l'anno 2023 e ad euro 1,08 milioni annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, relativa al Fondo “La Buona Scuola” per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica.
  08. Ai fini dell'accesso ai percorsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, in riconoscimento dell'esperienza specifica maturata, a decorrere dal V ciclo i soggetti che nei dieci anni scolastici precedenti hanno svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sullo specifico posto di sostegno del grado cui si riferisce la procedura, accedono direttamente alle prove scritte»;
   al comma 1, lettera b), le parole: «15 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «20 settembre»;
   al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
    « b-bis) a prevedere, nelle stesse modalità e con i medesimi criteri indicati all'articolo 1, comma 2, del presente decreto, che a partire dal 1o settembre 2020 siano attivati, quale attività didattica ordinaria, l'eventuale integrazione e il recupero degli apprendimenti»;
   al comma 1, lettera c), le parole: «sistema di formazione italiana nel mondo» sono sostituite dalle seguenti: «sistema della formazione italiana nel mondo» e le parole: «alla suddette graduatorie» sono sostituite dalle seguenti: «alle suddette graduatorie»;
   al comma 1, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
    « d-bis) a tenere conto delle necessità degli studenti con patologie gravi o immunodepressi, in possesso di certificati rilasciati dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, tali da consentire loro di poter seguire la programmazione scolastica avvalendosi anche eventualmente della didattica a distanza»;
   dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. Limitatamente all'anno scolastico 2020/2021, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, all'interno dei corsi di formazione per la sicurezza a scuola, obbligatori ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nel modulo dedicato ai rischi specifici almeno un'ora deve essere dedicata alle misure di prevenzione igienico-sanitarie al fine di prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione del COVID-19»;
   al comma 3, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, potendo anche disporre per l'acquisto di servizi di connettività delle risorse di cui alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
   al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,»;
   dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
  «3-bis. Al fine di contrastare, soprattutto nelle aree a maggiore rischio sociale, le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, nonché di prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, in corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementata di 2 milioni di euro per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  3-ter. Fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, dovuto al diffondersi del virus COVID-19, le modalità e i criteri sulla base dei quali erogare le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi resi dal personale docente del comparto “Istruzione e ricerca”, nella modalità a distanza, sono regolati mediante un apposito accordo contrattuale collettivo integrativo stipulato con le associazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale per il comparto “Istruzione e ricerca”, fermo restando quanto stabilito dal comma 3 del presente articolo e dalle disposizioni normative vigenti in tema di lavoro agile nelle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;
   il comma 4 è sostituito dai seguenti:
  «4. All'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 6-bis, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “Una specifica graduatoria provinciale, finalizzata all'attribuzione dei relativi incarichi di supplenza, è destinata ai soggetti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno.”;
    b) dopo il comma 6-bis è inserito il seguente:
  “6-ter. I soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali di cui al comma 6-bis indicano, ai fini della costituzione delle graduatorie di istituto per la copertura delle supplenze temporanee di cui al comma 3, sino a venti istituzioni scolastiche della provincia nella quale hanno presentato domanda di inserimento per ciascuno dei posti o classi di concorso cui abbiano titolo”.
   4-bis. I commi 2 e 3 dell'articolo 1-quater del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono abrogati.
   4-ter. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le procedure di istituzione delle graduatorie di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, come modificato dal comma 4 del presente articolo, e le procedure di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, ad esclusione di ogni aspetto relativo alla costituzione e alla composizione dei posti da conferire a supplenza, sono disciplinate, in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta legge, con ordinanza del Ministro dell'istruzione ai sensi del comma 1 al fine dell'individuazione nonché della graduazione degli aspiranti. Detta ordinanza del Ministro dell'istruzione è adottata sentiti contestualmente il Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI), entro i termini previsti dall'articolo 3 del presente decreto, e il Ministero dell'economia e delle finanze per gli aspetti finanziari, che procede alla verifica entro il medesimo termine. I termini per i controlli, di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e al comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, relativi alla predetta ordinanza, sono ridotti a quindici giorni. La valutazione delle istanze per la costituzione delle graduatorie di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, è effettuata dagli uffici scolastici territoriali, che possono a tal fine avvalersi delle istituzioni scolastiche della provincia di riferimento per attività di supporto alla valutazione di istanze afferenti a distinti posti o classi di concorso, ferma restando l'approvazione di dette graduatorie da parte dell'ufficio scolastico provinciale territoriale competente. La presentazione delle istanze, la loro valutazione e la definizione delle graduatorie avvengono con procedura informatizzata che prevede la creazione di una banca dati a sistema, anche ai fini dell'anagrafe nazionale dei docenti».

  Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:
  «Art. 2-bis. – (Istituzione del tavolo per i percorsi abilitanti) – 1. È istituito presso il Ministero dell'istruzione un tavolo di confronto per avviare con periodicità percorsi abilitanti, di seguito denominato “Tavolo”, in modo da garantire anche in futuro ai neo-laureati un percorso di accesso all'insegnamento caratterizzato da una formazione adeguata.
  2. Il Tavolo è presieduto dal Ministro dell'istruzione o da un suo delegato ed è composto da rappresentanti della Conferenza universitaria nazionale dei dipartimenti e delle facoltà di scienze della formazione (Cunsf) e delle associazioni professionali dei docenti e dei dirigenti scolastici, nominati dal Ministro dell'istruzione.
  3. Al Tavolo partecipano anche i rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
  4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le modalità di funzionamento, incluse le modalità di espressione dei pareri, nonché la durata del Tavolo. Ai componenti del Tavolo non spettano compensi, indennità, rimborsi di spese o gettoni di presenza comunque denominati.
  5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Art. 2-ter. – (Incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie) – 1. Per garantire il regolare svolgimento delle attività nonché l'erogazione del servizio educativo nelle scuole dell'infanzia paritarie comunali qualora si verifichi l'impossibilità di reperire, per i relativi incarichi in sostituzione, personale docente con il prescritto titolo di abilitazione, è consentito, in via straordinaria, per l'anno scolastico 2020/2021, prevedere incarichi temporanei attingendo anche alle graduatorie comunali degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. Il servizio prestato a seguito dei suddetti incarichi temporanei non è valido per gli aggiornamenti delle graduatorie di istituto delle scuole statali».

  All'articolo 3:
   al comma 1, le parole: «deliberato dal Consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla deliberazione del Consiglio»;
   al comma 2, le parole: «a decorrere dalla deliberazione» sono sostituite dalle seguenti: «successivamente alla deliberazione»;
   dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
  «2-bis. Allo scopo di garantire la continuità delle funzioni del CSPI e la regolarità dei provvedimenti ministeriali sottoposti al parere obbligatorio del suddetto organo consultivo, la componente elettiva del CSPI è prorogata al 31 agosto 2021, in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233.
  2-ter. All'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) la parola: “quarantacinque”, ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: “venti”;
    b) la parola: “quindici” è sostituita dalla seguente: “dieci”».

  All'articolo 4:
   al comma 1, dopo le parole: «del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,».

  Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:
  «Art. 4-bis. – (Modifiche al decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159) – 1. All'articolo 1, comma 18-bis, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: “lettera a)” sono sostituite dalle seguenti: “lettera b)”;
   b) le parole: “anche in regioni diverse” sono sostituite dalle seguenti: “anche in una regione diversa”».

  All'articolo 5:
   al comma 1, dopo le parole: «del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,».

  All'articolo 6:
   al comma 1, le parole: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5,» sono soppresse e le parole: «decreto legislativo 6 novembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 9 novembre 2007»;
   dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
  «2-bis. Per le finalità di cui al comma 1 connesse al protrarsi dello stato di emergenza, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute, possono essere definite, per la sessione dell'anno 2020, anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, l'organizzazione e le modalità, ivi comprese quelle a distanza, per lo svolgimento degli esami di abilitazione per l'iscrizione negli elenchi nominativi degli esperti qualificati e dei medici autorizzati, nonché, anche in deroga alle disposizioni di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, l'organizzazione e le modalità, ivi comprese quelle a distanza, per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro.
  2-ter. I 50 crediti da acquisire, per l'anno 2020, da medici, odontoiatri, infermieri e farmacisti in qualità di dipendenti delle aziende ospedaliere, delle università, delle unità sanitarie locali e delle strutture sanitarie private accreditate o come liberi professionisti, attraverso l'attività di formazione continua in medicina (ECM), che costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale, come disposto dall'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, si intendono già maturati da coloro che, in occasione dell'emergenza da COVID-19, abbiano continuato a svolgere la propria attività professionale»;
   al comma 3, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, indipendentemente dalla data in cui si sia svolta la seduta di laurea»;
   al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27».

  L'articolo 7 è sostituito dal seguente:
  «Art. 7. – (Misure urgenti per assicurare la continuità della gestione delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica) – 1. In deroga alle disposizioni previste dagli statuti degli atenei e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, le procedure elettorali per il rinnovo degli organi collegiali e monocratici dei predetti enti, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero da svolgersi durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sono sospese fino al 30 giugno 2020. Fino a tale data, gli enti di cui al primo periodo, nell'esercizio della loro autonomia, possono adottare gli atti del procedimento propedeutici alle elezioni, previsti dagli statuti e dai regolamenti interni, con modalità anche telematiche, che assicurino il rispetto delle misure di prevenzione sanitaria disposte in relazione al contenimento del contagio da COVID-19. Per la durata dello stato di emergenza, nei casi di impossibilità a proseguire l'incarico da parte degli organi monocratici, intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, subentra nell'incarico il sostituto individuato dalla legge o dallo statuto, ovvero, in mancanza, il decano dei docenti di prima fascia delle strutture interessate. I soggetti che, a qualsiasi titolo, svolgono, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le funzioni degli organi di cui al primo periodo, ovvero quelli subentrati ai sensi del terzo periodo, proseguono nell'incarico fino al subentro dei nuovi organi, anche eventualmente in deroga alle durate previste per i singoli mandati dall'articolo 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, nonché alle disposizioni di legge o statutarie che prevedono limitazioni alle relative funzioni. Dal 1o luglio 2020, gli enti di cui al primo periodo, nell'esercizio della loro autonomia, possono proseguire le procedure elettorali, nei termini indicati dallo statuto e dai regolamenti interni, assicurando la più ampia partecipazione al procedimento elettorale in condizioni di piena sicurezza ed in conformità alle misure di prevenzione sanitaria disposte in relazione al contenimento del contagio da COVID-19».

  Dopo l'articolo 7 sono inseriti i seguenti:
  «Art. 7-bis. – (Disposizioni urgenti in materia di abilitazione scientifica nazionale) – 1. Fermo restando quanto disposto all'articolo 101, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nell'ambito della tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2018-2020 è istituito un sesto quadrimestre, successivo a quello previsto all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto direttoriale n. 2175 del 9 agosto 2018. A tal fine la domanda di partecipazione alla procedura di cui all'articolo 1 del citato decreto direttoriale, a pena di esclusione, è presentata, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, a decorrere dal 12 luglio 2020 ed entro il 12 novembre 2020. I lavori riferiti al sesto quadrimestre si concludono entro il 15 marzo 2021. Le Commissioni nazionali formate sulla base del decreto direttoriale n. 1052 del 30 aprile 2018, come modificato dal decreto direttoriale n. 2119 dell'8 agosto 2018, in deroga a quanto disposto dall'articolo 16, comma 3, lettera f), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dall'articolo 101, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, restano in carica fino al 30 giugno 2021. In deroga all'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, e all'articolo 101, comma 6, quarto periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il procedimento di formazione delle nuove Commissioni nazionali di durata biennale per la tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2020-2022 è avviato entro il 31 gennaio 2021.
  Art. 7-ter. – (Misure urgenti per interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica) – 1. Al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica, anche in relazione all'emergenza da COVID-19, fino al 31 dicembre 2020 i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane operano, nel rispetto dei princìpi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, con i poteri dei commissari di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, ivi inclusa la deroga alle seguenti disposizioni:
   a) articoli 32, commi 8, 9, 11 e 12, 33, comma 1, 37, 77, 78 e 95, comma 3, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
   b) articolo 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con riferimento al termine minimo per la ricezione delle offerte per tutte le procedure sino alle soglie di cui all'articolo 35, comma 1, del medesimo decreto legislativo, che è stabilito in dieci giorni dalla data di trasmissione del bando di gara.
  2. I contratti stipulati ai sensi del comma 1 sono sottoposti a condizione risolutiva ove sopravvenga documentazione interdittiva.
  3. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi di edilizia scolastica, i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. Il medesimo decreto vale come atto impositivo del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarativo della pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'intervento.
  4. I sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane:
   a) vigilano sulla realizzazione dell'opera e sul rispetto della tempistica programmata;
   b) possono promuovere gli accordi di programma e le conferenze di servizi, o parteciparvi, anche attraverso un proprio delegato;
   c) possono invitare alle conferenze di servizi tra le amministrazioni interessate anche soggetti privati, qualora ne ravvisino la necessità;
   d) promuovono l'attivazione degli strumenti necessari per il reperimento delle risorse.
  Art. 7-quater. – (Disposizioni in materia di continuità dell'anno accademico per le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica) – 1. In deroga alle disposizioni statutarie o regolamentari delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2018/2019 è prorogata al 31 luglio 2020. È conseguentemente prorogato ogni altro termine di scadenza connesso agli adempimenti didattici o amministrativi funzionali allo svolgimento delle predette prove.
  Art. 7-quinquies. – (Semplificazione della disciplina in materia di Scuola superiore meridionale) – 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 411, primo periodo, dopo le parole: “apposito comitato ordinatore,” sono inserite le seguenti: “nominato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca e”;
   b) al comma 411, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Il comitato ordinatore cura altresì l'attuazione del piano, ne coordina tutte le attività discendenti e formula ai competenti organi dell'Università degli studi di Napoli Federico II le proposte e i pareri, prescritti dalla normativa vigente, in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti”;
   c) al comma 413, primo periodo, le parole: “Allo scadere del triennio di operatività” sono sostituite dalle seguenti: “A decorrere dal secondo anno di operatività e comunque non oltre lo scadere del triennio sperimentale di cui al comma 409”.
  2. In applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 413, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, nei limiti finanziari ivi indicati, sono definite le modalità di istituzione, funzionamento e organizzazione della Scuola superiore meridionale. Nelle more dell'insediamento dei nuovi organi statutari, il comitato ordinatore di cui all'articolo 1, comma 411, della legge n. 145 del 2018 svolge tutte le funzioni necessarie all'attuazione del decreto di cui al primo periodo».

  Al titolo del decreto-legge sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica».

A.C. 2525 – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

  Al comma 1, sostituire le parole: possono essere adottate con le seguenti: , da emanare entro il termine di cui all'alinea del comma 3, sono adottate, previa consultazione delle Associazioni delle persone con disabilità e delle loro famiglie comparativamente più rappresentative, nel rispetto dell'articolo 4, comma 3, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18.
1. 22. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.

  Al comma 1, dopo le parole: specifiche misure aggiungere le seguenti: sulla regolare prosecuzione e conclusione dell'anno scolastico,.

  Conseguentemente, al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: le strategie e le modalità aggiungere le seguenti: di prosecuzione dell'anno scolastico 2019/2020 e.
1. 3. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

  Al comma 1, dopo le parole: e sullo svolgimento aggiungere le seguenti: degli esami di idoneità e;

  Conseguentemente:
   al comma 4, lettera c), sopprimere le parole:, e dettando specifiche previsioni per i candidati esterni;
   sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. I candidati esterni svolgono gli esami preliminari di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 secondo le modalità telematiche stabilite ai sensi del comma 4 del presente articolo e sostengono l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo le modalità stabilite dalla lettera c) del citato comma 4.
1. 23. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Ruffino.

  Al comma 1, dopo le parole: secondo ciclo di istruzione aggiungere le seguenti:, nonché sugli esami di idoneità.

  Conseguentemente:
   al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: b-bis) le modalità di svolgimento degli esami preliminari, anche in modalità a distanza, davanti al consiglio della classe dell'istituto collegato alla commissione alla quale il candidato è assegnato;
   sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. I candidati esterni svolgono presso le sedi scolastiche loro assegnate come sede di esame, in presenza, gli esami preliminari di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, in data utile per permettere loro di sostenere, in caso di ammissione, l'esame di Stato nella sessione di giugno. La configurazione dell'esame di Stato per i candidati esterni corrisponde a quella prevista per i candidati interni dalle ordinanze di cui al comma 1.
1. 24. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Ruffino.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Tutte le misure contenute nelle ordinanze ministeriali che abbiano a riferimento profili contrattuali in ordine ad obblighi professionali del personale sono precedute da apposite intese di natura pattizia.
1. 2. Frate, Vizzini.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Le strategie e le modalità dell'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti e del recupero dei percorsi svolti in modalità didattica a distanza, a conclusione dell'anno scolastico 2019/2020, sono demandate agli organi collegiali delle singole istituzioni scolastiche. Sentito il collegio docenti, valutata la didattica a distanza svolta sulla base dei tempi, dei contenuti e delle valutazioni svolte e dei mezzi a disposizione dei discenti e dei docenti, il dirigente scolastico può disporre con l'avvio del nuovo anno scolastico 2020/2021 percorsi d'integrazione degli apprendimenti e di recupero per gli studenti meno meritevoli per le sole classi che lo necessitano, anche anticipando le lezioni al 1o settembre.
*1. 4. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Le strategie e le modalità dell'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti e del recupero dei percorsi svolti in modalità didattica a distanza, a conclusione dell'anno scolastico 2019/2020, sono demandate agli organi collegiali delle singole istituzioni scolastiche. Sentito il collegio docenti, valutata la didattica a distanza svolta sulla base dei tempi, dei contenuti e delle valutazioni svolte e dei mezzi a disposizione dei discenti e dei docenti, il dirigente scolastico può disporre con l'avvio del nuovo anno scolastico 2020/2021 percorsi d'integrazione degli apprendimenti e di recupero per gli studenti meno meritevoli per le sole classi che lo necessitano, anche anticipando le lezioni al 1o settembre.
*1. 39. Mollicone, Frassinetti, Bucalo.

  Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: quale attività didattica ordinaria.

  Conseguentemente, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Le attività di integrazione e recupero degli apprendimenti relativi all'anno scolastico 2019/2020 si svolgono quale attività didattica straordinaria individuata sulla base di un piano di studio personalizzato per studente sulla base della valutazione e della certificazione dei livelli di apprendimento raggiunti. A tal fine le istituzioni scolastiche avviano la pianificazione dell'offerta didattica e l'organizzazione degli ambienti di apprendimento per gruppi omogenei di studenti.
1. 26. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.

  Al comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: eventuale

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   al medesimo periodo dopo le parole: all'anno scolastico 2019/2020 aggiungere la seguente: e e sostituire le parole: 1o settembre con le seguenti: 10 giugno.
   al terzo periodo:
    sopprimere la parola: eventuale;
    dopo le parole: specifiche necessità degli alunni aggiungere le seguenti:, anche con disabilità,;
    dopo le parole: istituti tecnici e professionali aggiungere le seguenti:, garantendo la piena realizzazione del piano educativo individualizzato predisposto.
1. 25. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.

  Al comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: eventuale.

  Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b-bis), sopprimere la parola: eventuale.
1. 41. Frassinetti, Bucalo, Mollicone.

  Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: di tutti i cicli di istruzione, aggiungere le seguenti: inclusi quelli con disabilità,.

  Conseguentemente, al terzo periodo, dopo le parole: gli istituti tecnici e professionali aggiungere le seguenti: e del piano educativo individualizzato predisposto per quelli con disabilità.
1. 5. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

  Sopprimere il comma 2-bis.
1. 27. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.

  Sostituire il comma 2-bis con il seguente:
  2-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, la valutazione finale degli apprendimenti degli alunni delle classi del primo ciclo di istruzione, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle indicazioni nazionali per il curricolo è espressa mediante l'utilizzo di una griglia di valutazione che ricomprende le competenze non cognitive (cosiddette soft skills) che sono introdotte nel metodo didattico in maniera interdisciplinare, nel rispetto dell'autonomia scolastica, al fine di sviluppare negli studenti abilità e competenze quali la flessibilità, la creatività, l'attitudine alla risoluzione dei problemi, la capacità di giudizio, la capacità di argomentazione e la capacità di interazione.
1. 29. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.

  Al comma 2-bis, sostituire le parole: 2020/2021 con le seguenti: 2021/2022.
1. 28. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.

  Al comma 2-bis, sostituire le parole: attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione con le seguenti: mediante l'attribuzione di un voto numerico espresso in decimi, accompagnato da un giudizio analitico.
1. 37. Frassinetti, Bucalo, Mollicone.

  Dopo il comma 2-bis, aggiungere i seguenti:
  2-ter. Al fine di garantire l'effettivo svolgimento delle attività di recupero degli apprendimenti all'inizio dell'anno scolastico 2020/2021 di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 2, comma 1, lettera a), è istituito un Fondo per le attività di recupero del valore di 10 milioni di euro.
  2-quater. Agli oneri derivanti dal comma 2-ter, pari a 10 milioni di euro, per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
1. 6. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

  Sopprimere il comma 3.
1. 7. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

  Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) i requisiti di ammissione alla classe successiva per le scuole secondarie, prevedendo l'eventuale ammissione con riserva degli studenti la cui valutazione finale certifica la necessità della frequenza delle attività di consolidamento e recupero degli apprendimenti di cui al comma 2. La durata di tali attività è definita per ciascun studente sulla base della valutazione e della certificazione dei livelli di apprendimento raggiunti e sono oggetto di verifiche periodiche;.
1. 32. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.

  Al comma 3, all'alinea e ovunque ricorrano, sopprimere le parole: 18 maggio.
1. 30. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.

  Al comma 3, lettera a), sopprimere la parola: possibile;

  Conseguentemente, alla lettera b), aggiungere, in fine, i seguenti periodi:, e garantendo, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, la adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, la predisposizione di specifici adattamenti della prova o il suo rinvio entro il 31 dicembre 2020 per gli alunni con disabilità e disturbi specifici dell'apprendimento. Agli alunni con ulteriori BES riconosciuti con delibera dei singoli consigli di classe sono comunque garantiti gli strumenti compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, richiamata nella direttiva del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 27 dicembre 2012.
1. 31. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.

  Al comma 3, dopo la lettera a-bis) aggiungere la seguente:
   a-ter) le modalità della didattica a distanza con cui garantire pari opportunità alle bambine ed ai bambini, alle alunne ed agli alunni, alle studentesse ed agli studenti con disabilità, sia nel periodo di sospensione per tutti delle lezioni in presenza, sia per i casi di cui alla lettera a), attraverso il continuo intervento di tutti i docenti curriculari e dell'insegnante di sostegno, sia durante le lezioni in classe virtuale sia con ulteriori azioni specifiche dirette, curando altresì momenti di raccordo e di coordinamento tra loro, con la famiglia e con chi presta l'attività di cui all'articolo 3, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, a domicilio o, in casi di comprovate eccezionali esigenze previste dal piano educativo individualizzato appositamente modificato anche in via telematica, da remoto;.
1. 9. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

  Al comma 3, dopo la lettera a-bis) aggiungere la seguente:
   a-ter) i casi in cui gli alunni che per la loro specifica condizione di salute, in specie di immunodepressione, non possano riprendere a frequentare in presenza le lezioni scolastiche e sostenere in presenza le prove di esame conclusive del primo e del secondo ciclo, senza incorrere nel rischio molto elevato rispetto ad altri di contagio,.
1. 10. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

  Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) le prove d'esame di cui alle lettere b) e d) del presente comma si svolgono in ogni caso nella modalità in presenza; a tal fine le scuole adottano tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza degli studenti e il rispetto delle norme in materia di distanziamento e uso dei dispositivi di protezione individuale quali mascherine, guanti e soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani, che sono messi a disposizione di tutti coloro che accedono ai locali dell'istituzione scolastica.
1. 33. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.

  Al comma 4, all'alinea, sopprimere le parole: ovvero per ragioni sanitarie non possano svolgersi esami in presenza.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   alla lettera b) sostituire le parole: la rimodulazione dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione con la valutazione finale da parte del consiglio di classe che tiene conto altresì con le seguenti: l'eliminazione delle prove scritte e la sostituzione con un unico colloquio da svolgere in presenza anche sulla base;
   alla lettera c), dopo le parole: unico colloquio aggiungere le seguenti: che in ogni caso deve svolgersi nella modalità in presenza;
   dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   « c-bis) per lo svolgimento delle prove di cui alle precedenti lettere b) e c) è assicurata agli studenti e al personale scolastico presente l'adozione delle misure necessarie per garantire la sicurezza e il rispetto delle norme in materia di distanziamento e di uso dei dispositivi di protezione individuale quali mascherine, guanti e soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani, che le scuole devono mettere a disposizione di tutti coloro che accedono ai locali dell'istituzione scolastica».
1. 34. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.

  Al comma 4, lettera a) premettere la seguente:
   « 0a) le modalità della didattica anche a distanza con cui garantire pari opportunità agli studenti, anche con disabilità, sia nel periodo di sospensione delle lezioni in presenza sia per i casi di cui alla lettera a), attraverso il continuo intervento dei docenti curriculari e dell'insegnante di sostegno, durante le lezioni in classe virtuale purché lo studente con disabilità sia accompagnato in presenza diretta da chi presta l'attività di cui all'articolo 3, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, in raccordo e coordinamento con la famiglia e nel rispetto del piano educativo individualizzato».

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   alla lettera b), prima delle parole: rimodulazione dell'esame di Stato conclusivo aggiungere le seguenti: l'eventuale; dopo le parole: primo ciclo di istruzione aggiungere le seguenti:, avuto riguardo alla condizione di disabilità del discente, dell'eventuale posticipazione delle prove in ragione del necessario recupero, purché detto recupero avvenga, in caso di discente con disabilità, prevedendo la presenza diretta, in caso di didattica a distanza, di chi presta l'attività di cui all'articolo 3, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66; e dopo le parole: conto altresì di un aggiungere la seguente: eventuale;
   alla lettera c) sostituire le parole: l'eliminazione con le seguenti: l'eventuale eliminazione; e aggiungere, in fine, il seguente periodo: avuto riguardo alla condizione di disabilità del discente, dell'eventuale posticipazione delle prove in ragione del necessario recupero, purché detto recupero avvenga in caso di discente con disabilità prevedendo la presenza diretta, in caso di didattica a distanza, di chi presta l'attività di cui all'articolo 3, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66;.
1. 21. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.

  Al comma 4, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, nel rispetto dei criteri stabiliti dagli organi collegiali.
1. 40. Mollicone, Frassinetti, Bucalo.

  Al comma 4, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) le modalità della didattica a distanza con cui garantire pari opportunità alle bambine ed ai bambini, alle alunne ed agli alunni, alle studentesse ed agli studenti con disabilità, attraverso il continuo intervento di tutti i docenti curriculari e dell'insegnante di sostegno, sia durante le lezioni in classe virtuale sia con ulteriori azioni specifiche dirette, curando altresì momenti di raccordo e di coordinamento tra loro, con la famiglia e con chi presta l'attività di cui all'articolo 3, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, a domicilio o, in casi di comprovate eccezionali esigenze previste dal piano educativo individualizzato appositamente modificato anche in via telematica, da remoto;.
1. 11. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

  Al comma 4, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) le modalità, anche telematiche delle sedute del gruppo di lavoro operativo per l'inclusione di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, con cui verificare il processo di inclusione e di attuazione del piano educativo individualizzato per l'anno scolastico 2019/2020 con il raggiungimento degli obiettivi in esso prefissati, anche al fine di redigere il piano educativo individualizzato per l'anno scolastico 2020/2021 nei termini di cui all'articolo 7, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, e considerato quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del presente decreto;.
1. 12. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

  Al comma 4, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:
   dopo le parole: dalla stessa ordinanza aggiungere le seguenti: comunque garantendo alle alunne ed agli alunni con disabilità le adeguate misure compensative per l'elaborato e, ove non fossero sufficienti, la predisposizione di specifici adattamenti dell'elaborato o l'esonero dallo stesso con previsione di altra prova alternativa,;
   dopo le parole: n. 62 del 2017 aggiungere le seguenti: garantendo alle alunne ed agli alunni con disabilità le previsioni, in quanto compatibili di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. Agli alunni con ulteriori BES riconosciuti con delibera dei singoli consigli di classe sono comunque garantiti gli strumenti compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, richiamata nella direttiva del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 27 dicembre 2012.
1. 13. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

  Al comma 4, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) l'eliminazione delle prove scritte e la loro sostituzione con un unico colloquio, da svolgersi in modalità telematica in collegamento diretto con la commissione esaminatrice, articolandone i contenuti in modo che sia tenuto in debito conto un elaborato originale del candidato precedentemente inviato alla commissione in modalità telematica, così da consentire di attribuire il voto finale con completezza e congruità di valutazione; specifiche previsioni devono altresì essere disposte per i candidati esterni, in deroga agli articoli 17 e 18 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, allo scopo di garantire la parità di trattamento con i candidati interni e di assicurare il pieno rispetto delle norme sul distanziamento sociale nonché il più corretto svolgimento dei processi valutativi;.
1. 14. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

  Al comma 4, lettera c), dopo la parola: contenuti, aggiungere le seguenti: che tengano conto altresì di un elaborato del candidato.
1. 15. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

  Al comma 4, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: comunque garantendo alle studentesse ed agli studenti con disabilità le previsioni, in quanto compatibili, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62;.
1. 16. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

  Al comma 5, alinea, dopo le parole: al presente articolo prevedono aggiungere le seguenti: tutte le.
1. 17. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

  Al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, avuto riguardo dell'eventuale ritardo per l'esecuzione dei piani educativi individualizzati, della loro rimodulazione, e delle modalità operative e strategie messe in campo per il loro raggiungimento durante il periodo di sospensione delle attività scolastiche in presenza.
1. 35. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.

  Sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. I candidati esterni svolgono gli esami preliminari di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e sostengono l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, con le stesse modalità previste dal comma 4 per i candidati interni.
1. 18. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

  Al comma 7, il primo periodo è sostituito dal seguente: I candidati esterni svolgono in presenza gli esami preliminari di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e, ove non possibile, con modalità a distanza. Gli esami preliminari devono essere effettuati in data utile per permettere di sostenere, in caso di ammissione, l'esame di Stato nella sessione di giugno.
1. 1. Silli.

  Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: del secondo ciclo di istruzione, aggiungere le seguenti: siano essi privatisti o provenienti da percorsi di istruzione parentale.
1. 38. Frassinetti, Bucalo, Mollicone.

  Al comma 7-quater, sostituire le parole: del personale con le seguenti: degli assistenti all'autonomia e alla comunicazione in collaborazione con i docenti che danno la disponibilità a svolgere ore aggiuntive, retribuite con il fondo dell'istituzione scolastica, secondo quanto previsto dall'articolo 28 del CCNL scuola 2002/2005,.
1. 42. Bucalo, Frassinetti, Mollicone.

  Dopo il comma 7-quinquies, aggiungere i seguenti:
  7-sexies. In considerazione della situazione di emergenza e dei provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e di quelli emanati dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, con particolare riferimento alla sospensione delle attività didattiche e formative, l'anno formativo 2019/2020 relativo ai percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, nonché ai percorsi formativi di istruzione e formazione tecnica superiore e ai percorsi degli istituti tecnici superiori di cui ai Capi II e III del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, conserva validità anche in deroga all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e all'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 16 settembre 2016, n. 713.
  7-octies. In conformità a quanto disposto in ordine all'ammissibilità delle spese degli articoli 65 e 67 del regolamento UE 1303/2013 del 17 dicembre 2013, in caso di interruzione delle attività a seguito di provvedimenti del Governo finalizzati al contenimento del COVID-19 che comportino riduzioni dei livelli qualitativi e quantitativi delle attività, non si applicano i meccanismi di riduzione del contributo previsti dall'articolo 4, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22, limitatamente alla durata dell'interruzione.
1. 19. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

  Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le pubbliche amministrazioni sono autorizzate e tenute ad utilizzare l'intera spesa prevista dal bilancio preventivo per le figure di cui all'articolo 3, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, anche utilizzando la minore spesa per il servizio di trasporto di cui all'articolo 3, comma 5, lettera b), del citato decreto.
1. 20. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Piano straordinario di assunzione del personale precario della scuola)

  1. Una volta terminate le operazioni di nomina in ruolo del personale avente titolo in forza dell'inserimento nelle graduatorie definitive dei concorsi ordinari e straordinari banditi negli anni precedenti a quello di pubblicazione della presente legge o dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e una volta esaurite le operazioni previste dall'articolo 1, commi da 17-bis a 17-septies, che, limitatamente alle nomine previste per l'anno scolastico 2020/2021, dovranno terminare entro il 31 di agosto del 2020 o avranno effetto giuridico a decorrere dal 1o settembre 2020 e raggiungimento della sede a decorrere dal 1o settembre 2021, gli uffici territoriali periferici del Ministero dell'istruzione procedono, stante la situazione di necessità e urgenza, al conferimento della nomina in ruolo, sul residuo dei posti di organico rimasti disponibili ai soggetti di seguito indicati:
   docenti di ruolo, forniti della specifica abilitazione, che siano stati utilizzati o che abbiano stipulato un contratto a t.d. ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL 29 novembre 2017 per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;
   docenti di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di valido titolo di studio per l'accesso alla specifica classe di concorso, che siano stati utilizzati o che abbiano stipulato un contratto a t.d. ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL 29 novembre 2017 per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;
   docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione, inseriti nella II fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;
   docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009.

  2. I docenti di cui al punto 2) e al punto 4) sono tenuti a frequentare, durante l'anno di prova, uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguiranno il titolo di abilitazione. Il mancato conseguimento dell'abilitazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato.
  3. I docenti di cui al punto 3) e al punto 4) sono, inoltre tenuti a conseguire, ove già non posseduti, i CFU/CFA previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 22, comma 2, dello stesso decreto.
  4. Relativamente ai posti di sostegno, una volta terminate le operazioni di nomina in ruolo del personale avente titolo in forza dell'inserimento nelle graduatorie definitive dei concorsi ordinari e straordinari banditi negli anni precedenti a quello di pubblicazione della presente legge o dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed una volta esaurite le operazioni previste dall'articolo 1, commi da 17-bis a 17-septies, che, limitatamente alle nomine previste per l'anno scolastico 2020/2021, dovranno terminare entro il 31 di agosto del 2020 o avranno effetto giuridico a decorrere dal 1o settembre 2020 e raggiungimento della sede a decorrere dal 1o settembre 2021, gli uffici territoriali periferici del Ministero dell'istruzione procedono, stante la particolare situazione di necessità ed urgenza, volta ad assicurare il più qualificato supporto sociale e didattico alle alunne ed agli alunni diversamente abili, al conferimento della nomina in ruolo, sul residuo dei posti di organico rimasti disponibili ai soggetti di seguito indicati:
   docenti di ruolo, forniti della specifica abilitazione e del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, che siano stati utilizzati, o che abbiano stipulato un contratto a t.d. ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL di comparto, su posto di sostegno per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;
   docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione e del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, inseriti nella II fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;
   docenti di ruolo, forniti della specifica abilitazione ma sforniti del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, che siano stati utilizzati, o che abbiano stipulato un contratto a t.d. ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL 29 novembre 2017, su posto di sostegno per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;
   docenti di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di valido titolo di studio per l'accesso alla specifica classe di concorso, sforniti del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, che siano stati utilizzati, o che abbiano stipulato un contratto a t.d. ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL 29 novembre 2017, su posto di sostegno per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;
   docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione ma non del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, inseriti nella II fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio su posto di sostegno nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;
   docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, forniti del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio su posto di sostegno nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;
   docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, sforniti del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio su posto di sostegno nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;
   docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione e del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno (o che siano in via di conseguimento del medesimo) inseriti nella II fascia delle graduatorie di istituto ed in possesso dei 24 CFU previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;
   docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione, in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno (o che siano in via di conseguimento del medesimo) inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto ed in possesso dei 24 CFU previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

  5. I docenti di cui ai punti 4), 6), 7) e 9) sono tenuti a frequentare, durante l'anno di prova, uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguiranno il titolo di abilitazione. Il mancato conseguimento dell'abilitazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato.
  6. I docenti di cui ai punti 3) e 5) sono tenuti a frequentare, durante l'anno di prova, uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguiranno il titolo di specializzazione per l'insegnamento su posto di sostegno. Il mancato conseguimento della specializzazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato.
  7. I docenti di cui ai punti 4) e 7) sono tenuti a frequentare, durante l'anno successivo a quello di prova, uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguiranno il titolo di specializzazione per l'insegnamento su posto di sostegno. Il mancato conseguimento della specializzazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato.
  8. I docenti di cui ai punti 6) e 7) sono, inoltre, tenuti a conseguire, laddove già non posseduti, i CFU/CFA previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 22, comma 2, dello stesso decreto.
  9. I docenti sono graduati in appositi elenchi provinciali costituiti secondo il punteggio rispettivamente attribuito nelle graduatorie interne di istituto, a riguardo dei docenti di ruolo utilizzati, e nelle graduatorie di II e III fascia, a riguardo dei docenti che risultano inclusi nelle stesse.
  10. Quota pari dei posti conferiti ai destinatari delle disposizioni del presente articolo per l'anno scolastico 2020/2021 sarà accantonata negli organici degli anni scolastici a partire dal 2021/2022 e destinata procedure concorsuali ordinarie.
1. 01. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Incremento dei posti nell'organico di diritto)

  1. A decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, la dotazione organica complessiva di personale docente delle istituzioni scolastiche statali è incrementata, rispetto a quanto previsto dall'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nonché dalle norme ivi richiamate, nel limite di euro 785 milioni nell'anno 2020, 2.355 milioni nell'anno 2021, 2.400 milioni nell'anno 2022, 2.450 milioni nell'anno 2023, 2.500 milioni nell'anno 2024, 2.550 milioni nell'anno 2025, 2.600 milioni nell'anno 2026, 2.650 milioni nell'anno 2027, 2.700 milioni nell'anno 2028, 2.750 milioni nell'anno 2029 e 2.800 milioni annui a decorrere dall'anno 2030. Il suddetto incremento di organico comporta la trasformazione in organico di diritto di 50.000 posti di sostegno attualmente funzionanti in deroga in via di mero fatto e la costituzione in organico di 10.000 posti di potenziamento di cui almeno 4.000 dedicati alla scuola per l'infanzia, almeno 2.000 destinati all'incremento del tempo pieno nella scuola primaria e almeno 3.000 destinati alla scuola secondaria di II grado per incrementare la funzionalità della didattica a distanza e per attivare l'insegnamento nelle scuole di ogni grado della scuola secondaria dell'educazione civica.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede:
   a) quanto a 654 milioni di euro per l'anno 2020 e 1.962,50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante riduzione del fondo a disposizione del Ministero dell'istruzione per il pagamento delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche;
   b) quanto a 135 milioni di euro per l'anno 2020, 392,50 milioni di euro per l'anno 2021, 437,50 milioni di euro per l'anno 2022, 487,50 milioni di euro per l'anno 2023, 537,50 milioni di euro per l'anno 2024, 587,50 milioni di euro per l'anno 2025, 637,50 milioni di euro per l'anno 2026, 687,50 milioni di euro per l'anno 2027, 737,50 milioni di euro per l'anno 2028, 787,50 milioni di euro per l'anno 2029 e 837,50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2030 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
1. 02. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino a dicembre 2020 viene corrisposto alle famiglie per ogni figlio minore di 14 anni un assegno mensile sulla base del reddito ISEE: 300 euro al mese per redditi fino a 7.000 euro, 250 euro al mese per redditi tra 7.000 euro e 40.000 euro, 100 euro al mese per redditi sopra 40.000 euro.
  2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
1. 03. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Differimento del termine per bandire la procedura straordinaria per docenti della scuola secondaria)

  1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, così come modificato dall'articolo 7, comma 10-quaterdecies, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito in legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «entro il 30 aprile 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2021».
1. 04. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Dotazione di dispositivi per studenti delle scuole)

  1. Per l'implementazione della metodologia della didattica digitale e della didattica a distanza nelle scuole di ogni ordine e grado, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021 le istituzioni scolastiche del servizio nazionale di istruzione mettono a disposizione degli studenti, in comodato d'uso, dispositivi digitali individuali per la didattica a distanza e digitale, per la fruizione delle piattaforme, nonché per la necessaria connettività di rete.
  2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 1.000 milioni di euro da destinare alle istituzioni scolastiche statali e paritarie per l'acquisto di dispositivi digitali individuali, strumenti tecnologici e per l'accesso alle piattaforme digitali finalizzate alla didattica a distanza.
  3. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
1. 05. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Superamento del digital divide attraverso la formazione dei docenti alla didattica digitale)

  1. In considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e delle norme di contenimento ad essa collegate, il Ministero dell'istruzione predispone un piano straordinario di formazione obbligatoria del personale educativo e docente finalizzato all'introduzione dell'insegnamento della programmazione informatica (coding) e dell'adozione della metodologia della didattica digitale nelle scuole di ogni ordine e grado.
  2. Per gli obiettivi di cui al presente articolo, gli educatori e i docenti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, operano con contratto a tempo determinato o a tempo indeterminato in istituti scolastici del sistema nazionale di istruzione di ogni ordine e grado, nonché gli educatori della scuola dell'infanzia, partecipano alla formazione obbligatoria di cui al comma 1.
  3. La formazione dei docenti di cui al presente articolo può essere effettuata esclusivamente da enti e soggetti in possesso di specifiche e comprovate competenze in materia di metodologia didattica digitale. A tal fine il Ministro dell'istruzione, con proprio decreto adotta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un regolamento volto a definire i titoli e i requisiti necessari per l'accreditamento degli enti e dei soggetti per la somministrazione delle attività di formazione che verranno indicati in un albo nazionale dal quale le istituzioni scolastiche potranno attingere i formatori sulla base della quota di finanziamento assegnata a ciascuno istituto. Tale formazione può essere svolta dai docenti a distanza in modalità di lavoro agile.
  4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa fino 1.000 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
1. 06. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Introduzione dell'insegnamento obbligatorio del coding)

  1. Al fine di adeguare i contenuti e le metodologie didattiche allo sviluppo delle nuove tecnologie, alla richiesta di nuovi saperi e al fine di costruire scuole innovative 5.0, a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, l'insegnamento della programmazione informatica (coding) e della didattica digitale è introdotto nei programmi didattici della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, con le modalità e i tempi definiti, nel rispetto dell'autonomia scolastica, dalle singole istituzioni scolastiche, garantendo che l'insegnamento abbia caratteristiche interdisciplinari e multidisciplinari. A decorrere dall'anno scolastico 2022/2023 l'insegnamento del coding è introdotto nelle scuole di ogni ordine e grado.
  2. Per le finalità di cui al presente articolo il Ministero dell'istruzione predispone, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un piano programmatico di interventi volti ad adeguare gli ambienti di apprendimento all'adozione delle nuove metodologie didattiche.
  3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione un fondo denominato «Fondo per la didattica digitale e il coding», con durata triennale, con una dotazione di 1.000 milioni di euro annui. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
1. 07. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. La corresponsione del bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting previsto per l'emergenza COVID-19, di cui agli articoli 23, comma 8, e 25, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è prorogata per tutto il periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza.
  2. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite con le seguenti: «7 per cento».
1. 08. Palmieri, Aprea, Casciello, Marin, Saccani Jotti, Vietina, Spena, Ruffino, Bagnasco, Versace.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è prevista la corresponsione di un bonus pari alla somma delle spese scolastiche rimaste effettivamente a carico delle famiglie durante il periodo di sospensione dell'attività didattica delle scuole appartenenti al sistema scolastico nazionale frequentate dai loro figli, da utilizzare a decurtazione delle imposte a valere sulla dichiarazione dei redditi per l'anno 2019.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine di garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.
1. 09. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Spena, Ruffino, Bagnasco, Versace.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Misure straordinarie a sostegno del servizio pubblico svolto dalle scuole paritarie)

  1. Per l'anno scolastico 2019/2020 è previsto un contributo straordinario una tantum a sostegno del servizio pubblico svolto dalle scuole paritarie private di ogni ordine e grado, facenti parte del sistema nazionale di istruzione ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, pari ad euro 270 milioni.
  2. Con decreto del Ministro dell'istruzione le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le scuole paritarie private tenendo conto del numero degli alunni iscritti a ciascuna istituzione scolastica.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 270 milioni per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.
1. 010. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Spena, Ruffino, Bagnasco, Versace.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Misure per le scuole paritarie)

  1. In relazione all'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, al fine di assicurare la qualità e la continuità del servizio scolastico ed educativo offerto dalle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, è prevista la detraibilità integrale del costo delle rette versate alle scuole pubbliche paritarie dalle famiglie nei mesi di sospensione della didattica tenendo conto del «costo standard di sostenibilità per allievo» come definito dal Ministero dell'economia e delle finanze.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi del comma 3.
  3. All'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la parola: «venticinque» è sostituita dalla parola: «cinquanta».
1. 011. Marin, Aprea, Casciello, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Spena, Ruffino, Bagnasco, Versace.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Misure a sostegno della libertà di scelta educativa delle famiglie)

  1. Per l'anno 2020 in relazione all'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, al fine di assicurare la qualità e la continuità del servizio scolastico ed educativo offerto dalle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, è prevista la detraibilità integrale del costo delle rette versate per alunno o per studente alle scuole pubbliche paritarie dalle famiglie nei mesi di sospensione della didattica tenendo conto del «costo medio per studente» come definito dal Ministero dell'economia e delle finanze. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede entro i limiti di spesa di 500 milioni di euro annui per gli anni 2020 e 2021, a valere sulle disponibilità del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
1. 012. Gelmini, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Spena, Ruffino, Bagnasco, Versace.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Detraibilità delle rette scolastiche)

  1. Le spese sostenute nell'interesse delle persone di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 per il servizio scolastico fruito nell'anno 2020 presso scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 62 del 2000, sono detraibili dall'imposta lorda per un importo non superiore al costo standard di sostenibilità per allievo pari a 5.500 euro ad alunno.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 150 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.
1. 013. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Spena, Ruffino, Bagnasco, Versace.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. I soggetti pubblici e privati, tra cui le scuole paritarie degli enti locali o private, che svolgono in via continuativa i servizi educativi e scolastici di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, beneficiano, a copertura del mancato versamento delle rette da parte dei fruitori determinato dalla sospensione del servizio, di un contributo forfettario mensile pari a euro 120 per ogni bambino con età da zero a tre anni e pari a euro 45 per ogni bambino di età superiore. Le rette eventualmente incassate sono restituite ai fruitori, limitatamente alla quota relativa al periodo di sospensione del servizio.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutato in 150 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.
1. 014. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Spena, Ruffino, Bagnasco, Versace.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Alle scuole paritarie che operano senza fini di lucro, che abbiano i requisiti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, è riconosciuto l'esonero totale dal pagamento di qualsiasi tipologia di imposta e tributo locale dovuto relativi al periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 per fronteggiare la diffusione del virus COVID-19.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
1. 015. Gelmini, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Spena, Ruffino, Bagnasco, Versace.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Credito d'imposta per le scuole paritarie)

  1. In relazione all'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, alle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, è riconosciuto per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1 e B/5.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le integrazioni delle autorizzazioni di cassa, di cui all'articolo 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
1. 016. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Spena, Ruffino, Bagnasco, Versace.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Fondo per le esigenze emergenziali delle scuole paritarie)

  1. Al fine di far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, è istituito per l'anno 2020 un fondo denominato «Fondo per le esigenze emergenziali delle scuole paritarie» con una dotazione pari a 500 milioni di euro da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione. Con decreto del Ministro dell'istruzione sono individuati i criteri e le modalità per l'accesso e il riparto delle risorse di cui al precedente periodo tra le istituzioni scolastiche ed educative.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
1. 017. Gelmini, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Spena, Ruffino, Bagnasco, Versace.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, un fondo con una dotazione finanziaria di 18 milioni di euro per il 2020, così ripartito:
   a) 10 milioni di euro da riconoscere alle istituzioni scolastiche paritarie da ripartire fra le stesse in base al numero degli studenti di ciascuna;
   b) 8 milioni da riconoscere alle istituzioni scolastiche paritarie per mettere a disposizione degli studenti meno abbienti frequentanti le istituzioni scolastiche paritarie, in comodato d'uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, nonché per la necessaria connettività di rete.

  2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 18 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1. 018. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Spena, Ruffino, Bagnasco, Versace.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Misure in favore delle istituzioni scolastiche paritarie per la didattica a distanza)

  1. Al fine di consentire alle istituzioni scolastiche paritarie di dotarsi immediatamente di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità e di mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle suddette piattaforme, nonché per la necessaria connettività di rete, è stanziata in loro favore la somma di 5 milioni di euro per il 2020.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
1. 019. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Spena, Ruffino, Bagnasco, Versace.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Possono usufruire delle garanzie e delle misure di potenziamento e di estensione dell'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 49 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, anche gli enti del terzo settore comprese le associazioni, le fondazioni e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono l'attività dei servizi educativi per l'infanzia e scolastici di cui all'articolo 48, comma 1, del decreto-legge citato e le scuole paritarie.
1. 020. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Spena, Ruffino, Bagnasco, Versace.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Le misure di cui all'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si applicano anche agli enti senza scopo di lucro, comprese le associazioni, fondazioni, gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono l'attività dei servizi educativi per l'infanzia e scolastici di cui all'articolo 48, primo comma, e alle scuole paritarie.
1. 021. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Spena, Ruffino, Bagnasco, Versace.

ART. 2.

  Sopprimere i commi da 01 a 08.
2. 69. Bucalo, Frassinetti, Rampelli, Mollicone, Ciaburro.

  Sostituire i commi da 01 a 08 con i seguenti:
  01. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure straordinarie adottate per il contenimento e la gestione della stessa, è disposta la sospensione della procedura concorsuale di cui al decreto del Ministero dell'istruzione n. 510 del 23 aprile 2020, finalizzata all'immissione in ruolo, su posto comune e di sostegno, di docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, all'anno scolastico 2021/2022.

  02. È disposta la sospensione della procedura concorsuale di cui al decreto del Ministero dell'istruzione n. 497 del 23 aprile 2020, finalizzata all'accesso ai percorsi di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune, all'anno scolastico 2021/2022.
  03. I termini previsti per la presentazione delle istanze di partecipazione alle relative procedure di cui ai punti 1 e 2 sono, pertanto, rinviati ad una data successiva, da individuare nell'anno scolastico 2021/2022.
2. 62. Bucalo, Frassinetti, Rampelli, Mollicone, Ciaburro.

  Sostituire i commi da 01 a 07 con il seguente:
  01. La prova scritta relativa alla procedura concorsuale straordinaria di cui all'articolo 1, comma 9, lettera a), del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, bandita con decreto dipartimentale del Ministero dell'istruzione n. 510 del 23 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, è svolta nel corso dell'anno scolastico 2020/2021.
2. 21. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.

  Sostituire i commi da 01 a 07 con i seguenti:
  01. La prova scritta relativa alla procedura concorsuale straordinaria di cui all'articolo 1, comma 9, lettera a), del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, bandita con decreto dipartimentale del Ministero dell'istruzione n. 510 del 23 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, è svolta nel corso dell'anno scolastico 2020/2021.

  02. I bandi relativi alle procedure concorsuali di cui al decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, sono pubblicati entro il 31 marzo 2021 e le relative prove si svolgono entro l'anno scolastico 2020/2021.
2. 22. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.

  Dopo il comma 08 aggiungere il seguente:
  09. Al fine di garantire l'ordinato avvio dell'anno scolastico, in deroga alle vigenti disposizioni, per tutto il periodo dell'emergenza si può procedere al reclutamento del personale della scuola con procedure semplificate per titoli e valorizzando il servizio pregresso. Per tali finalità, la prova computer based di cui all'articolo 1, comma 9, lettera a) e lettera d), del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, è sostituita da una graduatoria per titoli che consente l'accesso alle fasi successive del percorso come previsto dal medesimo decreto-legge. Per garantire la funzionalità delle segreterie scolastiche, è previsto l'accesso al profilo di DSGA per gli assistenti amministrativi facenti funzione da almeno tre anni attraverso una graduatoria per soli titoli, come previsto per tutto il restante personale ATA.
2. 19. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.

  Sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:
  1. In deroga al decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, per l'anno 2020-2021 è prevista una procedura straordinaria di reclutamento per soli titoli e servizio. Tale procedura prevede l'inserimento in ruolo, previo superamento dell'anno di prova:
   a) per i posti comuni, di coloro che hanno accumulato 36 mesi di servizio anche non continuativi nelle scuole statali ovvero nelle scuole paritarie, per i posti comuni e specifici su materia della classe di concorso di appartenenza;
   b) per i posti nelle scuole di infanzia e primaria, di coloro che sono in possesso di abilitazione ovvero coloro che hanno conseguito il diploma magistrale entro l'anno 2001 ovvero per i docenti che hanno prestato almeno 36 mesi di servizio nelle scuole statali e paritarie;
   c) per i posti di sostegno, di coloro che hanno acquisito l'abilitazione ovvero i docenti che hanno prestato almeno 36 mesi di servizio nelle scuole statali e paritari.

  2. Alla fine della selezione è redatta una graduatoria. Accedono all'anno di prova coloro che sono utilmente collocati in graduatoria e fino all'esaurimento dei posti messi a concorso.
  3. Per il superamento dell'anno di prova è previsto un esame orale selettivo con lo scopo di verificare le conoscenze che sono inerenti a:
   a) per i posti comuni, alla valutazione delle conoscenze e delle competenze disciplinari e didattico-metodologiche;
   b) per i posti di sostegno, alle metodologie didattiche da applicare alle diverse tipologie di disabilità, nonché finalizzati a valutare le conoscenze dei contenuti e delle procedure volte all'inclusione scolastica degli alunni con disabilità.

  4. La prova orale per le classi di concorso di lingua inglese è svolta interamente in inglese ed è rivolta alla valutazione delle relative conoscenze e competenze disciplinari e didattico-metodologico.
2. 1. Frate, Vizzini.

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
   0a) alla definizione di modalità di individuazione nel piano educativo individualizzato dei discenti con disabilità dei sostegni e supporti, nonché delle strategie, modalità didattiche e degli obiettivi per l'inclusione scolastica da garantire per l'anno scolastico 2020/2021, anche in assenza di prima certificazione ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o della conseguente diagnosi funzionale, che possono essere sostituite da autocertificazione da parte di chi esercita la potestà genitoriale, da verificare successivamente ai sensi della normativa vigente, al termine del periodo di emergenza sanitaria COVID-19;.
2. 17. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
   0a) in considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e delle norme di contenimento ad essa collegate, alla rimodulazione dei piani di studio e dei relativi quadri orari affinché siano garantiti agli studenti:
    1) il rispetto della distanza interpersonale durante l'intera permanenza all'interno degli ambienti dell'istituto scolastico prevedendo anche interventi straordinari di natura edilizia volti a riorganizzare e ad adeguare gli ambienti di apprendimento alle disposizioni in materia di sicurezza e di distanziamento, sulla base del numero e della densità per classe degli studenti frequentanti l'istituzione scolastica, anche attraverso la sperimentazione di nuovi ambienti e modelli di apprendimento;
    2) la fornitura quotidiana di dispositivi di protezione individuale quali mascherine, guanti e soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani che la scuola deve rendere disponibile e accessibile a tutti coloro che accedono ai locali dell'istituzione scolastica;
    3) l'istallazione agli ingressi di sistemi di rilevamento della temperatura corporea (termoscanner) al fine di operare il monitoraggio e la prevenzione del rischio di diffusione del contagio;
    4) la sanificazione degli ambienti scolastici;
    5) piani di investimento nella banda ultra larga per la copertura totale dell'intero territorio ai fini di una efficiente ed efficace digitalizzazione posta a disposizione di tutti gli operatori per lo svolgimento di attività didattica digitale e a distanza nel caso di sospensione delle attività didattiche in presenza.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'onere derivante dall'attuazione della lettera 0a) del comma 1, valutato in 1.000 milioni di euro annui per gli anni 2020 e 2021, si provvede, a valere sulle disponibilità del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
2. 23. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:
   a) alla definizione della data di inizio delle lezioni per l'anno scolastico 2020/2021, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, anche tenendo conto dell'eventuale necessità di recupero degli apprendimenti per gli studenti intesa quale attività didattica straordinaria che deve essere svolta sulla base di un piano di studio personalizzato;
   a-bis) in considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e delle norme di contenimento ad essa collegate che hanno determinato la sospensione delle lezioni in presenza a decorrere dal mese di marzo 2020, e tenendo conto dell'eventuale necessità di recupero degli apprendimenti di cui alla lettera 0a), a prevedere che nell'anno scolastico 2020/2021 la valutazione finale avviene su base biennale al fine di confermare i livelli di apprendimento raggiunti dallo studente e l'adeguata acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze relative agli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021; a tal fine le istituzioni scolastiche sono chiamate a riorganizzare i moduli orari e le unità di apprendimento per l'anno scolastico 2020-2021.
2. 24. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso di ripresa delle lezioni per gruppi di alunni, in parte con didattica in presenza e in parte con didattica a distanza, gli alunni con disabilità debbono permanere sempre nel gruppo di didattica in presenza; nel caso di frequenza a scuola di gruppi di alunni della stessa classe ad orari alterni, gli alunni con disabilità frequentano sempre allo stesso orario.
2. 2. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, garantendo per gli studenti con disabilità, misure idonee ad un regolare svolgimento della didattica in presenza nella medesima fascia oraria, loro assegnata in accordo con la famiglia che resta valida per l'intero anno scolastico, nonché misure per garantire l'incremento delle ore di sostegno fino alla completa copertura dell'orario scolastico e assicurare la continuità educativa e didattica di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, nonché l'incremento delle ore prestate ai sensi dall'articolo 3, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, anche in compensazione delle ore non erogate nel periodo di sospensione scolastica;.
2. 25. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.

  Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) alle modalità di individuazione nel piano educativo individualizzato delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti con disabilità dei sostegni e supporti, nonché delle strategie, modalità didattiche e degli obiettivi per l'inclusione scolastica da garantire per l'anno scolastico 2020/2021, anche in assenza di prima certificazione ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o della conseguente diagnosi funzionale, sostituite da un certificato del medico specialistico nella patologia segnalata o del medico di famiglia o da autocertificazione da parte di chi esercita la potestà genitoriale, tutti da verificare ai sensi della normativa attualmente vigente al termine della pandemia, ovvero anche in caso di loro scadenza nel periodo di emergenza da contagio COVID-19;.
2. 3. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

  Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modifiche:
   1) sostituire le parole: 20 settembre con le seguenti: 31 agosto;
   2) dopo le parole: a tempo determinato inserire le seguenti: prevedendo, ai sensi delle norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, l'assegnazione dei docenti alle scuole per gruppi interdisciplinari, di livello, di progetto, ed elettivi, per il numero complessivo di ore di lezione previsto dal curricolo per le scuole di ogni ordine e grado;
   3) sopprimere le parole: anche in deroga al termine di conclusione delle stesse previsto dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333,.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Per gli obiettivi di cui al comma 1, lettera b), anche in considerazione dei vincoli imposti dallo stato di emergenza sanitaria per COVID-19, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021 l'attività didattica è organizzata sulla base della didattica per competenze volta ad attuare la personalizzazione del percorso formativo per ogni singolo studente. A tal fine le lezioni sono organizzate in modo da prevedere il percorso di apprendimento strutturato per piccoli gruppi di alunni. L'apprendimento è assicurato mediante la mobilità degli studenti all'interno dell'istituzione scolastica sulla base dei singoli corsi individuati nel piano di studio personalizzato. Conseguentemente, a partire dall'anno scolastico 2020/2021, alla fine del percorso formativo la scuola rilascia a ciascuno studente un documento di valutazione e certificazione delle competenze anche sulla base dei risultati conseguiti nei test INVALSI. Sono progressivamente aboliti gli esami di Stato finali del primo e del secondo ciclo scolastico. Il valore legale del titolo di studio è abrogato per le scuole di ogni ordine e grado.

  1-ter. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, lettera b), le scuole, fatto salvo il rispetto delle norme in materia di edilizia scolastica, avviano una pianificazione dell'offerta didattica e degli ambienti di apprendimento per favorire la mobilità interna degli studenti. Il Ministro dell'istruzione predispone, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili nonché all'adeguamento degli ambienti di apprendimento all'adozione delle nuove metodologie didattiche. Per le finalità di cui ai commi 1-bis e 1-ter è autorizzata la spesa fino a 1.000 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
2. 26. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e assicurando in via prioritaria la continuità didattica per gli alunni. A tal fine il personale docente già titolare di contratti con istituzioni scolastiche alla data della dichiarazione dello stato d'emergenza connesso alla diffusione del COVID-19 è ulteriormente mantenuto in servizio e confermato sul posto assegnato per l'anno scolastico 2020/2021; per l'anno scolastico 2020/2021, alle istituzioni scolastiche, anche in relazione alle attività didattiche di consolidamento e recupero degli apprendimenti, è demandato il compito di rimodulare orari e unità di apprendimento.
2. 27. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo:, ad eccezione dei dirigenti scolastici anche neo-assunti nell'anno scolastico 2019/2020 per i quali è autorizzata una mobilità straordinaria su tutti i posti vacanti e disponibili per l'anno scolastico 2020/2021, tenuto conto anche dell'anzianità di servizio maturata nel ruolo di dirigente e della modalità di assunzione avvenuta attraverso l'ultima procedura concorsuale nazionale, prima delle nuove immissioni in ruolo.
2. 57. Mollicone, Bucalo, Frassinetti.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) a prevedere che il mese di settembre 2020 è destinato al recupero dei debiti formativi in sede di scrutinio finale;.
2. 16. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e della continuità didattica prevista dall'articolo 14 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66. In attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, a richiesta delle famiglie, i docenti per il sostegno con incarico a tempo determinato per l'anno scolastico 2019-2020 sono riconfermati sulla stessa classe per il successivo anno scolastico, purché in possesso dei requisiti per ottenere la nomina anche in detto anno. Per i docenti per il sostegno a tempo indeterminato in servizio durante il corrente anno scolastico, a richiesta della famiglia dell'alunno sono sospese di norma le operazioni di mobilità relative al successivo anno scolastico.
2. 4. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) alla previsione della proroga, a domanda, per l'anno scolastico 2020/2021 degli incarichi dei dirigenti scolastici già in servizio all'estero con contratto in scadenza durante il presente anno scolastico;.
2. 61. Frassinetti, Bucalo, Mollicone.

  Al comma 1, nella lettera d) aggiungere, in fine, le seguenti parole: Il Ministero dell'istruzione, entro il 30 giugno, al fine di rispondere adeguatamente alle perduranti esigenze dettate dalla didattica a distanza, fornisce indicazioni alle scuole di ogni ordine e grado circa l'utilizzo di libri di testo con contenuti digitali interattivi e che soddisfino le esigenze relative all'inclusione scolastica.
2. 5. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

  Al comma 1, dopo la lettera d-bis), aggiungere la seguente:
   d-ter) alla revisione dei criteri per la formazione dell'organico di sostegno di cui all'articolo 15, comma 2, della legge 8 novembre 2013, n. 128, con la trasformazione dei posti in deroga attivati ai sensi dell'articolo 9, comma 15, della legge 30 luglio 2010, n. 122, per due anni scolastici consecutivi, in organico di diritto, in deroga ai contingenti autorizzati di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
2. 56. Mollicone, Frassinetti, Bucalo.

  Al comma 1, dopo la lettera d-bis), aggiungere la seguente:
   d-ter) all'attivazione di un nuovo corso-concorso, come già disciplinato dal comma 88 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, riservato ai soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011 o al decreto direttoriale del 20 luglio 2015, n. 499, o al decreto direttoriale del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, rispettivamente alla data di entrata in vigore della suddetta legge e della legge di conversione del presente decreto, unitamente a tutti i soggetti non in quiescenza che abbiano svolto la funzione di dirigente scolastico per almeno un triennio a seguito di conferma degli incarichi di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.
2. 64. Frassinetti, Bucalo, Mollicone.

  Al comma 1, dopo la lettera d-bis), aggiungere la seguente:
   d-ter) per garantire la continuità didattica, alla conferma in ruolo, nella stessa istituzione scolastica dove ha prestato l'ultimo servizio, del personale docente vincitore del concorso ordinario per titoli ed esami del 2016, assunto, a tempo indeterminato, con riserva in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali, e che si trova in posizione utile per essere convocato per le immissioni in ruolo del prossimo anno scolastico 2020/2021 nelle graduatorie del concorso di cui al decreto del direttore generale n. 106 del 23 febbraio 2016, e che abbia superato il periodo di formazione e di prova, di cui ai commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, con decorrenza giuridica dal 1o settembre dell'anno svolto. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal personale docente di cui al presente comma.
2. 60. Frassinetti, Bucalo, Mollicone.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   d-ter) all'attivazione di un nuovo corso intensivo di formazione, come già disciplinato dal comma 88 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, riservato ai soggetti già ricorrenti avverso gli esiti della prova orale che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso riferito alle prove orali dei concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, o il decreto direttoriale del 20 luglio 2015, n. 499 o il decreto direttoriale del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, rispettivamente alla data di entrata in vigore della suddetta legge e della presente, unitamente a tutti i soggetti non in quiescenza che abbiano svolto la funzione di dirigente scolastico per almeno un triennio a seguito di conferma degli incarichi di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.
2. 35. D'Attis, Paolo Russo.

  Al comma 1, dopo la lettera d-bis) aggiungere la seguente:
   d-ter) alla previsione che dal 1o settembre 2020 sono prorogati i contratti del personale ATA in servizio alla data del 30 giugno o 31 agosto in attesa dell'espletamento delle varie procedure.
2. 33. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.

  Al comma 1, dopo la lettera d-bis), aggiungere la seguente:
   d-ter) alla revisione dei criteri per la formazione dell'organico di sostegno di cui all'articolo 15, comma 2, della legge 8 novembre 2013, n. 128, con la trasformazione dei posti in deroga attivati ai sensi dell'articolo 9, comma 15, della legge 30 luglio 2010, n. 122, per due anni scolastici consecutivi, in organico di diritto, in deroga ai contingenti autorizzati di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
2. 32. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.

  Al comma 1, dopo la lettera d-bis), aggiungere la seguente:
   d-ter) alla conferma per il personale docente, educativo, ATA nell'anno scolastico 2020/2021 di tutti i contratti a tempo determinato, attivati nell'anno scolastico precedente durante la sospensione delle attività didattiche, fino al rientro del personale titolare.
2. 31. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.

  Al comma 1, dopo la lettera d-bis), aggiungere la seguente:
   d-ter) alla conferma dei contratti al 30 giugno 2021, relativamente al termine fissato dall'articolo 4, comma 1-bis, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, al fine di salvaguardare la continuità didattica nell'anno scolastico 2020/2021, nel caso in cui le decisioni giurisdizionali siano state notificate nell'anno scolastico precedente.
2. 30. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.

  Al comma 1, dopo la lettera d-bis), aggiungere la seguente:
   d-ter) alla conferma dei ruoli per il personale docente assunto a tempo indeterminato con riserva, in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali, nel caso di superamento dell'anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, con decorrenza giuridica dal 1o settembre dell'anno svolto. Conseguentemente, è disposto l'annullamento dei provvedimenti di licenziamento notificati dall'amministrazione nell'anno scolastico 2019/2020. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal predetto personale di cui al presente comma.
2. 29. D'Attis, Paolo Russo.

  Al comma 1, dopo la lettera d-bis), aggiungere la seguente:
   d-ter) all'attivazione, a partire dall'anno scolastico 2020/2021, in organico di diritto, dei posti relativi al profilo C professionale dei coordinatori amministrativi e tecnici e al profilo AS dei coordinatori dei collaboratori scolastici, al fine dell'indizione delle procedure per la mobilità professionale e dei passaggi verticali di cui all'articolo 4, comma 3, del CCNI del Comparto Scuola del 3 dicembre 2009, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
2. 20. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.

  Al comma 1, dopo la lettera d-bis), aggiungere la seguente:
   d-ter) a prevedere che nelle graduatorie risultanti dal concorso di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativo alla selezione di 2004 direttori SGA, la percentuale di idonei è elevata al 30 per cento dei posti messi a concorso per la singola regione, con arrotondamento all'unità superiore.
2. 15. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure straordinarie adottate per il contenimento e la gestione della stessa, è autorizzata l'istituzione, con successivo decreto del Ministero dell'istruzione, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di una graduatoria ad esaurimento per titoli e servizio, ai fini dell'assunzione di personale docente ed educativo, con almeno 36 mesi di servizio continuativi nelle istituzioni scolastiche statali, sui posti vacanti e disponibili al termine delle immissioni in ruolo di tutti gli aventi diritto inseriti nelle graduatorie definitive dei concorsi ordinari e straordinari banditi nel 2016 e nel 2018 e nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  1-ter. Le immissioni in ruolo del personale di cui al comma 1-bis, possono essere disposte per le regioni e le classi di concorso per cui è stata istituita la graduatoria ad esaurimento per titoli e servizio, con decreto del Ministero dell'istruzione, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  1-quater. Il personale docente ed educativo immesso in ruolo ai sensi del comma 1-ter è tenuto a frequentare, durante l'anno di prova, un percorso formativo abbreviato abilitante, da definire con successivo provvedimento ministeriale.
  1-quinquies. Il personale docente ed educativo inserito nelle graduatorie di cui al comma 1-ter e non immesso in ruolo per carenza di posti vacanti e disponibili può partecipare – con oneri a proprio carico – al percorso formativo di cui periodo precedente o, in alternativa, presentare domanda per l'inserimento in coda alla stessa graduatoria di un'altra regione, in applicazione di quanto previsto dal decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159.
2. 70. Bucalo, Frassinetti, Rampelli, Mollicone, Ciaburro.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. In relazione all'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, al fine di assicurare il più qualificato supporto sociale e didattico agli alunni diversamente abili, sui posti vacanti e disponibili di sostegno si procede prioritariamente all'immissione in ruolo del personale docente in possesso di abilitazione e titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, inserito nella II fascia delle graduatorie di istituto, con 36 mesi di servizio nelle scuole statali, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009.
  1-ter. Parimenti sui posti residui si procede all'immissione in ruolo del personale docente in possesso di abilitazione ma non del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, inserito nella II fascia delle graduatorie di istituto, con 36 mesi di servizio nelle scuole statali, anche non continuativo a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009.
  1-quater. In subordine, si procede all'immissione in ruolo del seguente personale:
   a) personale docente non abilitato, con titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, inserito nella III fascia delle graduatorie di istituto, con 36 mesi di servizio nelle scuole statali, anche non continuativo a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, di cui almeno uno sul sostegno;
   b) personale docente non abilitato e non in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno ma con titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, inserito nella III fascia delle graduatorie di istituto, con 36 mesi di servizio sul posto di sostegno nelle scuole statali, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009.

  1-quinquies. Il personale docente immesso in ruolo sui posti di sostegno ai sensi dei commi precedenti è tenuto a frequentare, durante l'anno di prova:
   a) appositi corsi abbreviati finalizzati al conseguimento dell'abilitazione, se in possesso del titolo di specializzazione; il mancato conseguimento dell'abilitazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato;
   b) un percorso formativo abbreviato finalizzato al conseguimento del titolo di specializzazione, se in possesso di specifica abilitazione; il mancato conseguimento della specializzazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato.

  1-sexies. Con successivo decreto del Ministero dell'istruzione, sono rivisti i criteri per la formazione dell'organico di sostegno di cui all'articolo 15, comma 2. L'incremento di organico comporta la trasformazione in organico di diritto di 50.000 posti di sostegno, in deroga ai contingenti autorizzati di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
2. 71. Bucalo, Frassinetti, Rampelli, Mollicone, Ciaburro.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Al fine di garantire la continuità didattica nell'anno scolastico 2020/21, sono confermati gli incarichi di supplenza annuale e di supplenza temporanea fino al termine delle attività didattiche, in essere alla data di conversione in legge del presente decreto-legge, su posti vacanti e disponibili, in attesa del rientro del personale titolare.

  1-ter. In considerazione della sospensione di tutte le procedure concorsuali nell'amministrazione scolastica, al fine di assicurare il regolare inizio dell'anno scolastico 2020/2021, per il personale docente assunto a tempo indeterminato con riserva, in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali, nel caso di superamento dell'anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, il Ministro dell'istruzione procede alla conferma dei ruoli, con decorrenza giuridica dal 1o settembre dell'anno svolto.
  1-quater. Si dispone di conseguenza l'annullamento dei provvedimenti di licenziamento notificati dall'amministrazione nell'anno scolastico 2019/2020. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal personale interessato dalla disposizione di cui al presente comma.
2. 63. Bucalo, Frassinetti, Rampelli, Mollicone, Ciaburro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. A causa dell'emergenza connessa alla diffusione del COVID-19 e in considerazione della necessità di procedere al reclutamento di personale docente per l'ordinato avvio e svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021, al fine di ridurre il ricorso alle attribuzioni di incarichi con contratti a tempo determinato, è disposto, con successivo decreto del Ministero dell'istruzione, da emanare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il reintegro, nelle cattedre in cui prestavano servizio al momento delle immissioni in ruolo, dei vincitori del concorso ordinario per titoli ed esami di cui ai decreti dei direttori generali n. 105, n. 106 e n. 107 del 23 febbraio 2016 esclusi a seguito dei contenziosi amministrativi.
2. 68. Bucalo, Frassinetti, Mollicone.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90, del 24 novembre 2017, con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione con prova finale, come già disciplinato dal comma 88 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, e con punteggio d'inserimento, da computarsi nella graduatoria finale, corrispondente al voto ottenuto nella prova scritta del concorso impugnato, riservato ai soggetti che hanno superato la prova preselettiva ed effettuato la prova scritta nel predetto concorso e che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, hanno già ricevuto una sentenza favorevole di primo grado o hanno, comunque, un contenzioso giurisdizionale in atto avverso il succitato decreto direttoriale per mancato superamento della prova scritta o di quella orale, nonché dei soggetti che hanno superato le prove scritte ed orali del corso-concorso selettivo per il reclutamento dei 93 dirigenti scolastici delle scuole primarie e secondarie di I e II grado a carattere statale in lingua italiana nella Provincia autonoma di Bolzano indetto con decreto della Sovrintendente Scolastica n. 1828 del 6 febbraio 2018 e del corso-concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici nella Provincia autonoma di Trento indetto con delibera della Giunta provinciale n. 1921 del 2017 del 16 novembre 2017 e che non sono stati ammessi al corso di formazione perché in esubero rispetto ai posti messi a concorso.
  1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsioni del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. 46. Fioramonti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per assorbire il precariato, è autorizzata l'istituzione, con decreto del Ministero dell'istruzione, di una graduatoria per titoli ai fini dell'assunzione di 7.000 insegnanti di religione cattolica su posti vacanti e disponibili con più di 24 mesi di servizio a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche del servizio nazionale d'istruzione.
2. 38. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. È autorizzata l'istituzione, con decreto del Ministero dell'istruzione, di una graduatoria per titoli ai fini dell'assunzione di insegnanti di religione cattolica su posti vacanti e disponibili con più di 24 mesi di servizio a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche del servizio nazionale d'istruzione.
2. 67. Bucalo, Frassinetti, Mollicone.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per garantire l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021 e la riapertura delle scuole in condizioni di piena sicurezza e assicurare il necessario distanziamento sociale, con decreto del Ministero dell'istruzione sono rivisti i criteri per la formazione delle classi, per l'anno scolastico 2020/2021, in deroga a quanto previsto dall'articolo 64, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai fini della costituzione di classi nelle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, comprese le sezioni della scuola dell'infanzia, con un numero di alunni non superiore a 18, da ridurre a 15 nelle zone più colpite dal contagio da COVID-19.
2. 66. Frassinetti, Bucalo, Mollicone.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Sono istituite presso gli uffici scolastici regionali apposite Commissioni tecnico-ispettive che, di concerto con i Comitati paritetici per la sicurezza operanti presso gli uffici scolastici regionali, definiscono le linee guida regionali per la riapertura delle scuole ed i protocolli operativi per l'adozione, da parte delle singole istituzioni scolastiche, delle misure organizzative per la prevenzione ed il contenimento della epidemia da COVID-19.
  1-ter. Ai fini del reperimento ed utilizzo di spazi per lo svolgimento della didattica in presenza che corrispondano ai requisiti minimi di distanziamento per ragioni di profilassi, le Commissioni di cui al comma 1-bis, effettuano sopralluoghi in tutte le scuole del territorio regionale e certificano l'adeguatezza delle strutture scolastiche all'utilizzo e il protocollo operativo di sicurezza adottato.
2. 65. Bucalo, Frassinetti, Mollicone.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Le condotte dei dirigenti scolastici e degli operatori con qualifica di dirigente e preposto alla sicurezza nel sistema scolastico, ai sensi degli articoli 18 e 19 del decreto legislativo n. 81 del 2008, che operano all'interno della linea gestionale e operativa dell'istituzione scolastica, nonché le condotte degli altri soggetti della linea consultiva dedicati al servizio di prevenzione e protezione degli istituti scolastici (datore di lavoro, RSPP, Medico Competente, DSGA, RLS) non determinano, in caso di danni biologici agli stessi operatori o a terzi, responsabilità personale di ordine penale, civile, contabile e da rivalsa, qualora i medesimi soggetti abbiano adottato in modo corretto ed adeguato il protocollo operativo di sicurezza, come accertato dalla Commissione paritetica dell'U.S.R. o dell'U.S.P.
  1-ter. Dei danni accertati in relazione alle condotte di cui al comma 1-bis, compresi quelli derivanti dal mancato sopralluogo o dall'insufficienza o inadeguatezza dei dispositivi di protezione individuale, risponde civilmente il solo ente di appartenenza (U.S.R. o U.S.P.), che ha titolo e dovere specifico di individuare e fornire alle istituzioni scolastiche, presenti nel territorio di riferimento, i sopracitati dispositivi di protezione individuale adeguati sia per tipologia, sia per quantità.
  1-quater. Ai fini della copertura finanziaria della responsabilità civile dei danni accertati in relazione alle condotte di cui ai commi precedenti, l'ente di appartenenza ha la facoltà di stipulare un'assicurazione o di coprire l'integrazione dell'assicurazione delle istituzioni scolastiche presenti nel territorio di competenza.
2. 58. Bucalo, Frassinetti, Mollicone.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le parole: «unicamente ai fini dell'abilitazione all'insegnamento» sono soppresse.
*2. 39. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le parole «unicamente ai fini dell'abilitazione all'insegnamento» sono soppresse.
*2. 55. Bucalo, Frassinetti, Mollicone.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. L'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applica anche alla progressione all'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi del personale assistente amministrativo di ruolo che abbia svolto a tempo pieno le funzioni dell'area di destinazione per almeno tre interi anni scolastici a decorrere dall'anno scolastico 2011/2012. Le graduatorie risultanti dalla procedura di cui al primo periodo sono utilizzate in subordine alle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
2. 14. Vietina, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il corso intensivo di cui all'articolo 1, comma 87, della legge 13 luglio 2015, n. 107 è prorogato per coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 88, della citata legge in relazione al contenzioso avverso il decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 23 novembre 2017, 4a serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017. Alla copertura si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei dirigenti scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205.
2. 34. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di tutelare la continuità e la regolarità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti negativi dei contenziosi pendenti relativi al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione su base regionale di 120 ore con relativa prova finale, valutata in centesimi, consistente in un colloquio esperienziale e multidisciplinare, finalizzato alla collocazione in coda alla graduatoria compilata ai sensi del sopra nominato decreto direttoriale del 23 novembre 2017 dei soggetti che hanno superato la prova preselettiva ed effettuato la prova scritta e che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, hanno già ricevuto una sentenza favorevole in primo grado o hanno, comunque, un contenzioso giurisdizionale in atto avverso il succitato decreto direttoriale per mancato superamento della prova scritta o di quella orale, nonché dei soggetti che hanno superato le prove scritte ed orali del corso-concorso selettivo per il reclutamento dei dirigenti scolastici delle scuole primarie e secondarie di I e II grado a carattere statale in lingua italiana nella Provincia autonoma di Bolzano indetto con decreto della Sovrintendente scolastica n. 1828 del 6 febbraio 2018 e del corso-concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici nella Provincia autonoma di Trento indetto con delibera della Giunta provinciale n. 1921 del 16 novembre 2017 e che non sono stati ammessi al corso di formazione perché in esubero rispetto ai posti messi a concorso. La prova finale di cui al precedente periodo si intende superata con il raggiungimento della votazione minima di settanta centesimi. Alla copertura degli oneri finanziari per le attività di formazione, che non devono, comunque, comportare ulteriori spese rispetto a quelle già programmate, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei dirigenti scolastici, integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205.
2. 6. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti di contenziosi pendenti, nonché al fine di evitare che si producano situazioni di disparità di trattamento tra ricorrenti con ricorsi pendenti relativi a procedure concorsuali di anni diversi, per i soggetti che non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, alcuna sentenza definitiva o che ancora abbiano in corso un contenzioso avverso il decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, è avviata una nuova sessione speciale del corso intensivo di durata di 80 ore complessive di cui al comma 88 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di svolgimento del corso e della relativa prova scritta finale. Alle attività di formazione e alle immissioni in ruolo si provvede, rispettivamente, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e a valere sulle assunzioni autorizzate per effetto dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
  1-ter. Le graduatorie regionali di cui al comma 1-bis dell'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni, nelle regioni in cui, alla data di entrata in vigore della legge n. 107 del 2015, erano in atto i contenziosi di cui al comma 1-bis relativi al concorso ordinario per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, rimangono aperte anche in funzione degli esiti dei percorsi formativi di cui al medesimo comma 1-bis.
2. 36. D'Attis, Paolo Russo.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del 23 novembre 2017, con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale della durata di 80 ore riservato ai soggetti che non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alcuna sentenza definitiva.

  1-ter. Alle attività relative al corso intensivo di formazione, di cui al comma 1-bis e alle successive immissioni in ruolo si provvede in parte con una quota a carico dei soggetti ammessi al corso-concorso, attraverso l'utilizzo della carta docente di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e per il rimanente importo mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021 e sue proiezioni, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. 13. D'Attis, Paolo Russo.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è indetto un corso intensivo per accesso al ruolo di dirigente scolastico riservato ai soggetti che non hanno avuto, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, alcuna sentenza definitiva avverso gli atti del concorso per dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011.
  1-ter. Alle attività di formazione e alle immissioni in ruolo del personale di cui al comma 1-bis si provvede, rispettivamente, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e a valere sulle assunzioni autorizzate per effetto dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
  1-quater. Le immissioni in ruolo degli ammessi al corso intensivo di cui alle presenti disposizioni avvengono mediante inserimento in coda alla graduatoria nazionale del concorso di cui al decreto del direttore generale n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» – n. 90 del 24 novembre 2017 o secondo altra modalità stabilita con successivo regolamento dal Ministero.
2. 37. D'Attis, Paolo Russo.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. In corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, purché lo studente con disabilità sia accompagnato in presenza diretta da chi presta l'attività di cui all'articolo 3, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, in raccordo e coordinamento con la famiglia e nel rispetto del piano educativo individualizzato. Sono a tale fine resi disponibili in forma gratuita, al corpo docente e agli alunni, strumenti informatici o tecnologici dotati nativamente dei software didattici atti a garantire la piena accessibilità secondo gli standard internazionali, ivi compresi i collegamenti internet necessari al regolare svolgimento della didattica a distanza. Le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi dei dirigenti scolastici nonché del personale scolastico, come determinati dal quadro contrattuale e normativo vigente, fermo restando quanto stabilito al primo periodo e all'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, possono svolgersi nelle modalità del lavoro agile anche attraverso apparecchiature informatiche e collegamenti telefonici e telematici, per contenere ogni diffusione del contagio.
2. 18. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: comunque con le seguenti: ove possibile e aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ferma restando l'attivazione di una specifica sessione contrattuale e nel rispetto delle decisioni assunte dagli organi collegiali.
2. 72. Mollicone, Frassinetti, Bucalo.

  Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire i seguenti: La didattica a distanza non è una modalità di prestazione del servizio ordinamentale, ma è limitata ai periodi di sospensione delle lezioni a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19. L'organizzazione delle prestazioni legate alla didattica nella modalità a distanza è oggetto di confronto e contrattazione con le organizzazioni sindacali. La gestione della didattica a distanza nelle scuole è deliberata dal collegio dei docenti e organizzata dai consigli di classe. La Repubblica Italiana si impegna a investire risorse strutturali finalizzate ad agevolare l'accesso alla rete e all'utilizzo e all'acquisto di strumenti informatici adeguati al sostegno della didattica a distanza per le famiglie e gli studenti che ne risultano sprovvisti.
2. 42. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: La carta elettronica è estesa a tutto il personale scolastico, anche con contratto a tempo determinato. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementata di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti e i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.
2. 41. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai docenti a tempo determinato e al personale educativo è concesso di accedere alle risorse della carta del docente istituita dall'articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
2. 40. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di realizzare la didattica a distanza e il lavoro agile del personale docente, educativo e amministrativo, la carta elettronica di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è estesa a tutto il personale scolastico, anche con contratto a tempo determinato.
2. 73. Mollicone, Frassinetti, Bucalo.

  Al comma 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Deve essere garantito quanto previsto per le bambine e i bambini, per le alunne e gli alunni, per le studentesse e gli studenti e per gli studenti con disabilità di cui all'articolo 1, commi 3, lettera b), e 4, lettera a), del presente decreto con interventi da parte di chi presta l'attività di cui all'articolo 3, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, o, in casi di comprovate eccezionali esigenze previste dal piano educativo individualizzato appositamente modificato anche in via telematica, da remoto.
2. 7. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Il fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di ulteriori 70 milioni di euro per l'anno 2020.
  3-ter. Al comma 1 dell'articolo 120 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono apportate le seguenti modifiche:
   1) alla lettera a) le parole: «10 milioni» sono sostituite con le seguenti: «20 milioni»;
   2) alla lettera b) le parole: «70 milioni» sono sostituite con le seguenti: «125 milioni»;
   3) alla lettera c) le parole: «5 milioni» sono sostituite con le seguenti: «10 milioni».

  3-quater. Agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni, pari a 70 milioni di euro, per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio dei risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati entro il 31 luglio di ciascun anno, appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione.
2. 8. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Le prestazioni previste dal comma 3 hanno natura strettamente emergenziale e non costituiscono attività strutturalmente connesse all'abituale attività didattica.
2. 9. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

  Dopo il comma 3-ter, aggiungere i seguenti:
  3-quater. Considerato il perdurare della sospensione delle attività didattiche in presenza e al fine di permettere il reale funzionamento delle prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, destinate alle piattaforme per la didattica a distanza sono ulteriormente incrementate di 90 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 80 milioni di euro per permettere agli studenti meno abbienti del sistema nazionale di istruzione l'utilizzo in comodato d'uso di strumenti informatici indispensabili per il lavoro da svolgere da casa.
  3-quinquies. All'onere derivante dal comma 3-quater, pari a 90 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. 43. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.

  Sopprimere il comma 4.

  Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. All'articolo 1-quater del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, al comma 1, lettera a), il periodo «2020/2021» è sostituito con il seguente: «2023/2024».
  4-ter. L'articolo 1, comma 107, della legge 13 luglio 2016, n. 107 è sostituito dal seguente:
  «1. A decorrere dall'aggiornamento previsto nell'anno scolastico 2022/2023, l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie d'istituto per posto comune nella scuola secondaria è riservato ai soggetti precedentemente inseriti nella medesima terza fascia nonché ai soggetti in possesso dei titoli di cui all'articolo 5, commi 1, lettere a) e b), e 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 2, del medesimo decreto legislativo».
2. 10. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. L'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, avviene nell'anno scolastico 2020/2021, per spiegare efficacia per il triennio successivo, a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, con l'inserimento, a domanda, di tutto il personale in possesso dell'abilitazione all'insegnamento, ivi incluso quello in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2000-2001 o del diploma tecnico-professionale.
2. 44. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Dall'inizio dell'anno scolastico 2020-2021, nel perdurare dell'emergenza da COVID-19, presso le scuole di ogni ordine e grado, il dirigente scolastico può istituire, in via sperimentale, la figura professionale dello psicologo scolastico, al fine di supportare gli alunni, le famiglie e il personale scolastico nelle eventuali problematiche di tipo psicologico generate dall'apprendimento a distanza tramite supporti tecnologici e per fornire indicazioni per l'esercizio della metodica nel rispetto della salute psico-fisica dei minori. Possono accedere al ruolo di psicologo scolastico, con contratto di prestazione di lavoro autonomo, gli psicologi iscritti all'ordine in possesso di laurea magistrale in psicologia, con specializzazione quadriennale nello specifico settore dell'età evolutiva. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, determinati in 4 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio dei risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati, entro il 31 luglio di ciascun anno, appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
2. 11. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. A causa del protrarsi dello stato di emergenza determinato dall'epidemia di COVID-19 e al fine di garantire alle istituzioni scolastiche adeguato supporto, attraverso le funzioni proprie del ruolo dei dirigenti tecnici, per l'avvio dell'anno scolastico 2020/2021, allorché sarà necessario porre in essere tutte le strategie utili al recupero delle attività formative perse, gli incarichi di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019 n. 159, nelle more dell'espletamento del concorso a dirigente tecnico di cui al comma 2 del medesimo articolo, sono attribuiti a decorrere dal 1o settembre 2020 e hanno termine all'atto dell'immissione in ruolo dei dirigenti tecnici di cui al concorso medesimo.
2. 12. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. Con riferimento ai viaggi di istruzione e alle gite scolastiche organizzate dalle istituzioni scolastiche, sospesi a causa dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, si applica la disciplina in materia di impossibilità totale della prestazione recata dall'articolo 1463 del codice civile.
  6-ter. I soggetti interessati comunicano al vettore o alla struttura ricettiva o all'organizzatore di pacchetti turistici la sopravvenuta impossibilità della prestazione allegando la documentazione comprovante il titolo di viaggio o la prenotazione di soggiorno o il contratto di pacchetto turistico.
  6-quater. Il vettore o la struttura ricettiva o l'organizzatore di pacchetti turistici provvedono al rimborso, entro 60 giorni dalla comunicazione di cui al comma 6-ter, del corrispettivo versato per il titolo di viaggio e per il soggiorno.
2. 45. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. Ai fini di assicurare la funzionalità e la valorizzazione dei percorsi liceali ad indirizzo coreutico, di garantire la continuità didattica agli studenti e di contrastare il ricorso a contratti a tempo determinato nelle istituzioni citate, il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire entro il 30 giugno 2020 una procedura straordinaria per titoli per le classi di concorso A 57 – Tecniche della danza classica, A58 – Tecniche della danza contemporanea, A 59 – Tecniche di accompagnamento alla danza e Teoria e pratica musicale per la danza. La procedura è riservata ai soggetti che abbiano svolto almeno tre annualità di servizio negli ultimi dieci anni, comprensiva dell'anno di prova. La procedura è finalizzata alla definizione di una graduatoria provinciale utile ai fini della immissione in ruolo dei docenti sulle cattedre disponibili in tempo utile per l'anno scolastico 2020/2021.
2. 100. Nevi.

ART. 2-bis.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2-bis.

  1. Per garantire la qualità didattica e la formazione continua, è prevista l'istituzione di un percorso abilitante speciale ai fini di conseguire l'abilitazione all'insegnamento su materia e sul sostegno. Al suddetto percorso possono partecipare:
   a) i docenti di ruolo a tempo indeterminato con servizio non specifico, purché abbiano il titolo idoneo alla classe di insegnamento scelta;
   b) gli idonei al corso-concorso di specializzazione sul sostegno;
   c) i docenti che si sono collocati utilmente in graduatoria al concorso straordinario per titoli e servizi, ma che non accedono all'anno di prova per mancanza di posti;
   d) i docenti che hanno maturato almeno 24 mesi di servizio nelle scuole statali e paritarie.
2-bis. 1. Frate, Vizzini.

  Al comma 1, sostituire le parole: Tavolo di confronto per avviare con periodicità percorsi abilitanti con le seguenti: Tavolo di confronto sull'avvio periodico delle specializzazioni;

  Conseguentemente:
   a) al comma 2, dopo la parola: (Cunfs), aggiungere le seguenti:, di una rappresentanza dell'AFAM.
   b) sostituire la rubrica con la seguente: Istituzione Tavolo specializzazioni.
2-bis. 2. Latini.

ART. 2-ter.

  Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Il servizio prestato a seguito dei suddetti incarichi temporanei è valido ai fini dell'aggiornamento delle graduatorie di istituto nelle scuole statali.
2-ter. 1. Frate, Vizzini.

  Dopo l'articolo 2-ter, aggiungere il seguente:

Art. 2-quater.
(Subordinazione del conseguimento dell'abilitazione alla effettiva prestazione di servizio con contratto a tempo determinato)

  1. L'articolo 1, comma 9, lettera g), numero 1) del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, è soppresso.
2-ter. 01. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

  Dopo l'articolo 2-ter, aggiungere il seguente:

Art. 2-quater.
(Disciplina transitoria per il reclutamento del personale docente)

  1. Dopo l'articolo 1 della legge 20 dicembre 2019, n. 159, è aggiunto il seguente:

«Art. 1-bis.

  1. All'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, la lettera b) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
   “b) concorso bandito, in ciascuna regione, ai sensi del comma 3, al quale, al netto dei posti utilizzati per la procedura di cui alla lettera a), è destinato il 100 per cento dei posti di cui all'alinea per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, nonché l'80 per cento per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, il 60 per cento per gli anni 2023/2024 e 2024/2025, il 40 per cento per gli anni 2025/2026 e 2026/2027, il 30 per cento per gli anni 2027/2028 e 2028/2029 e il 20 per cento per i bienni successivi, sino a integrale scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale. Le frazioni di posto sono arrotondate per difetto.”».
2-ter. 02. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

  Dopo l'articolo 2-ter, aggiungere il seguente:

Art. 2-quater.
(Concorso straordinario per docenti di scuola primaria diplomati magistrali licenziati a seguito di giudizi definitivi)

  1. Alla legge 20 dicembre 2019, n. 159, dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifica all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87)
   1. All'articolo 4 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, dopo il comma 1-undecies sono aggiunti i seguenti:
  1-duodecies. Successivamente alla pubblicazione delle graduatorie di cui al comma 1-octies, è bandito un nuovo concorso straordinario riservato ai docenti che siano forniti del titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o di analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente oppure di diploma magistrale con valore di abilitazione o di analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002, purché i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, almeno una annualità di servizio specifico, anche non continuativo, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, oppure abbiano prestato servizio per almeno un anno scolastico, a qualunque titolo, nelle sezioni sperimentali previste dall'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, attivate presso istituzioni scolastiche statali. I suddetti docenti sono inclusi in una graduatoria compilata con i medesimi criteri previsti dal successivo comma 1-octies. Alla graduatoria sono attribuiti i posti residui a seguito dello scorrimento delle graduatorie relative al concorso previsto alla lettera b) del comma 1-quater.
  1-terdecies. Ai soggetti che hanno partecipato al concorso straordinario bandito ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, nonché a coloro che hanno titolo alla partecipazione al concorso di cui al precedente comma spetta la precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze dalle graduatorie di istituto di II fascia.
  1-quaterdecies. Al fine di assicurare l'ordinato svolgimento dell'anno scolastico 2019/2020 e di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni, all'esecuzione delle decisioni giurisdizionali che comportano la decadenza dei contratti, a tempo determinato o indeterminato, stipulati, presso le istituzioni scolastiche statali, con i docenti in possesso del titolo di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, si applica, anche a fronte dell'elevato numero dei destinatari delle predette decisioni, il termine di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. Conseguentemente, le predette decisioni sono eseguite entro centoventi giorni decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento giurisdizionale al Ministero dell'istruzione.
  1-quinquiesdecies. Al fine di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni per tutta la durata dell'anno scolastico 2019/2020, il Ministro dell'istruzione provvede, nell'ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma precedente:
   a) trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno 2020;
   b) stipulando con i docenti di cui al comma precedente, in luogo della supplenza annuale in precedenza conferita, un contratto a tempo determinato con termine finale non posteriore al 30 giugno 2020.».
2-ter. 03. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

  Dopo l'articolo 2-ter, aggiungere il seguente:

Art. 2-quater.
(Corso di specializzazione per l'insegnamento di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado dedicato specificamente a coloro che sono in servizio a qualunque titolo su posti di sostegno della scuola primaria, secondaria e dell'infanzia senza essere in possesso del titolo di specializzazione previsto dalla legge)

  1. Alla legge 20 dicembre 2019, n. 159, dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente:

«Art. 1-bis.
   1. All'articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
  “3-bis. In sede di prima applicazione della presente legge il corso di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno nelle scuole del sistema pubblico di istruzione di ogni ordine e grado è riservato, senza l'espletamento di alcuna procedura selettiva in ingresso, a tutti coloro, ivi compresi i docenti con contratto a tempo indeterminato nelle scuole statali, che abbiano prestato almeno due anni di servizio anche non continuativi su posto di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione che siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento, nonché a tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l'accesso ai corsi di specializzazione per l'insegnamento di sostegno. Qualora il numero dei candidati sia eccedente rispetto alla programmazione delle attività didattiche delle università o delle istituzioni AFAM, il Ministro dell'università e della ricerca determina con proprio atto la ripartizione, a domanda, dei candidati tra le varie sedi accademiche di tutto il territorio nazionale o, in via alternativa, prevede lo svolgimento dei corsi in annualità diverse, ripartendo i contingenti dei candidati secondo criteri che rispettino l'esperienza lavorativa specifica e il merito.”».
2-ter. 04. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

  Dopo l'articolo 2-ter, aggiungere il seguente:

Art. 2-quater.
(Percorso specifico per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento dedicato a docenti in possesso di adeguata esperienza professionale)

  1. Alla legge 20 dicembre 2019, n. 159, dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente:

«Art. 1-bis.
   1. All'articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
  “3-bis. In sede di prima applicazione del presente decreto legislativo e nelle more dell'espletamento dei concorsi ordinari di cui all'articolo 2 sono istituiti presso le università e presso gli istituti del sistema AFAM percorsi annuali di specializzazione finalizzati al rilancio dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria. I corsi sono riservati, senza l'espletamento di alcuna procedura selettiva, a tutti coloro che abbiano prestato almeno tre anni di servizio anche non continuativi nelle scuole del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione, ivi compresi i docenti del sistema di istruzione e formazione professionale, purché gli insegnamenti svolti siano ricompresi nelle classi di concorso previste dalle disposizioni vigenti, e che siano in possesso di idoneo titolo di studio, nonché a tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l'accesso a corsi di specializzazione all'insegnamento nella scuola secondaria. I percorsi di specializzazione sono altresì aperti a tutto il personale docente in servizio nelle scuole statali con contratto a tempo indeterminato e in possesso dei requisiti di accesso previsti per la classe di concorso prescelta e ai dottori e dottorandi di ricerca che siano inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto e siano in possesso, oltre che dell'idoneo titolo di studio, anche dei 24 CFU previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59. Qualora il numero dei candidati sia eccedente rispetto alla programmazione delle attività didattiche delle Università o delle Istituzioni AFAM, il Ministro dell'università e della ricerca determina con proprio atto la ripartizione.”».
2-ter. 05. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

  Dopo l'articolo 2-ter, aggiungere il seguente:

Art. 2-quater.
(Rimodulazione del vincolo di permanenza)

  1. Alla legge 20 dicembre 2019, n. 159, dopo l'articolo 1, è aggiunto il seguente:

«Art. 1-bis.
   1. Il vincolo di cui all'articolo 13, comma 3, terzo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, è fissato in tre anni a decorrere dal 1o settembre 2019 in relazione a coloro che conseguono la nomina in ruolo e sono assegnati all'organico di una istituzione scolastica a decorrere da tale data. Il suddetto vincolo si applica al personale docente ed educativo di ogni ordine e grado di istruzione, qualunque sia la procedura utilizzata per il reclutamento. Ugualmente rimane sottoposto al vincolo di tre anni nella stessa istituzione scolastica assegnata in sede definitiva tutto il personale docente e educativo che abbia conseguito la nomina in ruolo negli anni precedenti. Resta fermo l'obbligo di permanenza di cinque anni su posto di sostegno per i docenti che abbiano conseguito il ruolo nella suddetta tipologia di insegnamento. In sede di contrattazione collettiva sono determinate le modalità di permanenza nella sede ottenuta per trasferimento allo scadere del vincolo triennale di cui sopra.
   2. L'articolo 17-octies della medesima legge è abrogato.».
2-ter. 06. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

  Dopo l'articolo 2-ter, aggiungere il seguente:

Art. 2-quater.
(Modifica dell'articolo 5 della legge 18 luglio 2003, n. 186, in materia di concorsi per insegnanti di religione)

  1. L'articolo 1-bis della legge 20 dicembre 2019, n. 159, è sostituito dal seguente:

«Art. 1-bis.
   1. All'articolo 5 della legge 18 luglio 2003, n. 186, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
  “1-bis. Ai concorsi per titoli e per esami successivi al primo è attribuito il 50 per cento dei posti disponibili, fatta salva la quota di posti eventualmente da accantonarsi ai sensi del comma 2-bis. La restante quota del 50 per cento è assegnata al concorso straordinario riservato ai docenti che alla data di pubblicazione del bando di concorso abbiano prestato servizio, in possesso della prescritta idoneità diocesana, che ha valore di abilitazione per l'insegnamento di religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado, per almeno 3 anni anche non consecutivi nell'arco dell'ultimo decennio.
  1-ter. Le graduatorie di merito regionali, articolate su ambiti diocesani, sono predisposte a seguito della presentazione dei titoli in possesso degli interessati e della valutazione in un'apposita prova orale di natura didattico metodologica. Le predette graduatorie di merito regionali sono predisposte attribuendo fino a un massimo di 100 punti. La valutazione dei titoli, fino a un massimo di 70 punti, comprende anche la valorizzazione del servizio prestato nell'insegnamento della religione cattolica, dei titoli di studio previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 2012 e di ulteriori titoli universitari, nonché il superamento di precedenti concorsi per il ruolo docente. Al servizio prestato presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione sono riservati sino a 50 dei 70 punti complessivamente attribuibili ai titoli. Alla prova orale di cui al presente comma, che non prevede un punteggio minimo, è riservato il 30 per cento del punteggio complessivo attribuibile. La prova orale verte esclusivamente sui contenuti previsti dall'articolo 3, comma 5.”;
   b) al comma 2, le parole: “del primo concorso” sono soppresse;
   c) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
  “2-bis. Le graduatorie di merito del concorso riservato di cui al comma 1, già espletato in applicazione del decreto del direttore generale per il personale della scuola – Dipartimento per l'istruzione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 2 febbraio 2004, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 10 del 6 febbraio 2004, conservano la loro validità non essendo stati banditi ulteriori concorsi ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge fino al loro esaurimento. Agli idonei che vi risultano inseriti è assegnato ogni anno il cinquanta per cento dei posti vacanti e disponibili in ciascuna regione e avuto riguardo alla loro suddivisione per diocesi. Il restante cinquanta per cento dei posti è attribuito ai vincitori dei concorsi banditi successivamente. Qualora le graduatorie di cui al predetto decreto del direttore generale per il personale della scuola del 2 febbraio 2004 siano esaurite, i posti sono interamente assegnati alle procedure concorsuali.
  2-ter. Il contenuto del bando, i termini e le modalità di presentazione delle domande, di espletamento della prova orale e di valutazione della prova e dei titoli, i titoli valutabili, nonché la composizione della commissione di valutazione sono regolamentati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.”».
2-ter. 07. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

  Dopo l'articolo 2-ter, aggiungere il seguente:

Art. 2-quater.
(Provvedimento d'urgenza per il superamento del contenzioso relativo ai concorsi a posti di dirigente scolastico banditi anteriormente al 2017)

  1. All'articolo 2 della legge n. 159 2019, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. All'articolo 1, comma 88, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
   c) i soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della presente disposizione di legge, alcuna sentenza definitiva ovvero abbiano concluso l'intera procedura selettiva in forza di provvedimenti giurisdizionali cautelari, nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio del 2011, ovvero al decreto direttoriale n. 499 del 20 luglio 2015 per l'ammissione al corso intensivo per l'accesso al ruolo di dirigente scolastico ai sensi dei commi 87 e successivi dell'articolo 1 della presente legge. I soggetti che superano la procedura prevista al comma 87 sono inclusi in coda alle graduatorie regionali di cui al comma 1-bis dell'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni.».
2-ter. 08. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

  Dopo l'articolo 2-ter, aggiungere il seguente:

Art. 2-quater.
(Estensione delle disposizioni in materia di nomina dei dirigenti scolastici, di cui all'articolo 2, comma 2-bis, decreto-legge 29 2019 n. 126, ai candidati che hanno superato le prove scritte ed orali dei concorsi per l'ammissione al corso di formazione per dirigenti scolastici nelle Province Autonome di Trento e Bolzano)

  1. L'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, si applica, a domanda, anche ai candidati che hanno partecipato alle prove del corso-concorso per dirigente scolastico indetto con deliberazione della Giunta provinciale del 16 novembre 2017, n. 1921, nella provincia autonoma di Trento, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Trentino-Alto Adige del 20 novembre 2017, n. 47, e del corso-concorso per dirigente scolastico nelle scuole in lingua italiana nella provincia autonoma di Bolzano indetto con decreto della sovrintendente scolastica n. 1828 del 6 febbraio 2018, pubblicato nel supplemento n. 1 al Bollettino Ufficiale della regione Trentino-Alto Adige del 7 febbraio 2018, n. 6, e che hanno superato le prove scritte e orali del concorso per l'ammissione al corso di formazione dei suddetti concorsi, ma che non vi sono stati ammessi perché non collocati in posizione utile nelle relative graduatorie. La nomina di tali candidati avviene successivamente all'assunzione degli idonei del concorso a dirigente scolastico indetto con decreto del Direttore generale del Ministero dell'università, dell'istruzione e della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale n. 90 del 24 novembre 2017, nel territorio nazionale e nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili.
2-ter. 09. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

  Dopo l'articolo 2-ter, aggiungere il seguente:

Art. 2-quater.
(Progressione di carriera dei direttori SGA facenti funzione)

  1. Il comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, è sostituito dai seguenti:
  6. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 e di salvaguardare e valorizzare la professionalità acquisita negli anni dal personale assistente amministrativo utilizzato nel profilo di direttore dei servizi generali e amministrativi, ai sensi delle disposizioni vigenti sulla sostituzione dei personale del medesimo profilo professionale, con l'obiettivo anche di contribuire a superare e limitare i numerosi contenziosi con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché di contemperare le esigenze dei soggetti portatori di interessi come sopra individuati e quelli dei candidati alla procedura concorsuale di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applica anche alla progressione all'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi del personale assistente amministrativo di ruolo che abbia svolto le funzioni dell'area di destinazione per almeno tre anni scolastici a decorrere dall'anno scolastico 2000/2001. A tal fine si procede anche in deroga al requisito del possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno.
  6-bis. Le graduatorie risultanti dal relativo concorso sono utilizzate, ferma restando la priorità di assicurare alle graduatorie del concorso di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il numero di posti specificamente previsto dal bando, vale a dire il 7 per cento dei posti disponibili per ciascuna regione, per il restante 30 per cento, già riservato ai direttori S.G.A. facenti funzione dal bando stesso, nonché per tutti gli altri posti vacanti e disponibili che risultino comunque disponibili. A tal fine saranno considerati utili per lo scorrimento delle graduatorie del concorso ordinario e per quelle della procedura selettiva di cui sopra anche i posti vacanti dell'organico relativo all'anno scolastico 2021/2022.
  6-ter. Con decreto da adottare entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto il Ministero dell'istruzione stabilisce i punteggi da attribuire a ciascun candidato avendo particolare riguardo alla valorizzazione del servizio svolto come responsabile amministrativo e come direttore dei servizi generali amministrativi, alla valorizzazione del possesso di laurea, con particolare riguardo a quella specifica prevista per l'accesso al profilo, alla partecipazione ad attività di formazione specifica per il profilo di direttore S.G.A, al superamento del test di ammissione e alla relativa formazione per la procedura selettiva di mobilità verticale di cui al decreto ministeriale 9 febbraio 2012, n. 17, nonché al possesso della 2a posizione economica e al possesso della 1a posizione economica.
  6-quater. Le graduatorie di cui ai commi precedenti sono utilizzate, con decorrenza immediata, anche per le operazioni di sostituzione del direttore SGA che dovessero rendersi necessarie per sopraggiunte disponibilità in organico di diritto e di fatto.
2-ter. 010. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

  Dopo l'articolo 2-ter, aggiungere il seguente:

Art. 2-quater.
(Agevolazioni per il personale docente precario della scuola per la diffusione della didattica a distanza)

  1. Dopo l'articolo 121 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è aggiunto il seguente:

«Art. 121-bis.

(Agevolazioni al personale docente precario della scuola per la diffusione della didattica a distanza)
   1. A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 luglio del 2020 le disposizioni previste dall'articolo 1 comma 121 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono applicate anche nei confronti del personale docente della scuola che sia in servizio nell'anno scolastico 2019/2020 con contratto a tempo determinato per la copertura di supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche.
   2. Nel caso di assenza dei docenti titolari durante della sospensione delle attività didattiche in presenza e al fine di garantire la didattica a distanza, i dirigenti scolastici che si avvalgono di supplenti attivano il contratto di lavoro a tempo determinato in modalità digitale, anche da remoto, avvalendosi del personale amministrativo dell'istituto scolastico attivo in modalità di lavoro agile.
   3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
2-ter. 011. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

  Dopo l'articolo 2-ter, aggiungere il seguente:

Art. 2-quater.
(Istituzione di un fondo per le scuole paritarie per la destinazione di una quota del 10 per mille al finanziamento delle scuole paritarie e di asili nido privati)

  1. Dopo l'articolo 120 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è aggiunto il seguente:

«Art. 120-bis.

(Istituzione di un fondo per le scuole paritarie e per la destinazione di una quota del 10 per mille al finanziamento delle scuole paritarie e degli asili nido privati)
  1. Al fine di garantire l'effettività e l'integrità del diritto all'istruzione, come sancito dagli articoli 33 e 34 della Costituzione, presso il Ministero dell'istruzione è istituito un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato alla concessione di garanzie fino al 31 dicembre 2020, in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma a sostegno delle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62.
  2. A decorrere dall'anno finanziario 2020, fermo restando quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), una quota pari al dieci per mille dell'imposta stessa è destinata, in base alla scelta del contribuente, al sostegno delle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e degli asili nido privati.
  3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per l'attuazione del presente articolo.
  4. Agli oneri derivanti presente articolo, pari a 1,1 miliardi di euro per l'anno 2020, e a 1 miliardo di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come “reddito di cittadinanza” di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio dei risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati, entro il 31 luglio di ciascun anno appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relative limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiarie dell'importo del beneficio economico.».
2-ter. 012. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

  Dopo l'articolo 2-ter, aggiungere il seguente:

Art. 2-quater.
(Rimborsi per la diminuzione dei servizi erogati da scuole paritarie)

  1. All'articolo 120 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
  «7-bis. In considerazione della diminuzione dei servizi resi agli studenti dalle scuole paritarie a causa del perdurare dello stato di emergenza epidemica da COVID-19, l'ammontare delle quote per il doposcuola, la mensa ed eventuali altri servizi accessori non erogati nell'anno scolastico 2019/2020 è restituito o, a scelta delle famiglie, è scontato dai pagamenti, quali rette o servizi accessori, previsti per la frequenza del successivo anno scolastico. Nel caso di rette onnicomprensive, il rimborso è pari al 30 per cento dell'importo annuale. Lo Stato provvede a ristorare le singole scuole delle somme restituite.
  7-ter. Allo scopo di consentire agli asili-nido e a tutte le strutture pubbliche e private che si occupano dei servizi per l'infanzia di fronteggiare le complesse problematiche connesse all'emergenza dell'epidemia da COVID-19, è istituito presso il Ministero della salute un apposito fondo di 80 milioni di euro destinato a finanziare le regioni e gli enti locali che ne facciano specifica richiesta.
  7-quater. Il suddetto fondo è finalizzato prioritariamente a garantire i servizi alle famiglie e a fornire agli educatori professionali tutti gli strumenti idonei per lo svolgimento, in condizioni di massima sicurezza, dei servizi erogabili in regime di emergenza epidemica. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  7-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 7-ter, pari a 80 milioni di euro, per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».
2-ter. 013. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

  Dopo l'articolo 2-ter, aggiungere il seguente:

Art. 2-quater.
(Piattaforme per la didattica a distanza per le istituzioni formative)

  1. Al fine di favorire la didattica a distanza e la digitalizzazione delle istituzioni formative accreditate dalle regioni per l'erogazione dei percorsi di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituto un Fondo con una dotazione pari a 11.137 milioni di euro per il 2020.
  2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate:
   a) a consentire alle istituzioni formative di cui al comma 1 di dotarsi di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità;
   b) a mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme di cui alla lettera a), nonché per la necessaria connettività di rete;
   c) a formare il personale sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza.

  3. Nei limiti di spesa di cui al presente articolo, le istituzioni formative di cui al comma 1 accedono al finanziamento da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per le spese relative alle finalità di cui al comma 2. A tal fine, entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede alla emanazione di un avviso pubblico rivolto alle istituzioni formative accreditate di cui al comma 1, consentendo anche la rendicontazione delle spese effettuate dall'avvio della sospensione delle attività didattiche.
  4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 11.137 milioni di euro, per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio dei risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati entro il 31 luglio di ciascun anno appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
2-ter. 014. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

  Dopo l'articolo 2-ter, aggiungere il seguente:

Art. 2-quater.
(Agevolazioni per implementare la didattica a distanza nelle scuole e università e nelle scuole paritarie)

  1. Dopo l'articolo 120 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è aggiunto il seguente:

«Art. 120-bis.
  1. A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 luglio 2020 le scuole di ogni ordine e grado, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica, fatto salvo, riguardo a queste ultime, quanto previsto dall'articolo 100, comma 1, della presente legge, per l'acquisto di beni, anche a utilità pluriennale, e di servizi, compresi i software, finalizzati all'erogazione della didattica a distanza e all'erogazione di servizi a distanza per gli studenti, sono autorizzate a procedere attraverso affidamenti diretti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 50 del 2016 fino all'importo di euro 150.000, al fine di garantire l'efficace svolgimento di tutte le attività didattiche e di servizi agli studenti. Tali acquisti di beni e servizi non rientrano nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il contenimento della spesa. Le istituzioni scolastiche autonome sono autorizzate a prelevare i finanziamenti occorrenti dall'avanzo di amministrazione accertato per l'esercizio finanziario precedente.
  2. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato ulteriormente di euro 25 milioni per l'anno 2020. Le risorse sono destinate a consentire alle istituzioni scolastiche paritarie di dotarsi immediatamente di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità e a mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme di cui sopra nonché per la necessaria connettività di rete. Le istituzioni scolastiche paritarie acquistano le piattaforme e i dispositivi di cui al comma 2 al prezzo medio di mercato e rendicontano la spesa ai competenti uffici territoriali del Ministero dell'istruzione.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 160 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come “reddito di cittadinanza” di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».
2-ter. 015. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

  Dopo l'articolo 2-ter aggiungere il seguente:

Art. 2-quater.
(Limiti alle dotazioni del personale educativo ed ATA della scuola)

  1. All'articolo 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 7 è soppresso.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno scolastico 2020-2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2-ter. 016. Sasso.

  Dopo l'articolo 2-ter, aggiungere il seguente:

Art. 2-quater.
(Estensione agli educatori del bonus «Carta elettronica per l'aggiornamento»)

  1. Gli insegnanti in servizio nel ruolo di educatori (classe di concorso PPPP) hanno diritto alla assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prevista dall'articolo 1, comma 121 della legge 13 luglio 2015, n. 107, a decorrere dall'anno scolastico 2020-2021, nei limiti degli importi e secondo i criteri di assegnazione di cui alla menzionata norma e ai successivi decreti di attuazione.
  2. All'onere previsto dal comma 1, valutato in 1,250 milioni di euro a decorrere dall'anno scolastico 2020-2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2-ter. 017. Sasso.

  Dopo l'articolo 2-ter, aggiungere il seguente:

Art. 2-quater.

  1. All'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e abilitazione del personale docente nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria.»;
   b) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «della scuola» sono aggiunte le seguenti: «, dell'infanzia, primaria,»;
   c) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «della scuola» sono aggiunte le seguenti: «dell'infanzia, primaria e»;
   d) al comma 2, primo periodo, le parole: «ventiquattromila posti» sono sostituire con le seguenti: «trentaduemila posti di cui ottomila nella scuola dell'infanzia e primaria, e ventiquattromila nella scuola secondaria.»;
   e) al comma 5, lettera a), primo periodo, la parola: «tre» è sostituita con la seguente: «due»;
   f) al comma 5, lettera c), primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e di cui al comma 1-quinquies dell'articolo 4 della legge 9 agosto 2018, n. 96.»;
   g) al comma 6, primo periodo la parola «secondarie» è soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «incluso quello prestato dal personale educativo e di religione.».
2-ter. 018. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.

  Dopo l'articolo 2-ter, aggiungere il seguente:

Art. 2-quater.
(Riapertura dei locali scolastici al termine delle lezioni per attività ludiche e di recupero)

  1. Tenuto conto delle gravi difficoltà economiche ed organizzative che hanno colpito le famiglie a causa della sospensione delle attività produttive e in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi incluse quelle paritarie, per la durata dello stato di emergenza da COVID-19, al fine di sostenere i genitori nella ripresa delle attività lavorative, di continuare a garantire il distanziamento sociale dei bambini e dei ragazzi dalla popolazione anziana, nonché di tutelare il benessere psico-fisico dei minori e di adottare misure volte al consolidamento e al recupero delle conoscenze, abilità e competenze degli studenti di ogni ordine e grado, il Ministero dell'istruzione, d'intesa con gli enti territoriali competenti, dispone la riapertura degli edifici scolastici al termine delle lezioni con finalità scolastiche ed extrascolastiche. A tal fine particolare attenzione viene posta all'utilizzo degli spazi aperti.
  2. Per le finalità di cui al comma precedente il Ministero adotta misure per l'utilizzo di personale docente ed educativo che aderisce su base volontaria previa remunerazione. D'intesa con i comuni le istituzioni scolastiche possono avvalersi della collaborazione di associazioni del terzo settore con comprovata esperienza nel campo pedagogico ed educativo nonché utilizzare volontari del servizio civile. Le famiglie aderiscono ai programmi estivi di cui ai commi precedenti su base volontaria.
  3. Le attività sia ricreative sia di recupero della didattica si svolgono garantendo agli studenti il rispetto delle misure di sicurezza in materia di sanificazione degli ambienti, distanziamento interpersonale, fornitura quotidiana di dispositivi di protezione, quali mascherine, guanti e soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani, che la scuola deve rendere disponibili a tutti coloro che accedono ai locali dell'istituzione scolastica.
  4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 400 milioni di euro per il 2020, si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
2-ter. 019. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.

  Dopo l'articolo 2-ter, aggiungere il seguente:

Art. 2-quater.
(Interventi di edilizia scolastica e di adeguamento degli ambienti scolastici ai fini del distanziamento)

  1. In considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e delle norme di contenimento ad essa collegate, al fine di garantire il regolare svolgimento dell'anno scolastico, nonché la qualità della didattica, entro 30 giorni dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'istruzione, sentito l'Osservatorio per l'edilizia scolastica, adotta un piano straordinario di interventi di edilizia scolastica volto a riorganizzare e ad adeguare gli ambienti di apprendimento alle disposizioni in materia di sicurezza e di distanziamento, sulla base del numero e della densità per classe degli studenti frequentanti l'istituzione scolastica, anche attraverso la sperimentazione di nuovi ambienti e modelli di apprendimento.
  2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 800 milioni di euro annui per gli anni 2020 e 2021, si provvede, a valere sulle disponibilità del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
2-ter. 020. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.

  Dopo l'articolo 2-ter, aggiungere il seguente:

Art. 2-quater.
(Fondo a sostegno delle scuole paritarie)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito il fondo denominato «Fondo per la parità scolastica», con una dotazione iniziale di 800 milioni di euro per l'anno 2020, volto alla erogazione di contributi aggiuntivi alle scuole pubbliche paritarie del sistema nazionale di istruzione, di cui all'articolo 1 della legge n. 62 del 2000, per l'anno scolastico 2019/2020, a tutela del servizio pubblico che erogano.
  2. Con decreto del Ministro dell'istruzione le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le scuole paritarie in proporzione al numero degli alunni iscritti a ciascuna istituzione scolastica.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari ad 800 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le integrazioni delle autorizzazioni di cassa, di cui all'articolo 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
2-ter. 023. Frassinetti, Bucalo, Rampelli, Mollicone.

  Dopo l'articolo 2-ter, aggiungere il seguente:

Art. 2-quater.
(Rimborso delle rette scolastiche)

  1. In considerazione della sospensione dei servizi educativi per l'infanzia nonché delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado a seguito della situazione di emergenza sul territorio nazionale relativa al rischio del diffondersi del virus COVID-19, è riconosciuto alle famiglie il rimborso delle rette già versate, secondo quanto stabilito al comma 2 del presente articolo.
  2. Nel caso di pagamenti a cadenza periodica ovvero di pagamenti anticipati in un'unica soluzione già effettuati, ai nuclei familiari interessati è corrisposto, in proporzione ai giorni di mancato svolgimento ovvero di mancata fruizione dei singoli servizi e delle singole attività nei periodi di sospensione:
   a) il rimborso integrale di quanto versato agli asili nido e alle scuole dell'infanzia statali, comunali e paritarie;
   b) il rimborso di quanto versato agli asili nido e alle scuole dell'infanzia privati, a condizione che abbiano un indicatore economico equivalente ISEE non superiore all'importo di euro 30.000, e per un importo massimo non superiore a 500 euro su base mensile;
   c) il rimborso integrale di quanto versato alle scuole di ogni ordine e grado statali, comunali e paritarie, a condizione che abbiano un indicatore economico equivalente ISEE non superiore all'importo di euro 30.000;
   d) il rimborso di quanto versato alle scuole di ogni ordine e grado private, a condizione che abbiano un indicatore economico equivalente ISEE non superiore all'importo di euro 30.000, e per un importo massimo non superiore a 300 euro su base mensile.

  3. Con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e della finanze, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati i requisiti e le modalità per l'accesso ai rimborsi di cui al comma 2, ivi compresi i criteri per l'individuazione degli importi da corrispondere ai singoli nuclei familiari beneficiari.
  4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di euro 200 milioni per l'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili connesse a interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3.
2-ter. 024. Frassinetti, Bucalo, Rampelli, Mollicone.

  Dopo l'articolo 2-ter, aggiungere il seguente:

Art. 2-quater.
(Credito d'imposta per le scuole paritarie)

  1. In relazione all'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, alle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, è riconosciuto per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020, di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1 e B/5.
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti altresì i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al presente articolo.
2-ter. 025. Frassinetti, Bucalo, Rampelli, Mollicone.

  Dopo l'articolo 2-ter, aggiungere il seguente:

Art. 2-quater.

  1. Con riferimento all'ordinata prosecuzione dell'attività del sistema di formazione italiana nel mondo di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, con precedenza rispetto a tutte le altre assegnazioni, è destinato all'estero il personale scolastico, nominato dalle graduatorie di cui al decreto del Ministero degli affari esteri 9 agosto 2013, n. 4055, e dalle graduatorie di cui al decreto del Ministero degli Affari esteri 25 novembre 2013 n. 4944, e successive modificazioni e integrazioni, che alla data del 31 maggio 2017 si trovava in servizio all'estero con un mandato della durata di 4 anni scolastici.
  2. Il personale interessato è riassegnato alla sede di servizio estera presso la quale prestava servizio alla data del 31 maggio 2017, per un periodo che consenta loro di raggiungere il periodo massimo di dodici anni di servizio all'estero previsto dall'articolo 21, comma 1, del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64.
  3. Qualora la sede di servizio presso la quale detto personale prestava servizio alla data del 31 maggio 2017 non fosse disponibile, detto personale è assegnato ad una delle sedi disponibili delle aree linguistiche per le quali ha conseguito l'idoneità nelle prove di accertamento linguistico, bandite dal Ministero degli Affari esteri di concerto con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con Decreto Interministeriale 7 ottobre 2011, n. 4377.
2-ter. 100. Billi.

ART. 3.

  Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il parere del CSPI per gli atti già trasmessi al Consiglio non può avere effetti retroattivi.

  Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Il Ministro dell'istruzione ha l'obbligo di sottoporre al Consiglio superiore della pubblica istruzione-CSPI gli atti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, per il prescritto parere, che deve pervenire entro e non oltre 10 giorni, con procedura d'urgenza.
3. 1. Frate, Vizzini.

  Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.
3. 2. Bucalo, Frassinetti, Mollicone.

ART. 4.

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
  1-bis. Al fine di garantire il raggiungimento urgente degli obiettivi di cui al presente decreto-legge, con particolare riferimento alla realizzazione delle misure straordinarie in materia di conclusione dell'anno scolastico 2019/2020 e di ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021, nonché di accelerazione e semplificazione dell’iter procedurale dei provvedimenti di competenza del Ministro dell'istruzione, vista la necessità e urgenza di dotare di personale dirigenziale tecnico l'Amministrazione centrale e periferica, il Ministero dell'istruzione è autorizzato ad adottare un programma straordinario di reclutamento di personale con elevata professionalità, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 18 e all'articolo 24 del decreto legislativo del 27 ottobre 2009 n. 150. In via eccezionale, ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul sistema scolastico, le modalità di svolgimento delle relative procedure selettive sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.
  1-ter. Al fine di assolvere all'interesse pubblico di assicurare il buon andamento del sistema nazionale di istruzione, considerato che le dotazioni organiche del personale dirigenziale tecnico del Ministero dell'istruzione risultano scoperte per il 79 per cento e che la peculiarità delle funzioni dirigenziali da ricoprire rende necessario ricorrere in via prioritaria ad esperienze professionali già consolidate, maturate all'interno dell'amministrazione, il Ministero dell'istruzione è autorizzato ad effettuare, nell'anno 2020, il piano straordinario di reclutamento di cui al comma precedente mediante apposita procedura selettiva, finalizzata all'inquadramento, su richiesta degli interessati, nel ruolo dei dirigenti di seconda fascia di coloro che, alla data di indizione della procedura:
   a) siano già titolari di incarichi dirigenziali da almeno tre anni, conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, presso il Ministero dell'istruzione;
   b) siano entrati per concorso nei ruoli della pubblica amministrazione;
   c) abbiano conseguito costanti risultati positivi nel raggiungimento degli obiettivi loro affidati, valutati con i sistemi e le garanzie di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e successive modifiche e integrazioni;
   d) abbiano ricevuto almeno un rinnovo dell'incarico dirigenziale precedentemente conferito o siano stati destinatari di un nuovo contratto, successivo a quello precedentemente assegnato, attivato dal Ministero dell'istruzione ovvero dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

  1-quater. I titolari di contratti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, con incarichi su posti vacanti e disponibili della dotazione organica del Ministero dell'istruzione, per un periodo superiore ai trentasei mesi, e con i requisiti di cui al comma precedente, transitano definitivamente nei ruoli dei dirigenti tecnici del medesimo Ministero nei limiti dell'ampliamento delle facoltà assunzionali previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge del 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019 n. 159. Ai fini della effettiva immissione in ruolo, coloro i quali siano in possesso dei requisiti previsti accedono ad una selezione attraverso una sessione speciale di esame consistente nell'espletamento di una prova orale sull'esperienza maturata, anche in ordine alla valutazione sostenuta, nel corso del servizio prestato. A seguito del superamento di tale prova, sono confermati i rapporti di lavoro instaurati con i predetti dirigenti, che saranno tenuti alla frequenza, con esito positivo, di un corso di alta formazione, previsto per l'accesso alla dirigenza ai sensi dell'articolo 19, comma 14, della legge 28 dicembre 2001 n. 448. Le amministrazioni continuano ad avvalersi del personale che abbia superato la selezione, in servizio al 30 aprile 2020, nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione.
  1-quinquies. Al personale dirigenziale immesso in ruolo in base alle disposizioni del comma precedente, anche sulla base di pregressa esperienza nella conduzione di uffici dell'amministrazione pubblica, può essere assegnato l'incarico di direzione di uno degli uffici rimasti vacanti e disponibili all'esito delle procedure di assegnazione degli incarichi agli attuali idonei al ruolo.
4. 4. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Con riferimento alle scuole paritarie in forma di Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (A.S.P. – ex IPAB) per le quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporti di lavoro, Le regioni e province autonome possono riconoscere, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga di cui all'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per la durata della riduzione o sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane. Per i lavoratori sono riconosciuti la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.
4. 1. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di eliminare il precariato, il Ministro dell'istruzione, con proprio decreto da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dispone l'istituzione di una graduatoria per titoli e servizio ai fini dell'assunzione di personale docente di ogni ordine e grado, anche in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2000/2001, del diploma tecnico professionale, dell'insegnamento di religione cattolica, di personale educativo e amministrativo con più di 24 mesi di servizio a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche del servizio nazionale d'istruzione, ivi incluse le scuole paritarie, su tutti i posti vacanti e disponibili anche in organico di fatto costituiti dopo il 15 settembre 2020, per l'anno scolastico 2020-2021.
4. 3. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Conseguentemente, per assorbire il precariato e ridurre il ricorso a contratti a termine, qualora per effetto della successione di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo ed ATA per la copertura di posti vacanti e disponibili, il rapporto di lavoro abbia complessivamente superato i ventiquattro mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione, si dà luogo alla conversione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato dal 1o settembre 2020.
*4. 2. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Conseguentemente, per assorbire il precariato e ridurre il ricorso a contratti a termine, qualora per effetto della successione di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo ed ATA per la copertura di posti vacanti e disponibili, il rapporto di lavoro abbia complessivamente superato i ventiquattro mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione, si dà luogo alla conversione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato dal 1o settembre 2020.
*4. 5. Mollicone, Frassinetti, Bucalo.

ART. 4-bis.

  Dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente:

Art. 4-ter.

  1. Le prove del concorso di cui al DDG 2015/2018, per titoli e esami, a 2.004 posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi, si concludono entro il 31 luglio 2020. Ove, in considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e delle norme di contenimento ad essa collegate, le prove orali non possono essere effettuate in presenza, con ordinanza del Ministro dell'istruzione, da emanare entro il 31 maggio 2020, sono adottate le misure necessarie per lo svolgimento delle stesse con modalità telematiche.
  2. I candidati del concorso di cui al comma precedente risultati idonei sono inseriti nelle graduatorie di merito e assunti a tempo indeterminato a decorrere dal 1o settembre 2020 su tutti i posti vacanti e disponibili.
  3. Gli assistenti amministrativi che hanno superato le prove selettive del passaggio dall'area B all'area D svoltesi nel 2010, ancora presenti nelle graduatorie provinciali definitive, sono assunti a tempo indeterminato nel profilo professionale di DSGA sui posti vacanti e disponibili.
  4. Gli assistenti amministrativi che hanno svolto per almeno tre anni scolastici, e senza demerito, le funzioni di DSGA confluiscono a domanda in una graduatoria regionale permanente. Tali graduatorie sono utilizzate ai fini dell'assegnazione degli incarichi di sostituzione dei DSGA su tutti i posti vacanti o disponibili. Tali graduatorie costituiscono un canale di reclutamento a tempo indeterminato in subordine al concorso ordinario per il passaggio dall'area B all'area D, a partire dall'anno scolastico 2020-2021.
4-bis. 01. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.

  Dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente:

Art. 4-ter.
(Concorsi per soli titoli per il reclutamento di docenti)

  1. Per tutti gli ordini e i gradi di scuola sono indetti concorsi per soli titoli per la copertura limitatamente ai posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili per l'anno scolastico 2020-2021.
  2. Sono utilizzate nell'ordine le graduatorie di merito dei concorsi tuttora attive, le graduatorie provinciali ad esaurimento, anche in deroga al limite di utilizzo del 50 per cento, e le graduatorie d'istituto di terza fascia.
  3. Per i docenti nominati dalle graduatorie di terza fascia è richiesto il requisito di anzianità di servizio comunque prestato per non meno di tre anni e il possesso di 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e metodologie e tecnologie didattiche, come previsto dal decreto legislativo n. 59 del 2017, da conseguire nel corso dell'anno di prova.
  4. I concorsi straordinari e ordinari per titoli ed esami sono banditi per la copertura dei posti vacanti e disponibili negli anni successivi al 2020-2021.
4-bis. 02. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.

  Dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente:

Art. 4-ter.

  1. In considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e delle norme di contenimento ad essa collegate, all'articolo 19 del decreto-legge 6 giugno 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 5-ter è inserito il seguente:
  «5-quater. Il numero minimo di alunni per l'assegnazione di dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato e per l'assegnazione in via esclusiva di un posto di direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) di cui, rispettivamente, ai precedenti commi 5 e 5-bis, è ridotto a 300 unità».
4-bis. 03. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.

  Dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente:

Art. 4-ter.
(Modifica all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87)

  1. All'articolo 4 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  «1-duodecies. È bandito un nuovo concorso straordinario per titoli e servizi riservato ai docenti che siano forniti del titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o di analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, oppure diploma magistrale con valore di abilitazione o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001-2002, purché i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, a decorrere dall'anno scolastico 2007-2008, almeno tre annualità di servizio, anche non continuativo, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, oppure abbiano prestato servizio per almeno tre anni scolastici, a qualunque titolo, nelle sezioni sperimentali previste dall'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, attivate presso istituzioni scolastiche statali. I docenti sono inclusi in una graduatoria per titoli e servizio. Alla graduatoria sono attribuiti i posti residui allo scorrimento delle graduatorie relative al concorso previsto dalla lettera b) del comma 1-quater.
  1-terdecies. Ai soggetti che hanno partecipato al concorso straordinario bandito ai sensi del comma 1 del presente articolo nonché a coloro che hanno titolo alla partecipazione al concorso di cui al precedente periodo spetta la precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze dalle graduatorie di istituto II fascia.».
4-bis. 04. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.

  Dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente:

Art. 4-ter.

  1. In considerazione della sospensione del concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura di 2004 posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 28 dicembre 2018, dal 1o settembre 2020 i posti vacanti e disponibili sono assegnati:
   a) al personale idoneo inserito nelle graduatorie della mobilità professionale dall'Area B all'Area D, profilo professionale direttore dei servizi generali e amministrativi, ai sensi del decreto direttoriale n. 979 del 28 gennaio 2010;
   b) agli assistenti amministrativi facenti funzione con 36 mesi di servizio.
4-bis. 05. Bucalo, Frassinetti, Mollicone.

ART. 5.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Modalità telematica per l'esame di abilitazione per l'esercizio della professione di avvocato)

  1. Le riunioni e le sessioni volte alla correzione degli elaborati scritti delle commissioni di esame di abilitazione per l'esercizio della professione di avvocato e di ogni altra professione sottoposta alla vigilanza del Ministero della giustizia possono svolgersi in modalità telematica. Le commissioni possono procedere alla correzione degli elaborati anche lavorando in sottocommissioni.
5. 02. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

  1. Fino al perdurare della vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, le riunioni delle commissioni di esame di abilitazione per l'esercizio della professione di avvocato e di ogni altra professione sottoposta alla vigilanza del Ministero della giustizia possono svolgersi in modalità telematica.
  2. La disposizione di cui al comma precedente si applica ad ogni riunione ivi comprese quelle aventi ad oggetto la valutazione delle prove scritte.
5. 01. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.

ART. 6.

  Al comma 1, dopo le parole: dottore commercialista aggiungere la seguente:, avvocato.
6. 1. Frate, Vizzini.

  Dopo il comma 2-ter, aggiungere i seguenti:
  2-quater. I medici in possesso dei requisiti previsti dall'ordinamento per l'accesso alla dirigenza medica che, in occasione dell'emergenza da COVID-19, abbiano prestato la loro opera, in qualsiasi forma contrattuale, presso una struttura sanitaria in Italia, acquisiscono 3 punti utili per la valutazione nei concorsi pubblici per titoli ed esami, al pari di quanto previsto per le pubblicazioni scientifiche.
  2-quinquies. I punti premiali di cui al comma 2-bis, sono attribuiti anche ai medici specializzandi iscritti all'ultimo e penultimo anno di specializzazione che, in occasione dell'emergenza da COVID-19, abbiano prestato la loro opera, in qualsiasi forma contrattuale, presso una struttura sanitaria in Italia e che, una volta specializzati, intendano partecipare ai concorsi pubblici per titoli ed esami.
  2-sexies. Gli infermieri che, in occasione dell'emergenza da COVID-19, abbiano prestato la loro opera, in qualsiasi forma contrattuale, presso una struttura sanitaria in Italia, acquisiscono 4 punti utili per la valutazione nei concorsi pubblici per titoli ed esami, al pari di quanto previsto per le pubblicazioni scientifiche.
6. 2. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

  Dopo il comma 2-ter, aggiungere i seguenti:
  2-quater. Ai laureati nel corso di scienze infermieristiche ed ostetriche di durata triennale o in possesso di titoli equipollenti ai sensi delle leggi n. 42 del 1999, n. 251 del 2000 e n. 1 del 2002, che in occasione dell'emergenza da COVID-19 abbiano prestato la loro opera, in qualsiasi forma contrattuale, presso una struttura sanitaria in Italia, sono riconosciuti 5 punti utili per l'accesso al corso di laurea magistrale di durata biennale a numero programmato, previsto dalla legge n. 264 del 1999.
  2-quinquies. I laureati nel corso di scienze infermieristiche ed ostetriche di durata triennale, che in occasione dell'emergenza da COVID-19 abbiano prestato la loro opera, in qualsiasi forma contrattuale, presso una struttura sanitaria in Italia, hanno diritto a conseguire 30 crediti formativi universitari (CFU) dei 120 necessari al conseguimento della laurea magistrale.
  2-sexies. I titolari di laurea magistrale in scienze infermieristiche ed ostetriche, oppure di titolo equivalente conseguito all'estero e riconosciuto in Italia, che in occasione dell'emergenza da COVID-19 abbiano prestato la loro opera, in qualsiasi forma contrattuale, presso una struttura sanitaria in Italia e che intendano accedere al dottorato, di durata triennale, tramite un concorso a numero chiuso di carattere internazionale indetto dalle singole università, acquisiscono 50 crediti formativi universitari (CFU) dei 180 necessari al conseguimento del dottorato stesso.
6. 3. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

  Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni in materia di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista)

  1. Il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia e farmacia industriale – Classe LM/13 abilita all'esercizio della professione di farmacista.
  2. L'abilitazione all'esercizio della professione di farmacista, di cui al comma 1, è concessa a coloro i quali abbiano conseguito i titoli di laurea di cui al medesimo comma 1 nel periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2019 e la cessazione dello stato di emergenza determinato dalla diffusione del virus SARS-COV-2 e previo espletamento del relativo tirocinio pratico-valutativo.
  3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, adottato in deroga alle procedure di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è adeguato l'ordinamento didattico della Classe LM/13 (Farmacia e farmacia industriale), di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2007, n. 155, supplemento ordinario.
  4. Con decreto rettorale, in deroga alle procedure di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, gli atenei dispongono l'adeguamento dei regolamenti didattici di ateneo disciplinanti gli ordinamenti dei corsi di studio della Classe LM/13 (Farmacia e farmacia industriale).
  5. Con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.
6. 03. Gemmato, Frassinetti, Bucalo.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. Al corso universitario per il conseguimento dell'abilitazione alla professione di docente di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono ammessi in sovrannumero gli insegnanti che abbiano prestato più di 24 mesi di servizio nel sistema nazionale di istruzione con contratto a tempo determinato e con contratto a tempo indeterminato al fine di favorire il passaggio di ruolo. Il corso può essere svolto anche in modalità telematica come disposto con decreto del Ministro dell'università e della ricerca anche per le attività pratiche o di tirocinio da svolgere a distanza.
6. 01. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.

  Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. Al corso universitario per il conseguimento della specializzazione su sostegno di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca 12 febbraio 2020, n. 95, sono ammessi in sovrannumero tutti i soggetti idonei alle precedenti selezioni o in possesso del servizio di almeno 24 mesi svolto su posto di sostegno nel sistema nazionale di istruzione. Il corso può essere svolto anche in modalità telematica come disposto con decreto del Ministro dell'università e della ricerca anche per le attività pratiche o di tirocinio da svolgere a distanza.
6. 02. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.

ART. 7.

  Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole:, anche eventualmente in deroga, fino alla fine del periodo, con le seguenti: e comunque non oltre l'inizio del nuovo anno accademico (1o novembre 2020-2021). Qualora le procedure elettorali per il rinnovo degli organi monocratici dei predetti enti non siano concluse entro l'inizio del nuovo anno accademico (1o novembre 2020-2021), nelle more della conclusione delle stesse, subentrano i sostituti come individuati ai sensi del terzo periodo.

  Conseguentemente, all'ultimo periodo, sostituire le parole: possono proseguire con le seguenti: devono proseguire o immediatamente iniziare.
7. 1. Frassinetti, Bucalo, Mollicone.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. A causa dell'emergenza connessa alla diffusione del COVID-19, al fine di assicurare la continuità didattica e di non aggravare la situazione dei docenti precari, per i Conservatori e gli Istituti superiori di studi musicali non statali, con decreto del Ministero dell'università e della ricerca è disposto l'inserimento, entro l'inizio dell'anno accademico 2020/2021, in coda alle vigenti graduatorie nazionali per titoli utili per l'attribuzione di incarichi d'insegnamento a tempo indeterminato e determinato, di tutti i docenti che abbiano superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbiano maturato almeno 3 anni accademici d'insegnamento, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, in una delle predette istituzioni nei corsi di formazione musicale e coreutica di primo o secondo livello o nei corsi di base o preaccademici.
7. 2. Bucalo, Frassinetti, Mollicone.

ART. 7-ter.

  Al comma 4, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e realizzano annualmente una relazione sullo stato delle opere, che è inviata al Ministero dell'istruzione e alle Camere, per il successivo deferimento alle commissioni parlamentari competenti.
7-ter. 1. Mollicone, Frassinetti, Bucalo.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Per garantire l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021 e la riapertura delle scuole in condizioni di piena sicurezza, in linea con le indicazioni fornite dalle autorità competenti, e assicurare il necessario distanziamento sociale attraverso la riorganizzazione degli spazi esistenti e la realizzazione di nuovi spazi, nonché l'adeguamento degli arredi e delle dotazioni, anche al fine di favorire e implementare le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, è autorizzata la spesa complessiva di euro 1.500.000.000 per gli anni 2020 e 2021, per l'attuazione di un «Piano nazionale di messa in sicurezza, manutenzione, modernizzazione e potenziamento della connettività degli edifici scolastici delle scuole secondarie superiori».
  4-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata Stato-città ed autonomie locali, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tenuto conto del «Piano nazionale del fabbisogno delle scuole secondarie superiori per il 2020-2021» redatto dall'Unione delle province d'Italia, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati:
   a) i progetti finanziabili con le risorse di cui al comma 1 e le misure di semplificazione che permettano di accelerare le procedure e consentire di aprire i cantieri in tempi rapidi;
   b) l'assegnazione delle risorse stanziate su base regionale, con articolazione a livello provinciale, sulla base dei singoli fabbisogni;
   c) i requisiti per l'accesso alle risorse di cui al comma 1, ivi compresi i criteri generali per l'individuazione degli importi da corrispondere alle singole istituzioni scolastiche beneficiarie;
   d) i criteri generali concernenti le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1 alle singole istituzioni scolastiche beneficiarie, secondo modalità semplificate e tempestive.

  4-quater. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a complessivi 1.500.000.000 euro per il biennio 2020-2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili connesse a interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3.
7-ter. 2. Bucalo, Frassinetti, Mollicone.

ART. 7-quinquies.

  Dopo l'articolo 7-quinquies aggiungere il seguente:

Art. 7-sexies.
(Stabilità e continuità nel sistema AFAM)

  1. All'articolo 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, primo periodo, le parole: «nelle istituzioni di cui al comma 653» sono sostituite dalle seguenti: «nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508».
7-quinquies. 01. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

  Dopo l'articolo 7-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 7-sexies.
(Canoni di locazione pagati dagli «studenti fuori sede»)

  1. All'articolo 100 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  «3-bis. Per tutti gli studenti universitari fuori sede che sono dovuti rientrare nelle loro città di origine, a causa del grave stato di emergenza COVID-19, i canoni di locazione degli alloggi sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a tutta la durata dell'emergenza».

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7-quinquies. 02. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

  Dopo l'articolo 7-quinquies, aggiungere il seguente.

Art. 7-sexies.
(Riapertura dei locali scolastici)

  1. A causa delle gravi difficoltà economiche ed organizzative che hanno colpito le famiglie a seguito della sospensione delle attività produttive e in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi incluse quelle paritarie, per la durata dello stato di emergenza da COVID-19, al fine di sostenere i genitori alla ripresa delle attività lavorative, di continuare a garantire il distanziamento sociale dei bambini e dei ragazzi dalla popolazione anziana, nonché di tutelare il benessere psico-fisico dei minori e di adottare misure volte al consolidamento e recupero delle conoscenze, abilità e competenze degli studenti di ogni ordine e grado, il Ministero dell'istruzione, d'intesa con gli enti territoriali competenti, dispone la riapertura degli edifici scolastici con finalità scolastiche ed extrascolastiche. A tal fine particolare attenzione viene posta all'utilizzo degli spazi aperti.
7-quinquies. 03. Latini.

  Dopo l'articolo 7-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 7-sexies.
(Fondo Progetti didattica a distanza)

  1. A decorrere dall'anno 2021 nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito il Fondo «Didattica a distanza», con una dotazione di un milione di euro annui, finalizzato all'individuazione dei migliori progetti di educazione a distanza e rispetto delle regole.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad 1 milione di euro a decorre dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
7-quinquies. 04. Capitanio, Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

  Dopo l'articolo 7-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 7-sexies.

  1. Ai Collegi universitari di merito accreditati, compartecipati dalle università, con sede in Milano, che hanno continuato ad operare per tutta la durata dell'emergenza sanitaria, offrendo servizi aggiuntivi ed agevolazioni agli studenti universitari fuori sede e alle loro famiglie, è riconosciuto, per l'anno 2020, un finanziamento straordinario di 1.000.000, di euro a sostegno delle spese sostenute.
  2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 1.000.000 di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7-quinquies. 05. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.

  Dopo l'articolo 7-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 7-sexies.

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, agli enti senza scopo di lucro, comprese le associazioni, le fondazioni, gli enti religiosi civilmente riconosciuti e le cooperative sociali, che svolgono l'attività dei servizi educativi per l'infanzia e scolastici delle scuole statali e paritarie, è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione degli immobili scolastici.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 330 milioni per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.
7-quinquies. 06. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Spena, Ruffino, Bagnasco, Versace.

  Dopo l'articolo 7-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 7-sexies.

  1. All'articolo 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, primo periodo, le parole «nelle istituzioni di cui al comma 653» sono sostituite dalle seguenti: «nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508.».
7-quinquies. 07. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.

  Dopo l'articolo 7-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 7-sexies.

  1. Considerato il protrarsi della sospensione delle attività didattiche in presenza, per tutto il periodo della stessa sono sospesi i contratti di locazione stipulati da studenti universitari residenti in luogo diverso da quello dove è ubicato l'immobile locato.
  2. Per il medesimo periodo, ai proprietari dei suddetti immobili locati è riconosciuto un credito di imposta pari al 60 per cento dell'importo del canone, utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  3. All'onere derivante dal comma 2, valutato in 118 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede quanto a 99 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e quanto a 19 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
7-quinquies. 08. Marrocco, Aprea, Nevi, D'Attis, D'Ettore, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.

  Dopo l'articolo 7-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 7-sexies.

  1. Considerato il protrarsi della sospensione delle attività didattiche in presenza, per tutto il periodo della stessa sono sospesi i contratti di locazione stipulati da studenti universitari residenti in luogo diverso da quello dove è ubicato l'immobile locato.
  2. Per il medesimo periodo, ai proprietari dei suddetti immobili locati è riconosciuto un credito di imposta pari al 45 per cento dell'importo del canone, utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  3. All'onere derivante dal comma 2, valutato in 81 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7-quinquies. 09. Marrocco, Aprea, Nevi, D'Attis, D'Ettore, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.

  Dopo l'articolo 7-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 7-sexies.

  1. Considerato il protrarsi della sospensione delle attività didattiche in presenza, per tutto il periodo della stessa sono sospesi i contratti di locazione stipulati da studenti universitari residenti in luogo diverso da quello ove è ubicato l'immobile locato.
  2. Per il medesimo periodo, ai proprietari dei suddetti immobili locati è riconosciuto un credito di imposta pari al 50 per cento dell'importo del canone, utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  3. All'onere derivante dal comma 2, valutato in 90 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7-quinquies. 010. Marrocco, Aprea, Nevi, D'Attis, D'Ettore, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.

  Dopo l'articolo 7-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 7-sexies.

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per il periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1256 e 1463 del codice civile, ricorre l'impossibilità della prestazione in relazione ai contratti di locazione stipulati da studenti universitari residenti in luogo diverso da quello dove è ubicato l'immobile locato.
7-quinquies. 011. Marrocco, Aprea, Nevi, D'Attis, D'Ettore, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.