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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 19 maggio 2020

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 19 maggio 2020.

  Amitrano, Ascani, Azzolina, Benvenuto, Boccia, Bonafede, Claudio Borghi, Boschi, Brescia, Buffagni, Businarolo, Cancelleri, Carbonaro, Carfagna, Castelli, Cirielli, Colletti, Colucci, Covolo, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, Daga, De Micheli, Del Re, Delmastro Delle Dedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Fantuz, Ferraresi, Gregorio Fontana, Fraccaro, Franceschini, Frusone, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgis, Grande, Grimoldi, Gualtieri, Guerini, Invernizzi, Iovino, L'Abbate, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Maggioni, Mammì, Mauri, Molinari, Morani, Morassut, Morelli, Orrico, Parolo, Rampelli, Rizzo, Rosato, Ruocco, Scalfarotto, Schullian, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora, Spadoni, Speranza, Tasso, Tofalo, Tomasi, Trano, Traversi, Villarosa, Raffaele Volpi, Zoffili.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Amitrano, Ascani, Azzolina, Benvenuto, Boccia, Bonafede, Claudio Borghi, Boschi, Brescia, Buffagni, Businarolo, Cancelleri, Carbonaro, Carfagna, Castelli, Cirielli, Colletti, Colucci, Covolo, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, Daga, De Micheli, Del Re, Delmastro Delle Dedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Fantuz, Ferraresi, Gregorio Fontana, Fraccaro, Franceschini, Frusone, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgis, Grande, Grimoldi, Gualtieri, Guerini, Invernizzi, Iovino, L'Abbate, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Maggioni, Mammì, Mauri, Molinari, Morani, Morassut, Morelli, Orrico, Parolo, Rampelli, Rizzo, Rosato, Ruocco, Scalfarotto, Schullian, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora, Spadoni, Speranza, Tasso, Tofalo, Tomasi, Trano, Traversi, Villarosa, Raffaele Volpi, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 18 maggio 2020 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   MOLINARI ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'operato del Governo e sulle misure da esso adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» (2497);
   ILARIA FONTANA ed altri: «Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni per ridurre la produzione di rifiuti attraverso la promozione della riparazione e del reimpiego dei beni usati» (2498);
   LICATINI ed altri: «Modifiche agli articoli 1 e 12 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in materia di presupposti ambientali per il rilascio del permesso di costruire» (2499).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge VILLANI ed altri: «Delega al Governo per l'introduzione sperimentale dell'educazione musicale come insegnamento curriculare nelle scuole primarie» (1785) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Menga.

  La proposta di legge MAMMÌ ed altri: «Disposizioni in materia di procreazione medicalmente assistita e di prevenzione, diagnosi e cura dell'infertilità femminile e maschile» (1906) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Menga.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
   I Commissione (Affari costituzionali):
  PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE GELMINI ed altri: «Modifica dell'articolo 53 della Costituzione, concernente i principi di progressività, semplicità, chiarezza e irretroattività del sistema tributario nonché l'introduzione di un limite al prelievo tributario complessivo» (2175) Parere delle Commissioni V e VI.
   V Commissione (Bilancio e Tesoro):
  DE TOMA e RACHELE SILVESTRI: «Disposizioni in materia di individuazione delle attività economiche e produttive d'interesse nazionale aventi rilevanza strategica nelle situazioni di emergenza» (2475) Parere delle Commissioni I, III, IV, VIII, IX, X, XII e XIV.
   VIII Commissione (Ambiente):
  TERZONI ed altri: «Disposizioni per favorire interventi volti alla prevenzione e alla riduzione del rischio idrogeologico e sismico» (65) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, X, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
   XI Commissione (Lavoro):
  GAGLIARDI: «Disposizioni concernenti i soci lavoratori autonomi delle società cooperative» (2068) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e X;
  GAGLIARDI ed altri: «Disposizioni e delega al Governo per la promozione del lavoro agile» (2282) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
   XII Commissione (Affari sociali):
  MAMMÌ ed altri: «Istituzione della Giornata nazionale in memoria dei professionisti e degli operatori sanitari e sociosanitari vittime dell'epidemia di coronavirus» (2484) Parere delle Commissioni I, V, VII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Annunzio di sentenze
della Corte costituzionale.

  La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia della seguente sentenza che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, è inviata alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e XIII (Agricoltura), nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):
  in data 15 maggio 2020, Sentenza n. 88 del 20 aprile – 15 maggio 2020 (Doc. VII, n. 449),
   con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 7, della legge della Regione Basilicata 13 marzo 2019, n. 4 (Ulteriori disposizioni urgenti in vari settori d'intervento della Regione Basilicata);
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5 della legge della Regione Basilicata n. 4 del 2019;
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 8 della legge della Regione Basilicata n. 4 del 2019 promossa, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri:
  alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e XIII (Agricoltura).

  La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):
  Sentenza n. 89 dell'8 aprile – 15 maggio 2020 (Doc. VII, n. 450),
   con la quale:
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4 della legge 8 luglio 1980, n. 319 (Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria), e degli articoli 50 e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia – Testo A), sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Torino:
  alla II Commissione (Giustizia);

  Sentenza n. 90 del 7 aprile – 15 maggio 2020 (Doc. VII, n. 451),
   con la quale:
    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, con riguardo al divieto di discriminazione, e all'articolo 41 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza-bis;
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015, sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, con riguardo ai princìpi di ragionevolezza e proporzionalità, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza-bis:
  alla XI Commissione (Lavoro);

  Sentenza n. 91 del 7 aprile – 15 maggio (Doc. VII, n. 452),
   con la quale:
    dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge della Regione Piemonte 9 aprile 2019, n. 16 (Istituzione del Fattore famiglia), promossa, in riferimento all'articolo 117, commi secondo, lettera m), e terzo, della Costituzione – quest'ultimo in relazione all'articolo 8, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), e all'articolo 17, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111 – dal Presidente del Consiglio dei ministri;
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4 della medesima legge della regione Piemonte n. 16 del 2019, promossa, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri:
  alla XII Commissione (Affari sociali).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 15 maggio 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), per l'esercizio 2018, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 274).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 18 maggio 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di Arexpo Spa, per l'esercizio 2018, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 275).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dal Ministro della giustizia.

  Il Ministro della giustizia, con lettera in data 14 maggio 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, la relazione sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti dall'applicazione dell'istituto della mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, riferita al 2018 (Doc. CCLI, n. 2).

  Questa relazione è trasmessa alla II Commissione (Giustizia).

Trasmissione dal Ministro per i rapporti con il Parlamento.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 18 maggio 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, concernente disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

  Questo decreto è depositato presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 19 maggio 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 maggio 2020, recante modifiche all'articolo 1, comma 1, lettera cc), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, concernente: «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020 n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 2020».

  Questo decreto è depositato presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Annunzio di risoluzioni del Parlamento europeo.

  Il Parlamento europeo ha trasmesso le seguenti risoluzioni, approvate nella tornata del 16-17 aprile 2020, che sono assegnate, ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), se non già assegnate alle stesse in sede primaria:
   Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 per quanto riguarda la portata del margine globale per gli impegni (Doc. XII, n. 623) – alla V Commissione (Bilancio);
   Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 1301/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19 (Doc. XII, n. 624) – alla V Commissione (Bilancio);
   Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda l'introduzione di misure specifiche volte ad affrontare la crisi dovuta alla COVID-19 (Doc. XII, n. 625) – alla XII Commissione (Affari sociali);
   Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1379/2013 e il regolamento (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche per attenuare l'impatto della pandemia di Covid-19 nel settore della pesca e dell'acquacoltura (Doc. XII, n. 626) – alla XIII Commissione (Agricoltura);
   Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, per quanto riguarda le date di applicazione di alcune delle sue disposizioni (Doc. XII, n. 627) – alla XII Commissione (Affari sociali);
   Risoluzione concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 1/2020 dell'Unione europea per l'esercizio 2020 – Assistenza alla Grecia in risposta all'aumento della pressione migratoria – Misure immediate nel contesto della pandemia di COVID-19 – Sostegno alla ricostruzione post-terremoto in Albania – Altri aggiustamenti (Doc. XII, n. 628) – alla V Commissione (Bilancio);
   Risoluzione concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 2/2020 dell'Unione europea per l'esercizio 2020 – Fornire un sostegno di emergenza agli Stati membri e rafforzare ulteriormente il meccanismo unionale di protezione civile/rescEU per rispondere all'epidemia di COVID-19 (Doc. XII, n. 629) – alla V Commissione (Bilancio).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 15 maggio 2020, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, sull'adozione di una decisione che modifica detto accordo (COM(2020) 195 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nell'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD) in relazione all'adozione di note esplicative, pareri di classificazione o altri pareri relativi all'interpretazione del sistema armonizzato nonché raccomandazioni intese ad assicurare un'interpretazione uniforme del sistema armonizzato nell'ambito della convenzione sul sistema armonizzato (COM(2020) 196 final), corredata dai relativi allegati (COM(2020) 196 final – Annexes 1 to 2), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Turismo e trasporti nel 2020 e oltre (COM(2020) 550 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite IX (Trasporti) e X (Attività produttive);
   Decisione di esecuzione della Commissione del 15.5.2020 sulla proposta di iniziativa dei cittadini europei intitolata «Avviare redditi di base incondizionati (RBI) in tutta l'UE» (C(2020) 3190 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite XI (Lavoro) e XII (Affari sociali);
   Decisione di esecuzione della Commissione del 15.5.2020 sulla proposta di iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Libertà di condividere» (C(2020) 3191 final), che è assegnata in sede primaria alla VII Commissione (Cultura).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 14 maggio 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Con le predette comunicazioni, il Governo ha inoltre richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Attuazione del terzo programma d'azione dell'UE in materia di salute nel 2017 (COM(2020) 88 final);
   Proposta di decisione del Consiglio sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nella convenzione per la protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nordorientale a proposito dell'integrazione della Macaronesia nella zona marittima OSPAR (COM(2020) 182 final);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (COM(2020) 188 final);
   Progetto di bilancio rettificativo n. 4 del bilancio generale 2020 che accompagna la proposta relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea al fine di fornire assistenza a Portogallo, Spagna, Italia e Austria (COM(2020) 190 final);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa all'attuazione di alcuni nuovi elementi introdotti dalla direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI») (COM(2020) 191 final);
   Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2011/16/UE per affrontare l'urgente necessità di rinviare determinati termini per la comunicazione e lo scambio di informazioni nel settore fiscale a causa della pandemia di Covid-19 (COM(2020) 197 final);
   Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea al fine di fornire assistenza a Portogallo, Spagna, Italia e Austria (COM(2020) 200 final);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio – Seconda valutazione dell'applicazione della restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE (COM(2020) 222 final).

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

  Il Ministero dell'interno, con lettere in data 12 maggio 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Albettone (Vicenza), Castelletto D'Erro (Alessandria) e Saviano (Napoli).

  Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Trasmissione dal Difensore civico della regione Marche.

  Il Garante dei diritti della persona della regione Marche, con lettera pervenuta in data 15 maggio 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull'attività svolta in qualità difensore civico della regione Marche nell'anno 2019 (Doc. CXXVIII, n. 17).

  Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali).

Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo.

  Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, con lettera in data 13 maggio 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, relativo alla ripartizione per l'anno 2020 dello stanziamento iscritto nel capitolo 2570 della Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (174).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VII Commissione (Cultura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro l'8 giugno 2020.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

MOZIONI MOLINARI, GELMINI, LOLLOBRIGIDA, LUPI ED ALTRI N. 1-00346 E DAVIDE CRIPPA, DELRIO, BOSCHI, FORNARO ED ALTRI N. 1-00348 CONCERNENTI INIZIATIVE VOLTE AL SUPERAMENTO DELLE LIMITAZIONI DELLE LIBERTÀ COSTITUZIONALMENTE GARANTITE E DELLE CRITICITÀ NORMATIVE EMERSE IN RELAZIONE ALLA GESTIONE DELL'EMERGENZA DA COVID-19

Mozioni

   La Camera,
   premesso che:
    l'emergenza sanitaria, determinata dall'arrivo in Italia dell'epidemia da COVID-19, rischia di stravolgere tutto l'impianto costituzionale del nostro Paese nell'importantissima parte riguardante proprio i diritti e le libertà fondamentali costituzionalmente garantiti;
    in nome della suprema tutela della salute pubblica, sia nei confronti del singolo sia con riguardo alla collettività, con l'apertura della fase emergenziale decretata il 31 gennaio 2020 dal Presidente del Consiglio dei ministri e che durerà per sei mesi, sono stati adottati numerosi provvedimenti sostanzialmente amministrativi, che hanno poi portato al cosiddetto lockdown il 9 marzo 2020, fortemente restrittivi della libertà di circolazione (articolo 16 della Costituzione), di riunione (articolo 17 della Costituzione), di associazione (articolo 18 della Costituzione), di esercizio dei culti religiosi (articolo 19 della Costituzione), di insegnamento e di istruzione (articoli 33 e 34 della Costituzione), oltre che della libertà di iniziativa economica (articolo 41, primo comma, Costituzione);
    sempre in nome dell'emergenza si ipotizza, ora, anche di modificare la Costituzione per inserire una clausola di supremazia dello Stato nei confronti delle regioni a tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica ovvero della tutela dell'interesse nazionale, stravolgendo così anche l'assetto costituzionale previsto dal Titolo V della Parte II della Costituzione, laddove, invece, negli ultimi venti anni il legislatore ha scelto di abbandonare il disegno di uno Stato centrale accentratore in favore di un principio federalista e decentratore, maggiormente in grado di soddisfare le necessità dei cittadini, dal momento che le decisioni vengono prese dalle autorità locali a loro più prossime;
    con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri è stato stabilito il divieto per chiunque di circolare sia all'interno, sia al di fuori del proprio comune di residenza, a meno che sussistano comprovate esigenze lavorative, di salute o per andare a fare la spesa, con il conseguente impiego, su tutto il territorio nazionale, di pattuglie e posti di blocco delle forze dell'ordine obbligate a fermare automobilisti e pedoni per verificare le ragioni e la direzione dello spostamento;
    chi contravviene a tale divieto, fino al 25 marzo 2020 è incorso nel reato di cui all'articolo 650 del codice penale, che prevede l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a 206 euro (articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6); successivamente la condotta penale si è ridotta ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 (articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19);
    è innegabile che la continua emanazione di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri con effetti sui diritti costituzionalmente garantiti, limitando o addirittura sopprimendo le principali libertà tutelate dalla Carta costituzionale, ha creato una violazione delle fonti del diritto, trattandosi di una fonte normativa secondaria di natura regolamentare a dispetto del principio della gerarchia delle fonti, che è il fondamento del diritto costituzionale italiano e che prevede una riserva di legge assoluta con riguardo alle limitazioni alla libertà di circolare di cui all'articolo 16 della Costituzione, nonché con riguardo alla libertà d'iniziativa economica privata di cui all'articolo 41 della Costituzione;
    in tale quadro normativo dell'emergenza sanitaria, è stata impedita non soltanto la libertà di riunione e associazione, bensì anche la libertà religiosa – che, come tutte le espressioni di spiritualità, deve essere garantita – nonostante il contesto pandemico abbia accresciuto la ricerca di fonti spirituali ed il bisogno di momenti di espressione religiosa;
    con la proibizione delle messe, ai cattolici italiani è stata addirittura preclusa qualsiasi memoria pubblica della loro festa più importante, la Pasqua, senza alcun impegno da parte del Governo nel tentativo di conciliare la partecipazione alla Messa col possibile rispetto delle regole di distanziamento e di igiene;
    parimenti, a tutti gli italiani è stata preclusa la possibilità di assistere ad un funerale, cui ogni civiltà collega il commiato con un proprio caro, sopportando, attenendosi scrupolosamente ai divieti, di dover vedere portar via i propri familiari defunti tramite immagini televisive da camion dell'Esercito italiano oppure con un saluto per l'ultima volta attraverso lo schermo del telefono cellulare dell'infermiera o del rianimatore che in quel momento fosse vicino al proprio caro parente;
    lo stesso Presidente della Corte costituzionale, nella relazione sull'attività della Corte costituzionale nel 2019, ha affermato che: «La piena attuazione della Costituzione richiede un impegno corale, con l'attiva, leale collaborazione di tutte le istituzioni, compresi Parlamento, Governo, regioni, giudici. Questa cooperazione è anche la chiave per affrontare l'emergenza. La Costituzione, infatti, non contempla un diritto speciale per i tempi eccezionali, e ciò per una scelta consapevole, ma offre la bussola anche per “navigare per l'alto mare aperto” nei tempi di crisi, a cominciare proprio dalla leale collaborazione fra le istituzioni, che è la proiezione istituzionale della solidarietà tra i cittadini» (...) «la nostra Costituzione non contempla un diritto speciale per lo stato di emergenza» (...) «la Repubblica italiana ha attraversato varie situazioni di emergenza e di crisi, dagli anni della lotta armata a quelli più recenti della crisi economica e finanziaria, tutti senza mai sospendere l'ordine costituzionale, ma ravvisando al suo interno gli strumenti gli strumenti idonei a modulare i principi costituzionali in base a specifiche contingenze»;
    la vita sociale, la vita economica, l'esercizio della libertà religiosa per tutti, il diritto all'istruzione, in altri termini la vita democratica di un Paese e il perseguimento dello sviluppo, del benessere e della pace, dimensioni senza le quali alla vita meramente biologica viene meno molto della sua dignità, necessitano del libero esercizio dei diritti fondamentali dei cittadini; superata la prima fase di emergenza, eventuali ulteriori restrizioni vanno decise, pertanto, solo ed esclusivamente dal Parlamento;
    le misure contenute nel nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, relative alla cosiddetta «fase 2» che inizierà a partire dal 4 maggio 2020, soprattutto dopo le recentissime celebrazioni del 25 aprile, che in diverse città italiane hanno determinato anche assembramenti per i quali sono dovute intervenire le forze dell'ordine, continuano a non consentire invece la celebrazione delle Messe, se non ad eccezione delle cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti fino a un massimo di quindici persone, misure che hanno creato un incidente con la Conferenza episcopale italiana, costretta a manifestare il proprio disappunto in modo anche duro nella nota con cui afferma: «I Vescovi italiani non possono accettare di vedere compromesso l'esercizio della libertà di culto (...) la Chiesa esige di poter riprendere la sua azione pastorale»;
    peraltro, tutta questa produzione normativa di rango secondario, che non passa per il controllo parlamentare, è scritta anche in maniera discutibile dal punto di vista giuridico, criticità che sicuramente troverebbero la giusta cornice normativa attraverso il passaggio in Parlamento, deputato in via principale allo svolgimento della funzione legislativa;
    esempio ne sia la querelle che si è aperta sulla visita ai congiunti che si potranno legittimamente incontrare; quindi, visitare congiunti sarà un valido motivo per spostarsi da autocertificare a decorrere dal 4 maggio 2020, ma il termine non fa parte del vocabolario giuridico e spetterà, quindi, alle forze dell'ordine interpretare se il fidanzato o un amico speciale possa essere un congiunto secondo gli usi e le consuetudini o il buon senso o secondo le faq esplicative della Presidenza del Consiglio dei ministri, che definiscono i congiunti come «affetti stabili», interpretazione che, necessariamente, non sarà la stessa per tutti, a dispetto anche del principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione;
    tale modo di legiferare comporterà inevitabilmente una lunga fase di contenzioso civile e penale con riguardo a tutte le denunce penali e alle sanzioni amministrative pecuniarie che sono state irrogate durante la fase dei controlli per il rispetto delle misure di contenimento determinate dall'emergenza sanitaria, almeno quasi sicuramente per quelle comminate fino al 25 marzo 2020,

impegna il Governo:

1) con l'avvio della cosiddetta «fase 2», ad adottare iniziative per ripristinare tutte le libertà costituzionalmente garantite limitate nella cosiddetta «fase 1» del lockdown, nel rispetto delle misure di sicurezza sanitaria adottate e delle norme sul distanziamento sociale prescritto, anche attraverso un puntuale e quotidiano controllo da parte delle forze dell'ordine;

2) ad adottare iniziative per ristabilire al più presto lo Stato di diritto al fine di correggere tutte le criticità normative emerse nella «fase 1» dell'emergenza, in modo da riavviare la normale dialettica con il Parlamento, essenziale per valutare e contemperare tutti i pesi e i contrappesi della decretazione d'urgenza cui ricorre il Governo, ed assegnare a norme di rango primario eventuali interventi limitativi delle libertà fondamentali costituzionalmente garantite.
(1-00346) «Molinari, Gelmini, Lollobrigida, Lupi, Basini».


   La Camera,
   premesso che:
    la straordinaria situazione di emergenza sanitaria dovuta all'epidemia da COVID-19 ha imposto una reazione dello Stato tempestiva e urgente per arginare la diffusione del virus e tutelare la salute e l'incolumità pubblica;
    il COVID-19, classificato come pandemia dall'Organizzazione mondiale della sanità, ha messo a dura prova tutti i Paesi colpiti dalla sua diffusione, inducendoli ad adottare normative d'urgenza, che in alcuni casi – come per Polonia ed Ungheria – suscitano diffusi dubbi rispetto agli standard richiesti dalla comune appartenenza all'Unione europea, al sistema di garanzia del Consiglio d'Europa e agli standard Onu;
    la gestione di una simile emergenza ha inevitabilmente portato ad una compressione temporanea di alcune libertà fondamentali e di diritti di rango costituzionale, nei limiti di quanto previsto dalla stessa Costituzione che all'articolo 16 consente alla legge di introdurre limitazioni alla libertà di circolazione «per motivi di sanità e sicurezza»;
    le riserve di legge previste nei principi della prima parte della Costituzione, rilevanti ai fini della valutazione delle misure di contenimento del virus, sono state ritenute dalla giurisprudenza costituzionale (in particolare, si vedano le sentenze n. 2 del 1956, n. 72 del 1968, n. 68 del 1964, n. 26 del 1961) come riserve relative, essendo possibile intervenire con normazione secondaria per specificare le disposizioni contenute nella fonte primaria, tanto più in situazioni di emergenza che giustificano un diverso bilanciamento degli interessi costituzionalmente rilevanti;
    l'azione di contenimento ha cercato di perseguire un ragionevole bilanciamento tra principi, diritti costituzionali e libertà personali, allo scopo di garantire l'effettiva tutela della salute, quale fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, così come definito dall'articolo 32 della Costituzione, nel rispetto dei principi di massima precauzione, adeguatezza, proporzionalità, gradualità e temporaneità, adottando specifiche misure;
    la Costituzione garantisce parimenti e prioritariamente alcune libertà fondamentali, come quella personale, religiosa, di circolazione che possono essere limitate solo per un periodo ristretto di tempo e laddove strettamente necessario a tutelare altri diritti fondamentali;
    l'articolo 32 della Costituzione non solo esplicita che il diritto alla salute è un diritto «fondamentale diritto dell'individuo», ma aggiunge che esso costituisce anche «un interesse della collettività»;
    il diritto alla vita, solennemente proclamato nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, nel Patto internazionale sui diritti civili e politici, nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo e nella Carta fondamentale dei diritti dell'Unione europea, come più volte evidenziato dalla Corte costituzionale, va tutelato sulla base dell'articolo 2 della Costituzione;
    le misure di contenimento adottate appaiono compatibili con la normativa internazionale recepita dal nostro Paese, in particolare con l'articolo 15 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che prevede una deroga a norme in essa contenute in materia di diritti «nella stretta misura in cui la situazione lo richieda», nonché all'articolo 4 del Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966, in base al quale «in caso di pericolo pubblico eccezionale, che minacci l'esistenza della nazione e venga proclamato con atto ufficiale», gli Stati possono derogare ad alcune disposizioni dettate in tema di diritti fondamentali «nei limiti in cui la situazione strettamente lo esiga»;
    nel rapporto dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (Fra), che ha valutato le misure che gli Stati membri hanno adottato per affrontare la pandemia, si legge che agli Stati è consentito introdurre leggi di emergenza quando si verificano circostanze eccezionali, come l'urgenza di contenere un virus e di salvare vite umane, e che le condizioni per la legittimità delle limitazioni si rinvengono nella previsione di un periodo di tempo limitato e nella proporzionalità;
    alle misure adottate per contenere la diffusione del Coronavirus può essere riconosciuta una copertura di legge offerta, dopo la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con cui è stato proclamato – come ha ricordato il Presidente del Consiglio dei ministri – lo Stato di emergenza nel limite della durata tassativa di sei mesi, in particolare dai decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19;
    il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, nello stabilire che «le autorità competenti (...) sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica», ne specificava anche l'ambito di intervento;
    il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, ha riordinato il sistema delle fonti del diritto da impiegarsi in relazione all'emergenza, in particolare individuando in modo tassativo le misure adottabili «secondo principi di adeguatezza e proporzionalità» sull'intero territorio nazionale attraverso uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, nonché il percorso per l'adozione dei suddetti decreti e la loro durata, non superiore a trenta giorni, prorogabile non oltre il termine dello stato di emergenza;
    lo stesso decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, ha disciplinato anche il rapporto tra lo Stato, le regioni e gli enti locali;
    il Presidente del Consiglio dei ministri ha assicurato che l’iter che ha preceduto l'emanazione di ogni decreto è stato caratterizzato da una costante interlocuzione con le forze sociali, da quelle sindacali a quelle datoriali, e con le istituzioni religiose, anche aggiornando, in taluni casi, le misure adottate sulla base di tali confronti;
    in ossequio al principio della centralità del Parlamento nella regolamentazione delle libertà e al rapporto di dialettica costante tra Governo e Parlamento, alla base della struttura democratica del nostro Stato, nella cosiddetta «fase due» è opportuno che i provvedimenti emanati dal Governo al fine di limitare il contagio da COVID-19 vengano comunicati alle Camere preventivamente alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale, con possibilità per le stesse di approvare contestualmente atti di indirizzo all'Esecutivo, e che il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato riferisca ogni quindici giorni al Parlamento sulle misure introdotte, come previsto dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;
    nel passaggio alle fasi ulteriori, ove il quadro epidemiologico confermi la tendenza positiva delle ultime settimane, andrà assicurata una progressiva riespansione dei diritti, grazie anche all'utilizzo di nuovi strumenti messi in campo, a cominciare dal sistema di allerta COVID-19 introdotto dall'articolo 6 del decreto-legge n. 28 del 2020;
    in tutti i casi possibili, per le decisioni che dovranno regolare lo svolgimento della «fase 2», si ritiene di privilegiare la soluzione del decreto-legge, anche richiamando il Parlamento a riunirsi in sedute straordinarie e a lavorare con tempistiche d'urgenza qualora le condizioni di contesto lo richiedano;
    la pandemia in corso, lungi dal costituire un fatto cristallizzato nel tempo, si caratterizza quale processo in fieri, che si sviluppa secondo una continua e imprevedibile evoluzione, e dunque non può non richiedere una maggiore tolleranza circa il grado di determinatezza delle norme primarie che legittimano la normativa secondaria,

impegna il Governo:

1) a proseguire la propria azione a tutela del diritto alla salute nell'ottica di un corretto equilibrio con la tutela delle libertà personali, nel rispetto dei principi di precauzione, adeguatezza e proporzionalità, sì da modulare gli interventi di rango secondario nei limiti temporali e di materia previsti dagli atti normativi di rango primario citati in premessa;

2) a privilegiare lo strumento del decreto-legge laddove si tratti di introdurre limiti ai diritti fondamentali e comunque a comunicare tempestivamente al Parlamento ogni tipo di azione intrapresa a tutela della salute pubblica, in ossequio alla centralità dell'assemblea elettiva e nell'ottica di promuovere un suo costante coinvolgimento;

3) ad illustrare preventivamente alle Camere il contenuto dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare, al fine di tenere conto degli eventuali indirizzi dalle stesse formulati; ove ciò non sia possibile per ragioni di urgenza connesse alla natura delle misure da adottare, a riferire alle Camere ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 19 del 2020;

4) a mantenere e determinare, nel rispetto del principio di leale collaborazione istituzionale, unità di orientamento e di intenti con le regioni e con tutti gli enti territoriali coinvolti, nel quadro del principio di unità e indivisibilità della Repubblica.
(1-00348) «Davide Crippa, Delrio, Boschi, Fornaro, Baldino, Ceccanti, Marco Di Maio».


DISEGNO DI LEGGE: S. 867 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA PER GLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE NELL'ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2117-A) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: NOVELLI ED ALTRI; ROSTAN ED ALTRI; MINARDO; PIASTRA ED ALTRI; BRUNO BOSSIO; CARNEVALI ED ALTRI; BELLUCCI ED ALTRI; LACARRA ED ALTRI; PAOLO RUSSO ED ALTRI (A.C. 704-909-1042-1067-1070-1226-1246-1590-2004)

A.C. 2117-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo.

A.C. 2117-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 2.24, 2.21, 2.22, 2.50 e 8.50 e sugli articoli aggiuntivi 2.06, 2.021, 2.022, 6.01, 6.015, 6.018, 6.020, 6.022, 6.050, 6.051, 6.052, 7.016, 7.027, 7.028, 8.05, 8.017, 8.023 e 8.025, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo.

A.C. 2117-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 1.
(Ambito di applicazione)

  1. Ai fini della presente legge, si intendono quali professioni sanitarie quelle individuate dagli articoli 4 e da 6 a 9 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, e quali professioni socio-sanitarie quelle individuate dall'articolo 5 della medesima legge n. 3 del 2018.

A.C. 2117-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 2.
(Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie)

  1. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è istituito presso il Ministero della salute, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, di seguito denominato «Osservatorio». Col medesimo decreto si provvede a definire la durata e la composizione dell'Osservatorio, prevedendo la presenza di rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, delle regioni, di un rappresentante dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) per le finalità di cui ai commi 2 e 3, di rappresentanti dei Ministeri dell'interno, della difesa, della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali, degli ordini professionali interessati, delle organizzazioni di settore, delle associazioni di pazienti e di un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonché le modalità con le quali l'organismo riferisce, di regola annualmente, sugli esiti della propria attività ai Ministeri interessati. La partecipazione all'Osservatorio non dà diritto alla corresponsione di alcuna indennità, rimborso delle spese, gettone di presenza o altri emolumenti comunque denominati. In particolare, all'Osservatorio sono attribuiti i seguenti compiti:
   a) monitorare gli episodi di violenza commessi ai danni degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni;
   b) monitorare gli eventi sentinella che possano dar luogo a fatti commessi con violenza o minaccia ai danni degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni;
   c) promuovere studi e analisi per la formulazione di proposte e misure idonee a ridurre i fattori di rischio negli ambienti più esposti;
   d) monitorare l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione a garanzia dei livelli di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche promuovendo l'utilizzo di strumenti di videosorveglianza;
   e) promuovere la diffusione delle buone prassi in materia di sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, anche nella forma del lavoro in équipe;
   f) promuovere lo svolgimento di corsi di formazione per il personale medico e sanitario, finalizzati alla prevenzione e alla gestione delle situazioni di conflitto nonché a migliorare la qualità della comunicazione con gli utenti.

  2. L'Osservatorio acquisisce, con il supporto dell'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità istituito presso l'Agenas e degli ordini professionali, i dati regionali relativi all'entità e alla frequenza del fenomeno di cui al comma 1, lettera a), anche con riguardo alle situazioni di rischio o di vulnerabilità nell'ambiente di lavoro. Per le tematiche di comune interesse, l'Osservatorio si rapporta con il predetto Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità.
  3. L'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità trasmette tramite l'Agenas i dati di cui al comma 2 acquisiti dai Centri per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 8 marzo 2017, n. 24.
  4. Il Ministro della salute trasmette annualmente alle Camere, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, una relazione sull'attività svolta dall'Osservatorio.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 2.
(Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie)

  Al comma 1, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: e socio-sanitarie con le seguenti:, socio-sanitarie e sociali.

  Conseguentemente:
   al medesimo articolo, alla rubrica, sostituire le parole: e socio-sanitarie con le seguenti:, socio-sanitarie e sociali;
   nel testo del disegno di legge, ovunque ricorrano, sostituire le parole: e socio-sanitarie con le seguenti: socio-sanitarie e sociali e le parole: socio-sanitaria con le seguenti:, socio-sanitaria e sociale;
   al Titolo, sostituire le parole: socio-sanitarie con le seguenti:, socio-sanitarie e sociali.
2. 24. Turri, Potenti, Bisa, Tateo, Paolini, Morrone, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello.

  Al comma 1, alinea, secondo periodo, dopo le parole composizione dell'Osservatorio aggiungere le seguenti: costituito, per la sua metà, da rappresentanti donne
2. 52. Carfagna, Versace, Bagnasco.
(Approvato)

  Al comma 1, alinea, secondo periodo, dopo le parole maggiormente rappresentative a livello nazionale aggiungere le seguenti comprese quelle degli ordini dei farmacisti italiani
2. 51. Potenti, Piastra, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Paolini, Marchetti, Morrone, Tateo, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Sutto, Tiramani, Ziello.

  Al comma 1, alinea, secondo periodo, sostituire le parole: organizzazioni di settore con le seguenti: associazioni e organizzazioni di settore.
2. 23. Bellucci, Gemmato, Varchi, Maschio.

  Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
   d-bis) promuovere un piano comprensivo di interventi che contempli anche misure di sicurezza sui luoghi di lavoro, compresa la videosorveglianza a circuito chiuso negli spazi comuni e altre idonee misure di protezione, anche prevedendo l'affidamento della gestione del sistema di videosorveglianza a personale appartenente alla struttura ospedaliera o territoriale.
2. 50. Turri, Potenti, Bisa, Tateo, Paolini, Morrone, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Sutto, Tiramani, Ziello.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Tutti i soggetti coinvolti, per le loro competenze, prevedono nei propri sistemi informativi un sistema specifico di rilevazione statistica di quanto previsto al comma 1 lettere a) e b).
2. 21. Bond, Novelli, Mugnai, Bagnasco, Pittalis, Versace, Paolo Russo, Cassinelli, Brambilla.

  Al comma 4, dopo le parole: alle Camere aggiungere le seguenti: ed ai Consigli regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano.
2. 19. Potenti, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Paolini, Marchetti, Morrone, Tateo.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  5. Al fine di contribuire alla prevenzione e riduzione degli episodi di violenza di cui alla presente legge, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono adottate apposite linee guida mediante intesa in sede di Conferenza unificata, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, volte a individuare, con particolare riguardo e priorità alle strutture e ai presidi sanitari a maggiore criticità, idonee iniziative per il miglioramento anche organizzativo delle strutture e dei servizi sanitari, sociosanitari, anche prevedendo l'obbligo della funzione di triage per tutte le strutture di emergenza.
  6. Quale contributo per le misure di cui al comma 5 sono stanziati 10 milioni di euro annui. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  7. Con decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato regioni, sono individuati i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse di cui al comma 5.
2. 22. Paolo Russo, Bond, Mugnai, Bagnasco, Cassinelli, Novelli, Versace, Pittalis, Brambilla.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Formazione del personale sanitario e socio-sanitario)

  1. Al fine di prevedere una formazione adeguata del personale sanitario e socio-sanitario per prevenire, evitare e gestire episodi di violenza, le università inseriscono nella propria offerta formativa corsi per la sicurezza sul luogo di lavoro o potenziano i corsi di studi già esistenti. Per il medesimo fine, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e gli altri enti del Servizio sanitario nazionale provvedono ad inserire programmi obbligatori di formazione di educazione continua in medicina (ECM) anche con il supporto delle organizzazioni professionali di riferimento.
2. 021. Novelli, Bagnasco, Bond, Mugnai, Cassinelli, Versace, Pittalis, Brambilla.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Procedure per la sicurezza delle professioni sanitarie e socio-sanitarie)

  1. Al fine di prevenire condotte aggressive nei confronti delle professioni sanitarie e socio-sanitarie, con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le procedure da adottare all'interno delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale in grado di contrastare aggressioni e minacce nell'esercizio delle proprie funzioni. Tali procedure rientrano nell'ambito della valutazione dell'attività dei direttori generali di cui al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171.
2. 022. Novelli, Bond, Mugnai, Bagnasco, Cassinelli, Versace, Pittalis, Brambilla.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. Al fine di garantire adeguate condizioni di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni nonché per i pazienti e gli utenti delle strutture sanitarie ed ospedaliere, è autorizzata l'adozione di sistemi di controllo degli accessi ai presidi sanitari e ospedalieri mediante strumenti identificativi.
  2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della salute, e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.
2. 06. Baldini.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Codice paziente)

  1. Presso il pronto soccorso delle strutture ospedaliere è adottato un codice per identificare i pazienti a rischio violenza.
  2. Con decreto del Ministero della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 1.
2. 061. Bellucci, Gemmato, Varchi, Maschio.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifica all'articolo 336 del codice penale)

  1. Al primo comma dell'articolo 336 del codice penale, dopo le parole: «incaricato di un pubblico servizio,» sono aggiunte le seguenti: «ivi compreso il personale medico, infermieristico e ausiliario delle strutture ospedaliere e territoriali del Servizio sanitario nazionale e delle strutture sanitarie private e private accreditate nonché i farmacisti e gli assistenti sociali,».
2. 019. Turri, Potenti, Bisa, Tateo, Paolini, Morrone, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche all'articolo 357 del codice penale)

  1. Al primo comma dell'articolo 357 del codice penale, dopo la parola: «amministrativa» sono aggiunte le seguenti: «e medico-sanitaria».
2. 020. Potenti, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Paolini, Marchetti, Morrone, Tateo

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifica all'articolo 357 del codice penale)

  1. All'articolo 357 del codice penale, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
  «Sono altresì pubblici ufficiali i medici e il personale sanitario e socio-sanitario nell'esercizio delle loro funzioni».
2. 014. Bellucci, Gemmato, Varchi, Maschio.