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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 1 aprile 2020

COMUNICAZIONI

TESTO AGGIORNATO AL 2 APRILE 2020

Missioni valevoli nella seduta del 1o aprile 2020.

  Amitrano, Ascani, Azzolina, Boccia, Bonafede, Claudio Borghi, Boschi, Buffagni, Carfagna, Castelli, Cirielli, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, De Micheli, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Di Stefano, Ferraresi, Gregorio Fontana, Fraccaro, Franceschini, Frusone, Gelmini, Giorgis, Grande, Grimoldi, Gualtieri, Guerini, L'Abbate, Liuzzi, Lollobrigida, Mammì, Mauri, Molinari, Morassut, Orrico, Parolo, Rampelli, Rizzo, Rosato, Scalfarotto, Spadafora, Speranza, Tofalo, Traversi, Villarosa, Raffaele Volpi.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sotto indicate Commissioni permanenti:
   I Commissione (Affari Costituzionali):
  MOLLICONE ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle connessioni del terrorismo interno e internazionale con la strage di Bologna del 2 agosto 1980 e sulle attività svolte da servizi segreti nazionali e stranieri a tale riguardo» (2067) Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), III e V;
  GELMINI ed altri: «Disposizioni a tutela degli appartenenti alle Forze di polizia, alle Forze armate e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per l'estensione alle vittime del dovere dei benefici riconosciuti alle vittime del terrorismo» (2326) Parere delle Commissioni II, IV, V, XI e XII.
   II Commissione (Giustizia):
  CATALDI: «Modifiche al codice civile in materia di responsabilità genitoriale, di separazione dei coniugi e di affidamento dei figli» (2032) Parere delle Commissioni I, V e XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento).
   III Commissione (Affari Esteri):
  UNGARO: «Istituzione di una Commissione parlamentare sull'emigrazione e sulla mobilità degli italiani nel mondo» (2159) Parere delle Commissioni I, V, VII, X, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
   VII Commissione (Cultura):
  LUPI ed altri: «Disposizioni per la prevenzione della dispersione scolastica mediante l'introduzione sperimentale delle competenze non cognitive nel metodo didattico» (2372) Parere delle Commissioni I, V, XI, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
   XII Commissione (Affari sociali):
  LOREFICE ed altri: «Modifiche alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in materia di indennizzo in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, nonché dei loro familiari» (1069) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
   Commissioni riunite I (Affari Costituzionali) e V (Bilancio e Tesoro):
  PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE CLAUDIO BORGHI e MOLINARI: «Modifiche agli articoli 81, 97 e 119 della Costituzione, concernenti l'eliminazione del principio del pareggio di bilancio» (2446) Parere delle Commissioni VI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

  La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari Costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:
   sentenza n. 41 del 30 gennaio – 6 marzo 2020 (Doc. VII, n. 420),
   con la quale:
    dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto dei commi 2 e 3 dell'articolo 31 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124), nella parte in cui non consente «che il giudice, anche in caso di intervenuto proscioglimento nel merito per mancanza di uno degli elementi indicati dall'articolo 31, comma 2, c.g.c., possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle tassativamente indicate dall'articolo 31, comma 3, c.g.c.», sollevate, in riferimento agli articoli 3, 24, primo comma, e 111, primo comma, della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Campania:

   alla II Commissione (Giustizia);

  sentenza n. 45 del 29 gennaio – 9 marzo 2020 (Doc. VII, n. 423),
   con la quale:
    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale della legge della Regione Molise 11 febbraio 2019, n. 1, recante «Modifiche alla legge regionale 26 marzo 2015, n. 5 (Manifestazioni storico-culturali e tutela del benessere animale)», promosse, in riferimento agli artt. 117, commi primo e terzo, in relazione all'articolo 9, paragrafo 2, della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, firmata a Strasburgo il 13 novembre 1987, 117 e 118, in relazione al principio di leale collaborazione, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri:

   alle Commissioni riunite VII (Cultura) e XII (Affari Sociali);

  sentenza n. 47 del 12 febbraio – 11 marzo 2020 (Doc. VII, n. 424),
   con la quale:
    dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», nella parte in cui non prevede la possibilità di revoca del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in caso di «acclarata mancanza della veste di persona offesa» dei reati di cui all'articolo 76, comma 4-ter, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, sollevata, inriferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Macerata:
   alla II Commissione (Giustizia);

  sentenza n. 50 del 9 gennaio – 12 marzo 2020 (Doc. VII, n. 425),
   con la quale:
    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 47-ter, comma 1-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevate, in riferimento agli articoli 3, primo comma e 27, primo e terzo comma, della Costituzione, dalla Corte di cassazione, sezione prima penale:
   alla II Commissione (Giustizia);

  sentenza n. 51 del 3 dicembre 2019 – 12 marzo 2020 (Doc. VII, n. 426),
   con la quale:
    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1 del decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 239 (Norma di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recante modifica del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279 in materia di prelievo venatorio), modificativo dell'articolo 1, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di minime proprietà colturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste), sollevate dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, e agli articoli 8, primo comma, e 103 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige);
    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 24, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Trento 9 dicembre 1991, n. 24 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia), sollevate dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in relazione all'articolo 12, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), nonché in riferimento agli articolo 8, primo comma, e 103 del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972:

   alla XIII Commissione (Agricoltura);

  sentenza n. 52 del 12 febbraio – 12 marzo 2020 (Doc. VII, n. 427),
   con la quale:
    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Firenze:
   alla II Commissione (Giustizia);

  sentenza n. 53 dell'11 febbraio – 13 marzo 2020 (Doc. VII, n. 428),
   con la quale:
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 1, della legge della Regione Puglia 18 dicembre 2018, n. 66 (Disposizioni sul servizio di pronto soccorso e di continuità assistenziale), in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri:
   alla XII Commissione (Affari Sociali);

  sentenza n. 54 del 12 febbraio – 13 marzo 2020 (Doc. VII, n. 429),
   con la quale:
    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 (Primi interventi per il rilancio dell'economia), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 29 e 31 della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale del Molise;
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13, comma 2, della legge n. 383 del 2001, sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale del Molise:
   alla VI Commissione (Finanze);

  sentenza n. 57 del 29 gennaio – 26 marzo 2020 (Doc. VII, n. 431),
   con la quale:
    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 89-bis e 92, commi 3 e 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 41 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Palermo:
   alle Commissioni riunite I (Affari Costituzionali) e II (Giustizia);

  sentenza n. 58 del 12 febbraio – 26 marzo 2020 (Doc. VII, n. 432),
   con la quale:
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 354 del codice di procedura civile, sollevata dalla Corte d'appello di Milano, in riferimento agli articoli 3, 24, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848:
   alla II Commissione (Giustizia).

  La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari Costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:

  in data 6 marzo 2020, sentenza n. 38 del 15 gennaio – 6 marzo 2020 (Doc. VII, n. 417),
   con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 135 della legge della Regione Piemonte 17 dicembre 2018, n. 19 (Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2018):
   alla XII Commissione (Affari Sociali);

  in data 6 marzo 2020, sentenza n. 39 del 28 gennaio – 6 marzo 2020 (Doc. VII, n. 418),
   con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge della Regione Toscana 6 agosto 2018, n. 46 (Disposizioni in materia di procedura di gara ed incentivi per funzioni tecniche. Modifiche alla L.R. 38/2007);
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2 della legge della Regione Toscana 7 gennaio 2019, n. 3 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2018; dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 18 della legge della regione Toscana n. 3 del 2019, promossa, in riferimento agli articolo 97 e 118, primo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso iscritto al n. 48 del registro ricorsi 2019;
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 11 della legge reg. Toscana n. 3 del 2019, promossa, in riferimento agli articoli 97 e 98 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso iscritto al n. 48 del registro ricorsi 2019:
   alla VIII Commissione (Ambiente);

  in data 6 marzo 2020, sentenza n. 40 del 29 gennaio – 6 marzo 2020 (Doc. VII, n. 419),
   con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 34, comma 7-bis, ultimo periodo, della legge della Regione Liguria 1o luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio);
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 38, comma 8, della legge reg. Liguria n. 29 del 1994, sollevata, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Liguria:
   alla XIII Commissione (Agricoltura);

  in data 9 marzo 2020, sentenza n. 43 del 29 gennaio – 9 marzo 2020 (Doc. VII, n. 421),
   con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 2, della legge della Regione autonoma della Sardegna 11 gennaio 2019, n. 1 (Legge di semplificazione 2018);
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 59 della legge della regione Sardegna n. 1 del 2019;
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 4, comma 1, lettera a), e 5, comma 1, lettera a), della legge regione Sardegna n. 1 del 2019, promossa, in riferimento agli articoli 97 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri;
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13 della legge regione Sardegna n. 1 del 2019, promossa, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera l), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri;
    dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 53 della legge della regione Sardegna n. 1 del 2019, promossa, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri;
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 61 della legge reg. Sardegna n. 1 del 2019, promossa, in riferimento agli articoli 3, 117, commi secondo, lettera l), e primo (rectius: terzo), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri:
   alla VIII Commissione (Ambiente);

  in data 9 marzo 2020, sentenza n. 44 del 28 gennaio – 9 marzo 2020 (Doc. VII, n. 422),
   con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 22, comma 1, lettera b), della legge della Regione Lombardia 8 luglio 2016, n. 16 (Disciplina regionale dei servizi abitativi), limitatamente alle parole «per almeno cinque anni nel periodo immediatamente precedente la data di presentazione della domanda»:
   alla VIII Commissione (Ambiente);

  in data 26 marzo 2020, sentenza n. 56 del 26 febbraio – 26 marzo 2020 (Doc. VII, n. 430),
   con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 10-bis, comma 1, lettera e), del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 11 febbraio 2019, n. 12, nella parte in cui ha sostituito il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 11 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea);
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 10-bis, commi 1, lettera f), nella parte in cui ha aggiunto il comma 4-bis all'articolo 11 della legge n. 21 del 1992, e 9, del decreto-legge n. 135 del 2018;
    dichiara inammissibili le questioni di illegittimità costituzionale dell'articolo 10-bis, commi 1, lettere b), e) e f), e 6, del decreto-legge n. 135 del 2018, promosse dalla Regione Calabria, in riferimento agli artt. 3 e 9 della Costituzione;
    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 10-bis, commi 1, lettere a), e) e f), e 8, del decreto-legge n. 135 del 2018, promossa dalla Regione Calabria, in riferimento all'articolo 41 della Costituzione;
    dichiara inammissibile la questione di illegittimità costituzionale dell'articolo 10-bis, commi 1, lettere a), b), e) e f), 6 e 9, del decreto-legge n. 135 del 2018, promossa dalla Regione Calabria, in riferimento all'articolo 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli articoli 49, 56 e da 101 a 109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come modificato dall'articolo 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130;
    dichiara inammissibile la questione di illegittimità costituzionale dell'articolo 10-bis, commi 1, lettera f), nella parte in cui ha aggiunto il comma 4-ter all'articolo 11 della legge n. 21 del 1992, 7 e 8, del decreto-legge n. 135 del 2018, promossa dalla Regione Calabria, in riferimento agli articoli 117, secondo comma, lettera e), e quarto comma, della Costituzione;
    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 10-bis, commi 1, lettere a), b), e) e f), 6, 7, 8 e 9, del decreto-legge n. 135 del 2018, promossa dalla Regione Calabria, in riferimento all'articolo 118 della Costituzione;
    dichiara non fondata la questione di illegittimità costituzionale dell'articolo 10-bis, commi 1, lettere a), b) ed e), quest'ultima nella parte in cui ha sostituito il primo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo del comma 4 dell'articolo 11 della legge n. 21 del 1992, e 6, del decreto-legge n. 135 del 2018, promossa dalla Regione Calabria, in riferimento agli articoli 117, secondo comma, lettera e), e quarto comma, della Costituzione:
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 10-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 135 del 2018, promossa dalla Regione Calabria, in riferimento all'articolo 120 della Costituzione:
   alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dal Ministro della giustizia.

  Il Ministro della giustizia, con lettera in data 3 marzo 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, la relazione concernente la disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei minorenni, riferita all'anno 2019 (Doc. XXVII, n. 12).

  Questa relazione è trasmessa alla II Commissione (Giustizia).

Annunzio di risoluzioni del Parlamento europeo.

  Il Parlamento europeo ha trasmesso le seguenti risoluzioni, approvate nelle tornate, rispettivamente, dal 29 al 30 gennaio e dal 10 al 13 febbraio 2020, che sono assegnate, ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), se non già assegnate alle stesse in sede primaria:
   Risoluzione legislativa sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (Doc. XII, n. 610) - alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e XIV (Politiche dell'Unione europea);
   Decisione sulla verifica dei poteri (Doc. XII, n. 611) – alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
   Risoluzione del Parlamento europeo del 30 gennaio 2020 su un caricabatteria standardizzato per le apparecchiature radio mobili (Doc. XII, n. 612) – alla IX Commissione (Trasporti).
   Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga l'azione comune n. 98/700/GAI del Consiglio, il regolamento (UE) n. 1052/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio (Doc. XII, n. 613) – alla I Commissione (Affari costituzionali);
   Risoluzione legislativa del Parlamento europeo concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam (Doc. XII, n. 614) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione non legislativa sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam (Doc. XII, n. 615) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione legislativa concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra (Doc. XII, n. 616) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione non legislativa sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra (Doc. XII, n. 617 – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione sul progetto di regolamento della Commissione che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il piombo e i suoi composti (Doc. XII, n. 618) – alla XII Commissione (Affari sociali);
   Risoluzione sulla proposta di mandato negoziale per un nuovo partenariato con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Doc. XII, n. 619) – alla III Commissione (Affari esteri).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 31 marzo 2020, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, la proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che autorizza l'Italia ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (COM(2020) 124 final), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla VI Commissione (Finanze), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 4 marzo 2020, ha trasmesso le seguenti decisioni della Corte di giustizia dell'Unione europea, relative a cause in cui la Repubblica italiana è parte o adottate a seguito di domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da un'autorità giurisdizionale italiana, che sono inviate, ai sensi dell'articolo 127-bis del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, nonché alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   sentenza della Corte (Grande sezione) del 28 gennaio 2020, causa C-122/18. Commissione europea contro Repubblica italiana. Ricorso per inadempimento. «Inadempimento di uno Stato – Direttiva 2011/7/UE – Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali – Transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione – Obbligo degli Stati membri di assicurare che il termine di pagamento delle pubbliche amministrazioni non ecceda 30 o 60 giorni – Obbligo di risultato» (Doc. XIX, n. 79) – alla X Commissione (Attività produttive);
   sentenza della Corte (Seconda sezione) del 30 gennaio 2020, causa C-395/18. Tim SpA contro Consip SpA e Ministero dell'economia e delle finanze nei confronti di E-VIA SpA. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio. «Rinvio pregiudiziale – Aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, di lavori o di servizi – Direttiva 2014/24/UE – Articolo 18, paragrafo 2 – Articolo 57, paragrafo 4 – Motivi di esclusione facoltativi – Motivo di esclusione riguardante un subappaltatore menzionato nell'offerta dell'operatore economico – Violazione, da parte del subappaltatore, degli obblighi in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro – Normativa nazionale che prevede un'esclusione automatica dell'operatore economico per una violazione siffatta» (Doc. XIX, n. 80) – alla VIII Commissione (Ambiente);
   ordinanza della Corte (Nona sezione) del 6 febbraio 2020, cause riunite C-89/19, C-90/19 e C-91/19. Rieco SpA contro Comune di Lanciano, Ecolan SpA (C-89/19), Comune di Ortona, Ecolan SpA (C-90/19), Comune di San Vito Chietino, Ecolan SpA (C-91/19), nei confronti di Comune di Ortona, Comune di Treglio (C-89/19), Autorità nazionale anticorruzione (ANAC). Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato. «Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Appalti pubblici – Direttiva 2014/24/UE – Articolo 12, paragrafo 3 – Normativa nazionale che favorisce l'aggiudicazione di appalti pubblici a discapito dei contratti in house – Libertà degli Stati membri di scegliere la modalità di prestazione dei servizi – Limiti – Normativa nazionale che esclude la possibilità per un'amministrazione aggiudicatrice di acquisire, nel capitale di un organismo detenuto da amministrazioni aggiudicatrici, partecipazioni che sono inidonee a garantire il controllo di tale organismo o un potere di veto» – (Doc. XIX, n. 81) – alla VIII Commissione (Ambiente);
   ordinanza della Corte (Nona sezione) del 6 febbraio 2020, causa C-11/19. Azienda ULSS n. 6 Euganea contro Pia Opera Croce Verde Padova, nei confronti di Azienda Ospedaliera di Padova, Regione Veneto e Croce Verde Servizi. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato. «Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Appalti pubblici – Direttiva 2014/24/UE – Articolo 10, lettera h) – Articolo 12, paragrafo 4 – Esclusioni specifiche per gli appalti di servizi – Servizi di difesa civile, di protezione civile e di prevenzione contro i pericoli – Organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro – Servizio di trasporto sanitario ordinario e di urgenza – Normativa regionale che impone in via prioritaria di ricorrere a un partenariato tra amministrazioni aggiudicatrici – Libertà degli Stati membri di scegliere la modalità di prestazione dei servizi – Limiti – Obbligo di motivazione» – (Doc. XIX, n. 82) – alla VIII Commissione (Ambiente);
   sentenza della Corte (Seconda sezione) del 30 gennaio 2020, causa C-513/18. Autoservizi Giordano società cooperativa contro Agenzie delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio di Palermo. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria provinciale di Palermo. «Rinvio pregiudiziale – Tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità – Direttiva 2003/96/CE – Articolo 7, paragrafi 2 e 3 – Nozione di »gasolio commerciale utilizzato come propellente« – Normativa nazionale che prevede un'aliquota di accisa ridotta per il gasolio commerciale utilizzato come propellente per il trasporto regolare di passeggeri, e non per il trasporto occasionale di passeggeri – Principio della parità di trattamento» (Doc. XIX, n. 83) – alla VI Commissione (Finanze);
   sentenza della Corte (Prima sezione) del 26 febbraio 2020, causa C-788/18. Stanleyparma Sas di Cantarelli Pietro & C., Stanleybet Malta Ltd contro Agenzia delle dogane e dei monopoli UM Emilia Romagna – SOT Parma. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria provinciale di Parma. «Rinvio pregiudiziale – Libera prestazione dei servizi – Articolo 56 TFUE – Giochi d'azzardo – Fiscalità – Principio di non discriminazione – Imposta unica sulle scommesse» (Doc. XIX, n. 84) – alla VI Commissione (Finanze);
   sentenza della Corte (Seconda sezione) del 30 gennaio 2020, causa C-394/18. I.G.I. Srl contro Maria Grazia Cicenia e altri. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte di appello di Napoli. «Rinvio pregiudiziale – Direttiva 82/891/CEE – Articoli 12 e 19 – Scissioni delle società a responsabilità limitata – Tutela degli interessi dei creditori della società scissa – Nullità della scissione – Azione pauliana» (Doc. XIX, n. 85) – alle Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze).

Trasmissione dal Difensore civico della regione Piemonte.

  Il Difensore civico della regione Piemonte, in data 9 marzo 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull'attività svolta dallo stesso Difensore civico nell'anno 2019 (Doc. CXXVIII, n. 15).

  Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali).

Richieste di parere parlamentare su proposta di nomina.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 9 marzo 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell'articolo 8, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1o febbraio 2010, n. 76, la richiesta di parere parlamentare sulle proposta di nomina della professoressa Alessandra Celletti (45), della professoressa Marilena Maniaci (46), del professore Menico Rizzi (47) e del professor Massimo Tronci (48), a componenti del consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VII Commissione (Cultura).

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 9 marzo 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del generale di divisione aerea Giandomenico Taricco a presidente della Cassa di previdenza delle Forze armate (49).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IV Commissione (Difesa).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Iniziative di competenza volte a facilitare l'erogazione del credito a famiglie e imprese, in considerazione delle recenti indicazioni della Banca centrale europea – 3-01404

   BARELLI, GELMINI, OCCHIUTO, GIACOMONI, MARTINO, CATTANEO, BARATTO, ANGELUCCI, PORCHIETTO e GIACOMETTO. – Al Ministro dell'economia e delle finanze. – Per sapere – premesso che:
   a seguito delle recenti crisi bancarie le normative comunitarie e di contabilità internazionale sono particolarmente stringenti sui requisiti di capitalizzazione delle banche. In particolare, norme molto severe si applicano in relazione al «deterioramento dei crediti»;
   in particolare, al capitolo 5 del Principio IFRS 9 è prevista la correlazione tra le perdite rilevate o attese sul valore (fair value) dei crediti. Pertanto, gli oneri finanziari o le sorti capitali, che le imprese e i cittadini non riescono a pagare al sistema bancario in questo momento di fermo produttivo imposto, ne attingono il capitale in pari misura, pregiudicando la capacità delle banche di finanziare sia chi non riesce a pagare e mantenere il relativo merito creditizio, sia chi il merito creditizio lo raggiunge ma si trova nell'impossibilità di essere finanziato perché le banche hanno «consumato» capitale e non hanno più i requisiti patrimoniali per prestare denaro;
   la Banca centrale europea – con comunicato del 20 marzo 2020 nel quale ha annunciato più flessibilità alle banche sul trattamento dei crediti deteriorati (npl) – e l'Autorità bancaria europea hanno emesso raccomandazioni al fine di applicare il Principio IFRS 9 con «flessibilità», chiarendo che «la Banca centrale europea supporta le iniziative volte a cercare soluzioni sostenibili per debitori in temporanea crisi nel contesto dell'attuale situazione»;
   in condizione di recessione – le stime del Fondo monetario internazionale indicano una recessione del prodotto interno lordo mondiale di 2 punti per ogni mese di fermo produttivo, il che significa un multiplo nell'economia nazionale – si deve ritenere che, se non urgentemente curato, il problema possa metastatizzarsi sui bilanci di banche anche grandi e in condizione di «non stress». Inoltre, questo potrebbe divenire un ulteriore punto di debolezza per le imprese strategiche italiane che sarebbero maggiormente esposte a scalate ostili o ad acquisizioni opportunistiche;
   la legge di bilancio per il 2019 è intervenuta in ambito di Principi internazionali IAS/IFRS (articolo 1, commi 1070–1071). In particolare, il legislatore è intervenuto – attraverso la legge di bilancio per il 2019 – inserendo il nuovo articolo 2-bis nel decreto legislativo n. 38 del 2005 («Esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali»);
   in tale ambito, acquisito il parere della Banca d'Italia, appare urgente adottare misure di facilitazione dell'erogazione del credito mediante idonei strumenti di controgaranzia dello Stato e di società a controllo statale –:
   se il Governo non ritenga, per quanto di competenza, di adottare iniziative volte all'immediata disapplicazione del Principio IFRS 9, al fine di facilitare l'erogazione del credito a famiglie e imprese in difficoltà come già sostanzialmente indicato dalla Banca centrale europea il 20 marzo 2020.
(3-01404)


Iniziative in ambito europeo volte al sostegno del sistema economico e bancario in relazione all'emergenza COVID-19, con particolare riferimento al ruolo della Banca centrale europea – 3-01405

   FASSINA e FORNARO. – Al Ministro dell'economia e delle finanze. – Per sapere – premesso che:
   la pandemia Coronavirus ha determinato e determina un ingente aumento delle spese pubbliche per la sanità e, contestualmente, drammatiche conseguenze economiche e sociali. Il «dopo guerra» necessita di un ingente impegno finanziario per la ricostruzione e una profonda correzione della regolazione dei mercati, a cominciare dal mercato unico europeo, dominati dal dumping sociale e fiscale;
   la portata delle esigenze di finanza pubblica, l'impennata dei debiti pubblici in rapporto al reddito prodotto, le condizioni delle principali banche europee, innanzitutto tedesche e francesi sovraccariche di titoli derivati e di asset di livello 2 e 3, possono essere sostenibili per l'Italia e per l'eurozona soltanto se la Banca centrale europea, superando i limiti auto-impostasi del quantitative easing, si comporta da prestatore di ultima istanza, come la Fed, la Bank of England, la Banca centrale del Giappone e altre banche centrali;
   la Commissione europea opera una partita di giro con le esigue risorse a disposizione, qualche centesimo di punto percentuale sopra l'1 per cento del reddito lordo nazionale dell'Unione europea, e può nel migliore dei casi riallocarle tra programmi di spesa;
   la Banca europea per investimenti può dare un modesto contributo per la ricostruzione, dati i mezzi finanziari a disposizione, le necessità diffuse e l'oggettiva impraticabilità finanziaria e politica di ulteriori versamenti dagli Stati membri;
   il Meccanismo europeo di stabilità (Mes) è contraddittorio con le caratteristiche e la portata di uno shock esterno e simmetrico come il Coronavirus. Ha, innanzitutto, risorse inadeguate (35 miliardi di euro per l'Italia) per interventi diretti, poiché è stato costruito per affrontare eventi asimmetrici e come «chiave di policy» per l'accesso all’Outright monetary transaction della Banca centrale europea. Inoltre, come ha sottolineato ieri il suo direttore, Klaus Regling, può funzionare soltanto attraverso una delle linee di credito esistenti: quindi, a prescindere dall'intensità delle condizioni, implica l'impegno a un programma di aggiustamenti macroeconomici e strutturali;
   gli eurobonds o Coronabonds presuppongono una solidarietà fiscale ad oggi esclusa dai Trattati europei;
   non si possono perdere altri preziosissimi giorni per soccorrere famiglie e imprese allo stremo –:
   dato quanto richiamato, se il Governo non ritenga necessario concentrare il capitale politico dei 9 leader firmatari della lettera del 25 marzo 2020 al Presidente del Consiglio europeo Charles Michel per dare «legittimazione politica» alla Banca centrale europea ad intervenire per riportare gli spread al minimo, rendere sostenibili i debiti pubblici di tutti gli Stati membri e salvaguardarne il sistema bancario. (3-01405)


Iniziative di competenza volte alla revisione della convenzione recentemente sottoscritta da Abi e parti sociali in materia di anticipazione dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria e in deroga, anche mediante la connessa assunzione da parte dello Stato della garanzia delle anticipazioni e dei costi dei relativi conti correnti – 3-01406

   MOLINARI, GARAVAGLIA, DURIGON, ANDREUZZA, BADOLE, BASINI, BAZZARO, BELLACHIOMA, BELOTTI, BENVENUTO, BIANCHI, BILLI, BINELLI, BISA, BITONCI, BOLDI, BONIARDI, BORDONALI, CLAUDIO BORGHI, BUBISUTTI, CAFFARATTO, CANTALAMESSA, CAPARVI, CAPITANIO, CASTIELLO, VANESSA CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CENTEMERO, CESTARI, COIN, COLLA, COLMELLERE, COMAROLI, COMENCINI, COVOLO, ANDREA CRIPPA, DARA, DE ANGELIS, DE MARTINI, D'ERAMO, DI MURO, DI SAN MARTINO LORENZATO DI IVREA, DONINA, FANTUZ, FERRARI, FOGLIANI, LORENZO FONTANA, FORMENTINI, FOSCOLO, FRASSINI, FURGIUELE, GALLI, GASTALDI, GAVA, GERARDI, GIACCONE, GIACOMETTI, GIGLIO VIGNA, GIORGETTI, GOBBATO, GOLINELLI, GRIMOLDI, GUIDESI, GUSMEROLI, IEZZI, INVERNIZZI, LATINI, LAZZARINI, LEGNAIOLI, LIUNI, LOCATELLI, LOLINI, EVA LORENZONI, LOSS, LUCCHINI, MACCANTI, MAGGIONI, MANZATO, MARCHETTI, MATURI, MINARDO, MOLTENI, MORELLI, MORRONE, MOSCHIONI, MURELLI, ALESSANDRO PAGANO, PANIZZUT, PAOLINI, PAROLO, PATASSINI, PATELLI, PATERNOSTER, PETTAZZI, PIASTRA, PICCHI, PICCOLO, POTENTI, PRETTO, RACCHELLA, RAFFAELLI, RIBOLLA, RIXI, SALTAMARTINI, SASSO, STEFANI, SUTTO, TARANTINO, TATEO, TIRAMANI, TOCCALINI, TOMASI, TOMBOLATO, TONELLI, TURRI, VALBUSA, VALLOTTO, VINCI, VIVIANI, RAFFAELE VOLPI, ZICCHIERI, ZIELLO, ZOFFILI e ZORDAN. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   è stato sottoscritto il 30 marzo 2020 l'accordo tra Abi e parti sociali per le anticipazioni dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria e in deroga per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in attuazione degli articoli da 19 a 22 del cosiddetto decreto-legge «Cura Italia» n. 18 del 2020;
   in base alla predetta convenzione, le banche, che intendono sostenere attivamente l'iniziativa, provvedono all'anticipazione dei trattamenti di cassa integrazione guadagni salariale ordinaria e in deroga a favore dei/delle lavoratori/trici (anche soci lavoratori, lavoratori agricoli e della pesca) destinatari dell'indennità prevista a norma di legge, tramite l'apertura di credito in un conto corrente apposito;
   la procedura prevede che i/le lavoratori/trici interessati/e debbano presentare la domanda ad una delle banche che ne danno applicazione, corredata dalla relativa documentazione, nonché secondo le procedure in uso presso la medesima banca interessata;
   pur condividendo la scelta di accelerare l'erogazione dei trattamenti di cassa integrazione guadagni salariale ordinaria e in deroga, come richiesto a gran voce dalla Lega, il meccanismo prescelto dall'attuale Governo prevede, per milioni di lavoratori, l'apertura di appositi conti correnti bancari, con relativo spostamento fisico presso le filiali in una fase ancora di emergenza e di contenimento degli spostamenti;
   inoltre, sempre la convenzione contempla l'ipotesi che l'apertura di credito in conto corrente possa terminare in caso di esito negativo della domanda anche per indisponibilità di risorse, il che significa obbligare milioni di lavoratori/trici ad adempimenti burocratici dall'esito incerto per mancanza di risorse;
   è, altresì, vergognoso che a garanzia dei siffatti prestiti, come richiesto dalle banche, siano utilizzati gli emolumenti e tutte le componenti retributive spettante al lavoratore, che il datore di lavoro sarà obbligato a versare sul conto corrente in caso di inadempimento del lavoratore e – quindi – una responsabilità in solido delle aziende; di fatto il Governo non mette alcuna risorsa in tale operazione;
   parimenti si esprime preoccupazione in merito al passaggio della convenzione che fa salva la facoltà delle banche «di procedere all'apertura di credito previa istruttoria di merito creditizio (...) in piena autonomia e discrezionalità (...) in materia di assunzione del rischio» –:
   se il Governo intenda adottare le iniziative di competenza affinché sia rivista la convenzione di cui in premessa, al fine di superare le criticità espresse, e, in particolare, se non ritenga doveroso prevedere che sia lo Stato ad accollarsi sia la garanzia delle anticipazioni che gli eventuali costi di apertura e gestione dei conti correnti, nonché attuare ogni utile misura atta a contenere lo spostamento di milioni di lavoratori/trici presso centinaia di filiali. (3-01406)


Iniziative volte a garantire la liquidità delle imprese, con particolare riferimento all'ipotesi di prestiti garantiti dallo Stato – 3-01407

   FREGOLENT, D'ALESSANDRO, DEL BARBA e UNGARO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   la perdita di vita umane, le misure restrittive imposte alla popolazione sull'intero territorio nazionale a causa dell'emergenza COVID-19 hanno prodotto una situazione emergenziale inedita alla quale il Governo ha risposto tramite un maggiore sostegno al reddito e il potenziamento del Sistema sanitario nazionale; il Patto di stabilità è stato sospeso in pochi giorni e la Banca centrale europea ha corretto l'iniziale errata presa di posizione; la Commissione europea, anche su insistenza del nostro Paese, ha iniziato comprendere la necessità di un maggiore ricorso al debito pubblico;
   l'emergenza derivante dal COVID-19, purtroppo, non troverà una soluzione definitiva a breve termine e ciò avrà inevitabilmente ripercussioni pesanti sul sistema economico-produttivo, con una perdita del prodotto interno lordo che si stima tra il meno 10 e il meno 15 per cento; le aziende di ogni settore devono far fronte alla perdita di introiti derivanti dall'imposizione lockdown e molte di esse stanno già riducendo la loro operatività, licenziando i lavoratori;
   l'ex Presidente della Banca centrale europea Mario Draghi ha detto con chiarezza che la priorità non può essere solo quella di offrire un reddito di base a chi perde il lavoro, ma è indispensabile tutelare le persone dalla perdita del lavoro. Di qui appare urgente fornire agli operatori economici (imprese, partite Iva, liberi professionisti, cooperative, terzo settore) un sostegno immediato alla liquidità per la rapida ripresa delle attività nel rispetto delle disposizioni di sicurezza socio-sanitaria;
   il 92 per cento dei Paesi Ocse è intervenuto per sostenere la liquidità delle imprese con strumenti di prestito specifici e molti Governi (ad esempio la Svizzera) hanno già introdotto misure idonee a incanalare tali risorse verso le aziende in difficoltà tramite prestiti solidali erogati dalle banche;
   tali prestiti coprono fino al 20 per cento del fatturato incassato nel 2019 dagli operatori economici sopra indicati e potrebbero essere erogati immediatamente dalle banche, attraverso la garanzia dello Stato al 100 per cento utilizzando le risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese del Ministero dello sviluppo economico, la Cassa depositi e prestiti o altro soggetto posto in grado di svolgere la medesima funzione: una linea di credito per le imprese a tasso zero, da restituire in 100 rate a partire da gennaio 2022 –:
   se non ritenga di dover adottare le iniziative di cui in premessa per salvaguardare le attività produttive ed i posti di lavoro, fornendo loro le risorse necessarie per una riapertura immediata in osservanza delle regole di sicurezza socio-sanitaria. (3-01407)


Misure volte al benessere psicofisico dei bambini in relazione alla quarantena legata all'emergenza COVID-19 – 3-01408

   EMANUELA ROSSINI. – Al Ministro per le pari opportunità e la famiglia. – Per sapere – premesso che:
   in questo momento di emergenza sanitaria anche la vita dei bambini è ristretta tra le sole mura di casa;
   la quarantena risulta particolarmente gravosa per le moltissime famiglie che non hanno case con giardini o spazi aperti. In condizioni socioeconomiche svantaggiate, la convivenza in appartamenti piccoli, condivisi con tanti familiari, porta i bambini all'esposizione a situazioni di disagio e stress e questo, in tempi prolungati, può compromettere la loro salute mentale e fisica, come evidenziato già da pediatri e psicologi;
   diventa anche necessario sostenere il gravoso compito dei genitori che sono stati lasciati soli: si pensi ai casi di bambini iperattivi, per i quali sarebbe opportuno fornire indicazioni ai genitori per gestire l'emergenza con i propri figli;
   nessuno può minimizzare la gravità della situazione e l'importanza di promuovere comportamenti responsabili, rispettando le indicazioni delle autorità sanitarie, ma, da più parti, si chiede più attenzione ai bisogni dei bambini. I pediatri dalla rivista Uppa dichiarano che le situazioni di isolamento prolungato «compromettono la salute e il benessere dei più piccoli, tra cui alterazioni nel ritmo sonno/veglia, scorrette abitudini alimentari, abuso di tecnologie (...) i bambini, esposti a situazioni di stress prolungato, rischiano di pagare un prezzo altissimo sul piano della salute mentale»;
   a Firenze 130 genitori, sostenuti dal Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Toscana, hanno scritto al sindaco chiedendo un piccolo svago all'aperto perché «in situazioni di disagio, povertà e violenza, l'impossibilità di uscire di casa per tanto tempo può rappresentare un'esperienza dolorosa, devastante e forse irreparabile»;
   da Milano l'appello firmato da genitori, psicologi, educatori chiede di garantire ciò che vale per gli adulti, i quali possono uscire individualmente nei pressi dell'abitazione, ma ovviamente i bimbi non possono uscire soli. L'Organizzazione mondiale della sanità stessa consiglia in questo periodo pandemico: «almeno un'ora all'aria aperta per i bambini»;
   l'articolo 3 della Convenzione internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza sottolinea che per uno Stato assicurare le cure necessarie al benessere del fanciullo, in ogni ambito, famiglia, scuola e tempo libero, deve essere una considerazione preminente;
   i bambini in Italia sono pochi, appena 8 milioni, e nei provvedimenti emessi non si fa riferimento ai loro bisogni –:
   se il Ministro interrogato non ritenga di dover avviare un confronto con le istituzioni sanitarie per venire incontro a questi bisogni dei bambini e per fornire indicazioni alle famiglie, nel pieno rispetto delle indicazioni delle autorità sanitarie.
(3-01408)


Posizione del Governo in relazione alle recenti misure in ambito economico adottate dalle istituzioni europee e iniziative a livello europeo a sostegno della ripresa economica – 3-01409

   DE LUCA, BERLINGHIERI, DELRIO, INCERTI, ROTTA, SENSI, GRIBAUDO, ENRICO BORGHI e FIANO. — Al Ministro per gli affari europei. — Per sapere – premesso che:
   il 26 marzo 2020 i Capi di Stato e di Governo dell'Unione europea hanno adottato una Dichiarazione comune sulla risposta europea al COVID-19, sottolineando come la pandemia rappresenti una sfida senza precedenti, non solo per l'Europa ma per il mondo intero;
   la Dichiarazione si articola nelle seguenti azioni: limitare la diffusione del virus; garantire le forniture di attrezzature mediche; promuovere la ricerca; affrontare le conseguenze socio-economiche; rimpatriare i cittadini bloccati in Stati terzi;
   sin dal Consiglio straordinario Epsco (parte Salute) del 13 febbraio 2020, l'Unione europea ha adottato azioni per la tutela della salute e il contenimento della pandemia;
   mentre proseguono le azioni di contrasto dell'infezione, è già consapevolezza comune che l'Europa sarà chiamata a gestire, a stretto giro, le gravi conseguenze economiche innescate dalla pandemia, che sta comportando – oltre ai già ingenti costi diretti – la temporanea chiusura di numerose attività economiche, le cui conseguenze in termini di perdita di prodotto interno lordo e posti di lavoro, pur non ancora esattamente quantificabili, saranno sicuramente di enorme rilevanza, tali da innescare una spirale recessiva probabilmente peggiore di quella vissuta in occasione della crisi finanziaria globale del 2008;
   l'Unione europea ha adottato importanti decisioni per fronteggiare tale impatto economico, in particolare: il ricorso alla clausola di salvaguardia generale prevista dal Patto di stabilità e crescita; l'adozione, da parte della Commissione europea, del quadro di riferimento temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia; la creazione del Crii (Coronavirus response investment initiative) per promuovere investimenti con i fondi strutturali e di investimento europei disponibili per un totale di 37 miliardi di euro; il programma di acquisto per l'emergenza pandemica (PEPP) della Banca centrale europea, con una dotazione complessiva di 750 miliardi di euro; la protezione del funzionamento del mercato unico sulla base degli orientamenti della Commissione europea; garanzie dedicate dalla Banca europea per gli investimenti alle piccole e medie imprese che potranno mobilizzare fino a 40 miliardi di euro di finanziamenti;
   appare, tuttavia, necessario rassicurare ulteriormente l'opinione pubblica sul fatto che l'azione comune europea sarà all'altezza della gravità delle conseguenze che la pandemia sta – già oggi – arrecando, anche sulle prospettive di tenuta economica a breve e medio termine –:
   quale sia la posizione del Governo italiano sulle iniziative già intraprese da parte delle istituzioni europee e quali eventuali ulteriori misure a sostegno della tenuta e della ripresa economica il Governo ritenga di dover sostenere in ambito di Unione europea. (3-01409)


Elementi in ordine alle iniziative intraprese dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per supportare la Protezione civile e il Commissario straordinario all'emergenza COVID-19 nel reperimento del materiale medico-sanitario sul mercato internazionale – 3-01410

   CABRAS, CARELLI, COLLETTI, SABRINA DE CARLO, DEL GROSSO, DI STASIO, EHM, EMILIOZZI, GRANDE, OLGIATI, PERCONTI, ROMANIELLO, SIRAGUSA e SURIANO. – Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. – Per sapere – premesso che:
   a seguito della drammatica crisi epidemiologica causata dal diffondersi del virus COVID-19 sono aumentate esponenzialmente le necessità del Sistema sanitario nazionale di dotarsi delle necessarie forniture medico-sanitarie;
   in particolare, è urgente reperire mascherine protettive ffp2, ffp3 e chirurgiche, nonché ventilatori polmonari per la respirazione assistita, anche a fonte dell'esponenziale aumento dei ricoveri in terapia intensiva, in particolare nelle zone più colpite del Nord Italia;
   come evidenziato dal rapido esaurimento presso supermercati, farmacie e altri fornitori delle scorte di mascherine e di gel disinfettante, acquistati in grandi quantità dalla popolazione, il mercato nazionale non è ancora attrezzato a un simile aumento della domanda interna e si è, dunque, reso necessario reperire il materiale medico-sanitario, in particolare sui mercati esteri;
   a seguito dell'aggravarsi dell'emergenza epidemiologica nel resto d'Europa, negli Stati Uniti e in Asia, la domanda globale di forniture medico-sanitarie è cresciuta notevolmente nelle ultime settimane, per cui le mascherine e gli altri materiali a noi necessari sono diventati ormai merce rara, preziosa e contesa;
   si è, dunque, assistito a restrizioni alle esportazioni imposte dalle autorità competenti, incluse quelle di Paesi membri dell'Unione europea, indipendentemente dalla circostanza che fossero materiali di emergenza venduti al Dipartimento della Protezione civile;
   in alcuni casi le forniture di materiale medico-sanitario già acquistate all'estero dal Dipartimento della Protezione civile o da altri enti pubblici o privati italiani sono state sottoposte a ingiustificate restrizioni di movimento e transito in Paesi terzi, talvolta in esplicita violazione delle norme europee sulla libera circolazione delle merci;
   per far fronte alle necessità nazionali e ovviare alle difficoltà riscontrate nell'acquisto di prodotti sui mercati internazionali, il Dipartimento della Protezione civile ha richiesto il sostegno del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale affinché, tramite la rete diplomatico-consolare, fossero individuati possibili fornitori internazionali –:
   quali iniziative siano state intraprese dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per supportare il Dipartimento della Protezione civile e l'Ufficio del Commissario straordinario all'emergenza COVID-19 nel reperimento del materiale medico-sanitario sul mercato internazionale. (3-01410)


Chiarimenti in ordine a rilevanti aiuti economici erogati a Paesi esteri nel contesto dell'emergenza COVID-19 – 3-01411

   LOLLOBRIGIDA, MELONI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, VARCHI, ACQUAROLI, BALDINI, BELLUCCI, BIGNAMI, BUCALO, BUTTI, CAIATA, CARETTA, CIABURRO, CIRIELLI, LUCA DE CARLO, DEIDDA, DONZELLI, FERRO, FOTI, FRASSINETTI, GALANTINO, GEMMATO, LUCASELLI, MANTOVANI, MASCHIO, MOLLICONE, MONTARULI, OSNATO, PRISCO, RAMPELLI, RIZZETTO, ROTELLI, SILVESTRONI, TRANCASSINI e ZUCCONI. – Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. – Per sapere – premesso che:
   da quanto si apprende da alcuni quotidiani e dai social, ma soprattutto da un post successivamente cancellato sulla pagina Facebook ufficiale dell'ambasciata italiana in Tunisia, l'Italia, tramite la Cassa depositi e prestiti, ha versato 50 milioni di euro a titolo di credito a favore della Banca centrale della Tunisia;
   in piena emergenza Coronavirus questa somma, da come si apprende dal post, sarebbe destinata a sostenere le imprese tunisine, supportando le misure messe in campo dal Governo tunisino stesso;
   se fosse vera la notizia, si tratterebbe di una misura quanto meno singolare in un momento di grave crisi economico-sociale per l'Italia;
   nonostante la gravissima situazione italiana, in data 15 marzo 2020 il giornale El Mundo e diversi altri organi di stampa hanno riportato la notizia che l'Italia ha erogato 21,5 milioni di euro, come riferito dal capo della cooperazione italiana in Bolivia, Angelo Benincasa;
   in atti di sindacato ispettivo depositati da deputati del Gruppo di Fratelli d'Italia in data 26 marzo 2020, è stato evidenziato il carattere paradossale dei provvedimenti, atteso che le misure di sostegno alle imprese italiane rappresentano la parte più debole dei provvedimenti assunti per affrontare l'emergenza anche economica del Coronavirus;
   in piena emergenza da COVID-19, con più di 8 mila decessi, con carenza di materiale essenziale come mascherine (persino per medici e operatori sanitari), ma anche di terapie intensive e apparecchiature mediche e soprattutto in previsione di una recessione economica di proporzioni enormi, a parere degli interroganti è del tutto inappropriato il versamento di denaro in casse di altri Paesi;
   servono risorse economiche concrete a favore delle imprese italiane colpite dall'emergenza COVID-19 e costrette a chiudere e misure immediate a vantaggio dei cittadini, duramente colpiti dalla chiusura di diverse attività produttive –:
   per quali motivi il Governo italiano, in piena emergenza Coronavirus, abbia deciso di destinare milioni di euro ad altri Paesi e se il Ministro interrogato e il Governo non ritengano prioritario destinare ogni risorsa economica all'emergenza nazionale. (3-01411)