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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 8 gennaio 2020

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta dell'8 gennaio 2020.

  Amitrano, Ascani, Azzolina, Battelli, Benvenuto, Boccia, Bonafede, Boschi, Buffagni, Businarolo, Carfagna, Castelli, Cirielli, Colletti, Colucci, Davide Crippa, D'Incà, Dadone, De Micheli, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Luigi Di Maio, Di Stefano, Dieni, Ferraresi, Gregorio Fontana, Fraccaro, Franceschini, Frusone, Gallinella, Gallo, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgis, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Iovino, L'Abbate, Liuni, Liuzzi, Lollobrigida, Losacco, Lupi, Maggioni, Marrocco, Marzana, Mauri, Molinari, Morani, Morassut, Morelli, Orrico, Rampelli, Rizzo, Rosato, Ruocco, Paolo Russo, Saltamartini, Scalfarotto, Schullian, Sisto, Spadoni, Speranza, Tasso, Tofalo, Vignaroli, Villarosa, Raffaele Volpi, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 7 gennaio 2020 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa della deputata:
  GELMINI: «Disposizioni a tutela degli appartenenti alle Forze di polizia, alle Forze armate e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per l'estensione alle vittime del dovere dei benefìci riconosciuti alle vittime del terrorismo» (2326).

  Sarà stampata e distribuita.

Restituzione di un disegno di legge al Governo per la presentazione al Senato della Repubblica.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 7 gennaio 2020, ha chiesto che il seguente disegno di legge, presentato alla Camera dei deputati il 31 dicembre 2019, sia trasferito al Senato della Repubblica:
  «Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, recante modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni» (2324).

  Il disegno di legge è stato pertanto restituito al Governo per essere presentato al Senato della Repubblica ed è stato cancellato dall'ordine del giorno.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge CENNI ed altri: «Norme per la tutela della terra, il recupero e la valorizzazione dei terreni agricoli abbandonati e il sostegno delle attività agricole contadine nonché istituzione della Giornata nazionale dedicata alla cultura del mondo contadino e della Rete italiana della memoria della civiltà contadina» (1269) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Andrea Romano e Siani.
  La proposta di legge NOJA ed altri: «Introduzione degli articoli 3-bis e 3-ter della legge 11 febbraio 1980, n. 18, concernenti l'istituzione di un assegno personale di cura per gli invalidi civili, i ciechi assoluti e i sordi» (1435) è stata successivamente sottoscritta dal deputato De Luca.

Trasmissione dall'Ufficio parlamentare di bilancio.

  Il Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, con lettera in data 17 dicembre 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, il bilancio di previsione del medesimo Ufficio per il 2020, con allegato il bilancio di previsione pluriennale 2021-2022 (Doc. VIII-bis, n. 4), che sarà pubblicato quale allegato al bilancio interno della Camera dei deputati per il medesimo anno 2020.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, in data 19 dicembre 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 18/2019 del 20 novembre – 18 dicembre 2019, con la quale la Sezione stessa ha approvato la relazione concernente le concessioni autostradali.

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissione dal Ministro dell'interno.

  Il Ministro dell'interno, con lettera in data 30 dicembre 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 109 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione investigativa antimafia, riferita al primo semestre 2019 (Doc. LXXIV, n. 4).
  Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla II Commissione (Giustizia).

Trasmissione dall'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.

  L'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, con lettera in data 17 dicembre 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, comma 3-bis, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e dell'articolo 1, comma 202, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la relazione concernente lo stato di avanzamento degli interventi e delle azioni previsti dal Piano straordinario per la promozione del made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia, aggiornata all'anno 2019 (Doc. CXLIII, n. 2).

  Questa relazione è trasmessa alla X Commissione (Attività produttive) e alla XIII Commissione (Agricoltura).

Richieste di parere parlamentare su proposte di nomina.

  Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 17 dicembre 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del professor Paolo Lazzara a vice presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) (41).
  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla XI Commissione (Lavoro).

  Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 18 dicembre 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina dell'avvocato Leo Autelitano a presidente dell'Ente parco nazionale dell'Aspromonte (42).
  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VIII Commissione (Ambiente).

Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 19 dicembre 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2110, relativa a un sistema di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di navi Ro-Ro da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea, che modifica la direttiva 2009/16/CE e che abroga la direttiva 1999/35/CE (139).
  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IX Commissione (Trasporti) nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del Regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 17 febbraio 2020. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 28 gennaio 2020.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 19 dicembre 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2108 che modifica la direttiva 2009/45/CE, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (140).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IX Commissione (Trasporti) nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del Regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 17 febbraio 2020. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 28 gennaio 2020.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 7 gennaio 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo n. 98 del 2017, e dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, in materia di sportello telematico dell'automobilista (141).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IX Commissione (Trasporti) che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 7 febbraio 2020. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 23 gennaio 2020.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

MOZIONI FORMENTINI ED ALTRI N. 1-00248, LOLLOBRIGIDA ED ALTRI N. 1-00307, CABRAS, QUARTAPELLE PROCOPIO, MIGLIORE, PALAZZOTTO ED ALTRI N. 1-00308 E ORSINI ED ALTRI N. 1-00311 CONCERNENTI INIZIATIVE IN SEDE INTERNAZIONALE VOLTE AL RISPETTO DELL'AUTONOMIA RICONOSCIUTA AD HONG KONG, ALLA LUCE DELLE MANIFESTAZIONI IN CORSO NEGLI ULTIMI MESI

Mozioni

   La Camera,
   premesso che:
    il territorio autonomo di Hong Kong è stato interessato da imponenti pacifiche dimostrazioni popolari, il cui iniziale obiettivo era quello di ottenere la revoca di un provvedimento che avrebbe permesso di processare presso i tribunali della Repubblica Popolare i residenti nella ex colonia accusati di reati gravi punibili con la reclusione superiore a sette anni;
    per quanto il controverso provvedimento sia stato successivamente revocato, le manifestazioni sono proseguite a lungo e ne sono possibili tanto la ripresa quanto la loro futura finalizzazione ad un più complesso novero di obiettivi ulteriori. Da un certo momento in avanti, parte dei dimostranti ha iniziato a sventolare bandiere degli Stati Uniti d'America e ad invocare l'intervento dell'Amministrazione statunitense nella crisi;
    il Congresso americano, da parte sua, ha reagito votando una legge a sostegno dei manifestanti, l’Hong Kong Human Rights and Democracy Act, firmato dal Presidente Trump il 27 novembre 2019, che apre la strada all'imposizione di sanzioni contro la Repubblica Popolare qualora le autorità di Pechino non rispettino lo statuto di autonomia concesso alla ex colonia britannica;
    le autorità della Repubblica Popolare hanno esercitato pressioni di natura anche militare, disponendo che attorno ai territori autonomi di Hong Kong si radunasse un cospicuo numero di unità dell'Esercito Popolare, minaccia che grava tuttora sulla ex colonia britannica;
    esiste il fondato motivo di ritenere che le autorità della Repubblica Popolare Cinese possano ricorrere alle maniere forti, qualora lo stato di agitazione in cui versa Hong Kong riprenda e si aggravi, anche per prevenire il possibile allargamento delle manifestazioni alle maggiori città delle province costiere;
    il pieno controllo di Hong Kong è in effetti essenziale alle autorità della Repubblica Popolare non solo per ragioni attinenti al prestigio nazionale, ma anche per motivi d'ordine pubblico interno connessi al mantenimento del carattere monopartitico del sistema politico cinese;
    il carattere strategico di Hong Kong è destinato ad aumentare ulteriormente, come prova la circostanza che la società gerente la borsa della ex colonia britannica abbia offerto 36,6 miliardi di dollari per acquisire il controllo dello Stock Exchange Group Plc di Londra. Qualora l'operazione fosse riuscita, infatti, la Repubblica Popolare Cinese avrebbe potuto esercitare una significativa influenza su una piazza finanziaria di rilevanza mondiale che controlla a sua volta la borsa di Milano;
    gli accordi bilaterali intercorsi tra il Regno Unito e la Repubblica Popolare Cinese sottoscritti il 19 dicembre 1984, tuttora in vigore, prevedono la sottoposizione della ex colonia ad un'ampia forma di autonomia destinata a durare fino allo spirare del termine di 50 anni dal ritorno di Hong Kong alla Cina, avvenuto nel 1997;
    l'autonomia concessa ad Hong Kong prevede anche la circolazione di una divisa differente rispetto al renmimbi;
    è di straordinaria importanza che le previsioni della Dichiarazione sino-britannica del 19 dicembre 1984 vengano rispettate dalle autorità della Repubblica Popolare Cinese nella loro interezza fino allo spirare del termine previsto, anche qualora le manifestazioni in corso proseguissero ed iniziassero a perseguire finalità politiche più ambiziose;
    suscitano perplessità e preoccupazione, altresì, il comportamento delle autorità cinesi nei confronti delle minoranze uigura e tibetana, nonché la crescente aggressività dimostrata nei confronti di Taiwan;
    il 29 novembre 2019, inoltre, l'ambasciata cinese a Roma ha rilasciato dichiarazioni inaccettabili sull'attività di alcuni parlamentari italiani che avevano promosso un'iniziativa in collegamento con l'attivista dissidente Joshua Wong, determinando una ferma presa di posizione dei Presidenti di Camera e Senato, nonché del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che hanno rivendicato la sovranità del Parlamento del nostro Paese, censurando le critiche espresse dalla rappresentanza diplomatica della Repubblica Popolare a Roma,

impegna il Governo:

1) ad assumere in tutte le sedi internazionali competenti ogni iniziativa ritenuta utile a prevenire il ricorso alla forza da parte delle autorità della Repubblica Popolare Cinese nei confronti dei territori autonomi di Hong Kong;

2) a sostenere in tutti i fori internazionali competenti il pieno rispetto dello statuto di autonomia concesso ad Hong Kong con la Dichiarazione sino-britannica del 19 dicembre 1984;

3) ad adoperarsi affinché da parte delle autorità della Repubblica Popolare Cinese vi sia una maggiore moderazione delle proprie politiche nei confronti sia delle minoranze interne che della Repubblica di Cina (Taiwan).
(1-00248) (Nuova formulazione) «Formentini, Molinari, Zoffili, Billi, Comencini, Grimoldi, Picchi, Ribolla, Giglio Vigna, Bianchi».


   La Camera,
   premesso che:
    nel territorio autonomo di Hong Kong a partire dal 9 giugno 2019 si sono succedute imponenti e spontanee manifestazioni di piazza, inizialmente finalizzate a scongiurare l'approvazione e l'entrata in vigore di un provvedimento legislativo in materia di estradizione;
    Hong Kong ha sottoscritto numerosi trattati di estradizione con diversi Stati, ma non con la Cina anche in virtù della protezione internazionale sempre accordata a dissidenti del regime cinese;
    l'approvazione del provvedimento e segnatamente dell'emendamento sulla legge delle estradizioni avrebbe obbligato, infatti, la regione autonoma a consegnare alla Cina persone indagate per alcuni reati, con ciò consentendo a Pechino di perseguitare i numerosi dissidenti;
    il sistema giudiziario cinese, anche a tacere delle condizioni disumane in cui vengono mantenuti i dissidenti, presenta gravissime lacune in tema di diritti umani e diritti processuali, oltre a essere contraddistinto per la sua dipendenza dal Governo e dal Partito Comunista Cinese;
    il sistema dell'esecuzione penale è chiaramente disumano, contraddistinto da detenzioni arbitrarie, sparizioni, maltrattamenti, torture e financo pratiche disumane come l'espianto degli organi, così come acclarato dall’Independent Tribunal into Forced Organ Harvesting from Prisoners of Coscience in China;
    il 9 luglio 2019 la leader di Hong Kong Carrie Lam ha ufficialmente annunciato il ritiro del provvedimento;
    le manifestazioni si sono susseguite con una partecipazione di piazza senza precedenti;
    la polizia ha duramente represso i manifestanti, con la formale scusa di colpire un ridotto numero di manifestanti violenti, utilizzando gas lacrimogeni, proiettili di gomma, spray al peperoncino, usando anche armi da fuoco e procedendo ad arresti sommari ed arbitrari nei confronti di migliaia e migliaia di manifestanti;
    molti manifestanti sono stati formalmente accusati di sommossa, rischiando una pena detentiva sino a dieci anni;
    le manifestazioni sono comunque proseguite nel solco dello slogan «cinque richieste, non una di meno», con le seguenti richieste ufficiali: il ritiro dell'emendamento alla legge sulle estradizioni (oltre alle formali dichiarazioni della leader Carrie Lam); l'istituzione di una commissione indipendente di inchiesta sulle violenze della polizia; il suffragio universale; il rilascio e l'amnistia per i manifestanti arrestati; l'eliminazione dell'appellativo di «rivoltosi»;
    le proteste hanno fatalmente assunto la veste di un'opposizione all'ingerenza sempre più pressante di Pechino sull'autonomia della regione;
    nel frattempo Pechino ha, in termini minatori ed inquietanti, ammassato unità dell'Esercito Popolare ai confini dei territori autonomi di Hong Kong;
    la leader Carrie Lam ha dismesso il contegno apparentemente dialogante definendo, con splendido esempio di «ortodossia grammaticale comunista», i manifestanti «nemici del popolo»;
    Pechino, in una escalation programmata, ha definito i manifestanti «terroristi»;
    nel frattempo, in questo clima esacerbato, il 24 novembre 2019 si sono celebrate le elezioni distrettuali ad Hong Kong e la schiacciante maggioranza riportata dall'ala democratica ha chiarito che, oltre ai milioni di manifestanti, esiste una maggioranza silenziosa che condivide la necessità di preservare l'autonomia di Hong Kong dalle ingerenze cinesi;
    non è da escludere che la Cina possa ulteriormente assumere iniziative violente volte a scompaginare i manifestanti che godono del consenso della popolazione di Hong Kong e che ormai pongono di fatto il grande tema del futuro dell'autonomia della regione;
    infatti gli accordi bilaterali intercorsi tra il Regno Unito e la Repubblica Popolare Cinese sottoscritti il 19 dicembre 1984 garantiscono un'ampia autonomia a Hong Kong, ma destinata a spirare nel 2047, allorquando sarà completato il ritorno di Hong Kong alla Cina;
    la Cina ha definito la dichiarazione congiunta sino-britannica del 1984 un «documento storico senza più valore»;
    l'Italia e l'Europa sostengono da sempre il principio «un paese, due sistemi», al fine di continuare ad assicurare l'autonomia di Hong Kong,

impegna il Governo:

1) ad assumere in tutte le sedi internazionali competenti ogni iniziativa utile a scongiurare qualsivoglia ipotesi di modifica legislativa che consenta l'estradizione verso la Cina dei dissidenti che hanno trovato rifugio ad Hong Kong, ancorché formalmente indagati;

2) ad assumere in tutte le sedi internazionali competenti ogni iniziativa ritenuta utile a far rilasciare immediatamente i manifestanti pacifici e le persone detenute a seguito della loro partecipazione alle manifestazioni e a far decadere ogni accusa nei loro confronti;

3) ad assumere in tutte le sedi internazionali competenti ogni iniziativa utile ad aprire un'indagine indipendente e tempestiva sull'utilizzo improprio della forza da parte della polizia di Hong Kong a danno dei manifestanti;

4) ad assumere ogni iniziativa utile in tutte le sedi internazionali volta a prevenire il ricorso alla forza da parte delle autorità della Repubblica Popolare Cinese e a far riconoscere e rispettare alla Cina l'autonomia e la libertà di Hong Kong nel rispetto della dichiarazione congiunta sino-britannica del 1984;

5) ad assumere iniziative di competenza volte ad evitare ogni esportazione che agevoli la Cina, e in particolare Hong Kong, nell'accesso a tecnologie che possono essere utilizzate per la violazione dei diritti fondamentali e a sostenere in tutti i fori internazionali competenti ogni iniziativa utile all'imposizione di meccanismi adeguati di controllo delle esportazioni da parte di tutta la comunità internazionale con il medesimo fine;

6) a sollevare la questione delle violazioni dei diritti umani in Cina e ad Hong Kong in occasione di ogni dialogo politico con le autorità cinesi;

7) a condannare con forza l'ingerenza costante e crescente della Cina negli affari interni di Hong Kong come previsto dalla risoluzione del Parlamento europeo del 18 luglio 2019 sulla situazione in Hong Kong n. 2019/2732 RSP.
(1-00307) «Lollobrigida, Meloni, Delmastro Delle Vedove, Acquaroli, Baldini, Bellucci, Bignami, Bucalo, Butti, Caiata, Caretta, Ciaburro, Cirielli, Luca De Carlo, Deidda, Donzelli, Ferro, Foti, Frassinetti, Galantino, Gemmato, Lucaselli, Mantovani, Maschio, Mollicone, Montaruli, Osnato, Prisco, Rampelli, Rizzetto, Rotelli, Silvestroni, Trancassini, Varchi, Zucconi».


   La Camera,
   premesso che:
    per 156 anni, tra il 1842 e il 1997, l'isola cinese di Hong Kong è stata una colonia dell'impero britannico. Con la Dichiarazione congiunta sino-britannica del 19 dicembre 1984 il Regno Unito e la Repubblica Popolare Cinese addivenirono a un accordo per ripristinare la sovranità cinese dal 1o luglio 1997 sull'isola di Hong Kong, nonché su Kowloon e sui Nuovi Territori (anch'essi inglobati nell'impero britannico, rispettivamente, nel 1860 e nel 1898). Secondo il suddetto trattato, la ex colonia avrebbe goduto di «un alto grado di autonomia» per un periodo transitorio di 50 anni, a decorrere dal trasferimento della sovranità, ossia fino al 2047;
    con la fine del regime coloniale britannico, Hong Kong è dunque diventata una «Regione Amministrativa Speciale», così come previsto dall'articolo 31 della Costituzione della Repubblica Popolare Cinese, con un sistema amministrativo autonomo ispirato al principio «Un Paese, due sistemi». Analogo regime di autonomia è garantito alla ex colonia portoghese di Macao, tornata sotto la sovranità cinese nel 1999;
    agli inizi del 2019, giacché la magistratura hongkonghese non poteva esercitare alcuna giurisdizione sul caso di Chen Tongjia – residente di Hong Kong accusato di aver ucciso la sua fidanzata incinta a Taiwan prima di tornare a Hong Kong – le autorità della Regione amministrativa speciale hanno avanzato una proposta intesa a regolare l'estradizione da e verso la terraferma cinese, Macao e Taiwan;
    il 31 marzo 2019 migliaia di persone scendevano in piazza per protestare contro la proposta di legge sull'estradizione. In seguito alle proteste, il 3 aprile l'Esecutivo di Hong Kong guidato da Carrie Lam introduceva alcune modifiche alla suddetta proposta normativa. A fine aprile i manifestanti raggiungevano l'edificio del Consiglio legislativo di Hong Kong per rifiutare qualunque modifica alla normativa sull'estradizione suscettibile di accrescere il ruolo della Cina nelle vicende giudiziarie della Regione amministrativa speciale;
    dieci giorni dopo Carrie Lam ribadiva la sua determinazione a fare approvare le modifiche, ma il 30 maggio la portata delle modifiche veniva ulteriormente attenuata, non convincendo tuttavia gli oppositori. Il 9 giugno le manifestazioni portarono in piazza circa mezzo milione di persone;
    nel corso dei mesi gli eventi di piazza hanno registrato sempre più frequenti episodi di violenza, determinando anche la chiusura di uffici governativi, infrastrutture aeroportuali e servizi pubblici di varia natura;
    in seguito al degenerare degli eventi, il 15 giugno l'Esecutivo di Hong Kong rinviava sine die la proposta di legge per le modifiche alla normativa sull'estradizione. Ciononostante le proteste sono continuate con un ulteriore acuirsi della violenza, tantoché il 1o luglio, 22o anniversario del ritorno di Hong Kong alla Cina, i manifestanti giungevano ad assaltare la sede del Consiglio legislativo;
    il 18 luglio il Parlamento europeo ha votato una risoluzione che invita il Governo di Hong Kong a ritirare il progetto di modifica del regime dell'estradizione e sostiene l'importanza «che l'UE continui a sollevare la questione delle violazioni dei diritti umani in Cina in occasione di ogni dialogo politico e sui diritti umani con le autorità cinesi, in linea con l'impegno dell'UE di esprimersi con una voce unica, forte e chiara nel dialogo con il Paese; rammenta altresì che, nel contesto del suo attuale processo di riforma e del suo crescente impegno globale, la Cina ha aderito al quadro internazionale sui diritti umani firmando una vasta serie di trattati internazionali in materia; invita pertanto l'UE a portare avanti il dialogo con la Cina per assicurare che onori tali impegni»;
    il 4 settembre, dopo cinque mesi di proteste, Carrie Lam ha annunciato il ritiro, in via definitiva, delle proposte di modifica alla normativa di Hong Kong in materia di estradizione. Il Capo dell'Esecutivo accompagnava l'annuncio con ulteriori tre punti, a suo dire utili a un dialogo con il movimento di contestazione, ovvero: 1) il pieno sostegno all’Independent Police Complaints Council (Ipcc), l'organismo che ha il compito di fare luce sui reclami contro l'operato della polizia dell'ex colonia; 2) la disponibilità sua e del suo gabinetto ad avviare incontri con le comunità locali; 3) la stesura di un rapporto indipendente sulle cause delle principali questioni sociali che affliggono la città;
    l'attivista Joshua Wong era atteso in Italia a fine novembre per un incontro pubblico presso la Fondazione Feltrinelli e per incontrare parlamentari di vari partiti, cosa che ha già fatto in Germania – incontrando privatamente il Ministro degli esteri con alcuni politici – e negli Stati Uniti – incontrando membri del Congresso –, e un tribunale ha respinto l'8 novembre 2019 la richiesta del signor Wong di lasciare Hong Kong per l'Europa. Il 19 novembre la decisione è stata confermata dalla Corte suprema;
    per quanto il controverso provvedimento in materia di estradizione sia stato revocato, le manifestazioni proseguono e, ad oggi, non è possibile circoscriverne il novero di ulteriori obiettivi futuri. In questo contesto, l'8 settembre alcuni dimostranti hanno iniziato a sfilare indossando bandiere degli Stati Uniti, invocandone altresì un intervento diretto nella crisi. Il 15 settembre un sit-in di manifestanti davanti al consolato britannico, nel criticare il principio «Un Paese, due sistemi», invocava un'iniziativa del Regno Unito volta a riconoscere la cittadinanza britannica ai residenti di Hong Kong;
    nelle elezioni dei distretti tenute il 23 novembre, il fronte di opposizione democratica ha conquistato 278 seggi contro i 42 dei filo-cinesi e una ventina per gli indipendenti, sostanzialmente ribaltando il risultato del 2015, nel quale l’establishment governativo era arrivato a 298 seggi e l'opposizione a 126,

impegna il Governo:

1) ad assumere le iniziative necessarie per conformarsi alla risoluzione del Parlamento europeo del 18 luglio 2019;

2) sulla scorta di quanto richiamato dall'allora Alto Rappresentante Mogherini il 18 novembre 2019, a continuare a sostenere l'iniziativa dell'Unione europea per l'avvio, da parte delle autorità di Hong Kong, di un'indagine conoscitiva sulle ragioni alla base delle proteste e di un'inchiesta sulle violenze e sulle violazioni del diritto nell'impiego dell'uso della forza;

3) a sostenere una iniziativa dell'Unione europea per un celere e imparziale esame, da parte delle competenti autorità di Hong Kong e sulla base della legislazione locale vigente, delle richieste di rilascio dei manifestanti arrestati durante le proteste, nonché per verificare le ragioni del diniego all'espatrio di Joshua Wong, chiedendo parimenti spiegazioni all'ambasciata cinese;

4) a ribadire alle autorità cinesi che la tutela delle libertà di espressione e i diritti personali, nel pieno rispetto delle autonomie dei singoli Paesi, sono un principio essenziale per la conduzione della politica estera italiana.
(1-00308) «Cabras, Quartapelle Procopio, Migliore, Palazzotto, Suriano, Sabrina De Carlo, Del Grosso, Perconti, Di Stasio, Emiliozzi».


   La Camera,
   premesso che:
    dal 31 marzo 2019 migliaia di persone, in gran parte giovani e studenti sotto i 29 anni, scendono in piazza a Hong Kong per protestare contro la proposta di legge in materia di estradizione, sulla quale il Governo guidato da Carrie Lam, sulla spinta delle proteste, aveva introdotto alcuni parziali correttivi;
    l'11 maggio in seno allo stesso Consiglio legislativo si era creata una divisione tra favorevoli e contrari alle modifiche in materia di estradizione; la portata della legge veniva in parte attenuata, ma gli interventi del Governo, ritenuti tardivi e insufficienti, non avevano convinto gli oppositori, i quali continuavano a sfilare per le strade con una partecipazione sempre più ampia;
    a seguito degli accordi del 1984 con il Regno Unito, dal 1997 Hong Kong, una regione amministrativa speciale cinese con un sistema amministrativo improntato al principio «un Paese-due sistemi», gode di forte autonomia sul piano politico, economico e soprattutto giudiziario, fino al 2047;
    le recenti proteste contro la legge sull'estradizione sono il sintomo di un più profondo attrito tra Hong Kong e Pechino. Nel 2047 Hong Kong cesserà infatti di avere standard politici, economici e istituzionali diversi e più autonomi rispetto al resto della Cina, la quale sembra avere l'intenzione di erodere il grado di autonomia di Hong Kong;
    particolarmente significative sono risultate le manifestazioni di giugno 2019 in cui la protesta assumeva i contorni di una partecipazione di massa imponente: quella del 6 giugno in cui i partecipanti sfilavano vestivi di nero e quella del 9 giugno che contava più di mezzo milione di persone;
    di fronte a milioni di persone che hanno continuato a scendere in piazza, la risposta da parte della polizia è stata ingiustificatamente repressiva, in particolar modo quando una marcia pacifica si dirigeva nel settembre 2019, con due distinti appuntamenti, verso il consolato americano e poi verso il consolato britannico per invocare un aiuto in difesa della causa della libertà ad Hong Kong e per il rispetto dei diritti umani; fino ad arrivare ai recenti scontri nella zona della Politechnic University, con giornate di grande tensione che hanno fatto temere il peggio;
    il 18 novembre 2019, infatti, gli scontri durissimi fra manifestanti arroccati nel Politecnico e la polizia hanno fatto registrare 38 feriti, di cui 5 in condizioni gravi; dall'inizio delle proteste ad oggi la polizia ha arrestato 4.401 persone in età compresa tra gli 11 e gli 83 anni;
    l'ufficio di collegamento del Governo cinese a Hong Kong ha ribadito il sostegno al Governo locale per «adottare ogni necessaria misura per fermare i disordini e ripristinare l'ordine prima possibile, arrestare i criminali e punire severamente i loro atti violenti»;
    una protesta così ampia e massiccia in termini di partecipazione e così determinata nel tempo ha trovato motivazioni e fondamento non solo nella richiesta di ritirare la legge sull'estradizione ma anche nella richiesta di dimissioni di Carrie Lam, in favore del suffragio universale per eleggere il Capo dell'Esecutivo e il Consiglio legislativo, per un'indagine indipendente e democratica sulla condotta della polizia e la cancelleria sulle accuse agli arrestati durante le proteste, saliti a più di 1200 persone;
    sono significative le parole dell'ex Presidente della Camera dei Comuni, John Bercow, che il 17 novembre ha dichiarato: « L'erosione della libertà ad Hong Kong è sfuggita di controllo negli ultimi mesi, e mi unisco agli appelli rivolti a Carrie Lam perché svolga il suo dovere di proteggere la vita dei cittadini di Hong Kong, in particolare dei giovani, scongiurando la perdita di vite umane. Non condono la violenza da parte di una piccola minoranza di manifestanti, ma credo che le persone di Hong Kong abbiano il diritto di vivere in libertà e dignità, con i diritti umani fondamentali e senza paura, e perciò chiedo al governo di Hong Kong di ordinare alla polizia di usare moderazione»;
    gli Stati Uniti hanno preso una posizione chiaramente a sostegno dei manifestanti. Il 27 novembre il Congresso americano, con votazione unanime, un consenso bipartisan e l'appoggio del Presidente Trump, ha approvato la legge sui diritti umani e la democrazia a Hong Kong, che prevede che il congresso federale effettui un periodico riesame dello status privilegiato di Hong Kong, tale da giustificare accordi commerciali che hanno permesso al Paese di diventare una capitale finanziaria importante, con l'opzione di revocarlo quale ulteriore sanzione economica per gli abusi; le sanzioni vengono minacciate anche nel caso di violazione dei diritti umani dei cittadini con decisioni arbitrarie; la ratifica delle due leggi trova fondamento nelle garanzie previste nel 1997 quando la Gran Bretagna ha restituito alla Cina la sua colonia;
    il Parlamento europeo ha adottato il 18 luglio 2019 una risoluzione sulla situazione a Hong Kong in cui chiede alle autorità di ritirare definitivamente la controversa legge sull'estradizione che, secondo l'Europarlamento, darebbe alla Cina un'arma per arrestare i dissidenti ospitati nell'ex colonia britannica;
    particolarmente significativo è stato il risultato delle elezioni distrettuali svoltesi il 24 novembre 2019, che hanno visto la vittoria di candidati vicini alle ragioni delle proteste degli attivisti pro democrazia;
    l'attivista pro democrazia Joshua Wong, già leader del «Movimento degli ombrelli» del 2014 e tra i principali leader delle proteste a Hong Kong, di recente è stato arrestato con l'accusa di non aver rispettato le regole sulla libertà su cauzione; successivamente rilasciato ha potuto riprendere l'azione di sensibilizzazione internazionale in difesa della democrazia a Hong Kong, incontrando partiti e rappresentanti istituzionali di alcuni Paesi europei, a partire dalla Germania;
    Joshua Wong era atteso anche in Italia a fine novembre 2019 per un incontro pubblico presso la Fondazione Feltrinelli per incontrare rappresentanti di vari partiti, analogamente a quanto fatto già a Berlino e negli Stati Uniti, ma tali incontri non sono potuti avvenire per il respingimento, l'8 novembre, da parte del tribunale della richiesta da parte dell'attivista di lasciare Hong Kong per l'Europa, decisione che successivamente confermata dalla Corte suprema;
    ad accrescere la gravità del quadro sopra descritto, il 29 novembre 2019 l'ambasciata cinese a Roma ha rilasciato dichiarazioni infelici, inaccettabili e irrispettose delle prerogative del nostro Parlamento, in seguito all'attività di alcuni parlamentari italiani che avevano organizzato un collegamento online via Skype con l'attivista Joshua Wong, un'iniziativa definita come «irresponsabile» secondo l'ambasciata cinese in Italia;
    l'imponente manifestazione dell'8 dicembre 2019 organizzata ad Hong Kong, in occasione della Giornata dei diritti umani, è stata la più vasta dalle recenti elezioni per il rinnovo del consiglio distrettuale, con la partecipazione di oltre 800 mila persone. Particolarmente importante è che la marcia sia stata autorizzata dalle autorità cittadine e che si sia svolta in modo pacifico e senza incidenti;
    in relazione agli eventi e alla recente manifestazione, va accolto con favore l'abbassamento dei toni per non inasprire il conflitto, prendendo atto delle ultime dichiarazioni del capo dell'Esecutivo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong, Carrie Lam, volte ad assicurare che «il Governo continuerà a impegnarsi a fondo per proteggere i diritti umani e la libertà dei cittadini dell'ex colonia britannica», non escludendo ipotesi di rimpasto nella compagine di governo,

impegna il Governo:

1) ad adoperarsi affinché il governo di Hong Kong intraprenda la strada del dialogo con gli attivisti pro democrazia, scongiurando l'uso della forza;

2) a promuovere un'iniziativa a livello europeo affinché le competenti autorità di Hong Kong rilascino i manifestanti arrestati durante le proteste e modifichino i gravi capi di imputazione a loro attribuiti;

3) ad assumere ogni iniziativa utile, nelle competenti sedi europee e internazionali, al fine di assicurare il mantenimento di un alto grado di autonomia di Hong Kong nei rapporti con il Governo della Repubblica Popolare Cinese, nel rispetto degli accordi del 1984;

4) ad assumere le iniziative atte a recepire le raccomandazioni agli Stati membri contenute nella risoluzione del Parlamento europeo del 18 luglio 2019.
(1-00311) «Orsini, Gelmini, Lupi, Carfagna, Valentini, Biancofiore, Cappellacci, Fitzgerald Nissoli, Napoli, Battilocchio».


MOZIONE LUPI, ROSSI, ZANELLA, OCCHIONERO, LATTANZIO ED ALTRI N. 1-00190 CONCERNENTE INIZIATIVE VOLTE A PROMUOVERE LE MARATONE E AD INCENTIVARE LA PARTECIPAZIONE DI ATLETI STRANIERI A TALI EVENTI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI PROFILI AFFERENTI ALLA TUTELA SANITARIA

Mozione

   La Camera,
   premesso che:
    le maratone (42,195 chilometri) e le mezze maratone (21,0975 chilometri) sono tra gli eventi sportivi agonistici, a vocazione popolare, più partecipati e diffusi al mondo;
    i numeri economici delle maratone mondiali degli ultimi 15 anni registrano dati di partecipazione in continua crescita, con un contestuale beneficio economico per le città che le organizzano, collegato alla parte logistica e culturale e legato non solo ai partecipanti ma anche agli accompagnatori;
    le cosiddette « 6 Major Marathon», New York, Londra, Berlino, Chicago, Boston e Tokyo, oggi registrano la partecipazione di circa 250.000 persone, la maggior parte da qualificarsi quali amatoriali, muovendo un giro di affari che si avvicina ai 2 miliardi di dollari;
    la Tcs New York City Marathon, la corsa più partecipata al mondo, è ormai una voce nel bilancio della città di New York City;
    secondo Il Sole 24 ore (articolo del 5 novembre 2018) la maratona di New York genera ormai un impatto economico di circa 415 milioni di dollari, un record di oltre 50.000 partecipanti provenienti da 130 Paesi e circa 258.000 ospiti collegati ai partecipanti che visitano la Grande Mela durante la settimana di maratona;
    la Boston Marathon, la più antica maratona del mondo, secondo la Greater Boston convention & visitors Bureau (Gbcvb) nel 2016 ha portato alla città di Boston una cifra vicina ai 200 milioni di dollari (e un giro di affari totale che ha sfiorato i 300 milioni di dollari), poco più di 30.000 partecipanti ufficiali alla maratona, tra cui più di 6.400 atleti provenienti da 98 Paesi al di fuori degli Stati Uniti;
    in Giappone negli ultimi dieci anni i finisher sono aumentati di quasi 8 volte, passando dai 74.000 del 2006 ai 576.000 del 2015, superando così anche gli Stati Uniti, e i numeri economici correlati dimostrano l'importanza di queste manifestazioni nello sviluppo economico-turistico del Paese;
    in Francia, dove si registrano i dati di maggior crescita a livello europeo, il mercato vale ad oggi un miliardo di euro. Il delegato generale della Fifas (Federazione francese delle industrie sport e tempo libero), Virgile Caillet, ha dichiarato al quotidiano francese Les Echos che «il mercato francese correlato alle maratone registra ogni anno una crescita del 40 per cento. La corsa è un fenomeno che in Francia è esploso»;
    oggi, grazie ai runner, il mercato francese è uno dei più grandi in Europa, con un fatturato di 80 milioni di euro;
    in Italia, la Federazione italiana atletica leggera – Fidai (2 maggio 2019) comunica che al 31 dicembre 2018 ha registrato 220.724 tesserati, cifra record mai registrata nella storia della Federazione italiana di atletica leggera;
    una cifra che non comprende i 50.996 runner tesserati con runcard, per un totale di praticanti dell'atletica leggera in Italia che raggiunge i 271.720;
    la maratona di Roma ha visto crescere i propri iscritti dai 9.100 del 2005 ai 13.224 dell'edizione del 2018, con un soggiorno medio, per maratoneti e accompagnatori, di tre giorni;
    gli atleti italiani partecipano alle grandi maratone internazionali in numero sempre crescente, senza avere norme limitative differenziate rispetto agli atleti locali;
    tra le grandi maratone del mondo, la più amata dagli italiani si conferma ancora una volta la New York City Marathon (4 novembre) con 2.762 connazionali arrivati;
    per il secondo anno consecutivo, al secondo posto si piazza la maratona di Valencia (2 dicembre) con 1.559 italiani, seguita da Berlino (953, 16 settembre), Parigi (905, 8 aprile), Barcellona (634, 11 marzo) e Atene (517, 11 novembre);
    le presenze di italiani sono state rintracciate in 127 maratone nel mondo (fonte Ansa aprile 2018);
    va constatato che la maratona non è solo un semplice evento sportivo, ma una fonte qualificata per il mercato locale, generando occupazione e indotto economico;
    in Italia sono state inserite nel calendario della Federazione italiana atletica leggera 37 maratone e 161 mezze maratone;
    i dati della Fidal indicano che il numero medio di partecipanti per le maratone, basandosi su dati riferiti ai risultati del 2018, è di 1.416,02 atleti (italiani e stranieri), mentre lo stesso numero medio è di 949,24 atleti (italiani e stranieri) per le mezze maratone;
    la partecipazione degli atleti stranieri a partire dal 2014 a seguito del decreto ministeriale del 24 aprile 2013 («decreto Balduzzi») e successivo articolo 42-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 («decreto del fare»), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e del decreto ministeriale dell'8 agosto 2014, non è aumentata, anzi si è andata con gli anni riducendosi, secondo quanto riportato dagli organizzatori;
    detta riduzione di partecipazione si riflette sulla capacità da parte degli organizzatori di attrarre sponsor qualificati internazionali, oltre alla ricaduta economica negativa sull'indotto (data dall'attività turistica) per i territori interessati, visto che gli stranieri, invece di venire e partecipare alle maratone in Italia, preferiscono andare a gareggiare altrove;
    questa limitazione è stata segnalata, con apposite lettere, dagli organizzatori delle principali maratone italiane;
    quella di Roma, capitale culturale del mondo, è solo la ventesima maratona, frenata sicuramente dal limite dei certificati medici;
    la tutela della salute degli individui è un bene primario presente in quasi tutte le legislazioni sanitarie nazionali;
    la certificazione per l'attività sportiva di particolare ed elevato impegno cardiovascolare, quali la maratona e la mezza maratona, è disciplinata dal decreto ministeriale del 24 aprile 2013;
    dal 1o giugno 2016 per partecipare a manifestazioni organizzate sotto l'egida della Fidal, occorre essere obbligatoriamente tesserati con la Fidal stessa, tramite una società affiliata oppure tramite la runcard;
    dal 1o gennaio 2017 le gare di mezza maratona e maratona potranno essere inserite solo nel calendario nazionale;
    la partecipazione a manifestazioni agonistiche «no-stadia» di atleti italiani e stranieri non tesserati né con la Fidal, né con federazioni straniere affiliate alla Iaaf, ma in possesso della « runcard» o della « Mountain and trail runcard», è subordinata alla presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per l'atletica leggera;
    le norme per l'attività sportiva agonistica fanno riferimento al decreto del Ministero della sanità del 18 febbraio 1982, recante «Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica»;
    la visita clinica e la valutazione globale degli accertamenti, nonché l'atto certificatorio devono essere effettuati nelle sedi autorizzate esclusivamente e personalmente dallo specialista in medicina dello sport operante all'interno di strutture mediche autorizzate (ambulatori, centri, istituti, servizi pubblici o privati in possesso di precisi requisiti di organizzazione, strutture ed attrezzature in rapporto alla tipologia delle visite che s'intenda effettuare in base ai protocolli previsti dai decreti ministeriali del 18 febbraio 1982 e del 4 marzo 1993);
    la Fidal ha emanato una nota informativa per l'organizzazione delle manifestazioni «no-stadia» che impone agli atleti stranieri non tesserati residenti all'estero, che vogliono partecipare ad una maratona italiana, di presentare documentazione medica conforme alla normativa stessa e, quindi, l'effettuazione dei seguenti esami: visita medica, esame completo delle urine, elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo, pirografia;
    questi esami, in molti Paesi, hanno un costo superiore anche di 5 volte rispetto al costo medio applicato in Italia (circa 80 euro). Inoltre, non essendo prevista la figura dello specialista in medicina dello sport, spesso si rende necessario effettuare gli esami in diverse strutture e diventa difficile trovare il medico che si assume la responsabilità di firmare il certificato di idoneità alla pratica agonistica;
    la normativa sanitaria attuale dettata dal decreto ministeriale del 18 febbraio 1982, dall'articolo 3 del decreto ministeriale del 24 aprile 2013 («decreto Balduzzi») e successivo articolo 42-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 («decreto del fare»), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e del decreto ministeriale dell'8 agosto 2014 risulta limitante per la partecipazione degli atleti stranieri, pur in possesso di certificazione medico-sportiva valida nel loro Paese di origine;
    tali limitazioni riducono di fatto la partecipazione degli atleti stranieri alle maratone italiane, con danno economico per gli organizzatori e per il tessuto cittadino di riferimento,

impegna il Governo:

1) nel rispetto delle norme di tutela sanitaria presenti in Italia, ad adottare iniziative normative che consentano agli atleti stranieri di potersi iscrivere alle manifestazioni «no-stadia» che si svolgono sul territorio italiano (corsa e marcia su strada, corsa campestre, corsa in montagna, ultramaratona, trail running e nordic walking), basandosi sulle rispettive leggi di tutela sanitaria specifiche relative al proprio Paese di residenza (quindi consentendo, per esempio, ai runner statunitensi di poter presentare in Italia un'autocertificazione, così come previsto dalla normativa statunitense);

2)  a far sì, per quanto di competenza, che le norme di tutela sanitaria che riguardano gli italiani per le maratone e mezze maratone sul territorio italiano continuino ad essere rispettate;

3) a considerare le maratone e le mezze maratone nell'ambito di un piano strategico di sviluppo economico, attivando, insieme al Coni, alla Fidal e a Sport e salute spa, un tavolo di lavoro specifico;

4) ad adottare iniziative per individuare forme di sinergia con attività culturali da implementare nelle città, anche di concerto con l'Anci, in occasione delle maratone e delle mezze maratone a vantaggio degli atleti e dei loro accompagnatori, sia italiani che stranieri.
(1-00190) «Lupi, Rossi, Zanella, Occhionero, Lattanzio, Gagliardi, Schullian, Costa, Versace, Pella, De Menech, Piccoli Nardelli, Prestipino, Serracchiani, De Filippo».


MOZIONI D'ALESSANDRO, FORNARO, MACINA, MELILLI ED ALTRI N. 1-00302, IEZZI ED ALTRI N. 1-00306, RUFFINO ED ALTRI N. 1-00309 E LOLLOBRIGIDA ED ALTRI N. 1-00310 CONCERNENTI INIZIATIVE URGENTI VOLTE A FAR FRONTE ALLA RILEVANTE CARENZA DI SEGRETARI COMUNALI, ANCHE TRAMITE UN'EFFICACE SEMPLIFICAZIONE E ACCELERAZIONE DELLE PROCEDURE SELETTIVE

Mozioni

   La Camera,
   premesso che:
    nella seduta di interrogazioni a risposta immediata in Assemblea del 9 ottobre 2019 è stato sollevato il caso dell'ormai drammatica situazione di carenza di segretari comunali che rischia di paralizzare lo svolgimento dell'ordinaria attività amministrativa e il buon andamento degli uffici pubblici in numerosissimi comuni, assumendo i caratteri di una problematica di portata nazionale, in quanto vi sono regioni in cui più del 50 per cento dei comuni risulta sprovvisto di tale figura;
    ripetutamente, e in diverse sedi istituzionali, l'Anci ha sottolineato al Governo, al consiglio direttivo dell'Albo dei segretari comunali e provinciali, nonché in Conferenza Stato-città, l'emergenza che riguarda, soprattutto, i segretari di fascia C in molti ambiti regionali e nei comuni colpiti dai più recenti eventi sismici;
    il corso-concorso «Coa 6» del 2017 è ancora solo alla conclusione della fase preselettiva e l'indizione di un nuovo concorso «Coa 7» è anch'esso in fortissimo ritardo. Tale lentezza aggrava ulteriormente la carenza negli organici e amplifica l'attuale lunghezza della procedura di reclutamento del corso-concorso, circostanza che evidenzia, ancor di più, come il concorso «Coa 6», attualmente in espletamento, che porterà all'inserimento di 224 nuovi segretari comunali, non possa ritenersi idoneo a ovviare alle più ampie e strutturali carenze che caratterizzano attualmente la categoria;
    si continua a registrare un crescente fabbisogno di segretari comunali e le procedure concorsuali di cui sopra non soddisferanno, se non in minima parte, il fabbisogno delle sedi oggi vacanti, posto che, su tutto il territorio nazionale, solamente il 40 per cento degli enti locali risulta dotato di un segretario comunale e nei piccoli comuni le sedi vacanti sono più di 1.400, a fronte di un trend che vede il numero di segretari comunali ridursi, dal 2010 a oggi, di circa 700 unità;
    le carenze di segretari comunali verranno pure ulteriormente aggravate dai pensionamenti anticipati consentiti da «quota 100», i quali aumenteranno in maniera assai preoccupante il trade-off negativo che continua a registrarsi nel turn over dei segretari comunali;
    tale drammatica situazione rischia di provocare una seria paralisi dell'attività amministrativa e la messa in discussione della stessa figura dei segretari comunali, i quali, oltre a interpretare un ruolo fondamentale nella preparazione ed esecuzione delle deliberazioni del consiglio e della giunta, espletano funzioni che assumono un valore strategico per la stessa azione amministrativa dell'ente, nonché per l'attività negoziale e contrattuale dello stesso, con inesorabili riflessi sul funzionamento dello stesso, in termini di efficacia ed efficienza;
    soprattutto i piccoli comuni risultano spesso sprovvisti di segretari comunali per via del fatto che questi ultimi rifiutano la sede vacante, per ragioni di distanza dalla sede lavorativa o perché non di loro gradimento, lasciando pertanto detti comuni senza una figura essenziale al loro stesso funzionamento, con riflessi sul complesso delle attività degli enti locali – sia in termini di servizi che di prestazioni – e andando a incidere sul tessuto socioeconomico del territorio, condizionando la stessa capacità dell'ente di ottemperare ai programmi di sviluppo nazionale stabiliti a livello centrale e, sostanzialmente, bloccando anche le più basilari facoltà gestionale dei comuni;
    del tutto necessario appare un intervento sulla normativa dettata in materia di segretari comunali;
    l'urgenza di far fronte alla carenza di segretari comunali, soprattutto per quanto concerne i piccoli comuni, rende indispensabile il vaglio di forme ulteriori di reclutamento dei segretari comunali rispetto al corso-concorso, come la previsione della possibilità, per i piccoli comuni, di ovviare al perdurare della mancanza di segretari comunali, attingendo da personale qualificato della pubblica amministrazione,

impegna il Governo:

1) ad assumere iniziative urgenti per affrontare e gestire la grave carenza di segretari comunali sopra descritta e, in particolare, a valutare con la massima urgenza un'iniziativa normativa che miri a superare e correggere le criticità del corso-concorso, attraverso una semplificazione e velocizzazione delle procedure selettive;

2) ad adottare iniziative per individuare, in via temporanea, figure che possano garantire la reggenza delle sedi vacanti sopperendo al perdurare della mancanza di segretari comunali, da reperire tra personalità qualificate interne alla pubblica amministrazione, in modalità tali da garantire l'effettiva copertura delle carenze e la continuità della prestazione.
(1-00302) «D'Alessandro, Fornaro, Macina, Melilli, De Filippo, Marco Di Maio, Ferri, Occhionero».


   La Camera,
   premesso che:
    la riforma delle autonomie locali e del titolo V della Costituzione ha rivisitato la figura del segretario comunale e provinciale, senza tuttavia definirne gli ambiti di competenza, piuttosto attribuendo tale compito al sindaco, che può assegnargli un ruolo rilevante nell'organizzazione dell'ente o relegarlo ai margini della struttura, con soli compiti normativi e legali;
    il conferimento, infatti, di maggiori poteri agli enti locali, dovuto all'introduzione dell'elezione diretta del sindaco e al riconoscimento di un ruolo centrale agli organi politici monocratici, quale espressione della volontà popolare, accresce la discrezionalità nella scelta di quale modello di segretario comunale adottare nel proprio comune;
    a ciò si aggiungano la centralità degli enti locali nell'organizzazione pubblica, per agevolare la realizzazione del principio di sussidiarietà verticale e orizzontale, l'assegnazione agli stessi del compito di predisporre l'organizzazione interna ritenuta più idonea alla realizzazione del programma elettorale, la loro maggiore responsabilità dal punto di vista economico e finanziario, al punto che l'amministratore locale risponde personalmente per danno erariale nel caso in cui i bilanci del proprio ente non siano in ordine;
    va considerata la possibilità, peraltro, conferita al sindaco, nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, di nominare anche un direttore generale per realizzare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di Governo;
    in tale contesto, quindi, il segretario comunale, attualmente, è nominato dal sindaco, dopo averlo scelto tra gli iscritti all'albo nazionale, con il quale stabilisce un rapporto di dipendenza funzionale per la durata del mandato elettorale, salvo anticipata interruzione a seguito di revoca dell'incarico;
    i compiti che l'articolo 97 del testo unico degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, assegna oggi al segretario, sono eterogenei in relazione sia ai contenuti, che alla competenza e professionalità che il loro esercizio richiede;
    può aversi un segretario-direttore generale che dirige, guida e coordina l'attività amministrativa e gestionale dell'ente, che trasforma le linee generali di indirizzo politico in atti concreti, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell'amministrazione;
    in alternativa, può esservi un segretario che per previsione dello statuto o dei regolamenti, nonché per espresso conferimento del sindaco, svolge «ogni altra funzione» oppure un segretario che, per previsione dello statuto o dei regolamenti, nonché per conferimento del sindaco, svolge anche funzioni gestionali;
    oppure, ancora, può esservi un segretario che convive con il direttore generale con le attribuzioni di:
     a) partecipare con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e redigere il verbale;
     b) esprimere il parere su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta e al consiglio nel caso in cui l'ente non abbia responsabili dei servizi interessati, per le parti di sua competenza;
     c) rogare, su richiesta dell'ente, i contratti nei quali l'ente è parte e autenticare le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
     d) esercitare ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia, di cui alle lettere a), b), c), d) dell'articolo 97, comma 4, ai sensi del quale il segretario svolge le sole attività riconducibili a competenze normative e legali;
    dal 1997, quindi, a seguito delle «riforme Bassanini» e, in particolare, con la diretta legittimazione popolare, si rafforza la convinzione che gli organi monocratici possano disporre di un potere così grande da non tollerare intromissioni «esterne»;
    anche la riforma del 2001 del Titolo V della Costituzione ha ulteriormente contribuito a mettere in crisi la figura del segretario, tanto che si sono delineati due orientamenti: uno che ha ritenuto che le disposizioni relative ai segretari comunali, contenute nel decreto legislativo n. 267 del 2000, fossero state sostanzialmente abrogate nei fatti, lasciando alla potestà statutaria la libertà di prevederne o meno la figura; un altro, sostenuto anche dalla giurisprudenza, che riconosce, invece, ancora validità alla figura, ritenendo che le disposizioni relative alla figura del segretario comunale non possono ritenersi abrogate ipso iure dalla intervenuta modifica del titolo V della costituzione (...), né (...) possono ritenersi «cedevoli» e «disponibili» da parte dell'autonomia statutaria dei comuni (cfr. Tar Lazio, sez. II bis, ordinanze nn. 4066 e 4123 dell'11 luglio 2002);
    tuttavia, è del tutto evidente la debolezza di tale figura, la cui nomina dipende dal sindaco di turno e, cosa ancora più grave, la cui cessazione dipende da un semplice evento come la scadenza del mandato dell'organo politico;
    dal punto di vista dell'inquadramento, poi, la figura del segretario comunale è articolata in tre diverse fasce professionali (A-B-C), distinte in relazione all'entità demografica degli enti locali e, allo stato, la categoria risulta caratterizzata da una grave carenza di unità (segretari di fascia C) da destinare allo svolgimento delle funzioni segretariali nei comuni più piccoli, aventi una popolazione fino a 3.000 abitanti,

impegna il Governo:

1) ad adottare iniziative per razionalizzare la formazione d'accesso alla carriera di segretario, disciplinata dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, e dall'articolo 1, comma 524, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in modo da contemperare l'esigenza, alla luce delle riscontrate carenze, di una più rapida immissione in servizio di nuove unità e di elevati standard professionali;

2) ad adottare iniziative per rimodulare la durata complessiva del corso-concorso di formazione, riducendolo da 12 mesi a 4 mesi, in modo da contrarre i tempi necessari affinché le amministrazioni locali di minori dimensioni possano nominare un segretario titolare tra i nuovi iscritti all'albo;

3) ad adottare iniziative per garantire un livello di professionalità comunque adeguato rispetto agli importanti compiti assegnati dall'ordinamento, attraverso un meccanismo di compensazione del più ristretto percorso di formazione iniziale, introducendo, a pena di cancellazione dall'albo, obblighi formativi da assolvere nel biennio successivo all'immissione in servizio dei nuovi segretari nell'ambito dell'ordinario piano di formazione generale, anche con modalità telematiche;

4) a utilizzare le risorse finanziarie in modo più efficiente, concentrandole solo sulla formazione delle unità effettivamente immesse in servizio con un percorso formativo legato all'accesso in carriera;

5) ad adottare iniziative volte a superare il corso-concorso con il rilascio della sola abilitazione necessaria ai fini dell'iscrizione all'albo con la prima nomina presso l'ente locale e a garantire l'effettiva permanenza, per almeno un biennio, dei segretari neo-iscritti negli albi regionali di prima assegnazione, in modo da assicurare la copertura delle sedi di segreteria negli albi che presentano le maggiori carenze ai sensi dell'articolo 13, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997;

6) a lasciare la decisione sull'effettiva presa di servizio e sull'instaurazione del rapporto di lavoro alle prerogative del rappresentante dell'ente locale, al quale l'ordinamento attribuisce ogni valutazione di carattere fiduciario circa la scelta del segretario, come chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 23 del 2019;

7) ad adottare iniziative per razionalizzare la figura del vice segretario comunale nei comuni con popolazione fino a diecimila abitanti, al fine di assicurare che, in via temporanea e nelle more della nomina del segretario titolare, venga garantito l'assolvimento dei compiti fondamentali del segretario, oppure, in presenza delle condizioni oggettive previste dalla legge e previa verifica dei relativi requisiti da parte del Ministero dell'interno, di affidare le competenze segretariali a funzionari degli enti interessati in possesso dei requisiti di accesso alla carriera, per un periodo massimo di 12 mesi;

8) a chiarire che restano sempre salvi nell'ottica dell'obbligatorietà della figura del segretario, l'obbligo per il sindaco di nominare il segretario titolare nonché la possibilità, per il Ministero dell'interno, di assegnare segretari iscritti all'albo a titolo di reggenti, anche a scavalco.
(1-00306) «Iezzi, Molinari, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bianchi».


   La Camera,
   premesso che:
    i segretari comunali e provinciali svolgono un ruolo fondamentale per le autonomie locali, dovendo assicurare la direzione complessiva ed il coordinamento dell'intera struttura amministrativa comunale, oltre alle delicate funzioni in materia di trasparenza, prevenzione della corruzione e controlli interni;
    il ruolo e le funzioni del segretario comunale e provinciali sono stabiliti dall'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Tuel);
    la figura summenzionata svolge una serie di compiti, i principali dei quali sono di collaborazione e di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi elettivi dell'ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;
    il segretario, inoltre, ai sensi dell'articolo 97, comma 4, del Tuel, partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione; esprime il parere di cui all'articolo 49 del Tuel, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'ente non abbia responsabili dei servizi; roga, su richiesta dell'ente, i contratti nei quali l'ente è parte e autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente; esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia ed esercita le funzioni di direttore generale nell'ipotesi prevista dall'articolo 108, comma 4, del Tuel;
    la Corte costituzionale, con la recente sentenza n. 23 del 22 febbraio 2019, ha affermato che le funzioni del segretario comunale costituiscono, oltre a una garanzia del rispetto della legge e della regolarità delle procedure, anche un fondamentale supporto all'elaborazione dell'indirizzo politico dell'ente e alla direzione apicale dell'intera struttura amministrativa, stante «l'immediatezza di rapporto con il vertice del comune»;
    a livello nazionale il numero dei segretari comunali dal 2010 al 2019 è diminuito di 659 unità, passando da 3.569 rilevati nel novembre 2010 ai 2.937 rilevati a giugno 2019, e la situazione si presenta più critica soprattutto nei piccoli comuni;
    secondo gli ultimi dati riportati dall'Anci, solo a titolo di esempio, in Abruzzo, su 135 comuni con meno di 3.000 abitanti, 111 sono sprovvisti del segretario comunale; in Liguria, su un fabbisogno di 238 autonomie locali, alla fine del 2019 resteranno 68 segretari comunali;
    considerato che ciascuna sede riunisce, spesso, più di un piccolo municipio, anche con poche centinaia di abitanti, nella pratica un comune su due dei quasi 8 mila totali è amministrato senza l'indispensabile figura del Segretario comunale;
    come riportato dalle maggiori agenzie di stampa, l'Anci e l'Upi, con una lettera inviata già al Governo Conte I, hanno denunciato una «grave carenza» di segretari comunali, soprattutto di «fascia C» ovvero quelli abilitati per le amministrazioni più piccole, sotto i 3 mila abitanti;
    la situazione, infatti, è diventata drammatica soprattutto in riferimento ai piccoli comuni che si trovano sprovvisti di una figura fondamentale a supporto dei sindaci per la quotidiana attività amministrativa, soprattutto alla luce delle continue interpretazioni normative che implicano scelte e responsabilità gravose non solo per il bene comune dei cittadini ma anche per la tutela e la salvaguardia del ruolo del sindaco stesso;
    i meccanismi di reclutamento, già intrinsecamente farraginosi, sono negli ultimi anni entrati in stallo: ad oggi, le uniche procedure di reclutamento aperte sono quelle avviate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2018, con il quale è stata prevista l'assunzione di 291 borsisti al sesto corso-concorso di formazione per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di 224 segretari comunali nella fascia iniziale dell'albo, per cui si sono appena concluse le prove scritte, e quella promossa, il 20 febbraio 2019, dal consiglio direttivo per l'albo nazionale dei segretari comunali che ha deliberato l'indizione di un ulteriore concorso pubblico per l'assunzione di 171 unità;
    a ciò si aggiunga che l'espletamento pluriennale del corso-concorso, se pur necessario, rischia di non rappresentare la soluzione decisiva alla carenza cronica delle figure apicali della pubblica amministrazione, se individuato come unica possibilità di reclutamento;
    sebbene la programmazione di due procedure concorsuali sia un fatto certamente positivo è da considerarsi non sufficiente ad ovviare, nel breve periodo, alle ampie e strutturali carenze che caratterizzano attualmente la categoria;
    il Presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, intervenendo ad Arezzo per l'assemblea nazionale Anci, il 20 novembre 2019, ha assunto l'impegno di un concorso in tempi celeri ritenendo «decisivo intervenire per assicurare la presenza di segretari comunali in tutti i Comuni, anche in quelli piccoli»;
    nonostante i proclami del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, si registra, ancora oggi, l'allarme relativo alla drammatica carenza dei segretari comunali che rischia di paralizzare, a tutti gli effetti, lo svolgimento della ordinaria attività amministrativa e il buon andamento degli uffici pubblici, assumendo i caratteri di una problematica di portata nazionale, tale da richiedere con urgenza interventi risolutivi;
    il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, cosiddetto «milleproroghe», all'articolo 1, comma 2, lettera b) interviene sull'articolo 1, comma 6-quater, del decreto-legge n. 216 del 2016, prorogando al 31 dicembre 2023 il termine per l'utilizzo temporaneo di segretari comunali da parte del Dipartimento della funzione pubblica, al fine di garantire il rafforzamento delle attività di semplificazione delle norme e delle procedure amministrative e di monitoraggio dei servizi resi dalla pubblica amministrazione alle imprese e ai cittadini, nonché delle attività connesse alla gestione del personale in eccedenza,

impegna il Governo:

1) ad adottare tempestivamente le opportune iniziative, anche di carattere normativo, al fine di prevedere la riduzione delle tempistiche per l'immissione al ruolo, attraverso l'accorciamento dei rispettivi periodi di didattica e di tirocinio pratico come previsti dalle procedure di corso-concorso;

2) ad assumere iniziative urgenti, anche di carattere normativo, e in via temporanea, volte a prevedere l'attribuzione delle funzioni di segretario comunale a coloro che abbiano svolto le funzioni di vice segretario comunale presso enti locali e siano in possesso dei titoli di studio di cui all'articolo 98, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

3) ad adottare le opportune iniziative al fine di prevedere una maggiore frequenza delle procedure concorsuali dei segretari comunali quale percorso fisiologico di immissione al ruolo.
(1-00309) «Ruffino, Gelmini, Pella, Germanà, Battilocchio».


   La Camera,
   premesso che:
    con la sentenza del 22 febbraio 2019, n. 23, la Corte costituzionale si è soffermata sulle funzioni svolte dai segretari comunali e provinciali, raggruppate in tre categorie: funzioni di certificazione, di controllo di legalità o di attuazione di indirizzi altrui, funzioni di supporto propositivo all'azione degli organi comunali, funzioni di carattere eminentemente gestionale;
    con la medesima sentenza la Corte ha evidenziato che «Il segretario comunale è certamente figura apicale e altrettanto certamente intrattiene con il sindaco rapporti diretti, senza intermediazione di altri dirigenti o strutture amministrative»;
    ciononostante la figura dei segretari comunali, come è stato rilevato, è oggetto di un processo di costante desertificazione, una condizione riconducibile sia alla mancata indizione dei concorsi per l'accesso alla carriera, sia ad una fuga sempre più massiccia dalla categoria dovuta a una collocazione lavorativa usurante, isolata e colpita da continui interventi normativi ed organizzativi che ne hanno minato il trattamento economico e giuridico;
    ne consegue che l'amministrazione di centinaia di piccoli comuni italiani sta di fatto diventando un percorso a ostacoli a causa della grave e perdurante carenza di segretari comunali, considerato che la figura del segretario comunale è l'indispensabile supporto per garantire la legittimità degli atti assunti dagli enti;
    secondo le stime effettuate dall'Associazione nazionale comuni d'Italia, attualmente le sedi senza titolare sono 1.729 su quattromila negli enti sotto i diecimila abitanti, e considerato che ognuna riunisce spesso più di un municipio, si stima che un comune su due sia scoperto;
    l'Anci e l'Unione nazionale dei comuni, comunità ed enti montani (Uncem) hanno denunciato, a più riprese, tale grave situazione di carenza dei segretari comunali sul territorio nazionale;
    in assenza del segretario comunale in pratica si rischia il blocco della funzionalità di un comune, con inevitabili ripercussioni negative sulla qualità del lavoro dei sindaci; infatti in considerazione della peculiarità e della obbligatorietà della figura, non può tenersi il consiglio comunale; non possono essere firmati gli atti; è impossibile bandire gare d'appalto; non si gestiscono i contenziosi;
    il segretario comunale nei piccoli comuni si occupa anche dei rogiti e recentemente ha assunto la carica di funzionario anti corruzione; appare del tutto evidente che senza segretari comunali si determina, dunque, un rallentamento complessivo dell'azione amministrativa, già di per sé macchinosa, la quale inevitabilmente ha ripercussioni negative sui servizi ai cittadini, alle imprese, alle famiglie;
    finché la figura del segretario rimane obbligatoria, i comuni, anche i più piccoli, non hanno la facoltà, ma il dovere di destinare risorse di bilancio alle remunerazioni dei segretari, e questa situazione grava pesantemente sui bilanci dell'ente di piccole dimensioni e sui capitoli di spesa relativi al personale, che spesso risulta numericamente molto carente;
    nel periodo di blocco della contrattazione il trattamento economico dei segretari comunali ha subito numerosi interventi di riduzione, tanto nella fascia di accesso corrispondente ai piccoli comuni, che negli enti di maggiori dimensioni, e ha reso impossibile determinare un allineamento delle retribuzioni dei segretari analogo a quello della restante dirigenza;
    inoltre, i segretari, pur essendo obbligatori per svolgere consigli comunali e giunte, gravano sulle spese del personale dell'ente, determinando un onere non sostenibile per i piccoli comuni al quale si ricollega, soprattutto per i piccoli comuni montani, una forte difficoltà di reperirli;
    gli interventi necessari per contrastare la carenza di segretari comunali, sia sotto il profilo dell'ottimizzazione del loro impiego e contestuale miglioramento della loro dimensione professionale, sia sotto il profilo della copertura degli oneri, sia, infine, rispetto al potenziamento delle assunzioni, avrebbero potuto e dovuto trovare spazio nel disegno di legge di bilancio appena approvato dal Parlamento ma evidentemente il Governo non ha ritenuto la carenza della figura dei segretari sufficientemente rilevante,

impegna il Governo:

1) ad adottare le iniziative di competenza affinché la spesa per i segretari comunali sia posta a carico del bilancio del Ministero dell'interno, liberando risorse nei comuni, soprattutto quelli di piccole dimensioni, ovvero affinché tale spesa sia esclusa dal computo delle spese per il personale dei medesimi enti, nonché per destinare maggiori risorse finalizzate a un miglioramento della condizione lavorativa degli stessi segretari comunali;

2) ad adottare iniziative per individuare ambiti territoriali nei quali un segretario svolga le funzioni per una pluralità di comuni, al fine di impedire la paralisi delle attività e garantire l'erogazione dei servizi in favore dei cittadini;

3) ad assumere iniziative volte al potenziamento degli organici dei segretari comunali, velocizzando le procedure dei concorsi già indetti e garantendo la rapida immissione in ruolo degli idonei, e prevedendo al contempo che i vice segretari comunali, laddove nominati, operino in costante raccordo con i soggetti titolari.
(1-00310) «Lollobrigida, Meloni, Silvestroni, Rizzetto, Deidda, Acquaroli, Baldini, Bellucci, Bignami, Bucalo, Butti, Caiata, Caretta, Ciaburro, Cirielli, Luca De Carlo, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferro, Foti, Frassinetti, Galantino, Gemmato, Lucaselli, Mantovani, Maschio, Mollicone, Montaruli, Osnato, Prisco, Rampelli, Rotelli, Trancassini, Varchi, Zucconi».


DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2019, N. 162, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PROROGA DI TERMINI LEGISLATIVI, DI ORGANIZZAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, NONCHÉ DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA (A.C. 2325)

A.C. 2325 – Questioni pregiudiziali

QUESTIONI PREGIUDIZIALI

  La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame detta disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica, coinvolgendo pertanto una pluralità di ambiti materiali privi del nesso oggettivo e funzionale tale da legittimarne la decretazione d'urgenza;
    nello specifico, il decreto-legge consta di 44 articoli ed è caratterizzato da un contenuto disorganico ed eterogeneo, ponendosi in contrasto con quanto stabilito dall'articolo 77 della Costituzione in materia di decretazione d'urgenza: tra i molteplici e variegati interventi si evidenzia la proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni, disposizioni in materia di personale delle Province e delle città metropolitane, disposizioni in materia di assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia, norme sul finanziamento a favore della Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute nonché le disposizioni in materia di concessioni autostradali, a conferma del carattere multi-inclusivo e disarmonico dello stesso;
    si evidenzia come il ricorso sistematico alla decretazione di urgenza correlata all'adozione di disposizioni recanti molteplicità di proroghe di termini previsti da disposizioni legislative sia diventata una consuetudine, consolidatasi negli anni, che si configura come una compromissione delle prerogative parlamentari nell'esercizio delle funzioni legislative oltre che come una distorsione degli equilibri correlati al legittimo e corretto confronto istituzionale tra Governo e Parlamento;
    si evidenzia ulteriormente come la consuetudine stessa consolidatasi in capo all'adozione del provvedimento «milleproroghe» rappresenti la legittimazione di un meccanismo, deprecabile, di costante rimaneggiamento legislativo e di proposizione di correttivi legislativi, che per ragioni di opportunità politica o finanziaria non si è inteso collocare in più opportuni ed adeguati interventi legislativi ordinari;
    siffatta prassi, si evidenzia, reiteratamente censurata dalla Corte Costituzionale, si colloca ulteriormente in contrasto con il dettato dell'articolo 70 della Costituzione che attribuisce alle Camere l'esercizio della funzione legislativa;
    gli interventi oggetto delle proroghe in esame, in ragione della loro natura, potrebbero essere opportunamente oggetto di interventi legislativi ordinari di rideterminazione delle scadenze in ragione della evidente assenza dei presupposti della necessità e dell'urgenza chiaramente sanciti dall'articolo 77 della Costituzione;
    il decreto-legge si qualifica come un provvedimento «omnibus» che nel corso della sua conversione appare verosimile possa evolversi in uno strumento ulteriormente inclusivo di norme, misure ed interventi variegati e ben distanti dalle originarie finalità, amplificandone il già evidente carattere disorganico e disarmonico;
    si ritiene opportuno evidenziare che molti degli interventi definiti dal provvedimento in oggetto sono assolutamente privi dei requisiti di necessità e urgenza, soprattutto privi della connotazione di «straordinarietà», di cui al comma 2 dell'articolo 77 della Costituzione;
    in questa prospettiva, a titolo di esempio, si evidenzia il portato dell'articolo 35, recante disposizioni in materia di concessioni autostradali che prevede che in caso di revoca, di decadenza o di risoluzione di concessioni di strade o di autostrade, ivi incluse quelle sottoposte a pedaggio, nelle more dello svolgimento delle procedure di gara per l'affidamento a nuovo concessionario, per il tempo strettamente necessario alla sua individuazione, l'ANAS Spa, può assumere la gestione delle medesime, nonché svolgere le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria e quelle di investimento finalizzate alla loro riqualificazione o adeguamento;
    l'argomento trattato dall'articolo 35 è oggettivamente privo della connotazione di urgenza nonché palesemente disarmonico rispetto al contenuto del provvedimento che dovrebbe prevedere esclusivamente la proroga dei termini legislativi, dunque tale da necessitare una propria autonomia legislativa, inclusa in un intervento specifico e di natura ordinaria;
    appare pertanto evidente che taluni interventi delineati nel provvedimento non siano espressione di urgenze indifferibili, ma si qualifichino come punto di approdo di valutazioni anche di natura politica, ben distanti dalla conditio legittimante l'approdo alla decretazione di urgenza di cui al citato dettato costituzionale;
    si evidenzia che il criterio di omogeneità nel contenuto dei provvedimenti oggetto di decretazione d'urgenza rappresenta una delle condizioni imprescindibili sulle quali sono definite le argomentazioni della Corte Costituzionale in merito alla legittima sussistenza dei casi straordinari di necessità e di urgenza, di cui all'articolo 77 comma 2 della Costituzione;
    (...) la Corte Costituzionale con sentenza n. 22 del 2012, ha evidenziato che «l'inserimento di norme eterogenee all'oggetto o alla finalità del decreto spezza il legame logico-giuridico tra la valutazione fatta dal Governo dell'urgenza del provvedere ed “i provvedimenti provvisori con forza di legge”, di cui alla norma costituzionale citata»;
    nella citata sentenza la Corte Costituzionale ha richiamato l'articolo 15, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», nel punto in cui prescrive che il contenuto del decreto-legge «deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo»; la Corte infatti ha evidenziato che la norma «pur non avendo, in sé e per sé, rango costituzionale, e non potendo quindi assurgere a parametro di legittimità in un giudizio davanti a questa Corte, costituisce esplicitazione della ratio implicita nel secondo comma dell'articolo 77 Cost., il quale impone il collegamento dell'intero decreto-legge al caso straordinario di necessità e urgenza, che ha indotto il Governo ad avvalersi dell'eccezionale potere di esercitare la funzione legislativa senza previa delegazione da parte del Parlamento.»;
    appare evidente come il provvedimento in esame risulti essere un palese abuso della decretazione d'urgenza, attraverso cui si è inteso operare una interpretazione discrezionale ed arbitraria del dettato dell'articolo 77 comma 2 della Costituzione;
    pertanto il provvedimento in oggetto appare viziato sotto il profilo della legittimità costituzionale sia in ragione del carattere disomogeneo e disarmonico del contenuto delle disposizioni sia perché carente dei requisiti straordinari di necessità e urgenza;
    il provvedimento all'esame, quindi, non solo viola, tra gli altri, gli articoli 70 e 77 della Carta Costituzionale, ma contravviene anche ad uno dei principi fondamentali sui quali la Corte costituzionale ha da sempre fondato i percorsi argomentativi legati al rispetto degli indispensabili requisiti di straordinaria necessità e urgenza per la legittima adozione dei decreti-legge,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2325.
N. 1. Lollobrigida, Meloni, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli, Trancassini.

  La Camera,
   premesso che:
    il continuo ricorso alla decretazione d'urgenza denota il forte sbilanciamento degli equilibri dei poteri previsti dal dettato Costituzionale che ha spostato di fatto in capo al Governo ogni potere regolatorio ed imposto una compressione dei poteri legislativi delle Camere. Il continuo e reiterato uso della decretazione d'urgenza come normale prassi legislativa, già abusato da un governo insediatosi da soli cinque mesi, e più volte censurata da numerose sentenze della Corte Costituzionale che hanno sollecitato il ripristino di un corretto percorso costituzionale, produce, da un lato, un vulnus all'articolo 70 della Carta costituzionale, che affida la funzione legislativa collettivamente alle due Camere, e, dall'altro lato, uno svuotamento e una mortificazione del ruolo del Parlamento e dei parlamentari: il decreto-legge, infatti, comporta anche l'imposizione di termini temporali insufficienti per l'esame parlamentare e per l'attività emendativa, imponendo con modalità che precludono un approfondimento consapevole da parte delle Camere;
    il Governo ha scelto di inserire le proroghe di tutti i termini in scadenza al 31 dicembre 2019 in un apposito decreto-legge, nel quale ha altresì inserito anche disposizioni in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni e di innovazione tecnologica, configurandolo come un «decreto omnibus» privo – in toto – del requisito di necessità ed urgenza di cui all'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;
    all'uopo giova ricordare che il Governo aveva predisposto un apposito emendamento contenente tutte le proroghe necessarie in scadenza durante l'esame, in Senato, del disegno di legge di bilancio 2020, ma ha preferito soprassedere al relativo deposito presso la Commissione Bilancio dell'altro ramo del Parlamento per ragioni di opportunità politica;
    è evidente, quindi, che era nella facoltà del Governo intervenire con gli strumenti normativi ordinari, e nel rispetto della funzione legislativa che la Costituzione riconosce al Parlamento, per affrontare il tema della proroga dei termini di disposizioni legislative che sarebbero scadute il 31 dicembre 2019;
    è indubbio che i cosiddetti decreti «mille proroghe», adottati dai Governi a maggioranza di sinistra come prassi consolidata, adducendo quale unica giustificazione la necessità di assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'azione delle diverse amministrazioni interessate, ma che in realtà serve unicamente a correggere errori, compensare ritardi e mancate decisioni, rappresentino una grave stortura dell'iter normativo;
    a tal proposito è utile richiamare, in questa sede, la giurisprudenza della Corte costituzionale sull'omogeneità di contenuto dei decreti-legge, in particolare la sentenza n. 22 del 16 febbraio 2012, che è intervenuta proprio su un decreto-legge di proroga di termini dalla quale è poi scaturita anche una lettera che l'allora Presidente della Repubblica ha inviato all'allora Presidente del Consiglio e ai Presidenti dei due rami del Parlamento allora in carica il 23 febbraio 2012;
    la Corte ha affermato che «I cosiddetti decreti “milleproroghe” (...) sebbene attengano ad ambiti materiali diversi ed eterogenei, devono obbedire alla ratio unitaria di intervenire con urgenza sulla scadenza di termini il cui decorso sarebbe dannoso per interessi ritenuti rilevanti dal Governo e dal Parlamento, o di incidere su situazioni esistenti – pur attinenti ad oggetti e materie diversi – che richiedono interventi regolatori di natura temporale. Del tutto estranea a tali interventi è la disciplina “a regime” di materie o settori di materie, rispetto alle quali non può valere il medesimo presupposto della necessità temporale e che possono quindi essere oggetto del normale esercizio del potere di iniziativa legislativa, di cui all'articolo 71 Cost.» eventualmente inserendo le discipline estranee alla ratio unitaria del decreto, ove presentino profili autonomi di necessità e di urgenza, in «atti normativi urgenti del potere esecutivo distinti e separati»;
    sul punto appena richiamato, dubbi si sollevano in merito alle disposizioni recate, ad esempio, dagli articoli 21, 22, 23 e 24, a carattere ordinamentale, che avrebbero potuto trovare più opportuna ed adeguata collocazione in interventi legislativi ordinari e che contribuiscono a connotare il provvedimento come un vero e proprio «decreto omnibus»;
    anche l'articolo 35 che inserisce, nell'ambito delle proroghe di termini, una disposizione sulla revoca delle concessioni autostradali e sull'assegnazione all'ANAS della gestione delle medesime, nonché dello svolgimento delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria e di riqualificazione nelle more del nuovo affidamento, non solo si presenta estraneo ai presupposti della necessità temporale ma genera anche risvolti di carattere ordinamentale che possono essere oggetto del normale esercizio dell'iniziativa legislativa;
    in quella sede la Corte si è soffermata molto sui rapporti tra il disposto costituzionale di cui all'articolo 77 e l'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, evidenziando che «L'articolo 15, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 – laddove prescrive che il contenuto del decreto-legge “deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo” – pur non avendo, in sé e per sé, rango costituzionale, e non potendo quindi assurgere a parametro di legittimità in un giudizio davanti a questa Corte, costituisce esplicitazione della ratio implicita nel secondo comma dell'articolo 77 Cost., il quale impone il collegamento dell'intero decreto-legge al caso straordinario di necessità e urgenza, che ha indotto il Governo ad avvalersi dell'eccezionale potere di esercitare la funzione legislativa senza previa delegazione da parte del Parlamento»;
    la Corte costituzionale ha, infatti, più volte qualificato la possibilità per il Governo di adottare atti con forza di legge come un'ipotesi eccezionale, subordinata al rispetto di condizioni precise, in quanto derogatoria rispetto all'attribuzione dell'ordinaria funzione legislativa del Parlamento, che costituisce un tratto essenziale della forma di governo disegnata dalla Costituzione e dei conseguenti equilibri istituzionali;
    il decreto-legge che arriva all'esame non rispecchia, dunque, né i requisiti sull'omogeneità di contenuto prescritti dalla Costituzione e ampiamente declinati dalla giurisprudenza costituzionale, né tanto meno quelli della necessità ed urgenza;
    a nulla serve, poi, il fatto che le proroghe siano state raggruppate per settori di materia in appositi articoli separati nel tentativo di superare l'incostituzionalità delineata dalla Corte con la nota sentenza n. 22 del 2012,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2325.
N. 2. Iezzi, Bellachioma, Molinari, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca di proroghe di termini relative a un ampio e disomogeneo ventaglio di materie, negli ambiti più svariati: dalla proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni, giustizia, infrastrutture e trasporti e agricoltura sino ad arrivare alle materie di competenza del Ministro della Difesa e del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
    il ricorso sistematico a un decreto-legge contenente una pluralità di proroghe in numerosi ambiti – non a caso da sempre definito «mille-proroghe» – rende l'esame delle specifiche proposte del tutto privo di giustificazione, con riferimento ai presupposti della necessità e dell'urgenza chiaramente sanciti dall'articolo 77 della Costituzione, laddove sarebbero più opportuni e razionali interventi legislativi ordinari di modulazione delle scadenze;
    tale prassi legislativa, censurata numerose volte dalla Corte Costituzionale, continua a mortificare, depauperandolo, il ruolo del Parlamento, in aperto contrasto con il dettato dell'articolo 70 della Costituzione che attribuisce alle Camere l'esercizio della funzione legislativa;
    lo strumento della decretazione d'urgenza – e soprattutto quello in materia di proroga di termini di legge – dovrebbe essere per sua natura eccezionale, temporaneo e, soprattutto, tendenzialmente non ripetibile; ma la circostanza che l'attuale Esecutivo se ne avvalga, conferma per l'ennesima volta una forma di sbilanciamento e di forzatura degli equilibri dei poteri previsti dal dettato Costituzionale vigente, un vulnus all'articolo 70 della Carta costituzionale che affida la funzione legislativa collettivamente alle due Camere e, soprattutto, uno svuotamento e una mortificazione del ruolo del Parlamento;
    il provvedimento risulta, altresì, caratterizzato da un contenuto disorganico ed eterogeneo, ponendosi in contrasto con quanto stabilito dalla Costituzione in materia di decretazione d'urgenza;
    il rilievo del criterio di omogeneità nel contenuto costituisce uno dei perni fondamentali sui quali la Corte Costituzionale ha fondato i percorsi argomentativi legati alla verifica del rispetto degli indispensabili requisiti di straordinaria necessità e urgenza richiesti dall'articolo 77 della Costituzione per la legittima adozione dei decreti-legge. In particolare, con la sentenza n. 22 del 2012, la Corte costituzionale ha ritenuto tout court illegittimo il decreto-legge qualora il suo contenuto non rispetti il vincolo della omogeneità, vincolo esplicitato dall'articolo 15, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
    come si legge nella sentenza, infatti, quest'ultima disposizione, là dove prescrive che il contenuto del decreto-legge «deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo» – pur non avendo, in sé e per sé, rango costituzionale, e non potendo quindi assurgere a parametro di legittimità in un giudizio davanti alla Corte – costituisce esplicitazione della ratio implicita nel secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione, il quale impone il collegamento dell'intero decreto-legge al caso straordinario di necessità e urgenza, che ha indotto il Governo ad avvalersi dell'eccezionale potere di esercitare la funzione legislativa senza previa delegazione da parte del Parlamento;
    il perpetuarsi di deroghe alle procedure ordinarie di predisposizione di provvedimenti normativi, che, anche nel corso della presente legislatura, stanno assumendo la forma di decretazione d'urgenza, attraverso la continua e reiterata composizione di decreti «omnibus», oltre a rappresentare un'alterazione degli equilibri istituzionali riconducibili al rapporto tra Governo e Parlamento, determinano una evidente lesione delle prerogative parlamentari nell'esercizio della funzione legislativa;
    appare scontato che l'aspettativa del decreto «mille proroghe», anzi la certezza della sua adozione con cadenza sistematica, in quanto prassi ormai consolidata, costituisca un fortissimo disincentivo per la pubblica amministrazione ad adempiere ai suoi doveri e agli atti dovuti;
    come più volte evidenziato, il decreto-legge reca con sé l'idea di ritardi nell'attuazione di leggi e della non omogeneità dei temi che vengono di volta in volta affrontati. In realtà, il titolo di questo provvedimento, nello specifico «proroga di termini previsti da disposizioni legislative», è più configurabile come un'ovvia necessità di fare manutenzione alle leggi che nella fase di attuazione richiedono aggiustamenti per raggiungere più efficacemente gli obiettivi previsti;
    è evidente quindi che il provvedimento interviene a disciplinare una pluralità di ambiti materiali i quali difficilmente possono considerarsi avvinti da quel nesso oggettivo o funzionale richiesto dalla Corte Costituzionale – tra le altre, con la sentenza n. 22 del 2012 – affinché il contenuto di un provvedimento d'urgenza possa ragionevolmente considerarsi unitario. In tali termini, i contenuti normativi del decreto-legge in esame confliggono con le regole giuridiche, anche di rango costituzionale, che presiedono alla redazione dei provvedimenti d'urgenza;
    molti dei casi di proroga di termini contemplati nel provvedimento in oggetto sono assolutamente privi dei requisiti di necessità e urgenza, oltretutto «straordinari», come previsto dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione. Ne è un esempio evidente la disposizione di cui all'articolo 11 che prevede la proroga del finanziamento in favore dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), pari a 10 milioni di euro, quale contributo per il funzionamento ANPAL Servizi Spa;
    emerge, pertanto, come alcune scelte non abbiano alcuna attinenza con esigenze indifferibili ed urgenti, o con semplici proroghe e differimenti di termine, ma piuttosto con altre valutazioni, anche di tipo politico, e pertanto assolutamente non rientranti, nell'ambito della decretazione d'urgenza secondo i principi stabiliti dal dettato costituzionale;
    a ciò si aggiunga che nel Capo II sono previste disposizioni urgenti in materia finanziaria, di organizzazione di pubbliche amministrazioni e magistrature, di natura ordinamentale, che definiscono dunque un contenuto del testo che sicuramente non è rispondente alla ratio del provvedimento e quindi di prevedere proroghe di termini;
    nello specifico, l'articolo 35 del provvedimento interviene in materia di concessioni autostradali, prevedendo che in caso di revoca, di decadenza o di risoluzione di concessioni di strade o di autostrade, ivi incluse quelle sottoposte a pedaggio, nelle more dello svolgimento delle procedure di gara per l'affidamento a nuovo concessionario, per il tempo strettamente necessario alla sua individuazione, l'ANAS Spa, in attuazione dell'articolo 36, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, può assumere la gestione delle medesime, nonché svolgere le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria e quelle di investimento finalizzate alla loro riqualificazione o adeguamento;
    la disposizione appena citata, del tutto estranea al contenuto del provvedimento, oltre ad essere in palese contrasto con il criterio di omogeneità del contenuto del decreto-legge, che costituisce uno dei perni fondamentali sui quali la Corte costituzionale si è più volte pronunciata, evidenzia la necessità da parte del legislatore di affrontare il tema delle concessioni e della loro revoca o decadenza attraverso una propria autonomia legislativa;
    a ciò si aggiunga che la norma in questione di natura ordinamentale, disciplina la revoca della concessione per procedere ad un affidamento temporaneo ad ANAS, senza alcun tipo di gara: in questo modo si verrebbe ad investire, in deroga sia ai principi generali che alle previsioni specifiche di concessione, sia pure temporaneamente, un soggetto già attualmente gestore di strade ed autostrade, e dunque qualificabile come concorrente nel settore, senza procedura di evidenza pubblica e per di più consentendogli di acquisire a condizioni di vantaggio, senza equo indennizzo, i progetti del concessionario uscente, in palese violazione degli articoli 42 e 43 della Costituzione;
    il provvedimento è quindi viziato dal punto di vista della legittimità costituzionale sia perché ha un contenuto disomogeneo che probabilmente comporterà interventi successivi integrativi, non soddisfacendo dunque le esigenze di chiarezza e semplificazione della legislazione, sia perché privo dei requisiti straordinari di necessità e urgenza;
    giova evidenziare, tra l'altro, che un decreto eterogeneo all'origine, reca già in sé il rischio, ancor più inquietante, della radicale trasformazione, nel corso dell’iter, rispetto alla sua versione iniziale in un provvedimento omnibus che puntualmente diventa il veicolo per inserire e approvare un coacervo di norme senza alcun nesso;
    è più che mai evidente come il decreto-legge sia diventato uno strumento ad incastro variabile con una utilizzazione dell'articolo 77 della Costituzione assolutamente arbitraria e intollerabile. È quanto mai doverosa una riflessione di sistema relativa alla gestione dei provvedimenti da parte del Governo nei confronti del Parlamento,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2325.
N. 3. Sisto, Mandelli, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Sarro, Tartaglione, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro.