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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Venerdì 6 dicembre 2019

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 6 dicembre 2019.

  Ascani, Azzolina, Battelli, Benvenuto, Boccia, Bonafede, Claudio Borghi, Boschi, Brescia, Buffagni, Businarolo, Cancelleri, Carfagna, Castelli, Cirielli, Colletti, Colucci, D'Incà, D'Uva, Dadone, Daga, De Maria, De Micheli, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Dieni, Ferraresi, Ferrari, Ferri, Fioramonti, Gregorio Fontana, Fraccaro, Franceschini, Frassinetti, Frusone, Gallinella, Gallo, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgis, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Iovino, L'Abbate, Liuni, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Maggioni, Maniero, Marrocco, Marzana, Mauri, Molinari, Morani, Morassut, Morelli, Orrico, Pagani, Palazzotto, Parolo, Pedrazzini, Perego Di Cremnago, Rampelli, Ribolla, Rizzo, Rosato, Ruocco, Giovanni Russo, Paolo Russo, Saltamartini, Scalfarotto, Schullian, Scoma, Carlo Sibilia, Francesco Silvestri, Sisto, Spadafora, Spadoni, Speranza, Stumpo, Tasso, Tofalo, Traversi, Vignaroli, Villarosa, Leda Volpi, Raffaele Volpi, Zoffili.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Ascani, Azzolina, Battelli, Benvenuto, Boccia, Bonafede, Claudio Borghi, Boschi, Brescia, Buffagni, Businarolo, Cancelleri, Carfagna, Castelli, Cirielli, Colletti, Colucci, Comaroli, D'Incà, D'Uva, Dadone, Daga, De Maria, De Micheli, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Dieni, Ferraresi, Ferrari, Ferri, Fioramonti, Gregorio Fontana, Fraccaro, Franceschini, Frassinetti, Frusone, Gallinella, Gallo, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgis, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Iovino, L'Abbate, Liuni, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Maggioni, Maniero, Marrocco, Marzana, Mauri, Molinari, Morani, Morassut, Morelli, Orrico, Pagani, Palazzotto, Parolo, Pedrazzini, Perego Di Cremnago, Rampelli, Ribolla, Rizzo, Rosato, Ruocco, Giovanni Russo, Paolo Russo, Saltamartini, Scalfarotto, Schullian, Scoma, Carlo Sibilia, Francesco Silvestri, Sisto, Spadafora, Spadoni, Speranza, Stumpo, Tasso, Tofalo, Traversi, Vignaroli, Villarosa, Leda Volpi, Raffaele Volpi, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 5 dicembre 2019 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   POTENTI: «Modifiche all'articolo 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392, concernente la disciplina delle locazioni di immobili urbani, in materia di termine per il pagamento dei canoni scaduti» (2288);
   GIARRIZZO: «Istituzione delle zone franche montane per contrastare lo spopolamento e promuovere lo sviluppo economico e sociale dei territori montani» (2289).

  Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 28 novembre 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, un documento concernente la posizione del Governo nell'ambito della procedura di consultazione pubblica avviata dalla Commissione europea sulla convalida dell'apprendimento non formale ed informale.

  Questo documento è trasmesso alla VII Commissione (Cultura) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione di delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, in data 2 dicembre 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le seguenti delibere CIPE, che sono trasmesse alle sottoindicate Commissioni:
   n. 54/2019 del 24 luglio 2019, concernente «Sisma Abruzzo – programma di sviluppo Restart. Approvazione di un finanziamento integrativo e assegnazione di risorse per un intervento già approvato ex delibera CIPE n. 49 e assegnazione di risorse per ulteriori interventi già approvati» – alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente);
   n. 63/2019 del 1o agosto 2019, concernente «Regione Puglia – Università del Salento – rimodulazione interventi delibera CIPE n. 24 del 2015 – Fondo sviluppo e coesione 2007 – 2013» – alla V Commissione (Bilancio).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 26 OTTOBRE 2019, N. 124, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FISCALE E PER ESIGENZE INDIFFERIBILI (A.C. 2220-A/R)

A.C. 2220-A/R – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame reca disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili;
    l'articolo 10 del decreto-legge n. 34 del 2019 (cosiddetto DL crescita) ha introdotto il meccanismo dello sconto in fattura per i lavori relativi all'ecobonus e al sisma bonus. Come denunciano da tempo le associazioni di categoria che rappresentano le piccole e medie imprese, esso produce una distorsione grave del mercato a danno di tali realtà aziendali che devono sopportare i relativi oneri;
    al riguardo, infatti, si prevede che il committente dei lavori possa ottenere uno sconto immediato sulle fatture da parte dell'impresa che ha realizzato i lavori stessi e quest'ultima potrà poi o farsi rimborsare lo sconto tramite un corrispondente credito d'imposta (da utilizzare esclusivamente in compensazione nell'arco di cinque anni), o potrà scegliere di cedere il credito così acquisito ai propri fornitori, ma non a banche e intermediari finanziari. Tra l'altro, anche l'ipotesi di cessione del credito appare di scarsa realizzabilità in concreto, poiché, in generale, nessun fornitore si accollerà né il credito né gli oneri finanziari e i relativi rischi dell'operazione;
    pertanto, lo sconto in fattura è una misura che esclude dal mercato migliaia di imprese che non saranno in grado di praticarlo, in ragione della scarsa liquidità finanziaria e dell'insufficiente capienza fiscale per compensare il credito d'imposta. Ciò a vantaggio di aziende in condizione di poter anticipare la liquidità necessaria a integrare lo sconto, poiché dotate di un'ingente capacità organizzativa e finanziaria,

impegna il Governo

a valutare l'assunzione di iniziative normative che escludano le criticità determinate dal meccanismo dello sconto in fattura, introdotto dal cosiddetto decreto Crescita e che danneggia le piccole e medie imprese, prevedendo in sostituzione misure alternative di detrazione fiscale.
9/2220-AR/1Rizzetto, Zucconi, Baldini, Ferro, Frassinetti, Mantovani, Ciaburro, Prisco.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento dispone la conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili che prevede, fra le altre, norme riguardanti gli enti locali e nello specifico i comuni;
    ad oggi, il documento unico di programmazione (DUP) costituisce, nel rispetto dei princìpi di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione dei comuni;
    il DUP è previsto nel corpo dell'articolo 150 del Testo unico degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'interno della parte II dedicata all'ordinamento finanziario e nell'articolo 151, «principi generali», inoltre, è descritto, in dettaglio nell'articolo 170, del TUEL, che reca nella rubrica «documento unico di programmazione» successivamente modificato prevedendo, fra gli aggiornamenti, una procedura semplificata per i comuni al di sotto dei 5.000 abitanti;
    inoltre, l'articolo 1, comma 887, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha previsto l'emanazione di un decreto interministeriale con cui aggiornare il principio contabile applicato concernente la programmazione del bilancio previsto dall'allegato 4/1 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, al fine di semplificare ulteriormente la disciplina del DUP semplificato (di cui all'articolo 170, comma 6, del TUEL);
    tale decreto è stato emanato il 18 maggio 2018, rimodulando e accogliendo in parte le modifiche proposte dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), che ha da tempo richiesto che il DUP previsto dalla riforma della contabilità sia reso facoltativo per i comuni di minore dimensione demografica, ritenendo inutilmente gravoso il formato, pur semplificato, attualmente in vigore per gli enti fino a 5 mila abitanti. Appare infatti più che giustificata l'insofferenza diffusa tra gli amministratori e gli operatori degli enti minori nei confronti di un ulteriore adempimento programmatorio che – per la natura stessa di tali enti – poco aggiunge in termini di prospettiva pluriennale di programmazione finanziaria rispetto a quanto già normalmente contenuto nella relazione al bilancio mentre costituisce un peso in molti casi insopportabile per strutture piccole e negli anni più recenti ridotte ai minimi termini da vincoli e tagli di risorse via via intervenuti;
    d'altronde, l'obiettivo della programmazione pluriennale appare già sufficientemente garantito, per i comuni più piccoli, dalla dimensione pluriennale del bilancio di previsione e non necessita di ulteriori strumenti programmatori che rischiano, come anticipato, di ingenerare un eccessivo ed inutile appesantimento. Sarebbe auspicabile, inoltre, l'adozione di un modello semplificato del piano dei conti integrato, garantendo comunque la rilevazione degli elementi minimi necessari per il consolidamento dei conti pubblici. Infatti, l'attuale modello del piano dei conti integrato richiede uno sforzo eccessivo per le amministrazioni più piccole, le quali hanno sicuramente un'articolazione di bilancio meno complessa rispetto alle altre realtà comunali di maggiori dimensioni demografiche,

impegna il Governo

ad adottare le modifiche esposte in premessa e volte a introdurre nel nostro ordinamento la facoltatività del documento unico di programmazione e la semplificazione del piano dei conti per i piccoli comuni.
9/2220-AR/2Pastorino.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento dispone la conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili che prevede, fra le altre, norme riguardanti gli enti locali e nello specifico i comuni;
    ad oggi, il documento unico di programmazione (DUP) costituisce, nel rispetto dei princìpi di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione dei comuni;
    il DUP è previsto nel corpo dell'articolo 150 del Testo unico degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'interno della parte II dedicata all'ordinamento finanziario e nell'articolo 151, «principi generali», inoltre, è descritto, in dettaglio nell'articolo 170, del TUEL, che reca nella rubrica «documento unico di programmazione» successivamente modificato prevedendo, fra gli aggiornamenti, una procedura semplificata per i comuni al di sotto dei 5.000 abitanti;
    inoltre, l'articolo 1, comma 887, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha previsto l'emanazione di un decreto interministeriale con cui aggiornare il principio contabile applicato concernente la programmazione del bilancio previsto dall'allegato 4/1 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, al fine di semplificare ulteriormente la disciplina del DUP semplificato (di cui all'articolo 170, comma 6, del TUEL);
    tale decreto è stato emanato il 18 maggio 2018, rimodulando e accogliendo in parte le modifiche proposte dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), che ha da tempo richiesto che il DUP previsto dalla riforma della contabilità sia reso facoltativo per i comuni di minore dimensione demografica, ritenendo inutilmente gravoso il formato, pur semplificato, attualmente in vigore per gli enti fino a 5 mila abitanti. Appare infatti più che giustificata l'insofferenza diffusa tra gli amministratori e gli operatori degli enti minori nei confronti di un ulteriore adempimento programmatorio che – per la natura stessa di tali enti – poco aggiunge in termini di prospettiva pluriennale di programmazione finanziaria rispetto a quanto già normalmente contenuto nella relazione al bilancio mentre costituisce un peso in molti casi insopportabile per strutture piccole e negli anni più recenti ridotte ai minimi termini da vincoli e tagli di risorse via via intervenuti;
    d'altronde, l'obiettivo della programmazione pluriennale appare già sufficientemente garantito, per i comuni più piccoli, dalla dimensione pluriennale del bilancio di previsione e non necessita di ulteriori strumenti programmatori che rischiano, come anticipato, di ingenerare un eccessivo ed inutile appesantimento. Sarebbe auspicabile, inoltre, l'adozione di un modello semplificato del piano dei conti integrato, garantendo comunque la rilevazione degli elementi minimi necessari per il consolidamento dei conti pubblici. Infatti, l'attuale modello del piano dei conti integrato richiede uno sforzo eccessivo per le amministrazioni più piccole, le quali hanno sicuramente un'articolazione di bilancio meno complessa rispetto alle altre realtà comunali di maggiori dimensioni demografiche,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le modifiche esposte in premessa e volte a introdurre nel nostro ordinamento la facoltatività del documento unico di programmazione e la semplificazione del piano dei conti per i piccoli comuni.
9/2220-AR/2. (Testo modificato nel corso della seduta) Pastorino.


   La Camera,
   premesso che:
    l'A.C. 2220-A prevede disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;
    come emerge dalla relazione del CNR sulla ricerca e l'innovazione in Italia 2019, sebbene gli investimenti in ricerca e sviluppo tra il 2000 e il 2016 siano cresciuti dall'1 all'1,4 per cento del PIL, l'Italia infatti resta agli ultimi tra i Paesi industrializzati per gli investimenti in ricerca. Basta pensare che la spesa media per la ricerca in Europa è di circa il 2 per cento del PIL;
    un appello firmato, fra gli altri, dal presidente della Fondazione Aire Pier Giuseppe Torrani, dal direttore generale della Fondazione Telethon Francesca Pasinelli, dal presidente di Alleanza Contro il Cancro Ruggero De Maria, dal presidente della Rete Cardiologica degli Irccs Elena Tremoli, dal presidente della Conferenza dei rettori delle Università italiani Gaetano Manfredi, dal Direttore Generale della Fondazione Umberto Veronesi Monica Ramaioli e dal Co Presidente dell'Associazione Luca Coscioni Michele De Lucia, ha chiesto di liberare risorse per la ricerca scientifica incidendo sull'IVA sulle forniture di reagenti e apparecchiature per la ricerca effettuata senza finalità di lucro, a partire dal settore biomedico;
    per cogliere appieno la condivisibilità di tale proposta, basti considerare che attualmente lo Stato richiede l'applicazione del 22 per cento di IVA sulla compravendita di prodotti per la ricerca scientifica, anche per gli acquisti effettuati nell'ambito della ricerca finanziata con fondi pubblici da centri senza finalità di lucro, che per loro stessa natura non possono usufruire delle detrazioni sugli acquisti, di fatto depotenziando il finanziamento stesso che lo Stato eroga;
    inoltre, se si considera che attualmente si applica l'IVA sulla compravendita di forniture per la ricerca non profit anche nei casi, tipici della ricerca biomedica, in cui i fondi provengano da donazioni spontanee effettuate da cittadini che – spesso per dolorosi trascorsi – hanno sviluppato particolare sensibilità e vogliono dedicare le proprie risorse economiche al progresso della ricerca, si comprende ancor più come anche in questo caso sia poco appropriato che lo Stato trattenga parte di tali risorse;
    a spingere in tale direzione si aggiunge un'altra forte ragione, quella della competitività con gli altri Paesi europei. Infatti non si applica l'imposta sul valore aggiunto su questa tipologia di forniture in Inghilterra e Svezia; in Germania sono esentati gli istituti di ricerca federali; in Spagna è previsto un meccanismo che restituisce a fine anno l'imposta versata; anche in Portogallo il 26 ottobre scorso il Primo Ministro Antonio Costa, in occasione del giuramento, ha annunciato l'introduzione di un meccanismo di rimborso analogo, a seguito di una vasta campagna di mobilitazione dei ricercatori portoghesi,

impegna il Governo

ad introdurre, in sede di esame del disegno di legge di bilancio, una forma di restituzione o una riduzione dell'Iva pagata sull'acquisto di reagenti e apparecchiature destinati alla ricerca medico-scientifica se acquistati dalle Università, dagli Enti pubblici di Ricerca, dagli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico e dagli Enti di Ricerca privati senza finalità di lucro, in conformità alla normativa europea.
9/2220-AR/3Magi, Lorenzin, Trizzino, Di Giorgi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'A.C. 2220-A prevede disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;
    come emerge dalla relazione del CNR sulla ricerca e l'innovazione in Italia 2019, sebbene gli investimenti in ricerca e sviluppo tra il 2000 e il 2016 siano cresciuti dall'1 all'1,4 per cento del PIL, l'Italia infatti resta agli ultimi tra i Paesi industrializzati per gli investimenti in ricerca. Basta pensare che la spesa media per la ricerca in Europa è di circa il 2 per cento del PIL;
    un appello firmato, fra gli altri, dal presidente della Fondazione Aire Pier Giuseppe Torrani, dal direttore generale della Fondazione Telethon Francesca Pasinelli, dal presidente di Alleanza Contro il Cancro Ruggero De Maria, dal presidente della Rete Cardiologica degli Irccs Elena Tremoli, dal presidente della Conferenza dei rettori delle Università italiani Gaetano Manfredi, dal Direttore Generale della Fondazione Umberto Veronesi Monica Ramaioli e dal Co Presidente dell'Associazione Luca Coscioni Michele De Lucia, ha chiesto di liberare risorse per la ricerca scientifica incidendo sull'IVA sulle forniture di reagenti e apparecchiature per la ricerca effettuata senza finalità di lucro, a partire dal settore biomedico;
    per cogliere appieno la condivisibilità di tale proposta, basti considerare che attualmente lo Stato richiede l'applicazione del 22 per cento di IVA sulla compravendita di prodotti per la ricerca scientifica, anche per gli acquisti effettuati nell'ambito della ricerca finanziata con fondi pubblici da centri senza finalità di lucro, che per loro stessa natura non possono usufruire delle detrazioni sugli acquisti, di fatto depotenziando il finanziamento stesso che lo Stato eroga;
    inoltre, se si considera che attualmente si applica l'IVA sulla compravendita di forniture per la ricerca non profit anche nei casi, tipici della ricerca biomedica, in cui i fondi provengano da donazioni spontanee effettuate da cittadini che – spesso per dolorosi trascorsi – hanno sviluppato particolare sensibilità e vogliono dedicare le proprie risorse economiche al progresso della ricerca, si comprende ancor più come anche in questo caso sia poco appropriato che lo Stato trattenga parte di tali risorse;
    a spingere in tale direzione si aggiunge un'altra forte ragione, quella della competitività con gli altri Paesi europei. Infatti non si applica l'imposta sul valore aggiunto su questa tipologia di forniture in Inghilterra e Svezia; in Germania sono esentati gli istituti di ricerca federali; in Spagna è previsto un meccanismo che restituisce a fine anno l'imposta versata; anche in Portogallo il 26 ottobre scorso il Primo Ministro Antonio Costa, in occasione del giuramento, ha annunciato l'introduzione di un meccanismo di rimborso analogo, a seguito di una vasta campagna di mobilitazione dei ricercatori portoghesi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre, in sede di esame del disegno di legge di bilancio, una forma di restituzione o una riduzione dell'Iva pagata sull'acquisto di reagenti e apparecchiature destinati alla ricerca medico-scientifica se acquistati dalle Università, dagli Enti pubblici di Ricerca, dagli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico e dagli Enti di Ricerca privati senza finalità di lucro, in conformità alla normativa europea.
9/2220-AR/3. (Testo modificato nel corso della seduta) Magi, Lorenzin, Trizzino, Di Giorgi.


   La Camera,
   premesso che:
    il patrimonio fondiario della montagna italiana è caratterizzato da un'elevata frammentazione della proprietà, conseguenza di una gestione della terra impostata sulla suddivisione tra eredi;
    l'elevato numero di componenti delle famiglie e la consuetudine di distribuire in modo equo gli appezzamenti hanno determinato un'elevata parcellizzazione dei terreni;
    la presenza su una stessa particella di un numero elevato di proprietari scoraggia la ricomposizione degli assi ereditari e anche lo stesso acquisto della terra per consolidare le aziende, poiché le spese notarili, le imposte e le tasse spesso sono superiori al valore del bene da acquisire;
    questa situazione complessa crea difficoltà alle aziende già attive e ostacola la creazione di nuove realtà imprenditoriali e, in più casi, la conseguenza è l'abbandono di questi terreni, con gravi ricadute anche dal punto di vista delle attività di cura della montagna e di difesa idrogeologica,

impegna il Governo

al fine di favorire la ricomposizione dei fondi agricoli di montagna e di superare l'annosa questione della frammentazione e della polverizzazione fondiaria, prevedere, in un prossimo provvedimento, anche di natura fiscale, una riduzione fino all'esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale per i trasferimenti a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze nei casi di ricomposizione dei fondi agricoli e nel caso di riordino delle proprietà frammentate nei comuni classificati montani.
9/2220-AR/4Gastaldi, Bubisutti, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Viviani.


   La Camera,
   premesso che:
    il patrimonio fondiario della montagna italiana è caratterizzato da un'elevata frammentazione della proprietà, conseguenza di una gestione della terra impostata sulla suddivisione tra eredi;
    l'elevato numero di componenti delle famiglie e la consuetudine di distribuire in modo equo gli appezzamenti hanno determinato un'elevata parcellizzazione dei terreni;
    la presenza su una stessa particella di un numero elevato di proprietari scoraggia la ricomposizione degli assi ereditari e anche lo stesso acquisto della terra per consolidare le aziende, poiché le spese notarili, le imposte e le tasse spesso sono superiori al valore del bene da acquisire;
    questa situazione complessa crea difficoltà alle aziende già attive e ostacola la creazione di nuove realtà imprenditoriali e, in più casi, la conseguenza è l'abbandono di questi terreni, con gravi ricadute anche dal punto di vista delle attività di cura della montagna e di difesa idrogeologica,

impegna il Governo

al fine di favorire la ricomposizione dei fondi agricoli di montagna e di superare l'annosa questione della frammentazione e della polverizzazione fondiaria, a valutare l'opportunità di prevedere, in un prossimo provvedimento, anche di natura fiscale, una riduzione fino all'esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale per i trasferimenti a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze nei casi di ricomposizione dei fondi agricoli e nel caso di riordino delle proprietà frammentate nei comuni classificati montani.
9/2220-AR/4. (Testo modificato nel corso della seduta) Gastaldi, Bubisutti, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Viviani.


   La Camera,
   premesso che:
    l'istituzione di Zone Economiche Speciali (ZES) anche nel Centro e Nord Italia appare quanto mai opportuna per permettere l'adozione di regimi fiscali e tariffari adeguati anche a quelle aree del paese che richiedono un rilancio economico e produttivo;
    che tale opportunità appare particolarmente urgente per le aree di crisi industriale complessa;
    che in Toscana sono presenti due aree di crisi industriale complessa (Livorno e Piombino) coincidenti con i principali nodi logistici della costa toscana, sulle quali sono stati attivati significativi interventi di reindustrializzazione e di sviluppo mediante accordi di programma Stato-Regione;
    che l'8 giugno 2015 è stato firmato l'Accordo di programma per il rilancio competitivo dell'area costiera livornese, al cui articolo 4 comma 2 era previsto l'obiettivo del riconoscimento di una zona franca doganale;
    che l'adozione di una ZES per la provincia di Livorno favorirebbe ulteriormente i processi di investimento e le opportunità di sviluppo per questi territori, oltre al rispetto degli impegni assunti dal Governo italiano per queste aree,

impegna il Governo

ad adottare ogni opportuna iniziativa anche di carattere normativo volta a includere tra le Zone Economiche Speciali (ZES) la provincia di Livorno, al cui interno ricadono le aree di crisi complessa di Livorno e Piombino.
9/2220-AR/5Andrea Romano, Donzelli, Delmastro Delle Vedove, Vietina, Baldini, Sabrina De Carlo.


   La Camera,
   premesso che:
    l'istituzione di Zone Economiche Speciali (ZES) anche nel Centro e Nord Italia appare quanto mai opportuna per permettere l'adozione di regimi fiscali e tariffari adeguati anche a quelle aree del paese che richiedono un rilancio economico e produttivo;
    che tale opportunità appare particolarmente urgente per le aree di crisi industriale complessa;
    che in Toscana sono presenti due aree di crisi industriale complessa (Livorno e Piombino) coincidenti con i principali nodi logistici della costa toscana, sulle quali sono stati attivati significativi interventi di reindustrializzazione e di sviluppo mediante accordi di programma Stato-Regione;
    che l'8 giugno 2015 è stato firmato l'Accordo di programma per il rilancio competitivo dell'area costiera livornese, al cui articolo 4 comma 2 era previsto l'obiettivo del riconoscimento di una zona franca doganale;
    che l'adozione di una ZES per la provincia di Livorno favorirebbe ulteriormente i processi di investimento e le opportunità di sviluppo per questi territori, oltre al rispetto degli impegni assunti dal Governo italiano per queste aree,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni opportuna iniziativa anche di carattere normativo volta a includere tra le Zone Economiche Speciali (ZES) quelle che ricadono nelle aree complesse.
9/2220-AR/5. (Testo modificato nel corso della seduta) Andrea Romano, Donzelli, Delmastro Delle Vedove, Vietina, Baldini, Sabrina De Carlo.


   La Camera,
   premesso che:
    ai fini della più efficiente somministrazione dei medicinali gli enti appartenenti al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) devono spesso affrontare problematiche conseguenti alla carenza di beni o servizi a ciò strumentali o accessori, che dunque rischiano talora di limitare l'accesso dei pazienti alle terapie più appropriate;
    in questo contesto, per sopperire alla carenza di beni e servizi strumentali o accessori gli enti del SSN ricorrono spesso all'istituto della donazione da parte di soggetti privati;
    il ricorso alla donazione da parte di soggetti privati che siano anche fornitori degli enti del SSN rischia di determinare situazioni di potenziale conflitto di interesse;
    la fatturazione elettronica è incompatibile con l'istituto della donazione, e ciò rende difficilmente tracciabili le transazioni e i rapporti pubblico-privati che afferiscono all'area delle erogazioni liberali;
    l'articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici), prevede che gli enti pubblici possano rivolgersi ad un operatore economico determinato, in assenza di confronto competitivo, qualora il medicinale oggetto di acquisto sia coperto da brevetto e pertanto vi sia sul mercato un unico operatore in grado sul mercato di soddisfare la richiesta di tale specifico medicinale;
    lo stesso articolo 63 si interpreta nel senso che è consentito allo stesso operatore di fornire a titolo gratuito i beni e servizi strumentali o accessori ai fini della migliore utilizzazione dei medicinali coperti da brevetto oggetto dell'appalto, a condizione che tali beni o servizi non limitino la somministrazione di altri medicinali commercializzati da differenti operatori economici;
    quand'anche la fornitura venga aggiudicata tramite una differente procedura, in applicazione degli articoli 60-62 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici), qualora l'oggetto dell'acquisto riguardi un medicinale coperto da brevetto gli enti dei SSN definiscono un singolo lotto ad hoc, senza che ciò pregiudichi in alcun modo la concorrenza;
    anche gli articoli 60-62 si interpretano nel senso di permettere all'operatore economico aggiudicatario della fornitura del medicinale coperto da brevetto di fornire a titolo gratuito i beni e servizi strumentali o accessori ai fini della migliore utilizzazione del proprio prodotto, sempre che tali beni o servizi non limitino la somministrazione di altri medicinali commercializzati da differenti operatori economici;
    una circolare interpretativa delle norme in questione dirimerebbe la residuale incertezza applicativa da parte di taluni enti del SSN, rendendo i rapporti pubblico-privato maggiormente trasparenti, in conformità con le finalità della normativa e del Piano Anticorruzione per il Settore Sanitario, consentendo nel contempo la più appropriata utilizzazione dei medicinali,

impegna il Governo

tramite il Ministero della Salute, a valutare l'emanazione di una circolare indirizzata agli enti del SSN, che confermi la piena legittimità dell'offerta a titolo gratuito – nell'ambito di procedure di gara pubblica – e conseguente accettazione di beni o servizi che consentano la più appropriata utilizzazione di medicinali, a condizione che ciò non limiti la somministrazione di medicinali commercializzati da altri operatori economici.
9/2220-AR/6Lorenzin.


   La Camera,
   premesso che:
    le crescenti esigenze di verifica della correttezza della gestione delle risorse sanitarie, in rapporto all'obbligo di fornire le prestazioni ritenute essenziali, hanno condotto allo sviluppo di metodologie di controllo, basate sia sull'utilizzo di indicatori economici sia su parametri di riferimento, per grandi aggregati di spesa, che permettono di accertare il grado di scostamento di una singola regione da un valore predeterminato;
    sulla verifica delle modalità e dei costi dell'erogazione delle prestazioni si impernia l'avvio del federalismo sanitario, con l'indicazione delle regioni benchmark, cioè delle regioni di riferimento in equilibrio economico che garantiscono l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizione di appropriatezza ed efficienza;
    il decreto legislativo n. 68 del 2011 «Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario» dedica il capo IV (articoli 25-32) ai costi e fabbisogni standard nel settore sanitario, delineando una diversa articolazione del processo di formazione e soprattutto di ripartizione del finanziamento statale della spesa sanitaria;
    il decreto ribadisce, non solo, il principio secondo cui il finanziamento della sanità rappresenta una scelta di politica e di programmazione della politica economica, che ricompone gli obiettivi di assistenza sanitaria e i vincoli di finanza pubblica ma anche che il fabbisogno sanitario nazionale deve corrispondere all'ammontare di risorse necessarie ad assicurare i livelli essenziali di assistenza (LEA), erogati in condizioni di efficienza ed appropriatezza sulla base degli indicatori prestabiliti;
    attualmente l'articolo 27 del decreto legislativo n. 68 del 2011 indica i criteri secondo cui individuare le tre regioni di riferimento rispetto a quelle che rispettano i parametri indicati tra una rosa di cinque regioni,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di inserire nel primo provvedimento utile una modifica della normativa in oggetto relativa alle regioni « benchmark» al fine di considerare regioni di riferimento tutte le regioni che soddisfano i parametri già indicati dal comma 5 dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 68 del 2019 senza i limiti ivi previsti.
9/2220-AR/7Rizzo Nervo.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3-bis, comma 11, del decreto legislativo 502 del 1992 Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 prevede che «la nomina a direttore generale, amministrativo e sanitario determina per i lavoratori dipendenti il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto. L'aspettativa è concessa entro sessanta giorni dalla richiesta. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza. Le amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali comprensivi delle quote a carico del dipendente, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l'incarico conferito nei limiti dei massimali di cui all'articolo 3 comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181, e a richiedere il rimborso di tutto l'onere da esse complessivamente sostenuto all'unità sanitaria locale o all'azienda ospedaliera interessata, la quale procede al recupero della quota a carico dell'interessato»;
    sino ad oggi, in via analogica, in mancanza di una disposizione esplicita, anche ai sensi dell'articolo 19 decreto legislativo n. 165 del 2001, tale normativa veniva correttamente applicata anche in caso di nomina a direttore sociosanitario;
    la mancanza, però, di una indicazione esplicita ha creato e crea incertezza e possibili reticenze, da parte dei dipendenti pubblici, ad accettare la nomina a Direttore Socio Sanitario, figura di rilievo centrale nel Sistema Sanitario Nazionale provocando così possibili disservizi in un sistema di importanza centrale nell'ambito dei servizi al cittadino,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di inserire nel primo provvedimento utile l'esplicita menzione all'articolo 3 comma 11 del decreto legislativo 502 del 1992 anche della figura del direttore sociosanitario oltre a quelle già previste di direttore generale, amministrativo e sanitario, procedendo così celermente alla esatta equiparazione delle due figure, operanti nel medesimo ambito visto anche che il Direttore Socio Sanitario è un dirigente pubblico di pari grado rispetto al Direttore Sanitario, a cui possono essere affidati interi settori del Servizio Sanitario Regionale.
9/2220-AR/8Carnevali.


   La Camera,
   premesso che:
    la legge 30 dicembre 2010, n. 238, recante «Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia» ha previsto la concessione di incentivi fiscali, sotto forma di minore imponibilità del reddito, per i cittadini che decidono di rientrare in Italia dopo aver risieduto, studiato o lavorato all'estero;
    in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettera b), della succitata norma, prevede la concessione dei benefici fiscali per «i cittadini dell'Unione europea, che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia e che, sebbene residenti nel loro Paese d'origine, hanno svolto continuativamente un'attività di studio fuori di tale Paese e dell'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post laureata, i quali vengono assunti o avviano un'attività di impresa o di lavoro autonomo in Italia e trasferiscono il proprio domicilio, nonché la propria residenza, in Italia entro tre mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attività»;
    gli incentivi per il rientro degli studenti, ai sensi dell'articolo 2, della legge n. 238 del 2010, spettano anche nel caso in cui il soggetto interessato abbia fatto rientro in Italia per le fisiologiche interruzioni dell'anno accademico;
   considerato che:
    il Governo, nella scorsa legislatura, rispondendo ad una interrogazione a risposta immediata in Commissione (5-11274), ha precisato che ciò che rileva ai fini dell'agevolazione in esame è che il soggetto interessato abbia effettivamente svolto attività di studio all'estero e che sia in grado di dimostrare tale circostanza, aggiungendo che in presenza del suddetto requisito sostanziale, si ritiene che le fisiologiche interruzioni dell'anno accademico non precludano l'accesso all'incentivo;
    nonostante ciò, questi casi sono sistematicamente oggetto di contestazione da parte della Direzione territoriale di Bolzano dell'Agenzia delle entrate, con la motivazione che i richiedenti non abbiano svolto continuativamente l'attività di studio,

impegna il Governo

ad adottare opportune iniziative normative volte ad una applicazione omogenea della norma sul territorio nazionale, in particolare iniziative atte a specificare che le fisiologiche interruzioni dell'anno accademico non precludono l'accesso agli incentivi fiscali per gli studenti che decidono di fare rientro in Italia dopo avere svolto continuativamente attività di studio all'estero.
9/2220-AR/9Gebhard, Emanuela Rossini.


   La Camera,
   premesso che:
    la legge 30 dicembre 2010, n. 238, recante «Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia» ha previsto la concessione di incentivi fiscali, sotto forma di minore imponibilità del reddito, per i cittadini che decidono di rientrare in Italia dopo aver risieduto, studiato o lavorato all'estero;
    in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettera b), della succitata norma, prevede la concessione dei benefici fiscali per «i cittadini dell'Unione europea, che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia e che, sebbene residenti nel loro Paese d'origine, hanno svolto continuativamente un'attività di studio fuori di tale Paese e dell'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post laureata, i quali vengono assunti o avviano un'attività di impresa o di lavoro autonomo in Italia e trasferiscono il proprio domicilio, nonché la propria residenza, in Italia entro tre mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attività»;
    gli incentivi per il rientro degli studenti, ai sensi dell'articolo 2, della legge n. 238 del 2010, spettano anche nel caso in cui il soggetto interessato abbia fatto rientro in Italia per le fisiologiche interruzioni dell'anno accademico;
   considerato che:
    il Governo, nella scorsa legislatura, rispondendo ad una interrogazione a risposta immediata in Commissione (5-11274), ha precisato che ciò che rileva ai fini dell'agevolazione in esame è che il soggetto interessato abbia effettivamente svolto attività di studio all'estero e che sia in grado di dimostrare tale circostanza, aggiungendo che in presenza del suddetto requisito sostanziale, si ritiene che le fisiologiche interruzioni dell'anno accademico non precludano l'accesso all'incentivo;
    nonostante ciò, questi casi sono sistematicamente oggetto di contestazione da parte della Direzione territoriale di Bolzano dell'Agenzia delle entrate, con la motivazione che i richiedenti non abbiano svolto continuativamente l'attività di studio,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare opportune iniziative normative volte ad una applicazione omogenea della norma sul territorio nazionale, in particolare iniziative atte a specificare che le fisiologiche interruzioni dell'anno accademico non precludono l'accesso agli incentivi fiscali per gli studenti che decidono di fare rientro in Italia dopo avere svolto continuativamente attività di studio all'estero.
9/2220-AR/9. (Testo modificato nel corso della seduta) Gebhard, Emanuela Rossini.


   La Camera,
   premesso che:
    la legge 30 dicembre 2010, n. 238, recante «Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia» ha previsto la concessione di incentivi fiscali, sotto forma di minore imponibilità del reddito, per i cittadini che decidono di rientrare in Italia dopo aver risieduto, studiato o lavorato all'estero;
    in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettera b), della succitata norma, prevede la concessione dei benefici fiscali per «i cittadini dell'Unione europea, che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia e che, sebbene residenti nel loro Paese d'origine, hanno svolto continuativamente un'attività di studio fuori di tale Paese e dell'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream, i quali vengono assunti o avviano un'attività di impresa o di lavoro autonomo in Italia e trasferiscono il proprio domicilio, nonché la propria residenza, in Italia entro tre mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attività»;
    gli incentivi per il rientro degli studenti, ai sensi dell'articolo 2, della legge n. 238 del 2010, spettano anche nel caso in cui il soggetto interessato abbia mantenuto in Italia la residenza «formale» durante il periodo di permanenza all'estero per motivi di studio, avvalendosi dell'istituto della residenza secondaria e iscrivendosi al relativo registro;
   considerato che:
    i casi di «residenza secondaria» sono sistematicamente oggetto di contestazione da parte della Direzione territoriale di Bolzano dell'Agenzia delle entrate, con la motivazione che i richiedenti sarebbero stati costantemente residenti in Italia e quindi, secondo tale interpretazione, non hanno diritto alla concessione degli incentivi fiscali in oggetto;
    tuttavia, come rilevato anche dalle Commissioni tributarie, la legge n. 238 del 2010, non rinvia alla residenza fiscale ai sensi dell'articolo 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, pertanto, ciò che rileva ai fini dell'agevolazione è che il soggetto interessato abbia effettivamente svolto attività di studio all'estero e che sia in grado di documentare tale circostanza,

impegna il Governo

ad adottare opportune iniziative normative volte ad una applicazione omogenea della norma sul territorio nazionale, in particolare iniziative atte a specificare che per gli studenti che decidono di fare rientro in Italia, ai fini della concessione degli incentivi fiscali, non rileva avere mantenuto la residenza in Italia durante il periodo di permanenza all'estero per motivi di studio.
9/2220-AR/10Plangger, Emanuela Rossini.


   La Camera,
   premesso che:
    la legge 30 dicembre 2010, n. 238, recante «Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia» ha previsto la concessione di incentivi fiscali, sotto forma di minore imponibilità del reddito, per i cittadini che decidono di rientrare in Italia dopo aver risieduto, studiato o lavorato all'estero;
    in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettera b), della succitata norma, prevede la concessione dei benefici fiscali per «i cittadini dell'Unione europea, che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia e che, sebbene residenti nel loro Paese d'origine, hanno svolto continuativamente un'attività di studio fuori di tale Paese e dell'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream, i quali vengono assunti o avviano un'attività di impresa o di lavoro autonomo in Italia e trasferiscono il proprio domicilio, nonché la propria residenza, in Italia entro tre mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attività»;
    gli incentivi per il rientro degli studenti, ai sensi dell'articolo 2, della legge n. 238 del 2010, spettano anche nel caso in cui il soggetto interessato abbia mantenuto in Italia la residenza «formale» durante il periodo di permanenza all'estero per motivi di studio, avvalendosi dell'istituto della residenza secondaria e iscrivendosi al relativo registro;
   considerato che:
    i casi di «residenza secondaria» sono sistematicamente oggetto di contestazione da parte della Direzione territoriale di Bolzano dell'Agenzia delle entrate, con la motivazione che i richiedenti sarebbero stati costantemente residenti in Italia e quindi, secondo tale interpretazione, non hanno diritto alla concessione degli incentivi fiscali in oggetto;
    tuttavia, come rilevato anche dalle Commissioni tributarie, la legge n. 238 del 2010, non rinvia alla residenza fiscale ai sensi dell'articolo 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, pertanto, ciò che rileva ai fini dell'agevolazione è che il soggetto interessato abbia effettivamente svolto attività di studio all'estero e che sia in grado di documentare tale circostanza,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare opportune iniziative normative volte ad una applicazione omogenea della norma sul territorio nazionale, in particolare iniziative atte a specificare che per gli studenti che decidono di fare rientro in Italia, ai fini della concessione degli incentivi fiscali, non rileva avere mantenuto la residenza in Italia durante il periodo di permanenza all'estero per motivi di studio.
9/2220-AR/10. (Testo modificato nel corso della seduta) Plangger, Emanuela Rossini.


   La Camera,
   premesso che:
    con riguardo all'ambito penale-tributario il decreto-legge contiene interventi di aumento delle pene detentive, riduzione delle soglie di rilevanza penale e aggravio delle misure di aggressione patrimoniale, con una inedita estensione della confisca per sproporzione alla materia tributaria;
    appare evidente che si tratta di misure che fanno leva sull'effetto deterrente della sanzione, nonostante le esperienze pregresse dimostrino quanto siano insufficienti a produrre effetti significativi di contenimento del tax gap;
    sarebbe stato, inoltre, più opportuno introdurre criteri di rilevanza proporzionali alla dimensione di impresa: intervento che, in questa direzione, peraltro, avrebbe anche l'effetto di deflazionare il numero dei procedimenti penali, evitando un ulteriore ingolfamento delle procure, con conseguente allungamento dei tempi delle indagini e, successivamente, dei processi che, associato alla riforma del regime della prescrizione, rischia di lasciare persone e imprese per anni nell'incertezza di un giudizio, con conseguenze reputazionali, patrimoniali e personali pesanti;
    in tema degli omessi versamenti IVA e ritenute, inoltre, è estremamente complesso rintracciare del dolo specifico o un intento frodatorio in tali condotte, perché il comportamento di chi non versa imposte o ritenute, dopo averle correttamente dichiarate, appare più affine all'emergere di difficoltà finanziarie che alla volontà di mettere in atto condotte criminali meditate a monte;
    in questo scenario, spesso di complessa interpretazione e applicazione, subentrano anche i rischi di una custodia cautelare in carcere;
    questo clima «inquisitorio», dettato dalle norme presenti nel decreto-legge, viene spinto fino a esiti quasi estremi con le misure che estendono ai reati tributari il campo applicativo della confisca allargata;
    come sollevato da Confindustria e da CNA, vi è un concreto rischio che le nuove disposizioni finiscano per coinvolgere anche imprese oneste che potrebbero vedersi applicate severe misure preventive patrimoniali, con danni reputazionali, paralisi dell'attività e connesse ricadute occupazionali. Salvo poi magari scoprire – troppo tardi – la loro estraneità a certe condotte;
    l'istituto della confisca allargata, che si ricorda essere stato introdotta nel nostro ordinamento per contrastare il fenomeno dell'immissione di ricchezze illecite da parte della criminalità organizzata di stampo mafioso, riguarda, quindi, comportamenti che postulano un'organizzazione criminale stabile e strutturata, diretta al sistematico conseguimento di profitti illeciti. Mal si concilia dunque con condotte illecite di natura tributaria, per le quali è difficile individuare nell'autore del singolo fatto (che, per la norma penale, non è la società, ma la persona fisica) una «dedizione all'illecito»;
    tutto ciò premesso, si sceglie di applicare pertanto una misura di sicurezza assai dirompente, prescindendo dalla pericolosità sociale della persona;
    non è certamente una proliferazione di interventi penali, che criminalizzano, di fatto, il mondo dell'impresa, a suggerire un modo corretto di combattere l'evasione fiscale,

impegna il Governo:

   a considerare il contribuente una risorsa e non a diffondere una cultura del sospetto e del pregiudizio;
   a introdurre iniziative legislative volte a diminuire la pressione fiscale, alla semplificazione normativa e ad una politica di incentivi e di collaborazione positiva;
   a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a circoscrivere il campo di applicazione dell'istituto della confisca allargato, ai soli reati tributari che presuppongono una condotta fraudolenta.
9/2220-AR/11Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge prevede restrizioni a partire dal prossimo 1o luglio 2020 all'utilizzo del denaro contante;
    ciò penalizzerebbe fortemente molte attività economiche, soprattutto commerciali, che costituiscono un importante elemento per sviluppo e sistema occupazionale del nostro Paese;
    è allo stesso tempo inesatta la correlazione che viene fatta tra utilizzo del contante ed evasione fiscale che comporta tra l'altro, oltre a gravi limitazioni e disagi per i cittadini, anche la supposta e negativa affermazione che i medesimi cittadini siano tutti evasori;
    in sede internazionale vi sono forti dubbi sul fatto che i limiti ai pagamenti in contanti siano efficaci nel contrastare l'evasione fiscale: la Commissione europea nel 2018 (Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle restrizioni ai pagamenti in contanti), che ha esaminato il tema anche per mezzo di uno studio molto dettagliato (Study on an EU initiative for a restriction on payments in cash, di Centre for European Policy Studies – Ecorys), ha deciso di non intraprendere alcuna iniziativa legislativa, proprio perché le restrizioni ai pagamenti in contanti presentano significative problematiche e la loro efficacia è tutta da dimostrare;
    il motivo più significativo, riguarda il fatto che le frodi fiscali davvero rilevanti non sono perpetrate tramite l'uso di contanti, ma mediante operazioni e strutture giuridiche complesse, che spesso coinvolgono più Stati. In Austria, ad esempio, il livello di frode fiscale è basso, ma vi è un elevato utilizzo di contante;
    laddove invece frode ed evasione fiscale sono basate sui contanti, esse riguardano generalmente operazioni in contanti di importo contenuto (ad esempio, le fatture di ristoranti), e quindi non sarebbero interessate ai limiti;
    un aspetto molto rilevante da considerare è inoltre che l'esistenza di restrizioni divergenti a livello nazionale ha un considerevole impatto negativo sul mercato interno, distorcendo la concorrenza e creando condizioni di disparità tra alcune imprese;
    sembra infatti che la presenza di limiti nazionali ai pagamenti in contanti, diversi da Stato a Stato, incida sullo spostamento del fatturato da un Paese ad un altro, il che ha conseguenze negative sia sull'integrità del mercato interno, sia «sull'efficienza della misura nazionale nel raggiungere gli obiettivi di politica pubblica». In altri termini, quindi, si rischia di favorire i sistemi economici dei Paesi limitrofi a discapito di quello nazionale, senza grandi benefici in termini di recupero di gettito;
    a quanto affermato dalla Commissione europea si aggiungono inoltre i (non molto favorevoli) pareri della Banca Centrale Europea sulle restrizioni ai pagamenti in contanti;
    la BCE negli ultimi anni si è infatti espressa sulle proposte presentate da alcuni Stati (tra cui Spagna nel 2018, Bulgaria e Portogallo nel 2017) di inserire un limite quantitativo per i pagamenti in contanti, o di ridurne significativamente l'importo. Particolarmente significativo è il caso della Spagna, perché la proposta spagnola fissava proprio a 1.000 euro il limite per i pagamenti cash, seppur solo per alcune tipologie di contribuenti;
    la Banca Centrale afferma che il contrasto all'evasione fiscale può effettivamente essere una ragione per inserire limitazioni all'uso del contante, ma anche che queste limitazioni devono essere proporzionate e non andare oltre quello che è necessario per raggiungere tali obiettivi, perché esse devono comunque essere compatibili con il corso legale di monete e banconote in Euro;
    la BCE ha sottolineato due elementi che sembrano particolarmente importanti: il fatto che vi sono larghe fasce di popolazione per le quali la possibilità di pagare in contanti rimane importante, per diverse (e del tutto lecite) ragioni, anche culturali, e il fatto che i pagamenti cash favoriscono l'accesso al sistema economico dell'intera popolazione;
    proprio per tali ragioni, la Banca Centrale ha ritenuto «sproporzionato» (disproportionate) il limite di 1.000 euro proposto dalla Spagna, perché da un lato rischiava di compromettere il corso legale delle banconote e delle monete in Euro (e l'intero sistema dei pagamenti), e dall'altro lato perché i pagamenti mediante mezzi elettronici dipendono da infrastrutture tecniche che possono guastarsi o essere momentaneamente non disponibili;
    insomma, si può affermare che, sia in base a quanto evidenziato dalla Commissione europea, sia alla luce dei pareri della BCE, i limiti ai pagamenti in contanti rischiano di essere la risposta sbagliata ad un problema reale (l'evasione fiscale), e del resto diversi autorevoli commentatori italiani ne hanno già da tempo evidenziato la loro funzione «simbolica» nonché la scarsa attitudine a contrastare l'evasione;
    anche uno studio condotto dalla CGIA di Mestre del 2015 afferma in modo ancora più netto che da un'analisi elaborata dal loro ufficio studi emerge la pochissima relazione tra la soglia limite all'uso di cartamoneta imposta per legge e il rapporto tra la base imponibile Iva non dichiarata e il Pil, vale a dire l'evasione fiscale; a supporto di quanto espresso, se tra il 2010 e il 2011 (l’«asticella» del limite al contante si è ulteriormente abbassata (passando da 5.000 e 1.000 euro), l'evasione, invece, è salita fino a sfiorare il 16 per cento del Pil, per poi ridiscendere nel 2012 sotto quota 14 per cento;
    alla luce di quanto suesposto, se si intende incidere sul sistema dei pagamenti per combattere l'evasione fiscale, sembra più efficace introdurre incentivi all'utilizzo dei pagamenti elettronici, anche perché «demonizzare» il contante rischia di non portare apprezzabili benefici in termini di gettito e di deprimere i consumi, e francamente un ulteriore calo dei consumi non sembra una cosa che il sistema economico italiano si possa permettere;
    è necessario pertanto rimuovere i limiti all'utilizzo del contante in modo da superare i gravi ostacoli che con l'introduzione dei medesimi limiti si creano alle attività economiche ed in generale ai cittadini. Ciò anche al fine di consentire, ritornando ai limiti previsti dalla normativa previgente, di superare le norme restrittive previste dal decreto-legge all'esame, per permettere un maggiore sviluppo delle attività economiche che sono particolarmente importanti per la crescita del Paese,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame al fine di adottare ulteriori iniziative legislative dirette a rimuovere le limitazioni previste dal decreto-legge in esame relative all'utilizzo del denaro contante, per favorire le attività economiche del Paese e superare in questo modo i gravi disagi che comporterebbe tale limitazione per i cittadini, considerando anche che il diffusissimo uso del contante è correlato al fatto che in Italia ci sono quasi 15 milioni di unbanked, ovvero di persone che non hanno un conto corrente presso una banca. Un record non riscontrabile in nessun altro paese d'Europa.
9/2220-AR/12Colucci, Lupi, Tondo, Sangregorio.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 46-bis estende le risorse dell'8 per mille anche alla ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico e incremento dell'efficienza energetica degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica;
    la funzione pubblica dell'istruzione scolastica non è svolta solo negli immobili di proprietà pubblica ma anche in quelle pubbliche paritarie no profit, previste nel sistema nazionale regolato dal decreto legislativo n. 65 del 2019 conformemente al dettato della legge n. 107 del 2015;
    il Presidente della Repubblica aveva richiesto modifiche al MIUR al cosiddetto decreto «salva precari» che in una prima versione aveva escluso dal concorso i docenti delle scuole paritarie rilevando il rischio di possibili discriminazioni ed eventuali ricorsi,

impegna il Governo

ad estendere i fondi dell'8 per mille destinati agli edifici scolastici pubblici anche alle scuole paritarie accreditate da Stato, Regioni e Comuni, in quanto inserite nel sistema scolastico nazionale (riconosciute ai sensi della legge 62 del 10 marzo 2000).
9/2220-AR/13Sangregorio, Lupi, Colucci, Tondo.


   La Camera,
   premesso che:
    l'obiettivo di reperimento di risorse viene perseguito dai decreto-legge in oggetto mettendo in campo un complesso piano di contrasto all'evasione fiscale e contributiva;
    l'evasione fiscale corrode l'economia del nostro Paese e sottrae risorse alla collettività: chi evade decide di non concorrere a un dovere che attiene, prima ancora che alla sfera giuridica, a quella etica e sociale;
    contrastare efficacemente l'evasione fiscale resta tuttavia un'opera complessa, poiché il fenomeno è articolato e necessita di strumenti vari e sofisticati;
    occorrono strumenti più meditati di quelli oggi sul tavolo, dettati, in larga parte, dall'urgenza di reperire risorse finanziarie, ma che rischiano di penalizzare in modo non solo sproporzionato, ma anche indiscriminato, l'intero sistema imprenditoriale, se non attentamente calibrati;
    d'accordo con Confindustria nel focalizzare l'attenzione puntando su strumenti di carattere premiale per incentivare comportamenti virtuosi e su un'opera di razionalizzazione dell'impianto sanzionatorio e di depenalizzazione di quelle condotte che non sottintendono un dolo specifico o un intento frodatorio, tenendo presente che la lotta all'evasione non deve penalizzare i contribuenti onesti, né tantomeno porre limiti all'utilizzo del denaro contante;
    sarebbe più efficace puntare maggiormente sui moderni strumenti elettronici di pagamento e sulla semplificazione degli adempimenti;
    a tale riguardo, vanno nella giusta direzione le misure del decreto volte a favorire la diffusione delle carte di pagamento, ponendo sempre particolare attenzione al patrimonio informatico che si genera, causato dai file delle fatture e dei pagamenti elettronici, dove dati e informazioni esulano dalla disciplina meramente fiscale e che, potendo riguardare i dati sensibili dei contribuenti, meritano adeguate tutele. Tante le avvertenze pervenute dal Garante della privacy, che ci ha ravveduto sull'automatica memorizzazione di tutti i dati trasmessi all'Amministrazione finanziaria, anche in assenza di espresso consenso da parte dell'operatore;
    tutto ciò premesso, è importante incentivare l'utilizzo delle carte di credito per le persone fisiche che, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti o professioni, necessitano di effettuare acquisti tramite le medesime carte di credito;
    ciò consente una più rapida effettuazione dell'acquisto ed un maggiore e più efficace controllo di tracciabilità del denaro;
    proprio per permettere un maggior utilizzo di carte di credito e mezzi elettronici di pagamento, è necessario incentivare, attraverso un rimborso in denaro, coloro che le utilizzano, il cosiddetto « cashback»;
    il « cashback», (letteralmente «contanti indietro») consiste nel rimborso fiscale di una percentuale del pagamento effettuato per chi decide di saldare con la carta di credito o Bancomat. Si tratta di un meccanismo utile a scoraggiare l'utilizzo di contanti e contrastare al tempo stesso l'evasione fiscale;
    è infatti equo e legittimo che per implementare l'uso delle carte di credito come strumento di pagamento, i cittadini vengano ristorati delle spese sostenute per le commissioni;
    è quindi necessario che lo Stato intervenga al fine di ottenere un rimborso in denaro nei confronti dei cittadini che utilizzano le carte di credito al fine di implementarne l'uso come strumento fondamentale e più semplice per le transazioni,

impegna il Governo

ad introdurre, attraverso opportune misure, un rimborso in denaro in percentuale rispetto alle spese effettuate da persone fisiche che utilizzano carte di credito e mezzi elettronici di pagamento al fine di incentivare e sviluppare tale forma di transazione delle operazioni commerciali.
9/2220-AR/14Tondo, Lupi, Colucci, Sangregorio.


   La Camera,
   premesso che:
    l'obiettivo di reperimento di risorse viene perseguito dai decreto-legge in oggetto mettendo in campo un complesso piano di contrasto all'evasione fiscale e contributiva;
    l'evasione fiscale corrode l'economia del nostro Paese e sottrae risorse alla collettività: chi evade decide di non concorrere a un dovere che attiene, prima ancora che alla sfera giuridica, a quella etica e sociale;
    contrastare efficacemente l'evasione fiscale resta tuttavia un'opera complessa, poiché il fenomeno è articolato e necessita di strumenti vari e sofisticati;
    occorrono strumenti più meditati di quelli oggi sul tavolo, dettati, in larga parte, dall'urgenza di reperire risorse finanziarie, ma che rischiano di penalizzare in modo non solo sproporzionato, ma anche indiscriminato, l'intero sistema imprenditoriale, se non attentamente calibrati;
    d'accordo con Confindustria nel focalizzare l'attenzione puntando su strumenti di carattere premiale per incentivare comportamenti virtuosi e su un'opera di razionalizzazione dell'impianto sanzionatorio e di depenalizzazione di quelle condotte che non sottintendono un dolo specifico o un intento frodatorio, tenendo presente che la lotta all'evasione non deve penalizzare i contribuenti onesti, né tantomeno porre limiti all'utilizzo del denaro contante;
    sarebbe più efficace puntare maggiormente sui moderni strumenti elettronici di pagamento e sulla semplificazione degli adempimenti;
    a tale riguardo, vanno nella giusta direzione le misure del decreto volte a favorire la diffusione delle carte di pagamento, ponendo sempre particolare attenzione al patrimonio informatico che si genera, causato dai file delle fatture e dei pagamenti elettronici, dove dati e informazioni esulano dalla disciplina meramente fiscale e che, potendo riguardare i dati sensibili dei contribuenti, meritano adeguate tutele. Tante le avvertenze pervenute dal Garante della privacy, che ci ha ravveduto sull'automatica memorizzazione di tutti i dati trasmessi all'Amministrazione finanziaria, anche in assenza di espresso consenso da parte dell'operatore;
    tutto ciò premesso, è importante incentivare l'utilizzo delle carte di credito per le persone fisiche che, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti o professioni, necessitano di effettuare acquisti tramite le medesime carte di credito;
    ciò consente una più rapida effettuazione dell'acquisto ed un maggiore e più efficace controllo di tracciabilità del denaro;
    proprio per permettere un maggior utilizzo di carte di credito e mezzi elettronici di pagamento, è necessario incentivare, attraverso un rimborso in denaro, coloro che le utilizzano, il cosiddetto « cashback»;
    il « cashback», (letteralmente «contanti indietro») consiste nel rimborso fiscale di una percentuale del pagamento effettuato per chi decide di saldare con la carta di credito o Bancomat. Si tratta di un meccanismo utile a scoraggiare l'utilizzo di contanti e contrastare al tempo stesso l'evasione fiscale;
    è infatti equo e legittimo che per implementare l'uso delle carte di credito come strumento di pagamento, i cittadini vengano ristorati delle spese sostenute per le commissioni;
    è quindi necessario che lo Stato intervenga al fine di ottenere un rimborso in denaro nei confronti dei cittadini che utilizzano le carte di credito al fine di implementarne l'uso come strumento fondamentale e più semplice per le transazioni,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre, attraverso opportune misure, un rimborso in denaro in percentuale rispetto alle spese effettuate da persone fisiche che utilizzano carte di credito e mezzi elettronici di pagamento al fine di incentivare e sviluppare tale forma di transazione delle operazioni commerciali.
9/2220-AR/14. (Testo modificato nel corso della seduta) Tondo, Lupi, Colucci, Sangregorio.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame reca una serie di disposizioni in materia fiscale, in particolare per contrastare e ridurre l'evasione e le frodi fiscali e prevede, tra l'altro, lo stanziamento di milioni di euro per il pagamento degli straordinari della polizia e dei vigili del fuoco;
    nulla è stato previsto, invece, in favore dei candidati del concorso pubblicato in data 26 maggio 2017 per «l'assunzione di 893 allievi agenti della polizia di Stato», che hanno subito e subiscono gravi discriminazioni a causa dei recenti interventi legislativi;
    in particolare, con decreto del 29 ottobre 2018 si è disposto lo scorrimento della graduatoria per gli idonei non vincitori del concorso con esclusivo riferimento ai candidati «civili» escludendo, quindi, la categoria degli idonei non vincitori militari (VFP1 e VFP4);
    siffatta decisione rappresenta senza dubbio una discriminazione nei confronti di quei candidati militari che avevano e maturano tutt'oggi una importante esperienza lavorativa nelle Forze Armate e che detengono pertanto conoscenze e competenze consolidate, oltre che aver superato le prove del concorso al pari degli altri candidati civili;
    la mancata inclusione degli idonei non vincitori militari nello scorrimento della graduatoria di fatto si pone in contrasto con le scelte politiche volte ad attribuire il massimo livello di qualità ed efficienza dei Corpi di Polizia e a garantire la stabilizzazione del personale precario dei Comparti Difesa e Sicurezza;
    inoltre, un'altra grave discriminazione è stata attuata mediante l'articolo 11, comma 2-bis del decreto-legge n. 135 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 12 del 2019 che in relazione allo scorrimento della graduatoria modificava i requisiti per accedere alle successive prove escludendo chi fosse maggiore di ventisei anni e avesse conseguito il diploma di istruzione secondaria;
    a seguito dei ricorsi depositati al TAR, i candidati sono stati ammessi in via cautelare alle selezioni e molti di loro pur avendo superato le successive prove venivano nuovamente esclusi dal corso di formazione iniziato il 29 agosto 2019;
    sebbene, il TAR del Lazio, Sezione prima quater, in data 13 settembre 2019 ha disposto con ordinanza la loro ammissione al corso di formazione, non si è ancora dato seguito al provvedimento del tribunale amministrativo privando tanti giovani della loro legittima possibilità di formarsi e di intraprendere un'attività lavorativa per la quale hanno superato tutte le prove concorsuali,

impegna il Governo:

   ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, volta a prevedere lo scorrimento della graduatoria del concorso indetto nel 2017 per «l'assunzione di 893 allievi agenti della polizia di Stato» anche in favore degli idonei non vincitori militari (VFP1 e VFP4);
   ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, volta a prevedere, in ossequio a quanto disposto con ordinanza del 13 settembre 2019 dal TAR Lazio, l'ammissione dei 455 candidati vincitori al corso di formazione, eliminando le gravi ingiustizie subite sino ad oggi.
9/2220-AR/15Cirielli, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili, contiene misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva ed alle frodi fiscali;
    nello specifico reca una serie di misure a vantaggio e a sostegno dei piccoli comuni, rideterminando, tra le altre, la dotazione annuale del Fondo di solidarietà comunale a partire dall'anno 2020;
    tuttavia, sul funzionamento del Fondo di solidarietà, in particolare sotto il profilo distributivo delle risorse effettivamente disponibili per ciascun comune, hanno inciso profondamente i tagli determinati dalle misure di finanza pubblica poste a carico dei comuni a partire dall'anno 2010, applicati sulla base di criteri diversi (spending review, revisione base imponibile dell'IMU, riduzione del Fondo di solidarietà comunale);
    sarebbe auspicabile, al fine di venire incontro ai piccoli comuni in difficoltà, garantire in linea generale meccanismi più equi nel prelievo fiscale e consentire lo svolgimento delle funzioni e il mantenimento dei servizi, nonché revisionare il sistema di redistribuzione delle risorse del Fondo di solidarietà comunale, anche con riguardo ai piccoli comuni sotto i 3 mila abitanti colmandone il divario infrastrutturale e geografico;
    occorrerebbe, inoltre, revisionare i criteri di tipo perequativo, basati sulla differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard, al fine di tenere conto dello svantaggio geografico, morfologico e infrastrutturale dei Comuni più piccoli,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere, con ogni iniziativa anche di carattere normativo, meccanismi più equi di prelievo fiscale e di redistribuzione del Fondo di solidarietà comunale, tenendo conto dello svantaggio geografico, morfologico e infrastrutturale dei piccoli Comuni.
9/2220-AR/16Trancassini, Osnato, Bignami, Meloni, Lollobrigida, Acquaroli, Baldini, Bellucci, Bucalo, Butti, Caiata, Caretta, Ciaburro, Cirielli, Luca De Carlo, Deidda, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferro, Foti, Frassinetti, Galantino, Gemmato, Lucaselli, Mantovani, Maschio, Mollicone, Montaruli, Prisco, Rampelli, Rizzetto, Rotelli, Silvestroni, Varchi, Zucconi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili;
    i cosiddetti giganti del web riescono, attraverso operazioni infragruppo, ad erodere la base imponibile assoggettata a tassazione italiana sino all'inverosimile;
    grazie a queste operazioni, generalmente legali, generano un ingente ammanco alle casse dello Stato e danneggiano irrimediabilmente il tessuto produttivo, quindi la capacità produttiva della Nazione;
    appare evidente la necessità di sottoporre a giusta tassazione la ricchezza prodotta in Italia, e uno degli strumenti più idonei appare essere una modifica della disciplina delle obbligazioni in cui si assuma come luogo di adempimento dell'obbligazione nei confronti dei giganti del web il luogo di residenza dell'acquirente,

impegna il Governo

ad adottare uno o più decreti che prevedano, per le aziende che vendono servizi online e individuate attraverso uno o più determinati codici ATECO, un'imposta sostitutiva in misura fissa da calcolarsi sull'importo della transazione e una modifica della disciplina delle obbligazioni come indicato in premessa, al fine di limitare gli effetti dell'elusione d'imposta ottenuta attraverso operazioni infragruppo.
9/2220-AR/17Montaruli, Delmastro Delle Vedove, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili;
    la legislazione nazionale prevede diverse tipologie di agevolazioni per l'assunzione di specifiche categorie di persone o da parte di imprese che si trovino in determinate condizioni;
    il decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, stabilisce i criteri di ripartizione delle risorse assicurate dal mercato dei diritti audiovisivi degli eventi sportivi di campionati, coppe e tornei professionistici a squadre e delle correlate manifestazioni sportive, organizzati a livello nazionale;
    in base a tali criteri attualmente il novanta per cento delle somme incassate è destinato al campionato calcistico di Serie A, il sei per cento alla Serie B, il due per cento alla Serie C e il due per cento alla Lega nazionale dilettanti;
    tuttavia, le squadre che militano nella Serie C, e impiegano giocatori con contratti professionistici, sopportano una spesa proporzionalmente superiore ai propri competitor in Serie A e Serie B, e questo, di fatto, crea una sperequazione nel mercato, che danneggia soprattutto la cosiddetta Lega Pro;
    nello scorso mese di giugno, nell'ambito dell'esame del disegno di legge recante «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione» è stato accolto un atto di indirizzo che impegnava il Governo ad istituire un fondo per il riconoscimento di un credito d'imposta per le spese sostenute e documentate relative dei lavoratori sportivi ed in particolare dei giovani atleti e atlete, tuttavia, il Governo non sembra allo stato aver dato seguito a tale impegno,

impegna il Governo

a prevedere un credito d'imposta in favore delle società iscritte alla Federazione italiana gioco calcio – Lega Pro volto alla integrale deduzione delle spese sostenute per gli oneri contributivi dei contratti di lavoro dei propri giocatori.
9/2220-AR/18Caiata, Tasso, Trancassini, Bignami, Maschio.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame reca disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili;
    l'articolo 32 limita il perimetro delle prestazioni didattiche esenti dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) specificando che non vi ricade l'insegnamento finalizzato a conseguire le patenti di guida delle categorie B e C1, pertanto le attività di insegnamento delle autoscuole verranno assoggettate ad aliquota Iva al 22 per cento;
    tale disposizione andrebbe inevitabilmente ad incrementare gli oneri in capo al consumatore derivanti dall'applicazione dell'Iva, rendendo più complesso l'accesso ai servizi informativi e formativi delle autoscuole che dovrebbero, di contro, considerarsi di interesse pubblico in ragione della materia trattata e della rilevanza sociale della stessa;
    stando a quanto dichiarato dal Commissario Ue per gli affari economici, la proposta di riforma delle norme UE in materia di Iva, non include le lezioni di scuola guida nei progetto di elenco di beni e servizi che devono essere soggetti ad aliquota Iva normale, pertanto i singoli stati potrebbero applicare un'aliquota Iva ridotta, o un'esenzione con diritto a detrazione dell'Iva versata;
    considerando che la direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 concernente la «patente di guida» non disciplina la formazione correlata, ne deriva, stando anche a quanto evidenziato dal Commissario europeo, che gli Stati membri hanno discrezionalità in materia di organizzazione della formazione, in particolare per quanto riguarda le attività delle autoscuole,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere un'aliquota Iva agevolata per le prestazioni didattiche delle autoscuole.
9/2220-AR/19Rotelli, Rampelli, Osnato, Rizzetto, Ciaburro, Prisco.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame reca disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili;
    il provvedimento in esame interviene, tra le altre cose, sulla disciplina dell'obbligo della fatturazione elettronica: in particolare l'articolo 15 estende al periodo d'imposta 2020 l'esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica, in relazione a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche;
    l'obbligo di fatturazione elettronica introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, rappresenta una criticità difficile da sanare per le micro, piccole e medie imprese operanti nei comuni montani, in ragione della complessità di utilizzo dei sistemi di gestione della fatturazione elettronica e della correlata insussistenza di infrastrutture digitale in territori dove il divario digitale risulta essere notevole;
    uno dei problemi che maggiormente condiziona i comuni montani è rappresentato dallo spopolamento e dalla desertificazione economica e sociale che verrebbe agevolata se non amplificata dalla sussistenza di misure tali da rappresentare un deterrente per la crescita economica dei territori e per l'attrattività di investimenti;
    sarebbe auspicabile, di contro introdurre delle deroghe all'obbligo di cui in premessa, almeno nelle more di una adeguata ed efficace riconfigurazione delle opportune infrastrutture digitali, anche individuando delle formule di agevolazione che mirino al sostegno delle aziende, spesso di piccola entità, che sono parte integrante del tessuto economico-sociale dei territori montani la cui sopravvivenza e crescita potrebbe anche configurarsi come un volano per lo sviluppo e riqualificazione dei territori,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere un'esenzione triennale dagli obblighi di fatturazione elettronica per le micro, piccole e medie imprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, e per i titolari di partita Iva operanti nei comuni classificati come montani.
9/2220-AR/20Bignami, Meloni, Lollobrigida, Acquaroli, Baldini, Bellucci, Bucalo, Butti, Caiata, Caretta, Ciaburro, Cirielli, Luca De Carlo, Deidda, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferro, Foti, Frassinetti, Galantino, Gemmato, Lucaselli, Mantovani, Maschio, Mollicone, Montaruli, Osnato, Prisco, Rampelli, Rizzetto, Rotelli, Silvestroni, Trancassini, Varchi, Zucconi.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili, contiene misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva ed alle frodi fiscali;
    in particolare vengono predisposte misure finalizzate ad ampliare l'utilizzo di risorse assegnate alle regioni per interventi territoriali e per la sicurezza della rete ferroviaria nazionale;
    i «centri storici» rivestono sempre più un'importanza fondamentale non solo sul piano urbanistico, ma anche dal punto di vista del valore monumentale-artistico e di quello storico, oltre che un interesse socio-ambientale;
    in generale la questione dei centri storici include una molteplicità di interessi e di aspetti che impongono una visione globale di gestione ottimale del territorio la cui tutela deve conciliare due esigenze fondamentali: quella di conservazione delle antiche memorie e quella di trasformazione del territorio per adattarlo alle necessità di una società in continua evoluzione;
    è necessario considerare i centri storici come «zone» da rivitalizzare nell'ambito della pianificazione generale del territorio, sia a fini prettamente urbanistici, sia a fini socio-economici e di sviluppo;
    inoltre, la tutela dei centri storici, in quanto beni culturali, trova fondamento nell'articolo 9, comma 2, della Costituzione, che sancisce che «la Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di predisporre ogni iniziativa, anche di carattere normativo, necessaria ad introdurre nella revisione delle priorità degli investimenti degli enti locali, i progetti per la salvaguardia della vitalità dei centri storici.
9/2220-AR/21Rampelli, Mollicone, Osnato, Bignami, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame reca disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili e contiene, tra le altre, misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, con l'ambizione di individuare meccanismi orientati al contrasto delle frodi fiscali;
    sebbene la funzione della relaziona tecnica allegata al provvedimento sia quella di fornire elementi esplicativi del contenuto dello stesso al fine di configurarsi come riferimento tecnico-analitico per l'analisi del provvedimento nelle sue parti, in un discutibile passaggio dell'illustrazione del Capo IV della legge relativo all'inasprimento delle sanzioni penali contro gli evasori delle imposte sui redditi e sull'Iva, si legge che «l'aumento di pena funge da monito e deterrente a un comportamento illecito diffuso in alcune categorie del settore del commercio»;
    tale passaggio rivela un approccio innovativo nella sua totale inopportunità, formale quanto sostanziale, in ragione del fatto che si introduce non solo un pregiudizio, manifestamente in contrasto con il nostro ordinamento costituzionale, ma anche una palese postura sanzionatoria da parte del legislatore nei confronti di una determinata categoria di lavoratori, operanti nel settore del commercio, operando quasi una tipizzazione, per categoria produttiva – illegittima quanto inappropriata – di comportamento illecito;
    si sottolinea che la ratio del provvedimento in esame dovrebbe essere anche quella di individuare gli strumenti più adeguati sul piano fiscale, contributivo e tributario, per agevolare da un lato gli operatori del tessuto economico produttivo ad operare nella maniera più adeguata ed efficace e nei contempo consentire allo Stato di poterne trarre, in maniera legittima ed equa, i correlati introiti, pertanto l'introduzione di stereotipi a corredo della definizione di norme sanzionatorie, si colloca in una direzione diametralmente opposta rispetto alla originaria ambizione del legislatore, poiché alimenta se non amplifica, uno scollamento tra società, comparti produttivi ed istituzioni, che meriterebbe di essere colmato con iniziative concrete, tese alla piena valorizzazione delle potenzialità economiche del Paese e non al loro svilimento;
    si evidenzia che la categoria di commercianti, oggetto del pregiudizio di cui in premessa è gravata da anni di studi di settore e più recentemente dagli indici di affidabilità ISA che rendono particolarmente rigide le procedure di controllo fiscale delle attività, rendendo particolarmente complessa la stessa ipotesi di effettuare eventuali evasioni, pertanto risulta alquanto incomprensibile individuare gli elementi sottesi alla configurazione della categoria dei commercianti quale quella maggiormente incline all'illecito rispetto ad altre categorie di lavoratori;
    si evidenzia con forza che non esiste alcuna condivisione del Parlamento circa l'affermazione discriminante nei confronti dei commercianti. Si sottolinea ancora una volta che l'evasione fiscale è un fenomeno da contrastare che prescinde dalla attività che non rileva nella commissione di azioni contrarie all'interesse generale;
    non si può trascurare come la categoria sia condizionata da elementi di criticità che hanno condotto negli ultimi dieci anni a continue chiusure di esercizi e alla scomparsa di circa 514 mila tra commercianti, artigiani, lavoratori in proprio ed altri professionisti;
    si è prediletto un approccio ammonitore e sanzionatore verso la categoria quasi ad elevarla a capro espiatorio di un sistema in cui l'ammontare dell'evasione fiscale è incombente e nei cui confronti mancano ancora sistemi di deterrenza, monitoraggio e controllo adeguati e fattivi;
    il provvedimento non annovera misure vere e proprie tese ad agevolare la categoria dei commercianti, a tutela dei reddito in caso di inattività o cessazione dell'attività in ragione della crisi, segnatamente nelle aree oggetto di desertificazione commerciale,

impegna il Governo:

   a eliminare ogni forma di pregiudizio, illegittimo quanto inappropriato, nei confronti di qualsivoglia categoria produttiva e nello specifico nei confronti della categoria dei commercianti;
   a predisporre ogni iniziativa, anche o carattere normativo, tesa ad individuare, con il coinvolgimento anche delle rappresentanze delle categorie di settore, misure orientate a sostenere, agevolare e promuovere la categoria dei commercianti, rilanciandone il settore ed implementandone le possibilità e le potenzialità, in quanto parte integrante e determinante del tessuto economico italiano.
9/2220-AR/22Lollobrigida, Meloni, Acquaroli, Baldini, Bellucci, Bignami, Bucalo, Butti, Caiata, Caretta, Ciaburro, Cirielli, Luca De Carlo, Deidda, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferro, Foti, Frassinetti, Galantino, Gemmato, Lucaselli, Mantovani, Maschio, Mollicone, Montaruli, Osnato, Prisco, Rampelli, Rizzetto, Rotelli, Silvestroni, Trancassini, Varchi, Zucconi.


   La Camera

impegna il Governo:

   a eliminare ogni forma di pregiudizio, illegittimo quanto inappropriato, nei confronti di qualsivoglia categoria produttiva e nello specifico nei confronti della categoria dei commercianti;
   a predisporre ogni iniziativa, anche o carattere normativo, tesa ad individuare, con il coinvolgimento anche delle rappresentanze delle categorie di settore, misure orientate a sostenere, agevolare e promuovere la categoria dei commercianti, rilanciandone il settore ed implementandone le possibilità e le potenzialità, in quanto parte integrante e determinante del tessuto economico italiano.
9/2220-AR/22. (Testo modificato nel corso della seduta) Lollobrigida, Meloni, Acquaroli, Baldini, Bellucci, Bignami, Bucalo, Butti, Caiata, Caretta, Ciaburro, Cirielli, Luca De Carlo, Deidda, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferro, Foti, Frassinetti, Galantino, Gemmato, Lucaselli, Mantovani, Maschio, Mollicone, Montaruli, Osnato, Prisco, Rampelli, Rizzetto, Rotelli, Silvestroni, Trancassini, Varchi, Zucconi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili;
    il decreto-legge contiene numerose norme volte a garantire l'efficienza della rete di trasporto nazionale e di quello pubblico locale, sia esso su strada o ferroviario;
    la rete del trasporto pubblico locale e quella nazionale devono garantire elevati standard qualitativi, tra i quali anche l'accessibilità alle persone con disabilità, e il rispetto delle normative in materia di sicurezza;
    tra gli obiettivi del Governo è previsto anche quello della messa in sicurezza degli edifici degli impianti tecnologici e di trasporto e che agevolare tali prestazioni consentirebbe di rendere più efficiente la mobilità per i disabili e persone anziane;
    che agevolazioni per la manutenzione e la messa in sicurezza di impianti di trasporto quali ascensori e scale mobili sono volte a salvaguardare la sicurezza degli utenti e dei tecnici operanti e mirati al progressivo e graduale miglioramento del livello di sicurezza,

impegna il Governo

a prevedere l'introduzione di un'aliquota IVA agevolata sulle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al miglioramento della sicurezza degli impianti di trasporto, nel rispetto delle normative vigenti, e al miglioramento dell'accessibilità alle persone con disabilità.
9/2220-AR/23Silvestroni, Meloni, Lollobrigida, Acquaroli, Baldini, Bellucci, Bucalo, Butti, Caiata, Caretta, Ciaburro, Cirielli, Luca De Carlo, Deidda, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferro, Foti, Frassinetti, Galantino, Gemmato, Lucaselli, Mantovani, Maschio, Mollicone, Montaruli, Osnato, Prisco, Rampelli, Rizzetto, Rotelli, Trancassini, Varchi, Zucconi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili;
    il decreto-legge contiene numerose norme volte a garantire l'efficienza della rete di trasporto nazionale e di quello pubblico locale, sia esso su strada o ferroviario;
    la rete del trasporto pubblico locale e quella nazionale devono garantire elevati standard qualitativi, tra i quali anche l'accessibilità alle persone con disabilità, e il rispetto delle normative in materia di sicurezza;
    tra gli obiettivi del Governo è previsto anche quello della messa in sicurezza degli edifici degli impianti tecnologici e di trasporto e che agevolare tali prestazioni consentirebbe di rendere più efficiente la mobilità per i disabili e persone anziane;
    che agevolazioni per la manutenzione e la messa in sicurezza di impianti di trasporto quali ascensori e scale mobili sono volte a salvaguardare la sicurezza degli utenti e dei tecnici operanti e mirati al progressivo e graduale miglioramento del livello di sicurezza,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere l'introduzione di un'aliquota IVA agevolata sulle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al miglioramento della sicurezza degli impianti di trasporto, nel rispetto delle normative vigenti, e al miglioramento dell'accessibilità alle persone con disabilità.
9/2220-AR/23. (Testo modificato nel corso della seduta) Silvestroni, Meloni, Lollobrigida, Acquaroli, Baldini, Bellucci, Bucalo, Butti, Caiata, Caretta, Ciaburro, Cirielli, Luca De Carlo, Deidda, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferro, Foti, Frassinetti, Galantino, Gemmato, Lucaselli, Mantovani, Maschio, Mollicone, Montaruli, Osnato, Prisco, Rampelli, Rizzetto, Rotelli, Trancassini, Varchi, Zucconi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 50-bis dei provvedimento in esame, introdotto durante l'esame parlamentare, autorizza la spesa di 180 milioni di euro per il pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario riferiti alle annualità precedenti al 2019 e svolte dagli appartenenti alle Forze di Polizia e dal personale del Corpo dei vigili del fuoco;
    di tali risorse cinque milioni saranno destinati ai vigili del fuoco, mentre l'importo rimanente sarà suddiviso tra Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza e Polizia penitenziaria;
    nonostante il riconoscimento della specificità di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, che riconosce alle Forze armate, alle Forze di Polizia e al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco la tutela economica, pensionistica e previdenziale, il Corpo dei Vigili del Fuoco subisce da sempre una grave diseguaglianza retributiva, normativa e previdenziale;
    lo scorso 26 novembre le commissioni congiunte Affari costituzionali e Lavoro hanno approvato all'unanimità una risoluzione che richiede al governo un impegno immediato per la equiparazione stipendiale dei vigili del fuoco alle altre forze dell'ordine;
    in sede di discussione generale di tale risoluzione il Governo ha assicurato che nella prossima legge di bilancio (attualmente in discussione al Senato) saranno stanziate risorse aggiuntive ai 25 milioni di euro (ad oggi non sufficienti come rappresentato sia dalle organizzazioni sindacali sia dalle numerose manifestazioni di piazza) stanziati per raggiungere tale equiparazione nel prossimo triennio;
    le risorse necessarie a colmare tale diseguaglianza di trattamento economico e fisso del personale (stipendio tabellare, indennità di rischio del personale operativo, indennità di istituti retributivi, indennità mensile del ruolo tecnico-professionale ed assegno di specificità a quello del Comparto delle Forze di Polizia, oltre alla maggiorazione della base pensionabile) ammonterebbero a 216 milioni di euro,

impegna il Governo:

   a garantire continuità agli impegni assunti dando concretezza all'allineamento retributivo e pensionabile del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco con quelle delle Forze dell'Ordine, ormai non più rinviabile;
   a rendere effettivi e inequivocabili tali impegni già attraverso la legge di bilancio per l'anno 2020.
9/2220-AR/24Prisco, Osnato, Rizzetto, Lollobrigida, Foti, Ferro, Donzelli, Delmastro Delle Vedove, Meloni, Acquaroli, Baldini, Bellucci, Bignami, Bucalo, Butti, Caiata, Caretta, Ciaburro, Cirielli, Luca De Carlo, Deidda, Frassinetti, Galantino, Gemmato, Lucaselli, Mantovani, Maschio, Mollicone, Montaruli, Rampelli, Rotelli, Silvestroni, Trancassini, Varchi, Zucconi.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame reca disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili, in particolare l'articolo 57-bis, interviene sull'indennità di funzione minima per l'esercizio della carica di sindaco e per i presidenti di provincia;
    il regolamento attualmente vigente decreto ministeriale del 4 aprile 2000, n. 119 (approvato ai sensi dell'articolo 23, comma 9, legge n. 265 del 1999, norma successivamente trasfusa nell'articolo 82 del TUEL) e sui cui è intervenuto l'articolo 1, comma 54, legge n. 266 del 2005 (Legge finanziaria 2006), il quale ha previsto che per «esigenze di coordinamento della finanza pubblica» sono rideterminate «in riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005» (tra l'altro) le indennità di funzione spettanti ai Sindaci e ai componenti degli organi esecutivi (lettera a) stabilisce che lo stipendio dei sindaci, degli assessori e dei consiglieri dei comuni italiani è variabile in relazione alla dimensione demografica degli enti;
    visti i numerosi tagli che negli ultimi anni hanno avuto ricadute negative sulle casse dei Comuni e che hanno così costretto molti amministratori locali a rinunciare o ridurre la propria indennità pur di garantire i servizi essenziali erogati dal comune;
    il compenso dei Sindaci è così suddiviso:
     fino a mille abitanti Sindaci 893 euro al mese;
     da 1001 a 3000 abitanti 1.333 euro;
     da 3001 a 5000 abitanti 1.691 euro;
     da 5001 a 10 mila abitanti 1.945 euro;
     da 10.001 a 20.000 abitanti 2.893 euro;
     oltre il 20.000 abitanti 3.677 euro;
     dei comuni capoluoghi di provincia lo stipendio è di 5.052 euro;
    e che per sindaci, vicesindaci e assessori l'indennità è dimezzata se sono lavoratori dipendenti o pensionati;
    i consiglieri comunali hanno diritto ad un gettone di presenza, che, nei comuni da 1.001 a 10.000 abitanti, è pari a 18 euro a seduta; da 10.001 a 30.000 abitanti, a 22 euro; da 30.001 a 250.000 abitanti, 36 euro e che agli assessori di comuni con popolazione superiore a 1000 e fino a 5.000 abitanti l'indennità mensile è il 15 per cento di quella prevista per i sindaci. Agli assessori di comuni con popolazione superiore a 5.000 unità e fino a 50 mila il compenso è pari al 45 per cento;
    il provvedimento in oggetto prevede l'aumento dell'indennità dei Sindaci per i comuni fino a 3.000 abitanti e contestualmente non è previsto alcun intervento sul gettone di presenza dei consiglieri. Preso atto che la funzione di amministratore locale richiede un notevole impiego di tempo, di competenza, capacità e professionalità oltre che grande attaccamento al territorio di appartenenza, soprattutto nei comuni di più ampia portata e che negli ultimi anni l'impegno amministrativo è stato soggetto a pesanti critiche che nel tempo ne hanno svilito l'impegno, il senso e l'entusiasmo,

impegna il Governo:

   a valutare la possibilità di normare l'aumento dell'indennità di funzione di amministratore locale anche per i comuni con popolazione pari o superiore a 3.000 abitanti e di rivalutare l'importo di gettone di presenza dei consiglieri comunali, al fine di ridare dignità all'impegno amministrativo locale;
   ad istituire un Fondo a carico dello Stato a copertura delle spese della rimodulazione dei costi di adeguamento delle indennità, senza che gli stessi gravino sulle casse dei comuni.
9/2220-AR/25Luca De Carlo, Rotelli, Ferro, Galantino, Mantovani, Osnato, Meloni, Lollobrigida, Acquaroli, Baldini, Bellucci, Bignami, Bucalo, Butti, Caiata, Caretta, Ciaburro, Cirielli, Deidda, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Foti, Frassinetti, Gemmato, Lucaselli, Maschio, Mollicone, Montaruli, Prisco, Rampelli, Rizzetto, Silvestroni, Trancassini, Varchi, Zucconi.


   La Camera

impegna il Governo:

   ad istituire un Fondo a carico dello Stato a copertura delle spese della rimodulazione dei costi di adeguamento delle indennità, senza che gli stessi gravino sulle casse dei comuni.
9/2220-AR/25. (Testo modificato nel corso della seduta) Luca De Carlo, Rotelli, Ferro, Galantino, Mantovani, Osnato, Meloni, Lollobrigida, Acquaroli, Baldini, Bellucci, Bignami, Bucalo, Butti, Caiata, Caretta, Ciaburro, Cirielli, Deidda, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Foti, Frassinetti, Gemmato, Lucaselli, Maschio, Mollicone, Montaruli, Prisco, Rampelli, Rizzetto, Silvestroni, Trancassini, Varchi, Zucconi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, reca disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili, dalle misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, a quelle contro le frodi fiscali, fino agli aspetti relativi alla fattura elettronica;
    in particolare, l'articolo 18 detta disposizioni volte modificare il regime di utilizzo del contante, stabilendo che il valore soglia, pari a 3.000 euro nella legislazione previgente, oltre il quale si applica il divieto al trasferimento del contante fra soggetti diversi, venga ridotto a 2.000 euro a decorrere dal 1o luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, per ridursi ulteriormente a 1.000 euro a decorrere dal 1o gennaio 2022;
    diciassette soglie e regole differenti per il denaro contante: dai 15 mila euro per gli acquisti degli stranieri ai mille per le rimesse dei money transfer. Sparse tra le leggi varate negli ultimi 20 anni, le norme disciplinano anche gli obblighi di comunicazione alla Banca d'Italia e ai database del Fisco e formano una giungla spesso inestricabile per famiglie, professionisti e imprese;
    l'evoluzione normativa degli ultimi anni delinea un percorso che ci sta portando, si spera almeno gradualmente, verso l'abolizione del contante, in un Paese in cui, secondo i dati del Mef, l'86 per cento delle transazioni in termini di volume e il 68 per cento in termini di valore avviene ancora in contanti;
    in Italia i Pos non mancano, ce ne sono 3,2 milioni, ma sono poco usati: la media è 1.235 operazioni per terminale all'anno, contro una media europea di 4.205;
    uno dei principali ostacoli alla diffusione dei pagamenti elettronici sono i costi di transazione, ossia le commissioni bancarie a carico degli esercenti che, se non eliminate, dovrebbero essere almeno drasticamente ridotte,

impegna il Governo

ad adottare ogni opportuna iniziativa volta a definire regole generali per assicurare la gratuità, o quanto meno la drastica riduzione, delle transazioni effettuate mediante carte di pagamento, attraverso l'attivazione di un tavolo tecnico con l'Associazione bancaria italiana, le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, la società Poste italiane S.p.a., il Consorzio Bancomat, le imprese che gestiscono circuiti di pagamento e le associazioni delle imprese maggiormente significative a livello nazionale.
9/2220-AR/26Ferro, Rampelli, Lollobrigida, Deidda, Lucaselli, Caretta, Meloni, Acquaroli, Baldini, Bellucci, Bignami, Bucalo, Butti, Caiata, Ciaburro, Cirielli, Luca De Carlo, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Foti, Frassinetti, Galantino, Gemmato, Mantovani, Maschio, Mollicone, Montaruli, Osnato, Prisco, Rizzetto, Rotelli, Silvestroni, Trancassini, Varchi, Zucconi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, reca disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili, dalle misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, a quelle contro le frodi fiscali, fino agli aspetti relativi alla fattura elettronica;
    in particolare, l'articolo 18 detta disposizioni volte modificare il regime di utilizzo del contante, stabilendo che il valore soglia, pari a 3.000 euro nella legislazione previgente, oltre il quale si applica il divieto al trasferimento del contante fra soggetti diversi, venga ridotto a 2.000 euro a decorrere dal 1o luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, per ridursi ulteriormente a 1.000 euro a decorrere dal 1o gennaio 2022;
    diciassette soglie e regole differenti per il denaro contante: dai 15 mila euro per gli acquisti degli stranieri ai mille per le rimesse dei money transfer. Sparse tra le leggi varate negli ultimi 20 anni, le norme disciplinano anche gli obblighi di comunicazione alla Banca d'Italia e ai database del Fisco e formano una giungla spesso inestricabile per famiglie, professionisti e imprese;
    l'evoluzione normativa degli ultimi anni delinea un percorso che ci sta portando, si spera almeno gradualmente, verso l'abolizione del contante, in un Paese in cui, secondo i dati del Mef, l'86 per cento delle transazioni in termini di volume e il 68 per cento in termini di valore avviene ancora in contanti;
    in Italia i Pos non mancano, ce ne sono 3,2 milioni, ma sono poco usati: la media è 1.235 operazioni per terminale all'anno, contro una media europea di 4.205;
    uno dei principali ostacoli alla diffusione dei pagamenti elettronici sono i costi di transazione, ossia le commissioni bancarie a carico degli esercenti che, se non eliminate, dovrebbero essere almeno drasticamente ridotte,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni opportuna iniziativa volta a definire regole generali per assicurare la gratuità, o quanto meno la drastica riduzione, delle transazioni effettuate mediante carte di pagamento, attraverso l'attivazione di un tavolo tecnico con l'Associazione bancaria italiana, le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, la società Poste italiane S.p.a., il Consorzio Bancomat, le imprese che gestiscono circuiti di pagamento e le associazioni delle imprese maggiormente significative a livello nazionale.
9/2220-AR/26. (Testo modificato nel corso della seduta) Ferro, Rampelli, Lollobrigida, Deidda, Lucaselli, Caretta, Meloni, Acquaroli, Baldini, Bellucci, Bignami, Bucalo, Butti, Caiata, Ciaburro, Cirielli, Luca De Carlo, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Foti, Frassinetti, Galantino, Gemmato, Mantovani, Maschio, Mollicone, Montaruli, Osnato, Prisco, Rizzetto, Rotelli, Silvestroni, Trancassini, Varchi, Zucconi.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame reca disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili;
    l'articolo 22 del provvedimento in esame ha introdotto un credito d'imposta pari al 30 per cento delle commissioni addebitate per transazioni effettuate con carte di pagamento e mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili, a decorrere dal 1o luglio 2020;
    la citata misura si colloca nella prospettiva di agevolare e promuovere l'utilizzo della moneta elettronica, tra gli obiettivi del presente provvedimento, individuando il credito di imposta tra le condizioni agevolanti in capo agli esercenti attività di impresa, arte o professioni al fine di rendere sostenibili le commissioni addebitate per le transazioni effettuate con gli strumenti di pagamento elettronico tracciabili;
    al fine di rendere maggiormente funzionale la ratio di tale misura sarebbe stato auspicabile incrementare la percentuale del credito di imposta, anche nella prospettiva di dare un segnale di attenzione e di supporto alle aziende che dovranno sostenere gli oneri crescenti delle commissioni bancarie;
    un incremento del credito di imposta avrebbe avuto il merito di innescare un circolo virtuoso tale da rendere agevoli i pagamenti elettronici e nel contempo creare una maggiore predisposizione delle imprese, soprattutto i piccoli esercenti, presupposto inderogabile per la definizione di una nuova cultura, in materia di tracciabilità dei pagamenti,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione in premessa, al fine di valutare l'opportunità di incrementare il credito di imposta spettante agli esercenti.
9/2220-AR/27Donzelli, Lollobrigida, Deidda, Lucaselli, Caretta, Meloni, Acquaroli, Baldini, Bellucci, Bignami, Bucalo, Butti, Caiata, Ciaburro, Cirielli, Luca De Carlo, Delmastro Delle Vedove, Ferro, Foti, Frassinetti, Galantino, Gemmato, Mantovani, Maschio, Mollicone, Montaruli, Osnato, Prisco, Rampelli, Rizzetto, Rotelli, Silvestroni, Trancassini, Varchi, Zucconi.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame reca disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili;
    l'articolo 52 del provvedimento in esame ha previsto che le agevolazioni fiscali già introdotte in materia di obbligo di installazione di dispositivi cosiddetti salva-bebé nei veicoli chiusi, siano concesse anche nella forma di contributo, prevedendo un apposito fondo finalizzato alla concessione di un contributo di 30 euro per ciascun dispositivo di allarme acquistato: per la misura sono stati stanziati 15,1 milioni di euro per l'anno 2019 e 5 milioni di euro per l'anno 2020;
    l'introduzione di un contributo, sebbene irrisorio, si colloca nella prospettiva di agevolare le famiglie all'acquisto, riducendo i tempi di adeguamento alla normativa recante l'obbligo e consentendone la rapida attuazione;
    si evidenzia che dai dati a disposizione risultano circa 3,2 milioni i dispositivi da adeguare in Italia, nei prossimi mesi, tali da rendere insufficienti le risorse attualmente stanziate;
    si sottolinea ulteriormente che il contributo risulta piuttosto limitato in caso di acquisto dei sistemi di ritenuta per bambini, con dispositivo di allarme integrato, che interesserà in particolare coloro che non devono semplicemente adeguare i propri seggiolini già in dotazione ma che devono acquistarne nuovi per adeguarsi alla normativa;
    al fine di rendere efficace tale misura e fornire garanzie attuative alla legge recante l'obbligo sarebbe auspicabile prevedere un incremento dei fondi stanziati,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di incrementare attraverso ulteriori iniziative normative le risorse del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 52 del provvedimento in esame, al fine di garantire ad un numero maggiore di famiglie l'accesso al contributo di cui in premessa.
9/2220-AR/28Meloni, Lollobrigida, Acquaroli, Baldini, Bellucci, Bignami, Bucalo, Butti, Caiata, Caretta, Ciaburro, Cirielli, Luca De Carlo, Deidda, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferro, Foti, Frassinetti, Galantino, Gemmato, Lucaselli, Mantovani, Maschio, Mollicone, Montaruli, Osnato, Prisco, Rampelli, Rizzetto, Rotelli, Silvestroni, Trancassini, Varchi, Zucconi.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili, contiene misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva ed alle frodi fiscali;
    il provvedimento prevede agevolazioni fiscali per il miglioramento ambientale e la promozione dello sviluppo di forme di trasporto merci più sostenibili oltre che misure volte ad ampliare l'utilizzo di risorse assegnate alle regioni per interventi territoriali e alla sicurezza della rete ferroviaria nazionale che hanno la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale, e di favorire investimenti finalizzati alla rigenerazione urbana, alla riconversione energetica verso fonti rinnovabili, ad infrastrutture sociali e alle bonifiche ambientali;
    lo pneumatico ricostruito, oltre a garantire un elevato standard di affidabilità, prestazioni e sicurezza, rappresenta un grande vantaggio anche dal punto di vista ambientale, infatti, rispetto alla produzione di uno pneumatico nuovo, la ricostruzione di uno pneumatico consente di risparmiare: materie prime (gomma naturale, petrolio, acciaio, ecc.), energia impiegata per il processo produttivo; CO2 emessa durante il processo produttivo; consumo di suolo nei paesi di produzione della gomma naturale; inquinamento atmosferico (particolato); consumo idrico;
    in Europa (EU27) il settore conta di 32.000 posti di lavoro fra occupati diretti e indotto e genera ogni anno quasi 2 miliardi di fatturato (di cui tre quarti prodotto da aziende locali) e 600 milioni di gettito fiscale;
    la filiera dei ricostruito coinvolge un'ampia gamma di operatori: non solo grandi produttori e rivenditori, ma anche i piccoli e medi ricostruttori, le aziende di trasporto ed i professionisti. Ogni tipo di pneumatico può essere ricostruito, da quello per aerei fino a quello per automobili,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere, sin dai prossimi provvedimenti di emanazione governativa e nei limiti dei vincoli di finanza pubblica, un'agevolazione fiscale per l'acquisto di pneumatici ricostruiti da montare su tutte le tipologie di veicoli a tutela dell'ambiente, per le imprese e per i lavoratori autonomi cessionari di detti pneumatici.
9/2220-AR/29Foti, Butti, Osnato, Ciaburro, Prisco.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili, contiene misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva ed alle frodi fiscali;
    nello specifico reca una serie di misure in materia di contrasto all'omesso versamento delle ritenute. In particolare dispone l'obbligo per il committente di richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarla, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute ai fini del riscontro dell'ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese; stabilisce che il committente è tenuto a sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria nel caso di mancata trasmissione o nel caso risultino omessi o insufficienti versamenti;
    inoltre sono previste disposizioni in materia di tempi di pagamento dei debiti commerciali della P.A.;
    fatti salvi puntuali e ben specificati casi di riduzione o esonero, il proprietario dell'immobile o colui che ha titolo ad effettuare l'intervento edilizio è tenuto a corrispondere il contributo di costruzione, commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione o al contributo ambientale a seconda della destinazione dell'immobile;
    il ritardato od omesso versamento del contributo di costruzione previsto dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47, comporta così come disposto dal Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (decreto del Presidente della Repubblica 6-6-2001 n. 380):
     a) l'aumento del contributo in misura pari al 10 per cento qualora il versamento del contributo sia effettuatomi successivi centoventi giorni;
     b) l'aumento del contributo in misura pari al 20 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni;
     c) l'aumento del contributo in misura pari al 40 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni;
    tutto ciò costituisce un costo eccessivo soprattutto se il ritardo nel rilascio dei titoli abilitativi e autorizzatori è dettato da motivi burocratici e avviene da parte degli enti amministrativi. Per tale motivo potrebbe essere opportuno prevedere delle misure compensative o agevolative,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere, sin dai prossimi provvedimenti di emanazione governativa, una graduale decurtazione del contributo di costruzione in caso di ritardi nel rilascio dei titoli da parte degli enti amministrativi.
9/2220-AR/30Osnato, Bignami, Prisco.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili, contiene misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva ed alle frodi fiscali;
    nello specifico reca una serie di misure in materia di contrasto all'omesso versamento delle ritenute. In particolare dispone l'obbligo per il committente di richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarla, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute ai fini del riscontro dell'ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese; stabilisce che il committente è tenuto a sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria nel caso di mancata trasmissione o nel caso risultino omessi o insufficienti versamenti;
    inoltre sono previste disposizioni in materia di tempi di pagamento dei debiti commerciali della P.A.;
    fatti salvi puntuali e ben specificati casi di riduzione o esonero, il proprietario dell'immobile o colui che ha titolo ad effettuare l'intervento edilizio è tenuto a corrispondere il contributo di costruzione, commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione o al contributo ambientale a seconda della destinazione dell'immobile;
    il ritardato od omesso versamento del contributo di costruzione previsto dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47, comporta così come disposto dal Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (decreto del Presidente della Repubblica 6-6-2001 n. 380):
     a) l'aumento del contributo in misura pari al 10 per cento qualora il versamento del contributo sia effettuatomi successivi centoventi giorni;
     b) l'aumento del contributo in misura pari al 20 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni;
     c) l'aumento del contributo in misura pari al 40 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni;
    tutto ciò costituisce un costo eccessivo soprattutto se il ritardo nel rilascio dei titoli abilitativi e autorizzatori è dettato da motivi burocratici e avviene da parte degli enti amministrativi. Per tale motivo potrebbe essere opportuno prevedere delle misure compensative o agevolative,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere, sin dai prossimi provvedimenti di emanazione governativa, una graduale decurtazione del contributo di costruzione in caso di ritardi nel rilascio dei titoli da parte degli enti amministrativi nel rispetto degli equilibri di bilancio dell'ente interessato.
9/2220-AR/30. (Testo modificato nel corso della seduta) Osnato, Bignami, Prisco.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame introduce, tra le altre cose, all'articolo 32-ter, l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta al 5 per cento per alcuni prodotti per la protezione dell'igiene femminile a decorrere dal 1o gennaio 2020;
    l'applicazione di un'aliquota agevolata a determinati prodotti si colloca nella prospettiva di agevolarne l'acquisto operando un conseguente e legittimo contenimento dei costi, segnatamente per quei prodotti che detengono una specifica finalità strettamente connessa ai bisogni primari del cittadino;
    secondo un'indagine del Censis nel 2019 l'Italia è seconda in Europa per presenza di animali domestici, con una percentuale del 52 per cento di presenza nelle abitazioni italiane, per un totale di circa 32 milioni di animali di affezione;
    pertanto si evidenzia l'opportunità di annoverare tra i prodotti destinatari della configurazione di una aliquota IVA agevolata anche i mangimi e gli alimenti dietetici complementari utilizzati per l'alimentazione degli animali d'affezione, attualmente al 22 per cento, in ragione dell'esigenza di non poterli classificare come beni di lusso, legati quindi ad un segmento di utenza ristretto, ma come un prodotto primario per milioni di famiglie italiane detentrici di animali da affezione;
    si sottolinea, ulteriormente, il non trascurabile valore terapeutico della presenza di un animale domestico in molte famiglie italiane, supportato anche dalla predisposizione da parte del Ministero della salute nei corso degli anni di attività di promozione e di incentivo per la predisposizione di programmi terapeutici con il coinvolgimento di animali da compagnia sia a livello domestico che nell'ambito delle strutte ospedaliere e di degenza;
    si evidenzia tra le altre cose, che al momento la disciplina in materia di aliquota applicata ai prodotti per animali, sia essi mangimi o assimilati, è abbastanza variegata poiché strettamente connessa agli elementi che compongono i mangimi o loro essere destinati al commercio all'ingrosso o al dettaglio, lasciando emergere un'esigenza di armonizzazione;
    infatti, si evidenzia – tra le altre cose – che nella Tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, è già previsto il riconoscimento di Iva agevolata al 10 per cento per i Principi attivi per la preparazione ed integratori per mangimi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere una riduzione dell'Iva per i mangimi e gli alimenti dietetici complementari utilizzati per l'alimentazione degli animali d'affezione.
9/2220-AR/31Baldini, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili;
    in particolare, l'articolo 42 interviene sulla legge 6 ottobre 2017, n. 158, recante «Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni»;
    i piccoli Comuni in Italia sono gravati da numerosi oneri cui tuttavia faticano a fare fronte a causa delle difficoltà di bilancio, e, in particolar modo nelle aree rurali o montane, a causa delle gravi carenze di personale;
    tali difficoltà affliggono in maniera ancora più gravosa i Comuni con una popolazione inferiore a mille abitanti;
    al fine di assolvere ai propri compiti è necessario che ciascun Comune possa avvalersi di personale amministrativo, ragionieristico, tecnico e di polizia municipale, anche in forma associata con altri Comuni, ma sono figure imprescindibili affinché un ente possa essere efficace ed efficiente,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative affinché i comuni sotto i mille abitanti siano posti in condizione di garantire l'assolvimento delle funzioni ad essi assegnate, attraverso una idonea dotazione di personale, anche in forma associata.
9/2220-AR/32Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili;
    in particolare, l'articolo 42 interviene sulla legge 6 ottobre 2017, n. 158, recante «Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni»;
    i piccoli Comuni in Italia sono gravati da numerosi oneri cui tuttavia faticano a fare fronte a causa delle difficoltà di bilancio, e, in particolar modo nelle aree rurali o montane, a causa delle gravi carenze di personale;
    tali difficoltà affliggono in maniera ancora più gravosa i Comuni con una popolazione inferiore a mille abitanti;
    al fine di assolvere ai propri compiti è necessario che ciascun Comune possa avvalersi di personale amministrativo, ragionieristico, tecnico e di polizia municipale, anche in forma associata con altri Comuni, ma sono figure imprescindibili affinché un ente possa essere efficace ed efficiente,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative affinché i comuni sotto i mille abitanti siano posti in condizione di garantire l'assolvimento delle funzioni ad essi assegnate, attraverso una idonea dotazione di personale, anche in forma associata.
9/2220-AR/32. (Testo modificato nel corso della seduta) Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    un gruppo spontaneo di gestori di distributori di carburanti di ogni marchio e indipendenti da qualsivoglia associazione di categoria, locale e nazionale, ha manifestato le enormi difficoltà del settore in questione, tali da mettere a serio rischio l'esistenza stessa della categoria;
    i citati gestori sono lavoratori autonomi che impegnano e rischiano i loro capitali, con un orario di apertura dell'attività pari ad almeno 9,10 ore giornaliere: peraltro, essendo dotati di accettatore self-service sono pure costretti ad un costante monitoraggio della medesima attività (24 ore su 24, 365 giorni all'anno, festività incluse);
    l'impegno dei capitali personali nella gestione dell'impianto per il pagamento delle forniture di carburante, garantite da fidejussioni personali a prima chiamata, costituisce una garanzia indiretta anche per il versamento delle imposte, tasse ed accise; elementi, questi ultimi, che compongono, principalmente, il prezzo finale del carburante;
    in altre parole, tra le funzioni principalmente svolte dai soggetti in questione vi è quella di drenare ingenti risorse nelle casse erariali, tutti i giorni e 24 ore su 24; peraltro con una sensibile esposizione della propria incolumità personale, proprio in ragione dell'ingente quantità di denaro maneggiato, in luoghi aperti al pubblico, esposti all'operato criminale sempre più dilagante;
    la gestione delle attività in questione, fino a qualche anno fa garantiva un'adeguata remunerazione economica che appare del tutto insufficiente per qualsiasi gestore, indipendentemente dalle sue capacità imprenditoriali;
    il suindicato stato di crisi è determinato soprattutto dall'esiguo margine di guadagno che, in media, non supera i 3 centesimi a litro, con un reddito lordo medio delle attività in questione pari ad euro 25.000,00 annui, sui quali devono ulteriormente caricarsi gli altri costi fissi e variabili;
    i modelli gestionali adottati da tutte le compagnie petrolifere determinano vincoli di gestione tali da impedire la libera organizzazione dell'attività economica e che, di fatto, si tramutano in un abuso di dipendenza economica;
    a ciò si aggiunga che il prezzo finale da praticare viene di fatto imposto dalla compagnia, la quale monitora costantemente i prezzi praticati con sistemi informatici e, nel caso in cui si avveda di un discostamento, pone in essere tutta una serie di azioni intimidatorie, tali da incidere sulle scelte del gestore interessato;
    in ragione dell'importanza del settore economico in questione, sia per l'intera economia nazionale che, direttamente, per le casse erariali, appare necessario un intervento del Governo al fine di riordinare il medesimo settore, con la previsione di maggiori tutele in favore dei gestori, nonché di un adeguato sistema di compensazioni fiscali, se del caso con l'istituzione di apposito fondo per garantire sgravi fiscali utili a consentire una remunerazione adeguata dell'attività lavorativa svolta,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di istituire un apposito tavolo tecnico per il riordino del settore descritto in premessa, nonché a prendere un adeguato sistema di compensazioni fiscali se del caso con la creazione di un fondo per garantire sgravi fiscali utili a consentire una remunerazione adeguata dell'attività lavorativa svolta dai titolari degli impianti.
9/2220-AR/33Galantino, Deidda, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 del decreto legislativo n. 75/1998 ha previsto che:
     1. In attuazione dell'articolo 12 dello statuto speciale per la regione Sardegna approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948; n. 3, e successive modificazioni, sono istituite nella regione zone franche, secondo le disposizioni di cui ai regolamenti CEE n. 2913/1992 (Consiglio) e n. 2454/1993 (Commissione), nei porti di Cagliari, Olbia, Oristano, Porto Torres, Portovesme, Arbatax ed in altri porti ed aree industriali ad essi funzionalmente collegate o collegabili;
     2. La delimitazione territoriale delle zone franche e la determinazione di ogni altra disposizione necessario per la loro operatività viene effettuata, su proposta della regione, con separati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri;
     3. In sede di prima applicazione la delimitazione territoriale del porto di Cagliari è quella di cui all'allegato dell'atto aggiuntivo in data 13 febbraio 1997, dell'accordo di programma dell'8 agosto 1995 sottoscritto con il Ministero dei trasporti e della navigazione;
    l'articolo 174 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea ha stabilito che:
     per promuovere uno sviluppo armonioso dell'insieme dell'Unione, questa sviluppa e prosegue la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua coesione economica, sociale e territoriale;
     in particolare l'Unione mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite;
     tra le regioni interessate, un'attenzione particolare è rivolta alle zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna;
    con più atti, nel tempo, sono state individuate nel territorio della Regione Sardegna diverse e molteplici situazioni di crisi industriale complessa, anche con l'autorizzazione di misure di sostegno al reddito dei personale coinvolto dalle medesime, e che, pertanto, appare doveroso ricorrere a riforme strutturali che consentano il superamento della crisi economica, con conseguente sviluppo occupazionale di tutte le aree interessate nonché dell'intero territorio regionale sardo;
    esclusivamente con l'approvazione di misure di riduzione degli oneri fiscali e del costo dell'energia potrebbero attrarsi investimenti in grado di far superare ai citati territori la crisi economica in atto, consentendo lo sviluppo della Sardegna, oltre che una crescita economica strutturale, tale da rendere assolutamente superflua l'adozione di ulteriori misure di assistenza;
    la Regione Sardegna possiede più di un requisito tra quelli individuati dall'Unione europea per l'inclusione tra le regioni svantaggiate e che, quindi, l'istituzione della zona franca, anche integrale, consentirebbe di ridurre, se non annullare, lo svantaggio determinato dall'insularità della stessa Regione, contribuendo, altresì, a limitare il fenomeno dello spopolamento;
    la particolare conformazione geografica, lo stato di isolamento, l'insularità e la scarsa densità demografica della Sardegna, giustificano l'individuazione quale zona franca di tutto l'intero territorio regionale, tenuto anche conto che le esigenze di delimitazione previste per il riconoscimento della zona franca sono agevolmente garantite dal confine marittimo dell'Isola;
    già nel 2001, la Direzione Regionale dell'Agenzia delle Dogane ha dichiarato, ai sensi del decreto legislativo n. 75/1998, che l'intero territorio dell'isola dovesse essere individuato come zona franca extraterritoriale, anche in ragione dell'identico riconoscimento ottenuto da altre località italiane ed europee, recanti analoga condizione geografica;
    con le Deliberazioni n. 8/2 del 7 febbraio 2013 e n. 9/7 del 12 febbraio 2013 la Giunta Regionale della Sardegna ha dato mandato al Presidente per il formale inoltro ai competenti uffici della Commissione europea e alle Autorità doganali coinvolte nella comunicazione riguardante la attivazione del regime doganale di zona franca della Sardegna esteso a tutto il territorio regionale con perimetrazione coincidente con i confini naturali dell'Isola di Sardegna e delle sue isole, affinché gli stessi uffici procedano ai conseguenti adempimenti legali di competenza e alla pubblicazione nella GUCE, anche e specificamente, ai fini della modifica dell'articolo 3 del Regolamento CE n. 450/2008;
    in ogni caso, il citato decreto legislativo n. 75/1998 ha comunque già istituito, anche in attuazione dell'articolo 12 dello Statuto Sardo, secondo le disposizioni di cui ai regolamenti CEE n. 2913/1992 (Consiglio) e n. 2454/1993 (Commissione), le zone franche nei porti di Cagliari, Olbia, Oristano, Porto Torres, Portovesme, Arbatax ed in altri porti ed aree industriali ad essi funzionalmente collegate o collegabili;
    il definitivo avvio della zona franca in Sardegna costituirebbe per l'intero territorio regionale un importante occasione di sviluppo economico e sociale che garantirebbe anche il superamento dello svantaggio determinato dall'insularità della stessa Regione e lo sviluppo delle aree industriali in crisi, rendendo altresì possibile il consolidamento dell'Italia nel ruolo di leader negli scambi commerciali nel Mar Mediterraneo;
    in data 14 giugno 2018, il Governo ha accolto come raccomandazione un precedente Ordine del Giorno con il quale si impegnava a porre in essere ogni necessario adempimento, al fine di garantire l'avvio della zona franca nell'intero territorio regionale della Sardegna, introducendo, anche tra i propri obiettivi economici del prossimo triennio, la piena attuazione del decreto legislativo n. 75/1998 e della relativa normativa comunitaria;
    peraltro, l'avvio del regime di zona franca nelle citate aree portuali, già individuate, dipende esclusivamente dalla trasmissione di apposita nota in tal senso da parte del Governo alla Commissione europea e che, tale comunicazione, nelle more dell'istituzione della Zona Franca Integrale, consentirebbe di dare respiro all'economia sarda, soffocata dalle varie crisi succedutesi negli anni,

impegna il Governo:

   A) a dare comunicazione, tempestivamente, e comunque entro il 31 dicembre 2019, alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 243 del Codice doganale europeo, in ottemperanza al citato decreto legislativo n. 75/1998, anche in attuazione dell'articolo 12 dello Statuto Sardo, dell'avvenuta istituzione delle zone franche nei porti di Cagliari, Olbia, Oristano, Porto Torres, Portovesme, Arbatax ed in altri porti ed aree industriali ad essi funzionalmente collegate o collegabili;
   B) ad avviare tutte le necessarie, successive fasi per l'attivazione della medesima misura, in tutto il territorio regionale sardo, dandone parimenti comunicazione alla Commissione europea.
9/2220-AR/34Deidda, Osnato, Bignami, Prisco, Gavino Manca.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 del decreto legislativo n. 75/1998 ha previsto che:
     1. In attuazione dell'articolo 12 dello statuto speciale per la regione Sardegna approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948; n. 3, e successive modificazioni, sono istituite nella regione zone franche, secondo le disposizioni di cui ai regolamenti CEE n. 2913/1992 (Consiglio) e n. 2454/1993 (Commissione), nei porti di Cagliari, Olbia, Oristano, Porto Torres, Portovesme, Arbatax ed in altri porti ed aree industriali ad essi funzionalmente collegate o collegabili;
     2. La delimitazione territoriale delle zone franche e la determinazione di ogni altra disposizione necessario per la loro operatività viene effettuata, su proposta della regione, con separati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri;
     3. In sede di prima applicazione la delimitazione territoriale del porto di Cagliari è quella di cui all'allegato dell'atto aggiuntivo in data 13 febbraio 1997, dell'accordo di programma dell'8 agosto 1995 sottoscritto con il Ministero dei trasporti e della navigazione;
    l'articolo 174 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea ha stabilito che:
     per promuovere uno sviluppo armonioso dell'insieme dell'Unione, questa sviluppa e prosegue la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua coesione economica, sociale e territoriale;
     in particolare l'Unione mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite;
     tra le regioni interessate, un'attenzione particolare è rivolta alle zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna;
    con più atti, nel tempo, sono state individuate nel territorio della Regione Sardegna diverse e molteplici situazioni di crisi industriale complessa, anche con l'autorizzazione di misure di sostegno al reddito dei personale coinvolto dalle medesime, e che, pertanto, appare doveroso ricorrere a riforme strutturali che consentano il superamento della crisi economica, con conseguente sviluppo occupazionale di tutte le aree interessate nonché dell'intero territorio regionale sardo;
    esclusivamente con l'approvazione di misure di riduzione degli oneri fiscali e del costo dell'energia potrebbero attrarsi investimenti in grado di far superare ai citati territori la crisi economica in atto, consentendo lo sviluppo della Sardegna, oltre che una crescita economica strutturale, tale da rendere assolutamente superflua l'adozione di ulteriori misure di assistenza;
    la Regione Sardegna possiede più di un requisito tra quelli individuati dall'Unione europea per l'inclusione tra le regioni svantaggiate e che, quindi, l'istituzione della zona franca, anche integrale, consentirebbe di ridurre, se non annullare, lo svantaggio determinato dall'insularità della stessa Regione, contribuendo, altresì, a limitare il fenomeno dello spopolamento;
    la particolare conformazione geografica, lo stato di isolamento, l'insularità e la scarsa densità demografica della Sardegna, giustificano l'individuazione quale zona franca di tutto l'intero territorio regionale, tenuto anche conto che le esigenze di delimitazione previste per il riconoscimento della zona franca sono agevolmente garantite dal confine marittimo dell'Isola;
    già nel 2001, la Direzione Regionale dell'Agenzia delle Dogane ha dichiarato, ai sensi del decreto legislativo n. 75/1998, che l'intero territorio dell'isola dovesse essere individuato come zona franca extraterritoriale, anche in ragione dell'identico riconoscimento ottenuto da altre località italiane ed europee, recanti analoga condizione geografica;
    con le Deliberazioni n. 8/2 del 7 febbraio 2013 e n. 9/7 del 12 febbraio 2013 la Giunta Regionale della Sardegna ha dato mandato al Presidente per il formale inoltro ai competenti uffici della Commissione europea e alle Autorità doganali coinvolte nella comunicazione riguardante la attivazione del regime doganale di zona franca della Sardegna esteso a tutto il territorio regionale con perimetrazione coincidente con i confini naturali dell'Isola di Sardegna e delle sue isole, affinché gli stessi uffici procedano ai conseguenti adempimenti legali di competenza e alla pubblicazione nella GUCE, anche e specificamente, ai fini della modifica dell'articolo 3 del Regolamento CE n. 450/2008;
    in ogni caso, il citato decreto legislativo n. 75/1998 ha comunque già istituito, anche in attuazione dell'articolo 12 dello Statuto Sardo, secondo le disposizioni di cui ai regolamenti CEE n. 2913/1992 (Consiglio) e n. 2454/1993 (Commissione), le zone franche nei porti di Cagliari, Olbia, Oristano, Porto Torres, Portovesme, Arbatax ed in altri porti ed aree industriali ad essi funzionalmente collegate o collegabili;
    il definitivo avvio della zona franca in Sardegna costituirebbe per l'intero territorio regionale un importante occasione di sviluppo economico e sociale che garantirebbe anche il superamento dello svantaggio determinato dall'insularità della stessa Regione e lo sviluppo delle aree industriali in crisi, rendendo altresì possibile il consolidamento dell'Italia nel ruolo di leader negli scambi commerciali nel Mar Mediterraneo;
    in data 14 giugno 2018, il Governo ha accolto come raccomandazione un precedente Ordine del Giorno con il quale si impegnava a porre in essere ogni necessario adempimento, al fine di garantire l'avvio della zona franca nell'intero territorio regionale della Sardegna, introducendo, anche tra i propri obiettivi economici del prossimo triennio, la piena attuazione del decreto legislativo n. 75/1998 e della relativa normativa comunitaria;
    peraltro, l'avvio del regime di zona franca nelle citate aree portuali, già individuate, dipende esclusivamente dalla trasmissione di apposita nota in tal senso da parte del Governo alla Commissione europea e che, tale comunicazione, nelle more dell'istituzione della Zona Franca Integrale, consentirebbe di dare respiro all'economia sarda, soffocata dalle varie crisi succedutesi negli anni,

impegna il Governo:

ad avviare tutte le necessarie, successive fasi per l'attivazione della medesima misura, in tutto il territorio regionale sardo, dandone parimenti comunicazione alla Commissione europea.
9/2220-AR/34. (Testo modificato nel corso della seduta) Deidda, Osnato, Bignami, Prisco, Gavino Manca.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame reca disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili;
    in particolar modo l'articolo 39 del suddetto disegno di legge interviene sulle pene per i reati tributari. Il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, cosiddetto «Federalismo fiscale municipale», non chiarisce in maniera univoca il ruolo assegnato al gestore della struttura ricettiva, tenuto di fatto a riscuotere dal turista l'imposta di soggiorno per poi riversarla al Comune;
    la giurisprudenza ha costantemente affermato che, in mancanza di espressa previsione da parte della legge, al gestore della struttura ricettiva non può essere attribuita la qualifica di «responsabile del pagamento dell'imposta», e pertanto non sono applicabili le sanzioni tributarie previste in caso di omesso o tardivo versamento delle imposte;
    nel silenzio della legge, la giurisprudenza ha ritenuto che il gestore della struttura ricettiva debba essere considerato come «agente contabile», anche se di fatto, e quindi «incaricato di pubblico servizio». Pertanto lo stesso può rispondere del reato di peculato (punito con una pena dai 4 ai 10 anni e 6 mesi di reclusione) qualora non versi tempestivamente l'imposta di soggiorno al Comune di riferimento;
    il gestore della struttura ricettiva non può essere ritenuto responsabile del mancato pagamento dell'imposta, né essere chiamato a versare al comune somme che non ha incassato;
    è importante evidenziare che la problematica non investe unicamente l'ipotesi nella quale il cliente si rifiuta di pagare l'imposta, ma si estende anche nei casi, ben più frequenti, in cui gli alberghi ricevono il pagamento del corrispettivo diverso tempo dopo che il cliente ha lasciato la struttura ricettiva (ad esempio i pagamenti effettuati dai tour operator e dagli agenti di viaggio), così come ai casi nei quali l'albergo non riceve il pagamento del corrispettivo (ad esempio clienti morosi o inadempienti);
    inoltre, deve essere data adeguata considerazione ai costi che gli imprenditori italiani, operanti nel settore, sostengono per lo svolgimento del ruolo assegnatogli dalla legge (personale addetto all'attività di riscossione e rendicontazione, commissioni dovute alle agenzie on line e ai gestori delle carte di credito e di debito, utilizzo delle attrezzature e dei materiali di consumo, etc.) che dovrebbero essere rimborsati,

impegna il Governo

a chiarire, attraverso futuri interventi normativi, il ruolo di «responsabile del pagamento dell'imposta» per i gestori delle strutture ricettive, al fine di evitare che vengano considerati «agenti contabili», con la paradossale conseguenza di attribuire loro compiti e responsabilità previste per gli enti di riscossione.
9/2220-AR/35Zucconi, Meloni, Lollobrigida, Acquaroli, Baldini, Bellucci, Bignami, Bucalo, Butti, Caiata, Caretta, Ciaburro, Cirielli, Luca De Carlo, Deidda, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferro, Foti, Frassinetti, Galantino, Gemmato, Lucaselli, Mantovani, Maschio, Mollicone, Montaruli, Osnato, Prisco, Rampelli, Rizzetto, Rotelli, Silvestroni, Trancassini, Varchi.


   La Camera

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di chiarire, attraverso futuri interventi normativi, il ruolo di «responsabile del pagamento dell'imposta» per i gestori delle strutture ricettive, al fine di evitare che vengano considerati «agenti contabili», con la paradossale conseguenza di attribuire loro compiti e responsabilità previste per gli enti di riscossione.
9/2220-AR/35. (Testo modificato nel corso della seduta) Zucconi, Meloni, Lollobrigida, Acquaroli, Baldini, Bellucci, Bignami, Bucalo, Butti, Caiata, Caretta, Ciaburro, Cirielli, Luca De Carlo, Deidda, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferro, Foti, Frassinetti, Galantino, Gemmato, Lucaselli, Mantovani, Maschio, Mollicone, Montaruli, Osnato, Prisco, Rampelli, Rizzetto, Rotelli, Silvestroni, Trancassini, Varchi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 53 del provvedimento inerente disposizioni urgenti in materia fiscale stanzia per l'anno 2019 risorse pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 per gli investimenti sia per il rinnovo dei veicoli del trasporto merci che, in base a quanto previsto con una modifica in sede referente, per i veicoli del trasporto passeggeri, al fine di accrescere la sicurezza del trasporto su strada e di ridurre gli effetti climalteranti. I contributi sono concessi per gli investimenti per il rinnovo dei veicoli che siano effettuati fino al 30 settembre 2020;
    l'investimento implica la contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto merci e di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate nonché dei servizi di trasporto passeggeri e di categoria M2 o M3, che abbiano una trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (full electric) ovvero che siano a motorizzazione termica e conformi alla normativa euro VI del Regolamento (CE) n. 595/2009,

impegna il Governo:

   ad individuare la possibilità di procrastinare attraverso ulteriori iniziative normative la data del 30 settembre 2020 al 31 dicembre 2020 al fine di consentire alle aziende di valutare l'opportunità di acquistare un nuovo mezzo, meno inquinante, sino alla fine dell'annualità 2020;
   a concordare alle aziende la possibilità di acquistare un automezzo, anche già usato, purché di recente fabbricazione conseguendo lo scopo relativo alla diminuzione di inquinamento.
9/2220-AR/36Mantovani, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili;
    in particolare, l'articolo 26 del decreto-legge incrementa, dal 10 febbraio 2020, la misura del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi da intrattenimento, fissate rispettivamente al 23 per cento per le new slot e al 9 per cento per le videolottery;
    dalla relazione tecnica del provvedimento risulta che tali aumenti del PREU daranno un gettito annuo di circa 500 milioni di euro;
    secondo una stima del Dipartimento nazionale per le politiche antidroga i giocatori in Italia sarebbero oltre 32 milioni, pari a poco più della metà della popolazione italiana, dei quali oltre un milione e mezzo sarebbero i giocatori cosiddetti «problematici», e oltre ottocentomila sarebbero le persone cadute nella trappola del gioco patologico;
    nel 2012, il decreto-legge 13 settembre, n. 158, ha disposto l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) con riferimento alle «prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia, intesa come patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita dall'Organizzazione mondiale della sanità»;
    diverse proposte di legge all'esame di questo ramo del Parlamento intendono affrontare in modo compiuto il tema della dipendenza da gioco, sia sotto l'aspetto della prevenzione che della cura, con l'intento di tutelare i soggetti che ne sono afflitti e le loro famiglie e promuovendo un maggiore impegno delle istituzioni sanitarie in materia,

impegna il Governo

a destinare una quota del 10 per cento dei maggiori introiti derivanti dall'aumento del PREU disposto dal provvedimento in esame alla prevenzione e cura delle dipendenze patologiche e all'attività di contrasto da parte delle forze dell'ordine rispetto alla diffusione del gioco d'azzardo illegale e delle sostanze stupefacenti.
9/2220-AR/37Bellucci, Meloni, Osnato, Prisco.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili;
    in particolare, l'articolo 26 del decreto-legge incrementa, dal 10 febbraio 2020, la misura del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi da intrattenimento, fissate rispettivamente al 23 per cento per le new slot e al 9 per cento per le videolottery;
    dalla relazione tecnica del provvedimento risulta che tali aumenti del PREU daranno un gettito annuo di circa 500 milioni di euro;
    secondo una stima del Dipartimento nazionale per le politiche antidroga i giocatori in Italia sarebbero oltre 32 milioni, pari a poco più della metà della popolazione italiana, dei quali oltre un milione e mezzo sarebbero i giocatori cosiddetti «problematici», e oltre ottocentomila sarebbero le persone cadute nella trappola del gioco patologico;
    nel 2012, il decreto-legge 13 settembre, n. 158, ha disposto l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) con riferimento alle «prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia, intesa come patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita dall'Organizzazione mondiale della sanità»;
    diverse proposte di legge all'esame di questo ramo del Parlamento intendono affrontare in modo compiuto il tema della dipendenza da gioco, sia sotto l'aspetto della prevenzione che della cura, con l'intento di tutelare i soggetti che ne sono afflitti e le loro famiglie e promuovendo un maggiore impegno delle istituzioni sanitarie in materia,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di destinare una quota del 10 per cento dei maggiori introiti derivanti dall'aumento del PREU disposto dal provvedimento in esame alla prevenzione e cura delle dipendenze patologiche e all'attività di contrasto da parte delle forze dell'ordine rispetto alla diffusione del gioco d'azzardo illegale e delle sostanze stupefacenti.
9/2220-AR/37. (Testo modificato nel corso della seduta) Bellucci, Meloni, Osnato, Prisco.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia fiscale ed in particolare prevede anche modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
    la legge 8 marzo 1968, n. 221, recante «Provvidenze a favore dei farmacisti rurali» ha riconosciuto ai titolari delle farmacie rurali un'indennità di residenza specifica alla luce delle condizioni di particolare disagio in cui si trovano ad operare;
    con particolare riferimento alle specifiche difficoltà che sono quotidianamente costretti ad affrontare, appare ancor più evidente il modo fondamentale che riveste una particolare categoria di farmacisti rurali ovvero quelli titolari di farmacie aventi sede nelle isole minori;
    le farmacie che operano nelle isole minori svolgono un'importante e determinante funzione sociale in quanto molto spesso rappresentano l'unico presidio sanitario esistente su questi territori in grado di mettere a disposizione dei cittadini un professionista laureato, a disposizione 24 ore al giorno per 365 giorni all'anno;
    il farmacista che opera in queste zone, come tutti i farmacisti rurali, deve assicurare una disponibilità di servizio totale (di giorno, di notte, nelle giornate festive) che condiziona fortemente la qualità della vita personale e dei familiari. Egli opera, inoltre, in condizioni difficili sia dal punto di vista economico che dal punto di vista gestionale. La loro situazione imprenditoriale, infatti, è caratterizzata da un forte impegno sotto il profilo finanziario e logistico in quanto le difficoltà di rifornimento impongono la necessità di dotare la farmacia di ingenti scorte di medicinali per far fronte immediatamente alle richieste dei malati;
    l'importanza della funzione e della presenza di queste farmacie si rileva anche se si osserva che, molto spesso, queste sono presenti in zone prive dei principali servizi pubblici che nel corso del tempo sono stati chiusi o accorpati ad altre strutture ubicate in centri con maggiore popolazione a causa degli elevati costi, legati al mantenimento delle strutture e del personale nei piccoli centri. Gli stessi ambulatori dei medici di medicina generale stanno subendo, ancora oggi, processi di accorpamento che rischiano di ridurre la capillarità del servizio di assistenza sanitaria territoriale;
    l'indennità di residenza corrisposta ai titolari di farmacie rurali ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 221 concorre alla formazione del reddito complessivo dei percipienti che sono quindi costretti a pagare imposte anche sul sussidio che viene loro riconosciuto in considerazione della funzione sociale e sanitaria che svolgono;
    tenuto conto delle citate condizioni di particolare disagio nelle quali i farmacisti si trovano ad operare nelle isole minori, dei conseguenti elevati e maggiori costi di gestione che devono affrontare e della rilevante funzione sanitaria, sociale e assistenziale che svolgono, appare opportuna una valutazione del Governo volta a porre in essere eventuali provvedimenti finalizzati ad agevolare e garantire la presenza capillare di questa determinante rete di presidi sanitari in questi specifici territori poiché molto spesso si sostituiscono totalmente alla mancanza di strutture sanitarie pubbliche,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di porre in essere iniziative di tipo normativo volte a escludere dalla base imponibile ai fini delle imposte sui redditi l'indennità di residenza di cui in premessa corrisposta ai titolari di farmacie rurali aventi sede nelle isole minori.
9/2220-AR/38Gemmato, Meloni, Lollobrigida, Acquaroli, Baldini, Bellucci, Bignami, Bucalo, Butti, Caiata, Caretta, Ciaburro, Cirielli, Luca De Carlo, Deidda, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferro, Foti, Frassinetti, Galantino, Lucaselli, Mantovani, Maschio, Mollicone, Montaruli, Osnato, Prisco, Rampelli, Rizzetto, Rotelli, Silvestroni, Trancassini, Varchi, Zucconi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, reca disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili, dalle misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, a quelle contro le frodi fiscali, fino agli aspetti relativi alla fattura elettronica;
    in particolare, l'articolo 14, consente alla Guardia di Finanza e all'Agenzia delle entrate, per le attività analisi del rischio e controllo ai fini fiscali ovvero nell'assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria, l'utilizzo dei dati contenuti nei file delle fatture elettroniche, imponendo la memorizzazione di tali file, addirittura, fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, superando gli ordinari termini di accertamento pari a 5 o 7 anni;
    come specificato nella relazione illustrativa, la novella consente di utilizzare le informazioni acquisite per potenziare l'attività di contrasto di qualunque forma di illegalità, anche in settori diversi da quello strettamente tributario, quali, ad esempio, la spesa pubblica, il mercato dei capitali e la tutela della proprietà intellettuale;
    di fatto, il provvedimento in esame, che mette nelle mani di Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza tutte le informazioni contenute nei file xml, per un totale di 8 anni, getta la maschera su una delle reali finalità alla base dell'introduzione della fatturazione elettronica e, rispetto alle promesse iniziali, i dati trasmessi dai titolari di partita IVA all'Agenzia delle entrate saranno utilizzati in maniera più invasiva;
    non si comprende la ratio di un termine di accertamento dilatato fino addirittura a 8 anni, rispetto ai termini ordinari di 5 o 7 anni;
    dopo l'introduzione della fatturazione elettronica, che ha aggiunto un ulteriore aggravio burocratico a carico delle imprese, la riforma fiscale si conferma una tenaglia di controlli sempre più stringente sui contribuenti, con ricadute negative soprattutto sulle «piccole» partite Iva che combattono ogni giorno nella trincea dell'economia reale e, oggi, rischiano di chiudere,

impegna il Governo

ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, volta a portare i termini di accertamento sulle fatture elettroniche a quelli ordinari di cinque anni.
9/2220-AR/39Lucaselli, Osnato, Bignami, Zucconi, Lollobrigida, Ciaburro, Prisco.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, reca disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili, dalle misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, a quelle contro le frodi fiscali, fino agli aspetti relativi alla fattura elettronica;
    in particolare, l'articolo 14, consente alla Guardia di Finanza e all'Agenzia delle entrate, per le attività analisi del rischio e controllo ai fini fiscali ovvero nell'assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria, l'utilizzo dei dati contenuti nei file delle fatture elettroniche, imponendo la memorizzazione di tali file, addirittura, fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, superando gli ordinari termini di accertamento pari a 5 o 7 anni;
    come specificato nella relazione illustrativa, la novella consente di utilizzare le informazioni acquisite per potenziare l'attività di contrasto di qualunque forma di illegalità, anche in settori diversi da quello strettamente tributario, quali, ad esempio, la spesa pubblica, il mercato dei capitali e la tutela della proprietà intellettuale;
    di fatto, il provvedimento in esame, che mette nelle mani di Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza tutte le informazioni contenute nei file xml, per un totale di 8 anni, getta la maschera su una delle reali finalità alla base dell'introduzione della fatturazione elettronica e, rispetto alle promesse iniziali, i dati trasmessi dai titolari di partita IVA all'Agenzia delle entrate saranno utilizzati in maniera più invasiva;
    non si comprende la ratio di un termine di accertamento dilatato fino addirittura a 8 anni, rispetto ai termini ordinari di 5 o 7 anni;
    dopo l'introduzione della fatturazione elettronica, che ha aggiunto un ulteriore aggravio burocratico a carico delle imprese, la riforma fiscale si conferma una tenaglia di controlli sempre più stringente sui contribuenti, con ricadute negative soprattutto sulle «piccole» partite Iva che combattono ogni giorno nella trincea dell'economia reale e, oggi, rischiano di chiudere,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, volta a portare i termini di accertamento sulle fatture elettroniche a quelli ordinari di cinque anni.
9/2220-AR/39. (Testo modificato nel corso della seduta) Lucaselli, Osnato, Bignami, Zucconi, Lollobrigida, Ciaburro, Prisco.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, reca disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili, dalle misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, a quelle contro le frodi fiscali, fino agli aspetti relativi alla fattura elettronica;
    in particolare, l'articolo 39 inasprisce le pene per i reati tributari e abbassa alcune soglie di punibilità; introduce inoltre, in caso di condanna, la confisca dei beni di cui il condannato abbia disponibilità per un valore sproporzionato 4 al proprio reddito (c.d. confisca allargata). La disposizione modifica, inoltre, la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti per prevedere specifiche sanzioni amministrative quando il reato di dichiarazione fraudolenta è commesso a vantaggio dell'ente;
    preoccupa il continuo ampliamento della sfera penale ai fatti economici, se si considera che nel corso dell'esame in sede referente è stato ulteriormente esteso l'ambito applicativo del Decreto legislativo 231/2001 ai reati tributari, con un ennesimo inasprimento delle pene e delle sanzioni sui reati fiscali, fino alla previsione del carcere per i grandi evasori;
    la confisca allargata resta una anomalia, perché estende misure eccezionali pensate per la criminalità mafiosa a reati di natura completamente diversa e i correttivi apportati vengono completamente annullati dall'intervento in tema di responsabilità 231;
    criminalizzare il mondo delle imprese, con un approccio unicamente iper repressivo, che moltiplica le sanzioni sulle stesse fattispecie, non si ritiene il modo corretto per combattere l'evasione e far crescere l'economia dell'Italia;
    un'impostazione dell'azione di contrasto dell'evasione per presunte categorie a rischio e con il ricorso allo stigma sociale è l'esatto contrario dell'azione mirata di controllo e verifica necessarie per un rapporto collaborativo tra amministrazione finanziaria e contribuenti,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, volta a rivedere le disposizioni in materia di estensione delle sanzioni della legge 231, con particolare riferimento alla misura della confisca allargata attraverso l'attivazione di un tavolo tecnico con i rappresentanti delle categorie di settore.
9/2220-AR/40Varchi, Maschio, Osnato, Bignami, Meloni, Lollobrigida, Acquaroli, Baldini, Bellucci, Bucalo, Butti, Caiata, Caretta, Ciaburro, Cirielli, Luca De Carlo, Deidda, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferro, Foti, Frassinetti, Galantino, Gemmato, Lucaselli, Mantovani, Mollicone, Montaruli, Prisco, Rampelli, Rizzetto, Rotelli, Silvestroni, Trancassini, Zucconi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, reca disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili, dalle misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, a quelle contro le frodi fiscali, fino agli aspetti relativi alla fattura elettronica;
    in particolare, l'articolo 4, interamente sostituito in sede referente, reca una serie di misure in materia di contrasto all'omesso versamento delle ritenute, disponendo l'obbligo per il committente di richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarla, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute ai fini del riscontro dell'ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese; stabilisce che il committente è tenuto a sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria nel caso di mancata trasmissione o nel caso risultino omessi o insufficienti versamenti; estende l'inversione contabile in materia di Iva (reverse charge) alle prestazioni effettuate mediante contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, che vengono svolti con il prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente e con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente;
    con la nuova formulazione, l'obbligo per il committente di versare tutte le ritenute fiscali per i lavoratori impiegati negli appalti e subappalti viene limitato alle commesse sopra i 300 mila euro e per agli appalti e subappalti di prevalente manodopera;
    tale soluzione continua a pesare sulle imprese e non risolve le criticità evidenziate dagli operatori di settore. La nuova formulazione, infatti, continua a rappresentare un appesantimento burocratico, sostituendo semplicemente adempimenti con altri adempimenti, senza permettere la compensazione con i crediti fiscali. L'unica vera soluzione rimane la soppressione di una norma che scarica sulle spalle di tutte le imprese corrette e in tegola il costo del controllo fiscale che dovrebbe essere a carico dello Stato;
    ancora una volta, si continuano a caricare le imprese di adempimenti fiscali che ne drenano liquidità, come già amene con lo split payment (2,4 miliardi di euro), un meccanismo che si aggiunge ai già pesanti ritardi di pagamento della Pubblica Amministrazione (8 miliardi di euro vantati solo dalle imprese del settore edile);
    in particolare, sotto il profilo finanziario, le imprese subiranno una pesante perdita di liquidità dovuta sia all'impossibilità di utilizzo dei crediti IVA, sia all'obbligo di pagamento con bonifico delle ritenute, che ben supera il recupero di gettito stimato dalla Relazione tecnica in 127 milioni di euro;
    un vero e proprio salasso, che, solo nel settore delle costruzioni, comporterà 250 milioni di euro di maggiori oneri per le imprese. Infatti, si tratta di soggetti economici (appaltatori o subappaltatori) che, operando normalmente in regime di «split payment» nell'ambito delle commesse pubbliche, ovvero in «reverse charge» nel caso dei lavori privati, vantano ordinariamente ingenti crediti IVA, di norma utilizzati proprio per il versamento delle ritenute fiscali, contributive e assicurative per i propri lavoratori dipendenti;
    così facendo si mette a repentaglio la stessa sopravvivenza delle imprese, in un settore che non riesce ancora ad uscire da una crisi senza precedenti e che, invece, riveste un'importanza fondamentale per l'intera economia nazionale,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui all'articolo 4 del provvedimento in esame, al fine di adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, volta a rivederne il contenuto attraverso l'attivazione di un tavolo tecnico con i rappresentanti delle categorie interessate.
9/2220-AR/41Maschio, Varchi, Osnato, Bignami, Bianchi.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili, contiene misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva ed alle frodi fiscali e nello specifico disciplina l'accollo del debito di imposta altrui, previsto dallo Statuto del contribuente;
    in particolare, la norma introdotta consente di effettuare un riscontro preventivo dei dati attestanti l'esistenza del credito prima che questo venga utilizzato in compensazione per il pagamento di altri tributi o contributi, permettendo all'Agenzia delle entrate, già in fase di elaborazione dei modelli F24 ricevuti, di scartare le deleghe di pagamento qualora contengano compensazione di crediti che non risultano dalle dichiarazioni presentate;
    per le micro realtà imprenditoriali risulta ancora molto gravoso l'onere economico necessario ad ottenere l'apposizione del visto di conformità, cosa che si allenerebbe innalzando il valore oltre il quale scaturisce l'obbligo di apposizione del visto di conformità dagli attuali 5.000 euro previsti ad un importo pari a 15,000 euro, si consentirebbe in tal modo di poter utilizzare la compensazione dei crediti sino a concorrenza dell'importo di 15.000 euro per ciascun anno d'imposta, apportando una reale semplificazione burocratica ed amministrativa,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere, nei provvedimenti di prossima emanazione governativa un ampliamento dell'importo previsto per la compensazione dei crediti per ciascun anno d'imposta, a vantaggio delle micro realtà imprenditoriali, per le quali risulta molto gravoso l'onere economico necessario ad ottenere l'apposizione del visto di conformità.
9/2220-AR/42Frassinetti, Osnato, Bucalo, Silvestroni, Zucconi, Ciaburro, Prisco.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili, contiene misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva ed alle frodi fiscali e nello specifico disciplina l'accollo del debito di imposta altrui, previsto dallo Statuto del contribuente;
    in particolare, la norma introdotta consente di effettuare un riscontro preventivo dei dati attestanti l'esistenza del credito prima che questo venga utilizzato in compensazione per il pagamento di altri tributi o contributi, permettendo all'Agenzia delle entrate, già in fase di elaborazione dei modelli F24 ricevuti, di scartare le deleghe di pagamento qualora contengano compensazione di crediti che non risultano dalle dichiarazioni presentate;
    per le micro realtà imprenditoriali risulta ancora molto gravoso l'onere economico necessario ad ottenere l'apposizione del visto di conformità, cosa che si allenerebbe innalzando il valore oltre il quale scaturisce l'obbligo di apposizione del visto di conformità dagli attuali 5.000 euro previsti ad un importo pari a 15,000 euro, si consentirebbe in tal modo di poter utilizzare la compensazione dei crediti sino a concorrenza dell'importo di 15.000 euro per ciascun anno d'imposta, apportando una reale semplificazione burocratica ed amministrativa,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, nei provvedimenti di prossima emanazione governativa un ampliamento dell'importo previsto per la compensazione dei crediti per ciascun anno d'imposta, a vantaggio delle micro realtà imprenditoriali, per le quali risulta molto gravoso l'onere economico necessario ad ottenere l'apposizione del visto di conformità.
9/2220-AR/42. (Testo modificato nel corso della seduta) Frassinetti, Osnato, Bucalo, Silvestroni, Zucconi, Ciaburro, Prisco.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili;
    in particolare, l'articolo 3 del decreto-legge limita la possibilità di compensare i crediti fiscali per importi superiori a cinquemila euro annui solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui emerge il credito, già prevista per i crediti IVA, anche per i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive;
    l'applicazione di tale norma determinerà che anche i soggetti che presenteranno la dichiarazione nei termini previsti perderanno un periodo di sei mesi ai fini dell'utilizzo dei crediti in compensazione;
    tale disposizione rischia di essere particolarmente penalizzante per i professionisti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, con successivi provvedimenti e in seguito alla concreta applicazione della norma, di escludere i professionisti dalla normativa di cui in premessa.
9/2220-AR/43Acquaroli.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili, contiene tra le altre misure disposizioni fiscali specifiche per determinate categorie e determinati comuni;
    il Comune di Campione d'Italia è collocato in territorio svizzero, ma fa parte della provincia di Como, i residenti, in ragione delle differenziazioni fiscali vigenti, sono soggetti a misure fiscali differenti rispetto agli altri comuni italiani;
    la moneta di Campione d'Italia, non è l'EURO, ma il franco svizzero. Le linee telefoniche sono della rete svizzera, le targhe delle automobili sono del Canton Ticino, la corrente elettrica arriva invece direttamente dall'Italia, ma anche questa viene pagata in franchi svizzeri;
    i dipendenti del comune, delle scuole statali, i carabinieri, i pensionati, sono pagati in franchi svizzeri e usufruiscono di un cambio agevolato, molto inferiore alle quotazioni di mercato,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere, sin dai prossimi provvedimenti di emanazione governativa e nei limiti dei vincoli di finanza pubblica, misure di agevolazione fiscale, in favore delle persone fisiche e giuridiche iscritte nei registri anagrafici e delle imprese del Comune di Campione d'Italia, i cui redditi siano prodotti in Svizzera.
9/2220-AR/44Butti, Foti, Osnato, Bignami, Bianchi.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili, contiene tra le altre misure disposizioni fiscali specifiche per determinate categorie e determinati comuni;
    il Comune di Campione d'Italia è collocato in territorio svizzero, ma fa parte della provincia di Como, i residenti, in ragione delle differenziazioni fiscali vigenti, sono soggetti a misure fiscali differenti rispetto agli altri comuni italiani;
    la moneta di Campione d'Italia, non è l'EURO, ma il franco svizzero. Le linee telefoniche sono della rete svizzera, le targhe delle automobili sono del Canton Ticino, la corrente elettrica arriva invece direttamente dall'Italia, ma anche questa viene pagata in franchi svizzeri;
    i dipendenti del comune, delle scuole statali, i carabinieri, i pensionati, sono pagati in franchi svizzeri e usufruiscono di un cambio agevolato, molto inferiore alle quotazioni di mercato,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere, sin dai prossimi provvedimenti di emanazione governativa e nei limiti dei vincoli di finanza pubblica, misure di agevolazione fiscale, in favore delle persone fisiche e giuridiche iscritte nei registri anagrafici e delle imprese del Comune di Campione d'Italia.
9/2220-AR/44. (Testo modificato nel corso della seduta) Butti, Foti, Osnato, Bignami, Bianchi.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili, contiene tra le altre misure disposizioni fiscali specifiche per determinate categorie;
    il meccanismo del 5 per mille, per l'anno finanziario 2019, è destinato, a sostegno di puntuali e specifiche finalità, tra cui il sostegno degli enti del volontariato, il finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell'università, il finanziamento agli enti della ricerca sanitaria, al sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente e al sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche;
    l'attività di formazione e didattica svolta dagli insegnanti nelle scuole e di importanza fondamentale, soprattutto al fine di assicurare qualità al percorso formativo ed educativo degli studenti è necessario assicurare qualità all'agire educativo e didattico degli insegnanti;
    l'aggiornamento e la formazione in servizio sono fondamentali e costituiscono una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale e quindi per il sostegno ai processi di innovazione in atto e al potenziamento dell'offerta formativa, soprattutto in riferimento alla prevenzione dell'insuccesso scolastico e al recupero degli abbandoni;
    vi è la consapevolezza della necessità di una formazione in servizio sempre più profonda oggi, nella cosiddetta società della conoscenza, che cambia continuamente e che, chiederà agli allievi di oggi, cittadini e lavoratori di domani, di modificarsi più volte nel corso della loro vita professionale e lavorativa,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere, nei provvedimenti di prossima emanazione governativa che dell'agevolazione del 5 per mille già prevista per specifiche categorie possano usufruire anche le scuole statali di ogni ordine e grado ai fini della formazione di alunni, personale docente e personale Ata.
9/2220-AR/45Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Osnato, Bignami, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili;
    in particolare, l'articolo 41 dispone un rifinanziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di 670 milioni di euro per l'anno in corso;
    il Fondo di garanzia per le PMI costituisce uno dei principali strumenti di sostegno pubblico finalizzati a facilitare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese, posto che con l'intervento del Fondo l'impresa ha la concreta possibilità di ottenere finanziamenti senza garanzie aggiuntive sugli importi garantiti dal Fondo stesso;
    il Fondo, infatti, garantisce o contro-garantisce operazioni, aventi natura di finanziamento ovvero partecipativa, a favore di tali categorie di impresa;
    secondo recenti stime le PMI in Italia sono oltre cinque milioni e rappresentano il 92 per cento delle imprese attive, dando occupazione a oltre 15 milioni di persone e generavano un fatturato complessivo di duemila miliardi di euro,

impegna il Governo

a valutare di disporre, con successivi provvedimenti, un ulteriore aumento del Fondo di cui in premessa, al fine di continuare a garantire il massimo sostegno in favore delle piccole e medie imprese italiane, tessuto produttivo fondamentale per la nostra Nazione che riflette e conserva tradizioni e imprenditorialità diffuse nei territori.
9/2220-AR/46Caretta, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili;
    in Italia ci sono migliaia di beni culturali attualmente non valorizzati e che versano in stato di abbandono, perché, purtroppo, molto spesso le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato non dispongono dei fondi necessari per gli interventi di manutenzione e conservazione di tali beni;
    occorre intervenire al fine di valorizzare e rendere produttivo l'immenso patrimonio culturale italiano dalle potenzialità ancora inesplorate e, contestualmente, dare impulso a forme di imprenditoria mirate,

impegna il Governo

a emanare una disciplina di favore per l'occupazione di donne e giovani nel settore dei beni culturali.
9/2220-AR/47Delmastro Delle Vedove, Prisco.


   La Camera,
   premesso che:
    il valore economico globale generato dalle api con la loro attività pronuba è di gran lunga superiore rispetto al valore derivante dalla vendita dei prodotti dell'alveare;
    il servizio di impollinazione rappresenta spesso la prima fonte di reddito per gli apicoltori, seguito poi dalla vendita del miele e degli altri prodotti apistici;
    tra gli apicoltori professionisti la vendita del miele rappresenta la principale fonte di reddito e solo il 31 per cento di loro pratica il servizio di impollinazione, e solo in tre casi incide per oltre il 50 per cento sul reddito aziendale;
    la metà degli apicoltori pratica il nomadismo per la produzione del miele e del polline, cioè sposta gli alveari per inseguire fioriture di piante spontanee o coltivate, in alcuni casi, quando gli apicoltori portano gli alveari negli agrumeti o sui campi di sulla, girasole o trifoglio per la produzione del miele, svolgono in contemporanea un servizio di impollinazione per quelle colture. Un servizio che spesso non è retribuito, anzi in alcuni casi è l'apicoltore stesso a dover regalare qualche vasetto di miele ai proprietari dei fondi a titolo di riconoscenza per aver potuto usufruire del terreno su cui collocare le arnie;
    molti sono gli alberi e le piante che usufruiscono di questo servizio di impollinazione, dal mandorlo, all'albicocco, al susino, al pesco, dal melo al pero, dagli agrumi alta vite, all'olivo, alle leguminose e alle foraggere (sulla, trifoglio, erba medica);
    l'impollinazione in questo caso non solo è necessaria, ma aumenta anche la produttività degli alberi da frutto e delle piante. L'azione impollinatrice delle api è indispensabile anche per equilibri ecologici della flora spontanea;
    attualmente il servizio di impollinazione ha un'aliquota ordinaria al 22 per cento. Data l'Iva sfavorevole gli apicoltori piuttosto le vendono ai frutticoltori e questi, una volta finita la stagione della fioritura, bruciano le api con arnie e tutto. È una pratica assurda e contro ogni logica ecologica e di tutela del benessere delle api, causata solo da questa percentuale Iva,

impegna il Governo

a prevedere, in un prossimo provvedimento, anche di natura fiscale, la possibilità di ridurre al 10 per cento l'attuale aliquota IVA relativa al servizio di impollinazione.
9/2220-AR/48Loss, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Patassini, Viviani.


   La Camera,
   premesso che:
    il valore economico globale generato dalle api con la loro attività pronuba è di gran lunga superiore rispetto al valore derivante dalla vendita dei prodotti dell'alveare;
    il servizio di impollinazione rappresenta spesso la prima fonte di reddito per gli apicoltori, seguito poi dalla vendita del miele e degli altri prodotti apistici;
    tra gli apicoltori professionisti la vendita del miele rappresenta la principale fonte di reddito e solo il 31 per cento di loro pratica il servizio di impollinazione, e solo in tre casi incide per oltre il 50 per cento sul reddito aziendale;
    la metà degli apicoltori pratica il nomadismo per la produzione del miele e del polline, cioè sposta gli alveari per inseguire fioriture di piante spontanee o coltivate, in alcuni casi, quando gli apicoltori portano gli alveari negli agrumeti o sui campi di sulla, girasole o trifoglio per la produzione del miele, svolgono in contemporanea un servizio di impollinazione per quelle colture. Un servizio che spesso non è retribuito, anzi in alcuni casi è l'apicoltore stesso a dover regalare qualche vasetto di miele ai proprietari dei fondi a titolo di riconoscenza per aver potuto usufruire del terreno su cui collocare le arnie;
    molti sono gli alberi e le piante che usufruiscono di questo servizio di impollinazione, dal mandorlo, all'albicocco, al susino, al pesco, dal melo al pero, dagli agrumi alta vite, all'olivo, alle leguminose e alle foraggere (sulla, trifoglio, erba medica);
    l'impollinazione in questo caso non solo è necessaria, ma aumenta anche la produttività degli alberi da frutto e delle piante. L'azione impollinatrice delle api è indispensabile anche per equilibri ecologici della flora spontanea;
    attualmente il servizio di impollinazione ha un'aliquota ordinaria al 22 per cento. Data l'Iva sfavorevole gli apicoltori piuttosto le vendono ai frutticoltori e questi, una volta finita la stagione della fioritura, bruciano le api con arnie e tutto. È una pratica assurda e contro ogni logica ecologica e di tutela del benessere delle api, causata solo da questa percentuale Iva,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, in un prossimo provvedimento, anche di natura fiscale, la possibilità di ridurre al 10 per cento l'attuale aliquota IVA relativa al servizio di impollinazione.
9/2220-AR/48. (Testo modificato nel corso della seduta) Loss, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Patassini, Viviani.


   La Camera,
   premesso che:
    la filiera del legno è un settore importante con oltre 73.000 imprese e 240.000 addetti. Una su due delle imprese coinvolte nella filiera è artigiana. Settore che risulta essere sempre più importante per il « Made in Italy»;
    la filiera del legno ha in sé un grande potenziale per la sua conoscenza del territorio, per la possibilità di interagire con le altre filiere produttive e con le attività locali agroalimentari e zootecniche e per la capacità di generare quel valore aggiunto che va a beneficio dell'economia e dell'occupazione del territorio, in particolare montano;
    la filiera del legno ha il pregio di raccogliere in sé competenze diverse che si integrano in modo da poter fornire soluzioni a tutto tondo. Inoltre essendo costituita da realtà locali, con una conoscenza profonda del territorio, risulta essere molto duttile, adattandosi alle esigenze del cliente e del territorio stesso, raggiungendo e lavorando in posti di difficile accessibilità se non addirittura impervi;
    la filiera del legno può e deve diventare uno strumento importante di riqualificazione territoriale. Se all'utilizzo di legname locale, di cui si conosce provenienza e qualità, si uniscono dei criteri di progettazione o di ristrutturazione a basso impatto ambientale e ad alto risparmio energetico, si possono ottenere risultati, a costo competitivo, di alto valore prestazionale che uniscono risparmio e benessere sia per l'uomo sia per l'ambiente;
    per tutti questi scopi sarebbe, quindi, opportuno riconoscere alle imprese della filiera del legno, in particolare a quelle che hanno la sede principale o l'unità locale ubicate nei territori montani e che provvedono alla gestione e manutenzione continua del territorio valorizzano le potenzialità produttive e socio-ambientali delle risorse forestali, secondo un modello di sviluppo sostenibile, un'aliquota che renda le imprese e gli artigiani maggiormente competitivi,

impegna il Governo

a prevedere in un prossimo provvedimento, anche di natura fiscale, una riduzione dell'aliquota per il pagamento delle imposte gravanti sul reddito di impresa ai fini Irpef e Ires.
9/2220-AR/49Bubisutti, Manzato, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Patassini, Viviani.


   La Camera,
   premesso che:
    la filiera del legno è un settore importante con oltre 73.000 imprese e 240.000 addetti. Una su due delle imprese coinvolte nella filiera è artigiana. Settore che risulta essere sempre più importante per il « Made in Italy»;
    la filiera del legno ha in sé un grande potenziale per la sua conoscenza del territorio, per la possibilità di interagire con le altre filiere produttive e con le attività locali agroalimentari e zootecniche e per la capacità di generare quel valore aggiunto che va a beneficio dell'economia e dell'occupazione del territorio, in particolare montano;
    la filiera del legno ha il pregio di raccogliere in sé competenze diverse che si integrano in modo da poter fornire soluzioni a tutto tondo. Inoltre essendo costituita da realtà locali, con una conoscenza profonda del territorio, risulta essere molto duttile, adattandosi alle esigenze del cliente e del territorio stesso, raggiungendo e lavorando in posti di difficile accessibilità se non addirittura impervi;
    la filiera del legno può e deve diventare uno strumento importante di riqualificazione territoriale. Se all'utilizzo di legname locale, di cui si conosce provenienza e qualità, si uniscono dei criteri di progettazione o di ristrutturazione a basso impatto ambientale e ad alto risparmio energetico, si possono ottenere risultati, a costo competitivo, di alto valore prestazionale che uniscono risparmio e benessere sia per l'uomo sia per l'ambiente;
    per tutti questi scopi sarebbe, quindi, opportuno riconoscere alle imprese della filiera del legno, in particolare a quelle che hanno la sede principale o l'unità locale ubicate nei territori montani e che provvedono alla gestione e manutenzione continua del territorio valorizzano le potenzialità produttive e socio-ambientali delle risorse forestali, secondo un modello di sviluppo sostenibile, un'aliquota che renda le imprese e gli artigiani maggiormente competitivi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere in un prossimo provvedimento, anche di natura fiscale, una riduzione dell'aliquota per il pagamento delle imposte gravanti sul reddito di impresa ai fini Irpef e Ires.
9/2220-AR/49. (Testo modificato nel corso della seduta) Bubisutti, Manzato, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Patassini, Viviani.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 5, nell'ambito di disposizioni volte a prevenire il verificarsi di fenomeni frodatori nel settore dei carburanti e combustibili prevede un termine stringente di 24 ore dal momento in cui i prodotti sono presi in consegna dal destinatario, per la trasmissione della nota di ricevimento, ai fini della chiusura del regime sospensivo relativo alla circolazione di prodotti soggetti ad accisa;
    il comma 1, lettera c) del medesimo articolo modifica l'articolo 25 del TUA, che disciplina i depositi dei prodotti energetici assoggettati ad accisa, riducendo (al punto 1) il limite di capacità previsto per i depositi per uso privato, agricolo e industriale (da 25 a 10 metri cubi) nonché di quello previsto per i serbatoi cui sono collegati gli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali (da 10 a 5 metri cubi), ai fini dell'obbligo di denuncia e di acquisizione della relativa licenza;
    come è noto il gasolio agricolo viene assegnato dalle regioni in quantità determinate ovvero definite per legge e può essere consegnato solo da un distributore autorizzato e il suo impiego è soggetto a periodico rendiconto;
    il Governo ha inteso con questa disposizione contrastare le evasioni di accise, preoccupazione assolutamente condivisibile per i depositi carburanti ad accisa piena, ma per il gasolio agricolo già sussiste un complesso iter burocratico per documentare e tracciare capillarmente gli impieghi del prodotto,

impegna il Governo

a prevedere, in un prossimo provvedimento, anche di natura fiscale, che la soglia di esonero dagli obblighi previsti dall'articolo 25 del Testo unico in materia di accise sia aumentato almeno di 1 metro cubo ovvero sia elevato ad almeno 6 metri cubi per i serbatoi cui sono collegati gli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per uso agricolo.
9/2220-AR/50Golinelli, Bubisutti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Viviani.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 4 in tema di Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera prevede che per il compimento di un'opera o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore ad euro 200.000 a un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma sono tenuti a richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute;
    l'articolo 4 all'esame aumenta i costi ed aggrava gli adempimenti burocratici a carico dei piccoli imprenditori e delle aziende artigiane. Non è sufficiente aver circoscritto l'ambito di applicazione della disposizione alle opere o ai servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro, poiché tale limite non esclude le piccole imprese dall'applicazione della norma;
    le definizioni di media e piccola impresa che si ricavano dalla normativa dell'Unione europea, rilevando come per media impresa si intenda quella che abbia un numero di dipendenti inferiore a 250 e un fatturato non superiore a 50 milioni di euro e per piccola impresa quella che abbia un numero di dipendenti inferiore a 50 e un fatturato non superiore a 10 milioni di euro;
    si ritiene del tutto incongruo considerare grande impresa un'azienda che affida il compimento di opere o servizi di importo complessivo annuo superiore a 200 mila euro. L'estensione dell'ambito dell'applicazione della norma ad una platea così vasta di soggetti evidenzia una conoscenza superficiale del mondo delle imprese;
    la norma in esame non è efficace per quanto concerne la prevenzione di condotte illecite e procede in una direzione opposta all'obiettivo della semplificazione ed è destinata a creare solo maggiore confusione per gli operatori. Il precedente Governo aveva, invece, avviato un percorso di sburocratizzazione, ma questo decreto sembra inverte adesso la tendenza complicando ulteriormente gli adempimenti richiesti alle imprese;
    sarebbe stato più opportuno concentrarsi sull'inasprimento dei controlli e non degli adempimenti, nella logica della semplificazione,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere l'esclusione totale dall'applicazione dell'articolo 4 del presente decreto-legge per le aziende agricole o in subordine che preveda l'innalzamento della soglia almeno a 500 mila euro al fine di agevolare le microimprese in particolare quelle del settore agricolo.
9/2220-AR/51Maggioni, Liuni, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Viviani.


   La Camera,
   premesso che:
    molti comuni, come già avvenuto con la Tarsu e con la Tares, sono soliti equiparare l'attività agrituristica a quella turistico-alberghiera applicando agli agriturismi le medesime tariffe relative allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani applicate alle strutture di ricezione turistico alberghiera;
    tale equiparazione è motivata dal fatto che non essendo previsto un codice Ateco per l'agriturismo, le relative normative di riferimento prevedevano l'assimilazione ad una categoria omogenea;
    dal punto di vista della qualità dei rifiuti prodotti non vi è alcuna distinzione fra l'attività turistico-alberghiera e quella di agriturismo in quanto si tratta della stessa tipologia di rifiuti soggetti a smaltimento. Quello che invece differenzia le due attività riguarda la qualità del servizio prestato da parte del comune che gestisce lo stesso in regime di privativa. Infatti, mentre gli alberghi usufruiscono di un servizio puntuale di raccolta localizzato in prossimità delle stesse strutture alberghiere, viceversa per quanta concerne gli agriturismi, ubicati necessariamente fuori dal perimetro urbano, la raccolta avviene, il più delle volte, presso il primo punto di raccolta utile;
    ciò significa che il servizio di raccolta è parziale in quanto il titolare dell'agriturismo si fa carico del trasporto dei rifiuti al suddetto punto di raccolta che, nelle maggior parte dei casi, risulta distante dall'azienda agricola, se è pur vero che le normative in materia di Tarsu e di Tares hanno previsto la possibilità per i comuni di inserire nei rispettivi regolamenti una particolare riduzione tariffaria, non superiore al 40 per cento, nei casi in cui non è effettuata la raccolta dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, nella maggior parte dei casi gli stessi comuni non l'hanno applicata. Per tale considerazione, si rende quindi opportuno, ricomprendere fra i locali cui è possibile applicare la riduzione tariffaria ai fini della TARI anche gli agriturismi che, sebbene qualificati, ai fini fiscali, come fabbricati strumentali dall'articolo 9, comma 3-bis, lettera e), del decreto-legge n. 557 del 1993, tuttavia sono ancora equiparati agli alberghi per quanto riguarda la produzione di rifiuti solidi urbani e la relativa tassazione connessa al loro smaltimento;
    peraltro, la necessità di differenziare la disciplina in materia di TARI a favore degli agriturismi rispetto a quanto i Comuni prevedono per gli alberghi è confermata dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato che con la recente sentenza del 19 febbraio 2019, n. 1162 secondo cui «La parificazione tariffaria tra alberghi e agriturismi dunque sarebbe affetta da eccesso di potere per trattamento eguale di situazioni ineguali e violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e adeguatezza. È necessaria una classificazione autonoma (con apposite sottocategorie), e alla luce dell'articolo 3 della Costituzione, realisticamente proporzionata alla connotazione specifica dell'attività e all'effettiva capacità di produzione, per quantità e qualità»,

impegna il Governo

a prevedere l'estensione delle disposizioni contenute nel comma 659 della legge n. 147 del 2013 anche ai fabbricati rurali destinati all'agriturismo.
9/2220-AR/52Lucchini, Lolini, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Loss, Manzato, Patassini, Viviani.


   La Camera,
   premesso che:
    molti comuni, come già avvenuto con la Tarsu e con la Tares, sono soliti equiparare l'attività agrituristica a quella turistico-alberghiera applicando agli agriturismi le medesime tariffe relative allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani applicate alle strutture di ricezione turistico alberghiera;
    tale equiparazione è motivata dal fatto che non essendo previsto un codice Ateco per l'agriturismo, le relative normative di riferimento prevedevano l'assimilazione ad una categoria omogenea;
    dal punto di vista della qualità dei rifiuti prodotti non vi è alcuna distinzione fra l'attività turistico-alberghiera e quella di agriturismo in quanto si tratta della stessa tipologia di rifiuti soggetti a smaltimento. Quello che invece differenzia le due attività riguarda la qualità del servizio prestato da parte del comune che gestisce lo stesso in regime di privativa. Infatti, mentre gli alberghi usufruiscono di un servizio puntuale di raccolta localizzato in prossimità delle stesse strutture alberghiere, viceversa per quanta concerne gli agriturismi, ubicati necessariamente fuori dal perimetro urbano, la raccolta avviene, il più delle volte, presso il primo punto di raccolta utile;
    ciò significa che il servizio di raccolta è parziale in quanto il titolare dell'agriturismo si fa carico del trasporto dei rifiuti al suddetto punto di raccolta che, nelle maggior parte dei casi, risulta distante dall'azienda agricola, se è pur vero che le normative in materia di Tarsu e di Tares hanno previsto la possibilità per i comuni di inserire nei rispettivi regolamenti una particolare riduzione tariffaria, non superiore al 40 per cento, nei casi in cui non è effettuata la raccolta dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, nella maggior parte dei casi gli stessi comuni non l'hanno applicata. Per tale considerazione, si rende quindi opportuno, ricomprendere fra i locali cui è possibile applicare la riduzione tariffaria ai fini della TARI anche gli agriturismi che, sebbene qualificati, ai fini fiscali, come fabbricati strumentali dall'articolo 9, comma 3-bis, lettera e), del decreto-legge n. 557 del 1993, tuttavia sono ancora equiparati agli alberghi per quanto riguarda la produzione di rifiuti solidi urbani e la relativa tassazione connessa al loro smaltimento;
    peraltro, la necessità di differenziare la disciplina in materia di TARI a favore degli agriturismi rispetto a quanto i Comuni prevedono per gli alberghi è confermata dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato che con la recente sentenza del 19 febbraio 2019, n. 1162 secondo cui «La parificazione tariffaria tra alberghi e agriturismi dunque sarebbe affetta da eccesso di potere per trattamento eguale di situazioni ineguali e violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e adeguatezza. È necessaria una classificazione autonoma (con apposite sottocategorie), e alla luce dell'articolo 3 della Costituzione, realisticamente proporzionata alla connotazione specifica dell'attività e all'effettiva capacità di produzione, per quantità e qualità»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere l'estensione delle disposizioni contenute nel comma 659 della legge n. 147 del 2013 anche ai fabbricati rurali destinati all'agriturismo.
9/2220-AR/52. (Testo modificato nel corso della seduta) Lucchini, Lolini, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Loss, Manzato, Patassini, Viviani.


   La Camera,
   premesso che:
    all'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito in legge 27 febbraio 1998, n. 30 estende alle imprese armatoriali che esercitano la pesca oltre gli stretti e, nel limite del 70 per cento, a quelle che esercitano la pesca mediterranea, le previsioni degli articoli 4 e 6 del medesimo decreto-legge;
    in particolare l'articolo 4 (Trattamento fiscale) prevede, per le imprese armatoriali che esercitano la pesca marittima nonché nelle acque interne e lagunari, le seguenti agevolazioni:
    credito di imposta in misura corrispondente all'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sui redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo corrisposti al personale di bordo imbarcato sulle navi iscritte nel Registro internazionale, da valere ai fini del versamento delle ritenute alla fonte relative a tali redditi;
    il reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel Registro internazionale concorre in misura pari al 20 per cento a formare il reddito complessivo assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche e all'imposta sul reddito delle persone giuridiche (ciò significa che il reddito prodotto è detassato dell'80 per cento);
    nelle istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni dei redditi questi sgravi fiscali purtroppo vengono considerati e qualificati, dal sistema per la compilazione della dichiarazione, come «aiuti di Stato»;
    ciò comporta il riproporsi di una questione grave e preoccupante, che sembrava definitivamente risolta, grazie soprattutto al parere reso dal Mipaaf il 14 febbraio 2018, all'indomani del blocco degli sgravi contributivi deciso dall'INAIL;
    in quel parere il Ministero chiarì che si trattava non di una misura di aiuto ma di un particolare regime fiscale e previdenziale, applicato pacificamente oramai da più di 20 anni, in maniera generalizzata ed universale a tutte le imprese di pesca operanti nelle acque marittime, interne e lagunari;
    purtroppo, avallando la richiesta del «sistema» di qualificare quel regime agevolato come «aiuto di Stato», si formalizza in un documento fiscale, proveniente dallo stesso contribuente, una definizione errata che avrà come sicura conseguenza indagini e accertamenti tributari, se non addirittura sanzioni per i dichiaranti stessi, nonché la perdita o la grave limitazione dello sgravio;
    il MEF e l'Agenzia delle Entrate sembrerebbero nutrire ancora dubbi sulla natura esatta di questi sgravi,

impegna il Governo

ad emanare un provvedimento urgente che chiarisca la situazione richiamata in premessa ovvero che gli sgravi di cui all'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito in legge 27 febbraio 1998, n. 30, non si configurano come Aiuti di Stato.
9/2220-AR/53Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.


   La Camera,
   premesso che:
    all'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito in legge 27 febbraio 1998, n. 30 estende alle imprese armatoriali che esercitano la pesca oltre gli stretti e, nel limite del 70 per cento, a quelle che esercitano la pesca mediterranea, le previsioni degli articoli 4 e 6 del medesimo decreto-legge;
    in particolare l'articolo 4 (Trattamento fiscale) prevede, per le imprese armatoriali che esercitano la pesca marittima nonché nelle acque interne e lagunari, le seguenti agevolazioni:
    credito di imposta in misura corrispondente all'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sui redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo corrisposti al personale di bordo imbarcato sulle navi iscritte nel Registro internazionale, da valere ai fini del versamento delle ritenute alla fonte relative a tali redditi;
    il reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel Registro internazionale concorre in misura pari al 20 per cento a formare il reddito complessivo assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche e all'imposta sul reddito delle persone giuridiche (ciò significa che il reddito prodotto è detassato dell'80 per cento);
    nelle istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni dei redditi questi sgravi fiscali purtroppo vengono considerati e qualificati, dal sistema per la compilazione della dichiarazione, come «aiuti di Stato»;
    ciò comporta il riproporsi di una questione grave e preoccupante, che sembrava definitivamente risolta, grazie soprattutto al parere reso dal Mipaaf il 14 febbraio 2018, all'indomani del blocco degli sgravi contributivi deciso dall'INAIL;
    in quel parere il Ministero chiarì che si trattava non di una misura di aiuto ma di un particolare regime fiscale e previdenziale, applicato pacificamente oramai da più di 20 anni, in maniera generalizzata ed universale a tutte le imprese di pesca operanti nelle acque marittime, interne e lagunari;
    purtroppo, avallando la richiesta del «sistema» di qualificare quel regime agevolato come «aiuto di Stato», si formalizza in un documento fiscale, proveniente dallo stesso contribuente, una definizione errata che avrà come sicura conseguenza indagini e accertamenti tributari, se non addirittura sanzioni per i dichiaranti stessi, nonché la perdita o la grave limitazione dello sgravio;
    il MEF e l'Agenzia delle Entrate sembrerebbero nutrire ancora dubbi sulla natura esatta di questi sgravi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di emanare un provvedimento urgente che chiarisca la situazione richiamata in premessa ovvero che gli sgravi di cui all'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito in legge 27 febbraio 1998, n. 30, non si configurano come Aiuti di Stato.
9/2220-AR/53. (Testo modificato nel corso della seduta) Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.


   La Camera,
   premesso che:
    gli istituti Tecnici e gli Istituti Professionali offrono una solida base culturale di carattere scientifico e tecnologico, favorendo, al contempo, lo sviluppo di competenze che permettono un immediato inserimento nel mondo del lavoro;
    tali istituti sono dotati di macchinari e strumenti di laboratorio scarsi in termini di quantità e qualità;
    l'utilizzo di macchinari obsoleti comporta anche il rischio della sicurezza degli studenti, oltre che una oggettiva del loro diritto allo studio;
   ricordato che:
    il decreto legislativo del 13 aprile 2017, n. 61, in materia di revisione dei percorsi dell'istruzione professionale prevede ore di attività di laboratorio raddoppiate rispetto al passato;
   ritenuto, pertanto, che:
    è oltremodo necessario reinvestire sulla dotazione di nuovi macchinari, più sicuri e maggiormente performanti, ai predetti Istituti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di reperire le risorse necessarie per la messa a norma dei laboratori degli Istituti tecnici e professionali, esonerando tali istituti dal versamento dell'Iva per l'acquisto di beni strumentali.
9/2220-AR/54Racchella, Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Sasso.


   La Camera,
   premesso che:
    ogni anno nel settore ittico italiano circa 10 milioni di cassette in polistirolo devono infatti essere smaltite e conferite nella raccolta rifiuti indifferenziata, con alti costi economici e un elevato livello di inquinamento per l'ambiente;
    è stato quindi necessario individuare un materiale alternativo al polistirolo per realizzare le cassette destinate alla conservazione del pesce totalmente realizzato con materie prime naturali biodegradabili, più adatto a questo specifico utilizzo;
    si tratta di prodotti che esistono già sul mercato ma non vengono preferiti dai pescatori a causa del maggior costo, parliamo di un valore doppio rispetto a quelle in polistirolo. Ma se si calcolano i costi del trasporto necessario al conferimento delle cassette di polistirolo alla discarica e quelli relativi al loro smaltimento si fa presto a stabilire che il maggior costo iniziale delle cassette biodegradabili viene coperto dal risparmio che se ne ricava utilizzandole e riciclandole;
    per poter permettere alle imprese della pesca di affrontare la spesa iniziale nell'acquisto di questo tipo di cassette biodegradabili e compostabili per i prodotti ittici è importante prevedere agevolazioni fiscali che ne facilitino l'acquisto e di conseguenza l'utilizzo,

impegna il Governo

a prevedere misure volte a ridurre il prezzo di vendita delle cassette biodegradabili e compostabili utilizzate dalle imprese della pesca per i prodotti ittici, prevedendo un credito d'imposta per il venditore nella misura pari al minor introito corrispondente al volume di vendite effettuate da portare in compensazione.
9/2220-AR/55Manzato, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Patassini.


   La Camera,
   premesso che:
    il bonus verde è stato introdotto dalla legge di Bilancio per il 2018 (legge n. 205 del 2017) ed è stato poi prorogato per un altro anno dalla legge di Bilancio per il 2019 (legge n. 145 del 2018). Si tratta di una detrazione del 36 per cento delle spese documentate e tracciabili, incluse quelle di progettazione, fino a un massimo di 5 mila euro per unità immobiliare residenziale oggetto dei lavori (se il contribuente esegue gli interventi su più unità immobiliari ha diritto alla detrazione più volte). La fruizione avviene in dieci rate annuali di pari importo;
    come per le altre agevolazioni Irpef, vale il principio di cassa ovvero in dichiarazione dei redditi si possono cioè portare in detrazione le spese sostenute nei periodo d'imposta precedente, quindi entro il 31 dicembre dell'anno prima. Poiché, allo stato attuale, il bonus verde è destinato a terminare a fine 2019, il prossimo 31 dicembre sarà la data ultima entro cui pagare gli eventuali interventi di «sistemazione a verde» per poter avere gli sconti fiscali;
    a beneficiare del bonus sono le opere che si inseriscono in un intervento relativo all'intero giardino o area, e che consiste nella sistemazione a verde ex novo o in un radicale rinnovamento. È quindi agevolato l'intervento complessivo di riqualificazione dell'area verde non solo il semplice acquisto di piante o altro materiale;
    nel decreto-legge all'esame come anche la Legge di Bilancio 2020 si prevedono diversi «bonus» ma non la proroga di questa importantissima disposizione che per i cittadini è un'occasione per piantare alberi, rinnovare giardini e terrazzi, scegliendo soprattutto prodotti dei florovivaisti italiani;
    si parla tanto di ambiente, della necessità della sua salvaguardia e di contrastare i cambiamenti climatici e poi, alla prova dei fatti, un provvedimento fiscale che va in questa direzione, che sta portando risultati importanti, rischia di essere dismesso;
    si deve dare continuità a uno strumento che ha permesso di far crescere il verde privato, in giardini, terrazzi e balconi, con un positivo effetto a favore delle imprese vivaistiche e della manutenzione del verde,

impegna il Governo

a prevedere urgentemente una proroga del bonus verde – già operativo nel 2018 e nel 2019 –, misura importantissima per un settore come quello del florovivaismo strategico del nostro Made in Italy che vale 2,7 miliardi di euro e che attraverso 27 mila imprese florovivaistiche offre lavoro a oltre 180 mila persone.
9/2220-AR/56Caffaratto, Liuni, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Viviani.


   La Camera,
   premesso che:
    il bonus verde è stato introdotto dalla legge di Bilancio per il 2018 (legge n. 205 del 2017) ed è stato poi prorogato per un altro anno dalla legge di Bilancio per il 2019 (legge n. 145 del 2018). Si tratta di una detrazione del 36 per cento delle spese documentate e tracciabili, incluse quelle di progettazione, fino a un massimo di 5 mila euro per unità immobiliare residenziale oggetto dei lavori (se il contribuente esegue gli interventi su più unità immobiliari ha diritto alla detrazione più volte). La fruizione avviene in dieci rate annuali di pari importo;
    come per le altre agevolazioni Irpef, vale il principio di cassa ovvero in dichiarazione dei redditi si possono cioè portare in detrazione le spese sostenute nei periodo d'imposta precedente, quindi entro il 31 dicembre dell'anno prima. Poiché, allo stato attuale, il bonus verde è destinato a terminare a fine 2019, il prossimo 31 dicembre sarà la data ultima entro cui pagare gli eventuali interventi di «sistemazione a verde» per poter avere gli sconti fiscali;
    a beneficiare del bonus sono le opere che si inseriscono in un intervento relativo all'intero giardino o area, e che consiste nella sistemazione a verde ex novo o in un radicale rinnovamento. È quindi agevolato l'intervento complessivo di riqualificazione dell'area verde non solo il semplice acquisto di piante o altro materiale;
    nel decreto-legge all'esame come anche la Legge di Bilancio 2020 si prevedono diversi «bonus» ma non la proroga di questa importantissima disposizione che per i cittadini è un'occasione per piantare alberi, rinnovare giardini e terrazzi, scegliendo soprattutto prodotti dei florovivaisti italiani;
    si parla tanto di ambiente, della necessità della sua salvaguardia e di contrastare i cambiamenti climatici e poi, alla prova dei fatti, un provvedimento fiscale che va in questa direzione, che sta portando risultati importanti, rischia di essere dismesso;
    si deve dare continuità a uno strumento che ha permesso di far crescere il verde privato, in giardini, terrazzi e balconi, con un positivo effetto a favore delle imprese vivaistiche e della manutenzione del verde,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere urgentemente una proroga del bonus verde – già operativo nel 2018 e nel 2019 –, misura importantissima per un settore come quello del florovivaismo strategico del nostro Made in Italy che vale 2,7 miliardi di euro e che attraverso 27 mila imprese florovivaistiche offre lavoro a oltre 180 mila persone.
9/2220-AR/56. (Testo modificato nel corso della seduta) Caffaratto, Liuni, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Viviani.


   La Camera,
   premesso che:
    il Capo V del provvedimento in esame reca «Ulteriori disposizioni per esigenze indifferibili»;
    gli allagamenti eccezionali verificatisi a Venezia il 12 novembre 2019 e nei giorni successivi, in cui l'acqua alta ha raggiunto i 187 centimetri sul medio mare e sfiorato il massimo storico di 194 centimetri – registrati solo durante l'alluvione del 1966 – hanno messo a repentaglio un patrimonio storico-monumentale dal valore inestimabile e a nudo il fragile equilibrio ambientale di una città e di un contesto lagunare unici al mondo;
    per le peculiarità urbanistiche e per il suo patrimonio artistico, Venezia è universalmente considerata una tra le più belle città del mondo ed è stata dichiarata, assieme alla sua laguna, patrimonio mondiale dell'umanità dall'Unesco nel 1987, fattore che ha contribuito a farne la terza città italiana (dopo Roma e Milano) con il più alto flusso turistico, in gran parte proveniente dall'estero. Oltre agli ingenti danni materiali facilmente riscontrabili occorre quindi considerare il danno di immagine subito dall'intero territorio lagunare e il rischio di un immediato calo delle prenotazioni turistiche per i prossimi mesi;
    tutto il litorale veneto è stato fortemente colpito: l'isola di Pellestrina in particolare ed i comuni litoranei di Caorle, Jesolo, Cavallino Treporti, Chioggia, San Michele al Tagliamento (Bibione), Eraclea, Rosolina sono stati travolti dalla furiosa mareggiata che ha devastato le spiagge e le infrastrutture turistiche del litorale veneziano;
    nella città di Venezia e sul litorale sono state danneggiate le infrastrutture pubbliche e private: numerose imbarcazioni sono affondate, sedi istituzioni e immobili di alto valore artistico-culturale sono stati letteralmente devastati, così come le strutture ricettive, gli esercizi commerciali e le abitazioni. I danni sono stimabili nell'ordine di circa un miliardo di euro;
    lo scorso 14 novembre 2019 il Governo ha deliberato lo stato di emergenza nel territorio del comune di Venezia interessato dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 12 novembre 2019, stanziando risorse per i primi soccorsi e per il ripristino dei servizi essenziali, e ha proceduto alla nomina del sindaco di Venezia come commissario straordinario per far fronte all'emergenza;
    dinanzi agli eventi alluvionali che hanno messo in ginocchio Venezia e tutto il litorale, l'immediata adozione di misure fiscali di favore per le attività economiche e soprattutto per quelle a vocazione turistica rappresenterebbe un ottimo volano per favorire la rapida ripresa e l'ulteriore crescita del territorio,

impegna il Governo

ad adottare misure fiscali di favore per le realtà produttive colpite dagli eventi meteorologici delle scorse settimane tra cui, in primis, il riconoscimento di un credito d'imposta per le imprese nuove e già esistenti, che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nell'area della laguna di Venezia e sul tutto il litorale veneto.
9/2220-AR/57Andreuzza, Badole, Bazzaro, Bisa, Bitonci, Coin, Colmellere, Comencini, Covolo, Fantuz, Fogliani, Lorenzo Fontana, Giacometti, Lazzarini, Manzato, Paternoster, Pretto, Racchella, Stefani, Turri, Valbusa, Vallotto, Zordan.


   La Camera,
   premesso che:
    il Capo V del provvedimento in esame reca «Ulteriori disposizioni per esigenze indifferibili»;
    gli allagamenti eccezionali verificatisi a Venezia il 12 novembre 2019 e nei giorni successivi, in cui l'acqua alta ha raggiunto i 187 centimetri sul medio mare e sfiorato il massimo storico di 194 centimetri – registrati solo durante l'alluvione del 1966 – hanno messo a repentaglio un patrimonio storico-monumentale dal valore inestimabile e a nudo il fragile equilibrio ambientale di una città e di un contesto lagunare unici al mondo;
    per le peculiarità urbanistiche e per il suo patrimonio artistico, Venezia è universalmente considerata una tra le più belle città del mondo ed è stata dichiarata, assieme alla sua laguna, patrimonio mondiale dell'umanità dall'Unesco nel 1987, fattore che ha contribuito a farne la terza città italiana (dopo Roma e Milano) con il più alto flusso turistico, in gran parte proveniente dall'estero. Oltre agli ingenti danni materiali facilmente riscontrabili occorre quindi considerare il danno di immagine subito dall'intero territorio lagunare e il rischio di un immediato calo delle prenotazioni turistiche per i prossimi mesi;
    tutto il litorale veneto è stato fortemente colpito: l'isola di Pellestrina in particolare ed i comuni litoranei di Caorle, Jesolo, Cavallino Treporti, Chioggia, San Michele al Tagliamento (Bibione), Eraclea, Rosolina sono stati travolti dalla furiosa mareggiata che ha devastato le spiagge e le infrastrutture turistiche del litorale veneziano;
    nella città di Venezia e sul litorale sono state danneggiate le infrastrutture pubbliche e private: numerose imbarcazioni sono affondate, sedi istituzioni e immobili di alto valore artistico-culturale sono stati letteralmente devastati, così come le strutture ricettive, gli esercizi commerciali e le abitazioni. I danni sono stimabili nell'ordine di circa un miliardo di euro;
    lo scorso 14 novembre 2019 il Governo ha deliberato lo stato di emergenza nel territorio del comune di Venezia interessato dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 12 novembre 2019, stanziando risorse per i primi soccorsi e per il ripristino dei servizi essenziali, e ha proceduto alla nomina del sindaco di Venezia come commissario straordinario per far fronte all'emergenza;
    dinanzi agli eventi alluvionali che hanno messo in ginocchio Venezia e tutto il litorale, l'immediata adozione di misure fiscali di favore per le attività economiche e soprattutto per quelle a vocazione turistica rappresenterebbe un ottimo volano per favorire la rapida ripresa e l'ulteriore crescita del territorio,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare misure fiscali di favore per le realtà produttive colpite dagli eventi meteorologici delle scorse settimane tra cui, in primis, il riconoscimento di un credito d'imposta per le imprese nuove e già esistenti, che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nell'area della laguna di Venezia e sul tutto il litorale veneto.
9/2220-AR/57. (Testo modificato nel corso della seduta) Andreuzza, Badole, Bazzaro, Bisa, Bitonci, Coin, Colmellere, Comencini, Covolo, Fantuz, Fogliani, Lorenzo Fontana, Giacometti, Lazzarini, Manzato, Paternoster, Pretto, Racchella, Stefani, Turri, Valbusa, Vallotto, Zordan.


   La Camera,
   premesso che:
    il Capo V del provvedimento in esame reca «Ulteriori disposizioni per esigenze indifferibili»;
    a partire dal giorno 12 novembre 2019 il territorio del comune di Venezia è stato interessato da eventi meteorologici di eccezionale intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, provocando la perdita di una vita umana;
    tali condizioni meteorologiche, particolarmente avverse, hanno determinato l'innalzamento delle acque della Laguna e del litorale marino nel territorio del comune di Venezia, allagando i centri urbani, in particolare il centro storico di Venezia, e causando gravi danni alle infrastrutture, agli edifici pubblici e privati, agli esercizi commerciali, nonché l'isolamento di alcune località. I danni sono stimabili nell'ordine di circa un miliardo di euro;
    per le peculiarità urbanistiche e per il suo patrimonio artistico, Venezia è universalmente considerata una tra le più belle città del mondo ed è stata dichiarata, assieme alla sua laguna, patrimonio mondiale dell'umanità dall'Unesco nel 1987, fattore che ha contribuito a farne la terza città italiana (dopo Roma e Milano) con il più alto flusso turistico, in gran parte proveniente dall'estero. Oltre agli ingenti danni materiali facilmente riscontrabili occorre quindi considerare il danno di immagine subito dall'intero territorio lagunare e il rischio di un immediato calo delle prenotazioni turistiche per i prossimi mesi;
    tutto il litorale veneto è stato fortemente colpito: l'isola di Pellestrina in particolare ed i comuni litoranei di Caorle, Jesolo, Cavallino Treporti, Chioggia, San Michele al Tagliamento (Bibione), Eraclea, Rosolina sono stati al contempo spazzati dalla furiosa mareggiata che ha devastato le spiagge e le infrastrutture turistiche del litorale veneziano;
    lo scorso 14 novembre 2019 il Governo ha deliberato lo stato di emergenza nel territorio del comune di Venezia interessato dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 12 novembre 2019, stanziando risorse per i primi soccorsi e per il ripristino dei servizi essenziali, e ha proceduto alla nomina del sindaco di Venezia come commissario straordinario per far fronte all'emergenza;
    la Giunta comunale di Venezia, ha pertanto già adottato, su indicazione del sindaco, il posticipo dell'imminente scadenza della quarta rata della Tari, prevista per il 16 novembre, per tutti i cittadini e le imprese dell'intero Comune,

impegna il Governo

a sospendere i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nei confronti delle persone fisiche, che alla data del 12 novembre 2019, avevano la residenza nel Comune di Venezia ovvero dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa nel medesimo territorio.
9/2220-AR/58Bazzaro, Andreuzza, Badole, Bisa, Bitonci, Coin, Colmellere, Comencini, Covolo, Fantuz, Fogliani, Lorenzo Fontana, Giacometti, Lazzarini, Manzato, Paternoster, Pretto, Racchella, Stefani, Turri, Valbusa, Vallotto, Zordan.


   La Camera,
   premesso che:
    il Capo V del provvedimento in esame reca «Ulteriori disposizioni per esigenze indifferibili»;
    a partire dal giorno 12 novembre 2019 il territorio del comune di Venezia è stato interessato da eventi meteorologici di eccezionale intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, provocando la perdita di una vita umana;
    tali condizioni meteorologiche, particolarmente avverse, hanno determinato l'innalzamento delle acque della Laguna e del litorale marino nel territorio del comune di Venezia, allagando i centri urbani, in particolare il centro storico di Venezia, e causando gravi danni alle infrastrutture, agli edifici pubblici e privati, agli esercizi commerciali, nonché l'isolamento di alcune località. I danni sono stimabili nell'ordine di circa un miliardo di euro;
    per le peculiarità urbanistiche e per il suo patrimonio artistico, Venezia è universalmente considerata una tra le più belle città del mondo ed è stata dichiarata, assieme alla sua laguna, patrimonio mondiale dell'umanità dall'Unesco nel 1987, fattore che ha contribuito a farne la terza città italiana (dopo Roma e Milano) con il più alto flusso turistico, in gran parte proveniente dall'estero. Oltre agli ingenti danni materiali facilmente riscontrabili occorre quindi considerare il danno di immagine subito dall'intero territorio lagunare e il rischio di un immediato calo delle prenotazioni turistiche per i prossimi mesi;
    tutto il litorale veneto è stato fortemente colpito: l'isola di Pellestrina in particolare ed i comuni litoranei di Caorle, Jesolo, Cavallino Treporti, Chioggia, San Michele al Tagliamento (Bibione), Eraclea, Rosolina sono stati al contempo spazzati dalla furiosa mareggiata che ha devastato le spiagge e le infrastrutture turistiche del litorale veneziano;
    lo scorso 14 novembre 2019 il Governo ha deliberato lo stato di emergenza nel territorio del comune di Venezia interessato dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 12 novembre 2019, stanziando risorse per i primi soccorsi e per il ripristino dei servizi essenziali, e ha proceduto alla nomina del sindaco di Venezia come commissario straordinario per far fronte all'emergenza;
    la Giunta comunale di Venezia, ha pertanto già adottato, su indicazione del sindaco, il posticipo dell'imminente scadenza della quarta rata della Tari, prevista per il 16 novembre, per tutti i cittadini e le imprese dell'intero Comune,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di sospendere i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nei confronti delle persone fisiche, che alla data del 12 novembre 2019, avevano la residenza nel Comune di Venezia ovvero dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa nel medesimo territorio.
9/2220-AR/58. (Testo modificato nel corso della seduta) Bazzaro, Andreuzza, Badole, Bisa, Bitonci, Coin, Colmellere, Comencini, Covolo, Fantuz, Fogliani, Lorenzo Fontana, Giacometti, Lazzarini, Manzato, Paternoster, Pretto, Racchella, Stefani, Turri, Valbusa, Vallotto, Zordan.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 13-ter del provvedimento in esame reca «Agevolazioni fiscali per i lavoratori impatriati» e prevede al suo comma 2 l'istituzione di un fondo, denominato «Fondo Controesodo», per incentivare il rientro in Italia dei lavoratori emigrati all'estero;
    i continui interventi normativi di riduzione delle agevolazioni fiscali in favore dei cosiddetti pensionati frontalieri, ossia di quei cittadini che pur vivendo in Italia hanno prestato il loro lavoro in Francia o nel Principato di Monaco, portano questi ultimi a trasferire la propria residenza all'estero per essere fiscalmente equiparati ai pensionati già cittadini di quei Paesi confinati, determinando così una grave perdita di gettito per l'Italia;
    sarebbe pertanto auspicabile reintrodurre a regime una disciplina che definisca con certezza lo status fiscale dei pensionati frontalieri e che, soprattutto, renda equo ed omogeneo il loro trattamento fiscale rispetto a quello degli altri pensionati residenti in Francia o nel Principato di Monaco,

impegna il Governo

a introdurre regimi fiscali più favorevoli per i redditi da pensione derivanti da attività lavorativa frontaliera prestata, con rapporto di lavoro dipendente in via continuativa ed esclusiva, in Francia o nel Principato di Monaco da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano, per evitare un vero e proprio esodo dei nostri concittadini nei Paesi confinanti dove vigono imposizioni fiscali meno gravose.
9/2220-AR/59Di Muro, Foscolo, Rixi, Viviani, Moschioni.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 47, comma 1-bis, del provvedimento in esame introduce una specifica proroga per consentire fino al 31 dicembre 2020 la circolazione di quei veicoli – il cui uso è vietato dal 1o gennaio 2019 su tutto il territorio nazionale – già adibiti al trasporto pubblico locale nelle isole minori;
    tale misura si fonda sulle particolari caratteristiche geografiche e sulle peculiari esigenze logistiche che le isole minori manifestano in materia di servizi;
    al riguardo appare opportuno considerare che l'attuale normativa di Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE (articolo 38 del decreto legislativo 1o giugno 2011, n. 93) ha imposto ai gestori dei sistemi di distribuzione di energia elettrica, facenti parte di un'impresa verticalmente integrata, l'adeguamento agli obblighi di separazione societaria e funzionale, prevedendo una deroga in favore dei soli soggetti che servono meno di 25.000 punti di prelievo ed escludendo le imprese elettriche delle isole minori;
    queste ultime, grazie alla loro profonda conoscenza del territorio e delle reti isolane sono certamente le migliori candidate a garantire il progressivo abbandono della generazione termoelettrica e il perseguimento di uno sviluppo energetico più sostenibile anche attraverso i nuovi strumenti incentivanti pensati per le isole minori, che permetteranno di avviare in tempi brevi gli investimenti necessari per una produzione da fonti rinnovabili (delibera ARERA 558/2018/R/efr, recante Definizione della remunerazione dell'energia elettrica e termica prodotta da fonti rinnovabili nelle isole non interconnesse);
    l'adeguamento agli obblighi di separazione funzionale, oltre a costituire un onere organizzativo non giustificabile per le imprese minori, determinerebbe un maggior costo complessivo di circa 3.000.000 di euro, posto interamente a carico dei consumatori nazionali, per effetto del meccanismo di integrazione tariffaria, attraverso un corrispondente aumento della componente tariffaria Auc4RIM,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di modificare l'articolo 38, comma 2-bis, del decreto legislativo 1o giugno 2011, n. 93, eliminando l'inciso con il quale si impone anche alle imprese minori, beneficiarie di integrazioni tariffarie ai sensi dell'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e successive modificazioni, l'adeguamento agli obblighi di separazione societaria e funzionale.
9/2220-AR/60Saltamartini, Binelli, Pettazzi.


   La Camera,
   premesso che:
    il Capo V del provvedimento in esame reca «Ulteriori disposizioni per esigenze indifferibili»;
    nell'ambito della normativa emessa a tutela dei soggetti, persone fisiche o giuridiche, colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017, è stata prevista, per i contribuenti la sospensione dei termini di versamento dei tributi e degli adempimenti e, per gli Enti impositori, la sospensione dei termini di decadenza e prescrizione delle attività;
    i contribuenti della regione Marche e delle altre Regioni interessate dagli eventi sismici del 2016 e 2017, hanno riscontrato molte difficoltà nelle procedure di adesione alle definizioni agevolate di cui al combinato disposto del decreto ministeriale 1o settembre 2016 e l'articolo 48, commi 10 e 10-bis, del decreto-legge n. 189 del 2016 (con le modifiche in seguito apportate dal decreto-legge n. 8 del 2017, e dal decreto-legge n. 50 del 2017, nonché dalla legge n. 145 del 2018), a causa del mancato raccordo tra le norme citate, soprattutto con riferimento alla sospensione dei termini dei versamenti tributari;
    nei periodi oggetto di sospensione l'Agenzia delle Entrate, in base alle norme agevolative che si sono succedute dal 2016 ad oggi, non può notificare atti impositivi ai contribuenti, né ha l'obbligo di affidare o consegnare carichi all'Agente della Riscossione. Quest'ultima disposizione, nonostante la finalità di favore per le zone colpite dal sisma, non consente ai contribuenti di accedere alla definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1o gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, cosiddetta rottamazione-ter, ex articolo 3 del decreto-legge n. 119 del 2018, né alla definizione agevolata cosiddetta «a saldo e stralcio» per i contribuenti che versano in gravi e comprovate difficoltà finanziarie ex articolo 1, commi 184 e seguenti, della legge n. 145 del 2018;
    nei territori del cosiddetto «cratere», per effetto della sospensione dell'attività amministrativa, non sono stati affidati del tutto, o affidati solo in parte, all'Agente della Riscossione i carichi erariali che ordinariamente l'Agenzia avrebbe posto in riscossione e, conseguentemente, i soggetti residenti o aventi sede in tali Comuni, non potranno fruire delle citate procedure di definizione agevolata per tutto il periodo previsto dalla normativa (1o gennaio 2000-31 dicembre 2017), in maniera compiuta, stante la sospensione dei termini per gli adempimenti degli Enti impositori (consegna dei ruoli all'Agente della Riscossione);
    il decreto-legge n. 119 del 2018 ha, invece, previsto norme ad hoc per i contribuenti residenti nei comuni colpiti dal sisma del 2016 e del 2017 che hanno già presentato la prima definizione agevolata (decreto-legge n. 193 del 2016) o la seconda definizione agevolata (decreto-legge n. 148 del 2017), con richiesta accolta, per i quali l'importo da versare sarà automaticamente ripartito in 10 rate consecutive di pari importo spalmate su cinque anni. I contribuenti non dovranno effettuare nessun adempimento, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione provvederà ad inviare, entro il 30 giugno 2019, una nuova comunicazione, con gli importi da pagare con allegati i bollettini precompilati;
    da quanto sopra illustrato emerge che mentre il Legislatore ha tenuto ben presente i termini di scadenza per i versamenti dei residenti nel cd. «cratere», non ha tenuto conto che per effetto delle richiamate sospensioni dei termini delle attività gli Enti impositori non hanno proceduto all'iscrizione a ruolo e all'affidamento di carichi erariali nel corso dell'anno 2017 e presumibilmente anche negli ultimi mesi del 2016, precludendo, nei fatti, la possibilità ai soggetti colpiti dagli eventi sismici di poter beneficiare, per i citati periodi, degli effetti delle ultime norme agevolative,

impegna il Governo

ad adottare le misure necessarie per correggere le incongruenze e il mancato raccordo tra le norme in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi e degli adempimenti delle procedure di definizione agevolata di cui in premessa.
9/2220-AR/61Patassini.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 12 del provvedimento in esame reca «Trasmissione telematica dei quantitativi di energia elettrica e di gas naturale» e introduce un nuovo adempimento nell'attuale sistema di pagamento delle imposte sui consumi fatturati affinché l'Amministrazione possa avere immediatamente contezza di eventuali irregolarità nelle liquidazioni e nei pagamenti da parte dei soggetti obbligati;
    le bollette, dell'energia elettrica attualmente comprendono oltre alle voci relative ai servizi di vendita (materia prima, commercializzazione e vendita), ai servizi di rete (trasporto, distribuzione, gestione del contatore) e alle imposte, i cosiddetti oneri generali di sistema, la cui esazione è destinata alla copertura di costi relativi ad attività di interesse generale afferenti al sistema elettrico, tra i quali, ad esempio, il sostegno alle fonti energetiche rinnovabili e il bonus elettrico;
    con la sentenza n. 2182/2016 il Consiglio di Stato ha definitivamente chiarito che solo i clienti finali sono obbligati a sostenere gli oneri generali di sistema, contribuendo alla copertura della quota non incassata a prescindere dal livello di tensione previsto nei contratti;
    con la risoluzione 8-00010 della X Commissione della Camera dei deputati si è impegnato il Governo ad adottare opportune iniziative normative volte ad individuare le garanzie che i venditori di energia elettrica, e più in generale, gli utenti del servizio di trasporto devono prestare per il versamento degli oneri generali di sistema, evitando così eventuali morosità che verrebbero altrimenti addebitate ai consumatori finali di energia elettrica;
    il Sistema Informativo Integrato (SII) dispone già oggi di una banca dati a livello nazionale dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti il cui fine è garantire la fluidità nello scambio dei dati e la loro qualità. Consentendo a tale Sistema anche la raccolta delle informazioni concernenti il ciclo di fatturazione al cliente finale, nonché l'adempimento, da parte di quest'ultimo, al pagamento delle fatture stesse si implementerebbe un modello efficace di contrasto della morosità intenzionale e di monitoraggio delle modalità di esazione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico. Tali informazioni permetterebbero infatti, da un lato, di avere contezza del fenomeno del cosiddetto «turismo energetico», creando le migliori condizioni per contrastarlo e, dall'altro lato, di avere un quadro aggiornato sul pagamento degli oneri generali del sistema elettrico;
    in tale sistema l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) dovrà disporre che il soggetto tenuto a ricevere il pagamento degli oneri da parte dei clienti finali e, quindi, a trasferirli al sistema, informi il SII circa l'avvenuto trasferimento. Tale previsione contribuirebbe a contenere, a monte, il problema di eventuali ammanchi derivanti da condotte inadempienti poste in essere dal soggetto tenuto al trasferimento degli oneri riscossi presso i clienti finali. La disponibilità di questa informazione permetterebbe inoltre di «intercettare» i casi in cui il mancata pagamento degli oneri derivi da condotte non imputabili ai clienti finali e di ricostruire puntualmente e tempestivamente la catena di responsabilità tra i vari soggetti della filiera,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere – per la completa verificabilità del processo di versamento degli oneri generali del sistema elettrico – all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010 n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010 n. 129, che i flussi gestiti dai Sistema Informatico Integrato comprendano anche le informazioni riguardanti la fatturazione dell'energia elettrica al cliente finale, l'avvenuto pagamento da parte di quest'ultimo della fattura e l'avvenuto trasferimento al sistema degli oneri versati dal cliente finale, e che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente individui i soggetti tenuti a comunicare tali informazioni ad Acquirente Unico S.p.A., in qualità di gestore del Sistema Informatico Integrato.
9/2220-AR/62Di San Martino Lorenzato Di Ivrea, Patassini.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 32 del provvedimento in esame interviene sulla disciplina inerente l'imposta sul valore aggiunto (IVA), escludendo dall'applicazione dell'articolo 10, comma 1, lettera 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le prestazioni didattiche per l'ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1;
    la legge di stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190), al comma 711, ha modificato il n. 98) della tabella A, parte III, allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, escludendo il pellet dall'elenco dei beni e servizi assoggettati all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota agevolata del 10 per cento;
    oggi pertanto il pellet risulta assoggettato ad un'imposta del 22 per cento con un significativo aggravio di spesa per i cittadini che risiedono nei comuni montani ancora non serviti da gasdotto, che necessariamente devono utilizzare sia per scopi industriali che per utenze domestiche – si pensi non solo al riscaldamento dei locali ma anche alla produzione di acqua calda o all'utilizzo in cucina – questo combustibile ecologico derivato dagli scarti della lavorazione di falegnameria del legname vergine,

impegna il Governo

a ripristinare nei soli comuni montani ancora non serviti da gasdotto l'IVA agevolata al 10 per cento sul pellet, al fine di consentire un maggiore risparmio alle imprese e a quelle famiglie che vivono e producono in aree climaticamente svantaggiate del Paese, in cui peraltro il riscaldamento è necessario per la maggior parte dell'anno.
9/2220-AR/63Binelli, Vanessa Cattoi, Loss, Sutto.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 32 del provvedimento in esame interviene sulla disciplina inerente l'imposta sul valore aggiunto (IVA), escludendo dall'applicazione dell'articolo 10, comma 1, lettera 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le prestazioni didattiche per l'ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1;
    la legge di stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190), al comma 711, ha modificato il n. 98) della tabella A, parte III, allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, escludendo il pellet dall'elenco dei beni e servizi assoggettati all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota agevolata del 10 per cento;
    oggi pertanto il pellet risulta assoggettato ad un'imposta del 22 per cento con un significativo aggravio di spesa per i cittadini che risiedono nei comuni montani ancora non serviti da gasdotto, che necessariamente devono utilizzare sia per scopi industriali che per utenze domestiche – si pensi non solo al riscaldamento dei locali ma anche alla produzione di acqua calda o all'utilizzo in cucina – questo combustibile ecologico derivato dagli scarti della lavorazione di falegnameria del legname vergine,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di ripristinare nei soli comuni montani ancora non serviti da gasdotto l'IVA agevolata al 10 per cento sul pellet, al fine di consentire un maggiore risparmio alle imprese e a quelle famiglie che vivono e producono in aree climaticamente svantaggiate del Paese, in cui peraltro il riscaldamento è necessario per la maggior parte dell'anno.
9/2220-AR/63. (Testo modificato nel corso della seduta) Binelli, Vanessa Cattoi, Loss, Sutto.


   La Camera,
   premesso che:
    appare condivisibile l'intento di predisporre «Misure a favore della competitività delle imprese italiane» enunciato nella rubrica dell'articolo 55 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124;
    nel contesto delle misure ipotizzate in favore della competitività delle imprese italiane sono previsti interventi orientati a rendere più incisivo il sostegno del Governo all'esportazione dei beni prodotti dall'industria nazionale dei materiali d'armamento;
    il supporto governativo e più in generale tecnico-amministrativo all'attività di contrattazione con committenti esteri nel comparto sopramenzionato, pur rappresentando un passo auspicabile nella direzione del recupero dello svantaggio del nostro Paese rispetto ai suoi competitori in questo delicato settore, sembra ancora insufficiente;
    mancano in effetti previsioni su tutto ciò che precede il momento della contrattazione, ovvero il sostegno da assicurare alle imprese nazionali nelle fasi propedeutiche all'aggiudicazione delle commesse,

impegna il Governo

a prevedere misure ancora più incisive di supporto alle imprese nazionali operanti nel comparto dei materiali per la Difesa, nel rispetto dei principi della legislazione vigente, in particolare sviluppando le attività cosiddette di G2G anche nelle fasi precontrattuali che precedono l'aggiudicazione delle commesse da parte di Stati esteri con cui sussistano accordi di cooperazione o reciproca assistenza tecnico-militare.
9/2220-AR/64Boniardi, Ferrari, Cavandoli, Gusmeroli.


   La Camera,
   premesso che:
    appare condivisibile l'intento di predisporre «Misure a favore della competitività delle imprese italiane» enunciato nella rubrica dell'articolo 55 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124;
    nel contesto delle misure ipotizzate in favore della competitività delle imprese italiane sono previsti interventi orientati a rendere più incisivo il sostegno del Governo all'esportazione dei beni prodotti dall'industria nazionale dei materiali d'armamento;
    il supporto governativo e più in generale tecnico-amministrativo all'attività di contrattazione con committenti esteri nel comparto sopramenzionato, pur rappresentando un passo auspicabile nella direzione del recupero dello svantaggio del nostro Paese rispetto ai suoi competitori in questo delicato settore, sembra ancora insufficiente;
    mancano in effetti previsioni su tutto ciò che precede il momento della contrattazione, ovvero il sostegno da assicurare alle imprese nazionali nelle fasi propedeutiche all'aggiudicazione delle commesse,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere misure ancora più incisive di supporto alle imprese nazionali operanti nel comparto dei materiali per la Difesa, nel rispetto dei principi della legislazione vigente, in particolare sviluppando le attività cosiddette di G2G anche nelle fasi precontrattuali che precedono l'aggiudicazione delle commesse da parte di Stati esteri con cui sussistano accordi di cooperazione o reciproca assistenza tecnico-militare.
9/2220-AR/64. (Testo modificato nel corso della seduta) Boniardi, Ferrari, Cavandoli, Gusmeroli.


   La Camera,
   premesso che:
    appare condivisibile l'intento di predisporre «Misure a favore della competitività delle imprese Italiane» enunciato nella rubrica dell'articolo 55 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124;
    è egualmente apprezzabile la circostanza che nel contesto delle misure ipotizzate in favore della competitività delle Imprese italiane siano previsti interventi orientati a rendere più incisivo il sostegno del Governo all'esportazione dei beni prodotti dall'industria nazionale dei materiali d'armamento;
    il supporto governativo e più in generale tecnico-amministrativo all'attività di contrattazione con committenti esteri nel comparto sopramenzionato, pur rappresentando un passo auspicabile nella direzione del recupero dello svantaggio del nostro paese rispetto ai suoi competitori in questo delicato settore, sembra ancora insufficiente, non prevedendo il coinvolgimento del livello superiore, rappresentato dall'autorità politica;
    nelle gare che precedono l'aggiudicazione delle più importanti commesse estere nel settore della Difesa, di contro, si osserva in effetti il frequente coinvolgimento delle autorità politiche dei Governi di riferimento delle imprese che competono con quelle Italiane, ponendo queste ultime in una situazione di oggettivo svantaggio,

impegna il Governo

ad accompagnare l'attuazione delle nuove misure di supporto all'esportazione dei materiali d'armamento verso gli Stati esteri con cui sussistano accordi di cooperazione o reciproca assistenza tecnico-militare, introdotte dall'articolo 55 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, con un sostegno politico più incisivo e continuativo, se del caso anche creando a questo scopo un'apposita cabina di regia interministeriale incaricata di provvedervi.
9/2220-AR/65Ferrari, Cavandoli, Gusmeroli, Bianchi.


   La Camera,
   premesso che:
    appare condivisibile l'intento di predisporre «Misure a favore della competitività delle imprese Italiane» enunciato nella rubrica dell'articolo 55 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124;
    è egualmente apprezzabile la circostanza che nel contesto delle misure ipotizzate in favore della competitività delle Imprese italiane siano previsti interventi orientati a rendere più incisivo il sostegno del Governo all'esportazione dei beni prodotti dall'industria nazionale dei materiali d'armamento;
    il supporto governativo e più in generale tecnico-amministrativo all'attività di contrattazione con committenti esteri nel comparto sopramenzionato, pur rappresentando un passo auspicabile nella direzione del recupero dello svantaggio del nostro paese rispetto ai suoi competitori in questo delicato settore, sembra ancora insufficiente, non prevedendo il coinvolgimento del livello superiore, rappresentato dall'autorità politica;
    nelle gare che precedono l'aggiudicazione delle più importanti commesse estere nel settore della Difesa, di contro, si osserva in effetti il frequente coinvolgimento delle autorità politiche dei Governi di riferimento delle imprese che competono con quelle Italiane, ponendo queste ultime in una situazione di oggettivo svantaggio,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di accompagnare l'attuazione delle nuove misure di supporto all'esportazione dei materiali d'armamento verso gli Stati esteri con cui sussistano accordi di cooperazione o reciproca assistenza tecnico-militare, introdotte dall'articolo 55 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, con un sostegno politico più incisivo e continuativo, se del caso anche creando a questo scopo un'apposita cabina di regia interministeriale incaricata di provvedervi.
9/2220-AR/65.  (Testo modificato nel corso della seduta) Ferrari, Cavandoli, Gusmeroli, Bianchi.


   La Camera,
   premesso che:
    appare condivisibile l'intento di predisporre «Misure a favore della competitività delle imprese italiane» enunciato nella rubrica dell'articolo 55 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124;
    è egualmente apprezzabile la circostanza che nel contesto delle misure ipotizzate in favore della competitività delle Imprese italiane siano previsti interventi orientati a rendere più incisivo il sostegno del Governo all'esportazione dei beni prodotti dall'industria nazionale dei materiali d'armamento;
    il mercato internazionale dei materiali d'armamento è estremamente competitivo, operandovi le maggiori potenze industrializzate del pianeta, le cui imprese sono spesso sostenute dai rispettivi governi con l'impiego di importanti strutture dedicate e l'impegno delle più elevate autorità politiche nazionali;
    le imprese italiane, anche quelle partecipate dallo Stato, si trovano spesso a competere in condizioni svantaggiose, in ragione del minor sostegno di cui godono da parte del nostro sistema-Paese;
    sarebbe conseguentemente opportuno allargare gli ambiti e la natura del sostegno dello Stato alle imprese nazionali operanti nel comparto delle produzioni di materiali per la Difesa, prevedendo anche la creazione di organismi dedicati, sottoposti alla direzione dell'autorità politica di Governo,

impegna il Governo

ad estendere il sostegno da assicurare alle imprese nazionali che esportano prodotti per la Difesa al complesso delle attività precontrattuali, incluse le attività di scouting e sopporto da assicurare nelle more dello svolgimento delle gare indette da Stati esteri con cui sussistano accordi di cooperazione o reciproca assistenza tecnico-militare, in vista dell'aggiudicazione di nuove commesse.
9/2220-AR/66Pettazzi, Castiello, Ferrari, Cavandoli, Gusmeroli.


   La Camera,
   premesso che:
    appare condivisibile l'intento di predisporre «Misure a favore della competitività delle imprese italiane» enunciato nella rubrica dell'articolo 55 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124;
    è egualmente apprezzabile la circostanza che nel contesto delle misure ipotizzate in favore della competitività delle Imprese italiane siano previsti interventi orientati a rendere più incisivo il sostegno del Governo all'esportazione dei beni prodotti dall'industria nazionale dei materiali d'armamento;
    il mercato internazionale dei materiali d'armamento è estremamente competitivo, operandovi le maggiori potenze industrializzate del pianeta, le cui imprese sono spesso sostenute dai rispettivi governi con l'impiego di importanti strutture dedicate e l'impegno delle più elevate autorità politiche nazionali;
    le imprese italiane, anche quelle partecipate dallo Stato, si trovano spesso a competere in condizioni svantaggiose, in ragione del minor sostegno di cui godono da parte del nostro sistema-Paese;
    sarebbe conseguentemente opportuno allargare gli ambiti e la natura del sostegno dello Stato alle imprese nazionali operanti nel comparto delle produzioni di materiali per la Difesa, prevedendo anche la creazione di organismi dedicati, sottoposti alla direzione dell'autorità politica di Governo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di estendere il sostegno da assicurare alle imprese nazionali che esportano prodotti per la Difesa al complesso delle attività precontrattuali, incluse le attività di scouting e sopporto da assicurare nelle more dello svolgimento delle gare indette da Stati esteri con cui sussistano accordi di cooperazione o reciproca assistenza tecnico-militare, in vista dell'aggiudicazione di nuove commesse.
9/2220-AR/66. (Testo modificato nel corso della seduta) Pettazzi, Castiello, Ferrari, Cavandoli, Gusmeroli.


   La Camera,
   premesso che:
    appare condivisibile l'intento di predisporre «Misure a favore della competitività delle imprese italiane» enunciato nella rubrica dell'articolo 55 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124;
    è egualmente apprezzabile la circostanza che nel contesto delle misure ipotizzate in favore della competitività delle imprese italiane siano previsti interventi orientati a rendere più incisivo il sostegno del Governo all'esportazione dei beni prodotti dall'industria nazionale dei materiali d'armamento;
    molte produzioni realizzate nel comparto dei materiali per la Difesa sono il risultato di programmi pluriennali multinazionali gestiti da appositi consorzi di imprese appartenenti a diversi Paesi;
    parte dell'esportazione dei materiali d'armamento deriva dall'attività promozionale condotta dai Paesi partner dei programmi multinazionali più ambiziosi;
    è importante assicurare alle imprese nazionali operanti nel comparto delle produzioni per la Difesa un sostegno adeguato anche quando le aziende italiane partecipino non autonomamente, ma in quanto parte di consorzi multinazionali, alle gare indette da Stati esteri con cui sussistano accordi di cooperazione o reciproca assistenza tecnico-militare,

impegna il Governo

a sostenere le imprese nazionali operanti nel comparto delle produzioni per la Difesa non solo quando queste partecipino autonomamente, da sole, ma anche quando competano come parte di consorzi multinazionali, alle gare indette da Stati esteri con cui sussistano accordi di cooperazione o reciproca assistenza tecnico-militare.
9/2220-AR/67Fantuz, Ferrari, Cavandoli, Gusmeroli.


   La Camera,
   premesso che:
    appare condivisibile l'intento di predisporre «Misure a favore della competitività delle imprese italiane» enunciato nella rubrica dell'articolo 55 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124;
    è egualmente apprezzabile la circostanza che nel contesto delle misure ipotizzate in favore della competitività delle imprese italiane siano previsti interventi orientati a rendere più incisivo il sostegno del Governo all'esportazione dei beni prodotti dall'industria nazionale dei materiali d'armamento;
    molte produzioni realizzate nel comparto dei materiali per la Difesa sono il risultato di programmi pluriennali multinazionali gestiti da appositi consorzi di imprese appartenenti a diversi Paesi;
    parte dell'esportazione dei materiali d'armamento deriva dall'attività promozionale condotta dai Paesi partner dei programmi multinazionali più ambiziosi;
    è importante assicurare alle imprese nazionali operanti nel comparto delle produzioni per la Difesa un sostegno adeguato anche quando le aziende italiane partecipino non autonomamente, ma in quanto parte di consorzi multinazionali, alle gare indette da Stati esteri con cui sussistano accordi di cooperazione o reciproca assistenza tecnico-militare,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di sostenere le imprese nazionali operanti nel comparto delle produzioni per la Difesa non solo quando queste partecipino autonomamente, da sole, ma anche quando competano come parte di consorzi multinazionali, alle gare indette da Stati esteri con cui sussistano accordi di cooperazione o reciproca assistenza tecnico-militare.
9/2220-AR/67. (Testo modificato nel corso della seduta) Fantuz, Ferrari, Cavandoli, Gusmeroli.


   La Camera,
   premesso che:
    appare condivisibile l'intento di predisporre «Misure a favore della competitività delle imprese italiane» enunciato nella rubrica dell'articolo 55 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124;
    è egualmente apprezzabile la circostanza che nel contesto delle misure ipotizzate in favore della competitività delle imprese italiane siano previsti interventi orientati a rendere più incisivo il sostegno del Governo all'esportazione dei beni prodotti dall'industria nazionale dei materiali d'armamento;
    è certamente condivisibile anche l'osservazione formulata dalla IV Commissione permanente nel parere favorevole reso alla VI Commissione permanente, approvata al termine all'esame in sede consultiva del provvedimento, con la quale si è suggerito di inserire nel testo dell'articolo 55 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, riferimenti specifici aggiuntivi al l'assistenza tecnico-militare nel campo dell'aerospazio e della difesa cibernetica,

impegna il Governo

a recepire attraverso ulteriori iniziative normative il contenuto dell'osservazione formulata dalla IV Commissione, generalizzato in premessa, interpretando l'ambito di applicazione dell'articolo 55 del decreto-legge in esame in senso estensivo, ricomprendendovi cioè anche ciò che attiene all'assistenza tecnico-militare nel campo dell'aerospazio e della difesa cibernetica.
9/2220-AR/68Pretto, Ferrari, Cavandoli, Gusmeroli.


   La Camera,
   premesso che:
    appare condivisibile l'intento di predisporre «Misure a favore della competitività delle imprese italiane» enunciato nella rubrica dell'articolo 55 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124;
    è egualmente apprezzabile la circostanza che nel contesto delle misure ipotizzate in favore della competitività delle imprese italiane siano previsti interventi orientati a rendere più incisivo il sostegno del Governo all'esportazione dei beni prodotti dall'industria nazionale dei materiali d'armamento;
    è certamente condivisibile anche l'osservazione formulata dalla IV Commissione permanente nel parere favorevole reso alla VI Commissione permanente, approvata al termine all'esame in sede consultiva del provvedimento, con la quale si è suggerito di inserire nel testo dell'articolo 55 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, riferimenti specifici aggiuntivi al l'assistenza tecnico-militare nel campo dell'aerospazio e della difesa cibernetica,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di recepire attraverso ulteriori iniziative normative il contenuto dell'osservazione formulata dalla IV Commissione, generalizzato in premessa, interpretando l'ambito di applicazione dell'articolo 55 del decreto-legge in esame in senso estensivo, ricomprendendovi cioè anche ciò che attiene all'assistenza tecnico-militare nel campo dell'aerospazio e della difesa cibernetica.
9/2220-AR/68. (Testo modificato nel corso della seduta) Pretto, Ferrari, Cavandoli, Gusmeroli.


   La Camera,
   premesso che:
    appare condivisibile l'intento di predisporre «Misure a favore della competitività delle imprese italiane» enunciato nella rubrica dell'articolo 55 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124;
    è egualmente apprezzabile la circostanza che nel contesto delle misure ipotizzate in favore della competitività delle imprese italiane sia previsto il potenziamento del sostegno del Governo all'esportazione dei materiali prodotti dall'industria nazionale dei materiali d'armamento;
    la competitività delle imprese nazionali operanti nel comparto dei materiali d'armamento si rafforza tuttavia anche assicurando un flusso prevedibile di commesse nazionali nei confronti delle aziende del settore, in particolare sotto forma di investimenti finanziati a valere sulle risorse del Ministero della difesa, del Ministero dello sviluppo economico e di fondi ad hoc istituiti presso il Ministero dell'economia e delle finanze;
    sarebbe conseguentemente utile predisporre a questo scopo uno strumento legislativo pluriennale che possa essere un punto di riferimento per le imprese nazionali,

impegna il Governo

a valutare alla prima occasione utile l'opportunità di abbinare all'accresciuto sostegno tecnico-amministrativo fornito agli esportatori operanti nel comparto della produzione di materiali d'armamento l'introduzione di uno strumento legislativo pluriennale, che sia in grado di offrire alle imprese del nostro paese certezze in merito alla continuità degli investimenti e delle commesse da onorare.
9/2220-AR/69Toccalini, Ferrari, Cavandoli, Gusmeroli.


   La Camera,
   premesso che:
    appare condivisibile l'intento di predisporre «Misure a favore della competitività delle imprese italiane» enunciato nella rubrica dell'articolo 55 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124;
    è egualmente apprezzabile la circostanza che nel contesto delle misure ipotizzate in favore della competitività delle imprese italiane sia previsto il potenziamento del sostegno del Governo all'esportazione dei materiali prodotti dall'industria nazionale dei materiali d'armamento;
    la competitività delle imprese nazionali operanti nel comparto dei materiali d'armamento si rafforza tuttavia anche assicurando un flusso prevedibile di commesse nazionali nei confronti delle aziende del settore, in particolare sotto forma di investimenti finanziati a valere sulle risorse del Ministero della difesa, del Ministero dello sviluppo economico e di fondi ad hoc istituiti presso il Ministero dell'economia e delle finanze;
    sarebbe conseguentemente utile predisporre a questo scopo uno strumento legislativo pluriennale che possa essere un punto di riferimento per le imprese nazionali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di alla prima occasione utile l'opportunità di abbinare all'accresciuto sostegno tecnico-amministrativo fornito agli esportatori operanti nel comparto della produzione di materiali d'armamento l'introduzione di uno strumento legislativo pluriennale, che sia in grado di offrire alle imprese del nostro paese certezze in merito alla continuità degli investimenti e delle commesse da onorare.
9/2220-AR/69. (Testo modificato nel corso della seduta) Toccalini, Ferrari, Cavandoli, Gusmeroli.


   La Camera,
   premesso che:
    appare condivisibile l'intento di predisporre «Misure a favore della competitività delle imprese italiane» enunciato nella rubrica dell'articolo 55 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124;
    il predetto articolo 55 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 rafforza le previsioni dell'articolo 537-ter del Codice dell'ordinamento militare, sostituendone il comma 1, in modo tale da allargare il novero delle azioni di sostegno dell'amministrazione della Difesa in favore delle imprese nazionali che esportano materiali d'armamento;
    i supporti previsti, ancorché rappresentino un miglioramento rispetto alla situazione precedente, sono tuttavia ancora insufficienti a compensare il ritardo organizzativo del nostro sistema-Paese in questo delicato settore, in cui le imprese concorrenti spesso si giovano invece di un'azione di sostegno ad ampio spettro, che prevede anche l'intervento dell'autorità politica dei rispettivi governi nelle more delle gare propedeutiche all'aggiudicazione delle commesse;
    la valorizzazione della competitività delle nostre imprese esportatrici nei comparto delle produzioni per la Difesa dovrebbe passare attraverso l'allestimento di una strumentazione più complessa, in grado di garantire un sostegno costante, anche tecnico-logistico e di raccolta delle informazioni, alle aziende che partecipano a gare estere per l'aggiudicazione di commesse in ambito militare,

impegna il Governo

a predisporre, nelle more di un intervento legislativo che sfoci nella costituzione di una cabina di regia interministeriale simile a quella già esistente nel comparto aerospaziale, le misure organizzative di natura amministrativa necessarie ad assicurare un'azione di supporto più organica alle imprese produttrici di materiali per la Difesa che competono per aggiudicarsi commesse all'estero.
9/2220-AR/70Raffaele Volpi, Ferrari, Cavandoli, Gusmeroli.


   La Camera,
   premesso che:
    appare condivisibile l'intento di predisporre «Misure a favore della competitività delle imprese italiane» enunciato nella rubrica dell'articolo 55 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124;
    il predetto articolo 55 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 rafforza le previsioni dell'articolo 537-ter del Codice dell'ordinamento militare, sostituendone il comma 1, in modo tale da allargare il novero delle azioni di sostegno dell'amministrazione della Difesa in favore delle imprese nazionali che esportano materiali d'armamento;
    i supporti previsti, ancorché rappresentino un miglioramento rispetto alla situazione precedente, sono tuttavia ancora insufficienti a compensare il ritardo organizzativo del nostro sistema-Paese in questo delicato settore, in cui le imprese concorrenti spesso si giovano invece di un'azione di sostegno ad ampio spettro, che prevede anche l'intervento dell'autorità politica dei rispettivi governi nelle more delle gare propedeutiche all'aggiudicazione delle commesse;
    la valorizzazione della competitività delle nostre imprese esportatrici nei comparto delle produzioni per la Difesa dovrebbe passare attraverso l'allestimento di una strumentazione più complessa, in grado di garantire un sostegno costante, anche tecnico-logistico e di raccolta delle informazioni, alle aziende che partecipano a gare estere per l'aggiudicazione di commesse in ambito militare,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di predisporre, nelle more di un intervento legislativo che sfoci nella costituzione di una cabina di regia interministeriale simile a quella già esistente nel comparto aerospaziale, le misure organizzative di natura amministrativa necessarie ad assicurare un'azione di supporto più organica alle imprese produttrici di materiali per la Difesa che competono per aggiudicarsi commesse all'estero.
9/2220-AR/70. (Testo modificato nel corso della seduta) Raffaele Volpi, Ferrari, Cavandoli, Gusmeroli.


   La Camera,
   premesso che:
    l'intento di predisporre «Misure a favore della competitività delle imprese italiane» enunciato nella rubrica dell'articolo 55 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 è certamente condivisibile;
    nel panorama industriale italiano, le imprese operanti nel comparto dei materiali d'armamento rappresentano una preziosa riserva di tecnologia ed una importante fonte di contribuzione alla formazione dei prodotto interno lordo;
    i trattati che regolano il funzionamento dell'Unione europea permettono un maggior intervento degli Stati membri nel comparto delle produzioni per la Difesa, attesa la circostanza che quest'ultimo costituisce una componente della sovranità nazionale che non è stata trasferita ancora all'ambito comunitario. C’è quindi margine per condurre una politica industriale della Difesa di tipo attivo;
    l'articolo 55 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, sostituisce, potenziandolo, il regime di sostegno alle imprese già delineato dall'articolo 537-ter, comma 1 del decreto legislativo n. 66 del 2010 recante il Codice dell'ordinamento militare;
    nel suo parere alla VI Commissione, la IV Commissione ha evidenziato la necessità di adeguare alle nuove disposizioni il regolamento di attuazione previsto al comma 2 dal medesimo articolo 537-ter del decreto legislativo n. 66 del 2010 recante il Codice dell'ordinamento militare, chiedendo contestualmente che gli schemi delle auspicate modifiche vengano trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari; il predetto rilievo appare condivisibile,

impegna il Governo

ad adeguare alle nuove norme introdotte dall'articolo 55 del decreto-legge in esame il regolamento di attuazione previsto dall'articolo 537-ter, comma 2 del decreto legislativo n. 66 del 2010 recante il Codice dell'ordinamento militare, trasmettendo altresì gli schemi delle modifiche alle competenti Commissioni parlamentari.
9/2220-AR/71Bianchi, Zicchieri, Ferrari, Cavandoli, Gusmeroli.


   La Camera,
   premesso che:
    l'intento di predisporre «Misure a favore della competitività delle imprese italiane» enunciato nella rubrica dell'articolo 55 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 è certamente condivisibile;
    nel panorama industriale italiano, le imprese operanti nel comparto dei materiali d'armamento rappresentano una preziosa riserva di tecnologia ed una importante fonte di contribuzione alla formazione del prodotto interno lordo;
    è conseguentemente apprezzabile l'obiettivo di accentuare la competitività delle imprese del comparto dei materiali d'armamento rendendo più efficace l'azione di sostegno assicurata in loro favore dalle tecnostrutture dell'amministrazione della Difesa;
    la competitività delle imprese nazionali del comparto produzioni per la Difesa poggia altresì sulla credibilità dell'impegno del nostro Paese ad assicurare nel tempo ai paesi acquirenti dei materiali d'armamento fabbricati in Italia tutta l'assistenza logistica di cui questi ultimi hanno bisogno, oltre alle attività di formazione ed addestramento a profitto degli utilizzatori;
    in altre parole, la politica industriale e commerciale della Difesa contiene importanti aspetti di politica estera, che rendono indispensabile un'azione di raccordo tra l'amministrazione militare e quella preposta alla gestione delle attività diplomatiche dello Stato italiano, sempre nel rispetto della legislazione esistente in materia di esportazione di materiali d'armamento,

impegna il Governo

ad orientare l'attività di supporto alle imprese produttrici di materiali d'armamento verso i paesi amici ed alleati che presentino un profilo di rischio politico più contenuto, selezionandoli d'intesa con il Ministero degli affari esteri, anche per evitare di dover improvvisamente interrompere forniture ed attività di sostegno formativo e logistico a contratti firmati.
9/2220-AR/72Picchi, Ferrari, Cavandoli, Gusmeroli.


   La Camera,
   premesso che:
    l'intento di predisporre «Misure a favore della competitività delle imprese italiane» enunciato nella rubrica dell'articolo 55 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 è certamente condivisibile;
    nel panorama industriale italiano, le imprese operanti nel comparto dei materiali d'armamento rappresentano una preziosa riserva di tecnologia ed una importante fonte di contribuzione alla formazione del prodotto interno lordo;
    è conseguentemente apprezzabile l'obiettivo di accentuare la competitività delle imprese del comparto dei materiali d'armamento rendendo più efficace l'azione di sostegno assicurata in loro favore dalle tecnostrutture dell'amministrazione della Difesa;
    la competitività delle imprese nazionali del comparto produzioni per la Difesa poggia altresì sulla credibilità dell'impegno del nostro Paese ad assicurare nel tempo ai paesi acquirenti dei materiali d'armamento fabbricati in Italia tutta l'assistenza logistica di cui questi ultimi hanno bisogno, oltre alle attività di formazione ed addestramento a profitto degli utilizzatori;
    in altre parole, la politica industriale e commerciale della Difesa contiene importanti aspetti di politica estera, che rendono indispensabile un'azione di raccordo tra l'amministrazione militare e quella preposta alla gestione delle attività diplomatiche dello Stato italiano, sempre nel rispetto della legislazione esistente in materia di esportazione di materiali d'armamento,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di orientare l'attività di supporto alle imprese produttrici di materiali d'armamento verso i paesi amici ed alleati che presentino un profilo di rischio politico più contenuto, selezionandoli d'intesa con il Ministero degli affari esteri, anche per evitare di dover improvvisamente interrompere forniture ed attività di sostegno formativo e logistico a contratti firmati.
9/2220-AR/72. (Testo modificato nel corso della seduta) Picchi, Ferrari, Cavandoli, Gusmeroli.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge all'esame è un provvedimento che sostanzialmente non diminuisce le tasse, non semplifica gli adempimenti burocratici per cittadini e imprese e, di fatto, agevola il credito bancario;
    in particolare il decreto risulta carente di disposizioni urgenti in materia fiscale per un vero rilancio del settore agricolo e non persegue quella semplificazione burocratica, che il precedente governo aveva avviato, e che questo decreto sembra ora invertirne la tendenza complicando ulteriormente gli adempimenti richiesti alle imprese;
    una disposizione che si sarebbe potuta introdurre, in quanto urgente ed oltretutto indispensabile per la sopravvivenza di migliaia di imprese agricole, è quella relativa alla necessità di elevare la soglia massima oltre la quale scatta l'obbligo della certificazione antimafia su tutti i terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei;
    si tratta di un peso burocratico che grava su 135.000 imprenditori agricoli in Italia per un importo medio erogato ciascuno tra i 10 ed i 15.000 euro medi. I problemi veri con la certificazione antimafia non sono da rinvenirsi tra questi piccoli produttori che lavorano la terra con enormi sacrifici;
    la legge n. 161 del 2017 ha introdotto, modificando gli articoli 83 e 91 del decreto legislativo n. 159 del 2011 (Codice antimafia), la necessità della documentazione antimafia su tutti i terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei; gli organismi pagatori si sono trovati, pertanto, nella condizione di gestire più di un milione di certificazioni antimafia, con ripercussioni negative e immediate sui termini di pagamento stabiliti dalla normativa dell'Unione europea per le erogazioni agricole;
    il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1o dicembre 2018, n. 132, ha disposto che «Le disposizioni degli articoli 83, comma 3-bis, e 91, comma 1-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, limitatamente ai terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi non superiori a 25.000 euro, non si applicano fino al 31 dicembre 2019»;
    la preoccupazione maggiore era riferita al possibile inasprimento burocratico e al rischio di blocco dei pagamenti per centinaia di migliaia di aziende agricole, derivante dalla mancata produzione della richiesta documentazione antimafia, che le imprese sono tenute a fornire per poter accedere ai contributi comunitari; il suddetto decreto-legge, quindi, poneva fine ai timori di molti piccoli produttori di doversi scontrare con una burocrazia che frena il recepimento di risorse in molti casi vitali per la sopravvivenza delle aziende, questo perché il mutamento del quadro normativo ha comportato un aumento ingente della mole di lavoro a carico degli uffici preposti a richiedere la documentazione antimafia;
    a fronte di questo consistente aggravio della quantità di aziende per le quali deve essere richiesta la documentazione antimafia, l'attuale normativa pone un ulteriore ostacolo non consentendo l'utilizzo di una informativa antimafia, in corso di validità, richiesta per un dato procedimento anche per altri procedimenti che la stessa azienda ha attivato nel medesimo periodo;
    si ritiene necessario stabilizzare l'importo di 25.000 euro quale importo soglia oltre il quale è necessario acquisire la documentazione antimafia nella erogazione a favore delle imprese agricole. Tale soglia, risulta essere sufficientemente bassa da poter rappresentare una effettiva garanzia nella corretta erogazione dei contributi agricoli. Di contro un ulteriore aumento del numero di soggetti coinvolti, che deriva dalla riduzione della soglia a 5.000 euro a scadenza della proroga ottenuta con il decreto-legge n. 113/2018, rappresenterebbe un onere insostenibile per i soggetti erogatori, per le Prefetture ma soprattutto per le imprese agricole che verrebbero coinvolte a fronte di contributi sostanzialmente bassi;
    nella logica della semplificazione burocratica e della riduzione della pressione fiscale per le imprese agricole,

impegna il Governo

a prevedere con urgenza, stante l'approssimarsi della scadenza del 31 dicembre 2019, di innalzare la soglia necessaria ai di sopra della quale è richiesta la documentazione antimafia, possibilmente in maniera strutturale, portandola dai 5,000 euro previsti a partire dal 2020 agli attuali 25.000 euro, in quanto se non si attenuano gli effetti, la norma rischia di produrre un impatto burocratico di notevoli dimensioni, nonché a prevedere disposizioni urgenti che prevedano l'eliminazione del limite temporale di utilizzabilità ed efficacia della documentazione antimafia acquisita per un determinato soggetto e procedimento anche per procedimenti diversi inerenti il medesimo soggetto.
9/2220-AR/73Giglio Vigna, Cavandoli, Covolo, Gusmeroli, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Viviani.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge all'esame è un provvedimento che sostanzialmente non diminuisce le tasse, non semplifica gli adempimenti burocratici per cittadini e imprese e, di fatto, agevola il credito bancario;
    il comma 1, dell'articolo 22 del presente decreto-legge istituisce il credito d'imposta delle commissioni richieste per pagamenti con carte di credito, debito o prepagate emesse da soggetti tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi di ogni soggetto che intrattenga con gli stessi qualsiasi rapporto o effettui qualsiasi operazione di natura finanziaria. Tra i soggetti che sono obbligati alla comunicazione sono da annoverare le banche, la Società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli OICR, le società di gestione del risparmio;
    l'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2020, n. 122, prevede che a decorrere dal 1o luglio 2010 le banche e le Poste Italiane SPA operano una ritenuta dell'8 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta;
    l'attuale ritenuta dell'8 per cento applicata dalle banche sui bonifici che riconoscono detrazioni fiscali costituisce una misura che crea pesanti ripercussioni finanziarie sulle imprese, generando situazioni croniche di crediti fiscali; con l'applicazione dell'aliquota dell'8 per cento sui ricavi, in settori economici che dimostrano una redditività del 10 per cento, significa chiedere l'anticipazione dell'80 per cento del reddito realizzato;
    considerata l'introduzione della fatturazione elettronica che permette controlli immediati, sarebbe necessario ridurre la ritenuta al 4 per cento in quanto, per mantenere tracciabilità dei flussi relativi ai ricavi delle imprese, non è necessario tenere un'aliquota così elevata, è sufficiente un'aliquota minima anche in considerazione dei potenziamento dei controlli a seguito dell'obbligo di fatturazione elettronica,

impegna il Governo

a prevedere, con un prossimo provvedimento di natura anche fiscale, la riduzione al 4 per cento della ritenuta prevista dall'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2020, n. 122.
9/2220-AR/74Formentini, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge all'esame è un provvedimento che sostanzialmente non diminuisce le tasse, non semplifica gli adempimenti burocratici per cittadini e imprese e, di fatto, agevola il credito bancario;
    il comma 1, dell'articolo 22 del presente decreto-legge istituisce il credito d'imposta delle commissioni richieste per pagamenti con carte di credito, debito o prepagate emesse da soggetti tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi di ogni soggetto che intrattenga con gli stessi qualsiasi rapporto o effettui qualsiasi operazione di natura finanziaria. Tra i soggetti che sono obbligati alla comunicazione sono da annoverare le banche, la Società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli OICR, le società di gestione del risparmio;
    l'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2020, n. 122, prevede che a decorrere dal 1o luglio 2010 le banche e le Poste Italiane SPA operano una ritenuta dell'8 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta;
    l'attuale ritenuta dell'8 per cento applicata dalle banche sui bonifici che riconoscono detrazioni fiscali costituisce una misura che crea pesanti ripercussioni finanziarie sulle imprese, generando situazioni croniche di crediti fiscali; con l'applicazione dell'aliquota dell'8 per cento sui ricavi, in settori economici che dimostrano una redditività del 10 per cento, significa chiedere l'anticipazione dell'80 per cento del reddito realizzato;
    considerata l'introduzione della fatturazione elettronica che permette controlli immediati, sarebbe necessario ridurre la ritenuta al 4 per cento in quanto, per mantenere tracciabilità dei flussi relativi ai ricavi delle imprese, non è necessario tenere un'aliquota così elevata, è sufficiente un'aliquota minima anche in considerazione dei potenziamento dei controlli a seguito dell'obbligo di fatturazione elettronica,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, con un prossimo provvedimento di natura anche fiscale, la riduzione al 4 per cento della ritenuta prevista dall'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2020, n. 122.
9/2220-AR/74. (Testo modificato nel corso della seduta) Formentini, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 4, introduce misure in materia di contrasto all'omesso versamento delle ritenute, disponendo l'obbligo per il committente di richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute ai fini del riscontro dell'ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese;
    tale articolo, stabilisce inoltre che, a decorrere dal 1o gennaio 2020, il committente è tenuto a sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria nel caso di mancata trasmissione o nel caso risultino omessi o insufficienti versamenti, per i contratti d'appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, al ricorrere di determinate condizioni; la misura prevista genera grandi criticità alle imprese, per l'estrema difficoltà applicativa, per l'onerosità degli adempimenti trasferiti, per l'irragionevolezza di addossare responsabilità e sanzioni ad imprese in regola per fenomeni dei quali non hanno alcun controllo, nonché per l'inefficacia di tali disposizioni sul piano della lotta all'evasione fiscale;
    sembra, tra l'altro, sia stato dei tutto ignorato l'impatto, in termini di adattamento dei processi gestionali, che le nuove disposizioni, applicabili anche ai contratti in essere, generano sulle imprese, si ritiene necessario intervenire nuovamente sulla disposizione, quantomeno per eliminarne i gravi effetti finanziari e burocratici sulle imprese e per renderla applicabile ai soli nuovi contratti, stipulati dal 1o gennaio 2020, e con riferimento ai versamenti effettuati dal secondo semestre 2020,

impegna il Governo

nell'ambito dei provvedimenti di attuazione dell'articolo 4, a ritenere che la data di decorrenza delle nuove norme del 1o gennaio 2020, di cui al comma 2, si riferisce esclusivamente ai soli nuovi contratti stipulati a decorrere dai prossimo primo gennaio, e con riferimento ai versamenti effettuati dai secondo semestre 2020.
9/2220-AR/75Coin, Bellachioma, Gusmeroli, Cavandoli, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi, Bitonci, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 4, introduce misure in materia di contrasto all'omesso versamento delle ritenute, disponendo l'obbligo per il committente di richiedere alle imprese esecutrici (appaltatrici/subappaltatrici/affidatarie) copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali per i lavoratori dipendenti direttamente impiegati nei lavori o servizi, l'operatività dei meccanismo viene circoscritta alle ipotesi in cui:
    1. oggetto del contratto siano opere o servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro ad impresa;
    2. si tratti di contratto d'appalto, subappalto, affidamento a terzi consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, caratterizzato da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente e utilizzo di beni strumentali di proprietà dei committente stesso o ad altro soggetto a lui riconducibile in qualunque forma;
    la lettera a-quinquies) estende l'inversione contabile in materia di IVA alle prestazioni effettuate mediante contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, che vengano svolti con il prevalente utilizzo di manodopera (labour intensive) presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili,

impegna il Governo

nell'ambito dei provvedimenti di attuazione delle nuove norme, a ritenere che le disposizioni previste dall'articolo 4 non siano applicabili ai condomini.
9/2220-AR/76Cavandoli, Bitonci, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 4, introduce misure in materia di contrasto all'omesso versamento delle ritenute, disponendo l'obbligo per il committente di richiedere alle imprese esecutrici (appaltatrici/subappaltatrici/affidatarie) copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali per i lavoratori dipendenti direttamente impiegati nei lavori o servizi, l'operatività dei meccanismo viene circoscritta alle ipotesi in cui:
    1. oggetto del contratto siano opere o servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro ad impresa;
    2. si tratti di contratto d'appalto, subappalto, affidamento a terzi consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, caratterizzato da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente e utilizzo di beni strumentali di proprietà dei committente stesso o ad altro soggetto a lui riconducibile in qualunque forma;
    la lettera a-quinquies) estende l'inversione contabile in materia di IVA alle prestazioni effettuate mediante contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, che vengano svolti con il prevalente utilizzo di manodopera (labour intensive) presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili,

impegna il Governo

nell'ambito dei provvedimenti di attuazione delle nuove norme, a valutare l'opportunità di ritenere che le disposizioni previste dall'articolo 4 non siano applicabili ai condomini.
9/2220-AR/76. (Testo modificato nel corso della seduta) Cavandoli, Bitonci, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 4, introduce misure in materia di contrasto all'omesso versamento delle ritenute, disponendo l'obbligo per il committente di richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute ai fini dei riscontro dell'ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, a determinate condizioni;
    vengono, inoltre, riviste, rispetto al testo iniziale, anche le soglie dimensionali minime delle imprese che, su opzione, possono avvalersi delle ordinarie procedure di versamento delle ritenute applicate ai propri dipendenti;
    nello specifico, si tratta degli appaltatori/subappaltatori, che nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza:
     a) risultino in attività da almeno 3 anni e in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo superiore ai 10 per cento dell'ammontare dei ricavi e compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
     b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sul reddito, IRAP, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali siano ancora dovuti pagamenti o per i quali non siano stati accordati provvedimenti di sospensione;
    nel complesso, le modifiche apportate dalla Commissione Finanze della Camera, pur escludendo l'inversione dell'obbligo di pagamento delle ritenute in capo al committente, continuano ad incidere pesantemente sulla liquidità delle imprese coinvolte, laddove impongono comunque a queste di versare « cash» le ritenute per i lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'opera loro affidata, con distinte deleghe, senza poter utilizzare in compensazione i propri crediti fiscali,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative, anche di carattere legislativo dirette ad eliminare l'obbligo di F24 per singolo committente e a rendere possibile la compensazione delle ritenute con i crediti fiscali.
9/2220-AR/77Frassini, Vanessa Cattoi, Gusmeroli, Cavandoli, Bellachioma, Cestari, Gava, Tomasi, Bitonci, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Ribolla.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 4, introduce misure in materia di contrasto all'omesso versamento delle ritenute, disponendo l'obbligo per il committente di richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute ai fini dei riscontro dell'ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, a determinate condizioni;
    vengono, inoltre, riviste, rispetto al testo iniziale, anche le soglie dimensionali minime delle imprese che, su opzione, possono avvalersi delle ordinarie procedure di versamento delle ritenute applicate ai propri dipendenti;
    nello specifico, si tratta degli appaltatori/subappaltatori, che nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza:
     a) risultino in attività da almeno 3 anni e in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo superiore ai 10 per cento dell'ammontare dei ricavi e compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
     b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sul reddito, IRAP, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali siano ancora dovuti pagamenti o per i quali non siano stati accordati provvedimenti di sospensione;
    nel complesso, le modifiche apportate dalla Commissione Finanze della Camera, pur escludendo l'inversione dell'obbligo di pagamento delle ritenute in capo al committente, continuano ad incidere pesantemente sulla liquidità delle imprese coinvolte, laddove impongono comunque a queste di versare « cash» le ritenute per i lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'opera loro affidata, con distinte deleghe, senza poter utilizzare in compensazione i propri crediti fiscali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative, anche di carattere legislativo dirette ad eliminare l'obbligo di F24 per singolo committente e a rendere possibile la compensazione delle ritenute con i crediti fiscali.
9/2220-AR/77. (Testo modificato nel corso della seduta) Frassini, Vanessa Cattoi, Gusmeroli, Cavandoli, Bellachioma, Cestari, Gava, Tomasi, Bitonci, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Ribolla.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 4, introduce misure in materia di contrasto all'omesso versamento delle ritenute, disponendo l'obbligo per il committente di richiedere alle imprese esecutrici (appaltatrici/subappaltatrici/affidatarie) copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali per i lavoratori dipendenti direttamente impiegati nei lavori o servizi;
    tale articolo, introduce l'obbligo, entro i 5 giorni successivi al versamento delle ritenute, di trasmettere le suddette deleghe di versamento con l'elenco nominativo di tutti i lavoratori coinvolti nell'opera o servizio nel mese precedente, con dettaglio delle ore di lavoro prestate nell'esecuzione dell'opera o servizio, l'ammontare della retribuzione corrisposta in relazione alla prestazione e il dettaglio delle ritenute eseguite; vengono, inoltre, previste soglie dimensionali minime delle imprese che, su opzione, possono avvalersi delle ordinarie procedure di versamento delle ritenute applicate ai propri dipendenti; nello specifico, si tratta degli appaltatori/subappaltatori, che nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza:
     a) risultino in attività da almeno 3 anni e in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo superiore al 10 per cento dell'ammontare dei ricavi e compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
     b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sul reddito, IRAP, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali siano ancora dovuti pagamenti o per i quali non siano stati accordati provvedimenti di sospensione;
    l'onere di versamento delle ritenute per singolo committente, tramite specifici F24, aggrava pesantemente la gestione amministrativa delle commesse, lungo tutta la filiera dei soggetti coinvolti. Tale problema è reso più evidente per le imprese che impegnano i propri lavoratori in più appalti nel corso dello stesso mese o, addirittura, dello stesso giorno;
    inoltre, i profili sanzionatori a carico del committente si tradurranno nella sostanza nel blocco del pagamento dei corrispettivi contrattuali, non avendo comunque il committente alcun potere di controllo sulla regolarità fiscale dell'appaltatore/subappaltatore,

impegna il Governo

nell'ambito delle norme di attuazione dell'articolo 4, a specificare che le condizioni di esclusione dall'applicazione della nuova disciplina (essere in attività da almeno 3 anni e non avere accertamenti esecutivi di importo superiore a 50.000 euro) siano alternative.
9/2220-AR/78Molteni, Sasso, Cestari, Gusmeroli, Cavandoli, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Frassini, Gava, Tomasi, Bitonci, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.


   La Camera,
   premesso che:
    con l'articolo 12 del decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, nell'intero territorio colpito dall'alluvione del 17 gennaio 2014 di cui al decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, già colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, con zone rosse nei centri storici, è istituita la zona franca ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con una perimetrazione che comprende i centri storici o centri abitati dei comuni di Bastiglia, Bomporto, Camposanto, Medolla, San Prospero, San Felice sul Panaro, Finale Emilia, comune di Modena limitatamente ai centri abitati delle frazioni di la Rocca, San Matteo, Navicello e Albaredo, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Mirandola, Novi di Modena, S. Possidonio, Crevalcore, Poggio Renatico, Sant'Agostino, Carpi, Cento, Mirabello e Reggiolo;
    in base al succitato articolo, le imprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno di questa zona dell'Emilia Romagna hanno diritto ad una serie di esenzioni, come esenzione dalle imposte sui redditi, esenzione dall'IRAP, esenzione dall'IMU per immobili siti nella ZFU posseduti e utilizzati per esercizio dell'attività economica, esenzione dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali (esclusi i premi di assicurazione) a carico del datore di lavoro sulle retribuzioni dei dipendenti;
    tali agevolazioni rappresentano un valido motore propulsivo per la ripresa e le attività economiche dei territori colpiti dalle calamità,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative, anche di carattere legislativo, dirette ad estendere i termini temporali delle agevolazioni fiscali previste per la Zona Franca dell'Emilia Romagna, anche prevedendo l'ammissione ai benefici per tutte le nuove imprese che presentano al Ministero dello sviluppo economico un'apposita istanza, nei termini previsti con nuovo bando del medesimo Ministero, adottato sulla base del decreto 10 aprile 2013, recante condizioni, limiti, modalità e termini di decorrenza delle agevolazioni fiscali e contributive in favore di micro e piccole imprese localizzate nella Zone Franche Urbane delle regioni dell'Obiettivo «Convergenza».
9/2220-AR/79Vinci, Cavandoli, Cestari, Golinelli, Morrone, Murelli, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Tonelli, Bitonci, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Zoffili.


   La Camera,
   premesso che:
    con l'articolo 12 del decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, nell'intero territorio colpito dall'alluvione del 17 gennaio 2014 di cui al decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, già colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, con zone rosse nei centri storici, è istituita la zona franca ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con una perimetrazione che comprende i centri storici o centri abitati dei comuni di Bastiglia, Bomporto, Camposanto, Medolla, San Prospero, San Felice sul Panaro, Finale Emilia, comune di Modena limitatamente ai centri abitati delle frazioni di la Rocca, San Matteo, Navicello e Albaredo, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Mirandola, Novi di Modena, S. Possidonio, Crevalcore, Poggio Renatico, Sant'Agostino, Carpi, Cento, Mirabello e Reggiolo;
    in base al succitato articolo, le imprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno di questa zona dell'Emilia Romagna hanno diritto ad una serie di esenzioni, come esenzione dalle imposte sui redditi, esenzione dall'IRAP, esenzione dall'IMU per immobili siti nella ZFU posseduti e utilizzati per esercizio dell'attività economica, esenzione dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali (esclusi i premi di assicurazione) a carico del datore di lavoro sulle retribuzioni dei dipendenti;
    tali agevolazioni rappresentano un valido motore propulsivo per la ripresa e le attività economiche dei territori colpiti dalle calamità,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative, anche di carattere legislativo, dirette ad estendere i termini temporali delle agevolazioni fiscali previste per la Zona Franca dell'Emilia Romagna, anche prevedendo l'ammissione ai benefici per tutte le nuove imprese che presentano al Ministero dello sviluppo economico un'apposita istanza, nei termini previsti con nuovo bando del medesimo Ministero, adottato sulla base del decreto 10 aprile 2013, recante condizioni, limiti, modalità e termini di decorrenza delle agevolazioni fiscali e contributive in favore di micro e piccole imprese localizzate nella Zone Franche Urbane delle regioni dell'Obiettivo «Convergenza».
9/2220-AR/79. (Testo modificato nel corso della seduta) Vinci, Cavandoli, Cestari, Golinelli, Morrone, Murelli, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Tonelli, Bitonci, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Zoffili.


   La Camera,
   premesso che:
    con la Sentenza numero 24003/2019 la Corte di Cassazione ha chiarito che i compensi erogati in favore di un legale per l'attività processuale svolta in favore della società sono deducibili dal reddito imponibile nel periodo d'imposta in cui le prestazioni sono ultimate in rapporto ai singoli gradi in cui si è svolto il giudizio e non quello in cui l'avvocato pone in essere i singoli atti;
    a differenza delle imprese, per le persone fisiche non è prevista la detraibilità delle spese legali;
    nella compilazione del modello 730 sono previste, in toto o parzialmente, diverse spese detraibili (spesi medico sanitarie, assicurazioni infortuni e sulla vita, veterinarie, interessi su mutui, beneficenza ed erogazioni liberali ecc.), ma non quelle inerenti processi giudiziari;
    i costi di assistenza legale per coloro che si trovano a dover affrontare una causa giudiziaria sono spesso molto ingenti;
    una denuncia penale rappresenta molto spesso un trauma nella vita di una persona con pesanti conseguenze personali, familiari e lavorative;
    in taluni casi le denunce da parte degli organi inquirenti finiscono in assoluzioni piene o addirittura in archiviazioni in sede preliminare, ma restano comunque grosse conseguenze in termini morali e di immagine per l'indagato a causa dell'esposizione mediatica che, nei casi più importanti, è costretto a subire al momento dell'avvio dell'indagine;
    in caso di assoluzione o di archiviazione per l'indagato/denunciato, a fronte della soddisfazione di un procedimento giudiziario finito positivamente, resta il peso delle spese da pagare al proprio legale,

impegna il Governo

a prevedere, come per le imprese, l'estensione della detraibilità delle spese legali anche alle persone fisiche in caso di archiviazione o di assoluzione in via definitiva della causa giudiziaria.
9/2220-AR/80Belotti, Morrone, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli.


   La Camera,
   premesso che:
    con la Sentenza numero 24003/2019 la Corte di Cassazione ha chiarito che i compensi erogati in favore di un legale per l'attività processuale svolta in favore della società sono deducibili dal reddito imponibile nel periodo d'imposta in cui le prestazioni sono ultimate in rapporto ai singoli gradi in cui si è svolto il giudizio e non quello in cui l'avvocato pone in essere i singoli atti;
    a differenza delle imprese, per le persone fisiche non è prevista la detraibilità delle spese legali;
    nella compilazione del modello 730 sono previste, in toto o parzialmente, diverse spese detraibili (spesi medico sanitarie, assicurazioni infortuni e sulla vita, veterinarie, interessi su mutui, beneficenza ed erogazioni liberali ecc.), ma non quelle inerenti processi giudiziari;
    i costi di assistenza legale per coloro che si trovano a dover affrontare una causa giudiziaria sono spesso molto ingenti;
    una denuncia penale rappresenta molto spesso un trauma nella vita di una persona con pesanti conseguenze personali, familiari e lavorative;
    in taluni casi le denunce da parte degli organi inquirenti finiscono in assoluzioni piene o addirittura in archiviazioni in sede preliminare, ma restano comunque grosse conseguenze in termini morali e di immagine per l'indagato a causa dell'esposizione mediatica che, nei casi più importanti, è costretto a subire al momento dell'avvio dell'indagine;
    in caso di assoluzione o di archiviazione per l'indagato/denunciato, a fronte della soddisfazione di un procedimento giudiziario finito positivamente, resta il peso delle spese da pagare al proprio legale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, come per le imprese, l'estensione della detraibilità delle spese legali anche alle persone fisiche in caso di archiviazione o di assoluzione in via definitiva della causa giudiziaria.
9/2220-AR/80. (Testo modificato nel corso della seduta) Belotti, Morrone, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 55-bis del provvedimento in esame, introdotto in sede di esame presso la Commissione di merito, reca interventi al settore delle assicurazioni per responsabilità civile dei veicoli, estendendo l'assicurazione familiare anche alle due ruote attraverso la previsione che tutte le auto e moto o scooter, assicurati all'interno di un nucleo familiare, potranno beneficiare della tariffa più bassa;
    tale intervento normativo comporta quindi che se, ad esempio, in famiglia si possiede un motorino assicurato in prima classe di merito, tutti gli altri componenti del nucleo potranno fruire della fascia più bassa di costo della polizza su qualsiasi altro veicolo, «anche se già assicurato e con classi di merito meno favorevoli, compresa la 14esima»;
    si ricorda che l'articolo 7 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, il cosiddetto decreto crescita, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha introdotto il c.d. bail in assicurativo all'articolo 188, comma 3-bis, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero la previsione l'IVASS possa intervenire nei confronti delle singole imprese assicurative ai fini della salvaguardia della stabilità del sistema finanziario nel suo complesso e del contrasto di rischi sistemici, ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni dell'ordinamento europeo relative alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario dell'Unione europea;
    tali poteri di intervento, nell'applicazione concreta, rischiano di rivelarsi dannosi per le famiglie e le imprese nell'ottica di garantire la stabilità finanziaria nell'ambito dell'Unione europea, palesemente in contraddizione a parere dei firmatari del presente atto con le finalità perseguite dal legislatore con il predetto articolo 55-bis, volte, per l'appunto, a favorire le famiglie,

impegna il Governo

ad intervenire con tempi celeri per l'eliminazione del comma 1-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, cosiddetto decreto crescita, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, nella parte in cui ha introdotto le modifiche all'articolo 188, comma 3-bis, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni.
9/2220-AR/81Giorgetti, Garavaglia, Comaroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 55-bis del provvedimento in esame, introdotto in sede di esame presso la Commissione di merito, reca interventi al settore delle assicurazioni per responsabilità civile dei veicoli, estendendo l'assicurazione familiare anche alle due ruote attraverso la previsione che tutte le auto e moto o scooter, assicurati all'interno di un nucleo familiare, potranno beneficiare della tariffa più bassa;
    tale intervento normativo comporta quindi che se, ad esempio, in famiglia si possiede un motorino assicurato in prima classe di merito, tutti gli altri componenti del nucleo potranno fruire della fascia più bassa di costo della polizza su qualsiasi altro veicolo, «anche se già assicurato e con classi di merito meno favorevoli, compresa la 14esima»;
    si ricorda che l'articolo 7 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, il cosiddetto decreto crescita, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha introdotto il c.d. bail in assicurativo all'articolo 188, comma 3-bis, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero la previsione l'IVASS possa intervenire nei confronti delle singole imprese assicurative ai fini della salvaguardia della stabilità del sistema finanziario nel suo complesso e del contrasto di rischi sistemici, ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni dell'ordinamento europeo relative alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario dell'Unione europea;
    tali poteri di intervento, nell'applicazione concreta, rischiano di rivelarsi dannosi per le famiglie e le imprese nell'ottica di garantire la stabilità finanziaria nell'ambito dell'Unione europea, palesemente in contraddizione a parere dei firmatari del presente atto con le finalità perseguite dal legislatore con il predetto articolo 55-bis, volte, per l'appunto, a favorire le famiglie,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intervenire con tempi celeri per l'eliminazione del comma 1-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, cosiddetto decreto crescita, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, nella parte in cui ha introdotto le modifiche all'articolo 188, comma 3-bis, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni.
9/2220-AR/81. (Testo modificato nel corso della seduta) Giorgetti, Garavaglia, Comaroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 39 inasprisce le pene per i reati tributari e abbassa alcune soglie di punibilità; introduce inoltre, in caso di condanna, la confisca dei beni di cui il condannato abbia disponibilità per un valore sproporzionato al proprio reddito (c.d. confisca allargata), La disposizione modifica, inoltre, la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti per prevedere specifiche sanzioni amministrative quando il reato di dichiarazione fraudolenta è commesso a vantaggio dell'ente;
    in particolare, il comma 2 dell'articolo 39 introduce nel decreto legislativo n. 231 dei 2001 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 74 del 2000,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di istituire un Tavolo istituzionale permanente di confronto con i rappresentanti del mondo imprenditoriale, con il compito di provvedere a una analisi organica della normativa in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, al fine di proporre interventi di riforma e riordino della disciplina.
9/2220-AR/82Marchetti, Cavandoli, Covolo, Gerardi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 39 inasprisce le pene per i reati tributari e abbassa alcune soglie di punibilità; introduce inoltre, in caso di condanna, la confisca dei beni di cui il condannato abbia disponibilità per un valore sproporzionato al proprio reddito (c.d. confisca allargata), La disposizione modifica, inoltre, la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti per prevedere specifiche sanzioni amministrative quando il reato di dichiarazione fraudolenta è commesso a vantaggio dell'ente;
    in particolare, il comma 2 dell'articolo 39 introduce nel decreto legislativo n. 231 dei 2001 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 74 del 2000,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di istituire un Tavolo istituzionale di confronto con i rappresentanti del mondo imprenditoriale, con il compito di provvedere a una analisi organica della normativa in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
9/2220-AR/82. (Testo modificato nel corso della seduta) Marchetti, Cavandoli, Covolo, Gerardi.


   La Camera,
   premesso che:
    il legislatore interviene sui testo del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 sui reati tributari, già aggiornato al Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 158;
    a seguito delle modifiche che si intendono introdurre, l'Italia assurgerà alle prime posizioni nella classifica dei paesi nei quali le conseguenze repressive di condotte delittuose in materia tributaria diverrà il più rigoroso ad oggi esistente. A dimostrare quanto sia rilevante il cambio culturale sull'argomento basti verificare che in uno dei reati tributari di più ampia ricorrenza, il minimo di pena per colui che intenda evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, passa da un anno e sei mesi di reclusione a ben quattro con un massimo di otto, in precedenza sei;
    alla luce della modalità telematiche con le quali è oggi possibile dematerializzare qualsiasi tipo di documentazione, inoltrarlo, condividerlo, appare ancor più necessario che i contribuenti, siano essi imprenditori, professionisti, artigiani o commercianti, siano costantemente e precisamente informati e resi edotti delle casistiche di rischio, delle condotte prudenziali da assumere nel quotidiano, e di tutti gli aspetti utili a prevenire rischi, dialogando permanentemente e con maggiore contezza con l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza, unitamente alle categorie professionali che operano in questi settori;
    il rischio che casi di mera detenzione di documenti o fatture per operazioni inesistenti possa venire collegata ad uno scopo di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria e, quindi, ad un caso di evasione fiscale punibile con pene ormai altissime, deve essere scongiurato,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di incrementare le occasioni di confronto e di aggiornamento del contribuente e del professionista con l'amministrazione e gli organi accertatori, accompagnando queste iniziative con uno strumento di rapido interscambio, telematico e diretto, da avviare con uno specifico servizio sulle piattaforme Fisconline e/o Entratel.
9/2220-AR/83Potenti, Cavandoli, Gusmeroli, Covolo, Gerardi, Tarantino, Paternoster, Alessandro Pagano.


   La Camera,
   considerato che:
    con il disegno di legge A.C. 2220, il legislatore interviene sull'istituto della confisca, ampliandone i casi di applicazione ed altresì introducendo cause di non punibilità da pagamento del debito tributario con l'intento di ricomporre un rapporto tra contribuente ed Erario;
    ricordato che recenti sentenze della Corte di Cassazione hanno affrontato il problema della sottoposizione a confisca di un bene che già faccia parte dell'attivo di una procedura fallimentare, o più in genere di natura concorsuale, dando risposte diverse e contrastanti;
    ribadito che per una prima tesi (Cass. 45574/2018 III sez.) la confisca non può essere disposta con la sentenza intervenuta dopo l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria poiché presupposto della confisca è che il condannato abbia la disponibilità dei beni, e se i beni sono già assoggettati a procedura concorsuale, tale presupposto non può sussistere perché la dichiarazione di insolvenza comporta il venir meno in capo al fallito del potere di disporre del proprio patrimonio e la gestione transita in capo al curatore. Per una seconda teoria (Cass. 7550/2019 IV Sez.), che ha trovato applicazione nelle ipotesi di confisca diretta o per equivalente del profitto dei reati tributari prevista dall'articolo 12-bis, comma primo, del decreto legislativo n. 74 del 2000 e nella confisca obbligatoria del profitto o del prezzo del reato, prevista dall'articolo 322-ter del Codice penale per i reati contro la pubblica amministrazione, i beni del fallito, anche se passano nelle mani dei curatore, restano del fallito e sono sequestrabili fino alla materiale consegna ai creditori;
    preso atto che questa seconda interpretazione riprende i precedenti orientamenti della Cassazione favorevoli alla prevalenza dell'interesse dello Stato alla confisca rispetto alle pretese dei creditori insinuatisi nel fallimento, affermando la legittimità del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente per reati tributari di somme di denaro appartenenti a società fallita, anche quando le somme risultavano assegnate ai creditori con piano di riparto dichiarato esecutivo ma non ancora eseguito,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di un intervento, normativo utile a precisare definitivamente un univoco indirizzo indispensabile a garantire certezza del diritto nei casi di confisca diretta o per equivalente del profitto dei reati tributari prevista dall'articolo 12-bis, comma primo, del decreto legislativo n. 74 del 2000 e di confisca obbligatoria del profitto o del prezzo del reato, prevista dall'articolo 322-ter del Codice penale per i reati contro la pubblica amministrazione.
9/2220-AR/84Cantalamessa, Covolo, Alessandro Pagano, Cavandoli, Gerardi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 39 inasprisce le pene per i reati tributari e abbassa alcune soglie di punibilità; introduce inoltre, in caso di condanna, la confisca dei beni di cui il condannato abbia disponibilità per un valore sproporzionato al proprio reddito (cosiddetta confisca allargata). La disposizione modifica, inoltre, la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti per prevedere specifiche sanzioni amministrative quando il reato di dichiarazione fraudolenta è commesso a vantaggio dell'ente;
    la perdurante crisi economica e finanziaria, le difficoltà di accesso al credito bancario, una pressione fiscale che ha raggiunto livelli ormai insopportabili, i ritardi cronici della Pubblica Amministrazione nel rimborso dei crediti erariali e nel pagamento dei crediti commerciali delle imprese sono fattori che, intrecciandosi in modo perverso, spesso impediscono anche al contribuente onesto di adempiere regolarmente all'obbligo di pagamento delle imposte. Non si tratta di comportamenti dolosi preordinati all'evasione fiscale ma di scelte indotte da «cause di forza maggiore» che pongono il contribuente nella precaria e delicata situazione di inadempienza verso l'Erario,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni in oggetto, al fine di valutare l'opportunità di modificare, nel primo provvedimento utile, le disposizioni di cui all'articolo 39, in modo che le responsabilità penali ed amministrative previste non valgano per le imprese e i professionisti che, per ragioni di difficoltà economiche, comprovate da un revisore dei conti iscritto all'Albo dei revisori o da un dottore commercialista iscritto all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, pur avendo regolarmente dichiarato le imposte dirette e indirette, abbiano richiesto o ottenuto una dilazione dall'Agenzia delle Entrate a seguito del mancato pagamento.
9/2220-AR/85Turri, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 39 inasprisce le pene per i reati tributari e abbassa alcune soglie di punibilità; introduce inoltre, in caso di condanna, la confisca dei beni di cui il condannato abbia disponibilità per un valore sproporzionato al proprio reddito (cosiddetta confisca allargata). La disposizione modifica, inoltre, la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti per prevedere specifiche sanzioni amministrative quando il reato di dichiarazione fraudolenta è commesso a vantaggio dell'ente;
    il comma 831 della Legge di Bilancio 2019 ha modificato la disposizione che imponeva l'obbligo di redazione del bilancio consolidato, previsto dall'articolo 233-bis del TUEL, nei comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti;
    la predisposizione del bilancio consolidato è diventata quindi facoltativa poiché ora i piccoli comuni «possono non predisporre il bilancio consolidato»;
    occorre anche prevedere l'abolizione della contabilità economico patrimoniale che invece rimane in vigore in quanto la «tenuta della contabilità economico-patrimoniale il cui impianto e i cui adempimenti appaiono – per enti di così piccole dimensioni – eccessivi e del tutto irragionevoli rispetto agli obiettivi di conoscenza fissati dalle norme. In tali Enti infatti, la contabilità finanziaria risulta già ampiamente idonea a gestire l'attività di bilancio e a fornire le indicazioni affidabili sulle effettive condizioni economico-patrimoniali»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, nel primo provvedimento utile, la facoltà per i Comuni con popolazione inferiore a mille abitasti di abolire il Revisore contabile.
9/2220-AR/86Ribolla, Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cavandoli, Covolo, Bordonali, Guidesi, Paternoster, Tarantino, Ferrari.


   La Camera,
   premesso che:
    valutato positivamente l'intervento normativo recato dall'articolo 22 del provvedimento, relativamente ad un credito d'imposta sulle commissioni addebitate per transazioni avvenute mediante pagamenti elettronici in favore degli esercenti con fatturato fino a 400 mila euro, in quanto agevolativo per i piccoli esercenti attività d'impresa;
    ricordato, invece, che la vigente disposizione di cui all'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, rischia di comportare un grave restringimento del mercato a sfavore delle piccole imprese che si ritrovano a recuperare lo sconto dopo 5 anni;
    rammentato infatti che il predetto articolo 10 contempla la possibilità, per chi sostiene le spese per interventi di riqualificazione energetica e messa in sicurezza antisismica degli immobili, di ricevere un contributo anticipato da parte dell'impresa esecutrice dei lavori, sotto forma di sconto sul corrispettivo spettante, con la possibilità per l'impresa di recuperarlo in cinque anni o di effettuare l'ulteriore cessione dei crediti ai propri fornitori (con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi) penalizza le piccole imprese, che non disponendo della liquidità sufficiente o della necessaria capienza fiscale per la relativa procedura di compensazione, devono attendere un lasso di tempo quinquennale che finirà con l'incidere negativamente sulla loro attività,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intervenire, mediante le opportune iniziative normative, sull'articolo 10 del decreto-legge n. 34 del 2019, richiamato in premessa, al fine di sostenere maggiormente le piccole imprese che effettuano gli interventi di efficientamento energetico e di prevenzione del rischio sismico, attraverso meccanismi agevolativi diversi in favore dei clienti finali.
9/2220-AR/87Dara, Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Galli, Patassini, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.


   La Camera,
   premesso che:
    valutato l'intervento normativo recato dall'articolo 52 del provvedimento, in materia di incentivi per l'acquisto dei dispositivi antiabbandono;
    ricordato che la legge 1o ottobre 2018, n. 117, cosiddetto «salva-bebé», fortemente voluta dalla Lega per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi ed evitare il ripetersi di simili tragedie, prevedeva un periodo temporale di 120 giorni per l'entrata in vigore dell'obbligo di installazione dei sistemi antiabbandono e delle relative sanzioni per inottemperanza all'obbligo medesimo;
    preso atto del caos di scadenze creato dall'attuale maggioranza governativa, dovuto alla tardiva emanazione del regolamento attuativo da parte del Mit il 23 ottobre scorso e l'entrata in vigore dell'obbligo e delle sanzioni il 7 novembre, cioè 15 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta (ai sensi dell'articolo 10 delle preleggi);
    considerato che diverse famiglie, per evitare multa e decurtazione di punti dalla patente, si sono precipitate in acquisti frettolosi e non ragionati, col rischio di aver speso per un prodotto comunque non adeguato allo scopo; alcuni dei genitori attendisti di maggiori chiarimenti, invece, sono stati multati;
    evidenziato che l'articolo 52 del provvedimento rinvia le modalità di applicazione dell'incentivo ad un decreto ministeriale da emanare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione;
    ritenuta la modifica introdotta nel corso dell'esame in Commissione di merito, che proroga l'entrata in vigore delle sanzioni al 6 marzo 2020, insufficiente ed iniqua, in quanto penalizza sia chi è già stato multato e sia chi ha già messo mano al portafoglio per l'acquisto del dispositivo,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni in premessa, al fine di adottare ulteriore iniziative normative volte al fine di ripristinare l'equità di trattamento tra tutti i soggetti interessati delle disposizioni recate dalla legge n. 117 del 2018, a prevedere modalità retroattive per il riconoscimento del beneficio di cui all'articolo 52 del provvedimento in esame.
9/2220-AR/88Murelli, Maccanti, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Giaccone, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Patassini, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 52 del provvedimento reca incentivi per l'acquisto dei dispositivi antiabbandono, rinviando le modalità di applicazione dell'incentivo ad un decreto ministeriale da emanare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione;
    l'emanazione tardiva del regolamento attuativo da parte del Mit il 23 ottobre scorso e l'entrata in vigore dell'obbligo e delle sanzioni il 7 novembre, cioè 15 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta (ai sensi dell'articolo 10 delle preleggi), ha comportato la protesta di numerosi genitori e famiglie che si sono rivolti addirittura all'associazione dei consumatori per capire cosa e dove comprare, atteso che i fornitori non erano ancora pronti col prodotto da immettere in commercio;
    dal 7 novembre ad oggi diversi genitori sono stati multati per inosservanza all'obbligo di legge;
    la modifica introdotta nel corso dell'esame in Commissione di merito all'articolo 52, che proroga l'entrata in vigore delle sanzioni al 6 marzo 2020, crea ancora più confusione oltre che una evidente disparità di trattamento, considerato che la sospensione delle sanzioni deve aver luogo a decorrere dalla data di pubblicazione in gazzetta ufficiale della legge di conversione del decreto-legge, ponendo le forze dell'ordine nella paradossale situazione di dover sanzionare nel frattempo ovvero di non poter fare il proprio dovere ottemperando ad un obbligo di legge,

impegna il Governo

al fine di ripristinare l'equità di trattamento tra tutti i soggetti interessati dalle disposizioni recate dalla legge n. 117 del 2018 e salvaguardare comportamenti paradossali in capo alle Forze dell'ordine, ad annullare attraverso ulteriori iniziative normative le sanzioni finora applicate per inosservanza all'obbligo di installazione del dispositivo antiabbandono ed emanare un provvedimento di propria competenza che dispensi le forze dell'ordine dall'elevazione delle multe nelle more dell'entità in vigore del provvedimento in esame.
9/2220-AR/89Maccanti, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Giaccone, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Patassini, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Zanella.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 52 del provvedimento reca incentivi per l'acquisto dei dispositivi antiabbandono, rinviando le modalità di applicazione dell'incentivo ad un decreto ministeriale da emanare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione;
    l'emanazione tardiva del regolamento attuativo da parte del Mit il 23 ottobre scorso e l'entrata in vigore dell'obbligo e delle sanzioni il 7 novembre, cioè 15 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta (ai sensi dell'articolo 10 delle preleggi), ha comportato la protesta di numerosi genitori e famiglie che si sono rivolti addirittura all'associazione dei consumatori per capire cosa e dove comprare, atteso che i fornitori non erano ancora pronti col prodotto da immettere in commercio;
    dal 7 novembre ad oggi diversi genitori sono stati multati per inosservanza all'obbligo di legge;
    la modifica introdotta nel corso dell'esame in Commissione di merito all'articolo 52, che proroga l'entrata in vigore delle sanzioni al 6 marzo 2020, crea ancora più confusione oltre che una evidente disparità di trattamento, considerato che la sospensione delle sanzioni deve aver luogo a decorrere dalla data di pubblicazione in gazzetta ufficiale della legge di conversione del decreto-legge, ponendo le forze dell'ordine nella paradossale situazione di dover sanzionare nel frattempo ovvero di non poter fare il proprio dovere ottemperando ad un obbligo di legge,

impegna il Governo

al fine di ripristinare l'equità di trattamento tra tutti i soggetti interessati dalle disposizioni recate dalla legge n. 117 del 2018 e salvaguardare comportamenti paradossali in capo alle Forze dell'ordine, a valutare l'opportunità di annullare attraverso ulteriori iniziative normative le sanzioni finora applicate per inosservanza all'obbligo di installazione del dispositivo antiabbandono ed emanare un provvedimento di propria competenza che dispensi le forze dell'ordine dall'elevazione delle multe nelle more dell'entità in vigore del provvedimento in esame.
9/2220-AR/89. (Testo modificato nel corso della seduta) Maccanti, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Giaccone, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Patassini, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Zanella.


   La Camera,
   premesso che:
    nelle persone con disabilità, le patologie odontoiatriche si manifestano statisticamente con una maggiore incidenza e gravità;
    in alcuni casi la patologia odontoiatrica dipende dalla malattia di base, la quale determina un non corretto sviluppo dell'apparato dentale. In altri casi tali correlazioni non sussistono, ma la difficoltà nel mantenere una corretta igiene orale favorisce comunque la comparsa di infiammazioni gengivali, carie e altre malattie correlate. Anche i traumi dentali sono molto più frequenti nelle persone con disabilità soprattutto quando questi pazienti presentano deficit spaziali e difficoltà nel coordinamento motorio;
    particolarmente delicata è la situazione dei pazienti cosiddetti «non collaborativi», ossia dei soggetti che a causa del proprio deficit motorio o intellettivo non sono in grado di collaborare con il dentista nel corso della visita. Per questi pazienti, l'esame obiettivo e l'erogazione delle cure richiedono un approccio personalizzato, la sedazione profonda e un ambiente clinico dotato di una sala operatoria opportunamente attrezzata e di personale spedalizzato;
    questi bisogni speciali ostacolano l'accesso delle persone con disabilità alle cure odontoiatriche. Anche nel documento del Ministero della salute, recante «indicazioni per la presa in carico del paziente con bisogni speciali che necessita di cure odontostomatologiche», si riconoscono le difficoltà in questione, rilevandosi espressamente «le diversità di presa in carico del paziente con bisogni speciali riscontrate nelle varie regioni italiane non solo in termini di tipologia di servizio o di caratteristiche dei beneficiari, ma anche in termini di organizzazione dei servizi stessi e specificità del personale deputato alla presa in carico»;
    nelle more dell'auspicato adeguamento dei servizi odontoiatrici presenti sul territorio nazionale, appare evidente la necessità di intervenire con misure efficaci nel breve periodo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assoggettare le prestazioni odontoiatriche erogate a tariffe agevolate nei riguardi delle persone con disabilità a un regime fiscale di favore, tenuto conto della loro minore rimuneratività e dell'esigenza di favorire l'accesso di queste persone particolarmente bisognose alle cure di cui si discute, essenziali per la tutela del loro stato di salute.
9/2220-AR/90Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Sutto, Tiramani, Ziello.


   La Camera,
   premesso che:
    l'inclusione delle persone con disabilità nel tessuto sociale, rappresenta un'esigenza indifferibile, riconosciuta dalla Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità, sottoscritta dall'Italia in data 30 marzo 2007 e ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18;
    al fine di agevolare il suddetto processo di inclusione e di aiutare le persone con disabilità a viaggiare più facilmente da un Paese all'altro, la Commissione europea ha avviato un progetto finalizzato al riconoscimento reciproco dello stato di disabilità, basato sulla EU disability card (Carta europea della disabilità);
    nel nostro Paese, l'articolo 1, comma 563, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha dato seguito al progetto in questione, autorizzando la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 per il rilascio della suddetta Carta europea della disabilità;
    allo stato attuale, tuttavia, si attende l'adozione del decreto interministeriale attuativo della norma sopra citata, necessario per la definizione dei criteri di rilascio della suddetta Carta, per l'individuazione degli aventi diritto e per la distribuzione della stessa a cura dell'INPS, in conformità alle indicazioni operative elaborate dalla Commissione europea;
    la mancata attuazione della norma rende difficoltoso l'accesso a una vasta gamma di servizi gratuiti in materia di trasporti, cultura e tempo libero, in regime di reciprocità con gli altri Stati membri, ovvero la loro erogazione a tariffe agevolate, anche in conseguenza dell'applicazione di benefìci di natura fiscale,

impegna il Governo

a promuovere anche attraverso tutte le opportune misure di agevolazioni fiscali l'inclusione sociale, il riconoscimento reciproco delle agevolazioni e la libera circolazione delle persone con disabilità attraverso l'implementazione della Carta europea della disabilità, adottando con priorità il decreto interministeriale previsto dall'articolo 1, comma 563, della legge 30 dicembre 2018.
9/2220-AR/91De Martini, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Sutto, Tiramani, Ziello.


   La Camera,
   premesso che:
    il farmaco talidomide fu venduto negli anni cinquanta e sessanta come sedativo e anti-nausea e venne successivamente ritirato dal commercio in seguito alla scoperta della teratogenicità di uno dei suoi enantiomeri. Molte donne trattate con talidomide, infatti, hanno dato alla luce neonati con gravi alterazioni congenite dello sviluppo degli arti, come amelia (assenza degli arti) o focomelia (riduzione delle ossa lunghe degli arti);
    l'articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha riconosciuto in favore delle persone affette da sindrome da talidomide il diritto all'assegno mensile vitalizio di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 2005, n. 229;
    tuttavia, in sede di applicazione della norma, molte di queste persone non sono riuscite ad ottenere il riconoscimento dell'indennizzo dovuto entro il termine ultimo stabilito dal regolamento attuativo di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 2 ottobre 2009, n. 163;
    infatti, il regolamento attuativo sopra citato, ha richiesto, ai fini del riconoscimento dell'indennizzo, la produzione di documentazione sanitaria attestante la prescrizione del farmaco talidomide, senza tenere conto del notevole lasso temporale trascorso dalla sua commercializzazione; e, ancora, senza tenere conto del fatto che la documentazione in questione non fosse all'epoca neppure necessaria per l'assunzione di tale specialità medicinale, la cui somministrazione avveniva frequentemente in occasione delle visite presso il medico di famiglia,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di riaprire il termine per la presentazione delle domande di riconoscimento dell'indennizzo di cui all'articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in favore dei soggetti affetti da sindrome da talidomide;
   a valutare l'opportunità di modificare il regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro della salute e delle politiche sociali 2 ottobre 2009, n. 163, nella parte in cui richiede la produzione di documentazione sanitaria attestante la prescrizione del farmaco talidomide ai fini del riconoscimento del suddetto indennizzo.
9/2220-AR/92Foscolo, Boldi, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Sutto, Tiramani, Ziello.


   La Camera,
   premesso che:
    la celiachia è una malattia permanente su base infiammatoria che colpisce l'intestino tenue, causata da una reazione autoimmune al glutine, la frazione proteica di alcuni cereali come il grano, l'orzo e la segale;
    l'unica terapia ad oggi disponibile per la celiachia è rappresentata da un corretto e rigoroso regime alimentare. I soggetti celiaci devono escludere dalla dieta tutti gli alimenti a base di cereali contenenti glutine (tra cui, ad esempio, pane, pizza, pasta e biscotti), compresi quelli nei quali il glutine è aggiunto come additivo durante i processi industriali di trasformazione;
    la normativa vigente prevede l'erogazione gratuita degli alimenti specificamente formulati per soggetti celiaci solamente entro un certo limite di spesa che, peraltro, è stato recentemente abbassato con decreto del Ministro della salute 10 agosto 2018;
    non è prevista, invece, nessuna agevolazione fiscale in relazione alle spese sostenute per l'acquisto dei prodotti in questione, sebbene sia ben noto il costo più elevato che gli stessi presentano rispetto ai corrispondenti prodotti con glutine,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere agevolazioni di natura fiscale in relazione alle spese sostenute dai soggetti affetti da celiachia per l'acquisto di prodotti senza glutine specificamente formulati per le loro esigenze alimentari.
9/2220-AR/93Lazzarini, De Martini, Boldi, Foscolo, Locatelli, Panizzut, Sutto, Tiramani, Ziello, Murelli, Eva Lorenzoni.


   La Camera,
   premesso che:
    gli ausili e le carrozzine per disabili svolgono una funzione essenziale nella promozione dell'autonomi a delle persone con ridotta capacità di deambulazione, agevolandone gli spostamenti negli spazi interni ed esterni alla propria abitazione;
    le carrozzine realizzate con leghe leggere, ultraleggere e, in particolare, quelle elettriche di ultima generazione, possono avere un prezzo molto elevato, anche superiore a 5.000 euro, che spesso rimane a carico dell'assistito per una quota assolutamente non trascurabile;
    inoltre, le spese sostenute per l'acquisto degli ausili di cui si discute beneficiano solamente della parziale detraibilità, per una percentuale pari al 19 per cento;
    le persone con ridotta capacità di deambulazione dovrebbero trovarsi nelle condizioni di scegliere l'ausilio più adatto alle proprie esigenze, essendo lo stesso indispensabile per garantire la loro indipendenza funzionale. I prezzi molto elevati e la detraibilità solo parziale della spesa, invece, finiscono frequentemente per condizionare negativamente la scelta in questione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di potenziare il sistema delle agevolazioni fiscali previste per l'acquisto di carrozzine, poltrone e altri ausili destinati alle persone con ridotta capacità di deambulazione.
9/2220-AR/94Locatelli, De Martini, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Sutto, Tiramani, Ziello.


   La Camera,
   premesso che:
    in base alle ultime rilevazioni ISTAT, aggiornate al 31 dicembre 2015, nei presidi socioassistenziali e sociosanitari attivi in Italia sono assistite oltre 380 mila persone, di cui quasi 288 mila (il 75,2 per cento) hanno un'età superiore ai 65 anni;
    i numeri in questione sono destinati ad aumentare nei prossimi anni, a causa del progressivo invecchiamento della popolazione e dell'incessante calo della natalità;
    al momento attuale, infatti, è la famiglia a ricoprire un ruolo centrale nelle attività di cura e assistenza. Gli scenari sociodemografici in atto, tuttavia, determineranno la crescita della domanda di assistenza e la riduzione dei componenti familiari disponibili. Il sistema di sostegno informale sul quale si fonda la realtà italiana potrebbe, conseguentemente, entrare in crisi;
    tali fenomeni rendono evidente la necessità di un intervento normativo che incida con misure di alleggerimento fiscale a vantaggio dei moltissimi cittadini che hanno la necessità di rivolgersi alle strutture residenziali socioassistenziali e sociosanitarie,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di potenziare il sistema delle agevolazioni fiscali previste in favore dei cittadini che, per l'assistenza diretta o di un proprio familiare, sono costretti a rivolgersi ad una struttura residenziale socioassistenziale o sociosanitaria, introducendo appositi benefici anche in relazione alla quota non sanitaria delle rette pagate e rimodulando i limiti eccessivamente stringenti previsti in materia dalla normativa vigente.
9/2220-AR/95Valbusa, Manzato, Tiramani, De Martini, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Sutto, Ziello.


   La Camera,
   premesso che:
    le agevolazioni fiscali sull'acquisto di autovetture rappresentano uno strumento fondamentale per garantire il diritto alla mobilità delle persone con disabilità, riconosciuto dalla Convenzione delle Nazioni unite sottoscritta dall'Italia in data 30 marzo 2007, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18;
    la normativa vigente in materia, ormai da molti anni, non è più al passo con l'innovazione tecnologica che ha interessato il settore auto;
    in particolare, si riscontrano gravi incongruenze con riferimento agli incentivi previsti per l'acquisto di auto elettriche. Queste ultime, infatti, sono tagliate fuori dalla detrazione Irpef del 19 per cento in quanto hanno un costo superiore al limite massimo di 18.075,99 euro entro il quale è consentito l'accesso al beneficio in questione;
    inoltre, i limiti imposti dalla normativa vigente impediscono l'applicazione dell'Iva agevolata al 4 per cento. L'incentivo in parola, infatti, è previsto unicamente per l'acquisto di autovetture a benzina con cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici e per l'acquisto di autovetture diesel con cilindrata fino a 2.800 centimetri cubici. Le auto elettriche, invece, sono prive di cilindrata e rimangono conseguentemente escluse dai benefici fiscali anche sotto questo profilo;
    le vetture elettriche, oltre che ecologiche e tecnologicamente avanzate, sono quelle maggiormente rispondenti ai bisogni delle persone con disabilità per la mancanza di marce e per la facilità di conversione alla guida senza pedali. In maniera del tutto paradossale, peraltro, sono proprio le vetture in questione a non beneficiare delle agevolazioni di cui si discute,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di aggiornare la normativa vigente in materia al fine di estendere l'applicazione degli incentivi citati in premessa e, in particolare, le detrazioni e l'Iva agevolata, anche in relazione all'acquisto di auto elettriche destinata alle persone con disabilità.
9/2220-AR/96Panizzut, De Martini, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello.


   La Camera,
   premesso che:
    i soggetti affetti da celiachia devono rispettare un regime alimentare estremamente rigoroso, escludendo dalla propria dieta tutti gli alimenti a base di cereali contenenti glutine (tra cui, ad esempio, pane, pizza, pasta e biscotti), compresi quelli nei quali il glutine è aggiunto come additivo durante i processi industriali di trasformazione;
    il rispetto del suddetto regime alimentare può diventare un problema nel momento in cui le persone affette da celiachia si trovano a dover consumare alimenti al di fuori delle mura domestiche. Sono ancora molti, infatti, gli esercizi di ristorazione che non dispongono di piatti gluten free, preparati in maniera tale da garantire l'assenza di contaminazioni, anche nelle aree pubbliche maggiormente frequentate come ospedali, scuole, università, stazioni e aeroporti;
    tale situazione è fonte di gravi disagi per i soggetti affetti da celiachia, sia sotto il profilo sociale, dato il numero limitato di punti di ristoro disponibili, sia sotto il profilo del benessere fisico, considerati i rischi derivanti dal consumo di alimenti non idonei;
    nonostante la crescita degli ultimi anni, la diffusione degli esercizi a misura di celiaco rimane ostacolata da numerosi fattori che incidono negativamente sulla rimuneratività dell'attività. Un ristoratore gluten free, infatti, spende cifre mediamente maggiori per le materie prime, è tenuto a prestare molta attenzione alla contaminazione, deve adibire un'area riservata alla preparazione dei cibi senza glutine e garantire altresì la formazione adeguata del personale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere adeguate agevolazioni fiscali in favore degli esercizi di ristorazione che effettuano investimenti sulla formazione del personale, sull'adeguamento dei locali e sull'acquisto delle attrezzature e delle materie prime, al fine di garantire la disponibilità continua di alimenti senza glutine destinati alle persone affette da celiachia.
9/2220-AR/97Sutto, Lazzarini, De Martini, Boldi, Foscolo, Locatelli, Panizzut, Tiramani, Ziello.


   La Camera,
   premesso che:
    secondo le ultime rilevazioni ISTAT, aggiornate al 31 dicembre 2015, i presidi residenziali socioassistenziali e sociosanitari attivi in Italia sono oltre 12 mila, per un'offerta complessiva pari a oltre 390 mila posti letto;
    nei prossimi anni, le strutture in questione sono destinate ad aumentare ulteriormente i propri volumi di attività, a causa degli scenari sociodemografici in atto, caratterizzati dal progressivo invecchiamento della popolazione;
    è, quindi, evidente la necessità di assicurare la qualificazione delle strutture pubbliche e di incentivare altresì l'esecuzione di interventi di ristrutturazione e di ammodernamento presso quelle private, anche attraverso incentivi fiscali, al fine di adeguarne le caratteristiche ai bisogni della crescente popolazione anziana,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di destinare maggiori risorse alla riqualificazione delle strutture residenziali socioassistenziali e sociosanitarie pubbliche attive nel nostro Paese, nonché di prevedere agevolazioni fiscali in favore di quelle private, nella forma del credito di imposta, nell'ottica di rendere i contesti in questione maggiormente efficienti, moderni e rispondenti ai bisogni assistenziali delle persone che vi risiedono, garantendo la tutela piena ed effettiva dei loro diritti fondamentali.
9/2220-AR/98Tiramani, Manzato, De Martini, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Sutto, Ziello.


   La Camera,
   premesso che:
    secondo le ultime rilevazioni ISTAT, aggiornate al 31 dicembre 2015, i presidi residenziali socioassistenziali e sociosanitari attivi in Italia sono oltre 12 mila, per un'offerta complessiva pari a oltre 390 mila posti letto;
    nei prossimi anni, le strutture in questione sono destinate ad aumentare ulteriormente i propri volumi di attività, a causa degli scenari sociodemografici in atto, caratterizzati dal progressivo invecchiamento della popolazione;
    è, quindi, evidente la necessità di assicurare la qualificazione delle strutture pubbliche e di incentivare altresì l'esecuzione di interventi di ristrutturazione e di ammodernamento presso quelle private, anche attraverso incentivi fiscali, al fine di adeguarne le caratteristiche ai bisogni della crescente popolazione anziana,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di destinare maggiori risorse alla riqualificazione delle strutture residenziali socioassistenziali e sociosanitarie pubbliche attive nel nostro Paese.
9/2220-AR/98. (Testo modificato nel corso della seduta) Tiramani, Manzato, De Martini, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Sutto, Ziello.


   La Camera,
   premesso che:
    la legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha modificato l'articolo 12, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, innalzando a 4.000 euro la soglia di reddito complessivo ai di sotto della quale i figli possono essere considerati fiscalmente a carico. Il beneficio in questione è stato riconosciuto per i figli di età non superiore a ventiquattro anni;
    tale ultimo limite — superato il quale la soglia di reddito per essere considerati fiscalmente a carico ritorna quella ordinaria di 2.840,51 euro — è stato calcolato in maniera convenzionale, prendendo in considerazione un'età media (ventiquattro anni) a partire dalla quale si presume che il figlio abbia terminato il percorso di formazione e iniziato la propria attività lavorativa;
    tuttavia, la disposizione in esame non tiene conto della particolare situazione in cui si trovano i figli con disabilità grave, accertata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992. I ragazzi in questa condizione, infatti, permangono a carico dei genitori anche in seguito al compimento del ventiquattresimo anno di età,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di delimitare l'ambito di applicazione del suddetto limite, considerando fiscalmente a carico i figli con disabilità grave, accertata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con reddito inferiore a 4.000 euro, anche successivamente al ventiquattresimo anno di età.
9/2220-AR/99Ziello, De Martini, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Sutto, Tiramani.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili» reca all'articolo 16 misure in tema di semplificazioni fiscali;
    l'emergenza demografica dell'Italia e il calo della natalità richiedono un sistema di misure che favoriscano la formazione di famiglie, incentivino il continuo passaggio lavoro-famiglia delle donne, sostengano il mantenimento dei bambini nei primi anni di età;
    occorrono misure di sostegno alla natalità cui assegnare carattere prioritario per lo sviluppo del Paese rafforzando politiche sociali di sostegno alla famiglia che al giorno d'oggi è un importante ammortizzatore sociale;
    attualmente l'IVA sui prodotti igienico sanitari per la prima infanzia, come ad esempio i pannolini, resta quella ordinaria, al 22 per cento, nessuna tassa agevolata per questi beni di prima necessità che continuano ad essere trattati, dal punto di vista fiscale, alla stregua di beni di lusso;
    nell'esame del presente decreto è stato accolto un emendamento per la riduzione dell'Iva al 5 per cento per gli assorbenti compostabili o lavabili,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere le risorse necessarie per contrastare l'emergenza demografica attraverso una riduzione dell'Iva al 5 per cento sui prodotti igienico sanitari, anche usa e getta, per la prima infanzia.
9/2220-AR/100De Angelis, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili» reca all'articolo 16 misure in tema di semplificazioni fiscali;
    l'emergenza demografica dell'Italia e il calo della natalità richiedono un sistema di misure che favoriscano la formazione di famiglie, incentivino il continuo passaggio lavoro-famiglia delle donne, sostengano il mantenimento dei bambini nei primi anni di età;
    i dati riportati nell'ultimo rapporto Istat sulla natalità e fecondità in Italia rivelano una situazione allarmante: dal 2008 al 2018 i nuovi nati sono diminuiti del 21 per cento;
    tale andamento trova una possibile motivazione non solo nell'andamento occupazionale dei giovani, anche nei costi proibitivi per il mantenimento di un figlio, specialmente nel primo anno di vita;
    articoli destinati all'infanzia dai 0 ai 6 anni quali carrozzine, passeggini, culle, lettini, seggioloni, seggiolini per automobili, girelli hanno costi sempre più proibitivi tanto che è in crescita il numero di famiglie che sceglie di acquistare i prodotti necessari alle esigenze del proprio bambino su negozi online o ricorrendo al canale dell'usato,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere le risorse necessarie per contrastare l'emergenza demografica attraverso una riduzione della pressione fiscale al 5 per cento definendo un elenco di articoli destinati all'infanzia dai 0 ai 6 anni, quali carrozzine, passeggini, lettini, culle, seggioloni, seggiolini per auto.
9/2220-AR/101Legnaioli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Giaccone, Eva Lorenzoni, Moschioni, Murelli, Cavandoli, Covolo.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili» reca all'articolo 16 misure in tema di semplificazioni fiscali;
    l'emergenza demografica dell'Italia e il calo della natalità richiedono un sistema di misure che favoriscano la formazione di famiglie, incentivino il continuo passaggio lavoro-famiglia delle donne, sostengano il mantenimento dei bambini nei primi anni di età;
    i dati riportati nell'ultimo rapporto Istat sulla natalità e fecondità in Italia rivelano una situazione allarmante: dal 2008 al 2018 i nuovi nati sono diminuiti del 21 per cento;
    tale andamento trova una possibile motivazione non solo nell'andamento occupazionale dei giovani, anche nei costi proibitivi per il mantenimento di un figlio, specialmente nel primo anno di vita;
    gli alimenti destinati all'infanzia dai 0 ai 6 anni quali omogeneizzati, latte in polvere e liquido per neonati, latte speciale o vegetale per allergici e intolleranti, omogeneizzati e prodotti alimentari e strumenti per l'allattamento, come biberon e tettarelle rappresentano un costo ingente per le coppie di genitori e spesso sono motivo di limitazione alla crescita demografica,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere le risorse necessarie per contrastare l'emergenza demografica attraverso una riduzione della pressione fiscale al 5 per cento degli alimenti destinati all'infanzia dai 0 ai 6 anni e degli strumenti per l'allattamento.
9/2220-AR/102Gobbato, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 5 del provvedimento in esame prevede al nuovo comma 4-bis che «l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, mediante il ricorso a tecniche e strumenti a tecnologia innovativa, procede al rafforzamento della vigilanza sulle merci nel rispetto del principio di libera circolazione di persone, merci e servizi e degli altri princìpi dettati dal diritto dell'Unione europea» e dispone, al successivo comma 4-sexies, che per il conseguimento di tali obiettivi le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi 4-bis, 4-ter e 4-quater sono destinate all'acquisizione di strumenti e apparecchiature ad alta tecnologia per i quali l'Agenzia medesima è autorizzata ad avviare, in partenariato tra pubblico e privato e con procedura di finanza di progetto, un'apposita procedura per il reperimento e l'installazione dei suddetti strumenti e apparecchiature nonché per l'avvio dell'operatività dei connessi servizi tecnici di supporto per lo svolgimento della vigilanza, ferma restando la titolarità delle attività di vigilanza svolte nello spazio doganale dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dal Corpo della Guardia di finanza, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    10 scorso mese di giugno è partito il progetto messo a punto dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per la digitalizzazione delle procedure per razionalizzare e uniformare l'attività di controllo doganale nei porti con l'obiettivo di semplificare la vita alle imprese e alla stessa amministrazione e di attrarre nuovi traffici nei porti italiani;
    il progetto si basa sulla stretta collaborazione di tutti gli attori coinvolti nel ciclo portuale al fine di implementare progressivamente nei porti e nei nodi logistici italiani soluzioni analoghe a quelle introdotte nel porto di Bari dove è in avanzato stato di realizzazione un progetto pilota nell'ambito del Programma operativo nazionale Infrastrutture e Reti 2014-2020 che, nell'ottica delle tecnologie 4.0 (Internet of things – IoT, Blockchain, Intelligenza artificiale, ecc.), prevede la completa digitalizzazione delle procedure di imbarco e sbarco, ingresso e uscita dai nodi portuali, del controllo sul processo logistico di stoccaggio e controllo merci e del pagamento delle tasse di ancoraggio e di quelle portuali;
    il progetto è incentrato sull'interoperabilità tra il sistema informativo doganale dell'Agenzia (Aida) e quello dell'autorità portuale (Port Community System – Gaia), e sulla realizzazione di un sistema integrato di monitoraggio dei flussi merci nel porto al fine di ridurre tempi e costi dell'intero processo di sdoganamento, velocizzare gli adempimenti, ottimizzare il ciclo portuale, aumentare la sicurezza e la capacità di controllo della dogana;
    ad oggi uno dei maggiori ostacoli alla piena realizzazione di questo progetto e all'ottimizzazione del sistema di gestione delle attività di controllo portuale è rappresentato dalla chiusura degli uffici doganali nei porti il venerdì alle ore 13, circostanza questa che impedisce di completare nel fine settimana gli adempimenti doganali connessi all'entrata/uscita delle merci e all'imbarco/sbarco nonché al pagamento delle tasse di ancoraggio e portuali, e che comporta un costo aggiuntivo soprattutto per le imprese del settore agroalimentare, costrette spesso a scegliere altri porti europei per non incorrere nelle spese di deposito dei prodotti deperibili durante il venerdì pomeriggio e le giornate di sabato e di domenica; il nostro Paese sposta su nave, in valore, oltre un terzo delle merci complessivamente movimentate e ciò fa sì che la competitività del nostro interscambio commerciale dipenda in gran parte dall'efficienza del sistema portuale e dei controlli oggi rallentata dalla chiusura degli uffici doganali nei porti il venerdì alle ore 13,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a destinare parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi 4-bis, 4-ter e 4-quater dell'articolo 5 del presente provvedimento alla riorganizzazione degli uffici doganali portuali per adeguare i relativi orari di apertura a quelli rispettati negli altri porti europei – nei quali i servizi di controllo merci e pagamento sono garantiti nel corso dell'intera settimana – e ad incrementare la presenza dei funzionari dell'AGECONTROL, addetti ai controlli delle merci, anche nel fine settimana perlomeno nei più importanti snodi portuali, per venire incontro alle esigenze che il nuovo mercato globale impone e per garantire un incremento dell’import/export nei porti italiani soprattutto in favore delle aziende che operano nel settore agroalimentare, maggiormente danneggiato dalla chiusura degli uffici doganali portuali il venerdì alle ore 13 e per questo più presenti negli altri porti europei.
9/2220-AR/103Galli, Manzato, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Guidesi, Pettazzi, Piastra.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 5 del provvedimento in esame prevede al nuovo comma 4-bis che «l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, mediante il ricorso a tecniche e strumenti a tecnologia innovativa, procede al rafforzamento della vigilanza sulle merci nel rispetto del principio di libera circolazione di persone, merci e servizi e degli altri princìpi dettati dal diritto dell'Unione europea» e dispone, al successivo comma 4-sexies, che per il conseguimento di tali obiettivi le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi 4-bis, 4-ter e 4-quater sono destinate all'acquisizione di strumenti e apparecchiature ad alta tecnologia per i quali l'Agenzia medesima è autorizzata ad avviare, in partenariato tra pubblico e privato e con procedura di finanza di progetto, un'apposita procedura per il reperimento e l'installazione dei suddetti strumenti e apparecchiature nonché per l'avvio dell'operatività dei connessi servizi tecnici di supporto per lo svolgimento della vigilanza, ferma restando la titolarità delle attività di vigilanza svolte nello spazio doganale dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dal Corpo della Guardia di finanza, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    10 scorso mese di giugno è partito il progetto messo a punto dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per la digitalizzazione delle procedure per razionalizzare e uniformare l'attività di controllo doganale nei porti con l'obiettivo di semplificare la vita alle imprese e alla stessa amministrazione e di attrarre nuovi traffici nei porti italiani;
    il progetto si basa sulla stretta collaborazione di tutti gli attori coinvolti nel ciclo portuale al fine di implementare progressivamente nei porti e nei nodi logistici italiani soluzioni analoghe a quelle introdotte nel porto di Bari dove è in avanzato stato di realizzazione un progetto pilota nell'ambito del Programma operativo nazionale Infrastrutture e Reti 2014-2020 che, nell'ottica delle tecnologie 4.0 (Internet of things – IoT, Blockchain, Intelligenza artificiale, ecc.), prevede la completa digitalizzazione delle procedure di imbarco e sbarco, ingresso e uscita dai nodi portuali, del controllo sul processo logistico di stoccaggio e controllo merci e del pagamento delle tasse di ancoraggio e di quelle portuali;
    il progetto è incentrato sull'interoperabilità tra il sistema informativo doganale dell'Agenzia (Aida) e quello dell'autorità portuale (Port Community System – Gaia), e sulla realizzazione di un sistema integrato di monitoraggio dei flussi merci nel porto al fine di ridurre tempi e costi dell'intero processo di sdoganamento, velocizzare gli adempimenti, ottimizzare il ciclo portuale, aumentare la sicurezza e la capacità di controllo della dogana;
    ad oggi uno dei maggiori ostacoli alla piena realizzazione di questo progetto e all'ottimizzazione del sistema di gestione delle attività di controllo portuale è rappresentato dalla chiusura degli uffici doganali nei porti il venerdì alle ore 13, circostanza questa che impedisce di completare nel fine settimana gli adempimenti doganali connessi all'entrata/uscita delle merci e all'imbarco/sbarco nonché al pagamento delle tasse di ancoraggio e portuali, e che comporta un costo aggiuntivo soprattutto per le imprese del settore agroalimentare, costrette spesso a scegliere altri porti europei per non incorrere nelle spese di deposito dei prodotti deperibili durante il venerdì pomeriggio e le giornate di sabato e di domenica; il nostro Paese sposta su nave, in valore, oltre un terzo delle merci complessivamente movimentate e ciò fa sì che la competitività del nostro interscambio commerciale dipenda in gran parte dall'efficienza del sistema portuale e dei controlli oggi rallentata dalla chiusura degli uffici doganali nei porti il venerdì alle ore 13,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità finalizzata alla riorganizzazione degli uffici doganali portuali per adeguare i relativi orari di apertura a quelli rispettati negli altri porti europei.
9/2220-AR/103. (Testo modificato nel corso della seduta) Galli, Manzato, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Guidesi, Pettazzi, Piastra.


   La Camera,
   premesso che:
    il processo di trasformazione del sistema di fatturazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, iniziato con l'introduzione dell'obbligo di invio elettronico delle fatture alla Pubblica Amministrazione prevista dall'articolo 1, comma 209, legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha trovato suo compimento con la legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha introdotto, a partire dal 1o gennaio 2019, l'obbligo di emissione di fattura elettronica per cessioni di beni e prestazioni di servizi, sia nelle operazioni business to business che business to consumer;
    tale sistema di fatturazione elettronica è stato ulteriormente esteso e semplificato attraverso le norme contenute nel decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; nel decreto legislativo 27 dicembre 2018, n. 148 (in recepimento della direttiva 2014/55/UE relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici); nella legge 30 dicembre 2018, n. 145 e, da ultimo, nel decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58; attualmente, accanto al sistema della fatturazione elettronica, persistono altri due meccanismi di assolvimento dell'imposta, il reverse charge e lo split payment, che ne condividono il precipuo scopo di contrastare il fenomeno dell'evasione fiscale in taluni settori;
    con specifico riferimento allo split payment, o meccanismo di scissione dei pagamenti relativi alle operazioni effettuate nei confronti della PA, esso costituisce deroga all'ordinaria modalità di riscossione dell'IVA, per la quale è stato necessario richiedere specifica autorizzazione al Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, autorizzazione arrivata dapprima con la decisione n. 2015/1401, rinnovata con decisione n. 2017/784;
    tale ultima autorizzazione fissa al 30 giugno 2020 il termine ultimo per l'applicazione di questo meccanismo, giustificato, nella sua prima introduzione, dalle more della completa attuazione della disciplina sulla fatturazione elettronica nei confronti della PA, oggi a regime grazie al citato decreto legislativo n. 148/2018; il meccanismo dello split payment ha perso dunque, alla luce del pieno regime della fatturazione elettronica, la sua funzione principale, e, d'altra parte, ha invece sottoposto, e sottopone tutt'ora, le imprese fornitrici di beni e servizi alla PA ad enormi sacrifici finanziari in termini di perdita di liquidità a breve termine, sacrifici che ammontano ad una media di più di 10 miliardi di euro all'anno negli ultimi cinque anni, e che rischiano di mettere in ginocchio l'intero settore della piccola e media impresa,

impegna il Governo

in un'ottica di condivisione del processo di semplificazione e riduzione degli adempimenti fiscali, a provvedere quanto prima, già dal primo provvedimento disponibile in tal senso, all'abolizione dei meccanismo dello split payment, ovvero ad eliminare il limite massimo di compensabilità dei crediti d'imposta e contributivi vigenti.
9/2220-AR/104Comaroli, Garavaglia, Vanessa Cattoi.


   La Camera,
   premesso che:
    il «mercato» delle lezioni private sembra valga all'incirca 800 milioni di euro;
    le cause per cui moltissime famiglie ritengono necessario e inevitabile ricorrere alle competenze private degli insegnanti per integrare e arricchire la formazione dei propri figli sono diverse, tra le quali anche la necessità di supportare con formazione aggiuntiva i figli presentano disturbi dell'apprendimento;
    gli alunni con DSA costituiscono una percentuale significativa della popolazione generale; nelle varie fasi di vita tali bambini sono esposti al rischio di non sviluppare in pieno le proprie potenzialità ovvero di difficoltà di adattamento rilevanti;
   considerato che:
    per le famiglie le spese per le ripetizioni private non sono in alcun modo detraibili e, laddove rappresenta una spesa necessaria e ineluttabile, si trasforma per le famiglie medesime in un ulteriore balzello sul bilancio familiare;
    in altri Paesi europei, come ad esempio la Francia, sussiste una detraibilità fiscale delle spese sostenute per la formazione complementare;
    una tale previsione anche nel nostro Paese rappresenterebbe non soltanto un valido sostegno economico per le famiglie, ma anche una forma concreta di contrasto all'evasione fiscale, tenuto conto che la maggior parte delle lezioni private è pagata in «nero»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di rendere detraibile la spesa per la formazione complementare per alunni con disturbi di apprendimento, in un'ottica di aiuto alle famiglie ed al contempo di contrasto all'evasione fiscale.
9/2220-AR/105Fogliani, Basini, Belotti, Colmellere, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.


   La Camera,
   premesso che:
    secondo una ricerca di Codacons il «mercato» delle lezioni private ha un volume d'affari di circa 950 milioni di euro;
    in un altro studio, sempre sulle lezioni private, la Fondazione Einaudi stima che solo il 10 per cento è emerso il resto viene svolto in nero;
    nella legge di bilancio 2019 è stato previsto che a partire dal 1o gennaio 2019 ai compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, si applica un'imposta sostitutiva dell'Irpef (e delle addizionali regionali e comunali) con l'aliquota del 15 per cento;
    il tentativo di regolamentare fiscalmente il fenomeno delle lezioni scolastiche private pare non aver portato all'emersione del sommerso poiché la norma non consente alla famiglia di «scaricare» le spese delle lezioni private in sede di dichiarazione dei redditi;
   constatato che:
    il volume di entrate per l'erario potrebbe quantificarsi in circa 100 milioni di euro;
    se fosse consentita la detrazione almeno in parte delle spese per le lezioni private ci sarebbe l'incentivo alle famiglie a richiedere una ricevuta e per l'erario beneficerebbe di entrate pari alla differenza tra l'imposta fiscale pagata dai docenti e la somma posta a detrazione dalle famiglie che usufruiscono delle lezioni;
    tale regolamentazione metterebbe fine alla giungla dell'elusione fiscale legata alle lezioni private in nero, che eticamente e socialmente non rappresenta un messaggio educativo corretto verso le future generazioni;
   preso atto che:
    i redditi provenienti da lavoro autonomo fino a 5 mila euro rientrano nella no tax area e quindi vengono salvaguardati gli studenti universitari o coloro che non beneficiano di alti stipendi che offrono le ripetizioni al fine di pagarsi gli studi o di arrotondare le entrate nel bilancio familiare,

impegna il Governo

a prevedere, sull'esempio della legislazione francese, la detraibilità in toto o in parte delle spese per lezioni private scolastiche complementari al fine di sostenere le famiglie nel migliorare la formazione dei propri figli e di arginare l'elevatissima elusione fiscale legata al fenomeno delle lezioni private di sostegno.
9/2220-AR/106Patelli, Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Racchella, Sasso, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 38 del detto decreto-legge istituisce a partire dall'anno di imposta 2020 l'IMPi – imposta municipale propria sulle piattaforme marine, definite come strutture emerse destinate alla coltivazione di idrocarburi e site entro i limiti del mare territoriale;
    è prevista l'applicazione di un'aliquota fissa al 10,6 per mille ripartita tra lo Stato, cui è riservato il gettito relativo alla quota ad aliquota di base del 7,6 per mille e i comuni interessati, cui viene attribuita la differenza tra il gettito complessivo e quello ad aliquota di base;
    il blocco delle concessioni estrattive sta distruggendo l'intero settore estrattivo a vantaggio delle imprese che hanno sede legale negli altri Paesi europei (si pensi a Croazia e Grecia) per le quali l'attività di trivellazione nel Mediterraneo è consentita e regolata;
    l'innalzamento della tassazione con l'introduzione dell'IMPi potrebbe mettere in ginocchio l'intero settore, come già è successo nel distretto offshore di Ravenna dove Eni ha congelato buona parte degli investimenti promessi; negli anni Novanta il settore estrattivo occupava solo a Ravenna oltre diecimila persone, oggi ne impiega a malapena tremila, cui ne vanno aggiunte altrettante nell'indotto, con una previsione di riduzione di oltre duemila unità qualora il Governo non cambiasse la sua politica in materia estrattiva. Lentamente, dopo la perdita del know-how e delle professionalità nel settore della ricerca nucleare, della chimica di base delle biotecnologie in cui l'Italia era leader negli anni passati si cederanno anche per l'attività estrattiva le nostre maestranze e le competenze tecnologiche all'estero dove le imprese italiane potranno ancora lavorare;
    si sta assistendo al paradosso per cui le grandi aziende che operano nel settore dell'energia hanno iniziato ad avviare opere di prospezione, ricerca e coltivazione in altri paesi come Grecia e Croazia, sfruttando il giacimento di metano che si estende anche al di sotto delle nostre acque territoriali,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a riconsiderare il regime di tassazione delle piattaforme marine prevedendo una diminuzione delle imposti dirette a carico delle società estrattive a fronte dell'istituzione della IMPi.
9/2220-AR/107Raffaelli, Morrone, Vinci, Golinelli, Cavandoli, Cestari, Tomasi, Tombolato, Murelli.


   La Camera,
   premesso che:
    preso atto che il provvedimento AC 2220/A di conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili» dispone in materia di ordinamento finanziario e contabile degli enti locali;
   considerato che il comma 855 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 aveva disposto il rimborso delle anticipazioni di liquidità ai medesimi enti entro il termine del 30 dicembre 2019, o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni pattuite contrattualmente con gli istituti finanziatori;
    ritenuto che occorra garantire a favore degli enti con sofferenze in termini di liquidità disponibile un percorso graduale e più sostenibile per la restituzione delle anticipazioni di liquidità concesse nel 2019 a fronte di esigenze di pagamento di debiti commerciali pregressi;
    rilevato altresì che contestualmente la diversa scansione temporale del rimborso sia assentita dal soggetto erogatore dell'anticipazione e che il più lungo arco temporale di restituzione dell'anticipazione non configuri un aumento di debito pubblico,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere per gli enti locali in sofferenza di liquidità, anche attraverso una specifica previsione normativa, la possibilità di poter restituire le anticipazioni concesse nel 2019 oltre il termine del 30 dicembre 2019 di cui al comma 855 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 senza che si configuri per gli stessi un aumento del debito pubblico.
9/2220-AR/108Caparvi, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.


   La Camera,
   premesso che:
    preso atto che il provvedimento AC 2220/A di conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili» dispone anche in materia di ordinamento finanziario e contabile degli enti locali;
   considerato che per facilitare l'utilizzo delle risorse destinate agli enti locali a titolo di finanziamento per il potenziamento delle politiche sociali e di protezione civile anche nei casi di disavanzo complessivo dell'ente locale beneficiario;
    rilevato che difatti sono frequenti i casi di trasferimento di tali fondi in assenza dell'immediata possibilità di impiego da parte dell'ente, con conseguente confluenza nell'avanzo di amministrazione di ingenti quote;
    rilevato altresì che la condizione di disavanzo complessivo di diverse centinaia di enti ostacola in questi casi il sollecito utilizzo dei fondi, vanificando gli obiettivi di politica sociale perseguiti a livello nazionale e regionale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere per gli enti locali beneficiari di somme trasferite dallo Stato o dalle regioni per l'attuazione di programmi relativi al potenziamento degli interventi in materia di servizi sociali e di protezione civile, la possibilità di utilizzare le somme in questione, ancorché confluite nella parte vincolata dell'avanzo di amministrazione, anche nei casi di disavanzo complessivo, in deroga alla disciplina e ai limiti stabiliti dai commi 897 e 898 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
9/2220-AR/109Colla, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.


   La Camera,
   premesso che:
    preso atto che il provvedimento AC 2220/A di conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili» dispone anche in materia di ordinamento finanziano e contabile degli enti locali;
   considerato che occorre consentire agli enti locali che versano in condizioni di dissesto finanziario che non abbiano ancora depositato il rendiconto della liquidazione di cui all'articolo 256 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 167 e che si trovano in disavanzo di amministrazione l'applicazione al bilancio di previsione delle somme vincolate confluite nel risultato di amministrazione per un importo pari alla quota riscossa e non spesa;
    rilevato difatti che tali somme risultano già oggetto di incasso e non ancora impiegate e ciò consentirebbe a tali enti che si trovano in dissesto finanziario il loro utilizzo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere per gli enti locali che versano in condizioni di dissesto non ancora chiuso con il rendiconto finale dell'Organo straordinario di poter applicare al bilancio di previsione le somme relative ad avanzo vincolato già oggetto di incasso e ancora non impiegate.
9/2220-AR/110Maturi, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.


   La Camera,
   premesso che:
    preso atto che il provvedimento A.C. 2220-A di conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili» dispone anche in materia di ordinamento finanziario e contabile degli enti locali;
   considerato che il decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 all'articolo 4 ha istituito presso il Ministero dell'interno un fondo denominato «Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti», quantificato in 20 milioni di euro l'anno dal 2016 al 2019;
    rilevato che tale fondo è volto a garantire la sostenibilità economico-finanziaria e prevenire situazioni di dissesto finanziario dei comuni che si trovano nella oggettiva impossibilità di onorare le richieste di risarcimento connesse a sentenze esecutive di condanna per calamità naturali o cedimenti strutturali;
    rilevato che già oggi, in vista della scadenza dell'ultimo anno di operatività del dispositivo, sulla base delle sentenze emesse la dotazione iniziale di 80 milioni di euro non sarà sufficiente ad assicurare la copertura delle somme ingiunte e a prevenire il dissesto finanziario di diversi comuni coinvolti da eventi calamitosi o cedimenti verificatisi anche più recentemente sul nostro territorio nazionale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prolungare l'operatività del «Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti» di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 prevedendo un ulteriore finanziamento dello stesso.
9/2220-AR/111Stefani, Invernizzi, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame, durante l'esame in Commissione, all'articolo 50-bis, autorizza la spesa per il pagamento degli straordinari, riferiti alle annualità precedenti al 2019, degli appartenenti alle Forze di Polizia e al Corpo dei vigili del fuoco, anche in deroga al limite dell'ammontare delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale delle amministrazioni pubbliche;
    con riguardo al Corpo dei Vigili del Fuoco esiste il noto e annoso problema della disparità di trattamento e di tutele contrattuali tra loro e le altre Forze di polizia, pur sempre ricadenti sotto il Ministero dell'interno;
    secondo alcune stime fatte dalle organizzazioni sindacali del Corpo, i Vigili del Fuoco percepirebbero mediamente settemila euro in meno all'anno rispetto al personale delle forze di polizia, nel complesso, quindi, l'inferiorità retributiva sofferta dal personale ammonterebbe al 20 per cento in meno rispetto al trattamento previsto per i pari grado operanti nella Polizia di Stato;
    risultano altresì mancanti alcuni peculiari istituti previdenziali, previsti in favore degli altri Corpi dello Stato a compensarne le specificità operative e gli associati profili di rischio professionale;
    con il precedente Governo Conte I, il Ministero dell'interno e il Dipartimento dei Vigili del Fuoco avevano quantificato in circa 216 milioni di euro la cifra occorrente per l'allineamento retributivo con le Forze di polizia,

impegna il Governo

a garantire continuità agli impegni recentemente assunti in questa Camera, anche in sede di comunicazioni sulle linee programmatiche, dando sempre maggiore concretezza all'allineamento retributivo e pensionistico del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le Forze dell'ordine, già attraverso la legge di bilancio per l'anno 2020 e per le successive annualità di programmazione.
9/2220-AR/112Invernizzi, Bordonali, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame, durante l'esame in Commissione, all'articolo 46 ha introdotto la possibilità, per i comuni capoluogo di provincia che hanno avuto presenze turistiche in un numero venti volte superiore a quello dei residenti, di applicare la tassa di soggiorno nella misura dell'importo massimo di 10 euro per notte, mentre attualmente il limite massimo è di 5 euro;
    il gettito della tassa di soggiorno, a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
    il settore turistico-alberghiero inevitabilmente viene toccato da tale incremento dell'imposta di soggiorno;
    l'articolo 13-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, il cosiddetto decreto crescita, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è intervenuto con misure per il contrasto all'evasione nel settore turistico e il comma 2, in particolare, ha previsto che i dati relativi alle generalità delle persone alloggiate presso le Strutture ricettive, comunicate dai gestori alla questura, siano forniti dal Ministero dell'interno, in forma anonima e aggregata per struttura ricettiva, all'Agenzia delle entrate affinché siano resi disponibili, anche a fini di monitoraggio, ai comuni che hanno istituito l'imposta di soggiorno o il contributo di soggiorno,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di estendere la previsione dell'articolo 13-quater, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, il cosiddetto decreto crescita, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, anche alle locazioni brevi e prevedere, contestualmente che il Ministero dell'interno comunichi i relativi dati anche alle Province autonome di Trento e di Bolzano, oltre che ai comuni, al fine di avere un monitoraggio maggiore.
9/2220-AR/113Vanessa Cattoi, Binelli, Loss, Maturi, Sutto.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame, durante l'esame in Commissione, all'articolo 50-bis, autorizza la spesa per il pagamento degli straordinari, riferiti alle annualità precedenti al 2019, degli appartenenti alle Forze di Polizia e al Corpo dei vigili del fuoco, anche in deroga al limite dell'ammontare delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale delle amministrazioni pubbliche;
    l'articolo 3-bis del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104 sul riordino del Ministeri, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, ha spostato 60,5 milioni di euro sul fondo per il riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, prelevando però risorse già stanziate dai Ministeri per altri programmi;
    il Fondo, nel 2018, era stato istituito e finanziato per 122 milioni con l'articolo 35 del decreto-legge n. 113 del 2018, poi incrementati di ulteriori 100 milioni per il 2020 con la legge di bilancio 2019 (articolo 1, comma 451 legge n. 145 del 2018);
    per effetto dello spostamento delle risorse, che l'attuale Governo ha deciso di destinare al riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, vengono sottratti milioni destinati alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica;
    in particolare, vengono tolti 3 milioni di euro all'Amministrazione Penitenziaria del Ministero della giustizia, vengono tolti 8,5 milioni di euro per la tutela dell'ordine e della sicurezza e 1 milione di euro per le Forze di polizia al Ministero dell'interno, viene tolto 1 milione di euro per il controllo della sicurezza nei mari, nei porti e nelle coste al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e ben 16 milioni nel 2020 e 13 milioni nel 2021 ai Carabinieri per la difesa e sicurezza del territorio del Ministero della difesa;
    il risultato finale, pertanto, è una partita di giro che, da una parte toglie alle Forze dell'ordine e alle Forze armate, dall'altra dà alle stesse per il riordino delle carriere, a costo zero, sostanzialmente quindi il Governo decide di rinunciare un po’ alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica per incrementare le risorse per il riordino delle carriere a scapito della stessa categoria che sta affermando di tutelare,

impegna il Governo

a individuare ulteriori risorse economiche per finanziare anche il riordino delle carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate in modo da poter garantire un adeguato livello di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, senza intaccare le somme per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica già stanziate.
9/2220-AR/114Tonelli, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Vinci, Ferrari.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame, durante l'esame in Commissione, all'articolo 50-bis, autorizza la spesa per il pagamento degli straordinari, riferiti alle annualità precedenti al 2019, degli appartenenti alle Forze di Polizia e al Corpo dei vigili del fuoco, anche in deroga al limite dell'ammontare delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale delle amministrazioni pubbliche;
    l'articolo 3-bis del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104 sul riordino del Ministeri, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, ha spostato 60,5 milioni di euro sul fondo per il riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, prelevando però risorse già stanziate dai Ministeri per altri programmi;
    il Fondo, nel 2018, era stato istituito e finanziato per 122 milioni con l'articolo 35 del decreto-legge n. 113 del 2018, poi incrementati di ulteriori 100 milioni per il 2020 con la legge di bilancio 2019 (articolo 1, comma 451 legge n. 145 del 2018);
    per effetto dello spostamento delle risorse, che l'attuale Governo ha deciso di destinare al riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, vengono sottratti milioni destinati alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica;
    in particolare, vengono tolti 3 milioni di euro all'Amministrazione Penitenziaria del Ministero della giustizia, vengono tolti 8,5 milioni di euro per la tutela dell'ordine e della sicurezza e 1 milione di euro per le Forze di polizia al Ministero dell'interno, viene tolto 1 milione di euro per il controllo della sicurezza nei mari, nei porti e nelle coste al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e ben 16 milioni nel 2020 e 13 milioni nel 2021 ai Carabinieri per la difesa e sicurezza del territorio del Ministero della difesa;
    il risultato finale, pertanto, è una partita di giro che, da una parte toglie alle Forze dell'ordine e alle Forze armate, dall'altra dà alle stesse per il riordino delle carriere, a costo zero, sostanzialmente quindi il Governo decide di rinunciare un po’ alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica per incrementare le risorse per il riordino delle carriere a scapito della stessa categoria che sta affermando di tutelare,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di individuare ulteriori risorse economiche per finanziare anche il riordino delle carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate in modo da poter garantire un adeguato livello di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, senza intaccare le somme per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica già stanziate.
9/2220-AR/114. (Testo modificato nel corso della seduta) Tonelli, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Vinci, Ferrari.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame, all'articolo 12 introduce l'obbligo, per le imprese distributrici di energia elettrica e gas naturale ai consumatori finali di presentare esclusivamente in forma telematica i dati relativi ai prodotti trasportati, secondo modalità fissate con un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con l'ulteriore obbligo, inoltre, di trasmettere i dati relativi ai quantitativi di gas naturale ed energia elettrica fatturati, suddivisi per destinazione d'uso;
    in materia di distribuzione del gas naturale, resta insoluto il problema dei molti comuni che sono ancora proprietari di reti e impianti per la distribuzione del gas naturale o di loro rilevanti porzioni;
    ad oggi esistono ingiuste penalizzazioni per tali comuni e per le società patrimoniali, che si trovano in una situazione di sostanziale stallo con riguardo all'avvio della gara d'ambito;
    al fine di sbloccare le gare di concessione del servizio di distribuzione del gas naturale con il riconoscimento della quota di ammortamento annuale agli enti locali e alle società patrimoniali proprietarie di tutto, o parte, degli impianti, sarebbe opportuno individuare una corretta metodologia di valutazione delle reti di proprietà comunale, attraverso l'equiparazione a quella prevista per i beni di proprietà dei gestori degli impianti, così da definire un congruo valore di cessione in coerenza con le previsioni normative dettate per la stima dei beni di proprietà dei gestori degli impianti, in relazione allo svolgimento delle prime gare d'ambito;
    con riguardo alla valorizzazione dei propri asset, infatti, numerosi comuni non sono in grado di produrre le evidenze contabili richieste dall'ARERA con riferimento a tutti i cespiti costituenti il rispettivo patrimonio, per cui ne consegue l'impossibilità materiale per l'ente locale di vedersi riconoscere la remunerazione prevista dal decreto ministeriale n. 226 del 2011 e successive modificazioni e integrazioni;
    anche la procedura di valorizzazione su base parametrica proposta dalla stessa Autorità presenta molti limiti procedurali ed attuativi per le amministrazioni e non può essere ritenuta soddisfacente per la tutela del patrimonio pubblico dell'ente locale, soprattutto nei casi di valori definiti d'ufficio, senza oggettivi riferimenti alla specifica realtà o nulli,

impegna il Governo

a prevedere una corretta metodologia di valutazione delle reti di proprietà comunale, al pari di quella prevista per i beni di proprietà dei gestori degli impianti, che definisca un congruo valore di cessione in coerenza con le previsioni normative dettate per la stima dei beni di proprietà dei gestori degli impianti, al fine di sbloccare le gare di concessione del servizio di distribuzione del gas naturale con il riconoscimento della quota di ammortamento annuale agli enti locali e alle società patrimoniali proprietarie di tutto, o parte, degli impianti.
9/2220-AR/115Covolo.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame di conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili;
    l'articolo 39 inasprisce le pene per i reati tributari e abbassa alcune soglie di punibilità; introduce inoltre, in caso di condannarla confisca dei beni di cui il condannato abbia disponibilità per un valore sproporzionato al proprio reddito (cosiddetta confisca allargata);
    in particolare, il comma 1 dell'articolo 39 introduce nel decreto legislativo n. 74 del 2000 il nuovo articolo 12-ter che prevede l'applicazione dell'articolo 240-bis del codice penale quando l'ammontare degli elementi passivi fittizi è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 2,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della norma in premessa al fine di adottare una normativa che sostituisca la soglia di punibilità anziché con una somma con una percentuale superiore dell'ammontare complessivo degli elementi attivi.
9/2220-AR/116Moschioni, Cavandoli, Covolo, Gerardi.


   La Camera,
   premesso che:
    il legislatore interviene sul testo del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 sui reati tributari, già aggiornato al decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158;
    a seguito delle modifiche che si intendono introdurre, l'Italia assurgerà alle prime posizioni nella classifica dei paesi nei quali le conseguenze repressive di condotte delittuose in materia tributaria diverrà il più rigoroso ad oggi esistente. A dimostrare quanto sia rilevante il cambio culturale sull'argomento basti verificare che in uno dei reati tributari di più ampia ricorrenza, il minimo di pena per colui che intenda evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, passa da un anno e sei mesi di reclusione a ben quattro con un massimo di otto, in precedenza sei;
    alla luce della modalità telematiche con le quali è oggi possibile dematerializzare qualsiasi tipo di documentazione, inoltrarlo, condividerlo, appare ancor più necessario che i contribuenti, siano essi imprenditori, professionisti, artigiani o commercianti, siano costantemente e precisamente informati e resi edotti delle casistiche di rischio, delle condotte prudenziali da assumere nel quotidiano, e di tutti gli aspetti utili a prevenire rischi, dialogando permanentemente e con maggiore contezza con l'Agenzia delle Entrate, la Guardia di Finanza e l'Agenzia dell'entrate riscossione unitamente alle categorie professionali che operano in questi settori,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare provvedimenti che aiutino le imprese e i professionisti che per ragioni di difficoltà pur avendo regolarmente dichiarato le imposte dirette ed indirette ed abbiano ottenuto una dilazione dall'Agenzia delle entrate o dall'Agenzia delle entrate riscossione, non abbiano potuto eseguire una parte del pagamento a causa di mancato guadagno.
9/2220-AR/117Tombolato, Maturi, Cavandoli, Covolo, Gerardi.


   La Camera,
   premesso che:
    il legislatore interviene sul testo del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 sui reati tributari, già aggiornato al decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158;
    a seguito delle modifiche che si intendono introdurre, l'Italia assurgerà alle prime posizioni nella classifica dei paesi nei quali le conseguenze repressive di condotte delittuose in materia tributaria diverrà il più rigoroso ad oggi esistente. A dimostrare quanto sia rilevante il cambio culturale sull'argomento basti verificare che in uno dei reati tributari di più ampia ricorrenza, il minimo di pena per colui che intenda evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, passa da un anno e sei mesi di reclusione a ben quattro con un massimo di otto, in precedenza sei;
    alla luce della modalità telematiche con le quali è oggi possibile dematerializzare qualsiasi tipo di documentazione, inoltrarlo, condividerlo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di pubblicare ogni anno un rapporto sui risultati conseguiti di misure di contrasto all'evasione in materia fiscale e contributiva, distinguendo tra imposte accertate e riscosse nonché tra le diverse tipologie di avvio delle procedure di accertamento.
9/2220-AR/118D'Eramo, Cavandoli, Covolo, Gerardi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame di conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili;
    l'articolo 39 inasprisce le pene per i reati tributari e abbassa alcune soglie di punibilità; introduce inoltre, in caso di condanna, la confisca dei beni di cui il condannato abbia disponibilità per un valore sproporzionato al proprio reddito (cosiddetta confisca allargata),

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare provvedimenti normativi al fine di detrarre le spese legali del processo penale, dalle imposte sui redditi all'imputato a cui gli vengono ascritti dal pubblico ministero reati tributari, che sia assolto con sentenza definitiva perché il fatto non sussiste.
9/2220-AR/119Comencini, Cavandoli, Covolo, Gerardi.


   La Camera,
   premesso che:
    il legislatore interviene sul testo del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 sui reati tributari, già aggiornato al decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158;
    a seguito delle modifiche che si intendono introdurre, l'Italia assurgerà alle prime posizioni nella classifica dei paesi nei quali le conseguenze repressive di condotte delittuose in materia tributaria diverrà il più rigoroso ad oggi esistente. A dimostrare quanto sia rilevante il cambio culturale sull'argomento basti verificare che in uno dei reati tributari di più ampia ricorrenza, il minimo di pena per colui che intenda evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, passa da un anno e sei mesi di reclusione a ben quattro con un massimo di otto, in precedenza sei;
    alla luce della modalità telematiche con le quali è oggi possibile dematerializzare qualsiasi tipo di documentazione, inoltrarlo, condividerlo, appare ancor più necessario che i contribuenti, siano essi imprenditori, professionisti, artigiani o commercianti, siano costantemente e precisamente informati e resi edotti delle casistiche di rischio, delle condotte prudenziali da assumere nel quotidiano, e di tutti gli aspetti utili a prevenire rischi, dialogando permanentemente e con maggiore contezza con l'Agenzia delle Entrate, la Guardia di Finanza e l'Agenzia dell'entrate riscossione unitamente alle categorie professionali che operano in questi settori,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori provvedimenti normativi che possano evitare la pena nel caso vi sia stato il pagamento del doppio del debito tributario.
9/2220-AR/120Badole, Cavandoli, Covolo, Gerardi.


   La Camera,
   premesso che:
    il legislatore interviene sulla conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili;
    in particolare l'articolo 39 interviene sull'apparato sanzionatorio penale dei reati tributari, con un complessivo inasprimento delle pene principali e una riduzione delle soglie di punibilità delle violazioni fiscali;
    il medesimo articolo estende per i più gravi delitti tributari misure e sanzioni di natura patrimoniale, introducendo l'articolo 12-ter al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, che prevede, in caso di condanna (o patteggiamento della pena) per alcuni delitti in materia di imposte sui redditi e IVA, l'applicazione della cosiddetta confisca allargata di cui all'articolo 240-bis del codice penale e quindi, cambiando rotta e quindi aprendo alla possibilità di confiscare denaro, beni o altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito;
    viene altresì modificata la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti con specifiche sanzioni amministrative quando il reato di dichiarazione fraudolenta è commesso a vantaggio dell'ente,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere di non applicare la sanzione in caso di definizione del procedimento con sentenza di applicazione a norma degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale.
9/2220-AR/121Basini, Cavandoli, Covolo, Gerardi.


   La Camera,
   premesso che:
    il legislatore interviene sulla conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili;
    in particolare l'articolo 39 interviene sull'apparato sanzionatorio penale dei reati tributari, con un complessivo inasprimento delle pene principali e una riduzione delle soglie di punibilità delle violazioni fiscali;
    il medesimo articolo estende, per i più gravi delitti tributari misure e sanzioni di natura patrimoniale, introducendo l'articolo 12-ter al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, che prevede, in caso di condanna (o patteggiamento della pena) per alcuni delitti in materia di imposte sui redditi e IVA, l'applicazione della cosiddetta confisca allargata di cui all'articolo 240-bis del codice penale e quindi, cambiando rotta e quindi aprendo alla possibilità di confiscare denaro, beni o altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito;
    viene altresì modificata la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti con specifiche sanzioni amministrative quando il reato di dichiarazione fraudolenta è commesso a vantaggio dell'ente,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di inserire attraverso ulteriori iniziative normative l'esimente di non punibilità nei casi in cui, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso.
9/2220-AR/122Morrone, Cavandoli, Covolo, Gerardi.


   La Camera,
   premesso che:
    il legislatore interviene sulla conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili;
    in particolare l'articolo 39 interviene sull'apparato sanzionatorio penale dei reati tributari, con un complessivo inasprimento delle pene principali e una riduzione delle soglie di punibilità delle violazioni fiscali;
    il medesimo articolo estende per i più gravi delitti tributari misure e sanzioni di natura patrimoniale, introducendo l'articolo 12-ter al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, che prevede, in caso di condanna (o patteggiamento della pena) per alcuni delitti in materia di imposte sui redditi e IVA, l'applicazione della cosiddetta confisca allargata di cui all'articolo 240-bis del codice penale e quindi, cambiando rotta e quindi aprendo alla possibilità di confiscare denaro, beni a altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito;
    viene altresì modificata la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti con specifiche sanzioni amministrative quando il reato di dichiarazione fraudolenta è commesso a vantaggio dell'ente,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di inserire l'esimente di non punibilità nei casi qualora, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario sia in fase di estinzione mediante rateizzazione.
9/2220-AR/123Tateo, Bisa, Cavandoli, Covolo, Gerardi.


   La Camera,
   premesso che:
    il legislatore interviene sulla conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili;
    in particolare l'articolo 39 interviene sull'apparato sanzionatorio penale dei reati tributari, con un complessivo inasprimento delle pene principali e una riduzione delle soglie di punibilità delle violazioni fiscali;
    il medesimo articolo estende per i più gravi delitti tributari misure e sanzioni di natura patrimoniale, introducendo l'articolo 12-ter al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, che prevede, in caso di condanna (o patteggiamento della pena) per alcuni delitti in materia di imposte sui redditi e IVA, l'applicazione della cosiddetta confisca allargata di cui all'articolo 240-bis del codice penale e quindi, cambiando rotta e quindi aprendo alla possibilità di confiscare denaro, beni o altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito;
    viene altresì modificata la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti con specifiche sanzioni amministrative quando il reato di dichiarazione fraudolenta è commesso a vantaggio dell'ente,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di non applicazione delle sanzioni di cui all'articolo per le imprese e i professionisti che, per ragioni di difficoltà economiche, pur avendo regolarmente dichiarato le imposte dirette e indirette, abbiano richiesto o ottenuto una dilazione dall'Agenzia delle entrate a seguito del mancato pagamento.
9/2220-AR/124Paolini, Cavandoli, Covolo, Gerardi.


   La Camera,
   premesso che:
    il legislatore interviene sulla conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili;
    in particolare l'articolo 39 interviene sull'apparato sanzionatorio penale dei reati tributari, con un complessivo inasprimento delle pene principali e una riduzione delle soglie di punibilità delle violazioni fiscali;
    il medesimo articolo estende per i più gravi delitti tributari misure e sanzioni di natura patrimoniale, introducendo l'articolo 12-ter al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, che prevede, in caso di condanna (o patteggiamento della pena) per alcuni delitti in materia di imposte sui redditi e IVA, l'applicazione della cosiddetta confisca allargata di cui all'articolo 240-bis del codice penale e quindi, cambiando rotta e quindi aprendo alla possibilità di confiscare denaro, beni o altre utilità di cui il condannato non può giustificare fa provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito;
    viene altresì modificata la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti con specifiche sanzioni amministrative quando il reato di dichiarazione fraudolenta è commesso a vantaggio dell'ente,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità che venga aggiunto in modo esplicito che l'onere della prova spetti all'accusa.
9/2220-AR/125Bisa, Tateo, Cavandoli, Covolo, Gerardi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 consente al contribuente che abbia effettuato il versamento diretto di imposte sui redditi e di IRAP di presentare istanza di rimborso nel caso di errore materiale, duplicazione e inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento entro il termine di decadenza di 48 mesi dalla data del versamento;
    tuttavia, tra gli interpreti permangono talune incertezze circa la collocazione temporale del dies a quo del termine di decadenza dei diritto al rimborso, con particolare riferimento ai tributi periodici per i quali la legge prevede il versamento di acconti e di un saldo finale; infatti, stante il riferimento contenuto nella norma alla data del versamento, non è chiaro, in giurisprudenza e nella prassi amministrativa, in quali casi, in presenza di acconti, il termine possa eventualmente decorrere fin dal versamento dell'acconto;
    tale incertezza interpretativa ha condotto a soluzioni ermeneutiche non lineari e talvolta latrici di significative aporie di carattere sia sistematico che pratico, suscettibili, dunque, di alimentare il contenzioso tra Amministrazione e contribuente;
    sul piano sistematico, occorre muovere dai principio generale secondo il quale, nel caso di tributi periodici, a ciascun periodo d'imposta corrisponde un'unica obbligazione tributaria. In tale contesto, l'obbligazione è una e una sola, e viene determinata unitariamente, nella sua concreta entità, solo al momento della dichiarazione. Per converso, gli acconti costituiscono mere anticipazioni, prive di una loro autonomia;
    se così è, e non può che essere così, il termine per domandare il rimborso del tributo indebitamente versato non può che decorrere dal versamento del saldo, da considerarsi quale primo e unico momento in cui il contribuente acquisisce certezza circa l'esistenza e l'entità della propria unitaria obbligazione d'imposta e, dunque, dell'indebito eventualmente versato;
    per converso, collocare il dies o quo del termine per il rimborso già al momento dei versamenti in acconto significherebbe riconoscere agli acconti un carattere di autonomia di cui, in realtà, essi sono del tutto privi. Significherebbe, cioè, riconoscere l'esistenza di una pluralità di autonome obbligazioni, tutte riferibili allo stesso tributo e allo stesso periodo d'imposta, e ciascuna contraddistinta da autonomi termini di rimborso. Tale tesi sarebbe aberrante nelle sue conseguenze sistematiche. Per di più, tale pluralità di termini deriverebbe da un elemento puramente contingente, quale è la scelta legislativa di prevedere, per un certo tributo, versamenti in acconto;
    in tale prospettiva, ferma restando la decorrenza del dies a quo in generale dal versamento del saldo, l'unico caso in cui il termine per domandare il rimborso decorre dal «versamento in acconto» è quello dell'inesistenza totale, e ab origine, in capo al soggetto interessato, dell'obbligazione tributaria;
    non possono, dunque, essere accettate quelle interpretazioni che collocano il dies a quo del termine di decadenza in momenti in cui il contribuente subisca concreti impedimenti nell'esercizio del diritto al rimborso. Tali interpretazioni si pongono in contrasto con il principio di buona fede – e, dunque, con l'articolo 97 della Costituzione – perché limitano irragionevolmente l'esercizio del diritto al rimborso, finendo per legittimare l'Amministrazione a incamerare definitivamente tributi non dovuti, pur in mancanza di inerzia colposa del contribuente;
    sicché, il dies a quo del termine di decadenza non può che decorrere dal momento in cui il contribuente sia concretamente in grado di avere esatta e definitiva contezza dell’an e del quantum del rimborso, vale a dire al momento del saldo. Solo in tale momento, infatti, il contribuente provvede alla determinazione definitiva e unitaria dell'obbligazione ed è, dunque, in grado di quantificare con la necessaria certezza e puntualità il quantum da domandare in restituzione all'Amministrazione, attraverso il confronto tra l'ammontare definitivo del tributo dovuto e l'ammontare degli acconti (eventualmente) versati,

impegna il Governo

ad adottare opportune iniziative normative atte a chiarire che il termine di decadenza per l'istanza di rimborso riferite all'articolo 38 di cui in premessa decorra dalla scadenza del termine di versamento del saldo, salva la sola ipotesi della totale inesistenza, al momento del versamento dell'acconto, dell'obbligazione tributaria.
9/2220-AR/126Alessandro Pagano.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 consente al contribuente che abbia effettuato il versamento diretto di imposte sui redditi e di IRAP di presentare istanza di rimborso nel caso di errore materiale, duplicazione e inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento entro il termine di decadenza di 48 mesi dalla data del versamento;
    tuttavia, tra gli interpreti permangono talune incertezze circa la collocazione temporale del dies a quo del termine di decadenza dei diritto al rimborso, con particolare riferimento ai tributi periodici per i quali la legge prevede il versamento di acconti e di un saldo finale; infatti, stante il riferimento contenuto nella norma alla data del versamento, non è chiaro, in giurisprudenza e nella prassi amministrativa, in quali casi, in presenza di acconti, il termine possa eventualmente decorrere fin dal versamento dell'acconto;
    tale incertezza interpretativa ha condotto a soluzioni ermeneutiche non lineari e talvolta latrici di significative aporie di carattere sia sistematico che pratico, suscettibili, dunque, di alimentare il contenzioso tra Amministrazione e contribuente;
    sul piano sistematico, occorre muovere dai principio generale secondo il quale, nel caso di tributi periodici, a ciascun periodo d'imposta corrisponde un'unica obbligazione tributaria. In tale contesto, l'obbligazione è una e una sola, e viene determinata unitariamente, nella sua concreta entità, solo al momento della dichiarazione. Per converso, gli acconti costituiscono mere anticipazioni, prive di una loro autonomia;
    se così è, e non può che essere così, il termine per domandare il rimborso del tributo indebitamente versato non può che decorrere dal versamento del saldo, da considerarsi quale primo e unico momento in cui il contribuente acquisisce certezza circa l'esistenza e l'entità della propria unitaria obbligazione d'imposta e, dunque, dell'indebito eventualmente versato;
    per converso, collocare il dies o quo del termine per il rimborso già al momento dei versamenti in acconto significherebbe riconoscere agli acconti un carattere di autonomia di cui, in realtà, essi sono del tutto privi. Significherebbe, cioè, riconoscere l'esistenza di una pluralità di autonome obbligazioni, tutte riferibili allo stesso tributo e allo stesso periodo d'imposta, e ciascuna contraddistinta da autonomi termini di rimborso. Tale tesi sarebbe aberrante nelle sue conseguenze sistematiche. Per di più, tale pluralità di termini deriverebbe da un elemento puramente contingente, quale è la scelta legislativa di prevedere, per un certo tributo, versamenti in acconto;
    in tale prospettiva, ferma restando la decorrenza del dies a quo in generale dal versamento del saldo, l'unico caso in cui il termine per domandare il rimborso decorre dal «versamento in acconto» è quello dell'inesistenza totale, e ab origine, in capo al soggetto interessato, dell'obbligazione tributaria;
    non possono, dunque, essere accettate quelle interpretazioni che collocano il dies a quo del termine di decadenza in momenti in cui il contribuente subisca concreti impedimenti nell'esercizio del diritto al rimborso. Tali interpretazioni si pongono in contrasto con il principio di buona fede – e, dunque, con l'articolo 97 della Costituzione – perché limitano irragionevolmente l'esercizio del diritto al rimborso, finendo per legittimare l'Amministrazione a incamerare definitivamente tributi non dovuti, pur in mancanza di inerzia colposa del contribuente;
    sicché, il dies a quo del termine di decadenza non può che decorrere dal momento in cui il contribuente sia concretamente in grado di avere esatta e definitiva contezza dell’an e del quantum del rimborso, vale a dire al momento del saldo. Solo in tale momento, infatti, il contribuente provvede alla determinazione definitiva e unitaria dell'obbligazione ed è, dunque, in grado di quantificare con la necessaria certezza e puntualità il quantum da domandare in restituzione all'Amministrazione, attraverso il confronto tra l'ammontare definitivo del tributo dovuto e l'ammontare degli acconti (eventualmente) versati,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare opportune iniziative normative atte a chiarire che il termine di decadenza per l'istanza di rimborso riferite all'articolo 38 di cui in premessa decorra dalla scadenza del termine di versamento del saldo, salva la sola ipotesi della totale inesistenza, al momento del versamento dell'acconto, dell'obbligazione tributaria.
9/2220-AR/126. (Testo modificato nel corso della seduta) Alessandro Pagano.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 22 del disegno di legge n. 2220-A, «Conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili» reca «Credito d'imposta su commissioni pagamenti elettronici»;
    al comma 1 del succitato articolo si prevede che agli esercenti attività di impresa, arte o professioni spetta un credito di imposta pari al 30 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e che, il credito di imposta spetta, altresì, per le commissioni addebitate sulle transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili;
    tale credito di imposta non è sufficiente a coprire le spese che gli esercenti sostengono in commissioni e che quindi rischiano di ricadere sul cliente finale,

impegna il Governo

a prevedere, al fine di favorire la diffusione dei moderni strumenti di pagamento elettronico, finalizzati anche per il contrasto all'evasione fiscale, una riduzione pari al 30 per cento delle commissioni addebitate per gli esercenti attività di impresa, arte o professioni con ricavi inferiori a 400 mila euro nell'anno precedente l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, verso consumatori finali, che accettano pagamenti effettuati attraverso carte di debito, carte di credito o prepagate.
9/2220-AR/127Piccolo, Bordonali.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 22 del disegno di legge n. 2220-A, «Conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili» reca «Credito d'imposta su commissioni pagamenti elettronici»;
    al comma 1 del succitato articolo si prevede che agli esercenti attività di impresa, arte o professioni spetta un credito di imposta pari al 30 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e che, il credito di imposta spetta, altresì, per le commissioni addebitate sulle transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili;
    tale credito di imposta non è sufficiente a coprire le spese che gli esercenti sostengono in commissioni e che quindi rischiano di ricadere sul cliente finale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, al fine di favorire la diffusione dei moderni strumenti di pagamento elettronico, finalizzati anche per il contrasto all'evasione fiscale, una riduzione pari al 30 per cento delle commissioni addebitate per gli esercenti attività di impresa, arte o professioni con ricavi inferiori a 400 mila euro nell'anno precedente l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, verso consumatori finali, che accettano pagamenti effettuati attraverso carte di debito, carte di credito o prepagate.
9/2220-AR/127. (Testo modificato nel corso della seduta)  Piccolo, Bordonali.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 22 del disegno di legge n. 2220-A, «Conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili» reca «Credito d'imposta su commissioni pagamenti elettronici»;
    al comma 1 del succitato articolo si prevede che agli esercenti attività di impresa, arte o professioni spetta un credito di imposta pari al 30 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e che, il credito di imposta spetta, altresì, per le commissioni addebitate sulle transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili,

impegna il Governo

a prevedere, al fine di favorire la diffusione dei moderni strumenti di pagamento elettronico, finalizzati anche per il contrasto all'evasione fiscale, una riduzione pari ai 50 per cento delle commissioni addebitate per gli esercenti attività di impresa, arte o professioni.
9/2220-AR/128Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 22 del disegno di legge n. 2220-A, «Conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili» reca «Credito d'imposta su commissioni pagamenti elettronici»;
    al comma 1 del succitato articolo si prevede che agli esercenti attività di impresa, arte o professioni spetta un credito di imposta pari al 30 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e che, il credito di imposta spetta, altresì, per le commissioni addebitate sulle transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, al fine di favorire la diffusione dei moderni strumenti di pagamento elettronico, finalizzati anche per il contrasto all'evasione fiscale, una riduzione pari ai 50 per cento delle commissioni addebitate per gli esercenti attività di impresa, arte o professioni.
9/2220-AR/128. (Testo modificato nel corso della seduta) Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 32-ter reca l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta al 5 per cento per i prodotti per la protezione dell'igiene femminile compostabili o lavabili e per le coppette mestruali dal 1o gennaio 2020; l'onere di tale misura è stato quantificato in 9,6 milioni di euro nel solo 2020 ed è destinato a crescere negli anni successivi;
    il risultato raggiunto con una «mediazione» ai più alti livelli del Governo, è stato trionfalmente annunciato anche sui social media come una vittoria epocale;
    si tratta, invece, di una «gentil concessione» ad una nicchia del mondo femminile che rivendicava un tale intervento come riconoscimento di un diritto delle donne;
    purtroppo la norma è limitata all'utilizzo di pochi e ridotti strumenti di igiene femminile: a tal fine, si sono inseriti solamente i prodotti per la protezione dell'igiene femminile compostabili secondo io standard UNI 13432:2002 o lavabili e le coppette mestruali nella Tabella A, parte II-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che reca l'elenco dei beni e servizi soggetti ad aliquota IVA ridotta al 5 per cento;
    si evidenzia che ogni anno in Italia vengono venduti circa 2,6 miliardi di assorbenti igienici femminili di ogni tipologia a fronte di circa un milione di coppette mestruali;
    è indubbio e palese, pertanto, che l'intervento normativo recato dall'articolo 32-ter avrà un impatto quasi superfluo in termini di riduzione delle spese «obbligatorie» per le donne, atteso che si rivolge ad una platea di donne molto ristretta, tralasciando l'ampio numero di donne che ricorrono ai prodotti più facilmente reperibili sul mercato;
    sarebbe stato auspicabile, invero, destinare la non irrisoria cifra di 9,6 milioni di euro all'ampliamento delle detrazioni fiscali delle spese di prevenzione in tema di salute femminile o, ancor meglio, all'esenzione totale dal pagamento di esami specialistici specifici,

impegna il Governo

a rivedere la propria politica nei confronti delle donne e, considerata la ristrettissima platea alla quale si rivolge la succitata misura, ad adoperarsi per migliorare l'assistenza alle donne e nello specifico a fornire gratuitamente esami specialistici specifici.
9/2220-AR/129Tomasi, Bordonali, Cavandoli, Colmellere, Covolo, Maccanti, Andreuzza, Bisa, Boldi, Bubisutti, Castiello, Vanessa Cattoi, Comaroli, De Angelis, Fantuz, Fogliani, Foscolo, Frassini, Gava, Gerardi, Giacometti, Gobbato, Latini, Lazzarini, Legnaioli, Locatelli, Eva Lorenzoni, Loss, Lucchini, Murelli, Patelli, Piccolo, Raffaelli, Saltamartini, Tateo, Valbusa.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 32-ter reca l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta al 5 per cento per i prodotti per la protezione dell'igiene femminile compostabili o lavabili e per le coppette mestruali dal 1o gennaio 2020; l'onere di tale misura è stato quantificato in 9,6 milioni di euro nel solo 2020 ed è destinato a crescere negli anni successivi;
    il risultato raggiunto con una «mediazione» ai più alti livelli del Governo, è stato trionfalmente annunciato anche sui social media come una vittoria epocale;
    si tratta, invece, di una «gentil concessione» ad una nicchia del mondo femminile che rivendicava un tale intervento come riconoscimento di un diritto delle donne;
    purtroppo la norma è limitata all'utilizzo di pochi e ridotti strumenti di igiene femminile: a tal fine, si sono inseriti solamente i prodotti per la protezione dell'igiene femminile compostabili secondo io standard UNI 13432:2002 o lavabili e le coppette mestruali nella Tabella A, parte II-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che reca l'elenco dei beni e servizi soggetti ad aliquota IVA ridotta al 5 per cento;
    si evidenzia che ogni anno in Italia vengono venduti circa 2,6 miliardi di assorbenti igienici femminili di ogni tipologia a fronte di circa un milione di coppette mestruali;
    è indubbio e palese, pertanto, che l'intervento normativo recato dall'articolo 32-ter avrà un impatto quasi superfluo in termini di riduzione delle spese «obbligatorie» per le donne, atteso che si rivolge ad una platea di donne molto ristretta, tralasciando l'ampio numero di donne che ricorrono ai prodotti più facilmente reperibili sul mercato;
    sarebbe stato auspicabile, invero, destinare la non irrisoria cifra di 9,6 milioni di euro all'ampliamento delle detrazioni fiscali delle spese di prevenzione in tema di salute femminile o, ancor meglio, all'esenzione totale dal pagamento di esami specialistici specifici,

impegna il Governo

a rivedere la propria politica nei confronti delle donne e, considerata la ristrettissima platea alla quale si rivolge la succitata misura, ad adoperarsi per migliorare l'assistenza alle donne e nello specifico a valutare l'opportunità di fornire gratuitamente esami specialistici specifici.
9/2220-AR/129. (Testo modificato nel corso della seduta) Tomasi, Bordonali, Cavandoli, Colmellere, Covolo, Maccanti, Andreuzza, Bisa, Boldi, Bubisutti, Castiello, Vanessa Cattoi, Comaroli, De Angelis, Fantuz, Fogliani, Foscolo, Frassini, Gava, Gerardi, Giacometti, Gobbato, Latini, Lazzarini, Legnaioli, Locatelli, Eva Lorenzoni, Loss, Lucchini, Murelli, Patelli, Piccolo, Raffaelli, Saltamartini, Tateo, Valbusa.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 32 interviene a limitare il perimetro delle prestazioni didattiche esenti dall'imposta sui valore aggiunto (IVA) specificando che in tale perimetro non ricade l'insegnamento finalizzato a conseguire le patenti di guida delle categorie B e C1;
    la norma in esame mira ad adeguare l'ordinamento interno a quello comunitario a seguito della recente sentenza della Corte di giustizia UE 14 marzo 2019, C-449/17;
    il comma 1 dell'articolo in esame novella l'articolo 10, comma 1, lettera 20) del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 che stabilisce l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto delle prestazioni educative;
    la sentenza non fa riferimento alle prestazioni: educative dell'infanzia e della gioventù, alle prestazioni per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e la riconversione professionale, né vi sono riferimenti alle prestazioni d'insegnamento sportive,

impegna il Governo

a salvaguardare, oltre alle prestazioni d'insegnamento scolastico o universitario, anche quelle sportive.
9/2220-AR/130Benvenuto, Garavaglia, Belotti, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge n. 2220-A, «Conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili»;
    l'articolo 16 della legge 19 agosto 2016, n. 166, recante Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi, prevede disposizioni fiscali per le cessioni gratuite di eccedenze alimentari, di medicinali e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale;
    ritenendo che l'elenco, riportato all'articolo 16 succitato, dei prodotti esenti da presunzione di cessione non sia esaustivo e debba quindi comprendere altri beni,

impegna il Governo

a prevedere, nel primo provvedimento utile, l'inserimento di altri beni come quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, non commercializzati o non più commercializzabili, ossia beni non più inseriti in distribuzione ovvero che presentano difetti o vizi di produzione tali da renderli non adatti all'immissione sul mercato ovvero che, in ragione della loro obsolescenza tecnologica, non risultano più adeguati alle esigenze commerciali del donatore.
9/2220-AR/131Billi, Colla, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge n. 2220-A, «Conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili»;
    l'articolo 16 della legge 19 agosto 2016, n. 166, recante Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi, prevede disposizioni fiscali per le cessioni gratuite di eccedenze alimentari, di medicinali e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale;
    il succitato articolo prevede che il donatore trasmetta agli uffici dell'Amministrazione finanziaria e ai comandi della Guardia di finanza competenti, per via telematica, una comunicazione riepilogativa delle cessioni effettuate in ciascun mese solare, con l'indicazione, per ognuna di esse, dei dati contenuti nel relativo documento di trasporto o nel documento equipollente nonché del valore dei beni ceduti, calcolato sulla base dell'ultimo prezzo di vendita;
    l'articolo 16 stabilisce inoltre che l'ente donatario rilasci al donatore, entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre, un'apposita dichiarazione trimestrale, recante gli estremi dei documenti di trasporto o dei documenti equipollenti relativi alle cessioni ricevute, nonché l'impegno ad utilizzare i beni medesimi in conformità alle proprie finalità istituzionali,

impegna il Governo

a prevedere, nel rispetto dei vincoli di trasmissione agli uffici dell'amministrazione finanziaria e ai comandi della Guardia di finanza competenti, nonché del rilascio dell'apposita dichiarazione trimestrale, che il donatore o l'ente donatario possano incaricare un terzo di adempiere a tali obblighi per loro conto, ferma restando la responsabilità dei donatore o dell'ente donatario.
9/2220-AR/132Andrea Crippa, Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 22 del disegno di legge n. 2220-A, «Conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili» reca «Credito d'imposta su commissioni pagamenti elettronici»;
    la norma prevede che tale credito d'imposta spetti agli esercenti attività di impresa, arte o professioni, i cui ricavi relativi all'anno fiscale precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro;
    tuttavia il primo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, dispone che le imprese individuati e le cosiddette «società di persone» (società in nome collettivo e società in accomandita semplice) e gli enti non commerciali che esercitano un'attività commerciale in via prevalente, possano tenere la contabilità semplificata qualora i ricavi non superino i 700 mila euro nel caso di imprese che esercitino altre attività in via prevalente rispetto a quelle di prestazione di servizi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di stanziare, nel primo provvedimento utile e nel rispetto della normativa europea sugli aiuti de minimis, le risorse al fine di poter estendere il credito d'imposta anche agli esercenti attività di impresa, arte o professioni, i cui ricavi siano compresi nella fascia da 400.000 euro a 700.000 euro.
9/2220-AR/133Zoffili, Garavaglia, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.


   La Camera,
   premesso che:
    la progressiva carenza di risorse pubbliche rende necessario per i governi una maggiore attenzione al loro utilizzo, puntando sulla qualità della spesa, sia corrente, sia per investimenti;
    la crescente disaffezione dei cittadini verso le istituzioni pubbliche dipende anche da una spesa pubblica spesso inefficiente, che ha dimostrato in molteplici occasioni di sprecare parte del gettito del prelievo fiscale che grava sui cittadini stessi;
    il miglioramento della qualità della spesa necessita del miglioramento della capacità amministrativa delle Amministrazioni Pubbliche, e in particolare di quelle destinatarie di risorse aggiuntive per gli investimenti;
    la Commissione Europea richiede da tempo il rafforzamento della capacità amministrativa delle Amministrazioni Pubbliche italiane, alla base dei negoziati in corso per la nuova programmazione europea 2021-27;
    la World Bank individua il rafforzamento della capacità amministrativa come premessa della prevenzione della corruzione e dello sviluppo sociale ed economico di qualunque Paese;
    il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, cosiddetto «decreto trasparenza», e la legge 6 novembre 2012, n. 190 sulla prevenzione della corruzione, hanno reso possibile la standardizzazione degli obblighi di trasparenza, in tal modo rendendo valutabili e comparabili tutte le Amministrazioni Pubbliche;
    l'importanza del coinvolgimento dei cittadini è evidente in particolare nella volontà del legislatore di «favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche» (articolo 1, comma 1 del decreto legislativo n. 33 del 2013);
    i principi di sostenibilità ESG (environmental, social and governance) e i PRI (principles for responsive investment) dell'ONU si stanno progressivamente affermando anche nell'ambito degli investimenti pubblici;
    i fondi di investimento, in particolar modo quelli istituzionali, sono disponibili a effettuare investimenti in infrastrutture pubbliche, anche in partnership con Amministrazioni Pubbliche, purché sulla scorta di precisi requisiti di capacità amministrativa e trasparenza degli enti beneficiari;
    molte Amministrazioni sono, o si sforzano di diventare, virtuose in termini sia di capacità amministrativa, sia di qualità della spesa, sia di social accountability, e il loro sforzo dovrebbe, pertanto, essere incentivato anche in termini di distribuzione di risorse finanziarie nel rispetto del principio costituzionale di perequazione;
    il testo in esame non contiene alcun riferimento alla necessità di valutare e incentivare la capacità amministrativa di comuni e regioni destinatari di risorse pubbliche per gli investimenti, né sulla qualità della spesa come criterio per la loro allocazione, né sull'importanza dell’accountability verso i cittadini,

impegna il Governo

a provvedere al più presto in tal senso, inserendo tra i criteri di assegnazione delle risorse finanziarie per investimenti, tra l'altro, la valutazione della capacità amministrativa e della qualità della spesa di Comuni e Regioni secondo gli indicatori stabiliti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevabili nella sezione «Amministrazione Trasparente» dei siti istituzionali di comuni e regioni, elaborati secondo i principi di sostenibilità ESG (environmental, social and governance), e tenendo conto dei PRI (principles for responsible investment) dell'Onu.
9/2220-AR/134Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi.


   La Camera,
   premesso che:
    valutate le finalità che il provvedimento intende perseguire in materia di contrasto alla frode ed all'evasione fiscale;
   considerato, nello specifico, l'obiettivo che si intende perseguire con il potenziamento dell'amministrazione finanziaria, di cui all'articolo 16-ter, introdotto nel corso dell'esame nella commissione di merito, che recita «anche mediante analisi del rischio delle partite Iva di nuova costruzione»;
    ritenuto tale inciso una mancanza di rispetto nei riguardi dei tanti liberi professionisti che con la propria attività producono gettito e sostengono il tessuto economico del nostro Paese, e dei tanti giovani che, in mancanza di offerta lavorativa, decidono di avviare un'attività d'impresa ovvero aprire uno studio professionale;
    preso atto comunque della volontà – comprensibile ma mal esternata – di contrastare il fenomeno delle imprese cosiddette «mordi e fuggi», ovvero di coloro che aprono e chiudono subito allo scopo di evadere il fisco;
    evidenziato che, in questo contesto necessita particolare attenzione l'evasione da parte di persone fisiche o di imprese straniere che, dopo aver aperto la partita iva e lavorato qualche mese, scompaiono nel nulla senza assolvere gli obblighi dei versamenti delle imposte e dei contributi previdenziali e assistenziali,

impegna il Governo

a prevedere, al fine di contrastare l'evasione dell'Iva e di garantire il versamento di imposte e contributi dovuti per l'esercizio dell'attività, che l'attribuzione del numero di partita IVA a persone fisiche aventi cittadinanza di uno Stato estero non appartenente all'Unione europea ovvero a soggetti diversi dalle persone fisiche, residenti in uno Stato estero non appartenente all'Unione europea, sia subordinata al deposito, da parte del medesimo soggetto, di un'adeguata garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in favore dell'Agenzia delle Entrate. Tale garanzia fideiussoria sarà restituita all'atto della cessazione dell'attività, dopo che siano stati eseguiti tutti i versamenti fiscali e contributivi dovuti.
9/2220-AR/135Tarantino, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster.


   La Camera,
   premesso che:
    ad oggi sono ancora molti gli enti locali nei quali a seguito di eventi calamitosi gli abitanti dei relativi immobili si trovano, spesso a distanza di anni, nell'impossibilità di rientrare all'interno delle proprie case, ma ciononostante sono ancora gravati dal pagamento delle imposte erariali locali e nazionali;
    dal 14 giugno 2016 dodici famiglie di Bernareggio, nel Monzese, sono state costrette ad abbandonare le proprie abitazioni, a causa del collasso della strada che ha provocato danni ingenti agli immobili limitrofi;
    la semi-implosione del condominio, derivante dallo smottamento e dalle bombe d'acqua, ha provocato un cedimento di un'area pari a 10 mila metri quadri, squarciando la strada e aprendo un cratere profondo quasi cinque metri;
    il forte temporale della notte tra il 13 e il 14 giugno e il crollo del terreno hanno interessato anche un tratto di condotta fognaria di acque piovane;
    ben 12 famiglie residenti nella palazzina al civico 52 di via Dante risultano ancora allontanate dalle loro abitazioni, dichiarate inagibili a causa dei numerosi danni subiti;
    la strada era poi stata riaperta a dicembre 2017, ma si trattava ancora di un cantiere. Terminati gli interventi necessari per completare il progetto definitivo, si è proceduto con l'intervento per il ripristino integrale della via, che comporterà un lavoro di ripristino del materiale inerte idoneo nei primi 40 centimetri di strada su cui, una volta ricompattato, verrà ripristinato il fondo stradale e il tappetino di asfalto finale;
    le famiglie interessate, oltre ad essere state sfrattate e dimenticate, stanno continuando a pagare, in aggiunta all'affitto delle nuove abitazioni, anche il mutuo della vecchia abitazione e le ipoteche e le rate all'amministrazione di condominio;
    le vittime coinvolte sono ancora in attesa che le istituzioni stabiliscano le esatte responsabilità;
    l'accesso alla strada è impedito da reti e sbarramenti, i punti in cui il terreno è ceduto sono stati ricoperti con terriccio. I cartelli di lavori in corso sono datati giugno 2016 e ad oggi la situazione è rimasta invariata rispetto a tre anni fa;
   ricordato che:
    con atto di sindacato ispettivo n. 4-03411, tuttora giacente privo di risposta, il firmatario chiedeva al Governo di attivarsi per una soluzione volta alla sospensione del pagamento delle imposte locali e dei mutui per le vittime di calamità naturali,

impegna il Governo

ad adottare ogni utile iniziativa per sostenere le vittime di calamità prevedendo l'ipotesi della sospensione dei mutui relativi alle abitazioni inagibili a seguito degli eventi calamitosi in premessa.
9/2220-AR/136Capitanio, Cavandoli, Patassini.


   La Camera,
   premesso che:
    ad oggi sono ancora molti gli enti locali nei quali a seguito di eventi calamitosi gli abitanti dei relativi immobili si trovano, spesso a distanza di anni, nell'impossibilità di rientrare all'interno delle proprie case, ma ciononostante sono ancora gravati dal pagamento delle imposte erariali locali e nazionali;
    dal 14 giugno 2016 dodici famiglie di Bernareggio, nel Monzese, sono state costrette ad abbandonare le proprie abitazioni, a causa del collasso della strada che ha provocato danni ingenti agli immobili limitrofi;
    la semi-implosione del condominio, derivante dallo smottamento e dalle bombe d'acqua, ha provocato un cedimento di un'area pari a 10 mila metri quadri, squarciando la strada e aprendo un cratere profondo quasi cinque metri;
    il forte temporale della notte tra il 13 e il 14 giugno e il crollo del terreno hanno interessato anche un tratto di condotta fognaria di acque piovane;
    ben 12 famiglie residenti nella palazzina al civico 52 di via Dante risultano ancora allontanate dalle loro abitazioni, dichiarate inagibili a causa dei numerosi danni subiti;
    la strada era poi stata riaperta a dicembre 2017, ma si trattava ancora di un cantiere. Terminati gli interventi necessari per completare il progetto definitivo, si è proceduto con l'intervento per il ripristino integrale della via, che comporterà un lavoro di ripristino del materiale inerte idoneo nei primi 40 centimetri di strada su cui, una volta ricompattato, verrà ripristinato il fondo stradale e il tappetino di asfalto finale;
    le famiglie interessate, oltre ad essere state sfrattate e dimenticate, stanno continuando a pagare, in aggiunta all'affitto delle nuove abitazioni, anche il mutuo della vecchia abitazione e le ipoteche e le rate all'amministrazione di condominio;
    le vittime coinvolte sono ancora in attesa che le istituzioni stabiliscano le esatte responsabilità;
    l'accesso alla strada è impedito da reti e sbarramenti, i punti in cui il terreno è ceduto sono stati ricoperti con terriccio. I cartelli di lavori in corso sono datati giugno 2016 e ad oggi la situazione è rimasta invariata rispetto a tre anni fa;
   ricordato che:
    con atto di sindacato ispettivo n. 4-03411, tuttora giacente privo di risposta, il firmatario chiedeva al Governo di attivarsi per una soluzione volta alla sospensione del pagamento delle imposte locali e dei mutui per le vittime di calamità naturali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni utile iniziativa per sostenere le vittime di calamità prevedendo l'ipotesi della sospensione dei mutui relativi alle abitazioni inagibili a seguito degli eventi calamitosi in premessa.
9/2220-AR/136. (Testo modificato nel corso della seduta) Capitanio, Cavandoli, Patassini.


   La Camera,
   premesso che:
    il settore degli spiriti, che comprende una larghissima famiglia di prodotti di grandissima tradizione storica italiana consumati come aperitivo o come fine pasto, genera per l'economia italiana un valore aggiunto stimabile in poco meno di 4,5 miliardi di euro, con un numero di persone direttamente occupate pari a 228 mila persone, e l'equivalente di 2,6 miliardi di euro di gettito alle casse dello Stato sotto forma di entrate fiscali contributive e di accise;
   ricordato che:
    in Italia, i consumi di spiriti sono strutturalmente in calo a partire dagli anni ’70, e solo la categoria «liquori e distillati» ha registrato un calo superiore al 60 per cento;
    pesanti ripercussioni sia in termini di vendite che di sostenibilità del comparto sono state determinate dagli aumenti, ripetuti e progressivi dell'accisa – che tra il 10 ottobre 2013 e il 1o gennaio 2015 ha portato ad un incremento complessivo di pochissimo inferiore al 30 per cento amplificando gli effetti della crisi economica;
    ad aggravare la situazione, la recente introduzione dei dazi compensativi decisi dal Governo USA che ha colpito fra gli altri prodotti i « liqueur & cordial» prodotti in Italia, creando in alcuni casi un aumento del prezzo superiore anche al 35 per cento del valore del bene, e che rischia di determinare una perdita occupazionale di quasi 1.000 addetti tra le fila delle PMI che producono liquori e che esportano negli USA;
    il settore degli spirits e dei prodotti alcolici intermedi è inoltre sottoposto al pagamento del Contrassegno di Stato, che però nella pratica non ha più alcuna funzione di «certificazione» né offre particolari condizioni di controllo quanto all'effettivo pagamento dell'accisa (dovuta a monte prima dell'immissione in commercio). Inoltre il contrassegno, grazie all'innovazione tecnologica del packaging, ha altresì cessato di avere qualunque funzione di certificazione di originalità e autenticità in quanto le moderne chiusure prevedono la chiusura «twist» che consente di verificare immediatamente eventuali manomissioni del prodotto,

impegna il Governo

ad emanare disposizioni normative a titolo compensativo volte a ridurre del 2 per cento il livello di accisa e ad eliminare l'obbligo del Contrassegno di Stato sugli spirits e sui prodotti alcolici intermedi, così da sostenere il comparto degli aperitivi, dei distillati e dei liquori, in larghissima parte costituito da imprese familiari italiane, prevalentemente piccole e medie, diffuse su tutto il territorio nazionale, vocate alle produzioni tradizionali tipiche del nostro Paese, che hanno senza dubbio titolo ad essere considerate un'eccellenza del Made in Italy nel mondo.
9/2220-AR/137Giacometti, Capitanio, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.


   La Camera,
   premesso che:
    il settore degli spiriti, che comprende una larghissima famiglia di prodotti di grandissima tradizione storica italiana consumati come aperitivo o come fine pasto, genera per l'economia italiana un valore aggiunto stimabile in poco meno di 4,5 miliardi di euro, con un numero di persone direttamente occupate pari a 228 mila persone, e l'equivalente di 2,6 miliardi di euro di gettito alle casse dello Stato sotto forma di entrate fiscali contributive e di accise;
   ricordato che:
    in Italia, i consumi di spiriti sono strutturalmente in calo a partire dagli anni ’70, e solo la categoria «liquori e distillati» ha registrato un calo superiore al 60 per cento;
    pesanti ripercussioni sia in termini di vendite che di sostenibilità del comparto sono state determinate dagli aumenti, ripetuti e progressivi dell'accisa – che tra il 10 ottobre 2013 e il 1o gennaio 2015 ha portato ad un incremento complessivo di pochissimo inferiore al 30 per cento amplificando gli effetti della crisi economica;
    ad aggravare la situazione, la recente introduzione dei dazi compensativi decisi dal Governo USA che ha colpito fra gli altri prodotti i « liqueur & cordial» prodotti in Italia, creando in alcuni casi un aumento del prezzo superiore anche al 35 per cento del valore del bene, e che rischia di determinare una perdita occupazionale di quasi 1.000 addetti tra le fila delle PMI che producono liquori e che esportano negli USA;
    il settore degli spirits e dei prodotti alcolici intermedi è inoltre sottoposto al pagamento del Contrassegno di Stato, che però nella pratica non ha più alcuna funzione di «certificazione» né offre particolari condizioni di controllo quanto all'effettivo pagamento dell'accisa (dovuta a monte prima dell'immissione in commercio). Inoltre il contrassegno, grazie all'innovazione tecnologica del packaging, ha altresì cessato di avere qualunque funzione di certificazione di originalità e autenticità in quanto le moderne chiusure prevedono la chiusura «twist» che consente di verificare immediatamente eventuali manomissioni del prodotto,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di emanare disposizioni normative a titolo compensativo volte a ridurre del 2 per cento il livello di accisa e ad eliminare l'obbligo del Contrassegno di Stato sugli spirits e sui prodotti alcolici intermedi, così da sostenere il comparto degli aperitivi, dei distillati e dei liquori, in larghissima parte costituito da imprese familiari italiane, prevalentemente piccole e medie, diffuse su tutto il territorio nazionale, vocate alle produzioni tradizionali tipiche del nostro Paese, che hanno senza dubbio titolo ad essere considerate un'eccellenza del Made in Italy nel mondo.
9/2220-AR/137. (Testo modificato nel corso della seduta) Giacometti, Capitanio, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 9 affida all'Agenzia delle entrate il compito di effettuare un controllo preventivo sulla sussistenza delle condizioni di esclusione dal versamento mediante modello F24 ai fini dell'immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso;
    la norma dispone che la sussistenza delle condizioni di esclusione dal versamento IVA mediante modello F24-elementi identificativi (cosiddetto ELIDE) deve essere verificata dall'Agenzia delle entrate. È stabilito pertanto l'obbligo di una preventiva verifica dell'Agenzia delle entrate in tutti i casi in cui non è previsto il versamento dell'IVA, equiparando conseguentemente ai fini di tale controllo tutte le operazioni effettuate da soggetti titolari di partita IVA a quelle effettuate da soggetti consumatori finali;
    nei casi di acquisto intracomunitario a titolo oneroso di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, effettuato da soggetti esercenti imprese, arti, e professioni, l'imposta sul valore aggiunto dovuta ai fini dell'immatricolazione o della successiva voltura dei medesimi veicoli, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, può essere assolta in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 24,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere tempestivamente, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, la compensazione dell'imposta sul valore aggiunto dovuta ai fini dell'immatricolazione o della successiva voltura dei medesimi veicoli con crediti verso la Pubblica Amministrazione per le imprese a credito di imposta che importano auto dai Paesi dell'Unione europea.
9/2220-AR/138Vallotto, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.


   La Camera,
   premesso che:
    il mese di novembre 2019 è stato caratterizzato da spiccate condizioni perturbate, con accumuli mensili abbondantemente superiori alla media su gran parte della regione Emilia-Romagna. Le piogge son risultate frequenti su tutti i settori, dalla zona montana alla costa, passando per la pianura;
    gli eccezionali eventi meteorologici verificatesi nei mesi scorsi del corrente anno nei territori della regione Emilia Romagna hanno causato danni al patrimonio pubblico stimati in 202 milioni di euro, di cui 45 milioni per le attività di soccorso e assistenza alla popolazione, per l'esecuzione degli interventi di massima urgenza e di quelli maggiormente necessari, oltre alle opere di riduzione del rischio e di messa in sicurezza;
    dal 2 al 20 novembre sono state diramate 17 allerte: 4 di livello rosso, 5 arancione e 8 giallo per criticità idraulica, idrogeologica, per temporali, vento, neve, stato del mare e criticità costiera;
    nelle aree di pianura, da inizio mese al 19, il totale delle piogge registrate è risultato il doppio del valore climatologico dell'intero mese di novembre, mettendo sotto stress il sistema del reticolo secondario e consortile. Precipitazioni intense hanno riguardato tutta la regione e hanno generato eventi di piena fluviale ravvicinati,
    a Castelsangiovanni il sindaco ha firmato un'ordinanza urgente di evacuazione della popolazione e la chiusura di ogni attività economica, commerciale e produttiva di tutte le abitazioni e complessi agricoli presenti lungo la strada di Ponte Vecchio e località Coppalara, mentre l'ufficio di Protezione Civile del comune di Piacenza ha diramato un appello alla cittadinanza raccomandando di non avvicinarsi al fiume Po e ai corsi d'acqua Trebbia e Nure. Nelle zone montane una frana tra le località Folli e Casalcò (comune di Ferriere) ha interrotto la strada provinciale 654. A Ravazzoli di Morfasso ha ceduto la strada, e anche la provinciale di Bobbiano è impraticabile;
    il sindaco di Ferrara ha emesso un'ordinanza per l'evacuazione dei residenti e la sospensione delle attività produttive e ricreative presenti nelle aree golenali del Po ed il centro operativo dell'associazione Intercomunale Terre Estensi (comuni di Ferrara, Masi Torello e Voghiera) ha provveduto alla notifica dei provvedimenti agli interessati ed a trovare una sistemazione alternativa per gli eventuali sfollati;
    ritenuto l'intervento normativo di cui al succitato articolo 58-octies insufficiente, considerate le esigue risorse stanziate a fronte di necessità urgenti per 13 regioni, mentre appare di fondamentale importanza fronteggiare tutte le emergenze connesse con gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di ottobre e novembre 2019,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, nei prossimi provvedimenti di carattere legislativo, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica ad incrementare il fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nonché concedere un regime fiscale di maggior vantaggio alla regione Emilia Romagna.
9/2220-AR/139Cestari, Cavandoli, Golinelli, Morrone, Murelli, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Tonelli, Vinci.


   La Camera,
   premesso che:
    in nove anni in Abruzzo si sono verificati sette eventi climatici straordinari, sette vittime, centinaia di famiglie sfollate, migliaia di interventi e cittadini soccorsi. Frane, alluvioni, grandinate eccezionali, esondazioni fluviali, nubifragi, danni alle infrastrutture da siccità prolungata o dalla forte pioggia;
    dal 2010 a inizio novembre 2019 sono stati rilevati danni dovuti al maltempo in 350 comuni, 73 giorni di stop a metro e treni, 72 giorni di blackout elettrici. Aumentano frequenza e impatti delle ondate di calore; nel 2018 l'Italia è stata colpita da 148 eventi estremi, che hanno causato 32 vittime e oltre 4.500 sfollati, un bilancio di molto superiore alla media degli ultimi cinque anni;
    in questi anni per gli interventi programmati di messa in sicurezza e prevenzione emerge come dal 1998 al 2018 siano stati 5.661 gli interventi programmati lungo tutta la penisola per un importo di oltre 5,6 miliardi di euro, con una media di 266 milioni di euro l'anno, in un rapporto di 1 a 4 tra spese per la prevenzione e quelle per riparare i danni;
    il maltempo nel mese di novembre 2018 ha scatenato burrasche in Abruzzo, con le onde che hanno divorato ampi tratti di arenile. In particolare è stata distrutta la pista ciclabile di Pineto, nel teramano;
    nel comune di Martinsicuro si è verificata l'erosione del tratto di costa dal centro verso nord (con danni a uno stabilimento balneare) e in quello «Villa rosa sud» (danni a due «radenti» e 4 stabilimenti balneari). Ad Alba Adriatica situazione drammatica con l'erosione di un ulteriore tratto di costa a sud della «Bambinopoli», per circa 900 metri, e il crollo parziale di 7-8 stabilimenti balneari;
    a Roseto criticità nel tratto di Cologna Spiaggia dove sono già presenti opere di difesa della costa con un tratto stradale parzialmente interessato da fenomeni erosivi;
    a Pineto problemi nel tratto di costa «Pineta Catucci» e a nord. Danni ingenti alla pista ciclabile e al verde pubblico che sono a ridosso di abitazioni private e a cinque stabilimenti balneari. A Silvi è stato eroso il tratto di costa zona «Villaggio del Fanciullo» — verso nord, per un'estensione lineare di circa 800 metri. Danni ai canali di scolo esistenti e ad alcuni stabilimenti balneari. Situazione critica anche più a sud;
    a Francavilla danni al tratto di costa centrale, compresi alcuni stabilimenti. A Ortona la più colpita è stata «Zona Riccio – Fiume Foro». Danni ad alcuni tratti della pista ciclabile e ulteriori fenomeni di insabbiamento dello specchio acqueo portuale. A Fossacesia acclarati fenomeni erosivi sulle spiagge con danni ai canali di scolo otturati da cumuli di ghiaia movimentati dalla mareggiata. Anche qui da quantificare l'esatta dimensione dei danni alle strutture balneari;
    a Torino di Sangro danni alle barriere frangiflutti nel tratto di costa «Borgata Marina», ma qui sono stati risparmiati gli stabilimenti balneari. A Casalbordino c’è stata l'erosione ulteriore del tratto di costa «Lungomare Alessandrini» (600 metri con interessamento della viabilità pubblica) e in parte del tratto «Lungomare Bachelet» (coinvolti 2 stabilimenti balneari);
    il sottosegretario Umberto D'Annuntiis ha annunciato che sono in arrivo nuove risorse dall'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale per le opere di manutenzione straordinaria del reticolo idrografo regionale per quanto riguarda i fiumi Pescara, Cigno, Sinello, Arielli, Alento, Vibrata, Vomano, Sangro e Gizi. L'entità del computo finale dei danni è enorme e potrebbe superare i 200 milioni di euro ripartiti tra attività produttive, insediamenti privati, abitazioni, parco mezzi;
    ritenuto l'intervento normativo di cui al succitato articolo 58-octies insufficiente, considerate le esigue risorse stanziate a fronte di necessità urgenti per 13 regioni, mentre appare di fondamentale importanza fronteggiare tutte le emergenze connesse con gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di ottobre e novembre 2019,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, nei prossimi provvedimenti di carattere legislativo, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica ad incrementare il fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, nonché concedere un regime fiscale di maggior vantaggio alla regione Abruzzo.
9/2220-AR/140Bellachioma, D'Eramo.


   La Camera,
   premesso che:
    in nove anni in Abruzzo si sono verificati sette eventi climatici straordinari, sette vittime, centinaia di famiglie sfollate, migliaia di interventi e cittadini soccorsi. Frane, alluvioni, grandinate eccezionali, esondazioni fluviali, nubifragi, danni alle infrastrutture da siccità prolungata o dalla forte pioggia;
    dal 2010 a inizio novembre 2019 sono stati rilevati danni dovuti al maltempo in 350 comuni, 73 giorni di stop a metro e treni, 72 giorni di blackout elettrici. Aumentano frequenza e impatti delle ondate di calore; nel 2018 l'Italia è stata colpita da 148 eventi estremi, che hanno causato 32 vittime e oltre 4.500 sfollati, un bilancio di molto superiore alla media degli ultimi cinque anni;
    in questi anni per gli interventi programmati di messa in sicurezza e prevenzione emerge come dal 1998 al 2018 siano stati 5.661 gli interventi programmati lungo tutta la penisola per un importo di oltre 5,6 miliardi di euro, con una media di 266 milioni di euro l'anno, in un rapporto di 1 a 4 tra spese per la prevenzione e quelle per riparare i danni;
    il maltempo nel mese di novembre 2018 ha scatenato burrasche in Abruzzo, con le onde che hanno divorato ampi tratti di arenile. In particolare è stata distrutta la pista ciclabile di Pineto, nel teramano;
    nel comune di Martinsicuro si è verificata l'erosione del tratto di costa dal centro verso nord (con danni a uno stabilimento balneare) e in quello «Villa rosa sud» (danni a due «radenti» e 4 stabilimenti balneari). Ad Alba Adriatica situazione drammatica con l'erosione di un ulteriore tratto di costa a sud della «Bambinopoli», per circa 900 metri, e il crollo parziale di 7-8 stabilimenti balneari;
    a Roseto criticità nel tratto di Cologna Spiaggia dove sono già presenti opere di difesa della costa con un tratto stradale parzialmente interessato da fenomeni erosivi;
    a Pineto problemi nel tratto di costa «Pineta Catucci» e a nord. Danni ingenti alla pista ciclabile e al verde pubblico che sono a ridosso di abitazioni private e a cinque stabilimenti balneari. A Silvi è stato eroso il tratto di costa zona «Villaggio del Fanciullo» — verso nord, per un'estensione lineare di circa 800 metri. Danni ai canali di scolo esistenti e ad alcuni stabilimenti balneari. Situazione critica anche più a sud;
    a Francavilla danni al tratto di costa centrale, compresi alcuni stabilimenti. A Ortona la più colpita è stata «Zona Riccio – Fiume Foro». Danni ad alcuni tratti della pista ciclabile e ulteriori fenomeni di insabbiamento dello specchio acqueo portuale. A Fossacesia acclarati fenomeni erosivi sulle spiagge con danni ai canali di scolo otturati da cumuli di ghiaia movimentati dalla mareggiata. Anche qui da quantificare l'esatta dimensione dei danni alle strutture balneari;
    a Torino di Sangro danni alle barriere frangiflutti nel tratto di costa «Borgata Marina», ma qui sono stati risparmiati gli stabilimenti balneari. A Casalbordino c’è stata l'erosione ulteriore del tratto di costa «Lungomare Alessandrini» (600 metri con interessamento della viabilità pubblica) e in parte del tratto «Lungomare Bachelet» (coinvolti 2 stabilimenti balneari);
    il sottosegretario Umberto D'Annuntiis ha annunciato che sono in arrivo nuove risorse dall'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale per le opere di manutenzione straordinaria del reticolo idrografo regionale per quanto riguarda i fiumi Pescara, Cigno, Sinello, Arielli, Alento, Vibrata, Vomano, Sangro e Gizi. L'entità del computo finale dei danni è enorme e potrebbe superare i 200 milioni di euro ripartiti tra attività produttive, insediamenti privati, abitazioni, parco mezzi;
    ritenuto l'intervento normativo di cui al succitato articolo 58-octies insufficiente, considerate le esigue risorse stanziate a fronte di necessità urgenti per 13 regioni, mentre appare di fondamentale importanza fronteggiare tutte le emergenze connesse con gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di ottobre e novembre 2019,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, nei prossimi provvedimenti di carattere legislativo, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica ad incrementare il fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1.
9/2220-AR/140. (Testo modificato nel corso della seduta) Bellachioma, D'Eramo.


   La Camera,
   premesso che:
    nella regione Campania nei mesi di ottobre e novembre 2019 si sono verificati eccezionali eventi meteorologici;
    le maggiori precipitazioni si sono verificate nella provincia di Caserta e nel salernitano con valori di pioggia caduta dai 100 ai 140 millimetri (con punte massime a Roccamonfina dove si sono registrati 150 millimetri);
    tra le zone maggiormente colpite, anche a causa della fragilità del territorio, quelle del bacino idrografico del Sarno e del salernitano con allagamenti a Castel San Giorgio (forti disagi in località Santa Croce), San Marzano sul Sarno (per esondazione fiume Sarno all'altezza di via Marconi), Nocera Superiore, Nocera Inferiore;
    si tratta di valori precipitazione consistenti che possono mandare in crisi piccoli bacini idrografici e aree urbane con molti tombamenti (Castel San Giorgio, Mercato San Severino). Le stesse piogge vengono assorbite meglio dalla zona pedemontana e di pianura del casertano, avendo il Volturno più capacità di immagazzinare rispetto ai piccoli bacini salernitani e al Sarno;
    a causa delle insistenti piogge, il fiume Sarno è straripato in via Ripuaria, a qualche centinaio di metri dalla foce. Le famiglie che abitano nella zona, alla periferia di Castellammare di Stabia, si sono trovate in stato di emergenza, la strada è stata invasa dal fiume e si è allagata per oltre mezzo metro;
    altri allagamenti e smottamenti si segnalano in provincia di Avellino, nei comuni di Montoro, di Solofra, Serino, a Santo Stefano del Sole e a Santa Lucia di Serino dove si registrano allagamenti diffusi, un rischio di esondazione che potrebbe interessare due valloni e una colata di fango (due case risultano isolate). A Napoli disagi nei quartieri di Soccavo e Fuorigrotta. Nel casertano problemi a Francolise per esondazione del Rio Savona, Cellole e Sessa Aurunca;
    ritenuto l'intervento normativo di cui al succitato articolo 58-octies insufficiente, considerate le esigue risorse stanziate a fronte di necessità urgenti per 13 regioni, mentre appare di fondamentale importanza fronteggiare tutte le emergenze connesse con gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di ottobre e novembre 2019,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, nei prossimi provvedimenti di carattere legislativo, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica di incrementare il fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, nonché concedere un regime fiscale di maggior vantaggio alla regione Campania.
9/2220-AR/141Castiello, Cantalamessa.


   La Camera,
   premesso che:
    nella regione Campania nei mesi di ottobre e novembre 2019 si sono verificati eccezionali eventi meteorologici;
    le maggiori precipitazioni si sono verificate nella provincia di Caserta e nel salernitano con valori di pioggia caduta dai 100 ai 140 millimetri (con punte massime a Roccamonfina dove si sono registrati 150 millimetri);
    tra le zone maggiormente colpite, anche a causa della fragilità del territorio, quelle del bacino idrografico del Sarno e del salernitano con allagamenti a Castel San Giorgio (forti disagi in località Santa Croce), San Marzano sul Sarno (per esondazione fiume Sarno all'altezza di via Marconi), Nocera Superiore, Nocera Inferiore;
    si tratta di valori precipitazione consistenti che possono mandare in crisi piccoli bacini idrografici e aree urbane con molti tombamenti (Castel San Giorgio, Mercato San Severino). Le stesse piogge vengono assorbite meglio dalla zona pedemontana e di pianura del casertano, avendo il Volturno più capacità di immagazzinare rispetto ai piccoli bacini salernitani e al Sarno;
    a causa delle insistenti piogge, il fiume Sarno è straripato in via Ripuaria, a qualche centinaio di metri dalla foce. Le famiglie che abitano nella zona, alla periferia di Castellammare di Stabia, si sono trovate in stato di emergenza, la strada è stata invasa dal fiume e si è allagata per oltre mezzo metro;
    altri allagamenti e smottamenti si segnalano in provincia di Avellino, nei comuni di Montoro, di Solofra, Serino, a Santo Stefano del Sole e a Santa Lucia di Serino dove si registrano allagamenti diffusi, un rischio di esondazione che potrebbe interessare due valloni e una colata di fango (due case risultano isolate). A Napoli disagi nei quartieri di Soccavo e Fuorigrotta. Nel casertano problemi a Francolise per esondazione del Rio Savona, Cellole e Sessa Aurunca;
    ritenuto l'intervento normativo di cui al succitato articolo 58-octies insufficiente, considerate le esigue risorse stanziate a fronte di necessità urgenti per 13 regioni, mentre appare di fondamentale importanza fronteggiare tutte le emergenze connesse con gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di ottobre e novembre 2019,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, nei prossimi provvedimenti di carattere legislativo, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica di incrementare il fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1.
9/2220-AR/141. (Testo modificato nel corso della seduta) Castiello, Cantalamessa.


   La Camera,
   premesso che:
    nella regione Piemonte nei mesi di ottobre e novembre 2019 si sono verificati eccezionali eventi meteorologici che hanno causato danni alle infrastrutture per 80 milioni di euro;
    nella regione ci sono almeno 130 strade chiuse, sono oltre 570 gli sfollati ed altre 395 persone isolate;
    in Valpiana, una delle frazioni montane di Villadossola, cittadina di 7 mila abitanti in Val d'Ossola, una frana ha sfiorato alcune case e sono state evacuate due famiglie. In Ossola restano interrotte per pericolo valanghe la statale 659 della valle Formazza e la provinciale poco prima di Macugnaga. In Valle Strona sono stati recuperati in mattinata i 15 ospiti dell'agriturismo «Rododendro», nell'entroterra del Cusio, rimasti bloccati ieri a causa della frana che aveva ostruito la strada a Campello Monti, collegamento tra Omegna (VCO) e l'alta valle Strona. La strada per la valle rimane chiusa;
    a Sezzadio, nell'Alessandrino, è stato recuperato dopo ore di ricerche il corpo della donna che risultava scomparsa. Rosanna Parodi, di 52 anni, è stata travolta dalle acque del Bormida. Sorpresa dalla piena, è stata risucchiata dal fiume;
    una voragine di una decina di metri si è aperta nella sera di domenica sull'autostrada A21 Torino-Piacenza, tra Asti e Villanova. Un'auto in transito in quel momento è riuscita ad evitarla per un soffio. La polizia stradale ha bloccato il traffico. Il terreno, secondo una prima ricostruzione, è sprofondato a causa della pioggia incessante;
    oltre 130 le strade secondarie chiuse, 653 gli evacuati, di cui 234 nell'Alessandrino e 258 nel Cuneese;
    ritenuto l'intervento normativo di cui al succitato articolo 58-octies insufficiente, considerate le esigue risorse stanziate a fronte di necessità urgenti per 13 regioni, mentre appare di fondamentale importanza fronteggiare tutte le emergenze connesse con gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di ottobre e novembre 2019,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, nei prossimi provvedimenti di carattere legislativo, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica di incrementare il fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, nonché concedere un regime fiscale di maggior vantaggio alla regione Piemonte.
9/2220-AR/142Giaccone, Benvenuto, Boldi, Caffaratto, Gastaldi, Giglio Vigna, Gusmeroli, Liuni, Maccanti, Molinari, Patelli, Pettazzi, Tiramani, Fornaro, Enrico Borghi, Gribaudo, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    nella regione Piemonte nei mesi di ottobre e novembre 2019 si sono verificati eccezionali eventi meteorologici che hanno causato danni alle infrastrutture per 80 milioni di euro;
    nella regione ci sono almeno 130 strade chiuse, sono oltre 570 gli sfollati ed altre 395 persone isolate;
    in Valpiana, una delle frazioni montane di Villadossola, cittadina di 7 mila abitanti in Val d'Ossola, una frana ha sfiorato alcune case e sono state evacuate due famiglie. In Ossola restano interrotte per pericolo valanghe la statale 659 della valle Formazza e la provinciale poco prima di Macugnaga. In Valle Strona sono stati recuperati in mattinata i 15 ospiti dell'agriturismo «Rododendro», nell'entroterra del Cusio, rimasti bloccati ieri a causa della frana che aveva ostruito la strada a Campello Monti, collegamento tra Omegna (VCO) e l'alta valle Strona. La strada per la valle rimane chiusa;
    a Sezzadio, nell'Alessandrino, è stato recuperato dopo ore di ricerche il corpo della donna che risultava scomparsa. Rosanna Parodi, di 52 anni, è stata travolta dalle acque del Bormida. Sorpresa dalla piena, è stata risucchiata dal fiume;
    una voragine di una decina di metri si è aperta nella sera di domenica sull'autostrada A21 Torino-Piacenza, tra Asti e Villanova. Un'auto in transito in quel momento è riuscita ad evitarla per un soffio. La polizia stradale ha bloccato il traffico. Il terreno, secondo una prima ricostruzione, è sprofondato a causa della pioggia incessante;
    oltre 130 le strade secondarie chiuse, 653 gli evacuati, di cui 234 nell'Alessandrino e 258 nel Cuneese;
    ritenuto l'intervento normativo di cui al succitato articolo 58-octies insufficiente, considerate le esigue risorse stanziate a fronte di necessità urgenti per 13 regioni, mentre appare di fondamentale importanza fronteggiare tutte le emergenze connesse con gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di ottobre e novembre 2019,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, nei prossimi provvedimenti di carattere legislativo, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica di incrementare il fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1.
9/2220-AR/142. (Testo modificato nel corso della seduta) Giaccone, Benvenuto, Boldi, Caffaratto, Gastaldi, Giglio Vigna, Gusmeroli, Liuni, Maccanti, Molinari, Patelli, Pettazzi, Tiramani, Fornaro, Enrico Borghi, Gribaudo, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    nella regione Toscana nei mesi di ottobre e novembre 2019 si sono verificati eccezionali eventi meteorologici che hanno causato danni a 191 comuni, distribuiti in tutte e dieci le province (Città metropolitana compresa);
    le province che hanno subito danni tra il 3 e l'11 novembre sono quelle di Arezzo, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa e la città metropolitana di Firenze. Altri 183 comuni sono stati colpiti da piogge, esondazioni ed allagamenti che hanno funestato la Toscana tra il 16 e 17 novembre, in tutte e nove le province e di nuovo anche nella Città metropolitana. Gli uffici regionali della Protezione civile solo per gli interventi urgenti e di ripristino hanno stimato per adesso un fabbisogno di circa 20 milioni di euro;
    secondo Confagricoltura Grosseto, tra terreni allagati e strutture andate perdute o danneggiate, la stima potrebbe essere superiore ai 3 milioni di euro solo per quel territorio e solo per il settore agricolo;
    nell'area metropolitana di Firenze durante il massimo livello di piena di sono registrate inondazioni puntuali. La piena della Sieve ha interessato tutte le golene con alcune esondazioni alla confluenza dell'Arno in zona Selvapiana, a Vicchio e a Borgo San Lorenzo in località Sagginale. Per quanto riguarda l'Arno, allagamenti isolati sono stati registrati a Incisa nella zona del nuovo campo sportivo e alle Sieci con la relativa chiusura della strada statale 77 interessando per qualche centinaio di metri le abitazioni e il fronte strada. Già domenica sera la strada era stata riaperta. La regione e il comune si incontreranno per definire gli interventi necessari;
    i danni maggiori si sono registrati nella zona di Polverosa, in seguito alla tromba d'aria che ha interessato la zona di Polverosa all'alba di domenica. Interessata una decina di immobili, a tutt'ora i vigili del fuoco stanno lavorando per una prima messa in sicurezza dell'area, a difesa dell'incolumità pubblica;
    ritenuto l'intervento normativo di cui al succitato articolo 58-octies insufficiente, considerate le esigue risorse stanziate a fronte di necessità urgenti per 13 regioni, mentre appare di fondamentale importanza fronteggiare tutte le emergenze connesse con gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di ottobre e novembre 2019,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, nei prossimi provvedimenti di carattere legislativo, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica di incrementare il fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, nonché concedere un regime fiscale di maggior vantaggio alla regione Toscana.
9/2220-AR/143Lolini, Ziello, Claudio Borghi, Legnaioli, Picchi, Potenti, Bellachioma, D'Eramo, Furgiuele, Cantalamessa, Castiello, Basini, De Angelis, Durigon, Gerardi, Saltamartini, Zicchieri, Latini, Paolini, Patassini, Sasso, Tateo, De Martini, Alessandro Pagano, Minardo, Caparvi, Marchetti, Donzelli.


   La Camera,
   premesso che:
    nei mesi di settembre e ottobre buona parte del territorio siciliano è stato interessato, a più riprese, da eccezionali eventi atmosferici di elevata intensità che hanno provocato ingenti danni in un gran numero di comuni delle province di Agrigento, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani. Eventi questi che hanno inciso pesantemente su un tessuto socio-economico già fortemente provato;
    nel Messinese la strada statale 113 «Settentrionale Sicula» è provvisoriamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni dal chilometro 84,500 al chilometro 84,600, all'altezza del comune di Gioiosa Marea, in provincia di Messina, a causa della presenza di massi e detriti sulla carreggiata a causa del maltempo;
    una tromba d'aria si è abbattuta nell'Agrigentino, una frana ha isolato Niscemi, detriti e massi sulla Statale 113. Le Ferrovie hanno sospeso alcuni collegamenti;
    una voragine di mezzo metro si è aperta su una parte della carreggiata e così il Libero consorzio di Caltanissetta ha disposto la chiusura della strada, utilizzata dai niscemesi dopo la chiusura, almeno un anno fa, della Sp 12 per il cedimento del manto;
    le isole Eolie sono state isolate per il forte vento di scirocco. Aliscafi e traghetti non hanno potuto raggiungere l'arcipelago e nel porto di Milazzo sono rimasti bloccati i tanti pendolari che si recano sulle isole per lavoro, come insegnanti, medici, impiegati. Fermi anche camion carichi di derrate alimentari e autocisterne di carburanti. La pioggia torrenziale caduta sull'isola ha formato un vero «fiume» d'acqua e pomice arrivato fino a Canneto, sull'isola di Lipari e l'Amministrazione comunale ha inviato una ruspa per ripristinare la circolazione nella zona;
    in base al Bollettino meteo diramato dalla Protezione civile della Regione siciliana per le abbondanti piogge che hanno interessato la Sicilia, dalle 17 di ieri è stata rallentata la circolazione ferroviaria sulla linea Caltanissetta-Gela e nel Trapanese è stata sospesa fra Dittaino e Motta. In considerazione del perdurare dell'allerta meteo è stato riprogrammato con possibili riduzioni il servizio ferroviario sulle linee Messina-Catania-Siracusa, Catania-Palermo e nel Trapanese. Sospesa precauzionalmente la circolazione sulle linee Siracusa-Modica-Gela-Canicattì e Catania-Caltagirone. Gravi i danni anche a Licata dove una tromba d'aria ha scoperchiato tetti e scagliato cartelloni sulle autovetture parcheggiate nella zona del porto;
    ritenuto l'intervento normativo di cui al succitato articolo 58-octies insufficiente, considerate le esigue risorse stanziate a fronte di necessità urgenti per 13 regioni, mentre appare di fondamentale importanza fronteggiare tutte le emergenze connesse con gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di ottobre e novembre 2019,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, nei prossimi provvedimenti di carattere legislativo, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica di incrementare il fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, nonché concedere un regime fiscale di maggior vantaggio alla regione Sicilia.
9/2220-AR/144Minardo, Alessandro Pagano, Furgiuele, Cantalamessa, Castiello, Sasso, Tateo.


   La Camera,
   premesso che:
    nei mesi di settembre e ottobre buona parte del territorio siciliano è stato interessato, a più riprese, da eccezionali eventi atmosferici di elevata intensità che hanno provocato ingenti danni in un gran numero di comuni delle province di Agrigento, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani. Eventi questi che hanno inciso pesantemente su un tessuto socio-economico già fortemente provato;
    nel Messinese la strada statale 113 «Settentrionale Sicula» è provvisoriamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni dal chilometro 84,500 al chilometro 84,600, all'altezza del comune di Gioiosa Marea, in provincia di Messina, a causa della presenza di massi e detriti sulla carreggiata a causa del maltempo;
    una tromba d'aria si è abbattuta nell'Agrigentino, una frana ha isolato Niscemi, detriti e massi sulla Statale 113. Le Ferrovie hanno sospeso alcuni collegamenti;
    una voragine di mezzo metro si è aperta su una parte della carreggiata e così il Libero consorzio di Caltanissetta ha disposto la chiusura della strada, utilizzata dai niscemesi dopo la chiusura, almeno un anno fa, della Sp 12 per il cedimento del manto;
    le isole Eolie sono state isolate per il forte vento di scirocco. Aliscafi e traghetti non hanno potuto raggiungere l'arcipelago e nel porto di Milazzo sono rimasti bloccati i tanti pendolari che si recano sulle isole per lavoro, come insegnanti, medici, impiegati. Fermi anche camion carichi di derrate alimentari e autocisterne di carburanti. La pioggia torrenziale caduta sull'isola ha formato un vero «fiume» d'acqua e pomice arrivato fino a Canneto, sull'isola di Lipari e l'Amministrazione comunale ha inviato una ruspa per ripristinare la circolazione nella zona;
    in base al Bollettino meteo diramato dalla Protezione civile della Regione siciliana per le abbondanti piogge che hanno interessato la Sicilia, dalle 17 di ieri è stata rallentata la circolazione ferroviaria sulla linea Caltanissetta-Gela e nel Trapanese è stata sospesa fra Dittaino e Motta. In considerazione del perdurare dell'allerta meteo è stato riprogrammato con possibili riduzioni il servizio ferroviario sulle linee Messina-Catania-Siracusa, Catania-Palermo e nel Trapanese. Sospesa precauzionalmente la circolazione sulle linee Siracusa-Modica-Gela-Canicattì e Catania-Caltagirone. Gravi i danni anche a Licata dove una tromba d'aria ha scoperchiato tetti e scagliato cartelloni sulle autovetture parcheggiate nella zona del porto;
    ritenuto l'intervento normativo di cui al succitato articolo 58-octies insufficiente, considerate le esigue risorse stanziate a fronte di necessità urgenti per 13 regioni, mentre appare di fondamentale importanza fronteggiare tutte le emergenze connesse con gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di ottobre e novembre 2019,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, nei prossimi provvedimenti di carattere legislativo, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica di incrementare il fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1.
9/2220-AR/144. (Testo modificato nel corso della seduta) Minardo, Alessandro Pagano, Furgiuele, Cantalamessa, Castiello, Sasso, Tateo.


   La Camera,
   premesso che:
    nei giorni 11 e 12 novembre la Basilicata si è ritrovata sotto gli effetti di un potente ciclone mediterraneo che ha attraversato buona parte d'Italia dando luogo a condizioni di maltempo in alcuni casi estremo. È stato il caso per esempio di Matera, la capitale europea della cultura nonché città dei sassi, investita da un pesantissimo nubifragio che ha provocato ingenti danni con allagamenti e strade trasformatesi in veri e propri torrenti;
    secondo una prima stima effettuata dal dirigente del settore Lavori Pubblici del comune di Matera i danni per il maltempo dei giorni scorsi ammonterebbero a circa otto milioni di euro;
    i danni maggiori si sono avuti nella zona dei sassi, dove l'acqua ha scavato il manto stradale e divelto lastroni di pietra. Una persona, rimasta bloccata in auto in un sottovia, è riuscita a salvarsi salendo sul tetto del mezzo. Per diverse ore la città è rimasta bloccata e si sono registrano allagamenti negli scantinati e nei primi piani delle case;
    sempre il 12 novembre una tempesta ha investito il Metapontino, Marina di Policoro è stata devastata dal fortunale, si è dovuto procedere oltre alla chiusura dei plessi scolastici ed è stata disposta l'evacuazione per 142 persone che risiedono nella zona D e zona agricola;
    anche la piana di Metaponto non è stata risparmiata ed il comparto agricolo duramente colpito: si contano a decine le serre scoperchiate, interi frutteti risultano abbattuti, con i danni maggiori per tutte le aziende insediate in vicinanza del mare, dove visibilmente si registra un arretramento della linea di costa, con il rischio che tale situazione possa favorire l'intromissione del cuneo salino, per i gravi danni riportati della duna e della retroduna;
    ritenuto l'intervento normativo di cui al succitato articolo 58-octies insufficiente, considerate le esigue risorse stanziate a fronte di necessità urgenti per 13 regioni, mentre appare di fondamentale importanza fronteggiare tutte le emergenze connesse con gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di ottobre e novembre 2019,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, nei prossimi provvedimenti di carattere legislativo, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, tutte le iniziative legislative di competenza al fine di concedere un regime fiscale di maggior vantaggio alla regione Basilicata.
9/2220-AR/145Liuni, Bellachioma, D'Eramo, Furgiuele, Cantalamessa, Castiello, Basini, De Angelis, Durigon, Gerardi, Saltamartini, Zicchieri, Latini, Paolini, Patassini, Sasso, Tateo, De Martini, Alessandro Pagano, Minardo, Caparvi, Marchetti.


   La Camera,
   premesso che:
    nei giorni 11 e 12 novembre la Basilicata si è ritrovata sotto gli effetti di un potente ciclone mediterraneo che ha attraversato buona parte d'Italia dando luogo a condizioni di maltempo in alcuni casi estremo. È stato il caso per esempio di Matera, la capitale europea della cultura nonché città dei sassi, investita da un pesantissimo nubifragio che ha provocato ingenti danni con allagamenti e strade trasformatesi in veri e propri torrenti;
    secondo una prima stima effettuata dal dirigente del settore Lavori Pubblici del comune di Matera i danni per il maltempo dei giorni scorsi ammonterebbero a circa otto milioni di euro;
    i danni maggiori si sono avuti nella zona dei sassi, dove l'acqua ha scavato il manto stradale e divelto lastroni di pietra. Una persona, rimasta bloccata in auto in un sottovia, è riuscita a salvarsi salendo sul tetto del mezzo. Per diverse ore la città è rimasta bloccata e si sono registrano allagamenti negli scantinati e nei primi piani delle case;
    sempre il 12 novembre una tempesta ha investito il Metapontino, Marina di Policoro è stata devastata dal fortunale, si è dovuto procedere oltre alla chiusura dei plessi scolastici ed è stata disposta l'evacuazione per 142 persone che risiedono nella zona D e zona agricola;
    anche la piana di Metaponto non è stata risparmiata ed il comparto agricolo duramente colpito: si contano a decine le serre scoperchiate, interi frutteti risultano abbattuti, con i danni maggiori per tutte le aziende insediate in vicinanza del mare, dove visibilmente si registra un arretramento della linea di costa, con il rischio che tale situazione possa favorire l'intromissione del cuneo salino, per i gravi danni riportati della duna e della retroduna;
    ritenuto l'intervento normativo di cui al succitato articolo 58-octies insufficiente, considerate le esigue risorse stanziate a fronte di necessità urgenti per 13 regioni, mentre appare di fondamentale importanza fronteggiare tutte le emergenze connesse con gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di ottobre e novembre 2019,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, nei prossimi provvedimenti di carattere legislativo, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di incrementare il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1.
9/2220-AR/145. (Testo modificato nel corso della seduta) Liuni, Bellachioma, D'Eramo, Furgiuele, Cantalamessa, Castiello, Basini, De Angelis, Durigon, Gerardi, Saltamartini, Zicchieri, Latini, Paolini, Patassini, Sasso, Tateo, De Martini, Alessandro Pagano, Minardo, Caparvi, Marchetti.


   La Camera,
   premesso che:
    negli ultimi anni, la più grave crisi dal dopoguerra ha profondamente modificato la struttura economico-produttiva dell'Italia, alterando il peso relativo tra domanda interna e import/export sul Prodotto Interno Lordo nazionale e modificando strutturalmente la geografia dei traffici merci, in una con la dinamica degli equilibri geopolitici internazionali. La ripresa economica, pur se meno strutturale di quanto desiderato, ha prodotto una crescita dei traffici merci ben maggiore rispetto agli incrementi dei fondamentali macroeconomici, evidenziando ancor più la necessità di interventi infrastrutturali, normativi e di semplificazione per il trasporto merci e la logistica;
    la logistica in Europa ha un ruolo cruciale nel favorire la mobilità sostenibile e competitiva di persone e merci e nel garantire la sicurezza degli approvvigionamenti energetici e la sicurezza dei trasporti. In particolare, la logistica del trasporto merci, attraverso l'azione delle sue diverse fasi (programmazione, organizzazione, gestione, controllo ed esecuzione delle operazioni di trasporto merci nella catena dell'approvvigionamento) determina in maniera considerevole il funzionamento ottimale delle reti di produzione e distribuzione e si configura come una delle forze propulsive della competitività europea;
    il contesto nazionale della logistica si caratterizza da un lato per la presenza di un tessuto produttivo molto dinamico e aperto alla proiezione internazionale, e dall'altro dalla presenza di evidenti criticità di natura infrastrutturale e da un grado di utilizzo delle tecnologie ITS «Intelligent Transport Systems» ancora al di sotto degli standard medi internazionali, che determina impatti su tempi e costi dell'offerta logistica nazionale ben superiori alla media europea;
    il comparto dei trasporti è entrato in un'epoca di profondo cambiamento, in cui innovazione digitale, prodotti e servizi stanno trasformando in modo sostanziale le aspettative, le abitudini e le opportunità di viaggio di persone e merci;
    pianificazione integrata e approccio di sistema assumono una chiave di volta quanto mai necessaria per la promozione della mobilità sostenibile e il governo efficiente del territorio;
    in tema di logistica integrata, il Piano Strategico nazionale della Portualità e della Logistica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 agosto 2015, Gazzetta Ufficiale n. 250 del 27 ottobre 2015, nell'ambito dell'Azione 6 «Misure per incentivare la ricerca, lo sviluppo e la innovazione tecnologica nella portualità italiana» ha individuato tra gli obiettivi specifici per promuovere l'innovazione del sistema logistico — la digitalizzazione della «Catena Logistica». Secondo tale impostazione strategica, la Catena Logistica Digitale deve essere attuata attraverso la creazione di reti informatiche tra Enti Pubblici e Privati finalizzate alla valorizzazione dei dati posseduti, attraverso l'integrazione di processi e dati relativi alla gestione delle merci superando la logica di integrazioni «punto-punto» tra singoli soggetti della catena logistica e fornendo un'architettura applicativa che armonizzi i processi amministrativi e logistici e metta a fattor comune le competenze ed i ruoli specifici di tutti gli attori coinvolti;
    il sistema portuale, in particolare, è strategico per intercettare i flussi di merce che si muovono sullo scenario mondiale e mantenere l'Italia al centro dei traffici;
    gli investimenti portuali sono caratterizzati da un alto valore sociale e un limitato e lento ritorno degli investimenti, cosa che rende necessaria la ricerca di finanziamenti esterni. È un meccanismo complesso che se da un lato disincentiva gli investimenti privati dall'altro permette la creazione di grandi infrastrutture che, se adoperate bene e in un buon contesto di mercato, diventano molto redditizie;
    coerentemente con il Piano Strategico nazionale della portualità e della logistica, il progetto speciale, attraverso l'introduzione di strumenti all'avanguardia dal punto di vista tecnologico, avrà pertanto l'obiettivo di ridurre le inefficienze nella movimentazione multimodale delle merci, così da aumentare la competitività del sistema portuale nella rete transeuropea e attrarre nuove correnti di traffico e standardizzare le procedure operative;
    la Contract Logistics conferma la sua crescita nel 2018, con un fatturato previsto di 84 miliardi di euro, il 41,7 per cento delle attività logistiche complessive, in crescita dello 0,7 per cento rispetto al 2017. Si consolida in questo modo il trend positivo degli ultimi cinque anni (+0,6 per cento nel 2018, +1,3 per cento nel 2017, +1,7 per cento nel 2016, +0,7 per cento nel 2015);
    si stima per la fine del 2019 un ulteriore lieve aumento del fatturato che a fine anno dovrebbe raggiungere quota 84,5 miliardi di euro, anche se con un rallentamento del trend a causa dell'incertezza nel quadro nazionale ed internazionale,

impegna il Governo

nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica a destinare dall'anno 2020 una quota delle risorse del fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti, di cui all'articolo 18-bis, comma 1, della legge 28 gennaio 1994 n. 84 al finanziamento delle attività di digitalizzazione della logistica del Paese con particolare riferimento ai porti, agli interporti, alle ferrovie ed all'autotrasporto.
9/2220-AR/146Parolo, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Maccanti, Morelli, Rixi, Tombolato, Zordan.


   La Camera,
   premesso che:
    negli ultimi anni, la più grave crisi dal dopoguerra ha profondamente modificato la struttura economico-produttiva dell'Italia, alterando il peso relativo tra domanda interna e import/export sul Prodotto Interno Lordo nazionale e modificando strutturalmente la geografia dei traffici merci, in una con la dinamica degli equilibri geopolitici internazionali. La ripresa economica, pur se meno strutturale di quanto desiderato, ha prodotto una crescita dei traffici merci ben maggiore rispetto agli incrementi dei fondamentali macroeconomici, evidenziando ancor più la necessità di interventi infrastrutturali, normativi e di semplificazione per il trasporto merci e la logistica;
    la logistica in Europa ha un ruolo cruciale nel favorire la mobilità sostenibile e competitiva di persone e merci e nel garantire la sicurezza degli approvvigionamenti energetici e la sicurezza dei trasporti. In particolare, la logistica del trasporto merci, attraverso l'azione delle sue diverse fasi (programmazione, organizzazione, gestione, controllo ed esecuzione delle operazioni di trasporto merci nella catena dell'approvvigionamento) determina in maniera considerevole il funzionamento ottimale delle reti di produzione e distribuzione e si configura come una delle forze propulsive della competitività europea;
    il contesto nazionale della logistica si caratterizza da un lato per la presenza di un tessuto produttivo molto dinamico e aperto alla proiezione internazionale, e dall'altro dalla presenza di evidenti criticità di natura infrastrutturale e da un grado di utilizzo delle tecnologie ITS «Intelligent Transport Systems» ancora al di sotto degli standard medi internazionali, che determina impatti su tempi e costi dell'offerta logistica nazionale ben superiori alla media europea;
    il comparto dei trasporti è entrato in un'epoca di profondo cambiamento, in cui innovazione digitale, prodotti e servizi stanno trasformando in modo sostanziale le aspettative, le abitudini e le opportunità di viaggio di persone e merci;
    pianificazione integrata e approccio di sistema assumono una chiave di volta quanto mai necessaria per la promozione della mobilità sostenibile e il governo efficiente del territorio;
    in tema di logistica integrata, il Piano Strategico nazionale della Portualità e della Logistica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 agosto 2015, Gazzetta Ufficiale n. 250 del 27 ottobre 2015, nell'ambito dell'Azione 6 «Misure per incentivare la ricerca, lo sviluppo e la innovazione tecnologica nella portualità italiana» ha individuato tra gli obiettivi specifici per promuovere l'innovazione del sistema logistico — la digitalizzazione della «Catena Logistica». Secondo tale impostazione strategica, la Catena Logistica Digitale deve essere attuata attraverso la creazione di reti informatiche tra Enti Pubblici e Privati finalizzate alla valorizzazione dei dati posseduti, attraverso l'integrazione di processi e dati relativi alla gestione delle merci superando la logica di integrazioni «punto-punto» tra singoli soggetti della catena logistica e fornendo un'architettura applicativa che armonizzi i processi amministrativi e logistici e metta a fattor comune le competenze ed i ruoli specifici di tutti gli attori coinvolti;
    il sistema portuale, in particolare, è strategico per intercettare i flussi di merce che si muovono sullo scenario mondiale e mantenere l'Italia al centro dei traffici;
    gli investimenti portuali sono caratterizzati da un alto valore sociale e un limitato e lento ritorno degli investimenti, cosa che rende necessaria la ricerca di finanziamenti esterni. È un meccanismo complesso che se da un lato disincentiva gli investimenti privati dall'altro permette la creazione di grandi infrastrutture che, se adoperate bene e in un buon contesto di mercato, diventano molto redditizie;
    coerentemente con il Piano Strategico nazionale della portualità e della logistica, il progetto speciale, attraverso l'introduzione di strumenti all'avanguardia dal punto di vista tecnologico, avrà pertanto l'obiettivo di ridurre le inefficienze nella movimentazione multimodale delle merci, così da aumentare la competitività del sistema portuale nella rete transeuropea e attrarre nuove correnti di traffico e standardizzare le procedure operative;
    la Contract Logistics conferma la sua crescita nel 2018, con un fatturato previsto di 84 miliardi di euro, il 41,7 per cento delle attività logistiche complessive, in crescita dello 0,7 per cento rispetto al 2017. Si consolida in questo modo il trend positivo degli ultimi cinque anni (+0,6 per cento nel 2018, +1,3 per cento nel 2017, +1,7 per cento nel 2016, +0,7 per cento nel 2015);
    si stima per la fine del 2019 un ulteriore lieve aumento del fatturato che a fine anno dovrebbe raggiungere quota 84,5 miliardi di euro, anche se con un rallentamento del trend a causa dell'incertezza nel quadro nazionale ed internazionale,

impegna il Governo

nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica a valutare l'opportunità di destinare dall'anno 2020 una quota delle risorse del fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti, di cui all'articolo 18-bis, comma 1, della legge 28 gennaio 1994 n. 84 al finanziamento delle attività di digitalizzazione della logistica del Paese con particolare riferimento ai porti, agli interporti, alle ferrovie ed all'autotrasporto.
9/2220-AR/146. (Testo modificato nel corso della seduta) Parolo, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Maccanti, Morelli, Rixi, Tombolato, Zordan.


   La Camera,
   premesso che:
    la norma in esame reca disposizioni in materia di accisa sul gasolio commerciale;
    la disposizione, intervenendo sull'articolo 24-ter del decreto legislativo n. 504 del 1995, stabilisce che i rimborsi delle accise sul gasolio in favore degli autotrasportatori siano riconosciuti entro un limite quantitativo corrispondente ad un litro consumato per ciascun chilometro percorso. La disposizione si applica ai consumi di gasolio commerciale effettuati a decorrere dal 1o gennaio 2020;
    come noto in Italia la tassazione sui prodotti petroliferi è tra le più alte d'Europa e da questo deriva un aumento dei prezzi del carburante e anche maggiori frodi ai danni dell'erario, per evitare questi maggiori prezzi sulle accise;
    l'articolo 14 del T.U.A. disciplina il diritto al rimborso dell'accisa indebitamente pagata, dovendo sussumersi in tale nozione sia il caso dell'accisa pagata quale originario indebito oggettivo (come nel caso di un prodotto erroneamente assoggettato ad imposta o assoggettato ad una aliquota superiore rispetto a quella dovuta fin dall'origine) sia il caso dell'accisa di cui è dovuto il rimborso a seguito dell'applicazione di una disciplina agevolativa per talune specifiche categorie o classi di contribuenti;
    ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del T.U.A., la richiesta di rimborso deve essere inviata — a pena di decadenza — entro due anni dalla data del pagamento; il relativo rimborso può essere disposto dall'Amministrazione sia a contanti sia in forma di accredito per il pagamento dell'accisa (compensazione attraverso il modello F24). In ogni caso, ai sensi dell'articolo 14, comma 4 del T.U.A., «in caso di dichiarazioni infedeli volte ad ottenere il rimborso dell'accisa per importi superiori a quelli dovuti, si applicano le sanzioni previste per la sottrazione dei prodotti all'accertamento ed al pagamento dell'imposta»;
    tali sanzioni sono disciplinate dal successivo articolo 40, comma 1, lettera b), del T.U.A. il quale prevede la pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni e della multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa con un minimo di euro 7.746,00 per «chiunque... sottrae con qualsiasi mezzo i prodotti energetici, compreso il gas naturale, all'accertamento o al pagamento dell'accisa»;
    la compensazione del credito per l'accisa già corrisposta con altri tributi ha interessato le pronunce della Cassazione 18 maggio 2012, n. 7879, n. 7881, n. 7882 e n. 7883. La Suprema Corte ha ritenuto che, poiché il predetto termine non ha natura ordinatoria, bensì perentoria, è escluso l'utilizzo del credito in compensazione oltre l'anno solare in cui esso è sorto, disconoscendo la lettura offerta dal giudice d'appello secondo cui il diritto a tale beneficio andava esercitato entro il termine perentorio biennale per l'esercizio del diritto al rimborso dell'accisa dettato dall'articolo 14, del T.U.A.;
    è del tutto evidente, quindi, che la disposizione non argina il problema delle frodi perché fissare un'asticella a 1 km/litro significa rendere legittime le domande tarate su un consumo di 1,1 km/litro, quando è perfettamente noto che un camion moderno (anche se qui parliamo dagli euro 3 in su), viaggia comunque tra i 2,5 e i 3 km/litro. E quelli di ultima generazione anche con meno. Senza considerare che questi stessi veicoli sono connessi o sono amministrati tramite sistemi gestionali da cui ricavare in maniera precisa il consumo effettivo. Insomma, il controllo non rappresenta un grave problema per l'erario,

impegna il Governo

nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di innalzare il limite quantitativo di percorrenza specifica riconosciuto per il rimborso di gasolio commerciale usato come carburante a 1,5 km/litro.
9/2220-AR/147Paternoster, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino.


   La Camera,
   premesso che:
    il contributo SSN sulle assicurazioni auto — disciplinato dall'articolo 334 del decreto legislativo n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private) era, fino al periodo d'imposta 2011, integralmente deducibile dal reddito complessivo ai fini IRPEF. A partire dai redditi relativi al 2012, per effetto delle modifiche apportate dall'articolo 4 comma 76 della legge n. 92 del 2012, la deducibilità del contributo in esame è stata riconosciuta, ai fini IRPEF, soltanto per la parte eccedente i 40 euro;
    la legge n. 92 del 2012 ha stabilito che dal periodo d'imposta 2012 il contributo a favore del Servizio Sanitario Nazionale applicato sui premi delle assicurazioni RC auto per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, è deducibile dal reddito complessivo del contribuente/contraente solo per la parte che eccede euro 40;
    il decreto-legge n. 102 del 2013 (cosiddetto «Decreto IMU») ha poi stabilito che «a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2014, il contributo previsto nell'articolo 334 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 1o settembre 2005, n. 209, è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. A decorrere dal medesimo periodo d'imposta cessa l'applicazione delle disposizioni del comma 76 dell'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92»;
    la Cassazione nell'ordinanza n. 31031 del 30 novembre 2018 ha stabilito ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, che sono interamente deducibili tutti i costi e le spese relative ai soli veicoli strumentali «strictu sensu» e, cioè, indispensabili all'esercizio dell'attività d'impresa, rispetto ai quali l'uso promiscuo non è né presunto, né consentito,

impegna il Governo

nel rispetto dei limiti di finanza pubblica a valutare di reintrodurre la deducibilità del contributo applicato sui premi delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, per il quale l'impresa di assicurazione ha esercitato il diritto di rivalsa nei confronti del contraente.
9/2220-AR/148Zordan, Paternoster, Tarantino, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Maccanti, Morelli, Rixi, Tombolato, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    la Corte di giustizia UE ha recentemente stabilito (causa C-449/17, A & G Fahrschul-Akademie GmbH/Finanzamt Wolfenbuttel) che nella nozione di «insegnamento scolastico o universitario», ai sensi dell'articolo 132, paragrafo 1, lettere i) e j), della direttiva 2006/112, non rientra l'insegnamento della guida automobilistica impartito da una scuola guida per l'ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1, per la quale dunque non può ritenersi applicabile l'esenzione dal pagamento dell'IVA prevista dalla citata direttiva;
    interpellata da un contribuente, l'Agenzia delle entrate — con la risoluzione n. 79/2009 — ha recepito le statuizioni della Corte di Lussemburgo, riconoscendovi un'efficacia ex tunc in forza della quale le scuole guida sono tenute ad emettere una nota di variazione riguardo alle operazioni effettuate in annualità ancora accertabili ai fini IVA;
    fino ad ora le lezioni per l'ottenimento delle patenti di guida sono state esentate dal pagamento dell'IVA in base ai chiarimenti forniti con le risoluzioni n. 83/E-III-7-65258 del 1998 e n. 134/E del 26/09/2005, ora ritenuti superati dalla medesima Agenzia;
    l'interpretazione resa dall'Agenzia delle entrate impone alle scuole guida il versamento dell'IVA precedentemente non dovuta per tutte le prestazioni rese a decorrere dal 1o gennaio 2014, ed implica l'introduzione dell'aliquota IVA del 22 per cento sulle lezioni per il conseguimento delle patenti di guida, con conseguente ed immediato rincaro di quasi un quarto della spesa a danno degli utenti;
    alla base del parere dell'Agenzia delle Entrate sulla necessità delle scuole guida di regolarizzare la posizione per i periodi d'imposta ancora accertabili (quindi dal 2014 al 2018) c’è la considerazione che le pronunce dei giudici UE, che definiscono la portata della norma unionale come avrebbe dovuto essere interpretata all'entrata in vigore, hanno efficacia ex tunc e, di conseguenza, il principio espresso nelle sentenze si applica anche ai rapporti sorti prima di esse, ancorché non esauriti;
    invero rientra tra i poteri dell'organo giudicante europeo, se si considerano gli stravolgimenti che una sentenza può provocare per il passato nei rapporti giuridici stabiliti in buona fede, decidere, in via eccezionale, che gli effetti di una sentenza interpretativa valgono ex nunc; ma così non è stato e l'Europa non si è posta il problema italiano;
    dal 2014, infatti, sono ben 3,8 milioni le patenti rilasciate e l'importo totale dell'Iva è di diverse centinaia di milioni di euro, quindi una somma che porterebbe all'estinzione di un'intera categoria di imprese con la conseguente perdita di migliaia di posti di lavoro, l'assoluta anarchia nella preparazione alla guida dei veicoli e il crescente rischio di avere su strada automobilisti e motociclisti impreparati;
    non pochi timori, difatti, sono stati espressi da parte degli operatori del settore, sia per il difficile recupero dell'aliquota negli ultimi cinque anni fiscali che per la sicurezza stradale, con il calo drastico delle ore di guida a seguito dell'aumento delle tariffe;
   ricordato che:
    le Commissioni VI e IX del Camera con Risoluzione n. 7-00316 avevano già impegnato il Governo ad intervenire tempestivamente in merito,

impegna il Governo:

   ad adottare urgentemente ogni utile iniziativa normativa, pur nel rispetto del dettato CGCE, in merito all'iva da versare per i rapporti sorti nei periodi di imposta ancora accertabili, attesa la retroattività della disciplina e l'impossibilità di rivalsa nei confronti dei committenti;
   a risolvere la problematica afferente alle imposte dirette, tenuto conto che alla detrazione sugli acquisti pregressi in beni e servizi riferiti all'attività imponibile seguirebbe la rettifica in aumento della deduzione del costo iva, prima indetraibile;
   a valutare l'introduzione di nuove agevolazioni per le scuole guida, purché conforme ai rilievi sollevati della Corte di giustizia dell'Unione europea, considerata l'importanza che la formazione per la patente riveste nella nostra società.
9/2220-AR/149Donina, Covolo, Capitanio, Cecchetti, Giacometti, Maccanti, Morelli, Rixi, Tombolato, Zordan, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.


   La Camera,
   premesso che:
    dal 2008 gli uffici della Motorizzazione Civile presentano, ormai da tempo, gravi carenze di personale ed organizzative che non permettono un servizio efficiente;
    il personale dipendente si è ridotto di oltre un terzo, passando da 5.500 a 3.500 dipendenti, a fronte di un incremento sostanziale del numero delle prove;
    gli uffici della motorizzazione civile, oltre ai settori tipici legati al controllo di veicoli e conducenti su base provinciale, si occupano di attività connesse con l'autotrasporto di cose e persone, inoltre, a norma dell'articolo 121 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, si prevede che gli esami per la patente di guida siano effettuati da dipendenti del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che devono avere determinati requisiti e frequentare corsi di formazione periodica;
    ovunque in Italia, gli uffici della motorizzazione civile sono al collasso, per carenza di personale e inefficienze organizzative, dovute principalmente ai meccanismi di spending review; la situazione è ben nota da tempo al Ministero, che per tamponare l'emergenza sperava di inviare nelle sedi della motorizzazione una parte dei funzionari e impiegati fra i lavoratori in mobilità delle province;
    la carenza di personale della Motorizzazione si ripercuote negativamente non solo sul servizio reso agli utenti in termini di attesa, quanto sul lavoro quotidiano che il personale è tenuto a garantire. Negli ultimi anni il Ministero non ha tenuto conto delle reali esigenze riferite ai carichi di lavoro e l'ultima assunzione di personale risale al 1995;
    a Brescia, con il blocco del turn over ed i pensionamenti i dipendenti passeranno a breve a meno di 34 unità, a fronte di un carico di lavoro in costante aumento. I lavoratori spesso costretti a turni doppi e a volte tripli per garantire le esigenze di servizio a fronte di un'erogazione salariale che a volte i lavoratori percepiscono anche dopo sei mesi dalla prestazione;
    in Toscana nel mese di novembre solo il 40 per cento dei richiedenti ha potuto sostenere l'esame, a dicembre ancora meno, circa il 28 per cento a causa della carenza di esaminatori disponibili mentre i nuovi abilitati non sono ancora operativi perché la direzione territoriale del Centro Italia del Ministero dei trasporti non ha firmato i decreti di nomina. In attesa che arrivino, il direttore della motorizzazione civile di Firenze, per far fronte alle numerose richieste di esami e alla luce della notevole riduzione del personale tecnico ed esaminatore, ha disposto per tre giorni — il 12, il 17 e il 19 dicembre — la chiusura degli sportelli e dei reparti aperti al pubblico,

impegna il Governo

nel rispetto dei limiti di finanza pubblica a valutare la possibilità di destinare parte del maggior gettito derivante dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto alle scuole guida al personale delle motorizzazioni civili.
9/2220-AR/150Iezzi, Bordonali, Maccanti, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Morelli, Rixi, Tombolato, Zordan, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 40 è volto ad escludere la Società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI) e la Società Equitalia Giustizia S.p.A. dall'applicazione di determinati vincoli ed obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica, vigenti per le pubbliche amministrazioni;
    la norma prevede al primo comma che a Rete ferroviaria italiana S.p.A. (RFI), non vengano applicati i vincoli 6 gli obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica previsti dalla legge a carico dei soggetti inclusi nell'elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche;
    l'esclusione dai vincoli avrebbe la finalità, indicata dalla norma, di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle attività funzionali al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e societari attribuiti alla società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.;
    RFI è una società per azioni, posseduta al 100 per cento da Ferrovie dello Stato, cui è affidato il ruolo di gestore dell'infrastruttura ferroviaria (linee, stazioni, impianti);
    la configurabilità della natura di organismo di diritto pubblico va valutata, come noto, alla stregua dell'articolo 3, comma 26, del decreto legislativo n. 163 del 2006, che richiede, ai fini del riconoscimento di tale qualifica, il possesso cumulativo di tre requisiti: i) personalità giuridica; ii) essere istituita per soddisfare esigenze di interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale; iii) dominanza pubblica, ovvero, alternativamente, attività finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti territoriali o da altri organismi di diritto pubblico, gestione sottoposta al controllo di tali soggetti, organismi di amministrazione, direzione o vigilanza costituiti in misura non inferiore alla metà da componenti designati dai medesimi soggetti;
    RFI società di capitali posseduta in modo totalitario da Ferrovie dello Stato, a sua volta interamente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze e riconosciuta dalla giurisprudenza come organismo di diritto pubblico (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 23 luglio 2004);
    il fenomeno delle Società Pubbliche, introdotto per la prima volta in Italia verso la fine del XIX secolo e sviluppatosi ampiamente negli anni ’60, ha incontrato un significativo ridimensionamento con le privatizzazioni degli anni ’90, ma la ratio che aveva ispirato la loro istituzione continuò a creare opinioni contrastanti sul futuro delle stesse;
    il ruolo e le funzioni delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, particolarmente diffuse nel comparto delle amministrazioni locali, è stato nel corso del tempo oggetto di numerosi interventi finalizzati alla razionalizzazione del settore, sia per aumentarne la trasparenza che per ridurne il numero, anche allo scopo di un contenimento della relativa spesa;
    al fine di superare la frammentarietà del quadro normativo e di pervenire ad una ricomposizione della disciplina delle società a partecipazione pubblica è stata emanata nel 2015 una delega (articolo 18 della legge n. 124 del 2015) per il riordino della normativa delle partecipazioni societarie delle pubbliche amministrazioni;
    il miglioramento dei meccanismi di controllo quantitativo e qualitativo della spesa pubblica ha costituito uno dei principali obiettivi di politica economica dell'ultimo decennio, in cui il controllo della spesa è venuto a costituire un importante strumento per il reperimento di risorse pubbliche, anche ai fini del rilancio della crescita del Paese;
    come noto in ordine alle misure di contenimento delle spese attualmente gravanti sulle pubbliche amministrazioni, nel corso degli ultimi anni si sono stratificati numerosi interventi normativi volti sia al contenimento della spesa pubblica che ad una sua progressiva riqualificazione in particolare con riferimento alle spese per organi collegiali ed altri organismi, nonché per i costi di personale,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni in premessa al fine di non escludere gli organi collegiali di Rete Ferroviari Italiana dai vincoli e gli obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica previsti dalla legge.
9/2220-AR/151Bordonali, Iezzi, Cavandoli, Covolo, Gusmeroli.


   La Camera,
   premesso che:
    con la legge 27 dicembre 2017, n. 205 («Legge di Bilancio 2018») al comma 1044 dell'articolo 1 sono stati previsti due obblighi concernenti la commercializzazione di apparecchi atti alla ricezione della radiodiffusione sonora (vendita diretta e vendita indiretta), e tali oneri si sostanziano nell'obbligo di integrazione nei suddetti apparecchi di almeno un'interfaccia che consenta all'utente di ricevere i servizi della radio digitale;
    con la legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione del decreto-legge «Sblocca cantieri» sono state apportate alcune modifiche alla disciplina vigente che obbliga, tra gli altri, i produttori di apparati di telefonia mobile a commercializzare strumenti dotati di almeno un'interfaccia per la ricezione della radio digitale;
    in particolare, il comma 5 dell'articolo 28 lascerebbe intendere che la proroga all'entrata in vigore degli obblighi riferiti agli apparati di telefonia mobile sia limitata al canale di vendita diretto tra produttore e consumatore, mentre è noto che la proroga riguardi anche i canali di vendita cosiddetti indiretti (ad esempio per tramite di distributori);
   tenendo conto che:
    nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della legge di Bilancio 2018 e l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge «Sblocca cantieri» è stata approvata e pubblicata in GUUE la direttiva (UE) 2018/2972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, che dovrà essere prossimamente recepita dall'Italia, e che prevede l'esclusione dagli obblighi concernenti la radio digitale per «i prodotti nei quali il ricevitore radio è puramente accessorio» quali gli smartphone,

impegna il Governo

ad adottare provvedimenti di propria competenza atti a chiarire, in riferimento agli obblighi di commercializzazione (diretta e indiretta) di apparecchi dotati di almeno un'interfaccia che consenta all'utente di ricevere i servizi della radio digitale, l'esenzione per gli apparecchi di telefonia mobile sino al 31 dicembre 2020.
9/2220-AR/152Morelli, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zordan.


   La Camera,
   premesso che:
    la cosiddetta web tax entrerà in vigore il 1o gennaio 2020 e prevede il prelievo del 3 per cento per le imprese con ricavi ovunque realizzati non inferiori a 750 milioni e ricavi derivanti da servizi digitali non inferiori a 5,5 milioni;
    secondo l'ultimo rapporto di Mediobanca sui bilanci delle multinazionali, le 21 società più grandi operanti nel settore del web&software nel 2018 hanno dichiarato da noi un fatturato di 1,8 miliardi di euro e pagato tasse per 60 milioni, il 3,3 per cento del totale;
    l'imposta dovrà essere versata entro il mese successivo a ciascun trimestre e alla presentazione della dichiarazione annuale dell'ammontare dei servizi tassabili prestati entro 4 mesi dalla chiusura del periodo d'imposta durante il quale peraltro la società contribuente dovrà tenere una contabilità dedicata dei servizi digitali imponibili e presentare poi la dichiarazione relativa il 31 marzo di ogni anno;
    è prevista poi la nomina di un rappresentante fiscale per l'assolvimento degli obblighi dichiarativi e di pagamento dell'imposta per i soggetti non residenti privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, stabiliti in uno Stato non Ue con il quale l'Italia non ha accordi di assistenza reciproca per il recupero dei crediti fiscali. Il gettito atteso è di 600 milioni, ma potrebbe salire oltre i 700 milioni;
    è volto ad evitare che una norma nata per affrontare il problema dell'elusione fiscale da parte dei big player del web possa in realtà applicarsi anche alle imprese nazionali, con il concreto rischio di una sostanziale doppia imposizione a danno di chi già paga le tasse in Italia,

impegna il Governo

ad adottare provvedimenti di propria competenza atti a chiarire che la disposizione citata in premessa si intende riferita ai ricavi derivanti dai soli servizi digitali.
9/2220-AR/153Grimoldi, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Maccanti, Morelli, Rixi, Tombolato, Zordan, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, stabilisce che a decorrere dal 2011, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca – in ragione di un'aliquota del 21 per cento – sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali;
    successivamente, l'articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, estende il regime agevolato della cedolare secca ai contratti stipulati nell'anno 2019 relativi a locali commerciali classificati nella categoria catastale C/1 fino a 600 mq di superficie;
    l'introduzione della cedolare secca per le locazioni private ha indubbiamente prodotto dei vantaggi per i proprietari. In particolare, la possibilità di optare per una tassazione sostitutiva Irpef, ha consentito a molti proprietari di immobili di risparmiare sulle imposte dovute e, parallelamente, è stato posto un freno al fenomeno degli affitti in nero, effetti che sono stati sicuramente estesi anche agli affitti commerciali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di estendere il regime agevolato della cedolare secca ai contratti stipulati nell'anno 2019 e 2020.
9/2220-AR/154Molinari, Molteni, Garavaglia, Comaroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.


   La Camera,
   premesso che:
    la lettera d'intenti è un documento sottoscritto dalle parti durante la trattativa per la conclusione di un contratto, con il quale esse fissano i punti su cui sono già pervenute ad un accordo e disciplinano il prosieguo delle trattative, senza che questo le impegni a concludere il contratto;
    tuttavia, le lettere d'intento per operazioni di compravendita dei carburanti vengono spesso utilizzate impropriamente da falsi esportatori con la sola finalità di frodare l'Erario;
    inoltre, ulteriori deroghe di questo strumento potrebbero esporre il sistema a richieste aggiuntive di frode e, soprattutto, finirebbe per penalizzare la categoria dei depositi commerciali fornitori,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di ripristinare il divieto assoluto e generale all'utilizzo delle lettere d'intento per ogni ipotesi di cessione di carburanti per autotrazione come solido intervento in chiave antifrode.
9/2220-AR/155Gerardi, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.


   La Camera,
   premesso che:
    la locazione è un contratto con il quale una parte, detta locatore, si obbliga a permettere ad un altro soggetto, detto conduttore o locatario, l'utilizzo di un bene immobile per un periodo determinato in cambio di un corrispettivo, cosiddetto canone;
    la disciplina del contratto di locazione prevede obblighi per entrambe le parti. Il locatario ha l'obbligo, in particolare, di versare il canone secondo quanto pattuito nel contratto di locazione entro le scadenze convenute. Tuttavia, il locatore di un immobile è tenuto a pagare le imposte sul reddito secondo il principio di competenza, ovvero sui canoni di locazione che si presume incasserà in virtù del contratto di locazione. Pertanto, anche in caso di morosità del locatario, il locatore è tenuto a pagare le relative imposte;
    l'articolo 23 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, stabilisce che «i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità è riconosciuto un credito d'imposta di pari ammontare»;
    il suddetto articolo 23 non comprende i contratti di locazione di immobili ad uso commerciale, creando un'evidente e ingiustificata disparità di trattamento nei riguardi dei locatori di tale tipologia di immobili che sono costretti a subire il danno derivante dalla mancata riscossione dei canoni di locazione, nonché la beffa di non poter recuperare le imposte versate sul reddito non percepito, anche se accertato nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore;
    tale contraddizione si verifica in quanto, in moltissimi casi di morosità degli inquilini che si riflettono sui proprietari, costretti a pagare le imposte anche sui canoni che non hanno incassato, non rappresentano la regola assoluta, poiché sono previste specifiche e limitate eccezioni;
    in generale, i redditi delle persone fisiche – esclusi quelli conseguiti in regime di impresa – sono dichiarati e soggetti a tassazione nell'anno in cui sono percepiti: si applica pertanto il principio di cassa. Tale principio è oggetto di deroga per quanto concerne i redditi fondiari e, in particolare, dei fabbricati che sono imputati nel periodo di imposta in cui si è verificato il possesso del bene, indipendentemente dalla percezione del reddito; di conseguenza ne deriva che, nell'ipotesi in cui il locatario non paghi i canoni, i canoni medesimi concorreranno comunque alla formazione del reddito complessivo del locatore,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di porre rimedio all'incongruenza di cui in premessa, eliminando il requisito dell'uso abitativo dell'immobile, ai fini dell'imputazione dei redditi fondiari, di cui all'articolo 26 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
9/2220-AR/156Cecchetti, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, consente di compensare crediti per importi superiori a 5.000 euro annui solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui emerge il credito stesso;
    viene esteso, inoltre, l'obbligo di utilizzare modalità di pagamento telematiche a tutti i soggetti che intendono effettuare la compensazione, introducendo una specifica disciplina sanzionatoria,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a svincolare la compensazione delle imposte dirette dalla presentazione delle dichiarazioni dei redditi.
9/2220-AR/157Eva Lorenzoni, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Ribolla.


   La Camera,
   premesso che:
    valutato in particolare l'articolo 37 del provvedimento, modificato, peraltro, in sede referente e volto a posticipare dal 31 luglio al 30 novembre 2019 il termine per il versamento di somme dovute a titolo di definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione;
    evidenziato che la cosiddetta rottamazione-ter è stata introdotta, per volontà della Lega, con il decreto n. 119 del 2018 per le cartelle esattoriali 2000-2017, nell'ottica di una pacificazione fisco-contribuente, al fine di andare incontro ai tanti cittadini alle prese con le annose cartelle esattoriali di Equitalia;
   considerato tuttavia che l'aver circoscritto l'adesione alla definizione agevolata alle sole cartelle consegnate entro il 2017, escludendo quelle che, pur riferendosi al medesimo periodo, sono state notificate dall'Ader successivamente alla data del 1o gennaio 2018, ha penalizzato molti cittadini intenzionati a chiudere pendenze col fisco;
    ricordato l'enorme successo che la rottamazione-ter ha conseguito in termini di adesioni e, quindi, di gettito per lo Stato, pari a 21 miliardi derivanti anche dal saldo e stralcio per le persone fisiche,

impegna il Governo

a valutare l'ipotesi di estendere, attraverso ulteriori iniziative normative, la possibilità di una definizione agevolata anche per le cartelle relative al 2017 ma notificate tra gennaio e dicembre 2018.
9/2220-AR/158Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.


   La Camera,
   premesso che:
    valutato in particolare l'articolo 57-quater, introdotto nel corso dell'esame in sede referente dalla Commissione di merito, che incrementa l'indennità di funzione dei sindaci dei piccoli comuni (fino a 3.000 abitanti), nonché l'attribuzione di un'indennità in favore del presidente della provincia;
   considerato, pertanto, la novella di cui al comma 4 dell'articolo 57-quater quale volontà del legislatore di riconoscere il ruolo e le funzioni del presidente della provincia;
    ricordato che l'esito referendario negativo del 4 dicembre 2016 sulla riforma costituzionale proposta dal Governo Renzi, ha – di fatto – riportato «in vita» le istituzioni provinciali, non essendosi manifestata la volontà popolare di eliminarle;
    evidenziato che il predetto esito stride ancora oggi con la previsione della cosiddetta Legge Delrio n. 56 del 2014, che ha smantellato le province, impoverendole di funzioni fondamentali e portando alla deregulation la gestione dell'area vasta a livello territoriale;
    ritenuto, pertanto, non più rinviabile un intervento normativo che superi la citata legge n. 56 del 2014 ed al contempo delinei un ordinamento locale delle province in coerenza col dettame costituzionale, che riconosce alle province titolarità di funzioni amministrative (articoli 117 e 118), tra le quali, in qualità di enti con funzioni di vasta area: la pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché la tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza; la pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, nonché la costruzione e gestione delle strade provinciali e relativa regolazione della circolazione stradale ad esse inerente; la programmazione provinciale della rete scolastica e la gestione dell'edilizia scolastica; la cura dello sviluppo strategico del territorio e la gestione di servizi in forma associata in base alle specificità del territorio medesimo,

impegna il Governo

a ripristinare le funzioni attribuite alle province ante legge n. 56 del 2014, consolidando la loro esistenza costituzionale alla luce del richiamato voto referendario del 4 dicembre 2016.
9/2220-AR/159Guidesi, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.


   La Camera,
   premesso che:
    la Repubblica italiana, come previsto in Costituzione, promuove lo sviluppo della cultura e la tutela del patrimonio storico ed artistico della Nazione;
    al fine di garantire tale sviluppo risulta essenziale finanziare e promuovere adeguatamente le Accademie di Belle Arti, colonna portante della conservazione e della divulgazione della cultura artistica e del patrimonio storico-artistico;
    tali istituti, per la rilevanza della loro funzione educativa e formativa, potrebbero svolgere appieno la loro funzione in adeguati sedi di rilevanza storico-artistica, così completando appieno la loro funzione,

impegna il Governo

ad adottare ogni utile iniziativa al fine di favorire interventi volti all'apertura di nuove sedi di accademie di belle arti, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, in edifici di particolare pregio storico-artistico.
9/2220-AR/160Claudio Borghi.


   La Camera,
   premesso che:
    con l'articolo 3 sono state limitate le compensazioni fiscali e in questo modo sono stati colpiti maggiormente i liberi professionisti che sono fisiologicamente a credito d'imposta, in quanto applicano la ritenuta d'acconto del 20 per cento sui ricavi e non sul reddito;
    per ovviare a tale distorsione che può colpire tutti i professionisti si propone una delle seguenti possibili soluzioni:
     1) riduzione alla metà della ritenuta d'acconto per tutti i liberi professionisti.
     2) l'esclusione dei professionisti dalla normativa di cui all'articolo 3 della presente legge;
     3) aumento del tetto della possibilità di compensazione senza limiti a 20.000;
     4) la libertà di compensazione con visto di conformità,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di introdurre nel 2020 attraverso ulteriori iniziative normative una delle soluzioni prospettate in premessa.
9/2220-AR/161Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.


   La Camera,
   premesso che:
    gli eccezionali eventi atmosferici che hanno recentemente colpito il nostro Paese hanno causato ingenti danni in molte Regioni Italiane arrecando veri e propri disastri alla cittadinanza, alle attività economiche e alle opere pubbliche;
    con l'emendamento del Governo è stato introdotto nel provvedimento l'articolo 58-octies che incrementa di 40 milioni di euro, per l'anno 2019, le risorse del Fondo per le emergenze nazionali della Protezione Civile, di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
    secondo le finalità di tale articolo, l'aumento della dotazione del Fondo è necessario per fronteggiare le emergenze connesse con gli eccezionali eventi meteorologici verificatesi nei mesi di ottobre e novembre del corrente anno nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto;
    le risorse stanziate dal Governo sono assolutamente insufficienti per coprire le esigenze dei territori gravemente colpiti dalle ultime ondate temporalesche;
    nel Lazio le situazioni più critiche si sono verificate nella città di Roma dove si sono registrati inevitabili disagi alla circolazione, con strade allagate e macchine bloccate nel traffico. La stazione metro di Repubblica è stata chiusa, così come quella di Manzoni. Le stazioni si sono allagate e i passeggeri hanno dovuto abbandonare le banchine a causa dei danni da maltempo. Nella metro di Termini un fiume d'acqua ha invaso i binari, con conseguenti disagi per i pendolari; Disagi si sono registrati anche a piazza Istria, Casal Bruciato, via Nomentana e Scalo San Lorenzo, dove si sono verificati allagamenti sulle strade;
    ingenti danni si sono verificati anche sul litorale romano, da Ostia a Civitavecchia, a causa del forte vento e della mareggiata; la situazione è stata particolarmente critica a Santa Marinella dove il dipartimento Edilizia scolastica della città metropolitana di Roma ha effettuato una serie di sopralluoghi nelle scuole per ripristinare la funzionalità degli edifici più colpiti dalle intense piogge;
    sono stati oltre 150 gli interventi effettuati da protezione civile, vigili dei fuoco, polizia locale, polizia stradale, carabinieri. Sono state impegnate praticamente tutte le forze dell'ordine, ai Castelli Romani da Velletri a Genzano, da Rocca di Papa a Cecchina, Grottaferrata, Frascati, Monte Porzio Catone, Ariccia e Ciampino;
    moltissime zone si sono trovate in grave difficoltà a causa di frane, smottamenti strade danneggiate e cadute di alberi,

impegna il Governo

ad adottare gli opportuni provvedimenti per incrementare ulteriormente le risorse necessarie per fronteggiare le emergenze dal maltempo che ha colpito la Regione Lazio.
9/2220-AR/162Durigon, Basini, De Angelis, Gerardi, Saltamartini, Zicchieri.


   La Camera,
   premesso che:
    gli eccezionali eventi atmosferici che hanno recentemente colpito il nostro Paese hanno causato ingenti danni in molte Regioni Italiane arrecando veri e propri disastri alla cittadinanza, alle attività economiche e alle opere pubbliche;
    con l'emendamento del Governo è stato introdotto nel provvedimento l'articolo 58-octies che incrementa di 40 milioni di euro, per l'anno 2019, le risorse del Fondo per le emergenze nazionali della Protezione Civile, di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
    secondo le finalità di tale articolo, l'aumento della dotazione del Fondo è necessario per fronteggiare le emergenze connesse con gli eccezionali eventi meteorologici verificatesi nei mesi di ottobre e novembre del corrente anno nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto;
    le risorse stanziate dal Governo sono assolutamente insufficienti per coprire le esigenze dei territori gravemente colpiti dalle ultime ondate temporalesche;
    nel Lazio le situazioni più critiche si sono verificate nella città di Roma dove si sono registrati inevitabili disagi alla circolazione, con strade allagate e macchine bloccate nel traffico. La stazione metro di Repubblica è stata chiusa, così come quella di Manzoni. Le stazioni si sono allagate e i passeggeri hanno dovuto abbandonare le banchine a causa dei danni da maltempo. Nella metro di Termini un fiume d'acqua ha invaso i binari, con conseguenti disagi per i pendolari; Disagi si sono registrati anche a piazza Istria, Casal Bruciato, via Nomentana e Scalo San Lorenzo, dove si sono verificati allagamenti sulle strade;
    ingenti danni si sono verificati anche sul litorale romano, da Ostia a Civitavecchia, a causa del forte vento e della mareggiata; la situazione è stata particolarmente critica a Santa Marinella dove il dipartimento Edilizia scolastica della città metropolitana di Roma ha effettuato una serie di sopralluoghi nelle scuole per ripristinare la funzionalità degli edifici più colpiti dalle intense piogge;
    sono stati oltre 150 gli interventi effettuati da protezione civile, vigili dei fuoco, polizia locale, polizia stradale, carabinieri. Sono state impegnate praticamente tutte le forze dell'ordine, ai Castelli Romani da Velletri a Genzano, da Rocca di Papa a Cecchina, Grottaferrata, Frascati, Monte Porzio Catone, Ariccia e Ciampino;
    moltissime zone si sono trovate in grave difficoltà a causa di frane, smottamenti strade danneggiate e cadute di alberi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare gli opportuni provvedimenti per incrementare ulteriormente le risorse necessarie per fronteggiare le emergenze dal maltempo che ha colpito la Regione Lazio.
9/2220-AR/162.  (Testo modificato nel corso della seduta) Durigon, Basini, De Angelis, Gerardi, Saltamartini, Zicchieri.


   La Camera,
   premesso che:
    gli eccezionali eventi atmosferici che hanno recentemente colpito il nostro Paese hanno causato ingenti danni in molte Regioni Italiane arrecando veri e propri disastri alla cittadinanza, alle attività economiche e alle opere pubbliche;
    con l'emendamento del Governo è stato introdotto nel provvedimento l'articolo 58-octies che incrementa di 40 milioni di euro, per l'anno 2019, le risorse del Fondo per le emergenze nazionali della Protezione Civile, di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
    secondo le finalità di tale articolo, l'aumento della dotazione del Fondo è necessario per fronteggiare le emergenze connesse con gli eccezionali eventi meteorologici verificatesi nei mesi di ottobre e novembre del corrente anno nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto;
    le risorse stanziate dal Governo sono assolutamente insufficienti per coprire le esigenze dei territori gravemente colpiti dalle ultime ondate temporalesche;
    nel Lazio i danni causati dal maltempo hanno colpito duramente il capoluogo pontino, battuto in particolare da una tromba d'aria tra il lungomare da Capo Portiere, Foceverde e via Massaro, passando per il Villaggio Giornalisti. Sul lungomare di Latina è stata completamente divelta la struttura lignea di uno stabilimento balneare e sono stati danneggiati diverse case, fabbricati e strutture;
    sono stati numerosi i danni dovuti ai recenti fenomeni di maltempo su tutta la provincia di Latina; tra le aree più colpite ci sono i Monti Lepini, Norma e Pontinia; il centro urbano si è completamente allagato per l'esondazione di alcuni canali; alcune strade del centro cittadino hanno avuto seri danni rendendo problematica la viabilità dell'intera zona;
    a Cisterna di Latina, in particolare, la tromba d'aria ha colpito il tetto dell'istituto scolastico Giovanni Cena provocando danni alla struttura. Risultano danneggiati in altre zone del territorio anche diversi pali per la pubblica illuminazione,

impegna il Governo

ad adottare gli opportuni provvedimenti per incrementare ulteriormente le risorse necessarie per fronteggiare l'emergenza maltempo verificatasi nella Regione Lazio, con particolare riferimento alla provincia di Latina.
9/2220-AR/163Zicchieri, Basini, De Angelis, Durigon, Gerardi, Saltamartini.


   La Camera,
   premesso che:
    gli eccezionali eventi atmosferici che hanno recentemente colpito il nostro Paese hanno causato ingenti danni in molte Regioni Italiane arrecando veri e propri disastri alla cittadinanza, alle attività economiche e alle opere pubbliche;
    con l'emendamento del Governo è stato introdotto nel provvedimento l'articolo 58-octies che incrementa di 40 milioni di euro, per l'anno 2019, le risorse del Fondo per le emergenze nazionali della Protezione Civile, di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
    secondo le finalità di tale articolo, l'aumento della dotazione del Fondo è necessario per fronteggiare le emergenze connesse con gli eccezionali eventi meteorologici verificatesi nei mesi di ottobre e novembre del corrente anno nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto;
    le risorse stanziate dal Governo sono assolutamente insufficienti per coprire le esigenze dei territori gravemente colpiti dalle ultime ondate temporalesche;
    nel Lazio i danni causati dal maltempo hanno colpito duramente il capoluogo pontino, battuto in particolare da una tromba d'aria tra il lungomare da Capo Portiere, Foceverde e via Massaro, passando per il Villaggio Giornalisti. Sul lungomare di Latina è stata completamente divelta la struttura lignea di uno stabilimento balneare e sono stati danneggiati diverse case, fabbricati e strutture;
    sono stati numerosi i danni dovuti ai recenti fenomeni di maltempo su tutta la provincia di Latina; tra le aree più colpite ci sono i Monti Lepini, Norma e Pontinia; il centro urbano si è completamente allagato per l'esondazione di alcuni canali; alcune strade del centro cittadino hanno avuto seri danni rendendo problematica la viabilità dell'intera zona;
    a Cisterna di Latina, in particolare, la tromba d'aria ha colpito il tetto dell'istituto scolastico Giovanni Cena provocando danni alla struttura. Risultano danneggiati in altre zone del territorio anche diversi pali per la pubblica illuminazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare gli opportuni provvedimenti per incrementare ulteriormente le risorse necessarie per fronteggiare l'emergenza maltempo verificatasi nella Regione Lazio, con particolare riferimento alla provincia di Latina.
9/2220-AR/163. (Testo modificato nel corso della seduta) Zicchieri, Basini, De Angelis, Durigon, Gerardi, Saltamartini.


   La Camera,
   premesso che:
    gli eccezionali eventi atmosferici che hanno recentemente colpito il nostro Paese hanno causato ingenti danni in molte Regioni Italiane arrecando veri e propri disastri alla cittadinanza, alle attività economiche e alle opere pubbliche;
    con l'emendamento del Governo è stato introdotto nel provvedimento l'articolo 58-octies che incrementa di 40 milioni di euro, per l'anno 2019, le risorse del Fondo per le emergenze nazionali della Protezione Civile, di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
    secondo le finalità di tale articolo, l'aumento della dotazione del Fondo è necessario per fronteggiare le emergenze connesse con gli eccezionali eventi meteorologici verificatesi nei mesi di ottobre e novembre del corrente anno nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto;
    le risorse stanziate dal Governo sono assolutamente insufficienti per coprire le esigenze dei territori gravemente colpiti dalle ultime ondate temporalesche;
    i recenti fenomeni temporaleschi in Liguria hanno provocato una grande frana con conseguente crollo di una porzione di circa trenta metri del viadotto sul lato più a monte della A6 Torino-Savona, tra l'innesto con la A10 e Altare in direzione Torino, assieme ad un importante tratto di montagna;
    il guard rail autostradale ha tenuto da una parte rimanendo sospeso nel vuoto mentre la carreggiata ha ceduto completamente. La frana ha travolto i pilastri e ha creato una voragine profonda; solo dopo ore di ricerche si è avuta la certezza che non ci fossero mezzi coinvolti;
    anche il viadotto nella direzione opposta è stato chiuso per precauzione e l'intera zona interessata dalla frana è tuttora parzialmente isolata. La Liguria ha rivissuto l'incubo del ponte Morandi e ancora una volta ha mostrato tutta la fragilità di un territorio messo in ginocchio, in questo caso, dal maltempo;
    il Consiglio dei ministri ha deliberato l'estensione dello stato d'emergenza per il maltempo in Liguria stanziando 39,95 milioni per coprire le somme urgenze. Una cifra al momento insufficiente, visto che la Regione ne aveva chiesti 85 oltre ai 7,7 della prima istanza ancora non finanziati;
    i sindaci hanno solo 30 giorni per anticipare i soldi e avviare gli interventi per risolvere le prime emergenze dovute al maltempo; la mancata copertura da parte del Governo dell'intero ammontare dei danni e la mancata certezza sulle tempistiche dell'arrivo delle risorse, creano serie complicazioni alla gestione dell'emergenza da parte delle amministrazioni comunali che si trovano già in grande difficoltà;
    si apprende dai giornali che la conta dei danni alla regione Liguria, ad oggi, supera i 400 milioni di euro, comprensivi delle nuove somme urgenze, senza contare i danni provocati a privati e aziende. Si tratta di un «pacchetto» di emergenze che, secondo i firmatari dell'ordine del giorno dovrebbe essere trattato, nel suo complesso, con un intervento normativo straordinario, come avvenuto nel caso di Venezia o, rimanendo in Liguria, per la mareggiata del 2018,

impegna il Governo

ad adottare gli opportuni provvedimenti per incrementare ulteriormente, per almeno 50 milioni, le risorse necessarie per fronteggiare le emergenze maltempo verificatesi nella Regione Liguria.
9/2220-AR/164Rixi, Foscolo, Di Muro, Viviani.


   La Camera,
   premesso che:
    gli eccezionali eventi atmosferici che hanno recentemente colpito il nostro Paese hanno causato ingenti danni in molte Regioni Italiane arrecando veri e propri disastri alla cittadinanza, alle attività economiche e alle opere pubbliche;
    con l'emendamento del Governo è stato introdotto nel provvedimento l'articolo 58-octies che incrementa di 40 milioni di euro, per l'anno 2019, le risorse del Fondo per le emergenze nazionali della Protezione Civile, di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
    secondo le finalità di tale articolo, l'aumento della dotazione del Fondo è necessario per fronteggiare le emergenze connesse con gli eccezionali eventi meteorologici verificatesi nei mesi di ottobre e novembre del corrente anno nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto;
    le risorse stanziate dal Governo sono assolutamente insufficienti per coprire le esigenze dei territori gravemente colpiti dalle ultime ondate temporalesche;
    i recenti fenomeni temporaleschi in Liguria hanno provocato una grande frana con conseguente crollo di una porzione di circa trenta metri del viadotto sul lato più a monte della A6 Torino-Savona, tra l'innesto con la A10 e Altare in direzione Torino, assieme ad un importante tratto di montagna;
    il guard rail autostradale ha tenuto da una parte rimanendo sospeso nel vuoto mentre la carreggiata ha ceduto completamente. La frana ha travolto i pilastri e ha creato una voragine profonda; solo dopo ore di ricerche si è avuta la certezza che non ci fossero mezzi coinvolti;
    anche il viadotto nella direzione opposta è stato chiuso per precauzione e l'intera zona interessata dalla frana è tuttora parzialmente isolata. La Liguria ha rivissuto l'incubo del ponte Morandi e ancora una volta ha mostrato tutta la fragilità di un territorio messo in ginocchio, in questo caso, dal maltempo;
    il Consiglio dei ministri ha deliberato l'estensione dello stato d'emergenza per il maltempo in Liguria stanziando 39,95 milioni per coprire le somme urgenze. Una cifra al momento insufficiente, visto che la Regione ne aveva chiesti 85 oltre ai 7,7 della prima istanza ancora non finanziati;
    i sindaci hanno solo 30 giorni per anticipare i soldi e avviare gli interventi per risolvere le prime emergenze dovute al maltempo; la mancata copertura da parte del Governo dell'intero ammontare dei danni e la mancata certezza sulle tempistiche dell'arrivo delle risorse, creano serie complicazioni alla gestione dell'emergenza da parte delle amministrazioni comunali che si trovano già in grande difficoltà;
    si apprende dai giornali che la conta dei danni alla regione Liguria, ad oggi, supera i 400 milioni di euro, comprensivi delle nuove somme urgenze, senza contare i danni provocati a privati e aziende. Si tratta di un «pacchetto» di emergenze che, secondo i firmatari dell'ordine del giorno dovrebbe essere trattato, nel suo complesso, con un intervento normativo straordinario, come avvenuto nel caso di Venezia o, rimanendo in Liguria, per la mareggiata del 2018,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori provvedimenti per fronteggiare l'emergenza maltempo verificatasi in molte regioni italiane.
9/2220-AR/164. (Testo modificato nel corso della seduta) Rixi, Foscolo, Di Muro, Viviani.


   La Camera,
   premesso che:
    gli eccezionali eventi atmosferici che hanno recentemente colpito il nostro Paese hanno causato ingenti danni in molte Regioni Italiane arrecando veri e propri disastri alla cittadinanza, alle attività economiche e alle opere pubbliche;
    con l'emendamento del Governo è stato introdotto nel provvedimento l'articolo 58-octies che incrementa di 40 milioni di euro, per l'anno 2019, le risorse del Fondo per le emergenze nazionali della Protezione Civile, di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
    secondo le finalità di tale articolo, l'aumento della dotazione del Fondo è necessario per fronteggiare le emergenze connesse con gli eccezionali eventi meteorologici verificatesi nei mesi di ottobre e novembre del corrente anno nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto;
    le risorse stanziate dal Governo sono assolutamente insufficienti per coprire le esigenze dei territori gravemente colpiti dalle ultime ondate temporalesche;
    per la regione Friuli Venezia Giulia è stato dichiarato lo stato di emergenza dal Consiglio dei Ministri dopo la violenta ondata di maltempo, con piogge, mareggiate e allagamenti che hanno colpito diversi territori nella prima metà di novembre;
    i danni maggiori, con gravi conseguenze, si sono verificati soprattutto nella Bassa Friulana. Otto chilometri di spiaggia di Ugnano, in particolare dalla Terrazza a mare al Faro rosso, sono stati erosi. Sono state invase dall'acqua le strade più vicine alle rive, ai porti e alle banchine. Nel centro abitato continuano a susseguirsi black-out. L'accesso al pontile del faro rosso non è consentito. L'acqua ha tracimato nelle darsene, soprattutto a Marina Uno, a Marina Punta Verde e al Porticciolo dei Residenti;
    la forte mareggiata ha provocato l'ingresso di acque nella zona della Pagoda e di Piazza del Mare a Ugnano Pineta. A Marina Uno l'acqua ha superato il livello della banchina di più di 30 centimetri. Abitanti e volontari della Protezione Civile hanno lavorato per ore per svuotare scantinati e garage allagati;
    numerosi allagamenti si sono verificati anche nella pianura friulana, nella pedemontana e nella zona montana. In provincia di Trieste, a Trebiciano e località Bottazzo; allagamenti e cadute di alberi e un nuovo picco di marea ha causato disagi al Villaggio del Pescatore, a Trieste e Grado, in quest'ultima località, per l'effetto combinato di marea e precipitazioni. Sono stati chiusi i guadi sui torrenti Malina e Cellina Meduna e la strada 38 del Cornappo per caduta massi,

impegna il Governo

ad adottare gli opportuni provvedimenti per incrementare ulteriormente le risorse necessarie per fronteggiare le emergenze maltempo verificatesi nella Regione Friuli Venezia Giulia.
9/2220-AR/165Gava, Bubisutti, Moschioni, Panizzut.


   La Camera,
   premesso che:
    gli eccezionali eventi atmosferici che hanno recentemente colpito il nostro Paese hanno causato ingenti danni in molte Regioni Italiane arrecando veri e propri disastri alla cittadinanza, alle attività economiche e alle opere pubbliche;
    con l'emendamento del Governo è stato introdotto nel provvedimento l'articolo 58-octies che incrementa di 40 milioni di euro, per l'anno 2019, le risorse del Fondo per le emergenze nazionali della Protezione Civile, di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
    secondo le finalità di tale articolo, l'aumento della dotazione del Fondo è necessario per fronteggiare le emergenze connesse con gli eccezionali eventi meteorologici verificatesi nei mesi di ottobre e novembre del corrente anno nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto;
    le risorse stanziate dal Governo sono assolutamente insufficienti per coprire le esigenze dei territori gravemente colpiti dalle ultime ondate temporalesche;
    per la regione Friuli Venezia Giulia è stato dichiarato lo stato di emergenza dal Consiglio dei Ministri dopo la violenta ondata di maltempo, con piogge, mareggiate e allagamenti che hanno colpito diversi territori nella prima metà di novembre;
    i danni maggiori, con gravi conseguenze, si sono verificati soprattutto nella Bassa Friulana. Otto chilometri di spiaggia di Ugnano, in particolare dalla Terrazza a mare al Faro rosso, sono stati erosi. Sono state invase dall'acqua le strade più vicine alle rive, ai porti e alle banchine. Nel centro abitato continuano a susseguirsi black-out. L'accesso al pontile del faro rosso non è consentito. L'acqua ha tracimato nelle darsene, soprattutto a Marina Uno, a Marina Punta Verde e al Porticciolo dei Residenti;
    la forte mareggiata ha provocato l'ingresso di acque nella zona della Pagoda e di Piazza del Mare a Ugnano Pineta. A Marina Uno l'acqua ha superato il livello della banchina di più di 30 centimetri. Abitanti e volontari della Protezione Civile hanno lavorato per ore per svuotare scantinati e garage allagati;
    numerosi allagamenti si sono verificati anche nella pianura friulana, nella pedemontana e nella zona montana. In provincia di Trieste, a Trebiciano e località Bottazzo; allagamenti e cadute di alberi e un nuovo picco di marea ha causato disagi al Villaggio del Pescatore, a Trieste e Grado, in quest'ultima località, per l'effetto combinato di marea e precipitazioni. Sono stati chiusi i guadi sui torrenti Malina e Cellina Meduna e la strada 38 del Cornappo per caduta massi,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori provvedimenti per fronteggiare l'emergenza maltempo verificatasi in molte regioni italiane.
9/2220-AR/165. (Testo modificato nel corso della seduta) Gava, Bubisutti, Moschioni, Panizzut.


   La Camera,
   premesso che:
    gli eccezionali eventi atmosferici che hanno recentemente colpito il nostro Paese hanno causato ingenti danni in molte Regioni Italiane arrecando veri e propri disastri alla cittadinanza, alle attività economiche e alle opere pubbliche;
    con l'emendamento del Governo è stato introdotto nel provvedimento l'articolo 58-octies che incrementa di 40 milioni di euro, per l'anno 2019, le risorse del Fondo per le emergenze nazionali della Protezione Civile, di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
    secondo le finalità di tale articolo, l'aumento della dotazione del Fondo è necessario per fronteggiare le emergenze connesse con gli eccezionali eventi meteorologici verificatesi nei mesi di ottobre e novembre del corrente anno nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto;
    le risorse stanziate dal Governo sono assolutamente insufficienti per coprire le esigenze dei territori gravemente colpiti dalle ultime ondate temporalesche;
    da un primissimo quadro dei danni subiti da molti territori veneti, emerge una quantificazione iniziale e parziale dei danni per circa 150 milioni di euro, che interessa le coste, la montagna, le strade, i bacini di tutti i principali fiumi, gli allevamenti di molluschi del Polesine. A tale cifra andranno infatti via via a sommarsi i danni pubblici, quelli subiti da privati e imprese e le spese di prima emergenza già sostenute dalle amministrazioni territoriali, per i quali la stima è ancora in corso;
    nella richiesta di dichiarazione dello Stato di Emergenza a livello nazionale, la Regione Veneto, ha chiesto anche un immediato sostegno economico per le prime spese e un ulteriore sostegno economico, in considerazione delle difficoltà delle amministrazioni locali e della stessa Regione ad affrontare la situazione con le sole misure di finanza ordinaria;
    l'ultima ondata di maltempo è stata fatale soprattutto per la costa veneta, con il mare che ha «cancellato» il litorale e raggiunto il centro di Bibione e Jesolo. Ingenti danni sono stati registrati anche a Caorle, Eraclea Mare e Chioggia; tutte le località della costa veneta sono state colpite in maniera pesantissima;
    sono in particolare ingenti i danni strutturali agli stabilimenti balneari ed alle strutture in genere, che necessiteranno interventi manutentivi prolungati e impegnativi in termini di tempo e costi. Le condizioni sono ancora critiche in tutte le località balneari,

impegna il Governo

ad adottare gli opportuni provvedimenti per incrementare ulteriormente le risorse necessarie per fronteggiare le emergenze dal maltempo che ha colpito duramente la Regione Veneto.
9/2220-AR/166Lorenzo Fontana, Bazzaro, Covolo, Andreuzza, Badole, Bisa, Bitonci, Coin, Colmellere, Comencini, Fantuz, Fogliani, Giacometti, Lazzarini, Manzato, Paternoster, Pretto, Racchella, Stefani, Turri, Valbusa, Vallotto, Zordan.


   La Camera,
   premesso che:
    gli eccezionali eventi atmosferici che hanno recentemente colpito il nostro Paese hanno causato ingenti danni in molte Regioni Italiane arrecando veri e propri disastri alla cittadinanza, alle attività economiche e alle opere pubbliche;
    con l'emendamento del Governo è stato introdotto nel provvedimento l'articolo 58-octies che incrementa di 40 milioni di euro, per l'anno 2019, le risorse del Fondo per le emergenze nazionali della Protezione Civile, di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
    secondo le finalità di tale articolo, l'aumento della dotazione del Fondo è necessario per fronteggiare le emergenze connesse con gli eccezionali eventi meteorologici verificatesi nei mesi di ottobre e novembre del corrente anno nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto;
    le risorse stanziate dal Governo sono assolutamente insufficienti per coprire le esigenze dei territori gravemente colpiti dalle ultime ondate temporalesche;
    da un primissimo quadro dei danni subiti da molti territori veneti, emerge una quantificazione iniziale e parziale dei danni per circa 150 milioni di euro, che interessa le coste, la montagna, le strade, i bacini di tutti i principali fiumi, gli allevamenti di molluschi del Polesine. A tale cifra andranno infatti via via a sommarsi i danni pubblici, quelli subiti da privati e imprese e le spese di prima emergenza già sostenute dalle amministrazioni territoriali, per i quali la stima è ancora in corso;
    nella richiesta di dichiarazione dello Stato di Emergenza a livello nazionale, la Regione Veneto, ha chiesto anche un immediato sostegno economico per le prime spese e un ulteriore sostegno economico, in considerazione delle difficoltà delle amministrazioni locali e della stessa Regione ad affrontare la situazione con le sole misure di finanza ordinaria;
    l'ultima ondata di maltempo è stata fatale soprattutto per la costa veneta, con il mare che ha «cancellato» il litorale e raggiunto il centro di Bibione e Jesolo. Ingenti danni sono stati registrati anche a Caorle, Eraclea Mare e Chioggia; tutte le località della costa veneta sono state colpite in maniera pesantissima;
    sono in particolare ingenti i danni strutturali agli stabilimenti balneari ed alle strutture in genere, che necessiteranno interventi manutentivi prolungati e impegnativi in termini di tempo e costi. Le condizioni sono ancora critiche in tutte le località balneari,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori provvedimenti per fronteggiare l'emergenza maltempo verificatasi in molte regioni italiane.
9/2220-AR/166. (Testo modificato nel corso della seduta) Lorenzo Fontana, Bazzaro, Covolo, Andreuzza, Badole, Bisa, Bitonci, Coin, Colmellere, Comencini, Fantuz, Fogliani, Giacometti, Lazzarini, Manzato, Paternoster, Pretto, Racchella, Stefani, Turri, Valbusa, Vallotto, Zordan.


   La Camera,
   premesso che:
    gli eccezionali eventi atmosferici che hanno recentemente colpito il nostro Paese hanno causato ingenti danni in molte Regioni Italiane arrecando veri e propri disastri alla cittadinanza, alle attività economiche e alle opere pubbliche;
    con l'emendamento del Governo è stato introdotto nel provvedimento l'articolo 58-octies che incrementa di 40 milioni di euro, per l'anno 2019, le risorse del Fondo per le emergenze nazionali della Protezione Civile, di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
    secondo le finalità di tale articolo, l'aumento della dotazione del Fondo è necessario per fronteggiare le emergenze connesse con gli eccezionali eventi meteorologici verificatesi nei mesi di ottobre e novembre del corrente anno nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto;
    le risorse stanziate dal Governo sono assolutamente insufficienti per coprire le esigenze dei territori gravemente colpiti dalle ultime ondate temporalesche;
    in due anni le zone a rischio frane nella regione sono aumentate del 28 per cento: lo rileva il report del centro studi di Confagricoltura, elaborato su indagini Ispra. Dall'indagine emerge come la Calabria sia tra le regioni italiane che hanno visto maggiormente incrementare la vastità di aree a rischio idrogeologico e le aree di territorio esposte al pericolo di frane; secondo la stima del centro studi Confagricoltura, tali aree sono incrementate da 706 chilometri quadrati del 2015 a 903 chilometri quadrati del 2017, con una crescita del 28 per cento;
    si tratta di una variazione che pone la Calabria al terzo posto in graduatoria tra le regioni per aumento delle zone soggette a rischio idrogeologico: in pratica su circa il 6 per cento dell'intero territorio calabrese incombe il rischio dei potenziali danni derivanti da frane e smottamenti e l'11,5 per cento dell'intera Calabria è a rischio idraulico;
    le aree più esposte sono quelle che ricadono nelle zone rurali e nei piccoli comuni dell'entroterra, dove maggiore è stato il fenomeno dell'abbandono dei territorio e che nel tempo hanno per questo subito pesanti conseguenze in termini di vite umane e di erosioni di terreni agricoli;
    le frane e le alluvioni, oltre a costituire un grave rischio per l'incolumità dei cittadini rappresentano un onere non indifferente per le finanze pubbliche; in termini di riparazione dei danni, nell'ultimo anno, la Calabria risulta essere tra le aree più colpite;
    per le peculiari caratteristiche geologiche, morfologiche e di uso del suolo, la Calabria si presenta come una delle aree europee con più elevata predisposizione al dissesto. Infatti, il territorio è geologicamente «giovane», pertanto, è soggetto ad intensi processi morfogenetici che modellano in modo sostanziale il paesaggio;
    il territorio della Calabria dopo i recenti eventi meteorologici eccezionali, è per buona parte devastato, non solo i centri urbani ma anche e soprattutto le campagne. Il Lametino, il Vibonese e la Fascia Ionica Centrale sono state le zone più colpite ma ovunque ci sono state frane e smottamenti. Gli agricoltori lamentano, oltre alla perdita del prodotto, la totale distruzione degli impianti irrigui, delle recinzioni, il danneggiamento delle strutture rurali e prevedono un generale stato di sofferenza, soprattutto negli agrumeti, a causa del perdurante ristagno idrico;
    a complicare la situazione interviene anche l'estrema eterogeneità degli assetti geologico-strutturali, idrogeologici e geologico-tecnici e l'ampia gamma di condizioni microclimatiche che rendono difficile la valutazione del rischio idrogeologico;
    l'abusivismo e la cementificazione priva di regole, la continua ed intensa urbanizzazione lungo i corsi d'acqua e in prossimità di versanti fragili e instabili, il disboscamento, l'abbandono delle aree montane e l'agricoltura intensiva sono solo alcuni dei fattori che contribuiscono a sconvolgere il fragile equilibrio idrogeologico del territorio. Il recente abbandono delle pratiche agrosilvo-pastorali e del territorio montano-collinare, in genere, hanno portato ad una progressiva riduzione del presidio del territorio e della manutenzione delle opere di regimazione delle acque e di stabilizzazione dei versanti;
    negli ultimi anni, è poi mancata quasi completamente, nel nostro paese, una seria e diffusa politica di prevenzione, e sono state messe a disposizione risorse finanziarie solo a «disastro avvenuto»;
    i maggiori danni si riscontrano nel lametino, dove un ciclone mediterraneo, caratterizzato da forti venti che hanno superato i 100 chilometri all'ora e piogge intense, ha scoperchiato le serre e i tendoni, danneggiando gravemente le colture frutticole, con particolare riferimento agli agrumi, e quelle orticole, e provocando la caduta totale delle olive con danneggiamento di molte piante e con sradicamento di centinaia di esse;
    le intense piogge hanno allagato molte piantagioni di agrumi in tutta l'area jonica reggina. Net crotonese diverse aziende zootecniche sono state addirittura costrette ad evacuare il bestiame a causa delle avverse condizioni meteo;
    tra i comparti più colpiti dal recente maltempo è quello dell'olivicoltura in Calabria, travolto nella fase più delicata, che ha registrato la peggior produzione degli ultimi decenni: –76,6 per cento su base annuale;
    in particolare le gelate primaverili, la siccità estiva e soprattutto le recenti piogge violente cadute su tutto il territorio calabrese si sono rivelate come un moltiplicatore negativo della naturale alternanza tra annate cariche e scariche della produzione;
    gli agricoltori colpiti nel momento più importante della stagione olivicola, non possono rinunciare a questa primaria fonte di reddito,

impegna il Governo

ad adottare gli opportuni provvedimenti per incrementare ulteriormente le risorse occorrenti per fronteggiare le emergenze maltempo verificatasi nella Regione Calabria nonché per garantire risarcimenti alle imprese colpite dalle recenti avversità atmosferiche ed in particolare a quelle del settore dell'Olivicoltura.
9/2220-AR/167Furgiuele, Cantalamessa, Castiello, Sasso, Tateo, Alessandro Pagano, Minardo.


   La Camera,
   premesso che:
    gli eccezionali eventi atmosferici che hanno recentemente colpito il nostro Paese hanno causato ingenti danni in molte Regioni Italiane arrecando veri e propri disastri alla cittadinanza, alle attività economiche e alle opere pubbliche;
    con l'emendamento del Governo è stato introdotto nel provvedimento l'articolo 58-octies che incrementa di 40 milioni di euro, per l'anno 2019, le risorse del Fondo per le emergenze nazionali della Protezione Civile, di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
    secondo le finalità di tale articolo, l'aumento della dotazione del Fondo è necessario per fronteggiare le emergenze connesse con gli eccezionali eventi meteorologici verificatesi nei mesi di ottobre e novembre del corrente anno nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto;
    le risorse stanziate dal Governo sono assolutamente insufficienti per coprire le esigenze dei territori gravemente colpiti dalle ultime ondate temporalesche;
    in due anni le zone a rischio frane nella regione sono aumentate del 28 per cento: lo rileva il report del centro studi di Confagricoltura, elaborato su indagini Ispra. Dall'indagine emerge come la Calabria sia tra le regioni italiane che hanno visto maggiormente incrementare la vastità di aree a rischio idrogeologico e le aree di territorio esposte al pericolo di frane; secondo la stima del centro studi Confagricoltura, tali aree sono incrementate da 706 chilometri quadrati del 2015 a 903 chilometri quadrati del 2017, con una crescita del 28 per cento;
    si tratta di una variazione che pone la Calabria al terzo posto in graduatoria tra le regioni per aumento delle zone soggette a rischio idrogeologico: in pratica su circa il 6 per cento dell'intero territorio calabrese incombe il rischio dei potenziali danni derivanti da frane e smottamenti e l'11,5 per cento dell'intera Calabria è a rischio idraulico;
    le aree più esposte sono quelle che ricadono nelle zone rurali e nei piccoli comuni dell'entroterra, dove maggiore è stato il fenomeno dell'abbandono dei territorio e che nel tempo hanno per questo subito pesanti conseguenze in termini di vite umane e di erosioni di terreni agricoli;
    le frane e le alluvioni, oltre a costituire un grave rischio per l'incolumità dei cittadini rappresentano un onere non indifferente per le finanze pubbliche; in termini di riparazione dei danni, nell'ultimo anno, la Calabria risulta essere tra le aree più colpite;
    per le peculiari caratteristiche geologiche, morfologiche e di uso del suolo, la Calabria si presenta come una delle aree europee con più elevata predisposizione al dissesto. Infatti, il territorio è geologicamente «giovane», pertanto, è soggetto ad intensi processi morfogenetici che modellano in modo sostanziale il paesaggio;
    il territorio della Calabria dopo i recenti eventi meteorologici eccezionali, è per buona parte devastato, non solo i centri urbani ma anche e soprattutto le campagne. Il Lametino, il Vibonese e la Fascia Ionica Centrale sono state le zone più colpite ma ovunque ci sono state frane e smottamenti. Gli agricoltori lamentano, oltre alla perdita del prodotto, la totale distruzione degli impianti irrigui, delle recinzioni, il danneggiamento delle strutture rurali e prevedono un generale stato di sofferenza, soprattutto negli agrumeti, a causa del perdurante ristagno idrico;
    a complicare la situazione interviene anche l'estrema eterogeneità degli assetti geologico-strutturali, idrogeologici e geologico-tecnici e l'ampia gamma di condizioni microclimatiche che rendono difficile la valutazione del rischio idrogeologico;
    l'abusivismo e la cementificazione priva di regole, la continua ed intensa urbanizzazione lungo i corsi d'acqua e in prossimità di versanti fragili e instabili, il disboscamento, l'abbandono delle aree montane e l'agricoltura intensiva sono solo alcuni dei fattori che contribuiscono a sconvolgere il fragile equilibrio idrogeologico del territorio. Il recente abbandono delle pratiche agrosilvo-pastorali e del territorio montano-collinare, in genere, hanno portato ad una progressiva riduzione del presidio del territorio e della manutenzione delle opere di regimazione delle acque e di stabilizzazione dei versanti;
    negli ultimi anni, è poi mancata quasi completamente, nel nostro paese, una seria e diffusa politica di prevenzione, e sono state messe a disposizione risorse finanziarie solo a «disastro avvenuto»;
    i maggiori danni si riscontrano nel lametino, dove un ciclone mediterraneo, caratterizzato da forti venti che hanno superato i 100 chilometri all'ora e piogge intense, ha scoperchiato le serre e i tendoni, danneggiando gravemente le colture frutticole, con particolare riferimento agli agrumi, e quelle orticole, e provocando la caduta totale delle olive con danneggiamento di molte piante e con sradicamento di centinaia di esse;
    le intense piogge hanno allagato molte piantagioni di agrumi in tutta l'area jonica reggina. Net crotonese diverse aziende zootecniche sono state addirittura costrette ad evacuare il bestiame a causa delle avverse condizioni meteo;
    tra i comparti più colpiti dal recente maltempo è quello dell'olivicoltura in Calabria, travolto nella fase più delicata, che ha registrato la peggior produzione degli ultimi decenni: –76,6 per cento su base annuale;
    in particolare le gelate primaverili, la siccità estiva e soprattutto le recenti piogge violente cadute su tutto il territorio calabrese si sono rivelate come un moltiplicatore negativo della naturale alternanza tra annate cariche e scariche della produzione;
    gli agricoltori colpiti nel momento più importante della stagione olivicola, non possono rinunciare a questa primaria fonte di reddito,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori provvedimenti per fronteggiare l'emergenza maltempo verificatasi in molte regioni italiane.
9/2220-AR/167. (Testo modificato nel corso della seduta) Furgiuele, Cantalamessa, Castiello, Sasso, Tateo, Alessandro Pagano, Minardo.


   La Camera,
   premesso che:
    gli eccezionali eventi atmosferici che hanno recentemente colpito il nostro Paese hanno causato ingenti danni in molte Regioni italiane arrecando veri e propri disastri alla cittadinanza, alle attività economiche e alle opere pubbliche;
    con l'emendamento del Governo è stato introdotto nel provvedimento l'articolo 58-octies che incrementa di 40 milioni di euro, per l'anno 2019, le risorse del Fondo per le emergenze nazionali della Protezione Civile, di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
    secondo le finalità di tale articolo, l'aumento della dotazione del Fondo è necessario per fronteggiare le emergenze connesse con gli eccezionali eventi meteorologici verificatesi nei mesi di ottobre e novembre del corrente anno nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto;
    le risorse stanziate dal Governo sono assolutamente insufficienti per coprire le esigenze dei territori gravemente colpiti dalle ultime ondate temporalesche;
    da Gallipoli a Porto Cesareo, da Taranto a Brindisi, la Puglia è in ginocchio a causa del maltempo ed in particolare del ciclone mediterraneo che ha letteralmente sferzato il territorio;
    le piogge torrenziali hanno devastato campi e aziende provocando una mole di danni ancora in corso di quantificazione; eccezionali mareggiate, con onde che a Porto Cesareo e a Gallipoli hanno toccato i 5 metri di altezza, hanno superato la linea di costa invadendo strade e case lungo tutto il Sud della Puglia; sono centinaia gli interventi dei vigili del fuoco, dall'Adriatico allo Jonio;
    il vento ha raggiunto anche i 100 chilometri orari – secondo le stime fatte dalla Capitaneria di porto – con l'acqua che ha invaso canali di bonifica, strade, ristoranti, bar e locali pubblici; dalla furia della tempesta sono caduti alberi e pali della pubblica illuminazione e abbattuti pannelli e muretti di contenimento. Decine di barche hanno rotto gli ormeggi e sono finite alla deriva sugli scogli, sbattute sulla banchina o trascinate a terra per centinaia di metri. Porto Cesareo e Gallipoli si svegliano nell'incubo, con onde che superano i cinque metri,

impegna il Governo

ad adottare gli opportuni provvedimenti per incrementare ulteriormente le risorse occorrenti per fronteggiare le emergenze maltempo verificatasi nella Regione Puglia.
9/2220-AR/168Sasso, Tateo, Lacarra, Giannone.


   La Camera,
   premesso che:
    gli eccezionali eventi atmosferici che hanno recentemente colpito il nostro Paese hanno causato ingenti danni in molte Regioni italiane arrecando veri e propri disastri alla cittadinanza, alle attività economiche e alle opere pubbliche;
    con l'emendamento del Governo è stato introdotto nel provvedimento l'articolo 58-octies che incrementa di 40 milioni di euro, per l'anno 2019, le risorse del Fondo per le emergenze nazionali della Protezione Civile, di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
    secondo le finalità di tale articolo, l'aumento della dotazione del Fondo è necessario per fronteggiare le emergenze connesse con gli eccezionali eventi meteorologici verificatesi nei mesi di ottobre e novembre del corrente anno nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto;
    le risorse stanziate dal Governo sono assolutamente insufficienti per coprire le esigenze dei territori gravemente colpiti dalle ultime ondate temporalesche;
    da Gallipoli a Porto Cesareo, da Taranto a Brindisi, la Puglia è in ginocchio a causa del maltempo ed in particolare del ciclone mediterraneo che ha letteralmente sferzato il territorio;
    le piogge torrenziali hanno devastato campi e aziende provocando una mole di danni ancora in corso di quantificazione; eccezionali mareggiate, con onde che a Porto Cesareo e a Gallipoli hanno toccato i 5 metri di altezza, hanno superato la linea di costa invadendo strade e case lungo tutto il Sud della Puglia; sono centinaia gli interventi dei vigili del fuoco, dall'Adriatico allo Jonio;
    il vento ha raggiunto anche i 100 chilometri orari – secondo le stime fatte dalla Capitaneria di porto – con l'acqua che ha invaso canali di bonifica, strade, ristoranti, bar e locali pubblici; dalla furia della tempesta sono caduti alberi e pali della pubblica illuminazione e abbattuti pannelli e muretti di contenimento. Decine di barche hanno rotto gli ormeggi e sono finite alla deriva sugli scogli, sbattute sulla banchina o trascinate a terra per centinaia di metri. Porto Cesareo e Gallipoli si svegliano nell'incubo, con onde che superano i cinque metri,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori provvedimenti per fronteggiare l'emergenza maltempo verificatasi in molte regioni italiane.
9/2220-AR/168. (Testo modificato nel corso della seduta) Sasso, Tateo, Lacarra, Giannone.


   La Camera,
   premesso che:
    gli eccezionali eventi atmosferici che hanno recentemente colpito il nostro Paese hanno causato ingenti danni in molte Regioni Italiane arrecando veri e propri disastri alla cittadinanza, alle attività economiche e alle opere pubbliche;
    con l'emendamento del Governo è stato introdotto nel provvedimento l'articolo 58-octies che incrementa di 40 milioni di euro, per l'anno 2019, le risorse del Fondo per le emergenze nazionali della Protezione Civile, di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
    secondo le finalità di tale articolo, l'aumento della dotazione del Fondo è necessario per fronteggiare le emergenze connesse con gli eccezionali eventi meteorologici verificatesi nei mesi di ottobre e novembre del corrente anno nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto;
    le risorse stanziate dal Governo sono assolutamente insufficienti per coprire le esigenze dei territori gravemente colpiti dalle ultime ondate temporalesche;
    in particolare nella regione Marche, gli ultimi episodi di maltempo hanno devastato la costa da Pesaro a Fano, danneggiato barche e stabilimenti balneari e interrotto strade di accesso. È stato duramente colpito soprattutto il litorale Sottomonte, con allagamenti di sottopassi e distruzione delle spiagge. Il mare ha letteralmente divorato tratti di spiaggia, abbattuto barriere in diversi punti e cancellato dighe di sabbia, costruite appositamente alla fine della stagione turistica quale riparo dalle mareggiate, arrivando ad allagare uffici e depositi di attrezzature;
    a Ponte Sasso, presso il club nautico «Barracuda», alcuni motoscafi in rada sono stati spazzati via dalla furia del mare che li ha spinti contro altre imbarcazioni, creando danni agli scafi e ai motori;
    a Metaurilia, la mareggiata ha cancellato gran parte delle spiagge e ha ostruito le vie di accesso con i detriti spinti dall'acqua;
    a «Boiani beach» si sono registrati notevoli danni e il lido è rimasto isolato a causa degli allagamenti. Sul lungomare di Marotta, presso il pub «Vagabondi», la mareggiata ha spazzato arredi, cavi elettrici e scaffalature, compromettendo anche la stabilità del pavimento in legno del locale, mentre una gran parte del lungomare è stata invasa da detriti e calcinacci;
    le segnalazioni di privati cittadini, nella maggior parte dei casi titolari di stabilimenti balneari, sono stati in totale 29, per un ammontare complessivo stimato in 308.750 euro, e hanno riguardato il ripristino di strutture e infrastrutture danneggiate e danni subiti da attività economiche e produttive. Per quanto riguarda le infrastrutture pubbliche, come ad esempio la Passeggiata del Lisippo che ha subito la rottura parziale di una panchina e di una paratia e il danneggiamento di vari arredi urbani, la ricognizione ha stimato necessità finanziarie per circa 30 milioni di euro,

impegna il Governo

ad adottare gli opportuni provvedimenti per incrementare ulteriormente le risorse occorrenti per fronteggiare le emergenze maltempo verificatasi nella Regione Marche.
9/2220-AR/169Latini, Paolini, Patassini.


   La Camera,
   premesso che:
    gli eccezionali eventi atmosferici che hanno recentemente colpito il nostro Paese hanno causato ingenti danni in molte Regioni Italiane arrecando veri e propri disastri alla cittadinanza, alle attività economiche e alle opere pubbliche;
    con l'emendamento del Governo è stato introdotto nel provvedimento l'articolo 58-octies che incrementa di 40 milioni di euro, per l'anno 2019, le risorse del Fondo per le emergenze nazionali della Protezione Civile, di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
    secondo le finalità di tale articolo, l'aumento della dotazione del Fondo è necessario per fronteggiare le emergenze connesse con gli eccezionali eventi meteorologici verificatesi nei mesi di ottobre e novembre del corrente anno nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto;
    le risorse stanziate dal Governo sono assolutamente insufficienti per coprire le esigenze dei territori gravemente colpiti dalle ultime ondate temporalesche;
    in particolare nella regione Marche, gli ultimi episodi di maltempo hanno devastato la costa da Pesaro a Fano, danneggiato barche e stabilimenti balneari e interrotto strade di accesso. È stato duramente colpito soprattutto il litorale Sottomonte, con allagamenti di sottopassi e distruzione delle spiagge. Il mare ha letteralmente divorato tratti di spiaggia, abbattuto barriere in diversi punti e cancellato dighe di sabbia, costruite appositamente alla fine della stagione turistica quale riparo dalle mareggiate, arrivando ad allagare uffici e depositi di attrezzature;
    a Ponte Sasso, presso il club nautico «Barracuda», alcuni motoscafi in rada sono stati spazzati via dalla furia del mare che li ha spinti contro altre imbarcazioni, creando danni agli scafi e ai motori;
    a Metaurilia, la mareggiata ha cancellato gran parte delle spiagge e ha ostruito le vie di accesso con i detriti spinti dall'acqua;
    a «Boiani beach» si sono registrati notevoli danni e il lido è rimasto isolato a causa degli allagamenti. Sul lungomare di Marotta, presso il pub «Vagabondi», la mareggiata ha spazzato arredi, cavi elettrici e scaffalature, compromettendo anche la stabilità del pavimento in legno del locale, mentre una gran parte del lungomare è stata invasa da detriti e calcinacci;
    le segnalazioni di privati cittadini, nella maggior parte dei casi titolari di stabilimenti balneari, sono stati in totale 29, per un ammontare complessivo stimato in 308.750 euro, e hanno riguardato il ripristino di strutture e infrastrutture danneggiate e danni subiti da attività economiche e produttive. Per quanto riguarda le infrastrutture pubbliche, come ad esempio la Passeggiata del Lisippo che ha subito la rottura parziale di una panchina e di una paratia e il danneggiamento di vari arredi urbani, la ricognizione ha stimato necessità finanziarie per circa 30 milioni di euro,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori provvedimenti per fronteggiare l'emergenza maltempo verificatasi in molte regioni italiane.
9/2220-AR/169. (Testo modificato nel corso della seduta) Latini, Paolini, Patassini.


   La Camera,
   premesso che:
    valutato positivamente l'articolo 13-bis del provvedimento, introdotto nel corso dell'esame in sede referente dalla Commissione di merito, che introduce nuovi criteri per gli investimenti destinati ai piani di risparmio a lungo termine (PIR) costituiti a decorrere dal 1o gennaio 2020 e dispone la non applicabilità agli enti di previdenza obbligatoria e complementare delle disposizioni relative all'unicità dei PIR;
    ricordato che negli ultimi anni abbiamo assistito alla nascita di un altrettanto importante strumento finanziario destinato a supportare le piccole e medie imprese: gli European Long Term Investments Funds (ELTIF);
    ritenuto che, dinanzi al bisogno delle nostre PMI e Startup di fonti di finanza alternative al canale bancario, gli Eltif possono portare alla costituzione di tanti fondi di medie dimensioni focalizzati sull'investimento illiquido in PMI e Startup;
    ritenuto, altresì, che il combinato normativo che ripristina la funzionalità dei PIR con la finalizzazione di quella relativa agli ELTIF, consentirebbe di raggiungere un quadro normativo coerente con gli obiettivi delle iniziative di Finanza per la Crescita, volto, appunto, allo sviluppo di mercati dei capitali per le imprese, con particolare riguardo a quelle di dimensioni più contenute che hanno maggiore difficoltà ad attirare i grandi investitori internazionali;
    evidenziato anche che con gli IME (investment manager exemption) l'Italia potrebbe attrarre capitali, talenti e gettito nel campo della Finanza, Entrambe, ELTIF e IME, sarebbero misure cruciali per rendere i nostri territori sempre più competitivi e attrattivi soprattutto ora che la Brexit si sta concretizzando,

impegna il Governo

ad adottare iniziative normative volte sia a stabilizzare le agevolazioni fiscali sugli ELTIF, previste nel cosiddetto Decreto Crescita in via sperimentale per il solo 2020, rendendole stabili per gli anni a venire, che a completare la disciplina dei «neo residenti» (« investment manager»), al fine di fornire certezza relativamente alle conseguenze fiscali in capo ai fondi di investimento – e quindi agli investitori esteri che vi investono – ed al contempo chiarire che il reddito d'impresa derivante dall'attività di gestione – quindi il reddito d'impresa che l'asset manager ritrae dalla gestione del fondo – sia tassato in Italia, se e nella misura in cui derivi da attività svolte in Italia.
9/2220-AR/170Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 32-ter reca l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta al 5 per cento per i prodotti per la protezione dell'igiene femminile compostabili o lavabili e per le coppette mestruali a decorrere dal 1o gennaio 2020;
    il risultato raggiunto con una «mediazione» ai più alti livelli dei Governo, è stato trionfalmente annunciato anche sui social media come una vittoria epocale;
    si tratta, invece, di una «gentil concessione» ad una nicchia del mondo femminile che rivendicava un tale intervento come riconoscimento di un diritto delle donne;
    purtroppo la norma è limitata all'utilizzo di pochi e ridotti strumenti di igiene femminile: a tal fine, si sono inseriti nella Tabella A, parte II-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 – che reca l'elenco dei beni e servizi soggetti ad aliquota IVA ridotta al 5 per cento – solamente i prodotti per la protezione dell'igiene femminile compostabili secondo lo standard UNI 13432:2002 o lavabili e le coppette mestruali;
    si evidenzia che ogni anno in Italia vengono venduti circa 2,6 miliardi di assorbenti igienici femminili di ogni tipologia a fronte di circa un milione di coppette mestruali;
    è indubbio e palese, pertanto, che l'intervento normativo recato dall'articolo 32-ter avrà un impatto quasi superfluo in termini di riduzione delle spese «obbligatorie» per le donne, atteso che si rivolge ad una platea di donne molto ristretta, tralasciando l'ampio numero di donne che ricorrono ai prodotti più facilmente reperibili sul mercato;
    dal tenore della norma pare che gli assorbenti usa e getta siano stati esclusi dal ribassamento dell'Iva perché contengono diverse parti in plastica;
    sulla sostenibilità e sul rispetto ambientale degli assorbenti, la norma UNI 13432:2002 prevede che quelli biodegradabili e compostabili possano essere conferiti come rifiuto compostabile solo se raccolti separatamente (per esempio dentro un sacchetto biodegradabile) e previa loro sanificazione: cosa che nessuno fa e le indagini svolte qualche anno fa dal Consorzio Italiano Compostatori (Cic) hanno fatto registrare un basso gradimento da parte degli impianti associati al Consorzio di questo tipo di rifiuti, che quindi generalmente non vengono ritirati;
    tra gli assorbenti «ecologici» oggi sul mercato – tipicamente quelli in cotone o fibre vegetali, anche bio, usati soprattutto da chi soffre di allergie – se ne trovano molti dichiaratamente biodegradabili, ma pochi compostabili ed alcuni prodotti in vendita online arrivano dall'estero, con etichetta «biodegradabili» o «compostabili» non facilmente verificabile;
    l'entrata in vigore di questa norme porterà a una diminuzione del prezzo degli assorbenti «ecologici» aumentandone l'utilizzo a scapito di quelli con la plastica che sconteranno l'aliquota IVA ordinaria del 22 per cento, ma l'impatto sull'ambiente sarà tutto da verificare, viste le complicazioni legate al loro smaltimento che fanno apparire la norma semplicemente greenwashing, giusto per ripulirsi la coscienza;
    in altri Paesi europei dove l'Iva è ribassata (Germania al 7 per cento dal 2020, Francia 5,5 per cento) non si è fatta distinzione tra tipologia di assorbenti;
    con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 15 maggio 2019 è stato introdotto il regolamento recante la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da prodotti assorbenti per la persona (PAP), ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

impegna il Governo

a ribassare l'aliquota IVA dei prodotti per la protezione dell'igiene femminile anche non compostabili e lavabili inserendoli nella Tabella A, parte II-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 – che reca l'elenco dei beni e servizi soggetti ad aliquota IVA ridotta al 5 per cento.
9/2220-AR/171Colmellere, Andreuzza, Bisa, Boldi, Bordonali, Bubisutti, Castiello, Vanessa Cattoi, Cavandoli, Comaroli, Covolo, De Angelis, Fantuz, Fogliani, Foscolo, Frassini, Gava, Gerardi, Giacometti, Gobbato, Latini, Lazzarini, Legnaioli, Locatelli, Eva Lorenzoni, Loss, Lucchini, Maccanti, Murelli, Patelli, Piccolo, Raffaelli, Saltamartini, Tateo, Tomasi, Valbusa.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 32-ter reca l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta al 5 per cento per i prodotti per la protezione dell'igiene femminile compostabili o lavabili e per le coppette mestruali a decorrere dal 1o gennaio 2020;
    il risultato raggiunto con una «mediazione» ai più alti livelli dei Governo, è stato trionfalmente annunciato anche sui social media come una vittoria epocale;
    si tratta, invece, di una «gentil concessione» ad una nicchia del mondo femminile che rivendicava un tale intervento come riconoscimento di un diritto delle donne;
    purtroppo la norma è limitata all'utilizzo di pochi e ridotti strumenti di igiene femminile: a tal fine, si sono inseriti nella Tabella A, parte II-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 – che reca l'elenco dei beni e servizi soggetti ad aliquota IVA ridotta al 5 per cento – solamente i prodotti per la protezione dell'igiene femminile compostabili secondo lo standard UNI 13432:2002 o lavabili e le coppette mestruali;
    si evidenzia che ogni anno in Italia vengono venduti circa 2,6 miliardi di assorbenti igienici femminili di ogni tipologia a fronte di circa un milione di coppette mestruali;
    è indubbio e palese, pertanto, che l'intervento normativo recato dall'articolo 32-ter avrà un impatto quasi superfluo in termini di riduzione delle spese «obbligatorie» per le donne, atteso che si rivolge ad una platea di donne molto ristretta, tralasciando l'ampio numero di donne che ricorrono ai prodotti più facilmente reperibili sul mercato;
    dal tenore della norma pare che gli assorbenti usa e getta siano stati esclusi dal ribassamento dell'Iva perché contengono diverse parti in plastica;
    sulla sostenibilità e sul rispetto ambientale degli assorbenti, la norma UNI 13432:2002 prevede che quelli biodegradabili e compostabili possano essere conferiti come rifiuto compostabile solo se raccolti separatamente (per esempio dentro un sacchetto biodegradabile) e previa loro sanificazione: cosa che nessuno fa e le indagini svolte qualche anno fa dal Consorzio Italiano Compostatori (Cic) hanno fatto registrare un basso gradimento da parte degli impianti associati al Consorzio di questo tipo di rifiuti, che quindi generalmente non vengono ritirati;
    tra gli assorbenti «ecologici» oggi sul mercato – tipicamente quelli in cotone o fibre vegetali, anche bio, usati soprattutto da chi soffre di allergie – se ne trovano molti dichiaratamente biodegradabili, ma pochi compostabili ed alcuni prodotti in vendita online arrivano dall'estero, con etichetta «biodegradabili» o «compostabili» non facilmente verificabile;
    l'entrata in vigore di questa norme porterà a una diminuzione del prezzo degli assorbenti «ecologici» aumentandone l'utilizzo a scapito di quelli con la plastica che sconteranno l'aliquota IVA ordinaria del 22 per cento, ma l'impatto sull'ambiente sarà tutto da verificare, viste le complicazioni legate al loro smaltimento che fanno apparire la norma semplicemente greenwashing, giusto per ripulirsi la coscienza;
    in altri Paesi europei dove l'Iva è ribassata (Germania al 7 per cento dal 2020, Francia 5,5 per cento) non si è fatta distinzione tra tipologia di assorbenti;
    con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 15 maggio 2019 è stato introdotto il regolamento recante la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da prodotti assorbenti per la persona (PAP), ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di ribassare l'aliquota IVA dei prodotti per la protezione dell'igiene femminile anche non compostabili e lavabili inserendoli nella Tabella A, parte II-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 – che reca l'elenco dei beni e servizi soggetti ad aliquota IVA ridotta al 5 per cento.
9/2220-AR/171. (Testo modificato nel corso della seduta) Colmellere, Andreuzza, Bisa, Boldi, Bordonali, Bubisutti, Castiello, Vanessa Cattoi, Cavandoli, Comaroli, Covolo, De Angelis, Fantuz, Fogliani, Foscolo, Frassini, Gava, Gerardi, Giacometti, Gobbato, Latini, Lazzarini, Legnaioli, Locatelli, Eva Lorenzoni, Loss, Lucchini, Maccanti, Murelli, Patelli, Piccolo, Raffaelli, Saltamartini, Tateo, Tomasi, Valbusa.


   La Camera,
   premesso che:
    i dati che emergono dai più recenti rapporti redatti da Federculture, l'associazione nazionale degli enti pubblici e privati, istituzioni e aziende operanti nel campo delle politiche e delle attività culturali, da un lato indicano, per il quarto anno consecutivo dopo il crollo del 2012-2013, una crescita dei consumi culturali, con la spesa delle famiglie italiane per i servizi culturali e ricreativi – che comprende tra l'altro teatro, cinema, musei, concerti – che vale 31 miliardi di euro e aumenta del 3,1 per cento;
    nello stesso tempo però segnalano anche forti disparità nelle aree geografiche e nei contesti territoriali;
    la stessa spesa culturale delle famiglie che nelle regioni del Nord Italia è mediamente superiore ai 150 euro al mese, nel Sud scende intorno ai 90 euro, con gli estremi opposti del Trentino Alto Adige dove si spendono 191 euro al mese e della Sicilia dove se ne spendono 66;
    la cultura ha effetti anche sul contesto grazie a un moltiplicatore che gli analisti stimano essere pari a 1,8. Per ogni euro prodotto dalla cultura se ne attivano 1,8 in altri settori,

impegna il Governo

a introdurre, alla stregua delle spese mediche, meccanismi di detrazione fiscale per le spese culturali, per la parte che eccede euro 129,11, quali l'acquisto di biglietti di ingresso e abbonamenti a musei, cinema, concerti, spettacoli teatrali e dal vivo e spese sostenute per l'acquisto di libri e di materiale audiovisivo protetti da diritti d'autore e di valutare l'introduzione della possibilità di opzione fra detrazione delle spese mediche e detrazione delle spese culturali.
9/2220-AR/172Mollicone.


   La Camera,
   premesso che:
    i dati che emergono dai più recenti rapporti redatti da Federculture, l'associazione nazionale degli enti pubblici e privati, istituzioni e aziende operanti nel campo delle politiche e delle attività culturali, da un lato indicano, per il quarto anno consecutivo dopo il crollo del 2012-2013, una crescita dei consumi culturali, con la spesa delle famiglie italiane per i servizi culturali e ricreativi – che comprende tra l'altro teatro, cinema, musei, concerti – che vale 31 miliardi di euro e aumenta del 3,1 per cento;
    nello stesso tempo però segnalano anche forti disparità nelle aree geografiche e nei contesti territoriali;
    la stessa spesa culturale delle famiglie che nelle regioni del Nord Italia è mediamente superiore ai 150 euro al mese, nel Sud scende intorno ai 90 euro, con gli estremi opposti del Trentino Alto Adige dove si spendono 191 euro al mese e della Sicilia dove se ne spendono 66;
    la cultura ha effetti anche sul contesto grazie a un moltiplicatore che gli analisti stimano essere pari a 1,8. Per ogni euro prodotto dalla cultura se ne attivano 1,8 in altri settori,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre, alla stregua delle spese mediche, meccanismi di detrazione fiscale per le spese culturali, per la parte che eccede euro 129,11, quali l'acquisto di biglietti di ingresso e abbonamenti a musei, cinema, concerti, spettacoli teatrali e dal vivo e spese sostenute per l'acquisto di libri e di materiale audiovisivo protetti da diritti d'autore e di valutare l'introduzione della possibilità di opzione fra detrazione delle spese mediche e detrazione delle spese culturali.
9/2220-AR/172. (Testo modificato nel corso della seduta) Mollicone.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 124 del 2019, entrato in vigore il 27 ottobre 2019, che contiene disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili, contiene una molteplicità di misure, che intervengono in numerosi ambiti dell'economia italiana, nonché delle attività produttive e finanziarie del sistema nazionale, tutte orientate a innalzare i livelli di efficienza e di crescita del sistema-Paese;
    il provvedimento in particolare, nel corso dell'esame in sede referente è stato ulteriormente migliorato con l'inserimento di norme di natura tributaria, alcune delle quali finalizzate al riordino delle scadenze fiscali, come ad esempio: il rinvio della presentazione del modello 730 della dichiarazione dei redditi, posticipato dal 23 luglio al 30 settembre, al fine di consentire l'ampliamento della platea dei contribuenti che potranno utilizzare lo stesso modello, (invece dell'ex UNICO) velocizzando così i tempi dei rimborsi: lo spostamento dal 7 al 16 marzo quale termine di trasmissione delle certificazioni uniche da parte dei sostituti d'imposta e dal 15 al 30 aprile quale termine ultimo per la messa a disposizione dei contribuenti della dichiarazione precompilata;
    a tal fine, nell'ambito delle dichiarazioni attualmente previste relative alle scadenze per il versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive, dei sostituti d'imposta e dell'imposta sul valore aggiunto, si ravvisa l'esigenza a più riprese manifestate dagli operatori del settore di sostenere i soggetti passivi, prevedendo la possibilità di presentare oltre i 90 giorni dalla scadenza dei termini previsti, le dichiarazioni dei redditi delle predette imposte, al fine di agevolare le numerose e articolate scadenze, nel solco peraltro, delle disposizioni già approvate in prima lettura dalla Camera dei deputati, in materia di semplificazione fiscale, già contenute all'interno della cosiddetta «proposta di legge Ruocco»;
    la necessità di introdurre un intervento normativo ad hoc finalizzato a dar seguito all'esigenza in precedenza richiamata, appare pertanto, ad avviso del presentatore del presente atto, urgente e indifferibile, in relazione ad una più corretta prospettiva di ordine sistematico del calendario fiscale, nonché delle istanze di imprese e professionisti, per un sistema fiscale più accessibile,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, nel corso della presente legislatura, un intervento legislativo ad hoc, finalizzato a consentire per i contribuenti, la possibilità di presentare, come suesposto, oltre i 90 giorni dalla scadenza dei termini previsti, le dichiarazioni dei redditi per le imposte in precedenza richiamate.
9/2220-AR/173Currò, Trano, Martinciglio, Sabrina De Carlo, Raffa, Romaniello.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 53 del provvedimento in esame, reca disposizioni in materia di autotrasporto e in particolar modo, prevede risorse per gli investimenti da parte delle imprese di autotrasporto, interventi finalizzati al rinnovo del parco veicolare al fine di aumentare la sicurezza e ridurre gli effetti climalteranti derivanti dal trasporto di merci su strada;
    negli ultimi anni si è registrato un incremento degli incendi delle autovetture e delle autocisterne e ancora oggi, si manifestano molti incidenti che riportano prepotentemente alla ribalta il tema della sicurezza stradale dei mezzi pesanti;
    in base all'Accordo europeo sul trasporto internazionale, siglato a Ginevra nel 1957 (ADR), la prevenzione è un elemento fondamentale per assicurare la sicurezza stradale e l'incolumità dei cittadini, pertanto, permane la necessità di dotare anche i mezzi pesanti per il trasporto di merci pericolose dei più avanzati strumenti tecnologici di guida assistita e di anticollisione, come ad esempio di dispositivi antiscontro che agiscono come un radar quando rilevano una progressiva riduzione della distanza di sicurezza, iniziando la frenata automaticamente;
   considerato che:
    l'innovazione tecnologica applicata ai veicoli industriali, ai rimorchi e alle infrastrutture consente soluzioni di grande efficienza che consentono di migliorare la sicurezza stradale attiva e passiva; tali sistemi tecnologici possono essere applicati a tutte le tipologie di veicoli e infatti oggi, molte auto sono già dotate di dispositivi di assistenza alla guida quali ad esempio il mantenimento della corsia, il controllo predittivo della velocità del veicolo in base alla topografia stradale, frenata attiva su veicoli in movimento, per controllare o impedire imminenti tamponamenti;
    ritenuto inoltre che:
    il parco veicolare delle imprese attive nel nostro Paese risulta essere vetusto, mediamente 11 anni rispetto ai 7 anni degli altri Paesi dell'Unione europea e l'articolo 53 del decreto-legge in esame reca uno stanziamento di ulteriori risorse volto a consentire il progressivo svecchiamento del parco automezzi con contestuale acquisizione di veicoli di nuova fabbricazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con la disponibilità di risorse pubbliche, di estendere, nel prossimo provvedimento utile, gli incentivi, anche sotto forma di detrazione fiscale, alle imprese attive sul territorio italiano iscritte al Registro elettronico nazionale ed all'Albo nazionale degli autotrasportatori, che richiedano l'installazione di dispositivi di frenata assistita e di abbandono della corsia di marcia, al fine di prevenire incidenti mortali e incendi e di rendere più efficiente i livelli di sicurezza stradale e ambientale.
9/2220-AR/174Amitrano, Sabrina De Carlo, Romaniello.


   La Camera,
   premesso che:
    vi è stato un ingiustificato aggravio attribuito senza criterio ad alcune aree agricole del nostro paese a seguito della riorganizzazione dell'imposta IMU agricola, o meglio della sua esenzione per terreni montani e parzialmente montani, mediante la sostituzione dell'elenco di comuni esenti di cui alla Circolare del 14/06/1993 n. 9 Ministero delle finanze con l'elenco predisposto dall'Istat ai sensi del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4;
    il relativo elenco dei comuni montani e parzialmente montani è stato redatto compiendo una classificazione non aderente alla realtà, contrastante con le statuizioni ufficiali regionali e persino violativa dello stesso criterio metodologico che lo stesso Istat si era dato tanto che ha dato vita ad un vasto contenzioso: basti pensare che la classificazione è stata realizzata senza porre a base della fiscalità agricola una attenta analisi della redditività delle colture ma secondo apodittici criteri altimetrici e così, gravando improvvisamente del tributo aree fino ad allora normativamente esenti;
    tale illogicità è stata colta anche dal Legislatore che, infatti, con legge 28 dicembre 2015 n. 208, a decorrere dal 2016 ha reintrodotto i criteri di esenzione di cui alla circolare 9/1993 Ministero delle finanze, oltre ad esentare i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
    quest'ultimo intervento legislativo lascia però scoperti gli anni 2014 e 2015 per i quali ancora residua la precedente imposizione arbitraria e illogica che finisce per colpire un settore notoriamente afflitto da una perdurante e specifica crisi economica: il settore agricolo, infatti, deve sopportare l'imposizione di dazi all'esportazione ed una spietata concorrenza da parte di agguerrite realtà economiche straniere, con la sottrazione continua ai nostri agricoltori di spazi di mercato, come è immediatamente percepibile a chiunque intenda verificare la disponibilità di prodotti agricoli usualmente in commercio in Italia e la costante presenza di prodotti stranieri spessissimo proposti a prezzi assolutamente concorrenziali e a volte senza alcun criterio di qualità;
    senza un nuovo intervento legislativo, esclusivamente per l'IMU 2014 e 2015, gli agricoltori di alcuni comuni, in precedenza esenti, si trovano tassati ingiustificatamente per l'illegittimo spostamento del prelievo secondo criteri che il Legislatore ha già ripudiato, riconoscendo l'esenzione dell'Imu agricola a partire dal 2016,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di modificare le norme sul pagamento dell'IMU Agricola, prevedendone la totale esenzione per gli imprenditori agricoli e coltivatori diretti, che già risultavano esenti per gli anni precedenti sulla base dell'elenco riportato dalla Circolare del 14 giugno 1993 n. 9 del Ministero delle finanze.
9/2220-AR/175Gabriele Lorenzoni, Gallinella, Sabrina De Carlo, Romaniello.


   La Camera,
   premesso che:
    nel nostro Paese le terapie di cura per gli animali sono detraibili al 19 per cento delle spese sostenute e l'IVA sul cibo di animali di affezione è al 22 per cento, quasi come fosse un bene di lusso; le prestazioni rese da medici veterinari o da strutture medico veterinarie sono soggette ad IVA al 22 per cento; si stima che siano 7 milioni i cani e 7, 5 milioni i gatti presenti nelle nostre famiglie;
    molte persone meno abbienti rinunciano alle cure per i propri animali di affezione anche a causa della forte tassazione;
    i benefici del possesso di animali d'affezione trovano sempre maggiori evidenze scientifiche sugli anziani e sui bambini;
    l'articolo 15, comma 1, lettera c-bis) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 prevede una detrazione Irpef del 19 per cento delle spese veterinarie sostenute nell'anno fino ad un importo massimo di 387,34 euro, per la parte che eccede la franchigia di 129,11 euro. Il limite di detraibilità è unico per tutte le spese veterinarie sostenute, indipendentemente dal numero di animali posseduti. La possibilità di portare in detrazione tali spese è limitata alle sole spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva, mentre non sono detraibili le spese per la cura di animali destinati all'allevamento, alla riproduzione o al consumo alimentare e di animali di qualunque specie allevati o detenuti nell'esercizio di attività commerciali o agricole, né in relazione ad animali utilizzati per attività illecite;
    le spese veterinarie ammesse alla detrazione riguardano: le prestazioni professionali rese dal veterinario, l'acquisto di medicinali veterinari prescritti dal veterinario, le spese per analisi di laboratorio e interventi presso cliniche veterinarie;
    un'eventuale estensione della detraibilità fiscale, con un possibile innalzamento del limite della stessa, potrebbe far aumentare gli introiti per le casse dell'erario statale. Tale misura, allo stesso tempo, potrebbe essere sia di sostegno alle famiglie che possiedono animali di compagnia, ma che si trovano in condizioni di difficoltà economica, sia per il miglioramento della salute degli animali e degli uomini,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di intraprendere misure finalizzate ad estendere la detraibilità fiscale per le spese veterinarie sostenute per ciascun animale da compagnia legalmente detenuto non a scopo di lucro;
   a verificare se vi siano le condizioni per innalzare il limite della detraibilità fiscale delle spese veterinarie detraibili sostenute in un anno;
   a valutare l'eventualità di abbassare l'aliquota dell'IVA sul cibo per animali d'affezione, valorizzando in questo modo il valore sociale e il ruolo sempre maggiore degli animali d'affezione nella vita quotidiana, così come accade in molti Paesi europei;
   a valutare l'eventualità di abbassare l'aliquota dell'IVA sulle prestazioni veterinarie di diagnosi, cura e riabilitazione per animali da compagnia non acquistati a qualsiasi titolo e non detenuti a scopo di lucro, per cani e gatti detenuti in canili e gattili o non di proprietà liberi sul territorio e sulle prestazioni veterinarie per l'identificazione e il controllo della riproduzione degli animali da compagnia.
9/2220-AR/176Sarli, Barzotti, Corneli, Di Lauro, Siragusa, Flati, Martinciglio, Sabrina De Carlo, Raffa, Romaniello.


   La Camera,
   premesso che:
    l'istruzione è alla base della crescita e dello sviluppo di un Paese e non può essere lasciato interamente sulle spalle dei cittadini. Oltre alle detrazioni già in vigore per le spese sostenute nell'ambito dei servizi scolastici, è arrivato il momento di prevedere una detrazione anche per quanto concerne la preparazione delle nostre Forze armate, le quali hanno necessità di continui aggiornamenti in ambito di temi come ordinamento civile e militare, attualità, storia e cultura generale, al fine di incrementare le capacità professionali e di acquisire le esperienze tecniche per migliorare la risposta del personale che opera nei principali teatri operativi nazionali e internazionali;
    per lo sviluppo e la competitività del nostro Paese, infatti, occorre un forte impegno per l'innovazione e per investimenti in capitale umano e in istruzione;
    l'articolo 15 del Tuir, rivisto a seguito della riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti recita che sono detraibili fiscalmente nella dichiarazione dei redditi spese di istruzione universitaria e le spese per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, per un importo annuo non superiore a quello stabilito che varia di anno in anno;
    l'importanza delle politiche di formazione professionale è auspicata dalla stessa Commissione europea nel Libro Bianco che sottolinea come «nel rilancio dello sviluppo, del ripristino della competitività e del ristabilimento di un livello occupazionale socialmente accettabile nella comunità, l'istruzione e la formazione sono senz'altro chiamate a svolgere una funzione di importanza essenziale»;
    permettere ai lavoratori di accedere ai corsi di formazione senza gravare sul proprio stipendio, comporta delle esternalità positive, tra le quali un incremento dei posti di lavoro per effetto di un miglioramento delle competenze umane e professionali in linea con l'evoluzione delle necessità sociali ed economiche del sistema Paese. Proprio per questo motivo, sul Libro Bianco si legge che «a parità delle altre condizioni, laddove il livello dell'istruzione a carattere generale e quello della formazione è più elevato, i problemi di competitività e di occupazione sono meno gravi»;
    non si può negare che la frequenza di corsi professionali comporta dei costi non irrisori per i dipendenti delle Forze armate e proprio per questo le istituzioni dovrebbero intervenire per consentire al Paese di crescere dal punto di vista culturale e formativo, attraverso la predisposizione di contributi o incentivi;
    al fine, quindi, di permettere anche agli uomini e alle donne delle Forze armate di non perdere potere d'acquisto e di soddisfare le necessità di aggiornamento e perfezionamento,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere una detrazione Irpef del 19 per cento riguardo le spese per acquisto di libri professionali per il personale impiegato nelle Forze armate, Forze di polizia (civili e militari), con un tetto massimo di 150 euro annuali per gli anni 2020-2024.
9/2220-AR/177Roberto Rossini, Romaniello.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 124 del 2019, entrato in vigore il 27 ottobre 2019, che contiene disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze finanziarie indifferibili, affronta numerose e articolate materie che intervengono nel complesso sistema tributario nazionale, finalizzate fra l'altro, ad aggiornare il quadro della disciplina dei singoli tributi, rivedere il sistema del calendario fiscale e semplificare gli adempimenti nei riguardi dei contribuenti e gli operatori del settore;
    al riguardo, il Capo III del provvedimento, nel corso dell'esame in sede referente è stato ulteriormente arricchito di ulteriori disposizioni fiscali, miranti tra l'altro a stabilire anche i termini di pagamento della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione (cosiddetta rottamazione-ter delle cartelle esattoriali);
    in tale ambito, le procedure di recupero coattivo di credito tributario, nella semplificazione dei flussi informativi tra fisco e contribuente, evidenziano attualmente ancora una serie di criticità, che penalizzano fortemente il contribuente, anche in relazione all'esistenza dei vizi di notifica da parte del concessionario che si rinvengono spesso, durante la trasmissione degli atti all'ente creditore;
    a tal fine, si ravvisa ad avviso del sottoscrittore del presente atto, la presenza di evidenti difficoltà, nelle procedure di riscossione dei tributi da parte dei concessionari per la riscossione, in relazione alle iniziative di riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, per il successivo invio delle cartelle di pagamento, interessate da causa di non esigibilità del credito sotteso;
    la necessità di sostenere i contribuenti e al contempo gli operatori del settore, in considerazione delle criticità in precedenza richiamate, in relazione alle attuali disposizioni concernenti le procedure di sospensione e annullamento delle procedure di recupero coattivo di credito tributario, le cui norme introdotte dall'articolo 1, comma 538 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, legge di stabilità 2013, successivamente soppresse dal decreto legislativo n. 185/2015, indubbiamente penalizzano pesantemente i soggetti passivi, (se si considerano peraltro le evidenti complessità del sistema tributario italiano, determinate da una frenetica discontinuità e frequenti ritocchi) risulta pertanto, a giudizio del sottoscrittore del presente atto, urgente e indifferibile, al fine di migliorare le esigenze di certezza, stabilità e semplificazione che i contribuenti e gli operatori del settore invocano da tempo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere nel corso della presente legislatura, un intervento normativo ad hoc all'interno dei provvedimenti legislativi di natura fiscale, volto a reintrodurre le disposizioni previste dal suesposto articolo 1, comma 538 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in particolare la lettera f) la cui soppressione sta determinando notevoli complicazioni nei riguardi dei contribuenti nell'ambito delle procedure di recupero coattivo di credito tributario.
9/2220-AR/178Corda, Martinciglio, Sabrina De Carlo, Romaniello.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili;
    quale esigenza indifferibile – in relazione alla quale comunque il Governo ha già dato segnali di sensibilità e attenzione – figura certamente la necessità di intervenire sulla delicata situazione degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con particolare riguardo alla sperequazione retributiva e pensionistica in essere rispetto agli appartenenti agli altri Corpi dello Stato e, segnatamente, alle Forze di polizia ad ordinamento civile;
    in data 26 novembre 2019, è stata approvata in Commissioni riunite Affari costituzionali e Lavoro una risoluzione condivisa da tutte le forze politiche con la quale il Governo si è impegnato anche a garantire continuità agli impegni assunti su tale tema, dando sempre maggiore concretezza all'allineamento retributivo e pensionistico del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le Forze dell'ordine, già attraverso la legge di bilancio per l'anno 2020 e per le successive annualità di programmazione;
    con l'introduzione dell'articolo 50-bis nel provvedimento in esame è stata, altresì, autorizzata la spesa di 180 milioni di euro al fine di consentire il pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario riferite ad annualità precedenti il 2019, effettuate dalle Forze di polizia e dal Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco nel 2018;
    nell'ottica della realizzazione dell'obiettivo, anche oggetto della risoluzione citata,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare in tempi rapidi ulteriori specifiche misure tese all'allineamento retributivo e pensionistico del personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le Forze di polizia ad ordinamento civile.
9/2220-AR/179Alaimo, Macina, Suriano, Elisa Tripodi, Sabrina De Carlo, Bilotti, Baldino, Maurizio Cattoi, Romaniello.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 124 del 2019, entrato in vigore il 27 ottobre 2019, che contiene disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili, nel corso dell'esame in sede referente, è stato ulteriormente arricchito di norme, che riguardano la competitività del settore assicurativo;
    al riguardo, si evidenzia che le tariffe assicurative per la RCA si differenziano a livello provinciale in misura molto sensibile al punto che nel 2016 un cittadino residente in Prato ha dovuto pagare un premio assicurativo per la sua autovettura superiore di almeno il doppio di un cittadino residente a Vercelli e, addirittura, per l'assicurazione di un ciclomotore chi risiede a Caserta ha pagato un premio puro superiore del 1700 per cento rispetto ad un cittadino di Sondrio (cfr. Bollettino Statistico n. 7/2018 IVASS);
    tale sperequazione sussiste anche in danno di assicurati che non hanno causato sinistri e che assumono comportamenti virtuosi non rappresentando un costo per le compagnie assicuratrici e, in ogni caso, non è oltremodo tollerabile una discriminazione di trattamento che vede penalizzate sensibilmente le regioni meridionali;
    la tesi che vede nel diverso grado di sinistrosità di alcune province, la causa principale della discriminazione tariffaria non appare convincente, sia perché alcune zone del nostro Paese presentato costi assicurativi diversi a parità di livelli di sinistrosità sia perché non considera la possibile inefficienza dei soggetti coinvolti nel procedimento di liquidazione dei sinistri: inefficienza che nel tempo ha iniquamente fatto ricadere sui cittadini i costi di una non efficiente gestione della fase della liquidazione dei danni da parte delle società assicuratrici;
    allo stato attuale, non sono stati adottati i decreti ministeriali previsti dall'articolo 22, comma 4, del decreto-legge n. 179 del 2012 e dall'articolo 132-ter, comma 1, lettera b), necessari per disciplinare, rispettivamente, il contratto assicurativo di base e la portabilità delle cosiddette scatole nere e favorire un abbassamento delle tariffe assicurative vigenti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere l'emanazione dei decreti in precedenza richiamati, nonché di intraprendere tutte le iniziative normative necessarie, affinché entro la fine del 2020, la sperequazione su base provinciale delle tariffe assicurative sia ridotta in modo che sussista una differenza non superiore del 20 per cento tra le tariffe praticate nelle diverse provincie a parità di requisiti soggettivi dell'assicurato.
9/2220-AR/180Caso, Sabrina De Carlo, Romaniello.


   La Camera,
   premesso che:
    all'articolo 40 rubricato «RFI ed Equitalia Giustizia» nel corso dell'esame è stato introdotto l'articolo 1-bis che autorizzata la spesa di 460 milioni di euro per l'anno 2019 per il finanziamento di investimenti infrastrutturali nella rete ferroviaria nazionale;
   considerato che:
    il 19 gennaio 2017, è stato definito tra Trenitalia, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Ministero dell'economia e delle finanze, il nuovo contratto di servizio 2017-2026 per il trasporto passeggeri di interesse nazionale, che è sottoposto a regime di obbligo di servizio pubblico per garantire il diritto alla mobilità. Il nuovo contratto ha durata decennale, anziché quinquennale come il precedente, scaduto nel 2014 e prorogato negli ultimi due anni, ed è relativo al «servizio ferroviario universale»;
    il servizio comprende il network dei treni Intercity che garantiscono i collegamenti di media/lunga percorrenza tra medi e grandi centri urbani. Il nuovo contratto vede tra gli obiettivi principali il mantenimento di tutti collegamenti ferroviari precedentemente in essere con incremento di oltre 1,8 milioni di treni/km, servizi aggiuntivi a bordo treno, rinnovo e sostituzione del vecchio materiale rotabile IC nel corso dei primi tre anni di validità del contratto di servizio;
    il contratto, a fronte di investimenti pubblici aggiuntivi di circa 100 milioni di euro annui rispetto al passato prevede un piano di investimenti nel materiale rotabile per circa 300 milioni di euro. Oltre ai ricavi ottenuti da Trenitalia dalla vendita dei biglietti, le cui tariffe sono determinate per assolvere la funzione di «servizio universale», vengono corrisposti a Trenitalia dei corrispettivi, ad integrazione dei ricavi, per 347.922.703 euro per il 2017 e 365.922.703 euro per gli anni 2018-2026;
    il comma 2-ter dell'articolo 9 del decreto-legge n. 159 del 2007, sopprimendo le parole «contratti di servizio» nel comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 238 del 1993, che disciplina la trasmissione al Parlamento dei contratti di programma e dei contratti di servizio delle Ferrovie dello Stato italiane, ha fatto venire meno la possibilità per il Parlamento di esaminare e di esprimere il proprio parere sugli schemi di questi contratti di servizio;
    associazioni, rappresentanze sindacali, semplici cittadini lamentano da diversi anni le condizioni sempre più precarie del servizio, tra frequenti ritardi e una situazione igienico- sanitaria critica nei convogli e nelle stazioni;
   considerato inoltre:
    l'ingente investimento pubblico previsto dal contratto di servizio in questione e l'importanza che il servizio intercity riveste ancora oggi nell'ambito del trasporto ferroviario nazionale, soprattutto nel Mezzogiorno,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere un'iniziativa normativa che ripristini la formulazione dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 238 del 1993 quale era precedentemente alla modifica disposta con il comma 2-ter dell'articolo 9 del decreto-legge n. 159 del 2007, in modo da consentire al Parlamento di esaminare e di esprimere un parere anche sugli schemi di contratto di servizio delle Ferrovie dello Stato italiane spa.
9/2220-AR/181Ficara, Martinciglio, Romaniello.


   La Camera,
   premesso che:
    l'inserimento dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) nell'elenco dell'istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche prevede che ad essa si applichino vincoli e obblighi tipici della classificazione nel perimetro delle amministrazioni pubbliche;
    tale determinazione comporta elementi di elevata criticità operativa derivanti dal conseguente assoggettamento ai vincoli e obblighi previsti a legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche;
    è necessario assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle attività funzionali al raggiungimento degli obiettivi istituzionali all'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC),

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle funzioni amministrative e tecniche attribuite dall'articolo 2 del decreto legislativo 25 luglio 1997 n. 250, e successive modificazioni all'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC), di non applicare al medesimo ente i vincoli e gli obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica previsti dalla legge a carico dei soggetti inclusi nel provvedimento dell'ISTAT di cui all'articolo 1 comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad esclusione di quelli previsti per i compensi assembleari determinati per gli obblighi collegiali.
9/2220-AR/182Scagliusi, Sabrina De Carlo, Romaniello.


   La Camera,
   premesso che:
    in caso di indebito pensionistico derivante da sentenze che abbiano riconosciuto agli interessati il beneficio pensionistico previsto dall'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, riformate nei successivi gradi di giudizio in favore dell'ente previdenziale, non si dà luogo al recupero degli importi ancora dovuti alla data di entrata in vigore della presente legge;
    alcuni lavoratori (circa venti) hanno svolto attività in esposizione professionale a polveri e fibre di amianto oltre la soglia delle 100ff/litro e per più di dieci anni quali dipendenti di S.V.O.A. Spa (Società Vastese Olii Alimentari, oggi Fox Petroli) e SOMI impianti Srl, con il diritto alla rivalutazione della posizione contributiva con il coefficiente 1,5 ex articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992. L'INPS ha negato la sussistenza di tale diritto;
   considerato che:
    il tribunale di Vasto, con sentenza n. 148/08, in primo grado, ha accolto la domanda dei lavoratori e ha pertanto condannato l'INPS a rivalutarne la posizione contributiva. La suddetta sentenza è stata, in seguito, confermata anche dalla Corte di appello di L'Aquila con sentenza n. 774/2009, sulla base dell'accertamento giudiziale dell'esposizione ad amianto ultradecennale oltre la soglia delle 100ff/litro nella media delle otto ore lavorative per ogni anno e per oltre 10 anni (articoli 24 e 31 del decreto legislativo n. 277 del 1991).
    nell'anno 2012, la Corte di Cassazione, sezione lavoro, con sentenza n. 14492/12, ha invece accolto il ricorso dell'INPS, dichiarando infondate le domande dei ricorrenti, rovesciando, in tal modo le sentenze di merito, che erano state favorevoli. Nelle more, l'INPS aveva emesso dei provvedimenti amministrativi di accoglimento delle domande amministrative di tali lavoratori, rivalutando le singole posizioni contributive con il coefficiente 1,5, anche con il riconoscimento della prestazione pensionistica;
    dopo la sentenza della Corte di Cassazione, l'INPS ha invece revocato i suoi provvedimenti amministrativi e chiesto remissione di decreti ingiuntivi nei confronti di taluni lavoratori. Tra i lavoratori del sito S.V.O.A. Spa e SOMI Srl, alcuni hanno già contratto patologia asbesto correlata, mentre altri sono già deceduti. Inoltre, visto che alcuni lavoratori hanno ricevuto la diagnosi di patologia asbesto correlata, dose dipendente, ciò dovrebbe smentire l'assunto di Inps dell'assenza di esposizione lavorativa a polveri e fibre di amianto, rendendoli comunque titolari del diritto alla rivalutazione contributiva,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, per quanto di competenza, di un intervento normativo volto a rivedere i presupposti di valutazione dei benefìci pensionistici per quei lavoratori a cui è stata riconosciuta, seppure nei soli gradi di merito del processo l'esposizione all'amianto, al fine di consentire l'esenzione dalla restituzione di quanto percepito.
9/2220-AR/183Grippa, Raffa, Romaniello.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 52 rubricato «Incentivi per l'acquisto dei dispositivi antiabbandono» è stato modificato durante l'esame in commissione al fine di posticipare le sanzioni previste per il mancato uso dei cosiddetti seggiolini anti-abbandono;
    la necessità di detta modifica è dovuta al fatto che solo il 7 novembre 2019 è entrato in vigore il decreto attuativo sulle disposizioni di omologazione dei seggiolini e pertanto non vi è stato un tempo utile per permettere al mercato di adeguare i dispositivi all'omologazione e conseguentemente anche ai cittadini di conformarsi ai nuovi obblighi;
   considerato che:
    tra remissione del suddetto decreto attuativo e l'entrata in vigore del decreto-legge in esame, potrebbero essere state comminate sanzioni a coloro che non si sono potuti conformare alle disposizioni per le ragioni sopra esposte,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, per quanto di competenza, di effettuare un intervento che disponga che i provvedimenti di accertamento e contestazione della violazione adottati prima della data di entrata in vigore delle presenti disposizioni si intendono revocati ovvero che l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa, anche in misura ridotta, dia diritto alla ripetizione dell'indebito.
9/2220-AR/184Serritella, Sabrina De Carlo, Romaniello.


   La Camera,
   premesso che:
    è in corso un generale processo di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi afferenti le autorità portuali, da realizzarsi a cura dell'amministrazione marittima;
    l'articolo 51, comma 2, lettera d) del provvedimento in esame fa espresso riferimento al Comando delle Capitanerie di Porto, quale amministrazione cui compete la digitalizzazione dei procedimenti amministrativi afferenti alle attività portuali, nonché di sviluppare sistemi informativi a supporto delle attività della stessa amministrazione marittima;
   considerato che:
    dette autorità hanno funzioni in «materia di personale marittimo e delle relative qualifiche professionali, regolamentazione dei corsi di addestramento e certificazione degli enti di formazione e di addestramento del personale marittimo» oltre che di gestione del sistema informativo della gente di mare ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 12 maggio 2015 n. 71;
    i lavoratori marittimi sono tenuti alla partecipazione a corsi ed attività di formazione obbligatorie per l'ottenimento nonché il rinnovo di certificati è attestati di qualificazione professionale e le spese per codesti corsi sono totalmente a carico dei lavoratori marittimi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere la deduzione dei costi sostenuti dai lavoratori marittimi per la partecipazione a corsi ed attività di formazione.
9/2220-AR/185Raffa, Barzotti, Gallo, Davide Aiello, Di Lauro, Martinciglio, Sabrina De Carlo, Romaniello.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge, all'esame dell'assemblea, dispone la conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili;
    nei casi in cui l'amministrazione finanziaria emetta un atto amministrativo illegittimo o infondato – prima di esperire la tutela giurisdizionale innanzi al giudice – è possibile ricorrere all'autotutela tributaria definita come il potere dell'Amministrazione finanziaria di procedere d'ufficio o su istanza del contribuente, all'annullamento o revoca degli atti illegittimi (inficiati da errori di diritto) o infondati (inficiati da errori di fatto), così come disciplinato dall'articolo 2-quater del decreto-legge n. 564 del 1994, e dal Regolamento recante norme relative all'esercizio del potere di autotutela da parte degli organi dell'amministrazione finanziaria di cui al decreto ministeriale n. 37 del 1997;
    la fattispecie dell'autotutela tributaria appare alquanto peculiare, in quanto presenta delle criticità e delle lacune che rivelano i limiti dell'attuale disciplina che la regolamenta;
    innanzitutto, l'articolo 2 del regolamento citato individua, in maniera non esaustiva, le ipotesi di annullamento d'ufficio o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento. L'elenco contenuto nella norma, considerato non tassativo, tipicizza una serie di vizi riconducibile nella sostanza alla mancanza del presupposto di imposta (infondatezza della pretesa tributaria, in tutto o in parte; non dovutezza, in tutto o in parte, del tributo). Quanto all'ambito di concreta rilevanza delle patologie dell'atto impositivo che possono condurre all'annullamento d'ufficio, se l'infondatezza si riferisce alla mancanza del presupposto dell'imposta (errore di fatto), l'illegittimità è potenzialmente idonea a ricomprendere tutte le difformità dell'atto impositivo rispetto al modello legale, e quindi anche i vizi di mera forma dell'atto o vizi del procedimento, ivi compresi quelli della notificazione del provvedimento. Tuttavia, si tende ad escludere dal novero dei vizi rilevanti, ai fini dell'annullamento d'ufficio, i vizi di legittimità che si esauriscono in vizi meramente formali e che non incidono sull’an e sul quantum del carico tributario. Sono quindi solo le patologie sostanziali dell'atto impositivo a legittimare l'annullamento d'ufficio, e non il generico ripristino della legalità violata. La mera violazione di regole formali o procedimentali non consentirebbe all'ufficio di rinunziare ad un gettito fondato ancorché attuato con modalità illegittime;
    a ciò bisogna aggiungere che la presentazione di un'istanza in autotutela da parte del contribuente, a fronte di un atto palesemente illegittimo o infondato, non sospende i termini processuali ai fini della presentazione del ricorso innanzi al giudice, come affermato dalla Corte di cassazione, con la sentenza n. 13367 del 17 maggio 2019. Per i giudici di legittimità, la norma di legge «nel disciplinare il procedimento di autoannullamento dell'atto e in particolare i rapporti con il ricorso giurisdizionale, non contempla alcuna ipotesi di interruzione e/o sospensione del termine processuale per impugnare l'atto previsto...». E aggiunge che: «Quando si è voluto regolamentare un differimento del termine processuale di impugnativa di un atto impositivo la norma lo ha espressamente disposto». Quest'ultima considerazione a riprova della sussistenza di un vuoto normativo in tal senso che fa sì che il contribuente lasci decorrere il termine perentorio previsto ai fini dell'impugnazione dell'atto impositivo senza proporre ricorso giurisdizionale confidando, in buona fede, nel positivo esito del procedimento di autotutela. Ma nel caso l'esito sia sfavorevole, il contribuente si troverà costretto a sopportarne le conseguenze negative (anche di carattere economico) tra le quali quella della declaratoria giudiziale di inammissibilità, qualora il ricorso venga proposto oltre il termine di decadenza. Tale stato dell'arte ostacola di fatto l'esercizio della tutela giurisdizionale dei diritti innanzi all'autorità giudiziaria come previsto dagli articoli 24 e 113 della Costituzione Non si può consentire, invece, che l'interesse alla giusta contribuzione si estingua (o almeno divenga marginale) una volta scaduto il termine per l'impugnazione giurisdizionale. Una simile conclusione non trova alcun fondamento normativo, né, tantomeno, costituzionale, in quanto l'articolo 53 della Costituzione ancora l'imposizione tributaria ai principi di legalità e di capacità contributiva senza prevedere alcun limite temporale;
    a ciò si deve aggiungere l'ulteriore limite normativo per cui l'amministrazione finanziaria non ha alcun obbligo di adottare un provvedimento amministrativo espresso sull'istanza di autotutela proposta dal contribuente, né l'impugnabilità – da parte di questi – del silenzio tacito su tale istanza. L'esercizio del potere di autotutela configurerebbe così una semplice facoltà discrezionale, il cui mancato esercizio non può essere in alcun modo contestati A differenza di quanto previsto dagli articoli 21-quinquies e 21-novies legge n. 241 del 1990, l'annullamento d'ufficio in materia tributaria non è subordinato alla valutazione dell'interesse pubblico attuale e concreto, né è soggetto a limiti temporali. Da qui ne consegue che il cittadino-contribuente, non potendo contare sulla certezza della risposta dell'amministrazione, si vedrà costretto a sostenere gli ulteriori effetti negativi di una mancata risposta o di una risposta negativa e, addirittura, in alcuni casi, una risposta successiva ai termini che gli precluderebbe di esperire il ricorso giurisdizionale. Tutto ciò si verifica prescindendo dal fatto che quello dell'amministrazione finanziaria è un munus, ovvero un potere esercitato come funzione dell'ufficio stesso, attraverso il cui esercizio vengono tutelati degli interessi collettivi. Tale munus va collegato ai doveri di collaborazione e buona fede sanciti dall'articolo 10 dello Statuto dei diritti del contribuente, e dal punto di vista del contribuente, il silenzio dell'amministrazione verrebbe ad equivalere ad un inadempimento del patto tacito di collaborazione che dovrebbe fondare i rapporti tra contribuente e fisco. Non si è tenuto conto del fatto che la doverosità procedimentale – a confutazione della natura discrezionale del potere di autotutela tributaria – emergerebbe, almeno a livello sintomatico, dalla stessa disciplina dell'autotutela tributaria, ove il decreto ministeriale n. 37 del 1997 prevede poteri sostitutivi in caso di inerzia procedimentale e l'articolo 13, comma 6, dello Statuto del contribuente assegna al Garante del contribuente il potere di attivare le procedure di autotutela nei confronti degli atti di accertamento e di riscossione notificati al contribuente;
    a sostegno di tutto ciò sovviene la decisione giurisprudenziale (v. Cass. 2575/1990) per cui in uno Stato moderno l'interesse del Fisco non è quello di costringere il contribuente a soddisfare pretese ingiuste profittando di situazioni favorevoli sul piano amministrativo o processuale, ma quello di curare che il prelievo fiscale sia in armonia con l'effettiva capacità contributiva del soggetto passivo dell'imposta. Le regole di imparzialità buonafede e correttezza costituiscono il limite esterno al potere della PA. Tali regole impongono che la PA., una volta informata dell'errore, compia le necessarie verifiche e poi, accertato l'errore, annulli il provvedimento riconosciuto illegittimo o comunque errato. Non v’è, quindi, alcuno spazio per la mera discrezionalità anche quando il contribuente abbia per incuria fatto scadere il termine di impugnazione dell'atto impositivo (così anche Cass. n. 6283/2012). Sarebbe pertanto contrario ai principi di giustizia sostanziale e di coerenza interna dell'ordinamento che l'Amministrazione debba agire in modo vincolato nella fase dell'imposizione ed in modo del tutto discrezionale di fronte ad una pretesa palesemente ingiusta;
    tutte le criticità e lacune normative esposte legittimerebbero, così, un comportamento dell'amministrazione finanziaria che si porrebbe in contrasto con i principi fondanti dell'autotutela tributaria rinvenibile negli articoli 3, 23, 24, 53,97 e 113 della Costituzione, primi fra tutti quelli di legalità, della giusta tassazione e di buona amministrazione, in virtù dei quali il contribuente che così può essere soggetto a un'ingiusta tassazione deve poter esercitare, pienamente, il proprio diritto a contestare una richiesta impositiva illegittima – senza dover temere la scure della scadenza dei termini processuali per proporre impugnazione e confidando, entro tempi certi, sulla risposta positiva o negativa dell'Amministrazione – con conseguente ritiro, in autotutela, del provvedimento viziato da parte dell'Amministrazione;
    da qui la necessità di colmare le lacune normative esposte, attraverso una riforma dell'attuale disciplina legislativa dell'autotutela tributaria maggiormente conforme ai principi costituzionali in materia tributaria come quello della legalità e della giustizia fiscale. Tra l'altro, quest'ultima, laddove venisse innovata contempererebbe da un lato l'interesse anche della pubblica amministrazione a evitare una causa che la vedrebbe sicuramente soccombente e dall'altro l'interesse del cittadino a evitare un contenzioso lungo e costoso, con evidente ricadute positive in termini di risparmio pubblico: l'eventuale condanna della P.A. per il danno conseguente al mancato esercizio dell'autotutela sollecitata dal contribuente o dall'esercizio illegittimo (diniego) costituirebbe danno erariale;
   premesso e ritenuto tutto ciò,

impegna il Governo

a valutare, attraverso ulteriori idonee iniziative legislative, l'opportunità di provvedere ad una modifica della legislazione vigente in materia di autotutela tributaria – in ragione e conformemente alle considerazioni sopra esposte – attraverso un intervento modificativo diretto: a) ad ampliare le ipotesi di annullamento di cui all'articolo 2 del decreto ministeriali n. 37 del 1997; b) a istituire una norma di legge che preveda l'interruzione e/o la sospensione del termine processuale per impugnare l'atto impositivo al momento della presentazione della richiesta in autotutela; c) a valorizzare l'istituto dell'annullamento d'ufficio quale strumento di deflazione del contenzioso, affinché possa svolgere, in maniera efficace, il ruolo di mezzo di risoluzione delle controversie diverso da quello giurisdizionale.
9/2220-AR/186Martinciglio, D'Orso, Sabrina De Carlo, Romaniello.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge, all'esame dell'assemblea, dispone la conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili;
    nell'ambito della legislazione fiscale un ruolo centrale è svolto dall'imposta di registro quale imposta indiretta dovuta per la registrazione di una scrittura, pubblica o privata, disciplinata dal Testo Unico dell'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, avente il duplice scopo di fornire un'entrata fiscale e di remunerare lo Stato per il servizio che offre ai privati, ossia di conservare traccia di particolari atti in modo da conferire loro certezza giuridica;
    tra gli atti soggetti al pagamento dell'imposta di registro vi sono gli atti giudiziari di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. E, ai sensi dell'articolo 57, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica citato, tra i soggetti obbligati al pagamento vi sono: «Oltre ai pubblici ufficiali, che hanno redatto, ricevuto o autenticato l'atto, e ai soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione, sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta le parti contraenti, le parti in causa, coloro che hanno sottoscritto o avrebbero dovuto sottoscrivere le denunce di cui agli articoli 12 e 19 e coloro che hanno richiesto i provvedimenti di cui agli articoli 633, 796, 800 e 825 del codice di procedura civile». Da tale ultima disposizione si evince che le parti in causa di una controversia giudiziaria sono obbligate solidalmente nel confronti del fisco alla registrazione degli atti giudiziari, ad eccezione di coloro che sono intervenuti volontariamente nel processo. Nei rapporti tra le parti, invece, l'onere di pagare l'imposta segue le spese e, quindi, è posta a carico del soccombente o di tutte le parti se è intervenuta compensazione;
    per l'Autorità fiscale, entrambe le parti (sia vittoriosa che soccombente) di un giudizio sono tenute al pagamento «in solido» dell'imposta di registro; così avviene generalmente che la parte vittoriosa – avendo interesse a far valere gli effetti di una sentenza o di un altro atto giudiziario – si fa carico, quasi sempre, di pagare materialmente l'imposta per evitare di vedersi notificato un atto di liquidazione dell'imposta di registro, con ulteriore e, conseguente difficoltà di vedersi rimborsato quanto pagato dalla controparte soccombente;
    tale procedura di pagamento e di liquidazione di siffatta imposta, così come prevista dalla legislazione vigente, si pone di fatto e nei fatti in contrasto con la statuizione per cui è la parte soccombente a dover sopportare le spese di giudizio, ivi inclusi i costi della tassazione. Inoltre, la solidarietà prevista dall'articolo 57, comma 1 citato, comportando l'obbligo di pagamento dell'imposta anche a carico della parte vittoriosa, pare incidere negativamente sul diritto di agire in giudizio di ogni singolo cittadino per la tutela dei propri diritti, tanto più che le spese di registrazione sono abbastanza elevate;
   premesso e ritenuto tutto ciò,

impegna il Governo

iniziative legislative, l'opportunità di provvedere ad una modifica normativa della legislazione vigente in materia di imposta di registro dovuta per gli atti giudiziari, e in particolare dell'articolo 57, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 – anche attraverso la previsione dell'eliminazione del presupposto della solidarietà di cui alla citata norma, e l'introduzione della disposizione per cui l'onere di pagare l'imposta segua il principio della soccombenza – al fine di evitare che il carico fiscale dell'imposta di registro dovuta per un atto giudiziario venga sopportato, nella generalità dei casi, solamente dalla parte vittoriosa, ossia di quella che ha interesse a far valere gli effetti dell'atto giudiziario, in contrasto con i prìncipi di giustizia ed equità fiscale.
9/2220-AR/187D'Orso, Martinciglio, Sabrina De Carlo, Romaniello.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame contiene misure per esigenze fiscali e finanziarie indifferibili, anche mediante la lotta all'evasione fiscale e pertinente disciplina penale;
    in particolare, l'articolo 41, comma 2, del provvedimento prevede la concessione di garanzie a titolo gratuito da parte di ISMEA a favore delle imprese agricole che intendano chiedere finanziamenti per iniziative di sviluppo delle tecnologie innovative, tra le quali, quelle collegate all'agricoltura di precisione o alla tracciabilità dei prodotti attraverso l'utilizzo della blockchain;
    garantire la tracciabilità dei prodotti, anche attraverso lo sviluppo di tecnologie innovative tra cui la blockchain, è uno degli obiettivi assunti dal Governo per contrastare le frodi alimentari e per monitorare la qualità e la sicurezza della filiera, a beneficio di produttori e consumatori, in linea con le raccomandazioni contenute nell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, che esorta tutti i Governi dell'Unione ad attuare le necessarie politiche per raggiungere la sicurezza alimentare e migliorare la nutrizione;
    la risoluzione n. 8-00014 a prima firma Gianpaolo Cassese approvata all'unanimità dalla Commissione Agricoltura della Camera lo scorso 29 gennaio, inerente l'obbligo di marchiatura delle uova nei siti di produzione, va proprio nella direzione di garantire maggiore sicurezza alimentare attraverso una rigorosa tracciabilità del prodotto, assicurando al contempo sia il diritto dei cittadini alla corretta informazione sull'origine degli alimenti che acquistano e alla sicurezza sanitaria, sia una maggiore tutela verso i produttori italiani che garantiscono standard di qualità elevate;
    in tal senso, l'obbligo di stampigliatura sul guscio di un codice alfanumerico, il codice del produttore che identifica il sistema di allevamento delle ovaiole e l'allevamento di provenienza richiederà alle aziende produttrici di dotarsi di apposite macchine timbratrici ovvero di adeguare le proprie linee produttive alla nuova normativa,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di istituire, compatibilmente con le risorse finanziarie a legislazione vigente, un apposito fondo da destinare alle aziende produttrici di uova per l'acquisto di macchinari adibiti alla timbratura ovvero per l'adeguamento delle proprie linee produttive, al fine di garantire la tracciabilità del prodotto.
9/2220-AR/188Cassese, Sabrina De Carlo, Romaniello.


   La Camera,
   premesso che,
    il provvedimento in esame reca Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili;
    l'articolo 41, in particolare, assegna al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, 670 milioni di euro per l'anno 2019, da attribuire alle imprese agricole in caso di iniziative per lo sviluppo di tecnologie innovative, dell'agricoltura di precisione, delle nuove tecniche di irrigazione o la tracciabilità dei prodotti con nuove tecnologie;
   considerato che l'obiettivo di tali concessioni è quello di favorire l'efficienza economica, la redditività e la sostenibilità del settore agricolo e di incentivare l'adozione e la diffusione di sistemi di gestione avanzata attraverso l'utilizzo di tecnologie innovative;
    ritenuto che una parte fondamentale del settore agricolo è rappresentata dalla pesca e dall'acquacoltura e che quindi è imprescindibile incentivare anche lo sviluppo di tecnologie che garantiscano, tra l'altro, maggiore selettività alle attrezzature da pesca;
   considerato che, anche nel parere espresso dalla XIII Commissione della Camera sul provvedimento, era stata sollevata tale esigenza,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di estendere la concessione delle garanzie di cui all'articolo 41 del presente provvedimento, al settore della pesca e dell'acquacoltura anche al fine di favorire misure che garantiscano maggiore selettività alle attrezzature da pesca.
9/2220-AR/189Gallinella, Sabrina De Carlo, Romaniello.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame contiene misure per esigenze fiscali e finanziarie indifferibili, anche mediante la lotta all'evasione fiscale e pertinente disciplina penale;
    in particolare, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2019, n. 124 costituisce un asse portante della politica economica del Governo e gli interventi in esso contemplati risultano altresì conformi a talune delle Raccomandazioni formulate nel luglio scorso dal Consiglio dell'Unione europea sul Programma Nazionale di Riforma 2019 dell'Italia;
    l'ingresso all'interno dei mercati finanziari europei della moneta unica risale al 2002; l'adozione della nuova valuta ha dato spazio, in Italia, ad una pratica oggi molto diffusa nel settore delle attività commerciali: nello specifico, il riferimento è alla cattiva abitudine dei titolari di negozi di vendita al dettaglio quali supermercati, bar, tabacchi, ristoranti di apporre sul prodotto in vendita un prezzo finale il cui importo è di pochi centesimi inferiore alla cifra intera. Basti pensare all'infinita varietà di prodotti oggi venduti in un supermercato che, nella stragrande maggioranza dei casi, riportano un prezzo mancante di pochi centesimi all'intero (ad esempio euro 4,98 – euro 5,99);
    al momento del pagamento, la maggior parte dei clienti non esige dal venditore il resto di quei pochi centesimi: tale introito non registrato rappresenterà, anche per le piccole attività commerciali, un incasso su base annua non indifferente che può raggiungere cifre molto alte nel caso di aziende commerciali con volumi di affari elevati;
    appare quanto mai necessario porre un freno a questa abitudine che – apparentemente di poco conto dal punto di vista fiscale – in considerazione della vastità del fenomeno che si manifesta a livello nazionale, risulta incidere in maniera rilevante sulle economie e sulle finanze delle attività commerciali, nonché di riflesso sull'intero sistema economico e fiscale italiano,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, per quanto di competenza, le opportune iniziative, anche legislative, finalizzate ad evitare la suddetta pratica, attraverso il ricorso, per chiunque eserciti un'attività commerciale di tipo professionale, ad effettuare, sul prezzo finale di vendita al pubblico dei prodotti, un arrotondamento, per eccesso o per difetto, alla cifra decimale intera immediatamente più vicina, al fine di scongiurare il formarsi di prezzi il cui resto sia inferiore a 0,05.
9/2220-AR/190Lombardo, Romaniello.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame contiene misure per esigenze fiscali e finanziarie indifferibili, anche mediante la lotta all'evasione fiscale e pertinente disciplina penale;
    in particolare, il Capo II del disegno di legge in esame, che comprende gli articoli dal 24 al 31, contiene disposizioni in materia di giochi;
    in particolare l'articolo 25 (Termine per la sostituzione degli apparecchi da gioco) interviene per prorogare il termine a partire dal quale non è più possibile rilasciare nulla osta per gli apparecchi amusement with prizes – AWP di «vecchia generazione», fissandolo al nono mese successivo alla data di pubblicazione del decreto ministeriale recante le regole tecniche di produzione dei nuovi apparecchi, che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto (cosiddetti AWPR);
    tale modalità presuppone l'utilizzo della connessione in rete come strumento di controllo che può, tra l'altro, inibire l'utilizzo delle macchine da gioco in particolari fasce orarie, prevedere l'attivazione di specifici alert contenenti avvertenze sui rischi connessi alla ludopatia, ridurre i rischi di manomissione dei contenuti di gioco e consentire una maggiore tracciabilità, grazie all'archiviazione digitale di ogni attività di manutenzione;
    a questo proposito è bene ricordare che, in sede di Conferenza Unificata, nel settembre 2017 è stato approvato un documento per il riordino organico di tutto il settore che conteneva adeguate misure di prevenzione rispetto al problema del disturbo da gioco d'azzardo, un generale riordino del prelievo fiscale e norme per un efficace contrasto al gioco illegale. L'intesa raggiunta in Conferenza Unificata avrebbe dovuto essere recepita con uno o più decreti ministeriali;
    l'importanza di tale documento è stata richiamata anche dalla circolare del Ministero dell'interno avente per oggetto: Sentenza TAR Lazio, Sez. II-bis 5 febbraio 2019, n. 1460 – Ordinanze sindacali recanti limitazioni degli orari di apertura dei locali in cui sono installati apparecchi ex articolo 110 comma 6 del TULPS;
    la circolare del Ministero dell'interno citando la sentenza del TAR ricorda che «anche in assenza del decreto di recepimento, assume la valenza di parametro di riferimento per l'esercizio, da parte delle amministrazioni locali, delle loro specifiche competenze in materia di disciplina dei giochi leciti». La circolare non detta disposizioni ma costituisce un «atto di indirizzo»;
    alla luce di ciò, risulta dunque non più rinviabile il riordino di tutta la materia, anche tenendo conto dei documento approvato in sede di Conferenza Unificata,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intervenire, attraverso l'emanazione di provvedimenti successivi, anche normativi, in materia di disciplina dei giochi leciti, tenendo in considerazione le misure di prevenzione contenute nel documento approvato dalla Conferenza Unificata.
9/2220-AR/191Ianaro, Sabrina De Carlo, Romaniello.


   La Camera,
   premesso che l'articolo 4 prevede che a decorrere dal 1o gennaio 2020 nei contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, al ricorrere di determinate condizioni il committente deve richiedere alle imprese esecutrici copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali per i lavoratori dipendenti direttamente impiegati nei lavori o servizi;
   tenuto conto che i profili sanzionatori posti a carico dei committenti comportano di fatto il blocco dei pagamenti dei corrispettivi contrattuali non avendo i committenti poteri di controllo sulla regolarità fiscale degli appaltatori;
   tenuto conto altresì che gli operatori economici non sono in grado di adempiere agli obblighi ed in particolare di adattare i propri sistemi gestionali di cui alla disposizione a decorrere dal 1o gennaio 2020;
   considerato che gli obblighi previsti dalla disposizione non si applicano alle imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici che richiedano certificati di regolarità fiscale all'Agenzia delle entrate che hanno validità per soli quattro mesi dal loro rilascio;
   ritenuto che tale previsione comporterà un notevole incremento delle attività poste in capo all'Agenzia delle entrate,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione volte a posticipare l'entrata in vigore della disposizione di cui all'articolo 4 a decorrere dal 1o luglio 2020.
9/2220-AR/192Ruggiero, Romaniello.


   La Camera,
   premesso che:
    al fine di rafforzare gli interventi di contrasto dell'evasione fiscale, e nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà, a partire dall'anno 2005 con il decreto-legge n. 203 del 2005 è stato espressamente previsto il diretto coinvolgimento degli Enti territoriali nell'attività di accertamento e riscossione dei tributi, attribuendo ai Comuni una quota pari al 30 per cento delle maggiori somme riscosse con il concorso dei medesimi enti; questa percentuale è stata successivamente elevata al 50 per cento nel 2011 (con il decreto legislativo sul federalismo municipale) fino ad attribuire ai Comuni, con il decreto-legge n. 138 del 2011, l'intero maggior gettito ottenuto, nel triennio 2012-2014, a seguito dell'intervento svolto dall'ente stesso nell'attività di accertamento; disposizione successivamente confermata fino al 2017, al 2019 e, infine, dall'articolo 34 del decreto in esame, che proroga all'anno 2021 l'attribuzione ai comuni del 100 per cento delle somme riscosse a titolo di accertamento nell'anno precedente a seguito delle segnalazioni qualificate trasmesse dagli stessi enti;
    tale disposizione non ha oneri: infatti, a fronte dell'attribuzione ai Comuni di un contributo equivalente alle somme effettivamente riscosse nell'anno precedente l'erario realizza un corrispondente maggior gettito che deriva da accertamenti per segnalazioni dei medesimi Comuni, effettivamente aggiuntivi rispetto agli accertamenti «ordinariamente operati dall'Agenzia delle entrate»,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità, al fine di rafforzare l'azione di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, di assegnare alle Regioni, che partecipino all'attività di accertamento tributario, una quota pari al 100 per cento delle maggiori somme relative a tributi erariali riscosse a titolo definitivo a seguito dell'intervento svolto dalla Regione nell'attività di accertamento;
   a valutare l'opportunità, per una efficiente e continua azione di contrasto all'evasione, e d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, di consentire alle singole Regioni l'accesso, con modalità definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria e a qualsiasi altra banca dati pubblica, rilevante per il controllo dell'evasione erariale o di tributi regionali o locali; contestualmente, a valutare l'opportunità di integrare, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, il sistema informativo della fiscalità con i dati relativi alla fiscalità regionale, al fine di garantire alle amministrazioni statali competenti e agli enti locali e territoriali l'interscambio di dati, e di assicurare ai competenti organi dello Stato e alle Regioni dati, informazioni e servizi necessari per la gestione dei tributi, per la formulazione delle previsioni di entrata e per un'efficace azione di contrasto dell'evasione fiscale e contributiva.
9/2220-AR/193Masi, Sabrina De Carlo, Romaniello.


   La Camera,
   premesso che:
    all'articolo 49 del provvedimento in esame è stata inserita una modifica relativa all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 al fine di rivedere le priorità degli investimenti, introducendo al comma 134 dopo le parole «del territorio» le seguenti: «nonché per interventi in viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati»;
   considerato che:
    alla luce dei cambiamenti climatici in atto è sempre più urgente e necessario preservare e tutelare le risorse idriche, promuoverne la gestione sostenibile e la transizione verso una economia circolare;
    in Italia intercettiamo solo l'11 per cento dei 300 miliardi di metri cubi all'anno di acqua piovana e la maggior parte degli usi domestici e industriali, dagli elettrodomestici, alle pulizie, agli scarichi igienici, al verde urbano, alla pulizia delle strade, all'alimentazione degli impianti antincendio fino alle acque di raffreddamento dei processi industriali, non richiede l'utilizzo di acqua potabile,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, nel primo provvedimento utile ovvero nel Collegato ambientale di prossima emanazione, l'inserimento di incentivi per la realizzazione di impianti di riutilizzo delle acque meteoriche, la realizzazione di reti idriche duali e l'installazione di dispositivi per il risparmio idrico nell'edilizia residenziale, di servizio e produttiva, tramite agevolazioni sull'IVA o la previsione in sede di rilascio dei permessi di costruire di una verifica del profilo idrico con riferimento alla capacità di risparmio idrico e riutilizzo delle acque meteoriche e grigie.
9/2220-AR/194Daga, Sabrina De Carlo, Romaniello.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, prevede con oneri sostenuti dall'INAIL, il finanziamento degli investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro delle piccole, medie e micro imprese, nonché la raccolta e la registrazione, ai fini statistici ed informativi, dei dati relativi agli infortuni sul lavoro;
    le denunce di infortunio sul lavoro presentate all'istituto tra gennaio e ottobre di quest'anno registrano un lieve aumento dello +0,04 per cento rispetto allo stesso periodo del 2018 e le patologie di origine professionale risultano in aumento per il 2,6 per cento,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di individuare ulteriori modalità incentivanti al fine di garantire un miglioramento delle condizioni di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, tra cui l'introduzione di agevolazioni fiscali per l'acquisto di dispositivi di sicurezza individuale e collettiva e per spese relative alla redazione e l'adeguamento dei documenti di valutazione dei rischi e dei piani di sicurezza.
9/2220-AR/195Davide Aiello, Sabrina De Carlo, Romaniello.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 124 del 2019, entrato in vigore il 27 ottobre 2019, contiene disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze finanziarie indifferibili, finalizzate a innalzare i livelli di stabilità e di semplificazione, in favore dei contribuenti e degli operatori del settore economico;
    al riguardo, il provvedimento contiene significativi interventi in materia di contrasto e riduzione dell'evasione e delle frodi fiscali, che agiscono in diversi ambiti del tessuto economico e sociale, affinché tali misure, possano rappresentare un'efficace azione di contrasto e consentire pertanto di liberare risorse finanziarie in favore dell'economia reale;
    a tal fine, si ravvisa che i dati sull'evasione fiscale, contributiva ed il lavoro irregolare, richiedono urgenti interventi ed efficaci misure di prevenzione e contrasto, considerato che nei riguardi di molte amministrazioni, sono affidati ruoli e competenze istituzionali in materia di verifica, ispezione e controllo dei regolari adempimenti degli obblighi tributari e contributivi;
    le tecnologie informatiche in tale ambito, offrono un notevole supporto alle attività di analisi in presenza di banche dati integrate ed implementate con elementi informativi provenienti da più amministrazioni ed opportunamente elaborate, considerato che la cooperazione tra i soggetti deputati al controllo, necessiti di operare attraverso un interscambio di attività formative per i propri dipendenti, di un sistema strutturato di segnalazione di elementi e fonti di innesco, uno scambio di dati ed informazioni, una condivisione nella pianificazione e nel successivo svolgimento delle attività istruttorie esterne;
    il contemperamento delle ragioni dell'erario e delle garanzie poste a tutela della libertà di iniziativa economica privata suggeriscono pertanto in relazione alle suesposte osservazioni, un coordinamento strategico e tecnico-operativo tra gli enti interessati;
    a giudizio del sottoscrittore del presente atto, il coordinamento delle attività ispettive, affinché possa ritenersi effettivamente realizzabile, necessita tra l'altro, che le amministrazioni interessate siano in grado di riservare una parte della pianificazione dei controlli all'attività congiunta tra le stesse,

impegna il Governo

ad adottare, nel corso della presente legislatura, adeguate iniziative volte ad attuare un'attività di coordinamento tra l'Agenzia delle entrate e delle dogane, la Guardia di finanza, l'ispettorato Nazionale del Lavoro, anche attraverso la condivisione delle banche dati in uso o da istituire, mediante i necessari interventi tecnologici ad opera di Sogei, al fine di assicurare la disponibilità immediata di dati, documenti e informazioni utili, volti ad assicurare uniformità di indirizzi, maggiore efficacia degli atti amministrativi, sollevando conseguentemente i numerosi oneri burocratici che continuano ad essere presenti, nei riguardi dei contribuenti e delle imprese.
9/2220-AR/196Trano, Currò, Martinciglio, Sabrina De Carlo, Buratti, Pastorino, Giuliodori, Ungaro, Romaniello.


   La Camera,
   premesso che:
    all'estero, in tanti Paesi, la «mancia» è una somma di denaro, elargita obbligatoriamente al personale in servizio presso ristoranti e hotels;
    tale «mancia» viene corrisposta direttamente tramite la carta di credito, scegliendo se lasciare il 15, 20 o 25 per cento del totale dello scontrino;
    negli Stati Uniti esistono variazioni di applicazione di norme e regole di galateo: non lasciare la mancia risulta irrispettoso da parte della cultura americana, mentre, in termini legali, esiste una differenza tra « tip» e « service charge»;
    il « service charge», è generalmente obbligatorio, automaticamente inserito nel conto ed indipendente dalla qualità del servizio e per questo anche sottoposto a tassazione (in quanto parte integrante dello stipendio di un dipendente), mentre i « tips/gratuities» sono essere a scelta del cliente e quindi commisurate alla qualità del servizio. Il service charge deve essere indicato nel menu, pena la possibile contestazione del conto;
    in Italia, la «mancia» rappresenta un «extra non obbligatorio», a totale discrezione del cliente degli ambiti di ristorazione o alberghieri;
    spesso il cliente italiano, a differenza di quanto accade nei paesi anglosassoni, non si sente in diritto di lasciarla, poiché nella ricevuta viene inserita la voce «servizio» o «coperto»;
    purtuttavia, quando un servizio risulta particolarmente gradevole, il cliente premia il personale di servizio con una mancia in contanti;
    quando si paga con la «carta di credito», non disponendo di banconote del taglio adeguato, in Italia non è consentito di far aggiungere una piccola somma all'importo da pagare,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere la corresponsione delle «mance» in parola, elargite quale ricompensa per il servizio prestato, attraverso pagamenti effettuati tramite terminale elettronico (Pos).
9/2220-AR/197Invidia, Romaniello.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge A.C. 2220-A «Conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili» prevede disposizioni urgenti in materia fiscale;
    la città di Matera è stata individuata quale zona franca urbana dalla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) dell'8 maggio 2009, n. 14;
   considerato che:
    la città di Matera, grazie all'unicità, eccezionalità e singolarità del suo patrimonio storico e artistico, è uno dei siti culturali più importanti d'Italia, d'Europa e del mondo;
    le Zone Franche Urbane (ZFU) sono ambiti territoriali dove si concentrano programmi di defiscalizzazione e decontribuzione rivolti alle imprese e hanno l'obiettivo di favorire lo sviluppo economico e sociale di quartieri e aree urbane caratterizzate da disagio sociale, economico ed occupazionale, le ZFU intervengono anche per favorire la ripresa e lo sviluppo di territori colpiti da calamità naturali;
    nella città di Matera si sono registrati diversi allagamenti, soprattutto nella zona del rione sassi, a seguito degli eccezionali eventi atmosferici dell'11 e 12 novembre che hanno provocato ingenti danni proprio al rione Sassi e alle attività economiche, comprese le piccole e medie imprese, che lavorano sul territorio materano,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di rifinanziare la Zona Franca Urbana del Comune di Matera, individuata dalla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) dell'8 maggio 2009, n. 14, e ricadente in una delle regioni non comprese nell'obiettivo «Convergenza».
9/2220-AR/198Rospi, Romaniello.


   La Camera,
   premesso che:
    la tutela dell'incolumità dei conducenti e dei passeggeri di motocicli e ciclomotori è un'esigenza primaria: sono, infatti più vulnerabili ed esposti al rischio rispetto ad altri utenti della strada, soprattutto per la mancanza di protezioni esterne, come l'abitacolo di un veicolo;
    secondo dati Istat del 2018, circa il 24 per cento dei morti sulle strade – 793 su un totale di 3.325 morti in un anno – sono motociclisti e ciclomotoristi, 208 dei quali in età compresa tra 15 e 30 anni; sono oltre 54.000, invece, i feriti a seguito di sinistri sulle due ruote; di questi, molti riportano lesioni gravi o molto gravi e sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale e dei servizi socio-assistenziali per l'intera vita;
    è necessario sollecitare i conducenti ed i passeggeri dei mezzi a due ruote all'uso degli strumenti di protezione di ultima generazione, quali i dispositivi di protezione individuale airbag, 1 cui costi, non proprio contenuti, ne scoraggiano l'acquisto, che potrebbe essere indubbiamente favorito dalla previsione di una detraibilità della spesa sostenuta;
    l'utilizzo di tale protezione, in caso di sinistro, riduce enormemente i rischi di lesioni gravi e/o gravissime, nonché di decesso dei motociclisti; il rilievo sociale di un incentivo all'uso di tali protezioni è evidente, ma è importante anche sottolineare il risparmio di spesa pubblica in termini di minori oneri per il Servizio Sanitario Nazionale, di congedi per malattia, dell'infortunato e dei parenti che lo assistono nella degenza e nelle cure, di provvidenze economiche a sostegno della invalidità/inabilità, con innegabili benefiche ripercussioni sull'intera comunità;
    i dati 2017 del Ministero dei trasporti sui «costi sociali» dell'incidentalità stradale – che stimano il danno economico «indiretto» che grava sulla società a causa di tali eventi – rivelano che il costo medio umano per decesso è di euro 1.503.990,00, mentre il costo medio umano per ferito è di euro 42.219,00; le conseguenze sulla collettività di un incidente con morti o feriti, sono molteplici: basti pensare, oltre ai costi relativi alle cure delle lesioni subite dalle persone, alle spese dei servizi di emergenza, per il rilievo degli incidenti, ai danni sul veicolo, ai costi legali e amministrativi, al danni causati all'infrastruttura stradale e agli edifici, alla perdita di produttività per la società, anche collegata alla perdita affettiva, al dolore e alla sofferenza delle persone coinvolte e dei parenti delle vittime;
    gli oneri a carico delle compagnie assicurative conseguenti agli indennizzi per incidenti con morti e feriti gravi si ridurranno in modo sensibile se si incentiva l'uso dei dispositivi di protezione dei conducenti e passeggeri di motocicli e ciclomotori;
    i dati statistici 2017 segnalano ingenti indennizzi liquidati per questi veicoli: euro 129.791.519 per sinistri di ciclomotori e euro 824.652.000 per sinistri di motocicli, con previsione per questi ultimi, secondo dati Ivass del dicembre 2018, di margine tecnico lordo negativo;
   considerato che:
    l'introduzione di una detrazione dall'imposta lorda delle spese per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale per i conducenti di motoveicoli, avrebbe anche il merito di far conoscere l'esistenza e l'utilità di tali dispositivi, e, promuovendone la diffusione e l'utilizzo, di incentivare la concorrenza tra i produttori dei medesimi dispositivi, che sarebbero indotti a ridurre i relativi prezzi di vendita, e ad investire su tali tecnologie,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre, anche mediante opportuni interventi normativi una congrua detrazione dall'imposta lorda delle spese documentate, sostenute per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale moto airbag.
9/2220-AR/199Angiola, Romaniello.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento oggi in discussione dispone la conversione, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili;
    l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) è un'Autorità indipendente, con funzioni principalmente di garanzia: la legge istitutiva del 31 luglio 1997, n. 249, affida all'Autorità la funzione di assicurare la corretta competizione degli operatori sul mercato e di tutelare i consumi di libertà fondamentali degli utenti; questa, inoltre, svolge funzioni di regolamentazione e vigilanza nei settori delle telecomunicazioni, dell'audiovisivo, dell'editoria e, più recentemente, delle poste. Al pari delle altre Autorità previste dall'ordinamento italiano, l'AGCOM risponde del proprio operato al Parlamento;
    la sesta sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4993/2019, ha riconosciuto la piena legittimità del «Regolamento per la tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica adottato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni- AGCOM», ed ha peraltro rilevato la mancanza di una norma primaria che attribuisca espressamente all'Autorità il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie nell'ipotesi di inottemperanza agli ordini da essa legittimamente impartiti per prevenire o impedire le violazioni del diritto d'autore online;
   considerato che:
    secondo i recenti dati IPSOS-FAPAV (Federazione per la Tutela dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali), gli atti di pirateria del 2018 hanno provocato una perdita di fatturato pari a 600 milioni di euro di fatturato per l'industria audiovisiva e creativa del nostro Paese; tale perdita aumenta fino a 1,08 miliardi di euro se si considerano tutti i settori economici direttamente o indirettamente connessi a questa filiera, portando alla stima di 5.900 posti di lavoro a rischio a causa della pirateria e 203 milioni introiti fiscali persi dallo Stato,

impegna il Governo

a prevedere di colmare la lacuna rilevata dal Consiglio di Stato, adottando ulteriori iniziative normative volte ad attribuire espressamente all'AGCOM il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie anche nel caso di inottemperanza agli ordini da essa impartiti per la tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi.
9/2220-AR/200Lattanzio, Romaniello.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 53-bis, aggiunto in sede referente, estende l'applicazione dell'aliquota IVA super ridotta al 4 per cento alla cessione di autoveicoli e motoveicoli ad alimentazione ibrida ed elettrica, se effettuata nei confronti di soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, soggetti non vedenti e soggetti sordomuti e ai loro familiari, nonché alle prestazioni rese dalle officine per adattare tali veicoli;
    inoltre, dispone, per i già menzionati veicoli ibridi ed elettrici ceduti ai soggetti diversamente abili e ai loro familiari, l'esenzione dalla imposta erariale di trascrizione, dell'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione e dell'imposta di registro sugli atti traslativi o dichiarativi;
    in particolare il comma 1 del citato articolo, modifica il n. 31 della Tabella A, Parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 – decreto del Presidente della Repubblica IVA –, che riporta l'elenco dei beni e servizi soggetti ad aliquota IVA super ridotta al 4 per cento;
    tra i beni e servizi ai quali si applica l'aliquota super ridotta al 4 per cento sono incluse le cessioni di veicoli endotermici e con motore ibrido, aventi il limite di 2000 cc se alimentati a benzina e limite di 2800 cc se alimentati a diesel, mentre per i veicoli ad alimentazione esclusivamente elettrica il limite è di 150 kW, nei confronti dei soggetti diversamente abili o dei loro familiari, nonché le prestazioni di servizi resi dalle officine per adattare tali veicoli;
    tale limite dei 150 kW di potenza massima creerebbe uno svantaggio per l'acquisto di auto elettriche, in quanto quest'ultime, per la natura stessa del motore elettrico, superano agevolmente tale limite e quindi molte auto elettriche non potrebbero essere acquistate con tale agevolazione, invece il limite sulle auto endotermiche è in base alla cilindrata e permette di poter acquistare auto con bel oltre 150 kW di potenza massima,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere, anche mediante interventi normativi, un congruo limite di 225 kW per qualsiasi veicolo azionato da motore a benzina, gasolio, idrogeno, elettrico o ibrido.
9/2220-AR/201Chiazzese, Donno, Raffa, Romaniello.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia fiscale ed esigenze indifferibili;
    fra queste ultime è stato affrontato il tema delle polizze RC auto, disponendo per le famiglie la possibilità di beneficiare della fascia assicurativa più bassa fra tutti i veicoli di proprietà del nucleo. L'adeguamento scatta al momento della scadenza naturale della polizza;
    la responsabilità civile autoveicoli (RCA o RC Auto) nell'ordinamento giuridico italiano si riferisce alla responsabilità giuridica per i rischi, avverso il quale è obbligatorio garantirsi presso una compagnia di assicurazioni autorizzata, derivanti dagli eventuali danni cagionati a persone o cose, a causa della circolazione di autoveicoli su strada;
    il tema dell'RCA è complesso e gli interventi che si sono succeduti negli anni non hanno contribuito a rendere meno confusa o più equa la materia. Il cittadino percepisce il premio assicurativo al pari di una tassa e come tale vive la sua imposizione;
    alla base del sistema vi è il principio secondo il quale che la funzione dell'assicurazione auto è quella di trasferire il rischio del risarcimento di un danno procurato a terzi dal contraente alla compagnia, dietro pagamento di un premio;
    è necessario preservare il concetto originale di mutualità del mercato assicurativo per evitare che si connoti come un sistema capitalistico ed incentrato sul l'ottenimento di utili e sempre meno sull'utilità sociale;
    attualmente c’è un vuoto normativo nel meccanismo di «recupero» e controllo dell'evasione fiscale provocata da chi non contrae assicurazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di monitorare gli effetti in sede applicativa della disposizione sopra citata e a predisporre eventuali tempestive azioni correttive nell'ottica di valorizzare il principio di equità alla base del sistema assicurativo e di favore nei confronti dei consumatori.
9/2220-AR/202Alemanno, Moretto, Sabrina De Carlo, Davide Crippa, Sut, Rachele Silvestri, Scanu, Faro, Rizzone, Carabetta, Ermellino, Masi, Romaniello.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 27 prevede che presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è istituito, a decorrere dal 2020, il Registro unico degli operatori del gioco pubblico;
    l'articolo 27, comma 4 prevede testualmente, tra gli altri requisiti, che «l'iscrizione al Registro è disposta dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli previa verifica del possesso, da parte dei richiedenti, delle licenze di pubblica sicurezza di cui agli articoli 86 e 88 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, delle autorizzazioni e concessioni necessarie ai sensi delle specifiche normative di settore»;
    la formulazione del comma 4 può generare dei dubbi interpretativi in ordine ai requisiti richiesti per l'iscrizione al Registro di prossima istituzione, e in particolare l'elencazione delle licenze di Pubblica Sicurezza ai sensi degli articoli 86 e 88 del TULPS potrebbe essere considerata applicabile indiscriminatamente a tutte le tipologie di gioco;
    il regime autorizzativo dei giochi, invero, prevede regole differenti e autonome per ogni singola tipologia di gioco, poste dalla specifica normativa di settore;
    intento del legislatore non è certamente modificare la normativa di settore in ordine al regime autorizzazione dei diversi giochi, quanto invece subordinare l'iscrizione al suddetto Registro unico all'effettivo possesso delle licenze, autorizzazioni o concessioni necessarie che sono specificamente previste per ogni singolo gioco, e solo per quello,

impegna il Governo

a esplicitare attraverso il Ministero dell'economia e delle finanze-Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che, nell'ambito dei requisiti per l'iscrizione al Registro unico, il possesso delle licenze di Pubblica Sicurezza al sensi degli articoli 86 e 88 TULPS sia richiesto solamente per i giochi per i quali la normativa di settore lo esiga e che non possa essere considerato applicabile indiscriminatamente a tutte le tipologie di gioco.
9/2220-AR/203Buratti.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 27 prevede che presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è istituito, a decorrere dal 2020, il Registro unico degli operatori del gioco pubblico;
    l'articolo 27, comma 4 prevede testualmente, tra gli altri requisiti, che «l'iscrizione al Registro è disposta dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli previa verifica del possesso, da parte dei richiedenti, delle licenze di pubblica sicurezza di cui agli articoli 86 e 88 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, delle autorizzazioni e concessioni necessarie ai sensi delle specifiche normative di settore»;
    la formulazione del comma 4 può generare dei dubbi interpretativi in ordine ai requisiti richiesti per l'iscrizione al Registro di prossima istituzione, e in particolare l'elencazione delle licenze di Pubblica Sicurezza ai sensi degli articoli 86 e 88 del TULPS potrebbe essere considerata applicabile indiscriminatamente a tutte le tipologie di gioco;
    il regime autorizzativo dei giochi, invero, prevede regole differenti e autonome per ogni singola tipologia di gioco, poste dalla specifica normativa di settore;
    intento del legislatore non è certamente modificare la normativa di settore in ordine al regime autorizzazione dei diversi giochi, quanto invece subordinare l'iscrizione al suddetto Registro unico all'effettivo possesso delle licenze, autorizzazioni o concessioni necessarie che sono specificamente previste per ogni singolo gioco, e solo per quello,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di esplicitare attraverso il Ministero dell'economia e delle finanze-Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che, nell'ambito dei requisiti per l'iscrizione al Registro unico, il possesso delle licenze di Pubblica Sicurezza al sensi degli articoli 86 e 88 TULPS sia richiesto solamente per i giochi per i quali la normativa di settore lo esiga e che non possa essere considerato applicabile indiscriminatamente a tutte le tipologie di gioco.
9/2220-AR/203. (Testo modificato nel corso della seduta)  Buratti.


   La Camera,
   premesso che:
    dopo un lungo dibattito in Commissione Finanze è stato approvato all'unanimità l'articolo 32-bis che, a decorrere dal 1o gennaio 2020, dispone l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta al 5 per cento per i prodotti per la protezione dell'igiene femminile compostabili o lavabili e per le coppette mestruali;
    la riduzione dell'aliquota IVA su tale categoria di prodotti costituisce una necessaria misura di sostegno in favore delle donne, affinché possano avere accesso a beni necessari senza pagarli come se fossero un lusso;
    appare essenziale che tale riduzione si traduca in un concreto vantaggio economico per le donne consumatrici, onde evitare di vanificare sia gli obiettivi della norma, sia l'utilizzo di risorse pubbliche derivante dal minor gettito fiscale;
   considerato che:
    la norma in commento rappresenta un primo passo verso una soluzione organica volta ad una maggiore equità, che riveda le aliquote di un novero più ampio di beni da considerarsi necessari;
    il Governo e, in particolare, il Ministro dell'economia Gualtieri, hanno altresì prefigurato una prossima riduzione dell'aliquota anche sulle altre tipologie di assorbenti igienici, in occasione della revisione complessiva dell'IVA prevista per il prossimo anno,

impegna il Governo

a verificare che la riduzione al 5 per cento dell'aliquota IVA per i prodotti per la protezione dell'igiene femminile compostabili o lavabili e per le coppette mestruali disposta del presente provvedimento si traduca in un reale risparmio economico per le donne consumatrici, assicurando, per quanto di competenza, che il prezzo dei prodotti applicato al netto dell'aliquota attualmente vigente non subisca ingiustificate variazioni al rialzo a decorrere dal 19 gennaio 2020, e a ridurre l'aliquota anche sugli altri assorbenti igienici nell'ambito di una revisione complessiva dell'IVA da approvare nel corso del 2020.
9/2220-AR/204Boldrini, Emanuela Rossini, Quartapelle Procopio, Schirò, Baldini, Incerti, Ciampi, Carnevali, Cenni, Sarli, D'Arrando, Martinciglio, Vizzini, Benedetti, Bruno Bossio, Muroni, Casa, Pezzopane, Ehm, Elisa Tripodi, Madia, Ascari, Prestipino, Giordano, Suriano, Deiana, Lorenzin, Piccoli Nardelli, Frate, Gribaudo, Rotta, Ciprini, Berlinghieri, Bonomo, Carinelli.


   La Camera,
   premesso che:
    dopo un lungo dibattito in Commissione Finanze è stato approvato all'unanimità l'articolo 32-bis che, a decorrere dal 1o gennaio 2020, dispone l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta al 5 per cento per i prodotti per la protezione dell'igiene femminile compostabili o lavabili e per le coppette mestruali;
    la riduzione dell'aliquota IVA su tale categoria di prodotti costituisce una necessaria misura di sostegno in favore delle donne, affinché possano avere accesso a beni necessari senza pagarli come se fossero un lusso;
    appare essenziale che tale riduzione si traduca in un concreto vantaggio economico per le donne consumatrici, onde evitare di vanificare sia gli obiettivi della norma, sia l'utilizzo di risorse pubbliche derivante dal minor gettito fiscale;
   considerato che:
    la norma in commento rappresenta un primo passo verso una soluzione organica volta ad una maggiore equità, che riveda le aliquote di un novero più ampio di beni da considerarsi necessari;
    il Governo e, in particolare, il Ministro dell'economia Gualtieri, hanno altresì prefigurato una prossima riduzione dell'aliquota anche sulle altre tipologie di assorbenti igienici, in occasione della revisione complessiva dell'IVA prevista per il prossimo anno,

impegna il Governo

a verificare, per quanto di competenza, che la riduzione al 5 per cento dell'aliquota IVA per i prodotti per la protezione dell'igiene femminile compostabili o lavabili e per le coppette mestruali disposta del presente provvedimento si traduca in un reale risparmio economico per le donne consumatrici, assicurando, per quanto di competenza, che il prezzo dei prodotti applicato al netto dell'aliquota attualmente vigente non subisca ingiustificate variazioni al rialzo a decorrere dal 19 gennaio 2020, e a ridurre l'aliquota anche sugli altri assorbenti igienici nell'ambito di una revisione complessiva dell'IVA da approvare nel corso del 2020.
9/2220-AR/204. (Testo modificato nel corso della seduta) Boldrini, Emanuela Rossini, Quartapelle Procopio, Schirò, Baldini, Incerti, Ciampi, Carnevali, Cenni, Sarli, D'Arrando, Martinciglio, Vizzini, Benedetti, Bruno Bossio, Muroni, Casa, Pezzopane, Ehm, Elisa Tripodi, Madia, Ascari, Prestipino, Giordano, Suriano, Deiana, Lorenzin, Piccoli Nardelli, Frate, Gribaudo, Rotta, Ciprini, Berlinghieri, Bonomo, Carinelli.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in oggetto, vertente sulla materia fiscale e altre esigenze indifferibili, nel corso dell'esame parlamentare si è andato arricchendo di molte misure di carattere economico dal significativo impatto sociale ed è parte integrante della più complessiva manovra di bilancio per il prossimo triennio;
    in tale quadro, appare necessario affrontare e risolvere, sin dai prossimi provvedimenti di analoga portata, il problema che si è verificato a seguito di un'interpretazione del tutto arbitraria delle vigenti disposizioni in materia di obblighi contributivi dei liberi professionisti già iscritti a casse previdenziali di categoria, che l'INPS ha voluto imporre nonostante la soccombenza in tutti gli innumerevoli e conformi pronunciamenti giurisprudenziali;
    le vigenti disposizioni statutarie e regolamentari di alcuni enti previdenziali di diritto privato di cui ai decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996, approvate a suo tempo dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, hanno previsto la possibilità di esercitare l'attività professionale senza essere tenuti al versamento della contribuzione ordinaria (nel solo caso degli avvocati del libero foro, fino all'entrata in vigore della legge n. 247 del 2012);
    tali previsioni si sono rivelate non coerenti con il principio di carattere generale in base al quale tutti i redditi prodotti devono essere assoggettati a contribuzione previdenziale, per cui l'INPS, nell'ambito di una vasta operazione finalizzata a contrastare l'evasione ed elusione contributiva, ha ritenuto di contestare in tali ipotesi il mancato versamento della contribuzione alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
    tuttavia, l'analisi dell'originaria formulazione della citata disposizione della legge n. 335 del 1995, rafforzata dalla successiva norma di interpretazione autentica introdotta con l'articolo 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dovrebbero pacificamente portare ad affermare che la gestione separata dell'INPS fu istituita, in via generale, per tutte le categorie di lavoratori autonomi, di lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e per i venditori a domicilio e, soltanto in via residuale, per le categorie di liberi professionisti ancora prive di una propria cassa di previdenza;
    l'INPS, pertanto, non ha il potere di iscrivere d'ufficio nella propria gestione separata singoli soggetti liberi professionisti appartenenti a categorie già dotate di una propria cassa di previdenza alla data di entrata in vigore della legge n. 335 del 1995, potendo agire in questo senso soltanto nei confronti delle categorie di liberi professionisti che, alla medesima data di entrata in vigore, erano ancora prive di una propria forma di tutela previdenziale e che, nel frattempo, non hanno deliberato in favore di una delle quattro opzioni indicate dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 103 del 1996,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nel primo provvedimento utile, di adottare le necessarie misure di carattere normativo volte a chiarire ancora una volta, e in maniera inequivocabile, che sono soggetti all'iscrizione presso la gestione separata dell'INPS solo coloro che svolgono attività il cui esercizio non è subordinato all'iscrizione ad appositi albi o elenchi, escludendo esplicitamente i liberi professionisti appartenenti a categorie già dotate di una propria cassa di previdenza alla data di entrata in vigore della citata legge n. 335 del 1995.
9/2220-AR/205Viscomi, Serracchiani.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame prevede specifiche disposizioni riguardanti la fiscalità delle aree doganali e norme relative al finanziamento di interventi riferiti alle aree portuali;
    l'articolo 1, commi da 578 a 582, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante la legge di bilancio 2018, sono diretti, a decorrere dal 2020, a inquadrare nella categoria catastale E1, e quindi esentati ex lege dal pagamento dell'IMU, le banchine e le aree scoperte adibite alle operazioni e ai servizi portuali nei porti di rilevanza economica nazionale ed internazionale rientranti in un'Autorità di sistema portuale, nonché le aree adibite al servizio passeggeri,

impegna il Governo

a dare valenza di norma di interpretazione autentica alla disposizione che prevede di censire nella categoria E/1, le aree dei porti di competenza delle Autorità di sistema portuale, adibite alle operazioni e ai servizi portuali, ai depositi, alle infrastrutture stradali e ferroviarie, anche se affidati a privati e a qualunque titolo, situati nelle aree di Punto franco del porto di Trieste e nelle Zone economiche speciali.
9/2220-AR/206Serracchiani, Andrea Romano, Gariglio, Sabrina De Carlo.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame prevede specifiche disposizioni riguardanti la fiscalità delle aree doganali e norme relative al finanziamento di interventi riferiti alle aree portuali;
    l'articolo 1, commi da 578 a 582, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante la legge di bilancio 2018, sono diretti, a decorrere dal 2020, a inquadrare nella categoria catastale E1, e quindi esentati ex lege dal pagamento dell'IMU, le banchine e le aree scoperte adibite alle operazioni e ai servizi portuali nei porti di rilevanza economica nazionale ed internazionale rientranti in un'Autorità di sistema portuale, nonché le aree adibite al servizio passeggeri,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di dare valenza di norma di interpretazione autentica alla disposizione che prevede di censire nella categoria E/1, le aree dei porti di competenza delle Autorità di sistema portuale, adibite alle operazioni e ai servizi portuali, ai depositi, alle infrastrutture stradali e ferroviarie, anche se affidati a privati e a qualunque titolo, situati nelle aree di Punto franco del porto di Trieste e nelle Zone economiche speciali.
9/2220-AR/206. (Testo modificato nel corso della seduta) Serracchiani, Andrea Romano, Gariglio, Sabrina De Carlo.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame prevede specifiche disposizioni in materia fiscale e sanitaria;
    secondo l'AIFA, per quanto riguarda i farmaci, è previsto il ricorso al cosiddetto «uso compassionevole» (decreto ministeriale 7 settembre 2017) per un medicinale sottoposto a sperimentazione clinica, ai di fuori della sperimentazione stessa, in pazienti affetti da malattie gravi o rare o che si trovino in pericolo di vita, quando, a giudizio del medico, non vi siano ulteriori valide alternative terapeutiche, o nel caso in cui il paziente non possa essere incluso in una sperimentazione clinica o, ai fini della continuità terapeutica, per pazienti già trattati con beneficio clinico nell'ambito di una sperimentazione clinica almeno di fase II conclusa;
    il medicinale in questione deve essere oggetto di una domanda di autorizzazione all'immissione in commercio o essere sottoposto a sperimentazione (Art. 83 comma 2 del Regolamento CE 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004);
    in base alla normativa vigente è prevista la possibilità di impiegare per malattie rare e tumori rari medicinali per i quali siano disponibili anche solo i risultati di studi clinici sperimentali di fase I che ne abbiano documentato l'attività e la sicurezza; in tali casi, la richiesta deve essere fondata sul prevedibile beneficio in base al meccanismo d'azione e agli effetti farmacodinamici del medicinale;
    l'accesso al medicinale sperimentale prevede un parere favorevole da parte del Comitato Etico a cui afferisce il centro clinico che presenta la richiesta, previa conferma della disponibilità alla fornitura gratuita dei medicinale da parte dell'azienda farmaceutica produttrice del medicinale;
    l'articolo 16 della legge «anti spreco» individua alcune tipologie di beni i quali, se donati a scopi solidaristici, ai fini IVA sono equiparati ai beni distrutti e danno diritto alla detrazione dell'imposta dovuta sull'acquisto o per la produzione degli stessi;
    in particolare il citato articolo 16, comma 1, della legge n. 166 del 2016 sottrae alla presunzione di cessione di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 441 del 1997 alcune tipologie di beni espressamente individuate (eccedenze alimentari, medicinali, eccetera) aventi le caratteristiche normativamente stabilite, «qualora la distruzione si realizzi con la loro cessione gratuita agli enti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b)» della stessa legge n. 166, a fini di solidarietà sociale;
    il beneficio è subordinato a specifici adempimenti documentali e dichiarativi finalizzati ad attestare l'effettiva destinazione dei beni alle finalità solidaristiche e a vincere la presunzione di cessioni a titolo oneroso;
    al fine di diffondere l'utilizzo di tali farmaci è opportuno prevedere uno specifico intervento volto a riconoscere la piena detraibilità ai fini IVA dei costi relativi ai farmaci ad uso compassionevole ceduti gratuitamente, senza applicazione dell'IVA;
   considerato che già è previsto un trattamento analogo per altre tipologie di farmaci,

impegna il Governo

a prevedere nel prossimo provvedimento utile il riconoscimento della piena detraibilità ai fini IVA dei costi relativi ai farmaci ad uso compassionevole ceduti gratuitamente, senza applicazione dell'IVA, favorendo in tal modo la ricerca in ambito sanitario.
9/2220-AR/207Rotta.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame prevede specifiche disposizioni in materia fiscale e sanitaria;
    secondo l'AIFA, per quanto riguarda i farmaci, è previsto il ricorso al cosiddetto «uso compassionevole» (decreto ministeriale 7 settembre 2017) per un medicinale sottoposto a sperimentazione clinica, ai di fuori della sperimentazione stessa, in pazienti affetti da malattie gravi o rare o che si trovino in pericolo di vita, quando, a giudizio del medico, non vi siano ulteriori valide alternative terapeutiche, o nel caso in cui il paziente non possa essere incluso in una sperimentazione clinica o, ai fini della continuità terapeutica, per pazienti già trattati con beneficio clinico nell'ambito di una sperimentazione clinica almeno di fase II conclusa;
    il medicinale in questione deve essere oggetto di una domanda di autorizzazione all'immissione in commercio o essere sottoposto a sperimentazione (Art. 83 comma 2 del Regolamento CE 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004);
    in base alla normativa vigente è prevista la possibilità di impiegare per malattie rare e tumori rari medicinali per i quali siano disponibili anche solo i risultati di studi clinici sperimentali di fase I che ne abbiano documentato l'attività e la sicurezza; in tali casi, la richiesta deve essere fondata sul prevedibile beneficio in base al meccanismo d'azione e agli effetti farmacodinamici del medicinale;
    l'accesso al medicinale sperimentale prevede un parere favorevole da parte del Comitato Etico a cui afferisce il centro clinico che presenta la richiesta, previa conferma della disponibilità alla fornitura gratuita dei medicinale da parte dell'azienda farmaceutica produttrice del medicinale;
    l'articolo 16 della legge «anti spreco» individua alcune tipologie di beni i quali, se donati a scopi solidaristici, ai fini IVA sono equiparati ai beni distrutti e danno diritto alla detrazione dell'imposta dovuta sull'acquisto o per la produzione degli stessi;
    in particolare il citato articolo 16, comma 1, della legge n. 166 del 2016 sottrae alla presunzione di cessione di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 441 del 1997 alcune tipologie di beni espressamente individuate (eccedenze alimentari, medicinali, eccetera) aventi le caratteristiche normativamente stabilite, «qualora la distruzione si realizzi con la loro cessione gratuita agli enti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b)» della stessa legge n. 166, a fini di solidarietà sociale;
    il beneficio è subordinato a specifici adempimenti documentali e dichiarativi finalizzati ad attestare l'effettiva destinazione dei beni alle finalità solidaristiche e a vincere la presunzione di cessioni a titolo oneroso;
    al fine di diffondere l'utilizzo di tali farmaci è opportuno prevedere uno specifico intervento volto a riconoscere la piena detraibilità ai fini IVA dei costi relativi ai farmaci ad uso compassionevole ceduti gratuitamente, senza applicazione dell'IVA;
   considerato che già è previsto un trattamento analogo per altre tipologie di farmaci,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere nel prossimo provvedimento utile il riconoscimento della piena detraibilità ai fini IVA dei costi relativi ai farmaci ad uso compassionevole ceduti gratuitamente, senza applicazione dell'IVA, favorendo in tal modo la ricerca in ambito sanitario.
9/2220-AR/207. (Testo modificato nel corso della seduta) Rotta.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame prevede specifiche disposizioni riguardanti gli adempimenti connessi ad eventi sismici;
    è parimenti necessario e urgente dare continuità agli interventi riguardanti la ripresa economia e sociale dei territorio di Genova interessato dal disastro accaduto il 14 agosto 2018 in conseguenza del crollo del viadotto Polcevera noto anche come ponte Morandi,

impegna il Governo

a prevedere specifici interventi in favore dei lavoratori e delle imprese interessate innanzitutto prorogando la cassa integrazione almeno fino ad agosto 2020 per i lavoratori interessati e riaprendo i termini per dare la possibilità alle imprese e ai titolari di reddito di lavoro autonomo di presentare le istanze di accesso alle agevolazioni previste per la Zona Franca Urbana istituita nel territorio della Città metropolitana di Genova.
9/2220-AR/208Vazio, Rotta.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame prevede specifiche disposizioni riguardanti gli adempimenti connessi ad eventi sismici;
    è parimenti necessario e urgente dare continuità agli interventi riguardanti la ripresa economia e sociale dei territorio di Genova interessato dal disastro accaduto il 14 agosto 2018 in conseguenza del crollo del viadotto Polcevera noto anche come ponte Morandi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere specifici interventi in favore dei lavoratori e delle imprese interessate innanzitutto prorogando la cassa integrazione almeno fino ad agosto 2020 per i lavoratori interessati e riaprendo i termini per dare la possibilità alle imprese e ai titolari di reddito di lavoro autonomo di presentare le istanze di accesso alle agevolazioni previste per la Zona Franca Urbana istituita nel territorio della Città metropolitana di Genova.
9/2220-AR/208. (Testo modificato nel corso della seduta) Vazio, Rotta.


   La Camera,
   premesso che:
    le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 saranno uno straordinario volano economico per l'intero Paese e, specialmente, per quei territori che le hanno fortemente volute e che le ospiteranno. Ma potranno essere anche una grande occasione di rilancio e riqualificazione dei territori ospitanti;
    è ormai dimostrato che i grandi eventi sportivi possono essere un vero e proprio strumento di marketing territoriale, turistico e culturale a cui ricorrere per valorizzare le risorse di un territorio;
    i punti dai quali ripartire, grazie a questa occasione offerta dalla convergenza che si è venuta a creare tra la principale area metropolitana del Paese e le Dolomiti, sono innanzitutto il turismo e la cultura;
    le opere che saranno realizzate costituiranno una legacy che valorizzerà il rapporto tra il grande evento e il territorio interessato,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere nel prossimo provvedimento utile l'istituzione di un Fondo per la realizzazione delle opere indispensabili allo svolgimento delle Olimpiadi invernali che si terranno nel 2026 a Milano e Cortina stabilendo che le suddette opere saranno acquisite al termine della manifestazione al patrimonio delle Regioni o degli altri enti locali territorialmente competenti, al fine di valorizzare il rapporto tra il grande evento e il territorio interessato nonché, per quelle realizzate in attuazione del programma di interventi alla viabilità statale e ferroviaria, al patrimonio rispettivamente di ANAS Spa e di RFI Spa.
9/2220-AR/209De Menech.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento interviene in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti stabilendo una serie di adempimenti e obblighi in capo ad appaltatori, affidatari, subappaltatori e committenti, come l'invio delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute applicate, nonché l'invio dell'elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati direttamente nell'esecuzione dell'opera, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate, dell'ammontare delle retribuzioni e delle ritenute applicate per ciascuno;
    simili adempimenti possono aggravare, fino a compromettere, l'attività gestionale degli operatori di mercato più piccoli, in quanto costringe anche quelli di piccolissime dimensioni a ottemperare a una serie di oneri che ne influenzano la capacità negoziale, riverberandosi sullo stesso principio di libera concorrenza e favorendo unicamente quelle grandi imprese che non avranno difficoltà ad adeguarsi alla nuova normativa,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni citate in premessa al fine di innalzare la soglia prevista per l'applicazione della normativa recata dal decreto-legge da 200.000 a 500.000 euro, al fine di non aggravare eccessivamente le piccole e medie imprese con una serie di oneri che possono portare all'esclusione delle stesse dal mercato.
9/2220-AR/210Ferri, Del Barba, Ungaro, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento interviene in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti stabilendo una serie di adempimenti e obblighi in capo ad appaltatori, affidatari, subappaltatori e committenti, come l'invio delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute applicate, nonché l'invio dell'elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati direttamente nell'esecuzione dell'opera, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate, dell'ammontare delle retribuzioni e delle ritenute applicate per ciascuno;
    simili adempimenti possono aggravare, fino a compromettere, l'attività gestionale degli operatori di mercato più piccoli, in quanto costringe anche quelli di piccolissime dimensioni a ottemperare a una serie di oneri che ne influenzano la capacità negoziale, riverberandosi sullo stesso principio di libera concorrenza e favorendo unicamente quelle grandi imprese che non avranno difficoltà ad adeguarsi alla nuova normativa,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni citate in premessa al fine di non aggravare eccessivamente le piccole imprese con una serie di oneri che possono portare all'esclusione delle stesse dal mercato.
9/2220-AR/210. (Testo modificato nel corso della seduta) Ferri, Del Barba, Ungaro, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    l'approvazione in Commissione finanze dell'emendamento 13.08 Ungaro e altri si prevede l'importante creazione del Fondo Controesodo, con una dotazione di 3 milioni di euro a decorrere dal 2020;
    il fondo è finalizzato ad estendere le agevolazioni fiscali vigenti per i lavoratori rimpatriati a decorrere dal 30 aprile 2020;
    l'emendamento approvato in tale formulazione comporta però, vista la scarsità delle risorse accordate dal Governo per questa importante misura, l'esclusione dalla misura per tutti coloro (lavoratori o ricercatori) che sono rientrati precedentemente al 30 aprile 2019;
    si tratta di un risultato purtroppo parziale rispetto alle aspettative di tutti i lavoratori rimpatriati in Italia, tra cui lavoratori altamente qualificati, ricercatori e studenti, portatori di un patrimonio di competenze e idee importante e di profilo internazionale, che hanno deciso di scommettere nuovamente sull'Italia;
    si ritiene, per le motivazioni su espresse, utile estendere il più possibile tale misura, al fine di eliminare quella che potrebbe essere percepita come una discriminazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, mediante prossimi provvedimenti, compatibilmente con le risorse disponibili, di estendere la misura in premessa al fine di garantirne un ampliamento che contemperi tutti i docenti, ricercatori e lavoratori impatriati.
9/2220-AR/211Ungaro, Carè, Del Barba.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede che, a partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1o luglio 2020, in via sperimentale, nell'ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei soggetti passivi dell'IVA residenti e stabiliti in Italia, un'apposita area riservata del sito internet dell'Agenzia stessa, le bozze dei registri delle fatture e degli acquisti e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche dell'IVA;
    in tal modo l'amministrazione finanziaria può mettere i contribuenti nelle condizioni di ricevere i registri IVA disponibili on line sulla base dei dati acquisiti avendo tutti i dati IVA disponibili, sia quelli legati alla fatturazione elettronica sia quelli legati alla trasmissione dei corrispettivi;
    si pone la necessità di ridurre la ritenuta prevista dalla normativa vigente e che viene imposta dalle banche sui bonifici che verranno disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere una riduzione congrua della ritenuta applicata dalle banche sui bonifici che riconoscono detrazioni fiscali.
9/2220-AR/212Carè, Ungaro, Del Barba.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame disciplina le agevolazioni fiscali previste all'articolo 3 della legge n. 117 del 2018, in materia di introduzione dell'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi, siano concesse nella forma anche di contributo disponendo la concessione di un contributo di 30 euro per ciascun dispositivo di allarme acquistato, fino ad esaurimento delle risorse complessivamente disponibili, pari a 15,1 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1 milione di euro per l'anno 2020;
    visto che nei casi di trasporto di un bambino di età inferiore a quattro anni assicurato al sedile con il sistema di ritenuta indicato, il conducente ha l'obbligo di utilizzare apposito dispositivo di allarme volto a prevenire l'abbandono del bambino, rispondente alle specifiche tecnico-costruttive e funzionali stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si potrebbe prevedere un contributo per un numero maggiore di seggiolini anti abbandono,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni citate in premessa al fine di prevedere un contributo di importo superiore ai 30 euro per l'acquisto di dispositivi aggiuntivi.
9/2220-AR/213Paita, Moretto, Ungaro, Del Barba.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame disciplina le agevolazioni fiscali previste all'articolo 3 della legge n. 117 del 2018, in materia di introduzione dell'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi, siano concesse nella forma anche di contributo disponendo la concessione di un contributo di 30 euro per ciascun dispositivo di allarme acquistato, fino ad esaurimento delle risorse complessivamente disponibili, pari a 15,1 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1 milione di euro per l'anno 2020;
    visto che nei casi di trasporto di un bambino di età inferiore a quattro anni assicurato al sedile con il sistema di ritenuta indicato, il conducente ha l'obbligo di utilizzare apposito dispositivo di allarme volto a prevenire l'abbandono del bambino, rispondente alle specifiche tecnico-costruttive e funzionali stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si potrebbe prevedere un contributo per un numero maggiore di seggiolini anti abbandono,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di gli effetti applicativi delle disposizioni citate in premessa al fine di prevedere un contributo di importo superiore ai 30 euro per l'acquisto di dispositivi aggiuntivi.
9/2220-AR/213. (Testo modificato nel corso della seduta) Paita, Moretto, Ungaro, Del Barba.


   La Camera,
   premesso che:
    il presente decreto-legge reca disposizioni in materia fiscale e per esigenze indifferibili e la disciplina vigente in materia di imposte sui redditi considera fra i redditi esenti alcune tipologie di redditi, ivi incluse talune borse di studio, come pure, entro un certo limite (10.000 euro) i compensi erogati nell'esercizio di attività sportive dilettantistiche (articolo 67 TUIR).
    le «borse lavoro» corrisposte a persone con disabilità per tirocini, stages, percorsi di avvicinamento al mondo del lavoro costituiscono reddito imponibile e quando l'ammontare lordo annuo di queste borse supera i 4.000 euro la persona con disabilità non rientra più fra i familiari a carico del genitore o del familiare, con tutto ciò che ne deriva sotto il profilo fiscale e delle misure di sostegno al reddito, come pure di altre misure di sostegno, rappresentando per i ragazzi e le ragazze con disabilità un deterrente a intraprendere percorsi di formazione essenziali per l'inserimento nel mondo lavorativo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di inserire tra i redditi esenti (per importi fino a 7.500 euro) le borse di studio o di assegno, premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale volte all'inclusione di persone con disabilità.
9/2220-AR/214Noja, Del Barba, Ungaro.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento, all'articolo 41, comma 2, reca disposizioni in tema di efficienza economica, redditività e sostenibilità del settore agricolo, disciplinando la concessione di garanzie a titolo gratuito da parte di ISMEA a favore di imprese agricole innovative;
    il tema dell'innovazione in agricoltura è molto sentito soprattutto tra i giovani agricoltori, che emergono spesso come «pionieri» della digitalizzazione e dell'aumento della competitività aziendale, mediante l'applicazione delle tecnologie più avanzate, integrando in maniera dinamica e smart tradizione e innovazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, con prossimi provvedimenti, compatibilmente con le risorse disponibili, sgravi fiscali e contributivi per i giovani agricoltori diretti e per gli imprenditori agricoli professionali under 40.
9/2220-AR/215Gadda, Ungaro, Del Barba, Martinciglio, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento interviene sul Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, assegnando allo stesso un importo di 670 milioni di euro per l'anno 2019;
    lo sviluppo delle piccole e medie imprese rappresenta un aspetto fondamentale e strategico per la crescita del paese e l'apporto dello Stato al Fondo di garanzia costituisce un importantissimo strumento di stimolo per tali imprese, il quale deve essere rafforzato, oltre che non limitato a singoli e puntuali interventi volti a stanziare risorse per singole annualità,

impegna il Governo

ad aumentare le risorse assegnate al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e ad estendere le relative risorse al triennio successivo.
9/2220-AR/216Librandi, Del Barba, Ungaro.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento interviene sul Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, assegnando allo stesso un importo di 670 milioni di euro per l'anno 2019;
    lo sviluppo delle piccole e medie imprese rappresenta un aspetto fondamentale e strategico per la crescita del paese e l'apporto dello Stato al Fondo di garanzia costituisce un importantissimo strumento di stimolo per tali imprese, il quale deve essere rafforzato, oltre che non limitato a singoli e puntuali interventi volti a stanziare risorse per singole annualità,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di aumentare le risorse assegnate al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e ad estendere le relative risorse al triennio successivo.
9/2220-AR/216. (Testo modificato nel corso della seduta) Librandi, Del Barba, Ungaro.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede disposizioni dirette a rafforzare gli strumenti per il contrasto delle indebite compensazioni di crediti effettuate tramite modello F24, modificando i presupposti per l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta emergenti dalle dichiarazioni relative alle imposte dirette, allineandoli ai presupposti vigenti per i crediti d'imposta emergenti dalle dichiarazioni IVA;
    è necessario prevedere una tutela del contribuente qualora non sia messo nella condizione di procedere alla materiale presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge, per mancanza della relativa modulistica o delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere delle misure finalizzate a consentire al contribuente di procedere alle compensazioni dei crediti che gli vengono negate a causa di ritardi della modulistica da parte della PA.
9/2220-AR/217Fregolent, Del Barba, Ungaro, Martinciglio.


   La Camera,
   premesso che:
    l'approvazione in Commissione Finanze dell'emendamento Ungaro 13.08 e altri si prevede l'importante creazione del Fondo Controesodo, con una dotazione di 3 milioni di euro a decorrere dal 2020;
    nel decreto mancano del tutto misure volte ad agevolare il «rientro dei cervelli imprenditoriali» che intendano entrare a far parte o costituire nuove start-up e imprese innovative in Italia,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, in prossimi provvedimenti, compatibilmente con le risorse disponibili, di prevedere misure agevolative per il rientro dei talenti italiani che intendano entrare a far parte o costituire start-up e PMI innovative.
9/2220-AR/218Mor, Ungaro, Del Barba.


   La Camera,
   premesso che:
    all'articolo 4 il comma 7 prevede che con provvedimento del Direttore delle Agenzie delle Entrate vengano disciplinate le modalità di trasmissione telematica delle informazioni relative ai lavoratori impiegati dalle aziende appaltatrici, subappaltatrici o affidatarie, che consentano modalità semplificate di riscontro dei dati trasmessi,

impegna il Governo

a vigilare affinché tale provvedimento venga effettivamente emanato e possa divenire operativo entro il 31 dicembre del corrente anno al fine di ridurre gli oneri burocratici e semplificare le modalità di trasmissione delle informazioni previste dall'articolo 4, anche attraverso la realizzazione di nuovi strumenti telematici.
9/2220-AR/219Del Barba, Ungaro.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede un inasprimento delle pene per i reati tributari e abbassa alcune soglie di punibilità introducendo la confisca dei beni per un valore sproporzionato al proprio reddito (cosiddetta confisca allargata);
    si modifica la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti per prevedere specifiche sanzioni amministrative quando il reato di dichiarazione fraudolenta è commesso a vantaggio dell'ente;
    nell'ambito del rapporto sull'evasione si dovrebbe prevedere un'esposizione nel dettaglio dei risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, distinguendo tra imposte accertate e riscosse nonché tra le diverse tipologie di avvio delle procedure di accertamento,

impegna il Governo

ad inserire nel contenuto del Rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva anche il monitoraggio sull'efficacia delle norme penali tributarie, valutandone i costi per la Pubblica Amministrazione ed eventuali effetti sfavorevoli sull'operatività delle imprese coinvolte.
9/2220-AR/220Vitiello, Del Barba, Ungaro, Ciaburro.


   La Camera,
    in fase di conversione in legge del decreto – legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili;
    Premesso che:
    l'articolo 5, comma 44 del cosiddetto decreto crescita (decreto-legge n. 34 del 2019) è intervenuto a rimodulare e ampliare il regime fiscale agevolativo introdotto a favore di ricercatori e docenti dall'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78;
    l'ampliamento e il miglioramento del regime fiscale succitato si applicano tuttavia ai ricercatori e docenti che rientreranno a partire dal 2020;
    l'articolo 13-ter, introdotto in sede referente, estende le maggiori agevolazioni disposte dal suddetto decreto crescita (decreto-legge n. 34 del 2019) per i lavoratori impatriati anche ai lavoratori rientrati in Italia a partire dal 30 aprile 2019 (in luogo di operare per i lavoratori chi si ritrasferiscono nel Paese dal 2020), purché risultino beneficiari del regime per i lavoratori impatriati. Viene inoltre istituito il Fondo Controesodo, con dotazione di 3 milioni a decorrere dal 2020, in favore dei lavoratori rientrati in Italia dal 30 aprile 2019 e destinatari dell'estensione disposta dall'articolo in commento;
    anche dalle suddette disposizioni rimangono comunque esclusi i ricercatori e docenti già rimpatriati,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di reperire, in fase di approvazione del primo provvedimento utile, risorse aggiuntive necessarie ad estendere la concessione dei benefìci fiscali, a partire dal 2020, ai ricercatori e ai docenti che alla data del 31 dicembre 2019 risultano già beneficiari del regime fiscale introdotto dalle disposizioni di cui all'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010. n. 78.
9/2220-AR/221Schirò, Navarra, Quartapelle Procopio.


   La Camera,
    in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili;
   premesso che:
    la legge n. 9 del 2019 ha sancito l'equiparazione ai partiti e movimenti politici, ai fini degli obblighi in materia di trasparenza e rendicontazione stabiliti per gli stessi dall'articolo 5 del decreto-legge 149 del 2013, delle fondazioni, associazione e comitati i cui organi direttivi o di gestione abbiano determinate caratteristiche elencate nel testo;
    si tratta delle fondazioni, associazioni e comitati i cui organi direttivi o di gestione siano composti per almeno un terzo da membri di organi di partiti o movimenti politici ovvero persone che sono o sono state, nei sei anni precedenti, membri del Parlamento nazionale o europeo o di assemblee elettive regionali o locali di comuni con più di 15.000 abitanti, ovvero che ricoprono o hanno ricoperto, nei sei anni precedenti, incarichi di governo al livello nazionale, regionale o locale, in comuni con più di 15.000 abitanti;
    la norma, al momento, risulta inapplicabile in quanto troppo ampia, riguardando controlli per migliaia di associazioni con tali caratteristiche,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di favorire, in sede di esame della legge di bilancio, l'approvazione di una modifica normativa finalizzata a rendere più efficace ed applicabile la legge in materia di trasparenza e rendicontazione mediante l'espunzione del riferimento, nella composizione degli organi direttivi o di gestione delle fondazioni, associazioni e comitati, a coloro che, negli enti locali, abbiano ricoperto incarichi di governo o che siano stati membri di assemblee elettive.
9/2220-AR/222Fragomeli, Grimaldi.


   La Camera,
    in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili;
   premesso che:
    la legge n. 3 del 2019 ha sancito l'equiparazione ai partiti e movimenti politici, ai fini degli obblighi in materia di trasparenza e rendicontazione stabiliti per gli stessi dall'articolo 5 del decreto-legge 149 del 2013, delle fondazioni, associazione e comitati i cui organi direttivi o di gestione abbiano determinate caratteristiche elencate nel testo;
    si tratta delle fondazioni, associazioni e comitati i cui organi direttivi o di gestione siano composti per almeno un terzo da membri di organi di partiti o movimenti politici ovvero persone che sono o sono state, nei sei anni precedenti, membri del Parlamento nazionale o europeo o di assemblee elettive regionali o locali di comuni con più di 15.000 abitanti, ovvero che ricoprono o hanno ricoperto, nei sei anni precedenti, incarichi di governo al livello nazionale, regionale o locale, in comuni con più di 15.000 abitanti;
   la norma che indica un ben definito novero di enti, ai quali potrebbero applicarsi, richiede tuttavia un bilanciamento con l'esigenza di rendere il sistema da essa delineato maggiormente efficente, in relazione all'elevato numero di controlli da effettuare,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di favorire, in sede di esame della legge di bilancio, l'approvazione di una modifica normativa, finalizzata a rendere più efficace e più agevole l'immediato avvio dell'applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza e rendicontazione, di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge n. 149 del 2013, disponendo un differimento di quattro mesi dall'applicazione della richiamata disciplina degli obblighi di pubblicità e trasparenza delle fondazioni, delle associazioni e dei comitati, di cui all'articolo 5, comma 4, lettera b) del decreto-legge n. 149 del 2013, limitatamente ai casi di presenza negli organi direttivi e di gestione di persone che sono o sono state, nei sei anni precedenti, titolari di cariche elettive o incarichi di governo a livello locale in comuni con più di 15 mila abitanti.
9/2220-AR/222. (Testo modificato nel corso della seduta) Fragomeli, Grimaldi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 39 del provvedimento in esame inasprisce le pene per i reati tributari e abbassa alcune soglie di punibilità; introduce inoltre, in caso di condanna, la confisca dei beni di cui il condannato abbia disponibilità per un valore sproporzionato al proprio reddito (c.d. confisca allargata);
    le nuove norme di fatto modificano anche i termini di prescrizione per alcuni reati tributari;
    comunque, i termini di prescrizione, a seguito della riforma introdotta dalla legge n. 3 del 2019, che ha modificato gli articoli 158,159 e 160 del codice penale prevedendo la sospensione del corso della prescrizione dalla data di pronuncia della sentenza di primo grado (sia di condanna che di’ assoluzione) o dal decreto di condanna, fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o alla data di irrevocabilità del citato decreto, sono di fatto cancellati;
    la legge n. 3 del 2019, all'articolo 1, comma 2, ha fissato l'entrata in vigore della riforma della prescrizione al 1o gennaio 2020;
    a fronte delle modifiche introdotte dalla legge n. 3 del 2019, si riterrebbe invece meno traumatico seguire lo schema delineato dalla riforma Orlando operata con la legge n. 103 del 2017 (che già prevede che l'interruzione della prescrizione non possa comportare l'aumento di più della metà del tempo necessario a prescrivere per i più gravi reati contro la pubblica amministrazione), introducendo un termine maggiore dopo l'interruzione della prescrizione per alcuni reati tributari caratterizzati da condotte fraudolente (prevedendo che l'interruzione non possa comportare l'aumento di più di un terzo del tempo necessario a prescrivere);
    sarebbe quindi opportuno, dopo aver operato tali modifiche, valutarne l'impatto, prima dell'entrata in vigore della riforma della prescrizione introdotta dalla legge n. 3 del 2019, che andrebbe, pertanto, rinviata almeno di un anno,

impegna il Governo

ad adeguare i termini di prescrizione dei reati tributari caratterizzati da condotte fraudolente nel senso indicato in premessa, rinviando l'entrata in vigore della riforma della prescrizione introdotta dalla legge n. 3 del 2019 al 1o gennaio 2021.
9/2220-AR/223Costa, Tateo, Osnato, Lucaselli, Rossello, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 39 del provvedimento in esame inasprisce le pene per i reati tributari e abbassa alcune soglie di punibilità; introduce inoltre, in caso di condanna, la confisca dei beni di cui il condannato abbia disponibilità per un valore sproporzionato al proprio reddito (c.d. confisca allargata). La disposizione modifica, inoltre, la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti, per prevedere specifiche sanzioni amministrative quando alcuni reati tributari sono commessi a vantaggio dell'ente;
    a fronte di norme punitive sbagliate, che rischiano di non raggiungere l'obiettivo di ridurre l'evasione fiscale – perché la minaccia del carcere come unica risposta sanzionatoria non può e non deve essere la risposta all'evasione fiscale, poiché in tal modo si compromette irrimediabilmente il clima di fiducia e di leale collaborazione tra fisco e contribuente e soprattutto non si attraggono nuovi investitori e si allontanano quelli che già operano nel nostro Paese – è necessario invece intervenire su istituti che presuppongono la creazione di un rapporto nuovo e rafforzato tra il contribuente e l'Amministrazione finanziaria, basato sul reciproco affidamento, come l'istituto dell'adempimento contributivo, dove sono definiti con chiarezza, doveri di trasparenza e leale collaborazione sia per l'Amministrazione, sia per i contribuenti;
    l'accesso e la permanenza nel regime di adempimento collaborativo sono condizionati all'implementazione del Tax Control Framework (TCF) – soggetto a una costante valutazione da parte dell'Agenzia delle entrate – ed esprimono la volontà dell'impresa non solo di operare nel più completo rispetto della normativa tributaria e dei principi dell'ordinamento, ma anche nella massima trasparenza e interlocuzione con l'Amministrazione finanziaria, al fine di evitare di incorrere in comportamenti che potrebbero essere potenzialmente sanzionabili;
    pertanto, sarebbe importante prevedere l'esclusione delle sanzioni penali di cui al DLGS n. 74/2000 per i fatti considerati ed esaminati in costanza del nuovo regime di adempimento collaborativo, attesa l'assenza del dolo specifico,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni in premessa al fine di adottare opportune iniziative, anche di tipo normativo, volte a prevedere l'eliminazione delle sanzioni penali collegate all'adempimento collaborativo.
9/2220-AR/224Bartolozzi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 52 del decreto-legge in esame prevede lo stanziamento di risorse per il finanziamento di contributi a favore di chi acquista dispositivi anti abbandono;
    nel testo varato dal Governo l'attuazione della disposizione inerente la concessione dei contributi era demandata ad un decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti che avrebbe dovuto essere emanato entro quindici giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge;
    nel corso dell'esame in Commissione tale termine è stato modificato, tra l'altro in sede di coordinamento formale, prevedendo l'adozione entro 15 giorni dall'entrata in vigore della disposizione;
    l'articolo destina 15,1 milioni di euro per l'anno 2019 e 5 milioni di euro per l'anno 2020, ma considerati i tempi di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame e gli ulteriori 15 giorni previsti per l'adozione del decreto attuativo, è forte il rischio che gran parte delle risorse stanziate per l'anno 2019 non siano utilizzate,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative volte a prevedere la ridestinazione delle risorse stanziate per l'anno 2019 per l'erogazione di contributi per l'acquisto di dispositivi antiabbandono, eventualmente non utilizzate nel corso del medesimo anno, all'anno 2020 in aggiunta a quelle già stanziate.
9/2220-AR/225Bergamini, Mulè, Sozzani, Zanella, Rosso.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 52 del decreto-legge in esame prevede lo stanziamento di risorse per il finanziamento di contributi a favore di chi acquista dispositivi anti abbandono;
    nel testo varato dal Governo l'attuazione della disposizione inerente la concessione dei contributi era demandata ad un decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti che avrebbe dovuto essere emanato entro quindici giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge;
    nel corso dell'esame in Commissione tale termine è stato modificato, tra l'altro in sede di coordinamento formale, prevedendo l'adozione entro 15 giorni dall'entrata in vigore della disposizione;
    l'articolo destina 15,1 milioni di euro per l'anno 2019 e 5 milioni di euro per l'anno 2020, ma considerati i tempi di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame e gli ulteriori 15 giorni previsti per l'adozione del decreto attuativo, è forte il rischio che gran parte delle risorse stanziate per l'anno 2019 non siano utilizzate,

impegna il Governo

a valutare le modalità con le quali adottare ulteriori iniziative volte a prevedere la ridestinazione delle risorse stanziate per l'anno 2019 per l'erogazione di contributi per l'acquisto di dispositivi antiabbandono, eventualmente non utilizzate nel corso del medesimo anno, all'anno 2020 in aggiunta a quelle già stanziate.
9/2220-AR/225. (Testo modificato nel corso della seduta) Bergamini, Mulè, Sozzani, Zanella, Rosso.


   La Camera,
   considerato che:
    l'articolo 22, introduce un credito d'imposta pari al 30 per cento delle commissioni addebitate per transazioni effettuate con carte di pagamento e, per effetto delle modifiche apportate in Commissione, mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili, a decorrere dal 1 o luglio 2020;
    ai fini della trasparenza dei rapporti tra sistema creditizio e imprese che utilizzano il POS, si stabilisce che la Banca d'Italia, con provvedimento da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, individui le modalità e i criteri con cui gli operatori finanziari trasmettono agli esercenti, mensilmente e per via telematica, l'elenco e le informazioni relativi alle transazioni effettuate;
    nonostante l'Italia abbia il numero più basso di operazioni annue pro-capite con strumenti alternativi al contante (111 rispetto ad una media europea di 265), i POS in Italia sono 3,2 mln, oltre un terzo di quelli dell'intera area euro: 5.200 POS ogni 100.000 abitanti, a fronte di 2.800 ogni 100.000 abitanti nell'area dell'euro (fonte: ABI);
    sempre da fonte ABI si apprende che in Italia le commissioni sui pagamenti digitali sono all'1,1 per cento del transato, al sotto la media europea pari all'1,2 per cento. In Olanda e in Svizzera le commissioni applicate sui POS sono all'1,6 per cento, in Germania e in Svezia all'1,5 per cento, nel Regno Unito e in Grecia all'1,3 per cento. In Italia dunque non c’è alcuna preclusione del settore del commercio rispetto all'uso POS, quanto piuttosto sui suoi costi di gestione;
    recenti inchieste hanno dimostrato che, a carico dei negozianti, per spese di piccolo importo i costi complessivi del POS possono arrivare fino all'11 per cento per acquisto. Si tratta evidentemente di contratti estremamente sconvenienti, ma la realtà commerciale dimostra che, nei complessi rapporti che legano banche e imprenditori può accadere che si debbano mantenere questo tipo di contratti,

impegna il Governo:

   ad incentivare, per quanto di sua competenza, la stipula di Convenzioni tra Banche e organizzazioni imprenditoriali, di cui esistono già numerosi esempi, finalizzate all'abbattimento dei costi del POS, sino all'azzeramento per gli acquisti di minore importo;
   ad adottare ulteriori iniziative normative volte a far sì che, in sede di adozione del provvedimento previsto dal comma 5, ultimo periodo, dell'articolo 22 del provvedimento in esame, la Banca d'Italia preveda che le informazioni sull'elenco delle transazioni da inviare gli esercenti siano dettagliate analiticamente, possano consentire l'individuazione del circuito di pagamento utilizzato e siano distinte dagli eventuali oneri aggiuntivi richiesti.
9/2220-AR/226Giacometto, Angelucci.


   La Camera,
   considerato che:
    l'articolo 22, introduce un credito d'imposta pari al 30 per cento delle commissioni addebitate per transazioni effettuate con carte di pagamento e, per effetto delle modifiche apportate in Commissione, mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili, a decorrere dal 1 o luglio 2020;
    ai fini della trasparenza dei rapporti tra sistema creditizio e imprese che utilizzano il POS, si stabilisce che la Banca d'Italia, con provvedimento da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, individui le modalità e i criteri con cui gli operatori finanziari trasmettono agli esercenti, mensilmente e per via telematica, l'elenco e le informazioni relativi alle transazioni effettuate;
    nonostante l'Italia abbia il numero più basso di operazioni annue pro-capite con strumenti alternativi al contante (111 rispetto ad una media europea di 265), i POS in Italia sono 3,2 mln, oltre un terzo di quelli dell'intera area euro: 5.200 POS ogni 100.000 abitanti, a fronte di 2.800 ogni 100.000 abitanti nell'area dell'euro (fonte: ABI);
    sempre da fonte ABI si apprende che in Italia le commissioni sui pagamenti digitali sono all'1,1 per cento del transato, al sotto la media europea pari all'1,2 per cento. In Olanda e in Svizzera le commissioni applicate sui POS sono all'1,6 per cento, in Germania e in Svezia all'1,5 per cento, nel Regno Unito e in Grecia all'1,3 per cento. In Italia dunque non c’è alcuna preclusione del settore del commercio rispetto all'uso POS, quanto piuttosto sui suoi costi di gestione;
    recenti inchieste hanno dimostrato che, a carico dei negozianti, per spese di piccolo importo i costi complessivi del POS possono arrivare fino all'11 per cento per acquisto. Si tratta evidentemente di contratti estremamente sconvenienti, ma la realtà commerciale dimostra che, nei complessi rapporti che legano banche e imprenditori può accadere che si debbano mantenere questo tipo di contratti,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità:
    di incentivare, per quanto di sua competenza, la stipula di Convenzioni tra Banche e organizzazioni imprenditoriali, di cui esistono già numerosi esempi, finalizzate all'abbattimento dei costi del POS, sino all'azzeramento per gli acquisti di minore importo;
    di adottare ulteriori iniziative normative volte a far sì che, in sede di adozione del provvedimento previsto dal comma 5, ultimo periodo, dell'articolo 22 del provvedimento in esame, la Banca d'Italia preveda che le informazioni sull'elenco delle transazioni da inviare gli esercenti siano dettagliate analiticamente, possano consentire l'individuazione del circuito di pagamento utilizzato e siano distinte dagli eventuali oneri aggiuntivi richiesti.
9/2220-AR/226. (Testo modificato nel corso della seduta) Giacometto, Angelucci.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 reca disposizioni urgenti in materia fiscale e per altre esigenze indifferibili;
    il provvedimento in esame reca numerose disposizioni in materia di accise e di carburanti;
    in particolare l'articolo 5 introduce alcune disposizioni di modifica al Testo Unico Accise (TUAG), di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, volte nel complesso a prevenire e reprimere le frodi nel settore delle accise. L'articolo 6 modifica le norme della legge di bilancio 2018 volte alla prevenzione e al contrasto delle frodi IVA nel settore della vendita di carburanti; l'articolo 7 introduce disposizioni volte a contrastare l'uso fraudolento di taluni prodotti, classificabili come oli lubrificanti, illecitamente venduti c utilizzati come carburanti per autotrazione o combustibili per riscaldamento, allo scopo di evadere il pagamento dell'accisa; l'articolo 8 infine prevede, dal 2020, che sia individuato un importo massimo agevolabile dell'accisa sul gasolio utilizzato come carburante, in favore di alcuni esercenti attinta di trasporto merci e passeggeri;
    per quanto risulta, il Governo ha recentemente depositato al Senato della Repubblica un emendamento classificato con il numero 17.000 (G 17.000) meglio pubblicizzato dalla stampa nazionale come (Mini-max) ove si segnala tra le coperture individuate per le norme di spesa previste nelle prime tre pagine di disposizioni, un fortissimo intervento in aumento sulle accise per i carburanti per gli anni dal 2021 al 2024;
    il disegno di legge di bilancio 2020 all'articolo 2, comma 1 prevede maggiori entrate di 50 milioni per l'anno 2021 e 300 milioni a decorrere dal 2022, mentre il testo dell'emendamento del Governo 17.000 prevede invece una rilevante modifica delle entrate da accise sui carburanti per il 2021 non inferiori a 918 milioni di euro, per salire a 1.032 milioni nel 2022, 1.822 milioni nel 2023 e 1.543 milioni di euro per l'anno 2024;
    in buona sostanza, aumentano di nuovo le clausole di salvaguardia: sterilizzazione piena delle clausole per il prossimo anno ma aumenti delle accise sui carburanti a partire dal 2021. Gli incassi da accise passano da 50 a 918 milioni nel 2021, c dai 300 milioni a partire dal 2022 a 1,032 miliardi nel 2022, 1,822 miliardi nel 2023 e 1,543 miliardi nel 2024,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa normativa volta ad impedire un nuovo aumento delle clausole di salvaguardia e in particolare aumenti delle accise sui carburanti a partire dal 2021, con incassi che passerebbero da 50 a 918 milioni di euro nel 2021, e dai 300 milioni a partire dal 2022 a 1,032 miliardi nel 2022, 1,822 miliardi nel 2023 e 1,543 miliardi nel 2024.
9/2220-AR/227Gelmini.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 reca disposizioni urgenti in materia fiscale e per altre esigenze indifferibili;
    il provvedimento in esame reca numerose disposizioni in materia di accise e di carburanti;
    in particolare l'articolo 5 introduce alcune disposizioni di modifica al Testo Unico Accise (TUAG), di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, volte nel complesso a prevenire e reprimere le frodi nel settore delle accise. L'articolo 6 modifica le norme della legge di bilancio 2018 volte alla prevenzione e al contrasto delle frodi IVA nel settore della vendita di carburanti; l'articolo 7 introduce disposizioni volte a contrastare l'uso fraudolento di taluni prodotti, classificabili come oli lubrificanti, illecitamente venduti c utilizzati come carburanti per autotrazione o combustibili per riscaldamento, allo scopo di evadere il pagamento dell'accisa; l'articolo 8 infine prevede, dal 2020, che sia individuato un importo massimo agevolabile dell'accisa sul gasolio utilizzato come carburante, in favore di alcuni esercenti attinta di trasporto merci e passeggeri;
    per quanto risulta, il Governo ha recentemente depositato al Senato della Repubblica un emendamento classificato con il numero 17.000 (G 17.000) meglio pubblicizzato dalla stampa nazionale come (Mini-max) ove si segnala tra le coperture individuate per le norme di spesa previste nelle prime tre pagine di disposizioni, un fortissimo intervento in aumento sulle accise per i carburanti per gli anni dal 2021 al 2024;
    il disegno di legge di bilancio 2020 all'articolo 2, comma 1 prevede maggiori entrate di 50 milioni per l'anno 2021 e 300 milioni a decorrere dal 2022, mentre il testo dell'emendamento del Governo 17.000 prevede invece una rilevante modifica delle entrate da accise sui carburanti per il 2021 non inferiori a 918 milioni di euro, per salire a 1.032 milioni nel 2022, 1.822 milioni nel 2023 e 1.543 milioni di euro per l'anno 2024;
    in buona sostanza, aumentano di nuovo le clausole di salvaguardia: sterilizzazione piena delle clausole per il prossimo anno ma aumenti delle accise sui carburanti a partire dal 2021. Gli incassi da accise passano da 50 a 918 milioni nel 2021, c dai 300 milioni a partire dal 2022 a 1,032 miliardi nel 2022, 1,822 miliardi nel 2023 e 1,543 miliardi nel 2024,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa normativa volta ad impedire un nuovo aumento delle clausole di salvaguardia e in particolare aumenti delle accise sui carburanti a partire dal 2021, con incassi che passerebbero da 50 a 918 milioni di euro nel 2021, e dai 300 milioni a partire dal 2022 a 1,032 miliardi nel 2022, 1,822 miliardi nel 2023 e 1,543 miliardi nel 2024.
9/2220-AR/227. (Testo modificato nel corso della seduta) Gelmini.


   La Camera,
   premesso che:
    sono frequenti i casi di trasferimento di fondi a titolo di finanziamento in assenza dell'immediata possibilità di impiego da parte dell'Ente, con conseguente confluenza nell'avanzo di amministrazione di ingenti quote;
    il mancato sblocco dell'avanzo vincolato per l'Ente che si trovi in una condizione di disavanzo complessivo mette in grave difficoltà alcune diverse centinaia di enti, in prevalenza nel centro-sud del Paese oltre alcune grandi città, ostacolando in questi casi il sollecito utilizzo dei fondi e vanificando gli obiettivi di politica sociale perseguiti a livello nazionale e regionale;
    l'esclusione dei fondi trasferiti a titolo di finanziamento del potenziamento delle politiche sociali si rende necessaria per facilitare l'utilizzo delle risorse nei casi di disavanzo complessivo dell'ente locale beneficiario per un'azione di rilancio degli investimenti stessi;
    il principio 4/1, concernente la programmazione, consente senza alcuna limitazione l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione, secondo modalità codificate (punto 9.2 del principio);
    il blocco dell'avanzo vincolato comporta per molti enti un grave rischio di danno erariale a causa del mancato utilizzo di risorse con vincolo di destinazione dovuto a norme nazionali o regionali, non necessariamente indisponibili in bilancio, che risulterebbero a priori inutilizzabili;
    gli enti in questione si trovano oggi in condizione di disavanzo tecnico a seguito dell'operazione di riaccertamento straordinario dei residui previsto dalla riforma della contabilità e sostenuto da un ripiano pluriennale ex decreto-legge n. 78 del 2015 che ne ha assicurato la sostenibilità; pertanto annullare le finalità perseguite dalla norma richiamata significherebbe minare la credibilità dell'ordinamento, compromettere gravemente il percorso di risanamento già in atto e disconoscere il contributo alla finanza pubblica comunque garantito dagli stessi enti in ragione della minore capacità di spesa derivante dal riaccertamento,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di facilitare l'utilizzo di fondi per la materia dei servizi sociali c della protezione civile da parte degli Enti Locali in condizioni di disavanzo complessivo, consentendo l'utilizzo di avanzi vincolati, in considerazione che tale impegno non richiede alcuna copertura finanziaria; non si configurerebbe, infatti, un aumento della capacità di spesa degli Enti coinvolti bensì amplierebbe la possibilità, per gli Enti che si trovassero in detta condizione, di utilizzare più agevolmente l'avanzo di amministrazione vincolato.
9/2220-AR/228Pella.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 reca disposizioni urgenti in materia fiscale e per altre esigenze indifferibili;
    le somme e i valori che ciascun datore di lavoro eroga ai propri dipendenti, ovvero ai propri collaboratori, costituiscono il reddito da lavoro ed è soggetto a tassazione secondo la disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF);
    ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 4 del 1953, il datore di lavoro ha l'obbligo di consegnare, di norma con cadenza mensile e insieme alla retribuzione, la busta paga ovvero il prospetto paga, in cui devono essere indicati il nome, il cognome e la qualifica professionale del lavoratore, nonché il periodo cui la retribuzione si riferisce, gli assegni familiari e «tutti gli altri elementi che, comunque, compongono detta retribuzione, nonché, distintamente, le singole trattenute»;
    nei casi in cui il datore di lavoro agisce quale sostituto d'imposta, come avviene solitamente, è chiamato ad operare direttamente in busta paga le trattenute in termini di imposte e contributi previdenziali e assicurativi;
    tali importi sono di norma ben visibili nella busta paga limitatamente al lordo e al netto della retribuzione omettendo in tal senso quello che viene comunemente definito «costo del lavoro» per il datore. Non sono, infatti, visibili le singole voci di spesa a carico del datore di lavoro riguardanti la posizione contributiva e fiscale del lavoratore,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere interventi finalizzati a rendere maggiormente trasparenti le buste paga corrisposte ai lavoratori, anche prevedendo la possibilità di rendere disponibili le voci di spesa sostenute dal datore di lavoro in ordine alla posizione contributiva e fiscale del lavoratore.
9/2220-AR/229Della Frera.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 reca disposizioni urgenti in materia fiscale e per altre esigenze indifferibili;
    la Corte dei conti Sezione Regionale di Controllo per la Toscana, a seguito del controllo del monitoraggio sul Questionario dell'Organo di revisione riguardante i Rendiconti della Gestione 2015 e 2016, ha adottato nell'adunanza del 27/06/2019 la deliberazione n. 243/2019/PRSP con la quale si emette pronuncia specifica di accertamento del mancato rispetto del Patto di stabilità interno 2015;
    la irregolarità contabile rilevata dalla Corte dei conti riguarda l'errata indicazione nel prospetto relativo al monitoraggio del patto di stabilità interno 2015 della voce relativa al fondo pluriennale vincolato di parte corrente entrata (rigo E12 del modello ministeriale), per cui le nuove risultanze dimostrano d mancato rispetto del patto di stabilità interno per il 2015. In particolare che questo Ente ha rilevato che, in sede di compilazione del modello di monitoraggio finale (in allegato B) del Patto di Stabilità Interno, l'indicazione dell'FPV di Entrata corrente (Rigo E12) è stata corrispondente all'importo come risultante dal bilancio di previsione definitiva dell'anno 2015 (1.709 mila) anziché al dato dell'FPV risultante dal conto del bilancio (1.605 mila) dello stesso anno. La circostanza ha determinato il mancato rispetto del patto di stabilità per l'importo di euro 80 mila. Questo per l'anomalo funzionamento, nella estrazione dei dati, del software gestionale di contabilità utilizzato. Si rileva ai fini della dimostrazione del mero errore tecnico che in fase di monitoraggio del 1o semestre 2015 la procedura software aveva fornito il dato corretto (in allegato C si riportano le schermate dei dati forniti dal gestionale relativi al primo e secondo semestre 2015). A ciò si aggiunga che, nel modello di certificazione del monitoraggio del Patto 2015, la riga che accoglie il FPV di entrata è così descritta: E12 Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni definitive di entrata) (1) – (rif. par. B.2.1.), mentre le istruzioni decreto ministeriale 26/06/2015 MEF-RGS Prot. 52505/2015) di compilazione del modello recitano: «In sede di monitoraggio finale ai fini del rispetto del patto dovranno essere calcolati gli importi del Fondo pluriennale vincolato di parte corrente, registrati in entrata e in uscita nel rendiconto». La procedura software di monitoraggio del patto ha indicato un valore di entrata che tiene conto delle operazioni a valere sull'FPV effettuate nell'anno 2015 fornendo quella che, come valore assestato, era da considerarsi la previsione definitiva. Nel modello di monitoraggio, come previsione definitiva doveva essere indicato il valore dell'FPV di entrata al 1o gennaio 2015. Valore che non può essere diverso dal FPV di spesa risultante dal rendiconto 2014. La circolare indica che: «...dovranno essere calcolati gli importi del Fondo pluriennale vincolato...». In sostanza dovevano essere indicati, come valori di FPV, quelli «registrati in entrata e in uscita nel rendiconto». L'anomalia è stata formalmente contestata alla società di software con note prot. 30.753/2019 e prot. 41.677/2019;
    alla luce di quanto precede diversi comuni hanno sollecitato di adottare apposite iniziative volte a riproporre quanto già disposto con l'approvazione della legge di bilancio 2019 (legge 145/2018) laddove si sono disciplinati casi di non applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 31 comma 26 della legge 183/2011, previste in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno. Il citato comma 26 prevede che «In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, l'ente locale inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza: a) è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. Gli enti locali della Regione siciliana e della regione Sardegna sono assoggettati alla riduzione dei trasferimenti erariali nella misura indicata al primo periodo. In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente; b) non può impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio; c) non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione; d) non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione; e) è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010»,

impegna il Governo

ad approfondire la questione esposta in premessa e valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa normativa finalizzata a prevedere che agli enti locali che hanno conseguito il saldo di finanza pubblica non negativo nel triennio 2016, 2017 e 2018 e che hanno rinnovato i propri organismi nel medesimo triennio, non si applichino le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 26, della legge 183 del 2011, come pure il divieto di incremento delle risorse decentrate per il personale dipendente di cui all'articolo 8 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 11 aprile 2008.
9/2220-AR/230Ripani, D'Ettore.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 214 reca disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili;
    durante l'esame in sede referente del provvedimento è stato approvato un emendamento con il quale si prevede che a partire dal 1o gennaio 2020 si applica l'iva agevolata ai prodotti per la protezione dell'igiene femminile compostabili secondo la norma UNI EN 13432:2002 o lavabili e sulle coppette mestruali;
    l'emendamento approvato, in particolare, non riguarda tutti gli assorbenti ma soltanto quelli biodegradabili e compostabili o lavabili: ovvero una piccola parte di quelli usualmente in commercio e normalmente utilizzati da milioni di donne e ragazze in Italia;
    detto emendamento assorbe parzialmente un emendamento della prima firmataria del seguente atto di indirizzo dal respiro molto più ampio e teso ad applicare l'iva agevolata ai prodotti per la protezione dell'igiene femminile maggiormente utilizzati dalle donne in età fertile, ovvero gli assorbenti mestruali;
   considerato che in altri Paesi europei l'iva sugli assorbenti igienici è stata già abbassata da tempo (Germania al 7 per cento dal 2020, Francia 5,5 per cento) e non si è fatta distinzione tra tipologia,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa normativa di competenza per intervenire integralmente sulla questione evidenziata in premessa, in modo tale da allargare significativamente lo spettro delle tipologie di prodotti igienici femminili per i quali sarà abbassata l'Iva.
9/2220-AR/231Prestigiacomo.


   La Camera,
   premesso che:
    Il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, reca disposizioni urgenti in materia fiscale e per altre esigenze indifferibili;
    l'articolo 40 del provvedimento esenta Rete Ferroviaria Italiana S.p.A dal rispetto dei vincoli e degli obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica, previsti dalla legge a carico dei soggetti inclusi nel provvedimento dell'Istat di cui all'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Tale esenzione è disposta al fine di consentire ad R.F.I. il pieno ed effettivo svolgimento delle attività istituzionali funzionali al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e societari;
    l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) è l'autorità italiana di regolamentazione tecnica, certificazione e vigilanza nel settore dell'aviazione civile sottoposta al controllo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
    ad Enac sono affidate rilevanti funzioni, tra l'altro, in materia di sicurezza aerea, sia per quanto riguarda il settore del safety che quello della security, pianificazione c sviluppo del sistema aeroportuale, regolazione tecnica, controllo, certificazione e rilascio di licenze in materia di fornitura dei servizi di navigazione aerea;
    alla luce delle numerose funzioni che l'ENAC c chiamata ad assolvere, anche in sede internazionale, per assolvere gli obiettivi di natura istituzionale, l'applicazione dei vincoli e degli obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica previsti per i soggetti inclusi nel provvedimento dell'Istat di cui all'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, rischia di produrre un freno al pieno ed efficace perseguimento dei sopracitati obiettivi,

impegna il Governo

a prevedere per l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile l'applicazione di un regime derogatorio rispetto a quello attualmente previsto per i soggetti inclusi nel provvedimento dell'Istat di cui all'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle funzioni amministrative e tecniche attribuite dalla legge, ferma restando la funzione di controllo e vigilanza da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
9/2220-AR/232D'Ettore, Cannizzaro.


   La Camera,
   premesso che:
    Il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, reca disposizioni urgenti in materia fiscale e per altre esigenze indifferibili;
    l'articolo 40 del provvedimento esenta Rete Ferroviaria Italiana S.p.A dal rispetto dei vincoli e degli obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica, previsti dalla legge a carico dei soggetti inclusi nel provvedimento dell'Istat di cui all'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Tale esenzione è disposta al fine di consentire ad R.F.I. il pieno ed effettivo svolgimento delle attività istituzionali funzionali al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e societari;
    l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) è l'autorità italiana di regolamentazione tecnica, certificazione e vigilanza nel settore dell'aviazione civile sottoposta al controllo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
    ad Enac sono affidate rilevanti funzioni, tra l'altro, in materia di sicurezza aerea, sia per quanto riguarda il settore del safety che quello della security, pianificazione c sviluppo del sistema aeroportuale, regolazione tecnica, controllo, certificazione e rilascio di licenze in materia di fornitura dei servizi di navigazione aerea;
    alla luce delle numerose funzioni che l'ENAC c chiamata ad assolvere, anche in sede internazionale, per assolvere gli obiettivi di natura istituzionale, l'applicazione dei vincoli e degli obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica previsti per i soggetti inclusi nel provvedimento dell'Istat di cui all'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, rischia di produrre un freno al pieno ed efficace perseguimento dei sopracitati obiettivi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di verificare le basi normative per prevedere per l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile l'applicazione di un regime derogatorio rispetto a quello attualmente previsto per i soggetti inclusi nel provvedimento dell'Istat di cui all'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle funzioni amministrative e tecniche attribuite dalla legge, ferma restando la funzione di controllo e vigilanza da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
9/2220-AR/232. (Testo modificato nel corso della seduta) D'Ettore, Cannizzaro.


   La Camera,
   premesso che
    il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 reca disposizioni urgenti in materia fiscale c per altre esigenze indifferibili;
    che le società di investimento immobiliare quotate (SIIQ) e non quotate (SIINQ), nonché i soggetti esteri con i medesimi requisiti sostanziali (quali, a certe condizioni, i Real Estate Investment Trust – REIT), in quanto società che svolgono ex lege a pena di decadenza dal regime speciale, l'attività di investimento in immobili da locare, costituiscono il «naturale» investitore istituzionale dei FIA immobiliari italiani (Fondi comuni d'investimento e Sicaf);
    in tal senso, va rilevato che dal 2014, a seguito della modifica della normativa in materia di SIIQ, i FIA immobiliari sono inclusi tra gli investimenti qualificati delle SIIQ, ossia nell'attività caratteristica della SIIQ (ed. «gestione esente») al fine di realizzare l'interdipendenza e la complementarietà tra le due forme di investimento (SIIQ e FIA immobiliari). Pertanto, la non inclusione delle SIIQ (e delle SIINQ) nell'elenco degli «investitori istituzionali» dei FIA immobiliari di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2010 risulta priva di una ragione sistematica e appare frutto della mancata considerazione di un istituto che all'epoca del decreto-legge n. 78/2010 era ancora agli inizi;
    durante l'esame del provvedimento in sede referente il Gruppo Forza Italia ha proposto volto a risolvere tale questione classificato con il numero 13.04 dove la modifica normativa proposta alla lettera a) di tale emendamento era pertanto volta a colmare quella che appare più come una lacuna, che una precisa scelta del legislatore tributario. Anche l'inclusione delle società per azioni quotate, nonché degli analoghi soggetti residenti, in Stati white list (per effetto della successiva lettera f) dell'articolo 32, comma 3, del decreto-legge n. 78/2010), nell'elenco degli «investitori istituzionali» età volta ad ampliare il numero dei potenziali investitori in FIA immobiliari italiani, considerato che anche tali soggetti, essendo quotati su mercati regolamentati, sono portatori di una pluralità di interessi Per quanto concerne la modifica normativa proposta alla lettera b) di tale emendamento si evidenzia che ai sensi dell'articolo 32, comma 3-bis, del decreto-legge n. 78/2010, i redditi conseguiti da un fondo immobiliare (o da una Sicaf immobiliare) sono imputati per trasparenza, in proporzione alla quota di partecipazione, ai partecipanti «non istituzionali» residenti in Italia, che possiedono quote di partecipazione superiori al 5 per cento. Tale norma è stata introdotta nel 2010 nel contesto di disposizioni volte a contrastare l'utilizzo strumentale di fondi immobiliari a ristretta base partecipativa, istituiti per beneficiare dell'esenzione da imposte sui redditi previsto per i fondi immobiliari. Tuttavia, con riferimento al rischio di strumentalizzazione di fondi immobiliari a ristretta base partecipativa, il contesto risulta mutato rispetto a quello esistente all'epoca dell'introduzione dell'articolo 32, anche alla luce delle modifiche ai requisiti civilistici degli OICR immobiliari previsti dal TUF. Di talché, l'attuale percentuale del 5 per cento si risolve in un disincentivo per l'investimento in FIA immobiliari da parte di investitori italiani «non istituzionali». Pertanto, si proponeva di innalzate la soglia di partecipazione dall'attuale 5 per cento al 20 per cento. Le modifiche normative proposte non generano un impatto negativo sul gettito, considerato che i soggetti in esame continuerebbero ad essere assoggettati alle stesse imposte attualmente previste per i proventi distribuiti da un FIA immobiliare, applicando però le imposte sui proventi percepiti e non su proventi imputati per trasparenza,

impegna il Governo

ad approfondire la questione e valutare l'opportunità di adottare apposite iniziative normative volte a dare seguite a quanto esposto in premessa.
9/2220-AR/233Cattaneo.


   La Camera,
   premesso che:
    Il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 214 reca disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili. L'articolo 46 del decreto-legge riguarda le disposizioni in materia di fiscalità regionale;
    Le compartecipazioni della Regione Autonoma della Sardegna sono disciplinate dallo Statuto (Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3);
    la Sardegna soffre uno svantaggio permanente, derivante dalla sua condizione geografica insulare, che causa maggiori oneri per le famiglie e per le imprese. Secondo recenti studi, il costo dell'insularità può essere stimato intorno a 2 miliardi e mezzo-tre miliardi di euro l'anno: 660 milioni per i trasporti delle persone e delle merci via mare, altri 600 milioni per i trasporti aerei. A ciò si aggiungono i bassi indici di infrastrutturazione, cioè la valutazione della qualità e quantità di infrastrutture nell'isola: il 35,2 per cento su reti energetiche (rispetto allo 64,5 per cento del Mezzogiorno); 45,5 per cento su reti stradali (87,1 per cento nel Mezzogiorno); 15 per cento su reti ferroviarie (87,8 per cento nel Mezzogiorno); 66,1 per cento per infrastrutture economico sociali (84,4 nel Mezzogiorno);
    a causa di questo evidente divario, la Sardegna è una delle prime regioni d'Europa per disoccupazione giovanile, che ha raggiunto il 56 per cento, soffre uno spopolamento che supera il livello di guardia – negli ultimi tre anni l'isola ha perso il 10 per cento dei propri abitanti – e il 17,1 per cento delle famiglie (+3 per cento nell'ultimo anno) vive in una situazione di povertà relativa, ovvero sotto una soglia di reddito che per un nucleo composto da due persone è stata fissata a 1.085 euro;
    si rendono necessarie misure straordinari ed urgenti, finalizzate a compensare il divario derivante dalla condizioni geografica;
    il 6 novembre 2013, il Consiglio regionale ha approvato la proposta di legge nazionale, condivisa con i movimenti per la zona franca e supportata da numerosi sindaci dell'isola, recante la Istituzione di un regime di zona franca fiscale e doganale integrale nel territorio della Regione autonoma della Sardegna;
    tale proposta prevedeva la modifica dell'articolo 12 dello Statuto con il seguente testo: «Il territorio della Regione Autonoma della Sardegna è posto fuori dalla linea doganale e costituisce zona franca interclusa dal mare territoriale circostante; i punti di entrata c di uscita sono individuati nei porti e aeroporti della Sardegna. La zona franca della Sardegna è disciplinata dalle norme dell'Unione Europea, dalle leggi dello Stato italiano e da quanto previsto dall'articolo 10 dello Statuto speciale per la Sardegna, nonché dalle norme che si applicano ai territori extradoganali»;
    la Regione ha altresì proposto la modifica dell'articolo 9 con il seguente testo: «1. La Regione accerta e riscuote i tributi di cui all'articolo 8. La legge regionale, previa intesa con lo Stato, disciplina le modalità di accertamento e riscossione dei tributi erariali compartecipati dalla Regione»;
    contestualmente la Regione Autonoma della Sardegna ha richiesto altresì il pronunciamento dello Stato centrale davanti all'Unione europea per il riconoscimento della zona franca integrale della Sardegna,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa normativa volta a prevedete il riconoscimento della zona franca della Regione Sardegna.
9/2220-AR/234Cappellacci.


   La Camera,
   premesso che:
    Il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 214 reca disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili. L'articolo 46 del decreto-legge riguarda le disposizioni in materia di fiscalità regionale;
    Le compartecipazioni della Regione Autonoma della Sardegna sono disciplinate dallo Statuto (Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3);
    la Sardegna soffre uno svantaggio permanente, derivante dalla sua condizione geografica insulare, che causa maggiori oneri per le famiglie e per le imprese. Secondo recenti studi, il costo dell'insularità può essere stimato intorno a 2 miliardi e mezzo-tre miliardi di euro l'anno: 660 milioni per i trasporti delle persone e delle merci via mare, altri 600 milioni per i trasporti aerei. A ciò si aggiungono i bassi indici di infrastrutturazione, cioè la valutazione della qualità e quantità di infrastrutture nell'isola: il 35,2 per cento su reti energetiche (rispetto allo 64,5 per cento del Mezzogiorno); 45,5 per cento su reti stradali (87,1 per cento nel Mezzogiorno); 15 per cento su reti ferroviarie (87,8 per cento nel Mezzogiorno); 66,1 per cento per infrastrutture economico sociali (84,4 nel Mezzogiorno);
    a causa di questo evidente divario, la Sardegna è una delle prime regioni d'Europa per disoccupazione giovanile, che ha raggiunto il 56 per cento, soffre uno spopolamento che supera il livello di guardia – negli ultimi tre anni l'isola ha perso il 10 per cento dei propri abitanti – e il 17,1 per cento delle famiglie (+3 per cento nell'ultimo anno) vive in una situazione di povertà relativa, ovvero sotto una soglia di reddito che per un nucleo composto da due persone è stata fissata a 1.085 euro;
    si rendono necessarie misure straordinari ed urgenti, finalizzate a compensare il divario derivante dalla condizioni geografica;
    il 6 novembre 2013, il Consiglio regionale ha approvato la proposta di legge nazionale, condivisa con i movimenti per la zona franca e supportata da numerosi sindaci dell'isola, recante la Istituzione di un regime di zona franca fiscale e doganale integrale nel territorio della Regione autonoma della Sardegna;
    tale proposta prevedeva la modifica dell'articolo 12 dello Statuto con il seguente testo: «Il territorio della Regione Autonoma della Sardegna è posto fuori dalla linea doganale e costituisce zona franca interclusa dal mare territoriale circostante; i punti di entrata c di uscita sono individuati nei porti e aeroporti della Sardegna. La zona franca della Sardegna è disciplinata dalle norme dell'Unione Europea, dalle leggi dello Stato italiano e da quanto previsto dall'articolo 10 dello Statuto speciale per la Sardegna, nonché dalle norme che si applicano ai territori extradoganali»;
    la Regione ha altresì proposto la modifica dell'articolo 9 con il seguente testo: «1. La Regione accerta e riscuote i tributi di cui all'articolo 8. La legge regionale, previa intesa con lo Stato, disciplina le modalità di accertamento e riscossione dei tributi erariali compartecipati dalla Regione»;
    contestualmente la Regione Autonoma della Sardegna ha richiesto altresì il pronunciamento dello Stato centrale davanti all'Unione europea per il riconoscimento della zona franca integrale della Sardegna,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa normativa volta a prevedete il riconoscimento della zona franca della Regione Sardegna.
9/2220-AR/234. (Testo modificato nel corso della seduta) Cappellacci.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 214 reca disposizioni urgenti in materia fiscale c per esigenze indifferibili;
    il provvedimento in esame reca numerose disposizioni in materia di giochi;
    il Gruppo Forza Italia ha presentato durante l'esame del provvedimento in sede referente un emendamento classificato con il numero 27.8 sul quale si è articolato un acceso dibattito;
    detto emendamento era volto a evitare che i titolari di azienda operanti nel delicato settore degli apparecchi da gioco con vincita in denaro si trovino ad assumere soggetti destinatari di segnalazioni di polizia o conniventi con associazioni criminali, senza poterne avere conoscenza;
    tenuto conto della particolare delicatezza del settore in cui i suddetti titolari di azienda operano, si ritiene opportuno il preventivo controllo da parte delle questure sulla affidabilità e la condotta dei soggetti che possono essere assunti dalle imprese del settore, al fine di evitare che associazioni criminali possano infiltrarsi nella gestione di imprese del settore del gioco obbligando queste ultime ad assumere propri affiliati,

impegna il Governo

ad approfondire la questione esposta in premessa e valutare l'opportunità adottare apposite iniziative, anche normative finalizzate a risolvere la problematica suesposta.
9/2220-AR/235D'Attis.


   La Camera,
   premesso che:
    con l'articolo 57-bis, comma 1 del provvedimento in esame è stata introdotta una duplice deroga alle attuali regole in materia di formazione della tariffa della tassa sui rifiuti (TARI), la prima in ordine al termine per la loro approvazione – non più «entro il termine fissato da norme statali per l'approvatone del bilancio» ma «entro il 30 aprile» di ciascun anno – e la seconda che estende la competenza dei consigli comunali ricomprendendovi anche la determinazione delle tariffe e dei regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva;
    l'introduzione del c. 683-bis nasce dall'esigenza di disgiungere per il futuro il termine di approvazione del piano economico finanziario (PEF) del servizio rifiuti, ossia del documento che definisce il fabbisogno finanziario annuale per il servizio rifiuti in un dato territorio, dal termine di approvazione del bilancio comunale: il sopravvenire di tale esigenza deriva dalla introduzione (delibera 443/R/Rif del 31 ottobre 2019) da parte dell'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente (ARERA) del nuovo metodo di elaborazione ed approvazione di tale documento a valere già per l'esercizio 2020;
    tuttavia appare necessario, ai fini dell'ordinato svolgimento del servizio di raccolta rifiuti, salvaguardare la competenza degli enti di governo del servizio rifiuti in ordine alla determinazione della tariffa rifiuti corrispettiva,
    laddove siano stati implementati sistemi di misurazione puntuale dei servizio di gestione dei rifiuti urbani alternativi alla tradizionale TARI (articolo 1, comma 668, legge 147/2013), fatta salva la competenza generale degli enti di governo territoriale, ai fini dell'attuazione del PEF;
    l'attuale formulazione della norma sulle funzioni degli enti di governo del servizio rifiuti comprende anche una specifica competenza in materia tariffaria di enti sovracomunali (articolo 3-bis, comma 1-bis, decreto-legge 138/2011) e riconosce anche la possibile coesistenza di norme speciali che attribuiscano specifiche attività e/o ruoli ad altri enti, (articolo 1, comma 683, legge 147/2013), che viene derogato, ma non soppresso, dal comma 683-bis in esame) in ordine all'approvazione delle tariffe puntuali (o tariffa corrispettiva) all'utenza della TARI, sulla base degli indirizzi e dei regolamenti degli organi di governo territoriale;
    la competenza tariffaria degli enti di governo del servizio rifiuti è stata confermata anche dalla norma attributiva della funzione regolatoria all'ARERA, ai sensi del quale spetta agli enti di governo dell'ambito territoriale ottimale definire le tariffe da sottoporre all'approvazione da parte della nuova Autorità (articolo 1, comma 527, lettera h), legge 205/2017);
    la tariffazione puntuale è parte integrante dell'organizzazione del servizio rifiuti: a differenza della tassa sui rifiuti tradizionalmente determinata sulla base di presunzioni astratte, la tariffa corrispettiva è legata al servizio in concreto erogato ed usufruito da ciascuna utenza. Essa assolve non solo alla funzione economica di finanziare il servizio rifiuti, ma anche alla funzione ambientale di incentivare nell'utenza, grazie alla leva economica, comportamenti ambientalmente più virtuosi;
    la sua efficacia è subordinata al mantenimento in capo al medesimo soggetto pubblico sia delle regole di organizzazione ed erogazione del servizio che di quelle con cui i singoli utenti sono chiamati a ripagare il servizio usufruito,

impegna il Governo:

   in sede di applicazione del comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall'articolo 57-bis comma 1 del provvedimento in esame, a consentire, sulla base delle norme vigenti, che negli ambiti territoriali dove sia stata applicata la disposizione dell'articolo 3-bis, comma 1-bis, del decreto-legge 138/2011, la tariffa corrispettiva continui ad essere regolata e determinata dall'ente di governo del servizio rifiuti ai fini dell'attuazione del PEF.
9/2220-AR/236Baratto.


   La Camera,
   premesso che:
    con l'articolo 57-bis, comma 1 del provvedimento in esame è stata introdotta una duplice deroga alle attuali regole in materia di formazione della tariffa della tassa sui rifiuti (TARI), la prima in ordine al termine per la loro approvazione – non più «entro il termine fissato da norme statali per l'approvatone del bilancio» ma «entro il 30 aprile» di ciascun anno – e la seconda che estende la competenza dei consigli comunali ricomprendendovi anche la determinazione delle tariffe e dei regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva;
    l'introduzione del c. 683-bis nasce dall'esigenza di disgiungere per il futuro il termine di approvazione del piano economico finanziario (PEF) del servizio rifiuti, ossia del documento che definisce il fabbisogno finanziario annuale per il servizio rifiuti in un dato territorio, dal termine di approvazione del bilancio comunale: il sopravvenire di tale esigenza deriva dalla introduzione (delibera 443/R/Rif del 31 ottobre 2019) da parte dell'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente (ARERA) del nuovo metodo di elaborazione ed approvazione di tale documento a valere già per l'esercizio 2020;
    tuttavia appare necessario, ai fini dell'ordinato svolgimento del servizio di raccolta rifiuti, salvaguardare la competenza degli enti di governo del servizio rifiuti in ordine alla determinazione della tariffa rifiuti corrispettiva,
    laddove siano stati implementati sistemi di misurazione puntuale dei servizio di gestione dei rifiuti urbani alternativi alla tradizionale TARI (articolo 1, comma 668, legge 147/2013), fatta salva la competenza generale degli enti di governo territoriale, ai fini dell'attuazione del PEF;
    l'attuale formulazione della norma sulle funzioni degli enti di governo del servizio rifiuti comprende anche una specifica competenza in materia tariffaria di enti sovracomunali (articolo 3-bis, comma 1-bis, decreto-legge 138/2011) e riconosce anche la possibile coesistenza di norme speciali che attribuiscano specifiche attività e/o ruoli ad altri enti, (articolo 1, comma 683, legge 147/2013), che viene derogato, ma non soppresso, dal comma 683-bis in esame) in ordine all'approvazione delle tariffe puntuali (o tariffa corrispettiva) all'utenza della TARI, sulla base degli indirizzi e dei regolamenti degli organi di governo territoriale;
    la competenza tariffaria degli enti di governo del servizio rifiuti è stata confermata anche dalla norma attributiva della funzione regolatoria all'ARERA, ai sensi del quale spetta agli enti di governo dell'ambito territoriale ottimale definire le tariffe da sottoporre all'approvazione da parte della nuova Autorità (articolo 1, comma 527, lettera h), legge 205/2017);
    la tariffazione puntuale è parte integrante dell'organizzazione del servizio rifiuti: a differenza della tassa sui rifiuti tradizionalmente determinata sulla base di presunzioni astratte, la tariffa corrispettiva è legata al servizio in concreto erogato ed usufruito da ciascuna utenza. Essa assolve non solo alla funzione economica di finanziare il servizio rifiuti, ma anche alla funzione ambientale di incentivare nell'utenza, grazie alla leva economica, comportamenti ambientalmente più virtuosi;
    la sua efficacia è subordinata al mantenimento in capo al medesimo soggetto pubblico sia delle regole di organizzazione ed erogazione del servizio che di quelle con cui i singoli utenti sono chiamati a ripagare il servizio usufruito,

impegna il Governo:

   in sede di applicazione del comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall'articolo 57-bis comma 1 del provvedimento in esame, a valutare l'opportunità di consentire, sulla base delle norme vigenti, che negli ambiti territoriali dove sia stata applicata la disposizione dell'articolo 3-bis, comma 1-bis, del decreto-legge 138/2011, la tariffa corrispettiva continui ad essere regolata e determinata dall'ente di governo del servizio rifiuti ai fini dell'attuazione del PEF.
9/2220-AR/236. (Testo modificato nel corso della seduta) Baratto.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 32 del provvedimento limita il perimetro delle prestazioni didattiche esenti dall'imposta sul valore aggiunto (IVA). Rimane impregiudicata l'esenzione delle prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù, le prestazioni per la formazione e l'insegnamento delle pratiche sportive;
    i dati forniti dal CONI e dall'ISTAT sullo sport indicano con chiarezza il ruolo eccezionale del no profit nello sport oltre 80,000 mila sono le associazioni, con una crescita annua continua e oltre un milione i volontari impegnati al quotidianamente al servizio dei cittadini;
    numerose associazioni società sportive dilettantistiche, gestiscono oppure sono concessionarie o affidatarie di impianti sportivi comunali o pubblici,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di estendere la deducibilità delle erogazioni liberali di cui all'articolo 100, comma 2, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, anche alle associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, che svolgano, senza scopo di lucro, l'attività di gestione, concessione o affidamento di impianti sportivi pubblici.
9/2220-AR/237Bond.


   La Camera,
   premesso che:
    Nell'ambito della Manovra economica per il 2020 sono state esaminate diverse proposte per l'estensione delle Zone economiche speciali a fiscalità privilegiata in aree diverse da quelle previste all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, con particolare riferimento alle aree di crisi o in ritardo di sviluppo;
    il comparto ovicaprino nazionale conta 50.000 aziende nel solo settore zootecnico e oltre 7 milioni di capi. Nella regione Sardegna esiste la maggiore concentrazione di attività, con oltre 15 mila aziende, una occupazione tra diretta ed indotto superiore ai 40 mila addetti, un patrimonio di circa 3 milioni di capi e una produzione di circa 380 mila quintali di prodotti caseari;
    il comparto ovicaprino sardo, che sconta una riduzione dei capi di circa 1 milione in meno in 10 anni, è afflitto da ricorrenti crisi: già nel 2010 allevatori e i pastori di tutta Italia avevano manifestato a Roma per protestare contro il prezzo del latte, sceso a 60 centesimi al litro;
    l'importazione sul mercato europeo di latte ovino a basso costo proveniente da Paesi europei quali Romania, Bulgaria, Polonia ed altri implica una variazione di mercato non concorrenziale, sottoponendo il prodotto nazionale ad ulteriori tensioni al ribasso del prezzo di vendita, assolutamente non remunerativo rispetto ai costi sostenuti; secondo Coldiretti, il nostro Paese, importa oltre un milione di tonnellate di latte straniero, che non potendo più finire sulle tavole, grazie all'etichetta di origine introdotta circa un anno fa, viene utilizzato nell'industria casearia;
    per le aree della Regione Sardegna è opportuno intervenire, oltre che con i sostegni sul prezzo del latte e gli interventi previsti dal decreto-legge n. 27 del 2019, anche con misure che riducano l'imposizione fiscale, con la finalità di rafforzare e ampliare le misure già adottate nonché di creare condizioni favorevoli in termini tributari, contributivi, economici, finanziari e amministrativi a vantaggio di un comparto, quale l'ovicaprino, che riveste un ruolo significativo nell'economia della Regione,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di costituire specifiche aree a fiscalità ridotta nelle aree della regione Sardegna di maggiore concentrazione di attività nel settore ovicaprino, sul modello delle Zona economiche speciali di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 e in coerenza con le deroghe previste dall'articolo 107 comma 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
9/2220-AR/238Pittalis.


   La Camera,
   premesso che:
    i commi da 4-bis a 4-sexies dell'articolo 5, istituiscono un contributo unificato sui container sbarcati e imbarcati nei porti dello Stato, il cui gettito c finalizzato a rafforzare la vigilanza dell'Agenzia delle dogane sulle merci tramite tecniche e strumenti a tecnologia innovativa e, in particolare, mediante acquisizione di strumenti ed apparecchiature ad alta tecnologia aventi la capacità di scansione tridimensionale ad alta definizione;
    sono state più volte esposte, dall'Agenzia stessa e dagli operatori economici, le problematiche relative al controllo delle merci: ridotto numero di funzionari incaricati al controllo fisico e ridotto numero di scanner. Ciò allunga i tempi e i costi di sdoganamento, già più alti rispetto ad altri Paesi UE. La Direzione Generale dogane ha chiarito che la verifica tramite scanner della merce non è sostitutiva di quella manuale;
    nel rapporto presentato dall'Agenzia delle dogane a marzo 2017 si evidenzia che le scansioni di container, peraltro quasi tutte effettuate nei punti di ingresso marittimi, sono state in un anno solo 43.000 e sono controllati materialmente solo il 10 per cento dei 10,2 milioni di TEU/container che hanno attraversato i punti di ingresso e di uscita dal territorio nazionale;
    in questi anni l'Agenzia delle dogane si è mossa per semplificare le procedure di sdoganamento e di controllo. Nell'estate 2019 è stato presentato dall'Agenzia il «Progetto speciale per la digitalizzazione delle procedure doganali nei porti» destinato a velocizzare e razionalizzare le procedure doganali di imbarco e sbarco, ingresso e uscita, standardizzando le modalità di controllo, riducendo così tempi e costi dell'intero processo di sdoganamento e aumentando la sicurezza;
    l'articolo 16-ter del provvedimento in esame consente all'Agenzia delle dogane di bandire nel 2020 concorsi pubblici per esami e ad assumere un contingente massimo di 300 unità di personale non dirigenziale;
    l'articolo 79 del disegno di legge di bilancio per il 2020 prevede l'introduzione di una tassa sulla plastica, che per le merci in ingresso da Paesi Terzi dovrà essere pagata dall'importatore. Sono in discussioni modifiche che prevedono l'azzeramento dell'imposta qualora la plastica sia riciclata o rigenerata, sulla base delle linee guida del Piano nazionale plastica sostenibile,

impegna il Governo:

   a destinare quota significativa del personale assunto ai sensi del comma 3 dell'articolo 16-ter del provvedimento ai punti di ingresso e di uscita delle merci sul territorio nazionale;
   a introdurre disposizioni volte a velocizzare le procedure doganali, riducendone i costi, al fine di rafforzare la competitività dei porti italiani;
   al fine di impedire che le imprese nazionali del settore della plastica si trovino in svantaggio competitivo, ad individuare specifiche metodologie volte a contrastare comportamenti elusivi e per assicurare il corretto pagamento della tassa di cui all'articolo 79 del disegno di legge bilancio per il 2020, sui prodotti in ingresso tramite container sul territorio nazionale, allo scopo di evitare l'importazione di prodotti non conformi o dichiarati falsamente quale plastica riciclata o rigenerata.
9/2220-AR/239Porchietto, Covolo.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 35 del 2019 ha introdotto uno parziale sblocco del turn-over del personale sanitario anche per le regioni in piano di rientro e commissariate, dando facoltà, a tutte le regioni che si trovano in quella situazione, di procedere all'assunzione di personale del comparto sanitario entro un certo tetto di spesa; dal suddetto allentamento del blocco del turn-over, non ne possono però beneficiare le regioni e le province autonome che provvedono al finanziamento del fabbisogno complessivo del SSN sul loro territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;
    il provvedimento in esame, attraverso modifiche puntuali al citato decreto-legge 35/2019, ha aumentato sensibilmente il tetto di spesa entro il quale le regioni possono assumere personale sanitario. Di questo importante ulteriore beneficio, ancora una volta, non ne possono usufruire le regioni e le province autonome, perpetrando in tal modo una ingiusta discriminazione tra le regioni del nostro Paese,

impegna il Governo

a prevedere le opportune modifiche normative volte a sanare la discriminazione tra regioni di cui in premessa, prevedendo anche per le regioni e le province autonome le misure di allentamento del blocco del turn-over e di aumento del tetto di spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni.
9/2220-AR/240Novelli, Sandra Savino, Pettarin.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 35 del 2019 ha introdotto uno parziale sblocco del turn-over del personale sanitario anche per le regioni in piano di rientro e commissariate, dando facoltà, a tutte le regioni che si trovano in quella situazione, di procedere all'assunzione di personale del comparto sanitario entro un certo tetto di spesa; dal suddetto allentamento del blocco del turn-over, non ne possono però beneficiare le regioni e le province autonome che provvedono al finanziamento del fabbisogno complessivo del SSN sul loro territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;
    il provvedimento in esame, attraverso modifiche puntuali al citato decreto-legge 35/2019, ha aumentato sensibilmente il tetto di spesa entro il quale le regioni possono assumere personale sanitario. Di questo importante ulteriore beneficio, ancora una volta, non ne possono usufruire le regioni e le province autonome, perpetrando in tal modo una ingiusta discriminazione tra le regioni del nostro Paese,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere le opportune modifiche normative volte a sanare la discriminazione tra regioni di cui in premessa, prevedendo anche per le regioni e le province autonome le misure di allentamento del blocco del turn-over e di aumento del tetto di spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni.
9/2220-AR/240. (Testo modificato nel corso della seduta) Novelli, Sandra Savino, Pettarin.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, comma 54 della legge 23 dicembre 2014, limita l'ambito soggettivo di applicazione del regime forfetario ai soli contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, escludendo dalla possibilità di godere dello stesso regime i soggetti che partecipano a società di persone, associazioni professionali e imprese familiari di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
   considerato che:
    l'attuale assetto normativo si risolve in un disincentivo implicito alle aggregazioni professionali e, contestualmente, in un incentivo implicito alla disgregazione delle attività professionali o di impresa svolte in forma associata, in un contesto economico e professionale in cui appare, invece, opportuno concepire incentivi all'aggregazione, nell'interesse del mercato che richiede servizi sempre più specializzati,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, anche con interventi a carattere normativo, di ampliate l'ambito di applicazione del regime forfetario, estendendone l'applicazione anche a contribuenti persone fisiche che svolgano attività in forma associata nette forme di cui all'articolo 5, decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in modo da incentivare, le aggregazioni professionali o d'impresa, nell'interesse del mercato che richiede servizi sempre più specializzati.
9/2220-AR/241Mandelli.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge del 26 ottobre 2019 n. 124, introduce all'articolo 6 nuove normative relative al contrasto dell'evasione IVA nell'ambito dei depositi fiscali, così come definiti dal Testo Unico delle Accise (D.Leg. 504/1995) all'articolo 23;
    Le modificazioni avvenute nel 2017 impongono ai depositi sottosoglia, ovvero sotto i 10.000 m3 per i carburanti e il 400 m3 di avviare l'iter verso la trasformazione in deposito strategico, al fine di mantenere la caratteristica di deposito fiscale;
    all'articolo 23, comma 4, lettera b) del Testo Unico delle Accise, si deroga dalla costruzione di un deposito fiscale ai sensi del comma 3, nel caso «il deposito sia propaggine di un deposito fiscale ubicato nelle immediate vicinanze [...] sia stabilmente destinato ad operare al servizio del predetto deposito»;
    con la Circolare 14/D del 4 dicembre 2017, l'Agenzia delle Dogane definisce la prossimità dove ubicare il deposito fiscale sottosoglia, ed in particolare in modo che esso assicuri ... un effettivo collegamento territoriale con il deposito fiscale principale, comprovato dalla sua vicinanza fisico-spaziale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di estendere la possibile ubicazione dei depositi fiscali sottosoglia, al fine di garantire le possibili forniture e distribuzioni, per i depositi operanti al servizio di altri depositi fiscali, almeno nell'ambito regionale.
9/2220-AR/242Dall'Osso.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 214 reca disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.
    Il provvedimento in esame, anche a seguito delle proposte emendative approvate in sede referente, reca numerose disposizioni in materia di enti locali;
    il sistema delle entrate degli enti territoriali presenta un quadro complesso, in particolare per quanto concerne la fiscalità comunale, in ragione dei ripetuti interventi che si sono finora susseguiti e a seguito dei quali l'assetto normativo ha presentato frequenti clementi di incertezza;
    come noto, nel periodo 2016-2018 è stata sospesa (in ultimo per effetto del comma 37 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2018) l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali, per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali attribuite ai medesimi enti territoriali, con alcune specifiche esclusioni;
    purtuttavia, la legge di bilancio 2019 non prevede, a differenza degli ultimi anni, limiti al potere degli enti locali di aumentare i tributi ad essi attribuiti;
    fino al 28 febbraio 2019, quindi, gli enti territoriali sono stati in grado di deliberare nuove tariffe ed aliquote dei tributi locali per l'anno 2019;
    alla luce dello studio della Uil (Servizio politiche territoriali), pubblicato in data il 26 luglio 2019, risultano aumentate le aliquote Imu in oltre 215 comuni, tra cui 4 città capoluogo (Torino, La Spezia, Pordenone e Avellino). La città di Avellino, in particolare, risulta aver aumentato l'aliquota per le seconde case e altri immobili, facendo salire l'Imu/Tasi dal 10,5 per mille al 10,6 per mille. Nella città di Torino, invece, si sono modificate alcune aliquote e, in particolare, l'aliquota sulle case affittate a canone concordato che sale dal 5,75 per mille al 7,08 per mille. Nella città di La Spezia, sempre sulle case affittate a canone concordato, l'aliquota sale dal 4,6 per mille al 6 per mille; a Pordenone sui negozi sfitti l'aliquota sale al 10,6 per mille dall'8,85 per mille. Infine, si evidenziano casi di alcune città in cui le aliquote Imu/Tasi risultano diminuite, come ad esempio le città di Firenze, Grosseto, Pavia, Lucca, Taranto;
    sempre secondo il citato studio della Uil risultano, altresì, aumentate le addizionali comunali Irpef in 566 comuni, mentre 122 comuni le hanno aumentate. La stragrande maggioranza dei comuni (3.390), in ogni caso, avrebbe confermato le aliquote precedenti;
    sebbene le aliquote relative all'Imu e le addizionali comunali dell'Irpef non siano state pubblicate ancora per tutti i comuni d'Italia sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze, in ogni caso, secondo il citato studio, si tratta di aumenti di una certa importanza che incidono inevitabilmente sulla vita dei cittadini;
    peraltro, a seguito della unificazione dell'IMU-TASI proposta nell'ambito del disegno di legge di bilancio 2019 attualmente in esame presso il Senato della Repubblica il nostro Paese rischia inasprire ulteriormente la tassazione a carico dei contribuenti. Il mero accorpamento di due tributi, infatti, non porta alcun immediato vantaggio (anzi porta anche qualche nocumento alla proprietà immobiliare). Occorre invece migliorare la situazione, ridurre la tassazione soprattutto per alcune categorie di immobili particolarmente svantaggiati, risolvere storture della tassazione a partire per esempio dagli immobili inagibili o inutilizzati,

impegna il Governo

ad adottate ogni iniziativa normativa finalizzata a ripristinare, già nell'ambito della prossima manovra di finanza pubblica la sospensione degli aumenti di aliquote e tariffe che, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ha impedito l'aumento della pressione fiscale a livello locale.
9/2220-AR/243Giacomoni.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 214 reca disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.
    Il provvedimento in esame, anche a seguito delle proposte emendative approvate in sede referente, reca numerose disposizioni in materia di enti locali;
    il sistema delle entrate degli enti territoriali presenta un quadro complesso, in particolare per quanto concerne la fiscalità comunale, in ragione dei ripetuti interventi che si sono finora susseguiti e a seguito dei quali l'assetto normativo ha presentato frequenti clementi di incertezza;
    come noto, nel periodo 2016-2018 è stata sospesa (in ultimo per effetto del comma 37 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2018) l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali, per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali attribuite ai medesimi enti territoriali, con alcune specifiche esclusioni;
    purtuttavia, la legge di bilancio 2019 non prevede, a differenza degli ultimi anni, limiti al potere degli enti locali di aumentare i tributi ad essi attribuiti;
    fino al 28 febbraio 2019, quindi, gli enti territoriali sono stati in grado di deliberare nuove tariffe ed aliquote dei tributi locali per l'anno 2019;
    alla luce dello studio della Uil (Servizio politiche territoriali), pubblicato in data il 26 luglio 2019, risultano aumentate le aliquote Imu in oltre 215 comuni, tra cui 4 città capoluogo (Torino, La Spezia, Pordenone e Avellino). La città di Avellino, in particolare, risulta aver aumentato l'aliquota per le seconde case e altri immobili, facendo salire l'Imu/Tasi dal 10,5 per mille al 10,6 per mille. Nella città di Torino, invece, si sono modificate alcune aliquote e, in particolare, l'aliquota sulle case affittate a canone concordato che sale dal 5,75 per mille al 7,08 per mille. Nella città di La Spezia, sempre sulle case affittate a canone concordato, l'aliquota sale dal 4,6 per mille al 6 per mille; a Pordenone sui negozi sfitti l'aliquota sale al 10,6 per mille dall'8,85 per mille. Infine, si evidenziano casi di alcune città in cui le aliquote Imu/Tasi risultano diminuite, come ad esempio le città di Firenze, Grosseto, Pavia, Lucca, Taranto;
    sempre secondo il citato studio della Uil risultano, altresì, aumentate le addizionali comunali Irpef in 566 comuni, mentre 122 comuni le hanno aumentate. La stragrande maggioranza dei comuni (3.390), in ogni caso, avrebbe confermato le aliquote precedenti;
    sebbene le aliquote relative all'Imu e le addizionali comunali dell'Irpef non siano state pubblicate ancora per tutti i comuni d'Italia sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze, in ogni caso, secondo il citato studio, si tratta di aumenti di una certa importanza che incidono inevitabilmente sulla vita dei cittadini;
    peraltro, a seguito della unificazione dell'IMU-TASI proposta nell'ambito del disegno di legge di bilancio 2019 attualmente in esame presso il Senato della Repubblica il nostro Paese rischia inasprire ulteriormente la tassazione a carico dei contribuenti. Il mero accorpamento di due tributi, infatti, non porta alcun immediato vantaggio (anzi porta anche qualche nocumento alla proprietà immobiliare). Occorre invece migliorare la situazione, ridurre la tassazione soprattutto per alcune categorie di immobili particolarmente svantaggiati, risolvere storture della tassazione a partire per esempio dagli immobili inagibili o inutilizzati,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa normativa finalizzata a ripristinare, già nell'ambito della prossima manovra di finanza pubblica la sospensione degli aumenti di aliquote e tariffe che, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ha impedito l'aumento della pressione fiscale a livello locale.
9/2220-AR/243. (Testo modificato nel corso della seduta) Giacomoni.


   La Camera,
   premesso che:
    la straordinaria necessità ed urgenza della conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, collegato alla legge di bilancio 2020 presenta numerose criticità così come evidenziate puntualmente durante i lavori nella Commissione Finanze;
    lo stravolgimento del provvedimento, durante l'esame in Commissione, dà l'esatta misura della confusione e approssimazione in materia fiscale della maggioranza;
    in maniera particolare il combinato disposto degli articoli 4 e 39 comportano un nuovo aggravio burocratico e un pesante drenaggio di risorse ai danni delle imprese che così come sono scritti, faranno il male del Paese, aumentano le tasse, la burocrazia e minaccia le manette, senza dare alcuna prospettiva di sviluppo al Paese e alle sue imprese,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere specifici provvedimenti che possano dare concretamente un aiuto alle nostre imprese, nella competizione internazionale, sburocratizzando tutti quei passaggi amministrativi e fiscali che rendono particolarmente difficoltoso gestire una attiva commerciale e imprenditoriale.
9/2220-AR/244Silli, Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Sorte.


   La Camera,
   premesso che:
    la straordinaria necessità ed urgenza della conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, collegato alla legge di bilancio 2020 presenta numerose criticità così come evidenziate puntualmente durante i lavori nella Commissione Finanze;
    lo stravolgimento del provvedimento, durante l'esame in Commissione, da l'esatta misura della confusione e approssimazione in materia fiscale della maggioranza;
    tra i tanti provvedimenti contenuti nel decreto, ci preme segnalare che, al limite massimo per i trasferimenti di contante, che scenderà gradualmente nel prossimo anno, non c’è nessun dato che dimostri l'efficacia nel contrastare l'evasione fiscale. Di contro l'incentivo all'utilizzo dei pagamenti con carte elettroniche, sembra un gran regalo al sistema bancario, visto il costo del servizio, tra i più onerosi nell'Unione Europea. Se non si interviene con accordi specifici con l'Associazione Bancaria Italiana le norme penalizzeranno sia l'utilizzatore che i commercianti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di concordare specifici accordi con l'Associazione Bancaria Italiana al fine di rendere gratuito, o almeno poco onerosi, sia il costo di utilizzo delle carte per gli utenti, sia il costo del POS per i commercianti.
9/2220-AR/245Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Silli, Sorte.


   La Camera,
   premesso che:
    in sede di Conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili (2220) il comparto delle infrastrutture e, in particolare, delle infrastrutture autostradali e ferroviarie, necessita, di urgenti e rilevanti attività di vigilanza, controllo, manutenzione ordinaria e straordinaria come unanimemente è stato evidenziato da tutto gli operatori economici e da tutte le forze politiche;
    risulta pertanto necessario un piano straordinario per la messa in sicurezza delle infrastrutture che garantisca l'attuazione organica di tutti gli interventi di messa in sicurezza;
    diversi operatori del settore sono società a partecipazione pubblica inserite nell'elenco ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a cui si applicano paradossalmente molteplici disposizioni per il contenimento della spesa pubblica, riferite, tra l'altro, a spese per acquisto di beni, servizi e per il personale;
    tali disposizioni limitano gravemente l'operatività delle società pubbliche che operano nel settore, con pregiudizio della qualità del servizio e della stessa sicurezza delle infrastrutture ad esse affidate in gestione;
    è quindi necessario garantire al massimo grado l'operatività di tali società concedenti o concessionarie a partecipazione pubblica, consentendo a loro di operare al pari degli altri operatori del mercato,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di escludere l'applicazione delle disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica ai concedenti o concessionari di infrastrutture aeroportuali, ferroviarie e autostradali a partecipazione pubblica;
   a valutare l'opportunità di prevedere un piano straordinario per la messa in sicurezza delle infrastrutture.
9/2220-AR/246Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.


   La Camera,
   premesso che:
    la straordinaria necessità ed urgenza della conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, collegato alla legge di bilancio 2020 presenta numerose criticità così come evidenziate puntualmente durante i lavori nella Commissione Finanze;
    lo stravolgimento del provvedimento, durante l'esame in commissione, da l'esatta misura della confusione e approssimazione in materia fiscale della maggioranza;
    tra le misure introdotte con emendamento figura l'indennità di funzione minima per l'esercizio della carica di sindaco e per i presidenti di provincia, nonostante sia in discussione in sede referente (Commissione Affari costituzionali e Bilancio) una proposta di legge per la revisione organica delle norme sugli enti locali, ove sarebbe stato opportuno affrontare, tra l'altro, anche il tema delle indennità e funzioni degli amministratori locali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, anche in considerazione dell'esame della riforma organica degli enti locali già calendarizzata nelle commissioni competenti, di affrontare con una nuova visione le problematiche legate al funzionamento degli organi amministrativi territoriali, in maniera particolare per quanto riguarda le funzioni, il personale e le risorse per le province.
9/2220-AR/247Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili;
    l'articolo 53 del suddetto provvedimento reca misure finalizzate ad accrescere la sicurezza e a ridurre gli effetti climalteranti del trasporto merci su strada;
    a tal fine, stanzia ulteriori risorse per favorire gli investimenti delle imprese del settore nel rinnovo del parco veicolare delle imprese attive sul territorio italiano, incentivando la rottamazione dei veicoli altamente inquinanti e la contestuale acquisizione di veicoli a trazione alternativa a metano, gas naturale liquefatto, ibrida e elettrica;
    contestualmente alla promozione della sicurezza e della sostenibilità ambientale del trasporto merci, si ritiene necessario estendere la portata delle disposizioni anche al trasporto collettivo di passeggeri su strada anche al fine di sostenere la competitività del settore quale alternativa alla mobilità privata,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte ad estendere i contributi di cui all'articolo 53 al trasporto collettivo di passeggeri su strada, riconoscendo anche alle imprese operanti in tale settore l'incentivo per gli investimenti volti al rinnovo del parco veicolare inquinante.
9/2220-AR/248Ubaldo Pagano, Lacarra.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili;
    l'articolo 53 del suddetto provvedimento reca misure finalizzate ad accrescere la sicurezza e a ridurre gli effetti climalteranti del trasporto merci su strada;
    a tal fine, stanzia ulteriori risorse per favorire gli investimenti delle imprese del settore nel rinnovo del parco veicolare delle imprese attive sul territorio italiano, incentivando la rottamazione dei veicoli altamente inquinanti e la contestuale acquisizione di veicoli a trazione alternativa a metano, gas naturale liquefatto, ibrida e elettrica;
    contestualmente alla promozione della sicurezza e della sostenibilità ambientale del trasporto merci, si ritiene necessario estendere la portata delle disposizioni anche al trasporto collettivo di passeggeri su strada anche al fine di sostenere la competitività del settore quale alternativa alla mobilità privata,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di estendere i contributi di cui all'articolo 53 al trasporto collettivo di passeggeri su strada, riconoscendo anche alle imprese operanti in tale settore l'incentivo per gli investimenti volti al rinnovo del parco veicolare inquinante.
9/2220-AR/248. (Testo modificato nel corso della seduta) Ubaldo Pagano, Lacarra.


   La Camera,
   premesso che:
    secondo i dati raccolti dalla Banca d'Italia, i trasferimenti di denaro dall'Italia verso l'estero a titolo di rimesse hanno ammontato per il 2017 ad un totale di 6,3 Miliardi di euro, consistente in circa lo 0,35 per cento del PIL Italiano;
    tali rimesse sono costituite da trasferimenti di denaro, operati da stranieri residenti in Italia e destinati a componenti del nucleo familiare rimasti nei rispettivi Paesi d'origine, gran parte dei quali a basso reddito ovvero in via di sviluppo;
    l'Aiuto Pubblico allo Sviluppo stanziato dall'Italia è pari allo 0,23 per cento del PIL, ed è dunque quantitativamente inferiore rispetto all'ammontare versato da privati sotto forma di rimesse;
    numerosi studi hanno osservato come le rimesse contribuiscano direttamente alla crescita ed allo sviluppo dei Paesi destinatari, con efficacia comparabile se non superiore a quella dell'APS;
    in questo quadro, la Repubblica Italiana si è fatta carico di importanti impegni internazionali, specie nella prospettiva dell'obiettivo di sviluppo sostenibile Numero 17 sulle Partnership Globali, che ci impegna a favorire il trasferimento di risorse private a supporto dei Paesi in via di sviluppo,

impegna il Governo

ad avviare una attiva ricerca delle coperture necessarie ad eliminare l'imposta sui trasferimenti di denaro all'estero attualmente in vigore, nell'ottica dell'abrogazione dell'articolo 25-novies del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.
9/2220-AR/249Quartapelle Procopio, Boldrini, Ungaro.


   La Camera,
   premesso che:
    secondo i dati raccolti dalla Banca d'Italia, i trasferimenti di denaro dall'Italia verso l'estero a titolo di rimesse hanno ammontato per il 2017 ad un totale di 6,3 Miliardi di euro, consistente in circa lo 0,35 per cento del PIL Italiano;
    tali rimesse sono costituite da trasferimenti di denaro, operati da stranieri residenti in Italia e destinati a componenti del nucleo familiare rimasti nei rispettivi Paesi d'origine, gran parte dei quali a basso reddito ovvero in via di sviluppo;
    l'Aiuto Pubblico allo Sviluppo stanziato dall'Italia è pari allo 0,23 per cento del PIL, ed è dunque quantitativamente inferiore rispetto all'ammontare versato da privati sotto forma di rimesse;
    numerosi studi hanno osservato come le rimesse contribuiscano direttamente alla crescita ed allo sviluppo dei Paesi destinatari, con efficacia comparabile se non superiore a quella dell'APS;
    in questo quadro, la Repubblica Italiana si è fatta carico di importanti impegni internazionali, specie nella prospettiva dell'obiettivo di sviluppo sostenibile Numero 17 sulle Partnership Globali, che ci impegna a favorire il trasferimento di risorse private a supporto dei Paesi in via di sviluppo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di avviare un'attività di ricerca volta ad eliminare l'imposta sui trasferimenti di denaro all'estero attualmente in vigore, nell'ottica dell'abrogazione dell'articolo 25-novies del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.
9/2220-AR/249. (Testo modificato nel corso della seduta) Quartapelle Procopio, Boldrini, Ungaro.


   La Camera,
   premesso che:
    la straordinaria necessità ed urgenza della conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, collegato alla legge di bilancio 2020 presenta numerose criticità così come evidenziate puntualmente durante i lavori nella Commissione Finanze;
    lo stravolgimento del provvedimento, durante l'esame in Commissione, dà l'esatta misura della confusione e approssimazione in materia fiscale della maggioranza;
    durante la discussione di merito in commissione, viste le numerose emergenze legate al dissesto idrogeologico del territorio, sono emerse con forza le carenze che scontano i nostri amministratori locali nella manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle infrastrutture viarie sia per quanto riguarda le risorse allocate che per quanto riguarda le procedure di affidamento dei lavori;
    una delle ipotesi prese in considerazione è stata quella di abbassare l'iva sui lavori di messa in sicurezza del territorio finanziate e progettate dagli enti territoriali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere l'abbassamento dell'iva sui lavori e sulle progettazioni di interventi per la messa in sicurezza del territorio e delle infrastrutture viarie appaltate dagli enti territoriali.
9/2220-AR/250Sorte, Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.