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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Giovedì 28 novembre 2019

ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME DEGLI ARGOMENTI IN CALENDARIO

Pdl 1027-A/R – Personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura

Seguito dell'esame: 6 ore.

Relatore 20 minuti
Governo 15 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 20 minuti
Interventi a titolo personale 54 minuti
(con il limite massimo di 9 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 4 ore e 1 minuto
 MoVimento 5 Stelle 56 minuti
 Lega – Salvini premier 39 minuto
 Forza Italia – Berlusconi presidente 34 minuti
 Partito Democratico 32 minuti
 Fratelli d'Italia 22 minuti
 Italia Viva 21 minuti
 Liberi e Uguali 18 minuti
 Misto: 19 minuti
  CAMBIAMO! – 10 Volte Meglio 5 minuti
  Minoranze Linguistiche 4 minuti
  Noi Con l'Italia-USEI 4 minuti
  Centro Democratico-Radicali
  Italiani-+Europa
3 minuti
  MAIE-Movimento Associativo
  Italiani all'Estero
3 minuti

Mozioni n. 1-00181 e abb. – Iniziative in relazione all'emergenza climatica e ambientale

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore (*).

Governo 25 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora
(con il limite massimo di 10 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 4 ore e 20 minuti
 MoVimento 5 Stelle 59 minuti
 Lega – Salvini premier 42 minuti
 Forza Italia – Berlusconi presidente 37 minuti
 Partito Democratico 35 minuti
 Fratelli d'Italia 24 minuti
 Italia Viva 23 minuti
 Liberi e Uguali 20 minuti
 Misto: 20 minuti
  CAMBIAMO! – 10 Volte Meglio 6 minuti
  Minoranze Linguistiche 4 minuti
  Noi Con l'Italia-USEI 4 minuti
  Centro Democratico-Radicali
  Italiani-+Europa
3 minuti
  MAIE-Movimento Associativo
  Italiani all'Estero
3 minuti

(*) I tempi indicati sono stati in parte utilizzati nella seduta del 25 novembre 2019.

Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 12 e del 13 dicembre 2019

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 4 ore.

Governo 30 minuti
Interventi a titolo personale 10 minuti 10 minuti
Gruppi 1 ora e 50 minuti
(discussione)
1 ora e 20 minuti
(dichiarazioni di voto)
 MoVimento 5 Stelle 23 minuti 10 minuti
 Lega – Salvini premier 18 minuti 10 minuti
 Partito Democratico 16 minuti 10 minuti
 Forza Italia –
 Berlusconi presidente
15 minuti 10 minuti
 Fratelli d'Italia 10 minuti 10 minuti
 Italia Viva 10 minuti 10 minuti
 Liberi e Uguali 8 minuti 10 minuti
 Misto: 10 minuti 10 minuti
  CAMBIAMO! – 10 Volte Meglio 2 minuti 2 minuti
  Minoranze Linguistiche 2 minuti 2 minuti
  Noi Con l'Italia-USEI 2 minuti 2 minuti
  Centro Democratico-Radicali
  Italiani-+Europa
2 minuti 2 minuti
  MAIE-Movimento Associativo
  Italiani all'Estero
2 minuti 2 minuti

Mozione n. 1-00248 – Iniziative in sede internazionale volte al rispetto dell'autonomia riconosciuta ad Hong Kong, alla luce delle manifestazioni in corso negli ultimi mesi

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore (*).

Governo 25 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora

(con il limite massimo di 10 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)

Gruppi 4 ore e 20 minuti
 MoVimento 5 Stelle 59 minuti
 Lega – Salvini premier 42 minuti
 Forza Italia – Berlusconi presidente 37 minuti
 Partito Democratico 35 minuti
 Fratelli d'Italia 24 minuti
 Italia Viva 23 minuti
 Liberi e Uguali 20 minuti
 Misto: 20 minuti
  CAMBIAMO! – 10 Volte Meglio 6 minuti
  Minoranze Linguistiche 4 minuti
  Noi Con l'Italia-USEI 4 minuti
  Centro Democratico-Radicali
  Italiani-+Europa
3 minuti
  MAIE-Movimento Associativo
  Italiani all'Estero
3 minuti

(*) Al tempo sopra indicato si aggiungono 5 minuti per l'illustrazione della mozione.

Mozione n. 1-00190 – Iniziative volte a promuovere le maratone e ad incentivare la partecipazione di atleti stranieri a tali eventi, con particolare riferimento ai profili afferenti alla tutela sanitaria

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore (*).

Governo 25 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora
(con il limite massimo di 10 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 4 ore e 20 minuti
 MoVimento 5 Stelle 59 minuti
 Lega – Salvini premier 42 minuti
 Forza Italia – Berlusconi presidente 37 minuti
 Partito Democratico 35 minuti
 Fratelli d'Italia 24 minuti
 Italia Viva 23 minuti
 Liberi e Uguali 20 minuti
 Misto: 20 minuti
  CAMBIAMO! – 10 Volte Meglio 6 minuti
  Minoranze Linguistiche 4 minuti
  Noi Con l'Italia-USEI 4 minuti
  Centro Democratico-Radicali
  Italiani-+Europa
3 minuti
  MAIE-Movimento Associativo
  Italiani all'Estero
3 minuti

(*) Al tempo sopra indicato si aggiungono 5 minuti per l'illustrazione della mozione.

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 28 novembre 2019.

  Davide Aiello, Piera Aiello, Amitrano, Ascani, Ascari, Azzolina, Battelli, Benvenuto, Boccia, Bonafede, Claudio Borghi, Boschi, Brescia, Buffagni, Businarolo, Cancelleri, Cantalamessa, Castelli, Cirielli, Colletti, Colucci, D'Incà, D'Uva, Dadone, Daga, De Lorenzis, De Micheli, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Dieni, Fassino, Ferraresi, Fioramonti, Gregorio Fontana, Fraccaro, Franceschini, Frusone, Gallinella, Gallo, Gariglio, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgis, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Iovino, L'Abbate, Licatini, Liuni, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Maccanti, Maggioni, Marino, Marrocco, Marzana, Mauri, Miceli, Molinari, Morani, Morassut, Morelli, Nesci, Orrico, Paolini, Parolo, Pastorino, Pedrazzini, Pretto, Quartapelle Procopio, Rampelli, Rizzo, Rosato, Rosso, Ruocco, Paolo Russo, Saltamartini, Scalfarotto, Schullian, Carlo Sibilia, Francesco Silvestri, Sisto, Spadafora, Spadoni, Speranza, Tasso, Tofalo, Traversi, Vignaroli, Villarosa, Leda Volpi, Raffaele Volpi, Zanella, Zoffili.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Davide Aiello, Piera Aiello, Amitrano, Ascani, Ascari, Azzolina, Battelli, Benvenuto, Boccia, Bonafede, Claudio Borghi, Boschi, Brescia, Buffagni, Businarolo, Cancelleri, Cantalamessa, Castelli, Cirielli, Colletti, Colucci, D'Incà, D'Uva, Dadone, Daga, De Lorenzis, De Micheli, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Dieni, Ehm, Fassino, Ferraresi, Fioramonti, Gregorio Fontana, Fraccaro, Franceschini, Frusone, Gallinella, Gallo, Gariglio, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgis, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Iovino, L'Abbate, Licatini, Liuni, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Maccanti, Maggioni, Marino, Marrocco, Marzana, Mauri, Migliore, Molinari, Morani, Morassut, Morelli, Nesci, Orrico, Paolini, Parolo, Pastorino, Pedrazzini, Pretto, Quartapelle Procopio, Rampelli, Rizzo, Rosato, Rosso, Ruocco, Paolo Russo, Saltamartini, Scalfarotto, Schullian, Carlo Sibilia, Francesco Silvestri, Sisto, Spadafora, Spadoni, Speranza, Stumpo, Tasso, Tofalo, Traversi, Vignaroli, Villarosa, Leda Volpi, Raffaele Volpi, Zanella, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 27 novembre 2019 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   PANIZZUT ed altri: «Norme per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca su di esse» (2272);
   BENVENUTO: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni delle dighe e degli invasi, sui controlli per la loro sicurezza e sull'uso delle risorse a ciò destinate» (2273);
   CONTE: «Riconoscimento del Centro studi internazionale sulla dieta mediterranea “Angelo Vassallo” in Pollica quale centro di ricerca e formazione delle comunità emblematiche della dieta mediterranea» (2274);
   BONOMO: «Delega al Governo per l'istituzione del servizio civile obbligatorio» (2275).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge IANARO ed altri: «Istituzione sperimentale dei centri operativi e gestionali del farmaco presso le strutture sanitarie pubbliche, per promuovere la sicurezza, l'efficacia e l'appropriatezza nell'uso dei farmaci» (1572) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Trano.

  La proposta di legge TROIANO ed altri: «Modifiche alla legge 29 marzo 1985, n. 113, in materia di disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti» (1846) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Lapia.

  La proposta di legge NAPPI ed altri: «Disposizioni in materia di assistenza sanitaria negli istituti scolastici in favore degli allievi affetti da malattie croniche» (2040) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Lapia.

  La proposta di legge LATTANZIO ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione massiva di informazioni false attraverso il sistema dell'informazione e della comunicazione, sulla garanzia del diritto all'informazione e sull'utilizzo critico dei mezzi e delle tecnologie della comunicazione» (2213) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Melicchio.

Modifica del titolo di proposte di legge.

  La proposta di legge n. 1732, d'iniziativa dei deputati VIZZINI ed altri, ha assunto il seguente titolo: «Modifiche alla disciplina in materia di rapporto sulla situazione del personale e di equilibrio tra i sessi negli organi delle società quotate in mercati regolamentati, nonché disposizioni sperimentali per la promozione della parità lavorativa e dell'occupazione femminile e per il sostegno della maternità».

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari costituzionali):
  PETTARIN: «Norme per la tutela della minoranza linguistica friulana della regione Friuli Venezia Giulia» (2083) parere delle Commissioni II, III, IV, V, VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), VIII, IX, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   II Commissione (Giustizia):
  DE MARIA: «Modifica dell'articolo 656 del codice penale e altre disposizioni in materia di pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose» (1886) Parere delle Commissioni I, V, VII, IX e XIV.

   VI Commissione (Finanze):
  RUFFINO: «Modifiche all'articolo 37-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, concernente la disciplina del gruppo bancario cooperativo» (1470) Parere delle Commissioni I, V e XIV.

   VII Commissione (Cultura):
  GALLO ed altri: «Disposizioni e delega al Governo in materia di sicurezza nell'ambito scolastico, nonché misure in favore delle vittime di eventi emergenziali di protezione civile» (2214) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), III, V, VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
  PICCOLI NARDELLI e CIAMPI: «Norme concernenti la disciplina del dottorato di ricerca e i contratti di ricerca nonché modifiche alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, in materia di reclutamento, stato giuridico e trattamento economico dei ricercatori universitari» (2218) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e XIV.

   XII Commissione (Affari sociali):
  RUFFINO: «Modifiche alla legge 24 giugno 2010, n. 107, in materia di diritti delle persone sordocieche» (1551) Parere delle Commissioni I, V e XI;
  DE MARIA: «Istituzione dell'Autorità garante della persona disabile» (1884) Parere delle Commissioni I, II, III, IV, V, VII, VIII, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dal Ministero dell'interno.

  Il Ministero dell'interno, con lettera del 22 novembre 2019, ha trasmesso la nota relativa all'attuazione data agli ordini del giorno MANDELLI ed altri n. 9/2018/1 e MELILLI ed altri n. 9/2018/3, accolti dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 25 settembre 2019, sui contributi straordinari statali volti a favorire la fusione dei comuni.

  La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) competente per materia.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

TESTO AGGIORNATO AL 2 DICEMBRE 2019

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 24 OTTOBRE 2019, N. 123, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ACCELERAZIONE E IL COMPLETAMENTO DELLE RICOSTRUZIONI IN CORSO NEI TERRITORI COLPITI DA EVENTI SISMICI (A.C. 2211-A)

A.C. 2211-A – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1-ter.

  Al comma 1 premettere il seguente:
  01. All'articolo 3, comma 1, sesto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «con contratti a tempo determinato della durata massima di due anni, con profilo professionale di tipo tecnico-ingegneristico» sono sostituite dalle seguenti: «con forme contrattuali flessibili ovvero con contratti a tempo determinato nel rispetto dei limiti temporali previsti dalla normativa europea, con profilo professionale di tipo tecnico o amministrativo-contabile».
*1-ter. 501. Gabriele Lorenzoni, Zennaro, Emiliozzi, Gallinella, Ilaria Fontana, Cataldi, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Rospi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Flati, Ciprini, Giuliodori, Parisse, Maurizio Cattoi, Berardini, Grippa, Colletti, Vacca, Del Grosso, Torto, Corneli, Roberto Rossini.

  Al comma 1 premettere il seguente:
  01. All'articolo 3, comma 1, sesto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «con contratti a tempo determinato della durata massima di due anni, con profilo professionale di tipo tecnico-ingegneristico» sono sostituite dalle seguenti: «con forme contrattuali flessibili ovvero con contratti a tempo determinato nel rispetto dei limiti temporali previsti dalla normativa europea, con profilo professionale di tipo tecnico o amministrativo-contabile».
*1-ter. 551. Fregolent, D'Alessandro, Annibali, Occhionero.

  Agli identici emendamenti 1-ter.500, 1-ter.15 e 1-ter 552, sostituire le parole: o amministrativo-contabile con le seguenti: nonché ulteriori 2 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021 per personale con profilo amministrativo-contabile.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine il seguente periodo: Al maggiore onere derivante dal periodo precedente pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
0. 1-ter. 500. 800. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. All'articolo 3, comma 1, sesto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «con contratti a tempo determinato della durata massima di due anni, con profilo professionale di tipo tecnico-ingegneristico» sono sostituite dalle seguenti: «con forme contrattuali flessibili nel rispetto dell'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero con contratti a tempo determinato nel rispetto dei limiti temporali previsti dalla normativa europea, con profilo professionale di tipo tecnico o amministrativo-contabile».
*1-ter. 500. Braga, Buratti, Pellicani, Morgoni, Del Basso De Caro.
(Approvato)

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. All'articolo 3, comma 1, sesto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «con contratti a tempo determinato della durata massima di due anni, con profilo professionale di tipo tecnico-ingegneristico» sono sostituite dalle seguenti: «con forme contrattuali flessibili nel rispetto dell'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero con contratti a tempo determinato nel rispetto dei limiti temporali previsti dalla normativa europea, con profilo professionale di tipo tecnico o amministrativo-contabile».
*1-ter. 15. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.
(Approvato)

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. All'articolo 3, comma 1, sesto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «con contratti a tempo determinato della durata massima di due anni, con profilo professionale di tipo tecnico-ingegneristico» sono sostituite dalle seguenti: «con forme contrattuali flessibili nel rispetto dell'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero con contratti a tempo determinato nel rispetto dei limiti temporali previsti dalla normativa europea, con profilo professionale di tipo tecnico o amministrativo-contabile».
*1-ter. 552. Trancassini.
(Approvato)

ART. 2.

  Al comma 2, capoverso 3.1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e universitari.
2. 49. D'Eramo, Patassini, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Al comma 2, capoverso 3.1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e universitari. Indi premettere, al secondo periodo, le seguenti parole: Fatti salvi gli interventi già programmati in base ai provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2,.
2. 49.(Testo modificato nel corso della seduta). D'Eramo, Patassini, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.
(Approvato)

ART. 3-bis.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: 15 dicembre 2016, n. 229, aggiungere le seguenti: a cui partecipano gli ordini professionali interessati,.
3-bis. 580. Mazzetti, Cortelazzo, Baldelli, Polidori, Casino, Giacometto, Labriola, Ruffino.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: straordinari di ricostruzione fino a: dal 2016 con le seguenti: straordinari di ricostruzione nei territori dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici avvenuti a partire dal 2016, tra quelli indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis annessi al medesimo decreto-legge.
3-bis. 500. Trancassini.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: dei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis fino alla fine del periodo, con le seguenti: maggiormente colpiti dagli eventi sismici avvenuti a partire dal 2016, individuati con apposita ordinanza commissariale nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis annessi al medesimo decreto-legge.
3-bis. 550. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: maggiormente colpiti dagli eventi sismici avvenuti a partire dal 2016, individuati da apposita ordinanza commissariale.
3-bis. 581. Mazzetti, Baldelli, Cortelazzo, Polidori, Casino, Giacometto, Labriola, Ruffino.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: maggiormente colpiti fino alla fine del periodo, con le seguenti: colpiti dagli eventi sismici avvenuti a partire dal 2016.
3-bis. 551. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: di cui al primo periodo aggiungere le seguenti: sono attuati nei limiti delle risorse a ciò destinate dalle predette regioni e
3-bis. 700.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

  Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole:, predisposti dal competente Ufficio speciale per la ricostruzione,.
3-bis. 552. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: Ufficio speciale per la ricostruzione, aggiungere le seguenti: anche ricorrendo alla collaborazione esterna finalizzata alla redazione dei medesimi programmi,.
3-bis. 582. Mazzetti, Polidori, Cortelazzo, Baldelli, Casino, Giacometto, Labriola, Ruffino.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: in tutto o in parte aggiungere la seguente: lesionati,.
3-bis. 553. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.
(Approvato)

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: e configurazione degli esterni aggiungere le seguenti: oppure con varianti non sostanziali.
3-bis. 554. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: per le quali sono ammesse eventuali deroghe alle distanze stabilite dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.
3-bis. 584. Mazzetti, Cortelazzo, Baldelli, Polidori, Casino, Giacometto, Labriola, Ruffino.

  Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e per l'adeguamento in materia di rendimento energetico.
3-bis. 583. Mazzetti, Cortelazzo, Baldelli, Polidori, Casino, Giacometto, Labriola, Ruffino.

  Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Analoghi programmi contenenti la disciplina di autorizzazione in deroga ai vigenti strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, sono specificamente predisposti per il solo territorio compreso nel Parco nazionale dei Monti Sibillini e del Parco nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga, limitatamente agli edifici pubblici o privati che abbiano subito danni gravi o gravissimi a causa dei quali siano stati dichiarati totalmente inagibili e per la cui ricostruzione sia prevista la demolizione. A tal fine sono comunque qualificati come interventi di ristrutturazione edilizia gli interventi di demolizione e ricostruzione, anche nel caso in cui si debbano apportare delle necessarie variazioni di sagoma e sedime, fatta salva l'autorizzazione paesaggistica ed i casi in cui il vincolo implichi la conservazione della sagoma del bene o di parte di esso.
3-bis. 501. Pentangelo, Cortelazzo, Polidori, Baldelli, Nevi, Mazzetti, Gelmini, Polverini, Casino, Giacometto, Labriola, Ruffino, Battilocchio, Barelli, Martino, Calabria, Spena, Marrocco, Rotondi.

  Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: interventi edilizi abusivi aggiungere le seguenti: che non siano ricompresi nelle ipotesi di cui all'articolo 1-sexies, comma 1, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, ovvero.
3-bis. 800. La Commissione.
(Approvato)

ART. 3-ter.

  Dopo l'articolo 3-ter, aggiungere il seguente:

Art. 3-ter.1.
(Varianti in corso d'opera ai progetti di riparazione dei danni leggeri)

  1. Con ordinanza commissariale da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione del contributo per i progetti avviati con riguardo alle varianti in aumento nei limiti del trenta per cento in corso d'opera ai progetti di riparazione dei danni leggeri, richieste alla data antecedente al 19 settembre 2019 ai sensi dell'ordinanza n. 8 dell'11 giugno 2019.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, si provvede a valere nei limiti di 40 mila euro, con le risorse disponibili nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per la ricostruzione.
3-ter. 0500. Baldelli, Cortelazzo, Nevi, Polidori, Mazzetti, Gelmini, Polverini, Casino, Giacometto, Labriola, Ruffino, Battilocchio, Barelli, Martino, Calabria, Spena, Marrocco, Rotondi.

  Dopo l'articolo 3-ter, aggiungere il seguente:
  Art. 3-ter.1. – 1. All'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:
  «12-bis. Nel corso dell'esecuzione dei lavori per danni lievi, qualora si rendessero necessarie, possono essere ammesse varianti fino al 30 per cento del contributo concesso e comunque nei limiti del contributo concedibile, purché compatibili con la vigente disciplina sismica, paesaggistica ed urbanistico-edilizia.»
3-ter. 0800.(Nuova formulazione) La Commissione.
(Approvato)

ART. 4.

  Dopo a lettera c-bis), aggiungere la seguente:
   c-ter) dopo il comma 11 è inserito il seguente:
  «11-bis. In deroga ai valori limite fissati nell'allegato 3 al decreto ministeriale 5 febbraio 1998, per il materiale aggregato riciclato, derivante dal trattamento dei rifiuti inerti provenienti dalla cernita dei rifiuti di cui al precedente comma 4 ovvero provenienti dagli interventi di ricostruzione di immobili privati o pubblici, il valore limite dell'analisi del test di cessione per il parametro solfati è innalzato da 250 a 1000 mg/l. Nel caso in cui la concentrazione di tale parametro superi il limite di 250 mg/l l'utilizzo dell'aggregato riciclato viene limitato al punto c) del punto 7.1.3 dell'Allegato 1, Suballegato 1 “Norme tecniche generali per il recupero di materia dai rifiuti non pericolosi” del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 e all'utilizzo quale quota parte di inerte in conglomerati cementizi.».
4. 550. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Dopo la lettera c-bis), aggiungere la seguente:
   c-ter) dopo il comma 11 è inserito il seguente:
  «11-bis. In deroga all'allegato 3 al decreto ministeriale 5 febbraio 1998, per il materiale aggregato riciclato, derivante dal trattamento dei rifiuti inerti provenienti dalla cernita dei rifiuti di cui al precedente comma 4 ovvero provenienti dagli interventi di ricostruzione di immobili privati o pubblici, all'analisi del test di cessione l'autorità competente può derogare alle concentrazioni limite di solfati.».
4. 551. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

ART. 4-bis.

  Al comma 1, capoverso 6, secondo periodo, sopprimere le parole:, con l'indicazione delle opere e delle quantità da subappaltare.
4-bis. 500. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

ART. 8.

Subemendamento all'emendamento 8. 800 della Commissione

  All'emendamento 8. 800 della Commissione, sostituire la parte consequenziale con la seguente: Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole da: 16,54 milioni di euro fino a: 2029 con le seguenti: 16,54 milioni di euro per l'anno 2020, 19,74 milioni di euro per l'anno 2021, 16,54 milioni di euro per l'anno 2022 e 13,34 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2029.
0. 8. 800. 800. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: e 2020 con le seguenti:, 2020 e 2021 e le parole: e al terzo anno con le seguenti:, al terzo e al quarto anno.

  Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: e 2021 con le seguenti: 2021 e 2022.
8. 800. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 1, dopo la lettera a-bis) aggiungere la seguente:
   a-ter) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:
  «2-ter. I comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del presente decreto possono avvalersi di segretari comunali di fascia B, indipendentemente dalla rispettiva classificazione della sede, per tutta la durata della ricostruzione. In carenza dei Segretari Comunali, i Vice Segretari, che li sostituiscono, possono mantenere l'incarico finché necessario. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono posti a carico della struttura commissariale, ai sensi dell'articolo 4, comma 3».
8. 18. Trancassini, Foti, Butti

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. I mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti Spa ai comuni inseriti negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, aventi le caratteristiche di seguito elencate possono essere oggetto di operazioni di rinegoziazione che determinino una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi, ferma restando la data di scadenza prevista nei vigenti piani di ammortamento. Possono essere oggetto di operazioni di rinegoziazione i mutui che alla data del 1o gennaio 2020 presentino le seguenti caratteristiche:
   a) interessi calcolati sulla base di un tasso fisso;
   b) oneri di rimborso a diretto carico dell'ente locale beneficiario dei mutui;
   c) scadenza dei prestiti successivi al 31 dicembre 2022;
   d) debito residuo da ammortizzare superiore a 10.000 euro;
   e) mancanza di rinegoziazione ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2003;
   f) senza diritto di estinzione parziale anticipata alla pari.

  2. La rinegoziazione avrà effetto dalla annualità in cui riprende il pagamento delle rate sospese dalla normativa applicabile agli enti locali i cui territori sono stati colpiti dagli eventi sismici del 2016.
8. 035. Acquaroli, Trancassini, Foti, Butti.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Mutui Cassa depositi e prestiti)

  1. I mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa a Comuni inseriti negli allegati 1, 2, 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, aventi le caratteristiche di seguito elencate, possono essere oggetto di operazioni di rinegoziazione che determinino una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi, ferma restando la data di scadenza prevista nei vigenti piani di ammortamento. La rinegoziazione avrà effetto dall'annualità in cui riprende il pagamento delle rate sospese dalla normativa applicabile agli enti locali i cui territori sono stati colpiti dagli eventi sismici verificatesi a decorrere dal 2016. Possono essere oggetto di rinegoziazione i mutui che, alla data del 1o gennaio 2020, presentino le seguenti caratteristiche:
   a) interessi calcolati sulla base di un tasso fisso;
   b) oneri di rimborso a diretto carico dell'ente locale beneficiario dei mutui;
   c) scadenza dei prestiti successiva al 31 dicembre 2022;
   d) debito residuo da ammortizzare superiore a 10.000 euro;
   e) mancanza di rinegoziazione ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2003;
   f) senza diritto di estinzione parziale anticipata alla pari.
8. 0556. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di personale assunto a tempo determinato)
   1. Al personale assunto a tempo determinato anche con contratti di collaborazione, per esigenze di ricostruzione pubblica e privata connessa agli eventi sismici iniziati a far data dal 24 agosto 2016, non si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, relativamente alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato.
8. 044. Baldelli, Polverini, Cortelazzo, Gelmini, Polidori, Spena, Nevi, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Calabria, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Rotondi.

ART. 9.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9.1
(Misure in materia di zona franca urbana sisma Centro Italia – Modifiche all'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50)

  1. Alla legge 27 dicembre 2017, n. 205 al comma 745 le parole: «all'allegato 2» sono sostituite con le seguenti: «agli allegati 1 e 2».
  2. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, le parole: «entro il 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2020»;
   b) al comma 4, le parole: «e per i tre anni successivi» sono sostituite dalle seguenti: «e per i quattro anni successivi»;
   c) al comma 6, le parole: «Per i periodi d'imposta dal 2019 al 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Per i periodi d'imposta dal 2019 al 2021»;
   d) dopo il comma 8 aggiungere il seguente: «8-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai fabbricati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero notificate entro il 31 dicembre 2017 qualora la riduzione del 25 per cento del fatturato decorra dalla data dell'ordinanza sindacali di sgombero considerando i 120 giorni successivi raffrontati con lo stesso periodo del 2015».
9. 0510. Gallinella, Gabriele Lorenzoni, Zennaro, Emiliozzi, Ilaria Fontana, Cataldi, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Rospi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Flati, Ciprini, Giuliodori, Parisse, Maurizio Cattoi, Berardini, Grippa, Colletti, Vacca, Del Grosso, Torto, Corneli, Roberto Rossini.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Prosecuzione Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia, modifiche all'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96)

  1. Vista l'entità dei danni subiti dall'area Appenninica del Centro Italia, all'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Le esenzioni di cui al comma 2 spettano, altresì, alle imprese e ai professionisti che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2029, ad eccezione delle imprese che svolgono attività appartenenti alla categoria F della codifica ATECO 2007 che alla data del 24 agosto 2016 non avevano la sede legale o operativa nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229»;
   b) al comma 4, primo periodo, le parole: «e per i tre anni successivi» sono sostituite dalle seguenti: «e per i 12 anni successivi; al secondo periodo» le parole «per il 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per il periodo dal 2019 al 2024»;
   c) il comma 4-bis è sostituito con il seguente:
  «4-bis. L'Istituto Nazionale della Previdenza sociale disciplina con propri provvedimenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità di restituzione dei contributi non dovuti dai soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al presente articolo che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato»;
   d) il comma 6 è sostituito, in fine, con il seguente periodo: «Per i periodi d'imposta dal 2019 al 2029, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese beneficiarie e sulle risorse che ogni anno dovranno essere previste dalla legge di Bilancio».
9. 076. Pella, Polidori, Baldelli, Gelmini, Cortelazzo, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Calabria, Nevi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Rotondi.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Prosecuzione Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia, modifiche all'articolo 46 del decreto – legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96)

  1. Vista l'entità dei danni subiti dall'area Appenninica del Centro Italia, all'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Le esenzioni di cui al comma 2 spettano, altresì, alle imprese e ai professionisti che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2029, ad eccezione delle imprese che svolgono attività appartenenti alla categoria F della codifica ATECO 2007 che alla data del 24 agosto 2016 non avevano la sede legale o operativa nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229»;
   b) al comma 4, primo periodo, le parole: «e per i tre anni successivi» sono sostituite dalle seguenti: «e per i 12 anni successivi;» al secondo periodo le parole «per il 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per il periodo dal 2019 al 2024»;
   c) il comma 4-bis è sostituito con il seguente: «4-bis. L'Istituto Nazionale della Previdenza sociale disciplina con propri provvedimenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità di restituzione dei contributi non dovuti dai soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al presente articolo che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato»;
   d) il comma 6 è sostituito, in fine, con il seguente periodo: «Per i periodi d'imposta dal 2019 al 2024, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese e professionisti beneficiarie.».
9. 0580. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Prosecuzione Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia, modifiche all'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96)

  1. Vista l'entità dei danni subiti dall'area Appenninica del Centro Italia, all'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Le esenzioni di cui al comma 2 spettano, altresì, alle imprese e ai professionisti che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2029, ad eccezione delle imprese che svolgono attività appartenenti alla categoria F della codifica ATECO 2007 che alla data del 24 agosto 2016 non avevano la sede legale o operativa nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229»;
   b) al comma 4, primo periodo, le parole: «e per i tre anni successivi» sono sostituite dalle seguenti: «e per i 9 anni successivi»; al secondo periodo le parole: «per il 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per il periodo dal 2019 al 2024»;
   c) il comma 4-bis è sostituito con il seguente:
  «4-bis. L'istituto Nazionale della Previdenza sociale disciplina con propri provvedimenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità di restituzione dei contributi non dovuti dai soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al presente articolo che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato»;
   d) il comma 6 è sostituito, in fine, con il seguente periodo: «Per i periodi d'imposta dal 2019 al 2029, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese beneficiarie e sulle risorse previste annualmente dalla legge di Bilancio».
9. 0420. Trancassini, Foti, Butti.

ART. 9-duodetricies.

  Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: Per l'anno 2020 il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, può destinare una quota fino a 15 milioni di euro dell'importo assegnato, ai sensi dell'articolo 9-undetricies, comma 1, del presente decreto, alla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 189 del 2016 ad un programma di sviluppo volto ad assicurare effetti positivi di lungo periodo attraverso la valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene, le ricadute occupazionali dirette e indirette, nonché l'incremento dell'offerta di beni e servizi connessi al benessere dei cittadini e delle imprese, da realizzare mediante:

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Gli interventi proposti nell'ambito del programma di sviluppo di cui al comma 1 sono autorizzati dal Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 2, comma, 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
9-duodetricies. 700.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

ART. 9-tricies semel.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2020 ovunque ricorrano, con le seguenti: 31 ottobre 2021.

  Conseguentemente:
   al comma 2, sostituire le parole: la rata del corrispettivo della concessione di cui all'articolo 3, comma 3.0, lettera c), della Convenzione unica stipulata il 18 novembre 2009, relativa all'anno 2017 e dell'importo di euro 55.860.000 con le seguenti: le rate del corrispettivo della concessione di cui all'articolo 3, comma 3.0, lettera c), della Convenzione unica stipulata il 18 novembre 2009, relative agli anni 2017 e 2018, ciascuna dell'importo di euro 55.860.000;
   al comma 3, sostituire le parole: della rata del corrispettivo sospesa ai sensi del comma 2 con le seguenti: delle rate del corrispettivo sospese ai sensi del comma 2, con maggiorazione degli interessi maturati calcolati al tasso legale.
9-tricies semel. 801. La Commissione.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 9-tricies semel, aggiungere il seguente:

Art. 9-tricies bis.
(Ulteriori misure per l'accelerazione e la semplificazione della ricostruzione privata)

  1. Al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 3, comma 1, lettera a), dopo le parole: «ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,» è aggiunto il seguente: «nonché per gli immobili adibiti ad abitazione principale per i familiari in linea retta del proprietario»;
   b) all'articolo 3, comma 1, lettera a), dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Nel caso in cui la proprietà dell'immobile sia suddivisa tra più comproprietari, il contributo è riconosciuto, per l'abitazione principale nella sua interezza e non cambia in ragione della ripartizione della proprietà»;
   c) all'articolo 3, comma 1, lettera e-bis) è aggiunta la seguente lettera:
   « e-ter) la concessione di contributi per la ricostruzione o riparazione, esclusivamente per le parti già realizzate, di immobili in corso di costruzione alla data del 6 aprile 2009, distrutti o danneggiati, qualora gli stessi fossero stati destinati a costituire la prima casa di soggetti privi di titolarità di diritti reali su altre abitazioni e titolari del titolo abilitativo edilizio in itinere».

  2. All'articolo 67-quater, comma 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è aggiunto il seguente comma:
  «7-bis. Hanno inoltre diritto alla concessione dei contributi per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente, previsti dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 anche i soci di cooperative edilizie a proprietà divisa o indivisa».

  3. All'articolo 1, comma 443, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 le parole:«decorsi quattro anni dalla concessione del contributo,» sono soppresse.
*9-tricies semel. 07. Lucaselli, Trancassini, Foti, Butti.

  Dopo l'articolo 9-tricies semel, aggiungere il seguente:

Art. 9-tricies bis.
(Ulteriori misure per l'accelerazione e la semplificazione della ricostruzione privata)

  1. Al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 3, comma 1, lettera a), dopo le parole: «ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,» è aggiunto il seguente: «nonché per gli immobili adibiti ad abitazione principale per i familiari in linea retta del proprietario»;
   b) all'articolo 3, comma 1, lettera a), dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Nel caso in cui la proprietà dell'immobile sia suddivisa tra più comproprietari, il contributo è riconosciuto, per l'abitazione principale, nella sua interezza e non cambia in ragione della ripartizione della proprietà»;
   c) all'articolo 3, comma 1, lettera e-bis) è aggiunta la seguente lettera:
   «e-ter) la concessione di contributi per la ricostruzione o riparazione, esclusivamente per le parti già realizzate, di immobili in corso di costruzione alla data del 6 aprile 2009, distrutti o danneggiati, qualora gli stessi fossero stati destinati a costituire la prima casa di soggetti privi di titolarità di diritti reali su altre abitazioni e titolari del titolo abilitativo edilizio in itinere».

  2. All'articolo 67-quater, comma 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è aggiunto il seguente comma:
  «7-bis. Hanno inoltre diritto alla concessione dei contributi per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente, previsti dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 anche i soci di cooperative edilizie a proprietà divisa o indivisa».

  3. All'articolo 1, comma 443, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 le parole: «decorsi quattro anni dalla concessione del contributo,» sono soppresse.
*9-tricies semel. 0500. Buratti, Pellicani.

  Dopo l'articolo 9-tricies semel, aggiungere il seguente:

«Art. 9-tricies bis.
(Disposizioni per i comuni della Provincia di Campobasso colpiti dagli eventi sismici a far data dal 16 agosto 2018)

  1. Per i comuni della provincia di Campobasso, di cui all'allegato 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n. 55, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 16 agosto 2018 di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 6 settembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 13 settembre 2018, è prorogato fino al 31 dicembre 2020. Agli oneri della presente norma si provvede nel limite di 2.000.000,00 di euro a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.»
9-tricies semel. 0505. Federico, Testamento, Ilaria Fontana.

  Dopo l'articolo 9-tricies semel, aggiungere il seguente:

«Art. 9-tricies bis.
(Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147)

  1. All'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, il comma 5-bis è sostituito dal seguente:
  “5-bis. La percentuale di cui al comma 1 è ridotta al 10 per cento per i soggetti che trasferiscono la residenza in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia, e nell'area del cratere sismico costituita dai comuni di cui all'allegato 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.”».
9-tricies semel. 0550. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

A.C. 2211-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
    in sede di esame dell'Atto Camera n. 2211 «Conversione in legge del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici»;
   premesso che:
    eventi drammatici quali gli eventi sismici, i danni derivanti dal dissesto idrogeologico del nostro fragile territorio, le alluvioni e le inondazioni delle città, colpiscono in maniera sempre più drammatica l'Italia;
    i terremoti sono eventi naturali, catastrofici c imprevedibili mentre e il dissesto idrogeologico, le alluvioni, le frane, le inondazioni sono causate dai cambiamenti climatici in atto frutto, di scelte umane dissennate. Questi eventi hanno un solo filo conduttore; l'assenza di politiche capaci di affrontarli strutturalmente e con atti adeguati agli eventi;
    è necessario quindi affrontare la ricostruzione delle zone colpite da sismi con azioni e programmi partecipati, sicuri, rigorosi e di qualità, solo così la ricostruzione potrà essere volano di un nuovo e più avanzato sviluppo di queste aree interne così strategiche per il Paese, per evitare che non ci si trovi di fronte a l'ennesima occasione mancata;
    serve una ricostruzione di qualità, rispettosa dell'ambiente, del territorio e del lavoro che coniughi un'idea di futuro fondato sulla costruzione di comunità. Occorre tenere conto delle specificità e delle peculiarità che caratterizzano i territori c valorizzare le vocazioni tradizionali e al contempo offrire ai giovani nuove opportunità. I fatti dimostrano che solo le cose fatte bene, con la collaborazione di tutti, nel rispetto della legalità e della trasparenza, garantiscono tempi di realizzazione certi, qualità del lavoro e delle opere;
    è necessario impedire che si ripetano gli eventi drammatici che solo nel 2018 hanno causato nel nostro Paese: 32 vittime in 148 eventi estremi; 66 casi di allagamenti da piogge intense; 41 casi di danni da trombe d'aria, 23 casi di danni alle infrastrutture e 20 esondazioni fluviali. Eventi accompagnati da una serie infinita di nubifragi, siccità, ondate di calore sempre più forti e prolungate, fenomeni meteorologici sempre più intensi ed estremi, dovuti in primis ai cambiamenti climatici, che stanno causando gravi danni ai territori e alte città;
    per questo non servono sanatorie, sburocatizzazioni, fondi stanziati a pioggia o proroghe delle emergenze, la soluzione al problema delle difformità edilizie che stanno frenando la ricostruzione non può essere quella di riaprire, ogni volta che si verifica un terremoto, i termini dei condoni edilizi creando l'ennesimo pericoloso precedente;
    appare necessario e improcrastinabile introdurre una norma che a partire dal rispetto di tutte le norme urbanistiche e di sicurezza vigenti, dalla qualità e dal monitoraggio del patrimonio edilizio risolva definitivamente la questione delle domande di condono ancora inevase e giacenti da decenni nei cassetti dei Comuni;
    è sempre più necessario avviare interventi strutturali antisismici e di riduzione del rischio idrogeologico: l'introduzione del fascicolo di fabbricato per tutti gli edifici privati annessi ai contributi pubblici per la ricostruzione e la creazione di una Banca dati nazionale sullo stato del territorio, degli interventi antisismici, di riduzione del rischio idrogeologico e delle opere e dei manufatti realizzati;
    pur nella drammaticità degli eventi la ricostruzione deve essere l'occasione per non ripetere gli errori del passato e per fare delle aree colpite dai disastri naturali o di quelli causati dai cambiamenti climatici, un esempio virtuoso di riprogettazione degli spazi, del rapporto tra costruito e ambiente, di sostenibilità ed innovazione avendo una visione unitaria e lungimirante per il futuro dei territori del nostro Paese, e in particolare dell'area appenninica che si stanno inesorabilmente spopolando,

impegna il Governo

a valutare, al fine di affrontare le conseguenze del ripetersi delle drammatiche catastrofi derivanti dai terremoti e quelle derivanti dai cambiamenti climatici, la definizione di provvedimenti strutturali, evitando di continuare ad affrontare gli eventi con decreti emergenziali utili solo per interventi tampone, che affrontino programmaticamente:
    a) interventi antisismici c idrogeologici;
    b) il contrasto al consumo del suolo e all'abusivismo edilizio, anche attraverso l'adozione di una specifica carta d'identità dei territori;
    c) la chiusura delle domande di sanatoria inevase;
    d) il contrasto allo spopolamento del territori investendo nel rilancio dell'imprenditoria, nell'agricoltura biologica e di qualità e nell'occupazione con particolare riferimento a quella giovanile;
    e) il sostegno alla riqualificazione energetica degli immobili anche attraverso l'adozione del libretto dei fabbricato;
    f) l'implementazione dei trasporti sostenibili e una sostenibile raccolta dei rifiuti;
    g) il sostegno alle migliori pratiche per ridurre le emissioni di CO2 e l'inquinamento, attraverso il coinvolgimento delle forze sociali, delle associazioni ambientaliste e delle popolazioni, articolando un cronoprogramma fatto di obiettivi rigorosi.
9/2211-A/1Muroni.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame introduce misure urgenti per garantire la continuità e l'efficacia delle attività mirate alla ricostruzione in corso sui territori colpiti dagli eventi sismici che hanno interessato l'Italia centrale dal 24 agosto 2016;
    il provvedimento si è reso necessario per consentire, nelle more del completamento della ricostruzione delle zone colpite dal sisma, l'assistenza alle persone che ancora non possono rientrare nelle proprie abitazioni, garantendo altresì le occorrenti misure emergenziali volte alla ripresa delle normali condizioni di vita della popolazione e del tessuto socio-economico del territorio interessato;
    si introduce una nuova disposizione prevedendo che, tra gli interventi sul patrimonio pubblico disposti dal Commissario straordinario, sia data priorità a quelli concernenti la ricostruzione degli edifici pubblici con particolare riguardo agli edifici scolastici e per gli interventi di manutenzione straordinaria o di messa in sicurezza su strade e infrastrutture comunali;
    il comma 3 dell'articolo 118 della Costituzione favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà,

impegna il Governo:

   a valutare opportunità, per i Comuni che non rientrano nel perimetro del cratere del sisma, di poter contribuire, sia con personale specializzato che finanziariamente, alla realizzazione di interventi specifici e ben definiti oggetto del presente provvedimento;
   a valutare l'opportunità sia per i cittadini che per le imprese, di poter contribuire a finanziare, anche interventi specifici e ben definiti dal Commissario straordinario, con forme particolari di detassazione o credito di imposta.
9/2211-A/2Plangger.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, al fine di favorire il rientro nelle unità immobiliari e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro nei territori colpiti da eventi sismici, disciplina gli interventi di immediata esecuzione finalizzati al ripristino della agibilità degli edifici e delle strutture con danni lievi e che necessitano soltanto di interventi di immediata riparazione, previa presentazione di apposito progetto e asseverazione da parte di un professionista abilitato che documenti il nesso di causalità tra gli eventi sismici e lo stato della struttura, oltre alla valutazione economica del danno;
   considerato che tali efficaci procedure sono applicabili limitatamente ai territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di individuare procedure semplificate per interventi di immediata esecuzione, anche per i Comuni interessati dagli eventi sismici che hanno coinvolto l'area Etnea e la città metropolitana di Catania.
9/2211-A/3Davide Aiello.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame si propone di superare la situazione emergenziale nei territori colpiti da eventi sismici, accelerando le procedure per la realizzazione degli interventi a ciò funzionali e per garantire alle popolazioni interessate adeguate condizioni abitative;
   considerato che:
    vengono apportate modifiche agli articoli 4 e 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, al fine di estendere la destinazione delle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate anche alle anticipazioni dovute ai professionisti incaricati delle prestazioni tecniche relative agli interventi di edilizia privata di ricostruzione dei territori;
    con delibera dei Consiglio del ministri del 6 settembre 2018 e successivamente al conseguente numero di procedimenti facenti carico ai comuni della provincia di Campobasso, di cui all'allegato 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, di seguito denominati «comuni della provincia di Campobasso», si è previsto che, in seguito agli eventi sismici che hanno coinvolto i suddetti comuni, gli stessi possono assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ulteriori unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile;
   considerato che:
    per far fronte agli oneri derivanti dall'assunzione delle ulteriori unità di personale di cui al punto precedente si può far fronte con le risorse disponibili nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della provincia di Campobasso, di cui all'articolo 8 del decreto-legge 32 dei 18 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla legge 55 del 14 giugno 2019 e che, successivamente alla nomina del suddetto Commissario straordinario si potrebbe prevedere non solo che i comuni della provincia di Campobasso, con efficacia limitata agli anni 2020 e 2021, abbiano la possibilità di incrementare la durata della prestazione lavorativa dei rapporti di lavoro a tempo parziale già in essere con professionalità di tipo tecnico o amministrativo, in deroga al vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ma anche che, con provvedimento dello stesso Commissario, vengano definiti i profili professionali e il numero massimo delle unità di personale che ciascun comune è autorizzato ad assumere per le esigenze esposte in premessa sulla base delle richieste che i comuni possono avanzare al Commissario medesimo;
    nelle more dell'emanazione del provvedimento del Commissario straordinario, limitatamente allo svolgimento di compiti di natura tecnico-amministrativa strettamente connessi ai servizi sociali, all'attività di progettazione, all'attività di affidamento dei lavori, dei servizi e delle forniture, all'attività di direzione dei lavori e di controllo sull'esecuzione degli appalti, nell'ambito delle risorse a tal fine previste, i comuni della provincia di Campobasso, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, potrebbero anche sottoscrivere contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di consentire ai comuni della provincia di Campobasso, in attesa della nomina del Commissario straordinario, di sottoscrivere contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa limitatamente allo svolgimento di compiti di natura tecnico-amministrativa strettamente connessi ai servizi sociali, all'attività di progettazione, all'attività di affidamento dei lavori, dei servizi e delle forniture, all'attività di direzione dei lavori e di controllo sull'esecuzione degli appalti, nell'ambito delle risorse a tal fine previste;
   a valutare l'opportunità di prevedere che, successivamente alla nomina del Commissario straordinario, con provvedimento di quest'ultimo, vengano definiti i profili professionali e il numero massimo delle unità di personale che ciascun comune è autorizzato ad assumere per le esigenze esposte in premessa sulla base delle richieste che i comuni possono avanzare al Commissario medesimo.
9/2211-A/4Occhionero, Fregolent.


   La Camera,
   premesso che:
    il 24 ottobre 2019 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il cosiddetto Decreto Sisma, vale a dire il decreto-legge, 24 ottobre 2019, n. 123 recante «Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici»;
    il testo introduce interventi urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici. Tra le principali misure si annovera: la proroga fino al 31 dicembre 2020 dello stato d'emergenza, lo stanziamento di ulteriori fondi per la ricostruzione, la riduzione del 60 per cento degli importi da restituire a seguito della sospensione degli oneri fiscali, previdenziali e assistenziali, procedure accelerate e semplificate per la ricostruzione privata, misure per agevolare l'approvazione dei progetti per la ricostruzione, regolando le modalità e le procedure per la copertura delle anticipazioni ai tecnici e ai professionisti del 50 per cento dei loro onorari alla presentazione del progetto, misure anti-spopolamento volte a incentivare gli imprenditori a non abbandonare i territori, come l'estensione al territorio dei Comuni del Cratere della misura prevista a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno, denominata «Resto al Sud»;
    a dispetto del preambolo del decreto-legge, che fa generico riferimento alla necessità di intervenire su tutte le «ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici», il testo non annovera tra le aree beneficiarie delle misure, i territori etnei colpiti dal terremoto del 26 dicembre 2018. Detta esclusione appare illogica, tenuto conto della importanza che queste misure rivestirebbero per il superamento di molti dei problemi della ricostruzione siciliana, alcuni dei quali qui evidenziati. Appare altresì ingiusta, alla luce del principio di eguaglianza e di omogeneità che dovrebbe caratterizzare il potere legislativo e l'azione di Governo nell'affrontare i problemi connessi alla ricostruzione post sisma, indipendentemente dalla latitudine in cui l'evento catastrofico si verifichi,

impegna il Governo

a prevedere, nel primo provvedimento utile, anche per i comuni della città metropolitana di Catania colpiti dall'evento sismico del 26 dicembre 2018 le misure previste dal presente decreto-legge e, in particolare, una congrua proroga dello stato d'emergenza e la riduzione del 60 per cento degli importi da restituire a seguito della sospensione degli oneri fiscali, previdenziali e assistenziali.
9/2211-A/5Epifani, Palazzotto.


   La Camera,
   premesso che:
    il 24 ottobre 2019 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il cosiddetto Decreto Sisma, vale a dire il decreto-legge, 24 ottobre 2019, n. 123 recante «Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici»;
    il testo introduce interventi urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici. Tra le principali misure si annovera: la proroga fino al 31 dicembre 2020 dello stato d'emergenza, lo stanziamento di ulteriori fondi per la ricostruzione, la riduzione del 60 per cento degli importi da restituire a seguito della sospensione degli oneri fiscali, previdenziali e assistenziali, procedure accelerate e semplificate per la ricostruzione privata, misure per agevolare l'approvazione dei progetti per la ricostruzione, regolando le modalità e le procedure per la copertura delle anticipazioni ai tecnici e ai professionisti del 50 per cento dei loro onorari alla presentazione del progetto, misure anti-spopolamento volte a incentivare gli imprenditori a non abbandonare i territori, come l'estensione al territorio dei Comuni del Cratere della misura prevista a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno, denominata «Resto al Sud»;
    a dispetto del preambolo del decreto-legge, che fa generico riferimento alla necessità di intervenire su tutte le «ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici», il testo non annovera tra le aree beneficiarie delle misure, i territori etnei colpiti dal terremoto del 26 dicembre 2018. Detta esclusione appare illogica, tenuto conto della importanza che queste misure rivestirebbero per il superamento di molti dei problemi della ricostruzione siciliana, alcuni dei quali qui evidenziati. Appare altresì ingiusta, alla luce del principio di eguaglianza e di omogeneità che dovrebbe caratterizzare il potere legislativo e l'azione di Governo nell'affrontare i problemi connessi alla ricostruzione post sisma, indipendentemente dalla latitudine in cui l'evento catastrofico si verifichi,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere, nel primo provvedimento utile, anche per i comuni della città metropolitana di Catania colpiti dall'evento sismico del 26 dicembre 2018 le misure previste dal presente decreto-legge e, in particolare, una congrua proroga dello stato d'emergenza e la riduzione del 60 per cento degli importi da restituire a seguito della sospensione degli oneri fiscali, previdenziali e assistenziali.
9/2211-A/5. (Testo modificato nel corso della seduta).  Epifani, Palazzotto.


   La Camera,
   premesso che:
    con la legge di stabilità 2015 si applicò un taglio di 1.200 milioni al Fondo di Solidarietà Comunale, ma venne prevista per gli anni 2015 e 2016 un'applicazione dimezzata per i comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012;
    la strada successiva fu un sentiero graduale di rientro verso il 100 per cento dell'applicazione del taglio e la legge di bilancio per il 2017 (comma 449, lettera c, legge n. 232 del 2016) ha confermato l'applicazione del criteri di riparto di tipo perequativo per una quota percentuale via via sempre più ampia che, già fissata al 40 per cento per l'anno 2017 e al 55 per cento per l'anno 2018, è stata portata al 70 per cento per l'anno 2019, all'85 per cento per l'anno 2020 per arrivare al raggiungimento del 100 per cento della perequazione nell'anno 2021, con una configurazione a regime dei meccanismi perequativi di riparto della componente tradizionale («non ristorativa») del Fondo di solidarietà comunale;
    per quanto concerne i comuni colpiti da eventi sismici sarebbe opportuno prevedere un rallentamento del percorso di rientro riducendo la percentuale di applicazione del taglio per permettere alle suddette realtà locali di risollevarsi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intraprendere le iniziative necessarie a mantenere la percentuale del taglio al 50 per cento anche per l'anno 2020.
9/2211-A/6Colaninno, Fregolent, Occhionero.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede l'estensione della misura a favore dei giovani imprenditori del Mezzogiorno denominata «Resto al Sud» anche ai territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpiti dagli eventi sismici del 2016 e poi del gennaio 2017;
    nelle Marche i comuni colpiti dal sisma rappresentano i due terzi del territori del cratere, sono 87 su 140 e il 40 per cento del territorio regionale è stato investito dagli effetti del sisma;
    le Marche è la regione più colpita come risulta anche dall'aggiornamento dell'economia di questa regione che presenta una preoccupante fase di stagnazione, insieme a un calo di occupati, a cui si aggiungono gli effetti della crisi sismica che nelle aree interne ha aggravato le condizioni precarie di un'economia già in crisi;
   ritenuto che:
    con il sisma c’è stata una contestuale riduzione della capacità produttiva marchigiana e un calo della domanda locale rivolta alle imprese, dal momento che molti abitanti si sono spostati sulla costa provocando nel 2016, un calo nella produzione e nelle vendite di oltre il 5 per cento su base annua;
    le attività economiche superstiti sono un'eccezione, i nuovi insediamenti inesistenti e ricostruire non è solo recupero e restauro delle costruzioni danneggiate, ma ripensamento di un complesso di funzioni urbane, sociali ed economiche che connotano un territorio;
    è urgente intervenire con un'economia sostenibile legata alla manifattura tradizionale, alle produzioni locali, alle energie rinnovabili, al turismo natura, dando vita a strategie condivise col Governo che dovrebbe prendere atto dell'esistenza di situazioni differenziate ed intervenire sulla base delle diverse condizioni in cui versano le realtà locali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intraprendere ulteriori iniziative per risollevare l'economia e la situazione disastrosa delle Marche valutando, nell'adozione delle adeguate misure, le caratteristiche specifiche e le situazioni oggettive delle singole realtà locali.
9/2211-A/7Annibali, Fregolent, Occhionero.


   La Camera,
   premesso che:
    tra gli obiettivi del provvedimento in titolo vi è il superamento della situazione emergenziale e il conseguente ripristino di condizioni di normalità, nonché misure finalizzate ad accelerare le procedure per la realizzazione degli interventi funzionali a superarne la fase dell'emergenza;
    il superamento della impasse emergenziale ed il ripristino delle condizioni di ordinarietà operative passano anche attraverso il ripristino, il miglioramento ed il potenziamento della viabilità nelle aree del cratere nella prospettiva di ottimizzare ed agevolare i collegamenti rendendoli volano di una rinascita economica che stenta a decollare;
    si evidenzia che l'articolo 6 del provvedimento modificando l'articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legge n. 32 del 2019 (convertito dalla legge n. 55 del 2019), amplia la platea dei comuni del cratere del sisma 2016 destinatari del contributo di 5 milioni per il 2019 previsto per i comuni con più di 30 mila abitanti colpiti dagli eventi sismici dell'agosto 2016, per interventi urgenti di manutenzione straordinaria o di messa in sicurezza su strade ed infrastrutture comunali;
    pertanto l'attenzione posta sulla manutenzione straordinaria e sulla messa in sicurezza delle strade rappresenta un elemento determinante nella prospettiva di superamento dell'emergenza e di ripristino dell'ordinarietà operativa, sociale ed economico-produttiva dell'area a cui, tra le altre cose, il provvedimento in esame intende approdare;
    la strada statale 4 «via Salaria» che collega Roma ad Ascoli Piceno, rappresenta una delle arterie di comunicazioni più importanti dell'area ed è interessata da un intenso traffico dovuto a 64 mila pendolari che dal reatino si spostano verso Roma, soprattutto attraverso il trasporto su gomma;
    la via Salaria, si presenta in condizioni particolarmente dissestate, trattandosi di una strada obsoleta e ulteriormente danneggiata dal sisma, e malgrado in alcuni tratti sia ancora a corsia unica, continuano a transitarci mezzi pesanti diretti sulla costa adriatica, con il conseguente aggravio in termini di rallentamenti, di intensità di traffico e di pericolosità, come conferma la lunga sequenza di incidenti anche mortali che si verificano;
    in particolare si segnala che tra il 56esimo e 64esimo chilometro della via Salaria si verificano con una frequenza impressionante incidenti stradali, spesso con esiti mortali;
    nel 2017 è stato predisposto il Piano di potenziamento della S.S. 4 Salaria tra Roma e Ascoli Piceno, anche nella prospettiva di agevolare la ripresa socio-economica nelle aree interessate dal sisma;
    nello specifico, il piano prevedeva sulla «via Salaria» interventi per 650 milioni di euro, suddivisi in 171 milioni per lavori di manutenzione straordinaria, 354 milioni per opere di potenziamento, 97 milioni per interventi di ripristino dei danni subiti a causa del sisma e 24 milioni per l'introduzione di infrastrutture tecnologiche (smart road);
    si evidenzia ulteriormente che nel Piano di riqualificazione e potenziamento della strada statale Salaria, ANAS abbia definito una serie di interventi di manutenzione programmata per un importo di circa 150 milioni di euro, finanziati di recente con il Fondo infrastrutture 2018;
    sarebbe prioritario e non più rinviabile procedere rapidamente, superando gli attuali stalli e rallentamenti amministrativi, con gli interventi di manutenzione straordinaria e ampliamento della SS4 Salaria in ragione del carattere strategico di tale via di comunicazione che attraversa i territori colpiti dal sisma in particolare il reatino: infatti la manutenzione di un'arteria di comunicazione di tale rilevanza, può consentire l'accelerazione dello sviluppo economico e produttivo dell'area facilitando la logistica ed il coordinamento tra imprese del territorio;
    in particolare, si sottolinea l'urgenza di affrontare il grave rischio per l'incolumità degli automobilisti rappresentato dalle criticità del tratto tra il 56esimo e il 64esimo chilometro, che malgrado la palese pericolosità ed il susseguirsi di incidenti anche mortali, non risulta ad oggi, oggetto di intervento risolutivo: appare pertanto quanto mai urgente ed inderogabile dare attuazione a specifici ed adeguati interventi volti alla messa in sicurezza del citato tratto,

impegna il Governo

a provvedere con la massima urgenza alla messa in sicurezza della strada statale Salaria, con particolare attenzione al tratto tra il 56esimo e 64esimo chilometro, destinando adeguate risorse in tale prospettiva, consentendo prioritariamente l'allargamento, il potenziamento e l'ammodernamento dell'arteria di comunicazione, anche dando attuazione a quanto stabilito dai citati accordi e programmazioni.
9/2211-A/8Trancassini, Fregolent, Braga, Patassini, Terzoni, Gabriele Lorenzoni, Melilli, Ruffino, Pezzopane, Silvestroni, Muroni, Foti, Lollobrigida, Meloni.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame introduce misure urgenti volte a garantire la continuità e l'efficacia delle attività mirate alle ricostruzioni in corso nei territori colpiti dagli eventi sismici, il superamento della situazione emergenziale e il conseguente ripristino di condizioni di normalità;
    il provvedimento, inoltre introduce disposizioni volte ad accelerare le procedure per la realizzazione degli interventi funzionali a superare la fase dell'emergenza, a garantire condizioni socio-abitative adeguate alle popolazioni interessate e ad assicurare la realizzazione degli interventi per la riparazione e la ricostruzione degli edifici pubblici e privati;
    pur apprezzando le misure introdotte a sostegno del tessuto economico come l'estensione della misura a favore dei giovani imprenditori del Mezzogiorno denominata «Resto al Sud» ed il riconoscimento alle imprese agricole ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia di contributi a fondo perduto, non risultano presenti nel provvedimento misure volte alla promozione dell'occupazione, foriera del rilancio economico dei territori colpiti dal sisma;
    il superamento della impasse emergenziale ed il ripristino delle condizioni di normalità, passano anche attraverso il rilancio economico del tessuto economico-produttivo locale e attraverso il congiunto sostegno all'occupazione segnatamente dei lavoratori rimasti senza lavoro a seguito degli eventi sismici, al fine di garantire nel contempo la tenuta del tessuto sociale, evitando lo spopolamento e favorendo lo sviluppo demografico dei comuni;
    al fine di garantire il rilancio dell'economia e lo sviluppo economico e produttivo delle aree del cratere, sarebbe auspicabile garantire alle aziende ivi operative specifiche misure di defiscalizzazione e decontribuzione in caso di assunzione di nuovo personale a tempo indeterminato,

impegna il Governo

a riconoscere alle aziende operative nell'area del cratere specifiche misure di defiscalizzazione e decontribuzione in caso di assunzione di personale a tempo indeterminato.
9/2211-A/9Acquaroli, Trancassini, Butti, Foti, Lollobrigida, Meloni, Prisco.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame introduce misure urgenti volte a garantire la continuità e l'efficacia delle attività mirate alle ricostruzioni in corso nei territori colpiti dagli eventi sismici, il superamento della situazione emergenziale e il conseguente ripristino di condizioni di normalità;
    il provvedimento, inoltre introduce disposizioni volte ad accelerare le procedure per la realizzazione degli interventi funzionali a superare la fase dell'emergenza, a garantire condizioni socio-abitative adeguate alle popolazioni interessate e ad assicurare la realizzazione degli interventi per la riparazione e la ricostruzione degli edifici pubblici e privati;
    pur apprezzando le misure introdotte a sostegno del tessuto economico come l'estensione della misura a favore dei giovani imprenditori del Mezzogiorno denominata «Resto al Sud» ed il riconoscimento alle imprese agricole ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia di contributi a fondo perduto, non risultano presenti nel provvedimento misure volte alla promozione dell'occupazione, foriera del rilancio economico dei territori colpiti dal sisma;
    il superamento della impasse emergenziale ed il ripristino delle condizioni di normalità, passano anche attraverso il rilancio economico del tessuto economico-produttivo locale e attraverso il congiunto sostegno all'occupazione segnatamente dei lavoratori rimasti senza lavoro a seguito degli eventi sismici, al fine di garantire nel contempo la tenuta del tessuto sociale, evitando lo spopolamento e favorendo lo sviluppo demografico dei comuni;
    al fine di garantire il rilancio dell'economia e lo sviluppo economico e produttivo delle aree del cratere, sarebbe auspicabile garantire alle aziende ivi operative specifiche misure di defiscalizzazione e decontribuzione in caso di assunzione di nuovo personale a tempo indeterminato,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di riconoscere alle aziende operative nell'area del cratere specifiche misure di defiscalizzazione e decontribuzione in caso di assunzione di personale a tempo indeterminato.
9/2211-A/9. (Testo modificato nel corso della seduta).  Acquaroli, Trancassini, Butti, Foti, Lollobrigida, Meloni, Prisco.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame introduce misure urgenti volte, tra le altre cose, a garantire la continuità e l'efficacia delle attività mirate alle ricostruzioni in corso nel territori colpiti dagli eventi sismici, il superamento della situazione emergenziale e il conseguente ripristino di condizioni di normalità;
    tra le misure orientata all'incentivazione della ripresa economica dell'area del cratere, si evidenzia l'articolo 5, modificato in sede referente che ha esteso la misura a favore dei giovani imprenditori del Mezzogiorno denominata «Resto al Sud» anche ai territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dal sisma del 2016 e del 2017;
    la misura di cui al citato articolo 5, nella sua attuale configurazione, non si applica alle attività del commercio;
    il superamento della impasse emergenziale ed il ripristino delle condizioni di ordinarietà operative passano anche attraverso un supporto, in formule di agevolazioni ed incentivi a tutte le attività economiche del territorio, indistintamente dal comparto e dal settore di operatività;
    sono pertanto auspicabili azioni specifiche di sostegno anche nei settori del commercio e dell'artigianato ritenuti di fondamentale importanza per lo sviluppo locale,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi del citato articolo 5, al fine di valutare una revisione eventuale delle disposizioni nella prospettiva di estendere la platea dei beneficiari della misura, includendovi anche i detentori di attività di commercio nei territori colpiti dagli eventi sismici.
9/2211-A/10Ferro, Butti, Trancassini, Lollobrigida, Meloni, Prisco.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame introduce misure urgenti per garantire la continuità e l'efficacia delle attività mirate alle ricostruzioni in corso nei territori colpiti dagli eventi sismici;
    tra gli edifici colpiti dal terremoto risultano anche molte strutture scolastiche, che sono diventate inagibili;
    è prioritario che i nuovi edifici scolastici siano costruiti attendendosi alle regole e alle disposizioni antisismiche per la sicurezza degli studenti;
    la ricostruzione delle scuole è importante per la rinascita delle aree colpite dagli eventi sismici, per la funzione educativa e per il ruolo di coesione sociale e di animazione culturale che ricoprono all'interno di una Comunità,

impegna il Governo

a stanziare fondi adeguati per l'edilizia scolastica e per le ulteriori esigenze connesse al ripristino del servizio scolastico nei luoghi colpiti dal sisma al fine di preservare il ruoto di riferimento per la comunità svolto dalle scuole.
9/2211-A/11Frassinetti, Trancassini, Bucalo, Lollobrigida, Meloni, Prisco.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame introduce misure urgenti per garantire la continuità e l'efficacia delle attività mirate alle ricostruzioni in corso nei territori colpiti dagli eventi sismici;
    tra gli edifici colpiti dal terremoto risultano anche molte strutture scolastiche, che sono diventate inagibili;
    è prioritario che i nuovi edifici scolastici siano costruiti attendendosi alle regole e alle disposizioni antisismiche per la sicurezza degli studenti;
    la ricostruzione delle scuole è importante per la rinascita delle aree colpite dagli eventi sismici, per la funzione educativa e per il ruolo di coesione sociale e di animazione culturale che ricoprono all'interno di una Comunità,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di stanziare fondi adeguati per l'edilizia scolastica e per le ulteriori esigenze connesse al ripristino del servizio scolastico nei luoghi colpiti dal sisma al fine di preservare il ruoto di riferimento per la comunità svolto dalle scuole.
9/2211-A/11. (Testo modificato nel corso della seduta).  Frassinetti, Trancassini, Bucalo, Lollobrigida, Meloni, Prisco.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento reca «Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici»;
    nonostante il quadro composito degli interventi, ancora oggi la dimensione storica, culturale e abitativa dei territori colpiti è ridotta in macerie, come dimostra la proroga dello stato di emergenza;
    la dimensione agricola, pur pesantemente colpita e compromessa (oltre 25000 imprese colpite, con stalle e fienili inagibili, animali morti o feriti e ingenti danni a centinaia di agriturismi), è fra le rare componenti rimaste vive;
    dunque la ripresa di questi territori è strettamente connessa al destino che avranno i produttori agricoli che non hanno abbandonato la terra, le migliaia di animali da essi accuditi ed i prodotti Dop e Igp cui continuano a dar vita;
    nell'ottica di breve periodo, sono state messe in atto, in questi anni, politiche settoriali e territoriali nelle aree colpite, con una combinazione di diversi strumenti di policy, finanziati sia con fondi nazionali e regionali sia con fondi comunitari, ma mai una strategia di ampio respiro che potesse risollevare definitivamente il comparto agricolo nelle zone colpite,

impegna il Governo

a prevedere adeguate iniziative volte al superamento della fase emergenziale, anche attraverso una pianificazione strategica di medio-lungo periodo finalizzata al recupero e alla salvaguardia del potenziale del comparto agricolo delle aree colpite, anche allo scopo di prevenire lo spopolamento e di garantire la tenuta economica e sociale di quelle zone, prevedendo anche una più ampia defiscalizzazione degli oneri a carico degli imprenditori agricoli.
9/2211-A/12Caretta, Trancassini, Lollobrigida, Meloni, Prisco.


   La Camera,
   premesso che:
    nel provvedimento di conversione in legge del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici, l'Articolo 2 reca modifiche sia alla disciplina della ricostruzione privata che a quella della ricostruzione pubblica, anche al fine di assegnare priorità alla ricostruzione di edifici scolastici;
    a tre anni dal terremoto che il 24 agosto del 2016 devastò Amatrice ed interessò gran parte del Centro Italia, la ricostruzione procede ancora troppo a rilento, in particolare quella delle scuole che rappresentano una questione di fondamentale importanza che interessa le giovani generazioni, il futuro delle nostre comunità;
    in questi anni con le tre ordinanze (14 e 33 del 2017 e la 56 del 2018) sono stati previsti interventi di riqualificazione o nuove edificazioni per ben 235 edifici scolastici, tuttavia risultano ancora lontani i tempi di completa realizzazione. In particolare, delle 21 scuole individuate con la prima ordinanza (n.14) e da realizzare entro l'anno scolastico 2017-2018, ne sono state ricostruite in tempo solo tre: la scuola per l'infanzia di Via Don Petruio a Fabriano, la scuola Romolo Capranica ad Amatrice e la scuola di Crognaleto;
    in relazione ai 575 edifici scolastici dei 122 comuni del cratere in cui sono presenti le scuole: ben il 66,5 per cento sono stati edificati prima della normativa antisismica del 1974 e meno del 20 per cento sono progettati o adeguati alla normativa antisismica pur insistendo ben 172 edifici in area sismiche 1 e 2, ovvero soggette a terremoti forti e fortissimi, appare quindi evidente e necessaria una programmazione adeguata in materia di edilizia scolastica in termini di prevenzione del rischio sismico;
    risulta ad oggi necessario adottare ogni iniziativa utile per una ricostruzione degli edifici scolastici più celere e di qualità, consentendo a tutti i ragazzi di poter tornare a studiare in luoghi confortevoli, attrezzati e sicuri dopo essere stati costretti per anni a lunghi viaggi per poter continuare l'attività didattica nei pochi istituti rimasti illesi,

impegna il Governo:

   ad individuare ogni iniziativa di supporto agli Enti Locali, oltre alla costruzione di un quadro organico di riferimenti normativi, per accelerare e rendere efficaci ed efficienti le procedure di interventi per la ricostruzione;
   ad avviare una seria discussione su come dotare il nostro Paese di una legge di riferimento per affrontare le emergenze, alla luce dell'esperienza acquisita a seguito dei gravi e drammatici eventi calamitosi, dando così indirizzo stabile a quegli Esecutivi che si dovessero trovare a dover affrontare una situazione di emergenza;
9/2211-A/13Mantovani, Trancassini, Lollobrigida, Meloni.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento prevede la proroga di un anno, dello stato di emergenza nei territori dell'Italia centrale colpiti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 e disciplina la copertura dei conseguenti oneri, nei limiti delle disponibilità del Fondo per le emergenze nazionali;
    le misure disposte sono necessarie per garantire la prosecuzione di un regime giuridico coerente con la situazione emergenziale ancora in essere nelle zone colpite dal sisma;
    nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpiti dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016, lo stato di emergenza dichiarato dalla delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 è stato prorogato al 31 dicembre 2019 e la gestione straordinaria finalizzata alla ricostruzione è stata prorogata al 31 dicembre 2020 (articolo 1, commi 988, lettera b) e 990, della legge di bilancio 2019);
    con l'obiettivo di concludere la fase emergenziale, molti interventi sono contenuti in diversi decreti-legge e nella legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2019);
    molti comuni nel territorio di Catania e in Provincia sono stati colpiti il giorno 26 dicembre 2018, da un evento sismico, che ha determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati;
    tale fenomeno sismico ha provocato diversi feriti, l'evacuazione di numerosi nuclei familiari dalle loro abitazioni, nonché gravi danneggiamenti alle infrastrutture e agli edifici pubblici e privati;
    la Regione Siciliana ha rappresentato l'esigenza di ulteriori risorse finanziarie finalizzate alla copertura degli interventi non ancora coperti dalle risorse stanziate,

impegna il Governo

a monitorare che i fondi già stanziati per i territori nei comuni e nella provincia di Catania colpiti dal sisma, del 26 dicembre 2018 siano sufficienti per la gestione degli interventi emergenziali e, in caso contrario, a valutare la possibilità, di stanziare ulteriori risorse sin dalla prossima legge di bilancio.
9/2211-A/14Varchi, Trancassini, Lollobrigida, Meloni.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento prevede la proroga di un anno, dello stato di emergenza nei territori dell'Italia centrale colpiti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 e disciplina la copertura dei conseguenti oneri, nei limiti delle disponibilità del Fondo per le emergenze nazionali;
    le misure disposte sono necessarie per garantire la prosecuzione di un regime giuridico coerente con la situazione emergenziale ancora in essere nelle zone colpite dal sisma;
    tra le altre disposizioni normative, sono previste misure a vantaggio delle facoltà conferite ai sindaci e agli assessori dei comuni colpiti dagli eventi sismici e in deroga alla normativa nazionale di riferimento;
    occorrerebbero misure organiche e non più emergenziali in grado di garantire tempistiche rapide e certe per la realizzazione di infrastrutture pubbliche soprattutto relative alla mobilità, garantendo la possibilità ai comuni, alle province e alle regioni di agire con estrema urgenza;
    i comuni del cratere sono stati sostenuti da incentivi e che i sindaci, delle zone terremotate sono quotidianamente in prima linea, le popolazioni continuano ad essere soffocate dalla burocrazia che costringe ancora interi territori legati ai tempi di una ricostruzione, ferma «al campo delle buone intenzioni»;
    dotare di una rete viaria efficiente e moderna le zone colpite dal sisma consentirebbe di velocizzare ed economizzare la ricostruzione sia pubblica che privata,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, di normare la sburocratizzazione e l'incentivazione delle opere viarie e delle infrastrutture legate alla mobilità delle zone colpite dagli eventi sismici.
9/2211-A/15Silvestroni, Prisco, Trancassini, Lollobrigida, Meloni.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame introduce misure urgenti volte a garantire la continuità e l'efficacia delle attività mirate alle ricostruzioni in corso nei territori colpiti dagli eventi sismici, il superamento della situazione emergenziale e il conseguente ripristino di condizioni di normalità;
    il provvedimento, inoltre introduce disposizioni volte ad accelerare le procedure per la realizzazione degli interventi funzionali a superare la fase dell'emergenza, a garantire condizioni socio-abitative adeguate alle popolazioni interessate e ad assicurare la realizzazione degli interventi per la riparazione e la ricostruzione degli edifici pubblici e privati;
    pur apprezzando le misure introdotte a sostegno del tessuto economico, in particolare con riferimento l'articolo 3-sexies che prevede a favore delle micro, piccole e medie imprese, aventi sede o unità locali ubicate nei territori del cratere, l'estensione della durata temporale dell'intervento del Fondo di garanzia per le PMI, non risultano presenti nel provvedimento misure volte ad agevolare la partecipazione delle imprese del territorio ai procedimenti connessi alla ricostruzione;
    il superamento della impasse emergenziale ed il ripristino delle condizioni di normalità, passano anche attraverso il rilancio economico del tessuto economico-produttivo locale, attraverso il coinvolgimento delle aziende del cratere nelle dinamiche di ricostruzione;
    pertanto al fine di valorizzare l'economia locale, consentendo pertanto il superamento dello scenario di emergenza, sarebbe auspicabile favorire il coinvolgimento di imprese del territorio, locali e regionali, nelle dinamiche di affidamento dei lavori pubblici per la ricostruzione, anche in ragione dell'opportunità in termini logistici ed in termini di conoscenza del territorio e dei materiali utilizzati,

impegna il Governo

a prevedere specifiche misure volte a favorire le imprese locali e regionali per l'affidamento dei lavori pubblici relativi alla ricostruzione al fine di consentire la effettiva ripresa economica del territorio e valorizzare nel contempo il patrimonio di professionalità ed esperienza maturato delle imprese locali.
9/2211-A/16Baldini, Acquaroli, Trancassini, Zucconi, Lollobrigida, Meloni, Prisco.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento prevede la proroga di un anno, dello stato di emergenza nei territori dell'Italia centrale colpiti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 e disciplina la copertura dei conseguenti oneri, nei limiti delle disponibilità del Fondo per le emergenze nazionali;
    il sisma ha causato per molte famiglie perdite affettive cd economiche gravi, i successivi decreti emanati a sostegno dell'emergenza non sono stati sufficienti a sanare le situazioni emergenziali straordinarie, ma tuttora in corso;
    è necessario agire bene, ma si pone anche il problema di agire in fretta per risollevare le comunità colpite da un evento tragico, mentre già erano alle prese con una grave crisi economica;
    in tal senso sarebbe auspicabile la presenza di misure strutturali, in grado di far fronte alle necessità anche economiche, che la popolazione affronta per tutta la durata dell'emergenza e tenendo conto anche dello stato di effettiva necessità,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, nei provvedimenti di prossima emanazione e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di prevedere l'istituzione di un Fondo solidale per i familiari delle vittime di catastrofi naturali.
9/2211-A/17Butti, Trancassini, Zucconi, Lollobrigida, Meloni, Prisco.


   La Camera,
   premesso che
    il provvedimento in esame introduce misure urgenti volte a garantire la continuità e l'efficacia delle attività mirate alle ricostruzioni in corso nei territori colpiti dagli eventi sismici, il superamento della situazione emergenziale e il conseguente ripristino di condizioni di normalità, ad accelerare le procedure per la realizzazione degli interventi funzionali a superare la fase dell'emergenza, a garantire condizioni socio-abitative adeguate alle popolazioni interessate e ad assicurare la realizzazione degli interventi per la riparazione e la ricostruzione degli edifici pubblici e privati;
    il superamento della impasse emergenziale ed il ripristino delle condizioni di ordinarietà operative passano anche attraverso il coinvolgimento di un numero adeguato di unità di personale adibito allo svolgimento degli adempimenti correlati alle attività di ricostruzione e riqualificazione del patrimonio abitativo;
    in questa prospettiva il provvedimento ha previsto talune disposizioni volte a prevedere l'assunzione di profili, in deroga alla disciplina vigente, al fine di far fronte alla gestione delle dinamiche amministrative e procedurali connesse agli eventi sismici;
    l'esigenza di prevedere una deroga in capo ai comuni del cratere in materia di assunzione di personale è da rintracciarsi nell'urgenza di fronteggiare l'eccezionalità dell'impegno conseguente alla situazione di emergenza che sul fronte della ricostruzione rappresenta un aspetto di notevole criticità;
    la mancanza di personale, unitamente alle lungaggini burocratiche vanno ad amplificare il ritardo che attualmente condiziona la ripresa del tessuto sociale ed economico-produttivo del cratere, in ragione di un processo di ricostruzione che stenta ad avviarsi in maniera risolutiva,

impegna il Governo

a prevedere la possibilità in capo ai comuni del cratere, di poter assumere ulteriore personale, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa in materia, al fine di fare fronte efficacemente agli adempimenti e alle procedure correlate alla ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici.
9/2211-A/18Prisco, Trancassini, Acquaroli, Lollobrigida, Meloni.


   La Camera,
   premesso che
    il provvedimento in esame introduce misure urgenti volte a garantire la continuità e l'efficacia delle attività mirate alle ricostruzioni in corso nei territori colpiti dagli eventi sismici, il superamento della situazione emergenziale e il conseguente ripristino di condizioni di normalità, ad accelerare le procedure per la realizzazione degli interventi funzionali a superare la fase dell'emergenza, a garantire condizioni socio-abitative adeguate alle popolazioni interessate e ad assicurare la realizzazione degli interventi per la riparazione e la ricostruzione degli edifici pubblici e privati;
    il superamento della impasse emergenziale ed il ripristino delle condizioni di ordinarietà operative passano anche attraverso il coinvolgimento di un numero adeguato di unità di personale adibito allo svolgimento degli adempimenti correlati alle attività di ricostruzione e riqualificazione del patrimonio abitativo;
    in questa prospettiva il provvedimento ha previsto talune disposizioni volte a prevedere l'assunzione di profili, in deroga alla disciplina vigente, al fine di far fronte alla gestione delle dinamiche amministrative e procedurali connesse agli eventi sismici;
    l'esigenza di prevedere una deroga in capo ai comuni del cratere in materia di assunzione di personale è da rintracciarsi nell'urgenza di fronteggiare l'eccezionalità dell'impegno conseguente alla situazione di emergenza che sul fronte della ricostruzione rappresenta un aspetto di notevole criticità;
    la mancanza di personale, unitamente alle lungaggini burocratiche vanno ad amplificare il ritardo che attualmente condiziona la ripresa del tessuto sociale ed economico-produttivo del cratere, in ragione di un processo di ricostruzione che stenta ad avviarsi in maniera risolutiva,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere la possibilità in capo ai comuni del cratere, di poter assumere ulteriore personale, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa in materia, al fine di fare fronte efficacemente agli adempimenti e alle procedure correlate alla ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici.
9/2211-A/18. (Testo modificato nel corso della seduta).  Prisco, Trancassini, Acquaroli, Lollobrigida, Meloni.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento prevede la proroga di un anno, dello stato di emergenza nei territori dell'Italia centrale colpiti dagli eventi sismici iniziati, il 24 agosto 2016 e disciplina la copertura dei conseguenti oneri, nei limiti delle disponibilità del Fondo per le emergenze nazionali;
    le misure disposte sono necessarie per garantire la prosecuzione di un regime giuridico coerente con la situazione emergenziale ancora in essere nelle zone colpite dal sisma;
    tra le altre disposizioni normative, sono previste misure a vantaggio delle facoltà conferite ai sindaci e agli assessori dei comuni colpiti dagli eventi sismici e in deroga alla normativa nazionale di riferimento;
    considerati i compiti e le funzioni svolte dai sindaci delle zone colpite dagli eventi sismici, occorrerebbero misure più organiche e non emergenziali in grado di dare loro maggiori poteri, garantendo la possibilità di agire tempestivamente, come lo richiederebbe la situazione di emergenza;
    i sindaci, delle zone del cratere sono quotidianamente in prima linea e hanno consapevolezza dei problemi economici e burocratici che affliggono le popolazioni del cratere, avendo piena contezza di quello di cui i cittadini hanno bisogno nelle zone colpite dal sisma,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, anche attraverso una legge organica di riferimento, di consentire ai sindaci delle zone colpite da eventi sismici maggiori poteri anche in relazione alla gestione e alla realizzazione della ricostruzione pubblica.
9/2211-A/19Zucconi, Trancassini, Acquaroli, Prisco, Lollobrigida, Meloni.


   La Camera,
   premesso che
    il provvedimento in esame introduce, tra le altre, misure urgenti volte a garantire la continuità e l'efficacia delle attività mirate alle ricostruzioni in corso nei territori colpiti dagli eventi sismici, il superamento della situazione emergenziale e il conseguente ripristino di condizioni di normalità;
    malgrado il riconoscimento della proroga al 31 dicembre 2020 dello stato di emergenza nei territori dell'Italia centrale colpiti dagli eventi sismici che hanno interessato l'Italia centrale nel 2016 e la conseguente volontà di individuare delle misure di intervento finalizzate alla ripresa delle condizioni di «normalità» dei medesimi territori, risultano assenti nel provvedimento specifiche iniziative volte a sostenere i singoli comuni nella prospettiva di agevolare la ricostruzione, in deroga ai dettami e ai vincoli di spesa imposti dai provvedimenti di finanza pubblica e dei processi di accorpamento tra enti locali e tra autonomie funzionali;
    appare opportuno valutare il riconoscimento di una moratoria in capo ai Comuni del cratere, già provati da un'emergenza i cui riflessi in termini di ripresa e di riavvio dello sviluppo economico-produttivo, sociale ed urbanistico sono evidenti, al fine di riconoscere la sospensione dei tagli ai servizi essenziali, nella prospettiva di non gravare ulteriormente sui cittadini ivi residenti,

impegna il Governo

a prevedere la sospensione decennale nei comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, dei vincoli di spesa imposti dai provvedimenti di finanza pubblica e dei processi di accorpamento tra enti locali e tra autonomie funzionali al fine di non gravare ulteriormente i cittadini del cratere con onerosi tagli ai servizi pubblici essenziali.
9/2211-A/20Osnato, Trancassini, Acquaroli, Lollobrigida, Meloni, Prisco.


   La Camera,
   premesso che
    il provvedimento in esame introduce, tra le altre, misure urgenti volte a garantire la continuità e l'efficacia delle attività mirate alle ricostruzioni in corso nei territori colpiti dagli eventi sismici, il superamento della situazione emergenziale e il conseguente ripristino di condizioni di normalità;
    malgrado il riconoscimento della proroga al 31 dicembre 2020 dello stato di emergenza nei territori dell'Italia centrale colpiti dagli eventi sismici che hanno interessato l'Italia centrale nel 2016 e la conseguente volontà di individuare delle misure di intervento finalizzate alla ripresa delle condizioni di «normalità» dei medesimi territori, risultano assenti nel provvedimento specifiche iniziative volte a sostenere i singoli comuni nella prospettiva di agevolare la ricostruzione, in deroga ai dettami e ai vincoli di spesa imposti dai provvedimenti di finanza pubblica e dei processi di accorpamento tra enti locali e tra autonomie funzionali;
    appare opportuno valutare il riconoscimento di una moratoria in capo ai Comuni del cratere, già provati da un'emergenza i cui riflessi in termini di ripresa e di riavvio dello sviluppo economico-produttivo, sociale ed urbanistico sono evidenti, al fine di riconoscere la sospensione dei tagli ai servizi essenziali, nella prospettiva di non gravare ulteriormente sui cittadini ivi residenti,

impegna il Governo

ad avviare ogni utile iniziativa legislativa volta a disciplinare la sospensione quinquennale nei comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, dei vincoli di spesa imposti dai provvedimenti di finanza pubblica e dei processi di accorpamento tra enti locali e tra autonomie funzionali al fine di non gravare ulteriormente i cittadini del cratere con onerosi tagli ai servizi pubblici essenziali.
9/2211-A/20. (Testo modificato nel corso della seduta).  Osnato, Trancassini, Acquaroli, Lollobrigida, Meloni, Prisco.


   La Camera,
   premesso che
    il provvedimento introduce, tra le altre, disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici;
    l'individuazione di misure e di strumenti orientati ad accelerare le procedure finalizzate alla ricostruzione e alla massima trasparenza di atti ed adempimenti, rappresenta una conditio indispensabile per il superamento della impasse emergenziale ed il ripristino delle condizioni di ordinarietà operative e di normalità nei territori colpiti;
    si evidenzia che in questa direzione si colloca l'articolo 3 del provvedimento che ha introdotto disposizioni finalizzate ad accelerare la realizzazione degli interventi di edilizia privata, attraverso una procedura semplificata per la concessione del contributo per gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli immobili privati;
    la sovrapposizione di adempimenti burocratici ed il dilatarsi dei tempi necessari per l'accesso ai contributi o per l'avvio degli interventi di ricostruzione o riqualificazione, unitamente alla difficoltà di confronto tra gli attori coinvolti, hanno di fatto rallentato il processo di superamento della fase emergenziale nell'area del cratere, ritardando la ricostruzione e con essa il ripristino della normalità, a cui ambisce approdare il provvedimento in oggetto,

impegna il Governo

valutare l'opportunità di prevedere, attraverso ulteriori iniziative normative, una semplificazione burocratica oltre che una velocizzazione delle procedure correlate alla ricostruzione al fine di consentire il superamento della fase emergenziale nelle aree del cratere, anche prevedendo sanzioni in caso di ritardo nella presentazione dei progetti e delle integrazioni che rallentano l'attuazione del processo della ricostruzione.
9/2211-A/21Lollobrigida, Trancassini, Acquaroli, Prisco, Meloni.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento introduce, tra le altre, disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici;
    l'individuazione di misure e di strumenti orientati ad accelerare le procedure finalizzate alla ricostruzione e alla massima trasparenza di atti ed adempimenti, rappresenta una conditio indispensabile per il superamento della impasse emergenziale ed il ripristino delle condizioni di ordinarietà operative e di normalità nei territori colpiti;
    l'urgenza di intervenire sul versante dell'accelerazione delle procedure di ricostruzione degli edifici colpiti nasce dalla consapevolezza di una fase di ricostruzione in stallo, anche in ragione dei limiti operativi riconosciuti alla figura del Commissario Straordinario per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 2016;
    si evidenzia che il permanere di uno scenario di emergenza e le difficoltà connesse all'avvio e al proseguimento dei lavori di ricostruzione e di smaltimento delle macerie imporrebbe la revisione dei poteri del Commissario, attraverso una sua auspicata equiparazione alle funzioni del Commissario straordinario per la ricostruzione di Genova, nominato a seguito del crollo del ponte Morandi, che opera in deroga ad ogni disposizione di legge extra penale, fatto salvo il rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea,

impegna il Governo

ad incrementare, nella prospettiva di assicurare la semplificazione e l'accelerazione delle procedure di riparazione, ricostruzione e la ripresa economica, i poteri del Commissario Straordinario per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma, al fine di riconoscerne l'operatività in deroga ad ogni disposizione di legge extra penale, fatto salvo il rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e delle disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
9/2211-A/22Rotelli, Osnato, Trancassini, Lollobrigida, Meloni, Prisco.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento prevede la proroga di un anno, dello stato di emergenza nei territori dell'Italia centrale colpiti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 e disciplina la copertura dei conseguenti oneri, nei limiti delle disponibilità del Fondo per le emergenze nazionali;
    tale fenomeno sismico ha provocato diversi feriti, l'evacuazione di numerosi nuclei familiari dalle loro abitazioni, nonché gravi danneggiamenti alle infrastrutture e agli edifici pubblici c privati;
    le conseguenze hanno sconvolto la vita di intere famiglie, persone, che si sono fatte carico di perdite non solo affettive, ma anche economiche perdendo con esse anche il sostegno necessario a garantire il ritorno alla normalità, alla vita e al lavoro antecedenti ai tragici eventi;
    per dette categorie di persone sarebbe opportuno prevedere al pari di altre categorie di persone svantaggiate, criteri di precedenza nelle procedure di assunzione nelle pubbliche amministrazioni,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere una riserva di posti per le assunzioni nella PA dei familiari delle vittime degli eventi sismici verificatisi in Italia a far data dal 24 agosto 2016.
9/2211-A/23Gemmato, Trancassini, Galantino, Lollobrigida, Meloni, Prisco.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, reca disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici;
    il provvedimento in esame proroga di un anno, cioè fino al 31 dicembre 2020, lo stato di emergenza nei territori dell'Italia centrale colpiti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 e disciplina la copertura dei conseguenti oneri, stabilendo che agli stessi si provveda nei limiti delle disponibilità del Fondo per le emergenze nazionali;
    sono previste specifiche misure a tutela e sostegno di diversi territori colpiti da eventi sismici, al fine di venire incontro alle situazioni emergenziali ancora in corso in Italia. In particolare è prevista l'integrazione della disciplina degli interventi per i comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012;
    dal 2 gennaio 2019 lo stato di emergenza è cessato in 29 dei 59 comuni colpiti dal sisma in Emilia Romagna. Si tratta dei comuni, che sono i più periferici e meno colpiti dagli eventi sismici, e che sono usciti dal cratere in quanto la ricostruzione è terminata. Lo stato di emergenza rimane attivo nei 30 comuni più colpiti e danneggiati dal sisma che formano dunque il cratere ristretto;
    il sisma emiliano ha coinvolto una zona densamente popolata e ricca di attività economiche: l'area vasta del sisma nel 2012 contava oltre 760 mila residenti. A sette anni dal terremoto, l'area del cratere è stata dimezzata e ora è necessario accelerare i tempi per rivitalizzare e ripopolare i centri storici, oltre al sostegno alla nascita di nuove start up e alla ricerca e innovazione delle piccole e medie imprese;
    al fine della rivitalizzazione dei centri storici, che stentano a tornare alla situazione presisma, occorrerebbe destinare adeguate risorse,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, sin dalla prossima manovra di bilancio, di prevedere adeguate risorse finalizzate ad iniziative di recupero dei centri storici del cratere dell'Emilia Romagna.
9/2211-A/24Foti, Trancassini, Butti, Lollobrigida, Meloni.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame introduce misure urgenti volte a garantire la continuità e l'efficacia delle attività mirate alle ricostruzioni in corso nei territori colpiti dagli eventi sismici, il superamento della situazione emergenziale e il conseguente ripristino di condizioni di normalità;
    il provvedimento, tra le altre cose, ha introdotto, segnatamente in sede referente misure destinate a specifici interventi in favore dei territori colpiti dal terremoto in Abruzzo nel 2009 a conferma del permanere di uno scenario di criticità e dell'urgenza di riservare a quei territori una rinnovata attenzione;
    nello specifico l'articolo 9-septies, del provvedimento in esame prevede, per il 2020, uno stanziamento di 1,5 milioni di euro in favore dei comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 nonché un contributo di 500.000 euro destinato all'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere relativo a quell'evento sismico;
    inoltre l'articolo 9-terdecies, ha modificato la disciplina vigente che consente ai comuni del cratere del sisma del 2009 di predisporre programmi coordinati di interventi, connessi e complementari agli interventi di ricostruzione pubblica, al fine di estendere la portata di tali programmi anche alla realizzazione di interventi connessi e complementari agli interventi di ricostruzione privata;
    in questa prospettiva, appare prioritario definire congiuntamente specifici interventi che mirino, tra le altre cose, alla riduzione dei danni per la popolazione e per il patrimonio edilizio dal rischio idrogeologico-ambientale, mediante anche la predisposizione, l'individuazione e l'utilizzo di nuove e più avanzate tecnologie, modelli e metodologie,

impegna il Governo

a prevedere il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa volta a consentire al Commissario delegato per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 a proseguire gli interventi di assistenza in favore dei territori colpiti dai medesimi eventi al fine di rafforzare la caratterizzazione del territorio in ordine alla riduzione dei danni per l'uomo e le cose dal rischio idrogeologico- ambientale, mediante la predisposizione, l'individuazione e l'utilizzo di nuove e più avanzate tecnologie, modelli e metodologie in una prospettiva di salvaguardia oltre la gestione dell'emergenza.
9/2211-A/25Lucaselli, Trancassini, Butti, Silvestroni, Lollobrigida, Meloni.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, reca disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici;
    il provvedimento in esame proroga di un anno, cioè fino al 31 dicembre 2020, lo stato di emergenza nei territori dell'Italia centrale colpiti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 e disciplina la copertura dei conseguenti oneri, stabilendo che agli stessi si provveda nei limiti delle disponibilità del Fondo per le emergenze nazionali;
    sono previste specifiche misure a tutela e sostegno di diversi territori colpiti da eventi sismici, nello specifico il testo dispone misure a favore delle imprese ubicate nei Comuni dell'isola di Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017;
    il giorno 21 agosto 2017 i territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia sono stati colpiti da un evento sismico di magnitudo 4.0 della scala Richter che ha determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati;
    tale fenomeno sismico ha provocato la perdita di vite umane, feriti, nonché danneggiamenti alle infrastrutture, agli edifici pubblici e privati, analogamente a quanto accaduto ai territori di cui il Parlamento si sta occupando;
    la situazione degli abitanti di questi territori campani colpiti dal sisma è ancora grave, nonostante il 29 agosto 2017 sia stato deliberato lo stato di emergenza,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, sin dalla prossima manovra di bilancio, di prevedere ulteriori ed adeguate risorse finalizzate al sostegno dei territori dell'isola di Ischia e della costa flegrea colpiti dal sisma del 21 agosto 2017.
9/2211-A/26Caiata, Trancassini, Butti, Foti, Lollobrigida, Meloni.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, reca disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici;
    il provvedimento in esame proroga di un anno, cioè fino al 31 dicembre 2020, lo stato di emergenza nei territori dell'Italia centrale colpiti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 e disciplina la copertura dei conseguenti oneri, stabilendo che agli stessi si provveda nei limiti delle disponibilità del Fondo per le emergenze nazionali;
    sono previste specifiche misure a tutela e sostegno di diversi territori colpiti da eventi sismici, nello specifico il testo dispone misure a favore delle imprese ubicate nei Comuni dell'isola di Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017;
    il giorno 21 agosto 2017 i territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia sono stati colpiti da un evento sismico di magnitudo 4.0 della scala Richter che ha determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati;
    tale fenomeno sismico ha provocato la perdita di vite umane, feriti, nonché danneggiamenti alle infrastrutture, agli edifici pubblici e privati, analogamente a quanto accaduto ai territori di cui il Parlamento si sta occupando;
    la situazione degli abitanti di questi territori campani colpiti dal sisma è ancora grave, nonostante il 29 agosto 2017 sia stato deliberato lo stato di emergenza,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, effettuato un monitoraggio dell'utilizzo delle risorse, di prevedere ulteriori ed adeguate risorse finalizzate al sostegno dei territori dell'isola di Ischia e della costa flegrea colpiti dal sisma del 21 agosto 2017.
9/2211-A/26. (Testo modificato nel corso della seduta).  Caiata, Trancassini, Butti, Foti, Lollobrigida, Meloni.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame introduce misure urgenti volte, tra le altre cose, a garantire la continuità e l'efficacia delle attività mirate alle ricostruzioni in corso nei territori colpiti dagli eventi sismici, il superamento della situazione emergenziale e il conseguente ripristino di condizioni di normalità,
    il provvedimento non definisce disposizioni specifiche orientate alla ripresa produttiva del settore del trasporto aereo turistico e dei servizi connessi nei territori del Centro Italia, che potrebbero rappresentare uno strumento fondamentale attraverso cui attuare un percorso di recupero del potenziale economico-turistico dell'area nella prospettiva di superare le attuali criticità connesse alla condizione emergenziale;
    considerando che il provvedimento ha introdotto specifiche misure volte a consentire interventi urgenti di manutenzione straordinaria o di messa in sicurezza su strade ed infrastrutture comunali nei territori colpiti dal sisma del 2016, è evidente che l'attenzione posta sulla agevolazione dei trasporti e delle dinamiche ad essi connesse, rappresenti un elemento determinante nella prospettiva di superamento dell'emergenza e di ripristino dell'ordinarietà operativa, anche nella prospettiva di incrementare i flussi turistici sui territori e valorizzarne le potenzialità;
    in questa prospettiva sarebbe auspicabile prevedere la concessione di contributi agli enti gestori degli aeroporti di Pescara, Perugia e Ancona al fine di procedere al superamento delle criticità esistenti sul fronte del trasporto aereo nelle suddette aree,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere specifiche misure volte a favorire la ripresa produttiva del settore del trasporto aereo turistico e dei servizi connessi nei territori del Centro Italia, anche attraverso la previsione di uno stanziamento specifico a favore degli enti gestori degli aeroporti di Pescara, Perugia e Ancona.
9/2211-A/27Rampelli, Prisco, Trancassini, Silvestroni, Lollobrigida, Meloni.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame introduce misure urgenti volte, tra le altre cose, a garantire la continuità e l'efficacia delle attività mirate alle ricostruzioni in corso nei territori colpiti dagli eventi sismici, il superamento della situazione emergenziale e il conseguente ripristino di condizioni di normalità;
    nello specifico il provvedimento introduce delle proroghe di alcuni termini di carattere finanziario e contabile a favore dei soggetti e degli enti locali nella prospettiva di fornire supporto nella fase di gestione dell'emergenza;
    si evidenzia che il comma 2 dell'articolo 8 prevede la riduzione al 40 per cento dell'ammontare delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi e non versati dai soggetti colpiti dagli eventi sismici;
    sarebbe auspicabile estendere la portata di tale misura anche ai titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché agli esercenti attività agricole, attualmente esclusi, al fine di riconoscere a tutti gli operatori economici del territorio le medesime agevolazioni nella prospettiva, condivisa dal provvedimento in oggetto, di approdare ad una condizione di normalità operativa e di riavvio delle dinamiche di crescita economica del territorio,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della misura di cui in premessa, valutando l'estensione della stessa anche ai titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché agli esercenti attività agricole.
9/2211-A/28Luca De Carlo, Trancassini, Caretta, Ciaburro, Lollobrigida, Meloni.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca: «Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici»;
    la situazione relativa alla carenza dei segretari comunali, figure apicali soprattutto nei piccoli comuni è un problema che tocca tutto il territorio nazionale, ma che sicuramente si fa maggiormente sentire per i piccoli comuni interessati colpiti da eventi sismici;
    la maggior parte dei comuni colpiti ha una popolazione inferiore a 3.000 abitanti. Molti di questi hanno manifestato la difficoltà nell'individuare segretari comunali disponibili ad essere nominati titolari di sedi di segreteria. Ciò deriva principalmente dalla carenza di segretari comunali presenti sul territorio, e alla quasi totale assenza su tutto il territorio nazionale di segretari comunali di fascia professionale corrispondente alla classe demografica inferiore a 3.000 abitanti. L'Albo nazionale contiene numerosi iscritti a tale fascia che non hanno mai preso servizio, ma la maggior parte degli stessi ha già una diversa occupazione;
    la figura del segretario comunale risulta indispensabile per le strutture comunali soprattutto per quelle che affrontano l'emergenza e la ricostruzione e la complessità degli atti amministrativi ivi connessi. Oltre al ruolo di coordinamento, controllo e di guida della struttura amministrativa gli stessi svolgono anche la funzione di presidio alla lotta contro il malaffare, nella loro veste di responsabili per l'anticorruzione e la trasparenza,

impegna il Governo

a porre in essere, da subito, iniziative concrete per permettere ai comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del presente provvedimento di potersi avvalere di segretari comunali di fascia B, indipendentemente dalla rispettiva classificazione della sede, e per tutta la durata della ricostruzione.
9/2211-A/29Ciaburro, Trancassini, Caretta, Lollobrigida, Meloni.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, reca disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici;
    il testo dispone diverse misure a favore e per la realizzazione degli interventi di ricostruzione delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria, zone duramente colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
    la situazione di molti dei paesi del cratere sismico tra Marche e Umbria è ancora grave, e tanti edifici sono ancora in stato di abbandono nonostante ci siano state diverse ordinanze relative al post sisma, che fanno riferimento alla ricostruzione di case ed edifici produttivi oltre che alla ricostruzione di attività e immobili produttivi;
    i numeri dell'ufficio ricostruzione non sono ancora confortanti né per la quantità di pratiche presentate, né per quelle andate a buon fine. Purtroppo a distanza di anni è ancora alto lo stato di abbandono di alcune zone del cratere e tra ritardi e stato di abbandono molti luoghi rischiano di non rinascere più;
    occorrono maggiori ed adeguate risorse rispetto a quelle allo stato attuale stanziate e necessarie per avviare la ricostruzione. Le economie di queste zone sono ormai senza fiato e migliaia di giovani ricostruiscono vite altrove,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nei provvedimenti di prossima emanazione governativa, di prevedere ulteriori ed adeguate risorse finalizzate alla ricostruzione degli edifici e a sostegno dei territori delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria.
9/2211-A/30Mollicone, Trancassini, Butti, Foti, Lollobrigida, Meloni, Prisco.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame introduce misure urgenti volte, tra le altre cose, a garantire la continuità e l'efficacia delle attività mirate alle ricostruzioni in corso nei territori colpiti dagli eventi sismici, il superamento della situazione emergenziale e il conseguente ripristino di condizioni di normalità,
    nello specifico il provvedimento introduce delle proroghe di alcuni termini di carattere finanziario e contabile a favore dei soggetti e degli enti locali nella prospettiva di fornire supporto nella fase di gestione dell'emergenza;
    la configurazione della zona Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia e le agevolazioni ad essa connesse di cui all'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 sono state prorogate fino al 2020, sarebbe però auspicabile che tali misure venissero rese strutturali e comunque attuabili sul medio periodo al fine di produrre effettivi benefici economici, produttivi ed occupazionali sul territorio;
    l'attuale configurazione delle agevolazioni solleva il rischio che subentri una condizione di incertezza per gli operatori economici attivi sul territorio in ragione dell'impossibilità di procedere con una adeguata programmazione e rappresentando anche un deterrente per eventuali investimenti da parte di ulteriori operatori o nella prospettiva di favorire insediamenti economici nelle aree del cratere ed il conseguente ristabilimento del tessuto economico-produttivo dell'area,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prorogare per un quinquennio le agevolazioni di cui all'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 al fine di rendere attuabili le misure sul medio periodo nella prospettiva di produrre effettivi benefici economici, produttivi ed occupazionali sul territorio.
9/2211-A/31Rizzetto, Trancassini, Bucalo, Lollobrigida, Meloni, Prisco.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame introduce misure urgenti volte, tra le altre cose a garantire la continuità e l'efficacia delle attività mirate alle ricostruzioni in corso nei territori colpiti dagli eventi sismici, il superamento della situazione emergenziale e il conseguente ripristino di condizioni di normalità;
    nello specifico il provvedimento introduce delle proroghe di alcuni termini di carattere finanziario e contabile a favore dei soggetti e degli enti locali nella prospettiva di fornire supporto nella fase di gestione dell'emergenza;
    la situazione delicata in cui si ritrovano i cittadini e le imprese operative nei Comuni di cui agli allegati 1,2 e 2-bis che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito «E» è tale da legittimare la predisposizione di specifici interventi come quello relativo all'estensione al territorio dei comuni del cratere della misura a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno, denominata «Resto al Sud», proprio in ragione dell'urgenza di prevedere per le aree particolarmente disagiate delle formule di intervento specifiche;
    sarebbe auspicabile prevedere misure specifiche per i soggetti residenti nei Comuni di cui agli allegati 1,2 e 2-bis che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito «E» al fine di esentarli dagli adempimenti e dai pagamenti delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 almeno fino al superamento dello stato di emergenza,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di riconoscere specifiche agevolazioni per i cittadini residenti nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito «E», prevedendo eventualmente un'esenzione dagli adempimenti e dai pagamenti delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria, per la durata del periodo di emergenza.
9/2211-A/32Maschio, Trancassini, Prisco, Lollobrigida, Meloni.


   La Camera,
    in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici,
   premesso che:
    il testo, ampiamente modificato durante l'esame parlamentare, interviene in più parti sul decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che racchiude i primi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016;
    in particolare, si introducono misure per garantire il superamento della situazione emergenziale e il conseguente ripristino di condizioni di normalità, nonché misure finalizzate ad accelerare le procedure per la realizzazione degli interventi funzionali a superare la fase dell'emergenza, a garantire condizioni socio-abitative adeguate alle popolazioni interessate e ad assicurare la realizzazione degli interventi per la riparazione e la ricostruzione degli edifici pubblici e privati;
    il decreto-legge 189 del 2016, al Capo I-bis, ha disciplinato le strutture provvisorie di prima emergenza indicando la procedura per l'individuazione delle aree da destinare all'insediamento di container, nonché per la stipula dei contratti per la fornitura, il noleggio e la disponibilità dei container medesimi. Inoltre, ha consentito la realizzazione, senza titoli abilitativi, di manufatti e strutture amovibili in sostituzione temporanea di un immobile destinato ad abitazione principale e dichiarato inagibile;
    in base alle ordinanze di Protezione Civile è possibile derogare al testo unico dell'edilizia (Dpr 380/2001) e al Codice dei Beni ambientali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004) solo per la realizzazione delle strutture abitative di emergenza, delle strutture necessarie a garantire i servizi pubblici e le attività di culto e l'assistenza in forma transitoria alle popolazioni residenti in edifici danneggiati;
    tutte le opere realizzate al fine di superare l'emergenza ’sisma’ devono, quindi, possedere caratteristiche tali da poter essere rimosse alla cessazione dell'esigenza stessa. Diversamente, si consentirebbe la violazione delle norme che disciplinano il governo del territorio al di fuori delle specifiche esigenze che ne giustificano la deroga;
    in attuazione di tali disposizioni sono state costruite strutture temporanee a servizio delle soluzioni abitative temporanee finalizzate ad esigenze aggregative, sociali e di presidio della sicurezza in caso di nuovi eventi sismici;
    tali strutture rimarranno in servizio fino alla completa rimozione delle soluzioni abitative provvisorie, di cui sono a servizio, e hanno le caratteristiche tipiche della temporaneità in quanto realizzate con fondazione, anche in cemento armato, e con sovrastruttura completamente bullonata in modo da potere essere in futuro facilmente rimossa,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative urgenti affinché venga chiarito che le strutture temporanee, a servizio delle soluzioni abitative temporanee, finalizzate ad esigenze aggregative, sociali e di presidio della sicurezza in caso di nuovi eventi sismici, già realizzate con le caratteristiche esposte in premessa, siano considerate, a tutti gli effetti strutture temporanee ai fini del rispetto della normativa per la gestione dell'emergenza post terremoto e delle norme che disciplinano il governo del territorio.
9/2211-A/33Verini.


   La Camera,
   premesso che:
    per accelerare la ricostruzione pubblica nelle regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 ha introdotto disposizioni finalizzate a consentire l'installazione di strutture abitative temporanee ed amovibili, da parte dei proprietari degli immobili inagibili, al fine di scongiurare fenomeni di abbandono del territorio (nuovo articolo 4-quater del decreto-legge n. 189 del 2016). Tali disposizioni si applicano limitatamente al territorio dei comuni di cui agli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016 (ove sono elencati i comuni colpiti dagli eventi sismici) che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito «E» della scheda AeDes, rispetto agli edifici esistenti alla data dell'evento sismico;
    in fase di attuazione, la suddetta normativa è stata applicata in maniera non omogenea dai comuni interessati che, in alcuni casi, hanno interpretato il soggetto proprietario esclusivamente come quello anche residente e, pertanto, non hanno consentito l'installazione di strutture abitative temporanee ed amovibili da parte di proprietari di edifici inagibili non residenti;
    si fa presente che nelle aree oggetto della misura più del 50 per cento sono seconde case di persone e famiglie che si sono allontanate dal luogo di origine per motivi di lavoro e che tornano abitualmente e periodicamente nel paese di origine dove hanno le proprie radici, dimorando negli edifici di proprietà, ora inagibili a seguito del terremoto;
    per garantire la continuità delle attività pubbliche, culturali e sociali svolte alla data degli eventi sismici del 2016 e 2017 è necessario, inoltre, consentire la delocalizzazione temporanea delle attività svolte in edifici pubblici, per il tempo necessario alla realizzazione dei lavori di ricostruzione, riparazione e ripristino degli stessi edifici. La norma è necessaria in quanto molti comuni ci segnalano che, soprattutto nella riparazione/ricostruzione di Municipi, Scuole e altre strutture ove stabilmente sono collocate persone ci sono notevoli difficoltà a reperire strutture provvisorie senza costi nei quali trasferire personale dipendente, alunni o altri ospiti;
   considerato inoltre che:
    è importante consentire che i mutui concessi dalla cassa depositi e prestiti spa ai comuni inseriti negli allegati 1, 2, 2-bis del decreto-legge n. 189/2016 trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, aventi determinate caratteristiche possano essere oggetto di operazioni di rinegoziazione con l'obiettivo di una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi, ferma restando la data di scadenza prevista nei vigenti piani di ammortamento;
    all'articolo 1 della legge di bilancio 2019 L. 145/2018, il comma 986 esclude per il solo anno 2019 ai fini dell'accertamento dell'indicatore della situazione patrimoniale (Isee), nel calcolo del patrimonio immobiliare, gli immobili e i fabbricati di proprietà distrutti o dichiarati non agibili in seguito a calamità naturali. Al riguardo è importante prorogare detta misura fino all'ottenimento dell'agibilità dell'edificio danneggiato e non solo per il 2019;
   rilevato infine che:
    il provvedimento in commento all'articolo 8, comma 2 riduce al 40 per cento l'ammontare dei pagamenti dei tributi e dei contributi sospesi e non versati dai soggetti colpiti dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016 da restituire a decorrere dal 15 gennaio 2020 e che tale possibilità riguarda attualmente solo i soggetti che avevano chiesto la rateizzazione. Rimangono quindi esclusi dal beneficio coloro i quali hanno già provveduto al pagamento e che, invece dovrebbero essere messi nelle stesse condizioni,

impegna il Governo:

   ad adottare iniziative per chiarire che l'installazione di strutture abitative temporanee ed amovibili, da parte dei proprietari degli immobili inagibili di cui all'articolo 4-quater del decreto-legge n. 189 del 2016 riguarda sia i proprietari residenti che non residenti;
   ad adottare le iniziative necessarie affinché la protezione civile intervenga per garantire la continuità delle attività pubbliche, culturali e sociali svolte alla data degli eventi sismici del 2016 e 2017 mediante la delocalizzazione temporanea delle attività svolte in edifici pubblici; a consentire la rinegoziazione dei mutui concessi dalla cassa depositi e prestiti spa ai comuni inseriti negli allegati 1, 2, 2-bis del decreto-legge n. 189/2016 e trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, aventi determinate caratteristiche con l'obiettivo di una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi, ferma restando la data di scadenza prevista nei vigenti piani di ammortamento;
   a prorogare l'efficacia della disposizione di cui all'articolo 1, comma 986 della legge di bilancio n. 145 del 2018 che esclude dall'Isee i fabbricati di proprietà distrutti o dichiarati inagibili fino all'ottenimento dell'agibilità dell'edificio danneggiato;
   a prevedere che la riduzione del 40 per cento dell'ammontare dei pagamenti dei tributi e dei contributi sospesi e non versati dai soggetti colpiti dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016 comprenda anche i soggetti che non hanno chiesto la rateizzazione evitando una disparità di trattamento.
9/2211-A/34Morgoni, Fregolent, Emiliozzi, Terzoni, Muroni.


   La Camera,
   premesso che:
    per accelerare la ricostruzione pubblica nelle regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 ha introdotto disposizioni finalizzate a consentire l'installazione di strutture abitative temporanee ed amovibili, da parte dei proprietari degli immobili inagibili, al fine di scongiurare fenomeni di abbandono del territorio (nuovo articolo 4-quater del decreto-legge n. 189 del 2016). Tali disposizioni si applicano limitatamente al territorio dei comuni di cui agli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016 (ove sono elencati i comuni colpiti dagli eventi sismici) che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito «E» della scheda AeDes, rispetto agli edifici esistenti alla data dell'evento sismico;
    in fase di attuazione, la suddetta normativa è stata applicata in maniera non omogenea dai comuni interessati che, in alcuni casi, hanno interpretato il soggetto proprietario esclusivamente come quello anche residente e, pertanto, non hanno consentito l'installazione di strutture abitative temporanee ed amovibili da parte di proprietari di edifici inagibili non residenti;
    si fa presente che nelle aree oggetto della misura più del 50 per cento sono seconde case di persone e famiglie che si sono allontanate dal luogo di origine per motivi di lavoro e che tornano abitualmente e periodicamente nel paese di origine dove hanno le proprie radici, dimorando negli edifici di proprietà, ora inagibili a seguito del terremoto;
    per garantire la continuità delle attività pubbliche, culturali e sociali svolte alla data degli eventi sismici del 2016 e 2017 è necessario, inoltre, consentire la delocalizzazione temporanea delle attività svolte in edifici pubblici, per il tempo necessario alla realizzazione dei lavori di ricostruzione, riparazione e ripristino degli stessi edifici. La norma è necessaria in quanto molti comuni ci segnalano che, soprattutto nella riparazione/ricostruzione di Municipi, Scuole e altre strutture ove stabilmente sono collocate persone ci sono notevoli difficoltà a reperire strutture provvisorie senza costi nei quali trasferire personale dipendente, alunni o altri ospiti;
   considerato inoltre che:
    è importante consentire che i mutui concessi dalla cassa depositi e prestiti spa ai comuni inseriti negli allegati 1, 2, 2-bis del decreto-legge n. 189/2016 trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, aventi determinate caratteristiche possano essere oggetto di operazioni di rinegoziazione con l'obiettivo di una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi, ferma restando la data di scadenza prevista nei vigenti piani di ammortamento;
    all'articolo 1 della legge di bilancio 2019 L. 145/2018, il comma 986 esclude per il solo anno 2019 ai fini dell'accertamento dell'indicatore della situazione patrimoniale (Isee), nel calcolo del patrimonio immobiliare, gli immobili e i fabbricati di proprietà distrutti o dichiarati non agibili in seguito a calamità naturali. Al riguardo è importante prorogare detta misura fino all'ottenimento dell'agibilità dell'edificio danneggiato e non solo per il 2019;
   rilevato infine che:
    il provvedimento in commento all'articolo 8, comma 2 riduce al 40 per cento l'ammontare dei pagamenti dei tributi e dei contributi sospesi e non versati dai soggetti colpiti dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016 da restituire a decorrere dal 15 gennaio 2020 e che tale possibilità riguarda attualmente solo i soggetti che avevano chiesto la rateizzazione. Rimangono quindi esclusi dal beneficio coloro i quali hanno già provveduto al pagamento e che, invece dovrebbero essere messi nelle stesse condizioni,

impegna il Governo:

   ad adottare iniziative per chiarire che l'installazione di strutture abitative temporanee ed amovibili, da parte dei proprietari degli immobili inagibili di cui all'articolo 4-quater del decreto-legge n. 189 del 2016 riguarda sia i proprietari residenti che non residenti;
   a valutare l'opportunità, per mezzo della Protezione civile, di garantire la continuità anche delle attività pubbliche, culturali e sociali svolte alla data degli eventi sismici del 2016 e 2017 mediante la delocalizzazione temporanea delle attività svolte in edifici pubblici; a valutare l'opportunità di consentire la rinegoziazione dei mutui concessi dalla cassa depositi e prestiti spa ai comuni inseriti negli allegati 1, 2, 2-bis del decreto-legge n. 189/2016 e trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, aventi determinate caratteristiche con l'obiettivo di una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi, ferma restando la data di scadenza prevista nei vigenti piani di ammortamento;
   a valutare l'opportunità di prorogare l'efficacia della disposizione di cui all'articolo 1, comma 986 della legge di bilancio n. 145 del 2018 che esclude dall'Isee i fabbricati di proprietà distrutti o dichiarati inagibili fino all'ottenimento dell'agibilità dell'edificio danneggiato;
   a prevedere che la riduzione al 40 per cento dell'ammontare dei pagamenti dei tributi e dei contributi sospesi e non versati dai soggetti colpiti dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016 comprenda anche i soggetti che non hanno chiesto la rateizzazione evitando una disparità di trattamento.
9/2211-A/34. (Testo modificato nel corso della seduta).  Morgoni, Fregolent, Emiliozzi, Terzoni, Muroni.


   La Camera,
    esaminato il decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici;
   premesso che:
    l'articolo 9-tricies semel dispone che, nelle more della rinegoziazione tra Governo e società concessionaria delle condizioni della concessione delle Autostrade A24 e A25 prevista dall'articolo 1, comma 183, della legge n. 228/2012, sia sospeso l'incremento delle tariffe di pedaggio;
    lo scopo dichiarato dal comma 1 è quello di evitare gli effetti di eventuali incrementi sugli utenti;
    Il tema della necessità di una gratuità del pedaggio sulle autostrade qualora avvengono calamità, sia per cause naturali come i terremoti o le alluvioni sia per cause che dipendono dall'uomo come il crollo di ponti e viadotti, è già stato discusso nelle aule parlamentari, in particolare nell'ambito dell'esame del decreto «Genova», n. 109 del 2018;
    l'emergenza maltempo, con allagamenti, frane e crolli, che ha colpito gran parte del territorio nazionale e in particolare la Liguria, negli ultimi giorni, ha riacceso il dibattito sulla necessità di poter percorrere liberamente le autostrade durante gli eventi calamitosi,

impegna il Governo

in sede di rinegoziazione tra Governo e società concessionarie delle condizioni delle concessioni Autostradali, a verificare la possibilità di introdurre una clausola per rendere gratuite le autostrade durante i periodi dello stato di emergenza.
9/2211-A/35Di Muro, Rixi, Foscolo, Viviani, Patassini.


   La Camera,
    esaminato il decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici;
   premesso che:
    l'articolo 9-tricies semel dispone che, nelle more della rinegoziazione tra Governo e società concessionaria delle condizioni della concessione delle Autostrade A24 e A25 prevista dall'articolo 1, comma 183, della legge n. 228/2012, sia sospeso l'incremento delle tariffe di pedaggio;
    lo scopo dichiarato dal comma 1 è quello di evitare gli effetti di eventuali incrementi sugli utenti;
    Il tema della necessità di una gratuità del pedaggio sulle autostrade qualora avvengono calamità, sia per cause naturali come i terremoti o le alluvioni sia per cause che dipendono dall'uomo come il crollo di ponti e viadotti, è già stato discusso nelle aule parlamentari, in particolare nell'ambito dell'esame del decreto «Genova», n. 109 del 2018;
    l'emergenza maltempo, con allagamenti, frane e crolli, che ha colpito gran parte del territorio nazionale e in particolare la Liguria, negli ultimi giorni, ha riacceso il dibattito sulla necessità di poter percorrere liberamente le autostrade durante gli eventi calamitosi,

impegna il Governo

in sede di rinegoziazione tra Governo e società concessionarie delle condizioni delle concessioni Autostradali, a verificare la possibilità di introdurre una clausola per rendere gratuite le autostrade durante i periodi dello stato di emergenza causato dai terremoti.
9/2211-A/35. (Testo modificato nel corso della seduta).  Di Muro, Rixi, Foscolo, Viviani, Patassini.


   La Camera,
    esaminato il decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici;
   premesso che:
    ai fini della ricostruzione occorre utilizzare al meglio le risorse economiche private, anche adattando le norme vigenti alla situazione particolare dei territori terremotati, allo scopo di permettere l'accelerazione delle procedure amministrative e la migliore qualificazione degli interventi;
    un maggiore utilizzo delle procedure di partenariato pubblico e privato per la ricostruzione pubblica, potrebbe migliorare l'efficienza degli edifici pubblici sia sotto l'aspetto sismico che energetico, tenendo conto che la ricostruzione è a carico dei fondi pubblici al 100 per cento e l'ingresso dei capitali privati nella ricostruzione, anche in quota minoritaria non potrebbe che migliorare la qualità degli interventi;
    a tal fine occorre incentivare l'ingresso dei capitali privati nella ricostruzione pubblica, anche superando il limite del 49 per cento previsto dal codice contratti pubblici per l'incidenza del contributo pubblico,

impegna il Governo

per il periodo di vigenza dello stato di emergenza delle aree colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 delle regioni Lazio, Abruzzo, Marche e Umbria, nei casi di affidamento di partenariato pubblico privato, anche con riferimento ai casi previsti dall'ordinanza commissariale n. 47 del 10 gennaio 2018, per interventi di riparazione, ricostruzione e ripristino di edifici pubblici nonché volti ad assicurare la funzionalità di servizi pubblici e di riqualificazione urbana, ad adottare le opportune iniziative per poter incrementare il limite della contribuzione pubblica dal 49 per cento previsto dagli articoli 165, comma 2, e 180, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ad un massimo del 70 per cento.
9/2211-A/36Latini, Patassini, Acquaroli.


   La Camera,
    esaminato il decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici;
   premesso che:
    ai fini della ricostruzione occorre utilizzare al meglio le risorse economiche private, anche adattando le norme vigenti alla situazione particolare dei territori terremotati, allo scopo di permettere l'accelerazione delle procedure amministrative e la migliore qualificazione degli interventi;
    un maggiore utilizzo delle procedure di partenariato pubblico e privato per la ricostruzione pubblica, potrebbe migliorare l'efficienza degli edifici pubblici sia sotto l'aspetto sismico che energetico, tenendo conto che la ricostruzione è a carico dei fondi pubblici al 100 per cento e l'ingresso dei capitali privati nella ricostruzione, anche in quota minoritaria non potrebbe che migliorare la qualità degli interventi;
    a tal fine occorre incentivare l'ingresso dei capitali privati nella ricostruzione pubblica, anche superando il limite del 49 per cento previsto dal codice contratti pubblici per l'incidenza del contributo pubblico,

impegna il Governo

per il periodo di vigenza dello stato di emergenza delle aree colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 delle regioni Lazio, Abruzzo, Marche e Umbria, nei casi di affidamento di partenariato pubblico privato, anche con riferimento ai casi previsti dall'ordinanza commissariale n. 47 del 10 gennaio 2018, per interventi di riparazione, ricostruzione e ripristino di edifici pubblici nonché volti ad assicurare la funzionalità di servizi pubblici e di riqualificazione urbana, a valutare l'opportunità di attivare, anche in sede europea, ogni opportunità e iniziativa volta a superare i vincoli previsti dagli articoli 165, comma 2, e 180, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ad un massimo del 70 per cento.
9/2211-A/36. (Testo modificato nel corso della seduta).  Latini, Patassini, Acquaroli.


   La Camera,
   in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici;
   premesso che:
    il provvedimento che stiamo approvando contiene disposizioni importanti per i numerosi eventi sismici che si sono succeduti nel Paese nell'ultimo decennio con l'obiettivo di dare la spinta necessaria per la ricostruzione materiale, sociale ed economica dei territori;
    le numerose misure introdotte nel corso dell'esame parlamentare sono quindi la risposta alle necessità di tali territori colpiti e sanciscono, accanto al bisogno di accelerare la ricostruzione anche le specificità delle diverse ricostruzioni connesse ai vari eventi sismici ed imprimono un'accelerazione per uscire dalle situazioni di emergenza che ancora persistono;
    in particolare, importanti misure sono state adottate e prorogate a vantaggio dei territori dell'Abruzzo colpiti dal terremoto del 2009 quali:
     l'articolo 9-quater, che riscrive la disposizione che vieta la concessione dei contributi e delle agevolazioni per la ricostruzione o riparazione degli immobili danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009 per i beni alienati dopo tale data,
     l'articolo 9-quinquies, che riconosce anche per il 2020 al comune de L'Aquila – dopo dieci anni, c’è ancora questa necessità – la facoltà di avvalersi di personale a tempo determinato in deroga a quanto disposto in materia dalla normativa vigente;
     l'articolo 9-sexies, che interviene in merito ai lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici privati colpiti dal sisma del 2009, al fine di precisare i soggetti deputati alla certificazione prevista nel caso di migliorie o di altri interventi difformi;
     l'articolo 9-septies che prevede per il 2020 uno stanziamento di un milione e mezzo di euro in favore di tutti i comuni colpiti dal sisma, diversi da L'Aquila, perché al comune de L'Aquila erano già stati dati questo intervento e questa possibilità; quindi, si sopperisce a una gravissima lacuna che aveva visto i comuni del cratere, cinquantasei, impossibilitati a realizzare queste opere. Oggi, anche questi comuni potranno farlo. Inoltre, c’è un contributo di 500 mila euro, destinato all'Ufficio speciale per la ricostruzione che si occupa di numerosissimi edifici che sono fuori dal cratere;
     con la condivisione di tutte le forra politiche, l'articolo 9-novies estende agli anni scolastici 2020-2021 e 2021-2022 le misure urgenti per lo svolgimento degli anni scolastici, per l'appunto, nelle zone colpite dal sisma, già previste per gli anni scolastici 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 e 2019-2020; quindi, una proroga significativa e consistente. Si tratta della possibilità di derogare al numero minimo di alunni per classe, nonché di attivare ulteriori posti di personale, personale amministrativo, tecnico e ausiliario, il cosiddetto personale ATA, di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi, tutto in deroga a quanto previsto dalla legislazione vigente;
     l'articolo 9-undecies inserisce un comma all'articolo 46-quinquies del decreto-legge n. 50 del 2017 relativo al personale degli uffici speciali per la ricostruzione de L'Aquila e dei comuni del cratere, rimettendo all'ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva. Questa misura darà la possibilità, agli Uffici speciali per la ricostruzione, di rafforzare l'efficienza del personale e anche il riconoscimento del prezioso lavoro che i nostri collaboratori fanno per la ricostruzione;
     l'articolo 9-terdecies che consente ai comuni del cratere del sisma 2009, diversi da L'Aquila, di predisporre programmi coordinati di interventi; questo articolo è associato con la possibilità per i territori del cratere 2009 di poter realizzare sia i sottoservizi che altre opere connesse alla ricostruzione materiale dei borghi che prima, purtroppo, non erano mai stati consentiti e che invece erano consentiti, giustamente, per il centro storico del comune de L'Aquila. Quindi, si allinea una ricostruzione e si rende omogenea una visione d'insieme;
     l'articolo 9-vicies semel autorizza anche per il 2020 la spesa di 2 milioni di euro in favore di attività culturali nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici. Quindi, si ripropone una misura efficace che aiuta la rinascita culturale dei territori colpiti dal sisma del centro Italia;
     l'articolo 9-vicies ter prevede la possibilità, per i comuni del cratere del sisma 2009 diversi da L'Aquila, di poter integrare i programmi di interventi nei centri storici, in coerenza con le modifiche introdotte dal presente decreto-legge. Questo articolo è sempre collegato con la norma che prevede la possibilità per questi cinquantasei comuni di realizzare i sottoservizi;
    inoltre, la rilevanza che nella ricostruzione riveste il lavoro qualificato del personale addetto, ha determinato la scelta di prorogare tutto il personale di tutti gli eventi sismici per tutto l'anno 2020 e contemporaneamente, si è deciso che il Ministro della funzione pubblica attiverà un tavolo per organizzare e determinare scelte ulteriori, sia in merito ad altre proroghe, sia in merito a un consolidamento e stabilizzazione di quel personale che da più tempo opera nella ricostruzione;
    è necessario completare l'intervento previsto per i suddetti territori prorogando anche i termini per la restituzione di tasse e tributi sospesi e trovando soluzione alla questione del recupero degli aiuti alle imprese terremotate, dichiarati illegittimi con la decisione della Commissione europea C (2015) 5549 del 24 agosto 2015,

impegna il Governo:

   nel rispetto dei vincoli di bilancio, per le urgenze del terremoto de L'Aquila:
   a prorogare ulteriormente i termini per la restituzione di tasse e tributi sospesi nel 2009 alle aziende del cratere;
   ad adottare ogni iniziativa utile affinché per i beneficiari delle misure di cui all'articolo 33 comma 28 della legge 12 novembre 2011, n. 183, il recupero degli aiuti dichiarati illegittimi con la decisione della Commissione europea C (2015) 5549 del 24 agosto 2015 trovi applicazione per gli importi eccedenti la soglia de minimis di euro 500 mila ivi compresa la franchigia al fine di sgravare le imprese dall'ingiusto recupero.
9/2211-A/37Pezzopane.


   La Camera,
   in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici;
   premesso che:
    il provvedimento che stiamo approvando contiene disposizioni importanti per i numerosi eventi sismici che si sono succeduti nel Paese nell'ultimo decennio con l'obiettivo di dare la spinta necessaria per la ricostruzione materiale, sociale ed economica dei territori;
    le numerose misure introdotte nel corso dell'esame parlamentare sono quindi la risposta alle necessità di tali territori colpiti e sanciscono, accanto al bisogno di accelerare la ricostruzione anche le specificità delle diverse ricostruzioni connesse ai vari eventi sismici ed imprimono un'accelerazione per uscire dalle situazioni di emergenza che ancora persistono;
    in particolare, importanti misure sono state adottate e prorogate a vantaggio dei territori dell'Abruzzo colpiti dal terremoto del 2009 quali:
     l'articolo 9-quater, che riscrive la disposizione che vieta la concessione dei contributi e delle agevolazioni per la ricostruzione o riparazione degli immobili danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009 per i beni alienati dopo tale data,
     l'articolo 9-quinquies, che riconosce anche per il 2020 al comune de L'Aquila – dopo dieci anni, c’è ancora questa necessità – la facoltà di avvalersi di personale a tempo determinato in deroga a quanto disposto in materia dalla normativa vigente;
     l'articolo 9-sexies, che interviene in merito ai lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici privati colpiti dal sisma del 2009, al fine di precisare i soggetti deputati alla certificazione prevista nel caso di migliorie o di altri interventi difformi;
     l'articolo 9-septies che prevede per il 2020 uno stanziamento di un milione e mezzo di euro in favore di tutti i comuni colpiti dal sisma, diversi da L'Aquila, perché al comune de L'Aquila erano già stati dati questo intervento e questa possibilità; quindi, si sopperisce a una gravissima lacuna che aveva visto i comuni del cratere, cinquantasei, impossibilitati a realizzare queste opere. Oggi, anche questi comuni potranno farlo. Inoltre, c’è un contributo di 500 mila euro, destinato all'Ufficio speciale per la ricostruzione che si occupa di numerosissimi, numerosissimi edifici che sono fuori dal cratere;
     con la condivisione di tutte le forra politiche, l'articolo 9-novies estende agli anni scolastici 2020-2021 e 2021-2022 le misure urgenti per lo svolgimento degli anni scolastici, per l'appunto, nelle zone colpite dal sisma, già previste per gli anni scolastici 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 e 2019-2020; quindi, una proroga significativa e consistente. Si tratta della possibilità di derogare al numero minimo di alunni per classe, nonché di attivare ulteriori posti di personale, personale amministrativo, tecnico e ausiliario, il cosiddetto personale ATA, di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi, tutto in deroga a quanto previsto dalla legislazione vigente;
     l'articolo 9-undecies inserisce un comma all'articolo 46-quinquies del decreto-legge n. 50 del 2017 relativo al personale degli uffici speciali per la ricostruzione de L'Aquila e dei comuni del cratere, rimettendo all'ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva. Questa misura darà la possibilità, agli Uffici speciali per la ricostruzione, di rafforzare l'efficienza del personale e anche il riconoscimento del prezioso lavoro che i nostri collaboratori fanno per la ricostruzione;
     l'articolo 9-terdecies che consente ai comuni del cratere del sisma 2009, diversi da L'Aquila, di predisporre programmi coordinati di interventi; questo articolo è associato con la possibilità per i territori del cratere 2009 di poter realizzare sia i sottoservizi che altre opere connesse alla ricostruzione materiale dei borghi che prima, purtroppo, non erano mai stati consentiti e che invece erano consentiti, giustamente, per il centro storico del comune de L'Aquila. Quindi, si allinea una ricostruzione e si rende omogenea una visione d'insieme;
     l'articolo 9-vicies semel autorizza anche per il 2020 la spesa di 2 milioni di euro in favore di attività culturali nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici. Quindi, si ripropone una misura efficace che aiuta la rinascita culturale dei territori colpiti dal sisma del centro Italia;
     l'articolo 9-vicies ter prevede la possibilità, per i comuni del cratere del sisma 2009 diversi da L'Aquila, di poter integrare i programmi di interventi nei centri storici, in coerenza con le modifiche introdotte dal presente decreto-legge. Questo articolo è sempre collegato con la norma che prevede la possibilità per questi cinquantasei comuni di realizzare i sottoservizi;
    inoltre, la rilevanza che nella ricostruzione riveste il lavoro qualificato del personale addetto, ha determinato la scelta di prorogare tutto il personale di tutti gli eventi sismici per tutto l'anno 2020 e contemporaneamente, si è deciso che il Ministro della funzione pubblica attiverà un tavolo per organizzare e determinare scelte ulteriori, sia in merito ad altre proroghe, sia in merito a un consolidamento e stabilizzazione di quel personale che da più tempo opera nella ricostruzione;
    è necessario completare l'intervento previsto per i suddetti territori prorogando anche i termini per la restituzione di tasse e tributi sospesi e trovando soluzione alla questione del recupero degli aiuti alle imprese terremotate, dichiarati illegittimi con la decisione della Commissione europea C (2015) 5549 del 24 agosto 2015,

impegna il Governo:

   nel rispetto dei vincoli di bilancio, per le urgenze del terremoto de L'Aquila:
   a valutare l'opportunità di prorogare ulteriormente i termini per la restituzione di tasse e tributi sospesi nel 2009 alle aziende del cratere;
   ad attivare ogni iniziativa utile, anche in sede europea, affinché per i beneficiari delle misure di cui all'articolo 33 comma 28 della legge 12 novembre 2011, n. 183, il recupero degli aiuti dichiarati illegittimi con la decisione della Commissione europea C (2015) 5549 del 24 agosto 2015 trovi applicazione per gli importi eccedenti la soglia de minimis di euro 500 mila ivi compresa la franchigia al fine di sgravare le imprese dall'ingiusto recupero.
9/2211-A/37. (Testo modificato nel corso della seduta).  Pezzopane.


   La Camera,
   premesso che:
    le Zone Economiche Speciali sono territori anche non adiacenti, ma che presentino un nesso economico funzionate e che comprendono almeno un'area portuale con le caratteristiche stabilite dal Regolamento UE n. 1315 dell'11 dicembre 2013, collegata alla rete transeuropea dei trasporti (TEN-T);
    ad oggi, le Zone Economiche Speciali istituite sono quelle di Campania e Calabria, mentre risultano in dirittura d'arrivo le Zone Economiche Speciali interregionali Adriatica e Ionica;
    in base alla legge di conversione del decreto Mezzogiorno, il quale stanzia per le Zone Economiche Speciali 25 milioni di euro nel 2018,31,25 milioni nel 2019 e 150,2 milioni nel 2020, le imprese già operative o che si insedieranno nelle Zone Economiche Speciali avranno accesso a procedure amministrative semplificate, infrastrutture e ad un credito d'imposta sugli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2020, nel limite massimo, per ciascun progetto, di 50 milioni di euro;
    inoltre, il decreto-legge n. 34/2019, ha aggiunto la previsione di un «Piano grandi investimenti» per l'attrazione di nuove iniziative imprenditoriali e per l'ampliamento di quelle già esistenti nelle Zone Economiche Speciali, con una dotazione iniziale di 300 milioni di euro, di cui 50 milioni per il 2019,150 milioni per il 2020 e 100 milioni per il 2021;
    i residenti e gli amministratori locali dei territori colpiti dal sisma, in particolare nei territori della regione Emilia-Romagna colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e dall'alluvione del 17 gennaio 2014, si sono trovati a dover affrontare sotto il profilo etico, relazionale, sociale, patrimoniale ed imprenditoriale la crisi economico-sociale-demografica colpita a seguito della catastrofe naturale;
    è evidente che una situazione di tale genere dev'essere necessariamente affrontata con misure di natura straordinaria che favoriscano la ripresa economica, anche e soprattutto mediante la realizzazione di nuovi investimenti;
    in questo contesto si inserisce la necessità e l'opportunità di ricorrere alla realizzazione non soltanto di una Zona franca urbana, ma anche di una Zona Economica Speciale Sisma (ZESs) che favorisca lo sviluppo sociale e la rigenerazione urbana, in chiave speciale, eccezionale ed urgente;
    la creazione di una Zona Economica Speciale può ritenersi giustificata anche perché mutuata da altre esperienze – come quella polacca – che hanno creato zone su basi non esclusivamente economiche ma anche tecnologiche e culturali;
    l'obiettivo è quello di accelerare lo sviluppo economico del territorio soprattutto attraverso l'insediamento di specifici comparti di attività economica, l'adozione di nuove soluzioni tecnologiche, il miglioramento della competitività e la creazione dei nuovi posti di lavoro,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di estendere alla regione Emilia-Romagna i benefici previsti per le Zone Economiche Speciali, al fine di favorire lo sviluppo economico ed industriale, sarebbe fondamentale estendere a tali aree i benefìci previsti per le Zone Economiche Speciali al fine di favorirne lo sviluppo economico ed industriale ed incentivare la creazione di condizioni favorevoli all'attrazione di nuovi investimenti e all'insediamento di nuove imprese.
9/2211-A/38Cavandoli, Cestari, Golinelli, Morrone, Murelli, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Tonelli, Vinci, Patassini.


   La Camera,
    con circolare 24 novembre 2015, n. 90178 della DGIAI del Ministero dello sviluppo economico, è stata data attuazione all'intervento per la concessione di agevolazioni, sotto forma di esenzioni fiscali, a favore delle microimprese localizzate nella Zona franca urbana istituita, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge n. 78/2015, nei territori dell'Emilia colpiti dall'alluvione del 17 gennaio 2014 e nei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012;
    inoltre, con circolare 23 febbraio 2016, n. 16076 della stessa DGIAI, sono state apportate modifiche finalizzate ad introdurre semplificazioni per la determinazione del reddito esente e a chiarire aspetti relativi alle modalità di recupero delle imposte;
    con decreto direttoriale 12 aprile 2016 è stato approvato l'elenco delle imprese ammesse alle agevolazioni, per un importo complessivo pari all'intera dotazione di 39,2 milioni di euro;
    l'articolo 14 del decreto-legge 244/2016, recante la Proroga e definizione di termini, ha successivamente esteso la fruibilità delle esenzioni fiscali anche ai periodi di imposta 2017,2018 e 2019;
    per la Zona franca urbana Emilia, si è registrato un calo crescente delle fruizioni annue: si è passati da 14 milioni di euro nel 2016, a 4,6 milioni di euro nel 2017, a 1,5 milioni di euro nel 2018, a 177 mila euro fino ad agosto 2019, per un totale di circa 20 milioni di euro;
    dunque, allo stato attuale, rispetto alla dotazione finanziaria, non sono state fruite risorse da parte delle imprese per circa 19 milioni di euro;
    considerando che l'ultimo periodo di imposta previsto è il 2019, occorre dare tempo alle imprese di fruire delle agevolazioni per tutto l'anno 2020. È tuttavia improbabile che si usufruisca dell'intera dotazione,

impegna il Governo

a valutare, anche mediante l'apertura di un nuovo bando nella stessa Zona franca urbana Emilia, le possibili soluzioni tecnicamente percorribili al fine di riutilizzare le risorse non fruite nel territorio emiliano, nell'ottica di salvaguardare tutti gli interessi in gioco e in considerazione della diminuzione delle richieste agevolative.
9/2211-A/39Golinelli, Cavandoli, Cestari, Morrone, Murelli, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Tonelli, Vinci, Patassini.


   La Camera,
    con circolare 24 novembre 2015, n. 90178 della DGIAI del Ministero dello sviluppo economico, è stata data attuazione all'intervento per la concessione di agevolazioni, sotto forma di esenzioni fiscali, a favore delle microimprese localizzate nella Zona franca urbana istituita, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge n. 78/2015, nei territori dell'Emilia colpiti dall'alluvione del 17 gennaio 2014 e nei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012;
    inoltre, con circolare 23 febbraio 2016, n. 16076 della stessa DGIAI, sono state apportate modifiche finalizzate ad introdurre semplificazioni per la determinazione del reddito esente e a chiarire aspetti relativi alle modalità di recupero delle imposte;
    con decreto direttoriale 12 aprile 2016 è stato approvato l'elenco delle imprese ammesse alle agevolazioni, per un importo complessivo pari all'intera dotazione di 39,2 milioni di euro;
    l'articolo 14 del decreto-legge 244/2016, recante la Proroga e definizione di termini, ha successivamente esteso la fruibilità delle esenzioni fiscali anche ai periodi di imposta 2017,2018 e 2019;
    per la Zona franca urbana Emilia, si è registrato un calo crescente delle fruizioni annue: si è passati da 14 milioni di euro nel 2016, a 4,6 milioni di euro nel 2017, a 1,5 milioni di euro nel 2018, a 177 mila euro fino ad agosto 2019, per un totale di circa 20 milioni di euro;
    dunque, allo stato attuale, rispetto alla dotazione finanziaria, non sono state fruite risorse da parte delle imprese per circa 19 milioni di euro;
    considerando che l'ultimo periodo di imposta previsto è il 2019, occorre dare tempo alle imprese di fruire delle agevolazioni per tutto l'anno 2020. È tuttavia improbabile che si usufruisca dell'intera dotazione,

impegna il Governo

a valutare, anche mediante l'apertura di un nuovo bando nella stessa Zona franca urbana Emilia, le possibili soluzioni tecnicamente percorribili al fine di riutilizzare le risorse non fruite nel territorio emiliano.
9/2211-A/39. (Testo modificato nel corso della seduta).  Golinelli, Cavandoli, Cestari, Morrone, Murelli, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Tonelli, Vinci, Patassini.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento prevede la proroga di un anno, dello stato di emergenza nei territori dell'Italia centrale colpiti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 e disciplina la copertura dei conseguenti oneri, nei limiti dette disponibilità del Fondo per le emergenze nazionali;
    le misure disposte sono necessarie per garantire la prosecuzione di un regime giuridico coerente con la situazione emergenziale ancora in essere nelle zone colpite dal sisma;
    a seguito dell'emergenza sisma, nel Comune dell'Aquila si è dato luogo all'assunzione di personale a tempo determinato, lavoratori che rischiano di concludere la loro esperienza lavorativa, prima che la ricostruzione sia terminata;
    si tratta di personale che, con il tempo, è cresciuto in termini di professionalità e competenze diventando essenziale per il proseguimento dei servizi fondamentali e irrinunciabili, dall'ufficio tributi al sodale, dalla gestione del Progetto Case agli asili nido;
    è necessario potersi avvalere delle professionalità acquisite e maturate nel corso della ricostruzione post sisma, anche al fine di non disperdere le professionalità acquisite. Per conseguire tale obiettivo è necessario rendere ordinario il trasferimento delle somme che annualmente vengono trasferite per le proroghe del suddetto personale, provvedendo alla loro stabilizzazione,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, sin dai provvedimenti di prossima emanazione governativa e nei limiti dei vincoli di finanza pubblica, a provvedere alla stabilizzazione del personale a tempo determinato dell'Aquila assunto a seguito dell'emergenza sisma.
9/2211-A/40Bellucci, Trancassini, Rizzetto, Bucalo, Lollobrigida, Meloni.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame introduce misure urgenti volte a garantire la continuità e l'efficacia delle attività mirate alle ricostruzioni in corso nei territori colpiti dagli eventi sismici, il superamento della situazione emergenziale e il conseguente ripristino di condizioni di normalità, ad accelerare le procedure per la realizzazione degli interventi funzionali a superare la fase dell'emergenza, a garantire condizioni socio-abitative adeguate alle popolazioni interessate e ad assicurare la realizzazione degli interventi per la riparazione e la ricostruzione degli edifici pubblici e privati;
    pertanto tra le priorità del provvedimento dovrebbe individuarsi lo snellimento delle procedure burocratiche in capo ai comuni, – segnatamente quelli di piccole e medie dimensioni dove la penuria di personale e le incombenze legate all'emergenza rendono di fatto complesso l'adempimento ordinario delle procedure di acquisizione di beni e servizi – al fine di razionalizzare e accelerare gli esiti delle medesime;
    sarebbe pertanto auspicabile il superamento dell'obbligo in capo ai comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti di ricorrere alla stazione unica appaltante e alla nomina del responsabile unico del procedimento nello svolgimento delle procedure di appalto: una misura che andrebbe ad agevolare le procedure correlate alla gestione dell'emergenza e alle attività connesse garantendo una ottimizzazione dei tempi ed il ripristino di condizioni di normalità e di superamento della fase emergenziale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità per i comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti rientranti nei cratere di derogare all'obbligo di ricorrere alla stazione unica appaltante e alla nomina del responsabile unico del procedimento nello svolgimento delle procedure di appalto.
9/2211-A/41Bignami, Trancassini, Lollobrigida, Meloni, Prisco.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame introduce misure urgenti volte a garantire la continuità e l'efficacia delle attività mirate alle ricostruzioni in corso nei territori colpiti dagli eventi sismici, il superamento della situazione emergenziale e il conseguente ripristino di condizioni di normalità;
    il provvedimento, inoltre introduce disposizioni volte ad accelerare le procedure per la realizzazione degli interventi funzionali a superare la fase dell'emergenza, a garantire condizioni socio-abitative adeguate alle popolazioni interessate e ad assicurare la realizzazione degli interventi per la riparazione e la ricostruzione degli edifici pubblici e privati;
    tra le altre cose, il provvedimento interviene anche sui territori dell'isola di Ischia, colpiti dagli eventi sismici dell'agosto 2017, in particolare l'articolo 9-vicies stabilisce che i contributi diretti alle imprese ubicate nei Comuni dell'isola di Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017 siano estesi a quelle imprese che abbiano totalmente sospeso la propria attività a seguito della dichiarazione di inagibilità dell'immobile strumentale alla medesima attività;
    sarebbe auspicabile prevedere, in una visione di insieme, anche per l'isola di Ischia la definizione di un programma teso alla valorizzazione delle risorse territoriali produttive e professionali del territorio, nella prospettiva anche di garantire adeguate ricadute occupazionali dirette e indirette, di incrementare dell'offerta di beni e servizi connessi al benessere dei cittadini e delle imprese, sul modello di quanto previsto all'articolo 11 comma 12 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 per i territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009 ed introdotto anche nel provvedimento in esame all'Articolo 9-duodetricies per quanto concerne il rilancio turistico, culturale ed economico dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016;
    il ripristino delle condizioni di normalità nei territori dei sisma e la prospettiva di definire un percorso di rinascita e di riqualificazione dell'area, passano anche attraverso la definizione di un programma di sviluppo, multilivello che sappia traghettare il territorio da una condizione di emergenza ad un percorso di sviluppo economico;
    in questa prospettiva sarebbe fattibile, nell'ambito del citato programma, pianificare interventi di adeguamento, riqualificazione e sviluppo delle aree di localizzazione produttiva, nonché attività e programmi di promozione turistica e culturale unitamente ad attività di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione, e ad azioni di sostegno alle attività imprenditoriali e finalizzate all'accesso al credito delle imprese, comprese le micro e piccole imprese,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di autorizzare nei Comuni dell'isola di Ischia la realizzazione di un programma di sviluppo volto ad assicurare effetti positivi di lungo periodo in termini di valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali del territorio, di ricadute occupazionali dirette e indirette, di incremento dell'offerta di beni e servizi connessi al benessere dei cittadini e delle imprese.
9/2211-A/42Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lollobrigida, Meloni.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame introduce misure urgenti volte a garantire la continuità e l'efficacia delle attività mirate alle ricostruzioni in corso nei territori colpiti dagli eventi sismici, il superamento della situazione emergenziale e il conseguente ripristino di condizioni di normalità;
    il provvedimento, inoltre introduce disposizioni volte ad accelerare le procedure per la realizzazione degli interventi funzionali a superare la fase dell'emergenza, a garantire condizioni socio-abitative adeguate alle popolazioni interessate e ad assicurare la realizzazione degli interventi per la riparazione e la ricostruzione degli edifici pubblici e privati;
    pur apprezzando le misure introdotte a sostegno del tessuto economico, in particolare con riferimento l'articolo 3-sexies che prevede a favore delle micro, piccole e medie imprese, aventi sede o unità locali ubicate nei territori del cratere, l'estensione della durata temporale dell'intervento del Fondo di garanzia per le PMI, non è stato però previsto un incremento delle risorse per il sostegno alle imprese danneggiate dal sisma del 24 agosto 2016 di cui all'articolo 20 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189;
    il superamento della impasse emergenziale ed il ripristino delle condizioni di normalità, passano anche attraverso il rilancio economico del tessuto economico-produttivo locale, nella prospettiva di consentire la ripresa dell'area colpita dal sisma;
    pertanto al fine di valorizzare l'economia locale, consentendo pertanto il superamento dello scenario di emergenza, sarebbe auspicabile incrementare le forme di sostegno alle imprese del territorio attraverso un incremento delle risorse destinate alle agevolazioni già previste,

impegna il Governo

attraverso ulteriori iniziative normative volte ad incrementare le risorse per il sostegno alle imprese danneggiate dagli eventi sismici del 2016 di cui all'articolo 20 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.
9/2211-A/43Deidda, Zucconi, Trancassini, Lollobrigida, Meloni, Prisco.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame introduce misure urgenti volte a garantire la continuità e l'efficacia delle attività mirate alle ricostruzioni in corso nei territori colpiti dagli eventi sismici, il superamento della situazione emergenziale e il conseguente ripristino di condizioni di normalità;
    il provvedimento, inoltre introduce disposizioni volte ad accelerare le procedure per la realizzazione degli interventi funzionali a superare la fase dell'emergenza, a garantire condizioni socio-abitative adeguate alle popolazioni interessate e ad assicurare la realizzazione degli interventi per la riparazione e la ricostruzione degli edifici pubblici e privati;
    pur apprezzando le misure introdotte a sostegno del tessuto economico, in particolare con riferimento l'articolo 3-sexies che prevede a favore delle micro, piccole e medie imprese, aventi sede o unità locali ubicate nei territori del cratere, l'estensione della durata temporale dell'intervento del Fondo di garanzia per le PMI, non è stato però previsto un incremento delle risorse per il sostegno alle imprese danneggiate dal sisma del 24 agosto 2016 di cui all'articolo 20 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189;
    il superamento della impasse emergenziale ed il ripristino delle condizioni di normalità, passano anche attraverso il rilancio economico del tessuto economico-produttivo locale, nella prospettiva di consentire la ripresa dell'area colpita dal sisma;
    pertanto al fine di valorizzare l'economia locale, consentendo pertanto il superamento dello scenario di emergenza, sarebbe auspicabile incrementare le forme di sostegno alle imprese del territorio attraverso un incremento delle risorse destinate alle agevolazioni già previste,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, attraverso ulteriori iniziative normative, di incrementare le risorse per il sostegno alle imprese danneggiate dagli eventi sismici del 2016 di cui all'articolo 20 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.
9/2211-A/43. (Testo modificato nel corso della seduta).  Deidda, Zucconi, Trancassini, Lollobrigida, Meloni, Prisco.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame introduce misure urgenti volte, tra le altre cose, a garantire continuità e l'efficacia delle attività mirate alle ricostruzioni in corso nei territori colpiti dagli eventi sismici, il superamento della situazione emergenziale e il conseguente ripristino di condizioni di normalità;
    il provvedimento introduce delle proroghe di alcuni termini di carattere finanziario e contabile a favore dei soggetti e degli enti locali nella prospettiva di fornire supporto nella fase di gestione dell'emergenza;
    si evidenzia che all'articolo 8 comma 1, lettera a), è previsto il differimento del pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2018, 2019 e 2020 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., ai comuni colpiti dal sisma dell'agosto 2016;
    nella prospettiva di agevolare i comuni del cratere, sarebbe auspicabile anche intervenire sulla configurazione di mutui concessi da Cassa Depositi e prestiti al fine di renderli oggetto di operazioni di rinegoziazione che determinino una riduzione totale dei valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere la possibilità in capo ai comuni di cui agli allegati 1, 2, 2-bis del decreto legislativo n. 189 del 2016 di rinegoziare i mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A.
9/2211-A/44Galantino, Trancassini, Lollobrigida, Meloni.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento prevede la proroga di un anno, dello stato di emergenza nei territori dell'Italia centrale colpiti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 e disciplina la copertura dei conseguenti oneri, nei limiti delle disponibilità del Fondo per le emergenze nazionali;
    le misure disposte sono necessarie per garantire la prosecuzione di un regime giuridico coerente con la situazione emergenziale ancora in essere nelle zone colpite dal sisma;
    le disposizioni introdotte disciplinano, tra gli altri, interventi, per i comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012;
    a sette anni dal terremoto che ha colpito gravemente anche la Lombardia, secondo i dati del Commissario regionale delegato per l'emergenza, la ricostruzione è terminata per poco più di una casa su tre (35,6 per cento), lavori ancora in corso per il 29,9 per cento, mentre per il 19,1 per cento l'istruttoria è aperta. Per le altre, il 15,4 per cento, la domanda di fondi è stata respinta o ritirata;
    per gli abitanti dell'area del cratere sismico, permangono ancora molteplici problemi, tra cui, diverse istanze di finanziamento respinte e di famiglie fuori casa;
    i fondi stanziati, in molti casi sono ancora disponibili, ma bloccati dalla macchina burocratica e in altri casi invece sono insufficienti, nonostante vi siano diverse attività che a distanza di anni non riescono a riprendere la propria produzione pre-sisma,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di monitorate che i fondi già stanziati per i territori nell'area del cratere sismico della Lombardia siano sufficienti per la gestione degli interventi emergenziali e, in caso contrario, a valutare la possibilità, di stanziare ulteriori risorse sin dalla prossima legge di bilancio.
9/2211-A/45Montaruli, Trancassini, Foti, Butti, Lucaselli, Bignami, Lollobrigida, Meloni.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici, riformula diverse disposizioni del decreto-legge n. 189 del 2016 che disciplina gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016;
    in particolare l'articolo 8 modifica l'articolo 44 del decreto-legge n. 189 del 2016, prevedendo per i mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, nonché alle Province in cui questi ricadono, il differimento, senza applicazione di sanzioni e interessi, del pagamento delle rate in scadenza anche nell'esercizio 2020;
    considerata l'opportunità di intervenire ulteriormente sulla proroga dei mutui contratti dai comuni con Cassa depositi e prestiti, nella prospettiva di una sospensione degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui in scadenza anche negli esercizi 2021 e 2022 e ove necessario negli esercizi successivi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a prorogare ulteriormente il pagamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 prevedendo l'ulteriore differimento del pagamento delle rate in scadenza negli esercizi relativi alle annualità 2021 e 2022 e ove necessario negli esercizi successivi, valutando altresì l'opportunità di intervenire normativamente al fine di definire presupposti e modalità per rendere tale misura strutturale considerato il ripetersi di situazioni emergenziali analoghe.
9/2211-A/46Flati.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici, riformula diverse disposizioni del decreto-legge n. 189 del 2016 che disciplina gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016;
    durante l'esame del provvedimento è stata approvata la proposta emendativa che estende ai territori dei comuni delle Regioni Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del 2016 le misure volte a promuovere la costituzione di nuove imprese prevedendo che tali misure si applicano, senza alcun limite di età, ai territori dei Comuni sopracitati che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito «E»;
    l'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 recante «Disposizioni recanti misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese» stabilisce un Regime speciale per «lavoratori impatriati» prevedendo che i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30 per cento del loro ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni, salvo prevedere una riduzione della predetta percentuale al 10 per cento per i soggetti che trasferiscono la residenza in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di estendere la riduzione al 10 per cento di cui in premessa anche ai soggetti che trasferiscono la residenza nell'area del cratere sismico costituita dai comuni di cui all'allegato 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229 del 15 dicembre 2016.
9/2211-A/47Zennaro, Gabriele Lorenzoni.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti dagli eventi sismici del centro Italia;
    l'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 recante ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici ha istituito nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, la zona franca urbana ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
    considerata l'esigenza di dare continuità al regime di esenzione previsto dalla predetta disposizione estendendone temporalmente l'applicazione, prevedendo che le relative agevolazioni si applichino anche ai fabbricati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero notificate entro il 31 dicembre 2017 che abbiano avuto una riduzione del 25 per cento del fatturato per i successivi quattro mesi decorrenti dalla notificazione dell'ordinanza stessa raffrontati con lo stesso periodo del 2015,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prorogare ulteriormente le esenzioni e agevolazioni previste dall'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 riferite alle imprese e ai professionisti che svolgono la propria attività all'interno della zona franca estendendone il regime di esenzione ai fabbricati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero notificate entro il 31 dicembre 2017.
9/2211-A/48De Toma, Gabriele Lorenzoni, Berardini, Terzoni, Zennaro.


   La Camera,
   premesso che:
    a partire dal 14 agosto 2018 e per le settimane successive è stato registrato uno sciame sismico nell'area del Basso Molise con scosse che hanno raggiunto anche magnitudo superiore ai 5 gradi;
    con Delibera del Consiglio dei Ministri del 6 settembre 2018 il Governo ha approvato la «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito i commi della provincia di Campobasso a far data dal 16 agosto 2018» ed ha stanziato i primi due milioni di euro per il pagamento delle spese legate alla gestione della prima emergenza;
    con successiva Delibera del Consiglio dei ministri del 20 marzo 2019 il Governo ha prorogato di ulteriori 12 mesi lo stato di emergenza per i comuni coinvolti, portandolo a scadenza il prossimo mese di marzo 2020;
    al Capo II del decreto-legge n. 32 del 18 aprile 2019, convertito con modificazione dalla legge n. 55 del 14 giugno 2019, vengono disciplinate disposizioni specifiche in ordine alla ricostruzione seguente gli eventi sismici della Regione Molise;
    allegato al decreto n. 32 del 2019 vi è il seguente elenco dei comuni della provincia di Campobasso colpiti dagli eventi sismici di cui alla Delibera Consiglio dei ministri del 6 settembre 2018:
     Acquaviva Collecroce;
     Campomarino;
     Castelbottaccio;
     Castelmauro;
     Guardialfiera;
     Guglionesi;
     Larino;
     Lupara;
     Montecilfone;
     Montefalcone del Sannio;
     Montemitro;
     Montorio nei Frentani;
     Mortone del Sannio;
     Palata;
     Portocannone;
     Rotello;
     San Felice del Molise;
     San Giacomo degli Schiavoni;
     San Martino in Pensilis;
     Santa Croce di Magliano;
     Tavenna;
   considerato che:
    sono ancora numerosi i nuclei familiari e i cittadini che vivono fuori dalle loro abitazioni perché dichiarate inagibili e che necessitano di adeguata assistenza e di un congruo contributo per l'autonoma sistemazione;
    si è ancora in attesa della nomina del Commissario per la ricostruzione, così come previsto dall'articolo 6 del decreto-legge n. 32 del 2019;
    gli uffici tecnici dei comuni dell'area del cratere sono oberati da carichi di lavoro straordinario conseguenti agli eventi sismici suddetti (costituzione di COC comunali, sopralluoghi con tecnici per verifica agibilità edifici pubblici e privati, ordinanze di sgombero, rendicontazioni, progettazioni, etc.);
    tali Comuni sono di piccole e piccolissime dimensioni, con la casistica più frequente dell'organico presente che si estrinseca nella presenza di una sola unità lavorativa;
   ascoltato:
    il dibattito in Aula in merito all'approvazione del decreto-legge avente ad oggetto «Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici»,

impegna il Governo:

   ai fini del sostegno alle popolazioni ed alle amministrazioni coinvolte, e per l'avvio di una celere ricostruzione delle aree interessate, a valutare l'opportunità di prevedere per gli eventi sismici in premessa:
   a) la proroga dello stato di emergenza fino almeno al 31 dicembre 2020;
   b) la nomina del Commissario straordinario per la ricostruzione;
   c) che all'interno del primo provvedimento utile, successivo alla nomina del Commissario, assicurare alle amministrazioni coinvolte un plafond di risorse da cui attingere per il potenziamento degli uffici tecnici attraverso l'assunzione di personale a tempo determinato garantendone quindi la copertura con risorse extra bilancio comunale sulla scorta di quanto già previsto dal decreto n. 32 del 2019 per i Comuni dell'area Etnea interessati dal sisma del 26 dicembre 2018.
9/2211-A/49Federico, Testamento.


   La Camera,
   premesso che:
    l'Italia è un Paese a medio-alta pericolosità sismica, dato scientifico ben normato e rispetto ad altri Paesi, tuttavia, a pericolosità sismica ben maggiore, l'Italia ha un patrimonio edilizio altamente vulnerabile, tra cui, sfortunatamente, anche le costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti, destinate ad ospitare un elevato numero di persone, tra cui, ricordiamolo, le scuole. Ciò rende tristemente l'Italia un Paese a rischio sismico molto elevato, come dimostrano i nostri periodici eventi luttuosi, quali, per citare solo l'ultimo, quello della sequenza sismica di Amatrice Visso e Norcia iniziato il 24 agosto 2016;
    l'obbligo di procedere alla verifica della vulnerabilità sismica sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso è stata sancita con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 2003, e specificatamente per le scuole l'obbligatorietà è stata ribadita nell'articolo 20-bis del decreto-legge n. 8 del 9 febbraio 2017 convertito in legge n. 45 del 7 aprile 2017;
    le verifiche di vulnerabilità sono attività necessarie e propedeutiche per valutare la capacità di resistenza di un edificio al sisma e per la precisione alla massima scossa attesa per una determinata zona. I risultati di queste verifiche si riassumono in un indice che se maggiore o uguale ad uno caratterizzano una struttura capace di resistere alla magnitudo massima attesa, in caso contrario, più l'indice è basso minore è la capacità della struttura di resistere al terremoto. In base all'esito di queste verifiche si procederà quindi alla progettazione degli eventuali interventi di adeguamento antisismico che risultino necessari;
    ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 189 del 17 ottobre 2016 convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016 gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli immobili ad uso scolastico danneggiati o distrutti dall'evento sismico devono conseguire l'adeguamento sismico ai sensi delle vigenti norme tecniche per le costruzioni;
    le Norme Tecniche per le Costruzioni del 2018 stabiliscono al paragrafo 8.4.3 che in caso di adeguamento sismico di costruzioni di classe III ad uso scolastico o di classe IV, si dovrà raggiungere un indice di rischio non inferiore a 0,8;
    nelle aree del cratere sismico sono numerosi gli edifici scolastici che hanno subito danni a seguito del sisma. Alcuni sono tuttora del tutto inagibili, altri presentano parti non agibili come le palestre che costringono gli alunni a continui spostamenti per poter effettuare attività fisica, altri ancora a seguito delle verifiche di vulnerabilità sismica presentano indici inferiori a quanto prescritto dalle normative vigenti;
    all'avvio dei lavori previsti di riparazione e ripristino con adeguamento sismico del fabbricato, si presenterà il problema del dislocamento della popolazione scolastica in altre strutture. Sarà compito dell'ente locale proprietario dell'istituto scolastico oggetto dei lavori suddetti trovare strutture alternative che possano garantire un livello di sicurezza adeguato alla classe d'uso scolastico;
    nella maggior parte dei comuni del centro Italia è difficile trovare edifici adatti e sicuri e nel numero adeguato ad ospitare tutti gli alunni, rimanendo quindi in capo al sindaco del comune o al presidente di provincia la responsabilità di spostare gli alunni ed il personale docente e non docente in strutture non sicure e idonee,

impegna il Governo

a garantire la continuità scolastica e a predisporre tutti gli strumenti normativi atti ad autorizzare le amministrazioni locali proprietarie di edifici scolastici che saranno oggetto d'interventi di riparazione e ripristino con adeguamento sismico del fabbricato a seguito del sisma del 2016, nonché degli edifici scolastici per i quali le verifiche di vulnerabilità sismiche eseguite ai sensi dell'OPCM n. 3274 del 20 marzo 2003 e resesi obbligatorie ai sensi dell'articolo 20-bis del decreto-legge n. 8 del 9 febbraio 2017 convertito in legge n. 45 del 7 aprile 2017, abbiano avuto come risultato un indice (numerico) di rischio inferiore a quanto previsto dalla normativa vigente, a dislocare le attività scolastiche, con oneri a carico della struttura commissariale, in altre strutture, che abbiano un indice di rischio non inferiore a quanto previsto dalla normativa vigente e comunque non inferiore a 0,8, o in scuole di servizio in strutture modulari (cosiddetti MUSP) su aree da identificare da parte dei comuni anche attraverso opportuna procedura di esproprio per pubblica utilità
9/2211-A/50Gabriele Lorenzoni, Rachele Silvestri, Cataldi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'Italia è un Paese a medio-alta pericolosità sismica, dato scientifico ben normato e rispetto ad altri Paesi, tuttavia, a pericolosità sismica ben maggiore, l'Italia ha un patrimonio edilizio altamente vulnerabile, tra cui, sfortunatamente, anche le costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti, destinate ad ospitare un elevato numero di persone, tra cui, ricordiamolo, le scuole. Ciò rende tristemente l'Italia un Paese a rischio sismico molto elevato, come dimostrano i nostri periodici eventi luttuosi, quali, per citare solo l'ultimo, quello della sequenza sismica di Amatrice Visso e Norcia iniziato il 24 agosto 2016;
    l'obbligo di procedere alla verifica della vulnerabilità sismica sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso è stata sancita con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 2003, e specificatamente per le scuole l'obbligatorietà è stata ribadita nell'articolo 20-bis del decreto-legge n. 8 del 9 febbraio 2017 convertito in legge n. 45 del 7 aprile 2017;
    le verifiche di vulnerabilità sono attività necessarie e propedeutiche per valutare la capacità di resistenza di un edificio al sisma e per la precisione alla massima scossa attesa per una determinata zona. I risultati di queste verifiche si riassumono in un indice che se maggiore o uguale ad uno caratterizzano una struttura capace di resistere alla magnitudo massima attesa, in caso contrario, più l'indice è basso minore è la capacità della struttura di resistere al terremoto. In base all'esito di queste verifiche si procederà quindi alla progettazione degli eventuali interventi di adeguamento antisismico che risultino necessari;
    ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 189 del 17 ottobre 2016 convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016 gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli immobili ad uso scolastico danneggiati o distrutti dall'evento sismico devono conseguire l'adeguamento sismico ai sensi delle vigenti norme tecniche per le costruzioni;
    le Norme Tecniche per le Costruzioni del 2018 stabiliscono al paragrafo 8.4.3 che in caso di adeguamento sismico di costruzioni di classe III ad uso scolastico o di classe IV, si dovrà raggiungere un indice di rischio non inferiore a 0,8;
    nelle aree del cratere sismico sono numerosi gli edifici scolastici che hanno subito danni a seguito del sisma. Alcuni sono tuttora del tutto inagibili, altri presentano parti non agibili come le palestre che costringono gli alunni a continui spostamenti per poter effettuare attività fisica, altri ancora a seguito delle verifiche di vulnerabilità sismica presentano indici inferiori a quanto prescritto dalle normative vigenti;
    all'avvio dei lavori previsti di riparazione e ripristino con adeguamento sismico del fabbricato, si presenterà il problema del dislocamento della popolazione scolastica in altre strutture. Sarà compito dell'ente locale proprietario dell'istituto scolastico oggetto dei lavori suddetti trovare strutture alternative che possano garantire un livello di sicurezza adeguato alla classe d'uso scolastico;
    nella maggior parte dei comuni del centro Italia è difficile trovare edifici adatti e sicuri e nel numero adeguato ad ospitare tutti gli alunni, rimanendo quindi in capo al sindaco del comune o al presidente di provincia la responsabilità di spostare gli alunni ed il personale docente e non docente in strutture non sicure e idonee,

impegna il Governo

per garantire la continuità scolastica a valutare l'opportunità di predisporre tutti gli strumenti normativi atti ad autorizzare le amministrazioni locali proprietarie di edifici scolastici che saranno oggetto d'interventi di riparazione e ripristino con adeguamento sismico del fabbricato a seguito del sisma del 2016, nonché degli edifici scolastici per i quali le verifiche di vulnerabilità sismiche eseguite ai sensi dell'OPCM n. 3274 del 20 marzo 2003 e resesi obbligatorie ai sensi dell'articolo 20-bis del decreto-legge n. 8 del 9 febbraio 2017 convertito in legge n. 45 del 7 aprile 2017, abbiano avuto come risultato un indice (numerico) di rischio inferiore a quanto previsto dalla normativa vigente, a dislocare le attività scolastiche, con oneri a carico della struttura commissariale, in altre strutture, che abbiano un indice di rischio non inferiore a quanto previsto dalla normativa vigente e comunque non inferiore a 0,8, o in scuole di servizio in strutture modulari (cosiddetti MUSP) su aree da identificare da parte dei comuni anche attraverso opportuna procedura di esproprio per pubblica utilità
9/2211-A/50. (Testo modificato nel corso della seduta).  Gabriele Lorenzoni, Rachele Silvestri, Cataldi.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame contiene disposizioni volte a garantire la continuità e l'efficacia delle attività di ricostruzione in corso nei territori colpiti da eventi sismici: gli obiettivi dell'intervento normativo d'urgenza sono indirizzati verso la comune finalità di superare la situazione emergenziale in atto e di garantire il rapido ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate;
    a tal fine, il titolo e il preambolo del provvedimento fanno opportunamente riferimento «ai territori colpiti da eventi sismici», a testimonianza della volontà di comprendere, nell'azione di accelerazione e completamento della ricostruzione, tutte le aree del Paese che hanno subito scosse sismiche di una certa rilevanza;
    a distanza di oltre 50 anni dai disastrosi eventi sismici che hanno colpito la Valle del Belice, non è stata ancora definitivamente risolta la questione connessa alla ricostruzione e alla messa in sicurezza di quei territori ad alto rischio sismico e idrogeologico;
    dal lontano 1968 ad oggi, siamo ancora ben lontani dal completamento dei lavori di ricostruzione, sia delle abitazioni private sia di tutte quelle opere pubbliche e di urbanizzazione presenti sul territorio, e dalla realizzazione degli interventi di bonifica ambientale risultati necessari a seguito del sisma, connessi allo smaltimento dell'amianto utilizzato a quel tempo nella costruzione delle strutture abitative;
    è ancora attuale la questione legata al pericolo di crollo di vecchi ruderi abitativi presenti nei centri dei Comuni della Valle del Belice alla quale si accompagna la mancata individuazione di adeguati fondi da destinare al recupero di taluni immobili di particolare pregio storico, artistico e monumentale danneggiati dal sisma e mai recuperati;
    anche la viabilità intercomunale, provinciale e statale appare ancora oggi inadeguata: in alcune zone la rete stradale è del tutto inesistente e, più in generale, l'intero sistema dei trasporti risulta gravemente compromesso e non idoneo a favorire lo sviluppo delle aree interne della Valle del Belice;
    l'annosa questione della ricostruzione post sismica della Valle del Belice è stata affrontata dalle istituzioni a più livelli: risale alla XII Legislatura l'istituzione – ai sensi dell'articolo 12 della legge 29 aprile 1976, n. 178 – di una Commissione parlamentare per il parere al Governo sulla destinazione dei fondi per la ricostruzione della Valle del Belice. Fra i suoi compiti anche quello di indagine circa le problematiche e lo stato di attuazione della ricostruzione. L'organo bicamerale aveva effettuato una indagine conoscitiva, accertando che per il periodo 1968-1995 lo Stato italiano aveva autorizzato con legge un finanziamento pari a 3.100 miliardi di lire destinati alla ricostruzione, dei quali solo 2.272 miliardi erano stati erogati; la Commissione, ricostituita nel corso della XIII legislatura, dimostratasi negli anni indispensabile nell'attività di programmazione degli impegni di spesa per il Belice, nella XIV Legislatura non venne rinnovata;
    nel mese di settembre del 2009, con decreto del Presidente della Regione n. 354/Serv. 1/S.G., veniva istituita una commissione speciale per i paesi della Valle del Belice al fine di elaborare proposte per la soluzione delle problematiche legate alla fase finale della ricostruzione, nonché per individuare percorsi idonei a rilanciare lo sviluppo economico del territorio; la Commissione regionale procedeva all'elaborazione di un disegno di legge contenente nuove norme per l'accelerazione delle procedure di ricostruzione e riparazione degli edifici privati e il completamento delle opere pubbliche necessarie, individuando altresì la relativa copertura finanziaria a valere sui fondi FAS, già destinati alla Regione Siciliana. Nella seduta della Giunta regionale del 19 maggio 2010, con deliberazione n. 133, detto disegno di legge veniva approvato integralmente dal Governo regionale, il quale si impegnava contestualmente a trasmetterlo al Consiglio dei ministri per essere recepito dal Governo nazionale in un proprio disegno di legge. Di detto percorso, ad oggi, non si ha alcun riscontro. Fra il 2013 e il 2014 l'idea di istituire la medesima commissione sotto la presidenza dell'On. Rosario Crocetta naufragò in breve tempo;
    annualmente, durante l'iter di approvazione della legge di stabilità, sono stati stanziati diversi milioni di euro per realizzare programmi straordinari di edilizia residenziale pubblica nella Valle del Belice sui quali successivamente il Governo è intervenuto, operando una sostanziale decurtazione dell'importo o, il più delle volte, azzerando del tutto il capitolo;
    nel 2016, la XIII Commissione permanente del Senato effettuava un ciclo di audizioni a seguito di sopralluogo conoscitivo dei territori cui prendevano parte diversi parlamentari e senatori del territorio; nella seduta n. 268 del 2 novembre 2016, detta Commissione approvava una risoluzione ove ravvisava l'esigenza «non più prorogabile di concludere l'annosa vicenda della ricostruzione post-sisma della Valle del Belice, ivi inclusa la realizzazione di un programma di bonifiche ambientali per lo smaltimento dell'amianto e dell'eternit dei baraccamenti costruiti nei Comuni della Valle del Belice indicati all'articolo 26 della legge 5 febbraio 70 n. 21», impegnando il Governo ad elaborare, in via di urgenza, una serie di interventi. Negli anni 2016 e 2017, nonostante detta risoluzione, innumerevoli emendamenti, incontri e richieste, nessun riscontro è stato mai dato al territorio;
    nel mese di gennaio del 2018, in occasione delle celebrazioni del 50o anniversario, il Presidente della Repubblica – alla presenza del Presidente della Regione siciliana, nonché di alte cariche dello Stato, di rappresentanti del Governo nazionale e numerosi parlamentari – esprimeva la sentita necessità di interventi volti alla definitiva soluzione del completamento della ricostruzione post sisma, ravvisando l'urgenza di addivenire alla definizione delle procedure amministrative idonee a colmare, a distanza di 50 anni, l'inefficienza strutturale;
    a distanza di oltre 50 anni dall'evento calamitoso, è stato accertato che la ricostruzione della Valle del Belice è stata interrotta per l'assenza di fondi; eventuali disponibilità finanziarie o non sono sufficienti o vengono periodicamente revocate,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di porre in essere tutte le azioni utili a quantificare e a certificare l'attuale fabbisogno finanziario della Valle del Belice, individuando in modo definitivo le risorse necessarie per completare, su una scala di priorità, la ricostruzione dell'edilizia privata e provvedere alla realizzazione e al completamento delle opere di urbanizzazione e delle altre opere pubbliche della Valle del Belice, con tempistica certa.
9/2211-A/51Lombardo, Martinciglio.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame contiene disposizioni volte a garantire la continuità e l'efficacia delle attività di ricostruzione in corso nei territori colpiti da eventi sismici: gli obiettivi dell'intervento normativo d'urgenza sono indirizzati verso la comune finalità di superare la situazione emergenziale in atto e di garantire il rapido ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate, anche attraverso il miglioramento delle procedure per la ricostruzione degli immobili privati facendo ricorso ad un iter più semplice e veloce;
    in particolare, all'articolo 2, i commi 1-bis e 2-bis, prevedono il differimento al 31 dicembre 2020 del termine entro il quale è possibile prevedere il ripristino con miglioramento sismico degli immobili di proprietà pubblica da destinare alla soddisfazione delle esigenze abitative delle popolazioni dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi in Italia centrale dal 24 agosto 2016; inoltre l'articolo 9-duodetricies dispone al comma 1, che – a decorrere dall'anno 2021 – il Commissario straordinario può destinare, a valere sulle risorse della contabilità speciale ad esso intestata, una quota non superiore al 4 per cento degli stanziamenti annuali di bilancio, tra gli altri, ad interventi rientranti nel quadro di un programma di sviluppo volto ad assicurare effetti positivi di lungo periodo attraverso la valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene, le ricadute occupazionali dirette e indirette nonché l'incremento dell'offerta di beni e servizi connessi al benessere dei cittadini e delle imprese;
    la norma prevede, a tal fine, l'istituzione di una cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con il compito di definire il programma di sviluppo;
    si ritiene che tali interventi mirati alla ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici e non solo, non possano prescindere dalla previsione di adeguate misure preventive, tra cui l'impiego di sistemi elettronici e di nuove tecnologie anche satellitari, dedicati al monitoraggio strutturale delle opere site in tali aree,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intraprendere idonee iniziative volte a prevedere, nell'ambito degli interventi di miglioramento sismico degli immobili di proprietà pubblica e privata, anche attraverso la previsione di incentivi da destinare alle aziende operanti nel settore del monitoraggio strutturale nel quadro del programma di sviluppo di cui al presente provvedimento, l'impiego di dispositivi altamente tecnologici applicabili su strutture esistenti e/o integrabili all'interno dei materiali (cd. smart materials) in grado di effettuare un monitoraggio continuo dello stato di vulnerabilità delle strutture, tramite raccolta dati in-situ, facilmente fruibili direttamente dalla P.A. e/o dalle aziende incaricate da quest'ultima, con l'obiettivo di implementare un sistema di manutenzione programmata. A valutare altresì l'opportunità di estendere anche al coordinamento dell'attività di analisi dei dati, i compiti di definizione del programma di sviluppo assegnati alla cabina di regia istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di garantire, in tal modo, una più efficace prevenzione applicabile anche alle opere strategiche, estendendo tale coordinamento a tutto il territorio nazionale.
9/2211-A/52Galizia.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame contiene disposizioni volte a garantire la continuità e l'efficacia delle attività di ricostruzione in corso nei territori colpiti da eventi sismici: gli obiettivi dell'intervento normativo d'urgenza sono indirizzati verso la comune finalità di superare la situazione emergenziale in atto e di garantire il rapido ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate, anche attraverso il miglioramento delle procedure per la ricostruzione degli immobili privati facendo ricorso ad un iter più semplice e veloce;
    in particolare, all'articolo 2, i commi 1-bis e 2-bis, prevedono il differimento al 31 dicembre 2020 del termine entro il quale è possibile prevedere il ripristino con miglioramento sismico degli immobili di proprietà pubblica da destinare alla soddisfazione delle esigenze abitative delle popolazioni dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi in Italia centrale dal 24 agosto 2016; inoltre l'articolo 9-duodetricies dispone al comma 1, che – a decorrere dall'anno 2021 – il Commissario straordinario può destinare, a valere sulle risorse della contabilità speciale ad esso intestata, una quota non superiore al 4 per cento degli stanziamenti annuali di bilancio, tra gli altri, ad interventi rientranti nel quadro di un programma di sviluppo volto ad assicurare effetti positivi di lungo periodo attraverso la valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene, le ricadute occupazionali dirette e indirette nonché l'incremento dell'offerta di beni e servizi connessi al benessere dei cittadini e delle imprese;
    la norma prevede, a tal fine, l'istituzione di una cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con il compito di definire il programma di sviluppo;
    si ritiene che tali interventi mirati alla ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici e non solo, non possano prescindere dalla previsione di adeguate misure preventive, tra cui l'impiego di sistemi elettronici e di nuove tecnologie anche satellitari, dedicati al monitoraggio strutturale delle opere site in tali aree,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intraprendere idonee iniziative volte a prevedere, nell'ambito degli interventi di miglioramento sismico degli immobili di proprietà pubblica e privata, anche attraverso la previsione di incentivi da destinare alle aziende operanti nel settore del monitoraggio strutturale nel quadro del programma di sviluppo di cui al presente provvedimento, l'impiego di dispositivi altamente tecnologici applicabili su strutture esistenti e/o integrabili all'interno dei materiali (cd. smart materials) in grado di effettuare un monitoraggio continuo dello stato di vulnerabilità delle strutture, tramite raccolta dati in-situ, facilmente fruibili direttamente dalla P.A. e/o dalle aziende incaricate da quest'ultima, con l'obiettivo di implementare un sistema di manutenzione programmata.
9/2211-A/52. (Testo modificato nel corso della seduta).  Galizia.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame reca disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni nei territori colpiti dagli eventi sismici 2016-2017 in Italia Centrale;
    all'articolo 2, il comma 2 integra la disciplina della ricostruzione pubblica, tramite l'aggiunta di un comma 3.1 all'articolo 14 del decreto-legge 189/2016, che precisa che tra gli interventi sul patrimonio pubblico disposti dal Commissario straordinario del Governo è data priorità a quelli concernenti la ricostruzione di edifici scolastici, da ripristinare o ricostruire possibilmente nel medesimo sito;
    nell'articolo non si fa riferimento a una condizione che per il patrimonio pubblico sarebbe essere opportuno specificare, vale a dire la realizzazione dei suddetti interventi nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 34 del nuovo Codice dei Contratti Pubblici, che introduce nel nostro Paese l'obbligo del Green Public Procurement (GPP) e in particolare di quanto previsto dai Criteri ambientali minimi (CAM) introdotti dal decreto del Ministero dell'Ambiente in materia di Affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di specificare, anche nell'ambito dell'emanazione di provvedimenti successivi, quanto previsto dall'articolo 34 del Codice degli appalti e dai Criteri ambientali minimi, al fine di rafforzare il carattere strategico dello strumento del Green Public Procurement per le politiche di sostenibilità ambientale, sociale ed economica.
9/2211-A/53Ianaro.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici, riformula diverse disposizioni del decreto-legge n. 189 del 2016 che disciplina gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016;
    l'articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, reca disposizioni finalizzate a prevedere che per gli interventi di ricostruzione privata siano stabiliti criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi contemporanei che non trovano giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale;
   considerato che:
    si rende necessario un intervento normativo finalizzato a garantire che non vengano previsti limiti per gli incarichi relativi alla redazione della Relazione Geologica, della Risposta Sismica Locale e per il collaudo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare gli adeguati strumenti normativi finalizzati a prevedere, anche mediante provvedimento del Commissario straordinario, che per le tipologie di incarico di cui in premessa, non siano previsti limiti finalizzati ad evitare la concentrazione degli stessi.
9/2211-A/54Varrica.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici riformula diverse disposizioni del decreto-legge n. 189 del 2016 che disciplina gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016;
    l'articolo 9-duodetricies introdotto durante l'esame in sede referente dispone che a decorrere dall'anno 2021 il Commissario straordinario possa destinare appositi stanziamenti ad interventi rientranti nel quadro di un programma di sviluppo volto ad assicurare effetti positivi di lungo periodo attraverso la valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene, le ricadute occupazionali dirette e indirette nonché l'incremento dell'offerta di beni e servizi connessi al benessere dei cittadini e delle imprese. A tal fine la disposizione prevede l'istituzione di una cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con il compito di definire il programma di sviluppo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere nell'ambito delle funzioni e finalità attribuite alla cabina di regia anche il compito di monitorare e verificare lo stato di avanzamento del processo di ricostruzione e l'efficacia ed uniformità delle misure adottate a sostegno delle aree colpite dal sisma e dalle imprese ivi ubicate, di definire una pianificazione strategica di medio-lungo periodo volta alla valorizzazione delle risorse territoriali, con particolare riferimento al recupero del potenziale agricolo delle predette aree, allo scopo di prevenire lo spopolamento e di garantire la tenuta economica e sociale di quelle zone, al fine di corrispondere appieno alle esigenze e peculiarità del settore agroalimentare, nonché di promuovere la diversificazione delle attività agricole individuando misure di incentivazione del turismo rurale e degli agriturismi.
9/2211-A/55Gallinella.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici riformula diverse disposizioni del decreto-legge n. 189 del 2016 che disciplina gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016;
    l'articolo 9-duodetricies introdotto durante l'esame in sede referente dispone che a decorrere dall'anno 2021 il Commissario straordinario possa destinare appositi stanziamenti ad interventi rientranti nel quadro di un programma di sviluppo volto ad assicurare effetti positivi di lungo periodo attraverso la valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene, le ricadute occupazionali dirette e indirette nonché l'incremento dell'offerta di beni e servizi connessi al benessere dei cittadini e delle imprese. A tal fine la disposizione prevede l'istituzione di una cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con il compito di definire il programma di sviluppo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere la definizione di una pianificazione strategica di medio-lungo periodo volta alla valorizzazione delle risorse territoriali, con particolare riferimento al recupero del potenziale agricolo delle predette aree, allo scopo di prevenire lo spopolamento e di garantire la tenuta economica e sociale di quelle zone, al fine di corrispondere appieno alle esigenze e peculiarità del settore agroalimentare, nonché di promuovere la diversificazione delle attività agricole individuando misure di incentivazione del turismo rurale e degli agriturismi.
9/2211-A/55. (Testo modificato nel corso della seduta).  Gallinella.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici, riformula diverse disposizioni dei decreto-legge n. 189 del 2016 che disciplina gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016;
    l'articolo 20-bis del decreto-legge 189/2016 prevede disposizioni volte a favorire la ripresa produttiva delle imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato, nonché delle imprese che svolgono attività agrituristiche;
    considerata l'importanza di favorire la ripresa produttiva delle imprese del settore turistico anche mediante la previsione di un contributo agli enti gestori degli aeroporti delle regioni interessate dagli eventi sismici del centro Italia, con particolare riferimento agli scali di Pescara, Perugia e Ancona, definendone criteri e modalità di erogazione nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare gli adeguati strumenti normativi finalizzati a incentivare iniziative volte alla ripresa socio-economica dei territori colpiti dai sismi anche promuovendo l'incremento del flusso turistico negli aeroporti delle regioni del centro Italia interessate dalla ricostruzione.
9/2211-A/56Vacca.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame si prefigge di disporre misure urgenti per garantire la continuità ed efficacia delle attività mirate alle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici, nonché di disporre interventi urgenti e straordinari per la riparazione e la ricostruzione degli immobili, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei predetti territori, consentendo il superamento della situazione emergenziale e il conseguente ripristino di condizioni di normalità nei predetti territori, gravemente colpiti da eventi sismici;
   considerato che:
    nei comuni della Campania e della Basilicata, colpiti dagli eventi sismici del 1980 e del 1981, permangono problematiche che rendono indispensabile l'adozione di misure finalizzate a velocizzare, semplificare e sostenere, anche sul piano economico-finanziario, le procedure di riparazione e ricostruzione. L'obiettivo da perseguire è quello di garantire condizioni socio-abitative adeguate a tutte le persone fisiche e giuridiche interessate, nonché di assicurare la realizzazione degli interventi di riparazione e ricostruzione di immobili ed attrezzature, siano essi per uso privato o destinati ad attività commerciali, superando definitivamente situazioni tuttora a carattere emergenziale;
    la legge 14 maggio 1981, n. 219, prevede agli articoli 8 e 9 lo stanziamento di risorse per gli interventi di ricostruzione e riparazione nei settori dell'edilizia e delle opere pubbliche, nonché all'articolo 22, per la ricostruzione e riparazione di immobili e attrezzature del commercio, artigianato, turismo e spettacolo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare gli adeguati strumenti normativi finalizzati a consentire la definitiva e completa ultimazione dell'opera di ricostruzione nei comuni della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi sismici del 1980 e del 1981, assegnando alle Province e ai Comuni del cratere le competenze di spesa, programmazione e controllo delle somme e dei residui riferiti agli importi assegnati con decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 13333/1 del 30 dicembre 2008 e n. 3724 del 26 marzo 2010 e Delibera CIPE n. 45 dei 23 marzo 2012, ed assegnando alle Province ed ai Comuni, per il completamento delle singole opere, tutte le risorse ancora disponibili sulle contabilità speciali dei comuni, aperte e risultanti dal Report di Banca D'Italia al 31 dicembre 2018, nonché di adottare strumenti normativi che autorizzino i singoli Comuni, beneficiari delle misure previste dalla Legge 14 maggio 1981, n. 219, all'utilizzo dei residui dei fondi stanziati dalla medesima legge agli articoli 8, 9 e 22.
9/2211-A/57Maraia.


   La Camera,
   premesso che:
    il sisma del 31 ottobre 2002 ha colpito numerosi comuni in prossimità del confine tra le regioni Molise e Puglia e a distanza di 17 anni la ricostruzione nei territori danneggiati dal sisma non risulta essere ancora conclusa;
    in occasione del sisma si è proceduto alla classificazione degli edifici danneggiati in base alla tipologia dei danni riportati e alla destinazione d'uso, ovvero: Classe A: abitazioni principali con ordinanza di sgombero totale; Classe B: abitazioni principali con ordinanza di sgombero parziale; Classe C abitazioni principali senza alcuna ordinanza di sgombero; Classe D abitazioni NON principali con ordinanza di sgombero; classe E abitazioni non principali senza ordinanza di sgombero;
    ad oggi, mentre risultano essere stati ricostruiti o riparati tutti gli edifici rientranti nelle Classi A e B, ovvero quelle abitazioni principali per cui vi è stata l'ordinanza di sgombero totale o parziale, gli altri edifici classificati nelle categorie C, D ed E risultano essere ancora lesionate e prive di interventi di restauro;
    tale realtà, oltre ad impedire alle popolazioni vittime del sisma Molisane e Pugliesi, un concreto ritorno alla normalità a distanza di tanti anni dal sisma, costituisce anche un pericolo alla pubblica incolumità derivante dalla mancanza di manutenzione di edifici danneggiati e privi di manutenzione;
    inoltre è da tener conto che molti comuni, tra quelli danneggiati dal predetto sisma, non hanno completato i piani di ricostruzione sia a causa dell'indisponibilità economica per esaurimento dei fondi a disposizione e sia anche a causa delle difficoltà di procedere alla redazione dei piani di completamento delle opere di ricostruzione e adeguamento sismico degli edifici e delle attività economiche danneggiate a causa della carenza di personale tecnico adeguato;
    pertanto, al fine di individuare la giusta quantificazione degli importi occorrenti per il completamento della ricostruzione post sisma, è necessario procedere ad una ricognizione delle opere di ricostruzione a farsi per concludere il processo di ricostruzione e ristabilire definitivamente la normalità nei territori colpiti dal sisma del 30 ottobre 2002,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di procedere alla verifica dello stato dei lavori riguardo agli interventi di ricostruzione, di riparazione, di adeguamento sismico, nonché della ripresa delle attività economiche, al fine di offrire un sostegno alle regioni e ai comuni interessati dal sisma del 31 ottobre 2002 con lo scopo di portare a compimento le opere di ricostruzione ancora non eseguite.
9/2211-A/58Faro, Vianello, Giuliano, Menga, Masi, Macina, D'Ambrosio, Ruggiero, Lovecchio, Brescia, Galizia, Palmisano, Donno, Nitti, Ermellino, Troiano, Aprile, Cassese, De Giorgi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici, riformula diverse disposizioni del decreto- legge n. 189 del 2016 che disciplina gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016;
    l'articolo 10 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, prevede che per le unità immobiliari destinate ad abitazioni o ad attività produttive collabenti, fatiscenti ovvero inagibili, il contributo possa essere concesso esclusivamente per le spese sostenute per la demolizione dell'immobile stesso, la rimozione dei materiali e la pulizia dell'area. Tale disciplina non si applica agli immobili formalmente dichiarati di interesse culturale ai sensi della parte seconda del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
   considerato che:
    si rende necessario un intervento normativo finalizzato a garantire il ripristino e la conservazione dei beni dichiarati di interesse culturale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare gli adeguati strumenti normativi finalizzati a definire, anche mediante provvedimento del Commissario straordinario, le modalità e le procedure per il ripristino e la conservazione degli immobili dichiarati di interesse culturale.
9/2211-A/59Cataldi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici, riformula molteplici disposizioni del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 che disciplina gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016;
   considerato che:
    si rende necessaria l'adozione di una misura finalizzata alla stabilizzazione del personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato per fronteggiare la gestione delle emergenze e della fase post sisma, al fine di non disperdere le professionalità acquisite,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare gli adeguati strumenti normativi al fine di istituire un tavolo per l'individuazione di idonee modalità per la stabilizzazione del personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato per fronteggiare le emergenze in seguito agli eventi sismici verificatisi negli anni 2009, 2012 e 2016.
9/2211-A/60Parisse.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici, riformula molteplici disposizioni del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che disciplina gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016;
    l'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, prevede, al comma 7, che con provvedimenti adottati da parte del Commissario straordinario venga individuata una metodologia di calcolo del contributo basata sul confronto tra il costo convenzionale al metro quadrato per le superfici degli alloggi, delle attività produttive e delle parti comuni di ciascun edificio e i computi metrici estimativi redatti sulla base del prezzario unico interregionale, predisposto dal Commissario straordinario d'intesa con i vice commissari nell'ambito della cabina di coordinamento, tenendo conto sia del livello di danno che della vulnerabilità;
   considerato che:
    si rende necessario un intervento normativo finalizzato a definire i criteri per l'incremento del costo convenzionale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare idonei strumenti normativi finalizzati a prevedere che il costo convenzionale venga incrementato, anche mediante provvedimento del Commissario straordinario, nei casi in cui il progetto preveda l'adozione di un protocollo di sostenibilità energetico ambientale, la progettazione venga eseguita in modalità BIM e i rilievi siano effettuati con il laser scanner 3D.
9/2211-A/61Rospi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici, riformula diverse disposizioni del decreto- legge n. 189 del 2016 che disciplina gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016;
    in particolare l'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, attribuisce agli uffici speciali per la ricostruzione il compito di curare l'istruttoria per il rilascio delle concessioni di contributi e tutti gli altri adempimenti relativi alla ricostruzione privata, operando come uffici di supporlo e gestione operativa a servizio dei Comuni anche per i procedimenti relativi ai titoli abilitativi edilizi,
   considerato che:
    al fine di garantire la continuità e l'efficacia delle attività mirate alle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici è opportuno pervenire alla uniforme applicazione delle procedure per l'istruttoria delle pratiche da parte degli Uffici speciali per la ricostruzione funzionali ad assicurare la realizzazione degli interventi per la riparazione e la ricostruzione degli edifici privati,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intervenire normativamente affinché siano adottati adeguati strumenti di regolamentazione finalizzati ad assicurare l'applicazione uniforme in ciascuna delle regioni interessate dagli eventi sismici a far data dal 2016 delle procedure per l'istruttoria delle pratiche per la ricostruzione privata da parte degli Uffici speciali per la ricostruzione.
9/2211-A/62Rachele Silvestri.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici, riformula diverse disposizioni del decreto- legge n. 189 del 2016 che disciplina gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016;
    in particolare vengono introdotte misure finalizzate ad accelerare le procedure per la realizzazione degli interventi funzionali a superare la fase dell'emergenza e a garantire il ripristino di condizioni socio-abitative adeguate alle popolazioni interessate;
   considerato che:
    l'articolo 5 del disegno di legge 189/2016 prevede l'erogazione di contributi per la delocalizzazione temporanea delle attività economiche o produttive e dei servizi pubblici al fine di garantirne la continuità’, mentre non sono previste specifiche misure per garantire la prosecuzione delle attività culturali e sociali svolte da soggetti pubblici e privati in edifici pubblici non più utilizzabili in quanto danneggiati a seguito degli eventi sismici,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare opportune iniziative finalizzate a garantire la continuità delle attività pubbliche, culturali e sociali svolte, alla data degli eventi sismici, in edifici pubblici da soggetti pubblici e privati per il tempo necessario alla realizzazione dei lavori di ricostruzione, riparazione e ripristino degli stessi edifici, mediante la delocalizzazione temporanea delle relative attività.
9/2211-A/63Emiliozzi.


   La Camera,
   premesso che:
    la ricostruzione delle scuole è tra le priorità per la rinascita delle aree colpite dagli eventi sismici, per la funzione educativa e per il ruolo di coesione sociale e di animazione culturale che ricoprono all'interno di una comunità. Per tale ragione, lo Stato e le Istituzioni devono garantire la ricostruzione e l'adeguamento degli edifici scolastici, prestando attenzione alla sicurezza antisismica, idrogeologica e all'efficienza energetica, per migliorare la vivibilità degli spazi e diminuire i costi e al benessere e alla salute di chi frequenta gli istituti scolastici. Gli eventi sismici che hanno colpito il nostro territorio nazionale tra il 2016 e il 2017 e, in particolare le quattro Regioni del centro Italia maggiormente colpite da tali eventi (Marche, Lazio, Umbria e Abruzzo), ancora soffrono i danni e stentano a completare le opere di ricostruzione. Al fine di realizzare gli indirizzi operativi per il sostegno agli edifici scolastici appartenenti alle zone più in difficoltà, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha stanziato lo scorso maggio risorse per 120 milioni di euro per la messa in sicurezza e l'adeguamento sismico degli edifici scolastici. L'obiettivo è accelerare gli interventi nelle scuole, per permettere ad ogni studente di riprendere gli studi. Il finanziamento previsto dal decreto del MIUR appare insufficiente. Per tale ragione, le istituzioni devono impegnarsi per dare un segnale di impegno concreto: le scuole costituiscono il vero presidio sul territorio e la loro ricostruzione è tra le priorità per una vera rinascita delle aree più fragili del nostro Paese. Garantire la continuità didattica e il diritto allo studio in ambienti sicuri significa mettere la scuola al centro, riaffermare il suo ruolo e la sua funzione educativa all'interno di una comunità. Per tale ragione,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di incrementare la spesa destinando, ad integrazione, ulteriori 80 milioni al fine di consentire la più ampia fruizione dei fondi per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, già stanziati con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 21 maggio 2019, n. 427 e per permettere l'adeguamento e/o la nuova costruzione di edifici scolastici pubblici nelle zone sismiche 1 e 2 delle quattro Regioni del Centro Italia interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 (Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria).
9/2211-A/64Roberto Rossini.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame introduce misure per garantire il superamento della situazione emergenziale e il completamento delle ricostruzioni nei territori colpiti dagli eventi sismici che hanno interessato l'Italia centrale dal 24 agosto 2016, intervenendo su diversi settori, dall'edilizia, alle attività produttive, alle misure finanziarie in favore delle imprese agricole;
   considerato che:
    anche la Sicilia sta affrontando una situazione molto critica per i gravi danni causati dagli eventi meteo avversi, che hanno interessato la Regione nei mesi di settembre e ottobre scorsi, in seguito ai quali il governo Musumeci il primo novembre scorso ha deliberato lo stato di calamità (Deliberazione della Giunta regionale n. 385) ed ha richiesto alla presidenza del Consiglio dei ministri il riconoscimento dello stato di emergenza (Deliberazione della Giunta regionale n. 386); in particolare, gli eventi atmosferici dello scorso ottobre hanno colpito duramente la Sicilia orientale, nelle province di Ragusa, Catania e Siracusa, causando danni ingenti alle infrastrutture, alle coltivazioni, con consistenti perdite in termine di produzione, gravissimi danni strutturali e la scomparsa di numerosi capì di bestiame. Al già disastroso bilancio dell'evento si è aggiunta una vittima nel Siracusano, a Rosolini: un uomo è stato travolto da un'ondata di fango provocata dall'esondazione del fiume Tellaro. L'alluvione ha inoltre causato difficoltà nei collegamenti stradali, ferroviari ed aerei;
    ad Ispica (RG), ad esempio, le forti piogge hanno provocato lo straripamento del fiume Favara, che non ha sopportato gli oltre 250 millimetri di pioggia caduti in sole tre ore. 60 gli ovini annegati, con grave danno per le aziende locali produttrici di ricotta e formaggi. Nel corso della notte, a causa di una frana verificatasi lungo il costone adiacente via Socrate, nella zona di Cava Mordila, sono state evacuate otto famiglie. La voragine qui apertasi, più di ogni altra, rende il senso di gravità della situazione, al pari della distruzione di impianti serricoli e coltivazioni a pieno campo. La situazione nel ragusano resta critica a Modica, Pozzallo e Scicli dove si fatica a tornare alla normalità per l'allagamento di strade e abitazioni; considerato altresì che:
    il Consiglio dei ministri il 21 novembre 2019 ha dichiarato lo stato di emergenza per 12 mesi dalla data di deliberazione per i territori delle province di: Agrigento, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani, interessati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di settembre 2019. Per l'attuazione dei primi interventi il Consiglio dei ministri ha stanziato 10.250.000 euro; il capo della Protezione civile regionale Calogero Foti, recatosi nei luoghi maggiormente colpiti dal maltempo, descrive il contesto come «eccezionale, una situazione che in alcuni casi può verificarsi ogni duecento anni». Già dalle iniziali verifiche degli ispettorati agrari, disposte dal Presidente della Regione Musumeci, si stimano danni alle produzioni e alle strutture agricole che ammontano a 350 milioni di euro;
    i danni riportati dal comparto agricolo si inseriscono in un settore già in crisi, come denuncia da tempo Confagricoltura Ragusa, a causa di molteplici fatti che vanno dalla concorrenza sleale di altri paesi, all'ingresso incontrollato di prodotti di scarsa qualità con prezzi inferiori, fino alle frodi alimentari, all'aumento dei costi di produzione non ultimo dalle virosi. Questa crisi ha ripercussioni economiche oltre che sociali nei comuni a forte vocazione agricola,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di dichiarare lo stato di calamità naturale per aiutare le aziende agricole e gli imprenditori a superare l'emergenza e consentire una ripresa rapida delle attività produttive nelle zone della Sicilia colpite dagli eventi calamitosi.
9/2211-A/65Lorefice, Marzana, Cimino, Pignatone, Ficara, Scerra, Giarrizzo, Davide Aiello, Raffa, Martinciglio, Trizzino, Suriano, Saitta, Lombardo, Luciano Cantone, Piera Aiello, Cancelleri, Casa.


   La Camera,
   premesso che:
    i siti inquinati più importanti d'Italia hanno ricevuto la qualifica normativa di SIN (siti di interesse nazionale per le bonifiche). Fra i quarantuno SIN nazionali, sei vedono la presenza di una sede universitaria autonoma o periferica in mancanza di un corso universitario ambientale. SIN di Mantova sorge in una provincia colpita dal sisma del maggio 2012. La ricerca nel settore della bonifica o della reindustrializzazione in aree pesantemente inquinate è fondamentale per accelerare le procedure di bonifica stimolando l'utilizzo di metodi di bonifica tecnicamente efficaci, sperimentando i metodi più promettenti, stimolando controlli e delineando cronoprogrammi che incentivino le attività produttive presenti a restare e nuove attività produttive a insediarsi nelle aree inquinate, fungendo da stimolo per una maggiore attrattività del territorio;
    con fatica sta procedendo la ricostruzione e il restauro di beni culturali di pregio nazionale a Mantova ed è in corso il recupero di importanti spazi in città a Mantova e nella provincia. Il potenziamento dei corsi universitari a tema architettonico e restauro potrebbero accelerare il restauro e la riqualificazione delle molte strutture danneggiate dal sisma e migliorare l'attrattiva del contesto cittadino e provinciale,

impegna il Governo

a valutare, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca, l'opportunità di istituire un corso universitario in materia ambientale e di potenziare i corsi esistenti di architettura e restauro di beni culturali danneggiati da eventi sismici in territori provinciali dove ricada un sito di interesse nazionale per bonifiche (SIN) con particolare riferimento, alle province, in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza post sisma, quali la provincia di Mantova.
9/2211-A/66Zolezzi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici, riformula diverse disposizioni del decreto- legge n. 189 del 2016 che disciplina gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016.
    risulta urgente fronteggiare l'aggravarsi delle esigenze abitative rurali ed il fabbisogno di tecnostrutture per stalle e fienili destinate al ricovero invernale del bestiame nei territori colpiti dagli eventi sismici di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge n. 189 del 2016,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di effettuare una ricognizione dello stato dei MAPRE (moduli abitativi provvisori rurali d'emergenza) destinati ai conduttori di allevamenti zootecnici, forniti con le ordinanze di Protezione Civile, per valutare eventuali interventi manutentivi ordinari o straordinari, nonché una ricognizione delle strutture di ricovero provvisorie per gli animali da allevamento e degli impianti di mungitura forniti dalle Regioni, in considerazione delle necessarie attività di manutenzione in costanza di stagione invernale;
   a valutare di disporre l'assegnazione definitiva dei moduli prefabbricati provvisori, utilizzati per la delocalizzazione nel settore agricolo e zootecnico delle attività produttive principali al fine di garantirne la continuità, agli assegnatari, titolari delle stesse attività e proprietari dell'area di sedime, a fronte del pagamento degli oneri concessori relativi, subordinandola, in ogni caso, alla regolarizzazione edilizia ed urbanistica di ciascun intervento, mediante il ricorso alla Conferenza Regionale.
9/2211-A/67Gagnarli.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici, riformula diverse disposizioni del decreto- legge n. 189 del 2016 che disciplina gli interventi urgenti io favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016.
    l'articolo 25 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, reca disposizioni per il rilancio del sistema produttivo nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016;
    si rende necessario un intervento normativo finalizzato ad istituire, nell'area formata dai comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, una zona a fiscalità privilegiata con la finalità di rafforzare e ampliare le misure già adottate nonché di creare speciali condizioni favorevoli in termini tributari, contributivi, economici, finanziari e amministrativi a vantaggio dei soggetti che effettuano investimenti in tali aree e che hanno sede, anche solo operativa, o residenza nei predetti comuni, ovvero a favore di quei soggetti che stabiliscono la propria sede, anche solo operativa, o residenza all'interno, dei medesimi comuni anche al fine di garantire la tenuta sociale delle comunità, della storia e della identità dei territori colpiti dal sisma, nonché rilanciare il tessuto produttivo che costituisce un fattore fondamentale contro lo spopolamento ed evitare la dispersione dei patrimonio culturale ed economico,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare gli adeguati strumenti normativi finalizzati all'istituzione di una Zona Economica Speciale nei territori dei comuni di cui in premessa, attraverso il coinvolgimento delle istituzioni preposte, anche al fine di favorire le esportazioni dei prodotti agricoli derivanti dalle attività situate nelle aree colpite dagli eventi sismici.
9/2211-A/68Berardini, Gabriele Lorenzoni, Cataldi, Giuliodori, Terzoni.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici, riformula diverse disposizioni del decreto- legge n. 189 del 2016 che disciplina gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016;
    l'ABI e il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione Sisma 2016 hanno sottoscritto il 6 settembre 2018 un Protocollo d'Intesa per favorire l'anticipazione bancaria dei contributi pubblici alle imprese edili e ai professionisti coinvolti nella ricostruzione;
    è altresì previsto che il Commissario straordinario, in collaborazione con le Regioni interessate, renda accessibile alle banche aderenti l'utilizzo di una piattaforma informatica attraverso la quale le stesse potranno, se lo ritengono opportuno, verificare l'emanazione dei provvedimenti di assegnazione, la liquidazione, nonché tutte le informazioni utili alla realizzazione dell'operazione di anticipazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di rendere operativa tramite la struttura commissariale, la piattaforma informatica all'interno della quale le banche possano verificare l'emanazione dei provvedimenti di assegnazione, liquidazione, rideterminazione e revoca dei contributi assegnati alle imprese edili incaricate dei lavori di ricostruzione.
9/2211-A/69Ilaria Fontana.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici, riformula diverse disposizioni del decreto- legge n. 189 del 2016 che disciplina gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016;
    l'articolo 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile» stabilisce che concorrono alle attività di protezione civile gli ordini e i collegi professionali e i rispettivi Consigli nazionali, anche mediante forme associative o di collaborazione o di cooperazione appositamente definite tra i rispettivi Consigli nazionali nell'ambito di aree omogenee, e gli enti, gli istituti e le agenzie nazionali che svolgono funzioni in materia di protezione civile e aziende, società e altre organizzazioni pubbliche o private che svolgono funzioni utili per le finalità di protezione civile,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere misure per favorire il concorso dei Consigli nazionali degli ingegneri, degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori, dei geometri e geometri laureati e dei geologi nonché di eventuali altri Consigli nazionali di Ordini e Collegi tecnici alla gestione degli eventi emergenziali e con particolare riferimento a quelli indicati all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo n. 1 del 2018 costituendo, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, una struttura di «Supporto tecnico degli Ordini e dei Collegi professionali alle attività di protezione civile» che partecipi al Comitato operativo nazionale della protezione civile di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e stabilisca le modalità di erogazione delle indennità e dei rimborsi forfetari corrisposti per le prestazioni d'opera intellettuale rese dagli iscritti agli ordini e ai collegi professionali.
9/2211-A/70Terzoni, Gabriele Lorenzoni.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici, riformula diverse disposizioni del decreto- legge n. 189 del 2016 che disciplina gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016;
    l'articolo 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile» stabilisce che concorrono alle attività di protezione civile gli ordini e i collegi professionali e i rispettivi Consigli nazionali, anche mediante forme associative o di collaborazione o di cooperazione appositamente definite tra i rispettivi Consigli nazionali nell'ambito di aree omogenee, e gli enti, gli istituti e le agenzie nazionali che svolgono funzioni in materia di protezione civile e aziende, società e altre organizzazioni pubbliche o private che svolgono funzioni utili per le finalità di protezione civile,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere misure per favorire il concorso dei Consigli nazionali degli ingegneri, degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori, dei geometri e geometri laureati e dei geologi nonché di eventuali altri Consigli nazionali di Ordini e Collegi tecnici alla gestione degli eventi emergenziali e con particolare riferimento a quelli indicati all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo n. 1 del 2018 e a quelli del provvedimento in esame costituendo, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, una struttura di «Supporto tecnico degli Ordini e dei Collegi professionali alle attività di protezione civile» che partecipi al Comitato operativo nazionale della protezione civile di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e stabilisca le modalità di erogazione delle indennità e dei rimborsi forfetari corrisposti per le prestazioni d'opera intellettuale rese dagli iscritti agli ordini e ai collegi professionali.
9/2211-A/70. (Testo modificato nel corso della seduta).  Terzoni, Gabriele Lorenzoni.


   La Camera,
   premesso che:
    con il decreto ministeriale 24 settembre 2014, come modificato dal decreto ministeriale 9 agosto 2017, il Ministero dello Sviluppo Economico tramite Invitalia ha creato «Smart&Start», un progetto di finanziamento per startup innovative al fine di favorire e sviluppare la nuova imprenditorialità italiana;
    il progetto «Smart&Start» finanzia tramite agevolazioni le startup innovative, di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e successive modificazioni e integrazioni, iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese, di cui all'articolo 25, comma 8, del medesimo decreto-legge n. 179/2012;
    possono beneficiare delle agevolazioni del progetto «Smart&Start» le startup che presentano un progetto imprenditoriale di significativo contenuto tecnologico e innovativo e/o orientato allo sviluppo nel campo dell'economia digitale;
    attualmente il progetto «Smart&Start» riguarda le startup innovative con sede su tutto il territorio italiano, con un trattamento privilegiato riservato alle startup localizzate nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia e le zone del territorio del cratere sismico aquilano, ma non il «territorio del cratere sismico del centro Italia», cioè il territorio dei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016, specificati negli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni nella Legge 15 dicembre 2016, n. 229,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di modificare il decreto ministeriale 24 settembre 2014 del MiSE in modo da includere tra i beneficiari delle agevolazioni del progetto smart&start anche il territorio del cratere sismico del centro Italia.
9/2211-A/71Giuliodori, Gabriele Lorenzoni.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca modifiche agli articoli 4 e 34 del decreto-legge 189/2016 che disciplina gli interventi per i territori colpiti dagli eventi sismici che hanno interessato l'Italia centrale a partire dal 24 agosto 2016, al fine di estendere la destinazione delle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate anche alle anticipazioni dovute ai professionisti incaricati delle prestazioni tecniche relative agli interventi di edilizia privata di ricostruzione dei territori;
    si prevede inoltre che per tali anticipazioni non possa essere richiesta alcuna garanzia, fermo restando l'obbligo di avvio delle eventuali procedure di recupero anche tramite compensazioni;
    il comma 7-bis dell'articolo 34 del decreto-legge 189/2016, aggiunto dall'articolo 37, comma 1, lettera c-quater), n. 2), del DL 109/2018 (cd. decreto Genova), è finalizzato a disciplinare le modalità di pagamento dei compensi dovuti ai tecnici e ai professionisti citati, ai quali spetta, alla presentazione dei relativi progetti, un'anticipazione del 50 per cento del compenso relativo alle attività professionali poste in essere dagli studi tecnici o dal singolo professionista e un'anticipazione del 50 per cento del compenso relativo alla redazione della relazione geologica e relativo alle indagini specialistiche resesi necessarie per la presentazione del progetto di riparazione con rafforzamento locale o ripristino con miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione;
    per quanto concerne l'importo residuo, fino al raggiungimento del 100 per cento dell'intera parcella del professionista o studio tecnico professionale, compresa la relazione geologica e le indagini specialistiche, è corrisposto in concomitanza con gli stati di avanzamento dei lavori;
    la definizione delle modalità di pagamento di tali prestazioni è demandata ad un'apposita ordinanza commissariale che ad oggi non risulta ancora emanata,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intraprendere le opportune iniziative dirette a sollecitare la definizione delle modalità di pagamento dei suddetti professionisti.
9/2211-A/72Moretto, Fregolent, Occhionero.


   La Camera,
   premesso che:
    relativamente al terremoto che il 21 agosto 2017 ha colpito il territorio dell'isola d'Ischia, il Governo ha affrontato l'emergenza nel Testo del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 226 del 28 settembre 2018), coordinato con la legge di conversione 16 novembre 2018, n. 130, recante: «Disposizioni urgenti per la Città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze» provvedimento che tuttavia ad oggi non ha sortito alcun effetto;
    con decreto del Presidente della Repubblica del 9 agosto 2018, è stato nominato un Commissario straordinario di Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno nell'isola di Ischia ma alia data odierna le zone colpite dall'evento sismico versano in condizioni di emergenza;
    l'Ordinanza del Prefetto di Napoli – presidio «zona rossa» Ischia, n. 55572/Gabinetto del 22 febbraio 2019 dispone la prosecuzione dell'attività di presidio della «zona rossa», come individuata nei Comuni dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017, attraverso l'impiego di 15 unità di personale militare del Comando Raggruppamento Campania e che gli oneri derivanti dall'espletamento del servizio sono assunti a carico dei Commissario Straordinario per la ricostruzione, con imputazione alle risorse di cui all'articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 convertito con modificazioni in legge 16 novembre 2018, n. 130;
    i cittadini dei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio, sfollati a causa dell'evento sismico ed ospitati presso strutture alberghiere, alla data attuale sono circa 400, e che le convenzioni stipulate dai comuni con le strutture alberghiere che ospitano il contingente residuo di persone scadono il prossimo 31 dicembre 2019, così come disposto dal citato Commissario straordinario;
    il provvedimento in esame prevede alcune disposizioni a favore dei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia tra le quali misure dirette alla ricostruzione degli edifici scolastici dichiarati inagibili, l'attribuzione al Commissario straordinario della funzione di provvedere alla cessazione dell'assistenza alberghiera e alla concomitante concessione del contributo di autonoma sistemazione e di disporre la riduzione al 50 per cento dei contributi di autonoma sistemazione, precedentemente concessi in favore dei nuclei familiari residenti in abitazioni non di proprietà; è inoltre previsto che le eventuali somme disponibili sulla contabilità speciale del Commissario straordinario, dopo la conclusione delle attività previste, e non più necessarie per le finalità originarie, possono essere destinate dal Commissario ad altre finalità previste,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di intraprendere le iniziative dirette a sollecitare una rapida e veloce ripresa dei lavori per la libera fruizione della zona rossa e del comune di Casamicciola Terme al fine di poter consentire la totale messa in sicurezza della zona (molto limitata territorialmente) e consentire l'azzeramento della cosiddetta zona rossa e la fine dell'esistenza presidio «zona rossa» Ischia ordinato dei Prefetto di Napoli con il conseguente risparmio economico dell'importo dalla contabilità speciale destinata alla ricostruzione;
   a valutare la possibilità di prorogare alla data del 1o giugno 2020 la data di scadenza delle convenzioni stipulate dai comuni dell'isola d'Ischia con le strutture alberghiere che ospitano il residuo contingente di cittadini che usufruiscono di assistenza alberghiera al fine di consentire un più graduale cambio di assistenza dalla citata assistenza alberghiera al contributo di autonoma sistemazione (CAS) anche in considerazione della limitata offerta di abitazioni in fitto sul territorio dell'isola d'Ischia.
9/2211-A/73Migliore, Fregolent, Occhionero.


   La Camera,
   premesso che:
    relativamente al terremoto che il 21 agosto 2017 ha colpito il territorio dell'isola d'Ischia, il Governo ha affrontato l'emergenza nel Testo del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 226 del 28 settembre 2018), coordinato con la legge di conversione 16 novembre 2018, n. 130, recante: «Disposizioni urgenti per la Città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze» provvedimento che tuttavia ad oggi non ha sortito alcun effetto;
    con decreto del Presidente della Repubblica del 9 agosto 2018, è stato nominato un Commissario straordinario di Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno nell'isola di Ischia ma alia data odierna le zone colpite dall'evento sismico versano in condizioni di emergenza;
    l'Ordinanza del Prefetto di Napoli – presidio «zona rossa» Ischia, n. 55572/Gabinetto del 22 febbraio 2019 dispone la prosecuzione dell'attività di presidio della «zona rossa», come individuata nei Comuni dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017, attraverso l'impiego di 15 unità di personale militare del Comando Raggruppamento Campania e che gli oneri derivanti dall'espletamento del servizio sono assunti a carico dei Commissario Straordinario per la ricostruzione, con imputazione alle risorse di cui all'articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 convertito con modificazioni in legge 16 novembre 2018, n. 130;
    i cittadini dei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio, sfollati a causa dell'evento sismico ed ospitati presso strutture alberghiere, alla data attuale sono circa 400, e che le convenzioni stipulate dai comuni con le strutture alberghiere che ospitano il contingente residuo di persone scadono il prossimo 31 dicembre 2019, così come disposto dal citato Commissario straordinario;
    il provvedimento in esame prevede alcune disposizioni a favore dei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia tra le quali misure dirette alla ricostruzione degli edifici scolastici dichiarati inagibili, l'attribuzione al Commissario straordinario della funzione di provvedere alla cessazione dell'assistenza alberghiera e alla concomitante concessione del contributo di autonoma sistemazione e di disporre la riduzione al 50 per cento dei contributi di autonoma sistemazione, precedentemente concessi in favore dei nuclei familiari residenti in abitazioni non di proprietà; è inoltre previsto che le eventuali somme disponibili sulla contabilità speciale del Commissario straordinario, dopo la conclusione delle attività previste, e non più necessarie per le finalità originarie, possono essere destinate dal Commissario ad altre finalità previste,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intraprendere le iniziative dirette a sollecitare una rapida e veloce ripresa dei lavori per la libera fruizione della zona rossa e del comune di Casamicciola Terme al fine di poter consentire la totale messa in sicurezza della zona (molto limitata territorialmente) e consentire l'azzeramento della cosiddetta zona rossa e la fine dell'esistenza presidio «zona rossa» Ischia ordinato dei Prefetto di Napoli con il conseguente risparmio economico dell'importo dalla contabilità speciale destinata alla ricostruzione.
9/2211-A/73. (Testo modificato nel corso della seduta).  Migliore, Fregolent, Occhionero.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 disciplina gli interventi per i territori colpiti dagli eventi sismici che hanno interessato l'Italia centrale a partire dal 24 agosto 2016;
    l'articolo 34 comma 7-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, come modificato dal decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, estende ai professionisti incaricati delle prestazioni tecniche relative agli interventi di edilizia privata un'anticipazione del 50 per cento del compenso, relativo alle attività professionali poste in essere;
    la definizione delle modalità di pagamento di tali prestazioni è demandata ad un'apposita ordinanza commissariale;
    il restante importo, fino al raggiungimento del 80 per cento dell'intera parcella del professionista o studio tecnico professionale, compresa la relazione geologica e le indagini specialistiche, è corrisposto in concomitanza con il cosiddetto stato di avanzamento lavori «SAL zero»,

impegna il Governo

ad assicurare che i propri uffici centrali e periferici verifichino ed effettuino un monitoraggio affinché le disposizioni in premessa vengano correttamente applicate.
9/2211-A/74Ciprini, Gabriele Lorenzoni.


   La Camera,
   premesso che:
    gli eventi calamitosi del 2012 in Emilia Romagna, hanno portato numerosi disagi e problematiche sia agli edifici che alla popolazione, ancora a distanza di 7 anni non si sono completamente risolti; necessario per una totale ripresa sarebbe, un ampliamento nell'utilizzabilità dei fondi per la ricostruzione in Lombardia concessi mediante il meccanismo del credito di imposta a specifiche categorie di interventi, al fine di garantire una maggiore flessibilità delle risorse già assegnate, sarebbe utile rimuovere il vincolo di spesa introdotto dalla legge 2015, garantendo al commissario delegato la possibilità di indirizzare le risorse verso tutte le tipologie di intervento della ricostruzione post sisma previste dal decreto-legge n. 74/2012, in armonia con quanto già previsto per il Fondo ricostruzione aree terremotate di cui all'articolo 2 del medesimo decreto;
    numerosi sono stati i danni riportati nella Regione Emilia Romagna, il patrimonio edilizio coinvolto dal sisma del 2012 è rappresentato per 80 per cento da beni culturali, fortemente compromessi dagli eventi sismici. Il Ministero dei beni culturali ha individuato più di 2.000 edifici di pregio colpiti dal sisma; mentre per gli edifici pubblici il finanziamento degli interventi di ripristino è stato previsto nel Programma delle Opere Pubbliche e predisposto dal Commissario delegato. Per diversi edifici di proprietà privata essendo alla data del sisma, residenze o sedi di attività produttive, il finanziamento per interventi di ricostruzione è stato attuato mediante i contributi destinati al ripristino dell'edilizia privata abitativa e produttiva. Analoga situazione si è verificata in Lombardia dove il Commissario ha avviato specifici Piani di finanziamento per edifici vincolati di interesse storico architettonico e di culto, tanto pubblici che privati;
    si rende altresì necessario prevedere la possibilità di finanziare anche interventi su immobili di proprietà privata destinati ad altri usi oltre a quelli previsti dalla norma, come ad esempio, attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose;
    a oltre sette anni dal sisma, visto che la proiezione di spesa per la ricostruzione privata e pubblica, va delineandosi con maggiore chiarezza evidenziando maggior onere per il completamento degli interventi pubblici, a fronte di una sostanziale riduzione di quella privata, si ritiene opportuno rimuovere i vincoli per la ricostruzione nella Regione Lombardia di spesa introdotti dalla legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge stabilità 2016) garantendo al Commissario delegato la possibilità di indirizzare le risorse verso tutte le tipologie di intervento della ricostruzione post-sisma,

impegna il Governo

nei prossimi provvedimenti utili a fornire gli strumenti necessari per sostenere e concludere la ricostruzione nella Regione Emilia Romagna lì dove ancora necessita attenzione.
9/2211-A/75Pini, Rossi, Rizzo Nervo, De Maria, Fassino, Soverini, Critelli, Pagani, Benamati, Incerti, Carla Cantone, Lorenzin.


   La Camera,
   premesso che:
    gli eventi calamitosi del 2012 in Emilia Romagna, hanno portato numerosi disagi e problematiche sia agli edifici che alla popolazione, ancora a distanza di 7 anni non si sono completamente risolti; necessario per una totale ripresa sarebbe, un ampliamento nell'utilizzabilità dei fondi per la ricostruzione in Lombardia concessi mediante il meccanismo del credito di imposta a specifiche categorie di interventi, al fine di garantire una maggiore flessibilità delle risorse già assegnate, sarebbe utile rimuovere il vincolo di spesa introdotto dalla legge 2015, garantendo al commissario delegato la possibilità di indirizzare le risorse verso tutte le tipologie di intervento della ricostruzione post sisma previste dal decreto-legge n. 74/2012, in armonia con quanto già previsto per il Fondo ricostruzione aree terremotate di cui all'articolo 2 del medesimo decreto;
    numerosi sono stati i danni riportati nella Regione Emilia Romagna, il patrimonio edilizio coinvolto dal sisma del 2012 è rappresentato per 80 per cento da beni culturali, fortemente compromessi dagli eventi sismici. Il Ministero dei beni culturali ha individuato più di 2.000 edifici di pregio colpiti dal sisma; mentre per gli edifici pubblici il finanziamento degli interventi di ripristino è stato previsto nel Programma delle Opere Pubbliche e predisposto dal Commissario delegato. Per diversi edifici di proprietà privata essendo alla data del sisma, residenze o sedi di attività produttive, il finanziamento per interventi di ricostruzione è stato attuato mediante i contributi destinati al ripristino dell'edilizia privata abitativa e produttiva. Analoga situazione si è verificata in Lombardia dove il Commissario ha avviato specifici Piani di finanziamento per edifici vincolati di interesse storico architettonico e di culto, tanto pubblici che privati;
    si rende altresì necessario prevedere la possibilità di finanziare anche interventi su immobili di proprietà privata destinati ad altri usi oltre a quelli previsti dalla norma, come ad esempio, attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose;
    a oltre sette anni dal sisma, visto che la proiezione di spesa per la ricostruzione privata e pubblica, va delineandosi con maggiore chiarezza evidenziando maggior onere per il completamento degli interventi pubblici, a fronte di una sostanziale riduzione di quella privata, si ritiene opportuno rimuovere i vincoli per la ricostruzione nella Regione Lombardia di spesa introdotti dalla legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge stabilità 2016) garantendo al Commissario delegato la possibilità di indirizzare le risorse verso tutte le tipologie di intervento della ricostruzione post-sisma,

impegna il Governo

nei prossimi provvedimenti utili ad adottare iniziative legislative finalizzate a sostenere e concludere la ricostruzione nella Regione Emilia Romagna lì dove ancora necessita attenzione.
9/2211-A/75. (Testo modificato nel corso della seduta).  Pini, Rossi, Rizzo Nervo, De Maria, Fassino, Soverini, Critelli, Pagani, Benamati, Incerti, Carla Cantone, Lorenzin.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento d'urgenza in esame, è solo l'ultimo di una serie di decreti e di norme di urgenza introdotti in questi tre anni per la ricostruzione dei comuni dell'Italia centrale colpiti nel 2016; il bilancio di questi provvedimenti si conferma, alla luce dello stato attuale della ricostruzione di quei territori, chiaramente insufficiente;
    finora non si è riusciti a dare risposte soddisfacenti alle tre emergenze che principalmente caratterizzano quei territori: l'emergenza abitativa e la necessità di attuare una riforma coordinata e partecipata; l'emergenza lavorativa e imprenditoriale, da affrontare con decisione nel rispetto della vocazione delle aree colpite, ognuna con le sue peculiarità; il rischio, se non si interviene subito, del definitivo abbandono delle aree colpite dal sisma;
    al fine di dare risposte efficaci alle richieste che vengono quotidianamente da quelle comunità, è indispensabile avviare una costante condivisione di scelte ed interventi finalizzati, tra le amministrazioni territoriali e il Governo,

impegna il Governo

a istituire un tavolo istituzionale, composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o suo delegato, dai Presidenti delle regioni interessate, da un rappresentante dell'Associazione Nazionale dei Comuni e dell'Unione delle Province italiane per ciascuna delle quattro regioni interessate, nell'ambito del quale sono discusse e condivise le scelte strategiche in materia di sviluppo delle aree colpite dagli eventi sismici iniziati nell'agosto del 2016.
9/2211-A/76Labriola, Cortelazzo, Mazzetti.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge n. 8 del 2017, all'articolo 18-quater, ha esteso agli investimenti effettuati dalle imprese nei comuni dell'Italia centrale colpiti dagli eventi sismici iniziati nel 2016 il credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi, a favore delle imprese localizzate nelle regioni del Mezzogiorno, introdotto dalla legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016); in particolare, il credito d'imposta è attribuito nella misura del 25 per cento per le grandi imprese, del 35 per cento per le medie imprese e del 45 per cento per le piccole imprese; il disegno di legge di bilancio per il 2020, attualmente all'esame del Senato, all'articolo 14, proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2020, il periodo entro il quale le imprese localizzate nei comuni colpiti dagli eventi sismici che effettuano investimenti possono beneficiare del credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi. È una norma importante che però avrebbe dovuto trovare la sua naturale collocazione nel disegno di legge al nostro esame,

impegna il Governo

a prevedere che l'eventuale proroga di un anno del credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016 previsto dal decreto-legge n. 8 del 2017, venga estesa anche ai comuni dell'isola di Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017.
9/2211-A/77Paolo Russo, Pentangelo.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2, comma 1, lettera b), del provvedimento in esame interviene mediante l'abrogazione dei commi 10-bis, e 10-ter dell'articolo 6 del decreto-legge 189/2016;
    tali abrogazioni sono conseguenti alla già intervenuta abrogazione (ad opera del decreto-legge 32/2019) dei commi 10 e 10-ter del suddetto articolo 6, che vietavano la cessione del bene immobile oggetto di contributo nei due anni successivi al rilascio del contributo medesimo; l'avvenuta abrogazione dei suddetti commi 10, 10-bis, e 10-ter dell'articolo 6 del decreto-legge 189/2016, ha rimosso ogni limitazione alla possibilità di trasferire la proprietà degli immobili danneggiati dagli eventi sismici, senza tuttavia specificare esplicitamente se il trasferimento di proprietà comporti, in via automatica, il trasferimento del diritto al beneficio del contributo per la ricostruzione; è invece indispensabile chiarire che il diritto al beneficio del contributo segue il diritto di proprietà, nonché la modalità di calcolo del valore dell'immobile ai fini fiscali, in assenza di indicazioni riconducibili al mercato,

impegna il Governo:

   a specificare, in conseguenza delle avvenute abrogazioni dei commi 10,10-bis, 10-ter e 10-quater, articolo 6, del decreto-legge 189/2016:
    a) che il trasferimento del diritto di proprietà sull'immobile, per atto tra vivi, per successione o per provvedimento dell'autorità giudiziaria, comporta il trasferimento del diritto al beneficio del contributo:
    b) che ai soli fini fiscali il valore dell'immobile, qualora distrutto o demolito o da avviare alla demolizione, è assunto pari al contributo concedibile calcolato ai sensi delle ordinanze emanate dal Commissario straordinario, in assenza di indicazioni riconducibili al mercato.
9/2211-A/78Ruffino, Pella, Labriola.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2, comma 1, lettera b), del provvedimento in esame interviene mediante l'abrogazione dei commi 10-bis, e 10-ter dell'articolo 6 del decreto-legge 189/2016;
    tali abrogazioni sono conseguenti alla già intervenuta abrogazione (ad opera del decreto-legge 32/2019) dei commi 10 e 10-ter del suddetto articolo 6, che vietavano la cessione del bene immobile oggetto di contributo nei due anni successivi al rilascio del contributo medesimo; l'avvenuta abrogazione dei suddetti commi 10, 10-bis, e 10-ter dell'articolo 6 del decreto-legge 189/2016, ha rimosso ogni limitazione alla possibilità di trasferire la proprietà degli immobili danneggiati dagli eventi sismici, senza tuttavia specificare esplicitamente se il trasferimento di proprietà comporti, in via automatica, il trasferimento del diritto al beneficio del contributo per la ricostruzione; è invece indispensabile chiarire che il diritto al beneficio del contributo segue il diritto di proprietà, nonché la modalità di calcolo del valore dell'immobile ai fini fiscali, in assenza di indicazioni riconducibili al mercato,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di specificare, in conseguenza delle avvenute abrogazioni dei commi 10,10-bis, 10-ter e 10-quater, articolo 6, del decreto-legge 189/2016 che ai soli fini fiscali il valore dell'immobile, qualora distrutto o demolito o da avviare alla demolizione, è assunto pari al contributo concedibile calcolato ai sensi delle ordinanze emanate dal Commissario straordinario, in assenza di indicazioni riconducibili al mercato.
9/2211-A/78. (Testo modificato nel corso della seduta).  Ruffino, Pella, Labriola.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, è volto ad accelerare la ricostruzione dei territori del Centro Italia colpiti dal sisma iniziato il 24 agosto 2016;
    a distanza di oltre tre anni dalla prima scossa che ha colpito un vasto territorio dell'Italia centrale, la ricostruzione è ancora molto lontana, ed è necessario implementare le misure di sburocratizzazione e semplificazione necessarie per accelerare gli iter autorizzativi che favoriscono la ricostruzione; molti progetti di ricostruzione, che riguardano immobili che nonostante vengano ricostruiti nel medesimo sito, e con le medesime caratteristiche di quelli preesistenti, devono comunque essere sottoposti, qualora abbiano particolari caratteristiche di pregio, alla Conferenza dei servizi e sono subordinati all'acquisizione dei pareri paesaggistico-ambientali per gli interventi ad indirizzo conservativo;
    sarebbe invece necessario limitare il numero di progetti da sottoporre alla conferenza dei servizi, consentendo a quest'ultima di concentrare le proprie risorse per la valutazione degli interventi che comportano effettive modificazioni del territorio,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, perlomeno nei comuni gravemente danneggiati nei quali sia stata individuata con ordinanza sindacale almeno una «zona rossa», una deroga alle disposizioni di cui alla parte terza del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, ai fini dell'esonero dall'acquisizione dei pareri paesaggistico-ambientali e dalla Conferenza dei servizi per gli interventi ad indirizzo conservativo, ovvero di ricostruzione degli edifici nel medesimo sito e con le medesime caratteristiche di quelli preesistenti.
9/2211-A/79Polidori, Pella.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 4 del provvedimento in esame, modifica e integra le disposizioni in materia di trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici recate dall'articolo 28 del decreto-legge n. 189 del 2016, al fine di prevedere l'aggiornamento dei piani regionali per la gestione delle macerie e velocizzare le procedure per la medesima gestione;
    è evidente che il sisma ha determinato e inevitabilmente determinerà, in conseguenza della ricostruzione, la produzione di un grande quantitativo di macerie la cui rimozione ha già richiesto appositi provvedimenti normativi;
    tali macerie dopo i primi trattamenti previsti dagli specifici decreti-legge, sono classificate come rifiuti inerti con il codice EER 17 01 07 e come tali smaltiti in apposite discariche per inerti ovvero assoggettati a trattamenti che ne determinano il recupero. In questo caso si sarebbe in presenza di un potenziale nuovo riutilizzo in altre opere edili secondo i principi dell'economia circolare; le regole attualmente in vigore ed in particolare i limiti di inquinamento previsti per l'utilizzo del materiale ai sensi del decreto ministeriale 5 febbraio 1998, di fatto portano all'esclusione di una quota di oltre il 70 per cento di questi inerti di recupero (cosiddetti aggregati riciclati) che potrebbero essere nuovamente impiegati in edilizia soprattutto in opere e prodotti che non comportano il diretto contatto con l'ambiente. Infatti i valori limite assegnati dal decreto ministeriale 5 febbraio 1998 in particolare per la presenza di solfati negli aggregati riciclati (un solo valore su un totale di 21) portano, visto il loro frequente superamento, all'esclusione di questi materiali da un nuovo ciclo produttivo destinandoli solo alle discariche e cioè in una direzione opposta alle indicazioni EU;
    il problema è noto da qualche anno, e questo anche per effetto del decreto ministeriale 15 febbraio 1998, ormai ultraventennale rispetto all'evoluzione dei cicli produttivi e poteva essere già risolto attraverso l'emanazione dello specifico decreto previsto dall'articolo 184-quater decreto legislativo n. 152 del 2006 con il quale il rifiuto cessa di essere tale a determinate condizioni cosiddetto decreto End of Waste, decreto però ancora mai emanato,

impegna il Governo

a prevedere, per il materiale aggregato riciclato, derivante dal trattamento dei rifiuti inerti provenienti dalla cernita dei rifiuti ovvero provenienti dagli interventi di ricostruzione di immobili privati o pubblici, un innalzamento del limite ammesso per i solfati nel caso di impieghi che non comportano il contatto diretto degli aggregati riciclati con acqua piovana, falda ecc., in quanto inseriti in rilevati stradali e simili o quali inerti nel calcestruzzo.
9/2211-A/80Mazzetti, Ruffino, Cortelazzo, Labriola, Giacometto, Casino.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 189 del 2016, ha stabilito che il credito di imposta previsto dal decreto-legge n. 83 del 2014, cosiddetto «Art-bonus», spetti anche alle erogazioni liberali effettuate a favore del Ministero per i beni e le attività culturali, per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di interesse religioso presenti nei comuni colpiti dal sisma del 2016;
    l'articolo 3-quinquies del disegno di legge in esame, e introdotto durante l'esame in sede referente, estende la fruizione del suddetto «Art-bonus»; anche alle erogazioni liberali per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di interesse religioso presenti nei territori di Venezia e di Matera;
    le avversità climatiche delle scorse settimane e in particolare quelle del 12 novembre, hanno interessato soprattutto i comuni del materano della fascia ionica lucana, danni notevoli all'intero tessuto economico e imprenditoriale della provincia;
    parliamo di un territorio ricco di testimonianze della Civiltà della Magna-Grecia, ossia un contesto in cui la cultura dei popoli è nata e si è diffusa al resto del Mediterraneo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di estendere l'art-bonus anche ai comuni del materano della fascia ionica lucana interessati duramente dalle avversità atmosferiche del 12 novembre 2019.
9/2211-A/81Casino.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 189 del 2016, ha stabilito che il credito di imposta previsto dal decreto-legge n. 83 del 2014, cosiddetto «Art-bonus», spetti anche alle erogazioni liberali effettuate a favore del Ministero per i beni e le attività culturali, per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di interesse religioso presenti nei comuni colpiti dal sisma del 2016;
    l'articolo 3-quinquies del disegno di legge in esame, e introdotto durante l'esame in sede referente, estende la fruizione del suddetto «Art-bonus»; anche alle erogazioni liberali per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di interesse religioso presenti nei territori di Venezia e di Matera;
    le avversità climatiche delle scorse settimane e in particolare quelle del 12 novembre, hanno interessato soprattutto i comuni del materano della fascia ionica lucana, danni notevoli all'intero tessuto economico e imprenditoriale della provincia;
    parliamo di un territorio ricco di testimonianze della Civiltà della Magna-Grecia, ossia un contesto in cui la cultura dei popoli è nata e si è diffusa al resto del Mediterraneo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di estendere attraverso l'adozione di ulteriori iniziative normative l'art-bonus anche ai comuni del materano della fascia ionica lucana interessati duramente dalle avversità atmosferiche del 12 novembre 2019.
9/2211-A/81. (Testo modificato nel corso della seduta).  Casino.


   La Camera,
   premesso che:
    la sentenza della: Corte Costituzionale, 3 novembre 2016, n. 231, ha stabilito che «sono consentite le deroghe all'ordinamento civile delle distanze tra edifici se inserite in strumenti urbanistici, funzionali a conformare un assetto complessivo e unitario di determinate zone del territorio (sentenza n. 6 del 2013) (sentenza n. 134 del 2014)»;
    nel cratere del sisma del 2016, vi è la presenza di molte zone «b» che non riescono a rispettare i limiti previsti dal decreto ministeriale 1444 del 1968, in conseguenza del fatto che l'urbanizzazione di molte aree risale a prima del medesimo decreto ministeriale n. 1444,

impegna il Governo

alla luce delle criticità esposte in premessa, a regolamentare con apposite ordinanze del Commissario straordinario, i casi specifici in cui può essere consentita la ricostruzione anche in deroga alle distanze stabilite dal decreto ministeriale n. 1444 del 1968, nel rispetto della volumetria esistente e/o nel rispetto del «piano casa», e previa autorizzazione del Comune il quale è tenuto alla verifica dell'intervento edilizio.
9/2211-A/82Baldelli, Labriola, Cortelazzo, Ruffino.


   La Camera,
   premesso che:
    la sentenza della: Corte Costituzionale, 3 novembre 2016, n. 231, ha stabilito che «sono consentite le deroghe all'ordinamento civile delle distanze tra edifici se inserite in strumenti urbanistici, funzionali a conformare un assetto complessivo e unitario di determinate zone del territorio (sentenza n. 6 del 2013) (sentenza n. 134 del 2014)»;
    nel cratere del sisma del 2016, vi è la presenza di molte zone «b» che non riescono a rispettare i limiti previsti dal decreto ministeriale 1444 del 1968, in conseguenza del fatto che l'urbanizzazione di molte aree risale a prima del medesimo decreto ministeriale n. 1444,

impegna il Governo

alla luce delle criticità esposte in premessa, a valutare l'opportunità di adottare provvedimenti legislativi volti a regolamentare con apposite ordinanze del Commissario straordinario, i casi specifici in cui può essere consentita la ricostruzione anche in deroga alle distanze stabilite dal decreto ministeriale n. 1444 del 1968, nel rispetto della volumetria esistente e/o nel rispetto del «piano casa», e previa autorizzazione del Comune il quale è tenuto alla verifica dell'intervento edilizio.
9/2211-A/82. (Testo modificato nel corso della seduta).  Baldelli, Labriola, Cortelazzo, Ruffino.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame contiene misure a favore delle imprese agricole ubicate nei comuni del cratere consistenti nella concessione mutui agevolati per gli investimenti, con tasso d'interesse pari a zero, della durata massima di dieci anni, nei limiti del de minimis e nell'estensione e nell'ampliamento dei contributi per la ricostruzione di muri di sostegno e di contenimento e per strutture agricole;
    nei 131 comuni del cratere del terremoto 2016, a tre anni dal sisma si registra ancora un crollo del 70 per cento delle vendite del comparto agricolo. La Coldiretti calcola che siano oltre 25 mila le aziende in difficoltà, per il 96,5 per cento imprese familiari, che gestiscono 290 mila animali di allevamento e 291 mila ettari a seminativi. Nelle aree colpite l'agricoltura è dunque una realtà importante; la ricostruzione, che il decreto in esame tenta di riavviare, è ferma perché le norme sono farraginose e le risorse non arrivano, quindi le pratiche per la ricostruzione non vengono evase; è opportuno prorogare alcune misure per assicurare la continuità produttiva delle aziende interessate quali la prosecuzione per tutto il 2020 delle misure di Protezione civile destinate ai ricoveri degli animali, nonché alle strutture per la trasformazione del latte e degli altri prodotti agroalimentari e sostenere i produttori di latte e di prodotti lattiero-caseari;
    è opportuno promuovere la commercializzazione dei prodotti agricoli delle imprese dell'area del cratere promuovendo, per il tramite delle regioni accordi di filiera o con i produttori interessati, per la commercializzazione nelle grandi aree urbane,

impegna il Governo:

   a valutare la possibilità di prorogare le misure di Protezione civile previste dal comma 1 dell'articolo 21 del decreto-legge n. 189 del 2016 in materia di sostegno temporaneo alle imprese zootecniche;
   a valutare la possibilità di utilizzare la quota delle risorse dei programmi di sviluppo rurale 2014- 2020, che l'articolo 21 del citato decreto-legge n. 189 del 2016 pone a carico dello Stato, per promuovere la commercializzazione dei prodotti agricoli delle aree colpite dal sisma.
9/2211-A/83Spena.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame introduce misure urgenti per garantire la continuità e l'efficacia delle attività mirate alla ricostruzione in corso sui territori colpiti dagli eventi sismici che hanno interessato l'Italia centrale dal 24 agosto 2016;
    il provvedimento si è reso necessario per consentire, nelle more del completamento della ricostruzione delle zone colpite dal sisma, l'assistenza alle persone che ancora non possono rientrare nelle proprie abitazioni, garantendo altresì le occorrenti misure emergenziali volte alla ripresa delle normali condizioni di vita della popolazione e del tessuto socio-economico del territorio interessato;
    è emerso con chiarezza durante l'esame del provvedimento che, nei territori colpiti dagli eventi calamitosi, vi è la necessità urgente di incrementare il numero dei dipendenti, tecnici ed amministrativi, per sbrigare tutte le pratiche amministrative necessarie per la ricostruzione;
    considerata la presenza di lavoratori a tempo determinato che già operano sui territori interessati alla ricostruzione e che rappresentano una importante risorsa per l'esperienza già acquisita sul campo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intraprendere iniziative legislative, volte ad autorizzare le amministrazioni comunali colpite dal sisma del 2016 a procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato, con facoltà di attingere anche a graduatorie vigenti e, in carenza, con procedure semplificate.
9/2211-A/84Gagliardi, Pedrazzini, Benigni, Silli, Sorte.


   La Camera,
   premesso che:
    occorre prevedere l'impignorabilità delle risorse assegnate per la ricostruzione pubblica e privata delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato la regione Abruzzo nell'aprile 2009, le province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, e le regioni dell'Italia centrale a far data dal 24 agosto 2016, e destinate alla realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti da tali eventi sismici, ancorché depositate su conti correnti bancari a tal fine attivati;
    tali risorse, poiché destinate alla realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dal sisma sono importantissime per assicurare il processo di ricostruzione, nonché per soddisfare i crediti maturati a vario titolo dai diversi attori coinvolti nella ricostruzione e, quindi sono essenziali per la ripresa delle attività economiche e di tutto il sistema produttivo;
    al fine di poter completare la ricostruzione dei territori di Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, colpiti dal terremoto del 20 e 29 maggio 2012, in coerenza con la proroga dello stato di emergenza al 2020, e a garanzia della continuità delle attività ancora in corso si rende necessaria la proroga dei contratti delle unità lavorative fino ad oggi utilizzate dalle amministrazioni pubbliche e la proroga del supporto prestato da FINTECNA;
    sempre per le zone colpite dal terremoto del maggio 2012, è stata già prevista l'esenzione dal pagamento dell'IMU fino al ripristino dell'agibilità dei fabbricati danneggiati ma non oltre il 31 dicembre 2018; tuttavia, la ricostruzione privata non è stata ancora completata, tant’è che è stata necessaria la proroga dello stato di emergenza, fino al 31 dicembre 2020; occorre, pertanto, prorogare la prevista esenzione dell'IMU, almeno fino alla conclusione dello stato di emergenza;
    anche i comuni del cratere colpiti dal sisma del 2012 hanno subito la riduzione delle risorse a disposizione, a seguito dei tagli alla dotazione del Fondo di solidarietà comunale, come disposto dall'articolo 1 comma 436-bis della legge 3 dicembre 2014, n. 190, integrato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160; tali importanti tagli non sono sostenibili dai comuni terremotati;
    al fine di favorire gli investimenti connessi alla ricostruzione, al miglioramento della dotazione infrastrutturale nonché al recupero degli immobili e delle strutture destinati a servizi per la popolazione, ai comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 sono stati concessi spazi finanziari per gli anni 2017, 2018 e 2019, con l'articolo 43-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96; occorre prevedere analoghe disposizioni anche per i comuni dei territori colpiti dal terremoto del maggio 2012, soprattutto per permettere l'utilizzo da parte di questi ultimi comuni delle risorse destinate alla ricostruzione post sisma, che a causa dell'accavallarsi delle normative che hanno limitato l'operatività dei comuni, sono stati iscritti negli avanzi di amministrazione e al momento non utilizzabili,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, nei prossimi provvedimenti di carattere legislativo, di individuare soluzioni concrete, alle problematiche evidenziate nella premessa, allo scopo di permettere il completamento della ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici che hanno interessato il nostro paese negli ultimi anni ed in particolare le regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, colpiti dal terremoto del 20 e 29 maggio 2012,
9/2211-A/85Raffaelli, Patassini.


   La Camera,
   premesso che:
    occorre prevedere l'impignorabilità delle risorse assegnate per la ricostruzione pubblica e privata delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno colpito le regioni dell'Italia centrale a far data dal 24 agosto 2016, qualora siano destinate alla realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti da tali eventi sismici, ancorché depositate su conti correnti bancari a tal fine attivati;
    tali risorse, poiché destinate alla realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dal sisma sono importantissime per assicurare il processo di ricostruzione, nonché per soddisfare i crediti maturati a vario titolo dai diversi attori coinvolti nella ricostruzione e, quindi sono essenziali per la ripresa delle attività economiche e di tutto il sistema produttivo;
    i crediti dei fornitori e subappaltatori per le opere di ricostruzione a seguito di eventi sismici (o altri eventi catastrofali) sono da considerare comunque collocati in una categoria speciale (dedicata) di crediti, che, a prescindere dalla natura chirografaria o privilegiata, deve essere pagata al 100 per cento, in quanto assistiti da un vincolo di destinazione per soddisfare gli interessi che con il vincolo si intende perseverare (realizzazione dei lavori di ricostruzione),

impegna il Governo:

   a valutare la possibilità, nei prossimi provvedimenti di carattere legislativo, di prevedere l'impignorabilità delle risorse assegnate per la ricostruzione pubblica e privata delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno colpito le regioni dell'Italia centrale a far data dal 24 agosto 2016, qualora siano destinate alla realizzazione di interventi per la ricostruzione;
   a soddisfare i crediti spettanti ai fornitori e subappaltatori, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111, comma 2 regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, con le risorse assegnate a carico della finanza pubblica a soggetti pubblici e privati dalla vigente normativa per la ricostruzione in caso di eventi sismici.
9/2211-A/86Binelli, Patassini.


   La Camera,
   premesso che:
    occorre prevedere l'impignorabilità delle risorse assegnate per la ricostruzione pubblica e privata delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno colpito le regioni dell'Italia centrale a far data dal 24 agosto 2016, qualora siano destinate alla realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti da tali eventi sismici, ancorché depositate su conti correnti bancari a tal fine attivati;
    tali risorse, poiché destinate alla realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dal sisma sono importantissime per assicurare il processo di ricostruzione, nonché per soddisfare i crediti maturati a vario titolo dai diversi attori coinvolti nella ricostruzione e, quindi sono essenziali per la ripresa delle attività economiche e di tutto il sistema produttivo;
    i crediti dei fornitori e subappaltatori per le opere di ricostruzione a seguito di eventi sismici (o altri eventi catastrofali) sono da considerare comunque collocati in una categoria speciale (dedicata) di crediti, che, a prescindere dalla natura chirografaria o privilegiata, deve essere pagata al 100 per cento, in quanto assistiti da un vincolo di destinazione per soddisfare gli interessi che con il vincolo si intende perseverare (realizzazione dei lavori di ricostruzione),

impegna il Governo

a valutare la possibilità, nei prossimi provvedimenti di carattere legislativo, di prevedere l'impignorabilità delle risorse assegnate per la ricostruzione pubblica e privata delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno colpito le regioni dell'Italia centrale a far data dal 24 agosto 2016, qualora siano destinate alla realizzazione di interventi per la ricostruzione.
9/2211-A/86. (Testo modificato nel corso della seduta).  Binelli, Patassini.


   La Camera,
   premesso che:
    occorre prevedere l'impignorabilità delle risorse assegnate per la ricostruzione pubblica e privata delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato la regione Abruzzo nell'aprile 2009, le province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, Il 20 e il 29 maggio 2012, e le regioni dell'Italia centrale a far data dal 24 agosto 2016, e destinate alla realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti da tali eventi sismici, ancorché depositate su conti correnti bancari a tal fine attivati;
    tali risorse, poiché destinate alla realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dai sisma sono importantissime per assicurare il processo di ricostruzione, nonché per soddisfare i crediti maturati a vario titolo dai diversi attori coinvolti nella ricostruzione e, quindi sono essenziali per la ripresa delle attività economiche e di tutto il sistema produttivo;
    i crediti dei fornitori e subappaltatori per le opere di ricostruzione a seguito di eventi sismici (o altri eventi catastrofali) sono da considerare comunque collocati in una categoria speciale (dedicata) di crediti, che, a prescindere dalla natura chirografaria o privilegiata, deve essere pagata al 100 per cento, in quanto assistiti da un vincolo di destinazione per soddisfare gli interessi che con il vincolo si intende perseverare (realizzazione dei lavori di ricostruzione);
    il pagamento di questi crediti tutela l'interesse della ripresa economica dei territorio colpito dal sisma (catastrofe) come disposto dalla legge 122/2012,

impegna il Governo:

   a valutare la possibilità, nei prossimi provvedimenti di carattere legislativo di prevedere l'impignorabilità delle risorse assegnate per la ricostruzione pubblica e privata delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato la regione Abruzzo nell'aprile 2009, le provincie di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, e le regioni dell'Italia centrale a far data dal 24 agosto 2016, qualora siano destinate alla realizzazione di interventi per la ricostruzione;
   a soddisfare i crediti spettanti ai fornitori e subappaltatori, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111, comma 2 regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, con le risorse assegnate a carico della finanza pubblica a soggetti pubblici e privati dalla vigente normativa per la ricostruzione in caso di eventi sismici.
9/2211-A/87Paolini, Patassini.


   La Camera,
   premesso che:
    occorre prevedere l'impignorabilità delle risorse assegnate per la ricostruzione pubblica e privata delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato la regione Abruzzo nell'aprile 2009, le provincie di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, Il 20 e il 29 maggio 2012, e le regioni dell'Italia centrale a far data dal 24 agosto 2016, e destinate alla realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti da tali eventi sismici, ancorché depositate su conti correnti bancari a tal fine attivati;
    tali risorse, poiché destinate alla realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dai sisma sono importantissime per assicurare il processo di ricostruzione, nonché per soddisfare i crediti maturati a vario titolo dai diversi attori coinvolti nella ricostruzione e, quindi sono essenziali per la ripresa delle attività economiche e di tutto il sistema produttivo;
    i crediti dei fornitori e subappaltatori per le opere di ricostruzione a seguito di eventi sismici (o altri eventi catastrofali) sono da considerare comunque collocati in una categoria speciale (dedicata) di crediti, che, a prescindere dalla natura chirografaria o privilegiata, deve essere pagata al 100 per cento, in quanto assistiti da un vincolo di destinazione per soddisfare gli interessi che con il vincolo si intende perseverare (realizzazione dei lavori di ricostruzione);
    il pagamento di questi crediti tutela l'interesse della ripresa economica dei territorio colpito dal sisma (catastrofe) come disposto dalla legge 122/2012,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, nei prossimi provvedimenti di carattere legislativo di prevedere l'impignorabilità delle risorse assegnate per la ricostruzione pubblica e privata delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato la regione Abruzzo nell'aprile 2009, le provincie di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, e le regioni dell'Italia centrale a far data dal 24 agosto 2016, qualora siano destinate alla realizzazione di interventi per la ricostruzione;
9/2211-A/87. (Testo modificato nel corso della seduta).  Paolini, Patassini.


   La Camera,
   esaminato il decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici;
   premesso che:
    l'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, ha esteso alle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017, e per il triennio 2017-2019, il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive, introdotto dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, legge di stabilità per il 2016, per il Mezzogiorno;
    la recente decisione della Commissione europea, cui era subordinata l'attuazione della misura, ha stabilito che il regime di aiuto è in linea con le norme dell'Unione europea e che, in considerazione del lasso temporale intercorso tra l'introduzione del credito d'imposta e la decisione medesima, l'agevolazione potrà essere utilizzata fino al 2020 (cfr. punto 25 della decisione C(2018) 1661 final),

impegna il Governo

in linea con la decisione della Commissione dell'Unione europea, C(2018) 1661 final, a valutare la possibilità, nei prossimi provvedimenti di carattere legislativo, di adottare tutti gli opportuni strumenti normativi ai fini della proroga all'anno 2020 dell'applicazione dell'agevolazione di cui all'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45.
9/2211-A/88Zicchieri, Patassini.


   La Camera,
   esaminato il decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici;
   premesso che:
    l'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, ha esteso alle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017, e per il triennio 2017-2019, il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive, introdotto dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, legge di stabilità per il 2016, per il Mezzogiorno;
    il credito d'imposta rappresenta uno strumento agevolativo estremamente virtuoso che potrebbe in prospettiva essere ancora più efficace se venisse consentita la cessione del credito maturato a favore dei fornitori dei beni strumentali oggetto dell'agevolazione, magari demandando all'Agenzia delle entrate le modalità di attuazione,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, nei prossimi provvedimenti di carattere legislativo, di prevedere, per le imprese delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017, di poter cedere il credito d'imposta, a loro riconosciuto per gli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive, ai fornitori ovvero ad altri soggetti privati con la facoltà di successiva cessione del credito.
9/2211-A/89Lucchini, Patassini.


   La Camera,
   esaminato il decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici;
   premesso che:
    l'articolo 46 del decreto-legge n. 50 del 2017 ha previsto la Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia;
    in base al succitato articolo, le imprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno di questa zona hanno diritto ad una serie di esenzioni, come esenzione dalle imposte sui redditi, esenzione dall'IRAP, esenzione dall'IMU per immobili siti nella ZFU posseduti e utilizzati per esercizio dell'attività economica, esenzione dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali (esclusi i premi di assicurazione) a carico dei datore di lavoro sulle retribuzioni dei dipendenti;
    tali agevolazioni rappresentano un valido motore propulsivo per la ripresa delle attività economiche delle zone colpite dagli eventi sismici 2016 e 2017;
    al fine di trattenere l'imprenditoria locale e se possibile attrarne di nuova, in un contesto di elevatissima incertezza e difficoltà, specialmente nei comuni con danni gravi, è necessario fornire prospettive di sostegno stabili su di un arco temporale comparabile con quello della ricostruzione facendo una proroga della ZFU,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, nei prossimi provvedimenti di carattere legislativo, di estendere, fino al 2024, le agevolazioni previste per la Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia, ammettendo ai benefìci anche tutte le nuove imprese che si insedieranno nell'area entro la stessa data.
9/2211-A/90Basini, Patassini.


   La Camera,
   esaminato il decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici;
   premesso che:
    gli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e le successive modificazioni delle norme hanno previsto detrazioni fiscali per gli interventi di recupero edilizio, di efficentamento energetico degli edifici e di messa in sicurezza sismica degli edifici;
    a tali agevolazioni fiscali sono sopraggiunti i contributi per la ricostruzione del Centro Italia, colpito dal sisma del 2015, 2016 e 2017;
    la legge n. 232 del 2016 (legge di Bilancio 2017), prevede il divieto di cumulo tra il Sismabonus e le «agevolazioni già spettanti per le medesime finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici»;
    tuttavia, le due norme non contrastano tra loro in quanto non si tratta di cumulare i contributi ed il Sismabonus sulle medesime spese, quanto piuttosto di applicare i due diversi benefici su spese differenti: il contributo pubblico a copertura degli interventi indispensabili per il ripristino dell'edificio e la detrazione d'imposta per la realizzazione di interventi che consentano il raggiungimento di una classificazione sismica più adeguata alle esigenze di prevenzione,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di precisare, con un prossimo provvedimento di carattere legislativo, la compatibilità tra la detrazione spettante per interventi di messa in sicurezza sismica degli edifici (cosiddetti Sismabonus, di cui all'articolo 16, comma 1-bis-1-sexies e comma 2-bis, del decreto-legge n. 63 del 2013, convertito con modificazioni nella legge n. 90 del 2013) ed eventuali contributi pubblici erogati per la ricostruzione o il ripristino di edifici colpiti da eventi sismici, naturalmente per le sole spese eccedenti l'ammontare del contributo ottenuto e nella misura in cui siano effettivamente rimaste a carico del contribuente.
9/2211-A/91D'Eramo, Patassini.


   La Camera,
   esaminato il decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici;
   premesso che:
    l'articolo 5, comma 6 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni dalla legge n. 229 del 2016, prevede che i finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata abbiano durata massima venticinquennale e che tali finanziamenti possano coprire le eventuali spese già anticipate dai soggetti beneficiari, anche con ricorso al credito bancario, successivamente ammesse a contributo;
    con l'obiettivo di velocizzare il processo di ricostruzione privata, occorre dare seguito alla possibilità, prevista dal citato articolo 5 comma 6 del decreto-legge n. 189 del 2016, affinché i soggetti beneficiari del contributo possano effettivamente anticipare le spese e poi chiederne il rimborso;
    al momento, secondo quanto previsto dalle Ordinanze n. 13 e 19, il proprietario dell'immobile danneggiato, pur avendo le risorse necessarie, non può pagare nulla anticipatamente. Secondo tali Ordinanze, infatti, tutto deve essere liquidato dall'Ufficio speciale per la Ricostruzione dopo l'ottenimento del contributo e in base alla maturazione degli stati di avanzamento lavori;
    ciò costringe i soggetti coinvolti nel processo di ricostruzione privata, professionisti e imprese di costruzioni, a lavorare in una condizione di esposizione finanziaria per un ampio periodo di tempo;
    sarebbe necessaria l'emanazione di una specifica Ordinanza sulle modalità da seguire per il rimborso delle spese già anticipate dai soggetti beneficiari,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative, affinché con apposita ordinanza adottata, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, dei decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, siano definite le modalità di rimborso delle spese già anticipate dai soggetti beneficiari, in attuazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 6 del medesimo decreto.
9/2211-A/92Cantalamessa, Patassini.


   La Camera,
   esaminato il decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici;
   premesso che:
    l'articolo 3 dell'ordinanza 389/16, in deroga alle norme urbanistiche e paesaggistiche, prevede la possibilità di realizzare strutture temporanee per assicurare, tra le altre cose, «la continuità dei servizi pubblici»;
    occorrono chiarimenti in merito all'applicazione della deroga sulle opere necessarie per la realizzazione delle strutture,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare iniziative per chiarire la possibile applicazione della deroga di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 389, del 28 agosto 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 agosto 2016, n. 201, anche alle strutture temporanee realizzate per assicurare la continuità dei servizi pubblici, eseguite su platea di fondazione con scavi limitati alla regolarizzazione del piano di fondazione e alle opere di fondazione medesima e di quelle di urbanizzazione primaria.
9/2211-A/93Gerardi, Patassini.


   La Camera,
   esaminato il decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici;
   premesso che:
    i comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2015 che hanno colpito ampie zone del Centro Italia, risentono l'esigenza di superare le criticità relative alle aree che ospitano le Strutture Abitative di Emergenza utilizzate in forza di contratto di locazione o ad altro titolo diverso dalla proprietà;
    infatti, in tali casi, alla cessazione del contratto si estinguerebbe il diritto di superficie, che allo stato legittima l'installazione delle stesse, il cui venir meno determinerebbe gli effetti di cui agli articoli 934 e 954 del codice civile con l'estensione alla costruzione del diritto sussistente sul suolo;
    occorre pertanto un'apposita norma che si prefigge lo scopo di procedere all'acquisizione al patrimonio indisponibile dei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 di cui agli allegati 1,2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 17 ottobre 2016 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, delle aree interessate, mediante esproprio per pubblica utilità,

impegna il Governo:

   ai fini dell'acquisizione al patrimonio indisponibile dei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi, nel Centro Italia, dal 24 agosto 2016 e di cui agli allegati 1,2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 17 ottobre 2016 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 15 dicembre 2016, a valutare la possibilità, nell'ambito di un prossimo provvedimento, anche legislativo, di prevedere l'esproprio per pubblica utilità, con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 327 dell'8 giugno 2001, delle aree sulle quali insistono le strutture abitative di emergenza di cui all'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 394 del 19 settembre 2016, utilizzate in forma di contratto di locazione o ad altro titolo diverso dalla proprietà;
   a tal fine, a valutare la possibilità di promuovere accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra i comuni interessati, l'Agenzia del demanio e il Dipartimento della protezione civile diretti a disciplinare, altresì, le procedure per l'attivazione dei relativi interventi di manutenzione.
9/2211-A/94Durigon, Patassini.


   La Camera,
   esaminato il decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici;
   premesso che:
    il decreto in oggetto reca una serie di disposizioni per la proroga di scadenze ed adempimenti fiscali che interessano i pagamenti relativi alla cosiddetta busta paga pesante e ai contributi previdenziali ed assistenziali per i soggetti diversi dai titolari di redditi di impresa e lavoro autonomo;
    l'articolo 1, comma 1, lettera b) modifica ulteriormente l'articolo 48, comma 13, del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, prorogando al mese di gennaio 2019 il pagamento dei contributi e dei premi assicurativi non versati per effetto della sospensione, portando le rate, mensili e di pari importo, da 24 a 60;
    a più di un anno e mezzo dagli straordinari eventi sismici che, a decorrere dal 24 agosto 2016, hanno colpito il centro Italia, la ricostruzione stenta a partire, anche per il verificarsi di una serie di problematiche soprattutto procedurali;
    la proroga dello stato di emergenza, prevista dal Consiglio dei Ministri del 22 febbraio scorso, dimostra le difficoltà riscontrate nel periodo post-terremoto e, quindi, la necessità che prorogare di qualche mese i termini previsti per gli adempimenti contributivi non sia sufficiente chi non ha usufruito di tali agevolazioni in termini di sospensione è, o comunque può essere, per lo più un soggetto economicamente più debole rispetto a chi senza problemi ha beneficiato della sospensione;
    alcuni soggetti non hanno potuto usufruire della sospensione per motivi «di immagine». È notorio che molte imprese sub-fornitrici di grandi compagnie (e nella Regione Marche ce ne sono tantissime) non hanno potuto sospendere il pagamento dei tributi e dei contributi per non perdere le commesse delle grandi compagnie che non accettano rapporti con sub-fornitrici non in regola con gli obblighi tributari e contributivi;
    per tutti questi motivi la norma diretta a realizzare un obiettivo giusto e condivisibile presta tuttavia il fianco alla critica di cui sopra, perché lascia fuori da questa forma di beneficio e sostegno tutti i soggetti che sicuramente avrebbero usufruito della sospensione se avessero saputo che la restituzione non sarebbe stata immediata, in un'unica soluzione e addirittura parziale, nei limiti cioè del 40 per cento degli importi dovuti,

impegna il Governo

a valutare la possibilità per coloro che hanno già eseguito i pagamenti e gli adempimenti previsti dall'articolo 48, commi 11 e 13 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, ad avere diritto, per quanto riguarda il pagamento dei tributi, a vedersi riconosciuta una somma a titolo di credito di imposta da utilizzare in via proporzionale in 36 mesi e pari al 60 per cento delle somme di cui all'articolo 48, commi 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, già corrisposte per quanto riguarda il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali, ed a vedersi riconosciuta una detrazione dagli importi da versare a questi stessi titoli per i prossimi 36 mesi per somma pari al 60 per cento delle somme di cui all'articolo 48, commi 13 del decreto-legge 17 ottobre 2016 già versate.
9/2211-A/95Marchetti, Patassini.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 48, comma 16, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, prevede, per i fabbricati ubicati nelle zone del cratere, qualora distrutti o oggetto di ordinanze di sgombero in quanto parzialmente o totalmente inagibili, l'esenzione IMU e TASI fino al 31 dicembre 2020;
    inoltre, i redditi prodotti dagli stessi fabbricati non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), fino alla definitiva ricostruzione o agibilità, e comunque fino al 31 dicembre 2018;
    lo stesso comma prevede uno stanziamento di 30 milioni annui per il triennio 2017-2019, oltre i 16 milioni per il 2016 erogati nel 2017, per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI-tributo;
    nel 2018, in riferimento al 2017, la liquidazione è quasi terminata e ammonta a 21 milioni di euro, con buona probabilità di avere indietro anche un 30 per cento che i Comuni hanno percepito di più in acconto,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di riversare all'entrata del bilancio dello Stato le risorse presenti nella contabilità speciale eccedenti le compensazioni di cui all'ultimo periodo del comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016 per finalizzarle alla proroga delle esenzioni IMU e TASI per quei fabbricati che saranno ancora parzialmente o totalmente inagibili alla data del 31 dicembre 2021.
9/2211-A/96Maturi, Patassini.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 48, comma 16, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, prevede, per i fabbricati ubicati nelle zone del cratere, qualora distrutti o oggetto di ordinanze di sgombero in quanto parzialmente o totalmente inagibili, l'esenzione IMU e TASI fino al 31 dicembre 2020;
    inoltre, i redditi prodotti dagli stessi fabbricati non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), fino alla definitiva ricostruzione o agibilità, e comunque fino al 31 dicembre 2019;
    è noto come la ricostruzione stenta a ripartire, nonostante siano passati quasi due anni dal primo sisma del 24 agosto 2016, e molti fabbricati saranno ancora parzialmente o totalmente inagibili al 31 dicembre 2018;
    non sembra opportuno far concorrere, nel calcolo per la formazione del reddito imponibile, la rendita di un fabbricato parzialmente o totalmente inagibili, soprattutto se il fabbricato è inagibile a causa di un evento sismico,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prorogare, fino al 2021, l'esclusione, per i fabbricati ubicati nelle zone del cratere, qualora distrutti o oggetto di ordinanze di sgombero in quanto parzialmente o totalmente inagibili, dalla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
9/2211-A/97Saltamartini, Patassini.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, prevede l'istituzione degli Uffici Speciali per la ricostruzione (USR) che sono territorialmente suddivisi nelle quattro regioni interessate, ossia Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo;
    il personale impegnato nelle USR proviene da distacchi e comandi da Regioni, altrimenti locali e altre pubbliche amministrazioni, da assunzioni dirette a tempo determinato e/o con forme contrattuali flessibili e, quota parte (ex Ordinanza Commissariale n. 15/2017), dal personale reclutato ai sensi dell'avviso del 7 dicembre 2016 proveniente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e selezionato sulla base esclusiva dei curricula;
    tutto il personale cessa dal comando e/o dal contratto il 31 dicembre 2018. Le spese riferite al personale che proviene da distacchi e comandi da Regioni, altri enti locali e altre pubbliche amministrazioni, da assunzioni dirette a tempo determinato sono previste dall'articolo 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 nella misura di euro 750.000,00 per l'annualità 2016 ed euro 3.000.000,00 annui per il 2017-2018. Con provvedimento del Commissario sono stati destinati ulteriori euro 10.000.000,00 annui per il 2017/2018, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, sesto periodo;
    le spese per il personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono ricomprese nel tetto massimo di euro 18.500.000,00 previsto dall'articolo 50 del decreto-legge n. 189 del 2016;
    l'articolo 50-bis prevede l'assunzione da parte dei comuni del cratere di personale a tempo determinato. Con l'ordinanza commissariale n. 6 del 28 novembre 2016, in particolare l'articolo 1, si sono ripartite le unità di personale fra le Regioni interessate e con l'ordinanza commissariale n. 22 del 4 maggio 2017 sono state impartite tra l'altro disposizioni finanziarie;
    agli oneri dell'articolo 50-bis del decreto-legge n. 189 del 2016 si fa fronte nella misura di euro 1.800.000,00 per l'annualità 2016, euro 24.000,000,00 per il 2017 ed euro 29.000.000 per l'anno 2018;
    la proroga dello stato di emergenza, prevista dal Consiglio dei ministri del 22 febbraio scorso, dimostra le difficoltà riscontrate nel periodo post terremoto e, quindi, la necessità di prorogare almeno fino al 31 dicembre 2020 i contratti di lavoro in essere stipulati ai sensi degli articolo 3 e 50-bis del decreto-legge n. 189 del 2016;
    si tratta di personale impegnato, a vario livello e a vari gradi, nella delicata fase di ricostruzione,

impegna il Governo

a valutare la necessità di prorogare al 31 dicembre 2021 i contratti di lavoro a tempo determinato in essere alla data di entrata in vigore della presente legge previsti dall'articolo 3 e 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.
9/2211-A/98Caparvi, Patassini.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, prevede l'istituzione degli Uffici Speciali per la ricostruzione (USR) che sono territorialmente suddivisi nelle quattro regioni interessate, ossia Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo;
    il personale impegnato nelle USR proviene da distacchi e comandi da Regioni, altrimenti locali e altre pubbliche amministrazioni, da assunzioni dirette a tempo determinato e/o con forme contrattuali flessibili e, quota parte (ex Ordinanza Commissariale n. 15/2017), dal personale reclutato ai sensi dell'avviso del 7 dicembre 2016 proveniente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e selezionato sulla base esclusiva dei curricula;
    tutto il personale cessa dal comando e/o dal contratto il 31 dicembre 2018. Le spese riferite al personale che proviene da distacchi e comandi da Regioni, altri enti locali e altre pubbliche amministrazioni, da assunzioni dirette a tempo determinato sono previste dall'articolo 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 nella misura di euro 750.000,00 per l'annualità 2016 ed euro 3.000.000,00 annui per il 2017-2018. Con provvedimento del Commissario sono stati destinati ulteriori euro 10.000.000,00 annui per il 2017/2018, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, sesto periodo;
    le spese per il personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono ricomprese nel tetto massimo di euro 18.500.000,00 previsto dall'articolo 50 del decreto-legge n. 189 del 2016;
    l'articolo 50-bis prevede l'assunzione da parte dei comuni del cratere di personale a tempo determinato. Con l'ordinanza commissariale n. 6 del 28 novembre 2016, in particolare l'articolo 1, si sono ripartite le unità di personale fra le Regioni interessate e con l'ordinanza commissariale n. 22 del 4 maggio 2017 sono state impartite tra l'altro disposizioni finanziarie;
    agli oneri dell'articolo 50-bis del decreto-legge n. 189 del 2016 si fa fronte nella misura di euro 1.800.000,00 per l'annualità 2016, euro 24.000,000,00 per il 2017 ed euro 29.000.000 per l'anno 2018;
    la proroga dello stato di emergenza, prevista dal Consiglio dei ministri del 22 febbraio scorso, dimostra le difficoltà riscontrate nel periodo post terremoto e, quindi, la necessità di prorogare almeno fino al 31 dicembre 2020 i contratti di lavoro in essere stipulati ai sensi degli articolo 3 e 50-bis del decreto-legge n. 189 del 2016;
    si tratta di personale impegnato, a vario livello e a vari gradi, nella delicata fase di ricostruzione,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, in prossimi provvedimenti legislativi, di prorogare al 31 dicembre 2021 i contratti di lavoro a tempo determinato in essere alla data di entrata in vigore della presente legge previsti dall'articolo 3 e 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.
9/2211-A/98. (Testo modificato nel corso della seduta).  Caparvi, Patassini.


   La Camera,
   premesso che:
    sempre più spesso, i comuni del cratere devono affrontare una serie di spese legali che scaturiscono da procedimenti amministrativi e/o penali, derivanti dalla gestione dell'emergenza post sisma;
    si tratta, in particolare, della necessità di far fronte ad atti di impugnazione di ordinanze di requisizione delle aree dei terreni per la realizzazione delle SAE o di strutture pubbliche di servizi, di procedimenti di verifica e revoca del CAS, dell'assegnazione e revoca del CAS, dell'assegnazione e revoca delle SAE, di ordinanze sindacali legate alla gestione dell'emergenza ecc.;
    l'area colpita dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, comprende un territorio esteso del centro Italia e ha interessato un ampio numero di piccoli comuni che non riescono con le risorse finanziarie a disposizione di far fronte a tali spese legali di carattere straordinario che si sono verificate,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare iniziative per la creazione di un apposito fondo per i comuni del cratere, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, destinato al sostegno delle spese legali derivanti da procedimenti amministrativi e/o penali, connessi alla gestione dell'emergenza post sisma.
9/2211-A/99Benvenuto, Patassini.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, comma 2, del presente decreto, modificando l'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, prevede la proroga dal 1o giugno 2018 al 1o gennaio 2019 dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti emessi dall'Agenzia delle entrate e dall'INPS, compresi quelli degli enti il problema che si rileva con questa disposizione riguarda il fatto che i cittadini delle zone terremotate, oggetto di sospensione per le cartelle, non hanno potuto accedere alla cosiddetta «rottamazione bis»: il decreto-legge n. 8/2017 aveva infatti previsto la proroga di un anno (al 21 aprile 2018) per i termini e le scadenze relativi alla definizione agevolata dei carichi riferiti a ruoli affidati all'agente di riscossione, previsto dal decreto-legge n. 193 del 2016 e scadente il 21 aprile 2017;
    lo stesso non è però accaduto per la definizione agevolata prevista dal decreto-legge fiscale collegato alla legge di Bilancio 2018 (decreto-legge n. 148 del 2017), quindi i cittadini di questi territori non hanno potuto accedere alla rottamazione dei carichi affidati dopo il 30 settembre e fino al 31 dicembre 2017;
    la rottamazione prevede un risparmio che va dal 30 per cento al 40 per cento per i cittadini e sembrerebbe una questione di equità ed uguaglianza prevedere questa possibilità anche per le popolazioni di questi territori,

impegna il Governo

a valutare la necessità di prevedere, per le popolazioni colpite dal sisma del centro Italia e di Ischia oggetto di sospensione delle cartelle esattoriali, una proroga dei termini della definizione agevolata prevista dal decreto-legge n. 148 del 2017 (cosiddetta rottamazione bis) e la riapertura dei termini per l'adesione, così come è stato previsto per la prima definizione agevolata del decreto fiscale n. 193 del 2016 per cui, ai cittadini di questi territori, è stata data la proroga di un anno per l'adesione.
9/2211-A/100Gobbato, Patassini.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 46 del decreto-legge n. 50 del 2017 ha previsto la Zona franca urbana Sisma Centro Italia;
    in base al succitato articolo, le imprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno di questa zona hanno diritto ad una serie di esenzioni, quali: esenzione dalle imposte sui redditi dell'importo di 100.000 euro del reddito prodotto nella ZFU; esenzione dall'IRAP, nel limite di 300.000 euro per ogni periodo di imposta; esenzione dall'IMU per immobili siti nella ZFU posseduti e utilizzati per esercizio dell'attività economica; esenzione dal versamento del contributi previdenziali ed assistenziali (esclusi i premi di assicurazione) a carico del datore di lavoro sulle retribuzioni dei dipendenti;
    i limiti per accedere ai benefici della zona franca urbana, sono stabiliti nella riduzione del fatturato pari almeno al 25 per cento nel periodo dal 1o settembre 2016 al 31 dicembre 2016 rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015, per le imprese che hanno sede principale o l'unità locale all'interno dei territori dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2;
    per le imprese che hanno sede principale o l'unità locale all'interno dei territori dei Comuni dell'allegato 2-bis il periodo di riferimento è invece il 19 febbraio 2017-31 maggio 2017;
    è evidente come le agevolazioni previste dalla Zona franca urbana siano un motore propulsivo alla ripresa delle attività economiche delle zone colpite dagli eventi calamitosi in questione;
    nel caso specifico del Comuni degli allegati 1 e 2, molte imprese non sono state ammesse ai benefici della ZFU a causa delle mancata riduzione del fatturato che, ad opera della solidarietà esplosa proprio in virtù della vicinanza temporale dei drammatici eventi sismici con le festività natalizie, non ha registrate invece quel naturale abbattimento avutosi a partire da gennaio 2017,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere un diverso arco temporale su cui calcolare la riduzione di fatturato per le imprese che hanno sede principale o l'unità locale all'interno dei territori dei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, individuandolo tra l'ultimo quadrimestre 2016 o uno degli altri del 2017, viste le distorsioni del mercato esposte in premessa e la diversa temporalità degli effetti economici del sisma.
9/2211-A/101Valbusa, Patassini.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 46 del decreto-legge n. 50 del 2017 ha previsto la Zona franca urbana Sisma Centro Italia;
    in base al succitato articolo, le imprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno di questa zona hanno diritto ad una serie di esenzioni, quali: esenzione dalle imposte sui redditi dell'importo di 100,000 euro del reddito prodotto nella ZFU; esenzione nel limite di 300.000 euro per ogni periodo di imposta; esenzione dall'IMU per immobili siti nella ZFU posseduti e utilizzati per esercizio dell'attività economica; esenzione dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali (esclusi i premi di assicurazione) a carico del datore di lavoro sulle retribuzioni dei dipendenti;
    i limiti per accedere ai benefici della zona franca urbana, sono stabiliti nella riduzione del fatturato pari almeno al 25 per cento nel periodo dal 1o settembre 2016 al 31 dicembre 2016 rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015, per le imprese che hanno sede principale o l'unità locale all'interno dei territori dei comuni di cui agli allegati 1 e 2;
    per le imprese che hanno sede principale o l'unità locale all'interno dei territori dei comuni dell'allegato 2-bis il periodo di riferimento è invece il 1o febbraio 2017-31 maggio 2017 e la riduzione di fatturato sempre al 25 per cento;
    è evidente come le agevolazioni previste dalla Zona franca urbana siano un motore propulsivo alla ripresa delle attività economiche delle zone colpite dagli eventi calamitosi in questione,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di abbassare al 10 per cento il limite di riduzione del fatturato per accesso ai benefici della Zona franca urbana Sisma Centro Italia per le imprese che hanno sede principale o l'unità locale all'interno dei territori dei Comuni degli allegati 1 e 2, nonché 2-bis.
9/2211-A/102Dara, Patassini.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 46 del decreto-legge n. 50 del 2017, ha previsto la Zona franca urbana Sisma Centro Italia;
    in base al succitato articolo, le imprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno di questa zona hanno diritto ad una serie di esenzioni, quali: esenzione dalle imposte sui redditi dell'importo di 100.000 euro del reddito prodotto nella ZFU; esenzione nel limite di 300,000 euro per ogni periodo di imposta; esenzione dall'IMU per immobili siti nella ZFU posseduti e utilizzati per esercizio dell'attività economica; esenzione dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali (esclusi i premi di assicurazione) a carico del datore di lavoro sulle retribuzioni dei dipendenti;
    è evidente come le agevolazioni previste dalla Zona franca urbana siano un motore propulsivo alla ripresa delle attività economiche delle zone colpite dagli eventi calamitosi in questione;
    in particolare, riguardo le esenzioni per il versamento dei contributi, secondo quanto stabilito dallo stesso articolo 46, l'esonero spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana;
    lo stesso non vale però per i soci lavoratori, perché nella legge di bilancio 2018 (205/2017), al comma 746, si prevede che le agevolazioni relative all'esenzione dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali siano riconosciute ai titolari di imprese individuali o di imprese familiari che hanno subito, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio, una riduzione dei fatturato almeno pari al 25 per cento nel periodo dal 1o settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015;
    la norma, scritta in questa maniera, solleva molti dubbi interpretativi e di equità: innanzitutto perché non si comprende se, per i soci lavoratori, il datore di lavoro abbia o meno diritto all'esenzione (anche se l'interpretazione prevalente sembra escludere l'esenzione, essendo il testo della bilancio 2018 successivo a quello del decreto-legge n. 50 del 2017) e non si comprende perché sia stato previsto solo per i comuni degli allegati 1 e 2, mentre quelli dell'allegato 2-bis non sembrano rientrare in questa fattispecie;
    in queste zone, non è affatto raro trovare piccole società di capitali o di persone in cui gli stessi soci sono anche dipendenti dell'azienda, sarebbe penalizzante quindi prevedere esclusione dall'esenzione dai versamenti contributi ed assistenziali per i soci lavoratori;
    a maggior ragione, non sembra ragionevole creare delle disparità di trattamento tra i diversi territori dei Comuni che fanno parte della stessa zona franca,

impegna il Governo

a valutare la necessità di modificare la norma del comma 746 della legge di bilancio 2018 al fine di dare la possibilità, per i datori di lavoro, di usufruire dell'esenzione dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali anche per i soci lavoratori delle società di ogni forma giuridica, in tutti i territori dei Comuni dei tre allegati.
9/2211-A/103Andreuzza, Patassini.


   La Camera,
   premesso che:
    con le OPCM nn. 3753 e 3754 del 2009, e con il decreto-legge n. 39 del 2009, il Governo ha concesso alle imprese ubicate sul territorio de L'Aquila e di altri 56 comuni, colpite dal sisma del 6 aprile 2009, la sospensione e il differimento del versamento di tributi e contributi sino al 30 novembre 2009, termine prorogato, da ultimo, al 16 dicembre 2011 (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 agosto 2011);
    la legge n. 183 del 2011, articolo 33, comma 28 (legge di stabilità 2012), ha disposto la ripresa della riscossione dei tributi e contribuiti, ridotti al 40 per cento e in 120 rate;
    recentemente si è appreso l'avvio delle procedure preliminari di esecuzione della Decisione della Commissione europea C (2015) 5549 final del 14 agosto 2015, con la quale si prescrive che l'Italia recuperi gli aiuti asseritamente incompatibili di cui all'articolo 33, comma 28, della legge n. 183 del 2011;
    nella Decisione del 14 agosto 2015, la Commissione sostiene che il regime di favore non avrebbe previsto e definito esplicitamente alcun nesso tra l'aiuto messo a disposizione e il danno subito e che i costi ammissibili a regime di vantaggio non sarebbero stati proporzionati al danno subito; sembra che tale posizione non comprenda i danni immateriali derivanti dal blocco di un'intera economia e dal grave fenomeno di spopolamento e quindi non riconosca che l'intento di tali misure non è stato quello di creare un vantaggio economico in favore di un territorio, e quindi potenzialmente lesivo della concorrenza, bensì quello di risarcire il danno subito;
    con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 dicembre 2017 è stato nominato un commissario straordinario per dare esecuzione in termini molto ristretti alla Decisione che ha previsto la presentazione da parte delle imprese dei dati relativi all'ammontare dei danni subiti per effetto del sisma del 2009 e le eventuali osservazioni relative alle somme effettivamente percepite, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento; successivamente con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 aprile 2018 è stata concessa una proroga di ulteriori 90 giorni per la presentazione di tali dati da parte delle imprese;
    preso atto che, con lettera del 19 aprile 2018, il commissario Vestager in risposta al sindaco della città de L'Aquila espressamente ha affermato: Per gli aiuti alle imprese non colpite dal terremoto o gli aiuti che hanno compensato i danni in eccesso, è importante sottolineare che il recupero non è richiesto per gli importi minori di supporto pubblico, dato che tale tipo di supporto non comporta una distorsione della concorrenza. Gli aiuti che potrebbero comportare una distorsione della concorrenza potrebbero ciononostante essere coperti da altri regimi di aiuti di Stato approvati o esentati. Su tale base, l'Italia dovrebbe verificare se i beneficiari potenziali sono stati compensati in eccesso o hanno beneficiato di un aiuto pubblico senza aver subito alcun danno. Comprendo che tale processo è attualmente in corso e che le Autorità italiane hanno inviato degli avvisi ai beneficiari potenziali. I servizi della Commissione sono pronti ad assistere il Governo italiano e il Commissario straordinario incaricato del recupero secondo il diritto italiano per agevolare il lavoro,

impegna il Governo:

   ad attivarsi con la massima urgenza, nell'avvio di nuove interlocuzioni e trattative con le istituzioni europee, e in particolare con la Commissione, al fine di riaprire le negoziazioni in merito alla procedura di infrazione avviata e far applicare in modo coerente la normativa sul caso di specie riguardo la riduzione delle pretese fiscali e previdenziali in seguito all'emergenza sisma in Abruzzo del 2009;
   nelle more dell'interlocuzione con le istituzioni europee, considerata l'imminente scadenza del termine di presentazione delle osservazioni e dei dati da parte delle imprese, a prorogare ulteriormente questo termine attraverso una procedura di urgenza.
9/2211-A/104Vanessa Cattoi, Patassini.


   La Camera,
   premesso che:
    con le OPCM nn. 3753 e 3754 del 2009, e con il decreto-legge n. 39 del 2009, il Governo ha concesso alle imprese ubicate sul territorio de L'Aquila e di altri 56 comuni, colpite dal sisma del 6 aprile 2009, la sospensione e il differimento del versamento di tributi e contributi sino al 30 novembre 2009, termine prorogato, da ultimo, al 16 dicembre 2011 (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 agosto 2011);
    la legge n. 183 del 2011, articolo 33, comma 28 (legge di stabilità 2012), ha disposto la ripresa della riscossione dei tributi e contribuiti, ridotti al 40 per cento e in 120 rate;
    recentemente si è appreso l'avvio delle procedure preliminari di esecuzione della Decisione della Commissione europea C (2015) 5549 final del 14 agosto 2015, con la quale si prescrive che l'Italia recuperi gli aiuti asseritamente incompatibili di cui all'articolo 33, comma 28, della legge n. 183 del 2011;
    nella Decisione del 14 agosto 2015, la Commissione sostiene che il regime di favore non avrebbe previsto e definito esplicitamente alcun nesso tra l'aiuto messo a disposizione e il danno subito e che i costi ammissibili a regime di vantaggio non sarebbero stati proporzionati al danno subito; sembra che tale posizione non comprenda i danni immateriali derivanti dal blocco di un'intera economia e dal grave fenomeno di spopolamento e quindi non riconosca che l'intento di tali misure non è stato quello di creare un vantaggio economico in favore di un territorio, e quindi potenzialmente lesivo della concorrenza, bensì quello di risarcire il danno subito;
    con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 dicembre 2017 è stato nominato un commissario straordinario per dare esecuzione in termini molto ristretti alla Decisione che ha previsto la presentazione da parte delle imprese dei dati relativi all'ammontare dei danni subiti per effetto del sisma del 2009 e le eventuali osservazioni relative alle somme effettivamente percepite, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento; successivamente con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 aprile 2018 è stata concessa una proroga di ulteriori 90 giorni per la presentazione di tali dati da parte delle imprese;
    preso atto che, con lettera del 19 aprile 2018, il commissario Vestager in risposta al sindaco della città de L'Aquila espressamente ha affermato: Per gli aiuti alle imprese non colpite dal terremoto o gli aiuti che hanno compensato i danni in eccesso, è importante sottolineare che il recupero non è richiesto per gli importi minori di supporto pubblico, dato che tale tipo di supporto non comporta una distorsione della concorrenza. Gli aiuti che potrebbero comportare una distorsione della concorrenza potrebbero ciononostante essere coperti da altri regimi di aiuti di Stato approvati o esentati. Su tale base, l'Italia dovrebbe verificare se i beneficiari potenziali sono stati compensati in eccesso o hanno beneficiato di un aiuto pubblico senza aver subito alcun danno. Comprendo che tale processo è attualmente in corso e che le Autorità italiane hanno inviato degli avvisi ai beneficiari potenziali. I servizi della Commissione sono pronti ad assistere il Governo italiano e il Commissario straordinario incaricato del recupero secondo il diritto italiano per agevolare il lavoro,

impegna il Governo:

   ad attivarsi con la massima urgenza, nell'avvio di nuove interlocuzioni e trattative con le istituzioni europee, e in particolare con la Commissione, al fine di riaprire le negoziazioni in merito alla procedura di infrazione avviata e far applicare in modo coerente la normativa sul caso di specie riguardo la riduzione delle pretese fiscali e previdenziali in seguito all'emergenza sisma in Abruzzo del 2009;
   nelle more dell'interlocuzione con le istituzioni europee, considerata l'imminente scadenza del termine di presentazione delle osservazioni e dei dati da parte delle imprese, a valutare la possibilità di prorogare ulteriormente questo termine attraverso una procedura di urgenza.
9/2211-A/104. (Testo modificato nel corso della seduta).  Vanessa Cattoi, Patassini.


   La Camera,
   premesso che:
    nei territori colpiti dal sisma, la crisi economico-sociale-demografica già esistente prima dei gravissimi fenomeni sismici si è acuita in modo esponenziale in quanto i residenti e gli amministratori locali si trovano a dover affrontare sotto il profilo etico, relazionale, sociale, patrimoniale ed imprenditoriale la catastrofe del sisma che ha interessato e continua ad interessare queste zone. Si ricorda che la sequenza sismica che ha interessato l'Appennino centrale, tra il 24 agosto del 2016 e il 18 gennaio 2017, non è ancora conclusa (rapporto INGV a tre anni dal terremoto) e costituisce la manifestazione più significativa nella storia moderna dell'Europa in termini di rilascio totale di energia, del numero degli eventi sismici (più di 110.000 eventi) e di estensione dell'area colpita, con evidenti riflessi sul tessuto sociale ed economico;
    è evidente che una situazione di tal genere deve essere necessariamente affrontata con misure di natura straordinaria che favoriscano la ripresa economica, anche e soprattutto mediante la realizzazione di nuovi investimenti;
    in questo contesto si inserisce la necessità e l'opportunità di ricorrere alla realizzazione non soltanto di una zona franca, ma anche di una Zona economica speciali sisma (ZESs) che favoriscano lo sviluppo sociale e la rigenerazione urbana, in chiave speciale, eccezionale e urgente. Un modello sperimentale come quello in proposta fornirebbe una risposta innovativa e «prototipale» per eventi sismici che possono colpire vaste aree nella comunità europea;
    oggi la zona del cratere è un'area depressa, ma con forti potenzialità; quindi è opportuno che lo Stato nell'ambito della doverosità propria del superamento degli ostacoli di cui all'articolo 3 comma 2 della Carta Costituzionale, si faccia carico di rimuovere quelle barriere che impediscono a questi territori di ripartire immediatamente;
    non solo, ma i dati macroeconomici relativi quantomeno alla regione Marche (quella più colpita dal gravissimo sisma del 2016), anche nel periodo precedente il sisma del 2016, indicano un trend negativo dell'economia della regione. In riferimento al dato della crescita va segnalato che nel 2017 la regione Marche ha registrato il peggior risultato rispetto a tutte le altre regioni fatta eccezione che per il Molise;
    la creazione di una ZES può ritenersi giustificata anche perché mutuata da altre esperienze (come quella polacca) che hanno creato zone su basi non esclusivamente economiche ma anche tecnologiche e culturali;
    l'obiettivo è quello di accelerare lo sviluppo economico del territorio soprattutto attraverso l'insediamento di specifici comparti di attività economica, l'adozione di nuove soluzioni tecnologiche, il miglioramento della competitività e la creazione dei nuovi posti di lavoro. Il livello delle agevolazioni potrebbe essere diversificato tra le varie zone e potrebbe anche essere totale;
    il sistema di agevolazioni fiscali dovrebbe riguardare l'offerta di terreni per gli investimenti nell'area, ben servita a livello di infrastrutture stradali, l'offerta di immobili industriali commerciali, un mercato del lavoro competitivo con manodopera qualificata ed una burocrazia semplificata. Tutto ciò consentirebbe la creazione di un'area appenninica con forte vocazione allo sviluppo grazie al superamento delle barriere che la conformazione del territorio impone;
    l'area anche in considerazione dei centri di accademia e di cultura presenti potrebbe diventare un centro amministrativo, economico, scientifico e culturale del tutto indipendente dalle regole ordinarie vigenti nel resto del Paese. In considerazione dell'economia esistente, prevalentemente artigianale e di commercio al dettaglio, ad oggi assolutamente impedita nella circolazione di ricchezza a causa del sisma, la zona conoscerebbe un nuovo sviluppo, legato a nuovi centri economici e realtà aziendali: si pensi alla trasformazione alimentare (produzione di prodotti a base di carne, prodotti di frutta e verdura, la produzione di spiriti, la produzione di alimenti surgelati, lavorazione dei cereali), ai servizi informatici, alla produzione nei diversi settori dal tessile, al calzaturiero, alla produzione del legno, alla produzione dei materiali da costruzione, alla produzione e scambio di servizi e soprattutto all'implementazione della cultura scolastica ed accademica di eccellenza. Ciò per affermare che il sistema di agevolazioni potrebbe consentire ad investitori anche stranieri la creazione di sedi delocalizzate della propria impresa oltre alla creazione di nuove strutture (ricettive e no di pubblico spettacolo etc.) che, ruotando intorno al mondo delle università e degli istituti scolastici, siano di supporto per l'avanzamento di poli accademici e scolastici di eccellenza nei servizi (con strutture, mense, strutture ludiche e di svago etc.). Sono punti forti che giustificherebbero investimenti nell'ampio territorio del cratere;
    tra l'altro le zone del cratere sono in ottimo posizionamento geografico, dato che si pongono come punto centrale quindi di contatto e collegamento per tutta l'Italia centrale, risultando ben servite a livello stradale ed aeroportuale;
    la ZES è l'unico strumento in grado di arrestare il declino economico e sociale della vasta area interessata dal sisma del 2016; il declino in atto sta, peraltro, determinando anche lo spopolamento di una delle zone la cui storia e il cui patrimonio artistico, culturale e naturale sarebbero compromessi e non più salvaguardati a seguito dei declino demografico. La ZES eviterebbe dunque danni al tessuto culturale, storico e naturale, oltre a quelli di natura economica. Tali benefici sono attesi in misura nettamente superiore alle possibili perdite dell'erario, posto che le entrate fiscali che verrebbero meno con la ZES al momento sono pressoché inesistenti. In altre parole, considerati i benefici e gli oneri marginali che derivano dalla creazione della ZES, il saldo rimane di gran lunga positivo,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di istituire una ZES centro Italia, dove saranno stabilite le modalità di funzionamento e governo della ZES tra cui anche la misura di esenzione dalle imposte dirette, indirette e tributi locali le condizioni che disciplinano l'accesso per ogni soggetto ai benefici previsti per la ZES, l'ente deputato al coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo strategici insieme alle regole per la sua composizione e funzionamento e la durata della ZES.
9/2211-A/105Patassini.


   La Camera,
   premesso che:
    i recenti eventi sismici che hanno colpito l'Italia centro settentrionale ed il conseguente danneggiamento o la distruzione di immobili pubblici e privati, nonché di infrastrutture hanno determinato e determineranno a seguito della ricostruzione la produzione di un grande quantitativo di macerie la cui rimozione ha già richiesto appositi provvedimenti normativi. Tali macerie dopo i primi trattamenti previsti dagli specifici decreti legge, sono classificate come rifiuti inerti con il codice EER 17 0107 e come tali smaltiti in apposite discariche per inerti ovvero assoggettati a trattamenti che ne determinano il recupero. In questo caso si sarebbe in presenza di un potenziale nuovo riutilizzo in altre opere edili secondo i principi dell'economia circolare;
    le regole attualmente in vigore ed in particolare i limiti di inquinamento previsti per l'utilizzo del materiale ai sensi del decreto ministeriale 5 febbraio 1998, di fatto portano all'esclusione di una quota di oltre il 70 per cento di questi inerti di recupero (cosiddetti aggregati riciclati) che potrebbero essere nuovamente impiegati in edilizia soprattutto in opere e prodotti che non comportano il diretto contatto con l'ambiente. Infatti i valori limite assegnati dal decreto ministeriale 5 febbraio 1998 in particolare per la presenza di solfati negli aggregati riciclati (un solo valore su un totale di 21) portano, visto il loro frequente superamento, all'esclusione di questi materiali da un nuovo ciclo produttivo destinandoli solo alle discariche e cioè in una direzione opposta alle indicazioni dell'Unione europea;
    il problema è noto da qualche anno e questo anche per effetto del decreto ministeriale 15 febbraio 1998, ormai ultraventennale rispetto all'evoluzione dei cicli produttivi e poteva essere già risolto attraverso l'emanazione dello specifico decreto previsto dall'articolo 184-quater decreto legislativo n. 152 del 2006 con il quale il rifiuto cessa di essere tale a determinate condizioni (cosiddetto decreto End of Waste),

impegna il Governo

a prevedere iniziative al fine di definire la gestione e riutilizzo delle macerie conseguenti al sisma 2016 nella logica dell’End of Waste e dell'economia circolare, rimettendo nel circolo produttivo materiale attraverso opportuni interventi regolamentari.
9/2211-A/106Badole, Patassini.


   La Camera,
   premesso che:
    i recenti eventi sismici che hanno colpito l'Italia centro settentrionale ed il conseguente danneggiamento o la distruzione di immobili pubblici e privati, nonché di infrastrutture hanno determinato e determineranno a seguito della ricostruzione la produzione di un grande quantitativo di macerie la cui rimozione ha già richiesto appositi provvedimenti normativi. Tali macerie dopo i primi trattamenti previsti dagli specifici decreti legge, sono classificate come rifiuti inerti con il codice EER 17 0107 e come tali smaltiti in apposite discariche per inerti ovvero assoggettati a trattamenti che ne determinano il recupero. In questo caso si sarebbe in presenza di un potenziale nuovo riutilizzo in altre opere edili secondo i principi dell'economia circolare;
    le regole attualmente in vigore ed in particolare i limiti di inquinamento previsti per l'utilizzo del materiale ai sensi del decreto ministeriale 5 febbraio 1998, di fatto portano all'esclusione di una quota di oltre il 70 per cento di questi inerti di recupero (cosiddetti aggregati riciclati) che potrebbero essere nuovamente impiegati in edilizia soprattutto in opere e prodotti che non comportano il diretto contatto con l'ambiente. Infatti i valori limite assegnati dal decreto ministeriale 5 febbraio 1998 in particolare per la presenza di solfati negli aggregati riciclati (un solo valore su un totale di 21) portano, visto il loro frequente superamento, all'esclusione di questi materiali da un nuovo ciclo produttivo destinandoli solo alle discariche e cioè in una direzione opposta alle indicazioni dell'Unione europea;
    il problema è noto da qualche anno e questo anche per effetto del decreto ministeriale 15 febbraio 1998, ormai ultraventennale rispetto all'evoluzione dei cicli produttivi e poteva essere già risolto attraverso l'emanazione dello specifico decreto previsto dall'articolo 184-quater decreto legislativo n. 152 del 2006 con il quale il rifiuto cessa di essere tale a determinate condizioni (cosiddetto decreto End of Waste),

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere iniziative al fine di definire la gestione e riutilizzo delle macerie conseguenti al sisma 2016 nella logica dell’End of Waste e dell'economia circolare, rimettendo nel circolo produttivo materiale attraverso opportuni interventi regolamentari.
9/2211-A/106. (Testo modificato nel corso della seduta).  Badole, Patassini.


   La Camera,
   premesso che:
    si propone di estendere la misura «Resto al Sud» anche ai professionisti aventi sede nei territori ivi disciplinati, allo scopo di consentire anche ad essi di godere di misure di agevolazione;
    tale estensione risulta dal fatto che i liberi professionisti devono essere equiparati alle piccole e medie imprese per l'accesso ai fondi, i quali sono considerati esercenti di attività economica a prescindere dalla forma giuridica pertanto possono accedere alle risorse disponibili,

impegna il Governo

a includere nella misura anche i professionisti, da considerarsi equiparati alle piccole e medie imprese.
9/2211-A/107Vallotto, Patassini.


   La Camera,
   premesso che:
    gli indici sono approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro il 31 dicembre del periodo d'imposta per il quale sono applicati. Le eventuali integrazioni degli indici, indispensabili per tenere conto di situazioni di natura straordinaria, anche correlate a modifiche normative e ad andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinate attività economiche o aree territoriali, sono approvate entro il mese di febbraio del periodo d'imposta successivo a quello per il quale sono applicate. Gli indici sono soggetti a revisione almeno ogni due anni dalla loro prima applicazione o dall'ultima revisione. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il mese di gennaio di ciascun anno, sono individuate le attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici ovvero deve esserne effettuata la revisione. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al precedente periodo è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
    i dati rilevanti ai fini della progettazione, della realizzazione, della costruzione e dell'applicazione degli indici sono acquisiti dalle dichiarazioni fiscali previste dall'ordinamento vigente, dalle fonti informative disponibili presso l'anagrafe tributaria, le agenzie fiscali, l'istituto nazionale della previdenza sociale, l'ispettorato nazionale del lavoro e il Corpo della guardia di finanza, nonché da altre fonti;
    i contribuenti cui si applicano gli indici dichiarano, anche al fine di consentire un'omogenea raccolta informativa, i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l'applicazione degli stessi, sulla base di quanto previsto dalla relativa documentazione tecnica e metodologica approvata con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, indipendentemente dal regime di determinazione del reddito utilizzato. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 31 gennaio dell'anno per il quale si applicano gli indici, sono individuati i dati di cui al periodo precedente. La disposizione del primo periodo si applica, nelle more dell'approvazione degli indici per tutte le attività economiche interessate, anche ai parametri previsti dall'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e agli studi di settore previsti dall'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. Per i periodi d'imposta 2017 e 2018, il provvedimento di cui al secondo periodo del presente comma è emanato entro il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, per l'approvazione dei modelli di dichiarazione relativi ai predetti periodi d'imposta;
    per gli esercizi 2019-2020, le imprese ubicate nel cratere sono escluse dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,

impegna il Governo

ad adottare le iniziative utili per ritenere non applicabili gli indici sintetici di affidabilità fiscali dei contribuenti della zona del cratere.
9/2211-A/108Parolo, Patassini.


   La Camera,
   premesso che:
    gli indici sono approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro il 31 dicembre del periodo d'imposta per il quale sono applicati. Le eventuali integrazioni degli indici, indispensabili per tenere conto di situazioni di natura straordinaria, anche correlate a modifiche normative e ad andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinate attività economiche o aree territoriali, sono approvate entro il mese di febbraio del periodo d'imposta successivo a quello per il quale sono applicate. Gli indici sono soggetti a revisione almeno ogni due anni dalla loro prima applicazione o dall'ultima revisione. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il mese di gennaio di ciascun anno, sono individuate le attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici ovvero deve esserne effettuata la revisione. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al precedente periodo è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
    i dati rilevanti ai fini della progettazione, della realizzazione, della costruzione e dell'applicazione degli indici sono acquisiti dalle dichiarazioni fiscali previste dall'ordinamento vigente, dalle fonti informative disponibili presso l'anagrafe tributaria, le agenzie fiscali, l'istituto nazionale della previdenza sociale, l'ispettorato nazionale del lavoro e il Corpo della guardia di finanza, nonché da altre fonti;
    i contribuenti cui si applicano gli indici dichiarano, anche al fine di consentire un'omogenea raccolta informativa, i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l'applicazione degli stessi, sulla base di quanto previsto dalla relativa documentazione tecnica e metodologica approvata con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, indipendentemente dal regime di determinazione del reddito utilizzato. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 31 gennaio dell'anno per il quale si applicano gli indici, sono individuati i dati di cui al periodo precedente. La disposizione del primo periodo si applica, nelle more dell'approvazione degli indici per tutte le attività economiche interessate, anche ai parametri previsti dall'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e agli studi di settore previsti dall'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. Per i periodi d'imposta 2017 e 2018, il provvedimento di cui al secondo periodo del presente comma è emanato entro il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, per l'approvazione dei modelli di dichiarazione relativi ai predetti periodi d'imposta;
    per gli esercizi 2019-2020, le imprese ubicate nel cratere sono escluse dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di avviare ogni utile iniziativa legislativa al fine della non applicazione degli indici sintetici di affidabilità.
9/2211-A/108. (Testo modificato nel corso della seduta).  Parolo, Patassini.


   La Camera,
   premesso che:
    le norme, introdotte dal Senato, prevedono che per l'anno 2019, nel limite di spesa di 2 milioni di euro, ai fini dell'accertamento dell'indicatore della situazione patrimoniale equivalente (ISEE), nel calcolo del patrimonio immobiliare siano esclusi gli immobili e fabbricati di proprietà distrutti o non agibili in seguito a calamità naturali. Effetto su fabbisogno: 2 milioni
    il comma 986 esclude, ai fini dell'accertamento dell'indicatore della situazione patrimoniale (ISEE), nel calcolo del patrimonio immobiliare, gli immobili e i fabbricati di proprietà distrutti o dichiarati non agibili in seguito a calamità naturali;
    ai nuclei familiari nei comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti è riconosciuto un assegno unico per ciascun figlio minorenne a carico, per un importo di 250 euro per 12 mensilità,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di escludere dal patrimonio immobiliare nel calcolo dell'ISEE i fabbricati ubicati nelle zone del cratere, qualora distrutti o oggetti di ordinanze di sgombero in quanto parzialmente o totalmente inagibili rientranti nell'ISEE 2019.
9/2211-A/109De Angelis, Patassini.


   La Camera,
   premesso che:
    i recenti eventi sismici che hanno colpito l'Italia centro settentrionale ed il conseguente danneggiamento o la distruzione totale di immobili privati e abitazioni di moltissime famiglie che si sono ritrovate improvvisamente in grande difficoltà a dover affrontare una situazione emergenziale drammatica;
    la maggior parte delle famiglie che risiedevano nel cratere sismico ancora oggi si trovano in una situazione grave data dall'assenza del lavoro nelle zone colpite dal terremoto,

impegna il Governo

a valutare la necessità di riconoscere un assegno unico per ciascun figlio minorenne a carico, per un importo di 250 euro per dodici mensilità a tutti i nuclei familiari residenti nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.
9/2211-A/110Bellachioma, Patassini.


   La Camera,
   premesso che:
    lo stato di emergenza decretato per i comuni della Provincia di Catania scade il 31 dicembre 2019, analogamente a quanto previsto dai decreto-legge n. 2211-A per le aree terremotate del centro Italia,

impegna il Governo

a prorogare al 31 dicembre 2020 lo stato di emergenza per i comuni interessati dal sisma del 26 dicembre 2018.
9/2211-A/111Raciti.


   La Camera,
   premesso che:
    ai nuclei familiari nei comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti è riconosciuto un assegno unico per ciascun figlio minorenne a carico, per un importo di 250 euro per 12 mensilità,
    particolare attenzione in termini di aiuti e sostegni economici meritano le famiglie con figli minori a carico residenti nelle zone del cratere;
    è allarme natalità nella regione Marche, il 2018 è stato decisamente «nero» sul fronte delle nascite, facendo registrare il picco più basso, seppure in linea con una tendenza nazionale; dal 1o gennaio al 31 dicembre infatti, in tutta la Regione, sono venuti alla luce solo 9.843 bebé, con un calo netto della natalità pari al 6 per cento;
    nel 2016 nei punti nascita della regione Marche sono venuti alla luce 11.099 neonati, nel 2015 11.569, nel 2014 11.968, nel 2013 12.287, nel 2012 13.007 e nel 2011 furono 13.874. Dai dati emerge che per la prima volta le Marche sono scese sotto quota 10 mila sul fronte della natalità,

impegna il Governo

a prevedere apposite misure di sostegno alla natalità ed alle famiglie con almeno due minori residenti nei territori colpiti da eventi sismici.
9/2211-A/112Di San Martino Lorenzato Di Ivrea, Patassini.


   La Camera,
   premesso che:
    ai nuclei familiari nei comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti è riconosciuto un assegno unico per ciascun figlio minorenne a carico, per un importo di 250 euro per 12 mensilità,
    particolare attenzione in termini di aiuti e sostegni economici meritano le famiglie con figli minori a carico residenti nelle zone del cratere;
    è allarme natalità nella regione Marche, il 2018 è stato decisamente «nero» sul fronte delle nascite, facendo registrare il picco più basso, seppure in linea con una tendenza nazionale; dal 1o gennaio al 31 dicembre infatti, in tutta la Regione, sono venuti alla luce solo 9.843 bebé, con un calo netto della natalità pari al 6 per cento;
    nel 2016 nei punti nascita della regione Marche sono venuti alla luce 11.099 neonati, nel 2015 11.569, nel 2014 11.968, nel 2013 12.287, nel 2012 13.007 e nel 2011 furono 13.874. Dai dati emerge che per la prima volta le Marche sono scese sotto quota 10 mila sul fronte della natalità,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere apposite misure di sostegno alla natalità ed alle famiglie nei territori colpiti da eventi sismici.
9/2211-A/112. (Testo modificato nel corso della seduta).  Di San Martino Lorenzato Di Ivrea, Patassini.


   La Camera,
   premesso che:
    ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge n. 347 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 405 del 2001, alla distribuzione convenzionata attraverso le farmacie aperte al pubblico si aggiungono due ulteriori modalità di distribuzione del farmaco nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale; Distribuzione Diretta e Distribuzione per conto;
    nella Distribuzione Diretta è il Servizio Sanitario Nazionale che acquista direttamente il farmaco dall'industria e poi provvede a distribuirlo ai pazienti attraverso le sue strutture, tramite gli ospedali o le Asl;
    nella Distribuzione per conto, invece, è sempre il SSN che acquista il farmaco – cercando di ottenere sconti particolari e molto più vantaggiosi rispetto a quelli di legge riconosciuti alle farmacie – e poi provvede alla dispensazione per il tramite delle farmacie di comunità, concordando per questo servizio un compenso calmierato; in tal modo si superano i disagi logistici per il paziente (ospedali e Asl spesso sono lontani e offrono orari limitati) e si garantisce una distribuzione capillare sul territorio;
    gli operatori di settore e numerose associazioni di cittadini avanzano la richiesta di modificare e razionalizzare queste modalità – in particolare, quella della distribuzione diretta – che presenta pesanti difficoltà d'accesso alle cure farmacologiche e non pochi disagi per il cittadino, non compensati dagli effettivi risparmi ottenuti;
    diversi studi, infatti, hanno evidenziato abusi e disguidi nella gestione dei farmaci, che generano aumento della spesa pubblica ed inefficienze tali che attualmente non si parla più di grandi risparmi garantiti dalla distribuzione diretta, ritenuti ormai soltanto ipotetici e non facilmente dimostrabili, anche perché i costi rientrano in una zona grigia, difficilmente documentata per bilanci approssimativi, nebulosi e per gli oneri indiretti (magazzino, personale, logistica, sprechi);
    nelle zone disagiate, come le aree rurali o le zone colpite da eventi sismici o da dissesto idrogeologico, il disagio dei cittadini che per alcuni farmaci sono costretti ad utilizzare necessariamente il canale ospedaliero aumenta in maniera esponenziale;
    le difficoltà di spostamento, infatti, in tali zone sono accresciute dalla morfologia del territorio ovvero dai danni arrecati alle infrastrutture dagli eventi occorsi;
    la presenza delle farmacie aperte al pubblico diffuse sul territorio in maniera capillare consentirebbe di ovviare al disagio della popolazione, che già versa in situazioni di criticità, fornendo ai cittadini un servizio prossimo ed adeguato;
    inoltre, nel caso di inagibilità dei locali delle farmacie, l'Associazione dei Farmacisti Volontari nella Protezione Civile, dal 2009, opera nei luoghi terremotati o colpiti da calamità naturali, attivandosi tempestivamente per consentire il ripristino del servizio farmaceutico e l'approvvigionamento dei farmaci per la popolazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di applicare nel territori del comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, modalità di dispensazione previste dall'articolo 8, comma 1, lettera a) del decreto-legge 8 settembre 2001 n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 16 novembre 2001, n. 405, anche per i medicinali ordinariamente distribuiti secondo le modalità di cui alle lettere b) e c) del suddetto articolo.
9/2211-A/113Mandelli.


   La Camera,
   premesso che:
    con il nome di terremoto dell'Aquila del 2009 si intende una serie di eventi sismici, iniziati nel dicembre 2008 e terminati nel 2012, causa di danni a beni ed edifici e di una tragedia per la popolazione;
    oltre ai danni materiali su edifici pubblici, privati e storico-artistici, si aggiungono danni rilevanti di natura economica all'impianto produttivo aquilano e alla capacità di attrazione turistica;
    che il Fondo unico per lo spettacolo è attualmente il principale strumento di sostegno al settore dello spettacolo;
    visti i decreti ministeriali 8, 9, 12 e 20 novembre 2007 recanti criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività dello spettacolo dal vivo, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni;
    visto il Decreto ministeriale 6 agosto 2009 recante criteri e modalità straordinarie di erogazione di contributi in favore delle attività dello spettacolo dal vivo nella città dell'Aquila e provincia a seguito degli eventi sismici;
    visto il decreto del Commissario delegato per l'emergenza terremoto in Abruzzo del 16 aprile 2009 recante individuazione dei Comuni danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, e successive integrazioni;
    visto il decreto ministeriale 26 ottobre 2011 recante «Criteri e modalità straordinarie di erogazione di contributi in favore delle attività dello spettacolo dal vivo nell'anno 2012 nei comuni danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo Unico per lo Spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163»;
    considerato che permangono per gli operatori dello spettacolo dal vivo numerose difficoltà di svolgimento delle attività,

impegna il Governo

a intendere come comunque erogati, fatta salva successiva rendicontazione, i contributi a saldo relativi agli anni 2011, 2012 e di contributo intero all'anno 2013 del Fondo unico per lo spettacolo, già stanziati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, e non ancora liquidati, in favore delle associazioni ricadenti nei territori del cratere sisma 2009 e impossibilitate alla rendicontazione dei bilanci delle ultime annualità a causa degli effetti del sisma del 2009.
9/2211-A/114Bucalo, Mollicone, Trancassini, Lollobrigida, Meloni.


   La Camera,
   premesso che:
    con il nome di terremoto dell'Aquila del 2009 si intende una serie di eventi sismici, iniziati nel dicembre 2008 e terminati nel 2012, causa di danni a beni ed edifici e di una tragedia per la popolazione;
    oltre ai danni materiali su edifici pubblici, privati e storico-artistici, si aggiungono danni rilevanti di natura economica all'impianto produttivo aquilano e alla capacità di attrazione turistica;
    che il Fondo unico per lo spettacolo è attualmente il principale strumento di sostegno al settore dello spettacolo;
    visti i decreti ministeriali 8, 9, 12 e 20 novembre 2007 recanti criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività dello spettacolo dal vivo, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni;
    visto il Decreto ministeriale 6 agosto 2009 recante criteri e modalità straordinarie di erogazione di contributi in favore delle attività dello spettacolo dal vivo nella città dell'Aquila e provincia a seguito degli eventi sismici;
    visto il decreto del Commissario delegato per l'emergenza terremoto in Abruzzo del 16 aprile 2009 recante individuazione dei Comuni danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, e successive integrazioni;
    visto il decreto ministeriale 26 ottobre 2011 recante «Criteri e modalità straordinarie di erogazione di contributi in favore delle attività dello spettacolo dal vivo nell'anno 2012 nei comuni danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo Unico per lo Spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163»;
    considerato che permangono per gli operatori dello spettacolo dal vivo numerose difficoltà di svolgimento delle attività,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intendere come comunque erogati, fatta salva successiva rendicontazione, i contributi a saldo relativi agli anni 2011, 2012 e di contributo intero all'anno 2013 del Fondo unico per lo spettacolo, già stanziati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, e non ancora liquidati, in favore delle associazioni ricadenti nei territori del cratere sisma 2009 e impossibilitate alla rendicontazione dei bilanci delle ultime annualità a causa degli effetti del sisma del 2009.
9/2211-A/114. (Testo modificato nel corso della seduta).  Bucalo, Mollicone, Trancassini, Lollobrigida, Meloni.


   La Camera,
   premesso che:
    il processo di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016, e sostanzialmente ancora fermo;
    a ciò si aggiunga la fortissima carenza di personale e la necessità di disporre di personale per poter rinforzare le capacità operative del Commissario straordinario, dell'ufficio speciale per la ricostruzione e degli uffici comunali;
    peraltro, la carenza di un organico in capo agli uffici speciali, sta comportando tempi lunghissimi per la gestione delle istruttorie da parte degli Uffici stessi. Si tratta di una soluzione necessaria e funzionale alla ricostruzione e al buon andamento dell'amministrazione, in quanto sussistono peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarla (Consiglio di Stato sentenza 7070/2019),

impegna il Governo

a prevedere la proroga anche per gli anni 2021 e 2022, dei contratti del personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto, assegnato agli USR, al Commissario Straordinario e ai Comuni per svolgere le attività straordinarie necessarie alla ricostruzione.
9/2211-A/115Pella, Baldelli, Cortelazzo.


   La Camera,
   premesso che:
    il processo di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016, e sostanzialmente ancora fermo;
    a ciò si aggiunga la fortissima carenza di personale e la necessità di disporre di personale per poter rinforzare le capacità operative del Commissario straordinario, dell'ufficio speciale per la ricostruzione e degli uffici comunali;
    peraltro, la carenza di un organico in capo agli uffici speciali, sta comportando tempi lunghissimi per la gestione delle istruttorie da parte degli Uffici stessi. Si tratta di una soluzione necessaria e funzionale alla ricostruzione e al buon andamento dell'amministrazione, in quanto sussistono peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarla (Consiglio di Stato sentenza 7070/2019),

impegna il Governo

ad avviare ogni utile iniziativa anche legislativa volta a garantire la proroga anche per gli anni 2021 e 2022, dei contratti del personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto, assegnato agli USR, al Commissario Straordinario e ai Comuni per svolgere le attività straordinarie necessarie alla ricostruzione.
9/2211-A/115. (Testo modificato nel corso della seduta).  Pella, Baldelli, Cortelazzo.