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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 27 novembre 2019

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 27 novembre 2019.

  Davide Aiello, Piera Aiello, Amitrano, Ascani, Ascari, Azzolina, Battelli, Benvenuto, Boccia, Bonafede, Claudio Borghi, Boschi, Brescia, Buffagni, Businarolo, Cantalamessa, Carfagna, Castelli, Cestari, Cirielli, Colletti, Colucci, Covolo, D'Ambrosio, D'Ettore, D'Incà, D'Uva, Dadone, Daga, De Menech, De Micheli, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Dieni, Fassino, Ferraresi, Fioramonti, Gregorio Fontana, Fraccaro, Franceschini, Frusone, Gallinella, Gallo, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgis, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Iovino, L'Abbate, Licatini, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Maggioni, Marrocco, Marzana, Maschio, Mauri, Miceli, Molinari, Morani, Morassut, Morelli, Nardi, Nesci, Noja, Orrico, Paolini, Parolo, Pastorino, Pedrazzini, Pretto, Raciti, Rampelli, Rizzo, Rosato, Ruocco, Paolo Russo, Saltamartini, Scalfarotto, Schullian, Scoma, Carlo Sibilia, Francesco Silvestri, Sisto, Sorte, Spadafora, Spadoni, Speranza, Stumpo, Tasso, Tofalo, Traversi, Vignaroli, Villarosa, Leda Volpi, Raffaele Volpi, Zoffili.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Davide Aiello, Piera Aiello, Amitrano, Ascani, Ascari, Azzolina, Battelli, Benvenuto, Boccia, Bonafede, Claudio Borghi, Boschi, Brescia, Buffagni, Businarolo, Cantalamessa, Carfagna, Castelli, Cestari, Cirielli, Colletti, Colucci, Covolo, D'Ambrosio, D'Ettore, D'Incà, D'Uva, Dadone, Daga, De Menech, De Micheli, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Dieni, Fassino, Ferraresi, Fioramonti, Gregorio Fontana, Fraccaro, Franceschini, Frusone, Gallinella, Gallo, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgis, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Iovino, L'Abbate, Licatini, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Maggioni, Marrocco, Marzana, Maschio, Mauri, Miceli, Molinari, Morani, Morassut, Morelli, Nardi, Nesci, Noja, Orrico, Paolini, Parolo, Pastorino, Pedrazzini, Pretto, Quartapelle Procopio, Raciti, Rampelli, Rizzo, Rosato, Ruocco, Paolo Russo, Saltamartini, Scalfarotto, Schullian, Scoma, Carlo Sibilia, Francesco Silvestri, Sisto, Sorte, Spadafora, Spadoni, Speranza, Stumpo, Tasso, Tofalo, Traversi, Vignaroli, Villarosa, Leda Volpi, Raffaele Volpi, Zoffili.

(Alla ripresa notturna della seduta).

  Davide Aiello, Piera Aiello, Amitrano, Ascani, Ascari, Azzolina, Battelli, Benvenuto, Boccia, Bonafede, Claudio Borghi, Boschi, Brescia, Buffagni, Businarolo, Cantalamessa, Carfagna, Castelli, Cestari, Cirielli, Colletti, Colucci, Covolo, D'Ambrosio, D'Ettore, D'Incà, D'Uva, Dadone, Daga, De Menech, De Micheli, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Dieni, Fassino, Ferraresi, Fioramonti, Gregorio Fontana, Fraccaro, Franceschini, Frusone, Gallinella, Gallo, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgis, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Iovino, L'Abbate, Licatini, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Maggioni, Marrocco, Marzana, Maschio, Mauri, Miceli, Molinari, Morani, Morassut, Morelli, Nardi, Nesci, Noja, Orrico, Paolini, Parolo, Pastorino, Pedrazzini, Pretto, Quartapelle Procopio, Rampelli, Rizzo, Rosato, Ruocco, Paolo Russo, Saltamartini, Scalfarotto, Schullian, Scoma, Carlo Sibilia, Francesco Silvestri, Sisto, Sorte, Spadafora, Spadoni, Speranza, Stumpo, Tasso, Tofalo, Traversi, Vignaroli, Villarosa, Leda Volpi, Raffaele Volpi, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 26 novembre 2019 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:
   LOMBARDO: «Disciplina delle qualifiche di maestro artigiano e di assistente maestro artigiano nonché dell'apprendistato presso le botteghe scuola» (2271).

  Sarà stampata e distribuita.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge GRIBAUDO ed altri: «Modifiche all'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di rapporto sulla situazione del personale» (615) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Martina.

  La proposta di legge SPADONI ed altri: «Modifica all'articolo 5 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, in materia di sequestrabilità e pignorabilità dell'indennità mensile e della diaria spettanti ai membri del Parlamento» (723) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Menga.

  La proposta di legge GELMINI ed altri: «Misure a sostegno della partecipazione delle donne al mercato del lavoro e per la conciliazione delle esigenze di vita e di lavoro» (1675) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Versace.

  La proposta di legge ROBERTO ROSSINI ed altri: «Disposizioni per la prevenzione e il contrasto delle molestie morali e delle violenze psicologiche in ambito lavorativo» (1722) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Papiro.

  La proposta di legge D'ARRANDO ed altri: «Introduzione sperimentale del metodo del budget di salute per la realizzazione di progetti terapeutici riabilitativi individualizzati» (1752) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Papiro.

Modifica del titolo di proposte di legge.

  La proposta di legge n. 2214, d'iniziativa dei deputati GALLO ed altri, ha assunto il seguente titolo: «Disposizioni e delega al Governo in materia di sicurezza nell'ambito scolastico, nonché misure in favore delle vittime di eventi emergenziali di protezione civile».

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
   I Commissione (Affari costituzionali):
  PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE MELONI ed altri: «Modifica all'articolo 9 della Costituzione, in materia di tutela dell'ambiente» (2150) Parere della VIII Commissione.
   II Commissione (Giustizia):
  DELMASTRO DELLE VEDOVE: «Modifiche alla legge 27 ottobre 1988, n. 470, e alla disciplina in materia anagrafica, concernenti l'iscrizione dei minori a seguito di trasferimento di un genitore all'estero, in pendenza di richiesta di provvedimento giurisdizionale relativo all'affidamento della prole» (1643) Parere delle Commissioni I, III, V e XIV;
  POTENTI ed altri: «Modifica all'articolo 337 del codice penale, in materia di resistenza a un pubblico ufficiale» (2140) Parere delle Commissioni I, V e IX;
  BARTOLOZZI: «Modifiche agli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale, in materia di violenza o discriminazione per motivi di genere» (2255) Parere della I Commissione.
   XII Commissione (Affari sociali):
  MISITI e BOLOGNA: «Modifiche alla legge 8 marzo 2017, n. 24, in materia di assicurazione obbligatoria delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private» (2161) Parere delle Commissioni I, V, VI, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dal Ministro per i rapporti con il Parlamento.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 26 novembre 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 29, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, in materia di partecipazione del Servizio nazionale di protezione civile agli interventi di emergenza in ambito internazionale e al meccanismo unionale di protezione civile, la comunicazione, corredata della relativa documentazione del Capo del Dipartimento della Protezione civile concernente l'invio nel territorio della Repubblica di Albania del team USAR, di tre team del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, di un team del Dipartimento della Protezione civile e di uomini, mezzi e materiali delle regioni, necessari per garantire assistenza ad oltre 500 persone.

  Questa comunicazione è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri) e alla VIII Commissione (Ambiente).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 24 OTTOBRE 2019, N. 123, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ACCELERAZIONE E IL COMPLETAMENTO DELLE RICOSTRUZIONI IN CORSO NEI TERRITORI COLPITI DA EVENTI SISMICI (A.C. 2211-A)

A.C. 2211-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2 e sulle proposte emendative 8.800, 9-duodetricies.800, 9-tricies semel.0800 e 0.9-tricies semel.0800.1.

A.C. 2211-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 7.2, 7.5, 7.7, 7.17, 8.18, 8.26, 8.45, 8.47, 8.50, 8.56, 8.62, 8.500, 8.501, 8.550, 8.551, 9.550, 9-novies.500, 9-undecies.501, 9-vicies quater.550, 9-vicies quinquies.550, 9-vicies sexies.550, 9-vicies septies.500, 9-vicies septies. 501, 9-vicies septies. 550, 9-duodetricies.500, 9-duodetricies.502, 9-duodetricies.504, 9-duodetricies.550, 9-tricies.552 e 9-tricies semel.800 e sugli articoli aggiuntivi 7.0501, 7.0505, 7.0550, 8.015, 8.016, 8,017, 8.020, 8.026, 8.035, 8.041, 8.045, 8.047, 8.050, 8.051, 8.057, 8.060, 8.0551, 8.0556, 8.0559, 8.0560, 8.0570, 9.010, 9.031, 9.035, 9.040, 9.067, 9.073, 9.074, 9.075, 9.076, 9.077, 9.081, 9.082, 9.083, 9.088, 9.0106, 9.0110, 9.0111, 9.0114, 9.0123, 9.0125, 9.0127, 9.0138, 9.0139, 9.0166, 9.0270, 9.0273, 9.0300, 9.0364, 9.0385, 9.0399, 9.0391, 9.0412, 9.0420, 9.0501, 9.0510, 9.0551, 9.0553, 9.0580, 9.0597, 9-bis.0550, 9-octies.0550, 9-octies.0551, 9-octies.0552, 9-vicies ter.054, 9-vicies ter.0224, 9-vicies ter.0550, 9-vicies ter.0553, 9-vicies ter.0554, 9-vicies ter.0555, 9-vicies ter.0556, 9-vicies ter.0570, 9-vicies sexies.0550, 9-vicies sexies.0551, 9-vicies sexies.0552, 9-vicies sexies.0553, 9-vicies sexies.0554, 9-vicies sexies.0555, 9-tricies.0500, 9-tricies semel.07, 9-tricies semel.0222, 9-tricies semel.0500, 9-tricies semel.0503, 9-tricies semel.0504, 9-tricies semel.0505, 9-tricies semel.0507, 9-tricies semel.0550 in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative in oggetto.

ULTERIORE PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 8.800, con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   sostituire la parte consequenziale dell'emendamento 8.800 con la seguente:

  Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole da: 16,54 milioni di euro fino a: 2029 con le seguenti: 16,54 milioni di euro per l'anno 2020, 19,74 milioni di euro per l'anno 2021,16,54 milioni di euro per l'anno 2022 e 13,34 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2029

PARERE CONTRARIO

sull'articolo aggiuntivo 9-tricies semel.0800 e sul subemendamento 0.9-tricies semel.0800.1, nonché sul subemendamento 0.9-tricies semel.801.1, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative in oggetto.

A.C. 2211-A – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1-ter.

  Al comma 1 premettere il seguente:
  01. All'articolo 3, comma 1, sesto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «con contratti a tempo determinato della durata massima di due anni, con profilo professionale di tipo tecnico-ingegneristico» sono sostituite dalle seguenti: «con forme contrattuali flessibili ovvero con contratti a tempo determinato nel rispetto dei limiti temporali previsti dalla normativa europea, con profilo professionale di tipo tecnico o amministrativo-contabile».
*1-ter. 501. Gabriele Lorenzoni, Zennaro, Emiliozzi, Gallinella, Ilaria Fontana, Cataldi, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Rospi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Flati, Ciprini, Giuliodori, Parisse, Maurizio Cattoi, Berardini, Grippa, Colletti, Vacca, Del Grosso, Torto, Corneli, Roberto Rossini.

  Al comma 1 premettere il seguente:
  01. All'articolo 3, comma 1, sesto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «con contratti a tempo determinato della durata massima di due anni, con profilo professionale di tipo tecnico-ingegneristico» sono sostituite dalle seguenti: «con forme contrattuali flessibili ovvero con contratti a tempo determinato nel rispetto dei limiti temporali previsti dalla normativa europea, con profilo professionale di tipo tecnico o amministrativo-contabile».
*1-ter. 551. Fregolent, D'Alessandro, Annibali, Occhionero.

  Agli identici emendamenti 1-ter.500, 1-ter.15 e 1-ter 552, sostituire le parole: o amministrativo-contabile con le seguenti: nonché ulteriori 2 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021 per personale con profilo amministrativo-contabile.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine il seguente periodo: Al maggiore onere derivante dal periodo precedente pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
0. 1-ter. 500. 800. La Commissione.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. All'articolo 3, comma 1, sesto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «con contratti a tempo determinato della durata massima di due anni, con profilo professionale di tipo tecnico-ingegneristico» sono sostituite dalle seguenti: «con forme contrattuali flessibili nel rispetto dell'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero con contratti a tempo determinato nel rispetto dei limiti temporali previsti dalla normativa europea, con profilo professionale di tipo tecnico o amministrativo-contabile»
*1-ter. 500. Braga, Buratti, Pellicani, Morgoni, Del Basso De Caro.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. All'articolo 3, comma 1, sesto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «con contratti a tempo determinato della durata massima di due anni, con profilo professionale di tipo tecnico-ingegneristico» sono sostituite dalle seguenti: «con forme contrattuali flessibili nel rispetto dell'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero con contratti a tempo determinato nel rispetto dei limiti temporali previsti dalla normativa europea, con profilo professionale di tipo tecnico o amministrativo-contabile»
*1-ter. 15. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. All'articolo 3, comma 1, sesto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «con contratti a tempo determinato della durata massima di due anni, con profilo professionale di tipo tecnico-ingegneristico» sono sostituite dalle seguenti: «con forme contrattuali flessibili nel rispetto dell'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero con contratti a tempo determinato nel rispetto dei limiti temporali previsti dalla normativa europea, con profilo professionale di tipo tecnico o amministrativo-contabile»
*1-ter. 552. Trancassini.

ART. 2.

  Al comma 2, capoverso 3.1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e universitari.
2. 49. D'Eramo, Patassini, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

ART. 3-bis.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: 15 dicembre 2016, n. 229, aggiungere le seguenti: a cui partecipano gli ordini professionali interessati,.
3-bis. 580. Mazzetti, Cortelazzo, Baldelli, Polidori, Casino, Giacometto, Labriola, Ruffino.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: straordinari di ricostruzione fino a: dal 2016 con le seguenti: straordinari di ricostruzione nei territori dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici avvenuti a partire dal 2016, tra quelli indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis annessi al medesimo decreto-legge.
3-bis. 500. Trancassini.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: dei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis fino alla fine del periodo, con le seguenti: maggiormente colpiti dagli eventi sismici avvenuti a partire dal 2016, individuati con apposita ordinanza commissariale nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis annessi al medesimo decreto-legge.
3-bis. 550. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: maggiormente colpiti dagli eventi sismici avvenuti a partire dal 2016, individuati da apposita ordinanza commissariale.
3-bis. 581. Mazzetti, Baldelli, Cortelazzo, Polidori, Casino, Giacometto, Labriola, Ruffino.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: maggiormente colpiti fino alla fine del periodo, con le seguenti: colpiti dagli eventi sismici avvenuti a partire dal 2016.
3-bis. 551. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: di cui al primo periodo aggiungere le seguenti: sono attuati nei limiti delle risorse a ciò destinate dalle predette regioni e
3-bis. 700.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

  Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole:, predisposti dal competente Ufficio speciale per la ricostruzione,.
3-bis. 552. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: Ufficio speciale per la ricostruzione, aggiungere le seguenti: anche ricorrendo alla collaborazione esterna finalizzata alla redazione dei medesimi programmi,.
3-bis. 582. Mazzetti, Polidori, Cortelazzo, Baldelli, Casino, Giacometto, Labriola, Ruffino.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: in tutto o in parte aggiungere la seguente: lesionati,.
3-bis. 553. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: e configurazione degli esterni aggiungere le seguenti: oppure con varianti non sostanziali.
3-bis. 554. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: per le quali sono ammesse eventuali deroghe alle distanze stabilite dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.
3-bis. 584. Mazzetti, Cortelazzo, Baldelli, Polidori, Casino, Giacometto, Labriola, Ruffino.

  Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e per l'adeguamento in materia di rendimento energetico.
3-bis. 583. Mazzetti, Cortelazzo, Baldelli, Polidori, Casino, Giacometto, Labriola, Ruffino.

  Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Analoghi programmi contenenti la disciplina di autorizzazione in deroga ai vigenti strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, sono specificamente predisposti per il solo territorio compreso nel Parco nazionale dei Monti Sibillini e del Parco nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga, limitatamente agli edifici pubblici o privati che abbiano subito danni gravi o gravissimi a causa dei quali siano stati dichiarati totalmente inagibili e per la cui ricostruzione sia prevista la demolizione. A tal fine sono comunque qualificati come interventi di ristrutturazione edilizia gli interventi di demolizione e ricostruzione, anche nel caso in cui si debbano apportare delle necessarie variazioni di sagoma e sedime, fatta salva l'autorizzazione paesaggistica ed i casi in cui il vincolo implichi la conservazione della sagoma del bene o di parte di esso.
3-bis. 501. Pentangelo, Cortelazzo, Polidori, Baldelli, Nevi, Mazzetti, Gelmini, Polverini, Casino, Giacometto, Labriola, Ruffino, Battilocchio, Barelli, Martino, Calabria, Spena, Marrocco, Rotondi.

  Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: interventi edilizi abusivi aggiungere le seguenti: che non siano ricompresi nelle ipotesi di cui all'articolo 1-sexies, comma 1, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, ovvero.
3-bis. 800. La Commissione.

ART. 3-ter.

  Dopo l'articolo 3-ter, aggiungere il seguente:

Art. 3-ter.1.
(Varianti in corso d'opera ai progetti di riparazione dei danni leggeri)

  1. Con ordinanza commissariale da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione del contributo per i progetti avviati con riguardo alle varianti in aumento nei limiti del trenta per cento in corso d'opera ai progetti di riparazione dei danni leggeri, richieste alla data antecedente al 19 settembre 2019 ai sensi dell'ordinanza n. 8 dell'11 giugno 2019.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, si provvede a valere nei limiti di 40 mila euro, con le risorse disponibili nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per la ricostruzione.
3-ter. 0500. Baldelli, Cortelazzo, Nevi, Polidori, Mazzetti, Gelmini, Polverini, Casino, Giacometto, Labriola, Ruffino, Battilocchio, Barelli, Martino, Calabria, Spena, Marrocco, Rotondi.

  Dopo l'articolo 3-ter, aggiungere il seguente:
  Art. 3-ter.1. – 1. All'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:
  «12-bis. Nel corso dell'esecuzione dei lavori, qualora si rendessero necessarie, possono essere ammesse varianti fino al 30 per cento del contributo concesso e comunque nei limiti del contributo concedibile, purché compatibili con la vigente disciplina sismica, paesaggistica ed urbanistico-edilizia.»
3-ter. 0800. La Commissione.

ART. 4.

  Dopo la lettera c-bis), aggiungere la seguente:
   c-ter) dopo il comma 11 è inserito il seguente:
  «11-bis. In deroga ai valori limite fissati nell'allegato 3 al decreto ministeriale 5 febbraio 1998, per il materiale aggregato riciclato, derivante dal trattamento dei rifiuti inerti provenienti dalla cernita dei rifiuti di cui al precedente comma 4 ovvero provenienti dagli interventi di ricostruzione di immobili privati o pubblici, il valore limite dell'analisi del test di cessione per il parametro solfati è innalzato da 250 a 1000 mg/l. Nel caso in cui la concentrazione di tale parametro superi il limite di 250 mg/l l'utilizzo dell'aggregato riciclato viene limitato al punto c) del punto 7.1.3 dell'Allegato 1, Suballegato 1 “Norme tecniche generali per il recupero di materia dai rifiuti non pericolosi” del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 e all'utilizzo quale quota parte di inerte in conglomerati cementizi.».
4. 550. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Dopo la lettera c-bis), aggiungere la seguente:
   c-ter) dopo il comma 11 è inserito il seguente:
  «11-bis. In deroga all'allegato 3 al decreto ministeriale 5 febbraio 1998, per il materiale aggregato riciclato, derivante dal trattamento dei rifiuti inerti provenienti dalla cernita dei rifiuti di cui al precedente comma 4 ovvero provenienti dagli interventi di ricostruzione di immobili privati o pubblici, all'analisi del test di cessione l'autorità competente può derogare alle concentrazioni limite di solfati.».
4. 551. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

ART. 4-bis.

  Al comma 1, capoverso 6, secondo periodo, sopprimere le parole:, con l'indicazione delle opere e delle quantità da subappaltare.
4-bis. 500. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

ART. 7.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e per i soggetti che eseguono le indagini ed analisi distruttive ed i sondaggi e relative prove.
7. 18. Baldelli, Cortelazzo, Polidori, Gelmini, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Calabria, Nevi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Rotondi.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Fermo quanto sopra, in ogni caso le prestazioni e indagini dei professionisti afferenti alla fase di progettazione sono integralmente saldate all'atto dell'emissione del cosiddetto SAL zero. All'emissione del decreto di concessione del contributo le somme anticipate vengono trasferite al fondo di contabilità speciale in dotazione al Commissario Straordinario.
7. 2. Mazzetti, Cortelazzo, Ruffino, Polidori, Gelmini, Baldelli, Battilocchio, Casino, Giacometto, Labriola, Polverini, Calabria, Barelli, Martino, Nevi, Spena, Marrocco, Rotondi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
  «4-bis. Al fine di assicurare ai Comuni le disponibilità di cassa necessarie alla liquidazione dei compensi per il personale acquisito ai sensi dell'articolo 50-bis e per l'erogazione dei contributi di autonoma sistemazione, i Commissari delegati erogano anticipazioni di cassa nei limiti dei rendiconti di rimborso presentati da ciascun Comune relativamente all'annualità 2018 nelle more del perfezionamento delle rendicontazioni dell'annualità 2019 e dei rendiconti presentati relativamente all'annualità 2019 nelle more del perfezionamento delle rendicontazioni, dell'annualità 2020».

  Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) dopo il comma 6-ter, aggiungere il seguente:
  «6-quater. Per i comuni di cui agli allegati n. 1, 2 e 2-bis l'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222 del TUEL viene elevata a dieci dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente fino all'esercizio relativo alla cessazione dello stato di emergenza.».
7. 5. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Si autorizzano le casse di previdenza delle professioni tecniche a rilasciare DURC regolari a fronte di una idonea garanzia prestata dagli iscritti mediante deposito di contratti aventi ad oggetto o comunque relativi alla riparazione o ricostruzione di immobili danneggiati dal sisma. Secondo gli stati di avanzamento, qualora il professionista non abbia onorato il debito 0 le rateizzazioni accordate, a fronte della richiesta di attestazione della regolarità contributiva, la cassa di previdenza richiede agli USB di attivare il potere sostitutivo in suo favore. Gli USR possono trasferire alla Cassa richiedente fino al 50 per cento dell'onorario spettante a sanatoria della posizione contributiva e fino alla concorrenza delle somme dovute.»;
   b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
  «5. Il contributo massimo, a carico del Commissario straordinario, per tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione privata, è stabilito nella misura, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali, pari a quelle determinata attraverso l'applicazione Decreto Ministero Giustizia 20/07/2012 n. 140 per gli interventi privati e il decreto ministeriale 17 giugno 2016 relativo alle opere pubbliche. Sono considerate opere pubbliche, oltre a quelle definite dalla vigente normativa, tutte quelle attuate attraverso il precedente articolo 14.».
7. 7. D'Eramo, Patassini, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il comma 7 è sostituito dal seguente:
  «7. Per gli interventi di ricostruzione privata diversi da quelli previsti dall'articolo 8, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono stabiliti i criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi contemporanei che non trovano giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale. Non sono previsti limiti per incarichi per la redazione della Relazione Geologica, della Risposta Sismica Locale e per il collaudo.».
*7. 15. Mazzetti, Nevi, Cortelazzo, Gelmini, Baldelli, Polverini, Casino, Giacometto, Labriola, Ruffino, Battilocchio, Barelli, Martino, Calabria, Spena, Marrocco, Rotondi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il comma 7 è sostituito dal seguente:
  «7. Per gli interventi di ricostruzione privata diversi da quelli previsti dall'articolo 8, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono stabiliti i criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi contemporanei che non trovano giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale. Non sono previsti limiti per incarichi per la redazione della Relazione Geologica, della Risposta Sismica Locale e per il collaudo.».
*7. 570. Gabriele Lorenzoni, Zennaro, Emiliozzi, Gallinella, Ilaria Fontana, Cataldi, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Rospi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Flati, Ciprini, Giuliodori, Parisse, Maurizio Cattoi, Berardini, Grippa, Colletti, Vacca, Del Grosso, Torto, Corneli, Roberto Rossini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le limitazioni di cui al primo periodo non si applicano agli incarichi per la redazione della Relazione Geologica, della Risposta Sismica Locale e per il collaudo.».
   b) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
  «7.1. Al fine di coadiuvare le attività di Progettazione e Direzione Lavori, il Professionista incaricato può avvalersi, anche non in forma subordinata, della collaborazione di tecnici che operano sotto la sua stretta sorveglianza e responsabilità tecnica, restando valido quanto stabilito dal comma 4. Per i pagamenti dei suddetti collaboratori si applicano le disposizioni di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, al fine di prevenire infiltrazioni criminali.».
7. 16. D'Eramo, Patassini, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: In ogni caso le prestazioni e indagini dei professionisti afferenti alla fase di progettazione sono integralmente saldate all'atto dell'emissione del «SAL zero». All'emissione del decreto di concessione del contributo le somme anticipate vengono trasferite al fondo di contabilità speciale in dotazione al Commissario Straordinario.
7. 17. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifiche all'articolo 4-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. All'articolo 4-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e successive modificazioni, dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:
  «13-bis. Possono beneficiare della definitiva assegnazione dei moduli prefabbricati provvisori, utilizzati per la delocalizzazione nel settore agricolo e zootecnico delle attività produttive principali al fine di garantirne la continuità, gli assegnatari ai sensi del presente articolo, titolari delle stesse attività e proprietari dell'area di sedime, a fronte del pagamento degli oneri concessori relativi. La definitiva assegnazione è condizionata alla regolarizzazione edilizia ed urbanistica di ciascun intervento, mediante il ricorso alla Conferenza Regionale istituita ai sensi dell'articolo 16 comma 4.».
7. 0501. Gallinella, Gabriele Lorenzoni, Zennaro, Emiliozzi, Ilaria Fontana, Cataldi, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Rospi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Flati, Ciprini, Giuliodori, Parisse, Maurizio Cattoi, Berardini, Grippa, Colletti, Vacca, Del Grosso, Torto, Corneli, Roberto Rossini.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifiche all'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. Al comma 3, lettera a) dell'articolo 50 del decreto-legge n. 189 del 2016 è aggiunto il seguente periodo: «Il Commissario Straordinario del Governo è autorizzato ad integrare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, personale impiegato presso la struttura commissariale, di cui alla presente lettera, con ulteriori unità individuate tra il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che viene conseguentemente collocato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti.».
7. 0505. Gabriele Lorenzoni, Zennaro, Emiliozzi, Gallinella, Ilaria Fontana, Cataldi, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Rospi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Flati, Ciprini, Giuliodori, Parisse, Maurizio Cattoi, Berardini, Grippa, Colletti, Vacca, Del Grosso, Torto, Corneli, Roberto Rossini.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Credito d'imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici)

  1. All'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020»;
   b) al comma 4, primo periodo, le parole: «2017» e: «2018» sono sostituite, rispettivamente, da: «2018» e: «2019 e in 23,9 milioni di euro per l'anno 2020.».
7. 0550. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

ART. 8.

  All'emendamento 8.800 della Commissione, sostituire la parte consequenziale con la seguente:

  Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole da: 16,54 milioni di euro fino a: 2029 con le seguenti: 16,54 milioni di euro per l'anno 2020,19,74 milioni di euro per l'anno 2021,16,54 milioni di euro per l'anno 2022 e 13,34 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2029.
0. 8. 800. 800. La Commissione.

  Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: e 2020, con le seguenti:, 2020 e 2021 e le parole: e al terzo anno, con le seguenti:, al terzo e al quarto anno,.

  Conseguentemente al comma 4 sostituire le parole: e 2021 con le seguenti: 2021 e 2022.
8. 800. La Commissione.

  Al comma 1, dopo la lettera a-bis) aggiungere la seguente:
   a-ter) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:
  «2-ter. I comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del presente decreto possono avvalersi di segretari comunali di fascia B, indipendentemente dalla rispettiva classificazione della sede, per tutta la durata della ricostruzione. In carenza dei Segretari Comunali, i Vice Segretari, che li sostituiscono, possono mantenere l'incarico finché necessario. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono posti a carico della struttura commissariale, ai sensi dell'articolo 4, comma 3».
8. 18. Trancassini, Foti, Butti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1.1. All'articolo 48, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 24 agosto 2016» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla data del 31 dicembre 2022»;
   b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «la sospensione di cui al presente comma, è estesa alla tassa sui rifiuti (TARI), di cui alla legge n. 147 del 2013».
8. 26. Mazzetti, Ruffino, Gelmini, Nevi, Spena, Polidori, Baldelli, Cortelazzo, Casino, Giacometto, Labriola, Martino, Calabria, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Rotondi.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Gli adempimenti e i pagamenti di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono effettuati da coloro che non li hanno effettuati in forza della sospensione prevista dalle norme citate a decorrere dal 15 dicembre 2020 con le modalità e nei termini fissati dalle medesime disposizioni, ma nel limite del 40 per cento degli importi dovuti. Coloro che hanno già eseguito i pagamenti e gli adempimenti previsti dall'articolo 48, commi 11 e 13 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, hanno diritto: (a) per quanto riguarda il pagamento dei tributi di cui all'articolo 48, comma 11, decreto-legge n. 189 del 2016, a vedersi riconosciuta una somma a titolo di credito di imposta da utilizzare in via proporzionale in 36 mesi e pari al 60 per cento delle somme di cui all'articolo 48, commi 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, già corrisposte; (b) per quanto riguarda il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 48, comma. 13, decreto-legge n. 189 del 2016, a vedersi riconosciuta una detrazione dagli importi da versare a questi stessi titoli per i prossimi 36 mesi per somma pari al 60 per cento delle somme di cui all'articolo 48, commi 13 del decreto-legge 17 ottobre 2016 già versate. Il maggior versamento effettuato è rimborsato, anche attraverso rateizzazione in due anni, nel limite di 5 milioni annui, per gli anni 2020 e 2021. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative della disposizione di cui al presente comma. All'onere derivante dalla presente disposizione valutato in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
8. 45. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Al comma 2, sostituire le parole: 15 gennaio 2020 con le seguenti: dal giorno successivo alla data di cessazione dello stato di emergenza.
8. 47. Trancassini, Prisco, Foti, Butti, Ferro, Acquaroli.

  Al comma 2, sostituire le parole: 15 gennaio 2020 con le seguenti: 15 luglio 2020.

  Conseguentemente, al comma 4:
   sostituire le parole: 16, 54 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 con le seguenti: 17,54 milioni di euro per l'anno 2020, a 16,54 milioni di euro per l'anno 2021;
   aggiungere, in fine, le parole: e, quanto a 1 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte, corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato d previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
8. 560. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:
  Ai soggetti che, pur avendo diritto al rinvio, non ne hanno fatto richiesta, si applica la riduzione degli importi dovuti nella misura di cui al presente comma. Il maggior versamento effettuato è rimborsato. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative della disposizione di cui al presente comma.
8. 50. Trancassini, Prisco, Foti, Butti.

  Al comma 3, sostituire le parole: 31 dicembre 2020 con le seguenti: 1o gennaio 2023.
8. 56. Acquaroli, Trancassini, Prisco, Foti, Butti.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: e dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La sospensione si applica a tutti i punti di prelievo presenti nei comuni interessati indipendentemente dalla data di attivazione, anche successivamente all'evento sismico.».
8. 550. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:
  4-ter. La riduzione del versamento prevista dal comma 2 si applica anche nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 145. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative della disposizione di cui al presente comma.
*8. 62. Trancassini, Prisco, Foti, Butti.

  Dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:
  4-ter. La riduzione del versamento prevista dal comma 2 si applica anche nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 145. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative della disposizione di cui al presente comma.
*8. 551. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:
  4-ter. All'articolo 11-bis, comma 2, primo periodo del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
**8. 500. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Pellicani, Muroni, Stumpo.

  Dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:
  4-ter. All'articolo 11-bis, comma 2, primo periodo del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
**8. 501. Ilaria Fontana, Gabriele Lorenzoni, Zennaro, Emiliozzi, Gallinella, Cataldi, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Rospi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Flati, Ciprini, Giuliodori, Parisse, Maurizio Cattoi, Berardini, Grippa, Colletti, Vacca, Del Grosso, Torto, Corneli, Roberto Rossini.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche all'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. All'articolo 50-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1-bis le parole: «con efficacia limitata agli anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «con efficacia limitata alla permanenza dello stato di emergenza»;
   b) al comma 3-bis, ultimo periodo, le parole: «I contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo possono essere rinnovati, per una durata non superiore al 31 dicembre 2019», sono sostituite dalle seguenti: «I contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo possono essere rinnovati per una durata non superiore al 31 dicembre 2020».

  2. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dal comma 1, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2020-2022 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
8. 047. Baldelli, Polidori, Gelmini, Cortelazzo, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Calabria, Nevi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Rotondi.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche all'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. All'articolo 50-bis, comma 1-ter, le parole: «per gli anni 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2020», le parole: «fino a 200 unità» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 300 unità» e le parole da: «4,150 milioni di euro» fino a: «l'anno 2020» sono sostituite con le seguenti: «12,450 milioni di euro per l'anno 2020».
*8. 050. Fregolent, D'Alessandro, Annibali, Occhionero.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche all'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. All'articolo 50-bis, comma 1-ter, le parole: «per gli anni 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2020», le parole: «fino a 200 unità» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 300 unità» e le parole da: «4,150 milioni di euro» fino a: «l'anno 2020» sono sostituite con le seguenti: «12,450 milioni di euro per l'anno 2020».
*8. 051. Trancassini, Foti, Butti, Prisco.

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

« Art. 8-bis.
(Modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. All'articolo 50-bis, comma 1-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole “fino a 200 unità” sono sostituite dalle seguenti: “fino a 600 unità” e le parole “8,300 milioni per l'anno 2020” sono sostituite dalle seguenti: “24,900 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021”.
  2. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, nel limite di 16,600 milioni di euro per l'annualità 2020 e di 24,900 milioni per l'annualità 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
8. 057. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche all'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. All'articolo 50-bis, comma 1-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la parola: «200» è sostituita dalla seguente: «500»;
   b) le parole: «8,300 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «20,750 milioni»;
   c) è aggiunto infine il seguente periodo: «Le risorse non spese nel singolo anno possono essere utilizzate negli anni successivi»
8. 060. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche all'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. All'articolo 50-bis, comma 1-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Le risorse non spese nel singolo anno possono essere utilizzate negli anni successivi».
8. 0559. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri, Gagliardi.

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. All'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 2, primo periodo, le parole: «previa dichiarazione, qualora si tratti di professionisti, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di non iscrizione o avvenuta sospensione dall'elenco speciale dei professionisti, di cui all'articolo 34 del presente decreto», sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora si tratti di professionisti, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vale quanto disposto dall'articolo 53 del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018».
8. 046. Acquaroli, Trancassini, Foti, Butti.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. All'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 2, primo periodo, le parole: «previa dichiarazione, qualora si tratti di professionisti, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di non iscrizione o avvenuta sospensione dall'elenco speciale dei professionisti, di cui all'articolo 34 del presente decreto», sono sostituite con le seguenti: «qualora si tratti di professionisti, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vale quanto disposto dall'articolo 53 del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018».
8. 08. Acquaroli, Trancassini, Foti, Butti.

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche all'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. All'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 3-septies è inserito il seguente:
  «3-octies. La ripartizione delle risorse di cui ai commi che precedono avviene mediante quote percentuali tra le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria desumibili dal numero degli edifici inagibili a seguito delle verifiche effettuate con scheda AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, nonché mediante le procedure speditive disciplinate da ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile.».
8. 012. Trancassini, Foti, Butti, Prisco.

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche all'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. All'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
  «5-bis. Tenuto conto del maggior numero di procedimenti facenti carico ai Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito “E” ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, rispetto agli edifici esistenti alla data dell'evento sismico, gli stessi sono autorizzati ad assumere con contratti di lavoro a tempo indeterminato, nel corso degli anni 2020 e 2021, ulteriori unità di personale con profilo professionale di tipo tecnico, contabile o amministrativo, fino ad un massimo di otto unità ciascuno, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa vigente e in particolare dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e dall'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  5-ter. Le assunzioni di cui al precedente comma sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti, anche di altre amministrazioni per profili professionali compatibili con le esigenze. Qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale dei profilo professionale richiesto, i soggetti di cui al comma 5-bis possono procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità, anche semplificati, anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
  5-quater. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis il Commissario straordinario provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale per l'emergenza».
8. 015. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Introduzione dell'articolo 50-ter del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. Dopo l'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:
  «Art. 50-ter – (Stabilizzazione personale nei comuni completamente distrutti). – 1. Nei Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del presente decreto con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in cui sia stata individuata da un'ordinanza sindacale almeno una “zona rossa”, tenuto conto delle oggettive ed eccezionali circostanze determinate dagli eventi sismici, al fine di dare continuità alle attività in essere per le esigenze strettamente legate alla ricostruzione, i rapporti di lavoro a tempo determinato in essere di cui all'articolo 50-bis, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa sul personale nonché alle disposizioni di cui al CCNL Funzioni Locali vigente, sono stabilizzati presso le Regioni di appartenenza e dislocati nei medesimi Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis
8. 016. Calabria, Baldelli, Gelmini, Labriola, Cortelazzo, Barelli, Battilocchio, Polverini, Polidori, Casino, Giacometto, Ruffino, Mazzetti, Martino, Nevi, Spena, Marrocco, Rotondi.

  Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

« Art. 8-bis.
(Introduzione dell'articolo 50-ter nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. Dopo l'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:
  “Art. 50-ter (Proroga del personale impiegato nei comuni completamente distrutti). – 1. Nei Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del presente decreto con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in cui sia stata individuata da un'ordinanza sindacale almeno una ‘zona rossa’, tenuto conto delle oggettive ed eccezionali circostanze determinate dagli eventi sismici, al fine di dare continuità alle attività in essere per le esigenze strettamente legate alla ricostruzione, i rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 50-bis, in deroga alle disposizioni di cui al CCNL Funzioni Locali vigente, sono prorogati, alla scadenza, per ulteriori 36 mesi e comunque nel limite delle risorse disponibili ai sensi del successivo comma 2. Con uno o più separati decreti ministeriali potrà essere stabilita l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo, da conteggiarsi ai fini della formazione delle graduatorie per l'assunzione di personale presso la P.A., per i lavoratori assunti ai sensi dell'articolo 50-bis che completano il rispettivo periodo di attività presso il medesimo Ente. Alle risorse necessarie si provvede ai sensi dell'articolo 4 comma 3. A tal fine la contabilità speciale intestata al Commissario straordinario è incrementata nel limite di 8,300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
  2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a 8,300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”.».
8. 017. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Dopo l'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:

«Art. 50-ter.

(Proroga del personale impiegato nei comuni completamente distrutti)

  1. Nei Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del presente decreto con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in cui sia stata individuata da un'ordinanza sindacale almeno una “zona rossa”, tenuto conto delle oggettive ed eccezionali circostanze determinate dagli eventi sismici, al fine di dare continuità alle attività in essere per le esigenze strettamente legate alla ricostruzione, i rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 50-bis, in deroga alle disposizioni di cui al CCNL Funzioni Locali vigente, sono prorogati, alla scadenza, per ulteriori 24 mesi. Con uno o più decreti ministeriali potrà essere stabilita l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo, da conteggiarsi ai fini della formazione delle graduatorie per l'assunzione di personale presso la P.A., per i lavoratori assunti ai sensi dell'articolo 50-bis che completano il rispettivo periodo di attività presso il medesimo ente. Alle risorse necessarie si provvede ai sensi dell'articolo 4 comma 3.»
8. 020. Trancassini, Foti, Butti.

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche all'articolo 52 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. All'articolo 52, comma 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: «Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3, comma 1, 4, comma 2, 15-bis, 17, 26, 27, 44, commi 1, 2 e 4, 45, commi 4 e 8, 48, commi 10, 10-bis, 11, 13 e 16, 50, 50-bis, 51, comma 4, dal comma 1 del presente articolo» sono inserite le seguenti: «e dagli obblighi finanziari derivanti dalle variazioni e proroghe inserite nel presente decreto per la compensazione dei minori gettiti fiscali e tributari dei Comuni elencati negli allegati 1, 2 e 2-bis».
  2. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1, valutata in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
8. 026. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. I mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti Spa ai comuni inseriti negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, aventi le caratteristiche di seguito elencate possono essere oggetto di operazioni di rinegoziazione che determinino una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi, ferma restando la data di scadenza prevista nei vigenti piani di ammortamento. Possono essere oggetto di operazioni di rinegoziazione i mutui che alla data del 1o gennaio 2020 presentino le seguenti caratteristiche:
   a) interessi calcolati sulla base di un tasso fisso;
   b) oneri di rimborso a diretto carico dell'ente locale beneficiario dei mutui;
   c) scadenza dei prestiti successivi al 31 dicembre 2022;
   d) debito residuo da ammortizzare superiore a 10.000 euro;
   e) mancanza di rinegoziazione ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2003;
   f) senza diritto di estinzione parziale anticipata alla pari.

  2. La rinegoziazione avrà effetto dalla annualità in cui riprende il pagamento delle rate sospese dalla normativa applicabile agli enti locali i cui territori sono stati colpiti dagli eventi sismici del 2016.
8. 035. Acquaroli, Trancassini, Foti, Butti, Zucconi, Deidda.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.
(Mutui Cassa depositi e prestiti)

  1. I mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa a Comuni inseriti negli allegati 1, 2, 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, aventi le caratteristiche di seguito elencate, possono essere oggetto di operazioni di rinegoziazione che determinino una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi, ferma restando la data di scadenza prevista nei vigenti piani di ammortamento. La rinegoziazione avrà effetto dall'annualità in cui riprende il pagamento delle rate sospese dalla normativa applicabile agli enti locali i cui territori sono stati colpiti dagli eventi sismici verificatesi a decorrere dal 2016. Possono essere oggetto di rinegoziazione i mutui che, alla data del 1o gennaio 2020, presentino le seguenti caratteristiche:
   a) interessi calcolati sulla base di un tasso fisso;
   b) oneri di rimborso a diretto carico dell'ente locale beneficiario dei mutui;
   c) scadenza dei prestiti successiva al 31 dicembre 2022;
   d) debito residuo da ammortizzare superiore a 10.000 euro;
   e) mancanza di rinegoziazione ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2003;
   f) senza diritto di estinzione parziale anticipata alla pari».
8. 0556. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di versamenti fiscali e contributivi)

  1. Sono esentati dagli adempimenti e dai pagamenti delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, i soggetti residenti nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito «E» ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, rispetto agli edifici esistenti alla data dell'evento sismico.
8. 041. Fregolent, D'Alessandro, Annibali, Occhionero.

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

« Art. 8-bis.
(Proroga sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione)

  1. Al comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole “a decorrere dal 1o gennaio 2020” sono sostituite dalle seguenti “a decorrere dal 1o gennaio 2021”.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, stimato in 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte, corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.»
8. 0570. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di personale assunto a tempo determinato)

  1. Al personale assunto a tempo determinato anche con contratti di collaborazione, per esigenze di ricostruzione pubblica e privata connessa agli eventi sismici iniziati a far data dal 24 agosto 2016, non si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, relativamente alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato.
8. 044. Baldelli, Polverini, Cortelazzo, Gelmini, Polidori, Spena, Nevi, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Calabria, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Rotondi.

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Personale in servizio presso la Struttura del Commissario straordinario)

  1. Al fine di garantire la prosecuzione delle attività di ricostruzione, il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in servizio presso la Struttura del Commissario straordinario, già collocato in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, ai sensi dell'articolo 50 comma 3 lettera a) del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in deroga alla normativa di settore è prorogato fino al 31 dicembre 2021.
  2. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, si provvede mediante riduzione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a valere sul Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2020 e 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
8. 045. Baldelli, Polidori, Gelmini, Cortelazzo, Casino, Giacometti, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Calabria, Nevi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Rotondi.

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.
(Ulteriori misure di accelerazione della ricostruzione: introduzione della procedura Sisma Bonus Potenziato. Modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di riparazione, ricostruzione e riduzione del rischio sismico nelle aree colpite dal Sisma centro Italia del 2016 e 2017)

  1. Per favorire procedure semplificate ed accelerative della ricostruzione per i soggetti di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 189 del 17 ottobre 2016, in deroga a quanto già previsto dagli artt. 6, 7, 8 e a tutte le norme incompatibili con tale ulteriore modalità di ristoro del danno subito da soggetti privati, sia per immobili destinati ad abitazione principale o secondaria sia per quanto riguarda le attività produttive o edifici destinati ad attività produttive non utilizzati al momento del sisma, viene introdotta una ulteriore modalità di riparazione e ricostruzione dei beni immobili danneggiati dal Sisma Centro Italia 2016 attraverso l'introduzione del SISMA BONUS POTENZIATO attraverso le seguenti norme:
  2. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 1-octies, è inserito il seguente:
  “1-novies. Per garantire la massima celerità nella ricostruzione di edifici residenziali e produttivi nelle aree colpite dal sisma Centro Italia 2016 di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, nonché nei Comuni al di fuori di tale perimetrazione ma danneggiati dagli stessi eventi sismici e per i quali siano state redatte schede AEDES con esito ‘B’, ‘C’ o ‘È al fine del rientro delle famiglie sfollate e delle attività produttive interrotte, nonché per garantire ai fabbricati (residenziali e produttivi) l'adozione di misure antisismiche di cui al presente articolo, il soggetto avente diritto ai contributi previsti dagli artt. 5, 6, 7, 10, 11, 13 del DL. 189/2016 può optare per l'utilizzo dello strumento del Sisma Bonus per la riparazione o ricostruzione in luogo dell'utilizzo dei contributi di cui sopra.
  Solo per gli interventi di riparazione, ricostruzione e riduzione del rischio sismico sugli edifici residenziali e produttivi danneggiati dal sisma Centro Italia 2016 definito dal DL. 189/2016. il sisma bonus viene potenziato e delimitato agli importi di cui sotto:
   a. Importo massimo ammissibile di lavori su cui calcolare il beneficio fiscale esteso ad euro 400.000;
   b. Detrazioni fiscali per interventi di riparazione, ricostruzione e riduzione del rischio sismico sugli edifici residenziali e produttivi danneggiati dal sisma Centro Italia 2016 così suddiviso:
    I. Sino al 100 per cento degli importi ammissibili a contributo così come deliberati dagli USR per interventi e legittimamente sostenuti, che prevedano interventi edilizi di adeguamento sismico dei fabbricati interessati, alle norme attualmente in vigore in materia di realizzazione di costruzione edifici in zone sismiche 1, 2 e 3;
    II. Sino al 95 per cento degli importi ammissibili a contributo così come deliberati dagli USR per interventi, legittimamente sostenuti, che prevedano la riduzione del rischio sismico dell'edificio a due classi di rischio inferiori;
    III. Sino al 90 per cento degli importi ammissibili a contributo così come deliberati dagli USR per interventi, legittimamente sostenuti, che prevedano la riduzione del rischio sismico dell'edificio a una sola classe di rischio inferiori.
   Qualora il Bonus venisse ceduto a terzi, tra le varie voci di costo ammissibili a detrazione, i beneficiari potranno conteggiare anche i costi sostenuti per l'attualizzazione del contributo (relativo al costo per gli interessi in quanto il Bonus viene rimborsato in 5 quote annuali costanti) valutato nel massimo del 10 per cento degli interventi di riparazione, ricostruzione e riduzione del rischio sismico sugli edifici residenziali e produttivi danneggiati dal sisma e comunque come rendicontato dai cessionari del Bonus.
   Analogamente a quanto previsto dall'Art. 10 della legge n. 34/2019 il beneficiario, contribuente IRPEF, danneggiato dagli eventi sismici del 2016 potrà optare, qualora il suo contributo Irpef non si dimostri capiente ad assorbire gli sgravi fiscali previsti dalla Legge 90/2013, per un contributo di pari ammontare con sconto in fattura o prestito dell'istituto di Credito prescelto (come definito nell'importo dall'attribuzione da parte dell'USR o dei Comuni delegati ai sensi del DL. 32/2019 del relativo livello Operativo), sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, o dall'istituto di Credito prescelto dal richiedente ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
   Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, o all'istituto di Credito da Lui prescelto con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi”.

  3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione da effettuarsi d'intesa con il fornitore o con l'istituto di credito.
  4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i soggetti beneficiari della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito in favore dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi o ai propri Istituti di Credito. Il fornitore dell'intervento ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi o al proprio Istituto di Credito con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi».
8. 0551. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

ART. 9.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  «2-bis. Per gli esercizi 2019-2021, le imprese ubicate nel cratere sono escluse dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.»
9. 550. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39)

  1. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
   « a) la concessione di contributi a fondo perduto, anche con le modalità, su base volontaria, del credito d'imposta e, sempre su base volontaria, di finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato, per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione considerata principale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nonché per gli immobili adibiti ad abitazione principale per i familiari in linea retta del proprietario, distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta. Il contributo di cui alla presente lettera è determinato in ogni caso in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente. Nel caso in cui la proprietà dell'immobile sia suddivisa tra più comproprietari, il contributo è riconosciuto per l'abitazione principale nella sua interezza e non cambia in ragione della ripartizione della proprietà. L'equivalenza è attestata secondo le disposizioni dell'autorità comunale, tenendo conto dell'adeguamento igienico-sanitario e della massima riduzione del rischio sismico. Nel caso di ricostruzione, l'intervento è da realizzare nell'ambito dello stesso comune;».
9. 0139. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Orlando, Pellicani.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.

  1. Allo scopo di rafforzare la caratterizzazione del territorio in ordine alla riduzione dei danni per l'uomo e le cose dal rischio idrogeologico-ambientale, mediante la predisposizione, l'individuazione e l'utilizzo di nuove e più avanzate tecnologie, modelli e metodologie, in relazione all'articolo 2, comma 329, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in conformità a quanto già disposto dall'articolo 8, comma 5-bis della legge 24 giugno 2013, n. 71, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, per reintegrare e stabilizzare il finanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 195 del 30 dicembre 2009, convertito in legge n. 26, il 26 febbraio 2010.
  2. Al relativo onere si provvede, per gli anni 2019, 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo Speciale di parte corrente, iscritto ai fini del Bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali», della missione «fondi da ripartire», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze; a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del «Fondo» di cui alla legge n. 190 del 23 dicembre 2014, articolo 1, comma 200 e successive modificazioni e integrazioni.
9. 010. Trancassini, Foti, Butti.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012)

  1. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012 n. 122, è incrementato di 40 milioni di euro per l'annualità 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2020-2022 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
9. 028. Fiorini, Anna Lisa Baroni, Gelmini, Cortelazzo, Vietina, Dall'Osso, Polidori, Baldelli, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Calabria, Nevi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Rotondi.

  Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

Art. 9.1.
(Ampliamento dell'utilizzabilità dei Fondi per la ricostruzione concessi mediante il meccanismo del credito di imposta a specifiche categorie di interventi)

  1. Al comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, dopo le parole: «di cui al comma 1, lettera a),» sono aggiunte le seguenti: «, c) e d),».
  2. Al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) dopo le parole: «lettere a), b)» sono aggiunte le seguenti: «, c) e d),»;
   b) dopo le parole: «prodotti agricoli e alimentari,» sono aggiunte le seguenti: «nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,».
*9. 031. Foti, Trancassini, Butti, Zucconi, Ferro, Ciaburro.

  Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

Art. 9.1.
(Ampliamento dell'utilizzabilità dei Fondi per la ricostruzione concessi mediante il meccanismo del credito di imposta a specifiche categorie di interventi)

  1. Al comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, dopo le parole: «di cui al comma 1, lettera a),» sono aggiunte le seguenti: «, c) e d),».
  2. Al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) dopo le parole: «lettere a), b)» sono aggiunte le seguenti: «, c) e d),»;
   b) dopo le parole: «prodotti agricoli e alimentari,» sono aggiunte le seguenti: «nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,».
*9. 0166. Rossi, Benamati, Braga, Carla Cantone, Critelli, Delrio, Pini, Rizzo Nervo.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.

  1. Al comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021»;

  2. All'onere di cui al comma 1, nel limite di 1,5 milioni di euro per l'annualità 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
**9. 035. Foti, Trancassini, Butti, Zucconi.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.

  1. Al comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021»;

  2. All'onere di cui al comma 1, nel limite di 1,5 milioni di euro per l'annualità 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
**9. 040. Fiorini, Anna Lisa Baroni, Vietina, Gelmini, Cortelazzo, Dall'Osso, Polidori, Baldelli, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Calabria, Nevi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Rotondi.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Bonus sisma)

  1. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 1-octies, aggiungere il seguente:
  1-novies. A decorrere dal lo gennaio 2020, per gli interventi di adozione di misure antisismiche che determinano il passaggio a due classi di rischio inferiore, effettuati su immobili appartenenti alla categoria catastale D 2 e localizzati nei comuni delle regioni Lazio, Marche e Umbria di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la spesa massima ammissibile è elevata da 96.000 euro a 200.000 euro.

  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019- 2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
9. 0553. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Ulteriori misure di accelerazione della ricostruzione: introduzione della procedura Sisma Bonus Potenziato. Modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di riparazione, ricostruzione e riduzione del rischio sismico nelle aree colpite dal Sisma centro Italia del 2016)

  1. Per favorire procedure semplificate ed accelerative della ricostruzione i soggetti di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 189 del 2016 e successive modificazioni e integrazioni e in deroga a quanto già previsto dagli articoli 6, 7 e 8 e a tutte le norme incompatibili con tale ulteriore modalità di ristoro del danno subito da soggetti privati, sia per immobili destinati ad abitazione principale o secondaria che per quanto riguarda le attività produttive o edifici destinati ad attività produttive non utilizzati al momento del sisma viene introdotta una ulteriore modalità di riparazione e ricostruzione dei beni immobili danneggiati dal Sisma Centro Italia 2016 attraverso l'introduzione del SISMA BONUS POTENZIATO attraverso le seguenti norme:
  2. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 1-octies, è inserito il seguente:
  1-novies. Per garantire la massima celerità nella ricostruzione di edifici residenziali e produttivi nelle aree colpite dal sisma Centro Italia 2016 di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis nonché nei comuni al di fuori di tale perimetrazione ma danneggiati dagli stessi eventi sismici e per i quali siano state redatte schede AEDES con esito «B», «C» o «E» al fine del rientro delle famiglie sfollate e delle attività produttive interrotte, nonché garantire ai fabbricati (residenziali e produttivi) l'adozione di misure antisismiche di cui al presente articolo, il soggetto avente diritto ai contributi previsti dagli artt. 5, 6, 7, 10, 11 e 13 del decreto-legge n. 189 del 2016 e successive modificazioni e integrazioni può optare, per l'utilizzo dello strumento del Sisma Bonus per la riparazione o ricostruzione in luogo dell'utilizzo dei contributi di cui sopra.
   Solo per gli interventi di riparazione, ricostruzione e riduzione del rischio sismico sugli edifici residenziali e produttivi danneggiati dal sisma Centro Italia 2016 definito dal decreto-legge n. 189 del 2016 e successive modificazioni e integrazioni il sisma bonus viene potenziato e delimitato agli importi di cui sotto:
   a) Importo massimo ammissibile di lavori su cui calcolare il beneficio fiscale esteso ad euro 400.000;
   b) Detrazioni fiscali per interventi di riparazione, ricostruzione e riduzione del rischio sismico sugli edifici residenziali e produttivi danneggiati dal sisma Centro Italia 2016 così suddiviso:
    I. Sino al 100 per cento degli importi ammissibili a contributo così come deliberati dagli USR per interventi e legittimamente sostenuti, che prevedano interventi edilizi di adeguamento sismico dei fabbricati interessati, alle norme attualmente in vigore in materia di realizzazione di costruzione edifici in zone sismiche 1, 2 e 3;
    II. Sino al 95 per cento degli importi ammissibili a contributo così come deliberati dagli USR per interventi, legittimamente sostenuti, che prevedano la riduzione del rischio sismico dell'edificio a due classi di rischio inferiori;
    III. Sino al 90 per cento degli importi ammissibili a contributo così come deliberati dagli USR per interventi, legittimamente sostenuti, che prevedano la riduzione del rischio sismico dell'edificio a una sola classe di rischio inferiori.
   Qualora il Bonus venisse ceduto a terzi, tra le varie voci di costo ammissibili a detrazione, i beneficiari potranno conteggiare anche i costi sostenuti per l'attualizzazione del contributo (relativo al costo per gli interessi in quanto il Bonus viene rimborsato in 5 quote annuali costanti) valutato nel massimo del 10 per cento degli interventi di riparazione, ricostruzione e riduzione del rischio sismico sugli edifici residenziali e produttivi danneggiati dal sisma e comunque come rendicontato dai cessionari del Bonus.
   Analogamente a quanto previsto dall'articolo 10 della legge n. 34 del 2019 il beneficiario, contribuente IRPEF, danneggiato dagli eventi sismici del 2016 potrà optare, qualora il suo contributo Irpef non si dimostri capiente ad assorbire gli sgravi fiscali previsti dalla legge 90/2013, per un contributo di pari ammontare con sconto in fattura o prestito dell'istituto di Credito prescelto (come definito nell'importo dall'attribuzione da parte dell'USR o dei comuni delegati ai sensi del decreto-legge n. 32 del 2019 del relativo livello Operativo), sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, o dall'istituto di Credito prescelto dal richiedente ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
   Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, o all'Istituto di Credito da lui prescelto con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi.

  3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione da effettuarsi d'intesa con il fornitore o con l'istituto di credito.
  4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i soggetti beneficiari della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito in favore dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi o ai propri Istituti di Credito. Il fornitore dell'intervento ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi o al proprio Istituto di Credito con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi.
9. 0111. Trancassini, Foti, Butti.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9.1.

  1. All'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «31 marzo 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019»;
   b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nel caso in cui sia già presente una scheda Fast, la scheda Aedes, corredata della succitata documentazione, può essere presentata contestualmente al progetto o domanda di contributo».

  2. Il termine di cui all'articolo 9, comma 1, dell'ordinanza 24 aprile 2018, n. 55, è conseguentemente prorogato fino al 31 dicembre 2019 e fino alla predetta data non si applica quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, dell'ordinanza medesima.
9. 084. Marchetti, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Paolini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9.1.
(Modifiche all'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78)

  1. All'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 9-bis, primo periodo, sostituire le parole: «ad uso scolastico e universitario», con le seguenti: «ad uso pubblico»;
   b) al comma 9-bis, sostituire le parole: «31 dicembre 2019» con le seguenti: «31 dicembre 2022»;
   c) al comma 9-bis, dopo le parole: «applicando per l'affidamento di lavori, servizi», aggiungere le seguenti: «, compresi i servizi di ingegneria e di architettura,»;
   d) al comma 9-ter, sostituire le parole: «ad uso scolastico e universitario, di cui al comma 9-bis, i soggetti attuatori si avvalgono» con le parole: «ad uso pubblico, di cui al comma 9-bis, i soggetti attuatori possono avvalersi».
9. 051. Trancassini, Foti, Butti, Prisco.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.

  1. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo l'articolo 43 è inserito il seguente: «Art. 43-bis. I comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti non sono obbligati a ricorrere alla stazione unica appaltante e alla nomina del responsabile unico del procedimento nello svolgimento delle procedure di appalto.».
9. 057. Trancassini, Foti, Butti.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.

  1. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come ulteriormente modificato dall'articolo 1 comma 761, della legge n. 205 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole; «al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2021»;
   b) le parole: «nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021».
9. 067. Foti, Trancassini, Butti, Zucconi.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9.1.

  1. All'articolo 17-bis, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 le parole: «per i successivi quarantotto mesi a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,» sono sostituite con le seguenti: «sino al 31 dicembre 2023,».
9. 072. Colletti, Patassini, Trizzino.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.

  1. All'articolo 18-quater, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito in legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «fino al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020».
  2. Le disposizioni di cui all'articolo 18-quater, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito in legge 7 aprile 2017, n. 45, come modificato dal precedente comma, si applicano anche ai comuni dell'isola di Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017.
  3. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2, si provvede nei limiti di 30 milioni per il 2020, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2020-2022 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
9. 073. Paolo Russo, Carfagna, Polidori, Baldelli, Gelmini, Cortelazzo, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Calabria, Nevi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Rotondi, Sarro, Pentangelo, Casciello, Fasano, Fascina, Ferraioli, Cosimo Sibilia.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Proroga della vita tecnica impianti di risalita Regioni Marche ed Abruzzo)

  1. All'articolo 43, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il comma 5-bis è sostituito dal seguente:
  «5-bis. In deroga al regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1o dicembre 2015, n. 203, la vita tecnica degli impianti di risalita in scadenza nel 2018 e nel 2019, limitatamente agli skilift siti nel territorio delle regioni Abruzzo e Marche, è prorogata al 31 dicembre 2020, previa verifica della loro idoneità ai fini della sicurezza dell'esercizio da parte dei competenti uffici ministeriali.»
9. 0283. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9.1
(Misure in materia di zona franca urbana sisma Centro Italia – Modifiche all'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50)

  1. Alla legge 27 dicembre 2017, n. 205 al comma 745 le parole: «all'allegato 2» sono sostituite con le seguenti: «agli allegati 1 e 2».
  2. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, le parole: «entro il 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2020»;
   b) al comma 4, le parole: «e per i tre anni successivi» sono sostituite dalle seguenti: «e per i quattro anni successivi»;
   c) al comma 6, le parole: «Per i periodi d'imposta dal 2019 al 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Per i periodi d'imposta dal 2019 al 2021»;
   d) dopo il comma 8 aggiungere il seguente: «8-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai fabbricati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero notificate entro il 31 dicembre 2017 qualora la riduzione del 25 per cento del fatturato decorra dalla data dell'ordinanza sindacali di sgombero considerando i 120 giorni successivi raffrontati con lo stesso periodo del 2015».
9. 0510. Gallinella, Gabriele Lorenzoni, Zennaro, Emiliozzi, Ilaria Fontana, Cataldi, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Rospi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Flati, Ciprini, Giuliodori, Parisse, Maurizio Cattoi, Berardini, Grippa, Colletti, Vacca, Del Grosso, Torto, Corneli, Roberto Rossini.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Prosecuzione Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia, modifiche all'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96)

  1. Vista l'entità dei danni subiti dall'area Appenninica del Centro Italia, all'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Le esenzioni di cui al comma 2 spettano, altresì, alle imprese e ai professionisti che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2029, ad eccezione delle imprese che svolgono attività appartenenti alla categoria F della codifica ATECO 2007 che alla data del 24 agosto 2016 non avevano la sede legale o operativa nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229»;
   b) al comma 4, primo periodo, le parole: «e per i tre anni successivi» sono sostituite dalle seguenti: «e per i 12 anni successivi; al secondo periodo» le parole «per il 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per il periodo dal 2019 al 2024»;
   c) il comma 4-bis è sostituito con il seguente:
  «4-bis. L'Istituto Nazionale della Previdenza sociale disciplina con propri provvedimenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità di restituzione dei contributi non dovuti dai soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al presente articolo che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato»;
   d) il comma 6 è sostituito, in fine, con il seguente periodo: «Per i periodi d'imposta dal 2019 al 2029, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese beneficiarie e sulle risorse che ogni anno dovranno essere previste dalla legge di Bilancio».
9. 076. Pella, Polidori, Baldelli, Gelmini, Cortelazzo, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Calabria, Nevi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Rotondi.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Prosecuzione Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia, modifiche all'articolo 46 del decreto – legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96)

  1. Vista l'entità dei danni subiti dall'area Appenninica del Centro Italia, all'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Le esenzioni di cui al comma 2 spettano, altresì, alle imprese e ai professionisti che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2029, ad eccezione delle imprese che svolgono attività appartenenti alla categoria F della codifica ATECO 2007 che alla data del 24 agosto 2016 non avevano la sede legale o operativa nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229»;
   b) al comma 4, primo periodo, le parole: «e per i tre anni successivi» sono sostituite dalle seguenti: «e per i 12 anni successivi; al secondo periodo» le parole «per il 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per il periodo dal 2019 al 2024»;
   c) il comma 4-bis è sostituito con il seguente: «4-bis. L'Istituto Nazionale della Previdenza sociale disciplina con propri provvedimenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità di restituzione dei contributi non dovuti dai soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al presente articolo che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato»;
   d) il comma 6 è sostituito, in fine, con il seguente periodo: «Per i periodi d'imposta dal 2019 al 2024, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese e professionisti beneficiarie.».
9. 0580. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Prosecuzione Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia, modifiche all'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96)

  1. Vista l'entità dei danni subiti dall'area Appenninica del Centro Italia, all'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Le esenzioni di cui al comma 2 spettano, altresì, alle imprese e ai professionisti che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2029, ad eccezione delle imprese che svolgono attività appartenenti alla categoria F della codifica ATECO 2007 che alla data del 24 agosto 2016 non avevano la sede legale o operativa nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229»;
   b) al comma 4, primo periodo, le parole: «e per i tre anni successivi» sono sostituite dalle seguenti: «e per i 9 anni successivi»; al secondo periodo le parole: «per il 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per il periodo dal 2019 al 2024»;
   c) il comma 4-bis è sostituito con il seguente:
  «4-bis. L'istituto Nazionale della Previdenza sociale disciplina con propri provvedimenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità di restituzione dei contributi non dovuti dai soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al presente articolo che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato»;
   d) il comma 6 è sostituito, in fine, con il seguente periodo: «Per i periodi d'imposta dal 2019 al 2029, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese beneficiarie e sulle risorse previste annualmente dalla legge di Bilancio».
9. 0420. Trancassini, Foti, Butti.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.

  4-bis. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;
   b) al comma 4, le parole: «i tre» sono sostituite dalle seguenti: «gli otto» e le parole: «e il 2020» sono sostituite dalle seguenti: «e fino al 2025»;
   c) al comma 6, le parole: «dal 2019 al 2020, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese e dai professionisti beneficiari» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2019 al 2025, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese e dai professionisti beneficiari incrementate di 100 milioni di euro».
*9. 074. Trancassini, Prisco, Foti, Butti, Acquaroli.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.

  4-bis. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;
   b) al comma 4, le parole: «i tre» sono sostituite dalle seguenti: «gli otto» e le parole: «e il 2020» sono sostituite dalle seguenti: «e fino al 2025»;
   c) al comma 6, le parole: «dal 2019 al 2020, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese e dai professionisti beneficiari» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2019 al 2025, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese e dai professionisti beneficiari incrementate di 100 milioni di euro».
*9. 075. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Disposizioni in materia di versamenti fiscali e contributivi)

  1. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
  «5-bis. Alle imprese e ai professionisti che hanno la sede principale o l'unità locale, o che intraprendono una nuova iniziativa economica, all'interno dei Comuni di cui ai commi 1 e 5 che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito “E” ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, rispetto agli edifici esistenti alla data dell'evento sismico, sono concesse le esenzioni di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d) per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per i dieci anni successivi.».
**9. 0270. Fregolent, D'Alessandro, Annibali, Occhionero.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Disposizioni in materia di versamenti fiscali e contributivi)

  1. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
  «5-bis. Alle imprese e ai professionisti che hanno la sede principale o l'unità locale, o che intraprendono una nuova iniziativa economica, all'interno dei Comuni di cui ai commi 1 e 5 che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito “E” ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, rispetto agli edifici esistenti alla data dell'evento sismico, sono concesse le esenzioni di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d) per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per i dieci anni successivi.».
**9. 077. Trancassini, Prisco, Foti, Butti.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Disposizioni in materia di versamenti fiscali e contributivi)

  1. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
  «5-bis. Alle imprese e ai professionisti che hanno la sede principale o l'unità locale, o che intraprendono una nuova iniziativa economica, all'interno dei Comuni di cui ai commi 1 e 5 che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito “E” ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, rispetto agli edifici esistenti alla data dell'evento sismico, sono concesse le esenzioni di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d) per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per i dieci anni successivi.».
**9. 081. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9. 1.
(Modifiche agli articoli 3 e 14 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39)

  1. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la lettera a) è sostituita con la seguente:
   « a) la concessione di contributi a fondo perduto, anche con le modalità, su base volontaria, del credito d'imposta e, sempre su base volontaria, di finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato, per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione considerata principale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nonché per gli immobili adibiti ad abitazione principale per i familiari in linea retta del proprietario, distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta. Il contributo di cui alla presente lettera è determinato in ogni caso in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente. Nel caso in cui la proprietà dell'immobile sia suddivisa tra più comproprietari, il contributo è riconosciuto per l'abitazione principale nella sua interezza e non cambia in ragione della ripartizione della proprietà. L'equivalenza è attestata secondo le disposizioni dell'autorità comunale, tenendo conto dell'adeguamento igienico-sanitario e della massima riduzione del rischio sismico. Nel caso di ricostruzione, l'intervento è da realizzare nell'ambito dello stesso comune»;
   b) dopo la lettera e-bis) è inserita la seguente:
   «e-ter) la concessione di contributi per la ricostruzione o riparazione, esclusivamente per le parti già realizzate, di immobili in corso di costruzione alla data del 6 aprile 2009, distrutti o danneggiati, qualora gli stessi fossero stati destinati a costituire la prima casa di soggetti privi di titolarità di diritti reali su altre abitazioni e titolari del titolo abilitativo edilizio in itinere».

  2. Al comma 5-bis dell'articolo 14 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo le parole: «dal competente vice commissario d'intesa con il sindaco,», sono inserite le seguenti: «indipendentemente dall'ubicazione degli stessi,».
9. 0138. Fregolent, D'Alessandro, Annibali, Occhionero.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Estensione della possibilità di istituire una ZES per l'area Appenninica gravemente colpita dal Sisma 2016)

  1. All'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
  «4-ter. Le proposte di istituzione di ZES possono essere presentate dalle regioni meno sviluppate e in transizione così come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dalle aree colpite da gravi calamità naturali. Tra le regioni che potranno avanzare tale richiesta vengono ricomprese in forma aggregata le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria gravemente colpite dal sisma centro Italia del 2016 e generato una gravissima crisi dell'area appenninica interessata». Nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, con i limiti di cui all'articolo 1, comma 1 del medesimo decreto, è istituita una Zona Economica Speciale. Beneficiano del particolare regime fiscale, finanziario, creditizio, amministrativo le imprese insediate nel territorio della ZES e che vi si insedieranno entro il 31 dicembre 2050 che svolgono all'interno del territorio della ZES attività di natura industriale, artigianale, commerciale, agricola, nonché di servizi in genere compresi quelli offerti da professionisti. Il presente regime non si applica alle attività finanziarie e assicurative. Sono escluse dai benefici le iniziative economiche per le quali non verrà riconosciuto un beneficio territoriale diretto in base all'applicazione di parametri che saranno oggetto di apposito regolamento o provvedimento. Le imprese e i professionisti che svolgono la loro attività all'interno della ZES e quelle che la inizieranno tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 31 dicembre 2050 potranno usufruire delle seguenti agevolazioni:
   a) esenzione dalle imposte sui redditi (IRPEF-IRES) sino al periodo di imposta 2050;
   b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) sino al periodo di imposta 2050;
   c) esenzione sino al periodo di imposta 2050 dalle imposte municipali proprie per gli immobili situati all'interno della ZES utilizzati dalle imprese per svolgere la loro attività; l'esenzione è vincolata ad una relazione di un tecnico qualificato che attesti le caratteristiche di costruzione o di restauro secondo criteri antisismici degli edifici in questione;
   d) esenzione dalle imposte sui trasferimenti immobiliari di terreni e di fabbricati acquistati per lo svolgimento di attività economiche nella ZES;
   e) esenzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle imprese sino all'anno di imposta 2050.

  4-quater. I soggetti economici operanti nella ZES godono della totale ed assoluta esclusione dall'imposta sul Valore Aggiunto su tutte le operazioni poste in essere dagli stessi inerenti l'esercizio della loro attività. 1 soggetti economici operanti nella ZES godono della totale ed assoluta esclusione da qualsiasi tipo di dazio doganale in entrata ed in uscita dalla ZES e da e per qualsiasi Paese del Mondo Italia inclusa. Le imprese possono godere dei benefici di cui al presente articolo alle seguenti condizioni:
   a) mantenere l'attività all'interno della ZES sino al 31 dicembre 2050, pena la revoca dei benefici goduti con obbligo di restituzione dei benefici goduti, salvo i casi che verranno disciplinati con apposito regolamento;
   b) almeno il 90 per cento del personale e dei collaboratori deve essere residente nella ZES; a tal fine si considera residente chi trasferisce la residenza nella ZES entro 12 mesi dal momento dell'assunzione.

  4-quinquies. I soggetti economici che operano all'interno della ZES o che trasferiscono la loro attività nella ZES da altri territori dello Stato Italiano beneficeranno dello svincolo degli obblighi contributivi e previdenziali. Ciò comporta la facoltà per gli stessi soggetti di richiedere il rimborso del totale delle somme versate agli Enti di competenza che liquideranno le stesse applicando le regole del sistema contributivo come se fosse decorso il termine per l'entrata in pensione. Resta inteso che gli stessi soggetti economici (imprese, imprenditori, professionisti tutti) beneficeranno dell'esclusione dei versamenti obbligatori a titolo di contributi previdenziali e pensionistici. Chiunque, sia esso lavoratore dipendente o autonomo, abbia la residenza nella ZES beneficia della totale esclusione da ogni tipo di Imposta o tassa comprese le accise sui prodotti petroliferi. La distribuzione di carburanti e lubrificanti da parte di distributori situati all'interno della ZES è esclusa da ogni tipo di tassa o accisa. La produzione di carburanti e lubrificanti è vietata come è vietata la produzione di prodotti chimici. Sarà facoltà della Fondazione Authority vietare l'esercizio di specifiche attività ritenute dalla stessa non confermi alla natura del territorio su cui sarà istituita la ZES.
9. 0273. Fregolent, D'Alessandro, Annibali, Occhionero.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9.1.

  All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 750 è aggiunto il seguente:
  “750-bis. Fatto salvo il manifesto interesse da parte dell'amministrazione comunale al trasferimento, anche in parte, della proprietà delle Sae-Soluzioni abitative in emergenza e delle strutture temporanee a usi pubblici, in applicazione del comma 750, da destinare ad utilizzazioni di pubblico interesse, nelle aree e beni tutelati ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ovvero del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il Commissario straordinario, al cessare dello stato di emergenza e il completamento delle attività di ricostruzione post-terremoto dei comuni interessati dagli eventi sismici che hanno colpito i territori del centro Italia a partire dal 24 agosto 2016, provvede, con oneri a carico del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, alla rimozione di tutte le Sae-Soluzioni abitative in emergenza e delle strutture temporanee a usi pubblici, comprese le relative opere di urbanizzazione, realizzate su terreni occupati a titolo temporaneo, allo scopo della riduzione in pristino dello stato delle aree e dei beni tutelati e la restituzione ai proprietari delle aree nello stato in cui versavano al momento dell'occupazione, nel rispetto delle apposite ordinanze a suo tempo emanate dai comuni”.»
9. 0300. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.

  1. Il comma 762, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» (legge di stabilità 2018) è soppresso.
  2. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
9. 088. Foti, Trancassini, Butti, Zucconi.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.

  1. All'articolo 22 comma 2 lettera a) del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole: «previa dichiarazione, qualora si tratti di professionisti, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di non iscrizione o avvenuta sospensione dall'elenco speciale dei professionisti, di cui all'articolo 34 del presente decreto» sono soppresse.
9. 0348. Acquaroli, Trancassini, Foti, Butti.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.

  1. A decorrere dall'anno 2020 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, i comuni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 sono autorizzati a procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato, in deroga ai vincoli di cui alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, nei medesimi limiti di spesa previsti per le annualità 2018-2019, e in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante utilizzo delle risorse già disponibili sulle contabilità dei Comuni di cui al comma precedente, senza pregiudicare interventi e risorse finanziarie già programmati e da programmare.
9. 0123. Trancassini, Foti, Butti.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.

  1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero per la pubblica amministrazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti criteri di precedenza nelle procedure di assunzione nelle pubbliche amministrazioni per il coniuge superstite e per i figli delle vittime decedute a causa degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.
9. 0124. Trancassini, Foti, Butti.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Disposizioni concernenti il personale in servizio presso il Comune dell'Aquila e presso l'Ufficio Speciale per la Città dell'Aquila)

  1. Al fine di consentire al Comune dell'Aquila ed al Comune di Fossa di attuare le procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le risorse trasferite annualmente ai sensi dell'articolo 2-bis, commi 37 e 38, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, per il personale in servizio presso il comune dell'Aquila, per il personale in servizio presso l'Ufficio Speciale per la Città dell'Aquila, nonché per il personale assunto dal Comune di Fossa in servizio presso l'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei Comuni del cratere, a valere sulle somme stanziate dalla tabella E della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata sono assegnate al Comune dell'Aquila e al Comune di Fossa come trasferimenti ordinari. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Comune dell'Aquila e il Comune di Fossa calcolano la propria spesa di personale al netto del presente finanziamento.
*9. 083. Trancassini, Foti, Butti, Prisco.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Disposizioni concernenti il personale in servizio presso il Comune dell'Aquila e presso l'Ufficio Speciale per la Città dell'Aquila)

  1. Al fine di consentire al Comune dell'Aquila ed al Comune di Fossa di attuare le procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le risorse trasferite annualmente ai sensi dell'articolo 2-bis, commi 37 e 38, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, per il personale in servizio presso il comune dell'Aquila, per il personale in servizio presso l'Ufficio Speciale per la Città dell'Aquila, nonché per il personale assunto dal Comune di Fossa in servizio presso l'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei Comuni del cratere, a valere sulle somme stanziate dalla tabella E della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata sono assegnate al Comune dell'Aquila e al Comune di Fossa come trasferimenti ordinari. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Comune dell'Aquila e il Comune di Fossa calcolano la propria spesa di personale al netto del presente finanziamento.
*9. 0364. Trancassini, Foti, Butti, Prisco.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Disposizioni concernenti il personale in servizio presso il Comune dell'Aquila e presso l'Ufficio Speciale per la Città dell'Aquila)

  1. Al fine di consentire al Comune dell'Aquila di attuare le procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le risorse trasferite annualmente ai sensi dell'articolo 2-bis, commi 37 e 38, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, per il personale in servizio presso il Comune dell'Aquila, nonché per il personale in servizio presso l'ufficio Speciale per la Città dell'Aquila, a valere sulle somme stanziate dalla tabella E della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata, sono assegnate al Comune dell'Aquila come trasferimenti ordinari. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Comune dell'Aquila calcola la propria spesa di personale al netto del presente finanziamento.
9. 082. Trancassini, Foti, Butti, Prisco.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Istituzione di una zona economica speciale nelle aree ricomprese nel cratere sismico del Centro Italia)

  1. Al fine di favorire lo sviluppo economico ed industriale delle aree del centro Italia, colpite dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016, e la creazione di condizioni favorevoli all'attrazione di nuovi investimenti, nonché l'insediamento di nuove imprese nelle aree ricomprese nel cratere sismico del Centro Italia (Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo), ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014)6424 final del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016)5938 final del 23 settembre 2016, è istituita una zona economica speciale nelle aree ricomprese nel cratere sismico del Centro Italia (Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo), cui si applica la disciplina contenuta nel Decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.
  2. Ai fini dell'istituzione e dell'attuazione degli interventi previsti dal Piano di sviluppo strategico nelle aree della zona economica speciale di cui al comma 1 si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2018, n. 12.
9. 0597. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.

  1. Il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge conversione del presente decreto, adotta un provvedimento necessario ad espletare tutti gli adempimenti di legge necessari, sentite le regioni, gli ordini professionali, le associazioni di categoria e le istituzioni del territorio, per la istituzione di una Zona Economica Speciale alle aree di cui i comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, anche in deroga alla normativa attualmente in vigore sulla materia, articoli 4 e 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017.
9. 0114. Acquaroli, Trancassini, Foti, Butti, Deidda, Prisco.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Edilizia residenziale pubblica)

  1. Le regioni, Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, predispongono un programma di interventi di edilizia residenziale pubblica nei territori dei comuni interessati dalla crisi sismica a far data dal 24 agosto 2016.
  2. Il programma di cui al comma 1 ricomprende piani di recupero urbano di cui all'articolo 11 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, interventi di riparazione, con miglioramento sismico, dell'edilizia residenziale pubblica danneggiata, nonché un piano straordinario per ulteriori unità abitative preferibilmente attraverso l'acquisizione e il recupero, con miglioramento sismico, di edifici ricadenti nei centri storici o rurali danneggiati, con priorità per gli edifici dichiarati inagibili e quelli oggetto di messe insicurezza per incolumità i cui proprietari o sono inadempienti o irreperibili, da destinare alla locazione, anche ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493. Il programma potrà prevedere, con priorità e urgenza, la costruzione di alloggi da utilizzare temporaneamente per i nuclei familiari ospitati nei moduli abitativi SA E e anche per i nuclei familiari residenti in abitazioni principali, nel caso in cui la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo richieda di liberare temporaneamente l'immobile.
  3. Per gli interventi di recupero nei centri storici si applicano, anche all'edilizia residenziale pubblica, le prescrizioni progettuali e i parametri di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
  4. All'onere derivante dal presente articolo si provvede, con i fondi previsti per l'edilizia residenziale pubblica.
9. 0385. Latini.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Crediti prededucibili nelle procedure emergenziali)

  1. Sono da considerare crediti prededucibili ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111, comma 2 R.D. 16 marzo 1942 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni (Legge Fallimentare), i crediti dei fornitori e dei subappaltatori di appaltatori, assoggettati a procedure concorsuali, già esecutori di lavori di ricostruzione, ristrutturazione e ripristino degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo ed infrastrutturale, nonché del patrimonio storico e artistico nei territori interessati dagli eventi sismici:
   a) della regione Abruzzo dell'aprile 2009, individuati nell'articolo unico del decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3;
   b) delle provincie di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122;
   c) delle regioni dell'Italia centrale, di cui all'allegato 1 al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

  2. I crediti spettanti ai fornitori e subappaltatori di cui al comma 1, vanno soddisfatti con le risorse assegnate a carico della finanza pubblica a soggetti pubblici e privati dalla vigente normativa per la ricostruzione in caso di eventi sismici, come quelli di cui alle lettere a), b), c) del comma 1, da incassare e/o già effettivamente incassate dagli organi della procedura concorsuale alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano dall'entrata in vigore del presente decreto, con effetto anche per i crediti di cui al comma 1, già insinuati nel passivo fallimentare prima della sua entrata in vigore, per i quali sia pendente procedimento di opposizione, impugnazione o revoca ex artt. 98 e 99 L.F. o ricorso per cassazione ex articolo 99, comma 12 L.F.
9. 0110. Golinelli, Patassini, Cavandoli, Dara, Cestari, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Morrone, Murelli, Parolo, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Tonelli, Valbusa, Vallotto, Vinci, Giacometti, Zoffili, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Latini, Marchetti, Paolini, Saltamartini, Zicchieri.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Procedure per il completamento dell'esame delle domande di sanatoria edilizia)

  1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le amministrazioni comunali dei territori colpiti dagli eventi sismici indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 189 del 17 ottobre 2016, convertito con modificazioni con la legge 15 dicembre 2016, n. 189, nonché le amministrazioni comunali interessate dal presente decreto-legge trasmettono all'Osservatorio nazionale sull'abusivismo edilizio, di cui all'articolo 32, commi 13 e seguenti, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni e integrazioni, le seguenti informazioni:
   a) il numero totale delle domande di sanatoria edilizia presentate, il numero delle domande evase, il numero delle domande in via di esame e il numero di quelle ancora in attesa di essere esaminate;
   b) un piano comunale che prevede criteri e modalità per l'evasione, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, delle domande di sanatoria edilizia in attesa di essere esaminate alla data di entrata in vigore della presente legge.

  2. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, e comunque non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo, le amministrazioni comunali trasmettono all'Osservatorio nazionale sull'abusivismo edilizio una relazione sull'attuazione del piano comunale di cui al comma 1, lettera b).
9. 0501. Muroni, Stumpo.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Programma di sviluppo delle aree colpite dal sisma e previsione di forme di detassazione)

  1. Per le annualità 2020 e 2021, nel limite di 50 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è autorizzata la realizzazione di un programma di sviluppo volto ad assicurare effetti positivi di lungo periodo in termini di valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene, di ricadute occupazionali dirette e indirette, di incremento dell'offerta di beni e servizi connessi al benessere dei cittadini e delle imprese, a:
   a) interventi di adeguamento, riqualificazione e sviluppo delle aree di localizzazione produttiva;
   b) attività e programmi di promozione turistica e culturale;
   c) attività di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione;
   d) azioni di sostegno alle attività imprenditoriali;
   e) azioni di sostegno per l'accesso al credito delle imprese, comprese le micro e piccole imprese.

  2. Per le annualità successive, il programma di sviluppo di cui al comma 1 è finanziato mediante la destinazione di una quota pari al 4 per cento delle autorizzazioni di spesa disposte dal Commissario straordinario a carico dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.
  3. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati all'interno di un programma di sviluppo predisposto dalla Struttura commissariale mediante adozione di apposita ordinanza ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. Il programma di sviluppo individua tipologie di intervento, amministrazioni attuatrici, disciplina del monitoraggio, della valutazione degli interventi in itinere ed ex post, della eventuale revoca o rimodulazione delle risorse per la più efficace allocazione delle medesime.
9. 0106. Trancassini, Foti, Butti, Prisco.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Incentivi per la promozione e sviluppo delle attività economiche giovanili contro lo spopolamento delle aree colpite da sismi)

  1. Allo scopo di incentivare lo sviluppo di attività economiche improntate alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio naturale, alla promozione delle risorse locali e all'incremento dell'occupazione giovanile e contribuire a fermare il grave fenomeno dello spopolamento dei territori colpiti dagli eventi sismici indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 189 del 17 ottobre 2016, convertito con modificazioni con la legge 15 dicembre 2016, n. 229 i giovani imprenditori che non abbiano ancora compiuto il quarantesimo anno d'età, anche associati in forma cooperativa, aventi residenza da almeno tre anni nei comuni il cui territorio è ricompreso nei comuni colpiti da eventi sismici, di cui a presente decreto-legge, che avviano un'attività d'impresa a decorrere dal 1o gennaio 2020, possono avvalersi, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i cinque periodi successivi, di un regime fiscale agevolato con il pagamento di un'imposta sostitutiva pari al 5 per cento del reddito prodotto. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto a condizione che i soggetti interessati abbiano regolarmente adempiuto agli obblighi previdenziali, assicurativi e contributivi previsti dalla legislazione vigente in materia.
  2. Ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari, nonché del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la posizione dei contribuenti che si avvalgono del regime agevolato previsto dal comma 1 è valutata tenendo conto dell'ammontare che, ai sensi del medesimo comma, costituisce base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva.
  3. L'agevolazione di cui al comma 1 è riconosciuta esclusivamente per le attività d'impresa inerenti i seguenti settori d'intervento:
   a) educazione e formazione ambientale;
   b) sviluppo e promozione delle produzioni agroalimentari e artigianali tipiche locali;
   c) escursionismo ambientale, turismo ecosostenibile;
   d) manutenzione e ripristino degli ecosistemi, gestione forestale;
   e) conservazione della natura, di tutela del capitale naturale idonei a raggiungere gli obiettivi della Strategia nazionale per la biodiversità e della Rete Natura 2000;
   f) mobilità sostenibile e percorsi pedonali e ciclabili sicuri;
   g) restauro ed efficientamento energetico del patrimonio edilizio esistente.

  4. L'agevolazione fiscale di cui al comma 1 è concessa nel limite massimo di spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede mediante quota parte fino a concorrenza del relativo importo derivante dalla soppressione al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 del numero 110 (prodotti fitosanitari) di cui alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento» e al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento», la soppressione del numero 19, fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748.
9. 0391. Muroni, Stumpo.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Fondo per lo sviluppo demografico dei comuni del cratere)

  1. Al fine di salvaguardare il tessuto sociale, evitare lo spopolamento e favorire lo sviluppo demografico dei comuni indicati agli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 è istituto presso il Ministero dell'economia e delle finanze un «Fondo per lo sviluppo demografico dei comuni del cratere» con la dotazione di 50 milioni di euro per gli anni 2020, 2021 e 2022. Possono accedere alle risorse del fondo di cui al comma 1, secondo le modalità individuate dal regolamento di cui al comma 3, i cittadini residenti ed i cittadini che intendono spostare la propria residenza nei comuni indicati negli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
  2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto, con Ministero dell'interno e dello sviluppo economico da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di accesso al fondo di cui al comma 1.
9. 0399. Trancassini, Prisco, Acquaroli, Butti.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Istituzione del Fondo solidale per i familiari delle vittime di catastrofi naturali)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un fondo denominato «Fondo solidale per i familiari delle vittime di catastrofi naturali» con una dotazione di 45 milioni di euro annui a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  2. Hanno diritto di accesso al Fondo, nei limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso i familiari, fino al primo grado di parentela, delle persone decedute a causa degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.
  3. Per ciascuna vittima è attribuita ai familiari una somma complessiva pari a euro 200.000,00, che è determinata tenuto conto anche dello stato di effettiva necessità. All'attribuzione delle speciali elargizioni di cui al presente articolo si provvede nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1.
  4. Il commissario straordinario adotta i provvedimenti di elargizione.
  5. Le elargizioni di cui al comma 1 sono esenti da ogni imposta o tassa e sono assegnate in aggiunta ad ogni altra somma cui i soggetti beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo ai sensi della normativa vigente.
  6. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, pari a 45 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
9. 0127. Trancassini, Foti, Butti.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.

  1. Al fine di non gravare ulteriormente i cittadini dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 con onerosi tagli ai servizi pubblici essenziali è prevista la sospensione quinquennale dei vincoli di spesa imposti dai provvedimenti di finanza pubblica e dei processi di accorpamento tra enti locali e tra autonomie funzionali se non su base volontaria.
9. 0125. Trancassini, Foti, Butti.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.

  1. Al fine di consentire gli interventi urgenti di manutenzione straordinaria, finalizzati alla messa in sicurezza della SS4 Salaria sono stanziati 60 milioni di euro per l'anno 2020.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
9. 0412. Trancassini, Foti, Butti, Prisco.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Disposizioni per la famiglia)

  1. Ai nuclei familiari residenti nei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, di cui agli allegati 1, 2 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è riconosciuto un assegno unico per ciascun figlio minorenne a carico, per un importo di 250 euro per dodici mensilità.
9. 0551. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.

  1. All'articolo 1-septies del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole: «entro quattrocentottanta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento di recupero ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2018» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2020».
9. 0552. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Misure di informazione)

  1. I Commissari straordinari in carica, nominati per lo stato di emergenza o per la ricostruzione dei territori colpiti da eventi sismici sul territorio nazionale, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, riferiscono, ogni sei mesi, alle Commissioni parlamentari competenti in merito allo stato di attuazione degli interventi di propria competenza, alle risorse utilizzate, alle risorse disponibili nelle contabilità speciali a loro intestate, agli interventi ancora da realizzare e alla relativa stima ipotizzabile delle risorse ancora indispensabili ai fini del ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione colpita dalle calamità naturali.
9. 0411. Valbusa, Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Vallotto, Zicchieri.

ART. 9-bis.

  Dopo l'articolo 9-bis aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.1.
(Assunzione di personale presso gli Uffici Territoriali del Governo)

  1. Il Ministero dell'interno è autorizzato ad assumere, con contratti di lavoro a tempo determinato, di durata annuale, per gli anni 2020 e 2021, n. 50 unità di personale contrattualizzato non dirigenziale, con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile, appartenente all'area III, fascia F/1 e all'area seconda, fascia F/2, da destinare alle prefetture-uffici territoriali del Governo coinvolte negli interventi per la riparazione, la ricostruzione l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nei Comuni di cui agli allegati n. 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e successive modificazioni e integrazioni.
  2. Il Ministero dell'interno determina con proprio provvedimento i profili professionali e il numero delle unità di personale, nel limite massimo di 50 unità, da assegnare a ciascuna prefettura-ufficio territoriale del Governo per le esigenze di cui al precedente comma.
  3. Le assunzioni sono effettuate con ricorso alle graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato, indetti dalle Amministrazioni pubbliche.
  4. Agli oneri conseguenti alle iniziative assunzionali di cui ai precedenti commi, pari a 2.000.704,5 euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando, quando a 704,5 euro per l'anno 2020, l'accantonamento relativo al Ministero medesimo e, quando a 2.000.000 euro per l'anno 2020 e 2.000. 704,5 euro per l'anno 2021, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
  5. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
9-bis. 0550. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Dopo l'articolo 9-bis aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.1.
(Deroga Centrali Uniche di Committenza estesa ai Comuni del cratere)

  1. L'articolo 1 comma 1 lettera a) del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, si applica anche ai Comuni non Capoluogo di cui al presente decreto, in deroga all'articolo 18 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
*9-bis. 0103. Trancassini, Foti, Butti.

  Dopo l'articolo 9-bis aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.1.
(Deroga Centrali Uniche di Committenza estesa ai Comuni del cratere)

  1. L'articolo 1 comma 1 lettera a) del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, si applica anche ai Comuni non Capoluogo di cui al presente decreto, in deroga all'articolo 18 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
*9-bis. 0551. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

ART. 9- septies.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
9-septies. 700.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

ART. 9- octies.

  Dopo l'articolo 9-octies aggiungere il seguente:

Art. 9-octies.1.
(Indicatore della situazione patrimoniale nei comuni del centro Italia colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017)

  1. Per l'anno 2020, nel limite di spesa di 1 milione di euro, ai fini dell'accertamento dell'indicatore della situazione patrimoniale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nel calcolo del patrimonio immobiliare di cui al comma 2 del medesimo articolo sono esclusi gli immobili e i fabbricati di proprietà distrutti o non agibili in seguito agli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte, corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
9-octies. 0550. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Dopo l'articolo 9-octies aggiungere il seguente:

Art. 9-octies.1.
(Indicatore della situazione patrimoniale nei comuni del colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

  1. Per l'anno 2020, nel limite di spesa di 500.000 euro, ai fini dell'accertamento dell'indicatore della situazione patrimoniale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nel calcolo del patrimonio immobiliare di cui al comma 2 del medesimo articolo sono esclusi gli immobili e i fabbricati di proprietà distrutti o non agibili in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 500.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte, corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
9-octies. 0551. Cavandoli, Golinelli, Dara, Badole, Benvenuto, Cestari, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Morrone, Murelli, Parolo, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Tonelli, Valbusa, Vallotto, Vinci, Giacometti, Zoffili, Patassini.

  Dopo l'articolo 9-octies aggiungere il seguente:

Art. 9-octies.1.
(Indicatore della situazione patrimoniale nei comuni della regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009)

  1. Per l'anno 2020, nel limite di spesa di 500.000 euro, ai fini dell'accertamento dell'indicatore della situazione patrimoniale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nel calcolo del patrimonio immobiliare di cui al comma 2 del medesimo articolo sono esclusi gli immobili e i fabbricati di proprietà distrutti o non agibili in seguito agli eventi sismici del 6 aprile 2009.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 500.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
9-octies. 0552. D'Eramo, Benvenuto, Bellachioma, Badole, Gobbato, Lucchini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini.

  Dopo l'articolo 9-octies aggiungere il seguente:

Art. 9-octies.1.
(Modifica all'articolo 1-sexies del decreto-legge 25 maggio 2018, n. 55)

  1. All'articolo 1-sexies, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole: «nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al» sono sostituite dalle seguenti: «nei comuni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 del».
*9-octies. 097. Trancassini, Foti, Butti, Prisco.

  Dopo l'articolo 9-octies aggiungere il seguente:

Art. 9-octies.1.
(Modifica all'articolo 1-sexies del decreto-legge 25 maggio 2018, n. 55)

  1. All'articolo 1-sexies, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole: «nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al» sono sostituite dalle seguenti: «nei comuni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 del».
*9-octies. 0553. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

ART. 9- novies.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso « a-bis)», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Conseguentemente eventuali accorpamenti avverranno solo su base volontaria.».
9-novies. 500. Trancassini.

  Al comma 1, lettera c), numero 2), capoverso b-quinquies), sostituire le parole: del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 con le seguenti: delle proiezioni, per gli anni 2020 e 2021, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

  Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
9-novies. 700.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

ART. 9- decies.

  Sopprimerlo.
9-decies. 550. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

ART. 9- undecies.

  Sopprimerlo.
*9-undecies. 500. Buratti, Pellicani.
(Approvato)

  Sopprimerlo.
*9-undecies. 700.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

  Al comma 1, capoverso comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: dall'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativa contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri con le seguenti dal Ministero dell'economia e delle finanze.
9-undecies. 501. Pellicani, Buratti.

ART. 9- terdecies.

  Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: «Restano in ogni caso ferme le vigenti disposizioni normative in materia di tutela ambientale e dei beni culturali e paesaggistici».
*9-terdecies. 501. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Pellicani, Muroni, Stumpo.
(Approvato)

  Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: «Restano in ogni caso ferme le vigenti disposizioni normative in materia di tutela ambientale e dei beni culturali e paesaggistici».
*9-terdecies. 503. Ilaria Fontana, Gabriele Lorenzoni, Zennaro, Emiliozzi, Gallinella, Cataldi, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Rospi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Flati, Ciprini, Giuliodori, Parisse, Maurizio Cattoi, Berardini, Grippa, Colletti, Vacca, Del Grosso, Torto, Corneli, Roberto Rossini, Muroni, Stumpo.
(Approvato)

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   c) all'ultimo periodo, sono aggiunte in fine le parole: «e privata».
**9-terdecies. 502. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Pellicani, Muroni, Stumpo.
(Approvato)

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   c) all'ultimo periodo, sono aggiunte in fine le parole: «e privata».
**9-terdecies. 600. Gabriele Lorenzoni, Zennaro, Emiliozzi, Gallinella, Ilaria Fontana, Cataldi, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Rospi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Flati, Ciprini, Giuliodori, Parisse, Maurizio Cattoi, Berardini, Grippa, Colletti, Vacca, Del Grosso, Torto, Corneli, Roberto Rossini.
(Approvato)

ART. 9- septiesdecies.

  Al comma 1, capoverso Art. 24-bis, sopprimere il comma 4.
9-septiesdecies. 700.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

ART. 9-vicies semel.

  Al comma 1, sostituire le parole per ciascuno degli anni 2019 e 2020 con le seguenti per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole per l'anno 2020 con le seguenti per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
9-vicies semel. 800. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 2, sostituire le parole: riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, recante il Fondo unico per lo spettacolo con le seguenti: utilizzo delle risorse di parte corrente del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.
9-vicies semel. 700.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

  Sopprimere il comma 3.
9-vicies semel. 550. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

ART. 9-vicies bis.

  Al comma 1, lettera c), capoverso comma 1, primo periodo, dopo le parole: nel limite di spesa di euro aggiungere le seguenti: 830.000 per l'anno 2019, di euro;

  Conseguentemente:
   al comma 1, lettera c), capoverso comma 1, secondo periodo, dopo le parole: nel limite di euro aggiungere le seguenti: 830.000 per l'anno 2019, di euro;
   al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:
   c-bis) all'articolo 14-bis, comma 2, le parole: «anni 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «anni 2019, 2020 e 2021»;
   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di indebitamento netto derivanti dal comma 1, lettere c) e d), pari complessivamente a euro 73.000 per l'anno 2020 e a euro 880.000 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
9-vicies bis. 700.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

ART. 9-vicies ter.

  Dopo l'articolo 9-vicies ter, aggiungere il seguente:

Art. 9-vicies ter.1.
(Semplificazione e accelerazione della ricostruzione privata nell'ambito dei comuni del cratere diversi dal Comune dell'Aquila e in quelli fuori cratere)

  1. Qualora gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli immobili privati rientrino nel limite di 500.000 euro di importo ammissibile, l'Ufficio speciale per la ricostruzione, previa verifica della legittimazione del soggetto richiedente al momento della presentazione della domanda di contributo, adotta il provvedimento di concessione del contributo in deroga alla disciplina prevista dal D.P.C.M. 4 febbraio 2013, articolo 4 e con le modalità procedimentali stabilite con apposito provvedimento dell'Ufficio. La concessione avviene sulla base del progetto e della documentazione allegata alla domanda di contributo presentata dal professionista, che ne certifica la completezza e la regolarità amministrativa e tecnica, compresa la conformità edilizia e urbanistica, nonché sulla base dell'importo del contributo concedibile determinato dallo stesso professionista nei limiti del costo ammissibile, individuato con le modalità stabilite ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 febbraio 2013, articolo 4.
  2. Per gli interventi di cui al comma che precede, gli stati di avanzamento lavori, ivi compresi quelli finali non estratti, vengono autorizzati previa istruttoria documentale, tecnica ed economica da parte dell'ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere. Per gli interventi diversi da quelli disciplinati al comma 1, gli stati di avanzamento lavori, ivi compresi quelli finali non estratti, vengono autorizzati direttamente dai comuni, previa verifica della completezza documentale corredata delle parcelle professionali vidimate ed effettuati i controlli sulla regolarità contributiva e sull'avvenuto effettivo pagamento dei subappaltatori e fornitori.
  3. L'erogazione del contributo per stato di avanzamento lavori è condizionata dalla corretta presentazione da parte del beneficiario del contributo dei contratti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito in Legge 6 agosto 2015, n. 125.
  4. Le procedure di nomina dei commissari disciplinate all'articolo 67-quater, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134 sono subordinate alla verifica da parte dei comuni della regolarità edilizia ed urbanistica degli edifici.
  5. La selezione dell'impresa esecutrice da parte del beneficiario dei contributi è compiuta mediante scelta tra le imprese che risultano iscritte nell'Anagrafe di cui all'articolo 2-bis, comma 33, decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 convertito in legge n. 172 del 4 dicembre 2017, senza alcun obbligo di confronto concorrenziale. La selezione del professionista cui affidare la progettazione da parte del beneficiario dei contributi è compiuta mediante scelta tra i professionisti che risultano iscritti nell'Elenco di all'articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito in legge 15 dicembre 2016, n. 229, nel quale viene istituita un'apposita Sezione dedicata alla ricostruzione post-sisma Abruzzo 2009, senza alcun obbligo di confronto concorrenziale. La domanda di contributo deve essere corredata dalla documentazione i requisiti professionali del progettista selezionato e l'avvenuta iscrizione degli stessi nell'Elenco di all'articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito in legge 15 dicembre 2016, n. 229.
  6. Il comma 4 dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 febbraio 2013 è abrogato.
  7. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di integrazioni trasmessa dall'ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere ai beneficiari del diritto al contributo senza che questi provvedano anche per il tramite dei professionisti incaricati della progettazione, il compenso del rappresentante legale del consorzio, del procuratore speciale, del commissario nominato dal comune competente, dell'amministratore di condominio o del rappresentante delle parti comuni nonché dei professionisti incaricati della progettazione è decurtato di un importo pari al 2 per cento per ogni mese o frazione di mese di ritardo. L'eventuale penale è applicabile più volte nel medesimo procedimento nel caso di reiterazione della richiesta di integrazioni sino al limite massimo del 20 per cento del compenso astrattamente spettante al legale rappresentante ed ai professionisti incaricati della progettazione.
9-vicies ter. 0570. D'Eramo, Benvenuto, Bellachioma, Badole, Gobbato, Lucchini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 9-vicies ter, aggiungere il seguente:

Art. 9-vicies ter.1.
(Modifiche all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134)

  1. Dopo il comma 2 dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 è aggiunto il seguente comma:
  «2-bis. Al fine di concludere rapidamente gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 e quelli da realizzare al di fuori dei centri storici ovvero al di fuori degli ambiti di intervento dei piani di ricostruzione dei comuni del cratere, i beneficiari devono presentare la domanda di contributo entro il termine inderogabile del 31 dicembre 2020. Decorso inutilmente tale termine, il beneficiario decade dal diritto al contributo e da ogni forma di beneficio assistenziale mentre il comune si avvale degli strumenti di cui all'articolo 67-quater, comma 2, lettera a)».
9-vicies ter. 0571. D'Eramo, Benvenuto, Bellachioma, Badole, Gobbato, Lucchini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 9-vicies ter, aggiungere il seguente:

Art. 9-vicies ter.1.
(Priorità nell'ambito della conclusione dei processi di ricostruzione privata)

  1. Con uno o più provvedimento adottati ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 febbraio 2013, il Titolare dell'ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere definisce su base trimestrale l'ordine di priorità delle attività istruttorie, ivi disponendo la prioritaria definizione dei progetti tali da consentire il rientro della popolazione nelle abitazioni principali in misura non inferiore ai due terzi delle istanze presentate, con essi contemperando gli interessi connessi alla valorizzazione dei centri storici in misura pari ad un terzo delle istanze presentate.
9-vicies ter. 0572. D'Eramo, Benvenuto, Bellachioma, Badole, Gobbato, Lucchini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 9-vicies ter, aggiungere il seguente:

Art. 9-vicies ter.1.
(Abrogazione del comma 762 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205)

  1. Il comma 762, dell'articolo 1, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» (legge di stabilità 2018) è abrogato.
  2. Agli oneri, derivanti dal precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
9-vicies ter. 0550. Golinelli, Dara, Badole, Benvenuto, Cavandoli, Cestari, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Morrone, Murelli, Parolo, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Tonelli, Valbusa, Vallotto, Vinci, Giacometti, Zoffili.

  Dopo l'articolo 9-vicies ter, aggiungere il seguente:

Art. 9-vicies ter.1.
(Proroga dello Stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

  1. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si fa fronte con le risorse previste a legislazione vigente.
9-vicies ter. 0551. Golinelli, Dara, Badole, Benvenuto, Cavandoli, Cestari, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Morrone, Murelli, Parolo, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Tonelli, Valbusa, Vallotto, Vinci, Giacometti, Zoffili.

  Dopo l'articolo 9-vicies ter, aggiungere il seguente:

Art. 9-vicies ter.1.
(Modifiche alla legge 27 dicembre 2013 n. 147)

  1. Al comma 359 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, aggiungere infine il seguente periodo: «Tra i soggetti di cui al comma precedente rientrano coloro che non sono più titolari di mutui perché precedentemente estinti, coloro che abbiano surrogato il contratto di finanziamento e gli accollati che hanno goduto della sospensione delle rate di cui all'articolo 8, comma 1, numero 9) del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122.».
9-vicies ter. 0552. Golinelli, Dara, Badole, Benvenuto, Cavandoli, Cestari, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Morrone, Murelli, Parolo, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Tonelli, Valbusa, Vallotto, Vinci, Giacometti, Zoffili.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Utilizzabilità dei Fondi per la ricostruzione)

  1. Al comma 444, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la parola: «privata» è soppressa.
*9-vicies ter. 054. Foti, Trancassini, Butti, Zucconi.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Utilizzabilità dei Fondi per la ricostruzione)

  1. Al comma 444, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la parola: «privata» è soppressa.
*9-vicies ter. 0224. Rossi, Benamati, Braga, Carla Cantone, Critelli, Delrio, Pini, Rizzo Nervo.

  Dopo l'articolo 9-vicies ter, aggiungere il seguente:

Art. 9-vicies ter.1.
(Utilizzabilità dei Fondi per la ricostruzione)

  1. Al comma 444, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la parola: «privata» è soppressa.
*9-vicies ter. 0553. Dara, Golinelli, Badole, Benvenuto, Cavandoli, Cestari, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Morrone, Murelli, Parolo, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Tonelli, Valbusa, Vallotto, Vinci, Giacometti, Zoffili.

  Dopo l'articolo 9-vicies ter, aggiungere il seguente:

Art. 9-vicies ter.1.
(Proroga delle facoltà assunzionali di personale aggiuntivo)

  1. Al comma 2, dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, come modificato dall'articolo 1, comma 1001, della legge 30 dicembre 2018, n. 148, le parole: «2017, 2018, 2019 e 2020» sono sostituite dalle parole: «2017, 2018, 2019, 2020 e 2021».
9-vicies ter. 0554. Golinelli, Dara, Badole, Benvenuto, Cavandoli, Cestari, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Morrone, Murelli, Parolo, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Tonelli, Valbusa, Vallotto, Vinci, Giacometti, Zoffili.

  Dopo l'articolo 9-vicies ter, aggiungere il seguente:

Art. 9-vicies ter.1.
(Proroga del riconoscimento degli straordinari al personale degli enti locali)

  1. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come ulteriormente modificato dall'articolo 1 comma 761, della Legge n. 205 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle parole: «al 31 dicembre 2021»;
   b) le parole: «nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020» sono sostituite dalle parole: «nel limite di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021».
9-vicies ter. 0555. Golinelli, Dara, Badole, Benvenuto, Cavandoli, Cestari, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Morrone, Murelli, Parolo, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Tonelli, Valbusa, Vallotto, Vinci, Giacometti, Zoffili.

  Dopo l'articolo 9-vicies ter, aggiungere il seguente:

Art. 9-vicies ter.1.
(Proroga di termini relativi a interventi emergenziali)

  1. All'articolo 12, della legge 19 giugno 2015, n. 78, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 6 è sostituito dal seguente:
  «6. Le esenzioni di cui al comma 5 sono concesse esclusivamente per i periodi di imposta dal 20156 al 2022.»;
   b) al comma 7-bis, le parole: «2019» sono ovunque sostituite con le seguenti: «2022».

  2. Per fruire dei benefici di cui all'articolo 12, della legge 19 giugno 2015, n. 78, come prorogato dal comma 1, i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 del Decreto interministeriale 10 aprile 2013, e successive modificazioni, presentano al Ministero dello sviluppo economico un'apposita istanza, nei termini previsti con nuovo bando del medesimo Ministero adottato ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera a), del citato decreto interministeriale.
  3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni per gli anni 2020, 2021, 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui al comma 2 dell'articolo 99, allo scopo rifinanziando l'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
9-vicies ter. 0556. Golinelli, Dara, Badole, Benvenuto, Cavandoli, Cestari, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Morrone, Murelli, Parolo, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Tonelli, Valbusa, Vallotto, Vinci, Giacometti, Zoffili.

ART. 9-vicies quater.

  Al comma 1, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Gli oneri di cui al periodo precedente sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2021, in rate di pari importo per dieci anni, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
9-vicies quater. 700.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 con le seguenti: riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9-vicies quater. 550. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

ART. 9- vicies quinquies.

  Al comma 2, sostituire le parole: utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 con le seguenti: corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9-vicies quinquies. 550. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

ART. 9- vicies sexies .

  Al comma 1, sostituire le parole: utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 con le seguenti: riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9-vicies sexies. 550. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Dopo l'articolo 9-vicies sexies, aggiungere il seguente:

Art. 9-vicies sexies. 1.
(Completamento della ricostruzione nei territori colpiti dal sisma nel 2012 per i settori dell'agricoltura e dell'agroindustria)

  1. Ai fini della corrispondenza ai trattati CE relativi agli aiuti de minimis dei contributi per la realizzazione dei ricoveri temporanei diretti a favorire la ricostruzione dei territori interessati dal sisma del maggio 2012, finanziati ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, e in particolare con la Misura 126 della regione Emilia Romagna, la percentuale di contributo da restituire allo Stato per il raggiungimento della spesa ammissibile a contributo ordinariamente consentita dal regolamento comunitario per l'acquisto di beni di analoga tipologia, pari al 40 per cento, è calcolata sul valore del bene nello stato attuale, che tiene conto delle condizioni e della vetustà del bene medesimo.
9-vicies sexies. 0550. Cestari, Cavandoli, Morrone, Murelli, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Tonelli, Vinci, Zoffili, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Parolo, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 9-vicies sexies, aggiungere il seguente:

Art. 9-vicies sexies. 1.
(Risorse per spese di funzionamento)

  1. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 74 del 2012, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012 n. 122, è incrementato di 40 milioni di euro per l'annualità 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9-vicies sexies. 0551. Dara, Golinelli, Badole, Benvenuto, Cavandoli, Cestari, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Morrone, Murelli, Parolo, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Tonelli, Valbusa, Vallotto, Vinci, Giacometti, Zoffili.

  Dopo l'articolo 9-vicies sexies, aggiungere il seguente:

Art. 9-vicies sexies. 1.
(Ampliamento dell'utilizzabilità dei Fondi per la ricostruzione concessi mediante il meccanismo del Credito di imposta a specifiche categorie di interventi)

  1. Al comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito con modificazioni dalla Legge 1o agosto 2012, n. 122, dopo le parole: «di cui al comma 1, lettera a),» sono aggiunte le seguenti parole: « c) e d),».
  2. Al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012 sono apportate le seguenti modifiche:
   « a) dopo le parole: “lettere a), b)” sono aggiunte le seguenti parole: “, c) e d),”»;
   b) dopo le parole: «prodotti agricoli e alimentari,» sono aggiunte le parole: «nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,».
9-vicies sexies. 0552. Dara, Golinelli, Badole, Benvenuto, Cavandoli, Cestari, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Morrone, Murelli, Parolo, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Tonelli, Valbusa, Vallotto, Vinci, Giacometti, Zoffili.

  Dopo l'articolo 9-vicies sexies, aggiungere il seguente:

«Art. 9-vicies sexies.1.
(Ampliamento dell'utilizzabilità dei Fondi per la ricostruzione)

  1. All'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:
  “1-bis. I Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, definito l'impegno di somme a copertura degli interventi di cui al comma 1, con propri provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, possono definire i criteri e le modalità di concessione di contributi per ulteriori categorie di interventi finalizzati al ripristino dei danni conseguenti agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, fermo restando il limite massimo di 6.000 milioni di euro di cui al precedente comma.”».
9-vicies sexies. 0555. Golinelli, Dara, Badole, Benvenuto, Cavandoli, Cestari, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Morrone, Murelli, Parolo, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Tonelli, Valbusa, Vallotto, Vinci, Giacometti, Zoffili.

  Dopo l'articolo 9-vicies sexies, aggiungere il seguente:

Art. 9-vicies sexies. 1.
(Completamento della ricostruzione nei territori colpiti dal sisma nel 2012 per i settori dell'agricoltura e dell'agroindustria)

  1. In merito agli interventi attivati dalle Regioni a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 riguardanti la Misura 126 «Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione», previa coerenza con la disciplina prevista dai Regolamenti europei inerenti le misure di sostegno dello sviluppo rurale, ai fini del mantenimento in via definitiva dei ricoveri temporanei finanziati, oltre i termini previsti per la rimozione, il beneficiario del contributi dovrà restituire il 50 per cento del contributo concesso al quale viene detratto il valore già ammortizzato applicando un ammortamento lineare del 10 per cento annuo su una durata del bene di 10 anni.
9-vicies sexies. 0553. Cestari, Cavandoli, Morrone, Murelli, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Tonelli, Vinci, Zoffili, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Parolo, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 9-vicies sexies, aggiungere il seguente:

Art. 9-vicies sexies. 1.
(Proroga FINTECNA)

  1. Al comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021».

  2. All'onere di cui al comma 1, nel limite di 1,5 milioni di euro per l'annualità 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
9-vicies sexies. 0554. Dara, Golinelli, Badole, Benvenuto, Cavandoli, Cestari, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Morrone, Murelli, Parolo, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Tonelli, Valbusa, Vallotto, Vinci, Giacometti, Zoffili.

ART. 9-vicies septies.

  Al comma 1, sopprimere le parole: fermi restando i limiti di contenimento delle spese relative al personale.

  Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Alla differenza tra il trattamento economico spettante al segretario comunale nominato ai sensi del comma 1 e quello previsto per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, si provvede a valere sul fondo per i segretari in disponibilità.
*9-vicies septies. 500. Buratti, Pellicani.

  Al comma 1, sopprimere le parole: fermi restando i limiti di contenimento delle spese relative al personale.

  Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Alla differenza tra il trattamento economico spettante al segretario comunale nominato ai sensi del comma 1 e quello previsto per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, si provvede a valere sul fondo per i segretari in disponibilità.
*9-vicies septies. 501. Zennaro, Gabriele Lorenzoni, Emiliozzi, Gallinella, Ilaria Fontana, Cataldi, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Rospi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Flati, Ciprini, Giuliodori, Parisse, Maurizio Cattoi, Berardini, Grippa, Colletti, Vacca, Del Grosso, Torto, Corneli, Roberto Rossini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. In alternativa alla procedura di cui al comma 1, ai fini di quanto stabilito dal presente articolo e almeno fino al 31 dicembre 2024 in deroga, nei Comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, i dipendenti di ruolo del comparto Funzioni Locali di categoria D o i dirigenti di ruolo che hanno svolto per almeno 5 anni le funzioni ed il ruolo formale di vicesegretari, e che hanno il diploma di laurea per l'accesso al “corso concorso” per segretari, possono fare domanda per l'iscrizione nella fascia corrispondente in cui hanno svolto l'incarico dell'albo dei segretari comunali e provinciali della Regione di appartenenza. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro trenta giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto, è stabilito il numero delle iscrizioni in deroga in ciascuna delle Regioni coinvolte dal sisma.».
9-vicies septies. 550. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

ART. 9- duodetricies.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 9-duodetricies.
(Disposizioni urgenti per il rilancio turistico, culturale ed economico dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016)

  1. Per l'anno 2020 il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, può destinare, nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, come integrata ai sensi dell'articolo 9-undetricies, comma 1, del presente decreto, una quota fino al 4 per cento delle risorse assegnate nell'anno precedente per la ricostruzione pubblica, ad un programma di sviluppo volto ad assicurare effetti positivi di lungo periodo attraverso la valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene, le ricadute occupazionali dirette e indirette, nonché l'incremento dell'offerta di beni e servizi connessi al benessere dei cittadini e delle imprese, da realizzare mediante:
   a) interventi di adeguamento, riqualificazione e sviluppo delle aree di localizzazione produttiva;
   b) attività e programmi di promozione turistica e culturale;
   c) attività di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione;
   d) azioni di sostegno alle attività imprenditoriali;
   e) azioni di sostegno per l'accesso al credito delle imprese, comprese le micro e piccole imprese;
   f) interventi e servizi di connettività, anche attraverso la banda larga, per cittadini e imprese.

  2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita una cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con il compito di definire il programma di sviluppo che individua tipologie di intervento, amministrazioni attuatrici, disciplina del monitoraggio, della valutazione degli interventi in itinere ed ex post, della eventuale revoca o rimodulazione delle risorse per la più efficace allocazione delle medesime. Gli interventi proposti nell'ambito di detto programma di sviluppo sono autorizzati dal Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 2, comma, 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
  3. Al funzionamento della cabina di regia si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
9-duodetricies. 504. Gabriele Lorenzoni, Zennaro, Emiliozzi, Gallinella, Ilaria Fontana, Cataldi, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Rospi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Flati, Ciprini, Giuliodori, Parisse, Maurizio Cattoi, Berardini, Grippa, Colletti, Vacca, Del Grosso, Torto, Corneli, Roberto Rossini.

  All'articolo 9-duodetricies, apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: Per l'anno 2020 il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, può destinare una quota fino a 50 milioni di euro dell'importo assegnato, ai sensi dell'articolo 9-undetricies, comma 1, del presente decreto, alla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 189 del 2016 ad un programma di sviluppo volto ad assicurare effetti positivi di lungo periodo attraverso la valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene, le ricadute occupazionali dirette e indirette, nonché l'incremento dell'offerta di beni e servizi connessi al benessere dei cittadini e delle imprese, da realizzare mediante:
   al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Gli interventi proposti nell'ambito del programma di sviluppo di cui al comma 1 sono autorizzati dal Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 2, comma, 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
9-duodetricies. 800. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: Per l'anno 2020 il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, può destinare una quota fino a 15 milioni di euro dell'importo assegnato, ai sensi dell'articolo 9-undetricies, comma 1, del presente decreto, alla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 189 del 2016 ad un programma di sviluppo volto ad assicurare effetti positivi di lungo periodo attraverso la valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene, le ricadute occupazionali dirette e indirette, nonché l'incremento dell'offerta di beni e servizi connessi al benessere dei cittadini e delle imprese, da realizzare mediante:

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Gli interventi proposti nell'ambito del programma di sviluppo di cui al comma 1 sono autorizzati dal Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 2, comma, 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
9-duodetricies. 700.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

  Al comma 1, sostituire l'alinea con la seguente: 1. Per l'anno 2020, il Commissario Straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 può destinare, nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3 del medesimo decreto, una quota fino al 4 per cento dell'importo di spesa per la ricostruzione pubblica assegnato nell'anno precedente, alla realizzazione di un programma di sviluppo volto ad assicurare effetti positivi di lungo periodo in termini di valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene, di ricadute occupazionali dirette e indirette, di incremento dell'offerta di beni e servizi connessi al benessere dei cittadini e delle imprese, a:;

  Conseguentemente, al comma 2:
   al primo periodo, sostituire le parole: entro tre mesi con le seguenti: entro trenta giorni
   sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Gli interventi proposti nell'ambito di detto programma di sviluppo sono autorizzati dal Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229..
9-duodetricies. 502. Buratti, Pellicani.

  Al comma 1, alinea sostituire le parole da: 2021 fino alla fine dell'alinea, con le seguenti: 2020 il Commissario Straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 può destinare, nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3 del medesimo decreto, una quota fino al 4 per cento dell'importo di spesa per la ricostruzione pubblica assegnato nell'anno precedente, alla realizzazione di un programma di sviluppo volto ad assicurare effetti positivi di lungo periodo in termini di valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene, di ricadute occupazionali dirette e indirette, di incremento dell'offerta di beni e servizi connessi al benessere dei cittadini e delle imprese, a:;

  Conseguentemente, al comma 2:
   al primo periodo, sostituire le parole: entro tre mesi con le seguenti: entro trenta giorni
   sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Gli interventi proposti nell'ambito di detto programma di sviluppo sono autorizzati dal Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
9-duodetricies. 500. Morgoni, Buratti, Pellicani.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: 4 per cento degli stanziamenti annuali di bilancio inserire le seguenti: della Presidenza del Consiglio dei ministri.
9-duodetricies. 550. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: di connettività aggiungere le parole: e di rete.
9-duodetricies. 501. Melilli.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: servizi aggiungere le parole: di rete e.
9-duodetricies. 501.(Testo modificato nel corso della seduta). Melilli.
(Approvato)

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri fino a: compito di definire con le seguenti: le regioni Marche, Abruzzo, Umbria e Lazio, ciascuna nell'ambito del proprio territorio e delle proprie competenze, definiscono autonomamente.

  Conseguentemente sopprimere il comma 3.
9-duodetricies. 551. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

ART. 9- undetricies.

  Sostituire le parole: 21 milioni di euro con le seguenti: 26,8 milioni di euro, sostituire le parole: 3 mila con le seguenti: 30 mila e le parole: 100 mila con le seguenti: 200 mila.
0. 9-undetricies. 501. 800.(nuova formulazione) La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 1, aggiungere, in fine il seguente periodo:
  «Dell'importo di cui al comma 1, una quota pari a 21 milioni di euro deve essere destinata, con apposita ordinanza del Commissario straordinario, ai comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, con meno di 3 mila abitanti, per la realizzazione di uno o più interventi fino ad un importo massimo di 100 mila euro per ciascun comune, a condizione che i lavori abbiano inizio entro 1 anno dalla assegnazione del contributo da parte del Commissario straordinario.».
9-undetricies. 501. Baldelli, Polidori, Cortelazzo, Nevi, Mazzetti, Gelmini, Polverini, Casino, Giacometto, Labriola, Ruffino, Battilocchio, Barelli, Martino, Calabria, Spena, Marrocco, Rotondi, Terzoni, Adelizzi, Patassini, Enrico Borghi, Fregolent, Muroni, Trancassini, Pella.
(Approvato)

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  Dell'importo di cui al comma 1, una quota pari a 10,5 milioni di euro deve essere destinata, con apposita ordinanza del Commissario straordinario, ai comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, con meno di 3 mila abitanti, per la realizzazione di uno o più interventi fino ad un importo massimo di 100 mila euro per ciascun comune, a condizione che i lavori abbiano inizio entro un anno dalla assegnazione del contributo da parte del Commissario straordinario.
*9-undetricies. 504. Pellicani, Buratti.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  Dell'importo di cui al comma 1, una quota pari a 10,5 milioni di euro deve essere destinata, con apposita ordinanza del Commissario straordinario, ai comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, con meno di 3 mila abitanti, per la realizzazione di uno o più interventi fino ad un importo massimo di 100 mila euro per ciascun comune, a condizione che i lavori abbiano inizio entro 1 anno dalla assegnazione del contributo da parte del Commissario straordinario.
*9-undetricies. 505. Gabriele Lorenzoni, Zennaro, Emiliozzi, Gallinella, Ilaria Fontana, Cataldi, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Rospi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Flati, Ciprini, Giuliodori, Parisse, Maurizio Cattoi, Berardini, Grippa, Colletti, Vacca, Del Grosso, Torto, Corneli, Roberto Rossini.

ART. 9-tricies.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: un programma speciale con le seguenti: programmi speciali.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: dall'Opificio delle pietre dure e con le seguenti: per la regione Marche dall'Accademia di Belle Arti di Macerata, per la Regione Umbria dall'Accademia di Belle Arti di Perugia, per la Regione Abruzzo dall'Accademia di Belle Arti de L'Aquila, per la Regione Lazio.
   al comma 2, alinea, sostituire le parole: il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo con le seguenti: le istituzioni di cui al comma 1.
9-tricies. 550. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Al comma 2, lettera b), aggiungere, infine, le parole: riconoscendo priorità di accesso, a parità di requisiti, ai residenti nelle regioni Abruzzo, Marche, Umbria e Lazio.
9-tricies. 551. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A tal fine, le predette somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato entro il 15 gennaio di ciascuno degli anni 2020 e 2021 per essere riassegnate ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.
9-tricies. 700.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Le opere d'arte di cui al presente articolo durante il periodo di restauro non possono essere spostate dalle regioni di originaria provenienza. I controlli in ordine al presente comma sono a carico delle sovrintendenze ai BBCC territorialmente competenti.
9-tricies. 552. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Dopo l'articolo 9-tricies, aggiungere il seguente:

Art. 9-tricies.1
(Disposizioni in materia di distribuzione di medicinali nei comuni del cratere)

  1. Le Regioni e le Province autonome, nei territori dei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, sono tenute a distribuire attraverso la modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, i medicinali ordinariamente distribuiti secondo le modalità di cui alle lettere b) e c) del suddetto articolo, secondo condizioni, modalità di remunerazione e criteri stabiliti nei vigenti accordi convenzionali locali stipulati con le organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie.
9-tricies. 0500. Mandelli, Cortelazzo, Polidori, Baldelli, Nevi, Mazzetti, Gelmini, Polverini, Casino, Giacometto, Labriola, Ruffino, Battilocchio, Barelli, Martino, Calabria, Spena, Marrocco, Rotondi.

ART. 9-tricies semel.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 31 dicembre 2020 con le seguenti: 31 dicembre 2021.

  Conseguentemente:
   al comma 2, sostituire le parole: la rata del corrispettivo della concessione di cui all'articolo 3, comma 3.0, lettera c), della Convenzione unica stipulata il 18 novembre 2009, relativa all'anno 2017 e dell'importo di euro 55.860.000 con le seguenti: le rate del corrispettivo della concessione di cui all'articolo 3, comma 3.0, lettera c), della Convenzione Unica stipulata il 18 novembre 2009, relative agli anni 2017 e 2018, ciascuna dell'importo di euro 55.860.000.
   al comma 3, sostituire le parole: della rata del corrispettivo sospesa ai sensi del comma 2 con le seguenti: delle rate del corrispettivo sospese ai sensi del comma 2.
9-tricies semel. 800. La Commissione.

  Sopprimere i commi 2 e 3.
0. 9-tricies semel. 801. 1. Giglio Vigna, Patassini, Lucchini, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bordonali.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2020 ovunque ricorrano con le parole: 31 ottobre 2021.
  Al comma 2, sostituire le parole: la rata del corrispettivo della concessione di cui all'articolo 3, comma 3.0, lettera c), della Convenzione unica stipulata il 18 novembre 2009, relativa all'anno 2017 e dell'importo di euro 55.860.000 con le seguenti: le rate del corrispettivo della concessione di cui all'articolo 3, comma 3.0, lettera c), della Convenzione Unica stipulata il 18 novembre 2009, relative agli anni 2017 e 2018, ciascuna dell'importo di euro 55.860.000.
  Al comma 3, sostituire le parole: della rata del corrispettivo sospesa ai sensi del comma 2 con le seguenti: delle rate del corrispettivo sospese ai sensi del comma 2, con maggiorazione degli interessi maturati calcolati al tasso legale.
9-tricies semel. 801. La Commissione.

  Dopo l'articolo 9-tricies semel, aggiungere il seguente:

Art. 9-tricies bis.
(Ulteriori misure per l'accelerazione e la semplificazione della ricostruzione privata)

  1. Al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 3, comma 1, lettera a), dopo le parole: «ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,» è aggiunto il seguente: «nonché per gli immobili adibiti ad abitazione principale per i familiari in linea retta del proprietario»
   b) all'articolo 3, comma 1, lettera a), dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Nel caso in cui la proprietà dell'immobile sia suddivisa tra più comproprietari, il contributo è riconosciuto, per l'abitazione principale nella sua interezza e non cambia in ragione della ripartizione della proprietà»;
   c) all'articolo 3, comma 1, lettera e-bis) è aggiunta la seguente lettera:
   « e-ter) la concessione di contributi per la ricostruzione o riparazione, esclusivamente per le parti già realizzate, di immobili in corso di costruzione alla data del 6 aprile 2009, distrutti o danneggiati, qualora gli stessi fossero stati destinati a costituire la prima casa di soggetti privi di titolarità di diritti reali su altre abitazioni e titolari del titolo abilitativo edilizio in itinere».

  2. All'articolo 67-quater, comma 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,è aggiunto il seguente comma:
  «7-bis. Hanno inoltre diritto alla concessione dei contributi per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente, previsti dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 anche i soci di cooperative edilizie a proprietà divisa o indivisa».

  3. All'articolo 1, comma 443, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 le parole:«decorsi quattro anni dalla concessione del contributo,» sono soppresse.
*9-tricies semel. 07. Lucaselli, Trancassini, Foti, Butti.

  Dopo l'articolo 9-tricies semel, aggiungere il seguente:

Art. 9-tricies bis.
(Ulteriori misure per l'accelerazione e la semplificazione della ricostruzione privata)

  1. Al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 3, comma 1, lettera a), dopo le parole: «ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,» è aggiunto il seguente: «nonché per gli immobili adibiti ad abitazione principale per i familiari in linea retta del proprietario»
   b) all'articolo 3, comma 1, lettera a), dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Nel caso in cui la proprietà dell'immobile sia suddivisa tra più comproprietari, il contributo è riconosciuto, per l'abitazione principale, nella sua interezza e non cambia in ragione della ripartizione della proprietà»;
   c) all'articolo 3, comma 1, lettera e-bis) è aggiunta la seguente lettera:
   «e-ter) la concessione di contributi per la ricostruzione o riparazione, esclusivamente per le parti già realizzate, di immobili in corso di costruzione alla data del 6 aprile 2009, distrutti o danneggiati, qualora gli stessi fossero stati destinati a costituire la prima casa di soggetti privi di titolarità di diritti reali su altre abitazioni e titolari del titolo abilitativo edilizio in itinere».

  2. All'articolo 67-quater, comma 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è aggiunto il seguente comma:
  «7-bis. Hanno inoltre diritto alla concessione dei contributi per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente, previsti dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 anche i soci di cooperative edilizie a proprietà divisa o indivisa».

  3. All'articolo 1, comma 443, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 le parole: «decorsi quattro anni dalla concessione del contributo,» sono soppresse.
*9-tricies semel. 0500. Buratti, Pellicani.

  Dopo l'articolo 9-tricies semel, aggiungere il seguente:

«Art. 9-tricies bis.
(Ulteriori misure per l'accelerazione e la semplificazione della ricostruzione privata)

  1. Al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 3, comma 1, lettera a), dopo le parole: “ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,” è aggiunto il seguente: “nonché per gli immobili adibiti ad abitazione principale per i familiari in linea retta del proprietario”;
   b) all'articolo 3, comma 1, lettera a), dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: “Nel caso in cui la proprietà dell'immobile sia suddivisa tra più comproprietari, il contributo è riconosciuto, per l'abitazione principale, nella sua interezza e non cambia in ragione della ripartizione della proprietà”;
   c) all'articolo 3, comma 1, lettera e-bis) è aggiunta la seguente lettera:
   “e-ter) la concessione di contributi per la ricostruzione o riparazione, esclusivamente per le parti già realizzate, di immobili in corso di costruzione alla data del 6 aprile 2009, distrutti o danneggiati, qualora gli stessi fossero stati destinati a costituire la prima casa di soggetti privi di titolarità di diritti reali su altre abitazioni e titolari del titolo abilitativo edilizio in itinere”.

  2. All'articolo 61-quater, comma 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è aggiunto il seguente comma:
  “1-bis. Hanno inoltre diritto alla concessione dei contributi per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente, previsti dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 anche i soci di cooperative edilizie a proprietà divisa o indivisa”.

  3. All'articolo 1, comma 443, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 le parole: “decorsi quattro anni dalla concessione del contributo,” sono soppresse.»
*9-tricies semel. 0504. Gabriele Lorenzoni, Zennaro, Emiliozzi, Gallinella, Ilaria Fontana, Cataldi, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Rospi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Flati, Ciprini, Giuliodori, Parisse, Maurizio Cattoi, Berardini, Grippa, Colletti, Vacca, Del Grosso, Torto, Corneli, Roberto Rossini.

  All'emendamento 9-tricies semel.0800 della Commissione, al comma 1, primo periodo, dopo le parole: di Campobasso aggiungere le seguenti: e della provincia di Catania.

  Conseguentemente:
   al medesimo periodo, dopo le parole: 13 settembre 2018, aggiungere le seguenti: nonché degli eventi sismici verificatisi a far data dal 26 dicembre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2019,
   sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni per i comuni della provincia di Campobasso e della provincia di Catania colpiti dagli eventi sismici a far data dal 16 agosto 2018 e del 26 dicembre 2018.
0. 9-tricies semel. 0800.1. Epifani, Muroni, Palazzotto, Fornaro, Raciti, Suriano, Anzaldi, Schullian.

  Dopo l'articolo 9-tricies semel, aggiungere il seguente:

Art. 9-tricies bis.
(Disposizioni per i comuni della Provincia di Campobasso colpiti dagli eventi sismici a far data dal 16 agosto 2018)

  1. Per i comuni della provincia di Campobasso, di cui all'allegato 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n. 55, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 16 agosto 2018 di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 6 settembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 13 settembre 2018, è prorogato fino al 31 dicembre 2020. Con delibere del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si provvede all'assegnazione delle risorse per le conseguenti attività, nei limiti delle disponibilità del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del medesimo decreto legislativo n. 1 del 2018
9-tricies semel. 0800. La Commissione.

  Dopo l'articolo 9-tricies semel, aggiungere il seguente:

«Art. 9-tricies bis.
(Disposizioni per i comuni della Provincia di Campobasso colpiti dagli eventi sismici a far data dal 16 agosto 2018)

  1. Per i comuni della provincia di Campobasso, di cui all'allegato 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n. 55, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 16 agosto 2018 di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 6 settembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 13 settembre 2018, è prorogato fino al 31 dicembre 2020. Agli oneri della presente norma si provvede nel limite di 2.000.000,00 di euro a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.»
9-tricies semel. 0505. Federico, Testamento, Ilaria Fontana.

  Dopo l'articolo 9-tricies semel, aggiungere il seguente:

«Art. 9-tricies bis.
(Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147)

  1. All'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, il comma 5-bis è sostituito dal seguente:
  5-bis. La percentuale di cui al comma 1 è ridotta al 10 per cento per i soggetti che trasferiscono la residenza in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia, e nell'area del cratere sismico costituita dai comuni di cui all'allegato 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.»
*9-tricies semel. 0222. Gabriele Lorenzoni, Zennaro, Gallinella, Emiliozzi, Cataldi.

  Dopo l'articolo 9-tricies semel, aggiungere il seguente:

«Art. 9-tricies bis.
(Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147)

  1. All'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, il comma 5-bis è sostituito dal seguente:
  “5-bis. La percentuale di cui al comma 1 è ridotta al 10 per cento per i soggetti che trasferiscono la residenza in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia, e nell'area del cratere sismico costituita dai comuni di cui all'allegato 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229”.».
*9-tricies semel. 0550. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

  Dopo l'articolo 9-tricies semel, aggiungere il seguente:

«Art. 9-tricies bis.
(Modifiche all'articolo 11 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8)

  1. Al comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: “a decorrere dal 1o gennaio 2020” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dal 1o gennaio 2021”.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, stimato in 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte, corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando 1'accantonamento relativo al Ministero medesimo».
9-tricies semel. 0507. Gabriele Lorenzoni, Zennaro, Emiliozzi, Gallinella, Ilaria Fontana, Cataldi, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Rospi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Flati, Ciprini, Giuliodori, Parisse, Maurizio Cattoi, Berardini, Grippa, Colletti, Vacca, Del Grosso, Torto, Corneli, Roberto Rossini.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Iniziative urgenti volte a garantire la sicurezza di autostrade e strade italiane, con particolare riferimento alle regioni Liguria e Piemonte, alla luce dei rischi evidenziati dal recente crollo di un viadotto sulla A6 e dalla chiusura di ulteriori viadotti – 3-01148

   MULÈ, GELMINI, BAGNASCO, CASSINELLI, COSTA, CRISTINA, GIACOMETTO, NAPOLI, PELLA, PORCHIETTO, ROSSO, RUFFINO, SOZZANI e ZANGRILLO. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
   nella giornata del 24 novembre 2019 un tratto di circa trenta metri di lunghezza di un viadotto della autostrada A6, in località Madonna del Monte, è franato;
   il crollo è dovuto ad uno smottamento di fango che ha travolto i piloni del viadotto, causando il crollo della sede stradale;
   il crollo non ha prodotto vittime, ma il rischio di una tragedia è stato solo miracolosamente sventato;
   quanto avvenuto, pur con modalità e dinamiche diverse, richiama alla memoria il crollo del Ponte Morandi, verificatosi distanza di soli 15 mesi dal nuovo crollo di un viadotto;
   nelle ore immediatamente successive al crollo sono stati chiusi urgentemente, su sollecitazione della procura della Repubblica di Genova, altri due viadotti dell'autostrada A 26, entrambe ubicati nella regione Liguria. Sui medesimi viadotti il concessionario ancora a settembre 2019 dichiarava non esservi alcun motivo di pericolo;
   notizie di stampa riportano che, a seguito di un rapporto ispettivo sullo stato delle infrastrutture autostradali redatto circa un mese e mezzo fa, sarebbero otto i ponti e i viadotti a rischio massimo di crollo situati tra Piemonte e Liguria;
   appare evidente che vi sia una situazione di assoluta emergenza che riguarda le infrastrutture autostradali dove, in alcuni tratti, la sicurezza non è garantita;
   l'azione svolta dal Governo ad avviso degli interroganti appare improntata all'incertezza e alla confusione, con alcuni esponenti che ricorrentemente hanno minacciato la revoca di concessioni autostradali;
   all'indomani del crollo del Ponte Morandi l'allora Governo aveva annunciato il varo di un'intensa attività ispettiva volta a verificare la sicurezza delle infrastrutture viarie e dei viadotti in particolare, ma non pare esservi stato alcun risultato concreto né con il precedente Governo, né con quello attuale;
   l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (Ansfisa) avrebbe dovuto svolgere attività ispettiva dal 1o gennaio 2019, ma è rimasta sulla carta e addirittura definanziata per il 2019, salvo nominarne il presidente il giorno successivo al crollo del viadotto sull'A6 al fine di porre un argine alle polemiche che investivano l'Esecutivo –:
   alla luce del nuovo crollo verificatosi e della notizia che vede a massimo rischio di crollo altri otto ponti e viadotti, quali iniziative urgenti il Governo intenda assumere al fine di garantire la sicurezza di strade e autostrade italiane e di prevenire nuovi crolli, in particolare nelle regioni Liguria e Piemonte, e se intenda procedere alla revoca di alcune concessioni autostradali e in quali tempi. (3-01148)


Elementi e iniziative di competenza in ordine ai presidi del demanio militare presenti nella regione Friuli Venezia Giulia, anche in vista di un possibile piano di riutilizzo o di cessione – 3-01149

   TONDO. — Al Ministro della difesa. — Per sapere – premesso che:
   dal 2001 è iniziata la cessione delle caserme dismesse da parte del demanio militare alle amministrazioni locali; in particolare ciò è avvenuto in Friuli Venezia Giulia con il decreto legislativo n. 237 del 2001 e con il decreto legislativo n. 35 del 2007 e nel 2012/2013;
   in Friuli Venezia Giulia la presenza di beni militari dismessi, anche di vaste dimensioni, assume proporzioni molto più importanti rispetto al resto delle regioni, poiché la presenza dello storico confine orientale, ultimo baluardo prima del cosiddetto «blocco» dei Paesi aderenti al Patto di Varsavia e confine storico del «mondo occidentale» fino alla Guerra del Kosovo 1999, l'ha portata a essere il territorio più militarizzato d'Italia. Anche durante la «guerra fredda» i presidi militari sono stati un fondamentale presidio a difesa del territorio italiano;
   in regione innumerevoli stabili fatiscenti e abbandonati si sono trasformati in ammassi di lamiere e amianto;
   vi si trovano oltre 1.157 alloggi demaniali vuoti sui 3.300 presenti sul territorio nazionale, cui si devono aggiungere 400 caserme in attesa di dismissione, più o meno 1.400 bunker e 300 postazioni di montagna, oltre a vari campi per le esercitazioni in quota e a ridosso del confine;
   in molte occasioni gli stabili sono fatiscenti, pericolanti e rischiano di diventare ricettacolo di sporcizia e sede di traffici non sempre all'interno della legalità;
   le caserme hanno spesso un valore storico poiché edificate in tempi lontani, sin da prima dell'Unità d'Italia, e costituiscono un importante e fondamentale patrimonio che dovrebbe essere valorizzato come possibile risorsa economica e culturale –:
   quale risulti essere, per quanto di competenza, lo stato attuale dei presidi del demanio militare presenti nella regione Friuli Venezia Giulia, anche al fine di una loro valorizzazione per scopi di utilità sociale attraverso un piano di riutilizzo o di cessione. (3-01149)


Iniziative di competenza a tutela del diritto alla difesa e ad un equo processo del concittadino Enrico Forti, detenuto in carcere negli Stati Uniti – 3-01150

   ROSTAN e FORNARO. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:
   il 24 settembre 2014 la Camera dei deputati ha approvato la mozione n. 1-00291, con la quale si impegnava il Governo ad assumere in ogni opportuna sede iniziative di competenza volte a tutelare il concittadino Enrico Forti detto Chico, che dal 2000 si trova in carcere negli Stati Uniti per una condanna all'ergastolo per omicidio avvenuta a seguito di un processo lampo e indiziario;
   la ricostruzione della vita di Forti (nato a Trento nel 1959, campione di windsurf, filmaker e presentatore televisivo), delle sue vicende personali negli Usa e del controverso episodio del delitto (la morte di Dale Pike) in cui è stato coinvolto, con le molte perplessità di un procedimento giudiziario lacunoso e parziale, aprono lo spazio a tanti dubbi, al punto che da anni si mobilita una vasta comunità di amici, conoscenti, intellettuali che hanno presentato numerosi appelli per la revisione del processo;
   la richiesta di revisione è sempre stata rifiutata benché siano emersi in tutto questo tempo fatti e circostanze in favore di Forti, i quali confermerebbero gravi violazioni al suo diritto alla difesa durante la vicenda giudiziaria;
   già nel maggio 2012 è stato presentato dai legali italiani un report all'allora Ministro degli affari esteri con le motivazioni per la richiesta di revisione;
   di recente la rete televisiva americana Cbs ha dedicato una puntata del programma 48 hours al caso Forti, mettendo in luce nuove importanti prove a discolpa. Anche la televisione nazionale svedese Svt sta producendo un film documentario sul caso;
   il Governo italiano intrattiene con il Governo degli Stati Uniti ottimi rapporti diplomatici che hanno portato anche di recente alla soluzione di casi giudiziari controversi;
   non si discute, né qui né nella mozione approvata a suo tempo, di innocenza o di colpevolezza, che va decisa dalla magistratura americana, ma di processo giusto, equo, con la possibilità di difendersi, di dimostrare la propria innocenza –:
   quali ulteriori iniziative, oltre a quelle richiamate nel comunicato del 20 novembre 2019 dallo stesso Ministro interrogato, intenda intraprendere nei confronti delle autorità statunitensi per garantire al concittadino Enrico Forti, detenuto a seguito di un ingiusto processo, i diritti fondamentali di difesa al fine di poter dimostrare la propria innocenza.
(3-01150)


Chiarimenti e iniziative in merito alle relazioni commerciali con la Cina, anche alla luce della recente partecipazione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale alla seconda edizione del China International Import Expo di Shanghai – 3-01151

   CABRAS, CAPPELLANI, CARELLI, COLLETTI, SABRINA DE CARLO, DEL GROSSO, DI STASIO, EHM, EMILIOZZI, GRANDE, OLGIATI, PERCONTI, ROMANIELLO, SIRAGUSA e SURIANO. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:
   le relazioni bilaterali con la Cina, che già nel 2018 hanno registrato dati molto positivi con un interscambio pari a circa 44 miliardi di euro, hanno conosciuto una significativa intensificazione nel 2019 grazie ai frequenti scambi di visite ad alto livello e alla firma di numerose intese;
   in data 23 marzo 2019, nel corso della visita di Stato del Presidente Xi Jinping, l'Italia ha firmato con le controparti cinesi 19 intese istituzionali e 10 accordi commerciali;
   la sottoscrizione in tale contesto del Memorandum bilaterale sulla collaborazione nell'ambito della Belt and road initiative (sottoscritto da 18 Paesi dell'Unione europea su 28) e la partecipazione del Presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, alla seconda edizione del Belt and road forum di Pechino il successivo mese di aprile 2019 hanno fornito un quadro di riferimento chiaro per lo sviluppo dei rapporti economici e commerciali dell'Italia con la Cina, generando grandi aspettative nella comunità imprenditoriale italiana verso un decisivo salto di qualità del partenariato economico con il Governo di Pechino, anche rispetto alla situazione degli altri principali partner europei;
   a fronte delle grandi potenzialità di ulteriore sviluppo del partenariato economico con la Cina, rimangono sullo sfondo diverse problematiche legate al perdurante squilibrio della bilancia commerciale dell'Italia con l'amministrazione di Pechino derivante principalmente dalle barriere tariffarie e non tariffarie che ancora ostacolano l'accesso delle aziende e dei prodotti italiani in Cina –:
   quali interessi specifici siano stati perseguiti dal Governo in occasione della recente visita in Cina del Ministro interrogato alla seconda edizione del China International Import Expo di Shanghai, anche in ragione delle problematiche esposte in premessa. (3-01151)


Iniziative di competenza a difesa degli interessi nazionali in relazione alle dinamiche dei rapporti diplomatici e commerciali con la Cina – 3-01152

   MELONI, LOLLOBRIGIDA, DELMASTRO DELLE VEDOVE, ACQUAROLI, BALDINI, BELLUCCI, BIGNAMI, BUCALO, BUTTI, CAIATA, CARETTA, CIABURRO, CIRIELLI, LUCA DE CARLO, DEIDDA, DONZELLI, FERRO, FOTI, FRASSINETTI, GALANTINO, GEMMATO, LUCASELLI, MANTOVANI, MASCHIO, MOLLICONE, MONTARULI, OSNATO, PRISCO, RAMPELLI, RIZZETTO, ROTELLI, SILVESTRONI, TRANCASSINI, VARCHI e ZUCCONI. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:
   i maggiori organi di informazione hanno riportato la notizia che Beppe Grillo, fondatore del MoVimento 5 Stelle, tra venerdì 22 e sabato 23 novembre 2019, si è recato ben due volte all'ambasciata cinese in Italia per incontrare l'ambasciatore Li Junhua;
   a parere degli interroganti gli incontri appaiono del tutto irrituali poiché Grillo non riveste alcun incarico governativo e le sue iniziative rischiano di sovrapporsi impropriamente alle competenze del Ministro interrogato;
   la vicinanza politica del MoVimento 5 Stelle – e dei Governi da esso sostenuti – alla Cina pare confermata dal fatto che nel 2018 vi è stata la firma del Memorandum sulla «Via della seta» da parte dell'allora Ministro dello sviluppo economico e ora Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Di Maio; non solo, ma di recente è stata confermata proprio dall'ambasciatore Li Junhua, che ha commentato con soddisfazione la presenza dello stesso alla China International Import Expo che si è svolta a Shanghai dal 5 al 10 novembre 2019;
   la politica estera svolta già nel 2018 dal Governo sostenuto dall'attuale forza di maggioranza cui appartiene il Ministro interrogato, si è rivelata anche nelle indiscrezioni sull'ipotesi di una possibile «vendita» di parte del debito pubblico ai cinesi, nel tiepido atteggiamento riguardo alla tecnologia 5G e nell'astensione in sede europea rispetto al nuovo regolamento per il controllo degli investimenti di Paesi terzi in Europa, in precedenza proprio sollecitato dall'Italia;
   tutte misure che, a parere degli interroganti, confermano la volontà di non difendere la produzione nazionale dalla penetrazione economica cinese;
   in ragione, anche, dell'attuale crisi politica cinese, il numero di viaggi e visite ufficiali e non da parte di membri dell'Esecutivo in Cina e i rapporti economici tra la Casaleggio associati ed aziende cinesi costituirebbero a parere degli interroganti un rischio per la sicurezza nazionale;
   occorre ricondurre la politica italiana nell'ambito di un dialogo chiaro con le altre nazioni e, soprattutto, nei normali contesti istituzionali, perché è in gioco la credibilità dell'Italia a livello internazionale e la difesa degli interessi nazionali –:
   se non ritenga necessario, anche a tutela della sicurezza nazionale, far luce, per quanto di competenza, su quanto esposto in premessa, chiarendo quale sia la posizione del Governo a difesa degli interessi nazionali, scongiurando il rischio di possibili ingerenze straniere. (3-01152)


Iniziative volte a «sbloccare» investimenti relativi alla cultura e al turismo stanziati nella scorsa legislatura – 3-01153

   MARCO DI MAIO, FREGOLENT, D'ALESSANDRO, ANZALDI, TOCCAFONDI, NOBILI e PAITA. — Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo. — Per sapere – premesso che:
   l'investimento in cultura, con particolare riferimento alla conservazione e alla valorizzazione dell'immenso patrimonio storico, dovrebbe essere una priorità per il nostro Paese;
   l'attivazione di investimenti su temi di competenza del Ministro interrogato hanno per obiettivo non solo di mantenere e conservare il patrimonio esistente, ma anche di generare opportunità economiche dirette e indirette;
   a tale riguardo risulta che, durante la gestione del precedente Governo, non siano state utilizzate risorse per circa 2 miliardi di euro per investimenti connessi al settore cultura e turismo. Si tratta di importi programmati nella XVII legislatura e a parere degli interroganti colpevolmente non impiegati dal precedente Esecutivo;
   somme ereditate, dunque, dal Ministro interrogato e che derivano, in parte, da risorse comunitarie e politica di coesione e, in parte, da risorse nazionali;
   i fondi giacenti sono quelli relativi, a titolo di esempio, al Piano operativo nazionale (Pon cultura e sviluppo asse I), quelli inerenti al Piano operativo complementare al Pon (Poc) Azione 1 (aggiornato ex circolare n. 19 del 2019) ai quali si aggiungono i fondi previsti dal Piano operativo stralcio cultura e turismo 2014-20 Cipe 3/2016 (linea 1, linea 2) e quelli previsti dal Piano operativo stralcio cultura e turismo 2014-20 Cipe 10/2018 (con competenza finanziaria dal 2018);
   si ravvisa la massima urgenza di attivare entro tempi rapidi la realizzazione di tali investimenti per dare impulso e proseguire le attività connesse al recupero del patrimonio artistico, culturale, architettonico e al sistema economico –:
   quali iniziative intenda adottare per «sbloccare» le risorse in essere e attraverso quale cronoprogramma operativo.
(3-01153)


Iniziative per la valorizzazione delle risorse culturali e paesaggistiche dell'Appennino tosco-emiliano, in particolare attraverso la promozione della Via Matildica del Volto Santo – 3-01154

   MOLINARI, VINCI, CAVANDOLI, CESTARI, GOLINELLI, MORRONE, MURELLI, PIASTRA, RAFFAELLI, TOMASI, TOMBOLATO, TONELLI, ANDREUZZA, BADOLE, BASINI, BAZZARO, BELLACHIOMA, BELOTTI, BENVENUTO, BIANCHI, BILLI, BINELLI, BISA, BITONCI, BOLDI, BONIARDI, BORDONALI, CLAUDIO BORGHI, BUBISUTTI, CAFFARATTO, CANTALAMESSA, CAPARVI, CAPITANIO, CASTIELLO, VANESSA CATTOI, CECCHETTI, CENTEMERO, COIN, COLLA, COLMELLERE, COMAROLI, COMENCINI, COVOLO, ANDREA CRIPPA, DARA, DE ANGELIS, DE MARTINI, D'ERAMO, DI MURO, DI SAN MARTINO LORENZATO DI IVREA, DONINA, DURIGON, FANTUZ, FERRARI, FOGLIANI, LORENZO FONTANA, FORMENTINI, FOSCOLO, FRASSINI, FURGIUELE, GALLI, GARAVAGLIA, GASTALDI, GAVA, GERARDI, GIACCONE, GIACOMETTI, GIGLIO VIGNA, GIORGETTI, GOBBATO, GRIMOLDI, GUIDESI, GUSMEROLI, IEZZI, INVERNIZZI, LATINI, LAZZARINI, LEGNAIOLI, LIUNI, LOCATELLI, LOLINI, EVA LORENZONI, LOSS, LUCCHINI, MACCANTI, MAGGIONI, MANZATO, MARCHETTI, MATURI, MOLTENI, MORELLI, MOSCHIONI, ALESSANDRO PAGANO, PANIZZUT, PAOLINI, PAROLO, PATASSINI, PATELLI, PATERNOSTER, PETTAZZI, PICCHI, PICCOLO, POTENTI, PRETTO, RACCHELLA, RIBOLLA, RIXI, SALTAMARTINI, SASSO, STEFANI, SUTTO, TARANTINO, TATEO, TIRAMANI, TOCCALINI, TURRI, VALBUSA, VALLOTTO, VIVIANI, RAFFAELE VOLPI, ZICCHIERI, ZIELLO, ZOFFILI e ZORDAN. — Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo. — Per sapere – premesso che:
   il Ministero per i beni e le attività culturali, in data 12 luglio 2018, ha inserito la via Matildica del Volto Santo nel proprio Atlante dei Cammini d'Italia, sito che riunisce i più importanti cammini storici e di importanza storico-turistica italiani;
   il cammino della via Matildica si estende per una lunghezza di 250 chilometri da Mantova a Lucca attraverso Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana, unendo tra loro tutti i luoghi direttamente collegati a Matilde di Canossa e incentrandosi in particolare sul territorio della montagna reggiana;
   gli ideatori di detto cammino lo hanno ritenuto strategico per la valorizzazione dell'intera montagna reggiana: da Mantova, meta frequentatissima da parte dei turisti tedeschi, i visitatori possono avere ulteriore incentivo per proseguire sino a Canossa e apprezzare le particolarità paesaggistiche, culturali e rurali dell'Appennino reggiano, per poi confluire a Lucca nella Via Francigena. Verso Nord poi la via si apre lungo la Val d'Adige, dando di fatto origine all'unica vera Via Germanica dell'Italia settentrionale;
   il Governo ha accolto l'ordine del giorno presentato dal deputato Vinci il 7 agosto 2018 in relazione all'atto Camera n. 1041 (seduta n. 40 dell'Assemblea della Camera dei deputati), volto all'attivazione di una collaborazione con le istituzioni locali competenti del territorio dell'Appennino tosco-emiliano, al fine di avere una promozione integrata e relativa valorizzazione del turismo a vocazione culturale, enogastronomico, geologico e paesaggistico realizzabile in tale variegato territorio –:
   quali iniziative il Ministro interrogato intenda intraprendere al fine di concorrere alla valorizzazione integrata delle risorse culturali, paesaggistiche e rurali del territorio dell'Appennino tosco-emiliano, segnatamente attraverso il sostegno dello sviluppo e della promozione della Via Matildica del Volto Santo. (3-01154)


Intendimenti in merito alla valorizzazione degli aspetti turistici, paesaggistici, culturali e artistici delle città e dei territori nei quali si svolgeranno le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 – 3-01155

   DE MENECH, ROSSI, PICCOLI NARDELLI, PRESTIPINO, DI GIORGI, CIAMPI, ORFINI, GRIBAUDO, FIANO e ENRICO BORGHI. — Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo. — Per sapere – premesso che:
   durante la 134a sessione del Comitato olimpico internazionale, il 24 giugno 2019 a Losanna, tra le città organizzatrici dei XXV Giochi olimpici invernali, che si terranno nel 2026, è stata selezionata la candidatura di Milano-Cortina d'Ampezzo;
   le prossime Olimpiadi italiane si svolgeranno con eventi e gare distribuiti su tre regioni: Lombardia, Veneto e Trentino Alto-Adige;
   le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 saranno uno straordinario volano economico per l'intero Paese e, specialmente, per quei territori che le hanno fortemente volute e che le ospiteranno. Ma potranno essere anche una grande occasione di rilancio e riqualificazione dei territori ospitanti;
   è ormai dimostrato che i grandi eventi sportivi possono essere un vero e proprio strumento di marketing territoriale, turistico e culturale a cui ricorrere per valorizzare le risorse di un territorio;
   i punti dai quali ripartire, grazie a questa occasione offerta dalla convergenza che si è venuta a creare tra la principale area metropolitana del Paese e le Dolomiti, sono innanzitutto il turismo e la cultura;
   parallelamente all'evento sportivo si potrebbero sponsorizzare un insieme di manifestazioni, idealmente denominate le «Olimpiadi della bellezza», per coinvolgere lo straordinario patrimonio culturale e paesaggistico, quali le testimonianze romane dell'Arena di Verona, sede della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi, le bellezze della città di Venezia, gemma del panorama turistico veneto ed italiano, i resti romani delle chiese di Milano, le guglie dolomitiche, le città murate del Veneto, come, ad esempio, Feltre, che custodiscono tesori d'arte di inestimabile valore –:
   se il Ministro interrogato non intenda promuovere – parallelamente all'evento sportivo – un progetto idealmente denominato le «Olimpiadi della bellezza» finalizzato a valorizzare gli aspetti turistici, paesaggistici, culturali e artistici delle città e dei territori in cui si svolgeranno le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, anche al fine di promuoverne lo sviluppo economico e sociale. (3-01155)