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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Lunedì 18 novembre 2019

ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME: PDL N. 1524 E ABB.

Pdl n. 1524 e abb. – Prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo

Tempo complessivo: 16 ore e 30 minuti, di cui:
• discussione sulle linee generali: 7 ore;
• seguito dell'esame: 9 ore e 30 minuti.

Discussione generale Seguito dell'esame
Relatore 20 minuti 20 minuti
Governo 20 minuti 20 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti 10 minuti
Tempi tecnici 45 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora e 8 minuti 1 ora e 29 minuti

(con il limite massimo di 14 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)

Gruppi 5 ore e 2 minuti 6 ore e 26 minuti
 MoVimento 5 Stelle 52 minuti 1 ora e 28 minuti
 Lega – Salvini premier 42 minuti 1 ora e 2 minuti
 Forza Italia – Berlusconi
 presidente
40 minuti 55 minuti
 Partito Democratico 39 minuti 52 minuti
 Fratelli d'Italia 33 minuti 36 minuti
 Italia Viva 33 minuti 34 minuti
 Liberi e Uguali 31 minuti 29 minuti
 Misto: 32 minuti 30 minuti
  CAMBIAMO! – 10 Volte Meglio 10 minuti 10 minuti
  Minoranze Linguistiche 6 minuti 6 minuti
  Noi Con l'Italia-USEI 6 minuti 6 minuti
  +Europa-Centro Democratico 5 minuti 4 minuti
  MAIE-Movimento Associativo
  Italiani all'Estero
5 minuti 4 minuti

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 18 novembre 2019.

  Ascani, Azzolina, Battelli, Bazzaro, Benvenuto, Boccia, Bonafede, Claudio Borghi, Boschi, Brescia, Buffagni, Businarolo, Cantalamessa, Castelli, Cirielli, Colletti, Colucci, D'Incà, D'Uva, Dadone, De Micheli, Del Barba, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Dieni, Ferraresi, Fioramonti, Gregorio Fontana, Formentini, Fraccaro, Franceschini, Frusone, Gallinella, Gallo, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Grande, Grimoldi, Guerini, Iovino, L'Abbate, Liuni, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Maggioni, Marrocco, Marzana, Mauri, Molinari, Morani, Morassut, Morelli, Orrico, Parolo, Pedrazzini, Rampelli, Rizzo, Rosato, Ruocco, Paolo Russo, Saltamartini, Scalfarotto, Schullian, Carlo Sibilia, Francesco Silvestri, Sisto, Spadafora, Spadoni, Speranza, Tasso, Tofalo, Traversi, Vignaroli, Villarosa, Leda Volpi, Raffaele Volpi, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 15 novembre 2019 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:
   RUGGIERI: «Disciplina dell'esercizio della prostituzione» (2256).

  Sarà stampata e distribuita.

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 15 novembre 2019, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) nell'anno 2021 e che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 229/2013 e (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la loro distribuzione nell'anno 2021 e i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le loro risorse e la loro applicabilità nell'anno 2021 (COM(2019) 581 final), corredata dai relativi allegati (COM(2019) 581 final – Annexes 1 to 3), che è assegnata in sede primaria XIII Commissione (Agricoltura). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 18 novembre 2019;
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'esperienza acquisita dagli Stati membri e dall'agenzia europea per i medicinali riguardo all'elenco dei medicinali per uso umano soggetti a monitoraggio addizionale (COM(2019) 591 final), che è assegnata in sede primaria alla XII Commissione (Affari sociali);
   Raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati per modificare l'accordo internazionale sullo zucchero del 1992 (COM(2019) 595 final), corredata dal relativo allegato (COM(2019) 595 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 14 novembre 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Con la predetta comunicazione, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:
   Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio recante modifica della decisione 2007/884/CE che autorizza il Regno Unito a continuare ad applicare una misura di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 169 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (COM(2019) 547 final);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle attività della Fondazione IFRS, dell'EFRAG e del PIOB nel 2018 e sui risultati conseguiti dal programma dell'Unione (COM(2019) 549 final);
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda la disciplina finanziaria a decorrere dall'esercizio finanziario 2021 e il regolamento (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda la flessibilità tra i pilastri per l'anno civile 2020 (COM(2019) 580 final).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1493 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 21 SETTEMBRE 2019, N. 104, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER IL TRASFERIMENTO DI FUNZIONI E PER LA RIORGANIZZAZIONE DEI MINISTERI PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI, DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO, DELLO SVILUPPO ECONOMICO, DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI E DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, NONCHÉ PER LA RIMODULAZIONE DEGLI STANZIAMENTI PER LA REVISIONE DEI RUOLI E DELLE CARRIERE E PER I COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO DELLE FORZE DI POLIZIA E DELLE FORZE ARMATE E PER LA CONTINUITÀ DELLE FUNZIONI DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2242)

A.C. 2242 – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca, tra gli altri, interventi per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;
    la storia di Taranto, fortemente legata alla Magna Grecia di cui fu considerata la capitale, è contrassegnata da una tradizione archeologica secolare che l'ha resa punto di riferimento culturale a livello nazionale ed internazionale: già nel 1882 divenne sede di un Ufficio Scavi dipendente dalla Direzione Generale per le Antichità e Belle Arti del Ministero dell'Istruzione Pubblica e, nel 1907, anno di nascita delle Sovrintendenze regionali, fu designata come sede della Soprintendenza agli scavi e ai Musei Archeologici della Puglia;
    tale antica tradizione, che ha visto intrecciarsi in un inscindibile unicum la Soprintendenza e il prestigioso Museo archeologico di Taranto «MarTa», ha concorso a definire nel corso dei decenni il profilo stesso dell'identità culturale ed antropologica della città e dei suoi abitanti;
    nel 2016, nell'ambito della riorganizzazione delle Soprintendenze previste dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, è stata chiusa la sede della Soprintendenza archeologica di Taranto, costretta al trasferimento a Lecce, con il conseguente rischio di perdere per sempre un patrimonio culturale di grande valore per la città, che invece non può che rappresentare uno dei perni su cui fare leva per facilitarne il processo di riconversione economica e di rilancio culturale e turistico necessario, annunciato dal Governo;
    nel corso dell'esame del provvedimento in oggetto al Senato, è stata approvata, al comma 2 dell'articolo 1 del testo, una modifica che prevede il trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali di «venticinque posti funzione di dirigenti di livello non generale per soprintendenze, biblioteche e archivi»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di un intervento per destinare uno dei posti con funzione dirigenziale – previsti dall'articolo 1, comma 2, del provvedimento in esame – alla Soprintendenza di Taranto, anche in considerazione della necessità di tutela del suddetto territorio, già investito da gravi problematiche economiche, ambientali, occupazionali, al fine di favorirne la ripresa attraverso la valorizzazione del proprio patrimonio culturale.
9/2242/1Cassese, Masi, Faro, Alemanno, Palmisano, Ermellino, Ruggiero, De Giorgi, Vianello.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 4 del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, prevede l'istituzione della Struttura tecnica per il controllo interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ciò al fine di potenziare il sistema dei controlli interni di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
    le attività attribuite alla predetta struttura sono individuate alle lettere a) e b) del comma 2, dell'articolo 4, del decreto-legge che qui interessa;
    la cessazione dell'attività della detta struttura tecnica è stabilita a far data dal 1o gennaio 2021,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di comunicare alle competenti Commissioni parlamentari i risultati derivati dall'istituzione della struttura tecnica in questione, successivamente alla conclusione dell'attività da parte della stessa.
9/2242/2Foti.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame ridefinisce l'organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare superando il modello incentrato sulla figura del segretario generale e sulle direzioni generali e adottando una struttura per dipartimenti, individuati nel numero massimo di due;
    all'articolo 5, il comma 1 novella l'articolo 37 del decreto legislativo n. 300 del 1999, riscrivendo interamente il comma 1 di tale norma in materia di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Viene previsto che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si articoli in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 300 medesimo, in numero non superiore a due, in riferimento alle aree funzionali definite all'articolo 35 dello stesso decreto legislativo n. 300;
    i fatti di cronaca di questi anni hanno prepotentemente posto all'attenzione del legislatore come l'incuria e la fragilità dei territori evidenziata dalle frequenti calamità naturali e dagli ultimi eventi sismici che hanno colpito il Paese;
    i numerosi richiami arrivati dall'Europa, seguiti da giornate di blocco del traffico in molte città, riportano ciclicamente alla ribalta la necessità di prevedere attività sostenibili che portino al miglioramento della qualità dell'aria e di una crescita sostenibile,

impegna il Governo

a prevedere che uno dei dipartimenti sia dedicato prioritariamente al risanamento ambientale, dissesto idrogeologico, ed eventi sismici.
9/2242/3Raffaelli, Badole, Bazzaro, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Parolo, Valbusa, Vallotto.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame ridefinisce l'organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare superando il modello incentrato sulla figura del segretario generale e sulle direzioni generali e adottando una struttura per dipartimenti, individuati nel numero massimo di due;
    all'articolo 5, il comma 1 novella l'articolo 37 del decreto legislativo n. 300 del 1999, riscrivendo interamente il comma 1 di tale norma in materia di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Viene previsto che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si articoli in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 300 medesimo, in numero non superiore a due, in riferimento alle aree funzionali definite all'articolo 35 dello stesso decreto legislativo n. 300;
    i fatti di cronaca di questi anni hanno prepotentemente posto all'attenzione del legislatore come l'incuria e la fragilità dei territori evidenziata dalle frequenti calamità naturali e dagli ultimi eventi sismici che hanno colpito il Paese;
    i numerosi richiami arrivati dall'Europa, seguiti da giornate di blocco del traffico in molte città, riportano ciclicamente alla ribalta la necessità di prevedere attività sostenibili che portino al miglioramento della qualità dell'aria e di una crescita sostenibile,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità che anche nella nuova organizzazione del Ministero si riconosca un ruolo centrale alle questioni relative al risanamento ambientale, dissesto idrogeologico, ed eventi sismici.
9/2242/3. (Testo modificato nel corso della seduta) Raffaelli, Badole, Bazzaro, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Parolo, Valbusa, Vallotto.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame ridefinisce l'organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare superando il modello incentrato sulla figura del segretario generale e sulle direzioni generali e adottando una struttura per dipartimenti, individuati nel numero massimo di due;
    all'articolo 5, il comma 1 novella l'articolo 37 del decreto legislativo n. 300 del 1999, riscrivendo interamente il comma 1 di tale norma in materia di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Viene previsto che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si articoli in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 300 medesimo, in numero non superiore a due, in riferimento alle aree funzionali definite all'articolo 35 dello stesso decreto legislativo n. 300;
    i fatti di cronaca di questi anni hanno prepotentemente posto all'attenzione del legislatore come l'incuria e la fragilità dei territori evidenziata dalle frequenti calamità naturali e dagli ultimi eventi sismici che hanno colpito il Paese;
    i numerosi richiami arrivati dall'Europa, seguiti da giornate di blocco del traffico in molte città, riportano ciclicamente alla ribalta la necessità di prevedere attività sostenibili che portino al miglioramento della qualità dell'aria e di una crescita sostenibile,

impegna il Governo

a prevedere che uno dei dipartimenti sia dedicato esclusivamente all'economia circolare.
9/2242/4Lucchini, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame ridefinisce l'organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare superando il modello incentrato sulla figura del segretario generale e sulle direzioni generali e adottando una struttura per dipartimenti, individuati nel numero massimo di due;
    all'articolo 5, il comma 1 novella l'articolo 37 del decreto legislativo n. 300 del 1999, riscrivendo interamente il comma 1 di tale norma in materia di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Viene previsto che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si articoli in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 300 medesimo, in numero non superiore a due, in riferimento alle aree funzionali definite all'articolo 35 dello stesso decreto legislativo n. 300;
    i fatti di cronaca di questi anni hanno prepotentemente posto all'attenzione del legislatore come l'incuria e la fragilità dei territori evidenziata dalle frequenti calamità naturali e dagli ultimi eventi sismici che hanno colpito il Paese;
    i numerosi richiami arrivati dall'Europa, seguiti da giornate di blocco del traffico in molte città, riportano ciclicamente alla ribalta la necessità di prevedere attività sostenibili che portino al miglioramento della qualità dell'aria e di una crescita sostenibile,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità che anche nella nuova organizzazione del Ministero un ruolo centrale sia riconosciuto alle questioni relative all'economia circolare.
9/2242/4. (Testo modificato nel corso della seduta) Lucchini, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


   La Camera,
   premesso che:
    all'articolo 1 il comma 6 ritrasferisce – a decorrere dal 1o gennaio 2020 – dal MIPAAFT al MIBAC le risorse umane, strumentali e finanziarie individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2018. Con riferimento alle risorse umane, il trasferimento opera per il personale del MIPAAFT a tempo indeterminato, ivi compreso il personale in assegnazione temporanea presso altre amministrazioni, nonché il personale a tempo determinato con incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, entro i limiti del contratto in essere, individuato con il provvedimento adottato in attuazione del decreto-legge n. 86 del 2018 (legge n. 97 del 2018) e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2018;
    secondo la relazione illustrativa, il personale interessato è quello individuato col decreto dirigenziale del MIPAAFT del 2 gennaio 2019. ARTICOLO 18 La revoca dell'assegnazione temporanea presso altre amministrazioni del personale trasferito, già in posizione di comando, rientra nella competenza del MIBAC. Il trasferimento opera con riferimento alle risorse finanziarie non impegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, afferenti alle spese di funzionamento e quelle relative ai beni strumentali, ivi compresi gli oneri di conto capitale, trasferite al MIPAAFT ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2018, come da tabella 4 allegata al medesimo decreto, le quali sono nuovamente iscritte sui pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del MIBAC,

impegna il Governo

a prevedere che il personale possa esercitare il diritto di azione dopo l'entrata in vigore del presente decreto riducendo conseguentemente attraverso le opportune iniziative normative le facoltà assunzionali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'importo corrispondente all'onere per le retribuzioni complessive del personale non transitato.
9/2242/5Eva Lorenzoni, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Moschioni, Murelli.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede la soppressione della scelta strategica di legare il turismo all'agricoltura, avviata da poco più di un anno, derivata dalla consapevolezza della necessità di promuovere e valorizzare il turismo italiano, non solo attraverso l'indubbio patrimonio artistico, ma anche attraverso i prodotti delle attività primarie e quelle eccellenze del made in Italy che costituiscono un patrimonio unico, al pari delle destinazioni turistiche del nostro Paese;
    numerosi risultano essere i progetti pianificati, le risorse stanziate, un piano pluriennale da portare a compimento, con progetti sul turismo lento e valorizzazione dei settore dell'enoagroturismo, la valorizzazione del made in Italy di qualità, lo sviluppo di contenuti per attività di promozione turistica, e la formazione turistica nelle scuole;
    la certezza di un nuovo percorso porterà a prevedere la necessità del trascorrere di alcuni mesi per il proseguo dei progetti iniziati e previsti, con evidente e inutile spreco di tempo per un settore così importante come quello del turismo, con il rischio di uno stallo totale delle politiche sul turismo per tutto il 2020, evento che il Paese in questo momento di crisi non si può permettere,

impegna il Governo

a prevedere che il Ministero per i beni e le attività culturali predisponga tutti gli interventi normativi e le attività necessarie affinché, in materia di turismo, sia dato seguito e compimento agli interventi in corso d'opera e dei progetti in essere.
9/2242/6Maggioni, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Patassini, Pettazzi, Piastra.


   La Camera,
   premesso che:
    il turismo secondo il World Travel and Tourism Council incide per oltre il 10 per cento del PIL che tra generato diretto e indotto si stima di oltre 220 miliardi di euro, per tale motivo risulta incomprensibile mettere in discussione un impianto che ancora, inevitabilmente, non ha potuto produrre i suoi effetti;
    l'Italia è sempre più spesso menzionata tra le mete di turismo enogastronomico più desiderate al mondo. È un'ulteriore componente del made in Italy, quella maggiormente in crescita. I dati riportano come sia il nostro Paese a possedere il maggior numero di prodotti agroalimentari a denominazione di origine e anche identificazione geografica riconosciuti dall'Unione europea. Inoltre la ristorazione italiana nel 2017 contava oltre 240.000 unità, attestandosi come l'attività più rilevante e diffusa nel Paese, dove vi è un esercizio ogni 143 abitanti, cui si devono aggiungere i 5 milioni di posti letto disponibili nel nostro Paese;
    secondo l'Organizzazione mondiale del turismo, il turismo enogastronomico è tra i segmenti turistici con maggiore potenzialità. Si stima che circa il 93 per cento dei turisti abbia partecipato ad almeno un'esperienza enogastronomica nel corso della propria vacanza. Il legame è palese e acclarato. L'esperienza enogastronomica non è utile soltanto a chi viene, ma produce nuovi flussi. Come è stato detto produce benessere, è una risorsa determinante per il riposizionamento di destinazioni emergenti o mature;
    i dati economici rivelano come esistano distretti nati o rinati grazie a prodotti agroalimentari. Basti pensare ai luoghi e alle terre del vino, di gran parte del nostro Paese. Ci sono borghi che sono stati rivitalizzati dal turismo e dall'abbinamento con l'enogastronomia, attraverso fiere e la tantissima attività di volontariato delle pro loco o delle associazioni, che vanno abbinate al turismo e allo sviluppo dell'enogastronomia del nostro Paese;
    appare di tutta evidenza come il legame tra turismo e politiche agricole produca sviluppo e nuovo lavoro: è una new economy rispetto alla vecchia economia del semplice turismo dei beni culturali, che sono un settore statico e spesso troppo esausto,

impegna il Governo

a prevedere che il Ministero per i beni e le attività culturali ed il Ministero per le politiche agricole prevedano una struttura di coordinamento con tutti i ministeri interessati al fine di incrementare l'integrazione di un sistema che porti al fine alla creazione di un'unica sinergia che valorizzi patrimonio artistico, eccellenze enogastronomiche, tipicità dei prodotti dei territori e le nostre tradizioni.
9/2242/7Giglio Vigna, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Patassini, Pettazzi, Piastra.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 13-quater del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34 – il cosiddetto decreto crescita – ha istituito presso il Ministero delle politiche agricoli alimentari, forestali e del turismo, una banca dati delle strutture ricettive nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi presenti sul territorio nazionale, rispondendo ad una esigenza di trasparenza e di miglioramento di qualità manifestata da parte di tutti gli operatori del settore;
    tale banca dati consente di identificare le strutture ricettive attraverso l'assegnazione di un codice alfanumerico, cosiddetto codice identificativo, da utilizzare necessariamente in ogni comunicazione inerente l'offerta e la promozione dei servizi turistici all'utenza;
    i titolari delle strutture ricettive, ovvero i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché i soggetti che gestiscono portali telematici sono tenuti a pubblicare nelle comunicazioni inerenti l'offerta e la promozione di unità immobiliari tali codici identificativi;
    l'adozione di questo strumento permette di migliorare la qualità dell'offerta turistica e contrastare forme irregolari di ospitalità, a beneficio dei turisti stessi e dell'immagine del nostro Paese;
    anche a causa del trasferimento delle competenze in materia di turismo in capo al Ministero per i beni e le attività culturali, di cui al provvedimento in esame, la delega per stabilire i criteri con cui attribuire il codice identificativo e le norme per la realizzazione e la gestione della banca dati – inizialmente prevista entro trenta giorni dall'entrata in vigore del citato decreto n. 34 del 2019 – non è stata ancora esercitata;
    appare urgente dare quanto prima attuazione alla norma anche alla luce delle prossime festività natalizie che vedranno una maggiore affluenza turistica nelle principali città d'arte, dove fra l'altro si registra un aumento di alloggi destinati ad affitti brevi,

impegna il Governo

ad adottare entro i primi giorni di dicembre dell'anno in corso gli atti necessari a rendere applicativa la norma di cui alle premesse.
9/2242/8Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Patassini, Pettazzi, Piastra.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 4 del provvedimento in esame istituisce la Struttura tecnica per il controllo interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con operatività fino a dicembre 2020, con una dotazione di 15 persone al fine di potenziare i controlli in materia di regolarità amministrativa e contabile e di controllo di gestione;
    il terzo comma della citata norma stabilisce che in deroga alla dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla istituenda Struttura tecnica per il controllo interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono assegnate quindici unità di personale, dotate delle necessarie competenze ed esperienze, di cui una con qualifica dirigenziale di livello generale, due con qualifica dirigenziale di livello non generale e dodici funzionari di Area III del comparto funzioni centrali. Si prevede inoltre che tale conferimento degli incarichi dirigenziali non sia soggetto ai limiti di durata indicati dall'articolo 19, comma 2, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento dei lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che, nel dettare una disciplina sugli incarichi di funzioni dirigenziali, precisa come la durata dell'incarico indicata nel provvedimento di conferimento dell'incarico non possa essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni;
    per garantire una maggiore circolarità delle competenze assegnate alla Struttura tecnica per il controllo interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sarebbe opportuno prevedere una deroga all'articolo 19, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che, anziché evitarne l'applicazione ai sensi del citato articolo 4 del provvedimento in esame, riduca ad un solo anno la durata dell'incarico dei dirigenti assegnati alla nuova struttura,

impegna il Governo

a prevedere, attraverso le opportune iniziative normative, che in deroga all'articolo 19, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001, gli incarichi dirigenziali assegnati alla Struttura tecnica per il controllo interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti abbiano una durata di un solo anno e non possano protrarsi senza termine.
9/2242/9Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Patassini, Pettazzi, Piastra.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 4 del provvedimento in esame istituisce la Struttura tecnica per il controllo interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con operatività fino a dicembre 2020, con una dotazione di 15 persone al fine di potenziare i controlli in materia di regolarità amministrativa e contabile e di controllo di gestione;
    il terzo comma della citata norma stabilisce che in deroga alla dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla istituenda Struttura tecnica per il controllo interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono assegnate quindici unità di personale, dotate delle necessarie competenze ed esperienze, di cui una con qualifica dirigenziale di livello generale, due con qualifica dirigenziale di livello non generale e dodici funzionari di Area III del comparto funzioni centrali. Si prevede inoltre che tale conferimento degli incarichi dirigenziali non sia soggetto ai limiti indicati dall'articolo 19, comma 2, secondo periodo, dei medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che, nel dettare una disciplina sugli incarichi di funzioni dirigenziali, precisa come la durata indicata nel provvedimento di conferimento dell'incarico non possa essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni;
    per garantire una maggiore circolarità delle competenze assegnate alla Struttura tecnica per il controllo interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sarebbe opportuno prevedere una deroga all'articolo 19, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che, anziché evitarne l'applicazione ai sensi del citato articolo 4 del provvedimento in esame, indichi come termine di durata dell'incarico dei dirigenti assegnati alla nuova struttura il 31 dicembre 2020,

impegna il Governo

a prevedere, attraverso le opportune iniziative normative, che in deroga all'articolo 19, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001, gli incarichi dirigenziali assegnati alla Struttura tecnica per il controllo interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti termini alla data del 31 dicembre 2020.
9/2242/10Colla, Andreuzza, Binelli, Dara, Patassini, Pettazzi, Piastra.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 4 del provvedimento in esame istituisce la Struttura tecnica per il controllo interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con operatività fino a dicembre 2020, con una dotazione di 15 persone al fine di potenziare i controlli in materia di regolarità amministrativa e contabile e di controllo di gestione;
    il terzo comma della citata norma stabilisce che in deroga alla dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla istituenda Struttura tecnica per il controllo interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono assegnate quindici unità di personale, dotate delle necessarie competenze ed esperienze, di cui una con qualifica dirigenziale di livello generale, due con qualifica dirigenziale di livello non generale e dodici funzionari di Area III del comparto funzioni centrali. Si prevede inoltre che tale conferimento degli incarichi dirigenziali non sia soggetto ai limiti indicati dall'articolo 19, comma 2, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che, nel dettare una disciplina sugli incarichi di funzioni dirigenziali, precisa come la durata indicata nel provvedimento di conferimento dell'incarico non possa essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni;
    per garantire una maggiore coerenza normativa sarebbe opportuno precisare che le unità di personale assegnate con incarico dirigenziale alla Struttura tecnica per il controllo interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti durino in carica fino al 31 dicembre 2020 ossia per il solo periodo di attività della struttura tecnica operante alle dirette dipendenze del Ministro di cui al citato articolo 4, comma 1, del provvedimento in esame,

impegna il Governo

a prevedere, attraverso le opportune iniziative normative, che in deroga all'articolo 19, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001, gli incarichi dirigenziali assegnati alla Struttura tecnica per il controllo interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non possano protrarsi oltre la data del 31 dicembre 2020.
9/2242/11Dara, Andreuzza, Binelli, Colla, Patassini, Pettazzi, Piastra.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 4 del provvedimento in esame istituisce la Struttura tecnica per il controllo interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con operatività fino a dicembre 2020, con una dotazione di 15 persone al fine di potenziare i controlli di regolarità amministrativa e contabile e di controllo di gestione;
    il terzo comma della citata norma stabilisce che in deroga alla dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla istituenda Struttura tecnica per il controllo interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono assegnate quindici unità di personale, dotate delle necessarie competenze ed esperienze, di cui una con qualifica dirigenziale di livello generale, due con qualifica dirigenziale di livello non generale e dodici funzionari di Area III del comparto funzioni centrali;
    tale dotazione non risulta sufficiente all'espletamento delle funzioni assegnate alla Struttura tecnica per il controllo interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti anche perché le competenze e le professionalità richieste soprattutto in materia gestionale e di prevenzione dei fenomeni corruttivi non sono facilmente reperibili tra il personale dei ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ovvero tra il personale dei ruoli delle altre amministrazioni pubbliche;
    sarebbe pertanto opportuno prevedere, in aggiunta al contingente di personale già previsto per la Struttura tecnica per il controllo interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria,

impegna il Governo

a monitorare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di adottare ulteriori iniziative normative, che permettano di avvalersi, in aggiunta al contingente di personale già previsto per la Struttura tecnica per il controllo interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, fino ad un massimo di 8 esperti o consulenti, nominati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, i cui compensi annui non possono superare l'importo di euro 40.000 ciascuno.
9/2242/12Patassini, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Pettazzi, Piastra.


   La Camera,
   premesso che:
    esaminato il decreto-legge in materia di disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri;
    valutate le finalità del comma 4 dell'articolo 1-ter, che reca una specifica previsione relativa all'utilizzo dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso negli Istituti e nei musei dotati di autonomia speciale, disponendo che, per migliorare la fruibilità e la valorizzazione degli stessi, i proventi in questione, al netto della quota destinata al funzionamento, sono versati dai medesimi Istituti e musei all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati con decreto Mef al Fondo risorse decentrate del MIBACT, in deroga a quanto disposto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, per essere destinati alla remunerazione delle particolari condizioni di lavoro del personale coinvolto in specifici progetti locali presso gli stessi Istituti e musei,

impegna il Governo

a tener conto, nella riassegnazione, delle condizioni di lavoro particolarmente faticosi nei luoghi disagevoli.
9/2242/13Legnaioli, Caffaratto, Caparvi, Eva Lorenzoni, Moschioni, Murelli.


   La Camera,
   premesso che:
    gli articoli 1-bis e 1-ter, introdotti durante l'esame al Senato, recano varie misure finalizzate ad assicurare i servizi pubblici essenziali di vigilanza, protezione e conservazione dei beni culturali, nonché di valorizzazione e fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura;
    il comma 4 dell'articolo 1-ter reca una previsione specifica relativa all'utilizzo dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso negli Istituti e nei musei dotati di autonomia speciale e dispone, che, per migliorare la fruibilità e la valorizzazione degli stessi, i proventi in questione, al netto della quota destinata al funzionamento, sono versati dai medesimi Istituti e musei all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati – con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze – al Fondo risorse decentrate del MIBACT – in deroga a quanto disposto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017 –, per essere destinati alla remunerazione delle particolari condizioni di lavoro del personale coinvolto in specifici progetti locali presso gli stessi Istituti e musei, nel limite massimo del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri definiti in sede di contrattazione collettiva integrativa;
    l'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo n. 75 del 2017 prevede che, al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle pubbliche amministrazioni, la contrattazione collettiva nazionale, per ogni comparto o area di contrattazione, opera, tenuto conto delle risorse di cui al comma 2, la graduale convergenza dei medesimi trattamenti anche mediante la differenziata distribuzione, distintamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa di ciascuna amministrazione. Il comma 2 dispone che, nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1o gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche, non può superare il corrispondente importo determinato per il 2016,

impegna il Governo

a monitorare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di valutare l'opportunità che i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso negli Istituti e nei musei dotati di autonomia speciale siano versati, all'entrata del bilancio dello Stato per essere finalizzati alla remunerazione delle particolari condizioni di lavoro del personale coinvolto in specifici progetti locali presso gli stessi Istituti e musei, perseguendo le finalità di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 nel pieno rispetto della garanzia di adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.
9/2242/14Di Muro, Bisa, Cantalamessa, Marchetti, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.


   La Camera,
   premesso che:
    gli articoli 1-bis e 1-ter, introdotti durante l'esame al Senato, recano varie misure finalizzate ad assicurare i servizi pubblici essenziali di vigilanza, protezione e conservazione dei beni culturali, nonché di valorizzazione e fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura;
    il comma 4 dell'articolo 1-ter reca una previsione specifica relativa all'utilizzo dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso negli Istituti e nei musei dotati di autonomia speciale e dispone, che, per migliorare la fruibilità e la valorizzazione degli stessi, i proventi in questione, al netto della quota destinata al funzionamento, sono versati dai medesimi Istituti e musei all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati – con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze – al Fondo risorse decentrate del MIBACT – in deroga a quanto disposto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017 –, per essere destinati alla remunerazione delle particolari condizioni di lavoro del personale coinvolto in specifici progetti locali presso gli stessi Istituti e musei, nel limite massimo del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri definiti in sede di contrattazione collettiva integrativa;
    l'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo n. 75 del 2017 prevede che, al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle pubbliche amministrazioni, la contrattazione collettiva nazionale, per ogni comparto o area di contrattazione, opera, tenuto conto delle risorse di cui al comma 2, la graduale convergenza dei medesimi trattamenti anche mediante la differenziata distribuzione, distintamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa di ciascuna amministrazione. Il comma 2 dispone che, nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1o gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche, non può superare il corrispondente importo determinato per il 2016,

impegna il Governo

a monitorare gli effetti applicativi delle discipline in esame, al fine di valutare l'opportunità che i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso negli Istituti e nei musei dotati di autonomia speciale, siano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere finalizzati alla remunerazione delle particolari condizioni di lavoro del personale coinvolto in specifici progetti locali presso gli stessi Istituti e musei, perseguendo le finalità di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 al fine di assicurare la valorizzazione del merito e la qualità dei servizi nel rispetto dell'invarianza di spesa.
9/2242/15Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 5 ridefinisce l'organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare superando il modello incentrato sulla figura del segretario generale e sulle direzioni generali e adottando una struttura per dipartimenti, individuati nel numero massimo di due;
    il comma 2 della norma prevede che, al fine di semplificare ed accelerare il riordino dell'organizzazione del Ministero, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, il regolamento di organizzazione possa essere adottato con le modalità di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge n. 86 del 2018; questo ha previsto la possibilità (che era prevista fino al 30 giugno 2019) di adottare i regolamenti di organizzazione dei Ministeri, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in deroga al procedimento ordinario stabilito dall'articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988, che prevede invece regolamenti governativi di delegificazione, adottati con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia,

impegna il Governo

a monitorare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di valutare l'opportunità che il regolamento di organizzazione, incluso quello degli uffici di diretta collaborazione, venga adottato secondo quanto stabilito dall'articolo 17, comma 4-bis della legge n. 400 del 1988, con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle competenti commissioni parlamentari.
9/2242/16Tateo, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Paolini, Potenti, Turri.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 7 stabilisce la proroga delle funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, per il Presidente e i componenti del Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio, e comunque fino a non oltre il 31 dicembre 2019;
    l'articolo 1 della legge 31 luglio 1997 n. 249 recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», al comma 31 statuisce che «I soggetti che non ottemperano agli ordini e alle diffide dell'Autorità, impartiti ai sensi della presente legge, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire venti milioni a lire cinquecento milioni. Se l'inottemperanza riguarda provvedimenti adottati in ordine alla violazione delle norme sulle posizioni dominanti, si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della contestazione. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma sono irrogate dall'Autorità»,

impegna il Governo

a valutare, nel primo provvedimento utile, l'inserimento della specificazione che le disposizioni dell'articolo 1, comma 31, si applichino anche nel caso di inottemperanza agli ordini impartiti dall'autorità nell'esercizio delle sue funzioni di tutela del diritto di autore e dei diritti connessi sulle reti di comunicazione elettronica.
9/2242/17Potenti, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Paolini, Tateo, Turri.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 7 stabilisce la proroga delle funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, per il Presidente e i componenti del Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio, e comunque fino a non oltre il 31 dicembre 2019;
    la legge 20 novembre 2017, n. 167 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017» all'articolo 2 prevede Disposizioni in materia di diritto d'autore. Completo adeguamento alle direttive 2001/29/CE e 2004/48/CE e prevede che: 1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 8 della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, e dagli articoli 3 e 9 della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, su istanza dei titolari dei diritti, può ordinare in via cautelare ai prestatori di servizi della società dell'informazione di porre fine immediatamente alle violazioni del diritto d'autore e dei diritti connessi, qualora le violazioni medesime risultino manifeste sulla base di un sommario apprezzamento dei fatti e sussista la minaccia di un pregiudizio imminente, e irreparabile per i titolari dei diritti. L'Autorità disciplina con proprio regolamento le modalità con le quali il provvedimento cautelare di cui al comma 1 è adottato e comunicato ai soggetti interessati, nonché i soggetti legittimati a proporre reclamo avverso il provvedimento medesimo, i termini entro quali il reclamo deve essere proposto e la procedura attraverso la quale è adottata la decisione definitiva dell'Autorità,

impegna il Governo

a valutare, nel primo provvedimento utile, l'inserimento della specificazione che qualora per impedire gravi e manifeste violazioni dei diritti d'autore e dei diritti connessi sia necessario intervenire con estrema urgenza, su istanza dei titolari dei diritti, l'Autorità possa ordinare in via cautelare ai prestatori di servizi della società dell'informazione, la disabilitazione dell'accesso ai contenuti diffusi in diretta da fornitori abusivi di servizi di media attraverso il blocco, anche congiunto degli indirizzi IP e dei relativi nomi a dominio.
9/2242/18Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Paolini, Potenti, Tateo.


   La Camera,
   premesso che:
    l'iniziativa «Capitale italiana della cultura» mira a sostenere, incoraggiare e valorizzare l'autonoma capacità progettuale e attuativa delle città italiane in campo culturale, per recepire in maniera sempre più diffusa il valore della cultura in un'ottica di coesione sociale, di conservazione delle identità, di creatività, innovazione, crescita, di sviluppo economico e benessere individuale e collettivo;
    la scelta di prevedere anche a livello nazionale l'iniziativa europea adottata con la Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1419/1999/CE del 25 maggio 1999 è derivata dal successo straordinario del processo di selezione della Capitale europea della cultura 2019, conclusosi con l'attribuzione del titolo alla città italiana di Matera;
    con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 12 dicembre 2014 è stata definita la procedura per il conferimento del titolo annuale di «Capitale Italiana della Cultura» – in linea con l'Azione UE «Capitale Europea della Cultura 2007-2019» – che si ripropone tra i diversi obiettivi quello di sollecitare le città e i territori a considerare lo sviluppo culturale quale paradigma del proprio progresso economico e sociale, attraverso la valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, il miglioramento dei servizi offerti ai turisti, lo sviluppo delle attività culturali e ricreative, la promozione di processi di rigenerazione e riqualificazione urbana;
    tale riconoscimento contribuisce in modo significativo al rilancio non solo culturale ma anche turistico delle città che a turno detengono il titolo di «Capitale Italiana della Cultura», pertanto sarebbe opportuno valorizzare il più possibile le iniziative ivi promosse sia sul piano culturale sia sul piano più strettamente legato al territorio;
    il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 ha previsto che il Consiglio dei ministri conferisca annualmente il titolo di «Capitale italiana della cultura» ad una città italiana, sulla base di un'apposita procedura di selezione definita con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Aveva, altresì, previsto che i progetti presentati dalla città designata sono finanziati a valere sulla quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, nel limite di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2020;
    successivamente, la legge di bilancio 2018 (legge 205/2017, articolo 1, comma 326) ha reso permanente tale previsione, disponendo che il titolo è conferito, con le medesime modalità, anche per gli anni successivi al 2020, e autorizzando a tal fine la spesa di 1 milione euro all'anno dal 2021;
    per il 2020 è stata individuata Parma come Capitale italiana della Cultura, ma non risulta esserci nessun bando per il conferimento del titolo per il 2021,

impegna il Governo

ad emanare in tempi rapidi con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata, il bando per l'assegnazione del titolo di «Capitale italiana della cultura» per l'anno 2021.
9/2242/19Cavandoli, Tombolato, Vinci, Murelli.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, ritrasferisce al Ministero dei beni e delle attività culturali (MIBAC) le funzioni in materia di turismo attualmente esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAFT);
    il decreto-legge n. 86 del 2018 (legge n. 97 del 2018) aveva trasferito al MIPAAF le funzioni in materia di turismo esercitate dal MIBACT ed istituito un apposito dipartimento, alla luce del ruolo strategico che il settore riveste per il Paese;
    in questa ottica, si è lavorato, attraverso un disegno di legge governativo, per fare emergere e sviluppare tutte le potenzialità che il nostro Paese è in grado di esprimere in termini di un'offerta turistica altamente competitiva e qualificata;
    con il suddetto disegno di legge sono stati riaffermati i principi fondamentali del rispetto delle persone e dei viaggiatori, anche con riferimento alle iniziative adottate a favore di un turismo maggiormente sostenibile ed accessibile;
    il riconoscimento dell'accessibilità come principio trasversale rispetto a tutte le altre forme possibili di turismo, ha conferito ad esso un ruolo centrale nelle politiche di sviluppo di un sistema integrato di offerta sempre più in grado di accogliere le esigenze speciali che meritano maggiore attenzione, fra cui quelle delle persone con disabilità, delle famiglie numerose, degli anziani e dei giovani;
    per interagire con questo mondo è necessario mettere a sistema una visione fatta di conoscenze e competenze che siano sempre più condivise, nell'ottica di sviluppare un turismo realmente inclusivo,

impegna il Governo

a proseguire, anche a seguito del trasferimento delle funzioni, nella strada intrapresa attraverso l'adozione di progetti e programmi che agevolino l'accesso all'esperienza turistica indipendentemente dalle condizioni personali, sociali ed economiche, mediante l'armonizzazione della normativa nazionale agli articoli 7 e 30 della Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità, New York il 13 dicembre 2006, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18.
9/2242/20Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Viviani.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, ritrasferisce al Ministero dei beni e delle attività culturali (MIBAC) le funzioni in materia di turismo attualmente esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAFT);
    il decreto-legge n. 86 del 2018 (legge n. 97 del 2018) aveva trasferito al MIPAAF le funzioni in materia di turismo esercitate dal MIBACT ed istituito un apposito dipartimento, alla luce del ruolo strategico che il settore riveste per il Paese;
    in questa ottica, si è lavorato, attraverso un disegno di legge governativo, per fare emergere e sviluppare tutte le potenzialità che il nostro Paese è in grado di esprimere in termini di un'offerta turistica altamente competitiva e qualificata;
    con il suddetto disegno di legge sono stati riaffermati i principi fondamentali del rispetto delle persone e dei viaggiatori, anche con riferimento alle iniziative adottate a favore di un turismo maggiormente sostenibile ed accessibile;
    il riconoscimento dell'accessibilità come principio trasversale rispetto a tutte le altre forme possibili di turismo, ha conferito ad esso un ruolo centrale nelle politiche di sviluppo di un sistema integrato di offerta sempre più in grado di accogliere le esigenze speciali che meritano maggiore attenzione, fra cui quelle delle persone con disabilità, delle famiglie numerose, degli anziani e dei giovani;
    per interagire con questo mondo è necessario mettere a sistema una visione fatta di conoscenze e competenze che siano sempre più condivise, nell'ottica di sviluppare un turismo realmente inclusivo,

impegna il Governo

a proseguire, anche a seguito del trasferimento delle funzioni, nella strada intrapresa attraverso l'adozione di progetti e programmi che agevolino l'accesso all'esperienza turistica indipendentemente dalle condizioni personali, sociali ed economiche, mediante la formazione di tutta la filiera delle figure professionali turistiche e tecniche, anche integrando e aggiornando i programmi di studio degli istituti tecnici e delle università.
9/2242/21Liuni, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Lolini, Loss, Viviani.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, ritrasferisce al Ministero dei beni e delle attività culturali (MIBAC) le funzioni in materia di turismo attualmente esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAFT);
    il decreto-legge n. 86 del 2018 (legge n. 97 del 2018) aveva trasferito al MIPAAF le funzioni in materia di turismo esercitate dal MIBACT ed istituito un apposito dipartimento, alla luce del ruolo strategico che il settore riveste per il Paese;
    in questa ottica, si è lavorato, attraverso un disegno di legge governativo, per fare emergere e sviluppare tutte le potenzialità che il nostro Paese è in grado di esprimere in termini di un'offerta turistica altamente competitiva e qualificata;
    con il suddetto disegno di legge sono stati riaffermati i principi fondamentali del rispetto delle persone e dei viaggiatori, anche con riferimento alle iniziative adottate a favore di un turismo maggiormente sostenibile ed accessibile;
    il riconoscimento dell'accessibilità come principio trasversale rispetto a tutte le altre forme possibili di turismo, ha conferito ad esso un ruolo centrale nelle politiche di sviluppo di un sistema integrato di offerta sempre più in grado di accogliere le esigenze speciali che meritano maggiore attenzione, fra cui quelle delle persone con disabilità, delle famiglie numerose, degli anziani e dei giovani;
    per interagire con questo mondo è necessario mettere a sistema una visione fatta di conoscenze e competenze che siano sempre più condivise, nell'ottica di sviluppare un turismo realmente inclusivo,

impegna il Governo

a proseguire, anche a seguito del trasferimento delle funzioni, nella strada intrapresa attraverso l'adozione di progetti e programmi che agevolino l'accesso all'esperienza turistica indipendentemente dalle condizioni personali, sociali ed economiche, mediante la riqualificazione e la valorizzazione di strutture turistico-ricettive, anche attraverso sistemi di intercettazione e coinvolgimento dei patrimoni immobiliari pubblici da destinare ad un'offerta a basso costo e di qualità rivolta a famiglie numerose, anziani e giovani.
9/2242/22Loss, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Viviani.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, ritrasferisce al Ministero dei beni e delle attività culturali (MIBAC) le funzioni in materia di turismo attualmente esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAFT);
    il decreto-legge n. 86 del 2018 (legge n. 97 del 2018) aveva trasferito al MIPAAF le funzioni in materia di turismo esercitate dal MIBACT ed istituito un apposito dipartimento, alla luce del ruolo strategico che il settore riveste per il Paese;
    in questa ottica, si è lavorato, attraverso un disegno di legge governativo, per fare emergere e sviluppare tutte le potenzialità che il nostro Paese è in grado di esprimere in termini di un'offerta turistica altamente competitiva e qualificata;
    con il suddetto disegno di legge sono stati riaffermati i principi fondamentali del rispetto delle persone e dei viaggiatori, anche con riferimento alle iniziative adottate a favore di un turismo maggiormente sostenibile ed accessibile;
    il riconoscimento dell'accessibilità come principio trasversale rispetto a tutte le altre forme possibili di turismo, ha conferito ad esso un ruolo centrale nelle politiche di sviluppo di un sistema integrato di offerta sempre più in grado di accogliere le esigenze speciali che meritano maggiore attenzione, fra cui quelle delle persone con disabilità, delle famiglie numerose, degli anziani e dei giovani;
    per interagire con questo mondo è necessario mettere a sistema una visione fatta di conoscenze e competenze che siano sempre più condivise, nell'ottica di sviluppare un turismo realmente inclusivo,

impegna il governo

a proseguire anche a seguito del trasferimento di funzioni, nella strada intrapresa attraverso l'adozione di progetti e programmi che agevolino l'accesso all'esperienza turistica indipendentemente dalle condizioni personali, sociali ed economiche, mediante la promozione di interventi mirati al soddisfacimento di specifiche richieste connesse a problematiche di allergie e intolleranze alimentari.
9/2242/23Golinelli, Bubisutti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Viviani.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, ritrasferisce al Ministero dei beni e delle attività culturali (MIBAC) le funzioni in materia di turismo attualmente esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAFT);
    il decreto-legge n. 86 del 2018 (legge n. 97 del 2018) aveva trasferito al MIPAAF le funzioni in materia di turismo esercitate dal MIBACT ed istituito un apposito dipartimento, alla luce del molo strategico che il settore riveste per il Paese;
    in questa ottica, si è lavorato, attraverso un disegno di legge governativo, per fare emergere e sviluppare tutte le potenzialità che il nostro Paese è in grado di esprimere in termini di un'offerta turistica altamente competitiva e qualificata;
    con il suddetto disegno di legge sono stati riaffermati i principi fondamentali del rispetto delle persone e dei viaggiatori, anche con riferimento alle iniziative adottate a favore di un turismo maggiormente sostenibile ed accessibile:
    il riconoscimento dell'accessibilità come principio trasversale rispetto a tutte le altre forme possibili di turismo, ha conferito ad esso un ruolo centrale nelle politiche di sviluppo di un sistema integrato di offerta sempre più in grado di accogliere le esigenze speciali che meritano maggiore attenzione, fra cui quelle delle persone con disabilità, delle famiglie numerose, degli anziani e dei giovani;
    per interagire con questo mondo è necessario mettere a sistema una visione fatta di conoscenze e competenze che siano sempre più condivise, nell'ottica di sviluppare un turismo realmente inclusivo,

impegna il Governo

a proseguire anche a seguito del trasferimento di funzioni, nella strada intrapresa attraverso l'adozione di progetti e programmi che agevolino l'accesso all'esperienza turistica indipendentemente dalle condizioni personali, sociali ed economiche, mediante la creazione di un brand «Turismo Accessibile Italia» e la sua promozione a livello nazionale e internazionale.
9/2242/24Gastaldi, Bubisutti, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Viviani.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, ritrasferisce al Ministero dei beni e delle attività culturali (MIBAC) le funzioni in materia di turismo attualmente esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAFT);
    il decreto-legge n. 86 del 2018 (legge n. 97 del 2018) aveva trasferito al MIPAAF le funzioni in materia di turismo esercitate dal MIBACT ed istituito un apposito dipartimento, alla luce del molo strategico che il settore riveste per il Paese;
    in questa ottica, si è lavorato, attraverso un disegno di legge governativo, per fare emergere e sviluppare tutte le potenzialità che il nostro Paese è in grado di esprimere in termini di un'offerta turistica altamente competitiva e qualificata;
    con il suddetto disegno di legge sono stati riaffermati i principi fondamentali del rispetto delle persone e dei viaggiatori, anche con riferimento alle iniziative adottate a favore di un turismo maggiormente sostenibile ed accessibile:
    il riconoscimento dell'accessibilità come principio trasversale rispetto a tutte le altre forme possibili di turismo, ha conferito ad esso un ruolo centrale nelle politiche di sviluppo di un sistema integrato di offerta sempre più in grado di accogliere le esigenze speciali che meritano maggiore attenzione, fra cui quelle delle persone con disabilità, delle famiglie numerose, degli anziani e dei giovani;
    per interagire con questo mondo è necessario mettere a sistema una visione fatta di conoscenze e competenze che siano sempre più condivise, nell'ottica di sviluppare un turismo realmente inclusivo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di proseguire, anche a seguito del trasferimento di funzioni, nella strada intrapresa attraverso l'adozione di progetti e programmi che agevolino l'accesso all'esperienza turistica indipendentemente dalle condizioni personali, sociali ed economiche, mediante la creazione di un brand «Turismo Accessibile Italia» e la sua promozione a livello nazionale e internazionale.
9/2242/24. (Testo modificato nel corso della seduta) Gastaldi, Bubisutti, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Viviani.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, ritrasferisce al Ministero dei beni e delle attività culturali (MIBAC) le funzioni in materia di turismo attualmente esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAFT);
    il decreto-legge n. 86 del 2018 (legge n. 97 del 2018) aveva trasferito al MIPAAF le funzioni in materia di turismo esercitate dal MIBACT ed istituito un apposito dipartimento, alla luce del ruolo strategico che il settore riveste per il Paese;
    in questa ottica, si è lavorato, attraverso un disegno di legge governativo, per fare emergere e sviluppare tutte le potenzialità che il nostro Paese è in grado di esprimere in termini di un'offerta turistica altamente competitiva e qualificata;
    con il suddetto disegno di legge sono stati riaffermati i principi fondamentali del rispetto delle persone e dei viaggiatori, anche con riferimento alle iniziative adottate a favore di un turismo maggiormente sostenibile ed accessibile;
    il riconoscimento dell'accessibilità come principio trasversale rispetto a tutte le altre forme possibili di turismo, ha conferito ad esso un ruolo centrale nelle politiche di sviluppo di un sistema integrato di offerta sempre più in grado di accogliere le esigenze speciali che meritano maggiore attenzione, fra cui quelle delle persone con disabilità, delle famiglie numerose, degli anziani e dei giovani;
    per interagire con questo mondo è necessario mettere a sistema una visione fatta di conoscenze e competenze che siano sempre più condivise, nell'ottica di sviluppare un turismo realmente inclusivo,

impegna il Governo

a proseguire, anche a seguito del trasferimento di funzioni, nella strada intrapresa attraverso l'adozione di progetti e programmi che agevolino l'accesso all'esperienza turistica indipendentemente dalle condizioni personali, sociali ed economiche, mediante la promozione di un'offerta integrata di servizi turistici attraverso la creazione di una rete, denominata «rete accessibile», tra gli enti locali, gli operatori turistici, le associazioni e le organizzazioni maggiormente rappresentative, le federazioni sportive dilettantistiche.
9/2242/25Guidesi, Belotti.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, ritrasferisce al Ministero dei beni e delle attività culturali (MIBAC) le funzioni in materia di turismo attualmente esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAFT);
    il decreto-legge n. 86 del 2018 (legge n. 97 del 2018) aveva trasferito al MIPAAF le funzioni in materia di turismo esercitate dal MIBACT ed istituito un apposito dipartimento;
    con decorrenza dal 1o gennaio 2020, è disposta la soppressione del Dipartimento del turismo del MIPAAFT e il trasferimento al MIBAC dei posti funzione di 1 dirigente di livello generale e di 2 dirigenti di livello non generale;
    oltre al fatto che, nel riportare le competenze del turismo dal MIPAAFT al MIBAC, non sono stati valutati i benefici scaturiti dalla sinergia di questo settore con quello dell'agroalimentare, nel decreto-legge non sono contemplate misure atte a promuovere una collaborazione tra i due Ministeri, proprio con la finalità di valorizzare il turismo enogastronomico;
    l'agroalimentare è uno tra i settori più rilevanti per l'economia del nostro Paese, un'eccellenza del made in Italy, e la valorizzazione delle specificità territoriali, fondate sul binomio enogastronomia e turismo, ha dimostrato di essere un importante volano per lo sviluppo e la crescita del Paese,

impegna il Governo

ad individuare le necessarie misure finalizzate a sviluppare una rete di interventi sinergici, anche eventualmente attraverso la creazione di specifiche strutture organizzative, tra il MIPAAF ed il MIBACT per continuare a valorizzare il turismo enogastronomico che rende il nostro Paese unico al mondo.
9/2242/26Manzato, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Viviani.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, ritrasferisce al Ministero dei beni e delle attività culturali (MIBAC) le funzioni in materia di turismo attualmente esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAFT);
    il decreto-legge n. 86 del 2018 (legge n. 97 del 2018) aveva trasferito al MIPAAF le funzioni in materia di turismo esercitate dal MIBACT ed istituito un apposito dipartimento;
    con decorrenza dal 1o gennaio 2020, è disposta la soppressione del Dipartimento del turismo del MIPAAFT e il trasferimento al MIBAC dei posti funzione di 1 dirigente di livello generale e di 2 dirigenti di livello non generale;
    oltre al fatto che, nel riportare le competenze del turismo dal MIPAAFT al MIBAC, non sono stati valutati i benefici scaturiti dalla sinergia di questo settore con quello dell'agroalimentare, nel decreto-legge non sono contemplate misure atte a promuovere una collaborazione tra i due Ministeri, proprio con la finalità di valorizzare il turismo enogastronomico;
    l'agroalimentare è uno tra i settori più rilevanti per l'economia del nostro Paese, un'eccellenza del made in Italy, e la valorizzazione delle specificità territoriali, fondate sul binomio enogastronomia e turismo, ha dimostrato di essere un importante volano per lo sviluppo e la crescita del Paese,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di individuare misure finalizzate a sviluppare una rete di interventi sinergici tra il MIPAAF ed il MIBACT per continuare a valorizzare il turismo enogastronomico che rende il nostro Paese unico al mondo.
9/2242/26. (Testo modificato nel corso della seduta) Manzato, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Viviani.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, ritrasferisce al Ministero dei beni e delle attività culturali (MIBAC) le funzioni in materia di turismo attualmente esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAFT);
    il decreto-legge n. 86 del 2018 (legge n. 97 del 2018) aveva trasferito al MIPAAF le funzioni in materia di turismo esercitate dal MIBACT ed istituito un apposito dipartimento attribuendo al turismo un posto di rilievo come Dipartimento;
    il nuovo assetto invece relega il turismo ad un ruolo subordinato e marginale rispetto ai beni culturali, non essendo chiarito nel decreto-legge in esame quale posizione lo stesso ricoprirà all'interno della struttura del MIBAC;
    la valorizzazione e la promozione del turismo non possono essere esclusivamente legate al mondo dell'arte e della cultura ma devono interessare necessariamente tutte quei settori in grado di esprimere l'eccellenza, le tradizioni e le tipicità proprie di ciascun territorio;
    l'agricoltura è uno tra i settori più rilevanti per l'economia del nostro Paese, un'eccellenza del « Made in Italy», e che la valorizzazione delle specificità territoriali, fondate sul binomio enogastronomia e turismo, ha dimostrato di essere un importante volano per lo sviluppo e la crescita del Paese;
    secondo il rapporto sul turismo enogastronomico italiano 2019, circa il 45 per cento dei turisti italiani, contro il 21 per cento del 2016, ha svolto un viaggio con la motivazione di godere delle bellezze del paesaggio e dell'esperienza enogastronomica ad esso legata;
    nell'ultimo anno il settore agricolo e quello turistico hanno registrato una crescita importante contribuendo a fornire una visione di un «sistema Italia» che ambisce a rappresentare in tutto mondo le sue eccellenze e specificità,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di considerare, alla luce delle suddette considerazioni, l'istituzione di un Ministero ad hoc dell'enogastronomia e del turismo, anche con l'obiettivo di rafforzare il legame tra le eccellenze enogastronomiche del nostro Paese, il territorio ed il turismo.
9/2242/27Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss.


   La Camera,
   premesso che:
    gli articoli 1-bis e 1-ter, introdotti durante l'esame al Senato, recano varie misure finalizzate ad assicurare i servizi pubblici essenziali di vigilanza, protezione e conservazione dei beni culturali, nonché di valorizzazione e fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura;
    il comma 4 del suddetto articolo 1-ter reca una previsione specifica relativa all'utilizzo dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso negli Istituti e nei musei dotati di autonomia speciale. Dispone, infatti, che, per migliorare la fruibilità e la valorizzazione degli stessi, i proventi in questione, al netto della quota destinata al funzionamento, sono versati dai medesimi Istituti e musei all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo risorse decentrate del MIBACT per essere destinati alla remunerazione delle particolari condizioni di lavoro del personale coinvolto in specifici progetti locali presso gli stessi Istituti e musei,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere che i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso negli Istituti e nei musei siano al netto non solo della quota destinata al loro funzionamento ma anche di quella destinata alla sicurezza e conservazione degli stessi.
9/2242/28Racchella, Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Sasso.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, ritrasferisce al Ministero dei beni e delle attività culturali (MIBAC) le funzioni in materia di turismo attualmente esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAFT);
    il decreto-legge n. 86 del 2018 (legge n. 97 del 2018) aveva trasferito al MIPAAF le funzioni in materia di turismo esercitate dal MIBACT ed istituito un apposito dipartimento;
    l'articolo 1, comma 2, oltre a prevedere che, dal 1o gennaio 2020, il Dipartimento del turismo del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è soppresso e il relativo personale dirigente è trasferito al Ministero per i beni e le attività culturali, stabilisce che presso il MIBAC sono istituiti i posti funzione di 1 dirigente di livello generale e di 2 dirigenti di livello non generale, senza specificare il loro impiego operativo;
    preso atto che le risorse sono state distolte al settore museale, il principio della buona amministrazione fa desumere che i nuovi incarichi dirigenziali siano stati creati per potenziare il medesimo comparto, di importanza strategica non solo sotto l'aspetto più propriamente culturale, ma anche per la valenza per il nostro Paese in termini di attrazione turistica risorse che, al contrario, dovrebbero essere potenziate,

impegna il Governo

a destinare i suddetti posti funzione al settore museale, affinché le risorse finanziarie rimangano all'interno del comparto stesso.
9/2242/29Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2 del provvedimento in esame dispone il trasferimento al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI) delle funzioni esercitate dal Ministero dello sviluppo economico (MISE) in materia di definizione delle strategie della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione del sistema Paese;
    all'articolo 2 comma 1 è previsto che al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale siano trasferite, a decorrere dal 1o gennaio 2020, le risorse umane, strumentali, compresa la sede, e finanziarie, compresa la gestione residui, della Direzione generale per il commercio internazionale del Ministero dello sviluppo economico;
    all'articolo 2 comma 2 è previsto che i posti funzione di sette dirigenti di livello non generale della Direzione generale per il commercio internazionale del Ministero dello sviluppo economico, siano trasferiti al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con conseguente istituzione di sette uffici di livello dirigenziale non generale presso la stessa amministrazione;
    nell'ottica della spending review i posti funzione di dirigenti a livello non generale possono subire una riduzione all'atto del trasferimento al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, anche attraverso meccanismi incentivanti che non comportino pregiudizio per i dirigenti stessi,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni citate in premessa al fine di ridefinire i posti funzione di dirigenza di livello non generale in seguito al trasferimento dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, riducendo da sette a sei la relativa dotazione organica.
9/2242/30Ciaburro, Caretta.


   La Camera,
   premesso che,
    l'articolo 4 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104 istituisce la Struttura tecnica per il controllo interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
    in particolare, al fine di potenziare il sistema dei controlli interni di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 in materia di regolarità amministrativa e contabile e di controllo di gestione è istituita, fino al 31 dicembre 2020, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, una Struttura tecnica, operante alle dirette dipendenze del Ministro, retta da un dirigente appartenente esclusivamente all'amministrazione dello Stato,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte ad istituire una Struttura tecnica controllata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ma operante in modo indipendente dal Ministro, in un'ottica di trasparenza e imparzialità.
9/2242/31Paternoster, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Maccanti, Tombolato, Zordan.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3-bis del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, sposta 60,5 milioni di euro sul fondo per il riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, prelevando però risorse già stanziate dai Ministeri per altri programmi;
    il Fondo, nel 2018, era stato istituito e finanziato dal Ministro dell'interno Salvini per 122 milioni, con l'articolo 35 del decreto-legge n. 113 del 2018, poi incrementati di ulteriori 100 milioni per il 2020 con la legge di bilancio 2019 (articolo 1, comma 451 legge n. 145 del 2018);
    per effetto dello spostamento delle risorse, che l'attuale Governo decide di destinare al riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, vengono sottratti milioni destinati alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica;
    in particolare, vengono tolti 3 milioni di euro all'Amministrazione Penitenziaria del Ministero della giustizia, vengono tolti 8,5 milioni di euro per la tutela dell'ordine e della sicurezza e 1 milione di euro per le Forze di polizia al Ministero dell'interno, viene tolto 1 milione di euro per il controllo della sicurezza nei mari, nei porti e nelle coste al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e ben 16 milioni nel 2020 e 13 milioni nel 2021 ai Carabinieri per la difesa e sicurezza del territorio del Ministero della difesa;
    il risultato finale, pertanto, è una partita di giro che, da una parte toglie alle Forze dell'ordine e alle Forze armate, dall'altra dà alle stesse per il riordino delle carriere, a costo zero, sostanzialmente quindi il Governo decide di rinunciare un po’ alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica per incrementare le risorse per il riordino delle carriere a scapito della stessa categoria che sta affermando di tutelare,

impegna il Governo

a individuare ulteriori risorse economiche per finanziare il riordino delle carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate in modo da poter garantire un adeguato livello di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, senza intaccare le somme per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica già destinate ai Ministeri della giustizia, dell'interno, della difesa e delle infrastrutture e dei trasporti.
9/2242/32Molteni, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3-bis del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, incrementa di 60,5 milioni di euro il fondo per il riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, utilizzando risorse già stanziate dai Ministeri per altri programmi,

impegna il Governo

ad adottare opportune iniziative volte ad individuare ulteriori risorse economiche per finanziare il riordino delle carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate in modo da poter garantire un adeguato livello di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, senza intaccare le somme per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica già destinate ai Ministeri della giustizia, dell'interno, della difesa e delle infrastrutture e dei trasporti.
9/2242/32. (Testo modificato nel corso della seduta) Molteni, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3-bis del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, sposta 60,5 milioni di euro sul fondo per il riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, prelevando però risorse già stanziate dai Ministeri per altri programmi;
    il Fondo, nel 2018, era stato istituito e finanziato dal Ministro dell'interno Salvini per 122 milioni, con l'articolo 35 del decreto-legge n. 113 del 2018, poi incrementati di ulteriori 100 milioni per il 2020 con la legge di bilancio 2019 (articolo 1, comma 451 legge n. 145 del 2018);
    per effetto dello spostamento delle risorse, che l'attuale Governo decide di destinare al riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, vengono sottratti milioni destinati alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica;
    in particolare, vengono tolti 3 milioni di euro all'Amministrazione Penitenziaria del Ministero della giustizia, vengono tolti 8,5 milioni di euro per la tutela dell'ordine e della sicurezza e 1 milione di euro per le Forze di polizia al Ministero dell'interno, viene tolto 1 milione di euro per il controllo della sicurezza nei mari, nei porti e nelle coste al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e ben 16 milioni nel 2020 e 13 milioni nel 2021 ai Carabinieri per la difesa e sicurezza del territorio del Ministero della difesa;
    il risultato finale, pertanto, è una partita di giro che, da una parte toglie alle Forze dell'ordine e alle Forze annate, dall'altra dà alle stesse per il riordino delle carriere, a costo zero, sostanzialmente quindi il Governo decide di rinunciare un po’ alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica per incrementare le risorse per il riordino delle carriere a scapito della stessa categoria che sta affermando di tutelare,

impegna il Governo

a incrementare ulteriormente, nella prossima legge di bilancio per il 2020, le risorse finanziarie da destinare al Fondo per il riordino delle carriere delle Forze di polizia e delle Forze annate.
9/2242/33Tonelli, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Stefani, Vinci.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3-bis del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, incrementa di 60,5 milioni di euro il fondo per il riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, utilizzando risorse già stanziate dai Ministeri per altri programmi,

impegna il Governo

ad adottare opportune iniziative volte ad incrementare ulteriormente, nella prossima legge di bilancio per il 2020, le risorse finanziarie da destinare al Fondo per il riordino delle carriere delle Forze di polizia e delle Forze annate.
9/2242/33. (Testo modificato nel corso della seduta) Tonelli, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Stefani, Vinci.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3-bis del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, sposta 60,5 milioni di euro sul fondo per il riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, prelevando però risorse già stanziate dai Ministeri per altri programmi;
    il Fondo, nel 2018, era stato istituito e finanziato dal Ministro dell'interno Salvini per 122 milioni, con l'articolo 35 del decreto-legge n. 113 del 2018, poi incrementati di ulteriori 100 milioni per il 2020 con la legge di bilancio 2019 (articolo 1, comma 451 legge n. 145 del 2018);
    per effetto dello spostamento delle risorse, che l'attuale Governo decide di destinare al riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, vengono sottratti milioni destinati alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica;
    in particolare, vengono tolti 3 milioni di euro all'Amministrazione Penitenziaria del Ministero della giustizia, vengono tolti 8,5 milioni di euro per la tutela dell'ordine e della sicurezza e 1 milione di euro per le Forze di polizia al Ministero dell'interno, viene tolto 1 milione di euro per il controllo della sicurezza nei mari, nei porti e nelle coste al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e ben 16 milioni nel 2020 e 13 milioni nel 2021 ai carabinieri per la difesa e sicurezza del territorio del Ministero della difesa;
    il risultato finale, pertanto, è una partita di giro che, da una parte toglie alle Forze dell'ordine e alle Forze armate, dall'altra dà alle stesse per il riordino delle carriere, a costo zero, sostanzialmente quindi il Governo decide di rinunciare un po’ alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica per incrementare le risorse per il riordino delle carriere a scapito della stessa categoria che sta affermando di tutelare,

impegna il Governo

a stanziare ulteriori 60,5 milioni di euro, nella prossima legge di bilancio per il 2020, nel Fondo per il riordino delle carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate.
9/2242/34Ferrari, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Tonelli, Stefani, Vinci.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3-bis del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, incrementa di 60,5 milioni di euro il fondo per il riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, utilizzando risorse già stanziate dai Ministeri per altri programmi,

impegna il Governo

ad adottare opportune iniziative volte ad incrementare ulteriormente nella prossima legge di bilancio per il 2020, le risorse finanziarie da destinare al Fondo per il riordino delle carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate.
9/2242/34. (Testo modificato nel corso della seduta) Ferrari, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Tonelli, Stefani, Vinci.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3-bis del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, sposta 60,5 milioni di euro sul fondo per il riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, prelevando però risorse già stanziate dei Ministeri per altri programmi;
    il Fondo, nel 2018, era stato istituito e finanziato dal Ministro dell'interno Salvini per 122 milioni, con l'articolo 35 del decreto-legge n. 113 del 2018, poi incrementati di ulteriori 100 milioni per il 2020 con la legge di bilancio 2019 (articolo 1, comma 451 legge n. 145 del 2018);
    per effetto dello spostamento delle risorse, che l'attuale Governo decide di destinare al riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, vengono sottratti milioni destinati alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica;
    in particolare, vengono tolti 3 milioni di euro all'Amministrazione Penitenziaria del Ministero della giustizia, vengono tolti 8,5 milioni di euro per la tutela dell'ordine e della sicurezza e 1 milione di euro per le Forze di polizia al Ministero dell'interno, viene tolto 1 milione di euro per il controllo della sicurezza nei mari, nei porti e nelle coste al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e ben 16 milioni nel 2020 e 13 milioni nel 2021 ai Carabinieri per la difesa e sicurezza del territorio del Ministero della difesa;
    il risultato finale, pertanto, è una partita di giro che, da una parte toglie alle Forze dell'ordine e alle Forze armate, dall'altra dà alle stesse per il riordino delle carriere, a costo zero, sostanzialmente quindi il Governo decide di rinunciare un po’ alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica per incrementare le risorse per il riordino delle carriere a scapito della stessa categoria che sta affermando di tutelare,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa, al fine di individuare, nella prossima legge di bilancio per il 2020, una copertura alternativa per il finanziamento del Fondo per il riordino delle carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate, di cui all'articolo 3-bis, evitando così lo spostamento di risorse dai Ministeri della giustizia, dell'interno, della difesa e delle infrastrutture e dei trasporti già destinate alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
9/2242/35Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 4 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, istituisce la Struttura tecnica per il controllo interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di potenziare il sistema dei controlli interni in materia di regolarità amministrativa e contabile e di controllo di gestione; per l'istituzione di tale struttura la citata disposizione destina 400.000 euro per il 2019 e 1,5 milioni di euro per il 2020;
    tale struttura sarà operativa solo fino a dicembre 2020 e le funzioni ad essa attribuite non sono del tutto chiare, anche alla luce delle ricostruzioni giornalistiche emerse rispetto ad una sua presunta competenza in materia di controllo sulle opere pubbliche e sulle infrastrutture;
    un'eventuale competenza in materia di controllo sulle opere pubbliche e sulle infrastrutture potrebbe essere attribuita a strutture interne al Ministero, già esistenti e che, in parte, già si occupano del controllo sulle opere pubbliche e sulle infrastrutture, peraltro coadiuvate dall'Autorità nazionale anti-corruzione (Anac) che interviene proprio in funzione di controllo sulla materia degli appalti pubblici,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte ad individuare strutture interne al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in alternativa all'istituzione, peraltro per un anno solo, della Struttura tecnica per il controllo interno, anche nell'ottica di un risparmio di risorse finanziare da poter destinare ad altre finalità.
9/2242/36Bordonali, Iezzi, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, in sede di esame, oltre al riordino dei ministeri, introduce varie disposizioni che determinano ulteriori spese per la pubblica amministrazione;
    attraverso la decretazione d'urgenza il Governo:
     a) con l'articolo 1-bis, sta disponendo assunzioni a tempo indeterminato di 150 unità di personale non dirigenziale per il MIBACT;
     b) con l'articolo 1-ter sta prevedendo che nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali già autorizzate, il MIBACT può avvalersi della società Ales (Arte, lavoro e servizi) s.p.a. per lo svolgimento delle attività di accoglienza e vigilanza nei musei, nei parchi archeologici statali e negli altri istituti e luoghi della cultura;
     c) con l'articolo 1-quater sta stabilendo che il Commissario straordinario per le finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino abbia un compenso annuo;
     d) con l'articolo 3-bis sta rimodulando gli stanziamenti dei ministeri, spostando risorse da destinare ad altre finalità;
     e) con l'articolo 4 sta istituendo la Struttura tecnica per il controllo interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con operatività solo fino a dicembre 2020, con una dotazione di 15 persone al fine di potenziare i controlli di regolarità amministrativa e contabile e di controllo di gestione;
    la Corte dei conti ha notevolmente ampliato le proprie funzioni di controllo nello scenario della finanza pubblica allargata al fine di favorire la speditezza e l'economicità dell'azione amministrativa,

impegna il Governo

ad ampliare ulteriormente il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, nell'ottica di favorire la speditezza e l'economicità dell'azione amministrativa.
9/2242/37Vinci, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 5 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, in sede di esame, riorganizza il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prevedendo che si articoli in dipartimenti, in numero non superiore a due, in riferimento alle aree funzionali definite all'articolo 35 del decreto legislativo n. 300;
    la relazione introduttiva, discordandosi dal testo, fa riferimento all'istituzione di due dipartimenti di cui uno dedicato alle attività di risanamento ambientale ed economia circolare e l'altro dedicato ai processi di miglioramento della qualità dell'aria e di crescita sostenibile;
    la particolare situazione geografica dell'Italia la posiziona al secondo posto delle aree a rischio del pianeta, battuta solo dal Giappone, per densità di popolazione e concentrazione territoriale,

impegna il Governo

a riconoscere, anche nella nuova organizzazione del Ministero dell'ambiente, un ruolo centrale alla problematica relativa al dissesto idrogeologico.
9/2242/38Stefani, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Tonelli, Vinci.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1-quater del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, modifica le norme che disciplinano le attribuzioni e i compiti del Commissario straordinario per le finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino, prevedendo che allo stesso spetti un compenso, da determinare con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, e introducendo l'obbligo, in capo al Commissario, di riferire, con cadenza almeno bimestrale, circa lo stato di avanzamento degli interventi programmati;
    il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, d'iniziativa del Governo del Partito Democratico, che è intervenuto con le misure necessarie ad assicurare la realizzazione delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino che si terranno a Cortina d'Ampezzo, aveva previsto, invece, che al Commissario non spettassero compensi, gettoni di presenza e indennità comunque denominate;
    la determinazione del compenso, da effettuarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in misura non superiore ai limiti di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011, ovvero l'importo non potrà superare i 50 mila euro annui, sia per la parte fissa sia per la parte variabile,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a rivedere quanto prima tale previsione nel senso di ripristinare la gratuità dell'incarico del Commissario straordinario per le finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino.
9/2242/39Invernizzi, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.


   La Camera,
   premesso che:
    tra gli interventi di maggior rilevanza strutturale, il provvedimento dispone all'articolo 2 il trasferimento in capo al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale delle funzioni previamente attribuite al Ministero dello Sviluppo Economico in materia di definizione delle strategie della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione del sistema paese;
    che il provvedimento determina altresì lo smantellamento di una Direzione generale in seno al Ministero dello Sviluppo Economico e la parallela istituzione di nuovi uffici alla Farnesina,

impegna il Governo

a riferire annualmente alle competenti commissioni parlamentari sullo stato di attuazione della riforma, sia in termini organizzativi che di risultato, con particolare riguardo agli effetti della ristrutturazione sull'efficacia dell'azione delle nostre sedi diplomatiche all'estero.
9/2242/40Billi, Comencini, Di San Martino Lorenzato Di Ivrea, Formentini, Grimoldi, Ribolla, Zoffili.


   La Camera,
   premesso che:
    tra gli interventi di maggior rilevanza strutturale, il provvedimento dispone all'articolo 2 il trasferimento in capo al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale delle funzioni previamente attribuite al Ministero dello Sviluppo Economico in materia di definizione delle strategie della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione del sistema paese;
    che il provvedimento determina altresì la soppressione di una Direzione generale in seno al Ministero dello Sviluppo Economico con il conseguente trasferimento delle competenze alla Farnesina,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di riferire annualmente alle competenti commissioni parlamentari sullo stato di attuazione della riforma, sia in termini organizzativi che di risultato, con particolare riguardo agli effetti della ristrutturazione sull'efficacia dell'azione delle nostre sedi diplomatiche all'estero.
9/2242/40. (Testo modificato nel corso della seduta) Billi, Comencini, Di San Martino Lorenzato Di Ivrea, Formentini, Grimoldi, Ribolla, Zoffili.


   La Camera,
   premesso che:
    tra gli interventi di maggior rilevanza strutturale, il provvedimento dispone all'articolo 2 il trasferimento in capo al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale delle funzioni previamente attribuite al Ministero dello Sviluppo Economico in materia di definizione delle strategie della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione del sistema paese;
    che il provvedimento apre le porte ad una riqualificazione dell'azione diplomatica italiana focalizzandola maggiormente sulla promozione degli interessi industriali e commerciali del nostro paese, tanto negli ambiti della diplomazia bilaterale quanto nei fori multilaterali,

impegna il Governo

ad elaborare quanto prima un libro bianco, da presentare al Parlamento, contenente le linee guida cui il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale intende informare la propria azione promozionale e di sostegno agli interessi economico-commerciali dell'Italia, indicandone priorità geografiche e settoriali, nonché i mezzi predisposti per perseguirli.
9/2242/41Picchi, Billi, Comencini, Di San Martino Lorenzato Di Ivrea, Formentini, Grimoldi, Ribolla, Zoffili.


   La Camera,
   premesso che:
    tra gli interventi di maggior rilevanza strutturale, il provvedimento dispone all'articolo 2 il trasferimento in capo al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale delle funzioni previamente attribuite al Ministero dello Sviluppo Economico in materia di definizione delle strategie della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione del sistema paese;
    che il provvedimento apre le porte ad una riqualificazione dell'azione diplomatica italiana focalizzandola maggiormente sulla promozione degli interessi industriali e commerciali del nostro paese, tanto negli ambiti della diplomazia bilaterale quanto nei fori multilaterali,

impegna il Governo

a continuare a predisporre il documento finale della cabina di regia per l'Italia internazionale.
9/2242/41. (Testo modificato nel corso della seduta) Picchi, Billi, Comencini, Di San Martino Lorenzato Di Ivrea, Formentini, Grimoldi, Ribolla, Zoffili.


   La Camera,
   premesso che:
    tra gli interventi di maggior rilevanza strutturale, il provvedimento dispone all'articolo 2 il trasferimento in capo al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale delle funzioni previamente attribuite al Ministero dello Sviluppo Economico in materia di definizione delle strategie della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione del sistema paese,

impegna il Governo

ad espandere, anche a seguito del trasferimento di funzioni in premessa, le proprie attività di promozione commerciale nei paesi con i quali l'Italia intrattiene le più intense relazioni economiche, privilegiando in particolare gli Stati con cui sussistano legami politici sanciti da alleanze formali.
9/2242/42Formentini, Billi, Comencini, Di San Martino Lorenzato Di Ivrea, Grimoldi, Ribolla, Zoffili.


   La Camera,
   premesso che:
    tra gli interventi di maggior rilevanza strutturale, il provvedimento dispone all'articolo 2 il trasferimento in capo al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale delle funzioni previamente attribuite al Ministero dello Sviluppo Economico in materia di definizione delle strategie della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione del sistema paese,

impegna il Governo

ad espandere, anche a seguito del trasferimento delle funzioni di cui in premessa, le proprie attività di promozione commerciale nei confronti dei Paesi ritenuti prioritari dalla cabina di regia per l'Italia internazionale.
9/2242/42. (Testo modificato nel corso della seduta) Formentini, Billi, Comencini, Di San Martino Lorenzato Di Ivrea, Grimoldi, Ribolla, Zoffili.


   La Camera,
   premesso che:
    tra gli interventi di maggior rilevanza strutturale, il provvedimento dispone all'articolo 2 il trasferimento in capo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale delle funzioni previamente attribuite al Ministero dello Sviluppo Economico in materia di definizione delle strategie della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione del sistema paese,

impegna il Governo

a comunicare tempestivamente al Parlamento l'eventuale provvedimento, adottato nell'ambito delle operazioni di riorganizzazione di cui in premessa, volto alla creazione all'interno del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di un organismo simile per funzioni e struttura alla «Task Force Cina» attiva nel Ministero dello Sviluppo Economico durante il primo Governo Conte.
9/2242/43Zoffili, Billi, Comencini, Di San Martino Lorenzato Di Ivrea, Formentini, Grimoldi, Ribolla.


   La Camera,
   premesso che:
    tra gli interventi di maggior rilevanza strutturale, il provvedimento dispone all'articolo 2 il trasferimento in capo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale delle funzioni previamente attribuite al Ministero dello Sviluppo Economico in materia di definizione delle strategie della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione del sistema paese;
    il provvedimento trasferisce altresì al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale anche le «gestioni fuori bilancio, aventi le caratteristiche dei fondi di rotazione, relative al fondo rotativo per operazioni di venture capital» previste dall'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,

impegna il Governo

a riferire periodicamente alle competenti Commissioni parlamentari, con cadenza almeno annuale, sulle operazioni eventualmente compiute nel contesto delle gestioni fuori bilancio generalizzate in premessa, esponendo altresì i risultati conseguiti tramite il ricorso a questo strumento.
9/2242/44Grimoldi, Billi, Comencini, Di San Martino Lorenzato Di Ivrea, Formentini, Ribolla, Zoffili.


   La Camera,
   premesso che:
    tra gli interventi di maggior rilevanza strutturale, il provvedimento dispone all'articolo 2 il trasferimento in capo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale delle funzioni previamente attribuite al Ministero dello Sviluppo Economico in materia di definizione delle strategie della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione del sistema paese;
    il provvedimento trasferisce altresì al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale anche le «gestioni fuori bilancio, aventi le caratteristiche dei fondi di rotazione, relative al fondo rotativo per operazioni di venture capital» previste dall'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di riferire periodicamente alle competenti Commissioni parlamentari, con cadenza almeno annuale, sulle operazioni eventualmente compiute nel contesto delle gestioni fuori bilancio generalizzate in premessa, esponendo altresì i risultati conseguiti tramite il ricorso a questo strumento.
9/2242/44. (Testo modificato nel corso della seduta) Grimoldi, Billi, Comencini, Di San Martino Lorenzato Di Ivrea, Formentini, Ribolla, Zoffili.


   La Camera,
   premesso che:
    tra gli interventi di maggior rilevanza strutturale, il provvedimento dispone all'articolo 2 il trasferimento in capo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale delle funzioni previamente attribuite al Ministero dello sviluppo economico in materia di definizione delle strategie della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione del sistema paese;
    il provvedimento prevede inoltre esplicitamente che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale assicuri il proprio sostegno alle micro e piccole imprese allo scopo di agevolarne la partecipazione ai bandi europei ed internazionali,

impegna il Governo

ad assumere tutte le iniziative ritenute più idonee ad assicurare la diffusione capillare delle informazioni concernenti i bandi europei ed internazionali aperti alla partecipazione delle micro e piccole imprese italiane, predisponendo altresì degli strumenti di supporto a favore delle aziende che decideranno di prendere parte al percorso di selezione dei progetti più validi.
9/2242/45Toccalini, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Patassini, Pettazzi, Piastra.


   La Camera,
   premesso che:
    tra gli interventi di maggior rilevanza strutturale, il provvedimento dispone all'articolo 2 il trasferimento in capo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale delle funzioni previamente attribuite al Ministero dello sviluppo economico in materia di definizione delle strategie della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione del sistema paese;
    il provvedimento prevede inoltre esplicitamente che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale assicuri il proprio sostegno alle micro e piccole imprese allo scopo di agevolarne la partecipazione ai bandi europei ed internazionali,

impegna il Governo

ad assumere tutte le iniziative ritenute più idonee ad assicurare la diffusione capillare delle informazioni concernenti i bandi di gara europei ed internazionali aperti alla partecipazione delle micro e piccole imprese italiane, continuando il supporto a favore delle aziende che decideranno di prendere parte alle relative procedure di gara.
9/2242/45. (Testo modificato nel corso della seduta) Toccalini, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Patassini, Pettazzi, Piastra.


   La Camera,
   premesso che:
    tra gli interventi di maggior rilevanza strutturale, il provvedimento dispone all'articolo 2 il trasferimento in capo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale delle funzioni previamente attribuite al Ministero dello sviluppo economico in materia di definizione delle strategie della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione del sistema paese;
    il provvedimento interviene altresì sul testo del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, facendo del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale l'autorità competente a rilasciare le autorizzazioni previste per l'esportazione, il trasferimento, l'intermediazione, l'assistenza tecnica ed il transito di prodotti a duplice uso e di prodotti a duplice uso non listati; le autorizzazioni per il commercio di merci soggette al regolamento anti-tortura; nonché le autorizzazioni per il commercio, diretto o indiretto, di prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali;
    inoltre, il Disegno di legge modifica inquadramento e composizione del Comitato consultivo per l'esportazione, il trasferimento, l'intermediazione ed il transito di prodotti a duplice uso, di merci soggette al regolamento antitortura, di prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali,

impegna il Governo

in sede di individuazione dei componenti del comitato di cui in premessa, a tener conto dell'esigenza di sostenere adeguatamente gli interessi degli esportatori nazionali attivi nel comparto generalizzato in premessa, specialmente in presenza sui mercati di destinazione di competitori appartenenti a paesi che abbiano sottoscritto il cosiddetto Codice di Condotta europeo.
9/2242/46Ribolla, Billi, Comencini, Di San Martino Lorenzato Di Ivrea, Formentini, Grimoldi, Zoffili.


   La Camera,
   premesso che:
    tra gli interventi di maggior rilevanza strutturale, il provvedimento dispone all'articolo 2 il trasferimento in capo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale delle funzioni previamente attribuite al Ministero dello sviluppo economico in materia di definizione delle strategie della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione del sistema paese;
    il provvedimento interviene altresì sul testo del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, facendo del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale l'autorità competente a rilasciare le autorizzazioni previste per l'esportazione, il trasferimento, l'intermediazione, l'assistenza tecnica ed il transito di prodotti a duplice uso e di prodotti a duplice uso non listati; le autorizzazioni per il commercio di merci soggette al regolamento anti-tortura; nonché le autorizzazioni per il commercio, diretto o indiretto, di prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali;
    inoltre, il Disegno di legge modifica inquadramento e composizione del Comitato consultivo per l'esportazione, il trasferimento, l'intermediazione ed il transito di prodotti a duplice uso, di merci soggette al regolamento antitortura, di prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali,

impegna il Governo

a sostenere adeguatamente gli interessi degli esportatori nazionali attivi nel comparto generalizzato in premessa.
9/2242/46. (Testo modificato nel corso della seduta) Ribolla, Billi, Comencini, Di San Martino Lorenzato Di Ivrea, Formentini, Grimoldi, Zoffili.


   La Camera,
   premesso che:
    tra gli interventi di maggior rilevanza strutturale, il provvedimento dispone all'articolo 2 il trasferimento in capo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale delle funzioni previamente attribuite al Ministero dello Sviluppo Economico in materia di definizione delle strategie della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione del sistema paese;
    nel provvedimento è previsto altresì il conferimento al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale della sede in cui ha finora operato la Direzione Generale per il Commercio Internazionale del Ministero dello Sviluppo Economico;
    proprio in ragione della sua crescente importanza, non sembra opportuno condurre la politica estera commerciale in una sede distaccata rispetto alla Farnesina, dove vi è sovrabbondanza di spazi anche a causa della contrazione degli organici verificatasi al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale nel corso degli anni;
    e dalla riduzione del numero delle sedi utilizzate possono derivare apprezzabili risparmi,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata, in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a predisporre il trasferimento all'interno della Farnesina del personale incaricato di occuparsi delle competenze trasferite al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in materia di politica commerciale ed internazionalizzazione del sistema paese.
9/2242/47Di San Martino Lorenzato Di Ivrea, Billi, Comencini, Formentini, Grimoldi, Ribolla, Zoffili.


   La Camera,
   premesso che:
    tra gli interventi di maggior rilevanza strutturale, il provvedimento dispone all'articolo 2 il trasferimento in capo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale delle funzioni previamente attribuite al Ministero dello sviluppo economico in materia di definizione delle strategie della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione del sistema paese;
    mentre è chiara la parte dispositiva del provvedimento per quanto attiene alla soppressione della Direzione Generale per il Commercio Internazionale del Ministero dello sviluppo economico, non altrettanto lo è quella che concerne l'organizzazione della funzione al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte alla creazione di una nuova Direzione generale cui attribuire le competenze relative alle funzioni trasferite dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
9/2242/48Comencini, Billi, Di San Martino Lorenzato Di Ivrea, Formentini, Grimoldi, Ribolla, Zoffili.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge oggi all'esame di questa Assemblea dispone all'articolo 1 il trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali le funzioni in materia di turismo attualmente eserciatate dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;
    tale spostamento coinvolge le risorse umane, strumentali e finanziarie destinate all'esercizio delle funzioni oggetto del trasferimento;
    non si tratta di un atto formale di spostamento di competenze e funzioni da un Ministero ad un altro, ma riguarda il tema del turismo in generale che per l'Italia rappresenta una risorsa economica di enorme rilievo;
    la scelta strategica di legare il turismo all'agricoltura, avviata da poco più di un anno, derivava dalla consapevolezza che è possibile promuovere e valorizzare il turismo italiano, non solo attraverso l'indubbio patrimonio artistico, ma anche attraverso i prodotti delle attività primarie e quelle eccellenze del made in Italy che costituiscono un patrimonio unico;
    l'agricoltura, infatti, aveva intrapreso una strada giusta che l'aveva portata a vivere un momento felice, l'export dei nostri prodotti agricoli, del made in Italy, dal 2018 è andato in un continuo crescendo,

impegna il Governo

ad attuare politiche di coordinamento tre i due Ministeri al fine di non vanificare i risultati in questo anno ottenuti dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali in materia di turismo.
9/2242/49Patelli, Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Racchella, Sasso.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge reca «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»;
    l'articolo 1-ter prevede «Misure per il servizio pubblico essenziale di tutela, valorizzazione e fruizione degli istituti e luoghi della cultura»;
    in particolare prevede che il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è autorizzato ad avvalersi della società Ales Spa per lo svolgimento delle attività di accoglienza e vigilanza nei musei, nei parchi archeologici statali nonché negli altri istituti e luoghi della cultura, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali autorizzate;
    il nostro patrimonio culturale ha bisogno per essere tutelato e valorizzato di competenze specifiche;
    i beni culturali, per sopravvivere attraverso i secoli, hanno bisogno di essere controllati e manutenzionati attraverso determinati interventi specifici, da ripetere costantemente a intervalli più o meno frequenti;
    le persone che hanno già svolto qualche tipo di attività nel settore dei beni culturali sanno quanto sono vari e spesso complessi gli interventi attuabili e programmabili in questo settore,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, per lo svolgimento delle attività di vigilanza e accoglienza, di personale con maggiori qualifiche al fine di una maggiore tutela del nostro patrimonio artistico.
9/2242/50Latini, Patelli, Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Racchella, Sasso.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1-ter, al comma 4 reca disposizioni al fine di migliorare la fruibilità e la valorizzazione degli istituti e dei musei dotati di autonomia speciale, gli introiti derivanti da quanto previsto dal comma 3, al netto della corrispondente quota destinata al funzionamento, sono versati dai medesimi istituti e musei all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnati, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, all'incremento del Fondo risorse decentrate del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per essere destinati alla remunerazione delle particolari condizioni di lavoro del personale coinvolto in specifici progetti locali presso i predetti istituti e musei nel limite massimo complessivo del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa,

impegna il Governo

ad informare le Commissioni parlamentari competenti sulla natura degli specifici progetti locali di cui in premessa.
9/2242/51Piccolo, Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1-ter, al comma 4 reca disposizioni al fine di migliorare la fruibilità e la valorizzazione degli istituti e dei musei dotati di autonomia speciale, gli introiti derivanti da quanto previsto dal comma 3, al netto della corrispondente quota destinata al funzionamento, sono versati dai medesimi istituti e musei all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnati, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, all'incremento del Fondo risorse decentrate del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per essere destinati alla remunerazione delle particolari condizioni di lavoro del personale coinvolto in specifici progetti locali presso i predetti istituti e musei nel limite massimo complessivo del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa,

impegna il Governo

a trasmettere alle Commissioni parlamentari competenti, entro il 31 marzo di ciascun anno, l'elenco degli specifici progetti locali di cui in premessa.
9/2242/52Boniardi, Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1-ter, al comma 4 reca disposizioni al fine di migliorare la fruibilità e la valorizzazione degli istituti e dei musei dotati di autonomia speciale, gli introiti derivanti da quanto previsto dal comma 3, al netto della corrispondente quota destinata al funzionamento, sono versati dai medesimi istituti e musei all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnati, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, all'incremento del Fondo risorse decentrate del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per essere destinati alla remunerazione delle particolari condizioni di lavoro del personale coinvolto in specifici progetti locali presso i predetti istituti e musei nel limite massimo complessivo del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa,

impegna il Governo

a trasmettere alle Commissioni parlamentari competenti, entro il 28 febbraio di ciascun anno, una Relazione sui risultati degli specifici progetti locali di cui in premessa.
9/2242/53Zicchieri, Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1-ter, al comma 4 reca disposizioni al fine di migliorare la fruibilità e la valorizzazione degli istituti e dei musei dotati di autonomia speciale, gli introiti derivanti da quanto previsto dal comma 3, al netto della corrispondente quota destinata al funzionamento, sono versati dai medesimi istituti e musei all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnati, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, all'incremento del Fondo risorse decentrate del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per essere destinati alla remunerazione delle particolari condizioni di lavoro del personale coinvolto in specifici progetti locali presso i predetti istituti e musei nel limite massimo complessivo del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa,

impegna il Governo

ad informare le Commissioni parlamentari competenti, entro il 28 febbraio di ciascun anno, sui risultati dei progetti locali di cui in premessa, che presentino specifiche peculiarità.
9/2242/54Furgiuele, Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1-ter, al comma 4 reca disposizioni al fine di migliorare la fruibilità e la valorizzazione degli istituti e dei musei dotati di autonomia speciale, gli introiti derivanti da quanto previsto dal comma 3, al netto della corrispondente quota destinata al funzionamento, sono versati dai medesimi istituti e musei all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnati, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, all'incremento del Fondo risorse decentrate del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per essere destinati alla remunerazione delle particolari condizioni di lavoro del personale coinvolto in specifici progetti locali presso i predetti istituti e musei nel limite massimo complessivo del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa,

impegna il Governo

ad informare le Commissioni parlamentari competenti sui risultati dei progetti locali di cui in premessa.
9/2242/54. (Testo modificato nel corso della seduta) Furgiuele, Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3-ter apporta modifiche alle qualifiche e al trattamento economico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e determina, fra le altre cose, gli importi del trattamento economico per il personale,

impegna il Governo

a prevedere, nel primo provvedimento utile, e nell'ambito delle risorse stanziate dal provvedimento l'aumento della misura percentuale dell'indennità di impiego operativo al personale dell'Esercito «acquisitore obiettivi» e «ranger», già prevista per gli operatori delle Forze Speciali, e, qualora tale personale sia in servizio presso gli enti di Forze speciali o che operano per finalità delle Forze speciali, a prevedere la corresponsione dell'indennità supplementare mensile.
9/2242/55Pretto, Ferrari, Fantuz, Zicchieri, Boniardi, Piccolo, Toccalini, Turri, Comencini, Valbusa, Paternoster.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3-ter apporta modifiche alle qualifiche e al trattamento economico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e determina, fra le altre cose, gli importi del trattamento economico per il personale,

impegna il Governo

a prevedere, nel primo provvedimento utile, e nell'ambito delle risorse stanziate dal provvedimento l'aumento della misura percentuale dell'indennità di impiego operativo di base per il personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in possesso di brevetto militare di incursore od operatore subacqueo e in servizio presso reparti incursori e subacquei nonché presso centri e nuclei aerosoccorritori.
9/2242/56Fantuz, Ferrari, Pretto, Zicchieri, Boniardi, Piccolo, Toccalini, Turri, Comencini, Valbusa, Paternoster.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 4 del provvedimento, con il comma 6-bis, reca due novelle all'articolo 12 del decreto-legge n. 109 del 2018 in materia di poteri e funzioni attribuiti all'Agenzia per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, comunemente nota come Ansfisa;
    le novelle recate dal sopracitato comma appaiono opportune e condivisibili, dal momento che quella di cui alla lettera a) chiarisce la portata normativa di alcune disposizioni, mentre quella di cui alla lettera b) contribuisce a rafforzare le funzioni ispettive e di controllo dell'Ansfisa;
    l'intervento normativo di cui al comma 6-bis contrasta in linea di principio con un altro intervento normativo operato dal Governo all'interno del decreto-legge n. 124 del 2019 recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili, dove a parziale copertura degli oneri finanziari recati dal provvedimento, vengono utilizzate le risorse finanziarie stanziate per il funzionamento dell'Ansfisa per l'anno 2019, pari 14,1 milioni di euro;
    l'Ansfisa, come previsto dall'articolo 12 del decreto-legge n. 109 del 2018, doveva costituirsi ed iniziare la propria attività dal primo gennaio dell'anno 2019. Ad oggi, però, in contrasto con la norma appena citata non è ancora in funzione e, a seguito del definanziamento operato non lo sarà per la parte restante di anno;
    l'Ansfisa è stata prevista immediatamente dopo il crollo del Ponte Morandi di Genova e avrebbe dovuto vigilare sulla sicurezza stradale e autostradale, oltre che su quella ferroviaria;
    l'attuale Governo fino alla presentazione del decreto-legge n. 214 del 2019 non aveva assunto una posizione chiara in merito alla costituzione e all'avvio delle attività di Ansfisa, anche a fronte di specifici e puntuali atti di sindacato ispettivo che chiedevano quale fosse la posizione del Governo sulla vicenda,

impegna il Governo

a dare puntuale attuazione all'articolo 12 del decreto-legge n. 109 del 2018, attuando tutti gli interventi necessari a garantire la piena funzionalità e attività dell'Ansfisa a decorrere dal primo gennaio 2020.
9/2242/57Mulè, Sozzani, Zanella, Pentangelo, Germanà, Bergamini, Rosso, Baldelli.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 4 del provvedimento, con il comma 6-bis, reca due novelle all'articolo 12 del decreto-legge n. 109 del 2018 in materia di poteri e funzioni attribuiti all'Agenzia per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, comunemente nota come Ansfisa;
    le novelle recate dal sopracitato comma appaiono opportune e condivisibili, dal momento che quella di cui alla lettera a) chiarisce la portata normativa di alcune disposizioni, mentre quella di cui alla lettera b) contribuisce a rafforzare le funzioni ispettive e di controllo dell'Ansfisa;
    l'intervento normativo di cui al comma 6-bis contrasta in linea di principio con un altro intervento normativo operato dal Governo all'interno del decreto-legge n. 124 del 2019 recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili, dove a parziale copertura degli oneri finanziari recati dal provvedimento, vengono utilizzate le risorse finanziarie stanziate per il funzionamento dell'Ansfisa per l'anno 2019, pari 14,1 milioni di euro;
    l'Ansfisa, come previsto dall'articolo 12 del decreto-legge n. 109 del 2018, doveva costituirsi ed iniziare la propria attività dal primo gennaio dell'anno 2019. Ad oggi, però, in contrasto con la norma appena citata non è ancora in funzione e, a seguito del definanziamento operato non lo sarà per la parte restante di anno;
    l'Ansfisa è stata prevista immediatamente dopo il crollo del Ponte Morandi di Genova e avrebbe dovuto vigilare sulla sicurezza stradale e autostradale, oltre che su quella ferroviaria;
    l'attuale Governo fino alla presentazione del decreto-legge n. 214 del 2019 non aveva assunto una posizione chiara in merito alla costituzione e all'avvio delle attività di Ansfisa, anche a fronte di specifici e puntuali atti di sindacato ispettivo che chiedevano quale fosse la posizione del Governo sulla vicenda,

impegna il Governo

a dare puntuale attuazione all'articolo 12 del decreto-legge n. 109 del 2018, attuando tutti gli interventi necessari a garantire la piena funzionalità e attività dell'Ansfisa.
9/2242/57. (Testo modificato nel corso della seduta) Mulè, Sozzani, Zanella, Pentangelo, Germanà, Bergamini, Rosso, Baldelli.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 del decreto-legge trasferisce al Ministero per i beni e le attività culturali le funzioni in materia di turismo, esercitate dal Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo;
    nel corso dell'esame parlamentare svolto presso il Senato, a seguito dell'approvazione della proposta emendativa numero 1.15 a prima firma del Senatore del Partito Democratico Dario Parrini è stato inserito nell'articolo 1, l'attuale comma 3-bis che incrementa di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2020 la dotazione finanziaria destinata alle esigenze di cui all'articolo 4, comma 5, lettera g) del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 76;
    il personale indicato dalla lettera g) dell'articolo 4, comma 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sopra citato, esclusivamente per il quale il comma 3-bis ha incrementato di 500.000 euro la dotazione finanziaria, è il personale degli uffici di diretta collaborazione con contratto a tempo determinato o di collaborazione, dunque personale esterno a quello dipendente della Pubblica Amministrazione, il cui trattamento economico è determinato direttamente dal Ministro;
    il tema del livello degli emolumenti del personale di staff e di diretta collaborazione di alcuni ministri dell'attuale Governo è stato più volte oggetto di articoli di stampa pubblicati in questi giorni, con particolare riferimento al Ministro degli affari esteri, on. Luigi Di Maio, al Ministro dello sviluppo economico, Senatore Stefano Patuanelli, e della Ministra del lavoro e delle politiche sociali Nunzia Catalfo;
    l'articolo 4 del presente decreto al comma 4 stanzia 144.000 euro per la parte restante dell'anno in corso e 480.000 euro per l'anno 2020 autorizzando il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da destinare a esperti o consulenti esterni all'amministrazione;
    la riduzione della spesa pubblica, comunemente detta spending review è da tempo nei programmi dei governi che si sono susseguiti negli ultimi anni. In particolare i costi degli organi istituzionali della Pubblica Amministrazione e degli Organi Costituzionali è stato sovente oggetto di polemica politica e mediatica anche con mirate campagne di stampa;
    da ultimo il presente Governo ha sostenuto politicamente l'approvazione, con l'ultimo passaggio parlamentare, della legge di riforma costituzionale che ha ridotto il numero dei componenti della Camera e del Senato, motivandola alla luce dei risparmi economici con conseguenti effetti positivi sulla finanza pubblica che la riforma costituzionale produrrà una volta entrata in vigore;
    iniziative normative, come quella di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del presente decreto, che produce un onere complessivo di 692.000 euro annui, come specificato dal comma 3-ter del medesimo articolo, ovvero quella di cui all'articolo 4, comma 4, che stanzia 480.000 euro per consulenze esterne, contrastano apertamente, con una seria e credibile politica di riduzione dei costi delle amministrazioni pubbliche,

impegna il Governo

a valutare l'adozione di iniziative finalizzate a prevedere una riserva di posti nell'ambito degli incarichi di diretta collaborazione per ex parlamentari ed ex componenti del Governo della legislatura precedente.
9/2242/58Baldelli.


   La Camera,
   premesso che:
    con il decreto-legge 21 settembre 2019 n. 104, è stata istituita in virtù del disposto dell'articolo 4 la Struttura tecnica per il controllo interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
    nella proposta di legge di conversione del decreto-legge n. 104 del 2019 i commi da 1 a 4 dell'articolo 4 non hanno subito modifiche;
    la ricordata esigenza del controllo delle strutture afferenti al Ministero delle infrastrutture e trasporti, getta una luce inquietante rispetto alla trasparenza delle procedure adottate e degli atti licenziati dal dicastero suddetto, tanto da convincere il Governo alla istituzione di una struttura tecnica interna alle dirette dipendenze del Ministro proprio per meglio controllare l'operato del suddetto Ministero;
    non è chiaro il raccordo funzionale che la Struttura tecnica per il controllo interno dovrà intrattenere con gli altri organismi già esistenti e a tali compiti dedicati, ovvero con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e con l'Organismo indipendente di valutazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,

impegna il Governo

a scongiurare per il futuro la proliferazione degli Organismi di controllo e di sorveglianza senza la definizione di un chiaro perimetro dei compiti e delle funzioni che gli stessi andranno a svolgere, nell'ottica dell'efficienza e della efficacia della azione amministrativa e del contenimento della spesa pubblica.
9/2242/59Silvestroni, Deidda, Ferro, Zucconi.


   La Camera,
   premesso che:
    con il decreto-legge 21 settembre 2019 n. 104, in virtù del disposto dell'articolo 6, sono stati individuati «Interventi urgenti sull'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;
    nella proposta di legge di conversione del decreto-legge n. 104 del 2019 l'articolo 6 non ha subito modifiche;
    al fine di consentire una maggiore efficacia dell'azione amministrativa svolta dal Ministero a livello centrale, è stato previsto un ampliamento della dotazione organica dirigenziale;
    ad oggi appare prioritario rafforzare gli Uffici scolastici decentrati, dove le carenze nella dotazione organica sono più gravi,

impegna il Governo

a rafforzare prioritariamente la dotazione organica degli Uffici scolastici Regionali che si trovano in maggiore sofferenza.
9/2242/60Frassinetti, Bucalo, Rizzetto, Mollicone.


   La Camera,
   premesso che:
    con il decreto-legge 21 settembre 2019 n. 104, in virtù del disposto dell'articolo 6, sono stati individuati «Interventi urgenti sull'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;
    nella proposta di legge di conversione del decreto-legge n. 104 del 2019 l'articolo 6 non ha subito modifiche;
    al fine di consentire una maggiore efficacia dell'azione amministrativa svolta dal Ministero a livello centrale, è stato previsto un ampliamento della dotazione organica dirigenziale;
    ad oggi appare prioritario rafforzare gli Uffici scolastici decentrati, dove le carenze nella dotazione organica sono più gravi,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di rafforzare prioritariamente la dotazione organica degli Uffici scolastici Regionali che si trovano in maggiore sofferenza.
9/2242/60. (Testo modificato nel corso della seduta) Frassinetti, Bucalo, Rizzetto, Mollicone.


   La Camera,
   premesso che:
    attualmente è in discussione in Parlamento lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate e che, nell'ambito del medesimo decreto, vengono asseritamente stanziate ulteriori risorse economiche destinate al medesimo riordino, tuttavia reperite da tagli ad altri capitoli del bilancio afferenti al Ministero della difesa;
    il problema della progressione delle carriere, aggravato anche dall'applicazione della legge n. 244 del 2012, è ormai annoso, e che la normativa in questione ha determinato, oltre alla riduzione del personale, anche il blocco delle carriere, dei ricongiungimenti familiari e del naturale ricambio generazionale;
    il numero del personale militare impiegato tra Esercito, Marina e Aeronautica verrà drasticamente ridotto dalle attuali 190.000 unità, a circa 150.000, con conseguenti, negativi riflessi anche sulle progressioni di carriera oggi in discussione, considerato che la medesima riduzione determinerà la vacanza dei ruoli, in particolare di quelli iniziali;
    appare evidente che il riordino in questione rischia di essere reso inefficace, se non dannoso, considerato che è stato studiato e modellato con riferimento ai numeri di organico attualmente esistenti,

impegna il Governo

a valutare il differimento, di almeno 10 anni, dell'entrata in vigore del ridimensionamento delle dotazioni organiche del personale militare delle Forze armate e del personale civile del Ministero della difesa, come previsto dall'articolo 5, legge n. 244 del 2012.
9/2242/61Deidda, Ferro, Galantino.


   La Camera,
   premesso che:
    attualmente è in discussione in Parlamento lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate e che, nell'ambito del medesimo decreto, vengono asseritamente stanziate ulteriori risorse economiche destinate al medesimo riordino, tuttavia reperite da tagli ad altri capitoli del bilancio afferenti al Ministero della difesa;
    il problema della progressione delle carriere, aggravato anche dall'applicazione della legge n. 244 del 2012, è ormai annoso, e che la normativa in questione ha determinato, oltre alla riduzione del personale, anche il blocco delle carriere, dei ricongiungimenti familiari e del naturale ricambio generazionale;
    il numero del personale militare impiegato tra Esercito, Marina e Aeronautica verrà drasticamente ridotto dalle attuali 190.000 unità, a circa 150.000, con conseguenti, negativi riflessi anche sulle progressioni di carriera oggi in discussione, considerato che la medesima riduzione determinerà la vacanza dei ruoli, in particolare di quelli iniziali;
    appare evidente che il riordino in questione rischia di essere reso inefficace, se non dannoso, considerato che è stato studiato e modellato con riferimento ai numeri di organico attualmente esistenti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di differire l'entrata in vigore del ridimensionamento delle dotazioni organiche del personale militare delle Forze armate e del personale civile del Ministero della difesa, come previsto dall'articolo 5, legge n. 244 del 2012.
9/2242/61. (Testo modificato nel corso della seduta) Deidda, Ferro, Galantino.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 del provvedimento in esame trasferisce di nuovo al Ministero dei beni e delle attività culturali (MIBAC) le funzioni in materia di turismo già esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAFT);
    il turismo è un settore in rapida espansione. I dati Istat certificano come l'Italia abbia raggiunto il record storico di oltre 428 milioni di turisti (+1,8 per cento rispetto al 2017). Le attività economiche connesse a questo comparto generano il 6 per cento del valore aggiunto dell'economia, ed è importante ricordare come il settore turistico sia un comparto che non solo contribuisce in maniera decisiva al PIL, ma garantisce anche occupazione: oltre 2 milioni e mezzo di unità (fra occupati diretti e indiretti). Il turismo rappresenta dunque una priorità nazionale;
    è necessario istituire un Ministero specifico che si possa occupare della valorizzazione e della promozione del turismo nel nostro Paese, promuovendo e coordinando le politiche turistiche nazionali ed i rapporti con gli altri livelli di governance. Tale Ministero andrebbe dotato di competenze specifiche e di risorse necessarie per sostenere le politiche di sviluppo del settore, e per garantire la competizione nel settore turistico con gli Stati concorrenti,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni citate in premessa al fine di considerare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte ad istituire un nuovo Ministero per le politiche turistiche e la promozione nazionale, dotandolo di strutture e di risorse necessarie per lo svolgimento delle funzioni esposte in premessa.
9/2242/62Caretta, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    con il decreto-legge 21 settembre 2019 n. 104, è stata istituita in virtù del disposto dell'articolo 4 la Struttura tecnica per il controllo interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
    nella proposta di legge di conversione del decreto-legge n. 104 del 2019 i commi da 1 a 4 dell'articolo 4 non hanno subito modifiche;
    la ricordata esigenza del controllo delle strutture afferenti al Ministero delle infrastrutture e trasporti, getta una luce inquietante rispetto alla trasparenza delle procedure adottate e degli atti licenziati dal dicastero suddetto, tanto da convincere il Governo alla istituzione di una struttura tecnica interna alle dirette dipendenze del Ministro proprio per meglio controllare l'operato del suddetto Ministero;
    per il funzionamento della suddetta Struttura tecnica sono previsti maggiori oneri per un totale di euro 400.000,00 per il 2019 e di euro 1,5 milioni per il 2020 reperiti mediante il parziale utilizzo della quota di entrate previste dal comma 238 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004 n. 311,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni citate in premessa al fine di escludere che la Struttura tecnica per il controllo interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comporti nuovi oneri per la finanza pubblica.
9/2242/63Rampelli.


   La Camera,
   premesso che:
    con il decreto-legge 21 settembre 2019 n. 104, è stata istituita in virtù del disposto dell'articolo 4 la Struttura tecnica per il controllo interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
    nella proposta di legge di conversione del decreto-legge n. 104 del 2019 i commi da 1 a 4 dell'articolo 4 non hanno subito modifiche;
    la ricordata esigenza del controllo delle strutture afferenti al Ministero delle infrastrutture e trasporti, getta una luce inquietante rispetto alla trasparenza delle procedure adottate e degli atti licenziati dal dicastero suddetto, tanto da convincere il Governo alla istituzione di una struttura tecnica interna alle dirette dipendenze del Ministro proprio per meglio controllare l'operato del suddetto Ministero;
    per il funzionamento della suddetta Struttura tecnica sono previste ulteriori quindici unità di personale tra dirigenziale e non dirigenziale, in deroga alla dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
    in aggiunta a tale contingente, viene previsto che la medesima Struttura tecnica possa avvalersi fino ad un massimo di dodici esperti o consulenti, per una spesa prevista pari ad euro 144.000,00 per il 2019 ed euro 480.000,00 per il 2020,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni citate in premessa al fine di escludere che la Struttura tecnica per il controllo interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti possa avvalersi di esperti o consulenti esterni a titolo oneroso per l'adempimento delle proprie funzioni.
9/2242/64Gemmato, Rizzetto.


   La Camera,
   premesso che:
    con il decreto-legge 21 settembre 2019 n. 104, è stata istituita in virtù del disposto dell'articolo 4 la Struttura tecnica per il controllo interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
    nella proposta di legge di conversione del decreto-legge n. 104 del 2019 i commi da 1 a 4 dell'articolo 4 non hanno subito modifiche;
    la ricordata esigenza del controllo delle strutture afferenti al Ministero delle infrastrutture e trasporti, getta una luce inquietante rispetto alla trasparenza delle procedure adottate e degli atti licenziati dal dicastero suddetto, tanto da convincere il Governo alla istituzione di una struttura tecnica interna alle dirette dipendenze del Ministro proprio per meglio controllare l'operato del suddetto Ministero;
    per il funzionamento della suddetta Struttura tecnica sono previste ulteriori quindici unità di personale tra dirigenziale e non dirigenziale, in deroga alla dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,

impegna il Governo

a reperire le risorse necessarie per il funzionamento della Struttura tecnica per il controllo interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'ambito della dotazione organica del Ministero medesimo.
9/2242/65Acquaroli, Trancassini, Silvestroni.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 4 istituisce, fino al 31 dicembre 2020, la struttura tecnica per il controllo interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una dotazione di 15 unità di personale, sotto il controllo diretto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
    la ricordata esigenza del controllo delle strutture afferenti al Ministero delle infrastrutture e trasporti, getta una luce inquietante rispetto alla trasparenza delle procedure adottate e degli atti licenziati dal dicastero suddetto, tanto da convincere il Governo alla istituzione di una struttura tecnica interna alle dirette dipendenze del Ministro proprio per meglio controllare l'operato del suddetto Ministero,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di riferire prontamente in Aula circa le valutazioni che abbiano resa indispensabile la istituzione di una Struttura tecnica interna di controllo dell'operato e del funzionamento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alle dirette dipendenze del Ministro.
9/2242/66Trancassini, Silvestroni.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2 del provvedimento in esame dispone il trasferimento al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI) delle funzioni esercitate dal Ministero dello sviluppo economico (MISE) in materia di definizione delle strategie della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione del sistema Paese;
    all'articolo 2 comma 4 è previsto che «la promozione di ricerche e raccolta di documentazione statistica per la definizione delle politiche di internazionalizzazione del sistema produttivo italiano; l'analisi di problemi concernenti gli scambi di beni e servizi e delle connesse esigenze di politica commerciale», particolarmente riguardo alla piccola e media impresa, per il loro carattere tecnico e settoriale non rientrino più tra i compiti del Ministero dello sviluppo economico;
    si evidenzia che le funzioni, trasferite dal Mise, non risultino idonee ad essere assorbite nelle nuove funzioni attribuite al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale,

impegna il Governo

a monitorare gli effetti applicativi delle disposizioni citate in premessa al fine di valutare l'opportunità di mantenere tra le funzioni del Ministero dello sviluppo economico le attività di promozione di ricerche e raccolta di documentazione statistica per la definizione delle politiche di internazionalizzazione del sistema produttivo italiano nonché l'analisi di problemi concernenti gli scambi di beni e servizi e delle connesse esigenze di politica commerciale, particolarmente riguardo alla piccola e media impresa.
9/2242/67Butti, Silvestroni.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2 del provvedimento in esame dispone il trasferimento al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI) delle funzioni esercitate dal Ministero dello sviluppo economico (MISE) in materia di definizione delle strategie della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione del sistema Paese;
    l'articolo 2 comma 3, prevede l'individuazione di un contingente di personale di livello non dirigenziale e di personale dirigenziale di livello non generale da trasferire dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
    si rende necessario garantire al personale oggetto di trasferimento di cui al citato articolo 2 comma 3, un inquadramento equivalente o migliorativo, rispetto a quello detenuto presso il MISE, al fine di scongiurare ogni ipotesi di demansionamento,

impegna il Governo

a garantire al personale oggetto di trasferimento di cui al citato articolo 2 comma 3, un inquadramento equivalente o migliorativo, rispetto a quello detenuto presso il MISE, al fine di scongiurare ogni ipotesi di demansionamento.
9/2242/68Maschio, Silvestroni.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2 del provvedimento in esame dispone il trasferimento al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI) delle funzioni esercitate dal Ministero dello sviluppo economico (MISE) in materia di definizione delle strategie della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione del sistema Paese;
    l'articolo 2 comma 3, prevede l'individuazione di un contingente di personale di livello non dirigenziale e di personale dirigenziale di livello non generale da trasferire dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
    si rende necessario garantire al personale oggetto di trasferimento di cui al citato articolo 2 comma 3, un inquadramento equivalente o migliorativo, rispetto a quello detenuto presso il MISE,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di garantire al personale oggetto di trasferimento di cui al citato articolo 2 comma 3, un inquadramento equivalente o migliorativo, rispetto a quello detenuto presso il MISE.
9/2242/68. (Testo modificato nel corso della seduta) Maschio, Silvestroni.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2 del provvedimento in esame dispone il trasferimento al Ministero degli affari esteri e della 5 cooperazione internazionale (MAECI) delle funzioni esercitate dal Ministero dello sviluppo economico (MISE) in materia di definizione delle strategie della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione del sistema Paese;
    l'articolo 2 comma 3, prevede l'individuazione di un contingente di personale di livello non dirigenziale e di personale dirigenziale di livello non generale da trasferire dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
    si rende necessaria ai fini dell'attuazione della citata procedura di individuazione del personale, la massima trasparenza circa i criteri adottati per selezionare il personale soggetto al trasferimento,

impegna il Governo

a garantire la massima trasparenza e pubblicità delle procedure adottate per la selezione del personale di livello non dirigenziale e dirigenziale di livello non generale da trasferire dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
9/2242/69Varchi, Silvestroni.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2 del provvedimento in esame dispone il trasferimento al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI) delle funzioni esercitate dal Ministero dello sviluppo economico (MISE) in materia di definizione delle strategie della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione del sistema Paese;
    all'articolo 2 comma 1 è previsto che al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale siano trasferite, a decorrere dal 1o gennaio 2020, le risorse umane, strumentali, compresa la sede, e finanziarie, compresa la gestione residui, della Direzione generale per il commercio internazionale del Ministero dello sviluppo economico;
    per l'effetto, si provvede alla puntuale individuazione di un contingente di personale di livello non dirigenziale e di personale dirigenziale di livello non generale da trasferire dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
    nell'ottica della spending review, valutato che il trasferimento del suddetto personale è accompagnato da un incremento della dotazione finanziaria a favore dei Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale pari ad euro 500.000,00, il trasferimento dei posti funzione a livello non dirigenziale dovrà essere ridotto fino a realizzare una invarianza di spesa,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni citate in premessa al fine di ridefinire il trasferimento dei posti funzione di livello non dirigenziale per garantire il principio della invarianza della spesa pubblica nella suddetta operazione.
9/2242/70Ferro, Silvestroni.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2 del provvedimento in esame dispone il trasferimento al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI) delle funzioni esercitate dal Ministero dello sviluppo economico (MISE) in materia di definizione delle strategie della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione del sistema Paese;
    all'articolo 2 comma 1 è previsto che al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale siamo trasferite, a decorrere dal 1o gennaio 2020, le risorse umane, strumentali, compresa la sede, e finanziarie, compresa la gestione residui, della Direzione generale per il commercio internazionale del Ministero dello sviluppo economico;
    nello specifico, l'articolo 2 comma 2 del provvedimento in esame dispone che la Direzione generale per il commercio internazionale del Ministero dello sviluppo economico sia soppressa a decorrere dal 1o gennaio 2020;
    l'attuazione del trasferimento di funzioni, di cui al suddetto articolo, richiede un iter lungo e complesso, che tenga conto di molteplici aspetti segnatamente sul versante della tutela del personale fino ad oggi impiegato nella competente Direzione generale del Ministero dello sviluppo economico,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni citate in premessa al fine di considerare l'opportunità di posticipare la soppressione della competente Direzione generale per il commercio internazionale presso il Ministero dello sviluppo economico al fine di consentire il graduale trasferimento delle funzioni tutelando nel contempo il personale.
9/2242/71Bucalo.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2 dispone il trasferimento al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI) delle funzioni esercitate dal Ministero dello sviluppo economico (MISE) in materia di definizione delle strategie della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione del sistema Paese;
    nell'ottica di una concorrenza sempre più aggressiva verso le nostre imprese, da parte di realtà operanti al di fuori della UE e degli standard minimi previsti dai diversi trattati sottoscritti dai Paesi che aderiscono al WTO, l'articolo 7 comma 1 punto d) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2019, n. 93 ha previsto l'attivazione degli strumenti europei di difesa commerciale (strumenti antidumping, anti sovvenzione, clausole di salvaguardia) anche nel nostro Paese;
    l'attuazione dei suddetti strumenti riveste una specificità tecnica e settoriale tale da ritenersi estranea alle competenze e alle funzioni del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni citate in premessa al fine di considerare l'opportunità di lasciare tra le funzioni esercitate dal Ministero dello sviluppo economico le attività strettamente funzionali alla attivazione degli strumenti europei di difesa commerciale (strumenti antidumping, anti sovvenzione, clausole di salvaguardia) di cui all'articolo 7 comma 1 punto d) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2019, n. 93.
9/2242/72Delmastro Delle Vedove, Prisco, Donzelli.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2 del provvedimento in esame dispone il trasferimento al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI) delle funzioni esercitate dal Ministero dello sviluppo economico (MISE) in materia di definizione delle strategie della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione del sistema Paese;
    all'articolo 2 comma 1 è previsto che al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale siamo trasferite, a decorrere dal 1o gennaio 2020, le risorse umane, strumentali, compresa la sede, e finanziarie, compresa la gestione residui, della Direzione generale per il commercio internazionale del Ministero dello sviluppo economico;
    nello specifico, l'articolo 2 comma 2 del provvedimento in esame dispone che la Direzione generale per il commercio internazionale del Ministero dello sviluppo economico sia soppressa a decorrere dal 1o gennaio 2020;
    l'attuazione del trasferimento delle suddette funzioni richiede un iter lungo e complesso, che tenga conto di molteplici aspetti segnatamente sul versante della tutela del personale fino ad oggi impiegato nella competente Direzione generale del Ministero dello sviluppo economico,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni citate in premessa al fine di considerare l'opportunità di posticipare l'entrata in vigore della disposizione in oggetto.
9/2242/73Montaruli.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2 dispone il trasferimento al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI) delle funzioni esercitate dal Ministero dello sviluppo economico (MISE) in materia di definizione delle strategie della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione del sistema Paese;
    si evidenzia che con riguardo all'internazionalizzazione e alla promozione economica delle imprese italiane l'accesso di queste ai mercati esteri, necessita spesso di interventi funzionali di indirizzo e sostegno, il cui carattere tecnico e settoriale li rende difficilmente compatibili con le nuove funzioni attribuite al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni citate in premessa al fine di considerare l'opportunità di mantenere presso il Ministero dello sviluppo economico le attività strettamente funzionali all'accesso di beni e servizi italiani nei mercati esteri, nell'ottica di garantire un sostegno tecnico adeguato alle imprese italiane che operano nei mercati esteri, con particolare riguardo alla piccola e media impresa.
9/2242/74Baldini.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione, tra gli altri, dei Ministeri per i beni e le attività culturali e delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;
    tra le mission del provvedimento, vi è la necessità di conferire una visione unitaria alla promozione dell'interesse nazionale all'estero;
    il turismo e l'indotto che ne consegue, rappresentano una quota considerevole del PIL nazionale, stimata in circa il 5,4 per cento del PIL totale del sistema Paese;
    in Italia, culla del turismo, Nazione ove ha sede oltre il 50 per cento del patrimonio artistico mondiale secondo le stime UNESCO, le competenze in materia di turismo a livello nazionale vengono esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, attraverso il competente Dipartimento del turismo;
    con il decreto-legge 21 settembre 2019 n. 104, sono state trasferite in virtù del disposto del comma 1 dell'articolo 1 al Ministero per i beni e le attività culturali le funzioni esercitate in materia di turismo dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;
    nella proposta di legge di conversione del decreto-legge n. 104 del 2019 il comma 1 dell'articolo 1 non ha subito modifiche;
    appare non più rinviabile la costituzione di un Ministero delle politiche turistiche e della promozione nazionale, che svolga funzioni e compiti in materia di turismo, attraverso la promozione e la valorizzazione della filiera turistica nazionale, in coordinamento con le Regioni, con l'Unione europea e con l'Agenzia nazionale del turismo (Enit);
    nella legge di conversione, al comma 13 lettera e) dell'articolo 1 non viene inoltre neppure prevista una consultazione con l'Enit da parte del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo,

impegna il Governo

a prevedere l'eventualità di una consultazione tra il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e l'Agenzia nazionale del turismo – Enit – per tutti gli aspetti inerenti alla programmazione, al coordinamento e alla promozione delle politiche turistiche nazionali, ai rapporti con le Regioni e alla predisposizione e redazione dei progetti di sviluppo del settore turistico, anche a livello UE.
9/2242/75Osnato, Prisco, Donzelli.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 del provvedimento in esame ritrasferisce al Ministero dei beni e delle attività culturali (MIBAC) le funzioni in materia di turismo attualmente esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAFT);
    il turismo e l'indotto che ne consegue, rappresentano una quota considerevole del PIL nazionale, stimata in circa il 5,4 per cento del PIL totale del sistema Paese;
    in Italia, culla del turismo, Nazione ove ha sede oltre il 50 per cento del patrimonio artistico mondiale secondo le stime UNESCO, le competenze in materia di turismo a livello nazionale vengono esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, attraverso il competente Dipartimento del turismo;
    appare non più rinviabile la costituzione di un Ministero delle politiche turistiche e della promozione nazionale, che svolga funzioni e compiti in materia di turismo, attraverso la promozione e la valorizzazione della filiera turistica nazionale, in coordinamento con le Regioni, con l'Unione europea e con l'Agenzia nazionale del turismo (Enit);
    tale scelta dovrebbe essere accompagnata dalla istituzione di un Fondo per sostenere l'offerta turistica nazionale da ripartirsi annualmente tra le Regioni, per la realizzazione di progetti finalizzati all'incremento e alla valorizzazione dei servizi e delle strutture dell'offerta turistica territoriale,

impegna il Governo

a sostenere l'istituzione di un «Fondo per il sostegno dell'offerta turistica nazionale», a cui possono accedere le regioni, attraverso la presentazione di specifici progetti finalizzati all'incremento e alla valorizzazione dei servizi e delle strutture dell'offerta turistica territoriale.
9/2242/76Zucconi, Prisco, Donzelli.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 del provvedimento in esame ritrasferisce al Ministero dei beni e delle attività culturali (MIBAC) le funzioni in materia di turismo attualmente esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAFT);
    il turismo e l'indotto che ne consegue, rappresentano una quota considerevole del PIL nazionale, stimata in circa il 5,4 per cento del PIL totale del sistema Paese;
    in Italia, culla del turismo, Nazione ove ha sede oltre il 50 per cento del patrimonio artistico mondiale secondo le stime UNESCO, le competenze in materia di turismo a livello nazionale vengono esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, attraverso il competente Dipartimento del turismo;
    all'articolo 1, commi 3-bis e 3-ter è previsto che a seguito del trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali delle funzioni inerenti al turismo, al fine di procedere a un potenziamento delle relative attività, la dotazione finanziaria sia incrementata complessivamente di 500.000 euro;
    valutate le ristrettezze economiche e finanziarie che il nostro Paese si trova ad affrontare, in un momento particolarmente complesso per le finanze pubbliche,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle norme citate in premessa al fine di mantenere la dotazione finanziaria invariata a seguito del trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali delle funzioni inerenti al turismo.
9/2242/77Prisco, Donzelli.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 del provvedimento in esame ritrasferisce al Ministero dei beni e delle attività culturali (MIBAC) le funzioni in materia di turismo attualmente esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAFT);
    il turismo e l'indotto che ne consegue, rappresentano una quota considerevole del PIL nazionale, stimata in circa il 5,4 per cento del PIL totale del sistema Paese;
    in Italia, culla del turismo, Nazione ove ha sede oltre il 50 per cento del patrimonio artistico mondiale secondo le stime UNESCO, le competenze in materia di turismo a livello nazionale vengono esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, attraverso il competente Dipartimento del turismo;
    all'articolo 1, commi 3-bis e 3-ter è previsto che a seguito del trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali delle funzioni inerenti al turismo, al fine di procedere a un potenziamento delle relative attività, la dotazione finanziaria sia incrementata complessivamente di 500.000 euro;
    valutate le ristrettezze economiche e finanziarie che il nostro Paese si trova ad affrontare, in un momento particolarmente complesso per le finanze pubbliche,

impegna il Governo

ad assicurare adeguate risorse finanziarie a seguito del trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali delle funzioni inerenti al turismo.
9/2242/77. (Testo modificato nel corso della seduta) Prisco, Donzelli.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione, tra gli altri, dei Ministeri per i beni e le attività culturali e delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;
    all'articolo 1-quater, recante norme in materia di «Commissario per le finali di coppa del mondo e i campionati mondiali di sci alpino» è stato modificato l'articolo 61 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, prevedendo tra gli altri, il riconoscimento di un compenso in capo al predetto Commissario, incarico precedentemente svolto a titolo gratuito;
    nello specifico al medesimo articolo è previsto il riconoscimento di un compenso determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi del comma 3 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98 convertito con legge del 15 luglio 2011 n. 111;
    valutate le ristrettezze economiche e finanziarie che il nostro Paese si trova ad affrontare, in un momento particolarmente complesso per le finanze pubbliche;
    valutata, tra le altre cose, la discutibile riconducibilità della citata disposizione alle finalità del provvedimento e al contenuto del testo originario,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni citate in premessa al fine di valutare l'opportunità del mantenimento della gratuità dell'incarico di Commissario per le finali di Coppa del mondo e i campionati mondiali di sci alpino.
9/2242/78Luca De Carlo, Prisco, Donzelli.


   La Camera,
   premesso che:
    con il disegno di legge n. 2242, approvato dal Senato della Repubblica in data 6 novembre 2019, si interviene nella materia del «lavoro straordinario» svolto dagli appartenenti alle Forze Armate impegnate nelle «Strade Sicure»;
    in particolare, all'articolo 3, i commi 6 e 7 stanziano risorse aggiuntive pari a 4.645.204 euro per il periodo dal 1o luglio al 31 dicembre 2019, per il pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale delle Forze armate impegnati nell'operazione «Strade sicure»;
    il comma 6 propone di incrementare il monte ore medio di lavoro straordinario svolto dal personale delle Forze armate impegnato nell'operazione «Strade sicure», per il periodo dal 10 luglio al 31 dicembre 2019, portandolo dalle attuali 14,5 ore alle 21 ore mensili;
    tale intervento non soddisfa le esigenze degli appartenenti alle Forze Armate, che meritano di essere maggiormente gratificati per il lavoro che svolgono,

impegna il Governo

a porre in essere le misure idonee a recuperare ulteriori risorse per compensare i sacrifici degli appartenenti alle Forze Armate.
9/2242/79Galantino.


   La Camera,
   premesso che:
    con il disegno di legge n. 2242, approvato dal Senato della Repubblica in data 6 novembre 2019, si interviene nella materia del «lavoro straordinario» svolto dagli appartenenti alle Forze Armate impegnate nelle «Strade Sicure»;
    in particolare, all'articolo 3, i commi 6 e 7 stanziano risorse aggiuntive pari a 4.645.204 euro per il periodo dal 1o luglio al 31 dicembre 2019, per il pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale delle Forze armate impegnati nell'operazione «Strade sicure»;
    il comma 6 propone di incrementare il monte ore medio di lavoro straordinario svolto dal personale delle Forze armate impegnato nell'operazione «Strade sicure», per il periodo dal 10 luglio al 31 dicembre 2019, portandolo dalle attuali 14,5 ore alle 21 ore mensili,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di porre in essere le misure idonee a recuperare ulteriori risorse per compensare i sacrifici degli appartenenti alle Forze Armate.
9/2242/79. (Testo modificato nel corso della seduta) Galantino.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione, tra gli altri, dei Ministeri per i beni e le attività culturali e delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;
    tra le mission del provvedimento, vi è la necessità di conferire una visione unitaria alla promozione dell'interesse nazionale all'estero;
    il turismo e l'indotto che ne consegue, rappresentano una quota considerevole del PIL nazionale, stimata in circa il 5,4 per cento del PIL totale del sistema Paese;
    in Italia, culla del turismo, Nazione ove ha sede oltre il 50 per cento del patrimonio artistico mondiale secondo le stime UNESCO, le competenze in materia di turismo a livello nazionale vengono esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, attraverso il competente Dipartimento del turismo;
    con il decreto-legge 21 settembre 2019 n. 104, sono state trasferite in virtù del disposto del comma 1 dell'articolo 1 al Ministero per i beni e le attività culturali le funzioni esercitate in materia di turismo dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;
    nella proposta di legge di conversione del decreto-legge n. 104 del 2019 il comma 1 dell'articolo 1 non ha subito modifiche;
    appare non più rinviabile la costituzione di un Ministero delle politiche turistiche e della promozione nazionale, che svolga funzioni e compiti in materia di turismo, attraverso la promozione e la valorizzazione della filiera turistica nazionale, in coordinamento con le Regioni, con l'Unione europea e con l'Agenzia nazionale del turismo (Enit);
    tale scelta permetterebbe anche un più agevole accesso ai Fondi europei di interesse strategico ed ai diversi programmi ed azioni di sostegno e promozione del turismo ammissibili ai finanziamenti,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni citate in premessa al fine di considerare l'opportunità di istituire il Ministero delle politiche turistiche e della promozione nazionale, individuando le risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire al Ministero suddetto per l'adempimento delle proprie funzioni.
9/2242/80Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Zucconi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni in legge n. 106 del 29 luglio 2014, rubricata «Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo», ha introdotto un credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura e dello spettacolo, definito «Art bonus»;
    la legge di stabilità 2016 del 28 dicembre 2015, n. 208 ha stabilizzato e reso permanente l’«Art bonus», agevolazione fiscale al 65 per cento per le erogazioni liberali a sostegno della cultura;
    così come indicato nell'edizione 2019 del rapporto Federculture, sul versante delle risorse private destinate alla cultura, l’«Art bonus» si è ormai affermato come strumento fondamentale di sostegno e di valorizzazione dei patrimonio culturale ad opera di cittadini ed imprese;
    ben 12.871 mecenati, con aggiornamento dei dati a ottobre 2019, hanno superato i 390 milioni di euro in donazioni destinati a intervenire in favore di musei, monumenti, siti archeologici e fondazioni lirico sinfoniche sparse in tutto il territorio nazionale;
    l'impatto economico prevalente nella ripartizione delle donazioni è determinato dalle imprese e dalle fondazioni bancarie;
    sin dall'entrata in vigore dello strumento normativo dell’«Art Bonus», l'utilizzo è stato asincronico nel territorio della Nazione, con una forte territorializzazione dello strumento, utilizzato prevalentemente nelle regioni settentrionali;
    in Piemonte, Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna si concentra il 77 per cento delle risorse donate;
    le fondazioni bancarie che sostengono arte, attività e beni culturali erogano il 25 per cento del totale;
    nel corso della replica ai parlamentari successiva all'esposizione delle linee programmatiche presso le commissioni congiunte Cultura, Scienza e Istruzione, il ministro per i beni, le attività culturali e il turismo Dario Franceschini ha espresso l'intenzione di estendere il perimetro dei soggetti beneficiari dell’«Art Bonus» rispondendo ad un quesito del deputato Federico Mollicone,

impegna il Governo

a intraprendere ogni opportuna iniziativa per il miglioramento dell'efficacia dello strumento, in particolare nell'attrattività per le persone fisiche e le piccole e medie imprese, al fine di migliorare l'omogeneità territoriale nell'utilizzo dell'Art Bonus ed estendere il perimetro dei beneficiari anche ad altri soggetti.
9/2242/81Mollicone, Frassinetti, Bucalo.


   La Camera,
   premesso che:
    l'Italia è certamente tra i paesi più belli del mondo come testimoniato dalle scelte che i turisti di ogni continente continuano ad effettuare individuando il nostro Paese tra le principali mete sia per visite culturali, che per viaggi di svago o riposo grazie alle svariate offerte che il nostro territorio può offrire ai visitatori nazionali o stranieri;
    siamo il paese che detiene il record di maggior numero di siti «patrimonio dell'umanità» riconosciuti dall'UNESCO;
    un patrimonio di enorme valore in termini di opere d'arte e paesaggi senza eguali, catene montane tra le più belle e alte del continente europeo, territori collinari destinati alle coltivazioni di varietà agrarie di grande pregio, circa 8000 chilometri di costa – molti dei quali di invidiabile bellezza –, nonché una moltitudine di produzioni enogastronomiche di eccellenza;
    nel solo trimestre gennaio-marzo 2018 l'Istat ha rilevato che le strutture ricettive ufficiali hanno registrato 19,4 milioni di arrivi e oltre 56 milioni di presenze su tutto il territorio nazionale. Un aumento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (2017) rispettivamente del 4,5 per cento e 3,9 per cento. Tale dato viene ulteriormente confermato da Banca d'Italia che rileva un saldo positivo della bilancia turistica del +11 per cento e un aumento della spesa dei turisti stranieri del 4 per cento (pari a 9 miliardi di euro);
    appare dunque evidente che il turismo si conferma uno dei principali motori per l'economia della nostra Nazione e certamente un settore su cui puntare per il rilancio dell'economia nazionale e la crescita del PIL. Per continuare a crescere e restare competitivi in questo settore è necessario poter contare su una struttura ed un'organizzazione di competenze specifiche e altamente professionali, capaci di supportare gli operatori turistici nelle sfide della concorrenza di molti paesi mediterranei che pur non potendo offrire le eccellenze proprie del nostro territorio riescono a competere, puntando su servizi moderni ed efficaci, nonché su politiche di marketing integrato;
    l'articolo 1 del decreto-legge 86 del 2018 (legge 97 del 2018) ha trasferito al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le funzioni in materia di turismo esercitate precedentemente dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con decorrenza dal 1o gennaio 2019 sono state trasferite sotto al MIPAAFT anche le risorse umane, strumentali e finanziarie, della ex Direzione generale turismo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
    l'articolo 1 del provvedimento oggi in esame trasferisce al Ministero dei beni e delle attività culturali (MIBACT) le funzioni in materia di turismo già esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAFT) riportando le competenti strutture all'interno degli assetti organizzativi del Dicastero di Via del Collegio Romano;
    da troppi anni deleghe di governo così significative sul piano economico e certamente rilevanti sotto il profilo del prestigio, finiscono per essere incardinate sotto altri Ministeri organizzati evidentemente per disciplinare e rappresentare altre funzioni rendendo costantemente residuali le responsabilità proprie delle attività inerenti al Turismo,

impegna il Governo

valutare gli effetti applicativi delle disposizioni citate in premessa al fine di individuare ogni iniziativa di propria competenza – anche attraverso l'istituzione di una cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – al fine di garantire che le politiche per il Turismo possano essere non solo adeguatamente valorizzate ma anche e soprattutto gestite e coordinate trasversalmente alle funzioni proprie dei differenti Dicasteri che direttamente o indirettamente possano essere interessati.
9/2242/82Mantovani.


MOZIONI BRUNETTA ED ALTRI N. 1-00286, MELONI ED ALTRI 1-00288, MOLINARI ED ALTRI N. 1-00289, FUSACCHIA ED ALTRI N. 1-00291, LUPI ED ALTRI N. 1-00292, BENEDETTI ED ALTRI N. 1-00293 E PELLICANI, ILARIA FONTANA, MORETTO, STUMPO ED ALTRI N. 1-00295 CONCERNENTI INIZIATIVE A FAVORE DI VENEZIA ALLA LUCE DEI RECENTI EVENTI ALLUVIONALI

Mozioni

   La Camera,
   premesso che:
    nella tarda serata del 12 novembre 2019 la città di Venezia è stata colpita in maniera eccezionale da un evento meteorologico di straordinaria intensità;
    l'acqua alta ha raggiunto i 187 centimetri, avvicinandosi ai livelli di quella più alta mai registrata: 194 centimetri, durante l'alluvione del 1966. Nonostante il Centro previsioni e segnalazioni maree della città abbia previsto nel corso della giornata una quota di 140 centimetri, le eccezionali condizioni atmosferiche, legate in modo particolare al vento di scirocco che ha iniziato a soffiare ad una velocità superiore di 50 nodi, hanno portato a un picco di 187 centimetri intorno alle 23,15;
    per effetto di questo livello del mare, il 100 per cento della città è stato allagato e, contemporaneamente, anche le isole minori e la barriera litoranea di Lido e Pellestrina sono state investite dalla marea e dalla mareggiata;
    in centro storico e nelle isole della Laguna si sono rilevati danni ingenti che hanno colpito beni culturali, come la Basilica di San Marco e altri beni monumentali di straordinaria rilevanza artistica ed architettonica;
    in modo particolare, al ritiro delle acque sono emersi ingenti danni alle infrastrutture pubbliche e private: numerose imbarcazioni sono affondate, istituzioni e beni culturali sono stati letteralmente devastati, così come le strutture turistico-ricettive, gli esercizi commerciali e le abitazioni;
    nonostante il comune di Venezia abbia messo in atto tutte le misure a salvaguardia della sicurezza della città e della popolazione, i danni che si registrano sono di vastissima portata;
    dal 2003 è in fase di realizzazione il Mose, straordinario progetto di ingegneria civile, ambientale e idraulica, finalizzato alla difesa di Venezia e della sua Laguna dalle acque alte eccezionali, attraverso la costruzione di paratoie mobili alle tre bocche di porto;
    il progetto in questione, dopo una prima fase di sperimentazione, è stato avviato nel 2003 e, a seguito delle vicende giudiziarie verificatisi tra il 2013 e il 2014, ha subito un brusco rallentamento e la gestione commissariale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non ha ottemperato alla necessità del rapido completamento dell'opera;
    la città di Venezia è riconosciuta come patrimonio culturale a livello mondiale,

impegna il Governo:

1) ad assumere le iniziative di competenza per dare tutta la copertura finanziaria che sarà necessaria a fronteggiare lo stato di emergenza nel territorio del comune di Venezia dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019, ulteriore rispetto a quella già prevista dalla deliberazione stessa, allo scopo di far fronte ai danni che hanno gravemente compromesso le infrastrutture pubbliche e private della città;

2) ad assumere immediatamente iniziative presso la gestione commissariale del Consorzio Venezia nuova, soggetto attuatore della realizzazione del Mose, affinché attraverso procedure di legge e risorse finanziarie si giunga nel più breve tempo possibile al completamento e alla messa in funzione dell'opera;

3) ad adottare immediatamente le iniziative di competenza per finanziare nuovamente con continuità la «legge speciale» per Venezia, con una dotazione che si stima di almeno 100 milioni di euro l'anno per un periodo di almeno dieci anni, al fine di poter così assicurare la realizzazione delle costanti opere di manutenzione infrastrutturali ed impiantistiche, di restauro e recupero degli edifici e del patrimonio culturale ed artistico, necessarie per quella «salvaguardia dell'ambiente paesistico, storico, archeologico ed artistico», dell'equilibrio idraulico, della vitalità socioeconomica della città che sono i fondamenti della legge speciale stessa;

4) ad adottare ogni iniziativa di competenza volta a prevedere, per un periodo di almeno due anni, la sospensione del pagamento per le fatture di acqua, energia elettrica e gas per le famiglie, i professionisti e le imprese coinvolte dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 12 novembre 2019;

5) ad assumere iniziative per sospendere, per un periodo di almeno due anni, i termini per gli adempimenti e per i versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, nonché il pagamento delle rate di adempimenti contrattuali, compresi mutui e prestiti, per i soggetti che hanno subito danni riconducibili ai suddetti eccezionali eventi meteorologici, prevedendo che il pagamento dei suddetti adempimenti, dopo la sospensione dei termini, sia effettuato con rateizzazioni e senza applicazione di sanzioni e interessi;

5) a dare seguito a quanto già annunciato in merito alla possibilità di adottare iniziative per estendere l'applicazione delle norme volte a favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura (cosiddetto « art bonus» – di cui al decreto-legge n. 83 del 2014) anche al recupero del patrimonio culturale ed ecclesiastico di Venezia, così come già disposto per le aree colpite dal sisma.
(1-00286)
(Nuova formulazione) «Brunetta, Gelmini, Baratto, Bendinelli, Bond, Caon, Cortelazzo, Marin, Milanato, Zanettin».


   La Camera,
   premesso che:
    Venezia è tra le più belle città al mondo, per il suo straordinario ed enorme patrimonio artistico ed architettonico frutto di secoli di storia, ma anche per le sue peculiarità che la rendono davvero unica tanto da essere considerata patrimonio dell'umanità (1987) da proteggere e tutelare. Venezia vanta, infatti, un patrimonio materiale di inestimabile valore, ma vale ancor di più quello immateriale fatto di una presenza antropica importante, di tradizioni, di saperi, di mestieri, di arti e di cultura consolidata nei secoli di storia che l'hanno vista protagonista;
    è necessario partire dalla sua fragilità strutturale che la rende affascinante, ma che l'ha sempre costretta a difendersi, a modellare il suo stile sulle problematiche che è chiamata ad affrontare;
    recenti studi sul cambiamento climatico ipotizzano un innalzamento considerevole del livello dei mari nel giro di pochissimi anni;
    solo nel ventesimo secolo, il livello del mare a Venezia si è innalzato di oltre 30 centimetri e, a causa della particolare conformazione della città a Venezia, si aggiunge anche il fenomeno della subsidenza, cioè lo sprofondamento del suolo;
    al problema dell'innalzamento si aggiunge anche quello delle alte maree, tanto che in passato superavano raramente il livello di 110 centimetri, mentre negli ultimi 50-60 anni si sono intensificate. Per quanto riguarda, invece, le maree oltre i 140 centimetri, i dati mostrano che fino al 2000 c'erano state solo 9 occorrenze di maree eccezionali in oltre 120 anni, mediamente una ogni 14 anni, mentre dal 2000 ad oggi sono state ben 11, quasi una l'anno;
    la marea dei giorni scorsi ha raggiunto un picco di 187 centimetri secondo solamente al record di 194 rilevato nel 1966, provocando ingenti danni sia al patrimonio storico e culturale, sia a numerose attività commerciali che sono state letteralmente messe in ginocchio;
    Venezia è un museo a cielo aperto con monumenti di pregio disseminati ovunque: chiese, contenenti preziosissime opere d'arte; palazzi storici di famiglie nobili, molti dei quali affacciati sul Canal Grande (definito «la più bella strada del mondo»), Palazzo Ducale, Piazza San Marco, l'Arsenale, l'Accademia, i Musei, la Fenice, il Conservatorio, l'Università di Ca’ Foscari;
    anche le aree costiere limitrofe vivono in un perenne stato di emergenza, stante il fatto che le mareggiate non sono più un fenomeno estemporaneo che avviene nei periodi invernali, ma si manifestano più volte durante l'anno anche in periodi di stagionalità turistica, mettendo a repentaglio i beni delle aziende che operano nel comparto, ad esempio stabilimenti balneari ma anche strutture ricettive fronte mare, oltre che il livello occupazionale, l'indotto e la redditività;
    per contrastare le mareggiate nel corso degli anni sono state investite ingenti risorse pubbliche, in particolare per il progetto Mose. Progetto nato al principio degli anni ’80 e il cui costo avrebbe dovuto aggirarsi attorno a 1,6 miliardi di euro, ma lievitato fino a 5,5 miliardi di euro senza che sia stato ancora ultimato;
    seppur in condizioni difficilissime, Venezia ed i veneziani hanno dimostrato una straordinaria capacità di affrontare le difficoltà, ma lo Stato ha il dovere di fornire loro strumenti moderni ed efficaci per farlo;
    serve una visione d'insieme che non tocchi solo Venezia, ma che abbracci tutta la gronda lagunare e l'intero territorio della città metropolitana, da Bibione fino a Chioggia. Questa è la visione di Fratelli d'Italia che ispira e continuerà a ispirare il suo impegno per Venezia e i veneziani,

impegna il Governo:

1) ad adottare iniziative per provvedere, nel più breve tempo possibile, al completamento e alla messa in funzione del progetto Mose;

2) ad adottare immediatamente le iniziative di competenza per pervenire a una nuova «legge speciale» per Venezia che ne riconosca la specificità, ne sancisca l'interesse nazionale e che predisponga tutte le iniziative di tutela sia della città, sia dei suoi abitanti, prevedendo una forma di incentivazione per i residenti attraverso il riconoscimento dello status di «custodi del patrimonio di Venezia»;

3) ad adottare le iniziative di competenza per sospendere gli obblighi di pagamento di tasse e imposte per tutte le attività colpite dal maltempo e prevedere l'azzeramento o quanto meno l'abbattimento dei canoni concessori per gli operatori delle zone colpite dalle mareggiate;

4) ad adottare iniziative normative urgenti, non potendosi sospendere le scadenze fissate al 18 novembre 2019, per escludere le sanzioni e gli interessi legali per quelle aziende che non riusciranno a onorare gli impegni;

5) ad adottare iniziative per istituire a Venezia un’«Agenzia per l'acqua» per discutere scientificamente di mari e oceani allo scopo di trovare soluzioni agli effetti del surriscaldamento globale;

6) ad adottare iniziative per implementare la ricerca di nuove strategie per la realizzazione di opere complementari per la tutela della laguna nella sua interezza, prevedendo la costante pulizia dei canali, la rimozione e lo smaltimento dei fanghi, l'innalzamento del suolo con l'immediata impermeabilizzazione di Piazza San Marco, anche a tutela della basilica stessa, e opere di protezione;

7) a istituire un tavolo di lavoro in cui siano rappresentati lo Stato, le autonomie locali e regionali, congiuntamente alle categorie economiche e alla comunità scientifica, con l'obiettivo di progettare e realizzare delle opere strutturali di difesa di Venezia e dei territori alla stessa economicamente connessi dell'Alto Adriatico;

8) a istituire un tavolo permanente multidisciplinare costituito da operatori del mondo della pesca – da intendersi dall'allevamento alla produzione, alla raccolta, alla vendita e alla distribuzione del prodotto ittico – studiosi di biologia marina, geologi, climatologi, giuristi, avente lo scopo di studiare la conservazione della flora e della fauna;

9) a promuovere campagne di sensibilizzazione della difesa del territorio marino, coinvolgendo le scuole del territorio, popolazione stanziale e turisti, e ad adottare iniziative per integrare esigenze, da un lato, scientifiche e, dall'altro, commerciali con il fine di mantenere un equilibrio del mondo marino.
(1-00288) «Meloni, Lollobrigida, Luca De Carlo, Acquaroli, Baldini, Bellucci, Bignami, Bucalo, Butti, Caiata, Caretta, Ciaburro, Cirielli, Deidda, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferro, Foti, Frassinetti, Galantino, Gemmato, Lucaselli, Mantovani, Maschio, Mollicone, Montaruli, Osnato, Prisco, Rampelli, Rizzetto, Rotelli, Silvestroni, Trancassini, Varchi, Zucconi».


   La Camera,
   premesso che:
    gli allagamenti eccezionali verificatesi a Venezia il 12 novembre 2019 e nei giorni successivi, in cui l'acqua alta ha raggiunto i 187 centimetri sul medio mare e sfiorato il massimo storico di 194 registrato durante la disastrosa alluvione del 1966, mettendo a rischio di danni potenzialmente irreparabili un patrimonio storico-monumentale dal valore inestimabile e a nudo il fragile equilibrio ambientale di una città e di un contesto lagunare unici al mondo, non può che far riportare prepotentemente all'ordine del giorno la questione del Mose, l'imponente struttura in costruzione ormai da oltre quindici anni che dovrebbe proteggere la città e la sua laguna da simili devastazioni e umiliazioni;
    il Mose (Modulo sperimentale elettromeccanico), pensato negli anni ’80 per difendere la laguna di Venezia da piene superiori ai 110 centimetri, è una complessa opera ingegneristica, nella fattispecie d'ingegneria idraulica e ambientale, di controllo dei flussi mareali, studiata per separare la laguna di Venezia dal Mare Adriatico e per scongiurare tragiche alluvioni durante anomali fenomeni d'alta marea e che, una volta ultimato, dovrebbe essere composto complessivamente da 78 paratoie mobili a scomparsa installate per tutta l'estensione delle tre bocche di porto lagunari di Lido, Malamocco e Chioggia;
    i lavori per la realizzazione del Mose sono cominciati nel 2003, quando era Presidente del Consiglio dei ministri Silvio Berlusconi e nel 2014 il Consorzio Venezia Nuova – concessionario del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la realizzazione dei lavori – visto che vari suoi membri erano stati coinvolti dalle indagini della magistratura, è stato commissariato dallo Stato con la nomina di tre amministratori straordinari;
    il completamento del Mose, ad oggi realizzato al 94 per cento e con entrata in funzione per la fine del 2021, secondo i suoi costruttori, è urgente e indifferibile, visto che a tutt'oggi Venezia e l'intero sistema lagunare assistono inermi ed impotenti alle disastrose conseguenze della propagazione dell'onda d'alta marea che viene dall'Adriatico e che il Mose dovrebbe essere in grado di fronteggiare e arrestare; d'altra parte, nel corso degli anni, il legislatore è già intervenuto con le leggi n. 171 del 1973, n. 798 del 1984, n. 360 del 1991 e n. 139 del 1992 per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna di cui il Mose è parte avanzata del sistema di difese da attuare;
    l'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, cosiddetto sblocca cantieri, ha previsto la nomina di un commissario straordinario per completare l'opera, assumendo le funzioni di stazione appaltante e operando, in raccordo con la struttura del provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il Veneto, il Trentino-Alto Adige e il Friuli Venezia Giulia, anche con procedure acceleratorie, in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi generali posti dai Trattati dell'Unione europea e dalle disposizioni delle direttive di settore, anche come recepiti dall'ordinamento interno; tuttavia, sono stati registrati cospicui ritardi alla nomina del commissario da parte del Governo;
    l'acqua alta del 12 novembre 2019 ha danneggiato pesantemente la Basilica di San Marco, allagata per la sesta volta in 1200 anni, dopo che la prima ondata di marea a 127 centimetri ha invaso il nartece, la parte iniziale della chiesa, sommergendolo con 70 centimetri d'acqua, con possibili danni ai mattoni e alle strutture portanti dell'edificio oltre ai marmi recentemente sostituiti. Durante la notte l'acqua è salita ancora e tutta la cripta è stata sommersa; dentro la basilica, nel momento di picco della marea (187 centimetri), si misurava dalla pavimentazione quasi un metro e 10 centimetri di acqua;
    oltre ai gravi danni alla Basilica di San Marco, l'acqua alta non ha risparmiato neppure il Teatro La Fenice, invadendo le aree di servizio e rendendo inutilizzabile il sistema elettrico e quello antiincendio;
    i disastrosi fatti accaduti a Venezia sono preoccupanti sia per la città che per lo sterminato patrimonio culturale che essa racchiude, per una città che è stata per 1100 anni la capitale della Serenissima Repubblica di Venezia ed è conosciuta a questo riguardo come la Serenissima, la Dominante e la Regina dell'Adriatico. Per le peculiarità urbanistiche e per il suo patrimonio artistico, Venezia è universalmente considerata una tra le più belle città del mondo ed è stata dichiarata, assieme alla sua laguna, patrimonio mondiale dell'umanità dall'Unesco nel 1987, fattore che ha contribuito a farne la terza città italiana (dopo Roma e Milano) con il più alto flusso turistico, in gran parte proveniente dall'estero. Oltre ai danni materiali c’è tutta la problematica inerente alle prenotazioni prossime future per un gioiello turistico come Venezia;
    tutto il litorale veneto è stato fortemente colpito: l'isola di Pellestrina in particolare ed i comuni litoranei di Caorle, Jesolo, Cavallino Treporti, Chioggia, San Michele al Tagliamento (Bibione), Eraclea, Rosolina sono stati al contempo spazzati dalla furiosa mareggiata che ha devastato le spiagge e le infrastrutture turistiche del litorale veneziano;
    sono state danneggiate le infrastrutture pubbliche e private: numerose imbarcazioni sono affondate, istituzioni e beni culturali sono stati letteralmente devastati, così come le strutture turistiche, gli esercizi commerciali e le abitazioni;
    i danni sono stimabili nell'ordine di circa un miliardo di euro;
    il 14 novembre 2019 il Governo ha deliberato lo stato di emergenza nel territorio del comune di Venezia e ha stanziato risorse per i primi soccorsi e assistenza alla popolazione e per il ripristino dei servizi essenziali e, inoltre, ha nominato il sindaco di Venezia commissario straordinario per far fronte all'emergenza;
    come richiesto da Confindustria Veneto e dalla regione Veneto, non è più rinviabile l'istituzione di una zona economica speciale su Porto Marghera e sui 16 comuni della provincia di Rovigo, che veda come porto di riferimento il porto di Venezia e la cui estensione includa tutte le zone censuarie individuate da questa regione con propria delibera di giunta n. 1329 del 2014, recepite dalla Commissione europea nella carta degli aiuti di Stato, valida fino al 2020. Le categorie economiche hanno condiviso questo piano di sviluppo con i sindaci dei comuni delle aree includibili nella zona economica speciale, con l'autorità di sistema portuale, le prefetture di Venezia e Rovigo e con altri comuni, sottoscrivendo un'apposita lettera di intenti. Dinanzi agli eventi alluvionali che hanno messo in ginocchio Venezia e tutto il litorale, l'accelerazione di una zona economica speciale Veneto si ritiene possa essere un ottimo volano per favorire una rapida ripresa ed ulteriore crescita del territorio,

impegna il Governo:

1) ad assumere ogni urgente iniziativa di competenza ai fini del ristoro dei danni causati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito la Laguna di Venezia e il suo capoluogo, provvedendo alla concessione di contributi in favore dei soggetti pubblici, delle persone fisiche, delle imprese e degli altri soggetti che hanno segnalato danni in sede di ricognizione dei fabbisogni relativi al patrimonio pubblico, al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive;

2) ad adottare iniziative normative per la sospensione del pagamento delle tasse per i cittadini e le imprese colpiti dalla calamità, fino al ripristino delle normali condizioni di vita e di lavoro;

3) ad adottare immediatamente iniziative presso il neo commissario del Mose, che dovrà sovraintendere alle fasi di completamento, collaudo e avviamento del sistema, affinché, attraverso le opportune procedure amministrative e le occorrenti risorse finanziarie, si giunga nel più breve tempo possibile al completamento e alla messa in funzione dell'opera;

4) ad assumere ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, per finanziare con adeguate risorse la gestione e la manutenzione del sistema Mose;

5) ad adottare immediatamente le iniziative di competenza per pervenire a una nuova «legge speciale» per la città metropolitana di Venezia, al fine di individuare le dotazioni finanziarie necessarie al funzionamento ordinario dei sistemi di difesa dalle acque alte della laguna e i soggetti responsabili preposti ad assumere le decisioni nei casi di emergenza, come quello occorso nella serata del 12 novembre 2019;

6) ad adottare iniziative per favorire l'istituzione di una zona economica speciale nella regione Veneto che comprenda Venezia e i comuni dell'entroterra che hanno come riferimento il porto di Venezia, sulla base del piano industriale che tutte le categorie economiche e le amministrazioni locali hanno già condiviso con la regione medesima.
(1-00289) «Molinari, Bitonci, Andreuzza, Badole, Bazzaro, Bisa, Coin, Colmellere, Comencini, Covolo, Fantuz, Fogliani, Lorenzo Fontana, Giacometti, Lazzarini, Manzato, Paternoster, Pretto, Racchella, Stefani, Turri, Valbusa, Vallotto, Zordan, Basini, Bellachioma, Belotti, Benvenuto, Bianchi, Billi, Binelli, Boldi, Boniardi, Bordonali, Claudio Borghi, Bubisutti, Caffaratto, Cantalamessa, Caparvi, Capitanio, Castiello, Vanessa Cattoi, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cestari, Colla, Comaroli, Andrea Crippa, Dara, De Angelis, De Martini, D'Eramo, Di Muro, Di San Martino Lorenzato Di Ivrea, Donina, Durigon, Ferrari, Formentini, Foscolo, Frassini, Furgiuele, Galli, Garavaglia, Gastaldi, Gava, Gerardi, Giaccone, Giglio Vigna, Giorgetti, Gobbato, Golinelli, Grimoldi, Guidesi, Gusmeroli, Iezzi, Invernizzi, Latini, Legnaioli, Liuni, Locatelli, Lolini, Eva Lorenzoni, Loss, Lucchini, Maccanti, Maggioni, Marchetti, Maturi, Molteni, Morelli, Morrone, Moschioni, Murelli, Alessandro Pagano, Panizzut, Paolini, Parolo, Patassini, Patelli, Pettazzi, Piastra, Picchi, Piccolo, Potenti, Raffaelli, Ribolla, Rixi, Saltamartini, Sasso, Sutto, Tarantino, Tateo, Tiramani, Toccalini, Tomasi, Tombolato, Tonelli, Vinci, Viviani, Raffaele Volpi, Zicchieri, Ziello, Zoffili».


   La Camera,
   premesso che:
    a Laguna di Venezia è uno degli esempi più antichi e complessi delle relazioni tra attività antropiche e dinamiche naturali, dove è presente un'altissima concentrazione di beni culturali e di espressioni artistiche stratificate nel corso dei secoli;
    il sito «Venezia e la sua Laguna» è stato iscritto nella lista del patrimonio mondiale nel 1987 per l'unicità, eccezionalità e singolarità del suo patrimonio storico, archeologico, urbano, architettonico e artistico, integrato in un contesto ambientale, naturale e paesaggistico straordinario;
    a Venezia, nei giorni scorsi e in queste stesse ore in cui la situazione di Venezia diventa oggetto di dibattito e iniziativa parlamentare nell'Aula di Montecitorio, le maree stanno ripetutamente superando il livello di 150 centimetri, arrivando al record di 187 centimetri, causando enormi sofferenze e disagi alla popolazione e ingenti danni al patrimonio artistico e culturale della città;
    a causa delle eccezionali mareggiate, la cripta della Basilica di San Marco è stata sommersa dall'acqua, causando danni ai pavimenti musivi, ai marmi, ai mosaici dorati e alle pareti che hanno assorbito l'acqua; risulterebbero essere almeno una cinquantina le chiese danneggiate nella città dalle mareggiate;
    presso la Fondazione Querini Stampalia, che custodisce la biblioteca della città antica, sono stati danneggiati impianti, arredi e volumi; i magazzini della Fondazione sono in condizioni drammatiche a causa dell'acqua;
    sono finiti parzialmente sott'acqua alcuni volumi, partiture, libri antichi e preziosi manoscritti della biblioteca del Conservatorio Benedetto Marcello, oltre ad alcuni mobili e strumenti; anche le grandi vetrate storiche hanno subito danni;
    la sede degli Incurabili dell'Accademia di belle arti ha riscontrato danni all'esterno, particolarmente agli intonaci e al portone d'ingresso, con diverse aule e ambienti completamente allagati; danni ancora più ingenti riguardano la sede di San Servolo;
    il Gran Teatro La Fenice ha riportato numerosi danni all'archivio musicale e a tutti i suoi macchinari teatrali;
    il Sacrario dei grandi del passato all'Istituto veneto di scienze lettere e arti sarebbe stato ugualmente invaso dalle acque;
    l'isola di San Lazzaro degli Armeni, sede della Congregazione mechitarista dal 1717, simbolo dell'identità cosmopolita di Venezia e uno dei più importanti centri di produzione culturale armena nel mondo, ha subito ingenti danni strutturali, alle dotazioni tecniche e agli impianti. I muri di protezione contro le maree sono crollati sul lato sud dell'isola. Vi sono danni importanti ai marmi, alle pareti, ai manufatti liturgici della chiesa e del refettorio che ospitano capolavori di arte armena e veneziana;
    a Venezia nasce il commercio internazionale così come lo si conosce oggi, globale e multiculturale; a Venezia Fra Luca Pacioli inventa la partita doppia e la moderna ragioneria; a Venezia si istituisce la prima scuola superiore di commercio italiana e la seconda europea, poi trasformata nell'Università Ca’ Foscari, dove Gino Zappa fonda la disciplina dell'economia aziendale;
    l'acqua è entrata al piano terra della galleria Ca’ Pesaro, nella chiesa di San Giacomo dall'Orio, in più sedi dell'Università degli Studi Ca’ Foscari, al piano terra di Palazzo Ducale e a Palazzo Fortuny;
    l'Università Ca’ Foscari ha dovuto annullare lo Strategy innovation forum, importante occasione di confronto nazionale sui temi dell'innovazione, della tecnologia, dell'impresa, della cultura, che aveva previsto anche una collaborazione con (e la partecipazione di) parlamentari membri dell'intergruppo sull'intelligenza artificiale;
    dà speranza la grande mobilitazione di volontari, veneziani e del resto d'Italia, così come di tanti studenti che si sono adoperati per salvaguardare la città e limitare i danni nelle ore più critiche;
    il dibattito scaturito dall'ondata di maltempo e dai conseguenti danni causati al patrimonio artistico e culturale ha ricondotto all'urgenza di ripensare l'intero paradigma urbano e turistico della città in termini di sostenibilità ambientale, legata alle conseguenze del cambiamento climatico ma non solo, e di innovazione;
    Venezia dispone di un potenziale imprenditoriale e di attrazione di investimenti non pienamente espresso, legato in particolare alla cultura, all'artigianato artistico, all'alta formazione, e va invece evitato che venga progressivamente ridotta a semplice museo a cielo aperto o a grande parco giochi;
    il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha attivato una task force al fine di garantire un collegamento costante ed unitario con tutte le strutture locali: dalle scuole alle università e alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, dandosi come primo obiettivo quello di comprendere l'entità dei danni al fine di definire con rapidità un piano di interventi;
    peraltro, i recenti eccezionali eventi atmosferici, che hanno interessato Venezia, hanno prodotto danni al patrimonio storico, artistico e culturale in tutto il territorio nazionale; infatti, altre città con una storia culturale di primario rilievo nazionale e internazionale, a partire da Matera, capitale europea della cultura 2019, sono rimaste vittime del maltempo,

impegna il Governo:

1) a predisporre con urgenza un piano straordinario di interventi espressamente finalizzato alla messa in sicurezza, al restauro, alla tutela e alla conservazione del patrimonio culturale, storico, artistico, archivistico e bibliografico custodito a Venezia presso tutte le istituzioni artistiche danneggiate dalle eccezionali maree degli ultimi giorni;

2) a valutare i danni relativi in particolare a biblioteche, librerie e altri centri di conservazione e fruizione dei libri, predisponendo iniziative affinché la promozione della lettura diventi un'attività sempre più rilevante per il rilancio e la crescita sociale, culturale ed economica di Venezia;

3) a completare con urgenza il processo di digitalizzazione e pubblicizzazione dell'ingente patrimonio archivistico e bibliografico custodito a Venezia presso le istituzioni dell'alta formazione artistica danneggiate dalle eccezionali maree degli ultimi giorni, tutelandone i contenuti dalla vulnerabilità specifica dei singoli beni e del materiale ivi custodito, anche alla luce degli impegni recentemente assunti dal Governo con l'approvazione della risoluzione conclusiva di dibattito n. 8/00045, in data 23 ottobre 2019;

4) ad assumere iniziative per realizzare i necessari lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici e delle strutture che a Venezia custodiscono beni di interesse storico, artistico, archivistico e bibliografico;

5) ad assumere iniziative per sviluppare modalità per assicurare che i privati possano utilmente contribuire alla tutela, al ripristino e al restauro dei beni architettonici di Venezia;

6) ad assumere iniziative, per quanto di competenza, affinché ogni azione legata all'ecosistema urbano e turistico della città di Venezia venga d'ora in avanti (ri)pensata e (ri)progettata in chiave innovativa e sostenibile, sfruttando anzitutto le competenze delle prestigiose realtà scientifiche e universitarie presenti sul territorio;

7) ad assumere iniziative, per quanto di competenza, per contribuire, con la regione e il comune, alla migliore valorizzazione dell'industria creativa e culturale veneziana e in generale della comunità di innovatori locali, e per fare di Venezia un luogo non solo di tutela del patrimonio e di una ricca tradizione multiculturale, ma anche di nascita e crescita di nuove imprese e iniziative economiche legate alla produzione di cultura, a partire da start up innovative e da nuove professioni intellettuali, anche al fine di rilanciare lo sviluppo economico ed occupazionale della città gravemente danneggiata dai recenti eventi alluvionali;

8) ad adottare iniziative per rafforzare il ruolo della Biennale di Venezia come intreccio di arte, cultura, istruzione e impresa, per farne opportunità di sempre maggiore accreditamento internazionale per la città e per la ricchezza delle espressioni artistico-culturali che è in grado di attrarre, al fine di rilanciare la reputazione della città a livello globale;

9) ad adottare le iniziative di competenza per patrocinare lo Strategy innovation forum, riproposto adesso dall'Università Ca’ Foscari per il 20 e 21 marzo 2020, aggiungendosi alle istituzioni locali già sostenitrici della manifestazione e contribuendo a farne un evento di primario rilievo sull'innovazione strategica e sociale, affinché Venezia possa posizionarsi nuovamente come luogo di attrazione del business internazionale pronto a puntare su cultura e sostenibilità, anche al fine di superare i tragici eventi alluvionali che hanno colpito la città;

10) ad assumere iniziative di competenza per assicurare a Dubai2020 una significativa presenza di Venezia – intesa come città di conoscenza, cultura, incontro e scambio di merci e idee – in considerazione del tema «Unire le menti, creare il futuro» scelto per la prossima esposizione universale, anche al fine di rilanciare la reputazione internazionale della città.
(1-00291) «Fusacchia, Nitti, Piccoli Nardelli, Toccafondi, Lattanzio, Carbonaro, Vacca, Fratoianni, Melicchio, Casa».


   La Camera,
   premesso che:
    la città di Venezia è stata colpita e devastata da un'ondata «di acqua alta» con gravissimi danni alle abitazioni ed alle opere artistiche e architettoniche di grande pregio. Un disastro, quindi, con danni molto ingenti e con alcuni morti;
    a causa delle forti piogge, infatti, il livello del mare ha superato i 180 centimetri e ha causato l'allagamento della città e delle isole minori e la mareggiata ha investito tutto il litorale;
    anche i comuni di Caorle, Jesolo, Cavallino Treporti, Chioggia sono stati devastati dalla mareggiata;
    dopo il primo ritiro delle acque si è potuta constatare la gravità dei danni che hanno colpito, in particolare, numerosi beni culturali, come monumenti, chiese e, in particolare, la Basilica di San Marco;
    anche le infrastrutture pubbliche hanno subito rovine, insieme a case, imbarcazioni e strutture ricettive, con danni futuri al settore turistico e alberghiero;
    occorre, quindi, con urgenza un grande sostegno economico per le prime spese ed un successivo impegno di risorse adeguate anche per le difficoltà della regione e degli enti locali a fronteggiare da soli la grave situazione;
    per realizzare una struttura protettiva che mitigasse e difendesse Venezia dall'acqua alta è stato progettato il Mose;
    il Mose, infatti, è un'infrastruttura strategica inclusa nel relativo programma (istituito dalla legge n. 443 del 2001, cosiddetta legge obiettivo.) L'opera, di cui oggi è completa solo la struttura di cemento e acciaio delle quattro dighe, non è ancora finita. Infatti, il sistema di paratoie mobili è fermo al 94 per cento dei lavori. Il Mose può proteggere Venezia e la laguna dalle maree alte fino a tre metri e da un innalzamento del livello del mare fino a 60 centimetri nei prossimi cento anni. Dovrebbe essere l'unica opera in grado di assicurare la difesa del territorio dagli allagamenti;
    il Mose prevede che le dighe a scomparsa resistano alle maree alte fino a 3 metri (quella che ha investito la città di Venezia era alta poco meno di 1,9 metri). Adesso l'opera «lavora» con impianti provvisori e sarà effettivamente a regime fra un anno. Dall'apertura del cantiere avvenuta nel 2003 è prevista la sua realizzazione finale fra due anni. Dopo anni di lavoro sono state posate da molti mesi tutte le 78 paratoie che formano le quattro barriere alle bocche del porto di Lido, Malamocco e Chioggia. Sono stati costruiti gli edifici tecnici e la sala comando a Rocchetta, a fianco della torre piloti della bocca Malamocco, che è la torre di controllo dell'intero porto;
    tuttavia, mancano gli impianti accessori, come alcune batterie di compressori, gli arredi, gli ascensori, diverse condutture, numerosi attuatori oleodinamici. Le barriere funzionano già in via sperimentale con una dotazione minima di impianti, ma mancano i collaudi finali, è assente la cabina di regia e va attivata la procedura di autorizzazione per l'apertura e la chiusura delle dighe mobili;
    le prove di sollevamento hanno dato esiti positivi, ma l'esperimento in programma era stato sospeso e rinviato per alcune anomalie, Il cronoprogramma prevede che il 30 giugno 2020 il Mose sarà pronto e il 31 dicembre 2021, con la consegna delle opere, inizierà la gestione ordinaria,

impegna il Governo:

1) ad assumere immediatamente le iniziative di competenza per fronteggiare l'emergenza in atto nel comune di Venezia, per ristorare i danni alle persone e alle cose causati dal maltempo e per scongiurare pericoli futuri;

2) ad adottare iniziative di carattere normativo e finanziario a sostegno della gestione commissariale del Consorzio Venezia Nuova, affinché si possa nel più breve tempo possibile rendere funzionante il sistema di paratoie mobili del Mose.
(1-00292) «Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Schullian».


   La Camera,
   premesso che:
    nella notte del 12 novembre 2019 a Venezia si è verificata un'acqua alta eccezionale di 187 centimetri, seconda soltanto ai 194 centimetri dell’«aqua granda», verificatasi il 4 novembre 1966;
    nonostante l'eccezionalità del fenomeno, dovuto alla contemporanea presenza di venti di scirocco a 100 chilometri orari e di bassa pressione atmosferica, non si può non inserirlo in un contesto di cambiamento climatico. Infatti, l'andamento del numero di maree maggiori di 110 centimetri è andato ampiamente crescendo negli ultimi venti anni;
    il rapporto di Enea «Innalzamento del Mar Mediterraneo in Italia – Aree costiere e porti a rischio inondazione al 2100», presentato a febbraio 2019, ha evidenziato come il livello del Mediterraneo si stia innalzando più velocemente del previsto a causa degli effetti del riscaldamento globale. Alcune città saranno particolarmente soggette alle conseguenze dell'innalzamento del mare, con gravi danni: i picchi maggiori riguarderanno anche Venezia con un innalzamento di 1,064 metri;
    nella Laguna di Venezia i picchi di acqua alta sono diventati più pronunciati anche a causa delle varie modifiche antropiche alla laguna. Basti pensare alla costruzione del grande hub di Porto Marghera; l'area è stata ottenuta eliminando le zone di barena, ossia quei terreni periodicamente sommersi dalle maree che riuscivano a contenere la portata idrica. Inoltre, per l'accesso delle petroliere è stato scavato il cosiddetto «Canale dei Petroli», che ha aumentato la quantità di acqua che entra nella laguna. Oltre a questi «macro esempi», altre opere, come ponti, dighe, porti minori, isole artificiali, hanno cambiato l'idrodinamica e quindi la morfologia lagunare;
    la necessità di tutela della morfologia lagunare si traduce in diverse disposizioni normative, sia nazionali che regionali:
     a) la legge n. 171 del 1973 prevede «la progettazione ed esecuzione delle sole opere che rispettino i suoi valori idrogeologici, ecologici e ambientali ed in nessun caso rendano impossibile o compromettano il mantenimento dell'unità e continuità fisica della laguna»;
     b) la legge n. 798 del 1984 prevede interventi per il riequilibrio idrogeologico della laguna, per l'arresto e l'inversione del processo di degrado del bacino lagunare e per l'eliminazione delle cause che lo hanno provocato, nel rispetto delle caratteristiche di sperimentalità, reversibilità e gradualità;
     c) la legge n. 139 del 1992 prevede interventi volti al ripristino della morfologia lagunare;
     d) il cosiddetto «Protocollo fanghi», elaborato dal Ministero dell'ambiente nel 1993, fa riferimento alla ricostruzione della forma originaria della laguna, riportata nella cartografia del 1901 e del 1931, per ridurre gli effetti della portualità sulla morfologia lagunare;
     e) il «Piano di area della Laguna e dell'area veneziana», adottato dalla giunta regionale del Veneto nel 1991, predispone misure per la protezione e la valorizzazione dell'ambiente naturale della laguna, con particolare riguardo all'equilibrio idraulico e idrogeologico e all'unità fisica ed ecologica della stessa, attraverso l'innalzamento delle quote dei fondali determinatesi per l'erosione presso le bocche di porto e nei canali di navigazione, vietando interventi di bonifica e colmata, nonché movimenti di terra e scavi e consentendo la formazione di nuove barene, tenendo conto della morfologia storica lagunare;
    in quasi tutta la laguna centro-meridionale da decenni sono documentati processi erosivi di forte intensità dovuti non solo al moto ondoso, ma anche alle correnti indotte dal traffico navale. In particolare, oltre al traffico minore, esiste il transito delle cosiddette «grandi navi» che causa lo spostamento di grandi masse d'acqua e il movimento di rilevanti quantità di sedimento, con notevoli impatti sui canali, fin dentro il centro storico;
    continuare a prevedere il passaggio e lo stazionamento delle grandi navi nella Laguna di Venezia significa peggiorare gli effetti idrodinamici e l'erosione da circa 1,1 milione di metri cubi di sedimento all'anno già in atto: si prospetta per il futuro la trasformazione della laguna, caratterizzata da bassi fondali, in un braccio di mare con profondità tendente ai valori di –2,0/-2,5 metri;
    inoltre, qualsiasi ipotesi progettuale per mantenere l'accesso delle grandi navi in laguna, che comporti scavi di fondale, di nuovi canali o di ampliamento di quelli esistenti, in tutto il territorio lagunare comprese le bocche di porto, contrasta con quanto disposto dal piano morfologico del 1992 e con le leggi speciali per Venezia;
    il decreto ministeriale del 2 marzo 2012, «Clini-Passera», prevede all'articolo 2, comma 1, lettera b), punto 1) che nella Laguna di Venezia sia vietato il transito nel canale di San Marco e nel Canale della Giudecca delle navi adibite al trasporto di merci e passeggeri superiori a 40.000 tonnellate di stazza lorda. Ai sensi dell'articolo 3 del medesimo provvedimento, tale divieto si applica a partire dalla disponibilità di vie di navigazione praticabili alternative a quelle vietate, come individuate dall'autorità marittima con proprio provvedimento. Nelle more di tale disponibilità, l'autorità marittima, d'intesa con il Magistrato alle acque di Venezia e l'autorità portuale, adotta misure finalizzate a mitigare i rischi connessi al regime transitorio, perseguendo il massimo livello di tutela dell'ambiente lagunare;
    durante questi sette anni la citata disposizione transitoria di cui all'articolo 3 che autorizza il passaggio delle grandi navi, nell'attesa dell'individuazione di vie di navigazione praticabili alternative a quelle vietate, è diventata la norma e il divieto di transito in laguna è tuttora disapplicato;
    per difendere i centri storici della laguna dal fenomeno delle acque alte è stato approvato e iniziato il Modulo sperimentale elettromeccanico (Mose): la sua realizzazione, iniziata nel 2003, è nella fase finale e dovrebbe concludersi nel 2022;
    oltre alla grave corruzione che ha caratterizzato la realizzazione del progetto Mose, oltre al fatto che il Mose non abbia in nessun modo le caratteristiche «sperimentali, graduali e reversibili» secondo la legge n. 798 del 1984, a tutt'oggi non esiste alcuna verifica tecnica sulle anomalie e sulla reale funzionalità del sistema, anche in relazione all'innalzamento del mare previsto. Il progetto approvato del 2002, infatti, è tarato dalla sottostima della frequenza e della durata delle chiusure delle paratoie;
    ammesso che il sistema funzioni, con fenomeni di acqua alta più numerosi e più importanti, saranno necessarie chiusure delle paratoie del Mose più frequenti e prolungate alle bocche di porto, con due conseguenze gravi. Innanzitutto diminuirà lo scambio delle acque tra laguna e mare, compromettendo l'ossigenazione e la vivificazione delle aree lagunari più interne e provocando una pericolosa concentrazione di inquinanti. Come conseguenza secondaria, sarà impedito l'accesso delle navi alla laguna per molti giorni all'anno con danno alle attività portuali o a quelle da esse dipendenti;
    oltre a questo, quand'anche il sistema entrasse in funzione, essendo le paratoie dinamicamente instabili, per risonanza sub-armonica potrebbero verificarsi inondazioni a Venezia anche con l'attuale livello del mare. Una perizia del Codacons di settembre 2019 riporta come il progetto definitivo del Mose sia stato approvato con un falso tecnico: «La risonanza sub-armonica che si ha in mare regolare ovvero con onde monocromatiche scompare nelle prove in mare irregolare. Nei documenti agli atti da noi esaminati nelle prove fatte a Delft e successivamente anche a Voltabarozzo è del tutto evidente che quando c’è risonanza sub-armonica in mare regolare la stessa si ha anche in mare irregolare. Il progetto è proseguito con l'approvazione basata su questo falso»,

impegna il Governo:

1) a dare applicazione, in via immediata, a quanto disposto nel piano di recupero morfologico e ambientale della laguna, in conformità con la legge n. 139 del 1992, recante interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, rispettando, nelle more dell'elaborazione di uno studio indipendente che ne individui i parametri realmente compatibili con gli equilibri lagunari, il limite massimo di 40 mila tonnellate di stazza stabilito con il decreto «Clini-Passera» del 2 marzo 2012 in ordine alla sicurezza della navigazione, escludendo qualsiasi deroga al divieto di transito delle grandi navi nel bacino di San Marco e nel Canale della Giudecca;

2) ad adottare iniziative per subordinare l'applicazione dell'articolo 3 del decreto «Clini-Passera» (decreto ministeriale del 2 marzo 2012) alla disponibilità di nuovi scali alle bocche di porto lagunari, prevedendo sin da subito in maniera tassativa l'estromissione dalla Laguna di Venezia delle navi con essa incompatibili;

3) ad adottare con urgenza un'iniziativa normativa che escluda il passaggio delle grandi navi in laguna;

4) ad adottare iniziative per elaborare ogni futuro progetto inerente alla laguna con finalità e modalità coerenti con il piano morfologico del 1993, con il «Piano di area della Laguna e dell'area veneziana» (1995) e con le prescrizioni della Commissione di salvaguardia (2003);

5) ad assumere iniziative, per quanto di competenza, per stabilire la riduzione delle attuali velocità per i natanti di connessione interna con la Marittima e l'aeroporto, al fine di contenere, nei limiti possibili, il moto ondoso;

6) a costituire immediatamente un tavolo tecnico-scientifico con esperti qualificati a livello internazionale, coordinato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine di pianificare azioni di salvaguardia della Laguna di Venezia, mitigando gli effetti dei cambiamenti climatici;

7) a promuovere, in un'ottica di sviluppo portuale di tipo collaborativo invece che competitivo, un modello di programmazione delle attività di lavoro condiviso tra il porto di Venezia e quelli economicamente connessi dell'Alto Adriatico e ispirato ai principi di solidarietà, sostenibilità ed economicità;

8) ad assumere immediatamente tutte le iniziative necessarie presso la gestione commissariale del Consorzio Venezia nuova, affinché si possa procedere all'immediata verifica tecnico-scientifica del progetto Mose da parte di un organismo indipendente e qualificato composto anche da esperti nel campo della progettazione e modellazione di sistemi marini complessi, con riferimento all'efficacia dell'opera, valutando altresì la possibilità di approntare, anche alla luce delle nuove tecniche costruttive e delle nuove conoscenze scientifiche, le varianti in corso d'opera ancora realizzabili al fine di ridurre l'impatto ambientale e i costi di realizzazione, riconvertendo, ove possibile, le opere marittime realizzate, attraverso soluzioni progettuali delle bocche sperimentali, graduali e reversibili;

9) ad adottare iniziative per rifinanziare, con dotazioni adeguate, la legge n. 139 del 1992, recante interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua Laguna, affinché si possa veramente affrontare il problema delle acque alte, utilizzando anche sistemi alternativi e più funzionali del Mose.
(1-00293) «Benedetti, Cunial, Vizzini, Giannone, Schullian».


   La Camera,
   premesso che:
    nella serata di martedì 12 novembre e nei giorni successivi a Venezia si è verificata una sequenza di maree eccezionali, mai verificatesi in precedenza, con l'acqua alta che ha raggiunto quota 187 centimetri, la seconda marea più elevata di sempre dopo l'alluvione del 1966; le isole del Lido e di Pellestrina sono state particolarmente colpite dall'alta marea e anche Chioggia è stata allagata, con l'acqua che ha raggiunto i 170 centimetri. Forti mareggiate hanno colpito inoltre i comuni del litorale veneziano come Cavallino Treporti, Jesolo e Caorle;
    l'evento eccezionale ha causato molti danni e il decesso di una persona sull'isola di Pellestrina. Si registrano ingenti danni ad abitazioni, negozi, esercizi commerciali e alberghi completamente allagati; molte sono le imbarcazioni affondate; alcuni vaporetti sono stati spinti a terra; una ventina di gondole sono state ammassate in Riva degli Schiavoni; via Garibaldi è stata attraversata dall'acqua spinta dal vento come un fiume in piena;
    si è registrata anche una grave compromissione del patrimonio storico e culturale della città, a partire dai danni alla basilica di San Marco. A tale riguardo, risulta che il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ha già attivato l'unità di crisi per la verifica e la messa in sicurezza del patrimonio culturale danneggiato dall'eccezionale alta marea che sta colpendo Venezia;
    dopo l'alluvione del 1966 è stata approvata la legge speciale per Venezia (legge 16 aprile 1973, n. 171) che dichiara il problema della salvaguardia di Venezia «di preminente interesse nazionale». L'aggiornamento della legge speciale, con la legge 29 novembre 1984, n. 798, sottolinea la necessità di affrontare in maniera unitaria gli interventi di salvaguardia, e istituisce il Comitato interministeriale di indirizzo, coordinamento e controllo sulla laguna di Venezia (il cosiddetto «Comitatone»), attraverso il quale nel corso del tempo è stato possibile stanziare le risorse per una serie di interventi per la salvaguardia, la residenza, la tutela dei monumenti e altri interventi diffusi in città;
    il suddetto Comitato dovrebbe trasmettere al Parlamento, alla data di presentazione del disegno di legge relativo alle disposizioni per la formazione del bilancio annuale dello Stato, la relazione sullo stato di attuazione degli interventi;
    la citata legge n. 798 del 1984 istituisce anche il Consorzio Venezia Nuova, che presenta un sistema di interventi per la salvaguardia di Venezia, dando l'avvio al Mose (Modulo Sperimentale Elettromeccanico), finalizzato alla difesa di Venezia e della sua laguna dalle acque alte, la cui progettazione va avanti dalla fine degli anni ’80, fino ad arrivare all'inizio dei lavori, il 14 maggio 2003. Il Mose consta di 78 paratoie mobili vincolate attraverso alcune cerniere ai 20 cassoni di alloggiamento collocati nei fondali, collegati tra loro da tunnel che consentono anche le ispezioni tecniche. Altri 6 cassoni di spalla contengono tutti gli impianti e gli edifici necessari al funzionamento delle paratoie;
    il Consorzio Venezia Nuova, costituito da imprese di costruzione italiane, cooperative e imprese locali, è il concessionario del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – ex Magistrato alle Acque di Venezia, ora provveditorato interregionale per le opere pubbliche del Triveneto – per la realizzazione degli interventi per la salvaguardia di Venezia e della laguna veneta di competenza dello Stato italiano, in attuazione della legge speciale n. 798 del 1984;
    il Consorzio Venezia Nuova opera, in qualità di soggetto attuatore, attraverso lo strumento delle Convenzioni (contratti stipulati con l'amministrazione concedente) sulla base di un piano generale degli interventi definito dal Comitato, ex articolo 4 della legge n. 798 del 1984;
    nel giugno 2014 lo scandalo Mose ha evidenziato un ampio sistema di corruzione, che ha coinvolto anche parti della pubblica amministrazione e ha portato 35 arresti e oltre 100 indagati, tra cui i vertici del Consorzio Venezia Nuova, che dal 1o dicembre 2014 è stato commissariato da Anac e prefettura, con la nomina degli amministratori straordinari il dottor Luigi Magistro (in carica fino al 4 maggio 2017) e il professore ingegnere Francesco Ossola, mentre il 27 aprile 2015 è stato nominato anche l'avvocato Giuseppe Fiengo;
    nel corso del tempo è emersa una forte conflittualità interna tra i commissari e tra i commissari e le imprese del Consorzio circa questioni di tipo economico e tecnico, circostanza che avrebbe dato origine a rilevanti contenziosi economici non risolti che avrebbero di fatto rallentato fino a paralizzare lo stato di avanzamento dell'opera. Le principali imprese del CVN (Mantovani, Condotte, Grandi Lavori Fincosit e Kostruttiva) attraversano da tempo una grave crisi che ha comportato anche pesanti tagli occupazionali e il fallimento di alcune di esse;
    ulteriore conseguenza delle inchieste giudiziarie è stata la soppressione del magistrato alle acque, le cui competenze sono state affidate al provveditorato alle opere pubbliche. Che nel corso del tempo ha denunciato più volte lo stallo dei cantieri e l'abbandono delle opere già realizzate, che non essendo soggette ad alcuna manutenzione, sono esposte a fenomeni di deterioramento, corrosione dei materiali, fino ad arrivare a fessurazioni dei cassoni sott'acqua;
    il 4 novembre 2019 doveva svolgersi la prima prova completa di sollevamento di tutte le paratoie alla bocca di porto di Malamocco, ma i test parziali hanno evidenziato un ulteriore problema, ovvero vibrazioni in alcuni tratti di tubazioni;
    lo scorso 14 novembre Elisabetta Spitz è stata nominata Commissario per il Mose, in attuazione di quanto previsto dal decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (cosiddetto Sbloccacantieri);
    dall'inizio dei lavori nel 2003 ad oggi il Mose ha drenato tutte le risorse della legge speciale destinate alla salvaguardia di Venezia, impedendo di progettare ed eseguire altri interventi di manutenzione diffusi per la salvaguardia della città;
    l'evento catastrofico del 12 novembre, effetto apicale dell'impatto del cambiamento climatico su un ecosistema fragile come quello veneziano, certifica purtroppo che i cambiamenti climatici sono una delle sfide più rilevanti su scala globale. Tutti i rapporti evidenziano che l'Europa meridionale e l'area mediterranea nei prossimi decenni saranno le aree più vulnerabili del pianeta;
    nell'aprile 2013, l'Unione europea ha adottato la «Strategia di adattamento ai cambiamenti climatici», nella quale sono stati definiti princìpi, linee-guida e obiettivi della politica comunitaria in materia di adattamento ai cambiamenti climatici e sono quindi diventati obiettivi prioritari per tutti gli Stati membri;
    in Italia, a seguito della «Strategia di adattamento ai cambiamenti climatici» adottata nell'aprile 2013 dall'Unione europea, è stata approvata la Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (SNAC) ed è in fase di approvazione il piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (PNACC) che necessita di essere ulteriormente implementato;
    secondo i dati Ispra l'Italia, dal 1998 al 2018, ha speso circa 5,6 miliardi di euro (300 milioni all'anno) in progettazione e realizzazione di opere di prevenzione del rischio idrogeologico, a fronte di circa 20 miliardi di euro spesi per riparare i danni del dissesto e delle catastrofi, secondo dati del Cnr e della Protezione civile;
    la questione della salvaguardia di Venezia, sia del suo fragile sistema architettonico e artistico che del suo delicato ecosistema della laguna, comprende diversi temi, che per essere risolti vanno necessariamente affrontati in modo unitario mediante un «Dossier Venezia». In tal senso vanno affrontati contestualmente i problemi legati:
     al traffico crocieristico: attualmente entrano nella laguna di Venezia le Grandi Navi fino a 96 mila tonnellate – circa 530 navi l'anno – e raggiungono il terminal della Marittima, sull'isola del Tronchetto, attraverso il Bacino di San Marco e il Canale della Giudecca, provocando gravi problemi e disagi alla vita della città. In tal senso da tempo c’è l'impegno da parte del Governo per trovare una soluzione alternativa al passaggio delle Grandi navi, che però al momento non è stata ancora individuata tra le molteplici proposte, avanzate finora da vari soggetti;
     alla sostenibilità ambientale e sociale della città e della laguna, che oggi è sempre più ristretta tra una iperspecializzazione turistica della sua economia ed una sempre più accentuata e preoccupante curva di diminuzione della popolazione residente;
     al turismo: per limitare il sovraffollamento cittadino e contrastare lo spopolamento della città storica che va tutelata e valorizzata con politiche mirate che regolamentino l'afflusso turistico e favoriscano il ripopolamento;
     alle bonifiche a Porto Marghera; si tratta di un'area di circa 2 mila ettari, di cui ad oggi risulta bonificato solo il 16 per cento dei suoli e l'11 per cento di acque di falda, con progetti di bonifica e messa in sicurezza approvati per il 69 per cento dei suoli e il 66 per cento delle acque di falda, ma non ancora attuati;
     all'operatività del Porto che non può prescindere dall'approvazione di un nuovo protocollo fanghi e del nuovo Piano Morfologico della Laguna, nonché da una verifica dell'effettiva funzionalità della conca di navigazione. Due strumenti fondamentali per la necessità di aggiornare la normativa sullo smaltimento dei sedimenti e di procedere con gli interventi di manutenzione ordinaria della laguna nei suoi aspetti morfologici;
     al moto ondoso determinato dal traffico in laguna e nei canali interni della città che ha raggiunto livelli insostenibili provocando problemi di sicurezza con frequenti incidenti, anche mortali. In passato il Governo aveva istituito anche il Commissario per il moto ondoso, per cercare di gestire il fenomeno;
     all'applicazione di un approccio resiliente alla pianificazione urbana e alla gestione edilizia del patrimonio architettonico di Venezia che sia attenta ai rischi, sensibile alle peculiarità della struttura urbanistica della città e che si prenda cura della messa in sicurezza del patrimonio culturale e delle attività produttive;
    un altro grave problema che insiste sulla laguna e sui suoi abitanti e che in questi giorni di acqua alta ha messo in grande apprensione i cittadini di Chioggia, è la presenza del deposito GPL in località Val Da Rio. Si è rilevato che in caso di incidente rilevante, l'unica via di fuga verso Sottomarina risulterebbe pressoché impraticabile in una situazione di emergenza da alta marea come quella verificatisi in questi giorni,

impegna il Governo:

1) ad adottare le iniziative di competenza per individuare le risorse per far fronte ai danni causati dal fenomeno dell'alta marea in tutti territori interessati, sia quelli riportati dalle infrastrutture pubbliche come rive, muri, ponti, parapetti, sia quelli che hanno colpito i privati, le abitazioni, i magazzini, le attività economiche, prevedendo sgravi fiscali, contributi per il risarcimento dei danni subiti, sospensione del pagamento dei tributi locali, strumenti di incentivazione delle donazioni;

2) ad adottare iniziative per aggiornare e rifinanziare la «legge speciale» per Venezia, predisponendo un piano organico di interventi di manutenzione urbana diffusa, ecologica, infrastrutturale ed edilizia della città storica per la salvaguardia della laguna di Venezia, avendo riguardo al suo recupero e mantenimento morfologico, che contempli ogni intervento urgente ed indifferibile, con particolare riferimento a piazza San Marco e che risponda in modo adeguato ai molteplici problemi della città, richiamati nel citato « dossier Venezia», con specifica attenzione alle misure di limitazione degli affitti turistici e di promozione e di sostegno al ripopolamento della città;

3) ad adottare iniziative per concludere nei tempi previsti, 31 dicembre 2021, il Mose, tenendo conto che la salvaguardia della città di Venezia va necessariamente rapportata anche in relazione alle previsioni dell'innalzamento del livello del mare e va quindi verificato quali altri progetti possono essere sviluppati per l'adattamento ai cambi climatici;

4) ad accelerare la realizzazione degli interventi di bonifica nel sito di interesse nazionale di Venezia Porto Marghera, di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, necessari alla protezione dall'inquinamento dell'ambiente lagunare, anche attraverso il completamento delle opere di marginamento delle macroisole finalizzato alla messa in sicurezza dell'area;

5) ad adottare iniziative normative per estendere l'applicazione del cosiddetto « Art bonus» al comune di Venezia e agli altri territori ricompresi nella «legge speciale» per Venezia anche con riferimento ai beni ecclesiastici;

6) ad adottare iniziative per istituire nella città di Venezia un Centro internazionale sui cambiamenti climatici, per valorizzare il patrimonio di conoscenze maturate da soggetti pubblici e privati, che porti avanti studi e ricerche sui temi della vulnerabilità e dell'adattamento ai cambiamenti climatici nell'ambito della salvaguardia della città di Venezia, anche nel quadro del piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici di cui è importante e urgente completare l'elaborazione;

7) ad adottare iniziative per completare con urgenza il processo di digitalizzazione e pubblicizzazione dell'ingente patrimonio archivistico e bibliografico custodito a Venezia presso le istituzioni dell'alta formazione artistica danneggiate dalle eccezionali maree degli ultimi giorni, tutelandone i contenuti dalla vulnerabilità specifica dei singoli beni e del materiale ivi custodito, anche alla luce degli impegni recentemente assunti dal Governo con l'approvazione della risoluzione 8/00045, in data 23 ottobre 2019;

8) a predisporre con urgenza un piano straordinario di interventi espressamente finalizzato alla messa in sicurezza, alla tutela e alla conservazione del patrimonio culturale, storico, artistico, archivistico e bibliografico custodito a Venezia presso tutte le istituzioni artistiche danneggiate dalle eccezionali maree degli ultimi giorni;

9) acquisire elementi in ordine alle condizioni ambientali, nonché di sicurezza degli impianti di Gpl siti in località Val da Rio a Chioggia, al fine di verificare se le relative procedure di emergenza siano compatibili con la attuale localizzazione degli impianti;

10) a valutare la possibilità di assumere iniziative che stimolino la ripresa economica di Venezia sul modello delle zone economiche speciali.
(1-00295) «Pellicani, Ilaria Fontana, Moretto, Stumpo, Zolezzi, Braga, Fregolent, Epifani, Terzoni, Federico».


MOZIONI FERRARI, MARIA TRIPODI ED ALTRI N. 1-00260, SILLI ED ALTRI N. 1-00290 E MELONI ED ALTRI N. 1-00294 CONCERNENTI L'ACQUISTO DI VELIVOLI F35 NELL'AMBITO DELLA COOPERAZIONE NEL CAMPO AEROSPAZIALE E DELLA DIFESA TRA ITALIA E STATI UNITI D'AMERICA

Mozioni

   La Camera,
   premesso che:
    il nostro Paese si è impegnato con gli Stati Uniti ad acquistare progressivamente 90 velivoli F-35 nelle due versioni A e B, rispettivamente in 60 e 30 esemplari;
    all'acquisto dei predetti velivoli nel numero prefissato si lega lo sfruttamento della fabbrica di Cameri, dove non solo vengono prodotti gli F35 destinati all'Italia, ma ne sono assemblati anche per conto di altri Paesi, come l'Olanda. È inoltre previsto che a Cameri si svolga la manutenzione di tutti gli F35 venduti ai Paesi continentali dell'Europa;
    sul regolare sviluppo della commessa alla Lockheed sono intervenute nel corso del tempo turbative che hanno generato incertezze e dubbi in merito alla tempistica e ai volumi delle forniture;
    nel 2012 ebbe luogo una prima decurtazione del lotto complessivo dei velivoli da acquistare, ridotto dagli originari 131 a 90;
    le incertezze che hanno contrassegnato recentemente il cammino della commessa degli F35 A e B destinati all'Aeronautica militare e alla Marina militare sono sfociate anche in episodi sconcertanti, come la morosità del nostro Paese nell'onorare nei tempi stabiliti alcune tranche dei pagamenti connessi agli acquisti;
    la situazione d'incertezza sembra malauguratamente persistere, stando almeno a quanto riportano gli organi d'informazione, secondo i quali il Presidente del Consiglio dei ministri avrebbe recentemente confermato nel corso di un recente incontro bilaterale con il Segretario di Stato americano svoltosi a Roma l'intenzione del nostro Paese di perfezionare l'acquisto dell'intero lotto di 90 F35 previsto, salvo poi aprire alla rinegoziazione della transazione;
    sarebbe inoltre ancora in corso di definizione la determinazione del numero di velivoli da acquistare nel prossimo triennio, mentre risultano tuttora in corso di consegna 28 apparecchi già comprati, che si aggiungono ai 13 già in linea;
    la contraddizione tra le dichiarazioni recentemente attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri sembra essere riconducibile alla coesistenza di indirizzi politici divergenti in seno alla compagine di Governo, nella quale, accanto a coloro che desiderano la conferma alle attuali condizioni della commessa per gli F35, vi sono anche coloro che, invece, ne vorrebbero l'ulteriore decurtazione;
    l'F35 A ha appena ottenuto la certificazione operativa Nato prevista per questo genere di velivoli, in coincidenza con il suo rischieramento in Nord Europa nel quadro di una delle missioni atlantiche di Air policing cui l'Italia aderisce;
    una riduzione della commessa rischia di precludere all'Italia la piena valorizzazione dell'impianto di Cameri e, altresì, la possibilità di negoziare l'allargamento delle partnership industriali nel campo della difesa e dell'aerospazio tra il nostro Paese e gli Stati Uniti d'America,

impegna il Governo:

1) ad esprimere un univoco orientamento alla conferma della commessa concernente l'acquisto degli F35 A e B nei numeri e con la tempistica già concordati a livello bilaterale tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America;

2) a definire contestualmente in tempi rapidi gli acquisti del velivolo programmati per il prossimo triennio, mentre si completa la consegna del lotto da 28 unità in corso di produzione;

3) ad esplorare, contestualmente, la possibilità di allargare ulteriormente gli ambiti di cooperazione nel campo aerospaziale e della difesa tra le aziende leader italiane e i colossi americani del settore.
(1-00260) «Ferrari, Maria Tripodi, Molinari, Fantuz, Zicchieri, Toccalini, Boniardi, Castiello, Piccolo, Pretto, Formentini, Vito, Fascina, Dall'Osso, Gregorio Fontana, Perego Di Cremnago, Ripani».


   La Camera,
   premesso che:
    il programma che riguarda la costruzione degli F35 è fondamentale perché dimostra la capacità e l'importanza del connubio industria-difesa per lo sviluppo economico-occupazionale del nostro Paese. L'Italia si è impegnata con gli Stati Uniti per l'acquisizione di 90 velivoli F35. Si ricorda che l'F35 è un aereo di caccia di nuova generazione caratterizzato dalla capacità di raccogliere, elaborare e distribuire informazioni operative a tutte le forze impegnate in operazioni;
    il programma di acquisto degli F35, di cui sono stati ridotti i costi di produzione e migliorata sensibilmente l'efficienza, è molto importante per la crescita dell'economia e dell'occupazione italiana. Pertanto, risulta necessario ed indispensabile continuare la produzione di F35 che rappresentano uno strumento militare di eccellenza e, come detto, rafforzano il sistema difesa-industria tanto importante per lo sviluppo economico del Paese;
    durante l'audizione presso la Commissione difesa, il Ministro Guerini ha sottolineato che potenziare il settore industriale della difesa «costituisce una componente strategica della nostra sovranità nazionale poiché ci consente di non dipendere dalla tecnologia e dai prodotti esteri e pone l'Italia nel ristretto novero delle nazioni che, potendo vantare un settore industriale per la difesa di comprovata esperienza, può svolgere un ruolo da protagonista anche nell'ambito dei più importanti programmi internazionali»;
    inoltre, sempre il Ministro della difesa ha indicato l'importanza dell'attuazione di una strategia industriale-tecnologica della difesa con la partecipazione delle altre amministrazioni interessate, dell'industria, dei centri di ricerca, delle università e degli operatori del settore;
    diventa, quindi, indispensabile confermare il programma degli F35 e lo stesso Ministro ha recentemente chiarito che la sua posizione è chiara e decisa a favore della conferma del programma F35. In sostanza il medesimo Ministro ha espresso un giudizio che in sintesi mette in luce l'importanza dei velivoli F35 realizzati da Lockheed Martin, perché servono alle Forze armate e consolidano la posizione italiana nel contesto euro-atlantico. Tra l'altro, il Ministro ha espresso l'importanza della realizzazione degli F35 e soprattutto della prosecuzione del citato programma per superare le preoccupazioni manifestate circa il sito di Cameri, dove operano con efficienza numerosi lavoratori specializzati in questo settore;
    il programma sta andando molto bene, considerando anche le richieste che provengono da Paesi dell'Europa. La scelta manifestata dal Ministro della difesa è quella annunciata più volte di proseguire con coerenza con gli impegni assunti con gli Stati Uniti e attenzione nei confronti dei ritorni industriali ed occupazionali;
    una riduzione della commessa pertanto può determinare una situazione di incertezza per lo stabilimento di Cameri (dove vengono realizzati parti di questi velivoli e assemblati quelli per il nostro Paese ed altri partner dell'Unione europea che li hanno acquistati) e possibili ricadute negative sull'eventuale allargamento di intese industriali nel campo della difesa per il nostro Paese. Tra l'altro, il sito di Cameri rappresenta un'eccellenza con un'occupazione altamente specializzata;
    è opportuno chiarire pertanto le effettive intenzioni del Governo in merito alla prosecuzione del programma di acquisto degli F35, in modo che si possano conoscere con esattezza le reali intenzioni circa il medesimo programma tanto importante per l'interesse nazionale del Paese, considerando anche gli indubbi vantaggi industriali, tecnologici ed occupazionali;
    il programma di costruzione degli F35 è decisamente da implementare, soprattutto in una prospettiva futura per rafforzare l'alleanza italiana con gli Stati Uniti e, soprattutto, non venire meno agli impegni presi, in funzione anche di future collaborazioni con i medesimi Stati Uniti;
    quindi, è necessario assicurare, con risorse economiche adeguate, l'efficacia e l'efficienza dello strumento militare e la partecipazione dell'Italia al programma F35 risponde a tali necessità. Inoltre, come detto, garantire l'impegno con gli Stati Uniti dimostra l'affidabilità italiana da un punto di vista politico-strategico,

impegna il Governo:

1) ad adottare iniziative dirette a confermare l'acquisto degli F35 per proseguire con gli impegni assunti nei confronti degli Stati Uniti e per potenziare lo sviluppo di un settore strategico dell'economia del Paese;

2) a garantire lo sviluppo del programma di acquisizione degli F35, ponendo particolare attenzione al ruolo attivo dell'Italia nel contesto internazionale in questo importante settore;

3) a fugare tutti i dubbi circa eventuali ipotesi di rinegoziazione degli accordi assunti con gli Stati Uniti per il programma F35 per rafforzare i rapporti con i medesimi Stati Uniti e per riaffermare la credibilità italiana nel contesto internazionale.
(1-00290) «Silli, Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Sorte, Schullian».


   La Camera,
   premesso che:
    il programma Joint Strike Fighter (JSF) è stato avviato negli Stati Uniti nella prima metà degli anni ’90, nell'ambito del progetto Joint Advanced Strike Technology (JAST), e prevedeva lo sviluppo di un aereo da combattimento di nuova generazione, che fosse in grado di combinare la capacità di un lungo periodo di impiego con la possibilità di sostituire, con un unico aereo in più versioni, un'ampia gamma di velivoli della flotta militare statunitense, compresi quelli a decollo verticale;
    il programma Joint Strike Fighter (JSF) si svolge nell'ambito di una cooperazione internazionale tra diversi Paesi, tra cui Stati Uniti, Regno Unito, Italia, Paesi Bassi, Canada, Turchia, Australia, Norvegia, Danimarca e Giappone;
    l'Italia ha aderito al programma già dalla fine del 1998, quando con il Governo D'Alema è stato firmato il Memorandum of agreement per la fase concettuale dimostrativa ed è partner di secondo livello, insieme all'Olanda, con una quota d'investimento totale pari a quasi il 4 per cento;
    in attuazione del programma Joint Strike Fighter (JSF), è stato sviluppato un velivolo caccia multiruolo di quinta generazione con spiccate caratteristiche di bassa osservabilità da parte dei sistemi radar (stealth) e di interconnessione di tutti i sistemi di comunicazione, informazione e scambio dati (net-centriche);
    l'F35 Lightning II, prodotto in tre versioni, è destinato a sostituire circa 250 velivoli attualmente impiegati dalle Forze armate italiane, la cui dismissione è inevitabile per obsolescenza e limiti strutturali;
    nell'aprile del 2009 le Commissioni difesa della Camera e del Senato hanno espresso parere favorevole sullo schema di programma predisposto dal Governo pro tempore in ordine all'acquisto di 131 velivoli F35, alla realizzazione, presso l'aeroporto militare di Cameri (Novara), di una linea di assemblaggio finale e di verifica (Faco) per i velivoli destinati principalmente ai Paesi europei e all'adeguamento di siti individuati per ospitare i nuovi assetti, al costo complessivo stimato di 12,9 miliardi di euro, spalmati fino al 2026;
    il 15 febbraio 2012, il Ministro della difesa pro tempore, ammiraglio Di Paola, nell'illustrare alle Commissioni difesa della Camera e del Senato le linee di indirizzo per la revisione dello strumento militare, ha annunciato un ridimensionamento del programma: «l'esame fatto a livello tecnico e operativo porta a ritenere come perseguibile, da un punto di vista operativo e di sostenibilità, un obiettivo programmatico dell'ordine di 90 velivoli (con una riduzione di circa 40 velivoli, pari a un terzo del programma), una riduzione importante che, tuttavia, salvaguarda anche la realtà industriale e che, quindi, rappresenta una riduzione significativa coerente con l'esigenza di oculata revisione della spesa»;
    in quella sede è stata confermata la necessità di proseguire nel programma e questa è stata posta in relazione con la necessità di sostituire tre linee di velivoli, i Tornado, gli Amx e gli Av-8 B che, nell'arco dei prossimi 10 anni, usciranno progressivamente dalla linea operativa per vetustà;
    il programma Joint Strike Fighter (JSF) offre all'industria italiana un ritorno tecnologico e occupazionale di significativo valore: dal punto di vista industriale, l'F35 vede protagoniste le maggiori aziende del settore aeronautica (Alenia aeronautica e Avio, solo per citarne alcune) e sosterrà la produzione dell'industria aeronautica italiana per i prossimi anni, mentre l'indotto include sia grandi aziende, sia piccole e medie imprese in numerose regioni;
    sotto il profilo industriale e occupazionale, un importante ritorno è legato alla citata Final assembly and check out (Faco) di Cameri: un'indiscussa realtà industriale le cui cellule assemblate e le ali prodotte – quasi 50 all'anno – ne hanno ampiamente riconosciuto in campo internazionale la qualità produttiva, che proseguirà per almeno 40 anni; la Faco sta assicurando il lavoro già ora a più di 2.700 persone direttamente e a svariate migliaia con l'indotto;
    i mutamenti del quadro geopolitico globale, in cui alla relativa stabilità dell'area atlantica corrisponde la crescente instabilità di aree di rilevante interesse strategico in Asia, Africa e anche nell'area dell'Est europeo, uniti ad una significativa riduzione della presenza militare statunitense in Europa, impongono nuove e crescenti responsabilità al sistema di difesa, che è chiamato a potenziare la propria autonomia ed efficienza operativa all'interno delle severe compatibilità dettate dagli obiettivi di finanza pubblica;
    in questo quadro, la modernizzazione in essere della componente aerotattica costituisce un'esigenza obiettiva ed irrinunciabile del sistema di difesa euroatlantica, nell'ambito della quale gli F35 rappresentano una capacità strategica che, qualora si decidesse di rinunciare a continuare alla sua messa a punto e produzione, sarebbe impossibile riacquisire;
    la lungimirante decisione nazionale di partecipare al programma è oggi chiaramente evidente da fatti concreti, uno fra tutti la recente attività di Air policing della Nato svolta in Islanda, citata orgogliosamente anche ai più alti livelli istituzionali, che ha dimostrato la crescita professionale nel settore operativo, tecnico e logistico dell'Aeronautica militare e ha visto l'Italia prima nazione dei Paesi europei ad impiegare una cellula F35 per la difesa dello spazio aereo di responsabilità del Patto atlantico;
    l'abbandono o finanche un rallentamento acquisitivo del programma Joint Strike Fighter (JSF) comporterebbe in sintesi delle conseguenze gravissime sotto il profilo occupazionale, sotto il profilo dell'ammodernamento degli strumenti militari italiani, sotto il profilo addestrativo di equipaggi che sono già orientati alla digitalizzazione e alla 5a generazione, ma anche danni economici diretti, avendo l'Italia già investito risorse ingenti nella sua attuazione, e indiretti, con riferimento ai citati benefici per le aziende italiane coinvolte;
    per quanto infine attiene alle presenti criticità in ordine ai costi di produzione, quanto affermato già nel 2014 dal Sottosegretario alla difesa pro tempore americano Kendall, nel corso di un'audizione al Congresso – che ha dichiarato che i costi per aeromobile si stanno riducendo – corrisponde al vero poiché, già oggi, il costo di ogni cellula è inferiore a 80 milioni di dollari,

impegna il Governo:

1) a rispettare senza ulteriori indugi gli impegni internazionali assunti in ordine alla realizzazione completa del programma Joint Strike Fighter (JSF), al fine di tutelare sia l'aumento della produzione industriale nazionale ad essa connesso ed i conseguenti effetti positivi sui livelli occupazionali, sia l'impegno finanziario sin qui sostenuto, sia la crescita addestrativa ed operativa dello strumento militare a tutela degli interessi nazionali;

2) ad assumere iniziative per proseguire, in costante raccordo con i competenti organi parlamentari, nell'esecuzione dell'attuazione del programma, nonché, in un quadro più generale, nel rafforzamento di una cooperazione nel campo aerospaziale della difesa con gli Stati Uniti d'America che sia adeguata alle sfide emergenti, quali la cybersecurity, la digitalizzazione operativa e la ricerca informativa di nicchia;

3) a continuare a sostenere il ruolo dell'Italia, in sede internazionale, in qualità di protagonista e in qualità di partner strategico nella ricerca, nell'individuazione e nello sviluppo delle potenzialità innovative tecnologiche prodotte dall'industria aerospaziale nazionale e della difesa.
(1-00294) «Meloni, Lollobrigida, Deidda, Ferro, Galantino, Acquaroli, Baldini, Bellucci, Bignami, Bucalo, Butti, Caiata, Caretta, Ciaburro, Cirielli, Luca De Carlo, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Foti, Frassinetti, Gemmato, Lucaselli, Mantovani, Maschio, Mollicone, Montaruli, Osnato, Prisco, Rampelli, Rizzetto, Rotelli, Silvestroni, Trancassini, Varchi, Zucconi».