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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 13 novembre 2019

TESTO AGGIORNATO AL 27 NOVEMBRE 2019

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 13 novembre 2019.

  Amitrano, Ascani, Azzolina, Battelli, Benvenuto, Boccia, Boldrini, Bonafede, Claudio Borghi, Boschi, Brescia, Buffagni, Businarolo, Cabras, Cancelleri, Carfagna, Castelli, Cirielli, Colletti, Comaroli, Covolo, D'Incà, D'Uva, Dadone, De Micheli, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Dieni, Ferraresi, Fioramonti, Gregorio Fontana, Fraccaro, Franceschini, Frusone, Gallinella, Gallo, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgis, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Iovino, L'Abbate, Liuni, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Maggioni, Marrocco, Marzana, Mauri, Molinari, Morassut, Muroni, Orrico, Parolo, Patassini, Pedrazzini, Quartapelle Procopio, Rampelli, Ribolla, Rizzo, Rosato, Ruocco, Paolo Russo, Saltamartini, Scalfarotto, Scerra, Schullian, Scoma, Carlo Sibilia, Francesco Silvestri, Sisto, Spadafora, Speranza, Tasso, Tateo, Tofalo, Traversi, Vignaroli, Villarosa, Leda Volpi, Raffaele Volpi, Zoffili.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Amitrano, Ascani, Azzolina, Battelli, Benvenuto, Boccia, Boldrini, Bonafede, Claudio Borghi, Enrico Borghi, Boschi, Brescia, Buffagni, Businarolo, Cancelleri, Carfagna, Castelli, Cestari, Cirielli, Colletti, Comaroli, Covolo, D'Ettore, D'Incà, D'Uva, Dadone, Sabrina De Carlo, De Micheli, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Dieni, Ferraresi, Fioramonti, Gregorio Fontana, Fraccaro, Franceschini, Frusone, Gallinella, Gallo, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgis, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Iovino, L'Abbate, Liuni, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Maggioni, Marrocco, Marzana, Maschio, Mauri, Molinari, Morani, Morassut, Muroni, Nardi, Noja, Orrico, Parisse, Parolo, Patassini, Pedrazzini, Quartapelle Procopio, Rampelli, Ribolla, Rizzo, Rosato, Ruocco, Paolo Russo, Saltamartini, Scalfarotto, Scerra, Schullian, Scoma, Carlo Sibilia, Francesco Silvestri, Sisto, Sorte, Spadafora, Speranza, Stumpo, Tasso, Tateo, Tofalo, Traversi, Vignaroli, Villarosa, Vito, Leda Volpi, Raffaele Volpi, Zennaro, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 12 novembre 2019 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa della deputata:
   SPESSOTTO: «Modifiche all'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, concernenti l'introduzione del divieto di fumo nei luoghi aperti, e introduzione dell'articolo 173-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di divieto di fumare durante la guida» (2250).

  Sarà stampata e distribuita.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge BOLDRINI: «Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli» (106) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Schirò.

  La proposta di legge ORFINI: «Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, e altre disposizioni in materia di cittadinanza» (920) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Schirò.

  La proposta di legge MARINO ed altri: «Disciplina della continuità territoriale marittima nei trasporti di passeggeri e merci diretti in Sardegna o da essa provenienti» (1525) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Cabras.

  La proposta di legge CUNIAL ed altri: «Disposizioni in materia di agricoltura contadina» (1825) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Sarli.

  La proposta di legge CARETTA ed altri: «Modifica all'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di controllo della fauna selvatica» (2138) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Gemmato.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   II Commissione (Giustizia):
  LABRIOLA ed altri: «Modifica all'articolo 2424 e introduzione dell'articolo 2424-ter del codice civile, concernenti l'introduzione del capitale intellettuale quale voce dell'attivo dello stato patrimoniale del bilancio delle società» (1110) Parere delle Commissioni I, V, VI, VII, X, XI e XIV.

   VI Commissione (Finanze):
  LUPI ed altri: «Misure per il sostegno della famiglia» (429) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, VIII, X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
  ROSTAN: «Istituzione di un programma nazionale per l'assicurazione obbligatoria degli edifici privati contro i danni derivanti da calamità naturali» (1943) Parere delle Commissioni I, II, V, VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   VII Commissione (Cultura):
  PRESTIPINO: «Disposizioni per il finanziamento degli interventi per la celebrazione del centocinquantesimo anniversario della proclamazione di Roma capitale d'Italia» (2190) Parere delle Commissioni I, V, VIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   VIII Commissione (Ambiente):
  BENVENUTO ed altri: «Modifica all'articolo 178 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in materia di procedure per l'affidamento delle concessioni autostradali scadute o in scadenza» (2157) Parere delle Commissioni I e V.

   XIII Commissione (Agricoltura):
  D'ALESSANDRO e LOTTI: «Disposizioni per il controllo della propagazione del cinghiale» (1842) Parere delle Commissioni I, V, VIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali):
  SIRACUSANO ed altri: «Modifica all'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, concernente la prevenzione della violenza contro le donne mediante la promozione di corsi di difesa personale» (1838) Parere delle Commissioni I e V.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 5 novembre 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Società italiana per l'organizzazione internazionale (SIOI), per gli esercizi 2017 e 2018, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 217).

  Questi documenti sono trasmessi alla III Commissione (Affari esteri) e alla V Commissione (Bilancio).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 8 novembre 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia orientale, per l'esercizio 2017, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 218).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dal Ministro della salute.

  Il Ministro della salute, con lettera in data 12 novembre 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, la relazione sullo stato di attuazione della medesima legge n. 376 del 2000, recante disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping e sull'attività svolta dalla Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive, riferita all'anno 2018 (Doc. CXXXV, n. 2).

  Questa relazione è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali).

Trasmissione dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 8 novembre 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le seguenti relazioni concernenti progetti di atti dell'Unione europea, che sono trasmesse alla V Commissione (Bilancio) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);

  Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio per fornire sostegno finanziario agli Stati membri al fine di coprire il gravoso onere finanziario loro inflitto a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione senza accordo (COM(2019) 399 final);

  Proposta di regolamento del Consiglio relativo alle misure riguardanti l'esecuzione e il finanziamento del bilancio generale dell'Unione nel 2020 in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione (COM(2019) 461 final).

Trasmissione di delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, in data 5 novembre 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le seguenti delibere CIPE, che sono trasmesse alle sottoindicate Commissioni:
   n. 42/2019 del 24 luglio 2019, concernente «Pedemontana lombarda: collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo ed opere a esso connesse. Modifiche al parere del secondo atto aggiuntivo alla Convenzione unica tra CAL spa e Autostrada Pedemontana lombarda spa, con modifica dei termini, e conferma delle misure di defiscalizzazione, ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 183 del 2011» – alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente);
   n. 44/2019 del 24 luglio 2019, concernente «Programma di azione e coesione 2014-2020 – Programma complementare Regione Molise» – alla V Commissione (Bilancio);

  n. 46/2019 del 24 luglio 2019, concernente «Regione Campania – Riprogrammazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2000-2006 e 2007-2013» – alla V Commissione (Bilancio);
   n. 47/2019 del 24 luglio 2019, concernente «Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 – piano operativo infrastrutture – integrazione dotazione finanziaria (interventi per la messa in sicurezza delle aree portuali di Palermo e Castellamare di Stabia. Aeroporto di Reggio Calabria finanziamento legge n. 145 del 2018» – alla V Commissione (Bilancio) e alla IX (Trasporti);
   n. 55/2019 del 24 luglio 2019, concernente «Modifica integrativa della delibera n. 127 del 2017 “Edilizia residenziale pubblica: aggiornamento degli indirizzi per l'utilizzo delle risorse residue assegnate alle finalità di cui agli articoli 2, comma 1, lettera f) e 3, comma 1, lettera q, della legge 5 agosto 1978, n. 457, norme per l'edilizia residenziale”» – alla V Commissione (Bilancio), e alla VIII Commissione (Ambiente);
   n. 60/2019 del 1o agosto 2019, concernente «Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, articolo 49 – Individuazione risorse annuali disponibili per la definizione del piano di deflazione del contenzioso di ANAS spa» – alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

Comunicazione dell'avvio di procedure d'infrazione.

  Il Ministro per gli affari europei ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le seguenti comunicazioni concernenti l'avvio di procedure d'infrazione, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, notificate in data 20 settembre 2019, che sono trasmesse alle sottoindicate Commissioni, nonché alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2019/2261, avviata per violazione del diritto dell'Unione europea con riferimento alla mancata ottemperanza degli obblighi di comunicazione previsti dalla legislazione sui rifiuti – alla VIII Commissione (Ambiente);
   comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2019/2279, avviata per violazione del diritto dell'Unione europea con riferimento al mancato adeguamento dei livelli di sicurezza delle gallerie italiane a quelli previsti dalla direttiva 2004/54/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea – alla VIII Commissione (Ambiente).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

  Nell’Allegato A ai resoconti della seduta dell'11 novembre 2019, a pagina 4, alla prima colonna, dodicesima riga, le parole: «e V» devono intendersi sostituite con le seguenti: «, V e XII.» e, alla prima colonna, trentaseiesima riga, dopo la parola: «XII,» deve intendersi inserita la seguente: «XIII,».

MOZIONE PELLA, BOLOGNA, BOLDI, CARNEVALI, GEMMATO, DE FILIPPO, ROSTAN, PEDRAZZINI, CECCONI ED ALTRI N. 1-00082 CONCERNENTE INIZIATIVE PER LA PREVENZIONE E LA CURA DELL'OBESITÀ

Mozione

   La Camera,
   premesso che:
    l'obesità rappresenta ormai un problema rilevantissimo di salute pubblica e di spesa per i sistemi sanitari nazionali, spesa che diverrà insostenibile se non saranno adottate politiche di prevenzione adeguate, non disgiunte da programmi di gestione della malattia in grado di affrontare il fardello delle comorbidità, ciò ad intendere la situazione nella quale si verifica in uno stesso soggetto una sovrapposizione e un'influenza reciproca di più patologie, in questo caso connesse all'obesità (diabete, ipertensione, dislipidemia, malattie cardio e cerebrovascolari, tumori, disabilità);
    secondo stime recenti dell'Istat in Italia vi sono circa 21 milioni di soggetti in sovrappeso, mentre il numero degli obesi è di circa 6 milioni, con un incremento percentuale di circa il 10 per cento rispetto al 2001; è sovrappeso oltre 1 persona su 3 (36 per cento, con preponderanza maschile: 45,5 per cento rispetto al 26,8 per cento nelle donne) e obesa 1 su 10 (10 per cento) e oltre il 66,4 per cento delle persone con diabete di tipo 2 è anche sovrappeso o obeso;
    l'incremento dell'obesità è attribuibile soprattutto alla popolazione maschile, in particolare nei giovani adulti di 25-44 anni e tra gli anziani;
    sovrappeso e obesità affliggono principalmente le categorie sociali svantaggiate che hanno minor reddito e istruzione, oltre a maggiori difficoltà di accesso alle cure;
    l'obesità riflette e si accompagna dunque alle disuguaglianze, innestandosi in un vero e proprio circolo vizioso che coinvolge gli individui che vivono in condizioni disagiate, i quali devono far fronte a limitazioni strutturali, sociali, organizzative e finanziarie che rendono difficile compiere scelte adeguate relativamente alla propria dieta e all'attività fisica;
    nel nostro Paese tra gli adulti con un titolo di studio medio-alto la percentuale degli obesi si attesta intorno al 5 per cento (per le persone laureate è pari al 4,6 per cento, per i diplomati è del 5,8 per cento), mentre triplica tra le persone che hanno conseguito al massimo la licenza elementare (15,8 per cento);
    lo stigma sull'obesità, ovvero la disapprovazione sociale, come rilevato dalla World obesity federation, è una delle cause che, attraverso stereotipi, linguaggi e immagini inadatte, finisce per ritrarre l'obesità in modo impreciso e negativo;
    lo stigma del peso si riferisce ai comportamenti e agli atteggiamenti negativi che sono rivolti verso le persone unicamente a causa del loro peso;
    esistono dati a livello globale di discriminazione basata sul peso in molte fasi della vita lavorativa, come nell'orientamento professionale, nei colloqui e nelle procedure di selezione, nelle disparità salariali, nei minori avanzamenti di carriera, nelle azioni disciplinari più severe e nel più elevato numero di licenziamenti;
    il bullismo sui giovani con obesità è uno dei fattori presenti nell'ambiente scolastico;
    l'alimentazione in gravidanza e nei primi anni di vita è fondamentale per uno sviluppo armonico dei bambini, per il contenimento della generazione delle cellule adipose e per lo sviluppo del sistema immunitario, come numerosi studi riportano in relazione all'importanza dei primi «mille giorni di vita», comprendendovi anche la gestazione, e come lo stesso Ministero della salute dipartimento per la prevenzione ha sottolineato, affermando che: «le evidenze scientifiche disponibili confermano che i primi mille giorni di vita sono fondamentali per un adeguato sviluppo fisico e psichico»;
    accade spesso che i bimbi, anche di pochi mesi e comunque entro i «mille giorni», siano nutriti presso strutture comunitarie, asili nido per esempio, strutture sul territorio nazionale ove si privilegia una dieta che giornalmente prevede proteine in eccesso, in particolare di origine animale. Risulta carente la cultura in merito alla possibile assunzione degli aminoacidi essenziali anche solo sommando nello stesso pasto legumi e cereali. Numerosi studi riferiscono all'eccesso di proteine animali, in particolare nei primi anni di vita, lo sviluppo di obesità e patologie metaboliche, in crescita nel nostro Paese. Vi sono evidenze di un'associazione tra lo squilibrio di nutrienti della dieta nelle prime fasi della vita e il rischio aumentato di sviluppare obesità e « non communicable diseases» nelle epoche successive; presso queste stesse strutture comunitarie i bambini di solito assumono un solo pasto al giorno: senza una dovuta educazione nutrizionale delle famiglie dei bimbi si corre il rischio che essi assumano proteine animali più volte al giorno; senza contare che la produzione di proteine animali è correlata a circa il 10 per cento delle emissioni di gas serra in Italia;
    la nutrizione non è sufficientemente integrata nell'educazione medica, indipendentemente dal Paese esaminato o dall'anno accademico;
    è stato istituito con decreto ministeriale del 18 gennaio 2019 presso il Ministero della salute «Il Tavolo di lavoro per la prevenzione e il contrasto del sovrappeso e dell'obesità»;
    l'obesità desta particolare preoccupazione per l'elevata comorbidità associata, specialmente di tipo cardiovascolare, come ad esempio il diabete tipo 2, in genere preceduto dalle varie componenti della sindrome metabolica (ipertensione arteriosa e dislipidemia aterogena), con progressione di aterosclerosi e aumentato rischio di eventi cardio e cerebrovascolari;
    sono sufficienti pochi dati per valutare la dimensione del problema: in chi pesa il 20 per cento in più del proprio peso ideale aumenta del 25 per cento il rischio di morire di infarto e del 10 per cento di morire di ictus rispetto alla popolazione normopeso, mentre, se il peso supera del 40 per cento quello consigliato, il rischio di morte per qualsiasi causa aumenta di oltre il 50 per cento, per ischemia cerebrale del 75 per cento e per infarto miocardico del 70 per cento; alla luce di queste condizioni, anche la mortalità per diabete aumenta del 400 per cento;
    è altrettanto importante sottolineare la correlazione fra eccesso di peso e rischio di tumori: per ogni 5 punti in più di indice di massa corporea (Bmi) il rischio di tumore esofageo negli uomini aumenta del 52 per cento e quello di tumore al colon del 24 per cento, mentre nelle donne il rischio di tumore endometriale e di quello alla colecisti aumenta del 59 per cento e quello di tumore al seno, nella fase post menopausa, del 12 per cento;
    l'eccesso di peso è anche responsabile di patologie non letali ma altamente disabilitanti e costose in termini di accesso alle cure, come ad esempio l'osteoartrosi;
    la dimensione del problema è tale non solo da meritare l'attenzione delle istituzioni e della politica, ma anche da rappresentare una priorità nell'ambito delle scelte da adottare e delle azioni da intraprendere a stretto giro nell'insieme delle questioni di salute pubblica da affrontare con più urgenza, per contenere il fenomeno e contrastarne le devastanti conseguenze. Infatti, non si può più ignorare che l'obesità influenzi pesantemente anche lo sviluppo economico e sociale: secondo la Carta europea sull'azione di contrasto all'obesità, obesità e sovrappeso negli adulti comportano costi diretti (ospedalizzazioni e cure mediche) che arrivano a rappresentare fino all'8 per cento della spesa sanitaria nella regione europea; tali patologie, inoltre, sono responsabili anche di costi indiretti, conseguenti alla perdita di vite umane e di produttività e guadagni correlati, valutabili in almeno il doppio dei citati costi diretti;
    a livello mondiale, l'obesità è oggi responsabile di un costo complessivo pari a circa 2000 miliardi di dollari, che corrisponde al 2,8 per cento del prodotto interno lordo globale; l'impatto economico dell'obesità, in altre parole, è sovrapponibile a quello del fumo di sigaretta e a quello di tutte le guerre, atti di violenza armata e di terrorismo;
    in Italia i dati più recenti riguardo i costi dell'obesità sono stati ricavati nell'ambito del progetto «Sissi», svolto con i database della medicina generale, dalla regione Toscana: lo studio stima che l'eccesso di peso sia responsabile del 4 per cento della spesa sanitaria nazionale, per un totale di circa 4,5 miliardi di euro nel 2012;
    i programmi di contrasto all'obesità del Ministero della salute fanno riferimento nello specifico a diverse linee di attività, quali: la collaborazione con la regione europea dell'Organizzazione mondiale della sanità per la definizione di una strategia di contrasto alle malattie croniche, denominata « Gaining health»; la cooperazione con l'Organizzazione mondiale della sanità per la costruzione di una strategia europea di contrasto all'obesità; le indicazioni europee del Consiglio Epsco del 2006; il piano sanitario nazionale 2006-2008; il piano di prevenzione 2010-2012; lo sviluppo e il coordinamento del programma «Guadagnare salute»; il piano di prevenzione 2014-2018 per programmi di promozione della salute e strategie basate sull'individuo;
    l'impatto dell'obesità e delle malattie non trasmissibili (NCDs, non-communicable diseases), per le quali l'obesità rappresenta il principale fattore di rischio, è preso in seria considerazione ai vari livelli governativi;
    a settembre 2018 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha inserito come priorità di azione, articolata in 13 punti, la lotta alle malattie non trasmissibili e all'obesità, con particolare richiamo agli Stati membri per uno sforzo che aumenti e renda prioritaria la spesa indirizzata alla riduzione dei fattori di rischio delle malattie non trasmissibili e alla sorveglianza, alla prevenzione e alla diagnosi precoce degli stessi;
    in Inghilterra le policy sull'obesità sono state affrontate dai programmi « Change4life», incentrato particolarmente sulla prevenzione dell'obesità, e « Healthy child programme», indirizzato al contrasto dell'obesità giovanile; nel 2010 la responsabilità per le politiche alimentari è passata dalla Food standard Agency al Department of health e il Governo ha iniziato a collaborare con il mondo produttivo in una sorta di patto di responsabilità per la salute pubblica per far fronte a diverse problematiche, tra cui l'obesità;
    in Spagna nel 2011 è stata approvata una legge sulla sicurezza alimentare che contiene misure per l'implementazione della strategia contro l'obesità, Naos (Estrategìa para la nutrición, actividad fisica y prevención de la obesidad), con la possibilità di adattare le linee di azione ogni 5 anni; nel 2013 è stato istituito un Osservatorio sulle abitudini alimentari e per lo studio dell'obesità che, oltre al costante monitoraggio sulla prevalenza dell'obesità, prevede l'implementazione delle modifiche dello stile di vita;
    negli Stati Uniti il sistema federale non consente che vi sia una policy nazionale unitaria sull'obesità; tuttavia, a livello federale, nel 2011, è stata approvata la terapia intensiva comportamentale per l'obesità, ora rimborsata da Medicare e Medicaid;
    nel 2017 e nel 2018 l'Assemblea plenaria del Comitato delle regioni dell'Unione europea ha approvato due pareri d'iniziativa (123rdplenary session, 11-12 maggio 2017, « Health in cities: the common good», e 131stplenary session, 10 ottobre 2018 « Mainstreaming sport into the EU agenda post-2020»), i quali hanno individuato come obiettivo, tra gli altri, rispettivamente la lotta dell'obesità nell'ambito urbano e il ruolo dell'attività fisica e sportiva nella prevenzione dell'obesità;
    il sistema di sorveglianza, denominato «OKkio alla salute», sul sovrappeso e sull'obesità nei bambini delle scuole primarie (6-10 anni) e i fattori di rischio correlati, promosso e finanziato dal Ministero della salute/CCM-Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie, coordinato dal Centro nazionale di epidemiologia, sorveglianza e promozione della salute (Cnesps) dell'Istituto superiore di sanità, in collaborazione con le regioni, il Ministero della salute e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, collegato al programma europeo «Guadagnare salute» e ai piani di prevenzione nazionali e regionali, facente anche parte dell'iniziativa della regione europea dell'Organizzazione mondiale della sanità « Childhood obesity surveillance initiative», evidenzia che in Italia complessivamente il 37 per cento dei bambini presenta un eccesso ponderale fra sovrappeso e obesità;
    si stima che 1 bambino su 3 sia fisicamente inattivo, maggiormente le femmine rispetto ai maschi, e la frequenza di sovrappeso e obesità nei bambini conferma livelli preoccupanti di eccesso ponderale: il 25 per cento dei bambini è in sovrappeso e l'11 per cento obeso, con maggiore prevalenza nelle regioni del Sud d'Italia;
    secondo i dati della Childhood obesity surveillance initiative (2015-2017) dell'Organizzazione mondiale della sanità l'Italia ha il maggior numero dei bambini obesi o in sovrappeso tra le nazioni europee;
    entro il 2030 una migrazione di massa porterà 1,47 miliardi di persone dalle campagne alle città, causando anche un incremento dell'obesità e, conseguentemente, importanti documenti, quali il « Copenhagen consensus of mayors for healthier and happier cities for all» (WHO Europe 2018), la « Roma urban health declaration» (2017 G7 on Health Italian precidency), il Manifesto per la «Salute nelle città: bene comune» (Health city Institute-ANCI 2017), il « Bending the curve» (Cities changing diabetes summit, Houston 2017), individuano nella lotta all'obesità in ambito urbano una delle priorità d'azione per le istituzioni governative e i sindaci nell'ambito dell’urban health;
    in occasione della Giornata mondiale e nazionale dell'obesità 2018, l’Italian obesity network ha promosso il documento «Manifesto dell’Italian obesity network per un futuro sostenibile» e per la Giornata 2019 il documento «Carta dei diritti e dei doveri delle persone con obesità», sottoscritto da tutte le società scientifiche e le associazioni di pazienti attive sull'obesità in Italia,

impegna il Governo:

1) ad adottare iniziative normative affinché nell'ordinamento siano introdotte una definizione di obesità come malattia cronica caratterizzata da elevati costi, diretti e indiretti, economici e sociali e una definizione del ruolo degli specialisti che si occupano di tale patologia;
2) a implementare un piano nazionale sull'obesità che armonizzi, a livello nazionale, le attività nel campo della prevenzione e della lotta all'obesità, un documento, condiviso con le regioni, che, compatibilmente con la disponibilità delle risorse economiche, umane e strutturali, individui un disegno strategico comune inteso a promuovere interventi basati su un approccio multidisciplinare integrato e personalizzato, centrato sulla persona con obesità e orientato a una migliore organizzazione dei servizi e a una piena responsabilizzazione di tutti gli attori dell'assistenza;
3) ad adottare iniziative per assicurare alla persona con obesità il pieno accesso agli iter diagnostici per le comorbidità, alle cure e ai trattamenti dietetico-alimentari e, nei casi più gravi, l'accesso a centri di secondo livello per valutare approcci psicologici, farmacologici e chirurgici;
4) a prevedere una più stringente implementazione di quanto previsto nel Patto nazionale della prevenzione 2014-2018 relativamente alle politiche di contrasto all'obesità, adottando iniziative vincolanti nel nuovo Patto nazionale della prevenzione 2020-2025, prevedendo linee guida inerenti ai «primi 1.000 giorni di vita» del bambino;
5) a promuovere il miglioramento della formazione degli operatori sanitari sul tema della nutrizione e a promuovere una maggiore cultura per gli operatori scolastici e per i neo genitori su questo tema;
6) a promuovere ulteriori studi sulle cause di obesità e ad adottare iniziative per migliorare gli standard di nutrizione delle mamme in gravidanza e dei bambini per agire, in particolare anche sui primi «1.000 giorni», esplicitando che non vi è obbligo di erogazione quotidiana di proteine animali nelle mense pubbliche e favorendo un approccio culturale basato sull'assunzione del corretto quantitativo di proteine e sulla possibilità di assumere gli aminoacidi essenziali anche con sole proteine vegetali;
7) a promuovere programmi per la prevenzione dell'obesità infantile e per la lotta alla sedentarietà attraverso iniziative coordinate di promozione della salute, intesa nella sua dimensione biopsicosociale, che implementino a livello scolastico l'attività fisica e sportiva, la sana alimentazione e l'informazione sulla promozione dei corretti stili di vita, compresa la qualità relazionale;
8) a intraprendere iniziative congiunte e sinergiche di informazione alla popolazione a sostegno di quanto promosso dalla campagna nazionale e internazionale denominata Obesity Day;
9) a promuovere percorsi educativi e informativi e interventi a tutela della persona con obesità negli ambienti lavorativi e scolastici, volti a contrastare le discriminazioni e gli atti di bullismo anche nei confronti delle persone con obesità;
10) a intraprendere tutte le iniziative per la protezione dell'allattamento al seno materno, per sei mesi esclusivo e fino a due anni complementare;
11) ad assumere iniziative per disciplinare la pubblicità di prodotti alimentari e bevande per bambini, al fine di:
   a) adoperarsi affinché i luoghi dove i bambini si riuniscono (asili, scuole, cortili delle scuole e centri di pre-scuola, parchi giochi, cliniche della famiglia e del bambino e servizi pediatrici e durante tutte le attività sportive e culturali) siano liberi da ogni forma diretta e indiretta di pubblicità di alimenti con un alto contenuto di grassi saturi, acidi grassi, zuccheri e sali liberi;
   b) sviluppare politiche di contenimento del marketing alimentare sui bambini, con la predisposizione di misure che proteggano l'interesse pubblico;
   c) identificare le informazioni e la natura degli effetti del marketing alimentare rivolto ai bambini per sviluppare ulteriori ricerche in questo campo, al fine di ridurre l'impatto sui bambini della pubblicità di alimenti con un eccessivo contenuto di grassi saturi, acidi grassi, zuccheri e sali liberi;
12) ad assumere iniziative per stimolare l'industria alimentare a studiare un'adeguata porzionatura dei prodotti per l'infanzia e l'adolescenza, tenuto conto di tutti i nutrienti che possono influire sullo sviluppo di obesità.
(1-00082)
(Nuova formulazione) «Pella, Bologna, Boldi, Carnevali, Gemmato, De Filippo, Rostan, Pedrazzini, Cecconi, Giacometto, Pentangelo, Rosso, Zangrillo, Occhiuto, Bagnasco, D'Arrando, Siani, Sozzani, Versace, Di Lauro, Nappi, Sportiello, Provenza, Zolezzi, Giordano, Sarli, Menga, Nevi, Perego Di Cremnago, Bellucci».


   La Camera,
   premesso che:
    l'obesità rappresenta ormai un problema rilevantissimo di salute pubblica e di spesa per i sistemi sanitari nazionali, spesa che diverrà insostenibile se non saranno adottate politiche di prevenzione adeguate, non disgiunte da programmi di gestione della malattia in grado di affrontare il fardello delle comorbidità, ciò ad intendere la situazione nella quale si verifica in uno stesso soggetto una sovrapposizione e un'influenza reciproca di più patologie, in questo caso connesse all'obesità (diabete, ipertensione, dislipidemia, malattie cardio e cerebrovascolari, tumori, disabilità);
    secondo stime recenti dell'Istat in Italia vi sono circa 21 milioni di soggetti in sovrappeso, mentre il numero degli obesi è di circa 6 milioni, con un incremento percentuale di circa il 10 per cento rispetto al 2001; è sovrappeso oltre 1 persona su 3 (36 per cento, con preponderanza maschile: 45,5 per cento rispetto al 26,8 per cento nelle donne) e obesa 1 su 10 (10 per cento) e oltre il 66,4 per cento delle persone con diabete di tipo 2 è anche sovrappeso o obeso;
    l'incremento dell'obesità è attribuibile soprattutto alla popolazione maschile, in particolare nei giovani adulti di 25-44 anni e tra gli anziani;
    sovrappeso e obesità affliggono principalmente le categorie sociali svantaggiate che hanno minor reddito e istruzione, oltre a maggiori difficoltà di accesso alle cure;
    l'obesità riflette e si accompagna dunque alle disuguaglianze, innestandosi in un vero e proprio circolo vizioso che coinvolge gli individui che vivono in condizioni disagiate, i quali devono far fronte a limitazioni strutturali, sociali, organizzative e finanziarie che rendono difficile compiere scelte adeguate relativamente alla propria dieta e all'attività fisica;
    nel nostro Paese tra gli adulti con un titolo di studio medio-alto la percentuale degli obesi si attesta intorno al 5 per cento (per le persone laureate è pari al 4,6 per cento, per i diplomati è del 5,8 per cento), mentre triplica tra le persone che hanno conseguito al massimo la licenza elementare (15,8 per cento);
    lo stigma sull'obesità, ovvero la disapprovazione sociale, come rilevato dalla World obesity federation, è una delle cause che, attraverso stereotipi, linguaggi e immagini inadatte, finisce per ritrarre l'obesità in modo impreciso e negativo;
    lo stigma del peso si riferisce ai comportamenti e agli atteggiamenti negativi che sono rivolti verso le persone unicamente a causa del loro peso;
    esistono dati a livello globale di discriminazione basata sul peso in molte fasi della vita lavorativa, come nell'orientamento professionale, nei colloqui e nelle procedure di selezione, nelle disparità salariali, nei minori avanzamenti di carriera, nelle azioni disciplinari più severe e nel più elevato numero di licenziamenti;
    il bullismo sui giovani con obesità è uno dei fattori presenti nell'ambiente scolastico;
    l'alimentazione in gravidanza e nei primi anni di vita è fondamentale per uno sviluppo armonico dei bambini, per il contenimento della generazione delle cellule adipose e per lo sviluppo del sistema immunitario, come numerosi studi riportano in relazione all'importanza dei primi «mille giorni di vita», comprendendovi anche la gestazione, e come lo stesso Ministero della salute dipartimento per la prevenzione ha sottolineato, affermando che: «le evidenze scientifiche disponibili confermano che i primi mille giorni di vita sono fondamentali per un adeguato sviluppo fisico e psichico»;
    accade spesso che i bimbi, anche di pochi mesi e comunque entro i «mille giorni», siano nutriti presso strutture comunitarie, asili nido per esempio, strutture sul territorio nazionale ove si privilegia una dieta che giornalmente prevede proteine in eccesso, in particolare di origine animale. Risulta carente la cultura in merito alla possibile assunzione degli aminoacidi essenziali anche solo sommando nello stesso pasto legumi e cereali. Numerosi studi riferiscono all'eccesso di proteine animali, in particolare nei primi anni di vita, lo sviluppo di obesità e patologie metaboliche, in crescita nel nostro Paese. Vi sono evidenze di un'associazione tra lo squilibrio di nutrienti della dieta nelle prime fasi della vita e il rischio aumentato di sviluppare obesità e « non communicable diseases» nelle epoche successive; presso queste stesse strutture comunitarie i bambini di solito assumono un solo pasto al giorno: senza una dovuta educazione nutrizionale delle famiglie dei bimbi si corre il rischio che essi assumano proteine animali più volte al giorno; senza contare che la produzione di proteine animali è correlata a circa il 10 per cento delle emissioni di gas serra in Italia;
    la nutrizione non è sufficientemente integrata nell'educazione medica, indipendentemente dal Paese esaminato o dall'anno accademico;
    è stato istituito con decreto ministeriale del 18 gennaio 2019 presso il Ministero della salute «Il Tavolo di lavoro per la prevenzione e il contrasto del sovrappeso e dell'obesità»;
    l'obesità desta particolare preoccupazione per l'elevata comorbidità associata, specialmente di tipo cardiovascolare, come ad esempio il diabete tipo 2, in genere preceduto dalle varie componenti della sindrome metabolica (ipertensione arteriosa e dislipidemia aterogena), con progressione di aterosclerosi e aumentato rischio di eventi cardio e cerebrovascolari;
    sono sufficienti pochi dati per valutare la dimensione del problema: in chi pesa il 20 per cento in più del proprio peso ideale aumenta del 25 per cento il rischio di morire di infarto e del 10 per cento di morire di ictus rispetto alla popolazione normopeso, mentre, se il peso supera del 40 per cento quello consigliato, il rischio di morte per qualsiasi causa aumenta di oltre il 50 per cento, per ischemia cerebrale del 75 per cento e per infarto miocardico del 70 per cento; alla luce di queste condizioni, anche la mortalità per diabete aumenta del 400 per cento;
    è altrettanto importante sottolineare la correlazione fra eccesso di peso e rischio di tumori: per ogni 5 punti in più di indice di massa corporea (Bmi) il rischio di tumore esofageo negli uomini aumenta del 52 per cento e quello di tumore al colon del 24 per cento, mentre nelle donne il rischio di tumore endometriale e di quello alla colecisti aumenta del 59 per cento e quello di tumore al seno, nella fase post menopausa, del 12 per cento;
    l'eccesso di peso è anche responsabile di patologie non letali ma altamente disabilitanti e costose in termini di accesso alle cure, come ad esempio l'osteoartrosi;
    la dimensione del problema è tale non solo da meritare l'attenzione delle istituzioni e della politica, ma anche da rappresentare una priorità nell'ambito delle scelte da adottare e delle azioni da intraprendere a stretto giro nell'insieme delle questioni di salute pubblica da affrontare con più urgenza, per contenere il fenomeno e contrastarne le devastanti conseguenze. Infatti, non si può più ignorare che l'obesità influenzi pesantemente anche lo sviluppo economico e sociale: secondo la Carta europea sull'azione di contrasto all'obesità, obesità e sovrappeso negli adulti comportano costi diretti (ospedalizzazioni e cure mediche) che arrivano a rappresentare fino all'8 per cento della spesa sanitaria nella regione europea; tali patologie, inoltre, sono responsabili anche di costi indiretti, conseguenti alla perdita di vite umane e di produttività e guadagni correlati, valutabili in almeno il doppio dei citati costi diretti;
    a livello mondiale, l'obesità è oggi responsabile di un costo complessivo pari a circa 2000 miliardi di dollari, che corrisponde al 2,8 per cento del prodotto interno lordo globale; l'impatto economico dell'obesità, in altre parole, è sovrapponibile a quello del fumo di sigaretta e a quello di tutte le guerre, atti di violenza armata e di terrorismo;
    in Italia i dati più recenti riguardo i costi dell'obesità sono stati ricavati nell'ambito del progetto «Sissi», svolto con i database della medicina generale, dalla regione Toscana: lo studio stima che l'eccesso di peso sia responsabile del 4 per cento della spesa sanitaria nazionale, per un totale di circa 4,5 miliardi di euro nel 2012;
    i programmi di contrasto all'obesità del Ministero della salute fanno riferimento nello specifico a diverse linee di attività, quali: la collaborazione con la regione europea dell'Organizzazione mondiale della sanità per la definizione di una strategia di contrasto alle malattie croniche, denominata « Gaining health»; la cooperazione con l'Organizzazione mondiale della sanità per la costruzione di una strategia europea di contrasto all'obesità; le indicazioni europee del Consiglio Epsco del 2006; il piano sanitario nazionale 2006-2008; il piano di prevenzione 2010-2012; lo sviluppo e il coordinamento del programma «Guadagnare salute»; il piano di prevenzione 2014-2018 per programmi di promozione della salute e strategie basate sull'individuo;
    l'impatto dell'obesità e delle malattie non trasmissibili (NCDs, non-communicable diseases), per le quali l'obesità rappresenta il principale fattore di rischio, è preso in seria considerazione ai vari livelli governativi;
    a settembre 2018 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha inserito come priorità di azione, articolata in 13 punti, la lotta alle malattie non trasmissibili e all'obesità, con particolare richiamo agli Stati membri per uno sforzo che aumenti e renda prioritaria la spesa indirizzata alla riduzione dei fattori di rischio delle malattie non trasmissibili e alla sorveglianza, alla prevenzione e alla diagnosi precoce degli stessi;
    in Inghilterra le policy sull'obesità sono state affrontate dai programmi « Change4life», incentrato particolarmente sulla prevenzione dell'obesità, e « Healthy child programme», indirizzato al contrasto dell'obesità giovanile; nel 2010 la responsabilità per le politiche alimentari è passata dalla Food standard Agency al Department of health e il Governo ha iniziato a collaborare con il mondo produttivo in una sorta di patto di responsabilità per la salute pubblica per far fronte a diverse problematiche, tra cui l'obesità;
    in Spagna nel 2011 è stata approvata una legge sulla sicurezza alimentare che contiene misure per l'implementazione della strategia contro l'obesità, Naos (Estrategìa para la nutrición, actividad fisica y prevención de la obesidad), con la possibilità di adattare le linee di azione ogni 5 anni; nel 2013 è stato istituito un Osservatorio sulle abitudini alimentari e per lo studio dell'obesità che, oltre al costante monitoraggio sulla prevalenza dell'obesità, prevede l'implementazione delle modifiche dello stile di vita;
    negli Stati Uniti il sistema federale non consente che vi sia una policy nazionale unitaria sull'obesità; tuttavia, a livello federale, nel 2011, è stata approvata la terapia intensiva comportamentale per l'obesità, ora rimborsata da Medicare e Medicaid;
    nel 2017 e nel 2018 l'Assemblea plenaria del Comitato delle regioni dell'Unione europea ha approvato due pareri d'iniziativa (123rdplenary session, 11-12 maggio 2017, « Health in cities: the common good», e 131stplenary session, 10 ottobre 2018 « Mainstreaming sport into the EU agenda post-2020»), i quali hanno individuato come obiettivo, tra gli altri, rispettivamente la lotta dell'obesità nell'ambito urbano e il ruolo dell'attività fisica e sportiva nella prevenzione dell'obesità;
    il sistema di sorveglianza, denominato «OKkio alla salute», sul sovrappeso e sull'obesità nei bambini delle scuole primarie (6-10 anni) e i fattori di rischio correlati, promosso e finanziato dal Ministero della salute/CCM-Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie, coordinato dal Centro nazionale di epidemiologia, sorveglianza e promozione della salute (Cnesps) dell'Istituto superiore di sanità, in collaborazione con le regioni, il Ministero della salute e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, collegato al programma europeo «Guadagnare salute» e ai piani di prevenzione nazionali e regionali, facente anche parte dell'iniziativa della regione europea dell'Organizzazione mondiale della sanità « Childhood obesity surveillance initiative», evidenzia che in Italia complessivamente il 37 per cento dei bambini presenta un eccesso ponderale fra sovrappeso e obesità;
    si stima che 1 bambino su 3 sia fisicamente inattivo, maggiormente le femmine rispetto ai maschi, e la frequenza di sovrappeso e obesità nei bambini conferma livelli preoccupanti di eccesso ponderale: il 25 per cento dei bambini è in sovrappeso e l'11 per cento obeso, con maggiore prevalenza nelle regioni del Sud d'Italia;
    secondo i dati della Childhood obesity surveillance initiative (2015-2017) dell'Organizzazione mondiale della sanità l'Italia ha il maggior numero dei bambini obesi o in sovrappeso tra le nazioni europee;
    entro il 2030 una migrazione di massa porterà 1,47 miliardi di persone dalle campagne alle città, causando anche un incremento dell'obesità e, conseguentemente, importanti documenti, quali il « Copenhagen consensus of mayors for healthier and happier cities for all» (WHO Europe 2018), la « Roma urban health declaration» (2017 G7 on Health Italian precidency), il Manifesto per la «Salute nelle città: bene comune» (Health city Institute-ANCI 2017), il « Bending the curve» (Cities changing diabetes summit, Houston 2017), individuano nella lotta all'obesità in ambito urbano una delle priorità d'azione per le istituzioni governative e i sindaci nell'ambito dell’urban health;
    in occasione della Giornata mondiale e nazionale dell'obesità 2018, l’Italian obesity network ha promosso il documento «Manifesto dell’Italian obesity network per un futuro sostenibile» e per la Giornata 2019 il documento «Carta dei diritti e dei doveri delle persone con obesità», sottoscritto da tutte le società scientifiche e le associazioni di pazienti attive sull'obesità in Italia,

impegna il Governo:

1) a prevedere un monitoraggio sulla corretta attuazione dei LEA con specifico riferimento alle malattie associate all'obesità;
2) a implementare un piano nazionale sull'obesità che armonizzi, a livello nazionale, le attività nel campo della prevenzione e della lotta all'obesità, un documento, condiviso con le regioni, che, compatibilmente con la disponibilità delle risorse economiche, umane e strutturali, individui un disegno strategico comune inteso a promuovere interventi basati su un approccio multidisciplinare integrato e personalizzato, centrato sulla persona con obesità e orientato a una migliore organizzazione dei servizi e a una piena responsabilizzazione di tutti gli attori dell'assistenza;
3) ad adottare iniziative per assicurare alla persona con obesità il pieno accesso agli iter diagnostici per le comorbidità, alle cure e ai trattamenti dietetico-alimentari e, nei casi più gravi, l'accesso a centri di secondo livello per valutare approcci psicologici, farmacologici e chirurgici;
4) a prevedere una più stringente implementazione di quanto previsto nel Patto nazionale della prevenzione 2014-2018 relativamente alle politiche di contrasto all'obesità, adottando iniziative vincolanti nel nuovo Patto nazionale della prevenzione 2020-2025, prevedendo linee guida inerenti ai «primi 1.000 giorni di vita» del bambino;
5) a promuovere il miglioramento della formazione degli operatori sanitari sul tema della nutrizione e a promuovere una maggiore cultura per gli operatori scolastici e per i neo genitori su questo tema;
6) a promuovere ulteriori studi sulle cause di obesità e ad adottare iniziative per migliorare gli standard di nutrizione delle mamme in gravidanza e dei bambini per agire, in particolare anche sui primi «1.000 giorni», esplicitando che non vi è obbligo di erogazione quotidiana di proteine animali nelle mense pubbliche e favorendo un approccio culturale basato sull'assunzione del corretto quantitativo di proteine e sulla possibilità di assumere gli aminoacidi essenziali anche con sole proteine vegetali;
7) a promuovere programmi per la prevenzione dell'obesità infantile e per la lotta alla sedentarietà attraverso iniziative coordinate di promozione della salute, intesa nella sua dimensione biopsicosociale, che implementino a livello scolastico l'attività fisica e sportiva, la sana alimentazione e l'informazione sulla promozione dei corretti stili di vita, compresa la qualità relazionale;
8) a intraprendere iniziative congiunte e sinergiche di informazione alla popolazione a sostegno di quanto promosso dalla campagna nazionale e internazionale denominata Obesity Day;
9) a promuovere percorsi educativi e informativi e interventi a tutela della persona con obesità negli ambienti lavorativi e scolastici, volti a contrastare le discriminazioni e gli atti di bullismo anche nei confronti delle persone con obesità;
10) a intraprendere tutte le iniziative per la protezione dell'allattamento al seno materno, per sei mesi esclusivo e fino a due anni complementare;
11) ad assumere iniziative per disciplinare la pubblicità di prodotti alimentari e bevande per bambini, al fine di:
   a) adoperarsi affinché i luoghi dove i bambini si riuniscono (asili, scuole, cortili delle scuole e centri di pre-scuola, parchi giochi, cliniche della famiglia e del bambino e servizi pediatrici e durante tutte le attività sportive e culturali) siano liberi da ogni forma diretta e indiretta di pubblicità di alimenti con un alto contenuto di grassi saturi, acidi grassi, zuccheri e sali liberi;
   b) sviluppare politiche di contenimento del marketing alimentare sui bambini, con la predisposizione di misure che proteggano l'interesse pubblico;
   c) identificare le informazioni e la natura degli effetti del marketing alimentare rivolto ai bambini per sviluppare ulteriori ricerche in questo campo, al fine di ridurre l'impatto sui bambini della pubblicità di alimenti con un eccessivo contenuto di grassi saturi, acidi grassi, zuccheri e sali liberi;
12) ad assumere iniziative per stimolare l'industria alimentare a studiare un'adeguata porzionatura dei prodotti per l'infanzia e l'adolescenza, tenuto conto di tutti i nutrienti che possono influire sullo sviluppo di obesità.
(1-00082)
(Nuova formulazione) (Testo modificato nel corso della seduta) «Pella, Bologna, Boldi, Carnevali, Gemmato, De Filippo, Rostan, Pedrazzini, Cecconi, Giacometto, Pentangelo, Rosso, Zangrillo, Occhiuto, Bagnasco, D'Arrando, Siani, Sozzani, Versace, Di Lauro, Nappi, Sportiello, Provenza, Zolezzi, Giordano, Sarli, Menga, Nevi, Perego Di Cremnago, Bellucci».


DISEGNO DI LEGGE: S. 1015 — RATIFICA ED ESECUZIONE DEL TRATTATO DI ESTRADIZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ORIENTALE DELL'URUGUAY, FATTO A MONTEVIDEO L'11 MAGGIO 2017 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 1990)

A.C. 1990 – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

A.C. 1990 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo l'11 maggio 2017.

A.C. 1990 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

  1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 24 del Trattato medesimo.

A.C. 1990 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Copertura finanziaria)

  1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione discendenti dall'attuazione degli articoli 1 e 17 del Trattato di cui all'articolo 1, valutati in euro 19.253 a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese derivanti dall'articolo 7 del Trattato medesimo, pari a euro 4.000 a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  2. Agli oneri valutati di cui al comma 1 si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A.C. 1990 – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1016 — RATIFICA ED ESECUZIONE DEI SEGUENTI TRATTATI: A) TRATTATO DI ESTRADIZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'ECUADOR, FATTO A QUITO IL 25 NOVEMBRE 2015; B) TRATTATO DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'ECUADOR, FATTO A QUITO IL 25 NOVEMBRE 2015 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 1991)

A.C. 1991 — Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

A.C. 1991 — Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Trattati:
   a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015;
   b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015.

A.C. 1991 — Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

  1. Piena ed intera esecuzione è data ai Trattati di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 25 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e dall'articolo 27 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).

A.C. 1991 — Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Copertura finanziaria)

  1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 14, 17 e 19 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), valutati in euro 29.469 a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 7 e 8, pari a euro 4.000 a decorrere dall'anno 2019, nonché agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 6, 10, 12 e 17 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), valutati in euro 30.789 a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 14 e 25, pari ad euro 13.250 a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  2. Agli oneri valutati di cui al comma 1 del presente articolo si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

A.C. 1991 — Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1017 — RATIFICA ED ESECUZIONE DEI SEGUENTI TRATTATI: A) TRATTATO DI ESTRADIZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL COSTA RICA, FATTO A ROMA IL 27 MAGGIO 2016; B) TRATTATO DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL COSTA RICA, FATTO A ROMA IL 27 MAGGIO 2016 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 1992)

A.C. 1992 – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

A.C. 1992 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Trattati:
   a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016;
   b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016.

A.C. 1992 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

  1. Piena ed intera esecuzione è data ai Trattati di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 22 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e dall'articolo 27 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).

A.C. 1992 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Copertura finanziaria)

  1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui gli articoli 14, 16 e 18 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), valutati in euro 57.904 a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 7 e 9, pari a euro 6.000 a decorrere dall'anno 2019, nonché agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 6, 10, 12 e 17 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), valutati in euro 30.382 a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 14 e 25, pari ad euro 16.950 a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  2. Agli oneri valutati di cui al comma 1 si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A.C. 1992 – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1138 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE E SCIENTIFICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DOMINICANA, FATTO A SANTO DOMINGO IL 5 DICEMBRE 2006 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 1993)

A.C. 1993 – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

A.C. 1993 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dominicana, fatto a Santo Domingo il 5 dicembre 2006.

A.C. 1993 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

  1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 dell'Accordo stesso.

A.C. 1993 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Disposizioni finanziarie)

  1. Per l'Accordo di cui all'articolo 1, relativamente agli articoli 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 15 e 19, è autorizzata la spesa di 90.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 101.880 euro a decorrere dall'anno 2021.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A.C. 1993 – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, ad esclusione degli articoli 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 15 e 19 dell'Accordo stesso, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  2. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 20 dell'Accordo di cui all'articolo 1 si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

A.C. 1993 – Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 5.
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1170 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO IN MATERIA DI COOPERAZIONE DI POLIZIA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI CUBA, FATTO A L'AVANA IL 16 SETTEMBRE 2014 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 1994)

A.C. 1994 – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

A.C. 1994 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo in materia di cooperazione di polizia tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Cuba, fatto a L'Avana il 16 settembre 2014.

A.C. 1994 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

  1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

A.C. 1994 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Copertura finanziaria)

  1. Agli oneri derivanti dalle spese di cui agli articoli 4 e 9 dell'Accordo di cui all'articolo 1, pari a euro 81.547 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  2. Agli eventuali oneri relativi all'articolo 10, comma 1, secondo periodo, dell'Accordo di cui all'articolo 1 si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  4. Dall'attuazione dell'Accordo di cui all'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ad eccezione di quelli espressamente previsti e quantificati nel comma 1 del presente articolo. Alle eventuali ulteriori attività si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

A.C. 1994 – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Iniziative volte a prevenire e contrastare l'antisemitismo, con particolare riferimento al recepimento della definizione operativa proposta dall'Alleanza internazionale per la memoria dell'Olocausto – 3-01106

   ORSINI, CARFAGNA, GELMINI, BATTILOCCHIO e CATTANEO. – Al Ministro per le pari opportunità e la famiglia. – Per sapere – premesso che:
   i recenti episodi di antisemitismo, razzismo e xenofobia richiedono la necessità di riaffermare con forza che l'ebraismo è parte integrante dell'identità europea e che l'Europa è anche la casa degli ebrei;
   l'antisemitismo appare in molte forme, tanto che il più delle volte è molto difficile da individuare esattamente; ma recenti fatti di cronaca, tra i quali la denuncia della senatrice Liliana Segre, l'attentato nella sinagoga di Halle e i molteplici episodi di manifestazione di odio e intolleranza in tutto il mondo, sono il chiaro segnale che i fenomeni del razzismo e dell'antisemitismo appaiono in forte ripresa;
   nel 2016 l'Ihra (l'Alleanza internazionale per la memoria dell'Olocausto, fondata nel 1998 composta da 31 Stati membri tra i Paesi europei, tra cui l'Italia, 10 Stati osservatori e 7 sostenitori internazionali permanenti) ha adottato una definizione non giuridicamente vincolante dell'antisemitismo, intendendo il fenomeno come di «una certa percezione degli ebrei, che può esprimersi come odio verso gli ebrei. Le manifestazioni teoriche e fisiche dell'antisemitismo sono rivolte contro ebrei o non ebrei e/o contro le loro proprietà, contro le istituzioni e strutture religiose della comunità ebraica»;
   esattamente un anno fa la definizione operativa di antisemitismo è stata sottoposta all'attenzione del Consiglio dei ministri per sollecitare l'adesione dell'Italia, ma non è stato dato alcun riscontro. Inoltre, in data 4 ottobre 2018, la Camera dei deputati ha approvato una mozione presentata dal gruppo Forza Italia che impegnava il Governo ad adottare la definizione Ihra di antisemitismo. Malgrado la convergenza di tutti i gruppi su tale impegno, il Governo non ha ritenuto di dargli alcun seguito;
   la definizione operativa di antisemitismo è stata già adottata da Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Israele, Austria, Scozia, Romania, Germania, Bulgaria, Lithuania, Repubblica di Macedonia –:
   quali iniziative il Governo abbia intrapreso o intenda intraprendere per riconoscere e recepire la definizione operativa di antisemitismo proposta dall'Alleanza internazionale per la memoria dell'Olocausto e garantirne l'attuazione in tutti gli ambiti, al fine di sostenere le autorità giudiziarie e quelle preposte alle attività di contrasto nei loro sforzi volti a identificare e perseguire con maggiore efficienza ed efficacia le aggressioni antisemite e di contrastare in ogni modo ogni tipo di violenza ed intolleranza nei confronti dei cittadini e delle comunità ebraiche che già hanno conosciuto, nel corso della storia, persecuzioni e, nel continente europeo, un vero e proprio genocidio.
(3-01106)


Intendimenti in ordine al rinvio al 6 marzo 2020 dell'applicazione delle sanzioni per il mancato rispetto delle disposizioni relative ai seggiolini cosiddetti anti-abbandono – 3-01109

   ROSTAN, STUMPO e FORNARO. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
   secondo Altroconsumo, in un articolo pubblicato l'11 novembre 2019, leggendo alla lettera la norma che introduce l'obbligo dei dispositivi anti-abbandono per i seggiolini in auto, nessuno dei prodotti attualmente sul mercato sarebbe a norma e dunque conforme alle caratteristiche delineate dal decreto attuativo;
   i punti critici sarebbero essenzialmente due: il primo è che il dispositivo deve essere in grado di attivarsi automaticamente, senza alcuna ulteriore azione da parte del conducente; l'altro è che non deve alterare le caratteristiche di omologazione del seggiolino;
   ad oggi pare non vi sia alcun sistema in commercio che abbia entrambe queste caratteristiche;
   non è chiaro, ad esempio, se l'attivazione del bluetooth sul telefonino sia da considerarsi un'azione volontaria attiva, così come non sarebbero a norma quei dispositivi che necessitano della chiusura di una clip o di parte del dispositivo;
   sui seggiolini omologati secondo la norma che li classifica per peso del bambino, non possono essere montati cuscinetti o altri prodotti. Quindi, fatta eccezione per prodotti di uguale marca, tutti i dispositivi con sensore di peso da mettere sotto la seduta del bambino non dovrebbero essere utilizzati;
   l'altra norma di omologazione dei seggiolini, che classifica i prodotti in base all'altezza dei bambini, definisce chiaramente le misure del prodotto, quindi l'utilizzo di sistemi anti-abbandono con cuscinetto; modificando tali misure, modifica di fatto le caratteristiche di omologazione, non rispettando quanto previsto dal decreto ministeriale n. 122 del 2019;
   a oggi la certificazione di conformità consiste in un'autocertificazione e solo in seguito ai controlli veri e propri si saprà quali prodotti rispettano veramente la legge e quali no;
   fino a quel momento si rimane nell'incertezza e nella possibilità di incorrere in una contravvenzione e nella beffa di aver acquistato un prodotto non a norma;
   sarebbe, dunque, opportuno rimandare al 6 marzo 2020 l'applicazione delle sanzioni per il mancato rispetto delle nuove norme sui seggiolini anti-abbandono per consentire sia una corretta informazione sul tema che l'attuazione, da parte dei produttori, dei necessari adeguamenti alla nuova normativa e, contestualmente, prevedere la cancellazione delle multe comminate prima del 6 marzo 2020 –:
   se la Ministra interrogata intenda confermare la volontà di promuovere e favorire ogni iniziativa di carattere normativo volta a rimandare al 6 marzo 2020 l'applicazione delle sanzioni per il mancato rispetto delle nuove norme sui seggiolini anti-abbandono, proponendo al contempo la cancellazione delle multe eventualmente comminate prima del 6 marzo 2020. (3-01109)


Elementi in merito ai tempi di conclusione dei lavori di messa in sicurezza di alcuni viadotti sull'autostrada A14 e iniziative di competenza in merito alla temporanea sospensione dell'applicazione delle tariffe sul medesimo tratto autostradale – 3-01110

   D'ALESSANDRO, ANNIBALI e FREGOLENT. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
   dalla mezzanotte del 4 ottobre 2019, per effetto dell'adozione del decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Avellino, è stato disposto il sequestro delle barriere, denominate «New Jersey», su dieci viadotti della A14, in particolare dal chilometro 273 al chilometro 388, da Pescara a Porto Sant'Elpidio;
   tale decisione ha determinato una condizione non sostenibile per il traffico, in termini di tempi di transito raddoppiati, e disagi per la mobilità e per i cittadini;
   la temporanea chiusura dell'accesso ai viadotti menzionati rischia, dunque, di causare un peggioramento anche per la sicurezza e per il transito delle autovetture e dei trasporti, con inevitabile conseguenze sul versante dell'impatto ambientale e della sicurezza;
   il peggioramento delle condizioni di mobilità sta determinando effetti anche sul piano economico del sistema produttivo del territorio, nonché su quello turistico che interessa l'area della dorsale autostradale adriatica;
   tale complessiva situazione rende al momento del tutto ingiustificato il permanere delle ordinarie tariffe autostradali, nelle more della messa in sicurezza e dunque del periodo di tempo intercorrente alla conclusione dei lavori dei viadotti interessati alla temporanea chiusura –:
   se non ritenga necessario adottare iniziative di competenza per la temporanea sospensione dell'applicazione delle tariffe autostradali in attesa del ripristino del transito ordinario e, in relazione a questo, se sia a conoscenza dei tempi di conclusione dei lavori necessari alla messa in sicurezza della viabilità autostradale.
(3-01110)


Misure volte a prevenire gli infortuni sul luogo di lavoro – 3-01107

   TRIPIEDI, SIRAGUSA, COMINARDI, DE LORENZO, CIPRINI, CUBEDDU, DAVIDE AIELLO, TUCCI, COSTANZO, SEGNERI, INVIDIA, AMITRANO e VILLANI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
   il drammatico problema delle morti e degli infortuni sul lavoro è un problema da sempre presente nel nostro Paese. I dati registrati dall'Inail dall'inizio del 2019 al 31 agosto 2019 indicano 493 morti sul luogo di lavoro. A questi, sommando il numero che risulta essere indicativo perché riportante solo i dati ufficialmente denunciati dei casi delle persone decedute nei tragitti per raggiungere o abbandonare il posto di lavoro e per gli spostamenti di lavoro, si arriva ad un totale di 685. Nel 2018 nello stesso periodo i morti sono stati 713, ossia 28 in più rispetto al medesimo periodo del 2019;
   vi è poi il capitolo dei numerosissimi infortuni dei lavoratori, molti dei quali di entità grave che spesso portano a menomazioni ed invalidità permanenti di chi subisce tali tipi di incidenti. Sempre a livello nazionale, dall'inizio del 2019 al 31 agosto 2019 gli infortuni riconosciuti sono stati 416.894, compresi quelli avvenuti per raggiungere o lasciare il posto di lavoro e negli spostamenti di lavoro. Nello stesso periodo rapportato al 20189 gli infortuni sono stati 418.535, ossia 1.641 in più rispetto al medesimo periodo del 2019;
   se è pur vero che il trend degli ultimi anni vede un calo di morti e infortuni, è innegabile che il numero globale attualmente riscontrato rimane ancora molto elevato –:
   quali misure il Ministro interrogato intenda adottare per prevenire gli infortuni nei luoghi di lavoro. (3-01107)


Iniziative di competenza in materia di Isee universitario, con riguardo all'eventualità della richiesta di borse di studio da parte di diversi componenti del medesimo nucleo familiare – 3-01108

   FUSACCHIA. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
   il decreto legislativo n. 68 del 2012, che disciplina il diritto allo studio universitario, prevede borse di studio in aiuto degli studenti meritevoli;
   l'Isee universitario – ai fini dell'attribuzione della borsa di studio – corrisponde al valore Isee del nucleo familiare, da cui viene detratto il valore Isee dell'eventuale borsa di studio di cui lo studente abbia già usufruito;
   tuttavia, le borse di studio di cui sono beneficiari altri componenti del nucleo familiare concorrono alla determinazione dell'Isee universitario dello studente richiedente, con il risultato che il valore dell'Isee universitario supera in tanti casi la soglia massima oltre la quale lo studente richiedente non ha più diritto alla borsa, per il solo fatto di avere quindi altre sorelle o fratelli beneficiari;
   di conseguenza, in tanti casi a parere dell'interrogante c’è una lesione del diritto allo studio di ragazze e ragazzi, che non accedono alla borsa di studio semplicemente perché hanno sorelle e fratelli ugualmente meritevoli e beneficiari, circostanza che comporta una chiara discriminazione e ingiustizia –:
   quali iniziative il Governo intenda adottare per superare la situazione evidenziata in premessa che limita il diritto allo studio di studenti meritevoli, che avrebbero diritto alla borsa di studio ma che rischiano di non potervi accedere, avendo fratelli o sorelle già beneficiari di borsa di studio. (3-01108)


Misure a favore del piccolo commercio e dell'artigianato con riferimento alla disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali – 3-01111

   MOLINARI, ANDREUZZA, BADOLE, BASINI, BAZZARO, BELLACHIOMA, BELOTTI, BENVENUTO, BIANCHI, BILLI, BINELLI, BISA, BITONCI, BOLDI, BONIARDI, BORDONALI, CLAUDIO BORGHI, BUBISUTTI, CAFFARATTO, CANTALAMESSA, CAPARVI, CAPITANIO, CASTIELLO, VANESSA CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CENTEMERO, CESTARI, COIN, COLLA, COLMELLERE, COMAROLI, COMENCINI, COVOLO, ANDREA CRIPPA, DARA, DE ANGELIS, DE MARTINI, D'ERAMO, DI MURO, DI SAN MARTINO LORENZATO DI IVREA, DONINA, DURIGON, FANTUZ, FERRARI, FOGLIANI, LORENZO FONTANA, FORMENTINI, FOSCOLO, FRASSINI, FURGIUELE, GALLI, GARAVAGLIA, GASTALDI, GAVA, GERARDI, GIACCONE, GIACOMETTI, GIGLIO VIGNA, GIORGETTI, GOBBATO, GOLINELLI, GRIMOLDI, GUIDESI, GUSMEROLI, IEZZI, INVERNIZZI, LATINI, LAZZARINI, LEGNAIOLI, LIUNI, LOCATELLI, LOLINI, EVA LORENZONI, LOSS, LUCCHINI, MACCANTI, MAGGIONI, MANZATO, MARCHETTI, MATURI, MOLTENI, MORELLI, MORRONE, MOSCHIONI, MURELLI, ALESSANDRO PAGANO, PANIZZUT, PAOLINI, PAROLO, PATASSINI, PATELLI, PATERNOSTER, PETTAZZI, PIASTRA, PICCHI, PICCOLO, POTENTI, PRETTO, RACCHELLA, RAFFAELLI, RIBOLLA, RIXI, SALTAMARTINI, SASSO, STEFANI, SUTTO, TARANTINO, TATEO, TIRAMANI, TOCCALINI, TOMASI, TOMBOLATO, TONELLI, TURRI, VALBUSA, VALLOTTO, VINCI, VIVIANI, RAFFAELE VOLPI, ZICCHIERI, ZIELLO, ZOFFILI e ZORDAN. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
   dai dati diffusi dall'Associazione artigiani e piccole imprese Cgia di Mestre emerge come in dieci anni solo in Emilia-Romagna si sono perse 3.746 imprese del piccolo commercio (sono passate dalle 46.023 del 2009 alle 42.277 del 2019, –8,1 per cento) e le imprese artigiane sono diminuite di 19.371 unità (-13,3 per cento, da 145.278 a 125.907) – di cui 2.000 dall'inizio del 2018 –, a fronte di un calo medio del 2,9 per cento per la spesa mensile a famiglia: dall'inizio della crisi le famiglie emiliano-romagnole sono state costrette a tagliare, in media, 800 euro all'anno di consumi;
   in generale dal 2007, anno pre-crisi, al 2018 in Italia il valore delle vendite al dettaglio nei negozi di vicinato è crollato del 14,5 per cento in favore della grande distribuzione, che ha invece registrato nel medesimo periodo un incremento del 6,4 per cento;
   questo trend è proseguito anche nei primi 9 mesi del 2019: mentre nei supermercati, nei discount e nei grandi magazzini le vendite sono aumentate dell'1,2 per cento, nelle botteghe e nei negozi sotto casa la contrazione è stata dello 0,5 per cento;
   il Ministro Di Maio ha recentemente affermato che il Governo deve andare avanti «nella tutela delle persone che lavorano, come nel caso delle partite Iva e dei lavoratori dipendenti degli esercizi commerciali che, a causa delle liberalizzazioni, sono sprofondati nella giungla degli orari di apertura e chiusura, cercando invano di battere i centri commerciali, rimanendo aperti 12 ore al giorno e 7 giorni su 7»;
   si ricorda che presso la Commissione Attività produttive, commercio e turismo della Camera dei deputati, nel febbraio 2019, con la precedente maggioranza «gialloverde», al termine di un primo lungo ciclo di audizioni informali, era stata depositata da parte del relatore del provvedimento, appartenente al gruppo parlamentare della Lega-Salvini Premier, una bozza concordata di testo unificato delle proposte di legge in materia di disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali;
   va tenuto conto della profonda crisi che il settore del piccolo commercio e dell'artigianato sta affrontando a causa della perdurante crisi economica e della forte concorrenza operata non solo dai grandi centri commerciali, ma anche dall’e-commerce –:
   se e quali iniziative di competenza il Governo intenda adottare, vista la persistente necessità ed urgenza, in favore del piccolo commercio e dell'artigianato, tenuto conto anche dei lavori parlamentari in materia di orari di apertura degli esercizi commerciali. (3-01111)


Elementi e iniziative di competenza in merito allo stato di avanzamento dell'assegnazione di una gara indetta da Poste italiane per la gestione delle chiamate del servizio clienti, al fine di assicurare il rispetto della contrattazione collettiva e i livelli occupazionali – 3-01112

   PEZZOPANE, NARDI, BENAMATI, BONOMO, LACARRA, GAVINO MANCA, ZARDINI, GRIBAUDO, ENRICO BORGHI e FIANO. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
   in data 16 settembre 2019 scadeva il bando di gara ad invito indetto da Poste italiane per la gestione overtime e overflow delle chiamate del servizio clienti di Poste italiane;
   a quanto risulta agli interroganti, la gara è suddivisa in 4 lotti differenti e alla suddetta gara sono state invitate direttamente 7 aziende;
   è di tutta evidenza che si tratti di una committenza di grande rilievo, che coinvolgerà complessivamente 1.039 lavoratori e interesserà una vasta platea di utenti sui territori;
   anche nel territorio aquilano numerosi addetti sono impegnati nella lavorazione di tale commessa;
   a tuttora, non è dato sapere quali siano le motivazioni per le quali Poste italiane preclude ancora l'assegnazione della suddetta gara, né se preventivamente sia stata fatta una verifica affinché vengano rispettate le tabelle concernenti la determinazione del costo medio orario del personale dipendente emessa da Ministero del lavoro e delle politiche sociali e derivante dall'applicazione del contratto di lavoro del settore delle telecomunicazioni, nonché se nel predisporre la gara siano state inserite clausola sociale, costo lavoro secondo tabelle, territorialità ed ogni tutela normativa e contrattuale per lavoratrici e lavoratori –:
   quali iniziative urgenti intenda adottare per chiarire lo stato di avanzamento e i termini della procedura di assegnazione della suddetta gara, anche al fine di assicurare il pieno rispetto della contrattazione di settore e dei livelli occupazionali. (3-01112)


Elementi in ordine alla revoca dei benefici economici e al pagamento delle sanzioni conseguenti alla delocalizzazione di attività industriali, in applicazione del cosiddetto decreto dignità – 3-01113

   LOLLOBRIGIDA, MELONI, RIZZETTO, ACQUAROLI, BALDINI, BELLUCCI, BIGNAMI, BUCALO, BUTTI, CAIATA, CARETTA, CIABURRO, CIRIELLI, LUCA DE CARLO, DEIDDA, DELMASTRO DELLE VEDOVE, DONZELLI, FERRO, FOTI, FRASSINETTI, GEMMATO, LUCASELLI, MANTOVANI, MASCHIO, MOLLICONE, MONTARULI, OSNATO, PRISCO, RAMPELLI, ROTELLI, SILVESTRONI, TRANCASSINI, VARCHI e ZUCCONI. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
   secondo il report dell'Istat del giugno 2019 nel biennio 2015-2017 il 3,3 per cento delle medie-grandi aziende che operavano in Italia, circa 700 imprese, hanno delocalizzato all'estero e, di queste, il 62 per cento avrebbe spostato la produzione oltre confine in ragione dell'esigenza di ridurre il costo del lavoro;
   il problema della delocalizzazione delle aziende ha rappresentato negli ultimi anni una questione particolarmente rilevante sotto il profilo economico-produttivo e sotto quello occupazionale, segnatamente per quanto riguarda le aziende medio-grandi con un bacino di occupanti in Italia particolarmente ampio;
   l'attualità con i suoi molteplici casi, in primis il caso Whirlpool, evidenzia quanto questo trend rappresenti un aspetto particolarmente delicato nel panorama economico italiano: la multinazionale americana avrebbe ottenuto dal 2014 ad oggi circa 50 milioni di contributi in conto capitale destinati a garantire la continuità produttiva e soprattutto i livelli occupazionali;
   la questione ha spinto i Governi susseguitisi ad intervenire in merito alla problematica delle aziende che delocalizzano dopo aver beneficiato di contributi pubblici: dapprima la legge di stabilità per il 2014, all'articolo 1, comma 60, ha previsto, a carico delle imprese beneficiarie di contributi pubblici che avessero deciso di delocalizzare entro 3 anni dall'ottenimento delle risorse, con una conseguente riduzione del personale di almeno il 50 per cento, l'obbligo di restituzione del contributo incassato;
   nel luglio 2018 il cosiddetto decreto dignità ha introdotto disposizioni più stringenti per le aziende che hanno inteso delocalizzare prima dei 5 anni trascorsi dall'ottenimento delle concessioni, prevedendo, oltre alla revoca dei riconoscimenti economici, anche una sanzione pari ad un ammontare, dal doppio al quadruplo, di quanto ottenuto dallo Stato come concessione;
   nonostante le disposizioni approvate, al momento presso il Ministero dello sviluppo economico sussistono ben 158 tavoli di crisi, che riguardano anche aziende che hanno operato una cessazione finalizzata alla delocalizzazione, a conferma del discutibile valore deterrente delle citate norme sanzionatorie –:
   quante siano le aziende che hanno restituito i contributi statali incassati e che hanno pagato le sanzioni in seguito alla delocalizzazione della loro attività.
(3-01113)


DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 21 SETTEMBRE 2019, N. 105, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PERIMETRO DI SICUREZZA NAZIONALE CIBERNETICA (APPROVATO DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (A.C. 2100-B)

A.C. 2100-B – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.5, 1.6, 1.11, 1.12, 1.13, 1.15, 1.16, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

A.C. 2100-B – Articolo Unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Articolo 1.
(Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica)

  1. Al fine di assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori nazionali, pubblici e privati, da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale, è istituito il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.
  2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR):
   a) sono individuati le amministrazioni pubbliche, gli enti e gli operatori nazionali, pubblici e privati di cui al comma 1, inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e tenuti al rispetto delle misure e degli obblighi previsti dal presente articolo; alla predetta individuazione, fermo restando che per gli Organismi di informazione per la sicurezza si applicano le norme previste dalla legge 3 agosto 2007, n. 124, si procede sulla base dei seguenti criteri:
    1) il soggetto esercita una funzione essenziale dello Stato, ovvero assicura un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato;
    2) l'esercizio di tale funzione o la prestazione di tale servizio dipende da reti, sistemi informativi e servizi informatici dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale;
   b) sono definiti i criteri in base ai quali i soggetti di cui alla precedente lettera a) predispongono e aggiornano con cadenza almeno annuale un elenco delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici di cui al comma 1, di rispettiva pertinenza, comprensivo della relativa architettura e componentistica; all'elaborazione di tali criteri provvede, adottando opportuni moduli organizzativi, l'organismo tecnico di supporto al CISR, integrato con un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri; entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al presente comma, i soggetti pubblici e quelli di cui all'articolo 29 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché quelli privati, individuati ai sensi della lettera a) trasmettono tali elenchi, rispettivamente, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dello sviluppo economico; la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico inoltrano gli elenchi di rispettiva pertinenza al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, anche per le attività di prevenzione, preparazione e gestione di crisi cibernetiche affidate al Nucleo per la sicurezza cibernetica, nonché all'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.

  3. Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che ne disciplina altresì i relativi termini e modalità attuative, adottato su proposta del CISR:
   a) sono definite le procedure secondo cui i soggetti individuati ai sensi del comma 2, lettera a), notificano gli incidenti aventi impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), al Gruppo di intervento per la sicurezza informatica in caso di incidente (CSIRT) italiano, che inoltra tali notifiche, tempestivamente, al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza anche per le attività demandate al Nucleo per la sicurezza cibernetica; il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza assicura la trasmissione delle notifiche così ricevute all'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, nonché alla Presidenza del Consiglio dei ministri, se provenienti da un soggetto pubblico o da un soggetto di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero al Ministero dello sviluppo economico, se effettuate da un soggetto privato;
   b) sono stabilite misure volte a garantire elevati livelli di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), relative:
    1) alle politiche di sicurezza, alla struttura organizzativa e alla gestione del rischio;
    2) alla mitigazione e gestione degli incidenti e alla loro prevenzione, anche attraverso la sostituzione di apparati o prodotti che risultino gravemente inadeguati sul piano della sicurezza;
    3) alla protezione fisica e logica e dei dati;
    4) all'integrità delle reti e dei sistemi informativi;
    5) alla gestione operativa, ivi compresa la continuità del servizio;
    6) al monitoraggio, test e controllo;
    7) alla formazione e consapevolezza;
    8) all'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi di information and communication technology (ICT), anche mediante definizione di caratteristiche e requisiti di carattere generale.

  4. All'elaborazione delle misure di cui al comma 3, lettera b), provvedono, secondo gli ambiti di competenza delineati dal presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico e la Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministero della difesa, il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza.
  5. Per l'aggiornamento di quanto previsto dai decreti di cui ai commi 2 e 3 si procede secondo le medesime modalità di cui ai commi 2, 3 e 4 con cadenza almeno biennale.
  6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati le procedure, le modalità e i termini con cui:
   a) fatti salvi i casi di deroga stabiliti dal medesimo regolamento con riguardo alle forniture di beni e di servizi ICT cui sia indispensabile procedere in sede estera, i soggetti di cui al comma 2, lettera a), che intendano procedere all'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati a essere impiegati sulle reti, sui sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), diversi da quelli necessari per lo svolgimento delle attività di prevenzione, accertamento e repressione dei reati, ne danno comunicazione al Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, che, sulla base di una valutazione del rischio, anche in relazione all'ambito di impiego e in un'ottica di gradualità, può, entro trenta giorni, imporre condizioni e test di hardware e software; in tale ipotesi, i relativi bandi di gara e contratti sono integrati con clausole che condizionano, sospensivamente ovvero risolutivamente, l'affidamento ovvero il contratto al rispetto delle condizioni e all'esito favorevole dei test disposti dal CVCN; per le forniture di beni, sistemi e servizi ICT da impiegare su reti, sistemi informativi e servizi informatici del Ministero della difesa, individuati ai sensi del comma 2, lettera b), il predetto Ministero procede, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in coerenza con quanto previsto dal presente decreto, attraverso un proprio Centro di valutazione in raccordo con la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico per i profili di rispettiva competenza; resta fermo che per lo svolgimento delle attività di prevenzione, accertamento e di repressione dei reati e nei casi in cui si deroga all'obbligo di cui alla presente lettera, sono utilizzati reti, sistemi informativi e servizi informatici conformi ai livelli di sicurezza di cui al comma 3, lettera b), qualora non incompatibili con gli specifici impieghi cui essi sono destinati;
   b) i soggetti individuati quali fornitori di beni, sistemi e servizi destinati alle reti, ai sistemi informativi e ai servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), assicurano al CVCN e, limitatamente agli ambiti di specifica competenza, al Centro di valutazione operante presso il Ministero della difesa, la propria collaborazione per l'effettuazione delle attività di test di cui alla lettera a) del presente comma, sostenendone gli oneri; il CVCN segnala la mancata collaborazione al Ministero dello sviluppo economico, in caso di fornitura destinata a soggetti privati, o alla Presidenza del Consiglio dei ministri, in caso di fornitura destinata a soggetti pubblici ovvero a quelli di cui all'articolo 29 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; sono inoltrate altresì alla Presidenza del Consiglio dei ministri le analoghe segnalazioni del Centro di valutazione del Ministero della difesa;
   c) la Presidenza del Consiglio dei ministri, per i profili di pertinenza dei soggetti pubblici e di quelli di cui all'articolo 29 del codice dell'Amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, individuati ai sensi del comma 2, lettera a), e il Ministero dello sviluppo economico, per i soggetti privati di cui alla medesima lettera, svolgono attività di ispezione e verifica in relazione a quanto previsto dal comma 2, lettera b), dal comma 3 e dalla lettera a) del presente comma e senza che ciò comporti accesso a dati o metadati personali e amministrativi, impartendo, se necessario, specifiche prescrizioni; per le reti, i sistemi informativi e i servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), connessi alla funzione di prevenzione e repressione dei reati, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e alla difesa e sicurezza militare dello Stato, le attività di ispezione e verifica sono svolte, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dalle strutture specializzate in tema di protezione di reti e sistemi, nonché in tema di prevenzione e di contrasto del crimine informatico, delle amministrazioni da cui dipendono le Forze di polizia e le Forze armate, che ne comunicano gli esiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri per i profili di competenza.

  7. Nell'ambito dell'approvvigionamento di prodotti, processi, servizi ICT e associate infrastrutture destinati alle reti, ai sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), il CVCN assume i seguenti compiti:
   a) contribuisce all'elaborazione delle misure di sicurezza di cui al comma 3, lettera b), per ciò che concerne l'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT;
   b) ai fini della verifica delle condizioni di sicurezza e dell'assenza di vulnerabilità note, anche in relazione all'ambito di impiego, svolge le attività di cui al comma 6, lettera a), dettando, se del caso, anche prescrizioni di utilizzo al committente; a tali fini il CVCN si avvale anche di laboratori dallo stesso accreditati secondo criteri stabiliti da un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del CISR, impiegando, per le esigenze delle amministrazioni centrali dello Stato, quelli eventualmente istituiti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso le medesime amministrazioni;
   c) elabora e adotta, previo conforme avviso dell'organismo tecnico di supporto al CISR, schemi di certificazione cibernetica, laddove, per ragioni di sicurezza nazionale, gli schemi di certificazione esistenti non siano ritenuti adeguati alle esigenze di tutela del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.

  8. I soggetti di cui agli articoli 12 e 14 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, e quelli di cui all'articolo 16-ter, comma 2, del codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica:
   a) osservano le misure di sicurezza previste, rispettivamente, dai predetti decreti legislativi, ove di livello almeno equivalente a quelle adottate ai sensi del comma 3, lettera b), del presente articolo; le eventuali misure aggiuntive necessarie al fine di assicurare i livelli di sicurezza previsti dal presente decreto sono definite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, per i soggetti pubblici e per quelli di cui all'articolo 29 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, individuati ai sensi del comma 2, lettera a), del presente articolo, e dal Ministero dello sviluppo economico per i soggetti privati di cui alla medesima lettera, avvalendosi anche del CVCN; il Ministero dello sviluppo economico e la Presidenza del Consiglio dei ministri si raccordano, ove necessario, con le autorità competenti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65;
   b) assolvono l'obbligo di notifica di cui al comma 3, lettera a), che costituisce anche adempimento, rispettivamente, dell'obbligo di notifica di cui agli articoli 12 e 14 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, e dell'analogo obbligo previsto ai sensi dell'articolo 16-ter del codice di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, e delle correlate disposizioni attuative; a tal fine, oltre a quanto previsto dal comma 3, lettera a), anche in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 16-ter del codice di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, il CSIRT italiano inoltra le notifiche ricevute ai sensi del predetto comma 3, lettera a), all'autorità competente di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65.

  9. Salvo che il fatto costituisca reato:
   a) il mancato adempimento degli obblighi di predisposizione e di aggiornamento dell'elenco delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200.000 a euro 1.200.000;
   b) il mancato adempimento dell'obbligo di notifica di cui al comma 3, lettera a), nei termini prescritti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250.000 a euro 1.500.000;
   c) l'inosservanza delle misure di sicurezza di cui al comma 3, lettera b), è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250.000 a euro 1.500.000;
   d) la mancata comunicazione di cui al comma 6, lettera a), nei termini prescritti, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300.000 a euro 1.800.000;
   e) l'impiego di prodotti e servizi sulle reti, sui sistemi informativi e l'espletamento dei servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), in violazione delle condizioni imposte dal CVCN o in assenza del superamento dei test di cui al comma 6, lettera a), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300.000 a euro 1.800.000;
   f) la mancata collaborazione per l'effettuazione delle attività di test di cui al comma 6, lettera a), da parte dei soggetti di cui al medesimo comma 6, lettera b), è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250.000 a euro 1.500.000;
   g) il mancato adempimento delle prescrizioni indicate dal Ministero dello sviluppo economico o dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in esito alle attività di ispezione e verifica svolte ai sensi del comma 6, lettera c), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250.000 a euro 1.500.000;
   h) il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al comma 7, lettera b), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250.000 a euro 1.500.000.

  10. In caso di inottemperanza alle condizioni o in assenza dell'esito favorevole dei test di cui al comma 6, lettera a), il contratto non produce ovvero cessa di produrre effetti, secondo quanto previsto dalle condizioni ad esso apposte. L'esecuzione comunque effettuata in violazione di quanto previsto al primo periodo comporta, oltre alla sanzione di cui al comma 9, lettera e), la sanzione amministrativa accessoria della incapacità ad assumere incarichi di direzione, amministrazione e controllo nelle persone giuridiche e nelle imprese, per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di accertamento della violazione.
  11. Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e all'ente, responsabile ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, si applica la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
  12. Le autorità competenti per l'accertamento delle violazioni e per l'irrogazione delle sanzioni sono la Presidenza del Consiglio dei ministri, per i soggetti pubblici e per i soggetti di cui all'articolo 29 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, individuati ai sensi del comma 2, lettera a), del presente articolo, e il Ministero dello sviluppo economico, per i soggetti privati di cui alla medesima lettera.
  13. Ai fini dell'accertamento e dell'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 9, si osservano le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
  14. Per i dipendenti dei soggetti pubblici individuati ai sensi del comma 2, lettera a), la violazione delle disposizioni di cui al presente articolo può costituire causa di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile.
  15. Le autorità titolari delle attribuzioni di cui al presente decreto assicurano gli opportuni raccordi con il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e con l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione, quale autorità di contrasto nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.
  16. La Presidenza del Consiglio dei ministri, per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente decreto può avvalersi dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) sulla base di apposite convenzioni, nell'ambito delle risorse finanziarie e umane disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  17. Al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 4, comma 5, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Il Ministero dello sviluppo economico inoltra tale elenco al punto di contatto unico e all'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione, di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.»;
   b) all'articolo 9, comma 3, le parole «e il punto di contatto unico» sono sostituite dalle seguenti: «, il punto di contatto unico e l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione, di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155,».

  18. Gli eventuali adeguamenti alle prescrizioni di sicurezza definite ai sensi del presente articolo, delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori pubblici di cui al comma 2, lettera a), sono effettuati con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  19. Per la realizzazione, l'allestimento e il funzionamento del CVCN di cui ai commi 6 e 7 è autorizzata la spesa di euro 3.200.000 per l'anno 2019 e di euro 2.850.000 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e di euro 750.000 annui a decorrere dall'anno 2024.

Articolo 2.
(Personale per esigenze di funzionamento del CVCN e della Presidenza del Consiglio dei ministri)

  1. Tenuto conto dell'esigenza di disporre di personale in possesso della professionalità necessaria per lo svolgimento delle funzioni del CVCN, di cui all'articolo 1, commi 6 e 7, il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, con incremento della vigente dotazione organica nel limite delle unità eccedenti, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, un contingente massimo di settantasette unità di personale, di cui sessantasette di area terza e dieci di area seconda, nel limite di spesa di euro 3.005.000 annui a decorrere dall'anno 2020.
  2. Fino al completamento delle procedure di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico, fatte salve le unità dedicate all'assolvimento delle esigenze connesse alle operazioni condotte dalle Forze armate per la difesa nazionale anche nell'ambito del Trattato dell'Atlantico del Nord, può avvalersi, per le esigenze del CVCN di un contingente di personale non dirigenziale appartenente alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente educativo e amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche, in posizione di fuori ruolo o di comando o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e dell'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per un massimo del 40 per cento delle unità di personale di cui al comma 1. Nei limiti complessivi della stessa quota il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi, in posizione di comando, di personale che non risulti impiegato in compiti operativi o specialistici con qualifiche o gradi non dirigenziali del comparto sicurezza-difesa fino a un massimo di venti unità, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fisso, continuativo ed accessorio, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con oneri a carico del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 1777, del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e dell'articolo 2, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  3. Per lo svolgimento delle funzioni in materia di digitalizzazione, la Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata ad assumere con contratti di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali e con corrispondente incremento della dotazione organica, un contingente massimo di dieci unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nella Categoria funzionale A, parametro retributivo F1, nel limite di spesa di euro 640.000 annui a decorrere dall'anno 2020.
  4. Fino al completamento delle procedure di cui al comma 3, la Presidenza del Consiglio dei ministri, fatte salve le unità dedicate all'assolvimento delle esigenze connesse alle operazioni condotte dalle Forze armate per la difesa nazionale anche nel quadro del Trattato dell'Atlantico del Nord, può avvalersi, entro il limite del 40 per cento delle unità previste dal medesimo comma, di personale non dirigenziale appartenente alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente educativo ed amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche, in posizione di fuori ruolo, di comando o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e dell'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, nonché di esperti o consulenti, nominati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso di particolare e comprovata specializzazione in materia informatica.
  5. Il reclutamento del personale di cui ai commi 1 e 3 avviene mediante uno o più concorsi pubblici da espletare anche in deroga all'articolo 4, commi 3-quinquies e 3-sexies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Resta in ogni caso ferma la possibilità da parte delle amministrazioni di avvalersi delle modalità semplificate e delle misure di riduzione dei tempi di reclutamento previste dall'articolo 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56.

Articolo 3.
(Disposizioni in materia di reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G)

  1. Le disposizioni di cui al presente decreto, fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera a), si applicano ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), anche nei casi in cui sono tenuti alla notifica di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56.
  2. Dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 1, comma 6, i poteri speciali di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, sono esercitati previa valutazione degli elementi indicanti la presenza di fattori di vulnerabilità che potrebbero compromettere l'integrità e la sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano, da parte dei centri di valutazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), sulla base della disciplina prevista in attuazione del predetto regolamento.
  3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1, comma 6, le condizioni e le prescrizioni relative ai beni e servizi acquistati con contratti già autorizzati con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, in data anteriore alla data di entrata in vigore del medesimo regolamento, qualora attinenti alle reti, ai sistemi informativi e ai servizi informatici inseriti negli elenchi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), possono essere modificate o integrate, con la procedura di cui al comma 2, con misure aggiuntive necessarie al fine di assicurare livelli di sicurezza equivalenti a quelli previsti dal presente decreto, anche prescrivendo, ove necessario, la sostituzione di apparati o prodotti che risultino gravemente inadeguati sul piano della sicurezza.

Articolo 4.
(Disposizioni in materia di infrastrutture e tecnologie critiche)

  1. All'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, dopo le parole «per la sicurezza e l'ordine pubblico,» sono inserite le seguenti: «compreso il possibile pregiudizio alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti, i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale, ulteriori rispetto a quelli individuati nei regolamenti di cui all'articolo 1, comma 1, e al comma 1 del presente articolo, nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, inclusi».
  2. Sino alla data di entrata in vigore del primo regolamento di cui all'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, fatta salva l'applicazione degli articoli 1 e 2 del citato decreto-legge, è soggetto alla notifica di cui al comma 5 dell'articolo 2 del medesimo decreto-legge n. 21 del 2012 l'acquisto a qualsiasi titolo, da parte di un soggetto esterno all'Unione europea, di partecipazioni in società che detengono beni e rapporti nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, di rilevanza tale da determinare l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del controllo della società la cui partecipazione è oggetto dell'acquisto, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 6 e 7, del decreto-legge n. 21 del 2012.

Articolo 5.
(Determinazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in caso di crisi di natura cibernetica)

  1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, in presenza di un rischio grave e imminente per la sicurezza nazionale connesso alla vulnerabilità di reti, sistemi e servizi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), e comunque nei casi di crisi cibernetica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 febbraio 2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2017, su deliberazione del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198, può comunque disporre, ove indispensabile e per il tempo strettamente necessario alla eliminazione dello specifico fattore di rischio o alla sua mitigazione, secondo un criterio di proporzionalità, la disattivazione, totale o parziale, di uno o più apparati o prodotti impiegati nelle reti, nei sistemi o per l'espletamento dei servizi interessati.

Articolo 6.
(Copertura finanziaria)

  1. Agli oneri di cui agli articoli 1, comma 19, e 2, commi 1 e 3, per complessivi euro 3.200.000 per l'anno 2019, euro 6.495.000 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, ed euro 4.395.000 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede:
   a) quanto a euro 4.395.000 annui a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per euro 350.000 annui a decorrere dall'anno 2020 e l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, per euro 4.045.000 annui a decorrere dall'anno 2020;
   b) quanto a euro 3.200.000 per l'anno 2019 e a euro 2.100.000 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, da imputare sulla quota parte del fondo attribuita al Ministero dello sviluppo economico.

  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 7.
(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 2100-B – Modificazioni della Camera

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA

  All'articolo 1:
   al comma 1, le parole: «nazionali, pubblici e privati» sono sostituite dalle seguenti: «pubblici e privati aventi una sede nel territorio nazionale»;
   al comma 2:
    alla lettera a):
     all'alinea, le parole: «nazionali, pubblici e privati di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «pubblici e privati di cui al comma 1 aventi una sede nel territorio nazionale»;
     al numero 2), le parole: «dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale» sono soppresse;
     dopo il numero 2) è aggiunto il seguente:
  «2-bis) l'individuazione avviene sulla base di un criterio di gradualità, tenendo conto dell'entità del pregiudizio per la sicurezza nazionale che, in relazione alle specificità dei diversi settori di attività, può derivare dal malfunzionamento, dall'interruzione, anche parziali, ovvero dall'utilizzo improprio delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici predetti»;
    alla lettera b), le parole: «i criteri in base ai quali» sono sostituite dalle seguenti: «, sulla base di un'analisi del rischio e di un criterio di gradualità che tenga conto delle specificità dei diversi settori di attività, i criteri con i quali» e dopo le parole: «architettura e componentistica» sono inserite le seguenti: «, fermo restando che, per le reti, i sistemi informativi e i servizi informatici attinenti alla gestione delle informazioni classificate, si applica quanto previsto dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera l), della legge 3 agosto 2007, n. 124»;
   al comma 3:
    all'alinea, la parola: «ne» è soppressa;
    alla lettera b):
     all'alinea, dopo le parole: «e dei servizi informatici di cui al comma 2, lettera b)» sono inserite le seguenti: «, tenendo conto degli standard definiti a livello internazionale e dell'Unione europea»;
     il numero 1) è sostituito dal seguente:
    «1) alla struttura organizzativa preposta alla gestione della sicurezza»;
     dopo il numero 1) è inserito il seguente:
    «1-bis) alle politiche di sicurezza e alla gestione del rischio»;
     al numero 2), le parole: «la sostituzione di» sono sostituite dalle seguenti: «interventi su»;
     al numero 8) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , di standard e di eventuali limiti»;
   dopo il comma 4 è inserito il seguente:
  «4-bis. Gli schemi dei decreti di cui ai commi 2 e 3 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di trenta giorni, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato»;
   al comma 5, le parole: «commi 2, 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2, 3, 4 e 4-bis»;
   al comma 6:
    alla lettera a), le parole da: «fatti salvi i casi» fino a: « disposti dal CVCN» sono sostituite dalle seguenti: « i soggetti di cui al comma 2, lettera a), ovvero le centrali di committenza alle quali essi fanno ricorso ai sensi dell'articolo 1, comma 512, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che intendano procedere all'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati a essere impiegati sulle reti, sui sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), appartenenti a categorie individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base di criteri di natura tecnica, ne danno comunicazione al Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), istituito presso il Ministero dello sviluppo economico; la comunicazione comprende anche la valutazione del rischio associato all'oggetto della fornitura, anche in relazione all'ambito di impiego. Entro quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione, prorogabili di quindici giorni, una sola volta, in caso di particolare complessità, il CVCN può effettuare verifiche preliminari ed eventualmente imporre condizioni e test di hardware e software secondo un approccio gradualmente crescente nelle verifiche di sicurezza. Decorso il termine di cui al precedente periodo senza che il CVCN si sia pronunciato, i soggetti che hanno effettuato la comunicazione possono proseguire nella procedura di affidamento. In caso di imposizione di condizioni e test di hardware e software i relativi bandi di gara e contratti sono integrati con clausole che condizionano, sospensivamente ovvero risolutivamente, il contratto al rispetto delle condizioni e all'esito favorevole dei test disposti dal CVCN, anche in collaborazione con i predetti soggetti, di cui al comma 2, lettera a). I test devono essere conclusi nel termine di sessanta giorni. Decorso il termine di cui al precedente periodo, i soggetti che hanno effettuato la comunicazione possono proseguire nella procedura di affidamento. Non sono oggetto di comunicazione gli affidamenti delle forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinate alle reti, ai sistemi informativi e ai servizi informatici per lo svolgimento delle attività di prevenzione, accertamento e repressione dei reati e i casi di deroga stabiliti dal medesimo regolamento con riguardo alle forniture di beni, sistemi e servizi ICT per le quali sia indispensabile procedere in sede estera» e le parole: «sono utilizzati reti, sistemi informativi e servizi informatici» sono sostituite dalle seguenti: «sono utilizzati beni, sistemi e servizi ICT»;
    alla lettera c), dopo le parole: «sicurezza pubblica» sono inserite le seguenti: «, alla difesa civile» e dopo le parole: «protezione di reti e sistemi, nonché» sono inserite le seguenti: «, nei casi in cui siano espressamente previste dalla legge,»;
   al comma 7, lettera c), dopo le parole: «schemi di certificazione cibernetica» sono inserite le seguenti: «, tenendo conto degli standard definiti a livello internazionale e dell'Unione europea»;
   al comma 9, lettera e), le parole: «e l'espletamento» sono sostituite dalle seguenti: «e per l'espletamento»;
   al comma 10, le parole da: «In caso di inottemperanza» fino a: «di cui al comma 9, lettera e), la» sono sostituite dalle seguenti: «L'impiego di prodotti e di servizi sulle reti, sui sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), in assenza della comunicazione o del superamento dei test o in violazione delle condizioni di cui al comma 6, lettera a), comporta, oltre alle sanzioni di cui al comma 9, lettere d) ed e), l'applicazione della»;
   al comma 11, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «tre» e le parole: «e all'ente, responsabile ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, si applica la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote» sono soppresse;
   dopo il comma 11 è inserito il seguente:
  «11-bis. All'articolo 24-bis, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo le parole: “di altro ente pubblico,” sono inserite le seguenti: “e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105,”»;
   al comma 12, dopo le parole: «l'irrogazione delle sanzioni» è inserita la seguente: «amministrative»;
   dopo il comma 19 è aggiunto il seguente:
  «19-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri coordina la coerente attuazione delle disposizioni del presente decreto che disciplinano il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, anche avvalendosi del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, che assicura gli opportuni raccordi con le autorità titolari delle attribuzioni di cui al presente decreto e con i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette alle Camere una relazione sulle attività svolte».

  All'articolo 2:
   al comma 2, primo periodo, le parole: «del personale docente educativo e amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche» sono sostituite dalle seguenti: «del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche»;
   al comma 4, le parole: «del personale docente educativo ed amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche» sono sostituite dalle seguenti: «del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche».

  All'articolo 3:
   al comma 3, dopo le parole: «di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b)sono inserite le seguenti: «del presente decreto,» e le parole da: «, con misure aggiuntive» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «del presente articolo, se, a seguito della valutazione svolta da parte dei centri di valutazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), emergono elementi indicanti la presenza di fattori di vulnerabilità che potrebbero compromettere l'integrità e la sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano, con misure aggiuntive necessarie al fine di assicurare livelli di sicurezza equivalenti a quelli previsti dal presente decreto, anche prescrivendo la sostituzione di apparati o prodotti, ove indispensabile al fine di risolvere le vulnerabilità accertate».

  L'articolo 4 è soppresso.

  Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:
  «Art. 4-bis. – (Modifiche alla disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica) – 1. Al fine di rafforzare la tutela della sicurezza nazionale in ambiti di rilevanza strategica, al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1:
    1) al comma 1, alinea, la parola: “contestualmente” è sostituita dalle seguenti: “tempestivamente e per estratto”;
    2) al comma 1, lettera b):
     2.1) dopo le parole: “all'adozione di delibere” sono inserite le seguenti: “, atti od operazioni”;
     2.2) le parole: “il mutamento” sono sostituite dalle seguenti: “la modifica”;
     2.3) dopo le parole: “di vincoli che ne condizionino l'impiego” sono aggiunte le seguenti: “, anche in ragione della sottoposizione dell'impresa a procedure concorsuali”;
    3) al comma 2:
     3.1) dopo le parole: “derivante dalle delibere” sono inserite le seguenti: “, dagli atti o dalle operazioni”;
     3.2) dopo le parole: “oggetto della delibera,” sono inserite le seguenti: “dell'atto o dell'operazione,”;
     3.3) dopo le parole: “risultante dalla delibera” sono inserite le seguenti: “, dall'atto”;
    4) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  “3-bis. Qualora l'acquisto delle partecipazioni di cui al comma 1, lettere a) e c), sia effettuato da un soggetto esterno all'Unione europea, di cui all'articolo 2, comma 5-bis, il Governo può considerare altresì le seguenti circostanze:
   a) che l'acquirente sia direttamente o indirettamente controllato dall'amministrazione pubblica, compresi organismi statali o forze armate, di un Paese non appartenente all'Unione europea, anche attraverso l'assetto proprietario o finanziamenti consistenti;
   b) che l'acquirente sia già stato coinvolto in attività che incidono sulla sicurezza o sull'ordine pubblico in uno Stato membro dell'Unione europea;
   c) che vi sia un grave rischio che l'acquirente intraprenda attività illegali o criminali”;
    5) al comma 4:
     5.1) al primo periodo, le parole: “o sull'atto” sono sostituite dalle seguenti: “, sull'atto o sull'operazione”;
     5.2) al terzo periodo, la parola: “quindici” è sostituita dalla seguente: “quarantacinque”;
     5.3) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: “Qualora si renda necessario formulare richieste istruttorie a soggetti terzi, il predetto termine di quarantacinque giorni è sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di venti giorni”;
     5.4) al quinto periodo, dopo le parole: “Le richieste di informazioni” sono inserite le seguenti: “e le richieste istruttorie a soggetti terzi”;
     5.5) dopo il quinto periodo è inserito il seguente: “In caso di incompletezza della notifica, il termine di quarantacinque giorni previsto dal presente comma decorre dal ricevimento delle informazioni o degli elementi che la integrano”;
     5.6) al decimo periodo, le parole: “le disposizioni di cui al presente comma” sono sostituite dalle seguenti: “gli obblighi di cui al presente comma, ivi compresi quelli derivanti dal provvedimento di esercizio del potere di cui al comma 1, lettera b), eventualmente esercitato nella forma dell'imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni,”;
    6) al comma 5:
     6.1) al secondo periodo, le parole: “prevista dall'articolo 120, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni” sono sostituite dalle seguenti: “del 3 per cento”;
     6.2) al secondo periodo, le parole: “3 per cento,” sono soppresse;
     6.3) al secondo periodo, le parole: “20 per cento e 25 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “20 per cento, 25 per cento e 50 per cento”;
     6.4) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: “Nel caso in cui l'acquisizione abbia ad oggetto azioni o quote di una società non ammessa alla negoziazione nei mercati regolamentati, la notifica deve essere effettuata qualora l'acquirente venga a detenere, a seguito dell'acquisizione, una partecipazione superiore alle soglie indicate nel secondo periodo”;
     6.5) al terzo periodo, la parola: “quindici” è sostituita dalla seguente: “quarantacinque”;
     6.6) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: “Qualora si renda necessario formulare richieste istruttorie a soggetti terzi, il predetto termine di quarantacinque giorni è sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di venti giorni”;
     6.7) al quinto periodo, dopo le parole: “Eventuali richieste di informazioni” sono inserite le seguenti: “e richieste istruttorie a soggetti terzi”;
     6.8) dopo il quinto periodo è inserito il seguente: “In caso di incompletezza della notifica, il termine di quarantacinque giorni previsto dal presente comma decorre dal ricevimento delle informazioni o degli elementi che la integrano”;
     6.9) al sesto periodo, dopo le parole: “connessi alle azioni” sono inserite le seguenti: “o quote”;
     6.10) al decimo periodo, dopo le parole: “connessi alle azioni” sono inserite le seguenti: “o quote” e dopo le parole: “dovrà cedere le stesse azioni” sono inserite le seguenti: “o quote”;
     6.11) all'undicesimo periodo, dopo le parole: “la vendita delle suddette azioni” sono inserite le seguenti: “o quote”;
     6.12) al dodicesimo periodo, dopo le parole: “adottate con il voto determinante di tali azioni” sono inserite le seguenti: “o quote”;
   b) all'articolo 1-bis:
    1) al comma 2, primo periodo:
     1.1) le parole: “l'acquisto” sono sostituite dalle seguenti: “l'acquisizione, a qualsiasi titolo,”;
     1.2) dopo le parole: “ovvero l'acquisizione” sono inserite le seguenti: “, a qualsiasi titolo,”;
     1.3) le parole: “sono soggetti alla notifica di cui all'articolo 1, comma 4” sono sostituite dalle seguenti: “è soggetta alla notifica di cui al comma 3-bis”;
    2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  “2-bis. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, l'impresa notificante fornisce un'informativa completa sui contratti o accordi di cui al primo periodo del medesimo comma 2, conclusi prima del 26 marzo 2019 e che non sono in corso di esecuzione”;
    3) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  “3. Per le finalità di cui ai commi 2 e 2-bis, per soggetto esterno all'Unione europea si intende il soggetto di cui all'articolo 2, comma 5-bis”;
    4) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  “3-bis. Entro dieci giorni dalla conclusione di un contratto o accordo di cui al comma 2, l'impresa che ha acquisito, a qualsiasi titolo, i beni o i servizi di cui allo stesso comma notifica alla Presidenza del Consiglio dei ministri un'informativa completa, in modo da consentire l'eventuale esercizio del potere di veto o l'imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni. Entro trenta giorni dalla notifica, il Presidente del Consiglio dei ministri comunica l'eventuale veto ovvero l'imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni. Qualora sia necessario svolgere approfondimenti riguardanti aspetti tecnici relativi alla valutazione di possibili fattori di vulnerabilità che potrebbero compromettere l'integrità e la sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano, il termine di trenta giorni previsto dal presente comma può essere prorogato fino a venti giorni, prorogabili ulteriormente di venti giorni, per una sola volta, in casi di particolare complessità. I poteri speciali sono esercitati nella forma dell'imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni ogniqualvolta ciò sia sufficiente ad assicurare la tutela degli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale. Decorsi i predetti termini, i poteri speciali si intendono non esercitati. Qualora si renda necessario richiedere informazioni all'acquirente, tale termine è sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di dieci giorni. Qualora si renda necessario formulare richieste istruttorie a soggetti terzi, il predetto termine di trenta giorni è sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di venti giorni. Le richieste di informazioni e le richieste istruttorie a soggetti terzi successive alla prima non sospendono i termini. In caso di incompletezza della notifica, il termine di trenta giorni previsto dal presente comma decorre dal ricevimento delle informazioni o degli elementi che la integrano. Fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del presente comma, nel caso in cui l'impresa notificante abbia iniziato l'esecuzione del contratto o dell'accordo oggetto della notifica prima che sia decorso il termine per l'esercizio dei poteri speciali, il Governo, nel provvedimento di esercizio dei predetti poteri, può ingiungere all'impresa di ripristinare a proprie spese la situazione anteriore all'esecuzione del predetto contratto o accordo. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osservi gli obblighi di notifica di cui al presente articolo ovvero le disposizioni contenute nel provvedimento di esercizio dei poteri speciali è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria fino al 150 per cento del valore dell'operazione e comunque non inferiore al 25 per cento del medesimo valore”;
   c) all'articolo 2:
    1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  “1. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con i Ministri competenti per settore, adottati, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che è reso entro trenta giorni, decorsi i quali i decreti possono comunque essere adottati, sono individuati le reti e gli impianti, ivi compresi quelli necessari ad assicurare l'approvvigionamento minimo e l'operatività dei servizi pubblici essenziali, i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, nonché la tipologia di atti od operazioni all'interno di un medesimo gruppo ai quali non si applica la disciplina di cui al presente articolo. I decreti di cui al primo periodo sono adottati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e sono aggiornati almeno ogni tre anni”;
    2) il comma 1-bis è abrogato;
    3) il comma 1-ter è sostituito dal seguente:
  “1-ter. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con i Ministri competenti per settore, adottati anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che è reso entro trenta giorni, decorsi i quali i decreti possono comunque essere adottati, sono individuati, ai fini della verifica in ordine alla sussistenza di un pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico, compreso il possibile pregiudizio alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti, i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale, ulteriori rispetto a quelli individuati nei decreti di cui all'articolo 1, comma 1, e al comma 1 del presente articolo, nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, nonché la tipologia di atti od operazioni all'interno di un medesimo gruppo ai quali non si applica la disciplina di cui al presente articolo. I decreti di cui al primo periodo sono adottati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e sono aggiornati almeno ogni tre anni”;
    4) al comma 2, primo periodo:
     4.1) le parole: “adottato da una società” sono sostituite dalle seguenti: “adottato da un'impresa”;
     4.2) le parole: “o 1-ter” sono soppresse;
     4.3) le parole: “il mutamento dell'oggetto sociale” sono sostituite dalle seguenti: “la modifica dell'oggetto sociale”;
     4.4) le parole: “dalla società stessa” sono sostituite dalle seguenti: “dalla stessa impresa”;
    5) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  “2-bis. Qualsiasi delibera, atto od operazione, adottato da un'impresa che detiene uno o più degli attivi individuati ai sensi del comma 1-ter, che abbia per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità degli attivi medesimi a favore di un soggetto esterno all'Unione europea, di cui al comma 5-bis, comprese le delibere dell'assemblea o degli organi di amministrazione aventi ad oggetto la fusione o la scissione della società, il trasferimento dell'azienda o di rami di essa in cui siano compresi detti attivi o l'assegnazione degli stessi a titolo di garanzia, il trasferimento di società controllate che detengono i predetti attivi, ovvero che abbia per effetto il trasferimento della sede sociale in un Paese non appartenente all'Unione europea, è notificato, entro dieci giorni e comunque prima che vi sia data attuazione, alla Presidenza del Consiglio dei ministri dalla stessa impresa. Sono notificati altresì nei medesimi termini qualsiasi delibera, atto od operazione, adottato da un'impresa che detiene uno o più degli attivi individuati ai sensi del comma 1-ter, che abbia per effetto il cambiamento della loro destinazione, nonché qualsiasi delibera che abbia ad oggetto la modifica dell'oggetto sociale, lo scioglimento della società o la modifica di clausole statutarie eventualmente adottate ai sensi dell'articolo 2351, terzo comma, del codice civile ovvero introdotte ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, come da ultimo modificato dall'articolo 3 del presente decreto”;
    6) al comma 3:
     6.1) la parola: “contestualmente” è sostituita dalle seguenti: “tempestivamente e per estratto”;
     6.2) le parole: “di cui al comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “di cui ai commi 2 e 2-bis”;
    7) al comma 4:
     7.1) al primo periodo, le parole: “la notifica di cui al comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “le notifiche di cui ai commi 2 e 2-bis”;
     7.2) al terzo periodo, la parola: “quindici” è sostituita dalla seguente: “quarantacinque”;
     7.3) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: “Qualora si renda necessario formulare richieste istruttorie a soggetti terzi, il predetto termine di quarantacinque giorni è sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di venti giorni”;
     7.4) al quinto periodo, dopo le parole: “Le richieste di informazioni” sono inserite le seguenti: “e le richieste istruttorie a soggetti terzi”;
     7.5) dopo il quinto periodo è inserito il seguente: “In caso di incompletezza della notifica, il termine di quarantacinque giorni previsto dal presente comma decorre dal ricevimento delle informazioni o degli elementi che la integrano”;
     7.6) all'ultimo periodo, le parole: “di cui al comma 2 e al presente comma” sono sostituite dalle seguenti: “di cui ai commi 2 e 2-bis e al presente comma”;
    8) al comma 5:
     8.1) il terzo periodo è soppresso;
     8.2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Salvo che il fatto costituisca reato e ferme restando le invalidità previste dalla legge, chiunque non osservi gli obblighi di notifica di cui al presente comma è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio del valore dell'operazione e comunque non inferiore all'1 per cento del fatturato cumulato realizzato dalle imprese coinvolte nell'ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio”;
    9) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
  “5-bis. Per le finalità di cui agli articoli 1, comma 3-bis, e 1-bis, commi 2 e 2-bis, nonché di cui ai commi 2-bis, 5 e 6 del presente articolo, per ‘soggetto esterno all'Unione europea’ si intende:
   a) qualsiasi persona fisica o persona giuridica che non abbia la residenza, la dimora abituale, la sede legale o dell'amministrazione ovvero il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che non sia comunque ivi stabilita;
   b) qualsiasi persona giuridica che abbia stabilito la sede legale o dell'amministrazione o il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, o che sia comunque ivi stabilita, e che risulti controllata, direttamente o indirettamente, da una persona fisica o da una persona giuridica di cui alla lettera a);
   c) qualsiasi persona fisica o persona giuridica che abbia stabilito la residenza, la dimora abituale, la sede legale o dell'amministrazione ovvero il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, o che sia comunque ivi stabilita, qualora sussistano elementi che indichino un comportamento elusivo rispetto all'applicazione della disciplina di cui al presente decreto”;
    10) al comma 6:
     10.1) al primo periodo, la parola: “quindici” è sostituita dalla seguente: “quarantacinque” e la parola: “contestualmente” è sostituita dalle seguenti: “tempestivamente e per estratto”;
     10.2) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: “Qualora si renda necessario richiedere informazioni all'acquirente, il termine di cui al primo periodo è sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di dieci giorni. Qualora si renda necessario formulare richieste istruttorie a soggetti terzi, il predetto termine di quarantacinque giorni è sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di venti giorni. Le richieste di informazioni e le richieste istruttorie a soggetti terzi successive alla prima non sospendono i termini, decorsi i quali i poteri speciali si intendono non esercitati. In caso di incompletezza della notifica, il termine di quarantacinque giorni previsto dal presente comma decorre dal ricevimento delle informazioni o degli elementi che la integrano”;
     10.3) all'ottavo periodo, dopo le parole: “connessi alle azioni” sono inserite le seguenti: “o quote” e dopo le parole: “dovrà cedere le stesse azioni” sono inserite le seguenti: “o quote”;
     10.4) al nono periodo, dopo le parole: “ordina la vendita delle suddette azioni” sono inserite le seguenti: “o quote”;
     10.5) al decimo periodo, dopo le parole: “con il voto determinante di tali azioni” sono inserite le seguenti: “o quote”;
     10.6) all'ultimo periodo, le parole: “la circostanza che l'investitore straniero è controllato dal governo di un paese terzo, non appartenente all'Unione europea, anche attraverso finanziamenti significativi” sono sostituite dalle seguenti: “le seguenti circostanze:
     a) che l'acquirente sia direttamente o indirettamente controllato dall'amministrazione pubblica, compresi organismi statali o forze armate, di un Paese non appartenente all'Unione europea, anche attraverso l'assetto proprietario o finanziamenti consistenti;
     b) che l'acquirente sia già stato coinvolto in attività che incidono sulla sicurezza o sull'ordine pubblico in uno Stato membro dell'Unione europea;
     c) che vi sia un grave rischio che l'acquirente intraprenda attività illegali o criminali”;
    11) al comma 8, le parole: “individuate con i regolamenti” sono sostituite dalle seguenti: “individuate con i decreti”;
   d) dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:
  “Art. 2-bis. – (Collaborazione con autorità amministrative di settore) – 1. La Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, l'Autorità di regolazione dei trasporti, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente e il gruppo di coordinamento istituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2014 collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare l'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto. Le autorità indicate al primo periodo, esclusivamente per le finalità di cui al medesimo periodo, non possono opporre al gruppo di coordinamento il segreto d'ufficio.
  Art. 2-ter. – (Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/452 e termini per l'esercizio dei poteri speciali) – 1. Qualora uno Stato membro o la Commissione notifichi, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, l'intenzione di formulare osservazioni o di emettere un parere in relazione ad un investimento estero diretto oggetto di un procedimento in corso, i termini per l'esercizio dei poteri speciali indicati agli articoli 1 e 2 sono sospesi fino al ricevimento delle osservazioni dello Stato membro o del parere della Commissione europea. Se il parere della Commissione europea è successivo alle osservazioni dello Stato membro, i termini per l'esercizio dei poteri speciali riprendono a decorrere dalla data di ricevimento del parere della Commissione. I termini per l'esercizio dei poteri speciali sono altresì sospesi nel caso in cui il Governo, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, del citato regolamento (UE) 2019/452, richieda alla Commissione di emettere un parere o agli altri Stati membri di formulare osservazioni in relazione a un procedimento in corso ai sensi del presente articolo. È fatta salva la possibilità di esercitare i poteri speciali anche prima del ricevimento del parere della Commissione o delle osservazioni degli Stati membri, nei casi in cui la tutela della sicurezza nazionale o dell'ordine pubblico richiedano l'adozione di una decisione immediata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 8, del medesimo regolamento (UE) 2019/452.
  2. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per i rispettivi ambiti di competenza, con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della difesa, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, nonché con i Ministri competenti per settore, possono essere ridisciplinati i termini di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, al fine di individuare procedure semplificate, tenuto conto del grado di potenziale pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa, della sicurezza nazionale e dell'ordine pubblico, compresi quelli relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti, nonché dell'esigenza di assicurare l'armonizzazione delle procedure nazionali con quelle relative ai meccanismi di controllo, scambio di informazione e cooperazione definiti ai sensi del regolamento (UE) 2019/452.
  3. Il punto di contatto di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 2019/452 è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. L'organizzazione e il funzionamento del punto di contatto sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”;
   e) all'articolo 3:
    1) al comma 1, le parole: “comma 5, ultimo periodo” sono sostituite dalle seguenti: “comma 5-bis” e le parole: “e dell'articolo 2, comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “e dell'articolo 2, commi 1 e 1-ter”;
    2) al comma 2:
     2.1) al primo periodo, le parole: “e dei regolamenti, relativi a ciascun settore, di cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “e dei decreti, relativi a ciascun settore, di cui all'articolo 2, commi 1 e 1-ter, del presente decreto”;
     2.2) al secondo periodo, le parole: “ovvero dei regolamenti” sono soppresse.
  2. Le disposizioni introdotte dal comma 1 del presente articolo, ad esclusione di quelle di cui al medesimo comma 1, lettera d), capoverso Art. 2-ter, si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; i termini non ancora trascorsi alla medesima data, ferma restando la data di inizio del loro decorso, sono prorogati fino al raggiungimento della durata stabilita dal presente articolo, se maggiore di quella anteriormente prevista.
  3. Fino alla data di entrata in vigore del primo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, come sostituito dal comma 1, lettera c), numero 3), del presente articolo, fatta salva l'applicazione degli articoli 1 e 2 del citato decreto-legge, come modificati dal presente articolo, è soggetto alla notifica di cui al comma 5 dell'articolo 2 del medesimo decreto-legge n. 21 del 2012 l'acquisto a qualsiasi titolo, da parte di un soggetto esterno all'Unione europea, di partecipazioni in società che detengono beni e rapporti nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, di rilevanza tale da determinare l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del controllo della società la cui partecipazione è oggetto dell'acquisto, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2, commi 5-bis, 6 e 7, del citato decreto-legge n. 21 del 2012, come modificato dal presente articolo.
  4. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai commi 1 e 1-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, come sostituiti dal presente articolo, continuano ad avere efficacia i decreti adottati in attuazione delle norme previgenti modificate dal presente articolo».

  All'articolo 5:
   al comma 1, le parole da: «sistemi e servizi» fino a: «11 dicembre 2015, n. 198» sono sostituite dalle seguenti: «sistemi informativi e servizi informatici, su deliberazione del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica»;
   dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa entro trenta giorni il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica delle misure disposte ai sensi del comma 1».

  Al titolo del decreto-legge sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica».

A.C. 2100-B – Modificazioni del Senato

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

Art. 1.


   All'articolo 1:
   al comma 1, le parole: «nazionali, pubblici e privati» sono sostituite dalle seguenti: «pubblici e privati aventi una sede nel territorio nazionale»;
   al comma 2:
    alla lettera a):
     all'alinea, le parole: «nazionali, pubblici e privati di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «pubblici e privati di cui al comma 1 aventi una sede nel territorio nazionale»;
     al numero 2), le parole: «dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale» sono soppresse;
     dopo il numero 2) è aggiunto il seguente:
  «2-bis) l'individuazione avviene sulla base di un criterio di gradualità, tenendo conto dell'entità del pregiudizio per la sicurezza nazionale che, in relazione alle specificità dei diversi settori di attività, può derivare dal malfunzionamento, dall'interruzione, anche parziali, ovvero dall'utilizzo improprio delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici predetti»;
    alla lettera b), le parole: «i criteri in base ai quali» sono sostituite dalle seguenti: «, sulla base di un'analisi del rischio e di un criterio di gradualità che tenga conto delle specificità dei diversi settori di attività, i criteri con i quali» e dopo le parole: «architettura e componentistica» sono inserite le seguenti: «, fermo restando che, per le reti, i sistemi informativi e i servizi informatici attinenti alla gestione delle informazioni classificate, si applica quanto previsto dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera l), della legge 3 agosto 2007, n. 124»;
   al comma 3:
    all'alinea, la parola: «ne» è soppressa;
    alla lettera b):
     all'alinea, dopo le parole: «e dei servizi informatici di cui al comma 2, lettera b)» sono inserite le seguenti: «, tenendo conto degli standard definiti a livello internazionale e dell'Unione europea»;
     il numero 1) è sostituito dal seguente:
    «1) alla struttura organizzativa preposta alla gestione della sicurezza»;
     dopo il numero 1) è inserito il seguente:
    «1-bis) alle politiche di sicurezza e alla gestione del rischio»;
     al numero 2), le parole: «la sostituzione di» sono sostituite dalle seguenti: «interventi su»;
     al numero 8) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , di standard e di eventuali limiti»;
   dopo il comma 4 è inserito il seguente:
  «4-bis. Gli schemi dei decreti di cui ai commi 2 e 3 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di trenta giorni, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato»;
   al comma 5, le parole: «commi 2, 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2, 3, 4 e 4-bis»;
   al comma 6:
    la lettera
a) è sostituita dalla seguente:
    « a) i soggetti di cui al comma 2, lettera a), ovvero le centrali di committenza alle quali essi fanno ricorso ai sensi dell'articolo 1, comma 512, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che intendano procedere all'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati a essere impiegati sulle reti, sui sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), appartenenti a categorie individuate, sulla base di criteri di natura tecnica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ne danno comunicazione al Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), istituito presso il Ministero dello sviluppo economico; la comunicazione comprende anche la valutazione del rischio associato all'oggetto della fornitura, anche in relazione all'ambito di impiego. Entro quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione, prorogabili di quindici giorni, una sola volta, in caso di particolare complessità, il CVCN può effettuare verifiche preliminari ed imporre condizioni e test di hardware e software da compiere anche in collaborazione con i soggetti di cui al comma 2, lettera a), secondo un approccio gradualmente crescente nelle verifiche di sicurezza. Decorso il termine di cui al precedente periodo senza che il CVCN si sia pronunciato, i soggetti che hanno effettuato la comunicazione possono proseguire nella procedura di affidamento. In caso di imposizione di condizioni e test di hardware e software, i relativi bandi di gara e contratti sono integrati con clausole che condizionano, sospensivamente ovvero risolutivamente, il contratto al rispetto delle condizioni e all'esito favorevole dei test disposti dal CVCN. I test devono essere conclusi nel termine di sessanta giorni. Decorso il termine di cui al precedente periodo, i soggetti che hanno effettuato la comunicazione possono proseguire nella procedura di affidamento. In relazione alla specificità delle forniture di beni, sistemi e servizi ICT da impiegare su reti, sistemi informativi e servizi informatici del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, individuati ai sensi del comma 2, lettera b), i predetti Ministeri, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in coerenza con quanto previsto dal presente decreto, possono procedere, con le medesime modalità e i medesimi termini previsti dai periodi precedenti, attraverso la comunicazione ai propri Centri di valutazione accreditati per le attività di cui al presente decreto, ai sensi del comma 7, lettera b), che impiegano le metodologie di verifica e di test definite dal CVCN. Per tali casi i predetti Centri informano il CVCN con le modalità stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui al comma 7, lettera b). Non sono oggetto di comunicazione gli affidamenti delle forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinate alle reti, ai sistemi informativi e ai servizi informatici per lo svolgimento delle attività di prevenzione, accertamento e repressione dei reati e i casi di deroga stabiliti dal medesimo regolamento con riguardo alle forniture di beni, sistemi e servizi ICT per le quali sia indispensabile procedere in sede estera, fermo restando, in entrambi i casi, l'utilizzo di beni, sistemi e servizi ICT conformi ai livelli di sicurezza di cui al comma 3, lettera b), salvo motivate esigenze connesse agli specifici impieghi cui essi sono destinati»;
    alla lettera b), le parole: «al Centro di valutazione operante presso il Ministero della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «ai Centri di valutazione operanti presso i Ministeri dell'interno e della difesa, di cui alla lettera a) del presente comma» e le parole: «del Centro di valutazione del Ministero della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «dei Centri di valutazione dei Ministeri dell'interno e della difesa, di cui alla lettera a)»;
    alla lettera c), dopo le parole: «sicurezza pubblica» sono inserite le seguenti: «, alla difesa civile» e dopo le parole: «protezione di reti e sistemi, nonché» sono inserite le seguenti: «, nei casi in cui siano espressamente previste dalla legge,»;
   al comma 7:
    alla lettera b), dopo le parole: «ambito di impiego,» sono inserite le seguenti: «definisce le metodologie di verifica e di test e dopo le parole: «presso le medesime amministrazioni» sono aggiunte le seguenti: «. Con lo stesso decreto sono altresì stabiliti i raccordi, ivi compresi i contenuti, le modalità e i termini delle comunicazioni, tra il CVCN e i predetti laboratori, nonché tra il medesimo CVCN e i Centri di valutazione del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, di cui al comma 6, lettera a), anche al fine di assicurare il coordinamento delle rispettive attività e perseguire la convergenza e la non duplicazione delle valutazioni in presenza di medesimi condizioni e livelli di rischio»;
    alla lettera c), dopo le parole: «schemi di certificazione cibernetica» sono inserite le seguenti: «, tenendo conto degli standard definiti a livello internazionale e dell'Unione europea»;
   al comma 9, lettera e), le parole: «e l'espletamento» sono sostituite dalle seguenti: «e per l'espletamento», le parole: «imposte dal CVCN» sono soppresse e dopo le parole: «o in assenza del superamento dei test» sono inserite le seguenti: «imposti dal CVCN ovvero dai Centri di valutazione»;
   al comma 10, le parole da: «In caso di inottemperanza» fino a: «di cui al comma 9, lettera e), la» sono sostituite dalle seguenti: «L'impiego di prodotti e di servizi sulle reti, sui sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), in assenza della comunicazione o del superamento dei test o in violazione delle condizioni di cui al comma 6, lettera a), comporta, oltre alle sanzioni di cui al comma 9, lettere d) ed e), l'applicazione della»;
   al comma 11, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «tre» e le parole: «e all'ente, responsabile ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, si applica la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote» sono soppresse;
   dopo il comma 11 è inserito il seguente:
  «11-bis. All'articolo 24-bis, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo le parole: “di altro ente pubblico,” sono inserite le seguenti: “e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105,”»;
   al comma 12, dopo le parole: «l'irrogazione delle sanzioni» è inserita la seguente: «amministrative»;
   al comma 19 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per la realizzazione, l'allestimento e il funzionamento del Centro di valutazione del Ministero dell'interno, di cui ai commi 6 e 7, è autorizzata la spesa di euro 200.000 per l'anno 2019 e di euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021»;
   dopo il comma 19 è aggiunto il seguente:
  «19-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri coordina la coerente attuazione delle disposizioni del presente decreto che disciplinano il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, anche avvalendosi del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, che assicura gli opportuni raccordi con le autorità titolari delle attribuzioni di cui al presente decreto e con i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette alle Camere una relazione sulle attività svolte».

  All'articolo 2:
   al comma 2, primo periodo, le parole: «del personale docente educativo e amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche» sono sostituite dalle seguenti: «del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche»;
   al comma 4, le parole: «del personale docente educativo ed amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche» sono sostituite dalle seguenti: «del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche».

  All'articolo 3:
   al comma 3, dopo le parole: «di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b)sono inserite le seguenti: «del presente decreto,» e le parole da: «, con misure aggiuntive» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «del presente articolo, se, a seguito della valutazione svolta da parte dei centri di valutazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), emergono elementi indicanti la presenza di fattori di vulnerabilità che potrebbero compromettere l'integrità e la sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano, con misure aggiuntive necessarie al fine di assicurare livelli di sicurezza equivalenti a quelli previsti dal presente decreto, anche prescrivendo la sostituzione di apparati o prodotti, ove indispensabile al fine di risolvere le vulnerabilità accertate».

  L'articolo 4 è soppresso.

  Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:
  «Art. 4-bis. – (Modifiche alla disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica) – 1. Al fine di rafforzare la tutela della sicurezza nazionale in ambiti di rilevanza strategica, al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1:
    1) al comma 1, alinea, la parola: “contestualmente” è sostituita dalle seguenti: “tempestivamente e per estratto”;
    2) al comma 1, lettera b):
     2.1) dopo le parole: “all'adozione di delibere” sono inserite le seguenti: “, atti od operazioni”;
     2.2) le parole: “il mutamento” sono sostituite dalle seguenti: “la modifica”;
     2.3) dopo le parole: “di vincoli che ne condizionino l'impiego” sono aggiunte le seguenti: “, anche in ragione della sottoposizione dell'impresa a procedure concorsuali”;
    3) al comma 2:
     3.1) dopo le parole: “derivante dalle delibere” sono inserite le seguenti: “, dagli atti o dalle operazioni”;
     3.2) dopo le parole: “oggetto della delibera,” sono inserite le seguenti: “dell'atto o dell'operazione,”;
     3.3) dopo le parole: “risultante dalla delibera” sono inserite le seguenti: “, dall'atto”;
    4) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  “3-bis. Qualora l'acquisto delle partecipazioni di cui al comma 1, lettere a) e c), sia effettuato da un soggetto esterno all'Unione europea, di cui all'articolo 2, comma 5-bis, il Governo può considerare altresì le seguenti circostanze:
   a) che l'acquirente sia direttamente o indirettamente controllato dall'amministrazione pubblica, compresi organismi statali o forze armate, di un Paese non appartenente all'Unione europea, anche attraverso l'assetto proprietario o finanziamenti consistenti;
   b) che l'acquirente sia già stato coinvolto in attività che incidono sulla sicurezza o sull'ordine pubblico in uno Stato membro dell'Unione europea;
   c) che vi sia un grave rischio che l'acquirente intraprenda attività illegali o criminali”;
    5) al comma 4:
     5.1) al primo periodo, le parole: “o sull'atto” sono sostituite dalle seguenti: “, sull'atto o sull'operazione”;
     5.2) al terzo periodo, la parola: “quindici” è sostituita dalla seguente: “quarantacinque”;
     5.3) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: “Qualora si renda necessario formulare richieste istruttorie a soggetti terzi, il predetto termine di quarantacinque giorni è sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di venti giorni”;
     5.4) al quinto periodo, dopo le parole: “Le richieste di informazioni” sono inserite le seguenti: “e le richieste istruttorie a soggetti terzi”;
     5.5) dopo il quinto periodo è inserito il seguente: “In caso di incompletezza della notifica, il termine di quarantacinque giorni previsto dal presente comma decorre dal ricevimento delle informazioni o degli elementi che la integrano”;
     5.6) al decimo periodo, le parole: “le disposizioni di cui al presente comma” sono sostituite dalle seguenti: “gli obblighi di cui al presente comma, ivi compresi quelli derivanti dal provvedimento di esercizio del potere di cui al comma 1, lettera b), eventualmente esercitato nella forma dell'imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni,”;
    6) al comma 5:
     6.1) al secondo periodo, le parole: “prevista dall'articolo 120, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni” sono sostituite dalle seguenti: “del 3 per cento”;
     6.2) al secondo periodo, le parole: “3 per cento,” sono soppresse;
     6.3) al secondo periodo, le parole: “20 per cento e 25 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “20 per cento, 25 per cento e 50 per cento”;
     6.4) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: “Nel caso in cui l'acquisizione abbia ad oggetto azioni o quote di una società non ammessa alla negoziazione nei mercati regolamentati, la notifica deve essere effettuata qualora l'acquirente venga a detenere, a seguito dell'acquisizione, una partecipazione superiore alle soglie indicate nel secondo periodo”;
     6.5) al terzo periodo, la parola: “quindici” è sostituita dalla seguente: “quarantacinque”;
     6.6) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: “Qualora si renda necessario formulare richieste istruttorie a soggetti terzi, il predetto termine di quarantacinque giorni è sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di venti giorni”;
     6.7) al quinto periodo, dopo le parole: “Eventuali richieste di informazioni” sono inserite le seguenti: “e richieste istruttorie a soggetti terzi”;
     6.8) dopo il quinto periodo è inserito il seguente: “In caso di incompletezza della notifica, il termine di quarantacinque giorni previsto dal presente comma decorre dal ricevimento delle informazioni o degli elementi che la integrano”;
     6.9) al sesto periodo, dopo le parole: “connessi alle azioni” sono inserite le seguenti: “o quote”;
     6.10) al decimo periodo, dopo le parole: “connessi alle azioni” sono inserite le seguenti: “o quote” e dopo le parole: “dovrà cedere le stesse azioni” sono inserite le seguenti: “o quote”;
     6.11) all'undicesimo periodo, dopo le parole: “la vendita delle suddette azioni” sono inserite le seguenti: “o quote”;
     6.12) al dodicesimo periodo, dopo le parole: “adottate con il voto determinante di tali azioni” sono inserite le seguenti: “o quote”;
   b) all'articolo 1-bis:
    1) al comma 2, primo periodo:
     1.1) le parole: “l'acquisto” sono sostituite dalle seguenti: “l'acquisizione, a qualsiasi titolo,”;
     1.2) dopo le parole: “ovvero l'acquisizione” sono inserite le seguenti: “, a qualsiasi titolo,”;
     1.3) le parole: “sono soggetti alla notifica di cui all'articolo 1, comma 4” sono sostituite dalle seguenti: “è soggetta alla notifica di cui al comma 3-bis”;
    2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  “2-bis. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, l'impresa notificante fornisce un'informativa completa sui contratti o accordi di cui al primo periodo del medesimo comma 2, conclusi prima del 26 marzo 2019 e che non sono in corso di esecuzione”;
    3) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  “3. Per le finalità di cui ai commi 2 e 2-bis, per soggetto esterno all'Unione europea si intende il soggetto di cui all'articolo 2, comma 5-bis”;
    4) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  “3-bis. Entro dieci giorni dalla conclusione di un contratto o accordo di cui al comma 2, l'impresa che ha acquisito, a qualsiasi titolo, i beni o i servizi di cui allo stesso comma notifica alla Presidenza del Consiglio dei ministri un'informativa completa, in modo da consentire l'eventuale esercizio del potere di veto o l'imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni. Entro trenta giorni dalla notifica, il Presidente del Consiglio dei ministri comunica l'eventuale veto ovvero l'imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni. Qualora sia necessario svolgere approfondimenti riguardanti aspetti tecnici relativi alla valutazione di possibili fattori di vulnerabilità che potrebbero compromettere l'integrità e la sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano, il termine di trenta giorni previsto dal presente comma può essere prorogato fino a venti giorni, prorogabili ulteriormente di venti giorni, per una sola volta, in casi di particolare complessità. I poteri speciali sono esercitati nella forma dell'imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni ogniqualvolta ciò sia sufficiente ad assicurare la tutela degli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale. Decorsi i predetti termini, i poteri speciali si intendono non esercitati. Qualora si renda necessario richiedere informazioni all'acquirente, tale termine è sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di dieci giorni. Qualora si renda necessario formulare richieste istruttorie a soggetti terzi, il predetto termine di trenta giorni è sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di venti giorni. Le richieste di informazioni e le richieste istruttorie a soggetti terzi successive alla prima non sospendono i termini. In caso di incompletezza della notifica, il termine di trenta giorni previsto dal presente comma decorre dal ricevimento delle informazioni o degli elementi che la integrano. Fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del presente comma, nel caso in cui l'impresa notificante abbia iniziato l'esecuzione del contratto o dell'accordo oggetto della notifica prima che sia decorso il termine per l'esercizio dei poteri speciali, il Governo, nel provvedimento di esercizio dei predetti poteri, può ingiungere all'impresa di ripristinare a proprie spese la situazione anteriore all'esecuzione del predetto contratto o accordo. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osservi gli obblighi di notifica di cui al presente articolo ovvero le disposizioni contenute nel provvedimento di esercizio dei poteri speciali è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria fino al 150 per cento del valore dell'operazione e comunque non inferiore al 25 per cento del medesimo valore”;
   c) all'articolo 2:
    1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  “1. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con i Ministri competenti per settore, adottati, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che è reso entro trenta giorni, decorsi i quali i decreti possono comunque essere adottati, sono individuati le reti e gli impianti, ivi compresi quelli necessari ad assicurare l'approvvigionamento minimo e l'operatività dei servizi pubblici essenziali, i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, nonché la tipologia di atti od operazioni all'interno di un medesimo gruppo ai quali non si applica la disciplina di cui al presente articolo. I decreti di cui al primo periodo sono adottati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e sono aggiornati almeno ogni tre anni”;
    2) il comma 1-bis è abrogato;
    3) il comma 1-ter è sostituito dal seguente:
  “1-ter. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con i Ministri competenti per settore, adottati anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che è reso entro trenta giorni, decorsi i quali i decreti possono comunque essere adottati, sono individuati, ai fini della verifica in ordine alla sussistenza di un pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico, compreso il possibile pregiudizio alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti, i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale, ulteriori rispetto a quelli individuati nei decreti di cui all'articolo 1, comma 1, e al comma 1 del presente articolo, nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, nonché la tipologia di atti od operazioni all'interno di un medesimo gruppo ai quali non si applica la disciplina di cui al presente articolo. I decreti di cui al primo periodo sono adottati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e sono aggiornati almeno ogni tre anni”;
    4) al comma 2, primo periodo:
     4.1) le parole: “adottato da una società” sono sostituite dalle seguenti: “adottato da un'impresa”;
     4.2) le parole: “o 1-ter” sono soppresse;
     4.3) le parole: “il mutamento dell'oggetto sociale” sono sostituite dalle seguenti: “la modifica dell'oggetto sociale”;
     4.4) le parole: “dalla società stessa” sono sostituite dalle seguenti: “dalla stessa impresa”;
    5) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  “2-bis. Qualsiasi delibera, atto od operazione, adottato da un'impresa che detiene uno o più degli attivi individuati ai sensi del comma 1-ter, che abbia per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità degli attivi medesimi a favore di un soggetto esterno all'Unione europea, di cui al comma 5-bis, comprese le delibere dell'assemblea o degli organi di amministrazione aventi ad oggetto la fusione o la scissione della società, il trasferimento dell'azienda o di rami di essa in cui siano compresi detti attivi o l'assegnazione degli stessi a titolo di garanzia, il trasferimento di società controllate che detengono i predetti attivi, ovvero che abbia per effetto il trasferimento della sede sociale in un Paese non appartenente all'Unione europea, è notificato, entro dieci giorni e comunque prima che vi sia data attuazione, alla Presidenza del Consiglio dei ministri dalla stessa impresa. Sono notificati altresì nei medesimi termini qualsiasi delibera, atto od operazione, adottato da un'impresa che detiene uno o più degli attivi individuati ai sensi del comma 1-ter, che abbia per effetto il cambiamento della loro destinazione, nonché qualsiasi delibera che abbia ad oggetto la modifica dell'oggetto sociale, lo scioglimento della società o la modifica di clausole statutarie eventualmente adottate ai sensi dell'articolo 2351, terzo comma, del codice civile ovvero introdotte ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, come da ultimo modificato dall'articolo 3 del presente decreto”;
    6) al comma 3:
     6.1) la parola: “contestualmente” è sostituita dalle seguenti: “tempestivamente e per estratto”;
     6.2) le parole: “di cui al comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “di cui ai commi 2 e 2-bis”;
    7) al comma 4:
     7.1) al primo periodo, le parole: “la notifica di cui al comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “le notifiche di cui ai commi 2 e 2-bis”;
     7.2) al terzo periodo, la parola: “quindici” è sostituita dalla seguente: “quarantacinque”;
     7.3) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: “Qualora si renda necessario formulare richieste istruttorie a soggetti terzi, il predetto termine di quarantacinque giorni è sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di venti giorni”;
     7.4) al quinto periodo, dopo le parole: “Le richieste di informazioni” sono inserite le seguenti: “e le richieste istruttorie a soggetti terzi”;
     7.5) dopo il quinto periodo è inserito il seguente: “In caso di incompletezza della notifica, il termine di quarantacinque giorni previsto dal presente comma decorre dal ricevimento delle informazioni o degli elementi che la integrano”;
     7.6) all'ultimo periodo, le parole: “di cui al comma 2 e al presente comma” sono sostituite dalle seguenti: “di cui ai commi 2 e 2-bis e al presente comma”;
    8) al comma 5:
     8.1) il terzo periodo è soppresso;
     8.2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Salvo che il fatto costituisca reato e ferme restando le invalidità previste dalla legge, chiunque non osservi gli obblighi di notifica di cui al presente comma è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio del valore dell'operazione e comunque non inferiore all'1 per cento del fatturato cumulato realizzato dalle imprese coinvolte nell'ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio”;
    9) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
  “5-bis. Per le finalità di cui agli articoli 1, comma 3-bis, e 1-bis, commi 2 e 2-bis, nonché di cui ai commi 2-bis, 5 e 6 del presente articolo, per ‘soggetto esterno all'Unione europea’ si intende:
   a) qualsiasi persona fisica o persona giuridica che non abbia la residenza, la dimora abituale, la sede legale o dell'amministrazione ovvero il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che non sia comunque ivi stabilita;
   b) qualsiasi persona giuridica che abbia stabilito la sede legale o dell'amministrazione o il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, o che sia comunque ivi stabilita, e che risulti controllata, direttamente o indirettamente, da una persona fisica o da una persona giuridica di cui alla lettera a);
   c) qualsiasi persona fisica o persona giuridica che abbia stabilito la residenza, la dimora abituale, la sede legale o dell'amministrazione ovvero il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, o che sia comunque ivi stabilita, qualora sussistano elementi che indichino un comportamento elusivo rispetto all'applicazione della disciplina di cui al presente decreto”;
    10) al comma 6:
     10.1) al primo periodo, la parola: “quindici” è sostituita dalla seguente: “quarantacinque” e la parola: “contestualmente” è sostituita dalle seguenti: “tempestivamente e per estratto”;
     10.2) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: “Qualora si renda necessario richiedere informazioni all'acquirente, il termine di cui al primo periodo è sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di dieci giorni. Qualora si renda necessario formulare richieste istruttorie a soggetti terzi, il predetto termine di quarantacinque giorni è sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di venti giorni. Le richieste di informazioni e le richieste istruttorie a soggetti terzi successive alla prima non sospendono i termini, decorsi i quali i poteri speciali si intendono non esercitati. In caso di incompletezza della notifica, il termine di quarantacinque giorni previsto dal presente comma decorre dal ricevimento delle informazioni o degli elementi che la integrano”;
     10.3) all'ottavo periodo, dopo le parole: “connessi alle azioni” sono inserite le seguenti: “o quote” e dopo le parole: “dovrà cedere le stesse azioni” sono inserite le seguenti: “o quote”;
     10.4) al nono periodo, dopo le parole: “ordina la vendita delle suddette azioni” sono inserite le seguenti: “o quote”;
     10.5) al decimo periodo, dopo le parole: “con il voto determinante di tali azioni” sono inserite le seguenti: “o quote”;
     10.6) all'ultimo periodo, le parole: “la circostanza che l'investitore straniero è controllato dal governo di un paese terzo, non appartenente all'Unione europea, anche attraverso finanziamenti significativi” sono sostituite dalle seguenti: “le seguenti circostanze:
     a) che l'acquirente sia direttamente o indirettamente controllato dall'amministrazione pubblica, compresi organismi statali o forze armate, di un Paese non appartenente all'Unione europea, anche attraverso l'assetto proprietario o finanziamenti consistenti;
     b) che l'acquirente sia già stato coinvolto in attività che incidono sulla sicurezza o sull'ordine pubblico in uno Stato membro dell'Unione europea;
     c) che vi sia un grave rischio che l'acquirente intraprenda attività illegali o criminali”;
    11) al comma 8, le parole: “individuate con i regolamenti” sono sostituite dalle seguenti: “individuate con i decreti”;
   d) dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:
  “Art. 2-bis. – (Collaborazione con autorità amministrative di settore) – 1. La Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, l'Autorità di regolazione dei trasporti, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente e il gruppo di coordinamento istituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2014 collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare l'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto. Le autorità indicate al primo periodo, esclusivamente per le finalità di cui al medesimo periodo, non possono opporre al gruppo di coordinamento il segreto d'ufficio.
  Art. 2-ter. – (Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/452 e termini per l'esercizio dei poteri speciali) – 1. Qualora uno Stato membro o la Commissione notifichi, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, l'intenzione di formulare osservazioni o di emettere un parere in relazione ad un investimento estero diretto oggetto di un procedimento in corso, i termini per l'esercizio dei poteri speciali indicati agli articoli 1 e 2 sono sospesi fino al ricevimento delle osservazioni dello Stato membro o del parere della Commissione europea. Se il parere della Commissione europea è successivo alle osservazioni dello Stato membro, i termini per l'esercizio dei poteri speciali riprendono a decorrere dalla data di ricevimento del parere della Commissione. I termini per l'esercizio dei poteri speciali sono altresì sospesi nel caso in cui il Governo, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, del citato regolamento (UE) 2019/452, richieda alla Commissione di emettere un parere o agli altri Stati membri di formulare osservazioni in relazione a un procedimento in corso ai sensi del presente articolo. È fatta salva la possibilità di esercitare i poteri speciali anche prima del ricevimento del parere della Commissione o delle osservazioni degli Stati membri, nei casi in cui la tutela della sicurezza nazionale o dell'ordine pubblico richiedano l'adozione di una decisione immediata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 8, del medesimo regolamento (UE) 2019/452.
  2. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per i rispettivi ambiti di competenza, con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della difesa, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, nonché con i Ministri competenti per settore, possono essere ridisciplinati i termini di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, al fine di individuare procedure semplificate, tenuto conto del grado di potenziale pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa, della sicurezza nazionale e dell'ordine pubblico, compresi quelli relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti, nonché dell'esigenza di assicurare l'armonizzazione delle procedure nazionali con quelle relative ai meccanismi di controllo, scambio di informazione e cooperazione definiti ai sensi del regolamento (UE) 2019/452.
  3. Il punto di contatto di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 2019/452 è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. L'organizzazione e il funzionamento del punto di contatto sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”;
   e) all'articolo 3:
    1) al comma 1, le parole: “comma 5, ultimo periodo” sono sostituite dalle seguenti: “comma 5-bis” e le parole: “e dell'articolo 2, comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “e dell'articolo 2, commi 1 e 1-ter”;
    2) al comma 2:
     2.1) al primo periodo, le parole: “e dei regolamenti, relativi a ciascun settore, di cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “e dei decreti, relativi a ciascun settore, di cui all'articolo 2, commi 1 e 1-ter, del presente decreto”;
     2.2) al secondo periodo, le parole: “ovvero dei regolamenti” sono soppresse.
  2. Le disposizioni introdotte dal comma 1 del presente articolo, ad esclusione di quelle di cui al medesimo comma 1, lettera d), capoverso Art. 2-ter, si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; i termini non ancora trascorsi alla medesima data, ferma restando la data di inizio del loro decorso, sono prorogati fino al raggiungimento della durata stabilita dal presente articolo, se maggiore di quella anteriormente prevista.
  3. Fino alla data di entrata in vigore del primo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, come sostituito dal comma 1, lettera c), numero 3), del presente articolo, fatta salva l'applicazione degli articoli 1 e 2 del citato decreto-legge, come modificati dal presente articolo, è soggetto alla notifica di cui al comma 5 dell'articolo 2 del medesimo decreto-legge n. 21 del 2012 l'acquisto a qualsiasi titolo, da parte di un soggetto esterno all'Unione europea, di partecipazioni in società che detengono beni e rapporti nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, di rilevanza tale da determinare l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del controllo della società la cui partecipazione è oggetto dell'acquisto, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2, commi 5-bis, 6 e 7, del citato decreto-legge n. 21 del 2012, come modificato dal presente articolo.
  4. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai commi 1 e 1-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, come sostituiti dal presente articolo, continuano ad avere efficacia i regolamenti adottati in attuazione delle norme previgenti modificate dal presente articolo».

  All'articolo 5:
   al comma 1, le parole da: «sistemi e servizi» fino a: «11 dicembre 2015, n. 198» sono sostituite dalle seguenti: «sistemi informativi e servizi informatici, su deliberazione del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica»;
   dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa entro trenta giorni il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica delle misure disposte ai sensi del comma 1».

  All'articolo 6, comma 1:
   all'alinea, le parole: «euro 3.200.000 per l'anno 2019, euro 6.495.000 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023,» sono sostituite dalle seguenti: «euro 3.400.000 per l'anno 2019, euro 7.995.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021, euro 6.495.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023»;
   dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
    « b-bis) quanto a euro 200.000 per l'anno 2019 e a euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 623, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

  Al titolo del decreto-legge sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica».

A.C. 2100-B – Proposte Emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.
(Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica)

  Al comma 6, lettera a), primo periodo, sostituire la parola: tecnica con la seguente: tecnologica.
1. 1. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zordan.

  Al comma 6, lettera a), primo periodo, dopo le parole: sulla base di criteri di natura tecnica aggiungere le seguenti: al fine di tutelare la sovranità digitale italiana.
1. 2. Mollicone, Rotelli.

  Al comma 6, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: da compiere anche in collaborazione con i soggetti di cui al comma 2, lettera a), aggiungere le seguenti: dandone comunicazione senza ingiustificato ritardo alle autorità competenti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65.
1. 3. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zordan.

  Al comma 6, lettera a), settimo periodo, dopo le parole: sistemi informativi aggiungere le seguenti:, reti infrastrutturali.
1. 4. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zordan.

  Al comma 6, lettera a), settimo periodo, dopo le parole: Ministero dell'interno aggiungere le seguenti: del Ministero per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: e della difesa con le seguenti:, della difesa e dell'innovazione tecnologica e la digitalizzazione.
1. 5. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zordan, Butti.

  Al comma 6, lettera a), dopo l'ottavo periodo, aggiungere il seguente: Al fine di prevedere un'adeguata formazione del personale dei predetti centri di valutazione, in relazione allo svolgimento delle attività di cui ai periodi precedenti, presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo con una dotazione di euro 2 milioni a decorrere dall'anno 2020 da ripartire tra il Ministero dell'interno e il Ministero della difesa con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri della difesa, dell'interno e dell'economia e delle finanze.

  Conseguentemente, all'articolo 6, com- ma 1:
   alinea, sostituire le parole da: 7.995.000 fino a: 4.395.000 con le seguenti: 9.995.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021, euro 8.645.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023 ed euro 6.395.000;
   dopo la lettera b-bis, aggiungere la seguente:
    b-ter) quanto ad euro 2.000.000 a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
1. 6. Zanella, Mulè, Sozzani.

  Al comma 6, lettera a), nono periodo, sostituire la parola: conformi con la seguente: adeguati.
1. 7. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zordan.

  Al comma 6, lettera a), nono periodo, dopo la parola: motivate aggiungere le seguenti: e indifferibili.
1. 8. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zordan.

  Al comma 19, sopprimere il secondo periodo.
1. 11. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 19, sostituire il secondo periodo con il seguente: Al fine di rendere operativo il CVCN il Ministero dell'interno è autorizzato alla spesa di 500.000 a decorrere dall'anno 2020.

  Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, lettera b-bis), sostituire le parole: quanto a euro 200.000 per l'anno 2019 e a euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 con le seguenti: quanto a euro 500.000 a decorrere dall'anno 2020.
1. 13. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 19, sostituire il secondo periodo con il seguente: Al fine di rendere operativo il CVCN il Ministero dell'interno è autorizzato alla spesa di euro 1.500.000 a decorrere dall'anno 2020.

  Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, lettera b-bis), sostituire le parole: quanto a euro 200.000 per l'anno 2019 e a euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 con le seguenti: quanto a euro 1.500.000 a decorrere dall'anno 2020.
1. 12. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 19, secondo periodo, sostituire le parole da: Per la realizzazione fino a: è autorizzata la con il seguente: Al fine di rendere operativo il CVCN il Ministero dell'interno è autorizzato alla
1. 14. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 19, secondo periodo, sostituire la parola: 200.000 con la seguente: 100.000.

  Conseguentemente, all'articolo 6, com- ma 1:
   alinea, sostituire la parola: 3.400.000 con la seguente: 3.300.000
   lettera b-bis), sostituire la parola: 200.000 con la seguente: 100.000.
1. 15. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Al comma 19, secondo periodo, sostituire la parola: 1.500.000 con la seguente: 500.000.

  Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1,
   alinea, sostituire la parola: 7.995.000 con la seguente: 6.995.000;
   lettera b-bis), sostituire la parola: 1.500.000 con la seguente: 500.000.
1. 16. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci

ART. 6.
(Copertura finanziaria)

  Al comma 1, lettera b-bis), sostituire le parole da: dell'autorizzazione fino alla fine della lettera con le seguenti: del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
*6. 1. Silvestroni, Rotelli.

  Al comma 1, lettera b-bis), sostituire le parole da: dell'autorizzazione fino alla fine della lettera con le seguenti: del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
*6. 2. Zanella, Mulè, Sozzani.

  Al comma 1, lettera b-bis), sostituire le parole da: dell'autorizzazione fino alla fine della lettera con le seguenti: del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
**6. 3. Silvestroni, Rotelli.

  Al comma ,1 lettera b-bis), sostituire le parole da: dell'autorizzazione fino alla fine della lettera con le seguenti: del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
**6. 4. Mulè, Zanella, Sozzani.

  Al comma 1, lettera b-bis), sostituire le parole da: dell'autorizzazione fino alla fine della lettera con le seguenti: del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
*6. 5. Mulè, Zanella, Sozzani.

  Al comma 1, lettera b-bis), sostituire le parole da: dell'autorizzazione fino alla fine della lettera con le seguenti: del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
*6. 6. Silvestroni, Rotelli.

  Al comma 1, lettera b-bis), sostituire le parole da: dell'autorizzazione fino alla fine della lettera con le seguenti: del fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
**6. 7. Silvestroni, Rotelli.

  Al comma 1, lettera b-bis), sostituire le parole da: dell'autorizzazione fino alla fine della lettera con le seguenti: del fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
**6. 8. Zanella, Mulè, Sozzani.

A.C. 2100-B – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, a seguito di una modifica introdotta al Senato con una proposta emendativa del Governo, prevede la possibilità che al ricorrere di determinate condizioni il Ministero dell'interno possa avvalersi, come già previsto per il Ministero della difesa, di un proprio centro di valutazione interno, che agirà poi in raccordo con il CVCN istituito presso il Ministero dello sviluppo economico;
    a seguito di detta modifica l'onere finanziario complessivo del provvedimento è aumentato di 200.000 euro per il 2019 e di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021;
    il maggior onere è stato coperto, come previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera b-bis) mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 623 della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
    tale autorizzazione di spesa prevede l'istituzione di un fondo per l'acquisto e l'ammodernamento dei mezzi strumentali, in uso alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Detto fondo è ripartito, come previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 agosto 2017, tra l'Arma dei carabinieri, Guardia di finanza, Polizia penitenziaria, Vigili del fuoco e Polizia di Stato;
    i mezzi strumentali, sono ovviamente i mezzi attraverso i quali le forze di polizia sopra citate e i vigili del fuoco svolgono la propria attività istituzionale e dei quali sovente c’è carenza proprio per una disponibilità di risorse non sempre sufficienti;
    le altre coperture previste dal decreto di cui alle lettere a) e b) del comma 1, dell'articolo 6, e non oggetto di modifica nel corso dell'esame parlamentare, sono tutte a valere fondi che possono essere definiti generici, come il fondo speciale di parte corrente del programma fondi di riserva e speciali istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e il fondo «da ripartire» previsto dall'articolo 1, comma 95, della legge di bilancio per l'anno 2019, Fondi estremamente capienti e privi di una specifica finalizzazione,

impegna il Governo

ad adottare le opportune misure, anche di natura normativa, finalizzate a reintegrare per gli anni 2020 e 2021 il fondo destinato all'acquisto e all'ammodernamento di mezzi strumentali in uso alle forze di Polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 1, comma 623, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al fine di garantire la piena operatività di questi fondamentali corpi.
9/2100-B/1Mulè.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, a seguito di una modifica introdotta al Senato con una proposta emendativa del Governo, prevede la possibilità che al ricorrere di determinate condizioni il Ministero dell'interno possa avvalersi, come già previsto per il Ministero della difesa, di un proprio centro di valutazione interno, che agirà poi in raccordo con il CVCN istituito presso il Ministero dello sviluppo economico;
    a seguito di detta modifica l'onere finanziario complessivo del provvedimento è aumentato di 200.000 euro per il 2019 e di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021;
    il maggior onere è stato coperto, come previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera b-bis) mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 623 della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
    tale autorizzazione di spesa prevede l'istituzione di un fondo per l'acquisto e l'ammodernamento dei mezzi strumentali, in uso alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Detto fondo è ripartito, come previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 agosto 2017, tra l'Arma dei carabinieri, Guardia di finanza, Polizia penitenziaria, Vigili del fuoco e Polizia di Stato;
    i mezzi strumentali, sono ovviamente i mezzi attraverso i quali le forze di polizia sopra citate e i vigili del fuoco svolgono la propria attività istituzionale e dei quali sovente c’è carenza proprio per una disponibilità di risorse non sempre sufficienti;
    le altre coperture previste dal decreto di cui alle lettere a) e b) del comma 1, dell'articolo 6, e non oggetto di modifica nel corso dell'esame parlamentare, sono tutte a valere fondi che possono essere definiti generici, come il fondo speciale di parte corrente del programma fondi di riserva e speciali istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e il fondo «da ripartire» previsto dall'articolo 1, comma 95, della legge di bilancio per l'anno 2019, Fondi estremamente capienti e privi di una specifica finalizzazione,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative, anche di natura normativa, finalizzate, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, a reintegrare per gli anni 2020 e 2021 il fondo destinato all'acquisto e all'ammodernamento di mezzi strumentali in uso alle forze di Polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 1, comma 623, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al fine di garantire la piena operatività di questi fondamentali corpi.
9/2100-B/1. (Testo modificato nel corso della seduta) Mulè.


   La Camera,
   premesso che:
    vi è una forte attenzione del legislatore italiano ed europeo sui temi della sicurezza cibernetica;
    la questione del 5G e della protezione da attacchi cibernetici sta acquisendo un'importanza primaria, soprattutto per quanto concerne i presunti rischi alla sicurezza nazionale;
    i dati del Rapporto Clusit 2019, che indicano come nell'ultimo biennio il tasso di crescita del numero di attacchi cibernetici sia aumentato di 10 volte rispetto al precedente, fino a più di 1.500 attacchi, con particolare gravità verso i reati cyber verso la Pubblica Amministrazione, che hanno visto un aumento del 150 per cento;
    valutati come importanti e significativi i rilievi degli analisti sui vuoti normativi nell'ordinamento italiano sul tema della sicurezza cibernetica, in particolare del professor Maurizio Mensi a mezzo stampa,

impegna il Governo

a recepire con urgenza, al fine di garantire la sovranità digitale nazionale, il codice europeo delle comunicazioni elettroniche, la direttiva 1972/2018, contenente una serie di misure per calibrare i poteri delle autorità competenti alle sfide per la sicurezza.
9/2100-B/2Prisco, Mollicone, Silvestroni.


   La Camera,
   premesso che:
    vi è una forte attenzione del legislatore italiano ed europeo sui temi della sicurezza cibernetica;
    la questione del 5G e della protezione da attacchi cibernetici sta acquisendo un'importanza primaria, soprattutto per quanto concerne i presunti rischi alla sicurezza nazionale;
    i dati del Rapporto Clusit 2019, che indicano come nell'ultimo biennio il tasso di crescita del numero di attacchi cibernetici sia aumentato di 10 volte rispetto al precedente, fino a più di 1.500 attacchi, con particolare gravità verso i reati cyber verso la Pubblica Amministrazione, che hanno visto un aumento del 150 per cento;
    valutati come importanti e significativi i rilievi degli analisti sui vuoti normativi nell'ordinamento italiano sul tema della sicurezza cibernetica, in particolare del professor Maurizio Mensi a mezzo stampa,

impegna il Governo

ad adottare iniziative volte a recepire il codice europeo delle comunicazioni elettroniche.
9/2100-B/2. (Testo modificato nel corso della seduta) Prisco, Mollicone, Silvestroni.


   La Camera,
   premesso che:
    le disposizioni urgenti approvate prevedono la possibilità per il Governo di esercitare i poteri speciali previsti dal decreto-legge n. 21 del 2012 al fine di rafforzare la tutela della sicurezza nazionale in ambiti di rilevanza strategica,

impegna il Governo

ad esercitare il potere di veto su ogni contratto o accordo soggetto agli obblighi previsti dal decreto-legge n. 21 del 2012 che sia siglato da imprese aventi sede legale o che siano controllate da altre imprese in Nazioni in cui vigono dittature, regimi autoritari o inserite nella lista nera dei paradisi fiscali stilata dall'OCSE, al fine di assicurare la tutela degli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale.
9/2100-B/3Delmastro Delle Vedove, Silvestroni.


   La Camera,
   premesso che
    il provvedimento in esame recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, scaturisce dalla necessità di affrontare con la massima efficacia e tempestività situazioni di emergenza in ambito cibernetico, anche in relazione a recenti attacchi alle reti di Paesi europei, e operando in conformità alle più elevate e aggiornate misure di sicurezza adottate a livello internazionale;
    è di tutta evidenza l'attenzione e l'urgenza posta dal Governo su temi volti a garantire la sicurezza del Paese in relazione alle potenziali minacce e vulnerabilità su scenari ancora aperti ed incerti;
    il nuovo assetto di cybersecurity delinea significative differenze tra il «Perimetro di sicurezza nazionale» e la «Direttiva Nis»: il primo attiene ai servizi e ai relativi operatori essenziali ai fini della sicurezza dello Stato; la seconda invece ha come scopo i servizi dei mercati, dei cittadini o della società in genere quelli cioè i cui malfunzionamenti potrebbero causare disagi o danni alla popolazione o al tessuto produttivo;
    è, inoltre, prevista l'emanazione di due decreti del Presidente del Consiglio dei ministri relativi all'istituzione del Perimetro i quali dovranno dare a tutti gli attori coinvolti indicazioni chiare ed eseguibili riguardo aspetti operativi cruciali;
    in questo contesto occorre tener presente gli innumerevoli riflessi sulla salute degli individui, valutandone le conseguenze a livello nazionale. Occorre miscelare il rapporto tra le nuove tecnologie, sempre più competitive e le inevitabili conseguenze sulla salute, perché dinnanzi ad un'innovazione sempre più competitiva si corre il rischio di non tenerne adeguatamente conto;
    inoltre, la cibernetica e l'intelligenza artificiale rivestono una particolare complessità e necessità di attenzione soprattutto se applicate in campo sanitario e medico. Per questi motivi occorre monitorare gli effetti e le conseguenze sulla salute portando avanti ricerca e innovazione senza trascurare le possibili interazioni con la salute umana,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nei decreti attuativi di prossima emanazione, di adottare ogni misura necessaria e atta a favorire la ricerca clinico-scientifica, finalizzata a garantire un adeguato controllo sulla salute degli individui, collegata alla gestione dell'emergenza cibernetica.
9/2100-B/4Baldini.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame tenta di intervenire sulla pervasività assunta dalle minacce alle reti, ai sistemi informativi e ai servizi informatici necessari per l'espletamento di funzioni essenziali dello Stato ovvero per la prestazione di servizi essenziali per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali rende immediata e sempre più concreta la possibilità che dal malfunzionamento, dall'interruzione, anche parziale, o dall'utilizzo improprio di tali reti, sistemi informativi e servizi informatici derivi un pregiudizio per la sicurezza nazionale;
    il decreto in esame prevede inoltre che il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali e con corrispondente incremento della dotazione organica, un contingente massimo di 77 unità, nel limite di spesa annua di euro 3.005.000 a decorrere dall'anno 2020;
    il Consiglio dei ministri, in presenza di un rischio grave e imminente per la sicurezza nazionale connesso alla vulnerabilità di reti, sistemi e servizi informatici inseriti negli elenchi richiamati, nonché nei casi di crisi cibernetica dichiarata ai sensi della disciplina dell'architettura nazionale cibernetica (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 febbraio 2017), possa disporre, previa deliberazione del CISR, la disattivazione, totale o parziale, di uno o più apparati o prodotti impiegati nelle reti, nei sistemi o per lo svolgimento dei servizi interessati;
    tali disposizioni in caso di attacchi informatici nel breve periodo non potrebbero garantire la sicurezza nazionale né evitare pregiudizi a settori economici strategici anche se il decreto oltre alle previste sanzioni amministrative e i casi che contemplano la reclusione, non è in grado di stabilire azioni di prevenzione immediatamente attuabili e strutture immediatamente operative per contrastare reati cibernetici particolarmente gravi per la sicurezza Nazionale,

impegna il Governo

ad adottare misure normative atte a potenziare le capacità scientifiche e tecnologiche nel settore cibernetico Nazionale al fine di limitare, se non eliminare, la dipendenza da Paesi e aziende straniere in un campo così strategico.
9/2100-B/5Acquaroli, Silvestroni.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame tenta di intervenire sulla pervasività assunta dalle minacce alle reti, ai sistemi informativi e ai servizi informatici necessari per l'espletamento di funzioni essenziali dello Stato ovvero per la prestazione di servizi essenziali per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali rende immediata e sempre più concreta la possibilità che dal malfunzionamento, dall'interruzione, anche parziale, o dall'utilizzo improprio di tali reti, sistemi informativi e servizi informatici derivi un pregiudizio per la sicurezza nazionale;
    il decreto in esame prevede inoltre che il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali e con corrispondente incremento della dotazione organica, un contingente massimo di 77 unità, nel limite di spesa annua di euro 3.005.000 annui a decorrere dall'anno 2020;
    il Consiglio dei ministri, in presenza di un rischio grave e imminente per la sicurezza nazionale connesso alla vulnerabilità di reti, sistemi e servizi informatici inseriti negli elenchi richiamati, nonché nei casi di crisi cibernetica dichiarata ai sensi della disciplina dell'architettura nazionale cibernetica (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 febbraio 2017), possa disporre, previa deliberazione del CISR, la disattivazione, totale o parziale, di uno o più apparati o prodotti impiegati nelle reti, nei sistemi o per lo svolgimento dei servizi interessati;
    tali disposizioni in caso di attacchi informatici nel breve periodo non potrebbero garantire la sicurezza nazionale né evitare pregiudizi a settori economici strategici anche se il decreto oltre alle previste sanzioni amministrative e i casi che contemplano la reclusione, non è in grado di stabilire azioni di prevenzione immediatamente attuabili e strutture immediatamente operative per contrastare reati cibernetici particolarmente gravi per la sicurezza Nazionale,

impegna il Governo

ad adottare misure normative idonee a garantire che i software e gli hardware siano progettati, costruiti, collaudati, usati e mantenuti tenendo conto dei possibili attacchi Cyber e delle loro conseguenze.
9/2100-B/6Luca De Carlo, Silvestroni.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame tenta di intervenire sulla pervasività assunta dalle minacce alle reti, ai sistemi informativi e ai servizi informatici necessari per l'espletamento di funzioni essenziali dello Stato ovvero per la prestazione di servizi essenziali per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali rende immediata e sempre più concreta la possibilità che dal malfunzionamento, dall'interruzione, anche parziale, o dall'utilizzo improprio di tali reti, sistemi informativi e servizi informatici derivi un pregiudizio per la sicurezza nazionale;
    il decreto in esame prevede inoltre che il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali e con corrispondente incremento della dotazione organica, un contingente massimo di 77 unità, nel limite di spesa annua di euro 3.005.000 annui a decorrere dall'anno 2020;
    il Consiglio dei ministri, in presenza di un rischio grave e imminente per la sicurezza nazionale connesso alla vulnerabilità di reti, sistemi e servizi informatici inseriti negli elenchi richiamati, nonché nei casi di crisi cibernetica dichiarata ai sensi della disciplina dell'architettura nazionale cibernetica (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 febbraio 2017), possa disporre, previa deliberazione del CISR, la disattivazione, totale o parziale, di uno o più apparati o prodotti impiegati nelle reti, nei sistemi o per lo svolgimento dei servizi interessati;
    tali disposizioni in caso di attacchi informatici nel breve periodo non potrebbero garantire la sicurezza nazionale né evitare pregiudizi a settori economici strategici anche se il decreto oltre alle previste sanzioni amministrative e i casi che contemplano la reclusione, non è in grado di stabilire azioni di prevenzione immediatamente attuabili e strutture immediatamente operative per contrastare reati cibernetici particolarmente gravi per la sicurezza Nazionale,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare misure normative idonee a garantire che i software e gli hardware siano progettati, costruiti, collaudati, usati e mantenuti tenendo conto dei possibili attacchi Cyber e delle loro conseguenze.
9/2100-B/6. (Testo modificato nel corso della seduta) Luca De Carlo, Silvestroni.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame tenta di intervenire sulla pervasività assunta dalle minacce alle reti, ai sistemi informativi e ai servizi informatici necessari per l'espletamento di funzioni essenziali dello Stato ovvero per la prestazione di servizi essenziali per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali rende immediata e sempre più concreta la possibilità che dal malfunzionamento, dall'interruzione, anche parziale, o dall'utilizzo improprio di tali reti, sistemi informativi e servizi informatici derivi un pregiudizio per la sicurezza nazionale;
    il decreto in esame prevede inoltre che il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali e con corrispondente incremento della dotazione organica, un contingente massimo di 77 unità, nel limite di spesa annua di euro 3.005.000 annui a decorrere dall'anno 2020;
    il Consiglio dei ministri, in presenza di un rischio grave e imminente per la sicurezza nazionale connesso alla vulnerabilità di reti, sistemi e servizi informatici inseriti negli elenchi richiamati, nonché nei casi di crisi cibernetica dichiarata ai sensi della disciplina dell'architettura nazionale cibernetica (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 febbraio 2017), possa disporre, previa deliberazione del CISR, la disattivazione, totale o parziale, di uno o più apparati o prodotti impiegati nelle reti, nei sistemi o per lo svolgimento dei servizi interessati;
    tali disposizioni in caso di attacchi informatici nel breve periodo non potrebbero garantire la sicurezza nazionale né evitare pregiudizi a settori economici strategici anche se il decreto oltre alle previste sanzioni amministrative e i casi che contemplano la reclusione, non è in grado di stabilire azioni di prevenzione immediatamente attuabili e strutture immediatamente operative per contrastare reati cibernetici particolarmente gravi per la sicurezza Nazionale,

impegna il Governo

a consentire la riduzione dei processi decisionali per contrastare le attività di disinformazione e controinformazione di carattere informatico in grado di minare la credibilità e l'onorabilità della Repubblica.
9/2100-B/7Rotelli, Silvestroni.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica;
    il testo prevede, tra l'altro, che la Presidenza del Consiglio dei ministri, per lo svolgimento delle funzioni attinenti al perimetro di sicurezza cibernetica, possa avvalersi dell'Agenzia per l'Italia Digitale;
    il Codice dell'amministrazione digitale ha introdotto lo strumento delle linee guida per adottare le regole tecniche e di indirizzo per l'attuazione di quanto stabilito nel Codice stesso, da adottare «previa consultazione pubblica da svolgersi entro il termine di trenta giorni», sentiti i pareri istituzionali;
    in data 17 ottobre 2019 l'AgID ha pubblicato le linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, al fine della consultazione pubblica,

impegna il Governo

a promuovere ogni opportuna iniziativa volta alla rapida attuazione e all'implementazione degli indirizzi in materia di digitale, al fine di tutelare la sicurezza cibernetica.
9/2100-B/8Ciaburro, Foti, Silvestroni.


   La Camera,
   premesso che:
    il poligono sperimentale di addestramento interforze di Salto di Quirra, è una base militare delle forze armate italiane costituita nel 1956 nel comune di Perdasdefogu;
    fin dalla sua inaugurazione ha svolto un ruolo rilevante nell'attività di ricerca in campi, all'epoca, per lo più inesplorati: infatti, inizialmente, il poligono, dipendente dal reparto studi e munizioni dell'Aeronautica Militare, era guidato da Luigi Broglio, padre dell'astronautica italiana;
    il poligono in questione ha, quindi, dimostrato, nel tempo, l'attitudine ad essere centro di ricerca sperimentale non solo nel campo militare: prova ne sia che grazie agli esperimenti eseguiti in loco l'Italia si accreditò tra i paesi impegnati nelle attività aerospaziali;
    in particolare, la vocazione sperimentale e di ricerca di tale struttura venne confermata nel 1962 quando l'ESRO decise di effettuare una prima serie di otto lanci nell'ambito di un programma scientifico per lo studio dell'alta atmosfera e della ionosfera e, successivamente, nel 1985 con la costruzione ad opera della Società Avio di una struttura verticale per la verifica di funzionamento dei motori dei lanciatori europei Ariane 3 e Ariane 4 e poi per i test di quelli della famiglia Zefiro;
    allo stato, il Poligono ha mantenuto anche tale vocazione, operando sia nel settore della sperimentazione a terra ed in volo di sistemi d'arma complessi, che in quello dell'addestramento all'impiego di ogni tipologia di armamento per l'uso aereo, navale e terrestre;
    oggi si assiste al progressivo abbandono dell'ordinario concetto di guerra, in favore di attacchi informatici, portati avanti sia dagli Stati che da soggetti privati, al punto che si rende necessario per il nostro paese l'investimento in sistemi di difesa utili a prevenire tali attacchi;
    il Poligono in questione possa rappresentare la sede ideale per la ricerca nel campo in questione,

impegna il Governo

ad avviare e/o potenziare i programmi di ricerca e sviluppo nel campo della sicurezza informatica, individuando quale sede privilegiata il Poligono Interforze di Salto di Quirra.
9/2100-B/9Deidda, Galantino.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame tenta di intervenire sulla pervasività assunta dalle minacce alle reti, ai sistemi informativi e ai servizi informatici necessari per l'espletamento di funzioni essenziali dello Stato ovvero per la prestazione di servizi essenziali per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali rende immediata e sempre più concreta la possibilità che dal malfunzionamento, dall'interruzione, anche parziale, o dall'utilizzo improprio di tali reti, sistemi informativi e servizi informatici derivi un pregiudizio per la sicurezza nazionale;
    il decreto in esame prevede inoltre che il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali e con corrispondente incremento della dotazione organica, un contingente massimo di 77 unità, nel limite di spesa annua di euro 3.005.000 annui a decorrere dall'anno 2020;
    il Consiglio dei ministri, in presenza di un rischio grave e imminente per la sicurezza nazionale connesso alla vulnerabilità di reti, sistemi e servizi informatici inseriti negli elenchi richiamati, nonché nei casi di crisi cibernetica dichiarata ai sensi della disciplina dell'architettura nazionale cibernetica (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 febbraio 2017), possa disporre, previa deliberazione del CISR, la disattivazione, totale o parziale, di uno o più apparati o prodotti impiegati nelle reti, nei sistemi o per lo svolgimento dei servizi interessati;
    tali disposizioni in caso di attacchi informatici nel breve periodo non potrebbero garantire la sicurezza nazionale né evitare pregiudizi a settori economici strategici anche se il decreto oltre alle previste sanzioni amministrative e i casi che contemplano la reclusione, non è in grado di stabilire azioni di prevenzione immediatamente attuabili e strutture immediatamente operative per contrastare reati cibernetici particolarmente gravi per la sicurezza Nazionale,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere la realizzazione di un eco-sistema Cyber nazionale che, con il contributo anche di soggetti e attori diversi, supporti la realizzazione della politica nazionale cyber.
9/2100-B/10Montaruli.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame tenta di intervenire sulla pervasività assunta dalle minacce alle reti, ai sistemi informativi e ai servizi informatici necessari per l'espletamento di funzioni essenziali dello Stato ovvero per la prestazione di servizi essenziali per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali rende immediata e sempre più concreta la possibilità che dal malfunzionamento, dall'interruzione, anche parziale, o dall'utilizzo improprio di tali reti, sistemi informativi e servizi informatici derivi un pregiudizio per la sicurezza nazionale;
    il decreto in esame prevede inoltre che il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali e con corrispondente incremento della dotazione organica, un contingente massimo di 77 unità, nel limite di spesa annua di euro 3.005.000 annui a decorrere dall'anno 2020;
    il Consiglio dei ministri, in presenza di un rischio grave e imminente per la sicurezza nazionale connesso alla vulnerabilità di reti, sistemi e servizi informatici inseriti negli elenchi richiamati, nonché nei casi di crisi cibernetica dichiarata ai sensi della disciplina dell'architettura nazionale cibernetica (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 febbraio 2017), possa disporre, previa deliberazione del CISR, la disattivazione, totale o parziale, di uno o più apparati o prodotti impiegati nelle reti, nei sistemi o per lo svolgimento dei servizi interessati,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere il rafforzamento di un eco-sistema Cyber nazionale che, con il contributo anche di soggetti e attori diversi, supporti la realizzazione della politica nazionale cyber.
9/2100-B/10. (Testo modificato nel corso della seduta) Montaruli.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica;
    stanno aumentando in Italia le frodi informatiche come truffa e spionaggio industriale a danno del mondo delle imprese;
    è provato che l'82 per cento dei casi accertati di frodi informatiche colpisce le nostre aziende anche per l'impreparazione del tessuto produttivo e l'inadeguatezza dell'impianto legislativo di protezione,

impegna il Governo:


   a promuovere una indagine volta ad individuare esattamente il fenomeno, sempre più frequente, delle frodi informatiche come truffa e spionaggio industriale che stanno colpendo il mondo dell'impresa italiana;
   a promuovere iniziative volte al coinvolgimento delle associazioni di categoria più rappresentative in ordine alla citata minaccia, al fine di individuare adeguate politiche di «formazione» di lavoratori, quadri e dirigenti indispensabile per contrastare fenomeni come phishing che hanno interessato ben il 57 per cento delle piccole e medie imprese globali solo nel 2018.
9/2100-B/11Zucconi, Butti, Foti, Silvestroni.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame tenta di intervenire sulla pervasività assunta dalle minacce alle reti, ai sistemi informativi e ai servizi informatici necessari per l'espletamento di funzioni essenziali dello Stato ovvero per la prestazione di servizi essenziali per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali rende immediata e sempre più concreta la possibilità che dal malfunzionamento, dall'interruzione, anche parziale, o dall'utilizzo improprio di tali reti, sistemi informativi e servizi informatici derivi un pregiudizio per la sicurezza nazionale;
    il decreto in esame prevede inoltre che il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali e con corrispondente incremento della dotazione organica, un contingente massimo di 77 unità, nel limite di spesa annua di euro 3.005.000 annui a decorrere dall'anno 2020;
    Consiglio dei ministri, in presenza di un rischio grave e imminente per la sicurezza nazionale connesso alla vulnerabilità di reti, sistemi e servizi informatici inseriti negli elenchi richiamati, nonché nei casi di crisi cibernetica dichiarata ai sensi della disciplina dell'architettura nazionale cibernetica (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 febbraio 2017), possa disporre, previa deliberazione del CISR, la disattivazione, totale o parziale, di uno o più apparati o prodotti impiegati nelle reti, nei sistemi o per lo svolgimento dei servizi interessati;
    tali disposizioni in caso di attacchi informatici nel breve periodo non potrebbero garantire la sicurezza nazionale né evitare pregiudizi a settori economici strategici anche se il decreto oltre alle previste sanzioni amministrative e i casi che contemplano la reclusione, non è in grado di stabilire azioni di prevenzione immediatamente attuabili e strutture immediatamente operative per contrastare reati cibernetici particolarmente gravi per la sicurezza Nazionale,

impegna il Governo

ad adottare provvedimenti normativi che regolino l'utilizzo di robot e dispositivi autonomi.
9/2100-B/12Caretta.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame tenta di intervenire sulla pervasività assunta dalle minacce alle reti, ai sistemi informativi e ai servizi informatici necessari per l'espletamento di funzioni essenziali dello Stato ovvero per la prestazione di servizi essenziali per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali rende immediata e sempre più concreta la possibilità che dal malfunzionamento, dall'interruzione, anche parziale, o dall'utilizzo improprio di tali reti, sistemi informativi e servizi informatici derivi un pregiudizio per la sicurezza nazionale;
    il decreto in esame prevede inoltre che il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali e con corrispondente incremento della dotazione organica, un contingente massimo di 77 unità, nel limite di spesa annua di euro 3.005.000 annui a decorrere dall'anno 2020;
    Consiglio dei ministri, in presenza di un rischio grave e imminente per la sicurezza nazionale connesso alla vulnerabilità di reti, sistemi e servizi informatici inseriti negli elenchi richiamati, nonché nei casi di crisi cibernetica dichiarata ai sensi della disciplina dell'architettura nazionale cibernetica (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 febbraio 2017), possa disporre, previa deliberazione del CISR, la disattivazione, totale o parziale, di uno o più apparati o prodotti impiegati nelle reti, nei sistemi o per lo svolgimento dei servizi interessati,

impegna il Governo

ad adottare provvedimenti normativi che regolino l'utilizzo di robot e dispositivi autonomi.
9/2100-B/12. (Testo modificato nel corso della seduta) Caretta.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica;
    l'articolo 1 del provvedimento, definisce la finalità e l'ambito di applicazione del cosiddetto perimetro e istituisce il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, demandandone l'attuazione a tre decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e ad un regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
    è necessario garantire tempi certi e contenuti per la definizione delle procedure e dei criteri attuativi del decreto, che tengano conto delle esigenze di semplificazione e sostenibilità delle numerose imprese destinatarie delle medesime regole;
    è fondamentale per consentire alle imprese di realizzare gli ingenti investimenti richiesti per la realizzazione delle reti 5G che il quadro normativo risulti chiaro, stabile e definito per i prossimi anni;
    l'eventuale dilatazione dei tempi di attuazione dei provvedimenti ai quali il decreto demanda l'attuazione della normativa relativa al perimetro nazionale di sicurezza cibernetica potrebbe produrre incertezza nell'attività svolta dagli operatori dei settori coinvolti;
    per facilitare una definizione condivisa da parte di tutti i soggetti coinvolti del quadro regolamentare attuativo, è importante coinvolgere attivamente i medesimi soggetti già nella fase di definizione delle regole attuative;
    sono in corso di definizione a livello internazionale degli standard di sicurezza comuni ed è evidente che quanto più i criteri che verranno definiti saranno conformi a tali standard internazionali, tanto più le operazioni a garanzia della sicurezza saranno efficienti ed efficaci, in particolare tenuto conto dei continui scambi transnazionali che caratterizzano la nostra economia;
    le profonde interconnessioni tra i sistemi di comunicazione europei, infatti, rendono imprescindibile il riferimento a iniziative, norme e standard che verranno definite a livello europeo ed internazionale, al fine di assicurare una base comune di sicurezza cibernetica;
    la sicurezza cibernetica è un obiettivo primario ed un interesse strategico del Paese,

impegna il Governo:


   a garantire la sicurezza cibernetica del Paese senza compromettere, rallentare o differire gli investimenti necessari per la realizzazione delle reti di telecomunicazioni, con particolare riferimento alle reti 5G;
   a rispettare i termini di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dal presente decreto legge, al fine di evitare ricadute negative, dovute alla condizione di incertezza normativa, sull'attività degli operatori dei settori interessati dal perimetro di sicurezza nazionale cibernetica;
   a coinvolgere i vari soggetti interessati, con particolare riferimento a operatori e imprese, nella definizione della normativa attuativa;
   ad utilizzare come riferimento e quindi implementare a livello nazionale gli standard internazionali in corso di definizione.
9/2100-B/13Butti.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame tenta di intervenire sulla pervasività assunta dalle minacce alle reti, ai sistemi informativi e ai servizi informatici necessari per l'espletamento di funzioni essenziali dello Stato ovvero per la prestazione di servizi essenziali per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali rende immediata e sempre più concreta la possibilità che dal malfunzionamento, dall'interruzione, anche parziale, o dall'utilizzo improprio di tali reti, sistemi informativi e servizi informatici derivi un pregiudizio per la sicurezza nazionale;
    il decreto in esame prevede inoltre che il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali e con corrispondente incremento della dotazione organica, un contingente massimo di 77 unità, nel limite di spesa annua di euro 3.005.000 annui a decorrere dall'anno 2020;
    il Consiglio dei ministri, in presenza di un rischio grave e imminente per la sicurezza nazionale connesso alla vulnerabilità di reti, sistemi e servizi informatici inseriti negli elenchi richiamati, nonché nei casi di crisi cibernetica dichiarata ai sensi della disciplina dell'architettura nazionale cibernetica (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 febbraio 2017), possa disporre, previa deliberazione del CISR, la disattivazione, totale o parziale, di uno o più apparati o prodotti impiegati nelle reti, nei sistemi o per lo svolgimento dei servizi interessati;
    tali disposizioni in caso di attacchi informatici nel breve periodo non potrebbero garantire la sicurezza nazionale né evitare pregiudizi a settori economici strategici anche se il decreto oltre alle previste sanzioni amministrative e i casi che contemplano la reclusione, non è in grado di stabilire azioni di prevenzione immediatamente attuabili e strutture immediatamente operative per contrastare reati cibernetici particolarmente gravi per la sicurezza Nazionale,

impegna il Governo

ad adottare provvedimenti legislativi urgenti in grado di sviluppare e testare sul campo le nuove tecnologie, e raccordarle con le più avanzate tecniche classiche di sicurezza e protezione dei dati.
9/2100-B/14Bignami, Silvestroni.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame tenta di intervenire sulla pervasività assunta dalle minacce alle reti, ai sistemi informativi e ai servizi informatici necessari per l'espletamento di funzioni essenziali dello Stato ovvero per la prestazione di servizi essenziali per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali rende immediata e sempre più concreta la possibilità che dal malfunzionamento, dall'interruzione, anche parziale, o dall'utilizzo improprio di tali reti, sistemi informativi e servizi informatici derivi un pregiudizio per la sicurezza nazionale;
    il decreto in esame prevede inoltre che il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali e con corrispondente incremento della dotazione organica, un contingente massimo di 77 unità, nel limite di spesa annua di euro 3.005.000 annui a decorrere dall'anno 2020;
    il Consiglio dei ministri, in presenza di un rischio grave e imminente per la sicurezza nazionale connesso alla vulnerabilità di reti, sistemi e servizi informatici inseriti negli elenchi richiamati, nonché nei casi di crisi cibernetica dichiarata ai sensi della disciplina dell'architettura nazionale cibernetica (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 febbraio 2017), possa disporre, previa deliberazione del CISR, la disattivazione, totale o parziale, di uno o più apparati o prodotti impiegati nelle reti, nei sistemi o per lo svolgimento dei servizi interessati,

impegna il Governo

a confermare l'azione volta a sviluppare e testare sul campo le nuove tecnologie, e raccordarle con le più avanzate tecniche classiche di sicurezza e protezione dei dati.
9/2100-B/14. (Testo modificato nel corso della seduta) Bignami, Silvestroni.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame tenta di intervenire sulla pervasività assunta dalle minacce alle reti, ai sistemi informativi e ai servizi informatici necessari per l'espletamento di funzioni essenziali dello Stato ovvero per la prestazione di servizi essenziali per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali rende immediata e sempre più concreta la possibilità che dal malfunzionamento, dall'interruzione, anche parziale, o dall'utilizzo improprio di tali reti, sistemi informativi e servizi informatici derivi un pregiudizio per la sicurezza nazionale;
    il decreto in esame prevede inoltre che il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali e con corrispondente incremento della dotazione organica, un contingente massimo di 77 unità, nel limite di spesa annua di euro 3.005.000 annui a decorrere dall'anno 2020;
    il Consiglio dei ministri, in presenza di un rischio grave e imminente per la sicurezza nazionale connesso alla vulnerabilità di reti, sistemi e servizi informatici inseriti negli elenchi richiamati, nonché nei casi di crisi cibernetica dichiarata ai sensi della disciplina dell'architettura nazionale cibernetica (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 febbraio 2017), possa disporre, previa deliberazione del CISR, la disattivazione, totale o parziale, di uno o più apparati o prodotti impiegati nelle reti, nei sistemi o per lo svolgimento dei servizi interessati;
    tali disposizioni in caso di attacchi informatici nel breve periodo non potrebbero garantire la sicurezza nazionale né evitare pregiudizi a settori economici strategici anche se il decreto oltre alle previste sanzioni amministrative e i casi che contemplano la reclusione, non è in grado di stabilire azioni di prevenzione immediatamente attuabili e strutture immediatamente operative per contrastare reati cibernetici particolarmente gravi per la sicurezza Nazionale,

impegna il Governo

a adottare misure normative idonee a incrementare la sicurezza e la resilienza dei sistemi di controllo industriale (industrial control sistem – ICS).
9/2100-B/15Caiata, Silvestroni.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame tenta di intervenire sulla pervasività assunta dalle minacce alle reti, ai sistemi informativi e ai servizi informatici necessari per l'espletamento di funzioni essenziali dello Stato ovvero per la prestazione di servizi essenziali per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali rende immediata e sempre più concreta la possibilità che dal malfunzionamento, dall'interruzione, anche parziale, o dall'utilizzo improprio di tali reti, sistemi informativi e servizi informatici derivi un pregiudizio per la sicurezza nazionale;
    il decreto in esame prevede inoltre che il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali e con corrispondente incremento della dotazione organica, un contingente massimo di 77 unità, nel limite di spesa annua di euro 3.005.000 annui a decorrere dall'anno 2020;
    il Consiglio dei ministri, in presenza di un rischio grave e imminente per la sicurezza nazionale connesso alla vulnerabilità di reti, sistemi e servizi informatici inseriti negli elenchi richiamati, nonché nei casi di crisi cibernetica dichiarata ai sensi della disciplina dell'architettura nazionale cibernetica (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 febbraio 2017), possa disporre, previa deliberazione del CISR, la disattivazione, totale o parziale, di uno o più apparati o prodotti impiegati nelle reti, nei sistemi o per lo svolgimento dei servizi interessati,

impegna il Governo

a adottare misure normative idonee a incrementare la sicurezza e la resilienza dei sistemi di controllo industriale (industrial control sistem – ICS).
9/2100-B/15. (Testo modificato nel corso della seduta) Caiata, Silvestroni.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame tenta di intervenire sulla pervasività assunta dalle minacce alle reti, ai sistemi informativi e ai servizi informatici necessari per l'espletamento di funzioni essenziali dello Stato ovvero per la prestazione di servizi essenziali per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali rende immediata e sempre più concreta la possibilità che dal malfunzionamento, dall'interruzione, anche parziale, o dall'utilizzo improprio di tali reti, sistemi informativi e servizi informatici derivi un pregiudizio per la sicurezza nazionale;
    il decreto in esame prevede inoltre che il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali e con corrispondente incremento della dotazione organica, un contingente massimo di 77 unità, nel limite di spesa annua di euro 3.005.000 annui a decorrere dall'anno 2020;
    il Consiglio dei ministri, in presenza di un rischio grave e imminente per la sicurezza nazionale connesso alla vulnerabilità di reti, sistemi e servizi informatici inseriti negli elenchi richiamati, nonché nei casi di crisi cibernetica dichiarata ai sensi della disciplina dell'architettura nazionale cibernetica (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 febbraio 2017), possa disporre, previa deliberazione del CISR, la disattivazione, totale o parziale, di uno o più apparati o prodotti impiegati nelle reti, nei sistemi o per lo svolgimento dei servizi interessati;
    tali disposizioni in caso di attacchi informatici nel breve periodo non potrebbero garantire la sicurezza nazionale né evitare pregiudizi a settori economici strategici anche se il decreto oltre alle previste sanzioni amministrative e i casi che contemplano la reclusione, non è in grado di stabilire azioni di prevenzione immediatamente attuabili e strutture immediatamente operative per contrastare reati cibernetici particolarmente gravi per la sicurezza Nazionale,

impegna il Governo

ad adottare misure normative idonee ad aumentare la resilienza dei sistemi informatici anche attraverso soluzioni mirate di security by Design.
9/2100-B/16Gemmato, Silvestroni, Butti.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame tenta di intervenire sulla pervasività assunta dalle minacce alle reti, ai sistemi informativi e ai servizi informatici necessari per l'espletamento di funzioni essenziali dello Stato ovvero per la prestazione di servizi essenziali per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali rende immediata e sempre più concreta la possibilità che dal malfunzionamento, dall'interruzione, anche parziale, o dall'utilizzo improprio di tali reti, sistemi informativi e servizi informatici derivi un pregiudizio per la sicurezza nazionale;
    il decreto in esame prevede inoltre che il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali e con corrispondente incremento della dotazione organica, un contingente massimo di 77 unità, nel limite di spesa annua di euro 3.005.000 annui a decorrere dall'anno 2020;
    il Consiglio dei ministri, in presenza di un rischio grave e imminente per la sicurezza nazionale connesso alla vulnerabilità di reti, sistemi e servizi informatici inseriti negli elenchi richiamati, nonché nei casi di crisi cibernetica dichiarata ai sensi della disciplina dell'architettura nazionale cibernetica (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 febbraio 2017), possa disporre, previa deliberazione del CISR, la disattivazione, totale o parziale, di uno o più apparati o prodotti impiegati nelle reti, nei sistemi o per lo svolgimento dei servizi interessati,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare misure normative idonee ad aumentare la resilienza dei sistemi informatici anche attraverso soluzioni mirate di security by Design.
9/2100-B/16. (Testo modificato nel corso della seduta) Gemmato, Silvestroni, Butti.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica;
    la complessità dei temi correlati alla sicurezza cibernetica e all'urgenza di garantire un'adeguata tutela dei dati personali dei cittadini comportano l'urgenza di individuare sempre più efficaci e strutturate iniziative di natura informativa tese alla formazione e sensibilizzazione dei cittadini verso il contesto in oggetto, al fine di strutturare adeguati sistemi di tutela della privacy segnatamente per i profili più deboli sotto il profilo informatico-digitale;
    il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado, attraverso momenti di approfondimento e di conoscenza per gli studenti, rappresenterebbe una prospettiva attuativa prioritaria,

impegna il Governo

a consentire la definizione di iniziative tese alla divulgazione delle informazioni e alla sensibilizzazione circa i temi della sicurezza cibernetica tra i cittadini, partendo dal coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado.
9/2100-B/17Osnato.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame tenta di intervenire sulla pervasività assunta dalle minacce alle reti, ai sistemi informativi e ai servizi informatici necessari per l'espletamento di funzioni essenziali dello Stato ovvero per la prestazione di servizi essenziali per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali rende immediata e sempre più concreta la possibilità che dal malfunzionamento, dall'interruzione, anche parziale, o dall'utilizzo improprio di tali reti, sistemi informativi e servizi informatici derivi un pregiudizio per la sicurezza nazionale;
    il decreto in esame prevede inoltre che il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali e con corrispondente incremento della dotazione organica, un contingente massimo di 77 unità, nel limite di spesa annua di euro 3.005.000 annui a decorrere dall'anno 2020;
    il Consiglio dei ministri, in presenza di un rischio grave e imminente per la sicurezza nazionale connesso alla vulnerabilità di reti, sistemi e servizi informatici inseriti negli elenchi richiamati, nonché nei casi di crisi cibernetica dichiarata ai sensi della disciplina dell'architettura nazionale cibernetica (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 febbraio 2017), possa disporre, previa deliberazione del CISR, la disattivazione, totale o parziale, di uno o più apparati o prodotti impiegati nelle reti, nei sistemi o per lo svolgimento dei servizi interessati;
    tali disposizioni in caso di attacchi informatici nel breve periodo non potrebbero garantire la sicurezza nazionale né evitare pregiudizi a settori economici strategici anche se il decreto oltre alle previste sanzioni amministrative e i casi che contemplano la reclusione, non è in grado di stabilire azioni di prevenzione immediatamente attuabili e strutture immediatamente operative per contrastare reati cibernetici particolarmente gravi per la sicurezza Nazionale,

impegna il Governo

ad adottare un piano straordinario per affrontare la carenza di competenze nel settore cibernetico, sia attraverso un rafforzamento della capacità formativa e di ricerca delle Università italiane sia tramite lo sviluppo di politiche di contrasto alle emigrazioni intellettuali forzate.
9/2100-B/18Silvestroni, Bellucci.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame tenta di intervenire sulla pervasività assunta dalle minacce alle reti, ai sistemi informativi e ai servizi informatici necessari per l'espletamento di funzioni essenziali dello Stato ovvero per la prestazione di servizi essenziali per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali rende immediata e sempre più concreta la possibilità che dal malfunzionamento, dall'interruzione, anche parziale, o dall'utilizzo improprio di tali reti, sistemi informativi e servizi informatici derivi un pregiudizio per la sicurezza nazionale;
    il decreto in esame prevede inoltre che il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali e con corrispondente incremento della dotazione organica, un contingente massimo di 77 unità, nel limite di spesa annua di euro 3.005.000 annui a decorrere dall'anno 2020;
    il Consiglio dei ministri, in presenza di un rischio grave e imminente per la sicurezza nazionale connesso alla vulnerabilità di reti, sistemi e servizi informatici inseriti negli elenchi richiamati, nonché nei casi di crisi cibernetica dichiarata ai sensi della disciplina dell'architettura nazionale cibernetica (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 febbraio 2017), possa disporre, previa deliberazione del CISR, la disattivazione, totale o parziale, di uno o più apparati o prodotti impiegati nelle reti, nei sistemi o per lo svolgimento dei servizi interessati,

impegna il Governo

ad adottare un piano straordinario per affrontare la carenza di competenze nel settore cibernetico, sia attraverso un rafforzamento della capacità formativa e di ricerca delle Università italiane sia tramite lo sviluppo di politiche di contrasto alle emigrazioni intellettuali forzate.
9/2100-B/18. (Testo modificato nel corso della seduta) Silvestroni, Bellucci.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame detta norme che definiscono il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica al fine di assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori nazionali, pubblici e privati, da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato;
    vengono delineati per la realizzazione di dette finalità un sistema di organi, procedure e misure, che consentono una efficace valutazione sotto il profilo tecnico della sicurezza degli apparati e dei prodotti, in conformità alle più elevate e aggiornate misure di sicurezza adottate a livello internazionale, a fronte della realizzazione in corso di importanti e strategiche infrastrutture tecnologiche;
    l'Italia è all'avanguardia nel contesto Europeo in diversi settori. Nei settori strategici legati all'innovazione tecnologica, alla ricerca e alla sicurezza nazionale di cui quella cyber è emergente, occorre una «visione strategico-attuativa di un sistema paese moderno» che deve necessariamente puntare su livelli di formazione avanzati valorizzando le eccellenze emergenti;
    sarebbe necessario investire maggiormente in risorse e formazione scientifica specializzata, puntando sulle nuove capacità generazionali,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere piani di studio e di ricerca all'interno delle Università e degli enti ricerca, ponendo particolare attenzione agli studi scientifici interdisciplinari con riferimento alle scienze dell'informazione e cybersecurity.
9/2100-B/19Trancassini, Silvestroni, Frassinetti, Mollicone.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica è il frutto di recenti riflessioni sull'evoluzione della minaccia cyber e sull'assetto normativo nazionale ed internazionale in un contesto sempre più tecnologico;
    a fronte della complessità e dell'intensità degli strumenti di attacco cibernetico emerge la necessità di definire un piano strategico di contrasto che introduce altresì il costante monitoraggio della minaccia cyber, l'adeguamento tecnologico degli strumenti di risposta, la formazione del personale in tale settore al fine di ridurre al massimo quella vulnerabilità tipica del cyber-space che costituiscono il punto debole del sistema digitale nel suo complesso;
    l'articolo 2 del provvedimento autorizza il Ministero dello sviluppo economico ad assumere a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, un contingente massimo di 77 unità di personale per lo svolgimento delle funzioni del Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), prevedendo che il Ministero, fino al completamento delle procedure di assunzione, possa avvalersi, a tale scopo, di un contingente di personale non dirigenziale appartenente alle pubbliche amministrazioni,

impegna il Governo

ad individuare, nei decreti attuativi di prossima emanazione, ogni iniziativa di propria competenza al fine di incrementare nel tempo le risorse da destinare alla formazione del personale non dirigenziale impegnato operativamente nel piano di sicurezza nazionale cibernetica.
9/2100-B/20Mantovani.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica è il frutto di recenti riflessioni sull'evoluzione della minaccia cyber e sull'assetto normativo nazionale ed internazionale in un contesto sempre più tecnologico;
    a fronte della complessità e dell'intensità degli strumenti di attacco cibernetico emerge la necessità di definire un piano strategico di contrasto che introduce altresì il costante monitoraggio della minaccia cyber, l'adeguamento tecnologico degli strumenti di risposta, la formazione del personale in tale settore al fine di ridurre al massimo quella vulnerabilità tipica del cyber-space che costituiscono il punto debole del sistema digitale nel suo complesso;
    l'articolo 2 del provvedimento autorizza il Ministero dello sviluppo economico ad assumere a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, un contingente massimo di 77 unità di personale per lo svolgimento delle funzioni del Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), prevedendo che il Ministero, fino al completamento delle procedure di assunzione, possa avvalersi, a tale scopo, di un contingente di personale non dirigenziale appartenente alle pubbliche amministrazioni,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di individuare, nei decreti attuativi di prossima emanazione, ogni iniziativa di propria competenza al fine di incrementare nel tempo le risorse da destinare alla formazione del personale non dirigenziale impegnato operativamente nel piano di sicurezza nazionale cibernetica.
9/2100-B/20. (Testo modificato nel corso della seduta) Mantovani.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame è finalizzato ad assicurare, in particolare, un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, nonché degli enti e degli operatori nazionali, pubblici e privati, attraverso l'istituzione di un perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e la previsione di misure volte a garantire i necessari standard di sicurezza rivolti a minimizzare i rischi;
    molto spesso siamo erroneamente portati a pensare che un attacco informatico, per il suo essere immateriale, sia nascosto tra qualche «nuvola» sospesa, ma, in realtà, produce effetti devastanti su reti elettriche, reti di trasporto, reti di gas, sistemi idrici, tutti collegati da un sistema di dati (il cosiddetto «internet delle cose») e di trasmissioni web che però rispondono a precise reti fisiche;
    in particolare, nella maggior parte dei Paesi in tutto il mondo, i settori energetici ed elettrici rappresentano le principali infrastrutture a rischio attacchi cibernetici e non è difficile immaginarne il motivo, considerando che nelle più grandi economie industriali quasi tutti gli aspetti economici dipendono direttamente da un approvvigionamento energetico costante, come l'acqua o l'elettricità;
    si chiamano, appunto, «infrastrutture critiche» e includono il sistema di distribuzione dell'energia, gli acquedotti, gli oleodotti, i gasdotti, i trasporti, dalle ferrovie agli aeroporti, fino alle metropolitane, e anche i servizi finanziari, come le banche. Tutti sistemi indispensabili per il funzionamento della nostra società;
    ad oggi non esistono statistiche attendibili su tali episodi e la Regione è che esiste una soglia al di sotto della quale un incidente non viene riportato: se non causa un'interruzione del servizio, l'episodio non viene registrato;
    la gestione e la protezione delle infrastrutture critiche è una questione di sicurezza nazionale,

impegna il Governo

ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, volta a implementare e adeguare i controlli di sicurezza delle infrastrutture critiche presenti sul nostro territorio.
9/2100-B/21Ferro.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame è finalizzato ad assicurare, in particolare, un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, nonché degli enti e degli operatori nazionali, pubblici e privati, attraverso l'istituzione di un perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e la previsione di misure volte a garantire i necessari standard di sicurezza rivolti a minimizzare i rischi;
    il Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica, come da decreto in fase di conversione, rappresenta senz'altro un passo in avanti importantissimo verso la cristallizzazione, di un approccio integrato alla sicurezza cibernetica;
    l'Italia nel contesto europeo rappresenta una eccellenza sotto tutti i punti di vista. Nei settori strategici legati all'innovazione tecnologica, alla ricerca e alla sicurezza nazionale di cui quella cyber è certamente emergente;
    occorre una visione strategica, che deve necessariamente puntare su livelli di formazione avanzati valorizzando le eccellenze emergenti tra le generazioni di giovani impegnate in studi scientifici interdisciplinari, con particolare riferimento alle scienze dell'informazione e cybersecurity;
    da questo punto di vista il cosiddetto «Piano Nazionale Scuola Digitale», nato proprio per il lancio di una strategia di innovazione della scuola italiana e del suo sistema educativo nell'era digitale, non sembra idoneo a coprire le reali esigenze di sviluppo dell'Italia e della domanda di specialisti cyber da parte delle imprese nazionali ed europee;
    l'Italia risente in misura notevole di una carenza di fattori digitali abilitanti quali connettività, infrastrutture e competenze – di studenti e di insegnanti – anche nel confronto con gli altri paesi europei e sussistono ancora differenze legate al fattore geografico;
    l'educazione digitale e la digitalizzazione dell'istruzione è un processo complesso che deve coniugare molteplici dimensioni e coinvolgere diverse comunità: quella dei docenti, degli studenti, delle famiglie e delle istituzioni, per citarne alcune,

impegna il Governo

a valutare la necessità di stanziare, anche in occasione della prossima legge di Bilancio, le risorse necessarie per un potenziamento del suddetto Piano Nazionale Scuola Digitale.
9/2100-B/22Lucaselli.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame è finalizzato ad assicurare, in particolare, un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, nonché degli enti e degli operatori nazionali, pubblici e privati, attraverso l'istituzione di un perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e la previsione di misure volte a garantire i necessari standard di sicurezza rivolti a minimizzare i rischi;
    tale provvedimento dovrebbe garantire un nuovo impulso al tentativo di sviluppare un'industria nazionale cibernetica e condurre a una maggiore consapevolezza circa la necessità non solo di tutelare le infrastrutture sensibili nazionali, ma soprattutto di sviluppare quell'autentica cultura della cyber-security di cui oggi l'Italia è ancora carente;
    fra i provvedimenti più interessanti, in questa direzione, vi è l'istituzione di un Centro di Valutazione e Certificazione Nazionale, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, avente fra i molti l'obiettivo di valutare l'acquisto, da parte di imprese nazionali, di beni o servizi informatici di matrice estera, così come condurre analisi su software e forniture hardware impiegate presso i centri di elaborazione dati di «operatori pubblici e privati da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale per lo Stato ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione anche parziali o utilizzo improprio possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale»;
    il Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica, poi, definisce anche i criteri tramite cui realizzare quell'architettura cibernetica nazionale già individuata nel Piano Nazionale per la Protezione Cibernetica (datato febbraio 2017) e nella Direttiva NIS (maggio 2018);
    ciononostante, molti sono i punti deboli dell'attuale disegno di legge; fra tutti, la scarsa dotazione economica per l'allestimento del Centro di Valutazione e Certificazione Nazionale;
    nella Relazione illustrativa del provvedimento, si legge che «è autorizzata la spesa di 3,2 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2,850 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e di 0,750 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024»;
    per quanto riguarda il comparto pubblico, eventuali adeguamenti informatici, ed è evidente che vi sia necessità di adeguamenti informatici, saranno «effettuati con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente»;
    il Regno Unito, nel 2015, stanziò quasi due miliardi di sterline in cinque anni per la cyber-security nazionale, arrivando alla creazione di un National Cyber Security Centre che operasse per ridurre i rischi legati alla sicurezza informatica del sistema-paese in materia di infrastrutture critiche,

impegna il Governo

a valutare la necessità di stanziare, anche in occasione della prossima legge di bilancio, le risorse adeguate e sufficienti a realizzare un reale perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.
9/2100-B/23Maschio, Varchi.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame è finalizzato ad assicurare, in particolare, un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, nonché degli enti e degli operatori nazionali, pubblici e privati, attraverso l'istituzione di un perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e la previsione di misure volte a garantire i necessari standard di sicurezza rivolti a minimizzare i rischi;
    tale provvedimento dovrebbe garantire un nuovo impulso al tentativo di sviluppare un'industria nazionale cibernetica e condurre a una maggiore consapevolezza circa la necessità non solo di tutelare le infrastrutture sensibili nazionali, ma soprattutto di sviluppare quell'autentica cultura della cyber-security di cui oggi l'Italia è ancora carente;
    fra i provvedimenti più interessanti, in questa direzione, vi è l'istituzione di un Centro di Valutazione e Certificazione Nazionale, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, avente fra i molti l'obiettivo di valutare l'acquisto, da parte di imprese nazionali, di beni o servizi informatici di matrice estera, così come condurre analisi su software e forniture hardware impiegate presso i centri di elaborazione dati di «operatori pubblici e privati da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale per lo Stato ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione anche parziali o utilizzo improprio possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale»;
    il Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica, poi, definisce anche i criteri tramite cui realizzare quell'architettura cibernetica nazionale già individuata nel Piano Nazionale per la Protezione Cibernetica (datato febbraio 2017) e nella Direttiva NIS (maggio 2018);
    ciononostante, molti sono i punti deboli dell'attuale disegno di legge; fra tutti, la scarsa dotazione economica per l'allestimento del Centro di Valutazione e Certificazione Nazionale;
    nella Relazione illustrativa del provvedimento, si legge che «è autorizzata la spesa di 3,2 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2,850 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e di 0,750 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024»;
    per quanto riguarda il comparto pubblico, eventuali adeguamenti informatici, ed è evidente che vi sia necessità di adeguamenti informatici, saranno «effettuati con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente»;
    il Regno Unito, nel 2015, stanziò quasi due miliardi di sterline in cinque anni per la cyber-security nazionale, arrivando alla creazione di un National Cyber Security Centre che operasse per ridurre i rischi legati alla sicurezza informatica del sistema-paese in materia di infrastrutture critiche,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di incrementare progressivamente le risorse necessarie a garantire il più elevato livello di sicurezza delle reti e dei sistemi informatici nazionali.
9/2100-B/23. (Testo modificato nel corso della seduta) Maschio, Varchi.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame è finalizzato, ad assicurare, in particolare, un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, nonché degli enti e degli operatori nazionali, pubblici e privati, attraverso l'istituzione di un perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e la previsione di misure volte a garantire i necessari standard di sicurezza rivolti a minimizzare i rischi;
    tale provvedimento dovrebbe garantire un nuovo impulso al tentativo di sviluppare un'industria nazionale cibernetica e condurre a una maggiore consapevolezza circa la necessità non solo di tutelare le infrastrutture sensibili nazionali, ma soprattutto di sviluppare quell'autentica cultura della cyber-security di cui oggi l'Italia è ancora carente;
    fra i provvedimenti più interessanti, in questa direzione, vi è l'istituzione di un Centro di Valutazione e Certificazione Nazionale, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, avente fra i molti l'obiettivo di valutare l'acquisto, da parte di imprese nazionali, di beni o servizi informatici di matrice estera, così come condurre analisi su software e forniture hardware impiegate presso i centri di elaborazione dati di «operatori pubblici e privati da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale per lo Stato ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione anche parziali o utilizzo improprio possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale»;
    il Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica, poi, definisce anche i criteri tramite cui realizzare quell'architettura cibernetica nazionale già individuata nel Piano Nazionale per la Protezione Cibernetica (datato febbraio 2017) e nella Direttiva NIS (maggio 2018);
    ciononostante, molti sono i punti deboli dell'attuale disegno di legge; fra tutti, il tempo di attuazione di quanto previsto nel suo corpo normativo: entro sei mesi, infatti, verranno individuati i soggetti pubblici e privati, da inserire all'interno del perimetro cibernetico nazionale; in questi sei mesi, il Comitato Interministeriale per la Sicurezza della Repubblica e l'Agenzia per l'Italia Digitale lavoreranno per definire quali criteri impiegare per fornire ai soggetti già individuati un elenco di requisiti da rispettare e aggiornare con cadenza annuale, pena l'applicazione di ingenti sanzioni pecuniarie; dopodiché, entro dodici mesi, verranno rese note le procedure tramite le quali i soggetti individuati nel Perimetro Cibernetico dovranno comunicare al Comitato Interministeriale per la Sicurezza della Repubblica eventuali incidenti informatici di cui essi siano rimasti vittima;
    ancora, entro un anno, il Ministero dello Sviluppo Economico e l'Agenzia per l'Italia Digitale, assieme al Ministero dell'Interno, al Ministero della Difesa e al DIS – Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, previo parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze, valuteranno e definiranno tutte le misure di sicurezza da adottare relative a gestione del rischio, protezione dei dati e integrità dei sistemi informatici. Il tutto, infine, andrà «convalidato» di volta in volta con appositi decreti proposti sempre dal Comitato Interministeriale per la Sicurezza della Repubblica;
    tale percorso, lungo e tortuoso, così come brevemente delineato, andrà poi integrato con il necessario svecchiamento dell'intero apparato burocratico nazionale, a cui andrà chiesto un radicale cambio di rotta, e con l'adozione delle nuove reti 5G, già oggetto di confusi dibattiti e polemiche spesso interminabili;
    il rischio è quello di trovarsi fra due anni pronti all'operatività, ma in un mondo che, nel frattempo, è già mutato innumerevoli volte,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni recate dal Parlamento al fine di prevedere un dimezzamento dei tempi di attuazione del provvedimento, che rischia altrimenti di trasformarsi da prima pietra fondativa della nuova infrastruttura di sicurezza cibernetica italiana a una riforma arrivata troppo tardi.
9/2100-B/24Varchi, Maschio.


   La Camera,
   premesso che:
    l'inserimento di Huawei Italia nella black list da parte del Dipartimento del commercio americano negli scorsi mesi ha imposto al legislatore una riflessione chiara e netta sul mosaico delle leggi e delle disposizioni che regolano la nostra sicurezza nazionale;
    le compagnie di telecomunicazioni cinesi più importanti, ovvero Huawei e ZTE, la seconda di proprietà statale, secondo quanto contenuto dell'articolo 7 della legge cinese sull’intelligence emanata nel 2007, hanno l'obbligo di fornire ai servizi segreti di Pechino qualsiasi informazione ottenuta nell'esercizio del proprio lavoro all'estero;
    dato che nell'annuale Relazione al Parlamento, i servizi di sicurezza italiani evidenziano i rischi degli atteggiamenti predatori di alcune potenze straniere con intenzioni ostili;
    dato che secondo uno studio pubblicato nel 2017 dal Mercator Institute for China Studies di Berlino e dal gruppo di consulenza Rhodium Group, tra il 2000 e il 2016, l'Italia è stata al terzo posto, tra i Paesi dell'Unione europea, come meta degli investimenti cinesi, a quota 12,8 miliardi di euro;
    la presenza della Repubblica Popolare Cinese in Italia si sviluppa anche su settori strategici della Nazione,

impegna il Governo

a monitorare per i fini di cui al presente decreto-legge le attività delle imprese di cui in premessa appartenenti alla Repubblica Popolare Cinese in Italia.
9/2100-B/25Frassinetti, Mollicone.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, nonché degli enti e degli operatori nazionali, pubblici e privati, attraverso l'istituzione di un perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e la previsione di misure volte a garantire i necessari standard di sicurezza rivolti a minimizzare i rischi;
    nello specifico una modifica introdotta durante l'esame del provvedimento al Senato, in merito alla copertura finanziaria delle norme previste, ha disposto la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 623 della legge n. 232 del 2016, istitutiva di un fondo per l'acquisto e l'ammodernamento dei mezzi strumentali di Forze di Polizia e Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;
    tale decurtazione appare gravissima in considerazione della drammatica carenza di mezzi strumentali che affligge le forze di polizia e i vigili del fuoco,

impegna il Governo

a valutare ogni opportuna iniziativa affinché, nell'ambito della prossima legge di bilancio, le citate risorse siano restituite al capitolo di bilancio di provenienza.
9/2100-B/26Lollobrigida, Ferro, Prisco, Deidda, Donzelli, Varchi, Maschio, Mollicone, Rotelli, Gemmato, Trancassini, Zucconi, Frassinetti, Mantovani, Caretta, Osnato, Silvestroni, Luca De Carlo, Galantino, Butti, Foti, Ciaburro, Baldini.


   La Camera,
   premesso che:
    nel 2015, il Professor Roberto Baldoni, nel Libro Bianco sulla Cybersecurity, scriveva quanto segue: «Le figure professionali legate alla sicurezza hanno un mercato mondiale e spesso in Italia ci troviamo a competere con realtà che, oltre confine, offrono condizioni salariali di gran lunga migliori. Il numero di figure professionali legate alla cybersecurity prodotte dalle nostre università è ancora troppo basso, a causa anche dei pochi docenti presenti in Italia su questo settore specifico. È questa una delle cause che, di fatto, impedisce l'attivazione di nuovi corsi di laurea triennale e magistrale in molte università italiane: corsi di laurea che in questo momento si contano purtroppo sulla punta delle dita. A causa del combinato disposto di una fuga dall'Italia per cogliere opportunità salariali importanti e di una scarsa creazione di figure professionali adeguate rispetto al bisogno, è necessario e urgente mettere a punto delle strategie di brain retention che rendano più attraente lavorare su tematiche di sicurezza informatica nel nostro Paese»;
    la presenza solo in poche Università di corsi di laurea magistrale in cybersecurity, come l'università di Tor Vergata, La Sapienza, Cagliari e il Politecnico di Milano,

impegna il Governo

a elaborare, di concerto fra il Ministero dell'istruzione, università e ricerca, il Ministero della difesa e il Ministero dello sviluppo economico, una strategia nazionale di formazione di figure professionali nel campo della sicurezza cibernetica.
9/2100-B/27Foti, Mollicone, Silvestroni.


   La Camera,
   premesso che:
    nel 2015, il Professor Roberto Baldoni, nel Libro Bianco sulla Cybersecurity, scriveva quanto segue: «Le figure professionali legate alla sicurezza hanno un mercato mondiale e spesso in Italia ci troviamo a competere con realtà che, oltre confine, offrono condizioni salariali di gran lunga migliori. Il numero di figure professionali legate alla cybersecurity prodotte dalle nostre università è ancora troppo basso, a causa anche dei pochi docenti presenti in Italia su questo settore specifico. È questa una delle cause che, di fatto, impedisce l'attivazione di nuovi corsi di laurea triennale e magistrale in molte università italiane: corsi di laurea che in questo momento si contano purtroppo sulla punta delle dita. A causa del combinato disposto di una fuga dall'Italia per cogliere opportunità salariali importanti e di una scarsa creazione di figure professionali adeguate rispetto al bisogno, è necessario e urgente mettere a punto delle strategie di brain retention che rendano più attraente lavorare su tematiche di sicurezza informatica nel nostro Paese»;
    la presenza solo in poche Università di corsi di laurea magistrale in cybersecurity, come l'università di Tor Vergata, La Sapienza, Cagliari e il Politecnico di Milano,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di elaborare, di concerto fra il Ministero dell'istruzione, università e ricerca, il Ministero della difesa e il Ministero dello sviluppo economico, una strategia nazionale di formazione di figure professionali nel campo della sicurezza cibernetica.
9/2100-B/27. (Testo modificato nel corso della seduta) Foti, Mollicone, Silvestroni.