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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 6 novembre 2019

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 6 novembre 2019.

  Amitrano, Ascani, Azzolina, Battelli, Benvenuto, Boccia, Bonafede, Claudio Borghi, Enrico Borghi, Boschi, Braga, Brescia, Buffagni, Businarolo, Cancelleri, Carfagna, Castelli, Cimino, Cirielli, D'Incà, D'Uva, Dadone, De Micheli, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Dieni, Ferraresi, Fioramonti, Gregorio Fontana, Fraccaro, Franceschini, Frusone, Gallinella, Gallo, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgis, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, L'Abbate, Licatini, Liuni, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Maggioni, Marrocco, Marzana, Mauri, Molinari, Morani, Morassut, Morelli, Orrico, Parolo, Patassini, Pedrazzini, Perconti, Rampelli, Rizzo, Rosato, Ruocco, Paolo Russo, Saltamartini, Scalfarotto, Schullian, Scoma, Carlo Sibilia, Francesco Silvestri, Sisto, Spadafora, Spadoni, Speranza, Tasso, Tofalo, Traversi, Vianello, Vignaroli, Villarosa, Vito, Leda Volpi, Raffaele Volpi, Zennaro, Zoffili, Zolezzi.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Amitrano, Ascani, Azzolina, Battelli, Benvenuto, Boccia, Bonafede, Claudio Borghi, Boschi, Braga, Brescia, Buffagni, Businarolo, Cancelleri, Carfagna, Castelli, Cimino, Cirielli, D'Incà, D'Uva, Dadone, De Micheli, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Dieni, Ferraresi, Fioramonti, Gregorio Fontana, Fraccaro, Franceschini, Frusone, Gallinella, Gallo, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgis, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, L'Abbate, Licatini, Liuni, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Maggioni, Marrocco, Marzana, Mauri, Molinari, Morani, Morassut, Morelli, Orrico, Parolo, Patassini, Pedrazzini, Perconti, Rampelli, Rizzo, Rosato, Ruocco, Paolo Russo, Saltamartini, Scalfarotto, Schullian, Scoma, Carlo Sibilia, Francesco Silvestri, Sisto, Spadafora, Spadoni, Speranza, Tasso, Tofalo, Traversi, Vianello, Vignaroli, Villarosa, Leda Volpi, Raffaele Volpi, Zoffili, Zolezzi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 5 novembre 2019 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati:
   UNGARO e FREGOLENT: «Delega al Governo per la promozione della transizione ecologica e della finanza verde» (2236).

  Sarà stampata e distribuita.

Annunzio di proposte di legge d'iniziativa popolare.

  In data 5 novembre 2019 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge:
   PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE: «Disegno legge delega Commissione Rodotà beni comuni, sociali e sovrani» (2237).

  Sarà stampata, previo accertamento della regolarità delle firme dei presentatori, ai sensi della legge 25 maggio 1970, n. 352, e distribuita.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge CIPRINI ed altri: «Modifiche al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura» (1027) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Fitzgerald Nissoli.

  La proposta di legge DEIDDA ed altri: «Modifica all'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 78, in materia di indennità supplementare per gli incursori e gli operatori subacquei» (1255) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Montaruli.

  La proposta di legge FRASSINETTI ed altri: «Istituzione del Giorno del ricordo della strage dei piccoli martiri di Gorla» (1278) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Montaruli.

  La proposta di legge DE LUCA: «Modifica del comma 361 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di utilizzazione delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche» (2003) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Bruno Bossio, Ceccanti, Ciampi, Del Basso De Caro, Madia, Pezzopane, Siani e Ungaro.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
   I Commissione (Affari costituzionali):
  MANCINI ed altri: «Modifiche all'articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e alla legge 7 aprile 2014, n. 56, in materia di indennità di funzione per l'esercizio delle cariche di sindaco e di presidente della provincia» (1505) Parere della V Commissione.
   II Commissione (Giustizia):
  TURRI ed altri: «Modifiche agli articoli 166, 317-bis e 323 del codice penale, in materia di effetti della sospensione condizionale della pena, di pene accessorie per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione e di abuso d'ufficio, nonché alla legge 9 gennaio 2019, n. 3, in materia di prescrizione del reato» (2197) Parere delle Commissioni I e V.
   III Commissione (Affari esteri):
  QUARTAPELLE PROCOPIO: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005» (1099) Parere delle Commissioni I, V, VII, VIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
   VIII Commissione (Ambiente):
  LUCCHINI ed altri: «Modifica dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di cessazione della qualifica di rifiuto» (2028) Parere delle Commissioni I, V, X e XIV.
   IX Commissione (Trasporti):
  CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO: «Modifiche al codice della strada in materia di sicurezza del lavoro e per il sostegno del lavoro meccanizzato in agricoltura» (2145) Parere delle Commissioni I, V e XIII.
   XI Commissione (Lavoro):
  PALLINI ed altri: «Riapertura dei termini per la fruizione dei benefici previdenziali in favore dei lavoratori che sono stati esposti all'amianto» (1493) Parere delle Commissioni I, V, VI e XII;
  DE LUCA: «Modifica del comma 361 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di utilizzazione delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche» (2003) Parere delle Commissioni I e V.
   XII Commissione (Affari sociali):
  BOLDI ed altri: «Disposizioni in materia di accesso ai concorsi pubblici per dirigente medico odontoiatra e alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale» (2025) Parere delle Commissioni I, V, VII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
   XIII Commissione (Agricoltura):
  CENNI ed altri: «Norme per la tutela della terra, il recupero e la valorizzazione dei terreni agricoli abbandonati e il sostegno delle attività agricole contadine nonché istituzione della Giornata nazionale dedicata alla cultura del mondo contadino e della Rete italiana della memoria della civiltà contadina» (1269) Parere delle Commissioni I, V, VI, VII, VIII, X, XI, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
  CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA: «Applicazione della legge 24 luglio 1985, n. 401, “Norme sulla costituzione di pegno sui prosciutti a denominazione di origine tutelata” ai prodotti vitivinicoli a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica tipica a lunga maturazione» (2081) Parere delle Commissioni I, II, V, VI e XIV.

Assegnazione di proposta di inchiesta parlamentare a Commissione in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, la seguente proposta di inchiesta parlamentare è assegnata, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:
   XII Commissione (Affari sociali):
  STUMPO ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sullo stato della sanità nella regione Calabria» (Doc XXII, n. 38) – Parere delle Commissioni I, II, V, VIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 31 ottobre 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'ENIT – Agenzia nazionale del turismo, per l'esercizio 2017. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 216).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dal Ministro per gli affari europei.

  Il Ministro per gli affari europei, con lettera in data 29 ottobre 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, l'elenco delle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l'Unione europea, riferito al secondo trimestre del 2019 (Doc. LXXIII-bis, n. 7).

  Questo documento è trasmesso a tutte le Commissioni permanenti e alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 4 e 5 novembre 2019, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del regolamento (CE) n. 428/2009 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso, comprendente una relazione sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma del regolamento (UE) n. 599/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (COM(2019) 562 final), corredata dal relativo allegato (COM(2019) 562 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e X (Attività produttive);
   Proposta modificata di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Moldova, dall'altro (COM(2019) 568 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Proposta modificata di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il governo dello Stato di Israele, dall'altro (COM(2019) 569 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Proposta modificata di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno hashemita di Giordania, dall'altro (COM(2019) 574 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza la Commissione europea ad avviare i negoziati per la conclusione di un accordo in materia di cooperazione doganale e di assistenza amministrativa reciproca con la Repubblica di Bielorussia (COM(2019) 576 final), corredata dal relativo allegato (COM(2019) 576 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

  Il Ministero dell'interno, con lettere in data 24 e 29 ottobre 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Capriano del Colle (Brescia), Ceglie Messapica (Brindisi), Percile (Roma) e Santo Stefano Belbo (Cuneo).

  Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

PROPOSTA DI LEGGE: S. 964 – D'INIZIATIVA DEI SENATORI AIROLA ED ALTRI: RATIFICA ED ESECUZIONE DELLO SCAMBIO DI LETTERE TRA REPUBBLICA ITALIANA E ICCROM AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO DI PARIGI DEL 27 APRILE 1957 E ALLO SCAMBIO DI NOTE DEL 7 GENNAIO 1963 SULL'ISTITUZIONE E LO STATUS GIURIDICO DEL CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI PER LA CONSERVAZIONE ED IL RESTAURO DEI BENI CULTURALI, FATTO A ROMA IL 17 MARZO 2017 (APPROVATA DAL SENATO) (A.C. 2118)

A.C. 2118 – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

A.C. 2118 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo Scambio di lettere tra Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963 sull'istituzione e lo status giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, fatto a Roma il 17 marzo 2017.

A.C. 2118 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

  1. Piena ed intera esecuzione è data allo Scambio di lettere di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dalle lettere medesime.

A.C. 2118 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Copertura finanziaria)

  1. Agli oneri derivanti dallo Scambio di lettere di cui all'articolo 1, pari a 1.000.000 di euro per l'anno 2019 e valutati in 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A.C. 2118 – Articolo 4

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1088 – RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL KENYA RELATIVO AL CENTRO SPAZIALE LUIGI BROGLIO – MALINDI, KENYA, CON ALLEGATO E PROTOCOLLI ATTUATIVI, FATTO A TRENTO IL 24 OTTOBRE 2016 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 1909)

A.C. 1909 – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

A.C. 1909 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kenya relativo al Centro spaziale Luigi Broglio – Malindi, Kenya, con Allegato e Protocolli attuativi, fatto a Trento il 24 ottobre 2016.

A.C. 1909 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

  1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XVIII dell'Accordo medesimo.

A.C. 1909 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli oneri derivanti dalla legge medesima si provvede nell'ambito del bilancio ordinario dell'Agenzia spaziale italiana.

A.C. 1909 – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL CIAD SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA, FATTO A ROMA IL 26 LUGLIO 2017 (A.C. 1623-A)

A.C. 1623-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

A.C. 1623-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ciad sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 26 luglio 2017.

A.C. 1623-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

  1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10 dell'Accordo stesso.

A.C. 1623-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

  1. All'onere derivante dall'articolo 2 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in euro 8.818 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A.C. 1623-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 4.
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione dell'articolo 2, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  2. Agli eventuali oneri derivanti dagli articoli 3, paragrafo 1, lettera b., 5 e 11 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

A.C. 1623-A – Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 5.
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COOPERAZIONE MILITARE E TECNICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL CONGO, FATTO A ROMA IL 27 GIUGNO 2017 (A.C. 1624-A)

A.C. 1624-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

A.C. 1624-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione militare e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Congo, fatto a Roma il 27 giugno 2017.

A.C. 1624-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

  1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

A.C. 1624-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Copertura finanziaria)

  1. All'onere derivante dall'articolo 4 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in euro 7.464 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A.C. 1624-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 4.
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione dell'articolo 4, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  2. Agli eventuali oneri derivanti dagli articoli 5, paragrafo 1, lettera b., e 9 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

A.C. 1624-A – Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 5.
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL TURKMENISTAN SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA, FATTO A ROMA IL 29 MARZO 2017 (A.C. 1625-A)

A.C. 1625-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

A.C. 1625-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 marzo 2017.

A.C. 1625-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

  1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

A.C. 1625-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Copertura finanziaria)

  1. All'onere derivante dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera d., dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutato in euro 4.226 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A.C. 1625-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 4.
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera d., non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  2. Agli eventuali oneri relativi agli articoli 6, paragrafo 1, lettera b., 8 e 11 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

A.C. 1625-A – Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 5.
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL MINISTERO DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL SEGRETARIATO DELLA DIFESA NAZIONALE E IL SEGRETARIATO DELLA MARINA MILITARE DEGLI STATI UNITI MESSICANI IN MATERIA DI COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLE ACQUISIZIONI PER LA DIFESA, FATTO A CITTÀ DEL MESSICO IL 17 AGOSTO 2018 (A.C. 1626-A)

A.C. 1626-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

A.C. 1626-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Segretariato della difesa nazionale e il Segretariato della marina militare degli Stati uniti messicani in materia di cooperazione nel settore delle acquisizioni per la difesa, fatto a Città del Messico il 17 agosto 2018.

A.C. 1626-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

  1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XI dell'Accordo stesso.

A.C. 1626-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Copertura finanziaria)

  1. All'onere derivante dall'articolo V dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutato in euro 7.464 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A.C. 1626-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 4.
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione dell'articolo V, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  2. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo XI dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

A.C. 1626-A – Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 5.
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE: S. 987 – RATIFICA ED ESECUZIONE DEI SEGUENTI TRATTATI: A) TRATTATO DI ESTRADIZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DELLA NIGERIA, FATTO A ROMA L'8 NOVEMBRE 2016; B) ACCORDO DI MUTUA ASSISTENZA IN MATERIA PENALE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DELLA NIGERIA, FATTO A ROMA L'8 NOVEMBRE 2016; C) ACCORDO SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DELLA NIGERIA, FATTO A ROMA L'8 NOVEMBRE 2016 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 1988)

A.C. 1988 – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

A.C. 1988 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Trattati:
   a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016;
   b) Accordo di mutua assistenza in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016;
   c) Accordo sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016.

A.C. 1988 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

  1. Piena ed intera esecuzione è data ai Trattati di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 24 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, dall'articolo 29 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della presente legge e dall'articolo 22 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), della presente legge.

A.C. 1988 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Copertura finanziaria)

  1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui gli articoli 14, 17 e 19 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, valutati in euro 21.835 a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 7 e 8, pari a euro 4.000 a decorrere dall'anno 2019, agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 6, 11, 13 e 17 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della presente legge, valutati in euro 36.331 a decorrere dall'anno 2019 e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 15 e 25, pari ad euro 17.200 a decorrere dall'anno 2019, nonché agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 7 e 11 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), della presente legge, valutati in euro 118.354 a decorrere dall'anno 2019 e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 7 e 8, pari ad euro 3.000 a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  2. Agli oneri valutati di cui al comma 1 si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A.C. 1988 – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

A.C. 1988 – Ordine del giorno

ORDINE DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame reca la ratifica di tre accordi bilaterali in materia di cooperazione giudiziaria sottoscritti dal nostro Paese con la Repubblica federale della Nigeria nel novembre 2016, concernenti, rispettivamente la materia dell'estradizione, della mutua assistenza in materia penale e del trasferimento delle persone condannate;
    questi accordi rappresentano tasselli importanti per migliorare e rafforzare lo spazio giudiziario bilaterale, dando così un contributo rilevante al contrasto al crimine organizzato transnazionale, spesso correlato allo sviluppo dei flussi migratori;
    la Nigeria, che conta oltre 200 milioni di abitanti, è il Paese più popolato del continente africano, nonché la più grande economia dell'Africa sub-sahariana. Per l'Italia, che ospita oggi nel suo territorio una comunità di quasi 100.000 nigeriani e che vanta con il Paese africano decennali rapporti di collaborazione economica, la Nigeria rappresenta il secondo partner commerciale nell'Africa sub-sahariana dopo il Sud Africa;
    i cittadini nigeriani costituiscono oggi la prima componente nazionale degli arrivi in Italia, molti dei migranti sono donne: secondo le stime OIM dal 2014 al 2016 la componente femminile della migrazione è aumentata dell'800 per cento: circa l'80 per cento di queste donne è soggetta alla tratta finalizzata allo sfruttamento della prostituzione;
    la tratta è, come stabilisce la Convenzione ONU di Palermo del 2000, una forma di trasferimento forzato, ottenuto con la violenza, l'inganno, l'abuso e approfittando di una situazione di vulnerabilità delle persone. In pratica le donne vengono vendute e comprate come se fossero oggetti e poi brutalmente sfruttate nel mercato della prostituzione. Come ha detto anche Papa Francesco, questa pratica costituisce una piaga aberrante, una moderna forma di schiavitù che va combattuta con tutte le nostre forze;
    il reclutamento per la tratta di esseri umani in Europa avviene principalmente nello Stato di Edo, situato nella Nigeria meridionale;
    l'Italia ha una legislazione avanzata in materia di contrasto alla tratta di esseri umani, anche se non sempre sostenuta da adeguati finanziamenti. Nel 2016 è stato adottato un piano nazionale contro la tratta e il grave sfruttamento di esseri umani che prevede azioni coordinate di contrasto e di prevenzione, anche attraverso un'adeguata informazione alle potenziali vittime del fenomeno. Più di recente, sono state approvate nuove norme che puniscono il reato di caporalato e che offrono tutele ai migranti soggetti a grave sfruttamento;
    visto che gli Accordi in esame ricadono de relato anche nel complesso e delicato sistema della gestione dei flussi migratori e del contrasto all'immigrazione irregolare, a fronte delle nuove politiche di indirizzo in materia proposte dall'esecutivo,

impegna il Governo

nell'ambito della mutua assistenza in materia penale, previste dall'articolo in esame:
   a migliorare l'assistenza e i servizi per le vittime della tratta di esseri umani identificate, garantendo un sistema di tutela che assicuri la tempestiva attivazione, già al momento dello sbarco, dei meccanismi di protezione delle stesse nonché del loro inserimento sociale;
   implementare le azioni per il contrasto alla tratta di esseri umani e in particolare delle giovani donne nigeriane per una ancora più efficace emersione del reato e repressione del fenomeno;
   a promuovere una fattiva collaborazione tra le istituzioni dei due Paesi e con le associazioni preposte al recupero delle vittime anche, al fine di assicurare nell'ipotesi del rimpatrio particolari percorsi di assistenza e protezione.
9/1988/1Boldrini, Quartapelle Procopio.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame reca la ratifica di tre accordi bilaterali in materia di cooperazione giudiziaria sottoscritti dal nostro Paese con la Repubblica federale della Nigeria nel novembre 2016, concernenti, rispettivamente la materia dell'estradizione, della mutua assistenza in materia penale e del trasferimento delle persone condannate;
    questi accordi rappresentano tasselli importanti per migliorare e rafforzare lo spazio giudiziario bilaterale, dando così un contributo rilevante al contrasto al crimine organizzato transnazionale, spesso correlato allo sviluppo dei flussi migratori;
    la Nigeria, che conta oltre 200 milioni di abitanti, è il Paese più popolato del continente africano, nonché la più grande economia dell'Africa sub-sahariana. Per l'Italia, che ospita oggi nel suo territorio una comunità di quasi 100.000 nigeriani e che vanta con il Paese africano decennali rapporti di collaborazione economica, la Nigeria rappresenta il secondo partner commerciale nell'Africa sub-sahariana dopo il Sud Africa;
    i cittadini nigeriani costituiscono oggi la prima componente nazionale degli arrivi in Italia, molti dei migranti sono donne: secondo le stime OIM dal 2014 al 2016 la componente femminile della migrazione è aumentata dell'800 per cento: circa l'80 per cento di queste donne è soggetta alla tratta finalizzata allo sfruttamento della prostituzione;
    la tratta è, come stabilisce la Convenzione ONU di Palermo del 2000, una forma di trasferimento forzato, ottenuto con la violenza, l'inganno, l'abuso e approfittando di una situazione di vulnerabilità delle persone. In pratica le donne vengono vendute e comprate come se fossero oggetti e poi brutalmente sfruttate nel mercato della prostituzione. Come ha detto anche Papa Francesco, questa pratica costituisce una piaga aberrante, una moderna forma di schiavitù che va combattuta con tutte le nostre forze;
    il reclutamento per la tratta di esseri umani in Europa avviene principalmente nello Stato di Edo, situato nella Nigeria meridionale;
    l'Italia ha una legislazione avanzata in materia di contrasto alla tratta di esseri umani, anche se non sempre sostenuta da adeguati finanziamenti. Nel 2016 è stato adottato un piano nazionale contro la tratta e il grave sfruttamento di esseri umani che prevede azioni coordinate di contrasto e di prevenzione, anche attraverso un'adeguata informazione alle potenziali vittime del fenomeno. Più di recente, sono state approvate nuove norme che puniscono il reato di caporalato e che offrono tutele ai migranti soggetti a grave sfruttamento;
    visto che gli Accordi in esame ricadono de relato anche nel complesso e delicato sistema della gestione dei flussi migratori e del contrasto all'immigrazione irregolare, a fronte delle nuove politiche di indirizzo in materia proposte dall'esecutivo,

impegna il Governo

nell'ambito della mutua assistenza in materia penale, previste dall'articolo in esame:
   a continuare ad assicurare e, ove necessario, a migliorare l'assistenza e i servizi per le vittime della tratta di esseri umani identificate, garantendo un sistema di tutela che assicuri la tempestiva attivazione, già al momento dello sbarco, dei meccanismi di protezione delle stesse nonché del loro inserimento sociale;
   implementare le azioni per il contrasto alla tratta di esseri umani e in particolare delle giovani donne nigeriane per una ancora più efficace emersione del reato e repressione del fenomeno;
   a promuovere una fattiva collaborazione tra le istituzioni dei due Paesi e con le associazioni preposte al recupero delle vittime anche, al fine di assicurare nell'ipotesi del rimpatrio particolari percorsi di assistenza e protezione.
9/1988/1. (Testo modificato nel corso della seduta) Boldrini, Quartapelle Procopio.


DISEGNO DI LEGGE: S. 1014 – RATIFICA ED ESECUZIONE DEL TRATTATO SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE O SOTTOPOSTE A MISURE DI SICUREZZA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ARGENTINA FATTO A BUENOS AIRES L'8 MAGGIO 2017 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 1989)

A.C. 1989 – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

A.C. 1989 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato sul trasferimento delle persone condannate o sottoposte a misure di sicurezza tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, fatto a Buenos Aires l'8 maggio 2017.

A.C. 1989 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

  1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 21 del Trattato medesimo.

A.C. 1989 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Copertura finanziaria)

  1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione discendenti dall'attuazione dell'articolo 2 del Trattato di cui all'articolo 1, valutati in euro 20.064 annui a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese derivanti dall'articolo 8 del Trattato medesimo, pari a euro 4.000 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  2. Agli oneri valutati di cui al comma 1 del presente articolo si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A.C. 1989 – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Iniziative di competenza volte a prevenire e contrastare episodi di razzismo negli stadi – 3-01086

   FORNARO e FRATOIANNI. – Al Ministro per le politiche giovanili e lo sport. – Per sapere – premesso che:
   nel corso della partita del campionato di calcio di seria A giocata domenica 3 novembre 2019 a Verona tra la squadra locale e il Brescia, il giocatore Mario Balotelli è stato oggetto di ripetuti insulti razzisti da parte della curva degli ultras del Verona; inoltre, sempre nella stessa giornata di campionato, la partita Roma–Napoli, allo stadio Olimpico, è stata interrotta dall'arbitro a causa dei cori razzisti contro la città di Napoli;
   questi sono solo gli ultimi episodi, in ordine di tempo, di razzismo, che ripetutamente si manifestano negli stadi italiani e che coinvolgono ogni categoria, fino a quelle dilettantistiche e giovanili;
   nel corso di un'intervista a una radio locale il capo degli ultras del Verona ha dichiarato: «Balotelli è italiano perché ha la cittadinanza italiana, ma non potrà mai essere del tutto italiano», riferendosi al colore della pelle del giocatore e cittadino italiano. Lo stesso capo ultras si è espresso con parole sprezzanti: «Ci sono problemi a dire la parola “negro” ? Mi viene a prendere la Commissione Segre perché chiamo uno negro ? Mi vengono a suonare il campanello ?», riferendosi alla Commissione contro il razzismo, l'antisemitismo e l'odio la cui istituzione è stata votata a maggioranza dal Senato della Repubblica;
   il Ministero dell'interno nel «censimento» del tifo organizzato della stagione 2017-2018 ha individuato 386 gruppi attivi, dei quali 81 indicati come di destra ed estrema destra e che coinvolgono circa 10.000 persone;
   da troppo tempo gli stadi sono diventati una zona franca dove vengono esibiti impunemente slogan e simboli del fascismo e del nazismo;
   tali fenomeni non si verificano solo negli stadi della massima serie ma anche nei campionati dilettanti e in quelli giovanili: sabato 2 novembre 2019 alla partita Desio-Sovicese del campionato pulcini, la categoria dei più piccoli, un bambino, secondo la denuncia della società di casa, è stato apostrofato da un genitore come «negro di merda»;
   a fronte di queste ripetute situazioni si assiste a un'inaccettabile minimizzazione, se non giustificazione, da parte di diverse società calcistiche, come nelle dichiarazioni del presidente del Verona: «Il nostro pubblico è ironico»;
   d'altra parte, il Ministro interrogato ha espresso chiaramente la propria riprovazione ed ha annunciato il proprio impegno perché si adottino iniziative concrete –:
   quali iniziative di competenza intenda adottare nei confronti delle società sportive e dell'intero sistema del calcio italiano affinché questi episodi di razzismo siano severamente puniti, anche in riferimento alla recente legge n. 86 del 2019 sullo sport che delega al Governo numerose materie in tema di ordinamento e gestione delle società sportive. (3-01086)


Interventi, anche in ambito europeo, a favore delle imprese ittiche, in relazione all'applicazione della normativa comunitaria e all'esigenza di considerare la biodiversità dei mari italiani – 3-01087

   TASSO. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:
   le imprese di pesca, in particolare quelle pugliesi, vivono un grande malessere a seguito dell'entrata in vigore di regolamenti comunitari e conseguenti norme nazionali che stanno richiedendo un grande impegno e sforzo organizzativo dei pescatori, per evitare di cadere in sanzioni la cui entità è il più delle volte sproporzionata all'irregolarità commessa;
   le dimensioni dei pesci adulti pescati nei mari pugliesi – tra i quali totani, merluzzi, moscardini, gamberi – sono inferiori a quelle imposte dai limiti dei regolamenti europei e difficilmente potranno corrispondere a tali indicazioni;
   l'attività del pescatore, in uno scenario di settore già fortemente messo alla prova da una crisi annosa, è diventato estremamente complicato. Gli adempimenti richiesti alla categoria a bordo e a terra sono numerosi. Un esempio è la compilazione del diario di bordo informatizzato (log book) che ogni capobarca deve aggiornare ogni volta che tira su una rete, specificando tipo e dimensione del pescato. Una operazione che porta via del tempo e distrae dalle attività di bordo, che non sempre vengono svolte in condizioni meteorologiche normali;
   ogni minima dimenticanza, distrazione o solo un'imprecisione significa multe salate che vanificano la già compromessa redditività economica del settore;
   negli ultimi tempi i controlli in mare durante le battute di pesca – inopportuni per motivi di sicurezza – si sono intensificati e sono state comminate multe sproporzionate ai pescatori fino a 20 mila euro;
   le norme europee sono state redatte più per le flotte imponenti della pesca atlantica che per quelle della pesca mediterranea, fatta di piccole barche con pochi membri di equipaggio. La debolezza della pesca mediterranea e le scarse politiche a suo sostegno hanno portato negli ultimi 10 anni ad una riduzione del 30 per cento della flotta, della produzione e dei lavoratori;
   la categoria dei pescatori sostiene che, in Europa, ci debba essere la riconsiderazione dell'ampiezza delle maglie della rete da pesca (inadeguata per l'Adriatico), l'adozione di nuovi strumenti di studio degli stock ittici e il finanziamento di eventuali misure di ripopolamento marino –:
   come il Ministro interrogato intenda attivarsi, per quanto di competenza, per affrontare questo grave problema prima che diventi una vera e propria emergenza sociale e affinché a livello di Unione europea si comprenda – facendo valere le ragioni della biodiversità dei mari italiani – quanto sia errata l'applicazione di un unico regolamento per tutti gli Stati membri. (3-01087)


Iniziative a favore del comparto saccarifero italiano – 3-01088

   MOLINARI, CAVANDOLI, CESTARI, GOLINELLI, MORRONE, MURELLI, PIASTRA, RAFFAELLI, TOMASI, TOMBOLATO, TONELLI, VINCI, ANDREUZZA, BADOLE, BASINI, BAZZARO, BELLACHIOMA, BELOTTI, BENVENUTO, BIANCHI, BILLI, BINELLI, BISA, BITONCI, BOLDI, BONIARDI, BORDONALI, CLAUDIO BORGHI, BUBISUTTI, CAFFARATTO, CANTALAMESSA, CAPARVI, CAPITANIO, CASTIELLO, VANESSA CATTOI, CECCHETTI, CENTEMERO, COIN, COLLA, COLMELLERE, COMAROLI, COMENCINI, COVOLO, ANDREA CRIPPA, DARA, DE ANGELIS, DE MARTINI, D'ERAMO, DI MURO, DI SAN MARTINO LORENZATO DI IVREA, DONINA, DURIGON, FANTUZ, FERRARI, FOGLIANI, LORENZO FONTANA, FORMENTINI, FOSCOLO, FRASSINI, FURGIUELE, GALLI, GARAVAGLIA, GASTALDI, GAVA, GERARDI, GIACCONE, GIACOMETTI, GIGLIO VIGNA, GIORGETTI, GOBBATO, GRIMOLDI, GUIDESI, GUSMEROLI, IEZZI, INVERNIZZI, LATINI, LAZZARINI, LEGNAIOLI, LIUNI, LOCATELLI, LOLINI, EVA LORENZONI, LOSS, LUCCHINI, MACCANTI, MAGGIONI, MANZATO, MARCHETTI, MATURI, MOLTENI, MORELLI, MOSCHIONI, ALESSANDRO PAGANO, PANIZZUT, PAOLINI, PAROLO, PATASSINI, PATELLI, PATERNOSTER, PETTAZZI, PICCHI, PICCOLO, POTENTI, PRETTO, RACCHELLA, RIBOLLA, RIXI, SALTAMARTINI, SASSO, STEFANI, SUTTO, TARANTINO, TATEO, TIRAMANI, TOCCALINI, TURRI, VALBUSA, VALLOTTO, VIVIANI, RAFFAELE VOLPI, ZICCHIERI, ZIELLO, ZOFFILI e ZORDAN. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:
   la Cooperativa di produttori bieticoli (Coprob), fondata nel 1962, è oggi unico player nazionale di zucchero con il marchio «Italia Zuccheri» prodotto nei due stabilimenti di Minerbio (Bologna) e Ponte Longo (Padova), che può contare su 7 mila aziende agricole associate, 270 dipendenti e 280 milioni di euro di fatturato e una quota di mercato del 23 per cento;
   a fronte di una riforma europea dell'organizzazione comune di mercato zucchero entrata in vigore il 1o ottobre 2017, senza clausole di salvaguardia e disegnata per favorire i grandi produttori del Nord Europa, Francia e Germania in testa, nel mese di maggio 2019 la Coprob ha rivolto un appello all'Unione europea per la difesa del comparto saccarifero per approvare un'equa ripartizione di quote e utili per i bieticoltori italiani, tutelando i posti di lavoro e il made in Italy;
   in un contesto di consumo di zucchero in Italia nelle bevande in netto calo, non sono accettabili ulteriori interventi penalizzanti, discriminatori, come un'eventuale sugar tax, che ha ad avviso degli interroganti l'unico obiettivo di fare cassa, senza affrontare la tematica salute, favorendo esclusivamente l'uso di edulcoranti chimici al posto di un prodotto coltivato nel territorio nazionale;
   In Italia sono 7.000 le aziende agricole che conferiscono barbabietole agli zuccherifici con 30.000 ettari coltivati, garantendo una corretta rotazione agronomica e contribuendo alla sostenibilità dei territori. Tali aziende, che rappresentano circa 20-25.000 persone concentrate in Veneto ed Emilia-Romagna, con le proprie circa 250.000 tonnellate di zucchero prodotto (pari circa ad un 15 per cento della domanda italiana), sono l'ultimo baluardo di una produzione locale, di qualità, che rispetta ogni regola sociale e ambientale, sicura e stabile, in grado di soddisfare la crescente domanda di prodotti alimentari made in Italy –:
   quali iniziative intenda adottare, per quanto di competenza, per supportare il marchio «Italia Zuccheri» favorendo un approccio integrato, controllato e sicuro dal campo alla tavola che permetta alle istituzioni di riconoscere il valore delle eccellenze del made in Italy ed eviti di arrecare un danno ingiustificato e gravissimo a questa eccellenza produttiva del nostro Paese. (3-01088)


Iniziative di competenza volte alla revisione della disciplina in materia di utilizzazione delle graduatorie da parte delle amministrazioni pubbliche in relazione ad esigenze sopravvenute di personale – 3-01089

   MADIA, DE LUCA, CECCANTI, SERRACCHIANI, DE MARIA, FIANO, FRAGOMELI, VISCOMI, POLLASTRINI, RACITI, CARLA CANTONE, GRIBAUDO, LEPRI, MURA, SOVERINI e ENRICO BORGHI. – Al Ministro per la pubblica amministrazione. – Per sapere – premesso che:
   in materia di validità delle graduatorie di pubblici concorsi, importanti innovazioni sono state introdotte dall'articolo 6-bis del decreto-legge n. 101 del 2019, modificando la disciplina transitoria prevista dall'articolo 1, comma 362, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
   alla luce dell'esigenza delle pubbliche amministrazioni di godere dei necessari margini di flessibilità e al contempo di provvedere al ricambio generazionale che le recenti modifiche in materia previdenziale hanno introdotto, appare necessario un ulteriore intervento volto a superare gli attuali limiti per quel che riguarda lo scorrimento delle suddette graduatorie che impediscono la possibilità di accesso nei casi di fabbisogno di personale emergente e non programmabile, così pregiudicando in tal modo le facoltà assunzionali degli enti pubblici, con gravi ripercussioni sull'efficienza e sul corretto funzionamento dei relativi uffici e sulle legittime aspettative di migliaia di persone, soprattutto giovani, che hanno investito competenze e professionalità alla ricerca di un'occupazione in grado di garantire loro un'attività lavorativa solida e dignitosa;
   appare perciò necessario un intervento legislativo volto a modificare anche il comma 361 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018, finalizzato a estendere l'ambito di efficacia delle graduatorie, prevedendo che esse siano utilizzabili nei casi di avvenuta cessazione dal servizio di personale dipendente, nonché di previsioni contenute nel budget assunzionale stabilito dal piano triennale del fabbisogno di personale, che ciascuna amministrazione pubblica è tenuta a predisporre ai sensi del decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione dell'8 maggio 2018 –:
   quali urgenti iniziative intenda adottare, per quanto di competenza, sin dai prossimi provvedimenti utili, al fine di rivedere l'attuale disciplina in materia di utilizzazione delle graduatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, consentendo di potervi far ricorso qualora si verifichino cessazioni dal servizio di personale dipendente, nonché in ragione delle previsioni contenute nel budget assunzionale stabilito dal piano triennale del fabbisogno di personale. (3-01089)


Iniziative di competenza volte a favorire il coinvolgimento e la partecipazione attiva di cittadini e imprese nell'ambito dei processi decisionali della pubblica amministrazione – 3-01090

   MACINA, DIENI, ALAIMO, BALDINO, BERTI, BILOTTI, MAURIZIO CATTOI, CORNELI, D'AMBROSIO, SABRINA DE CARLO, FORCINITI, PARISSE, FRANCESCO SILVESTRI, SURIANO e ELISA TRIPODI. – Al Ministro per la pubblica amministrazione. – Per sapere – premesso che:
   la pubblica amministrazione e la qualità delle sue azioni costituiscono un fattore determinante dello sviluppo ed influiscono sulla crescita economica del Paese;
   il dibattuto tema dei cambiamenti nei processi decisionali pubblici nasce dalla necessità di definire un nuovo rapporto tra le amministrazioni pubbliche e la collettività;
   è indubbio che l'organizzazione amministrativa dei pubblici uffici e delle funzioni pubbliche abbiano ricadute immediate sulla vita dei cittadini e del settore produttivo, nonché conseguenze dirette sull'esercizio dei loro diritti rispetto all'accesso e all'adeguatezza dei servizi pubblici;
   è altresì indubbio che, nel tempo, siano stati compiuti passi in avanti che hanno cambiato il rapporto di autoreferenzialità tenuto dalle amministrazioni pubbliche nei confronti dei cittadini, che, ad avviso degli interroganti, devono essere ritenuti soggetti da coinvolgere sempre più nell'agire pubblico, attivando funzioni di interazione e ascolto delle loro istanze, in quanto i processi partecipativi rappresentano uno strumento di avvicinamento, a fronte dell'esigenza di colmare il senso di distacco tra apparati pubblici ed utenti;
   le scelte e le decisioni da parte delle strutture pubbliche dovrebbero essere suffragate dalla partecipazione della collettività – cittadini, imprese, associazioni – alla determinazione degli obiettivi verso cui l'azione pubblica è diretta –:
   se il Ministro interrogato non intenda adottare iniziative di competenza che prevedano, sulle principali questioni che interessano il «circuito» tra pubblica amministrazione, cittadini ed imprese, il coinvolgimento e la partecipazione attiva dei soggetti interessati, al fine di conoscerne e considerarne, in forma preventiva e propedeutica nell'ambito del processo decisionale pubblico, le principali attese ed istanze. (3-01090)


Iniziative a salvaguardia del comparto della produzione di plastiche trasformate in relazione all'introduzione di un'imposta sul consumo di manufatti di plastica monouso – 3-01091

   GELMINI, FIORINI e PORCHIETTO. – Al Ministro dello sviluppo economico. – Per sapere – premesso che:
   il disegno di legge di bilancio 2020 prevede, dal 1 aprile 2020, un'imposta pari a 1 euro/KG sul consumo di manufatti di plastica monouso. Il gettito previsto è pari a 1.079 milioni di euro il primo anno e circa 1.700 a regime. La norma prevede anche un credito d'imposta fino a 20.000 euro per impresa, finalizzato alla riconversione delle imprese verso la produzione di plastiche sostenibili;
   l'Italia è il secondo Paese dell'Unione europea nella produzione delle plastiche trasformate (14 per cento) e lavora poco meno di 7 milioni di tonnellate di plastica l'anno. Le imprese di settore sono oltre 2.000 e impiegano 50.000 lavoratori;
   in particolare, in Emilia Romagna, più di 230 imprese, con 17.000 dipendenti e un giro di affari che supera i 4 miliardi di euro, realizzano il 40 per cento della produzione europea degli imballaggi e la produzione di plastica biomedicale costituisce una eccellenza esportata in tutto il Mondo;
   con riferimento a tale settore, la norma prevede l'esclusione dalla tassa delle sole siringhe, ma giova osservare che innumerevoli dispositivi medici devono essere prodotti, per evidenti motivi di igiene, in plastica monouso. In tale settore la plastica compostabile non è utilizzabile, perché sarebbe tossica per i pazienti;
   la regione Emilia si sta muovendo in direzione del « plastic free» con uno specifico Piano nel quale si parte dall'assunto che per ridurre l'uso di plastica bisogna incentivare tecnologie e consumi ecosostenibili e non penalizzare la competitività delle imprese e le «tasche» dei cittadini;
   la misura del disegno di legge di bilancio non ha finalità ambientali in quanto penalizza i prodotti e non i comportamenti e rappresenta unicamente un'imposizione diretta a recuperare risorse a carico di imprese, lavoratori e consumatori. Si calcola che la maggiore imposta graverà sui consumi delle famiglie per circa 110 euro l'anno;
   per lo sviluppo sostenibile occorre il completamento della transizione verso il modello economico circolare e non la tassazione dei materiali, occorre favorire il percorso già intrapreso dall'industria italiana, attraverso un minore utilizzo delle materie prime, una maggiore efficienza nei processi produttivi, meno rifiuti e una positiva percezione da parte del mercato e dei consumatori:
   quali iniziative si intendano adottare al fine di salvaguardare un comparto di eccellenza, accompagnando il sistema industriale verso una trasformazione sostenibile delle produzioni e dei consumi, che tenga conto degli effetti che si producono nell'economia reale. (3-01091)


Iniziative di competenza, anche tramite l'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, volte a contrastare fenomeni di intolleranza e razzismo in occasione di tali manifestazioni – 3-01092

   NOBILI, MIGLIORE, MARCO DI MAIO, FREGOLENT e D'ALESSANDRO. – Al Ministro dell'interno. – Per sapere – premesso che:
   domenica 3 novembre 2019, nel corso della partita Verona-Brescia, dalla curva dove siedono i tifosi del Verona partono cori razzisti contro Mario Balotelli, che suscitano l'indignazione del giocatore;
   non è la prima volta che il giocatore di colore, nato in Italia, con genitori italiani, è oggetto di insulti, cori razzisti e minacce nel corso delle partite, ma in quest'ultimo episodio ha suscitato la reazione anche dei suoi compagni: l'appello più forte è di un sedicenne, di origini ivoriane, nato in Italia, attaccante delle giovanili del Milan e delle Under 17, Henoc N'Gbesso, che ha dichiarato: «La ferita di Mario me la sono sentita addosso. Io non credo che debbano uscire dal campo solo i giocatori neri, ma tutti. Solo così la gente allo stadio si renderà conto che qualcosa di grosso è accaduto»;
   nel contempo Luca Castellini, figura di riferimento della curva dell'Hellas Verona e dirigente di Forza Nuova ha dichiarato che Balotelli «ha la cittadinanza italiana, ma non potrà mai essere italiano», giustificando così i cori razzisti contro il giocatore asserendo: «Ci son problemi a dire negro ?»; e ancora «Mi viene a prendere la Commissione Segre perché chiamo uno negro ?»;
   un segnale del clima generale che da diversi mesi si vive nel Paese, di cui sono testimonianza anche gli insulti alla senatrice Segre e l'indisponibilità da parte dei gruppi parlamentari di centrodestra a votare a favore della Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza e razzismo;
   presso il Ministero dell'interno è attivo l'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive che è organo di consulenza tecnica per l'attuazione delle disposizioni e delle misure in materia di prevenzione e contrasto della violenza in occasione di manifestazioni sportive; si tratta di un lavoro che, oltre al contrasto sul territorio da parte delle forze di polizia, è estremamente importante al fine di monitorare fenomeni di intolleranza e violenza, ma anche per introdurre misure al fine di prevenire tali fenomeni;
   l'Osservatorio, infatti, introducendo un «termometro» di valutazione delle partite secondo un rischio da 0 a 3, ha stabilito che si giochino in notturna esclusivamente partite a rischio 0 –:
   quali iniziative intenda adottare, anche tramite l'Osservatorio di cui in premessa, al fine di ridurre i fenomeni di intolleranza e razzismo in occasione delle manifestazioni sportive. (3-01092)


Iniziative volte a garantire un adeguato organico e sufficienti risorse e mezzi al commissariato di pubblica sicurezza di Lamezia Terme – 3-01093

   LOLLOBRIGIDA, MELONI, FERRO, ACQUAROLI, BALDINI, BELLUCCI, BIGNAMI, BUCALO, BUTTI, CAIATA, CARETTA, CIABURRO, CIRIELLI, LUCA DE CARLO, DEIDDA, DELMASTRO DELLE VEDOVE, DONZELLI, FOTI, FRASSINETTI, GEMMATO, LUCASELLI, MANTOVANI, MASCHIO, MOLLICONE, MONTARULI, OSNATO, PRISCO, RAMPELLI, RIZZETTO, ROTELLI, SILVESTRONI, TRANCASSINI, VARCHI e ZUCCONI. – Al Ministro dell'interno. – Per sapere – premesso che:
   forze sindacali continuano a denunciare le carenze degli uffici del commissariato di polizia di Lamezia Terme, evidenziando l'enorme difficoltà finanche nel garantire il servizio minimo essenziale, nonostante il sacrificio degli agenti che si prodigano per la sicurezza dei cittadini senza risparmiarsi su nulla;
   con oltre settantamila abitanti Lamezia Terme è la terza città della Calabria per popolazione e per estensione territoriale (162,43 chilometri quadrati), è sede di un aeroporto internazionale e di una stazione ferroviaria ed è sita nei pressi di uno svincolo autostradale di primaria importanza;
   Lamezia Terme è, inoltre, sede della zona industriale più vasta del Meridione e, al contempo, accoglie al proprio interno il campo rom più vasto della regione;
   l'amministrazione comunale è stata sciolta per la terza volta per infiltrazioni mafiose e, dal punto di vista criminale, il territorio di Lamezia rappresenta il crocevia di numerosi traffici illeciti, sul quale si contendono il predominio numerose «famiglie» delinquenziali, non solo locali;
   negli anni, la città è stata teatro di violenti scontri di mafia che hanno visto contrapposte alcune delle famiglie «ndranghetistiche» più sanguinarie del circondario;
   nonostante ciò, ad oggi il commissariato di Lamezia Terme conta un organico di 92 unità di cui solo 75 operative (4 in congedo straordinario lunga degenza, 6 esentati dai servizi esterni e 7 esentati ex legge n. 104 del 1992), a fronte delle 120 unità del commissariato di Siderno (abitanti circa 18.000 ed estensione 31,86 chilometri quadrati) e delle 124 unità di Gioia Tauro (abitanti circa 20.000, estensione 39,87 chilometri quadrati);
   dalle 75 unità, che coprono i servizi di volante, corpo di guardia, squadra anticrimine, investigativa, uigos, pasi, Cot, reperibilità, focus, ordine pubblico ed altri, vanno sottratte ulteriori 4 unità impiegate giornalmente nei servizi di tutela;
   non occorre aggiungere altro per evidenziare l'evidente inadeguatezza dell'organico del commissariato di Lamezia Terme, rispetto alla mole dei servizi che devono essere garantiti giornalmente –:
   quali urgenti iniziative di competenza intenda adottare per sostenere le reali esigenze del personale del commissariato di pubblica sicurezza di Lamezia Terme, attraverso un adeguato aumento di organico, di risorse e di strumenti. (3-01093)