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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 29 ottobre 2019

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 29 ottobre 2019.

  Ascani, Azzolina, Battelli, Benvenuto, Boccia, Bonafede, Claudio Borghi, Boschi, Brescia, Buffagni, Businarolo, Carfagna, Castelli, Cirielli, Colletti, Colucci, Comaroli, D'Incà, D'Uva, Dadone, De Micheli, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Dieni, Ferraresi, Fioramonti, Gregorio Fontana, Fraccaro, Franceschini, Frusone, Gallinella, Gallo, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgis, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Iovino, L'Abbate, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Maggioni, Maniero, Marrocco, Marzana, Mauri, Molinari, Morani, Morassut, Morelli, Orrico, Parolo, Pastorino, Pedrazzini, Rampelli, Rizzo, Rosato, Ruocco, Paolo Russo, Saltamartini, Scalfarotto, Schullian, Carlo Sibilia, Francesco Silvestri, Sisto, Sodano, Spadafora, Speranza, Tasso, Tateo, Tofalo, Traversi, Vignaroli, Villarosa, Leda Volpi, Raffaele Volpi, Zoffili.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Ascani, Azzolina, Battelli, Benvenuto, Boccia, Bonafede, Claudio Borghi, Enrico Borghi, Boschi, Brescia, Buffagni, Businarolo, Carfagna, Castelli, Cirielli, Colletti, Colucci, Comaroli, D'Incà, D'Uva, Dadone, De Micheli, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Dieni, Ferraresi, Fioramonti, Gregorio Fontana, Fraccaro, Franceschini, Frusone, Gallinella, Gallo, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgis, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Iovino, L'Abbate, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Maggioni, Maniero, Marrocco, Marzana, Mauri, Molinari, Morani, Morassut, Morelli, Orrico, Parolo, Pastorino, Pedrazzini, Rampelli, Rizzo, Rosato, Ruocco, Paolo Russo, Saltamartini, Scalfarotto, Schullian, Scoma, Carlo Sibilia, Francesco Silvestri, Sisto, Sodano, Spadafora, Spadoni, Speranza, Tasso, Tateo, Tofalo, Traversi, Vignaroli, Villarosa, Vito, Leda Volpi, Raffaele Volpi, Zennaro, Zoffili.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge FASSINA: «Modifiche al codice civile in materia di beni comuni e di disciplina del diritto di proprietà» (1617) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Cunial.

  La proposta di legge ROBERTO ROSSINI ed altri: «Disposizioni per la prevenzione e il contrasto delle molestie morali e delle violenze psicologiche in ambito lavorativo» (1722) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Frusone.

  La proposta di legge BUOMPANE ed altri: «Modifiche all'articolo 12 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, concernenti la giurisdizione della Corte dei conti per danno erariale nei casi di danno arrecato al patrimonio delle società partecipate da amministrazioni pubbliche» (1773) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Frusone.

  La proposta di legge DEIDDA ed altri: «Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e all'articolo 5 della legge 31 dicembre 2012, n. 244, concernenti il differimento della riduzione delle dotazioni organiche del personale militare delle Forze armate e del personale civile del Ministero della difesa» (1934) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Maschio.

  La proposta di legge DEIDDA ed altri: «Disposizioni per la concessione di una promozione a titolo onorifico agli ufficiali e ai sottufficiali di complemento delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza collocati in congedo assoluto» (2001) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Maschio.

  La proposta di legge CIRIELLI: «Istituzione di una fondazione per la promozione e la tutela del collezionismo minore» (2044) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Ciaburro, Deidda e Mollicone.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
   I Commissione (Affari costituzionali):
  SILVESTRONI ed altri: «Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e altre disposizioni in materia di elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli provinciali e metropolitani» (2071) Parere della V Commissione.
   XI Commissione (Lavoro):
  MOLLICONE: «Norme di principio in materia di formazione professionale dei tecnici audiovisivi» (2026) Parere delle Commissioni I, V, VII, IX, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
   Commissioni riunite VII (Cultura) e IX (Trasporti):
  MOLLICONE e FRASSINETTI: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione intenzionale e massiva di informazioni false attraverso la rete internet e sulla garanzia del pluralismo nella regolamentazione delle piattaforme digitali e delle reti sociali telematiche» (2187) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), III e V.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 21 ottobre 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito, per l'esercizio dal 2017, sulla gestione finanziaria dei seguenti Enti parco nazionali: d'Abruzzo, Lazio e Molise; dell'Alta Murgia; dell'Appennino Lucano – Val d'Agri – Lagonegrese; dell'Appennino Tosco-Emiliano; dell'Arcipelago de La Maddalena; dell'Arcipelago toscano; dell'Asinara; dell'Aspromonte; del Cilento, Vallo di Diano e Alburni; delle Cinque Terre; del Circeo; delle Dolomiti bellunesi; delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna; del Gargano; del Gran Paradiso; del Gran Sasso e Monti della Laga; della Maiella; dei Monti Sibillini; del Pollino; della Sila; della Val Grande; del Vesuvio, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 213).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 22 ottobre 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Fondazione Istituto nazionale del dramma antico (INDA), per l'esercizio 2018, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 214).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissione dal Ministero della difesa.

  Il Ministero della difesa, con lettera del 21 ottobre 2019, ha trasmesso la nota relativa all'attuazione data, per la parte di propria competenza, alla risoluzione conclusiva CORDA ed altri n. 8/00023, accolta dal Governo ed approvata dalla IV Commissione (Difesa) nella seduta del 3 aprile 2019, sulle iniziative da assumere per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalle attività addestrative svolte nei poligoni di tiro sardi.

  La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla IV Commissione (Difesa) competente per materia.

Trasmissione dal Ministro della difesa.

  Il Ministro della difesa, con lettera in data 23 ottobre 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 548, comma 1, lettera a), del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la relazione sulla spesa complessiva per il personale militare prevista per l'anno 2020 (Doc. CCVIII, n. 2).

  Questa relazione è trasmessa alla IV Commissione (Difesa) e alla V Commissione (Bilancio).

  Il Ministro della difesa, con lettera in data 23 ottobre 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 548, comma 1, lettera b), del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la relazione sullo stato di attuazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento di mezzi, impianti e sistemi, riferita all'anno 2018 (Doc. CCIX, n. 2).

  Questa relazione è trasmessa alla IV Commissione (Difesa) e alla V Commissione (Bilancio).

  Il Ministro della difesa, con lettera in data 23 ottobre 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 548, comma 1, lettera c), del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la relazione sull'attività contrattuale concernente la manutenzione straordinaria e il reintegro dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale, riferita all'anno 2018 (Doc. CCX, n. 2).

  Questa relazione è trasmessa alla IV Commissione (Difesa) e alla V Commissione (Bilancio).

  Il Ministro della difesa, con lettera in data 23 ottobre 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 548, comma 1, lettera d), del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la relazione sullo stato di attuazione dei programmi di potenziamento e ammodernamento delle infrastrutture, riferita all'anno 2018 (Doc. CCXI, n. 2).

  Questa relazione è trasmessa alla IV Commissione (Difesa) e alla V Commissione (Bilancio).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 28 ottobre 2019, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni Programma di lavoro annuale dell'Unione per la normazione europea per il 2020 (COM(2019) 486 final), corredata dal relativo allegato (COM(2019) 486 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);
   Lettera rettificativa n. 1 al progetto di bilancio generale 2020 Aggiornamento del fabbisogno stimato relativo alle spese agricole Adeguamenti relativi alle proposte legislative incluse nel pacchetto del 4 settembre 2019 sui preparativi per la Brexit Rafforzamento dei bilanci amministrativi e altri aggiornamenti basati su sviluppi recenti Adeguamento della struttura del bilancio e correzione tecnica (COM(2019) 487 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sui progressi compiuti dalla Bulgaria in base al meccanismo di cooperazione e verifica (COM(2019) 498 final), che è assegnata in sede primaria alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sui progressi compiuti dalla Romania nel quadro del meccanismo di cooperazione e verifica (COM(2019) 499 final), che è assegnata in sede primaria alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio di valutazione della coerenza degli approcci adottati dagli Stati membri per l'identificazione degli operatori di servizi essenziali conformemente all'articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2016/1148/UE sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi (COM(2019) 546 final), che è assegnata in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'attuazione, sui risultati e sulla valutazione globale dell'Anno europeo del patrimonio culturale 2018 (COM(2019) 548 final), che è assegnato in sede primaria alla VII Commissione (Cultura).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 22 e 24 ottobre 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Con le predette comunicazioni, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Trentesima relazione annuale sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea e sulla lotta contro la frode (2018) (COM(2019) 444 final);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'attuazione degli accordi di libero scambio 1o gennaio 2018 – 31 dicembre 2018 (COM(2019) 455 final);
   Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio recante modifica della decisione 2007/441/CE che autorizza la Repubblica italiana ad applicare misure di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (COM(2019) 476 final);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio – Relazione sullo stato di attuazione dell'agenda europea sulla migrazione (COM(2019) 481 final);
   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere assunta, a nome dell'Unione europea, nel comitato misto istituito dalla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee per quanto riguarda la modifica della convenzione (COM(2019) 482 final);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma del regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 – il Fondo europeo per gli investimenti strategici come modificato dal regolamento (UE) 2017/2396 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, che modifica i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) 2015/1017 per quanto riguarda la proroga del Fondo europeo per gli investimenti strategici e l'introduzione del potenziamento tecnico di tale fondo e del polo europeo di consulenza sugli investimenti (COM(2019) 485 final);
   Comunicazione della Commissione – Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti – Prepararsi al recesso del Regno Unito dall'Unione europea del 30 marzo 2019: un piano d'azione per ogni evenienza (COM(2018) 880 final).

  Nell'ambito di tali documenti, il Governo ha inoltre richiamato l'attenzione sulla Raccomandazione del Consiglio sull'accesso alla protezione sociale per i lavoratori subordinati e autonomi che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla XI Commissione (Lavoro), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

MOZIONI MELONI ED ALTRI N. 1-00266, MOLINARI ED ALTRI N. 1-00268, MANDELLI ED ALTRI N. 1-00269, GAGLIARDI ED ALTRI N. 1-00271 E GRIBAUDO, DORI, FREGOLENT, PASTORINO ED ALTRI N. 1-00273 CONCERNENTI INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLE LIBERE PROFESSIONI E DELLE IMPRESE

Mozioni

   La Camera,
   premesso che:
    il mondo delle libere professioni rappresenta un fondamentale valore aggiunto per l'economia della nostra Nazione, sia in termini di prodotto interno lordo che più in generale, come modello che, per la necessità di conseguire un titolo abilitativo per lo svolgimento della professione, ed in caso di professioni ordinistiche per l'obbligo di iscrizione all'Albo, garantisce anche una qualità elevata e per un certo aspetto «certificata» delle prestazioni fornite;
    i numeri parlano chiaro. Con 2,3 milioni di unità si concentra infatti in Italia la maggiore percentuale dei professionisti censiti nei 28 Paesi dell'Unione, una platea pari al 26 per cento del lavoro indipendente, capace a sua volta di occupare circa 900 mila persone;
    secondo il rapporto 2018 di Confprofessioni, i liberi professionisti hanno retto più di altri alla crisi economica ed alla seguente stagnazione, tuttavia il contributo al prodotto interno lordo dal 2011 al 2016 è calato dal 12,8 per cento al 12,4 per cento;
    al di là del mero aspetto numerico, non può sfuggire come la specificità del mondo delle libere professioni in Italia, sia anche a garanzia di un modello sociale ed economico che condividiamo, lontano da logiche assistenzialiste, ma anche da quegli aspetti iper mondialisti e liberisti legati ad una finanza senza volto e senz'anima, che nell'immaginario collettivo si legano al meccanismo delle « companies» americane, dove anche il più stimato professionista è un semplice granello intercambiabile, destinato ad essere spazzato via durante una delle crisi cicliche del turbo capitalismo che tanto spesso si sono viste in questi anni;
    difendere le libere professioni significa quindi difendere un modello sociale nel quale crediamo, come sempre nelle nostre battaglie con l'unica stella polare della tutela degli interessi nazionali;
    i liberi professionisti necessitano di risposte urgenti ed indifferibili da parte del Governo, in termini innanzitutto di difesa della propria specificità ed identità, di riduzione della pressione fiscale, di semplificazione delle incombenze burocratiche, di tutela della meritocrazia anche a difesa di un modello che funziona e che è tipicamente italiano;
    Fratelli d'Italia ha incontrato in questi mesi rappresentanze ai massimi livelli di tutte le professioni ordinistiche, rappresentate nei tre grandi filoni giuridico, sanitario e tecnico, raccogliendo le principali istanze sulle quali i firmatari del presente atto di indirizzo intendono fin da subito sollecitare per quanto di competenza impegni seri e circostanziati da parte del Governo,

impegna il Governo:

1) ad intraprendere ogni opportuna iniziativa di carattere normativo atta a garantire la diffusa applicazione del principio dell'equo compenso per le prestazioni svolte da professionisti a favore delle pubbliche amministrazioni, grandi imprese, banche e assicurazioni, principio già contemplato all'articolo 13-bis della legge professionale forense, recepito nella legge di bilancio 2018 ed esteso anche alle prestazioni, per quanto compatibili, degli altri Ordini professionali di cui all'articolo 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81, e a tutti i liberi professionisti, indipendentemente dalla iscrizione o meno ad un ordinamento professionale, commisurato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto;

2) a promuovere tutte le iniziative necessarie atte a definire una riforma organica del diritto di successione anche in termini di riduzione della tassazione e di rinunciabilità della quota di legittima, ed una corrispondente revisione del codice civile, per risolvere l'annoso problema della circolazione dei beni immobili di provenienza donativa, fenomeno che ha riguardato circa 135.000 immobili nel 2017, ed oltre 139.00 immobili nel 2018, con rilevanti problemi per le famiglie di accesso al credito e per la erogazione di mutui da parte delle banche;

3) ad adottare iniziative per garantire la previsione di un sistema sanzionatorio differenziato e più lieve per i notai, commercialisti, consulenti del lavoro e professionisti obbligati alle segnalazioni, relativamente alla omessa o parziale segnalazione in tema di antiriciclaggio, sanzioni ad oggi equiparate a quelle previste per il sistema bancario;

4) a predisporre iniziative efficaci atte a potenziare la volontaria giurisdizione, anche a favore dei soggetti incapaci, per abbreviare i tempi lunghissimi per i provvedimenti provenienti dai giudici tutelari, tema sul quale Fratelli d'Italia ha presentato da tempo una proposta di legge per la soppressione dei tribunali dei minori e l'istituzione di apposite sezioni specializzate nell'ambito dei tribunali ordinari;

5) a prevedere specifiche iniziative finalizzate alla revisione dei compensi per i consulenti tecnici di ufficio ausiliari della giustizia, la cui tariffazione è ancora regolata dal Testo unico sulla giustizia che richiama la legge n. 319 del 1980, obsoleta sia nel testo che nei contenuti, tenendo conto che attualmente gli onorari sono commisurati al tempo impiegato dai professionisti a svolgere l'incarico e valutati poco più di quattro euro l'ora e che, alla luce delle nuove incombenze determinate dal decreto-legge n. 83 del 2015 che introduce nuove misure in materia fallimentare e di procedure di esecuzione forzata immobiliare, il compenso previsto per le attività del professionista appare assolutamente anti storico e non adeguato;

6) ad adottare iniziative per predisporre un Testo unico sull'abbattimento delle barriere architettoniche e sull'accessibilità, anche d'intesa con la rete delle professioni tecniche e con le rappresentanze interessate del terzo settore, perché oggi esistono una serie di norme tra di loro non coordinate, come il decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1996 che riguarda tutto ciò che è attinente agli edifici pubblici, il decreto ministeriale n. 236 del 1989 che riguarda gli edifici privati, la legge sui piani di eliminazione delle barriere architettoniche di fatto mai attuati, la legge n. 104 del 1992 che cura determinati aspetti, ma manca di una visione organica e sistematica di insieme;

7) a promuovere tutte le iniziative di competenza atte a garantire un più facile accesso al credito per i liberi professionisti, anche attraverso lo strumento dei Confidi per professionisti ai sensi del decreto-legge n. 70 del 2011, convertito dalla legge n. 106 del 2011, ed il coinvolgimento del Mediocredito centrale per un accesso più agevole al fondo di garanzia;

8) ad adottare ogni opportuna iniziativa finalizzata alla disapplicazione degli Isa (indicatori sintetici di affidabilità) 2018, o almeno alla loro applicazione facoltativa, evitando di caricare di ulteriori incombenze i dottori commercialisti e i consulenti del lavoro, impegnandosi ad un confronto costante con le categorie interessate ed al rispetto dello statuto del contribuente;

9) ad attuare le iniziative necessarie per esentare dall'Isa tutte le attività professionali, commerciali ed artigiane con fatturato pari od inferiore a 250.000 euro annui;

10) a promuovere il protocollo siglato nel 2014 tra il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla asseverazione contrattuale (ASSE.CO) come marchio di legalità per le imprese e garanzia della regolarità contrattuale nella gestione dei rapporti di lavoro;

11) ad adottare iniziative per prevedere la detassazione degli investimenti operati dalle Casse dei professionisti in economia reale, ovvero la riduzione della tassazione dal 27 al 12,5 per cento come previsto per i titoli di Stato;

12) a valutare, nell'ambito delle prossime iniziative normative, la possibilità di abrogare l'obbligo di invio delle liquidazioni periodiche dell'Iva per i soggetti che utilizzino la fatturazione elettronica, per evitare inutili duplicazioni onerose sia per gli utenti che per i professionisti del settore;

13) ad adottare iniziative per abolire l'Iva sulle prestazioni veterinarie, rimodulando ed implementando le risorse dedicate a questo settore;

14) a prevedere un'iniziativa normativa volta a conferire lo status di pubblico ufficiale nell'esercizio delle funzioni per tutto il personale della sanità, con la procedibilità di ufficio nei confronti dell'aggressore, per contrastare il fenomeno delle aggressioni ai «camici bianchi», sempre più frequente in questi ultimi mesi;

15) con la stessa finalità, a tutelare i giornalisti, nell'esercizio della loro professione, dai sempre più frequenti episodi di intimidazione ed aggressione, per salvaguardare la libertà di informazione così come garantita dalla Carta costituzionale;

16) ad adottare iniziative per rivedere la legge n. 124 del 2017, che ha consentito l'ingresso del capitale privato nel mondo della farmacia, anche in via esclusiva, di fatto aprendo alle multinazionali e permettendo alle grandi catene di «invadere» il mercato, a scapito della figura del farmacista e di oltre tremila farmacie private oggi in crisi, e per stanziare le necessarie risorse per la piena realizzazione della farmacia dei servizi alla persona, normata dai decreti del 18 novembre 2010, 16 dicembre 2010 e 8 luglio 2011 ed ancora scarsamente attuata;

17) ad adottare iniziative per applicare una « flat tax» al 15 per cento sugli incrementi di fatturato prodotti dai liberi professionisti e dalle piccole e medie imprese con fatturato pari o inferiore a 50 milioni di euro e con un numero di dipendenti pari od inferiore a 250, realizzati rispetto all'ultimo esercizio di bilancio e reinvestiti in economia reale;

18) ad adottare iniziative per sospendere l'obbligo di emissione della fattura elettronica per tutti i soggetti privati non esenti fino al 1o gennaio 2022;

19) ad adottare iniziative per innalzare la soglia della « no tax area» esentando dal pagamento dell'Irpef tutti i contribuenti, lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi e pensionati con un reddito non superiore a 15 mila euro lordi annui;

20) ad assumere iniziative per istituire un osservatorio sul mercato del lavoro delle professioni sulla base dei dati delle Casse di previdenza al fine di verificare le misure da adottare a sostegno delle libere professioni e di monitorare e misurare i costi amministrativi e fiscali sempre più elevati che limitano oggi l'accesso alla professione;

21) ad adottare iniziative di tipo normativo volte ad aumentare il numero delle borse di studio disponibili per i laureati specializzandi in medicina al fine di sopperire alla mancanza di specialisti di settore nelle strutture sanitarie pubbliche;

22) ad adottare iniziative per consentire, attraverso la revisione della legge n. 340 del 2000, che il deposito dei bilanci e degli altri documenti di cui all'articolo 2435 del codice civile possa essere effettuato, tramite trasmissione telematica o su supporto informatico degli stessi, anche dai consulenti del lavoro, muniti della firma digitale e allo scopo incaricati dai legali rappresentanti delle società.
(1-00266)
(Ulteriore nuova formulazione) «Meloni, Lollobrigida, Acquaroli, Baldini, Bellucci, Bignami, Bucalo, Butti, Caiata, Caretta, Ciaburro, Cirielli, Luca De Carlo, Deidda, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferro, Foti, Frassinetti, Galantino, Gemmato, Lucaselli, Mantovani, Maschio, Mollicone, Montaruli, Osnato, Prisco, Rampelli, Rizzetto, Rotelli, Silvestroni, Trancassini, Varchi, Zucconi».


   La Camera,

impegna il Governo:

1) ad intraprendere ogni opportuna iniziativa di carattere normativo atta a garantire la diffusa applicazione del principio dell'equo compenso per le prestazioni svolte da professionisti a favore delle pubbliche amministrazioni, grandi imprese, banche e assicurazioni, principio già contemplato all'articolo 13-bis della legge professionale forense, recepito nella legge di bilancio 2018 e ad avviare una mirata interlocuzione con tutte le professioni ordinistiche raccogliendo specifici contributi sulle peculiarità dei rispettivi regimi tariffari, onde poter elaborare una proposta normativa coerente ed unitaria sul tema;

2) ad avviare una interlocuzione per valutare una ipotesi di riforma della materia successoria;

3) a predisporre iniziative efficaci atte a potenziare la volontaria giurisdizione, anche a favore dei soggetti incapaci, per abbreviare i tempi lunghissimi per i provvedimenti provenienti dai giudici tutelari;

4) a proseguire il percorso di approfondimento avviato in ordine alla possibilità di revisione dei compensi per i consulenti tecnici d'ufficio;

5) ad adottare iniziative per predisporre un Testo unico sull'abbattimento delle barriere architettoniche e sull'accessibilità, anche d'intesa con la rete delle professioni tecniche e con le rappresentanze interessate del terzo settore, perché oggi esistono una serie di norme tra di loro non coordinate, come il decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1996 che riguarda tutto ciò che è attinente agli edifici pubblici, il decreto ministeriale n. 236 del 1989 che riguarda gli edifici privati, la legge sui piani di eliminazione delle barriere architettoniche di fatto mai attuati, la legge n. 104 del 1992 che cura determinati aspetti, ma manca di una visione organica e sistematica di insieme;

6) a promuovere tutte le iniziative di competenza atte a garantire un più facile accesso al credito per i liberi professionisti;

7) per il tramite dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, a diffondere il protocollo con ogni mezzo di comunicazione ed a istituire un tavolo congiunto con il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro per il monitoraggio, con cadenza almeno semestrale, sulle attività di rilascio delle certificazioni, per l'apporto di eventuali integrazioni e modifiche all'allegato tecnico di cui all'articolo 1 del protocollo e per la valutazione di eventuali iniziative congiunte di tipo formativo e informativo;

8) ad adottare un'iniziativa normativa volta a rafforzare la tutela del personale sanitario e sociosanitario nell'esercizio delle loro funzioni, attraverso la previsione di specifiche aggravanti per condotte di aggressione fisica, sia di un'aggravante a carattere generale per ogni fatto commesso con violenza o minaccia in loro danno;

9) a prevedere ogni iniziativa utile a tutelare i giornalisti, nell'esercizio della loro professione, dai sempre più frequenti episodi di intimidazione ed aggressione, per salvaguardare la libertà di informazione così come garantita dalla Carta costituzionale;

10) ad adottare iniziative per rivedere la legge n. 124 del 2017, che ha consentito l'ingresso del capitale privato nel mondo della farmacia, anche in via esclusiva, di fatto aprendo alle multinazionali e permettendo alle grandi catene di «invadere» il mercato, a scapito della figura del farmacista e di oltre tremila farmacie private oggi in crisi, compatibilmente con il rispetto dei principi comunitari e delle esigenze dei portatori di interessi garantendo continuità dei servizi e a favorire la piena realizzazione della farmacia dei servizi alla persona, normata dai decreti del 18 novembre 2010, 16 dicembre 2010 e 8 luglio 2011 ed ancora scarsamente attuata;

11) ad assumere iniziative per istituire un osservatorio sul mercato del lavoro;

12) a valutare iniziative volte ad aumentare il numero delle borse di studio disponibili per i laureati specializzandi in medicina al fine di sopperire alla mancanza di specialisti di settore nelle strutture sanitarie pubbliche;

13) a valutare l'opportunità di adottare iniziative per consentire, la semplificazione del deposito degli atti di cui all'articolo 2435 del codice civile.
(1-00266)
(Ulteriore nuova formulazione – Testo modificato nel corso della seduta) «Meloni, Lollobrigida, Acquaroli, Baldini, Bellucci, Bignami, Bucalo, Butti, Caiata, Caretta, Ciaburro, Cirielli, Luca De Carlo, Deidda, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferro, Foti, Frassinetti, Galantino, Gemmato, Lucaselli, Mantovani, Maschio, Mollicone, Montaruli, Osnato, Prisco, Rampelli, Rizzetto, Rotelli, Silvestroni, Trancassini, Varchi, Zucconi».


   La Camera,
   premesso che:
    negli ultimi dieci anni i liberi professionisti sono l'unica componente del mercato del lavoro che ha retto gli urti della crisi economica, in netta controtendenza rispetto agli altri segmenti occupazionali del mercato del lavoro indipendente;
    il Rapporto 2018 sulle libere professioni segna, infatti, un aumento del numero degli iscritti agli ordini e alle casse professionali; i professionisti si attestano intorno a 1.400.000 unità e tra questi cresce la componente dei datori di lavoro;
    sono 1,4 milioni i liberi professionisti in Italia (6 per cento della forza lavoro), con un indotto di 2,3 milioni di occupati, che contribuiscono al prodotto interno lordo nazionale per circa il 15 per cento e rappresentano il 19 per cento del totale in Unione europea, confermando il nostro Paese al primo posto;
    tale primato è confermato non soltanto dalla numerosità censita di liberi professionisti, ma anche dal rapporto professionisti/popolazione che in Europa si attesta a 11 ogni 1.000 abitanti, mentre in Italia arriva a 17;
    il citato Rapporto 2018 sulle libere professioni, però, evidenzia anche le difficoltà che i professionisti incontrano quotidianamente nell'esercizio di un'attività che amano ma che non garantisce tutele e certezze economiche adeguate e denuncia, altresì, un livello di fiducia nei confronti delle istituzioni piuttosto basso per tutte le categorie di professionisti, a causa di una percezione di marginalità con la quale sentono di essere trattati a livello politico;
    la minaccia principale a cui i liberi professionisti si sentono esposti è l'elevata tassazione insieme a continue modifiche normative che, in concreto, si tramutano in aumento degli oneri burocratici ed amministrativi;
    i frequenti cambiamenti normativi rappresentano, ad esempio, il problema principale per commercialisti e consulenti del lavoro: ne è prova la protesta indetta dalla categoria dei commercialisti il 30 settembre 2019 contro gli indici sintetici di affidabilità, a causa dell'impossibilità di rispettare la scadenza degli adempimenti fiscali, fissata alla medesima data del 30 settembre 2019, per oggettiva mancanza di tempo ad adeguarsi alle regole del sistema, codificate in un software disponibile solo da giugno 2019, poi aggiornato in prima battuta ad agosto 2019 ed in seconda il 9 settembre 2019;
    i professionisti italiani rappresentano l'architrave del mercato dei servizi che si rivolge ai cittadini privati, alle imprese, alla pubblica amministrazione e, pertanto, meritano politiche di sostegno e interventi di rinforzo;
    il forfettario per gli autonomi ha ridotto il tax gap di 1,8 milioni di euro in un anno; la mini flat tax per i professionisti con ricavi fino a 65 mila euro, introdotta nella scorsa manovra di bilancio per volontà della Lega per Salvini Premier, ha portato ad una apertura media di oltre 40 mila nuove partite iva al mese: nel primo trimestre 2019 sono state oltre 196 mila le nuove posizioni aperte, con un incremento di 7,9 per cento rispetto allo stesso periodo del 2018; nel secondo trimestre 2019 sono state attivate 136.323 nuove partite Iva, con un aumento rispetto al corrisponde periodo dell'anno precedente del 3,9 per cento; di queste ultime 66.126 hanno aderito al regime forfettario, pari al 48,5 per cento del totale delle nuove apertura; in tutto il primo semestre 2019 si sono registrate 47.239 nuove aperture di partite Iva aderenti al regime forfettario, pari ad un incremento del 38,3 per cento (da 123.343 nel periodo gennaio-giugno 2018 a 170.343 nel medesimo periodo del 2019), segnale che le libere professioni continuano ad essere attrattive per tanti giovani e che una tassazione flat ha effetti positivi sull'emersione ed amplia la base imponibile;
    proprio in favore dei giovani professionisti che si affacciano al mercato del lavoro, si ricorda l'altra semplificazione burocratica e agevolazione fiscale introdotta su iniziativa della Lega per Salvini Premier sempre con la manovra di bilancio 2019, ovvero la flat tax al 5 per cento per cinque anni per le start up: un'aliquota agevolata per l'avvio dell'attività e l'esonero da diversi adempimenti come l'e-fattura, i nuovi indici sintetici di affidabilità e le dichiarazioni o versamenti Iva;
    con rammarico si prende atto che l'attuale compagine governativa si è dimostrata piena di pregiudizi nei riguardi dei liberi professionisti, considerati come categoria di evasori e come tali da perseguire e tassare. Le preannunciate misure contenute nella manovra di bilancio 2020 – come l'introduzione del regime analitico per chi rimane nel forfettario, la cancellazione della flat al 20 per cento per chi fattura tra i 65 mila ed i 100 mila euro – rischiano di porre un freno allo sviluppo e al sostegno delle libere professioni, contribuendo ad aumentare quel richiamato senso di marginalità e clima di sfiducia per le istituzioni che la categoria già lamenta;
    il sopra menzionato Rapporto 2018 sulle libere professioni evidenzia, poi, che i soggetti costituenti i segmenti professionali con più criticità sono architetti e geometri, seguiti dagli ingegneri. Proprio queste categorie sono le più colpite, insieme a geometri ed avvocati, anche sotto il profilo previdenziale, a causa della cosiddetta «Operazione Poseidone» posta in essere dall'Inps nel 2011, con la quale l'istituto ha provveduto ad iscrivere d'ufficio presso la gestione separata i liberi professionisti iscritti ad ordini o casse con redditi professionali non assoggettati al prelievo del contributo soggettivo presso gli enti previdenziali di riferimento, pretendendone il versamento contributivo;
    nonostante una norma di interpretazione autentica con efficacia retroattiva (articolo 18, comma 2, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11 del 2011) ed alcune sentenze delle corti di merito (corte di appello di Palermo n. 614/2018, n. 617/2018 e n. 627/2018) che hanno dichiarato la soccombenza dell'Inps, nonché l'invito da parte del precedente Governo all'Inps a «valutare l'opportunità di agire in autotutela annullando le iscrizioni d'ufficio alla gestione separata», la questione è ancora oggi oggetto di contenzioso, con grave nocumento per i liberi professionisti;
    per quanto riguarda il tema dell'autoregolamentazione delle professioni liberali in Europa, si nota che, a livello europeo, ci sono anche altri obiettivi in attesa di realizzazione, come quello di individuare una comune definizione di professione liberale in Europa. Ci sono infatti Paesi in cui le professioni sono regolamentate ma non organizzate in ordini e collegi, anche se la Commissione europea «guarda al modello italiano come un modello di garanzia, che porta competenza e garantisce condizioni di tutela della fede pubblica. Per questo è ancor più necessario operare per dare il giusto peso sullo scenario comunitario ad un segmento del mondo del lavoro che pesa per il 10-12 per cento sul prodotto interno lordo continentale e per il 15 per cento in Italia»;
    nonostante la disciplina normativa dell'equo compenso nelle professioni sia stata salutata come un passo decisivo per invertire il trend negativo determinatosi a seguito di un'indiscriminata accettazione delle regole europee in tema di libera concorrenza, l'impatto pratico ad oggi non ha determinato gli effetti sperati. Infatti, nonostante il richiamato principio dell'equo compenso sia stato sancito anche nei rapporti con la pubblica amministrazione, questo non ha impedito il verificarsi di situazioni paradossali nelle quali si è giunti a teorizzare, con l'iniziale avallo della giurisprudenza amministrativa, il lavoro a prezzo simbolico, il compenso minimo aberrante e, da ultimo nei giorni scorsi, la collaborazione con il professionista a titolo gratuito. Il giudice di legittimità si è più volte pronunciato a difesa della tutela del decoro professionale e contro lo svilimento a livello economico della prestazione resa dai liberi professionisti, che in definitiva nuoce al sistema Paese, il quale certamente ha sempre individuato nel lavoro autonomo il motore dell'economia;
    nel caso degli avvocati, ad esempio, non può ulteriormente sottacersi che la prestazione professionale è resa a tutela di interessi costituzionalmente garantiti in un ambito, la giustizia, cruciale in qualsiasi democrazia occidentale ed in tal senso un compenso minimo garantito non può che garantire a sua volta il cliente da prestazioni professionali di bassa qualità; per tale categoria, l'introduzione della disciplina in materia di equo compenso ha avuto il merito di riportare il tema della remunerazione dei professionisti nella cornice costituzionale che gli compete, che è quella della protezione del lavoro, ai sensi dell'articolo 36 della Costituzione, nel quadro dell'impegno della Repubblica per la tutela del contraente debole e la promozione della coesione sociale, ma permangono forti criticità che rendono non più rinviabile una riforma che consenta alle libere professioni di recuperare la centralità che spetta loro nel sistema Paese e che certamente non può prescindere dall'assicurare loro un compenso minimo garantito;
    in particolare, la nuova disciplina ha fatto registrare le seguenti problematiche:
     a) la tendenza dei contraenti forti a sfruttare i richiami testuali alle «convenzioni» per restringere il campo di applicazione tramite il ricorso a moduli procedimentali diversi da convenzioni in senso stretto (incarichi singoli e ad hoc, scambi di lettere e altro);
     b) la limitazione del campo soggettivo di applicazione della disciplina alle imprese di una certa dimensione: con l'attuale richiamo al quadro giuridico europeo restano fuori le cosiddette «piccole imprese» (che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro) e le cosiddette «microimprese» (che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro);
     c) l'emanazione da parte di alcune pubbliche amministrazioni di bandi «a zero compensi»;
     d) il regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, adottato all'indomani dell'abrogazione delle tariffe professionali, contenente disposizioni per la determinazione dei parametri per la liquidazione, da parte di un organo giurisdizionale, dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia. In particolare, il regolamento individua dei criteri generali riferibili a tutte le professioni interessate dal provvedimento e dispone dei parametri specifici per le singole professioni; è, infine, disposta l'applicazione analogica delle disposizioni del regolamento ai casi non espressamente previsti. La scelta di adottare un unico provvedimento per l'individuazione dei parametri nei confronti di diverse categorie professionali presenta delle limitazioni intrinseche: la molteplicità e la varietà delle professioni destinatarie delle disposizioni e, in particolare, l'eterogeneità delle attività a queste ascrivibili hanno comportato l'inevitabile emersione di dubbi interpretativi, nonché di lacune della disciplina non rimediabili neppure con l'applicazione in via analogica delle disposizioni stesse;
    il regolamento recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate da emanare in base all'articolo 148 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (decreto 30 marzo 2000, n. 162), all'articolo 1, comma 4, definisce il regime di incompatibilità alla carica di sindaco di società italiane con azioni quotate per coloro che, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a procedure concorsuali. Tale disciplina si applica anche ai professionisti nominati dal giudice per la carica di amministratori giudiziari e liquidatori di imprese che, per i motivi più svariati – società in stato di scioglimento, a volte nemmeno iscritto ma accertato per via giudiziale, o società la cui amministrazione è affetta da gravi irregolarità – sono ad alto rischio di sottoposizione a procedura concorsuale, con il conseguente rischio per gli stessi professionisti di incorrere in cause di incompatibilità non imputabili alle loro condotte professionali,

impegna il Governo:

1) ad assumere iniziative per accogliere la richiesta dei professionisti di una disapplicazione, ovvero un'applicazione facoltativa, degli indici sintetici di affidabilità per il 2018;

2) ad adottare ogni opportuna iniziativa finalizzata all'esenzione dagli indici sintetici di affidabilità di tutte le attività professionali, commerciali e artigiane che non hanno optato per il regime forfettario e con un fatturato pari o inferiore a 400 mila euro annui;

3) a considerare le preannunciate misure di incremento dei sistemi di pagamento digitale come interventi anticipatori del superamento definitivo degli indici sintetici di affidabilità per i commercianti;

4) a prevedere, nelle prossime iniziative normative, l'abrogazione dell'obbligo di invio delle liquidazioni periodiche dell'Iva per i soggetti che utilizzano la fatturazione elettronica, considerato un'inutile duplicazione sia per gli utenti che per i professionisti, nell'ottica di semplificazione degli adempimenti burocratici;

5) a lasciare inalterata la vigente normativa in materia di regime forfettario per le partite Iva e le start up, mantenendo l'aliquota flat – rispettivamente – al 15 per cento per i ricavi fino a 65 mila euro ed al 5 per cento per le attività innovative, senza alcun ritocco peggiorativo in termini di limitazioni e adempimenti, inclusa la conferma dell'esenzione dalla fatturazione elettronica, e confermando l'entrata in vigore dal 1o gennaio 2020 dell'imposta al 20 per cento per i ricavi compresi tra 65 mila e 100 mila euro;

6) ad assumere ogni iniziativa volta a valorizzare ed incrementare l'accesso ai fondi dell'Unione europea, la formazione e l'autoregolamentazione quali priorità per promuovere le professioni liberali in Europa in quanto «è ancora scarsa» l'apertura ai professionisti dei bandi per l'accesso ai fondi strutturali europei 2014-2020 e pertanto è necessario che gli ordini facciano una maggiore attività di formazione;

7) ad assumere iniziative normative atte a chiarire l'estraneità dalla gestione separata Inps dei liberi professionisti iscritti ad albi e dotati di propria cassa previdenziale;

8) ad adottare iniziative per rafforzare l'istituto dell'equo compenso, attivando misure di monitoraggio sulla sua effettiva applicazione, sia in ambito pubblico che privato, anche prevedendo l'istituzione ad hoc di un osservatorio nazionale, composto da un rappresentante per ciascuno dei consigli nazionali degli ordini professionali, con l'obiettivo di:
   a) estenderne l'efficacia a tutti i rapporti attualmente non inclusi;
   b) considerare equo il compenso determinato nelle convenzioni quando, in relazione alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, nonché all'eventuale ripetitività delle prestazioni richieste, il compenso risulta conforme ai parametri definiti dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
   c) ritenere vessatorie le clausole che determinano, in ragione della non equità del compenso pattuito o delle altre previsioni in esse contenute, un significativo squilibrio contrattuale a carico del professionista;
   d) allargare l'equo compenso ad ogni forma di accordo preparatorio o definitivo, a patto che sia vincolante per il professionista, le cui clausole siano predisposte in maniera unilaterale dalle imprese indipendentemente dalla forma dell'accordo e comprendendo gli accordi quadro e i casi di accordi su incarichi singoli;
   e) fornire una definizione univoca di equo compenso allo scopo di chiarire che l'equo compenso si riferisce a qualsiasi rapporto professionale avente ad oggetto le prestazioni di qualunque professionista, a prescindere dall'utilizzo di vere e proprie convenzioni, predisposte unilateralmente o meno, ampliando la platea dei soggetti tenuti al rispetto della normativa, riferendosi a tutti coloro che, ai sensi del vigente codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, non possono essere classificati come «consumatori»;
   f) promuovere l'istituzione di un collegamento tra equo compenso e sistema dei parametri, procedendo al contestuale aggiornamento del decreto ministeriale n. 140 del 2012 per tutte le professioni diverse da quella forense;
   g) ribadire l'integrale soggezione alla disciplina anche da parte della pubblica amministrazione, prevedendo, altresì, che la disciplina in materia di equo compenso si applichi anche ai rapporti instaurati prima dell'entrata in vigore della relativa normativa, purché ancora in corso di esecuzione;

9) ad adottare iniziative per procedere ad una modifica del decreto 30 marzo 2000, n. 162, per escludere dall'applicazione del regime di incompatibilità di cui all'articolo 1, comma 4, i professionisti che hanno svolto funzioni di amministratore giudiziario o liquidatore per nomina del giudice.
(1-00268) «Molinari, Bitonci, Durigon, Morrone, Galli, Centemero, Murelli, Turri, Andreuzza, Binelli, Bisa, Caffaratto, Cantalamessa, Caparvi, Cavandoli, Colla, Covolo, Dara, Di Muro, Gerardi, Giaccone, Gusmeroli, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Marchetti, Moschioni, Alessandro Pagano, Paolini, Patassini, Paternoster, Pettazzi, Piastra, Potenti, Saltamartini, Tarantino, Tateo».


   La Camera

impegna il Governo:

1) a lasciare inalterata, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, la vigente aliquota in materia di regime forfettario per le partite Iva e le start up, rispettivamente al 15 per cento per i ricavi fino a 65 mila euro ed al 5 per cento per le attività innovative;

2) ad assumere ogni iniziativa volta a valorizzare ed incrementare l'accesso ai fondi dell'Unione europea, la formazione e l'autoregolamentazione quali priorità per promuovere le professioni liberali in Europa in quanto «è ancora scarsa» l'apertura ai professionisti dei bandi per l'accesso ai fondi strutturali europei 2014-2020 e pertanto è necessario che gli ordini facciano una maggiore attività di formazione;

3) ad intraprendere ogni opportuna iniziativa di carattere normativo atta a garantire la diffusa applicazione del principio dell'equo compenso per le prestazioni svolte da professionisti a favore delle pubbliche amministrazioni, grandi imprese, banche, assicurazioni, principio già contemplato all'articolo 13-bis della legge professionale forense, recepito nella legge di bilancio 2018 e ad avviare una mirata interlocuzione con tutte le professioni ordinistiche raccogliendo specifici contributi sulle peculiarità dei rispettivi, regimi tariffari, onde poter elaborare una proposta normativa coerente ed unitaria sul tema;

4) a valutare l'opportunità di adottare iniziative per procedere ad una modifica del decreto 30 marzo 2000, n. 162, per escludere dall'applicazione del regime di incompatibilità di cui all'articolo 1, comma 4, i professionisti che hanno svolto funzioni di amministratore giudiziario o liquidatore per nomina del giudice.
(1-00268)
(Testo modificato nel corso della seduta) «Molinari, Bitonci, Durigon, Morrone, Galli, Centemero, Murelli, Turri, Andreuzza, Binelli, Bisa, Caffaratto, Cantalamessa, Caparvi, Cavandoli, Colla, Covolo, Dara, Di Muro, Gerardi, Giaccone, Gusmeroli, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Marchetti, Moschioni, Alessandro Pagano, Paolini, Patassini, Paternoster, Pettazzi, Piastra, Potenti, Saltamartini, Tarantino, Tateo».


   La Camera,
   premesso che:
    in Italia il comparto dei liberi professionisti rappresenta un settore vitale per il nostro Paese, considerato che, secondo il Rapporto 2018 dell'Osservatorio sulla professione, il nostro Paese conta circa 2,4 milioni di professionisti iscritti agli albi professionali e 1,4 milioni di iscritti alle casse previdenziali e si colloca come lo Stato con il numero maggiore di professionisti in Europa; in termini percentuali rappresenta il 26 per cento del lavoro indipendente in Europa e, allo stato attuale, occupa circa 900 mila persone con contratto di lavoro dipendente;
    l'apporto delle libere professioni si sviluppa anche sul lato economico, rappresentando il 12,4 per cento del prodotto interno lordo italiano, unico settore che nonostante il periodo di stagnazione degli ultimi anni ha retto più di tutti gli altri;
    difendere il mondo delle libere professioni significa, tra l'altro, difendere non solo l'economia del nostro Paese, ma anche un modello virtuoso, considerato che, nel caso delle professioni ordinistiche, l'obbligo di iscrizione all'albo garantisce una qualità elevata delle prestazioni fornite dai professionisti e la rispondenza alle norme di deontologia professionale;
    si tratta di un settore variegato che coinvolge tre grandi filoni – giuridico, sanitario e tecnico – e, pertanto, necessita di un'attenzione particolare da parte del Governo, che non si limiti a provvedimenti spot, ma che si realizzi nella più ampia tutela di tutte le specificità delle singole professioni interessate;
    nei suddetti ambiti di operatività – giuridico, sanitario e tecnico – i professionisti concorrono, attraverso la propria attività, alla realizzazione ed attuazione di diritti che hanno uno specifico riconoscimento a livello costituzionale, quali, ad esempio, il diritto alla salute, il diritto alla difesa, il diritto all'abitazione, il diritto all'ambiente;
    dalla funzione coessenziale svolta dai professionisti in relazione a settori così centrali per i diritti individuali e per il buon funzionamento della cosa pubblica discende, peraltro, come corollario necessario, l'esigenza di garantire il decoro dei professionisti, anche economico, e la sostenibilità delle professioni, intesa in una duplice accezione: come sostenibilità della professione per chi attualmente la svolge, e come attrattività per quanti, delle future generazioni, vorranno intraprenderle. Decoro e sostenibilità che non possono essere garantite se non con politiche e misure attente, adeguate al ruolo sociale dei professionisti e al bagaglio di competenze ed eccellenza che essi rappresentano;
    Forza Italia ha istituito il dipartimento delle professioni, che ha costantemente prestato ascolto alle problematiche rappresentate delle professioni ordinistiche e non ordinistiche;
    tale comparto viene costantemente «vessato» da novità legislative, come norme fiscali e burocratiche, che comportano un aggravio di incombenze, sottraendo il tempo all'attività professionale;
    si evidenzia, altresì, che recentemente è stato presentato alla Camera dei deputati un documento congiunto Confindustria-Cndced (Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili) con cui si fornisce una mappatura delle azioni più urgenti da compiere per migliorare la vita dei professionisti e delle imprese, nell'ottica di una sempre maggiore semplificazione normativa e degli adempimenti, garantendo un rapporto equilibrato tra fisco e contribuenti, attraverso interventi volti:
     a) a introdurre la scadenza annuale dell'esterometro;
     b) a modificare l'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, nel senso di prevedere il ripristino della disciplina di recupero dell'Iva relativa a crediti inesigibili, oggetto di procedure concorsuali, introdotta dalla legge di stabilità per il 2016 e mai entrata in vigore per effetto della legge di bilancio per il 2017;
     c) ad abrogare l'obbligo di utilizzo esclusivo dei canali telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate in caso di compensazione dei crediti di imposta indicati per importi non superiori a 5.000 euro annui;
     d) ad abrogare il meccanismo dello split payment nella considerazione che i benefici (in termini di maggior gettito ascrivibile al bilancio dello Stato) conseguiti con lo split payment saranno realizzati mediante l'uso della fatturazione elettronica obbligatoria per tutte le operazioni rilevanti Iva dal 1o gennaio 2019 o quanto meno a consentire alle imprese un recupero integrale del credito Iva generato dall'applicazione del meccanismo, eliminando i limiti massimi di compensabilità dei crediti d'imposta e contributivi attualmente vigenti (pari a 700.000 euro annui);
     e) a ripristinare definitivamente un termine congruo per esercitare il diritto alla detrazione Iva, stabilendo quale tempo massimo la data di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno successivo a quello in cui il diritto è sorto;
     f) a riconoscere più tempo per l'emissione della fattura che oggi è emessa entro 20 giorni dall'effettuazione dell'operazione e comunque non oltre il giorno 12 del mese successivo;
     g) a prevedere, nell'ambito degli appalti pubblici, l'esclusione dell'applicazione della sanzione in caso di errata applicazione dell'Iva da parte del cedente o prestatore che si è uniformato a una specifica indicazione dell'ente pubblico appaltante contenuta nel contratto d'appalto o in altri documenti riconducibili all'ente pubblico stesso;
     h) a modificare l'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, eliminando, nell'ultimo comma, la condizione di effettivo pagamento dell'imposta da parte del cessionario/committente ai fini dell'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta che il cedente/prestatore gli ha addebitato in via di rivalsa;
     i) a modificare il termine di registrazione degli atti in termine fisso, attualmente pari a 20 giorni, e renderlo di 30 giorni per tutti gli atti formati in Italia, nonché a riscrivere la tempistica dei termini di presentazione della dichiarazione annuale dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale per i soggetti tenuti al versamento dell'acconto;
     l) a rivedere le modifiche introdotte all'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, ripristinando l'esclusione dalla regola generale di deducibilità (limite del 30 per cento del risultato operativo lordo) degli interessi passivi sui finanziamenti contratti per la realizzazione di beni alla cui produzione è diretta l'attività dell'impresa (ad esempio, gli «immobili merce» delle imprese edili ovvero prodotti alimentari con lungo periodo di maturazione o di invecchiamento);
     m) a semplificare gli adempimenti documentali connessi alle spese per ospitalità clienti, con l'obiettivo precipuo di abrogazione dell'obbligo di raccolta dei dati relativi alle generalità dei soggetti ospitati;
     n) a uniformare i requisiti di accesso al regime della liquidazione Iva di gruppo a quelli valevoli per l'esercizio delle opzioni per il consolidato fiscale nazionale;
     o) a rimuovere la causa di esclusione dal regime forfetario costituita dalla partecipazione in società di persone, associazioni, imprese familiari e società a responsabilità limitata «trasparenti»;
     p) a rimuovere il divieto per le micro-imprese che scelgano di redigere il bilancio in forma abbreviata o ordinaria di applicare, ai fini fiscali, il principio di «derivazione rafforzata», adeguandosi in tal modo la disciplina loro applicabile a quella oggi vigente per tutte le altre società di capitali che non abbiano i requisiti dimensionali per essere qualificate micro-imprese;
    il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili ha, inoltre, evidenziato come – in virtù dell'impossibilità di una disapplicazione totale degli indici sintetici di affidabilità per l'anno 2018 a causa delle pressanti esigenze di gettito – sia necessario comunque dare spazio ad interventi che provino con successo a mettere ordine nel caos generatosi su questo adempimento, quali:
     a) la rimozione delle criticità riscontrate nel funzionamento di alcuni indici di anomalia con riferimento a tutti i 175 indici sintetici di affidabilità approvati e non solo per gli 89 indici sintetici di affidabilità in revisione nel 2019;
     b) codificazione normativa del principio che gli indici sintetici di affidabilità evoluti si applichino, se più favorevoli per il contribuente, anche ai periodi d'imposta precedenti;
     c) la sperimentalità degli indici sintetici di affidabilità per il 2018 ai fini della formazione delle liste selettive di controllo;
     d) l'introduzione dell'obbligo di parere preventivo della commissione degli esperti in sede di individuazione delle premialità;
     e) la conferma, nell'immediato, della proroga dei termini di versamento prevista, per quanto risulta, dalla manovra di bilancio per il 2020 dal 16 novembre al 16 marzo 2020;
    ancora, per l'anno 2019 Cna, nell'ambito del rapporto «Comune che vai fisco che trovi» dell'Osservatorio sulla tassazione delle piccole imprese in Italia, presentato alla stampa ed alle istituzioni il 17 settembre 2019, ha stimato una sensibile riduzione del total tax rate (-1,5 punti percentuali), strettamente legata all'aumento della quota di Imu deducibile dal reddito d'impresa che, proprio dal 2019, passa dal 20 al 50 per cento. L'ulteriore incremento al 100 per cento della quota di Imu deducibile – già previsto dalla norma, sia pure solo con riferimento all'anno d'imposta 2023 – avrebbe notevoli impatti sulla pressione fiscale: nei comuni nei quali le imprese sono costrette a pagare una Imu molto elevata, infatti, la deducibilità integrale dell'imposta determinerebbe una forma di compensazione tale da ridurre l'iniquità derivante dalla tassazione comunale;
    nell'ambito della manovra di bilancio per il 2020, alla luce del documento programmatico di bilancio recentemente approvato dal Consiglio dei ministri e inviato a Bruxelles, si prevede non solo l'abrogazione della flat tax al 20 per cento per le partite Iva con redditi tra i 65.001 e i 100.000 euro annui recentemente introdotta dalla legge di bilancio per il 2019, ma anche, con riferimento precipuo alle partite iva fino a 65.000 euro con flat tax al 15 per cento, una sostanziale revisione dei parametri del «regime dei minimi», con annessa elencazione di quelli che potrebbero essere oggetto di successiva modifica nella manovra. Si parla, infatti, di parametri relativi ai limiti di spese per il personale e beni strumentali fino a 20.000 euro e soprattutto di «esclusione se il reddito è maggiore a 30.000» senza dare particolari indicazioni. Quest'ultimo parametro non meglio specificato potrebbe significare tante cose: ovverosia, che si potrebbero escludere dall'applicazione del regime i contribuenti che nel precedente periodo di imposta hanno realizzato redditi di lavoro dipendente superiori a 30.000 euro, oppure redditi d'impresa o di lavoro autonomo superiori a 30.000 euro, oppure entrambe le cose, oppure addirittura l'introduzione di due diversi regimi fiscali separati in sostituzione di quello attuale, magari un «regime dei minimi», sulla base di quello previsto dalla vecchia normativa del 2011, per i soggetti aventi ricavi o compensi sino a 30.000 euro annui ed un «regime forfettario» per tutti gli altri con ricavi o compensi superiori a 30.000 euro ed entro il limite di 65.000 euro annui. Una soluzione di questo tipo, a doppio regime per le partite iva entro i 65.000 euro, snatura fortemente se non addirittura abroga di fatto anche l'attuale impianto normativo sulla flat tax per le partite Iva al 15 per cento, con tutte le conseguenze che si possono immaginare. Non si comprende, infatti, perché l'unica concreta misura fino ad oggi assunta a beneficio di giovani o professionisti-medio piccoli debba essere espunta. Non si tratta, certo, di grandi contribuenti contro cui il principio di progressività giustifichi accanimenti fiscali. Non esiste alcuna regione per una simile scelta, se non una sorta di malcelato odio sociale verso i ceti libero-professionali e verso le dinamiche attive e meritocratiche che le caratterizzano. Non bisogna tacere, peraltro, che il nuovo regime, oltre ad agevolare i professionisti, ha prodotto influssi positivi anche per la finanza pubblica, con un aumento degli introiti e l'emersione del nero;
    infine, l'impianto generale della manovra di bilancio per il 2020, per quanto risulta, dovrebbe prevedere, alla luce di quanto descritto dal documento programmatico di bilancio recentemente approvato dal Consiglio dei ministri e inviato a Bruxelles, un diluvio di interventi minuti tesi a recuperare anche le briciole delle tasse, con conseguente aggravio di costi, adempimenti e sanzioni che si abbatterebbero inopinatamente nei confronti degli esercenti commerciali, addirittura definiti «infedeli» quasi a voler criminalizzare nel sentire collettivo l'intera categoria di riferimento,

impegna il Governo:

1) ad adottare iniziative per istituire presso i Ministeri vigilanti sulle professioni tavoli di lavoro o osservatori permanenti che prevedano la partecipazione dei rappresentanti di ogni professione e che permettano una costante concertazione sui principali temi che riguardano i professionisti e un dialogo teso a semplificarne l'attività;

2) ad intraprendere ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, atta a garantire l'applicazione del principio dell'equo compenso commisurato alla quantità e qualità del lavoro prestato, già contemplato nell'articolo 13-bis della legge professionale forense, introdotto con la legge di bilancio per il 2018, garantendone l'applicazione a tutte le prestazioni professionali con soggetti diversi dai consumatori o dagli utenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, abbiano gli stessi natura pubblica o privata, ed estendendone l'applicazione alle prestazioni dei professionisti iscritti agli ordini di cui all'articolo 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81, nonché, per quanto compatibili, a tutti i liberi professionisti;

3) a considerare l'opportunità di adottare iniziative normative, per ogni singola professione vigilata dal Ministro della giustizia, che individuino parametri specifici per l'applicazione dell'equo compenso da parte del giudice per la liquidazione giudiziale dei compensi, nonché dalle parti in assenza di un accordo specifico, rendendo autonome le professioni diverse da quella forense e garantendo una tutela specifica per ognuna di loro;

4) a promuovere ogni opportuna iniziativa per dare la possibilità ai consigli nazionali delle professioni vigilate dal Ministero della giustizia, nonché alle associazioni che rappresentano le professioni non ordinistiche, a segnalare violazioni alla normativa sull'equo compenso sia presso il Ministero vigilante, sia presso l'autorità giudiziaria nei casi più gravi;

5) a considerare l'opportunità di assumere iniziative per sottoporre a revisione i compensi per i consulenti tecnici di ufficio ausiliari della giustizia, la cui tariffazione è regolata dal testo unico sulla giustizia che richiama la legge n. 319 del 1980, ormai obsoleta e non in linea con il principio dell'equo compenso, tenuto conto che gli onorari attualmente sono commisurati al tempo impiegato dai professionisti a svolgere l'incarico e valutati poco più di 4 euro l'ora, parametro che, anche alla luce delle nuove incombenze previste in materia fallimentare, appare assolutamente anti storico e non adeguato;

6) a valutare l'opportunità di assumere iniziative per rendere maggiormente fruibili gli strumenti della volontaria giurisdizione e razionalizzare i tempi dei connessi procedimenti, con chiari benefici in termini deflattivi;

7) ad adottare tutte le iniziative più opportune, anche d'intesa con la rete delle professioni tecniche e con i rappresentanti del terzo settore, per coordinare le norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, quali il decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1996, il decreto ministeriale n. 236 del 1989, la legge sui piani di eliminazione delle barriere architettoniche, di fatto mai attuati, e la legge n. 104 del 1992 in un testo unico sull'abbattimento delle barriere architettoniche e sull'accessibilità;

8) ad assumere iniziative, anche in collaborazione con la Federazione nazionale dei chimici e dei fisici, per valorizzare la figura professionale dei chimici e dei fisici;

9) ad adottare iniziative, anche normative, finalizzate a declinare nell'ambito dell'ordinamento le proposte individuate dal documento congiunto Confindustria-Cndced (Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili), al fine di porre rimedio ad alcune criticità particolarmente evidenti soprattutto nell'operatività dei sostituti di imposta e nel settore Iva, che complicano la gestione delle imprese nonché degli studi professionali dei commercialisti attraverso gli interventi evidenziati in premessa;

10) ad adottare iniziative volte ad una maggiore semplificazione normativa attraverso la rimozione di alcune distorsioni strutturali che rendono l'ordinamento opaco e di difficile lettura nei suoi obiettivi e nel coordinamento tra le diverse discipline di imposta e tra i diversi comparti dell'ordinamento;

11) ad adottare iniziative normative finalizzate a garantire un rapporto fra fisco e contribuenti, valorizzando, con particolare riferimento a imprese e libere professioni, gli istituti della cooperazione e del controllo del rischio fiscale e garantendo la certezza del diritto e la proporzionalità della risposta sanzionatoria;

12) ad adottare ogni opportuna iniziativa finalizzata a risolvere le problematiche sollevate dalla sostituzione degli studi di settore con gli indicatori sintetici di affidabilità, in particolare accogliendo, anche con provvedimenti normativi, le proposte del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili evidenziate in premessa;

13) a prevedere una specifica iniziativa normativa che affronti in modo organico e coordinato il tema della sicurezza degli operatori sanitari nell'espletamento delle loro prestazioni professionali, anche prevedendo il conferimento agli stessi della qualifica di pubblico ufficiale, durante le loro funzioni, con la connessa procedibilità d'ufficio per i reati commessi contro questi ultimi nell'esercizio delle loro funzioni professionali, al fine di arginare il fenomeno dell'aggressione ai «camici bianchi», sempre più diffuso negli ultimi tempi;

14) ad adottare iniziative per rimodulare ed implementare le risorse dedicate al settore delle prestazioni veterinarie sia nel settore privato che in ambito pubblico;

15) ad adottare iniziative per rivedere le disposizioni introdotte con la legge n. 124 del 2017, che ha consentito l'accesso alla titolarità delle farmacie anche alle società di capitali, senza la previsione – contrariamente a quanto stabilito dalla normativa vigente per le altre società tra professionisti – di alcuna riserva di partecipazione ai soci professionisti;

16) ad adottare iniziative per stanziare le risorse necessarie per l'attuazione della farmacia dei servizi, prevista dalla legge n. 69 del 2009, dal decreto legislativo n. 153 del 2009 e successivi decreti attuativi in tutte le regioni italiane;

17) a porre in essere ogni iniziativa utile per il celere rinnovo della convenzione nazionale che disciplina i rapporti con le farmacie pubbliche e private e che risale ormai a più di venti anni fa (decreto del Presidente della Repubblica n. 371 del 1998);

18) a intraprendere ogni utile iniziativa finalizzata ad equiparare lo status contrattuale ed economico dei laureati in farmacia e in altre lauree sanitarie non mediche che afferiscono alle scuole di specializzazione di area sanitaria, disciplinate dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 1o agosto 2005, e successive modificazioni, a quello dei laureati in medicina;

19) ad adottare iniziative per sospendere l'obbligo di emissione della fattura elettronica per tutti i soggetti privati non esenti fino al 1o gennaio 2022 o ad estendere a tutto il primo anno di applicazione del nuovo obbligo di fatturazione elettronica il regime sanzionatorio più mite che è stato introdotto dal «decreto fiscale 2019»;

20) ad adottare iniziative per innalzare la soglia della « no tax area», esentando dal pagamento dell'Irpef tutti i contribuenti, lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi e pensionati con un reddito non superiore a 13.000 euro;

21) a valutare la possibilità di adottare iniziative per detassare gli investimenti operati dalle casse dei professionisti in economia reale, ovvero la ridurre la tassazione dal 27 al 12,5 per cento come previsto per i titoli di Stato;

22) ad adottare iniziative volte a rendere, alla luce delle evidenze del Rapporto Cna «Comune che vai, fisco che trovi», l'Imu pagata sugli immobili strumentali delle imprese completamente deducibile dal reddito d'impresa a partire dall'anno d'imposta 2019, nella considerazione che la completa deducibilità dell'Imu dal reddito d'impresa, oltre a determinare un effetto importante sul total tax rate della piccola impresa, porterebbe maggiore equità nella tassazione, perché apporta maggiori benefici di riduzione della tassazione erariale alle imprese più vessate dalla tassazione comunale sugli immobili;

23) ad astenersi dall'adottare improvvide iniziative normative capaci solo di snaturare la recente riforma del regime forfettario per le partite Iva fino a 65.000 euro cui è applicata una flat tax pari al 15 per cento, nonché ad adottare iniziative per rivedere l'abrogazione della previsione contenuta nella legge di bilancio per il 2019 relativa all'estensione della platea dei beneficiari fino alla soglia dei 100.000 euro, con flat tax pari al 20 per cento;

24) ad adottare iniziative, anche nell'ambito dell'imminente disegno di legge di bilancio, volte a ridurre costi, adempimenti e sanzioni a carico degli esercenti commerciali, senza alcun tipo di strategia effettiva contro l'evasione fiscale, nonché a evitare l'eccessiva polverizzazione del sistema tributario e la depressione dell'economia reale;

25) a tutelare i giornalisti nell'esercizio della loro attività professionale dai sempre più frequenti episodi di aggressione e intimidazione, nonché ad assumere iniziative relativamente alle situazioni di crisi aziendale nel comparto dell'editoria che prefigurano un drammatico ridimensionamento degli organici – come purtroppo testimoniano i recenti annunci di licenziamenti che coinvolgono agenzie di stampa nazionali e importanti testate di carta stampata – e ad adottare iniziative per reintrodurre già con il disegno di legge di bilancio per il 2020 i contributi diretti a favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici, decurtati dall'articolo 1, comma 810, della legge n. 145 del 2018, anche al fine di evitare ulteriori perdite di occupazione in un settore così delicato, scongiurando così la riduzione del pluralismo e l'abbassamento della qualità dell'informazione in favore di chi produce falsa informazione, meglio definita come « fake news», in spregio ai principi liberali e democratici cui si informa la Costituzione repubblicana.
(1-00269)
(Nuova formulazione) «Mandelli, Gelmini, Zanettin, Giacomoni, Porchietto, Martino, Baratto, Cattaneo, Angelucci, Giacometto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Rotondi, Scoma, Zanella, Palmieri, Sarro».


   La Camera

impegna il Governo:

1) ad adottare iniziative affinché i Ministeri vigilanti possano coinvolgere i rappresentanti delle rispettive professioni sui principali temi che riguardano i professionisti;

2) ad intraprendere ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo atta a garantire la diffusa applicazione del principio dell'equo compenso per le prestazioni svolte da professionisti a favore delle pubbliche amministrazioni, grandi imprese, banche e assicurazioni, principio già contemplato all'articolo 13-bis della legge professionale forense, recepito nella legge di bilancio 2018 e ad avviare una mirata interlocuzione con tutte le professioni ordinistiche raccogliendo specifici contributi sulle peculiarità dei rispettivi regimi tariffari, onde poter elaborare una proposta normativa coerente ed unitaria sul tema;

3) a proseguire il percorso di approfondimento avviato in ordine alla possibilità di revisione dei compensi per i consulenti tecnici d'ufficio;

4) a valutare l'opportunità di assumere iniziative per rendere maggiormente fruibili gli strumenti della volontaria giurisdizione e razionalizzare i tempi dei connessi procedimenti, con chiari benefici in termini deflattivi;

5) ad adottare tutte le iniziative più opportune, anche d'intesa con la rete delle professioni tecniche e con i rappresentanti del terzo settore, per coordinare le norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, quali il decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1996, il decreto ministeriale n. 236 del 1989, la legge sui piani di eliminazione delle barriere architettoniche, di fatto mai attuati, e la legge n. 104 del 1992 in un testo unico sull'abbattimento delle barriere architettoniche e sull'accessibilità;

6) ad assumere iniziative, anche in collaborazione con la Federazione nazionale dei chimici e dei fisici, per valorizzare la figura professionale dei chimici e dei fisici;

7) a valutare l'opportunità di adottare iniziative, anche normative, finalizzate a declinare nell'ambito dell'ordinamento le proposte individuate dal documento congiunto Confindustria-Cndced (Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili);

8) ad adottare iniziative volte ad una maggiore semplificazione normativa attraverso la rimozione di alcune distorsioni strutturali che rendono l'ordinamento opaco e di difficile lettura nei suoi obiettivi e nel coordinamento tra le diverse discipline di imposta e tra i diversi comparti dell'ordinamento;

9) ad adottare iniziative normative finalizzate a garantire un rapporto fra fisco e contribuenti, valorizzando, con particolare riferimento a imprese e libere professioni, gli istituti della cooperazione e del controllo del rischio fiscale e garantendo la certezza del diritto e la proporzionalità della risposta sanzionatoria;

10) a valutare l'opportunità di adottare ogni opportuna iniziativa finalizzata a risolvere le problematiche sollevate dalla sostituzione degli studi di settore con gli indicatori sintetici di affidabilità;

11) ad adottare un'iniziativa normativa volta a rafforzare la tutela del personale sanitario e sociosanitario nell'esercizio delle loro funzioni, attraverso la previsione di specifiche aggravanti per condotte di aggressione fisica, sia di un'aggravante a carattere generale per ogni fatto commesso con violenza o minaccia in loro danno;

12) a valutare l'adozione di adottare iniziative per rimodulare ed implementare le risorse dedicate al settore delle prestazioni veterinarie sia nel settore privato che in ambito pubblico;

13) ad adottare iniziative per rivedere le disposizioni introdotte con la legge n. 124 del 2017 compatibilmente con i princìpi di finanza pubblica e con il riassetto della normativa comunitaria;

14) ad adottare iniziative per l'attuazione della farmacia dei servizi, prevista dalla legge n. 69 del 2009, dal decreto legislativo n. 153 del 2009 e successivi decreti attuativi in tutte le regioni italiane;

15) a porre in essere ogni iniziativa utile per il celere rinnovo della convenzione nazionale che disciplina i rapporti con le farmacie pubbliche e private e che risale ormai a più di venti anni fa (decreto del Presidente della Repubblica n. 371 del 1998);

16) ad adottare iniziative volte a rendere, alla luce delle evidenze del Rapporto Cna «Comune che vai, fisco che trovi», l'Imu pagata sugli immobili strumentali delle imprese completamente deducibile dal reddito d'impresa a partire dall'anno d'imposta 2022, nella considerazione che la completa deducibilità dell'Imu dal reddito d'impresa, oltre a determinare un effetto importante sul total tax rate della piccola impresa, porterebbe maggiore equità nella tassazione, perché apporta maggiori benefici di riduzione della tassazione erariale alle imprese più vessate dalla tassazione comunale sugli immobili;

17) a lasciare inalterata compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica la vigente aliquota in regime forfettario per le partite IVA e le start up rispettivamente al 15 per cento per i ricavi fino a 65 mila euro ed al 5 per cento per le attività innovative;

18) ad adottare iniziative, anche nell'ambito dell'imminente disegno di legge di bilancio, volte a ridurre i costi e gli adempimenti a carico degli esercenti commerciali;

19) a prevedere ogni iniziativa utile a tutelare i giornalisti nell'esercizio della loro attività professionale dai sempre più frequenti episodi di intimidazione ed aggressione, per salvaguardare la libertà di informazione così come garantita dalla Carta costituzionale.
(1-00269)
(Nuova formulazione – Testo modificato nel corso della seduta) «Mandelli, Gelmini, Zanettin, Giacomoni, Porchietto, Martino, Baratto, Cattaneo, Angelucci, Giacometto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Rotondi, Scoma, Zanella, Palmieri, Sarro».


   La Camera,
   premesso che:
    con poco meno di 1 milione e 400 mila unità, l'aggregato dei liberi professionisti costituisce al 2017 oltre il 6 per cento degli occupati in Italia e il 26 per cento del complesso del lavoro dipendente;
    in decisa crescita nell'ultimo decennio (+28 per cento tra il 2008 e il 2017) i liberi professionisti hanno costituito l'unica componente del mercato del lavoro che non soltanto ha tenuto, ma si è rafforzata nel corso della crisi, in netta controtendenza rispetto agli altri segmenti occupazionali del lavoro indipendente;
    l'Italia che riemerge dalla crisi è un Paese del terziario similmente alla Germania, Francia, Gran Bretagna e Stati Uniti e oggi immaginare il futuro del lavoro autonomo richiede uno sforzo di pensiero volto a ridurre le differenze tra i vari modelli associativi e normativi e che nel contempo possa cogliere gli strumenti salienti che offre l'era digitale e del terziario avanzato;
    in Italia esistono ben 26 ordini professionali e collegi professionali che contano oltre 2 milioni e 300 mila iscritti e, se si considerano anche i dipendenti che lavorano presso gli studi professionali, il numero aumenta fino a circa 6 milioni e mezzo di lavoratori: un bel numero se si considera che nel 2018 gli italiani occupati erano 23 milioni e 215 mila;
    nel 2006 con i cosiddetti «decreti Bersani», nel tentativo di aumentare la concorrenza in settori come quello delle professioni chiuse, è stata abolita la tariffa minima, che di fatto ha provocato un impoverimento di tutte le categorie professionali con il calo di reddito medio dell'8,6 per cento, con punte significative tra i professionisti dell'area tecnica (-18,6 per cento) e giuridica (-29,2 per cento);
    per ovviare a ciò è intervenuta la legge 4 dicembre 2017, n. 284 – «collegato fiscale 2018» – che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, introducendo nel sistema giuridico «l'equo compenso» per tutti in professionisti;
    l'equo compenso altro non è che il riconoscimento del valore sociale ed economico della prestazione professionale, un diritto costituzionalmente garantito nelle diverse forme (articoli 1, 4 e 35); infatti, i professionisti concorrono, attraverso le loro prestazioni, alla realizzazione ed attuazione di diritti costituzionali, come, ad esempio, il diritto alla salute, all'abitazione, all'ambiente, alla difesa;
    nonostante l'equo compenso sia stato salutato come un passo decisivo per invertire le regole europee in materia di libera concorrenza, l'impatto pratico non ha ancora determinato gli effetti sperati e non manca nemmeno la confusione generata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che recentemente si è pronunciata affermando che: «le tariffe professionali fisse e minime costituiscono una grave restrizione della concorrenza, in quanto impediscono ai professionisti di utilizzare il più importante strumento concorrenziale, ossia il prezzo della prestazione»;
    oggi il mondo delle libere professioni rappresenta un fondamentale valore aggiunto per l'economia della nazione: si concentra, infatti, in Italia la maggiore percentuale dei professionisti censiti nei 18 Paesi dell'Unione europea e questo mondo delle libere professioni, nelle sue diverse articolazioni, rappresenta un modello sociale che non può essere abbandonato a se stesso o a regole europee mutuate da sistemi giuridici che fanno del liberalismo sfrenato il loro mantra;
    secondo il rapporto 2018 di Confprofessioni, i liberi professionisti hanno retto più di altre categorie alla crisi economica del secondo millennio, ma necessitano di risposte urgenti ed indifferibili da parte del Governo e delle istituzioni, in termini di: difesa della propria specificità ed identità; riduzione della pressione fiscale; semplificazione delle incombenze burocratiche; tutela della meritocrazia, anche attraverso la semplificazione normativa; un rapporto equilibrato con il fisco,

impegna il Governo:

1) ad intraprendere ogni opportuna iniziativa di carattere normativo atta a garantire la diffusa applicazione del principio dell'equo compenso per le prestazioni svolte da professionisti, principio già contemplato all'articolo 13-bis della legge professionale forense, recepito nella legge di bilancio per il 2018 ed esteso anche alle prestazioni e a tutti i liberi professionisti, indipendentemente dall'iscrizione o meno ad un ordinamento professionale e a collegi, commisurato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto;

2) a valutare l'opportunità di prevedere specifiche iniziative finalizzate alla revisione dei compensi per i consulenti tecnici di ufficio ausiliari della giustizia, la cui tariffazione è ancora regolata dal testo unico sulla giustizia che richiama la legge n. 319 del 1980, obsoleta sia nel testo che nei contenuti, tenendo conto che attualmente gli onorari sono commisurati al tempo impiegato dai professionisti a svolgere l'incarico e valutati poco più di 4 euro l'ora e che, alla luce delle nuove incombenze determinate dal decreto-legge n. 83 del 2015, che introduce nuove misure in materia fallimentare e di procedure di esecuzione forzata immobiliare, il compenso previsto per le attività del professionista appare assolutamente anti storico e non adeguato;

3) ad adottare iniziative per predisporre un testo unico sull'abbattimento delle barriere architettoniche e sull'accessibilità, anche d'intesa con la rete delle professioni tecniche, perché oggi esistono una serie di norme tra di loro non coordinate, come il decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1996 che riguarda tutto ciò che è attinente agli edifici pubblici, il decreto ministeriale n. 236 del 1989 che riguarda gli edifici privati e la legge sui piani di eliminazione delle barriere architettoniche, di fatto mai attuati;

4) a promuovere tutte le iniziative di competenza atte a garantire un più facile accesso al credito per i liberi professionisti ed il coinvolgimento del Mediocredito centrale per un accesso più agevole al fondo di garanzia;

5) ad attuare le iniziative necessarie per esentare dagli indicatori sintetici di affidabilità tutte le attività professionali, commerciali ed artigiane con fatturato pari od inferiore a 250.000 euro annui;

6) a valutare, nell'ambito delle prossime iniziative normative, la possibilità di abrogare l'obbligo di invio delle liquidazioni periodiche dell'Iva per i soggetti che utilizzino la fatturazione elettronica, per evitare inutili duplicazioni onerose sia per gli utenti che per i professionisti del settore;

7) ad adottare iniziative per applicare una « flat tax» al 15 per cento sugli incrementi di fatturato prodotti dai liberi professionisti e dalle piccole e medie imprese con fatturato pari o inferiore a 50 milioni di euro e con un numero di dipendenti pari od inferiore a 250, realizzati rispetto all'ultimo esercizio di bilancio e reinvestiti in economia reale;

8) ad adottare iniziative per innalzare la soglia della « no tax area», esentando dal pagamento dell'Irpef tutti i contribuenti, lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi e pensionati con un reddito non superiore a 15 mila euro lordi annui;

9) ad assumere iniziative per istituire un osservatorio sul mercato del lavoro delle professioni sulla base dei dati delle casse di previdenza, al fine di verificare le misure da adottare a sostegno delle libere professioni e di monitorare e misurare i costi amministrativi e fiscali sempre più elevati che limitano oggi l'accesso alla professione;

10) a valutare l'opportunità di adottare iniziative per introdurre una scadenza annuale per l’«esterometro»;

11) a valutare l'opportunità di adottare iniziative per innalzare al 100 per cento la quota di Imu deducibile per i professionisti, le imprese artigiane e commerciali con un fatturato pari o inferiore a 250.000 euro annui;

12) ad adottare iniziative per istituire presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un osservatorio permanente, con la partecipazione dei rappresentanti degli ordini professionali, al fine di concertare con il mondo delle professioni provvedimenti atti a semplificarne l'attività lavorativa e contributiva e a garantire l'applicazione dell'equo compenso con parametri specifici per ogni professione, anche in considerazione dell'evoluzione tecnologica.
(1-00271) «Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte, Schullian».


   La Camera

impegna il Governo:

1) ad intraprendere ogni opportuna iniziativa di carattere normativo atta a garantire la diffusa applicazione del principio dell'equo compenso per le prestazioni svolte da professionisti a favore delle pubbliche amministrazioni, grandi imprese, banche e assicurazioni, principio già contemplato all'articolo 13-bis della legge professionale forense, recepita nella legge di bilancio 2018 e ad avviare una mirata interlocuzione con tutte le professioni ordinistiche raccogliendo specifici contributi sulle peculiarità dei rispettivi regimi tariffari, onde poter elaborare una proposta normativa coerente ed unitaria sul tema;

2) a proseguire il percorso di approfondimento avviato in ordine alla possibilità di revisione dei compensi per i consulenti tecnici d'ufficio;

3) ad adottare iniziative per predisporre un testo unico sull'abbattimento delle barriere architettoniche e sull'accessibilità, anche d'intesa con la rete delle professioni tecniche, perché oggi esistono una serie di norme tra di loro non coordinate, come il decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1996 che riguarda tutto ciò che è attinente agli edifici pubblici, il decreto ministeriale n. 236 del 1989 che riguarda gli edifici privati e la legge sui piani di eliminazione delle barriere architettoniche, di fatto mai attuati;

4) a promuovere tutte le iniziative di competenza atte a garantire un più facile accesso al credito per i liberi professionisti ed il coinvolgimento del Mediocredito centrale per un accesso più agevole al fondo di garanzia;

5) ad assumere iniziative per istituire un osservatorio sul mercato del lavoro;

6) ad adottare iniziative per introdurre la trasmissione telematica dell’«esterometro» su base trimestrale.
(1-00271)
(Testo modificato nel corso della seduta) «Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte, Schullian».


   La Camera,
   premesso che:
    il contributo dei professionisti al prodotto interno lordo italiano, secondo i dati del Ministero dell'economia e delle finanze, è del 12,4 per cento ed è cresciuto dai 188 miliardi di euro del 2011 ai 207 miliardi di euro del 2016;
    in base al Rapporto 2018 sulle libere professioni – curato dall'Osservatorio sulle libere professioni – queste coprono il 26 per cento del mercato del lavoro indipendente, occupando circa 900 mila dipendenti;
    l'Italia, anche per il 2017, si è attestata quale Paese europeo con il maggior numero di liberi professionisti: con oltre 1,4 milioni di unità, nel nostro Paese, si concentra, infatti, il 19 per cento dei professionisti censiti nei 28 Paesi dell'Unione europea;
    l'elevata specializzazione è uno degli elementi che maggiormente caratterizzano la libera professione, che abbraccia una realtà estremamente articolata: dalle discipline artistiche alla consulenza aziendale, dalle scienze umane alle professioni tecniche, dai servizi alla persona alle funzioni di supporto amministrativo; i professionisti italiani rappresentano l'architrave del mercato dei servizi che si rivolge ai cittadini privati come alle imprese, al settore primario come alla pubblica amministrazione;
    i professionisti dell'area legale, medica e amministrativa rappresentano lo «zoccolo duro» della libera professione in Italia, costituendo quasi un terzo dell'universo professionale. Il numero degli avvocati sfiora le 200 mila unità, i medici sono circa 139 mila, mentre i consulenti aziendali si attestano a 119 mila unità. Seguono architetti (95 mila), ingegneri (73 mila) e psicologi (55 mila). Agronomi e notai chiudono la classifica, rispettivamente, con 6 mila e 4 mila professionisti;
    se il fatturato complessivo dei liberi professionisti è cresciuto negli ultimi sei anni, anche i redditi medi delle professioni ordinistiche confermano una dinamica positiva, fortunatamente;
    secondo i dati del Ministero dell'economia e delle finanze, il volume di affari dei professionisti è passato dai 188 miliardi di euro del 2011 ai 207 miliardi di euro del 2016, segnando una leggera contrazione tra il 2015 e il 2016 che ha limato al 12,4 per cento (da 12,8 per cento) il contributo dei professionisti al prodotto interno lordo. Altro criterio è quello utilizzato dal Sose (riferito ai soggetti interessati dagli studi di settore) che al 2016 fissa il reddito medio dei professionisti sui 52 mila euro, in crescita del 12 per cento rispetto al 2015;
    tuttavia, il campo è connotato da alcune criticità: tra i rischi cui è esposta l'attività professionale nella percezione degli interessati si individuano, in particolare, quelli connessi al contesto politico normativo e al framework regolativo entro il quale agiscono le imprese, quelli connessi a fattori di mercato, con specifico riguardo alla concorrenza, da un lato, e alla domanda di servizi, dall'altro; come anche quelli connessi all'evoluzione tecnologica, fattore che in misura crescente interviene sul mercato, creando nuove opportunità e finanche nuove professioni, ma anche con effetti di spiazzamento;
    l'VIII Rapporto sulla previdenza privata elaborato dal Centro studi dell'Adepp (Associazione degli enti di previdenza privati) analizza i redditi dei professionisti iscritti alle casse di previdenza, tenendo conto delle dichiarazioni presentate nel corso degli anni; in esso emergono differenze notevoli sul piano reddituale in ragione del dato geografico; il report mostra in particolare disparità per i redditi nel Sud Italia; si evidenzia che qui il reddito dichiarato dai liberi professionisti è mediamente del 38 per cento inferiore al reddito dichiarato dai professionisti di altre parti del Paese, con punte estreme come quella dei professionisti della Calabria, che dichiarano un reddito del 60 per cento inferiore a quello dichiarato dei colleghi del Trentino-Alto Adige;
    la tassazione – avvertita come troppo elevata – rappresenta la principale minaccia cui, poi, è esposta l'attività professionale; sono stati cancellati nella XVII legislatura gli aumenti dell'aliquota previdenziale della «riforma Fornero», prevista sopra il 33 per cento per il 2018, tenuta ferma al 27 per cento per due anni e finalmente resa stabile al 25 per cento con la legge di bilancio per il 2017;
    è fondamentale potenziare il sostegno ai liberi professionisti, non solo quanto alla tassazione, ma anche offrendo servizi dedicati alla consulenza e orientamento su fisco e welfare, nonché tutele concrete nei contratti commerciali e nei casi di ritardati pagamenti;
    la giustizia europea ha recentemente riconosciuto il diritto dei lavoratori autonomi ad essere titolari di un assegno di disoccupazione, al pari dei lavoratori dipendenti;
    la legge 22 maggio 2017, n. 81, modifica la disciplina del congedo parentale per le lavoratrici e i lavoratori autonomi iscritti in via esclusiva alla gestione separata. Nello specifico, si prolunga il congedo parentale da 3 a 6 mesi, fruibile non più entro il primo, ma entro il terzo anno di vita del bambino, e si estende la possibilità di riceverlo in base ai contributi versati; si consente alle lavoratrici iscritte in via esclusiva alla gestione separata di fruire del trattamento di maternità a prescindere dall'effettiva astensione dall'attività lavorativa, quindi in maniera flessibile; si introducono ulteriori tutele per i lavoratori autonomi in caso di maternità, malattia o infortunio; si equiparano alla degenza ospedaliera i periodi di malattia certificata (come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche) e i periodi di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che comunque comportino un'inabilità lavorativa temporanea del 100 per cento; in materia di formazione permanente, vengono stimolate e rese interamente deducibili a fini Irpef dal reddito da lavoro autonomo, nel limite di 10.000 euro all'anno, le spese sostenute per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale, nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno; si prevede l'integrale deducibilità (senza indicazione di limiti) degli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà; si istituisce, nei centri per l'impiego e presso le agenzie per il lavoro, uno sportello dedicato al lavoro autonomo; viene favorita la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici per la prestazione di servizi e ai bandi per l'assegnazione di incarichi; si consente ai soggetti che svolgono attività professionale di costituire reti, di partecipare a reti di imprese, sotto forma di reti miste, con accesso alle relative provvidenze, e di costituire consorzi stabili professionali; si istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo, al fine di coordinare e di monitorare gli interventi in materia di lavoro autonomo;
    è dunque necessaria la piena attuazione delle deleghe previste dalla legge suddetta, nonché la possibilità per le casse professionali di garantire prestazioni di welfare per i propri iscritti, che includano la possibilità di un sostegno al reddito, nei casi di calo del fatturato indipendente dalla volontà del professionista;
    non ultimo, andrebbe incentivata la presenza femminile negli ordini professionali, un mondo che continua a vedere fra le proprie fila ancora molti più uomini rispetto alle donne;
    con specifico riguardo all'avvocatura, un grande limite è rappresentato dall'incompatibilità tra la subordinazione – o parasubordinazione – e la professione, una realtà amara che riguarda moltissimi professionisti i quali hanno un trattamento lavorativo equivalente o spesso peggiore di quello riservato ad un normale impiegato, ma hanno gli stessi oneri fiscali e previdenziali del loro datore di lavoro (« dominus»); ben si potrebbe pensare ad eliminare tale incompatibilità nel caso di svolgimento di attività dipendente o parasubordinata in via esclusiva presso lo studio legale, un'associazione professionale, ovvero una società tra avvocati o multidisciplinare, purché la natura dell'attività svolta dall'avvocato riguardi esclusivamente quella riconducibile all'attività propria della professione forense;
    nel campo, tuttavia, non possono non essere segnalati due interventi legislativi di massima importanza per il settore delle libere professioni: le norme in materia di equo compenso dei liberi professionisti, introdotte nell'ultimo scorcio della XVII legislatura, e l'abolizione del meccanismo dello split payment Iva per i liberi professionisti, disposta dal cosiddetto «decreto dignità» del Governo Conte I;
    in relazione all'equo compenso, in fase di conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, sono state introdotte con l'articolo 19-quaterdecies disposizioni per il rispetto di parametri di equo compenso definiti attraverso decreti ministeriali per la regolazione dei rapporti fra i professionisti, anche iscritti ad ordini e collegi, e tutte le pubbliche amministrazioni, le banche e le assicurazioni, le medie e le grandi imprese;
    si sono così ampliate le tutele per i professionisti: nella disciplina originaria; al fine della determinazione del compenso per la prestazione bisognava «tenere conto» dei parametri ministeriali, mentre, a seguito della novella, nelle convenzioni preordinate unilateralmente dai clienti cosiddetti «forti» (banche, assicurazioni ed altri), il compenso deve risultare «conforme» a detti parametri;
    la sanzione della nullità colpisce ogni patto che stabilisca un compenso «non equo» per i liberi professionisti e le stesse norme definiscono «equo» il corrispettivo determinato nelle pattuizioni coi clienti, intendendo per tali le categorie delimitate dalle norme stesse ed escludendo pertanto ogni rapporto coi clienti – persone fisiche e consumatori – quando risulti proporzionato alla quantità e alla qualità dell'opera svolta ed al contenuto e alle caratteristiche della prestazione, nonché conforme ai parametri previsti con decreto ministeriale, ma limitatamente alla professione forense;
    il 2 luglio 2019 il Ministro della giustizia Alfonso Bonafede ha firmato il protocollo d'intesa insieme al presidente del Consiglio nazionale forense per l'istituzione del nucleo centrale di monitoraggio della disciplina dell'equo compenso per la professione forense. Grazie all'accordo, viene istituito, presso il Ministero della giustizia, il nucleo centrale di monitoraggio della corretta applicazione della disciplina in materia di «equo compenso». Il monitoraggio avverrà grazie a una rete che opererà a livello locale, con la partecipazione dei nuclei locali disposti dai consigli dell'ordine degli avvocati;
    peraltro, la progressiva crescita del terziario di mercato e della domanda di servizi professionali ad alto contenuto cognitivo, sempre più espressione di professionalità e di autonomia, porta a parlare, nel pieno della quarta rivoluzione industriale, di professionisti 4.0.;
    il tema del lavoro autonomo, oggi, è cruciale. La quarta rivoluzione industriale sta progressivamente segnando la crisi del modello produttivo incentrato sulla contrapposizione tra lavoro dipendente (nelle fabbriche per un unico committente) e lavoro autonomo professionale (nel mercato e per una pluralità di committenti);
    la realtà è che tutto il lavoro sta cambiando e ci si trova dinnanzi all'urgenza di dare risposte a professionisti e imprese che puntano su valore e competenze, a prescindere dallo specifico rapporto giuridico instaurato;
    sono molteplici le sfaccettature del mondo in cui il professionista si esprime: è indubbio, infatti, che il lavoro autonomo costituisce un universo variegato, il che rende non agevole una definizione univoca di un paradigma condiviso;
    la figura del professionista degli anni a venire dovrà essere costruita sulla base di un approccio integrato;
    un ruolo fondamentale a questo proposito può e deve essere svolto dalle associazioni di rappresentanza, quali soggetti deputati a veicolare le istanze del professionista 4.0, un professionista consapevole del proprio valore, che accetta la concorrenza ed agisce nel mercato;
    le priorità dei liberi professionisti italiani si concentrano sulla necessità di attuare politiche convergenti in materia di sicurezza, di crescita economica, di armonizzazione fiscale e di tutela della salute e del territorio. Si tratta di temi ampi e complessi che si declinano in misure di sostegno alla crescita e all'occupazione, con una maggior apertura del mondo del lavoro verso i giovani e le donne, con il potenziamento delle politiche di welfare e di assistenza sanitaria, ma anche attraverso la regolamentazione di nuovi mercati e delle tecnologie digitali, al fine di evitare effetti di dumping anche nel mercato dei servizi professionali e, al contempo, per favorire una maggiore mobilità transfrontaliera;
    il libero professionista 4.0 deve, quindi, poter usufruire di strumenti e risorse che gli permettano di svolgere in maniera corretta e produttiva l'attività in un ambiente normativo di sana competitività, che garantisca i diritti e gli interessi di cittadini e imprese. Peraltro, la Strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva, con l'ambizione di creare la più grande economia basata sulla conoscenza, riconosce ai servizi professionali una funzione di propulsione e potenziale occupabilità. E se oggi le libere professioni contribuiscono per circa il 13 per cento del prodotto interno lordo italiano e per il 10 per cento di quello europeo, una mirata politica di sviluppo, anche a livello nazionale, dei servizi professionali potrebbe senza dubbio far crescere ulteriormente un soggetto economico determinante per la competitività del sistema produttivo, ma anche per le tutele e le garanzie sociali di tutti i cittadini;
    l'equivalenza tra l'attività di un libero professionista e le piccole e medie imprese è ormai un concetto consolidato anche nell'ordinamento legislativo e giurisprudenziale, dopo che l'Unione europea ne ha sancito il concetto di pari dignità all'iniziativa economica: un riconoscimento che ha consentito ai professionisti di accedere alle opportunità di finanziamento e di aiuti riconosciuti in origine esclusivamente alle attività di impresa e, al contempo, di ottenere le stesse opportunità in termini di partecipazione a bandi e gare pubbliche;
    il continuo cambiamento del mondo delle professioni richiede una rivisitazione del loro inquadramento amministrativo, che deve esplicarsi attraverso una nuova serie di codici Ateco;
    è realtà per i liberi professionisti l'accesso ai fondi europei, ma anche al Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, alla «Nuova Sabatini beni strumentali», nonché ai voucher camerali Impresa 4.0;
    nella legge di bilancio per il 2019 è stata, altresì, estesa ai liberi professionisti under 46 la misura «Resto al Sud»; inoltre, il regime forfettario con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, introdotto dalla legge di stabilità per il 2015 per i contribuenti che hanno conseguito nell'anno precedente ricavi, ovvero percepito compensi, fino a un massimo di 50.000 euro, è stato esteso fino ai 65.000 euro, semplificandone le condizioni di accesso;
    in un futuro non molto lontano saranno le tecnologie digitali a definire le competenze di un professionista, il quale dovrà orientare il suo lavoro su percorsi innovativi;
    appare necessario, altresì, un intervento sulle cosiddette «catene» dell'odontoiatria low cost, a garanzia dei cittadini e della salute pubblica, marginalizzando le multinazionali dell'odontoiatria che sviliscono e asserviscono gli odontoiatri sotto ricatto occupazionale da parte della multinazionale e contenendo cure non necessarie;
    attualmente è prevista una detrazione Irpef del 19 per cento delle spese veterinarie sostenute nell'anno, fino ad un importo massimo di 387,34 euro, per la parte che eccede la franchigia di 129,11 euro. Il limite di detraibilità è unico per tutte le spese veterinarie sostenute, indipendentemente dal numero di animali posseduti. La possibilità di portare in detrazione tali spese è limitata alle sole spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva;
    a differenza di molti altri Paesi europei, ove è prevista un'Iva agevolata, in Italia l'Iva sulle prestazioni veterinarie per gli animali non detenuti a scopo di lucro è al 22 per cento, la stessa aliquota Iva applicata ai beni di lusso; una sua rimodulazione, oltre a migliorare la cura e il benessere degli animali, senz'altro avrebbe ricadute positive sulla fiscalità generale;
    non appare più procrastinabile l'individuazione di misure di prevenzione e contrasto per gli atti di violenza a danno degli esercenti le professioni sanitarie, che ormai con frequenza costante mettono a serio pregiudizio l'incolumità fisica e professionale della menzionata categoria; il verificarsi di atti di violenza in ambito sanitario è un fenomeno ben noto, seppure manchino statistiche certe sulla sua diffusione; gli esercenti le professioni sanitarie nel corso della loro attività lavorativa possono subire atti di violenza, con una frequenza più elevata rispetto ad altri settori lavorativi;
    la sostenibilità dei costi e le risorse disponibili impongono l'assunzione di un modello sanitario e socio-sanitario che permetta la gestione territoriale del paziente e i sistemi sanitari devono, dunque, essere in grado di dare una risposta adeguata e prolungata nel tempo, trasferendo i trattamenti di prevenzione, cura e assistenza dall'ospedale a casa dell'assistito;
    si è ancora lontani dalla realizzazione di un effettivo mercato europeo delle professioni. Il processo di armonizzazione avviato dall'Unione europea con la direttiva 2005/36/CE (che permette il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite in uno Stato dell'Unione europea ai fini di esercitare la professione corrispondente in un altro Stato dell'Unione europea) incontra ancora oggi parecchi ostacoli a livello dei Paesi membri e, in alcuni casi, delle stesse categorie professionali che troppo spesso si trovano di fronte al muro della burocrazia;
    nell'ambito delle iniziative volte a completare e rafforzare il mercato interno, la direttiva 2013/55/CE, di modifica della direttiva 2005/36/CE, ha introdotto numerose modifiche alla disciplina sul riconoscimento delle qualifiche professionali nell'Unione europea. Essa discende dalla necessità – emersa da valutazioni effettuate dalla Commissione europea sullo stato di attuazione della direttiva 2005/36/CE – di rimuovere i suddetti ostacoli ancora purtroppo esistenti in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, quali la complessità delle prassi e le irregolarità amministrative, i ritardi nelle procedure di riconoscimento e le resistenze corporative a livello nazionale,

impegna il Governo:

1) a favorire un totale riequilibrio di genere nel comparto delle libere professioni, in modo tale che la nuova generazione di professioniste si diriga anche verso quelle professioni che restano ancora stretto «appannaggio» maschile;

2) ad adottare le opportune iniziative finalizzate all'estensione anche ai liberi professionisti delle tutele di welfare previste per i lavoratori dipendenti;

3) ad assumere iniziative per consentire, in un quadro di compatibilità finanziaria, alle casse professionali la possibilità di erogare forme di welfare ai propri iscritti anche attraverso l'eliminazione della doppia imposizione sui rendimenti degli investimenti delle casse e una progressiva riduzione delle aliquote;

4) a valutare l'opportunità di assumere iniziative volte a prevedere, con particolare attenzione per i liberi professionisti del Sud, ulteriori misure di sostegno alle loro attività autonome con riguardo alla formazione e all'aggiornamento professionale, ai modelli fiscali, di welfare e previdenziali;

5) ad assumere iniziative per prevedere, per ogni nuova misura di welfare, e in particolare per quanto concerne il riordino e l'unificazione degli strumenti esistenti per la valorizzazione e il sostegno delle responsabilità familiari e genitoriali, che la loro validità sia prevista anche per i titolari di partita Iva e non solo per i lavoratori dipendenti;

6) ad assumere iniziative per potenziare il sostegno ai liberi professionisti in difficoltà, offrire loro servizi dedicati alla consulenza e all'orientamento su fisco e welfare, nonché per tutelare gli stessi nei contratti commerciali e nei ritardati pagamenti e, in riferimento specifico all'avvocatura, per prevedere deroghe quanto all'incompatibilità tra la subordinazione – o parasubordinazione – e la professione;

7) a promuovere la corretta applicazione della normativa sull'equo compenso, con il coinvolgimento di tutti gli ordini professionali;

8) ad assumere ogni iniziativa utile per istituire quanto prima un comitato permanente all'interno del tavolo tecnico già previsto dall'articolo 17 della legge n. 81 del 2017, favorendo la più ampia partecipazione di tutte le associazioni ed organizzazioni di lavoratori autonomi e dei professionisti e le altre forme aggregative iscritte nell'elenco del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi della legge n. 4 del 2013;

9) nelle more dell'emanazione dei decreti ministeriali contenenti i parametri dell'equo compenso, a convocare, in ogni caso, il tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo di cui all'articolo 17 della legge 22 maggio 2017, n. 81, in particolare per la definizione dei parametri per i professionisti non iscritti ad ordini o non inclusi nelle tabelle di cui ai decreti ministeriali di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1;

10) ad assumere ogni iniziativa di tipo normativo finalizzata a favorire la formazione tra i professionisti, quale strumento efficace di autoimprenditorialità e di occupabilità, anche tramite misure di agevolazione fiscale e tributaria;

11) ad adottare ogni iniziativa, anche di tipo normativo, volta a semplificare il regime tributario e fiscale dei professionisti, ivi incluso il sistema degli indici sintetici di affidabilità, anche valutando la possibilità di una progressiva eliminazione dell'obbligo di trasmissione delle liquidazioni trimestrali dell'Iva;

12) ad assumere iniziative normative finalizzate a rendere effettiva e compiuta la competitività dei liberi professionisti sul mercato;

13) a rivedere la struttura dei codici Ateco, consentendo un miglior inquadramento delle professioni nate e sviluppatesi nella rivoluzione tecnologica;

14) a sostenere, anche sotto il profilo normativo, la digitalizzazione delle libere professioni;

15) a valutare l'opportunità di assumere iniziative volte a introdurre misure che consentano l'esercizio dell'attività odontoiatrica a soggetti abilitati ovvero a società che assumano la connotazione di società tra professionisti, vincolando l'incarico di direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici ai professionisti iscritti all'albo degli odontoiatri dell'ordine territoriale ove ha sede operativa la struttura nella quale esercita;

16) a valutare l'opportunità di assumere iniziative per riordinare il sistema delle detrazioni fiscali per le spese veterinarie, aumentando la cifra massima detraibile e tenendo conto del numero di animali posseduti, e per rimodulare l'Iva sulle prestazioni veterinarie;

17) a valutare l'opportunità di assumere iniziative per estendere istituti giuridici rafforzati, anche di natura penale, atti a contrastare gli atti di violenza in ambito sanitario, che ormai con frequenza costante mettono a serio rischio l'incolumità fisica e professionale degli esercenti le professioni sanitarie;

18) a considerare l'opportunità di disciplinare la figura dell'infermiere di famiglia o di comunità, anche al fine di contenere il ricorso improprio al pronto soccorso e l'eccesso di ospedalizzazioni qualora non necessarie, valorizzando il ruolo della professione infermieristica in riferimento alla necessità di una riorganizzazione del sistema sanitario centrato sul territorio, anche nell'ambito di un riordino e di una collaborazione con l'attività del medico di medicina generale, in un'ottica di studio multiprofessionale integrato;

19) più in generale, a sostenere la realizzazione di un effettivo mercato europeo delle professioni, in linea con quanto previsto dalla direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento UE n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI»).
(1-00273) «Gribaudo, Dori, Fregolent, Pastorino, Davide Aiello, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Bazoli, Carnevali, Cataldi, Conte, Cubeddu, D'Alessandro, D'Orso, Di Giorgi, Di Sarno, Di Stasio, Fiano, Fragomeli, Giuliano, Grimaldi, Lepri, Masi, Orfini, Palmisano, Perantoni, Pezzopane, Raciti, Rizzo Nervo, Rotta, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà, Segneri, Serracchiani, Siragusa, Sut, Tucci, Viscomi».


   La Camera,
   premesso che:
    il contributo dei professionisti al prodotto interno lordo italiano, secondo i dati del Ministero dell'economia e delle finanze, è del 12,4 per cento ed è cresciuto dai 188 miliardi di euro del 2011 ai 207 miliardi di euro del 2016;
    in base al Rapporto 2018 sulle libere professioni – curato dall'Osservatorio sulle libere professioni – queste coprono il 26 per cento del mercato del lavoro indipendente, occupando circa 900 mila dipendenti;
    l'Italia, anche per il 2017, si è attestata quale Paese europeo con il maggior numero di liberi professionisti: con oltre 1,4 milioni di unità, nel nostro Paese, si concentra, infatti, il 19 per cento dei professionisti censiti nei 28 Paesi dell'Unione europea;
    l'elevata specializzazione è uno degli elementi che maggiormente caratterizzano la libera professione, che abbraccia una realtà estremamente articolata: dalle discipline artistiche alla consulenza aziendale, dalle scienze umane alle professioni tecniche, dai servizi alla persona alle funzioni di supporto amministrativo; i professionisti italiani rappresentano l'architrave del mercato dei servizi che si rivolge ai cittadini privati come alle imprese, al settore primario come alla pubblica amministrazione;
    i professionisti dell'area legale, medica e amministrativa rappresentano lo «zoccolo duro» della libera professione in Italia, costituendo quasi un terzo dell'universo professionale. Il numero degli avvocati sfiora le 200 mila unità, i medici sono circa 139 mila, mentre i consulenti aziendali si attestano a 119 mila unità. Seguono architetti (95 mila), ingegneri (73 mila) e psicologi (55 mila). Agronomi e notai chiudono la classifica, rispettivamente, con 6 mila e 4 mila professionisti;
    se il fatturato complessivo dei liberi professionisti è cresciuto negli ultimi sei anni, anche i redditi medi delle professioni ordinistiche confermano una dinamica positiva, fortunatamente;
    secondo i dati del Ministero dell'economia e delle finanze, il volume di affari dei professionisti è passato dai 188 miliardi di euro del 2011 ai 207 miliardi di euro del 2016, segnando una leggera contrazione tra il 2015 e il 2016 che ha limato al 12,4 per cento (da 12,8 per cento) il contributo dei professionisti al prodotto interno lordo. Altro criterio è quello utilizzato dal Sose (riferito ai soggetti interessati dagli studi di settore) che al 2016 fissa il reddito medio dei professionisti sui 52 mila euro, in crescita del 12 per cento rispetto al 2015;
    tuttavia, il campo è connotato da alcune criticità: tra i rischi cui è esposta l'attività professionale nella percezione degli interessati si individuano, in particolare, quelli connessi al contesto politico normativo e al framework regolativo entro il quale agiscono le imprese, quelli connessi a fattori di mercato, con specifico riguardo alla concorrenza, da un lato, e alla domanda di servizi, dall'altro; come anche quelli connessi all'evoluzione tecnologica, fattore che in misura crescente interviene sul mercato, creando nuove opportunità e finanche nuove professioni, ma anche con effetti di spiazzamento;
    l'VIII Rapporto sulla previdenza privata elaborato dal Centro studi dell'Adepp (Associazione degli enti di previdenza privati) analizza i redditi dei professionisti iscritti alle casse di previdenza, tenendo conto delle dichiarazioni presentate nel corso degli anni; in esso emergono differenze notevoli sul piano reddituale in ragione del dato geografico; il report mostra in particolare disparità per i redditi nel Sud Italia; si evidenzia che qui il reddito dichiarato dai liberi professionisti è mediamente del 38 per cento inferiore al reddito dichiarato dai professionisti di altre parti del Paese, con punte estreme come quella dei professionisti della Calabria, che dichiarano un reddito del 60 per cento inferiore a quello dichiarato dei colleghi del Trentino-Alto Adige;
    la tassazione – avvertita come troppo elevata – rappresenta la principale minaccia cui, poi, è esposta l'attività professionale; sono stati cancellati nella XVII legislatura gli aumenti dell'aliquota previdenziale della «riforma Fornero», prevista sopra il 33 per cento per il 2018, tenuta ferma al 27 per cento per due anni e finalmente resa stabile al 25 per cento con la legge di bilancio per il 2017;
    è fondamentale potenziare il sostegno ai liberi professionisti, non solo quanto alla tassazione, ma anche offrendo servizi dedicati alla consulenza e orientamento su fisco e welfare, nonché tutele concrete nei contratti commerciali e nei casi di ritardati pagamenti;
    la giustizia europea ha recentemente riconosciuto il diritto dei lavoratori autonomi ad essere titolari di un assegno di disoccupazione, al pari dei lavoratori dipendenti;
    la legge 22 maggio 2017, n. 81, modifica la disciplina del congedo parentale per le lavoratrici e i lavoratori autonomi iscritti in via esclusiva alla gestione separata. Nello specifico, si prolunga il congedo parentale da 3 a 6 mesi, fruibile non più entro il primo, ma entro il terzo anno di vita del bambino, e si estende la possibilità di riceverlo in base ai contributi versati; si consente alle lavoratrici iscritte in via esclusiva alla gestione separata di fruire del trattamento di maternità a prescindere dall'effettiva astensione dall'attività lavorativa, quindi in maniera flessibile; si introducono ulteriori tutele per i lavoratori autonomi in caso di maternità, malattia o infortunio; si equiparano alla degenza ospedaliera i periodi di malattia certificata (come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche) e i periodi di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che comunque comportino un'inabilità lavorativa temporanea del 100 per cento; in materia di formazione permanente, vengono stimolate e rese interamente deducibili a fini Irpef dal reddito da lavoro autonomo, nel limite di 10.000 euro all'anno, le spese sostenute per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale, nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno; si prevede l'integrale deducibilità (senza indicazione di limiti) degli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà; si istituisce, nei centri per l'impiego e presso le agenzie per il lavoro, uno sportello dedicato al lavoro autonomo; viene favorita la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici per la prestazione di servizi e ai bandi per l'assegnazione di incarichi; si consente ai soggetti che svolgono attività professionale di costituire reti, di partecipare a reti di imprese, sotto forma di reti miste, con accesso alle relative provvidenze, e di costituire consorzi stabili professionali; si istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo, al fine di coordinare e di monitorare gli interventi in materia di lavoro autonomo;
    è dunque necessaria la piena attuazione delle deleghe previste dalla legge suddetta, nonché la possibilità per le casse professionali di garantire prestazioni di welfare per i propri iscritti, che includano la possibilità di un sostegno al reddito, nei casi di calo del fatturato indipendente dalla volontà del professionista;
    non ultimo, andrebbe incentivata la presenza femminile negli ordini professionali, un mondo che continua a vedere fra le proprie fila ancora molti più uomini rispetto alle donne;
    con specifico riguardo all'avvocatura, un grande limite è rappresentato dall'incompatibilità tra la subordinazione – o parasubordinazione – e la professione, una realtà amara che riguarda moltissimi professionisti i quali hanno un trattamento lavorativo equivalente o spesso peggiore di quello riservato ad un normale impiegato, ma hanno gli stessi oneri fiscali e previdenziali del loro datore di lavoro (« dominus»); ben si potrebbe pensare ad eliminare tale incompatibilità nel caso di svolgimento di attività dipendente o parasubordinata in via esclusiva presso lo studio legale, un'associazione professionale, ovvero una società tra avvocati o multidisciplinare, purché la natura dell'attività svolta dall'avvocato riguardi esclusivamente quella riconducibile all'attività propria della professione forense;
    nel campo, tuttavia, non possono non essere segnalati due interventi legislativi di massima importanza per il settore delle libere professioni: le norme in materia di equo compenso dei liberi professionisti, introdotte nell'ultimo scorcio della XVII legislatura, e l'abolizione del meccanismo dello split payment Iva per i liberi professionisti, disposta dal cosiddetto «decreto dignità» del Governo Conte I;
    in relazione all'equo compenso, in fase di conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, sono state introdotte con l'articolo 19-quaterdecies disposizioni per il rispetto di parametri di equo compenso definiti attraverso decreti ministeriali per la regolazione dei rapporti fra i professionisti, anche iscritti ad ordini e collegi, e tutte le pubbliche amministrazioni, le banche e le assicurazioni, le medie e le grandi imprese;
    si sono così ampliate le tutele per i professionisti: nella disciplina originaria; al fine della determinazione del compenso per la prestazione bisognava «tenere conto» dei parametri ministeriali, mentre, a seguito della novella, nelle convenzioni preordinate unilateralmente dai clienti cosiddetti «forti» (banche, assicurazioni ed altri), il compenso deve risultare «conforme» a detti parametri;
    la sanzione della nullità colpisce ogni patto che stabilisca un compenso «non equo» per i liberi professionisti e le stesse norme definiscono «equo» il corrispettivo determinato nelle pattuizioni coi clienti, intendendo per tali le categorie delimitate dalle norme stesse ed escludendo pertanto ogni rapporto coi clienti – persone fisiche e consumatori – quando risulti proporzionato alla quantità e alla qualità dell'opera svolta ed al contenuto e alle caratteristiche della prestazione, nonché conforme ai parametri previsti con decreto ministeriale, ma limitatamente alla professione forense;
    il 2 luglio 2019 il Ministro della giustizia Alfonso Bonafede ha firmato il protocollo d'intesa insieme al presidente del Consiglio nazionale forense per l'istituzione del nucleo centrale di monitoraggio della disciplina dell'equo compenso per la professione forense. Grazie all'accordo, viene istituito, presso il Ministero della giustizia, il nucleo centrale di monitoraggio della corretta applicazione della disciplina in materia di «equo compenso». Il monitoraggio avverrà grazie a una rete che opererà a livello locale, con la partecipazione dei nuclei locali disposti dai consigli dell'ordine degli avvocati;
    peraltro, la progressiva crescita del terziario di mercato e della domanda di servizi professionali ad alto contenuto cognitivo, sempre più espressione di professionalità e di autonomia, porta a parlare, nel pieno della quarta rivoluzione industriale, di professionisti 4.0.;
    il tema del lavoro autonomo, oggi, è cruciale. La quarta rivoluzione industriale sta progressivamente segnando la crisi del modello produttivo incentrato sulla contrapposizione tra lavoro dipendente (nelle fabbriche per un unico committente) e lavoro autonomo professionale (nel mercato e per una pluralità di committenti);
    la realtà è che tutto il lavoro sta cambiando e ci si trova dinnanzi all'urgenza di dare risposte a professionisti e imprese che puntano su valore e competenze, a prescindere dallo specifico rapporto giuridico instaurato;
    sono molteplici le sfaccettature del mondo in cui il professionista si esprime: è indubbio, infatti, che il lavoro autonomo costituisce un universo variegato, il che rende non agevole una definizione univoca di un paradigma condiviso;
    la figura del professionista degli anni a venire dovrà essere costruita sulla base di un approccio integrato;
    un ruolo fondamentale a questo proposito può e deve essere svolto dalle associazioni di rappresentanza, quali soggetti deputati a veicolare le istanze del professionista 4.0, un professionista consapevole del proprio valore, che accetta la concorrenza ed agisce nel mercato;
    le priorità dei liberi professionisti italiani si concentrano sulla necessità di attuare politiche convergenti in materia di sicurezza, di crescita economica, di armonizzazione fiscale e di tutela della salute e del territorio. Si tratta di temi ampi e complessi che si declinano in misure di sostegno alla crescita e all'occupazione, con una maggior apertura del mondo del lavoro verso i giovani e le donne, con il potenziamento delle politiche di welfare e di assistenza sanitaria, ma anche attraverso la regolamentazione di nuovi mercati e delle tecnologie digitali, al fine di evitare effetti di dumping anche nel mercato dei servizi professionali e, al contempo, per favorire una maggiore mobilità transfrontaliera;
    il libero professionista 4.0 deve, quindi, poter usufruire di strumenti e risorse che gli permettano di svolgere in maniera corretta e produttiva l'attività in un ambiente normativo di sana competitività, che garantisca i diritti e gli interessi di cittadini e imprese. Peraltro, la Strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva, con l'ambizione di creare la più grande economia basata sulla conoscenza, riconosce ai servizi professionali una funzione di propulsione e potenziale occupabilità. E se oggi le libere professioni contribuiscono per circa il 13 per cento del prodotto interno lordo italiano e per il 10 per cento di quello europeo, una mirata politica di sviluppo, anche a livello nazionale, dei servizi professionali potrebbe senza dubbio far crescere ulteriormente un soggetto economico determinante per la competitività del sistema produttivo, ma anche per le tutele e le garanzie sociali di tutti i cittadini;
    l'equivalenza tra l'attività di un libero professionista e le piccole e medie imprese è ormai un concetto consolidato anche nell'ordinamento legislativo e giurisprudenziale, dopo che l'Unione europea ne ha sancito il concetto di pari dignità all'iniziativa economica: un riconoscimento che ha consentito ai professionisti di accedere alle opportunità di finanziamento e di aiuti riconosciuti in origine esclusivamente alle attività di impresa e, al contempo, di ottenere le stesse opportunità in termini di partecipazione a bandi e gare pubbliche;
    il continuo cambiamento del mondo delle professioni richiede una rivisitazione del loro inquadramento amministrativo, che deve esplicarsi attraverso una nuova serie di codici Ateco;
    è realtà per i liberi professionisti l'accesso ai fondi europei, ma anche al Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, alla «Nuova Sabatini beni strumentali», nonché ai voucher camerali Impresa 4.0;
    nella legge di bilancio per il 2019 è stata, altresì, estesa ai liberi professionisti under 46 la misura «Resto al Sud»; inoltre, il regime forfettario con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, introdotto dalla legge di stabilità per il 2015 per i contribuenti che hanno conseguito nell'anno precedente ricavi, ovvero percepito compensi, fino a un massimo di 50.000 euro, è stato esteso fino ai 65.000 euro, semplificandone le condizioni di accesso;
    in un futuro non molto lontano saranno le tecnologie digitali a definire le competenze di un professionista, il quale dovrà orientare il suo lavoro su percorsi innovativi;
    appare necessario, altresì, un intervento sulle cosiddette «catene» dell'odontoiatria low cost, a garanzia dei cittadini e della salute pubblica, marginalizzando le multinazionali dell'odontoiatria che sviliscono e asserviscono gli odontoiatri sotto ricatto occupazionale da parte della multinazionale e contenendo cure non necessarie;
    attualmente è prevista una detrazione Irpef del 19 per cento delle spese veterinarie sostenute nell'anno, fino ad un importo massimo di 387,34 euro, per la parte che eccede la franchigia di 129,11 euro. Il limite di detraibilità è unico per tutte le spese veterinarie sostenute, indipendentemente dal numero di animali posseduti. La possibilità di portare in detrazione tali spese è limitata alle sole spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva;
    a differenza di molti altri Paesi europei, ove è prevista un'Iva agevolata, in Italia l'Iva sulle prestazioni veterinarie per gli animali non detenuti a scopo di lucro è al 22 per cento, la stessa aliquota Iva applicata ai beni di lusso; una sua rimodulazione, oltre a migliorare la cura e il benessere degli animali, senz'altro avrebbe ricadute positive sulla fiscalità generale;
    non appare più procrastinabile l'individuazione di misure di prevenzione e contrasto per gli atti di violenza a danno degli esercenti le professioni sanitarie, che ormai con frequenza costante mettono a serio pregiudizio l'incolumità fisica e professionale della menzionata categoria; il verificarsi di atti di violenza in ambito sanitario è un fenomeno ben noto, seppure manchino statistiche certe sulla sua diffusione; gli esercenti le professioni sanitarie nel corso della loro attività lavorativa possono subire atti di violenza, con una frequenza più elevata rispetto ad altri settori lavorativi;
    la sostenibilità dei costi e le risorse disponibili impongono l'assunzione di un modello sanitario e socio-sanitario che permetta la gestione territoriale del paziente e i sistemi sanitari devono, dunque, essere in grado di dare una risposta adeguata e prolungata nel tempo, trasferendo i trattamenti di prevenzione, cura e assistenza dall'ospedale a casa dell'assistito;
    si è ancora lontani dalla realizzazione di un effettivo mercato europeo delle professioni. Il processo di armonizzazione avviato dall'Unione europea con la direttiva 2005/36/CE (che permette il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite in uno Stato dell'Unione europea ai fini di esercitare la professione corrispondente in un altro Stato dell'Unione europea) incontra ancora oggi parecchi ostacoli a livello dei Paesi membri e, in alcuni casi, delle stesse categorie professionali che troppo spesso si trovano di fronte al muro della burocrazia;
    nell'ambito delle iniziative volte a completare e rafforzare il mercato interno, la direttiva 2013/55/CE, di modifica della direttiva 2005/36/CE, ha introdotto numerose modifiche alla disciplina sul riconoscimento delle qualifiche professionali nell'Unione europea. Essa discende dalla necessità – emersa da valutazioni effettuate dalla Commissione europea sullo stato di attuazione della direttiva 2005/36/CE – di rimuovere i suddetti ostacoli ancora purtroppo esistenti in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, quali la complessità delle prassi e le irregolarità amministrative, i ritardi nelle procedure di riconoscimento e le resistenze corporative a livello nazionale,

impegna il Governo:

1) a favorire un totale riequilibrio di genere nel comparto delle libere professioni, in modo tale che la nuova generazione di professioniste si diriga anche verso quelle professioni che restano ancora stretto «appannaggio» maschile;

2) ad adottare le opportune iniziative finalizzate all'estensione anche ai liberi professionisti delle tutele di welfare previste per i lavoratori dipendenti;

3) ad assumere iniziative per consentire, in un quadro di compatibilità finanziaria, alle casse professionali la possibilità di erogare forme di welfare ai propri iscritti anche attraverso l'eliminazione della doppia imposizione sui rendimenti degli investimenti delle casse e una progressiva riduzione delle aliquote;

4) a valutare l'opportunità di assumere iniziative volte a prevedere, con particolare attenzione per i liberi professionisti del Sud, ulteriori misure di sostegno alle loro attività autonome con riguardo alla formazione e all'aggiornamento professionale, ai modelli fiscali, di welfare e previdenziali;

5) ad assumere iniziative per prevedere, per ogni nuova misura di welfare, e in particolare per quanto concerne il riordino e l'unificazione degli strumenti esistenti per la valorizzazione e il sostegno delle responsabilità familiari e genitoriali, che la loro validità sia prevista anche per i titolari di partita Iva e non solo per i lavoratori dipendenti;

6) ad assumere iniziative per potenziare il sostegno ai liberi professionisti in difficoltà, offrire loro servizi dedicati alla consulenza e all'orientamento su fisco e welfare, nonché per tutelare gli stessi nei contratti commerciali e nei ritardati pagamenti e, in riferimento specifico all'avvocatura, per prevedere deroghe quanto all'incompatibilità tra la subordinazione – o parasubordinazione – e la professione;

7) a promuovere la corretta applicazione della normativa sull'equo compenso, con il coinvolgimento di tutti gli ordini professionali;

8) ad assumere ogni iniziativa utile per istituire quanto prima un comitato permanente all'interno del tavolo tecnico già previsto dall'articolo 17 della legge n. 81 del 2017, favorendo la più ampia partecipazione di tutte le associazioni ed organizzazioni di lavoratori autonomi e dei professionisti e le altre forme aggregative iscritte nell'elenco del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi della legge n. 4 del 2013;

9) nelle more dell'emanazione dei decreti ministeriali contenenti i parametri dell'equo compenso, a convocare, in ogni caso, il tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo di cui all'articolo 17 della legge 22 maggio 2017, n. 81, in particolare per la definizione dei parametri per i professionisti non iscritti ad ordini o non inclusi nelle tabelle di cui ai decreti ministeriali di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1;

10) ad assumere ogni iniziativa di tipo normativo finalizzata a favorire la formazione tra i professionisti, quale strumento efficace di autoimprenditorialità e di occupabilità, anche tramite misure di agevolazione fiscale e tributaria;

11) ad adottare ogni iniziativa, anche di tipo normativo, volta a semplificare il regime tributario e fiscale dei professionisti, ivi incluso il sistema degli indici sintetici di affidabilità;

12) ad assumere iniziative normative finalizzate a rendere effettiva e compiuta la competitività dei liberi professionisti sul mercato;

13) a rivedere la struttura dei codici Ateco, consentendo un miglior inquadramento delle professioni nate e sviluppatesi nella rivoluzione tecnologica;

14) a sostenere, anche sotto il profilo normativo, la digitalizzazione delle libere professioni;

15) a valutare l'opportunità di assumere iniziative volte a introdurre misure che consentano l'esercizio dell'attività odontoiatrica a soggetti abilitati ovvero a società che assumano la connotazione di società tra professionisti, vincolando l'incarico di direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici ai professionisti iscritti all'albo degli odontoiatri dell'ordine territoriale ove ha sede operativa la struttura nella quale esercita;

16) a valutare l'opportunità di assumere iniziative per riordinare il sistema delle detrazioni fiscali per le spese veterinarie;

17) a valutare l'opportunità di assumere iniziative per estendere istituti giuridici rafforzati, anche di natura penale, atti a contrastare gli atti di violenza in ambito sanitario, che ormai con frequenza costante mettono a serio rischio l'incolumità fisica e professionale degli esercenti le professioni sanitarie;

18) a considerare l'opportunità di disciplinare la figura dell'infermiere di famiglia o di comunità, anche al fine di contenere il ricorso improprio al pronto soccorso e l'eccesso di ospedalizzazioni qualora non necessarie, valorizzando il ruolo della professione infermieristica in riferimento alla necessità di una riorganizzazione del sistema sanitario centrato sul territorio, anche nell'ambito di un riordino e di una collaborazione con l'attività del medico di medicina generale, in un'ottica di studio multiprofessionale integrato;

19) più in generale, a sostenere la realizzazione di un effettivo mercato europeo delle professioni, in linea con quanto previsto dalla direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento UE n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI»).
(1-00273)
(Testo modificato nel corso della seduta) «Gribaudo, Dori, Fregolent, Pastorino, Davide Aiello, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Bazoli, Carnevali, Cataldi, Conte, Cubeddu, D'Alessandro, D'Orso, Di Giorgi, Di Sarno, Di Stasio, Fiano, Fragomeli, Giuliano, Grimaldi, Lepri, Masi, Orfini, Palmisano, Perantoni, Pezzopane, Raciti, Rizzo Nervo, Rotta, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà, Segneri, Serracchiani, Siragusa, Sut, Tucci, Viscomi».


DISEGNO DI LEGGE: S. 1476 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 3 SETTEMBRE 2019, N. 101, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LA TUTELA DEL LAVORO E PER LA RISOLUZIONE DI CRISI AZIENDALI (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2203)

A.C. 2203 – Questioni pregiudiziali

QUESTIONI PREGIUDIZIALI

   La Camera,
   premesso che:
    il decreto in esame contiene disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per fare fronte a importanti crisi aziendali;
    le materie appaiono riconducibili, in via prevalente, alle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato con riguardo a: «ordinamento civile e penale», «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» e «tutela della concorrenza»; nonché alla legislazione concorrente con riguardo alla «tutela e sicurezza del lavoro» e al «sostegno all'innovazione per i settori produttivi»;
    l'articolo 4, in particolare, interviene sull'ANPAL Servizi Spa, prevedendo assunzioni a tempo indeterminato di tutto il personale che ha prestato servizio con contratto a tempo determinato, che esulano dalla necessità ed urgenza di supportare la Società con riguardo ai compiti ad essa assegnati per l'attuazione del reddito di cittadinanza ed alla nuova programmazione comunitaria;
    a tal proposito la giurisprudenza costituzionale ha sempre mantenuto un orientamento costante, evidenziando che l'attivazione solo delle procedure riservate agli interni, le quali possono giungere fino al limite del cinquanta per cento dei posti «coperti attraverso prove selettive pubbliche nel triennio precedente», congiuntamente alla mancata effettuazione dei concorsi per i candidati esterni, determina la violazione della norma interposta, rappresentata dal comma 1-bis dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001 che prevede «la possibilità per l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso»;
    l'ANPAL Servizi Spa è una società in house, a tutti gli effetti ente strumentale al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, operante alle dipendenze dello stesso e direttamente funzionale al perseguimento delle politiche e delle finalità del medesimo Ministero;
    le regole concorsuali devono, pertanto, rispettare la giurisprudenza di legittimità costituzionale delineata dalla Consulta con riguardo ai soggetti di diritto pubblico, nonché i principi di «buon andamento e imparzialità dell'amministrazione» stabiliti dall'articolo 97 della Costituzione;
    l'articolo 8 e l'articolo 13 hanno, parimenti, profili di illegittimità costituzionale a norma della sentenza n. 251 del 2016 della Corte costituzionale, nella misura in cui non prevedono la necessaria intesa con le Regioni e le Province autonome in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nell'adozione dei decreti ministeriali ivi previsti;
    l'articolo 8, infatti, consente che il Fondo al diritto al lavoro dei disabili sia alimentato anche attraverso versamenti da parte di soggetti privati, a titolo spontaneo e solidale e demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delegato per la famiglia e la disabilità, ove nominato;
    l'articolo 13, invece, al comma 1, destina la quota annua dei proventi derivanti dalle aste CO2 al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale e al Fondo per la riconversione occupazionale nei territori in cui sono ubicate centrali a carbone e, al comma 2, prevede poi l'istituzione del Fondo per la transizione energetica nel settore industriale, i cui criteri di utilizzo saranno definiti con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro dell'economia e delle finanze, per finanziare interventi di decarbonizzazione e di efficientamento energetico del settore industriale, nonché per sostenere la transizione energetica di settori o di sotto-settori considerati esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi connessi alle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2203.
N. 1. Murelli, Andreuzza, Molinari, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Binelli, Colla, Dara, Galli, Patassini, Pettazzi, Piastra.

   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame detta disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e in particolare per garantire la tutela economica e normativa di alcune categorie di lavoratori particolarmente deboli, quali i cosiddetti riders, i lavoratori con disabilità, i lavoratori socialmente utili e i lavoratori di pubblica utilità (LSU/LPU), i lavoratori precari;
    nello specifico, il decreto-legge si articola in 2 capi, il primo dedicato alle disposizioni in materia di tutela del lavoro, e il secondo contenente disposizioni relative alle crisi aziendali e agli ammortizzatori sociali per fare fronte a importanti crisi industriali in corso in vari territori del Paese, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e garantire sostegno al reddito dei lavoratori coinvolti;
    è singolare che l'urgenza decretata nei primi giorni dello scorso mese di agosto sia stata procrastinata nei due mesi successivi all'ombra della formula «salvo intese», per approdare in quest'Aula solo alla fine del mese di ottobre, quasi tre mesi più tardi;
    l'elaborazione del decreto-legge è stata profondamente modificata dal confronto-scontro avvenuto nel corso dei mesi che hanno preceduto la formazione del nuovo Governo, pur conservandone nella sostanza le due anime da cui è scaturito, quella del lavoro e quella della risoluzione di crisi aziendali;
    tuttavia, l'urgenza decretata per la soluzione delle numerose crisi aziendali che attanagliano il Paese, attraverso un provvedimento «straordinario» che si poneva – almeno nei proclami – come destinato ad affrontare radicalmente la questione dei tavoli di crisi, nei fatti non lo è, dal momento che siamo giunti a 158 tavoli di crisi che continuano ad aumentare, con trecentomila occupati diretti a rischio, che diventano molti di più considerando quelli indiretti;
    è evidente che ancora una volta, pur non rispondendo con immediatezza alle finalità annunciate con urgenza dal provvedimento in oggetto, si è fatto ricorso ad una decretazione d'urgenza che mina alla base il mantenimento di un corretto equilibrio fra gli organi costituzionali, perché produce uno squilibrio istituzionale tra Parlamento e Governo, attraverso il vulnus all'articolo 70 della Costituzione, che affida la funzione legislativa alle Camere, ma soprattutto perché si dichiara l'urgenza di un provvedimento che, nei fatti, non la soddisfa;
    inoltre, il testo del decreto-legge contiene norme ordinamentali che sono per loro natura estranee al contenuto di un provvedimento d'urgenza, quali, a mero titolo esemplificativo, l'articolo 4, con il quale si autorizza 1'ANPAL Servizi S.p.a. a procedere con assunzioni a tempo indeterminato di tutto il personale che abbia già prestato servizio con contratto a tempo determinato, operando una stabilizzazione che non solo non risulta in alcun modo giustificata dai compiti relativi all'istituto del Reddito di cittadinanza ma, soprattutto, appare nel suo contenuto del tutto incompatibile con la decretazione d'urgenza;
    con riferimento a tale norma si segnala, inoltre, un dubbio di legittimità anche con riferimento alla giurisprudenza costituzionale in tema di procedure riservate al personale interno per l'assunzione a tempo indeterminato nelle società a partecipazione pubblica;
    nello specifico la giurisprudenza costituzionale ha infatti sottolineato che «l'attivazione solo delle procedure riservate agli interni, congiuntamente alla mancata effettuazione dei concorsi per i candidati esterni, determina la violazione della norma interposta, rappresentata dal comma 1-bis dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001 che prevede la possibilità per l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso»;
    nella sentenza 227 del 2013 la Corte Costituzionale, con riguardo alle assunzioni nelle amministrazioni pubbliche, ha affermato che non è «sufficiente ipotizzare che vi sia stata una procedura selettiva purchessia, atteso che questa Corte ha già stabilito e oggi ribadisce che il previo superamento di una qualsiasi “selezione pubblica”, presso qualsiasi “ente pubblico”, è requisito troppo generico per autorizzare una successiva stabilizzazione senza concorso, perché esso non garantisce che la previa selezione avesse natura concorsuale e fosse riferita alla tipologia e al livello delle funzioni che il personale successivamente stabilizzato è chiamato a svolgere»;
    di conseguenza ANPAL Servizi S.p.a., in quanto ente strumentale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali non può operare sul fronte delle stabilizzazioni in deroga rispetto alla disciplina legittima, essendo tenuta ad attenersi agli inderogabili principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità nella Pubblica Amministrazione;
    il provvedimento all'esame di quest'Aula, quindi, non solo viola, tra gli altri, gli articoli 70 e 97, ma contravviene anche ad uno dei principi fondamentali sui quali la Corte costituzionale ha da sempre fondato i percorsi argomentativi legati al rispetto degli indispensabili requisiti di straordinaria necessità e urgenza per la legittima adozione dei decreti-legge,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2203.
N. 2. Lollobrigida, Zucconi, Rizzetto, Bucalo.

A.C. 2203 – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

A.C. 2203 – Parere del Comitato per la legislazione

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

  Il Comitato per la legislazione,
   esaminato il disegno di legge n. 2203 e rilevato che:
  sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:
   il decreto-legge, originariamente composto da 16 articoli, risulta incrementato, a seguito dell'esame al Senato, a 28 articoli complessivi: in termini di commi si è passati dai 25 commi iniziali a 63 commi complessivi; il provvedimento appare riconducibile, sulla base del preambolo, a due distinte finalità: a) assicurare protezione economica e normativa ad alcune categorie di lavoratori particolarmente deboli, quali i lavoratori impiegati nelle attività di consegna di beni per conto altrui, i lavoratori precari, i lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità e i lavoratori con disabilità, nonché consentire la piena attuazione delle procedure connesse al riconoscimento del reddito di cittadinanza (Capo I); b) fronteggiare rilevanti crisi industriali in corso in diverse aree del Paese al fine di garantire i livelli occupazionali e il sostegno al reddito dei lavoratori (Capo II); destano comunque perplessità, sotto il profilo della riconducibilità alle finalità del provvedimento e al contenuto del testo originario, alcune norme inserite nel corso dell’iter: si tratta in particolare delle disposizioni di cui all'articolo 14-bis, recante modifiche ed integrazioni alla disciplina relativa alla cessazione della qualifica di rifiuto;
   il provvedimento, deliberato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 6 agosto 2019 è stato pubblicato in «Gazzetta Ufficiale» a distanza di 29 giorni, il 4 settembre 2019; tale anomalo intervallo temporale va comunque valutato, nella specifica circostanza, anche alla luce delle vicende concernenti la crisi di Governo insorta nell'agosto 2019;
   per quel che concerne il rispetto del requisito dell'immediata applicabilità delle norme contenute nei decreti-legge, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, si segnala che 7 commi rinviano a provvedimenti successivi: è prevista l'adozione di 6 decreti ministeriali e di una determinazione del presidente dell'INPS; l'efficacia di un articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea; inoltre, l'articolo 47-quater e l'articolo 47-septies del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, introdotti dal provvedimento, si applicano decorsi, rispettivamente, dodici mesi e novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge;
   merita anche rilevare che una disposizione contenuta nel provvedimento, soppressa nel corso dell'esame al Senato, interviene in una materia caratterizzata da una considerevole stratificazione legislativa: si tratta dell'articolo 14 che interviene sulla disciplina, concernente l'attuazione del cosiddetto piano ambientale e l'esonero da responsabilità applicabile ad ILVA s.p.a., contenuta nel comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 1 del 2015, come modificato, oltre che dal provvedimento in titolo, dai decreti-legge numeri 98/2016, 244/2016 e 34/2019:
  sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

l'articolo 12, comma 1-bis, nel prevedere che la struttura per le crisi d'impresa istituita presso il Ministero dello sviluppo economico dall'articolo 1, comma 852, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) «opera in collaborazione con le competenti Commissioni parlamentari», reca una formulazione che non definisce con sufficiente precisione l'ambito della collaborazione istituzionale che la disposizione mira ad instaurare;
  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
   una disposizione prevede una modifica testuale di una fonte secondaria (si tratta dell'articolo 11, comma 2-bis, che aggiunge una voce all'elenco delle attività stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1525 del 1963), in contrasto con il paragrafo 3, lettera e) della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi che impone di non ricorrere all'atto legislativo per apportare modifiche frammentarie ad atti non aventi forza di legge;
   l'analisi tecnico-normativa e l'analisi di impatto della regolamentazione relative al decreto-legge sono state trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 15 ottobre 2019 e si intendono inserite nell'atto Senato n. 1476:
   formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:
  sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:
   si valuti, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 12, comma 1-bis;
  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

si valuti l'opportunità di modificare il comma 2-bis dell'articolo 11 nel senso di autorizzare il Governo alla modifica del decreto del Presidente della Repubblica citato nella disposizione, al fine di evitare l'intervento diretto su fonti secondarie con un atto di rango legislativo.

A.C. 2203 – Articolo Unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Capo I
TUTELA DEL LAVORO

Articolo 1.
(Modifiche al decreto legislativo n. 81 del 2015)

  1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2, comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali.»;
   b) dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:
   «Art. 2-bis. – (Ampliamento delle tutele in favore degli iscritti alla gestione separata)1. Per i soggetti iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, l'indennità giornaliera di malattia, l'indennità di degenza ospedaliera, il congedo di maternità e il congedo parentale sono corrisposti, fermi restando i requisiti reddituali vigenti, a condizione che nei confronti dei lavoratori interessati risulti attribuita una mensilità della contribuzione dovuta alla predetta gestione separata nei dodici mesi precedenti la data di inizio dell'evento o dell'inizio del periodo indennizzabile.
   2. La misura vigente dell'indennità di degenza ospedaliera è aumentata del 100 per cento. Conseguentemente è aggiornata la misura dell'indennità giornaliera di malattia. »;
   c) dopo il Capo V è aggiunto il seguente:

«Capo V-bis
TUTELA DEL LAVORO TRAMITE PIATTAFORME DIGITALI
   Art. 47-bis. – (Scopo, oggetto e ambito di applicazione)1. Al fine di promuovere un'occupazione sicura e dignitosa e nella prospettiva di accrescere e riordinare i livelli di tutela per i prestatori occupati con rapporti di lavoro non subordinato, le disposizioni del presente Capo stabiliscono livelli minimi di tutela per i lavoratori impiegati nelle attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore di cui all'articolo 47, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 attraverso piattaforme anche digitali.
   2. Ai fini del presente decreto si considerano piattaforme digitali i programmi e le procedure informatiche delle imprese che, indipendentemente dal luogo di stabilimento, organizzano le attività di consegna di beni, fissandone il prezzo e determinando le modalità di esecuzione della prestazione.
   3. Il corrispettivo per i lavoratori di cui al comma 1 può essere determinato in base alle consegne effettuate purché in misura non prevalente. I contratti collettivi possono definire schemi retributivi modulari e incentivanti che tengano conto delle modalità di esecuzione della prestazione e dei diversi modelli organizzativi. Il corrispettivo orario è riconosciuto a condizione che, per ciascuna ora lavorativa, il lavoratore accetti almeno una chiamata.
   Art. 47-ter. – (Copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali)1. I prestatori di lavoro di cui al presente Capo sono comunque soggetti alla copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Il premio di assicurazione INAIL è determinato ai sensi dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, in base al tasso di rischio corrispondente all'attività svolta. Ai fini del calcolo del premio assicurativo, si assume come retribuzione imponibile ai sensi dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, la retribuzione convenzionale giornaliera di importo corrispondente alla misura del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, rapportata ai giorni di effettiva attività, indipendentemente dal numero delle ore giornaliere lavorative.
   2. Ai fini dell'assicurazione INAIL, l'impresa che si avvale della piattaforma anche digitale è tenuta a tutti gli adempimenti del datore di lavoro previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965.
   3. L'impresa che si avvale della piattaforma anche digitale è tenuta nei confronti dei lavoratori di cui al comma 1 a propria cura e spese al rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
   Art. 47-quater. – (Osservatorio). – 1. Al fine di assicurare il monitoraggio e la valutazione indipendente delle disposizioni del presente Capo, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un osservatorio permanente, presieduto dal Ministro o da un suo delegato e composto da rappresentati dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui al comma 1 dell'articolo 47-bis. L'osservatorio verifica, sulla base dei dati forniti da INPS, INAIL e ISTAT, gli effetti delle disposizioni del presente Capo e può proporre eventuali revisioni in base all'evoluzione del mercato del lavoro e della dinamica sociale. Ai componenti dell'osservatorio non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed è assicurata con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente».

  2. Gli articoli 47-bis e 47-ter del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, introdotti dal comma 1, lettera c), si applicano decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Articolo 2.
(Modifica al decreto legislativo n. 22 del 2015)

  1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto all'articolo 15, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, le parole «tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un mese».

Articolo 3.
(Copertura finanziaria)

  1. Ai maggiori oneri derivanti dalle previsioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) e di cui all'articolo 2, valutati in 5,3 milioni di euro nel 2019, 10,7 milioni di euro nel 2020, 10,9 milioni di euro nel 2021, 11,1 milioni di euro nel 2022, 11,3 milioni di euro nel 2023, 11,4 milioni di euro nel 2024, 11,6 milioni di euro nel 2025, 11,7 milioni di euro nel 2026, 11,9 milioni di euro nel 2027, 12,1 milioni di euro nel 2028 e 12,3 milioni di euro annui a decorrere dal 2029, si provvede:
   a) quanto a 5,3 milioni di euro nel 2019, 10,9 milioni di euro nel 2021, 11,1 milioni di euro nel 2022, 11,3 milioni di euro nel 2023, 11,4 milioni di euro nel 2024, 11,6 milioni di euro nel 2025, 11,7 milioni di euro nel 2026, 11,9 milioni di euro nel 2027, 12,1 milioni di euro nel 2028 e 12,3 milioni di euro annui a decorrere dal 2029 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
   b) quanto a 10,7 milioni di euro nel 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328.

Articolo 4.
(Emergenza occupazionale ANPAL Servizi Spa)

  1. All'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 il secondo periodo è sostituito dal seguente: «All'ANPAL Servizi Spa è destinato un contributo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019 per il funzionamento e di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019 per le ulteriori spese di personale.».

  2. Il comma 4 dell'articolo 12 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è abrogato.

  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse derivanti dall'abrogazione prevista al comma 2.

Articolo 5.
(Misure urgenti in materia di personale INPS)

  1. All'articolo 12, comma 6, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole «e nei limiti della dotazione organica dell'INPS» sono aggiunte le seguenti: «, come rideterminata ai sensi del presente comma»;
   b) è aggiunto in fine il seguente periodo: «La dotazione organica del personale di Area C dell'INPS è incrementata di n. 1003 unità.».

Articolo 6.
(Misure urgenti in favore dei LSU e dei LPU)

  1. All'articolo 1, comma 446, lettera h), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 le parole «31 ottobre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019».

Articolo 7.
(Disposizioni urgenti in materia di ISEE)

  1. L'articolo 4-sexies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è sostituito dal seguente:
   «Art. 4-sexies – (Termini di validità della dichiarazione sostitutiva unica). – 1. All'articolo 10 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, il comma 4 è sostituito dal seguente:
   “4. A decorrere dal 1o gennaio 2020, la DSU ha validità dal momento della presentazione fino al successivo 31 dicembre. In ciascun anno, a decorrere dal 2020, all'inizio del periodo di validità, fissato al 1o gennaio, i dati sui redditi e sui patrimoni presenti nella DSU sono aggiornati prendendo a riferimento il secondo anno precedente. Resta ferma la possibilità di aggiornare i dati prendendo a riferimento i redditi e i patrimoni dell'anno precedente, qualora vi sia convenienza per il nucleo familiare, mediante modalità estensive dell'ISEE corrente da individuarsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.”».

Articolo 8.
(Donazioni al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili)

  1. All'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
   « 4-bis. Per le finalità di cui ai commi 1 e 1-bis, il Fondo di cui al presente articolo è altresì alimentato da versamenti da parte di soggetti privati a titolo spontaneo e solidale. Le somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate al medesimo Fondo, nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo modalità definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delegato per la famiglia e la disabilità ove nominato, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».

Capo II
CRISI AZIENDALI

Articolo 9.
(Aree di crisi industriale complessa Regioni Sardegna e Sicilia)

  1. All'articolo 1, comma 282, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti:

  «Ai medesimi fini di cui al primo periodo, la Regione Sardegna può altresì destinare ulteriori risorse, fino al limite di 3,5 milioni di euro entro l'anno 2019 per le specifiche situazioni occupazionali esistenti nel suo territorio. All'onere derivante dall'applicazione del secondo periodo, pari a 3,5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

  2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 282 è inserito il seguente:
   « 282-bis. Ai medesimi fini di cui al comma 282, la Regione Siciliana può altresì destinare ulteriori risorse, fino al limite di 30 milioni di euro nell'anno 2019, per specifiche situazioni occupazionali già presenti nel suo territorio. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a 30 milioni di euro, si provvede, nell'anno 2019, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

Articolo 10.
(Area di crisi industriale complessa Isernia)

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nel limite di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2019, si applicano, altresì, ai lavoratori dell'area di crisi industriale complessa di Isernia che, alla data del 31 dicembre 2016, risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga, salvo che gli stessi, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano percettori di reddito di cittadinanza, a seguito di accoglimento della richiesta di cui all'articolo 5 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 11.
(Esonero dal contributo addizionale)

  1. All'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
   « 1-bis. Le imprese del settore della fabbricazione di elettrodomestici, con un organico superiore alle 4.000 unità e con unità produttive site nel territorio nazionale, di cui almeno una in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le quali, al fine di mantenere la produzione esistente con la stabilità dei livelli occupazionali, abbiano stipulato contratti di solidarietà, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera c), che prevedono nell'anno 2019 la riduzione concordata dell'orario di lavoro di durata non inferiore a quindici mesi, sono esonerate dalla contribuzione di cui al comma 1. L'esonero è autorizzato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previo accordo governativo tra l'impresa e le organizzazioni sindacali dei lavoratori in cui vengono definiti gli impegni aziendali relativi alla continuità produttiva e al mantenimento stabile dei livelli occupazionali. L'accordo è stipulato entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, decorsi i quali si intendono non più presenti i predetti impegni aziendali. Il beneficio contributivo di cui al presente comma è riconosciuto nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di 6,9 milioni di euro per l'anno 2020. Qualora nel corso della procedura di stipula dell'accordo emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali non può procedere alla sottoscrizione dell'accordo governativo e conseguentemente non può prendere in considerazione ulteriori domande di accesso ai benefìci di cui al presente comma. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.».

  2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019 e 6,9 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede:
   a) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2019 mediante utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite, nel predetto limite di 10 milioni di euro, definitivamente al bilancio dello Stato;
   b) quanto a 6,9 milioni di euro per l'anno 2020 mediante utilizzo delle risorse derivanti dalla gestione a stralcio separata istituita dall'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 nell'ambito del Fondo di rotazione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per essere destinate al finanziamento di iniziative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate allo stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
   c) ai fini della compensazione in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 6,9 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

  3. L'efficacia del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, previa notificazione ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Articolo 12.
(Potenziamento della struttura per le crisi di impresa)

  1. Al fine di potenziare le attività di prevenzione e soluzione delle crisi aziendali, in deroga alla dotazione organica del Ministero dello sviluppo economico e fino al 31 dicembre 2021, alla struttura di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono assegnati fino ad un massimo di dodici funzionari di Area III del comparto funzioni centrali, dipendenti dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dotati delle necessarie competenze ed esperienze in materia di politica industriale, analisi e studio in materia di crisi di imprese, in posizione di fuori ruolo o di comando o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con trattamento economico complessivo a carico dell'amministrazione di destinazione.

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 180.000 euro per l'anno 2019 e a 540.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede quanto a 180.000 euro per l'anno 2019 mediante utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che alla data dell'entrata in vigore del presente decreto non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite definitivamente al bilancio dello Stato, e quanto a 540.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1089, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Articolo 13.
(Fondo per ridurre i prezzi dell'energia per le imprese e per evitare crisi occupazionali nelle aree dove è prevista la chiusura delle centrali a carbone)

  1. All'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, dopo il comma 6 è inserito il seguente:
   « 6-bis. La quota annua dei proventi derivanti dalle aste, eccedente il valore di 1000 milioni di euro, è destinata, nella misura massima di 100 milioni di euro per il 2020 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, al Fondo di cui all'articolo 27, comma 2, per finanziare interventi di decarbonizzazione e di efficientamento energetico del settore industriale e, per una quota fino ad un massimo di 20 milioni di euro annui per gli anni dal 2020 al 2024, al “Fondo per la riconversione occupazionale nei territori in cui sono ubicate centrali a carbone” da istituire presso il Ministero dello sviluppo economico, con decreto adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione dal Ministro dello sviluppo economico. I criteri, le condizioni e le procedure per l'utilizzo delle risorse del “Fondo per la riconversione occupazionale nei territori in cui sono ubicate centrali a carbone” sono stabiliti con decreto adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche ai fini del rispetto del limite di spesa degli stanziamenti assegnati. Per la copertura degli oneri relativi ai predetti fondi si utilizzano le quote dei proventi delle aste assegnate al Ministero dello sviluppo economico e, ove necessario, per la residua copertura si utilizzano le quote dei proventi assegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.».

  2. All'articolo 27 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, il comma 2 è sostituito dal seguente:
   « 2. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il “Fondo per la transizione energetica nel settore industriale”, per sostenere la transizione energetica di settori o di sottosettori considerati esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi connessi alle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica. Il Fondo è alimentato secondo le previsioni dell'articolo 19, commi 3 e 6-bis, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato e della normativa relativa al sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra di cui alla direttiva UE 2003/87/CE come da ultimo modificata con direttiva UE/2018/410. Con uno o più decreti adottati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le procedure per l'utilizzo delle risorse del Fondo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa degli stanziamenti assegnati e previa notificazione ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.».

Articolo 14.
(Disposizioni urgenti in materia di ILVA S.p.A.)

  1. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole «dell'A.I.A.» sono sostituite dalle seguenti: «del Piano Ambientale medesimo»;
   b) al secondo periodo, dopo le parole «in quanto costituiscono adempimento» sono inserite le seguenti: «dei doveri imposti dal suddetto Piano Ambientale, nonché esecuzione»;
   c) al terzo periodo, dopo le parole «condotte poste in essere fino al 6 settembre 2019» sono inserite le seguenti: «, fatta eccezione per l'affittuario o acquirente e i soggetti da questi funzionalmente delegati, per i quali la disciplina di cui al secondo periodo si applica con riferimento alle condotte poste in essere in esecuzione del suddetto Piano Ambientale sino alla scadenza dei termini di attuazione stabiliti dal Piano stesso per ciascuna prescrizione ivi prevista che venga in rilievo con riferimento alle condotte poste in essere da detti soggetti, ovvero dei più brevi termini che l'affittuario o acquirente si sia impegnato a rispettare nei confronti della gestione commissariale di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria.»;
   d) è aggiunto infine il seguente periodo: «In ogni caso, resta ferma la responsabilità in sede penale, civile e amministrativa derivante dalla violazione di norme poste a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori».

Articolo 15.
(Modifiche all'articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34)

  1. All'articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1-bis, quarto periodo, le parole «di lavori» sono sostituite dalle seguenti: «, sub-fornitori, sub-appaltatori, sub-affidatari»;
   b) al comma 1-ter, quinto periodo, le parole «del sub-appaltatore, del sub-affidatario o del sub-fornitore verso l'appaltatore o l'affidatario del contraente generale» sono sostituite dalle seguenti: «dei beneficiari del fondo verso l'appaltatore, il contraente generale o l'affidatario del contraente generale»;
   c) al comma 1-ter sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: «L'eventuale pendenza di controversie giurisdizionali in merito ai crediti dei beneficiari del Fondo verso l'appaltatore, il contraente generale o l'affidatario del contraente generale non è ostativa all'erogazione delle risorse del Fondo da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Prima dell'erogazione delle risorse il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti verifica la sussistenza delle condizioni di regolarità contributiva del richiedente attraverso il documento unico di regolarità contributiva, in mancanza delle stesse, dispone direttamente il pagamento delle somme dovute, entro i limiti della capienza del Fondo salva-opere e del credito certificato del richiedente stesso, in favore degli enti previdenziali, assicurativi, compresa la cassa edile, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 31, commi 3 e 8-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Prima dell'erogazione delle risorse il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettua la verifica di cui all'articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e, nell'ipotesi di inadempienze, provvede direttamente al pagamento in conformità alle disposizioni del periodo precedente. Resta impregiudicata la possibilità per il beneficiario di accedere alle risorse del Fondo ove abbia ottenuto, rispetto ai debiti contributivi e fiscali, una dilazione o rateizzazione del pagamento ovvero abbia aderito a procedure di definizione agevolata previste dalla legislazione vigente. Resta altresì impregiudicata la prosecuzione di eventuali azioni giudiziarie nei confronti dell'erario, di enti previdenziali e assicurativi.».

Articolo 16.
(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 2203 – Modificazioni del Senato

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

  L'articolo 1 è sostituito dal seguente:
  «Art. 1. – (Modifiche al decreto legislativo n. 81 del 2015) – 1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2, comma 1:
    1) al primo periodo, la parola: “esclusivamente” è sostituita dalla seguente: “prevalentemente” e le parole: “anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro” sono soppresse;
    2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali.”;
   b) dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:
  “Art. 2-bis. – (Ampliamento delle tutele in favore degli iscritti alla gestione separata)1. Per i soggetti iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, l'indennità giornaliera di malattia, l'indennità di degenza ospedaliera, il congedo di maternità e il congedo parentale sono corrisposti, fermi restando i requisiti reddituali vigenti, a condizione che nei confronti dei lavoratori interessati risulti attribuita una mensilità della contribuzione dovuta alla predetta gestione separata nei dodici mesi precedenti la data di inizio dell'evento o di inizio del periodo indennizzabile.
  2. Per i soggetti di cui al comma 1 la misura vigente dell'indennità di degenza ospedaliera è aumentata del 100 per cento. Conseguentemente è aggiornata la misura dell'indennità giornaliera di malattia”;
   c) dopo il capo V è inserito il seguente:

Capo V-bis.

TUTELA DEL LAVORO TRAMITE PIATTAFORME DIGITALI
  Art. 47-bis. – (Scopo, oggetto e ambito di applicazione)1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, le disposizioni del presente capo stabiliscono livelli minimi di tutela per i lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore di cui all'articolo 47, comma 2, lettera a), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, attraverso piattaforme anche digitali.
  2. Ai fini di cui al comma 1 si considerano piattaforme digitali i programmi e le procedure informatiche utilizzati dal committente che, indipendentemente dal luogo di stabilimento, sono strumentali alle attività di consegna di beni, fissandone il compenso e determinando le modalità di esecuzione della prestazione.
  Art. 47-ter. – (Forma contrattuale e informazioni)1. I contratti individuali di lavoro di cui all'articolo 47-bis sono provati per iscritto e i lavoratori devono ricevere ogni informazione utile per la tutela dei loro interessi, dei loro diritti e della loro sicurezza.
  2. In caso di violazione di quanto previsto dal comma 1, si applica l'articolo 4 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, e il lavoratore ha diritto a un'indennità risarcitoria di entità non superiore ai compensi percepiti nell'ultimo anno, determinata equitativamente con riguardo alla gravità e alla durata delle violazioni e al comportamento delle parti.
  3. La violazione di quanto previsto dal comma 1 è valutata come elemento di prova delle condizioni effettivamente applicate al rapporto di lavoro e delle connesse lesioni dei diritti previsti dal presente decreto.
  Art. 47-quater. – (Compenso)1. I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale possono definire criteri di determinazione del compenso complessivo che tengano conto delle modalità di svolgimento della prestazione e dell'organizzazione del committente.
  2. In difetto della stipula dei contratti di cui al comma 1, i lavoratori di cui all'articolo 47-bis non possono essere retribuiti in base alle consegne effettuate e ai medesimi lavoratori deve essere garantito un compenso minimo orario parametrato ai minimi tabellari stabiliti da contratti collettivi nazionali di settori affini o equivalenti sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
  3. Ai lavoratori di cui all'articolo 47-bis deve essere garantita un'indennità integrativa non inferiore al 10 per cento per il lavoro svolto di notte, durante le festività o in condizioni meteorologiche sfavorevoli, determinata dai contratti di cui al comma 1 o, in difetto, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
  Art. 47-quinquies. – (Divieto di discriminazione)1. Ai lavoratori di cui all'articolo 47-bis si applicano la disciplina antidiscriminatoria e quella a tutela della libertà e dignità del lavoratore previste per i lavoratori subordinati, ivi compreso l'accesso alla piattaforma.
  2. L'esclusione dalla piattaforma e le riduzioni delle occasioni di lavoro ascrivibili alla mancata accettazione della prestazione sono vietate.
  Art. 47-sexies. – (Protezione dei dati personali)1. I dati personali dei lavoratori che svolgono la loro attività attraverso le piattaforme digitali sono trattati in conformità alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
  Art. 47-septies. – (Copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali)1. I prestatori di lavoro di cui al presente capo sono comunque soggetti alla copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali prevista dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Il premio di assicurazione INAIL è determinato ai sensi dell'articolo 41 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, in base al tasso di rischio corrispondente all'attività svolta. Ai fini del calcolo del premio assicurativo, si assume come retribuzione imponibile, ai sensi dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, la retribuzione convenzionale giornaliera di importo corrispondente alla misura del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, rapportata ai giorni di effettiva attività.
  2. Ai fini dell'assicurazione INAIL, il committente che utilizza la piattaforma anche digitale è tenuto a tutti gli adempimenti del datore di lavoro previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965.
  3. Il committente che utilizza la piattaforma anche digitale è tenuto nei confronti dei lavoratori di cui al comma 1, a propria cura e spese, al rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
  Art. 47-octies. – (Osservatorio)1. Al fine di assicurare il monitoraggio e la valutazione indipendente delle disposizioni del presente capo, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un osservatorio permanente, presieduto dal Ministro o da un suo delegato e composto da rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui al comma 1 dell'articolo 47-bis, designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. L'osservatorio verifica, sulla base dei dati forniti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'INPS e dall'INAIL, gli effetti delle disposizioni del presente capo e può proporre eventuali revisioni in base all'evoluzione del mercato del lavoro e della dinamica sociale. Ai componenti dell'osservatorio non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed è assicurata con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente”.
  2. L'articolo 47-quater del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, introdotto dal comma 1, lettera c), si applica decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'articolo 47-septies del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, introdotto dal comma 1, lettera c), si applica decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

  Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:
  «Art. 3-bis.(Comunicazioni obbligatorie) – 1. All'articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, il comma 4 è sostituito dal seguente:
  “4. Allo scopo di semplificare gli adempimenti per i datori di lavoro, le comunicazioni di assunzione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 4-bis del decreto legislativo n. 181 del 2000, all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231, nonché all'articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sono comunicate per via telematica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che le mette a disposizione dell'ANPAL, delle regioni, dell'INPS, dell'INAIL e dell'Ispettorato nazionale del lavoro per le attività di rispettiva competenza”».

  All'articolo 4:
   dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
  «2-bis. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 19, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e nel rispetto delle procedure stabilite dai regolamenti dell'ANPAL Servizi Spa adottati ai sensi del medesimo articolo 19, comma 2, per far fronte ai nuovi compiti assegnati in seguito all'introduzione del reddito di cittadinanza e della nuova programmazione comunitaria, l'ANPAL Servizi Spa può procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di tutto il personale che ha prestato servizio con contratto a tempo determinato e può, altresì, nel triennio 2019–2021, bandire specifiche procedure concorsuali per l'assunzione a tempo indeterminato per il personale che abbia maturato entro il 1o gennaio 2019 specifiche esperienze professionali presso la stessa ANPAL Servizi Spa e presso Italia Lavoro Spa con contratto di collaborazione.
  2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis si provvede mediante le risorse disponibili nel bilancio dell'ANPAL Servizi Spa per le spese di personale. Ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento e di fabbisogno della disposizione di cui al comma 2-bis, il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di 4.635.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022».

  Dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti:
  «Art. 5-bis. – (Internalizzazione del contact center multicanale dell'INPS) – 1. In considerazione della necessità di internalizzare i servizi informativi e dispositivi da erogare in favore dell'utenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), per promuovere la continuità nell'erogazione dei servizi e per tutelare la stabilità occupazionale del personale ad essi adibito, tenuto conto dell'esigenza di valorizzare le competenze dallo stesso maturate, anche in ragione dell'assenza dei relativi profili professionali nelle piante organiche dell'INPS, alla società Italia Previdenza – Società italiana di servizi per la previdenza integrativa (SISPI) Spa, interamente partecipata dall'INPS, sono altresì affidate le attività di contact center multicanale verso l'utenza (CCM) nel rispetto delle disposizioni nazionali ed europee in materia di in house providing, alla scadenza naturale dei contratti in essere nell'ambito delle stesse attività.
  2. La società di cui al comma 1 assume la denominazione di INPS Servizi Spa.
  3. In sede di prima attuazione, il presidente dell'INPS con propria determinazione provvede alla modifica dell'oggetto sociale, dell'atto costitutivo e dello statuto nel rispetto dell'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché al rinnovo degli organi sociali. Conformemente alle previsioni di cui all'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, alla società di cui al comma 1 è preposto un consiglio di amministrazione composto da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente.
  4. Ai fini dell'espletamento delle attività di cui al comma 1, è data facoltà alla società di provvedere alla selezione del proprio personale anche valorizzando le esperienze simili maturate nell'ambito dell'erogazione di servizi di CCM di analoga complessità, nel rispetto dei principi di selettività di cui all'articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
  5. Nelle more dell'adozione della determinazione di cui al comma 3, gli organi sociali in carica limitano l'adozione degli atti di ordinaria amministrazione a quelli aventi motivato carattere urgente e indifferibile e richiedono l'autorizzazione dell'INPS per quelli di straordinaria amministrazione.
  6. La società può avvalersi del patrocinio legale dell'Avvocatura dell'INPS.
  7. La società continua a svolgere le attività che già ne costituiscono l'oggetto sociale alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  Art. 5-ter. – (Disposizioni in materia di personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro) – 1. Al fine di rafforzare la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e l'attività di contrasto al fenomeno degli infortuni sul lavoro, l'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato a bandire una procedura di concorso e conseguentemente ad assumere a tempo indeterminato, con incremento della dotazione organica nel limite delle unità eccedenti, un contingente di personale ispettivo, da inquadrare nell'Area terza, posizione economica F1, fino a 150 unità a decorrere dall'anno 2021. L'Ispettorato nazionale del lavoro comunica al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze il numero delle unità assunte e la relativa spesa annua. Ai relativi oneri, pari a euro 6.387.000 a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

  All'articolo 6:
   dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. All'articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: “amministrazioni pubbliche che già utilizzavano i” sono sostituite dalle seguenti: “amministrazioni pubbliche sia utilizzatrici che non utilizzatrici dei” e le parole: “ubicate nella medesima provincia o in una provincia limitrofa ed utilizzatrici” sono sostituite dalle seguenti: “ubicate nella medesima provincia o in una provincia limitrofa, sia utilizzatrici che non utilizzatrici”».

  Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:
  «Art. 6-bis.(Armonizzazione dei termini di validità di graduatorie di pubblici concorsi) – 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 362 è sostituito dal seguente:
  “362. Al fine di ripristinare gradualmente la durata triennale della validità delle graduatorie dei concorsi di accesso al pubblico impiego, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, la validità delle graduatorie approvate dal 1o gennaio 2016 è estesa nei limiti temporali di seguito indicati:
    a) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2016 è estesa fino al 30 settembre 2020;
    b) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2017 è estesa fino al 31 marzo 2021;
    c) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2018 è estesa fino al 31 dicembre 2021;
    d) la validità delle graduatorie approvate dal 1o gennaio 2019 ha durata triennale, ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, decorrente dalla data di approvazione di ciascuna graduatoria”;
   b) dopo il comma 362 sono inseriti i seguenti:
  “362-bis. Al fine di armonizzare i termini di validità delle graduatorie dei concorsi di accesso al pubblico impiego approvate prima del 1o gennaio 2016 con i limiti temporali di cui al comma 362, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, è possibile procedere allo scorrimento delle graduatorie approvate dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2015, entro e non oltre il 30 settembre 2020.
  362-ter. È altresì possibile procedere allo scorrimento delle graduatorie approvate nell'anno 2011 entro e non oltre il 31 marzo 2020, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, previa frequenza obbligatoria da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, pubblicità ed economicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente, e previo superamento da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie di un apposito esame-colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità”».

  All'articolo 7:
   al comma 1, capoverso Art. 4-sexies, comma 1, capoverso 4, ultimo periodo, dopo le parole: «da individuarsi» sono inserite le seguenti: «, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi in cui la DSU sia stata presentata a decorrere dal 1o settembre 2019 e prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, si applica la disciplina precedente».

  All'articolo 8:
   al comma 1, capoverso 4-bis, al secondo periodo, le parole: «e con il Ministro delegato per la famiglia e la disabilità ove nominato» sono soppresse.

  Al capo I, dopo l'articolo 8 è aggiunto il seguente:
  «Art. 8-bis.(Modifica al decreto legislativo n. 150 del 2015) – 1. All'articolo 21 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, il comma 12 è sostituito dal seguente:
  “12. Avverso il provvedimento del centro per l'impiego di cui al comma 10 è ammesso ricorso all'ANPAL, che provvede ad istituire un apposito comitato, con la partecipazione delle parti sociali. Avverso il provvedimento emesso, ai sensi del comma 10, dalla struttura organizzativa competente della provincia autonoma di Bolzano è ammesso ricorso alla commissione provinciale di controllo sul collocamento di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 280, nel rispetto di quanto previsto al comma 5 dell'articolo 1 del presente decreto”.
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

  Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:
  «Art. 9-bis.(Finanziamento della proroga della CIGS) – 1. All'articolo 22-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: “180 milioni di euro per l'anno 2019” sono sostituite dalle seguenti: “270 milioni di euro per l'anno 2019”;
   b) al comma 3, le parole: “a 180 milioni di euro per l'anno 2019” sono sostituite dalle seguenti: “a 270 milioni di euro per l'anno 2019”».

  All'articolo 10:
   al comma 1, le parole: «nel limite di spesa di 1 milione di euro» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro» e le parole: «area di crisi industriale complessa di Isernia» sono sostituite dalle seguenti: «area di crisi industriale complessa di Venafro-Campochiaro-Bojano e aree dell'indotto»;
   al comma 2, le parole: «1 milione» sono sostituite dalle seguenti: «1,5 milioni»;
   la rubrica è sostituita dalla seguente: «Area di crisi industriale complessa di Venafro-Campochiaro-Bojano e aree dell'indotto».

  Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:
  «Art. 10-bis. – (Finanziamento del progetto stradale denominato “Mare-Monti”) – 1. Al fine di implementare il sistema di collegamento stradale tra le aree del cratere del sisma del 2016, l'area di crisi industriale complessa del distretto Fermano Maceratese, riconosciuta con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 12 dicembre 2018 e oggetto degli accordi di programma in adozione del Progetto di riconversione e riqualificazione industriale (PRRI), di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e la rete autostradale presente nel territorio della regione Marche, sono stanziate risorse pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 da destinare alla realizzazione dell'intervento in variante e in ammodernamento del primo tratto del progetto stradale denominato “Mare-Monti”.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020 e l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2021. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

  All'articolo 11:
   dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
  «2-bis. Al fine di contenere lo spopolamento delle aree di montagna, sostenendone l'economia e incrementando l'offerta di lavoro, all'elenco delle attività stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, per le quali è prevista l'esenzione dall'obbligo del versamento del contributo addizionale di cui all'articolo 2, comma 29, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, è aggiunta la seguente: “attività del personale addetto agli impianti di trasporto a fune destinati ad attività sportive in località sciistiche e montane e alla gestione delle piste da sci”.
  2-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2-bis, valutato in 86.000 euro per l'anno 2020 e in 103.000 euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

  Dopo l'articolo 11 sono inseriti i seguenti:
  «Art. 11-bis.(Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in deroga) – 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 253 è sostituito dal seguente:
  “253. All'onere derivante dall'attuazione del comma 251 si fa fronte nel limite massimo delle risorse già assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ove non previamente utilizzate ai sensi del comma 3 dell'articolo 26-ter del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Le regioni e le province autonome concedono il trattamento di mobilità in deroga di cui al comma 251, previa autorizzazione da parte dell'INPS a seguito della verifica della disponibilità finanziaria di cui al primo periodo”.
  Art. 11-ter.(Estensione dell'indennizzo per le aziende che hanno cessato l'attività commerciale) – 1. Al fine di sostenere le aziende che hanno cessato l'attività commerciale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 283 e 284, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è riconosciuto, nella misura e secondo le modalità ivi previste, anche ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018».

  All'articolo 12:
   dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. All'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: “Tale struttura opera in collaborazione con le competenti Commissioni parlamentari, nonché con le regioni nel cui ambito si verificano le situazioni di crisi d'impresa oggetto d'intervento. I parlamentari eletti nei territori nel cui ambito si verificano le situazioni di crisi d'impresa oggetto d'intervento possono essere invitati a partecipare ai lavori della struttura. La struttura di cui ai periodi precedenti garantisce la pubblicità e la trasparenza dei propri lavori, anche attraverso idonee strumentazioni informatiche.”».

  All'articolo 13:
   al comma 2, capoverso 2, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, dando priorità a interventi di riconversione sostenibili, caratterizzati da processi di decarbonizzazione che escludono l'utilizzo di ulteriori combustibili fossili diversi dal carbone» e, al secondo periodo, le parole da: «di cui alla direttiva UE» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, come da ultimo modificata dalla direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018».

  Dopo l'articolo 13 sono inseriti i seguenti:
  «Art. 13-bis.(Disposizioni in materia di incentivi per energia da fonti rinnovabili) – 1. All'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, le parole: “fra il 20 e l'80 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “fra il 10 e il 50 per cento” e le parole: “ridotte di un terzo” sono sostituite dalle seguenti: “ridotte della metà”;
   b) al comma 3-quater, le parole: “del 30 per cento della tariffa incentivante” sono sostituite dalle seguenti: “del 10 per cento della tariffa incentivante” ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La decurtazione del 10 per cento della tariffa incentivante si applica anche agli impianti ai quali è stata precedentemente applicata la decurtazione del 30 per cento, prevista dalle disposizioni previgenti.”;
   c) al comma 4-bis, le parole: “del 20 per cento della tariffa incentivante” sono sostituite dalle seguenti: “del 10 per cento della tariffa incentivante” ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La decurtazione del 10 per cento della tariffa incentivante si applica anche agli impianti ai quali è stata precedentemente applicata la decurtazione del 20 per cento, prevista dalle disposizioni previgenti”.
  2. Le disposizioni di cui alla lettera a) del comma 1 si applicano agli impianti realizzati e in esercizio oggetto di procedimenti amministrativi in corso e, su richiesta dell'interessato, a quelli definiti con provvedimenti del Gestore dei servizi energetici (GSE) di decadenza dagli incentivi, oggetto di procedimenti giurisdizionali pendenti nonché di quelli non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, compresi i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica per i quali non è intervenuto il parere di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. La richiesta dell'interessato equivale ad acquiescenza alla violazione contestata dal GSE nonché a rinuncia all'azione. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano qualora la condotta dell'operatore che ha determinato il provvedimento del GSE di decadenza sia oggetto di procedimento e processo penale in corso, ovvero concluso con sentenza di condanna anche non definitiva.
  Art. 13-ter.(Incremento delle risorse per il rifinanziamento delle agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014, al fine di sostenere la nascita di società cooperative costituite, in misura prevalente, da lavoratori provenienti da aziende in crisi) – 1. Al fine di sostenere sull'intero territorio nazionale la nascita e lo sviluppo di società cooperative di piccole e medie dimensioni costituite, in misura prevalente, da lavoratori provenienti da aziende in crisi, la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementata di 500.000 euro per l'anno 2019, di 1 milione di euro per l'anno 2020 e di 5 milioni di euro per l'anno 2021, da destinare all'erogazione dei finanziamenti per le agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2015.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 500.000 euro per l'anno 2019, a 1 milione di euro per l'anno 2020 e a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

  L'articolo 14 è soppresso.

  Dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:
  «Art. 14-bis.(Cessazione della qualifica di rifiuto) – 1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituita dalla seguente:
   “a) la sostanza o l'oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici”.
  2. All'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 3 è sostituito dal seguente:
  “3. In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda del presente decreto, per lo svolgimento di operazioni di recupero ai sensi del presente articolo, sono rilasciate o rinnovate nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e sulla base di criteri dettagliati, definiti nell'ambito dei medesimi procedimenti autorizzatori, che includono:
   a) materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;
   b) processi e tecniche di trattamento consentiti;
   c) criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario;
   d) requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;
   e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.
  In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, continuano ad applicarsi, quanto alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269”.
  3. All'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
  “3-bis. Le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 3 comunicano all'ISPRA i nuovi provvedimenti autorizzatori adottati, riesaminati o rinnovati, entro dieci giorni dalla notifica degli stessi al soggetto istante.
  3-ter. L'ISPRA o l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente delegata dal predetto Istituto controlla a campione, sentita l'autorità competente di cui al comma 3-bis, in contraddittorio con il soggetto interessato, la conformità delle modalità operative e gestionali degli impianti, ivi compresi i rifiuti in ingresso, i processi di recupero e le sostanze o oggetti in uscita, agli atti autorizzatori rilasciati nonché alle condizioni di cui al comma 1, redigendo, in caso di non conformità, apposita relazione. Il procedimento di controllo si conclude entro sessanta giorni dall'inizio della verifica. L'ISPRA o l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente delegata comunica entro quindici giorni gli esiti della verifica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Al fine di assicurare l'armonizzazione, l'efficacia e l'omogeneità dei controlli di cui al presente comma sul territorio nazionale, si applicano gli articoli 4, comma 4, e 6 della legge 28 giugno 2016, n. 132.
  3-quater. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 3-ter, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nei sessanta giorni successivi, adotta proprie conclusioni, motivando l'eventuale mancato recepimento degli esiti dell'istruttoria contenuti nella relazione di cui al comma 3-ter, e le trasmette all'autorità competente. L'autorità competente avvia un procedimento finalizzato all'adeguamento degli impianti, da parte del soggetto interessato, alle conclusioni di cui al presente comma, disponendo, in caso di mancato adeguamento, la revoca dell'autorizzazione e dando tempestiva comunicazione della conclusione del procedimento al Ministero medesimo. Resta salva la possibilità per l'autorità competente di adottare provvedimenti di natura cautelare.
  3-quinquies. Decorsi centottanta giorni dalla comunicazione all'autorità competente, ove il procedimento di cui al comma 3-quater non risulti avviato o concluso, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può provvedere, in via sostitutiva e previa diffida, anche mediante un commissario ad acta, all'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3-quater. Al commissario non è dovuto alcun compenso per lo svolgimento delle funzioni attribuite ai sensi del presente comma e il medesimo commissario non ha diritto a gettoni, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati.
  3-sexies. Con cadenza annuale, l'ISPRA redige una relazione sulle verifiche e i controlli effettuati nel corso dell'anno ai sensi del comma 3-ter e la comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 31 dicembre.
  3-septies. Al fine del rispetto dei princìpi di trasparenza e di pubblicità, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate concluse ai sensi del presente articolo. Le autorità competenti, al momento del rilascio, comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi, riesaminati e rinnovati nonché gli esiti delle procedure semplificate avviate per l'inizio di operazioni di recupero di rifiuti ai fini del presente articolo. Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definite le modalità di funzionamento e di organizzazione del registro di cui al presente comma. A far data dall'effettiva operatività del registro di cui al presente comma, la comunicazione di cui al comma 3-bis si intende assolta con la sola comunicazione al registro. Alle attività di cui al presente comma le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”.
  4. Le autorità competenti provvedono agli adempimenti di cui all'articolo 184-ter, comma 3-septies, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto relativamente alle autorizzazioni rilasciate, per l'avvio di operazioni di recupero di rifiuti ai fini del citato articolo 184-ter, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  5. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività istruttorie concernenti l'adozione dei decreti di cui al comma 2 dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è istituito un gruppo di lavoro presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. A tale scopo il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è autorizzato a individuare cinque unità di personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad esclusione del personale docente, educativo e amministrativo tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, di cui almeno due con competenze giuridiche e le restanti con competenze di natura tecnico-scientifica, da collocare presso l'ufficio legislativo del medesimo Ministero. Le predette unità possono essere scelte dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare tra i dipendenti pubblici in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o analoga posizione prevista dall'ordinamento di appartenenza, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. All'atto del collocamento in comando, distacco, fuori ruolo o analoga posizione è reso indisponibile, per tutta la durata del comando, distacco, fuori ruolo o analoga posizione, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, equivalente dal punto di vista finanziario. In alternativa, possono essere stipulati fino a cinque contratti libero-professionali, mediante procedura selettiva per titoli e colloquio, per il reperimento di personale, anche estraneo alla pubblica amministrazione, in possesso delle competenze di cui al secondo periodo. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 200.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024.
  6. Agli oneri di cui al comma 5, pari a 200.000 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  7. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti di cui all'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, i titolari delle autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda del predetto decreto legislativo, rilasciate o rinnovate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché coloro che svolgono attività di recupero in base ad una procedura semplificata avviata successivamente alla predetta data di entrata in vigore, presentano alle autorità competenti istanza di aggiornamento alle disposizioni definite dai decreti predetti. La mancata presentazione dell'istanza di aggiornamento, nel termine indicato dal periodo precedente, determina la sospensione dell'attività oggetto di autorizzazione o di procedura semplificata.
  8. Le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto o per le quali è in corso un procedimento di rinnovo o che risultano scadute ma per le quali è presentata un'istanza di rinnovo entro centoventi giorni dalla predetta data di entrata in vigore, sono fatte salve e sono rinnovate nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 184-ter, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In ogni caso si applicano gli obblighi di aggiornamento di cui al comma 7, nei termini e con le modalità ivi previste.
  9. Gli obblighi di comunicazione di cui al comma 3-bis dell'articolo 184-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006 si applicano anche alle autorizzazioni già rilasciate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le autorità competenti effettuano i prescritti adempimenti, nei confronti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), nel termine di centoventi giorni dalla predetta data di entrata in vigore.
  10. Dall'attuazione del presente articolo, ad eccezione di quanto previsto ai commi 5 e 6, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

  All'articolo 15:
   al comma 1 è premesso il seguente:
  «01. Al comma 5 dell'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: “31 ottobre 2019” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2019”»;
   al comma 1:
    alla lettera c), secondo periodo, le parole: «e del credito certificato del» sono sostituite dalle seguenti: «ed in proporzione della misura del credito certificato liquidata al»;
    dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
  « c-bis) al comma 1-quinquies, primo periodo, dopo le parole: “entrata in vigore,” sono inserite le seguenti: “ferma restando l'applicabilità del meccanismo generale di cui al comma 1-bis,”»;
    alla rubrica, le parole: «all'articolo 47» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 30 e 47».

  Dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:
  «Art. 15-bis. – (Clausola di salvaguardia relativa alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano) – 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

A.C. 2203 – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.
(Modifiche al decreto legislativo n. 81 del 2015)

  Sopprimerlo.
1. 16. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).

  Conseguentemente:
   al medesimo comma,
   dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) all'articolo 2, comma 2, dopo la lettera d-ter), è aggiunta la seguente:
   « d-quater) agli accordi stipulati tra i lavoratori e le imprese di cui al Capo V-bis del presente decreto legislativo, comprese le diverse tipologie di lavoro, subordinato e non, così come definite dalla normativa vigente.»;
   lettera c):
   capoverso articolo 47-quater, comma 1:
    dopo le parole: più rappresentative a livello nazionale aggiungere le seguenti: e gli accordi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d-quater);
    dopo le parole: dell'organizzazione del committente aggiungere le seguenti: nonché ulteriori tutele per i lavoratori in base a quanto previsto all'articolo 1, comma 2, lettere a) e d-quater) del presente decreto legislativo. La stipula dei contratti collettivi o gli accordi tra i lavoratori e le imprese, di cui al presente comma, non costituiscono indici di subordinazione;
    capoverso articolo 47-quinquies, comma 2, sostituire le parole: e le riduzioni delle occasioni di lavoro ascrivibili alla mancata accettazione della prestazione sono vietate con le seguenti: ascrivibile alla mancata accettazione della protezione è vietata;
   sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Gli articoli 47-quater, 47-quinquies e 47-septies del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, introdotti dal comma 1, lettera c), e le modifiche all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, apportate dal comma 1, lettera a), si applicano decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1. 31. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).
*1. 1. Cannatelli, Zangrillo, Musella, Rotondi, Scoma.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).
*1. 7. Rizzetto, Bucalo, Butti, Ferro, Zucconi, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).
*1. 32. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole: piattaforme anche digitali aggiungere le seguenti: purché non si tratti di lavoratori titolari di partita IVA.
1. 38. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) all'articolo 2, comma 2, dopo lettera d-ter), è aggiunta la seguente:
   « d-quater) agli accordi stipulati tra i lavoratori e le imprese di cui al Capo V-bis del presente decreto legislativo comprese le diverse tipologie di lavoro, subordinato e non, così come definite dalla normativa vigente».
*1. 33. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) all'articolo 2, comma 2, dopo lettera d-ter), è aggiunta la seguente:
   « d-quater) agli accordi stipulati tra i lavoratori e le imprese di cui al Capo V-bis del presente decreto legislativo comprese le diverse tipologie di lavoro, subordinato e non, così come definite dalla normativa vigente».
*1. 8. Rizzetto, Bucalo, Butti, Ferro, Zucconi, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera b), capoverso articolo 2-bis, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. All'articolo 2, comma 5-quater, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, sono premesse le seguenti parole: «In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335,».

  2-ter. All'articolo 20 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, la parola «cinque» è sostituita dalla seguente: «dieci»;
   b) al comma 5, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «ai fini del diritto e del calcolo».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Modifiche al decreto legislativo n. 81 del 2015 e disposizioni in materia di riscatti.
1. 39. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
1. 17. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

  Al comma 1, lettera c), capoverso articolo 47-bis, comma 1, sopprimere le parole: Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1,.
1. 2. Zangrillo, Musella, Cannatelli, Rotondi, Scoma.

  Al comma 1, lettera c), capoverso articolo 47-bis, comma 1, sostituire le parole: che svolgono con le seguenti: che esercitano.
1. 43. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

  Al comma 1, lettera c), capoverso articolo 47-bis, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ulteriori protezioni riconosciute ai lavoratori nel contesto dei contratti di lavoro autonomo, incluse nel presente Capo ma non limitate a queste, non costituiscono indici di subordinazione.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, capoverso articolo 47-septies, comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.
1. 40. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

  Al comma 1, lettera c), capoverso articolo 47-bis, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ulteriori protezioni riconosciute ai lavoratori nel contesto dei contratti di lavoro autonomo, incluse nel presente Capo ma non limitate a queste, non costituiscono indici di subordinazione.
1. 13. Rizzetto, Bucalo, Butti, Ferro, Zucconi, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera c), capoverso articolo 47-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il committente assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione in materia di sicurezza e circolazione stradale, nonché fornisce allo stesso i dispositivi di protezione individuale (casco e giubbotto catarifrangente).

  Conseguentemente, alla medesima lettera, medesimo capoverso, sostituire la rubrica con la seguente: Forma contrattuale, informazioni formazione e sicurezza.
1. 6. Rizzetto, Bucalo, Butti, Ferro, Zucconi, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera c), capoverso articolo 47-bis, comma 2, sostituire la parola: informatiche con la seguente: informatizzate.
1. 18. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

  Al comma 1, lettera c), capoverso articolo 47-bis, comma 2, sostituire la parola: strumentali con la seguente: necessarie.
1. 19. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

  Al comma 1, lettera c), capoverso articolo 47-bis, comma 2, sostituire la parola: consegna con la seguente: deposito.
1. 20. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

  Al comma 1, lettera c), capoverso articolo 47-bis, comma 2, sostituire le parole: il compenso con le seguenti: l'emolumento.
1. 44. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

  Al comma 1, lettera c), capoverso articolo 47-bis, comma 2, sostituire la parola: determinando con la seguente: indicando.
1. 21. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

  Al comma 1, lettera c), capoverso articolo 47-bis, comma 2, sostituire la parola: modalità con la seguente: procedure.
1. 22. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

  Al comma 1, lettera c), capoverso articolo 47-bis, comma 2, sostituire la parola: esecuzione con la seguente: adempimento.
1. 23. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

  Al comma 1, lettera c), capoverso articolo 47-bis, comma 2, sostituire la parola: prestazione con la seguente: attività.
1. 24. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere il capoverso articolo 47-ter.
1. 3. Zangrillo, Musella, Cannatelli, Rotondi, Scoma.

  Al comma 1, lettera c), capoverso articolo 47-ter, sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Per i contratti individuali di lavoro di cui all'articolo 47-bis è obbligatoria la forma scritta ad probationem.
1. 25. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

  Al comma 1, lettera c), capoverso articolo 47-ter, comma 1, sostituire le parole: sono provati per iscritto con le seguenti: hanno validità solo in forma scritta.
1. 45. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

  Al comma 1, lettera c), capoverso articolo 47-ter, comma 1, sostituire la parola: lavoratori con le seguenti: prestatori d'opera.
1. 26. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

  Al comma 1, lettera c), capoverso articolo 47-ter, comma 1, sostituire la parola: utile con la seguente: necessaria.
1. 27. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

  Al comma 1, lettera c), capoverso articolo 47-ter, comma 1, sostituire la parola: tutela con la seguente: salvaguardia.
1. 28. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

  Al comma 1, lettera c), capoverso articolo 47-ter, comma 2, sostituire la parola: lavoratore con le seguenti: prestatore d'opera.
1. 29. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

  Al comma 1, lettera c) capoverso articolo 47-quater, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , da stipularsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1. 46. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

  Al comma 1, lettera c), capoverso articolo 47-quater, comma 1, dopo le parole: dell'organizzazione del committente aggiungere le seguenti: nonché ulteriori tutele per i lavoratori in base a quanto previsto all'articolo 1, comma 2, lettera a), del presente decreto legislativo. La stipula dei contratti collettivi o gli accordi tra i lavoratori e le imprese, di cui al presente comma, non costituiscono indici di subordinazione.
1. 10. Rizzetto, Bucalo, Butti, Ferro, Zucconi, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera c), capoverso articolo 47-quater, comma 1, dopo le parole: dell'organizzazione del committente aggiungere le seguenti: nonché ulteriori tutele per i lavoratori in base a quanto previsto all'articolo 1, comma 2, lettere a), del presente decreto legislativo. La stipula dei contratti collettivi o gli accordi tra i lavoratori e le imprese, di cui al presente comma, non costituiscono indici di subordinazione.
1. 35. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

  Al comma 1, lettera c), capoverso articolo 47-quater, sopprimere il comma 2.
1. 4. Zangrillo, Musella, Cannatelli, Rotondi, Scoma.

  Al comma 1, lettera c), capoverso articolo 47-quater sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. In difetto della stipula dei contratti di cui al comma 1, i lavoratori di cui all'articolo 47-bis possono essere retribuiti in modo prevalente in base alle consegne effettuate purché venga garantito e definito un corrispettivo minimo per ogni ora in cui il lavoratore, pur avendo indicato la propria disponibilità alla consegna, non ha ricevuto ordini dal committente. I contratti collettivi possono definire schemi retributivi modulari e incentivanti, che tengano conto delle modalità di svolgimento della prestazione e dei diversi modelli organizzativi.
1. 14. Rizzetto, Bucalo, Butti, Ferro, Lucaselli, Zucconi.

  Al comma 1, lettera c), capoverso articolo 47-quater, comma 2, sostituire le parole da: i lavoratori di cui fino a: medesimi lavoratori con le seguenti: ai lavoratori di cui all'articolo 47-bis.
1. 5. Musella, Zangrillo, Cannatelli, Rotondi, Scoma.

  Al comma 1, lettera c), al capoverso articolo 47-quater, comma 2, dopo le parole: articolo 47-bis, sopprimere la seguente: non.
1. 11. Rizzetto, Bucalo, Butti, Ferro, Zucconi, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera c), capoverso articolo 47-quinquies, comma 1, dopo le parole: si applicano la inserire la seguente: vigente.
1. 47. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

  Al comma 1, lettera c), capoverso articolo 47-quinquies, comma 2, sostituire le parole: e le riduzioni delle occasioni di lavoro ascrivibili alla mancata accettazione della prestazione sono vietate con le seguenti: ascrivibile alla mancata accettazione della protezione è vietata;
1. 36. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

  Al comma 1, lettera c), capoverso articolo 47-septies, comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , o copertura equivalente.
1. 41. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

  All'articolo 1, comma 1, lettera c), capoverso articolo 47-septies, comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: retribuzione giornaliera con la seguente: retribuzione oraria.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo periodo, sostituire le parole: rapportata ai giorni con le seguenti: rapportata alle ore.
1. 12. Rizzetto, Bucalo, Butti, Ferro, Zucconi, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera c), capoverso articolo 47-septies, comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: rapportata ai giorni con le seguenti: rapportata alle ore.
1. 42. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

  All'articolo 1, sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Gli articoli 47-quater, 47-quinquies e 47-septies del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, introdotti dal comma 1, lettera c), e le modifiche all'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto legislativo, apportate dal comma 1, lettera a), si applicano decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
*1. 15. Rizzetto, Bucalo, Butti, Ferro, Zucconi, Lucaselli.

  All'articolo 1, sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Gli articoli 47-quater, 47-quinquies e 47-septies del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, introdotti dal comma 1, lettera c), e le modifiche all'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto legislativo, apportate dal comma 1, lettera a), si applicano decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
*1. 37. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Semplificazione delle procedure di rilascio del nullaosta al lavoro stagionale agricolo)

  1. All'articolo 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
  «5-bis. Alle associazioni di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero alle articolazioni territoriali delle stesse qualora, ai sensi del comma 1, presentino per conto dei loro associati la richiesta di nullaosta al lavoro stagionale, anche pluriennale, sono riservate nell'ambito delle quote di ingresso di cui al precedente articolo 3, comma 4, specifiche quote per lavori stagionali non inferiori al trenta per cento delle quote annuali complessivamente rese disponibili. Le relative richieste sono esaminate prioritariamente ai fini dei controlli di sicurezza e rilascio del nullaosta da parte dello sportello unico immigrazione presso il quale siano presentate».

  2. All'articolo 24, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: «comunichi al datore di lavoro» sono inserite le seguenti: «o all'associazione di categoria di cui al comma 5-bis».
  3. Al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 30-bis, comma 1, dopo le parole: «regolarmente soggiornante in Italia, presenta», sono aggiunte le seguenti: «, anche per il tramite dell'associazione di categoria di cui all'articolo 24, comma 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;
   b) all'articolo 30-bis, comma 8, le parole: «dalla Direzione provinciale del lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Ispettorato territoriale del lavoro»;
   c) all'articolo 30-bis, dopo il comma 8, è inserito il seguente:
  «8-bis. Qualora l'istanza, ai sensi del comma 1 dell'articolo 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sia presentata per conto del datore di lavoro da un'associazione di categoria comparativamente più rappresentativa sul piano nazionale ovvero da un'articolazione territoriale della stessa, all'atto dell'inoltro dell'istanza si considera accertata l'osservanza delle prescrizioni di cui al precedente comma 8 di competenza dell'Ispettorato territoriale del lavoro»;
   d) all'articolo 30-bis, comma 9, dopo le parole: «invita il datore di lavoro» sono aggiunte le seguenti: «o l'associazione di categoria di cui all'articolo 24, comma 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».
1. 01. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni concernenti il regime tributario dei redditi di lavoro e di pensione derivanti da attività lavorativa frontaliere)

  1. Al fine di contrastare l'esodo dei lavoratori italiani frontalieri in Francia e nel Principato di Monaco, che per usufruire di regimi fiscali più favorevoli scelgono di lasciare l'Italia e trasferirsi negli stati confinanti:
   a) i redditi derivanti da attività lavorativa frontaliere prestata, con rapporto di lavoro dipendente in via continuativa ed esclusiva, in Francia o presso il Principato di Monaco da residenti nel territorio dello Stato italiano sono imponibili ai fini dell'Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per la parte eccedente 10.000 euro;
   b) i redditi di pensione maturati a seguito di attività lavorativa frontaliera prestata, con rapporto di lavoro dipendente in via continuativa ed esclusiva, in Francia o presso il Principato di Monaco da residenti nel territorio dello Stato italiano sono imponibili ai fini dell'IRPEF per la parte eccedente 7.500 euro.

  2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 19 milioni di euro per l'anno 2020 e a 11,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
1. 07. Di Muro, Moschioni.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Trattamento fiscale dei lavoratori frontalieri)

  1. Al fine di contrastare l'esodo dei lavoratori italiani frontalieri in Francia e nel Principato di Monaco, che per usufruire di regimi fiscali più favorevoli scelgono di lasciare l'Italia e trasferirsi negli stati confinanti, i redditi derivanti da attività lavorativa frontaliera prestata, con rapporto di lavoro dipendente in via continuativa ed esclusiva, in Francia o presso il Principato di Monaco da residenti nel territorio dello Stato italiano sono imponibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per la parte eccedente 10.000 euro.
  2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 19 milioni di euro per l'anno 2020 e a 11,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
1. 08. Di Muro, Moschioni.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Trattamento pensionistico dei lavoratori frontalieri in quiescenza)

  1. Al fine contrastare l'esodo del lavoratori italiani frontalieri in Francia e nel Principato di Monaco, che per usufruire di regimi fiscali più favorevoli scelgono di lasciare l'Italia e trasferirsi negli stati confinanti, i redditi di pensione maturati a seguito di attività lavorativa frontaliera prestata, con rapporto di lavoro dipendente in via continuativa ed esclusiva, in Francia o presso il Principato di Monaco da residenti nel territorio dello Stato Italiano sono imponibili ai fini dell'IRPEF per la parte eccedente 7.500 euro.
  2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 19 milioni di euro per l'anno 2020 e a 11,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
1. 09. Di Muro, Moschioni.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96)

  1. All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, la parola: «5.000» , ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «10.000» ovunque ricorra;
   b) al comma 14, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e delle imprese del settore agricolo che hanno alle proprie dipendenze più di dieci lavoratori»;
   c) al comma 14, la lettera b) è soppressa.

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all'articolo 61, comma 1, della legge n. 289 dei 2002.
1. 02. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 54-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96)

  1. Al comma 14 dell'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e delle imprese del settore agricolo che hanno alle proprie dipendenze più di dieci lavoratori»;
   b) la lettera b) è soppressa.
1. 05. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 54-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96)

  1. Al comma 14, lettera a), dell'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo le parole «delle strutture ricettive», sono aggiunte le seguenti: «delle imprese turistiche».
1. 03. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 54-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96)

  1. Al comma 14, lettera a), dell'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, alla lettera a) la parola: «otto» è sostituita dalla seguente: «quindici».
1. 04. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 54-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96)

  1. Al comma 19 dell'articolo 54-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo le parole: «tramite qualsiasi sportello postale», è aggiunta la seguente: «bancario».
1. 06. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

ART. 3-bis.
(Comunicazioni obbligatorie)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3-bis.
(Comunicazioni obbligatorie)

  1. Al comma 4, dell'articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, dopo la parola: «telematica» è aggiunta la seguente: «certificata».
3-bis. 1. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

  Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26)

  1. All'articolo 2, comma 1, lettera c-bis), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, le parole: «di condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «di una o più condanne definitive, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale – anche cumulate – ad una pena complessivamente non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo».
3-bis. 01. Rizzetto, Meloni, Lollobrigida, Bucalo, Butti, Ferro, Zucconi, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

Art. 3-ter.
(Modifiche al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26)

  1. All'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo le parole: «previste dallo stesso articolo» sono aggiunte le seguenti: «e per delitti non colposi per i quali è prevista una pena non inferiore a due anni di reclusione,».
3-bis. 02. Rizzetto, Meloni, Lollobrigida, Bucalo, Butti, Ferro, Zucconi, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

Art. 3-ter.
(Modifiche al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26)

  1. All'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, le parole: «È disposta la decadenza» sono sostituite dalle seguenti: «È disposta la revoca del beneficio con efficacia retroattiva e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto percepito.».
3-bis. 03. Rizzetto, Meloni, Lollobrigida, Bucalo, Butti, Ferro, Zucconi, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

Art. 3-ter.
(Modifiche al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26)

  1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Congiuntamente alla domanda deve essere presentato il certificato del casellario giudiziale.».
3-bis. 04. Rizzetto, Meloni, Lollobrigida, Bucalo, Butti, Ferro, Zucconi, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

Art. 3-ter.
(Modifiche al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26)

  1. Al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2, comma 1, lettera c-bis), le parole: «, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta,» sono soppresse;
   b) all'articolo 7, comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «In caso di condanna in via definitiva per i reati di cui al presente comma, nonché a seguito di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per gli stessi reati, il beneficio non può essere in alcun modo richiesto.»;
   c) all'articolo 7, comma 11, le parole «diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «quarantotto mesi», e le parole «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi».

  2. Ai soggetti condannati in via definitiva per i reati di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, i quali alla data di entrata in vigore della presente disposizione percepiscano il Reddito di cittadinanza, di cui al citato decreto-legge, si applica di diritto l'immediata decadenza dal beneficio. La decadenza è disposta dall'INPS secondo le modalità fissate dall'articolo 7, comma 10, del citato decreto-legge.
3-bis. 05. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

ART. 4.
(Emergenza occupazionale ANPAL Servizi Spa)

  Sopprimerlo.
4. 2. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

  Al comma 1, sopprimere le parole da: e di 1 milione fino alla fine del comma.
4. 1. Zangrillo, Cannatelli, Musella, Rotondi, Scoma, Polverini.

ART. 5.
(Misure urgenti in materia di personale INPS)

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Tra i profili professionali di cui l'INPS deve dotarsi per il raggiungimento dei propri fini istituzionali sono ricompresi, altresì, i medici di controllo inseriti nelle liste di cui all'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in attività alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, i cui rapporti convenzionali proseguono senza soluzione di continuità fino alla permanenza nella lista, con le medesime caratteristiche, nelle sedi dove vengono svolti gli incarichi.

  1-ter. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. 1. Polverini, Cannatelli, Zangrillo, Musella, Rotondi, Scoma.

ART. 5-bis.
(Internalizzazione del contact center multicanale dell'INPS)

  Al comma 4, sostituire le parole da: nel rispetto dei principi fino alla fine del comma con le seguenti: tramite procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami.
5-bis. 1. Zangrillo, Polverini, Musella, Cannatelli, Rotondi, Scoma.

ART. 5-ter.
(Disposizioni in materia di personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro)

  Dopo l'articolo 5-ter aggiungere il seguente:

Art. 5-quater.

  1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 914, sono aggiunti i seguenti:
  914-bis. Sul rispetto delle disposizioni di cui al comma 910 l'Ispettorato nazionale del lavoro provvede a disporre le opportune attività ispettive nel limite delle risorse di cui al comma 914-ter.

  914-ter. Per le finalità di cui al comma 914-bis è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito Fondo con una dotazione pari ad euro 500.000 per l'anno 2019 e a euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021. All'onere di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019.
5-ter. 01. Zangrillo, Polverini, Musella, Cannatelli, Rotondi, Scoma.

  Dopo l'articolo 5-ter aggiungere il seguente:

Art. 5-quater.

  1. Al fine di garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito Fondo con una dotazione pari a 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, da destinarsi al potenziamento dell'attività ispettiva di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con decreto del Ministro dei lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
  2. All'onere di cui al comma 1, pari ad euro 4 milioni a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
5-ter. 02. Zangrillo, Cannatelli, Musella, Rotondi, Scoma.

  Dopo l'articolo 5-ter aggiungere il seguente:

Art. 5-quater.

  1. Al fine di rafforzare la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un Fondo con una dotazione pari a 5 milioni di euro a decorrere dal primo gennaio 2020, finalizzato alla formazione del personale dipendente delle imprese in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. All'onere di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. L'attuazione del presente articolo è demandata ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
5-ter. 03. Zangrillo, Musella, Cannatelli, Rotondi, Scoma.

ART. 6.
(Misure urgenti in favore dei LSU e dei LPU)

  Sopprimere il comma 1-bis.
6. 2. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

  Al comma 1-bis, ovunque ricorrono, sostituire le parole: sia utilizzatrici che non utilizzatrici con le seguenti: utilizzatrici.
6. 3. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
  1-ter. Al fine di consentire un maggior utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, dei lavoratori di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché dei lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 dei decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito Fondo, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, finalizzato a reintegrare i soggetti utilizzatori degli oneri relativi alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali prevista dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124. All'onere di cui al presente comma, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
6. 1. Musella, Polverini, Zangrillo, Cannatelli, Rotondi, Scoma.

ART. 6-bis.
(Armonizzazione dei termini di validità di graduatorie di pubblici concorsi)

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
   0a) dopo il comma 361, è aggiunto il seguente:
  «361-bis. La validità delle graduatorie approvate dal 1o gennaio 2010 all'anno 2014 è prorogata al 30 settembre 2020.»
6-bis. 1. Rizzetto, Bucalo, Butti, Ferro, Zucconi, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:

Art. 6-ter.

  Il comma 361 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato.
6-bis. 01. Rizzetto, Bucalo, Butti, Ferro, Zucconi, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:

Articolo 6-ter.
(Istituzione di un ruolo speciale dei giornalisti dipendenti delle pubbliche amministrazioni)

  1. All'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Presso le Regioni sono istituiti speciali ruoli a esaurimento nei quali sono inquadrati i giornalisti di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 7 giugno 2000, n. 150, dipendenti delle amministrazioni regionali, ai quali risulti applicabile il contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico per effetto di contratti individuali sottoscritti in forza di specifiche, vigenti norme di legge regionale, in data antecedente al 21 maggio 2018.».
6-bis. 02. Capitanio.

ART. 8.
(Donazioni al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.
(Erogazioni liberali al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili)

  1. All'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
  «4-bis. Per le finalità di cui ai commi 1 e 1-bis, il Fondo di cui al presente articolo è altresì alimentato da erogazioni liberali da parte di persone fisiche e titolari di reddito d'impresa a titolo spontaneo e solidale. Le somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate al medesimo Fondo, nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavoro e delle politiche sociali, secondo modalità definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delegato per la famiglia e la disabilità ove nominato, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
   4-ter. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 100 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 100.000 euro annui da parte di persone fisiche e titolari di reddito di impresa al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili sono deducibili per il 50 per cento nell'esercizio successivo».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 2 milioni di euro per l'anno 2019 e 4 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8. 1. Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Musella, Rotondi, Scoma.

  Al comma 1, capoverso comma 4-bis, aggiungere, in fine, le parole: previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
8. 3. Binelli, Vanessa Cattoi, Loss, Sutto.

ART. 8-bis.
(Modifica al decreto legislativo n. 150 del 2015)

  Al comma 1, capoverso comma 12, primo periodo, dopo le parole: che provvede ad istituire aggiungere le seguenti: senza oneri aggiuntivi.
8-bis. 1. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

  Dopo l'articolo 8-bis, aggiungere il seguente:

Art. 8-ter.
(Incentivi all'occupazione stabile e riduzione del cuneo fiscale)

  1. Al fine di incentivare l'occupazione stabile, a decorrere dal primo gennaio 2020 e per la durata dei successivi cinque anni, agli oneri contributivi per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato derivanti dalla trasformazione di contratti di lavoro a termine già attivati alla medesima data si applicano le seguenti misure di riduzione:
   a) 30 per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e 5 per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei primi dodici mesi dalla data di trasformazione del contratto;
   b) 20 per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e 5 per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei dodici mesi successivi al periodo di cui alla lettera a);
   c) 10 per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e 5 per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei trentasei mesi successivi al periodo di cui alla lettera b).

  2. Al fine di promuovere il rilancio dei consumi, a decorrere dal primo gennaio 2020 ai redditi da lavoro derivanti dai rapporti di cui al comma 1 le aliquote IRPEF stabilite dall'articolo 11, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono applicate con le seguenti riduzioni:
   a) 50 per cento per la durata dei primi dodici mesi di rapporto lavorativo;
   b) 30 per cento per la durata dodici mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera a);
   c) 20 per cento per la durata dei trentasei mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera b).

  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, si provvede, a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
8-bis. 01. Zangrillo, Cannatelli, Musella, Rotondi, Scoma.

  Dopo l'articolo 8-bis, aggiungere il seguente:

Art. 8-ter.
(Incentivi all'occupazione)

  1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di sei anni, nel limite di 4.000 milioni di euro a decorrere dal 2020, l'esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
  2. Al comma 1-bis dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «26.600 euro», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «30.000 euro».
  3. Gli articoli da 2 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono abrogati.
  4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 4.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, e a quelli derivanti dal comma 2 pari a 2.000 milioni annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
8-bis. 08. Cannatelli, Zangrillo, Musella, Rotondi, Scoma.

  Dopo l'articolo 8-bis, aggiungere il seguente:

Art. 8-ter.
(Incentivi all'occupazione)

  1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di sei anni, nel limite di 4.000 milioni di euro a decorrere dal 2020, l'esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sui lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 4.000 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
8-bis. 03. Rizzetto, Bucalo, Ferro, Lucaselli, Zucconi.

  Dopo l'articolo 8-bis, aggiungere il seguente:

Art. 8-ter.

  1. Al fine di incentivarne l'inserimento nel mondo del lavoro, alle persone con disturbo dello spettro autistico che avviano un'attività di lavoro autonomo, con il supporto di familiari ed amministratori di sostegno, è riconosciuto, per i primi cinque anni, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali il cui pagamento viene garantito mediante le risorse in dotazione del Fondo di cui al comma 3.
  2. Il beneficio di cui al comma 1 è cumulabile con gli ulteriori ed eventuali incentivi riconosciuti per l'esercizio di attività di lavoro autonomo.
  3. È istituito presso il Ministero dei lavoro e delle politiche sociali un Fondo denominato «Fondo Autismo per il lavoro», nel limite massimo di spesa di 17 milioni di euro annui a partire dall'anno 2019, per i costi connessi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui al comma 1.
  4. Con decreto del Ministro dei lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 29 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le condizioni, i termini e le modalità di applicazione del presente articolo, nonché le misure di controllo e monitoraggio volte ad accertare che sia la persona con disturbo dello spettro autistico a svolgere l'attività di lavoro autonomo, sebbene con il sostegno di coloro che ne hanno la titolarità per legge.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8-bis. 04. Rizzetto, Bucalo, Ferro, Lucaselli, Zucconi.

  Dopo l'articolo 8-bis, aggiungere il seguente:

Art. 8-ter.
(Modifica al decreto legislativo 30 giugno 1994. n. 509)

  1. Al fine di promuovere misure di sostegno dell'attività libero-professionale e l'inserimento di giovani professionisti nel mondo del lavoro, gli enti di previdenza di diritto privato, nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e fermi restando gli equilibri finanziari delle gestioni previdenziali di cui ai predetti decreti legislativi, possono prevedere a favore degli iscritti forme di tutela di natura socio-assistenziale, di promozione e sostegno del reddito e dell'esercizio della libera professione, in particolare per favorire l'ingresso di giovani professionisti nel mercato del lavoro, nonché di welfare. A tale fine, i medesimi enti istituiscono appositi organismi di monitoraggio, con compiti di osservazione e controllo degli andamenti delle predette misure, delle dinamiche di correlazione dei redditi, delle contribuzioni e delle prestazioni, nonché dell'evoluzione del mercato del lavoro delle relative professioni, anche su base europea. Agli oneri conseguenti all'attuazione di quanto disposto dal presente comma gli enti possono provvedere mediante utilizzo di una quota fino al 5 per cento dei rendimenti lordi cumulati del patrimonio delle singole gestioni previdenziali.
  2. All'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Tale stabilità è assicurata in presenza della riserva legale di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509».
8-bis. 06. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

  Dopo l'articolo 8-bis, aggiungere il seguente:

Art. 8-ter.
(Interventi per favorire la crescita di giovani imprenditori agricoli)

  1. Il comma 1 dell'articolo 10, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, è sostituito dal seguente:
  «1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni di cui al presente capo possono essere concessi mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile, nonché un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile. Per le iniziative nel settore della produzione agricola il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a quindici anni».

  2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8-bis. 07. Viviani, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

  Dopo l'articolo 8-bis aggiungere il seguente:

Art. 8-ter.

  1. È riconosciuta l'equipollenza al titolo di laurea LMR/02, per coloro che hanno ottenuto la qualifica di restauratori ai sensi dell'articolo 182 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e sono presenti nell'elenco restauratori.
  2. L'equipollenza di cui al comma 1 è riconosciuta a coloro che possiedono un titolo di studio riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca o dalla Regione, conseguito in una scuola di restauro, anche non SAF (Scuola di alta formazione e studio, con frequenza di un corso della durata almeno quinquennale.
  3. Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce le modalità per la verifica dei requisiti ai fini dell'equipollenza.
8-bis. 05. Rizzetto, Bucalo, Butti, Ferro, Lucaselli, Zucconi.

  Dopo l'articolo 8-bis aggiungere il seguente:

Art. 8-ter.
(Modifiche alla disciplina del lavoro accessorio)

  1. Al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, l'articolo 54-bis è sostituito con il seguente «Art. 54-bis – (Lavoro accessorio). — 1. Entro i limiti e con le modalità di cui al presente articolo è ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro accessorio, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:
   a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 7.000 euro;
   b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, fermo restando quanto stabilito dal comma 10, a compensi di importo complessivamente non superiore a 7.000 euro;
   c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 3.500 euro;
   d) per ciascun prestatore, per le attività di cui al decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2007, svolte nei confronti di ciascun utilizzatore di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, a compensi di importo complessivo non superiore a 7.000 euro.

  2. Il prestatore ha diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'assicurazione contro gli infortuni sui lavoro e le malattie professionali disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
  3. Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Ai fini della tutela della salute e della sicurezza del prestatore, si applica l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
  4. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
  5. Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.
  6. Possono prestare attività di lavoro occasionale:
   a) disoccupati ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
   b) casalinghe, studenti e pensionati;
   c) disabili e soggetti in comunità di recupero;
   d) lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.

  7. Alle prestazioni di cui al presente articolo possono fare ricorso:
   a) le persone fisiche, non nell'esercizio dell'attività professionale o d'impresa, per le seguenti prestazioni:
    1) piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
    2) assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
    3) insegnamento privato supplementare;
   b) gli altri utilizzatori, ferme restando le esclusioni di cui al comma 9;
   c) le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale, esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali:
    1) nell'ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali;
    2) per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;
    3) per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici o associazioni di volontariato;
    4) per l'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative.

  8. Sono computati in misura pari al 75 per cento del loro importo, ai fini del comma 1, lettera b), i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai seguenti soggetti:
   a) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
   b) giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università;
   c) persone disoccupate, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
   d) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito. In tal caso l'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali di cui al presente articolo.

  9. Il ricorso al Carnet di buoni lavoro è vietato:
   a) da parte delle imprese dell'edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l'attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
   b) nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi.

  10. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 8, gli importi di cui al comma 1, lettera b), relativi agli utilizzatori di cui al comma 7, lettere b) e c) sono ridotti a 5.000 euro.
  11. Per l'accesso alle prestazioni di cui al presente articolo, gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti, anche tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, all'interno di un'apposita piattaforma informatica, gestita dall'INPS, di seguito denominata “piattaforma informatica INPS”, che supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento elettronico. I pagamenti possono essere altresì effettuati utilizzando il modello di versamento F24, con esclusione della facoltà di compensazione dei crediti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le operazioni volte all'accesso al Carnet di buoni lavoro di cui al comma 12, la registrazione e i relativi adempimenti possono essere svolti tramite un ente di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.
  12. Ciascun utilizzatore di cui al comma 7 può acquistare, attraverso la piattaforma informatica INPS con le modalità di cui al comma 11, ovvero presso gli uffici postali, un Carnet nominativo prefinanziato, denominato “Carnet Buoni Lavoro”.
  13. Mediante il Carnet Buoni Lavoro, è erogato, secondo le modalità di cui al presente articolo, il contributo di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, per l'acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati.
  14. Ciascun Carnet Buoni Lavoro contiene titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore a un'ora. Per ciascun titolo di pagamento erogato sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, stabilita nella misura di 1,65 euro, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, stabilito nella misura di 0,25 euro; un importo di 0,10 euro è destinato al finanziamento degli oneri gestionali.
  15. Attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, l'utilizzatore, entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della prestazione, comunica i dati identificativi del prestatore, il compenso pattuito, il luogo di svolgimento e la durata della prestazione, nonché ogni altra informazione necessaria ai fini della gestione del rapporto. Il prestatore riceve contestuale notifica attraverso comunicazione di short message service (SMS) o di posta elettronica.
  16. Con riferimento a tutte le prestazioni rese nell'ambito del Carnet Buoni Lavoro nel corso del mese, l'INPS provvede, nel limite delle somme previamente acquisite a tale scopo dagli utilizzatori, al pagamento del compenso al prestatore il giorno 15 del mese successivo attraverso accredito delle spettanze su conto corrente bancario risultante sull'anagrafica del prestatore ovvero, in mancanza della registrazione del conto corrente bancario, mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici della società Poste italiane Spa. Gli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato sono a carico del prestatore. Attraverso la piattaforma informatica di cui al comma 11, l'INPS provvede altresì all'accreditamento dei contributi previdenziali sulla posizione contributiva del prestatore e al trasferimento all'INAIL, il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché dei dati relativi alle prestazioni di lavoro occasionale del periodo rendicontato.
  17. Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo confronto con le parti sociali, trasmette alle Camere una relazione sullo sviluppo delle attività lavorative disciplinate dal presente articolo».
8-bis. 02. Zangrillo, Polverini, Musella, Cannatelli, Rotondi, Scoma.

ART. 9.
(Aree di crisi industriale complessa Regioni Sardegna e Sicilia)

  Al comma 1, capoverso, ovunque ricorrano, sostituire le parole: 3,5 milioni di euro con le seguenti: 30 milioni di euro.
9. 2. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

  Al comma 2, sostituire il capoverso comma 282-bis con il seguente:
  «282-bis. Ai medesimi fini di cui al comma 282, la Regione Siciliana e le regioni Liguria, Marche e Abruzzo possono altresì destinare ulteriori risorse, fino al limite di 30 milioni di euro per ciascuna regione nell'anno 2019, per specifiche situazioni occupazionali già presenti nel suo territorio. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a 120 milioni di euro, si provvede, nell'anno 2019, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».
9. 1. Patassini, Viviani, Foscolo, Bellachioma, D'Eramo, Alessandro Pagano.

  Al comma 2, capoverso comma 282-bis, ovunque ricorrano, sostituire le parole: 30 milioni di euro con le seguenti: 3,5 milioni di euro.
9. 3. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

ART. 10-bis.
(Finanziamento del progetto stradale denominato «Mare-Monti»)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-bis. Al fine di contrastare una recessione del comparto produttivo dell'area di crisi non complessa della provincia di Imperia, definitiva con decreto 19 dicembre 2016, derivante dalla mancanza di infrastrutture essenziali al mantenimento occupazionale e allo sviluppo industriale, sono stanziate risorse pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 da destinare alla realizzazione dell'impianto di depurazione e collettamento delle acque reflue, dell'intervento di collettamento fognario della realizzazione della rete di distribuzione del gas metano.
10-bis. 50. Di Muro.

  Dopo l'articolo 10-bis aggiungere il seguente:

«Art. 10-ter.

  1. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un apposito fondo rotativo di parte capitale, denominato “Fondo rotativo per le aree di crisi industriale”, al fine di garantirne l'accesso al medesimo Fondo alle imprese in crisi per la tutela e la soluzione delle specifiche esigenze occupazionali.
  2. La dotazione iniziale del Fondo di cui al comma 1 è pari a 100 milioni di euro.
  3. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1 con il diretto coinvolgimento degli enti locali e delle Regioni sul cui territorio insistono le aziende in crisi individuate dal medesimo Ministero.
  4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.».
10-bis. 01. Zangrillo, Polverini, Musella, Cannatelli, Rotondi, Scoma.

  Dopo l'articolo 10-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 10-ter.

  1. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un apposito fondo di parte capitale, denominato “Fondo per le aree di crisi industriale”, al fine di garantirne l'accesso al medesimo Fondo alle imprese in crisi per la tutela dei livelli occupazionali.
  2. La dotazione iniziale del Fondo di cui al comma 1 è pari a 100 milioni di euro.
  3. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce le modalità di accesso al Fondo.
  4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.».
10-bis. 023. Rizzetto, Bucalo, Butti, Ferro, Zucconi, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 10-bis aggiungere il seguente:

«Art. 10-ter.
(Disposizioni urgenti in materia di riscossione dei tributi nelle aree colpite da eventi sismici e di versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali)

  1. Gli adempimenti di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modificazioni, sono ridotti nella misura del 60 per cento.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle situazioni giuridiche non esaurite alla data 15 ottobre 2019.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a euro 2,4 milioni di euro per il 2019 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2029, si provvede mediante incremento della percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.».
10-bis. 03. Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Musella, Baldelli, Rotondi, Scoma.

  Dopo l'articolo 10-bis aggiungere il seguente:

«Art. 10-ter.
(Disposizioni urgenti in materia di riscossione dei tributi nelle aree colpite da eventi sismici e di versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali)

  1. Il termine del 15 ottobre 2019 per gli adempimenti di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modificazioni, è differito al 31 dicembre 2020.
  2. Agli oneri di spesa di cui al presente articolo, pari a 4 milioni di euro per il 2019 e 24 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 misura necessaria ad assicurare maggiori entrate nette pari a 4 milioni di euro per il 2019 e 24 milioni di euro per l'anno 2020».
10-bis. 02. Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Musella, Baldelli, Rotondi, Scoma.

  Dopo l'articolo 10-bis aggiungere il seguente:

«Art. 10-ter.
(Finanziamento Strada SP486R)

  1. Al fine di ripristinare i livelli di traffico e la sicurezza stradale nel territorio della regione Emilia Romagna, nell'ottica di sostenere le crisi aziendali del settore della ceramica nei territori valli Dolo-Dragone-Rossenna, sono stanziati 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 da destinare al ripristino e ampliamento dell'asse stradale SP486R tratto Toano-Cerredolo e Frassinoro-Passo Radici a seguito dei movimenti franosi del maggio 2019.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020 e l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2021. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
10-bis. 04. Golinelli, Cavandoli, Cestari, Morrone, Murelli, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Tonelli, Vinci.

  Dopo l'articolo 10-bis aggiungere il seguente:

«Art. 10-ter.
(Finanziamento Strada SP33 tra Polinago e Miceno di Pavullo)

  1. Al fine di ripristinare i livelli di traffico e la sicurezza stradale nel territorio della regione Emilia Romagna, nell'ottica di sostenere le crisi aziendali del settore della ceramica nei territori valli Dolo-Dragone-Rossenna, sono stanziati 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 da destinare al ripristino e ampliamento dell'asse stradale SP33 nel tratto tra Polinago e Miceno di Pavullo a seguito dei movimenti franosi del maggio 2019.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020 e l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2021. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
10-bis. 05. Golinelli, Cavandoli, Cestari, Morrone, Murelli, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Tonelli, Vinci.

  Dopo l'articolo 10-bis aggiungere il seguente:

«Art. 10-ter.
(Finanziamento Strada SP325R)

  1. Al fine di ripristinare i livelli di traffico e la sicurezza stradale nel territorio della regione Emilia Romagna, nell'ottica di sostenere le aziende del territorio e favorire e favorire il convogliamento diretto dei flussi generati dall'area industriale, sono stanziati 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 da destinare al ripristino e alla messa in sicurezza dell'asse stradale SP325 R a seguito di importanti movimenti franosi.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020 e l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2021. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
10-bis. 06. Golinelli, Cavandoli, Cestari, Morrone, Murelli, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Tonelli, Vinci.

  Dopo l'articolo 10-bis aggiungere il seguente:

«Art. 10-ter.
(Finanziamento Strada Cispadana tratto Gualtrieri-Bresciello)

  1. Al fine di ripristinare i livelli di traffico e la sicurezza stradale nel territorio della regione Emilia Romagna, nell'ottica di sostenere le aziende del territorio interessate dalla viabilità complementare, sono stanziati 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 da destinare al ripristino e alla messa in sicurezza dell'asse stradale Cispadana nel tratto Gualtrieri-Bresciello a seguito di importanti dissesti del manto stradale.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020 e l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2021. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
10-bis. 07. Piastra, Tonelli, Cavandoli, Cestari, Golinelli, Morrone, Murelli, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Vinci.

  Dopo l'articolo 10-bis aggiungere il seguente:

«Art. 10-ter.
(Finanziamento Strada SP73 San Polo-Canossa-Castello)

  1. Al fine di ripristinare i livelli di traffico e la sicurezza stradale nel territorio della regione Emilia Romagna, nell'ottica di sostenere le aziende in crisi del territorio, sono stanziate risorse pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 da destinare al ripristino e alla messa in sicurezza dell'asse stradale SP73 nel tratto San Polo-Canossa-Castello a seguito di un importante cedimento della sede stradale.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020 e l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2021. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
10-bis. 08. Piastra, Tonelli, Cavandoli, Cestari, Golinelli, Morrone, Murelli, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Vinci.

  Dopo l'articolo 10-bis aggiungere il seguente:

«Art. 10-ter.
(Finanziamento Ferrovia Cremona-Treviglio)

  1. Al fine di ripristinare i livelli di sicurezza ferroviaria sulla tratta Cremona-Treviglio sono stanziate, nell'ottica di supportare i lavoratori pendolari cremaschi, risorse pari a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 da destinare al ripristino e sostituzione dei passaggi a livello e giunti ferroviari.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020 e l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2021. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
10-bis. 09. Gobbato.

  Dopo l'articolo 10-bis aggiungere il seguente:

«Art. 10-ter.
(Finanziamento Strada SP 7 Pratissolo-Felina)

  1. Al fine di sostenere il tessuto economico-produttivo nel territorio della regione Emilia Romagna e ripristinare i livelli di traffico e la sicurezza stradale del territorio, sono stanziati 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 da destinare al ripristino e alla messa in sicurezza dell'asse stradale SP7 nel tratto Pratissolo-Felina a seguito dei cedimenti delle scarpate laterali alla sede viaria.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini dei bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020 e l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2021. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
10-bis. 010. Piastra, Tonelli, Cavandoli, Cestari, Golinelli, Morrone, Murelli, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Vinci.

  Dopo l'articolo 10-bis aggiungere il seguente:

Art. 10-ter.
(Finanziamento Strada SP63 Albinea-Regnano-Cesina)

  1. Al fine di sostenere il tessuto economico-produttivo nel territorio della regione Emilia Romagna e ripristinare i livelli di traffico e la sicurezza stradale del territorio, sono stanziati 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 da destinare al ripristino e alla messa in sicurezza dell'asse stradale SP63 nel tratto Albinea-Regnano-Cesina a seguito dei cedimenti delle scarpate laterali alla sede viaria.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020 e l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2021. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
10-bis. 011. Piastra, Tonelli, Cavandoli, Cestari, Golinelli, Morrone, Murelli, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Vinci.

  Dopo l'articolo 10-bis aggiungere il seguente:

Art. 10-ter.
(Finanziamento Strada SP 76 Carpineti-Castello-Colombaia)

  1. Al fine di sostenere il tessuto economico-produttivo nel territorio della regione Emilia Romagna e ripristinare i livelli di traffico e la sicurezza stradale del territorio, sono stanziati 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 da destinare al ripristino e alla messa in sicurezza dell'asse stradale SP 76 nel tratto Carpineti-Castello-Colombaia a seguito dei cedimenti delle scarpate laterali alla sede viaria.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020 e l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2021. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
10-bis. 012. Piastra, Tonelli, Cavandoli, Cestari, Golinelli, Morrone, Murelli, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Vinci.

  Dopo l'articolo 10-bis aggiungere il seguente:

Art. 10-ter.
(Finanziamento Strada 5P79 Cerezzola-Trinità-Gombio-Feriolo)

  1. Al fine di sostenere il tessuto economico-produttivo nel territorio della regione Emilia Romagna e ripristinare i livelli di traffico e la sicurezza stradale del territorio, sono stanziati 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 da destinare al ripristino e alla messa in sicurezza dell'asse stradale SP79 nel tratto Cerezzola-Trinità-Gombio-Ferlolo a seguito dei cedimenti delle scarpate laterali alla sede viaria.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020 e l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2021. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
10-bis. 013. Piastra, Tonelli, Cavandoli, Cestari, Golinelli, Morrone, Murelli, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Vinci.

  Dopo l'articolo 10-bis aggiungere il seguente:

Art. 10-ter.
(Finanziamento Strada SP 61 per Ponte Dolo)

  1. Al fine di sostenere il tessuto economico-produttivo nel territorio della regione Emilia Romagna e ripristinare i livelli di traffico e la sicurezza stradale del territorio, sono stanziati 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 da destinare al ripristino e alla messa in sicurezza dell'asse stradale SP61 per Ponte Dolo a seguito del crollo della banchina stradale.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020 e l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2021. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
10-bis. 014. Piastra, Tonelli, Cavandoli, Cestari, Golinelli, Morrone, Murelli, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Vinci.

  Dopo l'articolo 10-bis aggiungere il seguente:

Art. 10-ter.
(Finanziamento Strada SP 27 Baudo-Roteglia)

  1. A Al fine di sostenere il tessuto economico-produttivo nel territorio della regione Emilia Romagna e ripristinare i livelli di traffico e la sicurezza stradale del territorio, sono stanziati 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 da destinare al ripristino e alla messa in sicurezza dell'asse stradale SP27 nella tratta Baudo-Roteglia a seguito del cedimento della scarpata di valle.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020 e l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2021. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
10-bis. 015. Piastra, Tonelli, Cavandoli, Cestari, Golinelli, Morrone, Murelli, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Vinci.

  Dopo l'articolo 10-bis aggiungere il seguente:

Art. 10-ter.
(Finanziamento Strada 5P 54 Canossa)

  1. Al fine di sostenere il tessuto economico-produttivo nel territorio della regione Emilia Romagna e ripristinare i livelli di traffico e la sicurezza stradale del territorio, sono stanziati 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 da destinare al ripristino e alla messa in sicurezza dell'asse stradale SP54 Canossa a seguito del cedimento della scarpata di valle.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020 e l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2021. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
10-bis. 016. Piastra, Tonelli, Cavandoli, Cestari, Golinelli, Morrone, Murelli, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Vinci.

  Dopo l'articolo 10-bis aggiungere il seguente:

Art. 10-ter.
(Finanziamento Ferrovia Centrale Umbra tratta San Giustino-Perugia)

  1. Al fine di implementare la Ferrovia Centrale Umbra e sostenere i lavoratori pendolari e le aziende presenti nel territorio della regione Umbria, sono stanziati 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 da destinare alla realizzazione del raddoppio del binario per la tratta San Giustino-Perugia.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020 e l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2021. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
10-bis. 017. Marchetti, Caparvi.

  Dopo l'articolo 10-bis aggiungere il seguente:

Art. 10-ter.
(Finanziamento strada provinciale 587 per Cortemaggiore)

  1. Al fine di implementare la sicurezza stradale nel territorio della regione Emilia Romagna e sostenere l'azienda Gardese di Cortemaggiore, già colpita da una drastica riduzione dei livelli occupazionali, sono stanziati 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 da destinare all'ammodernamento e alla messa in sicurezza della Strada Provinciale 587 per Cortemaggiore.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020 e l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2021. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
10-bis. 018. Piastra, Tonelli, Cavandoli, Cestari, Golinelli, Morrone, Murelli, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Vinci.

  Dopo l'articolo 10-bis aggiungere il seguente:

Art. 10-ter.
(Finanziamento delle Strade della Val Nure per ripristinare collegamenti tra aree abitative e produttive)

  1. Al fine di ripristinare i collegamenti tra le aree abitative e produttive nel territorio della regione Emilia Romagna, e sostenere le aziende in crisi anche a causa del dissesto idrogeologico, sono stanziati 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 da destinare all'ammodernamento e alla messa in sicurezza delle Strade della Val Nure dopo l'alluvione del 2015.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020 e l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2021. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
10-bis. 019. Murelli, Cavandoli, Cestari, Golinelli, Morrone, Raffaelli, Tomasi, Tonelli, Tombolato, Vinci.

  Dopo l'articolo 10-bis aggiungere il seguente:

Art. 10-ter.
(Finanziamento Strade della Val Trebbia, Alta Val D'Arda e Valtidone)

  1. Al fine di ripristinare i collegamenti tra le aree abitative e produttive della Val Trebbia, Alta Val d'Arda e Valtidone nel territorio della regione Emilia Romagna, e sostenere le aziende in crisi anche a causa del dissesto idrogeologico, sono stanziati 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 da destinare all'ammodernamento e alla messa in sicurezza delle strade di collegamento tra le valli per i continui dissesti idrogeologici presenti in questi territori.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020 e l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2021. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
10-bis. 020. Murelli, Cavandoli, Cestari, Golinelli, Morrone, Raffaelli, Tomasi, Tonelli, Tombolato, Vinci.

  Dopo l'articolo 10-bis aggiungere il seguente:

Art. 10-ter.
(Finanziamento collegamenti Stradali all'E45 in Umbria)

  1. Al fine di implementare il sistema di infrastrutture Ferroviarie, e della rete autostradale presente nel territorio della regione Umbria, sono stanziati 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 da destinare alla realizzazione dei collegamenti stradali con l'asse autostradale E45 del tratto Umbro, in favore dei comuni interessati dal passaggio dell'interessato.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020 e l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2021. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
10-bis. 021. Marchetti.

  Dopo l'articolo 10-bis aggiungere il seguente:

Art. 10-ter.
(Agevolazioni per le imprese agricole in stato di crisi)

  1. La riduzione contributiva per zone tariffarie nel settore dell'agricoltura, per l'anno 2019, in base alla previsione di cui all'articolo 1, comma 45, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, opera nella misura del 75 per cento nei confronti delle imprese agricole che hanno subito danni accertati dovuti a calamità naturali o a eventi naturali improvvisi nonché a quei comparti del settore agricolo a cui è stato riconosciuto lo stato di crisi dovuto al crollo del prezzo di vendita del prodotto.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all'articolo 61, comma 1, della legge n. 289 del 2002.
10-bis. 022. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

ART. 11.
(Esonero dal contributo addizionale)

  Dopo il comma 2-ter aggiungere il seguente:
  2-quater. Per le medesime finalità di cui al comma 2-bis, all'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 19 maggio 1999, dopo le parole: «“lavori di asportazione dell'amianto” mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità;» sono aggiunte le seguenti: «; gli addetti all'esercizio, ispezione e manutenzione degli impianti a fune, i conduttori di mezzi battipista e motoslitte, gli addetti agli impianti di innevamento artificiale, gli addetti alla manutenzione delle piste e del soccorso;».
11. 1. Binelli, Vanessa Cattoi, Loss, Sutto.

ART. 11-ter.
(Estensione dell'indennizzo per le aziende che hanno cessato l'attività commerciale)

  Dopo l'articolo 11-ter, aggiungere il seguente:

Art. 11-quater.
(Credito d'imposta temporaneo)

  1. Alle imprese che vantano crediti nei confronti di Thomas Cook UK Plc e delle aziende, anche di altre nazionalità, facenti parte del medesimo gruppo, nelle more del recupero di tali crediti, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del sessantacinque per cento dell'ammontare degli stessi.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile entro il 31 dicembre 2020 ed è riconosciuto nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis».
  3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
  4. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni applicative del presente articolo. Il medesimo decreto definisce altresì:
   a) il termine per la presentazione delle richieste di ammissione al credito di imposta, fermo restando che, qualora le risorse di cui al comma 5 non risultino sufficienti a soddisfare le richieste validamente presentate, le stesse saranno proporzionalmente ripartite tra tutti i beneficiari;
   b) le modalità di restituzione del beneficio, in relazione alla quota parte del credito eventualmente recuperata.

  5. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al comma 1, nel limite massimo complessivo di 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  Conseguentemente, al titolo del decreto, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, incluse quelle del settore turistico.
11-ter. 07. Rizzetto, Bucalo, Butti, Ferro, Zucconi, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 11-ter, aggiungere il seguente:

Art. 11-quater.
(Credito d'imposta temporaneo per le imprese creditrici di Thomas Cook)

  1. Alle imprese che vantano crediti nei confronti di «Thomas Cook UK Pic» e delle aziende, anche di altre nazionalità, facenti parte del medesimo gruppo, nelle more del recupero di tali crediti, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 65 per cento dell'ammontare degli stessi.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile entro il 31 dicembre 2020, ed è riconosciuto nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
  3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  4. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni applicative del presente articolo. Il medesimo decreto definisce altresì:
   a) il termine per la presentazione delle richieste di ammissione al credito di imposta, fermo restando che, qualora le risorse di cui al comma 5 non risultino sufficienti a soddisfare le richieste validamente presentate, le stesse saranno proporzionalmente ripartite tra tutti i beneficiari;
   b) le modalità di restituzione del beneficio, in relazione alla quota parte del credito eventualmente recuperata.

  5. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al comma 1, nel limite massimo complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all'articolo 61, comma 1, della legge n. 289 del 2002.
11-ter. 03. Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Patassini, Pettazzi, Piastra.

  Dopo l'articolo 11-ter aggiungere il seguente:

Art. 11-quater.
(Disposizioni urgenti per fronteggiare le crisi aziendali nel settore del turismo)

  1. Al fine di contrastare la crisi occupazionale del settore turistico-ricettivo connessa al fallimento di Thomas Cook, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2019, a sostegno delle imprese turistico-ricettive ubicate in Italia che vantano crediti nei confronti di Thomas Cook UK Plc e delle aziende, anche di altre nazionalità, facenti parte del medesimo gruppo.
  2. Hanno accesso alle prestazioni del Fondo di cui al comma 1, le imprese del settore turistico-ricettivo in possesso di certificazione che attesti la sussistenza di un credito nei confronti di Thomas Cook UK Plc e delle aziende, anche straniere, che fanno parte del medesimo gruppo.
  3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1.
  4. Il contributo è concesso nel rispetto dei massimali stabiliti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all'articolo 61, comma 1, della legge n. 289 del 2002.
11-ter. 02. Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Patassini, Pettazzi, Piastra.

  Dopo l'articolo 11-ter aggiungere il seguente:

Art. 11-quater.
(Svalutazione dei crediti commerciali nei confronti di Thomas Cook)

  1. All'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
  «2-bis. Le svalutazioni dei crediti nei confronti di “Thomas Cook UK Plc” e delle aziende, anche di altre nazionalità, facenti parte del medesimo gruppo, risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi indicate nel comma 1 dell'articolo 85, sono deducibili negli esercizi 2019 e 2020 nel limite complessivo del 65 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi.
   2-ter. Dal computo dei crediti di cui al comma 1, ultimo periodo, sono esclusi i crediti di cui al comma 2-bis. L'eccedenza formatasi per effetto dall'applicazione del comma 2-bis non concorre a formare il reddito dell'esercizio».

  2. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, stimati in 200 milioni di euro per ciascuno degli 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all'articolo 61, comma 1, della legge n. 289 del 2002.
11-ter. 05. Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Patassini, Pettazzi, Piastra.

  Dopo l'articolo 11-ter, aggiungere il seguente:

Art. 11-quater.
(Svalutazione dei crediti commerciali)

  1. All'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
  «2-bis. Le svalutazioni dei crediti nei confronti di Thomas Cook UK Pie e delle aziende, anche di altre nazionalità, facenti parte del medesimo gruppo, risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi indicate nel comma 1 dell'articolo 85, sono deducibili negli esercizi 2019 e 2020 nel limite complessivo del 65 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi.
   2-ter. Dal computo dei crediti di cui al comma 1, ultimo capoverso sono esclusi i crediti di cui al comma 2-bis. L'eccedenza formatasi per effetto dall'applicazione del comma 2-bis non concorre a formare il reddito dell'esercizio».

  Conseguentemente al titolo del disegno di legge di conversione aggiungere, in fine, le seguenti parole: incluse quelle del settore turistico.
11-ter. 09. Rizzetto, Bucalo, Butti, Ferro, Zucconi, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 11-ter aggiungere il seguente:

Art. 11-quater.
(IVA per cassa relativa alle cessioni di beni e servizi nei confronti di Thomas Cook)

  1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nel corso del 2019 nei confronti di «Thomas Cook UK Pic» e delle aziende, anche di altre nazionalità, facenti parte del medesimo gruppo, ancorché sia stata emessa una fattura, diviene esigibile all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi.
  2. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
11-ter. 04. Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Patassini, Pettazzi, Piastra.

  Dopo l'articolo 11-ter aggiungere il seguente:

Art. 11-quater.
(IVA per cassa)

  1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nel corso del 2019 nei confronti di Thomas Cook UK Plc e delle aziende, anche di altre nazionalità, facenti parte del medesimo gruppo, ancorché sia stata emessa una fattura, diviene esigibile all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi.

  Conseguentemente, al titolo del decreto, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, incluse quelle del settore turistico.
11-ter. 08. Rizzetto, Bucalo, Butti, Ferro, Zucconi, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 11-ter aggiungere il seguente:

Art. 11-quater.
(Tutela dei lavoratori dipendenti di imprese turistiche fornitrici di aziende in difficoltà)
   I lavoratori dipendenti, anche a tempo determinato, delle imprese turistiche che subiscano una significativa riduzione di attività in dipendenza di situazioni di difficoltà dell'impresa committente dei servizi, ovvero della contrazione di importanti segmenti di mercato, o di calamità naturali o condizioni meteorologiche avverse, sono ammessi alle prestazioni del Fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, anche in deroga ai requisiti di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 3 febbraio 2016, n. 94343.
*11-ter. 01. Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Musella, Rotondi, Scoma.

  Dopo l'articolo 11-ter, aggiungere il seguente:

Art. 11-quater.
(Tutela dei lavoratori dipendenti di imprese turistiche fornitrici di aziende in difficoltà)

  1. I lavoratori dipendenti, anche a tempo determinato, delle imprese turistiche che subiscano una significativa riduzione di attività in dipendenza di situazioni di difficoltà dell'impresa committente dei servizi, ovvero della contrazione di importanti segmenti di mercato, o di calamità naturali o condizioni meteorologiche avverse, sono ammessi alle prestazioni del Fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, anche in deroga ai requisiti di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 3 febbraio 2016, n. 94343.
*11-ter. 06. Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Patassini, Pettazzi, Piastra.

ART. 12.
(Potenziamento della struttura per le crisi di impresa)

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e senza indennità aggiuntive.
12. 2. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

  Al comma 1-bis, secondo periodo, sostituire le parole: possono essere invitati con le seguenti: hanno diritto.
12. 1. Rizzetto, Bucalo, Butti, Ferro, Lucaselli, Zucconi.

ART. 13.
(Fondo per ridurre i prezzi dell'energia per le imprese e per evitare crisi occupazionali nelle aree dove è prevista la chiusura delle centrali a carbone)

  Al comma 1, capoverso 6-bis, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: entro novanta giorni con le seguenti: entro sessanta giorni.
13. 1. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

  Al comma 1, capoverso comma 6-bis, dopo le parole: e con il Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: , previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

  Conseguentemente, al comma 2, capoverso comma 2, dopo le parole: e con il Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti:, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
13. 4. Binelli, Vanessa Cattoi, Loss, Sutto.

  Al comma 1, capoverso comma 6-bis, dopo le parole: e con il Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: , previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
13. 2. Binelli, Vanessa Cattoi, Loss, Sutto.

  Al comma 2, capoverso comma 2, dopo le parole: e con il Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: , previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
13. 3. Binelli, Vanessa Cattoi, Loss, Sutto.

ART. 13-ter.
(Incremento delle risorse per il rifinanziamento delle agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014 al fine di sostenere la nascita di società cooperative costituite, in misura prevalente, da lavoratori provenienti da aziende in crisi)

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 13-ter – 1. All'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, dopo la lettera c-bis), è aggiunta la seguente:
   « c-ter) interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e a dare continuità all'esercizio delle attività imprenditoriali»;
   b) dopo il comma 3-ter, è aggiunto il seguente:
  «3-quater. Per le finalità di cui al comma 2, lettera c-ter), possono essere concessi finanziamenti in favore di piccole imprese in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o affitto, ai lavoratori medesimi. Per la gestione degli interventi il Ministero dello sviluppo economico si avvale, sulla base di apposita convenzione, degli investitori istituzionali destinati alle società cooperative di cui all'articolo 111-octies delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti, nel rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato, modalità e criteri per la concessione, erogazione e rimborso dei predetti finanziamenti».

  2. Gli importi del trattamento di fine rapporto e della NASPI richiesti dai lavoratori e destinati alla sottoscrizione di capitale sociale delle cooperative costituite ai sensi dell'articolo 23, comma 3-quater, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, non concorrono alla formazione del reddito imponibile dei lavoratori medesimi.
  3. Le misure di favore previste dall'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e dall'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano nei casi di cessione di azienda di cui all'articolo 23, comma 3-quater, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i criteri e le modalità per l'accesso ai relativi benefici. Le cooperative di cui all'articolo 23, comma 3-quater, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, rispettano la condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513 del codice civile a decorrere dal quinto anno successivo alla loro costituzione.
13-ter. 3. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Guidesi.

  Al comma 1, dopo le parole: Al fine di aggiungere le seguenti: sviluppare fenomeni di workers byout nonché.
13-ter. 1. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Guidesi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Gli importi del trattamento di fine rapporto richiesti dai lavoratori e quelli derivanti dal trattamento NASPI destinati alla sottoscrizione di capitale sociale delle cooperative costituite ai sensi dell'articolo 23, comma 3-quater, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, non concorrono alla formazione del reddito imponibile dei lavoratori medesimi.
13-ter. 2. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Guidesi.

  Dopo l'articolo 13-ter, aggiungere il seguente:

Art. 13-quater.
(Disposizioni urgenti in materia di ILVA S.p.A.)

  1. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «dell'A.I.A.» sono sostituite dalle seguenti: «del Piano Ambientale medesimo»;
   b) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le parole: «, e delle altre norme a tutela dell'ambiente, della salute e dell'incolumità pubblica»;
   c) al secondo periodo, dopo le parole: «in quanto costituiscono adempimento» sono inserite le seguenti: «dei doveri imposti dal suddetto Piano Ambientale, nonché esecuzione»;
   d) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le parole: «, di tutela della salute e dell'incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro.»;
   e) al terzo periodo, le parole: «al 6 settembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «al 23 agosto 2023».
13-ter. 07. Murelli, Andreuzza, Lucchini, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Binelli, Colla, Dara, Galli, Patassini, Pettazzi, Piastra, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 13-ter, aggiungere il seguente:

Art. 13-quater.
(Disposizioni urgenti in materia di ILVA S.p.A.)

  1. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «dell'A.I.A.» sono sostituite dalle seguenti: «del Piano Ambientale medesimo»;
   b) al secondo periodo, dopo le parole: «in quanto costituiscono adempimento» sono inserite le seguenti: «dei doveri imposti dal suddetto Piano Ambientale, nonché esecuzione»;
   c) al terzo periodo, dopo le parole: «condotte poste in essere fino al 6 settembre 2019» sono inserite le seguenti: «, fatta eccezione per l'affittuario o acquirente e i soggetti da questi funzionalmente delegati, per i quali la disciplina di cui al secondo periodo si applica con riferimento alle condotte poste in essere in esecuzione del suddetto Piano Ambientale sino alla scadenza dei termini di attuazione stabiliti dal Piano stesso per ciascuna prescrizione ivi prevista che venga in rilievo con riferimento alle condotte poste in essere da detti soggetti, ovvero dei più brevi termini che l'affittuario o acquirente si sia impegnato a rispettare nei confronti della gestione commissariale di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria.»;
   d) è aggiunto in fine il seguente periodo: «In ogni caso, resta ferma la responsabilità in sede penale, civile e amministrativa derivante dalla violazione di norme poste a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, nonché della popolazione residente nelle zone limitrofe all'impianto».
13-ter. 02. Rizzetto, Bucalo, Butti, Ferro, Lucaselli, Zucconi.

  Dopo l'articolo 13-ter, aggiungere il seguente:

Art. 13-quater.

  1. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «dell'A.I.A.» sono sostituite dalle seguenti: «del Piano Ambientale medesimo»;
   b) al secondo periodo, dopo le parole: «in quanto costituiscono adempimento» sono inserite le seguenti: «dei doveri imposti dal suddetto Piano Ambientale, nonché esecuzione»;
   c) al terzo periodo, dopo le parole «condotte poste in essere fino al 6 settembre 2019» sono inserite le seguenti: «, fatta eccezione per l'affittuario o acquirente e i soggetti da questi funzionalmente delegati, per i quali la disciplina di cui al secondo periodo si applica con riferimento alle condotte poste in essere in esecuzione del suddetto Piano Ambientale sino alla scadenza dei termini di attuazione stabiliti dal Piano stesso per ciascuna prescrizione ivi prevista che venga in rilievo con riferimento alle condotte poste in essere da detti soggetti, ovvero dei più brevi termini che l'affittuario o acquirente si sia impegnato a rispettare nei confronti della gestione commissariale di ILVA S.p.A., in amministrazione straordinaria.»;
   d) è aggiunto infine il seguente periodo: «In ogni caso, resta ferma la responsabilità in sede penale, civile e amministrativa derivante dalla violazione di norme poste a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori».
*13-ter. 01. Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Musella, Rotondi, Scoma.

  Dopo l'articolo 13-ter, aggiungere il seguente:

Art. 13-quater.

  1. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «dell'A.I.A.» sono sostituite dalle seguenti: «del Piano Ambientale medesimo»;
   b) al secondo periodo, dopo le parole: «in quanto costituiscono adempimento» sono inserite le seguenti: «dei doveri imposti dal suddetto Piano Ambientale, nonché esecuzione»;
   c) al terzo periodo, dopo le parole «condotte poste in essere fino al 6 settembre 2019» sono inserite le seguenti: «, fatta eccezione per l'affittuario o acquirente e i soggetti da questi funzionalmente delegati, per i quali la disciplina di cui al secondo periodo si applica con riferimento alle condotte poste in essere in esecuzione del suddetto Piano Ambientale sino alla scadenza dei termini di attuazione stabiliti dal Piano stesso per ciascuna prescrizione ivi prevista che venga in rilievo con riferimento alle condotte poste in essere da detti soggetti, ovvero dei più brevi termini che l'affittuario o acquirente si sia impegnato a rispettare nei confronti della gestione commissariale di ILVA S.p.A., in amministrazione straordinaria.»;
   d) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, resta ferma la responsabilità in sede penale, civile e amministrativa derivante dalla violazione di norme poste a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori».
*13-ter. 08. Murelli, Andreuzza, Lucchini, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Binelli, Colla, Dara, Galli, Patassini, Pettazzi, Piastra, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 13-ter, aggiungere il seguente:

Art. 13-quater.
(Disposizioni urgenti in materia di ILVA S.p.A.)

  1. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «dell'A.I.A.» sono sostituite dalle seguenti: «del Piano Ambientale medesimo»;
   b) al secondo periodo, dopo le parole: «in quanto costituiscono adempimento» sono inserite le seguenti: «dei doveri imposti dal suddetto Piano Ambientale, nonché esecuzione»;
   c) al terzo periodo, le parole: «fino al 6 settembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «sino alla scadenza dei termini di attuazione stabiliti dal Piano Ambientale stesso, ovvero dei più brevi termini che l'affittuario o acquirente si sia impegnato a rispettare nei confronti della gestione commissariale di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria.».
13-ter. 09. Murelli, Andreuzza, Lucchini, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Binelli, Colla, Dara, Galli, Patassini, Pettazzi, Piastra, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 13-ter, aggiungere il seguente:

Art. 13-quater.
(Disposizioni urgenti in materia di ILVA S.p.A.)

  1. Il comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, è sostituito con il seguente:
  «6. L'osservanza delle disposizioni contenute nel Piano Ambientale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2017, equivale all'adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione, previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ai fini della valutazione delle condotte strettamente connesse all'attuazione del Piano Ambientale medesimo e delle altre norme a tutela dell'ambiente, della salute e dell'incolumità pubblica. Le condotte poste in essere in attuazione del Piano di cui al periodo precedente non possono dare luogo a responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario, dell'affittuario o acquirente e dei soggetti da questi funzionalmente delegati, in quanto costituiscono adempimento delle migliori regole preventive in materia ambientale, di tutela della salute e dell'incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro. La disciplina di cui al periodo precedente si applica con riferimento alle condotte poste in essere fino al 23 agosto 2023.».
13-ter. 03. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Lucchini, Raffaelli, Valbusa, Gava, Badole, Gobbato, Vallotto, Parolo, D'Eramo, Benvenuto, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Patassini, Pettazzi, Piastra.

  Dopo l'articolo 13-ter, aggiungere il seguente:

Art. 13-quater.
(Istituzione di una zona economica speciale nella regione Veneto)

  1. Al fine di agevolare la creazione di condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano il rilancio occupazionale e lo sviluppo delle imprese già operanti nella regione Veneto, nonché l'insediamento di nuove imprese nel comune di Venezia e negli altri comuni della regione Veneto, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014)6424 final del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016)5938 final del 23 settembre 2016, è istituita una zona economica speciale nella regione Veneto cui si applica la disciplina contenuta nel decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.
  2. Ai fini dell'istituzione e dell'attuazione degli interventi previsti dal Piano di sviluppo strategico nelle aree della zona economica speciale di cui al comma 1 si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12.
13-ter. 06. Andreuzza, Badole, Bazzaro, Bisa, Colmellere, Comencini, Covolo, Fantuz, Fogliani, Giacometti, Lazzarini, Paternoster, Pretto, Racchella, Stefani, Turri, Valbusa, Vallotto, Zordan.

  Dopo l'articolo 13-ter, aggiungere il seguente:

Art. 13-quater.
(Semplificazione della denuncia aziendale)

  1. I datori di lavoro agricolo nonché i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 che, al 31 dicembre 2018, non hanno presentato, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375 e dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 476, la denuncia aziendale di variazione nei termini previsti, possono provvedervi entro il 31 dicembre 2020.
  2. Le denunce di cui al comma 1 sono presentate esclusivamente con modalità telematiche e non determinano l'applicazione di sanzioni e recuperi contributivi.
  3. Per il periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non si fa luogo all'applicazione di sanzioni per il ritardo nella presentazione della denuncia aziendale di variazione ovvero a recuperi di imposizione contributiva per gli anni pregressi.
  4. La procedura e le modalità di compilazione dei moduli appositamente predisposti per la presentazione delle denunce di variazione di cui al presente articolo sono definite dall'INPS entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
13-ter. 04. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

  Dopo l'articolo 13-ter, aggiungere il seguente:

Art. 13-quater.
(Semplificazioni in materia di lavoro nelle cooperative agricole)

  1. All'articolo 1 della legge 3 aprile 2001, n. 142, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «3-bis. Il socio della cooperativa agricola può partecipare a contribuire al raggiungimento degli scopi sociali prestando attività lavorativa nella cooperativa mediante l'utilizzo della propria copertura previdenziale di lavoratore autonomo agricolo, senza dover instaurare con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro».
13-ter. 05. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

ART. 14-bis.
(Cessazione della qualifica di rifiuto)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 14-bis.
(Cessazione della qualifica di rifiuto)

  1. L'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:
  «Art. 184-ter(Cessazione della qualifica di rifiuto)1. I rifiuti sottoposti a un'operazione di riciclaggio o di recupero di altro tipo cessano di essere considerati tali se soddisfano le seguenti condizioni:
   a) la sostanza o l'oggetto è destinato a essere utilizzato per scopi specifici;
   b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza o oggetto;
   c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
   d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.
   2. I criteri dettagliati per l'applicazione uniforme a livello europeo delle condizioni di cui al comma 1 finalizzati a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana e ad agevolare l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali sono quelli adottati, ove appropriato, dalla Commissione europea con atti di esecuzione.
   3. In mancanza degli atti di esecuzione della Commissione europea ai sensi del comma 2, provvede il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per specifiche tipologie di rifiuto, attraverso uno o più decreti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana della sostanza o dell'oggetto e nel rispetto delle condizioni di cui al comma 1 e dei seguenti criteri:
   a) individuazione dei materiali di rifiuto in entrata, ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;
   b) processi e tecniche di trattamento consentiti;
   c) criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi, se necessario, i valori limite per le sostanze inquinanti;
   d) requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo di qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;
   e) requisito relativo alla dichiarazione di conformità.
   4. L'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano le condizioni e i criteri definiti ai sensi dei commi 1 e 3.
   5. In mancanza degli atti di esecuzione dell'Unione europea o dei decreti a livello nazionale, ai sensi, rispettivamente, dei commi 2 e 3, le autorità competenti, ai fini della dichiarazione della cessazione della qualifica di rifiuto, provvedono caso per caso adottando misure appropriate, verificando per ciascuna tipologia di sostanza o oggetto la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 e dei criteri di cui al comma 3, lettere da a) ad e), per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di quelle di cui al Titolo III-bis della parte seconda del presente decreto.
   6. Nelle more dell'adozione di uno o più decreti di cui al comma 3, continuano, inoltre, ad applicarsi, oltre alle normative speciali di settore che ammettono nei cicli produttivi il riciclo o il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui ai decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 5 febbraio 1998, allegato 1, sub-allegato 1, 12 giugno 2002, n. 161, 17 novembre 2005, n. 269, e l'articolo 9-bis, lettere a) e b), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, nonché, in base all'evoluzione tecnica e tecnologica dei processi produttivi connessi alle operazioni di recupero, le norme europee ISO, UNI ISO, UNI, UNI EN, Best Available Tecniques (BAT) e nazionali vigenti in base alla specifica tipologia di rifiuto ed i relativi trattamenti.
   7. Sono fatte salve le autorizzazioni già rilasciate, ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 e del Titolo III-bis della parte seconda del presente decreto, in corso di validità alla data di entrata in vigore del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, che mantengano la propria efficacia e possono essere prorogate, rinnovate e riesaminate, anche al fine dell'adeguamento alle migliori tecnologie (BAT). Nel caso di verificate condizioni di criticità ambientale derivate dalla mancata applicazione delle condizioni e dei criteri rispettivamente dei commi 1 e 3, l'autorità competente provvede secondo la gravità delle infrazioni sulla base delle modalità previste dalle rispettive regole della singola tipologia di autorizzazione.
   8. La persona fisica o giuridica che utilizza per la prima volta un materiale che ha cessato di essere considerato rifiuto e che non è stato immesso sul mercato o che immette un materiale sul mercato per la prima volta, dopo che cessa di essere considerato un rifiuto, provvede affinché il materiale soddisfi i pertinenti requisiti ai sensi della normativa applicabile in materia di sostanze chimiche e prodotti collegati. Le condizioni di cui al comma 1 devono essere soddisfatte prima che la normativa sulle sostanze chimiche e sui prodotti si applichi al materiale che ha cessato di essere considerato un rifiuto.
   9. È istituto presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Registro nazionale degli impianti di recupero dei rifiuti deputato alla raccolta delle autorizzazioni rilasciate ai fini del rispetto del principio di trasparenza e pubblicità. A tal fine, le autorità competenti, al momento del rilascio, comunicano al Ministero i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi, riesaminati e rinnovati. Le medesime autorità comunicano entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione anche le autorizzazioni precedentemente rilasciate in corso di validità. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare assicura, tramite strumenti elettronici, l'accesso alle informazioni».

  2. Dopo l'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto il seguente:
  «Art. 185-bis. — (Materiale naturalmente depositato nei bacini idrici artificiali o nei bacini naturali soggetti ad interrimento) — 1. Il materiale naturalmente depositato nei bacini idrici artificiali o nei bacini naturali soggetti ad interrimento non rientra nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto se viene rimosso per esclusive ragioni di sicurezza idraulica o di ripristino della capacità di invaso e viene restituito al corso fluviale, anche ai fini della reintegrazione degli ecosistemi. Ai fini dell'autorizzazione delle attività di cui al presente articolo è presentato apposito piano alla Regione o Provincia autonoma competente per territorio.».
14-bis. 5. Lucchini, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Eva Lorenzoni, Bordonali.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 14-bis.
(Cessazione della qualifica di rifiuto)

  1. L'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:
  «Art. 184-ter(Cessazione della qualifica di rifiuto)1. I rifiuti sottoposti a un'operazione di riciclaggio o di recupero di altro tipo, inclusa la preparazione per il riutilizzo, cessano di essere considerati tali se soddisfano le seguenti condizioni:
   a) la sostanza o l'oggetto è destinato a essere utilizzato per scopi specifici;
   b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
   c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
   d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.
   2. I criteri dettagliati per l'applicazione uniforme a livello europeo delle condizioni di cui al comma 1, finalizzati a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana e ad agevolare l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, sono quelli adottati, ove appropriato, dalla Commissione europea con atti di esecuzione.
   3. In mancanza degli atti di esecuzione della Commissione europea ai sensi del comma 2, provvede il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per specifiche tipologie di rifiuto, mediante uno o più decreti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana della sostanza o dell'oggetto e nel rispetto delle condizioni di cui al comma 1 e dei seguenti criteri:
   a) individuazione dei materiali di rifiuto in entrata, ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;
   b) processi e tecniche di trattamento consentiti;
   c) criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi, se necessario, i valori limite per le sostanze inquinanti;
   d) requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo di qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;
   e) requisito relativo alla dichiarazione di conformità.
   4. L'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano le condizioni e i criteri definiti ai sensi dei commi 1 e 3. Restano fermi i decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 14 febbraio 2013, n. 22, del 28 marzo 2018, n. 69, e del 15 maggio 2019, n. 62.
   5. In mancanza degli atti di esecuzione dell'Unione europea o dei decreti a livello nazionale, ai sensi rispettivamente dei commi 2 e 3, le autorità competenti, ovvero le Regioni, le Province autonome e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai fini della dichiarazione della cessazione della qualifica di rifiuto, provvedono caso per caso adottando misure appropriate, verificando per ciascuna tipologia di sostanza o oggetto la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 e dei criteri di cui al comma 3, lettere da a) ad e), per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di quelle di cui al titolo III-bis della parte seconda del presente decreto.
   6. Nelle more dell'adozione di uno o più dei decreti di cui al comma 3, continuano, inoltre, ad applicarsi, oltre alle normative speciali di settore che ammettono nei cicli produttivi il riciclo o il recupero dei rifiuti, tra cui il decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, in materia di fertilizzanti, e il decreto 2 marzo 2018 in materia di biocarburanti, le disposizioni di cui ai decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 5 febbraio 1998, allegato 1, sub-allegato 1, 12 giugno 2002, n. 161, 17 novembre 2005, n. 269, e l'articolo 9-bis, lettere a) e b), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, nonché, in base all'evoluzione tecnica e tecnologica dei processi produttivi connessi alle operazioni di recupero, le norme europee ISO, UNI ISO, UNI, UNI EN, Best Available Tecniques (BAT) e nazionali vigenti in base alla specifica tipologia di rifiuto e i relativi trattamenti.
   7. Sono fatte salve le autorizzazioni già rilasciate, ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 e del titolo III-bis della parte seconda del presente decreto, in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che mantengono la propria efficacia e possono essere prorogate, rinnovate, e riesaminate, anche al fine dell'adeguamento alle migliori tecnologie (BAT). Nel caso di verificate condizioni di criticità ambientale derivate dalla mancata applicazione delle condizioni e dei criteri rispettivamente dei commi 1 e 3, l'autorità competente provvede secondo la gravità delle infrazioni sulla base delle modalità previste dalle rispettive regole della singola tipologia di autorizzazione.
   8. La persona fisica o giuridica che utilizza per la prima volta un materiale che ha cessato di essere considerato rifiuto e che non è stato immesso sul mercato o che immette un materiale sul mercato per la prima volta, dopo che cessa di essere considerato un rifiuto, provvede affinché il materiale soddisfi i pertinenti requisiti ai sensi della normativa applicabile in materia di sostanze chimiche e prodotti collegati. Le condizioni di cui al comma 1 devono essere soddisfatte prima che la normativa sulle sostanze chimiche e sui prodotti si applichi al materiale che ha cessato di essere considerato un rifiuto.
   9. È istituto presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Registro nazionale degli impianti di recupero dei rifiuti deputato alla raccolta delle autorizzazioni rilasciate a fini del rispetto del principio di trasparenza e pubblicità. A tal fine, le autorità competenti, al momento del rilascio, comunicano al Ministero i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi, riesaminati e rinnovati. Le medesime autorità comunicano entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione anche le autorizzazioni precedentemente rilasciate in corso di validità. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare assicura, tramite strumenti elettronici, l'accesso alle informazioni».
14-bis. 6. Lucchini, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Eva Lorenzoni, Bordonali.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 14-bis.

  1. L'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:
  «Art. 184-ter(Cessazione della qualifica di rifiuto)1. I rifiuti sottoposti a un'operazione di riciclaggio o di recupero di altro tipo cessano di essere considerati tali se soddisfano le seguenti condizioni:
   a) la sostanza o l'oggetto è destinato a essere utilizzato per scopi specifici;
   b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
   c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
   d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.
   2. I criteri dettagliati per l'applicazione uniforme a livello europeo delle condizioni di cui al comma 1 finalizzati a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana e ad agevolare l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, sono quelli adottati, ove appropriato, dalla Commissione europea con atti di esecuzione.
   3. Qualora tali criteri dettagliati non siano stati stabiliti a livello di Unione europea ai sensi del comma 2, sono definiti, mediante uno o più decreti, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Essi includono:
   a) i materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;
   b) i processi e le tecniche di trattamento consentiti;
   c) i criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi, se necessario, i valori limite per le sostanze inquinanti;
   d) i requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo di qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;
   e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.
   4. La persona fisica o giuridica che utilizza, per la prima volta, un materiale che ha cessato di essere considerato rifiuto e che non è stato immesso sul mercato o che immette un materiale sul mercato per la prima volta dopo che cessa di essere considerato un rifiuto provvede a verificare che il materiale soddisfi i pertinenti requisiti ai sensi della normativa applicabile in materia di sostanze chimiche e prodotti collegati.
   5. Laddove non siano stabiliti criteri a livello dell'Unione europea o a livello nazionale ai sensi rispettivamente del comma 2 e del comma 3, le autorità competenti di cui agli articoli 208, 209 e 211 e quelle di cui al Titolo III-bis della parte seconda del presente decreto legislativo provvedono caso per caso, adottando misure appropriate al fine di verificare che determinati rifiuti abbiano cessato di essere tali in base alle condizioni di cui al comma 1 e ai criteri di cui al comma 3, lettere da a) a e).
   6. È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Registro nazionale delle autorizzazioni rilasciate caso per caso ai sensi del comma 5. A tal fine, le autorità competenti al momento del rilascio trasmettono copia di tali autorizzazioni caso per caso al Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare assicura, tramite strumenti elettronici, l'accesso alle informazioni di tale Registro nazionale relative alle autorizzazioni rilasciate caso per caso e dei risultati delle verifiche eseguite dalle autorità di controllo.
   7. Nelle more dell'adozione di uno o più dei decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti dei Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, 17 novembre 2005, n. 269. Restano fermi i decreti ministeriali pubblicati e le autorizzazioni rilasciate in materia di cessazione della qualifica di rifiuto alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che saranno rivalutate dalle autorità competenti in sede di rinnovo o riesame ai sensi delle presenti disposizioni».
14-bis. 1. Mazzetti, Zangrillo, Polverini, Musella, Cannatelli, Rotondi, Scoma.

  Al comma 3 sopprimere i capoversi 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 9.
14-bis. 2. Lucchini, Raffaelli, Valbusa, Gava, Badole, Gobbato, Vallotto, Parolo, D'Eramo, Benvenuto, Eva Lorenzoni, Bordonali.

  Sopprimere i commi 5 e 6.
14-bis. 3. Lucchini, Raffaelli, Valbusa, Gava, Badole, Gobbato, Vallotto, Parolo, D'Eramo, Benvenuto, Eva Lorenzoni, Bordonali.

  Sopprimere il comma 7.

  Conseguentemente, al comma 8, sopprimere l'ultimo periodo.
14-bis. 4. Lucchini, Raffaelli, Valbusa, Gava, Badole, Gobbato, Vallotto, Parolo, D'Eramo, Benvenuto, Eva Lorenzoni, Bordonali.

  Dopo l'articolo 14-bis, aggiungere il seguente:

Art. 14-ter.
(Misure urgenti per la tutela delle attività sociali e assistenziali dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù e per la salvaguardia del relativo livello occupazionale)

  1. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù (AIG) è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato «Ente Italiano Alberghi per la Gioventù» (EIG), sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, a cui si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001.
  2. Ai fini di cui al comma 1, al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, recante «Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente», dopo le parole: «Ente nazionale italiano turismo (ENIT).», sono aggiunte le seguenti: «Ente italiano Alberghi per la Gioventù (EIG).».
  3. La dotazione organica complessiva è fissata in 57 unità di personale di cui una con qualifica dirigenziale di livello non generale. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i contingenti delle aree e dei profili professionali secondo quanto previsto dal CCNL Funzioni Centrali – sezione enti pubblici non economici e nei limiti della spesa sostenuta per il personale a tempo indeterminato in servizio presso l'EIG.
  4. L'EIG è autorizzato a indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive cinquantasette unità; il relativo bando di concorso può stabilire criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  5. L'AIG fornisce alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale. Con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è nominato un commissario straordinario per l'adeguamento statutario per consentire l'ordinato trasferimento dei beni e delle funzioni al nuovo Ente e per la definizione dei rapporti pendenti in capo all'AIG. Il medesimo decreto determina la durata e le funzioni del commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per fare confluire il patrimonio dell'AIG in apposito fondo di garanzia delle operazioni di ristrutturazione del debito e per determinare modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili nella piena disponibilità dell'AIG.
  6. Agli oneri derivanti dal comma 3, valutati in 283.000 euro per l'anno 2019 e 1,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  7. L'EIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui al comma 5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 6 relativamente alle spese di personale.
14-bis. 01. Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Patassini, Pettazzi, Piastra.

ART. 15.
(Modifiche agli articoli 30 e 47 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34)

  Al comma 01, premettere il seguente:
  001. L'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è abrogato.
15. 1. Zangrillo, Polverini, Musella, Cannatelli, Rotondi, Scoma.

  Al comma 01, premettere il seguente:
  001. All'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i commi 1, 2, 3 e 3-ter sono soppressi.
15. 2. Cannatelli, Zangrillo, Polverini, Musella, Rotondi, Scoma.

  Al comma 01, premettere il seguente:
  001. All'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i commi 1, 2 e 3 sono soppressi.
15. 4. Guidesi, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'accesso al Fondo salva-opere è consentito anche alle aziende che, all'entrata in vigore del presente decreto e a seguito di richiesta di rateizzazione, si trovano in regola nei pagamenti rateali.
15. 3. Musella, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Rotondi, Scoma.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15.1
(Modifiche all'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58)

  1. All'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i commi 1, 2 e 3 sono soppressi.
15. 01. Rizzetto, Bucalo, Butti, Ferro, Lucaselli, Zucconi.

ART. 15-bis.
(Clausola di salvaguardia relativa alle regioni a statuto speciale e alle provincie autonome di Trento e di Bolzano)

  Dopo l'articolo 15-bis, aggiungere il seguente:

Art. 15-ter.
(Istituzione di una zona economica speciale nella regione Veneto)

  1. Al fine di agevolare la creazione di condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano il rilancio occupazionale e lo sviluppo delle imprese già operanti nella regione Veneto, nonché l'insediamento di nuove imprese nei Comune di Venezia e negli altri Comuni della Regione Veneto, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 (C(2014)6424 final) del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016)5938 final del 23 settembre 2016, è istituita una zona economica speciale nella regione Veneto cui si applica la disciplina contenuta nel decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertita, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.
  2. Ai fini dell'istituzione e dell'attuazione degli interventi previsti dal Piano di sviluppo strategico nelle aree della zona economica speciale di cui al comma 1 si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12.
15-bis. 011. Andreuzza, Badole, Bazzaro, Bisa, Colmellere, Comencini, Covolo, Fantuz, Fogliani, Giacometti, Lazzarini, Paternoster, Pretto, Racchella, Stefani, Turri, Valbusa, Vallotto, Zordan.

  Dopo l'articolo 15-bis, aggiungere il seguente:

Art. 15-ter.
(Istituzione di una zona economica speciale)

  1. Al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa con la regione Veneto, è istituita una Zona economica speciale per le zone di Porto Marghera, Campalto, Murano, Arsenale, Zona Portuale e Tronchetto, nel comune di Venezia e nella provincia di Rovigo, per i comuni di Bergantino, Ceneselli, Trecenta, Bagnolo di Po, Fiesso Umbertiano, Polesella, Canaro, Occhiobello, Stienta, Gaiba, Ficarolo, Salara, Calto, Castelnovo Banano e Melara.
15-bis. 01. Cannatelli, Zangrillo, Polverini, Musella, Rotondi, Scoma.

  Dopo l'articolo 15-bis, aggiungere il seguente:

Art. 15-ter.
(Istituzione di una zona economica speciale nelle aree ricomprese nel cratere sismico del Centro Italia)

  1. Al fine di favorire lo sviluppo economico e industriale delle aree colpite dal sisma del centro Italia e la creazione di condizioni favorevoli all'attrazione di nuovi investimenti, nonché l'insediamento di nuove imprese nelle aree ricomprese nel cratere sismico del Centro Italia (Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo), ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 (C(2014)6424 final del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016)5938 final del 23 settembre 2016, è istituita una zona economica speciale nelle aree ricomprese nel cratere sismico del Centro Italia (Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo), cui si applica la disciplina contenuta nel decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.
  2. Ai fini dell'istituzione e dell'attuazione degli interventi previsti dal Piano di sviluppo strategico nelle aree della zona economica speciale di cui al comma 1 si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12.
15-bis. 012. Patassini, Basini, De Angelis, Durigon, Gerardi, Zicchieri, Latini, Paolini, Caparvi.

  Dopo l'articolo 15-bis, aggiungere il seguente:

Art. 15-ter.

  1. All'articolo 2, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, dopo la lettera tt-bis), è aggiunta la seguente:
   « tt-ter) le prestazioni di servizi effettuate dalle piccole e micro imprese che si occupano di attività di commercio ambulante presso mercati giornalieri, mercati settimanali, fiere e mercati itineranti.».
15-bis. 02. Cannatelli, Zangrillo, Polverini, Musella, Rotondi, Scoma.

  Dopo l'articolo 15-bis, aggiungere il seguente:

Art. 15-ter.

  1. All'articolo 485 del decreto legislativo n. 297 del 1994, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:
  «7-bis. Al personale docente contemplato nel presente articolo è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti precedentemente indicati, il servizio prestato presso le istituzioni paritarie e parificate».
15-bis. 03. Cannatelli, Zangrillo, Polverini, Musella, Rotondi, Scoma.

  Dopo l'articolo 15-bis, aggiungere il seguente:

Art. 15-ter.

  1. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, la lettera c-bis) è sostituita dalla seguente:
   « c-bis) per il richiedente il beneficio, la mancata sottoposizione a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché la mancanza di condanne definitive a pene la cui esecuzione è in corso, per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3.».
15-bis. 04. Zangrillo, Cannatelli, Polverini, Musella, Rotondi, Scoma.

  Dopo l'articolo 15-bis, aggiungere il seguente:

Art. 15-ter.

  1. All'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al primo periodo, le parole da: «e per quelli previsti» fino a: «dallo stesso articolo» sono sostituite dalle seguenti: «e per i delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 416-bis e 416-ter del codice penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, delitti di cui agli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-octies, 630 e 640-bis del codice penale, all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, all'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309».
15-bis. 05. Zangrillo, Musella, Cannatelli, Rotondi, Scoma.

  Dopo l'articolo 15-bis, aggiungere il seguente:

Art. 15-ter.
(Tutela dei lavoratori dipendenti)

  1. I lavoratori dipendenti, anche a tempo determinato, delle imprese turistiche che subiscano una significativa riduzione di attività in dipendenza di situazioni di difficoltà dell'impresa committente dei servizi, ovvero della contrazione di importanti segmenti di mercato, o di calamità naturali o condizioni meteorologiche avverse, sono ammessi alle prestazioni del Fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, anche in deroga ai requisiti di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 3 febbraio 2016, n. 94343.

  Conseguentemente, al titolo del decreto, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, incluse quelle del settore turistico.
15-bis. 06. Rizzetto, Bucalo, Butti, Ferro, Lucaselli, Zucconi.