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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 22 ottobre 2019

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 22 ottobre 2019.

  Amitrano, Ascani, Azzolina, Battelli, Benvenuto, Boccia, Bonafede, Claudio Borghi, Boschi, Braga, Brescia, Buffagni, Businarolo, Carfagna, Castelli, Cirielli, Colletti, Colucci, Comaroli, D'Incà, D'Uva, Dadone, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Dieni, Ferraresi, Fioramonti, Gregorio Fontana, Fraccaro, Franceschini, Frusone, Gallinella, Gallo, Gava, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgis, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, L'Abbate, Liuni, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Maggioni, Maniero, Marrocco, Marzana, Mauri, Molinari, Morassut, Morelli, Orrico, Parolo, Patassini, Pedrazzini, Polverini, Potenti, Rampelli, Rizzo, Rosato, Ruocco, Paolo Russo, Saltamartini, Scalfarotto, Schullian, Scoma, Carlo Sibilia, Francesco Silvestri, Sisto, Spadafora, Spadoni, Speranza, Tasso, Tofalo, Traversi, Vignaroli, Villarosa, Leda Volpi, Raffaele Volpi, Zoffili.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Amitrano, Ascani, Azzolina, Battelli, Benvenuto, Boccia, Bonafede, Claudio Borghi, Boschi, Braga, Brescia, Buffagni, Businarolo, Carfagna, Castelli, Cirielli, Colletti, Colucci, Comaroli, D'Incà, D'Uva, Dadone, De Maria, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Dieni, Ferraresi, Fioramonti, Gregorio Fontana, Fraccaro, Franceschini, Frusone, Gallinella, Gallo, Gava, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgis, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, L'Abbate, Liuni, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Maggioni, Maniero, Marrocco, Marzana, Mauri, Molinari, Morassut, Morelli, Orrico, Parolo, Pastorino, Patassini, Pedrazzini, Polverini, Potenti, Rampelli, Rizzo, Rosato, Ruocco, Paolo Russo, Saltamartini, Scalfarotto, Schullian, Scoma, Carlo Sibilia, Francesco Silvestri, Sisto, Spadafora, Spadoni, Speranza, Stumpo, Tasso, Tofalo, Traversi, Vignaroli, Villarosa, Leda Volpi, Raffaele Volpi, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 21 ottobre 2019 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   FERRO ed altri: «Disposizioni in materia di assistenza veterinaria gratuita, cura e sostentamento degli animali dell'Amministrazione della difesa non più idonei al servizio» (2196);
   TURRI ed altri: «Modifiche agli articoli 166, 317-bis e 323 del codice penale, in materia di effetti della sospensione condizionale della pena, di pene accessorie per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione e di abuso d'ufficio, nonché alla legge 9 gennaio 2019, n. 3, in materia di prescrizione del reato» (2197);
   DE LORENZO ed altri: «Disposizioni in materia di registrazione e di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni dei datori di lavoro, di costituzione delle rappresentanze sindacali e di contrattazione collettiva, in attuazione dell'articolo 39 della Costituzione» (2198);
   SCHULLIAN: «Introduzione dell'articolo 413-bis del codice civile, concernente il decesso del beneficiario dell'amministrazione di sostegno privo di eredi conosciuti» (2199).

  Saranno stampate e distribuite.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERROGAZIONI

Elementi e iniziative in relazione alla gestione del patrimonio immobiliare dell'Inps, con particolare riferimento al piano delle dismissioni – 3-00504

A)

   GIACOMETTO e BIGNAMI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
   l'Inps, Istituto nazionale della previdenza sociale, è l'ente previdenziale di riferimento del sistema pensionistico pubblico italiano e tale ente si trova a essere sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
   nelle scorse settimane il periodico Panorama ha condotto un'inchiesta rispetto all'imponente patrimonio immobiliare dell'Inps, dimostrando quanto l'attuale governance dell'ente stia disattendendo gli obiettivi che si era data nel 2014 in merito a vendite e dismissioni;
   l'Inps ha un patrimonio immobiliare di 3,1 miliardi di euro stimato alla fine del 2017, suddiviso in più di 30.000 proprietà. Di questi, 1,2 miliardi di euro è il valore di circa 11.000 tra palazzi e appartamenti, dei quali più di 4.000 sono sfitti o occupati abusivamente secondo le stime della Corte dei conti, che ha «bocciato» proprio nel 2017 la gestione del patrimonio di Inps;
   il piano di dismissioni del presidente Boeri prevedeva, nel solo 2018, incassi per 90 milioni di euro. Dopo aver rivisto la stima a 50 milioni di euro nel giugno 2018, si è chiuso l'anno con meno di 19 milioni di euro di incassi, un quinto dell'obiettivo;
   in particolare, l'inchiesta mette a nudo una gestione del tutto anti-economica rispetto al tema degli affitti. Nel 2016 l'Inps ha infatti incassato poco meno di 50 milioni di euro di canoni d'affitto da 9.311 immobili locati, con i restanti 20.000 sfitti o occupati abusivamente. L'Inps, a sua volta, per affittare immobili destinati ai propri uffici, spende 87 milioni di euro l'anno. Si tratta, a giudizio degli interroganti, di un'assurdità oltre che di una vergognosa modalità di gestione dei fondi pubblici;
   nella sola Firenze risultano quasi 700 immobili di proprietà Inps. In un anno, però, si raccoglie circa 1 milione di euro in affitti, per poi spendere 1,6 milioni di euro per l'affitto della sede Inps di Firenze. Vicenda analoga avviene a Bologna: 2 milioni di euro di incassi dagli affitti e 2,6 milioni di euro di spesa per la sola sede Inps di Bologna. Regno degli sprechi è anche il Piemonte, dove, a fronte di 1 milione di euro di incasso su tutto il territorio regionale, l'Inps spende poi 4,6 milioni di euro per i vari uffici territoriali piemontesi;
   ogni immobile posseduto dall'Inps non è soltanto un cespite iscritto a bilancio, ma fa parte del capitale posto a garanzia delle pensioni –:
   se il Ministro interrogato non ritenga opportuno, in forza delle funzioni di vigilanza, adottare iniziative nei confronti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, al fine di verificare la situazione esposta in premessa;
   se non ritenga opportuno fornire elementi sullo stato di attuazione del piano di dismissioni immobiliare dell'ente.
(3-00504)


Iniziative volte a valorizzare il patrimonio archeologico nazionale preistorico e preclassico, con particolare riferimento alle testimonianze nuragiche e pre-nuragiche della Sardegna – 3-01043

B)

   PERANTONI. — Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo. — Per sapere – premesso che:
   è noto che l'Italia possiede il patrimonio culturale più importante al mondo, che copre un arco cronologico che si estende dalla più alta antichità fino ai tempi attuali. È altresì indiscutibile che, in gran parte, i beni culturali risalenti all'epoca preistorica e preclassica – le cui testimonianze sono diffuse su tutto il territorio nazionale, dalla Val Camonica alla Sicilia – non sono adeguatamente valorizzati e quindi non sviluppano pienamente tutte le potenzialità che potrebbero in ambito culturale e, conseguentemente, economico. Sono inoltre scarsamente tutelati – quando non del tutto trascurati – con il conseguente rischio che vadano irrimediabilmente perduti;
   è oggettivo il dato che il maggior numero di testimonianze del patrimonio a cui ci si riferisce si trova in Sardegna, il cui territorio regionale è disseminato da migliaia di nuraghi ed ipogei e da centinaia di tombe di giganti, oltre che da ulteriori costruzioni uniche nel Mediterraneo, come i pozzi sacri e l'altare prenuragico di Monte d'Accoddi, ad oggi unico ziqqurat conosciuto al di fuori dell'area mesopotamica. Si ricorda incidentalmente, peraltro, che l'Unesco ha riconosciuto la reggia nuragica di Barumini quale patrimonio dell'umanità;
   come detto, tali beni culturali ad oggi non sono adeguatamente tutelati e quindi valorizzati, nonostante siano in potenza una costante e produttiva fonte di lavoro, sviluppo e crescita economico-culturale. Ciò in quanto le politiche precedenti hanno trascurato la valorizzazione dei beni culturali diffusi sul territorio, privilegiando esclusivamente i grandi poli museali e i siti archeologici più noti;
   si pensi, ad esempio, al fatto che solo poche decine di nuraghi sono esplorati e fruibili, a fronte degli oltre ottomila censiti: si immagini, quindi, quali e quante possibilità di investimento e lavoro potrebbero svilupparsi, anche se solo venissero investite risorse per campagne di scavo sistematiche;
   ad oggi, la presenza di beni archeologici e culturali diffusa sul territorio è troppo spesso sinonimo di mera esistenza e sempre meno punto di partenza per la creazione di valore. Il patrimonio culturale, difatti, partecipa a processi di creazione di valore economico per il Paese e per i territori, attesa la capacità di contribuire alle dinamiche complessive di formazione del reddito e di sviluppo economico. In questa prospettiva, si osserva come sia strumento di esternalità su una varietà di filiere (industrie culturali, enogastronomia e produzioni tipiche, produzioni artigiane ed edilizia di riqualificazione) ed è, quindi, opportuno intervenire sulla relazione tra patrimonio e queste filiere;
   inoltre, i beni culturali rappresentano un elemento di caratterizzazione territoriale e partecipano alla capacità dei territori di attirare visitatori, contrastare il grave fenomeno dello spopolamento, generando esternalità sulla filiera turistica;
   sulla scorta di tali osservazioni è quindi auspicabile un diverso approccio rispetto a quello del Governo precedente, una nuova politica finalizzata ad investire adeguate risorse nel campo dei beni culturali, in particolare in quelle realtà del territorio nazionale – prima fra tutte la Sardegna – che soffrono di una cronica stagnazione economica, di gravi problematiche sociali ed occupazionali e preoccupanti fenomeni di emigrazione e di spopolamento delle zone interne, quelle più ricche dei beni in questione –:
   quali iniziative il Ministro interrogato intenda intraprendere, per quanto di competenza, al fine di tutelare e valorizzare il patrimonio archeologico nazionale preistorico e preclassico, con particolare riferimento alle civiltà pre-nuragica e nuragica della Sardegna. (3-01043)


DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI PER IL RECUPERO DEI RIFIUTI IN MARE E NELLE ACQUE INTERNE E PER LA PROMOZIONE DELL'ECONOMIA CIRCOLARE («LEGGE SALVAMARE») (A.C. 1939-A) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: MURONI E FORNARO; RIZZETTO E MANTOVANI (A.C. 907-1276)

A.C. 1939-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2 e sul subemendamento 0.4.0200.3.

A.C. 1939-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

  Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) all'articolo 2, comma 7, si valuti l'opportunità di sostituire le parole da: individuando fino a: determinazione della medesima con le seguenti: e individua altresì i soggetti e gli enti tenuti a fornire i dati e le informazioni sulla base dei quali è determinata la componente medesima;
   b) al medesimo comma 7 dell'articolo 2 si valuti l'opportunità di definire un termine entro il quale l'ARERA debba disciplinare i criteri e le modalità per la definizione della componente di cui al comma 6 del medesimo articolo 2;
   c) dopo l'articolo 10 si valuti l'opportunità di aggiungere il seguente: Art. 10-bis. (Disposizioni finali) 1. Le disposizioni della presente legge, ad esclusione dei commi 6 e 7 dell'articolo 2 e degli articoli 5,6,7 e 10, si applicano a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello nel quale l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente provvede alla determinazione della componente di cui al predetto comma 6 del medesimo articolo 2.

  Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.101, 2.7, 2,16, 2.18, 2.19, 2.31, 2.36, 2.37, 2.100, 2.101, 2.102, 2.103, 2.104, 2.110, 2.113, 2.121, 3.2, 3.15, 3.102, 5.3, 8.5, 8.6, 8.7, 10.1 e 10.100, sugli articoli aggiuntivi 3.0100, 4.0100, 4.0101, 4.0200, 7.0100, 8.08 e 8.0101 e sul subemendamento 0.4.0200.2, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

A.C. 1939-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Finalità e definizioni)

  1. La presente legge persegue l'obiettivo di contribuire al risanamento dell'ecosistema marino e alla promozione dell'economia circolare, nonché alla sensibilizzazione della collettività per la diffusione di modelli comportamentali virtuosi volti alla prevenzione dell'abbandono dei rifiuti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune e alla corretta gestione dei rifiuti medesimi.
  2. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni previste dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dal decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, nonché le seguenti:
   a) «rifiuti accidentalmente pescati»: i rifiuti raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune dalle reti durante le operazioni di pesca e quelli raccolti occasionalmente in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune con qualunque mezzo;
   b) «rifiuti volontariamente raccolti»: i rifiuti raccolti nel corso delle campagne di pulizia del mare, dei laghi, dei fiumi e delle lagune di cui alla lettera c);
   c) «campagna di pulizia»: l'iniziativa preordinata all'effettuazione di operazioni di pulizia del mare, dei laghi, dei fiumi e delle lagune nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3;
   d) «campagna di sensibilizzazione»: l'attività finalizzata a promuovere e a diffondere modelli comportamentali virtuosi di prevenzione dell'abbandono dei rifiuti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune;
   e) «autorità competente»: il comune territorialmente competente;
   f) «soggetto promotore della campagna di pulizia»: il soggetto, tra quelli abilitati a partecipare alle campagne di pulizia del mare, dei laghi, dei fiumi e delle lagune ai sensi dell'articolo 3, comma 3, che presenta all'autorità competente l'istanza di cui al citato articolo 3, comma 1;
   g) «imprenditore ittico»: l'imprenditore di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4;
   h) «nave»: un'imbarcazione di qualsiasi tipo destinata al trasporto per acqua, compresi i pescherecci, le imbarcazioni da diporto, gli aliscafi, i veicoli a cuscino d'aria, i sommergibili e le imbarcazioni galleggianti;
   i) «porto»: un luogo o un'area geografica cui siano state apportate migliorie e aggiunte attrezzature progettate principalmente per consentire l'attracco di navi, compresa la zona di ancoraggio all'interno della giurisdizione del porto.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.
(Finalità e definizioni)

  Al comma 1, dopo le parole: e nelle lagune aggiungere le seguenti: e nelle spiagge.

  Conseguentemente:
   al comma 2:
    lettera a), dopo le parole: e nelle lagune aggiungere le seguenti: e nelle spiagge;
    lettera b), dopo le parole: e delle lagune aggiungere le seguenti: e delle spiagge;
    lettera c), dopo le parole: e delle lagune aggiungere le seguenti: e delle spiagge;
    lettera d), dopo le parole: e nelle lagune aggiungere le seguenti: e nelle spiagge;
    lettera f), dopo le parole: e delle lagune aggiungere le seguenti: e delle spiagge;
   all'articolo 2, comma 5, capoverso f-bis), aggiungere, in fine, le parole: e nelle spiagge.
1. 100. Deidda, Butti.

  Al comma 2, lettera h), dopo le parole: le imbarcazioni da diporto, aggiungere le seguenti: da pesca sportiva e ricreativa,

  Conseguentemente, all'articolo 2:
   al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso, ai fini della gestione, i rifiuti accidentalmente pescati dagli imprenditori ittici o da imbarcazioni da pesca sportiva e ricreativa possono essere conferiti presso gli impianti portuali di raccolta integrati nel sistema di gestione dei rifiuti comunale, da specificare nel piano dell'Autorità di sistema portuale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182. In tal caso, in comune accordo tra l'Autorità portuale competente, l'autorità marittima e l'amministrazione comunale, sono istituite all'interno dell'ambito portuale o nel territorio comunale, in prossimità delle imbarcazioni da pesca, apposite strutture di raccolta gestite dai gestori dei rifiuti urbani e assimilati competenti per il territorio comunale.
   al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: o alle strutture di raccolta di cui al comma 1.
   al comma 3, dopo le parole: di imbarcazioni da diporto aggiungere le seguenti: o di imbarcazioni da pesca sportiva e ricreativa.
1. 101. Raffaelli, Lucchini, Valbusa, Viviani, Gava, Badole, Gobbato, Vallotto, Parolo, D'Eramo, Benvenuto, Liuni, Bordonali.

A.C. 1939-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Modalità di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati)

  1. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, i rifiuti accidentalmente pescati in mare sono equiparati ai rifiuti prodotti dalle navi.
  2. Il comandante della nave che approda in un porto conferisce i rifiuti accidentalmente pescati in mare all'impianto portuale di raccolta, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182. Nel caso di ormeggio di un'imbarcazione in aree non comprese nella competenza territoriale di un'Autorità di sistema portuale ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, i comuni territorialmente competenti, nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani e assimilati, dispongono, ai sensi dell'articolo 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che i rifiuti di cui al comma 1 del presente articolo siano conferiti ad apposite strutture di raccolta, anche temporanee, allestite in prossimità degli ormeggi.
  3. Il comandante della nave che approda in un piccolo porto non commerciale, che è caratterizzato soltanto da un traffico sporadico o scarso di imbarcazioni da diporto, conferisce i rifiuti accidentalmente pescati presso gli impianti portuali di raccolta integrati nel sistema comunale di gestione dei rifiuti.
  4. Il conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati all'impianto portuale di raccolta è gratuito per il conferente ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, e si configura quale deposito temporaneo ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e alle condizioni ivi previste.
  5. Al comma 2 dell'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
   « f-bis) i rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune».

  6. Al fine di distribuire sull'intera collettività nazionale gli oneri di cui al presente articolo, i costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati sono coperti con una specifica componente che si aggiunge alla tassa sui rifiuti di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o alla tariffa istituita in luogo di essa ai sensi del comma 668 del medesimo articolo 1 della legge n. 147 del 2013.
  7. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 527 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, disciplina i criteri e le modalità per la definizione della componente di cui al comma 6 del presente articolo e per la sua indicazione negli avvisi di pagamento distintamente rispetto alle altre voci, individuando altresì i soggetti e gli enti tenuti a fornire i dati e le informazioni necessari per la determinazione della medesima, nonché i termini entro i quali tali dati e informazioni devono essere forniti.
  8. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate misure premiali nei confronti del comandante del peschereccio soggetto al rispetto degli obblighi di conferimento disposti dal presente articolo.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 2.
(Modalità di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati)

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e sono assimilati ai rifiuti urbani.
2. 5. Schullian, Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e sono conferiti separatamente ai fini del comma 6.
2. 6. Giannone, Benedetti, Cunial.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso, ai fini della gestione, i rifiuti accidentalmente pescati dagli imprenditori ittici possono essere conferiti presso gli impianti portuali di raccolta integrati nel sistema di gestione dei rifiuti comunale, da specificare nel piano dell'Autorità di sistema portuale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182. In tal caso, in comune accordo tra l'Autorità portuale competente, l'autorità marittima e l'amministrazione comunale, sono istituite all'interno dell'ambito portuale o nel territorio comunale, in prossimità delle imbarcazioni da pesca, apposite strutture di raccolta gestite dai gestori dei rifiuti urbani e assimilati competenti per il territorio comunale.

  Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: o alle strutture di raccolta di cui al comma 1.
2. 110. Raffaelli, Lucchini, Valbusa, Viviani, Gava, Badole, Gobbato, Vallotto, Parolo, D'Eramo, Benvenuto, Liuni.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. I gestori dei rifiuti di cui al comma 1 provvedono all'identificazione di ciascuna struttura di raccolta, attraverso iniziative che valorizzino, anche con l'ambientalizzazione paesaggistica, le iniziative dei pescatori, garantendo altresì la riconoscibilità del sito o del contenitore prescelto attraverso il logo «SALVAMARE». Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito il modello del logo «SALVAMARE», da utilizzare, a titolo gratuito da parte dei gestori, su tutto il territorio nazionale.
2. 7. Lucchini, Raffaelli, Valbusa, Viviani, Gava, Badole, Gobbato, Vallotto, Parolo, D'Eramo, Benvenuto, Liuni.

  Al comma 2, premettere il seguente periodo: Per le attività previste dal presente articolo, l'imprenditore ittico non è tenuto all'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. 8. Raffaelli, Valbusa, Lucchini, Viviani, Gava, Badole, Gobbato, Vallotto, Parolo, D'Eramo, Benvenuto, Liuni.

  Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: L'impianto o l'area di raccolta deve garantire la separazione tra i flussi fisici dei rifiuti prodotti dalle navi rispetto a quelli pescati accidentalmente, al fine di prevenire indebiti trasferimenti tra i due aggregati.
2. 101. Ruffino, Mazzetti, Cortelazzo, Casino, Giacometto, Labriola.

  Al comma 4, sostituire le parole: ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, e con le seguenti: e il successivo servizio di recupero o smaltimento di tali rifiuti è effettuato senza alcun onere a carico degli imprenditori ittici. L'impianto portuale di raccolta.
2. 111. Valbusa, Lucchini, Raffaelli, Viviani, Gava, Badole, Gobbato, Vallotto, Parolo, D'Eramo, Benvenuto, Liuni.

  Al comma 4, sopprimere le parole da: e si configura fino alla fine del comma.
*2. 14. Schullian, Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Al comma 4, sopprimere le parole da: e si configura fino alla fine del comma.
*2. 15. Tasso, Benedetti, Cunial, Giannone.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. I Comuni interessati dalle disposizioni di cui al presente articolo, provvedono alla raccolta dei dati di monitoraggio riguardanti il volume, la quantità e la qualità dei rifiuti accidentalmente pescati, anche ai fini della relazione alle Camere di cui all'articolo 9 della presente legge.
  5-ter. Quale contributo statale per le nuove incombenze in capo ai Comuni interessati dalle misure previste dal presente articolo, con particolare riguardo a quelli più piccoli, sono stanziati 200 mila euro dall'anno 2020. A copertura dei suddetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2020 e 2021, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2019-2021 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. 102. Labriola, Ruffino, Cortelazzo, Casino, Giacometto, Mazzetti.

  Sopprimere i commi 6 e 7.
*2. 16. Cunial, Benedetti, Giannone.

  Sopprimere i commi 6 e 7.
*2. 18. Butti.

  Sopprimere i commi 6 e 7.
*2. 19. Schullian, Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Sostituire i commi 6 e 7 con i seguenti:
  6. I costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati sono coperti da una quota parte, a tal fine destinata, del tributo speciale riscosso dalle regioni per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi di cui all'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. La quota suddetta non deve essere compensata da un aumento del medesimo tributo speciale.
  7. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza Stato regioni, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati le modalità attuative e i criteri per l'individuazione della quota del tributo speciale riscosso dalle regioni, di cui al comma 6, al fine di garantire la copertura dei costi connessi alla raccolta, al trasporto, incluso lo smaltimento dei medesimi rifiuti.
2. 103. Cortelazzo, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino.

  Sostituire il comma 6 con il seguente: I costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati sono coperti con uno specifico contributo da riconoscere da parte dello Stato in favore dei gestori interessati secondo le modalità di cui al comma 7.

  Conseguentemente:
   al comma 7:
    sostituire le parole: della componente con le seguenti: del contributo;
    sopprimere le parole: e per la sua indicazione negli avvisi di pagamento distintamente rispetto alle altre voci;

  dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 6 e 7, valutato in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. 121. Lucchini, Raffaelli, Valbusa, Viviani, Gava, Badole, Gobbato, Vallotto, Parolo, D'Eramo, Benvenuto, Liuni.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dell'economia, con decreto, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, definisce le modalità, i termini e gli oneri, a carico dei produttori di prodotti plastici, dei costi aggiuntivi che sono sostenuti per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati.
2. 27. Benedetti, Cunial, Giannone.

  Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'Autorità svolge attività di vigilanza sul corretto utilizzo delle risorse relative al gettito della componente tariffaria di cui al comma 6.
2. 31. Giacometto, Cortelazzo, Casino, Labriola, Mazzetti, Ruffino.

  Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nelle more della definizione della componente di cui al comma 6, i costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati, di cui al comma 6, sono coperti mediante il tributo speciale per il deposito in discarica, istituito ai sensi dell'articolo 3, comma 24 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, a valere sulla restante quota del gettito derivante dal tributo che affluisce ad apposito fondo regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 27 della citata legge n. 549 del 1995.
2. 100. Buratti, Vianello.

  Al comma 8, sostituire le parole da: del comandante fino alla fine del comma, con le seguenti: dei pescherecci, attribuite in base alla quantità di RAP e RVR conferiti, e con finalità di contributo alla formazione, al rinnovo o all'implementazione di attrezzature idonee ad abbattere le emissioni inquinanti.
2. 113. Benedetti, Cunial, Giannone.

  All'emendamento 2.200 della Commissione, sopprimere le parole: la tutela dell'ecosistema marino e.
0. 2. 200. 1. Lucchini, Raffaelli, Valbusa, Viviani, Gava, Badole, Gobbato, Vallotto, Parolo, D'Eramo, Benvenuto, Liuni, Bordonali.

  Al comma 8, aggiungere, in fine, le parole:, che non pregiudichino la tutela dell'ecosistema marino e il rispetto delle norme sulla sicurezza.
2. 200. La Commissione.
(Approvato)

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  9. A integrazione delle misure di cui al presente articolo, al fine di incentivare le attività di recupero in mare dei rifiuti svolte dagli equipaggi di imbarcazioni da pesca, i comuni interessati possono prevedere la riduzione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti di bordo prodotti dall'imbarcazione da pesca, proporzionalmente alla quantità di rifiuti in plastica rinvenuti in mare e conferita a terra presso un idoneo impianto portuale di raccolta di rifiuti rinvenuti in mare, dal soggetto passivo tenuto a corrispondere la suddetta tariffa.
  10. Al fine di compensare i minori introiti per i comuni conseguenti alle misure di cui al comma 9, sono stanziati 200.000 euro dall'anno 2020. A copertura dei suddetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2020 e 2021, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2019-2021 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  11. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, sono individuate le modalità e i criteri attuativi delle disposizioni di cui al comma 9, sulla base dei quali i comuni possono applicare la riduzione di cui al comma 10, nonché le modalità con cui effettuare adeguati controlli finalizzati ad escludere condotte illecite volte all'indebita fruizione del beneficio di cui al comma 9.
2. 104. Prestigiacomo, Cortelazzo, Casino, Labriola, Giacometto, Mazzetti, Ruffino.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  9. Il soggetto tenuto al pagamento della tassa sui rifiuti di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della tariffa istituita in luogo di essa ai sensi del medesimo articolo 1, comma 668, della legge n. 147 del 2013 che conferisca rifiuti accidentalmente pescati all'impianto portuale di raccolta, beneficia di una riduzione della citata tassa o tariffa proporzionale alla quantità di rifiuti accidentalmente pescati conferita. La modalità di attuazione della disposizione di cui al presente comma è determinata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e non può comportare una spesa superiore a 15 milioni di euro annui.
  10. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 9, pari a 15 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2. 36. Rampelli.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, per quanto compatibili, anche ai gestori dei centri di immersione che durante le operazioni subacquee recuperino rifiuti assimilabili a quelli accidentalmente pescati e li conferiscano correttamente. La modalità di attuazione della disposizione di cui al presente comma è determinata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. 37. Rampelli.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
  Art. 2-bis. (Misure volte a prevenire la dispersione di rifiuti in mare). – 1. Al fine di prevenire la dispersione o l'abbandono dei rifiuti nell'ecosistema marino, nell'ambito del procedimento autorizzativo di eventi e attività quali spettacoli, raduni, attività sportive, ricreative e similari realizzati sulle coste o in mare l'autorità competente prescrive apposite misure volte a contrastare l'utilizzo di materiali o oggetti che possono comportare, direttamente o indirettamente, la dispersione in mare degli stessi anche mediante il getto o il rilascio in aria o sull'arenile.
2. 0100. Terzoni, Ilaria Fontana, Daga, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Rospi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi.

A.C. 1939-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Campagne di pulizia)

  1. I rifiuti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), possono essere raccolti nell'ambito di specifiche campagne di pulizia organizzate su iniziativa dell'autorità competente ovvero su istanza presentata all'autorità competente dal soggetto promotore della campagna, secondo le modalità individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 1, l'attività oggetto dell'istanza può essere iniziata trascorsi trenta giorni dalla data di presentazione della stessa, fatta salva, per l'autorità competente, la possibilità di adottare motivati provvedimenti di divieto dell'inizio o della prosecuzione dell'attività medesima ovvero prescrizioni concernenti i soggetti abilitati a partecipare alle campagne di pulizia, le aree interessate dalle stesse nonché le modalità di raccolta dei rifiuti.
  3. Sono soggetti promotori delle campagne di pulizia di cui al comma 1 gli enti gestori delle aree protette, le associazioni ambientaliste, le associazioni dei pescatori, le cooperative e le imprese di pesca, nonché i loro consorzi, le associazioni di pescatori sportivi e ricreativi, le associazioni sportive di subacquei e diportisti, i centri di immersione e di addestramento subacqueo, le associazioni di promozione sociale nonché i gestori degli stabilimenti balneari. Sono altresì soggetti promotori gli enti del Terzo settore nonché, fino alla completa operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le fondazioni e le associazioni con finalità di promozione, tutela e salvaguardia dei beni naturali e ambientali e gli altri soggetti individuati dall'autorità competente. Gli enti gestori delle aree marine protette possono altresì realizzare, anche di concerto con gli organismi rappresentativi degli imprenditori ittici, iniziative di comunicazione pubblica e di educazione ambientale per la promozione delle campagne di cui al presente articolo.
  4. Ai rifiuti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 2.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 3.
(Campagne di pulizia)

  Al comma 1, sostituire le parole: possono essere con la seguente: sono.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  5. Al fine di promuovere le disposizioni di cui al presente articolo, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro annui. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 5 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
3. 2. Rampelli.

  Al comma 1, sostituire le parole: su istanza presentata all'autorità competente, con le seguenti: a seguito di comunicazione presentata all'Autorità competente e, per conoscenza, alla regione e all'Autorità marittima o portuale,.

  Conseguentemente:
   al comma 2:
    sostituire le parole: dell'istanza con le seguenti: della comunicazione;

  dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  5. Le campagne di cui al comma 1 possono essere organizzate anche secondo modalità individuate dalle Regioni.
3. 5. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le procedure e le disposizioni di cui al presente comma, si applicano limitatamente ai rifiuti raccolti in mare o nelle acque interne di cui alla presente legge.
3. 11. Labriola, Ruffino, Mazzetti, Cortelazzo, Casino, Giacometto.

  Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole:, associazioni di promozione sociale.

  Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo dopo le parole: di utilità sociale aggiungere le seguenti: le associazioni di promozione sociale,
3. 100. Gadda, Fregolent.
(Approvato)

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Al fine di favorire il recupero dei rifiuti di plastica dispersi nelle acque interne e destinati in buona parte a finire in mare, le autorità di bacino avviano specifiche iniziative e programmi di contrasto dell'inquinamento da rifiuti delle acque interne, attraverso il recupero del materiale plastico presente nei corpi idrici, anche mediante l'uso di barriere antiplastica o di altri strumenti utili a tali finalità, anche sulla base di esperienze e di progetti già positivamente avviati sul territorio nazionale.
  3-ter. Quale contributo dello Stato alle iniziative di cui al comma 3-bis, per ciascun anno del triennio 2020-2022, sono stanziati 300.000 euro. A copertura degli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2020 e 2021, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2019-2021 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. 15. Prestigiacomo, Cortelazzo, Casino, Labriola, Giacometto, Mazzetti, Ruffino.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro annui per il triennio 2020-2022, preordinato a incentivare la ricerca sulla presenza delle microplastiche nelle acque lacuali, lo studio dei danni arrecati alla ittiofauna, all'avifauna e alla catena alimentare, nonché l'individuazione delle opportune modalità di intervento. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni da 2020 al 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2020 e 2021, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2019-2021 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. 101. Formentini, Valbusa, Bordonali, Lucchini, Raffaelli, Viviani, Gava, Badole, Gobbato, Vallotto, Parolo, D'Eramo, Benvenuto, Liuni.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Gli enti locali territoriali e gli enti gestori del servizio rifiuti provvedono con attività giornaliera regolare alla pulizia dei bacini delle acque interne, attraverso battelli spazzini di opportuna tipologia in funzione delle caratteristiche delle attività svolte e della specificità dei luoghi.
3. 102. Formentini, Valbusa, Bordonali, Lucchini, Raffaelli, Viviani, Gava, Badole, Gobbato, Vallotto, Parolo, D'Eramo, Benvenuto, Liuni.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Misure per la limitazione dell'uso di oggetti in plastica nelle spiagge e in altri ambiti naturali)

  1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni dei comuni costieri dispongono, con proprie ordinanze e regolamenti, limitazioni e divieti in merito all'introduzione, all'utilizzo e all'abbandono nelle spiagge e nei tratti di costa dei territori di rispettiva competenza di beni e di contenitori monouso in polistirolo o plastica non biodegradabile.
  2. I comuni, anche non costieri, possono individuare aree, con particolare riguardo a quelle di maggiore valenza ambientale e storica, nelle quali si applicano le limitazioni e i divieti di cui al comma 1.
3. 01. Prestigiacomo, Cortelazzo, Casino, Labriola, Giacometto, Mazzetti, Ruffino.

  Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:
  Art. 3-bis. – (Misure per la rimozione dei rifiuti galleggianti in mare) – 1. Alla legge 31 dicembre 1982, n. 979, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2, primo comma, lettera a) sono aggiunte, in fine, le parole: «nonché per la rimozione dei rifiuti solidi galleggianti, comprese le plastiche di tutte le tipologie»;
   b) all'articolo 4, secondo comma, dopo le parole: «per il prelievo e la neutralizzazione delle sostanze inquinanti,» sono aggiunte le seguenti: «nonché per la rimozione dei rifiuti solidi galleggianti, comprese le plastiche di tutte le tipologie,».
3. 0100. Zolezzi, Maraia, Terzoni, Ilaria Fontana, Daga, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Micillo, Ricciardi, Rospi, Varrica, Vianello, Vignaroli.

A.C. 1939-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.
(Promozione dell'economia circolare)

  1. Al fine di promuovere il riciclaggio della plastica e di altri materiali non compatibili con l'ecosistema marino e delle acque interne, nel rispetto dei criteri di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare stabilisce i criteri e le modalità con cui i rifiuti accidentalmente pescati e i rifiuti volontariamente raccolti cessano di essere qualificati come rifiuti, ai sensi dell'articolo 184-ter del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 4.
(Promozione dell'economia circolare)

  Al comma 1, dopo le parole: e i rifiuti volontariamente raccolti aggiungere le seguenti: sono avviati ad attività di riciclo o di recupero, anche come combustibile secondario e.
4. 6. Lucchini, Valbusa, Raffaelli, Viviani, Gava, Badole, Gobbato, Vallotto, Parolo, D'Eramo, Benvenuto.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Al fine di preservare l'ecosistema marino e delle acque interne è istituito un contributo annuale nella misura del 3 per cento del fatturato realizzato nell'anno precedente relativamente alla vendita di prodotti contenenti materiale plastico. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dell'economia, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, individua i soggetti tenuti al versamento, le relative modalità e le sanzioni in caso di mancato versamento.
4. 100. Benedetti, Cunial, Giannone.
(Inammissibile)

  All'articolo aggiuntivo 4.0200 della Commissione, al comma 3, dopo le parole: costituite da materiale legnoso aggiungere le seguenti: naturale, arbusti o piante.
0. 4. 0200. 3. Formentini, Andreuzza, Lucchini, Raffaelli, Valbusa, Viviani, Gava, Badole, Gobbato, Vallotto, Parolo, D'Eramo, Benvenuto, Liuni, Bordonali.

  All'articolo aggiuntivo 4.0200 della Commissione, al comma 3, dopo le parole: costituite da materiale legnoso aggiungere le seguenti:, arbusti o piante,
0. 4. 0200. 1. Moretto, Fregolent.

  All'articolo aggiuntivo 4.0200. della Commissione, al comma 3, sostituire le parole: sono avviate al recupero, previe operazioni di vagliatura con le seguenti: anche a seguito di mareggiate o lagheggiate e altri eventi atmosferici, sono sottoposte a operazioni di recupero che possono consistere anche in operazioni di vagliatura in loco.;

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio individuano criteri e modalità per la raccolta, la gestione e il riutilizzo di tali biomasse costituite da materiale legnoso.
0. 4. 0200. 2. Andreuzza, Lucchini, Raffaelli, Valbusa, Formentini, Viviani, Gava, Badole, Gobbato, Vallotto, Parolo, D'Eramo, Benvenuto, Liuni, Bordonali.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Norme in materia di gestione delle biomasse vegetali spiaggiate)

  1. Le biomasse vegetali depositate naturalmente sugli arenili sono avviate agli impianti di trattamento dei rifiuti solo se, tenuto conto della fattibilità tecnica ed economica, non ne sia possibile il mantenimento o la reimmissione nell'ambiente naturale, anche mediante il riaffondamento in mare o il trasferimento nell'area retrodunale o in altre zone comunque appartenenti alla stessa unità fisiografica. Il riaffondamento in mare è effettuato, in via sperimentale, in siti idonei sotto il profilo oceanografico appositamente individuati, previa vagliatura finalizzata alla separazione della sabbia dal materiale organico nonché alla rimozione dei rifiuti frammisti di origine antropica, anche al fine di recuperare da essi la materia suscettibile di reimpiego.
  2. Gli «accumuli antropici», costituiti da biomasse vegetali di origine marina completamente mineralizzata, sabbia e altro materiale inerte frammisto a materiale di origine antropica, prodotti dallo spostamento e dal successivo accumulo in determinate aree, sono sottoposti alle operazioni indicate al secondo periodo del comma 1. La sabbia recuperata dalle operazioni di vagliatura di cui al presente comma può essere riutilizzata ai fini del ripascimento degli arenili. Tale possibilità è valutata e autorizzata, caso per caso, dall'autorità competente, la quale verifica se sussistono le condizioni per l'esclusione del materiale sabbioso dalla disciplina dei rifiuti ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o se esso sia riutilizzabile nell'ambito delle operazioni di recupero dei rifiuti urbani mediante il trattamento di cui al codice R10 dell'allegato C alla parte quarta del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 ovvero qualificabile come sottoprodotto ai sensi dell'articolo 184-bis del medesimo decreto legislativo.
  3. Le biomasse costituite da materiale legnoso, depositate naturalmente sulle sponde di laghi e fiumi e sulla battigia, sono avviate al recupero, previe operazioni di vagliatura finalizzate alla rimozione dei rifiuti frammisti di origine antropica.
4. 0200. La Commissione.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Biomasse vegetali)

  1. Le biomasse vegetali, costituite da materiale legnoso naturale, arbusti o piante, trascinate dai fiumi o spiaggiate dalle mareggiate o altre cause comunque naturali, cessano di essere qualificate come rifiuti a seguito di semplice vagliatura e selezione ai fini del recupero di materia e della possibilità di riutilizzo. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio individuano criteri e modalità per la raccolta, la gestione e il riutilizzo di tali biomasse vegetali.
4. 0100. Andreuzza, Lucchini, Raffaelli, Valbusa, Viviani, Gava, Badole, Gobbato, Vallotto, Parolo, D'Eramo, Benvenuto, Liuni, Gagliardi, Pettarin, Bagnasco, Bubisutti, Di Muro, Lazzarini, Spena, Guidesi.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Biomasse vegetali)

  1. Le biomasse vegetali, costituite da materiale legnoso naturale, arbusti o piante depositate naturalmente sulle sponde dei laghi o spiaggiate dalle lagheggiate o altre cause comunque naturali, cessano di essere qualificate come rifiuti a seguito di semplice vagliatura e selezione ai fini del recupero di materia e della possibilità di riutilizzo.
4. 0101. Formentini, Valbusa, Bordonali, Lucchini, Raffaelli, Viviani, Gava, Badole, Gobbato, Vallotto, Parolo, D'Eramo, Benvenuto, Liuni.

A.C. 1939-A – Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 5.
(Campagne di sensibilizzazione)

  1. Possono essere effettuate campagne di sensibilizzazione per il conseguimento delle finalità della presente legge, delle strategie per l'ambiente marino di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2017, e degli obiettivi contenuti nell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalità per l'effettuazione delle predette campagne.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 5.
(Campagne di sensibilizzazione)

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: possono essere con la seguente: sono.
5. 3. Rampelli.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Possono essere altresì effettuate campagne di sensibilizzazione sulle altre fonti di inquinamento marino, causato dal rilascio di sostanze e oggetti, ivi compresa la dispersione di oli minerali e vegetali e animali esausti nei corpi idrici e nelle acque di scarico.
5. 100. Licatini, Terzoni, Ilaria Fontana, Daga, D'Ippolito, Federico, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Rospi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
5. 101. Buratti, Braga, Del Basso De Caro, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.
(Approvato)

A.C. 1939-A – Articolo 6

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 6.
(Educazione ambientale nelle scuole per la salvaguardia dell'ambiente)

  1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca promuove, nelle scuole di ogni ordine e grado, la realizzazione di attività volte a rendere gli alunni consapevoli dell'importanza della conservazione dell'ambiente e, in particolare, del mare e delle acque interne, nonché delle corrette modalità di conferimento dei rifiuti. Nelle scuole è inoltre promossa la pratica del riuso dei beni.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 6.
(Educazione ambientale nelle scuole per la salvaguardia dell'ambiente)

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: coordinando tali attività con le misure e iniziative previste con riferimento alle tematiche ambientali nell'ambito della legge 20 agosto 2019, n. 92. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca tiene conto delle attività previste dal presente articolo nella definizione delle linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica di cui all'articolo 3, comma 1, della citata legge n. 92 del 2019.
6. 150. Lucchini, Raffaelli, Valbusa, Viviani, Gava, Badole, Gobbato, Vallotto, Parolo, D'Eramo, Benvenuto, Liuni, Capitanio, Centemero, Colmellere, Bordonali.
(Approvato)

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: è inoltre promossa la pratica del riuso dei beni con le seguenti: sono inoltre promosse le corrette pratiche di conferimento dei rifiuti e sul recupero e riuso dei beni e dei prodotti a fine ciclo, anche con riferimento alla riduzione dell'utilizzo della plastica, e sui sistemi di riutilizzo disponibili.
6. 100. Prestigiacomo, Cortelazzo, Casino, Labriola, Giacometto, Mazzetti, Ruffino.
(Approvato)

A.C. 1939-A – Articolo 7

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 7.
(Modifica all'articolo 52 del codice di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171)

  1. All'articolo 52, comma 3, del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche in riferimento alle misure per prevenire e contrastare l'abbandono dei rifiuti in mare».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 7.
(Modifica all'articolo 52 del codice di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171)

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Istituzione del Registro Nazionale del Monitoraggio Ambientale delle Acque e della Pesca Marina)

  1. Al fine di assicurare il raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA) di cui all'articolo 9 della legge 28 giugno 2016, n. 132 e il pieno svolgimento delle azioni di monitoraggio, valutazione, controllo, ispezione e gestione dell'informazione ambientale da parte di ISPRA, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito il Registro Nazionale del Monitoraggio Ambientale delle Acque e della Pesca Marina (RNMAPM) che raccoglie e classifica i dati relativi al monitoraggio ambientale delle acque marine, lacustri, fluviali, di tutte le zone di pesca, nonché acque sotterranee e superficiali. Il monitoraggio e il registro sono gestiti da ISPRA nell'ambito della rete informativa nazionale ambientale (SINANET) di cui all'articolo 11 della legge 28 giugno 2016, n. 132.
  2. Le agenzie territorialmente competenti, e tutti i gestori, che non si conformano agli obblighi di comunicazione dei dati nell'ambito della rete SINANET, e delle attività di monitoraggio e relative al registro di cui al comma 1, sono sottoposte a sanzioni e provvedimenti di natura disciplinare, determinati con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  2. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
7. 0100. Maraia, Terzoni, Ilaria Fontana, Daga, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Micillo, Ricciardi, Rospi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Tutela del dattero di mare)

  1. Al fine di garantire la salvaguardia dell'ecosistema marino e sottomarino, la pesca non autorizzata della specie protetta del Dattero di mare (Litophaga litophaga) e ogni altra attività a supporto di questa sono punite ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.
7. 0101. Grippa, Maraia, Terzoni, Ilaria Fontana, Daga, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Micillo, Ricciardi, Rospi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi.
(Inammissibile)

A.C. 1939-A – Articolo 8

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 8.
(Materiali di ridotto impatto ambientale. Riconoscimento ambientale)

  1. Agli imprenditori ittici che, nell'esercizio delle proprie attività, utilizzano materiali di ridotto impatto ambientale, partecipano a campagne di pulizia del mare o conferiscono i rifiuti accidentalmente pescati è attribuito un riconoscimento ambientale attestante l'impegno per il rispetto dell'ambiente marino e la sostenibilità dell'attività di pesca da essi svolta.
  2. Con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, disciplina le procedure, le modalità e le condizioni per l'attribuzione del riconoscimento di cui al comma 1 del presente articolo, anche ai fini dei programmi di etichettatura ecologica di cui all'articolo 18, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 8.
(Materiali di ridotto impatto ambientale. Riconoscimento ambientale)

  Al comma 1, dopo le parole: campagne di pulizia del mare, aggiungere le seguenti: nonché di laghi, fiumi e canali,.

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: dell'ambiente marino aggiungere le seguenti:, fluviale o lacuale.
8. 2. Cortelazzo, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino.

  Al comma 1, sopprimere le parole: del mare.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, sopprimere le parole: marino.
8. 2.(Testo modificato nel corso della seduta) Cortelazzo, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino.
(Approvato)

  Al comma 1, sostituire le parole: attribuito un riconoscimento con le seguenti: rilasciata una certificazione;

  Conseguentemente:
   al comma 2, sostituire le parole: l'attribuzione del riconoscimento con le seguenti: il rilascio della certificazione;
   alla rubrica, sostituire la parola: riconoscimento con la seguente: certificazione
8. 110. Lucchini, Valbusa, Raffaelli, Viviani, Gava, Badole, Gobbato, Vallotto, Parolo, D'Eramo, Benvenuto, Liuni.

  Al comma 1, sopprimere le parole da: e la sostenibilità fino alla fine del comma.
8. 115. Benedetti, Cunial, Giannone.

  Al comma 2, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: sei mesi.
*8. 100. Mazzetti, Cortelazzo, Casino, Giacometto, Labriola, Ruffino.

  Al comma 2, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: sei mesi.
*8. 102. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Al comma 2, sostituire le parole: dei programmi di etichettatura ecologica di cui all'articolo con le seguenti: di quanto previsto ai sensi dell'articolo;

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-bis. All'articolo 18, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, dopo le parole: «il titolare della licenza di pesca» sono aggiunte le seguenti: «partecipi a campagne di pulizia del mare o conferisca i rifiuti accidentalmente pescati all'impianto di raccolta a terra o».
8. 113. Viviani, Lucchini, Raffaelli, Valbusa, Gava, Badole, Gobbato, Vallotto, Parolo, D'Eramo, Benvenuto, Liuni.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo in via sperimentale con una dotazione di 10 milioni di euro annui per il triennio 2020-2022, preordinato alla riduzione del 30 per cento del prezzo di vendita delle cassette biodegradabili e compostabili utilizzate dagli imprenditori ittici per il pescato. Ai venditori delle cassette biodegradabili e compostabili è attribuito un credito d'imposta nella misura pari al minor introito corrispondente al volume di vendite effettuate, da portare in compensazione nel modello F24. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative per il riconoscimento e la fruizione dell'agevolazione fiscale di cui al presente comma. Il credito d'imposta è concesso nei limiti della dotazione annua del fondo. Eventuali somme non impegnate nell'anno di riferimento sono impegnate nell'anno successivo.
  2-ter. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per fare fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8. 7. Viviani, Lucchini, Raffaelli, Valbusa, Gava, Badole, Gobbato, Vallotto, Parolo, D'Eramo, Benvenuto, Liuni.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al fine di promuovere l'utilizzo di materiali di ridotto impatto ambientale da parte degli imprenditori ittici, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un Fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro annui. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di utilizzo del fondo di cui al periodo precedente. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
8. 5. Rampelli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Allo scopo di tutelare la flora e la fauna autoctone delle acque interne e combattere la diffusione di specie alloctone invasive e di fioriture algali tossiche, è fatto obbligo ai possessori di imbarcazioni di essere muniti di documento che dimostri la pulizia della carena prima del varo dell'imbarcazione nelle acque interne italiane.
8. 6. Valbusa, Raffaelli, Lucchini, Viviani, Gava, Badole, Gobbato, Vallotto, Parolo, D'Eramo, Benvenuto, Liuni.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. È altresì prevista per i comuni la possibilità di realizzare un sistema incentivante per il rispetto dell'ambiente marino volto ad attribuire un riconoscimento ai possessori di imbarcazione, non esercenti attività professionale, che recuperano e conferiscono a terra i rifiuti in plastica accidentalmente pescati o volontariamente raccolti.
8. 120. Miceli.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Criteri generali per la disciplina degli impianti di desalinizzazione)

  1. Al fine di tutelare l'ambiente marino e costiero tutti gli impianti di desalinizzazione sono sottoposti a preventiva Valutazione di Impatto Ambientale, di cui alla parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Nell'allegato 2 alla parte II del citato decreto legislativo dopo il punto 17-bis) è inserito il seguente «17-ter) Impianti di desalinizzazione».
  2. Gli scarichi degli impianti di desalinizzazione di cui al comma 1 sono autorizzati in conformità alla disciplina degli scarichi di cui alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono definiti per gli scarichi di tali impianti criteri specifici ad integrazione di quanto riportato nell'allegato 5 del sopra richiamato decreto legislativo.
  3. Gli impianti di desalinizzazione destinati alla produzione di acqua per il consumo umano sono ammissibili:
   a) in situazioni di comprovata carenza idrica ed in mancanza di fonti idrico-potabili alternative economicamente sostenibili;
   b) qualora sia dimostrato che sono state attuate tutte le azioni del caso al fine di ridurre significativamente le perdite della rete acquedottistica e per la razionalizzazione dell'uso della risorsa idrica;
   c) nei casi in cui gli impianti siano previsti nei piani di settore in materia di acque ed in particolare nel piano d'ambito anche sulla base di un'analisi costi benefici.

  4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro della salute sono definiti criteri di indirizzo nazionali sull'analisi dei rischi ambientali e sanitari correlati agli impianti di desalinizzazione.
  5. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente articolo gli impianti di desalinizzazioni istallati a bordo delle navi così come definiti all'articolo 136 del codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e successive modificazioni e integrazioni.
8. 07. D'Ippolito, Terzoni, Ilaria Fontana, Daga, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Rospi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Criteri generali per la disciplina degli impianti di desalinizzazione)

  1. Al fine di tutelare l'ambiente marino e costiero tutti gli impianti di desalinizzazione maggiormente impattanti sono sottoposti a preventiva Valutazione di Impatto Ambientale, di cui alla parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Nell'allegato 2 alla parte II del citato decreto legislativo dopo il punto 17-bis) è inserito il seguente «17-ter) Impianti di desalinizzazione».
  2. Gli scarichi degli impianti di desalinizzazione di cui al comma 1 sono autorizzati in conformità alla disciplina degli scarichi di cui alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono definiti per gli scarichi di tali impianti criteri specifici ad integrazione di quanto riportato nell'allegato 5 del sopra richiamato decreto legislativo.
  3. Gli impianti di desalinizzazione destinati alla produzione di acqua per il consumo umano sono ammissibili:
   a) in situazioni di comprovata carenza idrica ed in mancanza di fonti idrico-potabili alternative economicamente sostenibili;
   b) qualora sia dimostrato che siano stati effettuati gli opportuni interventi per ridurre significativamente le perdite della rete acquedottistica e per la razionalizzazione dell'uso della risorsa idrica prevista dalla pianificazione di settore;
   c) nei casi in cui gli impianti siano previsti nei piani di settore in materia di acque ed in particolare nel piano d'ambito anche sulla base di un'analisi costi benefici.

  4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro della salute sono definiti criteri di indirizzo nazionali sull'analisi dei rischi ambientali e sanitari correlati agli impianti di desalinizzazione nonché le soglie di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale di cui al comma 1.
  5. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente articolo gli impianti di desalinizzazioni istallati a bordo delle navi così come definite all'articolo 136 del codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e successive modificazioni e integrazioni.
8. 07.(Testo modificato nel corso della seduta) D'Ippolito, Terzoni, Ilaria Fontana, Daga, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Rospi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. A decorrere dall'anno 2020 è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un Fondo di 10 milioni di euro per il contributo ai comuni portuali in relazione alla gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente pescati.
  2. Il Fondo viene ripartito annualmente, in via anticipata, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, tra i comuni portuali in cui venga effettuata la raccolta di rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente pescati proporzionalmente alla quantità di rifiuti accidentalmente pescati e rifiuti volontariamente raccolti e avviati da ciascun comune allo smaltimento o al riciclo.
  3. Per l'anno 2020 la ripartizione viene effettuata sulla base della quantità di rifiuti prodotti dalle navi di ciascun comune portuale.

  Conseguentemente, all'articolo 10:
   al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 8-bis;
   dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 8-bis, pari a 10 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2020 e 2021, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini dei bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8. 08. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
  Art. 8-bis.(Tavolo interministeriale di consultazione permanente) – 1. Al fine di coordinare l'azione di contrasto all'inquinamento marino, anche dovuto alle plastiche, di ottimizzare l'azione dei pescatori per le finalità della presente legge e di monitorare l'andamento del recupero dei rifiuti conseguente all'attuazione della presente legge, garantendo la diffusione dei dati e dei contributi, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il «Tavolo interministeriale di consultazione permanente», di seguito tavolo interministeriale.

  2. Il tavolo interministeriale che si riunisce almeno due volte l'anno, è presieduto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, o, in caso di assenza o impedimento, da un suo delegato, ed è composto da:
   a) tre rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
   b) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
   c) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;
   d) un rappresentante dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e un rappresentante del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR);
   e) due rappresentanti del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto;
   f) due rappresentanti degli enti gestori delle aree marine protette;
   g) tre rappresentanti delle cooperative di pesca, due rappresentanti delle imprese di pesca e due rappresentanti delle imprese di acquacoltura.

  3. Può essere invitato a partecipare alle riunioni del tavolo interministeriale, con funzione consultiva, ogni altro soggetto ritenuto utile alla completa rappresentazione degli interessi coinvolti e delle questioni trattate.
  4. Ai componenti del tavolo interministeriale non sono corrisposti compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 0150. Fregolent, Gadda, Buratti, Vianello.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
  Art. 8-bis.(Tavolo interministeriale di consultazione permanente) – 1. Al fine di coordinare l'azione di contrasto all'inquinamento marino, anche dovuto alle plastiche, di ottimizzare l'azione dei pescatori per le finalità della presente legge e di monitorare l'andamento del recupero dei rifiuti conseguente all'attuazione della presente legge, garantendo la diffusione dei dati e dei contributi, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il «Tavolo interministeriale di consultazione permanente», di seguito tavolo interministeriale.

  2. Il tavolo interministeriale che si riunisce almeno due volte l'anno, è presieduto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, o, in caso di assenza o impedimento, da un suo delegato, ed è composto da:
   a) tre rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
   b) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
   c) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;
   d) un rappresentante dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), tre rappresentanti del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente (SNPA) e un rappresentante del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR);
   e) due rappresentanti del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto;
   f) cinque rappresentanti degli enti gestori delle aree marine protette;
   f-bis) tre rappresentanti delle regioni;
   g) tre rappresentanti delle cooperative di pesca, due rappresentanti delle imprese di pesca e due rappresentanti delle imprese di acquacoltura.

  3. Può essere invitato a partecipare alle riunioni del tavolo interministeriale, con funzione consultiva, ogni altro soggetto ritenuto utile alla completa rappresentazione degli interessi coinvolti e delle questioni trattate.
  4. Ai componenti del tavolo interministeriale non sono corrisposti compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 0150.(Testo modificato nel corso della seduta) Fregolent, Gadda, Buratti, Vianello.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Interventi per disincentivare l'uso della plastica e per ripulire il mare)

  1. È istituito, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Fondo «Salvamare», con le seguenti finalità:
   a) promuovere e attuare interventi ambientali per ripulire il mare, le spiagge e le coste dai rifiuti plastici;
   b) svolgere attività di pulizia delle spiagge, dei fondali marini e delle coste mediante l'utilizzo dei soggetti percettori di sostegni al reddito;
   c) realizzare azioni di sostegno al reddito dei lavoratori della pesca professionale, impegnati in attività o progetti di pulizia del mare, mediante forme di integrazione salariale;
   d) attuare iniziative per promuovere la raccolta dei rifiuti plastici in mare da parte delle imprese di pesca professionale;
   e) incentivare, anche mediante idonei strumenti fiscali, la riduzione della produzione e dell'utilizzo di contenitori in plastica a favore di materiali compostabili o più facilmente riciclabili oppure riciclati.

  2. A decorrere dal 1o gennaio 2020, è istituito un contributo nella misura di euro 0,02 sul prezzo di vendita di ogni contenitore in plastica di capacità pari o inferiore a cinque litri, al fine di disincentivare l'uso della plastica. Le risorse derivanti dal versamento del contributo affluiscono al Fondo di cui al comma 1.
  3. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro delle politiche agricole alimentari forestali, il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dello Sviluppo economico, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di attuazione del comma 1, ed in particolare: i soggetti tenuti all'adempimento, i tempi e le scadenze del versamento del contributo, i sistemi di calcolo e controllo del numero dei contenitori venduti e dell'ammontare dovuto nonché i criteri di riparto delle risorse in relazione alle finalità di cui al comma 1.
8. 0101. Gallinella.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. All'articolo 1162 del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla parola: «chiunque» sono premesse le seguenti: «Salvo che il fatto non costituisca più grave reato»;
   b) dopo le parole: «articolo 51» sono aggiunte le seguenti: «o abbandona rifiuti di qualsiasi genere nei medesimi ambiti»;
   c) dopo le parole: «è punito» aggiungere le seguenti: «con l'arresto da uno a tre mesi e»;
   d) le parole: «da euro 1.549 a euro 9.296» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 3.000 a euro 12.000».
8. 0102. Deidda.

A.C. 1939-A – Articolo 9

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 9.
(Relazione alle Camere)

  1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sull'attuazione della presente legge.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 9.
(Relazione alle Camere)

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:
  Art. 9-bis (Attività di monitoraggio e controllo dell'ambiente marino) – 1. Le attività tecnico-scientifiche funzionali alla protezione dell'ambiente marino che comportano l'immersione subacquea in mare al di fuori degli ambiti portuali, svolte da personale del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente di cui alla legge n. 132 del 2016 o da altri soggetti operanti sulla base di specifico accordo con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, si conformano alle linee guida operative adottate dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, su proposta dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto per gli aspetti di competenza.
  2. Lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 è subordinato al preventivo raccordo informativo con l'Autorità marittima territorialmente competente per l'emanazione dell'eventuale ordinanza di polizia marittima e la diffusione di pertinente informazione nautica, a garanzia della sicurezza delle attività subacquee da intraprendere.
  3. Nelle more dell'adozione delle linee guida di cui al comma 1, le medesime attività sono svolte applicando le buone prassi approvate dal Consiglio Nazionale del Sistema di cui alla legge n. 132 del 2016 o analoga normativa tecnica. Resta ferma l'applicazione della vigente normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro e le relative disposizioni attuative.
9. 0100. Braga.

A.C. 1939-A – Articolo 10

ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 10.
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 10.
(Clausola di invarianza finanziaria)

  Sopprimerlo.
*10. 1. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Sopprimerlo.
*10. 100. Lucchini, Raffaelli, Valbusa, Viviani, Gava, Badole, Gobbato, Vallotto, Parolo, D'Eramo, Benvenuto, Liuni, Bordonali.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA AL TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE

  Al titolo, dopo le parole: Legge SalvaMare aggiungere le seguenti: – Angelo Vassallo.
Tit. 100. Buratti, Micillo, Ilaria Fontana.
(Inammissibile)