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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 10 luglio 2019

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 10 luglio 2019.

  Amitrano, Ascari, Bartolozzi, Battelli, Benedetti, Benvenuto, Bergamini, Berti, Bitonci, Bonafede, Borghese, Claudio Borghi, Brescia, Buffagni, Buratti, Businarolo, Carfagna, Castelli, Castiello, Cirielli, Colletti, Colmellere, Colucci, Cominardi, Covolo, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Durigon, Fantinati, Ferraresi, Fioramonti, Gregorio Fontana, Lorenzo Fontana, Fraccaro, Frusone, Galli, Gallinella, Gallo, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgetti, Giorgis, Grande, Grillo, Grimoldi, Guerini, Guidesi, Invernizzi, Liuni, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Lorenzin, Losacco, Lupi, Maniero, Manzato, Mazzetti, Micillo, Molinari, Molteni, Morelli, Morrone, Occhionero, Parolo, Patassini, Picchi, Polverini, Rampelli, Ribolla, Rizzo, Rosato, Ruocco, Paolo Russo, Saltamartini, Schullian, Scoma, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Vacca, Valente, Vignaroli, Villarosa, Viscomi, Vitiello, Raffaele Volpi, Zoffili, Zolezzi.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Amitrano, Ascari, Bartolozzi, Battelli, Benedetti, Benvenuto, Bergamini, Berti, Bitonci, Bonafede, Borghese, Claudio Borghi, Brescia, Buffagni, Businarolo, Carfagna, Castelli, Castiello, Cirielli, Colletti, Colmellere, Colucci, Cominardi, Covolo, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Dieni, Durigon, Fantinati, Ferraresi, Fioramonti, Gregorio Fontana, Lorenzo Fontana, Fraccaro, Frusone, Galli, Gallinella, Gallo, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgetti, Giorgis, Grande, Grillo, Grimoldi, Guerini, Guidesi, Invernizzi, Liuni, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Lorenzin, Losacco, Lupi, Maniero, Manzato, Micillo, Molinari, Molteni, Morelli, Morrone, Occhionero, Parolo, Patassini, Picchi, Polverini, Rampelli, Ribolla, Rizzo, Rosato, Ruocco, Paolo Russo, Saltamartini, Schullian, Scoma, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora, Spadoni, Spessotto, Tofalo, Vacca, Valente, Vignaroli, Villarosa, Viscomi, Vitiello, Vito, Raffaele Volpi, Zennaro, Zoffili, Zolezzi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 9 luglio 2019 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   DEL SESTO ed altri: «Disposizioni per la promozione della coltivazione e della lavorazione di alcune varietà di bambù» (1964);
   GAGLIARDI ed altri: «Modifica all'articolo 27 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, in materia di determinazione della competenza regionale per i distretti notarili riuniti di La Spezia e Massa» (1965);
   DI SARNO: «Modifiche alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, relative alle circoscrizioni dei tribunali di Napoli e di Napoli Nord in Aversa, e alla tabella B allegata al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, relative a uffici del giudice di pace compresi nelle medesime circoscrizioni» (1966);
   BUTTI e FOTI: «Istituzione e disciplina del Registro nazionale degli inquilini morosi» (1967).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge CECCANTI e MARCO DI MAIO: «Introduzione del sistema maggioritario per l'elezione del Consiglio superiore della magistratura nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali» (226) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Fusacchia.

  La proposta di legge CECCANTI e MARCO DI MAIO: «Introduzione del voto alternativo in collegi uninominali maggioritari per l'elezione del Consiglio superiore della magistratura nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali» (227) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Fusacchia.

  La proposta di legge MOLTENI ed altri: «Modifiche all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto dell'uso di indumenti o altri oggetti che impediscano l'identificazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché introduzione degli articoli 612-ter del codice penale e 24-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernenti il delitto di costrizione all'occultamento del volto» (265) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Iezzi.

  La proposta di legge MOLLICONE ed altri: «Disposizioni per sostenere l'innovazione tecnologica delle imprese editoriali e l'editoria digitale scolastica nonché per la promozione della lettura» (1516) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Vietina.

Modifica del titolo di proposte di legge.

  La proposta di legge n. 1671, d'iniziativa della deputata ZANELLA, ha assunto il seguente titolo: «Disposizioni per la promozione di SIM card per la telefonia mobile a tutela dei minori».

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari costituzionali):
  NESCI ed altri: «Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di scioglimento dei consigli degli enti locali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso» (474) Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VIII, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   II Commissione (Giustizia):  
  VITIELLO ed altri: «Modifiche al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, concernenti la disciplina delle professioni di dottore commercialista e di esperto contabile e l'organizzazione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili» (1535) Parere delle Commissioni I, V, VI, VII, X, XI e XIV;
  PERANTONI e CATALDI: «Modifiche agli articoli 590 e 590-bis del codice penale, concernenti il delitto di lesioni personali gravi o gravissime commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale» (1765) Parere delle Commissioni I, V, IX e XII.

   IV Commissione (Difesa):  
  ERMELLINO ed altri: «Modifica all'articolo 930 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di transito nell'impiego civile del personale delle Forze armate giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato» (1498) Parere delle Commissioni I, V, XI, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   VI Commissione (Finanze):
  PANIZZUT ed altri: «Modifiche alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa agli autoveicoli destinati a persone con disabilità» (1796) Parere delle Commissioni I, V, VIII, IX, X, XII e XIV.

   VII Commissione (Cultura):  
  LATTANZIO e BERARDINI: «Introduzione dell'obbligo di emissione del biglietto digitale e del controllo elettronico degli accessi nei locali di capienza superiore a duecento persone in cui si svolgono pubblici spettacoli o intrattenimenti con ricambio di partecipanti» (1699) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   IX Commissione (Trasporti):  
  ZANELLA ed altri: «Disposizioni per la promozione di SIM card per la telefonia mobile a tutela dei minori» (1671) Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, XII e XIV.

   XII Commissione (Affari sociali):  
  LAPIA ed altri: «Disposizioni in materia di trasparenza, tracciabilità ed economicità della spesa sanitaria» (1299) Parere delle Commissioni I, V, VI, VIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 4 luglio 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di ANAS Spa, per l'esercizio 2017, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 179).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 4 luglio 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di Equitalia Spa, per l'esercizio 2017 (fino al 30 giugno 2017), cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 180).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VI Commissione (Finanze).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 4 luglio 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale risi, per gli esercizi 2016 e 2017. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 181).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XIII Commissione (Agricoltura).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 5 luglio 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale, per l'esercizio 2017, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 182).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

  Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 4 luglio 2019, ha trasmesso il catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, riferito all'anno 2017, con aggiornamenti relativi all'anno 2018 (Doc. CXXXVII, n. 1).

  Questo documento è trasmesso alla VIII Commissione (Ambiente).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 9 luglio 2019, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nella procedura scritta avviata dal comitato di esperti tecnici dell'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF) per l'adozione di modifiche dei registri di immatricolazione nazionali (RIN) e delle prescrizioni tecniche uniformi UTP TAF (COM(2019) 298 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione della direttiva 2014/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio (COM(2019) 311 final), che è assegnata in sede primaria alla II Commissione (Giustizia).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 9 luglio 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Con la predetta comunicazione, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:
   Raccomandazione di decisione del Consiglio che integra le direttive di negoziato per l'agenda di Doha per lo sviluppo per quanto riguarda i negoziati su un quadro multilaterale per l'agevolazione degli investimenti (COM(2019) 314 final);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione annuale sulle attività dell'Unione europea in materia di ricerca e sviluppo tecnologico e monitoraggio di «Orizzonte 2020» nel 2018 (COM(2019) 315 final);
   Proposta di decisione del Consiglio che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea riguardo alla presentazione di proposte di emendamenti degli allegati della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica (CMS) in occasione della tredicesima riunione della conferenza delle parti (COM(2019) 321 final);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Tredicesima relazione annuale 2018 sull'attuazione dell'assistenza comunitaria ai sensi del regolamento (CE) n. 389/2006 del Consiglio, del 27 febbraio 2006, che istituisce uno strumento di sostegno finanziario per promuovere lo sviluppo economico della comunità turco-cipriota (COM(2019) 322 final);
   Relazione della Commissione al Consiglio – Quindicesima relazione sull'attuazione del regolamento (CE) n. 866/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, e sulla situazione derivante dalla sua applicazione nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2018 (COM(2019) 323 final).

Annunzio di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 8 luglio 2019, ha trasmesso le seguenti decisioni della Corte di giustizia dell'Unione europea, adottate a seguito di domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da un'autorità giurisdizionale italiana, che sono inviate, ai sensi dell'articolo 127-bis del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, nonché alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   ordinanza della Corte (Nona sezione) del 4 giugno 2019, causa C-425/18, Consorzio nazionale servizi Società cooperativa (CNS) contro Gruppo torinese trasporti (GTT) Spa nei confronti di Consorzio stabile gestione integrata servizi aziendali (GISA) e altri. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunale amministrativo regionale per il Piemonte. La Corte ha dichiarato che l'articolo 45, paragrafo 2, primo comma, lettera d), della direttiva 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, osta a una normativa nazionale interpretata nel senso di escludere dall'ambito di applicazione della fattispecie di «errore grave» commesso da un operatore economico «nell'esercizio della propria attività professionale» i comportamenti che integrano una violazione delle norme in materia di concorrenza, accertati e sanzionati dall'autorità nazionale garante della concorrenza con un provvedimento confermato da un organo giurisdizionale, e che preclude alle amministrazioni aggiudicatrici di valutare autonomamente una siffatta violazione per escludere eventualmente tale operatore economico da una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico (Doc. XIX, n. 46) – alla VIII Commissione (Ambiente);
    ordinanza della Corte (Nona sezione) del 20 giugno 2019, causa C-424/18, Italy Emergenza Cooperativa sociale e Associazione volontaria di pubblica assistenza «Croce Verde» contro ULSS 5 Polesana di Rovigo e regione Veneto. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunale amministrativo regionale per il Veneto. La Corte ha dichiarato che l'articolo 10, lettera h), della direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici, letto in combinato disposto con il considerando 28 della medesima direttiva 2014/24, osta ad una normativa nazionale in virtù della quale, da un lato, i servizi di ambulanza per i quali sia stabilita la necessaria presenza a bordo di un autista soccorritore e di almeno un soccorritore con le abilitazioni e le competenze derivanti dal superamento di un corso e di una prova di esame in materie di soccorso, e, dall'altro, i servizi di trasporto previsti nei livelli essenziali di assistenza effettuati con mezzi di soccorso, rientrano, in assenza di un'emergenza attuale, nell'esclusione prevista dalla disposizione sopra citata (Doc. XIX, n. 47) – alla XII Commissione (Affari sociali);
   sentenza della Corte (Settima sezione) del 27 giugno 2019, causa C-348/18, Azienda agricola Barausse Antonio e Gabriele Società semplice contro Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA). Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato. La Corte ha dichiarato che l'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 3950/92, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, deve essere interpretato nel senso che, qualora uno Stato membro decida di procedere alla riassegnazione dei quantitativi di riferimento inutilizzati, tale riassegnazione deve essere effettuata, tra i produttori che hanno superato i propri quantitativi di riferimento, in modo proporzionale ai quantitativi di riferimento a disposizione di ciascun produttore (Doc. XIX, n. 48) – alla XIII Commissione (Agricoltura);
   sentenza della Corte (Prima sezione) del 13 giugno 2019, causa C-646/17, procedimento penale a carico di Gianluca Moro. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunale di Brindisi. La Corte ha dichiarato che l'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2012/13/UE, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali, e l'articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea non ostano a una normativa nazionale in forza della quale l'imputato può domandare, nel corso del dibattimento, l'applicazione di una pena su richiesta nel caso di una modifica dei fatti su cui si basa l'imputazione, e non nel caso di una modifica della qualificazione giuridica dei fatti oggetto dell'imputazione (Doc. XIX, n. 49) – alla II Commissione (Giustizia).

Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo.

  Il Ministro della difesa, con lettera in data 8 luglio 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 311, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale concernente la cessione a titolo gratuito di materiale di armamento al Dipartimento delle truppe dei carabinieri moldavo (98).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e IV (Difesa), che dovranno esprimere il prescritto parere entro il 30 luglio 2019. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 20 luglio 2019.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI TURISMO (A.C. 1698-A)

A.C. 1698-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

PARERE CONTRARIO

  sull'emendamento Rampelli 1.125

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo.

A.C. 1698-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   All'articolo 1, comma 2, lettera l), sostituire il numero 2) con il seguente: 2) l'introduzione, compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente, della formazione delle figure professionali e tecniche che operano nella filiera del settore turistico, anche arricchendo l'offerta formativa degli istituti tecnici per il turismo;
   All'articolo 1, comma 2, sostituire la lettera m), con la seguente: m) promuovere, compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente, iniziative di formazione specifica nei settori turistici, anche in quelli emergenti, legata allo svolgimento di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento;
   All'articolo 1, comma 2, lettera p), apportare le seguenti modificazioni:
   dopo le parole: l'istituzione aggiungere le seguenti:, presso un'università pubblica,
   aggiungere, in fine, i seguenti periodi: A tal fine, è autorizzata la spesa di 400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  Conseguentemente, all'articolo 3, dopo le parole: all'articolo 1 aggiungere le seguenti:, ad esclusione di quanto previsto dalla lettera p) del comma 2,.

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.9, 1.11, 1.83, 1.107, 1.113, 1.114, 1.120 e sugli articoli aggiuntivi 1.03 e 1.05, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

A.C. 1698-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Delega al Governo)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di turismo.
  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) organizzare le disposizioni per settori omogenei o per specifiche attività o gruppi di attività, mediante la revisione e l'aggiornamento del codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, e, ove necessario, prevedere nuove disposizioni per la regolamentazione di settori turistici emergenti, quali tra gli altri:
    1) il turismo sostenibile, basato su un'offerta turistica in cui l'attrattiva sia fondata sul mantenimento dell'integrità culturale, dei processi ecologici essenziali, della diversità biologica e dei sistemi di vita dei territori interessati;
    2) il turismo sanitario e termale, basato su un'offerta di viaggio e di permanenza finalizzata alla cura della salute e alla ricerca del benessere, che prevede trattamenti sanitari specifici e l'assistenza di personale medico professionalmente qualificato;
    3) il turismo rurale, inteso come sviluppo di un'attrattiva fondata sulla riscoperta delle aree rurali caratterizzate dalla coltivazione, dall'allevamento e dalla produzione di prodotti locali enogastronomici, in particolare di prodotti a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geografica protetta (IGP), a specialità tradizionale garantita (STG), di prodotti di montagna, di prodotti che rientrano nei sistemi di certificazione regionali riconosciuti dall'Unione europea e di prodotti agroalimentari tradizionali inseriti nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 18 luglio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 21 agosto 2000, aggiornato annualmente ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238;
    4) l'ittiturismo, inteso come un'offerta turistica fondata sulla valorizzazione delle tradizioni e della cultura del mare, dei laghi, dei fiumi e delle lagune, anche attraverso l'enogastronomia, nell'ambito dei territori costieri che presentano caratteri comuni sotto il profilo naturale, culturale, marittimo e ambientale;
    5) il turismo esperienziale, basato su un'attività connessa allo sviluppo di una specifica forma di offerta turistica finalizzata, tramite l'esperienza diretta, alla promozione e alla valorizzazione dei mestieri che caratterizzano l'identità di ciascun territorio e che sono riconosciuti per il loro alto valore artistico, ingegneristico e di tradizione;
    6) il turismo delle radici, basato sullo sviluppo di un'offerta turistica di ritorno volta a promuovere e a favorire la riscoperta delle proprie radici da parte delle comunità di italiani residenti all'estero;
   b) coordinare, sotto il profilo formale e sostanziale, il testo delle disposizioni legislative vigenti, anche adottate per il recepimento e l'attuazione della normativa europea, apportando le opportune modifiche volte a garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;
   c) adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
   d) prevedere la semplificazione, la riduzione o l'eliminazione degli oneri burocratici e assicurare la certezza dei tempi e la tempestività dei procedimenti per la nascita di nuove imprese nel settore del turismo;
   e) indicare esplicitamente le norme da abrogare, fatta salva comunque l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;
   f) prevedere che, nei casi in cui sia necessario autorizzare interventi potenzialmente identici, l'amministrazione competente abbia facoltà di adottare provvedimenti di carattere generale;
   g) prevedere, a carico delle pubbliche amministrazioni, in un quadro di interoperabilità tra le diverse banche di dati, l'obbligo di rendere facilmente conoscibili e accessibili le informazioni, i dati da fornire e la relativa modulistica, anche adeguando, aggiornando e semplificando il linguaggio e adottando moduli unificati e standardizzati che definiscano esaustivamente, per ciascun tipo di procedimento, i contenuti tipici e l'organizzazione dei relativi dati, nonché potenziando l'utilizzo della modulistica digitale e i portali web pubblici esistenti;
   h) armonizzare con il diritto europeo la normativa nazionale in materia di turismo, nei limiti delle competenze statali, tenuto conto delle esperienze regionali già maturate in materia, mediante:
    1) il riordino e l'aggiornamento della normativa in materia di professioni turistiche con la previsione di specifiche disposizioni per il contrasto dell'esercizio abusivo delle stesse professioni, anche con modalità telematiche;
    2) la revisione e l'aggiornamento della normativa relativa alla classificazione delle strutture alberghiere, tenendo anche conto degli standard qualitativi riconosciuti a livello europeo, nonché delle nuove forme di ospitalità, con definizione degli ambiti di attività e della tassonomia delle strutture ricettive ed extra-alberghiere, rafforzando le misure di contrasto dell'abusivismo nel settore e assicurando la trasparenza dell'offerta e la tutela della concorrenza;
    3) l'individuazione dei fabbisogni e la semplificazione delle procedure uniformi di raccolta, condivisione, monitoraggio analisi e gestione dei dati, ai fini del miglioramento della qualità dell'offerta turistica per favorirne la pianificazione e di una più completa identificazione della domanda, con particolare riferimento all'accessibilità, anche attraverso l'utilizzo di un codice identificativo nazionale, tenendo conto delle esperienze regionali esistenti, al fine di riqualificare l'offerta ricettiva imprenditoriale e occasionale.
    4) l'individuazione di strumenti idonei finalizzati ad una maggiore tutela dell'attività svolta dai lavoratori stagionali del turismo;
   i) prevedere la realizzazione di un sistema informativo che consenta una più agevole consultazione e conoscenza della programmazione turistica di ciascuna regione, dei bandi europei, nazionali e regionali destinati al settore turistico, delle normative regionali inerenti all'offerta turistica del rispettivo territorio, delle strutture ricettive, dell'offerta turistica disponibile nei siti riconosciuti patrimonio dell'umanità da parte dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO);
   l) sviluppare il modello di turismo accessibile, inteso come sistema integrato di offerta turistica in grado di rispondere alle esigenze specifiche delle persone meritevoli di maggiore tutela, fra cui quelle delle persone con disabilità, delle famiglie numerose, degli anziani e dei giovani, attraverso progetti e programmi che agevolino l'accesso all'esperienza turistica indipendentemente dalle condizioni personali, sociali ed economiche, mediante:
    1) l'armonizzazione della normativa nazionale agli articoli 7 e 30 della Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18;
    2) la formazione delle figure professionali e tecniche che operano nella filiera del settore turistico, anche integrando e aggiornando i programmi di studio degli istituti tecnici e delle università;
    3) la riqualificazione e la valorizzazione delle strutture turistico-ricettive, anche attraverso l'individuazione e l'utilizzo di immobili del patrimonio pubblico da destinare a un'offerta turistica a basso costo e di qualità rivolta alle famiglie numerose, agli anziani e ai giovani;
    4) la promozione di interventi finalizzati al soddisfacimento di specifiche esigenze connesse ad allergie e a intolleranze alimentari;
    5) l'istituzione del brand «Turismo accessibile Italia» e la sua promozione a livello nazionale e internazionale;
    6) la promozione di un'offerta integrata di servizi turistici attraverso la realizzazione di una rete, denominata «rete accessibile», tra gli enti locali, gli operatori turistici, le associazioni e le organizzazioni del settore maggiormente rappresentative e le federazioni sportive dilettantistiche;
   m) promuovere iniziative di formazione specifica nei settori turistici, anche in quelli emergenti, legata allo svolgimento di percorsi di alternanza tra la scuola e il lavoro;
   n) definire i criteri in base ai quali l'attività di locazione breve si presume svolta in forma imprenditoriale;
   o) promuovere progetti di trasporto intermodale per la mobilità dolce a fini turistici, con particolare riferimento alle ciclovie turistiche, ai cammini, ai servizi ferroviari turistici e alle ciclostazioni;
   p) prevedere l'istituzione di una Scuola nazionale di alta formazione turistica finalizzata alla formazione di figure professionali dotate di una preparazione gestionale e manageriale di livello internazionale nel settore turistico e dei servizi del turismo e nel settore della ristorazione, nonché di una adeguata conoscenza dei prodotti alimentari e vinicoli della tradizione e della cultura italiane.

  3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri competenti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Sugli schemi dei decreti legislativi è acquisito il parere del Consiglio di Stato, che è reso nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. Il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti per materia è espresso entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono comunque essere adottati.
  4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto della procedura e dei princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.
(Delega al Governo)

  Al comma 1, sostituire le parole: due anni con le seguenti: un anno.
1. 3. Benamati, Moretto, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini, Occhionero.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il termine è ridotto a sei mesi per l'adozione dei decreti concernenti le locazioni brevi ad uso turistico e il codice identificativo nazionale di cui al comma 2, lettera h), numero 3).
1. 7. Zucconi.

  Al comma 2, lettera a), alinea, dopo le parole: gruppi di attività, aggiungere le seguenti: assicurando forme di integrazione e connessione tra i vari ambiti turistici,.
1. 121. Di Lauro.
(Approvato)

  Al comma 2, lettera a), alinea, sostituire le parole da:, ove necessario fino alla fine della lettera con le seguenti: disciplinare attività e settori turistici emergenti ovvero non regolati.
1. 100. Bonomo, Moretto, Benamati, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini.

  Al comma 2, lettera a), alinea, dopo le parole: prevedere nuove disposizioni aggiungere le seguenti:, in attuazione del Piano Strategico del Turismo 2017-2022, approvato il 17 febbraio 2017,.
1. 101. Barelli, Fiorini, Polidori, Bendinelli, Carrara, Squeri, Della Frera, Porchietto.

  Al comma 2, lettera a), alinea, dopo le parole: prevedere nuove disposizioni aggiungere le seguenti:, anche in attuazione del Piano Strategico del Turismo 2017-2022, approvato il 17 febbraio 2017,.
1. 101.(Testo modificato nel corso della seduta) Barelli, Fiorini, Polidori, Bendinelli, Carrara, Squeri, Della Frera, Porchietto.
(Approvato)

  Al comma 2, lettera a), numero 3), sostituire le parole: e dalla produzione con le seguenti:, dalla produzione e dalla promozione alla vendita.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, medesimo numero, dopo le parole: di prodotti di montagna, aggiungere le seguenti: di prodotti enologici ad indicazione geografica tipica (IGT), a denominazione di origine controllata (DOC) o controllata e garantita (DOCG), nonché delle strade del vino riconosciute.
1. 115. Spena, Barelli, Fiorini, Polidori, Bendinelli, Carrara, Squeri, Della Frera, Porchietto.

  Al comma 2, lettera a), sostituire il numero 4) con il seguente:
   4) il turismo legato all'esercizio della pesca, inteso come un'offerta turistica fondata sulla valorizzazione delle tradizioni e della cultura del mare, dei laghi, dei fiumi e delle lagune, anche attraverso l'enogastronomia o mediante progetti turistici ricreativi che favoriscano lo sviluppo socioeconomico dei territori costieri e delle vie d'acqua navigabili e non;.
1. 102. Viviani, Piastra, Bazzaro, Binelli, Colla, Dara, Patassini, Pettazzi.
(Approvato)

  Al comma 2, lettera a), dopo il numero 4) aggiungere il seguente:
   4-bis) il turismo nautico fondato su iniziative in favore del diportista a difesa della fruibilità e dell'accessibilità dell'attività nautica a mare e nelle acque interne dei laghi, dei fiumi e delle lagune, anche attraverso la riqualificazione dei sistemi idroviari e della navigabilità dei corsi d'acqua e della promozione delle attività produttive, sociali, culturali, ludiche e sportive connesse alle attività nautiche;.
1. 103. Giacometti, Bazzaro, Binelli, Colla, Dara, Patassini, Pettazzi, Piastra.
(Approvato)

  Al comma 2, lettera a), dopo il numero 4) aggiungere il seguente:
   4-bis) il turismo nautico caratterizzato da iniziative volte a promuovere azioni a sostegno delle aziende del settore che investono in sostenibilità, innovazione e Ricerca e Sviluppo, nonché a sostegno di progetti pilota per i distretti della nautica da diporto e le loro filiere che investono in innovazione e crescita del tessuto imprenditoriale, tenendo conto anche delle buone pratiche esistenti;.
1. 113. Masi.

  Al comma 2, lettera a), dopo il numero 6) aggiungere il seguente:
   7) il turismo della terza età, legato ad una offerta integrata, mediante predisposizione di specifici pacchetti, anche destagionalizzata e a prezzi competitivi, commisurata alle esigenze degli anziani, avente carattere di accessibilità ai luoghi, per i soggetti a ridotta mobilità, e ai servizi, anche sanitari, con previsione di utilizzo di operatori specializzati, secondo le modalità previste dall'articolo 1-bis;.

  Conseguentemente dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Misure in favore del turismo degli anziani e per la destagionalizzazione dei flussi turistici)

  1. Al fine di favorire il turismo sociale, con particolare riferimento al turismo degli anziani, consentire la destagionalizzazione dei flussi turistici e razionalizzare l'offerta turistico-abitativa, le regioni, per il tramite dei Sistemi turistici locali, come riformati dalla presente legge, definiscono offerte turistiche integrate, destagionalizzate e a prezzi competitivi. Le offerte sono rivolte, con criteri di priorità, ad anziani.
  2. Le offerte devono prevedere:
   a) l'alloggio in strutture ricettive o in unità abitative di tipo residenziale messe a disposizione, dotate dei requisiti di sicurezza, tecnici e igienico-sanitari previsti dalla legislazione vigente. Nelle unità abitative è assicurata la fornitura di servizi sul modello alberghiero e delle attrezzature necessarie;
   b) la fruizione integrata di beni culturali, ambientali, nonché di spettacoli e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale, nonché di eventuali pacchetti aggiuntivi, con i necessari servizi di trasporto e di guida specializzata;
   c) l'accesso ai servizi per i soggetti a ridotta mobilità, al fine di consentire ad essi la fruizione il più possibile ampia dell'offerta e ai servizi sanitari, anche emergenziali, operativi a tempo pieno e di prossimità;
   d) il rispetto della Carta dei servizi turistici e dei livelli essenziali delle prestazioni dei servizi turistici, di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79.

  3. I sistemi turistici locali provvedono:
   a) nell'ambito di competenza a raccogliere, elaborare e trasmettere alla provincia e alla regione, nonché ai comuni interessati, i dati e le informazioni di interesse turistico, comprese le disponibilità ricettive, classificare la qualità delle strutture turistiche, favorire la formazione di proposte di offerte turistiche, coordinare gli uffici di informazione e di accoglienza ai turisti;
   b) ai servizi ricettivi ovvero alla prenotazione di servizi alberghieri, turistici, di intrattenimento e di svago e, in tale ambito, possono svolgere le funzioni di sostituto d'imposta ai sensi del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

  4. L'Ente nazionale per il turismo (ENIT), sulla base delle offerte predisposte dalle regioni, anche in concorso tra loro, provvede alla promozione e commercializzazione internazionale, anche tramite web, con particolare riguardo ai Paesi con rilevanti movimenti turistici, delle offerte turistiche di cui al presente articolo.
1. 107. Barelli, Fiorini, Polidori, Bendinelli, Carrara, Squeri, Della Frera, Porchietto.

  Al comma 2, lettera a), dopo il numero 6) aggiungere il seguente:
   7) il turismo della terza età, commisurato alle esigenze delle persone di età superiore ai sessanta anni, favorendo specifiche offerte turistiche, anche destagionalizzate, che abbiano carattere di accessibilità alle strutture, ai luoghi, e ai servizi.
1. 116. Barelli, Fiorini, Polidori, Bendinelli, Carrara, Squeri, Della Frera, Porchietto.

  Al comma 2, lettera a), dopo il numero 6) aggiungere il seguente:
   7) il turismo religioso, legato alla fede, che ha come obiettivo la visita ai luoghi di culto, la partecipazione a manifestazioni, nonché l'utilizzo di percorsi e luoghi di accoglienza aventi valenza religiosa;.
1. 104. Barelli, Fiorini, Polidori, Bendinelli, Carrara, Squeri, Della Frera, Porchietto.
(Approvato)

  Al comma 2, lettera a), dopo il numero 6) aggiungere il seguente:
   7) il turismo gastronomico e l'enoturismo, riordinando e coordinando le disposizioni vigenti e prevedendo in particolare l'armonizzazione e la semplificazione della normativa, anche ai fini del miglioramento delle potenzialità di sviluppo economico del settore, favorendo la vendita a distanza dei prodotti a clienti finali residenti fuori del territorio nazionale;.
1. 105. Spena, Fiorini, Barelli, Polidori, Bendinelli, Carrara, Squeri, Della Frera, Porchietto.

  Al comma 2, lettera a), dopo il numero 6) aggiungere il seguente:
   7) il turismo sportivo, che tenga conto della crescita e della valorizzazione di eventi sportivi nazionali e internazionali in relazione ai territori su cui insistono, della diffusa consapevolezza dei benefici derivanti dalla pratica dello sport e del riconoscimento dell'importanza dello sport e dell'attività fisica dal punto di vista dell'economia dei rapporti tra turismo e sport, tra turismo e benessere, tra turismo e salute;.
1. 117. Pella, Barelli, Fiorini, Polidori, Bendinelli, Carrara, Squeri, Della Frera, Porchietto.

  Al comma 2, lettera a), aggiungere il seguente numero:
   7) turismo sportivo, inteso come sviluppo di un'attrattiva fondata sulla presenza o sulla partecipazione ad una esperienza sportiva;.
1. 117. (Testo modificato nel corso della seduta) Pella, Barelli, Fiorini, Polidori, Bendinelli, Carrara, Squeri, Della Frera, Porchietto.
(Approvato)

  Al comma 2, lettera a), dopo il numero 6) aggiungere il seguente:
   7) il turismo legato alle grandi manifestazioni sportive internazionali, basato sullo sviluppo di un'offerta turistica volta a promuovere e a favorire il collegamento fra il mondo della ricezione turistica e quello dei grandi eventi e delle manifestazioni sportive aventi ambiti di organizzazione e di coinvolgimento di interesse internazionale;.
1. 118. Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini, De Menech, Rotta, Bond, Tasso.

  Al comma 2, lettera a), dopo il numero 6) aggiungere il seguente:
   7) il turismo sportivo inteso come presenza e soggiorno alle manifestazioni sportive;.
1. 119. Barelli, Fiorini, Polidori, Bendinelli, Carrara, Squeri, Della Frera, Porchietto.

  Al comma 2, lettera b), dopo le parole: normativa europea aggiungere le seguenti:, escludendo in ogni caso dall'applicazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006 (Direttiva Bolkestein) le imprese balneari.
1. 9. Barelli, Fiorini, Polidori, Bendinelli, Carrara, Squeri, Della Frera, Porchietto.

  Al comma 2, lettera b), dopo le parole: normativa europea aggiungere le seguenti:, escludendo in ogni caso dall'applicazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006 (Direttiva Bolkestein) le imprese turistiche operanti in regime concessorio sul demanio pubblico.
1. 11. Barelli, Fiorini, Polidori, Bendinelli, Carrara, Squeri, Della Frera, Porchietto.

  Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) riordinare in maniera organica la normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo, nel rispetto dei principi della tutela della concorrenza e del legittimo affidamento:
    1) stabilendo adeguati limiti di durata e del numero massimo delle concessioni;
    2) prevedendo criteri e modalità di affidamento nel rispetto e nella tutela del paesaggio e dell'ambiente, delle diverse peculiarità territoriali, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e degli investimenti.
1. 60. Zardini, Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Occhionero.

  Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) prevedere una specifica tutela per i casi in cui le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico ricreativo siano connesse ad attività poste su suolo non demaniale;.
1. 10. Zucconi.

  Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) semplificare gli adempimenti richiesti nei casi in cui le strutture alberghiere già autorizzate a somministrare alimenti e bevande ai clienti alloggiati intendano offrire tale servizio anche a clienti non alloggiati;.
1. 15. Zucconi.

  Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) prevedere una disciplina omogenea tra tutti gli enti locali in materia di determinazione della base imponibile per gli immobili adibiti a struttura alberghiera;.
1. 114. Butti, Fatuzzo.

  Al comma 2, lettera h), sostituire il numero 1) con il seguente:
    1) la revisione della normativa in materia di professioni turistiche, individuando i profili professionali, definendo i percorsi formativi, i requisiti e i titoli per l'esercizio delle relative attività professionali, ferma restando la previsione di un'abilitazione unica e valida su tutto il territorio nazionale, stabilendo modalità e criteri omogenei per la definizione da parte delle Regioni di ulteriori specifici percorsi formativi e abilitazioni, nonché prevedendo un periodo transitorio per consentire l'adeguamento della normativa vigente e la tutela dei soggetti che esercitano tale attività professionale alla data di entrata in vigore della nuova disciplina, nonché la previsione di specifiche disposizioni per il contrasto dei fenomeni di esercizio abusivo, anche con modalità telematiche, delle professioni turistiche;.
1. 20. Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini, Occhionero.

  Al comma 2, lettera h), numero 1), aggiungere, in fine, le parole:, ferma restando la previsione di un'abilitazione unica e valida su tutto il territorio nazionale per l'esercizio della professione di guida turistica.
1. 27. Squeri.

  Al comma 2, lettera h), numero 1), aggiungere, in fine, le parole:, tenendo conto delle sentenze della Corte costituzionale che hanno statuito che i profili ordinamentali e di tutela della concorrenza relativi alle professioni rientrano nelle competenza legislativa statale.
1. 123. Rampelli.

  Al comma 2, lettera h), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:
    1-bis) il riordino della normativa in materia di professione di guida alpina, individuando le differenti figure professionali, ivi incluse quelle complementari e assimilabili, e confermandone le specificità ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei cittadini e l'esercizio previo esame ed iscrizione in appositi albi;.
1. 28. Zardini, Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, De Menech.

  Al comma 2, lettera h), numero 2), sostituire le parole da: tenendo anche fino alla fine del numero con le seguenti: nonché degli standard minimi, uniformi in tutto il territorio nazionale, dei servizi e delle dotazioni, tenendo conto delle specifiche esigenze connesse alla capacità ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali, degli standard qualitativi e dei sistemi di classificazione alberghiera riconosciuti a livello europeo e internazionale, nonché delle nuove forme di ospitalità, con definizione degli ambiti di attività e della tassonomia delle strutture ricettive ed extra-alberghiere, rafforzando le misure di contrasto all'abusivismo di settore in un quadro di trasparenza dell'offerta e di tutela della concorrenza.
1. 109. Gavino Manca, Moretto, Benamati, Bonomo, Mor, Nardi, Noja, Zardini.

  Al comma 2, lettera h), numero 2), dopo le parole: a livello europeo aggiungere le seguenti: e internazionale.
1. 110. Binelli, Bazzaro, Colla, Dara, Patassini, Pettazzi, Piastra.
(Approvato)

  Al comma 2, lettera h), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
    2-bis) la definizione di un insieme di standard minimi in materia di igiene, salute, sicurezza, accessibilità, prevenzione incendi, decoro e tutela della clientela, da applicare alle forme di ricettività turistica non classificate, comunque denominate, inclusi gli immobili offerti al pubblico con contratti di locazione breve; stabilire le sanzioni applicabili in caso di mancato rispetto di tali standard, che, nei casi di reiterata violazione, possono comportare anche la cessazione dell'attività.
1. 41. Zucconi.

  Al comma 2, lettera h), numero 4), aggiungere, in fine, le parole:, semplificando gli adempimenti connessi alla gestione dei rapporti di lavoro, ampliando i casi in cui è consentito il ricorso al contratto di prestazione occasionale e ai contratti di lavoro extra e conferendo alla contrattazione collettiva maggiore autonomia ai fini della disciplina dei contratti a tempo determinato;.
1. 111. Barelli, Fiorini, Polidori, Bendinelli, Carrara, Squeri, Della Frera, Porchietto.

  Al comma 2, lettera h), aggiungere, in fine, il seguente numero:
    5) regolamentazione nazionale quadro, di concerto con la Conferenza Stato Regioni, sull'attivazione, la gestione e gli adempimenti fiscali e burocratici dei «  bed and breakfast».
1. 51. Nardi, Fatuzzo.

  All'articolo 1, comma 2, lettera l), sostituire il numero 2) con il seguente:
   2) l'introduzione, compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente, della formazione delle figure professionali e tecniche che operano nella filiera del settore turistico, anche arricchendo l'offerta formativa degli istituti tecnici per il turismo;
1. 300 (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

  Al comma 2, lettera l), numero 2), sostituire le parole: integrando e aggiornando i programmi di studio degli istituti tecnici e delle università con le seguenti: arricchendo l'offerta formativa degli istituti tecnici per il turismo.
1. 200. La Commissione.

  Al comma 2, lettera l), dopo il numero 6), aggiungere il seguente:
    7) l'istituzione del brand «Turismo sportivo» e la sua promozione a livello nazionale e internazionale, a partire dall'evento annuale di ciclismo di portata mondiale «Giro d'Italia», in grado di valorizzare paesaggio, cultura, tipicità dei comuni italiani interessati e dell'intero sistema Paese e di assicurarne massima visibilità, grazie alla sua trasmissione sui canali di 198 Paesi nel mondo, rispetto alla varietà dell'offerta turistica;.
1. 120. Pella, Barelli, Fiorini, Polidori, Bendinelli, Carrara, Squeri, Della Frera, Porchietto.

  Al comma 2, lettera l), dopo il numero 6), aggiungere il seguente:
    7) la promozione di specifiche offerte per la destagionalizzazione dei flussi turistici.
1. 122. Barelli, Fiorini, Polidori, Bendinelli, Carrara, Squeri, Della Frera, Porchietto.
(Approvato)

  All'articolo 1, comma 2, sostituire la lettera m), con la seguente:
   m) promuovere, compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente, iniziative di formazione specifica nei settori turistici, anche in quelli emergenti, legata allo svolgimento di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento;
1. 301 (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

  Al comma 2, lettera m), sostituire le parole: di alternanza tra la scuola e il lavoro con le seguenti: per le competenze trasversali e per l'orientamento.
1. 201. La Commissione.

  Al comma 2, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:
   o-bis) regolamentare il trasporto turistico su gomma prevedendo che i servizi di trasporto e trasferimenti, qualora effettuati mediante autobus o autovetture, devono essere svolti da soggetti debitamente autorizzati in base alla normativa nazionale e comunitaria vigente all'esercizio professionale dell'attività di trasporto persone mediante noleggio di autobus ed autovetture con conducente.
1. 74. Barelli, Fiorini, Polidori, Bendinelli, Carrara, Squeri, Della Frera, Porchietto.

  All'articolo 1, comma 2, lettera p), apportare le seguenti modificazioni:
   dopo le parole: «l'istituzione» aggiungere le seguenti: «, presso un'università pubblica,»;
   aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «A tal fine, è autorizzata la spesa di 400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

  Conseguentemente, all'articolo 3, dopo le parole: all'articolo 1 aggiungere le seguenti:, ad esclusione di quanto previsto dalla lettera p) del comma 2,.
1. 302 (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

  Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   q) istituire un registro pubblico, accessibile ai consumatori e agli organi di controllo, che consenta di identificare univocamente tanto l'ubicazione e le caratteristiche degli alloggi ai quali viene assegnato il codice identificativo nazionale di cui alla lettera h), numero 3), quanto le generalità del soggetto che assume la responsabilità del rapporto contrattuale e degli adempimenti dovuto nei confronti delle pubbliche amministrazioni;.
1. 83. Zucconi.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   q) prevedere l'obbligo di richiedere e pubblicare il codice identificativo nazionale di alla lettera h), numero 3), in tutte le comunicazioni dirette alla clientela, anche mediante i portali ed altri intermediari, e vietare di utilizzare, in qualsiasi forma di comunicazione diretta alla clientela, parole e locuzioni, anche in lingua straniera, idonee ad indurre confusione sulla natura e le caratteristiche del servizio fornito e sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività; stabilire sanzioni efficaci per coloro che non adempiono a tali obblighi;.
1. 82. Zucconi.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   q) disciplinare l'impresa turistico-esperienziale, quale soggetto che già esercita una attività d'impresa e che svolge in via complementare attività dirette o connesse allo sviluppo di una specifica forma di offerta turistica che mette in relazione la promozione e la valorizzazione della cultura, la tutela del paesaggio, del patrimonio storico e artistico con un modello di apprendimento basato sull'esperienza personale, sia essa cognitiva od emotiva, legata al territorio e a prodotti identitari;.
1. 59. Zucconi.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   q) consentire alle strutture alberghiere di utilizzare, su base volontaria ed in aggiunta al sistema di classificazione di cui alla lettera h), numero 2), il sistema di classificazione Hotelstars Union di cui al punto 55 della risoluzione del Parlamento europeo del 29 ottobre 2015 su nuove sfide e strategie per promuovere il turismo in Europa;.
1. 79. Zucconi.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   q) definire le modalità e gli strumenti, anche tecnologici, per assicurare i controlli sull'offerta di servizi turistici, per il contrasto del fenomeno dell'abusivismo, dell'elusione delle regole esistenti, dell'evasione delle imposte, con particolare riferimento ai comparti della ricettività, della ristorazione e dell'intrattenimento nonché dell'intermediazione turistica.
1. 61. Nardi, Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Noja, Zardini.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   q) prevedere, nell'ambito del regime fiscale delle locazioni brevi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del contrasto all'evasione fiscale, ulteriori modalità per assolvere agli adempimenti di comunicazione e conservazione dei dati e di versamento della ritenuta, in relazione ai contratti di locazione breve, previsti dai commi 4, 5, 5-bis e 6 del medesimo articolo 4, a carico dei soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, anche prevedendo il rafforzamento dell'impianto sanzionatorio.
1. 68. Fregolent.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   q) semplificare gli adempimenti connessi alla gestione dei rapporti di lavoro nel settore del turismo, anche ampliando i casi in cui è consentito il ricorso al contratto di prestazione occasionale e ai contratti di lavoro extra e conferendo alla contrattazione collettiva maggiore autonomia ai fini della disciplina dei contratti a tempo determinato.
1. 80. Zucconi, Silvestroni.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   q) favorire lo sviluppo di un sistema di mobilità turistica efficiente e sostenibile, anche mediante la revisione e la razionalizzazione delle disposizioni del Nuovo codice della Strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 in tema di accesso, circolazione e sosta nelle zone a traffico limitato dei centri urbani, al fine di ridurre l'impatto ambientale dei trasporti e favorire l'utilizzo di veicoli ecologici e di trasporto collettivo aventi maggiore capacità di trasporto di persone.
*1. 66. Ubaldo Pagano.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   q) favorire lo sviluppo di un sistema di mobilità turistica efficiente e sostenibile, anche mediante la revisione e la razionalizzazione delle disposizioni del Nuovo codice della Strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 in tema di accesso, circolazione e sosta nelle zone a traffico limitato dei centri urbani, al fine di ridurre l'impatto ambientale dei trasporti e favorire l'utilizzo di veicoli ecologici e di trasporto collettivo aventi maggiore capacità di trasporto di persone.
*1. 76. Gemmato, Zucconi.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   q) prevedere, sentita la regione Veneto, nell'ambito della legge speciale di salvaguardia dell'ambiente paesistico, storico, archeologico ed artistico della città di Venezia e della sua laguna, in considerazione del grave fenomeno di esodo della popolazione residente e del degrado del patrimonio edilizio urbano, limitatamente al centro storico di Venezia, la possibilità di subordinare la locazione di breve periodo di alloggi per uso turistico alla concessione di una licenza comunale. Il comune di Venezia, sentita la regione Veneto, stabilisce con propria deliberazione, annualmente, il numero di licenze comunali a disposizione e i criteri per la relativa assegnazione.
1. 67. Pellicani.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   q) prevedere che, nei casi di potenziali investimenti economicamente rilevanti sia pubblici che privati, le autorizzazioni e concessioni necessarie agli interventi siano centralizzate e semplificate o comunque volte a garantire certezze nella tempistica autorizzativa delle amministrazioni competenti.
1. 95. Silvestroni.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti:, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
1. 202. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 con le seguenti: unificata di cui all'articolo 8.
1. 124. Pastorino, Nardi, Pella.

  Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: solo per le materie di competenza residuale esclusiva delle regioni e sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.
1. 125. Rampelli.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Delega al Governo per la realizzazione del portale più turismo più Italia)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la realizzazione di un portale digitale denominato «Più turismo più Italia» al fine di rafforzare la promozione dell'offerta turistica italiana, anche procedendo all'implementazione del portale Italia.it di Enit-agenzia nazionale del turismo.
  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
   a) consentire l'accesso all'offerta turistica e culturale prevedendo la possibilità di ricerca sia per territorio geografico, che in base a percorsi storici e culturali;
   b) realizzazione di un'apposita sezione in cui sia pubblicato, suddiviso per regione, l'elenco delle strutture turistico-ricettive presenti sul territorio, comprensivo dei relativi recapiti, che ne abbiano fatto richiesta;
   c) individuare i requisiti che le strutture turistico-ricettive, di cui alla lettera b), debbono possedere ai fini della pubblicazione nell'elenco di cui alla lettera b), tenendo in particolare considerazione la qualità dell'offerta ricettiva e la sicurezza dell'utente;
   d) prevedere la possibilità di svolgimento, tramite il portale di cui al comma 1, di un'attività di vendita di servizi da parte delle strutture turistico-ricettive nonché di prenotazione ovvero di acquisto dei servizi offerti da parte dei clienti finali.

  3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri competenti, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Sugli schemi dei decreti legislativi è acquisito il parere del Consiglio di Stato, che è reso nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. Le Commissioni parlamentari possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono comunque essere adottati.
  4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto della procedura e dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo.
  5. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non debbono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi della presente delega determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie in conformità all'articolo 17, comma 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
1. 03. Zucconi, Silvestroni.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Delega al Governo per la disciplina dell'attività delle piattaforme tecnologiche di intermediazione)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per disciplinare l'attività delle piattaforme tecnologiche di intermediazione tra domanda e offerta di servizi turistici, con particolare riguardo alla domanda e all'offerta di servizi ricettivi e di ospitalità, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) garantire la libera concorrenza nel settore, vietando la creazione di monopoli e di posizioni dominanti;
   b) garantire rapporti non vessatori, con particolare riferimento alle commissioni richieste alle imprese alberghiere e alle altre strutture ricettive da parte delle piattaforme tecnologiche che svolgono attività di intermediazione;
   c) garantire alle imprese alberghiere e alle altre strutture ricettive il diritto di determinare in maniera autonoma le proprie politiche commerciali, vietando l'utilizzo indebito del rispettivo marchio;
   d) prevedere che le comunicazioni relative alla valutazione di imprese operanti nei settori del turismo e della ristorazione non possano essere diffuse per via informatica in forma anonima, garantendo forme di identificazione dei soggetti autori delle comunicazioni e un diritto di replica effettivo e immediato da parte delle imprese e degli esercenti;
   e) prevedere che i redditi percepiti da piattaforme tecnologiche che svolgono attività di intermediazione per conto di imprese italiane operanti in Italia siano soggetti a imposizione fiscale in Italia.

  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Sugli schemi di decreto legislativo sono acquisiti i pareri della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere delle Commissioni parlamentari cade nei sessanta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di centoventi giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. Le Commissioni parlamentari possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.
  3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.
  4. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non debbono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1. 05. Zucconi, Silvestroni, Bond.

A.C. 1698-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 2
(Clausola di salvaguardia per le autonomie speciali)

  1. Le disposizioni della presente legge e dei decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 1 sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e senza nuovi o maggiori oneri per le stesse.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 2.
(Clausola di salvaguardia per le autonomie speciali)

  Al comma 1, sopprimere le parole: e senza nuovi e maggiori oneri per le stesse.
*2. 100. Schullian, Plangger, Gebhard, Emanuela Rossini.
(Approvato)

  Al comma 1, sopprimere le parole: e senza nuovi e maggiori oneri per le stesse.
*2. 101. Binelli, Vanessa Cattoi, Loss, Sutto.
(Approvato)

A.C. 1698-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 3.
(Disposizioni finanziarie)

  1. Dall'attuazione della delega di cui all'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, compresa la legge di bilancio, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

A.C. 1698-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame conferisce al Governo la delega per l'adozione di uno o più decreti legislativi in materia di turismo;
    per l'Italia, tra i paesi di più antica vocazione turistica, il turismo non è solo una voce del Pil, ma uno dei motori di crescita e sviluppo;
    nel 2017 il settore ha fatturato 92 miliardi di euro; che sommati ai 153 miliardi generati dall'indotto più stretto fanno lievitare la cifra a 255 miliardi di euro in un anno. È il 6,1 per cento della ricchezza totale prodotta in Italia, percentuale che salirebbe ancora di più se si sfruttassero a pieno tutte le risorse disponibili;
    l'articolo 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, attinente il Federalismo fiscale municipale, ha introdotto la tassa di soggiorno per i comuni, prevedendo per gli stessi la possibilità di applicare una tassa ai turisti che soggiornano nelle strutture ricettive presenti sul territorio;
    suddetta tassa di soggiorno, il cui costo non è fisso ma variabile a seconda della tariffa deliberata dai singoli comuni d'Italia, è prelevata direttamente dalla struttura ospitante ed è destinata a finanziare gli interventi in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali presenti sul territorio, nonché i servizi pubblici locali;
    il numero dei Comuni italiani che nel corso di questi anni hanno provveduto a introdurre una tassa di soggiorno all'interno del loro territorio è aumentato vertiginosamente, arrivando nel 2018 a 1022 Comuni, generando un vero e proprio «tesoretto» con circa 538 milioni di euro di incassi.
    il fenomeno economico legato alla tassa di soggiorno, secondo l'Osservatorio nazionale sulla tassa di soggiorno della società di consulenza turistica JFC, è destinato ad aumentare ancora e le previsioni di incasso per l'anno 2019 indicano una cifra complessiva pari a 604 milioni;
    nonostante i numeri piuttosto ragguardevoli a livello economico, ad oggi si riscontra una opacità importante circa la reale destinazione di tale tassa, che sembra invece essere più una risorsa pronta all'uso per risanare le casse di quei Comuni poco virtuosi in tal senso. Lo Stato, oltretutto, non ha mai provveduto ad adottare il regolamento quadro che avrebbe dovuto fissare (entro il 6 giugno 2011) i principi generali per l'imposta di soggiorno e che avrebbe sicuramente aiutato nel chiarire varie criticità, tra cui questa appena evidenziata,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare un Regolamento quadro attinente la tassa di soggiorno, così come previsto dal Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, in grado di garantire trasparenza nell'utilizzo dei fondi relativi alla suddetta tassa da parte dei Comuni.
9/1698-A/1Zucconi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame conferisce al Governo la delega per l'adozione di uno o più decreti legislativi in materia di turismo;
    per l'Italia, tra i paesi di più antica vocazione turistica, il turismo non è solo una voce del Pil, ma uno dei motori di crescita e sviluppo;
    nel 2017 il settore ha fatturato 92 miliardi di euro; che sommati ai 153 miliardi generati dall'indotto più stretto fanno lievitare la cifra a 255 miliardi di euro in un anno. È il 6,1 per cento della ricchezza totale prodotta in Italia, percentuale che salirebbe ancora di più se si sfruttassero a pieno tutte le risorse disponibili;
    l'articolo 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, attinente il Federalismo fiscale municipale, ha introdotto la tassa di soggiorno per i comuni, prevedendo per gli stessi la possibilità di applicare una tassa ai turisti che soggiornano nelle strutture ricettive presenti sul territorio;
    suddetta tassa di soggiorno, il cui costo non è fisso ma variabile a seconda della tariffa deliberata dai singoli comuni d'Italia, è prelevata direttamente dalla struttura ospitante ed è destinata a finanziare gli interventi in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali presenti sul territorio, nonché i servizi pubblici locali;
    il numero dei Comuni italiani che nel corso di questi anni hanno provveduto a introdurre una tassa di soggiorno all'interno del loro territorio è aumentato vertiginosamente, arrivando nel 2018 a 1022 Comuni, generando un vero e proprio «tesoretto» con circa 538 milioni di euro di incassi.
    il fenomeno economico legato alla tassa di soggiorno, secondo l'Osservatorio nazionale sulla tassa di soggiorno della società di consulenza turistica JFC, è destinato ad aumentare ancora e le previsioni di incasso per l'anno 2019 indicano una cifra complessiva pari a 604 milioni;
    nonostante i numeri piuttosto ragguardevoli a livello economico, ad oggi si riscontra una opacità importante circa la reale destinazione di tale tassa, che sembra invece essere più una risorsa pronta all'uso per risanare le casse di quei Comuni poco virtuosi in tal senso. Lo Stato, oltretutto, non ha mai provveduto ad adottare il regolamento quadro che avrebbe dovuto fissare (entro il 6 giugno 2011) i principi generali per l'imposta di soggiorno e che avrebbe sicuramente aiutato nel chiarire varie criticità, tra cui questa appena evidenziata,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative di propria competenza volte a garantire trasparenza nell'utilizzo dei fondi relativi alla tassa di soggiorno da parte dei Comuni.
9/1698-A/1. (Testo modificato nel corso della seduta)  Zucconi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame all'articolo 1, delega il Governo ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di turismo tra i quali armonizzare con il diritto europeo la normativa nazionale in materia di turismo, nei limiti delle competenze statali, al fine del miglioramento della qualità dell'offerta turistica;
    il turismo è diventato, nell'arco dell'ultimo secolo, un bisogno sociale, e per l'Italia ha anche un notevole valore strategico;
    il turismo rappresenta per la Nazione un volano di straordinaria importanza per molti fattori ma anche uno strumento di divulgazione della cultura e delle tradizioni del Popolo Italiano;
    è oggi indispensabile garantire l'accesso all'esperienza turistica a tutti i cittadini, indipendentemente dalle condizioni personali, sociali, economiche e di qualsiasi altra natura che possano limitare la fruizione di questo bene;
    l'accessibilità, ossia l'assenza di barriere architettoniche, culturali e sensoriali, è la condizione indispensabile per consentire la fruizione del patrimonio turistico italiano, nel quale ancora troppo spesso mancano addirittura le passerelle che possano consentire ai disabili di arrivare fino alla spiaggia e alla battigia;
    negli ultimi anni i vari settori e indotti turistici si sono evoluti e sono ormai molte le strutture ricettive preparate ad accogliere le persone con disabilità ma ancora troppo spesso si fa un gran parlare di turismo accessibile, percorsi accessibili e strutture ricettive accessibili alle persone con disabilità, come alberghi, musei, luoghi di intrattenimento, ristoranti, abitazioni e quant'altro, ma poi di atti normativi concreti ed efficaci in questo campo se ne vedono sempre troppo pochi;
    un impegno del Governo in questo senso, andrebbe anche a vantaggio delle persone anziane, considerato che, non si può oramai sottovalutare il fatto che l'età media nazionale ed europea si sia notevolmente allungata e con essa, purtroppo, anche gli inevitabili problemi di salute che sopraggiungono con l'età,

impegna il Governo

a individuare misure economiche e normative volte a favorire un turismo realmente accessibile, riconoscendo ai cittadini percettori della pensione di invalidità la piena e gratuita fruizione del patrimonio turistico e artistico nazionale.
9/1698-A/2Silvestroni.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame all'articolo 1, delega il Governo ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di turismo tra i quali armonizzare con il diritto europeo la normativa nazionale in materia di turismo, nei limiti delle competenze statali, al fine del miglioramento della qualità dell'offerta turistica;
    il turismo è diventato, nell'arco dell'ultimo secolo, un bisogno sociale, e per l'Italia ha anche un notevole valore strategico;
    il turismo rappresenta per la Nazione un volano di straordinaria importanza per molti fattori ma anche uno strumento di divulgazione della cultura e delle tradizioni del Popolo Italiano;
    è oggi indispensabile garantire l'accesso all'esperienza turistica a tutti i cittadini, indipendentemente dalle condizioni personali, sociali, economiche e di qualsiasi altra natura che possano limitare la fruizione di questo bene;
    l'accessibilità, ossia l'assenza di barriere architettoniche, culturali e sensoriali, è la condizione indispensabile per consentire la fruizione del patrimonio turistico italiano, nel quale ancora troppo spesso mancano addirittura le passerelle che possano consentire ai disabili di arrivare fino alla spiaggia e alla battigia;
    negli ultimi anni i vari settori e indotti turistici si sono evoluti e sono ormai molte le strutture ricettive preparate ad accogliere le persone con disabilità ma ancora troppo spesso si fa un gran parlare di turismo accessibile, percorsi accessibili e strutture ricettive accessibili alle persone con disabilità, come alberghi, musei, luoghi di intrattenimento, ristoranti, abitazioni e quant'altro, ma poi di atti normativi concreti ed efficaci in questo campo se ne vedono sempre troppo pochi;
    un impegno del Governo in questo senso, andrebbe anche a vantaggio delle persone anziane, considerato che, non si può oramai sottovalutare il fatto che l'età media nazionale ed europea si sia notevolmente allungata e con essa, purtroppo, anche gli inevitabili problemi di salute che sopraggiungono con l'età,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori misure volte a favorire un turismo realmente accessibile, riconoscendo a specifiche categorie di cittadini la piena e gratuita fruizione del patrimonio turistico e artistico nazionale.
9/1698-A/2. (Testo modificato nel corso della seduta)  Silvestroni.


   La Camera,
   premesso che:
    nel 2018 il turismo all'aria aperta ha registrato un fatturato di 4,9 miliardi di euro (categorie di alloggio e indotto) con una stima di crescita di 1,3 punti percentuali per il 2019 e un totale di oltre 68 milioni di presenze con un aumento stimato del 2,3 per cento per un totale di circa 70 milioni;
    secondo i dati raccolti dall'Osservatorio del Turismo Outdoor realizzato da Human Company gli italiani che nel 2018 hanno scelto le strutture open air nelle nostre regioni sono sempre più digitalizzati: crescono infatti a doppia cifra le recensioni online, che toccano quota 94 mila (+22 per cento nell'ultimo anno) con un indice di soddisfazione molto alto, che si attesta all'84,1 per cento (+1,1). Se le regioni più recensite si distribuiscono da nord a sud dello Stivale con il Veneto in testa, seguito da Toscana e Puglia, le preferite si concentrano al nord: prima la Valle d'Aosta seguita da Trentino Alto Adige e Piemonte;
    crescono anche le recensioni online degli ospiti stranieri, che salgono di ben 25 punti percentuali con una media di soddisfazione dell'80,4 per cento e la voce che raccoglie maggiore apprezzamento tra i turisti stranieri – come anche tra i turisti italiani – è l'accoglienza, che non solo rappresenta l'elemento cardine dell'esperienza di soggiorno nelle strutture outdoor (pesa per il 25 per cento nelle recensioni), ma è quello che raccoglie il miglior livello di valutazioni positive (90,4 per cento);
    oggi la scelta di trascorrere le proprie vacanze in campeggio non è più motivata solo dall'economicità del soggiorno, ma dall'incredibile opportunità di trovarsi a stretto contatto con la natura, godendo di tutti i comfort della propria casa, lontani dal caos, dall'inquinamento e dallo stress anche nei periodi di maggiore affluenza delle strutture;
    sostenibilità economica, ambientale e sociale sono i principali motivi che spingono sempre più turisti a scegliere l'alternativa del turismo all'aria aperta e per i nostri territori tale settore offre enormi opportunità, valorizza le eccellenze naturalistiche, promuove le coste, i laghi, la montagna e le vallate, e consente di investire in un sistema di accoglienza improntato anche su visite e percorsi culturali, su eventi ludici ed enogastronomici attirando una clientela che riserva particolare attenzione al turismo esperienziale;
    il turismo in libertà è un segmento che vale certamente la pena potenziare, sia sul fronte della promozione che dell'offerta turistica, creando un'apposita classificazione per le strutture ricettive all'aria aperta in base alle caratteristiche delle stesse e distinguendo le varie forme di ospitalità diffusa quali gli agricampeggi, i camping village e quelli municipali multinazionali, ed ancora riconoscendo livelli minimi uniformi sul territorio nazionali dei servizi prestati nelle strutture, dalla sorveglianza alle relazioni con il pubblico, dai servizi elettrici, idrici e igienici alla copertura assicurativa,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare politiche mirate volte a riconoscere il ruolo strategico del turismo all'aria aperta per lo sviluppo economico, sociale e occupazionale del Paese, tutelando e valorizzando le risorse naturali e culturali, e al contempo ampliando l'offerta integrata di servizi tra arte, natura, ambiente, cultura ed enogastronomia.
9/1698-A/3Piastra, Bazzaro, Binelli, Colla, Dara, Patassini, Pettazzi.


   La Camera,
   premesso che:
    il turismo termale rappresenta da sempre un segmento importante nel panorama dell'offerta turistica italiana e negli ultimi anni ha registrato un aumento significativo di presenze soprattutto straniere proporzionale alla crescente attrattività delle prestazioni termali tradizionali e del wellness termale;
    la Legge 24 ottobre 2000, n. 323, recante «Riordino del settore termale» appare oggi, sotto il profilo formale e sostanziale, insufficiente a disciplinare un'offerta turistica così variegata, pertanto sarebbe opportuno aggiornare in particolare le norme che riguardano la qualificazione dei territori termali, la promozione del termalismo e del turismo nei territori termali e il marchio di qualità termale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di aggiornare l'attuale disciplina sul settore termale e la qualificazione dei territori termali, tenendo presente l'evoluzione della loro offerta turistica e le nuove esigenze di promozione del termalismo e di tutela del marchio di qualità termale.
9/1698-A/4Colla, Piastra, Bazzaro, Binelli, Dara, Patassini, Pettazzi, Badole, Bisa, Coin, Colmellere, Comencini, Covolo, Fantuz, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Lazzarini, Paternoster, Pretto, Racchella, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Zordan.


   La Camera,
   premesso che:
    nel Decreto Crescita appena approvato si prevede che al fine di migliorare la qualità dell'offerta turistica, assicurare la tutela del turista e contrastare forme irregolari di ospitalità, anche ai fini fiscali, è istituita presso il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo una apposita banca dati delle strutture ricettive nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi presenti nel territorio nazionale, identificati mediante un codice alfanumerico, denominato «codice identificativo», da utilizzare in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza;
    il codice identificativo, accolto con favore da tutti gli operatori della filiera turistica, mira da un lato a prevenire ogni forma di evasione o elusione fiscale nel settore dell'accoglienza, dall'altro a migliorare la qualità dell'offerta turistica, assicurare la tutela del turista e contrastare forme irregolari di ospitalità e di esercizio abusivo dell'attività ricettiva, monitorando anche le transazioni concluse attraverso piattaforme digitali in strutture extra-alberghiera,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di realizzare in tempi brevi le misure approvate all'interno del cosiddetto Decreto Crescita e ad adottare gli eventuali ulteriori strumenti che si riveleranno necessari per contrastare, anche nell'ambito dell'offerta turistica italiana, i fenomeni di evasione ed elusione fiscale, di illegalità, di abusivismo e di concorrenza sleale, al fine di consentire anche agli operatori del settore turistico di lavorare in un quadro di regole chiare e improntate alla trasparenza.
9/1698-A/5Bazzaro, Binelli, Colla, Dara, Patassini, Pettazzi, Piastra.


   La Camera,
   premesso che:
    la Legge 2 gennaio 1989, n. 6, Legge quadro nazionale per l'ordinamento della professione di Guida Alpina, disciplina al suo articolo 3 le figure dell'Aspirante Guida Alpina e della Guida Alpina-Maestro di Alpinismo e, agli articoli 21, 22 e 23, offre la definizione di Accompagnatore di Media Montagna e di Guida Vulcanologica, stabilendo le aree di attività, le funzioni e le competenze di ciascuna di dette figure professionali;
    l'esercizio di tali professioni è subordinato al conseguimento dell'abilitazione tecnica, attraverso la frequenza di appositi corsi teorico-pratici e il superamento dei relativi esami, nonché all'iscrizione nei relativi albi ed elenchi regionali e nazionali;
    le Regioni istituiscono i corsi e ne affidano l'organizzazione e la gestione ai Collegi Regionali o al Collegio Nazionale;
    ai fini della tutela della sicurezza e dell'incolumità delle persone accompagnate, del riconoscimento delle competenze e della libera circolazione delle professioni nel territorio europeo, le Unioni Internazionali delle associazioni professionali (UIAGM, Union Internationale des Associations de Guides de Montagne, IFMGA, International Federation of Mountain Guides Associations e UIMLA, Union of International Mountain Leader Associations) hanno definito lo standard formativo delle professioni di Guida Alpina (Guide de Montagne o Mountain Guide) e di Accompagnatore di Media Montagna (International Mountain Leader), tenuto conto dei sistemi nazionali di formazione;
    il Collegio Nazionale Guide Alpine Italiane, recependo il lavoro svolto a livello internazionale e avendo come riferimento i programmi di formazione italiani per Guida Alpina, Accompagnatore di Media Montagna e Guida Vulcanologica, ha stabilito una profilatura delle suddette figure professionali e ne ha individuato i soggetti formatori. Ciononostante molti soggetti privati che operano nel campo dell'offerta formativa non si sono ancora adeguati agli standard riconosciuti non esistendo a livello normativo un obbligo in tal senso;
    sarebbe pertanto opportuno individuare nuove figure professionali e, per quelle esistenti, ampliare le aree di attività, previa acquisizione di competenze ulteriori tramite percorsi formativi specializzanti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di procedere al riordino della normativa in materia di professione di guida alpina, individuando le nuove figure professionali emergenti, aggiornando le competenze di quelle già riconosciute, e delineando standard formativi omogenei ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei cittadini.
9/1698-A/6Binelli, Badole, Vanessa Cattoi, Loss, Sutto.


   La Camera,
   premesso che:
    il turismo sportivo in Italia negli ultimi anni ha registrato numeri in costante crescita diventando una importante risorsa economica per tutti coloro che operano in entrambi i settori e contribuendo per molte regioni italiane ad una progressiva destagionalizzazione della domanda turistica;
    questo filone turistico si colloca nel più ampio quadro del turismo esperienziale e si rivolge al turista con una passione sportiva che svolge più o meno regolarmente nella propria città di origine e che ambisce a praticare in uno scenario paesaggisticamente più accattivante, nuovo ed inesplorato guidato da chi è esperto dei luoghi e con nuovi compagni di viaggio;
    il turismo sportivo genera dai 12 ai 15 milioni di arrivi internazionali ogni anno e rappresenta il 10 per cento dell'industria turistica mondiale con un fatturato di 800 miliardi di dollari (Fonte Europen Travel Commission). Si è calcolato inoltre che il segmento di potenziali ed attuali clienti di un ipotetico sistema di turismo sportivo può contare in Italia su circa 20 milioni di persone che praticano uno o più sport pari al 34,3 per cento della popolazione con più di 3 anni; di questi il 24,4 per cento svolge attività sportiva in maniera continuativa mentre il restante 10 per cento circa lo fa in maniera saltuaria (fonte Istat). A questa platea di potenziali clienti del turismo sportivo vanno aggiunti circa 15,5 milioni di italiani che si raggruppano sotto una generica etichetta di coloro che svolgono «una qualche attività fisica»;
    se la scelta di una manifestazione agonistica resta il principale scopo del turismo sportivo – si pensi all'indotto di prenotazioni che ogni grande evento sportivo genera – sta prendendo piede la possibilità di utilizzare le vacanze anche per il semplice allenamento, cioè per praticare al meglio lo sport preferito, ovviamente abbinando a tale pratica tutti i plus di una vacanza tradizionale;
    il turismo sportivo può essere un'ottima fonte di reddito per le destinazioni turistiche collegando una serie di variabili in un modello sistemico – quali ad esempio l'evento/gara cicloturistica, i consorzi di hotel, i servizi infrastrutturali sul territorio – oppure creando un sistema integrato fatto di più eventi contigui che consentono di valorizzare tutte le risorse di quel territorio: l'obiettivo dovrebbe essere quello di costituire un brand unitario e di distretto che possa poi essere posizionato in termini di marketing, sia tramite strumenti digitali che attività off-line a livello internazionale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare politiche mirate per la crescita di questo importante filone turistico che già oggi sta registrando un rilevante trend positivo e che, con una regolamentazione e degli incentivi appropriati, può diventare una importante fonte di sviluppo ancora tutto da sondare ed incrementare.
9/1698-A/7Dara, Bazzaro, Binelli, Colla, Patassini, Pettazzi, Piastra.


   La Camera,
   esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 1698, recante delega al Governo in materia di turismo,
   premesso che:
    il comma 1 dell'articolo 1 prevede la delega al Governo in materia di turismo disponendo la revisione e l'aggiornamento del codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, anche prevedendo nuove disposizioni per la regolamentazione di settori turistici emergenti, assegnando particolare importanza ai processi ecologici essenziali, alla ricerca del benessere, allo sviluppo di attrattive fondate sulla riscoperta di prodotti locali caratteristici, valorizzazione delle tradizioni e della cultura del mare, dei laghi, dei fiumi e delle lagune, alla promozione di un'offerta integrata di servizi turistici, alla promozione di progetti di trasporto intermodale per la mobilità dolce a fini turistici, con particolare riferimento alle ciclovie turistiche, ai cammini, ai servizi ferroviari turistici e alle ciclostazioni, alla promozione di iniziative in favore della nautica da diporto;
    in tale contesto assume particolare importanza la riqualificazione dei sistemi idroviari e della navigabilità dei corsi d'acqua e la promozione delle attività produttive, sociali, culturali, ludici e sportive connesse alle attività nautiche;
    una serie di nostri fiumi come il Po, il Fissero, il Tartaro, il Canalbianco, il Brenta, il Sile, si offrono non solo come percorso operativo integrativo del trasporto via terra, in un'ottica di trasporto plurimodale tra terra, acqua e ferro, ma anche come percorsi turistici da sfruttare per iniziative di turismo nautico, crociere e attività da diporto;
    regioni come il Veneto e l'Emilia Romagna hanno già sviluppato attività turistiche basate sulla navigabilità dei fiumi e il presente disegno di legge potrebbe dare un nuovo impulso agli enti locali interessati dal corso d'acqua, fondamentale per lo sviluppo del turismo e delle attività connesse, per la realizzazione di approdi e percorsi ciclabili, per l'esecuzione di un unico percorso di mobilità sostenibile sull'argine del fiume, di collegamento con gli approdi e con le mete turistiche e i servizi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nell'ambito dei decreti di attuazione della presente legge, di promuovere la riqualificazione turistica dei sistemi idroviari e della navigabilità dei corsi d'acqua, con particolare attenzione a fiumi già navigabili, come ad esempio il Po, il Fissero, il Tartaro, il Canalbianco, il Brenta, il Sile, favorendo iniziative e attività produttive, sociali, culturali, ludici e sportive connesse alle attività nautiche e la realizzazione di percorsi arginali di mobilità sostenibile di collegamento con gli approdi e con le mete turistiche e i servizi.
9/1698-A/8Giacometti, Fogliani, Bazzaro, Binelli, Colla, Dara, Patassini, Pettazzi, Piastra.


   La Camera,
   esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 1698, recante delega al Governo in materia di turismo,
   premesso che:
    il comma 1 dell'articolo 1 prevede la delega al Governo in materia di turismo disponendo la revisione e l'aggiornamento del codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, anche prevedendo nuove disposizioni per la regolamentazione di settori turistici emergenti, assegnando particolare importanza ai processi ecologici essenziali, alla ricerca del benessere, allo sviluppo di attrattive fondate sulla riscoperta di prodotti locali caratteristici, alla valorizzazione delle tradizioni e alla promozione di un'offerta integrata di servizi turistici;
    assume particolare importanza la valorizzazione dei territori e dei beni ambientali presenti nel territorio dei parchi, allo scopo di incentivare lo sviluppo sostenibile, il turismo lento e la crescita economica delle comunità all'interno dell'area parco, anche attraverso programmi di educazione, organizzati dagli enti parco per la conoscenza del territorio, con particolare riferimento alla veicolazione e comunicazione dei valori della biodiversità nel settore dell'agricoltura all'interno delle aree protette;
    per assicurare un'elevata qualità del servizio ed una diffusione di corretti comportamenti ambientali, occorre indirizzare gli Enti Parco verso un approccio moderno della gestione delle aree protette, tenendo conto che la tutela del bene ambientale non preclude lo sviluppo economico e occupazionale; occorre assegnare agli Enti parco l'organizzazione diretta della fruizione di aree particolari, anche attraverso la riscossione di un corrispettivo eventualmente comprensivo del servizio guida, se erogato, consentendo, in questo modo, agli Enti parco di incrementare le entrate proprie, giudicate troppo basse dalla relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dei 23 Enti parco nazionali per il triennio 2014- 2016, approvata con delibera n. 66 del 27 giugno 2018;
    in tale contesto occorre indirizzare gli Enti parco ad organizzare i corsi di formazione per il rilascio del titolo esclusivo di guida parco di cui all'articolo 14 della legge n. 394 del 1991, oltre che sui contenuti di tutela della biodiversità anche su quelli relativi allo sviluppo locale sostenibile e alla sicurezza dei visitatori, adeguando in tal senso i programmi dei corsi, attraverso l'inserimento obbligatorio di un modulo dedicato alla sicurezza delle attività escursionistiche,

impegna il Governo

nell'ambito dei decreti di attuazione della presente legge, a valutare l'opportunità di sostenere, attraverso un approccio moderno e innovativo, la riqualificazione del turismo lento e sostenibile all'interno delle aree protette, prevedendo l'organizzazione da parte degli Enti parco di programmi educativi per la fruizione e la conoscenza del territorio e per la gestione di corsi di formazione per il rilascio del titolo esclusivo di guida parco, garantendo la sicurezza dei visitatori e delle attività escursionistiche e promuovendo sia la tutela del bene ambientale che lo sviluppo economico e occupazionale.
9/1698-A/9Parolo, Bazzaro, Binelli, Colla, Dara, Patassini, Pettazzi, Piastra.


   La Camera,
   premesso che:
    l'iniziativa «Capitale italiana della cultura» mira a sostenere, incoraggiare e valorizzare l'autonoma capacità progettuale e attuativa delle città italiane in campo culturale, per recepire in maniera sempre più diffusa il valore della cultura in un'ottica di coesione sociale, di conservazione delle identità, di creatività, innovazione, crescita, di sviluppo economico e benessere individuale e collettivo;
    la scelta di prevedere anche a livello nazionale l'iniziativa europea adottata con la Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1419/1999/CE del 25 maggio 1999 è derivata dal successo straordinario del processo di selezione della Capitale europea della cultura 2019, conclusosi con l'attribuzione del titolo ad una città italiana;
    con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 12 dicembre 2014 è stata definita la procedura per il conferimento del titolo annuale di «Capitale Italiana della Cultura» – in linea con l'Azione UE «Capitale Europea della Cultura 2007-2019» – che si ripropone tra i diversi obiettivi quello di sollecitare le città e i territori a considerare lo sviluppo culturale quale paradigma del proprio progresso economico e sociale, attraverso la valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, il miglioramento dei servizi offerti ai turisti, lo sviluppo delle attività culturali e ricreative, la promozione di processi di rigenerazione e riqualificazione urbana;
    tale riconoscimento contribuisce in modo significativo al rilancio non solo culturale ma anche turistico delle città che a turno detengono il titolo di «Capitale Italiana della Cultura», pertanto sarebbe opportuno valorizzare il più possibile le iniziative ivi promosse sia sul piano culturale sia sul piano più strettamente legato al territorio,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere – nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera i), del provvedimento in esame – che l'istituendo sistema informativo consenta una più agevole consultazione e conoscenza della programmazione e dell'offerta turistica disponibile anche nelle città italiane designate «Capitale Italiana della Cultura» per favorirne la visibilità e renderle ancora più attrattive per l'intero anno di detenzione del titolo.
9/1698-A/10Cavandoli, Tombolato, Vinci, Murelli.


   La Camera,
   considerato che:
    in un contesto turistico globale è, innanzitutto, fondamentale che le professioni turistiche siano riconoscibili per essere competitive. Prima dell'emanazione dell'articolo 3 della legge n. 97 del 2013 (legge europea 2013), in Italia c'era una situazione di gravi disparità territoriali nell'accesso alla professione di guida turistica: ogni provincia o regione adottava una propria regolamentazione, diverse modalità e requisiti difformi per sostenere l'esame di abilitazione, con la conseguente presenza di tante diverse figure di livello regionale/provinciale, a discapito innanzitutto del consumatore ed anche della riconoscibilità e difesa dei diritti dei professionisti;
    la legge n. 97 del 2013 ha finalmente previsto una guida turistica abilitata a livello nazionale ma è risultata vaga sulla effettiva norma comunitaria da applicare, da un lato, richiamandosi alla Direttiva 2006 sui servizi più favorevole al principio del mutuo riconoscimento, dall'altro, richiamando la necessità più rigorosa del riconoscimento del titolo ai sensi della normativa di attuazione della cosiddetta Direttiva Qualifiche (Dir. 7 settembre 2005, n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) per l'esercizio stabile in Italia della professione da parte dei cittadini degli altri Stati membri;
    anche in ragione di tale incertezza e per evitare che permangano divergenze normative a livello regionale ad ostacolare l'accesso al mercato e ad incidere sui prestatori di servizi nazionali e su quelli di servizi temporanei, è opportuno chiarire che in sede di riordino della normativa in materia di professioni turistiche occorre salvaguardare la previsione di «guida turistica nazionale», quale già stabilita dalla legge n. 97 del 2013;
    solo con una guida nazionale (con abilitazione unica e valida su tutto il territorio nazionale) si potranno fare serie ed efficaci politiche ed azioni a garanzia dei cliente (qualità del servizio omogenea ovunque), di valorizzazione di tutto il patrimonio anche quello minore e di difesa delle guide italiane a partire dalla loro riconoscibilità e contrasto all'abusivismo;
    il Documento di economia e finanza approvato ad aprile 2019 dal Governo Italiano, è stato ribadito il suo impegno a risolvere al riordino della normativa relativa alle professioni turistiche,

impegna il Governo

in sede di attuazione della delega per la parte relativa all'aggiornamento della normativa in materia di professioni turistiche, a prevedere il mantenimento di un'abilitazione unica e valida su tutto il territorio nazionale per l'esercizio della professione di guida turistica, così come previsto dall'articolo 3 della legge n. 97 del 2013, consentendo alle regioni di prevedere ulteriori specializzazioni per specifici ambiti turistici.
9/1698-A/11Squeri, Fiorini, Barelli.


   La Camera,
   considerato che:
    la lettera b) del comma 2 del provvedimento in esame prevede di coordinare «il testo delle disposizioni legislative vigenti, anche adottate per il recepimento e l'attuazione della normativa europea, apportando le opportune modifiche volte a garantire la coerenza giuridica... della normativa;»;
    La Banca d'Italia ha pubblicato nei giorni scorsi una indagine sul turismo internazionale, secondo la quale nel 2018 la spesa dei viaggiatori stranieri in Italia è aumentata a un tasso sostenuto (6,5 per cento). In tale ambito le vacanze balneari (9,8 milioni di viaggiatori e 6,5 miliardi di entrate), non solo sono state la seconda tipologia di vacanze per spesa dei turisti stranieri in Italia, ma hanno contribuito fortemente alla crescita delle entrate 2018 del nostro Paese, derivanti dal turismo internazionale;
    l'ultimo report dell'Istat del 27 novembre 2018 sul «Movimento turistico in Italia» evidenzia che nel 2017 si sono registrati oltre 420 milioni di presenze (+4,4 per cento rispetto al 2016); 123 milioni di arrivi(+5,3 per cento) e che «benché i comuni costieri siano meno del 15 per cento del totale e ospitino il 34,2 per cento della popolazione italiana, essi offrono il 56,4 per cento del posti letto e contribuiscono per il 53,1 per cento al totale delle presenze turistiche registrate nel 2017..»;
    per quel che riguarda le imprese turistiche balneari operanti nel sistema delle concessioni demaniali marittime, i commi da 675 a 684 della legge di bilancio per il 2019, hanno disposto una proroga dette concessioni in essere di quindici anni a decorrere dalla data in vigore della legge e delineato una articolata procedura, per la generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime, tramite l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
    secondo un'indagine del Centro studi CNA la proroga quindicennale della durata delle concessioni demaniali balneari, garantendo una sufficiente stabilità alle circa 30 mila imprese attive nel settore, quasi esclusivamente piccole e familiari, consentendo di programmare lo sviluppo aziendale su base pluriennale, ha generato cinque miliardi di investimenti spalmati nell'arco di dieci anni. Lo studio rivela che 3,5 miliardi saranno destinati a ristrutturare e riqualificare i manufatti riservati alla ricezione e alla somministrazione e 1,5 miliardi ai beni strumentali, con investimenti, mirati principalmente ad assicurate il più basso impatto possibile sull'ambiente naturale, il passaggio alle fonti energetiche rinnovabili nell'alimentazione degli impianti, l'adeguamento delle attrezzature per la sicurezza e degli impianti di depurazione e filtraggio dell'acqua;
    il Documento di economia e finanza approvato ad aprile 2019 dal Governo italiano è stato ribadito il suo impegno a risolvere i problemi delle concessioni balneari legati alla direttiva europea Bolkestein affermando che «... particolare attenzione verrà data alla risoluzione delle problematiche afferenti le concessioni demaniali marittime alla luce della direttiva Servizi UE...»,

impegna il Governo

in sede di attuazione del comma 2, lettera b), ad escludere dall'applicazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006 (Direttiva Bolkestein) le imprese turistiche al fine di dare certezza agli operatori del settore.
9/1698-A/12Barelli, Fiorini, Polidori, Bendinelli, Carrara, Squeri, Della Frera, Porchietto.


   La Camera,
   considerato che:
    l'Italia ospiterà due importantissimi eventi sportivi sciistici: i Campionati del Mondo di sci alpino che Cortina d'Ampezzo (Belluno) ospiterà dall'8 al 21 febbraio 2021 e le olimpiadi invernali 2026, assegnate all'Italia dalla riunione del CIO del giugno scorso, che si terranno in varie sedi nelle regioni Lombardia, Veneto e provincia autonoma di Bolzano;
    il turismo sportivo è da diversi anni un settore in forte crescita, al punto da rappresentare per moltissime città e paesi una notevole occasione di sviluppo locale;
    per entrambe le manifestazioni i territori interessati saranno centro di rinnovata valorizzazione di un inestimabile patrimonio paesaggistico, turistico e d'immagine: un'occasione unica di rilancio a livello internazionale, che sarà autentico volano di sviluppo, con l'obiettivo di lasciare un'importante eredità infrastrutturale e di know-how per il futuro;
    si preannuncia un rilevante impegno finanziario: per le sole Olimpiadi 2026 tale impegno è valutato in 350 milioni di investimenti degli enti territoriali interessati, che si aggiungono agli oltre 900 milioni erogati dal CIO. Ancora da quantificare l'apporto dello Stato. Le analisi costi benefici hanno dimostrato che, se gestiti con criterio, questi investimenti hanno un ritorno economico e di valorizzazione dei territori nettamente superiore;
    a Cortina dovrebbe essere realizzato, in connessione con gli eventi sportivi citati, un ospedale da 135 posti letto per una spesa di 60 milioni, già inserito nel piano socio sanitario il turismo sportivo rappresenta il 10 per cento dell'industria turistica mondiale con un fatturato di 800 miliardi di dollari (Fonte European Travel Commission);
    nel 2018 Federturismo Confindustria ha presentato dei dati in base ai quali viaggiatori per sport in Italia nell'anno precedente sono più di 11 milioni con una spesa di 9 miliardi di euro e con 60 milioni di pernottamenti. Circa 1 italiano su 4 sceglie la meta delle proprie vacanze anche in virtù dell'offerta sportiva. Si stima che nel 2016, il 18,6 per cento dei turisti abbiano scelto di trascorrere vacanze in Italia all'insegna dello sport, sia come motivazione principale che secondaria,

impegna il Governo

al fine di sviluppare il turismo sportivo sciistico connesso alle manifestazioni Mondiali Cortina d'Ampezzo 2021 e Olimpiadi 2026, in un quadro di sviluppo armonico delle infrastrutture che tenga rigorosamente conto delle necessità delle comunità locali e della tutela dell'ambiente, a valutare l'opportunità di emanare una Legge Obiettivo per le infrastrutture dei due eventi, al fine di razionalizzare e definire gli interventi e l'importo economico necessario.
9/1698-A/13Bond.


   La Camera,
   considerato che:
    l'Italia ospiterà due importantissimi eventi sportivi sciistici: i Campionati del Mondo di sci alpino che Cortina d'Ampezzo (Belluno) ospiterà dall'8 al 21 febbraio 2021 e le olimpiadi invernali 2026, assegnate all'Italia dalla riunione del CIO del giugno scorso, che si terranno in varie sedi nelle regioni Lombardia, Veneto e provincia autonoma di Bolzano;
    il turismo sportivo è da diversi anni un settore in forte crescita, al punto da rappresentare per moltissime città e paesi una notevole occasione di sviluppo locale;
    per entrambe le manifestazioni i territori interessati saranno centro di rinnovata valorizzazione di un inestimabile patrimonio paesaggistico, turistico e d'immagine: un'occasione unica di rilancio a livello internazionale, che sarà autentico volano di sviluppo, con l'obiettivo di lasciare un'importante eredità infrastrutturale e di know-how per il futuro;
    si preannuncia un rilevante impegno finanziario: per le sole Olimpiadi 2026 tale impegno è valutato in 350 milioni di investimenti degli enti territoriali interessati, che si aggiungono agli oltre 900 milioni erogati dal CIO. Ancora da quantificare l'apporto dello Stato. Le analisi costi benefici hanno dimostrato che, se gestiti con criterio, questi investimenti hanno un ritorno economico e di valorizzazione dei territori nettamente superiore;
    a Cortina dovrebbe essere realizzato, in connessione con gli eventi sportivi citati, un ospedale da 135 posti letto per una spesa di 60 milioni, già inserito nel piano socio sanitario il turismo sportivo rappresenta il 10 per cento dell'industria turistica mondiale con un fatturato di 800 miliardi di dollari (Fonte European Travel Commission);
    nel 2018 Federturismo Confindustria ha presentato dei dati in base ai quali viaggiatori per sport in Italia nell'anno precedente sono più di 11 milioni con una spesa di 9 miliardi di euro e con 60 milioni di pernottamenti. Circa 1 italiano su 4 sceglie la meta delle proprie vacanze anche in virtù dell'offerta sportiva. Si stima che nel 2016, il 18,6 per cento dei turisti abbiano scelto di trascorrere vacanze in Italia all'insegna dello sport, sia come motivazione principale che secondaria,

impegna il Governo

al fine di sviluppare il turismo sportivo sciistico connesso alle manifestazioni Mondiali Cortina d'Ampezzo 2021 e Olimpiadi 2026, in un quadro di sviluppo armonico delle infrastrutture che tenga rigorosamente conto delle necessità delle comunità locali e della tutela dell'ambiente, a valutare l'opportunità di adottare opportune iniziative per lo sviluppo infrastrutturale legato allo svolgimento dei suddetti eventi.
9/1698-A/13. (Testo modificato nel corso della seduta)  Bond.


   La Camera,
   considerato che:
    gli ultrasessantenni rappresenteranno il 32 per cento della popolazione dei Paesi sviluppati nel 2050, il 10 per cento in più rispetto ad oggi, A loro volta, le persone sotto i 60 anni si ridurranno del 7 per cento; in particolare, nel corso dei prossimi quattro decenni la popolazione over 60 crescerà del 50 per cento nei Paesi sviluppati, dai 264 milioni di persone nel 2011 ai 418 milioni nel 2050;
    l'invecchiamento della popolazione cambierà il profilo dei turisti. Secondo una relazione del settore del turismo elaborata dalla spagnola Banca March, coloro che appartengono alla terza età saranno i turisti dal futuro. Si prevede un aumento del turismo della salute e medicale ed un boom del settore crocieristico, con tassi di crescita annuali di circa il 10 per cento;
    la variazione della composizione della popolazione dei Paesi sviluppati, ma anche di Paesi come la Cina, comporta resistenza di una ampia categoria di anziani che ha maggiori disponibilità di risorse e di tempo, con riflessi rilevanti per uno dei principali obiettivi del Piano Strategico del turismo del 2017: la destagionalizzazione dei flussi turistici;
    in Italia sono circa 12,5 milioni i viaggiatori senior, in grado di generare un giro d'affari di 19,5 miliardi di euro, che se si considera l'indotto raggiunge i 35 miliardi. Negli anni il profilo del viaggiatore senior è profondamente cambiato. È più informato, dinamico, esigente e predilige vacanze sempre più lunghe, differenziate, frequenti e lussuose. Guarda con grande interesse a città d'arte e appuntamenti culturali, pone molta attenzione a servizi specifici e personalizzati. Preferisce la formula del pacchetto turistico all inclusive e si affida a un tour operator o a un'agenzia di viaggi per organizzate la vacanza;
    per attirare il turismo over 55 nel fuori stagione, la Spagna già dai primi anni 2000 ha lanciato l'iniziativa «Turismo Senior Europa»; dal 1o ottobre al 30 aprile rende disponibili centinaia di migliaia posti per i turisti dei Paesi europei che, a prezzi agevolati, possono scegliere tra Costa del Sol, Costa de laLuz, isole di Mallorca, Menorca e Ibiza e Baleari per un soggiorno che potrà essere da un minimo di una settimana ad un massimo di 28 notti;
    non casualmente l'iniziativa è chiamata «Il programma di aiuto alle vacanze per anziani e al mantenimento dei livelli lavorativi nelle zone turistiche» poiché l'obiettivo non secondario è anche quello di garantire la massima occupazione, durante la bassa stagione, nelle zone turistiche. Per quel che riguarda gli esiti, il programma non solo si auto finanzia con il solo ritorno fiscale e contributivo, ma genera un volume di affari relativo ai movimenti turistici pari a 6 volte la somma impegnata, nonché generazione di reddito, nelle sole zone di destinazione, pari a più di quattro volte le somme impegnate;
    il contributo dato dalla terza età all'industria turistica può quindi essere notevole. Gli alberghi sono stati i primi a muoversi nella direzione di offrire servizi adeguati ai viaggiatori senior e numerose strutture si stanno attrezzando per garantire il massimo del comfort a una clientela non più giovanissima: camere ben illuminate, barriere architettoniche ridotte al minimo (oggi una struttura accessibile risulta essere il 10 per cento più appetibile di una che non lo è), ascensori dall'accesso agevole, menu, a base di piatti leggeri e privi di grassi, intrattenimento e divertimento di qualità;
    è necessario altresì formare nuove figure professionali nei settore del turismo intergenerazionale, competenti in comunicazione tra le generazioni, progettualità, turismo sostenibile e gestione delle risorse umane,

impegna il Governo

in sede di attuazione della delega ad adottare misure per favorire il turismo della terza età, anche allo scopo di destagionalizzare i flussi turistici, tenendo conto, ai fini del suo sviluppo, della opportunità di una offerta turistica commisurata anche alle esigenze dei viaggiatori senior.
9/1698-A/14Polidori, Barelli, Fiorini, Bendinelli, Carrara, Squeri, Della Frera, Porchietto.


   La Camera,
   considerato che:
    secondo l'Organizzazione Mondiale del Turismo (UNWTO), il turismo enogastronomico è un segmento in forte ascesa e uno dei più dinamici all'interno del settore. Nella sola Europa sono circa 600 mila le vacanze all'insegna dell'enogastronomia e oltre 20 milioni i viaggi che includono attività enogastronomiche. L'interesse verso le esperienze enogastronomiche è in forte aumento e ben il 92 per cento dei turisti ha preso parte ad attività legate al food e al beverage negli ultimi anni; per il 21 per cento di essi, le attività enogastronomiche hanno rappresentato il principale motivo di viaggio, mentre il 69 per cento dichiara che le proposte enogastronomiche di una destinazione siano state da stimolo alla visita;
    ascoltato in audizione il Capo del dipartimento turismo del MIPAFT ha riferito che, dalle stime elaborate nell'ambito del «Rapporto sul turismo italiano CNR-IRISS 2017», la spesa turistica totale in Italia è di circa 113 miliardi di euro, di cui il 16 per cento per Ristorazione (18,5 mld) e circa il 10 per cento per acquisto di prodotti agroalimentari. L'eno turismo, in Italia muove 14 milioni di persone e 2,5 miliardi di euro all'anno;
    il turista alla ricerca delle produzioni enogastronomiche locali tende a instaurare un intenso rapporto con l'ambiente e le persone che lo vivono, portando la dimensione esperienziale a livelli molto elevati e ampi. Proprio per questo forte bisogno di esperienze, si stanno manifestando molteplici declinazioni del turismo enogastronomico. Grazie al decreto del MIPAFT n. 2779 del 12 marzo 2019, oggi sono considerate attività enoturistiche tutte le attività formative e informative rivolte alle produzioni del territorio e alla conoscenza del vino; le visite guidate ai vigneti dell'azienda, alle cantine, ma anche alle iniziative di carattere didattico, le attività di degustazione e commercializzazione delle produzioni vitivinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti preparati dall'azienda stessa, manipolati o trasformati;
    una consistente quota delle entrate del turismo enogastronomico è costituita dalla vendita dei prodotti di cui il turista ha fatto esperienza. Se la vendita diretta non crea alcun problema, la vendita a distanza, la cui importanza è crescente in relazione al fatto che sempre più turisti scelgono l'aereo o il treno per raggiungere le destinazioni, presenta alcuni problemi;
    in particolare le cantine, le imprese vinicole, gli operatori delle Strade del vino hanno difficoltà a vendere a distanza a clienti privati, (in particolare europei) che le hanno visitate. Per inviare vino da un paese all'altro, sia ad un rivenditore che ad un consumatore finale, è infatti necessario avviare una pratica doganale e dotarsi di un domicilio fiscale nel paese di destinazione con il quale assolvere al pagamento delle accise. Una procedura che non solo rende economicamente sconveniente, se non proprio impossibile, un e-commerce su scala europea, ma complica la vita a tutti i vignaioli che, dopo una visita in cantina da parte di turisti stranieri, devono spesso rinunciare alle vendite che ne potrebbero derivare;
    l'Europa non è unita quando si tratta di spedire questi prodotti (il vino e gli alcolici in particolare) da un paese all'altro. Il Gruppo di contatto Accise della Commissione Europea ha analizzato il problema attraverso il gruppo di progetto Fiscalis. La proposta all'esame della Unione Europea, prevede che ogni produttore assolva in proprio e nel proprio paese d'origine le imposte sul valore aggiunto e le accise secondo le aliquote del paese di destinazione delle merci. La soluzione prospettata dalla Commissione prevede accordi europei sulle accise, piuttosto che accordi bilaterali tra Stati: si prospetta un iter complesso e lungo;
    nel Documento di economia e finanza approvato ad aprile 2019 dal Governo italiano, è stato ribadito il suo impegno per le nuove forme di turismo, prevedendo che «...nella programmazione finanziaria si partirà dalle linee di attività impostate dal Piano Strategico del Turismo 2017-2022 introducendo una prospettiva di integrazione con le politiche agricole (in prima istanza), per la definizione di un concetto più ampio e approfondito di Made in Italy... con particolare attenzione alle specificità territoriali, fondate sul binomio enogastronomia e turismo...»,

impegna il Governo

ai fini del miglioramento delle potenzialità di sviluppo economico del turismo gastronomico e dell'enoturismo, a prevedere, in sede di attuazione della delega e nei limiti, consentiti dalle esigenze di finanza pubblica, misure di semplificazione che favoriscano l'invio dei prodotti, delle imprese di settore a clienti finali residenti fuori del territorio nazionale intervenendo in sede di Unione europea, per la sollecita definizione degli ostacoli evidenziati in premessa.
9/1698-A/15Spena, Barelli, Fiorini, Polidori, Bendinelli, Carrara, Squeri, Della Frera, Porchietto.


   La Camera,
   considerato che:
    secondo l'Organizzazione Mondiale del Turismo (UNWTO), il turismo enogastronomico è un segmento in forte ascesa e uno dei più dinamici all'interno del settore. Nella sola Europa sono circa 600 mila le vacanze all'insegna dell'enogastronomia e oltre 20 milioni i viaggi che includono attività enogastronomiche. L'interesse verso le esperienze enogastronomiche è in forte aumento e ben il 92 per cento dei turisti ha preso parte ad attività legate al food e al beverage negli ultimi anni; per il 21 per cento di essi, le attività enogastronomiche hanno rappresentato il principale motivo di viaggio, mentre il 69 per cento dichiara che le proposte enogastronomiche di una destinazione siano state da stimolo alla visita;
    ascoltato in audizione il Capo del dipartimento turismo del MIPAFT ha riferito che, dalle stime elaborate nell'ambito del «Rapporto sul turismo italiano CNR-IRISS 2017», la spesa turistica totale in Italia è di circa 113 miliardi di euro, di cui il 16 per cento per Ristorazione (18,5 mld) e circa il 10 per cento per acquisto di prodotti agroalimentari. L'eno turismo, in Italia muove 14 milioni di persone e 2,5 miliardi di euro all'anno;
    il turista alla ricerca delle produzioni enogastronomiche locali tende a instaurare un intenso rapporto con l'ambiente e le persone che lo vivono, portando la dimensione esperienziale a livelli molto elevati e ampi. Proprio per questo forte bisogno di esperienze, si stanno manifestando molteplici declinazioni del turismo enogastronomico. Grazie al decreto del MIPAFT n. 2779 del 12 marzo 2019, oggi sono considerate attività enoturistiche tutte le attività formative e informative rivolte alle produzioni del territorio e alla conoscenza del vino; le visite guidate ai vigneti dell'azienda, alle cantine, ma anche alle iniziative di carattere didattico, le attività di degustazione e commercializzazione delle produzioni vitivinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti preparati dall'azienda stessa, manipolati o trasformati;
    una consistente quota delle entrate del turismo enogastronomico è costituita dalla vendita dei prodotti di cui il turista ha fatto esperienza. Se la vendita diretta non crea alcun problema, la vendita a distanza, la cui importanza è crescente in relazione al fatto che sempre più turisti scelgono l'aereo o il treno per raggiungere le destinazioni, presenta alcuni problemi;
    in particolare le cantine, le imprese vinicole, gli operatori delle Strade del vino hanno difficoltà a vendere a distanza a clienti privati, (in particolare europei) che le hanno visitate. Per inviare vino da un paese all'altro, sia ad un rivenditore che ad un consumatore finale, è infatti necessario avviare una pratica doganale e dotarsi di un domicilio fiscale nel paese di destinazione con il quale assolvere al pagamento delle accise. Una procedura che non solo rende economicamente sconveniente, se non proprio impossibile, un e-commerce su scala europea, ma complica la vita a tutti i vignaioli che, dopo una visita in cantina da parte di turisti stranieri, devono spesso rinunciare alle vendite che ne potrebbero derivare;
    l'Europa non è unita quando si tratta di spedire questi prodotti (il vino e gli alcolici in particolare) da un paese all'altro. Il Gruppo di contatto Accise della Commissione Europea ha analizzato il problema attraverso il gruppo di progetto Fiscalis. La proposta all'esame della Unione Europea, prevede che ogni produttore assolva in proprio e nel proprio paese d'origine le imposte sul valore aggiunto e le accise secondo le aliquote del paese di destinazione delle merci. La soluzione prospettata dalla Commissione prevede accordi europei sulle accise, piuttosto che accordi bilaterali tra Stati: si prospetta un iter complesso e lungo;
    nel Documento di economia e finanza approvato ad aprile 2019 dal Governo italiano, è stato ribadito il suo impegno per le nuove forme di turismo, prevedendo che «...nella programmazione finanziaria si partirà dalle linee di attività impostate dal Piano Strategico del Turismo 2017-2022 introducendo una prospettiva di integrazione con le politiche agricole (in prima istanza), per la definizione di un concetto più ampio e approfondito di Made in Italy... con particolare attenzione alle specificità territoriali, fondate sul binomio enogastronomia e turismo...»,

impegna il Governo

ai fini del miglioramento delle potenzialità di sviluppo economico del turismo gastronomico e dell'enoturismo, a prevedere, in sede di attuazione della delega e nei limiti, consentiti dalle esigenze di finanza pubblica, misure di semplificazione che favoriscano l'invio dei prodotti, delle imprese di settore a clienti finali residenti fuori del territorio nazionale, anche valutando l'opportunità di intervenire in sede di Unione europea, per la sollecita definizione degli ostacoli evidenziati in premessa.
9/1698-A/15. (Testo modificato nel corso della seduta)  Spena, Barelli, Fiorini, Polidori, Bendinelli, Carrara, Squeri, Della Frera, Porchietto.


   La Camera,
   premesso che:
    il Giro d'Italia di ciclismo annualmente trasmesso in diretta sui canali di 198 Paesi nel mondo e giunto alla propria 102esima edizione rappresenta da sempre uno tra i più importanti momenti di sport nazionale e internazionale e di turismo sportivo, con riconosciute ricadute in termini di coesione sociale e incisività per il Paese;
    l'organizzazione del percorso del Giro d'Italia coinvolge, oltre al fattore sportivo tipicamente competitivo-agonistico, un alto numero di territori e tipicità, specialmente a livello di Ente Locale, che ivi trovano massima valorizzazione e opportunità di sviluppo turistico sostenibile ed accessibile, oltre che di visibilità;
    la manifestazione garantisce una copertura mediatica di straordinaria portata per il Paese, per citare alcuni numeri dell'edizione 2019: 1735 i media accreditati di testate internazionali, nazionali e locali; 2,8 milioni i contatti della social community della Corsa Rosa; di 3,7 milioni è stato il picco di ascolto sulla tv nazionale RAI nel finale della 20esima tappa; 80 milioni le pagine viste su giroditalia.it;
    la manifestazione principale di ciclismo, la Corsa Rosa, è stata affiancata dall'Istituzione del Giro E, la corsa con bici a pedalata assistita che si è svolta sui percorsi del Giro d'Italia dei professionisti (533 partecipanti nel 2019), al fine di divulgare pratiche di turismo e corsa ciclistica accessibili, a tutti i livelli di abilità;
    la manifestazione dimostra una particolare sensibilità nei confronti della tutela dell'ambiente, attivando raccolta e riciclo dei rifiuti (73.078,68 sono i chilogrammi di rifiuti raccolti durante il Giro 2019, poi riciclati, attraverso il progetto Ride Green),

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di potenziare la valorizzazione del brand «Giro d'Italia» di ciclismo, sia in termini istituzionali, sia intervenendo, nell'ambito delle proprie competenze, sulla Concessionaria pubblica del servizio radiotelevisivo per quanto riguarda la programmazione, affinché possa contribuire a sviluppare un brand sportivo nazionale di valore basato sulla specificità territoriale, sul paesaggio, sulle tipicità dei Comuni interessati e vetrina per l'intero Sistema Paese.
9/1698-A/16Pella.


   La Camera,
   premesso che:
    il Giro d'Italia di ciclismo annualmente trasmesso in diretta sui canali di 198 Paesi nel mondo e giunto alla propria 102esima edizione rappresenta da sempre uno tra i più importanti momenti di sport nazionale e internazionale e di turismo sportivo, con riconosciute ricadute in termini di coesione sociale e incisività per il Paese;
    l'organizzazione del percorso del Giro d'Italia coinvolge, oltre al fattore sportivo tipicamente competitivo-agonistico, un alto numero di territori e tipicità, specialmente a livello di Ente Locale, che ivi trovano massima valorizzazione e opportunità di sviluppo turistico sostenibile ed accessibile, oltre che di visibilità;
    la manifestazione garantisce una copertura mediatica di straordinaria portata per il Paese, per citare alcuni numeri dell'edizione 2019: 1735 i media accreditati di testate internazionali, nazionali e locali; 2,8 milioni i contatti della social community della Corsa Rosa; di 3,7 milioni è stato il picco di ascolto sulla tv nazionale RAI nel finale della 20esima tappa; 80 milioni le pagine viste su giroditalia.it;
    la manifestazione principale di ciclismo, la Corsa Rosa, è stata affiancata dall'Istituzione del Giro E, la corsa con bici a pedalata assistita che si è svolta sui percorsi del Giro d'Italia dei professionisti (533 partecipanti nel 2019), al fine di divulgare pratiche di turismo e corsa ciclistica accessibili, a tutti i livelli di abilità;
    la manifestazione dimostra una particolare sensibilità nei confronti della tutela dell'ambiente, attivando raccolta e riciclo dei rifiuti (73.078,68 sono i chilogrammi di rifiuti raccolti durante il Giro 2019, poi riciclati, attraverso il progetto Ride Green),

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di valorizzare il brand «Giro d'Italia» di ciclismo, sia in termini istituzionali, sia intervenendo, nell'ambito delle proprie competenze, per dare maggiore visibilità allo stesso affinché possa contribuire a sviluppare un brand sportivo nazionale di valore basato sulla specificità territoriale, sul paesaggio, sulle tipicità dei Comuni interessati e vetrina per l'intero Sistema Paese.
9/1698-A/16. (Testo modificato nel corso della seduta)  Pella.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca una delega per l'adozione di uno o più decreti legislativi in materia di turismo, specificando i principi e i criteri direttivi ai quali il Governo dovrà attenersi;
    nello specifico, tra i criteri è prevista l'organizzazione delle disposizioni per settori omogenei o per specifiche attività o gruppi di attività, mediante la revisione e l'aggiornamento del codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, e, ove necessario, sono previste nuove disposizioni che regolino settori turistici emergenti quali tra gli altri; il turismo sostenibile, e il turismo sanitario e termale, basato su un'offerta di viaggio e permanenza improntata sulla cura della salute e la ricerca del benessere, che preveda trattamenti sanitari specifici e assistenza da parte di personale medico professionalmente qualificato;
    le acque termali sono acque importanti non solo per la salute, ma anche per l'ecosistema. Non c’è dubbio che l'Italia sia la Patria delle acque termali che vengono bevute per cure idropiniche ma anche utilizzate per la cura e la prevenzione di molte malattie;
    il turismo termale torna in parte a vivere per la diffusione della cultura del benessere della persona come ricerca di equilibro e di benessere psico fisico;
    dal Nord al Sud in Italia esistono centinaia di stabilimenti termali che per la loro tipicità, diversità ambientale e strutturale oltre che territoriale sono una eccellenza italiana;
    la fonte, la sorgente idrotermale legata all'ecosistema rappresenta un valore inestimabile del nostro territorio dal punto di vista turistico perché si tratta di un turismo legato alla salute sia come prevenzione verso molte malattie, come terapia ma soprattutto come educazione verso un corretto stile di vita. Ed è proprio sull'educazione sanitaria che le terme rivestono un luogo di primo piano perché sono concretamente luoghi dove la cura idropinica, l'igiene, l'alimentazione e il riposo sono momenti base per un soggiorno termale;
    inoltre, le terme favoriscono la socializzazione diventando quindi zone adatte anche a persone di una certa età. Il turismo termale differenziato e territoriale ha capacità di attrattività internazionale come lo ha avuto negli anni ’60. Metà di turismo internazionale oggi è nostro compito tutelare e valorizzare i luoghi termali che sono un patrimonio di bellezza e di consapevolezza verso il mantenimento del proprio stato di salute verso una medicalizzazione sempre più settoriale,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di individuare, ogni utile iniziativa di carattere normativo atta a tutelare e valorizzare le acque termali fonte di turismo e di identità territoriale e soprattutto a promuovere il termalismo italiano anche a livello internazionale, tenendo presente che le terme fanno parte della cultura e della tradizione italiana.
9/1698-A/17Baldini.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca la delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi in materia di turismo, contestualmente individuando i relativi princìpi e criteri direttivi;
    all'articolo 1, comma 2, lettera a), come modificato nel corso dell'esame in sede referente, il numero 1) reca tra i criteri direttivi lungo i quali procedere per organizzare le disposizioni per settori omogenei o per specifiche attività o gruppi di attività, mediante la revisione e l'aggiornamento del codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, e, ove necessario, prevedere nuove disposizioni per la regolamentazione di settori turistici emergenti, anche quello relativo al turismo sostenibile, basato su un'offerta turistica in cui l'attrattiva sia fondata sul mantenimento dell'integrità culturale, dei processi ecologici essenziali, della diversità biologica e dei sistemi di vita dei territori interessati;
    alla luce dell'aumento dei flussi turistici in tutto il mondo, l'Organizzazione mondiale del Turismo (Unwto) ha recentemente dedicato un intero Rapporto al fenomeno dell’overtourism, proponendo 11 strategie e 68 misure. Un problema importante anche per il Goal 11;
    il termine overtourism è ancora poco conosciuto e viene utilizzato da quando il numero dei turisti è cresciuto così tanto da mettere in crisi molte città ospitanti. A rischio non sono solo le risorse naturali e le infrastrutture, ma anche l'impatto socioculturale dei turisti verso le popolazioni locali;
    secondo le stime dell'Unwto, negli ultimi decenni i turisti internazionali sono passati da 25 milioni nel 1950, a oltre 1,3 miliardi nel 2017;
    il turismo è un settore in forte crescita: lo sviluppo economico, la riduzione dei costi di trasporto, le facilitazioni di viaggio e una classe economica media in crescita, hanno reso le città turistiche sempre più popolari. Un trend che secondo l'Unwto continuerà a crescere del 3,3 per cento all'anno fino al 2030;
    la crescita del turismo crea sfide importanti legate allo sviluppo sostenibile. Il turismo deve essere in grado di ridurre al minimo l'impatto sulle risorse naturali, sui fattori socio-culturali, sulle infrastrutture e sulla mobilità;
    negli ultimi anni, l'aumento dell'offerta di alloggi turistici ha creato, altresì, casi di sovraffollamento, e gentrificazione;
    l’overtourism è esattamente l'opposto del turismo sostenibile e responsabile, capace invece di creare posti migliori in cui vivere e luoghi migliori da visitare,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di definire, anche nell'ambito dell'elaborazione del prossimo Piano strategico per il turismo, d'intesa con le Regioni e gli enti locali, criteri e parametri omogenei in merito alla capacità di carico dei territori interessati, con particolare riferimento ai siti più vulnerabili.
9/1698-A/18Sportiello.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di delegazione in materia di turismo, interviene in uno dei settori più importanti del nostro Paese, caratterizzato da un'economia con evidenti segnali in continua crescita a livello internazionale, in considerazione che tale comparto, rappresenta uno scenario rilevante in prospettiva su cui il nostro Paese può certamente delineare un ruolo prestigioso;
    l'impianto normativo del provvedimento, composto da tre articoli, conferisce una delega al Governo nella suesposta materia, che mira ad organizzare le disposizioni per settori omogenei o attività mediante la revisione e l'aggiornamento del codice della normativa statale, in tema di ordinamento e mercato del turismo, sostenendo al contempo diversi ambiti legati al turismo come quello sostenibile, sanitario, termale, rurale, l'ittiturismo, nonché il turismo esperienziale e delle radici;
    nell'ambito dei criteri di delega, è altresì prevista la formazione di tutta la filiera delle figure professionali, turistiche e tecniche, anche integrando e aggiornando i programmi di studio degli istituti tecnici e delle università, la riqualificazione e la valorizzazione di strutture turistico-ricettive;
    a tal fine, con riferimento alla riorganizzazione dei settori e delle attività professionali legate al settore turistico, il sottoscrittore del presente atto, evidenzia la necessità di regolare il quadro normativo, attraverso la distinzione tra le figure professionali, dei percorsi per le abilitazioni, la formazione continua per mantenere la qualifica e i relativi controlli da far svolgere agli organi competenti sugli aspetti professionali puri (abusivismo), nonché il rispetto alla qualità dei professionisti (aggiornamento continuo ad opera delle categorie) ed i percorsi di formazione professionali per qualificarsi;
    con riferimento alla gestione della professione, si evidenzia altresì la necessità di utilizzare, un sistema di qualifica nazionale, su base regionale e un sistema di elenchi unico così come per altre attività professionali già abilitate dalle regioni,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, nell'ambito dell'attuazione dei principi e dei criteri direttivi della delega, un intervento normativo volto a regolamentare le professionalità operanti nei settori turistici strategici.
9/1698-A/19Perconti, Zanichelli.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge «Delega al Governo in materia di turismo» conferisce al Governo la delega per l'adozione di uno o più decreti legislativi, per un termine biennale, in materia di turismo e detta principi e criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega stessa;
    tale testo, prevede espressamente all'articolo 1, comma 2, lettera i), la realizzazione di un sistema informativo che consenta una più agevole consultazione e conoscenza della programmazione turistica di ciascuna regione, dei bandi europei, nazionali e regionali destinati al settore turistico, delle normative regionali inerenti all'offerta turistica del rispettivo territorio, delle strutture ricettive, dell'offerta turistica disponibile nei siti riconosciuti patrimonio dell'umanità da parte dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO);
    il Consiglio internazionale del Programma MAB (Man and Biosphere) dell'Unesco il 19 giugno scorso ha proclamato due nuovi siti italiani riserve mondiali Unesco uno dei quali è la riserva «Po Grande» fra Emilia Romagna, Lombardia e Veneto;
    l'area mediana del Po è stata perimetrata grazie a un'alleanza di grande rilevanza per la tutela e la valorizzazione del territorio tra 85 Comuni, 3 Regioni (Emilia Romagna, Lombardia e Veneto) e 8 Province (Pavia, Lodi, Piacenza, Cremona, Parma, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo), che hanno condiviso gli obiettivi del programma MaB, basati sulla conservazione, lo sviluppo sostenibile e l'educazione;
    questi territori messi in rete, sono inscindibilmente legati da valori comuni connessi all’habitat, alla biodiversità, alla cultura, alle tradizioni ai mestieri e ai rilevanti valori delle produzioni di eccellenza agricola e artigianale, e possono in questo modo migliorare il loro ambiente e renderlo attrattivo in termini turistici a beneficio comune sia di chi abita questi luoghi suggestivi sia per le migliaia di turisti e interessati di paesaggi, ricchezze culturali e produttive locali;
    la riqualificazione turistica della valle del Po può costituire, inoltre, un'opportunità importante dal punto di vista occupazionale e della tutela della salvaguardia dell'ambiente, in considerazione del fatto che l'Emilia-Romagna è una regione con elevati livelli di inquinamento, e la risposta turistica potrebbe quindi essere uno strumento occupazionale alternativo e sostenibile da affiancarsi ai numerosi insediamenti industriali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, di adottare, nel rispetto della legislazione concorrente, idonei provvedimenti finalizzati ad introdurre misure volte a valorizzare le attività turistiche situate presso il bacino del Po recentemente proclamata Patrimonio dell'UNESCO, al fine di rilanciare le opportunità occupazionali e il turismo in coerenza con la valorizzazione del patrimonio naturalistico e paesaggistico locale.
9/1698-A/20Zanichelli.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca la delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi in materia di turismo, contestualmente individuando i relativi principi e criteri direttivi;
    l'articolo 1, comma 2, lettera g), come modificato nel corso dell'esame in sede referente, prevede, a carico delle pubbliche amministrazioni, in un quadro di interoperabilità tra le diverse banche dati, l'obbligo di rendere facilmente conoscibili e accessibili le informazioni, i dati da fornire e la relativa modulistica, anche adeguando, aggiornando e semplificando il linguaggio e adottando moduli unificati e standardizzati che definiscano esaustivamente, per ciascun tipo di procedimento, i contenuti tipici e l'organizzazione dei relativi dati potenziando, altresì, sia l'utilizzo del digitale per tutta la modulistica sia i portali web pubblici esistenti;
    la seguente lettera h), numero 3), come modificato nel corso dell'esame in sede referente specifica che l'armonizzazione con il diritto europeo della normativa nazionale in materia di turismo, nei limiti delle competenze statali e tenuto conto delle esperienze regionali già maturate in materia, avviene anche mediante l'individuazione dei fabbisogni e la semplificazione delle procedure uniformi di raccolta, condivisione, monitoraggio, analisi e gestione dei dati, ai fini del miglioramento della qualità dell'offerta turistica per favorirne la pianificazione e di una più completa identificazione della domanda, con particolare riferimento all'accessibilità, anche attraverso l'utilizzo di un codice identificativo nazionale, tenendo conto delle esperienze regionali esistenti, al fine di riqualificare tutta l'offerta ricettiva imprenditoriale ed occasionale;
    per quanto riguarda i dati sopraindicati vi sono diversi obblighi in capo agli operatori turistici tra i quali i dati da comunicare all'ISTAT per fini statistici, l'invio delle informazioni riguardanti il pagamento della tassa di soggiorno e quelle riguardanti gli adempimenti fiscali e tributari;
    l'obiettivo è quello della semplificazione degli adempimenti burocratici in capo a tutte le strutture ricettive;
    l'adozione di un canale unico di trasmissione incentiverebbe soprattutto gli utenti occasionali ad utilizzare lo strumento delle locazioni brevi;
    attraverso le risorse telematiche già esistenti presso il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo o mediante altre di nuova istituzione si renderebbe possibile la trasmissione dei dati in forma aggregata a tutte le istituzioni interessate;
    questo consentirebbe da un lato alle parti contrattuali di mettersi in regola e dall'altro consentendo alla Pubblica amministrazione il monitoraggio dei flussi turistici sotto il profilo del rispetto delle esigenze di legalità, di registrazione degli alloggi, di rilevamento statistico e del versamento dei tributi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nell'ambito della semplificazione degli adempimenti burocratici in capo alle attività ricettive ai sensi della normativa vigente, con particolare riferimento alle locazioni brevi, di veicolare le varie comunicazioni con un'unica interfaccia, utilizzando i canali telematici esistenti o valutando di prevederne di nuovi.
9/1698-A/21Scanu.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca la delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi in materia di turismo, contestualmente individuando i relativi principi e criteri direttivi;
    negli ultimi anni, l'innovazione tecnologica ed il web hanno profondamente modificato aspetti culturali e sociali, abitudini e metodologie di consumo e produzione dei prodotti e dei servizi, con particolare riguardo al settore turistico;
    lo sviluppo del digitale, inoltre, ha introdotto nel settore turistico nuove professioni con caratteristiche molto innovative e che necessitano, dunque, di essere approfondite e regolamentate;
    si è assistito ad una evoluzione culturale di ciò che concerne la fruizione turistica, col settore che appare rivoluzionato nell'offerta che esso propone e nelle modalità di godimento dello stesso;
    nuove forme di turismo, come quello definito «esperienziale», si affacciano prepotentemente sul mercato attirando un numero sempre maggiore di fruitori;
    il «turismo esperienziale» è una tendenza globale in crescita caratterizzata dal forte impatto personale che coinvolge i viaggiatori nel corso di una serie di attività che stabiliscono una connessione fisica, emotiva, sociale e intellettuale col luogo visitato poiché si interagisce con le persone, la storia e le tradizioni dello stesso;
    con le nuove forme di turismo vanno di pari passo nuove forme di ospitalità riconducibili all’home sharing, ovvero la condivisione della propria abitazione con altre persone per alcuni periodi di tempo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare idonee iniziative, anche di carattere normativo, finalizzate al riconoscimento, alla regolamentazione delle nuove professioni emerse grazie allo sviluppo della digital economy e del turismo esperienziale, nonché delle nuove forme di ospitalità inerenti l’home sharing connesse alle citate nuove forme di turismo.
9/1698-A/22Orrico.


   La Camera,
   premesso che:
    il principio di turismo sostenibile è stato definito nel 1988 dall'Organizzazione Mondiale del Turismo (UNWTO) nel seguente modo: «Le attività turistiche sono sostenibili quando si sviluppano in modo tale da mantenersi vitali in un'area turistica per un tempo illimitato, non alterano l'ambiente (naturale, sociale ed artistico) e non ostacolano o inibiscono lo sviluppo di altre attività sociali ed economiche»,
    la Global Sustainable Tourism Council (GSTC), organizzazione istituita nel 2007 da UNEP e UNWTO per promuovere la sostenibilità e la responsabilità sociale nel mondo del turismo, ha elaborato in questo contesto degli standard, noti anche come criteri GSTC, per definire i principi guida e i requisiti minimi per un turismo socialmente, economicamente, culturalmente e ambientalmente sostenibili in tutti il mondo: GSTC C-HTO: criteri GSTC per gli hotel e i tour operator e GSTC CD: criteri GSTC per le destinazioni. Gli standard di riferimento, riconosciuti a livello mondiale e applicabili a tutto il settore turistico, definiscono i criteri che costituiscono le caratteristiche base che ogni attività turistica dovrebbe aspirare ad ottenere. I criteri si sviluppano attorno a quattro concetti fondamentali: pianificazione efficace della sostenibilità; massimizzazione dei benefici sociali ed economici per la comunità locale e minimizzazione degli impatti negativi; accrescimento del patrimonio culturale, massimizzando i benefici su di esso e minimizzandone gli impatti negativi; riduzione degli impatti negativi sul patrimonio ambientale e massimizzazione degli impatti positivi;
    nel corso degli anni la letteratura di settore, mutuando i concetti da quelli dello sviluppo sostenibile, ha evidenziato come il turismo sostenibile poggia su 3 direttrici: ambiente, economia, comunità locali;
    il turismo sostenibile si caratterizza, dunque, per essere anche una modalità operativa trasversale che deve essere sempre tenuta in considerazione dagli operatori del settore e dagli amministratori;
    in Italia il 2019 è, altresì, l'anno del turismo lento, una delle forme meno invasive di turismo e concettualmente vicine al turismo sostenibile e responsabile, capace di valorizzare le tipicità di un luogo, la conoscenza e la scoperta di cibi biologici e a chilometri zero, la propensione a destinazioni attente dal risparmio energetico e alla raccolta differenziata, l'attenzione e il rispetto verso i luoghi visitati e le comunità locali,

impegna il Governo

nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di intraprendere, iniziative volte alla promozione di misure di innovazione e specializzazione della filiera turistica al fine di renderla sostenibile dal punto vista ambientale, delle economie e della cultura locale al di là della tipologia di turismo.
9/1698-A/23Masi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca la delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi in materia di turismo, contestualmente individuando i relativi principi e criteri direttivi;
    l'articolo 1, comma 2, lettera a) – come modificato nel corso dell'esame in sede referente – lettera a), reca tra i criteri direttivi lungo i quali procedere per organizzare le disposizioni per settori omogenei o per specifiche attività o gruppi di attività, mediante la revisione e l'aggiornamento del codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, e, ove necessario, prevedere nuove disposizioni per la regolamentazione di settori turistici emergenti, anche quello al numero 2) il turismo sanitario e termale, basato su un'offerta di viaggio e permanenza improntata sulla cura della salute e la ricerca del benessere, che preveda trattamenti sanitari specifici e assistenza da parte di personale medico professionalmente qualificato;
    l'Italia è il Paese europeo che vanta il maggior numero di stabilimenti termali, soprattutto grazie alla sua particolare conformazione geologica;
    il settore termale nel nostro Paese conta – secondo i dati più recenti – circa 380 stabilimenti, distribuiti in 20 regioni e oltre 170 comuni, occupa più di 60.000 addetti (tra i diretti e l'indotto) e produce un fatturato annuo di 800 milioni di euro circa, che arriva a più di 1,5 miliardi di euro, considerando i servizi a esso correlati (alberghiero, ristorazione, commercio e altro);
    il comparto termale costituisce il 5 per cento del settore turistico e paesaggistico nazionale, un asset rilevante che rappresenta una risorsa determinante per vaste aree del Paese;
    nonostante questo il comparto è stato colpito pesantemente dalla recente crisi economica: nel periodo 2008-2014, infatti, ha subito una contrazione del fatturato di circa il 20 per cento;
    in questo contesto il comparto sconta, altresì, la mancanza di investimenti che impedisce in primo luogo la riqualificazione delle strutture presenti nel territorio nonché la vetustà del quadro normativo vigente in materia, il quale necessita pertanto di essere aggiornato, in particolare nell'ottica di avere un quadro di riferimento certo sul piano finanziario,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di provvedere alla ricognizione di idonei strumenti finalizzati ad offrire alle imprese del settore termale un quadro di riferimento certo, anche sul piano finanziario, che permetta di contrastare la situazione di crisi del settore.
9/1698-A/24Manzo.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 del disegno di legge in oggetto conferisce al Governo la delega per l'adozione di uno o più decreti legislativi in materia di turismo, enumerando al comma 2 i principi e i criteri direttivi ai quali il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega e, in particolare alla lettera h) prevede l'armonizzazione della normativa nazionale con il diritto europeo in materia di turismo, nei limiti delle competenze statali, tenuto conto delle esperienze regionali già maturate in materia, mediante: 1) il riordino e l'aggiornamento della normativa in materia di professioni turistiche con la previsione di specifiche disposizioni per il contrasto dell'esercizio abusivo delle stesse professioni, anche con modalità telematiche;
    da tempo, sempre più persone si avvicinano alla bicicletta e vogliono «condividere» con le due ruote i propri giorni di vacanza: turisti che si mettono alla ricerca non solo di percorsi ciclabili ma ai quali piace coniugare la pedalata alla conoscenza del territorio. Ed è sotto questa visione che è nata la figura dell'accompagnatore cicloturistico che si sta diffondendo in tutte le città comprese quelle d'arte del nostro territorio. Una figura che però non risulta regolamentata in molte regioni alimentando così il mercato del lavoro nero in assenza di una legislazione uniforme su tutto il territorio nazionale;
    fa eccezione la Regione Piemonte, la quale, invece, ha già individuato l'accompagnatore cicloturistico come figura professionale ai sensi dell'articolo 2, comma 5 della L.R. 33/2001, così definendolo: «È accompagnatore cicloturistico chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone in percorsi cicloturistici, fornendo informazioni generali sul territorio, illustrando le zone di pregio naturalistico e ambientale, i siti di interesse artistico, storico e culturale attraversati, al di fuori degli ambiti di competenza degli accompagnatori naturalistici e delle guide turistiche» (v. D.G.R. 22 Giugno 2009, n. 27). La Regione Piemonte ha preso atto della necessità di istituire tale figura in virtù di numerose istanze pervenute dagli Enti locali, Enti pubblici, ATL, Associazioni del settore cicloturistico, Agenzie formative nonché da un'indagine effettuata, su richiesta del Settore Organizzazione turistica, dall'Osservatorio turistico regionale, dalla quale è emerso che nel quinquennio 2000-2005 la Regione ha destinato cospicue risorse per sostenere numerosi progetti di cicloturismo, ciclismo fuori strada e mountain bike riguardanti in particolare la realizzazione di piste e percorsi ciclabili e altre infrastrutture di servizio, l'organizzazione di manifestazioni, la creazione di itinerari;
    l'attività turistica costituisce uno degli snodi centrali sia dell'economia nazionale sia dello stato sociale latamente inteso, avendo infatti a riferimento, sul primo versante, una dimensione «passiva» (relativa all'offerta di beni e servizi «turistici») che crea comunque ricchezza economica, e sul secondo versante una dimensione «attiva» (relativa all'attività del turista), che si riconnettono entrambe a finalità, interessi diffusi e diritti condivisi dall'intera collettività, e dunque a molteplici interessi pubblici e privati;
    in tale quadro risulta di fondamentale importanza provvedere al riordino e all'aggiornamento della normativa in materia di professioni turistiche tra le quali va inclusa anche quella dell'accompagnatore cicloturistico con la previsione di specifiche disposizioni, anche di indirizzo nei confronti delle singole regioni, per consentire a tali figure professionali di svolgere regolarmente il proprio lavoro al pari di altre professioni come quella delle guide turistiche;
   premesso e ritenuto tutto ciò,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, nel rispetto della legislazione concorrente e di quella europea, idonee iniziative finalizzate all'individuazione della figura professionale dell'accompagnatore cicloturistico.
9/1698-A/25D'Orso.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca la delega per l'adozione di uno o più decreti legislativi in materia di turismo, contestualmente individuando i relativi principi e criteri direttivi;
    l'articolo 1, comma 2, lettera a) – come modificato nel corso dell'esame in Commissione in sede referente – reca tra i principi e i criteri direttivi a cui il Governo si deve attenere nell'esercizio della delega vi è quello di «organizzare le disposizioni per settori omogenei o per specifiche attività o gruppi di attività, mediante la revisione e l'aggiornamento del codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, e, ove necessario, prevedere nuove disposizioni per la regolamentazione di settori turistici emergenti», tra i quali viene citato, al punto 2), relativo al «turismo sanitario e termale, basato su un'offerta di viaggio e permanenza improntata sulla cura della salute e la ricerca del benessere, che preveda trattamenti sanitari specifici e assistenza da parte di personale medico professionalmente qualificato»;
    grazie alla conformazione del proprio territorio, l'Italia ha una naturale predisposizione a fenomeni vulcani, sorgenti termali, soffioni e geyser: per questo si posiziona ai vertici europei e mondiali del settore;
    con un giro d'affari di oltre 18 miliardi di dollari, l'Italia si piazza nella top ten mondiale dei Paesi nel settore del turismo del benessere, Spa e terme, secondo il «2018 Global Wellness Economy Monitor»;
    in particolare, per quanto riguarda il settore turistico, ci classifichiamo al decimo posto con un fatturato totale di 13,4 miliardi di dollari, in crescita rispetto agli 11 miliardi del 2015, con circa 150 mila persone impiegate; siamo sesti nel mondo, invece, con 3,2 miliardi, in crescita del 32 per cento annua rispetto al 2015, per quanto riguarda le Spa, con quasi 4 mila strutture che impiegano 83 mila persone; e quinti nelle terme con 1,7 miliardi e 768 centri, dopo Cina, Giappone, Germania e Russia;
    secondo dati aggiornati al 2014, tutte le regioni eccetto il Molise vantavano aziende termali anche se il 60 per cento sono concentrate in Campania e in Veneto cioè nelle due regioni in cui si trovano le aree più ricche di sorgenti di acqua minerale;
    per quanto riguarda la capacità ricettiva, gli esercizi alberghieri di proprietà delle aziende termali dispongono complessivamente di 27.662 posti letto;
    nel 2014, il numero dei clienti degli stabilimenti ha raggiunto quasi la cifra di 2,8 milioni;
    nel periodo 2009-2013, il settore delle terme ha subito un gravissimo ridimensionamento dell'attività produttiva e degli investimenti, accompagnato da crescenti perdite occupazionali e solo nel periodo 2014-2015 si sono manifestati timidi segnali di ripresa;
    ciononostante, nel periodo 2008-2015, il fatturato delle cure termali ha segnato una flessione di quasi il 12 per cento e i livelli occupazionali rimangono ancora bassi;
    a pesare sulla perdurante crisi del settore vi sono la concorrenziale esercitata dagli stabilimenti termali ubicati in Austria, Croazia, Slovenia e Ungheria, i quali beneficiano di una tassazione molto più favorevole, e la persistente crisi di alcune grandi società a partecipazione pubblica, che mostrano da diversi anni perdite consistenti e squilibri finanziari crescenti;
    il comparto termale costituisce determinante per vaste aree del Paese ma soffre la mancanza di investimenti che impedisce la riqualificazione delle strutture nonché un quadro normativo in materia obsoleto, il quale necessita pertanto di essere aggiornato, anche sul piano finanziario,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere idonee iniziative per la riqualificazione del settore termale anche al fine di incentivare il patrimonio naturale, storico, artistico, culturale – rappresentato dalle aziende del settore – e rivitalizzare il tessuto socio-economico locale ad esso collegato.
9/1698-A/26Di Lauro.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca la delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi in materia di turismo, contestualmente individuando i relativi principi e criteri direttivi;
    l'abusivismo, l'elusione e l'evasione delle imposte sono fenomeni tra loro strettamente collegati ed estremamente dannosi per il settore del turismo;
    l'evasione va colpita sia perché fa concorrenza sleale nei confronti delle imprese oneste sia perché produce anche perdita di risorse da parte dello Stato;
    tali risorse che potrebbero essere investite in vari settori del nostro Paese tra questi in quello del turismo, uno dei pochi settori più dinamici della nostra economia;
    in questo contesto è necessario porre un'attenzione particolare all'attività degli intermediari del settore turistico quali le piattaforme digitali che non hanno sede in Italia,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intraprendere ogni utile ed idonea iniziativa finalizzata a potenziare l'attività di contrasto all'abusivismo, all'elusione e all'evasione fiscale nel settore turistico, con particolare riferimento all'attività delle piattaforme digitali che non hanno sede in Italia.
9/1698-A/27Berardini, Masi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi in materia di turismo, contestualmente individuando i relativi principi e criteri direttivi;
    secondo i dati raccolti in una recente ricerca di Federalberghi sulla shadow hospitality il sommerso turistico sta dilagando, con gravi rischi per turisti, lavoratori, comunità e mercato;
    i risultati della ricerca entrano in contrasto stridente con la narrazione di un'economia della condivisione ed evidenziano piuttosto una realtà di sommerso imponente potenziale delineando, altresì, l'immagine di un sistema capillare di shadow hospitality;
    l'ospitalità alternativa a quella regolamentata porta con sé anche un'evasione fiscale consistente;
    gli alloggi in affitto breve non sono forme integrative del reddito, dato che oltre il 62 per cento è gestito da soggetti che gestiscono un numero consistente di appartamenti, con punte record di 4 mila, non si tratta di strutture esperienziali, in cui c’è condivisione con il titolare, dato che il 77 per cento degli annunci si riferisce a interi appartamenti, non si tratta di attività occasionali, visto che nel 65 per cento dei casi gli alloggi sono disponibili per oltre sei mesi all'anno, non vanno a completare l'offerta su rotte poco battute dal turismo mainstream ma anzi si concentrano proprio dove c’è maggiore offerta di strutture alberghiere;
    in questo contesto il Governo ha espresso sin dal suo insediamento la precisa volontà di contrastare l'illegalità nel settore turistico;
    va in questa direzione la disposizione contenuta nel decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (cd. Decreto Crescita) recante norme volte a contrastare l'evasione nel settore turistico – ricettivo, tra le quali quella relativa all'istituzione di un'apposita banca dati delle strutture ricettive c degli immobili destinati alle locazioni brevi, identificate da un codice alfanumerico da utilizzare in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza, consentendone l'accesso diretto all'Agenzia delle entrate;
    le locazioni brevi sono di frequente pubblicizzate su siti web non provvisti di mezzi di pagamento elettronico, il che implica la non tracciabilità e la non certificazione delle transazioni ad esse afferenti, che rimangono affidate alla trattativa privata fra le parti;
    di fatto i siti web in questione non garantiscono il controllo sulla regolare stipula dei contratti di locazione breve e sull'adempimento degli obblighi fiscali ad essi connessi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intraprendere opportune iniziative finalizzate a prevedere la tracciabilità e la certificazione delle transazioni relative alla pubblicizzazione di offerte di locazioni brevi su siti web non provvisti di sistemi di pagamento elettronici.
9/1698-A/28Giarrizzo, Scanu.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca la delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi in materia di turismo, contestualmente individuando i relativi principi e criteri direttivi;
    all'articolo 1, comma 2, lettera a), come modificato nel corso dell'esame in sede referente, reca tra i criteri direttivi lungo i quali procedere per organizzare le disposizioni per settori omogenei o per specifiche attività o gruppi di attività, mediante la revisione e l'aggiornamento del codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato dei turismo, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, e, ove necessario, prevedere nuove disposizioni per la regolamentazione di settori turistici emergenti, anche quello – al numero 1) – relativo al turismo sostenibile, basato su un'offerta turistica in cui l'attrattiva sia fondata sul mantenimento dell'integrità culturale, dei processi ecologici essenziali, della diversità biologica e dei sistemi di vita dei territori interessati;
    il glamping è definito la nuova frontiera del turismo green e sostenibile;
    anche se negli ultimi anni si è diffuso in tutto il mondo, molti ancora non conoscono il glamping, come nuova modalità di alloggio a metà strada tra il green e il luxury. Un lusso ecosostenibile, si potrebbe definire così questo campeggio che però offre tutte le comodità di un hotel. Di fatto la parola glamping nasce proprio dall'unione di glamour e camping, quindi si può dire a tutti gli effetti che il glamping sia un tipo particolare di campeggio, ma le sue caratteristiche non si fermano qui;
    le differenze tra camping e glamping sono sostanziali. Il primo consiste nell'alloggiare e dormire in mezzo alla natura a prescindere dal tipo di tenda. Alcune possono essere basiche, altre più complete e tecniche, ma la costante è che nei camping ci si porta la propria tenda, si monta e si condividono i servizi con le altre persone. Il glamping invece ha solitamente tende già allestite, arredate con mobili di design e spesso pezzi unici realizzati da artigiani. Si può fare glamping in tutte le stagioni in quanto molte tende hanno anche il riscaldamento interno e spesso sono immerse in scenari naturalistici spettacolari;
    il glamping segue a livello italiano, la normativa dei campeggi e pertanto dovranno essere rispettate tutte le leggi e la regolamentazione in merito. Ogni regione però ha la sua normativa, ma alcuni degli adempimenti di base sono: l'apertura di una Partita Iva, l'iscrizione al Registro imprese turistiche della Camera di Commercio, la trasmissione automatica Inps e Inail, la domanda di autorizzazione comunale, la valutazione di impatto ambientale e acustico, l'autorizzazione sanitaria Asl, la valutazione del rischio e l'autorizzazione per la somministrazione alimenti;
    c’è un vuoto normativo nel caso del glamping, equiparato solo per necessità al campeggio, in quanto i servizi di acqua e luce sono completamente diversi, le autorizzazioni per le aree concesse sono di dimensioni diverse, non c’è stagionalità nell'attività, non si possono equiparare i tributi fiscali in quanto i costi di alloggio sono enormemente differenti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, di intraprendere iniziative, anche di carattere normativo, finalizzate a regolamentare il glamping quale attività ricettiva all'aria aperta intesa come un modo nuovo di unire campeggio e lusso con alla base una filosofia green e connessa all'ecoturismo.
9/1698-A/29Alemanno.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca una delega per l'adozione di uno o più decreti legislativi in materia di turismo, specificando i principi e i criteri direttivi ai quali il Governo dovrà attenersi;
    il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, ha sancito il trasferimento al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle funzioni esercitate dal Ministero dei beni e delle attività culturali in materia di turismo;
    il turismo italiano ha delle peculiarità che non sono adeguatamente garantite e tutelate all'interno di un Ministero quale è quello delle politiche agricole alimentari e forestali, già sufficientemente impegnato rispetto ai temi che da sempre contraddistinguono la sua attività;
    occorre investire nel turismo come settore strategico, rafforzarne la dimensione industriale, investire sull'innovazione, valorizzare il legame con ambiente e cultura, riconoscendo a tale settore il suo ruolo di priorità nazionale;
    è fondamentale, pertanto, l'istituzione di uno specifico Ministero, che svolga funzioni e compiti in modo esclusivo, al fine di garantire la promozione e la valorizzazione della filiera turistica nazionale, la cura della programmazione e del coordinamento delle politiche turistiche nazionali, dei rapporti con le Regioni e dei progetti di sviluppo del settore turistico, delle relazioni con l'Unione europea e internazionali, dei rapporti con le imprese e le associazioni di categoria, nonché di contrasto ad ogni forma di abusivismo e concorrenza sleale,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di istituire, in tempi brevi, il nuovo Ministero per le politiche turistiche e la promozione nazionale, dotandolo delle strutture e delle risorse necessarie allo svolgimento delle sue peculiari funzioni richiamate in premessa.
9/1698-A/30Lollobrigida, Zucconi, Gemmato, Acquaroli, Luca De Carlo, Frassinetti, Ferro, Silvestroni.


   La Camera

impegna il Governo

nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h), numero 1), a tenere conto della giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di professioni.
9/1698-A/31Rampelli.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame conferisce al Governo la delega per l'adozione di uno o più decreti legislativi in materia di turismo, individuandone specifici principi e criteri direttivi;
    il turismo italiano rappresenta uno dei punti forti della nostra economia, per questo occorre investire in tale settore rafforzandone la dimensione industriale e investendo sull'innovazione;
    il violento fenomeno meteorologico che lo scorso mercoledì si è abbattuto sul litorale cervese e Milano Marittima, con forti venti e temporali, ha danneggiato gravemente una area molto estesa dove polizia locale e vigili del fuoco sono ancora al lavoro per liberare le strade e aiutare i cittadini le cui abitazioni hanno subito danni;
    il traffico ferroviario è interrotto sulla Ravenna-Rimini e ci sono cancellazioni, rallentamenti e ritardi anche sulla tratta Bologna-Ravenna;
    le attrezzature di diversi stabilimenti balneari di Milano marittima e di Cervia sono state divelte, creando gravi danni agli esercizi balneari per la stagione estiva in corso,

impegna il Governo

a valutare l'adozione di urgenti provvedimenti volti a garantire un adeguato sostegno economico ai cittadini e agli operatori economici colpiti dal maltempo, per il ripristino delle abitazioni e delle attrezzature degli stabilimenti balneari.
9/1698-A/32Meloni, Lollobrigida, Mantovani, Foti, Lucaselli, Zucconi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame conferisce al Governo la delega per l'adozione di uno o più decreti legislativi in materia di turismo, individuandone specifici principi e criteri direttivi;
    il turismo italiano rappresenta uno dei punti forti della nostra economia, per questo occorre investire in tale settore rafforzandone la dimensione industriale e investendo sull'innovazione;
    il violento fenomeno meteorologico che lo scorso mercoledì si è abbattuto sul litorale cervese e Milano Marittima, con forti venti e temporali, ha danneggiato gravemente una area molto estesa dove polizia locale e vigili del fuoco sono ancora al lavoro per liberare le strade e aiutare i cittadini le cui abitazioni hanno subito danni;
    il traffico ferroviario è interrotto sulla Ravenna-Rimini e ci sono cancellazioni, rallentamenti e ritardi anche sulla tratta Bologna-Ravenna;
    le attrezzature di diversi stabilimenti balneari di Milano marittima e di Cervia sono state divelte, creando gravi danni agli esercizi balneari per la stagione estiva in corso,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare provvedimenti volti a garantire un adeguato sostegno economico ai cittadini e agli operatori economici colpiti dal maltempo, per il ripristino delle abitazioni e delle attrezzature degli stabilimenti balneari.
9/1698-A/32. (Testo modificato nel corso della seduta)  Meloni, Lollobrigida, Mantovani, Foti, Lucaselli, Zucconi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame conferisce al Governo la delega per l'adozione di uno o più decreti legislativi in materia di turismo volti alla riorganizzazione ed al coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni per settori omogenei o per specifiche attività o gruppi di attività, da eseguire mediante l'aggiornamento del codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo. Non si fa però cenno di un aggiornamento delle normative che riguardano il c.d. «turismo bianco»;
    quest'ultimo, cioè il turismo che si riferisce al «sistema neve» e, molto spesso, strettamente connesso agli sport invernali, è in rapida ascesa. Gli ultimi dati del 2019 dipingono un quadro confortante. Sono infatti circa 11 milioni gli italiani (circa 7,8 milioni di maggiorenni e 3,2 milioni di minorenni) che hanno trascorso una vacanza sulla neve tra gennaio e marzo 2019, con un incremento di circa il 4,3 per cento rispetto al 2018 (10,5 milioni), per un giro d'affari complessivo che supera gli 8 miliardi di euro, con una crescita complessiva dell'11,9 per cento rispetto ai 7,3 miliardi dello scorso anno;
    tali numeri sono sicuramente il sintomo di un settore fortemente in salute, che però necessita comunque di un adeguamento, aggiornamento e semplificazione del linguaggio normativo, anche tramite un coordinamento delle disposizioni legislative vigenti. Particolare attenzione va posta sulle criticità degli impianti a fune, i quali vanno considerati il futuro della montagna in quanto rappresentano un presidio del territorio montano, sono il fulcro dell'economia delle valli, creano i presupposti per evitare lo spopolamento delle montagne e contribuiscono alla cura dei territori. Le istituzioni non debbono dunque dimenticare che il «turismo bianco» rappresenta una risorsa per l'intero sistema Paese, non solo a livello economico, ma anche a livello culturale e paesaggistico, e che per questo necessita dunque di un trattamento peculiare e specifico,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere specifiche iniziative volte al riordinamento, all'aggiornamento ed alla semplificazione dell'insieme delle normative in materia di «turismo bianco», un settore che necessita, ai fini della sua valorizzazione e tutela, di un continuo e costante monitoraggio.
9/1698-A/33Ciaburro, Caretta.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca: «Delega al Governo in materia di turismo»;
    al punto 3) della lettera a) dell'articolo 1, comma 2, prevede che il Governo, ove necessario, preveda nuove disposizioni per la regolamentazione del settore riguardante il turismo rurale, inteso come sviluppo di un'attrattiva fondata sulla riscoperta delle aree rurali caratterizzate dalla coltivazione, dall'allevamento e dalla produzione di prodotti locali enogastronomici, in particolare di prodotti a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geografica protetta (IGP), a specialità tradizionale garantita (STG), di prodotti di montagna, di prodotti che rientrano nei sistemi di certificazione regionali riconosciuti dall'Unione europea e di prodotti agroalimentari tradizionali inseriti nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali;
    la previsione sopra citata dunque non prende in considerazione in alcun modo la certificazione De.Co. (denominazioni comunali di origine), cioè il riconoscimento che gli enti locali ed i Comuni attribuiscono a quei prodotti ritenuti in qualche modo «tipici» o legati storicamente al luogo, e che non hanno altri riconoscimenti, come Dop, Igp, Stg, Pat o altro. Questi marchi di garanzia sono nati in seguito alla legge n. 142 dell'8 giugno 1990, la quale diede ai Comuni la facoltà di disciplinare in materia di valorizzazione delle attività agroalimentari tradizionali. La De.Co., quindi, dimostra l'origine locale del prodotto, ne racconta e fissa la sua composizione e ne garantisce gli ingredienti ai produttori del territorio e ai consumatori;
    le De.Co. sono certificazioni del settore agroalimentare, ed espressione di un patrimonio collettivo, che hanno la funzione di legare un prodotto o le sue fasi realizzative ad un particolare territorio comunale garantendo dunque la storicità della sostenibilità del prodotto ed evitando improvvisazioni al solo scopo commerciale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere misure volte alla valorizzazione dei prodotti De.Co. (denominazioni comunali di origine), i quali contribuiscono allo sviluppo economico ed alla crescita economica per quelle comunità che vedono come risorsa reale e concreta la presenza di prodotti con un forte legame con il territorio.
9/1698-A/34Caretta, Ciaburro.


INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Intendimenti in ordine al programma di stabilizzazione dei docenti precari nella scuola secondaria – 3-00861

   MOLINARI, ANDREUZZA, BADOLE, BASINI, BAZZARO, BELLACHIOMA, BELOTTI, BENVENUTO, BIANCHI, BILLI, BINELLI, BISA, BOLDI, BONIARDI, BORDONALI, CLAUDIO BORGHI, BUBISUTTI, CAFFARATTO, CANTALAMESSA, CAPARVI, CAPITANIO, VANESSA CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CENTEMERO, CESTARI, COIN, COLLA, COLMELLERE, COMAROLI, COMENCINI, COVOLO, ANDREA CRIPPA, DARA, DE ANGELIS, DE MARTINI, D'ERAMO, DI MURO, DI SAN MARTINO LORENZATO DI IVREA, DONINA, FANTUZ, FERRARI, FOGLIANI, FORMENTINI, FOSCOLO, FRASSINI, FURGIUELE, GASTALDI, GERARDI, GIACCONE, GIACOMETTI, GIGLIO VIGNA, GOBBATO, GOLINELLI, GRIMOLDI, GUSMEROLI, IEZZI, INVERNIZZI, LATINI, LAZZARINI, LEGNAIOLI, LIUNI, LO MONTE, LOCATELLI, LOLINI, EVA LORENZONI, LOSS, LUCCHINI, MACCANTI, MAGGIONI, MARCHETTI, MATURI, MORELLI, MOSCHIONI, MURELLI, ALESSANDRO PAGANO, PANIZZUT, PAOLINI, PAROLO, PATASSINI, PATELLI, PATERNOSTER, PETTAZZI, PIASTRA, PICCOLO, POTENTI, PRETTO, RACCHELLA, RAFFAELLI, RIBOLLA, RIXI, SALTAMARTINI, SASSO, SUTTO, STEFANI, TARANTINO, TATEO, TIRAMANI, TOCCALINI, TOMASI, TOMBOLATO, TONELLI, TURRI, VALBUSA, VALLOTTO, VINCI, VIVIANI, ZICCHIERI, ZIELLO, ZOFFILI e ZORDAN. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
   sono decine di migliaia le famiglie di precari della scuola interessate all'attuazione dell'intesa fra Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e rappresentanze sindacali sottoscritta l'11 giugno 2019, che affronta concretamente il problema del precariato storico, nel rispetto del punto 22 del «contratto di governo»;
   l'intesa intende dare attuazione agli impegni precedentemente assunti tra le organizzazioni sindacali e il Ministro interrogato con la sottoscrizione del documento il 24 aprile 2019 alla presenza del Presidente del Consiglio dei ministri, in particolare quello di riconoscere e valorizzare l'esperienza di lavoro del personale precario, individuando modalità che agevolino l'immissione in ruolo di chi lavora nella scuola da più di 36 mesi;
   da notizie di stampa si apprende che il Ministro interrogato intende attivare lo strumento dei percorsi abilitanti speciali (pas) e bandire un concorso straordinario nella scuola secondaria per docenti con tre anni di servizio –:
   in che termini intenda dare attuazione al predetto programma di stabilizzazione nella scuola secondaria per quanto riguarda in particolare le finalità, le caratteristiche, i criteri per valorizzare l'esperienza pregressa e se e quando verrà bandito il concorso ordinario. (3-00861)


Iniziative volte ad incrementare i posti per la formazione post laurea dei giovani neolaureati in medicina e chirurgia – 3-00862

   ASCANI, CARNEVALI, PICCOLI NARDELLI, ANZALDI, CIAMPI, DI GIORGI, FRANCESCHINI, PRESTIPINO, ROSSI, CAMPANA, DE FILIPPO, UBALDO PAGANO, PINI, RIZZO NERVO, SCHIRÒ, SIANI, GRIBAUDO, ENRICO BORGHI e FIANO. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
   il 2 luglio 2019 si sono tenute le prove scritte, a livello nazionale, per l'accesso alle scuole di specializzazione per 18.773 candidati;
   solo in data 8 luglio 2019 risulta firmato dal Ministro interrogato il decreto che definisce quanti e quali siano i posti presso le scuole di specializzazione;
   rimane il fatto che partecipare alla selezione senza conoscere i posti reali messi a bando è molto grave, se poi si aggiunge anche il problema ormai definito «imbuto formativo»;
   dopo la laurea in medicina e chirurgia, la quasi totalità dei neolaureati ha necessità di intraprendere un percorso di formazione post lauream: scuole di specializzazione e contratti di formazione per la medicina generale;
   i posti programmati per la formazione sono insufficienti rispetto al numero di laureati annuali, creando uno sbilanciamento tra domanda e offerta formativa specialistica e rendendo l'accesso alla formazione post lauream sempre più difficile per l'accumularsi anno dopo anno degli esclusi;
   l'imbuto formativo obbliga annualmente giovani medici neolaureati a congelare il loro percorso formativo, non avendo a disposizione contratti di formazione specialistica;
   l'Esecutivo, inoltre, ha aumentato del 20 per cento i posti in ingresso in medicina, di modo che nel giro di qualche anno, senza opportune correzioni, l'imbuto formativo avrà dimensioni enormi;
   il numero dei laureati in medicina dovrebbe essere tarato in base al reale fabbisogno dei medici attraverso un'efficace programmazione;
   risultano allarmanti le ultime stime, secondo le quali nei prossimi 5 anni andranno in pensione più di 14.000 medici; il picco sarà nel 2022, con l'uscita dal sistema di 3.500 medici di famiglia; nel 2029 si potrebbe arrivare al pensionamento di 29.000 professionisti, in assenza di politiche di assunzione mirate;
   con «quota 100», inoltre, si stima che potrebbero essere 25.000 i medici in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi per lasciare il lavoro già nei prossimi tre anni;
   l'ormai più volte dichiarato obiettivo del Governo resta quello di abrogare il numero chiuso;
   il numero chiuso a medicina e chirurgia risulta, invece, necessario e dovrebbe essere rapportato al fabbisogno del sistema e alle possibilità della formazione post lauream –:
   se il Ministro interrogato non intenda adottare iniziative di propria competenza al fine di aumentare i posti programmati per la formazione post lauream e superare il problema «dell'imbuto formativo» che costringe annualmente giovani medici neolaureati a congelare il proprio percorso formativo. (3-00862)


Iniziative di competenza in materia di affidamento dei minori, al fine di garantire la massima tutela degli stessi, in relazione all'inchiesta che vede coinvolti i servizi sociali della Val d'Enza – 3-00863

   LOLLOBRIGIDA, MELONI, BELLUCCI, FOTI, ACQUAROLI, BALDINI, BUCALO, BUTTI, CAIATA, CARETTA, CIABURRO, CIRIELLI, LUCA DE CARLO, DEIDDA, DELMASTRO DELLE VEDOVE, DONZELLI, FERRO, FRASSINETTI, GEMMATO, LUCASELLI, MANTOVANI, MASCHIO, MOLLICONE, MONTARULI, OSNATO, PRISCO, RAMPELLI, RIZZETTO, ROTELLI, SILVESTRONI, TRANCASSINI, VARCHI e ZUCCONI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
   desta sgomento quanto emerso dall'indagine «Angeli e demoni» che vede al centro la rete dei servizi sociali della Val D'Enza, accusati di aver redatto false relazioni per allontanare bambini dalle famiglie, collocarli in affido retribuito da amici e conoscenti e infliggendo ai piccoli impulsi elettrici per alterare lo stato della memoria in prossimità dei colloqui giudiziari, così da generare falsi ricordi di abusi sessuali;
   diciotto persone, come riportato anche da fonti di stampa, tra cui il sindaco del Partito democratico di Bibbiano (Reggio Emilia) Andrea Carletti, politici, medici, assistenti sociali, liberi professionisti, psicologi e psicoterapeuti di una onlus di Torino, hanno messo in scena un film dell'orrore, caratterizzato anche da abusi e violenze sessuali, oltre che da un business da centinaia di migliaia di euro, e per questo sono stati raggiunti da misure cautelari dai carabinieri di Reggio Emilia;
   si tratta di un dramma che ricorda gli orrori della comunità «Il Forteto» e che aveva visto Fratelli d'Italia richiedere fortemente una commissione d'inchiesta volta anche al monitoraggio puntuale delle case famiglia in materia di affido di minori e che, nonostante abbia visto la conclusione dell’iter di approvazione legislativo, è ancora drammaticamente in attesa di istituzione;
   in questo drammatico contesto, l'affido, che dovrebbe costituire una misura temporanea di aiuto e protezione per i minori in difficoltà, funzionale al mantenimento della relazione con la famiglia d'origine, troppo spesso si trasforma in una soluzione permanente, caratterizzata da proroghe in oltre il 60 per cento dei casi dopo i ventiquattro mesi, con la conseguenza che non si raggiunge mai la situazione di stabilità familiare fondamentale per lo sviluppo del bambino in difficoltà nell'ambito della propria famiglia;
   la lacunosità dei dati relativi all'attuazione dell'istituto dell'affido rende difficoltoso avere un'esatta conoscenza dell'ampiezza del fenomeno ad oggi, stante che anche la «Relazione sullo stato di attuazione della legge recante modifiche alla disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori», presentata ogni tre anni al Parlamento dai Ministri della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali e trasmessa da ultimo nel gennaio 2018, contiene dati aggiornati solo al biennio 2014-2015 –:
   quali urgenti iniziative di competenza intenda porre in essere per mettere fine a violenze inaccettabili a danno dei più piccoli, anche per un monitoraggio puntuale, con gli strumenti più opportuni, dei casi di bambini in affido, garantendo che simili drammatiche vicende non abbiano più a verificarsi e tutelando, con ogni mezzo, chi non ha altri strumenti per difendersi se non quelli forniti dagli adulti.
(3-00863)


Iniziative di competenza, anche di carattere normativo, con riguardo al fenomeno della sottrazione illegittima di minori alle famiglie di appartenenza, alla luce dell'inchiesta che vede coinvolti i servizi sociali della Val d'Enza – 3-00864

   ASCARI, DORI, PIERA AIELLO, BARBUTO, BUSINAROLO, CATALDI, DI SARNO, DI STASIO, D'ORSO, GIULIANO, PALMISANO, PERANTONI, SAITTA, SALAFIA, SARTI, SCUTELLÀ e SPADONI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
   il 27 giugno 2019, a seguito dell'operazione di polizia «Angeli e demoni», numerose persone sono state sottoposte a misura cautelare per aver costruito un illecito e redditizio sistema di «gestione minori», attraverso il quale gli stessi venivano sottratti illegittimamente alle famiglie d'origine, per poi essere collocati in affido, a pagamento, presso persone amiche o conoscenti;
   in particolare, destinatari dei provvedimenti sarebbero un sindaco, assistenti sociali, psicoterapeuti di una nota onlus di Torino, psicologi dell'azienda sanitaria locale reggiana, oltre a decine di indagati tra sindaci, amministratori comunali, un avvocato, dirigenti e operatori socio-sanitari;
   i destinatari della misura cautelare sono accusati, a vario titolo, di frode processuale, depistaggio, abuso d'ufficio, maltrattamenti su minori, lesioni gravissime, falso in atto pubblico, violenza privata, tentata estorsione, peculato d'uso;
   dalle indagini emerge, come riportato da molteplici fonti di stampa, l'impiego di metodi altamente suggestivi utilizzati sui minori durante le sedute di psicoterapia, al fine di alterare lo stato dei relativi ricordi in prossimità dei colloqui giudiziari;
   è sconcertante il fatto accertato che, tra gli affidatari dei minori, c'erano persone con problematiche psichiche e con figli suicidi, mentre vi sono stati due casi accertati di stupro presso le famiglie affidatarie ed in comunità, dopo l'illegittimo allontanamento;
   il fenomeno sopra descritto non è isolato: recentemente è tornato alla ribalta della cronaca il «Caso Veleno» che riguarda sottrazioni di minori nel modenese, avvenuti negli anni ’90;
   il quadro descritto è allarmante e impone un intervento chiaro, deciso e urgente –:
   quali iniziative, anche normative, il Ministro interrogato intenda adottare, per quanto di competenza, con riguardo al fenomeno della sottrazione illegittima dei minori, al fine di impedire il verificarsi di situazioni analoghe. (3-00864)


Elementi e iniziative di competenza in merito ad asserite irregolarità nello svolgimento delle prove scritte del concorso per uditore giudiziario – 3-00865

   BIANCOFIORE. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
   è apparsa, su segnalazione di un cittadino a conoscenza dei fatti, la seguente notizia su un quotidiano a diffusione nazionale (Il Fatto Quotidiano): in occasione delle prove scritte per il concorso a posti di uditore giudiziario, svoltesi all'inizio del mese di giugno 2019, sarebbe stato individuato un candidato che aveva nascosto il cellulare in un bagno, su cui appariva la traccia di una delle prove, compiutamente sviluppata, e sarebbe stato individuato un altro candidato che recava presso di sé la traccia già sviluppata di una della prove;
   il concorso per l'ingresso nei ruoli della magistratura è presidiato, da sempre, da rigorose regole e stringenti controlli volti ad assicurare la par condicio tra i candidati e l'assoluta preclusione di qualsivoglia conoscenza preventiva delle tracce delle prove scritte, trattandosi per di più del reclutamento di coloro che avranno il delicato compito di giudicare;
   ove i fatti riportati fossero realmente accaduti, si tratterebbe di un caso di inaudita gravità, giacché emergerebbe non solo la presenza di candidati illecitamente avvantaggiati, ma anche la diffusione, altrettanto illecita, delle tracce prima dell'inizio delle prove: ciò non solo potrebbe, ma dovrebbe condurre all'immediato annullamento del concorso, essendo altrimenti certa – in presenza di tali elementi – la proposizione di ricorsi giurisdizionali da parte dei candidati non idonei –:
   se intenda verificare i fatti riportati in premessa e, nel caso fossero confermati, quali iniziative intenda adottare, anche prevedendo l'eventuale annullamento del concorso, per ristabilire almeno in parte la legalità, dimostrando di voler sanzionare con la necessaria severità episodi che minano la fiducia persino sulla correttezza del reclutamento dei magistrati. (3-00865)


Chiarimenti in merito al possibile ruolo di Cassa depositi e prestiti nell'ambito della cosiddetta operazione «Progetto Italia» – 3-00866

   LUPI, COLUCCI, TONDO e SANGREGORIO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   da Il Corriere della Sera del 3 luglio 2019 si apprende che tra una decina di giorni dovrebbe prendere corpo «Progetto Italia», il maxi-polo delle costruzioni che ruoterà attorno al gruppo Salini Impregilo. Avrà il supporto di Cassa depositi e prestiti che metterà sul tavolo quasi 300 milioni di euro di equity per consolidare il settore dei general contractor, nell'ottica di far ripartire le grandi opere nel nostro Paese;
   dallo stesso articolo si apprende che a «Progetto Italia» parteciperanno altri costruttori, come Pizzarotti, Rizzani de Eccher, Astaldi, Condotte ed altri;
   Cassa depositi e prestiti darebbe il via libera all'operazione solo a seguito della creazione di un comitato di indirizzo strategico in grado di supervisionare i grossi investimenti e le maxi-commesse e sarà guidato da Pietro Salini;
   il maxipolo dovrebbe realizzare una serie di opere rimaste ferme: dalla linea ferroviaria Napoli-Bari al terzo valico di Genova, dall'alta velocità Brescia-Verona-Padova ai nuovi tracciati delle metropolitane di Roma e Milano –:
   se il Ministro interrogato ritenga strategica questa operazione, se tale operazione rientri nelle competenze di Cassa depositi e prestiti e quali garanzie abbia ottenuto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti affinché si possa effettivamente procedere al riavvio delle opere in premessa. (3-00866)


Iniziative volte a superare le criticità derivanti dall'entrata in vigore del processo tributario telematico – 3-00867

   OCCHIONERO e FORNARO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   a partire dal 1o luglio 2019 è entrato in vigore il processo tributario telematico;
   la nuova procedura introdotta presenta diverse difficoltà che ricadono sui cittadini e sulle loro garanzie di accesso alla giustizia;
   la nuova normativa aggrava gli obblighi e le procedure dei contribuenti e dei loro difensori su diversi aspetti;
   la notifica telematica, ora obbligatoria, appare più gravosa di quella cartacea; inoltre, anche il ricorso e gli eventuali allegati devono essere depositati in via telematica, moltiplicando le difficoltà presenti;
   la presenza di limiti dimensionali nella trasmissione degli atti è estremamente bassa (solo 10 megabyte per atto o allegato e, complessivamente, il fascicolo telematico non può eccedere i 50 megabyte), soglia che viene superata anche per i ricorsi più brevi;
   va evidenziata la difficile individuazione dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni o degli agenti di riscossione che, non rispondendo nel processo telematico alle medesime prescrizioni di cui al processo civile o a quello amministrativo, non possono essere estratti dal Registro generale degli indirizzi elettronici (Reginde). Va inoltre rilevato che l'Amministrazione finanziaria, come pure gli agenti di riscossione, non dando attuazione all'articolo 7 dello statuto del contribuente, non indicano nei provvedimenti impositivi inviati ai cittadini o alle imprese l'indirizzo pec ove notificare l'eventuale ricorso;
   molto complicato diventa il pagamento del contributo unificato tributario che, mentre in precedenza poteva essere acquistato nelle tabaccherie o tramite bonifico bancario, oggi può essere effettuato soltanto tramite «Pago PA» nel corso del deposito telematico, con un aggravio in termini di tempi e costi per il contribuente e per il suo difensore;
   l'incertezza sul perfezionamento delle notifiche rischia di causare una declaratoria di inammissibilità a tappeto dei ricorsi proposti dopo il 1o luglio 2019;
   per quanto consta agli interroganti non è possibile estrarre in copia dal fascicolo processuale telematico gli atti e i documenti che vengono depositati dalle parti –:
   se, per quanto di competenza, di fronte alle evidenti difficoltà nell'applicazione del processo tributario telematico, non ritenga di intervenire con urgenza adottando iniziative per introdurre le modifiche necessarie, a partire dall'eliminazione dei limiti dimensionali sul deposito di atti e documenti, dalla possibilità della notifica cartacea e dal permesso del pagamento del contributo unificato anche per tramite dall'apposito contrassegno, al fine di rendere il processo tributario telematico effettivamente uno strumento per rendere il processo tributario più celere, efficiente e meno dispendioso per i contribuenti. (3-00867)