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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Giovedì 27 giugno 2019

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 27 giugno 2019.

  Amitrano, Battelli, Benvenuto, Berti, Billi, Bitonci, Bonafede, Borghese, Claudio Borghi, Boschi, Brescia, Buffagni, Businarolo, Cabras, Campana, Carfagna, Castelli, Castiello, Cavandoli, Ceccanti, Cirielli, Colletti, Colucci, Comaroli, Cominardi, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Sabrina De Carlo, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Dieni, Durigon, Fantinati, Fassino, Ferraresi, Fioramonti, Gregorio Fontana, Lorenzo Fontana, Fraccaro, Frassinetti, Frusone, Fusacchia, Galli, Gallinella, Gallo, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgetti, Grande, Grillo, Grimoldi, Guerini, Guidesi, Invernizzi, Liuni, Lollobrigida, Lorefice, Lorenzin, Losacco, Lupi, Maggioni, Maniero, Manzato, Micillo, Molinari, Molteni, Morelli, Morrone, Orlando, Parolo, Picchi, Rampelli, Ravetto, Ribolla, Rizzo, Rosato, Ruocco, Paolo Russo, Saltamartini, Scerra, Schullian, Scoma, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora, Spadoni, Spessotto, Suriano, Tofalo, Vacca, Valente, Vignaroli, Villarosa, Vitiello, Vito, Raffaele Volpi, Zennaro, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 26 giugno 2019 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   DEIDDA ed altri: «Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e all'articolo 5 della legge 31 dicembre 2012, n. 244, concernenti il differimento della riduzione delle dotazioni organiche del personale militare delle Forze armate e del personale civile del Ministero della difesa» (1934);
   NOJA: «Modifiche alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla legge 9 aprile 1986, n. 97, e all'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di agevolazioni fiscali relative ai veicoli elettrici e a motore ibrido utilizzati dagli invalidi, nonché disposizioni concernenti il rilascio dei contrassegni di parcheggio per disabili» (1935);
   LUCA DE CARLO ed altri: «Modifiche all'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di validità dell'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni fino a 15.000 abitanti, e alla legge 7 aprile 2014, n. 56, in materia di mandato del sindaco nei comuni fino a 5.000 abitanti» (1936);
   FOSCOLO ed altri: «Disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia e riconoscimento di essa come malattia invalidante» (1937);
   RAMPELLI: «Disposizioni per la riduzione dell'utilizzazione della plastica e divieto dell'impiego di prodotti in plastica monouso» (1938).

  Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di disegni di legge.

  In data 26 giugno 2019 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:
   dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:
    «Promozione del recupero dei rifiuti in mare e per l'economia circolare (“Legge SalvaMare”)» (1939).

  Sarà stampato e distribuito.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge CENNI ed altri: «Disposizioni concernenti l'etichettatura, la tracciabilità e il divieto della vendita sottocosto dei prodotti agricoli e agroalimentari, nonché delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione» (1549) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Carnevali.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   II Commissione (Giustizia):
  COLLETTI ed altri: «Modifiche al codice civile e al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, concernenti la negoziazione assistita in materia di lavoro, e alla legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia di impugnazione del licenziamento» (1424) Parere delle Commissioni I, V, X e XI;
  BIGNAMI: «Modifica all'articolo 91 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di casi di esclusione dal patrocinio a spese dello Stato nel processo penale» (1484) Parere delle Commissioni I e V;
  BIGNAMI e GELMINI: «Introduzione dell'articolo 612-ter del codice penale, concernente il reato di diffusione di immagini di carattere sessuale» (1488) Parere delle Commissioni I, VII, IX e XII;
  BIGNAMI: «Modifica all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di sanzioni per la pesca illegale nelle acque interne» (1683) Parere delle Commissioni I e XIII;
  CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO: «Modifica al codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79» (1920) Parere delle Commissioni I, V, X (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   VII Commissione (Cultura):
  NITTI ed altri: «Disposizioni concernenti la pubblicità e la digitalizzazione degli elaborati finali degli studenti iscritti ai corsi di studio di secondo livello presso gli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica» (1554) Parere delle Commissioni I, V e XIV;
  MULÈ: «Modifica all'articolo 49 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in materia di pubblicità dei compensi erogati dalla società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ai soggetti titolari di contratti aventi ad oggetto prestazioni di natura artistica nonché delle situazioni di conflitto di interessi ad essi relative» (1911) Parere delle Commissioni I, II, V, IX, X, XI e XIV.

   XIII Commissione (Agricoltura):
  BIGNAMI: «Modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in materia di sostegno alle aziende agricole colpite da eventi calamitosi» (1398) Parere delle Commissioni I, V, VI, VIII, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Annunzio di una domanda di autorizzazione all'utilizzazione dei risultati di operazioni di intercettazione.

  Con nota pervenuta il 26 giugno 2019, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano ha trasmesso alla Presidenza della Camera una domanda di autorizzazione all'utilizzazione dei risultati di operazioni di intercettazione nei confronti del deputato Diego SOZZANI, nell'ambito del procedimento penale n. 33490/16 Rgnr – n. 33530/16 Rg Gip. La domanda è stata assegnata alla competente Giunta per le autorizzazioni.

  Copia della domanda sarà stampata e distribuita (doc. IV, n. 5).

Trasmissione dal Ministero dell'interno.

  Il Ministero dell'interno, con lettera del 26 giugno 2019, ha trasmesso le note relative all'attuazione data agli ordini del giorno, accolti come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'8 dicembre 2018: FRUSONE ed altri n. 9/1334-AR/46, concernente l'opportunità di prevedere misure finanziarie idonee a garantire, mediante attività di telesorveglianza, maggiore efficienza nel controllo del territorio nell'ambito dell'operazione «strade sicure»; TRIPODI n. 9/1334-AR/284, volto ad incrementare, a favore dei vice questori aggiunti, dei vice questori e delle qualifiche e gradi corrispondenti, il fondo di cui all'articolo 45, comma 11, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, relativo ai compensi del suddetto personale non contrattualizzato.

  Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali) competente per materia.

Trasmissione dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

  Il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 17 giugno 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 31, comma 4, della legge 14 novembre 2016, n. 220, la prima relazione sullo stato della concorrenza nel settore della distribuzione cinematografica, riferita al 2018 (Doc. CCLII, n. 1).

  Questa relazione è trasmessa alla VII Commissione (Cultura).

Comunicazione di nomina governativa.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera in data 26 giugno 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, la comunicazione relativa alla nomina della dottoressa Giuliana Perrotta a Commissario straordinario del Governo per la gestione del fenomeno delle persone scomparse.

  Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali).

Comunicazione di nomine ministeriali.

  Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 20 giugno 2019, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, della nomina del signor Ennio Vigne a Commissario straordinario dell'Ente parco nazionale delle Dolomiti bellunesi.

  Questa comunicazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente).

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 24 giugno 2019, ha trasmesso la comunicazione concernente la revoca dell'incarico di livello dirigenziale generale, conferito al dottor Biagio Mazzotta, di ispettore generale capo dell'Ispettorato generale del Bilancio, nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze.

  Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.

  Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 21 giugno 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 1 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, le richieste di parere parlamentare sugli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recanti revisione delle reti stradali di interesse nazionale e regionale ricadenti nella regione Piemonte (91) e nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto (92).

  Queste richieste sono assegnate, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VIII Commissione (Ambiente), che dovrà esprimere i prescritti pareri entro il 17 luglio 2019.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera in data 26 giugno 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2-ter, comma 1, del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007 n. 41, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Ministro dell'interno recante organizzazione e servizio degli steward negli impianti sportivi (93).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e VII (Cultura), che dovranno esprimere il prescritto parere entro il 26 agosto 2019. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 27 luglio 2019.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

  Nell'Allegato A ai resoconti della seduta del 18 giugno 2019, a pagina 7, seconda colonna, alla seconda riga, le parole: «(JOIN(2019) 9 final)» devono intendersi sostituite dalle seguenti: «(JOIN(2019) 12 final)».

  Nell'Allegato A ai resoconti della seduta del 26 giugno 2019, a pagina 79, prima colonna, dodicesima riga, dopo la parola: «annuale» devono intendersi inserite le seguenti: «alle DSA».

PROPOSTA DI LEGGE: CENNI ED ALTRI: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIMITAZIONI ALLA VENDITA DEI PRODOTTI AGRICOLI E AGROALIMENTARI SOTTOCOSTO E DI DIVIETO DI ASTE A DOPPIO RIBASSO PER L'ACQUISTO DEI MEDESIMI PRODOTTI. DELEGA AL GOVERNO PER LA DISCIPLINA E IL SOSTEGNO DELLE FILIERE ETICHE DI PRODUZIONE (A.C. 1549-A)

A.C. 1549-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

  sugli emendamenti contenuti nel fascicolo.

A.C. 1549-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

  Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

  Sugli articoli aggiuntivi 3.0101, 3.0103, 4.0100 e 5.0100, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.

NULLA OSTA

  sulle restanti proposte emendative.

A.C. 1549-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Capo I
LIMITAZIONI ALLA VENDITA SOTTOCOSTO E DIVIETO DI ASTE A DOPPIO RIBASSO PER I PRODOTTI AGRICOLI E AGROALIMENTARI

Art. 1.
(Regolamentazione della vendita sottocosto dei prodotti alimentari freschi e deperibili)

  Al fine di regolamentare la vendita sottocosto dei prodotti alimentari freschi e deperibili, il Governo è autorizzato a modificare, con proprio regolamento, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento recante disciplina delle vendite sottocosto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218, nel senso di prevedere all'articolo 2, comma 1, lettera a), che la vendita sottocosto di prodotti alimentari freschi e deperibili è ammessa solo nel caso si registri dell'invenduto a rischio di deperibilità o nel caso di operazioni commerciali programmate e concordate con il fornitore in forma scritta, salvo comunque il divieto di imporre unilateralmente, in modo diretto o indiretto, la perdita o il costo della vendita sottocosto al fornitore.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.
(Regolamentazione della vendita sottocosto dei prodotti alimentari freschi e deperibili)

  Al comma 1, dopo le parole: è ammessa aggiungere le seguenti: nel rispetto delle norme sulla sicurezza alimentare.
1. 101. Nevi, Caon, Sandra Savino

  Al comma 1, sostituire le parole: e concordate con le seguenti: o concordate.
*1. 10. Gadda.

  Al comma 1, sostituire le parole: e concordate con le seguenti: o concordate.
*1. 100. Spena, Caon, Nevi.

  Al comma 1, dopo le parole: in forma scritta aggiungere le seguenti: nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 62, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
1. 102. Nevi, Caon, Sandra Savino.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:, costituendo tale imposizione una pratica sleale e comunque ingiustificatamente gravosa, con conseguente applicazione dell'articolo 62, comma 8, del decreto-legge 24 gennaio 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
1. 103. Nevi, Caon, Sandra Savino.

A.C. 1549-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Divieto di aste elettroniche a doppio ribasso per l'acquisto di prodotti agricoli e agroalimentari)

  1. È vietato utilizzare per l'acquisto di prodotti agricoli e agroalimentari le aste elettroniche a doppio ribasso relativamente al prezzo di acquisto.
  2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque contravviene al divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di un importo da euro 2.000 a euro 50.000. L'entità della sanzione è determinata in ragione del fatturato dell'impresa che ha commesso la violazione.
  3. In caso di violazioni di particolare gravità o di reiterazione ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'autorità amministrativa dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 2.
(Divieto di aste elettroniche a doppio ribasso per l'acquisto di prodotti agricoli e agroalimentari)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Sono nulli tutti gli accordi che prevedono l'acquisto di prodotti agricoli e agroalimentari attraverso le aste elettroniche a doppio ribasso.
2. 100. Nevi, Caon, Sandra Savino.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Sono nulli tutti i contratti che prevedono l'acquisto di prodotti agricoli e agroalimentari attraverso le aste elettroniche a doppio ribasso.
2. 100.(Testo modificato nel corso della seduta) Nevi, Caon, Sandra Savino.
(Approvato)

  Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: L'entità della sanzione aggiungere le seguenti: nel rispetto della procedura di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. 101. Nevi, Caon, Sandra Savino.

  Al comma 3, sostituire le parole: l'autorità amministrativa dispone con le seguenti: è disposta.

  Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. L'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) è l'autorità amministrativa competente a disporre l'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo, nel rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. 50. La Commissione.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche al decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27 concernente disciplina dei rapporti commerciali nell'ambito delle filiere agroalimentari)

  1. Al comma 3 dell'articolo 10-quater del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, le parole: «costituisce in ogni caso una pratica commerciale sleale» sono sostituite dalle seguenti: «costituisce una pratica commerciale sleale nei contratti posti in essere:
   a) da parte di fornitori con un fatturato annuale pari o inferiore a 2.000.000 euro ad acquirenti con un fatturato annuale superiore a 2.000.000 euro;
   b) da parte di fornitori con un fatturato annuale compreso tra 2.000.000 euro e 10.000.000 euro ad acquirenti con un fatturato annuale superiore a 10.000.000 euro;
   c) da parte di fornitori con un fatturato annuale compreso tra 10.000.000 euro e 50.000.000 euro ad acquirenti con un fatturato annuale superiore a 50.000.000 euro;
   d) da parte di fornitori con un fatturato annuale compreso tra 50.000.000 euro e 150.000.000 euro ad acquirenti con un fatturato annuale superiore a 150.000.000 euro;
   e) da parte di fornitori con un fatturato annuale compreso tra 150.000.000 euro e 350.000.000 euro ad acquirenti con un fatturato annuale superiore a 350.000.000 euro.».
2. 0100. Caon, Nevi, Sandra Savino.

A.C. 1549-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Modifica all'articolo 56 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

  1. All'articolo 56 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
   « 1-bis. Gli appalti diretti all'acquisto di beni e servizi nei settori della ristorazione collettiva e della fornitura di derrate alimentari non sono oggetto di aste elettroniche».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 3.
(Modifica all'articolo 56 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Capo I-bis.
RAFFORZAMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE

Art. 3-bis.
(Organizzazioni dei produttori agricoli)

  1. Al fine di contrastare l'asimmetria nel potere negoziale all'interno delle filiere alimentari, le associazioni e le organizzazioni dei produttori agricoli, anche costituite in forma di società di capitali, che svolgono le attività di cui all'articolo 2135, terzo comma, del codice civile, si considerano imprenditori agricoli ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 maggio 2001, n. 228.
3. 0103. Nevi, Caon, Sandra Savino.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Capo I-bis.
RAFFORZAMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE

Art. 3-bis.
(Modifica alle norme sulla trasparenza contrattuale nelle filiere agricole)

  1. All'articolo 6-bis del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. Al fine di garantire l'effettiva e tempestiva istituzione delle commissioni uniche nazionali e il buon funzionamento delle stesse, in particolare per la determinazione di quotazioni di prezzo di possibile riferimento per gli operatori commerciali e per la trasparenza delle relazioni contrattuali nelle filiere agricole, le commissioni uniche nazionali si considerano regolarmente costituite e funzionanti anche qualora una parte delle organizzazioni e delle associazioni professionali di produttori indicate al comma 2 abbiano omesso di designare tutti o parte dei propri delegati entro il termine tassativo indicato nel decreto ministeriale di cui al comma 1. La designazione può in ogni caso essere effettuata anche successivamente, senza pregiudizio per la continuità di funzionamento delle commissioni uniche nazionali già istituite e funzionanti.»;
   b) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le Borse merci, di cui al precedente periodo, forniscono tempestivamente alle commissioni uniche nazionali i dati relativi a produzione, consumo, esportazione, importazione e scorte.».
3. 0100. Caon, Nevi, Sandra Savino.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Capo I-bis.
RAFFORZAMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE

Art. 3-bis.
(Garanzie ISMEA)

  1. I finanziamenti erogati a favore delle imprese agricole, definite come piccole e medie imprese ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, tra loro collegate attraverso un contratto di rete, di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, per dare esecuzione al programma comune di rete, si avvalgono delle garanzie prestate da ISMEA. La misura si applica nel limite delle risorse disponibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. 0101. Nevi, Caon, Sandra Savino.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Capo I-bis.
RAFFORZAMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE

Art. 3-bis.
(Cessione della produzione agricola)

  1. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La successiva cessione, tra i contraenti, della produzione agricola oggetto della divisione non costituisce alterazione della causa tipica del contratto».
3. 0102. Nevi, Caon, Sandra Savino.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Capo I-bis.
RAFFORZAMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE

Art. 3-bis.
(Misure per la competitività della filiera e il miglioramento della qualità dei prodotti cerealicoli)

  1. In sede di attuazione dell'articolo 3-bis del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, recante disposizioni in materia di etichettatura, si provvede, con le modalità ivi previste, alla modifica dell'articolo 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 26 luglio 2017, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 17 agosto 2017, n. 191, sull'indicazione dell'origine, in etichetta, del grano duro per paste di semola di grano duro, prevedendo che, per l'apposizione della dicitura «Italia e altri Paesi UE o non UE» la miscela utilizzata debba contenere almeno il 60 per cento di grano coltivato sul territorio nazionale.
  2. In sede di attuazione dell'articolo 3-bis del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, recante disposizioni in materia di etichettatura, si provvede, con le modalità ivi previste, ad estendere la normativa sulla provenienza delle miscele dei prodotti cerealicoli utilizzati, anche ai prodotti a base cerealicola diversi dalla pasta.
3. 0104. Nevi, Caon, Sandra Savino.

A.C. 1549-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Capo II
SOSTEGNO ALLE IMPRESE CHE PROMUOVONO FILIERE ETICHE DI PRODUZIONE

Art. 4.
(Modifiche all'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori)

  1. Nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori, di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2016, devono essere riportati, per ciascuna organizzazione, anche i nominativi dei soci aderenti.
  2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2016, le modifiche necessarie ad adeguarlo a quanto disposto dal comma 1.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 4.
(Modifiche all'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori)

  Sopprimerlo.
4. 100. Nevi, Caon, Sandra Savino.

A.C. 1549-A – Articolo 5

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 5.
(Delega al Governo per la disciplina delle filiere etiche di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti alimentari e agroalimentari)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la disciplina di filiere di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti alimentari e agro-alimentari che osservino parametri di sostenibilità ambientale, sociale ed economica, denominate «filiere etiche di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti alimentari e agro-alimentari».
  2. Il decreto legislativo è adottato sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) definizione dei parametri di sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle filiere di cui al comma 1, anche con riferimento alla tracciabilità dei prodotti e al benessere degli animali nell'ambito dei processi produttivi, di lavorazione, di trasformazione, di confezionamento e di fornitura dei prodotti alimentari e agro-alimentari;
   b) introduzione di agevolazioni fiscali e di sistemi premianti per le imprese dei settori agricolo e agroalimentare che concorrono alla realizzazione di progetti volti alla costituzione di filiere etiche di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti alimentari e agroalimentari, in conformità alla disciplina nazionale e dell'Unione europea in materia fiscale, di diritto del lavoro, e di tutela dell'ambiente, della salute e dei diritti del fanciullo, e nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
   c) definizione e sviluppo di sinergie fra sistemi di classificazione e di tracciabilità delle produzioni, compresa la pubblicazione dell'elenco dei fornitori da parte delle imprese, della grande distribuzione organizzata e dell'industria della trasformazione alimentare;
   d) introduzione di agevolazioni e di sistemi premianti per le imprese agricole che aderiscono alla Rete del lavoro agricolo di qualità, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
  3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Lo schema del decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere parlamentare scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. Il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari è espresso entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.
  4. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora il decreto legislativo determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, il medesimo decreto legislativo è emanato solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di bilancio, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 5.
(Delega al Governo per la disciplina delle filiere etiche di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti alimentari e agroalimentari)

  Al comma 1, dopo le parole: presente legge aggiungere le seguenti: nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
5. 100. Nevi, Caon.

  Al comma 1, dopo le parole: presente legge aggiungere le seguenti: nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

  Conseguentemente al comma 2, lettera b), sopprimere le parole da: e nel rispetto fino alla fine della lettera.
5. 100.(Testo modificato nel corso della seduta) Nevi, Caon.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 6.
(Trasparenza e tracciabilità per favorire la creazione di filiere etiche)

  1. Al fine di consentire un efficace controllo in merito alla sussistenza delle condizioni necessarie per la creazione di filiere etiche ai sensi dell'articolo 5, il Ministero della salute rende disponibili, ogni sei mesi, tramite pubblicazione sul proprio sito internet, in una distinta partizione della sezione «Amministrazione trasparente», tutti i dati aggiornati raccolti e comunque detenuti relativi ad alimenti, mangimi, animali vivi e prodotti di origine animale destinati al consumo umano provenienti dai Paesi dell'Unione europea nonché da Paesi terzi, anche con riguardo ai dati identificativi degli operatori economici che abbiano effettuato le operazioni di entrata, uscita, transito e deposito dei suddetti prodotti.
5. 0100. Nevi, Caon.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 6.
(Trasparenza del mercato in materia di detenzione e vendita di olio di oliva)

  1. Al fine di garantire la corretta classificazione degli oli di oliva da immettere sul mercato e di tutelare il diritto dei consumatori alla corretta informazione e alla trasparenza del mercato, al decreto legislativo 23 maggio 2016, n. 103 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente:

«Art. 1-bis
(Divieti di detenzione e vendita a carico degli operatori)

   1. È vietato vendere, detenere per la vendita o mettere comunque in commercio per il consumo alimentare l’“olio extra vergine di oliva”, l’“olio di oliva vergine”, l’“olio di oliva raffinato”, l’“olio di oliva – composto di oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini”, l’“olio di sansa di oliva raffinato” e l’“olio di sansa di oliva” che non possiedono i requisiti prescritti dalle norme dell'Unione europea. È altresì vietato vendere, detenere per la vendita o mettere comunque in commercio per il consumo alimentare l’“olio extra vergine di oliva”, l’“olio di oliva vergine”, l’“olio di oliva raffinato”, l’“olio di oliva – composto di oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini”, l’“olio di sansa di oliva raffinato” e l’“olio di sansa di oliva” che all'analisi rivelino la presenza di sostanze estranee, comprese le sostanze utilizzate nel processo di raffinazione, ovvero diano reazioni o posseggano costanti chimico-fisiche atte ad indicare la presenza d'olio estraneo o di composizione anomala.
   2. È vietato vendere, detenere per la vendita o mettere comunque in commercio gli oli d'oliva vergini non ancora classificati in “olio extra vergine di oliva” o “olio di oliva vergine” o “olio di oliva lampante”.
   3. È vietato mettere in commercio per il consumo alimentare o detenere per usi alimentari oli non commestibili anche in miscela con oli commestibili. È, altresì, vietato detenere l’“olio di oliva lampante” e l'olio di sansa di oliva greggio» che non possiedono i requisiti prescritti per la rispettiva categoria dalla normativa dell'Unione europea o che all'analisi rivelino la presenza di sostanze estranee, ovvero diano reazioni o posseggano costanti chimico-fisiche atte ad indicare la presenza d'olio estraneo o di composizione anomala.
   4. È vietato vendere, detenere per la vendita o mettere comunque in commercio gli oli d'oliva e gli oli di sansa d'oliva con denominazione diversa da quella prescritta dalla normativa dell'Unione europea.
   5. È fatto divieto detenere impianti di esterificazione presso stabilimenti ove si ottengono o si detengono oli destinati ad uso alimentare.;
   b) all'articolo 5, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni concernenti l'indicazione della campagna di raccolta delle olive in etichetta e nei documenti commerciali è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a 3.000»;
   c) dopo l'articolo 8 è aggiunto il seguente:

  «Art. 8-bis (Sanzioni amministrative pecuniarie in materia di violazione degli obblighi di detenzione e vendita).
   1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1, primo capoverso, e 2 dell'articolo 1-bis è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 15.000.
   2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1, secondo capoverso, e 3, primo capoverso, dell'articolo 1-bis, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 60.000. La sanzione è raddoppiata nel caso di oli derivanti da processi di esterificazione o di sintesi.
   3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui al comma 3, secondo capoverso, dell'articolo 1-bis, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000.
   4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 1-bis è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 16.000.
   5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 1-bis è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 120.000.».
5. 0101. Brunetta, Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.
(Inammissibile)

A.C. 1549-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   esaminato il provvedimento in titolo,
   valutate favorevolmente le misure introdotte al fine di limitare la vendita dei prodotti agricoli e agroalimentari sottocosto;
   visto che alcuni prodotti quali l'olio extravergine di oliva, la pasta alimentare, i pomodori pelati in scatola e gli scatolati contenenti pomodoro nonché la salsa di pomodoro, sono sempre più spesso oggetto di vendite sottocosto con conseguente svilimento sia dei prodotti che dell'intera filiera;
   atteso che, per quanto concerne l'olio extravergine di oliva, la normativa vigente di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 9, recante «Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini» dispone che le vendite sottocosto possono essere effettuate, a determinate condizioni, solo una volta nel corso dell'anno e considerato invece il ricorso indiscriminato a questa pratica che compromette i valori qualitativi e l'immagine di un prodotto così unico, ai danni di tutta la filiera olivicolo-olearia;
   posto che la vendita sottocosto di tali prodotti, oltre che configurarsi come una vera e propria pratica sleale, lungi dall'essere praticata occasionalmente ricorre in modo continuativo, spesso ad opera della grande distribuzione, senza alcun riguardo per la stagionalità;
   ritenuto che per i suddetti prodotti sarebbe necessario vietare la vendita sottocosto al fine di garantire il giusto valore di alimenti così preziosi e diffusi nella dieta quotidiana e di tutelare tutti gli anelli della filiera specie i produttori,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di vietare la vendita sottocosto per i seguenti prodotti: olio extravergine di oliva, pasta alimentare, pomodori pelati in scatola e gli scatolati contenenti pomodoro e salsa di pomodoro, al fine di valorizzare i prodotti principe della dieta mediterranea attraverso l'apposizione di un prezzo di vendita giusto che remuneri i fattori di produzione e tuteli la dignità dei lavoratori che ogni giorno, lungo tutta la filiera, compiono ingenti sforzi per garantire al consumatore un prodotto di qualità.
9/1549-A/1Gallinella, Parentela, Lombardo.


   La Camera,
   esaminato il provvedimento in titolo,
   vista l'affidabilità dei Registri Distribuiti in tutte quelle applicazioni che necessitano di garantire fiducia e attendibilità da parte di utenti e cittadini in generale;
   preso atto dell'attenzione riservata dal Governo, in particolare dal Ministero dello sviluppo economico, a queste nuove tecnologie, a partire dall'adesione alla Blockchain Partnership fino all'istituzione del tavolo di esperti per definire una strategia nazionale sulla Blockchain ma soprattutto con l'approvazione della norma in materia di riconoscibilità giuridica dei Registri Distribuiti, di cui al decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12;
   posto che, trattandosi di tecnologie basate sulla fiducia e sulla trasparenza, questi strumenti potrebbero costituire potenziali elementi risolutivi nei processi di certificazione dell'origine e della tracciabilità di beni, in particolare quelli in cui la garanzia della qualità è un fattore determinante, come appunto l'agroalimentare e tutto il cosiddetto « Made in Italy» anche considerato che sono sempre più numerose le forme di sperimentazione e di attuazione di protocolli che memorizzano all'interno di Registri Distribuiti la provenienza e i passaggi che caratterizzano dei prodotti;
   atteso che le moderne tecnologie consentono l'applicazione nelle etichette di immagini sintetiche che riportano a collegamenti internet (QRCode),

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di predisporre specifiche linee guida per l'adozione, da parte degli operatori della filiera agroalimentare, di tecnologie di tracciabilità basate su Registri Distribuiti (Blockchain) che rispettino specifici requisiti di affidabilità e pubblicità delle informazioni, tra cui l'elenco dei fornitori, e consentano di specificare le caratteristiche di pubblicazione sulle etichette dei riferimenti dei punti di accesso informativi di questi registri attraverso internet.
9/1549-A/2Zanichelli.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame contiene disposizioni in materia di vendita sottocosto, divieto di aste a doppio ribasso e sostegno delle filiere etiche dei prodotti agricoli e agroalimentari;
    all'articolo 5 è prevista una delega governativa strumentale all'adozione di un decreto legislativo per la disciplina delle filiere etiche di produzione sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
     a) definizione di standard di sostenibilità ambientale, sociale ed economica di tali filiere;
     b) introduzione di agevolazioni fiscali e sistemi premianti per le imprese dei settori agricolo e agroalimentare che concorrono alla realizzazione di progetti per la creazione di filiere etiche di produzione, distribuzione e commercializzazione di prodotti alimentari e agroalimentari;
     c) definizione di sinergie tra sistemi di classificazione e tracciabilità delle produzioni;
     d) introduzione di agevolazioni e sistemi premianti per le imprese agricole che aderiscono alla Rete di lavoro agricolo di qualità,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, per le imprese aderenti alle filiere etiche, agevolazioni fiscali sui costi di trasporto necessari alla distribuzione e commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari.
9/1549-A/3Cimino.


   La Camera,
   premesso che:
    nel provvedimento in esame «Disposizioni concernenti l'etichettatura, la tracciabilità e il divieto della vendita sottocosto dei prodotti agricoli e agroalimentari, nonché delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione» sono presenti norme per sostenere il reddito delle imprese agricole virtuose e contrastare le pratiche sleali;
    i produttori agricoli sono particolarmente vulnerabili alle pratiche commerciali sleali, in quanto mancano spesso di un potere contrattuale equivalente a quello di coloro che acquistano i loro prodotti;
    quando si verificano, le pratiche commerciali sleali possono esercitare pressione sui profitti e i margini degli operatori, portando a una distribuzione inefficiente delle risorse e persino all'uscita dal mercato di operatori altrimenti sani e competitivi;
    per contrastare e prevenire efficacemente lo sfruttamento del lavoro in agricoltura il prezzo di vendita dei prodotti deve quindi tenere necessariamente conto della remunerazione del lavoro necessario per produrli: conseguentemente prezzi che non tengano in considerazione questa variabile devono considerarsi pratiche commerciali sleali;
    le norme specifiche in materia di pratiche commerciali sleali sono tuttavia trattate in modo estremamente eterogeneo nei vari Stati membri. In alcuni di essi la tutela contro tali pratiche è assente o inefficace;
    nello scorso mese di aprile è stata approvata la Direttiva del Parlamento europeo e del consiglio in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera alimentare;
    tale direttiva si pone l'obiettivo di ridurre le pratiche commerciali sleali nella filiera alimentare mediante l'introduzione di un livello minimo di tutela comune a tutta l'Unione europea comprendente un breve elenco specifico di pratiche commerciali sleali vietate;
    questo provvedimento vuole quindi contribuire ad assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola, realizzando in tal modo uno degli obiettivi della politica agricola comune;
    la direttiva si applica a tutti i prodotti agricoli, non solo alimentari, e a tutti gli acquirenti anche extra-Unione europea per evitare elusioni. Il testo oltre a definire in linea generale la «pratica commerciale sleale», individua le pratiche commerciali che devono essere proibite indipendentemente da qualsiasi altro parametro;
    nella direttiva le pratiche sleali sono state raddoppiate da 8 a 16 ed è stata prevista la possibilità per gli Stati membri di estenderle ulteriormente nei singoli ordinamenti nazionali. Esse sono:
     ritardi nei pagamenti per i prodotti deperibili (oltre i 30 giorni);
     modifiche unilaterali e retroattive dei contratti di fornitura;
     cancellazione degli ordini di prodotti deperibili con breve preavviso;
     pagamento per il deterioramento dei prodotti già venduti e consegnati all'acquirente;
     ritardi nei pagamenti per i prodotti non deperibili (oltre i 60 giorni);
     imposizione di pagamenti per servizi non correlati alla vendita del prodotto agricolo e alimentare;
     rifiuto di concedere un contratto scritto se richiesto dal fornitore;
     abuso di informazioni confidenziali del fornitore da parte dell'acquirente;
     ritorsioni commerciali o anche solo la minaccia di ritorsioni nel caso in cui il fornitore si avvalga dei diritti garantiti da questa Direttiva;
     pagamento da parte del fornitore per la gestione dei reclami dei clienti non dovuti alla negligenza del fornitore stesso;
    a queste si aggiungono altre pratiche, considerate sleali quando applicate senza un accordo, ma che possono essere accettabili o presentare addirittura un aumento di efficienza reciproca se sono precedentemente concordate, in modo chiaro e univoco, tra le parti che sono:
     la restituzione di prodotti invenduti o sprecati;
     il pagamento di costi per l'immissione sul mercato del prodotto, di immagazzinamento, di esposizione o inserimento in listino dei prodotti alimentari;
     il pagamento per spese promozionali;
     il pagamento per spese pubblicitarie;
     il pagamento per i costi di advertising;
     il pagamento per la gestione del prodotto una volta consegnato;
    nella direttiva è presente un meccanismo di coordinamento tra le autorità di contrasto, con il sostegno della Commissione, che consentirà lo scambio di dati riguardanti il numero e il tipo di indagini condotte nei procedimenti di infrazione e fornirà anche un forum per lo scambio delle migliori pratiche, al fine di migliorare l'efficacia dell'applicazione delle norme;
     il 25 aprile 2019 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea la Direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare;
     gli Stati membri da quella data avranno 24 mesi di tempo per recepire le norme della direttiva nei vari ordinamenti nazionali,

impegna il Governo

a recepire in tempi brevi la Direttiva (UE) 2019/633 al fine di introdurre nell'ordinamento nazionale norme efficaci per contrastare le pratiche sleali nei rapporti acquirenti-fornitori, sostenere la redditività della filiera agricola, reprimere efficacemente lo sfruttamento del lavoro in agricoltura e promuovere il coordinamento tra le autorità preposte dei singoli Stati membri.
9/1549-A/4Cenni.