Camera dei deputati

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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Lunedì 13 maggio 2019

ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME: PDL N. 506

Pdl n. 506 – Assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile

Discussione sulle linee generali: 6 ore.

Relatore 20 minuti
Governo 20 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Interventi a titolo personale 57 minuti
Gruppi 4 ore e 13 minuti
 MoVimento 5 Stelle 46 minuti
 Lega – Salvini premier 39 minuti
 Partito Democratico 38 minuti
 Forza Italia – Berlusconi presidente 37 minuti
 Fratelli d'Italia 32 minuti
 Liberi e Uguali 31 minuti
 Misto: 30 minuti
  Civica Popolare-AP-PSI-Area Civica 6 minuti
  Minoranze Linguistiche 6 minuti
  Noi Con l'Italia-USEI 6 minuti
  +Europa-Centro Democratico 4 minuti
  MAIE-Movimento Associativo
  Italiani all'Estero
4 minuti
  Sogno Italia – 10 Volte Meglio 4 minuti

TESTO AGGIORNATO AL 17 GENNAIO 2020

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 13 maggio 2019.

  Amitrano, Battelli, Benvenuto, Bitonci, Bonafede, Borghese, Claudio Borghi, Brescia, Buffagni, Businarolo, Campana, Cancelleri, Castelli, Castiello, Cirielli, Colucci, Cominardi, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Durigon, Fantinati, Ferraresi, Fioramonti, Gregorio Fontana, Lorenzo Fontana, Fraccaro, Frusone, Fusacchia, Galli, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgetti, Grande, Grillo, Grimoldi, Guerini, Guidesi, Liuni, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Lorenzin, Losacco, Lupi, Manzato, Micillo, Molinari, Molteni, Morelli, Morrone, Parolo, Picchi, Rampelli, Rixi, Rosato, Ruocco, Saltamartini, Schullian, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora, Spadoni, Spessotto, Suriano, Tofalo, Vacca, Valente, Vignaroli, Villarosa, Vitiello, Raffaele Volpi, Zóffili.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Amitrano, Battelli, Benvenuto, Bitonci, Bonafede, Borghese, Claudio Borghi, Brescia, Buffagni, Businarolo, Campana, Cancelleri, Castelli, Castiello, Cirielli, Colucci, Cominardi, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Daga, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Durigon, Fantinati, Ferraresi, Fioramonti, Gregorio Fontana, Lorenzo Fontana, Fraccaro, Frusone, Fusacchia, Galli, Gallinella, Gallo, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgetti, Grande, Grillo, Grimoldi, Guerini, Guidesi, Liuni, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Lorenzin, Losacco, Lupi, Manzato, Micillo, Molinari, Molteni, Morelli, Morrone, Parolo, Picchi, Rampelli, Rixi, Rosato, Ruocco, Saltamartini, Schullian, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora, Spadoni, Spessotto, Suriano, Tofalo, Vacca, Valente, Vignaroli, Villarosa, Vitiello, Raffaele Volpi, Zóffili.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 10 maggio 2019 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   DE LUCA: «Conferimento del titolo di “città già capitale d'Italia” alla città di Salerno» (1844);
   ASCANI: «Introduzione dell'insegnamento della programmazione informatica (coding) nelle scuole di ogni ordine e grado» (1845).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge CILLIS ed altri: «Delega al Governo per la disciplina, la valorizzazione e la promozione delle pratiche colturali fuori suolo applicate alle coltivazioni idroponica e acquaponica» (1258) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Marzana.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
   I Commissione (Affari costituzionali):
  PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE GIACHETTI: «Abrogazione dei commi secondo e terzo dell'articolo 68 della Costituzione» (1500) Parere della II Commissione;
  PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE CECCANTI e MARTINA: «Modifica all'articolo 73 della Costituzione, in materia di introduzione del controllo preventivo di costituzionalità sulle leggi» (1503);
  PRETTO ed altri: «Modifiche alla legge 5 febbraio 1998, n. 22, in materia di esposizione delle bandiere delle regioni» (1515) Parere delle Commissioni V, VII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
   III Commissione (Affari esteri):
  «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sui programmi europei di navigazione satellitare, fatto a Bruxelles il 18 dicembre 2013» (1677) Parere delle Commissioni I, IV, V, IX, X e XIV;
  «Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti all'Accordo sulla conservazione dei cetacei del Mar Nero, del Mar Mediterraneo e dell'area atlantica contigua, con Annessi e Atto finale, fatto a Monaco il 24 novembre 1996, adottati a Monaco il 12 novembre 2010» (1704) Parere delle Commissioni I, V, VIII, XIII e XIV;
  S. 962. – Senatori VANIN ed altri: «Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra la Repubblica italiana e il Consiglio d'Europa circa l'Ufficio del Consiglio d'Europa a Venezia e il suo status giuridico, fatto a Strasburgo il 14 giugno 2017» (approvato dal Senato) (1815) Parere delle Commissioni I, II, V e VI.
   VI Commissione (Finanze):
  S. 1. – Senatori AMATI ed altri: «Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo» (approvato dal Senato) (1813) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), III (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), V, VIII, X, XI e XIV.
   XI Commissione (Lavoro):
  RIZZETTO: «Istituzione del salario minimo orario nazionale» (1542) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V e X.
   XII Commissione (Affari sociali):
  DEIDDA ed altri: «Modifica degli articoli 2, 3 e 4 della legge 4 luglio 2005, n. 123, recante norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia» (1444) Parere delle Commissioni I, V, VII, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

  NAPPI ed altri: «Delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte a contrastare la resistenza agli antimicrobici» (1509) Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, X, XI, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 17 aprile 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, quinto comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e dell'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, la relazione, approvata dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti in data 22 marzo 2019, sulla gestione finanziaria degli enti locali per l'esercizio 2017 (Doc. XLVI, n. 1).

  Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 9 maggio 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Consorzio del Ticino, del Consorzio dell'Oglio e del Consorzio dell'Adda, per l'esercizio 2017, cui sono allegati i documenti rimessi dagli enti ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 147).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissione dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera in data 30 aprile 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 2015, n. 47, la relazione, predisposta dal Ministero della giustizia, sull'applicazione delle misure cautelari personali e sui provvedimenti di riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, riferita all'anno 2018 (Doc. XCIV, n. 3).

  Questa relazione è trasmessa alla II Commissione (Giustizia).

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera in data 9 maggio 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, concernente la procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, le osservazioni formulate dalla Commissione europea in ordine allo schema di regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei prodotti assorbenti per la persona (PAP), ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

  Questo documento è trasmesso alla VIII Commissione (Ambiente) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  Il Presidente della Corte dei conti europea, in data 2 maggio 2019, ha comunicato la pubblicazione della relazione di attività della Corte stessa, riferita all'anno 2018.

  Questa relazione è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

MOZIONE MELONI ED ALTRI N. 1-00179 CONCERNENTE INIZIATIVE IN MATERIA DI RIFORMA DEL CREDITO E DEL SISTEMA DI VIGILANZA BANCARIA, A TUTELA DEI RISPARMIATORI E PER LA SALVAGUARDIA DELLA SOVRANITÀ ECONOMICA NAZIONALE NELL'AMBITO DELL'UNIONE EUROPEA

Mozione

   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, ha modificato in maniera sostanziale l'assetto della Banca d'Italia procedendo, di fatto, alla sua privatizzazione, nonostante la stessa non solo sia definita quale istituto di diritto pubblico dalla legge, ma soprattutto svolga delicatissimi compiti istituzionali;
    la legge del 1936 che ha qualificato la Banca d'Italia come «istituto di diritto pubblico» aveva altresì previsto l'esproprio dei suoi azionisti privati e la redistribuzione delle quote di capitale tra le banche ormai nazionalizzate, unitamente all'obbligo di abbandonare le normali operazioni commerciali con clienti non bancari e il rafforzamento dei suoi compiti di vigilanza nei confronti del sistema, che frattanto veniva suddiviso – sull'esempio del Glass-Steagall Act americano – tra banche di credito a breve termine e banche di credito a lungo termine;
    il processo di trasformazione delle banche pubbliche in società per azioni, verificatosi nel corso negli anni ’90 a opera della legge 30 luglio 1990, n. 218, ha poi influito, di fatto, sulla titolarità delle quote di partecipazione al capitale di Banca d'Italia e, infine, l'articolo 27 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ha disciplinato la partecipazione al capitale della Banca d'Italia da parte delle fondazioni bancarie, enti di diritto privato che avevano effettuato il conferimento delle aziende bancarie alle società nate dai processi di trasformazione delle banche pubbliche;
    tra questi due provvedimenti si pone il testo unico delle disposizioni in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, con il quale è stato riformato l'intero sistema bancario attraverso l'eliminazione della separazione tra credito a breve termine e credito a lungo termine e la conseguente reintroduzione del modello della «banca universale», nonché attraverso l'adozione di sistemi di vigilanza uniformi a livello europeo;
    con l'adesione all'euro, la Banca d'Italia ha cambiato ancora una volta il proprio ruolo, divenendo al tempo stesso compartecipe ed esecutrice – a livello nazionale – delle decisioni di politica monetaria prese dalla Banca centrale europea e perdendo la responsabilità esclusiva sia della politica monetaria nazionale sia della vigilanza sui principali gruppi bancari italiani, anch'essa conferita alla Banca centrale europea;
    sino all'adozione del citato decreto-legge, la struttura della governance della Banca d'Italia, per quanto singolare, era riuscita a garantire l'indipendenza dai privati (vigilati) grazie ad alcuni meccanismi di salvaguardia che hanno impedito, almeno fino all'adozione della nuova normativa nel 2013, che alcuna banca partecipante al capitale della Banca d'Italia potesse prendere seriamente in considerazione né l'ipotesi di vendere la propria quota, né quella di attribuire ad essa un valore superiore a quello, simbolico, allora calcolato sul capitale complessivo di circa 156.000 euro;
    il decreto-legge n. 133 del 2013 ha introdotto significative novità sia rispetto al capitale, prevedendo che la Banca d'Italia potesse effettuarne una rivalutazione mediante utilizzo delle riserve statutarie sino a 7,5 miliardi di euro, sia rispetto alla distribuzione dei dividendi annuali;
    tali novità – come largamente previsto sin dal momento della conversione del decreto-legge e opportunamente segnalato già in quella sede dal Gruppo di Fratelli d'Italia – hanno dimostrato nel tempo di portare giovamento solo alle banche azioniste, le quali, a fronte di un capitale della Banca d'Italia pari a 7 miliardi di euro, con un tasso di dividendi del 6 per cento, incassano circa 450 milioni di euro all'anno, a fronte dei precedenti 50-70 milioni di euro;
    inoltre, il decreto-legge ha ampliato il novero dei soggetti italiani che potranno detenere quote del capitale, allargandolo anche ai fondi pensione e alla totalità delle banche, mentre precedentemente solo le banche succedute nelle posizioni giuridiche delle aziende creditizie considerate dal regio decreto-legge n. 375 del 1936 (casse di risparmio, istituti di credito di diritto pubblico, banche di interesse nazionale) risultavano pienamente legittimate al possesso delle quote;
    le banche e le assicurazioni sono private e la loro nazionalità non è più difendibile a priori, con la conseguenza che la Banca d'Italia potrebbe diventare a maggioranza di azionisti esteri;
    in strettissima connessione con il tema della proprietà di Banca d'Italia si pone anche quello delle riserve auree: l'Italia è il terzo Paese al mondo per consistenza delle riserve (dopo Stati Uniti d'America e Germania) con 2.451,8 tonnellate di oro, pari oggi a una somma di circa 110 miliardi di euro che, pur con qualche oscillazione, cresce tendenzialmente di anno in anno e, pur mantenendo la natura giuridica pubblicistica della Banca d'Italia, la sostanziale privatizzazione dell'istituto operata dal decreto-legge solleva più di qualche perplessità in ordine al destino delle stesse riserve;
    queste ultime, tuttavia, appartengono senza ombra di dubbio allo Stato italiano e al popolo italiano e questa è l'opinione anche di illustri costituzionalisti, che hanno avuto modo di affermare che «l'analisi della normativa sinora vigente induce a ritenere che si tratti di beni pubblici di natura quasi demaniale, destinati ad uso di utilità generale, che Banca d'Italia non avrebbe più titolo per detenere, essendo la sua funzione monetaria confluita in quella affidata ormai alla Banca centrale europea»;
    le riserve auree, in seguito alla sospensione del regime di convertibilità dei biglietti di banca «in oro o, a scelta della banca medesima, in divise su Paesi esteri nei quali sia vigente la convertibilità dei biglietti di banca in oro», prevista dal regio decreto-legge 21 dicembre 1927, n. 2325, hanno svolto una funzione essenziale per il governo della bilancia dei pagamenti e, quindi, dell'esposizione dell'Italia verso l'estero e, pertanto, anche di garanzia dell'indipendenza e della sovranità del popolo italiano;
    il direttore generale di Banca d'Italia, Salvatore Rossi, in un'intervista rilasciata su La7 ha dichiarato che, con l'ingresso nell'euro, ad avere il potere di stabilire a chi appartenga l'oro della Banca d'Italia è la Banca centrale europea a cui si è ceduta la sovranità quando è stato creato euro;
    l'articolo 127, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce che tra i compiti da assolvere tramite il Sebc (Sistema europeo di banche centrali) vi siano la detenzione e la gestione delle riserve ufficiali in valuta estera degli Stati membri;
    le norme europee parlano di detenzione, sia esplicitamente nel titolo dell'articolo 31, sia nella disposizione dell'articolo 31.2, che fa riferimento alle «attività di riserva in valuta che restano alle banche centrali nazionali dopo i trasferimenti», con ciò evidenziando nessuna supponibile ingerenza circa la proprietà e il titolo in forza del quale le banche centrali nazionali detengono tali riserve, ivi comprese quelle auree, lasciando così sul campo del diritto domestico la determinazione della questione;
    il codice monetario e finanziario della Francia, che raccoglie le disposizioni di legge e regolamentari concernenti le attività del settore bancario, finanziario e assicurativo, stabilisce che «la Banca di Francia detiene e gestisce le riserve di cambio dello Stato in oro e in valuta e le iscrive all'attivo del suo bilancio secondo le modalità stabilite in una convenzione con lo Stato», ribadendo, quindi, per legge e con grande chiarezza, che le riserve auree, pur se detenute e gestite dalla Banca centrale, sono di proprietà dello Stato;
    se è vero che le norme relative all'attività di gestione devono interpretarsi nel senso che la Banca d'Italia gestisce e detiene, ad esclusivo titolo di deposito, le riserve auree, rimanendo impregiudicato il diritto di proprietà dello Stato italiano su dette riserve, comprese quelle detenute all'estero, tuttavia esse non appaiono sufficientemente esplicite nell'affermare la permanenza della proprietà dell'oro in questione in capo allo Stato italiano;
    una specificazione su questo punto si rende necessaria, vista la natura ibrida assunta dalla Banca d'Italia nel corso degli anni, in conseguenza dei numerosi interventi legislativi stratificatisi;
    l'adozione del nuovo testo unico in materia bancaria e creditizia nel settembre 1993 ha rivoluzionato l'intera struttura del sistema bancario, e, soprattutto, eliminato la distinzione introdotta nel 1936 tra attività bancarie a breve e a medio-lungo termine;
    il nuovo testo unico bancario ha, inoltre, previsto che: «Le banche esercitano, oltre all'attività bancaria, ogni all'attività finanziaria, secondo la disciplina propria di ciascuna, nonché attività connesse o strumentali», mentre nella disciplina previgente alle banche commerciali era proibito detenere quote di partecipazione (ancora meno di controllo) nelle aziende non bancarie ed era altresì vietata qualsiasi attività di trading su titoli e valute;
    tale universalizzazione delle banche ha creato non poche complicazioni e ha dimostrato negli anni tutti i propri limiti, con danni finanziari spesso molto gravosi a carico dei piccoli contribuenti, esposti a rischi senza neanche esserne informati;
    è questa la storia, purtroppo, di tutti i più eclatanti casi fallimenti di istituti bancari degli ultimi anni, rispetto ai quali, peraltro, moltissimi risparmiatori truffati e danneggiati ingiustamente attendono ancora i dovuti risarcimenti;
    la possibilità di svolgere, contemporaneamente, le due antitetiche tipologie di attività ha, infatti, consentito alle banche sistemiche di avere una parte di attività tradizionale relativamente stabile e meno rischiosa che si occupa di concessione di crediti, mentre quella dedita al trading proprietario e speculativo, fortemente instabile e più rischiosa, è suscettibile di far fallire l'intero «conglomerato»;
    l'aspetto più grave consiste nel fatto che l'attività di trading proprietario è finanziata con i fondi sottratti ad attività a basso rischio e rendimento (i depositi bancari) e, quindi, poco costose per le banche;
    se, infatti, il trading proprietario fosse scorporato dall'attività ordinaria, la banca per svolgere quella specifica attività dovrebbe chiedere fondi sui mercati e sarebbe costretta a remunerarli a tassi molto più elevati;
    a ciò bisogna aggiungere che, in caso di fallimento, la banca sistemica può chiedere e ottenere facilmente il salvataggio a opera delle autorità di vigilanza – a spese dei contribuenti – sulla base della motivazione che, dal suo fallimento, sarebbero travolti i soggetti depositanti della banca;
    di fatto, dunque, i risparmiatori che effettuano i propri depositi nelle banche che mischiano attività tradizionale con trading speculativo proprietario sono due volte vittime: dapprima perché del loro denaro viene fatto un uso improprio e, di nuovo, nel momento in cui le banche devono essere «salvate», perché altrimenti i risparmiatori perderebbero i propri depositi;
    è noto che uno dei maggiori ostacoli alla ripresa dell'economia italiana nel difficile momento che si sta vivendo è che, nonostante le frequenti iniezioni di liquidità nel sistema bancario italiano da parte della Banca centrale europea, peraltro a bassissimo costo, con l'obiettivo di far ripartire i prestiti all'economia reale, sono anni che il credito non arriva più alle famiglie e alle imprese;
    la «massimizzazione del profitto» e la ricerca di guadagni – a breve termine e speculativi – riducono, infatti, gli incentivi a effettuare l'attività del credito tradizionale a cittadini e a imprese che, ormai, offre rendimenti piuttosto contenuti a fronte di costi elevati;
    questa scelta, drammaticamente negativa per l'economia reale e lesiva dei più elementari princìpi di salvaguardia dei presupposti sociali ed etici dell'economia, è resa possibile dalla grande dimensione delle banche sistemiche e dalla commistione, nel medesimo soggetto bancario, dell'attività di intermediazione creditizia tradizionale con quella delle banche d'affari e del trading speculativo proprietario;
    tornare di nuovo ad una separazione di ruoli non è così semplice: da un lato, la legislazione bancaria è ormai così complessa da renderla difficile sotto il profilo legislativo e regolamentare e, dall'altro, le banche d'affari fanno pressione sulle istituzioni nazionali ed europee per impedire il verificarsi di questa ipotesi;
    tuttavia, l'unica soluzione seria e realmente efficace per porre fine a questa inaccettabile situazione consiste proprio nel rompere il «cordone ombelicale» tra depositi dei clienti e risorse che le banche utilizzano per svolgere il trading speculativo di natura proprietaria, distinguendo nettamente le due tipologie di banche: quella commerciale ordinaria e tradizionale e quella speculativa che svolge attività di commercio in proprio di strumenti finanziari;
    nel marzo 2012 è stato approvato il «Trattato sulla stabilità, coordinamento e governance nell'Unione economica e monetaria», più comunemente noto come Fiscal compact, che ha impegnato le parti contraenti ad applicare e ad introdurre nella procedura di bilancio nazionale, mediante «norme vincolanti e di natura permanente, preferibilmente di tipo costituzionale», o di altro tipo, purché ne garantiscano l'osservanza, alcune regole di politica economica dette golden rules;
    in base a tali regole nell'ordinamento di ciascuno Stato doveva essere recepito il principio del pareggio di bilancio, ribadito il limite allo 0,5 del deficit strutturale rispetto al prodotto interno lordo, l'obbligo, già previsto dal Trattato di Maastricht, di mantenere il rapporto tra deficit e il prodotto interno lordo entro il valore massimo del 3 per cento e l'obbligo in capo agli Stati con un rapporto tra debito e prodotto interno lordo superiore al 60 per cento di ridurlo di almeno un ventesimo all'anno, sino a raggiungere il parametro fissato dal Trattato di Maastricht;
    di fatto, quindi, con il Fiscal compact sono stati ribaditi e resi maggiormente vincolanti alcuni dei parametri già fissati dal Trattato di Maastricht e sui quali si erano già appuntate numerose critiche, quali, in primo luogo, il vincolo del 3 per cento, che non solo impedisce di fare delle spese in investimenti per rilanciare l'economia, ma, addirittura, condiziona la pubblica amministrazione in misura tale da non potere fare le spese di ordinaria di gestione anche nel caso in cui nelle proprie casse vi siano le risorse per poter finanziare le necessità dei propri cittadini;
    in Italia, diversamente che in altri Stati che hanno egualmente sottoscritto il Fiscal compact, il principio del pareggio di bilancio e quello della sostenibilità del debito delle pubbliche amministrazioni sono stati inseriti nella Carta costituzionale, attraverso la legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che ha novellato gli articoli 81, 97, 117 e 119;
    in particolare, il principio del pareggio è contenuto nel novellato articolo 81, mentre con un'apposita novella all'articolo 97 della Costituzione, l'obbligo di assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico in coerenza l'ordinamento dell'Unione europea è stato esteso a tutte le pubbliche amministrazioni;
    le modifiche apportate all'articolo 119 sono volte a specificare che «i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea»;
    la novella all'articolo 117, infine, inserisce la materia dell'armonizzazione dei bilanci pubblici nel novero delle materie sulle quali lo Stato ha una competenza legislativa esclusiva;
    è opportuno rilevare in primo luogo come nel «nuovo» articolo 81 non vi è alcun riferimento ai cosiddetti vincoli europei e la sovranità di bilancio è dunque totalmente nazionale, ma la legge di attuazione del principio del pareggio di bilancio è radicalmente uscita da questo schema, incorporando e persino rafforzando le nuove politiche di bilancio a matrice europea basate sull'idea del corso forzoso alla riduzione dello stock storico del debito pubblico italiano;
    con la legge 24 dicembre 2012, n. 243, infatti, non solo sono stati introdotti nell'ordinamento italiano a tutti gli effetti i dettami del Fiscal compact, ma ad essi è stato riconosciuto un ancoraggio costituzionale sulla scia del principio generale di «desovranizzazione» contenuto nell'articolo 117, che, al primo comma, subordina l'esercizio della potestà legislativa da parte dello Stato e delle regioni al rispetto della Costituzione, nonché ai «vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario»;
    per effetto del combinato disposto di queste norme, quindi, il Fiscal compact è arrivato ad essere, di fatto, lo strumento attraverso il quale si esercita il dominio dell'Europa sulle politiche economiche nazionali, costringendo l'Italia a operare scelte che rischiano di affossare definitivamente l'economia e a subire ogni possibile forma di condizionamento, riduzione e addirittura azzeramento della sovranità nazionale italiana,

impegna il Governo:

1) ad assumere iniziative per approntare e varare quanto prima una riforma del sistema del credito e delle autorità di vigilanza sullo stesso, al fine di garantire una stabilità del sistema e la tutela di investitori, risparmiatori e dei contribuenti in generale;

2) in tale ambito, ad adottare le iniziative necessarie, anche di carattere normativo, per realizzare una netta separazione tra banche commerciali e banche d'affari e per istituire la fattispecie delle banche di deposito, con la sola funzione di custodire il risparmio;

3) ad adottare iniziative per introdurre normative più rigide a tutela dei risparmiatori, volte a prevedere in capo a banche e istituti di credito l'obbligo di informare sempre ed in maniera comprensibile il cliente circa il fattore di rischio dell'operazione che sta realizzando e ad impedire ai medesimi istituti di attuare pratiche scorrette nell'attività di recupero dei crediti;

4) ad adottare iniziative per erogare in tempi brevissimi tutte le somme dovute a titolo indennizzatorio e risarcitorio ai risparmiatori truffati dalle banche;

5) ad adottare iniziative per definire una normativa che stabilisca che i membri del consiglio di amministrazione e di governo delle banche siano responsabili in solido e senza limiti nel caso di fallimento delle proprie aziende;

6) ad adottare iniziative per condizionare l'erogazione di eventuali aiuti finanziari a istituti bancari all'applicazione di chiare e stringenti limitazioni: divieto di distribuzione di utili e dividendi per almeno cinque anni; divieto di erogare bonus; tetto ai compensi di amministratori e dirigenti; controllo straordinario sull'operato della banca per verificare l'eventuale mala gestione dell'istituto; responsabilità diretta e personale degli amministratori; divieto definitivo e inappellabile per gli amministratori che si siano resi responsabili della situazione di insolvenza di ricoprire altri incarichi in ambito bancario;

7) ad assumere iniziative, anche normative, per disporre l'attribuzione a soggetti pubblici della proprietà della Banca d'Italia;

8) a valutare la tempestiva adozione di un'iniziativa normativa che chiarisca, in maniera esplicita, che le riserve auree sono di proprietà dello Stato italiano e non della Banca d'Italia;

9) ad adottare le iniziative opportune affinché le riserve auree eventualmente ancora detenute all'estero siano fatte rientrare nel territorio nazionale;

10) a promuovere le opportune iniziative, per quanto di competenza, volte a modificare la legge n. 243 del 2012 e le norme costituzionali in materia, riaffermando il valore della sovranità nazionale anche in ambito europeo.
(1-00179) «Meloni, Lollobrigida, Acquaroli, Bellucci, Bucalo, Butti, Caretta, Ciaburro, Cirielli, Luca De Carlo, Deidda, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferro, Fidanza, Foti, Frassinetti, Gemmato, Lucaselli, Mantovani, Maschio, Mollicone, Montaruli, Osnato, Prisco, Rampelli, Rizzetto, Rotelli, Silvestroni, Trancassini, Varchi, Zucconi».


DISEGNO DI LEGGE: S. 1165 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2019, N. 22, RECANTE MISURE URGENTI PER ASSICURARE SICUREZZA, STABILITÀ FINANZIARIA E INTEGRITÀ DEI MERCATI, NONCHÉ TUTELA DELLA SALUTE E DELLA LIBERTÀ DI SOGGIORNO DEI CITTADINI ITALIANI E DI QUELLI DEL REGNO UNITO, IN CASO DI RECESSO DI QUEST'ULTIMO DALL'UNIONE EUROPEA (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 1789)

A.C. 1789 – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

A.C. 1789 – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

  Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 12.1, 17.1 e 17.100, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

A.C. 1789 – Articolo Unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POTERI SPECIALI INERENTI AI SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA A BANDA LARGA BASATI SULLA TECNOLOGIA 5G

Articolo 1.
(Modifiche al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, recante ’Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni)

  1. Al fine di un aggiornamento della normativa in materia di poteri speciali in conseguenza dell'evoluzione tecnologica intercorsa, con particolare riferimento alla tecnologia 5G e ai connessi rischi di un uso improprio dei dati con implicazioni sulla sicurezza nazionale, al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:
   «Art. 1-bis.(Poteri speciali inerenti le reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G). – 1. Costituiscono, ai fini dell'esercizio dei poteri di cui al comma 2, attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale i servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G.
   2. La stipula di contratti o accordi aventi ad oggetto l'acquisto di beni o servizi relativi alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle reti inerenti i servizi di cui al comma 1, ovvero l'acquisizione di componenti ad alta intensità tecnologica funzionali alla predetta realizzazione o gestione, quando posti in essere con soggetti esterni all'Unione europea, sono soggetti alla notifica di cui all'articolo 1, comma 4, al fine dell'eventuale esercizio del potere di veto o dell'imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni. A tal fine, sono oggetto di valutazione anche gli elementi indicanti la presenza di fattori di vulnerabilità che potrebbero compromettere l'integrità e la sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano.
   3. Per le finalità di cui al comma 2, per soggetto esterno all'Unione europea si intende:
    1) qualsiasi persona fisica o persona giuridica, che non abbia la residenza, la dimora abituale, la sede legale o dell'amministrazione ovvero il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che non sia comunque ivi stabilito;
    2) qualsiasi persona giuridica che abbia stabilito la sede legale o dell'amministrazione o il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che sia comunque ivi stabilito, e che risulti controllato direttamente o indirettamente da una persona fisica o da una persona giuridica di cui al n. 1);
    3) qualsiasi persona fisica o persona giuridica che abbia stabilito la residenza, la dimora abituale, la sede legale o dell'amministrazione o il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che sia comunque ivi stabilito, al fine di eludere l'applicazione della disciplina di cui al presente articolo.
   4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Gruppo di coordinamento costituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 agosto 2014, possono essere individuate misure di semplificazione delle modalità di notifica, dei termini e delle procedure relativi all'istruttoria ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri di cui al comma 2.».

Capo II
MISURE PER GARANTIRE LA STABILITÀ FINANZIARIA

Sezione I
MISURE IN CASO DI RECESSO DEL REGNO UNITO IN ASSENZA DI ACCORDO

Articolo 2.
(Oggetto e ambito di applicazione)

  1. La presente sezione reca la disciplina transitoria applicabile in caso di recesso del Regno Unito dall'Unione europea in assenza di accordo.

  2. Nella presente sezione l'espressione:
   a) ‘banche del Regno Unito’ indica le banche aventi sede legale nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;
   b) ‘imprese di investimento del Regno Unito’ indica le imprese di investimento aventi sede legale nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;
   c) ‘imprese di assicurazione del Regno Unito’ indica le imprese di assicurazione aventi sede legale nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;
   d) ‘intermediario assicurativo, anche a titolo accessorio, e riassicurativo del Regno Unito’ indica qualsiasi intermediario assicurativo, anche a titolo accessorio, o riassicurativo residente o avente sede legale nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;
   e) ‘istituti di pagamento del Regno Unito’ indica gli istituti di pagamento aventi sede legale nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;
   f) ‘istituti di moneta elettronica del Regno Unito’ indica gli istituti di moneta elettronica aventi sede legale nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;
   g) ‘gestori di fondi del Regno Unito’ indica i gestori di Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), aventi sede legale nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;
   h) ‘OICR del Regno Unito’ indica gli OICR domiciliati nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;
   i) ‘gestori di una sede di negoziazione del Regno Unito’ indica i gestori di una sede di negoziazione aventi sede legale nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;
   l) ‘data di recesso’ indica la data a decorrere dalla quale avrà effetto il recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea in assenza di un accordo ai sensi dell'articolo 50 del Trattato sull'Unione europea;
   m) ‘periodo transitorio’ indica il periodo tra la data di recesso e il termine del diciottesimo mese successivo;
   n) ‘autorità competenti’ indica le autorità nazionali di settore, tenuto conto delle competenze attribuite a legislazione vigente;
   o) ‘Testo unico bancario’ (TUB) indica il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
   p) ‘Testo unico della finanza’(TUF) indica il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
   q) ‘Codice delle assicurazioni private’ (CAP) indica il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

  3. Se non diversamente disposto nel presente decreto, si applicano le definizioni previste dall'articolo 1 del Testo unico bancario, dall'articolo 1 del Testo unico della finanza e dall'articolo 1 del Codice delle assicurazioni private.

Articolo 3.
(Prestazione dei servizi e delle attività in Italia da parte dei soggetti del Regno Unito dopo la data di recesso)

  1. Le banche del Regno Unito che, alla data di recesso, svolgono sul territorio della Repubblica le attività ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera f), del Testo unico bancario, durante il periodo transitorio possono continuare a svolgere sul territorio della Repubblica le medesime attività, previa notifica alla Banca d'Italia, salvo quanto previsto dal comma 2.
  2. Le banche del Regno Unito che, alla data di recesso, svolgono sul territorio della Repubblica l'attività di raccolta del risparmio in regime di libera prestazione di servizi, durante il periodo transitorio possono continuare a svolgere sul territorio della Repubblica, previa notifica alla Banca d'Italia, tale attività limitatamente a quanto necessario alla gestione dei rapporti instaurati precedentemente alla data di recesso e senza la possibilità di concludere nuovi contratti, né di rinnovare anche tacitamente quelli esistenti.
  3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 comma 2, le banche del Regno Unito e le imprese di investimento del Regno Unito che, alla data di recesso, prestano servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, sul territorio della Repubblica in regime di libera prestazione di servizi, possono continuare a svolgere sul territorio della Repubblica le medesime attività solamente nei confronti delle controparti qualificate e dei clienti professionali come individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 2-quinquies, lettera a), e comma 2-sexies, lettera a), del Testo unico della finanza, nonché, esclusivamente per la gestione degli eventi del ciclo di vita dei contratti derivati non soggetti a compensazione da parte di una controparte centrale (over the counter) in essere alla data del recesso, anche nei casi in cui ciò implichi la modifica di tali contratti o la conclusione di nuovi contratti nei limiti previsti dall'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, fino all'adozione di una decisione della Commissione europea a norma dell'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 e, comunque, non oltre il periodo transitorio, previa notifica alle autorità competenti.
  4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, le banche del Regno Unito e le imprese di investimento del Regno Unito che, alla data di recesso prestano servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, sul territorio della Repubblica nell'esercizio del diritto di stabilimento mediante succursali, durante il periodo transitorio possono continuare a svolgere sul territorio della Repubblica le medesime attività, previa notifica alle autorità competenti.
  5. Gli istituti di moneta elettronica del Regno Unito che, alla data di recesso, operano sul territorio della Repubblica nell'esercizio del diritto di stabilimento mediante succursali, durante il periodo transitorio possono continuare ad operare sul territorio della Repubblica con le stesse modalità, previa notifica alla Banca d'Italia.
  6. La notifica all'autorità competente è effettuata entro tre giorni lavorativi antecedenti la data di recesso, secondo le modalità previste dalle autorità competenti. Fermo restando quanto previsto dal comma 7, le banche e le imprese di investimento del Regno Unito abilitate alla partecipazione alle aste dei titoli di Stato alla data di entrata in vigore del presente decreto possono continuare a svolgere senza necessità di notifica i servizi e le attività di cui ai commi 1, ad eccezione dell'attività di raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione, 3 e 4.
  7. Le banche, le imprese di investimento e gli istituti di moneta elettronica di cui ai commi da 1 a 5 che intendono operare sul territorio della Repubblica oltre il periodo transitorio presentano alle autorità competenti, entro il termine massimo di sei mesi dalla data di avvio di detto periodo, l'istanza prevista per l'autorizzazione allo svolgimento delle relative attività ovvero per la costituzione di un intermediario italiano.
  8. Le banche, le imprese di investimento e gli istituti di moneta elettronica di cui ai commi da 1 a 5 operano in conformità alle disposizioni in materia bancaria e finanziaria loro applicabili al giorno antecedente alla data di recesso.
  9. Anche per assicurare il rispetto delle disposizioni del presente decreto, le autorità competenti esercitano nei confronti delle banche del Regno Unito, delle imprese di investimento del Regno Unito e degli istituti di moneta elettronica del Regno Unito che continuano ad operare sul territorio della Repubblica nel periodo transitorio, i poteri loro attribuiti dalla legge, inclusi quelli in materia di prevenzione, risoluzione e gestione delle crisi, nei confronti degli intermediari extra-UE.

Articolo 4.
(Cessazione dei servizi e delle attività dei soggetti del Regno Unito operanti in Italia)

  1. Gli istituti di pagamento del Regno Unito, i gestori di fondi del Regno Unito, gli OICR del Regno Unito che operano sul territorio della Repubblica, nonché gli istituti di moneta elettronica del Regno Unito che operano sul territorio della Repubblica in regime di libera prestazione dei servizi o tramite agenti o soggetti convenzionati così come le banche e le imprese di investimento del Regno Unito che prestano servizi di investimento, in regime di libera prestazione, a favore di clienti al dettaglio come definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera m-duodecies, del TUF, e clienti professionali su richiesta come individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 2-quinquies, lettera b), e comma 2-sexies, lettera b), del TUF, cessano l'attività entro la data di recesso. Al fine di evitare pregiudizio ai clienti, sono fatte salve le operazioni necessarie all'ordinata chiusura dei rapporti già in essere, nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il termine massimo di sei mesi dalla data di recesso, con l'osservanza dei termini di preavviso per lo scioglimento dei contratti. Nel predetto termine di sei mesi tali soggetti proseguono l'attività svolta precedentemente alla data di recesso limitatamente alla gestione dei rapporti in essere alla data di recesso, senza possibilità di concludere nuovi contratti, né di rinnovare anche tacitamente quelli esistenti.
  2. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti di cui al comma 1 comunicano ai clienti, agli altri soggetti con cui intrattengono rapporti nella prestazione dei servizi e alle autorità competenti le iniziative adottate per garantire l'ordinata cessazione dell'attività.
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili, alle banche, agli istituti di moneta elettronica e alle imprese di investimento di cui all'articolo 3, commi da 1 a 5, nei casi in cui: a) non abbiano presentato le notifiche di cui all'articolo 3; b) non abbiano presentato le istanze di cui all'articolo 3. Nel caso indicato dalla lettera b) il termine di sei mesi di cui al comma 1 del presente articolo decorre dalla scadenza del termine per la presentazione delle istanze.
  4. In deroga a quanto disposto dal comma 3, alle banche e alle imprese di investimento del Regno Unito è consentito di continuare a gestire gli eventi del ciclo di vita dei contratti derivati non soggetti a compensazione da parte di una controparte centrale (over the counter), anche nei casi, di seguito elencati, in cui ciò implichi la modifica di tali contratti o la conclusione di nuovi contratti:
   a) per l'ipotesi di mancata notifica ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, limitatamente ai contratti in essere alla data del recesso, per i sei mesi successivi a tale data;
   b) per l'ipotesi di non presentazione dell'istanza ai sensi dell'articolo 3, comma 7, limitatamente ai contratti in essere al termine del periodo consentito per la presentazione dell'istanza stessa, per i sei mesi successivi a tale data.

  5. Per gli eventuali finanziamenti concessi dai soggetti di cui ai commi 1 e 3 nell'esercizio dell'attività riservata precedentemente svolta, la cessazione dell'attività non comporta modifica dei tempi e modalità del pagamento degli interessi nonché del rimborso del capitale da parte del cliente.

Articolo 5.
(Prestazione dei servizi e delle attività da parte dei soggetti italiani nel Regno Unito dopo la data di recesso)

  1. Salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, le banche, le imprese di investimento, gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica, le SGR, le Sicav, le Sicaf, i gestori di fondi EuVECA, EuSEF e ELTIF e gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico bancario, aventi sede legale in Italia e che alla data di recesso operano sul territorio del Regno Unito possono continuare ad operarvi nel periodo transitorio, previa notifica alle autorità competenti, nel rispetto delle disposizioni previste nel Regno Unito.
  2. La notifica alle autorità competenti è effettuata entro tre giorni lavorativi antecedenti la data di recesso, secondo le modalità previste dalle autorità competenti.
  3. Gli intermediari di cui al comma 1 possono continuare ad operare sul territorio del Regno Unito oltre il periodo transitorio, a condizione che, entro dodici mesi anteriori alla fine del periodo transitorio, presentino alle autorità competenti l'istanza prevista per l'autorizzazione allo svolgimento delle relative attività.

Articolo 6.
(Operatività dei gestori delle sedi di negoziazione italiane e del Regno Unito dopo la data di recesso del Regno Unito)

  1. I gestori italiani di sedi di negoziazione possono continuare a svolgere la propria attività nel Regno Unito nel periodo transitorio, consentendo l'accesso agli operatori ivi stabiliti che alla data di recesso risultano già membri o partecipanti della sede di negoziazione, a condizione che, entro la predetta data, per la sede di negoziazione gestita sia stata presentata, ai sensi degli articoli 26, 29 o 70 del Testo unico della finanza, istanza per l'estensione dell'operatività nel Regno Unito, nel rispetto delle disposizioni previste nel Regno Unito e purché continui ad essere rispettata la normativa europea di settore.
  2. I gestori di sedi di negoziazione del Regno Unito possono continuare a svolgere la propria attività sul territorio della Repubblica nel periodo transitorio, consentendo l'accesso agli operatori ivi stabiliti che alla data di recesso risultano già membri o partecipanti della sede di negoziazione, a condizione che, entro la predetta data, sia stata presentata, ai sensi degli articoli 28, 29-ter o 70 del TUF, istanza per l'estensione dell'operatività nel territorio della Repubblica e purché continui ad essere rispettata la normativa europea di settore.

Articolo 7.
(Disposizioni in materia di risoluzione stragiudiziale delle controversie)

  1. Le banche di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, e all'articolo 4, comma 3, gli istituti di pagamento di cui all'articolo 4, comma 1, e gli istituti di moneta elettronica di cui all'articolo 3, comma 5, e all'articolo 4, commi 1 e 3, del presente decreto, mantengono l'adesione ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all'articolo 128-bis del Testo unico bancario.
  2. I medesimi soggetti di cui al comma 1 che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi possono non aderire ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all'articolo 128-bis del TUB purché aderiscano o siano sottoposti a un sistema estero di composizione stragiudiziale delle controversie, partecipante alla rete Fin-Net promossa dalla Commissione europea. In tale ipotesi, gli intermediari comunicano alla Banca d'Italia il sistema stragiudiziale al quale aderiscono o sono sottoposti nel Paese d'origine.
  3. Le banche e le imprese di investimento di cui all'articolo 3, comma 4, nonché i soggetti cui si applicano le disposizioni dell'articolo 4, commi 1 e 2, nel periodo transitorio rispettivamente di diciotto e sei mesi previsto dalle citate disposizioni, mantengono l'adesione ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela, di cui all'articolo 32-ter del Testo unico della finanza.

Articolo 8.
(Tutela dei depositanti e degli investitori)

  1. Le banche di cui all'articolo 3, comma 1, con succursale nel territorio della Repubblica si considerano di diritto aderenti ai sistemi di garanzia dei depositanti italiani disciplinati nel Titolo IV, Capo I, Sezione IV del Testo unico bancario, in base alle previsioni dei relativi statuti. L'adesione decorre dalla data del recesso a tutti gli effetti di legge, ivi inclusi gli obblighi di contribuzione di cui all'articolo 96.2 del Testo unico bancario, ai fini del raggiungimento del livello obiettivo di cui all'articolo 96.1 del medesimo Testo unico. Entro il termine del terzo mese successivo alla data di recesso, tali banche provvedono a perfezionare gli atti richiesti per l'adesione ai sistemi di garanzia dei depositanti italiani.
  2. Il comma 1 si applica, in quanto compatibile, alle banche di cui all'articolo 3, comma 2, fatto salvo il caso in cui queste ultime presentino al sistema di garanzia italiano una dichiarazione di quello del Regno Unito attestante che i relativi depositanti continueranno ad essere protetti per il periodo successivo alla data del recesso.
  3. Le banche di cui ai commi 1 e 2 procedono a dare comunicazione ai propri depositanti delle informative di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 30, alla prima occasione utile e, comunque, entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  4. In caso di adesione di una succursale di banca italiana al sistema di garanzia dei depositanti del Regno Unito entro la data di recesso, il sistema di garanzia italiano procede al trasferimento delle risorse di cui all'articolo 96-quater.3, comma 1, del Testo unico bancario solo ove il termine di sei mesi indicato nel medesimo comma sia maturato entro tale data.
  5. Le banche e le imprese di investimento di cui all'articolo 3, comma 4, si considerano di diritto aderenti ai sistemi di indennizzo italiani disciplinati dall'articolo 59 del Testo unico della finanza. L'adesione decorre dalla data del recesso a tutti gli effetti di legge. Entro il termine di trenta giorni successivi alla data di recesso, tali banche e imprese di investimento provvedono a perfezionare gli atti richiesti per l'adesione ai sistemi di indennizzo italiani, in conformità all'articolo 7 del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 14 novembre 1997, n. 485.
  6. Il comma 5 si applica, in quanto compatibile, alle banche e alle imprese di investimento del Regno Unito che, alla data del recesso, prestano servizi di investimento in regime di libera prestazione, fatto salvo il caso in cui tali soggetti presentino al sistema di indennizzo italiano una dichiarazione di quello del Regno Unito attestante che i relativi investitori continueranno ad essere protetti per il periodo successivo alla data del recesso.
  7. Le banche e le imprese di investimento di cui ai commi 5 e 6 procedono a dare immediata comunicazione ai propri investitori delle informative prescritte dalle Autorità di vigilanza di cui all'articolo 35, comma 1, lettera c), della legge 24 aprile 1998, n. 128, alla prima occasione utile e, comunque, entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  8. I commi 1, 2, 3, 5, 6 e 7 si applicano anche ai gestori di fondi di cui all'articolo 4, comma 1, e alle banche e alle imprese di investimento che cessino i servizi e le attività secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del presente decreto, fatto salvo il caso in cui tali soggetti presentino al sistema di indennizzo italiano una dichiarazione di quello del Regno Unito attestante che i relativi investitori continueranno ad essere protetti per il periodo successivo alla data del recesso.

Articolo 9.
(Operatività in Italia delle imprese di assicurazione del Regno Unito dopo la data di recesso)

  1. Le imprese del Regno Unito che, alla data di recesso, sono abilitate ad esercitare l'attività assicurativa nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o libera prestazione dei servizi, rispettivamente ai sensi degli articoli 23 e 24 del Codice delle assicurazioni private, sono cancellate, a tale data, dall'Elenco delle imprese UE di cui all'articolo 26 del Codice. Al fine di garantire la continuità dei servizi nei confronti di contraenti, assicurati e aventi diritto a prestazioni assicurative, tali imprese proseguono, nel periodo transitorio, l'attività nei limiti della gestione dei contratti e delle coperture in corso alla data di recesso senza assumere nuovi contratti, né rinnovare, anche tacitamente, contratti esistenti. Della prosecuzione temporanea di tale operatività l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) dà adeguata evidenza al pubblico.
  2. Le imprese di cui al comma 1 presentano all'IVASS, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano contenente le misure di gestione che consentono alle stesse di procedere con regolarità e speditezza alla corretta esecuzione dei contratti e delle coperture in corso alla data di recesso, inclusi i pagamenti dei sinistri. L'IVASS può in ogni momento richiedere all'impresa aggiornamenti e integrazioni al piano presentato. Se l'impresa non riesce ad assicurare la completa realizzazione del piano entro il termine del periodo transitorio ne dà tempestiva notizia all'IVASS, al più tardi nei novanta giorni antecedenti a tale data, presentando istanza di proroga. L'istanza è adeguatamente motivata dall'impresa, in ragione della struttura, articolazione e durata in un arco temporale pluriennale dei contratti e delle coperture in essere. L'IVASS valuta l'istanza, nonché le iniziative da assumere per la tutela degli interessi di contraenti, assicurati e aventi diritto a prestazioni assicurative, anche consultando l'Autorità di vigilanza competente dello Stato di origine. Entro quindici giorni dalla data di recesso le imprese di cui al comma 1 informano, anche mediante comunicazione sul proprio sito istituzionale, contraenti, assicurati e altri aventi diritto a prestazioni assicurative del regime di operatività ad esse applicabile. Le imprese di cui al comma 1 effettuano tale comunicazione anche qualora abbiano provveduto, prima della data di recesso, agli adempimenti informativi richiesti dalle autorità di settore.
  3. A partire dalla data di recesso il contraente può recedere senza oneri aggiuntivi dai contratti che hanno durata superiore all'anno, dandone comunicazione scritta all'impresa o esercitare altre forme di scioglimento del vincolo contrattuale e le clausole di tacito rinnovo perdono efficacia. Il recesso del contraente ha effetto dalla scadenza della prima annualità successiva alla data di recesso.
  4. Alle imprese di cui al comma 1 nel periodo transitorio si continuano ad applicare le disposizioni di cui all'articolo 193 del Codice delle assicurazioni private e ogni altra disposizione in materia assicurativa loro applicabile al giorno antecedente alla data di recesso. L'IVASS può applicare le sanzioni di cui al titolo XVIII del medesimo Codice.
  5. Al fine di assicurare lo scambio informativo per la realizzazione di quanto previsto dai commi 1 e 2, si applica la disposizione di cui all'articolo 10, comma 8, del Codice delle assicurazioni private.

Articolo 10.
(Operatività in Italia degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, o riassicurativi del Regno Unito dopo la data di recesso)

  1. Gli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, o riassicurativi del Regno Unito che, alla data di recesso, operano l'attività di distribuzione assicurativa o riassicurativa nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o libera prestazione dei servizi, ai sensi del Titolo IX del Codice delle assicurazioni private, cessano tale attività entro tale data e sono cancellati dall'elenco annesso al Registro degli intermediari di cui all'articolo 109, comma 2, del Codice. Al fine di evitare pregiudizio ai contraenti, assicurati e altri aventi diritto a prestazioni assicurative, sono fatte salve le operazioni necessarie all'ordinata chiusura dei rapporti di distribuzione già in essere, nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il termine massimo di sei mesi dalla data di recesso. Nel predetto termine di sei mesi tali soggetti non possono avviare nuove attività di distribuzione né rinnovare anche tacitamente i rapporti già esistenti. Della prosecuzione temporanea di tale operatività l'IVASS dà adeguata evidenza al pubblico.
  2. Entro quindici giorni dalla data di recesso gli intermediari di cui al comma 1 informano, anche mediante comunicazione sul proprio sito web, contraenti, assicurati e altri aventi diritto a prestazioni assicurative del regime di operatività ad essi applicabile. Gli intermediari di cui al comma 1 effettuano tale comunicazione anche qualora abbiano provveduto, prima della data di recesso, agli adempimenti informativi richiesti dalle autorità di settore.
  3. Gli intermediari di cui al comma 1, nel periodo transitorio ivi previsto, continuano ad essere soggetti al regime di cui al Titolo IX, Capo II, Sezione IV del Codice delle assicurazioni private e ogni altra disposizione in materia assicurativa loro applicabile al giorno antecedente alla data di recesso. L'IVASS può applicare le sanzioni di cui al Titolo XVIII del medesimo Codice.

Articolo 11.
(Operatività nel Regno Unito delle imprese di assicurazione e di riassicurazione italiane dopo la data di recesso)

  1. Le imprese italiane che, alla data di recesso, sono abilitate all'esercizio dell'attività assicurativa o riassicurativa nel territorio del Regno Unito in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi proseguono l'esercizio dell'attività, fermo restando quanto previsto dagli articoli 22 e 59-quinquies del Codice delle assicurazioni private e nel rispetto delle disposizioni previste dal Regno Unito.

Articolo 12.
(Disposizioni riguardanti i limiti di investimento dei fondi pensione)

  1. Durante il periodo transitorio, ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 settembre 2014, n. 166, gli investimenti, detenuti dai fondi pensione in esso ricompresi alla data di entrata in vigore del presente decreto, in quote o azioni di OICVM e FIA del Regno Unito sono assimilati, rispettivamente, agli OICVM e ai FIA UE.

Articolo 13.
(Disposizioni fiscali)

  1. Fino al termine del periodo transitorio si continuano ad applicare le disposizioni fiscali nazionali previste in funzione dell'appartenenza del Regno Unito all'Unione europea, ivi incluse quelle connesse con l'esistenza di una direttiva UE. Le disposizioni derivanti dall'attuazione di direttive e regolamenti dell'Unione europea in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e accise si continuano ad applicare in quanto compatibili.
  2. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità e i termini per l'attuazione della disposizione di cui al comma 1.

Sezione II
DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEI CITTADINI ITALIANI

Articolo 14.
(Disposizioni in materia di soggiorno dei cittadini del Regno Unito e dei loro familiari anche non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea presenti sul territorio nazionale alla data di recesso del Regno Unito dall'Unione europea)

  1. I cittadini del Regno Unito iscritti in anagrafe ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea, in possesso della carta di soggiorno rilasciata ai sensi degli articoli 10 e 17, del decreto legislativo n. 30 del 2007, possono chiedere al Questore della provincia in cui dimorano, entro il 31 dicembre 2020, il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
  2. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1 è rilasciato quando il richiedente soggiorna regolarmente, in modo continuativo, sul territorio nazionale da almeno cinque anni alla data di recesso del Regno Unito dall'Unione europea.
  3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 2-bis e 2-ter, nonché all'articolo 9, commi 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998.
  4. Nel caso in cui non sussista il requisito di cui al comma 2, i cittadini del Regno Unito iscritti in anagrafe ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea, in possesso della carta di soggiorno rilasciata ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, possono chiedere al Questore, entro il 31 dicembre 2020, il rilascio di un permesso di soggiorno con le modalità di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto legislativo n. 286 del 1998. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma reca la dicitura «per residenza», è valido cinque anni e, previa domanda corredata di nuove fotografie, è rinnovabile alla scadenza. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5, commi 2-bis e 2-ter, e 9, commi 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998.
  5. I cittadini del Regno Unito e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea titolari del permesso di soggiorno di cui al comma 4, possono chiedere il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1, se hanno maturato cinque anni di regolare e continuativo soggiorno sul territorio nazionale.
  6. A decorrere dal 1o gennaio 2021, le carte di soggiorno rilasciate ai sensi degli articoli 10 e 17, del decreto legislativo n. 30 del 2007, detenute dai familiari del cittadino del Regno Unito non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea non sono più valide per l'attestazione del regolare soggiorno nel territorio dello Stato. Nei confronti dell'esibitore si applicano le disposizioni e le sanzioni previste dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 286 del 1998, e si procede ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche al cittadino del Regno Unito regolarmente iscritto in anagrafe ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 30 del 2007, che entro il 31 dicembre 2020 non ha chiesto al Questore della provincia in cui dimora il rilascio del permesso di soggiorno di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo.
  7. A decorrere dal 1o gennaio 2021, ai cittadini del Regno Unito e ai loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 286 del 1998, e del relativo regolamento di attuazione, salvo quanto previsto nei precedenti commi.
  8. Il presente articolo si applica soltanto in caso di recesso del Regno Unito dall'Unione europea in assenza di accordo e dalla data dell'effettivo recesso.

Articolo 15.
(Disposizioni in materia di concessione della cittadinanza)

  1. Ai fini della concessione della cittadinanza italiana i cittadini del Regno Unito sono equiparati, fino alla prestazione del giuramento, ai cittadini dell'Unione europea, se hanno maturato il requisito di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, alla data di recesso del Regno Unito dall'Unione europea e presentano la domanda entro il 31 dicembre 2020.

Articolo 16.
(Misure urgenti per la tutela dei cittadini italiani)

  1. Per potenziare i servizi consolari prestati ai cittadini italiani, sono autorizzati i seguenti interventi:
   a) la spesa di 2,5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 1 milione di euro per l'anno 2020 per l'acquisto, la ristrutturazione, il restauro, la manutenzione straordinaria o la costruzione di immobili adibiti o da adibire a sedi di uffici consolari nel Regno Unito;
   b) la spesa di 750.000 euro per l'anno 2019 e di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 ad integrazione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;
   c) la spesa di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 per incrementare la tempestività e l'efficacia dei servizi consolari.

  2. Per migliorare i servizi consolari forniti ai cittadini e alle imprese, all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole “2.870 unità” sono sostituite dalle seguenti: “2.920 unità”. Ai fini dell'incremento del contingente previsto, è autorizzata la spesa pari a euro 1.127.175 per l'anno 2019, euro 2.299.437 per l'anno 2020, euro 2.345.426 per l'anno 2021, euro 2.392.334 per l'anno 2022, euro 2.440.181 per l'anno 2023, euro 2.488.985 per l'anno 2024, euro 2.538.764 per l'anno 2025, euro 2.589.540 per l'anno 2026, euro 2.641.330 per l'anno 2027 ed euro 2.694.157 a decorrere dall'anno 2028.
  3. All'articolo 6 della legge 27 ottobre 1988, n. 470, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente: « 9-bis. Gli effetti della dichiarazione resa all'ufficio consolare, ai sensi dei commi 1 e 3, hanno decorrenza dalla data di presentazione della stessa, qualora non sia stata già resa la dichiarazione di trasferimento di residenza all'estero presso il comune di ultima residenza, a norma della vigente legislazione anagrafica». L'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1989, n. 323, è abrogato. Le dichiarazioni di cui al presente comma presentate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto e non ancora ricevute dall'ufficiale di anagrafe hanno decorrenza dalla medesima data.
  4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 5.877.175 euro per l'anno 2019, euro 6.299.437 per l'anno 2020 e euro 5.345.426 per l'anno 2021, euro 5.392.334 per l'anno 2022, euro 5.440.181 per l'anno 2023, euro 5.488.985 per l'anno 2024, euro 5.538.764 per l'anno 2025, euro 5.589.540 per l'anno 2026, euro 5.641.330 per l'anno 2027 ed euro 5.694.157 a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per euro 5.877.175 per l'anno 2019, euro 6.299.437 per l'anno 2020 e euro 5.694.157 annui a decorrere dall'anno 2021.
  5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 17.
(Disposizioni in materia di prestazioni sanitarie nell'ambito dei sistemi di sicurezza sociale)

  1. In caso di recesso del Regno Unito dall'Unione europea in assenza di accordo, al fine di salvaguardare i diritti in materia di tutela della salute dei cittadini britannici, degli apolidi e dei rifugiati che sono soggetti alla legislazione del Regno Unito, nonché dei loro familiari e superstiti, a condizione di reciprocità con i cittadini italiani, si applica, fino al 31 dicembre 2020, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
  2. Al fine di agevolare la salvaguardia dei diritti di cui al comma 1, le autorità e le istituzioni competenti italiane applicheranno nei confronti delle autorità e istituzioni del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord le disposizioni del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce la modalità di applicazione del regolamento (CE) 883/2004.

Sezione III
PARTECIPAZIONE ITALIANA A ISTITUZIONI FINANZIARIE E GRUPPI INTERGOVERNATIVI INTERNAZIONALI

Articolo 18.
(Sostituzione del capitale del Regno Unito nella Banca Europea per gli Investimenti)

  1. Al fine di consentire la sostituzione del capitale della Banca Europea per gli Investimenti (BEI) sottoscritto dal Regno Unito, garantendo in tal modo l'operatività, la solvibilità e il merito di credito della Banca stessa, è autorizzata la partecipazione italiana all'aumento di capitale della Banca nella forma di ulteriori azioni di capitale a chiamata.
  2. La sottoscrizione dell'aumento di capitale di cui al comma 1 è pari a complessivi 6.855.963.864 euro e comporta un aumento della quota di capitale dell'Italia nella Banca dal 16,1 al 19,2 per cento.
  3. La sottoscrizione di cui al comma 2 non comporta oneri per la finanza pubblica.

Articolo 19.
(Supporto all'attività internazionale)

  1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 586, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e per potenziare le attività a supporto dei negoziati europei e internazionali, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, nel triennio 2019-2021, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali nel rispetto dei limiti della dotazione organica, a bandire apposite procedure concorsuali e ad assumere a tempo indeterminato fino a trenta unità di personale di alta professionalità da inquadrare nel profilo di area terza. Le procedure concorsuali di cui al primo periodo si svolgono nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 1, commi 300 e 360, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Agli oneri assunzionali derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 220.000 per l'anno 2019 e ad euro 1.310.000 annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in deroga al secondo periodo del medesimo comma 298 e al comma 344 del predetto articolo 1.

  2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 586 l'ultimo periodo è soppresso;
   b) dopo il comma 586 è inserito il seguente: «586-bis. Per le finalità di cui al comma 586, la delegazione per la presidenza italiana del G20 e il Ministero dell'economia e delle finanze possono stipulare contratti di consulenza, di lavoro a tempo determinato o di lavoro flessibile.».

  3. Agli oneri di cui al comma 2, lettera b), pari a euro 1.200.000 per l'anno 2019, euro 1.650.500 per l'anno 2020 e a euro 1.669.000 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 586, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  4. All'articolo 12, comma 2, della legge 27 dicembre 2007, n. 246, le parole: «entro il tetto massimo di 15.000.000 di euro» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 70 per cento delle risorse residue nel conto nell'anno considerato».

Capo III
GARANZIA CARTOLARIZZAZIONE SOFFERENZE (GACS)

Articolo 20.
(Garanzia cartolarizzazione sofferenze)

  1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, per ventiquattro mesi dalla data della positiva decisione della Commissione europea sul regime di concessione della garanzia dello Stato di cui al presente Capo, è autorizzato a concedere la garanzia dello Stato sulle passività emesse nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1999, n. 130, a fronte della cessione da parte di banche e di intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, di seguito denominati “società cedenti”, aventi sede legale in Italia, di crediti pecuniari, compresi i crediti derivanti da contratti di leasing, classificati come sofferenze, nel rispetto dei criteri e delle condizioni indicati nel Capo II del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016 n. 49, come modificato dal presente decreto.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze può, con proprio decreto, prorogare il periodo di cui al comma 1 per ulteriori dodici mesi, previa approvazione da parte della Commissione europea.
  3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data della positiva decisione della Commissione europea di cui al comma 1, incarica, anche avvalendosi del soggetto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge n. 18 del 2016, uno o più soggetti qualificati indipendenti, indicati dalla Commissione europea, per il monitoraggio della conformità del rilascio della garanzia a quanto previsto nel presente capo e nella decisione della Commissione europea. Ai relativi oneri si provvede, nel limite massimo complessivo di euro 150.000 (centocinquantamila/00) per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022 a valere sulle risorse di cui all'articolo 24.

Articolo 21.
(Modifiche al decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49)

  1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016 n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a), le parole “alla data della cessione” sono soppresse;
   b) dopo la lettera f), sono aggiunte le seguenti lettere:
   « f-bis) deve essere previsto che il soggetto incaricato della riscossione dei crediti sia sostituito, successivamente alla escussione della garanzia, qualora il rapporto tra gli incassi netti cumulati e gli incassi netti attesi in base al piano di recupero vagliato dall'agenzia esterna di valutazione del merito di credito di cui all'articolo 5, comma 1, risulti inferiore al 100 per cento per due date consecutive di pagamento degli interessi, ivi inclusa la data rilevante per la suddetta escussione;
   f-ter) nel caso di sostituzione, nessuna penale o indennizzo sono dovuti al soggetto sostituito e il medesimo ha l'obbligo di collaborare in buona fede al fine di consentire la rapida ed efficace sostituzione; la società cessionaria dà evidenza di aver adottato idonee procedure che consentano una rapida ed efficace sostituzione; il nuovo soggetto incaricato della riscossione non può essere collegato al soggetto sostituito.».

  2. All'articolo 5 del decreto-legge n. 18 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 le parole “all'ultimo gradino della scala di valutazione del merito di credito investment grade” sono sostituite, ovunque ricorrano, con le seguenti “a BBB o equivalente”;
   b) il comma 2 è abrogato.

  3. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2016, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In ogni caso, qualora ad una data di pagamento degli interessi sui Titoli mezzanine, il rapporto tra gli incassi netti cumulati e gli incassi netti attesi in base al piano di recupero vagliato dall'agenzia esterna di valutazione del merito di credito di cui all'articolo 5, comma 1, risulti inferiore al 90 per cento, gli interessi sui Titoli mezzanine riferiti a quella data di pagamento sono differiti all'avvenuto integrale rimborso del capitale dei Titoli senior ovvero alla data di pagamento in cui il suddetto rapporto risulti superiore al 100 per cento.”.

  4. All'articolo 7 del decreto-legge n. 18 del 2016, il comma 1-bis, è sostituito dal seguente: « 1-bis. I pagamenti di cui al comma 1, numero 2), sono, in tutto o in parte, condizionati a obiettivi di performance nella riscossione o recupero in relazione al portafoglio di crediti ceduti; in ogni caso, qualora ad una data di pagamento delle somme di cui al comma 1, numero 2), il rapporto tra gli incassi netti cumulati e gli incassi netti attesi in base al piano di recupero vagliato dall'agenzia esterna di valutazione del merito di credito di cui all'articolo 5, comma 1, risulti inferiore al 90 per cento, i pagamenti di cui al comma 1, numero 2) che sono condizionati ad obiettivi di performance sono differiti, per la parte che rappresenta un ammontare non inferiore al 20 per cento dei pagamenti complessivi di cui al comma 1, numero 2), fino alla data di completo rimborso del capitale dei Titoli senior ovvero alla data in cui il suddetto rapporto risulti superiore al 100 per cento.».
  5. All'articolo 9 del decreto-legge n. 18 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. Ai fini della determinazione del corrispettivo della garanzia dello Stato si fa riferimento a tre Panieri CDS definiti come il paniere di contratti swap sul default di singole società (credit default swapCDS) riferiti a singoli emittenti italiani la cui valutazione del merito di credito, rilasciata da S&P, Fitch Ratings o Moody's, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia pari a:
   i) BBB+/Baa1, BBB/Baa2, o BBB-/Baa3 per il primo Paniere, utilizzato se il rating dei Titoli senior è BBB/Baa2/BBB/BBB;
   ii) BBB/Baa2, BBB+/Baa1 o A-/A3 per il secondo Paniere, utilizzato se il rating dei Titoli senior è BBB+/Baa1/BBB+/BBB H,
   iii) BBB+/Baa1, A-/A3 o A/A2 per il terzo Paniere, utilizzato se il rating dei Titoli senior è A-/A3/A-/A L.»;
   b) il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. Nel caso in cui sui Titoli senior siano stati rilasciati più rating, per l'individuazione del Paniere si considera il rating più basso. La composizione dei Panieri CDS è indicata nell'allegato 1 al presente decreto. La composizione dei Panieri CDS è aggiornata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, al fine di escludere gli emittenti la cui valutazione del merito di credito sia stata modificata in modo tale da non ricadere più nei rating indicati al comma 1 e di includere nuovi emittenti la cui valutazione del merito di credito sia stata modificata in modo tale da ricadere nei rating indicati al comma 1. La composizione è altresì aggiornata in caso di rinnovo della garanzia ai sensi dell'articolo 3, comma 2. Nel caso in cui, in occasione di un aggiornamento della composizione dei panieri CDS, si constati che gli emittenti inclusi in uno o più panieri siano meno di tre il calcolo del corrispettivo della garanzia è definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in conformità delle decisioni della Commissione europea.»;
   c) al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) alla lettera a), le parole “sei mesi” sono sostituite dalle seguenti: “due mesi”;
    2) alla lettera d), punto i), le parole “2,70 volte” sono sostituite dalle seguenti: “2,76 volte”;
    3) alla lettera d) punto ii), le parole “8,98 volte” sono sostituite dalle seguenti: “9,23 volte”.

  6. L'allegato 1 al decreto-legge n. 18 del 2016 è sostituito dal seguente:
   «Allegato 1. PANIERI CDS
   1) Primo Paniere (utilizzato se il rating dei Titoli senior è BBB/Baa2/BBB/BBB)
    Ubi Banca S.p.a.
    Mediobanca Spa
    Unicredit S.p.a.
    Intesa Sanpaolo S.p.a.
    Assicurazioni Generali S.p.a.
    Enel S.p.a.
    Acea S.p.a.
    Atlantia S.p.a.
   2) Secondo Paniere (utilizzato se il rating dei Titoli senior è BBB+/Baa1/BBB+/BBB H)
    Mediobanca S.p.a.
    Unicredit S.p.a.
    Intesa Sanpaolo S.p.a.
    Assicurazioni Generali S.p.a.
    Enel S.p.a.
    Acea S.p.a.
    Eni S.p.a.
    Atlantia S.p.a.
   3) Terzo Paniere (utilizzato se il rating dei Titoli senior è A-/A3/A-/A L)
    Assicurazioni Generali S.p.a.
    Enel S.p.a.
    Eni S.p.a.

  7. All'allegato 2 al decreto-legge n. 18 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il punto (2), lettera b., è sostituto dal seguente: “Il tasso di sconto applicabile è 2.75%.”;
   b) al punto (4), lettera a., le parole “2.70 volte” sono sostituite dalle seguenti: “2.76 volte”;
   c) al punto (4), lettera b., le parole “8.98 volte” sono sostituite dalle seguenti: “9.23 volte”;
   d) al punto (5), le parole “I fattori 2.70 e 8.98” sono sostituite dalle seguenti: “I fattori 2.76 e 9.23”;
   e) al punto (11) le parole “un tasso di sconto al 2%” sono sostituite dalle seguenti: “un tasso di sconto al 2.75%” e le formule:
    “P3-5y = (7(1 + r)4 + 6(1 + r)3 + 5(1 + r)2 )/(7 + 4r) [e27c66]rù (CDS5y-CDS3y) = 2.70 [e27c66]rù (CDS5y – CDS3y)
    P3-5y = (7(1+r)6 + 6(1+r)5 + 5(1+r)4 + 4(1+r)3 + 3(1+r)2 )/(3+2r) [e27c66]rù (CDS7y – CDS5y) = 8.98 [e27c66]rù (CDS7y – CDS5y)”
   sono sostituite dalle seguenti:
    “P3-5y = (7(1 + r)4 + 6(1 + r)3 + 5(1 + r)2)/(7 + 4r) [e27c66]rù (CDS5y –CDS3y) = 2.76 [e27c66]rù (CDS5y – CDS3y)
    P5-7y = (7(1+r)6 + 6(1+r)5 + 5(1+r)4 + 4(1+r)3 + 3(1+r)2 )/(3+2r) [e27c66]rù (CDS7y – CDS5y) = 9.23 [e27c66]rù (CDS7y – CDS5y)”.

  8. Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano alle garanzie concesse entro il 6 marzo 2019 ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 18 del 2016.

Articolo 22.
(Disposizioni di attuazione)

  1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere integrate le disposizioni di attuazione di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2016, anche al fine di rafforzare il presidio dei rischi garantiti dallo Stato e le attività di monitoraggio ivi comprese quelle sull'evoluzione dei recuperi effettivi rispetto a quelli inizialmente previsti, da trasmettere al Ministero al momento della richiesta della garanzia.

Articolo 23.
(Copertura finanziaria)

  1. Per le finalità di cui al presente Capo, la dotazione del fondo di garanzia di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2016, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2019. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Il fondo di garanzia è ulteriormente alimentato con i corrispettivi annui delle garanzie concesse ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge n. 18 del 2016, e che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo. Le somme di cui al presente comma sono versate sulla contabilità speciale di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2016.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 24.
(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 1789 – Modificazioni del Senato

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

  All'articolo 3:
   al comma 7, dopo le parole: «istanza prevista» sono inserite le seguenti: «, ai sensi della vigente disciplina del Testo unico della finanza e del Testo unico bancario,»;
   il comma 8 è sostituito dal seguente:
  «8. Ferme restando le previsioni di cui ai commi da 1 a 5, le banche, le imprese di investimento e gli istituti di moneta elettronica ivi previsti operano in conformità alle disposizioni in materia bancaria e finanziaria loro applicabili al giorno antecedente la data di recesso».

  All'articolo 4, comma 2, le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di recesso».

  All'articolo 5, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  «3-bis. I soggetti di cui al comma 1 che entro la data di recesso abbiano già presentato istanza di autorizzazione alle autorità competenti per lo svolgimento delle relative attività non sono tenuti agli adempimenti di cui ai commi 2 e 3».

  All'articolo 8, comma 5, le parole: «all'articolo 7 del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro».

  All'articolo 10, comma 3, le parole: «e ogni altra disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «e ad ogni altra disposizione».

  All'articolo 13, comma 2, dopo le parole: «sono stabilite» sono inserite le seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,».

  All'articolo 14:
   al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della continuità del soggiorno, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.»;
   il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 2-bis e 2-ter, nonché all'articolo 9, commi 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, del decreto legislativo n. 286 del 1998».

  All'articolo 16, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  «3-bis. L'articolo 159 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:
  “Art. 159. – (Viaggi di servizio) – 1. In aggiunta alle spese di viaggio, all'impiegato a contratto, per i viaggi di servizio, sono rimborsate le spese di vitto e di alloggio sostenute, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti per i viaggi di servizio del personale di ruolo”».

  All'articolo 17:
   al comma 1, le parole: «di tutela della salute» sono sostituite dalle seguenti: «di prestazioni di sicurezza sociale e sanitarie» e la parola: «britannici» è sostituita dalle seguenti: «del Regno Unito»;
   dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
  «2-bis. Al fine di assicurare la tutela della salute e con l'obiettivo di adempiere alle accresciute attività demandate agli uffici periferici del Ministero della salute, per effetto del recesso del Regno Unito dall'Unione europea, in materia di controlli sulle importazioni provenienti dal Regno Unito, il Ministero della salute, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e senza il previo espletamento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è autorizzato ad assumere, successivamente al predetto recesso, a tempo indeterminato, nel triennio 2019-2021, mediante apposita procedura concorsuale pubblica per esami, un contingente di personale di 67 unità appartenenti all'area III, posizione economica F1, funzionario tecnico della prevenzione.
  2-ter. All'onere derivante dall'applicazione del comma 2-bis, quantificato, incluse le competenze accessorie, in euro 423.614 per l'anno 2019 e in euro 3.388.911 a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Per la parte degli oneri relativi alle competenze accessorie è incrementato il pertinente fondo risorse decentrate del Ministero della salute.
  2-quater. Per le finalità di cui al comma 2-bis, la dotazione organica di cui alla tabella A allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, come modificata dall'articolo 1, comma 358, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementata di 67 unità di personale non dirigenziale appartenenti all'area III, posizione economica F1»;
   alla rubrica, dopo la parola: «prestazioni» sono inserite le seguenti: «di sicurezza sociale e».

  Al capo II, sezione II, dopo l'articolo 17 sono aggiunti i seguenti:
  «Art. 17-bis.(Salvaguardia della posizione giuridica degli studenti e dei ricercatori) – 1. Sono fatti salvi, a condizione di reciprocità, i diritti e i doveri degli studenti e dei ricercatori del Regno Unito già presenti in Italia alla data di recesso o comunque che lo saranno entro l'anno accademico 2019/2020. Sono fatte altresì salve, alle medesime condizioni di reciprocità, le qualifiche professionali riconosciute o per le quali è stato avviato il processo di riconoscimento, secondo le procedure dell'Unione europea, alla data di recesso. Resta fermo il rispetto degli obblighi internazionali vigenti. Le politiche universitarie e della ricerca nell'ambito della collaborazione bilaterale con il Regno Unito restano finalizzate all'ulteriore sviluppo delle collaborazioni esistenti tra le istituzioni universitarie e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.
  Art. 17-ter. – (Disposizioni in materia di tariffe aeroportuali) – 1. Ai fini dell'applicazione dei diritti per l'imbarco dei passeggeri di cui all'articolo 5 della legge 5 maggio 1976, n. 324, i passeggeri imbarcati presso gli scali nazionali su voli aventi per destinazione un aeroporto del Regno Unito sono equiparati ai passeggeri imbarcati su voli aventi per destinazione un aeroporto dell'Unione europea, a condizioni di reciprocità, fino alla data di entrata in vigore di un accordo globale che disciplini le prestazioni di servizi di trasporto con il Regno Unito o, in mancanza, fino al 30 marzo 2020.
  Art. 17-quater. – (Disposizioni in materia aeroportuale) – 1. Al fine di assicurare il pieno rispetto del vigente sistema di distribuzione del traffico aereo sul sistema aeroportuale milanese e di consentire una transizione ordinata nel settore del trasporto aereo che eviti disservizi per il traffico di passeggeri e merci, i vettori comunitari e del Regno Unito possono, in via transitoria e comunque non oltre diciotto mesi dalla data di recesso, continuare ad operare collegamenti di linea “point to point”, mediante aeromobili del tipo “narrow body” (corridoio unico), tra lo scalo di Milano Linate e altri aeroporti del Regno Unito, nei limiti della definita capacità operativa dello scalo di Milano Linate e a condizione di reciprocità».

  All'articolo 19:
   al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per le medesime finalità di cui al primo periodo, la dotazione finanziaria destinata alle esigenze di cui all'articolo 7, comma 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, è incrementata di 800.000 euro per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021. Ai relativi oneri, pari a 800.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»;
   dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  «1-bis. Per rendere effettive anche le attività di cui al comma 1 del presente articolo, la lettera c) del comma 350 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si interpreta nel senso che la riduzione del numero complessivo degli uffici del Ministero è riferita esclusivamente agli uffici dirigenziali presso le articolazioni periferiche.
  1-ter. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti volti a dare attuazione al citato comma 350 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, è comunque assicurata, con decorrenza dal 1o gennaio 2019, l'uniformità del trattamento economico del personale in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine, il relativo provvedimento è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

  Al capo II, dopo l'articolo 19 sono aggiunti i seguenti:
  «Art. 19-bis. – (Principio di reciprocità nel Testo unico bancario nei rapporti con Paesi terzi) – 1. All'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, dopo le parole: “Banca d'Italia.” sono inserite le seguenti: “L'autorizzazione è rilasciata tenendo anche conto della condizione di reciprocità.”.
  Art. 19-ter. – (Attività di negoziazione per conto proprio) – 1. All'articolo 67 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 7 è inserito il seguente:
  “7-bis. Possono essere ammessi alle negoziazioni per conto proprio sulle sedi di negoziazione all'ingrosso in titoli di Stato, in qualità di membri o di partecipanti, i soggetti di cui all'articolo 2, paragrafo 5, punti da 4) a 22), della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013”.
  Art. 19-quater. – (Modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, recante esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di princìpi contabili internazionali) – 1. All'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a) del comma 1, dopo le parole: “di negoziazione” sono inserite le seguenti: “se risultanti dal bilancio”;
   b) alla lettera b) del comma 1, le parole: “in contropartita diretta della valutazione al valore equo (fair value) di strumenti finanziari e attività” sono sostituite dalle seguenti: “a seguito della valutazione delle attività e passività al valore equo (fair value) rilevata nelle altre componenti del prospetto della redditività complessiva”;
   c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  “3-bis. Le riserve di cui al comma 1, lettera b), si riducono in maniera corrispondente all'importo delle plusvalenze e minusvalenze realizzate”;
   d) al comma 4, le parole: “2358, terzo comma” sono sostituite dalle seguenti: “2358, sesto comma”;
   e) il comma 5 è sostituito dal seguente:
  “5. Le riserve di cui ai commi 1, lettera b), e 2 possono essere utilizzate per la copertura delle perdite di esercizio solo dopo aver utilizzato le riserve di utili disponibili e la riserva legale. In tale caso esse sono reintegrate accantonando gli utili degli esercizi successivi”.
  2. Al comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, le parole: “agli strumenti finanziari disponibili per la vendita e alle attività materiali e immateriali” sono sostituite dalle seguenti: “alle attività e passività” e le parole: “in contropartita del patrimonio netto” sono sostituite dalle seguenti: “nelle altre componenti del prospetto della redditività complessiva”.
  3. Dopo l'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, è inserito il seguente:
  “Art. 7-bis. – (Disciplina degli effetti contabili connessi con il passaggio dai princìpi contabili internazionali alla normativa nazionale) – 1. Agli effetti contabili connessi con il passaggio dai princìpi contabili internazionali alla normativa nazionale, rilevati dai soggetti indicati nell'articolo 2-bis, si applicano le disposizioni dei commi seguenti.
  2. Se il saldo degli effetti contabili connessi con il passaggio dai princìpi contabili internazionali alla normativa nazionale è positivo, il saldo è iscritto in una riserva indisponibile. Quest'ultima:
   a) si riduce in misura corrispondente all'importo delle plusvalenze realizzate, anche attraverso l'ammortamento, o divenute insussistenti per effetto della svalutazione;
   b) è indisponibile anche ai fini dell'imputazione a capitale e degli utilizzi previsti dagli articoli 2350, terzo comma, 2357, primo comma, 2358, sesto comma, 2359-bis, primo comma, 2432 e 2478-bis, quarto comma, del codice civile;
   c) può essere utilizzata per la copertura delle perdite di esercizio solo dopo l'utilizzo delle riserve di utili disponibili e della riserva legale. In tale caso essa deve essere reintegrata accantonando gli utili degli esercizi successivi.

  3. Alle fattispecie di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 13 del presente decreto e quelle di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2”.
  4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  5. Le disposizioni del presente articolo si applicano al bilancio di esercizio e al bilancio consolidato a partire dal primo esercizio successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2018.
  Art. 19-quinquies. – (Modifica al decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136) – 1. All'articolo 20-quater, comma 3, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, le parole: “Le imprese indicate al comma 2 che si avvalgono della facoltà di cui al comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “Le imprese indicate al comma 2 e i soggetti indicati nell'articolo 2-bis del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, che si avvalgono della facoltà di cui al comma 1”».

  All'articolo 20, comma 3:
   al primo periodo, le parole: «del soggetto previsto dall'articolo 13» sono sostituite dalle seguenti: «della società di cui all'articolo 13, comma 1,» e le parole: «nel presente capo e nella decisione della Commissione europea» sono sostituite dalle seguenti: «nel capo II del decreto-legge n. 18 del 2016, come modificato dal presente decreto, e nella decisione della Commissione europea di cui al comma 1»;
   al secondo periodo, le parole: «a valere sulle risorse di cui all'articolo 24» sono sostituite dalle seguenti: «, a valere sulle risorse di cui all'articolo 23».

  All'articolo 21:
   dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  “1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze redige, entro il 30 giugno di ogni anno, e trasmette alle Camere una relazione contenente i dati relativi all'andamento delle operazioni assistite dalla garanzia dello Stato di cui al presente capo e gli obiettivi di performance collegati, tra cui:
   a) cedente, cessionaria-società veicolo (SPV), prestatore di servizi (servicer);
   b) valore al lordo delle rettifiche di valore (gross book value) dei crediti oggetto di cessione, valore netto di cessione, valore nominale dei Titoli emessi;
   c) valore nominale dei Titoli senior emessi assistiti da garanzia pubblica;
   d) valore nominale dei Titoli senior assistiti da garanzia pubblica residui al 31 dicembre”»;
   al comma 5, lettera b), capoverso 2, le parole: «in caso di rinnovo della garanzia ai sensi dell'articolo 3, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «in caso di proroga del periodo di concessione della garanzia dello Stato»;
   al comma 6, capoverso, numero 3), le parole: «Eni S.p.a.» sono sostituite dalle seguenti: «Eni S.p.a.”.»;
   al comma 7, lettera a), le parole: «è sostituto» sono sostituite dalle seguenti: «è sostituito».

  All'articolo 22, comma 1, dopo le parole: «possono essere integrate» sono inserite le seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,» e le parole: «, da trasmettere al Ministero al momento della richiesta della garanzia» sono soppresse.

  All'articolo 23, comma 1, le parole: «ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge n. 18 del 2016, e che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 20 del presente decreto, e che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al medesimo fondo di garanzia».

A.C. 1789 – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.
(Modifiche al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, recante ’Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni)

  Sopprimerlo.
1. 1. Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Cattaneo, Benigni, Angelucci.

  Al comma 1, alinea, sopprimere la parola: particolare.
1. 50. Baratto, Martino, Giacomoni, Bignami, Benigni, Cattaneo, Angelucci.

  Al comma 1, capoverso Art. 1-bis, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: l'integrità e la sicurezza delle reti aggiungere la seguente: 5G.
*1. 2. Paita, Giacomelli.

  Al comma 1, capoverso Art. 1-bis, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: l'integrità e la sicurezza delle reti aggiungere la seguente: 5G.
*1. 51. Baratto, Martino, Giacomoni, Bignami, Benigni, Cattaneo, Angelucci.

  Al comma 1, capoverso Art. 1-bis, comma 3, sopprimere il numero 3.
1. 52. Baratto, Martino, Giacomoni, Bignami, Benigni, Cattaneo, Angelucci.

  Al comma 1, capoverso Art. 1-bis, comma 3, numero 3, dopo le parole: giuridica che aggiungere le seguenti: , sulla base delle notizie alla data effettivamente disponibili, pur non essendo controllata direttamente o indirettamente da una persona fisica o giuridica di cui al numero 1),

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo numero, dopo le parole: al fine di aggiungere le seguenti: interporsi nella stipula di contratti o accordi di cui al comma 2 con la persona fisica o giuridica di cui al numero 1), per.
1. 53. Baratto, Martino, Giacomoni, Bignami, Benigni, Cattaneo, Angelucci.

  Al comma 1, capoverso Art. 1-bis, comma 4, sostituire le parole: possono essere con la seguente: sono.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole:, necessarie al fine dell'applicazione del presente articolo.
*1. 3. Paita, Giacomelli.

  Al comma 1, capoverso Art. 1-bis, comma 4, sostituire le parole: possono essere con la seguente: sono.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole:, necessarie al fine dell'applicazione del presente articolo.
*1. 54. Baratto, Martino, Giacomoni, Bignami, Benigni, Cattaneo, Angelucci.

  Al comma 1, capoverso Art. 1-bis, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  «4-bis. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 1 è tempestivamente aggiornato a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni del presente articolo».
**1. 55. Baratto, Martino, Giacomoni, Bignami, Benigni, Cattaneo, Angelucci.

  Al comma 1, capoverso Art. 1-bis, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  «4-bis. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 1 è tempestivamente aggiornato a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni del presente articolo».
**1. 4. Paita, Giacomelli.

  Al comma 1, capoverso Art. 1-bis, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  «4-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette trimestralmente una relazione al Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica, sull'attività svolta dal Gruppo di coordinamento di cui al comma 4».
1. 5. Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Cattaneo, Benigni, Angelucci.

ART. 3.
(Prestazione dei servizi e delle attività in Italia da parte dei soggetti del Regno Unito dopo la data di recesso)

  Al comma 3, dopo le parole: le banche del Regno Unito, aggiungere le seguenti: i gestori di fondi del Regno unito, gli OICR del Regno Unito,.
3. 1. Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Cattaneo, Benigni, Angelucci.

ART. 4.
(Cessazione dei servizi e delle attività dei soggetti del Regno Unito operanti in Italia)

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:, i gestori di fondi del Regno Unito, gli OICR del Regno Unito.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo periodo, dopo le parole: soggetti convenzionati così come le banche aggiungere le seguenti:, i gestori di fondi, gli OICR.
4. 1. Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Cattaneo, Benigni, Angelucci.

ART. 6.
(Operatività dei gestori delle sedi di negoziazione italiane e del Regno Unito dopo la data di recesso del Regno Unito)

  Al comma 1, sopprimere le parole da:, a condizione che, entro la predetta data, fino alla fine del comma.
6. 1. Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Cattaneo, Benigni, Angelucci.

  Al comma 2, sopprimere le parole da:, a condizione che, entro la predetta data, fino alla fine del comma.
6. 2. Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Cattaneo, Benigni, Angelucci.

ART. 12.
(Disposizioni riguardanti i limiti di investimento dei fondi pensione)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti criteri e modalità per assicurare l'integrale riscatto dei contributi versati dai cittadini italiani nei fondi pensione privati del Regno Unito.
12. 1. Ungaro, Schirò, Carè, La Marca, Fregolent, Fatuzzo, Fusacchia, Gribaudo.

ART. 14.
(Disposizioni in materia di soggiorno dei cittadini del Regno Unito e dei loro familiari anche non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea presenti sul territorio nazionale alla data di recesso del Regno Unito dall'Unione europea)

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I soggetti di cui al primo periodo dimostrano in modo soddisfacente di rientrare nell'ambito di applicazione del presente comma, fornendo al Questore un'attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell'Unione europea, o un'attestazione di soggiorno permanente per i cittadini dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 30 del 2007, o un permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del decreto legislativo n. 286 del 1998, o una carta di soggiorno rilasciata a, sensi degli articoli 10 o 17 del decreto legislativo n. 30 del 2007.
14. 1. Ungaro, Schirò, Carè, La Marca, Fregolent.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai cittadini del Regno Unito muniti di permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero dell'attestazione di soggiorno permanente ai sensi dell'articolo 16, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.
14. 2. Ungaro, Schirò, Carè, La Marca, Fregolent.

  Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

  Conseguentemente:
   al comma 3:
    dopo la parola 7, aggiungere le seguenti:, lettere a), b), c), e).
    dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Nei casi di cittadini muniti di diritto di soggiorno permanente ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 la continuità del soggiorno di cui al comma 2 del presente articolo non è pregiudicata da assenze che non superino 5 anni consecutivi.
   al comma 4, terzo periodo, dopo la parola 7, aggiungere le seguenti:, lettere a), b), c), e).
14. 3. Ungaro, Schirò, Carè, La Marca, Fregolent.

  Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: La continuità del soggiorno del richiedente di cui al presente comma non è pregiudicata da assenze che non superino due anni consecutivi in applicazione del comma 4 dell'articolo 14 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.
14. 100. Ungaro, Quartapelle Procopio.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini della continuità del soggiorno, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.
14. 101. Ungaro, Quartapelle Procopio.

  Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.
(Disposizioni in materia di cittadinanza)

  1. All'articolo 9.1, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, le parole: «un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)» sono sostituite dalle seguenti: «una conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».
14. 01. Ungaro, Schirò, Carè, La Marca, Fregolent.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.
(Disposizioni in materia di cittadinanza)

  1. All'articolo 9-ter, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91 la parola: «quarantotto» è sostituta dalla seguente: «ventiquattro».
14. 02. Ungaro, Schirò, Carè, La Marca, Fregolent.
(Inammissibile)

ART. 15.
(Disposizioni in materia di concessione della cittadinanza)

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2020 con le seguenti: 31 dicembre 2021.
15. 1. Ungaro, Schirò, Carè, La Marca, Fregolent.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Disposizioni in materia di cittadinanza)

  1. Ai cittadini del Regno Unito che presentano entro il 30 novembre 2019 domanda di concessione della cittadinanza italiana non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9.1, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91 in materia di conoscenza della lingua italiana.
15. 01. Ungaro, Schirò, Carè, La Marca, Fregolent.

ART. 16.
(Misure urgenti per la tutela dei cittadini italiani)

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:
   a) la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2 milioni di euro per l'anno 2020 per l'acquisto, la ristrutturazione, il restauro, la manutenzione straordinaria o la costruzione di immobili adibiti o da adibire a nuove sedi di uffici consolari nel Regno Unito la cui nuova localizzazione è stabilita previo il parere del Consiglio Generale degli Italiani all'Estero del Regno Unito;
   a-bis) la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 per l'apertura del consolato d'Italia di Manchester;

  Conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 7.377.175 euro per l'anno 2019, euro 8.299.437 per l'anno 2020 e euro 6.345.426 per l'anno 2021, euro 5.392.334 per l'anno 2022, euro 5.440.181 per l'anno 2023, euro 5.488.985 per l'anno 2024, euro 5.538.764 per l'anno 2025, euro 5.589.540 per l'anno 2026, euro 5.641.330 per l'anno 2027 ed euro 5.694.157 a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per euro 7.377.175 per l'anno 2019, euro 8.299.437 per l'anno 2020, euro 6.694.157 per l'anno 2021 e euro 5.694.157 annui a decorrere dall'anno 2022.
16. 1. Ungaro, Schirò, Carè, La Marca, Fregolent.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: ivi compresa l'apertura del consolato d'Italia di Manchester;
16. 2. Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Cattaneo, Benigni, Angelucci.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: per coprire gli oneri di 13 unità dei ruoli del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale da destinare in servizio nel Regno Unito;
16. 3. Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Cattaneo, Benigni, Angelucci.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 1,5 milioni con le seguenti: 2 milioni.

  Conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 6.377.175 euro per l'anno 2019, euro 6,799.437 per l'anno 2020 e euro 5.845.426 per l'anno 2021, euro 5.892.334 per l'anno 2022, euro 5.940.181 per l'anno 2023, euro 5.988.985 per l'anno 2024, euro 6.038.764 per l'anno 2025, euro 6.089.540 per l'anno 2026, euro 6.141.330 per l'anno 2027 ed euro 6.194.157 a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per euro 6.377.175 per l'anno 2019, euro 6.799.437 per l'anno 2020 e euro 6.194.157 annui a decorrere dall'anno 2021.
16. 4. Ungaro, Schirò, Carè, La Marca, Fregolent.

  Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Almeno quaranta delle cinquanta unità aggiuntive di cui al periodo precedente sono da adibire a sedi di uffici consolari nel Regno Unito.
16. 5. Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Cattaneo, Benigni, Angelucci.

  Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Almeno la metà delle cinquanta unità aggiuntive di cui al periodo precedente sono da adibire a sedi di uffici consolari nel Regno Unito.
16. 6. Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Cattaneo, Benigni, Angelucci.

  Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Almeno dieci delle cinquanta unità aggiuntive di cui al periodo precedente sono da adibire a sedi di uffici consolari nel Regno Unito.
16. 7. Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Cattaneo, Benigni, Angelucci.

  Sopprimere il comma 3-bis.
16. 8. Ungaro, Fregolent.

ART. 17
(Disposizioni in materia di prestazioni di sicurezza sociale e sanitarie nell'ambito dei sistemi di sicurezza sociale)

  Dopo il comma 2-quater, aggiungere i seguenti:
  2-quinquies. Per l'anno 2019, per il reclutamento a chiamata diretta di personale medico-sanitario già impiegato nel Regno Unito per sopperire alla carenza di personale nell'ambito del sistema sanitario nazionale è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro nel Fondo del Servizio Sanitario Nazionale.

  2-sexies. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
17. 1. Ungaro, Schirò, Carè, La Marca, Fregolent.

  Dopo il comma 2-quater, aggiungere il seguente:
  2-quinquies. In deroga all'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo n. 286 del 1998, a chi è in possesso di un permesso di un permesso di soggiorno UE di cui all'articolo 14, comma 2, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 7 del medesimo articolo 34.
17. 100. Ungaro, Quartapelle Procopio.

A.C. 1789 – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    il Tub è disciplinato dall'Accordo istitutivo del Tribunale unificato europeo dei brevetti, (Regolamento n. 1257/2012 e Regolamento n. 1260 del 2012, entrambi promulgati dal Parlamento e dal Consiglio dell'Unione europea il 17 dicembre 2012) il quale è stato ratificato dall'Italia con la legge n. 214 del 3 novembre 2016. La legge n. 201 del 2017, del 4 dicembre 2017 ha inoltre ratificato il Protocollo sui privilegi e le immunità del tribunale unificato dei brevetti, necessario per conferire uno status giuridico al Tribunale unificato dei brevetti in territorio italiano. Ratifiche che sono arrivate nel corso della passata legislatura dopo anni di ritardi ed hanno dato piena attuazione agli accordi sul Tribunale unificato dei brevetti;
    il Tub si articola su due livelli: il Tribunale di primo grado e la corte d'appello, cui si affianca la cancelleria (Registry);
    per il Tribunale di primo grado sono previste diverse divisioni: la divisione centrale (con sede a Parigi e sezioni specializzate a Londra, per i brevetti chimici e farmaceutici, e a Monaco, per i brevetti meccanici) e le divisioni locali o regionali;
    le divisioni locali sono istituite presso ciascuno Stato contraente, su sua richiesta. Sono considerate larger divisions (per volume di affari) quelle istituite in Francia, Germania, Italia, Gran Bretagna e Olanda, smaller divisions quelle dei rimanenti Stati contraenti;
    le divisioni regionali sono invece istituite tra due o più Paesi e destinate a trattare casi di diversa localizzazione entro la regione di competenza che può riguardare anche Paesi non confinanti tra loro (per adesso c’è solo una corte regionale baltica per Svezia, Estonia, Lituania e Lettonia e un'altra per Bulgaria e Romania);
    la corte d'appello sarà unica ed avrà sede in Lussemburgo. Presso la corte d'appello vi è inoltre il Registry (Cancelleria), con sottosezioni nelle varie divisioni locali;
    è previsto anche un centro di mediazione e arbitrato che avrà sede a Lisbona;
    il Tub non rientra nell'architettura istituzionale dell'Unione europea: è un organismo definito da un accordo intergovernativo tra 25 Stati membri dell'Unione ma ad oggi, non ha ancora iniziato a funzionare, perché mancante della ratifica da parte della Germania; per l'entrata in vigore dell'accordo è infatti necessaria la ratifica di almeno 13 Stati firmatari, inclusi i tre con il maggior numero di brevetti europei, cioè Germania, Francia e Regno Unito. Nel testo dell'accordo, inoltre, che determina anche le varie sedi del Tub, è menzionata esplicitamente la capitale britannica;
    di conseguenza, il futuro della sezione di Londra richiede una revisione dell'accordo stesso, all'unanimità;
    le problematiche relative all'entrata in vigore della Brexit, indipendentemente dalle sue condizioni di applicazione, al momento in corso di definizione, pongono il problema della sede centrale nella capitale britannica: è comunque compito del tribunale l'applicazione del diritto comunitario in materia, per cui il mantenimento della sede londinese risulterebbe perlomeno incongruo;
    Milano è già stata individuata come sede della divisione locale del tribunale, con una sede prestigiosa in Via Barnaba di circa 850 metri quadrati;
    la sede assegnata alla divisione locale risulterebbe, per dimensioni e caratteristiche strutturali, adeguata anche nell'ipotesi di assegnazione di una sede specializzata, della divisione centrale del Tub, quale quella attualmente stabilita a Londra, in particolare in materia chimica e farmaceutica, ed inoltre, con il venir meno della Gran Bretagna, l'Italia, dall'attuale quarto posto, passerebbe al terzo per numero di brevetti presentati annualmente, con una percentuale superiore al 10 per cento sul totale europeo di 1,8 milioni,

impegna il Governo:

   a sostenere in tutte le sedi competenti la candidatura di Milano quale sede centrale della sezione specializzata delle controversie in tema di metallurgia, life sciences e chimica farmaceutica del Tribunale unificato dei brevetti, al momento assegnata a Londra;
   ad assumere iniziative per concludere quanto prima l'accordo per la sede locale con le competenti autorità comunitarie, al fine di dimostrare l'effettiva capacità dello Stato italiano di tener fede agli impegni presi, premessa indispensabile per l'assegnazione della sede della sezione centrale specializzata.
9/1789/1Quartapelle Procopio, Fiano, Mor, Noja, Scalfarotto, Ungaro.


   La Camera,
   premesso che:
    l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea, nota anche come Brexit, è l'atto che probabilmente porrà fine all'adesione del Regno Unito all'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 50 del Trattato sull'Unione europea, come conseguenza del referendum sulla permanenza del Regno Unito nell'Unione celebratosi il 23 giugno 2016;
    la Brexit è un processo storico senza precedenti che si è sviluppato in più fasi, anche politicamente difficili, e che oggi non ha ancora una soluzione definitiva. Tanto da vedere la partecipazione del Regno Unito alle elezioni europee di fine maggio;
    garantire i diritti dei cittadini britannici in Europa è giuridicamente possibile così come è possibile assicurare quelli degli europei in Gran Bretagna. È però necessario un atto politico e diplomatico per ottenere tale obiettivo;
    sin dal 24 giugno 2016, i cittadini britannici nell'Unione europea hanno atteso con apprensione notizie su come il loro status futuro potrebbe cambiare nei paesi «ospitanti» con l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea;
    il cosiddetto «Costa Amendment» approvato dal Parlamento britannico nei primi di marzo ha offerto una rinnovata speranza dopo quasi mille giorni di limbo. L'emendamento chiede al governo di Theresa May di «cercare al più presto un impegno congiunto Regno Unito-UE per l'adozione della seconda parte dell'Accordo di recesso». Ciò garantirebbe de facto la tutela dei 5 milioni di cittadini coinvolti dalla Brexit con un accordo internazionale, indipendentemente dal risultato dei negoziati in corso e indipendentemente dal fatto che l'accordo completo di uscita sia ratificato dal Parlamento britannico;
    recentemente anche il Parlamento olandese ha approvato una mozione che impegna il proprio governo a sostenere presso le Istituzioni dell'Unione l'approvazione della seconda parte dell'Accordo di recesso indipendentemente dai negoziati in corso,

impegna il Governo

a promuovere azioni politiche a livello comunitario affinché le parti, Unione Europea-Gran Bretagna, raggiungano al più presto un impegno vincolante congiunto al fine di adottare in qualsiasi caso la parte seconda del predetto Accordo di recesso, ovvero quella parte che tratta dei diritti dei cittadini, e garantirne l'attuazione con un accordo internazionale a sé stante prima che il Regno Unito esca dall'Unione Europea, a prescindere dall'esito delle trattative in corso su altri aspetti dell'Accordo globale di recesso, in applicazione dell'articolo 50 dei Trattati UE.
9/1789/2Ungaro, Quartapelle Procopio, De Luca, Fragomeli, Fregolent, Schirò, Carè, La Marca, Fusacchia.


   La Camera,
   premesso che:
    l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea, nota anche come Brexit, è l'atto che probabilmente porrà fine all'adesione del Regno Unito all'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 50 del Trattato sull'Unione europea, come conseguenza del referendum sulla permanenza del Regno Unito nell'Unione celebratosi il 23 giugno 2016;
    in Italia i dati più aggiornati sul problema della carenza di medici specialisti e personale di area sanitaria sono stati pubblicati tra gennaio e marzo 2019 in due studi del sindacato di medici ANAAO – Assomed, che considerano anche gli effetti della riforma pensionistica «quota 100» promossa dal Governo Conte. Si prevede pertanto che nel 2025 ci saranno 16.700 medici specialisti in meno;
    la carenza si sentirà soprattutto in alcune regioni e per alcune specializzazioni, prime fra tutte la medicina d'urgenza e pediatria e poi anestesia e rianimazione, chirurgia generale, medicina interna e cardiologia;
    per quanto riguarda le professionalità infermieristiche sarebbero oltre 50.000 infermieri mancanti in tutta Italia;
    per la situazione corrente l'ANAAO stima che siano 10 mila posti da medico specialista scoperti. Per garantire i servizi sanitari nonostante la mancanza di medici le regioni fanno contratti a tempo determinato a categorie di medici che non hanno la specializzazione richiesta: in alcuni casi pensionati, in altri medici stranieri;
    di recente ha fatto molto discutere la decisione di determinate regioni italiane di fare contratti a tempo determinato ai giovani medici non ancora specializzati né formati in medicina generale per i pronto soccorso, ambito in cui si fa particolarmente fatica a trovare specialisti per via dei pesanti ritmi lavorativi;
    secondo la più importante Società Scientifica dei medici italiani in Gran Bretagna l’Italian Medical Society of Great Britain (IMS-GB) sono oltre seimila i medici italiani che, già formati e specializzati, lavorano in Gran Bretagna e che con la Brexit, stiano per la maggior parte pensando di trasferirsi altrove o di tornare in Patria,

impegna il Governo

a reclutare a chiamata diretta di personale medico-sanitario già impiegato nel Regno Unito per sopperire alla carenza di personale medico e infermieristico nell'ambito del sistema sanitario nazionale.
9/1789/3Schirò, Ungaro, Carè, La Marca.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 estende le disposizioni in materia di poteri speciali ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G in virtù dei rischi per la sicurezza nazionale connessi all'utilizzo improprio dei dati;
    in particolare, il comma 2 estende l'obbligo di notifica di cui al comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 21 del 2012 ai contratti e accordi stipulati da operatori pubblici e privati, aventi ad oggetto l'acquisto di beni o servizi relativi alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle reti di comunicazione elettronica basate sulla tecnologia 5G quando posti in essere con soggetti esterni all'Unione europea;
    le reti 5G, come tutte le reti di telecomunicazione, saranno composte di apparati tecnologici di gerarchia, complessità e strategicità crescente man mano che ci si sposta dalla rete di Accesso, con intelligenza limitata (non essendo in grado di «leggere» i dati che vi transitano) alla rete cosiddetta Core che rappresenta l'ossatura e che contiene gran parte dell'intelligenza di ogni rete;
    gli elementi della rete Core sono grandi nodi di concentrazione in cui affluiscono, continuamente dati di milioni di clienti;
    gli elementi della rete di Accesso sono molto più distribuiti (circa 18/20.000 siti nella rete mobile in Italia) e sono costituiti dalle Stazioni Radio Base e dagli apparati necessari per rilegare le singole stazioni al resto della rete;
    nell'articolo 1 il comma 4, prevedendo la possibilità per il Governo di adottare misure di semplificazione delle procedure e dell'istruttoria relativa all'esercizio dei poteri speciali, si riconosce implicitamente la necessità di non caricare gli operatori del settore, nonché le PA, di ulteriori oneri a detrimento della velocità dell'innovazione che stanno portando avanti;
   considerato che:
    le reti 5G consentono di collegare circa un milione di oggetti per chilometro quadrato con velocità di connessione superiore ai 10 gigabit/s e con tempi di latenza inferiori ai 10 millisecondi, rappresentando un salto evolutivo della tecnologia estremamente rilevante;
    le reti 5G costituiranno, a detta di molti studi indipendenti, il principale volano di crescita dell'economia mondiale consentendo di connettere un numero molto grande di persone e macchine anche in mobilità;
    lo sviluppo di applicazioni di telemedicina avanzata, la robotica ospedaliera e medicale, lo sviluppo di veicoli a guida autonoma o assistita, il definitivo decollo della quarta rivoluzione industriale dipendono in maniera imprescindibile da un celere e completo sviluppo delle reti 5G sul territorio nazionale;
    il 5G determinerà, quindi, una spinta decisiva per il Paese verso la digitalizzazione dei servizi e della stessa Pubblica Amministrazione,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a garantire che l'obbligo di notifica di cui al comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 21 del 2012 con riferimento ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G si applichi esclusivamente alla stipula di contratti o accordi aventi ad oggetto l'acquisto di beni o servizi relativi alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione degli elementi del 5G Core e non anche agli elementi della rete di Accesso, in quanto non implicanti rischi rilevanti per la sicurezza nazionale.
9/1789/4Moretto, Ungaro.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 estende le disposizioni in materia di poteri speciali ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G in virtù dei rischi per la sicurezza nazionale connessi all'utilizzo improprio dei dati;
    in particolare, il comma 2 estende l'obbligo di notifica di cui al comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 21 del 2012 ai contratti e accordi stipulati da operatori pubblici e privati, aventi ad oggetto l'acquisto di beni o servizi relativi alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle reti di comunicazione elettronica basate sulla tecnologia 5G quando posti in essere con soggetti esterni all'Unione europea;
    le reti 5G, come tutte le reti di telecomunicazione, saranno composte di apparati tecnologici di gerarchia, complessità e strategicità crescente man mano che ci si sposta dalla rete di Accesso, con intelligenza limitata (non essendo in grado di «leggere» i dati che vi transitano) alla rete cosiddetta Core che rappresenta l'ossatura e che contiene gran parte dell'intelligenza di ogni rete;
    gli elementi della rete Core sono grandi nodi di concentrazione in cui affluiscono, continuamente dati di milioni di clienti;
    gli elementi della rete di Accesso sono molto più distribuiti (circa 18/20.000 siti nella rete mobile in Italia) e sono costituiti dalle Stazioni Radio Base e dagli apparati necessari per rilegare le singole stazioni al resto della rete;
    nell'articolo 1 il comma 4, prevedendo la possibilità per il Governo di adottare misure di semplificazione delle procedure e dell'istruttoria relativa all'esercizio dei poteri speciali, si riconosce implicitamente la necessità di non caricare gli operatori del settore, nonché le PA, di ulteriori oneri a detrimento della velocità dell'innovazione che stanno portando avanti;
   considerato che:
    le reti 5G consentono di collegare circa un milione di oggetti per chilometro quadrato con velocità di connessione superiore ai 10 gigabit/s e con tempi di latenza inferiori ai 10 millisecondi, rappresentando un salto evolutivo della tecnologia estremamente rilevante;
    le reti 5G costituiranno, a detta di molti studi indipendenti, il principale volano di crescita dell'economia mondiale consentendo di connettere un numero molto grande di persone e macchine anche in mobilità;
    lo sviluppo di applicazioni di telemedicina avanzata, la robotica ospedaliera e medicale, lo sviluppo di veicoli a guida autonoma o assistita, il definitivo decollo della quarta rivoluzione industriale dipendono in maniera imprescindibile da un celere e completo sviluppo delle reti 5G sul territorio nazionale;
    il 5G determinerà, quindi, una spinta decisiva per il Paese verso la digitalizzazione dei servizi e della stessa Pubblica Amministrazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di monitorare gli effetti applicativi della disciplina in esame al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a garantire che l'obbligo di notifica di cui al comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 21 del 2012 con riferimento ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G si applichi esclusivamente alla stipula di contratti o accordi aventi ad oggetto l'acquisto di beni o servizi relativi alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione degli elementi del 5G Core e non anche agli elementi della rete di Accesso, in quanto non implicanti rischi rilevanti per la sicurezza nazionale.
9/1789/4. (Testo modificato nel corso della seduta) Moretto, Ungaro.


   La Camera,
   premesso che:
    l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea, nota anche come Brexit, è l'atto che probabilmente porrà fine all'adesione del Regno Unito all'Unione Europea, secondo le modalità previste dall'articolo 50 del Trattato sull'Unione europea, come conseguenza del referendum sulla permanenza del Regno Unito nell'Unione celebratosi il 23 giugno 2016;
    il settore finanziario costituisce uno dei cardini nei rapporti economici bilaterali tra Italia e Gran Bretagna, alla luce della caratura di primo mercato finanziario a livello globale riconosciuto alla piazza londinese e del ruolo da essa svolto nell'orientare i flussi di investimenti diretti esteri in Europa anche da parte di numerosi investitori asiatici e del Nord America;
    nella City sono da decenni presenti e operativi i principali gruppi bancari-assicurativi italiani. Un altro asset di fondamentale importanza è l'integrazione nel London Stock Exchange di Borsa Italiana avvenuta dal 2007. Molto attivi su questa piazza sono poi i fondi di private equity, hedge fund e family office italiani;
    nel Regno Unito fondi pensione privati giocano un ruolo rilevante sul mercato nazionale ed europeo, che ne ha un beneficio in termini di efficienza e stabilità. Attualmente il denaro gestito dai fondi pensione del Regno Unito supera la cifra di oltre 1 trilione di miliardi di euro,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative per garantire criteri e modalità al fine di assicurare l'integrale riscatto dei contributi versati dai cittadini italiani nei fondi pensione privati del Regno Unito così come la loro piena convertibilità.
9/1789/5Fregolent, Ungaro, Carè, La Marca, Schirò.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 del decreto-legge in esame modifica il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 in materia di poteri speciali del Governo (c.d. golden power), introducendo l'articolo 1-bis che ne prevede l'estensione alla stipula di contratti o accordi aventi ad oggetto l'acquisto di beni o servizi relativi alla progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione delle reti inerenti i servizi di comunicazione elettronica basati sulla tecnologia 5G;
    in base a tale disposizione, la stipula di contratti ed accordi di cui al precedente paragrafo, quando posti in essere con soggetti esterni all'Unione Europea, è soggetta a notifica al Governo al fine di valutare l'eventuale esercizio del potere di veto o dell'imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni;
    il citato articolo 1-bis, al comma 4, dispone che con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri «possono essere individuate misure di semplificazione delle modalità di notifica, dei termini e delle procedure relativi all'istruttoria», postulando quindi l'emanazione di tale decreto come discrezionale e senza alcun limite temporale;
   considerato che:
    anche alla luce degli esiti dell'asta per l'assegnazione delle frequenze 5G che ha garantito allo Stato entrate di gran lunga superiori alle previsioni, sulla tecnologia e sulle infrastrutture 5G si concentreranno in modo prioritario gli investimenti e le attività degli operatori di telecomunicazione nei prossimi mesi ed anni;
    il numero di contratti stipulati con soggetti esterni all'Unione Europea per la realizzazione delle infrastrutture, la loro gestione e manutenzione, nonché per l'acquisto di beni e servizi anche non strettamente collegati all'infrastruttura di rete, sarà verosimilmente elevato;
    in assenza di un provvedimento puntuale che individui misure chiare di semplificazione delle procedure di notifica, appare concreto il rischio che l'elevata mole di notifiche da sottoporre agli organismi competenti determini incertezza sul buon esito degli accordi in fase di stipulazione, con conseguenti notevoli rallentamenti nell'implementazione della tecnologia e una possibile perdita di competitività degli operatori italiani sullo scenario internazionale;
    l'elevata quantità di notifiche che gli organismi competenti dovranno esaminare comporterà un sensibile aggravio della mole di procedimenti in carico agli stessi, ciò implicando il rischio della creazione di «colli di bottiglia» in seno all'Amministrazione,

impegna il Governo

ad adottare, nel più breve tempo possibile, il Decreto dei Presidente del Consiglio dei Ministri che individui le misure di semplificazione delle modalità di notifica, dei termini e delle procedure di istruttoria (quali ad esempio i criteri oggettivi di valutazione degli accordi e il perimetro dei beni e servizi soggetti all'obbligo di notifica) al fine di garantire la necessaria sicurezza delle reti 5G senza rallentarne o comprometterne lo sviluppo.
9/1789/6Paolo Nicolò Romano, Scagliusi, Barbuto, Barzotti, Luciano Cantone, Carinelli, De Girolamo, De Lorenzis, Ficara, Grippa, Liuzzi, Marino, Raffa, Serritella, Spessotto, Termini.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 del decreto-legge in esame modifica il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 in materia di poteri speciali del Governo (c.d. golden power), introducendo l'articolo 1-bis che ne prevede l'estensione alla stipula di contratti o accordi aventi ad oggetto l'acquisto di beni o servizi relativi alla progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione delle reti inerenti i servizi di comunicazione elettronica basati sulla tecnologia 5G;
    in base a tale disposizione, la stipula di contratti ed accordi di cui al precedente paragrafo, quando posti in essere con soggetti esterni all'Unione Europea, è soggetta a notifica al Governo al fine di valutare l'eventuale esercizio del potere di veto o dell'imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni;
    il citato articolo 1-bis, al comma 4, dispone che con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri «possono essere individuate misure di semplificazione delle modalità di notifica, dei termini e delle procedure relativi all'istruttoria», postulando quindi l'emanazione di tale decreto come discrezionale e senza alcun limite temporale;
   considerato che:
    anche alla luce degli esiti dell'asta per l'assegnazione delle frequenze 5G che ha garantito allo Stato entrate di gran lunga superiori alle previsioni, sulla tecnologia e sulle infrastrutture 5G si concentreranno in modo prioritario gli investimenti e le attività degli operatori di telecomunicazione nei prossimi mesi ed anni;
    il numero di contratti stipulati con soggetti esterni all'Unione Europea per la realizzazione delle infrastrutture, la loro gestione e manutenzione, nonché per l'acquisto di beni e servizi anche non strettamente collegati all'infrastruttura di rete, sarà verosimilmente elevato;
    in assenza di un provvedimento puntuale che individui misure chiare di semplificazione delle procedure di notifica, appare concreto il rischio che l'elevata mole di notifiche da sottoporre agli organismi competenti determini incertezza sul buon esito degli accordi in fase di stipulazione, con conseguenti notevoli rallentamenti nell'implementazione della tecnologia e una possibile perdita di competitività degli operatori italiani sullo scenario internazionale;
    l'elevata quantità di notifiche che gli organismi competenti dovranno esaminare comporterà un sensibile aggravio della mole di procedimenti in carico agli stessi, ciò implicando il rischio della creazione di «colli di bottiglia» in seno all'Amministrazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, nel più breve tempo possibile, il Decreto dei Presidente del Consiglio dei Ministri che individui le misure di semplificazione delle modalità di notifica, dei termini e delle procedure di istruttoria (quali ad esempio i criteri oggettivi di valutazione degli accordi e il perimetro dei beni e servizi soggetti all'obbligo di notifica) al fine di garantire la necessaria sicurezza delle reti 5G senza rallentarne o comprometterne lo sviluppo.
9/1789/6. (Testo modificato nel corso della seduta) Paolo Nicolò Romano, Scagliusi, Barbuto, Barzotti, Luciano Cantone, Carinelli, De Girolamo, De Lorenzis, Ficara, Grippa, Liuzzi, Marino, Raffa, Serritella, Spessotto, Termini.


   La Camera,
   premesso che:
    il Capo II, Sezione II, del provvedimento in esame reca le disposizioni a tutela dei cittadini italiani presenti nel Regno Unito, nonché disposizioni in materia di soggiorno dei cittadini del Regno Unito e dei loro familiari anche non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea presenti sul territorio nazionale alla data di recesso del Regno Unito dall'Unione europea;
    scopo generale del provvedimento e della sezione richiamata è quello di garantire che, in caso di recesso del Regno Unito dall'Unione europea senza l'accordo previsto dall'articolo 50 del TUE, i diritti acquisiti continuino ad essere tutelati durante il periodo transitorio e una volta consolidati gli effetti della medesima uscita;
    in caso di recesso del Regno Unito dall'Unione europea senza l'accordo previsto dall'articolo 50 del TUE, l'articolo 14 del provvedimento in oggetto reca disposizioni volte a preservare i diritti sino ad ora acquisiti sia dai cittadini britannici nel corso della loro pregressa e continuativa residenza in Italia da almeno un quinquennio alla data di Recesso del Regno Unito dall'Unione europea, sia nel caso in cui i medesimi non abbiano ancora maturato i requisiti necessari ad ottenere il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
    sempre in caso di recesso del Regno Unito dall'Unione europea senza l'accordo previsto dall'articolo 50 del TUE la tutela dei diritti dei cittadini dell'Unione europea nel Regno Unito, inclusi i circa 700.000 mila cittadini italiani residenti, dipenderebbe esclusivamente dalle misure prese unilateralmente dal Governo britannico;
    sarebbe opportuno quindi che la parte dell'accordo di recesso concernente i diritti dei cittadini abbia una base di reciprocità che assicuri i diritti per i cittadini dell'Ue residenti in Regno unito e di quelli del Regno unito residenti in Ue indipendentemente dall'uscita con accordo, attraverso un trattato a sé stante concluso ai sensi dell'articolo 50 del TUE,

impegna il Governo

a sostenere la conclusione di un accordo ex articolo 50 TUE che garantisca la prosecuzione dei meccanismi reciproci relativi ai diritti dei cittadini tra Unione europea e Regno unito, al fine di salvaguardare la materia dei diritti dei cittadini (ring-fenced treaty) dall'esito della conclusione dell'accordo di recesso del Regno Unito dall'Unione europea.
9/1789/7Olgiati, Siragusa, Fregolent.


   La Camera,
   premesso che:
    il Capo II, Sezione II, del provvedimento in esame reca le disposizioni a tutela dei cittadini italiani presenti nel Regno Unito, nonché disposizioni in materia di soggiorno dei cittadini del Regno Unito e dei loro familiari anche non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea presenti sul territorio nazionale alla data di recesso del Regno Unito dall'Unione europea;
    scopo generale del provvedimento e della sezione richiamata è quello di garantire che, in caso di recesso del Regno Unito dall'Unione europea senza l'accordo previsto dall'articolo 50 del TUE, i diritti acquisiti continuino ad essere tutelati durante il periodo transitorio e una volta consolidati gli effetti della medesima uscita;
    in caso di recesso del Regno Unito dall'Unione europea senza l'accordo previsto dall'articolo 50 del TUE, l'articolo 14 del provvedimento in oggetto reca disposizioni volte a preservare i diritti sino ad ora acquisiti sia dai cittadini britannici nel corso della loro pregressa e continuativa residenza in Italia da almeno un quinquennio alla data di Recesso del Regno Unito dall'Unione europea, sia nel caso in cui i medesimi non abbiano ancora maturato i requisiti necessari ad ottenere il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
    sempre in caso di recesso del Regno Unito dall'Unione europea senza l'accordo previsto dall'articolo 50 del TUE la tutela dei diritti dei cittadini dell'Unione europea nel Regno Unito, inclusi i circa 700.000 mila cittadini italiani residenti, dipenderebbe esclusivamente dalle misure prese unilateralmente dal Governo britannico;
    sarebbe opportuno quindi che la parte dell'accordo di recesso concernente i diritti dei cittadini abbia una base di reciprocità che assicuri i diritti per i cittadini dell'Ue residenti in Regno unito e di quelli del Regno unito residenti in Ue indipendentemente dall'uscita con accordo, attraverso un trattato a sé stante concluso ai sensi dell'articolo 50 del TUE,

impegna il Governo

a sostenere la conclusione dell'accordo di recesso ex articolo 50 TUE che garantisca la tutela dei diritti dei cittadini dell'Unione europea e del Regno Unito e ad adottare misure che garantiscano in ogni scenario la protezione di tali diritti.
9/1789/7. (Testo modificato nel corso della seduta) Olgiati, Siragusa, Fregolent.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento al nostro esame contiene misure volte a garantire la sicurezza e la stabilità nel caso di uscita della Gran Bretagna dall'Unione europea senza un accordo;
    l'articolo 16 prevede, in particolare, norme per il potenziamento dei servizi consolari, stanzia somme per l'acquisto di immobili adibiti ai servizi consolari e alla ristrutturazione degli stessi, al miglioramento dei servizi in termini di tempestività ed efficacia ed all'assunzione di personale,

impegna il Governo

ad assicurare il miglioramento e il potenziamento dei servizi consolari nel Regno Unito – Londra ed Edimburgo –, anche attraverso la riapertura di un ulteriore ufficio consolare, possibilmente a Manchester.
9/1789/8Billi.


   La Camera,
   premesso che:
    il Governo al fine di attuare la transizione alla tecnologia 5G ha proceduto, a seguito di gara pubblica, all'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze in banda 694-790 MHz, con disponibilità a far data dal 1o luglio 2022, e delle bande di spettro 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz agli operatori di comunicazione elettronica a banda larga senza fili, ottenendo introiti superiori a 6,5 miliardi di euro;
    il provvedimento in esame, recante misure urgenti per assicurare la stabilità Finanziaria e l'integrità dei mercati, nonché la tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea, all'articolo 1 detta norme in materia di reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G;
    nello specifico i servizi di comunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G sono riconosciuti come attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale e, conseguentemente, si riconosce un eventuale potere di veto in capo al governo nazionale in ordine alla stipula di contratti o accordi aventi ad oggetto l'acquisto di beni o servizi relativi alla progettazione, alla realizzazione alla manutenzione e alla gestione delle reti inerenti i servizi o l'acquisizione di componenti indispensabili per la realizzazione e gestione delle medesime reti con soggetti esterni all'Unione europea;
    approntare tutte le misure necessarie finalizzate a garantire la massima sicurezza degli interessi di rilevanza strategica dello Stato a fronte dell'evoluzione tecnologica, in particolare nel settore della comunicazione elettronica appare quanto mai opportuno anche alla luce di quanto previsto dalla Commissione Europea, con la raccomandazione sulla cybersicurezza delle reti 5G del 26 marzo 2019, ha chiesto ad ogni Stato membro di operare un'analisi dei rischi delle infrastrutture di rete 5G e, conseguentemente, di aggiornare i requisiti di sicurezza vigenti a carico dei fornitori di rete e includere condizioni per garantire la sicurezza delle reti pubbliche, in particolare per quanto riguarda la concessione dei diritti di uso delle frequenze radio nelle bande 5G,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare misure finalizzate al rafforzamento degli obblighi a carico dei fornitori e degli operatori per garantire la sicurezza delle reti, anche attraverso divulgazione del codice sorgente degli apparati delle reti di telecomunicazione con tecnologia 5G.
9/1789/9Liuzzi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento reca una serie di misure urgenti volte a garantire la stabilità finanziaria e l'integrità dei mercati, con l'obiettivo di rafforzare la tutela dei depositanti, degli investitori e degli assicurati, alla luce del possibile recesso del Regno Unito dall'Unione europea;
    la finalità del provvedimento è, dunque, quella di porre delle salvaguardie alle ripercussioni derivanti per l'Italia da una cosiddetta « hard Brexit» sia sul piano economico che su quello della circolazione delle persone e delle prestazioni di sicurezza sociale e sanitaria;
    secondo alcune stime ed analisi, l'economia più penalizzata da una hard Brexit sarebbe la Germania, con una perdita di 9,5 miliardi di euro, seguita dalla Francia con un impatto negativo per 7,73 miliardi euro, mentre gli italiani perderebbero 4 miliardi di euro l'anno;
    l'impatto che l’hard Brexit avrà sui tanti italiani che attualmente vivono oltre Manica si stima riguardi circa 700 mila italiani, di cui 315 mila quelli iscritti all'Aire, l'Anagrafe italiani residenti all'estero;
    un apprezzabile intervento di sostegno ai lavoratori che rientreranno prossimamente dall'estero è contenuto nel cosiddetto «decreto crescita», che contempla, all'articolo 5, tra l'altro, una detassazione ai fini Irpef sui redditi di impresa prodotti in Italia dagli impatriati che avviano un'attività d'impresa dal 2020,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere anche misure agevolative di riduzione delle imposte sul reddito delle società per i cittadini italiani con attività nel Regno Unito che, a seguito della hard Brexit, rientrino in Italia ove riaprono l'attività lavorativa.
9/1789/10Formentini, Centemero, Giglio Vigna, Zóffili, Billi.


   La Camera,
   premesso che:
    esaminato il disegno di legge n. 1789, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea;
    valutato, in particolare, l'articolo 5 del provvedimento, teso a stabilire che banche, imprese di investimento, istituti di pagamento, IMEL, SGR, Sicav, Sicaf, gestori di fondi EuVECA, EuSEF e ELTIF ed intermediari finanziari iscritti all'albo, aventi sede legale in Italia e che alla data di recesso operano sul territorio del Regno Unito, esclusi i soggetti che entro la data di recesso abbiano già presentato istanza di autorizzazione alle autorità competenti per lo svolgimento delle relative attività, possano continuare ad operarvi nel periodo transitorio, previa notifica alle autorità competenti, nel rispetto delle disposizioni previste nel Regno Unito;
   considerato che la formulazione della citata disposizione rischia di creare di fatto una discriminazione tra le banche italiane e i loro competitor inglesi, si prevede espressamente che, durante il periodo transitorio, le banche inglesi possano continuare ad operare in Italia ma non si contempla – sempre espressamente – analoga possibilità per le succursali inglesi di banche italiane;
    ricordato che le principali banche italiane, negli anni scorsi, hanno costituito le proprie succursali a Londra ove non solo operano con clientela inglese, bensì anche offrono attualmente servizi a clienti professionali stabiliti in Italia;
    ritenuto che, in assenza di una specifica previsione nell'ordinamento italiano atta a consentire a tali succursali di operare in Italia, le succursali medesime saranno obbligate ad interrompere immediatamente, alla data di uscita del Regno Unito dall'Unione europea, la loro operatività verso l'Italia, rischiando altrimenti una contestazione per esercizio abusivo di servizi finanziari, peraltro sanzionato penalmente in Italia;
    giudicata una tale eventualità fortemente negativa sia per le banche coinvolte che per l'industria finanziaria e l'economia reale italiana nel suo complesso, tenuto conto che attualmente beneficia della liquidità apportata ai mercati italiani dall'operatività delle banche italiane su Londra,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di chiarire, con circolari interpretative o altri provvedimenti di propria competenza, che nel periodo transitorio le banche, imprese di investimento e istituti che abbiano sede in Italia e uno o più uffici/branch nel Regno Unito possano continuare ad operare con le medesime modalità, prestando i relativi servizi per mezzo di risorse presenti nei medesimi uffici/branch sul territorio UK.
9/1789/11Centemero.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 del decreto-legge in esame modifica il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 in materia di poteri speciali del Governo (cosiddetto golden power), introducendo l'articolo 1-bis che ne prevede l'estensione alla stipula di contratti o accordi aventi ad oggetto l'acquisto di beni o servizi relativi alla progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione delle reti inerenti i servizi di comunicazione elettronica basati sulla tecnologia 5G;
    in base a tale disposizione, la stipula di contratti ed accordi di cui al precedente paragrafo, quando posti in essere con soggetti esterni all'Unione europea, è soggetta a notifica al Governo al fine di valutare l'eventuale esercizio del potere di veto o dell'imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni;
    il citato articolo 1-bis, al comma 4, dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri «possono essere individuate misure di semplificazione delle modalità di notifica, dei termini e delle procedure relativi all'istruttoria», postulando quindi l'emanazione di tale decreto come discrezionale e senza alcun limite temporale;
   considerato che:
    anche alla luce degli esiti dell'asta per l'assegnazione delle frequenze 5G che ha garantito allo Stato entrate di gran lunga superiori alle previsioni, sulla tecnologia e sulle infrastrutture 5G si concentreranno in modo prioritario gli investimenti e le attività degli operatori di telecomunicazione nei prossimi mesi ed anni;
    il numero di contratti stipulati con soggetti esterni all'Unione europea per la realizzazione delle infrastrutture, la loro gestione e manutenzione, nonché per l'acquisto di beni e servizi anche non strettamente collegati all'infrastruttura di rete, sarà verosimilmente elevato;
    in assenza di un provvedimento puntuale che individui misure chiare di semplificazione delle procedure di notifica, appare concreto il rischio che l'elevata mole di notifiche da sottoporre agli organismi competenti determini incertezza sul buon esito degli accordi in fase di stipulazione, con conseguenti notevoli rallentamenti nell'implementazione della tecnologia e una possibile perdita di competitività degli operatori italiani sullo scenario internazionale;
    l'elevata quantità di notifiche che gli organismi competenti dovranno esaminare comporterà un sensibile aggravio della mole di procedimenti in carico agli stessi, ciò implicando il rischio della creazione di «colli di bottiglia» in seno all'Amministrazione,

impegna il Governo

ad adottare, nel più breve tempo possibile, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che individui le misure di semplificazione delle modalità di notifica, dei termini e delle procedure di istruttoria (quali ad esempio i criteri oggettivi di valutazione degli accordi e il perimetro dei beni e servizi soggetti all'obbligo di notifica), al fine di garantire la necessaria sicurezza delle reti 5G senza rallentarne o comprometterne lo sviluppo.
9/1789/12Bruno Bossio, Paita.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 del decreto-legge in esame modifica il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 in materia di poteri speciali del Governo (cosiddetto golden power), introducendo l'articolo 1-bis che ne prevede l'estensione alla stipula di contratti o accordi aventi ad oggetto l'acquisto di beni o servizi relativi alla progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione delle reti inerenti i servizi di comunicazione elettronica basati sulla tecnologia 5G;
    in base a tale disposizione, la stipula di contratti ed accordi di cui al precedente paragrafo, quando posti in essere con soggetti esterni all'Unione europea, è soggetta a notifica al Governo al fine di valutare l'eventuale esercizio del potere di veto o dell'imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni;
    il citato articolo 1-bis, al comma 4, dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri «possono essere individuate misure di semplificazione delle modalità di notifica, dei termini e delle procedure relativi all'istruttoria», postulando quindi l'emanazione di tale decreto come discrezionale e senza alcun limite temporale;
   considerato che:
    anche alla luce degli esiti dell'asta per l'assegnazione delle frequenze 5G che ha garantito allo Stato entrate di gran lunga superiori alle previsioni, sulla tecnologia e sulle infrastrutture 5G si concentreranno in modo prioritario gli investimenti e le attività degli operatori di telecomunicazione nei prossimi mesi ed anni;
    il numero di contratti stipulati con soggetti esterni all'Unione europea per la realizzazione delle infrastrutture, la loro gestione e manutenzione, nonché per l'acquisto di beni e servizi anche non strettamente collegati all'infrastruttura di rete, sarà verosimilmente elevato;
    in assenza di un provvedimento puntuale che individui misure chiare di semplificazione delle procedure di notifica, appare concreto il rischio che l'elevata mole di notifiche da sottoporre agli organismi competenti determini incertezza sul buon esito degli accordi in fase di stipulazione, con conseguenti notevoli rallentamenti nell'implementazione della tecnologia e una possibile perdita di competitività degli operatori italiani sullo scenario internazionale;
    l'elevata quantità di notifiche che gli organismi competenti dovranno esaminare comporterà un sensibile aggravio della mole di procedimenti in carico agli stessi, ciò implicando il rischio della creazione di «colli di bottiglia» in seno all'Amministrazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, nel più breve tempo possibile, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che individui le misure di semplificazione delle modalità di notifica, dei termini e delle procedure di istruttoria (quali ad esempio i criteri oggettivi di valutazione degli accordi e il perimetro dei beni e servizi soggetti all'obbligo di notifica), al fine di garantire la necessaria sicurezza delle reti 5G senza rallentarne o comprometterne lo sviluppo.
9/1789/12. (Testo modificato nel corso della seduta) Bruno Bossio, Paita.