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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 17 aprile 2019

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 17 aprile 2019.

  Ascari, Battelli, Benvenuto, Bitonci, Bonafede, Borghese, Claudio Borghi, Brescia, Buffagni, Businarolo, Campana, Cancelleri, Carfagna, Castelli, Castiello, Cirielli, Colletti, Cominardi, Covolo, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Daga, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Durigon, Fantinati, Ferraresi, Fioramonti, Gregorio Fontana, Lorenzo Fontana, Fraccaro, Frusone, Galli, Gallinella, Gallo, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgetti, Grande, Grillo, Guerini, Guidesi, Invernizzi, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Lorenzin, Losacco, Lupi, Maggioni, Maniero, Manzato, Micillo, Molinari, Molteni, Morelli, Morrone, Parolo, Pastorino, Picchi, Quartapelle Procopio, Rampelli, Rixi, Rizzo, Rosato, Ruocco, Saltamartini, Schullian, Scoma, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora, Spadoni, Spessotto, Stumpo, Tofalo, Vacca, Valente, Vignaroli, Villarosa, Raffaele Volpi, Zóffili.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Ascari, Battelli, Benvenuto, Bitonci, Bonafede, Borghese, Claudio Borghi, Brescia, Buffagni, Businarolo, Campana, Cancelleri, Carfagna, Castelli, Castiello, Cirielli, Colletti, Cominardi, Covolo, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Daga, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Dieni, Durigon, Fantinati, Ferraresi, Fioramonti, Gregorio Fontana, Lorenzo Fontana, Fraccaro, Frusone, Galli, Gallinella, Gallo, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgetti, Grande, Grillo, Grimoldi, Guerini, Guidesi, Invernizzi, Liuni, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Lorenzin, Losacco, Lupi, Maggioni, Maniero, Manzato, Micillo, Migliore, Molinari, Molteni, Morelli, Morrone, Parolo, Pastorino, Picchi, Quartapelle Procopio, Rampelli, Ribolla, Rixi, Rizzo, Rosato, Ruocco, Saltamartini, Schullian, Scoma, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora, Spadoni, Spessotto, Stumpo, Tofalo, Vacca, Valente, Vignaroli, Villarosa, Vito, Raffaele Volpi, Zennaro, Zóffili.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 16 aprile 2019 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   ORFINI: «Disposizioni concernenti la definizione e le prestazioni del servizio di mensa scolastica» (1777);
   NOVELLI: «Disposizioni in materia di peso, dimensioni e trasporto dei libri di testo della scuola primaria e secondaria di primo grado» (1778);
   PAOLO RUSSO ed altri: «Disposizioni in materia di accertamento e controllo dell'idoneità fisica e psico-attitudinale del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto» (1779);
   CIRIELLI: «Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di rinvio dell'esecuzione della pena nei confronti di donne incinte o madri di prole di età inferiore a tre anni, di sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di ordine di esecuzione della pena detentiva nonché di divieto di ingresso della prole negli istituti penitenziari» (1780).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge TORTO ed altri: «Norme in materia di reclutamento e stato giuridico dei ricercatori universitari di ruolo a tempo indeterminato e dei ricercatori a tempo determinato e sulla programmazione del fabbisogno organico delle università nonché modifiche alla disciplina relativa all'assunzione del personale» (783) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Del Monaco, Di Lauro, Galantino, Giordano e Scerra.

  La proposta di legge DELRIO ed altri: «Istituzione del salario orario minimo legale» (947) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Martina.

  La proposta di legge MELICCHIO ed altri: «Modifica all'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, nonché disposizioni per la valorizzazione del titolo di dottore di ricerca» (1382) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Giovanni Russo.

Assegnazione di progetti di legge a Commissione in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   II Commissione (Giustizia):
  BRAMBILLA: «Modifiche al codice penale concernenti l'introduzione dei delitti di omicidio venatorio e di lesioni personali nell'esercizio dell'attività venatoria» (1329) Parere delle Commissioni I, V e XIII.

   VI Commissione (Finanze):
  BOCCIA: «Modifica all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente disposizioni in materia di versamento dell'imposta sul valore aggiunto nelle transazioni tra soggetti che esercitano imprese, arti o professioni» (1379) Parere delle Commissioni I, V, X e XIV.

   X Commissione (Attività produttive):
  PORCHIETTO ed altri: «Disposizioni per la tutela dei marchi storici identitari italiani e agevolazioni fiscali per la promozione delle attività produttive ad essi riferite» (1689) Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
  D'ETTORE ed altri: «Norme per la disciplina del commercio occasionale di oggetti usati, di antiquariato, da collezione o realizzati dal venditore nei mercati specializzati in tali settori» (1701) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dal Ministro dell'interno.

  Il Ministro dell'interno, con lettera in data 11 aprile 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 59 della legge 20 maggio 1985, n. 222, il bilancio di previsione del Fondo edifici di culto per l'anno 2019 e per il triennio 2019-2021, corredato dai relativi allegati.

  Questo documento è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione di delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, in data 15 aprile 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le seguenti delibere CIPE, che sono trasmesse alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti):
   n. 64/2018 del 28 novembre 2018, concernente «Aeroporto di Torino – Parere sul contratto di programma tra l'Ente nazionale aviazione civile (ENAC) e la società azionaria Gestione Aeroporto di Torino (SAGAT) S.p.A.»;
   n. 65/2018 del 28 novembre 2018, concernente «Aeroporto di Genova – Parere sul contratto di programma tra l'Ente nazionale aviazione civile (ENAC) e la società Aeroporto di Genova S.p.A. (2016-2019)»;
   n. 66/2018 del 28 novembre 2018, concernente «Aeroporto di Verona – Parere sul contratto di programma tra l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e la società Aeroporto Valerio Catullo di Verona-Villafranca S.p.A. 2016-2019»;
   n. 67/2018 del 28 novembre 2018, concernente «Aeroporto di Napoli – Parere sul contratto di programma tra l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e la società Gestione servizi aeroporti campani (GE.S.A.C.) S.p.A. (2016-2019)».

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 16 aprile 2019, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Riesame dell'attuazione delle politiche ambientali 2019: un'Europa che protegge i suoi cittadini e ne migliora la qualità della vita (COM(2019) 149 final), corredata dal relativo allegato (COM(2019) 149 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla VIII Commissione (Ambiente);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione annuale 2017 sull'attuazione del regolamento (CE) n. 300/2008 che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile (COM(2019) 183 final), corredata dai relativi allegati (COM(2019) 183 final – Annexes 1 to 2), che è assegnata in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 16 aprile 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Con la predetta comunicazione, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al consiglio – Diciottesima relazione sui progressi compiuti verso un'autentica ed efficace Unione della sicurezza (COM(2019) 145 final);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Riesame dell'attuazione delle politiche ambientali 2019: un'Europa che protegge i suoi cittadini e ne migliora la qualità della vita (COM(2019) 149 final);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa all'attuazione e all'impatto sull'ambiente e sul funzionamento del mercato interno della direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE (COM(2019) 166 final);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Terza relazione annuale sullo strumento per i rifugiati in Turchia (COM(2019) 174 final);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti – Affrontare le conseguenze di un recesso del Regno Unito dall'Unione senza accordo: la strategia coordinata dell'Unione (COM(2019) 195 final);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Relazione sull'avanzamento dei lavori in materia di energie rinnovabili (COM(2019) 225 final).

Annunzio di risoluzioni e raccomandazioni dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

  L'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha trasmesso, in data 15 marzo 2019, il testo delle seguenti raccomandazioni e risoluzioni, adottate dall'Assemblea stessa nel corso della riunione della Commissione permanente, svoltasi a Parigi il 1o marzo 2019, che sono assegnate, ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), se non già assegnate alle stesse in sede primaria:
   raccomandazione n. 2147 – Proteggere i diritti umani nel corso dei trasferimenti dei detenuti (Doc. XII-bis, n. 99) – alla II Commissione (Giustizia);
   raccomandazione n. 2148 – La salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale in Europa (Doc. XII-bis, n. 100) – alla VII Commissione (Cultura);
   raccomandazione n. 2149 – Il valore del patrimonio culturale in una società democratica (Doc. XII-bis, n. 101) – alla VII Commissione (Cultura);
   risoluzione n. 2265 – Promuovere la democrazia sviluppando l'economia ed il mercato: il modello della BERS funziona ? (Doc. XII-bis, n. 102) – alla III Commissione (Affari esteri);
   risoluzione n. 2266 – Proteggere i diritti umani nel corso dei trasferimenti dei detenuti (Doc. XII-bis, n. 103) – alla II Commissione (Giustizia);
   risoluzione n. 2267 – Lo stress da lavoro (Doc. XII-bis, n. 104) – alla XI Commissione (Lavoro);
   risoluzione n. 2268 – La cooperazione allo sviluppo: una prevenzione delle crisi migratorie (Doc. XII-bis, n. 105) – alla III Commissione (Affari esteri);
   risoluzione n. 2269 – La salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale in Europa (Doc. XII-bis, n. 106) – alla VII Commissione (Cultura);
   risoluzione n. 2270 – Il valore del patrimonio culturale in una società democratica (Doc. XII-bis, n. 107) – alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissione dal Garante del contribuente per la provincia autonoma di Trento.

  Il Garante del contribuente per la provincia autonoma di Trento, con lettera in data 5 aprile 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale nella provincia di Trento, riferita all'anno 2018.

  Questa relazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze).

Comunicazione di nomine ministeriali.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 15 aprile 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione concernente il conferimento all'ingegnere Gianluca Ievolella, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 19, dell'incarico di direzione del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Sicilia e la Calabria, nell'ambito del Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

  Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla VIII Commissione (Ambiente).

Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.

  Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con lettera in data 9 aprile 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 1991, n. 113, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale recante approvazione della tabella triennale 2018-2020 relativa ai soggetti beneficiari dei finanziamenti per iniziative per la diffusione della cultura scientifica (78).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VII Commissione (Cultura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 7 maggio 2019.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera in data 12 aprile 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM (79).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alle Commissioni riunite VII (Cultura) e XI (Lavoro), che dovranno esprimere il prescritto parere entro il 17 maggio 2019. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 2 maggio 2019.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 29 MARZO 2019, N. 27, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI RILANCIO DEI SETTORI AGRICOLI IN CRISI E DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE AGROALIMENTARI COLPITE DA EVENTI ATMOSFERICI AVVERSI DI CARATTERE ECCEZIONALE E PER L'EMERGENZA NELLO STABILIMENTO STOPPANI, SITO NEL COMUNE DI COGOLETO (A.C. 1718-A)

A.C. 1718-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2, nonché sulle proposte emendative 4.bis.200 e 10-quater.0200 (nuova formulazione) della Commissione e sul subemendamento 0.7.100.200 della Commissione.

A.C. 1718-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti 4-bis.200 e 10-quater.0200 (nuova formulazione) della Commissione, nonché sul subemendamento 0.7.100.200 della Commissione.

  Conseguentemente, in caso di approvazione del subemendamento 0.7.100.200 della Commissione, si intende revocato il parere contrario sugli identici emendamenti Viviani 7.100, Gagnarli 7.101 e Cenni 7.102, espresso nella seduta del 16 aprile 2019.

A.C. 1718-A – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 4-bis.
(Movimentazione degli animali delle specie sensibili al virus della «Lingua blu» nel territorio nazionale)

  Sopprimerlo.
4-bis. 100. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano alle Regioni e alle Province autonome che facciano richiesta di esclusione.
4-bis. 200. La Commissione.
(Approvato)

  Sopprimere il comma 2.
4-bis. 300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

ART. 7.
(Misure a sostegno delle imprese del settore olivicolo-oleario)

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Le imprese del settore olivicolo-oleario ubicate nei comuni della Provincia di Pisa, Calci, Vicopisano e Buti, che hanno subito danni causati dagli incendi verificati nel mese di settembre 2018, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, possono accedere con le modalità e le procedure indicate ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/1314 ed in deroga alla legislazione nazionale vigente, agli interventi compensativi a ristoro della produzione perduta per l'anno 2019.
  2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  2-quater. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità per la concessione del contributo di cui al comma 2-bis, e per la disciplina dell'istruttoria delle relative richieste nonché i relativi casi di revoca e decadenza.
7. 4. Cenni, Ciampi, Gadda, Critelli, Incerti, Cardinale, D'Alessandro, Dal Moro, Portas.

  Agli emendamenti identici 7.100, 7.101 e 7.102, al comma 2-ter, sopprimere le parole: a valere sui residui di stanziamento per l'esercizio 2018.
0. 7. 100. 200. La Commissione.
(Approvato)

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Le imprese del settore olivicolo-oleario ubicate nei comuni della Provincia di Pisa, Calci, Vicopisano e Buti, che hanno subìto danni causati dagli incendi verificatisi nel mese di settembre 2018, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, possono accedere con le modalità e le procedure indicate ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/1314 ed in deroga alla legislazione nazionale vigente, agli interventi compensativi a ristoro della produzione perduta per l'anno 2019 nel limite complessivo di spesa di 2 milioni di euro per il medesimo anno.
  2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a valere sui residui di stanziamento per l'esercizio 2018 di cui all'articolo 1, comma 499, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
  2-quater. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità per la concessione del contributo di cui al comma 2-bis, e per la disciplina dell'istruttoria delle relative richieste nonché i relativi casi di revoca e decadenza.
*7. 100. Viviani, Bubisutti, Coin, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lo Monte, Lolini, Ziello, Mugnai.
(Approvato)

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Le imprese del settore olivicolo-oleario ubicate nei comuni della Provincia di Pisa, Calci, Vicopisano e Buti, che hanno subìto danni causati dagli incendi verificatisi nel mese di settembre 2018, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, possono accedere con le modalità e le procedure indicate ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/1314 ed in deroga alla legislazione nazionale vigente, agli interventi compensativi a ristoro della produzione perduta per l'anno 2019 nel limite complessivo di spesa di 2 milioni di euro per il medesimo anno.
  2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a valere sui residui di stanziamento per l'esercizio 2018 di cui all'articolo 1, comma 499, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
  2-quater. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità per la concessione del contributo di cui al comma 2-bis, e per la disciplina dell'istruttoria delle relative richieste nonché i relativi casi di revoca e decadenza.
*7. 101. Gagnarli, Migliorino, Ehm, Ricciardi, Berti.
(Approvato)

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Le imprese del settore olivicolo-oleario ubicate nei comuni della Provincia di Pisa, Calci, Vicopisano e Buti, che hanno subìto danni causati dagli incendi verificatisi nel mese di settembre 2018, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, possono accedere con le modalità e le procedure indicate ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/1314 ed in deroga alla legislazione nazionale vigente, agli interventi compensativi a ristoro della produzione perduta per l'anno 2019 nel limite complessivo di spesa di 2 milioni di euro per il medesimo anno.
  2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a valere sui residui di stanziamento per l'esercizio 2018 di cui all'articolo 1, comma 499, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
  2-quater. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità per la concessione del contributo di cui al comma 2-bis, e per la disciplina dell'istruttoria delle relative richieste nonché i relativi casi di revoca e decadenza.
*7. 102. Cenni, Fornaro, Ciampi.
(Approvato)

ART. 9.
(Misure a sostegno delle imprese del settore agrumicolo)

  Al comma 1, capoverso Art. 4-ter, comma 1, sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 10 milioni.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 3, sostituire le parole da: 5 milioni di euro fino alla fine del comma, con le seguenti: 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
9. 4. Cardinale, Gadda, Cenni, D'Alessandro, Dal Moro, Critelli, Incerti, Portas.

  Al comma 1, capoverso Art. 4-ter, comma 1, sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 7 milioni.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 3, sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 7 milioni.
9. 5. Lucaselli.

  Al comma 1, capoverso Art. 4-ter, comma 1, dopo le parole: 5 milioni per l'anno 2019, aggiungere le seguenti: e di 5 milioni di euro nel 2020.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso:
   al medesimo comma, dopo le parole: dovuti per l'anno 2019 aggiungere le seguenti: e per l'anno 2020 sui prestiti e.
   Al comma 3, dopo le parole: pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, aggiungere le seguenti: e a 5 milioni di euro per l'anno 2020.
9. 14. Ciaburro, Caretta.

  Al comma 1, capoverso Art. 4-ter, comma 1, dopo le parole: 5 milioni per l'anno 2019, aggiungere le seguenti: e di 5 milioni di euro nel 2020.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso:
   al medesimo comma, sostituire le parole da: sui mutui bancari fino alla fine del comma, con le seguenti: e per l'anno 2020 sui mutui bancari contratti dalle imprese entro la data del 31 dicembre 2018 e per altre operazioni di finanziamento in essere al 31 dicembre 2018.
   al comma 3 dopo le parole: pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, aggiungere le seguenti: e a 5 milioni di euro per l'anno 2020.
9. 15. Ciaburro, Caretta.

  Al comma 1, capoverso Art. 4-ter, comma 1, dopo le parole: 5 milioni per l'anno 2019 aggiungere le seguenti: e di 5 milioni di euro per l'anno 2020.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 3:
   dopo le parole: pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, aggiungere le seguenti: e a 5 milioni per l'anno 2020;
   aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
9. 10. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.

  Al comma 1, capoverso Art. 4-ter, comma 1, dopo le parole: 5 milioni per l'anno 2019, aggiungere le seguenti: e di 5 milioni di euro nel 2020.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 3, dopo le parole: pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019 aggiungere le seguenti: e a 5 milioni di euro per l'anno 2020.
9. 13. Ciaburro, Caretta.

  Al comma 1, capoverso Art. 4-ter, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  «1-bis. Al fine di contrastare il virus della “tristeza” è altresì stanziato, in favore della Regione Sicilia, un contributo straordinario per l'anno 2019 pari a 2,5 milioni di euro».

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  «3-bis. Agli oneri previsti per l'attuazione del comma 1-bis, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
9. 100. Cardinale, Miceli, Anzaldi, Navarra, Gadda, Cenni, D'Alessandro, Dal Moro, Critelli, Incerti, Portas.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. La dotazione del Fondo qualità comparto agrumicolo di cui al comma 131 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è incrementata di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Le relative risorse sono utilizzate secondo le modalità individuate in sede di Conferenza stato regioni il 21 febbraio 2019. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307.
9. 7. Elvira Savino, Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.

ART. 10.
(Rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale)

  All'articolo 10 premettere il seguente:

Art. 010.
(Gelate nelle regioni nei mesi di febbraio e marzo 2018)

  1. Le imprese agricole ubicate nei territori delle regioni italiane, ad esclusione della Puglia per cui si applica l'articolo 6 del presente decreto-legge, che hanno subito danni dalle eccezionali gelate e brinate verificatesi nei mesi di febbraio e marzo del 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 10.
  2. Le regioni possono conseguentemente deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1 entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

  Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Per il finanziamento delle misure previste all'articolo 010, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2019.
  2-ter. Agli oneri previsti per l'attuazione del comma 2-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
010. 06. Critelli, Incerti, Gadda, Cardinale, Cenni, D'Alessandro, Dal Moro, Portas, Fornaro.

  All'articolo 10 premettere il seguente:

Art. 010.
(Gelate nelle regioni nei mesi di febbraio e marzo 2018)

  1. Le imprese agricole ubicate nei territori delle regioni italiane che hanno subito danni dalle eccezionali gelate e brinate verificatesi nei mesi di febbraio e marzo del 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 10.
  2. Le regioni possono conseguentemente deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1 entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  3. Dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli interventi ivi previsti sono assicurati nell'ambito e nel limite dell'ordinaria dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale.
010. 08. Ferro, Ciaburro.

  All'articolo 10 premettere il seguente:

Art. 010.
(Gelate nella regione Emilia Romagna nei mesi di febbraio e marzo del 2018)

  1. Le imprese agricole ubicate nei territori della regione Emilia-Romagna che hanno subito danni dalle eccezionali gelate e brinate verificatesi nei mesi di febbraio e marzo del 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura del rischio gelo e brina, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale come rifinanziato ai sensi dell'articolo 10.
  2. La Regione Emilia-Romagna può, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, attuare le procedure di delimitazione del territorio e di accertamento dei danni conseguenti, deliberando la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento stesso entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

  Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Per il finanziamento delle misure previste all'articolo 010 la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2019.
  2-ter. Agli oneri previsti per l'attuazione del comma 2-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
010. 04. Incerti, Critelli, Gadda, Cardinale, Cenni, D'Alessandro, Dal Moro, Portas, Fornaro.

  All'articolo 10 premettere il seguente:

Art. 010.
(Gelate nella regione Emilia Romagna nei mesi di febbraio e marzo 2018)

  1. Le imprese agricole ubicate nei territori della Regione Emilia-Romagna che hanno subito danni dalle eccezionali gelate e brinate verificatesi nei mesi di febbraio e marzo del 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 10.
  2. La Regione Emilia-Romagna può conseguentemente deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1 entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  3. Dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli interventi ivi previsti sono assicurati nell'ambito e nel limite dell'ordinaria dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale
010. 09. Ferro, Ciaburro.

  All'articolo 10 premettere il seguente:

Art. 010.
(Gelate nella regione Emilia Romagna nei mesi di febbraio e marzo 2018)

  1. Le imprese agricole ubicate nei territori della Regione Emilia-Romagna che hanno subito danni dalle eccezionali gelate e brinate verificatesi nei mesi di febbraio e marzo del 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 10.
  2. La Regione Emilia-Romagna delibera la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1 entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
*010. 010. Bignami, Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.

  All'articolo 10 premettere il seguente:

Art. 010.
(Gelate nella regione Emilia Romagna nei mesi di febbraio e marzo 2018)

  1. Le imprese agricole ubicate nei territori della Regione Emilia-Romagna che hanno subito danni dalle eccezionali gelate e brinate verificatesi nei mesi di febbraio e marzo del 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 10.
  2. La Regione Emilia-Romagna delibera la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1 entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
*010. 011. Ciaburro, Caretta.

  All'articolo 10 premettere il seguente:

Art. 010.
(Gelate nella regione Basilicata nei mesi di febbraio e marzo del 2018)

  1. Le imprese agricole ubicate nei territori della regione Basilicata che hanno subito danni dalle eccezionali gelate e brinate verificatesi nei mesi di febbraio e marzo del 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura del rischio gelo e brina, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e successive modifiche e integrazioni, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e successive modifiche e integrazioni, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale come rifinanziato ai sensi dell'articolo 10.
  2. La Regione Basilicata può, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, attuare le procedure di delimitazione del territorio e di accertamento dei danni conseguenti, deliberando la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento stesso entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

  Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Per il finanziamento delle misure previste all'articolo 010 la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2019.
  2-ter. Agli oneri previsti per l'attuazione del comma 2-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
010. 0108. De Filippo, Vito, Gadda, Cenni, D'Alessandro, Incerti, Critelli, Dal Moro, Portas, Fornaro, Speranza.

  All'articolo 10 premettere il seguente:

Art. 010.
(Gelate nella regione Lombardia nei mesi di febbraio e marzo 2018)

  1. Le imprese agricole ubicate nei territori della Regione Lombardia che hanno subito danni dalle eccezionali gelate e brinate verificatesi nei mesi di febbraio e marzo del 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 10.
  2. La Regione Lombardia delibera la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1 entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
010. 0101. Caretta, Ciaburro, Gadda.

  All'articolo 10 premettere il seguente:

Art. 010.
(Gelate nella regione Marche nei mesi di febbraio e marzo 2018)

  1. Le imprese agricole ubicate nei territori della Regione Marche che hanno subito danni dalle eccezionali gelate e brinate verificatesi nei mesi di febbraio e marzo del 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 10.
  2. La Regione Marche delibera la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1 entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
010. 0102. Caretta, Ciaburro, Morani.

  All'articolo 10 premettere il seguente:

Art. 010.
(Gelate nella regione Abruzzo nei mesi di febbraio e marzo 2018)

  1. Le imprese agricole ubicate nei territori della Regione Abruzzo che hanno subito danni dalle eccezionali gelate e brinate verificatesi nei mesi di febbraio e marzo del 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 10.
  2. La Regione Abruzzo delibera la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1 entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
010. 0103. Caretta, Ciaburro, Pezzopane.

  All'articolo 10 premettere il seguente:

Art. 010.
(Gelate nella regione Piemonte nei mesi di febbraio e marzo 2018)

  1. Le imprese agricole ubicate nei territori della Regione Piemonte che hanno subito danni dalle eccezionali gelate e brinate verificatesi nei mesi di febbraio e marzo del 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 10.
  2. La Regione Piemonte delibera la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1 entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
010. 0104. Caretta, Ciaburro, Enrico Borghi, Gribaudo.

  All'articolo 10 premettere il seguente:

Art. 010.
(Gelate nella regione Toscana nei mesi di febbraio e marzo 2018)

  1. Le imprese agricole ubicate nei territori della Regione Toscana che hanno subito danni dalle eccezionali gelate e brinate verificatesi nei mesi di febbraio e marzo del 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 10.
  2. La Regione Toscana delibera la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1 entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
010. 0105. Caretta, Ciaburro.

  All'articolo 10 premettere il seguente:

Art. 010.
(Gelate nella regione Veneto nei mesi di febbraio e marzo 2018)

  1. Le imprese agricole ubicate nei territori della Regione Veneto che hanno subito danni dalle eccezionali gelate e brinate verificatesi nei mesi di febbraio e marzo del 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 10.
  2. La Regione Veneto delibera la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1 entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
010. 0106. Caretta, Ciaburro, Bond, Sgarbi.

  All'articolo 10 premettere il seguente:

Art. 010.
(Gelate nella regione Lazio nei mesi di febbraio e marzo 2018)

  1. Le imprese agricole ubicate nei territori della Regione Lazio che hanno subito danni dalle eccezionali gelate e brinate verificatesi nei mesi di febbraio e marzo del 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 10.
  2. La Regione Lazio delibera la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1 entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
010. 0100. Caretta, Ciaburro.

  All'articolo 10, premettere il seguente:

Art. 010.
(Eccezionali eventi atmosferici nell'agro pontino del novembre 2018)

  1. Le imprese agricole ubicate nei territori dell'agro Pontino che hanno subito danni dagli eccezionali eventi atmosferici nel mese di novembre 2018, anche nel caso in cui non abbiano sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 10.
  2. La regione Lazio delibera la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1 entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
010. 015. Spena, Nevi, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.

  All'articolo 10, premettere il seguente:

Art. 010.
(Interventi per la regione Sicilia)

  1. Le procedure di cui all'articolo 6 sono altresì utilizzate in favore delle aziende agricole ubicate nel territorio della regione Sicilia che hanno subito danni a seguito delle piogge alluvionali verificatesi nel periodo compreso dal giugno al novembre 2018, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 10.

  Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
  2-bis. Per il finanziamento delle misure previste all'articolo 010, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2019.
  2-ter. Agli oneri previsti per l'attuazione del comma 2-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
010. 05. Cardinale, Miceli, Anzaldi, Navarra, Gadda, Incerti, Critelli, Cenni, D'Alessandro, Dal Moro, Portas.

  All'articolo 10, premettere il seguente:

Art. 010.
(Interventi a sostegno del comparto agricolo siciliano)

  1. Le imprese agricole ubicate sul territorio della regione Sicilia, che hanno subito danni a seguito degli eventi calamitosi, ed in particolare per le piogge alluvionali, nei periodi compresi tra i mesi di giugno e novembre 2018 possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 10.

  Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
  2-bis. Per il finanziamento delle misure previste all'articolo 010, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2019.
  2-ter. Agli oneri previsti per l'attuazione del comma 2-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
010. 07. Cardinale, Miceli, Anzaldi, Navarra, Gadda, Cenni, D'Alessandro, Dal Moro, Critelli, Incerti, Portas.

  Al comma 1, sostituire le parole: 20 milioni, con le seguenti: 40 milioni.

  Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, per altri 20 milioni di euro.
10. 5. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.

  Al comma 1, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 25 milioni.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 25 milioni.
10. 3. Lucaselli, Ciaburro, Caretta.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10. 1.
(Trasparenza nei rapporti di filiera e prezzo equo)

  1. Al fine di garantire la massima trasparenza nei rapporti di filiera, difendere la dignità di chi produce e contrastare le pratiche sleali di mercato all'articolo 62, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono aggiunte le seguenti parole: «I contratti di cui al presente articolo devono riportare a pena di nullità un riferimento ai criteri e ai metodi di determinazione del prezzo. Tali criteri tengono conto di uno o più indicatori relativi ai costi di produzione pertinenti in agricoltura e all'evoluzione di tali costi, uno o più indicatori relativi ai prezzi dei prodotti agricoli. Tengono conto altresì del mercato in cui opera l'acquirente e dell'evoluzione di tali prezzi e si riferiscono a uno o più indicatori relativi a quantità, composizione, qualità, origine e tracciabilità di prodotti o conformità alle specifiche».
  2. Per verificare che i prezzi fissati nei contratti non siano particolarmente iniqui o palesemente al di sotto dei costi di produzione, in applicazione delle disposizioni di cui al citato articolo 62, comma 2, del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012 e delle relative disposizioni attuative, è istituito l'Osservatorio dei prezzi e dei costi agroalimentari presso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA). Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con le regioni e le province autonome, sono definite le modalità operative dell'attività dell'Osservatorio dei prezzi e dei costi agroalimentari ed è fissata la lista dei settori sui quali l'Osservatorio elabora periodicamente i costi medi di produzione, anche avvalendosi dei dati resi disponibili dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria sulla base della metodologia approvata dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.
  3. Per l'attuazione delle attività di cui al comma 2 del presente articolo l'ISMEA utilizza le risorse proprie di cui all'articolo 1, comma 663, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
10. 012. Martina, Cenni, Gadda, Cardinale, Critelli, D'Alessandro, Dal Moro, Incerti, Portas, Fornaro.

ART. 10-bis.
(Interventi previdenziali e assistenziali in favore dei lavoratori agricoli e dei piccoli coloni)

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 10-bis. – (Interventi previdenziali e assistenziali in favore dei lavoratori agricoli e dei piccoli coloni) – 1. Dopo il comma 6 dell'articolo 21 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è inserito il seguente: «6-bis. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato che siano stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ricadenti nelle zone di cui all'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile 15 novembre 2018, n. 558, e che abbiano beneficiato degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono riconosciuti per l'anno 2019 i benefici di cui al comma 6».
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in euro 860.000 per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 6, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
10-bis. 300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

ART. 10-ter.
(Sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune)

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli oneri finanziari, anche figurativi, connessi alla presente anticipazione soggiacciono alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e successive modifiche e integrazioni, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis» nel settore agricolo e alle relative disposizioni attuative.
10-ter. 100. Viviani, Bubisutti, Coin, Gastaldi, Liuni, Lo Monte, Lolini, Golinelli.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli aiuti connessi alla presente anticipazione si intendono concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e successive modifiche e integrazioni, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e alle relative disposizioni attuative.
10-ter. 100.(Testo modificato in corso di seduta) Viviani, Bubisutti, Coin, Gastaldi, Liuni, Lo Monte, Lolini, Golinelli.
(Approvato)

ART. 10-quater.
(Disciplina dei rapporti commerciali nell'ambito delle filiere agroalimentari)

  Al comma 1, premettere le parole: Con modalità stabilite con decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo,.
10-quater. 100. Viviani, Bubisutti, Coin, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lo Monte, Lolini.
(Approvato)

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: ,salvo rinuncia espressa per iscritto da parte dell'agricoltore cedente.
10-quater. 101. Parentela.

  Al comma 1, dopo le parole: devono avere aggiungere le seguenti: ad eccezione dei contratti di carattere stagionale.
10-quater. 101.(Testo modificato nel corso della seduta) Parentela.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 10-quater, aggiungere il seguente:
Art. 10-quinquies.
(Interventi di sostegno alle imprese del settore saccarifero)

  1. Al fine di sostenere le imprese del settore saccarifero in crisi, sulle quali gravano procedimenti di recupero degli aiuti di cui al regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio del 20 febbraio 2006 e del regolamento (CE) n. 968/2006 della Commissione del 27 giugno 2006, derivanti dalla decisione di esecuzione n. 2015/103 della Commissione europea del 16 gennaio 2015, i procedimenti di recupero restano sospesi sino all'accertamento definitivo dell'obbligo a carico dei beneficiari e, conseguentemente, le garanzie fideiussorie prestate per evitare le azioni di recupero mediante compensazione già avviate sono prive di effetti.
10-quater. 0200.(Nuova formulazione) La Commissione.
(Approvato)

ART. 11.
(Campagne promozionali o di comunicazione istituzionali)

  Al comma 1, sostituire le parole: 2 milioni con le seguenti: 3 milioni.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, dopo le parole: di agrumi aggiungere le seguenti:, di carne suina;
   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri di attuazione degli interventi e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 1;
   al comma 2, sostituire le parole: 2 milioni di euro con le seguenti: 3 milioni di euro.
*11. 1. Luca De Carlo, Ferro, Ciaburro.

  Al comma 1, sostituire le parole: 2 milioni con le seguenti: 3 milioni.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, dopo le parole: di agrumi aggiungere le seguenti:, di carne suina;
   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri di attuazione degli interventi e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 1;
   al comma 2, sostituire le parole: 2 milioni di euro con le seguenti: 3 milioni di euro.
*11. 4. Cenni, Gadda, Critelli, Incerti, Cardinale, D'Alessandro, Dal Moro, Portas.

  Al comma 1, sostituire le parole: 2 milioni con le seguenti: 3 milioni.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 2 milioni con le seguenti: 3 milioni.
11. 2. Lucaselli.

  Al comma 1, sostituire le parole: 2 milioni con le seguenti: 2,5 milioni.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole: nonché al fine di informare gli operatori del settore agricolo in merito alle modalità e agli strumenti di gestione del rischio in agricoltura.
   al comma 2, sostituire le parole: 2 milioni con le seguenti: 2,5 milioni.
11. 100. Gemmato, Bond, Lucaselli, Ferro, Deidda.

ART. 11-bis.
(Misure per il sostegno del settore suinicolo)

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono soddisfare le disposizioni stabilite dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente agli aiuti de minimis e agli aiuti de minimis nel settore agricolo.
11-bis. 100. Viviani, Bubisutti, Coin, Gastaldi, Liuni, Lo Monte, Lolini, Golinelli, Bond, Gemmato, Montaruli, Pettarin, Bellucci, Frassinetti, Maschio.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 11-bis, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.1.
(Agevolazione ai fini dell'imposta sui redditi)

  1. I redditi provenienti dall'esercizio delle attività agricole delle imprese agricole operanti nei settori interessati dalle misure di cui ai capi I, II e III del presente decreto-legge non concorrono alla determinazione del reddito complessivo per l'anno 2019.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a favore delle imprese agricole che svolgono esclusivamente le attività ivi richiamate ovvero per le quali le medesime attività rappresentano almeno il 50 per cento del fatturato conseguito nell'anno 2018.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, stimati in 500.000 euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019.
*11-bis. 01. Fornaro.

  Dopo l'articolo 11-bis, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.1.
(Agevolazione ai fini dell'imposta sui redditi)

  1. I redditi provenienti dall'esercizio delle attività agricole delle imprese agricole operanti nei settori interessati dalle misure di cui ai capi I, II e III del presente decreto-legge non concorrono alla determinazione del reddito complessivo per l'anno 2019.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a favore delle imprese agricole che svolgono esclusivamente le attività ivi richiamate ovvero per le quali le medesime attività rappresentano almeno il 50 per cento del fatturato conseguito nell'anno 2018.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, stimati in 500.000 euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019.
*11-bis. 020. Gadda, Cenni, Critelli, Incerti, Cardinale, D'Alessandro, Dal Moro, Portas.

  Dopo l'articolo 11-bis, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.1.
(Credito d'imposta per investimenti in agricoltura)

  1. Alle imprese agricole operanti nei settori interessati dalle misure di cui ai capi I, II e III del presente decreto-legge che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 1o gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della Gazzetta Ufficiale del 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a favore delle imprese agricole che svolgono esclusivamente le attività ivi richiamate ovvero per le quali le medesime attività rappresentano almeno il 50 per cento del fatturato conseguito nell'anno 2018.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
**11-bis. 02. Fornaro.

  Dopo l'articolo 11-bis, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.1.
(Credito d'imposta per investimenti in agricoltura)

  1. Alle imprese agricole operanti nei settori interessati dalle misure di cui ai capi I, II e III del presente decreto-legge che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 1o gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della Gazzetta Ufficiale del 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a favore delle imprese agricole che svolgono esclusivamente le attività ivi richiamate ovvero per le quali le medesime attività rappresentano almeno il 50 per cento del fatturato conseguito nell'anno 2018.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
**11-bis. 016. Luca De Carlo, Ferro, Ciaburro, Lucaselli, Gemmato, Montaruli, Osnato, Pettarin, Bignami, Frassinetti, Trancassini, Bellucci.

  Dopo l'articolo 11-bis, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.1.
(Esonero pagamento IMU e TASI)

  1. Le imprese agricole operanti nei settori interessati dalle misure di cui ai capi I, II e III del presente decreto-legge sono esonerate per l'anno 2019 dal pagamento dell'IMU e della TASI sui terreni agricoli e sui fabbricati rurali strumentali destinati alle medesime attività.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a favore delle imprese agricole che svolgono esclusivamente le attività ivi richiamate ovvero per le quali le medesime attività rappresentano almeno il 50 per cento del fatturato conseguito nell'anno 2018.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, stimati in 200.000 euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019.
*11-bis. 03. Fornaro.

  Dopo l'articolo 11-bis, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.1.
(Esonero pagamento IMU e TASI)

  1. Le imprese agricole operanti nei settori interessati dalle misure di cui ai capi I, II e III del presente decreto-legge sono esonerate per l'anno 2019 dal pagamento dell'IMU e della TASI sui terreni agricoli e sui fabbricati rurali strumentali destinati alle medesime attività.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a favore delle imprese agricole che svolgono esclusivamente le attività ivi richiamate ovvero per le quali le medesime attività rappresentano almeno il 50 per cento del fatturato conseguito nell'anno 2018.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, stimati in 200.000 euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019.
*11-bis. 017. Ferro, Ciaburro.

  Dopo l'articolo 11-bis, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.1.
(Esonero pagamento IMU e TASI)

  1. Le imprese agricole operanti nei settori interessati dalle misure di cui ai capi I, II e III del presente decreto-legge sono esonerate per l'anno 2019 dal pagamento dell'IMU e della TASI sui terreni agricoli e sui fabbricati rurali strumentali destinati alle medesime attività.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a favore delle imprese agricole che svolgono esclusivamente le attività ivi richiamate ovvero per le quali le medesime attività rappresentano almeno il 50 per cento del fatturato conseguito nell'anno 2018.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, stimati in 200.000 euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019.
*11-bis. 023. Incerti, Gadda, Cenni, Critelli, Cardinale, D'Alessandro, Dal Moro, Portas.

ART. 11-ter.
(Contrasto alla pesca illegale e riordino del sistema sanzionatorio)

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 40, comma 6, della legge 28 luglio 2016, n. 154, dopo la parola: «nonché» sono aggiunte le seguenti: «, nel caso la violazione sia compiuta da soggetti privi della titolarità di licenza di pesca professionale».
11-ter. 101. Moretto, Gadda.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 40, comma 6, della legge 28 luglio 2016, n. 154, è aggiunto in fine il seguente periodo: Per le violazioni di cui al comma 2, lettera d), e) ed f) commesse da soggetti titoli di licenza di pesca professionale, il sequestro e la confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato si applicano solo in caso di recidiva.
11-ter. 101.(Testo modificato nel corso della seduta) Moretto, Gadda.
(Approvato)

ART. 12.
(Misure urgenti per l'emergenza nello stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto)

  Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole:, da svolgere entro il 31 dicembre 2020,
12. 1. Pastorino, Fornaro.

  Al comma 1, primo periodo, le parole: entro trenta giorni sono sostituite dalle seguenti: entro novanta giorni.

  Conseguentemente, al comma 1, secondo periodo, le parole: 31 dicembre 2020, ovunque previste, sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2021.
12. 1.(Testo modificato nel corso della seduta) Pastorino, Fornaro.
(Approvato)

  Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: normativa vigente, da parte aggiungere le seguenti: dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), anche avvalendosi.
12. 101. Zolezzi.

  Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: normativa vigente, da parte aggiungere le seguenti: dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), nonché degli altri enti, anche avvalendosi.
12. 101.(Testo modificato in corso di seduta) Zolezzi.
(Approvato)

  Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: nei limiti delle risorse disponibili aggiungere le seguenti: a legislazione vigente.

  Conseguentemente, al comma 5, primo periodo, dopo le parole: nei limiti delle risorse disponibili, aggiungere le seguenti: a legislazione vigente.
12. 100. Pastorino, Fornaro.

  Al comma 4, sostituire il primo e il secondo periodo con il seguente: Il Prefetto di Genova è altresì autorizzato ad avvalersi fino ad un massimo di cinque unità di personale appartenente alle amministrazioni pubbliche poste a tal fine in posizione di comando o di distacco secondo i rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico ed il trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza.
12. 300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ed in attuazione delle misure di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Regione Liguria e gli enti interessati, provvede a predisporre un cronoprogramma degli interventi di bonifica, messa in sicurezza e riutilizzo delle aree in oggetto nonché a riferire trimestralmente alle competenti Commissioni parlamentari.
12. 18. Paita, Braga, Gadda, Cenni, Critelli, Incerti, Cardinale, D'Alessandro, Dal Moro, Portas, Orlando, Vazio, Pastorino.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. A decorrere dalla data di conclusione definitiva degli interventi di bonifica, comprensivi degli interventi di messa in sicurezza e adeguamento alla normativa vigente della discarica di Molinetto, i comuni di Cogoleto e Arenzano sono da ricomprendere tra i soggetti, aventi diritto alla riconsegna delle aree del sito, di cui all'elenco allegato all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, e successive modificazioni, di cui al comma 1.
12. 22. Paita, Gadda, Cenni, Critelli, Incerti, Cardinale, D'Alessandro, Dal Moro, Portas, Orlando, Vazio.

  Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: del presente articolo, aggiungere le seguenti: ad eccezione del comma 5-bis,
12. 301. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

  Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.
12. 3. Pastorino, Fornaro.

  Al comma 5-bis, secondo periodo, sostituire le parole da: del Fondo fino alla fine del comma, con le seguenti: dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
12. 200. La Commissione.
(Approvato)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  6-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Prefetto di Genova, d'intesa con il Comune di Cogoleto e la Regione Liguria predispone un programma dettagliato finalizzato all'avvio e realizzazione, ad integrazione degli interventi urgenti di cui ai commi precedenti, degli interventi di bonifica e riutilizzo delle aree contaminate con relativo cronoprogramma di attuazione e quantificazione delle risorse necessarie per la completa riqualificazione del sito dello stabilimento Stoppani nel comune di Cogoleto, da inviare al Ministero dell'ambiente e delle tutela del territorio e del mare.
12. 4. Pastorino, Fornaro.

A.C. 1718-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame, all'articolo 6, prevede l'accesso agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività produttiva alle imprese agricole ubicate nella Regione Puglia che hanno subìto danni dalle gelate eccezionali verificatesi nei mesi di febbraio e marzo 2018;
    in particolare, il comma 1 estende l'accesso agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività produttiva (articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004), nel limite della dotazione ordinaria del Fondo di solidarietà nazionale (FSN), come rifinanziato dall'articolo 10 del decreto-legge in esame in favore delle imprese agricole ubicate nei territori della Regione Puglia che hanno subìto danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 1o marzo 2018, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi;
    l'articolo 6 prevede, dunque, una deroga all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 che consente di attivare gli interventi compensativi del fondo di solidarietà nazionale esclusivamente nel caso di danni a produzioni, strutture e impianti produttivi non inseriti nel Piano assicurativo agricolo;
    la frequenza con la quale si ripetono gli eventi naturali estremi aumenta l'esposizione al rischio delle aziende e molto spesso facilitano anche l'abbandono delle attività. Il problema delle gelate e dei conseguenti danni alle imprese agricole si ripete regolarmente da tempo ed è per questo motivo che lo Stato, recependo anche indicazioni europee, ha previsto misure volte ad incentivare i titolari delle attività agricole a sottoscrivere polizze assicurative e altri strumenti di gestione del rischio in agricoltura che possano contribuire a gestire un pericolo ormai divenuto prevedibile;
    purtroppo i costi delle polizze assicurative non appaiono sempre sostenibili. Una percentuale evidentemente rilevante di agricoltori, infatti, appartenenti soprattutto al Mezzogiorno, non avendo la possibilità di dotarsi di questi ed altri strumenti di gestione del rischio, al verificarsi degli eventi meteorologici avversi si ritrova a non avere il diritto di beneficiare degli interventi compensativi del fondo di solidarietà nazionale;
    le ragioni che determinano questa situazione sono state oggetto di un recente studio di ISMEA che ha fornito un quadro aggiornato sull'evoluzione del mercato assicurativo in agricoltura elaborando un Rapporto denominato «La gestione del rischio nell'agricoltura del Mezzogiorno»;
    l'analisi condotta da ISMEA mostra il mercato delle assicurazioni agricole agevolate come fortemente asimmetrico nelle sue connotazioni territoriali. «...Il Mezzogiorno si conferma fanalino di coda, con appena il 12 per cento delle aziende assicurate in Italia, il 7 per cento dei valori e solo il 5 per cento delle superfici. E l'inversione di tendenza che si è potuta osservare nel 2018, grazie soprattutto all'introduzione dell'assicurazione agevolata a due rischi, non è bastata a compensare le perdite di questi ultimi anni che hanno dimezzato al Sud la platea delle aziende assicurate, rafforzando il primato delle regioni settentrionali...»;
    le motivazioni che sottendono lo scarso numero di sottoscrizione delle polizze assicurative sono state approfondite dall'indagine realizzata da ISMEA su un campione stratificato di 2.000 agricoltori del Mezzogiorno e da interviste con gli stakeholder;
    le ragioni principali sono soprattutto legate ai costi eccessivamente elevati delle polizze o alle esigenze di non gravare le aziende di ulteriori oneri. In luogo delle assicurazioni, molti agricoltori ricorrono a tecniche agronomiche di prevenzione dei danni alle colture «fai da te» o dotano l'azienda di strutture di protezione. Sono, queste, soluzioni di gestione del rischio ritenute da molti alternative, e non complementari, alle polizze assicurative e che comunque non appaiono risolutive e adeguate a prevenire i danni da eventi meteorologici fortemente avversi;
    a determinare la perdita di fiducia da parte degli agricoltori verso il sistema assicurativo sono anche le «esperienze negative in occasione di perizie e risarcimenti» che una quota non trascurabile di intervistati afferma di aver avuto;
    risulta davvero rilevante, invece, che il 75 per cento degli intervistati, tra quelli che non si sono mai assicurati, ignora l'esistenza delle agevolazioni pubbliche sui premi assicurativi, ma un 13 per cento di questi, dopo essere stati informati dell'esistenza del contributo, si sono detti propensi ad assicurarsi, rivelando un potenziale inespresso che farebbe significativamente aumentare la partecipazione al mercato assicurativo da parte delle aziende agricole del Mezzogiorno;
    altro dato significativo che svela l'indagine ISMEA è relativo al fatto che i processi burocratici che sottendono le sottoscrizioni delle polizze assicurative rappresentano un serio ostacolo alla diffusione di questi strumenti;
    risulta evidente, dunque, la necessità di un intervento da parte del Governo che possa consentire ad un numero sempre maggiore di imprese agricole di potersi servire di polizze assicurative e di altri strumenti di gestione del rischio in agricoltura, non solo contribuendo a ridurne i costi e a snellire le procedure burocratiche connesse alla loro sottoscrizione ma anche ponendo in essere processi di comunicazione e di informazione che possano aumentare la conoscenza e la consapevolezza dell'importanza di questi strumenti da parte degli agricoltori,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative di propria competenza volte a prevedere maggiori agevolazioni che possano incentivare i titolari di imprese agricole a sottoscrivere le polizze assicurative e altri strumenti di gestione del rischio in agricoltura, a snellire e migliorare i processi burocratici connessi alle relative sottoscrizioni nonché al fine di attivare nuove, costanti e più efficaci campagne di comunicazione istituzionali e corsi di formazione volti ad informare e formare con puntualità gli operatori del settore agricolo in merito alle modalità e agli strumenti di gestione del rischio in agricoltura, così da aumentare la conoscenza e la consapevolezza dell'importanza della sottoscrizione di queste misure da parte degli agricoltori.
9/1718-A/1Gemmato, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca disposizioni in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto;
    il provvedimento ha, pertanto, la finalità di contribuire alla ristrutturazione del settore olivicolo-oleario in crisi anche a causa degli eventi atmosferici avversi e delle infezioni di organismi nocivi ai vegetali;
    gli articoli 6, 7 e 8 del provvedimento prevedono interventi per le imprese agricole colpite dalle gelate eccezionali occorse nel territorio pugliese nei mesi di febbraio e marzo 2018, nonché la tutela per le aziende agricole colpite dal batterio Xylella Fastidiosa;
    dal complesso delle disposizioni contenute nei predetti articoli, dunque, risulta evidente una esigenza del Governo di rilanciare il comparto olivicolo-oleario non solo per il tramite di misure che possano affrontare l'emergenza fito-sanitaria e le calamità naturali e climatiche che hanno causato danni alle imprese agricole ma anche attraverso provvedimenti volti alla difesa del prodotto nazionale dalle continue e incontrollate immissioni nel territorio nazionale di olii stranieri, di cui non si conosce caratteristiche organolettiche, provenienza, salubrità e di cui si perde la tracciabilità una volta in circolazione nel territorio nazionale;
    a riguardo, ricordando che al fine di comunicare al consumatore le caratteristiche del prodotto alimentare, il produttore deve predisporre un'adeguata etichettatura conforme alle norme vigenti in materia, in particolare nel rispetto del decreto legislativo n. 109 del 27 gennaio 1992, in attuazione delle direttive n. 89/395/CEE e n. 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari; della legge 14 gennaio 2013 n. 9 «Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli olii di oliva vergini»; della legge n. 122 del 7 luglio 2016, concernente Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
    tale normativa non impedisce il commettersi di frodi alimentari ai danni del consumatore, posto che una volta sbarcato nel territorio italiano è difficile potere garantire la tracciabilità e distinguere l'olio prodotto in Italia da quello importato,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di un intervento normativo volto ad intensificare i controlli ed a regolamentare l'immissione nel territorio nazionale di olio proveniente da qualsivoglia paese, anche extraeuropeo, al fine di verificarne la tracciabilità, provenienza per ogni passaggio cui è sottoposto (sdoganamento, stoccaggio, imbottigliamento, etichettatura, vendita sia in g.d.o. che in dettaglio);
   a prevedere urgenti norme ad hoc per la tutela degli imprenditori olivicoli colpiti dal batterio della Xylella, stanziando risorse più significative per promuovere studi e partenariati con la Comunità scientifica, considerata la gravità e la velocità del propagarsi del batterio, nonché il rischio di una diffusione nazionale;
   a garantire alle imprese contributi per il reimpianto delle piante e lo smaltimento delle piante espiantate ed infette mediante il coinvolgimento del comparto delle imprese di produzione combustibile vegetale e compostaggio e biomasse.
9/1718-A/2Lucaselli.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca disposizioni in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto;
    il provvedimento ha, pertanto, la finalità di contribuire alla ristrutturazione del settore olivicolo-oleario in crisi anche a causa degli eventi atmosferici avversi e delle infezioni di organismi nocivi ai vegetali;
    gli articoli 6, 7 e 8 del provvedimento prevedono interventi per le imprese agricole colpite dalle gelate eccezionali occorse nel territorio pugliese nei mesi di febbraio e marzo 2018, nonché la tutela per le aziende agricole colpite dal batterio Xylella Fastidiosa;
    dal complesso delle disposizioni contenute nei predetti articoli, dunque, risulta evidente una esigenza del Governo di rilanciare il comparto olivicolo-oleario non solo per il tramite di misure che possano affrontare l'emergenza fito-sanitaria e le calamità naturali e climatiche che hanno causato danni alle imprese agricole ma anche attraverso provvedimenti volti alla difesa del prodotto nazionale dalle continue e incontrollate immissioni nel territorio nazionale di olii stranieri, di cui non si conosce caratteristiche organolettiche, provenienza, salubrità e di cui si perde la tracciabilità una volta in circolazione nel territorio nazionale;
    a riguardo, ricordando che al fine di comunicare al consumatore le caratteristiche del prodotto alimentare, il produttore deve predisporre un'adeguata etichettatura conforme alle norme vigenti in materia, in particolare nel rispetto del decreto legislativo n. 109 del 27 gennaio 1992, in attuazione delle direttive n. 89/395/CEE e n. 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari; della legge 14 gennaio 2013 n. 9 «Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli olii di oliva vergini»; della legge n. 122 del 7 luglio 2016, concernente Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
    tale normativa non impedisce il commettersi di frodi alimentari ai danni del consumatore, posto che una volta sbarcato nel territorio italiano è difficile potere garantire la tracciabilità e distinguere l'olio prodotto in Italia da quello importato,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di un intervento normativo volto ad intensificare i controlli ed a regolamentare l'immissione nel territorio nazionale di olio proveniente da qualsivoglia paese, anche extraeuropeo, al fine di verificarne la tracciabilità, provenienza per ogni passaggio cui è sottoposto (sdoganamento, stoccaggio, imbottigliamento, etichettatura, vendita sia in g.d.o. che in dettaglio);
   a valutare l'opportunità di tutelare con norme ad hoc gli imprenditori olivicoli colpiti dal batterio della Xylella, per promuovere studi e partenariati con la Comunità scientifica, considerata la gravità e la velocità del propagarsi del batterio, nonché il rischio di una diffusione nazionale.
9/1718-A/2. (Testo modificato nel corso della seduta) Lucaselli.


   La Camera,
   esaminato il provvedimento in titolo,
    visto l'articolo 6 che consente alle imprese agricole ubicate nei territori della Regione Puglia, danneggiate dalle gelate eccezionali dei mesi di febbraio e marzo 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative a copertura dei rischi, di accedere comunque agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività produttiva ed economica di cui al decreto legislativo n. 102 del 2004;
    atteso che molte delle aziende agricole ubicate nei territori delle regioni confinanti con la Puglia e con sede operativa situata nel raggio di 40 chilometri dal confine pugliese hanno subito gli stessi danni delle aziende pugliesi considerata l'esigua distanza che le separa;
    preso atto che fenomeni meteorologici avversi la cui eccezionalità si è manifestata nella intensità distruttiva di eventi a fronte dei quali nessuna ragionevole previsione poteva risultare efficace si sono verificati in altre regioni e segnatamente in Calabria nei mesi di novembre e dicembre 2018 e nel mese di gennaio 2019 e in Emilia Romagna nei mesi di febbraio e marzo 2018;
    ritenuto necessario che anche le aziende agricole ubicate nelle suddette regioni accedano, ancorché non abbiano sottoscritto polizze assicurative a copertura dei danni, alle misure previste dal decreto legislativo n. 102 del 2004,

impegna il Governo

a valutare la necessità di consentire l'accesso agli interventi compensativi di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, alle aziende agricole che non hanno sottoscritto polizze agevolate a copertura dei rischi ubicate nelle regioni Emilia Romagna e Calabria relativamente agli eventi atmosferici verificatesi rispettivamente nei mesi di febbraio e marzo 2018 e di febbraio e marzo 2018 e gennaio 2019 e a quelle ubicate nelle regioni confinanti con la Puglia con sede operativa situata entro un raggio di 40 chilometri dal confine pugliese stabilendo, a tal fine, il termine entro il quale le suddette regioni possono deliberare la proposta di declaratoria di calamità naturale.
9/1718-A/3Cillis, Parentela, Faro, Zanichelli, De Girolamo, Maraia, Maglione, Del Sesto, Carbonaro.


   La Camera,
   esaminato il provvedimento in titolo,
   accolte con favore le misure relative al monitoraggio della produzione di latte vaccino, ovino e caprino nonché dell'acquisto di prodotti lattiero caseari semilavorati importati da altri Stati membri e Paesi terzi;
   visto che l'articolo 3 al comma 2 introduce l'obbligo per le aziende che producono prodotti lattiero caseari contenenti latte vaccino, ovino e caprino di registrare mensilmente nella banca dati SIAN i quantitativi di ciascun prodotto fabbricato, di ciascun prodotto ceduto e le relative giacenze di magazzino;
   considerato che il suddetto obbligo è indispensabile per tutelare la posizione dei produttori nell'ambito della filiera in quanto, la disponibilità di dati certi relativi ai quantitativi di formaggio presenti nei magazzini di stagionatura, nonché ai quantitativi di alcuni prodotti lattiero-caseari importati da altri Stati membri quali la cagliata, è un dato necessario a poter programmare la produzione e ritenuto, tuttavia, che tale obbligo risulterebbe un onere eccessivo per quelle aziende che caseificano latte di loro produzione,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a esonerare dall'obbligo di cui all'articolo 3, comma 2, i caseifici aziendali che trasformano esclusivamente il latte di loro produzione.
9/1718-A/4Cadeddu.


   La Camera,
   valutato il provvedimento in titolo,
    accolte con favore le misure introdotte per la rigenerazione del settore olivicolo oleario del Salento e per il contrasto alla Xylella fastidiosa,
    preso atto che l'Italia detiene con la Spagna la leadership mondiale nella produzione olivicola, di cui, a livello nazionale, il 50 per cento proviene dalla Puglia, in particolare dal Salento;
    che a seguito della epidemia dovuta al batterio della Xylella, che nel corso degli anni si è esteso da una zona circoscritta a pochi terreni e poche decine di piante, arrivando a colpire tre province pugliesi e minacciando l'intera regione, il comparto olivicolo oleario vive una crisi gravissima ed una riduzione vertiginosa delle produzioni; che secondo quanto riportano il Crea e il CNR, il batterio della Xylella, nel suo propagarsi verso nord per circa 150 chilometri fino ai confini della provincia di Bari, ha colpito milioni di piante, provocando danni incalcolabili alle aziende del settore, con una ricaduta sul piano economico molto grave, oltre che al paesaggio; che l'intervento legislativo volto a contenere e risolvere tale grave problematica, sarà tanto più efficace quanto più verrà accompagnato dal potenziamento della ricerca scientifica in materia e da costanti azioni di monitoraggio per acquisire dati certi riguardanti le eradicazioni e gli ulivi attaccati da Xylella e ormai morti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di predisporre azioni di approfondimento in grado di fornire dati certi sulle piante eradicate e su quelle morte a causa del batterio Xylella, al fine di avere una mappa puntuale ed aggiornata riguardo il patrimonio compromesso.
9/1718-A/5Cassese.


   La Camera,
   considerato che:
    l'articolo 2 del provvedimento in esame interviene in favore del sostegno alle imprese del settore lattiero caseario del comparto del latte ovino e caprino;
    quello della zootecnica è un comparto strategico per la Sicilia. Sono oltre un milione gli ovini ed i caprini nell'isola con almeno 8 mila addetti che diventano circa 22 mila con l'indotto non solo familiare. Un settore che soffre la crisi strutturale dell'economia siciliana e nazionale, più in generale;
    anche il comparto lattiero-caseario siciliano, soprattutto riguardo il prezzo del latte, versa in condizione di gravissima crisi: se da un lato i produttori non riescono a coprire i costi di produzione dall'altro i consumatori acquistano i prodotti lattiero-caseari a prezzi sempre più elevati, considerato che il ritiro da parte dell'industria di trasformazione avviene a prezzi bassissimi per i produttori. Quindi esiste un divario tra il prezzo alla produzione e quello al consumo che dev'essere assolutamente ridotto se non si vuole continuare ad assistere all'incancrenirsi di una crisi che sta portando al collasso totale del settore anche in Sicilia;
    il comparto da anni rivendica l'aumento del prezzo del latte ovino e caprino, dell'agnello, del pecorino siciliano, la valorizzazione della lana e l'adozione di una politica che incentivi la vendita diretta delle produzioni casearie da parte degli allevatori e che fermi le importazioni che distruggono le produzioni locali,

impegna il Governo

ad adottare ogni opportuna iniziativa per il comparto zootecnico siciliano per impedire la dispersione di un ingente patrimonio produttivo e salvaguardare le centinaia di aziende che operano in una Regione che importa più dell'ottanta per cento del proprio fabbisogno di latte.
9/1718-A/6Minardo.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame interviene in materia di ristoro di imprese danneggiate da eventi atmosferici nel corso del 2018, anche in deroga a talune modalità di intervento del Fondo di solidarietà in agricoltura di cui al decreto legislativo n. 102 del 2004;
    nell'ultima decade del mese di novembre 2018, l'Agro Pontino è stato interessato da eccezionali eventi meteorologici. Piogge fortissime e venti di tempesta, in poche ore, hanno creato danni alle attività agricole con centinaia di ettari di colture ortofrutticole sott'acqua, da Pontinia a Fondi;
    l'ondata di maltempo ha spazzato via un numero indefinito di serre creando danni serissimi alle piantagioni, Nelle aree di Terracina e Sabaudia numerose aziende sono state completamente invase dall'acqua. Un colpo notevole per la stessa economia del Lazio, se si considera che il 40 per cento del suo export agroalimentare è concentrato nella zona;
    i danni sono stati quantificati in prima istanza in circa 100 milioni di euro in termini di costi e fatturato perso, per l'impossibilità di collocare la produzione sui mercati;
    il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è intervenuto sulla vicenda per rassicurare gli imprenditori colpiti, chiarendo che gli agricoltori dell'Agro Pontino, non sarebbero stati lasciati soli;
    solo in questi giorni è stata portata a termine la quantificazione dei danni arrecati al settore agricolo, forestale, della pesca e acquacoltura dagli eventi meteorologici eccezionali che hanno interessato vaste aree del territorio nazionale a partire dal mese di ottobre 2018. Il lavoro è stato effettuato in stretto coordinamento con il Dipartimento della protezione civile e in collaborazione con le 10 regioni ha portato alla quantificazione di 1,78, miliardi;
    il dossier sarà inviato alla Commissione europea ai fini dell'attivazione del Fondo di solidarietà europeo di cui al Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio dell'11 novembre 2002;
    il ristoro assicurato dal Fondo di solidarietà europeo tuttavia è limitato e posposto nel tempo, mentre le esigenze del comparto agricolo dell'Agro Pontino sono immediate,

impegna il Governo

ad attivarsi, attraverso l'adozione di ulteriori iniziative normative, per assicurare agli agricoltori dell'Agro Pontino l'accesso alle risorse del Fondo di solidarietà nazionale per l'agricoltura secondo le modalità previste dall'articolo 6 del provvedimento in esame e nei limiti delle risorse disponibili nel suddetto Fondo.
9/1718-A/7Spena.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame interviene in materia di ristoro di imprese danneggiate da eventi atmosferici nel corso del 2018, anche in deroga a talune modalità di intervento del Fondo di solidarietà in agricoltura di cui al decreto legislativo n. 102 del 2004;
    nell'ultima decade del mese di novembre 2018, l'Agro Pontino è stato interessato da eccezionali eventi meteorologici. Piogge fortissime e venti di tempesta, in poche ore, hanno creato danni alle attività agricole con centinaia di ettari di colture ortofrutticole sott'acqua, da Pontinia a Fondi;
    l'ondata di maltempo ha spazzato via un numero indefinito di serre creando danni serissimi alle piantagioni, Nelle aree di Terracina e Sabaudia numerose aziende sono state completamente invase dall'acqua. Un colpo notevole per la stessa economia del Lazio, se si considera che il 40 per cento del suo export agroalimentare è concentrato nella zona;
    i danni sono stati quantificati in prima istanza in circa 100 milioni di euro in termini di costi e fatturato perso, per l'impossibilità di collocare la produzione sui mercati;
    il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è intervenuto sulla vicenda per rassicurare gli imprenditori colpiti, chiarendo che gli agricoltori dell'Agro Pontino, non sarebbero stati lasciati soli;
    solo in questi giorni è stata portata a termine la quantificazione dei danni arrecati al settore agricolo, forestale, della pesca e acquacoltura dagli eventi meteorologici eccezionali che hanno interessato vaste aree del territorio nazionale a partire dal mese di ottobre 2018. Il lavoro è stato effettuato in stretto coordinamento con il Dipartimento della protezione civile e in collaborazione con le 10 regioni ha portato alla quantificazione di 1,78, miliardi;
    il dossier sarà inviato alla Commissione europea ai fini dell'attivazione del Fondo di solidarietà europeo di cui al Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio dell'11 novembre 2002;
    il ristoro assicurato dal Fondo di solidarietà europeo tuttavia è limitato e posposto nel tempo, mentre le esigenze del comparto agricolo dell'Agro Pontino sono immediate,

impegna il Governo

a valutare la necessità di assicurare agli agricoltori dell'Agro Pontino l'accesso alle risorse del Fondo di solidarietà nazionale per l'agricoltura secondo le modalità previste dall'articolo 6 del provvedimento in esame e nei limiti delle risorse disponibili nel suddetto Fondo.
9/1718-A/7. (Testo modificato nel corso della seduta) Spena.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame contiene disposizioni relative all'emergenza ambientale nello stabilimento Stoppani, anche con riferimento all'attività di gestione e smaltimento del percolato della discarica di Molinetto;
    l'emergenza rifiuti si fa ogni giorno più pressante anche a causa delle difficoltà di trattamento di fine rifiuto: negli ultimi mesi un crescente numero di incendi si sviluppano in siti di stoccaggio rifiuti non idonei (se non addirittura privi di autorizzazione). Molti capannoni industriali in disuso, in particolare nelle regioni settentrionali, sono diventati depositi di rifiuti della più varia natura. In caso di incendio, frequentemente doloso, si crea una emergenza ambientale in termini di inquinamento dell'aria e talvolta delle falde;
    in questi giorni è giunta notizia che la provincia di Milano, «a fronte del mutismo sulle norme end-of-waste per il riciclo dei rifiuti» ha informato il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero delle sviluppo economico, che intende direttamente autorizzare gli impianti di produzione di metano dalla frazione umida dei rifiuti;
    decine di progetti di riciclo sono bloccati dalle mancata emanazione dei decreti applicativi dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 125; tale carenza sta aiutando la parte più opaca del settore dei rifiuti: non trovano destinazione e finiscono in capannoni abbandonati, invece di essere rigenerati o riutilizzati;
    è necessaria e urgente una modifica della normativa relativa alla cessazione della qualifica di rifiuto (end of waste),

impegna il Governo

ad emanare con sollecitudine una modifica del Codice ambientale nella parte relativa ai rifiuti – ed in particolare dell'articolo 184-ter in materia di cessazione della qualifica di rifiuto – prevedendo che in attesa dell'emanazione dei decreti che stabiliscano i procedimenti, ivi previsti, le regioni possano stabilire caso per caso quali rifiuti possono essere considerati non più tali, ma materie prime secondarie e possono rilasciare quindi autorizzazioni per il trattamento in nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti (articolo 208), presso imprese autorizzate in possesso di certificazione ambientale (209), presso impianti di ricerca e di sperimentazione (211) o in impianti di incenerimento (Titolo III-bis articolo 237-bis).
9/1718-A/8Nevi.


   La Camera,
   premesso che:
    nel decreto-legge n. 27 del 2019 — A.C. 1718-A «Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto», il Governo è intervenuto:
    agli articoli 1, 2, 3 con misure di sostegno al settore lattiero-caseario del comparto del latte ovino;
    agli articoli 6 e 6-bis in favore dell'attività produttiva delle imprese agricole site nella Regione Puglia e colpite dalle gelate nei mesi di febbraio e marzo 2018;
    all'articolo 8-ter con misure per il contenimento della diffusione del batterio Xylella fastidiosa;
    considerate le grandi difficoltà riscontrate dal settore agricolo in zone montuose, legate a numerosi eventi atmosferici particolarmente dannosi quali alluvioni, smottamenti idrogeologia, frane;
    tenuto conto del fondamentale ruolo che svolge il settore primario nelle realtà rurali e per le economie locali e nazionali anche sotto il profilo del contrasto al dissesto idrogeologico,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di attuare ogni utile iniziativa volta a tutelare l'agricoltura di montagna, scongiurandone così l'abbandono delle terre coltivate e favorendone il sostegno e il mantenimento delle attività che ad oggi, con difficoltà, operano in zone montane.
9/1718-A/9Luca De Carlo, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca, tra le altre, disposizioni in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale;
    in particolare, l'articolo 6 consente l'accesso agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività produttiva alle imprese agricole ubicate nella Regione Puglia che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi nel 2018;
    un'ondata di gelo conseguente alla nevicata di fine febbraio 2018, in Sabina, ha causato danni per oltre 10 milioni di euro, mettendo in ginocchio l'area olivicola più importante della regione: a rischio non è solo l'economia, ma anche un tessuto sociale che vive principalmente di olivicoltura;
    un'altra emergenza, di cui si parla poco, è quella relativa al tracollo del raccolto castanicolo, causata dall'insetto «Cinipide galligeno» (agente Dryocosmus kuriphilus), nonché dalla malattia denominata « Mal dell'inchiostro» (agente Phjtophthora cambivora);
    si tratta, infatti, di una vera e propria emergenza che rischia non solo di compromettere l'economia del territorio, ma anche determinare profonde ripercussioni dal punto di vista ambientale e quindi di mantenimento di un fondamentale presidio di tutela del suolo, che richiede di essere affrontata tempestivamente,

impegna il Governo

   a valutare l'opportunità di estendere gli interventi previsti nel provvedimento in esame alle imprese agricole della Sabina danneggiate dalle gelate di fine febbraio 2018;
   a valutare la necessità di adottare adeguate misure per far fronte alla mancata produzione castanicola degli anni dal 2015 al 2018 e per affrontare anche questa emergenza, salvando dall'estinzione un prodotto così profondamente legato alla nostra tradizione.
9/1718-A/10Trancassini.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 12 del provvedimento in esame affronta la questione relativa all'emergenza presente per il sito industriale ex Stoppani in territorio di Cogoleto (GE);
    suddetto articolo grazie ad un emendamento del gruppo parlamentare del PD approvato in Commissione è stato migliorato con la previsione di uno stanziamento pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019 finalizzato alla messa in sicurezza e bonifica in particolare per il trattamento delle acque di falda, vera criticità per il comprensorio in oggetto;
    tuttavia rimangono da risolvere alcuni nodi già sollevati dalle amministrazioni locali del territorio in particolare per quanto concerne la individuazione delle misure, degli interventi e la ricognizione delle relative risorse disponibili a legislazione vigente finalizzate alla conclusione delle attività di cui all'ordinanza P.C.M. n. 3554 del 5 dicembre 2006;
    le suddette amministrazioni locali chiedono di specificare i soggetti citati nell'articolo in questione come «aventi diritto» a cui saranno riconsegnati i beni dopo il 31 dicembre 2020 e chiedono garanzie sul percorso di bonifica per il dopo termine del 31 dicembre 2020,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere per i Comuni di Cogoleto e Arenzano che i suddetti interventi di messa in sicurezza e bonifica del sito, anche in riferimento alla discarica del Molinetto, possano proseguire eventualmente anche dopo il 31 dicembre 2020, qualora non fossero terminati entro quel termine, e che il loro inserimento nell'elenco degli aventi diritto a cui saranno eventualmente riconsegnate le aree dovrà avvenire solo a piena e completa conclusione degli stessi.
9/1718-A/11Paita, Gadda.


   La Camera,
   premesso che:
    il comparto dell'olivicoltura in Basilicata conta su 29 mila ettari di superficie olivetata e una produzione annua media pari a 6 mila e 500 tonnellate di olio di pressione; operano circa 142 frantoi con un dato occupazionale non irrilevante;
    nella scorsa legislatura il piano olivicolo nazionale ha offerto anche ai produttori lucani alcune risposte rispetto ai gravi problemi che il comparto sopporta;
    particolarmente pregiata risulta essere la cultivar della majatica caratteristica della provincia di Matera ed in particolare in territorio di Ferrandina;
    la filiera olivicola per Ferrandina rappresenta una importante voce della economia territoriale che va adeguatamente supportata e tutela per la qualità del suo prodotto;
    Ferrandina è da tempo nel circuito delle città dell'olio e sede di importanti manifestazioni enogastronomiche legate proprio all'olivicoltura;
    suddetta produzione va adeguatamente tutelata e valorizzata,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di istituire entro 60 giorni dalla conversione in legge del presente provvedimento, un tavolo istituzionale per la valorizzazione della «majatica» di Ferrandina, della sua intera filiera, nonché per assicurare un capillare controllo sulla salute delle coltivazioni e affinché nelle misure di supporto previste per i frantoi possano essere ricompresi anche gli impianti presenti in suddetto territorio.
9/1718-A/12Anzaldi.


   La Camera,
   premesso che:
    il comparto dell'olivicoltura in Basilicata conta su 29 mila ettari di superficie olivetata e una produzione annua media pari a 6 mila e 500 tonnellate di olio di pressione; operano circa 142 frantoi con un dato occupazionale non irrilevante;
    nella scorsa legislatura il piano olivicolo nazionale ha offerto anche ai produttori lucani alcune risposte rispetto ai gravi problemi che il comparto sopporta;
    particolarmente pregiata risulta essere la cultivar della majatica caratteristica della provincia di Matera ed in particolare in territorio di Ferrandina;
    la filiera olivicola per Ferrandina rappresenta una importante voce della economia territoriale che va adeguatamente supportata e tutela per la qualità del suo prodotto;
    Ferrandina è da tempo nel circuito delle città dell'olio e sede di importanti manifestazioni enogastronomiche legate proprio all'olivicoltura;
    suddetta produzione va adeguatamente tutelata e valorizzata,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di istituire un tavolo istituzionale per la valorizzazione della «majatica» di Ferrandina, della sua intera filiera, nonché per assicurare un capillare controllo sulla salute delle coltivazioni.
9/1718-A/12. (Testo modificato nel corso della seduta) Anzaldi.


   La Camera,
   considerato che:
    l'articolo 9 prevede, in favore dei settore agrumicolo, uno stanziamento di 5 milioni di euro destinato alla copertura dei costi sostenuti per interessi sui mutui in essere al 31 dicembre 2018;
    la relazione tecnica chiarisce che di un intervento che garantisce un massimo di 6.500 euro per meno di 800 imprese. L'emergenza del settore agrumicolo riguarda migliaia di imprese collocate essenzialmente nelle regioni Puglia, Calabria e Sicilia;
    in questi mesi il prezzo delle clementine è sceso a 20 centesimi il chilogrammo in Puglia e 12 centesimi in Calabria mentre per rientrare dai costi dovrebbero essere pagate almeno 50 centesimi. Solo in Puglia 1,5 milioni di quintali di agrumi sono rimasti invenduti;
    l'incidenza delle sovvenzioni per la frutticoltura provenienti dai fondi dell'Unione è di solo il 5 per cento del reddito agricolo, mentre per il comparto olivicolo le risorse dell'Unione europea ammontano a ben il 25 per cento del reddito dell'imprenditore agricolo di questo comparto. Per l'agrumicolo quindi non ci sono consistenti sostegni comunitari;
    il Piano e i fondi per il Piano agrumicolo sono previsti dalla legge di bilancio per il 2018, articolo 1 comma 131 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Il 21 febbraio 2019 la Conferenza stato regioni ha approvato il Fondo nazionale agrumicolo. Le risorse disponibili, sono appena 6 milioni di euro per il 2019 e 10 per il 2020 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020;
    le esigenze che il Piano deve risolvere, segnalate dalla filiera, sono quelle della realizzazione del catasto agrumicolo nazionale, della riconversione varietale accompagnata dalla ricerca, del rafforzamento dei contratti di filiera, di azioni di promozione e informazione dei consumatori, di attenzione agli scambi commerciali nel rispetto delle reciprocità delle regole produttive, oltre all'adozione di efficaci azioni di contrasto del virus della Tristeza degli agrumi;
    si tratta anche di contenere la massiccia importazione di agrumi a prezzi insostenibili da parte dei nostri operatori, dai Paesi rivieraschi del Mediterraneo e dalla Spagna. Nel rispondere ad una interrogazione in merito, del settembre 2018 (5-00451 il Ministro dell'agricoltura aveva affermato: «dal luglio 2018, con un'attività articolata e congiunta di vari organi ispettivi si sta operando nei punti di entrata nel territorio, quali porti, aeroporti, valichi di frontiera... al fine di tutelare il comparto produttivo nazionale, evitando l'ingresso di prodotti di scarsa qualità o contenenti residui di sostanze pericolose per la salute umana...»;
    le crisi dell'agrumicolo sono ricorrenti. Nel gennaio 2018 il Governo aveva riunito un «Tavolo agrumi» presso il Ministero per le politiche agricole, stabilendo l'erogazione di risorse finanziarie per il ritiro di circa 4.500 tonnellate di arance, oltre che dieci milioni d euro per la creazione di un fondo agrumicolo che, nell'intenzione di tutti, doveva attivare misure dal punto di vista strutturale,

impegna il Governo:

   a rafforzare i contenuti del Piano agrumicolo dotandolo delle risorse necessarie a perseguire le finalità ivi previste;
   a potenziare i controlli sulla qualità degli agrumi che vengono importati sul territorio nazionale;
   ad adottare misure di ritiro e distribuzione agli indigenti o alle mense scolastiche degli agrumi di produzione nazionale.
9/1718-A/13Fasano.


   La Camera,
   considerato che:
    l'articolo 9 prevede, in favore dei settore agrumicolo, uno stanziamento di 5 milioni di euro destinato alla copertura dei costi sostenuti per interessi sui mutui in essere al 31 dicembre 2018;
    la relazione tecnica chiarisce che di un intervento che garantisce un massimo di 6.500 euro per meno di 800 imprese. L'emergenza del settore agrumicolo riguarda migliaia di imprese collocate essenzialmente nelle regioni Puglia, Calabria e Sicilia;
    in questi mesi il prezzo delle clementine è sceso a 20 centesimi il chilogrammo in Puglia e 12 centesimi in Calabria mentre per rientrare dai costi dovrebbero essere pagate almeno 50 centesimi. Solo in Puglia 1,5 milioni di quintali di agrumi sono rimasti invenduti;
    l'incidenza delle sovvenzioni per la frutticoltura provenienti dai fondi dell'Unione è di solo il 5 per cento del reddito agricolo, mentre per il comparto olivicolo le risorse dell'Unione europea ammontano a ben il 25 per cento del reddito dell'imprenditore agricolo di questo comparto. Per l'agrumicolo quindi non ci sono consistenti sostegni comunitari;
    il Piano e i fondi per il Piano agrumicolo sono previsti dalla legge di bilancio per il 2018, articolo 1 comma 131 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Il 21 febbraio 2019 la Conferenza stato regioni ha approvato il Fondo nazionale agrumicolo. Le risorse disponibili, sono appena 6 milioni di euro per il 2019 e 10 per il 2020 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020;
    le esigenze che il Piano deve risolvere, segnalate dalla filiera, sono quelle della realizzazione del catasto agrumicolo nazionale, della riconversione varietale accompagnata dalla ricerca, del rafforzamento dei contratti di filiera, di azioni di promozione e informazione dei consumatori, di attenzione agli scambi commerciali nel rispetto delle reciprocità delle regole produttive, oltre all'adozione di efficaci azioni di contrasto del virus della Tristeza degli agrumi;
    si tratta anche di contenere la massiccia importazione di agrumi a prezzi insostenibili da parte dei nostri operatori, dai Paesi rivieraschi del Mediterraneo e dalla Spagna. Nel rispondere ad una interrogazione in merito, del settembre 2018 (5-00451 il Ministro dell'agricoltura aveva affermato: «dal luglio 2018, con un'attività articolata e congiunta di vari organi ispettivi si sta operando nei punti di entrata nel territorio, quali porti, aeroporti, valichi di frontiera... al fine di tutelare il comparto produttivo nazionale, evitando l'ingresso di prodotti di scarsa qualità o contenenti residui di sostanze pericolose per la salute umana...»;
    le crisi dell'agrumicolo sono ricorrenti. Nel gennaio 2018 il Governo aveva riunito un «Tavolo agrumi» presso il Ministero per le politiche agricole, stabilendo l'erogazione di risorse finanziarie per il ritiro di circa 4.500 tonnellate di arance, oltre che dieci milioni d euro per la creazione di un fondo agrumicolo che, nell'intenzione di tutti, doveva attivare misure dal punto di vista strutturale,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di:
    rafforzare i contenuti del Piano agrumicolo dotandolo delle risorse necessarie a perseguire le finalità ivi previste;
    potenziare i controlli sulla qualità degli agrumi che vengono importati sul territorio nazionale;
    adottare misure di ritiro e distribuzione agli indigenti o alle mense scolastiche degli agrumi di produzione nazionale.
9/1718-A/13. (Testo modificato nel corso della seduta) Fasano.


   La Camera,
   considerato che:
    il provvedimento in esame all'articolo 4-bis interviene in materia di azioni di contrasto nei confronti del virus della «Lingua blu»;
    dal 16 aprile in Italia è diventata obbligatoria la ricetta veterinaria elettronica che sostituirà quella cartacea;
    in sede di esame del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione è stato approvato presso le Commissioni riunite del Senato una novella in materia di ricetta medico veterinaria consentendone la prescrizione in forma cartacea – anziché in formato elettronico – in casi di comprovata impossibilità e per animali non produttori di alimenti;
    l'obbligo di prescrizione elettronica per le ricette di medicinali veterinari a partire dal 1o settembre 2018 è stato introdotto da novelle inserite nell'ordinamento dalla Legge europea 2017 (articolo 3, L. 20 novembre 2017, n. 167) al fine di agevolare, mediante il sistema informatizzato di registrazione dei dati relativi alla produzione alla commercializzazione e alla distribuzione dei medicinali veterinari, il conseguimento degli obiettivi di tutela della salute pubblica, posti dalla direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001;
    l'articolo approvato al Senato poi espunto in sede di esame del contenuto proprio del decreto, rispondeva alle esigenze poste dai veterinari, chiamati ad affrontare le emergenze sanitarie in zone remote e spesso prive di adeguata copertura telefonica o informatica,

impegna il Governo

ad adottare misure volte a consentire il passaggio graduale all'utilizzo della ricetta veterinaria elettronica, prevedendo che essa sia immediatamente obbligatoria solo per le prescrizioni di farmaci antibiotici, oltre ad un periodo transitorio nel quale le sanzioni per inosservanza siano disapplicate o applicate in misura ridotta.
9/1718-A/14Bond.


   La Camera,
   premesso che:
    l'ondata di maltempo e le gelate eccezionali che hanno colpito pesantemente la Regione Basilicata nei mesi di febbraio e marzo 2018 hanno causato gravi danni al comparto agricolo,

impegna il Governo:

   ad intraprendere iniziative legislative volte ad assicurare alle imprese agricole ubicate nei territori della regione Basilicata, che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al primo marzo 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3 lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, la facoltà di accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale;
   ad adottare provvedimenti che consentano alla Regione Basilicata, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 6 comma 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, di attuare le procedure di delimitazione del territorio e di accertamento dei danni conseguenti, e di deliberare la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento stesso entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
9/1718-A/15De Filippo, Gadda, Cenni, Cardinale, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.


   La Camera,
   premesso che:
    l'ondata di maltempo e le gelate eccezionali che hanno colpito pesantemente la Regione Basilicata nei mesi di febbraio e marzo 2018 hanno causato gravi danni al comparto agricolo,

impegna il Governo:

   a valutare la necessità di consentire l'accesso alle imprese agricole ubicate nei territori della regione Basilicata, che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al primo marzo 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3 lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale;
   a valutare la possibilità di adottare provvedimenti che consentano alla Regione Basilicata, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 6 comma 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, di attuare le procedure di delimitazione del territorio e di accertamento dei danni conseguenti, e di deliberare la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento stesso entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
9/1718-A/15. (Testo modificato nel corso della seduta) De Filippo, Gadda, Cenni, Cardinale, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.


   La Camera,
   premesso che:
    l'ondata di maltempo e le gelate eccezionali che hanno colpito pesantemente la Regione Emilia Romagna nei mesi di febbraio e marzo 2018 hanno causato gravi danni al comparto agricolo,

impegna il Governo:

   ad intraprendere iniziative legislative volte ad assicurare alle imprese agricole ubicate nei territori della regione Emilia Romagna, che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al primo marzo 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3 lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, la facoltà di accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale;
   ad adottare provvedimenti che consentano alla Regione Emilia-Romagna, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 6 comma 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, di attuare le procedure di delimitazione del territorio e di accertamento dei danni conseguenti, e di deliberare la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento stesso entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
9/1718-A/16Critelli, Incerti, Gadda, Cenni, Cardinale, Dal Moro, D'Alessandro, Portas, Marco Di Maio.


   La Camera,
   premesso che:
    l'ondata di maltempo e le gelate eccezionali che hanno colpito pesantemente la Regione Emilia Romagna nei mesi di febbraio e marzo 2018 hanno causato gravi danni al comparto agricolo,

impegna il Governo:

   a valutare la necessità di consentire l'accesso alle imprese agricole ubicate nei territori della regione Emilia Romagna, che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al primo marzo 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3 lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale;
   a valutare la possibilità di adottare provvedimenti che consentano alla Regione Emilia-Romagna, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 6 comma 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, di attuare le procedure di delimitazione del territorio e di accertamento dei danni conseguenti, e di deliberare la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento stesso entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
9/1718-A/16. (Testo modificato nel corso della seduta) Critelli, Incerti, Gadda, Cenni, Cardinale, Dal Moro, D'Alessandro, Portas, Marco Di Maio.


   La Camera,
   premesso che:
    la prima settimana di maggio 2018 e per tutto il periodo estivo e autunnale, il territorio della Sardegna è stato interessato da fenomeni meteorologici di carattere eccezionale, al punto da porre l'intero comparto agricolo e zootecnico in una condizione di forte sofferenza, che ha raggiunto livelli tali da assumere il carattere di straordinaria emergenza;
    per la crisi del comparto agricolo sono stati determinanti gli episodi localizzati di forte intensità, anche accompagnati da violente grandinate, i quali hanno determinato, oltre alla compromissione delle produzioni in atto, anche fenomeni diffusi di ruscellamento, smottamenti e allagamenti;
    il quadro già critico dei danni sulle produzioni agricole è stato ulteriormente aggravato dal persistere delle precipitazioni in quasi tutto il mese di settembre 2018 e dagli ulteriori episodi temporaleschi particolarmente intensi intervenuti nel mese di ottobre, i quali hanno devastato i territori colpiti determinando ingenti danni alle infrastrutture, alle attività produttive, alle abitazioni, alla viabilità;
    l'Agenzia Argea Sardegna ha evidenziato, oltre ai danni alle produzioni conseguenti ad allagamenti nei campi appena seminati o affienati, anche danni strutturali alle aziende, oltre che al sistema viario che ha pure impedito, causando l'inagibilità di molte strade, di raggiungere gli ovili con conseguente ulteriore danni anche agli allevamenti;
    le produzioni interessate dai citati fenomeni rientrano tra quelle che possono essere ammesse all'assicurazione agricola agevolata, ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante «Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38», il quale reca la normativa del nuovo fondo di solidarietà nazionale (Fsn);
    con l'ordinanza del Capo dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, i benefici di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004 sono stati estesi anche alle imprese agricole che non abbiano sottoscritto polizze assicurative e che abbiano riportato danni a produzioni, strutture e impianti;
    al fine di favorire la ripresa economica e produttiva, possono essere concessi: a) contributi in conto capitale per i danni alle produzioni ed alle scorte aziendali; b) prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso e per l'anno successivo; c) la proroga, per una sola volta, e per non più di 24 mesi, delle scadenze delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario effettuate dalle imprese agricole; e) l'esonero parziale, fino a un massimo del 50 per cento, del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti, in scadenza nei dodici mesi successivi alla data in cui si è verificato l'evento;
    la giunta regionale sarda, con deliberazione n. 9/43 del 22 settembre 2019, ha richiesto al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo l'adozione di un provvedimento che riconosca espressamente, ai sensi del decreto legislativo n. 102 del 2004 con le deroghe previste dall'ordinanza del Capo dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, il carattere di eccezionale avversità atmosferica in relazione agli eventi verificatisi da maggio a novembre 2018 nei territori delimitati della regione Sardegna,

impegna il Governo

ad adottare un apposito Decreto al fine di riconoscere il carattere di eccezionale avversità atmosferica in relazione agli eventi verificatisi tra il maggio e il novembre 2018 nei territori della regione Sardegna, oltre a prevedere la concessione, alle aziende interessate, delle provvidenze di cui all'articolo 5, comma 2, lettere a), b), c) e d), comma 3, del decreto legislativo n. 102 del 2004, anche in relazione ai danni alle strutture aziendali e alle scorte.
9/1718-A/17Deidda.


   La Camera,
   premesso che:
    la prima settimana di maggio 2018 e per tutto il periodo estivo e autunnale, il territorio della Sardegna è stato interessato da fenomeni meteorologici di carattere eccezionale, al punto da porre l'intero comparto agricolo e zootecnico in una condizione di forte sofferenza, che ha raggiunto livelli tali da assumere il carattere di straordinaria emergenza;
    per la crisi del comparto agricolo sono stati determinanti gli episodi localizzati di forte intensità, anche accompagnati da violente grandinate, i quali hanno determinato, oltre alla compromissione delle produzioni in atto, anche fenomeni diffusi di ruscellamento, smottamenti e allagamenti;
    il quadro già critico dei danni sulle produzioni agricole è stato ulteriormente aggravato dal persistere delle precipitazioni in quasi tutto il mese di settembre 2018 e dagli ulteriori episodi temporaleschi particolarmente intensi intervenuti nel mese di ottobre, i quali hanno devastato i territori colpiti determinando ingenti danni alle infrastrutture, alle attività produttive, alle abitazioni, alla viabilità;
    l'Agenzia Argea Sardegna ha evidenziato, oltre ai danni alle produzioni conseguenti ad allagamenti nei campi appena seminati o affienati, anche danni strutturali alle aziende, oltre che al sistema viario che ha pure impedito, causando l'inagibilità di molte strade, di raggiungere gli ovili con conseguente ulteriore danni anche agli allevamenti;
    le produzioni interessate dai citati fenomeni rientrano tra quelle che possono essere ammesse all'assicurazione agricola agevolata, ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante «Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38», il quale reca la normativa del nuovo fondo di solidarietà nazionale (Fsn);
    con l'ordinanza del Capo dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, i benefici di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004 sono stati estesi anche alle imprese agricole che non abbiano sottoscritto polizze assicurative e che abbiano riportato danni a produzioni, strutture e impianti;
    al fine di favorire la ripresa economica e produttiva, possono essere concessi: a) contributi in conto capitale per i danni alle produzioni ed alle scorte aziendali; b) prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso e per l'anno successivo; c) la proroga, per una sola volta, e per non più di 24 mesi, delle scadenze delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario effettuate dalle imprese agricole; e) l'esonero parziale, fino a un massimo del 50 per cento, del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti, in scadenza nei dodici mesi successivi alla data in cui si è verificato l'evento;
    la giunta regionale sarda, con deliberazione n. 9/43 del 22 settembre 2019, ha richiesto al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo l'adozione di un provvedimento che riconosca espressamente, ai sensi del decreto legislativo n. 102 del 2004 con le deroghe previste dall'ordinanza del Capo dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, il carattere di eccezionale avversità atmosferica in relazione agli eventi verificatisi da maggio a novembre 2018 nei territori delimitati della regione Sardegna,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare un apposito Decreto al fine di riconoscere il carattere di eccezionale avversità atmosferica in relazione agli eventi verificatisi tra il maggio e il novembre 2018 nei territori della regione Sardegna, oltre a prevedere la concessione, alle aziende interessate, delle provvidenze di cui all'articolo 5, comma 2, lettere a), b), c) e d), comma 3, del decreto legislativo n. 102 del 2004, anche in relazione ai danni alle strutture aziendali e alle scorte.
9/1718-A/17. (Testo modificato nel corso della seduta) Deidda.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede all'articolo 2 «Disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario del comparto del latte ovino e caprino» e all'articolo 7 «Misure a sostegno delle imprese del settore olivicolo-oleario»;
    in entrambi gli articoli si riconosce un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese dei settori interessati entro la data del 31 dicembre 2018;
    tale contributo non viene previsto per i prestiti contratti dalle imprese che comportano, come i mutui, costi sostenuti per gli interessi dovuti, conformemente alle finalità previste dalle disposizioni citate;
    si viene così a creare una disparità incomprensibile tra imprese dello stesso settore, che affrontano problematiche simili, sulla base delle diverse forme di finanziamento scelte per far fronte alle medesime situazioni di criticità,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di estendere, nel primo provvedimento utile, il riconoscimento del contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2019 anche alle imprese di cui agli articoli 2 e 7 del provvedimento in esame, che hanno contratto prestiti entro la data del 31 dicembre 2018.
9/1718-A/18Plangger.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 10-ter del decreto-legge all'esame autorizza l'anticipo del 50 per cento dell'importo dei contributi dovuti alle imprese agricole a titolo di pagamenti diretti nell'ambito del regime di sostegno configurato dalla politica agricola comune;
    la coesistenza di alcune criticità che interessano il compatto agricolo nazionale come le avverse condizioni meteorologiche, le gravi patologie fitosanitarie e il perdurare degli effetti della crisi finanziaria che interessa in particolare alcuni settori, stanno creando gravi difficoltà finanziarie e problemi di flusso di cassa per gli agricoltori;
    per fronteggiare adeguatamente tali eventi e sostenere il comparto occorre la messa in atto di un sistema di anticipazione agli agricoltori delle somme dovute nell'ambito dei regimi di aiuto PAC, sul modello già sperimentato da taluni OPR;
    le aziende agricole debbono però poter contare sulla tempestiva erogazione degli aiuti, ancor più in momenti come questo di estrema difficoltà economica;
    risultano sussistere diverse domande che per evidente negligenza dei CAA non recano la sottoscrizione da parte del richiedente i contributi, soprattutto europei, ed in conseguenza di ciò gli organismi pagatori non effettuano i versamenti loro spettanti,

impegna il Governo

ad adottare gli opportuni provvedimenti, anche di natura legislativa, i quali prevedano, per questo tipo di errori palesemente a carico dei CAA, che gli stessi possano recuperare le firme mancanti dagli interessati, al fine di perfezionare la domanda, consentendo così agli organismi pagatori di procedere all'erogazione, una volta ricevuta la necessaria documentazione.
9/1718-A/19Gastaldi.


   La Camera,
   premesso che:
    le finalità del decreto-legge all'esame sono quelle di mettere in campo un insieme di interventi in materia di agricoltura volti ad incidere su realtà in evidente stato di crisi nonché prevedere un piano di interventi per il recupero della capacità produttiva e rafforzare la competitività;
    il regolamento UE n. 1308/2013 disciplina anche la gestione di autorizzazioni per gli impianti vitivinicoli e a livello nazionale il suddetto regolamento è stato adottato tramite il decreto ministeriale n. 12272 del 2015 che detta le disposizioni nazionali di attuazione del sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;
    dal 1o gennaio 2016 ogni anno vengono messe a bando, gratuitamente, nuove licenze pari all'1 per cento della superficie vitata nazionale, si tratta di circa 6.500 ettari l'anno in tutta Italia;
    durante i primi due anni di applicazione del nuovo sistema di autorizzazioni all'impianto si è verificato il fenomeno del «trasloco virtuale» di vigneti da una regione all'altra. Ovvero si è assistito all’escamotage di prendere in affitto o comprare terreni in una regione diversa da quella nella quale si ha l'impianto principale, per poi estirparli e spostare le acquisite autorizzazioni di reimpianto sui loro territori così da allargare la superficie vitata. Si è assistito, così, a vere e proprie migrazioni delle capacità produttive di vino;
    con il decreto ministeriale n. 935 del 13 febbraio 2018, che modifica ed integra il suddetto decreto ministeriale n. 12272, è stato previsto che «nel caso di atti di trasferimento temporaneo della conduzione l'estirpazione del vigneto effettuata prima dei 6 anni dalla loro registrazione non dà origine ad autorizzazioni all'impianto in una regione differente da quella nella quale è avvenuto l'estirpo» quindi, chiunque voglia affittare un vigneto non potrà più spostare la relativa autorizzazione e per 6 anni dovrà continuare ad essere condotto nella regione di origine;
    è necessario sanare la differenza di disciplina che si è venuta a creare tra terreni presi in affitto e quelli acquistati, riportando quindi un riequilibrio nel settore,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere una revisione della disciplina del sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, affinché l'estirpazione dei vigneti a seguito di compravendita sia regolamentata al pari delle disposizioni che oggi sono previste per gli affitti in quanto questo sistema ha messo a rischio interi territori che hanno perso potenziale viticolo in favore di altre aree del Paese.
9/1718-A/20Lolini.


   La Camera,
   premesso che:
    la pesca del Tonno Rosso costituisce una preziosa fonte di reddito per la pesca italiana. Il tonno rosso, infatti, ha un valore commerciale elevatissimo e anche pochi esemplari catturati rappresentano per i pescatori una possibilità di reddito e occupazione spesso di vitale importanza. Per questo le comunità marinare e i pescatori tutti, vanno protetti con ogni mezzo pur di assicurare l'esperienza, tradizione e lavoro;
    la campagna di pesca del tonno rosso è già iniziata ed è necessario effettuare quanto prima una diversa ripartizione percentuale, rispetto a quella attuale, dell'incremento del Totale ammissibile di cattura (TAC) di tonno rosso, assegnato per il 2019 al nostro Paese, pari a 414,46 tonnellate;
    è necessario andare incontro anche alle esigenze delle categorie che comprendono, numericamente, il maggior numero di beneficiari tra i quali rientrano i numerosi pescatori che esercitano la «piccola pesca»;
    una diversa ripartizione della quota aggiuntiva (che rappresenta circa il 10 per cento dell'intera quota) non determina uno scompenso nella ripartizione del contingente nazionale, ma consente di bilanciare in modo più equo e sostenibile i sistemi di pesca che per loro natura hanno una fisiologica percentuale di cattura accessoria di tonno rosso,

impegna il Governo

a prevedere una revisione della ripartizione fra i vari sistemi di pesca dell'incremento del Totale ammissibile di cattura (TAC) di tonno rosso, assegnate all'Italia, al fine di garantire ai pescatori una fonte di reddito aggiuntiva permettendo loro di poter sbarcare la cattura accessoria e quindi poter accedere a questa preziosa risorsa.
9/1718-A/21Viviani.


   La Camera,
   premesso che:
    le finalità del decreto-legge all'esame sono quelle di mettere in campo un insieme di interventi in materia di agricoltura volti ad incidere su realtà in evidente stato di crisi nonché prevedere un piano di interventi per il recupero della capacità produttiva e rafforzare la competitività;
    i Consorzi di tutela hanno la precisa funzione di tutelare le produzioni agroalimentari Dop e Igp. Con due diversi decreti emanati il 12 aprile 2000 e con successive integrazioni, il Ministero individua i criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP ed emana disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività, a seconda della filiera produttiva di appartenenza;
    la crisi che ha colpito alcuni settori agroalimentari, fra cui il settore lattiero caseario, olivicolo oleario e agrumicolo, ma non solo, e che ha portato all'emanazione del decreto-legge in esame, rende indispensabile una maggiore partecipazione attiva da parte di tutti i soggetti della filiera agli organi amministrativi dei Consorzi di tutela;
    si rende necessario, quindi, dare maggior peso alla volontà degli imprenditori agricoli in relazione alle decisioni assunte dai Consorzi di tutela che abbiano ricadute per il settore della produzione primaria, anche attraverso la previsione di un numero equo e proporzionato di amministratori espressione di imprenditori agricoli;
    in questo modo, si potrebbero mettere in atto misure di prevenzione anche per altri settori in crisi, programmando meglio la produzione ed intervenendo quindi prima che sia conclamato lo stato di emergenza,

impegna il Governo

a prevedere disposizioni volte ad individuare tra le categorie definite per ciascuna filiera quelle che devono essere rappresentate in modo equo e proporzionato all'interno del consiglio di amministrazione dei Consorzi di tutela, al fine di assicurare una effettiva rappresentanza delle principali e diverse componenti della filiera.
9/1718-A/22Golinelli.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 11-bis del decreto-legge all'esame istituisce un Fondo nazionale per la suinicoltura destinato a far fronte alla perdita di reddito degli allevatori; a garantire la massima trasparenza nella formazione dei prezzi indicati dalle Commissioni uniche nazionali; a rafforzare i rapporti di filiera; a promuovere i prodotti suinicoli; a migliorare la qualità e il benessere animale; a promuovere rinnovazione, anche attraverso il sostegno dei contratti di filiera e delle organizzazioni interprofessionali;
    il settore suinicolo italiano ha visto negli ultimi 6 mesi un crollo dei prezzi. Il prezzo indicativo della Commissione Unica Nazionale (CUN) suini del 28 marzo 2019 è stato di 1,187 euro al chilogrammo contro 1,580 di marzo 2018, con un calo di circa il 25 per cento rispetto all'anno precedente;
    le importazioni dall'estero influiscono negativamente sui prezzi. Un aumento delle importazioni, sia di suini vivi che di carne fresca suina, insieme all'aumento meno sostenuto delle esportazioni, contribuisce al peggioramento della bilancia commerciale;
    l'Anagrafe dei suini, tenuta dal Ministero della Salute, è lo strumento per la gestione del patrimonio suinicolo nazionale, ai fini dell'allevamento, delle movimentazioni per «vita» e verso il macello, per la gestione dei Sistemi di Epidemiosorveglianza, volti alla salute degli animali, dell'uomo e alla sicurezza alimentare;
    al fine di garantire la massima trasparenza ed efficienza del mercato sarebbe opportuno potenziare il patrimonio informativo e il relativo scambio di informazioni tra pubbliche amministrazioni, relativamente ai dati sulle importazioni di carcasse suine, mezzene e tagli di carne suina nonché quelli relativi ai suini vivi oltre ai dati nazionali sul numero di macellazioni di suini,

impegna il Governo

a prevedere che i suddetti dati, anche aggregati, nazionali e sulle importazioni relativamente ai suini e ai loro prodotti, siano resi disponibili, anche attraverso l'uso del SIAN, ai fini della trasparenza ed efficienza del mercato senza che questo comporti oneri eccessivi alle imprese.
9/1718-A/23Coin.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 11-bis del decreto-legge all'esame istituisce un Fondo nazionale per la suinicoltura destinato a far fronte alla perdita di reddito degli allevatori; a garantire la massima trasparenza nella formazione dei prezzi indicati dalle Commissioni uniche nazionali; a rafforzare i rapporti di filiera; a promuovere i prodotti suinicoli; a migliorare la qualità e il benessere animale; a promuovere rinnovazione, anche attraverso il sostegno dei contratti di filiera e delle organizzazioni interprofessionali;
    il settore suinicolo italiano ha visto negli ultimi 6 mesi un crollo dei prezzi. Il prezzo indicativo della Commissione Unica Nazionale (CUN) suini del 28 marzo 2019 è stato di 1,187 euro al chilogrammo contro 1,580 di marzo 2018, con un calo di circa il 25 per cento rispetto all'anno precedente;
    le importazioni dall'estero influiscono negativamente sui prezzi. Un aumento delle importazioni, sia di suini vivi che di carne fresca suina, insieme all'aumento meno sostenuto delle esportazioni, contribuisce al peggioramento della bilancia commerciale;
    l'Anagrafe dei suini, tenuta dal Ministero della Salute, è lo strumento per la gestione del patrimonio suinicolo nazionale, ai fini dell'allevamento, delle movimentazioni per «vita» e verso il macello, per la gestione dei Sistemi di Epidemiosorveglianza, volti alla salute degli animali, dell'uomo e alla sicurezza alimentare;
    al fine di garantire la massima trasparenza ed efficienza del mercato sarebbe opportuno potenziare il patrimonio informativo e il relativo scambio di informazioni tra pubbliche amministrazioni, relativamente ai dati sulle importazioni di carcasse suine, mezzene e tagli di carne suina nonché quelli relativi ai suini vivi oltre ai dati nazionali sul numero di macellazioni di suini,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere che i suddetti dati, anche aggregati, nazionali e sulle importazioni relativamente ai suini e ai loro prodotti, siano resi disponibili, anche attraverso l'uso del SIAN, ai fini della trasparenza ed efficienza del mercato senza che questo comporti oneri eccessivi alle imprese.
9/1718-A/23. (Testo modificato nel corso della seduta) Coin.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 11-ter del decreto-legge all'esame apporta alcune modifiche al decreto legislativo n. 4 del 2012, in materia di sanzioni per le violazioni della normativa in materia di pesca e acquacoltura;
    per le annualità 2016 e 2017 numerose imprese di pesca siciliane dedite alla cattura dei crostacei di profondità, segnatamente del gambero rosa mediterraneo, del gambero rosso mediterraneo, del gambero viola mediterraneo e dello scampo, hanno viste qualificate come irricevibili le loro domande per potere fruire della misura FEAMP conseguente all'arresto temporaneo obbligatorio, in quanto non avrebbero ottemperato a presentare la manifestazione di interesse all'indennizzo entro il termine finale dello stesso arresto temporaneo obbligatorio;
    tuttavia, negli anni 2016 e 2017 il decreto sulle misure economiche, necessario e strumentale alla presentazione delle manifestazioni di interesse da parte degli operatori, è stato pubblicato successivamente alla fine del fermo effettuato dalle imbarcazioni considerate della Regione Siciliana e non sarebbe stato pertanto in alcun modo possibile da parte degli operatori inviare la stessa nei tempi previsti dalla normativa vigente;
    dal momento che le unità da pesca hanno regolarmente svolto il fermo pesca obbligatorio, depositando presso l'Autorità marittima competente i documenti di bordo, e che la tardiva presentazione della manifestazione d'interesse rispetto ai tempi previsti è dovuta ad uno slittamento nella pubblicazione del suddetto decreto, considerata anche la grave situazione economica in cui versano gli operatori della pesca e, più in particolare la flotta siciliana, è necessario adottare una misura che garantisca l'accesso al regime di indennizzo previsto,

impegna il Governo

a prevedere misure, anche di natura legislativa, volte alla liquidazione degli indennizzi derivanti dal l'interruzione obbligatoria dell'attività di pesca per le annualità 2016 e 2017 osservata dalle unità da pesca iscritte nei compartimenti marittimi della Regione Siciliana, in quanto le suddette imbarcazioni hanno rispettato il fermo biologico sospendendo la loro attività.
9/1718-A/24Lo Monte, Viviani.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 10 del decreto-legge all'esame incrementa la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale interventi indennizzatori;
    a seguito degli eventi calamitosi manifestatisi nei giorni 28 e 29 ottobre 2018, nel territorio dell'arco alpino orientale le strutture zootecniche poste in quota quali le malghe (destinate al ricovero degli animali condotti al pascolo durante la stagione estiva) sono state duramente colpite;
    le strutture zootecniche delle malghe sono strutture che si integrano con le attività gestionali zootecniche delle varie aziende agricole delle vallate sottostanti o delle pianure veneto-friulane divenendo fulcro di una particolare attività di produzione primaria;
    bisogna ricordare che motivazioni storiche e/o di antiche forme di diritto d'uso di tali pascoli i compendi malghivi alpini e le strutture zootecniche in essi allocati sono all'attualità prevalentemente di proprietà pubblica o sotto forma di «beni indivisi», «beni collettivi», ecc.;
    ne consegue che la loro natura giuridica preclude attività gestionali dirette da parte della proprietà che pertanto non possono ricondursi alle forme giuridiche dell'impresa agricola, come invece richiesto dall'articolo 5 comma 1 del decreto legislativo n. 102 del 2004 recante «Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole» il quale prevede che «Possono beneficiare degli interventi del presente articolo, le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola, iscritte nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita presso le Province autonome»;
    la natura giuridica della proprietà e le tempistiche ridotte dei patti agrari stipulati tra gli utilizzatori e le proprietà rendono problematico d'altro canto agli affittuari di procedere alla messa in pristino a regola d'arte ed a proprie spese dei danni subiti dalle strutture. Ciò determina un fattuale rischio di decadimento di un importante patrimonio produttivo, storico e culturale;
    atteso che la messa in pristino dei ricoveri e delle strutture malghive rappresenta una forma mediata di ristoro ai danni subiti alle strutture zootecniche fruite dalle aziende agricole insediate prevalentemente nelle limitrofe vallate alpine e che trovano nel periodo dell'alpeggio una fase integrativa della propria attività zootecnica,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare gli opportuni provvedimenti, anche di natura legislativa, affinché le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 102 del 2004 si possano applicare anche gli Enti locali o forme collettive (pubblico/private) di proprietari delle strutture zootecniche delle malghe, poste a servizio delle imprese agricole, che siano effettivamente gestite ai fini della produzione primaria.
9/1718-A/25Bubisutti.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame interviene in materia di emergenze nel settore agricolo;
    la secolare pratica dell'alpeggio indica l'attività agro-zootecnica con le mandrie in altura e deve la sua origine principalmente a motivi di carattere agricolo ed economico, posto che nelle zone alpine e prealpine il bestiame costituiva la fonte primaria di reddito e, più alto era il numero di capi che si potevano mantenere, maggiori erano le possibilità di sussistenza a disposizione della famiglia;
    anche di fronte ai grandi cambiamenti sociali di questi ultimi decenni, i motivi fondanti l'origine della transumanza rimangono sempre validi, pur non parlando più di piccole aziende a carattere famigliare, ma di unità produttive zootecniche più consistenti e condotte con le più moderne tecniche gestionali;
    l'alpeggio, da sempre e maggiormente negli ultimi decenni, che hanno visto il progressivo spopolamento delle zone prealpine, il susseguirsi di eventi climatici di particolare intensità e l'aggravamento del dissesto idrogeologico dei terreni, ha mantenuto anche funzioni essenziali legate al presidio dei territori,

impegna il Governo

ad adottare le iniziative necessarie a mantenere e sostenere la pratica dell'alpeggio.
9/1718-A/26Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame interviene in materia di emergenze nel settore agricolo;
    la secolare pratica dell'alpeggio indica l'attività agro-zootecnica con le mandrie in altura e deve la sua origine principalmente a motivi di carattere agricolo ed economico, posto che nelle zone alpine e prealpine il bestiame costituiva la fonte primaria di reddito e, più alto era il numero di capi che si potevano mantenere, maggiori erano le possibilità di sussistenza a disposizione della famiglia;
    anche di fronte ai grandi cambiamenti sociali di questi ultimi decenni, i motivi fondanti l'origine della transumanza rimangono sempre validi, pur non parlando più di piccole aziende a carattere famigliare, ma di unità produttive zootecniche più consistenti e condotte con le più moderne tecniche gestionali;
    l'alpeggio, da sempre e maggiormente negli ultimi decenni, che hanno visto il progressivo spopolamento delle zone prealpine, il susseguirsi di eventi climatici di particolare intensità e l'aggravamento del dissesto idrogeologico dei terreni, ha mantenuto anche funzioni essenziali legate al presidio dei territori,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le iniziative necessarie a mantenere e sostenere la pratica dell'alpeggio.
9/1718-A/26. (Testo modificato nel corso della seduta) Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    per favorire la ripresa economica delle imprese dell'intero comparto agricolo della filiera olivicolo-olearia nei territori colpiti dal batterio della Xylella fastidiosa risulta necessario approvare ulteriori misure finanziate mediante l'istituzione di un apposito Fondo con una dotazione di almeno 30 milioni e in particolare;
    finanziare i progetti per rilanciare l'attività olivicolo olearia e la continuità produttiva dei frantoi, soprattutto in zona infetta, e laddove non più possibile per la loro riconversione in altre attività;
    concedere contributi a fondo perduto per l'acquisto di beni strumentali nuovi da destinare ai progetti di rilancio dell'attività olivicolo olearia e laddove non più possibile per la loro riconversione in altre attività;
    prevedere per i frantoi la concessione di contributi a fondo perduto commisurati al valore di rottamazione degli impianti esistenti;
    favorire l'esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili posseduti e utilizzati per l'esercizio delle attività olivicole olearie o in caso di nuova attività economica;
    ai fini delle imposte sui redditi sarebbe opportuno riconoscere un adeguato ammortamento in relazione ai beni materiali strumentali nuovi da destinare ai progetti di rilancio dell'attività olivicola olearia e di riconversione, con la possibilità di optare per la decorrenza posticipata del beneficio dal terzo anno successivo alla data di avvio della nuova attività economica;
    è importante assicurare il ristoro dei proprietari, dei conduttori o dei detentori a qualsiasi titolo, ricadenti nei territori delle aree dichiarate infette dal batterio Xylella fastidiosa, delle perdite di reddito dovute alla distruzione completa o parziale della produzione mediante l'accesso agli interventi indennizzatori di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b) del Fondo di solidarietà nazionale (FSN) di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Per tale motivo risulta opportuno un adeguato rifinanziamento dei suddetto Fondo di solidarietà per il triennio 2019 – 2021,

impegna il Governo

ad adottare le misure elencate in premessa necessarie per garantire il recupero della capacità produttiva del settore olivicolo oleario e la ripresa economica dei territori colpiti dal batterio della Xylella fastidiosa.
9/1718-A/27Ubaldo Pagano, Gadda, Cenni, Critelli, Cardinale, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas, Boccia, Bordo, Lacarra, Losacco.


   La Camera,
   premesso che:
    è necessario porre in essere tutte le attività utili alla prevenzione e al contrasto della diffusione della Xylella fastidiosa e le relative operazioni straordinarie di bonifica delle aree infette e di quelle contigue;
    per il suddetto motivo bisogna sostenere con apposite risorse l'attività dei comuni nei cui territori sia stata accertata la presenza della fitopatologia;
    mediante tali risorse i comuni interessati potranno attivare progetti di utilità sociale e di tutela ambientale, ivi inclusa la sistemazione delle aree pubbliche a verde e dei beni comuni, nell'ambito dei progetti di cui al comma 15 dell'articolo 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con legge 28 marzo 2019, n. 26,

impegna il Governo

a sostenere le attività dei Comuni, nei cui territori è stata accertata la presenza della fitopatologia di cui in premessa, destinando loro adeguate risorse per progetti di utilità sociale e di tutela ambientale.
9/1718-A/28Boccia, Gadda, Cenni, Critelli, Cardinale, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas, Ubaldo Pagano, Lacarra, Bordo, Losacco.


   La Camera,
   premesso che:
    il settore vivaistico è stato profondamente danneggiato dagli effetti del batterio della Xylella fastidiosa,

impegna il Governo

a destinare le opportune risorse per gli interventi a sostegno del settore vivaistico danneggiato dalla Xylella fastidiosa e quelli relativi allo smaltimento delle piante di ulivo contaminate.
9/1718-A/29Lacarra, Gadda, Cenni, Critelli, Cardinale, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas, Ubaldo Pagano, Boccia, Losacco, Bordo.


   La Camera,
   premesso che:
    il settore vivaistico è stato profondamente danneggiato dagli effetti del batterio della Xylella fastidiosa,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di destinare le opportune risorse per gli interventi a sostegno del settore vivaistico danneggiato dalla Xylella fastidiosa e quelli relativi allo smaltimento delle piante di ulivo contaminate.
9/1718-A/29. (Testo modificato nel corso della seduta) Lacarra, Gadda, Cenni, Critelli, Cardinale, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas, Ubaldo Pagano, Boccia, Losacco, Bordo.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 10-bis, introdotto nel corso dell'esame in Commissione, interviene sulla disciplina relativa alle provvidenze per i lavoratori agricoli in caso di calamità naturali, al fine di ampliare il relativo ambito soggettivo di applicazione;
    attraverso l'introduzione del nuovo comma 6-bis all'articolo 21 della legge 223/1991 – per gli anni 2019 e 2020, il cosiddetto bonus contributivo a fini assistenziali e previdenziali viene esteso anche ai lavoratori agricoli dipendenti da imprese agricole che abbiano beneficiato di interventi compensativi a seguito di danni a produzioni, strutture ed impianti produttivi compresi nel Piano assicurativo agricolo 2018, ma non assicurati;
    in seguito al parere della Commissione Bilancio il testo, durante la fase di approvazione, ha subito una sostanziale modifica in quanto è stata cancellata la possibilità per i lavoratori agricoli di beneficiare del cosiddetto bonus contributivo a fini assistenziali e previdenziali per l'anno 2020,

impegna il Governo

a prevedere in tempi celeri, attraverso ulteriori iniziative normative, l'estensione anche per l'anno 2020 del cosiddetto bonus contributivo a fini assistenziali e previdenziali ai lavoratori agricoli dipendenti da imprese agricole che abbiano beneficiato di interventi compensativi a seguito di danni a produzioni, strutture ed impianti produttivi compresi nel Piano assicurativo agricolo 2018, ma non assicurati.
9/1718-A/30Gadda, Cenni, Critelli, Cardinale, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas, Ubaldo Pagano, Boccia, Lacarra, Losacco, Bordo.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 10-bis, introdotto nel corso dell'esame in Commissione, interviene sulla disciplina relativa alle provvidenze per i lavoratori agricoli in caso di calamità naturali, al fine di ampliare il relativo ambito soggettivo di applicazione;
    attraverso l'introduzione del nuovo comma 6-bis all'articolo 21 della legge 223/1991 – per gli anni 2019 e 2020, il cosiddetto bonus contributivo a fini assistenziali e previdenziali viene esteso anche ai lavoratori agricoli dipendenti da imprese agricole che abbiano beneficiato di interventi compensativi a seguito di danni a produzioni, strutture ed impianti produttivi compresi nel Piano assicurativo agricolo 2018, ma non assicurati;
    in seguito al parere della Commissione Bilancio il testo, durante la fase di approvazione, ha subito una sostanziale modifica in quanto è stata cancellata la possibilità per i lavoratori agricoli di beneficiare del cosiddetto bonus contributivo a fini assistenziali e previdenziali per l'anno 2020,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere in tempi celeri, attraverso ulteriori iniziative normative, l'estensione anche per l'anno 2020 del cosiddetto bonus contributivo a fini assistenziali e previdenziali ai lavoratori agricoli dipendenti da imprese agricole che abbiano beneficiato di interventi compensativi a seguito di danni a produzioni, strutture ed impianti produttivi compresi nel Piano assicurativo agricolo 2018, ma non assicurati.
9/1718-A/30. (Testo modificato nel corso della seduta) Gadda, Cenni, Critelli, Cardinale, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas, Ubaldo Pagano, Boccia, Lacarra, Losacco, Bordo.


   La Camera,
   premesso che:
    le risorse messe finora a disposizione per fronteggiare il settore agricolo e agroalimentare nei territori colpiti dalla Xylella e per sostenere la rinascita delle aree interessate e il ripristino delle principali attività economiche risultano ad oggi insufficienti;
    per contribuire alla riconversione industriale per il rilancio della produttività e della competitività delle imprese proprietarie o conduttrici a qualunque titolo di opifici, ubicate nelle aree dichiarate infette dal batterio Xylella fastidiosa, che svolgono attività di frantoio oleario e che avviano un programma di riconversione della propria attività produttiva, risulta necessaria l'istituzione di una Zona economica speciale,

impegna il Governo

ad adottare provvedimenti che consentano l'istituzione della Zona economica speciale in coerenza con le deroghe previste dall'articolo 107 comma 2, lettera b) del Trattato del funzionamento dell'Unione europea.
9/1718-A/31Losacco, Gadda, Cenni, Critelli, Cardinale, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas, Ubaldo Pagano, Boccia, Lacarra, Losacco, Bordo.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame per quanto migliorato continua a non affrontare adeguatamente alcune emergenze territoriali che riguardano in particolare alcune aree del Paese;
    tra i territori non adeguatamente supportati vi è sicuramente quello della Sicilia in considerazione del mancato riconoscimento di alcune emergenze per il comparto agroalimentare che rappresenta una voce importantissima nella economia regionale e per quota parte anche per quella nazionale;
    il mancato riconoscimento dei danni dovuti alle piogge alluvionali nel corso del 2018 rappresenta un vulnus da colmare così come è l'intero comparto che va supportato per affrontare le sfide di modernizzazione e competitività del settore,

impegna il Governo

ad avviare tempestivamente un tavolo istituzionale per il comparto agricolo siciliano, aperto alle organizzazioni di categoria, al fine di valutare l'opportunità di riconoscere i danni dovuti alle piogge alluvionali per il periodo di cui in premessa e per affrontare le principali criticità che attanagliano il comparto agricolo territoriale partendo dal sistema logistico, delle infrastrutture, del credito e del sistema assicurativo, con particolare attenzione anche alla tutela delle filiere di qualità, dei marchi dop e igp per una loro adeguata promozione e valorizzazione.
9/1718-A/32Cardinale, Gadda, Cenni, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame per quanto migliorato continua a non affrontare adeguatamente alcune emergenze territoriali che riguardano in particolare alcune aree del Paese;
    tra i territori non adeguatamente supportati vi è sicuramente quello della Sicilia in considerazione del mancato riconoscimento di alcune emergenze per il comparto agroalimentare che rappresenta una voce importantissima nella economia regionale e per quota parte anche per quella nazionale;
    il mancato riconoscimento dei danni dovuti alle piogge alluvionali nel corso del 2018 rappresenta un vulnus da colmare così come è l'intero comparto che va supportato per affrontare le sfide di modernizzazione e competitività del settore,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di avviare tempestivamente un tavolo istituzionale per il comparto agricolo siciliano, aperto alle organizzazioni di categoria, al fine di riconoscere i danni dovuti alle piogge alluvionali per il periodo di cui in premessa e per affrontare le principali criticità che attanagliano il comparto agricolo territoriale partendo dal sistema logistico, delle infrastrutture, del credito e del sistema assicurativo, con particolare attenzione anche alla tutela delle filiere di qualità, dei marchi dop e igp per una loro adeguata promozione e valorizzazione.
9/1718-A/32. (Testo modificato nel corso della seduta) Cardinale, Gadda, Cenni, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.


   La Camera,
   premesso che:
    l'ondata di maltempo e le gelate eccezionali che hanno colpito pesantemente la Regione Abruzzo nei mesi di febbraio e marzo 2018 hanno causato gravi danni al comparto agricolo,

impegna il Governo:

   ad intraprendere iniziative legislative volte ad assicurare alle imprese agricole ubicate nei territori della regione Abruzzo, che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al primo marzo 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3 lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, la facoltà di accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 dei decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale;
   ad adottare provvedimenti che consentano alla Regione Abruzzo, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 6 comma 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, di attuare le procedure di delimitazione del territorio e di accertamento dei danni conseguenti, e di deliberare la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento stesso entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
9/1718-A/33D'Alessandro, Gadda, Cenni, Critelli, Cardinale, Dal Moro, Incerti, Portas.


   La Camera,
   premesso che:
    l'ondata di maltempo e le gelate eccezionali che hanno colpito pesantemente la Regione Veneto nei mesi di febbraio e marzo 2018 hanno causato gravi danni al comparto agricolo,

impegna il Governo:

   ad intraprendere iniziative legislative volte ad assicurare alle imprese agricole ubicate nei territori della regione Veneto, che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al primo marzo 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3 lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, la facoltà di accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, la facoltà di accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, la facoltà di accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale;
   ad adottare provvedimenti che consentano alla Regione Veneto, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 6 comma 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, di attuare le procedure di delimitazione del territorio e di accertamento dei danni conseguenti, e di deliberare la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento stesso.
9/1718-A/34Dal Moro, Gadda, Cenni, Critelli, Cardinale, D'Alessandro, Incerti, Portas.


   La Camera,
   premesso che:
    l'ondata di maltempo e le gelate eccezionali che hanno colpito pesantemente la Regione Veneto nei mesi di febbraio e marzo 2018 hanno causato gravi danni al comparto agricolo,

impegna il Governo

   a valutare la necessità di consentire l'accesso alle imprese agricole ubicate nei territori della regione Veneto, che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al primo marzo 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3 lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, la facoltà di accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale;
   a valutare la possibilità di adottare provvedimenti che consentano alla Regione Veneto, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 6 comma 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, di attuare le procedure di delimitazione del territorio e di accertamento dei danni conseguenti, e di deliberare la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento stesso.
9/1718-A/34. (Testo modificato nel corso della seduta) Dal Moro, Gadda, Cenni, Critelli, Cardinale, D'Alessandro, Incerti, Portas.


   La Camera,
   premesso che:
    l'ondata di maltempo e le gelate eccezionali che hanno colpito pesantemente la Regione Emilia Romagna nei mesi di febbraio e marzo 2018 hanno causato gravi danni al comparto agricolo,

impegna il Governo:

   ad intraprendere iniziative legislative volte ad assicurare alle imprese agricole ubicate nei territori della regione Emilia Romagna, che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al primo marzo 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3 lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, la facoltà di accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale;
   ad adottare provvedimenti che consentano alla Regione Emilia-Romagna, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 6 comma 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, di attuare le procedure di delimitazione del territorio e di accertamento dei danni conseguenti, e di deliberare la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento stesso;
   ad incrementare per il finanziamento delle suddette misure la dotazione del «Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori» di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, di 10 milioni di euro per l'anno 2019, attraverso la corrispondente riduzione del «Fondo per interventi strutturali di politica economica» di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
9/1718-A/35Incerti, Critelli, Gadda, Cenni, Cardinale, Dal Moro, D'Alessandro, Portas.


   La Camera,
   considerato che:
    l'articolo 6 prevede il ristoro degli interessi sui mutui delle imprese agricole pugliesi (genericamente intese), colpite dalle gelate. La somma stanziata, 5 milioni di euro consente un ristoro di 6500 euro a impresa per meno di 800 imprese;
    l'articolo 6-bis prevede contributi pari ad 8 milioni per i soli frantoi pugliesi «che a causa delle gelate eccezionali hanno interrotto l'attività molitoria e hanno subito un decremento del fatturato rispetto al valore mediano del corrispondente periodo 2016- 2018»;
    dalla lettura della norma sembrerebbe siano esclusi dai contributi i frantoi che non sono stati colpiti dalle gelate. I frantoi pugliesi delle aree colpite dalla Xylella hanno in ogni caso subito una fortissima riduzione della propria attività,

impegna il Governo

in sede di redazione del decreto applicativo dell'articolo 6-bis del provvedimento, a consentire l'accesso ai fondi previsti dall'articolo 6-bis, anche ai frantoi pugliesi che abbiano visto un decremento del fatturato rispetto al valore mediano del corrispondente periodo 2016-2018, a causa della riduzione della produzione generata dal batterio della Xylella.
9/1718-A/36D'Attis.


   La Camera,
   considerato che:
    l'articolo 6 prevede il ristoro degli interessi sui mutui delle imprese agricole pugliesi (genericamente intese), colpite dalle gelate. La somma stanziata, 5 milioni di euro consente un ristoro di 6500 euro a impresa per meno di 800 imprese;
    l'articolo 6-bis prevede contributi pari ad 8 milioni per i soli frantoi pugliesi «che a causa delle gelate eccezionali hanno interrotto l'attività molitoria e hanno subito un decremento del fatturato rispetto al valore mediano del corrispondente periodo 2016- 2018»;
    dalla lettura della norma sembrerebbe siano esclusi dai contributi i frantoi che non sono stati colpiti dalle gelate. I frantoi pugliesi delle aree colpite dalla Xylella hanno in ogni caso subito una fortissima riduzione della propria attività,

impegna il Governo

in sede di redazione del decreto applicativo dell'articolo 6-bis del provvedimento, a valutare l'opportunità di consentire l'accesso ai fondi previsti dall'articolo 6-bis, anche ai frantoi pugliesi che abbiano visto un decremento del fatturato rispetto al valore mediano del corrispondente periodo 2016-2018, a causa della riduzione della produzione generata dal batterio della Xylella.
9/1718-A/36. (Testo modificato nel corso della seduta) D'Attis.


   La Camera,
   considerato che:
    l'articolo 8-ter del provvedimento contiene norme per il contenimento della diffusione dei batterio della Xylella fastidiosa, consentendo ai proprietari di procedere all'estirpazione di olivi situati in una zona infetta dalla Xylella fastidiosa;
    il Piano nazionale di emergenza per la gestione di Xylella fastidiosa in Italia è stato adottato con il decreto ministeriale n. 4999 – 13 febbraio 2018 del MIPAF. Questo specifica che gli oneri derivanti dall'esecuzione delle misure fitosanitarie gravano sui proprietari o conduttori, dei terreni agricoli e che le misure eseguite in adempimento dei decreti di lotta obbligatoria possono ricevere un contributo finanziario ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 652/2014 del 15 maggio 2014;
    nell'ambito del Piano è previsto reimpianto nelle aree interessate dal batterio di piante di olivo, di varietà riconosciute resistenti allo stesso,

impegna il Governo

in sede di attuazione del Piano straordinario di cui all'articolo 8-quater, a prevedere il reimpianto sulla medesima particella di almeno un numero pari di olivo di varietà riconosciute resistenti al batterio provenienti da vivai accreditati dalla Regione Puglia.
9/1718-A/37Labriola.


   La Camera,
   considerato che:
    in sede di discussione del provvedimento in esame è stato presentato l'emendamento 10.0107 tendente ad assicurare una effettiva rappresentanza degli imprenditori agricoli negli organi amministrativi, nei consorzi di tutela dei prodotti appartenenti alle filiere del settore lattiera-caseario nonché della, preparazione delle carni suine;
    attraverso tale proposta si intendeva dar voce alla volontà degli imprenditori agricoli in relazione alle decisioni assunte dai Consorzi di tutela che abbiano ricadute per il settore della produzione primaria;
    si intendeva, altresì, impedire la presenza negli organi amministrativi dei Consorzi di tutela di soggetti che esercitano attività d'impresa in concorrenza con le attività realizzate nel rispetto del disciplinare di produzione di DOP o IGP, anche con la esclusione dagli incarichi sodali degli amministratori che non garantiscono la separazione spaziale o temporale di dette diverse produzioni nell'ambito delle proprie aziende,

impegna il Governo

ad adottare i provvedimenti necessari a consentire una adeguata presenza degli imprenditori agricoli negli organi amministrativi, nei consorzi di tutela dei prodotti appartenenti alle filiere del settore lattiero-caseario nonché della preparazione delle carni suine.
9/1718-A/38Paolo Russo.


   La Camera,
   considerato che:
    in sede di discussione del provvedimento in esame è stato presentato l'emendamento 10.0107 tendente ad assicurare una effettiva rappresentanza degli imprenditori agricoli negli organi amministrativi, nei consorzi di tutela dei prodotti appartenenti alle filiere del settore lattiera-caseario nonché della, preparazione delle carni suine;
    attraverso tale proposta si intendeva dar voce alla volontà degli imprenditori agricoli in relazione alle decisioni assunte dai Consorzi di tutela che abbiano ricadute per il settore della produzione primaria;
    si intendeva, altresì, impedire la presenza negli organi amministrativi dei Consorzi di tutela di soggetti che esercitano attività d'impresa in concorrenza con le attività realizzate nel rispetto del disciplinare di produzione di DOP o IGP, anche con la esclusione dagli incarichi sodali degli amministratori che non garantiscono la separazione spaziale o temporale di dette diverse produzioni nell'ambito delle proprie aziende,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare i provvedimenti necessari a consentire una adeguata presenza degli imprenditori agricoli negli organi amministrativi, nei consorzi di tutela dei prodotti appartenenti alle filiere del settore lattiero-caseario nonché della preparazione delle carni suine.
9/1718-A/38. (Testo modificato nel corso della seduta) Paolo Russo.


   La Camera,
   premesso che:
    il comparto agro-pastorale sardo rappresenta una fra le più importanti leve economiche e produttive regionali (25 per cento fatturato agroindustriale isolano, 15 mila aziende, 90 mila occupati fra diretti e indiretti) oltre che confermare l'indiscusso valore culturale, sociale e insediativo quale modalità di lavoro e produzione che garantisce il presidio delle comunità rurali e di lotta allo spopolamento. Rappresenta poi un'importante potenzialità (il 68 per cento del latte ovi-caprino nazionale è prodotto in Sardegna) per la competitività del complesso delle produzioni agroalimentari italiane;
    gli interventi contenuti nel provvedimento in esame rappresentano una risposta parziale e finalizzata a tamponare l'emergenza, rispetto a fragilità storiche e peculiari del comparto produttivo in esame. E le variabili, quote di pecorino invenduto e conseguente crollo del prezzo del latte, che hanno determinato i detti interventi rappresentano condizioni cicliche, la cui soluzione definitiva necessita di politiche e interventi di carattere strutturale;
    occorre pertanto intervenire attraverso strumenti di programmazione pluriennali che contemplino interventi di miglioramento della produttività, di valorizzazione delle produzioni locali di qualità, investimenti per la ricerca e la diversificazione delle produzioni, riorganizzazione della filiera con particolare attenzione al ruolo e alle prospettive dei produttori primari, i pastori, rivelatisi anello debole della filiera stessa,

impegna il Governo:

   a mettere in campo, secondo il metodo della concertazione e condivisione con tutti i soggetti interessati, azioni e politiche di riorganizzazione strutturale della filiera con particolare attenzione al ruolo e agli impatti sui produttori primari, i pastori, anello debole della filiera medesima;
   a elaborare un piano di settore che preveda misure condivise per migliorare le condizioni di produzione, con una nuova articolazione e differenziazione delle opportunità di mercato;
   a definire iniziative e percorsi di tutela di produzioni casearie di qualità della tradizione locale al fine di diversificare l'offerta commerciale nei mercati nazionali e internazionali;
   a trattare a livello europeo affinché la PAC 2021-2027 preveda ulteriori e mirate misure incentivanti a sostegno del sistema agropastorale.
9/1718-A/39Mura.


   La Camera,
   premesso che:
    il comparto agro-pastorale sardo rappresenta una fra le più importanti leve economiche e produttive regionali (25 per cento fatturato agroindustriale isolano, 15 mila aziende, 90 mila occupati fra diretti e indiretti) oltre che confermare l'indiscusso valore culturale, sociale e insediativo quale modalità di lavoro e produzione che garantisce il presidio delle comunità rurali e di lotta allo spopolamento. Rappresenta poi un'importante potenzialità (il 68 per cento del latte ovi-caprino nazionale è prodotto in Sardegna) per la competitività del complesso delle produzioni agroalimentari italiane;
    gli interventi contenuti nel provvedimento in esame rappresentano una risposta parziale e finalizzata a tamponare l'emergenza, rispetto a fragilità storiche e peculiari del comparto produttivo in esame. E le variabili, quote di pecorino invenduto e conseguente crollo del prezzo del latte, che hanno determinato i detti interventi rappresentano condizioni cicliche, la cui soluzione definitiva necessita di politiche e interventi di carattere strutturale;
    occorre pertanto intervenire attraverso strumenti di programmazione pluriennali che contemplino interventi di miglioramento della produttività, di valorizzazione delle produzioni locali di qualità, investimenti per la ricerca e la diversificazione delle produzioni, riorganizzazione della filiera con particolare attenzione al ruolo e alle prospettive dei produttori primari, i pastori, rivelatisi anello debole della filiera stessa,

impegna il Governo

   a valutare l'opportunità di:
    mettere in campo, secondo il metodo della concertazione e condivisione con tutti i soggetti interessati, azioni e politiche di riorganizzazione strutturale della filiera con particolare attenzione al ruolo e agli impatti sui produttori primari, i pastori, anello debole della filiera medesima;
    elaborare un piano di settore che preveda misure condivise per migliorare le condizioni di produzione, con una nuova articolazione e differenziazione delle opportunità di mercato;
    definire iniziative e percorsi di tutela di produzioni casearie di qualità della tradizione locale al fine di diversificare l'offerta commerciale nei mercati nazionali e internazionali;
    trattare a livello europeo affinché la PAC 2021-2027 preveda ulteriori e mirate misure incentivanti a sostegno del sistema agropastorale.
9/1718-A/39. (Testo modificato nel corso della seduta) Mura.


   La Camera,
   premesso che:
    l'agricoltura nelle aree montane ha un ruolo fondamentale per la corretta gestione del territorio, la conservazione della biodiversità, il contrasto all'abbandono e l'economia locale. Questo tipo di agricoltura, caratterizzato da una conduzione di tipo familiare, ha rappresentato per secoli una forma di sviluppo sostenibile, perfetto connubio tra uomo e natura. Parliamo di un settore che in Europa vale 30 miliardi di euro e che coinvolge più di 2,5 milioni di aziende agricole, di cui 280 mila sono italiane. Nonostante la sua importanza e la sua tradizione l'agricoltura di montagna è in declino a causa della crescita della popolazione, della globalizzazione economica, dell'urbanizzazione e del costante spopolamento delle aree montane verso le città;
    il 53 per cento degli agricoltori ha abbandonato la montagna negli ultimi vent'anni provocando il raddoppio della superficie boschiva, che, se sfruttata adeguatamente, potrebbe fornire ben 35 mila posti di lavoro. I numeri sono allarmanti: per ogni coltivatore che ha mollato, abbiamo perso 2,2 ettari di superficie agricola che ha comportato una riduzione degli allevamenti e del sistema che ruota intorno al foraggio degli animali e al commercio dei prodotti tipici ricavati;
    l'agricoltura di montagna è dunque un presidio fondamentale per la vita di molti territori rurali, e per questo la valorizzazione ed il sostegno delle attività agricole in zone montane dovrebbe essere un obiettivo cardine, anche sotto il profilo del contrasto al dissesto idrogeologico,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di attuare ogni utile iniziativa volta a tutelare l'agricoltura di montagna, scongiurandone così l'abbandono delle terre coltivate e favorendone il sostegno e il mantenimento delle attività che ad oggi, con difficoltà, operano in zone montane.
9/1718-A/40Caretta, Ciaburro.


   La Camera,
   considerato che:
    gli articoli da 8 a 8-quater del provvedimento contengono misure a sostegno del settore olivicolo colpito dal batterio della Xylella fastidiosa;
    le associazioni degli agricoltori, in considerazione della vastità dell'area colpita dall'emergenza e della complessità dei problemi da affrontare, hanno avanzato la richiesta di affidare ad un Commissario straordinario la realizzazione del Piano nazionale di emergenza per la gestione di Xylella fastidiosa in Italia, con il compito di attuare tutte le misure ritenute necessarie ad evitare la possibile ulteriore diffusione della malattia, avocando i poteri delle amministrazioni competenti qualora le stesse fossero inadempienti;
    al Commissario straordinario dovrebbero anche competere le misure per il rilancio del settore agricolo ed agroalimentare nei territori colpiti da Xylella e, ove necessario, la distruzione delle piante e dei prodotti delle piante contaminate, sui materiali di imballaggio, sui recipienti, sui macchinari o su quant'altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di istituire, come richiesto dalle associazioni agricole maggiormente rappresentative, la figura di un Commissario straordinario per la gestione del Piano nazionale di emergenza per la gestione di Xylella fastidiosa in Italia e delle risorse da questo previste, nonché di quelle stanziate dal presente provvedimento.
9/1718-A/41Elvira Savino.


   La Camera,
   considerato che:
    gli articoli da 8 a 8-quater del provvedimento contengono misure a sostegno del settore olivicolo colpito dal batterio della Xylella fastidiosa;
    in particolare l'articolo 8-ter contiene misure per il contenimento della diffusione del batterio della Xylella fastidiosa, consentendo ai proprietari di procedere all'estirpazione di olivi situati in una zona infetta dalla Xylella fastidiosa;
    appare opportuno semplificare le procedure per l'eradicazione delle piante infette nelle aree interessate dal batterio, consentendo ai proprietari o ai gestori dei terreni di poter procedere di propria iniziativa, anche al fine di poter accedere più rapidamente alle risorse del Piano straordinario di cui all'articolo 8-quater,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di consentire nelle zone infette dal batterio della Xylella fastidiosa l'eradicazione delle piante contaminate su richiesta dell'interessato, prevedendo il silenzio-assenso delle amministrazioni competenti ivi comprese quelle incaricate della vigilanza sulle aree protette, entro il termine di 30 giorni dalla richiesta stessa e prevedendo altresì che gli accertamenti di merito della pubblica autorità siano effettuati senza aggravio di spese per il richiedente.
9/1718-A/42Sisto.


   La Camera,
   premesso che:
    le finalità del decreto-legge all'esame sono quelle di mettere in campo un insieme di interventi in materia di agricoltura volti ad incidere su realtà in evidente stato di crisi nonché prevedere un piano di interventi per il recupero della capacità produttiva e rafforzare la competitività;
    gli eventi eccezionali della giornata di lunedì 29 ottobre 2018, dove venti di scirocco hanno sferzato con forti raffiche di vento e violente mareggiate le coste della Liguria, hanno provocato ingenti danni a tutto il sistema portuale e costiero;
    la violentissima tempesta non ha risparmiato nessuna zona, causando per la mitilicoltura spezzina ingenti danni sia per gli stabilimenti a terra, sia per le reste e le imbarcazioni in mare;
    si stima che i danni ammontino a diverse centinaia di migliaia di euro. I pescatori liguri si sono visti distruggere dalla forza del mare le loro attività, frutto di sacrifici. La pesca tradizionale ligure è stata messa in ginocchio con rilevanti danni alle attrezzature;
    è necessario un impegno straordinario per dare alle imprese e al territorio ligure un supporto vero e celere, per non perdere il patrimonio anche ambientale che il settore pesca genera,

impegna il Governo

a prevedere misure, anche di natura legislativa, volte al sostegno, anche economico, alle attività di pesca della costa ligure che sono state colpite dalle avverse condizioni meteorologiche che hanno causato gravi danni, al fine di ripristinare un comparto che non solo mantiene viva la tradizione culturale marinara della regione Liguria ma è anche un settore cardine dell'economia della stessa.
9/1718-A/43Foscolo, Viviani, Di Muro.


   La Camera,
   premesso che:
    le finalità del decreto-legge all'esame sono quelle di mettere in campo un insieme di interventi in materia di agricoltura volti ad incidere su realtà in evidente stato di crisi nonché prevedere un piano di interventi per il recupero della capacità produttiva e rafforzare la competitività;
    gli eventi eccezionali della giornata di lunedì 29 ottobre 2018, dove venti di scirocco hanno sferzato con forti raffiche di vento e violente mareggiate le coste della Liguria, hanno provocato ingenti danni a tutto il sistema portuale e costiero;
    la violentissima tempesta non ha risparmiato nessuna zona, causando per la mitilicoltura spezzina ingenti danni sia per gli stabilimenti a terra, sia per le reste e le imbarcazioni in mare;
    si stima che i danni ammontino a diverse centinaia di migliaia di euro. I pescatori liguri si sono visti distruggere dalla forza del mare le loro attività, frutto di sacrifici. La pesca tradizionale ligure è stata messa in ginocchio con rilevanti danni alle attrezzature;
    è necessario un impegno straordinario per dare alle imprese e al territorio ligure un supporto vero e celere, per non perdere il patrimonio anche ambientale che il settore pesca genera,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere misure, anche di natura legislativa, volte al sostegno, anche economico, alle attività di pesca della costa ligure che sono state colpite dalle avverse condizioni meteorologiche che hanno causato gravi danni, al fine di ripristinare un comparto che non solo mantiene viva la tradizione culturale marinara della regione Liguria ma è anche un settore cardine dell'economia della stessa.
9/1718-A/43. (Testo modificato nel corso della seduta) Foscolo, Viviani, Di Muro.


   La Camera,
   premesso che:
    le finalità del decreto-legge all'esame sono quelle di mettere in campo un insieme di interventi in materia di agricoltura volti ad incidere su realtà in evidente stato di crisi nonché prevedere un piano di interventi per il recupero della capacità produttiva e rafforzare la competitività;
    l'articolo 6 del decreto-legge all'esame consente l'accesso agli interventi previsti (articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004) per favorire la ripresa dell'attività produttiva alle imprese agricole ubicate nella regione Puglia che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 1o marzo 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi;
    l'articolo 10 del decreto-legge all'esame incrementa la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale interventi indennizzatori;
    in quello stesso periodo anche le imprese agricole ubicate nei territori della regione Emilia-Romagna hanno subito ingenti danni dalle eccezionali e tardive gelate e brine;
    l'evento atmosferico «gelo e brina» rientra tra quelli assicurabili ai sensi della legge in materia di calamità naturali, di conseguenza i danni alle produzioni agricole non possono di norma beneficiare degli aiuti compensativi, ovvero contributi in conto capitale, contributi in conto interesse e agevolazioni previdenziali;
    agli eventi calamitosi si è sovrapposta una ulteriore eccezionalità, non imputabile agli agricoltori, rappresentata dalla impossibilità di stipulare polizze agevolate in quanto le piattaforme assicurative non erano ancora aperte e gli agricoltori non hanno dunque avuto modo di assicurarsi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere misure, anche di natura legislativa, affinché anche le imprese agricole della regione Emilia-Romagna che hanno subito danni dalle gelate e dalle brinate verificatesi nei mesi di febbraio e marzo del 2018 e non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura del rischio gelo e brina possano accedere agli aiuti previsti a carico del Fondo di solidarietà nazionale.
9/1718-A/44Cavandoli.


   La Camera,
   premesso che:
    le finalità del decreto-legge all'esame sono quelle di mettere in campo un insieme di interventi in materia di agricoltura volti ad incidere su realtà in evidente stato di crisi nonché prevedere un piano di interventi per il recupero della capacità produttiva e rafforzare la competitività;
    l'articolo 6 del decreto-legge all'esame consente l'accesso agli interventi previsti (articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004) per favorire la ripresa dell'attività produttiva alle imprese agricole ubicate nella regione Puglia che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 1o marzo 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi;
    l'articolo 10 del decreto-legge all'esame incrementa la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale interventi indennizzatori;
    in quello stesso periodo anche le imprese agricole ubicate nei territori della regione Emilia-Romagna hanno subito ingenti danni dalle eccezionali e tardive gelate e brine;
    l'evento atmosferico «gelo e brina» rientra tra quelli assicurabili ai sensi della legge in materia di calamità naturali, di conseguenza i danni alle produzioni agricole non possono di norma beneficiare degli aiuti compensativi, ovvero contributi in conto capitale, contributi in conto interesse e agevolazioni previdenziali;
    agli eventi calamitosi si è sovrapposta una ulteriore eccezionalità, non imputabile agli agricoltori, rappresentata dalla impossibilità di stipulare polizze agevolate in quanto le piattaforme assicurative non erano ancora aperte e gli agricoltori non hanno dunque avuto modo di assicurarsi,

impegna il Governo

a valutare la necessità di consentire alle imprese agricole della regione Emilia-Romagna che hanno subito danni dalle gelate e dalle brinate verificatesi nei mesi di febbraio e marzo del 2018 e non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura del rischio gelo e brina l'accesso agli aiuti previsti a carico del Fondo di solidarietà nazionale.
9/1718-A/44. (Testo modificato nel corso della seduta) Cavandoli.


   La Camera,
   premesso che:
    le finalità del decreto-legge all'esame sono quelle di mettere in campo un insieme di interventi in materia di agricoltura volti ad incidere su realtà in evidente stato di crisi nonché prevedere un piano di interventi per il recupero della capacità produttiva e rafforzare la competitività;
    l'articolo 6 del decreto-legge all'esame consente l'accesso agli interventi previsti (articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004) per favorire la ripresa dell'attività produttiva alle imprese agricole ubicate nella regione Puglia che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 1o marzo 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi;
    l'articolo 10 del decreto-legge all'esame incrementa la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori;
    in quello stesso periodo anche le imprese agricole ubicate nei territori della regione Lombardia hanno subito ingenti danni dalle eccezionali e tardive gelate e brine;
    l'evento atmosferico «gelo e brina» rientra tra quelli assicurabili ai sensi della legge in materia di calamità naturali, di conseguenza i danni alle produzioni agricole non possono di norma beneficiare degli aiuti compensativi, ovvero contributi in conto capitale, contributi in conto interesse e agevolazioni previdenziali;
    agli eventi calamitosi si è sovrapposta una ulteriore eccezionalità, non imputabile agli agricoltori, rappresentata dalla impossibilità di stipulare polizze agevolate in quanto le piattaforme assicurative non erano ancora aperte e gli agricoltori non hanno dunque avuto modo di assicurarsi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere misure, anche di natura legislativa, affinché anche le imprese agricole della regione Lombardia che hanno subito danni dalle gelate e dalle brinate verificatesi nei mesi di febbraio e marzo del 2018 e non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura del rischio gelo e brina possano accedere agli aiuti previsti a carico del Fondo di solidarietà nazionale.
9/1718-A/45Bordonali.


   La Camera,
   premesso che:
    le finalità del decreto-legge all'esame sono quelle di mettere in campo un insieme di interventi in materia di agricoltura volti ad incidere su realtà in evidente stato di crisi nonché prevedere un piano di interventi per il recupero della capacità produttiva e rafforzare la competitività;
    l'articolo 6 del decreto-legge all'esame consente l'accesso agli interventi previsti (articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004) per favorire la ripresa dell'attività produttiva alle imprese agricole ubicate nella regione Puglia che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 1o marzo 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi;
    l'articolo 10 del decreto-legge all'esame incrementa la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori;
    in quello stesso periodo anche le imprese agricole ubicate nei territori della regione Lombardia hanno subito ingenti danni dalle eccezionali e tardive gelate e brine;
    l'evento atmosferico «gelo e brina» rientra tra quelli assicurabili ai sensi della legge in materia di calamità naturali, di conseguenza i danni alle produzioni agricole non possono di norma beneficiare degli aiuti compensativi, ovvero contributi in conto capitale, contributi in conto interesse e agevolazioni previdenziali;
    agli eventi calamitosi si è sovrapposta una ulteriore eccezionalità, non imputabile agli agricoltori, rappresentata dalla impossibilità di stipulare polizze agevolate in quanto le piattaforme assicurative non erano ancora aperte e gli agricoltori non hanno dunque avuto modo di assicurarsi,

impegna il Governo

a valutare la necessità di consentire alle imprese agricole della regione Lombardia che hanno subito danni dalle gelate e dalle brinate verificatesi nei mesi di febbraio e marzo del 2018 e non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura del rischio gelo e brina l'accesso agli aiuti previsti a carico del Fondo di solidarietà nazionale.
9/1718-A/45. (Testo modificato nel corso della seduta) Bordonali.


   La Camera,
   premesso che:
    le finalità del decreto-legge all'esame sono quelle di mettere in campo un insieme di interventi in materia di agricoltura volti ad incidere su realtà in evidente stato di crisi nonché prevedere un piano di interventi per il recupero della capacità produttiva e rafforzare la competitività;
    l'articolo 6 del decreto-legge all'esame consente l'accesso agli interventi previsti (articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004) per favorire la ripresa dell'attività produttiva alle imprese agricole ubicate nella Regione Puglia che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 1o marzo 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi;
    l'articolo 10 del decreto-legge all'esame incrementa la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori;
    in quello stesso periodo anche le imprese agricole ubicate nei territori della Regione Basilicata hanno subito ingenti danni dalle eccezionali e tardive gelate e brine;
    l'evento atmosferico «gelo e brina» rientra tra quelli assicurabili ai sensi della legge in materia di calamità naturali, di conseguenza i danni alle produzioni agricole non possono di norma beneficiare degli aiuti compensativi, ovvero contributi in conto capitale, contributi in conto interesse e agevolazioni previdenziali;
    agli eventi calamitosi si è sovrapposta una ulteriore eccezionalità, non imputabile agli agricoltori, rappresentata dalla impossibilità di stipulare polizze agevolate in quanto le piattaforme assicurative non erano ancora aperte e gli agricoltori non hanno dunque avuto modo di assicurarsi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere misure, anche di natura legislativa, affinché anche le imprese agricole della Regione Basilicata che hanno subito danni dalle gelate e dalle brinate verificatesi nei mesi di febbraio e marzo del 2018 e non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura del rischio gelo e brina possano accedere agli aiuti previsti a carico del Fondo di solidarietà nazionale.
9/1718-A/46D'Eramo.


   La Camera,
   premesso che:
    le finalità del decreto-legge all'esame sono quelle di mettere in campo un insieme di interventi in materia di agricoltura volti ad incidere su realtà in evidente stato di crisi nonché prevedere un piano di interventi per il recupero della capacità produttiva e rafforzare la competitività;
    l'articolo 6 del decreto-legge all'esame consente l'accesso agli interventi previsti (articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004) per favorire la ripresa dell'attività produttiva alle imprese agricole ubicate nella Regione Puglia che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 1o marzo 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi;
    l'articolo 10 del decreto-legge all'esame incrementa la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori;
    in quello stesso periodo anche le imprese agricole ubicate nei territori della Regione Basilicata hanno subito ingenti danni dalle eccezionali e tardive gelate e brine;
    l'evento atmosferico «gelo e brina» rientra tra quelli assicurabili ai sensi della legge in materia di calamità naturali, di conseguenza i danni alle produzioni agricole non possono di norma beneficiare degli aiuti compensativi, ovvero contributi in conto capitale, contributi in conto interesse e agevolazioni previdenziali;
    agli eventi calamitosi si è sovrapposta una ulteriore eccezionalità, non imputabile agli agricoltori, rappresentata dalla impossibilità di stipulare polizze agevolate in quanto le piattaforme assicurative non erano ancora aperte e gli agricoltori non hanno dunque avuto modo di assicurarsi,

impegna il Governo

a valutare la necessità di consentire alle imprese agricole della Regione Basilicata che hanno subito danni dalle gelate e dalle brinate verificatesi nei mesi di febbraio e marzo del 2018 e non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura del rischio gelo e brina l'accesso agli aiuti previsti a carico del Fondo di solidarietà nazionale.
9/1718-A/46. (Testo modificato nel corso della seduta) D'Eramo.


   La Camera,
   premesso che:
    le finalità del decreto-legge all'esame sono quelle di mettere in campo un insieme di interventi in materia di agricoltura volti ad incidere su realtà in evidente stato di crisi nonché prevedere un piano di interventi per il recupero della capacità produttiva e rafforzare la competitività;
    l'articolo 6 del decreto-legge all'esame consente l'accesso agli interventi previsti (articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004) per favorire la ripresa dell'attività produttiva alle imprese agricole ubicate nella Regione Puglia che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 1o marzo 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi;
    l'articolo 10 del decreto-legge all'esame incrementa la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori;
    in quello stesso periodo anche le imprese agricole ubicate nei territori della Regione Marche hanno subito ingenti danni dalle eccezionali e tardive gelate e brine;
    l'evento atmosferico «gelo e brina» rientra tra quelli assicurabili ai sensi della legge in materia di calamità naturali, di conseguenza i danni alle produzioni agricole non possono di norma beneficiare degli aiuti compensativi, ovvero contributi in conto capitale, contributi in conto interesse e agevolazioni previdenziali;
    agli eventi calamitosi si è sovrapposta una ulteriore eccezionalità, non imputabile agli agricoltori, rappresentata dalla impossibilità di stipulare polizze agevolate in quanto le piattaforme assicurative non erano ancora aperte e gli agricoltori non hanno dunque avuto modo di assicurarsi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere misure, anche di natura legislativa, affinché anche le imprese agricole della Regione Marche che hanno subito danni dalle gelate e dalle brinate verificatesi nei mesi di febbraio e marzo del 2018 e non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura del rischio gelo e brina possano accedere agli aiuti previsti a carico del Fondo di solidarietà nazionale.
9/1718-A/47Patassini.


   La Camera,
   premesso che:
    le finalità del decreto-legge all'esame sono quelle di mettere in campo un insieme di interventi in materia di agricoltura volti ad incidere su realtà in evidente stato di crisi nonché prevedere un piano di interventi per il recupero della capacità produttiva e rafforzare la competitività;
    l'articolo 6 del decreto-legge all'esame consente l'accesso agli interventi previsti (articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004) per favorire la ripresa dell'attività produttiva alle imprese agricole ubicate nella Regione Puglia che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 1o marzo 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi;
    l'articolo 10 del decreto-legge all'esame incrementa la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori;
    in quello stesso periodo anche le imprese agricole ubicate nei territori della Regione Marche hanno subito ingenti danni dalle eccezionali e tardive gelate e brine;
    l'evento atmosferico «gelo e brina» rientra tra quelli assicurabili ai sensi della legge in materia di calamità naturali, di conseguenza i danni alle produzioni agricole non possono di norma beneficiare degli aiuti compensativi, ovvero contributi in conto capitale, contributi in conto interesse e agevolazioni previdenziali;
    agli eventi calamitosi si è sovrapposta una ulteriore eccezionalità, non imputabile agli agricoltori, rappresentata dalla impossibilità di stipulare polizze agevolate in quanto le piattaforme assicurative non erano ancora aperte e gli agricoltori non hanno dunque avuto modo di assicurarsi,

impegna il Governo

a valutare la necessità di consentire alle imprese agricole della Regione Marche che hanno subito danni dalle gelate e dalle brinate verificatesi nei mesi di febbraio e marzo del 2018 e non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura del rischio gelo e brina l'accesso agli aiuti previsti a carico del Fondo di solidarietà nazionale.
9/1718-A/47. (Testo modificato nel corso della seduta) Patassini.


   La Camera,
   premesso che:
    le finalità del decreto-legge all'esame sono quelle di mettere in campo un insieme di interventi in materia di agricoltura volti ad incidere su realtà in evidente stato di crisi nonché prevedere un piano di interventi per il recupero della capacità produttiva e rafforzare la competitività;
    l'articolo 6 del decreto-legge all'esame consente l'accesso agli interventi previsti (articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004) per favorire la ripresa dell'attività produttiva alle imprese agricole ubicate nella Regione Puglia che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 1o marzo 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi;
    l'articolo 10 del decreto-legge all'esame incrementa la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale- interventi indennizzatori;
    in quello stesso periodo anche le imprese agricole ubicate nei territori della Regione Abruzzo hanno subito ingenti danni dalle eccezionali e tardive gelate e brine;
    l'evento atmosferico «gelo e brina» rientra tra quelli assicurabili ai sensi della legge in materia di calamità naturali, di conseguenza i danni alle produzioni agricole non possono di norma beneficiare degli aiuti compensativi, ovvero contributi in conto capitale, contributi in conto interesse e agevolazioni previdenziali;
    agli eventi calamitosi si è sovrapposta una ulteriore eccezionalità, non imputabile agli agricoltori, rappresentata dalla impossibilità di stipulare polizze agevolate in quanto le piattaforme assicurative non erano ancora aperte e gli agricoltori non hanno dunque avuto modo di assicurarsi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere misure, anche di natura legislativa, affinché anche le imprese agricole della Regione Abruzzo che hanno subito danni dalle gelate e dalle brinate verificatesi nei mesi di febbraio e marzo dei 2018 e non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura del rischio gelo e brina possano accedere agli aiuti previsti a carico del Fondo di solidarietà nazionale.
9/1718-A/48Bellachioma.


   La Camera,
   premesso che:
    le finalità del decreto-legge all'esame sono quelle di mettere in campo un insieme di interventi in materia di agricoltura volti ad incidere su realtà in evidente stato di crisi nonché prevedere un piano di interventi per il recupero della capacità produttiva e rafforzare la competitività;
    l'articolo 6 del decreto-legge all'esame consente l'accesso agli interventi previsti (articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004) per favorire la ripresa dell'attività produttiva alle imprese agricole ubicate nella Regione Puglia che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 1o marzo 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi;
    l'articolo 10 del decreto-legge all'esame incrementa la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale- interventi indennizzatori;
    in quello stesso periodo anche le imprese agricole ubicate nei territori della Regione Abruzzo hanno subito ingenti danni dalle eccezionali e tardive gelate e brine;
    l'evento atmosferico «gelo e brina» rientra tra quelli assicurabili ai sensi della legge in materia di calamità naturali, di conseguenza i danni alle produzioni agricole non possono di norma beneficiare degli aiuti compensativi, ovvero contributi in conto capitale, contributi in conto interesse e agevolazioni previdenziali;
    agli eventi calamitosi si è sovrapposta una ulteriore eccezionalità, non imputabile agli agricoltori, rappresentata dalla impossibilità di stipulare polizze agevolate in quanto le piattaforme assicurative non erano ancora aperte e gli agricoltori non hanno dunque avuto modo di assicurarsi,

impegna il Governo

a valutare la necessità di consentire alle imprese agricole della Regione Abruzzo che hanno subito danni dalle gelate e dalle brinate verificatesi nei mesi di febbraio e marzo dei 2018 e non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura del rischio gelo e brina l'accesso agli aiuti previsti a carico del Fondo di solidarietà nazionale.
9/1718-A/48. (Testo modificato nel corso della seduta) Bellachioma.


   La Camera,
   premesso che:
    le finalità del decreto-legge all'esame sono quelle di mettere in campo un insieme di interventi in materia di agricoltura, volti ad incidere su realtà in evidente stato di crisi nonché prevedere un piano di interventi per il recupero della capacità produttiva e rafforzare la competitività;
    l'articolo 6 del decreto-legge all'esame consente l'accesso agli interventi previsti (articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004) per favorire la ripresa dell'attività produttiva alle imprese agricole ubicate nella Regione Puglia che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 1o marzo 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi;
    l'articolo 10 del decreto-legge all'esame incrementa la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori;
    in quello stesso periodo anche le imprese agricole ubicate nei territori della Regione Piemonte hanno subito ingenti danni dalle eccezionali e tardive gelate e brine;
    l'evento atmosferico «gelo e brina» rientra tra quelli assicurabili ai sensi della legge in materia di calamità naturali, di conseguenza i danni alle produzioni agricole non possono di norma beneficiare degli aiuti compensativi, ovvero contributi in conto capitale, contributi in conto interesse e agevolazioni previdenziali;
    agli eventi calamitosi si è sovrapposta una ulteriore eccezionalità, non imputabile agli agricoltori, rappresentata dalla impossibilità di stipulare polizze agevolate in quanto le piattaforme assicurative non erano ancora aperte e gli agricoltori non hanno dunque avuto modo di assicurarsi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere misure, anche di natura legislativa, affinché anche le imprese agricole della Regione Piemonte che hanno subito danni dalle gelate e dalle brinate verificatesi nei mesi di febbraio e marzo del 2018 e non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura del rischio gelo e brina possano accedere agli aiuti previsti a carico del Fondo di solidarietà nazionale.
9/1718-A/49Liuni.


   La Camera,
   premesso che:
    le finalità del decreto-legge all'esame sono quelle di mettere in campo un insieme di interventi in materia di agricoltura, volti ad incidere su realtà in evidente stato di crisi nonché prevedere un piano di interventi per il recupero della capacità produttiva e rafforzare la competitività;
    l'articolo 6 del decreto-legge all'esame consente l'accesso agli interventi previsti (articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004) per favorire la ripresa dell'attività produttiva alle imprese agricole ubicate nella Regione Puglia che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 1o marzo 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi;
    l'articolo 10 del decreto-legge all'esame incrementa la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori;
    in quello stesso periodo anche le imprese agricole ubicate nei territori della Regione Piemonte hanno subito ingenti danni dalle eccezionali e tardive gelate e brine;
    l'evento atmosferico «gelo e brina» rientra tra quelli assicurabili ai sensi della legge in materia di calamità naturali, di conseguenza i danni alle produzioni agricole non possono di norma beneficiare degli aiuti compensativi, ovvero contributi in conto capitale, contributi in conto interesse e agevolazioni previdenziali;
    agli eventi calamitosi si è sovrapposta una ulteriore eccezionalità, non imputabile agli agricoltori, rappresentata dalla impossibilità di stipulare polizze agevolate in quanto le piattaforme assicurative non erano ancora aperte e gli agricoltori non hanno dunque avuto modo di assicurarsi,

impegna il Governo

a valutare la necessità di consentire alle imprese agricole della Regione Piemonte che hanno subito danni dalle gelate e dalle brinate verificatesi nei mesi di febbraio e marzo del 2018 e non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura del rischio gelo e brina l'accesso agli aiuti previsti a carico del Fondo di solidarietà nazionale.
9/1718-A/49. (Testo modificato nel corso della seduta) Liuni.


   La Camera,
   premesso che:
    le finalità dei decreto-legge all'esame sono quelle di mettere in campo un insieme di interventi in materia di agricoltura volti ad incidere su realtà in evidente stato di crisi nonché prevedere un piano di interventi per il recupero della capacità produttiva e rafforzare la competitività;
    l'articolo 6 del decreto-legge all'esame consente l'accesso agli interventi previsti (articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004) per favorire la ripresa dell'attività produttiva alle imprese agricole ubicate nella Regione Puglia che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 1o marzo 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi;
    l'articolo 10 del decreto-legge all'esame incrementa la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori;
    in quello stesso periodo anche le imprese agricole ubicate nei territori della Regione Toscana hanno subito ingenti danni dalle eccezionali e tardive gelate e brine;
    l'evento atmosferico «gelo e brina» rientra tra quelli assicurabili ai sensi della legge in materia di calamità naturali, di conseguenza i danni alle produzioni agricole non possono di norma beneficiare degli aiuti compensativi, ovvero contributi in conto capitale, contributi in conto interesse e agevolazioni previdenziali;
    agli eventi calamitosi si è sovrapposta una ulteriore eccezionalità, non imputabile agli agricoltori, rappresentata dalla impossibilità di stipulare polizze agevolate in quanto le piattaforme assicurative non erano ancora aperte e gli agricoltori non hanno dunque avuto modo di assicurarsi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere misure, anche di natura legislativa, affinché anche le imprese agricole della Regione Toscana che hanno subito danni dalle gelate e dalle brinate verificatesi nei mesi di febbraio e marzo del 2018 e non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura del rischio gelo e brina possano accedere agli aiuti previsti a carico del Fondo di solidarietà nazionale.
9/1718-A/50Ziello.


   La Camera,
   premesso che:
    le finalità dei decreto-legge all'esame sono quelle di mettere in campo un insieme di interventi in materia di agricoltura volti ad incidere su realtà in evidente stato di crisi nonché prevedere un piano di interventi per il recupero della capacità produttiva e rafforzare la competitività;
    l'articolo 6 del decreto-legge all'esame consente l'accesso agli interventi previsti (articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004) per favorire la ripresa dell'attività produttiva alle imprese agricole ubicate nella Regione Puglia che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 1o marzo 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi;
    l'articolo 10 del decreto-legge all'esame incrementa la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori;
    in quello stesso periodo anche le imprese agricole ubicate nei territori della Regione Toscana hanno subito ingenti danni dalle eccezionali e tardive gelate e brine;
    l'evento atmosferico «gelo e brina» rientra tra quelli assicurabili ai sensi della legge in materia di calamità naturali, di conseguenza i danni alle produzioni agricole non possono di norma beneficiare degli aiuti compensativi, ovvero contributi in conto capitale, contributi in conto interesse e agevolazioni previdenziali;
    agli eventi calamitosi si è sovrapposta una ulteriore eccezionalità, non imputabile agli agricoltori, rappresentata dalla impossibilità di stipulare polizze agevolate in quanto le piattaforme assicurative non erano ancora aperte e gli agricoltori non hanno dunque avuto modo di assicurarsi,

impegna il Governo

a valutare la necessità di consentire alle imprese agricole della Regione Toscana che hanno subito danni dalle gelate e dalle brinate verificatesi nei mesi di febbraio e marzo del 2018 e non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura del rischio gelo e brina l'accesso agli aiuti previsti a carico del Fondo di solidarietà nazionale.
9/1718-A/50. (Testo modificato nel corso della seduta) Ziello.


   La Camera,
   premesso che:
    le finalità del decreto-legge all'esame sono quelle di mettere in campo un insieme di interventi in materia di agricoltura volti ad incidere su realtà in evidente stato di crisi nonché prevedere un piano di interventi per il recupero della capacità produttiva e rafforzare la competitività;
    l'articolo 6 del decreto-legge all'esame consente l'accesso agli interventi previsti (articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004) per favorire la ripresa dell'attività produttiva alle imprese agricole ubicate nella Regione Puglia che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 1o marzo 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi;
    l'articolo 10 del decreto-legge all'esame incrementa la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori;
    in quello stesso periodo anche le imprese agricole ubicate nei territori della Regione Veneto hanno subito ingenti danni dalle eccezionali e tardive gelate e brine;
    l'evento atmosferico «gelo e brina» rientra tra quelli assicurabili ai sensi della legge in materia di calamità naturali, di conseguenza i danni alle produzioni agricole non possono di norma beneficiare degli aiuti compensativi, ovvero contributi in conto capitale, contributi in conto interesse e agevolazioni previdenziali;
    agli eventi calamitosi si è sovrapposta una ulteriore eccezionalità, non imputabile agli agricoltori, rappresentata dalla impossibilità di stipulare polizze agevolate in quanto le piattaforme assicurative non erano ancora aperte e gli agricoltori non hanno dunque avuto modo di assicurarsi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere misure, anche di natura legislativa, affinché anche le imprese agricole della Regione Veneto che hanno subito danni dalle gelate e dalle brinate verificatesi nei mesi di febbraio e marzo del 2018 e non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura del rischio gelo e brina possano accedere agli aiuti previsti a carico del Fondo di solidarietà nazionale.
9/1718-A/51Stefani, Colmellere, Valbusa.


   La Camera,
   premesso che:
    le finalità del decreto-legge all'esame sono quelle di mettere in campo un insieme di interventi in materia di agricoltura volti ad incidere su realtà in evidente stato di crisi nonché prevedere un piano di interventi per il recupero della capacità produttiva e rafforzare la competitività;
    l'articolo 6 del decreto-legge all'esame consente l'accesso agli interventi previsti (articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004) per favorire la ripresa dell'attività produttiva alle imprese agricole ubicate nella Regione Puglia che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 1o marzo 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi;
    l'articolo 10 del decreto-legge all'esame incrementa la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori;
    in quello stesso periodo anche le imprese agricole ubicate nei territori della Regione Veneto hanno subito ingenti danni dalle eccezionali e tardive gelate e brine;
    l'evento atmosferico «gelo e brina» rientra tra quelli assicurabili ai sensi della legge in materia di calamità naturali, di conseguenza i danni alle produzioni agricole non possono di norma beneficiare degli aiuti compensativi, ovvero contributi in conto capitale, contributi in conto interesse e agevolazioni previdenziali;
    agli eventi calamitosi si è sovrapposta una ulteriore eccezionalità, non imputabile agli agricoltori, rappresentata dalla impossibilità di stipulare polizze agevolate in quanto le piattaforme assicurative non erano ancora aperte e gli agricoltori non hanno dunque avuto modo di assicurarsi,

impegna il Governo

a valutare la necessità di consentire alle imprese agricole della Regione Veneto che hanno subito danni dalle gelate e dalle brinate verificatesi nei mesi di febbraio e marzo del 2018 e non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura del rischio gelo e brina l'accesso agli aiuti previsti a carico del Fondo di solidarietà nazionale.
9/1718-A/51. (Testo modificato nel corso della seduta) Stefani, Colmellere, Valbusa.


   La Camera,
   premesso che:
    le finalità del decreto-legge all'esame sono quelle di mettere in campo un insieme di interventi in materia di agricoltura volti ad incidere su realtà in evidente stato di crisi nonché prevedere un piano di interventi per il recupero della capacità produttiva e rafforzare la competitività;
    l'articolo 6 del decreto-legge all'esame consente l'accesso agli interventi previsti (articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004) per favorire la ripresa dell'attività produttiva alle imprese agricole ubicate nella Regione Puglia che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 1o marzo 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi;
    l'articolo 10 del decreto-legge all'esame incrementa la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori;
    in quello stesso periodo anche le imprese agricole ubicate nei territori della Regione Lazio hanno subito ingenti danni dalle eccezionali e tardive gelate e brine;
    l'evento atmosferico «gelo e brina» rientra tra quelli assicurabili ai sensi della legge in materia di calamità naturali, di conseguenza i danni alle produzioni agricole non possono di norma beneficiare degli aiuti compensativi, ovvero contributi in conto capitale, contributi in conto interesse e agevolazioni previdenziali;
    agli eventi calamitosi si è sovrapposta una ulteriore eccezionalità, non imputabile agli agricoltori, rappresentata dalla impossibilità di stipulare polizze agevolate in quanto le piattaforme assicurative non erano ancora aperte e gli agricoltori non hanno dunque avuto modo di assicurarsi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere misure, anche di natura legislativa, affinché anche le imprese agricole della Regione Lazio che hanno subito danni dalle gelate e dalle brinate verificatesi nei mesi di febbraio e marzo del 2018 e non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura del rischio gelo e brina possano accedere agli aiuti previsti a carico del Fondo di solidarietà nazionale.
9/1718-A/52Zicchieri.


   La Camera,
   premesso che:
    le finalità del decreto-legge all'esame sono quelle di mettere in campo un insieme di interventi in materia di agricoltura volti ad incidere su realtà in evidente stato di crisi nonché prevedere un piano di interventi per il recupero della capacità produttiva e rafforzare la competitività;
    l'articolo 6 del decreto-legge all'esame consente l'accesso agli interventi previsti (articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004) per favorire la ripresa dell'attività produttiva alle imprese agricole ubicate nella Regione Puglia che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 1o marzo 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi;
    l'articolo 10 del decreto-legge all'esame incrementa la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori;
    in quello stesso periodo anche le imprese agricole ubicate nei territori della Regione Lazio hanno subito ingenti danni dalle eccezionali e tardive gelate e brine;
    l'evento atmosferico «gelo e brina» rientra tra quelli assicurabili ai sensi della legge in materia di calamità naturali, di conseguenza i danni alle produzioni agricole non possono di norma beneficiare degli aiuti compensativi, ovvero contributi in conto capitale, contributi in conto interesse e agevolazioni previdenziali;
    agli eventi calamitosi si è sovrapposta una ulteriore eccezionalità, non imputabile agli agricoltori, rappresentata dalla impossibilità di stipulare polizze agevolate in quanto le piattaforme assicurative non erano ancora aperte e gli agricoltori non hanno dunque avuto modo di assicurarsi,

impegna il Governo

a valutare la necessità di consentire alle imprese agricole della Regione Lazio che hanno subito danni dalle gelate e dalle brinate verificatesi nei mesi di febbraio e marzo del 2018 e non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura del rischio gelo e brina l'accesso agli aiuti previsti a carico del Fondo di solidarietà nazionale.
9/1718-A/52. (Testo modificato nel corso della seduta) Zicchieri.


   La Camera,
   premesso che:
    nel provvedimento in esame «Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto (A.C. 1718)» sono presenti numerosi interventi per risarcire i danni privati causati da eventi atmosferici avversi e calamità di natura diversificata;
    in data 24 settembre 2018 si è verificato un incendio di vaste proporzioni che ha devastato un ampio territorio nei comuni di Vecchiano, Buri, Calci e Vicopisano (provincia di Pisa);
    l'incendio, che ha causato l'evacuazione di circa 700 persone dalle loro abitazioni, ha interessato circa 1.400 ettari di bosco e coltivazioni, ha distrutto centinaia di ettari di oliveti, quasi tutti coltivati in terrazzamenti, castagneti, minacciato abitazioni rurali e alcuni agriturismi;
    i danni ufficiali stimati ad oggi dal centro intercomunale di protezione civile «Monte Pisano» sono i seguenti:
    danni agli immobili abitativi: per gli edifici già ispezionati e danneggiati in modo totale o parziale il danno complessivo è pari a 3.100.000 euro;
    danni a strutture, manto stradale ed impianti pubblici; il totale dei danni stimati è di 228.000 euro;
    danni al patrimonio agricolo: la superficie olivata terrazzata danneggiata dall'incendio è elevatissima per un totale stimato di piante bruciate di circa 400 a ettaro coltivato a oliveto e il danno agronomico a frutti pendenti è stimabile in complessivi 4.500.000 euro; sono circa 1.004 ettari la superficie di bosco distrutta comprendente anche castagni da legno per una stima di danno pari a 2.400.000 euro;
    spese di somma urgenza: la stima dei costi comprende tutte le spese immediate sostenute e stimate in corso di esecuzione, per gli interventi attivati per la rimozione delle situazioni di pericolo in atto per la salvaguardia dell'incolumità della cittadinanza è pari a 135 mila euro;
    danni alle attività economiche: il resoconto sommario dei danni da mancata attività di aziende presenti nelle aree colpite dall'incendio è quantificato in 80 mila euro;
    gli uffici regionali stimano inoltre, sulla base delle rilevazioni satellitari, che per la ricostituzione dei quasi mille e quattrocento ettari bruciati serviranno 8 milioni e mezzo di euro;
    questa grande emergenza, che ha spinto le istituzioni ad organizzarsi per sostenere i territori colpiti, oggi richiede interventi rapidi per garantire anche la sopravvivenza di molte aziende agricole, anche attraverso l'adozione di misure straordinarie come il reimpianto delle coltivazioni andate distrutte dal fuoco;
    il presidente della regione Toscana Enrico Rossi ha firmato il decreto che attiva lo stato di emergenza regionale e ha previsto lo stanziamento di 850 mila euro per gli interventi forestali e di ripulitura, e altri 350 mila per i lavori che i consorzi realizzeranno a valle attorno ai corsi d'acqua. Una seconda fase, dopo i rilievi, riguarderà il riassetto idrogeologico e le spese per i lavori di somma urgenza già effettuate dai comuni e il ripristino della strada provinciale sul Monte Serra;
    il Ministro Gian Marco Centinaio, dopo aver effettuato alcuni sopralluoghi nelle zone colpite dall'incendio sui Monti Pisani e dopo aver acquisito le necessarie informazioni, ha assicurato il suo impegno per il riconoscimento dello stato di emergenza nazionale;
    la regione Toscana ha successivamente avviato la procedura per la richiesta di calamità naturale e lo stato di emergenza;
    il Governo ha rifiutato lo stato di emergenza perché i danni non sarebbero stati abbastanza ingenti: nella lettera inviata alla Regione Toscana la Presidenza del Consiglio dei ministri ha infatti scritto testualmente: «non risulta l'incendio di cui trattasi abbia coinvolto in modo significativo le strutture e le infrastrutture presenti nell'area percorsa dal fuoco»;
    in data 22 novembre 2018 il Ministro delle politiche agricole Gian Marco Centinaio ha annunciato di aver firmato un decreto che consentirà alla Regione Toscana di attivare le misure del proprio Programma di sviluppo rurale 2014-2020 a sostegno degli investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del patrimonio forestale danneggiati dall'incendio sul Monte Serra;
    appare evidente che, con questo ultimo provvedimento, il Governo ha soltanto consentito formalmente che la Regione Toscana potesse stanziare appositi fondi europei, ottenuti grazie alla sua lungimirante programmazione, per alcuni danneggiamenti agricoli ed ambientali. Si tratta quindi di un atto formale di esclusivo buonsenso in cui non viene concesso alcun aiuto ulteriore rispetto a quelli già previsti dall'Unione europea;
    alcuni emendamenti al provvedimento in esame (numero 79.69 a prima firma dell'on. Susanna Cenni e numero 79.142 a prima firma dell'onorevole Lucia Ciampi), ritenuti ammissibili ma non discussi nel corso dell'esame in Commissione Bilancio e riproposti in Aula, prevedono lo stanziamento di apposite risorse per i danni ai privati e per il ripristino idrogeologico dei territori colpiti dagli incendi verificatisi nei comuni della Provincia di Pisa, Calci, Vicopisano e Buri, nel mese di settembre 2018,
    in data 8 dicembre 2018 la Camera dei deputati ha approvato un ordine del giorno (atto numero 9/01334-AR/114) che impegna il Governo, tra l'altro, a «Integrare nel primo provvedimento utile, coerentemente con quanto annunciato da autorevoli esponenti dell'esecutivo, le risorse già stanziate dalla regione Toscana al fine di risarcire le aziende ed i privati colpiti dagli incendi verificatisi nei comuni della Provincia di Pisa, Calci, Vicopisano e Buri, nel mese di settembre 2018»;
    le uniche misure ad oggi messe in campo sono state a carico dei comuni coinvolti dall'incendio e della regione Toscana ma riguardano solo marginalmente, in particolare, i danni agli edifici privati,

impegna il Governo

a dare seguito agli impegni assunti con l'ordine del giorno numero 9/01334-AR/114 citato in premessa e stanziare quindi anche le risorse per risarcire i danni agli edifici privati colpiti dagli incendi verificatisi nei comuni della Provincia di Pisa, Calci, Vicopisano e Buri, nel mese di settembre 2018.
9/1718-A/53Ciampi.


   La Camera,
   considerato che:
    in sede di esame in Commissione era stato introdotto l'articolo 10-bis, con il quale si prevedeva, per gli anni 2019 e 2020, in favore dei lavoratori agricoli operanti nelle imprese ricadenti nelle aree agricole colpite da avversità atmosferiche eccezionali del novembre 2018 e per i piccoli coloni e loro familiari operanti nelle medesime aree, il riconoscimento ai fini previdenziali e assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, di un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle lavorative effettivamente svolte nell'anno precedente a quello di fruizione dei benefìci;
    in sede di esame della compatibilità finanziaria della disposizione, la Commissione bilancio ha fortemente ridimensionato tale intervento limitandolo all'anno 2019 ed escludendone i coloni,

impegna il Governo:

   a valutare, sulla base della riduzione delle giornate lavorative dei soggetti individuati in premessa effettivamente prestate negli anni successivi al 2019, gli effetti applicativi della disciplina in esame al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a:
    prorogare la misura anche negli anni successivi al 2019;
    ricomprendere nel beneficio anche i piccoli coloni e loro familiari.
9/1718-A/54Caon, D'Attis, Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge all'esame dell'Assemblea prevede misure in sostegno di settori agricoli in crisi e di rilancio dell'agricoltura;
    pertanto è indispensabile favorire, per le attività del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, misure che incentivino il personale del medesimo Ministero in modo che possa espletare con la dovuta professionalità il lavoro che deve svolgere anche al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza delle politiche proprie del suddetto Ministero;
    è fondamentale quindi proprio per rafforzare l'attività soprattutto di controllo e di ispezione del personale del Ministero, implementare le risorse previste per il personale di cui all'articolo 76 del contratto nazionale di lavoro del comparto funzioni centrali in modo che ne venga riconosciuta la comprovata esperienza professionale;
    è altresì indispensabile incrementare le risorse per la retribuzione di posizione e per la retribuzione di risultato del personale di livello dirigenziale contrattualizzato al fine, anche in questo caso, di riconoscere la professionalità maturata nel lavoro da loro svolto,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di dare seguito a quanto stabilito in premessa per riconoscere la dovuta professionalità del lavoro svolto del personale indicato in premessa al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'attività del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
9/1718-A/55Benedetti.


   La Camera,
   esaminato il provvedimento in titolo,
    valutate con favore le misure di cui all'articolo 6, volte a consentire alle aziende agricole ubicate nella regione Puglia e danneggiate dalle gelate dello scorso anno di accedere agli interventi previsti dal Fondo di Solidarietà Nazionale ancorché non abbiano sottoscritto polizze assicurative a copertura dei rischi;
    visto che l'articolo 10-bis dispone interventi previdenziali e assistenziali in favore dei lavoratori agricoli e dei piccoli coloni che siano stati per almeno cinque giornate alle dipendenze di imprese agricole ricadenti nelle zone di cui all'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile 15 novembre 2018, n. 558 e che abbiano beneficiato degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 102/2004, riconoscendo loro, per l'anno 2019, ai fini previdenziali e assistenziali in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle lavorative effettivamente svolte alle dipendenze dei medesimi datori di lavoro nell'anno precedente a quello di fruizione dei benefici di cui al medesimo decreto legislativo,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di adottare ulteriori iniziative normative, volte a ricomprendere i lavoratori agricoli e i piccoli coloni alle dipendenze delle aziende di cui all'articolo 6, per le quali è disposto l'accesso al Fondo di Solidarietà Nazionale ancorché non abbiano sottoscritto polizze assicurative a copertura dei rischi, tra i destinatari dei benefici di cui all'articolo 10-bis.
9/1718-A/56L'Abbate.


   La Camera,
   premesso che:
    nel corso dell'esame in sede referente del decreto-legge in oggetto la XIII Commissione (Agricoltura) ha approvato l'emendamento del relatore 4.10, in materia di procedure di riscossione coattiva conseguente al mancato versamento del prelievo supplementare di latte di vacca di cui all'articolo 1 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91;
    l'introdotta disposizione, inserendo fra l'altro il comma 10-quinquies all'articolo 8-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, intende estendere alle suindicate procedure il periodo di sospensione fino al 15 luglio 2019, previsto dal comma 10-ter del novellato articolo riguardo alla procedura di recupero delle rate di quota latte dovute in base ai ruoli emessi dall'Agea;
   considerato che:
    la disposizione di cui al comma 10-quinquies non risulta congrua dal punto di vista tecnico-redazionale in quanto le disposizioni ivi richiamate fanno riferimento a fasi interne di un procedimento (consistente nel passaggio di residui di gestione da Agea all'agente della riscossione), che concerne esclusivamente i crediti per prelievo supplementare latte fino alla campagna lattiera 2008-2009 e non riguarda, invece, quelli per prelievo supplementare latte dovuto per il periodo dal 1o aprile 2014 al 31 marzo 2015 ai sensi del comma 1 del già menzionato articolo 1;
    appare, pertanto, necessario ed improcrastinabile riformulare l'accennata disposizione al fine di trasporre in un'inequivoca previsione normativa l'intenzione sottesa all'emendamento approvato in sede referente,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a modifica, la disposizione di cui al comma 10-quinquies nei termini sopra indicati.
9/1718-A/57Tarantino.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca «Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto»;
    la crisi del settore agricolo è dovuto anche all'aumento dei costi del carburante utilizzato per le macchine agricole, compromettendo in tal modo la produttività delle piccole-medie imprese;
    l'elevato costo del carburante preoccupa perché è causa principale dell'aumento dei prezzi dei generi di prima necessità e della lievitazione dei costi di distribuzione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le necessarie iniziative, volte a ridurre l'ammontare del valore complessivo delle accise sul combustibile ad uso agricolo o, comunque, ad assicurare che il suo valore non possa superare la somma del valore del costo della materia prima.
9/1718-A/58Osnato, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca, tra le altre, disposizioni in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale;
    in particolare, l'articolo 1 prevede interventi destinati a migliorare la qualità del latte ovino finanziati attraverso un istituendo Fondo;
    tali interventi devono soddisfare le condizioni stabilite dai regolamenti (UE) n. 1407 del 2013 e n. 1408 del 2013 che definiscono, tra l'altro, il limite dei contributi elargibili nel regime del de minimis del settore agricolo;
    a partire dal 14 marzo 2019, sono in vigore le nuove disposizioni che hanno innalzato il limite finanziario entro il quale poter erogare gli aiuti de minimis (quelli che non richiedono una preventiva notifica alla Commissione europea per poter essere erogati). L'articolo 3 del regolamento n. 1408 del 2013, come da ultimo modificato, ha, infatti, portato il massimale di aiuto concedibile per singola impresa nell'arco di tre esercizi finanziari dai precedenti 15.000 euro a 25.000 euro ed il plafond nazionale dall'1 per cento all'1,5 per cento della produzione agricola di ciascun Stato membro, a condizione però che lo Stato adotti il registro centrale degli aiuti «de minimis» (in Italia è già predisposto, ma non è ancora operativo) e che non venga superato il limite del 50 per cento dell'importo massimo di tali aiuti a favore di un singolo settore;
    il regime «de minimis» ha dimostrato di essere particolarmente utile in tempi di crisi in quanto permette una reazione veloce per aiutare gli agricoltori a superare emergenze, come gap di liquidità temporanei;
    l'innalzamento del limite finanziario è un primo passo in tale direzione, ma occorre un ulteriore sforzo per consentire ad uno Stato di concedere contributi eccezionali alle aziende agricole, soprattutto in situazioni di emergenza,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intervenire in sede di Unione europea al fine di modificare i regolamenti che definiscono il limite dei contributi elargibili nel regime del de minimis del settore agricolo, innalzandone il massimale di aiuto concedibile da 25.000 a 50.000 alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale.
9/1718-A/59Ferro, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca «Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto»;
    più specificatamente si è intervenuti in merito al monitoraggio della produzione di latte vaccino, ovino e caprino e dell'acquisto di latte e prodotti lattiero-caseari a base di latte importati da Paesi dell'Unione europea e da Paesi terzi;
    per quanto riguarda la produzione di latte vaccino in Italia, la difficoltà maggiore nella stipula dei contratti di conferimento del latte alle imprese di trasformazione sta nel fissare un prezzo in grado di tener conto della forte volatilità dei prezzi del latte alla stalla. In merito sono stati effettuati numerosi tentativi di indicizzazione del prezzo, ma in genere con scarso successo, che hanno generato diverse diseguaglianze;
    è necessario un maggior coordinamento tra produttori e aziende di trasformazione del latte; allevatori, cooperative, consorzi e caseifici non possono procedere su percorsi disgiunti l'uno dall'altro,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di fissare a livello europeo un prezzo minimo per il latte vaccino.
9/1718-A/60Silvestroni, Trancassini.


   La Camera,
   esaminato il provvedimento in titolo,
    valutate con favore le misure di cui all'articolo 6, volte a consentire alle aziende agricole ubicate nella regione Puglia e danneggiate dalle gelate dello scorso anno di accedere agli interventi previsti dal Fondo di Solidarietà Nazionale ancorché non abbiano sottoscritto polizze assicurative a copertura dei rischi;
    visto che l'articolo 10-bis dispone interventi previdenziali e assistenziali in favore dei lavoratori agricoli e dei piccoli coloni che siano stati per almeno cinque giornate alle dipendenze di imprese agricole ricadenti nelle zone di cui all'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile 15 novembre 2018, n. 558 e che abbiano beneficiato degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 102/2004, riconoscendo loro, per gli anni 2019 ai fini previdenziali e assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle lavorative effettivamente svolte alle dipendenze dei medesimi datori di lavoro nell'anno precedente a quello di fruizione dei benefici di cui al medesimo decreto legislativo,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte ricomprendere i lavoratori agricoli e i piccoli coloni alle dipendenze delle aziende di cui all'articolo 6, per le quali è disposto l'accesso al Fondo di Solidarietà Nazionale ancorché non abbiano sottoscritto polizze assicurative a copertura dei rischi, tra i destinatari dei benefici di cui all'articolo 10-bis e a valutare l'opportunità di estendere il cosiddetto bonus contributivo a fini assistenziali e previdenziali anche per l'anno 2020.
9/1718-A/61Gagnarli.


   La Camera,
   premesso che:
    la perturbazione siberiana che si è abbattuta sull'intero territorio italiano nei mesi di febbraio e marzo del 2018 ha generato innumerevoli danni all'intero settore agricolo. Le gelate connesse al vento siberiano che hanno colpito, in proporzione diversa, quasi tutte le regioni italiane, hanno assunto le proporzioni di una vera e propria calamità naturale. Le coltivazioni ed i settori interessati sono svariati. Si sono registrati, in particolare, ingenti danni alle coltivazioni di kiwi in Veneto, all'albicocco, pesco e ciliegio friulano e piemontese, ai campi di orticole di Marche ed Abruzzo, agli olivi laziali, nonché agli impianti arborei pugliesi, con una stima dei danni complessiva che si aggira tra i 300 ed i 500 milioni di euro;
    le imprese agricole delle regioni colpite dalle gelate necessiterebbero dunque di essere aiutate tramite misure statali che possano farle in qualche modo respirare, e parallelamente coadiuvarle nel ripristino delle coltivazioni e dei territori colpiti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, in deroga all'articolo 1, comma 3 lettera b) del decreto legislativo n. 102 del 2004, di consentire alle imprese agricole ubicate nelle regioni danneggiate dalle gelate, che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate, di accedere agli «interventi per favorire la ripresa dell'attività produttiva» di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004 e ciò in conformità a quanto previsto dall'articolo 6 del provvedimento in oggetto.
9/1718-A/62Caretta, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame contiene all'articolo 3 norme relative al monitoraggio della produzione di latte vaccino, ovino e caprino disponendo che i primi acquirenti di latte crudo sono tenuti a registrare mensilmente nella banca dati del SIAN i quantitativi di latte consegnati loro dal singoli produttori nazionali, quelli acquistati direttamente dai produttori, quelli acquistati da soggetti non produttori sia dei Paesi UE che dei Paesi terzi nonché i prodotti semilavorati provenienti da Paesi UE o da Paesi terzi con indicazione del paese di provenienza;
    inoltre le aziende sono tenute a registrare mensilmente nella banca dati del SIAN i quantitativi di ciascun prodotto fabbricato, di ciascun prodotto ceduto e le giacenze in magazzino;
    le modalità di applicazione delle norme contenute nell'articolo 3 saranno stabilite con decreto del MIPAAFT, previa intesa con la Conferenza Stato regioni, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame;
    tali adempimenti risultano un aggravio per le aziende, come abbiamo avuto modo di far presente nel corso dell'esame del provvedimento, anche depositando emendamenti al riguardo;
    molti flussi informativi sono già a disposizione del Ministero e pertanto rischiano di rappresentare una duplicazione inutile e un notevole onere aggiuntivo per le aziende del comparto a fronte di informazioni già trasmesse dalle aziende all'amministrazione che potrebbero esser acquisite in maniera automatica,

impegna il Governo

a verificare che gli oneri informativi previsti dall'articolo 3 del presente decreto-legge garantiscano effettivamente il raggiungimento degli obiettivi prefissati e contestualmente se non vi siano metodi meno gravosi per gli operatori per raggiungere gli stessi risultati.
9/1718-A/63Schullian.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame contiene all'articolo 3 norme relative al monitoraggio della produzione di latte vaccino, ovino e caprino disponendo che i primi acquirenti di latte crudo sono tenuti a registrare mensilmente nella banca dati del SIAN i quantitativi di latte consegnati loro dal singoli produttori nazionali, quelli acquistati direttamente dai produttori, quelli acquistati da soggetti non produttori sia dei Paesi UE che dei Paesi terzi nonché i prodotti semilavorati provenienti da Paesi UE o da Paesi terzi con indicazione del paese di provenienza;
    inoltre le aziende sono tenute a registrare mensilmente nella banca dati del SIAN i quantitativi di ciascun prodotto fabbricato, di ciascun prodotto ceduto e le giacenze in magazzino;
    le modalità di applicazione delle norme contenute nell'articolo 3 saranno stabilite con decreto del MIPAAFT, previa intesa con la Conferenza Stato regioni, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame;
    tali adempimenti risultano un aggravio per le aziende, come abbiamo avuto modo di far presente nel corso dell'esame del provvedimento, anche depositando emendamenti al riguardo;
    molti flussi informativi sono già a disposizione del Ministero e pertanto rischiano di rappresentare una duplicazione inutile e un notevole onere aggiuntivo per le aziende del comparto a fronte di informazioni già trasmesse dalle aziende all'amministrazione che potrebbero esser acquisite in maniera automatica,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di verificare che gli oneri informativi previsti dall'articolo 3 del presente decreto-legge garantiscano effettivamente il raggiungimento degli obiettivi prefissati e contestualmente se non vi siano metodi meno gravosi per gli operatori per raggiungere gli stessi risultati.
9/1718-A/63. (Testo modificato nel corso della seduta) Schullian.


INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Chiarimenti in ordine al rapporto tra componenti del Governo e piattaforma Rousseau – 3-00698

   BALDELLI, OCCHIUTO e MULÈ. – Al Ministro per i rapporti con il Parlamento e per la democrazia diretta. – Per sapere – premesso che:
   il Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento n. 83 del 4 aprile 2019, ha comminato all'Associazione Rousseau, quale responsabile del trattamento e in tale qualità trasgressore, il pagamento di euro 50.000 a titolo di sanzione per la violazione di cui al combinato disposto degli articoli 32 e 83, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) 2016/679, oltre ad ingiungere alla stessa associazione i necessari adeguamenti indicati nel provvedimento (completare l'adozione delle misure di auditing informatico; provvedere ad assegnare credenziali di autenticazione ad uso esclusivo di ciascun utente con privilegi amministrativi, entro 10 giorni; entro 120 giorni rivisitazione complessiva delle iniziative di sicurezza adottate; infine, entro il termine di 60 giorni, una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, riferita alle funzionalità di e-voting);
   la piattaforma Rousseau è stata lanciata nel 2016 e offre agli iscritti diverse funzioni: dalla votazione di liste elettorali alla partecipazione alla scrittura di leggi. La proprietà è dell'associazione di Davide Casaleggio e si sostiene grazie a «microdonazioni»;
   per il Garante per la protezione dei dati personali «il mancato, completo tracciamento degli accessi al database del sistema Rousseau e delle operazioni sullo stesso compiute configura la violazione di quel generale dovere di controllo sulla liceità dei trattamenti che grava sul titolare del trattamento e, in particolare, dell'obbligo di assicurare più adeguate garanzie di riservatezza agli iscritti alla piattaforma»;
   è evidente, quindi, come sussistano «importanti vulnerabilità» rispetto alle quali l'autorità è tenuta ad intervenire attraverso i poteri che le sono attribuiti, segnatamente alla luce della particolare rilevanza e delicatezza di una struttura, come la piattaforma Rousseau, che spesso sottopone al voto dei suoi iscritti molte delle decisioni sia di carattere programmatico, sia di carattere politico del più rappresentato in Parlamento tra i due partiti della maggioranza di Governo –:
   quale rapporto intercorra tra i componenti del Governo e la piattaforma Rousseau, anche in considerazione della vulnerabilità e della manipolabilità di tale strumento. (3-00698)


Iniziative volte a garantire un adeguato controllo del territorio in provincia di Foggia, a fronte dell'incremento di gravi eventi criminosi – 3-00699

   TASSO. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
   l'omicidio di un sottufficiale dei carabinieri, il maresciallo maggiore Di Gennaro, avvenuto sabato 13 aprile 2019 a Cagnano Varano in provincia di Foggia, riaccende i fari della cronaca criminale in un territorio difficile dove agisce la cosiddetta «quarta mafia»;
   la criticità della situazione dell'ordine pubblico in questa parte del Paese è resa ancor più drammaticamente evidente dal successivo episodio dell'omicidio di Cosimo Damiano Carbone – condannato all'ergastolo ma in permesso per motivi di salute – esponente di rilievo della criminalità organizzata locale, avvenuto a Trinitapoli, centro del basso Tavoliere ad una quarantina di chilometri da Foggia, domenica 14 aprile 2019;
   così come comunicato dagli inquirenti, il primo episodio non si inserisce in una logica di criminalità organizzata, ma configura l'espressione del livello di violenza che la malavita, organizzata e non, ha assunto nella zona e che sfocia in reazioni aggressive verso lo Stato, verso le forze dell'ordine e verso i cittadini;
   va sottolineato che dal 2017, anno della strage di San Marco in Lamis, in poi il livello di attenzione e di presenza dello Stato si è alzato e la qualità del lavoro degli organi inquirenti ha prodotto notevoli risultati;
   il territorio, però, è molto vasto, Foggia è la seconda provincia d'Italia per estensione e gli interessi illeciti sono molteplici: dal traffico di armi e stupefacenti alle estorsioni e all'usura, dai delitti contro il patrimonio a quelli contro l'ambiente, ambito nel quale stanno venendo alla luce azioni criminose legate allo smaltimento illecito di rifiuti, con la scoperta di rifiuti tossici «tombati», di discariche abusive e di scarichi illegali, ovviamente altamente inquinanti;
   in questo quadro decisamente critico sarebbe necessario un intervento ulteriore dello Stato, con un congruo incremento di forze dell'ordine e – poiché è noto che una direzione distrettuale antimafia può essere istituita solo nei capoluoghi sede di corte d'appello – la creazione di un distaccamento della direzione distrettuale antimafia medesima –:
   quali iniziative, alla luce di quanto esposto in premessa, il Governo intenda adottare per assicurare il rispetto della legalità, il diritto alla sicurezza e alla salute dei cittadini e per garantire un adeguato controllo del territorio da parte delle forze dell'ordine nelle zone interessate dal fenomeno della cosiddetta «quarta mafia». (3-00699)


Chiarimenti in merito alla situazione dei migranti in Italia a seguito dell'applicazione del cosiddetto «decreto sicurezza», con particolare riferimento all'abolizione del permesso di soggiorno per motivi umanitari e alla revisione del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (Sprar) – 3-00700

   FIANO, MIGLIORE, CECCANTI, MARCO DI MAIO, GIORGIS, MARTINA, ORFINI, POLLASTRINI, GRIBAUDO e ENRICO BORGHI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
   numerose sono state le promesse annunciate in campagna elettorale e nei primi mesi dell'attività di Governo dal Ministro interrogato, non ultima quella, largamente diffusa sugli organi di informazione, di effettuare tra i cinquecentomila e i seicentomila rimpatri di migranti irregolari, al punto che lo stesso Sottosegretario Giorgetti dichiarava che il Ministro interrogato «l'aveva sparata grossa»;
   da notizie a mezzo stampa risulta, invece, come tra il giugno 2018 e il dicembre 2018 siano stati rimpatriati 3.851 irregolari, registrando una diminuzione rispetto al medesimo intervallo di tempo nel 2017 pari al 3 per cento, mentre dal 1o gennaio 2019 al 17 febbraio 2019 i rimpatriati sarebbero stati appena 867, pari a soli 18 rimpatri al giorno;
   del resto la cifra stanziata per i rimpatri nell'ultimo anno è di appena 3.000.000 di euro in tre anni, a partire da uno stanziamento di 500.000 euro per il 2019, che equivale, considerando un costo medio per rimpatrio di circa 5.000 euro, ad un aumento di 100 rimpatri per il 2019 e 600 complessivi nel triennio;
   sul piano dell'azione politica, poi, il Governo non è innanzitutto riuscito a stipulare quegli accordi fondamentali con i Paesi di provenienza dei flussi migratori che sono il presupposto necessario per ogni attività di rimpatrio;
   contemporaneamente, talune misure introdotte nel cosiddetto «decreto sicurezza», come l'abolizione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, lungi dall'aumentare il livello di sicurezza del nostro Paese, hanno ad avviso degli interroganti reso illegali dall'oggi al domani persone fino ad oggi integrate, paradossalmente ingrossando il numero delle persone da rimpatriare e i costi per sostenere tali rimpatri;
   allo stesso modo il sostanziale smantellamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (Sprar), escludendo dalla possibilità di usufruire dei relativi servizi sia i richiedenti la protezione internazionale sia i titolari di protezione umanitaria, ha ulteriormente marginalizzato migranti fino ad oggi legalmente presenti e integrati nel nostro Paese –:
   a seguito dello stallo nelle negoziazioni in atto sugli accordi bilaterali e di quelle che appaiono agli interroganti gravissime misure adottate, come nel caso dell'abolizione del permesso di soggiorno per motivi umanitari e del sostanziale smantellamento del sistema Sprar, quale sia attualmente la situazione dei migranti in Italia anche in conseguenza dell'applicazione del «decreto sicurezza» e, in particolare, quale sia il numero delle persone sprovviste di titolo regolare e la loro destinazione attuale e futura. (3-00700)


Chiarimenti e iniziative di competenza in merito alla vicenda della nave Sea Watch 3 – 3-00701

   MOLINARI, ANDREUZZA, BADOLE, BASINI, BAZZARO, BELLACHIOMA, BELOTTI, BENVENUTO, BIANCHI, BILLI, BINELLI, BISA, BOLDI, BONIARDI, BORDONALI, CLAUDIO BORGHI, BUBISUTTI, CAFFARATTO, CANTALAMESSA, CAPARVI, CAPITANIO, VANESSA CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CENTEMERO, CESTARI, COIN, COLLA, COLMELLERE, COMAROLI, COMENCINI, COVOLO, ANDREA CRIPPA, DARA, DE ANGELIS, DE MARTINI, D'ERAMO, DI MURO, DI SAN MARTINO LORENZATO DI IVREA, DONINA, FANTUZ, FERRARI, FOGLIANI, FORMENTINI, FOSCOLO, FRASSINI, FURGIUELE, GASTALDI, GERARDI, GIACCONE, GIACOMETTI, GIGLIO VIGNA, GOBBATO, GOLINELLI, GRIMOLDI, GUSMEROLI, IEZZI, INVERNIZZI, LATINI, LAZZARINI, LEGNAIOLI, LIUNI, LO MONTE, LOCATELLI, LOLINI, EVA LORENZONI, LUCCHINI, MACCANTI, MAGGIONI, MARCHETTI, MATURI, MORELLI, MOSCHIONI, MURELLI, ALESSANDRO PAGANO, PANIZZUT, PAOLINI, PAROLO, PATASSINI, PATELLI, PATERNOSTER, PETTAZZI, PIASTRA, PICCOLO, POTENTI, PRETTO, RACCHELLA, RAFFAELLI, RIBOLLA, SALTAMARTINI, SASSO, STEFANI, TARANTINO, TATEO, TIRAMANI, TOCCALINI, TOMASI, TOMBOLATO, TONELLI, TURRI, VALBUSA, VALLOTTO, VINCI, VIVIANI, ZICCHIERI, ZIELLO, ZÓFFILI e ZORDAN. – Al Ministro dell'interno. – Per sapere – premesso che:
   da notizie a mezzo stampa si apprende che il Ministro interrogato risulterebbe nuovamente indagato per il reato di sequestro di persona, questa volta a seguito della vicenda della nave Sea Watch 3;
   il reato, contestato anche al Presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte, al Vice Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro Luigi Di Maio e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Danilo Toninelli, sarebbe stato commesso nel periodo dal 24 al 30 gennaio 2019 a Siracusa, al largo della quale era, appunto, ormeggiata la nave Sea Watch 3;
   sempre dalla stampa si apprende, altresì, che l'istruttoria sarebbe stata avviata dal tribunale dei ministri di Catania, in presenza della richiesta di archiviazione presentata a marzo 2019 dal procuratore di Catania, dottor Carmelo Zuccaro;
   la vicenda della nave Sea Watch 3, gestita dalla omonima organizzazione non governativa tedesca ma battente bandiera olandese, ha avuto inizio il 19 gennaio 2019, quando la nave fece salire a bordo 47 migranti che si trovavano su un barcone al largo della Libia, facendo, infine, rotta verso le coste della Sicilia;
   tale decisione sarebbe stata presa senza alcuna autorizzazione da parte delle autorità italiane e nonostante le diverse indicazioni del Governo olandese di dirigersi, invece, verso la più vicina Tunisia;
   l'organizzazione non governativa tedesca, oltre ad aver agito ad avviso degli interroganti in palese violazione della normativa internazionale sul diritto del mare e di quella nazionale in materia di immigrazione, con la decisione arbitraria di dirigersi verso le coste italiane e intraprendere così un viaggio ben più lungo rispetto ad altre possibili destinazioni, pare abbia messo anche a grave rischio la vita delle stesse decine di migranti a bordo della nave, giudicata poi anche dagli ispettori olandesi non idonea ad operazioni di salvataggio e trasporto;
   è stato solo grazie all'efficace intervento dell'attuale Governo che, pur senza assecondare improprie condotte di soccorso e navigazione che invece grazie ai precedenti Governi hanno negli scorsi anni determinato l'arrivo di migliaia di migranti irregolari sul territorio nazionale, si è giunti, infine, ad un accordo con altri 7 Paesi europei per l'accoglienza dei 47 migranti della Sea Watch 3 e all'autorizzazione all'attracco e sbarco nel porto di Catania il 31 gennaio 2019 –:
   se i fatti esposti in premessa e riportati dalla stampa relativi alla vicenda della nave Sea Watch 3 corrispondano al vero e quali iniziative il Ministro interrogato stia valutando di adottare o abbia già adottato a tale riguardo. (3-00701)


Iniziative a tutela dell'ordine pubblico con riferimento alle aree del napoletano, del foggiano e del brindisino – 3-00702

   MACINA, BALDINO, D'AMBROSIO, ELISA TRIPODI, DI STASIO, FARO, GIULIANO, LOVECCHIO, MENGA, TROIANO, MASI e LATTANZIO. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
   il nostro Paese sta affrontando un momento di particolare allarme quanto a fatti criminosi che hanno segnato – e continuano a segnare – diverse zone della Campania e della Puglia;
   a Napoli e provincia, negli ultimi mesi, si è assistito all'incremento di episodi di violenza relativi a faide tra bande rivali per il controllo del territorio; nella sola città di Afragola sono esplose dieci bombe all'esterno di attività commerciali con ingenti danni alle stesse attività;
   anche nel centro di Napoli sono stati compiuti gravi atti intimidatori contro attività commerciali, quali l'esplosione di una bomba carta all'esterno della pizzeria Sorbillo, la sparatoria contro le pizzerie Granieri e Di Matteo;
   secondo la relazione semestrale della direzione investigativa antimafia prevale un uso spregiudicato della violenza nei quartieri di Forcella, Sanità, Piazza Mercato, Quartieri Spagnoli, Vasto, Case Nuove, Ponticelli, San Giovanni a Teduccio;
   il 9 aprile 2019 è stato ucciso un uomo davanti agli occhi del figlio e ai bambini di una scuola elementare;
   la direzione investigativa antimafia evidenzia un forte disagio generazionale che interessa i giovani, per i quali i modelli criminali continuano ad esercitare una forte attrattiva, attraverso il radicarsi e l'espandersi delle cosiddette baby gang;
   in Puglia, soprattutto nel foggiano, sono stati fatti esplodere diversi ordigni;
   recentissimo, il 13 aprile 2019, l'agguato, a Cagnano Varano, che è costato la vita ad un maresciallo dei carabinieri, Vincenzo Di Gennaro, mentre prestava servizio in pattuglia;
   il Capo della polizia, in visita in prefettura a Foggia a metà gennaio 2019, ha ribadito che per molto tempo «si è sottovalutata la pervasività e l'incisività delle organizzazioni criminali nella provincia di Foggia»;
   anche a Brindisi, dall'inizio del 2019, si registra un aumento di efferate rapine (in uffici postali, centri commerciali, sale giochi), furti e atti teppistici;
   i provvedimenti adottati in termini di prevenzione e repressione della criminalità risultano ancora parziali, al fine di garantire la sicurezza dei cittadini;
   anche misure quali la videosorveglianza potrebbero rappresentare importanti passi per scongiurare il perpetrarsi di fatti tanto drammatici –:
   quali siano gli intendimenti in ordine ai fatti riferiti in premessa e, in particolare, all’escalation di violenza che si registra nelle zone del napoletano, del foggiano e del brindisino, nonché le misure urgenti che intenda adottare, per quanto di competenza, per mettere fine ad eventi tanto drammatici che mettono a rischio anche l'incolumità dei cittadini.
(3-00702)


Intendimenti in ordine all'ipotesi di un'operazione militare e umanitaria, sul modello di quella denominata «Mare Nostrum», con riferimento alla crisi libica in atto – 3-00703

   FORNARO, MURONI, ROSTAN e PALAZZOTTO. – Al Ministro della difesa. – Per sapere – premesso che:
   l'intensificarsi degli scontri armati in Libia, in particolare nelle aree vicine alla capitale Tripoli, con il coinvolgimento dei civili e ormai centinaia di vittime, sta mostrando come il Paese sia in una situazione di aperta guerra civile, mentre non si intravede, al momento, un'efficace azione diplomatica in grado di fermare il conflitto;
   diversi sono i focolai di scontro tra le milizie del generale Khalifa Haftar e quelle fedeli al Primo ministro Fayez al Serraj, nell'ovest del Paese, ma tensioni sono presenti anche a Bengasi, nella parte orientale, con l'attentato al capo dell'antiterrorismo di Haftar;
   l'inasprirsi dei combattimenti determina uno stato di instabilità che rende assolutamente insicuri i porti del Paese, considerato anche, in tale situazione, l'incapacità della presunta guardia costiera libica di controllarli;
   si prospetta una crisi umanitaria che vedrà coinvolte non solo le migliaia di persone, provenienti da diversi Paesi africani, ora trattenute nei campi di detenzione, ma anche numerosi cittadini libici che potrebbero cercare la fuga dagli scontri armati;
   da Il Corriere della Sera del 14 aprile 2019 si apprende che il Presidente del Consiglio dei ministri avrebbe visionato un dossier, preparato dai Servizi, dove si indica la possibilità che, con l'estendersi del conflitto, in una prima fase almeno seimila persone cercheranno la via di fuga verso l'Italia e altre centinaia di migliaia sono potenziali profughi;
   tali previsioni sono state confermate, nel corso dell'audizione di fronte al Copasir, dal direttore dell'Aise (Agenzia per la sicurezza all'estero) Luciano Carta;
   il Presidente del Consiglio dei ministri ha dichiarato ai giornalisti durante la Fiera del Levante di Bari che «se ci sarà una crisi umanitaria l'Italia saprà affrontarla»;
   la Ministra interrogata, in una recente intervista a Radio Capital, ha dichiarato che «il pericolo che possano aumentare gli sbarchi è assoluto», sottolineando, inoltre, che «se si dovesse arrivare alla guerra, non avremmo migranti ma rifugiati e i rifugiati devono essere accolti» –:
   se la Ministra interrogata, per quanto di competenza, non intenda, in previsione di una possibile crisi dei profughi, proporre un'operazione militare e umanitaria, su modello di quella denominata « Mare Nostrum», che coinvolga i Paesi dell'Unione europea, affinché si possano porre in essere tutti gli strumenti necessari per potere affrontare al meglio la situazione, combattere i trafficanti di esseri umani e portare il necessario soccorso ai profughi.
(3-00703)


Iniziative del Governo in merito alla crisi libica in atto, anche in relazione alla prospettiva dell'incremento degli sbarchi di migranti sulle coste italiane – 3-00704

   LOLLOBRIGIDA, MELONI, ACQUAROLI, BELLUCCI, BUCALO, BUTTI, CARETTA, CIABURRO, CIRIELLI, LUCA DE CARLO, DEIDDA, DELMASTRO DELLE VEDOVE, DONZELLI, FERRO, FIDANZA, FOTI, FRASSINETTI, GEMMATO, LUCASELLI, MANTOVANI, MASCHIO, MOLLICONE, MONTARULI, OSNATO, PRISCO, RAMPELLI, RIZZETTO, ROTELLI, SILVESTRONI, TRANCASSINI, VARCHI e ZUCCONI. – Al Ministro della difesa. – Per sapere – premesso che:
   continua il conflitto in Libia, dove le forze del generale Haftar stanno attaccando da giorni la città di Tripoli, capitale dello Stato e sede del Governo di unità nazionale, guidato da al Serraj e appoggiato dalle nazioni occidentali;
   nella sola città di Tripoli ci sarebbero già diciottomila sfollati e, complessivamente, come riportano notizie giornalistiche, ci sarebbero circa ottocentomila persone pronte a lasciare la Libia;
   ieri, nel corso di un programma radiofonico il Ministro interrogato in merito al conflitto ha dichiarato «dobbiamo portare l'Europa dalla nostra parte, non è possibile farlo andando a parlare con quei partiti, movimenti e Paesi in Europa che impediscono di raggiungere gli obiettivi dell'Italia. Dobbiamo insistere per una soluzione europea» e che in caso di un attacco alla Libia «le conseguenze in termini di destabilizzazione ricadrebbero soprattutto sull'Italia»;
   l'avanzata unilaterale di Haftar sta dimostrando ad avviso degli interroganti non solo l'ambiguità della politica seguita da alcune nazioni europee sin qui, ma anche il fallimento strategico e tattico dell'Italia sulla partita libica;
   nel corso del medesimo programma, con riferimento alla possibile ondata di migranti in fuga dalla Libia che rischia di riversarsi sull'Italia, il Ministro interrogato ha affermato che «in questa fase il pericolo che possano aumentare gli sbarchi è assoluto, è vero» e che «in caso di una nuova guerra non avremmo migranti ma rifugiati. E i rifugiati si accolgono»;
   tali affermazioni sembrano sconfessare la linea di chiusura dei porti seguita sin qui dal Governo e, in particolare, dal Ministro Salvini –:
   quali iniziative il Governo intenda assumere rispetto alla crisi libica, anche tenendo conto dei migranti che giungeranno in Italia nei prossimi mesi.
(3-00704)