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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 16 aprile 2019

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 16 aprile 2019.

  Battelli, Benvenuto, Bitonci, Bonafede, Borghese, Claudio Borghi, Brescia, Buffagni, Businarolo, Campana, Cancelleri, Carfagna, Castelli, Castiello, Cirielli, Colletti, Colucci, Comaroli, Cominardi, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, De Luca, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Muro, Di Stefano, Durigon, Fantinati, Ferraresi, Fioramonti, Gregorio Fontana, Lorenzo Fontana, Fraccaro, Frusone, Galizia, Galli, Gallinella, Gallo, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgetti, Grande, Grillo, Guerini, Guidesi, Invernizzi, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Lorenzin, Losacco, Lupi, Maggioni, Manzato, Micillo, Molinari, Molteni, Morelli, Morrone, Parolo, Picchi, Quartapelle Procopio, Rampelli, Ribolla, Rixi, Rizzo, Rosato, Ruocco, Saltamartini, Schullian, Carlo Sibilia, Silli, Sisto, Spadafora, Spadoni, Spessotto, Tofalo, Vacca, Valente, Vignaroli, Villarosa, Raffaele Volpi, Zóffili.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Battelli, Benvenuto, Bitonci, Bonafede, Borghese, Claudio Borghi, Brescia, Buffagni, Businarolo, Campana, Cancelleri, Carfagna, Castelli, Castiello, Cirielli, Colletti, Colucci, Comaroli, Cominardi, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, De Luca, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Muro, Di Stefano, Durigon, Fantinati, Ferraresi, Fioramonti, Gregorio Fontana, Lorenzo Fontana, Fraccaro, Frusone, Galizia, Galli, Gallinella, Gallo, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgetti, Grande, Grillo, Guerini, Guidesi, Invernizzi, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Lorenzin, Losacco, Lupi, Maggioni, Manzato, Micillo, Molinari, Molteni, Morelli, Morrone, Occhionero, Parolo, Picchi, Quartapelle Procopio, Rampelli, Ribolla, Rixi, Rizzo, Rosato, Ruocco, Saltamartini, Schullian, Carlo Sibilia, Silli, Sisto, Spadafora, Spadoni, Spessotto, Tateo, Tofalo, Vacca, Valente, Vignaroli, Villarosa, Raffaele Volpi, Zóffili.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 15 aprile 2019 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   DI MURO: «Disposizioni concernenti il regime tributario dei redditi di lavoro e di pensione derivanti da attività lavorativa frontaliera» (1775);
   UNGARO: «Introduzione dell'articolo 27-bis della legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente la partecipazione degli elettori iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero al voto per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia» (1776).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge MOLLICONE ed altri: «Disposizioni per sostenere l'innovazione tecnologica delle imprese editoriali e l'editoria digitale scolastica nonché per la promozione della lettura» (1516) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Serritella.

Modifica del titolo di proposte di legge.

  La proposta di legge n. 1508, d'iniziativa della deputata EMANUELA ROSSINI, ha assunto il seguente titolo: «Disposizioni concernenti le bande musicali e agevolazioni fiscali per il sostegno della loro attività».

Assegnazione di un progetto di legge a Commissione in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, il seguente progetto di legge è assegnato, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

   VI Commissione (Finanze):
  EMANUELA ROSSINI ed altri: «Disposizioni concernenti le bande musicali e agevolazioni fiscali per il sostegno della loro attività» (1508) Parere delle Commissioni I, V, VII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dal Ministero della salute.

  Il Ministero della salute, con lettera del 25 marzo 2019, ha trasmesso la nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno MURELLI ed altri n. 0/651/IX/1, accolto dal Governo nella seduta della IX Commissione (Trasporti) del 6 agosto 2018, concernente la realizzazione di campagne di comunicazione sociale sul disturbo dell'amnesia dissociativa, con particolare riferimento al fenomeno dell'abbandono di bambini in auto.

  La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali) competente per materia.

Trasmissione dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera in data 10 aprile 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, il rapporto informativo sull'attività svolta dall'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo nell'anno 2018 (Doc. LXXV, n. 3).

  Questo documento è trasmesso alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dal Ministero dell'interno.

  Il Ministero dell'interno, con lettera del 15 aprile 2019, ha trasmesso la nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno SILVESTRONI ed altri n. 9/1408/73, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 13 dicembre 2018, concernente l'opportunità di estendere le competenze del Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 25-octies del decreto-legge 2 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136 del 2018, incaricato di valutare la sussistenza delle condizioni per l'individuazione di un nuovo soggetto giuridico per la gestione della casa da gioco nel comune di Campione d'Italia, anche alle iniziative necessarie per la riqualificazione e riapertura del Casinò di Anzio.

  La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) competente per materia.

Trasmissione dal Ministro dell'economia e delle finanze.

  Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 16 aprile 2019, ha trasmesso, quale allegato al Documento di economia e finanza 2019 (Doc. LVII, n. 2), il rapporto sugli indicatori di benessere equo e sostenibile, predisposto ai sensi dell'articolo 10, comma 10-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Doc. LVII, n. 2 – Allegato VII).
  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) nonché a tutte le altre Commissioni permanenti e alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

  Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 16 aprile 2019, ha trasmesso, quale allegato al Documento di economia e finanza 2019 (Doc. LVII, n. 2), il documento «Strategie per una nuova politica della mobilità in Italia», predisposto ai sensi dell'articolo 10, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (Doc. LVII, n. 2 – Allegato VIII).
  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) nonché a tutte le altre Commissioni permanenti e alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

  Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 16 aprile 2019, ha trasmesso una nota concernente alcune correzioni al testo del Documento di economia e finanza 2019 (Doc. LVII, n. 2), di cui è stato dato annunzio all'Assemblea nella seduta dell'11 aprile 2019.
  Questa documentazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio) nonché a tutte le altre Commissioni permanenti e alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 11 aprile 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, un documento concernente la posizione del Governo nell'ambito della procedura di consultazione pubblica avviata dalla Commissione europea in merito alla valutazione delle disposizioni della direttiva n. 2006/54/CE che attua il principio del trattato sulle parità di retribuzione.
  Questo documento è trasmesso alla XI Commissione (Lavoro) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di risoluzioni del Parlamento europeo.

  Il Parlamento europeo ha trasmesso le seguenti risoluzioni, approvate nella tornata dall'11 al 14 febbraio 2019, che sono assegnate, ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), se non già assegnate alle stesse in sede primaria:
   risoluzione su un progetto di regolamento del Parlamento europeo che fissa lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore (statuto del mediatore europeo) e che abroga la decisione 94/262/CECA, CE, Euratom (Doc. XII, n. 283) – alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
   risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma antifrode dell'Unione europea (Doc. XII, n. 284) – alle Commissioni riunite VI (Finanze) e XIII (Agricoltura);
   risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano pluriennale per gli stock ittici nelle acque occidentali e nelle acque adiacenti e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica il regolamento (UE) 2016/1139 che istituisce un piano pluriennale per il Mar Baltico e abroga i regolamenti (CE) n. 811/2004, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007 e (CE) n. 1300/2008 (Doc. XII, n. 285) – alla XIII Commissione (Agricoltura);
   risoluzione legislativa sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile (Doc. XII, n. 286) – alla VIII Commissione (Ambiente);
   risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua (Doc. XII, n. 287) – alla VIII Commissione (Ambiente);
   risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica e rettifica il regolamento (UE) n. 167/2013 relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali (Doc. XII, n. 288) – alla IX Commissione (Trasporti);
   risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma relativo al mercato unico, alla competitività delle imprese, comprese le piccole e medie imprese, e alle statistiche europee e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014, (UE) n. 258/2014, (UE) n. 652/2014 e (UE) 2017/826 (Doc. XII, n. 289) – alla X Commissione (Attività produttive);
   risoluzione legislativa sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l'introduzione di misure tecniche dettagliate per il funzionamento del sistema dell'IVA definitivo per l'imposizione degli scambi tra Stati membri (Doc. XII, n. 290) – alla VI Commissione (Finanze);
   risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'Agenzia europea di controllo della pesca (codificazione) (Doc. XII, n. 291) – alla XIII Commissione (Agricoltura);
   risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla legge applicabile all'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti (Doc. XII, n. 292) – alle Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze);
   risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria per il periodo 2021-2027 (programma "Pericle IV") (Doc. XII, n. 293) – alla VI Commissione (Finanze);
   risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale (Doc. XII, n. 294) – alla II Commissione (Giustizia);
   risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale ("notificazione o comunicazione degli atti") (Doc. XII, n. 295) – alla II Commissione (Giustizia);
   risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (Doc. XII, n. 296) – alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e IX (Trasporti);
   risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un meccanismo per eliminare gli ostacoli giuridici e amministrativi in ambito transfrontaliero (Doc. XII, n. 297) – alla V Commissione (Bilancio);
   risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla valutazione delle tecnologie sanitarie, che modifica la direttiva 2011/24/UE (Doc. XII, n. 298) – alla XII Commissione (Affari sociali);
   risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione europea (Doc. XII, n. 299) – alla X Commissione (Attività produttive);
   risoluzione legislativa sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali nell'Unione (Rifusione) (Doc. XII, n. 300) – alla VIII Commissione (Ambiente);
   risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro (Doc. XII, n. 301) – alla X Commissione (Attività produttive);
   risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 per quanto riguarda talune commissioni applicate sui pagamenti transfrontalieri nell'Unione e le commissioni di conversione valutaria (Doc. XII, n. 302) – alla VI Commissione (Finanze);
   risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1073/2009 che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus (Doc. XII, n. 303) – alla IX Commissione (Trasporti);
   risoluzione legislativa sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che adatta la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'efficienza energetica [modificata dalla direttiva (UE) 2018/XXX] e il regolamento (UE) 2018/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio [Governance dell'Unione dell'energia], a motivo del recesso del Regno Unito dall'Unione europea (Doc. XII, n. 304) – alla X Commissione (Attività produttive);
   risoluzione legislativa concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica della Costa d'Avorio (2018-2024) (Doc. XII, n. 305) – alla III Commissione (Affari esteri);
   risoluzione non legislativa recante una proposta di risoluzione non legislativa sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica della Costa d'Avorio (2018-2024) (Doc. XII, n. 306) – alla III Commissione (Affari esteri);
   risoluzione legislativa sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il Regno del Marocco, del relativo protocollo di attuazione e dello scambio di lettere che accompagna l'accordo (Doc. XII, n. 307) – alla III Commissione (Affari esteri);
   risoluzione legislativa concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, di un accordo volto a impedire la pesca non regolamentata nelle acque d'altura del Mar Glaciale Artico centrale (Doc. XII, n. 308) – alla III Commissione (Affari esteri);
   risoluzione legislativa sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, del terzo protocollo aggiuntivo dell'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (Doc. XII, n. 309) – alla III Commissione (Affari esteri);
   risoluzione sulla necessità di rafforzare il quadro strategico dell'Unione europea per il periodo successivo al 2020 per le strategie nazionali di integrazione dei Rom e intensificare la lotta contro l'antiziganismo (Doc. XII, n. 310) – alla I Commissione (Affari costituzionali);
   risoluzione sull'attuazione delle disposizioni del trattato relative alla cooperazione rafforzata (Doc. XII, n. 311) – alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
   risoluzione sull'attuazione delle disposizioni del trattato relative alle prerogative del Parlamento in materia di controllo politico sulla Commissione (Doc. XII, n. 312) – alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
   risoluzione sull'attuazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nel quadro istituzionale dell'Unione europea (Doc. XII, n. 313) – alla I Commissione (Affari costituzionali);
   risoluzione legislativa concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore (Doc. XII, n. 314) – alla III Commissione (Affari esteri);
   risoluzione non legislativa sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore (Doc. XII, n. 315) – alla III Commissione (Affari esteri);
   risoluzione legislativa concernente il progetto di proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra (Doc. XII, n. 316) – alla III Commissione (Affari esteri);
   risoluzione non legislativa sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra (Doc. XII, n. 317) – alla III Commissione (Affari esteri);
   risoluzione legislativa concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra (Doc. XII, n. 318) – alla III Commissione (Affari esteri);
   risoluzione non legislativa sul progetto di decisione del Consiglio sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra (Doc. XII, n. 319) – alla III Commissione (Affari esteri);
   risoluzione legislativa concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti (Doc. XII, n. 320) – alla III Commissione (Affari esteri);
   risoluzione sulle sfide strategiche e le strategie contro i tumori femminili e comorbilità correlate (Doc. XII, n. 321) – alla XII Commissione (Affari sociali);
   risoluzione sulla situazione in Cecenia e il caso di Ojub Titiev (Doc. XII, n. 322) – alla III Commissione (Affari esteri);
   risoluzione sul diritto di manifestazione pacifica e sull'uso proporzionato della forza (Doc. XII, n. 323) – alla I Commissione (Affari costituzionali);
   risoluzione sui diritti delle persone intersessuali (Doc. XII, n. 324) – alla I Commissione (Affari costituzionali);
   risoluzione sul futuro dell'elenco di azioni a favore delle persone LGBTI (2019-2024) (Doc. XII, n. 325) – alla I Commissione (Affari costituzionali);
   risoluzione sul futuro del trattato INF e l'impatto sull'Unione europea (Doc. XII, n. 326) – alla III Commissione (Affari esteri);
   risoluzione su NAIADES II – Un programma di azione a sostegno del trasporto sulle vie navigabili interne (Doc. XII, n. 327) – alla IX Commissione (Trasporti);
   risoluzione sull'attuazione del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio sulla protezione degli animali durante il trasporto all'interno e all'esterno dell'Unione europea (Doc. XII, n. 328) – alla XIII Commissione (Agricoltura);
   risoluzione sui risultati delle deliberazioni della Commissione per le petizioni nel 2018, corredata dalla relativa relazione della Commissione per le petizioni (Doc. XII, n. 329) – alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 15 aprile 2019, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio – Rafforzare lo Stato di diritto nell'Unione – Il contesto attuale e possibili nuove iniziative (COM(2019) 163 final), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 2 aprile 2019, ha trasmesso le seguenti sentenze della Corte di giustizia o del Tribunale dell'Unione europea, relative a cause in cui la Repubblica italiana è parte o adottate a seguito di domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da un'autorità giurisdizionale italiana, che sono inviate, ai sensi dell'articolo 127-bis del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, nonché alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   sentenza della Corte (Quinta sezione) del 21 marzo 2019, causa C-498/17, Commissione europea contro Repubblica italiana. La Corte ha dichiarato che l'Italia è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù dell'articolo 14, lettere b) e c), della direttiva 1999/31, relativa alle discariche di rifiuti, non avendo adottato tutte le misure necessarie per far chiudere al più presto o per adeguare una serie di specifiche discariche non conformi alla medesima direttiva (Doc. XIX, n. 33) – alla VIII Commissione (Ambiente);
   sentenza della Corte (Quarta sezione) del 21 marzo 2019, cause riunite C-350/17 e C 351/217, Mobit Scarl contro Regione Toscana e Autolinee Toscane Spa contro Mobit Scarl, domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Consiglio di Stato. La Corte ha dichiarato che gli articoli 5 e 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia, devono essere interpretati nel senso che il citato articolo 5 non è applicabile a un procedimento di aggiudicazione svoltosi prima del 3 dicembre 2019, cosicché un'autorità competente che, mediante una decisione di aggiudicazione conclusiva di una procedura di gara, attribuisca prima di tale data un contratto di concessione di un servizio pubblico di trasporto locale di passeggeri su strada non è tenuta a conformarsi al medesimo articolo 5 (Doc. XIX, n. 34) – alla IX Commissione (Trasporti);
   sentenza della Corte (Decima sezione) del 21 marzo 2019, causa C-245/18, Tecnoservice Int. Srl contro Poste italiane Spa, domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunale di Udine. La Corte ha dichiarato che l'articolo 74, paragrafo 2, della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, deve essere interpretato nel senso che, ove un ordine di pagamento sia eseguito in conformità all'identificativo unico fornito dall'utente di servizi di pagamento, che non corrisponde al nome del beneficiario specificato dall'utente stesso, la limitazione della responsabilità del prestatore di servizi di pagamento, prevista dalla disposizione in oggetto, si applica sia al prestatore di servizi di pagamento del pagatore, sia al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario (Doc. XIX, n. 35) – alla VI Commissione (Finanze);
   sentenza della Corte (Prima sezione) del 21 marzo 2019, causa C-702/17, Unareti Spa contro Ministero dello sviluppo economico e altri, domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato. La Corte ha dichiarato che il diritto dell'Unione europea in materia di concessioni di servizio pubblico, letto alla luce del principio della certezza del diritto, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento, che modifica le norme per il calcolo del rimborso al quale i titolari di concessioni di distribuzione di gas naturale rilasciate in assenza di una procedura di gara hanno diritto a seguito della cessazione anticipata di tali concessioni ai fini di una loro nuova assegnazione mediante gara (Doc. XIX, n. 36) – alla X Commissione (Attività produttive);
   sentenza del Tribunale (Terza sezione ampliata) del 19 marzo 2019, cause riunite T-98/16, T-196/16 e T-198/16, Repubblica italiana e altri contro Commissione europea. Il Tribunale ha disposto l'annullamento della decisione (UE) 2016/1208 della Commissione, relativa all'aiuto di Stato SA.39451 (2015/C) (ex 2015/NN) cui l'Italia ha dato esecuzione a favore della Cassa di risparmio della provincia di Teramo Spa (Banca Tercas) tramite intervento del Fondo interbancario di tutela dei depositi (Doc. XIX, n. 37) – alla VI Commissione (Finanze);
   sentenza del Tribunale (Quarta sezione) del 12 marzo 2019, causa T-135/15, Repubblica italiana contro Commissione europea. Il Tribunale ha respinto il ricorso presentato dall'Italia contro alcune rettifiche imposte con la decisione di esecuzione (UE) 2015/103 della Commissione, ai fini dell'esclusione dal finanziamento di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), con riferimento al regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero, al pagamento tardivo del saldo dei premi di macellazione relativi all'anno 2004 e al pagamento tardivo di alcune spese relative alle azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli (Doc. XIX, n. 38) – alla XIII Commissione (Agricoltura);
   sentenza della Corte (Decima sezione) del 28 marzo 2019, cause riunite C-487/17 e C 489/17, domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Corte suprema di cassazione nell'ambito di procedimenti penale a carico di Alfonso Verlezza e altri. La Corte ha dichiarato che l'allegato III della direttiva 2008/98/CE, relativa ai rifiuti, e le altre norme dell'Unione europea vigenti in materia di rifiuti pericolosi, devono essere interpretati nel senso che il detentore di un rifiuto che può essere classificato sia con codici corrispondenti a rifiuti pericolosi sia con codici corrispondenti a rifiuti non pericolosi, ma la cui composizione non è immediatamente nota, deve, ai fini di tale classificazione, determinare tale composizione e ricercare le sostanze pericolose che possano ragionevolmente trovarvisi onde stabilire se il rifiuto presenti caratteristiche di pericolo, e a tal fine può utilizzare campionamenti, analisi chimiche e prove previsti dal regolamento (CE) n. 440/2008 o qualsiasi altro campionamento, analisi chimica e prova riconosciuti a livello internazionale, e che in tale contesto il principio di precauzione deve essere interpretato nel senso che, qualora, dopo una valutazione dei rischi quanto più possibile completa, il detentore del rifiuto si trovi nell'impossibilità pratica di determinare la presenza di sostanze pericolose o di valutare le caratteristiche di pericolo che il rifiuto presenta, quest'ultimo deve essere classificato come rifiuto pericoloso (Doc. XIX, n. 39) – alla VIII Commissione (Ambiente).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Iniziative volte a chiarire l'inapplicabilità dell'Iva sulla Tari, con particolare riferimento alle modalità di fatturazione e riscossione adottate dalla società Savno in provincia di Treviso – n. 2-00172

A) Interpellanza

   Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere – premesso che:
   l'articolo 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dispone che «i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della Tari»;
   la sentenza della Corte costituzionale n. 238 del 2009, le sentenze della Corte di cassazione (nn. 3756 del 2012, 4132 del 2015, 4723 del 2015 e 5078 del 2016), nonché l'Agenzia delle entrate, in risposta all'interpello 954-537/16, hanno confermato la non assoggettabilità ad Iva delle somme corrisposte a titolo di Tari, stante la natura «tributaria» e non «corrispettiva» della medesima;
   la Savno srl è una «azienda che gestisce il servizio integrato dei rifiuti solidi urbani per n. 44 comuni della provincia di Treviso e si occupa del servizio di raccolta delle principali frazioni merceologiche dei rifiuti, del loro trattamento e/o smaltimento, oltre che del servizio di fatturazione della tariffa rifiuti ai cittadini/utenti» (dal sito web);
   le fatture emesse dalla Savno risulterebbero all'interpellante irregolari in quanto sarebbe indicata in maniera chiara e leggibile «Tari – Tariffa rifiuti solidi urbani. Fattura ex articolo 21 decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e DM 24/10/2000 n. 370 Iva a esigibilità immediata», mentre, come detto, è una tassa per natura e non è assoggettabile ad Iva;
   la società giustifica tale procedura proprio con l'applicazione del citato comma 668, sopra richiamato, classificando di conseguenza la «Tari tariffa corrispettiva», pur non essendo presente nell'ordinamento tale tipologia di tributo;
   ovviamente non basta l'apposizione della dicitura «tariffa corrispettiva» per assoggettare ad Iva il servizio di raccolta rifiuti solidi urbani quando vi è prova documentata di un'obbligazione tariffaria a monte sulla quale viene calcolato l'importo fatto pagare ai contribuenti, indipendentemente da quanto sia elevato il loro spirito civico e il rispetto per l'ambiente. Una tale gestione disincentiva nei fatti e nella pratica chiunque a produrre meno rifiuti, applicando dei conferimenti minimi a prescindere da quanto effettivamente prodotto e questo, a giudizio dell'interpellante, sia in aperta violazione dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013, che si ricorda disciplina un servizio puntualmente reso e non una tassa, che dell'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE. Si tratterebbe pertanto, a giudizio dell'interpellante, di un meccanismo che vanifica le pronunce degli organi giurisdizionali sopra richiamati;
   le conseguenze di questa errata interpretazione normativa si rifletterebbero anche sull'incarico affidato alla società Sorit spa per il recupero degli importi insoluti; la società nella causale riporta la richiesta di pagamento avanzata come «Tari articolo 1, comma 668, tributo provinciale» quando il comma citato dice ben altro;
   rispetto a detta società si rileva anche che, pur essendo essa una normalissima società di capitale soggetta al diritto comune che opera liberamente sul mercato seppur controllata dal Consorzio per i servizi di igiene del territorio TV1 e che non può in alcun modo essere classificata come ente pubblico, applica la riscossione tramite l'ingiunzione fiscale con una procedura, quindi, contraria alla normativa vigente;
   una copiosa giurisprudenza, infatti, afferma che l'emissione dell'ingiunzione fiscale deve considerarsi riservata ai soli enti pubblici in senso soggettivo e non può estendersi, per il divieto di analogia delle norme eccezionali (quale è lo strumento impositivo dell'ingiunzione fiscale), alle società private, quantunque integralmente possedute da enti pubblici;
   poiché, quindi, l'ingiunzione fiscale è un rimedio recuperatorio utilizzabile solo dagli enti pubblici in senso proprio, ne consegue che l'emissione di tali atti da parte della Savno srl è secondo l'interpellante illegittima (si cita in merito la sentenza del giudice di pace di Gragnano del 13 novembre 2010, che ha dichiarato illegittima la richiesta di pagamento del servizio idrico tramite ingiunzione fiscale);
   si fa presente che in merito a tale vicenda è stato presentato in data 31 ottobre 2018 un esposto denuncia presso la tenenza della guardia di finanza di Conegliano da parte di due consiglieri comunali, rispettivamente di Oderzo e Conegliano, comuni che rientrano tra i 44 serviti dalla Savno srl;
   alla luce di quanto esposto, l'amministrazione statale dovrebbe intervenire per salvaguardare i principi che regolano la vita quotidiana di qualsiasi cittadino dettando regole, ma soprattutto osservando e facendo osservare quanto sia la Corte costituzionale che la Corte di cassazione hanno stabilito con chiarezza circa il divieto di assoggettare ad Iva la Tari e di vietare l'uso improprio dell'ingiunzione fiscale da chi non ne è legittimato –:
   se non ritenga di adottare ogni iniziativa di competenza per verificare quanto su esposto e chiarire definitivamente l'inapplicabilità dell'Iva sulla Tari e l'illegittimità della richiesta di pagamento della Tari tramite ingiunzione fiscale;
   se non ritenga, conseguentemente, di adottare ogni iniziativa di competenza affinché siano recuperate l'Iva erroneamente addebitata e le eventuali spese relative alle ingiunzioni fiscali notificate ai cittadini e richiesto contestualmente il rimborso di quanto dichiarato dalla Savno srl.
(2-00172) «D'Incà».


Iniziative di competenza volte a promuovere il reinserimento lavorativo dei cosiddetti ex sportellisti della Regione siciliana, nell'ambito del piano di assunzioni relativo ai servizi per l'impiego di cui alla legge di bilancio per il 2019 – n. 3-00508

B) Interrogazione

   GERMANÀ, PRESTIGIACOMO, BARTOLOZZI, MINARDO, SCOMA e SIRACUSANO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
   stando ai dati della Fondazione studi consulenti del lavoro, la Sicilia è la regione col più alto numero di addetti ai servizi pubblici per il lavoro: 1.737 su 7.934 operatori, poco meno del 22 per cento del personale operativo nei centri per l'impiego di tutta Italia. Ciononostante, sempre secondo la rilevazione svolta dalla richiamata fondazione, su 137 mila siciliani che ogni anno accedono all'indennità di disoccupazione «Naspi», ben 85 mila risultano ancora in attesa di offerte congrue di lavoro al quinto mese di erogazione del sussidio;
   tra i problemi principali che afferiscono ai servizi per l'impiego pubblici, a livello nazionale, vi è quello della necessità di riqualificare i dipendenti dei centri per l'impiego che, ai sensi della legge di bilancio per il 2019, come intervenuta anche sulla precedente normativa (legge di bilancio per il 2018), prevede nel corso dell'anno 2019 l'assunzione di nuove unità di personale attraverso due canali: quello delle singole regioni, competenti in materia di lavoro e con prerogative dirette sui servizi per l'impiego, e quello dello Stato attraverso Anpal servizi spa;
   Anpal servizi spa è una società di diritto privato totalmente partecipata di Anpal, l'Agenzia nazionale per le politiche attive per il lavoro, che attualmente svolge servizi di supporto tecnico presso i centri per l'impiego nelle diverse regioni;
   in Sicilia i servizi per l'impiego sono stati garantiti sin dai primi anni 2000, attraverso personale qualificato e competente con la costituzione di appositi sportelli multifunzionali finanziati con fondi comunitari in cui hanno operato lavoratori in possesso delle competenze richieste dalla normativa comunitaria: ormai noti come «ex sportellisti» della Regione siciliana. Attraverso tali servizi la Regione siciliana è dotata di un'ampia banca dati informativa che oggi potrebbe essere alla base di qualsiasi riforma o intervento organico del settore delle politiche attive del lavoro. Il personale è ormai rimasto senza lavoro nonostante le competenze e l'esperienza acquisita nel corso del tempo, che rappresenterebbe sicuramente un valido punto di partenza per il riordino del sistema delle politiche attive del lavoro in Sicilia;
   la legge regionale 17 maggio 2016, n. 8, all'articolo 13, comma 3-bis, reca una chiara disposizione volta a sanare il problema dei cosiddetti «ex sportellisti» siciliani;
   il 10 agosto 2018 il Ministro interrogato dichiarava, tramite il sito istituzionale dello stesso Ministero, che «il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è consapevole dell'emergenza sociale rappresentata dai circa 8 mila ex sportellisti impegnati dalla Regione siciliana in attività di formazione e servizi ai cittadini». Secondo la stessa nota, il Ministro interrogato starebbe «già operando con gli uffici del Ministero per ipotizzare dei percorsi di rafforzamento delle politiche per il lavoro e auspichiamo che la Regione siciliana, che ha in capo l'attuazione delle politiche per il lavora, possa supportare il Governo nell'azione di riordino»;
   ai sensi della normativa vigente le imminenti assunzioni di personale per rinforzare i servizi per l'impiego su tutto il territorio nazionale non prevedono alcun riferimento specifico ai soggetti che hanno già esperienza nell'ambito delle politiche attive del lavoro e men che meno a quelli sopra richiamati già impiegati per lungo tempo in Sicilia, disattendendo almeno per il momento quanto promesso nel corso dell'estate 2018 –:
   se, in vista dell'attuazione del piano assunzionale ai sensi dell'articolo 1, commi 255 e seguenti, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019), il Ministro interrogato non ritenga opportuno assumere, per quanto di competenza, iniziative urgenti, anche normative, volte a promuovere l'assunzione e il reinserimento lavorativo dei cosiddetti ex sportellisti della Regione siciliana. (3-00508)


Iniziative volte a garantire la continuità produttiva degli stabilimenti della Alstom Ferroviaria spa, con particolare riferimento al sito di Savigliano (Cuneo) – n. 2-00211

C) Interpellanza

   La sottoscritta chiede di interpellare il Ministro dello sviluppo economico, per sapere – premesso che:
   Alstom ferroviaria spa impiega circa 2.600 persone in Italia in 8 siti, 31 depositi su tutto il territorio nazionale e 2 centri di eccellenza: Savigliano (Cuneo), per i treni Pendolino ad alta velocità, basati sulla tecnologia tilting, e i treni regionali, e Bologna, per il segnalamento ferroviario e i sistemi di trazione;
   nel febbraio 2017 Alstom, Ministero dello sviluppo economico, regione Piemonte e regione Lombardia hanno siglato un protocollo d'intesa per svolgere attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nei siti di Alstom di Savigliano e Sesto San Giovanni;
   nel mese di settembre 2017 è stato annunciato l'avvio delle procedure per la fusione tra Alstom e Siemens mobility, andando a creare il secondo gruppo mondiale nel settore; la fusione richiede, però, l'approvazione della Commissione europea e dell'Antitrust;
   a seguito di questa notizia, è avvenuto a Milano un incontro tra sindacati e rappresentanti della multinazionale francese sul rinnovo del premio di produzione e sulle garanzie occupazionali dopo l'annunciata sinergia tra i gruppi Alstom e Siemens;
   nel novembre 2018 la Commissione europea ha bloccato il progetto della fusione tra Alstom e Siemens mobility, esprimendo una serie di obiezioni all'accordo, ritenuto incompatibile con il mercato continentale per il timore di un duopolio fra i due colossi aziendali, costringendo a congelare l'intesa, in attesa di misure correttive ai segmenti di treni ad alta velocità, ai sistemi di controllo e ai network regionali;
   nel dicembre 2018, a seguito delle obiezioni alla proposta da parte della Commissione europea, le due società hanno assunto l'impegno a presentare una soluzione per arrivare a una riduzione del fatturato con la cessione di attività, tecnologie per i treni ad alta velocità e attività di segnalazione di Alstom in Europa, oltre ad alcuni asset di segnalazione Siemens per rispondere alle preoccupazioni europee in tema di antitrust;
   per quanto riguarda i prodotti di segnalamento si tratta di circa 600 persone coinvolte, di cui 20/30 persone in Italia, sul sito di Bologna;
   per quanto riguarda il materiale rotabile, sono emerse due possibili proposte: la prima riguarda la cessione di tutte le attività riguardanti il «Pendolino», dei contratti di manutenzione Pkp Polonia che coinvolgerebbe circa 80 persone e delle attività sull'Etr 610 Sbb a Savigliano che coinvolgerebbero circa 200 persone, oltre alla manutenzione del pendolino Evo, che vede circa 120 persone coinvolte. Per quanto riguarda il sito di Savigliano, inoltre, verrebbero offerte le aree del reparto fitting, reparto per il collaudo statico con il personale impiegatizio per poter portare a completamento la commessa Ntv, cedendo anche il futuro «Smart Pendolino», oggi ancora in fase di progettazione; la seconda riguarda la cessione del treno Velaro ad alta velocità di Siemens;
   la Commissione europea ora ha tempo fino al 18 febbraio 2019 per approvare le proposte fatte e dare il «via libera» alla costituzione della nuova società;
   i sindacati del gruppo Alstom Italia hanno già manifestato la loro preoccupazione date le recenti comunicazioni delle due società circa la tutela dell'occupazione in Francia e Germania, ponendo il dubbio che a soffrire maggiormente di tale fusione siano gli stabilimenti presenti in tutti gli altri Paesi (Italia compresa);
   le rappresentanze sindacali unitarie, riunite in consiglio di fabbrica, seriamente preoccupate dell'evolversi della situazione occupazionale dei dipendenti e unitamente al Coordinamento nazionale, hanno richiesto con urgenza un incontro con la direzione Alstom Italia per venire a conoscenza degli effetti di tali future scelte aziendali e delle eventuali ricadute occupazionali sui siti italiani sia di produzione sia di manutenzione;
   il consiglio comunale di Savigliano, in data 20 dicembre 2012, ha approvato un ordine del giorno con il quale si attenzionano la regione Piemonte e il Governo affinché tutelino gli interessi e garantiscano il proprio intervento per la sopravvivenza dello stabilimento Alstom di Savigliano e per il proseguimento della produzione del Pendolino in loco;
   lo stabilimento di Savigliano (Cuneo) rappresenta su scala nazionale un caso di eccellenza e si è aggiudicato commesse importanti e occupa, ad oggi, circa 830 dipendenti diretti tra operai e impiegati;
   un patto per garantire la protezione dei rispettivi lavoratori nei prossimi 4 anni è parte integrante dell'accordo tra Alstom e Siemens –:
   se il Ministro interpellato sia a conoscenza della gravità della situazione, essendo il settore ferroviario fortemente strategico per il nostro Paese;
   se e quali iniziative di competenza il Governo intenda urgentemente porre in essere al fine di salvaguardare il futuro di una realtà produttiva di alta specializzazione, come l’Alstom ferroviaria spa, in particolare nello specifico del sito di Savigliano, esempio di «industria 4.0».
(2-00211) «Dadone».


Elementi e iniziative in merito alle procedure per la stabilizzazione e il reclutamento del personale afferente all'area della ricerca sanitaria presso gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli Istituti zooprofilattici sperimentali – n. 3-00694

D) Interrogazione

   UBALDO PAGANO e RIZZO NERVO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della salute, al Ministro per la pubblica amministrazione. — Per sapere – premesso che:
   l'annosa questione riguardante le condizioni di precarietà del personale di ricerca sanitaria ha trovato finalmente una soluzione con la legge di bilancio per il 2018;
   difatti, la legge 27 dicembre 2017, n. 205, dal comma 422 al 434 dell'articolo 1, ha delineato un percorso (definito «piramide dei ricercatori») volto sia alla stabilizzazione che al nuovo reclutamento di personale ricercatore e di supporto alla ricerca degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e Istituti zooprofilattici sperimentali pubblici;
   la legge permette ai suddetti istituti di assumere personale di ricerca con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 5 anni, rinnovabile per altri 5 anni in caso di valutazione positiva dell'attività svolta (commi 426-427), con eventuale passaggio a tempo indeterminato (comma 428) al termine dei 10 anni complessivi;
   contestualmente, la legge prevedeva (al comma 432) la possibilità per gli istituti di stabilizzare il personale collaboratore e ha stanziato ulteriori risorse in favore degli istituti per le assunzioni (comma 424): 19 milioni di euro per il 2018, 50 milioni per il 2019, 70 milioni per il 2020 e 90 milioni per 2021;
   al comma 425, la legge demandava la determinazione dei requisiti, dei titoli e l'individuazione delle procedure per l'assunzione dei ricercatori a un decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
   in data 27 dicembre 2018, l'Aran e alcune organizzazioni e confederazioni sindacali hanno sottoscritto l'ipotesi di contratto collettivo nazionale del lavoro per il personale ricercatore e di supporto alla ricerca;
   il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che dovrebbe stabilire requisiti, titoli e procedure ai fini delle assunzioni, decorsi oltre 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 205 del 2017, non è stato ancora emanato;
   il suddetto grave ritardo, oltre ad aver già causato l'esodo di oltre 500 ricercatori dagli istituti di ricerca sanitaria pubblica verso aziende e istituti privati, mette a rischio le risorse già stanziate per il 2019 (50 milioni di euro) per l'assunzione dei ricercatori precari –:
   se e in quali tempi il Governo intenda dare attuazione a quanto stabilito dal comma 425 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017, al fine di permettere l'avvio del procedimento sia di stabilizzazione che di nuovo reclutamento di personale di ricerca e di supporto, considerato che le procedure concorsuali per l'assunzione del personale non possono dispiegarsi senza la preventiva emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri richiamato dalla stessa norma.
(3-00694)


DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 29 MARZO 2019, N. 27 RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI RILANCIO DEI SETTORI AGRICOLI IN CRISI E DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE AGROALIMENTARI COLPITE DA EVENTI ATMOSFERICI AVVERSI DI CARATTERE ECCEZIONALE E PER L'EMERGENZA NELLO STABILIMENTO STOPPANI, SITO NEL COMUNE DI COGOLETO (A.C. 1718-A)

A.C. 1718-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo

A.C. 1718-A – Parere della V Commissione
PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

  Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  All'articolo 4-bis sopprimere il comma 2.

  All'articolo 6-bis, comma 1, dopo le parole: è concesso aggiungere le seguenti: per l'anno 2019.

  All'articolo 6-bis, comma 4, sostituire le parole: a valere sul con le seguenti: mediante corrispondente riduzione del.

  Sostituire l'articolo 10-bis con il seguente:

Art. 10-bis.
(Interventi previdenziali e assistenziali in favore dei lavoratori agricoli e dei piccoli coloni)

  1. Dopo il comma 6 dell'articolo 21 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è inserito il seguente: «6-bis. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato che siano stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ricadenti nelle zone di cui all'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile 15 novembre 2018, n. 558, e che abbiano beneficiato degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono riconosciuti per l'anno 2019 i benefìci di cui al comma 6».
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in euro 860.000 per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 6, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

  All'articolo 12, comma 4, sostituire il primo e il secondo periodo con il seguente: Il Prefetto di Genova è altresì autorizzato ad avvalersi fino ad un massimo di cinque unità di personale appartenente alle amministrazioni pubbliche poste a tal fine in posizione di comando o di distacco secondo i rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico ed il trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza.

  All'articolo 12, comma 5, primo periodo, dopo le parole: del presente articolo, aggiungere le seguenti: ad eccezione del comma 5-bis,

  e con la seguente osservazione:
  All'articolo 12, comma 5-bis, si valuti l'opportunità di sostituire le parole; del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 con le seguenti: dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

  Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli articoli premissivi 010.08, 010.09, 010.010, 010.011, 010.015, 010.0100, 010.0101, 010.0102, 010.0103, 010.0104, 010.0105 e 010.0106 e sugli emendamenti 1.9, 2.5, 3.33, 3.34, 3.35, 3.103, 4.15, 6,1, 6.2, 6-bis.100, 6-bis.101, 7.13, 7.14, 7.16, 7.21, 7.43, 7.100, 7.101, 7.102, 8.6, 8.7, 8.18, 8.28, 8.40, 8.42, 8-ter.21, 8-ter.23, 8-ter.29, 8-ter.41, 8-ter.102, 8-ter.104, 9.5, 9.7 e 10.3, nonché sugli articoli aggiuntivi 8.03, 8.06, 8-ter.0100, 9.04, 10.012, 10.042, 10.043, 10.044, 11.018, 11.028, 11.041, 11.042, 11-bis.01, 11-bis.02, 11-bis.03, 11-bis.016, 11-bis.017, 11-bis.020 e 11-bis.023, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura,

NULLA OSTA

  sulle restanti proposte emendative.

A.C. 1718-A – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Capo I
MISURE DI SOSTEGNO AL SETTORE LATTIERO-CASEARIO

Articolo 1.
(Misure di sostegno al settore lattiero-caseario del comparto del latte ovino)

  1. Al decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, dopo l'articolo 23, è inserito il seguente:
   «Art. 23.1. – (Misure per la competitività della filiera e il miglioramento della qualità del latte ovino e dei suoi derivati)1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, un Fondo con una dotazione iniziale pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, destinato a favorire la qualità e la competitività del latte ovino attraverso il sostegno ai contratti e agli accordi di filiera, l'adozione di misure temporanee di regolazione della produzione, compreso lo stoccaggio privato dei formaggi ovini a denominazione di origine protetta (DOP), nonché attraverso la ricerca, il trasferimento tecnologico e gli interventi infrastrutturali nel settore di riferimento.
  2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1, tenendo conto, fra l'altro, delle specificità territoriali, con particolare riguardo alle aree di montagna, della consistenza numerica dei capi bestiame, dell'adozione di iniziative volte a favorire l'imprenditoria giovanile, nonché della promozione della qualità dei prodotti made in Italy.
  3. Per gli interventi di cui al comma 1, il contributo è concesso nel rispetto dei massimali stabiliti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

  2. Il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al comma 1, capoverso 2, è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Articolo 2.
(Disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario del comparto del latte ovino e caprino)

  1. Dopo l'articolo 3 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, è inserito il seguente:
   «Art. 3-bis. – (Disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario del comparto del latte ovino e caprino) 1. Al fine di contribuire alla ristrutturazione del settore lattiero-caseario del comparto del latte ovino e caprino, considerate le particolari criticità produttive e la necessità di recupero e rilancio della produttività e della competitività, è riconosciuto, nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019, un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese entro la data del 31 dicembre 2018.
  2. Per gli interventi di cui al presente articolo, il contributo è concesso in identico ammontare ad ogni singolo produttore, nel rispetto dei massimali stabiliti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.
  3. Agli oneri previsti per l'assegnazione dei contributi di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.».

  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per la concessione del contributo di cui al comma 1, capoverso 1, la disciplina dell'istruttoria delle relative richieste, nonché i relativi casi di revoca e decadenza.

Articolo 3.
(Monitoraggio della produzione di latte vaccino, ovino e caprino e dell'acquisto di latte e prodotti lattiero-caseari a base di latte importati da Paesi dell'Unione europea e da Paesi terzi)

  1. Allo scopo di consentire un accurato monitoraggio delle produzioni lattiero-casearie realizzate sul territorio nazionale, i primi acquirenti di latte crudo, come definiti dall'articolo 151, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, fermo restando quanto stabilito dall'allegato III, punto 9, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione, del 20 aprile 2017, per il latte vaccino, sono tenuti a registrare mensilmente, nella banca dati del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, i quantitativi di latte ovino, caprino e il relativo tenore di materia grassa, consegnati loro dai singoli produttori nazionali, nonché di latte e prodotti lattiero-caseari semilavorati introdotti nei propri stabilimenti importati da altri Paesi dell'Unione europea o da Paesi terzi.
  2. Le aziende che producono prodotti lattiero-caseari contenenti latte vaccino, ovino o caprino registrano mensilmente, per ogni unità produttiva, nella banca dati del SIAN, i quantitativi di ciascun prodotto fabbricato, i quantitativi di ciascun prodotto ceduto e le relative giacenze di magazzino.
  3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  4. Chiunque non adempie agli obblighi di registrazione di cui ai commi 1 e 2 entro il quinto giorno del mese successivo a quello al quale la registrazione si riferisce, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 20.000. Nel caso in cui le violazioni di cui al presente articolo riguardino quantitativi di latte vaccino, ovino e caprino superiori a 500 ettolitri, non registrati mensilmente nel rispetto del termine di cui al primo periodo, si applica la sanzione amministrativa accessoria del divieto di svolgere l'attività di cui ai commi 1 e 2 sul territorio italiano, per un periodo che va da sette a trenta giorni.
  5. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dal Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.
  6. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, le regioni, gli enti locali e le altre autorità di controllo, nell'ambito delle rispettive competenze, esercitano i controlli per l'accertamento delle infrazioni delle disposizioni di cui al presente articolo.
  7. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 4.
(Modifiche all'articolo 8-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33)

  1. All'articolo 8-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, i commi 10, 10-bis e 10-ter sono sostituiti dai seguenti:
  « 10. A decorrere dal 1o aprile 2019, la riscossione coattiva degli importi dovuti relativi al prelievo supplementare latte, nei casi di mancata adesione alla rateizzazione e in quelli di decadenza dal beneficio della dilazione di cui al presente articolo, è effettuata ai sensi degli articoli 17, comma 1, e 18, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
  10-bis. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, sono determinati i termini e le modalità di trasmissione, in via telematica, all'agente della riscossione, dei residui di gestione relativi ai ruoli emessi dall'AGEA fino alla data del 31 marzo 2019, ai sensi del comma 10. La consegna dei residui è equiparata a quella dei ruoli, anche ai fini di cui agli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
  10-ter. Per consentire l'ordinato passaggio all'agente della riscossione dei residui di gestione di cui al comma 10-bis, entro e non oltre il 15 luglio 2019, sono sospesi fino a tale data, con riferimento ai relativi crediti:
   a) i termini di prescrizione;
   b) le procedure di riscossione coattiva;
   c) i termini di impugnazione e di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi.

  10-quater. Le procedure di riscossione coattiva sospese ai sensi del comma 10-ter sono successivamente proseguite dall'agente della riscossione, che resta surrogato negli atti esecutivi eventualmente già avviati dall'AGEA e nei confronti del quale le garanzie già attivate mantengono validità e grado.».

  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1o aprile 2019.
  3. Il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo di cui al comma 1 è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Articolo 5.
(Integrazione del Fondo indigenti)

  1. Al fine di favorire la distribuzione gratuita di alimenti ad alto valore nutrizionale, la dotazione del fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come stabilita all'articolo 1, comma 399, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementata, per l'anno 2019, di ulteriori 14 milioni di euro, per l'acquisto di formaggi DOP fabbricati esclusivamente con latte di pecora, con stagionatura minima di cinque mesi, contenuto in proteine non inferiore al 24,5 per cento, umidità superiore al 30 per cento, cloruro di sodio sul tal quale inferiore al 5 per cento.
  2. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, previa notifica della misura effettuata dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte per l'anno 2019 nel Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente, di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Capo II
MISURE DI SOSTEGNO AL SETTORE OLIVICOLO-OLEARIO

Articolo 6.
(Gelate nella regione Puglia nei mesi di febbraio e marzo 2018)

  1. Le imprese agricole ubicate nei territori della regione Puglia che hanno subìto danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 1o marzo 2018, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 10.
  2. La regione Puglia può conseguentemente deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1 entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Articolo 7.
(Misure a sostegno delle imprese del settore olivicolo-oleario)

  1. Dopo l'articolo 4 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, è inserito il seguente:
   «Art. 4-bis. (Misure a sostegno delle imprese del settore olivicolo-oleario). – 1. Al fine di contribuire alla ristrutturazione del settore olivicolo-oleario, considerate le particolari criticità produttive e la necessità di recupero e rilancio della produttività e della competitività, in crisi anche a causa degli eventi atmosferici avversi e delle infezioni di organismi nocivi ai vegetali, è riconosciuto, nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019, un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese entro la data del 31 dicembre 2018.
  2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso in identico ammontare ad ogni singolo produttore, nel rispetto dei massimali stabiliti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.
  3. Agli oneri previsti per l'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.».

  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per la concessione del contributo di cui al comma 1, capoverso 1, e per la disciplina dell'istruttoria delle relative richieste nonché i relativi casi di revoca e decadenza.

Articolo 8.
(Norme per il contrasto della Xylella fastidiosa e di altre fitopatie)

  1. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, dopo l'articolo 18, è inserito il seguente:
   «Art. 18-bis. – (Misure di contrasto della Xylella fastidiosa e di altre fitopatie) – 1. Al fine di proteggere l'agricoltura, il territorio, le foreste, il paesaggio e i beni culturali dalla diffusione di organismi nocivi per le piante, le misure fitosanitarie ufficiali e ogni altra attività ad esse connessa, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate, anche monumentali, sono attuate in deroga a ogni disposizione vigente, nei limiti e secondo i criteri di cui all'articolo 6, paragrafo 2-bis, della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, e di quelli indicati nei provvedimenti di emergenza fitosanitaria. Le piante monumentali presenti nelle zone di cui all'articolo 4 della predetta decisione non sono rimosse se non è accertata la presenza dell'infezione, fermo restando il rispetto delle ulteriori misure stabilite dalla medesima decisione.
  2. Nei casi di misure fitosanitarie derivanti da provvedimenti di emergenza, i Servizi fitosanitari competenti per territorio attuano tutte le misure ufficiali ritenute necessarie a evitare la possibile diffusione di una malattia, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate, anche sui materiali di imballaggio, sui recipienti, sui macchinari o su quant'altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi. A tale fine, gli ispettori fitosanitari e il personale di supporto, muniti di autorizzazione del servizio fitosanitario, previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, accedono ai luoghi in cui si trovano i vegetali e i prodotti vegetali, di cui all'articolo 2 del presente decreto, in qualsiasi fase della catena di produzione e di commercializzazione, nonché ai mezzi utilizzati per il loro trasporto e ai magazzini doganali, fatte salve le normative in materia di sicurezza nazionale ed internazionale.
  3. Il proprietario, il conduttore o il detentore, a qualsiasi titolo, di terreni sui quali insistono piante infettate dagli organismi nocivi di cui al comma 1 che, quando l'infezione è conosciuta o manifesta omette di farne tempestiva denuncia ai Servizi fitosanitari competenti per territorio è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516 a euro 30.000.
  4. I medesimi soggetti di cui al comma 3, in caso di omessa esecuzione delle prescrizioni di estirpazione di piante infette dagli organismi nocivi di cui al comma 1, sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 516 a euro 30.000 e gli ispettori fitosanitari, coadiuvati dal personale di supporto, muniti di autorizzazione del servizio fitosanitario, procedono all'estirpazione coattiva delle piante stesse. Chiunque impedisce l'estirpazione coattiva delle piante è soggetto alla sanzione di cui al primo periodo aumentata fino al doppio.
  5. In caso di irreperibilità dei proprietari, dei conduttori o dei detentori a qualsiasi titolo dei terreni sui quali insistono piante infette dagli organismi nocivi di cui al presente articolo ovvero nell'ipotesi in cui questi rifiutino l'accesso ai fondi medesimi, gli ispettori fitosanitari ed il personale di supporto muniti di autorizzazione del servizio fitosanitario, per l'esercizio delle loro attribuzioni, accedono comunque a detti fondi al fine di attuare le misure fitosanitarie di urgenza di cui al comma 2. A tale scopo i servizi fitosanitari competenti per territorio possono richiedere al prefetto l'ausilio della forza pubblica.
  6. All'attuazione di quanto previsto dal presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

  2. Il comma 661 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato.
  3. All'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera c-bis), è aggiunta la seguente: « c-ter) i piani, i programmi e i provvedimenti di difesa fitosanitaria adottati dal Servizio fitosanitario nazionale che danno applicazione a misure fitosanitarie di emergenza.».

Capo III
MISURE DI SOSTEGNO AL SETTORE AGRUMICOLO

Articolo 9.
(Misure a sostegno delle imprese del settore agrumicolo)

  1. Dopo l'articolo 4-bis del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, è inserito il seguente:
   «Art. 4-ter (Misure a sostegno delle imprese del settore agrumicolo)1. Al fine di contribuire alla ristrutturazione del settore agrumicolo, è riconosciuto, nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019, un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese entro la data del 31 dicembre 2018.
  2. Per gli interventi di cui al comma 1, il contributo è concesso in identico ammontare ad ogni singolo produttore, nel rispetto dei massimali stabiliti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.
  3. Agli oneri previsti per l'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.».

  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per la concessione del contributo di cui al comma 1 e per la disciplina dell'istruttoria delle relative richieste, nonché i relativi casi di revoca e decadenza.

Capo IV
ULTERIORI MISURE PER IL SOSTEGNO E LA PROMOZIONE DEI SETTORI AGROALIMENTARI IN CRISI

Articolo 10.
(Rifinanziamento Fondo di solidarietà nazionale)

  1. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2019.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Articolo 11.
(Campagne promozionali o di comunicazione istituzionali)

  1. Al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è destinata la somma di 2 milioni di euro per l'anno 2019 per la realizzazione di campagne promozionali e di comunicazione istituzionale, al fine di incentivare il consumo di olio extra-vergine di oliva, di agrumi e del latte ovi-caprino e dei prodotti da esso derivati.
  2. Agli oneri previsti per l'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

Capo V
MISURE URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLO STABILIMENTO STOPPANI

Articolo 12.
(Misure urgenti per l'emergenza nello stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto)

  1. Al fine di assicurare il completamento degli interventi urgenti necessari per risolvere la grave situazione tuttora in essere nello stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto in provincia di Genova, di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, e successive modificazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2006, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla individuazione delle misure, degli interventi e alla ricognizione delle relative risorse disponibili a legislazione vigente finalizzate alla conclusione delle attività di cui alla suddetta ordinanza e alla riconsegna dei beni agli aventi diritto. Per la realizzazione delle attività così individuate, da svolgere entro il 31 dicembre 2020, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale, d'intesa con il Ministro dell'interno, non oltre la scadenza del termine del 31 dicembre 2020, del Prefetto di Genova, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al quale sono attribuiti i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135. Il Prefetto ha facoltà: di procedere all'intimazione e diffida ad adempiere nei confronti dei soggetti responsabili per lo svolgimento degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica di loro competenza ed all'eventuale esercizio del potere sostitutivo, in caso di inadempienza e di rivalsa, in danno dei medesimi, per le spese a tal fine sostenute; di avvalersi del personale già dipendente dalla Immobiliare Val Lerone s.p.a. (ex stabilimento Stoppani), e di procedere ad attività di formazione e di specializzazione dello stesso personale nell'attività di bonifica di competenza, mediante apposita convenzione; in caso di mancata esecuzione da parte dell'Immobiliare Val Lerone s.p.a. degli interventi di caratterizzazione messa in sicurezza e bonifica di propria competenza, ovvero in caso di mancata corresponsione delle retribuzioni o, comunque, in caso di collocamento in cassa integrazione del personale dipendente della società sopra citata, il Prefetto di Genova è autorizzato a corrispondere, in tutto o in parte, nei limiti delle risorse disponibili, le competenze maturate e non corrisposte; di adottare provvedimenti derogatori circa i rifiuti pericolosi in deposito presso il Sito di interesse nazionale (SIN) Stoppani, limitatamente alla loro gestione all'interno del perimetro del SIN stesso; di avvalersi dei volumi residui disponibili presso la discarica di Molinetto, anche mediante occupazione di urgenza ed eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi; di avvalersi di non oltre tre esperti nelle materie tecniche, giuridiche ed amministrative, ai quali è corrisposta un'indennità mensile omnicomprensiva non superiore a euro 2.500 lordi, ad esclusione del trattamento di missione.
  2. Per l'espletamento del proprio incarico il Prefetto di Genova può individuare, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Presidente della Regione Liguria, un soggetto attuatore, cui sono affidati specifici settori di intervento sulla base di direttive impartite dal medesimo Prefetto.
  3. Per le attività di cui al presente articolo il Prefetto di Genova è autorizzato, altresì, ad avvalersi, mediante apposita convenzione, della Sogesid S.p.a., nonché di altre società in house delle amministrazioni centrali dello Stato dotate di specifica competenza tecnica, degli enti del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli enti pubblici che operano nell'ambito delle aree di intervento, utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili per le attività di cui al presente articolo e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  4. Il Prefetto di Genova è altresì autorizzato ad avvalersi fino ad un massimo di cinque unità di personale appartenente alle amministrazioni pubbliche poste a tal fine in posizione di comando o di distacco secondo i rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico ed il trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza. Per l'attuazione degli interventi individuati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi del comma 1, che sono dichiarati ad ogni effetto indifferibili, urgenti e di pubblica utilità, il Prefetto, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, può affidare la progettazione a liberi professionisti.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006. Ai fini dell'utilizzo delle predette risorse, già assegnate al Commissario delegato per il superamento dello stato di emergenza di cui alla citata ordinanza, da destinare alla realizzazione degli interventi individuati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi del comma 1 ed alle altre attività previste dal presente articolo, il Prefetto di Genova subentra nella titolarità della contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale. Al fine di garantire il proseguimento delle attività di messa in sicurezza in atto, per il limitato periodo intercorrente fino alla scadenza del termine fissato dal primo periodo del comma 1 per l'individuazione delle misure e degli interventi ivi indicati, continuano ad avere effetto le disposizioni di cui alla predetta ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006. Per le medesime finalità gli atti adottati sulla base della stessa ordinanza continuano ad avere efficacia fino al 31 dicembre 2020.
  6. Per il compimento delle iniziative necessarie, il Prefetto di Genova è autorizzato, ove lo ritenga indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo, alle seguenti disposizioni normative statali e della Regione Liguria:
   a) regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3 e 19;
   b) regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119;
   c) decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
    1) articoli 31, 36, 37, 40, 48, 83, comma 10, 93, 95, commi 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14-bis e 15, 102, 105, 106, commi da 8 a 14, 111, 140, 162, 209, 213;
    2) limitatamente ai lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo di cui alla presente lettera: articoli 9, 16, 17, 28, 52, 53, 59, 60, 61, 62, 63, 68, 69, 70, 74, 79, 83, commi da 1 a 9, 91, 92, 95, commi 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 e 14, 98, 106, commi da 1 a 7, 126, 142, 143, 144, 158, 161, 174;
   d) decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articoli 107, 108, 124, 125, 126, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252 (escluso il comma 7), 253 limitatamente alle norme procedimentali e sulla competenza, articolo 113, Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza relativamente ai parametrici di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 16, 29, 30, 31, 36, 37, 42, 50, 51, articoli 183, comma 1, lett. bb), 191, 208, 212, 269, 270, 271, 272, 278 e 281;
   e) legge 9 dicembre 1998, n. 426, articolo 1;
   f) legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 7, 8, 9, 10, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 16 e 17;
   g) decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, articolo 30;
   h) decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, articoli 13, 14, 15, 16, 31, 32, 33, 34, 42, 43, 44 e 45;
   i) decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 21, 22, 23, 24, 25, 26, 146, 147, 150, 152, 153 e 154;
   l) decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articolo 42;
   m) legge regionale 21 giugno 1999, n. 18, articoli 23, 24, 25, 31 35, 82, 84, 86, 91, 92, 93, 95, 98 e 102;
   n) legge regionale 16 agosto 1995, n. 43, articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25;
   o) legge regionale 24 marzo 1999, n. 9, articoli 8 e 9;
   p) legge regionale 28 gennaio 1993, n. 9;
   q) legge regionale 31 ottobre 2006, n. 30;
   r) legge regionale 5 aprile 2012, n. 10;
   s) legge regionale 27 dicembre 2016, n. 33, articolo 4;
   t) legge regionale 6 giugno 2017, n. 12, articoli 4, 5, 6 14, 17, 18, 19 e 24;
   u) legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1, articolo 8;
   v) legge regionale 9 aprile 2009, n. 10, articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 18 e 25;
   z) legge regionale 12 aprile 2011, n. 7, articoli 2 e 4;
   aa) legge regionale 10 aprile 2015, n. 15, articoli 3, 5 e 12.

Articolo 13.
(Disposizioni finanziarie)

  1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 14.
(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 1718-A – Modificazioni della Commissione

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

  All'articolo 1, comma 1, capoverso Art. 23.1:
   al comma 1, le parole da: «contratti e agli accordi di filiera» fino a: «(DOP)» sono sostituite dalle seguenti: «contratti di filiera e di distretto, la promozione di interventi di regolazione dell'offerta di formaggi ovini a denominazione di origine protetta (DOP) nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 150 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013»;
   al comma 2, le parole da: «, fra l'altro,» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «della consistenza numerica dei capi di bestiame, delle specificità territoriali, con particolare riguardo alle aree di montagna, e dell'esigenza di adottare iniziative volte a favorire l'imprenditoria giovanile nonché di promuovere la qualità dei prodotti made in Italy»;
   il comma 3 è sostituito dal seguente:
  « 3. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono soddisfare le disposizioni stabilite dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente agli aiuti de minimis e agli aiuti de minimis nel settore agricolo, dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, e dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006».

  All'articolo 2:
   al comma 1, capoverso Art. 3-bis, comma 2, le parole da: «in identico ammontare» fino a: « massimali stabiliti» sono sostituite dalle seguenti: «ad ogni singolo produttore in ammontare proporzionale al numero dei capi di bestiame, posseduti alla data di stipula del contratto di mutuo, nel rispetto di tutte le disposizioni stabilite».

  All'articolo 3:
   al comma 1, le parole: da: «nonché» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «i quantitativi di latte di qualunque specie acquistati direttamente dai produttori, nonché quelli acquistati da altri soggetti non produttori, situati in Paesi dell'Unione europea o in Paesi terzi e i quantitativi di prodotti lattiero-caseari semilavorati provenienti da Paesi dell'Unione europea o da Paesi terzi con indicazione del Paese di provenienza»;
  dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. I produttori di latte e le loro associazioni e organizzazioni, registrati nel SIAN, accedono alla banca dati del medesimo SIAN al fine di consultare i dati relativi ai primi acquirenti»;
   al comma 3, dopo la parola: «adottato» sono inserite le seguenti: «, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,»;
   al comma 4:
    al primo periodo, la parola: «quinto» è sostituita dalla seguente: «ventesimo»;
    dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Se il ritardo nella registrazione non supera trenta giorni lavorativi, la sanzione è ridotta del 50 per cento».

  All'articolo 4, comma 1:
   al capoverso 10-bis, primo periodo, dopo le parole: «ruoli emessi dall'AGEA» sono inserite le seguenti: «o dalle regioni»;
   al capoverso 10-quater, dopo le parole: «dall'AGEA» sono inserite le seguenti: «o dalle regioni»;
   dopo il capoverso 10-quater sono aggiunti i seguenti:
  « 10-quinquies. Le disposizioni dei commi 10, 10-bis, 10-ter e 10-quater si applicano anche alle procedure di recupero del prelievo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91.
  10-sexies. Per consentire l'ordinata prosecuzione delle procedure di riscossione coattiva, fino alla data indicata al comma 10-ter sono sospese le procedure di riscossione coattiva poste in essere dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, nei confronti dei primi acquirenti di latte di vacca riconosciuti ai sensi dell'articolo 4 del medesimo decreto-legge. Con riferimento ai crediti nei confronti dei medesimi primi acquirenti, la sospensione prevista dal presente comma si applica anche ai termini di prescrizione e ai termini di impugnazione e di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi».

  Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:
  «Art. 4-bis. – (Movimentazione degli animali delle specie sensibili al virus della “Lingua blu” nel territorio nazionale) – 1. Ai fini del contrasto e dell'eradicazione della febbre catarrale degli ovini (“Lingua blu”), in base alle disposizioni contenute nel capo 3 del regolamento (CE) n. 1266/2007 della Commissione, del 26 ottobre 2007, tenuto conto dei programmi di controllo e della situazione epidemiologica derivante dalla circolazione dei diversi sierotipi del virus, l'intero territorio nazionale si considera quale area omogenea e non soggetta a restrizioni per quanto riguarda la movimentazione degli animali della specie bovina.
  2. Il Ministero della salute è autorizzato a introdurre misure straordinarie di polizia veterinaria qualora si verifichino situazioni di emergenza».

  All'articolo 5:
   al comma 1, dopo le parole: «minima di cinque mesi» sono inserite le seguenti: «e massima di dieci mesi» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con relativo porzionamento sottovuoto».

  Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:
  «Art. 6-bis. – (Contributo per la ripresa produttiva dei frantoi oleari ubicati nella regione Puglia) – 1. Ai frantoi oleari, comprese le cooperative di trasformazione nel settore oleario, ubicati nei territori della regione Puglia, che a causa delle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 1o marzo 2018 hanno interrotto l'attività molitoria e hanno subìto un decremento del fatturato rispetto al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2016-2018, come risultante dai dati relativi alle movimentazioni di olive registrati nel SIAN, è concesso un contributo in conto capitale al fine di favorire la ripresa produttiva.
  2. I criteri, le procedure e le modalità per la concessione e di calcolo del contributo di cui al comma 1 e per il riparto delle risorse tra le imprese interessate sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto del limite massimo di spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2019.
  3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato ai sensi dell'articolo 50 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, ovvero ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

  All'articolo 7:
   al comma 1, capoverso Art. 4-bis, comma 2, le parole da: «in identico ammontare» fino a: «massimali stabiliti» sono sostituite dalle seguenti: « ad ogni singolo produttore in ammontare proporzionale alla media produttiva, adeguatamente documentata, relativa agli ultimi tre anni, nel rispetto di tutte le disposizioni stabilite».

  All'articolo 8:
   al comma 1, il capoverso Art. 18-bis è sostituito dal seguente:
  «Art. 18-bis. – (Misure di contrasto degli organismi nocivi da quarantena in applicazione di provvedimenti di emergenza fitosanitaria) – 1. Al fine di proteggere l'agricoltura, il territorio, le foreste, il paesaggio e i beni culturali dalla diffusione di organismi nocivi per le piante, le misure fitosanitarie ufficiali e ogni altra attività ad esse connessa, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate, anche monumentali, disposte da provvedimenti di emergenza fitosanitaria, sono attuate in deroga a ogni disposizione vigente, ivi incluse quelle di natura vincolistica, nei limiti e secondo i criteri indicati nei medesimi provvedimenti di emergenza fitosanitaria. In presenza di misure di emergenza fitosanitaria che prevedono la rimozione delle piante in un dato areale, può essere consentito, caso per caso, di non rimuovere le piante monumentali o di interesse storico se non è accertata la presenza dell'infezione, fermo restando il rispetto delle ulteriori misure di emergenza.
  2. Il proprietario, il conduttore o il detentore, a qualsiasi titolo, di terreni sui quali insistono piante infettate dagli organismi nocivi da quarantena, in caso di omessa esecuzione delle prescrizioni di estirpazione di piante infette, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516 a euro 30.000 e gli ispettori o gli agenti fitosanitari di cui all'articolo 34-bis, coadiuvati dal personale di supporto, muniti di autorizzazione del Servizio fitosanitario, procedono all'estirpazione coattiva delle piante stesse. Chiunque impedisce l'estirpazione coattiva delle piante è soggetto alla sanzione di cui al primo periodo aumentata del doppio.
  3. In applicazione dell'articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, la comunicazione dei provvedimenti di emergenza fitosanitaria, che dispongono le misure fitosanitarie obbligatorie, può essere effettuata anche mediante forme di pubblicità idonee, secondo le modalità e i termini stabiliti dal Servizio fitosanitario competente per territorio. Effettuate le forme di pubblicità di cui al periodo precedente, gli ispettori o gli agenti fitosanitari e il personale di supporto muniti di autorizzazione del Servizio fitosanitario, ai fini dell'esercizio delle loro attribuzioni, accedono comunque ai fondi nei quali sono presenti piante infettate dagli organismi nocivi di cui al presente decreto, al fine di attuare le misure fitosanitarie di emergenza. A tale scopo i Servizi fitosanitari competenti per territorio possono chiedere al prefetto l'ausilio della forza pubblica.
  4. All'attuazione di quanto previsto dal presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente»;
   la rubrica è sostituita dalla seguente: «Misure di contrasto degli organismi nocivi da quarantena in applicazione di provvedimenti di emergenza fitosanitaria».

  Nel capo II, dopo l'articolo 8 sono aggiunti i seguenti:
  «Art. 8-bis. – (Modifica all'articolo 54 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214) – 1. Il comma 5 dell'articolo 54 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, è sostituito dal seguente:
  “5. Chiunque non rispetta i divieti di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.500. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 8, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516 a euro 30.000”.
  Art. 8-ter. – (Misure per il contenimento della diffusione del batterio Xylella fastidiosa) – 1. Al fine di ridurre la massa di inoculo e di contenere la diffusione della batteriosi, per un periodo di sette anni il proprietario, il conduttore o il detentore a qualsiasi titolo di terreni può procedere, previa comunicazione alla regione, all'estirpazione di olivi situati in una zona infetta dalla Xylella fastidiosa, con esclusione di quelli situati nella zona di contenimento di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, e successive modificazioni, in deroga a quanto disposto dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, e ad ogni disposizione vigente anche in materia vincolistica nonché in esenzione dai procedimenti di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dal procedimento di valutazione di incidenza ambientale.
  2. I soggetti iscritti al Registro ufficiale dei produttori di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, con centri aziendali non autorizzati all'emissione del passaporto perché localizzati in aree delimitate alla Xylella fastidiosa, possono essere autorizzati dal Servizio fitosanitario regionale a produrre e commercializzare all'interno della zona infetta le piante specificate di cui all'articolo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, e successive modificazioni. Tali soggetti devono garantire la tracciabilità della produzione e della commercializzazione delle suddette piante e devono altresì assicurare che le stesse siano esenti da patogeni da quarantena e da organismi nocivi di qualità e che sia garantita la corrispondenza varietale oltre ad eventuali altri requisiti definiti dai Servizi fitosanitari regionali.
  3. All'articolo 1, comma 107, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: “patrimonio comunale” sono inserite le seguenti: “nonché per la realizzazione degli interventi previsti dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 6 aprile 2018, finalizzati al contenimento della diffusione dell'organismo nocivo Xylella fastidiosa”.
  4. La legna pregiata derivante da capitozzature ed espianti, se destinata a utilizzi diversi dall'incenerimento, può essere stoccata anche presso i frantoi che ne fanno richiesta alla regione, che ne regolamenta le procedure. Le parti legnose, quali branche e tronchi, prive di ogni vegetazione, provenienti da piante ospiti situate in una zona delimitata ai sensi della decisione di esecuzione (UE) 789/2015 della Commissione, del 18 maggio 2015, e successive modificazioni, possono essere liberamente movimentate all'esterno della suddetta area.
  Art. 8-quater. – (Piano straordinario per la rigenerazione olivicola del Salento) – 1. Al fine di contribuire al rilancio dell'agricoltura del Salento e, in particolare, di sostenere la rigenerazione dell'olivicoltura nelle zone infette, esclusa la parte soggetta alle restrizioni della zona di contenimento, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è istituito un fondo per la realizzazione di un Piano straordinario per la rigenerazione olivicola del Salento, con una dotazione pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
  2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro per il Sud e con il Ministro dello sviluppo economico, è adottato il Piano straordinario di cui al comma 1 e sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi in esso previsti.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

  All'articolo 9:
   al comma 1, capoverso Art. 4-ter, comma 2, le parole da: «in identico ammontare» fino a: «massimali stabiliti» sostituite dalle seguenti: «ad ogni singolo produttore in ammontare proporzionale alla media produttiva di agrumi, adeguatamente documentata, relativa agli ultimi tre anni, nel rispetto di tutte le disposizioni stabilite».

  Dopo l'articolo 10 sono inseriti i seguenti:
  «Art. 10-bis. – (Interventi previdenziali e assistenziali in favore dei lavoratori agricoli e dei piccoli coloni) – 1. Dopo il comma 6 dell'articolo 21 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è inserito il seguente:
  “6-bis. Per gli anni 2019 e 2020 ai lavoratori agricoli a tempo determinato che siano stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ricadenti nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 1, comma 1079, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e che abbiano beneficiato degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, compresi quelli in deroga alla lettera b), previste dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 558 del 15 novembre 2018, è riconosciuto ai fini previdenziali e assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle lavorative effettivamente svolte nell'anno precedente a quello di fruizione dei benefìci di cui al citato articolo 1 del decreto legislativo n. 102 del 2004. Lo stesso beneficio si applica ai piccoli coloni e compartecipanti familiari delle aziende che abbiano beneficiato degli interventi di cui al citato articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 102 del 2004. Ai lavoratori agricoli di cui al primo periodo è altresì riconosciuto, ai fini assistenziali e previdenziali, per i due anni successivi a quello in cui le imprese abbiano fruito degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 102 del 2004, un numero di giornate pari a quelle accreditate nell'anno precedente. Il medesimo beneficio è riconosciuto ai piccoli coloni e compartecipanti familiari. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 12, comma 6, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26”.
  Art. 10-ter. – (Sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune) – 1. Allo scopo di alleviare le gravi difficoltà finanziarie degli agricoltori determinate dalle avverse condizioni meteorologiche, dalle gravi patologie fitosanitarie e dalla crisi di alcuni settori, è autorizzata la corresponsione, entro il 31 luglio di ciascun anno, fino al persistere della situazione di crisi determinatasi, di un'anticipazione da parte degli organismi pagatori riconosciuti sulle somme oggetto di domanda nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (PAC).
  2. La misura dell'anticipazione è stabilita in misura pari al 50 per cento dell'importo richiesto per i pagamenti diretti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.
  3. Ai fini dell'erogazione dell'anticipazione di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74.
  4. Per la verifica dei requisiti soggettivi dei beneficiari dell'anticipazione di cui al presente articolo si applica la disciplina dell'Unione europea e nazionale vigente in materia di erogazione degli aiuti nell'ambito della PAC.

  Art. 10-quater. – (Disciplina dei rapporti commerciali nell'ambito delle filiere agroalimentari) – 1. I contratti, stipulati o eseguiti nel territorio nazionale, aventi ad oggetto la cessione di prodotti agricoli, di cui all'articolo 168, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, stipulati obbligatoriamente in forma scritta, ai sensi dell'articolo 62, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, devono avere una durata non inferiore a dodici mesi.
  2. Al fine di consentire l'accertamento di situazioni di significativo squilibrio nei contratti di cessione di cui al comma 1, l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) elabora mensilmente i costi medi di produzione dei prodotti agricoli sulla base della metodologia approvata dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Per la realizzazione delle predette attività l'Istituto è autorizzato ad utilizzare le risorse proprie di cui all'articolo 1, comma 663, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Conseguentemente a decorrere dall'anno 2019 il versamento di cui al comma 663 dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015 non è dovuto. Alle minori entrate derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede, per l'anno 2019 e a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e, per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per il medesimo anno dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.
  3. La mancanza di almeno una delle condizioni richieste dall'articolo 168, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, nel caso in cui sia fissato dall'acquirente un prezzo significativamente inferiore ai costi medi di produzione risultante dall'elaborazione dell'ISMEA in conformità al comma 2, costituisce in ogni caso una pratica commerciale sleale.
  4. La previsione di clausole contrattuali in violazione della determinazione del prezzo ai sensi del comma 3 comporta l'applicazione, a carico dell'impresa acquirente, di una sanzione amministrativa pecuniaria fino a un massimo del 10 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento. In caso di reiterata violazione può essere disposta la sospensione dell'attività di impresa fino a trenta giorni.
  5. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede, d'ufficio o su segnalazione di chiunque ne abbia interesse, all'accertamento delle violazioni di cui al presente articolo e conclude il procedimento inderogabilmente entro il termine di novanta giorni, prevedendo l'intervento dell'associazione di categoria a cui è iscritto l'imprenditore cessionario».

  All'articolo 11:
   al comma 1, dopo le parole da: «per la realizzazione» sono inserite le seguenti: «, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,»;
   al comma 2, le parole: «del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «del comma 1»;
   dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Al fine di potenziare la presenza dei prodotti agrumicoli nei mercati internazionali, nell'ambito delle attività promozionali per gli anni 2020 e 2021 e delle risorse a tal fine destinate, l'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane predispone, sentiti le organizzazioni di produttori e i consorzi di tutela, specifici programmi di promozione dei prodotti del comparto agrumicolo nazionale al fine di individuare nuove opportunità di mercato e di incrementare l'acquisizione di commesse da parte di soggetti esteri».

  Nel capo IV è aggiunto, in fine, il seguente articolo:
  «Art. 11-bis. – (Misure per il sostegno del settore suinicolo) – 1. Presso il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è istituito il Fondo nazionale per la suinicoltura, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2019 e di 4 milioni di euro per l'anno 2020, le cui risorse sono destinate a interventi volti a fare fronte alla perdita di reddito degli allevatori di suini, a garantire la massima trasparenza nella determinazione dei prezzi indicativi da parte delle commissioni uniche nazionali del settore suinicolo, a rafforzare i rapporti di filiera nel medesimo settore, a potenziare le attività di informazione e di promozione dei prodotti suinicoli presso i consumatori, a migliorare la qualità dei medesimi prodotti e il benessere animale nei relativi allevamenti, nonché a promuovere l'innovazione, anche attraverso il sostegno dei contratti di filiera e delle organizzazioni interprofessionali nel predetto settore. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo, nell'ambito di un apposito piano di interventi.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2019 e a 4 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo».

  Dopo il capo IV è inserito il seguente:

«Capo IV-bis

MISURE A SOSTEGNO DEL SETTORE ITTICO

  Art. 11-ter. – (Contrasto della pesca illegale e riordino del sistema sanzionatorio) – 1. Al fine di assicurare un corretto bilanciamento tra precetto e sanzione per le fattispecie di illecito sia penale sia amministrativo, al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 9, comma 3, le parole: “del certificato di iscrizione” sono sostituite dalle seguenti: “dell'iscrizione”;
   b) all'articolo 11:
    1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  “1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola i divieti posti dall'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), i), l), m), n), p), q), r), s), t), u) e v), ovvero non adempie agli obblighi di cui al comma 5 del medesimo articolo, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. I predetti importi sono aumentati fino alla metà se la violazione è commessa nei cinque anni successivi alla prima violazione. Le predette sanzioni sono aumentate di un terzo nel caso in cui le violazioni dei divieti posti dall'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), p), q), u) e v), abbiano a oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius)”;
    2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  “3-bis. Chiunque viola il divieto posto dall'articolo 10, comma 1, lettera f), è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.000 euro”;
    3) il comma 5 è sostituito dai seguenti:
  “5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni dell'articolo 10, commi 2, lettere a) e b), 3, 4 e 6, è soggetto al pagamento delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
   a) fino a 5 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 100 euro e 600 euro;
   b) oltre 5 kg e fino a 25 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 250 euro e 1.500 euro;
   c) oltre 25 kg e fino a 100 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 euro e 12.000 euro;
   d) oltre 100 kg e fino a 200 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 5.000 euro e 30.000 euro;
   e) oltre 200 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 12.500 euro e 75.000 euro.

  5-bis. Le sanzioni di cui al comma 5 sono aumentate di un terzo qualora le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione siano il tonno rosso (Thunnus thynnus) o il pesce spada (Xiphias gladius)”;
    4) al comma 6, le parole da: “al comma 5” fino a: “prodotto ittico” sono sostituite dalle seguenti: “ai commi 5 e 5-bis, al peso del prodotto ittico pescato sotto la taglia minima di riferimento per la conservazione”;
    5) al comma 10, lettera a), le parole da: “I predetti importi” fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: “Le predette sanzioni sono aumentate di un terzo nel caso in cui la violazione abbia ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius)”;
    6) il comma 12 è sostituito dal seguente:
  “12. Le sanzioni di cui al comma 11 sono aumentate di un terzo nel caso in cui le violazioni ivi richiamate abbiano come oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius). Ai fini della determinazione della sanzione si applicano le disposizioni del comma 6”;
   c) all'articolo 12:
    1) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  “3. Qualora le violazioni di cui all'articolo 10, commi 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), p) e q), 2, 3, 4 e 5, abbiano a oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius), in caso di recidiva è disposta nei confronti del titolare dell'impresa di pesca, quale obbligato in solido, la sospensione della licenza di pesca per un periodo di tre mesi anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione e, in caso di ulteriore violazione delle predette disposizioni, la revoca della medesima licenza anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione”;
    2) al comma 4, le parole: “del certificato di iscrizione” sono sostituite dalle seguenti: “dell'iscrizione”».

  All'articolo 12:
   al comma 1:
    al primo periodo, dopo le parole: «di cui alla suddetta ordinanza» sono inserite le seguenti: «, compresa l'attività di gestione e smaltimento del percolato della discarica di Molinetto,»;
    al terzo periodo, le parole da: «di avvalersi del personale già dipendente dalla Immobiliare Val Lerone s.p.a.» fino a: «le competenze maturate e non corrisposte» sono sostituite dalle seguenti: «di mantenere in servizio il personale assunto a tempo pieno e determinato già dipendente dalla Immobiliare Val Lerone Spa e già formato, assicurando il trasferimento dello stesso alle dipendenze dei soggetti a cui sarà affidata l'esecuzione degli interventi di caratterizzazione, di messa in sicurezza e di bonifica», dopo le parole: «di avvalersi dei volumi residui disponibili presso la discarica di Molinetto,» sono inserite le seguenti: «previo aggiornamento dell'istruttoria tecnica per la verifica preventiva dei volumi accoglibili, limitatamente ai rifiuti conferibili nella discarica nel rigoroso rispetto dei limiti di cui alla normativa vigente, da parte del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, procedendo» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; di indire, ove ritenuto necessario, conferenze di servizi, entro sette giorni dall'acquisizione della disponibilità dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata risulti assente o non dotato di idoneo potere di rappresentanza, la conferenza è comunque legittimata a deliberare. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la determinazione, in deroga all'articolo 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, è subordinata all'assenso, rispettivamente, del Ministero competente, ove l'amministrazione dissenziente sia statale, ovvero della giunta regionale, in caso di dissenso espresso da un'amministrazione regionale, che si pronunciano entro sette giorni dalla richiesta»;
   al comma 4, primo periodo, le parole da: «poste a tal fine» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «. Tale personale, anche posto in posizione di comando o di distacco secondo i rispettivi ordinamenti e la cui assegnazione avviene in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità e nel rispetto dei termini perentori previsti all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è autorizzato ad effettuare lavoro straordinario nel limite di 70 ore mensili pro-capite effettivamente reso, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione»;
   al comma 5:
    al primo periodo, le parole: «Agli oneri derivanti dal presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «All'attuazione del presente articolo»;
    al secondo periodo, dopo le parole: «dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi del comma 1» sono inserite le seguenti: «, al pagamento dei lavori e delle opere eseguiti e contabilizzati dalla precedente gestione commissariale ai sensi della citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006»;
    al terzo periodo, le parole: «per il limitato periodo intercorrente fino alla scadenza del termine fissato dal primo periodo del comma 1 per l'individuazione delle misure e degli interventi ivi indicati» sono sostituite dalle seguenti: «per il limitato periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e l'emanazione del provvedimento per l'individuazione delle misure e degli interventi di cui al primo periodo del comma 1»;
    al quarto periodo, le parole: «le medesime finalità» sono sostituite dalle seguenti: «le finalità di cui al presente comma»;
   dopo il comma 5 è inserito il seguente:
  «5-bis. Al fine di sostenere gli interventi di bonifica, di messa in sicurezza e di riutilizzo delle aree del SIN Stoppani, e in particolare quelli relativi al trattamento delle acque di falda, è autorizzata, per l'anno 2019, una spesa straordinaria aggiuntiva pari a 5 milioni di euro. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

  All'articolo 13:
   al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «conseguenti all'attuazione del presente decreto».

  Nel titolo, dopo le parole: «settori agricoli in crisi e» sono inserite le seguenti: «del settore ittico nonché».

A.C. 1718-A – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.
(Misure di sostegno al settore lattiero-caseario del comparto del latte ovino)

  Al comma 1, capoverso Art. 23.1, comma 1, sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 15 milioni.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 4, sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 15 milioni.
1. 9. Lucaselli.

ART. 2.
(Disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario del comparto del latte ovino e caprino)

  Al comma 1, capoverso Art. 3-bis, comma 1, sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 7 milioni.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 3, sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 7 milioni.
2. 5. Lucaselli.

  Al comma 1, capoverso Art. 3-bis, comma 1, dopo le parole: 5 milioni di euro per l'anno 2019, aggiungere le seguenti: e di 5 milioni di euro per il 2020.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 3, dopo le parole: pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, aggiungere le seguenti: e a 5 milioni di euro per l'anno 2020.
2. 8. Caretta, Ciaburro, Luca De Carlo.

  Al comma 1, capoverso Art. 3-bis, comma 1, sostituire le parole da: sui mutui bancari fino alla fine del comma, con le seguenti: e per l'anno 2020 sui prestiti e sui mutui bancari contratti dalle imprese entro la data del 31 dicembre 2018 e per altre operazioni di finanziamento in essere al 31 dicembre 2018.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 3, dopo le parole: pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, aggiungere le seguenti: e a 5 milioni di euro per l'anno 2020.
2. 7. Caretta, Ciaburro, Luca De Carlo.

  Al comma 1, capoverso Art. 3-bis, comma 1, sostituire le parole da: sui mutui bancari fino alla fine del comma, con le seguenti: e per l'anno 2020 sui mutui bancari contratti dalle imprese entro la data del 31 dicembre 2018 e per altre operazioni di finanziamento in essere al 31 dicembre 2018.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 3, dopo le parole: pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, aggiungere le seguenti: e a 5 milioni di euro per l'anno 2020.
2. 6. Caretta, Ciaburro, Luca De Carlo.

ART. 3.
(Monitoraggio della produzione di latte vaccino, ovino e caprino e dell'acquisto di latte e prodotti lattiero-caseari a base di latte importati da Paesi dell'Unione europea e da Paesi terzi)

  Al comma 1, dopo le parole: singoli produttori nazionali aggiungere le seguenti: con l'indicazione, per il latte ovicaprino, anche dei soggetti che li hanno conferiti,.
3. 32. Caretta, Ciaburro, Luca De Carlo.

  Al comma 1, sopprimere le parole da:, nonché fino alla fine del comma.
3. 2. Fornaro.

  Al comma 1, sopprimere le parole: lattiero-caseari semilavorati.
3. 20. Incerti, Gadda, Cardinale, Cenni, Critelli, D'Alessandro, Dal Moro, Portas.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 11 aprile 1974, n. 138.
3. 100. Viviani, Bubisutti, Coin, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lo Monte, Lolini.
(Approvato)

  Sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente, al comma 4, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: ai commi 1 e 2 con le seguenti: al comma 1.
*3. 9. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente, al comma 4, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: ai commi 1 e 2 con le seguenti: al comma 1.
*3. 3. Fornaro.

  Sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente, al comma 4, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: ai commi 1 e 2 con le seguenti: al comma 1.
*3. 21. Incerti, Gadda, Cardinale, Cenni, Critelli, D'Alessandro, Dal Moro, Portas.

  Al comma 2, sopprimere la parola: vaccino,;

  Conseguentemente:
   al comma 4, terzo periodo, sopprimere la parola: vaccino,;
   alla rubrica, sopprimere la parola vaccino,.
**3. 1. Fornaro.

  Al comma 2, sopprimere la parola: vaccino,;

  Conseguentemente:
   al comma 4, terzo periodo, sopprimere la parola: vaccino,;
   alla rubrica, sopprimere la parola vaccino,.
**3. 23. Critelli, Gadda, Cardinale, Cenni, D'Alessandro, Dal Moro, Incerti, Portas.

  Al comma 2, sopprimere le parole: e le relative giacenze di magazzino.
3. 24. Cenni, Gadda, Incerti, Cardinale, Critelli, D'Alessandro, Dal Moro, Portas.

  Sopprimere il comma 2-bis.
3. 101. Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, D'Alessandro, Dal Moro, Incerti, Portas.

  Al comma 2-bis, aggiungere, in fine, le parole:, in ordine al quantitativo di latte registrato.
3. 102. Cillis, Cadeddu.
(Approvato)

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il decreto dovrà prevedere che siano utilizzati anche i dati eventualmente già trasmessi dalle aziende alla pubblica amministrazione al fine di evitare oneri eccessivi alle imprese interessate.
3. 35. Benedetti.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il decreto dovrà prevedere che siano utilizzate, per quanto possibile, le informazioni già trasmesse dalle aziende alla pubblica amministrazione evitando oneri eccessivi alle imprese interessate secondo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. 103. Incerti, Gadda, Cardinale, Cenni, Critelli, D'Alessandro, Dal Moro, Portas.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il decreto dovrà prevedere che siano utilizzate le informazioni già trasmesse dalle aziende alla pubblica amministrazione evitando oneri eccessivi alle imprese interessate.
3. 33. Caretta, Ciaburro, Luca De Carlo.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Sono confermati gli adempimenti in capo agli acquirenti di latte vaccino stabiliti dall'articolo 6 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo del 7 aprile 2015.
3. 5. Fornaro.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: da euro 5.000 a euro 20.000 con le seguenti: da euro 1.000 a euro 6.000.

  Conseguentemente, al medesimo comma, terzo periodo, sostituire le parole da: si applica fino alla fine del comma, con le seguenti: la sanzione amministrativa pecuniaria è da euro 5.000 a euro 20.000.
3. 105. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Al comma 4, sopprimere il terzo periodo.
3. 13. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Al comma 4, sostituire il terzo periodo con il seguente: Nel caso della mancata o tardiva registrazione mensile di quantitativi di latte vaccino, ovino e caprino superiori a 500 ettolitri per tre mesi consecutivi si applica la sanzione accessoria del divieto di svolgere l'attività di cui ai commi 1 e 2 sul territorio italiano, per un periodo che va da sette a trenta giorni.
3. 107. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Al comma 4, sostituire il terzo periodo con il seguente: Nel caso della mancata o tardiva registrazione mensile di quantitativi di latte vaccino, ovino e caprino superiori a 500 ettolitri per due mesi consecutivi si applica la sanzione accessoria del divieto di svolgere l'attività di cui ai commi 1 e 2 sul territorio italiano, per un periodo che va da sette a trenta giorni.
3. 106. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
(Approvato)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  7-bis. All'articolo 4, comma 6, lettera a), capoverso 2, primo periodo, del decreto-legge 28 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con esclusione dei distributori automatici per la vendita diretta di latte crudo.».
3. 34. Caretta, Ciaburro, Luca De Carlo.
(Inammissibile)

ART. 4.
(Modifiche all'articolo 8-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33)

  Sopprimerlo.
*4. 1. Fornaro.

  Sopprimerlo.
*4. 12. Cenni, Gadda, Incerti, Cardinale, Critelli, D'Alessandro, Dal Moro, Portas.

  Al comma 1, capoverso comma 10-quater, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le campagne lattiero-casearie precedenti all'anno 2009, l'AGEA è l'ente creditore del prelievo supplementare latte nei confronti dei produttori.

  Conseguentemente, dopo il capoverso comma 10-quater, aggiungere il seguente:
  10-quater. 1. Le disposizioni di cui ai commi 10-ter e 10-quater si applicano anche alle procedure di recupero del prelievo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91.
4. 15. Fornaro.

  Al comma 2, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti:, capoversi 10, 10-bis, 10-ter e 10-quater.

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al comma 1, capoversi 10-quinquies e 10-sexies, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. 100. Viviani, Bubisutti, Coin, Gastaldi, Liuni, Lo Monte, Lolini, Golinelli.
(Approvato)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 8-sexies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, le parole: «2008-2009» sono sostituite dalle seguenti: «2014-2015».
4. 3. Fornaro.

ART. 4-bis.
(Movimentazione degli animali delle specie sensibili al virus della «Lingua blu» nel territorio nazionale)

  Sopprimerlo.
4-bis. 100. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:, ad eccezione delle Regioni e delle Province autonome dotate di piano vaccinale relativo al sierotipo BTV4 ed indenni dagli altri sierotipi.
4-bis. 101. Bubisutti.

  All'articolo 4-bis sopprimere il comma 2.
4-bis. 300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

ART. 5.
(Integrazione del Fondo indigenti)

  Al comma 1, sostituire le parole: 14 milioni con le seguenti: 15 milioni.
5. 2. Lucaselli.

  Al comma 1, sostituire le parole da: , con stagionatura minima fino alla fine del comma, con le seguenti: . Le caratteristiche qualitative dei formaggi DOP sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
5. 3. Caretta, Ciaburro, Luca De Carlo.

ART. 6.
(Gelate nella regione Puglia nei mesi di febbraio e marzo 2018)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.
(Gelate nelle regioni Puglia, Lazio ed Emilia-Romagna nei mesi di febbraio e marzo 2018)

  1. Le imprese agricole ubicate nei territori delle regioni Puglia, Lazio ed Emilia-Romagna che hanno subito danni dalle eccezionali gelate e brinate verificatesi nei mesi di febbraio e marzo del 2018 e che non hanno potuto sottoscrivere, per motivi non imputabili agli agricoltori ma alla impossibilità di stipulare polizze agevolate in quanto, al verificarsi degli eventi, non c'era l'accordo sull'entità dei premi tra compagnie assicuratrici e i Consorzi di difesa e le stesse piattaforme assicurative non erano ancora aperte alla sottoscrizione delle polizze assicurative agevolate a copertura del rischio gelo e brina, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e successive modificazioni, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale.
  2. Le regioni Puglia, Lazio ed Emilia-Romagna possono, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni, attuare le procedure di delimitazione del territorio e di accertamento dei danni conseguenti, deliberando la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento stesso entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
*6. 1. Fornaro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.
(Gelate nelle regioni Puglia, Lazio ed Emilia-Romagna nei mesi di febbraio e marzo 2018)

  1. Le imprese agricole ubicate nei territori delle regioni Puglia, Lazio ed Emilia-Romagna che hanno subito danni dalle eccezionali gelate e brinate verificatesi nei mesi di febbraio e marzo del 2018 e che non hanno potuto sottoscrivere, per motivi non imputabili agli agricoltori ma alla impossibilità di stipulare polizze agevolate in quanto, al verificarsi degli eventi, non c'era l'accordo sull'entità dei premi tra compagnie assicuratrici e i Consorzi di difesa e le stesse piattaforme assicurative non erano ancora aperte alla sottoscrizione delle polizze assicurative agevolate a copertura del rischio gelo e brina, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e successive modificazioni, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale.
  2. Le regioni Puglia, Lazio ed Emilia-Romagna possono, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni, attuare le procedure di delimitazione del territorio e di accertamento dei danni conseguenti, deliberando la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento stesso entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
*6. 2. Benedetti.

ART. 6-bis.
(Contributo per la ripresa produttiva dei frantoi oleari ubicati nella regione Puglia)

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 6-bis (Contributi per la ripresa produttiva degli opifici). 1. Al fine di favorire la ripresa economica delle imprese proprietarie o conduttrici a qualunque titolo di opifici che svolgono attività di frantoio oleario, ivi incluse le cooperative di trasformazione, nei territori delle aree dichiarate infette dal batterio Xylella fastidiosa, e in quelli colpiti dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 1o marzo 2018 nella regione Puglia, è istituito un Fondo, con una dotazione pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, da destinare a progetti di riconversione industriale degli impianti da destinare all'attività di deposito, lavorazione e trasformazione del legname attraverso le seguenti agevolazioni:
   a) concessione di contributi a fondo perduto commisurati al valore di rottamazione degli impianti esistenti;
   b) concessione di contributi a fondo perduto per l'acquisto di beni strumentali nuovi da destinare ai progetti di riconversione di cui al presente comma;
   e) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili posseduti e utilizzati per l'esercizio della nuova attività economica di cui al presente comma;
   d) ai fini delle imposte sui redditi è riconosciuto un ammortamento del 200 per cento in relazione ai beni materiali strumentali nuovi da destinare ai progetti di riconversione di cui al presente comma con la possibilità di optare per la decorrenza posticipata del beneficio dal terzo anno successivo alla data di avvio della nuova attività economica di cui al presente comma.

  2. Le agevolazioni di cui al comma 1 si applicano nella misura del 50 per cento per le medesime imprese che intendono proseguire l'attività di frantoio oleario a valere sulle risorse di cui al medesimo comma 1.
  3. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono soddisfare le condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo, dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, e dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.
  4. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo nel rispetto del limite di cui al comma 1.
  5. Una quota non inferiore a 10 milioni di euro per l'anno 2019 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 del Fondo di solidarietà nazionale (FSN) di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, rivolto agli interventi indennizzatori, di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b) del medesimo decreto legislativo è destinato a ristorare i proprietari, i conduttori o detentori a qualsiasi titolo, ricadenti nei territori delle aree dichiarate infette dal batterio Xylella fastidiosa, delle perdite di reddito dovute alla distruzione completa o parziale della produzione. Conseguentemente la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale (FSN) di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 10 milioni di euro per il 2019 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
  6. Agli oneri previsti per l'attuazione dei commi 1 e 5, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2019 e 50 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, si provvede:
   a) per 8 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
   b) per 32 milioni di euro per l'anno 2019 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
   c) per 50 milioni di euro per ciascun anno 2020 e 2021 a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

  Conseguentemente, all'articolo 8-quater:
   al comma 1, sostituire le parole: 150 milioni con le seguenti: 100 milioni.
   al comma 3, sostituire le parole: 150 milioni con le seguenti: 100 milioni.
6-bis. 100. Cenni, Gadda, Cardinale, D'Alessandro, Dal Moro, Critelli, Incerti, Portas, Boccia, Bordo, Lacarra, Losacco, Ubaldo Pagano.

  All'articolo 6-bis, comma 1, dopo le parole: è concesso aggiungere le seguenti: per l'anno 2019.
6-bis. 300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Ai frantoi oleari, comprese le cooperative di trasformazione nel settore oleario, ubicati nei comuni della Provincia di Pisa, Calci, Vicopisano e Buti, che hanno subìto danni causati dagli incendi verificatisi nel mese di settembre 2018 hanno interrotto l'attività molitoria e hanno subìto un decremento del fatturato rispetto al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2016-2018, come risultante dai dati relativi alle movimentazioni di olive registrati nel SIAN, è concesso un contributo in conto capitale al fine di favorire la ripresa produttiva.

  Conseguentemente:
   al comma 2:
    sostituire le parole: di cui al comma 1 con le seguenti: di cui ai commi 1 e 1-bis;
    sostituire le parole: 8 milioni di euro con le seguenti: 9 milioni di euro;
    al comma 3, sostituire le parole: di cui al comma 1 con le seguenti: di cui ai commi 1 e 1-bis;
    al comma 4, sostituire le parole: 8 milioni di euro con le seguenti: 9 milioni di euro;
    alla rubrica, dopo la parola: Puglia aggiungere le seguenti: e nella Provincia di Pisa
6-bis. 101. Cenni, Ciampi, Gadda, Cardinale, D'Alessandro, Incerti, Critelli, Dal Moro, Portas.

  Al comma 2, dopo le parole: di concerto aggiungere le seguenti: con il Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo e.
6-bis. 102. Viviani, Bubisutti, Coin, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lo Monte, Lolini.
(Approvato)

  Al comma 3, sopprimere le parole da: dell'articolo 50 fino a: ovvero ai sensi.
6-bis. 103. Parentela.
(Approvato)

  All'articolo 6-bis, comma 4, sostituire le parole: a valere sul con le seguenti: mediante corrispondente riduzione del.
6-bis. 301. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

ART. 7.
(Misure a sostegno delle imprese del settore olivicolo-oleario)

  Al comma 1, capoverso Art. 4-bis, comma 1, sostituire le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 10 milioni di euro;

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 3, sostituire le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 10 milioni di euro.
7. 21. Caretta, Ciaburro, Luca De Carlo.

  Al comma 1, capoverso Art. 4-bis, comma 1, sostituire le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 7 milioni di euro.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 3, sostituire le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 7 milioni di euro.
7. 14. Lucaselli.

  Al comma 1, capoverso Art. 4-bis, comma 1, sostituire le parole da: per l'anno 2019, fino alla fine del comma, con le seguenti: per l'anno 2019 e 5 milioni di euro per l'anno 2020, un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per gli anni 2019 e 2020 sui mutui bancari contratti dalle imprese entro la data del 29 marzo 2019 e per altre operazioni di finanziamento in essere al 29 marzo 2019.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 3, dopo le parole: pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019 aggiungere le seguenti: e a 5 milioni per l'anno 2020.
7. 106. Gadda, Critelli, Incerti, Cardinale, Cenni, D'Alessandro, Dal Moro, Portas.

  Al comma 1, capoverso Art. 4-bis, comma 1, sostituire le parole: per l'anno 2019, con le seguenti: per ciascuno degli anni 2019 e 2020,;

  Conseguentemente, al medesimo capoverso:
   al comma 1, sostituire le parole: per l'anno 2019 con le seguenti: per gli anni 2019 e 2020.
   al comma 3, sostituire le parole: pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019 con le seguenti: pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
7. 11. Gemmato, Luca De Carlo.

  Al comma 1, capoverso Art. 4-bis, comma 1, sostituire le parole: per l'anno 2019, con le seguenti: per l'anno 2019 e di 5 milioni di euro per l'anno 2020,.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 3, dopo le parole: pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019 aggiungere le seguenti: e a 5 milioni di euro per l'anno 2020.
7. 17. Caretta, Ciaburro, Luca De Carlo.

  Al comma 1, capoverso Art. 4-bis, comma 1, sostituire le parole da: sui mutui bancari fino alla fine del comma, con le seguenti: e per l'anno 2020 sui prestiti e sui mutui bancari contratti dalle imprese entro la data del 31 dicembre 2018.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 3, dopo le parole: pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019 aggiungere le seguenti: e a 5 milioni di euro per l'anno 2020.
7. 19. Caretta, Ciaburro, Luca De Carlo.

  Al comma 1, capoverso Art. 4-bis, comma 1, sostituire le parole da: sui mutui bancari fino alla fine del comma, con le seguenti: e per l'anno 2020 sui mutui bancari contratti dalle imprese entro la data del 31 dicembre 2018 e per altre operazioni di finanziamento in essere al 31 dicembre 2018.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 3, dopo le parole: pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019 aggiungere le seguenti: e a 5 milioni di euro per l'anno 2020.
7. 18. Caretta, Ciaburro, Luca De Carlo.

  Al comma 1, capoverso Art. 4-bis, comma 1, sostituire le parole: sui mutui con le seguenti: sui prestiti e sui mutui.
7. 42. Ciaburro, Caretta.

  Al comma 1, capoverso Art. 4-bis, comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e per altre operazioni di finanziamento in essere al 31 dicembre 2018.
7. 20. Caretta, Ciaburro, Luca De Carlo.

  Al comma 1, capoverso Art. 4-bis, comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , nonché per la proroga delle scadenze delle rate delle operazioni di credito bancario annuale e pluriennale in essere al 31 dicembre 2018.
7. 15. Caretta, Ciaburro, Luca De Carlo.

  Al comma 1, capoverso Art. 4-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il contributo di cui al comma 1 è altresì riconosciuto per i costi di estirpazione degli olivi ricadenti in zona infetta da Xylella a condizione che si provveda al successivo reimpianto sulla medesima particella di almeno un numero pari di piante di olivo di varietà riconosciute resistenti.
7. 5. Gadda, Critelli, Incerti, Cardinale, Cenni, D'Alessandro, Dal Moro, Portas.

  Al comma 1, capoverso Art. 4-bis, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, per le imprese proprietarie o conduttrici a qualunque titolo di opifici che svolgono attività di frantoio oleario, ivi incluse le cooperative di trasformazione, è riconosciuto un contributo in conto capitale, nel rispetto dei limiti e con le medesime modalità di cui al comma 2, destinato alla copertura fino all'80 per cento degli investimenti produttivi effettuati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I contributi di cui al presente comma sono erogati nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019.

  2-ter. Le imprese di cui al comma 2-bis, che hanno subìto una riduzione del fatturato annuo del 2018 almeno pari al 25 per cento, rispetto a quello calcolato sulla media del triennio precedente, possono beneficiare, in relazione ai redditi e al valore della produzione netta derivanti dalla prosecuzione dell'attività di un contributo a parziale o totale ristoro della perdita sostenuta. I contributi di cui al presente comma sono erogati nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019.
  2-quater. Le imprese di cui al comma 2-bis sono esonerate dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente.

  Conseguentemente:
   al medesimo capoverso, sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Agli oneri previsti per l'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. L'esenzione di cui all'articolo 4-bis, comma 2-quater, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, come introdotto dal comma 1, è concessa per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per i tre anni successivi.
   al comma 2, sostituire le parole: del contributo di cui al comma 1, capoverso 1 con le seguenti: dei contributi di cui al comma 1, capoversi 1, 2-bis, 2-ter e 2-quater.
7. 2. Incerti, Critelli, Gadda, Cardinale, Cenni, D'Alessandro, Dal Moro, Portas, Boccia, Bordo, Lacarra, Losacco, Ubaldo Pagano.

  Al comma 1, capoverso Art. 4-bis, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Alle imprese in crisi della filiera olivicolo-olearia sono concessi contributi in conto capitale, nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019, da calcolare secondo le modalità e le procedure previste dagli orientamenti e dai regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato, al fine di compensare la perdita di produttività e competitività, anche a causa degli eventi atmosferici avversi e delle infezioni di organismi nocivi ai vegetali.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 3, sostituire le parole: pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019 con le seguenti: pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019.
7. 16. Caretta, Ciaburro, Luca De Carlo.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, e al fine di contribuire alla ristrutturazione del settore oleario, sono riconosciuti, per l'anno 2019, i seguenti interventi per i frantoi e le cooperative di trasformazione:
   a) contributi in conto capitale fino all'80 per cento, da calcolare secondo le modalità e le procedure previste dagli orientamenti e dai regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato, destinati a ristorare la perdita di fatturato;
   b) proroga delle scadenze delle rate delle operazioni di credito bancario annuale e pluriennale;
   c) agevolazioni previdenziali consistenti nell'esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti;
   d) proroga di 24 mesi per adeguamenti strutturali necessari al comparto per le linee guida antincendio.

  2-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per la concessione delle agevolazioni di cui al comma 2-bis nel limite dell'importo di cui al comma 2-quater.
  2-quater. Alla copertura dell'onere per l'attuazione del comma 2-bis, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per l'importo di 48 milioni di euro e l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo per l'importo di 2 milioni di euro.
7. 13. Gemmato, Luca De Carlo.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Le imprese del settore olivicolo-oleario ubicate nei comuni della Provincia di Pisa, Calci, Vicopisano e Buti, che hanno subito danni causati dagli incendi verificati nel mese di settembre 2018, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, possono accedere con le modalità e le procedure indicate ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/1314 ed in deroga alla legislazione nazionale vigente, agli interventi compensativi a ristoro della produzione perduta per l'anno 2019.

  2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  2-quater. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità per la concessione del contributo di cui al comma 2-bis, e per la disciplina dell'istruttoria delle relative richieste nonché i relativi casi di revoca e decadenza.
7. 4. Cenni, Ciampi, Gadda, Critelli, Incerti, Cardinale, D'Alessandro, Dal Moro, Portas.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Le imprese del settore olivicolo-oleario ubicate nei comuni della Provincia di Pisa, Calci, Vicopisano e Buti, che hanno subìto danni causati dagli incendi verificatisi nel mese di settembre 2018, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, possono accedere con le modalità e le procedure indicate ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/1314 ed in deroga alla legislazione nazionale vigente, agli interventi compensativi a ristoro della produzione perduta per l'anno 2019 nel limite complessivo di spesa di 2 milioni di euro per il medesimo anno.

  2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a valere sui residui di stanziamento per l'esercizio 2018 di cui all'articolo 1, comma 499, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
  2-quater. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità per la concessione del contributo di cui al comma 2-bis, e per la disciplina dell'istruttoria delle relative richieste nonché i relativi casi di revoca e decadenza.
*7. 100. Viviani, Bubisutti, Coin, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lo Monte, Lolini.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Le imprese del settore olivicolo-oleario ubicate nei comuni della Provincia di Pisa, Calci, Vicopisano e Buti, che hanno subìto danni causati dagli incendi verificatisi nel mese di settembre 2018, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, possono accedere con le modalità e le procedure indicate ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/1314 ed in deroga alla legislazione nazionale vigente, agli interventi compensativi a ristoro della produzione perduta per l'anno 2019 nel limite complessivo di spesa di 2 milioni di euro per il medesimo anno.

  2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a valere sui residui di stanziamento per l'esercizio 2018 di cui all'articolo 1, comma 499, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
  2-quater. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità per la concessione del contributo di cui al comma 2-bis, e per la disciplina dell'istruttoria delle relative richieste nonché i relativi casi di revoca e decadenza.
*7. 101. Gagnarli.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Le imprese del settore olivicolo-oleario ubicate nei comuni della Provincia di Pisa, Calci, Vicopisano e Buti, che hanno subìto danni causati dagli incendi verificatisi nel mese di settembre 2018, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, possono accedere con le modalità e le procedure indicate ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/1314 ed in deroga alla legislazione nazionale vigente, agli interventi compensativi a ristoro della produzione perduta per l'anno 2019 nel limite complessivo di spesa di 2 milioni di euro per il medesimo anno.

  2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a valere sui residui di stanziamento per l'esercizio 2018 di cui all'articolo 1, comma 499, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
  2-quater. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità per la concessione del contributo di cui al comma 2-bis, e per la disciplina dell'istruttoria delle relative richieste nonché i relativi casi di revoca e decadenza.
*7. 102. Cenni, Fornaro.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, recante: «Divieto di abbattimento di alberi di olivo» e successive modificazioni, è abrogato.
7. 43. Ciaburro, Caretta.

ART. 8.
(Misure di contrasto degli organismi nocivi da quarantena in applicazione di provvedimenti di emergenza sanitaria)

  Sopprimere il comma 1.
8. 1. Cunial, Galantino, Giannone, Vizzini.

  Al comma 1, capoverso Art. 18-bis, comma 1, primo periodo sopprimere le parole:, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate, anche monumentali
8. 100. Cunial, Galantino, Giannone, Vizzini.

  Al comma 1, capoverso Art. 18-bis, comma 1, primo periodo sostituire le parole da:, ivi compresa la distruzione fino alla fine del comma, con le seguenti: sono attuate nei limiti e secondo i criteri di cui all'articolo 6, comma 2-bis, della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, e di quelli indicati nei provvedimenti di emergenza fitosanitaria. Le piante monumentali (così come definite dalla Legge Regionale 4 giugno 2007, n. 14 «Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia») presenti nelle zone di cui all'articolo 6 della predetta decisione non sono rimosse anche se è accertata la presenza dell'infezione, fermo restando il rispetto delle ulteriori misure stabilite dalla medesima decisione.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, medesimo capoverso:
   sostituire il comma 2, con il seguente:
  2. Nei casi di misure fitosanitarie derivanti da provvedimenti di emergenza, i Servizi fitosanitari competenti per territorio attuano tutte le misure ufficiali ritenute necessarie a evitare la possibile diffusione di una malattia sui materiali di imballaggio, sui recipienti, sui macchinari o su quant'altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi. A tale fine, gli ispettori fitosanitari e il personale di supporto, muniti di autorizzazione del servizio fitosanitario, previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, accedono ai luoghi in cui si trovano i vegetali e i prodotti vegetali, di cui all'articolo 2 del presente decreto, in qualsiasi fase della catena di produzione e di commercializzazione, nonché ai mezzi utilizzati per il loro trasporto e ai magazzini doganali, fatte salve le normative in materia di sicurezza nazionale ed internazionale.
   sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Tutti gli enti di ricerca, studio ed analisi, purché accreditati, interessati all'approfondimento della Xylella fastidiosa, possono effettuare le analisi PCR real-time. I campioni sono spostati sul territorio dello Stato secondo le prescrizioni di cui ai protocolli ministeriali per la movimentazione di patogeni da quarantena.
   dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
  3-bis. La ricerca sul fenomeno Xylella fastidiosa è libera. Tutti gli enti di ricerca, studio ed analisi, purché accreditati, interessati all'approfondimento dell'infezione, possono esaminare, elaborare dati e piani in ordine al fenomeno Xylella fastidiosa.

  3-ter. Nessuna pianta può essere dichiarata infetta dalla semplice osservazione visiva. L'eventuale presenza dell'organismo specificato, così come stabilito dagli Standard EPPO PM7/24 « Diagnostic Protocol for Xylella fastidiosa» e dalla Decisione di Esecuzione della Commissione n. 2352 del 2017 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2015/789 relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa, è verificata mediante un'analisi molecolare e, in caso di risultato positivo, essa viene individuata effettuando, conformemente alle norme internazionali, almeno un'altra analisi molecolare positiva. Tali analisi sono indicate nella banca dati della Commissione delle analisi per l'individuazione dell'organismo specificato e delle sue sottospecie e sono dirette a diverse parti del genoma. La Commissione gestisce e aggiorna la banca dati e ne rende pubblico l'accesso.
  3-quater. I proprietari dei terreni con piante dichiarate infette che ne facciano richiesta possono prendere visione delle analisi effettuate sui campionamenti. Gli esiti delle analisi devono essere rilasciati ed adottati secondo le disposizioni ISO 17025 «Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura». È fatto salvo il diritto del proprietario di effettuare delle analisi sulle piante oggetto di ingiunzione di abbattimento.
  3-quinquies. Al fine di tutelare la salute degli operatori agricoli, dei cittadini e dell'ambiente, nonché del settore delle produzioni con certificazione biologica, nessuna disposizione, ordinanza o regolamento può imporre ai proprietari di irrorare con fitofarmaci, non ammessi nelle pratiche di coltivazione biologica, le zone interessate da Xylella fastidiosa.
   sopprimere il comma 3.
8. 6. Cunial, Galantino, Giannone, Vizzini.

  Al comma 1, capoverso Art. 18-bis, comma 1, primo periodo sostituire le parole da:, ivi compresa la distruzione fino alla fine del comma, con le seguenti: sono attuate nei limiti e secondo i criteri di cui all'articolo 6, paragrafo 2-bis, della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, e di quelli indicati nei provvedimenti di emergenza fitosanitaria. Le piante monumentali (così come definite dalla legge regionale 4 giugno 2007, n. 14 «Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia») presenti nelle zone di cui all'articolo 6 della predetta decisione non sono rimosse anche se è accertata la presenza dell'infezione, fermo restando il rispetto delle ulteriori misure stabilite dalla medesima decisione.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo capoverso, sopprimere i commi 2 e 3.
8. 102. Cunial, Galantino, Giannone, Vizzini.

  Al comma 1, capoverso Art. 18-bis, comma 1, primo periodo sostituire le parole da:, ivi compresa la distruzione fino alla fine del comma, con le seguenti: sono attuate nei limiti e secondo i criteri di cui all'articolo 6, comma 2-bis, della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, e di quelli indicati nei provvedimenti di emergenza fitosanitaria. Le piante monumentali (così come definite dalla legge regionale 4 giugno 2007, n. 14 «Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia») presenti nelle zone di cui all'articolo 6 della predetta decisione non sono rimosse anche se è accertata la presenza dell'infezione, fermo restando il rispetto delle ulteriori misure stabilite dalla medesima decisione.
8. 103. Cunial, Galantino, Giannone, Vizzini.

  Al comma 1, capoverso Art. 18-bis, comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Nella zona infetta l'eradicazione delle piante contaminate, comprese quelle monumentali presenti nelle zone di cui all'articolo 4 della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione del 18 maggio 2015, è sempre assentita su richiesta dell'interessato se non è espressamente negata con provvedimento di rigetto motivato dell'autorità competente, notificato al richiedente entro il termine di 30 giorni dalla richiesta stessa. Gli eventuali accertamenti di merito della pubblica autorità sono effettuati senza aggravio di spese per il richiedente. In presenza di aree protette di rilievo nazionale, la richiesta di eradicazione è presentata solo una volta acquisito il preventivo parere del soggetto gestore dell'area protetta sull'intera superficie dell'area interessata, che deve essere espresso entro trenta giorni dalla richiesta. La normativa costituisce attuazione delle previsioni di cui all'articolo 6, comma 3 della direttiva 92/43/CEE, in materia di Valutazione di incidenza.
8. 40. Ciaburro, Caretta.

  Al comma 1, capoverso Art. 18-bis, sopprimere i commi 2 e 3.
8. 104. Cunial, Galantino, Giannone, Vizzini.

  Al comma 1, capoverso Art. 18-bis, sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. È riconosciuto lo stato emergenziale per le attività di contrasto alla diffusione della Xylella fastidiosa di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo capoverso:
   sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Alla grave situazione socio economica in atto nelle aree delimitate infette da Xylella fastidiosa e vista la necessità di intervenire nelle aree delimitate al fine di contenere la diffusione dell'infezione, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
   dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. È nominato Commissario delegato all'emergenza di cui al comma 1 il Presidente della Regione Puglia per il proprio ambito territoriale.

  3-ter. Con ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile sono individuate le norme per l'attuazione delle misure di contrasto alla diffusione della Xylella fastidiosa e per la ricostituzione del patrimonio olivicolo e paesaggistico e ambientale delle aree infette, che il Commissario può derogare nel rispetto dei vincoli dell'ordinamento giuridico e dell'ordinamento comunitario sulla base di apposita comunicazione.
  3-quater. Nei casi di misure fitosanitarie derivanti da provvedimenti di emergenza, i Servizi fitosanitari competenti per territorio attuano tutte le misure ufficiali ritenute necessarie a evitare la possibile diffusione di una malattia, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate, anche sui materiali di imballaggio, sui recipienti, sui macchinari o su quant'altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi. A tale fine, gli ispettori fitosanitari e il personale di supporto, muniti di autorizzazione del servizio fitosanitario, previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, accedono ai luoghi in cui si trovano i vegetali e i prodotti vegetali, di cui all'articolo 2 del presente decreto, in qualsiasi fase della catena di produzione e di commercializzazione, nonché ai mezzi utilizzati per il loro trasporto e ai magazzini doganali, fatte salve le normative in materia di sicurezza nazionale ed internazionale.
  3-quinquies. Entro sessanta giorni dalla nomina il Commissario predispone un programma per la ricostituzione e la ripresa delle attività economiche e la ricostituzione del paesaggio agricolo-rurale delle aree infette e delle zone soggette ai vincoli di cui alle aree delimitate dalla Decisione di esecuzione (UE) 789/2015.
  3-sexies. Con successivo provvedimento sono individuate le risorse necessarie per far fronte alle necessità individuate dal programma di cui al comma 3-quinquies.
  3-septies. In caso di omessa esecuzione delle prescrizioni di estirpazione di piante infette dagli organismi nocivi di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516 a euro 30.000 e gli ispettori fitosanitari, coadiuvati dal personale di supporto, muniti di autorizzazione del servizio fitosanitario, procedono all'estirpazione coattiva delle piante stesse. Chiunque impedisce l'estirpazione coattiva delle piante è soggetto alla sanzione di cui al primo periodo aumentata fino al doppio.
  3-octies. Ai sensi del regolamento comunitario (CE) 1040 del 2002 che prevede il pagamento ai proprietari per i maggiori costi sostenuti a causa della fitopatia si autorizza il Governo ad avanzare richiesta all'Unione europea affinché questi fondi vengano destinati all'indennizzo dei proprietari.
  3-novies. In caso di irreperibilità dei proprietari, dei conduttori o dei detentori a qualsiasi titolo dei terreni sui quali insistono piante infette dagli organismi nocivi di cui al presente articolo ovvero nell'ipotesi in cui questi rifiutino l'accesso ai fondi medesimi, gli ispettori fitosanitari ed il personale di supporto muniti di autorizzazione del servizio fitosanitario, per l'esercizio delle loro attribuzioni, accedono comunque a detti fondi al fine di attuare le misure fitosanitarie di urgenza di cui al comma 2. A tale scopo i servizi fitosanitari competenti per territorio possono richiedere al prefetto l'ausilio della forza pubblica.
  3-decies La legna pregiata derivante da capitozzature ed espianti, se destinata a utilizzi diversi dall'incenerimento può essere stoccata anche presso i frantoi che ne fanno richiesta alla Regione che ne regolamenta le procedure.
  3-undecies. Le aziende che hanno reimpianti autorizzati, in aree che hanno disponibilità di acque affinate hanno l'obbligo di utilizzo delle stesse.
8. 7. Muroni, Fornaro.

  Al comma 1, capoverso Art. 18-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Nella zona infetta le misure fitosanitarie di urgenza derivanti da provvedimenti fitosanitari di emergenza, sono attuate da un Commissario Straordinario nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il cui incarico ha una durata di cinque anni. Il Commissario straordinario attua o fa attuare tutte le misure ritenute necessarie ad evitare la possibile ulteriore diffusione della malattia, ivi comprese le misure di cui al Piano di intervento per il rilancio del settore agricolo ed agroalimentare nei territori colpiti da Xylella ed, ove necessario, la distruzione delle piante e dei prodotti delle piante contaminate, sui materiali di imballaggio, sui recipienti, sui macchinari o su quant'altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi. Il Commissario straordinario interviene su qualsivoglia autorità per la applicazione di quanto previsto dal presente articolo, assegna termini alle amministrazioni ordinariamente competenti ed, in caso di inerzia di esse, avoca a sé i provvedimenti necessari per l'attuazione delle misure, gravando le stesse dei relativi costi.
8. 42. Ciaburro, Caretta.

  Al comma 1, capoverso Art. 18-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Nella zona infetta le misure fitosanitarie di urgenza derivanti da provvedimenti fitosanitari di emergenza, sono attuate da un Commissario Straordinario nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il cui incarico ha una durata di cinque anni. Il Commissario straordinario attua o fa attuare tutte le misure ritenute necessarie ad evitare la possibile ulteriore diffusione della malattia. Il Commissario straordinario interviene su qualsivoglia autorità per la applicazione di quanto previsto dal presente articolo, assegna termini alle amministrazioni ordinariamente competenti e, in caso di inerzia di esse, avoca a sé i provvedimenti necessari per l'attuazione delle misure, gravando le stesse dei relativi costi.
*8. 18. Fornaro.

  Al comma 1, capoverso Art. 18-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Nella zona infetta le misure fitosanitarie di urgenza derivanti da provvedimenti fitosanitari di emergenza, sono attuate da un Commissario Straordinario nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il cui incarico ha una durata di cinque anni. Il Commissario straordinario attua o fa attuare tutte le misure ritenute necessarie ad evitare la possibile ulteriore diffusione della malattia. Il Commissario straordinario interviene su qualsivoglia autorità per la applicazione di quanto previsto dal presente articolo, assegna termini alle amministrazioni ordinariamente competenti e, in caso di inerzia di esse, avoca a sé i provvedimenti necessari per l'attuazione delle misure, gravando le stesse dei relativi costi.
*8. 28. Ferro, Ciaburro.

  Al comma 1, capoverso Art. 18-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Le aziende che hanno reimpianti autorizzati in aree che hanno disponibilità di acque affinate hanno l'obbligo di utilizzo delle stesse.
8. 16. Muroni, Fornaro.

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8.1.
(Difesa fitosanitaria)

  1. A decorrere dal 2019 le regioni e gli enti strumentali ad esse collegati possono superare, fermo restando l'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1 commi 466 e seguenti della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e il rispetto del limite di spesa del personale di cui all'articolo 1, comma 557-quater della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il limite di spesa, previsto dall'articolo 9 comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, limitatamente alle assunzioni indispensabili a garantire l'esercizio delle funzioni di difesa fitosanitaria obbligatoria.
*8. 03. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Coin, Gastaldi, Liuni, Lo Monte, Lolini.

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8.1.
(Difesa fitosanitaria)

  1. A decorrere dal 2019 le regioni e gli enti strumentali ad esse collegati possono superare, fermo restando l'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1 commi 466 e seguenti della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e il rispetto del limite di spesa del personale di cui all'articolo 1 comma 557-quater della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il limite di spesa, previsto dall'articolo 9 comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, limitatamente alle assunzioni indispensabili a garantire l'esercizio delle funzioni di difesa fitosanitaria obbligatoria.
*8. 06. Fornaro.

ART. 8-bis
(Modifica all'articolo 54 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214)

  Sopprimerlo.
8-bis. 100. Cunial, Galantino, Giannone.

ART. 8-ter
(Misure per il contenimento della diffusione del batterio Xylella fastidiosa)

  Sopprimerlo.
8-ter. 100. Cunial, Galantino, Giannone.

  Sopprimere i commi 1, 3 e 4.
8-ter. 101. Cunial, Galantino, Giannone.

  Al comma 1 aggiungere, in fine, le parole:, a condizione che si provveda al successivo reimpianto sulla medesima particella di almeno un numero pari di piante di olivo, di varietà riconosciute resistenti provenienti da vivai accreditati della regione Puglia o di altre specie vegetali e che si provveda alla tracciabilità delle nuove piantine sul portale regionale www.emergenzaxylella.it. Il presente comma si applica anche alle pratiche di espianto, già protocollate presso gli uffici competenti, ad oggi non ancora concluse.
8-ter. 103. Cenni, Gadda, Critelli, Incerti, Cardinale, D'Alessandro, Dal Moro, Portas, Boccia, Bordo, Lacarra, Losacco, Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di favorire la ripresa economica delle imprese agricole dei territori colpiti dal batterio Xylella fastidiosa, attraverso l'accesso agli interventi previsti dal Fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, la regione Puglia, in deroga ai termini stabiliti dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2004, può deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e, successivamente, entro il 31 gennaio di ogni anno.
8-ter. 102. L'Abbate, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Gagnarli, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. La quota del disavanzo di amministrazione delle Regioni determinata dall'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, costituito secondo le modalità di cui ai commi da 698 a 700 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2015, n. 208, è ripianata nel tempo previsto per il rimborso dell'anticipazione medesima. Al solo fine di provvedere al risarcimento dei danni causati da eventi calamitosi dichiarati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, i risultati della gestione considerati al netto dell'accontamento al Fondo anticipazioni di liquidità di cui al comma 1 del presente articolo, costituiscono, se positivi, quota libera dell'avanzo di amministrazione come definito dall'articolo 42 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
8-ter. 104. Gadda, Cardinale, Cenni, D'Alessandro, Dal Moro, Critelli, Incerti, Portas, Boccia, Bordo, Lacarra, Losacco, Ubaldo Pagano.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  4-bis. Al fine di favorire la ripresa economica delle imprese proprietarie o conduttrici a qualunque titolo di opifici che svolgono attività di frantoio oleario, nei territori delle aree dichiarate infette dal batterio Xylella fastidiosa, è istituito un Fondo, con una dotazione pari a 30 milioni di euro, per l'anno 2019, da destinare a progetti di riconversione industriale degli impianti da destinare all'attività di deposito, lavorazione e trasformazione del legname attraverso le seguenti agevolazioni:
   a) concessione di contributi a fondo perduto commisurati al valore di rottamazione degli impianti esistenti;
   b) concessione di contributi a fondo perduto per l'acquisto di beni strumentali nuovi da destinare ai progetti di riconversione di cui al presente comma;
   c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili posseduti e utilizzati per l'esercizio della nuova attività economica di cui al presente comma;
   d) ai fini delle imposte sui redditi è riconosciuto un ammortamento del 200 per cento in relazione ai beni materiali strumentali nuovi da destinare ai progetti di riconversione di cui al presente comma con la possibilità di optare per la decorrenza posticipata del beneficio dal terzo anno successivo alla data di avvio della nuova attività economica di cui al presente comma.

  4-ter. Le agevolazioni di cui al comma 4-bis si applicano nella misura del 50 per cento per le medesime imprese che intendono proseguire l'attività di frantoio oleario a valere sulle risorse di cui al medesimo comma 4-bis.
  4-quater. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 4-bis devono soddisfare le condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo, dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, e dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.
  4-quinquies. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 4-bis.
  4-sexies. Agli oneri previsti per l'attuazione del comma 4-bis, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 , si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  4-septies. Una quota non inferiore a 10 milioni di euro per l'anno 2019 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 del Fondo di solidarietà nazionale (FSN) di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 rivolto agli interventi indennizzatori, di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b) del medesimo decreto legislativo è destinato a ristorare i proprietari, i conduttori o detentori a qualsiasi titolo, ricadenti nei territori delle aree dichiarate infette dal batterio Xylella fastidiosa, delle perdite di reddito dovute alla distruzione completa o parziale della produzione. Conseguentemente la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale (FSN) di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
  4-octies. Agli oneri previsti dal comma 4-septies pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede.
   a) per 10 milioni di euro per l'anno 2019 mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
   b) per 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 a valere sul fondo sul fondo per lo sviluppo economico e la coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

  Conseguentemente, all'articolo 8-quater:
   al comma 1, sostituire le parole: 150 milioni di euro con le seguenti: 100 milioni
   al comma 3, sostituire le parole: 150 milioni di euro con le seguenti: 100 milioni
8-ter. 21. Gadda, Cardinale, Cenni, D'Alessandro, Dal Moro, Critelli, Incerti, Portas, Boccia, Bordo, Lacarra, Losacco, Ubaldo Pagano.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  4-bis. Al fine di contribuire alla riconversione industriale per il rilancio della produttività e della competitività territoriale, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, è istituita la Zona economica speciale (ZES), nelle aree dichiarate infette dal batterio Xylella fastidiosa, in coerenza con le deroghe previste dall'articolo 107 comma 2, lettera b) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  4-ter. Alle imprese proprietarie o conduttrici a qualunque titolo di opifici che svolgono attività di frantoio oleario che avviano un programma di riconversione delle proprie attività produttive nella ZES di cui al comma 4-bis, si applicano, in quanto compatibili, le tipologie di agevolazioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, il cui riconoscimento è soggetto al rispetto delle medesime condizioni previste dall'articolo 5, comma 3, del citato decreto-legge.
  4-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 4-bis e 4-ter, valutati in 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
8-ter. 23. Gadda, Cardinale, Cenni, D'Alessandro, Dal Moro, Critelli, Incerti, Portas, Boccia, Bordo, Lacarra, Losacco, Ubaldo Pagano.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  4-bis. Per l'anno 2019 è istituito il Fondo per le zone agricole colpite dalla Xylella con una dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019 da destinare al finanziamento degli interventi a sostegno del settore vivaistico danneggiato e quelli relativi allo smaltimento delle piante di ulivo contaminate.
  4-ter. All'individuazione degli interventi di cui al comma 4-bis, si provvede, entro il 31 maggio 2019 con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Lo schema del decreto è trasmesso alle Camere per l'acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da esprimere entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso il termine di cui al precedente periodo, il decreto può essere comunque adottato.
  4-quater. Agli oneri previsti per l'attuazione del comma 4-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
8-ter. 24. Gadda, Cardinale, Cenni, D'Alessandro, Dal Moro, Critelli, Incerti, Portas, Boccia, Bordo, Lacarra, Losacco, Ubaldo Pagano.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  4-bis. Per le attività previste dal piano di intervento per il rilancio del settore agricolo ed agroalimentare nei territori colpiti da Xylella, sono stanziati ulteriori 400 milioni di euro.

  4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis si provvede a valere: quanto a 100 milioni, sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307; nonché, nei limiti di 100 milioni di euro per l'anno 2020 e di 200 milioni di euro a decorrere dal 2021, sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 100 milioni per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate, o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno ed entro il 15 marzo 2020, per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
8-ter. 41. Ciaburro, Caretta.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  4-bis. Al fine di porre in essere le attività necessarie alla prevenzione e al contrasto della diffusione della Xylella fastidiosa e le relative operazioni straordinarie di bonifica delle aree infette e di quelle contigue, è riconosciuto, nel limite complessivo di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2019, un contributo destinato ai Comuni nei cui territori sia stata accertata la presenza della fitopatologia. Per lo svolgimento delle attività di cui al primo periodo del presente comma, i Comuni possono attivare progetti di utilità sociale e di tutela ambientale, ivi inclusa la sistemazione delle aree pubbliche a verde e dei beni comuni, nell'ambito dei progetti di cui al comma 15 dell'articolo 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con legge 28 marzo 2019, n. 26. Agli oneri previsti per l'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.
8-ter. 29. Ubaldo Pagano, Boccia, Lacarra, Bordo, Fornaro.

  Dopo l'articolo 8-ter aggiungere il seguente:

Art. 8-ter.1

  1. Al decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2, dopo il primo comma, sono inseriti i seguenti
   «L'abbattimento degli alberi di olivo è inoltre consentito, previa autorizzazione della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo le modalità di cui al primo comma, quando si renda necessario per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario, ovvero indispensabile per l'esecuzione di opere di pubblica utilità.
   È vietato l'espianto di alberi di olivo ricadenti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico e/o idrogeologico»;
   b) all'articolo 2, le parole: «dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura» sono sostituite dalle seguenti: «dallo sportello agricolo regionale»;
   c) l'articolo 3 è abrogato;
   d) all'articolo 4, le parole da: «o» fino a: «prescritti» sono soppresse e le parole: «dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura» sono sostituite dalle seguenti: «dallo sportello agricolo regionale».

  2. Al fine di definire, delimitare e caratterizzare le aree olivicole omogenee presenti in un dato territorio ed individuare strumenti di gestione per la filiera olivicola-olearia, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, avviano le procedure per la redazione dei Piani di zonizzazione olivicola da adottarsi entro i successivi 12 mesi.
  3. Per la redazione dei Piani di cui al comma 2 le regioni possono avvalersi del supporto scientifico delle Università, dei Centri di ricerca pubblici presenti nel territorio regionale e del supporto organizzativo e logistico delle Organizzazioni di Produttori e loro Associazioni.
8-ter. 0100. L'Abbate, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Gagnarli, Lombardo, Maglione, Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

ART. 8-quater
(Piano straordinario per la rigenerazione olivicola del Salento)

  Al comma 1, sostituire le parole: dell'agricoltura del Salento con le seguenti: dell'agricoltura della Puglia

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, sostituire le parole: olivicola del Salento con le seguenti: olivicola della Puglia;
   alla rubrica, sostituire le parole: del Salento con le seguenti: della Puglia.
8-quater. 100. Viviani, Bubisutti, Coin, Gastaldi, Liuni, Lo Monte, Lolini, Golinelli.
(Approvato)

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: da destinare esclusivamente alle aziende agricole biologiche e/o biodinamiche ai sensi del Decreto ministeriale n. 6793 del 18 luglio 2018.
8-quater. 101. Cunial, Benedetti, Galantino, Giannone.

  Al comma 2, dopo le parole: sviluppo economico aggiungere le seguenti:, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
8-quater. 102. Parentela.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 8-quater aggiungere il seguente:

Art. 8-quinquies
(Violazioni nell'ambito del commercio dell'olio di oliva)

  1. Dopo l'articolo 1 del decreto legislativo 23 maggio 2016, n. 103, è aggiunto il seguente:
  «Art. 1-bis. – (Divieti di detenzione e vendita a carico degli operatori) – 1. È vietato vendere, detenere per la vendita o mettere comunque in commercio per il consumo alimentare l’“olio extra vergine di oliva”, l’“olio di oliva vergine”, 1’“olio di oliva raffinato”, 1’“olio di oliva – composto di oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini”, l’“olio di sansa di oliva raffinato” e l’“olio di sansa di oliva” che non possiedono i requisiti prescritti dalle norme dell'Unione europea. È altresì vietato vendere, detenere per la vendita o mettere comunque in commercio per il consumo alimentare l’“olio extra vergine di oliva”, 1’“olio di oliva vergine”, l’“olio di oliva raffinato”, l’“olio di oliva – composto di oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini”, l’“olio di sansa di oliva raffinato” e l’“olio di sansa di oliva” che all'analisi rivelino la presenza di sostanze estranee, comprese le sostanze utilizzate nel processo di raffinazione, ovvero diano reazioni o posseggano costanti chimico-fisiche atte ad indicare la presenza d'olio estraneo o di composizione anomala.
   2. È vietato vendere, detenere per la vendita o mettere comunque in commercio gli oli d'oliva vergini non ancora classificati in “olio extra vergine di oliva” o “olio di oliva vergine” o “olio di oliva lampante”.
   3. È vietato mettere in commercio per il consumo alimentare o detenere per usi alimentari oli non commestibili anche in miscela con oli commestibili. È, altresì, vietato detenere 1’“olio di oliva lampante” e l’“olio di sansa di oliva greggio” che non possiedono i requisiti prescritti per la rispettiva categoria dalla normativa dell'Unione europea o che all'analisi rivelino la presenza di sostanze estranee, ovvero diano reazioni o posseggano costanti chimico-fisiche atte ad indicare la presenza d'olio estraneo o di composizione anomala.
   4. È vietato vendere, detenere per la vendita o mettere comunque in commercio gli oli d'oliva e gli oli di sansa d'oliva con denominazione diversa da quella prescritta dalla normativa dell'Unione europea.
   5. È fatto divieto detenere impianti di esterificazione presso stabilimenti ove si ottengono o si detengono oli destinati ad uso alimentare».

  2. All'articolo 5 del decreto legislativo 23 maggio 2016, n. 103, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni concernenti l'indicazione della campagna di raccolta delle olive in etichetta e nei documenti commerciali è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a 3.000».

  3. Dopo l'articolo 8 del decreto legislativo 23 maggio 2016, n. 103, è aggiunto il seguente:
  «Art. 8-bis. – (Sanzioni amministrative pecuniarie in materia di violazione degli obblighi di detenzione e vendita) – 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1, primo periodo, e 2 dell'articolo 1-bis è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a 15.000.
   2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1, secondo periodo, e 3, primo periodo, dell'articolo 1-bis, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a 60.000. La sanzione è raddoppiata nel caso di oli derivanti da processi di esterificazione o di sintesi.
   3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui al comma 3, secondo periodo, dell'articolo 1-bis, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a 6.000.
   4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 1-bis è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a 16.000.
   5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 1-bis è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a 120.000».
8-quater. 0101. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.
(Inammissibile)

ART. 9.
(Misure a sostegno delle imprese del settore agrumicolo)

  Al comma 1, capoverso Art. 4-ter, comma 1, sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 10 milioni.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 3, sostituire le parole da: 5 milioni di euro fino alla fine del comma, con le seguenti: 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
9. 4. Cardinale, Gadda, Cenni, D'Alessandro, Dal Moro, Critelli, Incerti, Portas.

  Al comma 1, capoverso Art. 4-ter, comma 1, sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 7 milioni.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 3, sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 7 milioni.
9. 5. Lucaselli.

  Al comma 1, capoverso Art. 4-ter, comma 1, dopo le parole: 5 milioni per l'anno 2019, aggiungere le seguenti: e di 5 milioni di euro nel 2020.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso:
   al medesimo comma, dopo le parole: dovuti per l'anno 2019 aggiungere le seguenti: e per l'anno 2020 sui prestiti e.
   Al comma 3, dopo le parole: pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, aggiungere le seguenti: e a 5 milioni di euro per l'anno 2020.
9. 14. Ciaburro, Caretta.

  Al comma 1, capoverso Art. 4-ter, comma 1, dopo le parole: 5 milioni per l'anno 2019, aggiungere le seguenti: e di 5 milioni di euro nel 2020.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso:
   al medesimo comma, sostituire le parole da: sui mutui bancari fino alla fine del comma, con le seguenti: e per l'anno 2020 sui mutui bancari contratti dalle imprese entro la data del 31 dicembre 2018 e per altre operazioni di finanziamento in essere al 31 dicembre 2018.
   al comma 3 dopo le parole: pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, aggiungere le seguenti: e a 5 milioni di euro per l'anno 2020.
9. 15. Ciaburro, Caretta.

  Al comma 1, capoverso Art. 4-ter, comma 1, dopo le parole: 5 milioni per l'anno 2019 aggiungere le seguenti: e di 5 milioni di euro per l'anno 2020.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 3:
   dopo le parole: pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, aggiungere le seguenti: e a 5 milioni per l'anno 2020;
   aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
9. 10. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.

  Al comma 1, capoverso Art. 4-ter, comma 1, dopo le parole: 5 milioni per l'anno 2019, aggiungere le seguenti: e di 5 milioni di euro nel 2020.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 3, dopo le parole: pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019 aggiungere le seguenti: e a 5 milioni di euro per l'anno 2020.
9. 13. Ciaburro, Caretta.

  Al comma 1, capoverso Art. 4-ter, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  «1-bis. Al fine di contrastare il virus della “tristeza” è altresì stanziato, in favore della Regione Sicilia, un contributo straordinario per l'anno 2019 pari a 2,5 milioni di euro».

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  «3-bis. Agli oneri previsti per l'attuazione del comma 1-bis, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
9. 100. Cardinale, Miceli, Anzaldi, Navarra, Gadda, Cenni, D'Alessandro, Dal Moro, Critelli, Incerti, Portas.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. La dotazione del Fondo qualità comparto agrumicolo di cui al comma 131 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è incrementata di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Le relative risorse sono utilizzate secondo le modalità individuate in sede di Conferenza stato regioni il 21 febbraio 2019. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307.
9. 7. Elvira Savino, Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Rafforzamento dell'attività del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo)

  1. Al fine di incentivare, rafforzare ed incrementare le maggiori attività rese nella elaborazione e coordinamento delle linee della politica agricola, agroalimentare, forestale, per la pesca, il settore ippico e per il turismo a livello nazionale, europeo ed internazionale, e per far fronte, altresì, alle disposizioni e misure del presente provvedimento, anche nelle funzioni di controllo ed ispezione, a decorrere dall'anno 2019, il Fondo risorse decentrate di cui all'articolo 76 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni centrali 2016-2018 relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è incrementato di un importo complessivo pari a 1,2 milioni di euro annui, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente. È, altresì, incrementato di 300.000 euro a decorrere dall'anno 2019 il fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale di livello dirigenziale contrattualizzato.
  2. All'onere di cui al comma 1, pari a 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede:
   a) quanto a 1,2 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
   b) quanto a 300.000 euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
9. 04. Benedetti.
(Inammissibile)

ART. 10.
(Rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale)

  All'articolo 10 premettere il seguente:

Art. 010.
(Gelate nelle regioni nei mesi di febbraio e marzo 2018)

  1. Le imprese agricole ubicate nei territori delle regioni italiane, ad esclusione della Puglia per cui si applica l'articolo 6 del presente decreto-legge, che hanno subito danni dalle eccezionali gelate e brinate verificatesi nei mesi di febbraio e marzo del 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 10.
  2. Le regioni possono conseguentemente deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1 entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

  Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Per il finanziamento delle misure previste all'articolo 010, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2019.

  2-ter. Agli oneri previsti per l'attuazione del comma 2-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
010. 06. Critelli, Incerti, Gadda, Cardinale, Cenni, D'Alessandro, Dal Moro, Portas.

  All'articolo 10 premettere il seguente:

Art. 010.
(Gelate nelle regioni nei mesi di febbraio e marzo 2018)

  1. Le imprese agricole ubicate nei territori delle regioni italiane che hanno subito danni dalle eccezionali gelate e brinate verificatesi nei mesi di febbraio e marzo del 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 10.
  2. Le regioni possono conseguentemente deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1 entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  3. Dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli interventi ivi previsti sono assicurati nell'ambito e nel limite dell'ordinaria dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale.
010. 08. Ferro, Ciaburro.

  All'articolo 10 premettere il seguente:

Art. 010.
(Gelate nella regione Emilia Romagna nei mesi di febbraio e marzo del 2018)

  1. Le imprese agricole ubicate nei territori della regione Emilia-Romagna che hanno subito danni dalle eccezionali gelate e brinate verificatesi nei mesi di febbraio e marzo del 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura del rischio gelo e brina, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale come rifinanziato ai sensi dell'articolo 10.
  2. La Regione Emilia-Romagna può, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, attuare le procedure di delimitazione del territorio e di accertamento dei danni conseguenti, deliberando la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento stesso entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

  Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Per il finanziamento delle misure previste all'articolo 010 la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2019.

  2-ter. Agli oneri previsti per l'attuazione del comma 2-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
010. 04. Incerti, Critelli, Gadda, Cardinale, Cenni, D'Alessandro, Dal Moro, Portas.

  All'articolo 10 premettere il seguente:

Art. 010.
(Gelate nella regione Emilia Romagna nei mesi di febbraio e marzo 2018)

  1. Le imprese agricole ubicate nei territori della Regione Emilia-Romagna che hanno subito danni dalle eccezionali gelate e brinate verificatesi nei mesi di febbraio e marzo del 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 10.
  2. La Regione Emilia-Romagna può conseguentemente deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1 entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  3. Dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli interventi ivi previsti sono assicurati nell'ambito e nel limite dell'ordinaria dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale
010. 09. Ferro, Ciaburro.

  All'articolo 10 premettere il seguente:

Art. 010.
(Gelate nella regione Emilia Romagna nei mesi di febbraio e marzo 2018)

  1. Le imprese agricole ubicate nei territori della Regione Emilia-Romagna che hanno subito danni dalle eccezionali gelate e brinate verificatesi nei mesi di febbraio e marzo del 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 10.
  2. La Regione Emilia-Romagna delibera la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1 entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
*010. 010. Bignami, Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.

  All'articolo 10 premettere il seguente:

Art. 010.
(Gelate nella regione Emilia Romagna nei mesi di febbraio e marzo 2018)

  1. Le imprese agricole ubicate nei territori della Regione Emilia-Romagna che hanno subito danni dalle eccezionali gelate e brinate verificatesi nei mesi di febbraio e marzo del 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 10.
  2. La Regione Emilia-Romagna delibera la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1 entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
*010. 011. Ciaburro, Caretta.

  All'articolo 10 premettere il seguente:

Art. 010.
(Gelate nella regione Basilicata nei mesi di febbraio e marzo del 2018)

  1. Le imprese agricole ubicate nei territori della regione Basilicata che hanno subito danni dalle eccezionali gelate e brinate verificatesi nei mesi di febbraio e marzo del 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura del rischio gelo e brina, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e successive modifiche e integrazioni, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e successive modifiche e integrazioni, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale come rifinanziato ai sensi dell'articolo 10.
  2. La Regione Basilicata può, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, attuare le procedure di delimitazione del territorio e di accertamento dei danni conseguenti, deliberando la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento stesso entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

  Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Per il finanziamento delle misure previste all'articolo 010 la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2019.

  2-ter. Agli oneri previsti per l'attuazione del comma 2-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
010. 0108. De Filippo, Vito, Gadda, Cenni, D'Alessandro, Incerti, Critelli, Dal Moro, Portas.

  All'articolo 10 premettere il seguente:

Art. 010.
(Gelate nella regione Lombardia nei mesi di febbraio e marzo 2018)

  1. Le imprese agricole ubicate nei territori della Regione Lombardia che hanno subito danni dalle eccezionali gelate e brinate verificatesi nei mesi di febbraio e marzo del 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 10.
  2. La Regione Lombardia delibera la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1 entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
010. 0101. Caretta, Ciaburro.

  All'articolo 10 premettere il seguente:

Art. 010.
(Gelate nella regione Marche nei mesi di febbraio e marzo 2018)

  1. Le imprese agricole ubicate nei territori della Regione Marche che hanno subito danni dalle eccezionali gelate e brinate verificatesi nei mesi di febbraio e marzo del 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 10.
  2. La Regione Marche delibera la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1 entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
010. 0102. Caretta, Ciaburro.

  All'articolo 10 premettere il seguente:

Art. 010.
(Gelate nella regione Abruzzo nei mesi di febbraio e marzo 2018)

  1. Le imprese agricole ubicate nei territori della Regione Abruzzo che hanno subito danni dalle eccezionali gelate e brinate verificatesi nei mesi di febbraio e marzo del 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 10.
  2. La Regione Abruzzo delibera la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1 entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
010. 0103. Caretta, Ciaburro.

  All'articolo 10 premettere il seguente:

Art. 010.
(Gelate nella regione Piemonte nei mesi di febbraio e marzo 2018)

  1. Le imprese agricole ubicate nei territori della Regione Piemonte che hanno subito danni dalle eccezionali gelate e brinate verificatesi nei mesi di febbraio e marzo del 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 10.
  2. La Regione Piemonte delibera la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1 entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
010. 0104. Caretta, Ciaburro.

  All'articolo 10 premettere il seguente:

Art. 010.
(Gelate nella regione Toscana nei mesi di febbraio e marzo 2018)

  1. Le imprese agricole ubicate nei territori della Regione Toscana che hanno subito danni dalle eccezionali gelate e brinate verificatesi nei mesi di febbraio e marzo del 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 10.
  2. La Regione Toscana delibera la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1 entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
010. 0105. Caretta, Ciaburro.

  All'articolo 10 premettere il seguente:

Art. 010.
(Gelate nella regione Veneto nei mesi di febbraio e marzo 2018)

  1. Le imprese agricole ubicate nei territori della Regione Veneto che hanno subito danni dalle eccezionali gelate e brinate verificatesi nei mesi di febbraio e marzo del 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 10.
  2. La Regione Veneto delibera la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1 entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
010. 0106. Caretta, Ciaburro.

  All'articolo 10 premettere il seguente:

Art. 010.
(Gelate nella regione Lazio nei mesi di febbraio e marzo 2018)

  1. Le imprese agricole ubicate nei territori della Regione Lazio che hanno subito danni dalle eccezionali gelate e brinate verificatesi nei mesi di febbraio e marzo del 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 10.
  2. La Regione Lazio delibera la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1 entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
010. 0100. Caretta, Ciaburro.

  All'articolo 10, premettere il seguente:

Art. 010.
(Eccezionali eventi atmosferici nell'agro pontino del novembre 2018)

  1. Le imprese agricole ubicate nei territori dell'agro Pontino che hanno subito danni dagli eccezionali eventi atmosferici nel mese di novembre 2018, anche nel caso in cui non abbiano sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 10.
  2. La regione Lazio delibera la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1 entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
010. 015. Spena, Nevi, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.

  All'articolo 10, premettere il seguente:

Art. 010.
(Interventi per la regione Sicilia)

  1. Le procedure di cui all'articolo 6 sono altresì utilizzate in favore delle aziende agricole ubicate nel territorio della regione Sicilia che hanno subito danni a seguito delle piogge alluvionali verificatesi nel periodo compreso dal giugno al novembre 2018, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 10.

  Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
  2-bis. Per il finanziamento delle misure previste all'articolo 010, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2019.

  2-ter. Agli oneri previsti per l'attuazione del comma 2-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
010. 05. Cardinale, Miceli, Anzaldi, Navarra, Gadda, Incerti, Critelli, Cenni, D'Alessandro, Dal Moro, Portas.

  All'articolo 10, premettere il seguente:

Art. 010.
(Interventi a sostegno del comparto agricolo siciliano)

  1. Le imprese agricole ubicate sul territorio della regione Sicilia, che hanno subito danni a seguito degli eventi calamitosi, ed in particolare per le piogge alluvionali, nei periodi compresi tra i mesi di giugno e novembre 2018 possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 10.

  Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
  2-bis. Per il finanziamento delle misure previste all'articolo 010, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2019.

  2-ter. Agli oneri previsti per l'attuazione del comma 2-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
010. 07. Cardinale, Miceli, Anzaldi, Navarra, Gadda, Cenni, D'Alessandro, Dal Moro, Critelli, Incerti, Portas.

  Al comma 1, sostituire le parole: 20 milioni, con le seguenti: 40 milioni.

  Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, per altri 20 milioni di euro.
10. 5. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.

  Al comma 1, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 25 milioni.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 25 milioni.
10. 3. Lucaselli, Ciaburro, Caretta.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10.1.
(Organizzazioni dei produttori agricoli)

  1. Le associazioni e le organizzazioni dei produttori agricoli, anche costituite in forma di società di capitali, che svolgono le attività di cui all'articolo 2135, terzo comma, del codice civile, si considerano imprenditori agricoli ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 maggio 2001, n. 228.
10. 043. Ciaburro, Caretta.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10.1.
(Cessione della produzione agricola)

  1. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La successiva cessione, tra i contraenti, della produzione agricola oggetto della divisione non costituisce alterazione della causa tipica del contratto.».
10. 044. Ciaburro, Caretta.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10. 1.
(Disposizioni in materia di consorzi di tutela delle DOP e delle IGP)

  1. I consorzi di tutela dei prodotti appartenenti alle filiere del settore lattiero-caseario, nonché della preparazione delle carni suine di cui all'articolo 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dalla legge 21 dicembre 1999, n. 526, devono assicurare una effettiva rappresentanza degli imprenditori agricoli negli organi amministrativi qualora il disciplinare del prodotto tutelato preveda che la zona di produzione dello stesso abbia estensione interregionale o regionale, ovvero comprenda almeno cinque province.
  2. La rappresentanza di cui al precedente comma si intende garantita qualora almeno un quarto degli amministratori sia nominato tra gli imprenditori agricoli soggetti al sistema di controllo e che non siano soci di cooperative o di altre forme associative già rappresentate.
  3. Non possono essere nominati amministratori dei consorzi di tutela:
   a) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, VII e VIII del capo II del codice penale;
   b) coloro che siano stati sottoposti alle sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 11 novembre 2004, n. 297, e alle sanzioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283.

  4. Il divieto di nomina permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
  5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i consorzi di tutela già riconosciuti sono tenuti ad adeguarsi alle disposizioni di cui ai precedenti commi. Il mancato adeguamento comporta la sospensione del riconoscimento di cui al citato articolo 53, comma 15.
10. 0107. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10. 1.
(Trasparenza nei rapporti di filiera e prezzo equo)

  1. Al fine di garantire la massima trasparenza nei rapporti di filiera, difendere la dignità di chi produce e contrastare le pratiche sleali di mercato all'articolo 62, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono aggiunte le seguenti parole: «I contratti di cui al presente articolo devono riportare a pena di nullità un riferimento ai criteri e ai metodi di determinazione del prezzo. Tali criteri tengono conto di uno o più indicatori relativi ai costi di produzione pertinenti in agricoltura e all'evoluzione di tali costi, uno o più indicatori relativi ai prezzi dei prodotti agricoli. Tengono conto altresì del mercato in cui opera l'acquirente e dell'evoluzione di tali prezzi e si riferiscono a uno o più indicatori relativi a quantità, composizione, qualità, origine e tracciabilità di prodotti o conformità alle specifiche».
  2. Per verificare che i prezzi fissati nei contratti non siano particolarmente iniqui o palesemente al di sotto dei costi di produzione, in applicazione delle disposizioni di cui al citato articolo 62, comma 2, del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012 e delle relative disposizioni attuative, è istituito l'Osservatorio dei prezzi e dei costi agroalimentari presso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA). Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con le regioni e le province autonome, sono definite le modalità operative dell'attività dell'Osservatorio dei prezzi e dei costi agroalimentari ed è fissata la lista dei settori sui quali l'Osservatorio elabora periodicamente i costi medi di produzione, anche avvalendosi dei dati resi disponibili dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria sulla base della metodologia approvata dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.
  3. Per l'attuazione delle attività di cui al comma 2 del presente articolo l'ISMEA utilizza le risorse proprie di cui all'articolo 1, comma 663, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
10. 012. Martina, Cenni, Gadda, Cardinale, Critelli, D'Alessandro, Dal Moro, Incerti, Portas, Fornaro.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10.1.
(Garanzie ISMEA)

  1. I finanziamenti erogati a favore delle imprese agricole, definite come piccole e medie imprese ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, tra loro collegate attraverso un contratto di rete, di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, per dare esecuzione al programma comune di rete, si avvalgono delle garanzie prestate da ISMEA.
10. 039. Ciaburro, Caretta.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10.1.
(Investimenti in colture arboree)

  1. Ai soli fini della determinazione della quota deducibile in ciascun esercizio, a norma dell'articolo 108, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali sono incrementate del 40 per cento con esclusione dei costi relativi all'acquisto dei terreni.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019, a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
10. 042. Ciaburro, Caretta.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10.1.
(Distributori di carburante)

  1. Ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, gli imprenditori agricoli che utilizzano contenitori-distributori di prodotti petroliferi di capienza non superiore a 6 metri cubi, sono esclusi dall'applicazione del decreto del Ministero dell'interno 22 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 2017, n. 285.
10. 040. Ciaburro, Caretta.
(Inammissibile)

  Sostituire l'articolo 10-bis con il seguente:

Art. 10-bis.
(Interventi previdenziali e assistenziali in favore dei lavoratori agricoli e dei piccoli coloni)

  1. Dopo il comma 6 dell'articolo 21 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è inserito il seguente: «6-bis. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato che siano stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ricadenti nelle zone di cui all'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile 15 novembre 2018, n. 558, e che abbiano beneficiato degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono riconosciuti per l'anno 2019 i benefìci di cui al comma 6».
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in euro 860.000 per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 6, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
10-bis. 300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

ART. 10-ter.
(Sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune)

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli oneri finanziari, anche figurativi, connessi alla presente anticipazione soggiacciono alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e successive modifiche e integrazioni, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis» nel settore agricolo e alle relative disposizioni attuative.
10-ter. 100. Viviani, Bubisutti, Coin, Gastaldi, Liuni, Lo Monte, Lolini, Golinelli.

ART. 10-quater.
(Disciplina dei rapporti commerciali nell'ambito delle filiere agroalimentari)

  Al comma 1, premettere le parole: Con modalità stabilite con decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo,.
10-quater. 100. Viviani, Bubisutti, Coin, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lo Monte, Lolini.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: ,salvo rinuncia espressa per iscritto da parte dell'agricoltore cedente.
10-quater. 101. Parentela.

  Dopo l'articolo 10-quater, aggiungere il seguente:

Art. 10-quinquies.
(Interventi di sostegno alle imprese del settore saccarifero)

  1. Al fine di sostenere le imprese del settore saccarifero in crisi, sulle quali gravano procedimenti di recupero degli aiuti di cui al regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio del 20 febbraio 2006 e del regolamento (CE) n. 968/2006 della Commissione del 27 giugno 2006, derivanti dalla decisione di esecuzione n. 2015/103 della Commissione europea del 16 gennaio 2015, i suddetti procedimenti decorrono dall'accertamento definitivo della loro imputabilità ai beneficiari e, per l'effetto, le garanzie fideiussorie prestate per evitare le azioni di recupero mediante compensazione già avviate sono prive di effetti.
10-quater. 0100. Viviani, Bubisutti, Coin, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lo Monte, Lolini.

  Dopo l'articolo 10-quater, aggiungere il seguente:

Art. 10-quinquies.
(Interventi di sostegno alle imprese del settore saccarifero)

  1. Al fine di sostenere le imprese del settore saccarifero in crisi, sulle quali gravano procedimenti di recupero degli aiuti di cui al regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio del 20 febbraio 2006 e del regolamento (CE) n. 968/2006 della Commissione del 27 giugno 2006, derivanti dalla decisione di esecuzione n. 2015/103 della Commissione europea del 16 gennaio 2015, i suddetti procedimenti decorrono dall'accertamento definitivo della loro imputabilità ai beneficiari e, per l'effetto, le garanzie fideiussorie prestate per evitare le azioni di recupero mediante compensazione già avviate sono prive di effetti.
10-quater. 0. 200. La Commissione.

ART. 11.
(Campagne promozionali o di comunicazione istituzionali)

  Al comma 1, sostituire le parole: 2 milioni con le seguenti: 3 milioni.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, dopo le parole: di agrumi aggiungere le seguenti:, di carne suina;
   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri di attuazione degli interventi e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 1;
   al comma 2, sostituire le parole: 2 milioni di euro con le seguenti: 3 milioni di euro.
*11. 1. Luca De Carlo, Ferro, Ciaburro.

  Al comma 1, sostituire le parole: 2 milioni con le seguenti: 3 milioni.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, dopo le parole: di agrumi aggiungere le seguenti:, di carne suina;
   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri di attuazione degli interventi e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 1;
   al comma 2, sostituire le parole: 2 milioni di euro con le seguenti: 3 milioni di euro.
*11. 4. Cenni, Gadda, Critelli, Incerti, Cardinale, D'Alessandro, Dal Moro, Portas.

  Al comma 1, sostituire le parole: 2 milioni con le seguenti: 3 milioni.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 2 milioni con le seguenti: 3 milioni.
11. 2. Lucaselli.

  Al comma 1, sostituire le parole: 2 milioni con le seguenti: 2,5 milioni.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole: nonché al fine di informare gli operatori del settore agricolo in merito alle modalità e agli strumenti di gestione del rischio in agricoltura.
   al comma 2, sostituire le parole: 2 milioni con le seguenti: 2,5 milioni.
11. 100. Gemmato.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11.1.
(Istituto Zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno)

  1. Al fine di incrementare e ottimizzare le procedure di raccolta e gestione dei dati sulla tracciabilità del latte bufalino, per il triennio 2019-2021 sono stanziati 1,5 milioni di euro a favore dell'istituto Zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno, con sede in Portici – Napoli.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 500 mila euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
11. 028. Caretta, Ciaburro, Luca De Carlo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11.1.
(Fondo per la riduzione delle accise sui carburanti usati in agricoltura)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per la riduzione delle accise sui carburanti usati in agricoltura.
  2. Il Fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro a decorrere dal 2019, è utilizzato al fine di abbattere il peso delle accise sui carburanti usati in agricoltura sul costo finale dei carburanti.
  3. Le accise sui carburanti usati in agricoltura sono rideterminate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in modo che il minor gettito non sia superiore alla dotazione del Fondo di cui al comma 1.
  4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, stimato in 50 milioni di euro a decorrere dal 2019 si provvede mediante corrispondente variazione degli stanziamenti previsti per il Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
11. 018. Lucaselli, Luca De Carlo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11.1.
(Misure per la competitività della filiera e il miglioramento della qualità dei prodotti cerealicoli)

  1. Il Fondo volto a favorire la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese agricole cerealicole e dell'intero comparto cerealicolo di cui all'articolo 23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è utilizzato anche per il sostegno della coltura del mais per superare la fase di crisi del mercato e la riduzione delle superfici, attraverso il sostegno ai contratti di filiera mediante un pagamento ad ettaro. A tal fine la dotazione del fondo è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni per l'anno 2021.
  2. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo.
  3. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono soddisfare le condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5. del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307.
11. 041. Ciaburro, Caretta.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11.1.
(Interventi urgenti nel settore saccarifero)

  1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, con decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, procede all'accertamento dell'ottemperanza, da parte delle imprese saccarifere, ai piani presentati ai sensi dei regolamenti (CE) n. 320/2006 del 20 febbraio 2006 e (CE) n. 968/2006 del 27 giugno 2006, nonché ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, così come approvati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
  2. Accertata, ai sensi del comma 1, l'assenza di inadempimenti, le procedure di recupero, avviate a seguito della decisione di esecuzione (UE) n. 2015/103 della Commissione del 16 gennaio 2015 nei confronti delle imprese ottemperanti, sono nulle di diritto e si procede alla restituzione o allo sblocco di tutte le somme a qualsiasi titolo trattenute o non ancora erogate per effetto delle citate procedure.
11. 042. Ciaburro, Caretta.

ART. 11-bis.
(Misure per il sostegno del settore suinicolo)

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono soddisfare le disposizioni stabilite dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/ 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente agli aiuti de minimis e agli aiuti de minimis nel settore agricolo.
11-bis. 100. Viviani, Bubisutti, Coin, Gastaldi, Liuni, Lo Monte, Lolini, Golinelli.

  Dopo l'articolo 11-bis, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.1.
(Agevolazione ai fini dell'imposta sui redditi)

  1. I redditi provenienti dall'esercizio delle attività agricole delle imprese agricole operanti nei settori interessati dalle misure di cui ai capi I, II e III del presente decreto-legge non concorrono alla determinazione del reddito complessivo per l'anno 2019.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a favore delle imprese agricole che svolgono esclusivamente le attività ivi richiamate ovvero per le quali le medesime attività rappresentano almeno il 50 per cento del fatturato conseguito nell'anno 2018.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, stimati in 500.000 euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019.
*11-bis. 01. Fornaro.

  Dopo l'articolo 11-bis, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.1.
(Agevolazione ai fini dell'imposta sui redditi)

  1. I redditi provenienti dall'esercizio delle attività agricole delle imprese agricole operanti nei settori interessati dalle misure di cui ai capi I, II e III del presente decreto-legge non concorrono alla determinazione del reddito complessivo per l'anno 2019.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a favore delle imprese agricole che svolgono esclusivamente le attività ivi richiamate ovvero per le quali le medesime attività rappresentano almeno il 50 per cento del fatturato conseguito nell'anno 2018.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, stimati in 500.000 euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019.
*11-bis. 020. Gadda, Cenni, Critelli, Incerti, Cardinale, D'Alessandro, Dal Moro, Portas.

  Dopo l'articolo 11-bis, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.1.
(Credito d'imposta per investimenti in agricoltura)

  1. Alle imprese agricole operanti nei settori interessati dalle misure di cui ai capi I, II e III del presente decreto-legge che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 1o gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della Gazzetta Ufficiale del 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a favore delle imprese agricole che svolgono esclusivamente le attività ivi richiamate ovvero per le quali le medesime attività rappresentano almeno il 50 per cento del fatturato conseguito nell'anno 2018.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
**11-bis. 02. Fornaro.

  Dopo l'articolo 11-bis, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.1.
(Credito d'imposta per investimenti in agricoltura)

  1. Alle imprese agricole operanti nei settori interessati dalle misure di cui ai capi I, II e III del presente decreto-legge che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 1o gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della Gazzetta Ufficiale del 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a favore delle imprese agricole che svolgono esclusivamente le attività ivi richiamate ovvero per le quali le medesime attività rappresentano almeno il 50 per cento del fatturato conseguito nell'anno 2018.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
**11-bis. 016. Luca De Carlo, Ferro, Ciaburro.

  Dopo l'articolo 11-bis, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.1.
(Esonero pagamento IMU e TASI)

  1. Le imprese agricole operanti nei settori interessati dalle misure di cui ai capi I, II e III del presente decreto-legge sono esonerate per l'anno 2019 dal pagamento dell'IMU e della TASI sui terreni agricoli e sui fabbricati rurali strumentali destinati alle medesime attività.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a favore delle imprese agricole che svolgono esclusivamente le attività ivi richiamate ovvero per le quali le medesime attività rappresentano almeno il 50 per cento del fatturato conseguito nell'anno 2018.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, stimati in 200.000 euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019.
*11-bis. 03. Fornaro.

  Dopo l'articolo 11-bis, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.1.
(Esonero pagamento IMU e TASI)

  1. Le imprese agricole operanti nei settori interessati dalle misure di cui ai capi I, II e III del presente decreto-legge sono esonerate per l'anno 2019 dal pagamento dell'IMU e della TASI sui terreni agricoli e sui fabbricati rurali strumentali destinati alle medesime attività.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a favore delle imprese agricole che svolgono esclusivamente le attività ivi richiamate ovvero per le quali le medesime attività rappresentano almeno il 50 per cento del fatturato conseguito nell'anno 2018.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, stimati in 200.000 euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019.
*11-bis. 017. Ferro, Ciaburro.

  Dopo l'articolo 11-bis, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.1.
(Esonero pagamento IMU e TASI)

  1. Le imprese agricole operanti nei settori interessati dalle misure di cui ai capi I, II e III del presente decreto-legge sono esonerate per l'anno 2019 dal pagamento dell'IMU e della TASI sui terreni agricoli e sui fabbricati rurali strumentali destinati alle medesime attività.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a favore delle imprese agricole che svolgono esclusivamente le attività ivi richiamate ovvero per le quali le medesime attività rappresentano almeno il 50 per cento del fatturato conseguito nell'anno 2018.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, stimati in 200.000 euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019.
*11-bis. 023. Incerti, Gadda, Cenni, Critelli, Cardinale, D'Alessandro, Dal Moro, Portas.

ART. 11-ter.
(Contrasto alla pesca illegale e riordino del sistema sanzionatorio)

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 40, comma 6, della legge 28 luglio 2016, n. 154, dopo la parola: «nonché» sono aggiunte le seguenti: «, nel caso la violazione sia compiuta da soggetti privi della titolarità di licenza di pesca professionale».
11-ter. 101. Moretto.

ART. 12.
(Misure urgenti per l'emergenza nello stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto)

  Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole:, da svolgere entro il 31 dicembre 2020,
12. 1. Pastorino, Fornaro.

  Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: normativa vigente, da parte aggiungere le seguenti: dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), anche avvalendosi.
12. 101. Zolezzi.

  Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: nei limiti delle risorse disponibili aggiungere le seguenti: a legislazione vigente.

  Conseguentemente, al comma 5, primo periodo, dopo le parole: nei limiti delle risorse disponibili, aggiungere le seguenti: a legislazione vigente.
12. 100. Pastorino, Fornaro.

  All'articolo 12, comma 4, sostituire il primo e il secondo periodo con il seguente: Il Prefetto di Genova è altresì autorizzato ad avvalersi fino ad un massimo di cinque unità di personale appartenente alle amministrazioni pubbliche poste a tal fine in posizione di comando o di distacco secondo i rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico ed il trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza.
12. 300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ed in attuazione delle misure di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Regione Liguria e gli enti interessati, provvede a predisporre un cronoprogramma degli interventi di bonifica, messa in sicurezza e riutilizzo delle aree in oggetto nonché a riferire trimestralmente alle competenti Commissioni parlamentari.
12. 18. Paita, Braga, Gadda, Cenni, Critelli, Incerti, Cardinale, D'Alessandro, Dal Moro, Portas, Orlando, Vazio.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. A decorrere dalla data di conclusione definitiva degli interventi di bonifica, comprensivi degli interventi di messa in sicurezza e adeguamento alla normativa vigente della discarica di Molinetto, i comuni di Cogoleto e Arenzano sono da ricomprendere tra i soggetti, aventi diritto alla riconsegna delle aree del sito, di cui all'elenco allegato all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, e successive modificazioni, di cui al comma 1.
12. 22. Paita, Gadda, Cenni, Critelli, Incerti, Cardinale, D'Alessandro, Dal Moro, Portas, Orlando, Vazio.

  All'articolo 12, comma 5, primo periodo, dopo le parole: del presente articolo, aggiungere le seguenti: ad eccezione del comma 5-bis,
12. 301. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

  Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.
12. 3. Pastorino, Fornaro.

  Al comma 5-bis, secondo periodo, sostituire le parole da: del Fondo fino alla fine del comma con le seguenti: dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
12. 200. La Commissione.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  6-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Prefetto di Genova, d'intesa con il Comune di Cogoleto e la Regione Liguria predispone un programma dettagliato finalizzato all'avvio e realizzazione, ad integrazione degli interventi urgenti di cui ai commi precedenti, degli interventi di bonifica e riutilizzo delle aree contaminate con relativo cronoprogramma di attuazione e quantificazione delle risorse necessarie per la completa riqualificazione del sito dello stabilimento Stoppani nel comune di Cogoleto, da inviare al Ministero dell'ambiente e delle tutela del territorio e del mare.
12. 4. Pastorino, Fornaro.

   (*) Si veda anche l'Avviso di rettifica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 2 aprile 2019.