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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 10 aprile 2019

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 10 aprile 2019.

  Amitrano, Ascari, Bartolozzi, Battelli, Benvenuto, Berti, Bitonci, Bonafede, Borghese, Claudio Borghi, Boschi, Braga, Brescia, Buffagni, Businarolo, Campana, Cancelleri, Carfagna, Castelli, Castiello, Cirielli, Colletti, Cominardi, Covolo, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Sabrina De Carlo, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Durigon, Fantinati, Fassino, Ferraresi, Fioramonti, Gregorio Fontana, Lorenzo Fontana, Fraccaro, Frusone, Galli, Gallinella, Gallo, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgetti, Giorgis, Grande, Grillo, Grimoldi, Guerini, Guidesi, Invernizzi, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Lorenzin, Losacco, Lupi, Maniero, Manzato, Micillo, Migliore, Molinari, Molteni, Montaruli, Morelli, Morrone, Orlando, Alessandro Pagano, Parolo, Pastorino, Patassini, Picchi, Polverini, Rampelli, Ribolla, Rixi, Rizzo, Rosato, Ruocco, Saltamartini, Scerra, Schullian, Scoma, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora, Spadoni, Spessotto, Suriano, Tofalo, Vacca, Valente, Vignaroli, Villarosa, Viscomi, Raffaele Volpi, Zóffili, Zolezzi.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Amitrano, Ascari, Bartolozzi, Battelli, Benvenuto, Bitonci, Bonafede, Borghese, Claudio Borghi, Boschi, Brescia, Buffagni, Businarolo, Campana, Cancelleri, Carfagna, Castelli, Castiello, Cirielli, Colletti, Cominardi, Covolo, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Sabrina De Carlo, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Durigon, Fantinati, Fassino, Ferraresi, Fioramonti, Gregorio Fontana, Lorenzo Fontana, Forciniti, Fraccaro, Frusone, Galli, Gallinella, Gallo, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgetti, Giorgis, Grande, Grillo, Grimoldi, Guerini, Guidesi, Invernizzi, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Lorenzin, Losacco, Lupi, Maniero, Manzato, Micillo, Migliore, Molinari, Molteni, Montaruli, Morelli, Morrone, Orlando, Alessandro Pagano, Parolo, Pastorino, Picchi, Rampelli, Ribolla, Rixi, Rizzo, Rosato, Ruocco, Saltamartini, Scerra, Schullian, Scoma, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora, Spadoni, Spessotto, Stumpo, Suriano, Tofalo, Vacca, Valente, Vignaroli, Villarosa, Viscomi, Raffaele Volpi, Zóffili.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 9 aprile 2019 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   D'ARRANDO ed altri: «Introduzione sperimentale del metodo del budget di salute per la realizzazione di progetti terapeutici riabilitativi individualizzati» (1752);
   TRIZZINO: «Modifiche all'articolo 2 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, concernenti la riorganizzazione del Centro di coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali per le sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano e sui dispositivi medici» (1753);
   RAMPELLI: «Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario» (1754);
   BARTOLOZZI: «Ordinamento degli organi di giurisdizione tributaria, dell'ordine giudiziario tributario e degli uffici amministrativi della giustizia tributaria» (1755);
   MORETTO ed altri: «Disposizioni in materia di cessione a intermediari finanziari delle detrazioni fiscali per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici» (1756);
   MINARDO: «Agevolazioni contributive per la sostituzione dei lavoratori in congedo per maternità o paternità nelle piccole imprese e nelle cooperative sociali» (1757);
   MINARDO: «Delega al Governo per l'istituzione dei distretti culturali del Mezzogiorno» (1758);
   MAZZETTI: «Disposizioni per il sostegno del settore immobiliare e delega al Governo per la revisione della normativa urbanistica ed edilizia e per favorire la rigenerazione urbana» (1759);
   FICARA: «Modifiche all'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di destinazione dei beni sequestrati e confiscati nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla prevenzione e repressione dell'immigrazione clandestina» (1760).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge FRAGOMELI ed altri: «Disposizioni concernenti la carta d'identità elettronica e la sua utilizzazione per l'accertamento dell'identità personale» (432) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Ubaldo Pagano.

  La proposta di legge DE MENECH: «Disciplina della professione di geometra e norme per l'adeguamento delle disposizioni concernenti le relative competenze professionali» (560) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Carnevali.

  La proposta di legge MELICCHIO ed altri: «Disposizioni in materia di armonizzazione dei contratti del personale ricercatore non permanente delle università e degli enti pubblici di ricerca» (1608) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Giuliodori.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari costituzionali):
  BORDONALI ed altri: «Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di circoscrizioni di decentramento comunale» (1430) Parere della V Commissione;
  PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE BARTOLOZZI ed altri: «Introduzione degli articoli 110-bis e 110-ter della Costituzione, in materia di autonomia e di esercizio della professione di avvocato, e modifica all'articolo 135, in materia di composizione della Corte costituzionale» (1719) Parere della II Commissione (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento).

   VI Commissione (Finanze):
  FURGIUELE ed altri: «Modifiche agli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, concernenti l'introduzione di agevolazioni fiscali e interventi per favorire l'accesso al credito per spese connesse alla celebrazione del matrimonio religioso» (1361) Parere delle Commissioni I, II e V.

   VII Commissione (Cultura):
  MISITI: «Disposizioni concernenti l'insegnamento dell'educazione civica nelle scuole primarie e secondarie» (1709) Parere delle Commissioni I, V, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   VIII Commissione (Ambiente):
  ROSTAN: «Istituzione della Giornata nazionale contro il biocidio e le “Terre dei fuochi”» (1421) Parere delle Commissioni I, V, VII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   X Commissione (Attività produttive):
  «Delega al Governo in materia di turismo» (1698) Parere delle Commissioni I, V, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia):
  BATTILOCCHIO e VIETINA: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli effetti delle inchieste giudiziarie riguardanti la corruzione politica e amministrativa, svolte negli anni 1992 e 1993, sulla successiva evoluzione del sistema politico italiano» (1344) Parere della V Commissione.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 8 aprile 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 6/2019 del 14 marzo-1o aprile 2019, con la quale la Sezione stessa ha approvato la relazione concernente lo scambio automatico di informazioni nel settore fiscale tra l'Italia e i Paesi dell'Unione europea (2019).

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VI Commissione (Finanze).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 9 aprile 2019, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa all'attuazione e all'impatto sull'ambiente e sul funzionamento del mercato interno della direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE (COM(2019) 166 final), che è assegnata in sede primaria alla VIII Commissione (Ambiente);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio – Un processo decisionale più efficiente e democratico nella politica in materia di energia e di clima dell'Unione europea (COM(2019) 177 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Valutazione 2018 dei progressi realizzati dagli Stati membri nel conseguimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica per il 2020 e nell'attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, della medesima (COM(2019) 224 final), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Relazione sull'avanzamento dei lavori in materia di energie rinnovabili (COM(2019) 225 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 9 aprile 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Con la predetta comunicazione, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:
   Proposta di decisione del Consiglio sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in occasione della 18a riunione della conferenza delle parti della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (COP 18 della CITES) (COM(2019) 146 final);
   Raccomandazione di decisione del Consiglio che integra le direttive di negoziato per l'agenda di Doha per lo sviluppo per quanto riguarda i negoziati plurilaterali sulle norme e sugli impegni relativi al commercio elettronico (COM(2019) 165 final);
   Proposta di decisione del Consiglio sulla posizione da assumere a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio internazionale dei cereali con riguardo alla proroga della convenzione sul commercio dei cereali del 1995 (COM(2019) 167 final).

Trasmissione dal Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna.

  La Presidente del Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, con lettera in data 2 aprile 2019, ha trasmesso il testo di una risoluzione, approvata dal medesimo Consiglio regionale il 29 marzo 2019, concernente indirizzi relativi alla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla fase ascendente e discendente del diritto dell'Unione europea (sessione europea 2019).

  Questo documento è trasmesso alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dal Consiglio regionale della Lombardia.

  Il Presidente del Consiglio regionale della Lombardia, con lettera in data 4 aprile 2019, ha trasmesso il testo di una risoluzione, approvata dal medesimo Consiglio in data 26 marzo 2019, recante le osservazioni della Regione Lombardia sul programma di lavoro della Commissione per il 2019 – Mantenere le promesse e prepararsi al futuro (COM(2018) 800 final) e sulle politiche dell'Unione europea di maggiore interesse per il tessuto socio-economico lombardo.

  Questo documento è trasmesso alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 920 – INTERVENTI PER LA CONCRETEZZA DELLE AZIONI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E LA PREVENZIONE DELL'ASSENTEISMO (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 1433-A) E ABBINATA PROPOSTA DI LEGGE: RAVETTO (A.C. 781)

A.C. 1433-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 3.
(Misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione)

  1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono procedere, a decorrere dall'anno 2019, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al comparto della scuola e alle università si applica la normativa di settore.
  2. Al fine di accrescere l'efficienza dell'organizzazione e dell'azione amministrativa, le amministrazioni di cui al comma 1 predispongono il piano dei fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'effettivo ricambio generazionale e la migliore organizzazione del lavoro, nonché, in via prioritaria, di reclutare figure professionali con elevate competenze in materia di:
   a) digitalizzazione;
   b) razionalizzazione e semplificazione dei processi e dei procedimenti amministrativi;
   c) qualità dei servizi pubblici;
   d) gestione dei fondi strutturali e della capacità di investimento;
   e) contrattualistica pubblica;
   f) controllo di gestione e attività ispettiva.
   g) contabilità pubblica e gestione finanziaria.

  3. Le assunzioni di cui al comma 1 sono autorizzate con il decreto e le procedure di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, previa richiesta delle amministrazioni interessate, predisposta sulla base del piano dei fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6-ter del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dall'anno 2019 è consentito il cumulo delle risorse, corrispondenti a economie da cessazione del personale già maturate, destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, a partire dal budget assunzionale più risalente, nel rispetto del piano dei fabbisogni e della programmazione finanziaria e contabile.
  4. Al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, per il triennio 2019-2021, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni di cui al comma 1 possono procedere, in deroga a quanto previsto dal primo periodo del comma 3 del presente articolo e all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto dell'articolo 4, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché del piano dei fabbisogni definito secondo i criteri di cui al comma 2 del presente articolo:
   a) all'assunzione a tempo indeterminato di vincitori o allo scorrimento delle graduatorie vigenti, nel limite massimo dell'80 per cento delle facoltà di assunzione previste dai commi 1 e 3, per ciascun anno;
   b) all'avvio di procedure concorsuali, nel limite massimo dell'80 per cento delle facoltà di assunzione previste per il corrispondente triennio, al netto delle risorse di cui alla lettera a), secondo le modalità di cui all'articolo 4, commi 3-quinquies e 3-sexies, del medesimo decreto-legge n. 101 del 2013 e all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le assunzioni di cui alla presente lettera possono essere effettuate successivamente alla maturazione della corrispondente facoltà di assunzione.

  5. Le amministrazioni che si avvalgono della facoltà di cui al comma 4 comunicano, entro trenta giorni, i dati relativi alle assunzioni o all'avvio delle procedure di reclutamento alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al fine di consentire agli stessi di operare i controlli successivi e procedere alle restanti autorizzazioni, ai sensi del comma 3.
  6. Per le finalità del comma 4, nelle more dell'entrata in vigore del decreto previsto dall'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e predisposto anche tenendo conto delle lettere a) e b) del presente comma, le procedure concorsuali di cui alla lettera b) del medesimo comma 4 sono svolte dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, con modalità semplificate, anche in deroga alla disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, per quanto concerne, in particolare:
   a) la nomina e la composizione della commissione d'esame, prevedendo la costituzione di sottocommissioni anche per le prove scritte e stabilendo che a ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a 250;
   b) la tipologia e le modalità di svolgimento delle prove di esame, prevedendo:
    1) la facoltà di far precedere le prove d'esame da una prova preselettiva, qualora le domande di partecipazione al concorso siano in numero superiore a due volte il numero dei posti banditi;
    2) la possibilità di svolgere prove preselettive consistenti nella risoluzione di quesiti a risposta multipla, gestite con l'ausilio di enti o istituti specializzati pubblici e privati e con possibilità di predisposizione dei quesiti da parte degli stessi;
    3) forme semplificate di svolgimento delle prove scritte, anche concentrando le medesime in un'unica prova sulle materie previste dal bando, eventualmente mediante il ricorso a domande con risposta a scelta multipla;
    4) per i profili tecnici, lo svolgimento di prove pratiche in aggiunta a quelle scritte o in sostituzione delle medesime;
    5) lo svolgimento delle prove di cui ai numeri da 1) a 3) e la correzione delle medesime prove anche mediante l'ausilio di sistemi informatici e telematici;
    6) la valutazione dei titoli solo dopo lo svolgimento delle prove orali nei casi di assunzione per determinati profili mediante concorso per titoli ed esami;
    7) l'attribuzione, singolarmente o per categoria di titoli, di un punteggio fisso stabilito dal bando, con la previsione che il totale dei punteggi per titoli non può essere superiore ad un terzo del punteggio complessivo attribuibile.

  7. Per le finalità di cui al comma 4, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede allo sviluppo, anche ricorrendo al finanziamento tramite le risorse dei fondi strutturali e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un portale del reclutamento per la raccolta e la gestione, in modalità automatizzata e nel rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, delle domande di partecipazione ai concorsi pubblici e delle fasi delle procedure concorsuali, anche mediante la creazione del fascicolo elettronico del candidato.
  8. Al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.
  9. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 34:
    1) al comma 4, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, il rapporto di lavoro si intende definitivamente risolto alla data del raggiungimento del periodo massimo di fruizione dell'indennità di cui al comma 8 del medesimo articolo 33, ovvero, prima del raggiungimento di detto periodo massimo, qualora il dipendente in disponibilità rinunci o non accetti per due volte l'assegnazione disposta ai sensi dell'articolo 34-bis nell'ambito della provincia dallo stesso indicata»;
    2) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «dodici mesi,» sono inserite le seguenti: «ad esclusione di quelle relative al conferimento di incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma 6, nonché al conferimento degli incarichi di cui all'articolo 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 15-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,» e dopo le parole: «iscritto nell'apposito elenco» sono aggiunte le seguenti: «e in possesso della qualifica e della categoria di inquadramento occorrenti»;
   b) all'articolo 34-bis, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'amministrazione destinataria comunica tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e alle strutture regionali e provinciali di cui all'articolo 34, comma 3, la rinuncia o la mancata accettazione dell'assegnazione da parte del dipendente in disponibilità»;
   c) all'articolo 39:
    1) al comma 1, le parole: «Le amministrazioni pubbliche promuovono o propongono programmi di assunzioni per portatori di handicap ai sensi dell'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68,» sono sostituite dalle seguenti: «Le amministrazioni pubbliche promuovono o propongono, anche per profili professionali delle aree o categorie previste dai contratti collettivi di comparto per i quali non è previsto il solo requisito della scuola dell'obbligo e nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 35, comma 3, del presente decreto, programmi di assunzioni ai sensi dell'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, destinati ai soggetti titolari del diritto al collocamento obbligatorio previsto dagli articoli 3 e 18 della medesima legge n. 68 del 1999 e dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407,»;
    2) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Assunzioni obbligatorie e tirocinio delle categorie protette».

  10. Nell'ambito delle procedure concorsuali di cui al comma 4, lettera b), le amministrazioni tengono conto degli eventuali specifici titoli di preferenza previsti dalle disposizioni vigenti.
  11. Fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni per la composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi per il reclutamento del personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il presidente e i membri delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso a un pubblico impiego possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza da non più di quattro anni alla data di pubblicazione del bando di concorso, che sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 35, comma 3, lettera e), del decreto legislativo n. 165 del 2001. Agli incarichi di cui al precedente periodo non si applica la disciplina di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Ferme restando le altre cause di inconferibilità o di incompatibilità previste dalla legislazione vigente, la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego, comunque determinata, è causa di esclusione dalla nomina del dipendente, anche in quiescenza, a presidente o componente di una commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego.
  12. Gli incarichi di presidente, di membro o di segretario di una commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego, anche laddove si tratti di concorsi banditi da un'amministrazione diversa da quella di appartenenza e ferma restando in questo caso la necessità dell'autorizzazione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si considerano ad ogni effetto di legge conferiti in ragione dell'ufficio ricoperto dal dipendente pubblico o comunque conferiti dall'amministrazione presso cui presta servizio o su designazione della stessa.
  13. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede all'aggiornamento, anche in deroga all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dei compensi da corrispondere al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso a un pubblico impiego indetti dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e dagli enti pubblici non economici nazionali, nonché al personale addetto alla vigilanza delle medesime prove concorsuali, secondo i criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1995. I compensi stabiliti con il decreto di cui al precedente periodo sono dovuti ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso a un pubblico impiego nominate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  14. Fermo restando il limite di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la disciplina di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applica ai compensi dovuti al personale dirigenziale per l'attività di presidente o di membro della commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego.
  15. Al fine di accelerare la composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici svolti secondo le modalità previste dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che lo gestisce e lo aggiorna, l'Albo nazionale dei componenti delle commissioni esaminatrici di concorso, articolato in sottosezioni su base regionale e per aree o settori tematici omogenei. L'iscrizione all'Albo ha durata di tre anni ed è rinnovabile per una sola volta. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti, fermo restando quanto previsto dai commi da 11 a 14 del presente articolo, i requisiti per l'iscrizione nell'Albo, le cause di incompatibilità e di inconferibilità dell'incarico nonché le modalità di gestione e di aggiornamento dell'Albo e sono individuate le sottosezioni in cui è articolato l'Albo medesimo. Fino all'adozione del decreto di cui al terzo periodo, le commissioni esaminatrici continuano ad essere costituite secondo le disposizioni vigenti in materia alla data di entrata in vigore della presente legge.
  16. Sulla base di convenzione con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Albo di cui al comma 15 può essere utilizzato per la formazione delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso a un pubblico impiego svolti secondo modalità diverse da quelle previste dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 3.
(Misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione)

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. L'assunzione di personale a tempo indeterminato presso tutte le amministrazioni dello Stato è preceduta dalla ricognizione delle dotazioni organiche e delle qualifiche professionali di ciascuna amministrazione sulla base dei fabbisogni, nonché da una azione di semplificazione e di riduzione delle attuali procedure amministrative e dal completamento della digitalizzazione della pubblica amministrazione, cui le nuove dotazioni organiche e i nuovi fabbisogni devono essere parametrati.
3. 1. (ex 4. 1.) Sisto, Polverini, Zangrillo, Calabria, Cannatelli, Fatuzzo, Milanato, Musella, Rotondi, Santelli, Sarro, Scoma, Tartaglione.

  Al comma 2, alinea, dopo le parole: di cui al comma 1 predispongono aggiungere le seguenti: un piano di sviluppo delle competenze informatiche e digitali volto a rafforzare l'infrastruttura tecnologica e digitale dell'amministrazione e a potenziare le qualifiche professionali del personale assunto alla data di entrata in vigore della presente legge. Le amministrazioni di cui al comma 1 predispongono, altresì

  Conseguentemente al comma 3, primo periodo, dopo le parole: previa richiesta delle amministrazioni interessate, aggiungere le seguenti: valutata sulla base delle risultanze del piano di sviluppo delle competenze informatiche e digitali di cui al comma 2, e.
3. 9. (ex 4. 25.) Zangrillo, Polverini, Sisto, Calabria, Cannatelli, Fatuzzo, Milanato, Rotondi, Santelli, Sarro, Scoma, Tartaglione, Musella, Ravetto.

  Al comma 2, alinea, sostituire le parole: il piano dei fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001 con le seguenti: programmi di riorganizzazione dei fabbisogni e qualifiche professionali.

  Conseguentemente:
   al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: del piano dei fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6-ter del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001 con le seguenti: dei programmi di riorganizzazione dei fabbisogni e qualifiche professionali.
   al comma 4, sostituire le parole da: del piano dei fabbisogni definito con le seguenti: dei programmi di riorganizzazione dei fabbisogni e qualifiche professionali definiti.
3. 10. (ex 4. 26.) Polverini, Sisto, Zangrillo, Calabria, Cannatelli, Fatuzzo, Milanato, Musella, Rotondi, Santelli, Sarro, Scoma, Tartaglione.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, previa adozione da parte delle amministrazioni di cui al comma 1, di tutti gli atti necessari a colmare le lacune organizzative in grado di supportare tali professionalità.
3. 11. (ex 4. 29.) Prisco, Donzelli, Rizzetto, Bucalo.

  Al comma 4, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il 50 per cento delle assunzioni di cui alla presente lettera è riservato al personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 31 dicembre 2018 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. 12. (ex 4. 31.) Lacarra, Serracchiani, Viscomi, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri, Mura, Zan.

  Al comma 4, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il 50 per cento dei posti messi a concorso è riservato al personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 31 dicembre 2018 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.
*3. 13. (ex *4. 32.) Bucalo, Rizzetto, Frassinetti, Mollicone.

  Al comma 4, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il 50 per cento dei posti messi a concorso è riservato al personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 31 dicembre 2018 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.
*3. 14. (ex *4. 33.) Sisto, Zangrillo, Calabria, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Milanato, Rotondi, Santelli, Sarro, Scoma, Tartaglione, Musella, Ravetto.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   c) con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, le graduatorie di merito relative ai concorsi pubblici per titoli ed esami finalizzati al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia indetti con decreto della Direzione Generale per il Personale scolastico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, prot. nn. 105, 106 e 107 del 23 febbraio 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale- 4o Serie speciale Concorsi ed Esami n. 16 del 26 febbraio 2016) sono trasformate in graduatorie ad esaurimento costituite su base provinciale. In deroga alla normativa vigente il personale docente iscritto nella graduatoria di una provincia può chiedere l'inserimento anche in una graduatoria di una o più provincie oltre a quella in cui è collocato per la classe di concorso per la quale ha sostenuto il concorso e nella posizione spettante sulla base del punteggio conseguito. Il Ministero per l'istruzione, l'università e la ricerca avvia nuove procedure concorsuali subordinatamente all'avvenuta immissione in ruolo, nella stessa amministrazione, di tutti i soggetti collocati nelle suddette graduatorie.
3. 15. (ex 4. 35.) Paolo Russo, D'Attis, Casciello, Pentangelo, Sarro, Aprea, Marin, Marrocco, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte, Sisto, Zangrillo, Polverini, Calabria, Cannatelli, Fatuzzo, Milanato, Rotondi, Santelli, Scoma, Tartaglione, Musella, Ravetto.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata al 31 dicembre 2019, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e degli idonei.
3. 16. (ex 4. 40.) Polverini, Sisto, Zangrillo, Calabria, Cannatelli, Fatuzzo, Milanato, Musella, Rotondi, Santelli, Sarro, Scoma, Tartaglione.

  Sopprimere il comma 6.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  17. All'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 le parole da: «e possono essere espletati» fino alla fine del periodo, sono soppresse.
3. 17. (ex 4. 43.) Sisto, Zangrillo, Calabria, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Milanato, Rotondi, Santelli, Sarro, Scoma, Tartaglione, Musella, Ravetto.

  Al comma 6, lettera b), numero 3), sostituire le parole: forme semplificate di svolgimento delle prove scritte, anche con le seguenti: la possibilità di svolgere le prove scritte,

  Conseguentemente, alla medesima lettera, medesimo numero 3), sostituire le parole: con risposta a scelta multipla con le seguenti: a risposta a scelta multipla nel caso in cui non si sia svolta la prova preselettiva di cui al numero 1).
3. 18. (ex 0. 4. 100. 1.) Polverini, Zangrillo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Sisto, Milanato, Tartaglione.

  Al comma 6, lettera b), numero 4) sopprimere le parole: o in sostituzione delle medesime.
3. 19. (ex 0. 4. 100. 2.) Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Sisto, Milanato, Tartaglione.

  Al comma 6, lettera b), numero 5), sopprimere la parola: anche;

  Conseguentemente, al medesimo numero, sostituire la parola: telematici con la seguente: digitali.
3. 20. (ex 0. 4. 100. 4.) Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Sisto, Milanato, Tartaglione.

  Al comma 6, lettera b), sopprimere il numero 6).
3. 21. (ex 0. 4. 100. 5.) Fatuzzo, Polverini, Zangrillo, Cannatelli, Musella, Rotondi, Scoma, Sisto, Milanato, Tartaglione.

  Al comma 6, lettera b), numero 6), sopprimere le parole: nei casi di assunzione per determinati profili mediante concorso per titoli ed esami.
3. 22. (ex 0. 4. 100. 6.) Viscomi, Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Zan.

  Al comma 6, lettera b), numero 7) dopo le parole: di titoli, aggiungere le seguenti: ovvero di esperienze lavorative,.
3. 23. (ex 0. 4. 100. 7.) Polverini, Zangrillo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Sisto, Milanato, Tartaglione.

  Al comma 7, sopprimere le parole:, anche ricorrendo al finanziamento tramite le risorse dei fondi strutturali e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,;

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'attuazione delle disposizioni del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. 300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

  Al comma 8, premettere le parole: Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,;
3. 301. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

  Al comma 9, sopprimere le lettere a) e b).
3. 25. (ex 0. 4. 101. 4.) Viscomi, Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Zan.

  Al comma 9, lettera b), sostituire la parola: tempestivamente con le seguenti: entro dieci giorni.
3. 26. Polverini, Zangrillo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma.

  Al comma 9, lettera b), dopo le parole del dipendente in disponibilità» aggiungere, in fine, le seguenti: e al comma 4, le parole: «decorsi due mesi» sono sostituite dalle seguenti: «decorsi quindici giorni».
3. 27. Musella.

  Al comma 9, lettera b), dopo le parole del dipendente in disponibilità» aggiungere, in fine, le seguenti: e al comma 4, le parole: «decorsi due mesi» sono sostituite dalle seguenti: «decorsi quarantacinque giorni».
3. 27.(Testo modificato nel corso della seduta) Musella.
(Approvato)

  Al comma 9, lettera c), numero 1), dopo le parole: del presente decreto, aggiungere le seguenti: e in ogni caso, previo espletamento di procedure selettive pubbliche e imparziali.
3. 28. (ex 0. 4. 101. 5.) Viscomi, Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Zan.

  Al comma 11, primo periodo, dopo le parole: in quiescenza aggiungere le seguenti: da almeno due anni e.
3. 31. (ex 0. 4. 102. 1.) Cannatelli, Zangrillo, Polverini, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Sisto, Milanato, Tartaglione.

  Al comma 11, primo periodo, sostituire la parola: quattro con la seguente: due.
3. 32. (ex 0. 4. 102. 2.) Viscomi, Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Zan.

  Al comma 11, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, limitatamente ai periodi terzo, quarto e quinto.
3. 33. (ex 0. 4. 102. 3.) Polverini, Cannatelli, Zangrillo, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Sisto, Milanato, Tartaglione.

  Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono altresì esclusi dalla nomina a presidente o componente di una commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego i dipendenti in quiescenza che hanno aderito alla misura sperimentale Quota 100 di cui all'articolo 14 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4.
3. 34. (ex 0. 4. 102. 4.) Cannatelli, Zangrillo, Polverini, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Sisto, Milanato, Tartaglione.

  Al comma 13, primo periodo, dopo le parole: legge 30 luglio 2010, n. 122, aggiungere le seguenti: sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati definito dall'Istituto nazionale di statistica.
3. 35. (ex 0. 4. 102. 5.) Viscomi, Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Zan.

  Sopprimere il comma 14.
3. 36. (ex 0. 4. 102. 6.) Viscomi, Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Zan.

  Al comma 15, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. 302. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  17. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a partire dall'anno 2019 ai comuni, alle unioni di comuni e alle città metropolitane non si applicano i divieti assunzionali previsti nelle seguenti disposizioni:
   a) articolo 1, commi 470 e 508, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
   b) articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;
   c) articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni;
   d) articolo 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
   e) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
*3. 37. (ex *4. 53.) Rizzetto, Prisco, Bucalo, Donzelli, Silvestroni.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  17. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a partire dall'anno 2019 ai comuni, alle unioni di comuni e alle città metropolitane non si applicano i divieti assunzionali previsti nelle seguenti disposizioni:
   a) articolo 1, commi 470 e 508, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
   b) articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;
   c) articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni;
   d) articolo 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
   e) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
*3. 38. (ex * 4. 54.) Epifani, Speranza, Fornaro.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  17. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a partire dall'anno 2019 ai comuni, alle unioni di comuni e alle città metropolitane non si applicano i divieti assunzionali previsti nelle seguenti disposizioni:
   a) articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;
   b) articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni;
   c) articolo 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
   d) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
**3. 39. (ex ** 4. 55.) Viscomi, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Zan.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  17. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a partire dall'anno 2019 ai comuni, alle unioni di comuni e alle città metropolitane non si applicano i divieti assunzionali previsti nelle seguenti disposizioni:
   a) articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;
   b) articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni;
   c) articolo 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
   d) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
**3. 40. (ex ** 4. 56.) Prisco, Donzelli, Rizzetto, Bucalo.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  17. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a partire dall'anno 2019 ai comuni, alle unioni di comuni e alle città metropolitane non si applicano i divieti assunzionali previsti nelle seguenti disposizioni:
   a) articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;
   b) articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni;
   c) articolo 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
   d) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
**3. 41. (ex ** 4. 57.) Pella, Zangrillo, Sisto, Polverini, Calabria, Cannatelli, Fatuzzo, Milanato, Rotondi, Santelli, Sarro, Scoma, Tartaglione, Musella, Ravetto.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  17. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A decorrere dall'anno 2019, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, gli enti locali possono computare anche le cessazioni dal servizio del personale di ruolo programmate nella medesima annualità. Le assunzioni di cui al precedente periodo non possono essere effettuate prima dalle cessazioni che concorrono a produrre il relativo turn-over. La disciplina di cui ai due precedenti periodi si applica anche agli enti destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».
*3. 42. (ex * 4. 58.) Prisco, Donzelli, Rizzetto, Bucalo.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  17. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A decorrere dall'anno 2019, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, gli enti locali possono computare anche le cessazioni dal servizio del personale di ruolo programmate nella medesima annualità. Le assunzioni di cui al precedente periodo non possono essere effettuate prima dalle cessazioni che concorrono a produrre il relativo turn-over. La disciplina di cui ai due precedenti periodi si applica anche agli enti destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».
*3. 43. (ex* 4. 60.) Epifani, Speranza, Fornaro.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  17. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A decorrere dall'anno 2019, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, gli enti locali possono computare anche le cessazioni dal servizio del personale di ruolo programmate nella medesima annualità. Le assunzioni di cui al precedente periodo non possono essere effettuate prima dalle cessazioni che concorrono a produrre il relativo turn-over. La disciplina di cui ai due precedenti periodi si applica anche agli enti destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».
*3. 44. (ex * 4. 61.) Pella, Zangrillo, Sisto, Polverini, Calabria, Cannatelli, Fatuzzo, Milanato, Rotondi, Santelli, Sarro, Scoma, Tartaglione, Musella, Ravetto.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  17. In conformità alle esigenze di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa e in considerazione dei reiterati vincoli del turn-over nella pubblica amministrazione, la validità delle graduatorie, vigenti all'entrata in vigore della presente legge e relative a procedure concorsuali per assunzioni a tempo indeterminato, indette dalle pubbliche amministrazioni nelle quali risultano collocati ancora soggetti dichiarati idonei è prorogata, ferma restando la prioritaria assunzione dei vincitori, fino a completo esaurimento delle stesse graduatorie. Conseguentemente l'esperimento di nuove procedure concorsuali è subordinato all'avvenuta immissione in ruolo di tutti i soggetti che hanno sostenuto con successo prove concorsuali e collocati come idonei nelle proprie graduatorie.
3. 45. (ex 4. 62.) Rizzetto.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  17. Per le finalità di cui al comma 4, lettera a), l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data del 31 dicembre 2018 e relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata al 31 dicembre 2019, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
*3. 46. (ex * 4. 63.). Polverini, Sisto, Zangrillo, Calabria, Cannatelli, Fatuzzo, Milanato, Rotondi, Santelli, Sarro, Scoma, Tartaglione, Musella, Ravetto.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  17. Per le finalità di cui al comma 4, lettera a), l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data del 31 dicembre 2018 e relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata al 31 dicembre 2019, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
*3. 47. (ex * 4. 64.) Rizzetto.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  17. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni presso le pubbliche amministrazioni, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, è prorogata al 31 dicembre 2019.
3. 48. (ex 4. 65.) Rizzetto, Prisco, Bucalo, Donzelli, Silvestroni.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  17. In attuazione degli articoli 1014 e 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 il Ministero dell'interno include nello scorrimento della graduatoria del concorso per allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica, sicurezza del 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 40 del 26 maggio 2017, gli idonei non vincitori ricompresi nelle aliquote dei volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo partecipanti al concorso.
3. 49. (ex 4. 66.) Ferro, Deidda, Prisco, Rizzetto, Donzelli, Bucalo, Silvestroni.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  17. All'articolo 11, comma 2-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'alinea, dopo le parole: «per l'assunzione di 893 allievi agenti della polizia di Stato» sono inserite le seguenti: «e mediante scorrimento della graduatoria per esame e per titoli relativa a 179 allievi agenti della polizia di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Capo della Polizia – direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (4a serie speciale) del 26 maggio 2017, e mediante scorrimento della graduatoria finale per 76 allievi agenti della polizia di Stato, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c) del decreto del Capo della Polizia – direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (4a serie speciale) del 26 maggio 2017»;
   b) alla lettera b) dopo le parole: «alla relativa prova scritta d'esame e secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito,» sono inserite le seguenti: «e alle prove pratiche se già sostenute,» e le parole da: «, alla data del 1o gennaio 2019» fino alla fine della lettera, sono sostituite dalle seguenti: «dei requisiti previsti dal bando di concorso pubblico per l'assunzione di 893, 179 e 76 allievi agenti della Polizia di Stato, bandito con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017».
3. 50. (ex 3. 23.) Fiano, Martina.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  17. All'articolo 11, comma 2-bis, lettera b), del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono soppresse le parole da: «purché in possesso» fino alla fine della lettera, e alla lettera c) le parole: «dei requisiti» sono sostituite dalle seguenti: «del requisito».
3. 51. (ex 4. 68.) Silvestroni, Prisco, Ferro, Deidda, Donzelli, Zucconi, Lucaselli, Rizzetto, Bucalo.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  17. All'articolo 11, comma 2-bis, lettera b), del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono soppresse le parole da: «purché in possesso» fino alla fine della lettera
3. 52. (ex 4. 70.) Ferro, Deidda, Prisco, Rizzetto, Donzelli, Bucalo, Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  17. All'articolo 11, comma 2-bis, lettera b), del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, le parole da: «, alla data» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «dell'idoneità psico-fisica».
3. 53. (ex 4. 69.) Prisco, Ferro, Deidda, Donzelli, Silvestroni, Zucconi, Lucaselli, Rizzetto, Bucalo.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  17. All'articolo 11, comma 2-bis, lettera b) del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni nella legge 11 febbraio 2019, n. 12, le parole da: «, alla data del 1o gennaio 2019» fino alla fine della lettera, sono sostituite dalle seguenti: «dei requisiti previsti dal bando di concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017».
*3. 54. (ex 3. 24.) Fiano, Martina.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  17. All'articolo 11, comma 2-bis, lettera b), del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, le parole da: «, alla data del 1o gennaio 2019» fino alla fine della lettera, sono sostituite dalle seguenti: «dei requisiti previsti dal bando di concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito, con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017».
*3. 55. (ex 4. 67.) Prisco, Donzelli, Rizzetto, Bucalo, Ferro, Deidda, Montaruli, Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  17. All'articolo 23, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo le parole: «le regioni a statuto ordinario e le città Metropolitane» sono aggiunte le seguenti: «, le province e i comuni».
3. 58. (ex 3. 17.) Lepri, Serracchiani, Viscomi, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Mura, Zan.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  17. Al decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, all'articolo 9, comma 1-quinquies, le parole: «anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto» sono sostituite dalle seguenti: «esclusi e fatti salvi i processi di stabilizzazione in atto».
3. 59. (ex 4. 52.) Bucalo, Rizzetto, Ferro, Deidda

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  17. Il secondo periodo del comma 365 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è soppresso.
3. 60. (vedi 0. 4. 101. 6.) Carnevali.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Misure per il pieno rispetto dell'articolo 97 della Costituzione)

  1. Al fine di garantire il pieno rispetto di quanto disposto dall'articolo 97 della Costituzione all'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 le parole da: «, e possono essere espletati» fino alla fine del periodo sono soppresse.
3. 02. (ex 4. 03.) Sisto, Zangrillo, Polverini, Calabria, Cannatelli, Fatuzzo, Milanato, Rotondi, Santelli, Sarro, Scoma, Tartaglione, Musella, Ravetto.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. In deroga all'articolo 1, comma 361 della legge del 30 dicembre 2018, n. 145 anche al fine di procedere al reclutamento di personale per cessazioni non programmabili, gli enti locali e le regioni hanno la facoltà di limitare nel bando dei concorsi il numero degli eventuali idonei in misura non superiore al venti per cento dei posti messi a concorso, con arrotondamento all'unità superiore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 400, comma 15 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
3. 04. (vedi 4. 05.) Carla Cantone, Serracchiani, Viscomi, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Zan.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Al comma 1, lettera c) e al comma 2, lettera b) dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018».
  2. Fermo restando il possesso di tutti gli altri requisiti previsti, il termine di cui al comma 1, lettera c) e comma 2, lettera b) dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è prorogato fino al 31 dicembre 2018 per le Amministrazioni presso le quali non sia annoverato personale che maturi il triennio previsto entro la data del 31 dicembre 2017.
  3. In assenza di personale in possesso di tutti i requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 o delle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il termine del 31 dicembre 2017 ivi stabilito è prorogato al 31 dicembre 2018.
  4. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle proprie risorse.
3. 06. (ex 4. 010.) Aprea, Casciello, Marin, Marrocco, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte, Sisto, Zangrillo, Polverini, Calabria, Cannatelli, Fatuzzo, Milanato, Rotondi, Santelli, Sarro, Scoma, Tartaglione, Musella, Ravetto.

A.C. 1433-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 4
(Disposizioni per la mobilità tra il settore del lavoro pubblico e quello privato)

  1. All'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonché gli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia» sono sostituite dalle seguenti: «i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ivi compresi gli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia,»;
   b) al comma 4, dopo le parole: «non può superare i cinque anni» sono inserite le seguenti: «, è rinnovabile per una sola volta»;
   c) il comma 6 è sostituito dal seguente:
  « 6. Il personale di cui al comma 1, nei successivi due anni, non può essere destinatario di incarichi né essere impiegato nello svolgimento di attività che comportino l'esercizio delle funzioni individuate alla lettera a) del comma 5».

  2. All'articolo 18, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, dopo le parole: «per un periodo massimo di dodici mesi» sono inserite le seguenti: «e rinnovabile per una sola volta».

A.C. 1433-A – Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 5.
(Disposizioni in materia di buoni pasto)

  1. Le pubbliche amministrazioni che hanno sottoscritto ordini d'acquisto in attuazione delle convenzioni per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto – edizione 7 e mediante buoni pasto elettronici – edizione 1, stipulate da Consip S.p.A., ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dell'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per i lotti che sono stati oggetto di risoluzione da parte di Consip S.p.A., richiedono ai propri dipendenti la restituzione dei buoni pasto, maturati e non spesi, e li sostituiscono con altri buoni pasto di valore nominale corrispondente, acquistati con le modalità previste dalla normativa vigente.
  2. Nell'ambito delle attività del Programma di razionalizzazione degli acquisti nella pubblica amministrazione, Consip S.p.A. è autorizzata a gestire centralmente il recupero dei crediti vantati dalle amministrazioni nei confronti della società aggiudicataria dei lotti oggetto di risoluzione, di cui al comma 1, attraverso l'escussione unitaria della cauzione definitiva, agendo anche in via giudiziale. Nell'esercizio dell'azione di cui al precedente periodo, Consip S.p.A. si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. Le somme recuperate sono versate da Consip S.p.A. all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle amministrazioni pubbliche interessate, in misura pari al credito residuo vantato dalle stesse. Qualora le somme recuperate risultino inferiori all'importo complessivo dei crediti delle amministrazioni aderenti, Consip S.p.A. provvede al versamento delle stesse in favore di ciascuna amministrazione in proporzione all'entità del rispettivo credito. Le singole amministrazioni attivano ulteriori procedimenti per il recupero del credito non soddisfatto e dell'eventuale maggior danno.
  3. Fermo restando l'esercizio delle azioni necessarie per la tutela dei crediti delle pubbliche amministrazioni interessate, per l'attuazione degli interventi previsti dal comma 1 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2019. L'utilizzo del fondo è disposto, previa ricognizione dei fabbisogni, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alle esigenze presentate.
  4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  5. All'articolo 144, comma 5, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I predetti accordi devono comunque prevedere una garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalla legislazione vigente, che le società emittenti sono tenute a consegnare agli esercizi convenzionati».
  6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate al regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 giugno 2017, n. 122, le modificazioni necessarie ad adeguarlo alla disposizione introdotta dal comma 5 del presente articolo. Con il medesimo decreto, sentite anche le imprese bancarie e le imprese assicurative o le loro associazioni rappresentative, sono adottati gli schemi tipo delle garanzie fideiussorie previste dall'articolo 144, comma 5, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal comma 5 del presente articolo.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 5.
(Disposizioni in materia di buoni pasto)

  Al comma 2, sostituire il terzo e il quarto periodo con i seguenti: Le somme recuperate sono versate da Consip S.p.A. all'entrata del bilancio dello Stato per essere: a) riassegnate alle amministrazioni pubbliche interessate, in misura pari al credito residuo vantato dalle stesse corrispondente al valore dei buoni pasto maturati e non spesi; b) distribuite alle microimprese, piccole e medie imprese di cui all'articolo 3, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in misura pari all'ammontare dei buoni pasto non rimborsati relativi alle gare indicate al comma 1. Qualora le somme recuperate risultino inferiori all'importo complessivo dei crediti vantati dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del precedente periodo, Consip S.p.A. provvede al versamento delle stesse in favore di ciascuna amministrazione e delle imprese di cui all'articolo 3, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in proporzione all'entità del rispettivo credito;

  Conseguentemente:
   al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: Fermo restando l'esercizio delle azioni necessarie per la tutela dei crediti delle pubbliche amministrazioni interessate, per l'attuazione degli interventi previsti dal comma 1 e per garantire alle microimprese, piccole e medie imprese di cui all'articolo 3, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il rimborso del servizio sostitutivo di mensa erogato in favore dei pubblici dipendenti, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2019;
   al comma 4, sostituire le parole da: 3 milioni di euro, fino alla fine del periodo con le seguenti: 20 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre del 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5. 1. (ex 5. 3.) Sisto, Calabria, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Milanato, Rotondi, Santelli, Sarro, Scoma, Tartaglione, Musella, Ravetto.

  Al comma 2, sostituire il terzo e il quarto periodo con i seguenti: Le somme recuperate sono versate da Consip S.p.A. all'entrata del bilancio dello Stato per essere: a) riassegnate alle amministrazioni pubbliche interessate, in misura pari al credito residuo vantato dalle stesse corrispondente al valore dei buoni pasto maturati e non spesi; b) distribuite alle microimprese, piccole e medie imprese di cui all'articolo 3, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in misura pari all'ammontare dei buoni pasto non rimborsati i relativi alle gare indicate al comma 1. Qualora le somme recuperate risultino inferiori all'importo complessivo dei crediti vantati dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del precedente periodo, Consip S.p.A. provvede al versamento delle stesse in favore di ciascuna amministrazione e delle imprese di cui all'articolo 3, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in proporzione all'entità del rispettivo credito;

  Conseguentemente:
   al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: Fermo restando l'esercizio delle azioni necessarie per la tutela dei crediti delle pubbliche amministrazioni interessate, per l'attuazione degli interventi previsti dal comma 1 e per garantire alle microimprese, piccole e medie imprese di cui all'articolo 3, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il rimborso del servizio sostitutivo di mensa erogato in favore dei pubblici dipendenti, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2019;
   al comma 4, sostituire le parole: 3 milioni di euro con le seguenti: 20 milioni di euro.
5. 2. (ex 5. 4.) Sisto, Calabria, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Milanato, Rotondi, Santelli, Sarro, Scoma, Tartaglione, Musella, Ravetto.

  Sopprimere i commi 5 e 6.
5. 3. Del Barba.

A.C. 1433-A – Articolo 6

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 6.
(Disposizioni finali e clausola di salvaguardia).

  1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 recano norme di diretta attuazione dell'articolo 97 della Costituzione e costituiscono princìpi generali dell'ordinamento.
  2. Le disposizioni di cui all'articolo 2 attengono alla materia dell'ordinamento civile di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.
  3. Le disposizioni di cui all'articolo 5 costituiscono princìpi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
  4. Ai sensi dei commi 1, 2 e 3, le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni della presente legge.
  5. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

A.C. 1433-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca diverse misure con l'intento, certamente apprezzabile, di migliorare i servizi della pubblica amministrazione, nel segno della trasparenza e dell'efficienza;
    l'articolo 3 prevede «Misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione» anche attraverso specifiche disposizioni transitorie con riferimento al triennio 2019-2021;
    in particolare, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, si consente di procedere, in deroga alla procedura di autorizzazione e alle norme sulla mobilità, all'avvio di procedure concorsuali e alle relative assunzioni;
    al punto 14 del cosiddetto «Contratto per il Governo del cambiamento» si legge che «particolare attenzione sarà rivolta al contrasto della precarietà per costruire rapporti di lavoro più stabili e consentire alle famiglie una programmazione più serena del loro futuro»;
    occorrono adeguate misure per garantire la stabilizzazione dei rapporti di lavoro, al pari dell'adeguamento delle retribuzioni e allo sviluppo e rafforzamento di politiche attive che facilitino l'occupazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di incrementare la quota dei posti messi a concorso, secondo le disposizioni transitorie di cui in premessa, riservata al personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi.
9/1433-A/1Bucalo.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede l'istituzione presso il Dipartimento della funzione pubblica di un Nucleo delle azioni concrete di miglioramento dell'efficienza amministrativa denominato Nucleo della Concretezza;
    l'attività del Nucleo si inserisce in un sistema dei controlli esterni sugli enti locali già caratterizzato da una notevole complessità, che determina spesso anche una sovrapposizione di funzioni;
    il tema della semplificazione amministrativa appena affrontato in questa Camera avrebbe dovuto agevolare le azioni e le procedure degli enti locali nei confronti dei cittadini utenti;
    di contro alle finalità del decreto «semplificazioni» l'attività del «Nucleo della Concretezza» si inserisce in un sistema di controlli esterni sugli enti locali già caratterizzato da una notevole complessità, che determina spesso anche una sovrapposizione e certamente un aggravio di funzioni;
    l'organismo se pur definito con una connotazione collaborativa di fatto e l'ennesimo organismo che avrà la funzione demagogica di assicurare la realizzazione delle misure che saranno individuate nel Piano triennale per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni e pertanto trattasi di un nuovo strumento di controllo centrale;
    il principio di sussidiarietà dovrebbe essere inteso come quel paradigma che impone di favorire i corpi intermedi e le istituzioni pubbliche più vicine alla persona tale principio rileva, in altri termini, sia nella distribuzione delle funzioni tra le istituzioni pubbliche sia nella regolazione dei rapporti tra queste ultime e i soggetti privati rilevabile dagli artt. 118 e 120 della Costituzione;
    le competenze attribuite al Nucleo della concretezza, peraltro, si affiancano anche a quelle attribuite ai segretari comunali e provinciali dall'articolo 97 TUEL (funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti);
    l'attuale ridondanza degli organismi di controllo agisce, peraltro, in un contesto caratterizzato da stratificazione normativa, ciò in alcuni casi si traduce nel rallentamento dell'azione amministrativa dovuto all'incertezza operativa,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di porre in essere, anche attraverso provvedimenti normativi, misure idonee volte a semplificare il sistema dei controlli sulle amministrazioni territoriali.
9/1433-A/2Silvestroni.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 5, commi 5 e 6, del testo in esame modifica la disciplina relativa agli appalti nei servizi di ristorazione, di cui all'articolo 144 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (in seguito «Codice Appalti»);
    con le modifiche recate al comma 5 dell'articolo 144 del Codice Appalti si dispone che gli accordi tra le società di emissione ed i titolari degli esercizi convenzionabili (stipulati ai sensi del decreto ministeriale 7 giugno 2017, n. 122), prevedano obbligatoriamente una garanzia fideiussoria, rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi, che le società emittenti i buoni pasto sono tenute a consegnare agli esercizi convenzionati;
    la ratio della modifica in esame è quella di estendere la garanzia definitiva ex articolo 103 del Codice Appalti quale strumento posto a tutela della posizione della sola stazione appaltante, anche a copertura delle inadempienze delle società di emissione, in caso di loro fallimento (ovvero di liquidazione giudiziale ex decreto legislativo n. 14 del 2019), nel pagamento delle prestazioni effettuate da parte degli esercizi convenzionati a fronte dell'accettazione dei buoni pasto emessi dalle stesse;
    in tal modo, le stazioni appaltanti sarebbero abilitate ad incamerare la garanzia definitiva, oltre che per danno proprio, anche per provvedere al pagamento diretto di quanto dovuto dalla società di emissione ai singoli esercizi convenzionati;
    le modifiche introdotte dal comma 6 affidano poi a un regolamento, sotto forma di decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC (ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge n. 400 del 1988), il compito di apportare le necessarie modifiche alle norme secondarie di attuazione della disciplina dell'articolo 144, comma 5 (ovvero al citato decreto ministeriale n. 122 del 2017) e di adottare gli schemi tipo delle predette garanzie fideiussorie, sentite anche le banche, le assicurazioni o le loro rappresentanze;
    al fine non ingenerare modalità gestionali eccessivamente onerose, da un punto di vista operativo, conseguenti ad un obbligo di consegna delle garanzie introdotte dal novellato comma 5 dell'articolo 144 del Codice Appalti ad ogni singolo esercizio convenzionato, sarebbe opportuno prevedere che la sopra citata estensione della portata della garanzia definitiva, rilasciata alla stazione appaltante, sia richiamata come principio nei contratti di convenzionamento (ex decreto ministeriale n. 122 del 2017) in essere tra gli esercizi convenzionati e le società di emissione di buoni pasto;
    condizione necessaria per una compiuta valutazione d'impatto della norma sul settore dei servizi sostitutivi di mensa e, in particolare, sulle aziende emettitrici di buoni pasto, è il coinvolgimento dei rappresentanti delle stesse nell'ambito della discussione sul decreto attuativo delle nuove disposizioni, che sarà dedicato alla regolazione delle sole disposizioni novellate dal testo in esame, permanendo integralmente i contenuti di cui al decreto ministeriale 7 giugno 2017, n. 122,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di favorire il pieno coinvolgimento di tutta la filiera del settore dei servizi sostitutivi di mensa in sede di definizione del decreto attuativo di cui all'articolo 144, comma 6, del Codice Appalti, con opportune procedure di consultazione dei soggetti interessati agli interventi richiamati in premessa;
   a valutare l'opportunità di prevedere, se ricorrono le condizioni, nell'ambito della predisposizione del decreto di cui all'articolo 144, comma 6, del Codice Appalti, l'obbligo, per le società emettitrici di buoni pasto, di rilascio alle stazioni appaltanti di garanzia definitiva ex articolo 103 del decreto legislativo n. 50 del 2016 anche a copertura delle inadempienze delle società di emissione, in caso di loro fallimento (ovvero di liquidazione giudiziale ex decreto legislativo n. 14 del 2019), nel pagamento delle prestazioni effettuate da parte degli esercizi convenzionati a fronte dell'accettazione dei buoni pasto emessi dalla società insolvente, dando conto di tale previsione con richiamo nei contratti di convenzionamento ex decreto ministeriale 7 giugno 2017, n. 122 tra queste ultime in essere;
   a valutare l'opportunità di individuare, al fine della migliore attuazione pratica delle disposizioni richiamate in premessa, ogni misura necessaria e utile volta ridurre l'onere economico e gestionale derivante dalle stesse, a tutela del corretto funzionamento dell'intero settore.
9/1433-A/3Murelli, Centemero.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in titolo reca disposizioni e misure per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo, da intendersi senz'altro quali obiettivi di miglioramento e raggiungimento della piena efficacia ed efficienza dell'operato;
    in quest'ottica, la misurazione e la valutazione delle performances, che ogni amministrazione pubblica è tenuta a svolgere con riferimento all'amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative in cui si articola, ai singoli dipendenti ed, in particolare, ai dirigenti, riveste un ruolo basilare e tale deve considerarsi, anche in forza delle ricadute positive in termini economici e di soddisfazione dei cittadini;
    purtroppo, dai dati annualmente diramati, anche oggetto di attenta analisi da parte degli organi della stampa, risulta la costante elargizione di bonus e premi alla quasi totalità dei dirigenti pubblici, parametrati, forse, su obiettivi che, probabilmente, lungi dall'essere un reale obiettivo da raggiungere, incarnano l'ordinarietà della mansione;
    è evidente che gli interventi normativi posti in essere sin qui producano evidenti storture applicative e gli organismi di auto-valutazione non riescano a creare un sistema virtuoso,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, con provvedimenti successivi, anche legislativi, misure adeguate, sulla base di quanto esposto in premessa, a restituire al sistema di misurazione e valutazione di risultato e di operato delle pubbliche amministrazioni l'ambito, il significato e gli obiettivi propri.
9/1433-A/4Macina, Alaimo.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame contiene interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e misure per la prevenzione dell'assenteismo, da intendersi senz'altro quali obiettivi di miglioramento e raggiungimento della piena efficacia ed efficienza del risultato e dell'operato;
    con il termine assenteismo si fa riferimento a un fenomeno di natura sociale al giorno d'oggi molto diffuso che, in ambito lavorativo, concerne il comportamento tenuto dai lavoratori che sistematicamente si assentano dal posto di lavoro;
    l’«assenteismo dal lavoro» può manifestarsi in svariate forme: può sussistere, infatti, nel caso del dipendente che fa un uso eccessivo di permessi retribuiti o di permessi per malattia oppure nell'ipotesi del dipendente che, assente dal lavoro, si fa «coprire» dai colleghi oppure fa assenze non giustificate;
    con riferimento ai fenomeni di falsa attestazione della presenza in servizio da parte dei dipendenti pubblici, sono vigenti misure che, oltre ad agire sul piano di una maggiore celerità del procedimento disciplinare e della tempestiva adozione di provvedimenti cautelari prima del suo svolgimento, mirano a responsabilizzare maggiormente la dirigenza; il dirigente, se ha acquisito la conoscenza dei fatti prima dell'ufficio per i procedimenti disciplinari, deve disporre la sospensione cautelare del dipendente e deve contestualmente trasmettere gli atti a quest'ultimo ufficio per l'avvio del procedimento disciplinare; per dare effettività agli obblighi incombenti sul dirigente, è previsto che, laddove non provveda ad espletare tali incombenti, egli sia punibile anche con il licenziamento;
    tali misure, per quanto possano essere ritenute valide, inducono ad interrogarsi sulla loro esaustività ed efficacia, a fronte dei fenomeni di assenteismo ancora così tanto diffusi, in alcuni casi di massa,

impegna il Governo

a verificare, in relazione al personale dirigente, l'adeguatezza dell'attuale normativa e ad adottare con provvedimenti successivi, anche legislativi, le iniziative necessarie affinché i dirigenti assolvano al meglio i compiti del proprio ufficio al fine di realizzare una maggiore responsabilizzazione degli stessi.
9/1433-A/5Alaimo, Macina, Dadone.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in titolo reca disposizioni e misure per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo, da intendersi senz'altro quali obiettivi di miglioramento e raggiungimento della piena efficacia ed efficienza dell'operato;
    preme al firmatario del presente atto, segnalare le ricadute negative in termini di operatività e di efficacia nell'attività di ricerca determinatasi con la difficile integrazione del personale ex ISPESL all'interno dell'INAIL, attribuibili per lo più alle differenze delle proprie missioni istituzionali, oltre che alla tipologia dei contratti;
    una questione analoga è occorsa a parte del personale di ricerca ex ISFOL, ora INAPP, in occasione dell'istituzione dell'ANPAL, che lo ha incorporato; in quell'occasione, il legislatore ha disposto una clausola di salvaguardia contrattuale per il personale trasferito, al quale è stato consentito di essere assoggettato al contratto collettivo nazionale applicato dall'ente di provenienza;
    purtroppo, così non è stato per il personale ex ISPESL, per il quale vige una norma transitoria che non offre alcuna indicazione per il futuro, con riguardo alla tipologia di contratto collettivo nazionale cui sarà sottoposto; tale incertezza determina grandi difficoltà nello svolgimento delle attività di ricerca per il personale strutturato (ricercatori, tecnologi, collaboratori tecnici e amministrativi) e sta creando anche molte difficoltà ai fini dell'applicazione del decreto legislativo n. 75/2017 per il superamento del precariato,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, con provvedimenti successivi, anche legislativi, le misure necessarie a definire la posizione contrattuale del personale ex ISPESL che, al pari dell'analogo caso del personale ex ISFOL caso precedente, disponga l'applicazione del contratto collettivo nazionale applicato dall'ente di provenienza.
9/1433-A/6Di Sarno.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2 del disegno di legge in esame prevede l'introduzione di sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, al fine di verificare l'osservanza dell'orario di lavoro e contrastare il fenomeno dell'assenteismo;
    al comma 2 del medesimo articolo si specifica che i dirigenti delle pubbliche amministrazioni adattano la propria prestazione nella sede di lavoro alle esigenze dell'organizzazione e dell'incarico dirigenziale svolto, nonché a quelle connesse con la corretta gestione e il necessario coordinamento delle risorse umane; da molti anni, in alcune regioni d'Italia si registra un elevato numero di richieste di accesso ai benefici previsti dall'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e in particolare per quanto riguarda i permessi della normativa citata, è stato segnalato come numerose richieste verrebbero effettuate soprattutto per i giorni festivi o immediatamente precedenti il fine settimana;
    tali situazioni fanno presumere che ci possa essere un eventuale abuso della fruizione dei permessi di cui alla legge n. 104 del 1992 e ciò comporterebbe anche un grave danno all'efficienza delle pubbliche amministrazioni interessate oltre a generare uno stato di conflittualità tra i lavoratori che non usufruiscono di tale beneficio,

impegna il Governo

a porre in essere tutti gli strumenti necessari per l'aumento dei controlli da parte degli organi competenti circa il rispetto delle condizioni per l'accesso dei lavoratori delle pubbliche amministrazioni ai benefici della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di poter limitare la possibilità di ricorso abusivo ai permessi di cui di cui all'articolo 33, comma 3, della medesima legge.
9/1433-A/7Amitrano.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2 del disegno di legge in esame prevede l'introduzione di sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, al fine di verificare l'osservanza dell'orario di lavoro e contrastare il fenomeno dell'assenteismo;
    al comma 2 del medesimo articolo si specifica che i dirigenti delle pubbliche amministrazioni adattano la propria prestazione nella sede di lavoro alle esigenze dell'organizzazione e dell'incarico dirigenziale svolto, nonché a quelle connesse con la corretta gestione e il necessario coordinamento delle risorse umane; da molti anni, in alcune regioni d'Italia si registra un elevato numero di richieste di accesso ai benefici previsti dall'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e in particolare per quanto riguarda i permessi della normativa citata, è stato segnalato come numerose richieste verrebbero effettuate soprattutto per i giorni festivi o immediatamente precedenti il fine settimana;
    tali situazioni fanno presumere che ci possa essere un eventuale abuso della fruizione dei permessi di cui alla legge n. 104 del 1992 e ciò comporterebbe anche un grave danno all'efficienza delle pubbliche amministrazioni interessate oltre a generare uno stato di conflittualità tra i lavoratori che non usufruiscono di tale beneficio,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di incrementare i controlli da parte degli organi competenti circa il rispetto delle condizioni per l'accesso dei lavoratori delle pubbliche amministrazioni ai benefici della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di poter limitare la possibilità di ricorso abusivo ai permessi di cui di cui all'articolo 33, comma 3, della medesima legge.
9/1433-A/7. (Testo modificato nel corso della seduta) Amitrano.


   La Camera,
   premesso che:
    i lavoratori in part time ciclico verticale sono costretti a ricorrere alla via giudiziaria per vedersi riconoscere tutta l'anzianità contributiva inclusa quella relativa ai periodi di non lavoro. Tale tipologia lavorativa, si caratterizza per un orario, stabilito dal contratto individuale di lavoro, inferiore all'orario «normale» di lavoro. Quest'ultimo è individuato dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 66 del 2003 in 40 ore settimanali ovvero nel minor orario previsto dal contratto collettivo di lavoro applicabile nella fattispecie;
    l'istituto del part time è usato come leva di «flessibilità» dalle aziende, per risolvere situazioni lavorative che non richiedono il pieno impegno del lavoratore, oppure per quei lavori che devono essere svolti solo in alcuni periodi dell'anno. La precedente normativa (decreto legislativo n. 61 del 2001) viene con la riforma Biagi ad essere in parte integrata, ed in parte profondamente innovata;
    in particolare, i suddetti lavoratori in part time ciclico verticale sono costretti a ricorrere alla via giudiziaria per vedersi riconoscere tutta l'anzianità contributiva, inclusa quella relativa ai periodi di non lavoro. L'Inps ha imposto da sempre una interpretazione restrittiva, che penalizza pesantemente chi non per scelta, ma per imposizione delle aziende, è costretto a pause di inattività, pur essendo titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato;
    finora tutti i ricorsi legali hanno portato ad un identico risultato, e cioè la condanna dell'istituto previdenziale pubblico a ricalcolare l'anzianità contributiva dei lavoratori ricorrenti con contratto part time ciclico verticale. Al riguardo, la Cassazione, è intervenuta con la sentenza n. 8772 ribadendo il principio di non discriminazione nei trattamenti tra i lavoratori con contratto full time e quelli in part time ciclico verticale, ma l'elenco dei verdetti è ben più nutrito: solo dalla Corte di legittimità in meno di due anni ne sono stati emessi ben otto. Se a queste sentenze si aggiungono quelle emesse dai tribunali territoriali l'elenco è davvero lungo, più che sufficiente per parlare di un orientamento giurisprudenziale univoco, ben consolidato;
    inoltre, la Corte di Giustizia europea, con la pronuncia n. 395 del 10 giugno 2010, ha ribadito che «l'esclusione dei periodi di non lavoro dall'anzianità contributiva può essere giustificata solo se la prestazione lavorativa sia stata interrotta o sospesa per un impedimento, tale da giustificare l'accredito limitato della contribuzione». In tutti i dispositivi finora acquisiti, si richiama peraltro quanto già stabilito nel 2010 dalla Corte Europea di giustizia, nella sentenza C-395/08 e C-396/08, laddove ha affermato che la disciplina italiana sul trattamento pensionistico prevista per i lavoratori a tempo parziale di tipo verticale ciclico è sfavorita rispetto a quelle concernenti gli altri lavoratori. Secondo la suddetta Corte, il principio di non discriminazione scaturente dalla Direttiva n. 97/81 – che l'Italia ha fatto propria con il decreto legislativo n. 61 del 2000 – fa sì che l'anzianità contributiva necessaria per l'individuazione della data relativa al diritto della pensione debba essere calcolata, per chi è a tempo parziale, come se avesse lavorato a tempo pieno. Da ciò discende che debbano essere prese in considerazione, in via integrale, anche periodi di non lavoro. Alla luce di queste considerazioni, conclude la sentenza, «osta una normativa nazionale la quale, per i lavoratori a tempo parziale di tipo verticale ciclico, esclude i periodi non lavorati dal calcolo dell'anzianità contributiva necessaria per acquisire il diritto alla pensione, salvo che una tale differenza di trattamento sia giustificata da ragioni obiettive»;
    la questione investe tutti i dipendenti che svolgono attività «ciclica», vale a dire intervallata da periodi di sosta dovuti a specifiche caratteristiche del ciclo produttivo (per esempio, le mense scolastiche, che chiudono nella pausa estiva e il settore del trasporto aereo, i cui addetti lavorano secondo un calendario ben preciso ). E non sono pochi. Secondo una stima dei sindacati di categoria, il problema interessa oltre 150 mila lavoratori in Italia,

impegna il Governo

anche alla luce delle Sentenze citate in premessa, a valutare l'opportunità di intervenire con provvedimenti a carattere normativo, al fine di tutelare il lavoratore in part time ciclico verticale, titolare di contratto a tempo indeterminato, prevedendo l'integrazione dei contributi effettivamente versati, con contributi figurativi, riferiti ai periodi in cui sia avvenuta l'interruzione lavorativa involontaria.
9/1433-A/8Tripiedi, Eva Lorenzoni, Bordonali.


   La Camera,
   premesso che:
    tra i pensionamenti e prepensionamenti già previsti e l'adesione all'uscita anticipata con quota 100, nei prossimi mesi decine di migliaia di posti negli uffici pubblici potrebbero restare scoperti;
    l'articolo 3 del provvedimento in esame prevede che, nel triennio 2019-2021, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non debbano, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, attivare le procedure di mobilità dirette a verificare la disponibilità al trasferimento di personale in servizio presso altre amministrazioni e appartenente a una qualifica corrispondente a quella necessaria;
    a seguito dell'approvazione del decreto-legge sul pubblico impiego (decreto-legge n. 101 del 2013) e del decreto-legge sulla Pubblica Amministrazione (decreto-legge n. 90 del 2014) sono profondamente cambiate le regole per la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
    i succitati provvedimenti hanno perseguito l'obiettivo di limitare la possibilità di proseguire il rapporto di lavoro dopo il compimento dell'età pensionabile per i lavoratori del pubblico impiego, da un lato abolendo il trattenimento in servizio dell'istituto che consentiva di restare per un altro biennio sul posto di lavoro dopo l'età per il pensionamento; dall'altro rendendo strutturale la facoltà di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro nei confronti dei lavoratori che hanno raggiunto la massima anzianità contributiva (cioè 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne); ancora precisando che il limite ordinamentale per la permanenza in servizio (65 anni nella stragrande maggioranza delle Pa) possa essere superato solo per consentire al lavoratore il perfezionamento del diritto ad una prestazione pensionistica. A ben vedere queste limitazioni appaiono in contrasto con la stessa legge Fornero che, invece, incentivava la prosecuzione del rapporto lavorativo oltre il compimento dell'età pensionabile (sino a 70 anni) per dare la possibilità al lavoratore di agguantare un assegno più succulento;
    le suddette regole sono state cristallizzate nella Circolare della Funzione Pubblica 2/2015 con cui sono stati individuati con precisione i limiti e le modalità per l'esercizio del potere di collocare in pensione d'ufficio i dipendenti pubblici;
    allo stato attuale, per effetto delle innovazioni indicate in premessa, le pubbliche amministrazioni devono collocare in pensione d'ufficio il personale che ha raggiunto il limite ordinamentale per la permanenza in servizio;
    in tale condizione si trovano, ad esempio, quei lavoratori che hanno maturato i requisiti di accesso al pensionamento entro il 31 dicembre 2011 (in pratica l'ex quota 96) e coloro che hanno raggiunto la massima anzianità contributiva con le nuove regole Fornero (es. 42 anni e 10 mesi di contributi);
    in caso contrario il rapporto di lavoro prosegue sino all'età della vecchiaia, ovvero sino a 66 anni e 7 mesi di età. Oltre tale data il rapporto non può più protrarsi ad eccezione del caso in cui il lavoratore non abbia maturato i 20 anni di contributi (cioè il requisito contributivo necessario per l'accesso alla pensione di vecchiaia). In tale circostanza è prevista, in via eccezionale, la possibilità di permettere il proseguimento dell'impiego fino ai 70 anni (più l'adeguamento alla stima di vita) se tale prolungamento consente al lavoratore di perfezionare il requisito contributivo utile per la pensione di vecchiaia (cioè i 20 anni di contributi);
    la risoluzione d'ufficio si esercita, invece, al compimento del 70o anno di età nei confronti dei magistrati, degli avvocati e procuratori dello stato, dei professori universitari in quanto, nei loro confronti, il limite di permanenza in servizio è più elevato di 5 anni rispetto alla generalità degli altri dipendenti pubblici. Ciò consente a questi soggetti, quindi, di maturare un assegno pensionistico più elevato. Appare utile, ricordare, che per i magistrati l'indicato obbligo è stato più volte temperato per esigenze connesse alla funzionalità degli uffici giudiziari,

impegna il Governo

al fine di favorire il buon andamento e la funzionalità degli Uffici dirigenziali delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nelle more del completamento dei concorsi banditi per favorire il turn over dei giovani con le persone in via di collocamento a riposo, a valutare l'opportunità di reintrodurre, in via transitoria, per il biennio 2019-2021, il soppresso istituto del «trattenimento in servizio» dei dirigenti ministeriali, di prima e di seconda fascia che, maturato il requisito pensionistico di 65 anni, sono posti d'ufficio in quiescenza.
9/1433-A/9Pallini.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 5 reca disposizioni in materia di buoni pasto;
    i buoni pasto sono per loro definizione un istituto sostitutivo del servizio di mensa o refezione fornito dall'azienda, pubblica o privata, per la quale viene prestata attività lavorativa;
    la legge n. 107 del 2015 (Buona scuola) ha introdotto un potenziamento del tempo di apertura delle scuole oltre l'orario normale demandando ai dirigenti scolastici la possibilità di modulare l'offerta formativa e di adattarla ad orari prolungati;
    circa il 95 per cento delle scuole italiane adotta la settimana corta e i turni del personale sono, quindi, condensati su cinque giorni lavorativi, così come accade per altri dipendenti pubblici. Ai docenti, però, spesso è richiesto di rimanere in servizio il pomeriggio per i rientri pomeridiani (nel caso in cui nell'istituto sia in vigore la settimana corta) o per svolgere riunioni, incontri con le famiglie, consigli di classe, scrutini e tutte le attività obbligatorie relative agli organi collegiali;
    il personale ATA ha un orario lavorativo che, in particolare per i collaboratori scolastici, si prolunga quotidianamente nel pomeriggio;
    al riguardo si rileva che in tutte le amministrazioni pubbliche i dipendenti di aree simili beneficiano dei buoni pasto;
    il personale ATA e scolastico in passato ha avuto orari lavorativi diversi rispetto ai dipendenti pubblici, ma, considerata l'evoluzione dell'impegno lavorativo che vede attualmente una gran parte del lavoro svolto nel pomeriggio, si configura una discriminazione nei confronti di una parte di dipendenti pubblici che vede lesa i propri diritti di accesso ai buoni pasto;
    solo circa una scuola su due in Italia è dotata di servizio di mensa o refezione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di estendere l'utilizzo dei Buoni Pasto al Personale ATA e al personale docente con rientro pomeridiano giornaliero, a seguito del tempo pieno o prolungato svolto dagli studenti, laddove la struttura scolastica non sia coperta da un servizio mensa.
9/1433-A/10Vizzini.


   La Camera,
   considerato che:
    l'articolo 1 interviene sul decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con l'articolo 60-bis, istituendo il Nucleo delle azioni concrete di miglioramento dell'efficienza amministrativa, denominato «Nucleo della Concretezza» e il «Piano triennale delle azioni concrete per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni»;
    il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» prevede una deroga per il personale militare e delle Forze di polizia che rimane disciplinato dal rispettivo ordinamento;
    pur sottolineando l'essenzialità della totale disponibilità al servizio come elemento che contraddistingue la professione militare, la normativa vigente fissa l'orario dell'attività giornaliera del personale militare, valido in condizioni normali, in trentasei ore settimanali di sovente superate e a sfavore del personale militare impiegato presso gli uffici, non soggetto a turnazione ovvero alla «giornata di effettivo servizio»;
    il Ministro della Difesa, sulle linee programmatiche del Dicastero, ha espresso la volontà di voler operare uno sforzo comune verso le retribuzioni, le carriere e al miglioramento della qualità della vita del personale,

impegna il Governo

a prevedere che le prerogative espresse e determinate dal nascente Nucleo della Concretezza possano applicarsi al personale militare e delle Forze dell'ordine, individuando un sistema esternalizzato e neutrale di analisi e verifica dei dati relativi alle presenze del personale, ricevuti attraverso il sistema dell'informatizzazione, utile per la tutela del benessere e il recupero psico-fisico del militare anche ai fini della valutazione della gestione del dirigente preposto alla Sezione, all'Ufficio, alla Divisione o al Dipartimento in ottica di efficacia, efficienza ed economicità.
9/1433-A/11Rizzo.


   La Camera,
   premesso che:
    l'11 novembre 2003 il Parlamento ha approvato la legge n. 310, con cui è stata istituita la Fondazione lirico sinfonica «Petruzzelli e teatri di Bari», 14a fondazione lirico-sinfonica italiana;
    la denominazione sociale scaturì dalla volontà politica dell'epoca di ricomprendere, sotto un'unica istituzione, la gestione di alcune strutture teatrali baresi, quali il teatro Margherita e l'auditorium Nino Rota, annesso al Conservatorio Niccolò Piccinini, chiuse al pubblico in quanto necessitanti di interventi importanti di manutenzione straordinaria;
    oggi il quadro generale è profondamente mutato, in quanto i succitati teatri sono in fase di ristrutturazione ad opera di enti diversi o, come nel caso dell'auditorium Nino Rota, annesso al Conservatorio Niccolò Piccinini, sono stati restaurati e riaperti al pubblico con la gestione affidata allo stesso conservatorio;
    le mutate scelte sulla gestione di dette strutture fanno presagire che la Fondazione Petruzzelli e teatri di Bari non possa divenire destinataria di quei beni, ferma restando la disponibilità di collaborare con le istituzioni culturali operanti sul territorio,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di modificare l'attuale denominazione della «Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e teatri di Bari» in «Fondazione Teatro Petruzzelli».
9/1433-A/12Nitti, Lattanzio.


   La Camera
   premesso che:
    l'articolo 2 del provvedimento in esame prevede l'introduzione di sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche ai fini della verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro e reca un principio generale sullo svolgimento della prestazione nella sede di lavoro da parte dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche;
    il comma 4 del medesimo articolo 2 prevede che il personale docente ed educativo del ministero dell'istruzione è escluso dai nuovi sistemi di verifica mentre i dirigenti scolastici vi saranno soggetti esclusivamente con riguardo agli accessi, secondo modalità stabilite da un apposito regolamento che dovrà essere emanato dal Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'istruzione, università e della ricerca, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali;
    il ruolo del dirigente scolastico è, rispetto agli altri dirigenti della pubblica amministrazione, estremamente peculiare e la valutazione del suo operato non può essere frutto né del conteggio delle ore passate a scuola, né dalla presenza nella sede dell'ufficio di servizio in quanto molto spesso i plessi che fanno parte dell'istituzione scolastica sono molteplici e ubicati anche in Comuni molto distanti fra loro;
    il dirigente scolastico, inoltre, è tenuto alla partecipazione a riunioni di ambito o conferenze di servizio e ad interagire con gli enti locali, svolgendo quindi la sua funzione anche al di fuori della sede di servizio,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni citate in premessa al fine di ampliare l'esclusione dalla verifica biometrica ai dirigenti scolastici in relazione della specificità del ruolo e funzione ricoperta.
9/1433-A/13Casa.


   La Camera
   premesso che:
    l'articolo 2 del provvedimento in esame prevede l'introduzione di sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche ai fini della verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro e reca un principio generale sullo svolgimento della prestazione nella sede di lavoro da parte dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche;
    il comma 4 del medesimo articolo 2 prevede che il personale docente ed educativo del ministero dell'istruzione è escluso dai nuovi sistemi di verifica mentre i dirigenti scolastici vi saranno soggetti esclusivamente con riguardo agli accessi, secondo modalità stabilite da un apposito regolamento che dovrà essere emanato dal Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'istruzione, università e della ricerca, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali;
    il ruolo del dirigente scolastico è, rispetto agli altri dirigenti della pubblica amministrazione, estremamente peculiare e la valutazione del suo operato non può essere frutto né del conteggio delle ore passate a scuola, né dalla presenza nella sede dell'ufficio di servizio in quanto molto spesso i plessi che fanno parte dell'istituzione scolastica sono molteplici e ubicati anche in Comuni molto distanti fra loro;
    il dirigente scolastico, inoltre, è tenuto alla partecipazione a riunioni di ambito o conferenze di servizio e ad interagire con gli enti locali, svolgendo quindi la sua funzione anche al di fuori della sede di servizio,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di aggiornare, ove ne ricorrano i presupposti, le modalità applicative della verifica dell'identità biometrica ai dirigenti scolastici.
9/1433-A/13. (Testo modificato nel corso della seduta) Casa.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame reca interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo e individua soluzioni concrete per garantire l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, il miglioramento immediato dell'organizzazione amministrativa e l'incremento della qualità dei servizi erogati dalle stesse;
    l'articolo 3 del provvedimento reca misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione;
    in particolare, la norma conferma il limite vigente per le assunzioni da parte delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e delle agenzie e degli enti pubblici nazionali non economici e reca modifiche ed integrazioni alle norme sulle procedure per le assunzioni in oggetto, stabilendo anche disposizioni transitorie,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intraprendere idonee iniziative – anche normative – finalizzate a consentire agli Enti di Area vasta di prorogare i contratti in scadenza del personale precario in servizio fino alla data del 31 dicembre 2019, in attesa di attivare le necessarie procedure per la stabilizzazione del medesimo personale.
9/1433-A/14Papiro.


   La Camera,
   premesso che:
    uno dei pilastri più importanti del provvedimento in esame è l'articolo 1 che istituisce, presso il Dipartimento della funzione pubblica, un «Nucleo della concretezza», preposto alla verifica della realizzazione delle azioni concrete per il miglioramento dell'efficienza della pubblica amministrazione;
    le funzioni attribuitegli sono, tra l'altro, l'attività di indirizzo, coordinamento e controllo generale in materia di pubblico impiego in senso lato;
    altro importante pilastro è contenuto nell'articolo 3 del provvedimento che conferma il limite vigente per le assunzioni da parte delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e delle agenzie e degli pubblici nazionali non economici e reca modifiche ed integrazioni alle norme sulle procedure per le assunzioni, stabilendo, tra l'altro, disposizioni transitorie intese a ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego;
    quindi sarà lo sblocco del turn over, che porterà negli uffici della pubblica amministrazione nuova linfa vitale e nuovi assunti: un bel ricambio generazionale di qualità con giovani che abbiano le professionalità oggi mancanti o carenti;
    si conferma che le amministrazioni statali possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite del contingente di personale corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente;
    ci saranno, pertanto, dai prossimi mesi assunzioni tramite apposite procedure concorsuali indette in deroga alla normativa vigente in materia di mobilità e senza la necessità della preventiva autorizzazione,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di individuare, per il nucleo della concretezza, anche persone bilingue per il controllo delle Pubbliche Amministrazioni in Provincia di Bolzano;
   a valutare la necessità e/o opportunità di assicurare, per ogni concorso delle Pubbliche Amministrazioni con sedi periferiche in Provincia di Bolzano, almeno l'1 per cento di personale bilingue per coprire i ruoli locali ed assicurare che il concorso per i ruoli locali possa essere svolto anche autonomamente dal concorso nazionale.
9/1433-A/15Plangger.


   La Camera,
   premesso che:
    uno dei pilastri più importanti del provvedimento in esame è l'articolo 1 che istituisce, presso il Dipartimento della funzione pubblica, un «Nucleo della concretezza», preposto alla verifica della realizzazione delle azioni concrete per il miglioramento dell'efficienza della pubblica amministrazione;
    le funzioni attribuitegli sono, tra l'altro, l'attività di indirizzo, coordinamento e controllo generale in materia di pubblico impiego in senso lato;
    altro importante pilastro è contenuto nell'articolo 3 del provvedimento che conferma il limite vigente per le assunzioni da parte delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e delle agenzie e degli pubblici nazionali non economici e reca modifiche ed integrazioni alle norme sulle procedure per le assunzioni, stabilendo, tra l'altro, disposizioni transitorie intese a ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego;
    quindi sarà lo sblocco del turn over, che porterà negli uffici della pubblica amministrazione nuova linfa vitale e nuovi assunti: un bel ricambio generazionale di qualità con giovani che abbiano le professionalità oggi mancanti o carenti;
    si conferma che le amministrazioni statali possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite del contingente di personale corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente;
    ci saranno, pertanto, dai prossimi mesi assunzioni tramite apposite procedure concorsuali indette in deroga alla normativa vigente in materia di mobilità e senza la necessità della preventiva autorizzazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di individuare, per il nucleo della concretezza, anche persone bilingue per il controllo delle Pubbliche Amministrazioni in Provincia di Bolzano.
9/1433-A/15. (Testo modificato nel corso della seduta) Plangger.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2, del provvedimento in esame, prevede l'introduzione di sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche ai fini della verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro e reca un principio generale sullo svolgimento della prestazione nella sede di lavoro da parte dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche;
    il comma 4 del medesimo articolo 2 risulta modificato in Commissione di merito in seguito al recepimento della condizione approvata nel parere espresso dalla commissione Cultura, che ha chiesto, appunto, di escludere il personale docente ed educativo degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative dall'ambito di applicazione del presente articolo;
    il fenomeno dell'assenteismo nelle scuole è, infatti, estremamente limitato, anche perché per i docenti assentarsi dall'istituto senza permesso è pressoché impossibile;
    non risulta, invece, recepita la richiesta di escludere dalla suddetta verifica dell'acceso i dirigenti dei medesimi istituti;
    risultano presentati diversi emendamenti che vertono sulla richiesta di esclusione;
    il ruolo del dirigente scolastico, in particolare, non può essere sottoposto a questo genere di controlli e la valutazione del dirigente non può essere frutto del conteggio delle ore passate a scuola, in quanto la qualità della prestazione dirigenziale non dipende dal tempo trascorso in ufficio, ma dal livello di raggiungimento dei risultati in relazione agli obiettivi assegnati;
    i dirigenti scolastici non sono equiparabili agli altri dirigenti della pubblica amministrazione;
    appare, quindi non accettabile la previsione di un controllo degli accessi con le modalità disciplinate dal provvedimento, in considerazione anche della mole di lavoro a loro imposto dalla reggenza di più plessi scolastici,

impegna il Governo

in considerazione della contrattualizzazione dell'orario di lavoro ed essendo i dirigenti valutati, non per il tempo passato a scuola ma per la qualità dei risultati raggiunti in riferimento agli obiettivi assegnati, a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere l'esclusione dei dirigenti scolastici dall'ambito di applicazione dell'articolo 2.
9/1433-A/16Ascani, Prestipino, Piccoli Nardelli, Ciampi, Franceschini, Rossi, Anzaldi, Di Giorgi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2, del provvedimento in esame, prevede l'introduzione di sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche ai fini della verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro e reca un principio generale sullo svolgimento della prestazione nella sede di lavoro da parte dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche;
    il comma 4 del medesimo articolo 2 risulta modificato in Commissione di merito in seguito al recepimento della condizione approvata nel parere espresso dalla Commissione cultura, che ha chiesto, appunto, di escludere il personale docente ed educativo degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative dall'ambito di applicazione del presente articolo;
    non risulta, invece, recepita la richiesta di escludere dalla suddetta verifica dell'acceso i dirigenti dei medesimi istituti e il personale amministrativo, tecnico ed ausiliare,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere l'esclusione dall'ambito di applicazione dell'articolo 2 di tutto il comparto scuola senza alcuna eccezione per i dirigenti scolastici.
9/1433-A/17Prestipino.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2 del provvedimento in esame prevede l'introduzione di sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche ai fini della verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro;
    il comma 4 del medesimo articolo prevede, dopo modifica emendativa, che il personale docente ed educativo del Ministero dell'istruzione sia escluso dai nuovi sistemi di verifica. Resta invece intatto lo strumento di verifica per i dirigenti scolastici;
    il lavoro stesso, per sua natura, del Dirigente scolastico non consente allo stesso di risiedere in una stanza e in una sola struttura scolastica, per di più ogni Dirigente ha più scuole in «reggenza» e molto distanti,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni citate in premessa, al fine di individuare, prima dell'applicazione dell'articolo 2 comma 4, ogni possibile soluzione alternativa volta ad ampliare l'esclusione dalla verifica biometrica ai dirigenti scolastici in relazione della specificità del ruolo e funzione ricoperta.
9/1433-A/18Toccafondi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2 del provvedimento in esame prevede l'introduzione di sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche ai fini della verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro;
    il comma 4 del medesimo articolo prevede, dopo modifica emendativa, che il personale docente ed educativo del Ministero dell'istruzione sia escluso dai nuovi sistemi di verifica. Resta invece intatto lo strumento di verifica per i dirigenti scolastici;
    il lavoro stesso, per sua natura, del Dirigente scolastico non consente allo stesso di risiedere in una stanza e in una sola struttura scolastica, per di più ogni Dirigente ha più scuole in «reggenza» e molto distanti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di aggiornare, ove ne ricorrano i presupposti, le modalità applicative della verifica dell'identità biometrica ai dirigenti scolastici.
9/1433-A/18. (Testo modificato nel corso della seduta) Toccafondi.


   La Camera,
   premesso che:
    i commi 5 e 6 dell'articolo 5 del testo in esame apportano alcune modifiche alla disciplina relativa agli appalti nei servizi di ristorazione, di cui all'articolo 144 del Codice Appalti (decreto legislativo n. 50 del 2016);
    viene anzitutto integrato il comma 5 del richiamato articolo 144, che – nella formulazione vigente – affida a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC, il compito di individuare esercizi presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto, le caratteristiche dei buoni pasto e il contenuto degli accordi stipulati tra le società di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili (decreto ministeriale 7 giugno 2017, n. 122). Con le modifiche recate al comma 5 dell'articolo 144 del Codice si dispone che gli accordi tra le società di emissione e i titolari degli esercizi convenzionabili prevedano obbligatoriamente una garanzia fideiussoria, rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi, che le società emittenti i buoni pasto sono tenute a consegnare agli esercizi convenzionati;
    in sostanza, la modifica in esame è volta nell'ambito dei contratti di affidamento dei servizi sostitutivi di mensa (articolo 144 del Codice dei contratti pubblici) ad estendere la garanzia definitiva (di cui all'articolo 104 del decreto legislativo n. 50 del 2016) – strumento posto a tutela della posizione della sola stazione appaltante – anche a copertura delle inadempienze delle società di emissione nel pagamento delle prestazioni effettuate da parte degli esercizi convenzionati in caso di fallimento o liquidazione giudiziale, a fronte dell'accettazione dei buoni pasto emessi. In tal modo, le stazioni appaltanti sarebbero abilitate ad incamerare la garanzia, oltre che per danno proprio, anche per provvedere al pagamento diretto di quanto dovuto dalla società di emissione ai singoli esercizi convenzionati;
    il comma 6 affida poi a un regolamento, sotto forma di decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita PANAC (ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge n. 400 del 1988), il compito di apportare le necessarie modifiche alle norme secondarie di attuazione della disciplina articolo 144, comma 5 (cioè al citato decreto ministeriale n. 122 del 2017), e adottare gli schemi tipo delle predette garanzie fideiussorie, sentite anche le banche, le assicurazioni o le loro rappresentanze;
    nell'ottica della migliore attuazione pratica e gestione operativa delle misure previste, relative alle procedure di gara pubbliche, garantendo al contempo gli esercizi convenzionati mediante una maggiore solvibilità delle aziende emettitrici di buoni pasto, sarebbe opportuno prevedere, nell'ambito del decreto attuativo richiamato, l'obbligo per le società emettitrici di rilascio di un'unica garanzia a tutela degli esercenti da richiamare nei contratti di convenzionamento in essere tra questi ultimi e le società di emissione di buoni pasto;
    l'obbligo riferito a ciascun singolo accordo di convenzionamento con ogni esercizio rappresenterebbe infatti una modalità gestionale frammentata ed eccessivamente onerosa dal punto di vista organizzativo, considerato l'elevato numero di esercizi convenzionati, nonché l'impossibilità di predeterminare a priori il valore dei rimborsi per ogni singolo esercente, poiché questo dipende dalla libera scelta dei consumatori, rilevabile solo a consuntivo;
    per una migliore valutazione dell'impatto della norma sul settore dei servizi sostitutivi di mensa, e in particolare sulle aziende emettitrici di buoni pasto, è altresì opportuno coinvolgere i rappresentanti delle stesse nell'ambito della discussione sul decreto attuativo delle nuove disposizioni. Il decreto sarà dedicato alla regolazione delle sole disposizioni novellate dal testo in esame, permanendo integralmente i contenuti di cui al decreto ministeriale 7 giugno 2017, n. 122,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di:
   assicurare il maggiore coinvolgimento possibile degli operatori di tutta la filiera del settore dei servizi sostitutivi di mensa in sede di definizione del decreto attuativo di cui all'articolo 144, comma 6, del codice dei contratti pubblici, garantendo adeguate procedure di consultazione dei soggetti interessati agli interventi richiamati in premessa;
   prevedere, se ricorrono le condizioni, nell'ambito della predisposizione del decreto di cui all'articolo 144, comma 6, del codice dei contratti pubblici, l'obbligo per le società emettitrici di buoni pasto di rilascio di un'unica garanzia a tutela degli esercenti, al fine della migliore attuazione pratica delle disposizioni richiamate in premessa, adottando altresì ogni misura utile volta a ridurre l'onere economico e gestionale derivante dall'obbligo della garanzia fideiussoria, a tutela dell'intero settore;
   disciplinare il funzionamento della citata garanzia perché intervenga a protezione degli esercenti convenzionati in caso di fallimento o liquidazione giudiziale della società di emissione, evitando quanto recentemente accaduto nella nota vicenda di Qui Ticket/Qui Group.
9/1433-A/19Gagliardi.


   La Camera,
   premesso che:
    i commi 5 e 6 dell'articolo 5 del testo in esame apportano alcune modifiche alla disciplina relativa agli appalti nei servizi di ristorazione, di cui all'articolo 144 del Codice Appalti (decreto legislativo n. 50 del 2016);
    viene anzitutto integrato il comma 5 del richiamato articolo 144, che – nella formulazione vigente – affida a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC, il compito di individuare esercizi presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto, le caratteristiche dei buoni pasto e il contenuto degli accordi stipulati tra le società di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili (decreto ministeriale 7 giugno 2017, n. 122). Con le modifiche recate al comma 5 dell'articolo 144 del Codice si dispone che gli accordi tra le società di emissione e i titolari degli esercizi convenzionabili prevedano obbligatoriamente una garanzia fideiussoria, rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi, che le società emittenti i buoni pasto sono tenute a consegnare agli esercizi convenzionati;
    in sostanza, la modifica in esame è volta nell'ambito dei contratti di affidamento dei servizi sostitutivi di mensa (articolo 144 del Codice dei contratti pubblici) ad estendere la garanzia definitiva (di cui all'articolo 104 del decreto legislativo n. 50 del 2016) – strumento posto a tutela della posizione della sola stazione appaltante – anche a copertura delle inadempienze delle società di emissione nel pagamento delle prestazioni effettuate da parte degli esercizi convenzionati in caso di fallimento o liquidazione giudiziale, a fronte dell'accettazione dei buoni pasto emessi. In tal modo, le stazioni appaltanti sarebbero abilitate ad incamerare la garanzia, oltre che per danno proprio, anche per provvedere al pagamento diretto di quanto dovuto dalla società di emissione ai singoli esercizi convenzionati;
    il comma 6 affida poi a un regolamento, sotto forma di decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita PANAC (ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge n. 400 del 1988), il compito di apportare le necessarie modifiche alle norme secondarie di attuazione della disciplina articolo 144, comma 5 (cioè al citato decreto ministeriale n. 122 del 2017), e adottare gli schemi tipo delle predette garanzie fideiussorie, sentite anche le banche, le assicurazioni o le loro rappresentanze;
    nell'ottica della migliore attuazione pratica e gestione operativa delle misure previste, relative alle procedure di gara pubbliche, garantendo al contempo gli esercizi convenzionati mediante una maggiore solvibilità delle aziende emettitrici di buoni pasto, sarebbe opportuno prevedere, nell'ambito del decreto attuativo richiamato, l'obbligo per le società emettitrici di rilascio di un'unica garanzia a tutela degli esercenti da richiamare nei contratti di convenzionamento in essere tra questi ultimi e le società di emissione di buoni pasto;
    l'obbligo riferito a ciascun singolo accordo di convenzionamento con ogni esercizio rappresenterebbe infatti una modalità gestionale frammentata ed eccessivamente onerosa dal punto di vista organizzativo, considerato l'elevato numero di esercizi convenzionati, nonché l'impossibilità di predeterminare a priori il valore dei rimborsi per ogni singolo esercente, poiché questo dipende dalla libera scelta dei consumatori, rilevabile solo a consuntivo;
    per una migliore valutazione dell'impatto della norma sul settore dei servizi sostitutivi di mensa, e in particolare sulle aziende emettitrici di buoni pasto, è altresì opportuno coinvolgere i rappresentanti delle stesse nell'ambito della discussione sul decreto attuativo delle nuove disposizioni. Il decreto sarà dedicato alla regolazione delle sole disposizioni novellate dal testo in esame, permanendo integralmente i contenuti di cui al decreto ministeriale 7 giugno 2017, n. 122,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di:
   favorire il maggiore coinvolgimento possibile degli operatori di tutta la filiera del settore dei servizi sostitutivi di mensa in sede di definizione del decreto attuativo di cui all'articolo 144, comma 6, del codice dei contratti pubblici, garantendo adeguate procedure di consultazione dei soggetti interessati agli interventi richiamati in premessa;
   prevedere, se ricorrono le condizioni, nell'ambito della predisposizione del decreto di cui all'articolo 144, comma 6, del codice dei contratti pubblici, l'obbligo per le società emettitrici di buoni pasto di rilascio di un'unica garanzia a tutela degli esercenti, al fine della migliore attuazione pratica delle disposizioni richiamate in premessa, adottando altresì ogni misura utile volta a ridurre l'onere economico e gestionale derivante dall'obbligo della garanzia fideiussoria, a tutela dell'intero settore;
   disciplinare il funzionamento della citata garanzia perché intervenga a protezione degli esercenti convenzionati in caso di fallimento o liquidazione giudiziale della società di emissione, evitando quanto recentemente accaduto nella nota vicenda di Qui Ticket/Qui Group.
9/1433-A/19. (Testo modificato nel corso della seduta) Gagliardi.


   La Camera,
   premesso che:
    gli Enti locali, ed in particolare i comuni, applicano ormai da oltre un decennio una severa disciplina vincolistica in materia di spese per il personale e limitazioni al turn-over;
    la capacità per gli amministratori locali di gestire efficaci politiche per il personale è stata fortemente compressa dalla legislazione finanziaria, che ne ha drasticamente ridotto l'autonomia organizzativa;
    in particolare, con legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, si è imposto il cosiddetto blocco del « turn over»;
    il contenimento della spesa del personale è avvenuto secondo i criteri «di spesa potenziale massima» dettati dai commi 557 e seguenti della legge n. 296 del 2006 e successive modificazioni e integrazioni, che devono informare la programmazione triennale del fabbisogno del personale, differenziati in base alla tipologia di ente ed alla situazione organizzativa e/o finanziaria;
    con legge di bilancio 2016 (articolo 1, comma 228, legge n. 208 del 2015) è stata, inoltre, introdotta una disciplina temporanea in materia di limiti al turn over negli enti locali per il triennio 2016-2018;
    queste norme hanno determinato nel giro di pochi anni: a) una drastica diminuzione del numero di dipendenti pubblici impiegati nel comparto; b) una riduzione del valore medio delle retribuzioni individuali del personale comunale; c) un notevole incremento dell'età media del personale;
    in data del 31 dicembre 2019 tornerà in vigore l'articolo 3 del decreto-legge n. 90 del 2014 che consentirà lo sblocco del turn over al 100 per cento;
    l’austerity condotta nell'ultimo decennio per il tramite delle sopracitate norme, ha prodotto, tuttavia, nel corso degli anni un progressivo sottodimensionamento delle piante organiche dei comuni rispetto alle concrete esigenze poste dalla gestione di servizi complessi come quelli amministrati dagli enti locali,

impegna il Governo

a valutare, alla luce di quanto esposto in premessa, l'opportunità di adottare ogni iniziativa normativa, anche d'urgenza e decretizia di competenza, che consenta, nel rispetto dei principi di efficienza economica, agli enti locali ed ai comuni in particolare, l'adeguamento delle proprie piante organiche al reale fabbisogno che la gestione dei servizi complessi oggi di loro competenza pone.
9/1433-A/20Baratto.


   La Camera,
   considerato che:
    il provvedimento in esame, all'articolo 2 comma 4 introduce l'obbligo per i dirigenti scolastici di accertamento dell'accesso al luogo di lavoro mediante l'introduzione di sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi;
    la prestazione del dirigente della scuola si differenzia e non dipende dal tempo trascorso in ufficio, ma dal livello di raggiungimento dei risultati in relazione agli obiettivi assegnati;
    a questo si aggiunge che l'attività professionale del dirigente scolastico si svolge spesso in una istituzione articolata su più plessi – in media sei ma anche più di dieci, situati anche a diversi chilometri di distanza uno dall'altro – presso i quali deve periodicamente recarsi;
    nell'ambito di questa attività non viene riconosciuto alcun rimborso per le spese sostenute per tali spostamenti né tanto meno si definisce nel provvedimento come verranno calcolati ai fini della presenza sul luogo di lavoro tali tempi di spostamento;
    a molti dirigenti scolastici, a causa della carenza di personale, sono spesso assegnate altre scuole in reggenza a loro volta costituite da più plessi;
    l'introduzione di sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi per i dirigenti della scuola non trova alcuna giustificazione oltre ad apparire lesiva del ruolo e del lavoro di detto personale oltre che non contribuire in alcun modo al perseguimento dell'obiettivo di maggiore efficienza ed efficacia del sistema educativo;
    l'organizzazione delle singole istituzioni scolastiche su più plessi richiederà la predisposizione delle necessarie apparecchiature tecniche per la verifica biometrica in più edifici dello stesso istituto con eccessivo aggravio per le risorse già limitate destinate al sistema di istruzione,

impegna il Governo

a prevedere, in sede di definizione del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, volto a individuare le modalità di realizzazione dei controlli di cui in premessa, l'introduzione di un sistema di verifica e controllo che tenga conto della specificità delle mansioni e del ruolo svolto dai dirigenti scolastici sia in termini di mobilità tra i plessi che in regime di reggenza adottando criteri volti a valutare maggiormente il raggiungimento degli obiettivi educativi e formativi piuttosto che la loro mera presenza fisica come criterio di efficienza e di efficacia.
9/1433-A/21Aprea.


   La Camera,
   considerato che:
    il provvedimento in esame, all'articolo 2 comma 4 introduce l'obbligo per i dirigenti scolastici di accertamento dell'accesso al luogo di lavoro mediante l'introduzione di sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi;
    la prestazione del dirigente della scuola si differenzia e non dipende dal tempo trascorso in ufficio, ma dal livello di raggiungimento dei risultati in relazione agli obiettivi assegnati;
    a questo si aggiunge che l'attività professionale del dirigente scolastico si svolge spesso in una istituzione articolata su più plessi – in media sei ma anche più di dieci, situati anche a diversi chilometri di distanza uno dall'altro – presso i quali deve periodicamente recarsi;
    nell'ambito di questa attività non viene riconosciuto alcun rimborso per le spese sostenute per tali spostamenti né tanto meno si definisce nel provvedimento come verranno calcolati ai fini della presenza sul luogo di lavoro tali tempi di spostamento;
    a molti dirigenti scolastici, a causa della carenza di personale, sono spesso assegnate altre scuole in reggenza a loro volta costituite da più plessi;
    l'introduzione di sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi per i dirigenti della scuola non trova alcuna giustificazione oltre ad apparire lesiva del ruolo e del lavoro di detto personale oltre che non contribuire in alcun modo al perseguimento dell'obiettivo di maggiore efficienza ed efficacia del sistema educativo;
    l'organizzazione delle singole istituzioni scolastiche su più plessi richiederà la predisposizione delle necessarie apparecchiature tecniche per la verifica biometrica in più edifici dello stesso istituto con eccessivo aggravio per le risorse già limitate destinate al sistema di istruzione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, in sede di definizione del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di disciplinare la realizzazione dei controlli di cui in premessa secondo modalità che tengano conto anche della specificità delle mansioni e del ruolo svolto dai dirigenti scolastici.
9/1433-A/21. (Testo modificato nel corso della seduta) Aprea.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2 del provvedimento in esame reca misure per il contrasto dell'assenteismo nella Pubblica amministrazione;
    ai sensi degli articoli 18 e 22 del decreto legislativo n. 75 del 2017, di attuazione della legge delega n. 124 del 2015 (cosiddetta «riforma Madia»), è stato istituito il Polo Unico per le visite fiscali, con la previsione dell'impiego dei medici fiscali attualmente adibiti al servizio e con la previsione del prioritario ricorso alle liste speciali ad esaurimento di cui al richiamato articolo 4, comma 10-bis, decreto-legge n. 101 del 2013, per tutte le funzioni di accertamento medico-legali sulle assenze dal servizio per malattia del dipendenti pubblici, ivi comprese le attività ambulatoriali inerenti alle medesime funzioni;
    con decreto ministeriale 2 agosto 2017 è stato approvato l'atto di indirizzo per la stipula delle convenzioni tra Inps e organizzazioni sindacali dei medici di medicina generale per lo svolgimento degli accertamenti medico-legali sui lavoratori dipendenti pubblici e privati assenti per malattia;
    i medici fiscali delle liste speciali ad esaurimento adempiono ormai da circa 30 anni e con rilevanti performance, come dimostrano i dati pubblicati da INPS, agli accertamenti medico-legali di controllo sugli assenti dal lavoro per malattia nel settore privato e dal 1o settembre 2017, con l'istituzione del Polo Unico, anche nel settore pubblico, grazie alla propria professionalità ed esperienza maturata negli anni e grazie alle disposizioni della normativa vigente che garantisce un servizio efficiente ed efficace nel rispetto del ruolo di terzietà del medico e della salvaguardia della salute e dei diritti dei lavoratori; l'ex presidente dell'Inps, Tito Boeri, ha dichiarato che nel solo 2016 i controlli fiscali sono stati circa 600 mila grazie a 900 medici effettivi. Nel privato con oltre 321 mila visite sono stati scoperti quasi 35 mila assenti ingiustificati per un risparmio complessivo pari a 21,6 milioni di euro, a dimostrazione tangibile dell'utilità di questi professionisti;
    l'attività dei medici fiscali rappresenta quindi per il datore privato un evidente strumento per prevenire e contrastare indebite assenze, e al tempo stesso rappresenta per l'Inps il mezzo per evitare pagamenti ingiustificati che pesano inevitabilmente sulla collettività;
    nel pubblico le visite fiscali permettono di aggredire le sacche di sprechi e inefficienze della pubblica amministrazione per meglio gestirne le risorse e valorizzare chi, nel personale, svolge adeguatamente e senza furbizie la propria attività;
    rispondendo alla interrogazione a risposta immediata in Commissione XI Lavoro alla Camera dei deputati, n. 5-00630 Polverini, il delegato del Ministro del lavoro e delle politiche sociali affermava, nelle more della conclusione del procedimento giudiziale in corso tra INPS e le sigle sindacali in merito al sopra richiamato decreto ministeriale, «posso assicurare che il Ministero del lavoro, consapevole del delicato e importante ruolo svolto dai medici fiscali e della necessità di garantire appropriate tutele a tali lavoratori, continuerà a monitorare la vicenda che potrà trovare una definitiva conclusione probabilmente solo all'esito del citato contenzioso giudiziario»;
    il Governo ha confermato il proprio orientamento favorevole con riguardo al superamento del precariato e al miglioramento delle condizioni di lavoro dei medici fiscali in occasione dell'esame della legge di bilancio 2019-2021 (AC 1334) accogliendo l'ordine del giorno n. 221 Polverini impegnandosi «a individuare tempestivamente le risorse finanziarie necessarie ad avviare un percorso di stabilizzazione dei medici fiscali [...]; a provvedere alla conferma dello status attuale dei medici fiscali delle liste ad esaurimento, garantendo la corretta applicazione della normativa in materia di medicina fiscale e dell'efficacia del servizio e di uso proprio dei fondi pubblici da parte di INPS, scongiurando che le stesse risorse possano essere impiegate, attraverso il ricorso ai medici convenzionati esterni per le visite di invalidità civile, che determinerebbe una riduzione di efficacia del servizio della medicina fiscale ed un incremento della spesa pubblica di indennità di malattia»;
    con sentenza n. 2215/19 del febbraio scorso il TAR del Lazio annullando le previsioni di cui al decreto ministeriale 2 agosto 2017, ha aperto alla possibilità di applicare la disposizione di cui all'articolo 20, comma 1, decreto legislativo n. 75 del 2017 che reca misure per il superamento del precariato, non solo ai dipendenti a tempo determinato ma anche ai precari con tipologie di lavoro flessibile come un contratto a progetto o un assegno di ricerca;
    l'articolo 3 del provvedimento in esame reca misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella PA;
    la legge n. 145 del 2018, (Bilancio 2019) e il decreto-legge n. 4 del 2019 (Reddito di cittadinanza e pensioni) recano numerose disposizioni volte ad avviare percorsi assunzionali nella pubblica amministrazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di avviare, nell'ambito delle assunzioni nel pubblico impiego di cui alle disposizioni vigenti e di recente approvazione un percorso ad hoc di stabilizzazione dei medici fiscali di cui in premessa, e nelle more di tale procedimento provvedere a rendere la convenzione, già prevista dal decreto legislativo 75/2017, conforme ai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) in analogia con quanto previsto per i rapporti dei medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge n. 833 del 1978, migliorandone le condizioni di lavoro e quindi rendendo maggiormente efficace e efficiente l'azione di contrasto all'assenteismo.
9/1433-A/22Polverini.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 4 prevede «Misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione»;
    in merito alla politica degli organici un discorso a parte va fatto per i precari della Giustizia partendo da un dato: l'amministrazione giudiziaria periodicamente e da sempre si è avvalsa del contributo di personale cosiddetto precario che storicamente ha rappresentato un serbatoio cui gli uffici giudiziari e la stessa amministrazione centrale hanno attinto per fronteggiare momenti topici di carenza di personale come quello attuale;
    la legge di stabilità per il 2013 (legge n. 228 del 2012), con l'articolo 1, comma 25, lettera c) novellando l'articolo 37, comma 11, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, ha previsto, per il 2013, uno stanziamento di fondi destinati in via prioritaria al completamento della formazione dei tirocinanti presso gli uffici giudiziari, «per consentire ai lavoratori cassintegrati, in mobilità, socialmente utili e ai disoccupati e agli inoccupati, che a partire dall'anno 2010 hanno partecipato a progetti formativi regionali o provinciali presso gli uffici giudiziari, il completamento del percorso formativo entro il 31 dicembre 2013», nel limite di spesa di 7,5 milioni di euro;
    anche la legge di stabilità per il 2014 (legge n. 147 del 2013), l'articolo 1, comma 344, modificando l'articolo 37, comma 11, ha disposto un ulteriore stanziamento di fondi, originariamente solo per l'anno 2014, per il perfezionamento della formazione dei tirocinanti, «per consentire a coloro che hanno completato il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari a norma dell'articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, lo svolgimento di un periodo di perfezionamento da completare entro il 31 dicembre 2014», nel limite di spesa di 15 milioni di euro;
    le amministrazioni giudiziarie hanno di fatto prorogato per 7 anni migliaia di tirocinanti presso le cancellerie dei tribunali italiani, senza procedere alla stabilizzazione delle lavoratrici e dei lavoratori;
    dopo il maggio 2015, il Ministero della giustizia ha indetto una selezione riservata a tali tirocinanti, tesa ad individuare su una platea di 1.502 soggetti quelli da inserire nell'ufficio del processo. La selezione si è basata sull'età anagrafica e titoli di studio. Una parte dei tirocinanti sono stati quindi selezionati per il Ministero e un'altra parte con le Regioni;
    i tirocinanti hanno lavorato per 7 anni venendo retribuiti con una borsa di studio «nei limiti delle risorse destinabili e, in ogni caso, per un importo non superiore a 400 euro mensili» (articolo 16-octies introdotto dall'articolo 50, comma 1, del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014);
    attualmente i precari in servizio negli uffici giudiziari sono circa 850 unità impegnati nell'ufficio per il processo e circa 1200 unità che lavorano negli uffici giudiziari sulla base delle convenzioni stipulate dalle Regioni con le Corti di appello;
    la capacità professionale di questi tirocinanti è stata più volte evidenziata dai presidenti di procure, corti di appello e tribunali, con missive indirizzate ai Ministri, in cui si auspicava l'ipotesi di procedere ad una stabilizzazione dei medesimi nelle modalità consentite dalla legge;
    i precari costituiscono innanzitutto una risorsa poi una opportunità per rinforzare nell'immediato l'esangue organico degli uffici giudiziari,

impegna il Governo

a prevedere, attraverso atti di propria competenza, misure volte a stabilizzare e valorizzare la pluralità di conoscenze e di competenze acquisite nel corso di questi anni dai tirocinanti all'interno degli uffici giudiziari, che termineranno la loro attività nel dicembre 2018.
9/1433-A/23Lacarra, Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2 del provvedimento in oggetto prevede l'introduzione di sistemi di verifica biometrica dell'identità nonché di videosorveglianza degli accessi per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ai fini della verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro;
    nel corso delle audizioni, il Garante per la protezione dei dati personali ha evidenziato che se «presupposto per l'introduzione di un sistema di attestazione della presenza in servizio così invasivo quale quello biometrico è la sua ritenuta efficacia e affidabilità, ne consegue necessariamente l'ultroneità del ricorso contestuale alla videosorveglianza, che nulla potrebbe aggiungere in termini di contrasto di fenomeni elusivi»;
    peraltro, il Garante ha inoltre rilevato come non appare conforme al canone di proporzionalità, come declinato dalla giurisprudenza europea, l'introduzione sistematica, generalizzata e indifferenziata per le pubbliche amministrazioni di sistemi di rilevazione delle presenze tramite identificazione biometrica, in relazione ai vincoli posti dall'ordinamento europeo sul punto a fronte dell'invasività di tali forme di verifica e delle implicazioni derivanti dalla particolare natura del dato anche al fine di prevenire il possibile contenzioso giurisprudenziale,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine, di adottare ulteriori iniziative normative volte a rivedere, sin dal prossimo provvedimento utile, le citate disposizioni al fine di assicurare l'alternatività dei due sistemi di verifica di rispetto dell'orario, oltre che una sua introduzione graduata in ragione delle diverse esigenze funzionali dei diversi uffici pubblici.
9/1433-A/24Viscomi, Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Zan.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2 del provvedimento in oggetto prevede l'introduzione di sistemi di verifica biometrica dell'identità nonché di videosorveglianza degli accessi per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ai fini della verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro;
    una misura che il Garante per la protezione dei dati personali ha giudicato eccessiva per quanto concerne il contestuale ricorso ad entrambe i sistemi di rilevazione, nonché non conforme al canone di proporzionalità statuito costantemente dalla giurisprudenza europea;
    nel nostro ordinamento, la possibilità di ricorrere a strumenti di controllo a distanza dei lavoratori è già disciplinato dall'articolo 4, dello Statuto dei lavoratori di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300;
    l'elemento di garanzia tra le diverse esigenze del datore di lavoro e la tutela della riservatezza del lavoratore è sempre stato assicurato dal previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali;
    tale garanzia non è stata prevista dal provvedimento in oggetto,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a rivedere, sin dal prossimo provvedimento utile, le citate disposizioni al fine di assicurare le opportune forme di coinvolgimento e di accordo con le rappresentanze dei lavoratori al fine del ricorso alle suddette forme di rilevamento delle presenze.
9/1433-A/25Carla Cantone, Serracchiani, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.


   La Camera,
   premesso che:
    a proposito di concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni, si deve evidenziare una palese contraddizione che ha caratterizzato, in generale, l'operato del Governo rispetto alle enunciazioni programmatiche e, in particolare, il presente provvedimento con un approccio punitivo e allo stesso tempo velleitario;
    tutto il contrario di quel ricambio generazionale e dello sblocco totale del turn over, che i governi a guida PD avevano avviato e strutturato, prevedendo, tra l'altro, l'assunzione di 50 mila dipendenti precari. Un processo virtuoso di rinnovamento che pure si era promesso di mantenere, se non rafforzare, anche anticipando al 2019 le assunzioni previste per il prossimo triennio;
    al contrario, con una norma inserita nella legge di bilancio 2019, si smentiscono tali propositi e, a seguito dell'esito del confronto con la commissione europea e della conseguente necessità di reperire risorse al fine di dare copertura economica ad alcune controverse misure, si stabilisce il divieto per la Presidenza del Consiglio dei ministri, i ministeri, gli enti pubblici non economici e le agenzie fiscali, di effettuare, in riferimento alle ordinarie facoltà assunzionali per l'anno 2019, assunzioni di personale a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica anteriore al 15 novembre 2019, ovvero proprio quelle amministrazioni che dal 1o gennaio avrebbero potuto beneficiare dello sblocco del turn over;
    tale disposizione arreca un gravissimo danno alle migliaia di precari storici della pubblica amministrazione, che, in base ai requisiti della riforma della scorsa legislatura, avevano acquisito il diritto di essere assunti immediatamente e pregiudica il futuro umano e professionale dei tanti giovani che dopo anni (di sacrifici e di studio hanno vinto un concorso pubblico ed erano in graduatoria pronti a essere assunti a tempo indeterminato,

impegna il Governo

ad adottare, sin dai prossimi provvedimenti utili, ogni misura volta a dare corso al processo di stabilizzazione del personale precario della pubblica amministrazione, avviato nella scorsa legislatura.
9/1433-A/26Mura, Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Viscomi, Zan.


   La Camera,
   premesso che:
    un moderno approccio in materia di organizzazione e gestione di complesse strutture del lavoro, in particolare nel settore dei servizi, ed a fortiori, nei servizi pubblici, dovrebbe essere prioritariamente orientato sull'efficientamento delle prestazioni, attraverso un massiccio ricorso alle nuove tecnologie e soprattutto sulla valorizzazione e riqualificazione delle professionalità esistenti. In un proficuo e costante coinvolgimento delle migliori energie dei lavoratori pubblici e delle loro organizzazioni di rappresentanza;
    ovvero, l'esatto contrario della filosofia che ha ispirato il provvedimento in oggetto, ed in particolare degli articoli 1 e 2, caratterizzati da una visione anacronisticamente centralista e al tempo stesso imperniata sul sospetto e su metodi volontariamente invasivi dei diritti dei lavoratori;
    anche il riferimento alle potenzialità offerte dalle nuove tecnologie, peraltro senza neanche un euro di risorse aggiuntive, viene declinato esclusivamente per il potenziamento dei sistemi di rilevamento delle presenze, con soluzioni che, peraltro, hanno suscitato molti e circostanziati rilievi da parte del Garante per la tutela dei dati personali;
    al contrario, le pubbliche amministrazioni italiane necessiterebbero, da una parte, della prosecuzione delle politiche di stabilizzazione dei lavoratori precari avviate nella scorsa legislatura, dall'altra, di un massiccio investimento in modernizzazione dei processi lavorativi e nella formazione di un personale posto sempre di fronte a nuove sfide e a nuovi servizi;
    anche in tale prospettiva, è fondamentale il pieno coinvolgimento e la collaborazione dei lavoratori pubblici e delle loro organizzazioni sindacali;
    una moderna ed efficiente amministrazione pubblica è fattore indispensabile per il rilancio del nostro sistema produttivo e per il miglioramento della qualità della vita dei cittadini,

impegna il Governo

ad adottare, in collaborazione con le organizzazioni sindacali dei lavoratori pubblici, comparativamente più rappresentativi su base nazionale, una strategia di investimenti in formazione e in efficientamento dei processi produttivi delle pubbliche amministrazioni, approntando le opportune risorse finanziarie.
9/1433-A/27Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.


   La Camera,
   premesso che:
    come da più parti segnalato, per quanto riguarda le misure volte a favorire il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione, la riduzione dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico, la soluzione della cosiddetta quota 100 non può rappresentare una reale possibilità per tante categorie di lavoratori, oltre ad essere una misura solo sperimentale per il triennio 2019-2021;
    tra queste si segnala la situazione dei lavoratori e delle lavoratrici cui vengono applicati contratti di part-time ciclico, molti e molte delle quali sono state occupate, ad esempio, nei servizi postali. Questi lavoratori continuano a subire una ingiustificata penalizzazione sul piano del computo dei periodi contributivi validi per l'accesso al trattamento pensionistico, che perdura nonostante la sentenza della Corte di Giustizia Europea e i pareri ormai uniformi della magistratura italiana di ogni ordine e grado abbiano accertato i loro diritti e condannato l'INPS a riconoscere l'anzianità contributiva alle lavoratrici ricorrenti nonché a farsi carico delle spese di giudizio;
    anche in occasione dell'esame del presente provvedimento il Governo non ha voluto ascoltare le nostre proposte per correggere tale paradossale ingiustizia;
    addirittura, nella seduta del 2 agosto 2018, fu dato parere favorevole sull'analogo ordine del giorno 9/924-A/33 Lorenzoni, senza che a questo sia seguita una concreta azione normativa volta a dare una risposta alle legittime aspettative di tali lavoratrici e lavoratori,

impegna il Governo

ad adottare, sin dal primo provvedimento utile, specifiche misure volte ad assicurare l'integrale copertura contributiva per tutto l'anno alle lavoratrici e ai lavoratori impiegati con contratti di part-time ciclico, così come stabilito dalla giurisprudenza comunitaria a nazionale.
9/1433-A/28Zan, Serracchiani, Gribaudo, Berlinghieri, Carla Cantone, Lepri, Lacarra, Mura, Viscomi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 11 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione, al comma 2-bis, autorizza l'assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato – nel numero massimo di 1.851 – mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti bandito il 18 maggio 2017,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della norma richiamata in premessa e a valutare l'opportunità di adottare urgenti misure volte a prevedere, ai fini delle assunzioni degli allievi agenti della Polizia di Stato mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti bandito il 18 maggio 2017, i medesimi requisiti richiesti dal bando per la partecipazione alla citata procedura concorsuale.
9/1433-A/29Cappellacci, Novelli.


INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Tempi e modalità di adozione dei decreti attuativi per l'indennizzo dei risparmiatori danneggiati da alcune banche – 3-00682

   GIACOMONI, GELMINI, OCCHIUTO, BRUNETTA, ZANETTIN, BARATTO, CAON, MARIN, CORTELAZZO, MILANATO, BOND, BIGNAMI, BENIGNI, CATTANEO, ANGELUCCI, D'ETTORE e MULÈ. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   il 24 maggio 2018 il Presidente del Consiglio dei ministri incontrò le associazioni dei piccoli azionisti e obbligazionisti delle banche andate in risoluzione e la prima cosa che promise, all'atto del suo insediamento, fu quella di intervenire in loro sostegno;
   dopo 11 mesi da quella data, i risparmiatori truffati non hanno ancora ricevuto neanche un euro di indennizzo, ma in compenso sono stati convocati dal Governo per l'ennesimo confronto;
   quanto precede appare ad avviso degli interroganti di eccezionale gravità, considerato l'annoso dibattito sulla tragedia di centinaia di migliaia di risparmiatori truffati durato anni;
   la legge di bilancio per il 2019 ha disciplinato un Fondo indennizzo risparmiatori (Fir) con una dotazione finanziaria di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019-2021. Con riferimento a tale disciplina, Forza Italia aveva subito avvertito il Governo del rischio di una procedura di infrazione dell'Unione europea, suggerendo che la misura fosse oggetto di preventiva autorizzazione della Commissione europea;
   il Governo ha sempre smentito qualsiasi problema e soprattutto l'esistenza di un carteggio con gli uffici dell'Unione europea rispetto al quale Forza Italia presentò richiesta formale di accesso agli atti e a cui si rispose con un secco diniego;
   seguirono imbarazzanti rinvii sulla data di pubblicazione dei decreti attuativi del fondo che, ad oggi, non risultano pubblicati perché la norma di riferimento è ad avviso degli interroganti sbagliata, poiché pone sullo stesso piano, in deroga ai principi del codice civile, risparmiatori truffati e potenziali speculatori per i quali si pretende a parere degli interroganti in modo del tutto irragionevole che l'indennizzo sia erogato automaticamente senza il controllo di un'autorità terza;
   ad avviso degli interroganti, il fatto che la maggioranza si ostini pervicacemente su questa linea, anche esponendo i dirigenti ministeriali che firmano i decreti al rischio di ricorsi per danno erariale da parte della Corte dei conti, oltre che a quello della procedura di infrazione dell'Unione europea, mettendo a repentaglio anche gli indennizzi di tutti quei risparmiatori che senza dubbio sono stati truffati, suscita il grave sospetto che, come ha dichiarato il Ministro interrogato, ci siano interessi più grandi di cui neanche lui si rende conto e tutti dovrebbero chiedersi quali siano questi interessi –:
   in quale data precisa saranno emanati i decreti attuativi per indennizzare i risparmiatori truffati, chiarendo quante di queste persone si conta di indennizzare nel 2019, nel 2020 e nel 2021 e quali provvedimenti saranno assunti per evitare che i soldi dei contribuenti vengano utilizzati ad avviso degli interroganti indebitamente per rimborsare, tra gli altri, anche gli speculatori che hanno fatto una scelta di investimento sbagliata. (3-00682)


Iniziative volte a proseguire il piano di eradicazione dell'epatite C – 3-00683

   LORENZIN. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
   l'epatite C rappresenta un grave problema di sanità pubblica per il quale l'Organizzazione mondiale della sanità ha individuato come obiettivo comune per tutti i Paesi: ridurre del 65 per cento la mortalità ad essa correlata e dell'80 per cento il numero dei casi di infezione entro il 2030;
   a partire dal 2015, anno nel quale sono stati resi disponibili i nuovi farmaci che permettono di curare e guarire la maggior parte dei pazienti affetti da epatite C, l'Italia ha istituito un fondo dedicato ai farmaci innovativi da 500 milioni di euro l'anno, consentendo così l'avvio di un imponente piano di eradicazione della patologia, anche grazie alla progressiva estensione da parte dell'Agenzia italiana del farmaco dei criteri di accesso da parte dei pazienti alle terapie per l'epatite C;
   l'istituzione del fondo, reso strutturale con la legge n. 232 del 2016, ha inoltre permesso di finanziare il piano per l'eradicazione dell'epatite C senza gravare sui bilanci regionali;
   ad oggi, sono stati trattati e curati 176.810 pazienti nel nostro Paese, ponendo attualmente l'Italia in linea con l'obiettivo definito dall'Organizzazione mondiale della sanità;
   si registrano contrastanti analisi sul numero di pazienti infetti nel Paese e ancora non diagnosticati;
   recenti studi e indagini, tra cui quella dell'Associazione EpaC Onlus, hanno tuttavia registrato la presenza di una ampia platea di pazienti, si stima dai 350.000 e ai 550.000, che hanno ancora necessità di accedere alle terapie. Di questi, la maggior parte non ha ancora ricevuto una diagnosi, altri sono pazienti diagnosticati ma non ancora correlati con i centri di cura e, infine, una parte residua è rappresentata da pazienti che hanno ricevuto una diagnosi e sono in contatto con un centro cura, ma non hanno ancora ricevuto la terapia;
   l'applicazione dei piani di eradicazione dell'epatite C avviene in maniera disomogenea tra le regioni;
   l'impegno delle istituzioni per contrastare l'epatite C deve restare prioritario –:
   quali iniziative si intendano intraprendere al fine di proseguire il piano di eradicazione dell'epatite C, anche facendo il più ampio ricorso alle risorse disponibili nel fondo per i farmaci innovativi non oncologici, adoperandosi, per quanto di competenza, anche in ordine all'applicazione dei piani di eradicazione a livello regionale, affinché i pazienti, sia con diagnosi nota che ancora da identificare, siano avviati alle terapie disponibili nel più breve tempo possibile. (3-00683)


Chiarimenti e iniziative in merito all'esclusione dell'Istituto nazionale tumori – Fondazione Giovanni Pascale di Napoli dal primo gruppo degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ammessi al progetto per lo sviluppo dell'immunoterapia sperimentale Car-T – 3-00684

   ROSTAN e FORNARO. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
   con decreto del Ministero della salute dell'11 marzo 2019 sono stati individuati gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (Irccs) per lo sviluppo dell'immunoterapia sperimentale delle Car-T (la nuova frontiera dell'immunokterapia dei tumori);
   tali istituti dovranno, con uno stanziamento complessivo di 5 milioni di euro per il 2019, partecipare a un progetto di ricerca relativo alle nuove tecnologie Car-T per la cura dei tumori;
   altri 5 milioni di euro sono stati stanziati per la medesima finalità dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 («decreto fiscale»);
   il Ministero della salute, avvalendosi della rete Alleanza contro il cancro, ha effettuato la ricognizione degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico aderenti alla rete per individuare quelli impegnati nelle attività di ricerca inerenti le terapie Car-T;
   dall'esame della documentazione pervenuta sono stati scelti i seguenti Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico: Ospedale pediatrico Bambino Gesù – Roma; Ospedale San Raffaele – Milano; Istituto di Candiolo – Candiolo; Istituto oncologico veneto – Padova; Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli – Roma; Istituto scientifico romagnolo per lo studio e la cura dei tumori — Meldola;
   a questi Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, quali componenti del gruppo di progetto, sono stati aggiunti anche l'Ospedale San Gerardo-Fondazione Tettamanti di Monza, la società Molmed e l'Istituto di biostrutture e bioimmagini del Cnr di Napoli;
   alcune delle strutture sopra menzionate sono private e tra queste perfino un'azienda, la Molmed, costola del San Raffaele, che si interessa proprio di innovazione in oncologia;
   altri Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico hanno presentato la documentazione, ma sono stati esclusi con l'impegno che parteciperanno al progetto in una seconda fase;
   tra quelli esclusi dalla prima fase c’è anche l'Istituto nazionale tumori Fondazione Giovanni Pascale – Napoli, considerato un'eccellenza, una delle principali e più importanti istituzioni scientifiche del Paese;
   la motivazione addotta per l'esclusione è che la documentazione è pervenuta il 3 marzo 2019, oltre la deadline per l'acquisizione della documentazione, fissata al 26 febbraio 2019; tuttavia, con comunicazione ufficiale giunta all'istituto, dal Ministero della salute si garantiva che essa sarebbe stata comunque presa in considerazione e valutata;
   tale esclusione, quindi, sembra essere maturata nel merito e quindi appare agli interroganti incomprensibile –:
   quali siano le ragioni dell'esclusione dell'Istituto nazionale tumori-Fondazione Giovanni Pascale dal primo gruppo degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ammessi al progetto per lo sviluppo dell'immunoterapia sperimentale delle Car-T e se e in che modo il Governo intenda porre rimedio a tale scelta.
(3-00684)


Iniziative per il contrasto del fenomeno dell'antibiotico-resistenza – 3-00685

   MOLINARI, ANDREUZZA, BADOLE, BASINI, BAZZARO, BELLACHIOMA, BELOTTI, BENVENUTO, BIANCHI, BILLI, BINELLI, BISA, BOLDI, BONIARDI, BORDONALI, CLAUDIO BORGHI, BUBISUTTI, CAFFARATTO, CANTALAMESSA, CAPARVI, CAPITANIO, VANESSA CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CENTEMERO, CESTARI, COIN, COLLA, COLMELLERE, COMAROLI, COMENCINI, COVOLO, ANDREA CRIPPA, DARA, DE ANGELIS, DE MARTINI, D'ERAMO, DI MURO, DI SAN MARTINO LORENZATO DI IVREA, DONINA, FANTUZ, FERRARI, FOGLIANI, FORMENTINI, FOSCOLO, FRASSINI, FURGIUELE, GASTALDI, GERARDI, GIACCONE, GIACOMETTI, GIGLIO VIGNA, GOBBATO, GOLINELLI, GRIMOLDI, GUSMEROLI, IEZZI, INVERNIZZI, LATINI, LAZZARINI, LEGNAIOLI, LIUNI, LO MONTE, LOCATELLI, LOLINI, EVA LORENZONI, LUCCHINI, MACCANTI, MAGGIONI, MARCHETTI, MATURI, MORELLI, MOSCHIONI, MURELLI, ALESSANDRO PAGANO, PANIZZUT, PAOLINI, PAROLO, PATASSINI, PATELLI, PATERNOSTER, PETTAZZI, PIASTRA, PICCOLO, POTENTI, PRETTO, RACCHELLA, RAFFAELLI, RIBOLLA, SALTAMARTINI, SASSO, STEFANI, TARANTINO, TATEO, TIRAMANI, TOCCALINI, TOMASI, TOMBOLATO, TONELLI, TURRI, VALBUSA, VALLOTTO, VINCI, VIVIANI, ZICCHIERI, ZIELLO, ZÓFFILI e ZORDAN. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
   le cronache di questi giorni riportano la notizia della morte del ragazzo ventisettenne N.D., deceduto in un letto d'ospedale a Jesi in seguito all'assunzione di un farmaco antibiotico prescrittogli per il trattamento di una banale infezione delle vie respiratorie;
   i familiari del giovane hanno lanciato un appello alle istituzioni affinché si indaghi a fondo sulla questione e si sottoponga il medicinale ad una campagna di analisi per escluderne la nocività e verificare se vi sia stato qualche errore nella composizione di alcuni lotti;
   il tema relativo alla sicurezza e, in generale, all'appropriatezza prescrittiva dei farmaci antibiotici è di assoluta attualità anche alla luce della situazione degli ospedali italiani nei quali, secondo i numeri dell'Istituto superiore di sanità, le infezioni da germi antibiotico-resistenti colpiscono 300 mila pazienti e causano tra i 4.500 e i 7.000 decessi ogni anno, il 30 per cento delle quali potenzialmente prevenibili;
   proprio a fronte dell'emergenza sanitaria correlata alla questione dell'antibiotico-resistenza, l'Organizzazione mondiale della sanità ha ripetutamente focalizzato l'attenzione sull'importanza che possono avere, nel contrasto al fenomeno, l'attuazione di campagne di prevenzione, la garanzia dell'appropriatezza nella prescrizione dei farmaci antibiotici, nonché il rispetto delle norme e delle pratiche di igiene in ambito ospedaliero, anche di quelle consistenti in semplici gesti come il lavaggio delle mani e il cambio dei guanti prima di intraprendere una qualsiasi procedura medica su un paziente –:
   quali iniziative il Governo abbia adottato ovvero intenta adottare relativamente alle problematiche di cui in premessa. (3-00685)


Chiarimenti in merito all’iter per la stipula del nuovo Patto per la salute, anche in relazione alle disposizioni della legge di bilancio per il 2019 in materia di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale – 3-00686

   DE FILIPPO, CARNEVALI, CAMPANA, UBALDO PAGANO, PINI, RIZZO NERVO, SCHIRÒ, SIANI, GRIBAUDO, ENRICO BORGHI e FIANO. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
   la legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145 del 2018) prevede al comma 514 che «per l'anno 2019, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è determinato in 114.439 milioni di euro. Tale livello è incrementato di 2.000 milioni di euro per l'anno 2020 e di ulteriori 1.500 milioni di euro per l'anno 2021»;
   la medesima legge prevede, al comma successivo, che «per gli anni 2020 e 2021, l'accesso delle regioni all'incremento del livello del finanziamento rispetto al valore stabilito per l'anno 2019 è subordinato alla stipula, entro il 31 marzo 2019, di una specifica intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per il Patto per la salute 2019-2021 che contempli misure di programmazione e di miglioramento della qualità delle cure e dei servizi erogati e di efficientamento dei costi», mentre al comma 516 si indicano i contenuti minimi dell'intesa;
   la data del 31 marzo 2019 è stata ormai superata senza che si sia addivenuti a nessun accordo e senza che si prefiguri all'orizzonte, in tempi rapidi e certi, tale intesa;
   era chiaro fin da subito che tre mesi non sarebbero stati sufficienti per stipulare un nuovo patto che tra le molteplici materie avrebbe dovuto regolamentare: la revisione del sistema di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti; il rispetto degli obblighi di programmazione a livello nazionale e regionale e la riorganizzazione delle reti strutturali dell'offerta ospedaliera e dell'assistenza territoriale; la valutazione dei fabbisogni del personale del servizio sanitario nazionale e la relativa assunzione;
   lo stallo tra regioni e Governo che si è venuto a creare è ormai evidente e non è di facile soluzione perché la questione non riguarda solo la nuova struttura del servizio sanitario nazionale, ma anche le risorse da investire su questo –:
   quale sia ad oggi l’iter per la stipula del nuovo Patto per la salute così come previsto dalla legge di bilancio per il 2019 e quali siano, a questo punto, le conseguenze della mancata intesa per le regioni e per la stessa tenuta del sistema sanitario nazionale, visto che il comma 515 della legge n. 145 del 2018 prevedeva esplicitamente che l'incremento del finanziamento per gli anni 2020 e 2021 fosse subordinato alla stipula del nuovo patto entro il 31 marzo 2019. (3-00686)


Iniziative in merito alla elaborazione dello schema di decreto ministeriale relativo all'accesso ai ricoveri di riabilitazione ospedaliera, al fine di garantire la più completa assistenza ai pazienti colpiti da patologie neurocerebrali, con particolare riferimento alle malattie degenerative – 3-00687

   LOLLOBRIGIDA, MELONI, ACQUAROLI, BELLUCCI, BUCALO, BUTTI, CARETTA, CIABURRO, CIRIELLI, LUCA DE CARLO, DEIDDA, DELMASTRO DELLE VEDOVE, DONZELLI, FERRO, FIDANZA, FOTI, FRASSINETTI, GEMMATO, LUCASELLI, MANTOVANI, MASCHIO, MOLLICONE, MONTARULI, OSNATO, PRISCO, RAMPELLI, RIZZETTO, ROTELLI, SILVESTRONI, TRANCASSINI, VARCHI e ZUCCONI. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
   sta facendo discutere il caso del giovane malato di sclerosi laterale amiotrofica che è giunto ormai al tredicesimo giorno di sciopero della fame per vedersi riconoscere il diritto dallo Stato italiano di avere accesso ad una nuova cura, attualmente nella terza fase di sperimentazione negli Stati Uniti e in Israele;
   la protesta di questo giovane pone con forza il tema delle malattie degenerative e di come i malati affrontano la patologia e la propria vita, senza perdere mai la speranza in un progresso scientifico che possa restituirli alla vita, con il pieno diritto a tutte le cure possibili e a un'assistenza che permetta loro di contrastare l'avanzamento della malattia laddove possibile;
   è attualmente in fase di elaborazione presso il Ministero della salute lo schema di decreto recante «Criteri di appropriatezza dell'accesso ai ricoveri di riabilitazione ospedaliera»;
   in base allo schema di tale decreto, come confermato dal Sottosegretario per la salute nel corso dello svolgimento di un'interrogazione parlamentare presentata sul tema dal gruppo di Fratelli d'Italia, «per quanto concerne i criteri di appropriatezza dei ricoveri conseguenti ad evento acuto nelle unità operative di disciplina codice 75 “Neuroriabilitazione”, prevede, allo stato, che questi sono da considerarsi appropriati se sono attribuibili alla MDC 1 e se tra le diagnosi principali o secondarie del ricovero in acuzie sia indicata la “grave cerebrolesione acquisita”»;
   il decreto, altresì, specifica che «Si definiscono pazienti affetti da “grave cerebrolesione acquisita” (GCA) i pazienti intesi come persone affette da danno cerebrale, di origine traumatica o di altra natura, tale da determinare una condizione di coma con punteggio GCS inferiore o uguale a 8 e protratto per almeno 24 ore, ed associate menomazioni sensomotorie, cognitive o comportamentali, che comportano disabilità grave»;
   le norme riportate, se approvate in questa formulazione, impediranno alle strutture, soprattutto quelle ad elevata specialità per la neuroriabilitazione, di fornire cure adeguate non solo a casistiche complesse, quali quelle rappresentate da circa un terzo dei duecentomila casi di ictus che ogni anno si verificano in Italia, ma anche alle migliaia di pazienti affetti da malattie neurodegenerative, quali la sclerosi laterale amiotrofica, che sono, nelle fasi più avanzate di malattia, caratterizzate da gravi compromissioni cognitivo-motorie –:
   se non ritenga di adottare iniziative volte a correggere le disposizioni citate in premessa, al fine di garantire la più completa assistenza a tutti i pazienti colpiti da patologie con gravi compromissioni neurocerebrali che ne abbiano necessità, ivi inclusi i pazienti affetti da malattie degenerative. (3-00687)


Elementi e iniziative in ordine ai rischi derivanti da un focolaio epidemico di tubercolosi in Veneto – 3-00688

   SAPIA, MASSIMO ENRICO BARONI, BOLOGNA, D'ARRANDO, LAPIA, LOREFICE, MAMMÌ, MENGA, NAPPI, NESCI, PROVENZA, SARLI, SPORTIELLO, TRIZZINO, TROIANO, LEDA VOLPI e D'INCÀ. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
   da recenti notizie di stampa emerge che sia comparso un focolaio epidemico di tubercolosi in Veneto, più precisamente nel trevigiano, e sembra che allo stato attuale i casi di tubercolosi notificati siano dieci, due maestre e otto bambini, sottoposti al momento a terapia multifarmacologica;
   l'azienda sanitaria trevigiana ha dovuto organizzare una task force e i controlli fatti su circa 800 persone sembrano abbiano rilevato 36 persone positive al batterio;
   secondo i dati dell'Organizzazione mondiale della sanità, nel nostro Paese, nell'anno 2017, hanno contratto la tubercolosi meno di 20 persone ogni 100.000 abitanti, dati quindi che collocano l'Italia nella fascia non a rischio; l'Organizzazione mondiale della sanità ha altresì rilevato che dal 2012 l'incidenza della tubercolosi è calata ad un ritmo rilevante;
   tuttavia, la tubercolosi ha rappresentato in Italia come in tutto il mondo una delle maggiori cause di mortalità e morbosità, pertanto occorre avere contezza se il focolaio in Veneto possa rappresentare un pericolo per la collettività locale e nazionale –:
   se il Ministro interrogato non intenda fornire ogni utile elemento sulla situazione descritta in premessa, sui relativi pericoli per la salute pubblica e sulle iniziative che ritenga di dover adottare per arginare e prevenire simili situazioni di rischio.
(3-00688)


MOZIONI FORMENTINI, SABRINA DE CARLO, DELMASTRO DELLE VEDOVE, QUARTAPELLE PROCOPIO, BOLDRINI, COLUCCI ED ALTRI N. 1-00139, VALENTINI ED ALTRI N. 1-00172 E DELMASTRO DELLE VEDOVE ED ALTRI N. 1-00173 CONCERNENTI IL RICONOSCIMENTO DEL GENOCIDIO DEL POPOLO ARMENO

Mozioni

   La Camera,
   premesso che:
    la Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio, ratificata dall'Italia con la legge 11 marzo 1952, n. 153, riconosce che il genocidio ha inflitto gravi perdite all'umanità in tutte le epoche storiche;
    la Sottocommissione per i diritti umani delle Nazioni Unite nel 1973 riconobbe che lo sterminio di oltre un milione e mezzo di armeni nell'Impero ottomano avvenuto negli anni 1915-1917 era da considerarsi il primo genocidio del XX secolo, ai sensi della predetta Convenzione;
    più di venti Paesi del mondo hanno riconosciuto ufficialmente il genocidio armeno;
    il Parlamento europeo, con la «Risoluzione su una soluzione politica del problema armeno», adottata il 18 giugno 1987, riconobbe che i tragici eventi del 1915-1917 occorsi agli armeni nel territorio ottomano costituivano genocidio e ritenne, altresì, che il rifiuto da parte del Governo turco di riconoscere il genocidio commesso dai «Giovani turchi» rappresentava un ostacolo all'adesione della Turchia alla Comunità europea;
    con la risoluzione del 12 marzo 2015, inerente alla «Relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2013», in vista del 100o anniversario di detto genocidio, il Parlamento europeo chiese a tutti gli Stati membri di provvedere al suo riconoscimento (paragrafo 77);
    con la risoluzione del 15 aprile 2015 sul centenario del genocidio armeno, il Parlamento europeo, considerando l'importanza di mantenere vivo il ricordo del passato e ritenendo fondamentali verità e memoria per la riconciliazione tra i popoli, invitava nuovamente la Turchia a riconoscere il genocidio armeno, «aprendo così la strada a un'autentica riconciliazione tra il popolo turco e il popolo armeno». Il Parlamento europeo invitava, altresì, Armenia e Turchia «a concentrarsi su un'agenda che metta in primo piano la cooperazione tra i popoli» ed «a procedere alla normalizzazione delle loro relazioni, ratificando e attuando senza condizioni preliminari i protocolli sull'istituzione di relazioni diplomatiche, aprendo la frontiera e migliorando attivamente le proprie relazioni, con particolare riferimento alla cooperazione transfrontaliera e all'integrazione economica»;
    tra i Paesi membri dell'Unione europea hanno dato seguito alla richiesta del Parlamento europeo: Austria, Belgio, Francia, Germania, Grecia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Svezia e lo stesso ha fatto la Svizzera;
    la Camera dei deputati, con la risoluzione n. 6-00148, approvata il 17 novembre 2000, pur richiamando la sopra menzionata risoluzione del Parlamento europeo sul riconoscimento del genocidio armeno, si limitava ad impegnare il Governo ad adoperarsi per il completo superamento di ogni contrapposizione tra popoli e minoranze diverse nell'area;
    Sua Santità Papa Francesco, il 12 aprile 2015, in occasione di una solenne celebrazione in San Pietro, ricordava il massacro degli armeni perpetrato dall'Impero ottomano ritenuto «il primo genocidio del XX secolo». Il Pontefice richiamava quanto già espresso nel 2001 da Papa Giovanni Paolo II, che, in una dichiarazione congiunta con il Patriarca Karekin II, aveva utilizzato il termine «genocidio» per definire il massacro della popolazione armena avvenuto da parte dell'Impero ottomano a partire dal 1915;
    il riconoscimento e la memoria delle persecuzioni e degli orrori occorsi nel XX secolo deve costituire un monito perenne, affinché il Parlamento sia per sempre baluardo della libertà umana e della dignità della persona secondo i principi e le disposizioni della Costituzione della Repubblica,

impegna il Governo

1) a riconoscere ufficialmente il genocidio armeno e a darne risonanza internazionale.
(1-00139) «Formentini, Sabrina De Carlo, Delmastro Delle Vedove, Quartapelle Procopio, Boldrini, Colucci, Centemero, Carelli, Capitanio, Piccoli Nardelli, Molinari, D'Uva, Zóffili, Cecchetti, Coin, Bordonali, Ziello, Eva Lorenzoni, Bisa, Paolini, Colla, Gadda, Andrea Romano, Mollicone, Fiano, Gariglio, Moretto, Mor, Lepri, Lupi, Frassinetti, Carnevali, Fregolent, Occhionero, Angiola».


   La Camera,
   premesso che:
    il 24 aprile è il giorno della commemorazione nel mondo della persecuzione del popolo armeno: una strage perpetrata dall'Impero ottomano tra il 1915 e il 1916 e che, fomentata dall'odio razziale e religioso, causò circa 1,5 milioni di morti e deportazioni di massa, con conseguente sradicamento degli armeni dai propri originari territori (odierna Anatolia turca); un popolo costretto alla diaspora, disperso oggi in varie comunità in numerosi continenti;
    per sanare tale ferita e superare una triste pagina di storia, a partire dal 2009 si sono attivati i primi tentativi di distensione tra la Repubblica di Turchia e la Repubblica Armena, a cominciare dalla firma dei protocolli bilaterali di Zurigo del 10 ottobre 2009, finalizzati alla normalizzazione dei rapporti tra le due parti;
    successivamente, si sono registrate alcune prese di posizione di apertura, come la visita del Ministro degli esteri turco Çavusoglu a Jerevan nel dicembre 2013 e le dichiarazioni di cordoglio nell'aprile 2014 del Primo Ministro Erdogan per le vittime «dei fatti di inizio Ventesimo secolo»;
    tuttavia, a questi primi segnali di distensione, è seguito un ritorno a relazioni quanto mai conflittuali; il processo di normalizzazione dei rapporti fra Armenia e Turchia non ha registrato miglioramenti verso una maggiore strutturazione; la richiesta (nel febbraio del 2015) del Presidente Sargsyan al Presidente del Parlamento Sahakyan di non sottoporre a ratifica i citati protocolli armeno-turchi firmati a Zurigo nel 2009, fino alla denuncia formale degli stessi Protocolli da parte dell'Armenia nel 2017, rappresentano segnali che non aiutano nella ripresa di un'auspicabile intesa;
    per dirimere una questione complessa e che si trascina da anni è necessario incoraggiare e promuovere un dialogo tra le parti, anche mediante lo svolgimento di un'approfondita ricerca storiografica, per contribuire a ricostruire fatti e responsabilità degli eventi della prima guerra mondiale durante l'impero ottomano, per facilitare le indagini e approdare a una verità condivisa, per ristabilire una normalizzazione dei rapporti diplomatici, proficui per entrambe le parti, in coerenza con quanto previsto dai citati Protocolli di Zurigo il 10 ottobre 2009, tra Repubblica di Turchia e la Repubblica Armena;
    occorre riprendere il percorso che, seppure fragile, era improntato al dialogo fra i due Paesi, e a tutt'oggi interrotto; un iter che lo stesso Parlamento europeo aveva indicato, con l'approvazione a larga maggioranza di una risoluzione (sulla relazione periodica 1999 della Commissione europea sui progressi della Turchia verso l'adesione) che delineava i passi necessari per normalizzare le relazioni tra Turchia e popolo armeno, in particolare laddove segnalava al paragrafo 21 (proposto dall'europarlamentare Cohn-Bendit, presidente dell'allora commissione parlamentare mista UE-Turchia) l'invito al Governo turco «ad avviare un dialogo con l'Armenia, segnatamente al fine di ristabilire relazioni diplomatiche e commerciali normali tra i due paesi e di togliere il blocco attualmente in vigore»;
    in linea con gli indirizzi su indicati, la Camera dei deputati, con la risoluzione n. 6-00148 approvata il 17 novembre 2000, impegnava il Governo pro tempore a proseguire nel tradizionale ruolo dell'Italia, volto a favorire un dialogo fra le parti e ad «adoperarsi per il completo superamento di ogni contrapposizione tra popoli e minoranze diverse nell'area al fine di creare le condizioni, nel rispetto dell'integrità territoriale dei due Stati, per la pacifica convivenza e la corretta tutela dei diritti umani»,

impegna il Governo:

1) a sostenere, sia a livello bilaterale che a livello multilaterale, la necessità di una riconciliazione tra Turchia e Armenia, favorendo tutte le iniziative utili atte a riprendere il dialogo fra i due Paesi, promuovendo una mentalità di pace e concordia tra i popoli, nel rispetto delle differenti identità religiose, politiche e culturali;

2) a incoraggiare i due Paesi affinché completino la procedura di ratifica dei protocolli di Zurigo del 2009, finalizzati al ristabilimento e alla normalizzazione delle relazioni diplomatiche tra Turchia e Armenia e allo sviluppo di rapporti bilaterali, proficuo per entrambe le parti;

3) ad attivarsi, anche nelle competenti sedi europee, per riproporre la costituzione di una commissione mista di storici, allo scopo di favorire uno sforzo comune per una ricerca storiografica approfondita degli eventi del 1915-16, circa le responsabilità delle stragi nei confronti degli armeni, dei cristiani e di altre confessioni, condizione necessaria per pervenire a una verità storica partecipata e quanto più possibile condivisa.
(1-00172) «Valentini, Orsini, Occhiuto».


   La Camera,
   premesso che:
    la Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio, ratificata dall'Italia con la legge 11 marzo 1952, n. 153, riconosce che il genocidio ha inflitto gravi perdite all'umanità in tutte le epoche storiche;
    la Sottocommissione per i diritti umani delle Nazioni Unite nel 1973 riconobbe che lo sterminio di oltre un milione e mezzo di armeni nell'impero ottomano avvenuto negli anni 1915-1917 era da considerarsi il primo genocidio del XX secolo, ai sensi della predetta Convenzione;
    più di venti Paesi del mondo hanno riconosciuto ufficialmente il genocidio armeno;
    il Parlamento europeo, con la «Risoluzione su una soluzione politica del problema armeno», adottata il 18 giugno 1987, riconobbe che i tragici eventi del 1915-1917 occorsi agli armeni nel territorio ottomano costituivano genocidio e ritenne, altresì, che il rifiuto da parte del Governo turco di riconoscere il genocidio commesso dai «Giovani turchi» rappresentava un ostacolo all'adesione della Turchia alla Comunità europea;
    con la risoluzione del 12 marzo 2015, inerente alla «Relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2013», in vista del 100o anniversario di detto genocidio, il Parlamento europeo chiese a tutti gli Stati membri di provvedere al suo riconoscimento (paragrafo 77);
    con la risoluzione del 15 aprile 2015 sul centenario del genocidio armeno, il Parlamento europeo, considerando l'importanza di mantenere vivo il ricordo del passato e ritenendo fondamentali verità e memoria per la riconciliazione tra i popoli, invitava nuovamente la Turchia a riconoscere il genocidio armeno, «aprendo così la strada a un'autentica riconciliazione tra il popolo turco e il popolo armeno». Il Parlamento europeo invitava, altresì, Armenia e Turchia «a concentrarsi su un'agenda che metta in primo piano la cooperazione tra i popoli» ed «a procedere alla normalizzazione delle loro relazioni, ratificando e attuando senza condizioni preliminari i protocolli sull'istituzione di relazioni diplomatiche, aprendo la frontiera e migliorando attivamente le proprie relazioni, con particolare riferimento alla cooperazione transfrontaliera e all'integrazione economica»;
    tra i Paesi membri dell'Unione europea hanno dato seguito alla richiesta del Parlamento europeo: Austria, Belgio, Francia, Germania, Grecia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Svezia e lo stesso ha fatto la Svizzera;
    Sua Santità Papa Francesco, il 12 aprile 2015, in occasione di una solenne celebrazione in San Pietro, ricordava il massacro degli armeni perpetrato dall'impero ottomano ritenuto «il primo genocidio del XX secolo». Il Pontefice richiamava quanto già espresso nel 2001 da Papa Giovanni Paolo II, che, in una dichiarazione congiunta con il Patriarca Karekin II, aveva utilizzato il termine «genocidio» per definire il massacro della popolazione armena avvenuto da parte dell'impero ottomano a partire dal 1915;
    il riconoscimento e la memoria delle persecuzioni e degli orrori occorsi nel XX secolo deve costituire un monito perenne, affinché il Parlamento sia per sempre baluardo della libertà umana e della dignità della persona secondo i principi e le disposizioni della Costituzione della Repubblica,

impegna il Governo

1) a riconoscere ufficialmente il genocidio armeno e a darne risonanza Internazionale.
(1-00173) «Delmastro delle Vedove, Mollicone, Frassinetti, Zucconi, Foti».