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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 9 aprile 2019

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 9 aprile 2019.

  Amitrano, Battelli, Benvenuto, Berti, Bitonci, Bonafede, Borghese, Claudio Borghi, Boschi, Braga, Brescia, Buffagni, Businarolo, Campana, Cancelleri, Carfagna, Castelli, Castiello, Cirielli, Colletti, Cominardi, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, Sabrina De Carlo, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Durigon, Fantinati, Fassino, Ferraresi, Fioramonti, Gregorio Fontana, Lorenzo Fontana, Fraccaro, Frusone, Galli, Gallinella, Gallo, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgetti, Grande, Grillo, Grimoldi, Guerini, Guidesi, Invernizzi, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Lorenzin, Losacco, Lupi, Maniero, Manzato, Micillo, Migliore, Molinari, Molteni, Montaruli, Morelli, Morrone, Orlando, Alessandro Pagano, Parolo, Patassini, Picchi, Polverini, Rampelli, Ribolla, Rixi, Rizzo, Rosato, Ruocco, Saltamartini, Scalfarotto, Scerra, Schullian, Scoma, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora, Spadoni, Spessotto, Suriano, Tofalo, Vacca, Valente, Vignaroli, Villarosa, Raffaele Volpi, Zóffili, Zolezzi.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Amitrano, Battelli, Benvenuto, Berti, Bitonci, Bonafede, Borghese, Claudio Borghi, Boschi, Braga, Brescia, Buffagni, Businarolo, Campana, Cancelleri, Carfagna, Castelli, Castiello, Cirielli, Colletti, Colucci, Cominardi, Covolo, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, Daga, Sabrina De Carlo, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Durigon, Fantinati, Fassino, Ferraresi, Fioramonti, Gregorio Fontana, Lorenzo Fontana, Fraccaro, Frusone, Galli, Gallinella, Gallo, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgetti, Grande, Grillo, Grimoldi, Guerini, Guidesi, Invernizzi, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Lorenzin, Losacco, Lupi, Maniero, Manzato, Micillo, Migliore, Molinari, Molteni, Montaruli, Morelli, Morrone, Orlando, Alessandro Pagano, Parolo, Pastorino, Patassini, Picchi, Polverini, Rampelli, Ribolla, Rixi, Rizzo, Rosato, Ruocco, Saltamartini, Scalfarotto, Scerra, Schullian, Scoma, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora, Spadoni, Spessotto, Suriano, Tateo, Tofalo, Vacca, Valente, Vignaroli, Villarosa, Raffaele Volpi, Zóffili, Zolezzi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 8 aprile 2019 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   SERRACCHIANI ed altri: «Abrogazione del comma 20 dell'articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3, concernente i casi di equiparazione di fondazioni, associazioni e comitati ai partiti e movimenti politici ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di trasparenza e di accesso alle informazioni» (1750);
   RUGGIERI: «Disposizioni in materia di identificazione dei titolari di profili nelle reti sociali telematiche» (1751).

  Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari costituzionali):
  DELMASTRO DELLE VEDOVE ed altri: «Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, volte a subordinare il rilascio dei permessi di soggiorno alla sottoscrizione di trattati bilaterali per l'esecuzione delle sentenze penali italiane nello Stato d'origine del reo, anche senza il suo consenso» (1388) Parere delle Commissioni II, III, V e XIV.

   II Commissione (Giustizia):
  OSNATO: «Modifiche al codice di procedura civile in materia di offerte d'acquisto nella vendita dell'immobile pignorato nell'ambito del procedimento di esecuzione forzata mediante espropriazione immobiliare» (1304) Parere della I Commissione.

   VI Commissione (Finanze):
  LUCASELLI ed altri: «Disposizioni concernenti la disciplina delle zone economiche speciali ed estensione dei benefìci fiscali alle zone logistiche semplificate» (1149) Parere delle Commissioni I, V, IX, X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
  FRASSINI ed altri: «Concessione di un credito d'imposta in favore delle imprese agricole che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi» (1404) Parere delle Commissioni I, II, V, XIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   VII Commissione (Cultura):
  RACCHELLA ed altri: «Delega al Governo per l'introduzione dello studio dell'emigrazione italiana nella scuola primaria e secondaria» (1340) Parere delle Commissioni I, III, V, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dal Presidente del Senato.

  Il Presidente del Senato, con lettera in data 4 aprile 2019, ha comunicato che la 11a Commissione (Lavoro) del Senato ha approvato, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento del Senato, una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse destinate alla dotazione specifica per l'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (COM(2019) 55 final) (atto Senato Doc. XVIII, n. 13).

  Questa risoluzione è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 4 aprile 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di Istituto Luce-Cinecittà Srl, per l'esercizio 2017, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 134).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 5 aprile 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale, per l'esercizio 2017, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 135).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 5 aprile 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale, per l'esercizio 2017, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 136).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

  Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha trasmesso decreti ministeriali recanti variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, nel periodo dal 5 febbraio al 7 marzo 2019, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell'articolo 33, comma 4-quinquies, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  Questi decreti sono trasmessi alla III Commissione (Affari esteri) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministero della salute.

  Il Ministero della salute, con lettera del 27 marzo 2019, ha trasmesso la nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno RIZZO NERVO ed altri n. 9/1117-A/49, accolto dal Governo ed approvato dall'Assemblea nella seduta del 14 settembre 2018, concernente l'introduzione nell'ordinamento nazionale dell'obbligo di redigere secondo il modello di ricetta elettronica le prescrizioni dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati.

  La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali) competente per materia.

Trasmissione dal Ministero dell'interno.

  Il Ministero dell'interno, con lettera del 3 aprile 2019, ha trasmesso la nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno CIABURRO ed altri n. 9/1189-A/4, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 22 novembre 2018, concernente la previsione di interventi di contrasto alla corruzione nei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

  La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) competente per materia.

Trasmissione dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera in data 5 aprile 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, concernente la procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, le osservazioni formulate dall'Austria e dalla Commissione europea in ordine al progetto di linee guida dell'Agenzia per l'Italia digitale contenenti le regole tecniche e le raccomandazioni concernenti la generazione di certificati elettronici qualificati, firme e sigilli elettronici qualificati e validazioni temporali elettroniche qualificate.

  Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea

  La Commissione europea, in data 8 aprile 2019, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Creare fiducia nell'intelligenza artificiale antropocentrica (COM(2019) 168 final), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);
   Comunicazione della Commissione – Sorveglianza rafforzata – Grecia, aprile 2019 (COM(2019) 170 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio).

Comunicazione di nomine ministeriali.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera in data 8 aprile 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione concernente il conferimento all'ingegnere Alfredo Principio Mortellaro, ai sensi dell'articolo 12, comma 7, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dell'incarico di direttore dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali.

  Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali), alla VIII Commissione (Ambiente) e alla IX Commissione (Trasporti).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERPELLANZA E INTERROGAZIONI

Iniziative di competenza in relazione alla chiusura del viadotto Puleto sulla E-45, in provincia di Arezzo – 3-00460; 3-00678

A) Interrogazioni

   ZUCCONI e DONZELLI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
   il 16 gennaio 2019, a seguito di una perizia tecnica, è stata ordinata dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Arezzo il sequestro e la chiusura del viadotto Puleto sulla E-45;
   il sequestro è stato motivato dall'elevata criticità dello stato del viadotto con un forte pericolo di crollo del viadotto stesso;
   il procuratore capo di Arezzo, Roberto Rossi, ha affermato che l'esito dell'accertamento tecnico disposto dalla procura di Arezzo sul viadotto ha portato ad «accertare una situazione critica sotto molti aspetti, situazione che a detta dei consulenti poteva comportare un rischio di collasso dell'intera struttura. Sulla base di questa informativa abbiamo chiesto al giudice per le indagini preliminari un sequestro preventivo del viadotto»;
   la chiusura della E45, in assenza di un'analoga arteria viaria, sta comportando gravissimi disagi ai cittadini, ai lavoratori e agli automobilisti toscani e romagnoli. In particolar modo, conseguenze negative importanti vengono vissute da coloro che trasportano merci e da tutte quelle aziende locali di vario genere che detengono un'attività commerciale nei dintorni e per le quali il viadotto Puleto risultava essere fondamentale per la loro sussistenza economica e lavorativa;
   la chiusura della E45 sta comportando la chiusura di attività imprenditoriali di vario genere che insistono sulla E45 stessa, nonché la contrazione del lavoro delle altre attività imprenditoriali della zona, sia in Val Tiberina in provincia di Arezzo, sia in Romagna. In particolare, le attività imprenditoriali la cui attività è interrotta, risulterebbero di tipologia tale da non rientrare nell'applicazione degli ammortizzatori sociali esistenti, di tal che, in caso di mancata riapertura della E45 e delle attività, i lavoratori, attualmente posti in ferie, verranno licenziati e potranno solo accedere alla «NASpi», con perdita definitiva del posto di lavoro. A tal proposito, Fratelli d'Italia della provincia di Arezzo e i sindacati invocano l'approvazione urgente di un decreto, da convertire in legge, che preveda l'applicazione della cassa integrazione straordinaria, della cassa integrazione in deroga o di altro ammortizzatore sociale per tutte le attività imprenditoriali, di qualunque genere, coinvolte e danneggiate dalla chiusura della E45, a prescindere dalla loro tipologia e dall'applicabilità di tali ammortizzatori sociali, al fine di evitare la definitiva perdita del posto di lavoro da parte di circa 200 lavoratori o più –:
   se siano a conoscenza delle criticità sopra elencate, se sia stato verificato il pericolo di crollo del viadotto Puleto e lo stato degli altri viadotti della E45 e quali siano le misure che Anas intende adottare per ripristinare la circolazione sulla E45 nel minor tempo possibile, viste le difficoltà di viabilità alternativa, dovute alla chiusura da anni della strada Tiberina 3-bis a causa di una frana;
   se sia stata effettuata una stima del danno economico che subiranno nel prossimo futuro le aziende presenti nelle zone limitrofe al viadotto Puleto dell'E45, oltre a quello già verificatosi, e se sia stato compiuto un censimento delle imprese che hanno chiuso o che stanno per chiudere o che avranno forti contrazioni nella loro attività, e dei relativi posti di lavoro che andranno persi;
   quali iniziative, per quanto di competenza, intendano adottare affinché sia garantito un normale espletamento della vita privata, commerciale e lavorativa a tutti quei cittadini, lavoratori e imprenditori per i quali la percorribilità della E45 era di fondamentale importanza e se siano previsti interventi di sostegno al reddito in favore dei lavoratori che rischiano di perdere il posto di lavoro. (3-00460)


   DONZELLI e FOTI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
   su iniziativa della procura di Arezzo è stato chiuso e sequestrato il viadotto Puleto dell'E45, poiché la struttura, secondo gli inquirenti, è a rischio di collasso a causa del perdurare dell'esposizione all'usura del traffico veicolare;
   il sequestro preventivo riguarda la strada statale Tiberina 3-bis (E45) in entrambe le direzioni, tra gli svincoli di Canili e Valsavignone, in corrispondenza del confine tra le province di Arezzo e Forlì Cesena;
   la E45 è una via di comunicazione fondamentale per la circolazione nord-sud, non solo della zona ma di tutta la nazione, e il protrarsi della sua chiusura provoca forti disagi ai cittadini e mette in serio pericolo tutte le aziende del territorio e i posti di lavoro, oltre a complicare gravemente le attività delle aziende;
   da quanto si apprende dagli articoli di stampa secondo l'Anas la strada sarebbe in sicurezza e la procura ha stabilito che è possibile riaprire al traffico il viadotto solo per i mezzi con peso entro le 3,5 tonnellate e con il limite di velocità dei 50 chilometri orari –:
   se ed in che modo si intenda intervenire sulla E45 per garantirne la riapertura a tutti i mezzi nelle due direzioni;
   se si intendano adottare iniziative per trasferire alla competenza stradale la strada alternativa, la vecchia Tiberina 3bis, per ripristinarla al più presto e liberare cittadini e attività produttive dall'isolamento;
   quale sia la dotazione finanziaria finora disponibile per la manutenzione della E45 e quella prevista per le opere già programmate;
   quali siano i motivi per cui, nonostante l'allarme sulla sicurezza della E45 e sull'inagibilità della viabilità alternativa fosse già lanciato da molti anni, non si sia intervenuti per tempo e a chi o cosa sia attribuibile quella che appare all'interrogante incuria e incapacità gestionale;
   se non si intendano adottare iniziative per prevedere risarcimenti per i danni subiti da cittadini e imprese. (3-00678)


Iniziative di competenza in ordine all'ipotesi di ingresso dell'Arabia Saudita nel consiglio di amministrazione del Teatro alla Scala di Milano – 3-00679

B) Interrogazione

   PALAZZOTTO e FRATOIANNI. — Al Ministro per i beni e le attività culturali. — Per sapere – premesso che:
   da alcuni articoli pubblicati su la Repubblica e il Fatto Quotidiano si apprende che l'Arabia Saudita potrebbe entrare nell'assemblea dei soci del Teatro alla Scala attraverso una donazione di 15 milioni di euro;
   l'accordo tra l'Arabia e il Teatro alla Scala si baserebbe principalmente su tre punti: il finanziamento di 15 milioni di euro (3 milioni ogni anno per 5 anni) che potrebbero essere donati, se non direttamente dalla casa reale saudita, attraverso una società, una banca o un privato; il progetto di creare un conservatorio a Riad, i cui insegnanti sarebbero selezionati direttamente dall'Accademia della Scala; il terzo punto sarebbe l'allestimento di due concerti in Arabia Saudita;
   i soci fondatori del Teatro alla Scala si distinguono in ordinari e permanenti. Lo Stato, il comune e la regione sono i tre soci fondatori di diritto, la città metropolitana e la camera di commercio sono i due fondatori pubblici permanenti, a cui si aggiungono 12 privati, come Pirelli, Eni, Tod's, Allianz e Fininvest. Ci sono poi, nove fondatori sostenitori, tra cui Intesa San Paolo, Dolce & Gabbana, Luxottica, Ubi Banca e Bmw;
   la Scala ad oggi è uno dei pochi teatri italiani che non è in perdita;
   a parere degli interroganti non è tollerabile che uno dei simboli della città di Milano e dell'Italia intera collabori con il Governo di un Paese che si trova al centro dell'indignazione mondiale per le atrocità compiute in Yemen, per le ripetute violazioni dei diritti umani quotidianamente calpestati in quel Paese, per la feroce esecuzione del giornalista dissidente Kashoggi, avvenuta forse proprio su ordine del principe ereditario Mohammed Bin Salman, per gli arresti delle attiviste per il diritto alla guida, detenute e torturate in carcere;
   non è ammissibile che un Paese che calpesta i diritti fondamentali partecipi ad un'istituzione culturale italiana per cui la presenza dell'Arabia Saudita nel consiglio di amministrazione del Teatro alla Scala, se confermata, va contrastata e respinta con forza;
   a parere degli interroganti aver disputato la finale di Supercoppa italiana di calcio in Arabia Saudita ha già rappresentato una brutta pagina per il nostro Paese; l'ingresso nell'assemblea dei soci del Teatro alla Scala sarebbe un secondo grave episodio di collaborazione con uno Stato dittatoriale –:
   se i fatti riportati corrispondano al vero e quali siano gli orientamenti del Governo circa quanto esposto in premessa;
   se il Governo non intenda verificare come e a che titolo l'Arabia Saudita o comunque soggetti privati riconducibili al Governo di quel Paese entrerebbero nella Fondazione del Teatro alla Scala e, qualora la notizia fosse confermata, con quali iniziative, per quanto di competenza, intenda evitare che uno Stato non democratico, che calpesta i diritti fondamentali nel proprio Paese, entri nel consiglio di amministrazione di una delle istituzioni culturali simbolo del nostro Paese.
(3-00679)


Iniziative in merito alla situazione del sistema carcerario italiano, anche in relazione a gravi episodi di violenza e devastazione verificatisi nel dicembre 2018 nel carcere di Trento – 2-00212

C) Interpellanza

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere – premesso che:
   nel carcere di Trento il 22 dicembre 2018 si è registrato un grave episodio di violenza e devastazioni, dopo il suicidio di un detenuto 32enne di cittadinanza tunisina;
   circa 300 detenuti hanno dato fuoco ad alcuni cassonetti e materassi, creando una lunga scia di fumo vista da chilometri di distanza e hanno occupato un padiglione del carcere;
   sono state gravemente danneggiate celle e spazi adibiti ai detenuti, oltre a letti, telecamere di sorveglianza, porte a vetri, caloriferi;
   solo l'abnegazione e la professionalità del personale penitenziario hanno evitato conseguenze più drammatiche;
   la condizione delle carceri italiane è divenuta pressoché insostenibile;
   la situazione del personale è al collasso;
   la procedura per la nomina dei dirigenti di istituto e dei dirigenti penitenziari è ferma da mesi;
   il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha comunicato che la popolazione carceraria il 30 novembre 2018 ha superato le 60.000 unità, a fronte di una capienza regolamentare degli istituti penitenziari di circa 50.000 posti, di cui solo 45.000 sono effettivamente agibili;
   i detenuti sono spesso ristretti in condizioni inumane;
   dall'inizio dell'anno il numero dei suicidi è salito a 63;
   un numero così alto non si registrava dal 2011;
   in tale contesto la politica del Governo in carica pare orientata a una concezione «carcerocentrica» della pena;
   tutta la più recente normativa votata dal Parlamento tende, infatti, ad aumentare i massimi edittali delle pene detentive dei reati e a continue restrizioni nella concessione dei benefìci della «legge Gozzini» e della sospensione condizionale della pena –:
   quali iniziative di competenza il Governo intenda assumere per far fronte alla drammatica situazione del sistema carcerario italiano.
(2-00212) «Zanettin».


Iniziative volte a tutelare la specificità della Repubblica di San Marino con riferimento alla disciplina relativa alla circolazione dei veicoli con targa straniera sul territorio nazionale – 3-00392

D) Interrogazione

   MARCO DI MAIO, CARNEVALI, MORANI, PEZZOPANE e UNGARO. — Al Ministro dell'interno, al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
   in relazione alle misure contenute nel decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2018, n. 132, in particolare per quello che concerne la circolazione in Italia di veicoli stranieri immatricolati in un Paese dell'Unione europea, dello spazio economico europeo, ovvero extra Unione europea, la Segreteria di Stato per gli affari esteri della Repubblica di San Marino ha evidenziato una serie di criticità circa le possibili ripercussioni nell'applicazione sul proprio territorio;
   la normativa introdotta dal citato decreto-legge prevede che se l'auto è guidata da persona residente in Italia da più di 60 giorni non può circolare e deve essere immediatamente reimmatricolata oppure condotta fuori del territorio dello Stato con procedure particolari;
   in base a quanto richiamato in precedenza i veicoli con targa della Repubblica di San Marino guidati da persona residente in Italia debbono essere reimmatricolati con targa italiana;
   si ha notizia che già da diversi giorni sul territorio comunale di Rimini sono scattate diverse multe aventi per oggetto proprio tale fattispecie;
   la specificità della Repubblica di San Marino è che non essendo membro dell'Unione europea, né dello spazio economico europeo, tale Paese non rientra allo stato attuale nelle previste deroghe;
   numerosi veicoli, per ovvie ragioni, considerata la geolocalizzazione della Repubblica di San Marino, transitano quotidianamente e sistematicamente in territorio italiano e questo costituisce un'evidente criticità non affrontata dalla normativa introdotta mediante decretazione d'urgenza –:
   quali iniziative il Governo intenda assumere per affrontare, d'intesa con la Repubblica di San Marino, l'evidente vulnus giuridico determinato dalla nuova disciplina sulla circolazione dei veicoli con targa straniera sul territorio nazionale e tenere nella dovuta considerazione la specificità della medesima Repubblica di San Marino e dei cittadini residenti, onde evitare disagi e complicazioni burocratiche.
(3-00392)


MOZIONI MANDELLI ED ALTRI N. 1-00085, LOLLOBRIGIDA ED ALTRI N. 1-00156, MOLINARI E D'UVA N. 1-00157 E DE LUCA ED ALTRI N. 1-00159 CONCERNENTI INIZIATIVE VOLTE A SOSTENERE LA CANDIDATURA DI MILANO A SEDE DI SEZIONE SPECIALIZZATA DEL TRIBUNALE UNIFICATO DEI BREVETTI

Mozioni

   La Camera,
   premesso che:
    il regolamento n. 1257/2012 del Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea e il regolamento n. 1260/2012 del Consiglio, adottati il 17 dicembre 2012, entrati in vigore il 20 gennaio 2013, istituiscono una tutela brevettuale unitaria e il regime di traduzione applicabile;
    il 19 febbraio 2013 è stato firmato a Bruxelles l’Agreement istitutivo del Tribunale unificato dei brevetti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il 20 giugno 2013, che sarebbe dovuto entrare in vigore nella primavera 2018, ma è tuttora in attesa di ratifica da parte della Germania, uno dei tre Paesi, insieme con la Francia e la Gran Bretagna, la cui adesione è condizione per l'avvio della nuova giurisdizione;
    il Tribunale è un organismo a composizione multinazionale, dotato di personalità giuridica internazionale e ampia capacità di agire;
    l’Agreement prefigura in primo grado una «biforcazione» geografica tra la divisione centrale con sede principale a Parigi e sezioni «tematiche» a Londra e Monaco, sulle quali andranno distribuiti gli affari litigiosi secondo otto classi merceologiche tra quelle riportate nella classificazione brevettuale Wipo5 e le divisioni locali/regionali;
    le divisioni locali sono istituite presso ciascuno Stato contraente a sua richiesta e potranno superare l'unità (fino ad un massimo di 4 divisioni) per ogni 100 procedimenti per anno civile calcolati nel triennio precedente o successivo all'entrata in vigore dell'Accordo;
    l'Italia ha adottato tutti gli atti di competenza nazionale relativi al Tribunale unificato dei brevetti ed è pronta a partire la divisione locale italiana, che sarà a Milano, quindi vicina al mondo imprenditoriale più forte del Paese, per l'avvio delle attività del nuovo sistema brevettuale;
    per tale divisione è stata individuata una sede di 850 metri quadrati in via Barnaba 50;
    la natura di trattato multilaterale dell'Accordo sul Tribunale unificato e il già avvenuto deposito dello strumento di ratifica fanno ritenere alla Gran Bretagna di poter mantenere a Londra, anche in caso di piena attuazione della «Brexit», la sezione della sede principale del tribunale specializzata sulle controversie in tema di brevetti chimici e farmaceutici, oltre che per la cura della persona e la metallurgia;
    il Tribunale unificato dei brevetti è chiamato ad applicare integralmente ed esclusivamente il diritto europeo e, posto che i giudici della sezione, nonché gli avvocati e consulenti costituiti nei giudizi in rappresentanza delle parti, dovranno essere cittadini dell'Unione europea, sarebbe preferibile che la sezione specializzata della sede del Tribunale unificato sia dislocata in uno Stato appartenente all'Unione europea;
    l'Italia, tuttavia, è il quarto Paese europeo per numero di brevetti depositati annualmente, per una quantità superiore al 10 per cento del totale europeo di 1,8 milioni;
    il criterio quantitativo è stato determinante per la scelta della sede principale e delle due sezioni della stessa sede principale, con relativa ripartizione di competenze per materia;
    il precedente Governo aveva intrapreso iniziative volte a trasferire la sede principale specializzata sulle controversie in tema di brevetti chimici e farmaceutici, oltre che per la cura della persona e la metallurgia da Londra (sede deputata dall’Agreement) a Milano;
    la sede individuata per la divisione locale di Milano, per dimensioni e caratteristiche strutturali, risulterebbe adeguata anche nell'ipotesi di assegnazione di una sezione specializzata della divisione centrale del Tribunale unificato dei brevetti;
    la scelta di trasferire la sezione centrale specializzata in metallurgia, life sciences e chimica farmaceutica rafforzerebbe la vocazione industriale e l'indotto di servizi avanzati di Milano, della Lombardia e dell'Italia,

impegna il Governo

1) a sostenere concretamente la candidatura di Milano, già sede di una divisione locale del Tribunale unificato brevetti e in possesso di tutti i requisiti logistici e delle competenze giurisdizionali, professionali e imprenditoriali, a sede della sezione specializzata sulle controversie in tema di metallurgia, life sciences e chimica farmaceutica del Tribunale unificato dei brevetti e a porre in essere tutte le iniziative necessarie in tal senso, affinché non venga sprecata un'occasione unica di crescita, di prestigio internazionale e di indotto occupazionale per l'intero Paese.
(1-00085) «Mandelli, Gelmini, Orsini, Palmieri, Perego Di Cremnago, Rossello, Saccani Jotti, Squeri, Colucci, Lupi, Ravetto, Calabria».


   La Camera,
   premesso che:
    l'Unione europea ha adottato i regolamenti 1257/2012 e 1260/2012, entrati in vigore il 20 gennaio 2013, con i quali si è istituita una tutela brevettuale unitaria e definito il regime di traduzione applicabile;
    in quella fase l'Italia, quarto Stato dell'Unione europea per numero di brevetti registrati annualmente, aveva intrapreso una serrata trattativa per il riconoscimento di un regime linguistico favorevole; l'Italia, seppure tra i firmatari, ha quindi ufficialmente aderito nell'ottobre del 2015;
    il 19 febbraio 2013 è stato firmato a Bruxelles l'Accordo istitutivo del Tribunale unificato dei brevetti (Tub), secondo cui il Tribunale sarebbe diventato operativo soltanto previa ratifica da parte della Francia, del Regno Unito e della Germania, ossia dei tre Stati membri che nell'anno successivo alla ratifica hanno depositato il maggior numero di brevetti europei;
    ad oggi sono 16 gli Stati membri che hanno ratificato l'accordo e, dei tre la cui adesione è vincolante, la Francia ha ratificato l'accordo poco dopo la firma, mentre la ratifica da parte del Regno Unito è avvenuta solo il 26 aprile 2018, e la legge di ratifica tedesca è tuttora sospesa a causa di un ricorso costituzionale;
    il Tub rappresenterà il foro competente per la risoluzione delle dispute sulla contraffazione e per le cause di revoca/annullamento dei brevetti; la struttura sarà costituita dal Registro, dalla Corte di prima istanza – a sua volta suddivisa in divisioni centrali, locali e regionali – e dalla Corte d'appello;
    secondo l'Accordo le divisioni centrali dovrebbero aver sede a Parigi, Londra e Monaco di Baviera, mentre la Corte d'appello avrà sede in Lussemburgo;
    in particolare, sotto la giurisdizione della sezione distaccata di Londra dovrebbero ricadere le dispute legate alla chimica e alle scienze biologiche (codici A e C della classificazione internazionale dei brevetti – International Patent Classification, Ipc), mentre a Monaco di Baviera saranno assegnati i casi relativi all'ingegneria meccanica (classe F della Ipc) e nella competenza della sede centrale di Parigi rientreranno tutti gli altri casi;
    l'Italia ha adottato tutti gli atti di competenza nazionale relativi al Tub ed è pronta a partire la divisione locale italiana, che sarà a Milano presso una sede di 850 metri quadrati ubicata in via San Barnaba 50;
    a seguito del processo di fuoriuscita del Regno Unito dall'Unione europea (Brexit), si rende necessario individuare una diversa sede sul territorio di un altro Stato membro;
    l'Italia è il quarto Stato europeo per numero di brevetti depositati annualmente, per una quantità superiore al 10 per cento del totale europeo di 1,8 milioni, a testimonianza della forte vocazione del sistema industriale italiano all'innovazione e alla creatività, e il criterio quantitativo è stato determinante per la scelta della sede principale e delle due sezioni della stessa sede principale, con relativa ripartizione di competenze per materia;
    per tali ragioni, l'Italia, e Milano in particolare, la cui vocazione nelle materie di competenza della suddetta sezione del Tub è internazionalmente riconosciuta, risultano senza possibilità di smentita la sede naturale di questa sezione del Tub, e a ciò si aggiunge il dato che la sede individuata per la divisione locale di Milano, per dimensioni e caratteristiche strutturali, risulterebbe adeguata anche nell'ipotesi di assegnazione di una sezione specializzata della divisione centrale del Tribunale;
    tale richiesta, già formulata dal precedente Governo, deve trovare un rinnovato slancio anche a seguito della mancata assegnazione all'Italia e a Milano della sede dell'Agenzia europea del farmaco (Ema), assegnata ad Amsterdam per sorteggio e ivi mantenuta nonostante i lunghissimi ritardi connessi alla predisposizione della sede fisica indicata nel dossier di candidatura, a testimonianza di quella che i firmatari del presente atto di indirizzo giudicano una blanda ed inefficace azione diplomatica del precedente Governo che non è riuscito ad assicurare all'Italia un riconoscimento dovuto;
    il Regno Unito ritiene di voler mantenere sul proprio territorio tale sede, opponendo la natura di trattato multilaterale dell'Accordo sul Tribunale unificato e il già avvenuto deposito dello strumento di ratifica;
    di contro, è bene ribadire che il Tribunale unificato dei brevetti è chiamato ad applicare il diritto europeo e i giudici della sezione, nonché gli avvocati e consulenti costituiti nei giudizi, dovranno essere cittadini dell'Unione europea, e appare quindi irricevibile la richiesta britannica di mantenimento della sezione a Londra,

impegna il Governo

1) ad attivarsi con decisione, in tutte le sedi competenti e in concomitanza con i negoziati finali sulla Brexit, per ottenere l'assegnazione all'Italia e alla città di Milano della sezione specializzata del Tribunale unificato dei brevetti in tema di metallurgia, scienze biologiche e chimica farmaceutica, ad oggi assegnata a Londra.
(1-00156) «Lollobrigida, Meloni, Fidanza, Frassinetti, Osnato, Mantovani, Butti, Montaruli, Acquaroli, Bellucci, Bucalo, Caretta, Ciaburro, Cirielli, Luca De Carlo, Deidda, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferro, Foti, Gemmato, Lucaselli, Maschio, Mollicone, Prisco, Rampelli, Rizzetto, Rotelli, Silvestroni, Trancassini, Varchi, Zucconi».


   La Camera,
   premesso che:
    con il regolamento (UE) n. 1257/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2012, e il regolamento n. 1260/2012 del Consiglio del 17 dicembre 2012, relativi all'attuazione di una cooperazione, rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, unitamente all'Accordo internazionale per il Tribunale unificato dei brevetti (Accordo Tub), l'Unione europea si è dotata di un nuovo regime brevettuale unificato, incentrato sulla creazione di un titolo unitario e di una protezione uniforme a valere per tutto il territorio dell'Unione europea;
    tali provvedimenti sono stati adottati sulla base dell'articolo 118 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Tfue) che dispone che il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria nell'ambito dell'instaurazione o del funzionamento del mercato interno, stabiliscano le «misure per la creazione di titoli europei al fine di garantire una protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale nell'Unione e per l'istituzione di regimi di autorizzazione, di coordinamento e di controllo centralizzati a livello di Unione»;
    obiettivo dell'effetto unitario, introdotto a livello di Unione europea con i richiamati provvedimenti, è quello di rendere l'accesso al sistema brevettuale più facile, economicamente meno oneroso e giuridicamente sicuro, favorendo nel contempo il progresso scientifico e tecnologico e il funzionamento del mercato interno;
    il 19 febbraio 2013, a seguito di una lunga trattativa in seno alle istituzioni europee, è stato raggiunto a Bruxelles un accordo sull'istituzione del tribunale unificato dei brevetti, a cui l'Italia, se pure tra i firmatari, ha ufficialmente aderito nell'ottobre del 2015;
    25 Stati membri dell'Unione europea (tutti tranne Polonia e Spagna, mentre la Croazia non faceva all'epoca ancora parte dell'Unione europea) hanno quindi siglato l'Accordo istitutivo di un Tribunale unificato dei brevetti con allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013, ratificato e reso esecutivo con la legge 3 novembre 2016, n. 214, con lo scopo principale di ridurre i costi delle controversie e assicurare che il sistema brevettuale europeo funzioni più efficacemente;
    tale Accordo, oltre a prevedere norme di diritto sostanziale sul brevetto europeo, introduce anche norme processuali, istituendo una giurisdizione comune per tutti i Paesi partecipanti all'Accordo con competenza esclusiva sulle azioni di violazione, contraffazione, revoca, accertamento di nullità o non violazione dei brevetti europei, con o senza effetto unitario, nonché le misure provvisorie e cautelari correlate, le domande riconvenzionali, le azioni di risarcimento danni, anche in relazione ai certificati complementari di protezione rilasciati sulla base di un brevetto europeo;
    l'introduzione del brevetto unitario, il titolo brevettuale unico che sarà immediatamente efficace nei 25 Stati membri dell'Unione europea aderenti, è subordinato alla ratifica dell'Accordo Tub in almeno 13 Paesi dell'Unione europea, tra cui Francia, Regno Unito e Germania, la cui adesione è vincolante: hanno finora completato l'iter di ratifica e depositato lo strumento di ratifica 16 Paesi dell'Unione europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Estonia, Finlandia Francia, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Svezia e Regno Unito), mentre la ratifica da parte della Germania è tuttora sospesa a causa di un ricorso costituzionale;
    l'Italia ha completato tutti gli adempimenti necessari all'avvio del Tub: il 10 febbraio 2017 ha depositato lo strumento di ratifica dell'Accordo Tub presso il segretariato generale del Consiglio; il 20 febbraio 2017 ha firmato il protocollo per l'applicazione provvisoria; il 20 aprile 2018 ha depositato lo strumento di ratifica del Protocollo sui privilegi e le immunità;
    con il decreto legislativo 19 febbraio 2019, n. 18, entrato in vigore il 27 marzo 2019, il Governo italiano ha infine adottato alcune disposizioni di adeguamento, coordinamento e raccordo della normativa nazionale al Regolamento (UE) n. 1257/2012 sul Brevetto unitario e all’agreement istitutivo del Tribunale unificato europeo dei brevetti;
    con l'entrata in vigore del suddetto decreto, che completa quello operato con la legge 3 novembre 2016, n. 214 di ratifica dell’agreement sul Tub, l'Italia è dunque pronta sotto ogni profilo all'entrata in vigore del nuovo sistema;
    la partecipazione dell'Italia all'Accordo Tub è garantita da un Tavolo interministeriale, coordinato dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio e composto i Ministeri della giustizia, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze nonché dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio;
    il Tub, che sostituirà gradualmente le giurisdizioni nazionali per le controversie in materia brevettuale, si articolerà su due livelli: il Tribunale di primo grado e la Corte d'appello, cui si affiancherà la cancelleria (Registry): In particolare, per il Tribunale di primo grado, sono previste diverse divisioni: la divisione centrale e le divisioni locali o regionali;
    le divisioni centrali dovrebbero aver sede a Parigi, Londra e Monaco di Baviera. In particolare, sotto la giurisdizione della sezione distaccata di Londra dovrebbero ricadere le dispute legate alla chimica e alle scienze biologiche (codici A e C della classificazione internazionale dei brevetti – International Patent Classification, IPC), mentre a Monaco di Baviera saranno assegnati i casi relativi all'ingegneria meccanica (classe F della IPC) e nella competenza della sede centrale di Parigi rientreranno tutti gli altri casi. La Corte d'appello avrà invece sede in Lussemburgo;
    la piena operatività del Tub è stata ritardata anche a causa del processo di recesso del Regno Unito dall'Unione europea e della mancata ratifica dell'Accordo istitutivo da parte della Germania: per l'entrata in vigore dell'Accordo è infatti necessaria la ratifica di almeno 13 Stati firmatari, inclusi i tre con il maggior numero di brevetti europei, ovvero Germania, Francia e Regno Unito;
    sebbene il Tub non faccia parte delle istituzioni dell'Unione europea, poiché frutto di un Accordo multilaterale fra i Paesi aderenti, l'Accordo istitutivo prevede che «il tribunale applica il diritto dell'Unione nella sua integralità e ne rispetta il primato (...) Coopera con la Corte di giustizia dell'Unione europea per garantire la corretta applicazione e l'interpretazione uniforme del diritto dell'Unione»;
    l'eventuale mantenimento a Londra di una sezione della divisione centrale del Tribunale – nonostante dalla Brexit non derivino conseguenze automatiche per il TUB – potrebbe manifestare alcune anomalie nel quadro delle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito, tenuto anche conto che con l'uscita del Regno Unito l'Italia è sul podio dei Paesi europei per numero di brevetti depositati, con una stima di circa 110.000 depositi di brevetti e marchi a livello nazionale;
    alla luce dell'esito del referendum britannico e della conseguente uscita della Gran Bretagna dall'Unione europea, sarebbe opportuno che la sezione distaccata di Londra fosse trasferita in una diversa sede, situata nel territorio di un altro Stato membro,

impegna il Governo

1) considerata l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 18 del 2019 e in vista della piena operatività del Tribunale unificato dei brevetti (Tub), anche alla luce del futuro nuovo assetto delle relazioni post-Brexit tra Unione europea e Regno Unito in materia di tutela della proprietà intellettuale, a mettere in atto tutte le iniziative concrete – facendo valere, nelle opportune sedi istituzionali, il peso del nostro Paese nell'attuale panorama brevettuale europeo – affinché l'Italia, in qualità di Paese europeo sul «podio» degli Stati membri per numero di brevetti depositati, possa ottenere il trasferimento della sezione specializzata della divisione centrale del Tribunale unificato dei brevetti (Tub) ad oggi assegnata a Londra, al fine di garantire la piena funzionalità dello stesso Tub.
(1-00157) «Molinari, D'Uva».


   La Camera,
   premesso che:
    il Tub è disciplinato dall'Accordo istitutivo del Tribunale unificato europeo dei brevetti, (Regolamento n. 1257/2012 e Regolamento n. 1260 del 2012, entrambi promulgati dal Parlamento e dal Consiglio dell'Unione europea il 17 dicembre 2012) il quale è stato ratificato dall'Italia con la legge n. 214 del 3 novembre 2016. La legge n. 201 del 2017, del 4 dicembre 2017 ha inoltre ratificato il Protocollo sui privilegi e le immunità del tribunale unificato dei brevetti, necessario per conferire uno status giuridico al Tribunale unificato dei brevetti in territorio italiano. Ratifiche che sono arrivate nel corso della passata legislatura dopo anni di ritardi ed hanno dato piena attuazione agli accordi sul Tribunale unificato dei brevetti;
    il Tub si articola su due livelli: il Tribunale di primo grado e la corte d'appello, cui si affianca la cancelleria (Registry);
    per il Tribunale di primo grado sono previste diverse divisioni: la divisione centrale (con sede a Parigi e sezioni specializzate a Londra, per i brevetti chimici e farmaceutici, e a Monaco, per i brevetti meccanici) e le divisioni locali o regionali;
    le divisioni locali sono istituite presso ciascuno Stato contraente, su sua richiesta. Sono considerate larger divisions (per volume di affari) quelle istituite in Francia, Germania, Italia, Gran Bretagna e Olanda, smaller divisions quelle dei rimanenti Stati contraenti;
    le divisioni regionali sono invece istituite tra due o più Paesi e destinate a trattare casi di diversa localizzazione entro la regione di competenza che può riguardare anche Paesi non confinanti tra loro (per adesso c’è solo una corte regionale baltica per Svezia, Estonia, Lituania e Lettonia e un'altra per Bulgaria e Romania);
    la corte d'appello sarà unica ed avrà sede in Lussemburgo. Presso la corte d'appello vi è inoltre il Registry (Cancelleria), con sottosezioni nelle varie divisioni locali;
    è previsto anche un centro di mediazione e arbitrato che avrà sede a Lisbona;
    il Tub non rientra nell'architettura istituzionale dell'Unione europea: è un organismo definito da un accordo intergovernativo tra 25 Stati membri dell'Unione ma ad oggi, non ha ancora iniziato a funzionare, perché mancante della ratifica da parte della Germania; per l'entrata in vigore dell'accordo è infatti necessaria la ratifica di almeno 13 Stati firmatari, inclusi i tre con il maggior numero di brevetti europei, cioè Germania, Francia e Regno Unito. Nel testo dell'accordo, inoltre, che determina anche le varie sedi del Tub, è menzionata esplicitamente la capitale britannica; di conseguenza, il futuro della sezione di Londra richiede una revisione dell'accordo stesso, all'unanimità;
    le problematiche relative all'entrata in vigore della Brexit, indipendentemente dalle sue condizioni di applicazione, al momento in corso di definizione, pongono il problema della sede centrale nella capitale britannica: è comunque compito del tribunale l'applicazione del diritto comunitario in materia, per cui il mantenimento della sede londinese risulterebbe perlomeno incongruo;
    Milano è già stata individuata come sede della divisione locale del tribunale, con una sede prestigiosa in Via Barnaba di circa 850 metri quadrati;
    la sede assegnata alla divisione locale risulterebbe, per dimensioni e caratteristiche strutturali, adeguata anche nell'ipotesi di assegnazione di una sede specializzata, della divisione centrale del Tub, quale quella attualmente stabilita a Londra, in particolare in materia chimica e farmaceutica, ed inoltre, con il venir meno della Gran Bretagna, l'Italia, dall'attuale quarto posto, passerebbe al terzo per numero di brevetti presentati annualmente, con una percentuale superiore al 10 per cento sul totale europeo di 1,8 milioni,

impegna il Governo:

1) a sostenere in tutte le sedi competenti la candidatura di Milano quale sede centrale della sezione specializzata delle controversie in tema di metallurgia, life sciences e chimica farmaceutica del Tribunale unificato dei brevetti, al momento assegnata a Londra;

2) ad assumere iniziative per concludere quanto prima l'accordo per la sede locale con le competenti autorità comunitarie, al fine di dimostrare l'effettiva capacità dello Stato italiano di tener fede agli impegni presi, premessa indispensabile per l'assegnazione della sede della sezione centrale specializzata.
(1-00159) «De Luca, Quartapelle Procopio, Berlinghieri, Delrio, Giachetti, Mauri, Raciti, Rotta, Sensi, De Maria, Fassino, Guerini, La Marca, Minniti, Scalfarotto».


DISEGNO DI LEGGE: S. 920 – INTERVENTI PER LA CONCRETEZZA DELLE AZIONI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E LA PREVENZIONE DELL'ASSENTEISMO (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 1433-A) E ABBINATA PROPOSTA DI LEGGE: RAVETTO (A.C. 781)

A.C. 1433-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

  Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
  All'articolo 1, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente capoverso: «Art. 60-quinquies. – (Applicazione alle istituzioni scolastiche ed educative) – 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 60-quater, le disposizioni degli articoli 60-bis e 60-ter si applicano, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agli istituti e scuole di ogni ordine e grado e alle istituzioni educative tenendo conto delle loro specificità organizzative e funzionali e nel rispetto dell'autonomia organizzativa, didattica, di ricerca e di sviluppo ad essi riconosciuta dalle vigenti disposizioni».

  Conseguentemente, al medesimo articolo 1, sopprimere il comma 2.

  All'articolo 2, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: ad invarianza di oneri rispetto alla normativa vigente e, comunque, nel rispetto con le seguenti: nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e

  All'articolo 2, comma 4, secondo periodo, sopprimere la parola: sole

  All'articolo 3, comma 7, apportare le seguenti modificazioni:
   sopprimere le parole:, anche ricorrendo al finanziamento tramite le risorse dei fondi strutturali e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,;
   aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'attuazione delle disposizioni del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  All'articolo 3, comma 8, premettere le seguenti parole: Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,;

  All'articolo 3, comma 15, aggiungere, in fine il seguente periodo: All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.5, 1.32, 1.34, 2.25, 2.27, 2.35, 2.37, 2.38, 2.39, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.24, 3.57, 3.8, 3.29, 3.56, 3.61 e sugli articoli aggiuntivi 3.01, 3.03 e 3.05, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1, nonché sull'emendamento 2.200 delle Commissioni.

A.C. 1433-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 1.
(Istituzione del Nucleo della Concretezza)

  1. Dopo l'articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono inseriti i seguenti:
   «Art. 60-bis. – (Istituzione e attività del Nucleo della Concretezza)1. Ferme le competenze dell'Ispettorato di cui all'articolo 60, comma 6, e dell'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione di cui all'articolo 1, comma 22-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, è istituito, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Nucleo delle azioni concrete di miglioramento dell'efficienza amministrativa, denominato “Nucleo della Concretezza”.
  2. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per la parte relativa alle azioni da effettuare nelle regioni, negli enti strumentali regionali, negli enti del Servizio sanitario regionale e negli enti locali, è approvato il Piano triennale delle azioni concrete per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, predisposto annualmente dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Piano contiene:
   a) le azioni dirette a garantire la corretta applicazione delle disposizioni in materia di organizzazione, funzionamento, trasparenza e digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e la conformità dell'attività amministrativa ai princìpi di imparzialità e buon andamento;
   b) le azioni dirette a implementare l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, con indicazione dei tempi per la realizzazione delle azioni correttive;
   c) l'indicazione delle modalità di svolgimento delle attività del Nucleo della Concretezza nei confronti delle regioni, degli enti strumentali regionali, degli enti del Servizio sanitario regionale e degli enti locali.

  3. Il Nucleo della Concretezza assicura la concreta realizzazione delle misure indicate nel Piano di cui al comma 2. A tal fine, in collaborazione con l'Ispettorato di cui all'articolo 60, comma 6, effettua sopralluoghi e visite finalizzati a rilevare lo stato di attuazione delle disposizioni da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché le modalità di organizzazione e di gestione dell'attività amministrativa alla luce dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità, proponendo eventuali misure correttive. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici nazionali realizzano le misure correttive entro tempi definiti e comunque nei limiti di quelli indicati nel Piano di cui al comma 2.
  4. Di ogni sopralluogo e visita è redatto processo verbale, sottoscritto dal rappresentante dell'amministrazione o da un suo delegato, da cui risultano le visite e le rilevazioni eseguite, le richieste avanzate, la documentazione visionata o acquisita, nonché le risposte e i chiarimenti ricevuti. Il verbale contiene anche l'indicazione delle eventuali misure correttive e, per le amministrazioni di cui al terzo periodo del comma 3, del termine entro il quale le stesse devono essere attuate. L'amministrazione, nei tre giorni successivi, può formulare osservazioni e fornire ulteriori documenti.
  5. I verbali redatti in occasione di sopralluoghi e visite effettuati in comuni o in altri enti locali sono trasmessi anche al prefetto territorialmente competente.
  6. Le pubbliche amministrazioni provvedono alla comunicazione al Nucleo della Concretezza dell'avvenuta attuazione delle misure correttive entro quindici giorni dall'attuazione medesima, fermo restando, per le pubbliche amministrazioni di cui al terzo periodo del comma 3, il rispetto del termine assegnato dal Nucleo medesimo.
  7. L'inosservanza del termine assegnato, ai sensi del comma 3, per l'attuazione delle misure correttive rileva ai fini della responsabilità dirigenziale e disciplinare e determina l'iscrizione della pubblica amministrazione inadempiente in un elenco pubblicato nel sito del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Dipartimento della funzione pubblica trasmette una relazione sugli esiti dei sopralluoghi e delle visite, con l'evidenziazione dei casi di mancato adeguamento, al Ministro per la pubblica amministrazione, al Ministro dell'interno e alla Corte dei conti, nonché alle competenti Commissioni parlamentari.

   Art. 60-ter. – (Collaborazione tra il prefetto e il Nucleo della Concretezza) – 1. Il prefetto può segnalare al Nucleo della Concretezza di cui all'articolo 60-bis, comma 1, eventuali irregolarità dell'azione amministrativa degli enti locali e chiederne l'intervento. In tal caso può partecipare ai sopralluoghi e alle visite anche personale della prefettura-ufficio territoriale del Governo richiedente.
   Art. 60-quater. – (Personale del Nucleo della Concretezza) – 1. Per lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 60-bis e 60-ter, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale di cinquantatré unità di personale, di cui una con qualifica dirigenziale di livello generale e due con qualifica dirigenziale di livello non generale, reclutate come segue:
   a) ventitré unità, ivi comprese quelle di livello dirigenziale in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 5-bis, individuate anche tra il personale delle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, che è collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, per il quale si applicano l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e l'articolo 56, settimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Il trattamento economico è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
   b) trenta unità, di cui venti da inquadrare nel livello iniziale della categoria A e dieci da inquadrare nel livello iniziale della categoria B, reclutate a seguito di concorso pubblico per titoli ed esami, espletato ai sensi dell'articolo 35, comma 5.

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a euro 4.153.160 annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

  2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, agli istituti e scuole di ogni ordine e grado e alle istituzioni educative tenendo conto delle loro specificità organizzative e funzionali e nel rispetto dell'autonomia organizzativa, didattica, di ricerca e di sviluppo ad essi riconosciuta dalle vigenti disposizioni.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.
(Istituzione del Nucleo della Concretezza)

  Sopprimerlo.
*1. 1. (ex *1. 1.) Zangrillo, Polverini, Sisto, Calabria, Cannatelli, Fatuzzo, Milanato, Rotondi, Santelli, Sarro, Scoma, Tartaglione, Musella, Ravetto.

  Sopprimerlo.
*1. 2. (ex *1. 2.) Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Sopprimerlo.
*1. 3. (ex *1. 3.) Rampelli, Prisco, Rizzetto, Donzelli, Bucalo, Silvestroni, Frassinetti, Mollicone.

  Sopprimerlo.
*1. 4. Viscomi, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Zan.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è sostituito dal seguente:
  «2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, prevedendo le assunzioni delle figure professionali ritenute necessarie per il perseguimento degli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, di economicità e qualità dei servizi ai cittadini. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Sono abrogate le disposizioni in contrasto con quanto riportato nei periodi precedenti».
1. 5. (ex 1. 6.) Sisto, Calabria, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Milanato, Rotondi, Santelli, Sarro, Scoma, Tartaglione, Musella, Ravetto.
(Inammissibile)

  Al comma 1, capoverso Art. 60-bis, comma 1, sostituire le parole: il Nucleo delle azioni concrete di miglioramento dell'efficienza amministrativa, denominato «Nucleo della Concretezza» con le seguenti: il Nucleo per l'organizzazione e il miglioramento dell'efficienza amministrativa, denominato «Nucleo per l'organizzazione amministrativa».

  Conseguentemente,
   al medesimo comma:
    medesimo capoverso:
     comma 2, lettera c), sostituire le parole: Nucleo della Concretezza con le seguenti: Nucleo per l'organizzazione amministrativa;
     comma 3, primo periodo, sostituire le parole: Il Nucleo della Concretezza assicura la con le seguenti: Il Nucleo per l'organizzazione amministrativa supporta le pubbliche amministrazioni nella.
     comma 6, sostituire le parole: Nucleo della Concretezza con le seguenti: Nucleo per l'organizzazione amministrativa;
   sostituire la rubrica con la seguente: (Nucleo per l'organizzazione amministrativa).
   al capoverso Art. 60-ter:
    al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Nucleo della Concretezza con le seguenti: Nucleo per l'organizzazione amministrativa;
    alla rubrica, sostituire le parole: Nucleo della Concretezza con le seguenti: Nucleo per l'organizzazione amministrativa;
    al capoverso Art. 60-quater, rubrica, sostituire le parole: Nucleo della Concretezza con le seguenti: Nucleo per l'organizzazione amministrativa.
    sostituire la rubrica dell'articolo 1 con la seguente: (Nucleo per l'organizzazione amministrativa);
1. 6. (ex 1. 7.) Viscomi, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Zan.

  Al comma 1, capoverso Art. 60-bis, comma 2, alinea, primo periodo, sopprimere le parole: previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per la parte relativa alle azioni da effettuare nelle regioni, negli enti strumentali regionali, negli enti del Servizio sanitario regionale e negli enti locali,.
1. 7. (ex 1. 11.) Polverini, Zangrillo, Sisto, Calabria, Cannatelli, Fatuzzo, Milanato, Rotondi, Santelli, Sarro, Scoma, Tartaglione, Musella, Ravetto.

  Al comma 1, capoverso Art. 60-bis, comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: previa intesa con le seguenti: previo accordo;

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   al medesimo capoverso, sopprimere il comma 5;
   sopprimere il capoverso Art. 60-ter.
   al capoverso Art. 60-quater, sostituire le parole: agli articoli 60-bis e 60-ter con le seguenti: all'articolo 60-bis.
*1. 8. (ex *1. 12.) Epifani, Speranza, Fornaro.

  Al comma 1, capoverso Art. 60-bis, comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: previa intesa con le seguenti: previo accordo;

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   al medesimo capoverso, sopprimere il comma 5;
   sopprimere il capoverso Art. 60-ter.
   al capoverso Art. 60-quater, sostituire le parole: agli articoli 60-bis e 60-ter con le seguenti: all'articolo 60-bis.
*1. 9. (ex *1. 13.) Pella, Zangrillo, Sisto, Polverini, Calabria, Cannatelli, Fatuzzo, Milanato, Rotondi, Santelli, Sarro, Scoma, Tartaglione, Musella, Ravetto.

  Al comma 1, capoverso Art. 60-bis, comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: previa intesa con le seguenti: previo accordo;

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   al medesimo capoverso, sopprimere il comma 5;
   sopprimere il capoverso Art. 60-ter.
   al capoverso Art. 60-quater, sostituire le parole: agli articoli 60-bis e 60-ter con le seguenti: all'articolo 60-bis.
*1. 10. (ex *1. 14.) Rizzetto, Prisco, Donzelli, Bucalo.

  Al comma 1, capoverso Art. 60-bis, comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: è approvato il Piano triennale delle azioni concrete per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, predisposto con le seguenti: sono approvate le Linee guida per l'implementazione organizzativa di misure ed azioni volte a migliorare l'efficienza e l'efficacia delle pubbliche amministrazioni, predisposte.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo capoverso,
   al medesimo comma, alinea, secondo periodo, sostituire le parole: Il Piano contiene con le seguenti: Le Linee guida contengono;
   al comma 3:
    al primo periodo, sostituire le parole: nel Piano con le seguenti: nelle Linee guida;
    al terzo periodo, sostituire le parole: nel Piano con le seguenti: nelle Linee guida.
1. 11. (ex 1. 16.) Viscomi, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Zan.

  Al comma 1, capoverso Art. 60-bis, comma 2, alinea, primo periodo, dopo le parole: è approvato aggiungere le seguenti:, previa consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo comma, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   d) le azioni dirette a predisporre piani industriali per ciascuna delle pubbliche amministrazioni.
1. 12. (ex 1. 17.) Gribaudo, Serracchiani, Viscomi, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Zan.

  Al comma 1, capoverso Art. 60-bis, comma 2, sopprimere la lettera a).

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo capoverso, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. In ogni caso rimangono di competenza dell'Ispettorato per la funzione pubblica di cui all'articolo 60, comma 6, tutte le azioni dirette a garantire la corretta applicazione delle disposizioni in materia di organizzazione e funzionamento delle pubbliche amministrazioni e la conformità dell'attività amministrativa ai princìpi di imparzialità e buon andamento.
1. 13. (ex 1. 18.) Gribaudo, Serracchiani, Viscomi, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Zan.

  Al comma 1, capoverso Art. 60-bis, comma 2, sopprimere la lettera a).
1. 14. (ex 1. 19.) Gribaudo, Serracchiani, Viscomi, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Zan.

  Al comma 1, capoverso Art. 60-bis, comma 2, lettera a), sostituire la parola: garantire con la seguente: supportare.
1. 15. (ex 1. 20.) Gribaudo, Serracchiani, Viscomi, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Zan.

  Al comma 1, capoverso Art. 60-bis, comma 2, lettera a), sostituire la parola: garantire con la seguente: sostenere.
1. 16. (ex 1. 21.) Lepri, Serracchiani, Viscomi, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Mura, Zan.

  Al comma 1, capoverso Art. 60-bis, comma 2, lettera a), sostituire le parole: amministrativa con le seguenti: gestionale della pubblica amministrazione.
1. 17. (ex 1. 23.) Viscomi, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Zan.

  Al comma 1, capoverso Art. 60-bis, sopprimere il comma 5;

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   sopprimere il capoverso Art. 60-ter.
   al capoverso Art. 60-quater, sostituire le parole: agli articoli 60-bis e 60-ter con le seguenti: all'articolo 60-bis.
1. 18. (ex 1. 27.) Gribaudo, Serracchiani, Viscomi, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Zan.

  Al comma 1, capoverso Art. 60-bis, comma 5, aggiungere, in fine, le parole: e pubblicati sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.
1. 19. (ex 1. 29.) Fatuzzo, Zangrillo, Sisto, Calabria, Cannatelli, Milanato, Polverini, Rotondi, Santelli, Sarro, Scoma, Tartaglione, Musella, Ravetto.

  Al comma 1, capoverso Art. 60-bis, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. I verbali di cui ai commi 4 e 5, nonché le comunicazioni di cui al comma 6, sono pubblicati in apposita sezione di Amministrazione trasparente.
1. 20. (ex 1. 32.) Cecconi.

  Al comma 1, capoverso Art. 60-bis, comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: e disciplinare.
1. 21. (ex 1. 33.) Viscomi, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Zan.

  Al comma 1, capoverso Art. 60-bis, comma 7, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Vengono altresì iscritti nell'elenco pubblico le regioni, gli enti strumentali regionali, gli enti del servizio sanitario regionale e gli enti locali a cui sono proposte misure correttive ai sensi del comma 3, fino alla loro risoluzione.
1. 22. (ex 1. 34.) Cecconi.

  Al comma 1, capoverso Art. 60-bis, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Per le regioni, gli enti strumentali regionali e gli enti del servizio sanitario regionale, le attività di cui ai commi 3, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo sono svolte sulla base di procedure individuate d'intesa tra il Ministro per la pubblica amministrazione e la Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito del principio di leale collaborazione e allo scopo di contribuire al miglioramento dei livelli di efficienza nell'erogazione di servizi.
1. 23. (ex 1. 37.) Mura, Serracchiani, Viscomi, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Zan.

  Al comma 1, capoverso Art. 60-bis, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Con le stesse modalità di cui ai commi 3, 4 e 5, il Nucleo della Concretezza effettua sopralluoghi e redige apposito verbale al fine di valutare gli esiti delle misure correttive indicate.
1. 24. (ex 1. 38.) Cecconi.

  Al comma 1, capoverso Art. 60-ter, primo periodo, sostituire le parole: dell'azione amministrativa con le seguenti: dell'attività gestionale di diritto privato.
1. 25. (ex 1. 39.) Viscomi, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Zan.

  Al comma 1, capoverso Art. 60-quater, comma 1, alinea, sostituire le parole: cinquantatré unità con le seguenti: centocinquantatré unità.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo capoverso:
   al medesimo comma:
    lettera a) sostituire le parole: ventitré unità con le seguenti: sessantasei unità;
    lettera b) sostituire le parole: trenta unità con le seguenti: ottantasette unità;
   al comma 2, sostituire le parole: euro 4.153.160 con le seguenti: euro 11.989.310.
1. 26. (ex 1. 40.) Prisco, Donzelli, Rizzetto, Bucalo.

  Al comma 1, capoverso Art. 60-quater, comma 1, alinea, sostituire le parole: cinquantatré unità con le seguenti: centoventitré unità.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo capoverso:
   al medesimo comma:
    lettera a) sostituire le parole: ventitré unità con le seguenti: cinquantatré unità;
    lettera b) sostituire le parole: trenta unità con le seguenti: settanta unità;
   al comma 2 sostituire le parole: euro 4.153.160 con le seguenti: euro 9.638.465
1. 27. (ex 1. 41.) Prisco, Donzelli, Rizzetto, Bucalo.

  Al comma 1, capoverso Art. 60-quater, comma 1, alinea, sostituire le parole: cinquantatré unità con le seguenti: centotré unità.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo capoverso:
   al medesimo comma:
    lettera a), sostituire le parole: ventitré unità con le seguenti: quarantacinque unità;
    lettera b), sostituire le parole: trenta unità con le seguenti: cinquantotto unità;
   al comma 2 sostituire le parole: euro 4.153.160 con le seguenti: euro 8.071.235
1. 28. (ex 1. 42.) Prisco, Donzelli, Rizzetto, Bucalo.

  Al comma 1, capoverso Art. 60-quater, comma 1, alinea, sostituire le parole da: come segue fino alla fine del comma, con le seguenti: a seguito di concorso pubblico per titoli ed esami, svolto ai sensi dell'articolo 35, comma 5, trenta unità delle quali da inquadrare nel livello iniziale della categoria A e venti da inquadrare nel livello iniziale della categoria B.
1. 29. (ex 1. 43.) Sisto, Calabria, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Milanato, Rotondi, Santelli, Sarro, Scoma, Tartaglione, Musella, Ravetto.

  Al comma 1, capoverso Art. 60-quater, alinea, sostituire le parole da: come segue fino alla fine del comma con le seguenti: a seguito di concorso pubblico per titoli ed esami, espletato ai sensi dell'articolo 35, comma 5, venti unità delle quali da inquadrare nel livello iniziale della categoria A e trenta da inquadrare nel livello iniziale della categoria B.
1. 30. (ex 1. 44.) Polverini, Zangrillo, Sisto, Calabria, Cannatelli, Fatuzzo, Milanato, Rotondi, Santelli, Sarro, Scoma, Tartaglione, Musella, Ravetto.

  Al comma 1, capoverso Art. 60-quater, lettera a), primo periodo, sopprimere la parola: anche.
1. 31. (ex 1. 45.) Fatuzzo, Zangrillo, Sisto, Calabria, Cannatelli, Milanato, Polverini, Rotondi, Santelli, Sarro, Scoma, Tartaglione, Musella, Ravetto.

  All'articolo 1, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente capoverso: «Art. 60-quinquies. – (Applicazione alle istituzioni scolastiche ed educative) – 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 60-quater, le disposizioni degli articoli 60-bis e 60-ter si applicano, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agli istituti e scuole di ogni ordine e grado e alle istituzioni educative tenendo conto delle loro specificità organizzative e funzionali e nel rispetto dell'autonomia organizzativa, didattica, di ricerca e di sviluppo ad essi riconosciuta dalle vigenti disposizioni».

  Conseguentemente, al medesimo articolo 1, sopprimere il comma 2.
1. 300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

  Sopprimere il comma 2.
1. 32. (ex 1. 47.) Viscomi, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Zan.
(Inammissibile)

  Al comma 2, dopo le parole: presente articolo aggiungere le seguenti: e all'articolo 2.
1. 33. (ex 1. 48.) Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Rizzetto.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di semplificazione dei controlli sulle amministrazioni territoriali. I decreti legislativi sono adottati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) ridefinire e semplificare le funzioni ispettive del SIFIP del Ministero dell'economia e finanze, che interviene per la valutazione e verifica sui contratti integrativi e più in generale sull'economicità e regolarità amministrativo-contabile della gestione, anche su iniziativa delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti;
   b) razionalizzare le verifiche ispettive sulla conformità dell'azione amministrativa ai princìpi di imparzialità e buon andamento, sull'efficacia della sua attività con particolare riferimento alle riforme volte alla semplificazione delle procedure, sul corretto conferimento degli incarichi, sull'esercizio dei poteri disciplinari, sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di controllo dei costi, dei rendimenti, dei risultati, di verifica dei carichi di lavoro, effettuate dall'ispettorato del Dipartimento della funzione pubblica;
   c) semplificare i controlli delle sezioni regionali della Corte dei conti;
   d) ridefinire e semplificare i controlli sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni degli Enti in condizione di riequilibrio pluriennale o di dissesto, effettuati dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti locali, istituita presso il Ministero dell'interno.

  2-ter. I decreti legislativi di cui al comma 2-bis sono adottati su proposta del Ministro delegato per la pubblica amministrazione, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.
  2-quater. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al 2-bis, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura stabiliti dal presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.
1. 34. (ex 1. 49.) Lacarra, Serracchiani, Viscomi, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri, Mura, Zan.
(Inammissibile)

A.C. 1433-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 2.
(Misure per il contrasto all'assenteismo)

  1. Ai fini della verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione dei dipendenti di cui all'articolo 3 del medesimo decreto e fuori dei casi di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81, introducono, ad invarianza di oneri rispetto alla normativa vigente e, comunque, nel rispetto della dotazione del fondo di cui al comma 5, sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi, in sostituzione dei diversi sistemi di rilevazione automatica, attualmente in uso, nel rispetto dei princìpi di proporzionalità, non eccedenza e gradualità sanciti dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e del principio di proporzionalità previsto dall'articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 154 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sulle modalità di trattamento dei dati biometrici, sono individuate le modalità attuative del presente comma, nel rispetto dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e delle misure di garanzia definite dal predetto Garante, ai sensi dell'articolo 2-septies del citato codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003.
  2. I dirigenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adeguano la propria prestazione lavorativa nella sede di lavoro alle esigenze dell'organizzazione e dell'incarico dirigenziale svolto, nonché a quelle connesse con la corretta gestione e il necessario coordinamento delle risorse umane. Per le finalità di cui al presente comma, ai medesimi dirigenti, ad eccezione di quelli appartenenti alle categorie di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano i sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza di cui al comma 1.
  3. Le pubbliche amministrazioni che per espressa previsione normativa sono tenute a utilizzare i servizi di pagamento degli stipendi messi a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze provvedono all'attuazione delle misure di cui ai commi 1 e 2 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, avvalendosi dei servizi di rilevazione delle presenze forniti dal sistema «NoiPA» del Ministero dell'economia e delle finanze. Le altre amministrazioni pubbliche provvedono all'attuazione delle misure di cui ai commi 1 e 2 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche avvalendosi dei servizi di rilevazione delle presenze forniti dal sistema «NoiPA» del Ministero dell'economia e delle finanze.
  4. Il personale docente ed educativo degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative è escluso dall'ambito di applicazione del presente articolo. I dirigenti dei medesimi istituti, scuole e istituzioni sono soggetti ad accertamento esclusivamente ai fini della verifica dell'accesso, secondo modalità stabilite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con l'utilizzo delle sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 154 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, nel rispetto dell'articolo 9 del citato regolamento (UE) 2016/679 e delle misure di garanzia definite dal predetto Garante, ai sensi dell'articolo 2-septies del citato codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003.
  5. Per l'attuazione degli interventi previsti al comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2019. L'utilizzo del fondo è disposto, previa ricognizione dei fabbisogni, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alle esigenze presentate.
  6. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 2.
(Misure per il contrasto all'assenteismo)

  Sopprimerlo.
2. 1. (ex 2. 1.) Serracchiani, Viscomi, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Zan.

  Sostituirlo con il seguente:

«Art. 2.
(Misure per la formazione e l'aggiornamento del personale della pubblica amministrazione)

  1. Al fine di incentivare la formazione e l'aggiornamento del personale della pubblica amministrazione prevista dall'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo, con una dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2019. L'utilizzo del fondo è disposto, previa ricognizione dei fabbisogni, con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alle esigenze presentate.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».
2. 2. (ex 2. 2.) Serracchiani, Viscomi, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Zan.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: con esclusione aggiungere le seguenti: del personale del comparto dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
2. 3. (ex 2. 3.) Gribaudo, Lacarra, Serracchiani, Viscomi, Carla Cantone, Lepri, Mura, Zan.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: con esclusione aggiungere le seguenti: del personale docente del comparto dell'istruzione e della ricerca,
2. 4. (ex 2. 4.) Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Rizzetto.

  Al comma 1, dopo le parole: con esclusione dei dipendenti di cui all'articolo 3 del medesimo decreto, aggiungere le seguenti: del personale della polizia locale.
2. 5. (ex 2. 6.) Lacarra, Serracchiani, Viscomi, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri, Mura, Zan.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: introducono con le seguenti: possono introdurre.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, medesimo periodo:
    sopprimere le parole: e, comunque, nel rispetto della dotazione del fondo di cui al comma 5.
    sostituire le parole: e di videosorveglianza con le seguenti: o di videosorveglianza;
    sopprimere i commi 5 e 6.
2. 6. (ex 2. 8.) Rampelli, Prisco, Rizzetto, Donzelli, Bucalo, Silvestroni.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: introducono con le seguenti: possono introdurre.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, medesimo periodo:
    sopprimere le parole: e, comunque, nel rispetto della dotazione del fondo di cui al comma 5.
    sopprimere i commi 5 e 6.
2. 7. (ex 2. 9.) Rampelli, Prisco, Rizzetto, Donzelli, Bucalo, Silvestroni.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: introducono con le seguenti: possono introdurre.

  Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con le seguenti: accordi di tipo contrattuale, in osservanza di quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
2. 8. (ex 2. 7.) Bucalo, Rizzetto, Frassinetti, Mollicone, Ferro.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: introducono con le seguenti: possono introdurre, previo accordo collettivo stipulato con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
2. 9. (ex 2. 10.) Carla Cantone, Serracchiani, Viscomi, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Zan.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: ad invarianza di oneri rispetto alla normativa vigente e, comunque, nel rispetto con le seguenti: nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e
2. 300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: di cui al comma 5, aggiungere le seguenti: e solo dopo aver accertato che soluzioni meno invasive siano inidonee allo scopo.
2. 10. (ex 2. 12.) Epifani, Speranza, Fornaro.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: di verifica biometrica dell'identità e;

  Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: dei dati biometrici con le seguenti: delle verifiche di cui al presente comma.
2. 11. (ex 2. 13.) Epifani, Speranza, Fornaro.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e di videosorveglianza degli accessi.

  Conseguentemente, al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: e di videosorveglianza.
2. 12. (ex 2. 15.) Cecconi.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: e di videosorveglianza con le seguenti: o di videosorveglianza.
*2. 13. (ex *2. 16.) Lacarra, Serracchiani, Viscomi, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri, Mura, Zan.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: e di videosorveglianza con le seguenti: o di videosorveglianza.
*2. 14. (ex *2. 17.) Zangrillo, Polverini, Sisto, Calabria, Cannatelli, Fatuzzo, Milanato, Rotondi, Santelli, Sarro, Scoma, Tartaglione, Musella, Costa.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: e di videosorveglianza con le seguenti: o di videosorveglianza.
*2. 15. (ex *2. 18. ) Rampelli, Prisco, Rizzetto, Donzelli, Bucalo, Silvestroni.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: attualmente in uso aggiungere le seguenti:, previo accordo collettivo stipulato con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale
**2. 16. (ex **2. 19.) Epifani, Speranza, Fornaro.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: attualmente in uso aggiungere le seguenti:, previo accordo collettivo stipulato con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale
**2. 17. (ex **2. 20.) Carla Cantone, Serracchiani, Viscomi, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Zan.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: attualmente in uso aggiungere le seguenti:, ove questi ultimi non risultino idonei rispetto agli scopi perseguiti.
*2. 18. (ex 2. 21.) Carla Cantone, Serracchiani, Viscomi, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Zan.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: attualmente in uso aggiungere le seguenti:, ove questi ultimi non risultino idonei rispetto agli scopi perseguiti.
*2. 19. Costa.

  Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
2. 20. (ex 2. 23.) Zan, Serracchiani, Viscomi, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con le seguenti: accordi di tipo contrattuale in osservanza di quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
2. 21. (ex 2. 24.) Zan, Serracchiani, Viscomi, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: le modalità attuative del presente comma aggiungere le seguenti:, nonché le misure necessarie a garantire controlli successivi al fine di evitare l'adozione di provvedimenti non legittimi.
2. 22. (ex 2. 26.) Zan, Serracchiani, Viscomi, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura.

  Sopprimere il comma 2.
2. 23. (ex 2. 29.) Sisto, Zangrillo, Calabria, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Milanato, Rotondi, Santelli, Sarro, Scoma, Tartaglione, Musella.

  Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole:, ad eccezione di quelli appartenenti alle categorie di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,.
2. 24. (ex 2. 31.) Zan, Serracchiani, Viscomi, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura.

  Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Le pubbliche amministrazioni territoriali provvedono all'attuazione delle misure di cui ai commi 1 e 2 avvalendosi delle risorse del fondo di cui al comma 5;

  Conseguentemente al comma 5, dopo le parole: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: previa intesa in sede di Conferenza Unificata,.
2. 25. (ex 2. 34.) Rizzetto, Prisco, Bucalo, Donzelli, Silvestroni.
(Inammissibile)

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Resta escluso dall'applicazione del presente comma il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e quello della polizia locale.
2. 26. (ex 2. 35.) Zan, Serracchiani, Viscomi, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Per il personale docente ed educativo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le modalità attuative del presente articolo sono demandate alla contrattazione collettiva.
2. 27. (vedi 2. 41.) Carla Cantone, Serracchiani, Viscomi, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Zan.
(Inammissibile)

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: ed educativo con le seguenti:, educativo ed ATA.
*2. 28. (vedi *2. 39.) Gribaudo, Serracchiani, Viscomi, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Zan.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: ed educativo con le seguenti:, educativo ed ATA.
*2. 29. (vedi *2. 40.) Epifani, Speranza, Fornaro.

  Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: ed educativo aggiungere le seguenti:, i dirigenti e il personale ATA.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   medesimo periodo, sostituire le parole: è escluso con le seguenti: sono esclusi;
   sopprimere il secondo periodo.
**2. 30. Ascani, Piccoli Nardelli, Prestipino, Ciampi, Franceschini, Rossi, Anzaldi, Di Giorgi.

  Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: ed educativo aggiungere le seguenti:, i dirigenti e il personale ATA.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   medesimo periodo, sostituire le parole: è escluso con le seguenti: sono esclusi;
   sopprimere il secondo periodo.
**2. 31. Fusacchia.

  Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: ed educativo aggiungere le seguenti: nonché i dirigenti.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   medesimo periodo, sostituire le parole: è escluso con le seguenti: sono esclusi;
   sopprimere il secondo periodo.
*2. 32. Toccafondi, Vitiello, Ferri, Schullian, Soverini, Fatuzzo, Fornaro, Deidda, Bucalo.

  Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: ed educativo aggiungere le seguenti: nonché i dirigenti.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   medesimo periodo, sostituire le parole: è escluso con le seguenti: sono esclusi;
   sopprimere il secondo periodo.
*2. 33. Aprea, Polverini, Zangrillo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Bucalo.

  Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con l'utilizzo delle sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente con le seguenti: nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e della dotazione del fondo di cui al comma 5.

  Conseguentemente, al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: – al comma 1 con le seguenti: ai commi 1 e 4.
2. 200. Le Commissioni.
(Approvato)

  Al comma 4, secondo periodo, sopprimere la parola: sole
2. 301. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

  Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: legge 23 agosto 1988, n. 400, aggiungere le seguenti:, previo accordo in sede di Conferenza unificata e.
2. 34. (ex 2. 42.) Lepri, Serracchiani, Viscomi, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Mura, Zan.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 35 milioni di euro per l'anno 2019 con le seguenti: 25 milioni di euro per l'anno 2019, 15 milioni di euro per l'anno 2020 e 5 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente, al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: 35 milioni di euro per l'anno 2019 fino alla fine del periodo, con le seguenti: 25 milioni di euro per l'anno 2019, 15 milioni di euro per l'anno 2020 e 5 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019.
2. 35. (ex 2. 43.) Polverini, Zangrillo, Sisto, Calabria, Cannatelli, Fatuzzo, Milanato, Rotondi, Santelli, Sarro, Scoma, Tartaglione, Musella.
(Inammissibile)

  Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti:, previo accordo in sede di Conferenza unificata.
2. 36. (ex 2. 44.) Lepri, Serracchiani, Viscomi, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Mura, Zan.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. Al comma 2-bis dell'articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole da: «Il rapporto tra l'INPS e i medici di medicina fiscale» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «Al fine di migliorare l'azione di contrasto all'assenteismo e incrementare gli accertamenti medico-legali sui lavoratori dipendenti assenti dal servizio per malattia, il numero di controlli da eseguire nelle fasce orarie di reperibilità, svolti, in via prioritaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 340, legge 27 dicembre 2013, n. 147 dai medici inseriti, nelle liste di cui all'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, comprese tutte le attività ambulatoriali inerenti alle medesime funzioni, da garantire a ciascun medico inserito nelle suddette liste, non potrà essere inferiore a quello previsto all'articolo 7, comma 1, del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 18 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 1996. Il rapporto dei medici di cui al periodo precedente prosegue senza soluzione di continuità fino ad esaurimento della lista, ed è disciplinato, nei limiti delle risorse stabilite, da una convenzione del tutto conforme ai contratti collettivi nazionali di lavoro, in analogia con quanto previsto all'articolo 48, legge 23 dicembre 1978, n. 833 e in continuità con la disciplina, compresa la misura dei compensi e dei rimborsi, emanate ai sensi dell'articolo 5, comma 13, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, stipulata tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro per la pubblica amministrazione, il Ministro della salute, l'Inps e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della categoria.»

  6-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis, pari a 68 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, l'Inps provvede nel limite di 50 milioni di euro annui a valere sulle risorse previste dall'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e nel limite di 18 milioni di euro annui a valere sulle risorse finanziarie che lo stesso Istituto rende disponibili nel proprio bilancio destinate nel bilancio consuntivo all'attuazione delle visite mediche di controllo d'ufficio per il settore privato ai sensi dell'articolo 5, commi 12 e 13, del citato decreto-legge n. 463 del 1983. Sono, altresì, destinati, per le finalità di cui al presente comma, i rimborsi riconosciuti all'Inps per visite mediche di controllo per conto dei datori di lavoro ed enti previdenziali di cui all'articolo 5, commi 12 e 13 del medesimo decreto-legge n. 463 del 1983.
2. 37. (ex 2. 46.) Polverini, Gelmini, Zangrillo, Sisto, Calabria, Cannatelli, Fatuzzo, Milanato, Rotondi, Santelli, Sarro, Scoma, Tartaglione, Musella, Ravetto.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. Al comma 2-bis dell'articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole da: «Il rapporto tra l'INPS e i medici di medicina fiscale» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «Al fine di migliorare l'azione di contrasto all'assenteismo e incrementare gli accertamenti medico-legali sui lavoratori dipendenti assenti dal servizio per malattia, il numero di controlli da eseguire nelle fasce orarie di reperibilità, svolti, in via prioritaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 340, legge 27 dicembre 2013, n. 147 dai medici inseriti, nelle liste di cui all'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, comprese tutte le attività ambulatoriali inerenti alle medesime funzioni, da garantire a ciascun medico inserito nelle suddette liste, non potrà essere inferiore a quello previsto all'articolo 7, comma 1, del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 18 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 1996. Il rapporto dei medici di cui al periodo precedente prosegue senza soluzione di continuità fino ad esaurimento della lista, ed è disciplinato, nei limiti delle risorse stabilite, da una convenzione del tutto conforme ai contratti collettivi nazionali di lavoro, in analogia con quanto previsto all'articolo 48, legge 23 dicembre 1978, n. 833 e in continuità con la disciplina, compresa la misura dei compensi e dei rimborsi, emanate ai sensi dell'articolo 5, comma 13, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, stipulata tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro per la pubblica amministrazione, il Ministro della salute, l'Inps e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della categoria.»
  6-ter. Ai fini di cui al comma 6-bis le risorse di cui all'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 sono incrementate di 20 milioni di euro annui mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2. 38. (ex 2. 47.) Polverini, Gelmini, Zangrillo, Sisto, Calabria, Cannatelli, Fatuzzo, Milanato, Rotondi, Santelli, Sarro, Scoma, Tartaglione, Musella, Ravetto.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Il comma 2-bis dell'articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:
  «2-bis. Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia sono effettuati, sul territorio nazionale, in via esclusiva dall'Inps d'ufficio o su richiesta con oneri a carico dell'Inps che provvede nei limiti delle risorse trasferite delle Amministrazioni interessate. Al fine di migliorare l'azione di contrasto all'assenteismo e incrementare gli accertamenti medico-legali sui lavoratori dipendenti assenti dal servizio per malattia, il numero di controlli da eseguire nelle fasce orarie di reperibilità, svolti, in via prioritaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dai medici inseriti nelle liste di cui all'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, ivi comprese tutte le attività ambulatoriali inerenti alle medesime funzioni, da garantire a ciascun medico inserito nelle suddette liste, non potrà essere inferiore a quello previsto all'articolo 7, comma 1, del decreto ministeriale 18 aprile 1996 e successive modificazioni e integrazioni. Il rapporto dei medici di cui al periodo precedente prosegue senza soluzione di continuità fino ad esaurimento della lista, ed è disciplinato, nei limiti delle risorse stabilite, da una convenzione del tutto conforme ai contratti collettivi nazionali di lavoro, in analogia con quanto previsto all'articolo 48, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e in continuità con la disciplina, ivi compresa la misura dei compensi e dei rimborsi, emanate ai sensi dell'articolo 5, comma 13, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, il Ministero della salute e l'INPS e le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative della categoria. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai periodi precedenti, pari a 68 milioni di euro l'anno, l'INPS provvede a valere sulle risorse previste all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 per 50 milioni di euro a decorrere dal 2019 e, per 18 milioni, nell'ambito delle risorse finanziarie che l'INPS rende disponibili nel proprio bilancio destinate nel bilancio consuntivo all'attuazione delle visite mediche di controllo d'ufficio per il settore privato ai sensi dell'articolo 5, commi 12 e 13, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Sono, altresì, destinati, per le finalità di cui al presente comma, i rimborsi riconosciuti all'INPS per visite mediche di controllo per conto dei datori di lavoro ed enti previdenziali di cui all'articolo 5, commi 12 e 13, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con l'utilizzo delle sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».
2. 39. (ex 2. 48.) Moretto.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Divieto di utilizzo dei social network durante l'orario di lavoro)

  1. All'articolo 11 del Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  «3-bis. Il dipendente, durante l'orario di lavoro, può utilizzare i social network solo ed esclusivamente per finalità direttamente collegate allo svolgimento della propria mansione. Ogni altra forma di utilizzo è vietata».
2. 01. (ex 2. 02.) Rampelli, Prisco, Rizzetto, Donzelli, Bucalo, Silvestroni.

A.C. 1433-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 3.
(Misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione)

  1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono procedere, a decorrere dall'anno 2019, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al comparto della scuola e alle università si applica la normativa di settore.
  2. Al fine di accrescere l'efficienza dell'organizzazione e dell'azione amministrativa, le amministrazioni di cui al comma 1 predispongono il piano dei fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'effettivo ricambio generazionale e la migliore organizzazione del lavoro, nonché, in via prioritaria, di reclutare figure professionali con elevate competenze in materia di:
   a) digitalizzazione;
   b) razionalizzazione e semplificazione dei processi e dei procedimenti amministrativi;
   c) qualità dei servizi pubblici;
   d) gestione dei fondi strutturali e della capacità di investimento;
   e) contrattualistica pubblica;
   f) controllo di gestione e attività ispettiva.
   g) contabilità pubblica e gestione finanziaria.

  3. Le assunzioni di cui al comma 1 sono autorizzate con il decreto e le procedure di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, previa richiesta delle amministrazioni interessate, predisposta sulla base del piano dei fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6-ter del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dall'anno 2019 è consentito il cumulo delle risorse, corrispondenti a economie da cessazione del personale già maturate, destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, a partire dal budget assunzionale più risalente, nel rispetto del piano dei fabbisogni e della programmazione finanziaria e contabile.
  4. Al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, per il triennio 2019-2021, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni di cui al comma 1 possono procedere, in deroga a quanto previsto dal primo periodo del comma 3 del presente articolo e all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto dell'articolo 4, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché del piano dei fabbisogni definito secondo i criteri di cui al comma 2 del presente articolo:
   a) all'assunzione a tempo indeterminato di vincitori o allo scorrimento delle graduatorie vigenti, nel limite massimo dell'80 per cento delle facoltà di assunzione previste dai commi 1 e 3, per ciascun anno;
   b) all'avvio di procedure concorsuali, nel limite massimo dell'80 per cento delle facoltà di assunzione previste per il corrispondente triennio, al netto delle risorse di cui alla lettera a), secondo le modalità di cui all'articolo 4, commi 3-quinquies e 3-sexies, del medesimo decreto-legge n. 101 del 2013 e all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le assunzioni di cui alla presente lettera possono essere effettuate successivamente alla maturazione della corrispondente facoltà di assunzione.

  5. Le amministrazioni che si avvalgono della facoltà di cui al comma 4 comunicano, entro trenta giorni, i dati relativi alle assunzioni o all'avvio delle procedure di reclutamento alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al fine di consentire agli stessi di operare i controlli successivi e procedere alle restanti autorizzazioni, ai sensi del comma 3.
  6. Per le finalità del comma 4, nelle more dell'entrata in vigore del decreto previsto dall'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e predisposto anche tenendo conto delle lettere a) e b) del presente comma, le procedure concorsuali di cui alla lettera b) del medesimo comma 4 sono svolte dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, con modalità semplificate, anche in deroga alla disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, per quanto concerne, in particolare:
   a) la nomina e la composizione della commissione d'esame, prevedendo la costituzione di sottocommissioni anche per le prove scritte e stabilendo che a ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a 250;
   b) la tipologia e le modalità di svolgimento delle prove di esame, prevedendo:
    1) la facoltà di far precedere le prove d'esame da una prova preselettiva, qualora le domande di partecipazione al concorso siano in numero superiore a due volte il numero dei posti banditi;
    2) la possibilità di svolgere prove preselettive consistenti nella risoluzione di quesiti a risposta multipla, gestite con l'ausilio di enti o istituti specializzati pubblici e privati e con possibilità di predisposizione dei quesiti da parte degli stessi;
    3) forme semplificate di svolgimento delle prove scritte, anche concentrando le medesime in un'unica prova sulle materie previste dal bando, eventualmente mediante il ricorso a domande con risposta a scelta multipla;
    4) per i profili tecnici, lo svolgimento di prove pratiche in aggiunta a quelle scritte o in sostituzione delle medesime;
    5) lo svolgimento delle prove di cui ai numeri da 1) a 3) e la correzione delle medesime prove anche mediante l'ausilio di sistemi informatici e telematici;
    6) la valutazione dei titoli solo dopo lo svolgimento delle prove orali nei casi di assunzione per determinati profili mediante concorso per titoli ed esami;
    7) l'attribuzione, singolarmente o per categoria di titoli, di un punteggio fisso stabilito dal bando, con la previsione che il totale dei punteggi per titoli non può essere superiore ad un terzo del punteggio complessivo attribuibile.

  7. Per le finalità di cui al comma 4, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede allo sviluppo, anche ricorrendo al finanziamento tramite le risorse dei fondi strutturali e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un portale del reclutamento per la raccolta e la gestione, in modalità automatizzata e nel rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, delle domande di partecipazione ai concorsi pubblici e delle fasi delle procedure concorsuali, anche mediante la creazione del fascicolo elettronico del candidato.
  8. Al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.
  9. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 34:
    1) al comma 4, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, il rapporto di lavoro si intende definitivamente risolto alla data del raggiungimento del periodo massimo di fruizione dell'indennità di cui al comma 8 del medesimo articolo 33, ovvero, prima del raggiungimento di detto periodo massimo, qualora il dipendente in disponibilità rinunci o non accetti per due volte l'assegnazione disposta ai sensi dell'articolo 34-bis nell'ambito della provincia dallo stesso indicata»;
    2) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «dodici mesi,» sono inserite le seguenti: «ad esclusione di quelle relative al conferimento di incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma 6, nonché al conferimento degli incarichi di cui all'articolo 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 15-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,» e dopo le parole: «iscritto nell'apposito elenco» sono aggiunte le seguenti: «e in possesso della qualifica e della categoria di inquadramento occorrenti»;
   b) all'articolo 34-bis, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'amministrazione destinataria comunica tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e alle strutture regionali e provinciali di cui all'articolo 34, comma 3, la rinuncia o la mancata accettazione dell'assegnazione da parte del dipendente in disponibilità»;
   c) all'articolo 39:
    1) al comma 1, le parole: «Le amministrazioni pubbliche promuovono o propongono programmi di assunzioni per portatori di handicap ai sensi dell'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68,» sono sostituite dalle seguenti: «Le amministrazioni pubbliche promuovono o propongono, anche per profili professionali delle aree o categorie previste dai contratti collettivi di comparto per i quali non è previsto il solo requisito della scuola dell'obbligo e nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 35, comma 3, del presente decreto, programmi di assunzioni ai sensi dell'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, destinati ai soggetti titolari del diritto al collocamento obbligatorio previsto dagli articoli 3 e 18 della medesima legge n. 68 del 1999 e dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407,»;
    2) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Assunzioni obbligatorie e tirocinio delle categorie protette».

  10. Nell'ambito delle procedure concorsuali di cui al comma 4, lettera b), le amministrazioni tengono conto degli eventuali specifici titoli di preferenza previsti dalle disposizioni vigenti.
  11. Fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni per la composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi per il reclutamento del personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il presidente e i membri delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso a un pubblico impiego possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza da non più di quattro anni alla data di pubblicazione del bando di concorso, che sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 35, comma 3, lettera e), del decreto legislativo n. 165 del 2001. Agli incarichi di cui al precedente periodo non si applica la disciplina di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Ferme restando le altre cause di inconferibilità o di incompatibilità previste dalla legislazione vigente, la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego, comunque determinata, è causa di esclusione dalla nomina del dipendente, anche in quiescenza, a presidente o componente di una commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego.
  12. Gli incarichi di presidente, di membro o di segretario di una commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego, anche laddove si tratti di concorsi banditi da un'amministrazione diversa da quella di appartenenza e ferma restando in questo caso la necessità dell'autorizzazione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si considerano ad ogni effetto di legge conferiti in ragione dell'ufficio ricoperto dal dipendente pubblico o comunque conferiti dall'amministrazione presso cui presta servizio o su designazione della stessa.
  13. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede all'aggiornamento, anche in deroga all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dei compensi da corrispondere al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso a un pubblico impiego indetti dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e dagli enti pubblici non economici nazionali, nonché al personale addetto alla vigilanza delle medesime prove concorsuali, secondo i criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1995. I compensi stabiliti con il decreto di cui al precedente periodo sono dovuti ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso a un pubblico impiego nominate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  14. Fermo restando il limite di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la disciplina di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applica ai compensi dovuti al personale dirigenziale per l'attività di presidente o di membro della commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego.
  15. Al fine di accelerare la composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici svolti secondo le modalità previste dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che lo gestisce e lo aggiorna, l'Albo nazionale dei componenti delle commissioni esaminatrici di concorso, articolato in sottosezioni su base regionale e per aree o settori tematici omogenei. L'iscrizione all'Albo ha durata di tre anni ed è rinnovabile per una sola volta. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti, fermo restando quanto previsto dai commi da 11 a 14 del presente articolo, i requisiti per l'iscrizione nell'Albo, le cause di incompatibilità e di inconferibilità dell'incarico nonché le modalità di gestione e di aggiornamento dell'Albo e sono individuate le sottosezioni in cui è articolato l'Albo medesimo. Fino all'adozione del decreto di cui al terzo periodo, le commissioni esaminatrici continuano ad essere costituite secondo le disposizioni vigenti in materia alla data di entrata in vigore della presente legge.
  16. Sulla base di convenzione con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Albo di cui al comma 15 può essere utilizzato per la formazione delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso a un pubblico impiego svolti secondo modalità diverse da quelle previste dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 3.
(Misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione)

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. L'assunzione di personale a tempo indeterminato presso tutte le amministrazioni dello Stato è preceduta dalla ricognizione delle dotazioni organiche e delle qualifiche professionali di ciascuna amministrazione sulla base dei fabbisogni, nonché da una azione di semplificazione e di riduzione delle attuali procedure amministrative e dal completamento della digitalizzazione della pubblica amministrazione, cui le nuove dotazioni organiche e i nuovi fabbisogni devono essere parametrati.
3. 1. (ex 4. 1.) Sisto, Polverini, Zangrillo, Calabria, Cannatelli, Fatuzzo, Milanato, Musella, Rotondi, Santelli, Sarro, Scoma, Tartaglione.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aggiungere le seguenti: nonché le regioni e gli enti locali.
3. 2. (ex 4. 4.) Polverini, Sisto, Zangrillo, Calabria, Cannatelli, Fatuzzo, Milanato, Musella, Rotondi, Santelli, Sarro, Scoma, Tartaglione.
(Inammissibile)

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: nell'anno precedente aggiungere le seguenti: su tutti i posti resi vacanti e disponibili, per un biennio senza ragioni sostitutive, inclusi i posti in organico di diritto o di sostegno in deroga.
3. 3. (ex 4. 6.) Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Rizzetto, Ciaburro.
(Inammissibile)

  Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole:, al comparto della scuola e alle università;

  Conseguentemente:
   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per il comparto della scuola e le università e gli enti di ricerca le assunzioni di cui al comma precedente sono effettuate su tutti i posti resi vacanti e disponibili per un biennio senza ragioni sostitutive inclusi i posti in organico di diritto o di sostegno in deroga.
   al comma 3, sostituire le parole: al comma 1, con le seguenti: ai commi 1 e 1-bis;
   alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e nel comparto «Istruzione e Ricerca».
3. 4. (ex 4. 20.) Aprea, Casciello, Marin, Marrocco, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte, Sisto, Zangrillo, Polverini, Calabria, Cannatelli, Fatuzzo, Milanato, Rotondi, Santelli, Sarro, Scoma, Tartaglione, Musella, Ravetto.
(Inammissibile)

  Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, salvo il caso in cui le disposizioni di cui alla presente legge siano più favorevoli.
3. 5. (ex 4. 7.) Prisco, Donzelli, Rizzetto, Bucalo.
(Inammissibile)

  Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Previa certificazione della sostenibilità finanziaria e del contenimento delle spese di personale al di sotto della media del triennio 2011-2013, gli enti locali possono procedere, a decorrere dall'anno 2019, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La sostituzione di personale soggetto a cessazione potrà essere programmata nello stesso esercizio in cui si verifica la cessazione.
3. 6. (ex *4. 17.) Polverini, Sisto, Zangrillo, Calabria, Cannatelli, Fatuzzo, Milanato, Rotondi, Santelli, Sarro, Scoma, Tartaglione, Musella, Ravetto.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. In deroga all'articolo 24, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le Università possono continuare ad attuare per l'anno accademico 2019/2020 le procedure di valutazione per il reclutamento dei ricercatori a tempo indeterminato come disposte dall'articolo 1, commi 5 e 7, del decreto-legge 10 novembre 2008 n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1;

  A tale fine, i candidati in possesso del dottorato di ricerca o di un titolo riconosciuto equipollente anche conseguito all'estero, con almeno tre insegnamenti universitari a contratto, con pubblicazioni di rilevanza anche internazionale, che hanno ottenuto un assegno di ricerca della durata di almeno quarantotto mesi anche non continuativi di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di contratti a tempo determinato o di formazione, retribuiti di collaborazione coordinata e continuativa, o a progetto, di rapporti di collaborazione retribuita equipollenti ai precedenti presso università o enti di ricerca della stessa durata, sono inseriti a domanda in un albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza in base al settore scientifico-disciplinare di afferenza, che non dà diritto alla docenza e rimane valido per un triennio, dietro valutazione dei titoli e dei curricula scientifici e didattici posseduti. Conseguentemente, le Università, con chiamata diretta, possono attingere dall'albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza per l'assunzione dei ricercatori a tempo indeterminato con modalità da disciplinare con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanare entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge.
3. 7. (ex 4. 11.) Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Rizzetto.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali per le assunzioni di personale di cui al comma 1, le amministrazioni dello Stato, incluse quelle locali, presso le quali operano lavoratori destinatari del trattamento di mobilità in deroga di cui all'Accordo Istituzionale del 7 dicembre 2016, provvedono a predisporre percorsi formativi dedicati finalizzati alla qualificazione professionale. La formazione è finalizzata all'acquisizione di titoli utili ai fini della valutazione nel corso di procedure concorsuali bandite dall'amministrazione presso la quale prestano la propria attività. Le amministrazioni vi provvedono nell'ambito delle ordinarie risorse finanziarie disponibili.
3. 8. (ex 4.22.) Ferro, Deidda, Prisco, Rizzetto, Donzelli, Bucalo, Silvestroni.
(Inammissibile)

  Al comma 2, alinea, dopo le parole: di cui al comma 1 predispongono aggiungere le seguenti: un piano di sviluppo delle competenze informatiche e digitali volto a rafforzare l'infrastruttura tecnologica e digitale dell'amministrazione e a potenziare le qualifiche professionali del personale assunto alla data di entrata in vigore della presente legge. Le amministrazioni di cui al comma 1 predispongono, altresì

  Conseguentemente al comma 3, primo periodo, dopo le parole: previa richiesta delle amministrazioni interessate, aggiungere le seguenti: valutata sulla base delle risultanze del piano di sviluppo delle competenze informatiche e digitali di cui al comma 2, e.
3. 9. (ex 4. 25.) Zangrillo, Polverini, Sisto, Calabria, Cannatelli, Fatuzzo, Milanato, Rotondi, Santelli, Sarro, Scoma, Tartaglione, Musella, Ravetto.

  Al comma 2, alinea, sostituire le parole: il piano dei fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001 con le seguenti: programmi di riorganizzazione dei fabbisogni e qualifiche professionali.

  Conseguentemente:
   al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: del piano dei fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6-ter del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001 con le seguenti: dei programmi di riorganizzazione dei fabbisogni e qualifiche professionali.
   al comma 4, sostituire le parole da: del piano dei fabbisogni definito con le seguenti: dei programmi di riorganizzazione dei fabbisogni e qualifiche professionali definiti.
3. 10. (ex 4. 26.) Polverini, Sisto, Zangrillo, Calabria, Cannatelli, Fatuzzo, Milanato, Musella, Rotondi, Santelli, Sarro, Scoma, Tartaglione.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, previa adozione da parte delle amministrazioni di cui al comma 1, di tutti gli atti necessari a colmare le lacune organizzative in grado di supportare tali professionalità.
3. 11. (ex 4. 29.) Prisco, Donzelli, Rizzetto, Bucalo.

  Al comma 4, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il 50 per cento delle assunzioni di cui alla presente lettera è riservato al personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 31 dicembre 2018 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. 12. (ex 4. 31.) Lacarra, Serracchiani, Viscomi, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri, Mura, Zan.

  Al comma 4, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il 50 per cento dei posti messi a concorso è riservato al personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 31 dicembre 2018 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.
*3. 13. (ex *4. 32.) Bucalo, Rizzetto, Frassinetti, Mollicone.

  Al comma 4, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il 50 per cento dei posti messi a concorso è riservato al personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 31 dicembre 2018 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.
*3. 14. (ex *4. 33.) Sisto, Zangrillo, Calabria, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Milanato, Rotondi, Santelli, Sarro, Scoma, Tartaglione, Musella, Ravetto.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   c) con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, le graduatorie di merito relative ai concorsi pubblici per titoli ed esami finalizzati al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia indetti con decreto della Direzione Generale per il Personale scolastico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, prot. nn. 105, 106 e 107 del 23 febbraio 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – 4a Serie speciale Concorsi ed Esami n. 16 del 26 febbraio 2016) sono trasformate in graduatorie ad esaurimento costituite su base provinciale. In deroga alla normativa vigente il personale docente iscritto nella graduatoria di una provincia può chiedere l'inserimento anche in una graduatoria di una o più provincie oltre a quella in cui è collocato per la classe di concorso per la quale ha sostenuto il concorso e nella posizione spettante sulla base del punteggio conseguito. Il Ministero per l'istruzione, l'università e la ricerca avvia nuove procedure concorsuali subordinatamente all'avvenuta immissione in ruolo, nella stessa amministrazione, di tutti i soggetti collocati nelle suddette graduatorie.
3. 15. (ex 4. 35.) Paolo Russo, D'Attis, Casciello, Pentangelo, Sarro, Aprea, Marin, Marrocco, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte, Sisto, Zangrillo, Polverini, Calabria, Cannatelli, Fatuzzo, Milanato, Rotondi, Santelli, Scoma, Tartaglione, Musella, Ravetto.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata al 31 dicembre 2019, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e degli idonei.
3. 16. (ex 4. 40.) Polverini, Sisto, Zangrillo, Calabria, Cannatelli, Fatuzzo, Milanato, Musella, Rotondi, Santelli, Sarro, Scoma, Tartaglione.

  Sopprimere il comma 6.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  17. All'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 le parole da: «e possono essere espletati» fino alla fine del periodo, sono soppresse.
3. 17. (ex 4. 43.) Sisto, Zangrillo, Calabria, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Milanato, Rotondi, Santelli, Sarro, Scoma, Tartaglione, Musella, Ravetto.

  Al comma 6, lettera b), numero 3), sostituire le parole: forme semplificate di svolgimento delle prove scritte, anche con le seguenti: la possibilità di svolgere le prove scritte,

  Conseguentemente, alla medesima lettera, medesimo numero 3), sostituire le parole: con risposta a scelta multipla con le seguenti: a risposta a scelta multipla nel caso in cui non si sia svolta la prova preselettiva di cui al numero 1).
3. 18. (ex 0. 4. 100. 1.) Polverini, Zangrillo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Sisto, Milanato, Tartaglione.

  Al comma 6, lettera b), numero 4) sopprimere le parole: o in sostituzione delle medesime.
3. 19. (ex 0. 4. 100. 2.) Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Sisto, Milanato, Tartaglione.

  Al comma 6, lettera b), numero 5), sopprimere la parola: anche;

  Conseguentemente, al medesimo numero, sostituire la parola: telematici con la seguente: digitali.
3. 20. (ex 0. 4. 100. 4.) Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Sisto, Milanato, Tartaglione.

  Al comma 6, lettera b), sopprimere il numero 6).
3. 21. (ex 0. 4. 100. 5.) Fatuzzo, Polverini, Zangrillo, Cannatelli, Musella, Rotondi, Scoma, Sisto, Milanato, Tartaglione.

  Al comma 6, lettera b), numero 6), sopprimere le parole: nei casi di assunzione per determinati profili mediante concorso per titoli ed esami.
3. 22. (ex 0. 4. 100. 6.) Viscomi, Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Zan.

  Al comma 6, lettera b), numero 7) dopo le parole: di titoli, aggiungere le seguenti: ovvero di esperienze lavorative,.
3. 23. (ex 0. 4. 100. 7.) Polverini, Zangrillo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Sisto, Milanato, Tartaglione.

  Al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:
   sopprimere le parole:, anche ricorrendo al finanziamento tramite le risorse dei fondi strutturali e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,;
   aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'attuazione delle disposizioni del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. 300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

  Al comma 8, premettere le seguenti parole: Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,;
3. 301. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

  Al comma 8, dopo le parole: decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aggiungere le seguenti: dalle Regioni, dagli enti del servizio sanitario regionale e dagli enti locali.

  Conseguentemente, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l'ottavo periodo è soppresso.
3. 24. De Luca.
(Inammissibile)

  Al comma 9, sopprimere le lettere a) e b).
3. 25. (ex 0. 4. 101. 4.) Viscomi, Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Zan.

  Al comma 9, lettera b), sostituire la parola: tempestivamente con le seguenti: entro dieci giorni.
3. 26. Polverini, Zangrillo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma.

  Al comma 9, lettera b), dopo le parole «del dipendente in disponibilità» aggiungere, in fine, le seguenti: «e al comma 4,» le parole: «decorsi due mesi» sono sostituite dalle seguenti: «decorsi quindici giorni».
3. 27. Musella.

  Al comma 9, lettera c), numero 1), dopo le parole: del presente decreto, aggiungere le seguenti: e in ogni caso, previo espletamento di procedure selettive pubbliche e imparziali.
3. 28. (ex 0. 4. 101. 5.) Viscomi, Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Zan.

  Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
  10-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in relazione alle ordinarie facoltà assunzionali riferite all'anno 2019, l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data del 31 dicembre 2018 è prorogata al 31 dicembre 2019, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  10-ter. Al comma 15 dell'articolo 22 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, secondo periodo, le parole: «20 per cento» sono sostituite con le seguenti: «50 per cento».
  10-quater. Al comma 1, dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, lettera c), le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2018».
  10-quinquies. Alle disposizioni di cui ai precedenti commi da 10-bis a 10-quater si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 298, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
3. 29. (ex 4. 48.) Epifani, Speranza, Fornaro.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. All'articolo 22, comma 15, secondo periodo, del decreto legislativo 22 maggio 2017, n. 75, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento».
3. 30. Bordonali, Stefani.

  Al comma 11, primo periodo, dopo le parole: in quiescenza aggiungere le seguenti: da almeno due anni e.
3. 31. (ex 0. 4. 102. 1.) Cannatelli, Zangrillo, Polverini, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Sisto, Milanato, Tartaglione.

  Al comma 11, primo periodo, sostituire la parola: quattro con la seguente: due.
3. 32. (ex 0. 4. 102. 2.) Viscomi, Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Zan.

  Al comma 11, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, limitatamente ai periodi terzo, quarto e quinto.
3. 33. (ex 0. 4. 102. 3.) Polverini, Cannatelli, Zangrillo, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Sisto, Milanato, Tartaglione.

  Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono altresì esclusi dalla nomina a presidente o componente di una commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego i dipendenti in quiescenza che hanno aderito alla misura sperimentale Quota 100 di cui all'articolo 14 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4.
3. 34. (ex 0. 4. 102. 4.) Cannatelli, Zangrillo, Polverini, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Sisto, Milanato, Tartaglione.

  Al comma 13, primo periodo, dopo le parole: legge 30 luglio 2010, n. 122, aggiungere le seguenti: sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati definito dall'Istituto nazionale di statistica.
3. 35. (ex 0. 4. 102. 5.) Viscomi, Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Zan.

  Sopprimere il comma 14.
3. 36. (ex 0. 4. 102. 6.) Viscomi, Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Zan.

  Al comma 15, aggiungere, in fine il seguente periodo: All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. 302. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  17. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a partire dall'anno 2019 ai comuni, alle unioni di comuni e alle città metropolitane non si applicano i divieti assunzionali previsti nelle seguenti disposizioni:
   a) articolo 1, commi 470 e 508, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
   b) articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;
   c) articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni;
   d) articolo 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
   e) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
*3. 37. (ex *4. 53.) Rizzetto, Prisco, Bucalo, Donzelli, Silvestroni.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  17. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a partire dall'anno 2019 ai comuni, alle unioni di comuni e alle città metropolitane non si applicano i divieti assunzionali previsti nelle seguenti disposizioni:
   a) articolo 1, commi 470 e 508, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
   b) articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;
   c) articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni;
   d) articolo 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
   e) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
*3. 38. (ex *4. 54.) Epifani, Speranza, Fornaro.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  17. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a partire dall'anno 2019 ai comuni, alle unioni di comuni e alle città metropolitane non si applicano i divieti assunzionali previsti nelle seguenti disposizioni:
   a) articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;
   b) articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni;
   c) articolo 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
   d) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
**3. 39. (ex **4. 55.) Viscomi, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Zan.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  17. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a partire dall'anno 2019 ai comuni, alle unioni di comuni e alle città metropolitane non si applicano i divieti assunzionali previsti nelle seguenti disposizioni:
   a) articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;
   b) articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni;
   c) articolo 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
   d) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
**3. 40. (ex **4. 56.) Prisco, Donzelli, Rizzetto, Bucalo.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  17. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a partire dall'anno 2019 ai comuni, alle unioni di comuni e alle città metropolitane non si applicano i divieti assunzionali previsti nelle seguenti disposizioni:
   a) articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;
   b) articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni;
   c) articolo 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
   d) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
**3. 41. (ex **4. 57.) Pella, Zangrillo, Sisto, Polverini, Calabria, Cannatelli, Fatuzzo, Milanato, Rotondi, Santelli, Sarro, Scoma, Tartaglione, Musella, Ravetto.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  17. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A decorrere dall'anno 2019, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, gli enti locali possono computare anche le cessazioni dal servizio del personale di ruolo programmate nella medesima annualità. Le assunzioni di cui al precedente periodo non possono essere effettuate prima dalle cessazioni che concorrono a produrre il relativo turn-over. La disciplina di cui ai due precedenti periodi si applica anche agli enti destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».
*3. 42. (ex *4. 58.) Prisco, Donzelli, Rizzetto, Bucalo.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  17. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A decorrere dall'anno 2019, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, gli enti locali possono computare anche le cessazioni dal servizio del personale di ruolo programmate nella medesima annualità. Le assunzioni di cui al precedente periodo non possono essere effettuate prima dalle cessazioni che concorrono a produrre il relativo turn-over. La disciplina di cui ai due precedenti periodi si applica anche agli enti destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».
*3. 43. (ex *4. 60.) Epifani, Speranza, Fornaro.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  17. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A decorrere dall'anno 2019, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, gli enti locali possono computare anche le cessazioni dal servizio del personale di ruolo programmate nella medesima annualità. Le assunzioni di cui al precedente periodo non possono essere effettuate prima dalle cessazioni che concorrono a produrre il relativo turn-over. La disciplina di cui ai due precedenti periodi si applica anche agli enti destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».
*3. 44. (ex *4. 61.) Pella, Zangrillo, Sisto, Polverini, Calabria, Cannatelli, Fatuzzo, Milanato, Rotondi, Santelli, Sarro, Scoma, Tartaglione, Musella, Ravetto.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  17. In conformità alle esigenze di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa e in considerazione dei reiterati vincoli del turn-over nella pubblica amministrazione, la validità delle graduatorie, vigenti all'entrata in vigore della presente legge e relative a procedure concorsuali per assunzioni a tempo indeterminato, indette dalle pubbliche amministrazioni nelle quali risultano collocati ancora soggetti dichiarati idonei è prorogata, ferma restando la prioritaria assunzione dei vincitori, fino a completo esaurimento delle stesse graduatorie. Conseguentemente l'esperimento di nuove procedure concorsuali è subordinato all'avvenuta immissione in ruolo di tutti i soggetti che hanno sostenuto con successo prove concorsuali e collocati come idonei nelle proprie graduatorie.
3. 45. (ex 4. 62.) Rizzetto.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  17. Per le finalità di cui al comma 4, lettera a), l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data del 31 dicembre 2018 e relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata al 31 dicembre 2019, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
*3. 46. (ex *4. 63.). Polverini, Sisto, Zangrillo, Calabria, Cannatelli, Fatuzzo, Milanato, Rotondi, Santelli, Sarro, Scoma, Tartaglione, Musella, Ravetto.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  17. Per le finalità di cui al comma 4, lettera a), l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data del 31 dicembre 2018 e relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata al 31 dicembre 2019, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
*3. 47. (ex *4. 64.) Rizzetto.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  17. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni presso le pubbliche amministrazioni, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, è prorogata al 31 dicembre 2019.
3. 48. (ex 4. 65.) Rizzetto, Prisco, Bucalo, Donzelli, Silvestroni.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  17. In attuazione degli articoli 1014 e 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 il Ministero dell'interno include nello scorrimento della graduatoria del concorso per allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica, sicurezza del 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 40 del 26 maggio 2017, gli idonei non vincitori ricompresi nelle aliquote dei volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo partecipanti al concorso.
3. 49. (ex 4. 66.) Ferro, Deidda, Prisco, Rizzetto, Donzelli, Bucalo, Silvestroni.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  17. All'articolo 11, comma 2-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'alinea, dopo le parole: «per l'assunzione di 893 allievi agenti della polizia di Stato» sono inserite le seguenti: «e mediante scorrimento della graduatoria per esame e per titoli relativa a 179 allievi agenti della polizia di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Capo della Polizia – direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (4a serie speciale) del 26 maggio 2017, e mediante scorrimento della graduatoria finale per 76 allievi agenti della polizia di Stato, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c) del decreto del Capo della Polizia – direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (4a serie speciale) del 26 maggio 2017»;
   b) alla lettera b) dopo le parole: «alla relativa prova scritta d'esame e secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito,» sono inserite le seguenti: «e alle prove pratiche se già sostenute,» e le parole da: «, alla data del 1o gennaio 2019» fino alla fine della lettera, sono sostituite dalle seguenti: «dei requisiti previsti dal bando di concorso pubblico per l'assunzione di 893, 179 e 76 allievi agenti della Polizia di Stato, bandito con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017».
3. 50. (ex 3. 23.) Fiano, Martina.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  17. All'articolo 11, comma 2-bis, lettera b), del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono soppresse le parole da: «purché in possesso» fino alla fine della lettera, e alla lettera c) le parole: «dei requisiti» sono sostituite dalle seguenti: «del requisito».
3. 51. (ex 4. 68.) Silvestroni, Prisco, Ferro, Deidda, Donzelli, Zucconi, Lucaselli, Rizzetto, Bucalo.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  17. All'articolo 11, comma 2-bis, lettera b), del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono soppresse le parole da: «purché in possesso» fino alla fine della lettera
3. 52. (ex 4. 70.) Ferro, Deidda, Prisco, Rizzetto, Donzelli, Bucalo, Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  17. All'articolo 11, comma 2-bis, lettera b), del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, le parole da: «, alla data» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «dell'idoneità psico-fisica».
3. 53. (ex 4. 69.) Prisco, Ferro, Deidda, Donzelli, Silvestroni, Zucconi, Lucaselli, Rizzetto, Bucalo.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  17. All'articolo 11, comma 2-bis, lettera b) del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni nella legge 11 febbraio 2019, n. 12, le parole da: «, alla data del 1o gennaio 2019» fino alla fine della lettera, sono sostituite dalle seguenti: «dei requisiti previsti dal bando di concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017».
*3. 54. (ex 3. 24.) Fiano, Martina.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  17. All'articolo 11, comma 2-bis, lettera b), del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, le parole da: «, alla data del 1o gennaio 2019» fino alla fine della lettera, sono sostituite dalle seguenti: «dei requisiti previsti dal bando di concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito, con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017».
*3. 55. (ex 4. 67.) Prisco, Donzelli, Rizzetto, Bucalo, Ferro, Deidda, Montaruli, Silvestroni, Zucconi, Lucaselli.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  17. All'articolo 11 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «2-sexies. Il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75 decade alla firma di ogni contratto collettivo nazionale di lavoro che ottemperi al disposto di cui al comma 1 dello stesso articolo, in riferimento alla progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale, anche di livello dirigenziale».
3. 56. (ex 3. 19.) Carnevali.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  17. All'articolo 11-bis, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, le parole: «per i comuni privi di posizioni dirigenziali» sono soppresse.
3. 57. (ex 3. 22.) Prisco, Donzelli, Rizzetto, Bucalo.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  17. All'articolo 23, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo le parole: «le regioni a statuto ordinario e le città Metropolitane» sono aggiunte le seguenti: «, le province e i comuni».
3. 58. (ex 3. 17.) Lepri, Serracchiani, Viscomi, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Mura, Zan.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  17. Al decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, all'articolo 9, comma 1-quinquies, le parole: «anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto» sono sostituite dalle seguenti: «esclusi e fatti salvi i processi di stabilizzazione in atto».
3. 59. (ex 4. 52.) Bucalo, Rizzetto, Ferro, Deidda

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  17. Il secondo periodo del comma 365 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è soppresso.
3. 60. (vedi 0. 4. 101. 6.) Carnevali.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  17. Per i dirigenti scolastici a decorrere dal 1o settembre 2019, sono versate nel Fondo unico nazionale di cui all'articolo 42 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 1o marzo 2002 le quote di retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti scolastici cessati dal servizio tra il 31 agosto 2012 e il 31 agosto 2018. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei dirigenti scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205.
3. 61. (ex 3. 7.) Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Rizzetto.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Intervento in favore dell'autonomia gestionale delle amministrazioni pubbliche)

  1. L'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale dipendente anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è autonomamente determinato da ogni ente, nel rispetto delle disposizioni contrattuali, con il solo limite finanziario previsto dall'articolo 1, comma 557-quater, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e successive modificazioni e integrazioni, sia per gli enti sottoposti al rispetto del patto di stabilità che per quelli non sottoposti al rispetto del patto di stabilità.
3. 01. (ex 4. 02.) Polverini, Zangrillo, Sisto, Calabria, Cannatelli, Fatuzzo, Milanato, Rotondi, Santelli, Sarro, Scoma, Tartaglione, Musella, Ravetto.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Misure per il pieno rispetto dell'articolo 97 della Costituzione)

  1. Al fine di garantire il pieno rispetto di quanto disposto dall'articolo 97 della Costituzione all'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 le parole da: «, e possono essere espletati» fino alla fine del periodo sono soppresse.
3. 02. (ex 4. 03.) Sisto, Zangrillo, Polverini, Calabria, Cannatelli, Fatuzzo, Milanato, Rotondi, Santelli, Sarro, Scoma, Tartaglione, Musella, Ravetto.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Assunzione personale dei comuni)

  1. A decorrere dall'anno 2019 per i comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti non trova applicazione l'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In tali comuni, a decorrere dal 2019, sono ammesse nuove assunzioni nel limite del 50 per cento, arrotondato per eccesso, dei posti ancora vacanti rispetto al limite massimo di personale previsto dal decreto del Ministero dell'interno 10 aprile 2017.
  2. L'articolo 1, commi 557, 557-bis, 557-ter, 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dall'anno 2019 non trova applicazione nei confronti dei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti. In tali comuni, a decorrere dal 2019, sono ammesse nuove assunzioni sino al 25 per cento, arrotondato per eccesso, dei posti ancora vacanti rispetto al limite massimo di personale previsto dal decreto del Ministero dell'interno 10 aprile 2017.
  3. Qualora, per i comuni di cui ai commi 1 e 2, il rapporto tra dipendenti e popolazione previsto dal decreto del Ministero dell'interno 10 aprile 2017 venisse ridotto in sede di rideterminazione triennale di cui all'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le assunzioni di cui ai commi 1 e 2 non possono essere considerate esuberi.
3. 03. (ex 4. 04.) Ciaburro, Caretta, Bucalo, Prisco, Rizzetto.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. In deroga all'articolo 1, comma 361 della legge del 30 dicembre 2018, n. 145 anche al fine di procedere al reclutamento di personale per cessazioni non programmabili, gli enti locali e le regioni hanno la facoltà di limitare nel bando dei concorsi il numero degli eventuali idonei in misura non superiore al venti per cento dei posti messi a concorso, con arrotondamento all'unità superiore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 400, comma 15 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
3. 04. (vedi 4. 05.) Carla Cantone, Serracchiani, Viscomi, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Zan.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Potenziamento dell'attività di controllo per i dipendenti assenti dal servizio)

  1. All'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
   « c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  2-bis. Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia sono effettuati, sul territorio nazionale, in via esclusiva dall'Inps d'ufficio o su richiesta con oneri a carico dell'Inps che provvede nei limiti delle risorse trasferite delle Amministrazioni interessate. Al fine di potenziare gli accertamenti di cui al precedente periodo, svolti, in via prioritaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 340, legge 27 dicembre 2013, n. 147 dai medici inseriti nelle liste ad esaurimento di cui all'articolo 4, comma 10-bis, decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, ivi comprese tutte le attività ambulatoriali inerenti alle medesime funzioni, il numero di controlli domiciliari e ambulatoriali da eseguire nelle fasce di reperibilità, da assegnare a ciascun medico, non potrà essere inferiore a quello indicato all'articolo 7, comma 1, decreto ministeriale 18 aprile 1996. Il rapporto dei medici, di cui al periodo precedente, prosegue senza soluzione di continuità fino ad esaurimento della lista, ed è disciplinato da una convenzione del tutto conforme ai contratti collettivi nazionali di lavoro, anche in tema di tutele, e in continuità con la disciplina, ivi compresa la misura dei compensi e dei rimborsi, emanate ai sensi dell'articolo 5, comma 13, decreto-legge 13 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. L'atto di indirizzo per la stipula delle convenzioni è adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro della salute, sentito l'Inps per gli aspetti organizzativo-gestionali e sentite la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri e le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative».

  2. Dalle disposizioni di cui al comma precedente non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. 05. (ex 4. 09.) Epifani, Speranza, Fornaro.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Al comma 1, lettera c) e al comma 2, lettera b) dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018».
  2. Fermo restando il possesso di tutti gli altri requisiti previsti, il termine di cui al comma 1, lettera c) e comma 2, lettera b) dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è prorogato fino al 31 dicembre 2018 per le Amministrazioni presso le quali non sia annoverato personale che maturi il triennio previsto entro la data del 31 dicembre 2017.
  3. In assenza di personale in possesso di tutti i requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 o delle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il termine del 31 dicembre 2017 ivi stabilito è prorogato al 31 dicembre 2018.
  4. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle proprie risorse.
3. 06. (ex 4. 010.) Aprea, Casciello, Marin, Marrocco, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte, Sisto, Zangrillo, Polverini, Calabria, Cannatelli, Fatuzzo, Milanato, Rotondi, Santelli, Sarro, Scoma, Tartaglione, Musella, Ravetto.