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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 2 aprile 2019

ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME: DDL N. 1433 E ABB.

Ddl n. 1433 e abb. – Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni

Tempo complessivo: 16 ore, di cui:
• Discussione sulle linee generali: 6 ore;
• Seguito dell'esame: 10 ore.

Discussione generale Seguito dell'esame
Relatore per la maggioranza 20 minuti 20 minuti
Relatore di minoranza 10 minuti 10 minuti
Governo 20 minuti 20 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti 10 minuti
Tempi tecnici 1 ora e 20 minuti
Interventi a titolo personale 46 minuti 1 ora e 25 minuti

(con il limite massimo di 15 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)

Gruppi 4 ore e 14 minuti 6 ore e 15 minuti
 MoVimento 5 Stelle 48 minuti 1 ora e 19 minuti
 Lega – Salvini premier 40 minuti 59 minuti
 Partito Democratico 36 minuti 1 ora e 9 minuti
 Forza Italia – Berlusconi presidente 36 minuti 1 ora e 6 minuti
 Fratelli d'Italia 32 minuti 38 minuti
 Liberi e Uguali 31 minuti 31 minuti
 Misto: 31 minuti 33 minuti
  Civica Popolare-AP-PSI-Area Civica 7 minuti 7 minuti
  Minoranze Linguistiche 7 minuti 7 minuti
  Noi Con l'Italia-USEI 7 minuti 7 minuti
  +Europa-Centro Democratico 5 minuti 6 minuti
  MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero 5 minuti 6 minuti

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 2 aprile 2019.

  Amitrano, Battelli, Bazzaro, Benvenuto, Bianchi, Bitonci, Bonafede, Borghese, Claudio Borghi, Brescia, Buffagni, Businarolo, Campana, Cancelleri, Carfagna, Castelli, Castiello, Cirielli, Colletti, Colucci, Comencini, Cominardi, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Daga, Del Barba, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Fantinati, Ferraresi, Ferrari, Fioramonti, Gregorio Fontana, Lorenzo Fontana, Fraccaro, Frailis, Frusone, Galli, Gallinella, Gallo, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgetti, Grande, Grillo, Grimoldi, Guerini, Guidesi, Invernizzi, Lollobrigida, Lorefice, Lorenzin, Losacco, Lupi, Manzato, Micillo, Molinari, Molteni, Morelli, Morrone, Occhionero, Pagani, Parolo, Perego Di Cremnago, Picchi, Rampelli, Ripani, Rixi, Rizzo, Rosato, Roberto Rossini, Ruocco, Saltamartini, Schullian, Scoma, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora, Spadoni, Spessotto, Toccalini, Tofalo, Traversi, Maria Tripodi, Vacca, Valente, Vignaroli, Villarosa, Raffaele Volpi, Zóffili.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Amitrano, Battelli, Bazzaro, Benvenuto, Bianchi, Bitonci, Bonafede, Borghese, Claudio Borghi, Brescia, Buffagni, Businarolo, Campana, Cancelleri, Carfagna, Castelli, Castiello, Cirielli, Colletti, Colucci, Comencini, Cominardi, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Daga, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Fantinati, Ferraresi, Fioramonti, Gregorio Fontana, Lorenzo Fontana, Fraccaro, Frailis, Frusone, Galli, Gallinella, Gallo, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgetti, Grande, Grillo, Grimoldi, Guerini, Guidesi, Invernizzi, Lollobrigida, Lorefice, Lorenzin, Losacco, Lupi, Manzato, Micillo, Molinari, Molteni, Morelli, Morrone, Occhionero, Parolo, Picchi, Rampelli, Rixi, Rizzo, Rosato, Ruocco, Saltamartini, Schullian, Scoma, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora, Spadoni, Spessotto, Tofalo, Vacca, Valente, Vignaroli, Villarosa, Raffaele Volpi, Zóffili.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 1o aprile 2019 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   BRAMBILLA: «Introduzione dell'articolo 544-bis.1 del codice penale, concernente il divieto di macellazione, commercio e consumo delle carni di cane e gatto» (1720);
   VERSACE: «Disposizioni concernenti il reclutamento degli atleti paralimpici con disabilità fisiche nei gruppi sportivi militari e dei corpi dello Stato» (1721);
   ROBERTO ROSSINI ed altri: «Disposizioni per la prevenzione e il contrasto delle molestie morali e delle violenze psicologiche in ambito lavorativo» (1722).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge BERGAMINI: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'utilizzo dei big data, su eventuali violazioni della disciplina per la protezione dei dati personali, nonché sulla manipolazione di dati conservati su piattaforme informatiche o comunque su supporto tecnologico e dei servizi telematici per la realizzazione di reti sociali virtuali» (220) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Fiorini.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:  
   II Commissione (Giustizia):
  BRUNO BOSSIO: «Modifiche alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di soppressione del requisito dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione per l'iscrizione nell'albo degli avvocati, di ammissione al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori e di esame per l'abilitazione all'esercizio della professione» (1237) Parere delle Commissioni I, V, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e XIV;
  BOCCIA: «Modifica all'articolo 591 del codice di procedura civile, in materia di vendita dei beni pignorati mediante conferimento a un fondo immobiliare» (1370) Parere delle Commissioni I, V e VI;
  COSTA: «Modifica alla legge 9 gennaio 2019, n. 3, in materia di ambito di applicazione delle disposizioni riguardanti il divieto di concessione dei benefìci penitenziari» (1564) Parere delle Commissioni I e V.
   VII Commissione (Cultura):
  APREA ed altri: «Disposizioni per il riconoscimento degli alunni con alto potenziale cognitivo o plusdotazione» (1291) Parere delle Commissioni I, IV, V, XI, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
   VIII Commissione (Ambiente):
  PELLA ed altri: «Disposizioni generali in materia di interventi di ricostruzione e rilancio produttivo a seguito di calamità naturali, nonché deleghe al Governo per la disciplina della concessione di contributi per il ristoro dei danni e dell'istituzione di zone franche urbane nei territori colpiti» (1293) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), IX, X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XII, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
   XI Commissione (Lavoro):
  PALLINI ed altri: «Disposizioni in materia di requisiti per la partecipazione ai concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi» (1031) Parere delle Commissioni I e VII.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 28 marzo 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza della professione infermieristica (ENPAPI), per l'esercizio 2017, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 128).
  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 28 marzo 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico meridionale, per l'esercizio 2017, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 129).
  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 28 marzo 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), per gli esercizi 2015 e 2016, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 130).
  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissione dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

  Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso decreti ministeriali recanti variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, concernenti il centro di responsabilità «Capitanerie di porto», autorizzate in data 18 maggio e 5 ottobre 2018, ai sensi dell'articolo 33, comma 4-quinquies, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  Questi decreti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).

  Il Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso decreti ministeriali recanti variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, di pertinenza del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, autorizzate nel periodo febbraio-dicembre 2018, ai sensi dell'articolo 33, commi 4 e 4-quinquies, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  Questi decreti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione di delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, in data 26 marzo 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le seguenti delibere CIPE, che sono trasmesse alle sottoindicate Commissioni:
   n. 62/2018 del 28 novembre 2018, concernente «Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443 del 2001) – Velocizzazione della linea ferroviaria Catania-Siracusa: tratta Bicocca-Targia 1o lotto funzionale Bicocca-Augusta – Ridefinizione del limite di spesa dell'opera e utilizzo dei ribassi d'asta» – alla V Commissione (Bilancio), alla VIII Commissione (Ambiente) e alla IX Commissione (Trasporti);
   n. 78/2018 del 28 novembre 2018, concernente «Fondo sanitario nazionale 2018 – Ripartizione tra le regioni delle risorse destinate al finanziamento della sanità penitenziaria» – alla II Commissione (Giustizia), alla V Commissione (Bilancio) e alla XII Commissione (Affari sociali).

Trasmissione dal Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale.

  Il Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale, con lettera in data 20 marzo 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 22, comma 6, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, la relazione sulla bonifica dei siti di discarica abusivi oggetto della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014 (causa C- 196/13), riferita al periodo da luglio a dicembre 2018 (Doc. CCXXXV, n. 2).
  Questa relazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente).

Annunzio di risoluzioni del Parlamento europeo.

  Il Parlamento europeo ha trasmesso le seguenti risoluzioni, approvate nella tornata dal 14 al 17 gennaio 2019, che sono assegnate, ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), se non già assegnate alle stesse in sede primaria:
   Risoluzione legislativa sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2006/1/CE, relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada (Doc. XII, n. 253) – alla IX Commissione (Trasporti);
   Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante attuazione delle clausole di salvaguardia e di altri meccanismi che consentono la revoca temporanea delle preferenze in alcuni accordi conclusi tra l'Unione europea e alcuni paesi terzi (Doc. XII, n. 254) – alla X Commissione (Attività produttive);
   Risoluzione legislativa sulla proposta di decisione del Consiglio che modifica lo statuto della Banca europea per gli investimenti (Doc. XII, n. 255) – alla VI Commissione (Finanze);
   Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) (Doc. XII, n. 256) – alla XI Commissione (Lavoro);
   Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla suddivisione dei contingenti tariffari inclusi nell'elenco dell'OMC riferito all'Unione a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione e recante modifica del regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio (Doc. XII, n. 257) – alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e X (Attività produttive);
   Risoluzione legislativa sulla proposta di direttiva del Consiglio che istituisce un documento di viaggio provvisorio dell'Unione europea e abroga la decisione 96/409/PESC (Doc. XII, n. 258) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione legislativa concernente il progetto di decisione del Consiglio relativo alla conclusione dell'accordo sullo status tra l'Unione europea e la Repubblica d'Albania riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica d'Albania (Doc. XII, n. 259) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione legislativa concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione e degli Stati membri, del protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kirghizistan, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (Doc. XII, n. 260) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione sull'impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione (Doc. XII, n. 261) – alla X Commissione (Attività produttive);
   Risoluzione sugli orientamenti dell'Unione europea e il mandato dell'inviato speciale dell'Unione europea per la promozione della libertà di religione o di credo al di fuori dell'Unione europea (Doc. XII, n. 262) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione legislativa concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra (Doc. XII, n. 263) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione legislativa concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione e la Repubblica popolare cinese nel quadro del procedimento DS492 Unione europea – Misure aventi incidenza sulle concessioni tariffarie su taluni prodotti a base di carne di pollame (Doc. XII, n. 264) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione sull'Unione bancaria – relazione annuale 2018 (Doc. XII, n. 265) – alla VI Commissione (Finanze);
   Risoluzione sulle domande di restituzione transfrontaliere delle opere d'arte e dei beni culturali saccheggiati durante conflitti armati e guerre (Doc. XII, n. 266) – alla VII Commissione (Cultura);
   Risoluzione sull'integrazione differenziata (Doc. XII, n. 267) – alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
   Risoluzione sull'indagine strategica OI/2/2017 del Mediatore europeo sulla trasparenza delle discussioni legislative negli organi preparatori del Consiglio UE (Doc. XII, n. 268) – alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 1o aprile 2019, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, la proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in seno al Comitato per la protezione dell'ambiente marino e al Comitato per la sicurezza marittima dell'Organizzazione marittima internazionale in merito all'adozione di modifiche dell'allegato II della convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, di modifiche del codice internazionale 2011 sul programma di miglioramento delle ispezioni durante le visite alle navi portarinfuse e petroliere, di modifiche del codice internazionale per i dispositivi di salvataggio, di modifiche dei moduli C, E e P dell'appendice della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare e del codice internazionale di sicurezza per le navi che utilizzano gas o altri combustibili a basso punto di infiammabilità (COM(2019) 159 final), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento alla III Commissione (Affari esteri), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  La Commissione europea, in data 1o aprile 2019, ha trasmesso un nuovo testo della relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020 – Relazione di sintesi 2018 sulle relazioni annuali di attuazione dei programmi riguardanti l'attuazione nel periodo 2014-2017 (COM(2018) 816 final/2) e dei relativi allegati (COM(2018) 816 final/2 – Annexes 1 to 3), che sostituiscono i documenti COM(2018) 816 final e COM(2018) 816 final – Annexes 1 to 3), già assegnati, in data 29 dicembre 2018, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dal Difensore civico della regione Piemonte.

  Il Difensore civico della regione Piemonte, con lettera in data 26 marzo 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull'attività svolta dallo stesso Difensore civico nell'anno 2018 (Doc. CXXVIII, n. 10).
  Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERROGAZIONI

Iniziative di competenza volte all'erogazione dei compensi spettanti ai componenti della commissione giudicatrice del concorso per il reclutamento del personale docente bandito nel 2016 – 3-00402

A)

   ZANETTIN. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   il Giornale di Vicenza denuncia che, a distanza di oltre un anno dalla conclusione del concorso ordinario riservato agli aspiranti insegnanti di ruolo, non risultano ancora versati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca i compensi spettanti ai commissari, che hanno corretto gli elaborati e interrogato i candidati;
   nelle tasche della maggior parte dei docenti, circa 700 a livello veneto, che hanno dedicato tempo ed energie allo svolgimento del concorso, non è arrivato neppure un centesimo, nemmeno i rimborsi delle spese di trasporto sostenute;
   per un presidente di commissione sono previsti 500 euro lordi e per i commissari 400 euro, somme alle quali si deve aggiungere un euro per ciascun candidato esaminato –:
   quali iniziative di competenza il Governo intenda assumere per garantire ai commissari, nel tempo più ravvicinato possibile, il pagamento dei compensi loro spettanti.
(3-00402)


Elementi e iniziative di competenza in relazione ai fenomeni odorigeni causati dalla raffineria Eni di Taranto nei mesi di luglio e agosto 2018 – 3-00205; 3-00661; 3-00662

B)

   DE GIORGI. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:
   il 18 luglio 2018 emissioni odorigene provenienti dalla raffineria Eni di Taranto hanno reso l'aria irrespirabile in numerosi quartieri cittadini, provocando problemi respiratori soprattutto a soggetti sensibili;
   in quella circostanza, i fenomeni in questione furono definiti dai vertici della stessa azienda come «episodici», aggiungendo che la causa era da ricercarsi in non meglio specificati inconvenienti tecnici e che avrebbero provveduto a fare in modo che una simile situazione non si sarebbe più verificata;
   il 21 agosto 2018, quindi, a poco più di mese dall'evento appena descritto, in gran parte del centro abitato di Taranto, si è registrata nuovamente una fortissima puzza di gas capace di creare diffusi disagi alla cittadinanza;
   a seguito di questo ennesimo inconveniente, poche ore dopo l'azienda Eni ha provveduto a minimizzare l'accaduto (nonostante si sia parlato anche di uno sversamento di idrocarburi in mare), evidenziando che quanto successo era da addebitarsi ad un blocco degli impianti della raffineria (con relativo avvio del sistema di sicurezza) provocato dai fulmini e dai violenti temporali che, in quella giornata, si erano abbattuti sull'intera provincia di Taranto;
   trascorse altre 24 ore, alla luce di analisi dell'aria che hanno comunque rilevato un incremento dei principali parametri (ma sempre, a detta dell'azienda, al di sotto dei limiti di legge), l’Eni ha ritenuto di inviare agli organi di stampa un'ulteriore comunicazione con cui ha inteso smentire che quanto verificatosi il giorno 21 agosto 2018 fosse da addebitare all'attività degli impianti, così come ha voluto escludere che dagli stessi vi sia stata una perdita di prodotto con conseguente sversamento in mare. Ma non basta. L'azienda ha pure sostenuto che tale sversamento si è registrato a causa della gran quantità di pioggia caduta, che ha contribuito a far «defluire direttamente nello scarico a mare di parte delle acque di dilavamento delle strade asfaltate»;
   l'interrogante ha accolto con incredulità e sconcerto le giustificazioni addotte dall'azienda Eni –:
   se il Governo intenda rendere noto se ritiene di assumere iniziative di competenza per procedere ad una serie di verifiche, in particolare per accertare: cosa sia realmente accaduto il 21 agosto 2018, se vi siano state responsabilità da parte dell’Eni per quanto registratosi, quale sia il livello di sicurezza degli impianti della raffineria Eni di Taranto; se intenda assumere iniziative, per quanto di competenza, per chiarire il grado di pericolosità dei fenomeni odorigeni avvertiti dalla cittadinanza, se intenda adottare iniziative di competenza finalizzate ad evitare che in futuro episodi simili di possano ripetere.
(3-00205)


   VIANELLO e CASSESE. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:
   secondo numerosissime segnalazioni pervenute ai vigili del fuoco, all'Arpa, all'azienda sanitaria locale e alle forze dell'ordine, oltre che sui social network, nella serata del 17 luglio 2018 e per tutta la nottata la città di Taranto è stata invasa da un forte odore di gas;
   si apprende da una segnalazione di Asso-Consum ad Arpa Puglia che molti cittadini avrebbero addirittura lamentato disagi fisici, quali bruciore agli occhi, al naso, mal di testa e nausee;
   in una nota, Eni comunica che nell'ambito delle operazioni di riavvio della raffineria di Taranto, a seguito della fermata generale per manutenzione programmata, si è verificata una perdita di gpl — che la società qualifica come «lieve» — da una linea dell'impianto di «trattamento gas» ricevuto dall'unità di distillazione primaria. La perdita ha generato un effetto odorigeno e, secondo la società, sarebbe stata prontamente rimossa ed il fenomeno sarebbe da considerarsi episodico –:
   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti riferiti in premessa e quali elementi intenda fornire sugli impatti ambientali dell'evento occorso;
   quali iniziative, anche di tipo ispettivo, il Ministro interrogato, alla luce degli accadimenti, intenda adottare al fine di individuare le cause dell'accaduto, impedire il ripetersi di eventi simili e preservare da eventuali rischi per l'incolumità pubblica;
   se il Ministro interrogato intenda fornire elementi in ordine al regolare rispetto da parte della società Eni dell'autorizzazione integrata ambientale.
(3-00661)


   VIANELLO. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:
   secondo numerosissime segnalazioni pervenute, nel pomeriggio del 21 agosto 2018 la città di Taranto è stata invasa da un forte odore di gas per un'ennesima volta dopo il recentissimo episodio del 18 luglio 2018, per il quale è stata presentata interrogazione a risposta in Commissione n. 5-00200, presentata il 19 luglio 2018, seduta n. 30;
   parrebbe che il maltempo abbia provocato un blocco agli impianti della raffineria Eni di Taranto, determinando emissioni di fiamme e fumo nero dalle torce d'emergenza;
   l'interrogante, dopo aver personalmente sentito il forte fetore in diversi quartieri della città, è accorso nei pressi della raffineria e, nell'immediatezza, ha verificato la non percepibilità dell'odore di gas, che tuttavia continuava ad essere percepita nel resto della città. Tale fetore è continuato a persistere in città fino a notte fonda;
   l'interrogante ha contattato immediatamente il dipartimento Arpa della città, che ha confermato che, a causa degli eventi meteorici di giorni trascorsi, gli impianti della raffineria sono andati in emergenza, da questo l'accensione delle torce e la puzza di gas percepita dalla cittadinanza;
   ulteriore esasperazione è stata manifestata dai cittadini vessati dalle emissioni odorigene e dai pesanti e non più tollerabili disagi derivanti dalla complessiva situazione di inquinamento;
   si apprende altresì che vi sarebbe anche uno sversamento in mare, sul quale Arpa sta facendo tutti i controlli per verificare se anche questo evento sia legato allo stato di emergenza degli impianti –:
   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e possa riferire sugli impatti ambientali dell'evento occorso;
   con riferimento all'assunto sversamento in mare, se il Ministro interrogato possa confermare se sia effettivamente avvenuto, se sia riconducibile allo stato di emergenza degli impianti e quali azioni intenda porre in essere a tutela delle acque e dell'ambiente;
   quali iniziative, anche di tipo ispettivo, il Ministro interrogato, alla luce degli accadimenti, intenda adottare al fine di individuare le cause dell'accaduto, impedire il ripetersi di eventi simili e preservare da eventuali rischi per l'incolumità pubblica;
   se il Ministro interrogato possa fornire elementi in ordine al regolare rispetto da parte della società Eni dell'autorizzazione integrata ambientale.
(3-00662)


Elementi e iniziative di competenza in relazione alla presenza delle sostanze cosiddette Pfas nelle acque destinate ad uso alimentare sul territorio nazionale e, in particolare, nella regione Veneto – 3-00060

C)

   ZANETTIN. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
   come noto le falde acquifere venete risultano gravemente inquinate da Pfas e da tempo la regione Veneto e Arpav si sono attivate, sia con iniziative relative al monitoraggio e al trattamento delle acque destinate all'alimentazione umana, sia con approfonditi studi per accertare le cause dell'inquinamento. A seguito delle misure tempestivamente adottate dai gestori del servizio idrico interessati, è stata registrata, nella zona in questione, una significativa diminuzione della concentrazione delle sostanze Pfas nelle acque potabili erogate mediante rete acquedottistica, con valori che già dal mese di settembre 2013 risultavano al di sotto dei livelli di performance indicati dall'Istituto superiore di sanità. Grazie all'attività e agli investimenti dei gestori Acque del Chiampo e Acque Veronesi, entro la metà di ottobre 2017 l'acqua distribuita nei comuni con massima esposizione sanitaria rispettava obiettivo di essere priva di Pfas. Secondo gli studi condotti dagli organi di controllo la maggiore responsabilità dell'inquinamento andrebbe ascritta alla ditta Miteni di Trissino, che nei decenni scorsi avrebbe interrato grandi quantità di scarti industriali, che sarebbero filtrati nel sottosuolo raggiungendo ed inquinando la falda. In queste ultime settimane, tuttavia, la ditta Miteni ha sostenuto che in realtà nel Veneto e nel vicentino da anni circolano grandi quantità di prodotti generatori di Pfas, molto più ingenti di quelle da essa prodotte, creando volutamente confusione tra sostanze perfluoroalchiliche prodotte e poi sversate in falda dalla Miteni stessa quanto meno dall'anno 1990 (come attestato dalle indagini ambientali commissionate al tempo da Miteni e rese pubbliche solo nel 2017 grazie all'attività del nucleo operativo ecologico dei carabinieri di Treviso) e quelle acquistate e utilizzate, peraltro in maniera legittima, da altri soggetti. In particolare, la Miteni ha citato uno studio dell'Echa, agenzia di regolamentazione delle sostanze chimiche dell'Unione europea, pubblicato il 26 giugno 2018, documento richiesto da Germania e Norvegia che porterà alla definizione di una norma specifica sull'utilizzo del Pfoa. L'acido Pfoa è la seconda sostanza sostanza considerata più pericolosa (dopo il Pfos) della famiglia Pfas e risulta inserita nella tabella 3, «Schema individuazione target prioritari per il controllo delle sostanze negli articoli», del piano nazionale delle attività di controllo sui prodotti chimici anno 2018, in particolare nel settore tessile e prioritariamente per abbigliamento sportivo e tecnico. Da una parte la regione Veneto ritiene che la Miteni in passato potrebbe aver scaricato 2-3 tonnellate l'anno di sostanze legate ai Pfas, dall'altra ora uno studio della società internazionale Global market insights commissionato dalla stessa Miteni, sostiene che solo nel 2017 sono entrate nel Veneto circa 100 tonnellate di prodotti legati ai Pfas. La Miteni sostiene peraltro che anche l'Echa riporterebbe per il Veneto valori ancora più elevati –:
   di quali dati disponga il Governo circa l'utilizzo sull'intero territorio nazionale e, in particolare, nel Veneto di composti poli o perfluorurati o di altre sostanze organiche che in seguito a processi di degradazione possano rilasciare tali composti poli o perfluorurati;
   di quali dati disponga in ordine ai monitoraggi sulle acque destinate all'alimentazione circa la presenza di Pfas e Pfoa sull'intero territorio nazionale e, in particolare, nel Veneto;
   di quali dati disponga in merito ai monitoraggi sulle acque superficiali circa la presenza di Pfas e Pfoa sull'intero territorio nazionale;
   di quali elementi disponga circa le risultanze analitiche dei controlli effettuati nel settore tessile, se intenda assumere iniziative per estendere il controllo anche ad altri articoli del settore, dato che costituiscono di gran lunga il maggior quantitativo di articoli importati da Paesi extra Unione europea, e se si possa escludere che vi sia dilavamento di sostanze perfluoroalchiliche e loro derivati nel normale uso quotidiano (che comprende pulizia e lavaggi ripetuti) o nei processi di fine vita in discarica.
(3-00060)


Chiarimenti e iniziative in ordine agli obblighi di trasparenza a carico di soggetti che ricevono erogazioni pubbliche previsti dalla legge n. 124 del 2017 – 3-00653

D)

   GIORGIS, SERRACCHIANI e FREGOLENT. — Al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro per la pubblica amministrazione. — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 1 della legge n. 124 del 2017 (legge annuale per il mercato e la concorrenza), ai commi 125-129, ha introdotto obblighi di trasparenza anche a carico di soggetti che ricevono erogazioni pubbliche;
   in particolare, il comma 125 ha previsto che, a decorrere dall'anno 2018, i soggetti di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, i soggetti di cui all'articolo 137 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché le associazioni, le onlus e le fondazioni che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni e con i soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonché con società controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate, e con società in partecipazione pubblica, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate, pubblicano entro il 28 febbraio di ogni anno, nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell'anno precedente;
   le cooperative sociali sono altresì tenute, qualora svolgano attività a favore degli stranieri di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, a pubblicare trimestralmente nei propri siti internet o portali digitali l'elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale;
   le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti sopra citati sono tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato e l'inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla data di cui al periodo precedente –:
   se il Governo intenda adottare iniziative per chiarire se per «incarichi» retribuiti si intendano tutti gli incarichi di cui agli articoli 14, 15, 15-bis del decreto legislativo n. 33 del 2013 (già oggetto di pubblicazione da parte delle amministrazioni eroganti);
   se intendano adottare iniziative per chiarire se siano in ogni caso esclusi dagli obblighi di pubblicazione nella nota integrativa di bilancio di esercizio i corrispettivi erogati alle imprese in adempimento a contratti di appalto o concessione;
   se intendano adottare iniziative per chiarire se gli obblighi valgano solo per operatori rientranti fra quelli sopra citati (associazioni, fondazioni, onlus, cooperative) e per le imprese tenute al bilancio di esercizio, esclusi soggetti non espressamente contemplati, quali, ad esempio, professionisti singoli o associazioni professionali che ricevono incarichi da amministrazioni pubbliche o soggetti assimilati.
(3-00653)


Iniziative di carattere ispettivo volte a verificare la regolarità degli appalti di lavoro all'interno di Inalca e le condizioni dei lavoratori – 3-00491

E)

   ASCARI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro della giustizia, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   il gruppo Cremonini, attraverso Inalca s.p.a., è leader assoluto in Italia e uno dei maggiori player europei nel settore delle carni bovine, detiene la leadership nella produzione di hamburger ed è il più grande produttore italiano di carni in scatola;
   nel 2017 il settore produzione del gruppo ha realizzato ricavi totali per quasi 2 miliardi di euro, il margine operativo lordo ha raggiunto i 109,1 milioni di euro, mentre il risultato operativo è stato pari a 52,3 milioni di euro;
   l'intero settore della produzione del gruppo Cremonini può contare in Italia 12 stabilimenti, di cui 9 dedicati alla produzione di carni bovine e 3 attivi nell'area salumi e snack e gastronomia pronta, mentre all'estero è presente con 27 piattaforme logistico-distributive;
   i dipendenti del settore produzione del gruppo sono circa 5.500, di cui oltre 1.300 distribuiti tra Russia e Africa;
   nei 9 stabilimenti di produzione di carne lavorano 1.050 dipendenti, oltre a altri 1.000 dipendenti della Gescar srl, impresa appaltatrice completamente controllata da Inalca, che somministra manodopera, attraverso appalti e affitti di rami d'azienda, a Inalca stessa;
   Inalca s.p.a., dal 2014, è una partecipata da « IQ made in Italy», una joint venture tra il Fondo strategico italiano e Qatar investment authority, che con una partecipazione di 165 milioni di euro detiene il 28,4 per cento di azioni di Inalca;
   il Fondo strategico italiano è una società di investimento di capitale di rischio con circa 4,4 miliardi di euro di capitale, il cui azionista strategico è la Cassa depositi e prestiti che detiene l'80 per cento della società, mentre Banca d'Italia detiene il restante 20 per cento;
   Inalca, a maggio 2015, ha disdetto il contratto d'appalto con Consorzio Euro 2000, cooperativa appaltatrice che somministrava manodopera all'interno degli stabilimenti Inalca di Lodi, Castelletto e Rieti;
   dal 1o giugno 2015 al 16 dicembre 2015 i 900 lavoratori sono stati assunti a tempo determinato dalla Trenkwalder, impresa interinale, che li ha somministrati nei tre stabilimenti in cui operava in appalto Consorzio Euro 2000;
   dal 17 dicembre 2015 gli stessi 900 lavoratori sono stati assunti dalla Gescar con contratto a tempo indeterminato per ottenere gli sgravi contributivi previsti dalla legge di stabilità per il 2015, come denunciato pubblicamente in più occasioni dalla Flai Cgil;
   in data 2 giugno 2015, Flai Cgil dell'Emilia Romagna ha scritto una lettera al Governo pro tempore per denunciare il pericolo che, nei cambi di appalto come quelli avvenuti in Inalca, potessero maturare le condizioni per frodare lo Stolto e beneficiare ingiustamente degli sgravi contributivi;
   ciononostante, nel settembre 2016, nei confronti di quattro dirigenti della Gescar sarebbe stata formulata la richiesta di rinvio a giudizio per «truffa ai danni dello Stato» per aver ottenuto indebitamente 21 milioni di euro di sgravi contributivi, come previsto dalla legge di stabilità per il 2015;
   già nel lontano 1998 la stessa Inalca spa fu accusata d'intermediazione illegale di manodopera –:
   se siano a conoscenza, per quanto di competenza, della vicenda giudiziaria relativa alla richiesta di rinvio a giudizio di dirigenti Inalca nel 2016, nonché di quella relativa all'accusa di intermediazione illecita rivolta alla società medesima nel 1998, entrambe descritte in premessa;
   quali iniziative di competenza il Governo intenda adottare per evitare che fondi pubblici vengano impiegati per sostenere imprese che auto-appaltano le proprie attività produttive a cooperative non conformemente alla legge, usufruendo di sgravi contributivi;
   se siano state intraprese iniziative al fine di recuperare i contributi ingiustamente erogati ad Inalca s.p.a.;
   quali iniziative, anche promuovendo ispezioni da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro, intenda intraprendere al fine di verificare la regolarità degli appalti di lavoro all'interno di Inalca e delle condizioni a cui sono sottoposti i lavoratori.
(3-00491)


TESTO AGGIORNATO AL 5 APRILE 2019

DISEGNO DI LEGGE: MODIFICHE AL CODICE PENALE, AL CODICE DI PROCEDURA PENALE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLE VITTIME DI VIOLENZA DOMESTICA E DI GENERE (A.C. 1455-A) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: BARTOLOZZI ED ALTRI; CIRIELLI ED ALTRI; ASCARI ED ALTRI; ANNIBALI ED ALTRI; FOTI E BUTTI (A.C. 1003-1331-1403-1457-1534)

A.C. 1455-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 3 e sul subemendamento 0.4.103.1.

A.C. 1455-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

Sul subemendamento 0.4.0103.1.

  Conseguentemente, in caso di approvazione del subemendamento 0.4.0103.1, si intende revocato il parere contrario sull'articolo aggiuntivo 4.0103 espresso nella seduta del 27 marzo 2019.

A.C. 1455-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 1.
(Obbligo di riferire la notizia del reato)

  1. All'articolo 347, comma 3, del codice di procedura penale, dopo le parole: «nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6)» sono inserite le seguenti: «, del presente codice, o di uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, ovvero dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo e secondo comma, del medesimo codice penale,».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.
(Obbligo di riferire la notizia del reato)

  Premettere il seguente articolo:

Art. 01.
(Modifiche al codice penale in materia di bilanciamento delle circostanze per i reati puniti con l'ergastolo)

  1. All'articolo 576 del codice penale, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
  «Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui alla presente sezione, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti».

  2. All'articolo 577 del codice penale, dopo il primo comma è inserito il seguente:
  «Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui alla presente sezione, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti».
01. 04. Morani, Ferri.

  Al comma 1, sostituire le parole: e 612-bis con le seguenti: , 612-bis e 612-ter.

  Conseguentemente:
   all'articolo 3, comma 1, capoverso «2-bis» sostituire le parole: e 612-bis con le seguenti: , 612-bis e 612-ter;
   dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Introduzione dell'articolo 612-ter in materia di diffusioni di immagini o video sessualmente espliciti)

  1. Dopo l'articolo 612-bis del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 612-ter.

(Diffusione di immagini o video privati sessualmente espliciti)
   Salvo che il fatto costituisca reato più grave, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, pubblica o divulga attraverso strumenti informatici o telematici immagini o video privati sessualmente espliciti, comunque acquisiti, realizzati o detenuti, senza il consenso delle persone ivi rappresentate.
   Alla stessa pena soggiace chiunque, in qualsiasi modo venuto in possesso delle immagini o dei video di cui al primo comma, contribuisce alla loro ulteriore divulgazione o non la impedisce.
   Se il fatto previsto dal primo comma è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, oppure da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, in ragione della separazione, del divorzio, della cessazione dell'unione civile ovvero della fine della relazione affettiva, si applica la pena della reclusione da due a sette anni.
   Se in conseguenza del fatto di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona offesa, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.
   La pena è aumentata fino alla metà:
    1) se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
    2) se l'acquisizione delle immagini o dei video pubblicati o divulgati è stata realizzata all'insaputa della vittima.
   Ai fini di cui al presente articolo, per immagini o video privati sessualmente espliciti si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di soggetti consenzienti, coinvolti in attività sessuali, ovvero qualunque rappresentazione degli organi sessuali per scopi sessuali, realizzati, acquisiti ovvero comunque detenuti in occasione di rapporti od incontri anche occasionali.
   Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.».
   all'articolo 11, comma 1, lettera a) sostituire le parole: e 612-bis con le seguenti:, 612-bis e 612-ter.
1. 107. Zanella, Bartolozzi, Gelmini, Carfagna, Prestigiacomo, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Bignami, Calabria, Marrocco, Rossello, Santelli, Sandra Savino, Spena, Tartaglione, Versace, Ravetto, Ripani, Mazzetti, Sisto, Boschi, Varchi, Perego Di Cremnago, Labriola, Fiorini, Cenni, Nardi, Aprea, Biancofiore, Bruno Bossio, Mandelli, Gebhard.

  Al comma 1, sostituire le parole: e 612-bis con le seguenti:, 612-bis e 612-ter.

  Conseguentemente:
   all'articolo 3, comma 1, capoverso «2-bis» sostituire le parole: e 612-bis con le seguenti:, 612-bis e 612-ter;
   dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

  1. Dopo l'articolo 612-bis del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 612-ter.
(Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti)

  Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e la multa da euro 5.000 a euro 15.000.
  La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento.
  La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.
  La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d'ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio»;
   all'articolo 9, comma 1, capoverso Art. 64-bis, sostituire le parole: «e 612-bis» con le seguenti: «, 612-bis e 612-ter»;
   dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

  1. All'articolo 275, comma 2-bis, del codice di procedura penale dopo le parole: «612-bis» sono aggiunte le seguenti: «612-ter».
1. 500. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 1, sostituire le parole: dall'articolo 582 con le seguenti: dagli articoli 582 e 583-quinquies.

  Conseguentemente:
   all'articolo 2, comma 1, capoverso, sostituire le parole: dall'articolo 582 con le seguenti: dagli articoli 582 e 583-quinquies;
   all'articolo 3, comma 1, capoverso 2-bis, sostituire le parole dall'articolo 582 con le seguenti: dagli articoli 582 e 583-quinquies;
   all'articolo 9, comma 1, capoverso Art. 64-bis, comma 1, sostituire le parole: dall'articolo 582 con le seguenti: dagli articoli 582 e 583-quinquies;
   all'articolo 10:
    al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole: dall'articolo 582 con le seguenti: dagli articoli 582 e 583-quinquies;
    al comma 5, capoverso 1-bis, sostituire le parole: dall'articolo 582 con le seguenti: dagli articoli 582 e 583-quinquies.
1. 102. D'Orso, Salafia, Palmisano, Scutellà, Dori, Perantoni.

  Al comma 1, sostituire le parole: dall'articolo 582 con le seguenti: dagli articoli 582 e 583-quinquies.

  Conseguentemente:
   all'articolo 2, comma 1, capoverso, sostituire le parole: dall'articolo 582 con le seguenti: dagli articoli 582 e 583-quinquies;
   all'articolo 3, comma 1, capoverso 2-bis, sostituire le parole dall'articolo 582 con le seguenti: dagli articoli 582 e 583-quinquies;
   all'articolo 9, comma 1, capoverso Art. 64-bis, comma 1, sostituire le parole: dall'articolo 582 con le seguenti: dagli articoli 582 e 583-quinquies;
   all'articolo 10:
    al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole: dall'articolo 582 con le seguenti: dagli articoli 582 e 583-quinquies;
    al comma 5, capoverso 1-bis, sostituire le parole: dall'articolo 582 con le seguenti: dagli articoli 582 e 583-quinquies;
   dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente: ART. 13-bis. – 1. All'articolo 11, comma 2, della legge 7 luglio 2016, n. 122, dopo le parole «secondo comma del codice penale» sono aggiunte le seguenti: «nonché per il delitto di deformazione dell'aspetto mediante lesioni permanenti al viso di cui all'articolo 583-quinquies del codice penale».
1. 102. (Testo modificato nel corso della seduta) D'Orso, Salafia, Palmisano, Scutellà, Dori, Perantoni.
(Approvato)

  Al comma 1, sostituire le parole: 577, primo e secondo comma con le seguenti: 577, primo comma, numero 1), e secondo comma.

  Conseguentemente:
   all'articolo 2, comma 1, capoverso, sostituire le parole: 577, primo e secondo comma con le seguenti: 577, primo comma, numero 1), e secondo comma;
   all'articolo 3, comma 1, capoverso 2-bis, sostituire le parole: 577, primo e secondo comma con le seguenti: 577, primo comma, numero 1), e secondo comma;
   all'articolo 9, comma 1, capoverso Art. 64-bis, comma 1, sostituire le parole: 577, primo e secondo comma con le seguenti: 577, primo comma, numero 1), e secondo comma;
   all'articolo 10:
    al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole: 577, primo e secondo comma con le seguenti: 577, primo comma, numero 1), e secondo comma;
    al comma 5, capoverso 1-bis, sostituire le parole: 577, primo e secondo comma con le seguenti: 577, primo comma, numero 1), e secondo comma.
1. 103. Salafia, Scutellà, D'Orso, Perantoni, Palmisano, Dori.
(Approvato)

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e la parola: «immediatamente» è sostituita dalle seguenti: «entro ventiquattro ore».
1. 104. Bartolozzi, Gelmini, Carfagna, Prestigiacomo, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Calabria, Marrocco, Rossello, Santelli, Spena, Tartaglione, Versace, Zanella, Ravetto, Ripani, Mazzetti, Fiorini.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e dopo la parola: «immediatamente» sono aggiunte le seguenti: «, e comunque entro le ventiquattro ore,».
1. 105. Bartolozzi, Gelmini, Carfagna, Prestigiacomo, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Calabria, Marrocco, Rossello, Santelli, Spena, Tartaglione, Versace, Zanella, Ravetto, Ripani, Mazzetti, Fiorini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. La persona offesa dei delitti di cui al comma 1 può sollecitare il pubblico ministero ad avanzare richiesta di misura cautelare a carattere protettivo, con obbligo del pubblico ministero di emettere decreto motivato in caso di diniego.
1. 9. Ferri.

A.C. 1455-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 2.
(Assunzione di informazioni)

  1. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 362 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:
  « 1-ter. Quando si procede per i delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, ovvero dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo e secondo comma, del medesimo codice, il pubblico ministero assume informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 2.
(Assunzione di informazioni)

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: 609-bis fino alla fine del capoverso con le seguenti: 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 601, 601-bis, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale, ovvero dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1), e secondo comma, per il quale è stata presentata querela, e 583-quinquies del medesimo codice penale, se non vi ha già provveduto la polizia giudiziaria e non vi ostino esigenze di tutela della segretezza delle indagini, il pubblico ministero, con urgenza, assume informazioni dalla persona offesa, ove l'atto sia necessario ai fini della sua protezione ovvero della prosecuzione delle indagini ovvero ove la stessa ne faccia richiesta.
2. 2. (Nuova formulazione) Annibali, Bazoli, Verini, Morani, Bordo, Ferri.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: 609-bis fino alla fine del capoverso con le seguenti: 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 601, 601-bis, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale, ovvero dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1) e secondo comma, per il quale è stata presentata querela, e 583-quinquies del medesimo codice penale, se non vi ha già provveduto la polizia giudiziaria e non vi ostino esigenze di tutela della segretezza delle indagini, il pubblico ministero, con urgenza, assume informazioni dalla persona offesa, ove l'atto sia necessario ai fini della sua protezione ovvero della prosecuzione delle indagini.
2. 1. (Nuova formulazione) Annibali, Bazoli, Verini, Morani, Bordo, Ferri.

  Al comma 1, capoverso, dopo le parole: il pubblico ministero aggiungere le seguenti:, con le modalità previste dall'articolo 370.
2. 3. Bordo, Ferri.

  Al comma 1, capoverso, dopo le parole: pubblico ministero aggiungere le seguenti: o su sua delega la polizia giudiziaria.
2. 9. Varchi, Maschio.

  Al comma 1, capoverso, dopo le parole: il pubblico ministero assume aggiungere le seguenti:, con massima urgenza,

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo capoverso, sopprimere le parole:, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato.
2. 100. Boldrini, Conte, Miceli, Ferri.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: assume informazioni fino alla fine del capoverso con le seguenti:, se non vi abbia già provveduto la polizia giudiziaria e non vi ostino esigenze di tutela della riservatezza delle indagini, con urgenza, assume informazioni dalla persona offesa, ove l'atto sia necessario ai fini della sua protezione ovvero della prosecuzione delle indagini.
2. 6. Bordo, Ferri.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: assume informazioni fino a: notizia di reato con le seguenti: dopo l'iscrizione della notizia di reato, assume, prima possibile, informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza.
2. 5. Bordo, Ferri.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: dall'iscrizione con le seguenti: dalla comunicazione.
2. 10. Annibali, Bazoli, Verini, Morani, Bordo, Ferri.

  Al comma 1, capoverso, dopo le parole: salvo che aggiungere le seguenti: non ritenga diversamente o che.
2. 4. Bordo, Ferri.

  Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le parole: salvo che non si tratti di persona minore degli anni diciotto.
2. 101. Turri, Bisa, Tateo, Boniardi, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Paolini, Potenti.

  Al comma 1, capoverso, dopo le parole: esigenze di tutela aggiungere le seguenti: di minori di anni diciotto o.
2. 101. (Testo modificato nel corso della seduta) Turri, Bisa, Tateo, Boniardi, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Paolini, Potenti.
(Approvato)

A.C. 1455-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 3.
(Atti diretti e atti delegati)

  1. Dopo il comma 2 dell'articolo 370 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:
  « 2-bis. Se si tratta di uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, ovvero dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5, 5.1, e 577, primo e secondo comma, del medesimo codice, la polizia giudiziaria procede senza ritardo al compimento degli atti delegati dal pubblico ministero.
  2-ter. Nei casi di cui al comma 2-bis, la polizia giudiziaria pone senza ritardo a disposizione del pubblico ministero la documentazione dell'attività nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 357».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 3.
(Atti diretti e atti delegati)

  Al comma 1, capoverso 2-bis, sostituire le parole da: Se si tratta fino a: procede con le seguenti: Quando si procede per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 601, 601-bis, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale, nonché dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576 primo comma, numeri 2), 5) e 5.1) e 577, primo e secondo comma del medesimo codice, la polizia giudiziaria provvede
3. 10.(Versione corretta) Vitiello, Benedetti, Caiata.

  Al comma 1, capoverso 2-bis, sostituire le parole da: Se si tratta fino a: 609-octies con le seguenti: Quando si procede per i delitti previsti dagli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 601, 601-bis, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies
3. 2. Annibali, Bazoli, Verini, Morani, Bordo, Ferri.

  Al comma 1, capoverso 2-bis, sostituire le parole da: 572, 609-bis fino a: medesimo codice con le seguenti: 571, secondo comma, 572, 600-bis, primo comma, 605, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 610, secondo comma, e 612-bis del codice penale, ovvero dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2), 5) e 5.1), e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 583-quinquies del medesimo codice penale e dall'articolo 3, primo comma, numero 8) della legge 20 febbraio 1958, n. 75,.

  Conseguentemente, al medesimo comma, capoverso 2-ter, sostituire le parole: senza ritardo con la seguente: immediatamente.
3. 1. (Nuova formulazione) Versace, Bartolozzi, Gelmini, Carfagna, Prestigiacomo, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Calabria, Marrocco, Rossello, Santelli, Spena, Tartaglione, Zanella, Ravetto, Ripani, Mazzetti, Fiorini.

  Al comma 1, capoverso 2-bis, sostituire le parole da: 609-bis fino a: medesimo codice con le seguenti: 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, 583-quinquies, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale,
3. 100. (Nuova formulazione) Bartolozzi, Gelmini, Carfagna, Prestigiacomo, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Calabria, Marrocco, Rossello, Santelli, Spena, Tartaglione, Zanella, Ravetto, Ripani, Mazzetti, Fiorini.

  Al comma 1, dopo il capoverso «2-bis», aggiungere il seguente:
  «2-bis.1. Nei casi di cui al precedente comma, il pubblico ministero deve procedere personalmente al compimento degli atti d'indagine che riguardino minorenni.».
3. 5. Bartolozzi, Gelmini, Carfagna, Prestigiacomo, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Calabria, Marrocco, Rossello, Santelli, Spena, Tartaglione, Versace, Zanella, Ravetto, Ripani, Mazzetti, Fiorini.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Introduzione dell'articolo 387-bis del codice penale in tema di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa)

  1. Dopo l'articolo 387 del codice penale è inserito il seguente:
  «Art. 387-bis. – (Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa) – Chiunque, essendovi legalmente sottoposto, violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari di cui agli articoli 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale o dall'ordine di cui all'articolo 384-bis del medesimo codice, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni».
*3. 0101. Salafia, Dori, Perantoni, Palmisano, D'Orso, Scutellà.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Introduzione dell'articolo 387-bis del codice penale in tema di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa)

  1. Dopo l'articolo 387 del codice penale è inserito il seguente:
  «Art. 387-bis. – (Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa) – Chiunque, essendovi legalmente sottoposto, violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari di cui agli articoli 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale o dall'ordine di cui all'articolo 384-bis del medesimo codice, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni».
*3. 0102.(Nuova formulazione) (ex 01. 02.) Annibali, Bazoli, Verini, Morani, Bordo, Ferri.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Quando si procede per i delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale l'arresto ad opera della polizia giudiziaria è consentito anche al di fuori dei casi di flagranza di cui all'articolo 382 del codice di procedura penale non oltre quarantotto ore dall'ultimo fatto di reato oggetto di rilevazione anche se denunciato dalla persona offesa dei reati.
3. 021. Annibali, Bazoli, Verini, Morani, Bordo, Ferri.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Per i delitti di cui agli articoli 572 e 612-bis del codice penale i termini di cui all'articolo 303 primo comma, lettera a), n. 1) del codice di procedura penale sono raddoppiati.
3. 022. Annibali, Bazoli, Verini, Morani, Bordo, Ferri.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. All'articolo 372 del codice di procedura penale, comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:
   « b-bis) il pubblico ministero ha omesso di provvedere all'assunzione di informazioni della persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, salvo che con decreto dispone che sussistono imprescindibili esigenze di tutela della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa, quando si procede nei casi previsti dagli articoli 572, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale.».
3. 0100. Bartolozzi, Gelmini, Carfagna, Prestigiacomo, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Calabria, Marrocco, Rossello, Santelli, Spena, Tartaglione, Versace, Zanella, Ravetto, Ripani, Mazzetti, Fiorini, Varchi.

A.C. 1455-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 4.
(Formazione degli operatori di polizia)

  1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri e il Corpo di Polizia penitenziaria attivano presso i rispettivi istituti di formazione specifici corsi destinati al personale che esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei reati di cui agli articoli 1, 2 e 3 o che interviene nel trattamento penitenziario delle persone per essi condannate. La frequenza dei corsi è obbligatoria per il personale individuato dall'amministrazione di appartenenza.
  2. Al fine di assicurare l'omogeneità dei corsi di cui al comma 1, i relativi contenuti sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, dell'interno, della giustizia e della difesa.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 4.
(Formazione degli operatori di polizia)

  Al comma 2, dopo le parole: dei ministri, aggiungere le seguenti:, su proposta del Dipartimento per le pari opportunità, .
4. 2. Annibali, Bazoli, Verini, Morani, Bordo, Ferri.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:, sentiti i Centri antiviolenza e le associazioni che si occupano di prevenzione e sostegno alle vittime di violenza domestica e di genere.
4. 3. Boldrini, Conte.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
  Art. 4-bis. – 1. Il Piano di cui all'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, persegue, altresì, attraverso le Regioni, con il coinvolgimento di organismi istituzionali, delle reti territoriali dei centri antiviolenza e di altri soggetti del privato sociale che operano per le finalità della presente legge, la promozione e il sostegno, sul territorio regionale comprese le carceri, di appositi interventi di recupero e accompagnamento rivolti agli autori di violenza di genere, con riferimento alla violenza domestica e nelle relazioni interpersonali e di vita.

  2. Gli interventi di cui al comma 1:
   a) sono sviluppati in ambito sociosanitario per assicurare un trattamento integrato in modo da consentire un effettivo recupero e accompagnamento nel tempo di chi è responsabile di atti di violenza, al fine di prevenire la recidiva del reato e le conseguenze psichiche e psicologiche che la violenza di genere produce sulla salute delle donne;
   b) sono assicurati di concerto tra servizi sociali dei Comuni e consultori dei distretti sanitari, nel rispetto delle reciproche competenze, e si avvalgono di personale adeguatamente formato sui temi della giustizia riparativa e della violenza di genere.

  3. La realizzazione dei programmi di intervento volti al recupero degli uomini maltrattanti deve essere collocata nell'ambito delle iniziative e delle azioni che le Regioni promuovono per identificare, stigmatizzare, prevenite le cause culturali e contrastare la violenza di genere e deve svilupparsi parallelamente ai servizi di sostegno alle vittime di violenza.
4. 0102. Novelli, Bartolozzi, Gelmini, Prestigiacomo, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Calabria, Marrocco, Rossello, Spena, Tartaglione, Versace, Zanella, Ravetto, Ripani, Mazzetti, Fiorini.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
  Art. 4-bis. (Modifiche all'articolo 165 del codice penale). 1. All'articolo 165 del codice penale, dopo il primo comma è inserito il seguente:
  «La sospensione condizionale della pena, nei casi di condanna per i delitti di cui agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies del codice penale può essere subordinata a trattamenti terapeutici o farmacologici inibitori della libido con il consenso del condannato.».
4. 0104. Turri, Bisa, Tateo, Boniardi, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Paolini, Potenti, Foti, Lollobrigida, Zucconi, Varchi.

  Al capoverso articolo 4-bis, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli oneri derivanti dalla partecipazione ai corsi di recupero di cui all'articolo 165 del codice penale, così come modificato dal comma 1, sono a carico del condannato.
0. 4. 0103. 1. D'Ettore.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
  Art. 4-bis. – 1. All'articolo 165 del codice penale, dopo il quarto comma, è aggiunto il seguente:
  «Nei casi di condanna per i delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis, nonché degli articoli 582 e 583-quinquies, quando ricorrono le circostanze aggravanti di cui agli articoli 576, primo comma, numeri 2), 5), 5.1), e 577, primo comma, numero 1) e secondo comma, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati».
4. 0103. Bartolozzi, Gelmini, Carfagna, Prestigiacomo, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Calabria, Marrocco, Rossello, Santelli, Spena, Tartaglione, Versace, Zanella, Ravetto, Ripani, Mazzetti, Fiorini.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. Per l'erogazione di borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici, nonché per il finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa secondo le disposizioni previste dalla legge 11 gennaio 2018, n. 4, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministro dell'interno, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute con regolamento adotta il decreto di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 4, con cui sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse di cui all'articolo 11, comma 1 della medesima legge.
4. 0105. Bartolozzi, Gelmini, Carfagna, Prestigiacomo, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Calabria, Marrocco, Rossello, Santelli, Spena, Tartaglione, Versace, Zanella, Ravetto, Ripani, Mazzetti, Fiorini.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. Al fine di dare immediata attuazione a quanto stabilito dalle linee guida nazionali per le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza ai sensi del decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 24 novembre 2017, nelle strutture del Dipartimento d'Emergenza e Accettazione/Pronto Soccorso (DEA/PS) delle Aziende Ospedaliere e dei Presidi Ospedalieri, è istituita un'area separata dalla sala d'attesa generale che assicuri alle vittime dei delitti di cui agli articoli 572, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, protezione, sicurezza e riservatezza. Nei predetti locali non sono ammessi eventuali accompagnatori che possono accedere solo successivamente e su richiesta della vittima ad eccezione della prole minore.
  2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
4. 0106. Santelli, Bartolozzi, Gelmini, Carfagna, Prestigiacomo, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Calabria, Marrocco, Rossello, Spena, Tartaglione, Versace, Zanella, Ravetto, Ripani, Mazzetti, Fiorini.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
  Art. 4-bis.1. Dopo l'articolo 558 del codice penale sono inseriti i seguenti:
  «Art. 558-bis. – (Induzione al matrimonio mediante coercizione). – Chiunque induce taluno a contrarre matrimonio o unione civile mediante violenza, minaccia, approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica ovvero mediante persuasione fondata su precetti religiosi è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
   Il delitto è punibile anche se è commesso all'estero in danno di un cittadino o di uno straniero legalmente residente in Italia al momento del fatto.
   Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena di cui al primo comma si applica altresì a chiunque con artifizi e raggiri, violenza o minaccia ovvero mediante persuasione fondata su precetti religiosi induce taluno a recarsi all'estero allo scopo di costringerlo a contrarre matrimonio o unione civile, anche se il matrimonio o l'unione civile non è contratto.
   Art. 558-ter. – (Induzione al matrimonio di persona minorenne). – Se i fatti di cui all'articolo 558-bis sono commessi in danno di un minore di anni diciotto, la pena è della reclusione da due a sei anni.
   La pena è aumentata se i fatti di cui all'articolo 558-bis sono commessi:
    1) in danno di una persona che, al momento del fatto, non ha compiuto gli anni quattordici;
    2) dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza.
   Se concorrono le circostanze previste dai numeri 1) e 2) del secondo comma, ovvero se una di tali circostanze concorre con un'altra fra quelle indicate nell'articolo 61, la pena è aumentata fino alla metà».
4. 0100. Carfagna, Bartolozzi, Gelmini, Prestigiacomo, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Calabria, Marrocco, Rossello, Santelli, Spena, Tartaglione, Versace, Zanella, Ravetto, Ripani, Mazzetti, Fiorini.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
  Art. 4-bis.- 1. All'articolo 11 della legge 11 gennaio 2018, n. 4 il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1 . La dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è incrementata di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 per le seguenti finalità a valere su tale incremento:
   a) una quota pari a 2 milioni di euro annui è destinata all'erogazione di borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici e al finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa secondo le disposizioni della presente legge, assicurando che almeno il 70 per cento di tale somma sia destinato agli interventi in favore dei minori e la quota restante, ove ne ricorrano i presupposti, agli interventi in favore dei soggetti maggiorenni economicamente non autosufficienti;
   b) una quota pari a 10 milioni di euro annui è destinata, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 5, comma 4 della legge 4 maggio 1983 n. 184 e successive modificazioni, a misure di sostegno e di aiuto economico in favore delle famiglie affidatarie, secondo criteri di equità fissati con apposito decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».
   2. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019- 2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. 0107. Carfagna, Bartolozzi, Gelmini, Prestigiacomo, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Calabria, Marrocco, Rossello, Santelli, Spena, Tartaglione, Versace, Zanella, Ravetto, Ripani, Mazzetti, Fiorini.

A.C. 1455-A – Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 5.
(Modifiche agli articoli 61, 572 e 612-bis del codice penale, nonché al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

  1. All'articolo 61, numero 11-quinquies, del codice penale, le parole: «, contro la libertà personale nonché del delitto di cui all'articolo 572,» sono sostituite dalle seguenti: «e contro la libertà personale,».
  2. All'articolo 572 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, le parole: «da due a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a sette anni»;
   b) dopo il primo comma è inserito il seguente: «La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi».

  3. All'articolo 612-bis, primo comma, del codice penale, le parole: «da sei mesi a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da un anno a sei anni e sei mesi».
  4. All'articolo 4, comma 1, lettera i-ter), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le parole: «del delitto di cui all'articolo 612-bis» sono sostituite dalle seguenti: «dei delitti di cui agli articoli 572 e 612-bis».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 5.
(Modifiche agli articoli 61, 572 e 612-bis del codice penale, nonché al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Modifiche all'articolo 572 del codice penale e all'articolo 303 del codice di procedura penale)

  1. All'articolo 572 del codice penale, dopo il primo comma è inserito il seguente: «La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104; ovvero se il fatto è commesso con armi».
   1-bis. All'articolo 61 del codice penale, primo comma, numero 11-quinquies, sono soppresse le parole: «nonché del delitto di cui all'articolo 572,».

  2. Al comma 1, lettera b), n. 3-bis) dell'articolo 303 del codice di procedura penale, dopo le parole: «di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a),» sono aggiunte le seguenti: «nonché per i delitti di cui agli articoli 572, 609-quinquies e 612-bis del codice penale,»
5. 104. Bartolozzi, Gelmini, Carfagna, Prestigiacomo, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Calabria, Marrocco, Rossello, Santelli, Spena, Tartaglione, Versace, Zanella, Ravetto, Ripani, Mazzetti, Fiorini.

  Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   c) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  «Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera sempre persona offesa dal reato.
   Nei casi previsti dal presente articolo, l'arresto ad opera della polizia giudiziaria è consentito anche fuori dei casi di flagranza, non oltre quarantotto ore dall'ultimo fatto di reato oggetto di rilevazione, anche se denunciato dalla persona offesa».
5. 3. Boldrini, Conte.

  Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   c) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Il minore di anni quattordici che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera sempre persona offesa dal reato.»
5. 101. Bartolozzi, Gelmini, Carfagna, Prestigiacomo, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Calabria, Marrocco, Rossello, Santelli, Spena, Tartaglione, Versace, Zanella, Ravetto, Ripani, Mazzetti, Fiorini.

  Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   c) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato.»
*5. 101. (Testo modificato nel corso della seduta) Bartolozzi, Gelmini, Carfagna, Prestigiacomo, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Calabria, Marrocco, Rossello, Santelli, Spena, Tartaglione, Versace, Zanella, Ravetto, Ripani, Mazzetti, Fiorini.
(Approvato)

  Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   c) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato.»
*5. 102. Perantoni, Palmisano, D'Orso, Salafia, Scutellà, Dori.
(Approvato)

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  All'articolo 612-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, le parole: «da sei mesi a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a otto anni»;
   b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Nei casi previsti dal presente articolo, l'arresto ad opera della polizia giudiziaria è consentito anche fuori dei casi di flagranza, non oltre quarantotto ore dall'ultimo fatto di reato oggetto di rilevazione, anche se denunciato dalla persona offesa».
5. 16. Boldrini, Conte.

  Al comma 4, dopo le parole: dei delitti di cui agli articoli 572 aggiungere le seguenti: 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 601, 601-bis, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies.
5. 105. Annibali, Bazoli, Verini, Morani, Bordo, Ferri.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  5. All'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le parole da: «di cui» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 1, comma 1, lettera c) e 4, comma 1, lettera i-ter), il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente dalle persone cui occorre prestare protezione o da minori».
5. 200. La Commissione.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 5 aggiungere i seguenti:

Art. 5-bis.
(Modifiche all'articolo 604-bis del codice penale)

  1. All'articolo 604-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a) del primo comma, dopo le parole «sull'odio razziale» sono inserite le seguenti: «, di genere» e dopo le parole: «atti di discriminazione per motivi razziali,» sono inserite le seguenti: «di genere,»;
   b) alla lettera b) del primo comma, dopo le parole: «per motivi razziali,» sono inserite le seguenti: «di genere,»;
   c) al secondo comma, dopo le parole: «per motivi razziali,» sono inserite le seguenti: «di genere,»;
   d) la rubrica è sostituita con la seguente: Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale di genere etnica e religiosa;

Art. 5-ter.
(Modifica all'articolo 604-ter del codice penale)

  1. All'articolo 604-ter del codice penale, al primo comma, dopo la parola: razziale sono inserite le seguenti: di genere,.
5. 0101. Bartolozzi, Gelmini, Carfagna, Prestigiacomo, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Calabria, Marrocco, Rossello, Santelli, Spena, Tartaglione, Versace, Zanella, Ravetto, Ripani, Mazzetti, Fiorini, Boldrini, Varchi.

  Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Introduzione dell'articolo 612-ter in materia di diffusioni di immagini o video sessualmente espliciti)

  1. Dopo l'articolo 612-bis del codice penale è inserito il seguente:
  «Art. 612-ter. – (Diffusione di immagini e video sessualmente espliciti) – È punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque pubblica nella rete internet, senza l'espresso consenso delle persone interessate, immagini o video privati, comunque acquisiti o detenuti, realizzati in circostanze intime e contenenti immagini sessualmente esplicite, con conseguente diffusione di dati sensibili, con l'intento di causare un danno morale alla persona interessata.
   La pena è aumentata della metà se il fatto è commesso dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa».
*5. 0103. Sandra Savino, Bartolozzi, Gelmini, Carfagna, Prestigiacomo, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Calabria, Marrocco, Rossello, Santelli, Spena, Tartaglione, Versace, Zanella, Ravetto, Ripani, Mazzetti, Fiorini.

  Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Introduzione dell'articolo 612-ter in materia di diffusioni di immagini o video sessualmente espliciti)

  1. Dopo l'articolo 612-bis del codice penale è inserito il seguente:
  «Art. 612-ter. – (Diffusione di immagini e video sessualmente espliciti) – È punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque pubblica nella rete internet, senza l'espresso consenso delle persone interessate, immagini o video privati, comunque acquisiti o detenuti, realizzati in circostanze intime e contenenti immagini sessualmente esplicite, con conseguente diffusione di dati sensibili, con l'intento di causare un danno morale alla persona interessata.
   La pena è aumentata della metà se il fatto è commesso dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa».
*5. 0104. Vitiello, Benedetti, Caiata.

A.C. 1455-A – Articolo 6

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 6.
(Modifiche all'articolo 577 del codice penale)

  1. All'articolo 577 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, numero 1, le parole: «o contro la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente» sono sostituite dalle seguenti: «o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva»;
   b) al secondo comma, dopo le parole: «l'altra parte dell'unione civile, ove cessata,» sono inserite le seguenti: «la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate,».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 6.
(Modifiche all'articolo 577 del codice penale)

  Al comma 1, lettera a) aggiungere, in fine, le parole: ovvero contro persone legate da rapporti di filiazione o adozione.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: e sono soppresse le seguenti parole: «o il figlio adottivo».
6. 100. Bartolozzi, Gelmini, Carfagna, Prestigiacomo, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Calabria, Marrocco, Rossello, Santelli, Spena, Tartaglione, Versace, Zanella, Ravetto, Ripani, Mazzetti, Fiorini.

  Al comma 1, lettera a) dopo le parole: numero 1 aggiungere le seguenti: dopo le parole: «o il discendente» sono aggiunte le seguenti: «anche per effetto di adozione di “minorenne” e.».

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dopo le parole: «la sorella,» sono aggiunte le seguenti: «l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal Titolo VIII del Libro Primo del codice civile,.».
6. 100. (Testo modificato nel corso della seduta) Bartolozzi, Gelmini, Carfagna, Prestigiacomo, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Calabria, Marrocco, Rossello, Santelli, Spena, Tartaglione, Versace, Zanella, Ravetto, Ripani, Mazzetti, Fiorini.
(Approvato)

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
  «Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 62, numero 1), 89, 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui al primo comma, n. 1 e al secondo comma, non possono essere ritenute prevalenti rispetto a queste.».
*6. 101. Palmisano, D'Orso, Salafia, Scutellà, Dori, Perantoni.
(Approvato)

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
  «Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 62, numero 1), 89, 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui al primo comma, n. 1 e al secondo comma, non possono essere ritenute prevalenti rispetto a queste.».
*6. 104. (Nuova formulazione) Morani, Ferri.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifica all'articolo 582 del codice penale, in materia di remissione della querela per lesione personale)

  1. All'articolo 582, secondo comma, del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di remissione della querela presentata contro un soggetto che si trovi, in relazione alla persona offesa, in una delle condizioni di cui all'articolo 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, il pubblico ministero sente il querelante per valutare se vi sia stata costrizione nella remissione della querela e, in caso affermativo, procede d'ufficio».
6. 08. Boldrini, Conte.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere i seguenti:

Art. 6-bis.
(Introduzione dell'articolo 600-octies.1 del codice penale, in materia di molestie sessuali)

  1. Dopo l'articolo 600-octies del codice penale è inserito il seguente:
  «Art. 600-octies.1. – (Molestie sessuali) – Chiunque, mediante comportamenti indesiderati, di qualunque natura, afferenti alla sfera sessuale, reca molestia ad alcuno, con lo scopo o l'effetto di violare la dignità di tale persona o di determinare una situazione intimidatoria, ostile, degradante, umiliante od offensiva, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni».

Art. 6-ter.
(Modifica all'articolo 275 del codice di procedura penale, in materia di custodia cautelare)

  1. All'articolo 275, comma 3, terzo periodo, del codice di procedura penale, le parole: «delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, primo comma, 600-ter, escluso il quarto comma, 600-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «delitti di cui agli articoli 572, 575, 600-bis, primo comma, 600-ter, escluso il quarto comma, 600-quinquies, 600-octies.1 e 612-bis».
6. 0102. Boldrini, Conte.

A.C. 1455-A – Articolo 7

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 7.
(Modifiche al codice penale in materia di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, nonché modifiche all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354).

  1. Dopo l'articolo 583-quater del codice penale è inserito il seguente:
  Art. «583-quinquies. (Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso). – Chiunque cagiona ad alcuno lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso è punito con la reclusione da otto a quattordici anni.
  La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno».

  2. All'articolo 576 del codice penale, primo comma, numero 5), dopo la parola «572» è inserita la seguente: «583-quinquies».
  3. All'articolo 583 del codice penale, secondo comma, il numero 4 è abrogato.
  4. All'articolo 585, primo comma, del codice penale, dopo le parole «583-bis» sono aggiunte le seguenti: «, 583-quinquies».
  5. All'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1-quater, dopo le parole: «per i delitti di cui agli articoli», sono inserite le seguenti: «583-quinquies,»;
   b) al comma 1-quinquies, dopo le parole: «per i delitti di cui agli articoli», sono inserite le seguenti: «583-quinquies,».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 7.
(Modifiche al codice penale in materia di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, nonché modifiche all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354)

  Sopprimerlo.
7. 100. Vitiello, Benedetti, Caiata.

  Al comma 1, capoverso Art. 583-quinquies, primo comma, sopprimere le parole: o lo sfregio permanente.
7. 101. Bartolozzi, Gelmini, Carfagna, Prestigiacomo, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Calabria, Marrocco, Rossello, Santelli, Spena, Tartaglione, Versace, Zanella, Ravetto, Ripani, Mazzetti, Fiorini.

  Al comma 1, capoverso Art. 583-quinquies, primo comma, sostituire le parole: o lo sfregio con le seguenti: anche tramite sfregio.
7. 102. Bartolozzi, Gelmini, Carfagna, Prestigiacomo, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Calabria, Marrocco, Rossello, Santelli, Spena, Tartaglione, Versace, Zanella, Ravetto, Ripani, Mazzetti, Fiorini.

  Sostituire il comma 5 con i seguenti:
  5. All'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1-quater dopo le parole: «per i delitti di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «572, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo e secondo comma, 583, secondo comma,» e le parole: «e 609-undecies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-undecies e 612-bis»;
   b) al comma 1-quinquies, dopo le parole: «per i delitti di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «572, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo e secondo comma, e 583, secondo comma, se commessi in danno di persona minorenne,» e le parole: «nonché agli articoli 609-bis e 609-octies del medesimo codice» sono sostituite dalle seguenti: «nonché agli articoli 609-bis, 609-octies e 612-bis del medesimo codice».

  6. All'articolo 13-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole: «per i delitti di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «572, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo e secondo comma, e 583 secondo comma, se commessi in danno di persona minorenne,» e le parole: «nonché agli articoli 609-bis e 609-octies del medesimo codice» sono sostituite dalle seguenti: «nonché agli articoli 609-bis, 609-octies e 612-bis del medesimo codice».
  7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano ai fatti commessi dopo la data della loro entrata in vigore.
7. 103. Annibali, Bazoli, Verini, Morani, Bordo, Ferri.

A.C. 1455-A – Articolo 8

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 8.
(Modifiche agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-septies e 609-octies del codice penale).

  1. All'articolo 609-bis del codice penale, primo comma, le parole: «da cinque a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a dodici anni».
  2. All'articolo 609-ter del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma:
    1) all'alinea, le parole: «La pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all'articolo 609-bis» sono sostituite dalle seguenti: «La pena stabilita dall'articolo 609-bis è aumentata di un terzo se i fatti ivi previsti»;
    2) il numero 1) è sostituito dal seguente: «1) nei confronti di persona della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il tutore»;
    3) il numero 5) è sostituito dal seguente: «5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto»;
   b) il secondo comma è sostituito dal seguente: «La pena stabilita dall'articolo 609-bis è aumentata della metà se i fatti ivi previsti sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici. La pena è raddoppiata se i fatti di cui all'articolo 609-bis sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci».

  3. All'articolo 609-quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il secondo comma è inserito il seguente: «La pena è aumentata se il compimento degli atti sessuali con il minore che non abbia compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi»;
   b) al terzo comma, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni».

  4. All'articolo 609-septies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, le parole: «articoli 609-bis, 609-ter e 609-quater» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 609-bis e 609-ter»;
   b) al quarto comma, il numero 5) è abrogato.

  5. All'articolo 609-octies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al secondo comma, le parole: «da sei a dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da otto a quattordici anni»;
   b) al terzo comma, le parole: «La pena è aumentata se concorre taluna delle» sono sostituite dalle seguenti: «Si applicano le».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 8.
(Modifiche agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-septies e 609-octies del codice penale)

  Al comma 4, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) al secondo comma, la parola: «sei» è sostituita dalla seguente: «trentasei»

  Conseguentemente, dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
  Art. 8-bis. – 1. All'articolo 612-bis, quarto comma, secondo periodo, del codice penale, la parola: «sei» è sostituita dalla seguente: «ventiquattro».
8. 13. Boldrini, Conte.

  Al comma 4, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) al secondo comma, la parola: «sei» è sostituita dalla seguente: «dodici»
8. 101. Spadoni, Salafia, Suriano, Ehm, D'Arrando, Dadone, Galizia, Macina, Bologna, Elisa Tripodi, Bilotti, Iovino.
(Approvato)

A.C. 1455-A – Articolo 9

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 9.
(Modifiche alle norme di attuazione, coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e agli articoli 90-bis e 190-bis del codice di procedura penale).

  1. Dopo l'articolo 64 delle norme di attuazione, coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:
  «Art. 64-bis. – (Trasmissione obbligatoria di provvedimenti al giudice civile). – 1. Ai fini della decisione dei procedimenti di separazione personale dei coniugi o delle cause relative ai figli minori di età o all'esercizio della potestà genitoriale, copia delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, del provvedimento con il quale è disposta l'archiviazione e della sentenza emessi nei confronti di una delle parti in relazione ai reati previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, nonché dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo e secondo comma, del codice penale è trasmessa senza ritardo al giudice civile procedente.».

  2. All'articolo 90-bis del codice di procedura penale, comma 1, lettera p), le parole «e alle case rifugio» sono sostituite dalle seguenti: «, alle case rifugio e ai servizi di assistenza alle vittime di reato».
  3. All'articolo 190-bis del codice di procedura penale, comma 1-bis, le parole «anni sedici» sono sostituite dalle seguenti: «anni diciotto».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 9.
(Modifiche alle norme di attuazione, coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e agli articoli 90-bis e 190-bis del codice di procedura penale)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 98 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Possono altresì chiedere di essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, gli enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica, che intendono costituirsi parte civile se si tratta di taluno dei delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, ovvero dei delitti di cui all'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo e secondo comma, del medesimo codice penale».

  Conseguentemente, alla rubrica dopo la parola: e 90-bis aggiungere la seguente: , 98.
*9. 21. Varchi, Maschio, Bellucci.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 98 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Possono altresì chiedere di essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, gli enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica, che intendono costituirsi parte civile se si tratta di taluno dei delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, ovvero dei delitti di cui all'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo e secondo comma, del medesimo codice penale».

  Conseguentemente, alla rubrica dopo la parola: e 90-bis aggiungere la seguente: , 98.
*9. 100. Boldrini, Conte, Annibali, Morani, Pollastrini, Vitiello.

A.C. 1455-A – Articolo 10

ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 10.
(Modifiche agli articoli 90-ter, 282-ter, 282-quater, 299 e 659 del codice di procedura penale).

  1. All'articolo 90-ter del codice di procedura penale, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  « 1-bis. Le comunicazioni previste al comma 1 sono sempre effettuate alla persona offesa e al suo difensore, ove nominato, se si procede per i delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, nonché dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo e secondo comma, del codice penale».

  2. Al comma 1 dell'articolo 282-ter del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche disponendo l'applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis».
  3. Al comma 1 dell'articolo 282-quater del codice di procedura penale, dopo le parole: «alla parte offesa» sono inserite le seguenti: «e, ove nominato, al suo difensore».
  4. Al comma 2-bis dell'articolo 299 del codice di procedura penale, le parole: «al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa» sono sostituite dalle seguenti: «alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore».
  5. Dopo il comma 1 dell'articolo 659 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
  « 1-bis. Quando a seguito di un provvedimento del giudice di sorveglianza deve essere disposta la scarcerazione del condannato per uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, nonché dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo e secondo comma, del codice penale, il pubblico ministero che cura l'esecuzione ne dà immediata comunicazione, a mezzo della polizia giudiziaria, alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 10.
(Modifiche agli articoli 90-ter, 282-ter, 282-quater, 299 e 659 del codice di procedura penale)

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. Al comma 1 dell'articolo 90-ter del codice di procedura penale dopo le parole «di scarcerazione» sono aggiunte le seguenti «, compresi i permessi di qualsiasi natura concessi dalla magistratura di sorveglianza durante l'esecuzione della pena,»;

  Conseguentemente:
   dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Al terzo comma dell'articolo 30-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, le parole: «e all'interessato» sono sostituite dalle seguenti: «, all'interessato e al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di condannati per reati intenzionali violenti il provvedimento deve contenere il divieto di recarsi nei luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa dal reato».
   alla rubrica, dopo le parole: codice di procedura penale aggiungere le seguenti: e all'articolo 30-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.
10. 100. Varchi, Maschio, Meloni.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  Art. 3-bis. All'articolo 293 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 1-ter, è aggiunto il seguente:
  «1-quater. La medesima informazione di cui al precedente comma è comunicata al difensore della persona offesa, o, in mancanza di questo, alla persona offesa, redigendo verbale di tutte le operazioni compiute e dando informazione dell'avvenuta comunicazione di cui al comma 1 o 1-bis alla persona offesa. Il verbale è immediatamente trasmesso al giudice che ha emesso l'ordinanza e al pubblico ministero.»;
   b) il comma 2, è sostituito dal seguente:
  «2. Le ordinanze che dispongo misure diverse dalla custodia cautelare sono notificate all'imputato e alla persona offesa.»;
   c) il comma 3, è sostituito dal seguente:
  «3. Le ordinanze previste dai commi 1 e 2, dopo la loro notificazione o esecuzione, sono depositate nella cancelleria del giudice che le ha emesse insieme alla richiesta del pubblico ministero e agli atti presentati con la stessa. Avviso del deposito è notificato al difensore dell'indagato e al difensore della persona offesa o, in mancanza, alla persona offesa. Il difensore ha diritto di esame di copia dei verbali delle comunicazioni e conversazione intercettate. Ha in ogni caso diritto alla trasposizione, su supporto idoneo alla riproduzione dei dati, delle relative registrazioni. Le medesime facoltà spettano al difensore della persona offesa, qualora nominato».

  Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola: 282-quater aggiungere la seguente: 293,
10. 5. Varchi, Maschio.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 390 del codice di procedura penale dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Quando si procede per i delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, nonché dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5, 5.1 e 577, primo e secondo comma, del medesimo codice, l'avviso di cui al precedente comma è inviato alla persona offesa e al suo difensore, ove nominato.».

  Conseguentemente alla rubrica, dopo la parola: 299 aggiungere la seguente:, 390.
10. 101. Bartolozzi, Gelmini, Carfagna, Prestigiacomo, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Calabria, Marrocco, Rossello, Santelli, Spena, Tartaglione, Versace, Zanella, Ravetto, Ripani, Mazzetti, Fiorini.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 390 del codice di procedura penale il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Il giudice fissa l'udienza di convalida al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive dandone avviso, senza ritardo, al pubblico ministero, al difensore oltre che al difensore della persona offesa o, in mancanza, alla persona offesa».

  Conseguentemente alla rubrica, dopo la parola: 299 aggiungere la seguente:, 390.
10. 8. Varchi, Maschio.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
  Art. 10-bis. (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di tutela delle vittime di atti persecutori)

  1. All'articolo 282-ter del codice di procedura penale, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
  «4-bis. Quando si procede per il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale e dalla querela presentata dalla persona offesa o da eventuali atti di integrazione della stessa risultano gravi indizi di reità, il pubblico ministero deve chiedere al giudice delle indagini preliminari, entro il termine di dieci giorni dalla presentazione della querela, l'applicazione delle misure di cui al presente articolo.
   4-ter. Agli effetti del comma 4-bis si considerano in ogni caso sussistenti gravi indizi di reità quando la persona offesa, con la querela o con atti di integrazione della stessa, esibisca documentazione attestante la realizzazione delle condotte punite dall'articolo 612-bis del codice penale, anche mediante l'allegazione di messaggi di testo o di elenco di chiamate telefoniche.
   4-quater. Qualora il pubblico ministero non provveda ai sensi del comma 4-bis nei termini ivi previsti, il difensore della persona offesa può presentare al giudice per le indagini preliminari la richiesta di applicazione dei provvedimenti indicati nel presente articolo.
   4-quinquies. Il giudice per le indagini preliminari, dopo avere verificato preliminarmente la sussistenza dei gravi indizi di reità di cui al comma 4-bis, dispone, entro cinque giorni dalla presentazione della richiesta da parte del pubblico ministero o del difensore della persona offesa, i provvedimenti di cui al presente articolo».

  2. All'articolo 299 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2-bis: dopo le parole: «con violenza alla persona» sono inserite le seguenti: «ovvero nei procedimenti per il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale» e le parole: «a cura della polizia giudiziaria» sono sostituite dalle seguenti: «a cura del difensore dell'indagato o imputato»;
   b) dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:
  «2-ter. La mancata esecuzione della comunicazione di cui al comma 2-bis comporta la decadenza del provvedimento di sostituzione o di revoca della misura cautelare, con conseguente ripristino della misura cautelare precedentemente applicata».

  3. Dopo il comma 1 dell'articolo 310 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Qualora il difensore dell'indagato o imputato abbia omesso di eseguire la comunicazione prevista dall'articolo 299, comma 2-bis, l'appello può essere proposto altresì dalla persona offesa e dal suo difensore».
10. 04. Foti, Butti, Varchi, Maschio.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
  Art. 10-bis. – 1. All'articolo 386 del codice di procedura penale il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Dell'avvenuto arresto o fermo gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria informano immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato dal pubblico ministero a norma dell'articolo 97, nonché la parte offesa, e ove nominato, il suo difensore».
10. 0100. Bartolozzi, Gelmini, Carfagna, Prestigiacomo, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Calabria, Marrocco, Rossello, Santelli, Spena, Tartaglione, Versace, Zanella, Ravetto, Ripani, Mazzetti, Fiorini.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo)

  1. All'articolo 386 del codice di procedura penale il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Dell'avvenuto arresto o fermo gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria informano immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato dal pubblico ministero a norma dell'articolo 97 oltre che il difensore della persona offesa o, in mancanza, la persona offesa».
*10. 07. Varchi, Maschio.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo)

  1. All'articolo 386 del codice di procedura penale il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Dell'avvenuto arresto o fermo gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria informano immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato dal pubblico ministero a norma dell'articolo 97 oltre che il difensore della persona offesa o, in mancanza, la persona offesa».
*10. 0101. Bartolozzi, Gelmini, Carfagna, Prestigiacomo, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Calabria, Marrocco, Rossello, Santelli, Spena, Tartaglione, Versace, Zanella, Ravetto, Ripani, Mazzetti, Fiorini.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Modifica all'articolo 444 del codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta)

  1. All'articolo 444, comma 1-bis del codice di procedura penale, dopo le parole: «i procedimenti per i delitti di cui agli articoli» sono aggiunte le seguenti: «572, 583, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 577», e le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609 octies e 612-bis».
10. 09. Zucconi, Rizzetto, Bellucci, Varchi, Maschio.

A.C. 1455-A – Articolo 11

ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 11.
(Modifiche all'articolo 13-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori).

  1. All'articolo 13-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «nonché agli articoli 609-bis e 609-octies del medesimo codice, se commessi in danno di persona minorenne» sono sostituite dalle seguenti: «nonché agli articoli 572, 583 – quinquies, 609-bis, 609-octies e 612-bis del medesimo codice»;
   b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «1-bis. Le persone condannate per i delitti di cui al comma 1 possono essere ammesse a seguire percorsi di reinserimento nella società e di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, organizzati previo accordo tra i suddetti enti o associazioni e gli istituti penitenziari»;
   c) la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: «Trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 11.
(Modifiche all'articolo 13-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. All'articolo 22 della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. La remunerazione di cui al comma 1 per il lavoro svolto dai detenuti o dagli internati condannati per i reati di cui agli articoli 572, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale è destinata nella misura di un terzo alla vittima dei medesimi reati o in caso di morte della stessa, in conseguenza del reato, è corrisposta in favore dei figli».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori e risarcimento delle vittime.
11. 20. Bartolozzi, Gelmini, Carfagna, Prestigiacomo, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Calabria, Marrocco, Rossello, Santelli, Spena, Tartaglione, Versace, Zanella, Ravetto, Ripani, Mazzetti, Fiorini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. Le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano ai fatti commessi successivamente alla data della sua entrata in vigore.
11. 100. Annibali, Bazoli.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
  Art. 11-bis. – (Modifica all'articolo 20 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di compenso per il lavoro dei detenuti per reati sessuali, maltrattamenti contro familiari o conviventi e atti persecutori). – 1. All'articolo 20 della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:
  «13-bis. I compensi per il lavoro svolto dai detenuti o dagli internati condannati per i reati di cui agli articoli 572, 577, primo comma, numero 1, 600-bis, 600-ter, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis, del codice penale sono destinati nella misura di un terzo alle vittime dei medesimi reati, fino al raggiungimento dell'importo del risarcimento stabilito dal giudice».
11. 09. Boldrini, Conte.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

  1. Per le finalità di cui all'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità», di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
11. 0100. Prestigiacomo, Bartolozzi, Gelmini, Carfagna, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Calabria, Marrocco, Rossello, Santelli, Spena, Tartaglione, Versace, Zanella, Ravetto, Ripani, Mazzetti, Fiorini.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

  1. All'articolo 5, comma 2, lettera d), del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, dopo le parole: «e di sostegno» sono aggiunte le seguenti: «anche psicologico».
11. 0101. Versace, Bartolozzi, Gelmini, Carfagna, Prestigiacomo, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Calabria, Marrocco, Rossello, Santelli, Spena, Tartaglione, Zanella, Fiorini.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

  1. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:
   «l-bis) promuovere attività di prevenzione della violenza contro le donne attraverso l'attivazione di corsi di difesa personale e di arti marziali anche in collaborazione con le associazioni operanti nel settore.»

  2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
11. 028. Siracusano, Bartolozzi, Gelmini, Carfagna, Prestigiacomo, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Zanettin, Calabria, Marrocco, Rossello, Santelli, Spena, Tartaglione, Versace, Zanella, Ravetto, Ripani, Mazzetti, Fiorini.

A.C. 1455-A – Articolo 12

ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 12.
(Modifiche all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, in materia di riequilibrio territoriale dei centri antiviolenza)

  1. All'articolo 5-bis, comma 2, lettera d), del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, le parole da: «riservando un terzo» fino alla fine della lettera, sono soppresse.

A.C. 1455-A – Articolo 13

ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 13.
(Modifiche al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204, recante attuazione della direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato).

  1. Al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, le parole: «la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «la procura della Repubblica presso il tribunale»;
   b) all'articolo 3, comma 1, le parole: «procura generale della Repubblica presso la corte d'appello» sono sostituite dalle seguenti: «procura della Repubblica presso il tribunale»;
   c) all'articolo 4, le parole: «procura generale della Repubblica presso la corte d'appello» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «procura della Repubblica presso il tribunale»;
   d) all'articolo 7, comma 1, le parole: «delle procure generali presso le corti d'appello» sono sostituite dalle seguenti: «delle procure della Repubblica presso i tribunali».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 13.
(Modifiche al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204, recante attuazione della direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  «3-bis. Il Fondo eroga, altresì, le somme eventualmente richieste a titolo di spese giudiziarie alle vittime in quanto soggetti coobbligati in ottemperanza alle norme vigenti.»

  Conseguentemente, alla rubrica, sostituire la parola: recante con le seguenti: e alla legge 7 luglio 2016, n. 122, recanti.
13. 100. Varchi, Maschio, Meloni

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Obblighi in capo alle società di diritto estero operanti in Italia di gestione e controllo di mezzi di comunicazione sociali)

  1. Le società di diritto estero operanti in Italia di gestione e controllo di mezzi di comunicazione sociali che consentono la creazione e lo scambio di contenuti generati dagli utenti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono costituire in Italia un domicilio legale presso cui possono essere inoltrati o notificati istanze, diffide, reclami e ogni altro atto diretto all'oscuramento, la rimozione o il blocco delle immagini, dei video o degli audio reali o virtuali aventi ad oggetto contenuti intimi diffusi senza il consenso delle persone ivi rappresentate.
13. 013. Boldrini, Conte.

A.C. 1455-A – Articolo 14

ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 14.
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 14.
(Clausola di invarianza finanziaria)

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 14. – 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
14. 1. Annibali, Bazoli, Verini, Morani, Bordo, Ferri.