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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Giovedì 28 marzo 2019

ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME: PDL N. 491

Pdl n. 491 – Trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie

Tempo complessivo: 12 ore, di cui:
• Discussione sulle linee generali: 6 ore;
• Seguito dell'esame: 6 ore.

Discussione generale Seguito dell'esame
Relatore 20 minuti 15 minuti
Governo 15 minuti 15 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti 10 minuti
Tempi tecnici 30 minuti
Interventi a titolo personale 57 minuti 53 minuti (con il limite massimo di 10 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 4 ore e 18 minuti 3 ore e 57 minuti
 MoVimento 5 Stelle 47 minuti 57 minuti
 Lega – Salvini premier 40 minuti 40 minuti
 Partito Democratico 39 minuti 38 minuti
 Forza Italia – Berlusconi
 presidente
38 minuti 37 minuti
 Fratelli d'Italia 32 minuti 24 minuti
 Liberi e Uguali 31 minuti 20 minuti
 Misto: 31 minuti 21 minuti
  Civica Popolare-AP-PSI-Area
  Civica
7 minuti 5 minuti
  Minoranze Linguistiche 7 minuti 5 minuti
  Noi Con l'Italia-USEI 7 minuti 5 minuti
  +Europa-Centro Democratico 5 minuti 3 minuti
  MAIE-Movimento Associativo
  Italiani all'Estero
5 minuti 3 minuti

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 28 marzo 2019.

  Amitrano, Andreuzza, Battelli, Bazzaro, Benvenuto, Bianchi, Bitonci, Bonafede, Borghese, Claudio Borghi, Braga, Brescia, Buffagni, Businarolo, Campana, Cancelleri, Carfagna, Castelli, Castiello, Cirielli, Colletti, Comaroli, Cominardi, Cortelazzo, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Sabrina De Carlo, Del Barba, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Fantinati, Ferraresi, Fioramonti, Gregorio Fontana, Lorenzo Fontana, Fraccaro, Frusone, Galli, Gallinella, Gallo, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgetti, Giorgis, Grande, Grillo, Grimoldi, Guerini, Guidesi, Invernizzi, Iovino, Licatini, Liuni, Lollobrigida, Lorefice, Lorenzin, Losacco, Lupi, Maggioni, Manzato, Micillo, Molinari, Molteni, Morelli, Morrone, Parolo, Patassini, Pellicani, Perconti, Picchi, Polverini, Quartapelle Procopio, Rampelli, Rixi, Rizzo, Rosato, Ruocco, Saltamartini, Sangregorio, Scagliusi, Schullian, Scoma, Carlo Sibilia, Sisto, Sodano, Spadafora, Spadoni, Spessotto, Stumpo, Tofalo, Traversi, Vacca, Valente, Vignaroli, Villarosa, Raffaele Volpi, Zóffili.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Amitrano, Andreuzza, Battelli, Bazzaro, Benvenuto, Bianchi, Bitonci, Bonafede, Borghese, Claudio Borghi, Braga, Brescia, Buffagni, Businarolo, Campana, Cancelleri, Carfagna, Castelli, Castiello, Cirielli, Colletti, Comaroli, Cominardi, Cortelazzo, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Sabrina De Carlo, Del Barba, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Fantinati, Ferraresi, Fioramonti, Gregorio Fontana, Lorenzo Fontana, Formentini, Fraccaro, Frusone, Galli, Gallinella, Gallo, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgetti, Giorgis, Grande, Grillo, Grimoldi, Guerini, Guidesi, Invernizzi, Iovino, Licatini, Liuni, Lollobrigida, Lorefice, Lorenzin, Losacco, Lupi, Maggioni, Manzato, Micillo, Molinari, Molteni, Morelli, Morrone, Orlando, Parolo, Patassini, Pellicani, Perconti, Picchi, Polverini, Quartapelle Procopio, Rampelli, Rixi, Rizzo, Rosato, Ruocco, Saltamartini, Sangregorio, Scagliusi, Schullian, Scoma, Carlo Sibilia, Sisto, Sodano, Spadafora, Spadoni, Spessotto, Stumpo, Tofalo, Traversi, Vacca, Valente, Vignaroli, Villarosa, Raffaele Volpi, Zóffili.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 27 marzo 2019 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   IOVINO ed altri: «Deroga ai limiti di età per l'arruolamento nelle Forze armate e di polizia per i concorsi da bandire fino al 31 dicembre 2022» (1705);
   FUSACCHIA: «Modifiche all'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, concernenti il numero delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste di candidati al consiglio comunale e alla carica di sindaco nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti» (1706);
   PARENTELA ed altri: «Modifiche alla legge 24 dicembre 2004, n. 313, e altre disposizioni di semplificazione in materia di apicoltura» (1707);
   CAON: «Delega al Governo in materia di istituzione di nuove case da gioco, disposizioni concernenti la disciplina dell'esercizio della prostituzione e destinazione dei relativi proventi al finanziamento di misure in favore della famiglia» (1708);
   MISITI: «Disposizioni concernenti l'insegnamento dell'educazione civica nelle scuole primarie e secondarie» (1709);
   MISITI ed altri: «Disposizioni concernenti l'installazione obbligatoria di defibrillatori automatici esterni» (1710).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  Le seguenti proposte di legge sono state successivamente sottoscritte dalla deputata Varchi:
   DEIDDA ed altri: «Modifica all'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 78, in materia di indennità supplementare per gli incursori e gli operatori subacquei» (1255);
   FRASSINETTI ed altri: «Introduzione dell'insegnamento dell'educazione civica nella scuola primaria e secondaria» (1499);
   MOLLICONE ed altri: «Disposizioni per sostenere l'innovazione tecnologica delle imprese editoriali e l'editoria digitale scolastica nonché per la promozione della lettura» (1516);
   FRASSINETTI ed altri: «Disposizioni per la promozione della lettura di opere letterarie italiane da parte degli studenti» (1614).

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
   I Commissione (Affari costituzionali):
  FRATOIANNI e PALAZZOTTO: «Disposizioni in materia di identificazione del personale delle Forze di polizia in servizio di ordine pubblico» (1351) Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), IV e V.
   VII Commissione (Cultura):
  ROSTAN ed altri: «Divieto dell'uso di telefoni e altri dispositivi di comunicazione mobile nelle scuole durante le attività didattiche nonché istituzione dell'insegnamento dell'educazione sociale» (1462) Parere delle Commissioni I, V, IX, XI, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
   IX Commissione (Trasporti):
  VINCI ed altri: «Modifica all'articolo 41 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di durata minima del periodo di accensione della luce gialla semaforica» (1399) Parere delle Commissioni I e V.
   X Commissione (Attività produttive):
  COLUCCI ed altri: «Agevolazioni fiscali e altre disposizioni per favorire l'apertura e la prosecuzione dell'attività degli esercizi di vicinato nelle aree periferiche delle città» (1294) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
   XI Commissione (Lavoro):
  LOCATELLI ed altri: «Disposizioni concernenti l'integrazione della composizione della Commissione medico-ospedaliera per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio e le funzioni di rappresentanza dell'Unione nazionale mutilati per servizio» (1339) Parere delle Commissioni I, IV, V e XII.
   Commissioni riunite IV (Difesa) e X (Attività produttive):
  FERRARI ed altri: «Istituzione del Comitato interministeriale per l'industria nazionale dei materiali di armamento e disposizioni per la tutela della qualità tecnologica e delle esportazioni del settore» (1264) Parere delle Commissioni I, III, V, VII e XI.

Modifica dell'assegnazione di disegno di legge a Commissione in sede consultiva.

  Su richiesta della VII Commissione (Cultura), il parere della medesima Commissione sul seguente disegno di legge – assegnato, in sede referente, alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e XI (Lavoro) – sarà acquisito ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 73 del Regolamento:

  S. 920. – «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo» (approvato dal Senato) (1433).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea

  La Commissione europea, in data 27 marzo 2019, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla qualità dei dati finanziari notificati dagli Stati membri nel 2018 (COM(2019) 155 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Trentasettesima relazione annuale della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulle attività antidumping, antisovvenzioni e di salvaguardia e sull'utilizzo degli strumenti di difesa commerciale da parte di paesi terzi nei confronti dell'Unione europea nel 2018 (COM(2019) 158 final), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive).

Comunicazione di nomine ministeriali.

  Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 22 marzo 2019, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, della nomina del professor Pasquale Tridico quale soggetto a cui, ai sensi dell'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, sono attribuiti i poteri del Presidente e del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nonché della nomina del dottor Adriano Morrone quale suo vice.
  Questa comunicazione è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro).

Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera in data 27 marzo 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2 della legge 25 ottobre 2017, n. 163, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2015/757, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo (76).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alle Commissioni riunite II (Giustizia) e VIII (Ambiente) nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del Regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 7 maggio 2019. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 17 aprile 2019.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: MODIFICHE AL CODICE PENALE, AL CODICE DI PROCEDURA PENALE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLE VITTIME DI VIOLENZA DOMESTICA E DI GENERE (A.C. 1455-A) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: BARTOLOZZI ED ALTRI; CIRIELLI ED ALTRI; ASCARI ED ALTRI; ANNIBALI ED ALTRI; FOTI E BUTTI (A.C. 1003-1331-1403-1457-1534)

A.C. 1455-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo.

A.C. 1455-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

Sugli emendamenti 9.21, 9.100, 13.100 e 14.1 e sugli articoli aggiuntivi 4.0101, 4.0102, 4.0103, 4.0106, 11.028, 11.0101, 11.0102 e 13.0100, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

A.C. 1455-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 1.
(Obbligo di riferire la notizia del reato)

  1. All'articolo 347, comma 3, del codice di procedura penale, dopo le parole: «nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6)» sono inserite le seguenti: «, del presente codice, o di uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, ovvero dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo e secondo comma, del medesimo codice penale,».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.
(Obbligo di riferire la notizia del reato)

  Premettere il seguente articolo:

Art. 01.

  1. Al codice penale dopo l'articolo 388-ter è inserito il seguente:
  «Art. 388-quater. (Violazione della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare o dell'ordine di allontanamento d'urgenza dalla medesima). – La violazione dei provvedimenti di cui agli articoli 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale o dell'ordine di cui all'articolo 384-bis del medesimo codice è punita con la reclusione da sei mesi a tre anni».
01. 02. Annibali, Bazoli, Verini, Morani, Bordo, Ferri.

  Premettere il seguente articolo:

Art. 01.
(Modifiche al codice penale in materia di bilanciamento delle circostanze per i reati puniti con l'ergastolo)

  1. All'articolo 576 del codice penale, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
  «Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui alla presente sezione, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti».

  2. All'articolo 577 del codice penale, dopo il primo comma è inserito il seguente:
  «Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui alla presente sezione, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti».
01. 04. Morani, Ferri.

  Premettere il seguente articolo:

Art. 01.
(Modifica all'articolo 612-bis del codice penale)

  1. All'articolo 612-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al secondo comma, le parole: «ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici» sono soppresse;
   b) dopo il secondo comma è inserito il seguente:
  «La pena è della reclusione da uno a sei anni se il fatto di cui al primo comma è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. La stessa pena si applica se il fatto di cui al primo comma è commesso utilizzando tali strumenti mediante la sostituzione della propria all'altrui persona e l'invio di messaggi o la divulgazione di testi o immagini, ovvero mediante la diffusione di dati sensibili, immagini o informazioni private, carpiti attraverso artifici, raggiri o minacce o comunque detenuti, o ancora mediante la realizzazione o divulgazione di documenti contenenti la registrazione di fatti di violenza e di minaccia».

  2. All'articolo 240, secondo comma, numero 1-bis, del codice penale, dopo le parole: «utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli» è inserita la seguente: «612-bis,».
01. 015. Morani, Lotti, Ferri.

  Premettere i seguenti articoli:

Art. 01.

  1. All'articolo 282-bis, comma 6, del codice di procedura penale le parole: «, anche con le modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis» sono soppresse.

Art. 02.

  1. Dopo il comma 6 dell'articolo 282-bis del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:
  «6-bis. Nel disporre la misura dell'allontanamento dalla casa familiare il giudice, ove le ritenga necessarie in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, prescrive modalità di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, quando ne abbia accertata la disponibilità da parte della polizia giudiziaria ed i soggetti interessati ne abbiano accettato l'applicazione. Il mancato consenso da parte dell'imputato viene valutato ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 276 in caso di trasgressione delle prescrizioni imposte ai sensi dei commi che precedono».
01. 023. Ferri.

  Premettere il seguente articolo:

Art. 01.

  1. Dopo l'articolo 291 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:
  «Art. 291-bis. – 1. Nei procedimenti per i reati di cui agli articoli 572, 575 nella forma tentata, quando ricorre una aggravante di cui agli articoli 577 e 612-bis del codice penale, la persona offesa può presentare istanza al pubblico ministero di avanzare richiesta di misura cautelare.
  2. Se non accoglie la richiesta, il pubblico ministero pronuncia decreto motivato e lo fa notificare alla persona offesa».
01. 028. Ferri.

  Premettere il seguente articolo:

Art. 01.

  1. Dopo il comma 1 dell'articolo 292 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Nei procedimenti per i reati di cui agli articoli 572, 575 nella forma tentata, quando ricorre una aggravante di cui agli articoli 577 e 612-bis del codice penale e la misura è stata richiesta con le finalità di cui all'articolo 274, comma 1, lettera c), il giudice provvede entro quindici giorni dalla richiesta».
01. 029. Ferri.

  Premettere il seguente articolo:

Art. 01.

  1. All'articolo 335 del codice di procedura penale dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:
  «3-bis.1. Nei casi di cui agli articoli 572, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, le iscrizioni previste dai commi 1 e 2 sono comunicate immediatamente alla persona offesa e al difensore».
01. 0100. Bartolozzi, Gelmini, Carfagna, Prestigiacomo, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Calabria, Marrocco, Rossello, Santelli, Spena, Tartaglione, Versace, Zanella, Ravetto, Ripani, Mazzetti, Fiorini.

  Premettere il seguente articolo:

Art. 01.

  1. All'articolo 444, comma 1-ter, del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei procedimenti per i reati di cui agli articoli 572, ovvero degli articoli 575 nella forma tentata e 582, quando ricorre una aggravante di cui agli articoli 577, 612-bis del codice penale, l'ammissibilità della richiesta di cui al comma 1 è subordinata al risarcimento del danno».
01. 032. Ferri.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Obbligo di riferire la notizia di reato)

  1. All'articolo 347 del codice di procedura penale dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  «3-bis. In ogni caso le comunicazioni delle notizie di reato per i delitti previsti dagli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 601, 601-bis, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale, ovvero dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo e secondo comma, del medesimo codice penale, devono essere trasmesse senza ritardo, e, comunque entro 48 ore dal compimento dell'atto».
1. 4. Annibali, Bazoli, Verini, Morani, Bordo, Ferri.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 1. – 1. All'articolo 347 del codice di procedura penale, il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Per le fattispecie di reato previste dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, ovvero dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo e secondo comma, del medesimo codice penale, e, in ogni caso, quando sussistono ragioni di urgenza, la comunicazione della notizia di reato è data immediatamente e, comunque, entro ventiquattro ore dall'acquisizione anche in forma orale. Alla comunicazione orale deve seguire senza ritardo quella scritta con le indicazioni e la documentazione previste dai commi 1 e 2».
1. 106. Bartolozzi, Gelmini, Carfagna, Prestigiacomo, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Calabria, Marrocco, Rossello, Santelli, Spena, Tartaglione, Versace, Zanella, Ravetto, Ripani, Mazzetti, Fiorini.

  Al comma 1, sostituire le parole da: 572 fino alla fine del comma con le seguenti: 571, comma 2, 572, 600-bis, primo comma, 605, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 610, secondo comma, e 612-bis del codice penale, ovvero dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo e secondo comma, del medesimo codice penale e dall'articolo 3, primo comma, numero 8), della legge 20 febbraio 1958, n. 75.
1. 3. Versace, Bartolozzi, Gelmini, Carfagna, Prestigiacomo, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Calabria, Marrocco, Rossello, Santelli, Spena, Tartaglione, Zanella, Ravetto, Ripani, Mazzetti, Fiorini.

  Al comma 1, dopo le parole: dagli articoli 572, aggiungere le seguenti: 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1,
1. 100. Bartolozzi, Gelmini, Carfagna, Prestigiacomo, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Calabria, Marrocco, Rossello, Santelli, Spena, Tartaglione, Versace, Zanella, Fiorini.

  Al comma 1, sostituire le parole da: 609-bis fino alla fine del comma con le seguenti: 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale.
1. 101. Bartolozzi, Gelmini, Carfagna, Prestigiacomo, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Calabria, Marrocco, Rossello, Santelli, Spena, Tartaglione, Versace, Zanella, Ravetto, Ripani, Mazzetti, Fiorini.

  Al comma 1, sostituire le parole: e 612-bis con le seguenti:, 612-bis e 612-ter.

  Conseguentemente:
   all'articolo 2, comma 1, capoverso «1-ter», sostituire le parole: e 612-bis con le seguenti:, 612-bis e 612-ter;
   all'articolo 3, comma 1, capoverso «2-bis», sostituire le parole: e 612-bis con le seguenti:, 612-bis e 612-ter;
   dopo l'articolo 8, aggiungere i seguenti:
  Art. 8-bis. (Introduzione dell'articolo 612-ter del codice penale, in materia di divulgazione non consensuale di immagini, video e audio aventi contenuti intimi)

  1. Dopo l'articolo 612-bis del codice penale è aggiunto il seguente:
  «Art. 612-ter. – (Divulgazione non consensuale di contenuti intimi) – Chiunque diffonda, condivida, divulghi in qualsiasi modo e attraverso qualsiasi mezzo, senza il consenso della persona ritratta, immagini, video, audio e qualsiasi altro contenuto intimo che la riguardi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
  La disposizione di cui al primo comma si applica anche quando il materiale avente contenuto intimo rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di persone senza il loro consenso, create con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutte o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.
  La pena è aumentata della metà se il fatto è commesso dal coniuge o convivente, anche separato o divorziato, o da persona che è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa o se il fatto è stato commesso da persona già ammonito ai sensi dell'articolo 2 della presente legge.
  I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia d'ufficio nell'ipotesi del terzo comma».

  Art. 8-ter. – 1. All'articolo 8 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito dalla legge 23 aprile 2009, n. 38 e successive modificazioni apportare le seguenti modificazioni:
   1) al comma 1, dopo le parole: «, introdotto dall'articolo 7,» sono aggiunte le seguenti: «nonché ai sensi dell'articolo 612-ter»;
   2) al comma 3, dopo le parole: «all'articolo 612-bis» sono aggiunte le seguenti: «e all'articolo 612-ter».
1. 17. Boldrini, Conte, Pollastrini, Dall'Osso, Lorenzin, Varchi, Morani, Carnevali, Cenni, Gadda, Mollicone, Bruno Bossio.

  Al comma 1, sostituire le parole: e 612-bis con le seguenti: , 612-bis e 612-ter.

  Conseguentemente:
   all'articolo 3, comma 1, capoverso «2-bis» sostituire le parole: e 612-bis con le seguenti: , 612-bis e 612-ter;
   dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Introduzione dell'articolo 612-ter in materia di diffusioni di immagini o video sessualmente espliciti)

  1. Dopo l'articolo 612-bis del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 612-ter.

(Diffusione di immagini o video privati sessualmente espliciti)

  Salvo che il fatto costituisca reato più grave, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, pubblica o divulga attraverso strumenti informatici o telematici immagini o video privati sessualmente espliciti, comunque acquisiti, realizzati o detenuti, senza il consenso delle persone ivi rappresentate.
  Alla stessa pena soggiace chiunque, in qualsiasi modo venuto in possesso delle immagini o dei video di cui al primo comma, contribuisce alla loro ulteriore divulgazione o non la impedisce.
  Se il fatto previsto dal primo comma è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, oppure da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, in ragione della separazione, del divorzio, della cessazione dell'unione civile ovvero della fine della relazione affettiva, si applica la pena della reclusione da due a sette anni.
  Se in conseguenza del fatto di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona offesa, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.
  La pena è aumentata fino alla metà:
   1) se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
   2) se l'acquisizione delle immagini o dei video pubblicati o divulgati è stata realizzata all'insaputa della vittima.

  Ai fini di cui al presente articolo, per immagini o video privati sessualmente espliciti si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di soggetti consenzienti, coinvolti in attività sessuali, ovvero qualunque rappresentazione degli organi sessuali per scopi sessuali, realizzati, acquisiti ovvero comunque detenuti in occasione di rapporti od incontri anche occasionali.
  Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.».
   all'articolo 11, comma 1, lettera a) sostituire le parole: e 612-bis con le seguenti: , 612-bis e 612-ter.
1. 107. Zanella, Bartolozzi, Gelmini, Carfagna, Prestigiacomo, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Bignami, Calabria, Marrocco, Rossello, Santelli, Sandra Savino, Spena, Tartaglione, Versace, Ravetto, Ripani, Mazzetti, Sisto, Boschi, Perego Di Cremnago, Labriola, Fiorini, Cenni, Nardi, Aprea, Biancofiore, Bruno Bossio, Mandelli.

  Al comma 1, sostituire le parole: dall'articolo 582 con le seguenti: dagli articoli 582 e 583-quinquies.

  Conseguentemente:
   all'articolo 2, comma 1, capoverso, sostituire le parole: dall'articolo 582 con le seguenti: dagli articoli 582 e 583-quinquies;
   all'articolo 3, comma 1, capoverso 2-bis, sostituire le parole dall'articolo 582 con le seguenti: dagli articoli 582 e 583-quinquies;
   all'articolo 9, comma 1, capoverso Art. 64-bis, comma 1, sostituire le parole: dall'articolo 582 con le seguenti: dagli articoli 582 e 583-quinquies;
   all'articolo 10:
    al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole: dall'articolo 582 con le seguenti: dagli articoli 582 e 583-quinquies;
    al comma 5, capoverso 1-bis, sostituire le parole: dall'articolo 582 con le seguenti: dagli articoli 582 e 583-quinquies.
1. 102. D'Orso, Salafia, Palmisano, Scutellà, Dori, Perantoni.

  Al comma 1, sostituire le parole: 577, primo e secondo comma con le seguenti: 577, primo comma, numero 1), e secondo comma.

  Conseguentemente:
   all'articolo 2, comma 1, capoverso, sostituire le parole: 577, primo e secondo comma con le seguenti: 577, primo comma, numero 1), e secondo comma;
   all'articolo 3, comma 1, capoverso 2-bis, sostituire le parole: 577, primo e secondo comma con le seguenti: 577, primo comma, numero 1), e secondo comma;
   all'articolo 9, comma 1, capoverso Art. 64-bis, comma 1, sostituire le parole: 577, primo e secondo comma con le seguenti: 577, primo comma, numero 1), e secondo comma;
   all'articolo 10:
    al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole: 577, primo e secondo comma con le seguenti: 577, primo comma, numero 1), e secondo comma;
    al comma 5, capoverso 1-bis, sostituire le parole: 577, primo e secondo comma con le seguenti: 577, primo comma, numero 1), e secondo comma.
1. 103. Salafia, Scutellà, D'Orso, Perantoni, Palmisano, Dori.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e la parola: «immediatamente» è sostituita dalle seguenti: «entro ventiquattro ore».
1. 104. Bartolozzi, Gelmini, Carfagna, Prestigiacomo, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Calabria, Marrocco, Rossello, Santelli, Spena, Tartaglione, Versace, Zanella, Ravetto, Ripani, Mazzetti, Fiorini.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e dopo la parola: «immediatamente» sono aggiunte le seguenti: «, e comunque entro le ventiquattro ore,».
1. 105. Bartolozzi, Gelmini, Carfagna, Prestigiacomo, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Calabria, Marrocco, Rossello, Santelli, Spena, Tartaglione, Versace, Zanella, Ravetto, Ripani, Mazzetti, Fiorini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. La persona offesa dei delitti di cui al comma 1 può sollecitare il pubblico ministero ad avanzare richiesta di misura cautelare a carattere protettivo, con obbligo del pubblico ministero di emettere decreto motivato in caso di diniego.
1. 9. Ferri.