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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 19 marzo 2019

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli, nella seduta del 19 marzo 2019.

  Angiola, Battelli, Benvenuto, Bianchi, Bitonci, Bonafede, Borghese, Claudio Borghi, Brescia, Buffagni, Businarolo, Campana, Carfagna, Castelli, Castiello, Cenni, Cirielli, Colletti, Colucci, Cominardi, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Durigon, Fantinati, Ferraresi, Fioramonti, Gregorio Fontana, Lorenzo Fontana, Formentini, Fraccaro, Frusone, Galli, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgetti, Grande, Grillo, Grimoldi, Guerini, Guidesi, Invernizzi, Liuni, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Lorenzin, Losacco, Lupi, Manzato, Micillo, Molinari, Molteni, Morelli, Morrone, Parolo, Picchi, Quartapelle Procopio, Rampelli, Rixi, Rizzo, Rosato, Ruocco, Saltamartini, Schullian, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora, Spadoni, Spessotto, Tofalo, Vacca, Valente, Vignaroli, Villarosa, Raffaele Volpi, Zóffili.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Angiola, Battelli, Benvenuto, Berardini, Bianchi, Bitonci, Bonafede, Borghese, Claudio Borghi, Brescia, Buffagni, Businarolo, Campana, Carfagna, Castelli, Castiello, Cenni, Cirielli, Colletti, Colucci, Cominardi, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Durigon, Fantinati, Ferraresi, Fioramonti, Gregorio Fontana, Lorenzo Fontana, Formentini, Fraccaro, Frusone, Galli, Gallinella, Gallo, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgetti, Grande, Grillo, Grimoldi, Guerini, Guidesi, Invernizzi, Liuni, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Lorenzin, Losacco, Lupi, Manzato, Micillo, Migliore, Molinari, Molteni, Morelli, Morrone, Napoli, Alessandro Pagano, Parolo, Picchi, Quartapelle Procopio, Rampelli, Rixi, Rizzo, Rosato, Ruocco, Saltamartini, Schullian, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora, Spadoni, Spessotto, Stumpo, Tofalo, Vacca, Valente, Vignaroli, Villarosa, Raffaele Volpi, Zóffili.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 18 marzo 2019 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   CASCIELLO ed altri: «Disposizioni per la promozione della lettura mediante lo sviluppo delle biblioteche scolastiche e la concessione di agevolazioni fiscali per il commercio e l'acquisto di libri, nonché modifica dell'articolo 2 della legge 27 luglio 2011, n. 128, in materia di disciplina del prezzo dei libri» (1686);
   NOVELLI: «Abrogazione del comma 20 dell'articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3, concernente i casi di equiparazione di fondazioni, associazioni e comitati ai partiti e movimenti politici ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di trasparenza e di accesso alle informazioni» (1687).

  Saranno stampate e distribuite.

Modifica del titolo di proposte di legge.

  La proposta di legge n. 67, d'iniziativa dei deputati TERZONI ed altri, ha assunto il seguente titolo: «Legge quadro in materia di tutela, protezione e valorizzazione del patrimonio geologico, speleologico e geominerario, nonché delega al Governo per l'istituzione della rete dei parchi geominerari e delle miniere-museo».

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

   III Commissione (Affari esteri):
  S. 677. – Senatore PETROCELLI: «Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Trieste il 10 giugno 2011; b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus sulla cooperazione culturale, fatto a Trieste il 10 giugno 2011» (approvata dal Senato) (1678) Parere delle Commissioni I, V, VII, X e XIV;
  S. 678. – Senatore PETROCELLI: «Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo in materia di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea, fatto a Roma il 21 ottobre 2005; b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, con Annesso, fatto a Roma il 16 febbraio 2007» (approvata dal Senato) (1679) Parere delle Commissioni I, V, VII e X;
  S. 960. – Senatori FERRARA ed altri: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO) relativo alla sede dell'organizzazione, fatto a Roma il 14 giugno 2017» (approvata dal Senato) (1680) Parere delle Commissioni I, II, V e VI;
  «Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 3) all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, con allegati, fatto a Firenze il 19 ottobre 2018» (approvato dal Senato) (1681) Parere delle Commissioni I, V, VI, VII e XIV.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 12 marzo 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della società Gestore dei servizi energetici (GSE) Spa, per l'esercizio 2017, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 124).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 14 marzo 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Unione italiana delle camere di commercio industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere), per l'esercizio 2017, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 125).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).

Annunzio di risoluzioni del Parlamento europeo.

  Il Parlamento europeo ha trasmesso le seguenti risoluzioni, approvate nella tornata dal 12 al 25 novembre 2018, che sono assegnate, ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), se non già assegnate alle stesse in sede primaria:
   Risoluzione legislativa sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (Doc. XII, n. 200) – alla X Commissione (Attività produttive);
   Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla governance dell'Unione dell'energia che modifica la direttiva 94/22/CE, la direttiva 98/70/CE, la direttiva 2009/31/CE, il regolamento (CE) n. 663/2009 e il regolamento (CE) n. 715/2009, la direttiva 2009/73/CE, la direttiva 2009/119/CE del Consiglio, la direttiva 2010/31/UE, la direttiva 2012/27/UE, la direttiva 2013/30/UE e la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio, e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 (Doc. XII, n. 201) – alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive);
   Risoluzione legislativa sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione) (Doc. XII, n. 202) – alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive);
   Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano pluriennale per gli stock di piccoli pelagici nel Mare Adriatico e per le attività di pesca che sfruttano tali stock (Doc. XII, n. 203) – alla XIII Commissione (Agricoltura);
   Risoluzione legislativa sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e assicura il corretto funzionamento del mercato interno (Doc. XII, n. 204) – alla X Commissione (Attività produttive);
   Risoluzione legislativa sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione) (Doc. XII, n. 205) – alla IX Commissione (Trasporti);
   Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (Doc. XII, n. 206) – alla IX Commissione (Trasporti);
   Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (rifusione) (Doc. XII, n. 207) – alla IX Commissione (Trasporti);
   Risoluzione sull'assistenza UE allo sviluppo nel settore dell'istruzione (Doc. XII, n. 208) – alla VII Commissione (Cultura);
   Risoluzione sullo Stato di diritto in Romania (Doc. XII, n. 209) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione su norme minime per le minoranze nell'Unione europea (Doc. XII, n. 210) – alla I Commissione (Affari costituzionali);
   Risoluzione sull'esportazione di armi: applicazione della posizione comune 2008/944/PESC (Doc. XII, n. 211) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione sulla necessità di un meccanismo globale dell'Unione europea per la protezione della democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali (Doc. XII, n. 212) – alla I Commissione (Affari costituzionali);
   Risoluzione sull'applicazione dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Georgia (Doc. XII, n. 213) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione sulla situazione dei diritti umani a Cuba (Doc. XII, n. 214) – alla III Commissione (Affari esteri).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 18 marzo 2019, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che autorizza l'Italia ad applicare, in determinate zone geografiche, aliquote di tassazione ridotte al gasolio e al gas di petrolio liquefatto utilizzati per riscaldamento ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE (COM(2019) 138 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);
   Proposta di decisione del Consiglio relativa allo stanziamento di fondi disimpegnati da progetti nell'ambito del 10o Fondo europeo di sviluppo per rialimentare il Fondo per la pace in Africa (COM(2019) 139 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).

Annunzio di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 8 marzo 2019, ha trasmesso le seguenti decisioni della Corte di giustizia dell'Unione europea, relative a cause in cui la Repubblica italiana è parte o adottate a seguito di domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da un'autorità giurisdizionale italiana, che sono inviate, ai sensi dell'articolo 127-bis del Regolamento, alla VIII Commissione (Ambiente) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   sentenza della Corte (Nona sezione) del 14 febbraio 2019, causa C-710/17, CCC – Consorzio Cooperative Costruzioni Società cooperativa contro Comune di Treviso nei confronti di Incos Srl e altri, domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato. La Corte ha dichiarato che la domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Consiglio di Stato con ordinanza del 28 settembre 2017, in ordine alla compatibilità con l'articolo 48 della direttiva 2004/18/CE dell'articolo 53, comma 3, del codice dei contratti pubblici – che ammette alla partecipazione un'impresa con un progettista «indicato» il quale ultimo, a sua volta, non essendo concorrente, non può ricorrere all'istituto dell'avvalimento – è irricevibile, in quanto tale domanda non menziona e non giustifica, neppure in via subordinata, l'esistenza di un interesse transfrontaliero certo (Doc. XIX, n. 31);
   ordinanza della Corte (Quarta sezione) del 14 febbraio 2019, causa C-54/18, Cooperativa Animazione Valdocco Società cooperativa sociale Impresa sociale ONLUS contro Consorzio intercomunale servizi sociali di Pinerolo e Azienda sanitaria locale To3 di Collegno e Pinerolo nei confronti di Ati Cite Società cooperativa sociale e altri, domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte. La Corte ha dichiarato che la direttiva 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, e in particolare i suoi articoli 1 e 2-quater, letti alla luce dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, non osta a una normativa nazionale che prevede che i ricorsi avverso i provvedimenti delle amministrazioni aggiudicatrici recanti ammissione o esclusione dalla partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici debbano essere proposti, a pena di decadenza, entro un termine di trenta giorni a decorrere dalla loro comunicazione agli interessati, a condizione che i provvedimenti in tal modo comunicati siano accompagnati da una relazione sui motivi pertinenti tale da garantire che gli interessati siano venuti o potessero venire a conoscenza della violazione del diritto dell'Unione dagli stessi lamentata. La Corte ha, altresì, dichiarato che la direttiva non osta a una normativa nazionale che prevede che, in mancanza di ricorso contro i provvedimenti delle amministrazioni aggiudicatrici recanti ammissione degli offerenti alla partecipazione alle procedure di appalto pubblico entro un termine di decadenza di trenta giorni dalla loro comunicazione, agli interessati sia preclusa la facoltà di eccepire l'illegittimità di tali provvedimenti nell'ambito di ricorsi diretti contro gli atti successivi, in particolare avverso le decisioni di aggiudicazione, purché tale decadenza sia opponibile agli interessati solo a condizione che essi siano venuti o potessero venire a conoscenza, tramite detta comunicazione, dell'illegittimità dagli stessi lamentata (Doc. XIX, n. 32).

Trasmissione dal Difensore civico della provincia autonoma di Trento.

  Il Difensore civico della provincia autonoma di Trento, con lettera in data 12 marzo 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull'attività svolta dallo stesso Difensore civico nell'anno 2018 (Doc. CXXVIII, n. 8).
  Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali).

Comunicazione di nomine ministeriali.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 8 e 12 marzo 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le seguenti comunicazioni concernenti il conferimento, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 19, di incarichi di livello dirigenziale generale, che sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali), nonché alle Commissioni sottoindicate:
   alla V Commissione (Bilancio) la comunicazione concernente il seguente incarico nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze:
  alla dottoressa Anna Maria Carfora, l'incarico di direzione dell'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

   alla VIII Commissione (Ambiente) la comunicazione concernente il seguente incarico nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:
  all'ingegner Donato Carlea, l'incarico di direzione ad interim del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Sicilia e la Calabria;

   alla IX Commissione (Trasporti) la comunicazione concernente il seguente incarico nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:
  al dottor Vincenzo Cinelli, l'incarico di direttore della Direzione generale per il trasporto stradale e l'intermodalità, nell'ambito del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI IN VISTA DEL CONSIGLIO EUROPEO DEL 21 E 22 MARZO 2019

Risoluzioni

   La Camera,
   premesso che:
    la riunione del 21 e 22 marzo prossimi venturi del Consiglio europeo prevede di affrontare, all'ordine del giorno, quattro temi cruciali per il futuro dell'Unione europea: occupazione, crescita e competitività; cambiamenti climatici; relazioni esterne; ed altri punti tra cui i progressi compiuti dagli Stati membri dell'Ue nella lotta alla disinformazione;
   in tema di occupazione, crescita e competitività:
    nel corso del Consiglio europeo di primavera è prevista, in particolare, un'analisi delle priorità per il semestre europeo 2019, con l'approvazione della raccomandazione sulla politica economica della zona euro, e una discussione approfondita sul futuro sviluppo del mercato unico e sulla politica digitale europea, in preparazione della prossima agenda strategica;
    nel 2018 si è celebrato il venticinquesimo anniversario del mercato unico, che aveva come obiettivo generale quello di rimuovere gli ostacoli economici ancora sussistenti, attraverso la creazione di nuove opportunità per i consumatori e per le imprese, incoraggiando l'ammodernamento e l'innovazione, e conseguendo risultati pratici a beneficio dei cittadini nella loro vita quotidiana;
    il mercato unico, che rappresenta un quinto dell'economia mondiale, costituisce la principale risorsa dell'Unione europea per il benessere dei cittadini, la crescita inclusiva e la creazione di posti di lavoro, nonché un elemento propulsivo essenziale per gli investimenti e la competitività globale;
    a fronte del raggiungimento di risultati positivi che potrebbero ancora essere ottimizzati, risulta necessario migliorare le azioni volte a riequilibrare il mercato con politiche sociali e di welfare che siano realmente attente e foriere di benefici per tutti i cittadini e le imprese, contrastando il depauperamento del tessuto produttivo degli Stati membri, che va invece sostenuto e diversificato;
    in questo senso, appare necessario rendere effettivo il principio della Dichiarazione di Roma, siglata in occasione del 60o dei Trattati, nel quale viene ribadito come il mercato unico e l'integrazione economica debbano avere come complemento un'Europa sociale che promuova la coesione e la convergenza, combatta la disoccupazione, la marginalizzazione, assicuri diritti e pari opportunità e faccia fronte al fenomeno della deflazione salariale, che agisce negativamente sulla domanda interna del Paese. Un modello di promozione della competitività basato sulla deflazione salariale, favorita attraverso la riduzione delle tutele dei lavoratori, fornisce un sostegno illusorio alle aziende, in particolare alle piccole e medie imprese, e frustra lo scopo del mercato unico, poiché determina inevitabilmente una flessione della domanda interna aggregata, oltre a causare scontento ed esclusione sociale;
    il tema del lavoro deve tornare al centro dell'agenda politica dell'Unione europea, con l'assunzione di un rinnovato impegno sui diritti e le tutele sociali: le tre macro aree appartenenti al Pilastro europeo sui diritti sociali – pari opportunità e accesso al mercato del lavoro, eque condizioni di lavoro, protezione sociale adeguata e sostenibile – richiedono azioni concrete di promozione e implementazione, sia per affrontare le conseguenze della crisi economica che ha attraversato tutta Europa e le nuove sfide (tecnologiche, demografiche ecc.) che incombono sul mercato del lavoro e sulla protezione sodale, sia per rilanciare il ruolo centrale del lavoro in modo da creare strutture economiche più resistenti alle crisi;
    le politiche di austerità, attuate per far fronte alla crisi, hanno ulteriormente segmentato i sistemi di sicurezza sociale europei, creando barriere sociali tra le economie più deboli del Mediterraneo, dove lo stato sociale è stato poco a poco smantellato, e le economie dell'Europa settentrionale dove i sistemi di protezione sociale hanno invece tenuto. Per il raggiungimento della convergenza economica non si sono messi in campo meccanismi e strumenti di solidarietà a livello europeo, determinando l'esplosione del fenomeno del dumping sociale con un flusso migratorio intracomunitario di lavoratori, verso paesi con sistemi di welfare più generosi;
    con l'avvento della nuova era industriale risulta, quindi, fondamentale per la crescita dell'Europa la visione di un mercato unico digitale per stimolare la competitività, l'innovazione e la sostenibilità dell'economia digitale e di quella europea, garantendo il massimo vantaggio della nuova era digitale;
    in particolare, l'impiego della tecnologia al servizio dell'industria ha conosciuto negli ultimi anni un rapido sviluppo, tanto da mutare in maniera significativa i modelli produttivi e organizzativi delle imprese italiane ed europee, ponendo così le basi per la nascita di una nuova era industriale;
    la strategia per la creazione e lo sviluppo di un mercato unico digitale dovrebbe vedere l'Europa maggiormente coinvolta nella nascita di una vera e propria filiera interamente interconnessa e digitalizzata;
    in questo quadro, il perseguimento della Strategia per il mercato unico digitale risulta cruciale per stimolare la competitività, l'innovazione e la sostenibilità dell'economia nazionale e di quella europea, garantendo il massimo vantaggio dalla nuova era digitale: secondo la Commissione europea, un mercato digitale pienamente funzionante potrebbe infatti apportare fino a 415 miliardi di euro annui all'economia dell'UE e permettere, altresì, all'Unione europea di diventare un leader digitale a livello globale;
    la realizzazione a livello europeo di politiche di contrasto alla delocalizzazione fiscale delle imprese nei Paesi extra UE, soprattutto con riferimento alle grandi società multinazionali che operano nel mercato digitale, appare oggi più che mai necessaria per ottenere una redistribuzione degli ingenti profitti – solo marginalmente colpiti dalla vigente fiscalità degli Stati membri – realizzati da queste realtà internazionali e un contestuale rafforzamento della domanda aggregata;
    è inoltre necessario favorire la transizione verso un'economia circolare che sostenga l'innovazione, i posti di lavoro e la crescita, dando alle imprese europee un vantaggio tecnologico rispetto ai loro concorrenti mondiali, promuovendo così una crescita sostenibile;
   in tema di cambiamenti climatici:
    in sede di Consiglio europeo saranno forniti inoltre orientamenti sulle priorità politiche in ordine alla strategia di lungo periodo dell'Unione sul cambiamento climatico, da sviluppare nei prossimi mesi in linea con gli Accordi di Parigi;
    l'Unione europea si è posta alla guida della lotta mondiale contro i cambiamenti climatici con una legislazione che mira a ridurre le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 40 per cento entro il 2030 nel rispetto dell'Accordo di Parigi;
    gli interventi volti ad affrontare i cambiamenti climatici e a ridurre le emissioni di gas a effetto serra hanno rappresentato infatti una priorità a livello europeo: in particolare, i leader degli Stati membri dell'Unione europea si sono impegnati a trasformare l'Europa in un'economia con un'efficienza energetica elevata e a basse emissioni di carbonio, con l'obiettivo di ridurre entro il 2050 le emissioni di gas a effetto serra dell'80-95 per cento rispetto ai livelli del 1990;
    il quadro all'orizzonte 2030, contenuto nella comunicazione della Commissione europea COM(2014) 0015, propone nuovi obiettivi e misure per rendere l'economia e il sistema energetico dell'Unione europea più competitivi, sicuri e sostenibili, tra cui la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e l'aumento dell'utilizzo delle energie rinnovabili, oltre a un nuovo sistema di governance e di indicatori di rendimento;
    l'Unione europea sta compiendo importanti passi avanti nella realizzazione di tali obiettivi, ma per fornire un maggiore impulso e rafforzate certezze agli investitori appare necessaria la presentazione di una strategia a lungo termine che definisca una serie di obiettivi chiave e misure di intervento per rendere l'economia e il sistema energetico dell'UE più competitivi, sicuri e sostenibili;
    l'Accordo di Parigi è uno strumento di riferimento per la lotta ai cambiamenti climatici e la proposta della Commissione per una Strategia a lungo termine per «un'economia prospera, moderna, competitiva e climaticamente neutra» al 2050, risulta in linea con tale accordo;
    è consolidata la consapevolezza della natura globale della problematica dei cambiamenti climatici e, pertanto, globali sono anche le responsabilità;
    la causa dei cambiamenti climatici non è ascrivibile ad un unico responsabile, ma è frutto di una serie di fattori interconnessi tra loro e, pertanto, il raggiungimento degli obiettivi è vincolato al coinvolgimento attivo di diversi settori;
    è necessario non focalizzare gli sforzi nel trovare i responsabili del cambiamento, ma incrementare gli impegni per trovare soluzioni realistiche e concrete a tutti i livelli, dal nazionale, al regionale al globale;
    la Commissione europea ha avviato un percorso virtuoso di condivisione che ha previsto una discussione intersettoriale, in particolare presso il Consiglio ambiente, il Consiglio energia e il Consiglio competitività;
    molte sono le evidenze scientifiche autorevoli e aggiornate disponibili, così come sono ormai una realtà concreta e dinamica le opzioni tecnologiche avanzate e all'avanguardia per una transizione ecologica ambiziosa, in Europa come in Italia;
    i benefici ambientali, sociali ed economici sono strettamente interconnessi con l'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas clima alteranti;
    i trasporti hanno un impatto significativo sull'ambiente, in quanto rappresentano una delle cause principali di immissione di sostanze clima alteranti, e un sistema di trasporto efficiente e sicuro ha bisogno di una rete infrastrutturale solida ed affidabile;
    i consumatori hanno un ruolo rilevante nel mercato e, pertanto, risulta prioritario un loro ruolo attivo e consapevole;
   nell'ambito delle relazioni esterne dell'Unione europea:
    il Consiglio europeo discuterà, tra gli altri temi, dei preparativi in vista del prossimo vertice tra l'Unione europea e la Cina, il XXI in ordine di tempo, che si terrà il prossimo 9 aprile;
    in particolare, in considerazione del potere economico e dell'influenza politica sempre maggiori della Cina, i capi di Stato e di Governo dell'Unione europea e saranno chiamati a discutere e ad approvare 10 azioni concrete, presentate dalla Commissione europea, per migliorare l'approccio europeo rendendolo più realistico, assertivo e pluridimensionale;
    le relazioni commerciali tra le due parti si sono rapidamente intensificate, parallelamente all'accelerazione delle riforme economiche nella Repubblica popolare cinese: basti pensare che, dall'inizio del 1995 la Cina è diventata il quarto mercato per le esportazioni europee e il quarto principale esportatore nell'Unione europea (dopo gli Stati Uniti, il Giappone e la Svizzera);
    in occasione del precedente vertice, le due parti hanno convenuto di sviluppare ulteriormente il partenariato strategico UE-Cina, uno dei partenariati più importanti dell'Unione europea – esprimendo il loro sostegno comune a un commercio fondato sulle regole e ribadendo il loro impegno condiviso a favore della riforma dell'organizzazione mondiale del commercio;
    nella medesima circostanza, i leader hanno inoltre ribadito il loro impegno a favore dell'approfondimento del partenariato per la pace, la crescita, le riforme e la civiltà, sulla base dei principi di rispetto reciproco, fiducia, uguaglianza e vantaggi reciproci, dando un'attuazione esaustiva all'agenda strategica 2020 per la cooperazione UE-Cina;
    tale partenariato ha notevolmente migliorato il livello delle relazioni tra l'Unione europea e la Cina, con il raggiungimento di risultati positivi a livello politico, economico, commerciale, culturale e degli scambi interpersonali, nonché in altri settori;
    in particolare, in occasione dell'ultimo vertice UE-Cina del 16 luglio 2018, è stato deciso di lanciare un meccanismo di dialogo annuale sul contrasto alla droga e ai relativi traffici, che andrà a incorporare un precedente meccanismo di consultazione sui precursori di droghe, attivato già dal 2009;
    all'ordine del giorno della riunione del 21 marzo dei leader dell'Unione europea a 27 c’è anche la questione Brexit: il prossimo tavolo europeo sarà chiamato a occuparsi della richiesta di proroga del termine per il recesso che il Regno Unito potrebbe avanzare, in base agli ultimi sviluppi, a seguito della notifica di recesso, a norma dell'articolo 50 del TUE;
    alla vigilia del Consiglio europeo che deve esaminare la richiesta di proroga presentata dal Regno Unito ed approvarla all'unanimità, il Parlamento inglese si è espresso per una limitata estensione del periodo previsto dall'articolo 50 del TUE per un periodo che va dai 3 ai 9 mesi;
    in caso non si raggiunga, in sede di negoziato con l'Unione europea, un accordo sulla proroga, potrebbe presentarsi l'ipotesi realistica della richiesta inglese di una estensione molto più lunga, e ciò comporterebbe anche l'eventualità di una partecipazione del Regno Unito alle prossime elezioni europee di fine maggio;
    come noto, la prospettiva di un « no deal» rischia di avere un impatto molto significativo sull'Italia, sia dal punto di vista commerciale – il Regno Unito si posiziona al quarto posto tra i mercati di destinazione del nostro export, con un valore complessivo dei beni esportati pari a circa 23 miliardi di euro, e un avanzo commerciale di circa 11 miliardi – sia per la comunità dei connazionali residente nel Regno Unito, la più numerosa, calcolata in circa 700 mila persone, in raffronto con gli altri paesi europei;
   in tema di disinformazione:
    al fine di tutelare i propri sistemi democratici e i dibattici pubblici e in previsione delle elezioni europee del 2019, la Commissione ha presentato, alla fine del 2018, congiuntamente all'Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza, un Piano d'azione congiunto contro la disinformazione (JOIN(2018)36, per contrastarne la diffusione pervasiva in Europa: si tratta di una questione di particolare rilevanza, considerata la natura complessa e plurale del problema, da affrontare anche in vista delle prossime elezioni del Parlamento europeo;
    in particolare, il documento della Commissione si concentra su quattro settori chiave, che dovrebbero potenziare le capacità dell'Unione europea e rafforzare la cooperazione con gli Stati membri: un'individuazione più efficace, anche attraverso il ricorso a personale specializzato; una risposta coordinata, attraverso l'istituzione di un apposito sistema di allarme rapido; piattaforme on-line e industria, chiamate all'attuazione degli impegni assunti nel codice di autoregolamentazione, concentrandosi sulle azioni urgenti in vista delle elezioni europee del 2019; sensibilizzazione e responsabilizzazione dei cittadini, anche attraverso campagne di alfabetizzazione mediatica;
    in proposito va osservato come la strategia proposta si concentri essenzialmente sui social media e quindi sulle piattaforme web, facendo solo una breve menzione alla disinformazione praticata sui media tradizionali, nonostante questi ultimi siano ancora la fonte di informazione prevalente per una fascia importante della popolazione;
    la diffusione della disinformazione intenzionale, sistematica e su larga scala, rappresenta, in conclusione, una grave sfida strategica per i sistemi democratici degli Stati membri dell'Unione europea e richiede una risposta urgente e coordinata, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali,

impegna il Governo

   1) nell'ambito dell'occupazione, della crescita e della competitività, ad assumere iniziative volte:
    a) a seguire con attenzione, tenendo conto dell'attuale fase politica e delle imminenti elezioni europee, l’iter negoziale delle proposte relative al completamento del mercato unico, al mercato unico digitale e all'Unione dei mercati dei capitali, con l'obiettivo di realizzare un mercato unico più equo, in grado di incrementare i benefici concreti per i cittadini europei e sostenere lo sviluppo delle imprese strategiche, anche in base alle specificità produttive dei singoli Stati membri;
    b) a promuovere le opportune iniziative volte a rendere il mercato interno compiutamente realizzato nei suoi contenuti competitivi, anche attraverso lo sviluppo di strategie e politiche di sostegno finalizzate a rafforzare le dinamiche della domanda, coerentemente con l'obiettivo di inclusione sociale da raggiungere con una crescita equa, condivisa e sostenibile e con il contrasto alla deflazione salariale;
    c) a promuovere la rapida adozione di misure comuni per contrastare, a livello europeo, la delocalizzazione fiscale delle imprese e in particolare dell'industria digitale e del commercio elettronico, anche attraverso la previsione di misure disincentivanti;
    d) ad assumere tutte le opportune iniziative utili a contrastare il fenomeno della disoccupazione, in specie quella giovanile, reperendo e garantendo le dovute risorse per le politiche attive di impiego;
    e) a promuovere sistemi di garanzia sociale armonizzati in tutti gli Stati membri dell'Unione europea, strumenti di sostegno al reddito, politiche occupazionali inclusive, servizi universali di assistenza e lotta alla povertà, al fine di migliorare le condizioni di vita e di lavoro dei cittadini europei, in controtendenza alle fallimentari politiche neoliberiste e di austerità che difficilmente potranno rilanciare l'economia nazionale e al contempo definire politiche per gli investimenti che sostengano la ricerca, lo sviluppo e sostengano le PMI che rappresentano il reale e principale motore del tessuto produttivo italiano ed europeo;
    f) a porre in essere adeguate politiche economiche in cui venga coniugata da un lato la flessibilità economica per il rilancio degli investimenti infrastrutturali e dall'altro la diminuzione strutturale delle tasse sul lavoro, necessarie per la ripresa della produttività e dell'occupazione;
    g) nell'ambito della politica industriale, a garantire l'adeguatezza degli strumenti di intervento a sostegno della trasformazione digitale dell'industria, valorizzando il suo contributo alla decarbonizzazione e all'utilizzo di modelli di produzione sempre più circolari, con particolare riguardo alle PMI;
    h) a sostenere, in questa fase di transizione verso un'economia altamente innovativa e digitalizzata, le micro e piccole imprese nel rinnovamento dei loro processi produttivi, con particolare riguardo alla tipicità del tessuto economico produttivo italiano, integrandole con quella parte del sistema industriale già interconnessa, quale presupposto per la nascita di filiere produttive altamente tecnologiche e digitalizzate;
    i) in tema di strategia per la politica digitale europea, a proseguire nel lavoro avviato dalla Commissione europea, anche attraverso la predisposizione di una serie di misure per una fiscalità omogenea dell'economia digitale e dell’e-commerce, al fine di creare un sistema normativo idoneo a garantire la tassazione dei profitti realizzati dalle multinazionali in questo settore produttivo, sempre più strategico anche per l'economia del nostro Paese, al fine di evitare il dumping fiscale tra Stati membri;
    j) a valutare con attenzione e cautela, alla luce della futura evoluzione del quadro politico, e in un clima di dibattito costruttivo e propositivo con le istituzioni e i partner europei, gli impegni contenuti nella Raccomandazione del Consiglio sulla politica economica della zona euro, considerando con attenzione gli impatti di medio-lungo termine delle modifiche istituzionali ivi proposte;
   2) nell'ambito dei cambiamenti climatici:
    a) a promuovere un orientamento politico europeo sempre più in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile, rafforzando le sinergie tra Istituzioni europee e Stati membri e, in considerazione della dimensione globale del cambiamento climatico, ad intervenire nelle opportune sedi internazionali per il conseguimento dei medesimi obiettivi;
    b) ad avanzare nel processo di definizione delle regole finalizzate a consentire la piena operatività all'Accordo di Parigi e a promuovere la strategia a lungo termine dell'Unione europea per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, attraverso soluzioni realistiche e concrete a tutti i livelli, dal nazionale, al regionale al globale;
    c) a dare la giusta attenzione alle opportunità economiche connesse all'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas serra, in termini di occupazione e competitività, in grado di supportare le aziende che hanno già messo in atto una transizione green, o a sostenere quelle aziende che manifestano l'intenzione di effettuare una transizione in tal senso, anche promuovendo lo scambio di buone pratiche;
    d) a garantire una programmazione a lungo termine certa e con obiettivi stabili alle imprese europee, volta ad accelerare una transizione green, in grado di rendere fattibile l'adozione delle nuove opzioni tecnologiche che offre il mercato e permetterne la pianificazione nel tempo degli sforzi economici e del costo di lavoro a carico dell'impresa;
    e) a sollecitare tutti gli altri Stati membri affinché l'Unione europea si ponga obiettivi sempre più ambiziosi nel contrasto ai cambiamenti climatici, con impegni chiari e puntuali per la riduzione delle emissioni inquinanti e per l'avvio di una nuova politica industriale che punti alla decarbonizzazione e alla defossilizzazione;
    f) a prestare massima attenzione ai benefici ambientali, sociali ed economici connessi all'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas clima alteranti e a rafforzare il percorso di coerenza tra la trasposizione interna dell'Agenda 2030 e gli altri strumenti di programmazione, in particolare quelli strategici, finanziari e del Semestre europeo per il post-2020, tenuto conto del contributo fornito dall'Italia per il tramite della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile;
    g) a promuovere l'adozione di misure comuni finalizzate all'aumento della resilienza urbana, attraverso linee guida e buone pratiche per accrescere la capacità di ciascuno Stato membro di affrontare e prevenire l'impatto del cambiamento climatico;
    h) a mettere in atto sistemi di mobilità sostenibile a livello urbano ed extraurbano, promuovendo e incentivando soluzioni efficienti dal punto di vista energetico e sostenibili dal punto di vista economico e ambientale per il trasporto efficace e sicuro di beni e persone, sia a breve che a lunga distanza, e a promuovere la creazione di una rete infrastrutturale moderna e affidabile;
    i) ad adottare iniziative utili a salvaguardare le foreste naturali e ad assumere interventi in favore della forestazione;
    j) a favorire un cambio di paradigma del sistema economico, facilitando una trasformazione economica radicale e sbloccando azioni a sostegno di alternative tecnologiche innovative, in un quadro di circular economy, che possa rilanciare la competitività dell'Unione europea e dei suoi Stati Membri nel mercato internazionale; in tale contesto, ad assumere iniziative per accrescere la cultura del riuso e del riciclo, finalizzata alla progressiva riduzione del rifiuto, nel perseguimento di un modello di economia circolare;
    k) a garantire la coerenza degli obiettivi di riduzione delle emissioni con strategie della politica industriale, tutelando la sicurezza degli investimenti per sostenere e sfruttare il grande potenziale di ricerca e innovazione;
    l) a incentivare un ruolo attivo e consapevole dei consumatori e a promuovere una educazione mirata e moderna dei giovani verso una coscienza green e sostenibile;
    m) a promuovere nelle sedi europee un dibattito sull'adozione di una « green rule» che consenta di scorporare dai saldi calcolati ai fini del rispetto delle regole fiscali gli investimenti pubblici e le altre forme di sostegno pubblico indirizzati al perseguimento della sostenibilità climatica e ambientale;
   3) nell'ambito delle relazioni esterne:
    a) nel contesto delle relazioni con la Repubblica popolare cinese, ad assumere ogni utile iniziativa volta a promuovere le opportunità di dialogo e di cooperazione costruttivi nell'arena internazionale sui temi di interesse comune – come la sicurezza, la lotta al terrorismo e la sicurezza informatica, la cooperazione per la pace, i cambiamenti climatici con un'auspicabile progressiva diminuzione da parte della Cina delle proprie emissioni entro il 2030 in linea con gli accordi di Parigi e un rafforzamento degli investimenti nelle energie rinnovabili e di riconversione industriale eco-sostenibile, l'energia, gli oceani e l'efficienza delle risorse, incluso il tema della lotta agli stupefacenti – nel rispetto del diritto internazionale, della democrazia, dei diritti umani, dei diritti dei lavoratori e delle libertà fondamentali, conformemente alla Carta delle Nazioni Unite e alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo nonché ad altri strumenti internazionali firmati o ratificati da entrambe le parti;
    b) l'Italia si faccia promotrice, presso le istituzioni competenti dell'Unione, nell'ambito del partenariato tra la Cina e l'Unione europea, della tutela degli interessi strategici e dei propri cittadini;
    c) a difendere altresì nelle opportune sedi istituzionali gli interessi economici e politici dell'Italia e dell'Unione, promuovendo la tutela del made in Italy e al contempo il multilateralismo e una governance globale basata sul rispetto del diritto internazionale;
    d) alla luce dei recenti sviluppi sulla Brexit, in particolare alla richiesta da parte del Regno Unito di estensione dei tempi di recesso dall'Unione, ad intervenire in sede di Consiglio europeo affinché si assicuri anche nell'ipotesi di un « no deal», la salvaguardia dei diritti acquisiti, a tutela di tutti i cittadini europei e a garanzia delle relazioni commerciali e finanziarie;
    e) ad adoperarsi per garantire la piena tutela dei diritti acquisiti anche in caso di no deal sulla Brexit, a tutela di tutti i cittadini, sia britannici in Italia, sia italiani in Gran Bretagna, nonché a garanzia della stabilità finanziaria, e della continuità operativa dei mercati e del settore bancario e finanziario;
    f) a intensificare i lavori, a tutti i livelli, per prepararsi alle conseguenze di un recesso del Regno Unito senza accordo, prendendo in considerazione tutti gli esiti possibili, compresa la possibilità di dover ricorrere ad accordi bilaterali nell'ipotesi di un «no deal»;
   4) nell'ambito della lotta alla disinformazione:
    a) a porre in essere le opportune iniziative per promuovere un approccio strategico, multidimensionale e di ampio respiro nei confronti del fenomeno della lotta alla disinformazione, che affronti la dimensione interna e quella esterna, prestando uguale attenzione a tutti i media, compresi quelli tradizionali, e che non trascuri i delicati profili di necessaria garanzia della libertà di informazione e più in generale di espressione del pensiero, fondamento essenziale delle democrazie europee;
    b) a valutare con attenzione, tenendo costantemente informato il Parlamento, il piano d'azione congiunto contro la disinformazione presentato dalla Commissione europea, in particolare per quanto attiene alla selezione del personale indipendente specializzato nella verifica delle informazioni (independent fact checkers), e alla valutazione trasparente e democratica del suo operato, allo scopo di scongiurare distorsioni ideologiche e il soffocamento del pluralismo, così da potenziare ulteriormente le capacità dell'Unione europea e le risposte coordinate e congiunte tra l'Unione e gli Stati membri, per intensificare gli sforzi volti a contrastare la disinformazione in Europa e al di là dei suoi confini.
(6-00055) «Scerra, Giglio Vigna, Bazzaro, Bianchi, Andrea Crippa, Di Muro, Iezzi, Maggioni, Molinari, Murelli, Battelli, Bruno, Sabrina De Carlo, De Giorgi, Di Lauro, Galizia, Giordano, Ianaro, Olgiati, Papiro, Penna, Spadoni, Torto, Villani, D'Uva, Siragusa, Suriano, Emiliozzi».


   La Camera,
   premesso che:
    nel prossimo Consiglio europeo del 21 e 22 marzo, i Capi di Stato e di Governo esamineranno alcune questioni economiche inerenti l'occupazione, la crescita e la competitività le questioni relative ai cambiamenti climatici e alle relazioni esterne dell'unione, nonché altri punti tra cui la lotta alla disinformazione e la protezione dell'integrità democratica delle elezioni europee e nazionali in tutta l'Unione europea;
    il Governo italiano in Europa, al di là delle dichiarazioni formali, si è progressivamente andato isolando: il duro confronto sulla legge di bilancio, lo scontro sul tema dei migranti portato avanti dal Ministro dell'interno Salvini, iniziato la scorsa estate, le posizioni espresse sul Venezuela, in dissenso con la maggioranza dei Paesi europei, il contrasto con la Francia che ha portato il Governo di Parigi a richiamare il proprio ambasciatore a causa delle dichiarazioni del vicepremier Di Maio in occasione dell'incontro con la rappresentanza dei gilet gialli, sono solo alcuni esempi che testimoniano il progressivo isolamento del Governo;
    anche l'accoglienza riservata al nostro Presidente del Consiglio in occasione dal suo intervento nell'aula del Parlamento-europeo di Strasburgo, il 12 febbraio 2019 con il duro intervento del Presidente del gruppo Alde il liberale Verhofstatd, al quale si sono uniti, in un coro di critiche, i presidenti dei gruppi S&D, Verdi e Popolari, la dice lunga sullo stato delle relazioni del nostro Governo a livello europeo;
    si approfondisce la collocazione dell'Esecutivo a fianco dei Paesi del cosiddetto gruppo di Visegrad, formato dai governi che si collocano più a destra dell'intera Unione europea, come le continue e recenti visite del Ministro dell'interno Salvini testimoniano;
    a peggiorare la situazione, le recenti «dimissioni» del Ministro Savona e l'interim assunto dal Presidente del Consiglio dei ministeri confermano l'assoluta assenza di prospettiva ed un'attenzione inadeguata al ruolo del nostro Paese all'interno dell'unione europea;
    per quanto riguarda il futuro dell'Europa, il 6 marzo 2019 a Bruxelles si è riunito Weuco, Women's European Council, che ha riunito deputate del parlamento europeo, rappresentanti della presidenza del Consiglio europeo, parlamentari provenienti da diversi Parlamenti dell'Unione. In quella occasione si è avuto modo di esaminare i punti all'ordine del giorno del Consiglio europeo del 21 marzo 2019 in una prospettiva di genere, formulando al riguardo una serie di proposte, tenuto conto che le donne sono ancora sotto rappresentate in ambito europeo, sia nelle istituzioni che nel mercato del lavoro. Le elezioni del prossimo maggio costituiscono un'opportunità per rilanciare il progetto europeo, per far sì che le cittadine ed i cittadini se ne riapproprino partecipandovi attivamente. In questo senso appare fondamentale che i partiti politici europei assicurino un'adeguata rappresentanza di genere nella formazione delle liste elettorali;
    nei prossimi mesi deve essere posta al centro delle politiche europee la necessità di una riforma del mercato del lavoro in grado di colmare il divario non solo in termini di occupazione delle donne, ma anche di divario salariale. L'investimento nel capitale umano è essenziale per migliorare la qualità e la quantità dell'occupazione femminile. A partire dalla scuola dell'obbligo e durante tutta la vita professionale è necessario offrire un sistema di formazione volto a migliorare e aggiornare la qualificazione professionale delle donne e ad accompagnare la transizione in un mondo che cambia. L'alfabetizzazione finanziaria e la formazione nelle materie STEM fondamentale a tale scopo;
    lo scenario economico nel quale si svolge il Consiglio risulta condizionato da nuove incertezze e rischi. Lo slancio espansivo dell'economia mondiale ha di recente subito un rallentamento, anche in ragione di nuove tensioni di natura geopolitica e della vulnerabilità nei mercati emergenti. Il commercio mondiale ha subito una decelerazione verso la fine del 2018 a causa di tensioni commerciali irrisolte e di un rallentamento della crescita nelle economie emergenti. Sebbene le condizioni finanziarie siano nel complesso favorevoli, l'indebolimento dello slancio espansivo ha alimentato la volatilità dei mercati azionari;
    nell'area euro, nel terzo e nel quarto trimestre del 2018 il Pil in termini reali dell'area dell'euro è aumentato dello 0,2 per cento sul periodo precedente, dopo una crescita dello 0,4 per cento nei primi due trimestri. I dati più recenti seguitano a indicare un'evoluzione più debole rispetto alle attese per via del rallentamento della domanda estera, a cui si sono aggiunti alcuni fattori specifici a livello di paese e di settore. Sebbene ci si attenda miglioramenti, la dinamica espansiva di breve periodo dovrebbe risultare più debole di quanto previsto in precedenza. In prospettiva, la crescita dell'area dell'euro continuerà a essere sostenuta da condizioni di finanziamento favorevoli, da ulteriori incrementi dell'occupazione e aumenti delle retribuzioni, da prezzi più contenuti dei beni energetici, nonché dal perdurare dell'espansione dell'attività mondiale, seppure a un ritmo lievemente inferiore;
    nel complesso, le prospettive di crescita nell'area dell'euro si sono orientate al ribasso per via delle persistenti incertezze connesse all'esito della Brexit, ai fattori geopolitici, alla minaccia del protezionismo, alle vulnerabilità nei mercati emergenti e alla volatilità nei mercati finanziari. Tale situazione conferma che è ancora necessario un ampio grado di accomodamento monetario. Il Consiglio direttivo della Bce ha recentemente deciso, infatti, di lasciare invariati i tassi di interesse di riferimento della Bce almeno fino all'estate del 2019 e in ogni caso finché necessario per assicurare stabilità nell'area euro;
    in questo quadro, il nostro Paese si trova ad affrontare un clima di crescente instabilità i cui riflessi sono evidenziati, dall'andamento del Pil diminuito, dello 0,2 per cento nel terzo trimestre e dello 0,1 per cento nel quarto trimestre del 2018, dal peggioramento dei principali indicatori di finanza pubblica, a partire dal debito pubblico che è tornato a crescere superando nuovamente la soglia del 132 per cento, nonché dall'andamento dello spread, stabilmente al di sopra dei 250 punti base, e della spesa per interessi sui titoli del debito pubblico. Forte preoccupazione destano, poi, i dati sulla produzione industriale e sul fatturato, che nel 2018 ha registrato un forte ed inatteso decremento rispetto all'anno precedente. Ad aggravare il quadro, si aggiungono le forti tensioni che hanno caratterizzato in questi mesi i rapporti tra l'Esecutivo in carica e le istituzioni europee. Da molti osservatori, l'Italia è vista attualmente come l'anello debole dell'area euro;
    per quanto attiene in particolare ai temi dell'economia, il prossimo Consiglio europeo discuterà del futuro sviluppo del mercato unico, dell'Unione dei mercati dei capitali e della politica industriale nonché della politica digitale europea in preparazione della prossima agenda strategica;
    nel corso dell'ultimo decennio l'Unione europea ha intrapreso una profonda azione di regolamentazione della sua governance economica che non ha tuttavia raggiunto l'equilibrio migliore tra crescita e stabilità, nonché tra le specificità dei diversi sistemi economici e finanziari nazionali;
    fra limiti e azioni incompiute, l'Unione ha comunque mostrato capacità di reazione di fronte a crisi profonde e straordinarie, ma ad oggi è urgente completare e correggere l'agenda strategica comune per promuovere una crescita maggiore e più equa;
    in questa direzione il rafforzamento del mercato unico, anche attraverso un maggiore coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri, resta la via prioritaria per garantire uno sviluppo economico come motore della crescita, per l'aumento dell'occupazione, la tutela dei lavoratori, in un contesto globale caratterizzato da interazioni tra sistemi di dimensione continentale che fa emergere sfide concorrenziali inedite;
    il mercato unico è uno dei grandi successi dell'Unione europea che ha apportato considerevoli vantaggi ai cittadini europei. Esso costituisce la principale risorsa per garantire il benessere dei cittadini, una crescita inclusiva e la creazione di posti di lavoro, oltre ad essere un elemento propulsivo essenziale per gli investimenti e la competitività globale;
    venticinque anni dopo la sua costituzione occorre portare avanti l'agenda per il mercato unico in tutte le sue dimensioni e sviluppare un approccio lungimirante. A tal fine, appare fondamentale, in primo luogo, portare a conclusione, prima della fine dell'attuale legislatura, il maggior numero possibile di proposte in discussione nelle sedi istituzionali riguardanti il mercato unico dei beni e servizi, il mercato unico digitale e l'unione dei mercati dei capitali, rimuovendo gli ostacoli ingiustificati rimanenti, soprattutto nel settore dei servizi, nonché prevenendo eventuali nuovi ostacoli e qualsivoglia rischio di frammentazione;
    in prospettiva, la discussione sulla prossima agenda strategica dovrà essere incentrata sulla realizzazione di un mercato unico più profondo ed equo, in grado di mettere al centro lo sviluppo di una legislazione adeguata, efficace e moderna, capace di produrre norme puntuali dal punto di vista della difesa dei consumatori e della concorrenza, dello sviluppo economico, industriale e degli investimenti, dell'occupazione e della salvaguardia dei diritti dei lavoratori, della tutela dell'ambiente. È tempo, inoltre, di iniziare a pensare ad un mercato unico in una visione integrata, in cui il mercato dei beni e servizi ed il mercato digitale siano considerati come un'unica entità, che deve essere ulteriormente sviluppata, dotata di norme moderne e considerata parte integrante e fondamentale dello sviluppo economico dell'area europea;
    relativamente alla politica digitale, l'Unione europea sta affrontando una rivoluzione digitale che sta avendo un grande impatto sulla vita dei cittadini, a livello politico, sociale, economico e culturale;
    appare fondamentale portare a compimento le proposte legislative rimaste in sospeso finalizzate al completamento del mercato unico digitale che comprendono tra le altre, il pacchetto sul diritto d'autore, le proposte sulla cybersicurezza, la proposta sull’e-privacy, la proposta sulla piattaforma online, la proposta sulla vendita online di contenuti digitali e sulla vendita di beni materiali;
    nei prossimi mesi, l'Europa dovrà essere capace di dotarsi di una politica digitale che garantisca il rispetto dei suoi valori chiave, ma che garantisca anche che le nuove opportunità digitali siano accessibili a tutti e non solo ai più potenti o più agiati. I vantaggi dell'economia digitale devono essere a beneficio di tutte le nostre comunità, in Europa e a livello globale, sostenendo i cittadini svantaggiati e meno alfabetizzati, aumentando l'accesso ai servizi pubblici digitali, anche in località remote, per assicurare che i cittadini che non hanno accesso a internet non siano lasciati indietro;
    la Commissione europea ha pubblicato, il 27 febbraio 2019, il winter package del Semestre europeo concernente l'analisi della situazione economica e sociale negli Stati membri. Esso comprende la Comunicazione introduttiva sui principali risultati delle 28 relazioni per Paese – integrate dagli esami approfonditi per gli Stati membri individuati nella relazione sul meccanismo di allerta del novembre 2018. Quanto all'Italia, il Country Report 2019 ha espresso forti preoccupazioni sulla situazione dell'Italia. Per l'esecutivo dell'Unione europea l'Italia presenta squilibri economici «eccessivi» che, unitamente al debito alto e alla protratta scarsa produttività, implicano rischi con rilevanza transnazionale e un rischio contagio per tutta l'Unione europea. La manovra di bilancio per il 2019, nonostante le modifiche introdotte nella fase finale d'esame del provvedimento, presenta misure che impattano negativamente su-deficit, debito pubblico e potenziale di crescita economica del Paese, e che inevitabilmente dovrà essere oggetto a breve di una manovra correttiva;
    negli ultimi anni, l'Italia è stata in prima fila nel dibattito istituzionale per la democratizzazione della governance e delle procedure dell'Unione europea e per la modifica sostanziale delle politiche di austerità, riuscendo ad ottenere una significativa flessibilità in favore degli investimenti. Una politica che ha consentito alla nostra economia di invertire, dopo diversi anni, il ciclo economico recessivo e di acquisire credibilità internazionale ed europea. Alla luce di quanto accaduto con l'esecutivo in carica a partire da giugno 2018, il patrimonio di credibilità è stato compromesso da iniziative scoordinate che, anziché rafforzare il ruolo del Paese nel contesto internazionale, lo hanno portato all'isolamento;
    parallelamente, una discussione sul completamento dell'Unione dei mercati dei capitali non può prescindere dalle valutazioni in materia di incompletezza dell'Unione bancaria, dal momento che l'integrazione finanziaria, da accompagnare alla tutela della diversità, del radicamento territoriale e del risparmio in senso ampio, è fondamentale per massimizzare l'efficienza del mercato dei capitali e dello stesso sistema bancario;
    se, da un lato, il rafforzamento del ruolo dell’equity e del mercato dei capitali nell'allocazione del risparmio nazionale e nel finanziamento delle imprese è indispensabile e va maggiormente promosso, dall'altro, è necessario continuare a sostenere il sistema bancario poiché è importante sia che mantenga una funzione centrale nell'erogazione del credito, in particolare in Italia per la presenza di un forte nucleo di piccole imprese per cui questo tipo di canale resta essenziale, sia che si dimostri in grado di accompagnare le medesime imprese proprio sul mercato dei capitali in espansione;
    sono prossime in ambito comunitario le revisioni della Brrd e di Solvency II e l'introduzione nel quadro legislativo europeo del completamento di Basilea III: in questa cornice, è fondamentale che il nostro Paese mantenga salda la rotta europeista dal momento che l'interesse dell'Italia può essere perseguito solo nel quadro di un più generale interesse europeo e ricoprendo un ruolo forte e credibile nell'ambito del processo di discussione e di decisione ad ogni livello;
    condizione necessaria per orientare le decisioni all'equilibrio fra riduzione e condivisione dei rischi, soprattutto in ambito finanziario, è scongiurare le conseguenze di una sterile contrapposizione tra Roma e Bruxelles, e definire una combinazione reciprocamente virtuosa tra obiettivi nazionali e comuni tanto sul mercato unico, che va rafforzato al fine di potenziare l'integrazione di filiere e catene di valore ad oggi esistenti e di far fronte alle possibili conseguenze, in particolare sui lavoratori europei, del recesso del Regno unito dall'Unione europea quanto in materia di unione dei mercati dei capitali e di unione bancaria;
    contestualmente, implementare una politica industriale comune in grado di definire una dimensione europea che resti competitiva a livello globale anche nel lungo periodo è quanto mai urgente e da attuare promuovendo le tecnologie strategiche attraverso ingenti investimenti, pubblici e privati, e la ricerca pura e applicata, mediante una maggiore sinergia tra imprese e università da realizzare attraverso commesse e progetti comuni, e sostenendo una più forte crescita del mercato unico europeo anche in settori nei quali per il momento risultiamo svantaggiati, attraverso la collaborazione fra i Paesi dell'Unione, che sia inoltre in grado di fornire efficaci risposte alle ritorsioni sul piano degli scambi economici del riemergere di politiche di chiusura commerciale a livello globale;
   per quanto attiene al tema dei cambiamenti climatici:
    solo qualche giorno fa, il 15 marzo 2019, centinaia di migliaia di studenti e giovani di oltre 98 Stati in ogni parte del pianeta – in Europa, negli Stati Uniti, in Sud America, ma anche in Russia, India, Cina – si sono riuniti in uno sciopero internazionale per chiedere con forza ai Governi dei Paesi di tutto il mondo azioni concrete contro i cambiamenti climatici;
    gli interventi volti ad affrontare i cambiamenti climatici e a ridurre le emissioni di gas a effetto serra sono da sempre una priorità dell'Unione europea, tesa a garantire la transizione del Continente verso un'economia ad alta efficienza energetica e a basse emissioni di carbonio; l'Unione europea e i suoi Stati membri sono stati in effetti in prima fila negli accordi internazionali per il clima: dalla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Unfccc), al Protocollo di Kyoto, al nuovo Accordo di Parigi del 2015;
    il primo pacchetto di misure dell'Unione europea è stato adottato nel 2008, fissando gli «obiettivi 20-20-20», per poi avanzare su impegni integrati a più lungo termine, giungendo all'approvazione del Quadro per il clima e l'energia 2030, che individua una serie di obiettivi di medio e misure di intervento per il periodo 2020-2030 in vista del raggiungimento dell'obiettivo di ridurre entro il 2050 le emissioni di gas a effetto serra dell'80-95 per cento rispetto ai livelli del 1990;
    in questo quadro, il Consiglio europeo del dicembre 2018, seguito alla presentazione a fine novembre della comunicazione della Commissione europea «Un pianeta pulito per tutti» (COM2018(773)), e alla Conferenza sul clima di Katowice (COP24) tenutasi a inizio dicembre, si è impegnato a fornire nel primo semestre del 2019 orientamenti sulla direzione generale e sulle priorità politiche in materia di cambiamenti climatici, così da consentire all'Unione di presentare una strategia a lungo termine entro il 2020 che fosse perfettamente in linea con l'Accordo di Parigi di mantenere l'aumento medio della temperatura mondiale al di sotto dei 2oC, proseguendo gli sforzi di limitarlo a 1,5oC;
    la citata comunicazione della Commissione «Un pianeta pulito per tutti» nasceva dall'ambizione di rendere l'Unione guida nell'azione internazionale per il clima, e di individuare gli elementi imprescindibili della transizione verso una economia a zero emissioni entro il 2050, equa sul piano sociale ed efficiente dal punto di vista dei costi, delineando quindi l'insieme delle trasformazioni economiche e sociali che dovrebbero essere intraprese per realizzare l'azzeramento delle emissioni entro il 2050; sette sono gli ambiti strategici individuati: efficienza energetica; diffusione delle energie rinnovabili; mobilità pulita, sicura e connessa; competitività industriale ed economia circolare; infrastrutture e interconnessioni; bioeconomia e pozzi naturali di assorbimento del carbonio; cattura e stoccaggio del carbonio per ridurre le emissioni permanenti;
    nella COP24 di Katowice di dicembre 2018, nella quale pure non si è potuto segnare il raggiungimento di impegni vincolanti sull'adozione di un quadro normativo condiviso per l'attuazione dell'Accordo di Parigi, si è quanto meno addivenuti ad adottare, come nelle intenzioni delle istituzioni europee, un corpo di regole per l'implementazione dell'Accordo di Parigi, che tocca gli aspetti della trasparenza, dei finanziamenti, della mitigazione e dell'adattamento;
    in questo quadro di azione, dunque, un passaggio fondamentale è la presentazione da parte degli Stati membri dei progetti di Piani nazionali integrati per l'energia e il clima (Pnec) fondamentali per conseguire gli obiettivi al 2030 in questi settori, che poi dovranno essere definitivamente approvati entro il dicembre 2019, fissando i nuovi obiettivi vincolanti a livello europeo;
    il nostro Paese avrebbe dunque in questo campo un ruolo rilevante da svolgere, se – a differenza di quanto sembra purtroppo oggi avvenire – sapesse proseguire quel percorso di sviluppo sostenibile inaugurato dai Governi della scorsa legislatura, che grazie anche ad ingenti investimenti di risorse avevano saputo raggiungere importanti realizzazioni in campo ambientale con azioni concrete di ampio respiro a favore dello sviluppo della green economy; sul piano interno, invece, i segnali che vengono oggi dall'azione di Governo non lasciano ben sperare, stanti anche gli importanti tagli a quelle risorse che consentirebbero la transizione ecologica per realizzare un modello di sviluppo sostenibile;
    è necessario portare avanti, a livello europeo e internazionale, una strategia che indichi la centralità della crisi climatica ed ecologica quale occasione per la trasformazione dei processi produttivi basata sulla green economy passando da modelli di produzione e consumo lineari al modello circolare che veda coinvolti il sistema dei trasporti, la rigenerazione delle città, la produzione alimentare, la qualità dei prodotti e dei processi industriali, e realizzando innovazione ecologica in tutti i settori industriali, nei servizi, nell'agricoltura, con l'uso efficiente dell'energia e delle materie prime, e una corretta gestione del ciclo dei rifiuti;
   per quanto attiene in particolare al tema delle relazioni esterne:
    per quanto attiene alla Brexit l'evoluzione attuale della situazione conferma un quadro confuso e problematico con cui anche il Governo italiano dovrebbe confrontarsi lucidamente, con proposte adeguate;
    non sono ancora chiari gli sviluppi delle future relazioni tra l'Unione europea e la Gran Bretagna, stante anche l'indisponibilità delle istituzioni europee a rinegoziare i termini di un accordo che, nel frattempo, sono stati respinti dal Parlamento britannico;
    nell'ultima settimana, la situazione si è fatta se possibile ancora più confusa. A pochi giorni dalla data del 29 marzo 2019; al momento in cui si scrive ancora ipotizzata come data di inizio del processo di fuoriuscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea, il Parlamento britannico ha votato no all'ipotesi di un « no deal» vale a dire l'uscita dall'Unione senza alcun accordo;
    la House of Commons, infatti, il 13 marzo 2019, ha approvato con 321 voti a favore e 278 contrari la mozione del Governo, come emendata a seguito dell'approvazione dell'emendamento presentato dalla deputata conservatrice Caroline Spelman, con cui si respinge la possibilità di recedere dall'Unione europea senza un accordo in ogni tempo e circostanza;
    anche la possibilità di un secondo referendum sulla Brexit, intanto, è stata bocciata dal Parlamento britannico che, in un susseguirsi di votazioni, il 14 marzo 2019 ha approvato la mozione del Governo per chiedere a Bruxelles un'estensione dei tempi di uscita dai 3 ai 9 mesi. Spetterà dunque al Consiglio europeo del 21 e 22 marzo 2019 decidere all'unanimità su tale richiesta;
    la confusione regna comunque sovrana non solo a Londra, ma anche a Roma, dove il Ministro degli esteri Moavero Milanesi, nel corso di una audizione di fronte alle commissioni esteri e politiche europee della Camera, ha dichiarato essere favorevole ad eventuale proroga termini per accordo, che vada oltre il 29 marzo, mentre il suo sottosegretario Picchi ritiene che No Deal o rinvio siano più o meno la stessa cosa, e da ultimo il vicepremier Salvini ha annunciato che Lega non ha ancora posizione al riguardo;
    intanto, nessuna concreta iniziativa è delineata in difesa delle priorità dell'Italia nelle negoziazioni sulla «Brexit», stante il gran numero di cittadini italiani residenti nel Regno Unito, al fine di assicurare ai nostri connazionali garanzie sociali, lavorative, sanitarie e di libera circolazione già previste dal diritto comunitario. Il Regno Unito rappresenta un importante mercato di sbocco per l'Italia. Nel 2017 l’export made in Italy verso il mercato britannico ammontava a 23,1 miliardi di euro. L'esito del voto del Parlamento britannico comporta, pertanto, un'indubbia serie di ricadute negative per le imprese esportatrici italiane, che potrebbero trovarsi a dover utilizzare le regole tariffarie del Wto. Il comparto «Bevande, vini e bevande spiritose» e il comparto «Agrifood», sono certamente tra quelli più esposti con esportazioni per un valore rispettivamente pari a 1,1 miliardi di dollari e 2,6 miliardi di dollari solo nel 2017. Accanto ai predetti comparti, pesanti ricadute verrebbero a verificarsi anche per il comparto «Legno e arredi» e per tutto il settore automobilistico. Inoltre, altre importanti attività che si troverebbero esposte sono tutte le attività finanziarie e di intermediazione che necessiterebbero di apposite autorizzazioni, nonché il comparto relativo alle imprese e ai materiali di difesa italiane, che da sempre intrattengono stretti rapporti commerciali con il Regno Unito;
    nulla, infine riguardo al responsabile del coordinamento tecnico interministeriale per l'addio di Londra, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, incarico vacante da mesi in una situazione di così grave instabilità;
    per quanto attiene alla politica estera con particolare riferimento alla situazione del Venezuela, il 23 gennaio 2019 il leader dell'opposizione e capo dell'Assemblea nazionale Juan Guaidò è stato proclamato «presidente ad interim» – in base all'articolo 233 della Costituzione venezuelana che da questa facoltà al presidente dell'Assemblea nel caso in cui il presidente in carica non abbia adempiuto ai basilari compiti del suo ufficio – sfidando apertamente il capo di Stato Nicolas Maduro;
    sin dal primo momento, la comunità internazionale si è attivata per risolvere la crisi: gli Stati Uniti e l'unione europea hanno supportato Guaidò e con loro il Gruppo di Lima (Argentina, Brasile, Canada, Cile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Paraguay e Perù), Ecuador, l'Organizzazione degli Stati Americani (Osa). Cuba, Nicaragua e Bolivia in America Latina; Russia, Cina, Iran, Siria e Turchia a livello mondiale, invece, si sono schierati a fianco di Maduro;
    sono finora 21 i Paesi europei, tra cui Francia, Gran Bretagna, Spagna e Germania, che legittimano le rivendicazioni del presidente dell'Assemblea nazionale venezuelana e lo hanno riconosciuto come presidente del Venezuela;
    il 31 gennaio il Parlamento europeo ha riconosciuto Juan Guaidò come legittimo presidente ad interim del Venezuela;
    mentre gli eurodeputati di Lega e Movimento 5 stelle si sono astenuti dal voto della risoluzione al Parlamento europeo, il Governo italiano ha messo il veto sul tentativo europeo di arrivare a una dichiarazione comune dei 28. L'intesa era stata promossa dalla Svezia. La Grecia, che si era schierata a favore di Maduro, non si è esplicitamente opposta;
    da quel momento le dichiarazioni dei leader di maggioranza sono state una in contraddizione con l'altra: il vicepremier Salvini ha incontrato una delegazione di rappresentanti di Guaidò, al contrario del vicepremier, Di Maio che, invece, si è rifiutato, mentre il Ministro degli esteri Moavero rilasciava dichiarazioni circa un ruolo di mediazione dell'Italia;
    relativamente al tema della disinformazione, nel mese di dicembre 2018, è stato presentato, congiuntamente dalla Commissione e dall'Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza, un piano d'azione contro la disinformazione che si concentra su quattro settori chiave, che dovrebbero potenziare le capacità dell'Unione europea rafforzare la cooperazione con gli Stati membri: 1. Un'individuazione più efficace, anche attraverso il ricorso a personale specializzato; 2. Una risposta coordinata, attraverso l'istituzione di un apposito sistema di allarme rapido; 3. Piattaforme on-line e industria, chiamate all'attuazione degli impegni assunti nel codice di autoregolamentazione, concentrandosi sulle azioni urgenti in vista delle elezioni europee del 2019; 4. Sensibilizzazione e responsabilizzazione dei cittadini, anche attraverso campagne di alfabetizzazione mediatica;
    in questa occasione l'Alta rappresentante/Vicepresidente Federica Mogherini ha dichiarato: «Una democrazia sana si fonda su un dibattito pubblico aperto, libero ed equo. È nostro dovere proteggere questo spazio e non permettere a nessuno di diffondere notizie false che alimentano l'odio, le divisioni e la sfiducia nella democrazia. Abbiamo deciso di agire insieme, come Unione europea, e di rafforzare la nostra risposta, promuovere i nostri principi, sostenere la resilienza delle nostre società all'interno delle nostre frontiere e nel vicinato. Questo è il modo europeo di rispondere a una delle principali sfide dei nostri tempi.»;

    il recente scandalo Facebook – Cambridge Analytica ha dimostrato la facilità con la quale è possibile manipolare le opinioni dei cittadini, tracciando il loro profilo politico dai dati personali degli utenti e quanto sia altrettanto facile fame un cattivo uso per influenzare poi le scelte politiche;
    il 14 novembre 2018 il Parlamento Europeo in seduta plenaria ha svolto un intenso dibattito sul tema dell'influenza degli attori stranieri per la prossima campagna elettorale per il Parlamento europeo, nel corso del quale è emersa la necessità di adottare misure urgenti per garantire che le difese contro le interferenze straniere siano efficaci;
    è ormai evidente che assicurare un alto livello di sicurezza ai cittadini europei significa andare oltre il controllo delle frontiere fisiche e dello spazio. I cyberattacchi, il cybercrimine non conoscono infatti frontiere fisiche. Il loro impatto sul mondo reale ha ormai superato una soglia limite, cosicché ogni minaccia di carattere cibernetico e ibrido pone un chiaro e crescente rischio per la società e l'economia. La risposta europea a tali minacce è stata a lungo troppo lenta, e per prima cosa è necessario monitorarle e controllarle in maniera più continuativa e più solida. In tal senso, sono state avanzate dalla Commissione europea alcune proposte relative alla rapida rimozione dei contenuti on-line di stampo terroristico, sulla cybersicurezza europea, sulle modalità per assicurare elezioni libere e trasparenti, specialmente nel contesto delle prossime elezioni per il Parlamento europeo, contro le campagne di disinformazione e l'utilizzo illegale di dati personali;
    l'adozione delle suddette misure di sicurezza e di lotta alla disinformazione appaiono tanto più urgenti in vista della prossimità delle elezioni europee e nazionali in tutta l'Unione europea previste nel mese di maggio 2019, e devono vedere il nostro Paese in prima linea nell'attuazione di efficaci interventi contro le attività di disinformazione dei cittadini elettori e le possibili interferenze straniere sul voto,

impegna il Governo

   1) a proseguire nel sostenere il rafforzamento del mercato unico e il completamento dell'Unione dei mercati dei capitali, orientando le discussioni e le decisioni all'equilibrio tra stabilità e crescita, tra rischi di mercato e rischi di credito e tra mutualizzazione e riduzione dei rischi nei mercati finanziari, in particolare per accelerare il contestuale completamento dell'Unione bancaria, condizione imprescindibile per il rafforzamento dell'Uem;
   2) al fine di tutelare il risparmio e la stabilità finanziaria, ad avviare iniziative per rilanciare il negoziato per il sistema europeo di garanzia dei depositi, che può essere introdotto con la necessaria gradualità, ma che va incardinato e deve svilupparsi sia sul piano del sostegno alla liquidità sia su quello dell'assorbimento delle perdite e per migliorare la proposta della Commissione europea che introduce urna funzione di stabilizzazione macroeconomica per l'area euro;
   3) ad adoperarsi affinché si prosegua nel lavoro per la costruzione di un mercato unico europeo pienamente efficiente, anche in considerazione delle conseguenze del recesso del Regno unito dall'Unione europea, rafforzando la cooperazione tra gli Stati membri, procedendo sulla strada della costruzione di norme omogenee, superando l'attuale frammentazione normativa nel mercato dei beni e servizi; a sostenere l'adozione di norme moderne ed efficaci capaci di considerare il mercato unico in tutte le sue forme, ricomprendendo anche quelle sviluppate sulle piattaforme digitali, ferma restando la difesa dei diritti dei lavoratori e dei consumatori;
   4) relativamente alle politiche digitali, ad adoperarsi per il completamento del mercato unico digitale e per rafforzare in prospettiva le iniziative in tema di innovazione tecnologica e sviluppo dell'economia digitale allo scopo di favorire lo sviluppo di commercio elettronico, della ricerca e innovazione, dell'intelligenza artificiale, delle innovazioni pionieristiche, della fiscalità nell'ambito dell'economia digitale, adeguando i sistemi di tassazione tenendo conto della crescente economia digitale, su nuove soluzioni per combattere l'evasione e l'elusione fiscali e sui modi per garantire al meglio le sinergie a livello Unione europea e internazionale;
   5) ad assumere iniziative per rafforzare le esistenti misure di sostegno delle attività commerciali maggiormente meritevoli di tutela, estendendo in particolare lo Sme supporting factor, strumento essenziale per contrastare la tendenza ad un restringimento dei canali di finanziamento per le piccole e medie imprese per effetto del quadro prudenziale esigente, aprendo un percorso per riconoscere la specificità e il valore del sostegno all'economia sociale e a quella green;
   6) a sostenere l'implementazione di una politica industriale comune orientata alla crescita e allo sviluppo del mercato unico europeo in particolare nei settori in cui si rilevano degli svantaggi competitivi, favorendo le sinergie fra gli apparati industriali dei paesi dell'Unione, europea al fine di potenziare reintegrazione di filiere e catene di valore, nell'ambito delle sfide industriali, energetiche, ambientali che hanno un impatto non solo sulle imprese, ma anche sulla vita dei cittadini, e tutelando l'interesse nazionale in un'ottica costruttiva e di collaborazione attiva fra gli Stati membri;
   7) relativamente ai cambiamenti climatici;
    a) ad agire in sede di Consiglio europeo al fine di garantire nei prossimi mesi la fissazione di orientamenti sulla direzione generale e sulle priorità politiche in materia di cambiamenti climatici, per permettere la compiuta realizzazione entro il 2020 di quella strategia politica in materia di cambiamenti climatici a lungo termine, equa sul piano sociale ed efficiente dal punto di vista dei costi, che sia perfettamente in linea con l'Accordo di Parigi di mantenere l'aumento medio della temperatura mondiale ben al di sotto dei 2oC, proseguendo gli sforzi di limitarlo a 1,5oC;
    b) ad adoperarsi affinché gli obiettivi fissati a livello europeo in materia di politiche per il contrasto dei cambiamenti climatici siano poi concretamente e puntualmente portati avanti da ciascuno Stato membro e nelle relazioni commerciali dell'Unione europea, favorendo, da un lato, l'incremento delle risorse del bilancio europeo per clima e ambiente che, pur registrando un significativo aumento del 70,3 per cento rispetto al precedente QFP, con 5,4 miliardi di euro, non raggiungeranno nemmeno lo 0,5 per cento del bilancio dall'altro prevedendo meccanismi che impegnino, salvo l'eventuale applicazione di misure sanzionatorie, gli Stati membri all'immediato abbandono dei combustibili fossili più inquinanti;
    c) a favorire il raggiungimento, con ogni azione a livello europeo ed internazionale, da parte dell'Unione, di un ruolo di leadership a livello globale affinché, nelle prossime riunioni internazionali in materia di cambiamenti climatici, sia raggiunto il traguardo dell'adozione di un quadro normativo vincolante e condiviso per l'attuazione dell'Accordo di Parigi;
    d) a favorire nuovi impegni a livello europeo per il sostegno di politiche virtuose nei settori dell'energia, dell'ambiente, della neutralità carbonica, venendo incontro a quella domanda di azioni concrete da parte dei Governi mondiali che in questi giorni proviene con forza dai giovani di ogni parte del pianeta riuniti nel Global Climate Strike for future;
   8) per quanto attiene alla questione della Brexit:
    a) ad assumere iniziative per condividere in tempi rapidi una posizione il più possibile unitaria con i Paesi europei, capace di esprimere un voto condiviso in seno al Consiglio, qualora questi si esprimano a favore di una proroga del termine del 29 marzo 2019 al fine di scongiurare l'ipotesi di un « no deal» vale a dire l'uscita del Regno Unito dall'Unione senza alcun accordo;
    b) a difendere le priorità dell'Italia nelle negoziazioni sulla «Brexit», stante il gran numero di cittadini italiani residenti nel Regno Unito, al fine di assicurare ai nostri connazionali garanzie sociali, lavorative, sanitarie e di libera circolazione già previste dal diritto comunitario vigente, nonché ad adottare le iniziative necessarie ed urgenti al fine di tutelare le imprese italiane che si troverebbero esposte a pesanti ricadute economiche;
    c) a mettere in atto misure di emergenza in caso di mancato accordo tra l'Unione europea e Regno Unito con il fine di proteggere i diritti dei cittadini italiani che rientreranno in Italia, salvaguardare i diritti dei cittadini britannici in Italia, assicurare la circolazione di merci e persone e soprattutto chiedere al Governo britannico reciprocità delle misure quali la salvaguardia dei diritti acquisiti degli oltre 600 mila cittadini italiani residenti nel Regno Unito;
   9) in materia di disinformazione;
    a) a sostenere l'adozione di norme comuni, in sintonia con quanto stabilito dal Piano d'azione della Commissione europea, al fine di favorire la libera informazione e la difesa del diritto dei cittadini a disporre di notizie certe e non inquinate da ingerenze esterne, capaci di manipolare l'orientamento dell'opinione pubblica e lo stesso regolare svolgimento delle prossime consultazioni elettorali. In particolare, ad assicurare l'appoggio ad ogni opportuna misura di carattere europeo relativa alla resistenza dei sistemi democratici dell'Unione contro gli attacchi informatici e le attività illegali nel cyberspazio in occasione delle prossime elezioni europee, garantendo, anche attraverso la sua azione in sede europea, che sia raggiunto il giusto equilibrio tra una efficace azione di contrasto alla disinformazione e alle attività illegali nel cyberspazio e la tutela dei diritti fondamentali quali la libertà di espressione, il rispetto della vita privata dei cittadini e la tutela dei dati personali, con una attenzione particolare a social network e piattaforme digitali.
(6-00057) «Delrio, De Luca, Quartapelle Procopio, Scalfarotto, De Maria, Fassino, Guerini, La Marca, Minniti, Berlinghieri, Giachetti, Mauri, Raciti, Rotta, Sensi».


   La Camera,
   sentite le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in merito alla riunione del Consiglio europeo del 21 e 22 marzo;
   premesso che:
    all'ordine del giorno del Consiglio europeo sono previsti i seguenti argomenti:
   occupazione, crescita e competitività;
   cambiamenti climatici;
   relazioni esterne;
    i leader dell'UE riesamineranno inoltre i progressi compiuti nella lotta alla disinformazione e la necessità di proteggere l'integrità democratica delle elezioni europee e nazionali in tutta l'UE;
   osservato che:
    risulta evidente che la riunione del Consiglio europeo è il momento finale di un processo politico nel quale pochi margini avanzano per discutere o rimettere in discussione quanto è stato già deciso oppure non accettato;
    non ha un'utilità concreta, quindi, affidare indirizzi su specifici argomenti a risoluzioni approvate dal Parlamento nell'imminenza del Consiglio europeo. Tali indirizzi e orientamenti del Parlamento andrebbero manifestate e approvate in un momento precedente, quando ancora sia possibile vincolare o indirizzare le scelte del Governo in ambito europeo;
   considerato che:
    il Consiglio europeo affronterà le priorità per il semestre europeo 2019 e sarà invitato ad approvare la raccomandazione sulla politica economica della zona euro;
    la Commissione europea ha presentato il 6 dicembre 2017 una proposta di direttiva con le seguenti proposte:
   trasformare il Meccanismo europeo di stabilità (ESM) in un Fondo monetario europeo diventando un organismo comunitario con il compito di intervenire sia a sostegno dei Paesi in difficoltà finanziarie sia degli istituti di credito, ma non per tutelare i depositanti;
   inglobare il Fiscal compact (attualmente trattato intergovernativo) nella legislazione comunitaria, rendendo giuridicamente più stringenti gli impegni per deficit strutturale e debito;
   istituire un Ministro delle finanze e dell'economia europeo trasformando il Presidente dell'Eurogruppo in Vice Presidente dell'Esecutivo comunitario, con nessun compito di rilancio dell'economia e degli investimenti ma come controllore delle politiche di bilancio dell'eurozona;
   inserire all'interno del bilancio comunitario una linea di bilancio dedicata alla zona euro, senza che sia previsto nessun aumento delle risorse;
    tali proposte sono state discusse presso le Aule parlamentari nel momento di transizione tra le due legislature, ed andrebbero dunque riviste con maggiore attenzione data la portata del tema;
    inoltre hanno trascurato un ripensamento dell'attuale funzionamento dell'Unione Economia e Monetaria, che ha determinato diseguaglianze importanti, a livello territoriale, sia sul piano economico che sociale;
   considerato, inoltre, che:
    la Commissione europea ha pubblicato il 27 febbraio 2019 il winter package (pacchetto d'inverno) del Semestre europeo concernente l'analisi della situazione economica e sociale negli Stati membri. Quanto ai principali contenuti, le Relazioni evidenziano che l'Italia rientra tra i paesi che presentano «squilibri eccessivi» (insieme a Cipro e alla Grecia). L'attuale fase di prospettico deterioramento del quadro macroeconomico internazionale e la strutturale debolezza dell'economia italiana richiederebbero l'implementazione di rigorose politiche atte a contrastare la fase depressiva del ciclo e, contestualmente, a sostenere la produttività e la crescita potenziale. I tassi di disoccupazione rimangono superiori alla media UE, e desta preoccupazione la dinamica delle assunzioni guidate principalmente da contratti a tempo determinato con una durata mediana inferiore a 12 mesi;
    il Consiglio europeo ha invitato a intensificare gli sforzi per realizzare progressi in una serie di settori, tra cui il mercato unico digitale. I leader dell'UE hanno inoltre richiesto una valutazione degli ostacoli rimanenti e delle opportunità per la realizzazione di un mercato unico pienamente funzionante; ciò stimolerebbe la competitività, l'innovazione e la sostenibilità;
    nel 2017, nella fascia d'età 30-34 anni la quota di laureati è del 27,9 per cento: dato che vede l'Italia al penultimo posto tra i 34 Paesi Ocse, davanti solo alla Turchia (27,3 per cento). La media UE è del 40,6 per cento. Tale andamento richiederebbe di essere invertito attraverso politiche energiche, la cui assenza compromette occupazione, crescita e competitività. Tra i Paesi membri dell'Unione Europea l'Italia si colloca al terzultimo nella classifica della spesa destinata all'istruzione: il 4 per cento del Pil, sotto di quasi un punto percentuale rispetto alla media della Ue (4,9 per cento) e poco più della metà di quanto investito da Danimarca (7 per cento), Svezia (6,5 per cento) e Belgio (6,4 per cento). Peggio dell'Italia fanno solo la Romania (3,1 per cento) e l'Irlanda (3,7 per cento);
   osservato che:
    l'evidenza crescente dei cambiamenti climatici pone minacce senza precedenti per la biosfera, la disponibilità e l'approvvigionamento di alimenti e di acqua, le condizioni di vita e lo sviluppo economico. Le conseguenze a breve termine possono destabilizzare la comunità internazionale e costituire il movente per la crescita esponenziale dei flussi migratori, nonché contribuire ad alimentare tensioni o conflitti che già si manifestano con evidenza sullo scenario internazionale;
    oltre all'aumento medio globale della temperatura dell'atmosfera desta particolare preoccupazione per il nostro Paese il trend osservato nell'area mediterranea, con un incremento superiore a quello globale, ed un'anomalia registrata nel 2018 dal Consiglio Nazionale delle Ricerche pari a 1,58 gradi centigradi al di sopra della media storica, un evidente incremento dei fenomeni metereologici estremi, dei fenomeni di desertificazione e dei disastri naturali, con costi crescenti per la comunità nazionale;
    l'accordo di Parigi sul clima, raggiunto il 12 dicembre 2015 da 195 Paesi nell'ambito della Cop 21 ed entrato in vigore il 4 novembre 2016, definisce l'obiettivo da raggiungere nel contenere l'aumento della temperatura media globale entro un grado e mezzo rispetto al livello precedente alla rivoluzione industriale, nonché garantire un processo di monitoraggio e revisione periodica degli obiettivi necessario a indirizzare i singoli contributi nazionali verso l'obiettivo condiviso;
    il procedimento attuativo dell'accordo di Parigi ha evidenziato ritardi ed esplicite resistenze di alcuni dei principali Paesi responsabili delle emissioni climalteranti e la più recente Conferenza sul clima (COP24) tenutasi a Katowice nel dicembre 2018 ha purtroppo confermato la scarsa efficacia ad oggi degli impegni assunti, in un contesto normativo non sufficiente vincolante rispetto alla gravità dell'evoluzione climatica in corso;
    attraverso il suo quadro 2030 per il clima e l'energia, l'Unione europea si è impegnata a conseguire entro il 2030 l'obiettivo di ridurre le emissioni di gas a effetto serra almeno del 40 per cento al di sotto dei livelli del 1990, migliorare l'efficienza energetica del 27 per cento (obiettivo indicativo da rivedere nel 2020), e aumentare la quota di consumo finale di energia proveniente da fonti rinnovabili del 27 per cento;
    il Parlamento europeo, con una specifica risoluzione legislativa, ha indicato in proposito obiettivi per il 2030 più ambiziosi, con una quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale di energia pari al 30 per cento e un aumento del 40 per cento dell'efficienza energetica;
    l'Italia deve rendersi protagonista di una efficace iniziativa in sede europea finalizzata ad accelerare la transizione energetica e il graduale superamento dei combustibili fossili, con l'obiettivo di adeguare la risposta della comunità internazionale al drammatico livello di rischio che la comunità scientifica, ormai in maniera unanime, ha evidenziato nella progressione del riscaldamento climatico con i ritmi attuali. Sinora, nonostante negli scorsi anni una parte della maggioranza di Governo abbia richiesto a gran voce un cambiamento incisivo nelle politiche ambientali del nostro Paese, l'atteggiamento di massima è risultato piuttosto timido, contraddittorio e, in alcuni casi, del tutto insoddisfacente;
    come ha recentemente ricordato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella non è più tempo di proclami o incertezze: sono necessari, invece, «attenta regia e di solidarietà internazionali, per affrontare quei comportamenti che contribuiscono a cambiamenti climatici dalle gravi conseguenze». Nella medesima occasione, il Presidente Mattarella ha altresì riconosciuto come «Gli sforzi compiuti nelle diverse conferenze internazionali, che si sono succedute, hanno, sin qui, conseguito risultati significativi ma parziali e ancora insufficienti. In secondo luogo, sul terreno delle concrete pratiche da parte delle istituzioni locali e nazionali, vanno respinte decisamente tentazioni dirette a riproporre soluzioni già ampiamente sperimentate in passato con esito negativo, talvolta premessa per futuri disastri»;
   rilevato che:
    sulla Brexit, tra il 14 e il 22 novembre 2018 i negoziatori britannici ed europeo Bamier hanno concluso l'intesa - approvata nella riunione del 26 novembre 2018 dal Consiglio dell'UE - che reca un accordo di recesso e una dichiarazione politica per le future relazioni;
    successivamente, il voto sulla nuova mozione governativa (il cosiddetto Plan B), che impegna l'Esecutivo a ricercare con l'Unione europea un accordo di recesso e una dichiarazione politica sulle future relazioni, con la modifica di talune delle condizioni precedentemente pattuite (con particolare riferimento al cosiddetto backstop irlandese), è stato programmato per il 29 gennaio 2019;
    nel pomeriggio del 30 gennaio 2019, tuttavia, in esito alla riunione della Commissione europea, il presidente Junker, ha fatto sapere che non vi sono margini per un nuovo negoziato e che anzi la Commissione ha adottato le «contingency proposals» (misure contingenti) per l'eventualità del No deal, ritenuto ormai assai probabile. Tra le misure indicate, v’è l'assistenza agli Stati membri per affrontare le tematiche amministrative dei loro cittadini nel Regno Unito;
    alla vigilia del voto del 12 marzo si è avuto un nuovo incontro tra Theresa May – da un lato – e – dall'altro – Michel Bamier e Jean-Claude Junker che, all'esito, ha rilasciato una dichiarazione che riferisce che all'accordo del 26 novembre viene allegato uno «strumento interpretativo»;
    la giornata del 12 marzo si è conclusa con il voto, che ha visto soccombere la mozione avanzata dal gabinetto May per 391 voti contrari a 242 (con un leggero incremento in favore del Governo rispetto al 15 gennaio ma pur sempre con il considerevole scarto di 149 voti). Theresa May ha fatto sapere in serata che non intendeva dimettersi e che i voti sarebbero ripresi il 13 marzo con l'opzione del No deal;
    nella serata del 13 marzo Westminster ha approvato una mozione (con 312 deputati contro 308) non vincolante che chiede al Governo di escludere in ogni circostanza e in qualsiasi momento l'ipotesi del No Deal;
    il governo di Theresa May ha visto, in data 14 marzo, un parziale successo alla Camera dei Comuni col via libera - 412 i si, 202 i no – a una mozione che gli consentirà di chiedere all'Unione europea un rinvio «breve» della Brexit, dal 29 marzo al 30 giugno, con l'obiettivo di riproporre intanto per la terza volta al voto di ratifica del Parlamento l'accordo di divorzio raggiunto con Bruxelles a novembre e già bocciato 2 volte. Voto a questo punto in programma per la settimana prossima;
   rilevato, inoltre, che:
    in tema di relazioni esterne, il Consiglio europeo preparerà il vertice UE-Cina, che si terrà il 9 aprile, su cui Bruxelles punta per ottenere da Pechino l'attuazione degli impegni più volte presi in passato ma mai messi in pratica, dallo stop ai trasferimenti forzati di tecnologia all'apertura del mercato cinese alle imprese europee sino alla fine di sussidi a settori industriali strategici come la siderurgia;
    il nodo degli accordi bilaterali con la Cina sulla nuova Via della Seta va sviluppato dentro le regolamentazioni definite dalle conclusioni Ue del luglio 2016 in cui si sottolinea che «accordi di cooperazione bilaterali o regionali devono essere pienamente compatibili con il diritto Unione europea»;
    l'iniziativa della Via della Seta può rappresentare una importante opportunità di lavoro e di occupazione all'interno del piano di azione per il rafforzamento della collaborazione economica, commerciale, culturale e scientifica tra l'Italia e la Cina 2017-2020, stipulato a Pechino nel maggio 2017, per sviluppare le vie di comunicazione per via di terra e di mare, ma vi sono risvolti di politica estera che non possono essere tenuti nascosti dal Governo;
    negli ultimi mesi il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è più volte reso protagonista di azioni unilaterali in materia di politiche commerciali, attraverso l'imposizione di dazi su numerosi prodotti di diversa provenienza, fino al recente annuncio circa nuove imposte doganali per 400 miliardi di dollari, che innescheranno a loro volte decise contromisure da parte della Cina;
    l'Unione europea, che in primo momento sembrava essere stata esentata dall'atteggiamento aggressivo del Presidente Usa, da giugno è sottoposta a dazi del 25 per cento sull'acciaio e del 10 per cento sull'alluminio, che colpiscono quasi 5 milioni di tonnellate di prodotti, di cui 3,4 milioni finiti e 1,5 milioni semi-finiti. Il nostro Paese è attualmente il quinto esportatore verso il mercato statunitense in tal senso, con 212 mila tonnellate di prodotti finiti lo scorso anno;
    la reazione dell'Unione europea non si è fatta attendere, attraverso contromisure volte a imporre dazi per 2,8 miliardi su prodotti americani, anche simbolici, come l'Harley Davidson, il bourbon, il whisky e molti prodotti del tabacco: una vera e propria guerra commerciale, che rischia di colpire il nostro Paese e la filiera del Made in Italy. Tra l'altro, si segnala che il rapporto commerciale tra USA e Cina potrebbe spostare enormi flussi di merci a basso costo in Europa;
    è necessario in questo contesto riconoscere come le scelte dell'amministrazione americana siano strettamente connesse alle politiche mercantiliste della Germania, che hanno provocato negli ultimi anni un surplus commerciale di circa il 9 per cento, a sua volta dipendente da una eccessiva contrazione del proprio mercato interno: un elemento da porre con forza nelle relazioni con gli Stati membri dell'Unione europea, poiché colpisce fortemente il nostro Paese;
    se dunque da un lato il protezionismo di Trump non appare condivisibile, è necessario rispondere con altrettanta forza ai rischi provenienti dai Trattati di Libero scambio, che mettono in pericolo le tutele europee – e nazionali – verso i prodotti, la salute e l'ambiente;

impegna il Governo

  1) sul rapporto tra Presidenza del Consiglio dei ministri e il Parlamento in merito alle riunioni del Consiglio europeo:
    a) a svolgere le comunicazioni del Presidente del Consiglio in Parlamento almeno due o tre settimane prima della data di convocazione di ogni Consiglio europeo;
   2) in materia di occupazione, crescita e competitività:
   a) ad adottare iniziative per velocizzare, innanzitutto, la definizione di un piano di contrasto alla delocalizzazione in ambito Unione europea per ragioni di competizione sleale su tassazione, welfare e costo del lavoro;
   b) a sostenere con forza l'adozione di nuove forme di tassazione dell'industria digitale a livello europeo che comporti anche un ripensamento dei fondamenti dell'imposizione tradizionale e ad attivarsi concretamente affinché, in caso di assenza del consenso generale a livello europeo, i Paesi favorevoli operino comunque in coordinamento tra loro anche con cooperazioni rafforzate;
    3) in materia di innovazione e digitale:
   a) con riguardo al mercato unico digitale, ad assumere iniziative per garantire che anche le piccole e medie imprese possano beneficiare appieno della trasformazione digitale che è presa in considerazione in tutte le proposte, dai trasporti all'energia, dall'agricoltura all'assistenza sanitaria e alla cultura;
   b) con riferimento ai maggiori investimenti nell'intelligenza artificiale, individuata dai leader dell'Unione europea tra i settori essenziali per la competitività futura dell'Unione europea per sviluppare e rafforzare le capacità digitali strategiche dell'Europa, ad assumere iniziative per garantire al contempo che queste tecnologie siano ampiamente accessibili e usate in tutti i settori dell'economia e della società da parte delle imprese e avere attenzione e sostenere queste ultime in tale processo, ma garantire altresì che tali misure abbiano un impatto sul lavoro e sull'occupazione;
   4) in materia di regole di bilancio europee:
    a) a sostenere con forza l'aggiornamento delle regole che disciplinano l'Unione economica e monetaria (UEM) per rafforzare l'efficacia e la capacità di perseguire obiettivi comuni a partire dall'incremento dell'occupazione, al fine di superare le notevoli diseguaglianze territoriali economiche e sociali, determinate dalla, sin qui, colpevole trascuratezza del necessario ripensamento del funzionamento dell'UEM;
    b) a sostenere in sede europea l'opposizione all'incorporazione definitiva del Fiscal compact nell'ordinamento giuridico europeo ed il contestuale avvio di un suo superamento ad iniziare dall'introduzione di una golden rule ovvero la possibilità di ricorrere all'indebitamento per finanziare spese di investimento nazionali, spese per ricerca, sviluppo e innovazione, ad esclusione di quelle militari;
    c) ad adottare iniziative per soprassedere in questa fase all'istituzione di un Ministero del Tesoro unico dell'Eurozona nei termini proposti dalla Commissione e rifiutare la trasformazione del meccanismo europeo di stabilità in Fondo monetario europeo dotato dei poteri di sorveglianza dei bilanci nazionali e dei connessi automatismi per la ristrutturazione dei debiti sovrani;
    d) ad adottare iniziative volte all'introduzione tra gli indicatori utilizzati, ai fini della verifica del rispetto delle regole europee, anche del criterio del saldo commerciale, puntando alla riduzione almeno al 3 per cento del limite massimo per il saldo positivo e negativo di bilancia commerciale di ciascun Paese membro e la contestuale predisposizione di un apparato sanzionatorio analogo a quello già previsto in caso di mancato rispetto per i deficit di bilancio eccessivi e dei vigenti parametri di natura fiscale;
    e) a proporre la ridefinizione del ruolo della Banca centrale europea come prestatrice di ultima istanza;
    f) a proporre una soluzione condivisa per la gestione dei titoli di Stato comprati dalle banche centrali nazionali nell'ambito del QE in una prospettiva di stabilizzazione dei debiti pubblici;
    g) a proporre l'emissione di titoli di debito europei garantiti mutualmente da tutti gli Stati membri ovvero l'introduzione di nuovi strumenti finanziari per l'emissione di titoli garantiti da obbligazioni sovrane (sovereign bond-backed securities);
    h) a promuovere l'adozione di nuove direttive per il raccordo delle normative fiscali nazionali, soprattutto per quanto riguarda l'IVA, al fine di recuperare il gap di evasione attuale, altissimo per l'Italia, pari a oltre 35 miliardi e per scongiurare i meccanismi di elusione;
    i) a sostenere l'armonizzazione delle regole fiscali tra i vari paesi UE, in particolare per quanto concerne la tassazione delle società, e l'abolizione dei paradisi fiscali UE, tra i quali l'Olanda, Lussemburgo, Irlanda, Malta e Cipro, che hanno stretto accordi riservati con le multinazionali, facendo perdere a Italia, Francia, Spagna e Germania, secondo i calcoli di Oxfam, un gettito fiscale pari nel 2015 a 35 miliardi di euro;
    l) a proporre che l'Eurozona si doti di un piano di investimenti pubblici destinato a interventi mediopiccoli, attivabili rapidamente e modulabili in modo coerente con le esigenze del ciclo economico, come progetti di riqualificazione e ripristino del territorio, delle periferie urbane, della sostituzione di edifici sismicamente insicuri ed energivori con edifici sicuri e «verdi»;
    m) a proseguire con forza, in sede europea, l'azione in corsa per l'adozione di nuove forme di tassazione dell'industria digitale a livello europeo e a sostenere l'introduzione di una vera ed incisiva «Tobin tax» che assicuri un gettito rilevante e limiti in modo drastico le speculazioni finanziarie, di una Web tax, anche dopo la bocciatura della proposta avanzata dalla Commissione in seno all'Ecofin, e di un'imposta unica a livello europeo sul reddito delle imprese, in modo da evitare che alcuni Paesi si comportino come paradisi fiscali interni alla Unione europea e, tramite una parte del gettito derivante delle imposte sopra citate, ad adottare iniziative per finanziare l'introduzione di un'indennità europea di disoccupazione;
    n) a rifiutare le proposte di ulteriori vincoli al possesso di titoli di Stato nei bilanci degli istituti di credito e della previsione di ulteriori incrementi dei requisiti minimi di capitale delle banche per la gestione degli NPL, nonché di procedure per il cosiddetto «default ordinato» dei titoli pubblici;
    o) a promuovere il completamento accelerato dell'Unione bancaria europea tramite, in particolare, una garanzia comune europea dei depositi bancari e l'attivazione della garanzia fiscale per il fondo di risoluzione delle banche;
    p) a sostenere l'adozione di un salario minimo europeo come richiesto da diversi leader europei;
   5) in materia di mercato unico:
    a) a promuovere iniziative, affinché non sia solo un mercato di capitali, ma abbia come obiettivo la riduzione del livello di diseguaglianza in modo che i cittadini possano beneficiare appieno della trasformazione digitale, dai trasporti all'energia, dall'agricoltura all'assistenza sanitaria e alla cultura e, con riferimento ai maggiori investimenti nell'intelligenza artificiale, garantire al contempo che queste tecnologie siano ampiamente accessibili e usate in tutti i settori dell'economia e della società da parte delle imprese e sostenere queste ultime in tale processo;
    b) ad adottare iniziative per garantire che tali misure abbiano un impatto sul lavoro e sull'occupazione in modo che l'economia collaborativa non possa andare a discapito dei lavoratori;
   6) in materia di politiche educative, formative e di ricerca:
    a) a ribadire chiaramente la centralità della scuola pubblica gratuita per consentire a tutti e a tutte le stesse opportunità e il successo formativo, riaffermare la necessità di dare a tutti le conoscenze e le competenze chiavi per i diritti di cittadinanza, superare il sistema di canalizzazione precoce delle scelte, presente in alcuni paesi della UE, attraverso una scuola comprensiva e obbligatoria fino ai diciotto anni. Impegnare adeguate risorse per assicurare il diritto all'educazione alle bambine e ai bambini, alle ragazze e ai ragazzi che ancora in Europa non hanno accesso all'istruzione, anche al fine di migliorare le condizioni di vita;
   7) in materia di cambiamenti climatici:
    a) a formalizzare al Consiglio europeo la richiesta di una forte accelerazione degli obiettivi concernenti la riduzione delle emissioni di gas ad affetto serra, l'incremento delle energie rinnovabili e l'aumento dell'efficienza energetica, con l'obiettivo di dimezzare le emissioni climalteranti entro il 2030 ed azzerarle entro il 2050, promuovendo un conseguente investimento crescente delle politiche europee verso un Green New Deal che deve tradursi in obiettivi coerenti di sviluppo costante dell'economia circolare;
    b) ad assumere ogni idonea iniziativa finalizzata all'introduzione in sede europea di una più efficace e stringente regolamentazione delle emissioni derivanti dall'intero parco degli autoveicoli e dal trasporto aereo, nonché procedere quanto prima all'introduzione di una normativa comune finalizzata alla totale eliminazione dei gas fluorurati (gas F) dannosi per il clima;
    c) a procedere congiuntamente con l'obiettivo di eliminare dal quadro normativo dei Paesi membri tutte le attuali sovvenzioni ai combustibili fossili, introducendo contestualmente forme di tariffazione del carbonio finalizzate all'introduzione graduale su scala europea di una carbon tax, unitamente ad una più stringente regolamentazione del sistema di scambio di quote (ETS);
    d) a farsi promotore di una iniziativa comune dei Paesi membri affinché l'Unione europea si appresti ad esercitare un ruolo trainante nell'ambito della Conferenza sul clima (COP25) convocata a New York per il prossimo settembre, ponendo la questione dei cambiamenti climatici come priorità e filo conduttore dei rapporti bilaterali e multilaterali dell'Unione;
   8) sulla Brexit:
    a) a sostenere il proseguimento dei negoziati sulla base delle risoluzioni approvate dalla Camera dei deputati il 27 aprile 2017, con particolare riferimento all'integrazione delle linee guida del Consiglio europeo con gli orientamenti votati dal Parlamento europeo per i negoziati con il Regno Unito;
    b) ad adottare iniziative affinché sia assicurata la tutela dei diritti delle centinaia di migliaia di cittadini italiani residenti nel Regno Unito (circa 600.000) e dei circa tre milioni di cittadini dei Paesi europei, garantendo la reciprocità per i cittadini britannici residenti negli Stati membri dell'Unione europea;
   c) ad adottare iniziative affinché siano altresì garantiti i diritti acquisiti fino ad oggi dai cittadini italiani ed europei residenti nel Regno Unito (diritti sociali e previdenziali, salvaguardia delle famiglie composte da membri di diversa nazionalità, mantenimento delle stesse rette scolastiche e tasse universitarie, libero accesso alle borse di studio e ai sussidi attualmente concessi ai ricercatori italiani ed europei in Gran Bretagna, riconoscimento dei titoli di studio e delle certificazioni professionali validi all'interno dell'Unione europea, diritto di voto attivo e passivo per le elezioni di carattere locale) scongiurando le derive burocratiche e discriminatorie di cui già si registrano molteplici casi.
(6-00059) «Fornaro».


   La Camera,
   premesso che:
    il Consiglio europeo del 21-22 marzo 2019 svolgerà i seguenti temi all'ordine del giorno: stato dei negoziati sulla Brexit; occupazione, crescita e competitività; cambiamenti climatici; relazione esterne, con particolare riferimento al Vertice UE – Cina del 9 aprile 2019 i progressi nella lotta alla disinformazione e la necessità di proteggere l'integrità democratica delle elezioni europee e nazionali in tutta l'Unione europea;
    il Consiglio europeo di marzo 2019 si colloca in una fase di fine mandato della Commissione europea, in prossimità delle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo, in un contesto internazionale caratterizzato da crescenti conflitti fra i più grandi attori globali e che vede, sul versante economico, un rallentamento della crescita in tutta Europa;
    nell'Unione persistono notevoli squilibri regionali e sociali e il tasso di disoccupazione è ancora oltre il 10 per cento in alcuni Stati membri. Il quadro macroeconomico è ulteriormente complicato dalle previsioni di rallentamento dell'economia tedesca, causato principalmente dalla frenata del mercato automobilistico, con cui, storicamente, l'economia italiana è strettamente collegata. L'Italia, in tale contesto, mostra, tuttavia, i dati peggiori di tutta l'Unione europea, avviandosi verso una nuova e preoccupante recessione: secondo le recenti stime dell'Ocse, il nostro Paese registra per il 2019 una flessione del Pil pari allo 0,2 per cento collocandosi agli ultimi posti della classifica dei paesi che cresceranno meno;
    per quanto riguarda la Brexit, il Consiglio europeo discuterà sullo stato nei negoziati per il processo di recesso del Regno Unito dall'Unione europea e potrebbe valutare l'eventuale richiesta del Governo del Regno Unito, di un'estensione del periodo di due anni previsto dall'articolo 50 del Trattato sull'Unione europea; il rischio di un «no deal» peserà sulle conclusioni del vertice dei leader europei, anche per l'esito di alcune votazioni decisive che negli ultimi giorni si sono succedute nel Regno Unito;
    il 15 gennaio 2019 la Camera dei Comuni britannica ha respinto l'accordo di recesso dall'Unione europea e il 16 gennaio 2019 ha respinto la mozione di sfiducia al Governo, presentata dal leader nell'opposizione Jeremy Corbyn;
    il 12 marzo 2019 ha bocciato la dichiarazione sul quadro delle future relazioni tra Unione europea e Regno Unito e degli atti aggiuntivi concordati tra Unione europea e Regno Unito – accordo di ritiro siglato dalla Premier Teresa May e il capo negoziatore Brexit per l'Unione europea, Michel Barnier, ed aggiornato dopo l'ulteriore round di negoziati con il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker;
    il 13 marzo 2019 la Camera dei Comuni ha approvato la mozione del Governo, in versione emendata, a seguito dell'approvazione dell'emendamento della deputata conservatrice Caroline Spelman, laddove afferma che il Regno unito non potrà recedere dall'Unione europea senza un accordo in ogni tempo e circostanza – un indirizzo importante anche se l'emendamento non ha natura vincolante. Secondo tale mozione l'estensione dovrebbe avere una durata limitata al 30 giugno 2019, in caso di approvazione di un accordo entro il 20 marzo 2019, ovvero, in caso contrario, una durata da definire in seno al Consiglio, tale comunque da prevedere la partecipazione del Regno Unito alle elezioni europee;
    il 14 marzo 2019 con una decisione volta ad evitare il peggio, è stata approvata la mozione che richiede un'eventuale estensione del periodo previsto dall'articolo 50 del Trattato sull'Unione europea, in scadenza il 29 marzo 2019; tale decisione consentirà di aprire uno spiraglio e autorizzare alla richiesta all'Unione europea per un rinvio alla Brexit, con l'obiettivo di riproporre, per la terza volta, al voto di ratifica del Parlamento l'accordo di divorzio raggiunto con Bruxelles;
    su proroga e rinvio della Brexit, rispetto alla data fissata del 29 marzo 2019, ex articolo 50 Tue, i Capi di Stato e di Governo dell'Unione dovranno decidere durante il Consiglio europeo di marzo 2019, per la cui approvazione è richiesta l'unanimità; il medesimo articolo 50 del Tue prevede che l'accordo sia concluso a nome dell'unione dal Consiglio dell'Unione europea, che delibera a maggioranza qualificata, previa approvazione del Parlamento europeo; è probabile che il Consiglio europeo chiederà una chiara motivazione per tale estensione al fine di determinarne la durata, tenendo conto che una proroga che andasse oltre la data per lo svolgimento delle elezioni del Parlamento europeo comporterebbe la partecipazione a tali elezioni anche del Regno Unito;
    di fronte alle crescenti difficoltà interne alla maggioranza di governo britannica e alle incertezze circa un'uscita ordinata e concordata tra Regno Unito ed Unione europea, è necessario prepararsi anche allo scenario peggiore; in caso di no deal il nostro Paese dovrà tutelare innanzi tutto gli interessi e i diritti dei circa 700 mila cittadini italiani che vivono nel Regno Unito e affrontare altre complesse questioni, quali l'integrità del mercato unico e dell'unione doganale;
    il Ministro degli affari esteri Moavero Milanesi, in occasione dell'audizione parlamentare del 14 marzo 2019, ha confermato l'attenzione da parte dell'Esecutivo, anche mediante la previsione di un'unità di crisi che coinvolge tutti i ministeri e le amministrazioni, per affrontare, in extremis, le situazioni che meritano le soluzioni più urgenti: tutela dei cittadini, delle imprese, la sicurezza, la continuità operativa dei mercati e del settore bancario e finanziario;
   per quanto riguarda i temi dell'occupazione, crescita e competitività:
    la discussione sarà incentrata sul futuro sviluppo del mercato unico, dell'Unione dei mercati dei capitali, della politica industriale e della politica digitale europea in preparazione della prossima agenda strategica, insieme alle indicazioni circa le priorità per il semestre europeo 2019, comprensive delle raccomandazioni da approvare sulla politica economica della zona euro;
    i leader europei dovrebbero accordarsi su una strategia globale e di lungo periodo in materia di politica industriale, per rafforzare il vantaggio competitivo dell'Unione attraverso un processo di modernizzazione, sviluppo, crescita e in favore di nuovi posti di lavoro. In tale direzione, occorre indicare le priorità su temi chiave, quali l'intelligenza artificiale (tenendo conto dei suoi impatti a breve e a lungo termine), la trasformazione digitale, sfruttando appieno il potenziale della digitalizzazione anche nei servizi, mettendo al centro le potenzialità dello sviluppo dell'industria della difesa comune;
    sotto il profilo della competitività, occorre che il legislatore europeo prosegua nel sostegno al contesto imprenditoriale, in particolare in favore di piccole e medie imprese e start-up, mediante misure che facilitino l'accesso ai finanziamenti, la semplificazione delle procedure amministrative, la promozione dell'innovazione, la rimozione delle barriere che ostacolano i flussi transfrontalieri di prodotti, manodopera, capitali e servizi; contestualmente, occorre consolidare la base scientifica e tecnologica dell'industria europea, accrescendo la sua competitività internazionale, anche mediante programmi come Orizzonte Europa e i programmi spaziali dell'Unione europea che grazie all'Agenzia spaziale europea possono rappresentare un volano fondamentale nel quadro della ricerca e dell'innovazione nell'Unione;
    sotto il profilo del mercato unico, occorre assicurarne la piena funzionalità, mediante la rimozione delle barriere alla circolazione transfrontaliera di beni, della manodopera, dei servizi e dei capitali, con una risposta efficace alle pratiche commerciali sleali. A tal fine, occorre compiere progressi considerevoli per l'attuazione di iniziative quali il « New deal per i consumatori», il regolamento sul programma per il mercato unico, il regolamento sulle relazioni piattaforme/imprese, insieme alle iniziative nel campo del diritto d'autore, tra cui rileva il negoziato finale per la direttiva sul copyright, promuovendo la creazione di un mercato unico digitale;
    la Commissione Junker aveva già indicato le sue linee guida in materia di politica industriale europea, sia nell'ambito delle 10 priorità della commissione Ue, sia nei successivi documenti: «Rendere più forte l'industria europea: iniziative chiave della Commissione», «Una strategia olistica e una forte partnership in una nuova era industriale», Una strategia di politica industriale rinnovata per l'Europa;
    tuttavia, occorre che a tali dichiarazioni di intenti segua un'efficace implementazione, prendendo atto che, di fronte ai rallentamenti dell'economia a livello globale, all'inasprimento dei conflitti nelle relazioni internazionali a livello commerciale (Usa-Cina-Russia), e al ritorno a politiche protezioniste e ai dazi, l'Unione europea nei prossimi anni rischia di perdere forza, autorevolezza e il suo ruolo di attore globale, se non inverte la rotta con una visione strategica di lungo periodo, incentrata proprio sullo sviluppo di competitività, innovazione, crescita e sviluppo;
    va segnalato che sullo sviluppo di una politica industriale Unione europea è stato presentato di recente il piano franco-tedesco, un manifesto industriale quale prima declinazione politica di un rapporto privilegiato tra i due Stati, suggellato dall'accordo di Aquisgrana, firmato a gennaio 2019, un piano per guidare il rilancio della politica industriale Unione europea che ripropone l'idea di un'Europa «a due velocità», il cui motore rimanendo l'asse franco-tedesco finisce ad avviso dei firmatari del presente atto per marginalizzare altri Paesi, a cominciare dall'Italia, un Paese membro fondatore che rappresenta pur sempre il secondo, paese manifatturiero d'Europa;
    tale piano mira ad impedire, nelle intenzioni, la concorrenza sleale fra i grandi colossi, Usa e Cina; cronologicamente si colloca all'indomani della bocciatura da parte della Commissione della fusione fra le due grandi aziende ferroviarie Alstom, e Siemens per la creazione dell'Airbus dei treni, un accordo che secondo i promotori francesi e tedeschi, avrebbero dovuto competere contro una presunta concorrenza del colosso pubblico cinese;
    preoccupa l'orientamento contenuto nel suddetto piano, in favore di un cambiamento delle norme antitrust, secondo cui in alcuni casi i leader degli Stati membri possano «superare definitivamente le decisioni della Commissione», «esplorando l'idea di un coinvolgimento temporaneo di soggetti statali in settori specifici» – nei fatti cambiando gli equilibri istituzionali tra Commissione e Consiglio Unione europea, ridimensionando i poteri della Commissione in favore di quest'ultimo;
    in tema di concorrenza, che costituisce una competenza esclusiva dell'Unione europea, in base alle norme dei Trattati che definiscono le relative regole come necessarie al funzionamento del mercato interno, rileva la recente audizione, svolta alla Camera il 5 marzo 2019 (nelle Commissioni congiunte 3a, 6a, 10a e 14a Senato con III, VI, X e XIV), nel corso della quale la Commissaria europea per la Concorrenza, Margrethe Vestager ha ribadito come «gli aiuti di Stato non possano consentire di dare a un'impresa un vantaggio a scapito delle altre» e che (...) «non si possono accettare accordi segreti per definire i prezzi»;
    anche a partire dalle politiche sullo sviluppo dell'industria europea e del mercato interno, occorre lavorare per scelte condivise, senza fughe in avanti da parte di alcuni Stati che, anche se con le migliori intenzioni, rischiano di essere controproducenti e suscitare reazioni opposte a quelle desiderate, trasformando un auspicato effetto «trainante» e di stimolo, in «totalizzante» e paralizzante; mentre la fase attuale richiederebbe un'azione comune più decisa verso il compimento di una maggiore integrazione anche politica della Unione europea, condizione ineludibile per governare l'interdipendenza in un mondo globalizzato, le cui sfide non potranno essere affrontate dalle sole e limitate dimensioni nazionali. In tale contesto, è precipuo interesse dell'Italia farsi capofila di un nuovo percorso condiviso che allontani il mai sopito rischio di un futuro dell'Unione europea a differenti velocità;
   per quanto riguarda i cambiamenti climatici:
    la discussione sugli orientamenti generali e sulle priorità politiche dovrà consentire all'Unione europea di presentare una strategia a lungo termine entro il 2020, in linea con l'accordo di Parigi;
    il tema dei cambiamenti climatici è connesso con quello della promozione degli investimenti e l'innovazione per le tecnologie pulite e con quello delle fonti energetiche sostenibili e accessibili;
    l'Unione e i suoi Stati membri hanno firmato sia la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) sia il Protocollo di Kyoto e il nuovo accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, cui ha fatto seguito la XXI Conferenza delle Parti (COP21), con l'obiettivo di regolare il periodo post-2020;
    il primo pacchetto di misure dell'Unione europea per il clima e l'energia è stato adottato nel 2008 e ha fissato obiettivi per il 2020. L'Unione sta compiendo passi avanti nella realizzazione di tali obiettivi, ma per fornire maggiori certezze agli investitori è necessario un quadro integrato di politica climatica ed energetica a orizzonte 2030, prevedendo misure volte a rendere l'economia e il sistema energetico dell'Unione europea più competitivi, sicuri e sostenibili, incoraggiando gli investimenti nelle tecnologie verdi, per accrescere nuovi sistemi produttivi, la competitività dell'Europa, con nuove professionalità e posti di lavoro;

    gli interventi per ridurre le emissioni di gas a effetto serra, ritenuti una priorità per l'Unione europea dovranno trasformare l'Europa in un'economia con un'efficienza energetica elevata e a basse emissioni di carbonio. L'Unione si è inoltre posta l'obiettivo di ridurre entro il 2050 le emissioni di gas a effetto serra dell'80-95 per cento rispetto ai livelli del 1990;
    di particolare urgenza è la riforma sul sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione europea (EU ETS) – un sistema che limita a livello Unione europea i quantitativi di gas a effetto serra che possono essere emessi da determinati settori industriali. In considerazione del fatto che la crisi economica ha portato a un calo della domanda di tali quote, creando un'ingente eccedenza di mercato, il Consiglio e il Parlamento europeo hanno recentemente adottato una decisione volta a creare una riserva stabilizzatrice del mercato per l'EU ETS, per rendere il sistema più resiliente agli squilibri tra offerta e domanda di quote di emissione, operativa a partire dal 1o gennaio 2019. La Commissione ha presentato anche una proposta per un'ampia revisione dell'EU ETS, primo passo legislativo per l'attuazione dell'impegno di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra almeno del 40 per cento entro il 2030 a livello interno:
    in tema di lotta alla disinformazione e alla necessità di proteggere l'integrità democratica delle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo in tutta l'Unione europea occorre prevedere una serie di interventi per assicurare che le prossime elezioni europee e nazionali siano libere e regolari;
    la dimensione globale della problematica rende necessario un intervento europeo efficace e coordinato e dotato di risorse adeguate sulla base di una valutazione delle minacce, nel rispetto del principio della libertà di espressione – che include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera – nonché della libertà dei media e del loro pluralismo;
    il Consiglio europeo del 13 e 14 dicembre 2018 ha ribadito che la diffusione della disinformazione intenzionale, sistematica e su larga scala – anche collocata all'interno di una più ampia guerra ibrida – rappresenta una sfida strategica e prioritaria per i nostri sistemi democratici; nel medesimo vertice ha invitato l'Alto rappresentante e la Commissione a presentare uno specifico piano d'azione per una risposta coordinata dell'Unione europea al problema della disinformazione, comprensive di mandati appropriati e risorse sufficienti, in modo da potenziare le capacità dell'Unione europea, rafforzare le risposte coordinate, accrescere la resilienza della società alla disinformazione, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e fondativi dell'Unione,

impegna il Governo

   1) con riferimento a competitività, crescita e occupazione:
    a) a sostenere la necessità di costruire un'Europa competitiva, che promuova l'efficienza, l'intelligenza, la solidarietà, che garantisca lo sviluppo, l'occupazione e il merito, quale unica risposta per far competere l'Unione nelle difficili sfide a livello globale;
    b) a spingere verso un concreto rilancio della crescita e dell'occupazione in tutta l'Unione, mettendo in campo i diversi strumenti economici, necessari per realizzare gli investimenti strategici a livello europeo;
    c) a sostenere le politiche europee in favore della ricerca e dell'innovazione, del mercato unico digitale, con particolare attenzione alla fiscalità in ambito digitale;
    d) a sostenere iniziative di politica industriale europea, con particolare riguardo alla manifattura e al mondo delle piccole e medie imprese, e al loro determinante ruolo nella creazione di posti di lavoro;
    e) ad attivarsi affinché nella nuova programmazione nell'ambito del Quadro finanziario pluriennale europeo 2021-2027, non vengano sottratte le risorse, atte a proteggere e a integrare le componenti più deboli della società e destinate alla crescita di regioni e territori, molti dei quali, appartengono al nostro Paese, che necessitano di politiche di sviluppo e convergenza, scongiurando il rischio di una riduzione degli stanziamenti per le politiche di coesione, ribadendo la centralità dei fondi strutturali europei, in favore di progetti e investimenti a carattere strutturale finalizzati a correggere gli squilibri sia tra gli Stati membri che al loro interno, nonché di collegamento diretto tra l'Unione europea e le sue regioni e città, contrastando con determinazione le proposte di riduzione dei finanziamenti per la Pac, che colpiscono in particolar modo la nostra agricoltura di qualità;
    f) a rafforzare il ruolo del settore agricolo, agro-alimentare e ittico attraverso più efficaci misure di tutela della qualità, di lotta al fenomeno delle contraffazioni e di «sburocratizzazione» degli adempimenti che ostacolano lo sviluppo del settore;
   2) con riferimento ai cambiamenti climatici:
    a) a favorire l'adozione di più efficaci misure volte a fronteggiare i cambiamenti climatici e le catastrofi naturali, attraverso politiche adattive al cambiamento climatico;
    b) ad affrontare con decisione l'aggravamento della crisi climatica globale, che desta allarme nella comunità scientifica internazionale, come confermato dal rapporto dell'IPCC (International panel on climate change) di ottobre 2018, appoggiando misure efficaci e misurabili per contenere l'aumento della temperatura e ridurre le emissioni di CO2, atte a scongiurare le conseguenze che, in assenza di interventi, potrebbero rivelarsi irreversibili per il pianeta;
    c) a sostenere tutti gli interventi a livello europeo che favoriscano buone pratiche, in particolare in favore dello sviluppo dell'economia circolare, per l'efficienza e il risparmio energetico, incentivando le attività imprenditoriali improntate al raggiungimento di tali obiettivi;
    d) a rilanciare l'Italia, anche in vista della prossima conferenza sul clima, COP 26 del 2020, come Paese leader di tali sfide, tenendo conto che la nostra intera penisola, dalle Alpi ai territori costieri, sta subendo le conseguenze più preoccupanti dei mutamenti climatici in atto nel Mediterraneo;
   3) con riferimento alla lotta alla disinformazione:
    a) sostenere il piano d'azione Unione europea contro la disinformazione online, per condividere ogni iniziativa finalizzata alla lotta alla cybercriminalità, alle attività criminali connesse agli attacchi contro i sistemi di informazione, ad accelerare l'adozione di adeguati strumenti volti ad assicurare che le prossime elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo si svolgano in un clima di leale e pacato confronto politico, contrastando campagne di disinformazione e di utilizzo illegale di dati personali, preservando, al contempo, il rispetto dei diritti fondamentali quali la libertà di espressione e di stampa tutelati dalla Costituzione e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
   4) con riferimento alla Brexit:
    a) ad attivarsi, sia nell'ambito del Consiglio europeo di marzo 2019 che nell'ambito dei rapporti bilaterali, in favore di un'uscita ordinata, concordata e amichevole con la Gran Bretagna, scongiurando i rischi di un «no deal» che comporterebbe ingenti danni per l'economia sia britannica che europea e che trasformerebbe il Regno Unito nei rapporti con la Unione europea alla stregua di un Paese terzo;
    b) ad affrontare, in caso di accoglimento della richiesta di estensione dell'articolo 50 Tue, tutte le implicazioni di carattere giuridico-istituzionale connesse alla prossima scadenza elettorale per il rinnovo del Parlamento europeo;
    c) a intervenire con tempestività, in caso di uno scenario «no deal», al fine di adottare tutte le misure di competenza del nostro Paese volte a garantire i diritti dei connazionali che vivono nel Regno Unito, comprendente anche la richiesta di una semplificazione delle procedure burocratiche, a che queste siano accessibili e non esclusivamente digitalizzate, a tutela delle categorie più vulnerabili o meno colte, e a predisporre tutte le misure atte a tutelare le imprese, il settore bancario, i servizi finanziari e il commercio;
    d) a favorire un'uscita ordinata che non pregiudichi il livello dei rapporti commerciali esistenti fra Italia e Gran Bretagna, con particolare attenzione alla tutela delle indicazioni geografiche nell'agro-alimentare, una tutela che nel testo dell'accordo di recesso appare garantita per il periodo di transizione potenzialmente anche nella prospettiva di future relazioni commerciali (il più alto numero di indicazioni geografiche protette nella Unione europea sono italiane), nonché al mantenimento di un solido rapporto bilaterale in materia di sicurezza, difesa e nel contrasto al terrorismo internazionale.
(6-00061) «Gelmini, Occhiuto, Valentini, Rossello, Bergamini, Orsini, Battilocchio, Marrocco, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Sibilia, Vietina, Lupi, Tondo, Colucci, Sangregorio».


   La Camera,
   udite le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri sulla riunione del Consiglio europeo dei prossimi 21 e 22 marzo,
   premesso che:
    l'ordine del giorno della prossima riunione del Consiglio europeo affronterà i temi relativi a occupazione crescita e competitività, ai cambiamenti climatici, e alle relazioni esterne, con particolare riferimento al prossimo vertice tra l'Unione europea e la Cina;
    nell'Analisi annuale della crescita 2019» elaborata dalla Commissione europea nel novembre 2018 nel confermare che l'economia europea è entrata nel sesto anno di crescita ininterrotta, si ribadisce che «in diversi Stati membri il flebile impulso delle riforme, la bassa crescita della produttività e gli elevati livelli di debito gravano sul potenziale di crescita dell'economia», che vi sono notevoli differenze di produttività tra imprese, settori e regioni dell'Unione europea che proprio le ampie disparità regionali e territoriali «rimangono un'importante fonte di preoccupazione»;
    nell'analisi si afferma, inoltre, che nonostante i progressi compiuti, «le sfide e i rischi esterni sono in aumento», tra i quali in primo luogo figurano l'ascesa economica della Cina e il crescente protezionismo commerciale praticato dagli Stati Uniti;
    in particolare, il documento cita tra le «vulnerabilità persistenti» la bassa crescita della produttività, le persistenti disuguaglianze di reddito e lenta diminuzione della povertà, le disparità regionali e territoriali, l'elevato debito pubblico e privato e altri squilibri macroeconomici persistenti all'interno della zona euro;
    tra le «sfide a breve termine» figurano, tra le altre, l'aumento del protezionismo e le tensioni geopolitiche che incidono sulle relazioni commerciali, l'instabilità sui mercati emergenti, e il graduale ritiro dello stimolo della Banca centrale, mentre tra le «sfide a medio/lungo termine» sono annoverati anche l'impatto dei cambiamenti demografici e il ruolo delle migrazioni;
    l'azione protezionistica avviata dagli Stati Uniti con la introduzione dei dazi su siderurgia e acciaio come reazione al surplus commerciale tedesco rischia di scatenare una guerra commerciale dagli esiti drammatici per le nostre aziende, oltre ad acuire la crisi di alcune economie emergenti che rappresentano per l'Italia importanti partner commerciali e mercati per le esportazioni;
    le imprese italiane sono già gravemente penalizzate a causa delle sanzioni commerciali imposte alla Russia e negli anni in cui sono state in vigore, hanno inflitto perdite al mercato delle esportazioni italiane per tre miliardi di euro ogni anno, colpendo in particolar modo le imprese agroalimentari e il mercato delle tecnologie; l'Italia rimane al di sotto della media dell'Unione europea anche per quanto riguarda la percentuale di occupati e il tasso fissato come obiettivo nell'ambito della Strategia «Europa 2020», che consiste nell'elevamento almeno al 67 per cento per i soggetti della fascia d'età compresa tra i 20 ed i 64 anni, appare lontano dall'essere raggiunto;
    sull'occupazione stabile continua a pesare in modo drammatico il costo del lavoro, che in Italia è del dieci per cento superiore a quello che si registra mediamente nel resto d'Europa, prelevando il 49 per cento «a titolo di contributi e di imposte»;
    ancora peggiore, se possibile, è la situazione delle piccole e medie imprese: il total tax rate stimato per una media impresa equivale a un carico fiscale complessivo superiore di quasi venticinque punti rispetto a quello pagato dalla media delle imprese in Europa, sfiorando il 65 per cento;
    questi due oramai cronici fattori di crisi per l'Italia, cui si aggiunge il basso reddito pro capite non sembrano aver trovato soluzione nelle politiche economiche e fiscali varate sin qui da questo Governo, che più che puntare al rilancio della produttività si concentra sul versante assistenzialistico;
    anche la ripresa degli investimenti pubblici, alla quale l'ultimo decreto di economia e finanza aveva riconosciuto un ruolo chiave per sostenere imprese e occupazione, non sembra ancora trovare attuazione e, anzi, si sta assistendo all'abbandono di progetti deliberati da tempo quali la realizzazione della Tav, con enormi danni a imprese e lavoratori coinvolti;
    la doverosa riduzione del debito pubblico non può essere realizzata con le cieche politiche di austerità che derivano dall'applicazione di tali regole, che hanno prodotto effetti devastanti sulla mancata ripresa economica, sull'impoverimento dei cittadini, sull'acuirsi delle disuguaglianze sociali, e hanno agito nel senso di una sistematica disintegrazione del sistema di protezione sociale;
    non è sostenibile imporre le medesime regole finanziarie a Stati diversi per tessuto produttivo, imprenditoriale ed industriale, con differenti capacità economiche e sistemi fiscali assolutamente disomogenei, e con tradizioni, storie e culture diverse, senza tenere conto delle peculiarità di ciascuno di essi;
    inoltre, in ambito regionale e locale i limiti imposti dal patto di stabilità interno stanno penalizzando l'operatività di tali enti anche al di là dei reali disavanzi;
    di converso l'Italia continua a mostrare grandi limiti nella fruizione dei fondi europei, posto che anche nel bilancio annuale dei 76 miliardi di euro messi a disposizione dall'Unione europea nel mese di maggio appena il 32 per cento risulta impegnato e soli il sei per cento rendicontato;
    nel corso del 2018 l'unione europea ha messo a punto la strategia per il mercato unico dei beni e servizi, il cui obiettivo principale è quello di rimuovere dal mercato unico gli ostacoli economici che ancora sussistono, al fine di «creare nuove opportunità per i consumatori e per le imprese, incoraggiare l'ammodernamento e l'innovazione, e conseguire risultati pratici a beneficio dei cittadini nella loro vita quotidiana»;
    a fronte di tali ambiziosi propositi il mercato unico è invece spesso caratterizzato da fenomeni di concorrenza sleale tra Stati, praticata attraverso l'applicazione di politiche fiscali disomogenee volte ad attirare le imprese ad operare in uno Stato abbandonandone un altro;
    in questo tipo di pratiche risiede la ragione dei molti fenomeni di delocalizzazione che stanno interessando alcuni Stati membri e in particolar modo l'Italia con la conseguente perdita di posti di lavoro;
    in occasione del Consiglio dell'Unione europea del 12 marzo 2019 dedicato al tema della competitività è stato ribadito che «per affrontare le sfide e cogliere le opportunità emergenti, l'industria abbia bisogno di un ambiente normativo chiaro, prevedibile e non discriminatorio, che favorisca investimenti orientati al futuro»;
    le proposte della Commissione per il prossimo quadro finanziario pluriennale dell'Unione sostengono appieno l'erogazione di maggiori e migliori investimenti da parte delle autorità nazionali e del settore privato;
    il prossimo Consiglio europeo tratterà in termini prioritari il tema dei cambiamenti climatici, con l'obiettivo di affrontarlo in modo strutturato attraverso una strategia di lungo periodo in linea con l'accordo di Parigi del 2015, che prevede un piano d'azione globale per evitare cambiamenti climatici pericolosi;
    l'accordo di Parigi, in particolare, puntava a limitare l'aumento del riscaldamento a 1,5o C, a fare in modo che le emissioni globali raggiungessero il livello massimo al più presto possibile e a procedere successivamente a rapide riduzioni, in conformità con le soluzioni scientifiche più avanzate disponibili;
    è evidente che per l'Unione europea costituisca una priorità trasformare l'Europa in un'economia con un'efficienza energetica elevata e a basse emissioni di carbonio;
    l'Unione si è, inoltre, posta l'obiettivo di ridurre entro il 2050 le emissioni di gas a effetto serra dell'80-95 per cento rispetto ai livelli del 1990;
    la crisi economica ha portato a un calo della domanda di scambio di quote di emissione dell'Unione europea (EU ETS), istituito per promuovere la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra in modo efficace in termini di costi ed economicamente efficiente, determinando un'ingente eccedenza di mercato;
    il Consiglio e il Parlamento europeo hanno cercato di arginare il problema adottando una decisione volta a creare una riserva stabilizzatrice del mercato per l'EU ETS, finalizzata a rendere il sistema più resiliente agli squilibri tra offerta e domanda di quote di emissione, che sarebbe dovuta partire dal 1o gennaio 2019;
    la programmazione 2014-2020 dedica tre degli undici obiettivi tematici della politica regionale europea alle «azioni per il clima» e comprendono il sostegno della transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio, misure per la governance dei rischi e del cambiamento climatico nonché la promozione dell'utilizzo efficiente delle risorse e della tutela ambientale;
    a queste priorità di investimento sono destinati, a livello europeo, 162 miliardi di euro, quasi 19 dei quali sono a disposizione dell'Italia che è lo Stato membro che in valore assoluto deve ancora spendere di più degli altri, avendone sinora utilizzati poco più di cinque;
    il Consiglio europeo preparerà il vertice Unione europea-Cina previsto per il 9 aprile 2019 rispetto al quale appare opportuno ribadire la necessità di proteggere il mercato comunitario da beni e servizi provenienti da Stati terzi che, non rispettando standard minimi di livello salariale, di tutela del lavoratore e sicurezza sul lavoro, nonché norme di tutela ambientale, riescono a produrre a costi inferiori rispetto alle imprese europee creando una concorrenza sleale che mette in crisi la produzione europea e spinge verso il basso il livello complessivo dei salari e di protezione sociale;
    la Cina, inoltre, continua ad essere il primo Paese al mondo per il consumo di carbone, e a produrre più di un quarto delle emissioni di gas serra a livello globale, quasi quanto Stati Uniti ed Europa messi insieme, e dalla Cina, unitamente a Indonesia, Filippine, Tailandia e Vietnam, arrivano ogni anno nei mari del pianeta oltre quattro milioni di tonnellate di plastica;
    i leader dell'Unione europea a 27 si riuniranno il 21 marzo 2019 per discutere degli ultimi sviluppi rispetto all'uscita dall'unione della Gran Bretagna, in esito al voto con cui il 14 marzo 2019 la Camera dei Comuni ha approvato un emendamento che prevede un rinvio della data di uscita del Regno Unito dall'Unione oltre il 29 marzo per avere più tempo di prepararsi all'uscita, una volta che sia stato approvato un accordo con l'Unione, dopo che il 12 marzo era stato nuovamente respinto, dal medesimo organo, l'accordo già negoziato,

impegna il Governo

   1) con riferimento ai temi di occupazione, crescita e competitività, a sostenere in sede europea la necessità di scorporare dal calcolo del deficit le spese per investimenti, per la prevenzione dei rischi idrogeologici e sismici, e quelle per la sicurezza, e ad introdurre una maggiore flessibilità nella individuazione delle circostanze eccezionali di cui all'articolo 81 della Costituzione;
   2) ad assumere iniziative urgenti per l'adozione di politiche volte a contrastare la concorrenza fiscale sleale tra Stati membri al fine di contrastare il fenomeno delle delocalizzazioni intracomunitarie;
   3) a realizzare una politica economica basata sulla difesa del lavoro, dell'industria e dell'agricoltura italiani da concorrenza sleale e direttive dell'Unione europea penalizzanti, e volta a sostenere la produzione industriale e agricola riconoscibile come marchio Italia e la graduale riconversione della produzione esposta alla concorrenza indiscriminata;
   4) ad adottare politiche industriali efficienti volte a fronteggiare la minaccia all'economia e alla sicurezza del Paese attraverso la tutela delle aziende italiane di rilevanza strategica o ad elevato contenuto tecnologico, spesso permeabili a manovre esterne indirizzate ad assumerne il controllo;
   5) a promuovere l'adozione di iniziative, in ottemperanza alle previsioni di cui all'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, volte a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali le regioni insulari;
   6) ad avviare negoziati in ambito europeo per rivedere l'impostazione del complesso dei vincoli derivanti dal fiscal compact, al fine di avviare una politica di crescita sostenibile e di ripresa economica e produttiva, con l'impegno da parte italiana a utilizzare la maggiore flessibilità unicamente in investimenti pubblici e sicurezza;
   7) ad elaborare un piano di monitoraggio delle risorse destinate dallo Stato e dall'Unione europea al contrasto della disoccupazione e agli altri programmi di sviluppo in favore delle regioni dell'obiettivo convergenza, al fine di verificare che esse siano effettivamente impiegate per i fini previsti e non siano disperse, e al fine di contrastare la lentezza nelle procedure di spesa;
   8) a promuovere l'adozione di un piano nazionale di interventi, anche di natura fiscale, finalizzato a contrastare la crisi demografica in atto e incentivare la natalità, con provvedimenti strutturali e permanenti;
   9) a porre con forza la questione del surplus commerciale della Germania che rappresenta una grave distorsione del funzionamento del mercato interno europeo ed è concausa della reazione protezionistica degli Stati Uniti nei confronti dell'Unione europea;
   10) con riferimento alla Raccomandazione sulla politica economica della zona Euro, a non dare seguito in alcun modo ad impegni che portino ad ulteriori cessioni di sovranità in ambito monetario e bancario, segnatamente ad esplicitare la contrarietà dell'Italia a qualsiasi ipotesi di creazione di un Fondo Monetario Europeo;
   11) con riferimento al tema dei cambiamenti climatici, a garantire un utilizzo efficiente delle risorse stanziate a livello europeo e destinate agli interventi a supporto del contrasto ai cambiamenti climatici, monitorando che gli investimenti vengano effettuati in infrastrutture a beneficio diretto della salute dei cittadini e della tutela ambientale;
   12) a promuovere in sede europea una immediata revisione delle modifiche al Regolamento 715/2007 sulla riduzione delle emissioni di CO2 nel settore dei trasporti, con l'obiettivo di giungere ad una transizione ecologica più morbida, realistica e compatibile con le prospettive di evoluzione tecnologica dell'industria nazionale automobilistica;
   13) ad attuare in sede nazionale tutte le politiche necessarie al trasferimento modale, prima tra tutte la realizzazione delle tratte ferroviarie ad alta velocità e alta capacità per il trasporto merci, con particolare riferimento a quelle transnazionali già finanziate dall'Unione europea e facenti parte del TEN-T Core Network (es. TAV Torino-Lione);
   14) con riguardo alle relazioni esterne: rispetto al vertice con la Cina in programma il prossimo 9 aprile, a porre come condizione per la stipula di accordi commerciali il rispetto delle politiche ambientali da parte delle aziende cinesi, il cui mancato rispetto ha sin qui determinato un minor costo del lavoro che si ripercuote come un fattore di concorrenza sleale rispetto ai beni di produzione europea;
   15) a procedere con la massima sollecitudine all'attuazione del Regolamento che introduce nuove norme per esercitare un miglior controllo sugli investimenti diretti provenienti da Paesi terzi per motivi di sicurezza o di ordine pubblico, approvato in via definitiva il 5 marzo 2019 dal Consiglio dell'Unione europea, al fine di garantire maggiore tutela agli asset strategici nazionali;
   16) ad esplicitare fin d'ora la contrarietà dell'Italia alla proroga del regime sanzionatorio nei confronti della Russia, proseguendo sul piano diplomatico l'azione per il rispetto degli accordi di Minsk senza reiterare misure che hanno danneggiato fortemente le imprese italiane;
   17) al fine di tutelare la produzione e il mercato interno dell'Unione europea da pratiche sleali di concorrenza messe in atto da alcuni Stati non appartenenti all'Unione europea, e in particolare la Cina, ad attivarsi, in sede europea perché sia data piena applicazione alle misture di difesa commerciale previste dalla normativa comunitaria:
    a) misure anti-dumping, di cui al Regolamento (UE) n. 1036 del 2016, applicate principalmente nei confronti di importazioni effettuate sul mercato comunitario da parte di imprese di Paesi terzi che vendono sul mercato europeo prodotti a prezzi inferiori al prezzo di vendita sul mercato d'origine della merce;
    b) misure anti-sovvenzione, di cui al Regolamento (UE) n. 1037 del 2016, applicate nei confronti di importazioni che godono di aiuti e sovvenzioni statali concessi dai governi alle proprie imprese;
    c) misure di salvaguardia, di cui ai Regolamenti (UE) n. 478 del 2015 e 755 del 2015, destinate a tutelare il mercato e le imprese comunitarie da sensibili alterazioni dei flussi commerciali che minacciano e danneggiano il sistema produttivo dell'Ue;

   18) in particolare, in riferimento alle misure anti-dumping e anti-sovvenzioni, impegna il Governo ad attivarsi in sede europea affinché abbiano piena applicazione le modifiche apportate ai relativi Regolamenti dal Regolamento (UE) 825 del 2018, che introduce le fattispecie di dumping sociale e dumping ambientale, e ad avviare un dibattito per valutare l'eventuale necessità di rendere più rigorosa la normativa;
   19) con riferimento ai negoziati per l'uscita dall'Unione del Regno Unito, a condizionare l'assenso dell'Italia su un eventuale nuovo accordo di recesso ad una dichiarazione esplicita che consenta la reale salvaguardia solida, operativa e giuridicamente vincolante delle indicazioni geografiche, stante la rilevanza che esse rivestono per il sistema produttivo del nostro Paese, essendo peraltro inaccettabile che tale questione venga semplicemente rinviata – senza adeguate garanzie per l'Italia – ad un successivo, Accordo commerciale, quando la stessa UE non avrà più sufficiente potere contrattuale una volta approvato il documento di recesso;
   20) in caso di no deal, ad attivare immediati contatti con le autorità britanniche volte a garantire la salvaguardia dei diritti dei cittadini italiani che vivono e lavorano nel Regno Unito, consentendo loro l'immediato rilascio di permessi di lavoro che possano garantire la loro permanenza in territorio britannico senza disagi né discriminazioni;
   21) a sostenere la necessità di un accordo che non riproponga «frontiere dure» tra il Regno Unito e la Repubblica d'Irlanda, al fine di scongiurare il riacuirsi di tensioni mai definitivamente sopite.
(6-00063) «Lollobrigida, Meloni, Montaruli, Acquaroli, Bellucci, Bucalo, Butti, Caretta, Ciaburro, Cirielli, Luca De Carlo, Deidda, Delmastro delle Vedove, Donzelli, Ferro, Fidanza, Foti, Frassinetti, Gemmato, Lucaselli, Mantovani, Maschio, Mollicone, Osnato, Prisco, Rampelli, Rizzetto, Rotelli, Silvestroni, Trancassini, Varchi, Zucconi».


   La Camera,
   premesso che:
    il prossimo Consiglio Europeo è chiamato a pronunciarsi sulla Brexit in un contesto di crescente difficoltà del Regno Unito di addivenire ad una proposta di uscita chiara e ordinata;
    il voto del 14 marzo del Parlamento britannico apre la strada ad una richiesta all'Unione europeo di posporre l'uscita del Regno Unito oltre il 29 marzo 2019 – al 30 giugno o oltre, in ogni caso dopo lo svolgimento delle elezioni europee a fine maggio;
    non è chiaro se questa ipotesi verrà accettata dal Consiglio Europeo, potendosi ancora produrre una uscita "senza accordo" al 29 marzo, né sono chiare – anche qualora fosse concordato un rinvio al 30 giugno o oltre – le implicazioni sulla partecipazione da parte del Governo britannico alle elezioni europee, con conseguente indizione dei seggi per i cittadini britannici e per gli altri cittadini comunitari residenti nel Regno Unito;
    almeno 330 mila italiani risultano iscritti all'AIRE come residenti nel Regno Unito e si stima che altri 300 mila vi siano temporaneamente domiciliati;
    la legislazione italiana distingue le modalità di voto per le elezioni europee in base al Paese estero di residenza, se Paese membro dell'Unione europea – dove i cittadini italiani possono votare attraverso i seggi allestiti dalla rete consolare – o Paese terzo non membro dell'UE, dove i cittadini italiani non possono in alcuna forma esercitare il diritto di voto salvo rientrare in Italia;
    nelle precedenti elezioni europee i cittadini italiani residenti nel Regno Unito, come Paese membro dell'UE, hanno potuto esercitare il diritto di voto attraverso la rete dei seggi organizzati nelle sedi consolari;
    permane un rischio che l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea privi tali concittadini italiani di questa forma di esercizio dell'elettorato attivo, in ragione sia della definizione della data di uscita e del conseguente status del Regno Unito come Paese membro o meno, e quindi della legislazione italiana applicabile, come pure della decisione del Governo britannico di autorizzare l'organizzazione di seggi da parte della Farnesina sul suolo britannico nel caso in cui il Regno Unito non partecipi alle elezioni europee;
    la Farnesina dispone già delle competenze, dell'esperienza e delle risorse stanziate per assicurare agli italiani residenti nel Regno Unito la possibilità di votare per le elezioni europee secondo le modalità previste negli altri Paesi dell'Unione europea,

impegna il Governo

ad attivarsi in ogni modo per garantire, in seno al prossimo Consiglio europeo che, qualunque ne sia l'esito, gli italiani residenti nei Regno Unito possano esercitare il loro diritto di voto alle prossime elezioni europee come i residenti negli altri Paesi dell'Unione europea e senza essere quindi tenuti a rientrare in Italia.
(6-00065) «Fusacchia, Magi, Schullian, Lorenzin, Ungaro, Schirò».


COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI IN RELAZIONE AL DOCUMENTO D'INTESA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE SULLA COLLABORAZIONE ALL'INTERNO DEL PROGETTO ECONOMICO «VIA DELLA SETA» E DELL'INIZIATIVA PER LE VIE MARITTIME DEL XXI SECOLO

Risoluzioni

   La Camera,
   udite le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, in merito all'imminente visita del Presidente della Repubblica Popolare Cinese ed apprezzata la prudenza dimostrata dal Governo nel lungo e complesso negoziato intavolato con le autorità cinesi al fine di stipulare accordi utili ad incrementare la cooperazione economica bilaterale, preservando comunque l'ancoraggio dell'Italia all'Occidente ed evitando di coniugare l'apertura economica alla Cina con la condivisione delle ambizioni geopolitiche di Pechino;
   premesso che:
    è fondamentale aiutare le aziende italiane a crescere ed esportare all'estero, evitando situazioni che possano generare insicurezza nel mondo imprenditoriale e incertezza geopolitica;
    l'Italia non deve rinunciare alla tutela dei propri interessi nazionali, economici e politici, ma è necessario che questi siano in linea con l'appartenenza del nostro Paese all'Alleanza atlantica e alla condivisione dei valori occidentali;
    tenendo conto delle perplessità affiorate anche in ambito europeo in merito alla sottoscrizione di dichiarazioni di intenti di ampia portata con la Cina, considerata anche dall'Unione europea un competitore sistemico da assoggettare in eventuali rapporti bilaterali al rispetto dei diritti fondamentali e della « rule of law» e della reciprocità nel commercio e negli investimenti, esigendo la maggiore apertura possibile del mercato interno cinese, il pieno accesso agli appalti pubblici nella Repubblica Popolare, un «level playing field» che riduca gli effetti distorsivi dei sussidi alle imprese pubbliche cinesi e assicuri alle imprese europee eque condizioni di concorrenza e massima vigilanza sulla sicurezza delle reti di telecomunicazioni di nuova generazione;
    evidenziando come la cooperazione fra intelligence e attività diplomatica connoti l'azione politica di ogni maggiore potenza mondiale, dalla Russia, agli Stati Uniti, fino alla Cina, in cui il servizio di intelligence supera ormai il milione di addetti; sottolineando come la Relazione sulla politica dell'informazione sulla sicurezza 2018, presentata al Parlamento a febbraio 2019, abbia definito strategici ai fini della garanzia della fornitura alla collettività nazionale dei servizi vitali i seguenti comparti di attività economica: « telecomunicazioni e relative reti, terrestri e mobili, anche con l'obiettivo di preservare l'integrità e la sovranità dei dati; trasporti, specie per quel che attiene alle dinamiche proprietarie dei vettori e degli operatori infrastrutturali; energia, con riferimento sia alle implicazioni sul piano industriale delle operazioni di merger and acquisition, sia alla salvaguardia delle infrastrutture»;
    osservando altresì come la legge n. 172/2017 abbia incluso nel perimetro di tutela anche le infrastrutture di immagazzinamento e gestione dati, quelle finanziarie, l'intelligenza artificiale, la robotica, i semiconduttori, la sicurezza in rete, in coerenza con gli avanzamenti e con il peso crescente della tecnologia nello sviluppo economico ed in analogia con i meccanismi di tutela adottati da alcuni importanti partner occidentali;
    l'acquisizione d'informazioni da parte delle competenti agenzie del nostro Paese ha effettuato approfondimenti specifici sui soggetti espressione di un controllo pubblico, diretto o indiretto, che per loro stessa natura veicolano finalità spesso extraeconomiche;
    ulteriori indagini sono state condotte dalle medesime agenzie anche nel campo della tutela delle infrastrutture strategiche del Paese appartenenti alla filiera marittimo-logistica nonché sui suoi nodi critici – rappresentati da porti, aree retroportuali e punti intermodali che connettono economie locali e sistemi produttivi – in un'ottica intesa a rilevare vulnerabilità di sicurezza;
    la Cina ha finora sottoscritto Memorandum of Understanding (MoU) con 14 Paesi membri dell'Unione europea finalizzati alla collaborazione nel solco delle «vie della seta» o Belt and Road Initiative, nessuno dei quali appartenenti al G7, ed è altresì operativo un Forum informale, noto come il «16+1», nel cui contesto la Cina dialoga con 16 Paesi dell'Europa Centro-Orientale e dei Balcani Occidentali;
    oltre al MoU per l'inquadramento della collaborazione strategica dell'Italia nell'ambito della Belt and Road Initiative, sono in procinto di essere esaminati e firmati dalle autorità cinesi ed italiane numerosi altri accordi, di natura sia istituzionale che strettamente commerciale;
    tra le finalità perseguite dalle intese che si stanno profilando sono elencate: il miglioramento dei trasporti, affinché siano accessibili, sicuri, inclusivi e sostenibili; lo sviluppo della connettività delle infrastrutture; investimenti, logistica e inter-operatività nelle aree di interesse reciproco, come strade, ferrovie, ponti, aviazione civile, porti, energia – tra cui fonti rinnovabili e gas naturale – e telecomunicazioni;

    sarebbero oggetto delle intese in via di perfezionamento anche forme significative di cooperazione bilaterale, investimenti congiunti in Paesi terzi interessati dalle vie della seta, il sostegno agli investimenti cinesi in Italia, oltre a misure di sostegno all’export italiano verso la Cina;
    alcune delle intese hanno suscitato preoccupazione e viva apprensione non soltanto negli Stati Uniti, ma anche nell'ambito dell'Unione europea, dove peraltro non mancano i Paesi che intrattengono intense relazioni economico-commerciali con la Repubblica Popolare Cinese, senza peraltro spingersi per il momento fino al punto di sottoscrivere Memoranda politici di adesione alla Belt and Road Initiative, accettati da un certo numero di repubbliche balcaniche e danubiane dell'Unione europea, dal Portogallo, dalla Grecia oltre che dagli Stati Baltici nessuna delle quali è parte del G7;
    fonti di stampa riportano analisi che paventerebbero misure contro il sistema economico del nostro Paese da parte degli Stati Uniti,

impegna il Governo

1) a confermare che siano state effettuate le necessarie verifiche e completate le valutazioni necessarie per procedere a sottoscrivere il Memorandum Belt and Road Initiative e ad assicurare che gli accordi ad esso collegati non interessino aspetti economico-commerciali di valenza strategica;

2) a garantire che ognuno degli strumenti bilaterali in via di sottoscrizione sia compatibile con il mantenimento delle tradizionali relazioni transatlantiche;

3) ad assumere passi tesi ad evitare che i nuovi rapporti bilaterali che verranno stretti con la Repubblica Popolare Cinese possano ragionevolmente essere interpretati all'estero come un principio di distacco dell'Italia dall'Alleanza Atlantica.
(6-00056) «Molinari, D'Uva, Zóffili, Sabrina De Carlo, Suriano, Emiliozzi, Caffaratto, Coin, Centemero».


   La Camera,
   premesso che:
    alla fine del 2013 il Governo cinese ha lanciato la «Belt and Road Initiative» (BRI), un programma di investimenti infrastrutturali che punta a sviluppare la connettività e la Collaborazione tra la Cina e almeno altri 70 Paesi localizzati in un'area che rappresenta un terzo del PIL mondiale, racchiudendo almeno il 70 per cento della popolazione e con oltre il 75 per cento delle riserve energetiche globali;
    l'obiettivo principale della Belt and Road Initiative è quello di creare un grande spazio economico eurasiatico integrato, mediante l'apertura di due corridoi infrastrutturali fra Estremo Oriente e continente europeo, uno terrestre, Silk Road Economie Belt, e uno marittimo, Maritime Silk Road. In aggiunta alle due vie, marittima e terrestre, il Governo cinese a gennaio 2018 ha annunciato l'intenzione di realizzare una Via della Seta Polare, che si dovrebbe sviluppare lungo tre rotte attraverso l'Artico: un passaggio a nord-est in Russia, uno centrale e uno a nord-ovest in Canada;
    secondo la Cina al momento hanno formalmente aderito, firmando il Memorandum di intesa, 67 Paesi. Le stime di investimento variano tra i mille e gli 8 mila miliardi di dollari, il Paese maggiormente coinvolto è il Pakistan, con cantieri per 60 miliardi;
    il Presidente del Consiglio dei ministri Conte ha dichiarato che prossimamente l'Italia potrebbe sottoscrivere un memorandum di intesa – Memorandum of Understanding (MOU) – per sostenere la Belt and Road Initiative, durante la visita del presidente Xi Jinping in Italia il 21 marzo 2019;
    il sostegno all'iniziativa italiana, in linea di principio, appare condivisibile: anche il precedente Governo aveva manifestato il proprio interesse verso la BRI e le opportunità dischiuse da questo grande progetto infrastrutturale e, nel maggio 2017, l'allora Presidente del Consiglio dei ministri Gentiloni aveva partecipato a Pechino al primo Belt & Road Initiative Forum; con il nuovo Esecutivo, tuttavia, il negoziato ha subito una ingiustificata e insensati accelerazione, che pone il nostro Paese per l'ennesima volta, nei contesti internazionali in una posizione di «isolamento» rispetto ai nostri naturali e storici alleati. Il Memorandum of Understanding infatti è un accordo che non ha valore legale vincolante, ma che, proprio per questa ragione – non impegnando direttamente in alcun modo le parti in materia su specifici progetti volti ad aumentare le relazioni commerciali e gli investimenti bilaterali e multilaterali – assume soprattutto un'enorme e sostanzialmente – esclusiva valenza geopolitica e di influenza sul quadro delle alleanze strategiche del nostro Paese;
    nell'elenco dei Paesi membri dell'Unione europea che sono entrati a far parte ufficiale della Belt & Road Initiative attraverso la firma di un apposito Memorandum of Understanding non ci sono infatti Germania, Francia, Spagna, Olanda, Belgio ed altri Paesi membri dell'Europa occidentale e settentrionale. Nemmeno il Regno Unito, che ne sta uscendo. Per non parlare degli Stati Uniti, che sono notoriamente contrari al progetto e che hanno invitato, per voce del Sottosegretario di Stato a «prestare attenzione» all'accordo che ci accingiamo a firmare;
    hanno invece firmato Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, Grecia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Portogallo, Slovacchia e Slovenia paesi che appartengono alla cosiddetta «periferia» dell'unione, guidati da Governi, ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo, autoritari e antieuropeisti, come Budapest, oppure in gravi difficoltà economiche come Atene, che ha ceduto ai cinesi il controllo del Pireo. L'Italia, segnerebbe l'ennesimo passo in direzione antieruropeista e a favore del cosiddetto «Blocco di Visegrad», essendo per di più il primo dei Paesi del G7 e la più grande economia in Europa a firmare un accordo del genere con la Cina;
    non ci si può permettere il lusso di operare da soli una scelta così strategica. Non ha senso sottolineare che si deve esportare di più in Cina, se poi non si considera insieme agli altri l'architettura entro cui gli scambi con la Cina devono avere luogo;
    la Commissione europea ha consegnato al Consiglio europeo e al Parlamento europeo, anche in vista del vertice Europa-Cina che si terrà il 9 aprile 2019 una comunicazione, nella quale esprime forti perplessità e preoccupazioni sul modus operandi delle pratiche commerciali cinese che rischia di mettere in crisi i valori dell'Unione europea difatti, secondo la Commissione, la crescita del potere cinese, la pervasività della sua penetrazione in alcune economie, comprese quelle europee, il mancato rispetto di norme base del diritto internazionale, «mette a rischio» non solo il mercato unico dell'Unione europea ma «gli stessi valori, economici e sociali, dell'Unione», almeno se questa non sarà in grado di farsi rispettare maggiormente da Pechino. E chiede infatti al Consiglio europeo di adottare dieci azioni concrete e un'analisi dettagliata dei problemi che esistono fra Governo cinese e Bruxelles. Ormai la Cina è divenuta, oltre che un partner, un «avversario sistemico che ha modelli di governance» diversi da quelli comunemente accettati in sede internazionale. Modelli che obbligano il Vecchio Continente a «difendere i propri principi e valori». E le istituzioni europee chiedono appunto di difenderli «restando uniti» l'opposto del comportamento italiano;
    difatti, lo squilibrio nei rapporti tra un singolo Stato e la grande potenza economica, che è la Cina di oggi, può bastare da solo a destabilizzare l'intera area ed è per questo che va ribadito che l'accordo debba portare ad un atto che vada, da una parte, l'Unione europea e, dall'altra, la Cina, due «potenze» e due aree commerciali che collaborano;

    bisogna gettarsi alle spalle una visione delle relazioni internazionali imperniate esclusivamente in trattative commerciali e forse il modello sociale dei diritti e del rispetto dell'ambiente lotta ai cambiamenti climatici, quale condizione per una prospettiva dinamica delle relazioni c condizione per uno sviluppo economico stabile e pacifico;
    nonostante la Cina abbia sempre sostenuto di non avere ingerenza negli affari interni dei Paesi partner-nei fatti, così come scrive la Commissione europea, la sua «influenza» si riflette spesso in azioni degli alleati, come ad esempio, nel 2017, quando la Grecia ha bloccato una risoluzione europea alle Nazioni Unite critica nei confronti dei diritti umani in Cina;
    la legittima e auspicabile collaborazione con la Cina, un mercato che resta tra i più interessanti al mondo per le imprese italiane, richiede che tra le due parti sussista un rapporto di reciproco rispetto. Gravissimo a tal proposito è stato il segnale dato dall'Italia il 5 marzo 2019 a Bruxelles con l'astensione, unica insieme a quella del Regno Unito, dal voto finale sul nuovo meccanismo europeo per il monitoraggio degli investimenti esteri, che permetterà all'Unione europea di proteggersi dagli investimenti predatori, anche da parte cinese. Il voto di astensione italiano non ha impedito all'unione di adottare ugualmente il regolamento, ma il segnale dato al Governo cinese e al resto dei partner europei – rispetto a uno strumento che era stato proposto proprio dall'Italia, con il precedente Governo, insieme con Francia e Germania a tutela e protezione delle imprese a più alto valore strategico – è stato oggettivamente quello di una presa di posizione politica favorevole agli interessi cinesi. Una inversione a 180 gradi rispetto alla politica precedente di grande attenzione al rapporto con la Cina, ma ferma nella tutela dei nostri interessi nazionali che qui sembrano passati in secondo ordine; si ricorda la ferma posizione italiana in sede europea rispetto alla concessione a Pechino dello status di economia di mercato, che non impedì comunque di rafforzare la collaborazione con la Repubblica Popolare Cinese con le numerosissime visite di esponenti del precedente Governo, la firma e i lavori preparatori di numerosissimi accordi commerciali, la partecipazione dell'Italia a molte importanti fiere e manifestazioni come ospite d'onore;
    sebbene il Memorandum of Understanding non sia tecnicamente un trattato internazionale ha per tutte queste ragioni implicazioni tali che meriterebbero la discussione e l'espressione del parlamento in merito;
    venendo nel merito più tecnico del Memorandum of Understanding per quanto è dato al momento sapere, fermo restando la sua natura giuridica non vincolante e dunque la naturale possibilità che la bozza di accordo possa essere – come di fatti è – assai meno pregnante dal punto di vista economico e commerciale di altri accordi sottoscritti, resta il fatto che non ci sono precisi rimandi, per lo meno pubblici, alle regole di ingaggio, ma la bozza spazia da «Dialogo sulle politiche, Trasporti, logistica e infrastrutture, Rimuovere ogni ostacolo al commercio e agli investimenti, Collaborazione finanziaria, Connettività tra persone e Cooperazione allo sviluppo nel rispetto dell'ambiente», senza entrare mai nel merito di quali saranno gli «obblighi e i doveri» delle due parti;
    resta il fatto che con questo Memorandum of Understanding si accettano le modalità con cui la Belt and Road Initiative (BRT) viene portata avanti e si stabilisce un «coordinamento» per consentirne l'implementazione anche in Italia. A tal proposito, appare opportuno ricordare che alcune di queste modalità sono state oggetto di osservazioni da parte dei paesi dell'Unione europea che, in una mossa praticamente senza precedenti, nel giugno 2018, hanno tutti firmato, tranne l'Ungheria, una lettera a Pechino evidenziando questi problemi;
    da notizie a mezzo stampa, sembra che siano in tutto 50 gli accordi in fase di negoziazione in queste ore fra Italia e Cina. 29 quelli fra enti pubblici e ministeri italiani e le controparti cinesi e coinvolgono quasi tutti i possibili campi di collaborazione. Comprendono accordi fra le due dogane, il reciproco riconoscimento delle patenti di guida, scambi universitari e accordi fra fondazioni, intese su ricerca spaziale, televisione (anche la Rai è coinvolta), informazione. 21 invece, le intese al momento in fase di contrattazione con le imprese private o partecipate dell'Italia e quelle cinesi, che coinvolgono la Cdp, la Snam, Sace, Enel, Terna, Fincantieri, i due maggiori gruppi bancari italiani, Unicredit e Intesa Sanpaolo, Danieli, l'Eni che dovrebbe siglare con Bank of China un accordo di cooperazione finanziaria per attività esplorative sul territorio cinese, Italgas, le autorità portuali di Genova e Trieste, le Fs, che si candidano a trasportare le merci che escono dal Pireo sino al cuore dell'Europa. Condivisibile la possibile opportunità economica, ma, date le condizioni geopolitiche nel quale si firmeranno tali accordi e le tempistiche così gratuitamente celeri, in questo momento prevalgono i rischi di una contaminazione affrettata e dunque non del tutto valutabile, del controllo da parte cinese sul nostro intero sistema Paese. Sussiste inoltre la preoccupazione che la firma del Memorandum of Understanding rappresenti il «prezzo» di questi accordi commerciali e che l'Italia non sia più a questo punto in grado di recedere dalla firma del Memorandum of Understanding e dai pesantissimi effetti geopolitici che ne deriveranno, per non correre il rischio che gli accordi commerciali favorevoli alle nostre imprese siano a questo punto compromessi o addirittura revocati;
    dal punto di vista degli investimenti sulle infrastrutture interne, quali in ultimo la TAV, il Governo «gialloverde» ha mostrato segni di estrema contraddittorietà e confusione chiedendo di avvalersi di innumerevoli studi costo/benefici e invece su questo accordo si muove ora in fretta e senza l'indispensabile lavoro di approfondimento;
    in una nota è il Ministero dello sviluppo economico è stato dichiarato che il Memorandum of Understanding «non comprende alcun accordo inerente la tecnologia del 5G», lo spettro che il passo verso anche questo settore possa essere breve, è una paura sentita soprattutto per le implicazioni che questo settore ha su sicurezza e intelligence,

impegna il Governo

   1) a proseguire nello sforzo cominciato con i Governi Renzi e Gentiloni per lo sviluppo delle relazioni commerciali con la Cina, anche nell'ambito della Belt and Road Initiative, sospendendo tuttavia la firma del Memorandum of Understanding prevista nel corso dell'imminente visita di Stato del Presidente Xi Jinping;
   2) a valutare approfonditamente tutte le implicazioni e le conseguenze di una firma in un momento successivo – in particolare per ciò che riguarda il sistema delle nostre alleanze internazionali, della tutela del sistema produttivo e del know-how italiano e di non procedere in tal senso senza una specifica e preventiva deliberazione parlamentare.
(6-00058) «Delrio, Quartapelle Procopio, De Luca, Scalfarotto, De Maria, Fassino, Guerini, La Marca, Minniti, Berlinghieri, Giachetti, Mauri, Raciti, Rotta, Sensi».


   La Camera,
   sentite le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in merito alla firma del godimento di intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese sulla collaborazione all'interno del progetto economico «Via della Seta» e delle iniziative per le vie marittime del XXI secolo, il progetto strategico con il quale il Governo cinese si propone di realizzare una grande via di comunicazione terrestre e marittima in grado di collegare la Cina all'Asia centrale e all'Europa;
   considerato che:
    il Documento promuove una collaborazione bilaterale, accogliendo positivamente le conclusioni del Forum sulla cooperazione internazionale della via della Seta, tenutosi a Pechino nel maggio 2017, e ricordando il piano di azione per il rafforzamento della collaborazione economica, commerciale, culturale e scientifica tra l'Italia e la Cina 2017-2020, stipulato a Pechino nel maggio 2017, e il comunicato congiunto emanato dal 9o Comitato intergovernativo Italia-Cina, tenutosi a Roma il 25 gennaio 2019, e l'impegno espresso in quella sede per promuovere il partenariato bilaterale in uno spirito di rispetto reciproco, uguaglianza e giustizia, nella prospettiva di una solidarietà globale;
    il Documento richiama il ruolo storico dell'Italia nei rapporti con la Cina, la nostra collocazione nell'ambito delle relazioni e dei traffici commerciali dalla Cina all'Europa e l'impegno reciproco a onorare la Carta delle Nazioni unite per promuovere la crescita inclusiva e lo sviluppo sostenibile, in linea con l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e gli accordi di Parigi sui cambiamenti climatici;
    il Documento si richiama gli obiettivi fissati dall'Agenda strategica per la collaborazione Unione Europea-Cina 2020 e i principi guida della strategia dell'Unione Europea e Asia adottata nell'ottobre 2018;
    il Documento, pure circoscritto al tema della partecipazione italiana alla Via della Seta, e comunque privo di effetti giuridicamente vincolanti, è un documento rilevante e ambizioso che delinea una sorta di partenariato strategico di ampio respiro che copre un numero diverso di settori: commercio, investimenti, finanza, trasporti, logistica, infrastrutture, connettività tra persone, sviluppo sostenibile e ambiente, fino alla cooperazione in Paesi terzi;
    l'Italia ha nella Repubblica Popolare cinese un rilevante partner commerciale. Il dato complessivo dell'interscambio tra Italia Cina è stato nel 2017 di 42 miliardi di euro, in crescita del 9,2 per cento rispetto al 2016. Il deficit commerciale italiano continua a ridursi, registrando un valore di 14,9 miliardi (-1,37 miliardi). Le nostre esportazioni superano i 13,5 miliardi (in crescita del 22,2 per cento), mentre le importazioni ammontano a 28,4 miliardi (+4 per cento). L'Italia si colloca, in ambito europeo al quarto posto, sia tra i Paesi esportatori che tra quelli importatori dalla Cina;
    l'intensificarsi e lo svilupparsi dei rapporti economici e commerciali tra Italia e Cina rappresentano una rilevante occasione di sviluppo economico per il nostro Paese e per mantenere un ruolo rilevante nelle relazioni internazionali, teso alla promozione della giusta ed equilibrata crescita economica, alla realizzazione degli obiettivi internazionali sulla tutela dell'ambiente e a contribuire alla promozione di pacifiche relazioni internazionali, sempre nel quadro della nostra adesione all'Unione europea e nell'ambito delle nostre alleanze internazionali;
    che il Consiglio Europeo del prossimo 20 e 21 marzo preparerà il vertice Unione Europea-Cina che si terrà il 9 aprile 2019, attraverso uno scambio di opinioni sulle relazioni generali con la Cina nel contesto globale e tenendo conto che il Memorandum Italia-Cina sarà all'attenzione dei Partner europei, pur essendo meno stringente di altri accordi stipulati da ben 13 Paesi dell'Unione con la Cina e dalle forti relazioni commerciali che alcuni di essi hanno con il Paese asiatico, basti pensare che la Repubblica Popolare cinese è diventata, dal 2016, il primo partner commerciale della Germania;
    la Commissione europea e l'Alta rappresentante invitano il Consiglio europeo ad approvare dieci azioni nei rapporti con la Repubblica Popolare cinese, tra i quali: intensificare la cooperazione, adempiere alle responsabilità comuni relative ai tre pilastri delle Nazioni Unite: diritti umani, pace e sicurezza e sviluppo; lottare in modo più efficace contro i cambiamenti climatici, in linea con gli obiettivi dell'accordo di Parigi; approfondire il dialogo in materia di pace e sicurezza; instaurare relazioni economiche più equilibrate e reciproche; garantire che si tenga conto non solo del prezzo, ma anche di standard elevati in materia di lavoro e di ambiente, tenuto conto che la Commissione pubblicherà entro la metà del 2019 linee guida sulla partecipazione di beni e offerenti stranieri al mercato UE degli appalti. Entro la fine del 2019 la Commissione esaminerà inoltre, insieme agli Stati membri, l'applicazione del quadro attuale per individuarne le lacune. La Commissione e l'Alta rappresentante, inoltre, hanno raccomandato al Consiglio di attivare le azioni necessarie per individuare i rischi che gli investimenti esteri nei beni, nelle tecnologie e nelle infrastrutture possano avere nei confronti dei Paesi dell'Unione di attivare le iniziative necessarie a riguardo;
    il Presidente della Repubblica popolare cinese Xi Jinping sarà in Italia dal 21 al 24 marzo per la sua prima visita di Stato, dove incontrerà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte,

impegna il Governo

1) a proseguire nella costruzione di positive relazioni con la Repubblica Popolare Cinese, anche con la firma del Documento di Intesa tra l'Italia e la Cina all'interno del progetto economico «Via della Seta», e con iniziative atte a intensificare e sviluppare i rapporti politici, commerciali e culturali, al fine di trarre vantaggio per il nostro sistema economico e produttivo, attivando tutte le azioni necessarie, anche in sede europea e internazionale, affinché si superino tutte le sperequazioni esistenti nei rapporti commerciali con la Cina, con una particolare attenzione ai diritti dei lavoratori, alla sicurezza dei prodotti e a tutti quei possibili fenomeni di «dumping» sociale e commerciale che potrebbero verificarsi;

2) a svolgere, in sede di Unione Europea, un ruolo attivo affinché l'Unione affronti i rapporti con la Repubblica popolare cinese con politiche comuni, anche tenendo conto degli interessi dei singoli Stati membri;

3) a proseguire le relazioni con la Repubblica Popolare Cinese in un quadro di promozione delle pacifiche relazioni internazionali, delle iniziative per la tutela dell'ambiente e contro i cambiamenti climatici, nella promozione dei diritti umani, sempre nell'ambito della nostra collocazione nell'Unione Europea e delle nostre tradizionali alleanze internazionali.
(6-00060) «Fornaro».


   La Camera,
   premesso che:
    il prossimo Consiglio europeo previsto per il 21-22 marzo 2019, svolgerà i seguenti temi all'ordine del giorno: Brexit, occupazione, crescita e competitività, cambiamenti climatici e relazioni esterne;
    tra i temi urgenti nell'ambito delle relazioni estere, particolarmente rilevante è il vertice Unione europea-Cina che si terrà il 9 aprile 2019, insieme alla verifica dei progressi compiuti nella lotta alla disinformazione, in considerazione della necessità di proteggere l'integrità democratica delle elezioni europee e nazionali in tutta l'Unione europea;
    per quanto attiene ai rapporti con la Cina, in un contesto globale che vede gli Usa allo scontro sui dazi con il gigante asiatico, occorre che l'Unione europea adotti un approccio e un indirizzo comune, al fine di frenare le tendenze protezionistiche in atto, in favore di un mercato multilaterale e del libero commercio, e, al contempo, rappresentando adeguatamente le preoccupazioni degli Stati membri;
    occorre, infatti, tener presente le diverse posizioni all'interno dell'Unione: mentre i Paesi dell'est guardano con interesse al nuovo progetto cinese della «Nuova via della seta», altri Paesi (in primis Francia e Germania) sono più scettici, preoccupati per la politica estera aggressiva da parte della Cina che potrebbe danneggiare non solo il commercio europeo, ma anche il know-how e gli standard continentali in altri ambiti, quali lo sviluppo sostenibile e le regolamentazioni sul lavoro;
    la Cina è attualmente il secondo partner commerciale dell'Unione europea, ed entro il 2020 potrebbe addirittura superare gli Stati Uniti; è auspicabile, dunque, rinnovare la cooperazione con un partner considerato strategico, basando, tuttavia, la relazione con Pechino sul rispetto dei diritti umani e dello stato di diritto e sul contrasto alla concorrenza sleale (come ribadito nella risoluzione approvata dal Parlamento europeo nel settembre 2018);
    una delle sfide è quella relativa al web e alla sicurezza informatica, tenuto conto che otto dei 25 siti internet più popolari al mondo sono bloccati nel Paese asiatico, a cui si aggiunge il blocco dei siti web delle principali aziende tecnologiche dell'informazione; l'Unione europea dovrebbe attivarsi per la rimozione dei limiti alla libertà sulla rete e l'introduzione di un regolamento sui diritti di tutela della privacy;
    gli investimenti cinesi in infrastrutture strategiche europee non dovrebbero ostacolare il libero commercio e occorre scongiurare il rischio che questi garantiscano vantaggi alle sole imprese cinesi; rilanciare una partnership unione europea-Cina significa anche favorire una maggiore concorrenza e trasparenza, affinché sia data piena adesione agli standard ambientali e sociali, ampiamente consolidati in ambito Ue;
    sulla base di tali fondate preoccupazioni, il 5 marzo 2019 il Consiglio dell'Unione europea ha adottato un regolamento che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione europea; per la prima volta l'Unione si dota di uno strumento volto a rafforzare la protezione dei propri settori strategici, mentre i suoi principali partner commerciali hanno già messo a punto norme di questo tipo. Tali norme assicureranno che l'apertura del mercato europeo vada di pari passo con la protezione adeguata delle attività strategiche, a che le relazioni siano improntate a un regime di reciprocità, in particolare nel campo dei servizi finanziari e del trasferimento di tecnologia;
    inoltre, le sfide connesse ai rapporti con il colosso asiatico potrebbero ingigantirsi con la Brexit e il ritiro della Gran Bretagna dall'Unione europea, laddove Londra potrebbe concordare un'intesa bilaterale con Pechino; la Cina ha acquisito influenza in Europa proprio grazie agli investimenti diretti, frutto di accordi bilaterali con i singoli Stati membri o del cosiddetto formato «16+uno» nei Balcani, diventando un serio concorrente nei mercati esteri;
    la cancelliera Angela Merkel ha annunciato di voler organizzare per la prima volta un vertice Unione europea-Cina con tutti gli Stati membri, sotto la presidenza tedesca del Consigli dell'UE nel 2020, un vertice che, secondo le intenzioni, non dovrà configurarsi come un'alternativa geostrategica al partenariato con gli Stati Uniti, ma come un proseguimento di un dialogo strategico con Pechino esteso anche a livello europeo;
    la stessa esigenza di raggiungere e mantenere la «piena unità» da parte della Ue nelle relazioni con la Cina, sia in termini di sfide che di opportunità, è stata di recente espressa sia dal Parlamento europeo che dalla Commissione europea;
    il Parlamento europeo, con l'approvazione di una recente risoluzione, esprime preoccupazione per la crescente presenza tecnologica della Cina nell'Unione europea e le vulnerabilità informatiche nell'acquisto dei materiali per il 5G, proponendo di diversificare gli acquisti con diversi fornitori, di introdurre procedure di appalto in più fasi, di stabilire una strategia per ridurre la dipendenza dell'Europa dalla tecnologia di sicurezza informatica straniera e di creare un sistema di certificazione di cyber-sicurezza per l'introduzione del 5G;
    la Commissione europea, contemporaneamente, ha avvertito circa il pericolo di una «pervasività della penetrazione cinese in alcune economie, anche europee, che in assenza del rispetto delle norme di base del diritto internazionale, mette a rischio non solo il mercato unico ma gli stessi valori economici e sociali dell'Unione», affermando, infine, che: «nel cooperare con la Cina, tutti gli stati membri, individualmente o all'interno di quadri di cooperazione sub regionali, hanno una responsabilità di assicurare coerenza con il diritto, le regole e le politiche della Ue»;
    per quanto riguarda la posizione dell'Italia nelle relazioni con il colosso asiatico, da segnalare che il nostro Paese esporta in Cina beni e servizi per oltre 450 miliardi di euro all'anno, con un particolare interesse, dunque, a mantenere i mercati, aperti; rileva il prossimo incontro del 22, e 23 marzo, con la visita del Presidente della Repubblica Cinese Xi Jinping a Roma, e suscita preoccupazione la paventata firma da parte del nostro esecutivo del documento di intesa per appoggiare la cosiddetta «Nuova Via della Seta» («Belt and Road Iniziative», BRI), con cui l'Italia potrebbe essere il primo Paese del G7 ad appoggiare la BRI; la sola notizia ha già creato allarme da parte dei nostri storici alleati, tra cui gli Usa, e tale decisione potrebbe danneggiare significativamente l'immagine internazionale del nostro Paese;
    la cosiddetta «Nuova via della seta» cinese trova l'opposizione di numerosi Paesi europei e degli Stati Uniti a causa della preferenza accordata alle imprese cinesi, con investimenti che tendono a trasformarsi nelle cosiddette «trappole del debito», rafforzando l'influenza del Governo della Repubblica popolare nel controllo di asset strategici, come quello militare;
    il dialogo economico e la cooperazione con Pechino è importante che si rafforzi e, in particolare con riguardo all'Italia, dovrà tener conto della tutela degli interessi nazionali e della collocazione geopolitica italiana nell'Unione europea e nello scacchiere internazionale; l'importanza della Cina, ma, più in generale di tutto il Sud-est asiatico, è fondamentale per la nostra economia e per quella mondiale nel suo complesso. L'Asia svolgerà, sempre più un ruolo di primo piano nel XXI secolo, diventando un attore fondamentale nella globalizzazione. Anche per questo, l'Unione europea di fronte a sfide importanti, ma è evidente che solo con l'unità dell'Unione, e non con azioni che indeboliscono la costruzione europea, tali sfide si possono vincere;
    il 15 ottobre 2018 il Consiglio affari esteri dell'unione europea ha approvato la «strategia dell'UE in materia di connessione tra l'Europa e l'Asia» (presentata a Bruxelles il 18 e 19 ottobre all'Asia-Europe Meeting Asem, forum dedicato al dialogo e alla cooperazione interregionale a cui partecipano 51 Stati compresi Cina, India e Russia). Tale strategia mira alla realizzazione di investimenti infrastrutturali nei prossimi anni in tutto il continente asiatico, un'iniziativa strutturata non in contrapposizione al piano cinese BRI, ma per dotare l'Europa di un approccio sistematico e all'avanguardia rispetto ai rapporti con il continente asiatico,

impegna il Governo

   1) in considerazione degli sviluppi evolutivi della politica commerciale dell'Unione europea con la Cina, dirimente per il futuro stesso dell'Europa e determinante per l'impatto degli investimenti esteri sugli interessi nazionali, a sostenere le azioni concordate, con un approccio comune dell'Unione, al fine di: combattere la concorrenza sleale, sostenere le misure antidumping europee, contrastare le pratiche che permettono lo sviluppo di una concorrenza sleale con prodotti venduti sottocosto, che riducono illegalmente i costi operativi legati alla manodopera, che danno luogo a violazioni dei diritti dei lavoratori, difendere e proteggere le imprese e gli asset strategici e i relativi posti di lavoro, favorendo solo accordi commerciali che, producendo ricchezza e occupazione, non intacchino la tutela dei prodotti di qualità, delle nostre imprese e dei consumatori, con il rispetto di standard sanitari, sociali e ambientali; preservare tutti gli strumenti di controllo sugli investimenti stranieri a tutela dei nostri brevetti, tecnologie e creatività, in quanto difendere le produzioni e l'ingegno italiano, e quelli a livello europeo è una nostra priorità, in coerenza con le politiche e le norme del diritto dell'Unione europea;
   2) a riconsiderare, in vista dell'imminente incontro tra il presidente del Consiglio Conte e il premier cinese Xi Jinping in Italia, la sottoscrizione di documenti impegnativi, come quello relativo all'adesione di Roma al Memorandum d'intesa sulla collaborazione italiana al progetto economico cinese cosiddetto BRI – Via della seta, il quale pur non configurandosi come un trattato internazionale, impegna a una collaborazione ad ampio spettro per 5 anni, ulteriormente rinnovabili, prevedendo un pronunciamento e un indirizzo univoco e condiviso anche a livello parlamentare;
   3) a lavorare affinché rilevanti progetti economici con Pechino, come quello della nuova via della Seta, non siano concordati al di fuori dall'Unione europea e al di fuori dal consesso dei paesi del G7, affinché l'Italia possa confrontarsi e accordarsi con la Cina da una posizione di forza;
   4) ad assumere iniziative affinché, pur nell'ambito di un auspicato sviluppo dei rapporti commerciali con Pechino, siano scongiurati i rischi di una penetrazione della nuova tecnologia per le reti di comunicazione mobile 5G, per preservare e tutelare gli interessi e le infrastrutture strategiche nazionali, incluse quelle delle telecomunicazioni, evitare investimenti predatori e trasferimenti di know how e di tecnologie di punta, mantenendo una posizione coerente con la collocazione euroatlantica dell'Italia, dove l'Alleanza atlantica è il pilastro fondamentale della nostra politica estera;
   5) a sostenere l'azione europea atta a identificare, entro la fine del 2019, i gap nella normativa europea da colmare, per affrontare con efficacia gli effetti distorsivi sul mercato interno della proprietà statale e dei finanziamenti statali alle imprese straniere; nonché a garantire una efficace salvaguardia contro le implicazioni in termini di sicurezza delle infrastrutture digitali critiche, definendo un approccio comune europeo alla sicurezza delle reti 5G.
(6-00062) «Gelmini, Occhiuto, Valentini, Rossello, Bergamini, Orsini, Battilocchio, Marrocco, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Sibilia, Vietina, D'Attis, Baratto, Lupi, Tondo, Colucci, Sangregorio».


   La Camera,
   udite le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in relazione al Documento di intesa tra il Governo della Repubblica popolare cinese sulla collaborazione all'interno del progetto economico «Via della Seta»
   premesso che:
    il Governo intende sottoscrivere il memorandum d'intesa con la Cina in occasione della visita in Italia del Presidente cinese Xi Jinping;
    il testo dell'accordo, nonostante la svolta epocale che sottende in termini commerciali e industriali, è stato tardivamente reso pubblico con grave compromissione della possibilità di una seria ed articolata discussione politica;
    il memorandum, noto come « memorandum of understanding» (MOU) è un accordo che prevede sei settori di cooperazione fra Italia e Cina, supportati dalla Aiib, la Banca per gli investimenti asiatica:
     trasporti e infrastrutture, sfocianti in progetti comuni come «strade, ferrovie, ponti, aviazione civile, porti, energia – tra cui fonti rinnovabili e gas naturale – e telecomunicazioni»;
     commercio e investimenti, al fine di accrescere investimenti e flussi di commercio in entrambe le direzioni, così come la collaborazione industriale bilaterale, ribadendo la comune volontà di favorire un sistema commerciale e di investimenti libero ed aperto e di contrastare il protezionismo;
     collaborazione finanziaria, favorendo sinergie fra le istituzioni dei due Paesi o finanziando congiuntamente progetti in Italia e all'estero;
     collaborazione culturale, universitaria e in ambito Unesco, ipotizzando gemellaggi fra i siti Unesco dei rispettivi Paesi;
     cooperazione allo sviluppo ecosostenibile, con politiche congiunte o comuni nel settore della protezione ambientale e dei cambiamenti climatici;
    il testo dell'accordo è frutto di una serie di incontri a partire dallo scorso anno che hanno coinvolto il Ministro dello sviluppo economico, il Sottosegretario allo sviluppo economico Geraci e il Presidente del Consiglio;
    il testo è stato oggetto di frizioni in seno alla maggioranza e solo in dirittura di arrivo il Ministro Salvini ha assicurato l'appoggio di Lega, avendo in precedenza criticato il memorandum sino a giungere a paventare scenari da «colonia» per l'Italia;
    il dossier internazionale per la stesura del testo è stato particolarmente seguito dal Sottosegretario Michele Geraci che da sempre sostiene la necessità di una maggiore interazione commerciale, industriale e finanziaria con la Cina;
    il sottosegretario Geraci conosce profondamente la Cina per aver lavorato come docente in alcune Università cinesi, per aver costituito la cosiddetta « Task Force Cina» e per aver assunto Lingjia Chen, 26 anni, nel suo staff personale di stanza a Shanghai presso l'ICE;
    il sottosegretario Geraci ha dunque intessuto i rapporti che hanno condotto al presente memorandum, accompagnando i passi delle strategiche scelte italiane prodromiche alla firma;
    si ricorda in particolare che, nel corso dello scorso anno, il Governo Italiano aveva già attivato intese interlocuzioni con il Governo cinese e lo scorso agosto lo stesso Ministro dell'economia Tria si era recato in Cina, non solo per affrontare i temi di investimenti che sono oggi oggetto del memorandum, ma anche per verificare l'interesse cinese per i titoli di stato italiani;
    il 9 novembre 2018 sempre il Sottosegretario Geraci, in sede europea, ha dato atto del cambio di rotta del Governo Italiano in ordine al provvedimento di screening sugli investimenti esteri che prevedeva l'obbligo per ogni Stato membro che riceveva un'offerta di acquisto per gli asset strategici da parte di un'impresa di Stato o azienda privata con sede in Stati non appartenenti alla UE, di informare la Commissione europea, con il chiaro fine di contrastare lo shopping industriale negli asset da strategici da potenze extraeuropee;
    il 5 marzo 2019 il Consiglio europeo ha dunque approvato il regolamento sullo screening europeo con l'astensione dell'Italia;
    il memorandum è stato dunque a lungo preparato dal Governo italiano, pur non essendo mancate notevoli frizioni in seno alla maggioranza, come già sopra ricordato;
    nonostante la lunga e articolata preparazione, le fitte interlocuzioni in diversi ambiti e coinvolgenti diversi Ministeri, le prodromiche posizioni assunte in sede europea al fine di pervenire alla firma del memorandum, il contenuto dello stesso è stato mantenuto ad un livello di riservatezza che ha reso impossibile un approfondito dibattito sul suo contenuto che potrebbe profilarsi come epocale nei rapporti fra Cina e Italia;
    i livelli di cooperazione coinvolgono settori ed asset strategici quali le infrastrutture e delicati, anche per la sicurezza nazionale, quali le telecomunicazioni;
    i livelli di cooperazione coinvolgono anche gli scambi commerciali e industriali;
    in particolare le infrastrutture strategiche, quali i porti, sono a pieno titolo inserite nel presente memorandum;
    nondimeno il tema delle telecomunicazioni, con tutto ciò che comporta la tecnologia 5G in termini di sicurezza nazionale, è oggetto del presente memorandum;
    in particolare questo ultimo aspetto delle telecomunicazioni in relazione alle nuove tecnologie 5G è stato oggetto di attenzione di diversi Stati nazionali che hanno assunto un atteggiamento opportunamente improntato a precauzione e cautela nei bandi per le infrastrutture 5G;
    il memorandum interviene anche sugli scambi commerciali e sugli scambi industriali;
    è pur vero che i rapporti commerciali tra Cina e Occidente sono consolidati da tempo e coinvolgono negli scambi commerciali gli Stati Uniti con un interscambio di oltre 600 miliardi di dollari e la Germania con interscambi di circa 2.000 miliardi di dollari;
    allo stesso modo non può essere sottaciuto che 13 Stati europei hanno già firmato memorandum di intesa con la Cina;

per quanto quindi il memorandum Italia-Cina non rappresenti una anomalia nel panorama europeo e occidentale, Fratelli d'Italia ritiene necessario stabilire chiare garanzie a tutela della sicurezza, della produzione e dell'interesse nazionale,

impegna il Governo

   1) a tutelare, nell'ambito del cosiddetto M.O.U., la produzione e il mercato interno da eventuali pratiche sleali di concorrenza, attivandosi, sin d'ora, perché sia data piena applicazione, nell'ambito dei rapporti scaturenti dalla firma del memorandum, alle misure di difesa commerciale previste dalla normativa comunitaria:
    a) misure Anti-dumping, di cui al regolamento (UE) 1036 del 2016, applicate principalmente nei confronti di importazioni effettuate sul mercato comunitario da parte di imprese di Paesi terzi che vendono sul mercato europeo prodotti a prezzi inferiori al prezzo di vendita sul mercato d'origine della merce;
    b) misure Anti-sovvenzione, di cui al regolamento (UE) 1037 del 2016, applicate nei confronti di importazioni che godono di aiuti e sovvenzioni statali concessi dai Governi alle proprie imprese;
    c) misure di Salvaguardia, di cui ai regolamenti (UE) 478 del 2015 e 755 del 2015, destinate a tutelare il mercato e le imprese comunitarie da sensibili alterazioni dei flussi commerciali che minacciano e danneggiano il sistema produttivo dell'Unione europea;

   2) ad attivarsi in ogni caso per proteggere, nell'ambito degli scambi scaturenti dal memorandum, il mercato interno dalla introduzione di beni e servizi che, non rispettando standard minimi di livello salariale, di tutela del lavoratore e sicurezza sul lavoro, nonché norme di tutela ambientale, potrebbero configurare una concorrenza sleale e conseguenzialmente mettere in crisi la produzione nazionale, spingendo verso il basso il livello complessivo dei salari e di protezione sociale;

   3) a rivedere la posizione sul provvedimento relativo allo screening degli investimenti esteri in Europa e in Italia, in particolare in relazione alle infrastrutture strategiche, sottoscrivendolo immediatamente e in ogni caso attivando un meccanismo italiano, altrettanto stringente, di screening su eventuali investimenti cinesi sulle infrastrutture strategiche in relazione al M.O.U.;

   4) a tutelare le infrastrutture strategiche, escludendo espressamente la vendita della proprietà delle stesse e introducendo apposita «clausola di salvaguardia dell'interesse nazionale» in qualsivoglia concessione delle stesse;
   5) a introdurre in ogni caso di concessione della gestione delle infrastrutture scaturenti eventualmente dal memorandum in esame la clausola della golden share in forza del quale uno Stato, durante o a seguito di un processo di privatizzazione, totale o parziale, di un'azienda pubblica, si riserva dei poteri speciali, indipendentemente dall'effettivo numero di azioni da esso possedute;
   6) ad escludere dal memorandum la possibilità di cessione della proprietà o anche solo della gestione di società operanti in ambiti di attività definiti di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni e delle telecomunicazioni;
   7) a ridefinire ed allargare l'insieme delle aziende ritenute strategiche, non ricomprendendo solo quelle appartenenti a settori strategici ma allargandolo alle aziende con determinati livelli di fatturato che, una volta acquisite da entità non italiane, potrebbero essere delocalizzate in altre nazioni arrecando grave danno all'economia ed all'occupazione italiana;
   8) ad inserire nell'attuale normativa un obbligo di assenso preventivo da parte dello Stato Italiano, da rilasciarsi con tempistiche massime di 30 giorni, all'avvio di trattative riguardanti le cessioni toto od in parte, di aziende dei settori ritenuti strategici, nell'ambito degli scambi commerciali e industriali previsti dal M.O.U.;
   9) a prevedere che Aiib, la Banca per gli investimenti asiatica e il sistema bancario italiano segnalino preventivamente al Governo le criticità finanziarie, anche in prospettiva, riguardanti le aziende appartenenti a settori strategici coinvolte negli accordi di cooperazione commerciale e industriale del M.O.U.;
   10) ad obbligare le aziende italiane appartenenti a settori strategici e tutte quelle appartenenti al settore bancario, finanziario, assicurativo e di telecomunicazioni, ad avere management esclusivamente italiano ai vertici;
   11) a prevedere strumenti economici e giuridici volti a rafforzare il contrasto nei confronti di investimenti stranieri coinvolti nel M.O.U. e volti eventualmente a depauperare il nostro patrimonio aziendale ancor più se considerato strategico;
   12) a prevedere, negli accordi scaturenti dal M.O.U., iniziative volte a scongiurare eventuali «scalate» a danno dei nostri principali asset strategici, per il tramite della acquisizione della proprietà delle stesse o anche della esclusiva gestione delle stesse;
   13) ad attivare, nell'ambito del M.O.U. e degli eventuali successivi accordi e iniziative ad esso riconducibili, strumenti economici, giuridici, scambi di informazioni, diffusione e valorizzazione di prassi commerciali e industriali volte al contrasto dell'evasione, della contraffazione e dell'illegalità commerciale di qualsivoglia azienda con sede in Italia e a gestione cinese;
   14) ad escludere tassativamente dal memorandum il settore strategico delle telecomunicazioni in relazione alla tecnologia 5G sino a completa ed esaustiva istruttoria dei nostri servizi segreti che possa escludere qualsivoglia rischio per la sicurezza nazionale e per lo spionaggio politico e industriale.
(6-00064) «Lollobrigida, Meloni, Acquaroli, Bellucci, Bucalo, Butti, Caretta, Ciaburro, Cirielli, Luca De Carlo, Deidda, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferro, Fidanza, Foti, Frassinetti, Gemmato, Lucaselli, Mantovani, Maschio, Mollicone, Montaruli, Osnato, Prisco, Rampelli, Rizzetto, Rotelli, Silvestroni, Trancassini, Varchi, Zucconi».


DISEGNO DI LEGGE: S. 1018 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 28 GENNAIO 2019, N. 4, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REDDITO DI CITTADINANZA E DI PENSIONI (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 1637-A/R)

A.C. 1637-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO A DEL PROVVEDIMENTO

  Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  Con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  All'articolo 5, comma 1, quinto periodo, dopo le parole: della finanza pubblica aggiungere le seguenti: , nei limiti del finanziamento previsto dall'articolo 13, comma 9, della legge n. 152 del 2001;

  All'articolo 6, comma 6-ter, sostituire le parole: 3.792.248,25 con le seguenti: 3.792.249, sostituire le parole: 4.604.145,50 con le seguenti: 4.604.146 e sostituire le parole: 5.346.461,25 con le seguenti: 5.346.462;

  All'articolo 6, comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: Con riferimento alle attività dei comuni fino a: a valere sul con le seguenti: Alle attività dei comuni di cui al presente articolo, strumentali al soddisfacimento dei livelli essenziali di cui all'articolo 4, comma 14, si provvede nei limiti delle risorse disponibili sul.

  Conseguentemente, al medesimo comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ad esclusione della quota del medesimo Fondo destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147.

  All'articolo 7, comma 15-sexies, sostituire le parole: euro 342.003,51 per l'anno 2019, a euro 2.380.587,14 per l'anno 2020, a euro 2.840.933,37 per l'anno 2021, a euro 3.012.883,98 per l'anno 2022, a euro 3.071.207,15 per l'anno 2023, a euro 3.093.315,84 per l'anno 2024 e a euro 3.129.005,34 annui con le seguenti: euro 342.004 per l'anno 2019, a euro 2.380.588 per l'anno 2020, a euro 2.840.934 per l'anno 2021, a euro 3.012.884 per l'anno 2022, a euro 3.071.208 per l'anno 2023, a euro 3.093.316 per l'anno 2024 e a euro 3.129.006 annui;

  All'articolo 7-ter, comma 6, sostituire le parole: dagli enti interessati con le seguenti: dall'INPS;

  All'articolo 11, comma 2, lettera b), numero 4), sostituire le parole: il Fondo di cui all'articolo 58 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, può essere utilizzato con le seguenti: le eventuali disponibilità del Fondo di cui all'articolo 58 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, possono essere utilizzate;

  All'articolo 12, apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 1, sostituire le parole:, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, con le seguenti: e delle misure aventi finalità analoghe a quelle del Rdc, ai sensi rispettivamente dei commi 1 e 2 dell'articolo 13,;
   dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. Al fine di adeguare le spese di funzionamento dell'ANPAL per l'attuazione del Rdc è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 5 milioni di euro per l'anno 2021. Ai predetti oneri si provvede:
   a) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 258, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
   b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 5 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, lettera a);

  Conseguentemente:
   all'articolo 13, comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: Le province possono prevedere con le seguenti: Le province autonome di Trento e Bolzano possono prevedere;
   al medesimo articolo 13, comma 2, sostituire il quarto periodo con il seguente: Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 19 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020;
   all'articolo 28, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
    all'alinea, sostituire le parole: Agli oneri derivanti dagli articoli 12, commi 1, 3, 3-bis, 4, 5, 6, 7, 8, lettera b), numeri 2) e 3), e dal comma 1 del presente articolo, pari a 6.309,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.727,7 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.475 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.635,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: Agli oneri derivanti dagli articoli 12, commi 1, 3, 3-bis, 4, 4-bis, lettera b), 5, 6, 7, 8, lettera b), numeri 2) e 3), e dal comma 1 del presente articolo, pari a 6.284,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.756,7 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.803 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.958,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022;
    sostituire la lettera a) con la seguente: a) quanto a 6.515,7 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.639,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.880,2 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.602,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

  All'articolo 12, comma 9, terzo periodo, dopo le parole: ai sensi del comma 1, aggiungere le seguenti: accertato secondo le modalità previste dall'articolo 17, comma 10, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,;

  All'articolo 12, comma 11, premettere le seguenti parole: In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 257, terzo e quarto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,;

  All'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con il decreto di cui al primo periodo sono altresì definiti, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, gli emolumenti spettanti ai predetti soggetti;

  All'articolo 26-bis, sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2019 e a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, mediante utilizzo delle risorse indicate all'articolo 29, comma 3, lettere a) e b), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, anche se confluite in piani gestionali diversi da quello di cui all'alinea del medesimo comma 3.

  All'articolo 26-quinquies, comma 3, dopo le parole: 9.549.000 euro aggiungere la seguente: annui.

  All'articolo 26-sexies, comma 1, sostituire le parole: di cui all'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 con le seguenti: indicate all'articolo 29, comma 3, lettere a) e b), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, anche se confluite in piani gestionali diversi da quello di cui all'alinea del medesimo comma 3.

  All'articolo 28, comma 4, sopprimere le parole: Ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 257, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

  All'articolo 28, comma 6, sostituire le parole: ai sensi dell'articolo 12 con le seguenti: ai sensi degli articoli 6, commi 6-bis e 6-ter, 7, commi 15-quater, 15-quinquies e 15-sexies, 12 e 14, commi 10-sexies, 10-septies, 10-decies e 10-undecies.

A.C. 1637-A/R – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Capo I
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REDDITO DI CITTADINANZA

Art. 1.
(Reddito di cittadinanza)

  1. È istituito, a decorrere dal mese di aprile 2019, il Reddito di cittadinanza, di seguito denominato «Rdc», quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro. Il Rdc costituisce livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili.
  2. Per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni, adeguata agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il Rdc assume la denominazione di Pensione di cittadinanza quale misura di contrasto alla povertà delle persone anziane. I requisiti per l'accesso e le regole di definizione del beneficio economico, nonché le procedure per la gestione dello stesso, sono le medesime del Rdc, salvo dove diversamente specificato. In caso di nuclei già beneficiari del Rdc, la Pensione di cittadinanza decorre dal mese successivo a quello del compimento del sessantasettesimo anno di età del componente del nucleo più giovane, come adeguato ai sensi del primo periodo.

Art. 2.
(Beneficiari)

  1. Il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti:
   a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere:
    1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
    2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;
   b) con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere:
    1) un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 9.360 euro;
    2) un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000;
    3) un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente con disabilità, come definita a fini ISEE, presente nel nucleo;
    4) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. La predetta soglia è incrementata ad euro 7.560 ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza. In ogni caso la soglia è incrementata ad euro 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE;
   c) con riferimento al godimento di beni durevoli:
    1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
    2) nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.

  2. I casi di accesso alla misura di cui al comma 1 possono essere integrati, in ipotesi di eccedenza di risorse disponibili, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base di indicatori di disagio socioeconomico che riflettono le caratteristiche di multidimensionalità della povertà e tengono conto, oltre che della situazione economica, anche delle condizioni di esclusione sociale, di disabilità, di deprivazione socio-sanitaria, educativa e abitativa. Possono prevedersi anche misure non monetarie ad integrazione del Rdc, quali misure agevolative per l'utilizzo di trasporti pubblici, di sostegno alla casa, all'istruzione e alla tutela della salute.
  3. Non hanno diritto al Rdc i nuclei familiari che hanno tra i componenti soggetti disoccupati a seguito di dimissioni volontarie nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa.
  4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), numero 4), è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2,1.
  5. Ai fini del Rdc, il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013. In ogni caso, anche per la richiesta di prestazioni sociali agevolate diverse dal Rdc, ai fini della definizione del nucleo familiare, valgono le seguenti disposizioni, la cui efficacia cessa dal giorno di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013:
   a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione;
   b) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli.

  6. Ai soli fini del Rdc, il reddito familiare, di cui al comma 1, lettera b) numero 4), è determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, al netto dei trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nell'ISEE ed inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi. Nel valore dei trattamenti assistenziali non rilevano le erogazioni riferite al pagamento di arretrati, le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi e le esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi, le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute, ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi. Ai fini del presente decreto, non si include tra i trattamenti assistenziali l'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. I trattamenti assistenziali in corso di godimento di cui al primo periodo sono comunicati dagli enti erogatori entro quindici giorni dal riconoscimento al Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS), di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, secondo le modalità ivi previste.
  7. Ai soli fini dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento del Rdc, al valore dell'ISEE di cui al comma 1, lettera b), numero 1), è sottratto l'ammontare del Rdc percepito dal nucleo beneficiario eventualmente incluso nell'ISEE, rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza. Per l'accesso al Rdc sono parimenti sottratti nelle medesime modalità, gli ammontari eventualmente inclusi nell'ISEE relativi alla fruizione del sostegno per l'inclusione attiva, del reddito di inclusione ovvero delle misure regionali di contrasto alla povertà oggetto d'intesa tra la regione e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali al fine di una erogazione integrata con le citate misure nazionali.
  8. Il Rdc è compatibile con il godimento della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI), di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e di altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria ove ricorrano le condizioni di cui al presente articolo. Ai fini del diritto al beneficio e della definizione dell'ammontare del medesimo, gli emolumenti percepiti rilevano secondo quanto previsto dalla disciplina dell'ISEE.

Art. 3.
(Beneficio economico)

  1. Il beneficio economico del Rdc, su base annua, si compone dei seguenti due elementi:
   a) una componente ad integrazione del reddito familiare, come definito ai sensi dell'articolo 2, comma 6, fino alla soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4;
   b) una componente, ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, pari all'ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione, come dichiarato a fini ISEE, fino ad un massimo di euro 3.360 annui.

  2. Ai fini della definizione della Pensione di cittadinanza, la soglia di cui al comma 1, lettera a), è incrementata ad euro 7.560, mentre il massimo di cui al comma 1, lettera b), è pari ad euro 1.800 annui.
  3. L'integrazione di cui al comma 1, lettera b), è concessa altresì nella misura della rata mensile del mutuo e fino ad un massimo di 1.800 euro annui ai nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà per il cui acquisto o per la cui costruzione sia stato contratto un mutuo da parte di componenti il medesimo nucleo familiare.
  4. Il beneficio economico di cui al comma 1 è esente dal pagamento dell'IRPEF ai sensi dell'articolo 34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. Il beneficio in ogni caso non può essere complessivamente superiore ad una soglia di euro 9.360 annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, ridotta per il valore del reddito familiare. Il beneficio economico non può essere altresì inferiore ad euro 480 annui, fatto salvo il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.
  5. Il Rdc decorre dal mese successivo a quello della richiesta e il suo valore mensile è pari ad un dodicesimo del valore su base annua.
  6. Il Rdc è riconosciuto per il periodo durante il quale il beneficiario si trova nelle condizioni previste all'articolo 2 e, comunque, per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi. Il Rdc può essere rinnovato, previa sospensione dell'erogazione del medesimo per un periodo di un mese prima di ciascun rinnovo. La sospensione non opera nel caso della Pensione di cittadinanza.
  7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di erogazione del Rdc suddiviso per ogni singolo componente il nucleo familiare maggiorenne, a decorrere dai termini di cui all'articolo 5, comma 6, terzo periodo. La Pensione di cittadinanza è suddivisa in parti uguali tra i componenti il nucleo familiare.
  8. In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, il maggior reddito da lavoro concorre alla determinazione del beneficio economico nella misura dell'80 per cento, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è ordinariamente recepito nell'ISEE per l'intera annualità. Il reddito da lavoro dipendente è desunto dalle comunicazioni obbligatorie, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, che, conseguentemente, a decorrere dal mese di aprile 2019 devono contenere l'informazione relativa alla retribuzione o al compenso. L'avvio dell'attività di lavoro dipendente è comunque comunicato dal lavoratore all'INPS per il tramite della Piattaforma digitale per il Patto per il lavoro di cui all'articolo 6, comma 2, a pena di decadenza dal beneficio, entro trenta giorni dall'inizio dell'attività, ovvero di persona presso i centri per l'impiego.
  9. In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, la variazione dell'attività è comunicata all'INPS entro trenta giorni dall'inizio della stessa a pena di decadenza dal beneficio, per il tramite della Piattaforma digitale per il Patto per il lavoro di cui all'articolo 6, comma 2, ovvero di persona presso i centri per l'impiego. Il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività ed è comunicato entro il quindicesimo giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell'anno. A titolo di incentivo, il beneficiario fruisce senza variazioni del Rdc per le due mensilità successive a quella di variazione della condizione occupazionale, ferma restando la durata di cui al comma 6. Il beneficio è successivamente aggiornato ogni trimestre avendo a riferimento il trimestre precedente.
  10. Le medesime previsioni di cui ai commi 8 e 9 si applicano nel caso di redditi da lavoro non rilevati per l'intera annualità nell'ISEE in corso di validità utilizzato per l'accesso al beneficio. In tal caso, i redditi di cui ai commi 8 e 9 sono comunicati e resi disponibili all'atto della richiesta del beneficio secondo modalità definite nel provvedimento di cui all'articolo 5, comma 1.
  11. È fatto obbligo al beneficiario di comunicare all'ente erogatore, nel termine di quindici giorni, ogni variazione patrimoniale che comporti la perdita dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c).
  12. In caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione del beneficio, fermi restando il mantenimento dei requisiti e la presentazione di una DSU aggiornata entro due mesi dalla variazione, a pena di decadenza dal beneficio nel caso in cui la variazione produca una riduzione del beneficio medesimo, i limiti temporali di cui al comma 6 si applicano al nucleo familiare modificato, ovvero a ciascun nucleo familiare formatosi a seguito della variazione. Con la sola eccezione delle variazioni consistenti in decessi e nascite, la prestazione decade d'ufficio dal mese successivo a quello della presentazione della dichiarazione a fini ISEE aggiornata, contestualmente alla quale i nuclei possono comunque presentare una nuova domanda di Rdc.
  13. Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti che si trovano in stato detentivo, ovvero sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica, il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 1, lettera a), non tiene conto di tali soggetti.
  14. Nell'ipotesi di interruzione della fruizione del beneficio per ragioni diverse dall'applicazione di sanzioni, il beneficio può essere richiesto nuovamente per una durata complessiva non superiore al periodo residuo non goduto. Nel caso l'interruzione sia motivata dal maggior reddito derivato da una modificata condizione occupazionale e sia decorso almeno un anno nella nuova condizione, l'eventuale successiva richiesta del beneficio equivale a prima richiesta.
  15. Il beneficio è ordinariamente fruito entro il mese successivo a quello di erogazione. A decorrere dal mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, l'ammontare di beneficio non speso ovvero non prelevato, ad eccezione di arretrati, è sottratto, nei limiti del 20 per cento del beneficio erogato, nella mensilità successiva a quella in cui il beneficio non è stato interamente speso. Con verifica in ciascun semestre di erogazione, è comunque decurtato dalla disponibilità della Carta Rdc di cui all'articolo 5, comma 6, l'ammontare complessivo non speso ovvero non prelevato nel semestre, fatta eccezione per una mensilità di beneficio riconosciuto. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità con cui, mediante il monitoraggio delle spese effettuate sulla Carta Rdc, si verifica la fruizione del beneficio secondo quanto previsto al presente comma, le possibili eccezioni, nonché le altre modalità attuative.

Art. 4.
(Patto per il lavoro e Patto per l'inclusione sociale)

  1. L'erogazione del beneficio è condizionata alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro da parte dei componenti il nucleo familiare maggiorenni, nelle modalità di cui al presente articolo, nonché all'adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale che prevede attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, di completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all'inserimento nel mercato del lavoro e all'inclusione sociale.
  2. Sono tenuti agli obblighi di cui al presente articolo tutti i componenti il nucleo familiare che siano maggiorenni, non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studi o di formazione. Sono esclusi dai medesimi obblighi i beneficiari della Pensione di cittadinanza ovvero i beneficiari del Rdc titolari di pensione diretta o comunque di età pari o superiore a 65 anni, nonché i componenti con disabilità, come definita ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva ogni iniziativa di collocamento mirato e i conseguenti obblighi ai sensi della medesima disciplina.
  3. Possono altresì essere esonerati dagli obblighi connessi alla fruizione del Rdc, i componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di tre anni di età ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienza, come definiti a fini ISEE. Al fine di assicurare omogeneità di trattamento, sono definiti, con accordo in sede di Conferenza Unificata, princìpi e criteri generali da adottarsi da parte dei servizi competenti in sede di valutazione degli esoneri di cui al presente comma. I componenti con i predetti carichi di cura sono comunque esclusi dagli obblighi di cui al comma 15.
  4. Il richiedente e i componenti il nucleo riconosciuti beneficiari del Rdc e non esclusi dagli obblighi connessi alla fruizione del beneficio ai sensi del comma 2 sono tenuti a rendere dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro di persona tramite l'apposita piattaforma digitale di cui all'articolo 6, comma 2, anche per il tramite degli istituti di patronato convenzionati, ovvero presso i centri per l'impiego, entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio.
  5. Il richiedente, entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio, è convocato dai centri per l'impiego nel caso in cui appartenga a un nucleo familiare in cui vi sia almeno un componente, tra quelli tenuti agli obblighi di cui al comma 2, in possesso di uno o più dei seguenti requisiti al momento della richiesta del Rdc:
   a) assenza di occupazione da non più di due anni;
   b) età inferiore a 26 anni;
   c) essere beneficiario della NASpI ovvero di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria o averne terminato la fruizione da non più di un anno;
   d) aver sottoscritto negli ultimi due anni un Patto di servizio in corso di validità presso i centri per l'impiego ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

  6. Qualora il richiedente non abbia già presentato la dichiarazione di immediata disponibilità, di cui al comma 4, la rende all'atto del primo incontro presso il centro per l'impiego. In tal sede sono individuati eventuali altri componenti esonerati dagli obblighi ai sensi del comma 3, fatta salva la valutazione di bisogni sociali o socio-sanitari connessi ai compiti di cura. Nel caso in cui il richiedente sia in una delle condizioni di esclusione o esonero dagli obblighi, di cui ai commi 2 e 3, comunica tale condizione al centro per l'impiego e contestualmente individua un componente del nucleo tra quelli che non si trovino in una delle condizioni di esclusione o esonero perché si rechi al primo incontro presso il centro per l'impiego medesimo. In ogni caso, entro i trenta giorni successivi al primo incontro presso il centro per l'impiego, la dichiarazione di immediata disponibilità è resa da tutti gli altri componenti che non si trovino in una delle condizioni di esclusione o esonero dagli obblighi, di cui ai commi 2 e 3.
  7. I beneficiari di cui ai commi 5 e 6, non esclusi o esonerati dagli obblighi, stipulano presso i centri per l'impiego ovvero, laddove previsto da leggi regionali, presso i soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015, un Patto per il lavoro, che assume le caratteristiche del patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 20 del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2015, integrate con le condizioni di cui al comma 8, lettera b). Ai fini del Rdc e ad ogni altro fine, il patto di servizio assume la denominazione di Patto per il lavoro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'ANPAL, e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti appositi indirizzi e modelli nazionali per la redazione del Patto per il lavoro, anche in esito al primo periodo di applicazione del Rdc.
  8. I beneficiari di cui al comma 7 sono tenuti a:
   a) collaborare con l'operatore addetto alla redazione del bilancio delle competenze, ai fini della definizione del Patto per il lavoro;
   b) accettare espressamente gli obblighi e rispettare gli impegni previsti nel Patto per il lavoro e, in particolare:
    1) registrarsi sull'apposita piattaforma digitale di cui all'articolo 6, comma 1, e consultarla quotidianamente quale supporto nella ricerca del lavoro;
    2) svolgere ricerca attiva del lavoro, secondo le modalità definite nel Patto per il lavoro, che, comunque, individua il diario delle attività che devono essere svolte settimanalmente;
    3) accettare di essere avviato ai corsi di formazione o riqualificazione professionale, ovvero progetti per favorire l'auto-imprenditorialità, secondo le modalità individuate nel Patto per il lavoro, tenuto conto del bilancio delle competenze, delle inclinazioni professionali o di eventuali specifiche propensioni;
    4) sostenere i colloqui psicoattitudinali e le eventuali prove di selezione finalizzate all'assunzione, su indicazione dei servizi competenti e in attinenza alle competenze certificate;
    5) accettare almeno una di tre offerte di lavoro congrue, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 150 del 2015, come integrato al comma 9; in caso di rinnovo del beneficio ai sensi dell'articolo 3, comma 6, deve essere accettata, a pena di decadenza dal beneficio, la prima offerta utile di lavoro congrua ai sensi del comma 9.

  9. La congruità dell'offerta di lavoro di cui al comma 8 è definita anche con riferimento alla durata di fruizione del beneficio del Rdc e al numero di offerte rifiutate. In particolare, è definita congrua un'offerta dalle caratteristiche seguenti:
   a) nei primi dodici mesi di fruizione del beneficio, è congrua un'offerta entro cento chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o comunque raggiungibile in cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici, se si tratta di prima offerta, ovvero entro duecentocinquanta chilometri di distanza se si tratta di seconda offerta, ovvero, fermo quanto previsto alla lettera d), ovunque collocata nel territorio italiano se si tratta di terza offerta;
   b) decorsi dodici mesi di fruizione del beneficio, è congrua un'offerta entro duecentocinquanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario nel caso si tratti di prima o seconda offerta, ovvero, fermo quanto previsto alla lettera d), ovunque collocata nel territorio italiano se si tratta di terza offerta;
   c) in caso di rinnovo del beneficio ai sensi dell'articolo 3, comma 6, fermo quanto previsto alla lettera d), è congrua un'offerta ovunque sia collocata nel territorio italiano anche nel caso si tratti di prima offerta;
   d) esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti con disabilità, come definita a fini ISEE, non operano le previsioni di cui alla lettera c) e in deroga alle previsioni di cui alle lettere a) e b), con esclusivo riferimento alla terza offerta, indipendentemente dal periodo di fruizione del beneficio, l'offerta è congrua se non eccede la distanza di duecentocinquanta chilometri dalla residenza del beneficiario.

  10. Nel caso in cui sia accettata una offerta collocata oltre duecentocinquanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario, il medesimo continua a percepire il beneficio economico del Rdc, a titolo di compensazione per le spese di trasferimento sostenute, per i successivi tre mesi dall'inizio del nuovo impiego, incrementati a dodici mesi nel caso siano presenti componenti di minore età ovvero componenti con disabilità, come definita a fini ISEE.
  11. Il richiedente in condizioni diverse da quelle di cui al comma 5, entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio, è convocato dai servizi competenti per il contrasto alla povertà dei comuni. Agli interventi connessi al Rdc, incluso il percorso di accompagnamento all'inserimento lavorativo, il richiedente e il suo nucleo familiare accedono previa valutazione multidimensionale finalizzata ad identificare i bisogni del nucleo familiare, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 147 del 2017.
  12. Nel caso in cui, in esito alla valutazione preliminare, i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti siano prevalentemente connessi alla situazione lavorativa, i servizi competenti sono comunque individuati presso i centri per l'impiego e i beneficiari sottoscrivono il Patto per il lavoro, entro i successivi trenta giorni. Nel caso in cui il bisogno sia complesso e multidimensionale, i beneficiari sottoscrivono un Patto per l'inclusione sociale e i servizi si coordinano in maniera da fornire risposte unitarie nel Patto, con il coinvolgimento, oltre ai centri per l'impiego e ai servizi sociali, degli altri servizi territoriali di cui si rilevi in sede di valutazione preliminare la competenza.
  13. Il Patto per l'inclusione sociale, ove non diversamente specificato, assume le caratteristiche del progetto personalizzato di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 147 del 2017 e, conseguentemente, ai fini del Rdc e ad ogni altro fine, il progetto personalizzato medesimo ne assume la denominazione. Nel Patto per l'inclusione sociale sono inclusi, oltre agli interventi per l'accompagnamento all'inserimento lavorativo, ove opportuni e fermo restando gli obblighi di cui al comma 8, gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 147 del 2017, che, conseguentemente, si intendono riferiti al Rdc. Gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà sono comunque attivati, ove opportuni e richiesti, anche in favore dei beneficiari che sottoscrivono il Patto per il lavoro.
  14. Il Patto per il lavoro e il Patto per l'inclusione sociale e i sostegni in essi previsti, nonché la valutazione multidimensionale che eventualmente li precede, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  15. In coerenza con il profilo professionale del beneficiario, con le competenze acquisite in ambito formale, non formale e informale, nonché in base agli interessi e alle propensioni emerse nel corso del colloquio sostenuto presso il centro per l'impiego ovvero presso i servizi dei comuni, il beneficiario è tenuto ad offrire nell'ambito del Patto per il lavoro e del Patto per l'inclusione sociale la propria disponibilità per la partecipazione a progetti a titolarità dei comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il medesimo comune di residenza, mettendo a disposizione un numero di ore compatibile con le altre attività del beneficiario e comunque non superiore al numero di otto ore settimanali. La partecipazione ai progetti è facoltativa per le persone non tenute agli obblighi connessi al Rdc. I comuni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, predispongono le procedure amministrative utili per l'istituzione dei progetti di cui al presente comma e comunicano le informazioni sui progetti ad una apposita sezione della piattaforma dedicata al programma del Rdc del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui all'articolo 6, comma 1. L'esecuzione delle attività e l'assolvimento degli obblighi del beneficiario di cui al presente comma sono subordinati all'attivazione dei progetti. L'avvenuto assolvimento di tali obblighi viene attestato dai comuni, tramite l'aggiornamento della piattaforma dedicata.

Art. 5.
(Richiesta, riconoscimento ed erogazione del beneficio)

  1. Il Rdc è richiesto, dopo il quinto giorno di ciascun mese, presso il gestore del servizio integrato di cui all'articolo 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il Rdc può anche essere richiesto mediante modalità telematiche, alle medesime condizioni stabilite in esecuzione del servizio affidato. Le richieste del Rdc possono essere presentate presso i centri di assistenza fiscale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una convenzione con l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Con provvedimento dell'INPS, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è approvato il modulo di domanda, nonché il modello di comunicazione dei redditi di cui all'articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 10. Con riferimento alle informazioni già dichiarate dal nucleo familiare a fini ISEE, il modulo di domanda rimanda alla corrispondente DSU, a cui la domanda è successivamente associata dall'INPS. Le informazioni contenute nella domanda del Rdc sono comunicate all'INPS entro dieci giorni lavorativi dalla richiesta.
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali possono essere individuate modalità di presentazione della richiesta del Rdc anche contestualmente alla presentazione della DSU a fini ISEE e in forma integrata, tenuto conto delle semplificazioni conseguenti all'avvio della precompilazione della DSU medesima, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 147 del 2017. L'INPS è autorizzato ad inviare comunicazioni informative mirate sul Rdc ai nuclei familiari che, a seguito dell'attestazione dell'ISEE, presentino valori dell'indicatore o di sue componenti compatibili con quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).
  3. Il Rdc è riconosciuto dall'INPS ove ricorrano le condizioni. Ai fini del riconoscimento del beneficio, l'INPS verifica, entro cinque giorni lavorativi dalla data di comunicazione di cui al comma 1, il possesso dei requisiti per l'accesso al Rdc sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni collegate. A tal fine l'INPS acquisisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dall'Anagrafe tributaria, dal Pubblico registro automobilistico e dalle altre amministrazioni pubbliche detentrici dei dati, le informazioni rilevanti ai fini della concessione del Rdc. In ogni caso il riconoscimento da parte dell'INPS avviene entro la fine del mese successivo alla trasmissione della domanda all'Istituto.
  4. Nelle more del completamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente, resta in capo ai comuni la verifica dei requisiti di residenza e di soggiorno, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a). L'esito delle verifiche è comunicato all'INPS per il tramite della piattaforma di cui all'articolo 6, comma 1, finalizzata al coordinamento dei comuni. L'Anagrafe nazionale di cui al primo periodo mette comunque a disposizione della medesima piattaforma le informazioni disponibili sui beneficiari del Rdc, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  5. I requisiti economici di accesso al Rdc, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), si considerano posseduti per la durata della attestazione ISEE in vigore al momento di presentazione della domanda e sono verificati nuovamente solo in caso di presentazione di nuova DSU, ferma restando la necessità di aggiornare l'ISEE alla scadenza del periodo di validità dell'indicatore. Gli altri requisiti si considerano posseduti sino a quando non intervenga comunicazione contraria da parte delle amministrazioni competenti alla verifica degli stessi. In tal caso, l'erogazione del beneficio è interrotta a decorrere dal mese successivo a tale comunicazione ed è disposta la revoca del beneficio, fatto salvo quanto previsto all'articolo 7. Resta salva, in capo all'INPS, la verifica dei requisiti autocertificati in domanda, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
  6. Il beneficio economico è erogato attraverso la Carta Rdc. In sede di prima applicazione e fino alla scadenza del termine contrattuale, l'emissione della Carta Rdc avviene in esecuzione del servizio affidato ai sensi dell'articolo 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, relativamente alla carta acquisti, alle medesime condizioni economiche e per il numero di carte elettroniche necessarie per l'erogazione del beneficio. In sede di nuovo affidamento del servizio di gestione, il numero di carte deve comunque essere tale da garantire l'erogazione del beneficio suddivisa per ogni singolo componente ai sensi dell'articolo 3, comma 7. Oltre che al soddisfacimento delle esigenze previste per la carta acquisti, la Carta Rdc permette di effettuare prelievi di contante entro un limite mensile non superiore ad euro 100 per un singolo individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, nonché, nel caso di integrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), ovvero di cui all'articolo 3, comma 3, di effettuare un bonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto di locazione ovvero dell'intermediario che ha concesso il mutuo. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuati ulteriori esigenze da soddisfare attraverso la Carta Rdc, nonché diversi limiti di importo per i prelievi di contante. Al fine di contrastare fenomeni di ludopatia, è in ogni caso fatto divieto di utilizzo del beneficio economico per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità. Le movimentazioni sulla Carta Rdc sono messe a disposizione delle piattaforme digitali di cui all'articolo 6, comma 1, per il tramite del Ministero dell'economia e delle finanze in quanto soggetto emittente. La consegna della Carta Rdc presso gli uffici del gestore del servizio integrato avviene esclusivamente dopo il quinto giorno di ciascun mese.
  7. Ai beneficiari del Rdc sono estese le agevolazioni relative alle tariffe elettriche riconosciute alle famiglie economicamente svantaggiate, di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e quelle relative alla compensazione per la fornitura di gas naturale, estese ai medesimi soggetti dall'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 6.
(Piattaforme digitali per l'attivazione e la gestione dei Patti)

  1. Al fine di consentire l'attivazione e la gestione dei Patti per il lavoro e dei Patti per l'inclusione sociale, nonché per finalità di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo del programma del Rdc, sono istituite due apposite piattaforme digitali dedicate al Rdc, una presso l'ANPAL nell'ambito del Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro (SIUPL) per il coordinamento dei centri per l'impiego, e l'altra presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nell'ambito del Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS), di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 147 del 2017, per il coordinamento dei comuni. Le piattaforme rappresentano strumenti di condivisione delle informazioni sia tra le amministrazioni centrali e i servizi territoriali sia, nell'ambito dei servizi territoriali, tra i centri per l'impiego e i servizi sociali. A tal fine è predisposto un piano tecnico di attivazione e interoperabilità delle piattaforme da adottarsi con provvedimento congiunto dell'ANPAL e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  2. All'articolo 13, comma 2, dopo la lettera d), del decreto legislativo n. 150 del 2015 è aggiunta la seguente:
   « d-bis) Piattaforma digitale del Reddito di cittadinanza per il Patto per il lavoro.».

  3. Per le finalità di cui al comma 1, l'INPS mette a disposizione delle piattaforme di cui al comma 1 i dati identificativi dei singoli componenti i nuclei beneficiari del Rdc, le informazioni sulla condizione economica e patrimoniale, come risultanti dalla DSU in corso di validità, le informazioni sull'ammontare del beneficio economico e sulle altre prestazioni sociali erogate dall'Istituto ai componenti il nucleo familiare e ogni altra informazione relativa ai beneficiari del Rdc funzionale alla attuazione della misura, incluse quelle di cui all'articolo 4, comma 5, e altre utili alla profilazione occupazionale. Le piattaforme presso l'ANPAL e presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali condividono, rispettivamente, con i centri per l'impiego e con i comuni, le informazioni di cui al presente comma relativamente ai beneficiari del Rdc residenti nei territori di competenza.
  4. Le piattaforme di cui al comma 1 costituiscono il portale delle comunicazioni dai centri per l'impiego, dai soggetti accreditati di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015, e dai comuni all'ANPAL e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, per il loro tramite, all'INPS. In particolare, sono comunicati dai servizi competenti alle piattaforme del Rdc:
   a) le disponibilità degli uffici per la creazione di una agenda degli appuntamenti in sede di riconoscimento del beneficio, compatibile con i termini di cui all'articolo 4, commi 5 e 11;
   b) l'avvenuta o la mancata sottoscrizione del Patto per il lavoro o del Patto per l'inclusione sociale, entro cinque giorni dalla medesima;
   c) le informazioni sui fatti suscettibili di dar luogo a sanzioni, entro cinque giorni dal momento in cui si verificano, per essere messe a disposizione dell'INPS che le irroga;
   d) l'esito delle verifiche da parte dei comuni sui requisiti di residenza e di soggiorno, di cui all'articolo 5, comma 4, per essere messe a disposizione dell'INPS ai fini della verifica dell'eleggibilità;
   e) l'attivazione dei progetti per la collettività da parte dei comuni ai sensi dell'articolo 4, comma 15;
   f) ogni altra informazione utile a monitorare l'attuazione dei Patti per il lavoro e dei Patti per l'inclusione sociale, anche ai fini di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 4, comma 14.

  5. Le piattaforme di cui al comma 1 rappresentano altresì uno strumento utile al coordinamento dei servizi a livello territoriale. In particolare, le piattaforme dialogano tra di loro al fine di svolgere le funzioni di seguito indicate:
   a) comunicazione da parte dei servizi competenti dei comuni ai centri per l'impiego, in esito alla valutazione preliminare, dei beneficiari per i quali i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti siano risultati prevalentemente connessi alla situazione lavorativa, al fine di consentire nei termini previsti dall'articolo 4, comma 12, la sottoscrizione dei Patti per il lavoro;
   b) condivisione tra i comuni e i centri per l'impiego delle informazioni sui progetti per la collettività attivati ai sensi dell'articolo 4, comma 15, nonché quelle sui beneficiari del Rdc coinvolti;
   c) coordinamento del lavoro tra gli operatori dei centri per l'impiego, i servizi sociali e gli altri servizi territoriali, con riferimento ai beneficiari per i quali il bisogno sia complesso e multidimensionale, al fine di consentire la sottoscrizione dei Patti per l'inclusione sociale, nelle modalità previste dall'articolo 4, comma 12;
   d) condivisione delle informazioni sui Patti già sottoscritti, ove risulti necessario nel corso della fruizione del beneficio integrare o modificare i sostegni e gli impegni in relazione ad attività di competenza del centro per l'impiego ovvero del servizio sociale originariamente non incluso nei Patti medesimi.

  6. I centri per l'impiego e i comuni segnalano alle piattaforme dedicate l'elenco dei beneficiari per cui sia stata osservata una qualsiasi anomalia nei consumi e nei comportamenti dai quali si possa dedurre una eventuale non veridicità dei requisiti economici, reddituali e patrimoniali dichiarati e la non eleggibilità al beneficio. L'elenco di cui al presente comma è comunicato dall'amministrazione responsabile della piattaforma cui è pervenuta la comunicazione all'Agenzia delle entrate e alla Guardia di finanza che ne tengono conto nella programmazione ordinaria dell'attività di controllo. Per le suddette finalità ispettive, l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza accedono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al SIUSS.
  7. Le attività di cui al presente articolo sono svolte dall'INPS, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'ANPAL, dai centri per l'impiego, dai comuni e dalle altre amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziare disponibili a legislazione vigente, come integrate dall'articolo 12 del presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con riferimento alle attività dei comuni di cui al presente articolo, strumentali al soddisfacimento dei livelli essenziali di cui all'articolo 4, comma 14, gli eventuali oneri sono a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  8. Al fine di attuare il Rdc anche attraverso appropriati strumenti e piattaforme informatiche che aumentino l'efficienza del programma e l'allocazione del lavoro, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può avvalersi di enti controllati o vigilati da parte di amministrazioni dello Stato o di società in house, previa convenzione approvata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 7.
(Sanzioni)

  1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni.
  2. L'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini di cui all'articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11, è punita con la reclusione da uno a tre anni.
  3. Alla condanna in via definitiva per i reati di cui ai commi 1 e 2 e per quello previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, nonché alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per gli stessi reati, consegue di diritto l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. La revoca è disposta dall'INPS ai sensi del comma 10. Il beneficio non può essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi dieci anni dalla condanna.
  4. Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.
  5. È disposta la decadenza dal Rdc, altresì, quando uno dei componenti il nucleo familiare:
   a) non effettua la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, di cui all'articolo 4, commi 4 e 6, ad eccezione dei casi di esclusione ed esonero;
   b) non sottoscrive il Patto per il lavoro ovvero il Patto per l'inclusione sociale, di cui all'articolo 4, commi 7 e 12, ad eccezione dei casi di esclusione ed esonero;
   c) non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, di cui all'articolo 20, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 150 del 2015 e all'articolo 9, comma 3, lettera e), del presente decreto;
   d) non aderisce ai progetti di cui all'articolo 4, comma 15, nel caso in cui il comune di residenza li abbia istituiti;
   e) non accetta almeno una di tre offerte congrue ai sensi dell'articolo 4, comma 8, lettera b), numero 5), ovvero, in caso di rinnovo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, non accetta la prima offerta congrua utile;
   f) non effettua le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 9, ovvero effettua comunicazioni mendaci producendo un beneficio economico del Rdc maggiore;
   g) non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare ai sensi dell'articolo 3, comma 12;
   h) venga trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro dipendente in assenza delle comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, ovvero attività di lavoro autonomo o di impresa, in assenza delle comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 9.

  6. La decadenza dal beneficio è inoltre disposta nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del Rdc in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU o di altra dichiarazione nell'ambito della procedura di richiesta del beneficio, ovvero per effetto dell'omessa presentazione delle prescritte comunicazioni, ivi comprese le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 10, fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso.
  7. In caso di mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni di cui all'articolo 4, commi 5 e 11, da parte anche di un solo componente il nucleo familiare, si applicano le seguenti sanzioni:
   a) la decurtazione di una mensilità del beneficio economico in caso di prima mancata presentazione;
   b) la decurtazione di due mensilità alla seconda mancata presentazione;
   c) la decadenza dalla prestazione, in caso di ulteriore mancata presentazione.

  8. Nel caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a), del decreto legislativo n. 150 del 2015, da parte anche di un solo componente il nucleo familiare, si applicano le seguenti sanzioni:
   a) la decurtazione di due mensilità, in caso di prima mancata presentazione;
   b) la decadenza dalla prestazione in caso di ulteriore mancata presentazione.

  9. In caso di mancato rispetto degli impegni previsti nel Patto per l'inclusione sociale relativi alla frequenza dei corsi di istruzione o di formazione da parte di un componente minorenne ovvero impegni di prevenzione e cura volti alla tutela della salute, individuati da professionisti sanitari, si applicano le seguenti sanzioni:
   a) la decurtazione di due mensilità dopo un primo richiamo formale al rispetto degli impegni;
   b) la decurtazione di tre mensilità al secondo richiamo formale;
   c) la decurtazione di sei mensilità al terzo richiamo formale;
   d) la decadenza dal beneficio in caso di ulteriore richiamo.

  10. L'irrogazione delle sanzioni diverse da quelle penali e il recupero dell'indebito, di cui al presente articolo, è effettuato dall'INPS. Gli indebiti recuperati nelle modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, al netto delle spese di recupero, sono riversate dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per il Reddito di cittadinanza. L'INPS dispone altresì, ove prevista la decadenza dal beneficio, la disattivazione della Carta Rdc.
  11. In tutti i casi diversi da quelli di cui al comma 3, il Rdc può essere richiesto dal richiedente ovvero da altro componente il nucleo familiare solo decorsi diciotto mesi dalla data del provvedimento di revoca o di decadenza, ovvero, nel caso facciano parte del nucleo familiare componenti minorenni o con disabilità, come definita a fini ISEE, decorsi sei mesi dalla medesima data.
  12. I centri per l'impiego e i comuni comunicano alle piattaforme di cui all'articolo 6, al fine della messa a disposizione dell'INPS, le informazioni sui fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di cui al presente articolo, ivi compresi i casi di cui all'articolo 9, comma 3, lettera e), entro e non oltre cinque giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento da sanzionare. L'INPS, per il tramite delle piattaforme di cui all'articolo 6, mette a disposizione dei centri per l'impiego e dei comuni gli eventuali conseguenti provvedimenti di decadenza dal beneficio.
  13. La mancata comunicazione dei fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di decurtazione o decadenza della prestazione determina responsabilità disciplinare e contabile del soggetto responsabile, ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
  14. Nei casi di dichiarazioni mendaci e di conseguente accertato illegittimo godimento del Rdc, i centri per l'impiego, i comuni, l'INPS, l'Agenzia delle entrate, l'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), preposti ai controlli e alle verifiche, trasmettono, entro dieci giorni dall'accertamento, all'autorità giudiziaria la documentazione completa del fascicolo oggetto della verifica.
  15. I comuni sono responsabili delle verifiche e dei controlli anagrafici, attraverso l'incrocio delle informazioni dichiarate ai fini ISEE con quelle disponibili presso gli uffici anagrafici e quelle raccolte dai servizi sociali e ogni altra informazione utile per individuare omissioni nelle dichiarazioni o dichiarazioni mendaci al fine del riconoscimento del Rdc.

Art. 8.
(Incentivi per l'impresa e per il lavoratore)

  1. Al datore di lavoro che comunica alla piattaforma digitale dedicata al Rdc nell'ambito del SIUPL le disponibilità dei posti vacanti, e che su tali posti assuma a tempo pieno e indeterminato soggetti beneficiari di Rdc, anche attraverso l'attività svolta da un soggetto accreditato di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni previdenziali, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite dell'importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e quello già goduto dal beneficiario stesso e, comunque, non superiore a 780 euro mensili e non inferiore a cinque mensilità. In caso di rinnovo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, l'esonero è concesso nella misura fissa di 5 mensilità. L'importo massimo di beneficio mensile non può comunque eccedere l'ammontare totale dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore assunto per le mensilità incentivate, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL. Nel caso di licenziamento del beneficiario di Rdc, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili di cui all'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo. Il datore di lavoro, contestualmente all'assunzione del beneficiario di Rdc stipula, presso il centro per l'impiego, ove necessario, un patto di formazione, con il quale garantisce al beneficiario un percorso formativo o di riqualificazione professionale.
  2. Gli enti di formazione accreditati possono stipulare presso i centri per l'impiego e presso i soggetti accreditati di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015, laddove tale possibilità sia prevista da leggi regionali, un Patto di formazione con il quale garantiscono al beneficiario un percorso formativo o di riqualificazione professionale, anche mediante il coinvolgimento di Università ed enti pubblici di ricerca, secondo i più alti standard di qualità della formazione e sulla base di indirizzi definiti con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, utilizzando a tal fine, le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Se in seguito a questo percorso formativo il beneficiario di Rdc ottiene un lavoro, coerente con il profilo formativo sulla base di un contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, al datore di lavoro che assume, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni previdenziali, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite della metà dell'importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e quello già goduto dal beneficiario stesso e, comunque, non superiore a 390 euro mensili e non inferiore a sei mensilità per metà dell'importo del Rdc. In caso di rinnovo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, l'esonero è concesso nella misura fissa di sei mensilità per metà dell'importo del Rdc. L'importo massimo del beneficio mensile comunque non può eccedere l'ammontare totale dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore assunto per le mensilità incentivate, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL. La restante metà dell'importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione, per un massimo di 390 euro mensili e non inferiore a sei mensilità per metà dell'importo del Rdc, è riconosciuta all'ente di formazione accreditato che ha garantito al lavoratore assunto il predetto percorso formativo o di riqualificazione professionale, sotto forma di sgravio contributivo applicato ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti per i propri dipendenti sulla base delle stesse regole valide per il datore di lavoro che assume il beneficiario del Rdc. Nel caso di licenziamento del beneficiario del Rdc, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili di cui all'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, può stipulare convenzioni con la Guardia di finanza per le attività di controllo nei confronti dei beneficiari del Rdc e per il monitoraggio delle attività degli enti di formazione di cui al presente comma.
  3. Le agevolazioni previste ai commi 1 e 2 si applicano a condizione che il datore di lavoro realizzi un incremento occupazionale netto del numero di dipendenti nel rispetto dei criteri fissati dall'articolo 31, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 150 del 2015, riferiti esclusivamente ai lavoratori a tempo indeterminato. Il diritto alle predette agevolazioni è subordinato al rispetto degli ulteriori princìpi generali di cui all'articolo 31 del decreto legislativo n. 150 del 2015.
  4. Ai beneficiari del Rdc che avviano un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi dodici mesi di fruizione del Rdc è riconosciuto in un'unica soluzione un beneficio addizionale pari a sei mensilità del Rdc, nei limiti di 780 euro mensili. Le modalità di richiesta e di erogazione del beneficio addizionale sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico.
  5. Il diritto alla fruizione degli incentivi di cui al presente articolo è subordinato al rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  6. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
  7. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono compatibili e aggiuntive rispetto a quelle stabilite dall'articolo 1, comma 247, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nel caso in cui il datore di lavoro abbia esaurito gli esoneri contributivi in forza della predetta legge n. 145 del 2018, gli sgravi contributivi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono fruiti sotto forma di credito di imposta per il datore di lavoro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di accesso al predetto credito di imposta.

Art. 9.
(Assegno di ricollocazione)

  1. Nella fase di prima applicazione del presente decreto, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro, il beneficiario del Rdc tenuto, ai sensi dell'articolo 4, comma 7, a stipulare il Patto per il lavoro con il centro per l'impiego, decorsi trenta giorni dalla data di liquidazione della prestazione, riceve dall'ANPAL l'assegno di ricollocazione (AdR) di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 150 del 2015, graduato in funzione del profilo personale di occupabilità, da spendere presso i centri per l'impiego o presso i soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto legislativo.
  2. A pena di decadenza dal beneficio del Rdc, i soggetti di cui al comma 1 devono scegliere, entro trenta giorni dal riconoscimento dell'AdR, il soggetto erogatore del servizio di assistenza intensiva, prendendo appuntamento sul portale messo a disposizione dall'ANPAL, anche per il tramite dei centri per l'impiego o degli istituti di patronato convenzionati. Il servizio ha una durata di sei mesi, prorogabile di ulteriori sei mesi qualora residui parte dell'importo dell'assegno; nel caso in cui, entro trenta giorni dalla richiesta, il soggetto erogatore scelto non si sia attivato nella ricollocazione del beneficiario, quest'ultimo è tenuto a rivolgersi a un altro soggetto erogatore.
  3. Il servizio di assistenza alla ricollocazione deve prevedere:
   a) l'affiancamento di un tutor al soggetto di cui al comma 1;
   b) il programma di ricerca intensiva della nuova occupazione e la relativa area, con eventuale percorso di riqualificazione professionale mirata a sbocchi occupazionali esistenti nell'area stessa;
   c) l'assunzione dell'onere del soggetto di cui al comma 1 di svolgere le attività individuate dal tutor;
   d) l'assunzione dell'onere del soggetto di cui al comma 1 di accettare l'offerta di lavoro congrua ai sensi dell'articolo 4;
   e) l'obbligo per il soggetto erogatore del servizio di comunicare al centro per l'impiego e all'ANPAL il rifiuto ingiustificato, da parte della persona interessata, di svolgere una delle attività di cui alla lettera c), o di una offerta di lavoro congrua, a norma della lettera d), al fine dell'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 7;
   f) la sospensione del servizio nel caso di assunzione in prova, o a termine, con eventuale ripresa del servizio stesso dopo l'eventuale conclusione del rapporto entro il termine di sei mesi.

  4. In caso di utilizzo dell'assegno di ricollocazione presso un soggetto accreditato, il SIUPL fornisce immediata comunicazione al centro per l'impiego con cui è stato stipulato il Patto per il lavoro o, nei casi di cui all'articolo 4, comma 9, a quello nel cui territorio risiede il beneficiario.
  5. Le modalità operative e l'ammontare dell'assegno di ricollocazione sono definite con delibera del Consiglio di amministrazione dell'ANPAL, previa approvazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei princìpi di cui all'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo n. 150 del 2015. Gli esiti della ricollocazione sono oggetto dell'attività di monitoraggio e valutazione comparativa dei soggetti erogatori del servizio, di cui all'articolo 23, comma 8, del predetto decreto legislativo n. 150 del 2015.
  6. Il finanziamento dell'assegno di ricollocazione è a valere sul Fondo per le politiche attive del lavoro, di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. L'ANPAL provvede a monitorare l'andamento delle risorse, fornendo relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze. Sulla base delle relazioni mensili, ed in base a previsioni statistiche effettuate tenendo conto della percentuale di successi occupazionali, l'ANPAL sospende l'erogazione di nuovi assegni quando si manifesti un rischio anche prospettico di esaurimento delle risorse.
  7. Fino alla data del 31 dicembre 2021 l'erogazione dell'assegno di ricollocazione ai soggetti di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, è sospesa.

Art. 10.
(Monitoraggio del Rdc)

  1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è responsabile del monitoraggio dell'attuazione del Rdc e predispone, sulla base delle informazioni rilevate sulle piattaforme di cui all'articolo 6, di quelle fornite dall'INPS e dall'ANPAL, nonché delle altre informazioni disponibili in materia, il Rapporto annuale sull'attuazione del Rdc, pubblicato sul sito internet istituzionale.
  2. Ai compiti di cui al comma 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede nel limite delle risorse finanziarie, umane e strumentali già previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 11.
(Modificazioni al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147)

  1. A decorrere dal 1o aprile 2019, fatto salvo quanto previsto all'articolo 13, comma 1, del presente decreto, è abrogato il CAPO II del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, ad eccezione degli articoli 5, 6, 7 e 10.
  2. Al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 5:
    1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Valutazione multidimensionale»;
    2) il comma 1 è abrogato;
    3) al comma 2, le parole: «Agli interventi di cui al presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Agli interventi di cui al Patto per l'inclusione sociale per i beneficiari del Reddito di cittadinanza (Rdc)»;
    4) al comma 3, le parole: «, rivolta a tutti i nuclei beneficiari del ReI,» sono soppresse;
    5) al comma 4, primo periodo, le parole «In caso di esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti, ai sensi dell'articolo 9, commi 3 e 4, è programmata l'analisi preliminare, entro il termine di venticinque giorni lavorativi dalla richiesta del ReI, presso i punti per l'accesso o altra struttura all'uopo identificata, al fine di» sono sostituite dalle seguenti: «L'analisi preliminare è finalizzata ad»;
    6) al comma 5, le parole «il progetto personalizzato è sostituito dal patto di servizio, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 150 del 2015, ovvero dal programma di ricerca intensiva di occupazione, di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo, qualora il patto di servizio sia sospeso ai sensi dello stesso articolo 23, comma 5, redatti per ciascun membro del nucleo familiare abile al lavoro non occupato.» sono sostituite dalle seguenti: «i beneficiari sono indirizzati al competente centro per l'impiego per la sottoscrizione dei Patti per il lavoro connessi al Rdc, entro trenta giorni dall'analisi preliminare.»;
    7) il comma 6 è abrogato;
    8) al comma 10, le parole «l'informazione e l'accesso al ReI e» sono soppresse;
   b) all'articolo 6:
    1) al comma 1, il secondo e il terzo periodo sono soppressi;
    2) al comma 2, lettera b), le parole «connesso al ReI» sono soppresse;
    3) al comma 4, le parole: «I beneficiari del ReI» sono sostituite dalle seguenti: «I beneficiari del Rdc»;
    4) al comma 6, le parole «facilitare l'accesso al ReI» sono sostituite dalle seguenti: «facilitare l'accesso al Rdc»;
   c) all'articolo 7:
    1) al comma 1, lettera a), le parole: «, inclusi i servizi per l'informazione e l'accesso al ReI di cui all'articolo 5, comma 1» sono soppresse;
    2) al comma 3, il secondo periodo è soppresso; nel terzo periodo, le parole: «nell'atto di programmazione ovvero nel Piano regionale di cui all'articolo 14, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «in un atto di programmazione regionale»; nel quarto periodo, le parole: «dell'atto di programmazione ovvero nel Piano regionale» sono sostituite dalle seguenti: «dell'atto di programmazione regionale»;
    3) al comma 7, le parole «i beneficiari del ReI» sono sostituite dalle seguenti: «i beneficiari del Rdc»;
   d) all'articolo 10:
    1) al comma 2, quarto periodo, le parole: «sentito il Garante per la protezione dei dati personali» sono sostituite dalle seguenti: «sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Garante per la protezione dei dati personali»;
    2) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
   « 2-bis. Ai fini della precompilazione dell'ISEE, i componenti maggiorenni il nucleo familiare esprimono preventivamente il consenso al trattamento dei dati personali, reddituali e patrimoniali, ivi inclusi i dati di cui al comma 1, ai sensi della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali. All'atto della manifestazione del consenso, il componente maggiorenne deve indicare i soggetti dichiaranti autorizzati ad accedere alla DSU precompilata. Il consenso può essere manifestato rendendo apposita dichiarazione presso le strutture territoriali dell'INPS ovvero presso i centri di assistenza fiscale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché in maniera telematica mediante accesso al portale dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate. Il consenso al trattamento dei propri dati personali, reddituali e patrimoniali, espresso secondo le modalità indicate, è comunicato e registrato su una base dati unica gestita dall'INPS e accessibile ai soggetti abilitati all'acquisizione del consenso. Resta ferma la facoltà, da esercitare con le medesime modalità di cui al terzo periodo, da parte di ciascun componente maggiorenne il nucleo familiare di inibire in ogni momento all'INPS, all'Agenzia delle entrate ed ai centri di assistenza fiscale l'utilizzo dei dati personali ai fini della elaborazione della DSU precompilata.
   2-ter. Nel caso il consenso di cui al comma 2-bis non sia stato espresso nelle modalità ivi previste ovvero sia stato inibito l'utilizzo dei dati personali ai fini della elaborazione della DSU precompilata, resta ferma la possibilità di presentare la DSU nella modalità non precompilata. In tal caso, in sede di attestazione dell'ISEE, sono riportate analiticamente le eventuali omissioni o difformità riscontrate nei dati dichiarati rispetto alle informazioni disponibili di cui al comma 1, incluse eventuali difformità su saldi e giacenze medie del patrimonio mobiliare.»;
    3) al comma 4, le parole: «A decorrere dal 1o gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1o settembre 2019» e, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Le DSU in corso di validità alla data della decorrenza di cui al primo periodo, restano valide fino al 31 dicembre 2019.»;
   e) all'articolo 24:
    1) al comma 3, lettera a), dopo il numero 2), è inserito il seguente:
   «2-bis. Piattaforma digitale del Reddito di cittadinanza per il Patto di inclusione sociale»;
    2) il comma 9 del decreto legislativo n. 147 del 2017 è abrogato.

Art. 12.
(Disposizioni finanziarie per l'attuazione del programma del Rdc)

  1. Ai fini dell'erogazione del beneficio economico del Rdc e della Pensione di cittadinanza, di cui agli articoli 1, 2 e 3, degli incentivi, di cui all'articolo 8, nonché dell'erogazione del Reddito di inclusione, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 da iscrivere su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali denominato «Fondo per il reddito di cittadinanza».
  2. Per le finalità di cui al comma 1 e per consentire le attività di cui ai commi 9 e 10, le risorse del Fondo di cui al comma 1, ad eccezione delle risorse necessarie per le finalità di cui all'articolo 13, comma 1, sono trasferite annualmente all'INPS su apposito conto corrente di tesoreria centrale ad esso intestato, dal quale sono prelevate le risorse necessarie per l'erogazione del beneficio da trasferire sul conto acceso presso il soggetto incaricato del Servizio integrato di gestione della carta acquisti e dei relativi rapporti amministrativi di cui all'articolo 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. L'Istituto stipula apposita convenzione con il soggetto incaricato del servizio integrato di gestione della carta di cui al primo periodo.
  3. Per consentire la stipulazione, previa procedura selettiva pubblica, di contratti con le professionalità necessarie ad organizzare l'avvio del Rdc, nelle forme del conferimento di incarichi di collaborazione, nonché per la selezione, la formazione e l'equipaggiamento, anche con il compito di seguire personalmente il beneficiario nella ricerca di lavoro, nella formazione e nel reinserimento professionale, è autorizzata la spesa nel limite di 200 milioni di euro per l'anno 2019, 250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro per l'anno 2021 a favore di ANPAL servizi S.p.A. che adegua i propri regolamenti a quanto disposto dal presente comma.
  4. Al fine di stabilizzare il personale a tempo determinato, ANPAL servizi S.p.A. è autorizzata ad assumere, mediante l'espletamento di procedure concorsuali riservate per titoli ed esami, entro i limiti di spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019, il personale già dipendente di ANPAL servizi S.p.A in forza di contratti di lavoro a tempo determinato.
  5. Anche al fine di consentire ai beneficiari di presentare domanda di Rdc e di pensione di cittadinanza anche attraverso l'assistenza dei centri di assistenza fiscale in convenzione con l'INPS ai sensi dell'articolo 5 comma 1, nonché per le attività legate all'assistenza nella presentazione della DSU a fini ISEE affidate ai predetti centri di assistenza fiscale, sono stanziati 20 milioni di euro per l'anno 2019.
  6. In deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e nei limiti della dotazione organica dell'INPS a decorrere dall'anno 2019, è autorizzata una spesa di 50 milioni di euro annui per l'assunzione di personale da assegnare alle strutture dell'INPS al fine di dare piena attuazione alle disposizioni contenute nel presente decreto.
  7. Al fine dell'adeguamento e della manutenzione dei sistemi informativi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per le attività di competenza di cui all'articolo 6, nonché per attività di comunicazione istituzionale sul programma Rdc, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
  8. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 255, le parole «Fondo per il reddito di cittadinanza» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza»;
   b) al comma 258:
    1) al primo periodo, le parole «fino a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 480 milioni di euro per l'anno 2019 e a 420 milioni di euro per l'anno 2020»;
    2) al primo periodo sostituire le parole «e un importo fino a 10 milioni di euro» fino alla fine del periodo con le seguenti: «. Per il funzionamento dell'ANPAL Servizi Spa è destinato un contributo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019»;
    3) al terzo periodo le parole: «, quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2019 e a 160 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle risorse destinate dal primo periodo al potenziamento dei centri per l'impiego e, quanto a 160 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021,» sono soppresse.

  9. Ai fini del rispetto dei limiti di spesa annuali di cui al comma 1, l'INPS accantona, a valere sulle disponibilità del conto di tesoreria di cui al comma 2, alla concessione di ogni beneficio economico del Rdc, un ammontare di risorse pari alle mensilità spettanti nell'anno, per ciascuna annualità in cui il beneficio è erogato. All'inizio di ciascuna annualità è altresì accantonata una quota pari alla metà di una mensilità aggiuntiva per ciascun nucleo beneficiario nel programma da oltre sei mesi, al fine di tener conto degli incentivi di cui all'articolo 8. In caso di esaurimento delle risorse disponibili per l'esercizio di riferimento ai sensi del comma 1, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dall'esaurimento di dette risorse, è ristabilita la compatibilità finanziaria mediante rimodulazione dell'ammontare del beneficio. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al secondo periodo, l'acquisizione di nuove domande e le erogazioni sono sospese. La rimodulazione dell'ammontare del beneficio opera esclusivamente nei confronti delle erogazioni del beneficio successive all'esaurimento delle risorse non accantonate.
  10. Fermo restando il monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 257, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'INPS provvede al monitoraggio delle erogazioni del beneficio economico del Rdc, della Pensione di cittadinanza e degli incentivi di cui all'articolo 8, inviando entro il 10 di ciascun mese la rendicontazione con riferimento alla mensilità precedente delle domande accolte, dei relativi oneri, nonché delle risorse accantonate ai sensi del comma 9, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le indicazioni fornite dai medesimi Ministeri. L'INPS comunica tempestivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, il raggiungimento, da parte dell'ammontare di accantonamenti disposti ai sensi del comma 9, del novanta per cento delle risorse disponibili ai sensi del comma 1.
  11. Qualora nell'ambito del monitoraggio di cui al primo periodo del comma 10 siano accertati, rispetto agli oneri previsti, eventuali minori oneri, aventi anche carattere pluriennale, le correlate risorse confluiscono nel fondo di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per essere destinate anche ai centri per l'impiego di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, al fine del loro potenziamento. In tal caso sono conseguentemente rideterminati i limiti di spesa di cui al comma 1. L'accertamento avviene quadrimestralmente tramite la procedura di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le occorrenti variazioni di bilancio.
  12. Al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, di cui all'articolo 4, comma 13, ivi inclusi eventuali costi per l'adeguamento dei sistemi informativi dei comuni, in forma singola o associata, per effetto di quanto previsto dal presente decreto, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse residue della quota del Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 147 del 2017.

Art. 13.
(Disposizioni transitorie e finali)

  1. A decorrere dal 1o marzo 2019, il Reddito di inclusione non può essere più richiesto e a decorrere dal successivo mese di aprile non è più riconosciuto, né rinnovato. Per coloro ai quali il Reddito di inclusione sia stato riconosciuto in data anteriore al mese di aprile 2019, il beneficio continua ad essere erogato per la durata inizialmente prevista, fatta salva la possibilità di presentare domanda per il Rdc, nonché il progetto personalizzato definito ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 147 del 2017. Il Reddito di inclusione continua ad essere erogato con le procedure di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 147 del 2017 e non è in alcun modo compatibile con la contemporanea fruizione del Rdc da parte di alcun componente il nucleo familiare.
  2. Sono in ogni caso fatte salve le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

Capo II
TRATTAMENTO DI PENSIONE ANTICIPATA «QUOTA 100» E ALTRE DISPOSIZIONI PENSIONISTICHE

Art. 14.
(Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione con almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi)

  1. In via sperimentale per il triennio 2019-2021, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni, di seguito definita «pensione quota 100». Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2021 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data, ferme restando le disposizioni del presente articolo. Il requisito di età anagrafica di cui al presente comma, non è adeguato agli incrementi alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  2. Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione quota 100, gli iscritti a due o più gestioni previdenziali di cui al comma 1, che non siano già titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle predette gestioni, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrate dall'INPS, in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 243, 245 e 246, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Ai fini della decorrenza della pensione di cui al presente comma trovano applicazione le disposizioni previste dai commi 4, 5, 6 e 7. Per i lavoratori dipendenti dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in caso di contestuale iscrizione presso più gestioni pensionistiche, ai fini della decorrenza della pensione trovano applicazione le disposizioni previste dai commi 6 e 7.
  3. La pensione quota 100 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.
  4. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al comma 1 che maturano entro il 31 dicembre 2018 i requisiti previsti al medesimo comma, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1o aprile 2019.
  5. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al comma 1 che maturano dal 1o gennaio 2019 i requisiti previsti al medesimo comma, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi.
  6. Tenuto conto della specificità del rapporto di impiego nella pubblica amministrazione e dell'esigenza di garantire la continuità e il buon andamento dell'azione amministrativa e fermo restando quanto previsto dal comma 7, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto della seguente disciplina:
   a) i dipendenti pubblici che maturano entro la data di entrata in vigore del presente decreto i requisiti previsti dal comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1o agosto 2019;
   b) i dipendenti pubblici che maturano dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto i requisiti previsti dal comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi e comunque non prima della data di cui alla lettera a) del presente comma;
   c) la domanda di collocamento a riposo deve essere presentata all'amministrazione di appartenenza con un preavviso di sei mesi;
   d) limitatamente al diritto alla pensione quota 100, non trova applicazione l'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

  7. Ai fini del conseguimento della pensione quota 100 per il personale del comparto scuola ed AFAM si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. In sede di prima applicazione, entro il 28 febbraio 2019, il relativo personale a tempo indeterminato può presentare domanda di cessazione dal servizio con effetti dall'inizio rispettivamente dell'anno scolastico o accademico.
  8. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono requisiti più favorevoli in materia di accesso al pensionamento.
  9. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano per il conseguimento della prestazione di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, nonché alle prestazioni erogate ai sensi dell'articolo 26, comma 9, lettera b), e dell'articolo 27, comma 5, lettera f), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
  10. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano altresì al personale militare delle Forze armate, soggetto alla specifica disciplina recata dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, e al personale delle Forze di polizia e di polizia penitenziaria, nonché al personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al personale della Guardia di finanza.

Art. 15.
(Riduzione anzianità contributiva per accesso al pensionamento anticipato indipendente dall'età anagrafica. Decorrenza con finestre trimestrali)

  1. Il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente: « 10. A decorrere dal 1o gennaio 2019 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'accesso alla pensione anticipata è consentito se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Il trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti».
  2. Al requisito contributivo di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non trovano applicazione, dal 1o gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2026, gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  3. In sede di prima applicazione i soggetti che hanno maturato i requisiti dal 1o gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto conseguono il diritto al trattamento pensionistico dal 1o aprile 2019.
  4. Per le finalità di cui al presente articolo, al personale del comparto scuola e AFAM si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. In sede di prima applicazione, entro il 28 febbraio 2019, il relativo personale a tempo indeterminato può presentare domanda di cessazione dal servizio con effetti dall'inizio rispettivamente dell'anno scolastico o accademico.

Art. 16.
(Opzione donna)

  1. Il diritto al trattamento pensionistico anticipato è riconosciuto, secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2018 hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un'età pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome. Il predetto requisito di età anagrafica non è adeguato agli incrementi alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  2. Al trattamento pensionistico di cui al comma 1 si applicano le disposizioni in materia di decorrenza di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  3. Per le finalità di cui al presente articolo, al personale del comparto scuola e AFAM si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. In sede di prima applicazione, entro il 28 febbraio 2019, il relativo personale a tempo indeterminato può presentare domanda di cessazione dal servizio con effetti dall'inizio rispettivamente dell'anno scolastico o accademico.

Art. 17.
(Abrogazione incrementi età pensionabile per effetto dell'aumento della speranza di vita per i lavoratori precoci)

  1. Per i soggetti che maturano i requisiti di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, non trovano applicazione dal 1o gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2026 gli adeguamenti di cui all'articolo 1, comma 200, della medesima legge n. 232 del 2016 e di cui all'articolo 1, comma 149, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e gli stessi soggetti, a decorrere dal 1o gennaio 2019, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi. Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge n. 232 del 2016, è incrementata di 31 milioni di euro per l'anno 2019, 54,4 milioni di euro per l'anno 2020, 49,5 milioni di euro per l'anno 2021, 55,3 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023, 118,1 milioni di euro per l'anno 2024, 164,5 milioni di euro per l'anno 2025, 203,7 milioni di euro per l'anno 2026, 215,3 milioni di euro per l'anno 2027 e 219,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

Art. 18.
(Ape sociale)

  1. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019». Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 186 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016 è incrementata di 16,2 milioni di euro per l'anno 2019, 131,8 milioni di euro per l'anno 2020, 142,8 milioni di euro per l'anno 2021, 104,1 milioni di euro per l'anno 2022, 51,0 milioni di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per l'anno 2024 e l'articolo 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è soppresso. Le disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del comma 165, dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 si applicano anche con riferimento ai soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni indicate nel corso dell'anno 2019.

Art. 19.
(Termine di prescrizione dei contributi di previdenza e di assistenza sociale per le amministrazioni pubbliche)

  1. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, dopo il comma 10 è inserito il seguente:
   « 10-bis. Per le gestioni previdenziali esclusive amministrate dall'INPS cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2014, non si applicano fino al 31 dicembre 2021, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonché il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore.».

Art. 20.
(Facoltà di riscatto periodi non coperti da contribuzione)

  1. In via sperimentale, per il triennio 2019-2021, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione, hanno facoltà di riscattare, in tutto o in parte, i periodi antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto compresi tra la data del primo e quella dell'ultimo contributo comunque accreditato nelle suddette forme assicurative, non soggetti a obbligo contributivo e che non siano già coperti da contribuzione, comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria. Detti periodi possono essere riscattati nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi.
  2. L'eventuale successiva acquisizione di anzianità assicurativa antecedente al 1o gennaio 1996 determina l'annullamento d'ufficio del riscatto già effettuato ai sensi del presente articolo, con conseguente restituzione dei contributi.
  3. La facoltà di cui al comma 1 è esercitata a domanda dell'assicurato o dei suoi superstiti o dei suoi parenti ed affini entro il secondo grado, e l'onere è determinato in base ai criteri fissati dal comma 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184. L'onere così determinato è detraibile dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento con una ripartizione in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento e in quelli successivi.
  4. Per i lavoratori del settore privato l'onere per il riscatto di cui al comma 1 può essere sostenuto dal datore di lavoro dell'assicurato destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso. In tal caso, è deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo e, ai fini della determinazione dei redditi da lavoro dipendente, rientra nell'ipotesi di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  5. Il versamento dell'onere può essere effettuato ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in massimo 60 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a euro 30, senza applicazione di interessi per la rateizzazione. La rateizzazione dell'onere non può essere concessa nei casi in cui i contributi da riscatto debbano essere utilizzati per la immediata liquidazione della pensione diretta o indiretta o nel caso in cui gli stessi siano determinanti per l'accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari; qualora ciò avvenga nel corso della dilazione già concessa, la somma ancora dovuta sarà versata in unica soluzione.
  6. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, dopo il comma 5-ter, è aggiunto, in fine, il seguente:
   «5-quater. La facoltà di riscatto di cui al presente articolo, dei periodi da valutare con il sistema contributivo, è consentita, fino al compimento del quarantacinquesimo anno di età. In tal caso, l'onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione della domanda.».

Art. 21.
(Esclusione opzionale dal massimale contributivo dei lavoratori che prestano servizio in settori in cui non sono attive forme di previdenza complementare compartecipate dal datore di lavoro)

  1. In deroga al secondo periodo del comma 18 dell'articolo 2 della legge 18 agosto 1995, n. 335, i lavoratori delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che prestano servizio in settori in cui non risultano attivate forme pensionistiche complementari compartecipate dal datore di lavoro e che siano iscritti a far data dal 1o gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie possono, su domanda, essere esclusi dal meccanismo del massimale contributivo di cui al medesimo comma 18. La domanda di cui al primo periodo deve essere proposta entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto o dalla data di superamento del massimale contributivo oppure dalla data di assunzione.

Art. 22.
(Fondi di solidarietà bilaterali)

  1. Fermo restando quanto previsto al comma 9 dell'articolo 14, e in attesa della riforma dei Fondi di solidarietà bilaterali di settore con l'obiettivo di risolvere esigenze di innovazione delle organizzazioni aziendali e favorire percorsi di ricambio generazionale, anche mediante l'erogazione di prestazioni previdenziali integrative finanziate con i fondi interprofessionali, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i fondi di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, oltre le finalità previste dall'articolo 26, comma 9, del medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015, possono altresì erogare un assegno straordinario per il sostegno al reddito a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per l'opzione per l'accesso alla pensione quota 100 di cui al presente decreto entro il 31 dicembre 2021 e ferma restando la modalità di finanziamento di cui all'articolo 33, comma 3, del citato decreto legislativo n. 148 del 2015.
  2. L'assegno di cui al comma 1 può essere erogato solo in presenza di accordi collettivi di livello aziendale o territoriale sottoscritti con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nei quali è stabilito a garanzia dei livelli occupazionali il numero di lavoratori da assumere in sostituzione dei lavoratori che accedono a tale prestazione.
  3. Nell'ambito delle ulteriori prestazioni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo n. 148 del 2015, i Fondi di solidarietà provvedono, a loro carico e previo il versamento agli stessi Fondi della relativa provvista finanziaria da parte dei datori di lavoro, anche al versamento della contribuzione correlata a periodi utili per il conseguimento di qualunque diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili precedenti all'accesso ai Fondi di solidarietà. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai lavoratori che maturano i requisiti per fruire della prestazione straordinaria senza ricorrere ad operazioni di riscatto o ricongiunzione, ovvero a coloro che raggiungono i requisiti di accesso alla prestazione straordinaria per effetto del riscatto o della ricongiunzione. Le relative risorse sono versate ai Fondi di solidarietà dal datore di lavoro interessato e costituiscono specifica fonte di finanziamento riservata alle finalità di cui al presente comma. I predetti versamenti sono deducibili ai sensi della normativa vigente.
  4. Per le prestazioni di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e all'articolo 26, comma 9, lettera b), e all'articolo 27, comma 5, lettera f), del decreto legislativo n. 148 del 2015, con decorrenze successive al 1o gennaio 2019, il datore di lavoro interessato ha l'obbligo di provvedere al pagamento della prestazione ai lavoratori fino alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico e, ove prevista dagli accordi istitutivi, al versamento della contribuzione correlata fino al raggiungimento dei requisiti minimi previsti.
  5. Gli accordi previsti dal presente articolo, ai fini della loro efficacia, devono essere depositati entro trenta giorni dalla sottoscrizione con le modalità individuate in attuazione dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai fondi bilaterali già costituiti o in corso di costituzione.
  6. Il Fondo di solidarietà per il lavoro in somministrazione, di cui all'articolo 27 del decreto legislativo n. 148 del 2015, istituito presso il Fondo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è autorizzato a versare all'INPS, per periodi non coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa, contributi pari all'aliquota di finanziamento prevista per il Fondo lavoratori dipendenti, secondo quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro. Le modalità di determinazione della contribuzione e di versamento del contributo sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Rientrano altresì tra le competenze del Fondo di cui al presente comma, a valere sulle risorse appositamente previste dalla contrattazione collettiva di settore, i programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, nonché le altre misure di politica attiva stabilite dalla contrattazione collettiva stessa.

Art. 23.
(Anticipo del TFS)

  1. Ferma restando la normativa vigente in materia di liquidazione dell'indennità di fine servizio comunque denominata, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i lavoratori di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché il personale degli enti pubblici di ricerca, cui è liquidata la pensione quota 100 ai sensi dell'articolo 14, conseguono il riconoscimento dell'indennità di fine servizio comunque denominata al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, tenuto anche conto di quanto disposto dal comma 12 del medesimo articolo relativamente agli adeguamenti dei requisiti pensionistici alla speranza di vita.
  2. Sulla base di apposite certificazioni rilasciate dall'INPS, i soggetti di cui al comma 1 nonché i soggetti che accedono al trattamento di pensione ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, possono presentare richiesta di finanziamento di una somma pari all'importo, definito nella misura massima nel successivo comma 5, dell'indennità di fine servizio maturata, alle banche o agli intermediari finanziari che aderiscono a un apposito accordo quadro da stipulare, entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'Associazione bancaria italiana, sentito l'INPS. Ai fini del rimborso del finanziamento e dei relativi interessi, l'INPS trattiene il relativo importo dall'indennità di fine servizio comunque denominata, fino a concorrenza dello stesso. Gli importi trattenuti dall'INPS, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 545 del codice di procedura civile, non sono soggetti a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare. Il finanziamento è garantito dalla cessione pro solvendo, automatica e nel limite dell'importo finanziato, senza alcuna formalità, dei crediti derivanti dal trattamento di fine servizio maturato, che i soggetti di cui al primo periodo del presente comma vantano nei confronti dell'INPS.
  3. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo di garanzia per l'accesso ai finanziamenti di cui al comma 2, con una dotazione iniziale pari a 50 milioni di euro per l'anno 2019. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. La garanzia del Fondo copre l'80 per cento del finanziamento di cui al comma 2 e dei relativi interessi. Il Fondo è ulteriormente alimentato con le commissioni, orientate a criteri di mercato, di accesso al Fondo stesso, che a tal fine sono versate sul conto corrente presso la tesoreria dello Stato istituito ai sensi del comma 8. La garanzia del Fondo è a prima richiesta, esplicita, incondizionata, irrevocabile. Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato, avente le medesime caratteristiche di quella del Fondo, quale garanzia di ultima istanza. La garanzia dello Stato è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il finanziamento è altresì assistito automaticamente dal privilegio di cui all'articolo 2751-bis, primo comma, numero 1), del codice civile. Il Fondo è surrogato di diritto alla banca o all'intermediario finanziario, per l'importo pagato, nonché nel privilegio di cui al citato articolo 2751-bis, primo comma, numero 1), del codice civile.
  4. Il finanziamento di cui al comma 2 e le formalità a esso connesse nell'intero svolgimento del rapporto sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto. Per le finalità di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, l'operazione di finanziamento è sottoposta a obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela.
  5. L'importo finanziabile è pari a 30.000 euro ovvero all'importo spettante ai soggetti di cui al comma 2 nel caso in cui l'indennità di fine servizio comunque denominata sia di importo inferiore. Alle operazioni di finanziamento di cui al comma 2 si applica il tasso di interesse indicato nell'accordo quadro di cui al medesimo comma.
  6. Gli interessi vengono liquidati contestualmente al rimborso della quota capitale.
  7. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e gli ulteriori criteri, condizioni e adempimenti, anche in termini di trasparenza ai sensi del Titolo VI del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, per l'accesso al finanziamento, nonché i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento del Fondo di garanzia di cui al comma 3 e della garanzia di ultima istanza dello Stato sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la pubblica amministrazione, da emanare entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, sentiti l'INPS, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
  8. La gestione del Fondo di garanzia di cui al comma 3 è affidata all'INPS sulla base di un'apposita convenzione da stipulare tra lo stesso Istituto e il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la pubblica amministrazione. Per la predetta gestione è autorizzata l'istituzione di un apposito conto corrente presso la tesoreria dello Stato intestato al gestore.

Art. 24.
(Detassazione TFS)

  1. L'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone fisiche determinata ai sensi dell'articolo 19, comma 2-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sull'indennità di fine servizio comunque denominata è ridotta in misura pari a:
   a) 1,5 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1o gennaio 2019, a decorrere da tale data;
   b) 3 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1o gennaio 2019, a decorrere da tale data;
   c) 4,5 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi trentasei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1o gennaio 2019, a decorrere da tale data;
   d) 6 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi quarantotto mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1o gennaio 2019, a decorrere da tale data;
   e) 7,5 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi sessanta mesi o più dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1o gennaio 2019, a decorrere da tale data.

  2. La disposizione di cui al presente articolo non si applica sull'imponibile dell'indennità di fine servizio di importo superiore a 50.000 euro.

Art. 25.
(Ordinamento degli Enti previdenziali pubblici)

  1. All'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2 dopo la lettera a) è aggiunta la seguente: « a-bis) il consiglio di amministrazione»;
   b) il comma 3 è sostituito dal seguente: « 3. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto; convoca e presiede il consiglio di amministrazione; può assistere alle sedute del consiglio di indirizzo e vigilanza. Il Presidente è nominato ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con la procedura di cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la deliberazione del Consiglio dei ministri è adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.»;
   c) al comma 4:
    1) al secondo periodo dopo la parola «cessazione» sono inserite le seguenti: «o decadenza»;
    2) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede alla proposta di nomina di cui al comma 3.»;
   d) il comma 5 è sostituito dal seguente: « 5. Il consiglio di amministrazione predispone i piani pluriennali, i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; approva i piani annuali nell'ambito della programmazione; delibera i piani d'impiego dei fondi disponibili e gli atti individuati nel regolamento interno di organizzazione e funzionamento; delibera il regolamento organico del personale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale, nonché l'ordinamento dei servizi, la dotazione organica e i regolamenti concernenti l'amministrazione e la contabilità, e i regolamenti di cui all'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48; trasmette trimestralmente al consiglio di indirizzo e vigilanza una relazione sull'attività svolta con particolare riferimento al processo produttivo e al profilo finanziario, nonché qualsiasi altra relazione che venga richiesta dal consiglio di indirizzo e vigilanza. Il consiglio esercita inoltre ogni altra funzione che non sia compresa nella sfera di competenza degli altri organi dell'ente. Il consiglio è composto dal presidente dell'Istituto, che lo presiede, e da quattro membri scelti tra persone dotate di comprovata competenza e professionalità nonché di indiscussa moralità e indipendenza. Si applicano, riguardo ai requisiti, le disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. La carica di consigliere di amministrazione è incompatibile con quella di componente del consiglio di indirizzo e vigilanza.»;
   e) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.»;
   f) il comma 11 è sostituito dal seguente: « 11. Gli emolumenti rispettivamente del Presidente e dei componenti del consiglio di amministrazione di INPS e INAIL sono definiti senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ai predetti fini, ferme restando le misure di contenimento della medesima spesa già previste dalla legislazione vigente, ciascun Istituto definisce entro il 30 aprile 2019, ulteriori interventi di riduzione strutturale delle proprie spese di funzionamento. Le predette misure sono sottoposte alla verifica del collegio dei sindaci dei rispettivi enti previdenziali e comunicate ai Ministeri vigilanti.».

  2. In fase di prima attuazione, al momento della scadenza, della decadenza o della cessazione del mandato del Presidente dell'INPS e dell'INAIL, nelle more del perfezionamento della procedura di nomina del nuovo Presidente e del consiglio di amministrazione, per consentire il corretto dispiegarsi dell'azione amministrativa degli Istituti, con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere nominati i soggetti cui sono attribuiti i poteri, rispettivamente, del Presidente e del consiglio di amministrazione, come individuati nelle disposizioni del presente decreto. Al riguardo, sempre in fase di prima attuazione, non trova applicazione l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.
  3. Il comma 8 dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 è abrogato.

Art. 26.
(Fondo di solidarietà trasporto aereo)

  1. All'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, il comma 47 è sostituito dal seguente: « 47. A decorrere dal 1o gennaio 2020 le maggiori somme derivanti dall'incremento dell'addizionale di cui all'articolo 6-quater, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, come modificato dal comma 48 del presente articolo, sono riversate alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali dell'INPS, di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e per l'anno 2019 le stesse somme sono riversate alla medesima gestione nella misura del 50 per cento.».
  2. All'articolo 6-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. L'addizionale comunale sui diritti di imbarco è altresì incrementata di tre euro a passeggero. L'incremento dell'addizionale di cui al presente comma è destinato fino al 31 dicembre 2018 ad alimentare il Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione del personale del settore del trasporto aereo, costituito ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291 e, per l'anno 2019, all'alimentazione del predetto Fondo nella misura del cinquanta per cento».
  3. Sono abrogati i commi 5 e 6 dell'articolo 13-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.

Capo III
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27.
(Disposizioni in materia di giochi)

  1. La ritenuta sulle vincite del gioco numerico a quota fissa denominato «10&lotto» e dei relativi giochi opzionali e complementari è fissata all'11 per cento a decorrere dal 1o luglio 2019. Resta ferma la ritenuta dell'8 per cento per tutti gli altri giochi numerici a quota fissa.
  2. Al comma 1051 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole «di 1,35 per gli apparecchi di cui alla lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera a)».
  3. Il rilascio dei nulla osta di distribuzione previsti dall'articolo 38, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ai produttori e agli importatori degli apparecchi e congegni da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è subordinato al versamento di un corrispettivo una tantum di 100 euro per ogni singolo apparecchio. Per il solo anno 2019, il corrispettivo una tantum previsto dall'articolo 24, comma 36, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è fissato in euro 200 per ogni singolo apparecchio.
  4. In considerazione della previsione di cui all'articolo 1, comma 569, lettera b), e articolo 1, comma 1098, di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'introduzione della tessera sanitaria prevista dall'articolo 9-quater del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, deve intendersi riferita agli apparecchi che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto.
  5. Per il solo anno 2019, i versamenti a titolo di prelievo erariale unico degli apparecchi e congegni da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dovuti a titolo di primo, secondo e terzo acconto relativi al sesto bimestre ai sensi dell'articolo 39, comma 13-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e dell'articolo 6 del decreto direttoriale 1 luglio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 luglio 2010, n. 169, sono maggiorati nella misura del 10 per cento ciascuno; il quarto versamento, dovuto a titolo di saldo, è ridotto dei versamenti effettuati a titolo di acconto, comprensivi delle dette maggiorazioni.
  6. Al fine di contrastare più efficacemente l'esercizio abusivo di giochi e scommesse offerti al pubblico e i fenomeni di disturbo da gioco d'azzardo patologico, all'articolo 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, le parole «con la reclusione da sei mesi a tre anni» ovunque ricorrono sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da venti a cinquanta mila euro»;
   b) le parole «Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato» dovunque compaiono sono sostituite dalle seguenti: «Agenzia delle dogane e dei monopoli»;
   c) è aggiunto il seguente comma: « 4-quater). L'Agenzia delle dogane e dei monopoli è tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto all'attività illegale di cui ai precedenti commi con l'obiettivo di determinare l'emersione della raccolta di gioco illegale.».

  7. All'articolo 110, comma 9, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo la lettera f-ter) è aggiunta la seguente: « f-quater) chiunque, sul territorio nazionale, produce, distribuisce o installa o comunque mette a disposizione, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli o associazioni di qualunque specie, apparecchi destinati, anche indirettamente, a qualunque forma di gioco, anche di natura promozionale, non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per ciascun apparecchio e con la chiusura dell'esercizio da trenta a sessanta giorni.».

Art. 28.
(Disposizioni finanziarie)

  1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 116,8 milioni per l'anno 2020 e di 356 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
  2. Agli oneri derivanti dagli articoli 12, commi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lettera b), numeri 2) e 3), e dal comma 1 del presente articolo, pari a 6.297 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, e dagli articoli 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 26 e 27, comma 5, valutati in 4.719,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 8.717,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.266,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.437,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.646,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.202,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.279,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.315,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.685,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 2.214,2 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028, si provvede:
   a) quanto a 6.527,9 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.594 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.535,2 milioni di euro per l'anno 2021 e 7.263 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
   b) quanto a 3.968 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.336 milioni di euro per l'anno 2020, a 8.684,0 milioni di euro per l'anno 2021, a 8.143,8 milioni di euro per l'anno 2022, a 6.394,1 milioni di euro per l'anno 2023, a 3.687,8 milioni di euro per l'anno 2024, a 3.027,9 milioni di euro per l'anno 2025, a 1.961,9 milioni di euro per l'anno 2026, a 2.439,6 milioni di euro per l'anno 2027 e a 1.936,6 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
   c) quanto a 520,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 497,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 505,3 milioni di euro per l'anno 2021, a 649,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 608,6 milioni di euro per l'anno 2023, a 870,7 milioni di euro per l'anno 2024, a 607,6 milioni di euro per l'anno 2025, a 709,4 milioni di euro per l'anno 2026, a 602,2 milioni di euro per l'anno 2027 e a 633,6 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto.

  3. Fermo restando il monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 257, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'INPS provvede, con cadenza mensile per il 2019 e trimestrale per gli anni seguenti, al monitoraggio del numero di domande per pensionamento relative alle misure di cui agli articoli 14, 15 e 16, inviando entro il 10 del mese successivo al periodo di monitoraggio, la rendicontazione dei relativi oneri anche a carattere prospettico al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze relativi alle domande accolte.
  4. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 257, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nel caso in cui emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto alle previsioni complessive di spesa del presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze assume tempestivamente le conseguenti iniziative ai sensi dell'articolo 17, commi 12, 12-bis, 12-ter, 12-quater e 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  5. Ai fini dell'immediata attuazione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
  6. Alle attività previste dal presente decreto, con esclusione di quanto stabilito ai sensi dell'articolo 12, le amministrazioni pubbliche interessate provvedono nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 29.
(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 1637-A/R – Modificazioni del Senato

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

  All'articolo 2:
   al comma 1, lettera a), dopo le parole: «il componente richiedente il beneficio deve essere» è inserita la seguente: «cumulativamente»;
   al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: «suo familiare» sono inserite le seguenti: «, come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30,»;
   dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  «1-bis. Ai fini dell'accoglimento della richiesta di cui all'articolo 5 e con specifico riferimento ai requisiti di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo nonché per comprovare la composizione del nucleo familiare, in deroga all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea devono produrre apposita certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall'autorità consolare italiana, in conformità a quanto disposto dall'articolo 3 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
  1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis non si applicano: a) nei confronti dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea aventi lo status di rifugiato politico; b) qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente; c) nei confronti di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea nei quali è oggettivamente impossibile acquisire le certificazioni di cui al comma 1-bis. A tal fine, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, è definito l'elenco dei Paesi nei quali non è possibile acquisire la documentazione necessaria per la compilazione della DSU ai fini ISEE, di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013»;
   il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Non ha diritto al Rdc il componente del nucleo familiare disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa»;
   al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e decurtato di 0,4 nei casi di cui al comma 3»;
   al comma 5, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; se la separazione o il divorzio sono avvenuti successivamente alla data del 1o settembre 2018, il cambio di residenza deve essere certificato da apposito verbale della polizia locale».

  All'articolo 3:
   al comma 7, le parole: «per ogni singolo componente il nucleo familiare maggiorenne, a decorrere dai termini di cui all'articolo 5» sono sostituite dalle seguenti: «per ogni singolo componente maggiorenne del nucleo familiare, con la decorrenza prevista dall'articolo 5»;
   al comma 15, le parole: «Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità con cui, mediante il monitoraggio delle spese effettuate sulla Carta Rdc» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità con cui, mediante il monitoraggio dei soli importi complessivamente spesi e prelevati sulla Carta Rdc».

  All'articolo 4:
   al comma 2, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «I componenti con disabilità possono manifestare la loro disponibilità al lavoro ed essere destinatari di offerte di lavoro alle condizioni, con le percentuali e con le tutele previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68»;
   al comma 4, le parole: «disponibilità al lavoro di persona tramite l'apposita piattaforma digitale» sono sostituite dalle seguenti: «disponibilità al lavoro tramite l'apposita piattaforma digitale» e le parole: «anche per il tramite degli istituti di patronato convenzionati, ovvero presso i centri per l'impiego,» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero con le modalità di cui all'articolo 19, comma 1, e all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150,»;
   al comma 7, al primo periodo, le parole: «leggi regionali» sono sostituite dalle seguenti: «provvedimenti regionali» e, al terzo periodo, le parole: «sentito l'ANPAL,» sono sostituite dalle seguenti: «sentita l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL)»;
   al comma 8, lettera b):
    al numero 1), dopo le parole: «quale supporto nella ricerca» è inserita la seguente: «attiva»;
    al numero 2), le parole: «svolgere ricerca attiva del lavoro, secondo le» sono sostituite dalle seguenti: «svolgere ricerca attiva del lavoro, verificando la presenza di nuove offerte di lavoro, secondo le ulteriori»;
   al comma 9:
    la lettera d) è sostituita dalla seguente:
   « d) esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti con disabilità, come definita ai fini dell'ISEE, non operano le previsioni di cui alle lettere b) e c) e, in deroga alle previsioni di cui alla lettera a) relative alle offerte successive alla prima, indipendentemente dal periodo di fruizione del beneficio, l'offerta è congrua se non eccede la distanza di cento chilometri dalla residenza del beneficiario»;
    dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
   « d-bis) esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti figli minori, anche qualora i genitori siano legalmente separati, non operano le previsioni di cui alla lettera c) e, in deroga alle previsioni di cui alle lettere a) e b), con esclusivo riferimento alla terza offerta, l'offerta è congrua se non eccede la distanza di duecentocinquanta chilometri dalla residenza del beneficiario. Le previsioni di cui alla presente lettera operano esclusivamente nei primi ventiquattro mesi dall'inizio della fruizione del beneficio, anche in caso di rinnovo dello stesso»;
   dopo il comma 9 è inserito il seguente:
  «9-bis. All'articolo 25, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 150 del 2015 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, ovvero, per i beneficiari di Reddito di cittadinanza, superiore di almeno il 10 per cento rispetto al beneficio massimo fruibile da un solo individuo, inclusivo della componente ad integrazione del reddito dei nuclei residenti in abitazione in locazione”»;
   al comma 15:
    al primo periodo, le parole: «In coerenza con il profilo professionale del beneficiario, con le competenze acquisite» sono sostituite dalle seguenti: «In coerenza con le competenze professionali del beneficiario e con quelle acquisite» e le parole: «non superiore al numero di otto ore settimanali» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore al numero di otto ore settimanali, aumentabili fino ad un numero massimo di sedici ore complessive settimanali con il consenso di entrambe le parti»;
    è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli oneri derivanti dalle assicurazioni INAIL e per responsabilità civile dei beneficiari del Rdc partecipanti ai progetti a titolarità dei comuni sono a carico della misura del Rdc.»;
   dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti:
  «15-bis. I centri per l'impiego, le agenzie per il lavoro e gli enti di formazione registrano nelle piattaforme digitali di cui all'articolo 6, comma 1, le competenze acquisite dal beneficiario in ambito formale, non formale ed informale di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 20 luglio 2015.
  15-ter. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 15-bis si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

  All'articolo 5:
   al comma 1:
    dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: «Le richieste della Pensione di cittadinanza possono essere presentate presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, e valutate come al numero 8 della tabella D allegata al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;
    al quarto periodo, le parole: «sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,» sono sostituite dalle seguenti: «sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Garante per la protezione dei dati personali,»;
   al comma 2:
    al primo periodo, dopo le parole: «Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali» sono inserite le seguenti: «, sentito il Garante per la protezione dei dati personali,»;
    il secondo periodo è sostituito dal seguente: «In sede di prima applicazione e nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, al fine di favorire la conoscibilità della nuova misura, l'INPS è autorizzato ad inviare comunicazioni informative sul Rdc ai nuclei familiari che, a seguito dell'attestazione dell'ISEE, presentino valori dell'indicatore e di sue componenti compatibili con quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).»;
   al comma 3:
    al secondo periodo, le parole: «sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni collegate» sono sostituite dalle seguenti: «sulla base delle informazioni pertinenti disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni titolari dei dati»;
    al terzo periodo, le parole: «le informazioni rilevanti ai fini della concessione» sono sostituite dalle seguenti: «le informazioni necessarie ai fini della concessione»;
    dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Con provvedimento dell'INPS, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite, ove non già disciplinate, la tipologia dei dati, le modalità di acquisizione e le misure a tutela degli interessati.»;
   al comma 6:
    al sesto periodo, le parole: «Al fine di contrastare fenomeni di ludopatia,» sono sostituite dalle seguenti: «Al fine di prevenire e contrastare fenomeni di impoverimento e l'insorgenza dei disturbi da gioco d'azzardo (DGA)»;
    il settimo periodo è sostituito dal seguente: «Le informazioni sulle movimentazioni sulla Carta Rdc, prive dei dati identificativi dei beneficiari, possono essere utilizzate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a fini statistici e di ricerca scientifica».

  All'articolo 6:
   il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Al fine di consentire l'attivazione e la gestione dei Patti per il lavoro e dei Patti per l'inclusione sociale, assicurando il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, nonché per finalità di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo del programma del Rdc, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Sistema informativo del Reddito di cittadinanza. Nell'ambito del Sistema informativo operano due apposite piattaforme digitali dedicate al Rdc, una presso l'ANPAL, per il coordinamento dei centri per l'impiego, e l'altra presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il coordinamento dei comuni, in forma singola o associata. Le piattaforme rappresentano strumenti per rendere disponibili le informazioni alle amministrazioni centrali e ai servizi territoriali coinvolti, nel rispetto dei princìpi di minimizzazione, integrità e riservatezza dei dati personali. A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti l'ANPAL e il Garante per la protezione dei dati personali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è predisposto un piano tecnico di attivazione e interoperabilità delle piattaforme e sono individuati misure appropriate e specifiche a tutela degli interessati, nonché modalità di accesso selettivo alle informazioni necessarie per il perseguimento delle specifiche finalità e adeguati tempi di conservazione dei dati»;
   al comma 3:
    al primo periodo, le parole: «l'INPS mette a disposizione delle piattaforme di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «l'INPS mette a disposizione del sistema informativo di cui al comma 1, secondo termini e modalità definiti con il decreto di cui al medesimo comma 1,» e le parole: «e ogni altra informazione relativa ai beneficiari del Rdc funzionale alla attuazione della misura, incluse quelle di cui all'articolo 4, comma 5, e altre utili alla profilazione occupazionale» sono sostituite dalle seguenti: «e ogni altra informazione relativa ai beneficiari del Rdc necessaria alla attuazione della misura, incluse quelle di cui all'articolo 4, comma 5, e alla profilazione occupazionale»;
    al secondo periodo, le parole: «Le piattaforme presso l'ANPAL e presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali condividono, rispettivamente, con i centri per l'impiego e con i comuni,» sono sostituite dalle seguenti: «Mediante le piattaforme presso l'ANPAL e presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono rese disponibili, rispettivamente, ai centri per l'impiego e ai comuni»;
   al comma 4:
    all'alinea, primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: «, secondo termini e modalità definiti con il decreto di cui al comma 1»;
    all'alinea, secondo periodo, le parole: «alle piattaforme» sono sostituite dalle seguenti: «mediante le piattaforme»;
    alla lettera c), le parole: «di dar luogo a sanzioni» sono sostituite dalle seguenti: «di dar luogo alle sanzioni di cui all'articolo 7» e le parole: «per essere messe a disposizione dell'INPS che le irroga» sono sostituite dalle seguenti: «per essere messe a disposizione dell'INPS ai fini dell'irrogazione delle suddette sanzioni»;
    la lettera f) è sostituita dalla seguente:
   « f) ogni altra informazione, individuata con il decreto di cui al comma 1, necessaria a monitorare l'attuazione dei Patti per il lavoro e dei Patti per l'inclusione sociale, incluse le informazioni rilevanti riferite ai componenti il nucleo beneficiario in esito alla valutazione multidimensionale di cui all'articolo 4, comma 11, anche ai fini di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 4, comma 14»;
   al comma 5:
    all'alinea, primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: «, secondo termini e modalità definiti con il decreto di cui al comma 1»;
    alla lettera b), le parole: «condivisione tra i comuni e i centri per l'impiego» sono sostituite dalle seguenti: «comunicazione da parte dei comuni ai centri per l'impiego»;
    alla lettera d), le parole: «condivisione delle informazioni» sono sostituite dalle seguenti: «messa a disposizione delle informazioni»;
   il comma 6 è sostituito dal seguente:
  «6. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, può stipulare convenzioni con la Guardia di finanza, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per le attività di controllo nei confronti dei beneficiari del Rdc, nonché per il monitoraggio delle attività degli enti di formazione di cui all'articolo 8, comma 2. Per le suddette finalità ispettive, la Guardia di finanza accede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al Sistema informativo di cui al comma 1»;
   dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:
  «8-bis. Al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, come modificato dall'articolo 35 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e dall'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 7, il comma 2-ter è abrogato;
   b) all'articolo 10, comma 3, le parole: “la mancanza di almeno uno dei requisiti” sono sostituite dalle seguenti: “la mancanza del requisito” e le parole: “e comma 2-ter” sono soppresse.

  8-ter. Il comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, è abrogato».

  All'articolo 7:
   al comma 3, le parole: «per quello previsto dall'articolo 640-bis del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «per quelli previsti dagli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640-bis del codice penale, nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo»;
   al comma 5, la lettera h) è sostituita dalla seguente:
   « h) viene trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa in assenza delle comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, ovvero altre attività di lavoro autonomo o di impresa, in assenza delle comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 9»;
   al comma 10:
    al primo periodo, le parole: «è effettuato dall'INPS» sono sostituite dalle seguenti: «sono effettuati dall'INPS»;
    al secondo periodo, le parole da: «sono riversate» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «sono riversati dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per il reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 12, comma 1»;
   al comma 12, le parole: «entro e non oltre cinque giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento da sanzionare» sono sostituite dalle seguenti: «entro dieci giorni lavorativi dall'accertamento dell'evento da sanzionare»;
   al comma 13, dopo le parole: «la mancata comunicazione» sono inserite le seguenti: «dell'accertamento»;
   dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti:

  «15-bis. All'articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “o di lavoratori beneficiari del Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4”.
  15-ter. Al fine di consentire un efficace svolgimento dell'attività di vigilanza sulla sussistenza di circostanze che comportino la decadenza o la riduzione del beneficio nonché su altri fenomeni di violazione in materia di lavoro e legislazione sociale, tenuto conto di quanto disposto dagli articoli 6, comma 3, e 11, comma 5, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, dando piena attuazione al trasferimento delle funzioni ispettive all'Ispettorato nazionale del lavoro, il personale dirigenziale e ispettivo del medesimo Ispettorato ha accesso a tutte le informazioni e le banche dati, sia in forma analitica che aggregata, trattate dall'INPS, già a disposizione del personale ispettivo dipendente dal medesimo Istituto e, in ogni caso, alle informazioni e alle banche dati individuate nell'allegato A al presente decreto, integrabile con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Con provvedimento del direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti l'INPS e il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati le categorie di dati, le modalità di accesso, da effettuare anche mediante cooperazione applicativa, le misure a tutela degli interessati e i tempi di conservazione dei dati».

  Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:
  «Art. 7-bis.(Sanzioni in materia di infedele asseverazione o visto di conformità) – 1. All'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
   “a) ai soggetti indicati nell'articolo 35 che rilasciano il visto di conformità, ovvero l'asseverazione, infedele si applica la sanzione amministrativa da euro 258 ad euro 2.582. Se il visto infedele è relativo alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, non si applica la sanzione di cui al periodo precedente e i soggetti di cui all'articolo 35 sono tenuti al pagamento di una somma pari al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. Costituiscono titolo per la riscossione mediante ruolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le comunicazioni con le quali sono richieste le somme di cui al periodo precedente. Eventuali controversie sono devolute alla giurisdizione tributaria. Sempreché l'infedeltà del visto non sia già stata contestata con la comunicazione di cui all'articolo 26, comma 3-ter, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, il Centro di assistenza fiscale o il professionista può trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente, ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, può trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui contenuto è definito con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. In tal caso la somma dovuta è ridotta ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. La violazione è punibile in caso di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni, di cui all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e in caso di controllo ai sensi degli articoli 36-ter e seguenti del medesimo decreto, nonché in caso di liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni e in caso di controllo di cui agli articoli 54 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La violazione è punibile a condizione che non trovi applicazione l'articolo 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione, per un periodo da uno a tre anni. In caso di ripetute violazioni commesse successivamente al periodo di sospensione, è disposta l'inibizione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione. Si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione. Le sanzioni di cui al presente comma non sono oggetto della maggiorazione prevista dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”;
   b) le lettere a-bis) e a-ter) sono abrogate.

  2. All'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, il comma 3 è sostituito dal seguente:
  “3. Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, anche con modifiche, effettuata mediante CAF o professionista, il controllo formale è effettuato nei confronti del CAF o del professionista, anche con riferimento ai dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata fermo restando a carico del contribuente il pagamento delle maggiori imposte e degli interessi. Il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni è effettuato nei confronti del contribuente”».

  All'articolo 8:
   al comma 1:
    al primo periodo, le parole: «piattaforma digitale dedicata al Rdc nell'ambito del SIUPL» sono sostituite dalle seguenti: «piattaforma digitale dedicata al Rdc presso l'ANPAL», dopo le parole: «pieno e indeterminato» sono inserite le seguenti: «, anche mediante contratto di apprendistato,» e le parole da: «e quello già goduto» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «e le mensilità già godute dal beneficiario stesso e, comunque, per un importo non superiore a 780 euro mensili e per un periodo non inferiore a 5 mensilità»;
    al quarto periodo, dopo le parole: «licenziamento del beneficiario di Rdc» sono inserite le seguenti: «effettuato nei trentasei mesi successivi all'assunzione»;
   al comma 2:
    al primo periodo, le parole: «leggi regionali» sono sostituite dalle seguenti: «provvedimenti regionali»;
    dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il Patto di formazione può essere altresì stipulato dai fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, attraverso specifici avvisi pubblici previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.»;
    al sesto periodo, dopo le parole: «licenziamento del beneficiario del Rdc» sono inserite le seguenti: «effettuato nei trentasei mesi successivi all'assunzione»;
    l'ultimo periodo è soppresso;
   al comma 5, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Le medesime agevolazioni non spettano ai datori di lavoro che non siano in regola con gli obblighi di assunzione previsti dall'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva l'ipotesi di assunzione di beneficiario di Reddito di cittadinanza iscritto alle liste di cui alla medesima legge».

  All'articolo 9:
   al comma 4, le parole: «il SIUPL fornisce immediata comunicazione» sono sostituite dalle seguenti: «il Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro fornisce immediata comunicazione»;
   dopo il comma 6 è inserito il seguente:
  «6-bis. Al fine di consentire all'Istituto nazionale di statistica di procedere all'effettuazione delle rilevazioni e delle previsioni statistiche di cui al comma 6 e di ogni altra che si renda necessaria, anche a supporto delle attività di monitoraggio previste dal presente decreto, al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
   “b) forniscono al Sistema statistico nazionale i dati informativi, anche in forma individuale, relativi all'amministrazione o all'ente di appartenenza, ovvero da questi detenuti in ragione della propria attività istituzionale o raccolti per finalità statistiche, necessari per i trattamenti statistici previsti dal programma statistico nazionale. Previa richiesta in cui siano esplicitate le finalità perseguite, gli uffici di statistica forniscono al Sistema statistico nazionale i dati raccolti per finalità statistiche, anche in forma individuale, necessari per i trattamenti statistici strumentali al perseguimento delle finalità istituzionali del soggetto richiedente”;
   b) all'articolo 6, il comma 4 è sostituito dal seguente:
  “4. La comunicazione dei dati di cui alla lettera b) del comma 1 è effettuata fatte salve le riserve previste dalla legge”».

  Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:
  «Art. 9-bis. – (Disposizioni in materia di istituti di patronato) – 1. Al fine di garantire un servizio di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro, alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2, comma 1, lettera b), le parole: “almeno otto Paesi stranieri” sono sostituite dalle seguenti: “almeno quattro Paesi stranieri”;
   b) all'articolo 16, comma 2, lettera c-bis), le parole: “inferiore all'1,5 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “inferiore allo 0,75 per cento”;
   c) all'articolo 16, comma 2, lettera c-ter), le parole: “almeno otto Stati stranieri” sono sostituite dalle seguenti: “almeno quattro Paesi stranieri”».

  All'articolo 10:
   al comma 1, le parole: «pubblicato sul sito internet istituzionale» sono sostituite dalle seguenti: «pubblicato nel sito internet istituzionale del medesimo Ministero»;
   al comma 2, dopo le parole: «il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede» sono inserite le seguenti: «, anche avvalendosi dell'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP),».

  All'articolo 11:
   al comma 2, lettera d):
    il numero 1) è sostituito dal seguente:
   «1) al comma 2, quarto periodo, le parole: “Con provvedimento congiunto del Direttore dell'INPS e del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali” sono sostituite dalle seguenti: “Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti l'INPS, l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali”»;
    il numero 2) è sostituito dal seguente:
   «2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  “2-bis. Resta ferma la possibilità di presentare la DSU nella modalità non precompilata. In tal caso, in sede di attestazione dell'ISEE, sono riportate le eventuali omissioni o difformità riscontrate nei dati dichiarati rispetto alle informazioni disponibili di cui al comma 1, incluse eventuali difformità su saldi e giacenze medie del patrimonio mobiliare, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 2”»;
    dopo il numero 2) è inserito il seguente:
  «2-bis) al comma 3, le parole: “con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di quanto previsto nel provvedimento di cui al comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “con il medesimo decreto di cui al comma 2”»;
   al comma 2, lettera e), numero 2), le parole: «del decreto legislativo n. 147 del 2017» sono soppresse.

  Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:
  «Art. 11-bis. – (Modifiche all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388) – 1. Al comma 1 dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, dopo le parole: “formazione professionale continua” sono inserite le seguenti: “e dei percorsi formativi o di riqualificazione professionale per soggetti disoccupati o inoccupati”;
   b) il quinto periodo è sostituito dal seguente: “I fondi possono finanziare in tutto o in parte: 1) piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati tra le parti sociali; 2) eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti piani concordate tra le parti; 3) piani di formazione o di riqualificazione professionale previsti dal Patto di formazione di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4”».

  All'articolo 12:
   al comma 3, dopo la parola: «professionale» sono inserite le seguenti: «previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»;
   al comma 6, le parole: «della dotazione organica dell'INPS a decorrere dall'anno 2019, è autorizzata una spesa» sono sostituite dalle seguenti: «della dotazione organica dell'INPS, a decorrere dall'anno 2019 è autorizzata la spesa»;
   dopo il comma 7 è inserito il seguente:
  «7-bis. Al fine di dare piena attuazione ai nuovi e maggiori compiti attribuiti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per effetto della revisione delle tariffe dei premi e dei contributi assicurativi, della disciplina dell'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico e del regime delle prestazioni economiche, socio-sanitarie e di reinserimento lavorativo a favore delle persone con disabilità da lavoro, sono autorizzate, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, assunzioni di personale presso il predetto Istituto nel limite di spesa di euro 5.695.723 per l'anno 2020 e di euro 5.549.500 annui a decorrere dall'anno 2021, da effettuare secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n. 145»;
   al comma 8, lettera a), le parole: «al comma 255, le parole “Fondo per il reddito di cittadinanza”» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 255 e 258, le parole: “Fondo per il reddito di cittadinanza”, ovunque ricorrono,»;
   al comma 9, al primo periodo, le parole: «alla concessione» sono sostituite dalle seguenti: «all'atto della concessione», al secondo periodo, le parole: «nel programma» sono sostituite dalle seguenti: «del Rdc» e, al quarto periodo, le parole: «di cui al secondo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al terzo periodo»;
   al comma 10, le parole da: «, il raggiungimento» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «che l'ammontare degli accantonamenti disposti ai sensi del comma 9 ha raggiunto il 90 per cento delle risorse disponibili ai sensi del comma 1».

  All'articolo 13, comma 1, le parole: «fatta salva» sono sostituite dalle seguenti: «fatti salvi».

  All'articolo 14:
   dopo il comma 7 è inserito il seguente:
  «7-bis. Al fine di fronteggiare gli effetti della pensione quota 100 sul sistema scolastico e di garantire lo svolgimento dell'attività didattica, nel primo dei concorsi di cui all'articolo 17, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, bandito successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le graduatorie di merito sono predisposte attribuendo ai titoli posseduti un punteggio fino al 40 per cento di quello complessivo. Tra i titoli valutabili è particolarmente valorizzato il servizio svolto presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, al quale è attribuito un punteggio fino al 50 per cento del punteggio attribuibile ai titoli»;
   dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:
  «10-bis. Al fine di far fronte alle gravi scoperture di organico degli uffici giudiziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione di cui al presente articolo e di assicurare la funzionalità dei medesimi uffici, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e comunque per l'anno 2019, il reclutamento del personale dell'amministrazione giudiziaria, fermo quanto previsto dal comma 307 dell'articolo 1 della medesima legge, è autorizzato anche in deroga all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  10-ter. I concorsi pubblici per il reclutamento del personale di cui al comma 10-bis possono essere espletati nelle forme del concorso unico di cui all'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in deroga alle disposizioni dei commi 4 e 4-bis dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mediante richiesta al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne assicura priorità di svolgimento e con modalità semplificate, anche in deroga alla disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, per quanto concerne in particolare:
   a) la nomina e la composizione della commissione, prevedendo la costituzione di sottocommissioni anche per le prove scritte ed il superamento dei requisiti previsti per la nomina dei componenti, nonché stabilendo che a ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a 250;
   b) la tipologia e le modalità di svolgimento delle prove d'esame, prevedendo:
    1) la facoltà di far precedere le prove d'esame da una prova preselettiva, qualora le domande di partecipazione al concorso siano in numero superiore a tre volte il numero dei posti banditi;
    2) la possibilità di espletare prove preselettive consistenti nella risoluzione di quesiti a risposta multipla, gestite con l'ausilio di società specializzate e con possibilità di predisposizione dei quesiti da parte di qualificati istituti pubblici e privati;
    3) forme semplificate di svolgimento delle prove scritte, anche concentrando le medesime in un'unica prova sulle materie previste dal bando, eventualmente mediante il ricorso a domande a risposta a scelta multipla;
    4) per i profili tecnici, l'espletamento di prove pratiche in aggiunta a quelle scritte, ovvero in sostituzione delle medesime;
    5) lo svolgimento delle prove di cui ai numeri da 1) a 3) e la correzione delle medesime prove anche mediante l'ausilio di sistemi informatici e/o telematici;
    6) la valutazione dei titoli solo dopo lo svolgimento delle prove orali nei casi di assunzione per determinati profili mediante concorso per titoli ed esami;
    7) l'attribuzione singolarmente o per categoria di titoli di un punteggio fisso stabilito dal bando, con la previsione che il totale dei punteggi per titoli non può essere superiore ad un terzo del punteggio complessivo attribuibile;
   c) la formazione delle graduatorie, stabilendo che i candidati appartenenti a categorie previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, che hanno conseguito l'idoneità, vengano inclusi nella graduatoria tra i vincitori, nel rispetto dei limiti di riserva previsti dalla normativa vigente, purché risultino iscritti negli appositi elenchi istituiti ai sensi dell'articolo 8 della medesima legge e risultino disoccupati al momento della formazione della graduatoria stessa.

  10-quater. Quando si procede all'assunzione di profili professionali del personale dell'amministrazione giudiziaria mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento a norma dell'articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la stessa amministrazione può indicare, anche con riferimento alle procedure assunzionali già autorizzate, l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo a valere sulle graduatorie delle predette liste di collocamento in favore di soggetti che hanno maturato i titoli di preferenza di cui all'articolo 50, commi 1-quater e 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
  10-quinquies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 10-ter e 10-quater non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  10-sexies. Per le medesime finalità di cui al comma 10-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il Ministero della giustizia è autorizzato, dal 15 luglio 2019, ad effettuare assunzioni di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, nel limite di 1.300 unità di II e III Area, avvalendosi delle facoltà assunzionali ordinarie per l'anno 2019.
  10-septies. Ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento e di fabbisogno della disposizione di cui al comma 10-sexies, il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di 8,32 milioni di euro per l'anno 2019».

  Dopo l’articolo 14 sono inseriti i seguenti:
  «Art. 14-bis.(Disciplina delle capacità assunzionali delle regioni e degli enti locali) – 1. All'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 5, quinto periodo, le parole: “tre anni” sono sostituite dalle seguenti: “cinque anni” e le parole: “al triennio precedente” sono sostituite dalle seguenti: “al quinquennio precedente”;
   b) dopo il comma 5-quinquies sono inseriti i seguenti:
  “5-sexies. Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over.
  5-septies. I vincitori dei concorsi banditi dalle regioni e dagli enti locali, anche se sprovvisti di articolazione territoriale, sono tenuti a permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi”.
  2. Le previsioni di cui alla lettera a) del comma 1 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

  Art. 14-ter. – (Utilizzo delle graduatorie concorsuali per l'accesso al pubblico impiego) – 1. All'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: “a concorso” sono aggiunte le seguenti: “nonché di quelli che si rendono disponibili, entro i limiti di efficacia temporale delle graduatorie medesime, fermo restando il numero dei posti banditi e nel rispetto dell'ordine di merito, in conseguenza della mancata costituzione o dell'avvenuta estinzione del rapporto di lavoro con i candidati dichiarati vincitori”.
  2. All'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo la parola: “scolastico” sono inserite le seguenti: “ed educativo, anche degli enti locali”».

  Dopo l’articolo 18 è inserito il seguente:
  «Art. 18-bis. – (Sospensione dei trattamenti previdenziali) – 1. Ai soggetti condannati a pena detentiva con sentenza passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 2, comma 58, della legge 28 giugno 2012, n. 92, nonché per ogni altro delitto per il quale sia stata irrogata, in via definitiva, una pena non inferiore a due anni di reclusione, che si siano volontariamente sottratti all'esecuzione della pena, è sospeso il pagamento dei trattamenti previdenziali di vecchiaia e anticipati erogati dagli enti di previdenza obbligatoria. La medesima sospensione si applica anche nei confronti dei soggetti evasi, o per i quali sia stato dichiarato lo stato di latitanza ai sensi degli articoli 295 e 296 del codice di procedura penale.
  2. I provvedimenti di sospensione di cui al comma 1 sono adottati con effetto non retroattivo dal giudice che ha emesso la dichiarazione dello stato di latitanza prevista dall'articolo 295 del codice di procedura penale ovvero dal giudice dell'esecuzione su richiesta del pubblico ministero che ha emesso l'ordine di esecuzione di cui all'articolo 656 del codice di procedura penale al quale il condannato si è volontariamente sottratto, anche per le dichiarazioni pronunciate o per gli ordini di carcerazione emessi prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  3. Ai fini della loro immediata esecuzione, i provvedimenti di sospensione di cui ai commi 1 e 2 sono comunicati dal pubblico ministero, entro il termine di quindici giorni dalla loro adozione, all'ente gestore dei rapporti previdenziali e assistenziali facenti capo al soggetto latitante.
  4. La sospensione della prestazione previdenziale può essere revocata dall'autorità giudiziaria che l'ha disposta, previo accertamento del venir meno delle condizioni che l'hanno determinata. Ai fini del ripristino dell'erogazione degli importi dovuti, l'interessato deve presentare domanda al competente ente previdenziale allegando ad essa la copia autentica del provvedimento giudiziario di revoca della sospensione della prestazione. Il diritto al ripristino dell'erogazione delle prestazioni previdenziali decorre dalla data di presentazione della domanda e della prescritta documentazione all'ente previdenziale e non ha effetto retroattivo sugli importi maturati durante il periodo di sospensione.
  5. Le risorse derivanti dai provvedimenti di sospensione di cui al comma 1 sono versate annualmente dagli enti interessati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai capitoli di spesa corrispondenti al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e agli interventi in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206».

  All'articolo 20:
   al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «Il versamento dell'onere» sono inserite le seguenti: «per il riscatto di cui al comma 1» e le parole: «massimo 60» sono sostituite dalle seguenti: «un massimo di 120»;
   dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
  «6-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 1,3 milioni di euro per l'anno 2024, di 17,6 milioni di euro per l'anno 2025, di 31,8 milioni di euro per l'anno 2026, di 26,9 milioni di euro per l'anno 2027 e di 22 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
  6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5, valutati in 8 milioni di euro per l'anno 2019, in 16,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 24,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e in 8,5 milioni di euro per l'anno 2024, e dal comma 6-bis, pari a 1,3 milioni di euro per l'anno 2024, a 17,6 milioni di euro per l'anno 2025, a 31,8 milioni di euro per l'anno 2026, a 26,9 milioni di euro per l'anno 2027 e a 22 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede:
   a) quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2019, a 15,3 milioni di euro per l'anno 2020, a 22 milioni di euro per l'anno 2021, a 19,6 milioni di euro per l'anno 2022 e a 17,1 milioni di euro per l'anno 2023, mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
   b) quanto a 0,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 2,4 milioni di euro per l'anno 2021, a 4,8 milioni di euro per l'anno 2022, a 7,3 milioni di euro per l'anno 2023, a 9,8 milioni di euro per l'anno 2024, a 17,6 milioni di euro per l'anno 2025, a 31,8 milioni di euro per l'anno 2026, a 26,9 milioni di euro per l'anno 2027 e a 22 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 5».

  All'articolo 21, comma 1, le parole: «legge 18 agosto 1995» sono sostituite dalle seguenti: «legge 8 agosto 1995».

  All'articolo 22, comma 6, ultimo periodo, dopo le parole: «tra le competenze del Fondo» sono inserite le seguenti: «di solidarietà».

  All'articolo 23:
   al comma 1, dopo le parole: «i lavoratori» sono inserite le seguenti: «dipendenti delle amministrazioni pubbliche»;
   al comma 2, dopo le parole: «che accedono» sono inserite le seguenti: «, o che hanno avuto accesso prima della data di entrata in vigore del presente decreto,»;
   al comma 3, primo periodo, le parole: «50 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «75 milioni»;
   al comma 5, primo periodo, le parole: «30.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «45.000 euro».

  All'articolo 25:
   al comma 1, lettera f), capoverso 11, le parole: «della medesima spesa» sono sostituite dalle seguenti: «della spesa» e le parole: «dei rispettivi enti previdenziali» sono sostituite dalle seguenti: «dei rispettivi Istituti»;
   al comma 2, le parole: «come individuati nelle disposizioni del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «come individuati ai sensi delle disposizioni del presente articolo».

  Dopo l'articolo 25 sono inseriti i seguenti:
  «Art. 25-bis. – (Disposizioni contrattuali per il personale addetto alle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni) – 1. All'articolo 9, comma 5, della legge 7 giugno 2000, n. 150, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Ai giornalisti in servizio presso gli uffici stampa delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in via transitoria, sino alla definizione di una specifica disciplina da parte di tali enti in sede di contrattazione collettiva, continua ad applicarsi la disciplina riconosciuta dai singoli ordinamenti”.

  Art. 25-ter.(Trasparenza in materia di trattamenti pensionistici) – 1. Gli enti erogatori di trattamenti pensionistici hanno l'obbligo di fornire a tutti i soggetti percettori di tali trattamenti precisa e puntuale informazione circa eventuali trattenute relative alle quote associative sindacali.
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
  3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

  Nel capo II, dopo l'articolo 26 sono aggiunti i seguenti:
  «Art. 26-bis. – (Proroga della cassa integrazione guadagni straordinaria) – 1. All'articolo 22-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: “Per gli anni 2018 e 2019” sono sostituite dalle seguenti: “Per gli anni 2018, 2019 e 2020” e le parole: “entro il limite massimo complessivo di spesa di 100 milioni di euro per ciascuno dei medesimi anni” sono sostituite dalle seguenti: “entro il limite complessivo di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2018, di 180 milioni di euro per l'anno 2019 e di 50 milioni di euro per l'anno 2020”;
   b) al comma 3, le parole: “All'onere derivante dai commi 1 e 2, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019” sono sostituite dalle seguenti: “All'onere derivante dai commi 1 e 2, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2018, a 180 milioni di euro per l'anno 2019 e a 50 milioni di euro per l'anno 2020”.

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

  Art. 26-ter. – (Acconti di cassa integrazione guadagni straordinaria in favore di aziende operanti in aeree di crisi complessa) – 1. All'articolo 22-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  “1-bis. In presenza di piani pluriennali di riorganizzazione già oggetto di specifico accordo stipulato in sede ministeriale ai sensi dei comma 1, che coinvolgono imprese operanti in più regioni con un organico superiore a 500 unità lavorative con gravi ricadute occupazionali concentrate nelle aree di crisi complessa, conseguenti alle difficoltà di implementazione delle azioni di riorganizzazione e di accesso alle fonti di finanziamento, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, valutate le problematiche di ordine occupazionale e la necessità di successive verifiche per accertare tutti i requisiti di cui al medesimo comma 1, sulla base della preventiva istruttoria da parte degli uffici competenti, può autorizzare acconti per sei mensilità di integrazione salariale straordinaria, al fine di garantire la continuità del sostegno al reddito dei lavoratori sospesi. Le mensilità di integrazione salariale straordinaria, erogate dall'INPS, sono computate nell'ambito delle mensilità autorizzabili ai sensi del comma 1, a valere sulle risorse finanziarie di cui al comma 3. Qualora sia rigettata l'istanza ai sensi del comma 1, si applica l'articolo 1-bis del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172”.

  Art. 26-quater. – (Modifica all'articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148) – 1. All'articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 6-bis è inserito il seguente:
  “6-ter. Per i trattamenti di integrazione salariale in deroga di cui al comma 6-bis, in caso di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, il datore di lavoro è obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall'Istituto, entro lo stesso termine previsto dal comma 6-bis per il conguaglio o la richiesta di rimborso. Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente”.
  2. Per i trattamenti conclusi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, il termine di sei mesi di cui al comma 6-ter dell'articolo 44 del decreto legislativo n. 148 del 2015, introdotto dal comma 1 del presente articolo, decorre da tale data.

  Art. 26-quinquies. – (Trattamento pensionistico del personale dell'ENAV) – 1. Tutti i lavoratori appartenenti ai profili professionali di cui all'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 248, per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiunti limiti di età, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2013, n. 157, conseguono il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia al raggiungimento del requisito anagrafico di sessanta anni, con la decorrenza di cui all'articolo 1, comma 5, lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia.
  2. Al comma 2 dell'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2013, n. 157, le parole: “e ai lavoratori appartenenti ai profili professionali di cui all'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 248” sono soppresse.
  3. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 149, è abrogato.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 97.000 euro per l'anno 2019, in 244.000 euro per l'anno 2020, in 509.000 euro per l'anno 2021, in 702.000 euro per l'anno 2022, in 994.000 euro per l'anno 2023, in 1.153.000 euro per l'anno 2024, in 2.364.000 euro per l'anno 2025, in 4.262.000 euro per l'anno 2026, in 6.643.000 euro per l'anno 2027 e in 9.549.000 euro a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  Art. 26-sexies. – (Misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center) – 1. A valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si provvede, nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2019, al finanziamento delle misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center, previste dall'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150».

  All'articolo 27:
   al comma 4, le parole: «comma 569, lettera b), e articolo 1, comma 1098, di cui alla legge» sono sostituite dalle seguenti: «commi 569, lettera b), e 1098, della legge»;
   al comma 6, lettera a), le parole: «da venti a cinquanta mila euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 20.000 a 50.000 euro».

  All'articolo 28:
   al comma 2, alinea, la parola: «23,» è soppressa;
   al comma 3, le parole: «la rendicontazione dei relativi oneri anche a carattere prospettico» sono soppresse e la parola: «relativi» è sostituita dalle seguenti: «, la rendicontazione degli oneri, anche a carattere prospettico, relativi».

  È aggiunto, in fine, il seguente allegato:

«Allegato A
(articolo 7, comma 15-ter)

  Dati anagrafici aziende/datori di lavoro
  Dati contenuti nel “Fascicolo elettronico aziendale”
  Retribuzioni imponibili annuali, ai fini contributivi, per azienda e per categorie di aziende
  Dati anagrafici, contributivi e retributivi dei soggetti iscritti alla “Gestione separata”
  Dati anagrafici, contributivi e retributivi dei soggetti iscritti alla “Gestione autonoma artigiani”
  Dati anagrafici, contributivi e retributivi dei soggetti iscritti alla “Gestione commercianti”
  Dati anagrafici, contributivi e retributivi dei soggetti iscritti alla “Gestione agricoltura”
  Dati anagrafici dei datori di lavoro beneficiari di interventi di CIG (cassa integrazione guadagni) ordinaria e straordinaria, di mobilità, di contratti di solidarietà
  Dati relativi alle procedure DM10, EMENS, UNIEMENS
  Dati anagrafici dei lavoratori beneficiari di interventi di CIG (cassa integrazione guadagni) ordinaria e straordinaria, di mobilità, di contratti di solidarietà, di prestazioni previdenziali per malattia, maternità e assegni familiari, di prestazioni di sostegno al reddito».

A.C. 1637-A/R – Modificazioni delle Commissioni

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI

  All'articolo 1:
   al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La Pensione di cittadinanza può essere concessa anche nei casi in cui il componente o i componenti del nucleo familiare di età pari o superiore a 67 anni, adeguata agli incrementi della speranza di vita di cui al citato articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, convivano esclusivamente con una o più persone in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite dall'allegato 3 al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, di età inferiore al predetto requisito anagrafico».

  All'articolo 2:
   al comma 1, lettera a), dopo le parole: «il componente richiedente il beneficio deve essere» è inserita la seguente: «cumulativamente»;
   al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: «suo familiare» sono inserite le seguenti: «, come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30,»;
   al comma 1, lettera b):
    al numero 1) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013»;
    al numero 2), dopo le parole: «un valore del patrimonio immobiliare,» sono inserite le seguenti: «in Italia e all'estero,»;
    al numero 3), le parole: «euro 5.000 per ogni componente con disabilità, come definita» sono sostituite dalle seguenti: «euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite»;
   al comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
   « c-bis) per il richiedente il beneficio, la mancata sottoposizione a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché la mancanza di condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3»;
   dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  «1-bis. Ai fini dell'accoglimento della richiesta di cui all'articolo 5 e con specifico riferimento ai requisiti di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo nonché per comprovare la composizione del nucleo familiare, in deroga all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea devono produrre apposita certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall'autorità consolare italiana, in conformità a quanto disposto dall'articolo 3 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
  1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis non si applicano: a) nei confronti dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea aventi lo status di rifugiato politico; b) qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente; c) nei confronti di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea nei quali è oggettivamente impossibile acquisire le certificazioni di cui al comma 1-bis. A tal fine, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, è definito l'elenco dei Paesi nei quali non è possibile acquisire la documentazione necessaria per la compilazione della DSU ai fini ISEE, di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013»;
   il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Non ha diritto al Rdc il componente del nucleo familiare disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa»;
   al comma 4, le parole da: «per ogni ulteriore componente» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «per ogni ulteriore componente di minore età, fino ad un massimo di 2,1, ovvero fino ad un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell'ISEE»;
   al comma 5, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; se la separazione o il divorzio sono avvenuti successivamente alla data del 1o settembre 2018, il cambio di residenza deve essere certificato da apposito verbale della polizia locale».
   al comma 5, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
   « a-bis) i componenti già facenti parte di un nucleo familiare come definito ai fini dell'ISEE, o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte ai fini dell'ISEE anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione»;
   al comma 8, primo periodo, le parole: «, di cui all'articolo 1» sono sostituite dalle seguenti: «e dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL), di cui rispettivamente all'articolo 1 e all'articolo 15».

  All'articolo 3:
   al comma 4, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto al terzo periodo»;
   al comma 7, le parole: «per ogni singolo componente il nucleo familiare maggiorenne, a decorrere dai termini di cui all'articolo 5» sono sostituite dalle seguenti: «per ogni singolo componente maggiorenne del nucleo familiare, con la decorrenza prevista dall'articolo 5»;
   al comma 8, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «L'avvio dell'attività di lavoro dipendente è comunque comunicato dal lavoratore all'INPS secondo modalità definite dall'Istituto, che mette l'informazione a disposizione delle piattaforme di cui all'articolo 6, comma 1»;
   al comma 9, al primo periodo, le parole: «per il tramite della Piattaforma digitale per il Patto per il lavoro di cui all'articolo 6, comma 2, ovvero di persona presso i centri per l'impiego» sono sostituite dalle seguenti: «secondo modalità definite dall'Istituto, che mette l'informazione a disposizione delle piattaforme di cui all'articolo 6, comma 1» e, al terzo periodo, dopo le parole: « A titolo di incentivo» sono inserite le seguenti: « non cumulabile con l'incentivo di cui all'articolo 8, comma 4»;
   al comma 11, le parole: «di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 2), e lettera c). Con riferimento al patrimonio mobiliare, come definito ai fini dell'ISEE, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3), l'eventuale variazione patrimoniale che comporti la perdita dei requisiti è comunicata entro il 31 gennaio relativamente all'anno precedente, ove non già compresa nella DSU. La perdita dei requisiti si verifica anche nel caso di acquisizione del possesso di somme o valori superiori alle soglie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3), a seguito di donazione, successione o vincite, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 6, e deve essere comunicata entro quindici giorni dall'acquisizione»;
   al comma 13 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La medesima riduzione del parametro della scala di equivalenza si applica nei casi in cui faccia parte del nucleo familiare un componente sottoposto a misura cautelare o condannato per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3»;
   al comma 15, le parole: «Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità con cui, mediante il monitoraggio delle spese effettuate sulla Carta Rdc» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità con cui, mediante il monitoraggio dei soli importi complessivamente spesi e prelevati sulla Carta Rdc».

  All'articolo 4:
   al comma 2, al primo periodo, le parole: « o di formazione» sono sostituite dalle seguenti: «, ferma restando per il componente con disabilità interessato la possibilità di richiedere la volontaria adesione a un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale, secondo quanto previsto al comma 1, essendo inteso che tale percorso deve tenere conto delle condizioni e necessità specifiche dell'interessato» e dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «I componenti con disabilità possono manifestare la loro disponibilità al lavoro ed essere destinatari di offerte di lavoro alle condizioni, con le percentuali e con le tutele previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68»;
   al comma 3, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché i lavoratori di cui al comma 15-quater e coloro che frequentano corsi di formazione, oltre a ulteriori fattispecie identificate in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281» e, al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche all'esito del primo periodo di applicazione del Rdc»;
   al comma 4, le parole: «disponibilità al lavoro di persona tramite l'apposita piattaforma digitale» sono sostituite dalle seguenti: «disponibilità al lavoro tramite l'apposita piattaforma digitale» e le parole: «anche per il tramite degli istituti di patronato convenzionati, ovvero presso i centri per l'impiego,» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero con le modalità di cui all'articolo 19, comma 1, e all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150,»;
   il comma 5 è sostituito dai seguenti:
  «5. I componenti dei nuclei familiari beneficiari, tra quelli tenuti agli obblighi ai sensi del comma 2, sono individuati e resi noti ai centri per l'impiego per il tramite della piattaforma digitale di cui all'articolo 6, comma 2, affinché siano convocati entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio, se in possesso di uno o più dei seguenti requisiti al momento della richiesta del Rdc:
   a) assenza di occupazione da non più di due anni;
   b) essere beneficiario della NASpI ovvero di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria o averne terminato la fruizione da non più di un anno;
   c) aver sottoscritto negli ultimi due anni un patto di servizio attivo presso i centri per l'impiego ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
   d) non aver sottoscritto un progetto personalizzato ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147.

  5-bis. Per il tramite della piattaforma digitale di cui all'articolo 6, comma 2, sono altresì resi noti ai centri per l'impiego i beneficiari del Rdc maggiorenni e di età pari o inferiore a 29 anni, indipendentemente dal possesso dei requisiti di cui al comma 5 del presente articolo e dall'eventuale presa in carico del nucleo familiare di appartenenza ai sensi del comma 12, per essere convocati entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio.
  5-ter. La piattaforma digitale di cui all'articolo 6, comma 2, oltre ai soggetti di cui ai commi 5 e 5-bis del presente articolo, rende noto ai centri per l'impiego anche l'elenco dei beneficiari del Rdc che siano componenti dei nuclei familiari dei soggetti nelle condizioni di cui al comma 5 e che abbiano reso dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro ai sensi del comma 4 affinché siano convocati nei termini previsti dalla legislazione vigente.
  5-quater. Nel caso in cui l'operatore del centro per l'impiego ravvisi che nel nucleo familiare dei beneficiari nelle condizioni di cui al comma 5 siano presenti particolari criticità in relazione alle quali sia difficoltoso l'avvio di un percorso di inserimento al lavoro, per il tramite della piattaforma digitale di cui all'articolo 6, comma 2, invia il richiedente ai servizi comunali competenti per il contrasto della povertà, che si coordinano a livello di ambito territoriale, per la valutazione multidimensionale di cui al comma 11. L'invio del richiedente deve essere corredato delle motivazioni che l'hanno determinato in esito agli incontri presso il centro per l'impiego. Al fine di assicurare omogeneità di trattamento, sono definiti con il medesimo accordo in sede di Conferenza unificata di cui al comma 3 i princìpi e i criteri generali da adottare in sede di valutazione per l'identificazione delle condizioni di particolare criticità di cui al presente comma»;
   il comma 6 è sostituito dal seguente:
  «6. Qualora i soggetti di cui ai commi 5 e 5-bis non abbiano già presentato la dichiarazione di immediata disponibilità di cui al comma 4, la rendono all'atto del primo incontro presso il centro per l'impiego. In tale sede sono individuati eventuali componenti del nucleo familiare esonerati dagli obblighi ai sensi del comma 3, fatta salva la valutazione di bisogni sociali o socio-sanitari connessi ai compiti di cura»;
   al comma 7, al primo periodo, le parole: «I beneficiari di cui ai commi 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «I beneficiari di cui ai commi 5, 5-bis e 5-ter», le parole: « leggi regionali» sono sostituite dalle seguenti: « provvedimenti regionali» e le parole: « che assume le caratteristiche del patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 20 del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2015, integrate con le condizioni di cui al comma 8, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «che equivale al patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 20 del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2015. Il Patto per il lavoro deve contenere gli obblighi e gli impegni previsti dal comma 8, lettera b)» e, al terzo periodo, le parole: «sentito l'ANPAL,» sono sostituite dalle seguenti: «sentita l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL)»;
   al comma 8, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
   « a) collaborare alla definizione del Patto per il lavoro»;
   al comma 8, lettera b):
    al numero 1), dopo le parole: «di cui all'articolo 6, comma 1,» sono inserite le seguenti: « anche per il tramite di portali regionali, se presenti,» e dopo le parole: «quale supporto nella ricerca» è inserita la seguente: «attiva» ;
    al numero 2), le parole: «svolgere ricerca attiva del lavoro, secondo le» sono sostituite dalle seguenti: «svolgere ricerca attiva del lavoro, verificando la presenza di nuove offerte di lavoro, secondo le ulteriori»;
    al numero 3), le parole: «ai corsi di formazione o riqualificazione professionale, ovvero progetti per favorire l'auto-imprenditorialità, secondo le modalità individuate nel Patto per il lavoro, tenuto conto del bilancio delle competenze, delle inclinazioni professionali o di eventuali specifiche propensioni» sono sostituite dalle seguenti: «alle attività individuate nel Patto per il lavoro»;
   al comma 9:
    alla lettera a), le parole: « in cento» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite temporale massimo di cento»;
    la lettera d) è sostituita dalla seguente:
   « d) esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti con disabilità, come definita ai fini dell'ISEE, non operano le previsioni di cui alle lettere b) e c) e, in deroga alle previsioni di cui alla lettera a) relative alle offerte successive alla prima, indipendentemente dal periodo di fruizione del beneficio, l'offerta è congrua se non eccede la distanza di cento chilometri dalla residenza del beneficiario»;
    dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
   « d-bis) esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti figli minori, anche qualora i genitori siano legalmente separati, non operano le previsioni di cui alla lettera c) e, in deroga alle previsioni di cui alle lettere a) e b), con esclusivo riferimento alla terza offerta, l'offerta è congrua se non eccede la distanza di duecentocinquanta chilometri dalla residenza del beneficiario. Le previsioni di cui alla presente lettera operano esclusivamente nei primi ventiquattro mesi dall'inizio della fruizione del beneficio, anche in caso di rinnovo dello stesso»;
   dopo il comma 9 è inserito il seguente:
  «9-bis. All'articolo 25, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 150 del 2015 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, ovvero, per i beneficiari di Reddito di cittadinanza, superiore di almeno il 10 per cento rispetto al beneficio massimo fruibile da un solo individuo, inclusivo della componente ad integrazione del reddito dei nuclei residenti in abitazione in locazione”»;
   al comma 11, il primo periodo è sostituito dal seguente: « I nuclei familiari beneficiari che non abbiano componenti nelle condizioni di cui al comma 5 sono individuati e resi noti, per il tramite della piattaforma istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 6, comma 1, ai comuni, che si coordinano a livello di ambito territoriale, affinché siano convocati, entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio, dai servizi competenti per il contrasto della povertà»;
   al comma 12, primo periodo, le parole: « e i beneficiari sottoscrivono il Patto per il lavoro,» sono sostituite dalle seguenti: «e i beneficiari sono ad essi resi noti per il tramite delle piattaforme di cui all'articolo 6 per la definizione e la sottoscrizione del Patto per il lavoro»;
   al comma 15:
    al primo periodo, le parole: «In coerenza con il profilo professionale del beneficiario, con le competenze acquisite» sono sostituite dalle seguenti: «In coerenza con le competenze professionali del beneficiario e con quelle acquisite» e le parole: «non superiore al numero di otto ore settimanali» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore al numero di otto ore settimanali, aumentabili fino ad un numero massimo di sedici ore complessive settimanali con il consenso di entrambe le parti»;
    al terzo periodo, le parole: «I comuni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, predispongono le procedure amministrative utili per l'istituzione dei progetti di cui al presente comma e» sono sostituite dalle seguenti: «Le forme e le caratteristiche, nonché le modalità di attuazione dei progetti di cui al presente comma sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I comuni»;
   dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti:
  «15-bis. I centri per l'impiego, le agenzie per il lavoro e gli enti di formazione registrano nelle piattaforme digitali di cui all'articolo 6, comma 1, le competenze acquisite dal beneficiario in ambito formale, non formale ed informale di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 20 luglio 2015.
  15-ter. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 15-bis si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
  15-quater. Per le finalità di cui al presente decreto e ad ogni altro fine, si considerano in stato di disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  15-quinquies. La convocazione dei beneficiari da parte dei centri per l'impiego e dei comuni, singoli o associati, può essere effettuata anche con mezzi informali, quali messaggistica telefonica o posta elettronica, secondo modalità definite con accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

  All'articolo 5:
   al comma 1:
    dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: «Le richieste del Rdc e della Pensione di cittadinanza possono essere presentate presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, e valutate come al numero 8 della tabella D allegata al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nei limiti del finanziamento previsto dall'articolo 13, comma 9, della citata legge n. 152 del 2001»;
    al quarto periodo, le parole: «sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,» sono sostituite dalle seguenti: «sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Garante per la protezione dei dati personali,»;
   al comma 2:
    al primo periodo, dopo le parole: «Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali» sono inserite le seguenti: «, sentito il Garante per la protezione dei dati personali,»;
    il secondo periodo è sostituito dal seguente: «In sede di prima applicazione e nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, al fine di favorire la conoscibilità della nuova misura, l'INPS è autorizzato ad inviare comunicazioni informative sul Rdc ai nuclei familiari che, a seguito dell'attestazione dell'ISEE, presentino valori dell'indicatore e di sue componenti compatibili con quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).»;
   al comma 3:
    al secondo periodo, le parole: «sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni collegate» sono sostituite dalle seguenti: «sulla base delle informazioni pertinenti disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni titolari dei dati»;
    al terzo periodo, le parole: «le informazioni rilevanti ai fini della concessione» sono sostituite dalle seguenti: «le informazioni necessarie ai fini della concessione»;
    dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Con provvedimento dell'INPS, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite, ove non già disciplinate, la tipologia dei dati, le modalità di acquisizione e le misure a tutela degli interessati.»;
   al comma 4, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , secondo modalità definite mediante accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali»;
   al comma 6:
    al sesto periodo, le parole: «Al fine di contrastare fenomeni di ludopatia,» sono sostituite dalle seguenti: «Al fine di prevenire e contrastare fenomeni di impoverimento e l'insorgenza dei disturbi da gioco d'azzardo (DGA)»;
    il settimo periodo è sostituito dal seguente: «Le informazioni sulle movimentazioni sulla Carta Rdc, prive dei dati identificativi dei beneficiari, possono essere utilizzate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a fini statistici e di ricerca scientifica».
   dopo il comma 6 è inserito il seguente:
  «6-bis. La Pensione di cittadinanza può essere erogata con modalità diverse da quelle di cui al comma 6, mediante gli strumenti ordinariamente in uso per il pagamento delle pensioni. Le modalità di attuazione del presente comma sono individuate con il decreto di cui all'articolo 3, comma 7».

  All'articolo 6:
   il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Al fine di consentire l'attivazione e la gestione dei Patti per il lavoro e dei Patti per l'inclusione sociale, assicurando il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, nonché per finalità di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo del programma del Rdc, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Sistema informativo del Reddito di cittadinanza. Nell'ambito del Sistema informativo operano due apposite piattaforme digitali dedicate al Rdc, una presso l'ANPAL, per il coordinamento dei centri per l'impiego, e l'altra presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il coordinamento dei comuni, in forma singola o associata. Le piattaforme rappresentano strumenti per rendere disponibili le informazioni alle amministrazioni centrali e ai servizi territoriali coinvolti, nel rispetto dei princìpi di minimizzazione, integrità e riservatezza dei dati personali. A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti l'ANPAL e il Garante per la protezione dei dati personali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è predisposto un piano tecnico di attivazione e interoperabilità delle piattaforme e sono individuati misure appropriate e specifiche a tutela degli interessati, nonché modalità di accesso selettivo alle informazioni necessarie per il perseguimento delle specifiche finalità e adeguati tempi di conservazione dei dati»;
   al comma 2, capoverso d-bis), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, implementata attraverso il sistema di cooperazione applicativa con i sistemi informativi regionali del lavoro»;
   dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. Le regioni dotate di un proprio sistema informativo, accessibile in forma integrata dai servizi delle politiche del lavoro e delle politiche sociali ed eventualmente da altri servizi, concordano, con le piattaforme di cui al comma 1, le modalità di colloquio e di trasmissione delle informazioni in modo da garantire l'interoperabilità dei sistemi, anche attraverso la cooperazione applicativa»;
   al comma 3:
    al primo periodo, le parole: «l'INPS mette a disposizione delle piattaforme di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «l'INPS mette a disposizione del sistema informativo di cui al comma 1, secondo termini e modalità definiti con il decreto di cui al medesimo comma 1,» e le parole: «e ogni altra informazione relativa ai beneficiari del Rdc funzionale alla attuazione della misura, incluse quelle di cui all'articolo 4, comma 5, e altre utili alla profilazione occupazionale» sono sostituite dalle seguenti: «e ogni altra informazione relativa ai beneficiari del Rdc necessaria alla attuazione della misura, incluse quelle di cui all'articolo 4, comma 5, e alla profilazione occupazionale»;
    al secondo periodo, le parole: «Le piattaforme presso l'ANPAL e presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali condividono, rispettivamente, con i centri per l'impiego e con i comuni,» sono sostituite dalle seguenti: «Mediante le piattaforme presso l'ANPAL e presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono rese disponibili, rispettivamente, ai centri per l'impiego e ai comuni, che si coordinano a livello di ambito territoriale,»;
   al comma 4:
    all'alinea, primo periodo, le parole da: «dai centri per l'impiego,» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « tra i centri per l'impiego, i soggetti accreditati di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015, i comuni, che si coordinano a livello di ambito territoriale, l'ANPAL, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'INPS, secondo termini e modalità definiti con il decreto di cui al comma 1»;
    all'alinea, secondo periodo, le parole: «alle piattaforme» sono sostituite dalle seguenti: «mediante le piattaforme»;
    alla lettera c), le parole da: « di dar luogo» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: « di dar luogo alle sanzioni di cui all'articolo 7, entro dieci giorni lavorativi dall'accertamento dell'evento da sanzionare, per essere messe a disposizione dell'INPS ai fini dell'irrogazione delle suddette sanzioni»;
    la lettera f) è sostituita dalla seguente:
   « f) ogni altra informazione, individuata con il decreto di cui al comma 1, necessaria a monitorare l'attuazione dei Patti per il lavoro e dei Patti per l'inclusione sociale, incluse le informazioni rilevanti riferite ai componenti il nucleo beneficiario in esito alla valutazione multidimensionale di cui all'articolo 4, comma 11, anche ai fini di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 4, comma 14»;
   al comma 5:
    all'alinea, primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: «, secondo termini e modalità definiti con il decreto di cui al comma 1»;
    alla lettera b), le parole: «condivisione tra i comuni e i centri per l'impiego» sono sostituite dalle seguenti: «comunicazione da parte dei comuni ai centri per l'impiego»;
    alla lettera d), le parole: «condivisione delle informazioni» sono sostituite dalle seguenti: «messa a disposizione delle informazioni»;
   il comma 6 è sostituito dal seguente:
  «6. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, stipula apposite convenzioni con la Guardia di finanza per le attività di controllo nei confronti dei beneficiari del Rdc, nonché per il monitoraggio delle attività degli enti di formazione di cui all'articolo 8, comma 2, da svolgere nell'ambito delle ordinarie funzioni di polizia economico-finanziaria esercitate ai sensi del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68. Per le suddette finalità ispettive, la Guardia di finanza accede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al Sistema informativo di cui al comma 1, ivi compreso il Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS), di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147»;
   dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
  «6-bis. Allo scopo di potenziare le attività di controllo e di monitoraggio di cui al comma 6, la dotazione organica del ruolo ispettori del Corpo della guardia di finanza è incrementata di cento unità.
  6-ter. In relazione a quanto previsto dal comma 6-bis, è autorizzata, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, con decorrenza non anteriore al 1o ottobre 2019, l'assunzione straordinaria di cento unità di personale del ruolo ispettori del Corpo della guardia di finanza. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 511.383 per l'anno 2019, a euro 3.792.249 per l'anno 2020, a euro 4.604.146 per l'anno 2021, a euro 5.293.121 per l'anno 2022, a euro 5.346.462 per l'anno 2023 e a euro 5.506.482 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero quanto a euro 511.383 per l'anno 2019, a euro 3.792.249 per l'anno 2020 e a euro 5.506.482 annui a decorrere dall'anno 2021.
  6-quater. All'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, le parole: “, a decorrere dal 1o gennaio 2017,” sono soppresse e le parole: “23.602 unità” sono sostituite dalle seguenti: “23.702 unità”.
  6-quinquies. All'articolo 36, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, le parole: “28.602 unità” sono sostituite dalle seguenti: “28.702 unità”»;
   al comma 7:
   al primo periodo, dopo le parole: «dall'ANPAL, dai centri per l'impiego,» sono inserite le seguenti: «dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano,»;

  al secondo periodo, le parole: «Con riferimento alle attività dei comuni di cui al presente articolo, strumentali al soddisfacimento dei livelli essenziali di cui all'articolo 4, comma 14, gli eventuali oneri sono a valere sul» sono sostituite dalle seguenti: « Alle attività dei comuni di cui al presente articolo, strumentali al soddisfacimento dei livelli essenziali di cui all'articolo 4, comma 14, si provvede nei limiti delle risorse disponibili sul» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione della quota del medesimo Fondo destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147»;
   dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:
  «8-bis. Al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, come modificato dall'articolo 35 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e dall'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 7, il comma 2-ter è abrogato;
   b) all'articolo 10, comma 3, le parole: “la mancanza di almeno uno dei requisiti” sono sostituite dalle seguenti: “la mancanza del requisito” e le parole: “e comma 2-ter” sono soppresse.

  8-ter. Il comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, è abrogato».
   alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e disposizioni sui centri di assistenza fiscale».

  All'articolo 7:
   al comma 3, le parole: «per quello previsto dall'articolo 640-bis del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «per quelli previsti dagli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640-bis del codice penale, nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo»;
   al comma 5:
    alla lettera a), dopo le parole: «di cui all'articolo 4, commi 4 e 6» sono inserite le seguenti: «, anche a seguito del primo incontro presso il centro per l'impiego ovvero presso i servizi competenti per il contrasto della povertà»;
    la lettera h) è sostituita dalla seguente:
   « h) viene trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa in assenza delle comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, ovvero altre attività di lavoro autonomo o di impresa, in assenza delle comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 9»;
   al comma 10:
    al primo periodo, le parole: «è effettuato dall'INPS» sono sostituite dalle seguenti: «sono effettuati dall'INPS»;
    al secondo periodo, le parole da: «sono riversate» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «sono riversati dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per il reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 12, comma 1»;
   al comma 12, dopo le parole: «I centri per l'impiego e i comuni» sono inserite le seguenti: «, nell'ambito dello svolgimento delle attività di loro competenza,» e le parole: «entro e non oltre cinque giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento da sanzionare» sono sostituite dalle seguenti: «entro dieci giorni lavorativi dall'accertamento dell'evento da sanzionare»;
   al comma 13, dopo le parole: «la mancata comunicazione» sono inserite le seguenti: «dell'accertamento»;
   al comma 14, le parole: «i centri per l'impiego,» sono soppresse;
   al comma 15, dopo le parole: « I comuni sono responsabili» sono inserite le seguenti: « , secondo modalità definite nell'accordo di cui all'articolo 5, comma 4,»;
   dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti:

  «15-bis. All'articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “o di lavoratori beneficiari del Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4”.

  15-ter. Al fine di consentire un efficace svolgimento dell'attività di vigilanza sulla sussistenza di circostanze che comportino la decadenza o la riduzione del beneficio nonché su altri fenomeni di violazione in materia di lavoro e legislazione sociale, tenuto conto di quanto disposto dagli articoli 6, comma 3, e 11, comma 5, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, dando piena attuazione al trasferimento delle funzioni ispettive all'Ispettorato nazionale del lavoro, il personale dirigenziale e ispettivo del medesimo Ispettorato ha accesso a tutte le informazioni e le banche dati, sia in forma analitica che aggregata, trattate dall'INPS, già a disposizione del personale ispettivo dipendente dal medesimo Istituto e, in ogni caso, alle informazioni e alle banche dati individuate nell'allegato A al presente decreto, integrabile con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Con provvedimento del direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti l'INPS e il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati le categorie di dati, le modalità di accesso, da effettuare anche mediante cooperazione applicativa, le misure a tutela degli interessati e i tempi di conservazione dei dati».
  15-quater. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto del lavoro irregolare nei confronti dei percettori del Rdc che svolgono attività lavorativa in violazione delle disposizioni legislative vigenti, il contingente di personale dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 826, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è incrementato di 65 unità in soprannumero rispetto all'organico a decorrere dal 1o ottobre 2019. Conseguentemente, al medesimo articolo 826, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'alinea, le parole: «505 unità» sono sostituite dalle seguenti: «570 unità»;
   b) alla lettera c), il numero: «1» è sostituito dal seguente: «2»;
   c) alla lettera d), il numero: «169» è sostituito dal seguente: «201»;
   d) alla lettera e), il numero: «157» è sostituito dal seguente: «176»;
   e) alla lettera f), il numero: «171» è sostituito dal seguente: «184».

  15-quinquies. Al fine di ripianare i livelli di forza organica, l'Arma dei carabinieri è autorizzata ad assumere, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, un corrispondente numero di unità di personale, ripartite in 32 unità del ruolo ispettori e in 33 unità del ruolo appuntati e carabinieri, a decorrere dal 1o ottobre 2019.
  15-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 15-quinquies, pari a euro 342.004 per l'anno 2019, a euro 2.380.588 per l'anno 2020, a euro 2.840.934 per l'anno 2021, a euro 3.012.884 per l'anno 2022, a euro 3.071.208 per l'anno 2023, a euro 3.093.316 per l'anno 2024 e a euro 3.129.006 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come da ultimo rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  15-septies. All'articolo 1, comma 445, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «300 unità per l'anno 2019, a 300 unità per l'anno 2020 e a 330 unità per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «283 unità per l'anno 2019, a 257 unità per l'anno 2020 e a 311 unità per l'anno 2021», le parole: «è integrato di euro 750.000 per l'anno 2019, di euro 1.500.000 per l'anno 2020 e di euro 2.325.000 annui a decorrere dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «è integrato di euro 728.750 per l'anno 2019, di euro 1.350.000 per l'anno 2020 e di euro 2.037.500 annui a decorrere dall'anno 2021» e le parole: «Ai relativi oneri, pari a euro 6.000.000 per l'anno 2019, a euro 24.000.000 per l'anno 2020 e a euro 37.000.000 annui a decorrere dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Ai relativi oneri, pari a euro 5.657.739 per l'anno 2019, a euro 21.614.700 per l'anno 2020 e a euro 33.859.355 annui a decorrere dall'anno 2021».

  Dopo l'articolo 7 sono inseriti i seguenti:
  «Art. 7-bis.(Sanzioni in materia di infedele asseverazione o visto di conformità) – 1. All'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
   “a) ai soggetti indicati nell'articolo 35 che rilasciano il visto di conformità, ovvero l'asseverazione, infedele si applica la sanzione amministrativa da euro 258 ad euro 2.582. Se il visto infedele è relativo alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, non si applica la sanzione di cui al periodo precedente e i soggetti di cui all'articolo 35 sono tenuti al pagamento di una somma pari al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. Costituiscono titolo per la riscossione mediante ruolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le comunicazioni con le quali sono richieste le somme di cui al periodo precedente. Eventuali controversie sono devolute alla giurisdizione tributaria. Sempreché l'infedeltà del visto non sia già stata contestata con la comunicazione di cui all'articolo 26, comma 3-ter, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, il Centro di assistenza fiscale o il professionista può trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente, ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, può trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui contenuto è definito con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. In tal caso la somma dovuta è ridotta ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. La violazione è punibile in caso di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni, di cui all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e in caso di controllo ai sensi degli articoli 36-ter e seguenti del medesimo decreto, nonché in caso di liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni e in caso di controllo di cui agli articoli 54 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La violazione è punibile a condizione che non trovi applicazione l'articolo 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione, per un periodo da uno a tre anni. In caso di ripetute violazioni commesse successivamente al periodo di sospensione, è disposta l'inibizione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione. Si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione. Le sanzioni di cui al presente comma non sono oggetto della maggiorazione prevista dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”;
   b) le lettere a-bis) e a-ter) sono abrogate.

  2. All'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, il comma 3 è sostituito dal seguente:
  “3. Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, anche con modifiche, effettuata mediante CAF o professionista, il controllo formale è effettuato nei confronti del CAF o del professionista, anche con riferimento ai dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata fermo restando a carico del contribuente il pagamento delle maggiori imposte e degli interessi. Il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni è effettuato nei confronti del contribuente”».

  Art. 7-ter. – (Sospensione del beneficio in caso di condanna o applicazione di misura cautelare personale) – 1. Nei confronti del beneficiario o del richiedente cui è applicata una misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché del condannato con sentenza non definitiva per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3, l'erogazione del beneficio di cui all'articolo 1 è sospesa. La medesima sospensione si applica anche nei confronti del beneficiario o del richiedente dichiarato latitante ai sensi dell'articolo 296 del codice di procedura penale o che si è sottratto volontariamente all'esecuzione della pena. La sospensione opera nel limite e con le modalità di cui all'articolo 3, comma 13.
  2. I provvedimenti di sospensione di cui al comma 1 sono adottati con effetto non retroattivo dal giudice che ha emesso la misura cautelare, ovvero dal giudice che ha emesso la sentenza di condanna non definitiva, ovvero dal giudice che ha dichiarato la latitanza, ovvero dal giudice dell'esecuzione su richiesta del pubblico ministero che ha emesso l'ordine di esecuzione di cui all'articolo 656 del codice di procedura penale al quale il condannato si è volontariamente sottratto.
  3. Nel primo atto cui è presente l'indagato o l'imputato l'autorità giudiziaria lo invita a dichiarare se gode del beneficio di cui all'articolo 1.
  4. Ai fini della loro immediata esecuzione, i provvedimenti di sospensione di cui ai commi 1 e 2 sono comunicati dall'autorità giudiziaria procedente, entro il termine di quindici giorni dalla loro adozione, all'INPS per l'inserimento nelle piattaforme di cui all'articolo 6 che hanno in carico la posizione dell'indagato o imputato o condannato.
  5. La sospensione del beneficio di cui all'articolo 1 può essere revocata dall'autorità giudiziaria che l'ha disposta, quando risultano mancare, anche per motivi sopravvenuti, le condizioni che l'hanno determinata. Ai fini del ripristino dell'erogazione degli importi dovuti, l'interessato deve presentare domanda al competente ente previdenziale allegando ad essa la copia del provvedimento giudiziario di revoca della sospensione della prestazione. Il diritto al ripristino dell'erogazione decorre dalla data di presentazione della domanda e della prescritta documentazione all'ente previdenziale e non ha effetto retroattivo sugli importi maturati durante il periodo di sospensione.
  6. Le risorse derivanti dai provvedimenti di sospensione di cui al comma 1 sono versate annualmente dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai capitoli di spesa corrispondenti al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani dei crimini domestici, e agli interventi in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206».

  All'articolo 8:
   al comma 1:
    al primo periodo, dopo le parole: «Al datore di lavoro» è inserita la seguente: «privato», le parole: «piattaforma digitale dedicata al Rdc nell'ambito del SIUPL» sono sostituite dalle seguenti: «piattaforma digitale dedicata al Rdc presso l'ANPAL», dopo le parole: «pieno e indeterminato» sono inserite le seguenti: «, anche mediante contratto di apprendistato,» e le parole da: «e quello già goduto» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «e le mensilità già godute dal beneficiario stesso e, comunque, per un importo non superiore a 780 euro mensili e per un periodo non inferiore a 5 mensilità»;
    al quarto periodo, dopo le parole: «licenziamento del beneficiario di Rdc» sono inserite le seguenti: «effettuato nei trentasei mesi successivi all'assunzione»;
   al comma 2:
    al primo periodo, le parole: «leggi regionali» sono sostituite dalle seguenti: «provvedimenti regionali»;
    dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il Patto di formazione può essere altresì stipulato dai fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, attraverso specifici avvisi pubblici previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.»;
    al secondo periodo, le parole da: «per un periodo pari alla differenza» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e il numero delle mensilità già godute dal beneficiario stesso e, comunque, per un importo non superiore a 390 euro mensili e per un periodo non inferiore a 6 mensilità»;
    al quinto periodo le parole: «e non inferiore a sei mensilità per metà dell'importo del Rdc» sono sostituite dalle seguenti: «e per un periodo non inferiore a 6 mensilità»;
    al sesto periodo, dopo le parole: «licenziamento del beneficiario del Rdc» sono inserite le seguenti: «effettuato nei trentasei mesi successivi all'assunzione»;
    l'ultimo periodo è soppresso;
   al comma 5, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Le medesime agevolazioni non spettano ai datori di lavoro che non siano in regola con gli obblighi di assunzione previsti dall'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva l'ipotesi di assunzione di beneficiario di Reddito di cittadinanza iscritto alle liste di cui alla medesima legge».

  All'articolo 9:
   al comma 4, le parole: «il SIUPL fornisce immediata comunicazione» sono sostituite dalle seguenti: «il Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro fornisce immediata comunicazione»;
   dopo il comma 6 è inserito il seguente:
  «6-bis. Al fine di consentire all'Istituto nazionale di statistica di procedere all'effettuazione delle rilevazioni e delle previsioni statistiche di cui al comma 6 e di ogni altra che si renda necessaria, anche a supporto delle attività di monitoraggio previste dal presente decreto, al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
   “b) forniscono al Sistema statistico nazionale i dati informativi, anche in forma individuale, relativi all'amministrazione o all'ente di appartenenza, ovvero da questi detenuti in ragione della propria attività istituzionale o raccolti per finalità statistiche, necessari per i trattamenti statistici previsti dal programma statistico nazionale. Previa richiesta in cui siano esplicitate le finalità perseguite, gli uffici di statistica forniscono al Sistema statistico nazionale i dati raccolti per finalità statistiche, anche in forma individuale, necessari per i trattamenti statistici strumentali al perseguimento delle finalità istituzionali del soggetto richiedente”;
   b) all'articolo 6, il comma 4 è sostituito dal seguente:
  “4. La comunicazione dei dati di cui alla lettera b) del comma 1 è effettuata fatte salve le riserve previste dalla legge”».
   c) all'articolo 6-bis, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  “1-bis. Per i trattamenti di dati personali, compresi quelli di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, effettuati per fini statistici di interesse pubblico rilevante ai sensi dell'articolo 2-sexies, comma 2, lettera cc), del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in conformità all'articolo 108 del medesimo codice, nel programma statistico nazionale sono specificati i tipi di dati, le operazioni eseguibili e le misure adottate per tutelare i diritti fondamentali e le libertà degli interessati, qualora non siano individuati da una disposizione di legge o di regolamento. Il programma statistico nazionale, adottato sentito il Garante per la protezione dei dati personali, indica le misure tecniche e organizzative idonee a garantire la liceità e la correttezza del trattamento, con particolare riguardo al principio di minimizzazione dei dati, e, per ciascun trattamento, le modalità, le categorie dei soggetti interessati, le finalità perseguite, le fonti utilizzate, le principali variabili acquisite, i tempi di conservazione e le categorie dei soggetti destinatari dei dati. Per i trattamenti dei dati personali di cui all'articolo 10 del citato regolamento (UE) 2016/679 effettuati per fini statistici di interesse pubblico rilevante ai sensi del citato articolo 2-sexies, comma 2, lettera cc), del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 trova applicazione l'articolo 2-octies del medesimo codice”».

  Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:
  «Art. 9-bis. – (Disposizioni in materia di istituti di patronato) – 1. Al fine di garantire un servizio di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro, alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2, comma 1, lettera b), le parole: “almeno otto Paesi stranieri” sono sostituite dalle seguenti: “almeno quattro Paesi stranieri”;
   b) all'articolo 16, comma 2, lettera c-bis), le parole: “inferiore all'1,5 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “inferiore allo 0,75 per cento”;
   c) all'articolo 16, comma 2, lettera c-ter), le parole: “almeno otto Stati stranieri” sono sostituite dalle seguenti: “almeno quattro Paesi stranieri”».

  All'articolo 10:
   al comma 1, le parole: «pubblicato sul sito internet istituzionale» sono sostituite dalle seguenti: «pubblicato nel sito internet istituzionale del medesimo Ministero»;
   dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  «1-bis. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è responsabile della valutazione del Rdc. La valutazione è operata secondo un progetto di ricerca, redatto in conformità all'articolo 3 delle regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica, di cui alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali n. 515/2018 del 19 dicembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2019, approvato nell'ambito di un Comitato scientifico, appositamente istituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, presieduto dal medesimo Ministro o da un suo rappresentante e composto, oltre che da un rappresentante dell'ANPAL e da un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP), da esperti indipendenti. Ai fini della valutazione della misura con metodologia controfattuale, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, può essere individuato un campione rappresentativo di beneficiari, corrispondente a non più del 5 per cento dei nuclei beneficiari, all'interno del quale possono essere selezionati gruppi di controllo tramite procedura di selezione casuale, per i quali prevedere deroghe agli obblighi di cui all'articolo 4 per tutta la durata della valutazione, fatti salvi gli obblighi di dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e di accettazione di un'offerta di lavoro congrua. Al campione di beneficiari identificati ai fini della valutazione del Rdc possono essere somministrati questionari di valutazione, il cui contenuto è approvato con il decreto di cui al secondo periodo. I dati raccolti mediante i questionari di valutazione sono utilizzati al solo fine di elaborazione statistica per lo svolgimento delle attività di valutazione previste dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Ai fini della valutazione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali utilizza le informazioni di cui al comma 1. Sono altresì messe a disposizione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da parte dell'INPS, dell'ANPAL e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ulteriori informazioni, riguardanti la condizione economica e sociale, le esperienze educative, formative e lavorative, nonché le prestazioni economiche e sociali, individuate con il decreto di cui al secondo periodo. Una volta entrata a pieno regime la misura del Rdc, i dati individuali anonimizzati, privi di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con gli interessati e comunque secondo modalità che rendono questi ultimi non identificabili, raccolti ai fini della valutazione, potranno essere altresì messi a disposizione di università ed enti di ricerca, ai soli scopi di ricerca e di valutazione, previa presentazione di un documentato progetto di ricerca autorizzato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Ai componenti del Comitato non è corrisposto alcun compenso, indennità o rimborso di spese. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  1-ter. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è responsabile del coordinamento per l'attuazione del Rdc e a tal fine istituisce, nell'ambito della direzione generale competente, un apposito servizio di informazione, promozione, consulenza e supporto tecnico. Il servizio svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
   a) è responsabile, sentita l'ANPAL, del monitoraggio e della predisposizione del Rapporto annuale di cui al comma 1, nonché della valutazione di cui al comma 1-bis;
   b) favorisce la diffusione delle conoscenze e promuove la qualità degli interventi, anche mediante atti di coordinamento operativo, ferme restando le competenze dell'ANPAL in materia di coordinamento dei centri per l'impiego;
   c) predispone protocolli formativi e operativi;
   d) identifica gli ambiti territoriali lavorativi e sociali che presentano particolari criticità nell'attuazione del Rdc, sulla base delle evidenze emerse in sede di monitoraggio e di analisi dei dati, segnala i medesimi alle regioni interessate e, su richiesta dell'ambito territoriale e d'intesa con la regione, sostiene interventi di tutoraggio»;
   al comma 2, le parole: «di cui al comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente articolo» e dopo le parole: «il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede» sono inserite le seguenti: «, anche avvalendosi dell'INAPP,»;
   la rubrica è sostituita dalla seguente: « Coordinamento, monitoraggio e valutazione del Rdc».

  All'articolo 11:
   al comma 2:
    alla lettera a), dopo il numero 7) è inserito il seguente:
  «7-bis) al comma 9, le parole: “su proposta del Comitato per la lotta alla povertà, e” sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Al fine di ridurre i rischi per gli operatori e i professionisti attuatori del Rdc, le linee guida di cui al presente comma individuano altresì specifiche misure di sicurezza volte a prevenire e gestire gli episodi di violenza, modalità di rilevazione e segnalazione degli eventi sentinella da parte degli enti di appartenenza, nonché procedure di presa in carico della vittima di atti violenti”»;
    alla lettera b):
     al numero 4) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Al fine di un utilizzo sinergico delle risorse per la distribuzione alimentare agli indigenti, le eventuali disponibilità del Fondo di cui all'articolo 58 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, possono essere utilizzate per il finanziamento di interventi complementari rispetto al Programma operativo del FEAD e, a tal fine, le corrispondenti risorse possono essere versate al Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183”»;
     dopo il numero 4) è aggiunto il seguente:
    «4-bis) al comma 12, le parole:su proposta del Comitato per la lotta alla povertà esono soppresse»;
    alla lettera c):
     dopo il numero 1) è inserito il seguente:
    « 1-bis) al comma 2, le parole: “una quota del Fondo povertà è attribuita” sono sostituite dalle seguenti: “le risorse del Fondo povertà sono attribuite”»;
     al numero 2), le parole: «in un atto di programmazione regionale» sono sostituite dalle seguenti: «in un atto di programmazione regionale, nel rispetto e nella valorizzazione delle modalità di confronto con le autonomie locali,»;
    alla lettera d):
    il numero 1) è sostituito dal seguente:
   «1) al comma 2, quarto periodo, le parole: “Con provvedimento congiunto del Direttore dell'INPS e del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali” sono sostituite dalle seguenti: “Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti l'INPS, l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali”»;
    il numero 2) è sostituito dal seguente:
   «2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  “2-bis. Resta ferma la possibilità di presentare la DSU nella modalità non precompilata. In tal caso, in sede di attestazione dell'ISEE, sono riportate le eventuali omissioni o difformità riscontrate nei dati dichiarati rispetto alle informazioni disponibili di cui al comma 1, incluse eventuali difformità su saldi e giacenze medie del patrimonio mobiliare, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 2”»;
    dopo il numero 2) è inserito il seguente:
   «2-bis) al comma 3, le parole: “con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di quanto previsto nel provvedimento di cui al comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “con il medesimo decreto di cui al comma 2”»;
    dopo la lettera d) è inserita la seguente:
    « d-bis) all'articolo 21, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:
  “10-bis. Al fine di agevolare l'attuazione del Rdc è costituita, nell'ambito della Rete, una cabina di regia come organismo di confronto permanente tra i diversi livelli di governo. La cabina di regia, presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è composta dai componenti della Rete di cui al comma 2, lettere a) e b), dai responsabili per le politiche del lavoro nell'ambito delle giunte regionali e delle province autonome, designati dai rispettivi presidenti, da un rappresentante dell'Agenzia per le politiche attive del lavoro (ANPAL) e da un rappresentante dell'INPS. La cabina di regia opera, anche mediante articolazioni in sede tecnica, secondo modalità definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e consulta periodicamente le parti sociali e gli enti del Terzo settore rappresentativi in materia di contrasto della povertà. Ai componenti della cabina di regia non è corrisposto alcun compenso, indennità o rimborso di spese. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”»;
    alla lettera e):
     dopo il numero 1) è inserito il seguente:
    «1-bis) al comma 4, secondo periodo, le parole: “I dati” sono sostituite dalle seguenti: “Ad eccezione della piattaforma di cui al comma 3, lettera a), numero 2-bis), i dati”»;
     al numero 2), le parole: «del decreto legislativo n. 147 del 2017» sono soppresse.

  Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:
  «Art. 11-bis. – (Modifiche all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388) – 1. Al comma 1 dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, dopo le parole: “formazione professionale continua” sono inserite le seguenti: “e dei percorsi formativi o di riqualificazione professionale per soggetti disoccupati o inoccupati”;
   b) il quinto periodo è sostituito dal seguente: “I fondi possono finanziare in tutto o in parte: 1) piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati tra le parti sociali; 2) eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti piani concordate tra le parti; 3) piani di formazione o di riqualificazione professionale previsti dal Patto di formazione di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4”».

  All'articolo 12:
   al comma 1, le parole: « , ai sensi dell'articolo 13, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: « e delle misure aventi finalità analoghe a quelle del Rdc, ai sensi rispettivamente dei commi 1 e 2 dell'articolo 13» e le parole: «5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022» sono sostituite dalle seguenti: «5.906,8 milioni di euro nel 2019, di 7.166,9 milioni di euro nel 2020, di 7.391 milioni di euro nel 2021 e di 7.245,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2022»;
   il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Al fine di rafforzare le politiche attive del lavoro e di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia, compresi quelli di cui all'articolo 4, comma 14, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è adottato un Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro; il Piano ha durata triennale e può essere aggiornato annualmente. Esso individua specifici standard di servizio per l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia e i connessi fabbisogni di risorse umane e strumentali delle regioni e delle province autonome, nonché obiettivi relativi alle politiche attive del lavoro in favore dei beneficiari del Rdc. Il Piano disciplina altresì il riparto e le modalità di utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 258, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dal comma 8, lettere a) e b), del presente articolo. Oltre alle risorse già a tal fine destinate dall'articolo 1, comma 258, primo e quarto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dal comma 8, lettere a) e b), del presente articolo, utilizzabili anche per il potenziamento infrastrutturale dei centri per l'impiego, nonché alle risorse di cui al comma 3-bis, per l'attuazione del Piano è autorizzata una spesa aggiuntiva nel limite di 160 milioni di euro per l'anno 2019, di 130 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro per l'anno 2021. Al fine di garantire l'avvio e il funzionamento del Rdc nelle fasi iniziali del programma, nell'ambito del Piano sono altresì previste azioni di sistema a livello centrale, nonché azioni di assistenza tecnica presso le sedi territoriali delle regioni, d'intesa con le medesime regioni, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'ANPAL, anche per il tramite dell'ANPAL Servizi Spa. A questo fine, il Piano individua le regioni e le province autonome che si avvalgono delle azioni di assistenza tecnica, i contingenti di risorse umane che operano presso le sedi territoriali delle regioni, le azioni di sistema e le modalità operative di realizzazione nei singoli territori. Con successive convenzioni tra l'ANPAL Servizi Spa e le singole amministrazioni regionali e provinciali individuate nel Piano, da stipulare entro trenta giorni dalla data di adozione del Piano, sono definite le modalità di intervento con cui opera il personale dell'assistenza tecnica. Nelle more della stipulazione delle convenzioni, sulla base delle indicazioni del Piano, i contingenti di risorse umane individuati nel Piano medesimo possono svolgere la propria attività presso le sedi territoriali delle regioni. Nel limite di 90 milioni di euro per l'anno 2019, di 130 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse del Piano di cui al quarto periodo, è autorizzata la spesa a favore dell'ANPAL Servizi Spa, che adegua i propri regolamenti a quanto disposto dal presente comma, per consentire la selezione, mediante procedura selettiva pubblica, delle professionalità necessarie ad organizzare l'avvio del RdC, la stipulazione di contratti, nelle forme del conferimento di incarichi di collaborazione, con i soggetti selezionati, la formazione e l'equipaggiamento dei medesimi, nonché la gestione amministrativa e il coordinamento delle loro attività, al fine di svolgere le azioni di assistenza tecnica alle regioni e alle province autonome previste dal presente comma. Nell'ambito del Piano, le restanti risorse sono ripartite tra le regioni e le province autonome con vincolo di destinazione ad attività connesse all'erogazione del Rdc, anche al fine di consentire alle medesime regioni e province autonome l'assunzione di personale presso i centri per l'impiego»;
   dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
  «3-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 258, terzo e quarto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dai commi 3-ter e 8, lettere a) e b), del presente articolo, le regioni, le province autonome, le agenzie e gli enti regionali, o le province e le città metropolitane se delegate all'esercizio delle funzioni con legge regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 795, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono autorizzati ad assumere, con aumento della rispettiva dotazione organica, a decorrere dall'anno 2020 fino a complessive 3.000 unità di personale, da destinare ai centri per l'impiego, e a decorrere dall'anno 2021 ulteriori 4.600 unità di personale, compresa la stabilizzazione delle unità di personale, reclutate mediante procedure concorsuali bandite per assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato, di cui all'accordo sul documento recante Piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro, sancito nella riunione della Conferenza unificata del 21 dicembre 2017, per complessivi oneri nel limite di 120 milioni di euro per l'anno 2020 e 304 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Con il Piano straordinario di cui al comma 3 del presente articolo sono definiti anche i criteri di riparto delle risorse di cui al presente comma tra le regioni e le province autonome. A decorrere dall'anno 2021, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere previste, sulla base delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, risorse da destinare ai centri per l'impiego a copertura degli oneri di finanziamento correlati all'esercizio delle relative funzioni.
  3-ter. All'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dal comma 8, lettere a) e b), del presente articolo, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al terzo periodo, le parole: “le regioni sono autorizzate” sono sostituite dalle seguenti: “le regioni e le province autonome, le agenzie e gli enti regionali, o le province e le città metropolitane se delegate all'esercizio delle funzioni con legge regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 795, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono autorizzati”;
   b) dopo il quarto periodo sono inseriti i seguenti: “Le predette assunzioni non rilevano in relazione alle capacità assunzionali di cui all'articolo 3, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ovvero ai limiti previsti dai commi 557 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; in ordine al trattamento accessorio trova applicazione quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12. Le procedure relative alle assunzioni di cui al precedente periodo sono effettuate in deroga all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.

  3-quater. Allo scopo di garantire i livelli essenziali delle prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro, le regioni e le province autonome, le agenzie e gli enti regionali, o le province e le città metropolitane se delegate all'esercizio delle funzioni con legge regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 795, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, attuano il piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego, di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Le assunzioni finalizzate al predetto piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego non rilevano rispetto ai limiti, anche di spesa, previsti per i rapporti di lavoro a tempo determinato dalle vigenti disposizioni legislative; in ordine all'incidenza sul trattamento economico accessorio non opera il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75»;

  dopo il comma 4 è inserito il seguente:

  «4-bis. Al fine di adeguare le spese di funzionamento dell'ANPAL per l'attuazione del Rdc è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 5 milioni di euro per l'anno 2021. Ai predetti oneri si provvede:

  a) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 258, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
  b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 5 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, lettera a)»;
   al comma 5, le parole: « 20 milioni» sono sostituite dalle seguenti: « 35 milioni»;
   al comma 6, le parole: «della dotazione organica dell'INPS a decorrere dall'anno 2019, è autorizzata una spesa» sono sostituite dalle seguenti: «della dotazione organica dell'INPS, a decorrere dall'anno 2019 è autorizzata la spesa»;
   dopo il comma 7 è inserito il seguente:
  «7-bis. Al fine di dare piena attuazione ai nuovi e maggiori compiti attribuiti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per effetto della revisione delle tariffe dei premi e dei contributi assicurativi, della disciplina dell'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico e del regime delle prestazioni economiche, socio-sanitarie e di reinserimento lavorativo a favore delle persone con disabilità da lavoro, sono autorizzate, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, assunzioni di personale presso il predetto Istituto nel limite di spesa di euro 5.695.723 per l'anno 2020 e di euro 6.549.500 annui a decorrere dall'anno 2021, da effettuare secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n. 145»;
   al comma 8:
    alla lettera a), le parole: «al comma 255, le parole “Fondo per il reddito di cittadinanza”» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 255 e 258, le parole: “Fondo per il reddito di cittadinanza”, ovunque ricorrono,»;
    alla lettera b):
     al numero 1), le parole: «fino a 480 milioni di euro per l'anno 2019 e a 420 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 467,2 milioni di euro per l'anno 2019 e a 403,1 milioni di euro per l'anno 2020»;
     al numero 2), le parole: «. Per il funzionamento» sono sostituite dalle seguenti: «, anche infrastrutturale. Per il funzionamento»;
   dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:
  «8-bis. Ai trasferimenti alle regioni a statuto ordinario previsti dai commi 794 e 797 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si provvede, a decorrere dall'anno 2020, mediante apposito capitolo di spesa istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei criteri di riparto e delle percentuali di accesso oggetto di intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sancita nella riunione del 24 gennaio 2018. Ai trasferimenti alle regioni e alle province autonome delle risorse di cui all'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si provvede, a decorrere dall'anno 2020, con analogo capitolo di spesa istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei criteri di riparto definiti previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  8-ter. In deroga all'articolo 1, comma 365, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 361, della medesima legge n. 145 del 2018 si applica alle procedure concorsuali per le assunzioni di personale da destinare ai centri per l'impiego bandite a decorrere dal 1o luglio 2019. Resta ferma la possibilità di procedere alle assunzioni del personale da destinare ai centri per l'impiego utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate»;
   al comma 9, al primo periodo, le parole: «alla concessione» sono sostituite dalle seguenti: «all'atto della concessione», al secondo periodo, le parole: «nel programma» sono sostituite dalle seguenti: «del Rdc», al terzo periodo, dopo le parole: « ai sensi del comma 1,» sono inserite le seguenti: «accertato secondo le modalità previste dall'articolo 17, comma 10, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,» e, al quarto periodo, le parole: «di cui al secondo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al terzo periodo»;
   al comma 10, le parole da: «, il raggiungimento» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «che l'ammontare degli accantonamenti disposti ai sensi del comma 9 ha raggiunto il 90 per cento delle risorse disponibili ai sensi del comma 1».
   al comma 11, primo periodo, la parola: « Qualora» è sostituita dalle seguenti: «In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 257, terzo e quarto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,»;
   il comma 12 è sostituito dal seguente:
  «12. Al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, di cui all'articolo 4, comma 13, ivi compresi eventuali costi per l'adeguamento dei sistemi informativi dei comuni, singoli o associati, nonché gli oneri per l'attivazione e la realizzazione dei progetti di cui all'articolo 4, comma 15, e quelli derivanti dalle assicurazioni INAIL e per responsabilità civile dei partecipanti ai medesimi progetti, per effetto di quanto previsto dal presente decreto, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse residue della quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, con il concorso delle risorse afferenti al Programma operativo nazionale Inclusione relativo all'obiettivo tematico della lotta alla povertà e della promozione dell'inclusione sociale in coerenza con quanto stabilito dall'Accordo di partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei. Sono in ogni caso fatti salvi gli interventi previsti negli atti di programmazione regionale secondo le indicazioni programmatiche contenute nel Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 18 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2018».

  All'articolo 13:
   al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le richieste presentate ai comuni entro i termini di cui al primo periodo, ai fini del riconoscimento del beneficio, devono pervenire all'INPS entro i successivi sessanta giorni» e, al secondo periodo, le parole: «fatta salva» sono sostituite dalle seguenti: «fatti salvi»;
   dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  «1-bis. Sono fatte salve le richieste del Rdc presentate sulla base della disciplina vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I benefìci riconosciuti sulla base delle predette richieste sono erogati per un periodo non superiore a sei mesi pur in assenza dell'eventuale ulteriore certificazione, documentazione o dichiarazione sul possesso dei requisiti, richiesta in forza delle disposizioni introdotte dalla legge di conversione del presente decreto ai fini dell'accesso al beneficio.
  1-ter. All'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: “di un terzo delle risorse” sono sostituite dalle seguenti: “della metà delle risorse”»;
   il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono provvedere all'erogazione di servizi destinati ai beneficiari del Rdc nell'ambito della propria competenza legislativa e relativa potestà amministrativa, perseguendo le finalità del presente decreto. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere, a decorrere dall'anno 2020, misure aventi finalità analoghe a quelle del Rdc, adottate e finanziate secondo i propri ordinamenti, comunicate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, affinché le stesse non siano computate ai fini dell'accesso, della quantificazione e del mantenimento del Rdc. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 19 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».

  All'articolo 14:
   dopo il comma 7 è inserito il seguente:
  «7-bis. Al fine di fronteggiare gli effetti della pensione quota 100 sul sistema scolastico e di garantire lo svolgimento dell'attività didattica, nel primo dei concorsi di cui all'articolo 17, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, bandito successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le graduatorie di merito sono predisposte attribuendo ai titoli posseduti un punteggio fino al 40 per cento di quello complessivo. Tra i titoli valutabili è particolarmente valorizzato il servizio svolto presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, al quale è attribuito un punteggio fino al 50 per cento del punteggio attribuibile ai titoli»;
   dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:
  «10-bis. Al fine di far fronte alle gravi scoperture di organico degli uffici giudiziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione di cui al presente articolo e di assicurare la funzionalità dei medesimi uffici, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e comunque per l'anno 2019, il reclutamento del personale dell'amministrazione giudiziaria, fermo quanto previsto dal comma 307 dell'articolo 1 della medesima legge, è autorizzato anche in deroga all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  10-ter. I concorsi pubblici per il reclutamento del personale di cui al comma 10-bis possono essere espletati nelle forme del concorso unico di cui all'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in deroga alle disposizioni dei commi 4 e 4-bis dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mediante richiesta al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne assicura priorità di svolgimento e con modalità semplificate, anche in deroga alla disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, per quanto concerne in particolare:
   a) la nomina e la composizione della commissione, prevedendo la costituzione di sottocommissioni anche per le prove scritte ed il superamento dei requisiti previsti per la nomina dei componenti, nonché stabilendo che a ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a 250;
   b) la tipologia e le modalità di svolgimento delle prove d'esame, prevedendo:
    1) la facoltà di far precedere le prove d'esame da una prova preselettiva, qualora le domande di partecipazione al concorso siano in numero superiore a tre volte il numero dei posti banditi;
    2) la possibilità di espletare prove preselettive consistenti nella risoluzione di quesiti a risposta multipla, gestite con l'ausilio di società specializzate e con possibilità di predisposizione dei quesiti da parte di qualificati istituti pubblici e privati;
    3) forme semplificate di svolgimento delle prove scritte, anche concentrando le medesime in un'unica prova sulle materie previste dal bando, eventualmente mediante il ricorso a domande a risposta a scelta multipla;
    4) per i profili tecnici, l'espletamento di prove pratiche in aggiunta a quelle scritte, ovvero in sostituzione delle medesime;
    5) lo svolgimento delle prove di cui ai numeri da 1) a 3) e la correzione delle medesime prove anche mediante l'ausilio di sistemi informatici e/o telematici;
    6) la valutazione dei titoli solo dopo lo svolgimento delle prove orali nei casi di assunzione per determinati profili mediante concorso per titoli ed esami;
    7) l'attribuzione singolarmente o per categoria di titoli di un punteggio fisso stabilito dal bando, con la previsione che il totale dei punteggi per titoli non può essere superiore ad un terzo del punteggio complessivo attribuibile;
   c) la formazione delle graduatorie, stabilendo che i candidati appartenenti a categorie previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, che hanno conseguito l'idoneità, vengano inclusi nella graduatoria tra i vincitori, nel rispetto dei limiti di riserva previsti dalla normativa vigente, purché risultino iscritti negli appositi elenchi istituiti ai sensi dell'articolo 8 della medesima legge e risultino disoccupati al momento della formazione della graduatoria stessa.

  10-quater. Quando si procede all'assunzione di profili professionali del personale dell'amministrazione giudiziaria mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento a norma dell'articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la stessa amministrazione può indicare, anche con riferimento alle procedure assunzionali già autorizzate, l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo a valere sulle graduatorie delle predette liste di collocamento in favore di soggetti che hanno maturato i titoli di preferenza di cui all'articolo 50, commi 1-quater e 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
  10-quinquies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 10-ter e 10-quater non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  10-sexies. Per le medesime finalità di cui al comma 10-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il Ministero della giustizia è autorizzato, dal 15 luglio 2019, ad effettuare assunzioni di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, nel limite di 1.300 unità di II e III Area, avvalendosi delle facoltà assunzionali ordinarie per l'anno 2019.
  10-septies. Ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento e di fabbisogno della disposizione di cui al comma 10-sexies, il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di 8,32 milioni di euro per l'anno 2019».
  10-octies. Al fine di far fronte alle gravi scoperture di organico degli uffici preposti alle attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale derivanti dall'attuazione delle disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione di cui al presente articolo e di assicurare la funzionalità dei medesimi uffici, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e comunque per l'anno 2019, il reclutamento del personale del Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato anche in deroga all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  10-novies. I concorsi pubblici per il reclutamento del personale di cui al comma 10-octies possono essere svolti nelle forme del concorso unico di cui all'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in deroga alle disposizioni dei commi 4 e 4-bis dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mediante richiesta al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne assicura priorità di svolgimento, con modalità semplificate, anche in deroga alla disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, per quanto concerne in particolare:
   a) la nomina e la composizione della commissione, prevedendo la costituzione di sottocommissioni anche per le prove scritte e il superamento dei requisiti previsti per la nomina dei componenti, nonché stabilendo che a ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a 250;
   b) la tipologia e le modalità di svolgimento delle prove di esame, prevedendo:
    1) la facoltà di far precedere le prove di esame da una prova preselettiva, qualora le domande di partecipazione al concorso siano in numero superiore a tre volte il numero dei posti banditi;
    2) la possibilità di svolgere prove preselettive consistenti nella risoluzione di quesiti a risposta multipla, gestite con l'ausilio di società specializzate e con possibilità di predisposizione dei quesiti da parte di qualificati istituti pubblici e privati;
    3) forme semplificate di svolgimento delle prove scritte, anche concentrando le medesime in un'unica prova sulle materie previste dal bando, eventualmente mediante il ricorso a domande a risposta a scelta multipla;
    4) per i profili tecnici, lo svolgimento di prove pratiche in aggiunta a quelle scritte, ovvero in sostituzione delle medesime;
    5) lo svolgimento delle prove di cui ai numeri da 1) a 3) e la correzione delle medesime prove anche mediante l'ausilio di sistemi informatici e telematici;
    6) la valutazione dei titoli solo dopo lo svolgimento delle prove orali nei casi di assunzione per determinati profili mediante concorso per titoli ed esami;
    7) l'attribuzione, singolarmente o per categoria di titoli, di un punteggio fisso stabilito dal bando, con la previsione che il totale dei punteggi per titoli non può essere superiore a un terzo del punteggio complessivo attribuibile;
   c) la formazione delle graduatorie, stabilendo che i candidati appartenenti a categorie previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, che hanno conseguito l'idoneità, vengano inclusi nella graduatoria tra i vincitori, nel rispetto dei limiti di riserva previsti dalla normativa vigente, purché risultino iscritti negli appositi elenchi istituiti ai sensi dell'articolo 8 della medesima legge e risultino disoccupati al momento della formazione della graduatoria stessa.
  10-decies. Per le medesime finalità di cui al comma 10-octies, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato, dal 15 luglio 2019, a effettuare assunzioni di personale non dirigenziale a tempo indeterminato fino a 551 unità, di cui 91 unità tramite scorrimento delle graduatorie approvate nell'ambito del concorso pubblico a 500 posti di area III-posizione economica F1 e 460 unità attraverso lo scorrimento delle graduatorie relative alle procedure concorsuali interne già espletate, presso il medesimo Ministero, avvalendosi integralmente delle facoltà assunzionali ordinarie per l'anno 2019.
  10-undecies. Il Ministero per i beni e le attività culturali provvede all'attuazione dei commi 10-octies e 10-novies a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento e di fabbisogno della disposizione di cui al comma 10-decies, il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di euro 898.005 per l'anno 2019».

  Dopo l’articolo 14 sono inseriti i seguenti:
  «Art. 14-bis.(Disciplina delle capacità assunzionali delle regioni, degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale, nonché degli enti locali) – 1. All'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 5, quinto periodo, le parole: “tre anni” sono sostituite dalle seguenti: “cinque anni” e le parole: “al triennio precedente” sono sostituite dalle seguenti: “al quinquennio precedente”;
   b) dopo il comma 5-quinquies sono inseriti i seguenti:
  “5-sexies. Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over.
  5-septies. I vincitori dei concorsi banditi dalle regioni e dagli enti locali, anche se sprovvisti di articolazione territoriale, sono tenuti a permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi”.

  2. In considerazione degli effetti derivanti dall'applicazione dell'articolo 14 del presente decreto e della necessità di garantire i livelli essenziali delle prestazioni, gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale possono procedere all'assunzione delle professionalità occorrenti, anche tenendo conto delle cessazioni di personale che intervengono in corso d'anno, purché in linea con la programmazione regionale e nel rispetto dei piani triennali dei fabbisogni di personale approvati dalle regioni di appartenenza e dell'articolo 17, commi 3, 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
  3. Le previsioni di cui alla lettera a) del comma 1 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

  Art. 14-ter. – (Utilizzo delle graduatorie concorsuali per l'accesso al pubblico impiego) – 1. All'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: “a concorso” sono aggiunte le seguenti: “nonché di quelli che si rendono disponibili, entro i limiti di efficacia temporale delle graduatorie medesime, fermo restando il numero dei posti banditi e nel rispetto dell'ordine di merito, in conseguenza della mancata costituzione o dell'avvenuta estinzione del rapporto di lavoro con i candidati dichiarati vincitori. Le graduatorie possono essere utilizzate anche per effettuare, entro i limiti percentuali stabiliti dalle disposizioni vigenti e comunque in via prioritaria rispetto alle convenzioni previste dall'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le assunzioni obbligatorie di cui agli articoli 3 e 18 della medesima legge n. 68 del 1999, nonché quelle dei soggetti titolari del diritto al collocamento obbligatorio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, sebbene collocati oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso”.
  2. All'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo la parola: “scolastico” sono inserite le seguenti: “ed educativo, anche degli enti locali”».

  Dopo l’articolo 18 è inserito il seguente:
  «Art. 18-bis. – (Sospensione dei trattamenti previdenziali) – 1. Ai soggetti condannati a pena detentiva con sentenza passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 2, comma 58, della legge 28 giugno 2012, n. 92, nonché per ogni altro delitto per il quale sia stata irrogata, in via definitiva, una pena non inferiore a due anni di reclusione, che si siano volontariamente sottratti all'esecuzione della pena, è sospeso il pagamento dei trattamenti previdenziali di vecchiaia e anticipati erogati dagli enti di previdenza obbligatoria. La medesima sospensione si applica anche nei confronti dei soggetti evasi, o per i quali sia stato dichiarato lo stato di latitanza ai sensi degli articoli 295 e 296 del codice di procedura penale.
  2. I provvedimenti di sospensione di cui al comma 1 sono adottati con effetto non retroattivo dal giudice che ha emesso la dichiarazione dello stato di latitanza prevista dall'articolo 295 del codice di procedura penale ovvero dal giudice dell'esecuzione su richiesta del pubblico ministero che ha emesso l'ordine di esecuzione di cui all'articolo 656 del codice di procedura penale al quale il condannato si è volontariamente sottratto, anche per le dichiarazioni pronunciate o per gli ordini di carcerazione emessi prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  3. Ai fini della loro immediata esecuzione, i provvedimenti di sospensione di cui ai commi 1 e 2 sono comunicati dal pubblico ministero, entro il termine di quindici giorni dalla loro adozione, all'ente gestore dei rapporti previdenziali e assistenziali facenti capo ai soggetti di cui al comma 1.
  4. La sospensione della prestazione previdenziale può essere revocata dall'autorità giudiziaria che l'ha disposta, previo accertamento del venir meno delle condizioni che l'hanno determinata. Ai fini del ripristino dell'erogazione degli importi dovuti, l'interessato deve presentare domanda al competente ente previdenziale allegando ad essa la copia autentica del provvedimento giudiziario di revoca della sospensione della prestazione. Il diritto al ripristino dell'erogazione delle prestazioni previdenziali decorre dalla data di presentazione della domanda e della prescritta documentazione all'ente previdenziale e non ha effetto retroattivo sugli importi maturati durante il periodo di sospensione.
  5. Le risorse derivanti dai provvedimenti di sospensione di cui al comma 1 sono versate annualmente dagli enti interessati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai capitoli di spesa corrispondenti al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici, e agli interventi in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206».

  All'articolo 20:
   al comma 1, primo periodo, le parole: «tra la data del primo e quella» sono sostituite dalle seguenti: «tra l'anno del primo e quello» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, parificandoli a periodi di lavoro»;
   al comma 5, al primo periodo, dopo le parole: «Il versamento dell'onere» sono inserite le seguenti: «per il riscatto di cui al comma 1» e le parole: «massimo 60» sono sostituite dalle seguenti: «un massimo di 120» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alla data del saldo dell'onere l'INPS provvede all'accredito della contribuzione e ai relativi effetti»;
   al comma 6, capoverso 5-quater, il primo periodo è sostituito dal seguente: « È consentita la facoltà di riscatto di cui al presente articolo dei periodi da valutare con il sistema contributivo»;
   dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
  «6-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 1,3 milioni di euro per l'anno 2024, di 17,6 milioni di euro per l'anno 2025, di 31,8 milioni di euro per l'anno 2026, di 26,9 milioni di euro per l'anno 2027 e di 22 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
  6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5, valutati in 8 milioni di euro per l'anno 2019, in 16,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 24,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e in 8,5 milioni di euro per l'anno 2024, e dal comma 6-bis, pari a 1,3 milioni di euro per l'anno 2024, a 17,6 milioni di euro per l'anno 2025, a 31,8 milioni di euro per l'anno 2026, a 26,9 milioni di euro per l'anno 2027 e a 22 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede:
   a) quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2019, a 15,3 milioni di euro per l'anno 2020, a 22 milioni di euro per l'anno 2021, a 19,6 milioni di euro per l'anno 2022 e a 17,1 milioni di euro per l'anno 2023, mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
   b) quanto a 0,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 2,4 milioni di euro per l'anno 2021, a 4,8 milioni di euro per l'anno 2022, a 7,3 milioni di euro per l'anno 2023, a 9,8 milioni di euro per l'anno 2024, a 17,6 milioni di euro per l'anno 2025, a 31,8 milioni di euro per l'anno 2026, a 26,9 milioni di euro per l'anno 2027 e a 22 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 5».

  All'articolo 21, comma 1, le parole: «legge 18 agosto 1995» sono sostituite dalle seguenti: «legge 8 agosto 1995».

  All'articolo 22, comma 6, al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» e, all'ultimo periodo, dopo le parole: «tra le competenze del Fondo» sono inserite le seguenti: «di solidarietà».

  All'articolo 23:
   al comma 1, dopo le parole: «i lavoratori» sono inserite le seguenti: «dipendenti delle amministrazioni pubbliche»;
   il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Sulla base di apposite certificazioni rilasciate dall'ente responsabile per l'erogazione del trattamento di fine servizio comunque denominato, i soggetti di cui al comma 1 nonché i soggetti che accedono, o che hanno avuto accesso prima della data di entrata in vigore del presente decreto, al trattamento di pensione ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, possono presentare richiesta di finanziamento di una somma pari all'importo, nella misura massima di cui al comma 5 del presente articolo, dell'indennità di fine servizio maturata, alle banche o agli intermediari finanziari che aderiscono a un apposito accordo quadro da stipulare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'Associazione bancaria italiana, sentito l'INPS. Ai fini del rimborso del finanziamento e dei relativi interessi, l'ente che corrisponde l'indennità di fine servizio comunque denominata trattiene il relativo importo da tale indennità, fino a concorrenza dello stesso. Gli importi trattenuti ai sensi del periodo precedente non sono soggetti a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare. Il finanziamento è garantito dalla cessione pro solvendo, automatica e nel limite dell'importo finanziato, senza alcuna formalità, dei crediti derivanti dal trattamento di fine servizio maturato che i lavoratori di cui al primo periodo vantano nei confronti degli enti che corrispondono l'indennità di fine servizio. Gli enti responsabili per l'erogazione del trattamento di fine servizio comunque denominato provvedono alle attività di cui al presente comma con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente»;
   al comma 3, primo periodo, le parole: «50 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «75 milioni»;
   al comma 5, primo periodo, le parole: «30.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «45.000 euro».

  All'articolo 25:
   al comma 1:
    la lettera a) è sostituita dalla seguente:
   « a) al comma 2, dopo la lettera a) sono inserite le seguenti: “a-bis) il vice presidente; a-ter) il consiglio di amministrazione;”»;
    dopo la lettera b) è inserita la seguente:
   « b-bis) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  “3-bis. Il vice presidente, scelto tra persone di comprovata competenza e specifica esperienza gestionale, è nominato ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il vice presidente è componente del consiglio di amministrazione, sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento e può svolgere tutte le funzioni ad esso delegate”»;
    alla lettera d), capoverso 5, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Il consiglio è composto dal Presidente dell'Istituto, che lo presiede, dal vice presidente e da tre membri, tutti scelti tra persone dotate di comprovata competenza e professionalità nonché di indiscussa moralità e indipendenza. Si applicano, riguardo ai requisiti, le disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39»;
    alla lettera f), capoverso 11, le parole: «della medesima spesa» sono sostituite dalle seguenti: «della spesa» e le parole: «dei rispettivi enti previdenziali» sono sostituite dalle seguenti: «dei rispettivi Istituti»;
   al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: « del nuovo Presidente» sono inserite le seguenti: « , del vice presidente», dopo le parole: « possono essere nominati i soggetti cui sono attribuiti i poteri, rispettivamente, del Presidente» sono inserite le seguenti: « , del vice presidente» e le parole: «come individuati nelle disposizioni del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «come individuati ai sensi delle disposizioni del presente articolo» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con il decreto di cui al primo periodo sono altresì definiti, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, gli emolumenti spettanti ai predetti soggetti».

  Dopo l'articolo 25 sono inseriti i seguenti:
  «Art. 25-bis. – (Disposizioni contrattuali per il personale addetto alle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni) – 1. All'articolo 9, comma 5, della legge 7 giugno 2000, n. 150, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Ai giornalisti in servizio presso gli uffici stampa delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in via transitoria, sino alla definizione di una specifica disciplina da parte di tali enti in sede di contrattazione collettiva e comunque non oltre il 31 ottobre 2019, continua ad applicarsi la disciplina riconosciuta dai singoli ordinamenti”.

  Art. 25-ter.(Trasparenza in materia di trattamenti pensionistici) – 1. Gli enti erogatori di trattamenti pensionistici hanno l'obbligo di fornire a tutti i soggetti percettori di tali trattamenti precisa e puntuale informazione circa eventuali trattenute relative alle quote associative sindacali.
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
  3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

  All'articolo 26:
   al comma 1, capoverso 47, le parole: «come modificato dal comma 48 del presente articolo,» sono soppresse;
   al comma 2, le parole: «Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione del personale del settore del trasporto aereo» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale»;
   alla rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e sistema aeroportuale».

  Nel capo II, dopo l'articolo 26 sono aggiunti i seguenti:
  «Art. 26-bis. – (Proroga della cassa integrazione guadagni straordinaria) – 1. All'articolo 22-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: “Per gli anni 2018 e 2019” sono sostituite dalle seguenti: “Per gli anni 2018, 2019 e 2020” e le parole: “entro il limite massimo complessivo di spesa di 100 milioni di euro per ciascuno dei medesimi anni” sono sostituite dalle seguenti: “entro il limite complessivo di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2018, di 180 milioni di euro per l'anno 2019 e di 50 milioni di euro per l'anno 2020”;
   b) al comma 3, le parole: “All'onere derivante dai commi 1 e 2, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019” sono sostituite dalle seguenti: “All'onere derivante dai commi 1 e 2, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2018, a 180 milioni di euro per l'anno 2019 e a 50 milioni di euro per l'anno 2020”.

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2019 e a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, mediante utilizzo delle risorse indicate all'articolo 29, comma 3, lettere a) e b), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, anche se confluite in piani gestionali diversi da quello di cui all'alinea del medesimo comma 3.

  Art. 26-ter. – (Acconti di cassa integrazione guadagni straordinaria in favore di aziende operanti in aeree di crisi complessa) – 1. All'articolo 22-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  “1-bis. In presenza di piani pluriennali di riorganizzazione già oggetto di specifico accordo stipulato in sede ministeriale ai sensi dei comma 1, che coinvolgono imprese operanti in più regioni con un organico superiore a 500 unità lavorative con gravi ricadute occupazionali concentrate nelle aree di crisi complessa, conseguenti alle difficoltà di implementazione delle azioni di riorganizzazione e di accesso alle fonti di finanziamento, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, valutate le problematiche di ordine occupazionale e la necessità di successive verifiche per accertare tutti i requisiti di cui al medesimo comma 1, sulla base della preventiva istruttoria da parte degli uffici competenti, può autorizzare acconti per sei mensilità di integrazione salariale straordinaria, al fine di garantire la continuità del sostegno al reddito dei lavoratori sospesi. Le mensilità di integrazione salariale straordinaria, erogate dall'INPS, sono computate nell'ambito delle mensilità autorizzabili ai sensi del comma 1, a valere sulle risorse finanziarie di cui al comma 3. Qualora sia rigettata l'istanza ai sensi del comma 1, si applica l'articolo 1-bis del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172”.

  2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, per un periodo massimo di dodici mesi, la proroga delle prestazioni di cassa integrazione guadagni in deroga concesse ai sensi dell'articolo 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, previa acquisizione dell'accordo tra l'azienda e le parti sociali per la proroga delle citate prestazioni, integrato da un apposito piano di politiche attive, sostenuto dalla regione e dalle province autonome, a favore dei lavoratori interessati.
  3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2 si fa fronte nel limite massimo del 50 per cento delle risorse assegnate alle regioni e alle province autonome ai sensi dell'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

  Art. 26-quater. – (Modifica all'articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148) – 1. All'articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 6-bis è inserito il seguente:
  “6-ter. Per i trattamenti di integrazione salariale in deroga di cui al comma 6-bis, in caso di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, il datore di lavoro è obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall'Istituto, entro lo stesso termine previsto dal comma 6-bis per il conguaglio o la richiesta di rimborso. Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente”.

  2. Per i trattamenti conclusi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, il termine di sei mesi di cui al comma 6-ter dell'articolo 44 del decreto legislativo n. 148 del 2015, introdotto dal comma 1 del presente articolo, decorre da tale data.

  Art. 26-quinquies. – (Trattamento pensionistico del personale dell'ENAV) – 1. Tutti i lavoratori appartenenti ai profili professionali di cui all'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 248, per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiunti limiti di età, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2013, n. 157, conseguono il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia al raggiungimento del requisito anagrafico di sessanta anni, con la decorrenza di cui all'articolo 1, comma 5, lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia.
  2. Al comma 2 dell'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2013, n. 157, le parole: “e ai lavoratori appartenenti ai profili professionali di cui all'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 248” sono soppresse.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 97.000 euro per l'anno 2019, in 244.000 euro per l'anno 2020, in 509.000 euro per l'anno 2021, in 702.000 euro per l'anno 2022, in 994.000 euro per l'anno 2023, in 1.153.000 euro per l'anno 2024, in 2.364.000 euro per l'anno 2025, in 4.262.000 euro per l'anno 2026, in 6.643.000 euro per l'anno 2027 e in 9.549.000 euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  Art. 26-sexies. – (Misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center) – 1. A valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si provvede, nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2019, al finanziamento delle misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center, previste dall'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, mediante utilizzo delle risorse indicate all'articolo 29, comma 3, lettere a) e b), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, anche se confluite in piani gestionali diversi da quello di cui all'alinea del medesimo comma 3».

  Art. 26-septies. – (Governance dell'ANPAL) – 1. Al fine di consentire un riassetto ordinamentale e regolamentare dell'ANPAL e dell'ANPAL Servizi Spa utile a un più efficace monitoraggio e coordinamento dei centri per l'impiego:
   a) all'articolo 4, comma 12, secondo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, le parole: “trenta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “centoventi giorni”;
   b) all'articolo 1, comma 719, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: “sessanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “centottanta giorni”».

  All'articolo 27:
   al comma 4, le parole: «comma 569, lettera b), e articolo 1, comma 1098, di cui alla legge» sono sostituite dalle seguenti: «commi 569, lettera b), e 1098, della legge»;
   al comma 6, lettera a), le parole: «da venti a cinquanta mila euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 20.000 a 50.000 euro».

  All'articolo 28:
   al comma 2:
    allalinea, le parole: « Agli oneri derivanti dagli articoli 12, commi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lettera b), numeri 2) e 3), e dal comma 1 del presente articolo, pari a 6.297 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «Agli oneri derivanti dagli articoli 12, commi 1, 3, 3-bis, 4, 4-bis, lettera b), 5, 6, 7, 8, lettera b), numeri 2) e 3), e dal comma 1 del presente articolo, pari a 6.284,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.756,7 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.803 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.958,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022» e la parola: «23,» è soppressa;
    alla lettera a), le parole: « 6.527,9 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.594 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.535,2 milioni di euro per l'anno 2021 e 7.263 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: « 6.515,7 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.639,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.880,2 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.602,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022»;
   al comma 3, le parole: «la rendicontazione dei relativi oneri anche a carattere prospettico» sono soppresse e la parola: «relativi» è sostituita dalle seguenti: «, la rendicontazione degli oneri, anche a carattere prospettico, relativi».
   al comma 4, le parole: « Ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 257, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nel caso» sono sostituite dalle seguenti: «Nel caso»;
   al comma 6, le parole: «ai sensi dell'articolo 12» sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi degli articoli 6, commi 6-bis e 6-ter, 7, commi 15-quater, 15-quinquies e 15-sexies, 12 e 14, commi 10-sexies, 10-septies, 10-decies e 10-undecies».

  È aggiunto, in fine, il seguente allegato:

«Allegato A
(articolo 7, comma 15-ter)

  Dati anagrafici aziende/datori di lavoro
  Dati contenuti nel “Fascicolo elettronico aziendale”
  Retribuzioni imponibili annuali, ai fini contributivi, per azienda e per categorie di aziende
  Dati anagrafici, contributivi e retributivi dei soggetti iscritti alla “Gestione separata”
  Dati anagrafici, contributivi e retributivi dei soggetti iscritti alla “Gestione autonoma artigiani”
  Dati anagrafici, contributivi e retributivi dei soggetti iscritti alla “Gestione commercianti”
  Dati anagrafici, contributivi e retributivi dei soggetti iscritti alla “Gestione agricoltura”
  Dati anagrafici dei datori di lavoro beneficiari di interventi di CIG (cassa integrazione guadagni) ordinaria e straordinaria, di mobilità, di contratti di solidarietà
  Dati relativi alle procedure DM10, EMENS, UNIEMENS
  Dati anagrafici dei lavoratori beneficiari di interventi di CIG (cassa integrazione guadagni) ordinaria e straordinaria, di mobilità, di contratti di solidarietà, di prestazioni previdenziali per malattia, maternità e assegni familiari, di prestazioni di sostegno al reddito».

A.C. 1637-A/R – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 13.
1. 11. Toccafondi, Lorenzin, Soverini.

  Sostituire gli articoli da 1 a 4 con i seguenti:

Art. 1.
(Istituzione del Fondo per la ripartizione delle risorse per il reddito e la pensione di dignità)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «reddito di cittadinanza» sono sostituite ovunque ricorrano dalle seguenti: «reddito di dignità»;
   b) le parole: «pensione di cittadinanza» sono sostituite dalle le seguenti: «pensione di dignità».

  2. Ai fini di cui al presente Capo, le risorse del Fondo per la ripartizione delle risorse per il reddito e la pensione di dignità sono trasferite annualmente al fondo speciale di cui all'articolo 81, comma 29 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Art. 2.
(Disciplina e funzionamento del Reddito e della Pensione di dignità)

  1. A decorrere dal 1o aprile 2019, il Reddito e la Pensione di dignità, quali misure fondamentali di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, sono riconosciuti, a domanda, ai sensi dell'articolo 81, commi 29 e seguenti del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, salvo dove diversamente specificato dalla presente legge.
  2. Per il solo Reddito di dignità i requisiti di età anagrafici per il riconoscimento del beneficio si intendono compresi tra i 18 anni compiuti e i 65 anni non compiuti.
  3. Il Reddito di dignità è riconosciuto ai nuclei familiari in presenza di componenti con i requisiti anagrafici di cui al comma 2 e contemporaneamente dei requisiti reddituali e patrimoniali di cui all'articolo 5 del decreto direttoriale 16 settembre 2008 moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4.
  4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 3, è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,2 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18, di 0,5 per ogni componente affetto da disabilità grave o non autosufficiente, di 0,2 per ogni componente affetto da disabilità media e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2,5.
  5. Per i soli nuclei familiari con un numero complessivo maggiore di cinque componenti ovvero con un numero di componenti minorenni uguale o superiore a tre il parametro della scala di equivalenza è incrementato fino a 2,8.
  6. Ai fini del Reddito di dignità, il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. In ogni caso, anche per la richiesta di prestazioni sociali agevolate diverse dal Reddito di dignità, ai fini della definizione del nucleo familiare, valgono le seguenti disposizioni, la cui efficacia cessa dal giorno di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013:
   a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione;
   b) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli.

  7. Il requisito reddituale di cui al comma 3 è determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, con esclusione di qualsiasi trattamento assistenziale. Nel valore dei trattamenti assistenziali non rilevano le erogazioni riferite al pagamento di arretrati, le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi e le esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi, le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute, ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi. Ai fini del presente decreto, non si include tra i trattamenti assistenziali l'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. I trattamenti assistenziali in corso di godimento di cui al primo periodo sono comunicati dagli enti erogatori entro quindici giorni dal riconoscimento al Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS), di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, secondo le modalità ivi previste.

Art. 3.
(Beneficio economico)

  1. L'importo unitario per nucleo familiare del Reddito e della Pensione di dignità, da intendersi ad integrazione del reddito familiare, come definito ai sensi dell'articolo 2, su base annua è pari a 4.872 euro.
  2. L'importo annuale di cui al comma 1 è moltiplicato per il parametro di scala di equivalenza di cui all'articolo 2 comma 5.

Art. 4.
(Reddito di dignità da lavoro)

  1. Al fine di promuovere l'occupazione, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1o aprile 2019, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a termine, ovvero con contratto di apprendistato, è riconosciuta, a domanda e per un periodo di sei mesi purché il contratto abbia durata almeno annuale, il Reddito di dignità da lavoro quale contributo a copertura di una quota del relativo trattamento salariale, nel limite massimo di un importo pari a 2.800 euro annui e nel limite di spesa complessivo di 110 milioni di euro per l'anno 2019 e di 140 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.
  2. Al fine di promuovere l'occupazione stabile, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1o aprile 2019, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, ovvero trasformino il contratto a tempo determinato, purché attivato prima del 31 gennaio 2019, il Reddito di dignità da lavoro è riconosciuto, a domanda e per un periodo massimo di sei mesi, a copertura di una quota percentuale del relativo trattamento salariale, nel limite massimo di un importo pari a 11.000 euro e nel limite di spesa complessivo di 1.900 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.300 milioni di euro annui.
  3. Nei casi di cui al comma 1, al medesimo datore privato che procede alla trasformazione dei contratti a termine o di apprendistato in essere, entro il 1o dicembre 2019, il Reddito di dignità da lavoro è riconosciuto, a domanda e per un periodo massimo di dodici mesi, a copertura di una quota percentuale del relativo trattamento salariale, nel limite massimo di un importo pari a 20.000 euro e nel limite di spesa complessivo di 1.300 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.600 milioni di euro annui.
  4. Ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, i datori di lavoro privati e i lavoratori di cui ai commi 1, 2 e 3 non sono esonerati dal versamento dei contributi previdenziali, dei premi e contributi dovuti all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). La misura di cui ai commi 1, 2 e 3 non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.
  5. A carico dei datori di lavoro privati che beneficiano delle somme di cui ai commi 2 e 3 e che nei successivi dodici mesi licenziano uno o più lavoratori, la somma di cui all'articolo 2, comma 31 della legge 28 giugno 2012, n. 92, è dovuta nella misura del 65 per cento.
  6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di riconoscimento delle somme di cui ai commi 1, 2 e 3.

  Conseguentemente:
   ovunque ricorrano sostituire la parola: Rdc e le parole: reddito di cittadinanza con le seguenti: reddito di dignità e le parole: pensione di cittadinanza con le seguenti: pensione di dignità;
   all'articolo 12:
    al comma 1, sostituire le parole: 1, 2 e 3, degli incentivi, di cui all'articolo 8, con le seguenti: 1, 2 e 3;
    al comma 5 sopprimere le parole: ai sensi dell'articolo 5, comma 1;
    al comma 8 sopprimere la lettera a);
    al comma 9 sopprimere le parole: di cui all'articolo 8;
    al comma 10 sopprimere le parole: di cui all'articolo 8;
   all'articolo 28, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Agli oneri derivanti dall'istituzione e dall'erogazione del Reddito di dignità da lavoro, di cui all'articolo 4, nei limiti di spesa complessivi pari a 3.340 milioni di euro per l'anno 2019 e pari a 6.040 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 3.340 milioni di euro per l'anno 2019 e a 6.040 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.;
   sostituire la rubrica del Capo I con la seguente: Disposizioni urgenti in materia di Reddito e Pensione di dignità;
   sostituire il titolo del decreto-legge con il seguente: Disposizioni urgenti in materia di reddito di dignità e pensioni;.
1. 25. Zangrillo, Gelmini, Polverini, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Cannatelli, Fatuzzo, Mugnai, Novelli, Musella, Rotondi, Scoma, Rosso.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Estensione e potenziamento del Reddito di inclusione)

  1. Al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 3, comma 1, lettera b), numero 2), le parole: «euro 3.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 6.000»;
   b) all'articolo 4:
    1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Il beneficio economico del ReI è pari su base annua, al valore di euro 6.000 moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, al netto delle maggiorazioni di cui all'allegato 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. Il beneficio non può eccedere il limite dell'ammontare su base annua dell'assegno sociale, di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, moltiplicato per tre. Il valore mensile del ReI è pari ad un dodicesimo del valore su base annua.».
    2) al comma 5, primo periodo, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un mese»;
   c) all'articolo 6, comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «I beneficiari del ReI per i quali il progetto personalizzato preveda la stipula del patto di servizio di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, accedono all'assegno di ricollocazione anche in deroga alle condizioni di cui all'articolo 23, comma 1, del medesimo decreto n. 150 del 2015. In caso di successo occupazionale, l'importo dell'assegno individuale di ricollocazione per i beneficiari del ReI è riconosciuto in misura maggiorata del 100 per cento»;
   d) all'articolo 7, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) il comma 2 è sostituito con il seguente:
  «2. Al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali di cui agli articoli 5 e 6, una quota del Fondo Povertà non inferiore, a decorrere dal 2020, al 20 per cento è attribuita agli ambiti territoriali delle regioni per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1, fermi restando gli interventi afferenti alle politiche del lavoro, della formazione, sanitarie e socio-sanitarie, educative, abitative, nonché delle altre aree eventualmente coinvolte nella valutazione e progettazione previsti a legislazione vigente;»;
    2) al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La quota del Fondo Povertà destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali, di cui al comma 2, è pari a 900 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1.200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, inclusivi delle risorse di cui al comma 9»;
    3) il comma 9 è sostituito dal seguente:
  «9. Nell'ambito della quota del Fondo Povertà di cui al comma 2 viene riservato un ammontare pari a 50 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2019, per interventi e servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora. Con il medesimo decreto di cui al comma 4, si stabiliscono i criteri di riparto della quota di cui al presente comma, avuto prioritariamente riguardo alla distribuzione territoriale dei senza dimora, in particolare individuando le grandi aree urbane in cui si concentra il maggior numero degli stessi. In sede di riparto, si definiscono altresì le condizioni di povertà estrema, nonché si indentificano le priorità di intervento a valere sulle risorse trasferite, in coerenza con le “Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia”, oggetto di accordo in sede di Conferenza unificata del 5 novembre 2015, ed eventuali successive iniziative ai sensi dell'articolo 21, comma 8. Gli interventi e i servizi di cui al presente comma sono oggetto di rilevazione da parte del sistema informativo di cui all'articolo 24 e di specifico monitoraggio da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ne dà conto nel Rapporto di cui all'articolo 15, comma 4.».
   e) all'articolo 8, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «il valore di euro 6.000, di cui all'articolo 4, comma 1, in coerenza con le modifiche delle soglie di cui alla lettera a)»;
    2) la lettera f) è sostituita dalla seguente: «  f) il massimale del beneficio economico erogabile, di cui all'articolo 4, comma 1»;
   f) all'articolo 20, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. La dotazione del Fondo Povertà è determinata in 2.059 milioni di euro per l'anno 2018, di cui 15 milioni di euro accantonati ai sensi dell'articolo 18, comma 3, in 5.545 milioni di euro per l'anno 2019 e in 5.745 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Ai fini dell'erogazione del beneficio economico del ReI di cui all'articolo 4, i limiti di spesa sono determinati in 5.198 milioni di euro per l'anno 2019, in 5.158 milioni di euro per l'anno 2020 e in 5.130 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. I limiti di spesa per l'erogazione del beneficio economico a decorrere dall'anno 2020 possono essere incrementati sulla base delle determinazioni del Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 8, comunque nei limiti di cui al primo periodo, tenuto conto della quota del Fondo Povertà di cui all'articolo 7, comma 2».

  2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 200 è sostituito dal seguente:
  «200. Al fine di riconoscere il servizio sociale professionale quale funzione fondamentale dei comuni, secondo quanto stabilito dall'articolo 14, comma 27, lettera g), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di garantire, contestualmente, la funzionalità a regime dell'infrastruttura sociale e dei servizi per il contrasto alla povertà, nei limiti dei due terzi delle risorse di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, attribuite a ciascun ambito territoriale, possono essere effettuate assunzioni di assistenti sociali in deroga ai divieti e ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla legislazione vigente, anche da parte di amministrazioni in situazione di soprannumerarietà ovvero in condizioni strutturalmente deficitarie o in stato di dissesto, ai sensi degli articoli 242 e seguenti del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

  Conseguentemente:
   a) sopprimere gli articoli da 2 a 11;
   b) sostituire gli articoli 12 e 13 con il seguente:
  Art. 12. – (Disposizioni finanziarie per il potenziamento del sistema di politiche attive per il lavoro. Piano nazionale per lo sviluppo dei servizi per il lavoro) – 1. Ai fini dell'estensione e del potenziamento del Reddito di inclusione, ai sensi dell'articolo 1, nonché del finanziamento del sistema di politiche attive del lavoro di cui ai commi 2 e seguenti, sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.
  2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il «Fondo per il potenziamento delle politiche attive per il lavoro», con la dotazione di 1.902 milioni di euro per il 2019, 2.897 milioni di euro per il 2020 e 3.296 milioni di euro a decorrere dal 2021. Nell'ambito del predetto Fondo, un importo fino a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 è destinato ai centri per l'impiego di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 al fine del loro potenziamento.
  3. Al fine di individuare le priorità, le azioni e gli interventi da intraprendere su tutto il territorio nazionale per l'efficace attuazione delle politiche attive per il lavoro, da finanziare a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 2, è adottato, con cadenza biennale, il «Piano nazionale per lo sviluppo dei servizi per il lavoro». All'adozione del Piano si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281 del 1997, sentite le Commissioni parlamentari competenti. In prima applicazione, il Piano è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  4. Per consentire il reclutamento delle professionalità necessarie al potenziamento e alla riqualificazione del sistema dei centri per l'impiego, le regioni sono autorizzate ad assumere, con aumento della rispettiva dotazione organica, fino a complessive 12.000 unità di personale. Agli oneri derivanti dal reclutamento di personale si provvede quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2019 e per 500 milioni di euro a decorrere dal 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità di ripartizione delle suddette risorse tra le regioni interessate.
  5. Al fine di stabilizzare il personale a tempo determinato e con contratto di collaborazione, ANPAL Servizi S.p.A. è autorizzata ad assumere mediante l'espletamento di procedure concorsuali riservate per titoli ed esami, entro i limiti di spesa di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, il personale in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, presso ANPAL Servizi S.p.A. con contratto di lavoro a tempo determinato e con contratto di collaborazione. Per il funzionamento dell'ANPAL Servizi S.p.A. è destinato un contributo pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
  6. Anche al fine di sostenere le attività affidate ai centri di assistenza fiscale in convenzione con l'INPS, sono stanziati 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a valere sul Fondo di cui al comma 2.
  7. In deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e nei limiti della dotazione organica dell'INPS a decorrere dall'anno 2019, è autorizzata una spesa di 50 milioni di euro annui per l'assunzione di personale da assegnare alle strutture dell'INPS al fine di dare piena attuazione alle disposizioni contenute nel presente decreto.
  8. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i commi 255 e 258 sono abrogati.
1. 1. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Del Barba, De Menech, Buratti.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: a decorrere dal mese di aprile 2019 con le seguenti: in via sperimentale per il triennio 2019-2021.
1. 19. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Zucconi.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, medesimo periodo, sopprimere le parole: e nel mondo del lavoro;
   sostituire il comma 2 con il seguente:
  «2. Il Rdc spetta ai nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 60 anni, adeguata agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ovvero ai nuclei familiari composti da uno o più componenti con disabilità, come definita ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68. I requisiti per l'accesso e le regole di definizione del beneficio economico, nonché le procedure per la gestione dello stesso sono definiti negli articoli seguenti.»;
   all'articolo 2:
    al comma 1, lettera a), dopo le parole: deve essere cumulativamente aggiungere le seguenti: in possesso della cittadinanza italiana e residente in Italia e sopprimere i numeri 1) e 2);
    al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole: euro 6.000 con le seguenti: euro 7.560 e sopprimere il secondo periodo;
    al comma 4, sostituire le parole da: di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente di minore età con le seguenti: minorenne ovvero con disabilità e le parole: di 2,1 con le seguenti: di 2,5.
   all'articolo 3:
    1) al comma 1, lettera a), sostituire le parole: euro 6.000 con le seguenti: euro 7.560, alla lettera b), sostituire le parole: euro 3.360 con le seguenti: euro 1.800;
    2) sopprimere il comma 2;
    3) al comma 5, sostituire le parole: della richiesta con le seguenti: del compimento del sessantesimo anno di età;
    4) sopprimere i commi da 6 a 10 e da 12 a 15;
   sopprimere gli articoli 4 e 6;
   all'articolo 5, sopprimere il comma 4;
   all'articolo 7:
    1) sopprimere i commi da 5 a 13;
    2) al comma 14, sopprimere le parole: Ispettorato nazionale del lavoro (INL);
   dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis. 1.

  1. Al fine di introdurre nell'ordinamento il «Reddito di infanzia», quale misura per il sostegno economico alla natalità e alla famiglia, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo denominato «Fondo per il reddito di infanzia»; con una dotazione iniziale pari a 800 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
  2. Beneficiari delle risorse del fondo di cui al comma 1 sono i nuclei familiari composti almeno da uno o più componenti di età inferiore ai 6 anni, in possesso cumulativamente dei requisiti di cui all'articolo 2. Il beneficio economico consiste in una componente, pari a 300 euro per ogni figlio a carico di età inferiore ai 6 anni, ad integrazione del reddito familiare, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 4).
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri e le modalità di funzionamento e ripartizione del fondo di cui al comma 1.;
   sostituire gli articoli 8 e 9 con il seguente:

«Art. 8.
(Lavoro di cittadinanza)

  1. Al datore di lavoro che proceda a nuove assunzioni a decorrere dall'anno 2019, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni previdenziali, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, fino ad un importo massimo di ventimila euro per ciascun nuovo assunto.
  2. Nel caso di licenziamento del lavoratore per cui gode dei benefici di cui al comma 1, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito, maggiorato delle sanzioni civili di cui all'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo.
  3. L'agevolazione di cui al comma 1 si applica a condizione che il datore di lavoro realizzi un incremento occupazionale netto del numero di dipendenti nel rispetto dei criteri fissati dall'articolo 31, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 150 del 2015, riferiti esclusivamente ai lavoratori a tempo indeterminato. Il diritto alle predette agevolazioni è subordinato al rispetto degli ulteriori principi generali di cui all'articolo 31 del decreto legislativo n. 150 del 2015.
  4. A coloro che avviano un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa è riconosciuto, per il triennio 2019-2021, un credito di imposta nella misura del 30 per cento della spesa per investimenti in beni strumentali e l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a loro carico fino ad un importo massimo complessivo di ventimila euro.
  5. Il diritto alla fruizione degli incentivi di cui al presente articolo è subordinato al rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  6. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nel limiti del regolamento (UE) n. 1407 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”, del regolamento (UE) n. 1408 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717 del 2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
  7. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono compatibili e aggiuntive rispetto a quelle stabilite dall'articolo 1, comma 247, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nel caso in cui il datore di lavoro abbia esaurito gli esoneri contributivi in forza della predetta legge n. 145 del 2018, gli sgravi contributivi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono fruiti sotto forma di credito di imposta per il datore di lavoro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di accesso al predetto credito di imposta.»;
   all'articolo 10 comma 1, sostituire le parole da: sulla base delle fino a: ANPAL con le seguenti: anche sulla base delle informazioni fornite dall'INPS;
   all'articolo 12, apportare le seguenti modificazioni:
    1) al comma 1, sopprimere le parole: del Rdc e della Pensione di cittadinanza;
    2) sostituire i commi da 3 a 7 con il seguente:
  «3. A decorrere dall'anno 2019, l'INPS e le regioni sono autorizzati ad assumere, con aumento della rispettiva dotazione organica, rispettivamente fino a complessive 1.000 e 2.000 unità di personale al fine di consentire l'organizzazione dell'avvio del Rdc e l'espletamento di tutte le attività connesse alla sua realizzazione. A tal fine è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro annui. Gli avvisi per la selezione dovranno recare specifiche disposizioni volte a disciplinare modalità e criteri per l'utilizzo, in via esclusiva, delle graduatorie dei concorsi pubblici, vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ivi comprese le graduatorie degli idonei alle prove scritte ancora attive, secondo l'ordine decrescente dei voti in esse conseguiti dai singoli candidati.»;
    3) al comma 9, sopprimere il secondo periodo;
    4) al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: del Rdc, della Pensione di cittadinanza con le seguenti: di cui agli articoli 1, 2 e 3;

   dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Ulteriori misure urgenti a sostegno della famiglia)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, denominato “Fondo per l'introduzione del quoziente familiare”, con una dotazione iniziale pari a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, destinato alla copertura finanziaria degli interventi legislativi per l'introduzione del meccanismo di determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche attraverso il sistema del quoziente familiare.
  2. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo, denominato “Fondo per la gratuità degli asili nido”, con una dotazione iniziale di 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, volto a finanziare le misure per realizzare l'esonero delle famiglie dal pagamento dell'asilo nido e l'estensione dell'orario di chiusura degli stessi.
  3. Al fine di favorire l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie attraverso l'erogazione di mutui, lo Stato, in conformità alle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 800 del 2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, nei limiti degli aiuti d'importanza minore (de minimis), di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, garantisce l'accesso alle prestazioni del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dal terzo periodo. Gli aiuti di cui al primo periodo sono concessi per un periodo massimo di tre anni a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e sono preventivamente notificati alla Commissione europea ai fini della verifica della compatibilità, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del medesimo Trattato. Alla lettera a) del comma 100, dell'articolo 2, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “nonché a favore delle giovani coppie di età compresa tra i trenta e i quaranta anni, e dei nuclei familiari anche monogenitoriali con figli minori, con priorità per quelli i cui componenti non risultano occupati con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato”. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e d'intesa con l'Associazione bancaria italiana, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, stabilisce, con proprio decreto, i criteri e le modalità per l'accesso alle prestazioni del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese da parte dei soggetti di cui alla lettera a) del comma 100 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dal terzo periodo. Per le finalità previste dal presente comma, è previsto l'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.
  4. Lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 20 milioni di euro annui per l'anno 2019 e di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. All'onere di cui al primo periodo, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 27, comma 1, del presente decreto.».
   all'articolo 13, sopprimere il comma 1 e sostituire la rubrica con la seguente: (Clausola di salvaguardia).
   sostituire la rubrica del Capo 1, con la seguente: (Disposizioni urgenti in materia di reddito e lavoro di cittadinanza e misure e sostegno della famiglia).
1. 24. Lollobrigida, Meloni, Rizzetto, Bucalo, Butti, Gemmato, Silvestroni.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro con le seguenti: diretta a favorire il diritto alla salute, all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei minori in povertà assoluta e dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.
1. 13. Rostan, Epifani, Fassina, Fornaro.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: nel mondo del lavoro aggiungere le seguenti:, nonché mediante un sistema integrato di interventi e servizi negli ambiti sociosanitario, delle politiche attive del lavoro, formazione e diritto allo studio e alla casa.
1. 7. Ubaldo Pagano, Fragomeli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui al comma 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali promuove il coinvolgimento degli attori socio-economici espressi dai territori, nei percorsi di sussidiarietà orizzontale fondati sulla partecipazione attiva di cittadini e di associazioni, sulla responsabilità sociale e civile delle imprese, sulle collaborazioni tra soggetti pubblici e soggetti privati, con particolare attenzione al settore del privato-sociale.
1. 8. Ubaldo Pagano, Fragomeli.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni, il Rdc assume la denominazione di Pensione di cittadinanza quale misura di contrasto alla povertà delle persone anziane. I requisiti per l'accesso e le regole di definizione del beneficio economico sono le medesime del Rdc, salvo dove diversamente specificato. Tale misura è concessa anche nelle fattispecie in cui il componente o i componenti di età pari o superiore ai 67 anni convivano con una persona con disabilità grave o non autosufficienza come definite dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013.
1. 5. Noja, Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Del Barba, De Menech, Buratti, De Luca, Serracchiani.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: superiore a 67 anni, adeguata agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 con le seguenti: superiore a 65 anni.

  Conseguentemente, all'articolo 28, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 2, primo periodo, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
1. 4. De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: 30 luglio 2010, n. 122, aggiungere le seguenti: ovvero altresì per i nuclei familiari di cui sopra composti altresì da una o più persone con disabilità grave o non autosufficiente, come definite dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013.
1. 20. Bellucci, Rizzetto, Bucalo, Gemmato, Silvestroni, Zucconi.

  Al comma 2, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Tale misura è concessa anche nelle fattispecie in cui il componente o i componenti di età pari o superiore ai 67 anni convivano con una persona con disabilità grave o non autosufficiente come definite dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013.

  Conseguentemente:
   all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole: sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.906,8 milioni di euro nel 2019, di 7.166,9 milioni di euro nel 2020, di 7.391 milioni di euro nel 2021 e di 7.245 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, con le seguenti: sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 6.194 milioni di euro nel 2019, di 7.431 milioni di euro nel 2020, di 7.655 milioni di euro nel 2021 e di 7.510 milioni di euro annui a decorrere dal 2022;
   all'articolo 27, comma 2, sostituire le parole: di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera a), con le seguenti: di 2,75 per gli apparecchi di cui alla lettera a) ed aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le parole: «e di 1,25 per gli apparecchi di cui alla lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «e di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera b)».
1. 15. Fornaro, Epifani, Fassina.

  Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: del componente del nucleo più giovane, con le seguenti: di un componente del nucleo.

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:
   all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole: sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.906,8 milioni di euro nel 2019, di 7.166,9 milioni di euro nel 2020, di 7.391 milioni di euro nel 2021 e di 7.245 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 con le seguenti: sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 6394 milioni di euro nel 2019, di 7.831 milioni di euro nel 2020, di 8.055 milioni di euro nel 2021 e di 7.910 milioni di euro annui a decorrere dal 2022;
   all'articolo 27, al comma 2, sostituire le parole: di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera a) con le seguenti: di 2,75 per gli apparecchi di cui alla lettera a) ed aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le parole «e di 1,25 per gli apparecchi di cui alla lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «e di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera b)»;
   all'articolo 27, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  «2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è rideterminata la misura del payout applicato all'ammontare delle vincite sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, al fine di assicurare maggiori entrate erariali pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.».
1. 14. Fornaro, Epifani, Fassina.

  Al comma 2, sostituire il quarto periodo con il seguente: Tale misura è concessa anche nelle fattispecie in cui il componente o i componenti di età pari o superiore ai 67 anni convivano con una persona con disabilità grave o non autosufficienza come definite dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013.
1. 10. Gribaudo.

  Al comma 2, quarto periodo, sopprimere le parole da: adeguata fino a: n. 122.
1. 401. Siani, Carnevali, Rizzo Nervo, Noja, Ubaldo Pagano.

  Al comma 2, quarto periodo, sopprimere la parola: esclusivamente.
1. 402. Ubaldo Pagano, Carnevali, Noja, Rizzo Nervo, Mura, Gribaudo, Carla Cantone, Siani, Ungaro, Serracchiani.

  Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: di età inferiore al predetto requisito anagrafico con le seguenti: a prescindere dall'età anagrafica della persona disabile.
1. 405. Noja, Carnevali, Rizzo Nervo, Mura, Gribaudo, Carla Cantone, Siani, Ungaro, Serracchiani.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. La misura di cui al comma 2 è concessa entro il limite massimo di spesa di 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 anche nelle fattispecie in cui il componente o i componenti di età pari o superiore ai 65 anni convivano con una persona con disabilità grave o non autosufficienza come definite dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013.

  2-ter. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 2-bis si provvede, entro il limite massimo di spesa di 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 a valere sulle maggiori entrate rinvenienti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
1. 21. Pentangelo, Zangrillo, Polverini, Musella, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Ai soggetti di età pari o superiore a 70 anni ai fini del riconoscimento della Pensione di cittadinanza non si applicano i requisiti patrimoniali per l'accesso al beneficio di cui alla presente legge.
1. 22. Fatuzzo, Zangrillo, Polverini, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Cortelazzo, Cannatelli, Musella, Rotondi, Scoma.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Obiettivi e azioni)

  1. In coerenza con i princìpi di cui all'articolo 1, il Reddito di Cittadinanza promuove i seguenti obiettivi:
   a) favorire la costruzione e il potenziamento di una rete territoriale di intervento e servizi per la protezione, l'inclusione e l'attivazione delle persone e dei rispettivi contesti familiari, promuovendo, in un quadro di politiche integrate, l'inserimento al lavoro nonché sostenendo l'inclusione sociale e l'autonomia delle persone in condizioni di fragilità economica e vulnerabilità sociale;
   b) promuovere l'attivazione di misure di sostegno economico, quale strumento privilegiato per una presa in carico complessiva dei singoli e delle famiglie fragili, all'interno della rete integrata di politiche per la protezione, l'inclusione e l'attivazione di cui alla lettera a);
   c) sostenere la sperimentazione di percorsi di innovazione sociale, di rigenerazione urbana e di cittadinanza attiva, a supporto di comunità accogliente e capaci di interagire con l'economia sociale per promuovere opportunità di inclusione.

  2. Per concorrere al perseguimento degli obiettivi di cui comma 1 del presente articolo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali promuove un sistema integrato di interventi quali:
   a) istituzione del Reddito di Cittadinanza per il sostegno economico e l'inclusione sociale attiva delle persone e dei rispettivi nuclei familiari, la cui situazione economica non consenta di disporre dei mezzi sufficienti a una vita dignitosa;
   b) erogazione tramite gli ambiti sociali di zona di servizi sociali, socioeducativi e sociosanitari e attivazione di interventi volti a favorirne l'accessibilità, al fine di contrastare la marginalità sociale, rispondere ai fabbisogni, anche di cura, della popolazione più fragile e promuovere la qualità della vita del nucleo familiare;
   c) attivazione di politiche attive per il lavoro e politiche formative rivolte a favorire l'inserimento socio-lavorativo e la crescita personale e professionale, nonché ad accrescere l'occupabilità e le opportunità di accesso al mondo del lavoro e di accompagnamento all'auto-impresa, in favore di soggetti svantaggiati in condizioni di rischio di disagio sociale ed economico;
   d) attivazione di percorsi di tirocinio di orientamento, formazione, inserimento e/o reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione in favore di persone già prese in carico dai servizi sociali e sanitari professionali;
   e) attivazione di misure di micro-credito sociale e altri strumenti di micro-finanza connessi, a titolo esemplificativo, all'autocostruzione o edilizia sociale, all'auto-impresa, al superamento di condizioni di particolare e transitoria difficoltà;
   f) attivazione di misure di sostegno per l'accesso alla casa e per la riqualificazione dei contesti abitativi;
   g) promozione di percorsi sperimentali per la attivazione di una piattaforma nazionale per la condivisione e la valorizzazione delle risorse individuali al servizio delle comunità locali, in ottica di mutuo aiuto per favorire comunità accoglienti, strumenti di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, condivisione di risorse individuali per interessi collettivi, percorsi di cittadinanza attiva.

  2. I comuni associati e i servizi regionali e territoriali competenti in materia di politiche attive del lavoro operano attivando tutti gli strumenti di inclusione sociale e di inserimento socio-lavorativo e di politica attiva del lavoro previste dalle normative statali e regionali e sostenute dalla programmazione UE del Fondo sociale europeo e dalla programmazione sociale delle regioni.
1. 01. Ubaldo Pagano, Fragomeli.

ART. 2.

  Al comma 1, alinea, sopprimere la parola: cumulativamente

  Conseguentemente
   al medesimo comma, lettera a), sostituire il numero 2) con i seguenti:
    2) residente in Italia, in via continuativa da almeno 2 anni al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio;
    2-bis) persone senza fissa dimora.
   all'articolo 28, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  «1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, lettera a), numeri 2) e 2-bis), si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.».
2. 29. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 1, alinea, sopprimere la parola: cumulativamente

  Conseguentemente
   al medesimo comma, lettera a), sostituire il numero 2) con i seguenti:
    2) residente in Italia per almeno 5 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo. Il requisito dei due anni continuativi di residenza non si applica ai cittadini italiani iscritti all'AIRE i quali riacquisiscono la residenza italiana.
    2-bis) iscritto in anagrafe presso una via fittizia territorialmente non esistente, ma equivalente in valore giuridico generalmente riservata alle persone senza dimora che pur in assenza di un'abitazione mantengono il diritto oggettivo ad una iscrizione anagrafica ai sensi della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 e si considerano residenti nel Comune ove eleggono il proprio domicilio
2. 351. Carnevali, De Filippo, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Campana.

  Al comma 1, alinea, sopprimere la parola: cumulativamente

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
    2-bis) iscritto in anagrafe presso una via fittizia territorialmente non esistente, ma equivalente in valore giuridico generalmente riservata alle persone senza dimora che pur in assenza di un'abitazione mantengono il diritto oggettivo ad una iscrizione anagrafica ai sensi della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e si considerano residenti nel comune ove eleggono il proprio domicilio.
2. 32. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Del Barba, De Menech, Buratti.

  Al comma 1, lettera a), alinea, dopo le parole: deve essere cumulativamente aggiungere le seguenti: in possesso della cittadinanza italiana e residente in Italia

  Conseguentemente,
   al medesimo comma, lettera a), sopprimere i numeri 1) e 2);
   all'articolo 5, sopprimere il comma 4.
2. 130. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Silvestroni, Zucconi.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo con le seguenti: di uno dei titoli di soggiorno previsti dall'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

  Conseguentemente:
   all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole: sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.906,8 milioni di euro nel 2019, di 7.166,9 milioni di euro nel 2020, di 7.391 milioni di euro nel 2021 e di 7.245 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 con le seguenti: sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 6194 milioni di euro nel 2019, di 7.631 milioni di euro nel 2020, di 7.855 milioni di euro nel 2021 e di 7.710 milioni di euro annui a decorrere dal 2022;
   all'articolo 27, comma 2:
    sostituire le parole: di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera a), con le seguenti: di 2,75 per gli apparecchi di cui alla lettera a),
    aggiungere, in fine, le parole: e le parole: «e di 1,25 per gli apparecchi di cui alla lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «e di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera b)».
2. 64. Fornaro, Epifani, Fassina.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: soggiornanti di lungo periodo aggiungere le seguenti: ovvero cittadino di paese terzo in possesso di permesso di soggiorno per asilo politico o protezione sussidiaria.
2. 6. Magi.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:
    2) da almeno due anni in modo continuativo, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio.
2. 7. Magi.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due con le seguenti: da almeno 2 anni.
2. 370. Boldrini.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: 10 anni, di cui gli ultimi due con le seguenti: cinque anni.

  Conseguentemente,
   all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole: sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.906,8 milioni di euro nel 2019, di 7.166,9 milioni di euro nel 2020, di 7.391 milioni di euro nel 2021 e di 7.245 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 con le seguenti: sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 6.594 milioni di euro nel 2019, di 7.831 milioni di euro nel 2020, di 8.055 milioni di euro nel 2021 e di 7.910 milioni di euro annui a decorrere dal 2022;
   all'articolo 27, comma 2, sostituire le parole: di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera a), con le seguenti: di 2,75 per gli apparecchi di cui alla lettera a), ed aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le parole: «e di 1,25 per gli apparecchi di cui alla lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «e di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera b).»;
   all'articolo 27, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  «2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è rideterminata la misura del payout applicato all'ammontare delle vincite sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, al fine di assicurare maggiori entrate erariali pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.».
2. 65. Fornaro, Epifani, Fassina.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire la parola: 10 con la seguente: 20.
2. 94. Bignami.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire la parola: 10 con la seguente: 5.
2. 44. Lepri, Serracchiani, Cantone, Gribaudo, Lacarra, Mura, Viscomi, Zan, De Filippo, Campana, Carnevali, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere le parole da: di cui gli ultimi due fino alla fine del numero.
2. 129. Bellucci.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole: in modo continuativo aggiungere le seguenti; nonché coloro che acquisiscono una residenza virtuale a partire dal terzo mese successivo all'avvenuta iscrizione.

  Conseguentemente:
   all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole: sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.906,8 milioni di euro nel 2019, di 7.166,9 milioni di euro nel 2020, di 7.391 milioni di euro nel 2021 e di 7.245 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 con le seguenti: sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 6.044 milioni di euro nel 2019, di 7.281 milioni di euro nel 2020, di 7.505 milioni di euro nel 2021 e di 7.360 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.
   all'articolo 27, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e le parole: «e di 1,25 per gli apparecchi di cui alla lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «e di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera b)»;
2. 66. Fornaro, Epifani, Fassina.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, le parole:; per i cittadini italiani iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.) è richiesta la residenza in Italia, in modo continuativo, per soli due anni considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1.1. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera a), numero 2), pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».
2. 3. Cecconi, Borghese, Tasso.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, le parole:; il requisito dei due anni continuativi di residenza non si applica ai cittadini italiani iscritti all'AIRE i quali riacquisiscono la residenza in Italia;.

  Conseguentemente, all'articolo 28, dopo il comma 1 inserire il seguente:
  «1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, lettera a), numero 2), si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.».
2. 30. Schirò, Ungaro, Del Barba, De Menech, Buratti.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: ai fini di cui al presente comma, in caso di perdita della residenza è sufficiente l'elezione di domicilio nel comune in cui la persona si trova.
2. 31. Siani, Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: al fine di garantire ai soggetti senza fissa dimora il beneficio di cui all'articolo 1, nei comuni in cui non è stato attivato un registro di residenza fittizia ovvero nei casi in cui i soggetti interessati, certificati dalle strutture socio sanitarie pubbliche o dagli enti assistenziali convenzionati con gli enti locali, non siano stati in grado di iscriversi per cause non dipendenti dalla loro volontà, il requisito di cui alla presente lettera non si applica.

  Conseguentemente:
   all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole: sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.906,8 milioni di euro nel 2019, di 7.166,9 milioni di euro nel 2020, di 7.391 milioni di euro nel 2021 e di 7.245 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 con le seguenti: sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 6.194 milioni di euro nel 2019, di 7.431 milioni di euro nel 2020, di 7.655 milioni di euro nel 2021 e di 7.510 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.;
   all'articolo 27, comma 2, sostituire le parole: di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera a), con le seguenti: di 2,75 per gli apparecchi di cui alla lettera a), ed aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le parole: «e di 1,25 per gli apparecchi di cui alla lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «e di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera b)».
2. 67. Fornaro, Epifani, Fassina.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
    2-bis) i cittadini italiani iscritti nel registro AIRE, se ristabiliscono la residenza anagrafica sul territorio nazionale, possono accedere, dopo sei mesi di residenza continuativa, al reddito di cittadinanza e alla pensione di cittadinanza, se in possesso dei requisiti richiesti.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole: sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.906,8 milioni di euro nel 2019, di 7.166,9 milioni di euro nel 2020, di 7.391 milioni di euro nel 2021 e di 7.245 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 con le seguenti: 6.144 milioni di euro nel 2019, di 7.531 milioni di euro nel 2020, di 7.755 milioni di euro nel 2021 e di 7.610 milioni di euro annui a decorrere dal 2022;
   b) all'articolo 28:
    1) al comma 2, alinea, sostituire le parole: 6.309,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.727,7 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.475 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.635,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 6.547 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.110,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.908 milioni di euro per l'anno 2021 e a 8.069 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022;
    2) al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   « c-bis) nei limiti di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 250 milioni per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».
2. 124. Fitzgerald Nissoli, Fatuzzo.

  Al comma 1, lettera a) dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) Per i cittadini extracomunitari, aver fatto richiesta di cittadinanza italiana;.
2. 98. Bignami.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2 aggiungere il seguente:
    2-bis) Non avere riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione, per delitti non colposi.
2. 74. Rizzetto, Prisco, Zucconi.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: 9.360 euro aggiungere le seguenti: ovvero inferiore a 15.000 euro nel caso in cui nel nucleo familiare sia presente una persona con disabilità grave o non autosufficiente ai sensi dell'allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;

  Conseguentemente:
   all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.906,8 milioni di euro nel 2019, di 7.166,9 milioni di euro nel 2020, di 7.391 milioni di euro nel 2021 e di 7.245 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 con le seguenti: sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 6.594 milioni di euro nel 2019, di 7.831 milioni di euro nel 2020, di 8.055 milioni di euro nel 2021 e di 7.910 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.
   all'articolo 27, comma 2, sostituire le parole: di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera a), con le seguenti: di 2,75 per gli apparecchi di cui alla lettera a), ed aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le parole: «e di 1,25 per gli apparecchi di cui alla lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «e di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera b)»;
   all'articolo 27, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è rideterminata la misura del payout applicato all'ammontare delle vincite sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, al fine di assicurare maggiori entrate erariali pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019..
2. 68. Fornaro, Epifani, Fassina.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: 9.360 euro aggiungere le seguenti: ovvero inferiore a 15.000 euro nel caso in cui nel nucleo familiare sia presente una persona con disabilità grave o non autosufficiente ai sensi dell'allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
2. 73. Rizzetto, Bucalo, Zucconi.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: 9.360 euro aggiungere le seguenti: , nei soli casi in cui nel nucleo familiare sia presente una persona con disabilità grave o non autosufficiente, il predetto limite dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è incrementato a 15.000 euro.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole: sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.906,8 milioni di euro nel 2019, di 7.166,9 milioni di euro nel 2020, di 7.391 milioni di euro nel 2021 e di 7.245 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 con le seguenti: 6.644 milioni di euro nel 2019, di 8.131 milioni di euro nel 2020, di 8.355 milioni di euro nel 2021 e di 8.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022;
   b) all'articolo 28:
    1) al comma 2, alinea, sostituire le parole: 6.309,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.727,7 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.475 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.635,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 7.047 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 8.458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 8.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022;
    2) al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   «c-bis. Quanto a 750 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1.000 milioni di euro a decorrere dal 2020 mediante la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 750 milioni di euro per l'anno 2019, 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».
2. 154. Polverini, Gelmini, Fatuzzo, Zangrillo, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cannatelli, Cortelazzo, Mugnai, Musella, Novelli, Rotondi, Scoma.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: 9.360 euro aggiungere le seguenti: nel caso in cui nel nucleo familiare vi sia un disabile a carico il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 non deve essere superiore a 12.000 euro.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1.1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si fa fronte mediante corrispondente riduzione della dotazione per l'anno 2019 di 25 milioni di euro del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui al decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito in legge con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»;
   all'articolo 28, comma 1, sostituire le parole: è incrementato di 116,8 milioni per l'anno 2020 e di 356 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: è incrementato di 91,8 milioni per l'anno 2020 e di 331 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
2. 28. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere le parole da: all'articolo 7 fino a: nel 2013.
2. 401. Ubaldo Pagano, Noja, Lepri, Carla Cantone, Carnevali, Rizzo Nervo.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: 159 del 2013, aggiungere le seguenti: e nei soli casi in cui nel nucleo familiare sia presente una persona con disabilità grave o non autosufficiente, il predetto limite dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è incrementato a 18.000 euro.

  Conseguentemente, all'articolo 28, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. A copertura di eventuali maggiori oneri conseguenti alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), punto 3), nei limiti di 600 milioni di euro per l'anno 2019 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 600 milioni per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
2. 403. Dall'Osso, Versace, Zangrillo, Polverini, Pedrazzini, Fatuzzo, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cannatelli, Cortelazzo, Mugnai, Musella, Novelli, Rotondi, Scoma.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: 159 del 2013, aggiungere le seguenti: e nei soli casi in cui nel nucleo familiare sia presente una persona con disabilità grave o non autosufficiente, il predetto limite dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è incrementato a 15.000 euro.

  Conseguentemente, all'articolo 28, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. A copertura di eventuali maggiori oneri conseguenti alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), punto 3), nei limiti di 500 milioni di euro per l'anno 2019 e di 900 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
2. 402. Polverini, Versace, Dall'Osso, Zangrillo, Pedrazzini, Fatuzzo, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cannatelli, Cortelazzo, Mugnai, Musella, Novelli, Rotondi, Scoma.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: 159 del 2013, aggiungere le seguenti: e ai fini del calcolo ISEE non si tiene conto degli importi percepiti a titolo di assegno di invalidità, pensione di invalidità e di indennità di accompagnamento.

  Conseguentemente, all'articolo 28, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. A copertura di eventuali maggiori oneri conseguenti alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), punto 3), nei limiti di 600 milioni di euro per l'anno 2019 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 600 milioni per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
2. 404. Bignami, Dall'Osso, Versace, Polverini, Zangrillo, Pedrazzini, Fatuzzo, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cannatelli, Cortelazzo, Mugnai, Musella, Novelli, Rotondi, Scoma.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, le parole: ai fini del calcolo ISEE non si tiene conto degli importi percepiti a titolo di assegno di invalidità, pensione di invalidità e di indennità di accompagnamento.
2. 106. Bignami, Zangrillo, Polverini, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Cortelazzo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma.

  Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente: 2) un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000, incrementato di euro 5.000 per ogni figlio a partire dal terzo;.
*2. 77. Palmieri, Gelmini, Occhiuto, Anna Lisa Baroni, Calabria, Casciello, Cattaneo, Mandelli, Mugnai, Orsini, Pedrazzini, Squeri, Elisa Tripodi, Versace, Zanella, Zangrillo.

  Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente: 2) un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000, incrementato di euro 5.000 per ogni figlio a partire dal terzo;.
*2. 131. Bellucci, Rizzetto, Silvestroni, Bucalo, Gemmato.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), dopo le parole: casa di abitazione, aggiungere le seguenti: e dagli immobili ereditati.
2. 132. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Zucconi.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 3).

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 12, al comma 1, sostituire le parole: 5.906,8 milioni di euro nel 2019, di 7.166,9 milioni di euro nel 2020, di 7.391 milioni di euro nel 2021 e di 7.245 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 con le seguenti: 6.644 milioni di euro nel 2019, di 8.131 milioni di euro nel 2020, di 8.355 milioni di euro nel 2021 e di 8.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022;
   b) all'articolo 28:
    1) al comma 2, alinea, sostituire le parole: 6.309,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.727,7 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.475 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.635,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 7.047 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 8.458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 8.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022;
    2) al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) quanto a 750 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1.000 milioni di euro a decorrere dal 2020 mediante la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 750 milioni di euro per l'anno 2019, 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
2. 76. Zangrillo, Polverini, Fatuzzo, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cannatelli, Cortelazzo, Mugnai, Musella, Novelli, Rotondi, Scoma, Rosso.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo la parola: mobiliare, aggiungere le seguenti: risultante dalla giacenza media annua certificata.

  Conseguentemente, al medesimo numero, sopprimere le parole: fino ad un massimo di euro 10.000.
*2. 78. Palmieri, Gelmini, Occhiuto, Anna Lisa Baroni, Calabria, Casciello, Cattaneo, Mandelli, Mugnai, Orsini, Pedrazzini, Squeri, Maria Tripodi, Versace, Zanella, Zangrillo.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo la parola: mobiliare, aggiungere le seguenti: risultante dalla giacenza media annua certificata.

  Conseguentemente, al medesimo numero, sopprimere le parole: fino ad un massimo di euro 10.000.
*2. 133. Bellucci, Rizzetto, Silvestroni, Bucalo, Gemmato.

  Al comma 1, lettera b) numero 3) dopo le parole: un valore del patrimonio mobiliare aggiungere le seguenti: in Italia e all'estero.
2. 100. Bignami, Zangrillo, Polverini, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Cortelazzo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire le parole da: 5000 per ogni componente in condizione di disabilità fino alla fine della lettera, con le seguenti: 5000 per ogni componente in condizione di disabilità media e di euro 10.000 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficiente, ai sensi dell'allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, presente nel nucleo;.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.906,8 milioni di euro nel 2019, di 7.166,9 milioni di euro nel 2020, di 7.391 milioni di euro nel 2021 e di 7.245 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 con le seguenti: sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 6.194 milioni di euro nel 2019, di 7.431 milioni di euro nel 2020, di 7.655 milioni di euro nel 2021 e di 7.510 milioni di euro annui a decorrere dal 2022;
   b) all'articolo 27, comma 2, sostituire le parole: di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera a) con le seguenti: di 2,75 per gli apparecchi di cui alla lettera a) ed aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le parole: «e di 1,25 per gli apparecchi di cui alla lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «e di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera b)»;
2. 69. Fornaro, Epifani, Fassina.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire le parole da: 5000 per ogni componente in condizione di disabilità fino alla fine della lettera, con le seguenti: disabilità media e di euro 7.500 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficienza, come definite dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013.
2. 134. Bellucci, Rizzetto, Bucalo, Gemmato, Silvestroni.

  Al comma 1, lettera b), numero 3) sostituire le parole da: euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità fino a:a fini ISEE con le seguenti: euro 7500 per ogni componente con disabilità media ed euro 10.000 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficienza, come definite dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013.
2. 45. Gribaudo.

  Al comma 1, lettera b), numero 3) sostituire le parole da: euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità fino a:a fini ISEE con le seguenti: euro 5.000 per ogni componente con disabilità media ed euro 7.500 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficienza, come definite dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013.

  Conseguentemente:
   all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole: sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.906,8 milioni di euro nel 2019, di 7.166,9 milioni di euro nel 2020, di 7.391 milioni di euro nel 2021 e di 7.245 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 con le seguenti: sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 6.594 milioni di euro nel 2019, di 7.831 milioni di euro nel 2020, di 8.055 milioni di euro nel 2021 e di 7.910 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.;
   all'articolo 27, comma 2, sostituire le parole: di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera a) con le seguenti: di 2,75 per gli apparecchi di cui alla lettera a), ed aggiungere in fine le seguenti parole: le parole: «e di 1,25 per gli apparecchi di cui alla lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «e di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera b)»;
   all'articolo 27, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è rideterminata la misura del payout applicato all'ammontare delle vincite sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, al fine di assicurare maggiori entrate erariali pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019;
2. 53. Fornaro, Epifani, Fassina.

  Al comma 1, lettera b), numero 3) sostituire le parole da: euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità fino a:a fini ISEE con le seguenti: euro 5.000 per ogni componente con disabilità media ed euro 7.500 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficienza, come definite dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013.

  Conseguentemente, all'articolo 28, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. A copertura di eventuali maggiori oneri conseguiti alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3), nei limiti di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 250 milioni per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della natura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
2. 83. Versace, Gelmini, Dall'Osso, Pedrazzini, Zangrillo, Polverini, Bagnasco, Brambilla, Mugnai, Novelli, Cortelazzo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Pentangelo.

  Al comma 1, lettera b), numero 3) sostituire le parole da: euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità fino a:a fini ISEE con le seguenti: euro 5.000 per ogni componente con disabilità media ed euro 7.500 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficienza, come definite dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013,.

  Conseguentemente, all'articolo 28, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3), si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato dall'articolo 28 del presente decreto-legge e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
2. 33. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Noja, Serracchiani.

  Al comma 1, lettera b), al numero 3) sostituire le parole da: euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità fino a: autosufficienza con le seguenti: euro 10.000 per ogni componente con disabilità media e euro 30.000 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficiente.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole: 5.906,8 milioni di euro nel 2019, di 7.166,9 milioni di euro nel 2020, di 7.391 milioni di euro nel 2021 e di 7.245 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, con le seguenti: 6.644 milioni di euro nel 2019, di 8.131 milioni di euro nel 2020, di 8.355 milioni di euro nel 2021 e di 8.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022;
   b) all'articolo 28:
    1) al comma 2, alinea, sostituire le parole: 6.309,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.727,7 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.475 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.635,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 7.047 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 8.458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 8.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022;
    2) al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) quanto a 750 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1.000 milioni di euro a decorrere dal 2020 mediante la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 750 milioni di euro per l'anno 2019, 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
2. 155. Zangrillo, Gelmini, Polverini, Fatuzzo, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cannatelli, Cortelazzo, Mugnai, Musella, Novelli, Rotondi, Scoma, Rosso.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire le parole: euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite; con le seguenti euro 5.000 per ogni componente con disabilità media ed euro 7.500 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficienza come definita dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013.
2. 450. Carnevali, Noja, Rizzo Nervo, Mura, Gribaudo, Carla Cantone, Siani, Ungaro, Serracchiani.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire le parole da: euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità fino a: autosufficienza con le seguenti: euro 10.000 per ogni componente con disabilità media e euro 8.000 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficiente.
2. 152. Fatuzzo, Gelmini, Zangrillo, Cortelazzo, Polverini, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cannatelli, Mugnai, Musella, Novelli, Rotondi, Scoma.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire la parola: 5.000 con la seguente: 10.000

  Conseguentemente:
   alla medesima lettera, medesimo numero, sostituire la parola: 7500 con la seguente: 30.000 e: 7.500, rispettivamente con le cifre: 10.000 e: 30.000.;
   all'articolo 28, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. A copertura di eventuali maggiori oneri conseguenti alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3), nei limiti di 400 milioni di euro per l'anno 2019 e di 700 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 400 milioni per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno ed entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
2. 411. Zangrillo, Versace, Polverini, Pedrazzini, Fatuzzo, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cannatelli, Cortelazzo, Mugnai, Musella, Novelli, Rotondi, Scoma, Rosso.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire la parola: 5.000 con la seguente: 8000.

  Conseguentemente:
   alla medesima lettera, medesimo numero, sostituire la parola: 7500 con la seguente: 10.000;
   all'articolo 28, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. A copertura di eventuali maggiori oneri conseguenti alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3), nei limiti di 300 milioni di euro per l'anno 2019 e di 500 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 400 milioni per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno ed entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
2. 410. Versace, Zangrillo, Polverini, Dall'Osso, Pedrazzini, Fatuzzo, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cannatelli, Cortelazzo, Mugnai, Musella, Novelli, Rotondi, Scoma.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo le parole: come definite aggiungere le seguenti: dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013.
2. 456. Carnevali, Noja, Rizzo Nervo, Mura, Gribaudo, Carla Cantone, Siani, Ungaro, Serracchiani.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole: soglia di euro 6.000 annui con le seguenti: soglia di euro 4.800 annui.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 2, sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), numero 4), è quello definito ai fini ISEE di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, al netto delle maggiorazioni di cui al medesimo allegato, fatta salva la maggiorazione relativa alla presenza di disabili nel nucleo;
   b) all'articolo 3, comma 1:
    1) alla lettera a), sostituire le parole: fino alla soglia di euro 6.000 annui, con le seguenti: fino alla soglia di euro 4.800 annui;
    2) alla lettera b), sostituire le parole: fino ad un massimo di euro 3.360 annui con le seguenti: fino ad un massimo di euro 4.560 annui;
   c) all'articolo 28, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 4), e comma 4 e dall'articolo 3, comma 1, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
2. 34. Siani, Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Del Barba, De Menech, Buratti, De Luca.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), secondo periodo, dopo le parole: euro 7.560 aggiungere le seguenti: nel caso faccia parte del nucleo familiare una persona con disabilità grave o non autosufficiente, come definite dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, a prescindere dall'età. Il medesimo incremento della soglia si applica.
2. 35. Noja, Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, De Luca, Serracchiani.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei soli casi in cui nel nucleo familiare sia presente una persona con disabilità grave o non autosufficiente, la soglia di cui al primo periodo è incrementata a euro 12.000 annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4, ed ulteriormente incrementata ad euro 16.560 ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza e con riferimento al solo reddito personale dell'interessato;.

  Conseguentemente, apportare le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 12, al comma 1, sostituire le parole: sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.906,8 milioni di euro nel 2019, di 7.166,9 milioni di euro nel 2020, di 7.391 milioni di euro nel 2021 e di 7.245 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 con le seguenti: 6.644 milioni di euro nel 2019, di 8.131 milioni di euro nel 2020, di 8.355 milioni di euro nel 2021 e di 8.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022;
   b) all'articolo 28:
    1) al comma 2, alinea, sostituire le parole: 6.309,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.727,7 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.475 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.635,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 7.047 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 8.458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 8.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022;
    2) al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) quanto a 750 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1.000 milioni di euro a decorrere dal 2020 mediante la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 750 milioni di euro per l'anno 2019, 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
2. 156. Musella, Gelmini, Rotondi, Cannatelli, Fatuzzo, Polverini, Zangrillo, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Cortelazzo.

  Al comma 1, lettera c), numero 1), dopo le parole: 1.600 cc aggiungere le seguenti: elevato a 2.000 cc per le famiglie in cui sono presenti almeno 4 figli.

  Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. I lasciti ereditari che comportano una variazione della situazione patrimoniale tale da far perdere i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), non vengono computati ai fini del mantenimento del beneficio già in corso di erogazione, ma saranno computati esclusivamente ai fini del suo rinnovo.
2. 135. Bellucci, Rizzetto, Silvestroni, Bucalo, Gemmato.

  Al comma 1, lettera c), numero 1), dopo le parole: 1.600 cc, aggiungere le seguenti: elevato a 2.000 cc per le famiglie in cui sono presenti almeno 4 figli.
2. 79. Palmieri, Gelmini, Occhiuto, Anna Lisa Baroni, Calabria, Casciello, Cattaneo, Mandelli, Mugnai, Orsini, Pedrazzini, Squeri, Maria Tripodi, Versace, Zanella, Zangrillo.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c.1) con riferimento ad altre tipologie di adempimenti:
    1) risultare iscritto regolarmente ai centri per l'impiego e aver sottoscritto la Dichiarazione di Immediata disponibilità da almeno un anno.
2. 95. Bignami.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c.1) con riferimento alla situazione contributiva:
    1) per i cittadini extracomunitari, essere arrivati in Italia entro il quarantesimo anno di età e aver versato contributi lavorativi per almeno cinque anni.
2. 97. Bignami.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1.1. Ai fini dell'accesso all'Rdc, il requisito di cui al comma 1, lettera a), n. 2), non è richiesto per i cittadini italiani che abbiano trasferito, per esigenze di studio o di lavoro, la residenza all'estero e che rientrano o siano rientrati in Italia negli ultimi 10 anni.
2. 136. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Silvestroni, Zucconi.

  Sopprimere i commi 1-bis e 1-ter.
*2. 8. Magi.

  Sopprimere i commi 1-bis e 1-ter.
*2. 164. De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Gribaudo, Guerini.

  Al comma 1-bis, premettere i seguenti periodi: Ai fini dell'accoglimento della richiesta di cui all'articolo 5 e con specifico riferimento ai requisiti di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, la residenza delle persone senza dimora può essere individuata anche presso le relative strutture, pubbliche o private, che erogano servizi di cui all'articolo 7, comma 9, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, e al decreto ministeriale del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 18 maggio 2018. Nelle condizioni di cui al periodo precedente, la componente, ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), è corrisposta in favore della struttura presso cui è individuata la residenza del richiedente.

  Conseguentemente, all'articolo 5, comma 4, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Nei casi di cui all'articolo 2, comma 1-bis, primo periodo, l'ente gestore delle strutture per persone senza dimora certifica il requisito di residenza trasmettendolo ai comuni di interesse ai fini della verifica di cui al presente comma.
2. 51. Bond, Gelmini, Polverini, Zangrillo, Musella, Fatuzzo, Cannatelli, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 1-bis, premettere il seguente periodo: Ai fini dell'accoglimento della richiesta di cui all'articolo 5 e con specifico riferimento ai requisiti di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, la residenza delle persone senza dimora può essere individuata anche presso le relative strutture, pubbliche o private, che erogano servizi di cui all'articolo 7, comma 9, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, e al decreto ministeriale del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 18 maggio 2018.

  Conseguentemente, all'articolo 5, al comma 4, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Nei casi di cui all'articolo 2, comma 1-bis, primo periodo, l'ente gestore delle strutture per persone senza dimora certifica il requisito di residenza trasmettendolo ai comuni di interesse ai fini della verifica di cui al presente comma.
2. 122. Polverini, Gelmini, Zangrillo, Musella, Fatuzzo, Cannatelli, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 1-ter, primo periodo, dopo le parole: rifugiato politico, aggiungere le seguenti:, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013.
2. 123. Musella, Polverini, Zangrillo, Fatuzzo, Cannatelli, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 1-ter, secondo periodo, sostituire le parole: è definito l'elenco dei Paesi nei quali non è possibile con le seguenti: è definito l'elenco dei Paesi nei quali è possibile.

  Conseguentemente, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: In attesa del decreto, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea possono comunque presentare la richiesta di cui all'articolo 5 e comprovare la composizione del nucleo familiare attraverso un'autocertificazione.
2. 166. Gribaudo, Guerini.

  Al comma 1-ter, secondo periodo, sostituire le parole: è definito l'elenco dei Paesi nei quali non è possibile acquisire la documentazione necessaria con le seguenti: è definito l'elenco dei Paesi nei quali è possibile acquisire la documentazione necessaria.
2. 63. Rostan, Fornaro, Epifani, Fassina, Boldrini.

  Dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:
  1-quater. Nelle more dell'approvazione del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al comma 1-ter, le disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter non si applicano.
2. 167. Rizzo Nervo, Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Schirò, Siani.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. I casi di accesso alla misura di cui al comma 1 sono integrati, utilizzando risorse fino al limite di 700 milioni di euro all'anno, sulla base di indicatori di disagio socio-economico che riflettono le caratteristiche di multidimensionalità della povertà, in particolare per la presenza di minori in condizione di povertà assoluta, e che tengono conto, oltre che della situazione economica, anche delle condizioni di esclusione sociale, di disabilità, di deprivazione socio-sanitaria, educativa e abitativa prioritariamente a favore dei minori, dei soggetti senza fissa dimora, dei soggetti espulsi dal mondo del lavoro impossibilitati a rientrarvi, dei soggetti che non sono in grado di lavorare e necessitano di percorsi di inclusione attiva. Possono prevedersi anche misure non monetarie ad integrazione del Rdc, quali misure agevolative per l'utilizzo di trasporti pubblici, di sostegno alla casa, all'istruzione e alla tutela della salute, prioritariamente a favore dei minori.

  Conseguentemente:
   1) all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole: sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.906,8 milioni di euro nel 2019, di 7.166,9 milioni di euro nel 2020, di 7.391 milioni di euro nel 2021 e di 7.245 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 con le seguenti: sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 6.594 milioni di euro nel 2019, di 7.831 milioni di euro nel 2020, di 8.055 milioni di euro nel 2021 e di 7.910 milioni di euro annui a decorrere dal 2022;
   2) all'articolo 27, comma 2, sostituire le parole: di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera a), con le seguenti: di 2,75 per gli apparecchi di cui alla lettera a) ed aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le parole: «e di 1,25 per gli apparecchi di cui alla lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «e di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera b)»;
   3) all'articolo 27, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è rideterminata la misura del payout applicato all'ammontare delle vincite sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, al fine di assicurare maggiori entrate erariali pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
2. 52. Fornaro, Epifani, Fassina.

  Al comma 2, sostituire le parole: con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con le seguenti: attraverso il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 9-bis.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 4, dopo il comma 15-ter, aggiungere il seguente:
  15-quater. Ai fini del miglioramento dell'adeguatezza dei percorsi individuati per ogni beneficiario, i requisiti sulla base dei quali avviene l'indirizzamento dei beneficiari al Patto per il Lavoro o al Patto per l'Inclusione sociale, possono essere variati attraverso il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 9-bis.
   b) dopo l'articolo 9-bis aggiungere il seguente:

Art. 9-ter.
(Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale)

  1. Nei limiti delle risorse disponibili a valere sul Fondo per il Reddito di Cittadinanza, il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di seguito denominato «Piano», può modificare, con cadenza triennale ed eventuali aggiornamenti annuali, i seguenti elementi:
   a) i requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a);
   b) i requisiti reddituali e patrimoniali, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b);
   c) i requisiti riferiti al godimento di beni di terzi, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c);
   d) i casi di accesso alla misura, di cui all'articolo 1, comma 2;
   e) i requisiti di cui all'articolo 4, comma 5, lettere a), b), c) e d);
   f) i termini temporali per la definizione del patto per il lavoro e del patto per l'inclusione di cui all'articolo 4;
   g) il limite mensile di prelievo di contante mediante la Carta RdC, nonché le categorie di beni e servizi di prima necessità acquistabili mediante la medesima Carta di cui all'articolo 5, comma 7;
   h) le modalità e gli obblighi di spesa del beneficio di cui al comma 15 dell'articolo 3.

  2. Il Piano è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997.
2. 168. Gribaudo.

  Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: di disabilità, aggiungere le seguenti: , di assistenza da parte del caregiver familiare di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,.
2. 84. Versace, Gelmini, Pedrazzini, Zangrillo, Polverini, Dall'Osso, Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Cortelazzo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Se il richiedente del beneficio è un soggetto che ha denunciato violenze da parte di un familiare convivente ovvero appartiene a un nucleo familiare in cui è presente almeno un soggetto nei confronti del quale è stato adottato un ordine di protezione contro gli abusi familiari ai sensi della legislazione vigente, il componente del nucleo familiare oggetto della denuncia ovvero autore degli abusi è comunque escluso dall'erogazione del Reddito di cittadinanza in sede di suddivisione del beneficio tra i singoli componenti maggiorenni, ai sensi dell'articolo 3, comma 7.
2. 36. Pini, Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 3, dopo la parola: disoccupato aggiungere le seguenti: per la quota parte attribuibile a tale componente, determinata ai sensi del decreto di cui all'articolo 3, comma 7,.
2. 54. Rostan, Epifani, Fornaro, Fassina.

  Al comma 3, dopo le parole: giusta causa aggiungere le seguenti: ovvero le dimissioni volontarie della lavoratrice dal momento dell'accertamento della gravidanza fino al compimento di un anno di vita del figlio.
2. 75. Rizzetto, Bucalo, Zucconi.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: nonché le dimissioni presentate durante il periodo tutelato di maternità di cui all'articolo 55 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e la risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito della procedura di conciliazione presso le direzioni del lavoro previste dalla legge 15 luglio 1966, n. 604,.
*2. 72. Rostan, Epifani, Fornaro, Fassina.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: nonché le dimissioni presentate durante il periodo tutelato di maternità di cui all'articolo 55 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e la risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito della procedura di conciliazione presso le direzioni del lavoro previste dalla legge 15 luglio 1966, n. 604,.
*2. 37. De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: o per impellenti necessità assistenziali dovute alle condizioni di non autosufficienza personali o di un familiare convivente.
2. 85. Versace, Gelmini, Dall'Osso, Pedrazzini, Zangrillo, Polverini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Cortelazzo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Qualora ritengano che le dimissioni siano state richieste per ragioni meritevoli di tutela, il nucleo o il soggetto esclusi possono accedere alla procedura di ricorso di cui all'articolo 7, comma 15.1. Il Comitato adito valuta la condizione lavorativa che ha condotto alla richiesta di dimissioni volontarie da parte del soggetto richiedente sulla base di criteri riferibili all'adeguatezza retributiva e alla distanza dal luogo di abitazione, alla tipologia contrattuale, verificando altresì la successiva frequenza a corsi di formazione o una attiva ricerca di opportunità lavorative in seguito alla richiesta di dimissioni.

  Conseguentemente, all'articolo 7, dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
  15.1. Qualora siano respinte le richieste di Reddito di cittadinanza o di pensione di cittadinanza, o si ritenga non adeguato, ai sensi della presente legge, l'ammontare del reddito di cittadinanza erogato, ovvero si ritengano non congrue le offerte di lavoro di cui ai commi 8, lettera b), numero 5), e comma 9, dell'articolo 4 oppure non si ritenga giustificata una sanzione di cui all'articolo 7, diversa da quelle penali, i soggetti interessati possono ricorrere presso l'ANPAL che provvede ad istituire appositi comitati per ogni regione con la partecipazione delle parti sociali. I componenti dei comitati svolgono la propria attività a titolo gratuito.
2. 55. Rostan, Epifani, Fornaro, Fassina.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, al componente del nucleo familiare che ha avanzato richiesta di dimissioni volontarie per ragioni che a suo avviso sono meritevoli di tutela, è riconosciuto il diritto all'RdC previo avvio della procedura di ricorso di cui all'articolo 7, comma 15.1. Il Comitato adito valuta la condizione lavorativa che ha condotto alla richiesta di dimissioni volontarie da parte del soggetto richiedente sulla base di criteri riferibili all'adeguatezza retributiva e alla distanza dal luogo di abitazione, alla tipologia contrattuale, verificando altresì la successiva frequenza a corsi di formazione o una attiva ricerca di opportunità lavorative in seguito alla richiesta di dimissioni.

  Conseguentemente, all'articolo 7, dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
  15.1. Qualora siano respinte le richieste di Reddito di cittadinanza o di pensione di cittadinanza, o si ritenga non adeguato, ai sensi della presente legge, l'ammontare del reddito di cittadinanza erogato, ovvero si ritengano non congrue le offerte di lavoro di cui ai commi 8, lettera b), numero 5), e comma 9, dell'articolo 4 oppure non si ritenga giustificata una sanzione di cui all'articolo 7, diversa da quelle penali, i soggetti interessati possono ricorrere presso l'ANPAL che provvede ad istituire appositi comitati per ogni regione con la partecipazione delle parti sociali. I componenti dei comitati svolgono la propria attività a titolo gratuito.
2. 71. Epifani, Rostan, Fassina, Fornaro.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Non hanno diritto all'RdC i nuclei familiari che abbiano tra i componenti soggetti condannati, in via definitiva, per:
   a) delitti contro la vita e l'incolumità individuale di cui al Capo I del Titolo XII del Libro II del codice penale;
   b) reati di natura sessuale di cui agli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies del codice penale;
   c) reati in materia di sostanze stupefacenti ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 305 del 1990;
   d) reato di associazione mafiosa di cui all'articolo 416-bis del codice penale;
   e) delitti contro la personalità internazionale dello Stato di cui al Capo I del Titolo I del Libro II del codice penale;
   f) delitti contro la personalità interna dello Stato di cui al Capo II del Titolo I del Libro II del codice penale.
2. 101. Bignami, Gelmini, Zangrillo, Polverini, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Cannatelli, Fatuzzo, Mugnai, Novelli, Musella, Rotondi, Scoma.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Non hanno diritto all'RdC i cittadini di origine straniera:
   a) per i quali sussistano le condizioni di preclusione all'acquisto della cittadinanza di cui all'articolo 6 della legge 5 febbraio 1992, n. 91;
   b) per i quali sia stata avviata una procedura di revoca della cittadinanza ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
2. 105. Bignami.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Non hanno diritto all'RdC i nuclei familiari in cui siano presenti:
   a) soggetti che dichiarino pubblicamente o per i quali venga accertato l'arruolamento in formazioni parastatali o organizzazioni con finalità terroristiche;
   b) soggetti per i quali venga accertata la partecipazione o adesione, intesa anche in termini di propaganda, a qualsiasi titolo, ad organizzazioni terroristiche e ad ogni altra attività contraria agli interessi dello Stato italiano.
2. 102. Bignami, Zangrillo, Polverini, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Cortelazzo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Non hanno diritto all'RdC coloro i quali hanno riportato una o più condanne ad una pena complessivamente non inferiore a due anni di reclusione, con sentenza definitiva, per un delitto non colposo.
2. 138. Ciaburro, Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Non hanno diritto all'Rdc coloro che, con sentenza definitiva, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, hanno riportato una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo.
2. 139. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Silvestroni, Zucconi, Delmastro Delle Vedove, Donzelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Non hanno diritto all'Rdc coloro che, con sentenza definitiva, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, hanno riportato una o più condanne, anche cumulate, ad una pena complessivamente non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo.
2. 137. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Silvestroni, Prisco, Zucconi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Non hanno diritto all'RdC i cittadini stranieri che abbiano riportato, nel Paese di provenienza, una condanna definitiva per un reato previsto come tale dal nostro ordinamento e che sia edittalmente punito con pena massima pari o superiore a un anno di reclusione.
2. 103. Bignami, Zangrillo, Polverini, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Cortelazzo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Non hanno diritto al Rdc coloro che, con sentenza definitiva, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, hanno riportato una condanna a qualsiasi pena per i reati contro lo Stato previsti e puniti dal Libro II, Titolo I del codice penale.
2. 301. Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Non hanno diritto al Rdc coloro che, con sentenza definitiva, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, hanno riportato una condanna a qualsiasi pena per i reati contro la Pubblica Amministrazione previsti e puniti dal Libro II, Titolo II, Capo I del codice penale.
2. 302. Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Non hanno diritto al Rdc coloro che, con sentenza definitiva, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, hanno riportato una condanna a qualsiasi pena per il reato previsto e punito dall'articolo 316-bis c.p.
2. 303. Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Non hanno diritto al Rdc coloro che, con sentenza definitiva, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, hanno riportato una condanna a qualsiasi pena per il reato previsto e punito dall'articolo 316-ter c.p.
2. 304. Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Non hanno diritto al Rdc coloro che, con sentenza definitiva, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, hanno riportato una condanna a qualsiasi pena per il reato previsto e punito dall'articolo 317 c.p.
2. 305. Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Non hanno diritto al Rdc coloro che, con sentenza definitiva, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, hanno riportato una condanna a qualsiasi pena per il reato previsto e punito dall'articolo 318 c.p.
2. 306. Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Non hanno diritto al Rdc coloro che, con sentenza definitiva, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, hanno riportato una condanna a qualsiasi pena per il reato previsto e punito dall'articolo 319 c.p.
2. 307. Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Non hanno diritto al Rdc coloro che, con sentenza definitiva, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, hanno riportato una condanna a qualsiasi pena per il reato previsto e punito dall'articolo 414-bis c.p.
2. 308. Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Non hanno diritto al Rdc coloro che, con sentenza definitiva, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, hanno riportato una condanna a qualsiasi pena per il reato previsto e punito dall'articolo 416-bis c.p.
2. 309. Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Non hanno diritto al Rdc coloro che, con sentenza definitiva, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, hanno riportato una condanna a qualsiasi pena per il reato previsto e punito dall'articolo 416-ter c.p.
2. 310. Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Non hanno diritto al Rdc coloro che, con sentenza definitiva, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, hanno riportato una condanna a qualsiasi pena per il reato previsto e punito dall'articolo 544-bis e dall'articolo 544-ter c.p.
2. 311. Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Non hanno diritto al Rdc coloro che, con sentenza definitiva, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, hanno riportato una condanna a qualsiasi pena per il reato previsto e punito dall'articolo 572 c.p.
2. 312. Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Non hanno diritto al Rdc coloro che, con sentenza definitiva, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, hanno riportato una condanna a qualsiasi pena per il reato previsto e punito dall'articolo 575 c.p.
2. 313. Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Non hanno diritto al Rdc coloro che, con sentenza definitiva, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, hanno riportato una condanna a qualsiasi pena per il reato previsto e punito dall'articolo 578 c.p.
2. 314. Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Non hanno diritto al Rdc coloro che, con sentenza definitiva, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, hanno riportato una condanna a qualsiasi pena per il reato previsto e punito dall'articolo 583-bis c.p.
2. 315. Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Non hanno diritto al Rdc coloro che, con sentenza definitiva, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, hanno riportato una condanna a qualsiasi pena per il reato previsto e punito dall'articolo 600 c.p.
2. 316. Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Non hanno diritto al Rdc coloro che, con sentenza definitiva, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, hanno riportato una condanna a qualsiasi pena per i reati previsti e puniti dagli artt. 600-bis – 600-ter – 600-quater –600-quater.1 – 600-quinquies c.p.
2. 317. Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Non hanno diritto al Rdc coloro che, con sentenza definitiva, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, hanno riportato una condanna a qualsiasi pena per il reato previsto e punito dall'articolo 600-octies c.p.
2. 318. Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Non hanno diritto al Rdc coloro che, con sentenza definitiva, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, hanno riportato una condanna a qualsiasi pena per il reato previsto e punito dagli artt. 601 – 601-bis – 602 c.p.
2. 319. Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Non hanno diritto al Rdc coloro che, con sentenza definitiva, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, hanno riportato una condanna a qualsiasi pena per il reato previsto e punito dall'articolo 603 c.p.
2. 320. Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Non hanno diritto al Rdc coloro che, con sentenza definitiva, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, hanno riportato una condanna a qualsiasi pena per il reato previsto e punito dall'articolo 605 c.p.
2. 321. Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Non hanno diritto al Rdc coloro che, con sentenza definitiva, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, hanno riportato una condanna a qualsiasi pena per il reato previsto e punito dall'articolo 609-bis c.p.
2. 322. Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Non hanno diritto al Rdc coloro che, con sentenza definitiva, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, hanno riportato una condanna a qualsiasi pena per il reato previsto e punito dall'articolo 609-quater c.p.
2. 323. Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Non hanno diritto al Rdc coloro che, con sentenza definitiva, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, hanno riportato una condanna a qualsiasi pena per il reato previsto e punito dall'articolo 609-quinquies c.p.
2. 324. Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Non hanno diritto al Rdc coloro che, con sentenza definitiva, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, hanno riportato una condanna a qualsiasi pena per il reato previsto e punito dall'articolo 609-octies c.p.
2. 325. Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Non hanno diritto al Rdc coloro che, con sentenza definitiva, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, hanno riportato una condanna a qualsiasi pena per il reato previsto e punito dall'articolo 628 c.p.
2. 326. Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Non hanno diritto al Rdc coloro che, con sentenza definitiva, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, hanno riportato una condanna a qualsiasi pena per il reato previsto e punito dall'articolo 630 c.p.
2. 327. Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Non hanno diritto al Rdc coloro che, con sentenza definitiva, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, hanno riportato una condanna a qualsiasi pena per il reato previsto e punito dall'articolo 640, II comma n. 1), c.p.
2. 328. Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Non hanno diritto al Rdc coloro che, con sentenza definitiva, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, hanno riportato una condanna a qualsiasi pena per il reato previsto e punito dall'articolo 640-bis c.p.
2. 329. Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Non hanno diritto al Rdc coloro che, con sentenza definitiva, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, hanno riportato una condanna a qualsiasi pena per il reato previsto e punito dall'articolo 644 c.p.
2. 330. Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Non hanno diritto all'RdC i cittadini stranieri per i quali sia in corso la procedura di annullamento o revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo.
2. 104. Bignami.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Non hanno diritto all'RdC coloro che non siano mai risultati iscritti a un centro per l'impiego.
2. 96. Bignami.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), numero 4), è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,5 per ogni componente della famiglia con disabilità grave o non autosufficiente ai sensi dell'Allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, di 0,2 per ogni componente della famiglia con disabilità media ai sensi del citato Allegato 3, di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18, di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2,1.

  Conseguentemente:
   1) all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole: sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.906,8 milioni di euro nel 2019, di 7.166,9 milioni di euro nel 2020, di 7.391 milioni di euro nel 2021 e di 7.245 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 con le seguenti: sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 6.594 milioni di euro nel 2019, di 7.831 milioni di euro nel 2020, di 8.055 milioni di euro nel 2021 e di 7.910 milioni di euro annui a decorrere dal 2022;
   2) all'articolo 27, comma 2, sostituire le parole: di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera a), con le seguenti: di 2,75 per gli apparecchi di cui alla lettera a) ed aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le parole: «e di 1,25 per gli apparecchi di cui alla lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «e di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera b)»;
   3) all'articolo 27, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è rideterminata la misura del payout applicato all'ammontare delle vincite sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, al fine di assicurare maggiori entrate erariali pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
2. 58. Fornaro, Epifani, Fassina.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), numero 4), è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,5 per ogni ulteriore componente della famiglia maggiorenne o minorenne, fino ad un massimo di 2,1.

  Conseguentemente:
   1) all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole: sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.906,8 milioni di euro nel 2019, di 7.166,9 milioni di euro nel 2020, di 7.391 milioni di euro nel 2021 e di 7.245 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 con le seguenti: sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 6.594 milioni di euro nel 2019, di 7.831 milioni di euro nel 2020, di 8.055 milioni di euro nel 2021 e di 7.910 milioni di euro annui a decorrere dal 2022;
   2) all'articolo 27, comma 2, sostituire le parole: di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera a), con le seguenti: di 2,75 per gli apparecchi di cui alla lettera a) ed aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le parole: «e di 1,25 per gli apparecchi di cui alla lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «e di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera b)»;
   3) all'articolo 27, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è rideterminata la misura del payout applicato all'ammontare delle vincite sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, al fine di assicurare maggiori entrate erariali pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
2. 59. Fornaro, Epifani, Fassina.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), numero 4), è quello definito ai fini ISEE, così come indicato nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, con successive modifiche, al netto delle maggiorazioni di cui al medesimo allegato, fatta salva la maggiorazione relativa alla presenza di disabili nel nucleo.

  Conseguentemente:
   1) all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.906,8 milioni di euro nel 2019, di 7.166,9 milioni di euro nel 2020, di 7.391 milioni di euro nel 2021 e di 7.245 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 con le seguenti: sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 6.594 milioni di euro nel 2019, di 7.831 milioni di euro nel 2020, di 8.055 milioni di euro nel 2021 e di 7.910 milioni di euro annui a decorrere dal 2022;
   2) all'articolo 27, comma 2, sostituire le parole: di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera a), con le seguenti: di 2,75 per gli apparecchi di cui alla lettera a) ed aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le parole: «e di 1,25 per gli apparecchi di cui alla lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «e di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera b)»;
   3) all'articolo 27, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è rideterminata la misura del payout applicato all'ammontare delle vincite sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, al fine di assicurare maggiori entrate erariali pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
2. 57. Fornaro, Epifani, Fassina.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), numero 4), è quello definito ai fini ISEE, di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, al netto delle maggiorazioni di cui al medesimo allegato, fatta salva la maggiorazione relativa alla presenza di disabili nel nucleo. Nonché è decurtato di 0,4 nei casi di cui al comma 3.

  Conseguentemente:
   a) al medesimo articolo 2, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. Agli oneri derivanti dal comma 4 si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.;
   b) all'articolo 12, sopprimere il comma 3.
2. 38. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Serracchiani.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), numero 4), è determinato ai sensi dell'allegato 1 al presente decreto.

  Conseguentemente, aggiungere il seguente allegato:

Allegato 1
(articolo 2, comma 4)

Totale componenti Adulti (g14 anni) Ragazzi (<14 anni) Coeff.
1 1 0 1
2 1 1 1,3
2 2 0 1,5
3 1 2 1,6
3 2 1 1,8
4 1 3 1,9
3 3 0 2
4 2 2 2,1
5 1 4 2,2
4 3 1 2,3
5 2 3 2,4
4 4 0 2,5
6 1 5 2,5
5 3 2 2,6
6 2 4 2,7
5 4 1 2,8
7 1 6 2,8
6 3 3 2,9
5 5 0 3
7 2 5 3
6 4 2 3,1
7 3 4 3,2
6 5 1 3,3
7 4 3 3,4
6 6 0 3,5
7 5 2 3,6
7 6 1 3,8
7 7 0 4

2. 46. Lepri, Serracchiani, Cantone, Gribaudo, Lacarra, Mura, Viscomi, Zan, De Filippo, Campana, Carnevali, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), numero 4), è determinato ai sensi dell'allegato 1 al presente decreto.

  Conseguentemente, aggiungere il seguente allegato:

Allegato 1
(articolo 2, comma 4)

Numero componenti Parametro equivalenza
1 1,00
2 1,57
3 2,04
4 2,46
5 2,85
6 o più 0,35 per ogni ulteriore componente il nucleo familiare

2. 47. Lepri, Serracchiani, Cantone, Gribaudo, Lacarra, Mura, Viscomi, Zan, De Filippo, Campana, Carnevali, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), numero 4), è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare, incrementato di 0,6 per il primo componente a carico e di 0,4 per ogni ulteriore componente.
2. 80. Palmieri, Gelmini, Occhiuto, Anna Lisa Baroni, Calabria, Casciello, Cattaneo, Mandelli, Mugnai, Orsini, Pedrazzini, Squeri, Maria Tripodi, Versace, Zanella, Zangrillo.

  Al comma 4, sostituire le parole da: ed è incrementato di 0,4 fino a: un massimo di 2,1 con le seguenti: ed è incrementato di 0,35 per ogni ulteriore componente, fino ad un massimo di 2,4.
2. 140. Gemmato, Rizzetto, Bucalo, Bellucci.

  Al comma 4, dopo le parole: maggiore di anni 18 aggiungere le seguenti:, di 0,5 per ogni componente affetto da disabilità grave o non autosufficiente, di 0,2 per ogni componente affetto da disabilità media.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole: 5.906,8 milioni di euro nel 2019, di 7.166,9 milioni di euro nel 2020, di 7.391 milioni di euro nel 2021 e di 7.245 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 con le seguenti: 6.644 milioni di euro nel 2019, di 8.131 milioni di euro nel 2020, di 8.355 milioni di euro nel 2021 e di 8.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022;
   b) all'articolo 28:
    1) al comma 2, alinea, sostituire le parole: 6.309,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.727,7 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.475 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.635,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 7.047 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 8.458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 8.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022;
    2) al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   c-bis) quanto a 750 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1.000 milioni di euro a decorrere dal 2020 mediante la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 750 milioni di euro per l'anno 2019, 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
2. 110. Polverini, Gelmini, Cortelazzo, Fatuzzo, Zangrillo, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cannatelli, Mugnai, Musella, Novelli, Rotondi, Scoma.

  Al comma 4, dopo le parole: componente di minore età aggiungere le seguenti: e per ogni componente affetto da disabilità, e di 0,15 per ogni componente ricoverato in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali, anche se a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 3, comma 13, sopprimere le parole da:, ovvero sono ricoverati fino a: di altra amministrazione pubblica,.
   b) all'articolo 12, al comma 1, sostituire le parole: 5.906,8 milioni di euro nel 2019, di 7.166,9 milioni di euro nel 2020, di 7.391 milioni di euro nel 2021 e di 7.245 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 con le seguenti: 5.932 milioni di euro nel 2019, di 7.181 milioni di euro nel 2020, di 7.405 milioni di euro nel 2021 e di 7.260 milioni di euro annui a decorrere dal 2022;
   c) all'articolo 28:
    1) al comma 2, alinea, sostituire le parole 6.309,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.727,7 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.475 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.635,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 6.965 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.760,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.508 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.669 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022;
    2) al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:
   c-bis) quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2019 e a 20 milioni di euro a decorrere dal 2020 a valere sulle risorse del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
   c-ter) quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2019 e a 30 milioni di euro a decorrere dal 2020, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2019-2021 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. 157. Fatuzzo, Gelmini, Polverini, Zangrillo, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Cortelazzo, Cannatelli, Musella, Rotondi, Scoma.

  Al comma 4, dopo le parole: componente di minore età aggiungere le seguenti: e 0,5 per ogni componente non autosufficiente.

  Conseguentemente, all'articolo 28, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. A copertura di eventuali maggiori oneri conseguenti alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, nei limiti di 150 milioni di euro per l'anno 2019 e di 250 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 150 milioni per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
2. 90. Versace, Gelmini, Dall'Osso, Pedrazzini, Zangrillo, Polverini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Cortelazzo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma.

  Al comma 4, dopo le parole: componente di minore età aggiungere le seguenti: e 0,5 per ogni componente non autosufficiente.

  Conseguentemente, al medesimo comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Agli eventuali maggiori oneri derivanti dal precedente periodo, nei limiti di 45 milioni di euro per il 2019 e 65 milioni di euro dall'anno 2020, si provvede mediante riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. 89. Versace, Gelmini, Dall'Osso, Pedrazzini, Zangrillo, Polverini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Cortelazzo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma.

  Al comma 4, dopo le parole: componente di minore età aggiungere le seguenti: e 0,5 per ogni componente non autosufficiente.

  Conseguentemente, al medesimo comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli oneri derivanti dal precedente periodo, sono a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2. 88. Versace, Gelmini, Dall'Osso, Pedrazzini, Zangrillo, Polverini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Cortelazzo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma.

  Al comma 4, dopo le parole: componente di minore età aggiungere le seguenti: nonché di 0,4 per ogni componente disabile;

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, sostituire le parole: di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza come definita a fini ISEE con le seguenti: di 2,5 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti persone disabili così come definite dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013.
   dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Agli oneri derivanti dal comma si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato dall'articolo 28 del presente decreto-legge e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
2. 453. Rizzo Nervo, Noja, Carla Cantone, Siani, Ungaro, Carnevali, Mura, Gribaudo, Serracchiani.

  Al comma 4, dopo le parole: componente di minore età aggiungere le seguenti: nonché di 0,4 per ogni componente disabile.
2. 454. Noja, Carnevali, Rizzo Nervo, Mura, Gribaudo, Carla Cantone, Siani, Ungaro, Serracchiani.

  Al comma 4, sostituire la parola: 2,2 con la seguente:3,0.

  Conseguentemente, all'articolo 28, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. A copertura di eventuali maggiori oneri conseguenti alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3), nei limiti di 300 milioni di euro per l'anno 2019 e di 500 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 400 milioni per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno ed entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
2. 459. Versace, Dall'Osso, Polverini, Zangrillo, Pedrazzini, Fatuzzo, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cannatelli, Cortelazzo, Mugnai, Musella, Novelli, Rotondi, Scoma.

  Al comma 4, sostituire la parola: 2,2 con la seguente:2,6.

  Conseguentemente, all'articolo 28, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. A copertura di eventuali maggiori oneri conseguenti alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3), nei limiti di 300 milioni di euro per l'anno 2019 e di 500 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 400 milioni per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno ed entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
2. 458. Versace, Dall'Osso, Polverini, Zangrillo, Pedrazzini, Fatuzzo, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cannatelli, Cortelazzo, Mugnai, Musella, Novelli, Rotondi, Scoma.

  Al comma 4, sostituire la parola: 2,2 con la seguente:2,5.
2. 462. Bellucci, Rizzetto, Bucalo, Gemmato.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il totale dei parametri è in ogni caso elevato di 0,4 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficienza, e di 0,2 per ogni componente con disabilità media, come definite dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, e fino ad un massimo di 2,5. Gli oneri derivanti dal precedente periodo, sono a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2. 86. Versace, Gelmini, Dall'Osso, Pedrazzini, Zangrillo, Polverini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Cortelazzo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il totale dei parametri è in ogni caso elevato di 0,4 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficienza e di 0,2 per ogni componente con disabilità media come definite dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013 e fino ad un massimo di 2,5.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole: sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.906,8 milioni di euro nel 2019, di 7.166,9 milioni di euro nel 2020, di 7.391 milioni di euro nel 2021 e di 7.245 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, con le seguenti: sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 6.594 milioni di euro nel 2019, di 7.831 milioni di euro nel 2020, di 8.055 milioni di euro nel 2021 e di 7.910 milioni di euro annui a decorrere dal 2022;
   b) all'articolo 27, comma 2, sostituire le parole: di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera a), con le seguenti: di 2,75 per gli apparecchi di cui alla lettera a), ed aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le parole «e di 1,25 per gli apparecchi di cui alla lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «e di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera b)»;
   c) all'articolo 27, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è rideterminata la misura del payout applicato all'ammontare delle vincite sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, al fine di assicurare maggiori entrate erariali pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
2. 56. Fornaro, Epifani, Fassina.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per i soli nuclei familiari con un numero complessivo maggiore di cinque componenti ovvero con un numero di componenti minorenni uguale o superiore a tre il parametro della scala di equivalenza è incrementato fino a 2,8.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.906,8 milioni di euro nel 2019, di 7.166,9 milioni di euro nel 2020, di 7.391 milioni di euro nel 2021 e di 7.245 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, con le seguenti: 6.644 milioni di euro nel 2019, di 8.131 milioni di euro nel 2020, di 8.355 milioni di euro nel 2021 e di 8.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022;
   b) all'articolo 28:
    1) al comma 2, alinea, sostituire le parole: 6.309,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.727,7 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.475 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.635,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 7.047 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 8.458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 8.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022;
    2) al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente: c-bis) quanto a 750 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1.000 milioni di euro a decorrere dal 2020 mediante la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 750 milioni di euro per l'anno 2019, 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
2. 158. Cannatelli, Gelmini, Fatuzzo, Polverini, Zangrillo, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Cortelazzo, Musella, Rotondi, Scoma.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il totale dei parametri è in ogni caso elevato di 0,4 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficienza, e di 0,2 per ogni componente con disabilità media, come definite dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, e fino ad un massimo di 2,5.

  Conseguentemente, all'articolo 28, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. A copertura di eventuali maggiori oneri conseguenti alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, nei limiti di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 250 milioni per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedute periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
2. 87. Versace, Gelmini, Dall'Osso, Pedrazzini, Zangrillo, Polverini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Cortelazzo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il totale dei parametri è in ogni caso elevato di 0,4 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficienza e di 0,2 per ogni componente con disabilità media come definite dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013 e fino ad un massimo di 2,5.

  Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Agli oneri derivanti dal comma 4 si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato dall'articolo 28 del presente decreto-legge e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
2. 39. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Noja, Serracchiani.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il parametro di cui al periodo precedente è ulteriormente incrementato di 0,4 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficiente e di 0,2 per ogni componente con disabilità media, come definite dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, ed innalzando il parametro massimo fino a 2,5.
2. 141. Bellucci, Rizzetto, Bucalo, Gemmato, Silvestroni.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), numero 4), è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2,1.
2. 48. Gribaudo.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Il totale dei parametri come definiti dal comma 4 è in ogni caso elevato di 0,4 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficienza e di 0,2 per ogni componente con disabilità media come definite dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 e fino ad un massimo di 2,5.

  4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis si provvede entro il limite massimo di spesa di 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 a valere sulle maggiori entrate rinvenienti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.000 milioni di euro per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
2. 93. Pentangelo.

  Al comma 5, alinea, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Costituiscono nucleo familiare autonomo i soggetti disabili, benché appartenenti a distinte famiglie anagrafiche. Per gli stessi il beneficio economico di cui all'articolo 3, lettera a), del presente decreto-legge, integra i trattamenti assistenziali di cui beneficiano fino alla soglia di 6000 euro annui. Restano ferme le ulteriori condizioni di accesso di cui agli articoli 2, 3 e 4 in quanto compatibili.

  Conseguentemente:
   1) all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole: sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.906,8 milioni di euro nel 2019, di 7.166,9 milioni di euro nel 2020, di 7.391 milioni di euro nel 2021 e di 7.245 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, con le seguenti: sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 6.594 milioni di euro nel 2019, di 7.831 milioni di euro nel 2020, di 8.055 milioni di euro nel 2021 e di 7.910 milioni di euro annui a decorrere dal 2022;
   2) all'articolo 27, comma 2, sostituire le parole: di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera a), con le seguenti: di 2,75 per gli apparecchi di cui alla lettera a) ed aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le parole: «e di 1,25 per gli apparecchi di cui alla lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «e di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera b).»;
   3) all'articolo 27, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è rideterminata la misura del payout applicato all'ammontare delle vincite sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, al fine di assicurare maggiori entrate erariali pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
2. 60. Fornaro, Epifani, Fassina.

  Al comma 5, alinea, dopo il primo periodo aggiungere i seguenti: Costituiscono nucleo familiare autonomo i soggetti disabili, benché appartenenti a distinte famiglie anagrafiche. Per gli stessi il beneficio economico di cui all'articolo 3, lettera a), del presente decreto, integra i trattamenti assistenziali di cui beneficiano fino alla soglia di euro 6.000 annui. Restano ferme le ulteriori condizioni di accesso di cui agli articoli 2, 3 e 4, in quanto compatibili.
2. 142. Bellucci, Rizzetto, Bucalo, Gemmato, Silvestroni.

  Al comma 5, lettera a), dopo le parole: nella stessa abitazione aggiungere le seguenti: anche se con domicilio diverso.
2. 49. Lepri, Serracchiani, Cantone, Gribaudo, Lacarra, Mura, Viscomi, Zan, De Filippo, Campana, Carnevali, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 5, lettera a) aggiungere, in fine, le parole: la certificazione relativa al cambio di residenza deve essere effettuata dalla pubblica amministrazione entro sessanta giorni dalla richiesta; trascorso inutilmente tale termine, il cambio di residenza si intende attestato per le finalità della presente legge;.
2. 40. Rizzo Nervo, Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Schirò, Siani.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Ai soli fini dell'accertamento dei requisiti per l'accesso al Rdc, al valore del patrimonio immobiliare di cui al comma 1, lettera b), numero 2), è sottratto il valore dei fabbricati, delle aree fabbricabili e dei terreni sui quali il richiedente non abbia il diritto di piena proprietà. Gli immobili di cui al periodo precedente, pertanto, non concorrono al raggiungimento della soglia di euro 30.000, salvo il caso in cui gli stessi siano locati ovvero concessi in comodato, anche gratuito.
2. 143. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Zucconi.

  Al comma 6, primo periodo, sostituire dalle parole: al netto dei trattamenti fino alla fine del periodo, con le seguenti: . I trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, qualora attinenti a condizione di disabilità, sono esclusi tassativamente dal calcolo dell'ISEE o di altri indicatori reddituali necessari per accedere ad agevolazioni e benefici.

  Conseguentemente, all'articolo 28, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. A copertura di eventuali maggiori oneri conseguenti alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 6, nei limiti di 300 milioni di euro per l'anno 2019 e di 500 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 300 milioni per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione, e revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno ed entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
2. 91. Dall'Osso, Gelmini, Versace, Pedrazzini, Zangrillo, Polverini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Cortelazzo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma.

  Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole da: ed inclusivo del valore annuo, fino a: di sostituzione di servizi.

  Conseguentemente:
   1) all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole: sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.906,8 milioni di euro nel 2019, di 7.166,9 milioni di euro nel 2020, di 7.391 milioni di euro nel 2021 e di 7.245 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 con le seguenti: sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 6.594 milioni di euro nel 2019, di 7.831 milioni di euro nel 2020, di 8.055 milioni di euro nel 2021 e di 7.910 milioni di euro annui a decorrere dal 2022;
   2) all'articolo 27, comma 2, le parole: di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera a) sono sostituite dalle seguenti: di 2,75 per gli apparecchi di cui alla lettera a), ed aggiungere in fine le seguenti parole: e le parole: «e di 1,25 per gli apparecchi di cui alla lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: e di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera b);
   3) all'articolo 27, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è rideterminata la misura del payout applicato all'ammontare delle vincite sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, al fine di assicurare maggiori entrate erariali pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
2. 62. Fornaro, Epifani, Fassina.

  Al comma 6, primo periodo, sopprimere dalle parole da: ed inclusivo del valore annuo, fino a: di sostituzione di servizi.

  Conseguentemente, all'articolo 28, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. A copertura di eventuali maggiori oneri conseguenti alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 6, nei limiti di 300 milioni di euro per l'anno 2019 e di 500 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 300 milioni per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno ed entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
2. 119. Dall'Osso, Gelmini, Versace, Pedrazzini, Zangrillo, Polverini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Cortelazzo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Pentangelo.

  Al comma 6, primo periodo, sopprimere dalle parole da: ed inclusivo del valore annuo, fino a: di sostituzione di servizi.

  Conseguentemente, all'articolo 28, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 6, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato dall'articolo 28 del presente decreto-legge e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
2. 41. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Noja, Serracchiani.

  Al comma 6, primo periodo, sopprimere dalle parole da: ed inclusivo del valore annuo, fino a: di sostituzione di servizi.
*2. 50. Gribaudo.

  Al comma 6, primo periodo, sopprimere dalle parole da: ed inclusivo del valore annuo, fino a: di sostituzione di servizi.
*2. 350. Bellucci, Rizzetto, Bucalo, Gemmato.

  Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole da: ed inclusivo fino alla fine del periodo.

  Conseguentemente:
   1) all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole: sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.906,8 milioni di euro nel 2019, di 7.166,9 milioni di euro nel 2020, di 7.391 milioni di euro nel 2021 e di 7.245 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 con le seguenti: sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 6.594 milioni di euro nel 2019, di 7.831 milioni di euro nel 2020, di 8.055 milioni di euro nel 2021 e di 7.910 milioni di euro annui a decorrere dal 2022;
   2) all'articolo 27, comma 2, sostituire le parole: di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera a), con le seguenti: di 2,75 per gli apparecchi di cui alla lettera a), ed aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le parole: «e di 1,25 per gli apparecchi di cui alla lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «e di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera b)»;
   3) all'articolo 27, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è rideterminata la misura del payout applicato all'ammontare delle vincite sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, al fine di assicurare maggiori entrate erariali pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
2. 61. Fornaro, Epifani, Fassina.

  Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole da: ed inclusivo fino alla fine del periodo.
2. 144. Bellucci, Rizzetto, Silvestroni, Bucalo, Gemmato.

  Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da ed inclusivo del valore fino a: fatta eccezione per le con le seguenti: e del valore dei trattamenti assistenziali percepiti da parte dei componenti il nucleo familiare in ragione della condizione di disabilità, nonché delle.

  Conseguentemente, all'articolo 28, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. A copertura di eventuali maggiori oneri conseguenti alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 6, nei limiti di 300 milioni di euro per l'anno 2019 e di 500 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 300 milioni per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
2. 92. Versace, Gelmini, Dall'Osso, Pedrazzini, Zangrillo, Polverini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Cortelazzo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma.

  Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: ed inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali in godimento da parte dei componenti il nucleo familiare con le seguenti: e del valore annuo dei trattamenti assistenziali percepiti da parte dei componenti il nucleo familiare in ragione della condizione di disabilità.
2. 146. Bellucci, Rizzetto, Bucalo, Gemmato, Silvestroni.

  Al comma 6, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Ai fini dell'accertamento dei requisiti per il Rdc, trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1991, n. 261.
*2. 42. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Noja, Serracchiani.

  Al comma 6, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Ai fini dell'accertamento dei requisiti per il Rdc, trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1991, n. 261.
*2. 147. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Zucconi.

  Al comma 6, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Ai fini dell'accertamento dei requisiti per il Rdc, trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1991, n. 261.
*2. 300. Zangrillo, Gelmini, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Bagnasco, Bond, Brambilla, Pedrazzini, Cortelazzo, Mugnai, Musella, Novelli, Rotondi, Scoma, Rosso.

  Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È inoltre parimenti sottratto il valore della casa di abitazione che non rileva ai fini del calcolo del valore del patrimonio immobiliare.
2. 148. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Silvestroni, Zucconi.

  Sostituire il comma 8 con il seguente:
  8. Rdc è compatibile con il godimento della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI), di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e di altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria; coloro che abbiano, nell'anno precedente, percepito redditi in ragione di strumenti di ammortizzatore sociale purché correlati alla cessazione del rapporto di lavoro, non perdono il diritto di accesso al RDC anche se in possesso di ISEE superiore ai limiti indicati.
2. 353. Miceli.

  Al comma 8 primo periodo, sostituire le parole da: ove ricorrano le condizioni di cui al presente articolo fino a: ISEE con le seguenti: In ogni caso, coloro che hanno percepito nell'anno precedente redditi per effetto della fruizione di un qualsiasi strumento di ammortizzatore sociale purché correlato alla cessazione del rapporto di lavoro, non perdono il diritto all'accesso al RDC anche se in possesso di ISEE superiore ai limiti indicati nel presente articolo.
2. 352. Bruno Bossio.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. Il Rdc è compatibile con il godimento dell'assegno mensile di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, comunque, non inferiore a 780 euro mensili.

  8-ter. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
2. 43. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Noja, Serracchiani.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. Il Reddito di cittadinanza è compatibile con il godimento dell'assegno mensile di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, il quale non può comunque essere inferiore a 780 euro mensili.

  8-ter. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
2. 150. Ciaburro, Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. I nuclei familiari che all'atto della richiesta del Rdc non sono in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere b) e c), possono beneficiare delle misure di cui agli articoli 4 e 9.
2. 149. Gemmato.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Il Rdc non è compatibile con le disposizioni previste dagli articoli 9, 29, comma 1 e comma 3, lettera b), del decreto legislativo 27 luglio 1998, n. 286, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e dall'articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999.
2. 151. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Silvestroni, Zucconi.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. I lasciti ereditari che comportano una variazione della situazione patrimoniale tale da far perdere i requisiti di cui al comma 1, lettere b) e c), non vengono computati ai fini del mantenimento del beneficio già in corso di erogazione, ma saranno computati esclusivamente ai fini del suo rinnovo.
2. 82. Palmieri, Gelmini, Occhiuto, Anna Lisa Baroni, Calabria, Casciello, Cattaneo, Mandelli, Mugnai, Orsini, Pedrazzini, Squeri, Maria Tripodi, Versace, Zanella, Zangrillo.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Proroga Naspi in favore di lavoratori di aziende operanti in aree di crisi complessa)

  1. All'articolo 22-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. In presenza di pluriennali piani di riorganizzazione già oggetto di specifico accordo stipulato in sede ministeriale ai sensi dei comma 1, che coinvolgono imprese operanti in più Regioni con un organico superiore a 500 unità lavorative con gravi ricadute occupazionali concentrate nelle aree di crisi complessa, conseguenti alle difficoltà di implementazione delle azioni di riorganizzazione e di accesso alle fonti di finanziamento, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, valutate le problematiche di ordine occupazionale e la necessità di successive verifiche per accertare tutti i requisiti di cui al medesimo comma 1 sulla base della preventiva istruttoria da parte degli uffici competenti, può autorizzare, per gli anni 2019 e 2020, la proroga per ulteriori 12 mensilità della durata della NASpI, calcolata ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, al fine di garantire la continuità del sostegno al reddito dei lavoratori sospesi che hanno operato direttamente o indirettamente nella azienda che ha determinato la crisi.».

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite massimo di 5 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,.
2. 0300. Miceli.

ART. 3.

  Al comma 1,alinea, sostituire la parola: due con la seguente: tre;

  Conseguentemente, al medesimo comma,
   dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   « b-bis) una componente, ad integrazione del reddito dei nuclei familiari con figli minorenni, pari a 300 euro per ogni figlio a carico di età inferiore ai 6 anni.»;
   all'articolo 12, sopprimere il comma 3;
   all'articolo 28, sopprimere il comma 1.
3. 29. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Silvestroni, Zucconi.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: euro 6.000 con le seguenti: euro 4.000.
3. 26. Pentangelo.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 3.360 annui con le seguenti: 1.800 annui moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera b), si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato dall'articolo 28 del presente decreto-legge e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
3. 18. Siani, Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: euro 3.360 annui con le seguenti: euro 2.360 annui.
3. 27. Pentangelo.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: incrementata, in ogni caso, di ulteriori 100 euro mensili per ogni figlio convivente.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 12, sopprimere il comma 3;
   b) all'articolo 28, sopprimere il comma 1.
3. 30. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Silvestroni, Zucconi.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'integrazione del reddito di cui al precedente periodo è comunque riconosciuta ai soggetti senza fissa dimora o in condizione di povertà estrema, certificati dalle strutture socio sanitarie pubbliche o dagli enti assistenziali convenzionati con gli enti locali;.

  Conseguentemente:
   all'articolo 12, comma 1, le parole: sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.906,8 milioni di euro nel 2019, di 7.166,9 milioni di euro nel 2020, di 7.391 milioni di euro nel 2021 e di 7.245 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 con le seguenti: sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 6.194 milioni di euro nel 2019, di 7.431 milioni di euro nel 2020, di 7.655 milioni di euro nel 2021 e di 7.510 milioni di euro annui a decorrere dal 2022;
   all'articolo 27, comma 2, le parole: di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera a), sono sostituite dalle seguenti: di 2,75 per gli apparecchi di cui alla lettera a), ed aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le parole: «e di 1,25 per gli apparecchi di cui alla lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «e di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera b)».
3. 23. Fornaro, Epifani, Fassina.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Ai fini della definizione del beneficio economico del RdC, la soglia di cui al comma 1, lettera a), è incrementata a 9.360 per i beneficiari privi di alcuna abitazione di proprietà e non residenti in abitazione in locazione, escludendo i titolari di usufrutto, diritto di abitazione e comodato d'uso.

  1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

  Conseguentemente, all'articolo 12, sopprimere il comma 3.
3. 19. Rizzo Nervo, Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Schirò, Siani.

  Al comma 2, sopprimere le parole: mentre il massimo di cui al comma 1, lettera b), è pari ad euro 1.800 annui.
3. 31. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Zucconi.

  Al comma 3, sostituire le parole: 1.800 euro annui con le seguenti: 3.360 euro annui.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 12, sopprimere il comma 3;
   b) all'articolo 28, sopprimere il comma 1.
3. 32. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Silvestroni, Zucconi.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La predetta soglia è incrementata, in ogni caso, di ulteriori 100 euro mensili per ogni figlio convivente.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 12, sopprimere il comma 3;
   b) all'articolo 28, sopprimere il comma 1.
3. 33. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Zucconi.

  Al comma 5, sostituire le parole: dal mese successivo a quello della richiesta con le seguenti: dalla data di sottoscrizione del Patto per il lavoro ovvero del Patto per l'inclusione sociale di cui all'articolo 4.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 4, apportare le seguenti modificazioni:
    al comma 4, sostituire le parole: riconosciuti beneficiari del Rdc e, con la seguente: familiare e le parole: entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio con le seguenti: contestualmente alla presentazione della richiesta e, in ogni caso, nel termine massimo di sette giorni lavorativi dalla medesima data;
    al comma 5, sostituire le parole: dal riconoscimento del beneficio con le seguenti: dalla verifica, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2;
    al comma 6, sostituire le parole da: Qualora il richiedente fino a: in tale sede con le seguenti: Nel primo incontro presso il centro per l'impiego;
    al comma 11, sostituire le parole: dal riconoscimento del beneficio con le seguenti: dalla verifica, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2;
   b) all'articolo 5, comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Il riconoscimento del beneficio da parte dell'INPS, previa verifica di cui al primo periodo, avviene entro il primo giorno del mese successivo alla sottoscrizione del Patto per il lavoro ovvero del Patto per l'inclusione sociale di cui all'articolo 4.
3. 35. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Silvestroni, Zucconi.

  Al comma 5, dopo le parole: della richiesta aggiungere le seguenti:, previo accertamento del rispetto delle condizioni previste ai sensi dell'articolo 2,.
3. 20. Lepri, Serracchiani, Cantone, Gribaudo, Lacarra, Mura, Viscomi, Zan, De Filippo, Campana, Carnevali, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini dell'accredito mensile dell'importo del Rdc sulla Carta Rdc, mensilmente, l'INPS riceve dai servizi competenti l'attestazione dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 4 del presente decreto-legge attraverso il Sistema informativo di cui all'articolo 6 del presente decreto.
3. 34. Cannatelli, Zangrillo, Polverini, Fatuzzo, Bagnasco, Bond, Brambilla, Pedrazzini, Cortelazzo, Mugnai, Musella, Novelli, Rotondi, Scoma.

  Al comma 6, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Nel caso di decadenza dal beneficio per il mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente decreto, la nuova richiesta può essere presentata trascorsi diciotto mesi dalla decadenza dal beneficio.
3. 36. Cannatelli, Zangrillo, Polverini, Fatuzzo, Bagnasco, Bond, Brambilla, Pedrazzini, Cortelazzo, Mugnai, Musella, Novelli, Rotondi, Scoma.

  Al comma 6, sopprimere il secondo e il terzo periodo.
3. 37. Bellucci.

  Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: un mese con le seguenti: sei mesi.
3. 38. Bellucci.

  Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: un mese con le seguenti: 10 giorni.
3. 21. Lepri, Serracchiani, Cantone, Gribaudo, Lacarra, Mura, Viscomi, Zan, De Filippo, Campana, Carnevali, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il reddito di cittadinanza deve essere prioritariamente rinnovato ai nuclei familiari con uno o più disabili a carico.
3. 15. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.

  Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nelle more della definizione del decreto di cui al presente comma, il mancato adempimento degli obblighi anche da parte di uno solo dei componenti del nucleo non esclusi o esonerati dagli stessi comporta la decadenza dal beneficio del Rdc assegnato all'intero nucleo familiare.
3. 39. Cannatelli, Zangrillo, Polverini, Fatuzzo, Bagnasco, Bond, Brambilla, Pedrazzini, Cortelazzo, Mugnai, Musella, Novelli, Rotondi, Scoma.

  Al comma 8, sostituire l'ultimo periodo con il seguente. L'avvio dell'attività di lavoro dipendente è comunque comunicato dal lavoratore all'INPS per il tramite della Piattaforma digitale per il Patto per il lavoro di cui all'articolo 6, comma 2, a pena di decadenza dal beneficio, entro trenta giorni dall'inizio dell'attività, ovvero di persona presso i centri per l'impiego.
3. 401. Ubaldo Pagano, Noja, Lepri, Carla Cantone, Carnevali, Rizzo Nervo, Serracchiani, Mura, Lacarra..

  Al comma 8, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: L'avvio dell'attività di lavoro è accertato dall'INPS sulla base della comunicazione effettuata dal datore di lavoro, all'atto dell'assunzione del lavoratore.
3. 403. Serracchiani, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Rizzo Nervo, Carnevali, Ubaldo Pagano, Viscomi, Mura.

  Al comma 8, ultimo periodo, dopo le parole: modalità definite dall'Istituto aggiungere le seguenti: con provvedimento del Presidente da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. 405. Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Bagnasco, Bond, Brambilla, Pedrazzini, Cortelazzo, Mugnai, Novelli, Rosso.

  Al comma 9, primo periodo, sopprimere le parole:; ovvero di persona presso i centri per l'impiego;

  Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, dopo le parole: il reddito aggiungere le seguenti: comunicato dal lavoratore all'INPS.
3. 41. Musella, Fatuzzo, Cannatelli, Rotondi, Scoma, Zangrillo, Polverini, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 9, secondo periodo, dopo le parole: il reddito aggiungere le seguenti: comunicato dal lavoratore all'INPS.
3. 406. Polverini, Zangrillo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Bagnasco, Bond, Brambilla, Pedrazzini, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 9, sostituire il terzo periodo con i seguenti: A titolo di incentivo, il beneficiario fruisce senza variazioni del Rdc per una mensilità successiva a quella di variazione della condizione occupazionale, ferma restando la durata di cui al comma 6. L'importo del Rdc è riconosciuto per un ulteriore mese nel caso in cui l'attività d'impresa o di lavoro autonomo produca un ricavo.
*3. 42. Cannatelli, Gelmini, Musella, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Zangrillo, Polverini, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 9, sostituire il terzo periodo con i seguenti: A titolo di incentivo, il beneficiario fruisce senza variazioni del Rdc per una mensilità successiva a quella di variazione della condizione occupazionale, ferma restando la durata di cui al comma 6. L'importo del Rdc è riconosciuto per un ulteriore mese nel caso in cui l'attività d'impresa o di lavoro autonomo produca un ricavo.
*3. 17. Lorenzin, Toccafondi, Soverini, Longo, Magi.

  Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso in cui il beneficiario del reddito di cittadinanza voglia avviare un'attività di impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione, il medesimo reddito di cittadinanza è erogato per 36 mesi.

  Conseguentemente, all'articolo 28, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, sostituire le parole: è incrementato di 116, 8 milioni per l'anno 2020 e di 356 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: è incrementato di 66,8 milioni per l'anno 2020 e di 306 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022;
   b) al comma 2, dopo le parole: Agli oneri derivanti aggiungere le seguenti: dall'articolo 8 si fa fronte mediante corrispondente riduzione della dotazione per l'anno 2019 di 50 milioni di euro del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui al decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito in legge con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e.
3. 14. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.

  Al comma 11, sopprimere l'ultimo periodo.
3. 407. Fatuzzo, Polverini, Zangrillo, Cannatelli, Musella, Rotondi, Scoma, Bagnasco, Bond, Brambilla, Pedrazzini, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. I lasciti ereditari che comportano una variazione della situazione patrimoniale tale da far perdere i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c) non vengono computati ai fini del mantenimento del beneficio già in corso di erogazione, ma sono computati esclusivamente ai fini del suo rinnovo.
3. 44. Bellucci, Rizzetto, Silvestroni, Bucalo, Gemmato.

  Al comma 13, sopprimere le parole da: , ovvero sono ricoverati fino a: amministrazione pubblica.
*3. 45. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Silvestroni, Zucconi.

  Al comma 13, sopprimere le parole da: , ovvero sono ricoverati fino a: amministrazione pubblica.
*3. 47. Fatuzzo, Cannatelli, Musella, Rotondi, Scoma, Zangrillo, Polverini, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Sopprimere il comma 14.
3. 48. Bellucci.

  Sopprimere il comma 15.

  Conseguentemente,
   a) all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole: sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.906,8 milioni di euro nel 2019, di 7.166,9 milioni di euro nel 2020, di 7.391 milioni di euro nel 2021 e di 7.245 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 con le seguenti: sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 6.594 milioni di euro nel 2019, di 7.831 milioni di euro nel 2020, di 8.055 milioni di euro nel 2021 e di 7.910 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.
   b) all'articolo 27, comma 2, le parole: di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera a), con le seguenti: di 2,75 per gli apparecchi di cui alla lettera a), ed aggiungere in fine le seguenti parole: e le parole: «e di 1,25 per gli apparecchi di cui alla lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «e di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera b)»;
   c) all'articolo 27, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  «2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è rideterminata la misura del payout applicato all'ammontare delle vincite sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, al fine di assicurare maggiori entrate erariali pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».
3. 24. Fornaro, Epifani, Fassina.

  Sopprimere il comma 15.
*3. 16. Lorenzin, Toccafondi, Soverini, Longo.

  Sopprimere il comma 15.
*3. 22. De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 15, sostituire i primi tre periodi con i seguenti: Il beneficio mensile è fruito, in un ammontare pari almeno all'80 per cento, entro il trimestre successivo a quello di erogazione. L'ammontare complessivo non speso ovvero non prelevato è, in ogni caso, decurtato dalla disponibilità della Carta Rdc di cui all'articolo 5, comma 6, alla scadenza del periodo di riconoscimento del Rdc ai sensi dell'articolo 3, comma 6.
3. 51. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Zucconi.

  Al comma 15, secondo periodo, sopprimere le parole da: A decorrere fino alla fine del comma.
3. 49. Cannatelli, Musella, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Zangrillo, Polverini, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 15, secondo periodo, dopo le parole: ad eccezione di arretrati aggiungere le seguenti: e di documentate condizioni sanitarie.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Agli oneri derivanti dal secondo periodo del presente comma, pari a 45 milioni di euro per il 2019 e 65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. 50. Versace, Dall'Osso, Gelmini, Pedrazzini, Zangrillo, Polverini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Cortelazzo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma.

  Al comma 15, secondo periodo, sostituire le parole: nella mensilità successiva con le seguenti: all'atto dell'erogazione della terza mensilità successiva.
3. 25. Epifani, Rostan, Fassina, Fornaro.

  Al comma 15, terzo periodo, sostituire, ovunque essa ricorra, la parola: semestre con la seguente: trimestre,.
3. 53. Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Gelmini, Musella, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli, Rosso.

  Al comma 15, quarto periodo, dopo le parole: sentito il Garante per la protezione dei dati personali aggiungere le seguenti: previa idonea valutazione di impatto ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento (UE) 2016/679.
3. 52. Polverini, Zangrillo, Cannatelli, Gelmini, Musella, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

ART. 4.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le condizioni di cui al presente comma sono verificate mensilmente dai servizi competenti che ne comunicano il rispetto all'INPS ai fini dell'erogazione del beneficio. In assenza, il beneficio del Rdc non è erogato e l'accredito sulla Carta Rdc è sospeso.
4. 54. Fatuzzo, Gelmini, Rotondi, Scoma, Cannatelli, Musella, Zangrillo, Polverini, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La valutazione delle richieste al Rdc avviene presso i punti per l'accesso individuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano e concretamente identificati dai comuni che si coordinano a livello di ambito territoriale e comunicati, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, da ciascun ambito territoriale all'INPS, alla regione di competenza e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ne dà diffusione sul proprio sito istituzionale.
4. 39. Rostan, Epifani, Fornaro, Fassina.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. L'erogazione del beneficio non è condizionata alla dichiarazione di cui al comma 1 per le persone in grave emarginazione, certificata da un servizio sociale pubblico, che sono o verranno inserite in percorsi personalizzati previsti da progetti di sostegno sociale da parte dei comuni. A tal fine i comuni potranno potenziare l'infrastrutturazione multidisciplinare di servizi specialistici per la presa in carico delle persone in grave emarginazione per un onere aggiuntivo non superiore a 100 milioni di euro».

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole: sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.906,8 milioni di euro nel 2019, di 7.166,9 milioni di euro nel 2020, di 7.391 milioni di euro nel 2021 e di 7.245 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 con le seguenti: sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 6.194 milioni di euro nel 2019, di 7.431 milioni di euro nel 2020, di 7.655 milioni di euro nel 2021 e di 7.510 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.;
   b) all'articolo 27, comma 2, sostituire le parole: di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera a), con le seguenti: di 2,75 per gli apparecchi di cui alla lettera a) ed aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le parole: «e di 1,25 per gli apparecchi di cui alla lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «e di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera b)».
4. 40. Fornaro, Epifani, Fassina.

  Al comma 2, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Per i componenti con disabilità viene assicurato in ogni caso il raccordo e l'integrazione del beneficio con i progetti di inserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità nel mondo del lavoro attraverso i servizi di sostegno e di collocamento mirato di cui alla legge n. 68 del 1999. Parimenti per i componenti con disabilità viene assicurata la necessaria integrazione del beneficio con i progetti individuali di cui all'articolo 14 della legge n. 328 del 2000. Allo scopo vengono individuati, con accordo da definire in sede di Conferenza Unificata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i criteri, processi e le modalità operative – anche in termini di collegamento e raccordo dei rispettivi sistemi informativi valorizzando l'interoperabilità delle piattaforme di cui all'articolo 6 – nonché le modalità di coinvolgimento e valorizzazione del ruolo delle Associazioni di rappresentanza delle persone con disabilità e dei caregiver familiari e in generale degli Enti del Terzo settore ai sensi della legge n. 106 del 2016.
4. 49. Versace, Dall'Osso, Gelmini, Pedrazzini, Zangrillo, Polverini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Cortelazzo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma.

  Al comma 2, aggiungere in fine, il seguente periodo: Sono esclusi dall'obbligo di sottoscrizione del Patto per il lavoro coloro che abbiano una condizione di disabilità, media, grave o di non autosufficienza, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, anche se non iscritti al collocamento mirato ex legge n. 68 del 1999.
4. 15. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Noja, Serracchiani.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: Possono altresì essere con la seguenti: Sono.
4. 5. Cecconi, Tasso.

  Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: età aggiungere le seguenti:, di tre o più soggetti minori.

  Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 3, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. 6. Cecconi, Tasso.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: soggetti minori di tre anni di età ovvero aggiungere le seguenti: per i caregiver, di cui all'articolo 1, comma 253, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,.
4. 404. Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Bagnasco, Bond, Brambilla, Pedrazzini, Cortelazzo, Mugnai, Novelli, Rosso.

  Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienza, come definiti a fini ISEE ed aggiungere il seguente periodo: Sono sempre esonerati dagli obblighi connessi alla fruizione del RdC i componenti del nucleo familiare che svolgano attività di cura e assistenza in qualità di caregiver familiari, così come definiti dall'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, restando salva la possibilità per i caregiver interessati di richiedere in ogni momento la volontaria adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale, secondo quanto previsto al primo comma, essendo inteso che tale percorso dovrà tenere conto delle necessità specifiche legate ai carichi di assistenza e di cura gravanti sugli interessati.
4. 16. Noja, Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Serracchiani.

  Al comma 3, dopo le parole: soggetti minori di tre anni di età ovvero aggiungere le seguenti: per i caregiver, di cui all'articolo 1, comma 253, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
4. 50. Dall'Osso, Versace, Gelmini, Pedrazzini, Zangrillo, Polverini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Cortelazzo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma.

  Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: Conferenza Unificata, aggiungere la seguente: ulteriori.
4. 55. Musella, Fatuzzo, Cannatelli, Rotondi, Scoma, Zangrillo, Polverini, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2021, ai fini della sottoscrizione del Patto per il lavoro o del Patto per l'inclusione sociale, il richiedente e i componenti il nucleo riconosciuti beneficiari del Rdc e non esclusi dagli obblighi connessi alla fruizione del beneficio ai sensi del comma 2 sono convocati, in prima istanza, dai servizi sociali per essere sottoposti a una previa valutazione multidimensionale finalizzata ad identificare i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 147 del 2017. Nel caso in cui, in esito alla suddetta valutazione, i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti siano prevalentemente connessi alla situazione lavorativa, i servizi competenti sono individuati presso i centri per l'impiego e i beneficiari sottoscrivono il Patto per il lavoro, entro i successivi trenta giorni. Nel caso in cui il bisogno sia complesso e multidimensionale, i beneficiari sottoscrivono il Patto per l'inclusione sociale.

  Conseguentemente:
   b) dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. In sede di prima applicazione, per gli anni 2019 e 2020, i requisiti di cui al comma 5 sono i seguenti:
   a) assenza di occupazione da non più di quattro anni;
   b) età inferiore a 26 anni;
   c) essere beneficiario della NASpI ovvero di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria o averne terminato la fruizione da non più di due anni;
   d) aver sottoscritto negli ultimi tre anni un Patto di servizio in corso di validità presso i centri per l'impiego ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
   c) dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. In sede di prima applicazione, per gli anni 2019 e 2020, i comuni convocano, in via prioritaria, i nuclei familiari in cui siano presenti componenti di età minore di anni 18 o persone con disabilità.
4. 17. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Del Barba, De Menech, Buratti.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Ai fini della sottoscrizione del Patto per il lavoro o del Patto per l'inclusione sociale, il richiedente e i componenti il nucleo riconosciuti beneficiari del Rdc e non esclusi dagli obblighi connessi alla fruizione del beneficio ai sensi del comma 2 sono convocati, in prima istanza, dai servizi sociali per essere sottoposti a una previa valutazione multidimensionale finalizzata ad identificare i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 147 del 2017. Nel caso in cui, in esito alla suddetta valutazione, i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti siano prevalentemente connessi alla situazione lavorativa, i servizi competenti sono individuati presso i centri per l'impiego e i beneficiari sottoscrivono il Patto per il lavoro, entro i successivi trenta giorni. Nel caso in cui il bisogno sia complesso e multidimensionale, i beneficiari sottoscrivono il Patto per l'inclusione sociale.
4. 350. Carnevali, De Filippo, Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Campana

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Fatto salvo quanto disposto dai commi 2 e 3, i componenti con disabilità e i componenti del medesimo nucleo familiare con carichi di cura, in via facoltativa possono accedere ai servizi di cui al Patto per il lavoro e al Patto per l'inclusione sociale disciplinati dal presente articolo.
4. 53. Fatuzzo, Zangrillo, Polverini, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cannatelli, Cortelazzo, Mugnai, Musella, Novelli, Rotondi, Scoma.

  Al comma 4, dopo le parole: apposita piattaforma digitale di cui all'articolo 6, comma 2, aggiungere le seguenti: anche per il tramite degli istituti di patronato convenzionati.
*4. 24. Gribaudo.

  Al comma 4, dopo le parole: apposita piattaforma digitale di cui all'articolo 6, comma 2, aggiungere le seguenti: anche per il tramite degli istituti di patronato convenzionati.
*4. 57. Siracusano, Polverini, Zangrillo, Musella, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 4, dopo le parole: apposita piattaforma digitale di cui all'articolo 6, comma 2, aggiungere le seguenti: anche per il tramite degli istituti di patronato convenzionati.
*4. 46. Rizzetto, Bucalo, Zucconi.

  Al comma 4, dopo le parole: all'articolo 6, comma 2 aggiungere le seguenti: ovvero tramite le piattaforme informatiche in uso dalle regioni e dalle province Autonome.
4. 58. Musella, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 4, sostituire le parole: dal riconoscimento del beneficio con le seguenti: dalla presentazione della domanda di Rdc per l'erogazione del beneficio da parte dell'INPS.
4. 56. Musella, Gelmini, Fatuzzo, Cannatelli, Rotondi, Scoma, Zangrillo, Polverini, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Sono segnalati ai Centri per l'impiego per il tramite della piattaforma di cui all'articolo 6 affinché, entro 30 giorni dal rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità si presentino presso i Centri per l'impiego. I componenti dei nuclei familiari, tra quelli tenuti agli obblighi di cui al comma 2 e che siano in possesso di uno o più dei seguenti requisiti al momento della richiesta del Rdc:
   a) assenza di occupazione da non più di due anni;
   b) di età compresa tra i 18 e 26 anni;
   c) essere beneficiario della NASPI ovvero di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria o averne terminato la fruizione da non più di un anno;
   d) aver sottoscritto negli ultimi due anni un Patto di servizio attivo presso i centri per l'impiego ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
   e) non aver sottoscritto un progetto di inclusione sociale presso un servizio per il contrasto alla povertà.
4. 59. Cannatelli, Gelmini, Musella, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Zangrillo, Polverini, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 5, alinea, sostituire le parole: dal riconoscimento del beneficio con le seguenti: dalla presentazione della domanda.
4. 60. Cannatelli, Gelmini, Musella, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Zangrillo, Polverini, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 5, lettera a), aggiungere, in fine, la seguente parola: continuativi.
4. 80. Bellucci.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5.1. Nel caso in cui l'operatore del centro per l'impiego ravvisi che nel nucleo familiare con le caratteristiche di cui al precedente comma siano presenti particolari criticità in relazione alle quali sia difficoltoso l'avvio di un percorso di inserimento al lavoro, per il tramite il sistema informativo di cui all'articolo 6, invia il richiedente ai servizi competenti per il contrasto alla povertà dei Comuni per la valutazione multidimensionale di cui al comma 11.

  5-ter. Le Regioni che sono dotate di un proprio sistema informativo accessibile in forma integrata dai servizi Lavoro, Sociale e Sanitario, concordano con le piattaforme, di cui all'articolo 6 del presente decreto-legge, la tipologia di informazioni che devono essere inviate in cooperazione applicativa.
4. 61. Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Gelmini, Musella, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli, Rosso.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5.1. I nuclei familiari beneficiari del Rdc con figli di età minore di 18 anni hanno accesso alla valutazione multidimensionale di cui al comma 11 e al percorso di accompagnamento all'inclusione sociale di cui ai commi 12 e 13.
4. 19. Siani, Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Serracchiani.

  Al comma 5-bis, sostituire le parole: dal riconoscimento del beneficio con le seguenti: dalla presentazione della domanda.
4. 405. Polverini, Zangrillo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Bagnasco, Bond, Brambilla, Pedrazzini, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 5-bis, sostituire le parole: dal riconoscimento del beneficio con le seguenti: dal rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità.
4. 406. Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Versace, Pedrazzini, Zangrillo, Polverini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Cortelazzo.

  Sostituire il comma 5-quater con il seguente:
  5-quater. Al fine di assicurare omogeneità di trattamento, sono definiti con il medesimo accordo in sede di Conferenza Unificata di cui al comma 3, i principi e i criteri generali, nel caso in cui l'operatore del centro per l'impiego ravvisi nel nucleo familiare dei beneficiari con le caratteristiche di cui al comma 5 situazioni particolari di criticità in relazione alle quali sia difficoltoso l'avvio di un percorso di inserimento lavorativo, per il tramite della piattaforma di cui all'articolo 6 per inviarli ai competenti servizi di contrasto alla povertà dei comuni al fine di adottare, in sede di valutazione, le misure necessarie.
4. 401. Ubaldo Pagano, Noja, Lepri, Carla Cantone, Carnevali, Rizzo Nervo.

  Al comma 6, dopo le parole: ai compiti di cura aggiungere le seguenti: effettuato a cura del servizio sociale professionale competente.
4. 402. Ubaldo Pagano, Noja, Lepri, Carla Cantone, Carnevali, Rizzo Nervo.

  Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: fatta salva la valutazione di bisogni sociali o socio sanitari connessi ai compiti di cura, con le seguenti: fatta salva la valutazione di bisogni sociali o socio sanitari o socio educativi connessi ai compiti di cura che richiedano l'attivazione di un Patto per l'inclusione sociale di cui ai commi 11, 12 e 13 del presente articolo, secondo le modalità previste dal comma 13-bis del presente articolo.

  Conseguentemente:
   a) al medesimo articolo, comma 13, sopprimere le parole: Gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà sono comunque attivati, ove opportuni e richiesti, anche in favore dei beneficiari che sottoscrivono il Patto per il lavoro;
   b) dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:
  13-bis. Il Patto per l'inclusione sociale può essere attivato anche in favore dei beneficiari che sottoscrivono il Patto per il lavoro, qualora emergano bisogni del nucleo familiare non connessi soltanto alla situazione lavorativa. Le Regioni individuano, con proprio atto di programmazione, le modalità organizzative per la collaborazione tra Centri per l'impiego e Comuni ai fini di garantire le valutazioni integrate di carattere lavorativo e sociale anche mediante protocolli o unità valutative specificamente dedicate, sulla base di linee guida approvate in sede di Conferenza Unificata.
  13-ter. In sede di Conferenza Unificata sono individuati criteri che stabiliscano delle priorità di accesso dei beneficiari ai percorsi previsti dal Patto per l'inclusione sociale.
4. 31. Carnevali, Serracchiani.

  Al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: al centro per l'impiego con le seguenti: per il tramite della Piattaforma al soggetto di cui all'articolo 5 comma 1, cui è stato richiesto il riconoscimento del Rdc.
4. 62. Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Gelmini, Musella, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli, Rosso.

  Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: ovvero, laddove previsto da leggi regionali, presso i soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015.
4. 82. Lollobrigida, Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole da: che assume fino alla fine del periodo con le seguenti: che equivale al patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 150 del 2015. Il Patto deve contenere gli obblighi e gli impegni previsti al comma 8, lettera b).

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il secondo periodo.
4. 13. Lorenzin, Toccafondi, Soverini, Longo, Magi.

  Al comma 7, terzo periodo, premettere le seguenti parole: Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
4. 63. Cannatelli, Zangrillo, Polverini, Musella, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. I beneficiari di cui ai commi 5 e 6, non esclusi o esonerati dagli obblighi, al momento della stipula del Patto per il lavoro presso i Centri per l'impiego, dichiarano il Centro per l'impiego o le sedi del soggetto accreditato presso il quale porsi in carico, nell'ambito dell'assegnazione dell'assegno di ricollocazione di cui all'articolo 9 della presente legge.
4. 83. Lollobrigida, Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Il soggetto autorizzato o accreditato che effettua la presa in carico del richiedente successivamente alla stipula del Patto di lavoro, fermo restante quanto all'articolo 9 della presente legge, può: intervenire sul Patto per il lavoro rivedendolo e integrandolo in virtù della rilevazione dell'effettivo grado di occupabilità del richiedente; reinviare il richiedente al Centro per l'impiego competente per indirizzarlo verso il Patto di inclusione in caso di rilevazione di evidenti difformità di valutazione tali da compromettere l'attuazione delle attività previste nel Patto per il lavoro.
4. 84. Lollobrigida, Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 8, alinea, premettere le parole: ai fini dell'erogazioni del Rdc;

  Conseguentemente:
   al medesimo comma:
    alla lettera b), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ovvero alle iniziative di cui all'articolo 20, comma 3, lettera b) del decreto legislativo n. 150 del 2015;
    alla lettera b), aggiungere, in fine, il seguente numero:
    5-bis) partecipare attivamente alle iniziative e laboratori ai sensi dell'articolo 20, comma 3, lettera a), del decreto legislativo n. 150 del 2015;
   dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Il mancato rispetto di una delle condizioni previste all'articolo 8 comporta il mancato riconoscimento dell'accredito del beneficio sulla carta Rdc. I centri per l'impiego comunicano all'INPS il rispetto delle condizioni di cui al precedente comma. In assenza, il gestore del servizio integrato di cui all'articolo 5, comma 1, del presente decreto-legge sospende l'erogazione del beneficio sulla Carta Rdc.
   all'articolo 7, sopprimere il comma 5, lettera c), e il comma 8.
4. 69. Gelmini, Cannatelli, Zangrillo, Polverini, Fatuzzo, Bagnasco, Bond, Brambilla, Pedrazzini, Cortelazzo, Mugnai, Musella, Novelli, Rotondi, Scoma.

  Al comma 8, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) collaborare alla definizione del Patto per il lavoro.
4. 64. Cannatelli, Musella, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Zangrillo, Polverini, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 8, lettera b), numero 1), sostituire le parole: e consultarla quotidianamente quale supporto nella ricerca del lavoro con le seguenti: al fine di poter essere contattato, in caso di sussistenza di una proposta congrua di lavoro.
4. 93. Fragomeli, Ubaldo Pagano.

  Al comma 8, lettera b) numero 2, dopo le parole: modalità definite aggiungere le seguenti:, sulla base dei contenuti del decreto di cui al comma 7.
4. 66. Zangrillo, Polverini, Musella, Fatuzzo, Cannatelli, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli, Rosso.

  Al comma 8, lettera b), sostituire il numero 3) con il seguente:
   3) accettare di essere avviato alle attività individuate nel Patto per il lavoro.
4. 67. Musella, Fatuzzo, Cannatelli, Rotondi, Scoma, Zangrillo, Polverini, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 8, lettera b), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:
    3-bis) accettare di svolgere uno stage formativo presso le aziende che dichiarano la propria disponibilità al Centro per l'impiego, secondo le modalità individuate nel Patto per il lavoro.
4. 68. Zangrillo, Polverini, Musella, Cannatelli, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli, Rosso.

  Al comma 8, lettera b), sostituire il numero 5) con il seguente:
    5) accettare l'offerta di lavoro, a pena di decadenza del beneficio.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 4: sopprimere il com- ma 9;
   b) all'articolo 7, comma 5, sostituire la lettera e) con la seguente: e) non accetta l'offerta di lavoro;
   c) all'articolo 9, comma 3, lettera e), sopprimere la parola: congrua.
4. 81. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Silvestroni, Zucconi.

  Al comma 8, lettera b), sostituire il numero 5) con il seguente:
    5) accettare, pena di decadenza del reddito di cittadinanza, la prima offerta utile di lavoro congrua ai sensi del comma 9.
4. 11. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.

  Al comma 8, lettera b), numero 5, sopprimere le parole da: almeno una di tre offerte di lavoro fino a: deve essere accettata.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 4, comma 9:
    1) alla lettera a), sopprimere le parole da: se si tratta di prima offerta fino alla fine del periodo;
    2) alla lettera b), sopprimere le parole da: nel caso si tratti di prima o seconda offerta fino alla fine del periodo;
    3) alla lettera c), sopprimere le parole: anche nel caso si tratti di prima offerta;
   b) all'articolo 7, comma 5, sostituire la lettera e) con la seguente: e) non accetta l'offerta di lavoro.
4. 85. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Zucconi.

  Al comma 8, lettera b), numero 5), sostituire le parole: una di tre con le seguenti: una delle due.

  Conseguentemente, al comma 9 del medesimo articolo:
   a) sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: sei mesi;
   b) sostituire la lettera b) con la seguente:
   « b) decorsi sei mesi di fruizione del beneficio, è congrua un'offerta ovunque collocata nel territorio italiano, fermo quanto previsto alla lettera c);»;
   c) sostituire le lettere c) e d) con la seguente:
   « c) esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti con disabilità, come definita a fini ISEE, ovvero componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di 14 anni, non operano le previsioni di cui alla lettera b). In deroga alle disposizioni di cui al comma 8, lettera b) numero 5), il numero di offerte di lavoro è incrementato a quattro.».
4. 70. Zangrillo, Polverini, Musella, Fatuzzo, Cannatelli, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli, Rosso.

  Al comma 8, lettera b), numero 5), dopo le parole: integrato al comma 9, aggiungere le seguenti: esclusivamente in presenza di nuclei familiari con componenti totalmente non autosufficienti l'offerta retributiva «congrua» non potrà essere inferiore di quella individuata al minimo dalle prestazioni di cura effettuate per la persona con disabilità dal familiare lavoratore.
4. 51. Versace, Gelmini, Pedrazzini, Zangrillo, Polverini, Dall'Osso, Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Cortelazzo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma.

  Sostituire il comma 9 con i seguenti:
  9. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede alla definizione di offerta di lavoro congrua, su proposta dell'ANPAL, sulla base dei seguenti princìpi:
   a) coerenza con le esperienze e le competenze maturate;
   b) distanza dal domicilio e tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico;
   c) durata della disoccupazione;
   d) retribuzione superiore di almeno il 30 per cento rispetto al beneficio percepito nell'ultimo mese precedente.

  9.1. Nella definizione di offerta di lavoro congrua di cui al comma 9, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali stabilisce la correlazione tra i princìpi di cui alle lettere b) e c) e tra i princìpi di cui alle lettere b) e d).
4. 20. De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Sostituire il comma 9 con il seguente:
  9. Per la definizione dei criteri di congruità dell'offerta di lavoro si fa riferimento a quanto previsto dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 10 aprile 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 14 luglio 2018.

  Conseguentemente, sopprimere il com- ma 10.
4. 41. Epifani, Rostan, Fassina, Fornaro.

  Sostituire il comma 9 con il seguente:
  Per la definizione dei criteri di congruità dell'offerta di lavoro si fa riferimento a quanto previsto dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche so-ciali del 10 aprile 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 14 luglio 2018.
4. 351. Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Campana, Carnevali, De Filippo, Pagano, Pini

  Al comma 9, lettera a) sostituire le parole: comunque raggiungibile in cento minuti con i mezzi di trasporto pubblico con le seguenti: comunque raggiungibile, abitualmente, al massimo in cento minuti con i mezzi di trasporto pubblico locale.
4. 71. Zangrillo, Polverini, Musella, Fatuzzo, Cannatelli, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli, Rosso.

  Al comma 9, lettera a) sostituire la parola: duecentocinquanta con la seguente: centocinquanta;

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole da: ovunque fino a: italiano con le seguenti: entro duecento chilometri di distanza.
4. 78. Rizzetto, Bucalo, Zucconi.

  Al comma 9, lettera a) sostituire le parole: seconda offerta, ovvero, fermo quanto previsto alla lettera d) ovunque collocata nel territorio italiano se si tratta di terza offerta con le seguenti: seconda e terza offerta.

  Conseguentemente, sopprimere il com- ma 10.
4. 86. Bellucci.

  Al comma 9, lettera d), sopprimere la parola: esclusivamente.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La medesima previsione si applica altresì qualora risulti necessaria sulla base di una valutazione multidimensionale del beneficiario o dall'individuazione dei bisogni specifici del nucleo familiare.
4. 42. Rostan, Epifani, Fornaro, Fassina.

  Al comma 9, lettera d), sostituire le parole da: alla lettera a) relative fino alla fine della lettera con le seguenti: alla lettera a) l'offerta è congrua, indipendentemente dal periodo di fruizione del beneficio, se non accede la distanza di 50 chilometri dalla residenza del beneficiario, o comunque risulta raggiungibile entro i 50 minuti con i mezzi di trasporto pubblico.
4. 52. Versace, Dall'Osso, Pedrazzini, Zangrillo, Polverini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Cortelazzo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma.

  Al comma 9, sostituire la lettera d-bis) con la seguente:
   d-bis) esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti figli minori, anche qualora i genitori siano legalmente separati non operano le previsioni di cui alle lettere a), b) e c) e qualsiasi offerta formulata nei confronti dei soggetti che esercitano la potestà genitoriale sul minore, indipendentemente dal periodo di fruizione del beneficio, non è congrua se eccede la distanza di 50 chilometri dalla residenza del beneficiario e non sia raggiungibile in sessanta minuti con i mezzi di trasporto pubblico.
4. 21. Siani, Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò.

  Al comma 9, lettera d-bis) sopprimere l'ultimo periodo.
4. 72. Polverini, Zangrillo, Musella, Fatuzzo, Cannatelli, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Sopprimere il comma 9-bis.
4. 87. Bellucci, Gemmato, Rizzetto, Bucalo.

  Sostituire il comma 9-bis con il seguente:
  All'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2015 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: gli stessi criteri sono utilizzati per i beneficiari di reddito di cittadinanza.
4. 22. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 9-bis sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 25 per cento.
4. 7. Cecconi.

  Al comma 9-bis sostituire le parole: massimo fruibile da un solo individuo con le seguenti: riconosciuto al richiedente.
4. 73. Cannatelli, Gelmini, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Zangrillo, Polverini, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 9-bis, sostituire la parola: inclusivo con le seguenti: sulla base dei contratti collettivi di lavoro di categoria con esclusione
4. 352. De Filippo, Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Campana, Carnevali.

  Dopo il comma 9-bis, aggiungere il seguente:
  9-ter. Ferme le esenzioni di cui al comma 3 e la deroga di cui al comma 9, lettera d), nel caso in cui nel nucleo familiare vi sia un minore con disabilità, come definita dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, qualsiasi offerta formulata nei confronti dei soggetti che esercitano la potestà genitoriale su tale minore, indipendentemente dal periodo di fruizione del beneficio, non è congrua se eccede la distanza di 30 chilometri dalla residenza del beneficiario e non sia raggiungibile in quarantacinque minuti con i mezzi di trasporto pubblico.
4. 23. Noja, Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Serracchiani.

  Al comma 10, sostituire le parole: continua a percepire con le seguenti: percepisce, previa verifica del mantenimento dell'occupazione.
4. 74. Cannatelli, Zangrillo, Polverini, Fatuzzo, Bagnasco, Bond, Brambilla, Pedrazzini, Cortelazzo, Mugnai, Musella, Novelli, Rotondi, Scoma.

  Al comma 11, sostituire le parole: dal riconoscimento con le seguenti: dalla domanda.
4. 75. Musella, Fatuzzo, Cannatelli, Rotondi, Scoma, Zangrillo, Polverini, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 11, dopo le parole: dei comuni aggiungere le seguenti: coordinati in ambiti territoriali.
4. 26. Carnevali, Serracchiani.

  Al comma 11, primo periodo, dopo le parole: di cui al comma 5 aggiungere le seguenti: e quelli che presentano profili di problematiche socio assistenziali e socio sanitarie.
4. 403. Ubaldo Pagano, Noja, Lepri, Carla Cantone, Carnevali, Rizzo Nervo.

  Al comma 11, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: I comuni, in forma singola o associata, cooperano con riferimento all'attuazione del RdC a livello di ambito territoriale, al fine di rafforzare l'efficacia e l'efficienza della gestione e di agevolare la programmazione e la gestione integrata degli interventi e dei servizi sociali con quelli degli altri enti od organismi competenti per l'inserimento lavorativo, l'istruzione e la formazione, le politiche abitative e la salute. I comuni, coordinandosi a livello di ambito territoriale, assicurano il coinvolgimento degli enti del Terzo settore, di cui alla legge n. 106 del 2016, delle parti sociali, delle forze produttive del territorio e della comunità territoriale, nelle attività di promozione degli interventi di lotta alla povertà.
4. 25. De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 12, primo periodo, sostituire le parole: sottoscrivono il con le seguenti: vengono ad essi segnalati per il tramite della piattaforma di cui all'articolo 6, per la definizione e sottoscrizione del.
4. 76. Cannatelli, Polverini, Musella, Zangrillo, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 12, secondo periodo, sostituire le parole: e i servizi con le seguenti: con i servizi sociali locali, i quali.
4. 27. Ubaldo Pagano, Fragomeli.

  Al comma 12, ultimo periodo, dopo le parole: altri servizi territoriali aggiungere le seguenti: e degli enti del terzo settore.
4. 30. Lepri, Serracchiani, Cantone, Gribaudo, Lacarra, Mura, Viscomi, Zan, De Filippo, Campana, Carnevali, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
  12-bis. Il Patto per l'inclusione sociale è un accordo in forma scritta tra il comune capofila dell'ambito territoriale di riferimento, ovvero il comune di residenza all'uopo delegato dall'ambito territoriale e il soggetto richiedente per conto del proprio nucleo familiare, rivolto a definire il percorso integrato di inclusione sociale attiva, stabilendo, con riferimento all'intero nucleo familiare, gli obiettivi di inclusione sociale, di occupabilità, di inserimento socio-lavorativo e i risultati attesi dal percorso di inclusione attiva. Il Patto prevede gli obblighi cui il beneficiario del RdC deve attenersi, nonché il rispetto dell'obbligo di frequenza scolastica dei figli minori. Per le finalità di cui al presente comma i servizi competenti in materia di lavoro e il servizio sociale dell'ambito territoriale di riferimento procedono a una valutazione congiunta del bisogno del richiedente e del nucleo familiare.

  12-ter. I percorsi integrati di inclusione sociale attiva in favore dei beneficiari del Reddito di Cittadinanza sono promossi e attivati dai comuni associati in ambiti territoriali sociali con i rispettivi servizi sociali, in collaborazione con le agenzie attive sui territori regionali per la promozione delle politiche attive del lavoro e con i soggetti socioeconomici del territorio. Concorrono alla realizzazione dei percorsi integrati di cui al presente comma, tutte le istituzioni, associazioni, cittadini, imprese, terzo settore, definendo una strategia condivisa di ambito territoriale degli interventi di presa in carico delle comunità, al fine di implementare un sistema virtuoso di imprese e pubbliche amministrazioni per consentire maggiore occupabilità e la realizzazione di dinamiche di autoimprenditorialità e autoimpiego. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è costituita in ciascun ambito territoriale sociale una équipe multi-professionale che opera con le modalità organizzative definite dai comuni dell'ambito, per assicurare la valutazione multidimensionale delle domande e i relativi interventi per la presa in carico complessiva e integrata del beneficiario e del suo nucleo familiare e dei suoi componenti. Alle équipe multi-professionali concorrono risorse umane del servizio sociale professionale di ambito o del comune competente per residenza, dell'ufficio di piano dell'ambito territoriale e del centro per l'impiego, per le rispettive competenze, anche promuovendo forme di collaborazione con soggetti privati e del privato sociale che erogano servizi per le politiche attive del lavoro. Agli operatori delle équipe di cui al presente comma, sono destinati programmi specifici e periodici di formazione e aggiornamento professionale, secondo le previsioni e nei limiti delle risorse individuate nelle linee di programmazione regionale dei servizi pubblici sociali integrati.
4. 28. Ubaldo Pagano, Fragomeli.

  Sopprimere il comma 15.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Lavoro di cittadinanza)

  1. Tutti coloro che rispondono ai requisiti per poter accedere al Reddito di cittadinanza in base alle norme di cui al presente decreto-legge, possono optare per un programma di lavoro, detto «Lavoro di Cittadinanza», promosso e gestito dalle amministrazioni territoriali, di durata almeno annuale. L'importo spettante per la prestazione di Lavoro di Cittadinanza è pari all'importo massimo del Reddito di Cittadinanza al quale si aggiunge la contribuzione previdenziale ordinaria. Le ore di lavoro richieste sono proporzionate all'importo del Reddito di cittadinanza rispetto alla retribuzione di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro del settore del commercio per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi.
  2. All'amministrazione territoriale che utilizza un soggetto beneficiario del reddito di cittadinanza per i lavori di cui al comma 1, è riconosciuto un indennizzo per tutta la durata dell'attività di tale soggetto in lavori di cittadinanza pari a 500 euro mensili.
  3. La partecipazione al programma di Lavoro di cittadinanza esonera i soggetti beneficiari del Reddito di cittadinanza dagli impegni di cui all'articolo 4, comma 8, lettera b), punto 5, e comma 9.Chi partecipa al programma di Lavoro di Cittadinanza di cui al comma 1 può comunque in qualunque momento optare per la proposta di lavoro prevista dal programma di Reddito di Cittadinanza.
  4. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il «Fondo per il Lavoro di Cittadinanza» alimentato dalle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al successivo articolo 27, comma 2-bis, che affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate, anche mediante riassegnazione, a tale Fondo.
  5. Agli oneri delle amministrazioni territoriali relativi ai progetti di lavoro di cittadinanza si fa fronte, per quota parte con l'indennizzo di cui al comma 2 e per la restante parte con le risorse del «Fondo per il Lavoro di Cittadinanza» nel limite di 500 milioni di euro annui e comunque nel limite della capienza del Fondo stesso. Il 45 per cento delle risorse di tale Fondo dedicate al Lavoro di Cittadinanza sono impegnate a favore degli enti territoriali del Mezzogiorno.
  6. I soggetti promotori dei progetti saranno principalmente le amministrazioni pubbliche territoriali (Comuni, Province, Aree metropolitane e Regioni) e possono essere basati anche su richieste di iniziativa popolare, o su progetti proposti da associazioni, rigorosamente No-Profit, la cui storia e la cui capacità organizzativa è tale da poter garantire l'inserimento di lavoratori nei programmi. I costi, organizzativi e materiali dei programmi sono a carico degli enti territoriali fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 5.
  7. I progetti devono aver superato un bando di gara, con il quale vengono esplicitate finalità e modalità di realizzazione. I progetti assegnati saranno supervisionati nella loro attuazione dalle Direzioni Territoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  8. I lavoratori che nell'assolvimento degli obblighi di lavoro non dimostrano correttezza, responsabilità e diligenza, possono essere licenziati. Al terzo licenziamento in un programma di lavoro, il cittadino perde il diritto a questa opzione.
  9. I progetti devono essere finalizzati alla fornitura di servizi di cura dell'ambiente (naturale e storico), delle persone e della comunità, ma sempre, al di fuori dei servizi che l'amministrazione pubblica deve garantire. Tali progetti possono riguardare, ad esempio:
   a) attività di ristrutturazione di immobili pubblici da adibire a case di quartiere, dove organizzare attività gratuite per le fasce più bisognose della popolazione, bambini e anziani, in orari scoperti rispetto ai turni di lavoro;
   b) attività di supporto allo studio, giochi da tavolo, lettura quotidiani o libri per ragazzi, attività ludico-ricreative e sportive;
   c) catalogazione e digitalizzazione degli archivi di musei e biblioteche civiche;
   d) servizio di sorveglianza e guida presso musei, biblioteche, siti pubblici di interesse storico e artistico se privi di presidio o non fruibili al pubblico del tutto o solo parzialmente;
   e) recapito domiciliare di spesa alimentare o farmaceutica per gli anziani;
   f) messa in sicurezza del territorio da rischio idrogeologico;
   g) coltivazione e cura di orti e giardini cittadini;
   h) lotta ai parassiti che danneggiano le coltivazioni.

  10. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze nonché la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vengono stabilite le modalità di attuazione di quanto previsto dal presente articolo e ripartite le risorse del Fondo di cui al comma 5.

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 27, al comma 2, sostituire le parole: di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera a) con le seguenti: di 2,75 per gli apparecchi di cui alla lettera a) ed aggiungere in fine le seguenti parole: e le parole: «e di 1,25 per gli apparecchi di cui alla lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «e di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera b)»;
   b) all'articolo 27, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è rideterminata la misura del payout applicato all'ammontare delle vincite sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, al fine di assicurare maggiori entrate erariali pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
4. 45. Fassina, Epifani, Fornaro.

  Al comma 15, primo periodo, sopprimere le parole da: In coerenza con le competenze fino a: presso i servizi dei comuni.
4. 88. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Silvestroni, Zucconi.

  Al comma 15, primo periodo, sostituire le parole: a progetti a titolarità dei comuni con le seguenti: a progetti di utilità sociale a titolarità dei comuni collocati all'interno di un progetto personalizzato che valorizzi competenze soggettive e risorse territoriali, al fine di offrire risposte differenziate attraverso un'azione sinergica e coordinata che colleghi i servizi al lavoro, alla casa, alla salute e all'inclusione sociale tra regioni, aree metropolitane, comuni, centri per l'impiego e terzo settore e dopo le parole: di tutela dei beni comuni, aggiungere le seguenti: inclusi i lavori presso le colonie, i gattili e i canili riconosciuti dal comune o dalla regione.
4. 43. Rostan, Epifani, Fornaro, Fassina.

  Al comma 15, primo periodo, sopprimere le parole: e comunque non inferiore al numero di otto ore settimanali, aumentabili fino ad un numero massimo di sedici ore complessive settimanali con il consenso di entrambe le parti.

  Conseguentemente, al terzo periodo, dopo le parole: I comuni aggiungere le seguenti: assicurando il coinvolgimento degli enti del Terzo settore, di cui alla legge 6 giugno 2016, n. 106, delle parti sociali, delle forze produttive del territorio e della comunità territoriale, nelle attività di promozione degli interventi di lotta alla povertà,.
4. 35. Rizzo Nervo, De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Schirò, Siani.

  Al comma 15, primo periodo, sostituire le parole da: otto ore fino alla fine del periodo con le seguenti: venti ore.
4. 37. Lepri, Serracchiani, Cantone, Gribaudo, Lacarra, Mura, Viscomi, Zan, De Filippo, Campana, Carnevali, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 15, primo periodo, sostituire le parole da: otto ore fino alla fine del periodo con le seguenti: sedici ore.
4. 36. Lepri, Serracchiani, Cantone, Gribaudo, Lacarra, Mura, Viscomi, Zan, De Filippo, Campana, Carnevali, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 15, primo periodo, sostituire le parole: otto ore con le seguenti: dodici ore

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo periodo, sostituire le parole: sedici ore con le seguenti: ventidue ore.
4. 12. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.

  Al comma 15, terzo periodo, sopprimere le parole: entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

  Conseguentemente, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Le forme e le modalità di attuazione dei suddetti progetti sono definiti con appositi indirizzi previa intesa in sede di Conferenza Unificata.
*4. 48. Pentangelo, Pella, Zangrillo, Polverini, Pedrazzini, Mugnai, Bagnasco, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Bond, Brambilla, Novelli, Versace, Cortelazzo.

  Al comma 15, terzo periodo, sopprimere le parole: entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

  Conseguentemente, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Le forme e le modalità di attuazione dei suddetti progetti sono definiti con appositi indirizzi previa intesa in sede di Conferenza Unificata.
*4. 33. De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 15, terzo periodo, sopprimere le parole: entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. 89. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Silvestroni, Zucconi.

  Al comma 15, terzo periodo, dopo le parole: l'istituzione dei progetti aggiungere le seguenti:, formulati anche su iniziativa degli enti del terzo settore,.
4. 38. Lepri, Serracchiani, Cantone, Gribaudo, Lacarra, Mura, Viscomi, Zan, De Filippo, Campana, Carnevali, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 15, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Le forme e le modalità di attuazione dei suddetti progetti sono definiti con appositi indirizzi con accordo in sede di Conferenza Unificata.
4. 90. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Zucconi.

  Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
  15.1. In coerenza con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela dei soggetti affetti da patologie oncologiche, invalidanti e ingravescenti, le previsioni di cui ai commi da 8 a 15-bis non si applicano nei confronti dei beneficiari affetti dalle suddette patologie insorte e diagnosticate successivamente al riconoscimento dei requisiti previsti per il Rdc.
4. 32. Siani, De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò.

  Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
  15.1. Le persone maggiorenni con disabilità, beneficiarie del reddito di cittadinanza, possono accedere, su loro richiesta, al Patto per il lavoro di cui al comma 7 nel rispetto delle disposizioni della legge 12 marzo 1999, n. 68, e al Patto per l'inclusione di cui al comma 12.
4. 44. Rostan, Epifani, Fornaro, Fassina.

  Al comma 15-quinquies, aggiungere, in fine, le seguenti parole: sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
4. 407. Polverini, Versace, Pedrazzini, Zangrillo, Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Cortelazzo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma.

ART. 5.

  Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: e valutate come al numero 8 della tabella D allegata al regolamento di cui al decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193 con le seguenti: e valorizzate attraverso le modalità di cui all'articolo 10 della legge 30 marzo 2001, n. 152.
5. 15. Rizzetto, Bucalo, Zucconi.

  Al comma 1, sesto periodo, dopo le parole: sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali aggiungere le seguenti: e l'ANCI;

  Conseguentemente, al comma 4, primo periodo, dopo le parole: di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) aggiungere le seguenti: secondo le modalità definite con apposito atto da adottare previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
*5. 14. Rostan, Epifani, Fornaro, Fassina.

  Al comma 1, sesto periodo, dopo le parole: sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali aggiungere le seguenti: e l'ANCI;.

  Conseguentemente, al comma 4, primo periodo, dopo le parole: di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) aggiungere le seguenti: secondo le modalità definite con apposito atto da adottare previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
*5. 12. Pentangelo, Musella, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 1, sesto periodo, dopo le parole: sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali aggiungere le seguenti:, l'ANCI.
**5. 9. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Silvestroni, Zucconi.

  Al comma 1, sesto periodo, dopo le parole: sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali aggiungere le seguenti:, l'ANCI.
**5. 13. Pentangelo, Pella, Versace, Musella, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Con effetto dal 1o gennaio 2019, l'ultimo periodo del comma 605 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato. È altresì abrogato, dalla medesima data, l'ultimo periodo del comma 309 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Conseguentemente, dall'anno 2019, l'aliquota di prelevamento di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, è ripristinata nella misura dello 0,226 per cento.
5. 402. Polverini, Zangrillo, Pedrazzini, Fatuzzo, Versace, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cannatelli, Mugnai, Musella, Novelli, Rotondi, Scoma.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Congiuntamente alla domanda deve essere presentato il certificato del casellario giudiziale.
5. 10. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Silvestroni, Ciaburro, Zucconi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente

  1-bis. Nel rispetto delle modalità organizzative regionali e di confronto con le autonomie locali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano individuano, attraverso propri atti di programmazione, punti di informazione per l'RdC, presso i quali, in ogni ambito territoriale, è offerta informazione, consulenza e orientamento ai nuclei familiari sulla rete integrata degli interventi e dei servizi sociali e sulle modalità di accesso e di funzionamento del RdC. I punti informativi sono concretamente identificati dai comuni che si coordinano a livello di ambito territoriale e comunicati, entro novanta giorni dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, da ciascun ambito territoriale all'INPS, alla regione di competenza e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ne dà diffusione sul proprio sito istituzionale.

  Conseguentemente alla rubrica premettere la parola: Informazione,.
5. 6. Carnevali, Serracchiani.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Con effetto dal 1o gennaio 2019, l'ultimo periodo del comma 605 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato. È altresì abrogato, dalla medesima data, l'ultimo periodo del comma 309 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Conseguentemente, dall'anno 2019, l'aliquota di prelevamento di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, è ripristinata nella misura dello 0,226 per cento.
*5. 16. Polverini, Zangrillo, Musella, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Con effetto dal 1o gennaio 2019, l'ultimo periodo del comma 605 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato. È altresì abrogato, dalla medesima data, l'ultimo periodo del comma 309 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Conseguentemente, dall'anno 2019, l'aliquota di prelevamento di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, è ripristinata nella misura dello 0,226 per cento.
*5. 11. Bellucci, Gemmato, Rizzetto, Bucalo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, le parole «0,199 per cento» sono sostituite con le seguenti: «0,226 per cento».

  Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione di 40,9 milioni di euro del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5. 300. Pentangelo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, le parole «0,199 per cento» sono sostituite con le seguenti: «0,219 per cento».

  Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione di 30,3 milioni di euro del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5. 301. Pentangelo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, le parole «0,199 per cento» sono sostituite con le seguenti: «0,213 per cento».

  Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione di 21,2 milioni di euro del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5. 302. Pentangelo.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: ricorrano le condizioni aggiungere le seguenti: previa verifica mensile da parte dei servizi competenti del rispetto degli obblighi previsti dall'articolo 4.

  Conseguentemente, al quinto periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ovvero entro la fine dei due mesi successivi alla trasmissione della domanda in relazione alle eventuali incongruenze riscontrate nelle banche dati delle amministrazioni pubbliche. Per le mensilità successive al primo rilascio, l'INPS per poter autorizzare gli accrediti degli importi per le mensilità successive, riceve, per il tramite delle piattaforme informatiche di cui all'articolo 6, dai servizi competenti la conferma del rispetto degli obblighi previsti dall'articolo.
5. 17. Zangrillo, Gelmini, Polverini, Musella, Fatuzzo, Cannatelli, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ferma restando la possibilità di ricorrere in giudizio, al richiedente è riconosciuta la facoltà di procedere a ricorso amministrativo avverso la decisione dell'INPS entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione da parte dell'Istituto, fatto salvo se spettante il diritto al reddito o alla pensione di cittadinanza.
5. 19. Fatuzzo.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: ai comuni fino alla fine del comma con le seguenti: all'INPS, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con l'assistenza dei comuni, la verifica dei requisiti di residenza e soggiorno di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a). Le verifiche sono richieste ai comuni dall'INPS per il tramite della piattaforma di cui all'articolo 6, comma 1. L'Anagrafe nazionale di cui al primo periodo mette comunque a disposizione della medesima piattaforma le informazioni disponibili sui beneficiari del Rdc, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. 20. Baratto.

  Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), aggiungere le seguenti: secondo le modalità definite con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.

  Conseguentemente sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. Ai beneficiari del Rdc sono riconosciute le agevolazioni relative alle tariffe elettriche riconosciute alle famiglie economicamente svantaggiate, di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, secondo le modalità previste per i beneficiari della Carta acquisti. Parimenti sono riconosciute le agevolazioni relative alla compensazione per la fornitura di gas naturale, estese ai medesimi soggetti dall'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché le agevolazioni per la compensazione della fornitura del servizio idrico integrato di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2016. Ai beneficiari della Carta acquisti sono altresì estese le agevolazioni per la fornitura di gas naturale e del servizio idrico integrato. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'ARERA, l'ANCI e il Garante per la protezione dei dati personali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate modalità semplificate di estensione dei benefici attraverso l'integrazione di banche dati e sistemi informativi già in uso.
5. 22. Epifani, Rostan, Fassina.

  Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), aggiungere le seguenti: secondo le modalità definite con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.
5. 23. Pella, Gelmini, Zangrillo, Polverini, Pedrazzini, Mugnai, Bagnasco, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Bond, Brambilla, Novelli, Versace.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: mediante accordo sancito con le seguenti: con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare previa intesa.
5. 401. Pella, Polverini, Zangrillo, Pedrazzini, Fatuzzo, Versace, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cannatelli, Mugnai, Musella, Novelli, Rotondi, Scoma.

  Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), aggiungere le seguenti: secondo le modalità definite con apposito atto da adottare previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
5. 24. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Zucconi.

  Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole da: , ferma restando fino alla fine del periodo.
5. 1. Cecconi, Tasso.

  Al comma 6, quarto periodo, sopprimere le parole da: entro un limite mensile fino a: ovvero di cui all'articolo 3, comma 3
5. 4. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.

  Al comma 6, quarto periodo, sostituire le parole: entro un limite mensile non superiore ad euro 100 per un singolo individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4 con le seguenti: entro un limite mensile pari alla metà dell'importo mensile accreditato sulla Carta Rdc.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole: sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, con le seguenti: sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 6.194 milioni di euro nel 2019, di 7.431 milioni di euro nel 2020, di 7.655 milioni di euro nel 2021 e di 7.510 milioni di euro annui a decorrere dal 2022;
   b) all'articolo 27, comma 2, sostituire le parole: di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera a), con le seguenti: di 2,75 per gli apparecchi di cui alla lettera a) ed aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le parole: «e di 1,25 per gli apparecchi di cui alla lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «e di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera b)»;
5. 26. Fornaro, Epifani, Fassina.

  Al comma 6, quarto periodo, sostituire le parole: entro un limite mensile non superiore ad euro 100 per un singolo individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, con le seguenti: entro un limite mensile pari alla metà dell'importo mensile accreditato sulla Carta Rdc.
*5. 7. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 6, quarto periodo, sostituire le parole: entro un limite mensile non superiore ad euro 100 per un singolo individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, con le seguenti: entro un limite mensile pari alla metà dell'importo mensile accreditato sulla Carta Rdc.
*5. 27. Epifani, Rostan, Fassina, Fornaro.

  Al comma 6, quarto periodo, sostituire le parole: euro 100 con le seguenti: euro 200.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole: sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, con le seguenti: sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 6.194 milioni di euro nel 2019, di 7.431 milioni di euro nel 2020, di 7.655 milioni di euro nel 2021 e di 7.510 milioni di euro annui a decorrere dal 2022;
   b) all'articolo 27, comma 2, sostituire le parole: di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera a), con le seguenti: di 2,75 per gli apparecchi di cui alla lettera a) ed aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le parole: «e di 1,25 per gli apparecchi di cui alla lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «e di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera b)»;
5. 28. Fornaro, Epifani, Fassina.

  Al comma 6, dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente: Eventuali commissioni su prelievo di contanti, pagamenti e bonifici effettuati attraverso la Carta acquisiti sono a carico della misura Rdc;

  Conseguentemente, al quinto periodo, dopo le parole: nonché diversi limiti di importo per i prelievi di contante aggiungere le seguenti: e le modalità per escludere che le predette commissioni gravino sull'importo del beneficio Rdc riconosciuto al singolo richiedente.
5. 30. Polverini, Gelmini, Musella, Zangrillo, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli, Versace, Scoma.

  Al comma 6, quinto periodo, sostituire le parole: possono essere individuate ulteriori esigenze da soddisfare attraverso la Carta Rdc con le seguenti: adottato previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le ulteriori esigenze da soddisfare attraverso la Carta Rdc.
5. 29. Pentangelo, Musella, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli, Versace.

  Sostituire il comma 7 con i seguenti:
  7. La compensazione della spesa per le forniture di energia elettrica e di gas naturale, di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'articolo 3, comma 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e all'articolo 1, commi 75 e 76, della legge 4 agosto 2017, n. 124, è riconosciuta automaticamente a tutti i soggetti il cui ISEE, previsto dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, sia ricompreso entro i limiti stabiliti dalle norme vigenti, utilizzando le informazioni già disponibili presso l'Inps. Ai fini dell'erogazione della compensazione, l'Inps trasferisce le informazioni al Sistema informativo integrato di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, d'intesa con l'Inps, definisce le modalità operative più efficienti per l'erogazione delle compensazioni di cui al primo periodo.

  7-bis. La tariffa sociale del servizio idrico integrato di cui all'articolo 60, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, a favore degli utenti domestici in condizioni economico-sociali disagiate, è riconosciuta automaticamente a coloro che usufruiscono della compensazione della spesa per le forniture di energia elettrica e di gas di cui al comma 7. A tal fine l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente disciplina le modalità di riconoscimento automatico del beneficio.
  7-ter. Ai fini del controllo della sussistenza del diritto al bonus sociale per le forniture di energia elettrica, gas naturale e acqua di cui ai commi 7 e 7-bis si applicano le disposizioni del comma 3 e del comma 5 del presente articolo, nonché quelle del comma 6 dell'articolo 6. I dati relativi agli aventi diritto al bonus sociale sono riversati nel Sistema informativo del reddito di cittadinanza, previsto dal comma 1 dell'articolo 6.
  7-quater. Per le finalità del presente comma l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, l'INPS, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali stipulano specifiche convenzioni per l'acquisizione e l'interoperabilità dei dati.
  7-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 7 e 7-bis, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede:
   a) quanto a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
   b) quanto a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
5. 31. Baldelli.

  Sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. Ai beneficiari del Rdc sono riconosciute le agevolazioni relative alle tariffe elettriche previste per le famiglie economicamente svantaggiate, di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, secondo le modalità previste per i beneficiari della Carta acquisti. Parimenti sono attivate le agevolazioni relative alla compensazione per la fornitura di gas naturale, estese ai medesimi soggetti dall'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché le agevolazioni per la compensazione della fornitura del servizio idrico integrato di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2016. Ai beneficiari della Carta acquisti sono altresì estese le agevolazioni per la fornitura di gas naturale e del servizio idrico integrato. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti l'ARERA, l'ANCI e il Garante per la protezione dei dati personali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate modalità semplificate di estensione dei benefici attraverso l'integrazione di banche dati e sistemi informativi già in uso.
*5. 32. Pella, Gelmini, Zangrillo, Polverini, Pedrazzini, Mugnai, Bagnasco, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Bond, Brambilla, Novelli, Versace.

  Sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. Ai beneficiari del Rdc sono riconosciute le agevolazioni relative alle tariffe elettriche previste per le famiglie economicamente svantaggiate, di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, secondo le modalità previste per i beneficiari della Carta acquisti. Parimenti sono attivate le agevolazioni relative alla compensazione per la fornitura di gas naturale, estese ai medesimi soggetti dall'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché le agevolazioni per la compensazione della fornitura del servizio idrico integrato di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2016. Ai beneficiari della Carta acquisti sono altresì estese le agevolazioni per la fornitura di gas naturale e del servizio idrico integrato. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti l'ARERA, l'ANCI e il Garante per la protezione dei dati personali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate modalità semplificate di estensione dei benefici attraverso l'integrazione di banche dati e sistemi informativi già in uso.
*5. 8. Ubaldo Pagano, De Filippo, Carnevali, Campana, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Incremento della prestazione mensile per la pensione di invalidità)

  1. Il Governo si impegna ad attuare, con la cooperazione dei soggetti istituzionali competenti e utilizzando tutti gli strumenti previsti dalla normativa di settore, la revisione della prestazione per la pensione di inabilità in favore dei mutilati e degli invalidi civili, di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118 incrementando, a decorrere dal 1o luglio 2019, la somma erogata mensilmente ad un importo non inferiore a euro 425, ferma restando la rivalutazione annuale dell'importo sulla base della normativa vigente in materia di rivalutazione dei trattamenti pensionistici e assistenziali.
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 30 aprile 2019, su proposta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è approvato sono disciplinati i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.
5. 0300. Carnevali, De Filippo, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Campana.

ART. 6.

  Al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, aggiungere le seguenti: previa intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 13, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,.
6. 7. Musella, Zangrillo, Polverini, Fatuzzo, Cannatelli, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 1, dopo il quarto periodo aggiungere il seguente: Tali piattaforme saranno implementate attraverso il sistema di cooperazione applicativa con i sistemi informativi regionali del lavoro, in coerenza con l'articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
6. 101. Fatuzzo, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Musella, Rotondi, Scoma, Bagnasco, Bond, Brambilla, Pedrazzini, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 4, lettera c) sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: cinque giorni.
6. 402. Cannatelli, Fatuzzo, Zangrillo, Polverini, Musella, Rotondi, Scoma, Bagnasco, Bond, Brambilla, Pedrazzini, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, aggiungere le seguenti: previa intesa in sede di Conferenza unificata.

  Conseguentemente, al comma 4, lettera c), sostituire le parole: entro cinque giorni dal momento in cui si verificano con le seguenti: entro 10 giorni lavorativi dall'accertamento dell'evento da sanzionare.
*6. 8. Epifani, Rostan, Fassina.

  Al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, aggiungere le seguenti: previa intesa in sede di Conferenza Unificata.

  Conseguentemente, al comma 4, lettera c), sostituire le parole: entro cinque giorni dal momento in cui si verificano con le seguenti: entro 10 giorni lavorativi dall'accertamento dell'evento da sanzionare.
*6. 9. Pella, Zangrillo, Polverini, Pedrazzini, Mugnai, Bagnasco, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Bond, Brambilla, Novelli, Versace.

  Al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto aggiungere le seguenti: previa intesa in sede di Conferenza unificata.
6. 4. De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tali piattaforme saranno implementate attraverso il sistema di cooperazione applicativa con i sistemi informativi regionali del lavoro, in coerenza con l'articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
6. 10. Musella, Zangrillo, Polverini, Fatuzzo, Cannatelli, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Allo scopo di contemperare le esigenze di controllo con il diritto alla protezione dei dati personali, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto previo parere dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, vengono individuati tutti i soggetti che possono accedere ai sistemi informativi del comma 1, secondo le competenze costituzionali. In tale decreto, vengono altresì definiti:
   a) le regole di accesso selettivo alle banche dati da parte di tutti i soggetti e le pubbliche amministrazioni coinvolte, da definire secondo il principio di necessità;
   b) le misure tecniche e organizzative volte a evitare accessi non autorizzati e violazioni;
   c) le modalità di conferimento dei dati da parte dell'INPS;
   d) le categorie di dati accessibili ai centri per l'impiego e ai comuni;
   e) le procedure per garantire l'esercizio dei diritti degli interessati;
   f) tutti gli ulteriori elementi necessari ai fini dell'articolo 35 del Regolamento (UE) 2016/679.
6. 11. Pentangelo.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: dai centri per l'impiego fino alle parole: all'INPS con le seguenti: tra i centri per l'impiego, i soggetti accreditati di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015, i comuni, l'ANPAL e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, per il loro tramite, l'INPS.
6. 13. Zangrillo, Polverini, Musella, Fatuzzo, Cannatelli, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 5, lettera a), dopo le parole: ai centri per l'impiego, aggiungere le seguenti: al richiedente il Rdc e agli altri componenti il nucleo familiare,.
6. 14. Polverini, Zangrillo, Musella, Fatuzzo, Cannatelli, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 7, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: I soggetti di cui al periodo precedente possono avvalersi della collaborazione delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in considerazione delle funzioni di supporto all'orientamento e all'incontro domandaofferta di formazione e lavoro che esse già svolgono ai sensi della normativa vigente.
6. 16. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Zucconi.

  Dopo il comma 8-ter, aggiungere il seguente:
  8-quater. Ai fini del monitoraggio del Rdc, di garantire la trasparenza e di contribuire alla ricerca in materia di politiche del lavoro e politiche sociali, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, istituisce all'interno del Sistema informativo del Rdc un archivio di dati relativi ai beneficiari, privi dei loro dati identificativi, consultabile su richiesta da parte del mondo scientifico e accademico.
6. 5. Gribaudo, Carnevali, Serracchiani.

  Dopo il comma 8-ter, aggiungere il seguente:
  8-quater. Nelle more della piena operatività della piattaforma digitale SIUPL e ai fini dell'assolvimento degli obblighi di produzione e tenuta della documentazione relativa all'assegno di ricollocazione, i servizi competenti operano con gli strumenti ordinari messi a disposizione nell'ambito dell'attuazione della delibera di cui all'articolo 9, comma 5.
6. 17. Lollobrigida, Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Spese per il personale degli enti locali)

  1. Le spese per il personale comunale impiegato per le attività di cui all'articolo 5, comma 4, e all'articolo 6, comma 7, e per la predisposizione dei progetti di cui all'articolo 4, comma 15, non si computano ai fini del rispetto dei limiti di spesa definiti dalle seguenti disposizioni di legge:
   a) articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
   b) articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010;
   c) articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017;
   d) articolo 243-bis, comma 8, lettera g), 9, lettera a) e c-bis), e 259, comma 6 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

  2. All'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: «e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296» è aggiunto il seguente periodo: «Alle assunzioni di cui al presente comma non si applica altresì l'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, nonché l'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
*6. 04. Pella, Gelmini, Zangrillo, Polverini, Pedrazzini, Mugnai, Bagnasco, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Bond, Brambilla, Novelli, Versace.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Spese per il personale degli enti locali)

  1. Le spese per il personale comunale impiegato per le attività di cui all'articolo 5, comma 4, e all'articolo 6, comma 7, e per la predisposizione dei progetti di cui all'articolo 4, comma 15, non si computano ai fini del rispetto dei limiti di spesa definiti dalle seguenti disposizioni di legge:
   a) articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
   b) articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010;
   c) articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017;
   d) articolo 243-bis, comma 8, lettera g), 9, lettera a) e c-bis), e 259, comma 6 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

  2. All'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: «e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296» è aggiunto il seguente periodo: «Alle assunzioni di cui al presente comma non si applica altresì l'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, nonché l'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».
*6. 08. Epifani, Rostan, Fassina.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Spese per il personale degli enti locali)

  1. Le spese per il personale comunale impiegato per le attività di cui all'articolo 5, comma 4, e all'articolo 6, comma 7, e per la predisposizione dei progetti di cui all'articolo 4, comma 15, non si computano ai fini del rispetto dei limiti di spesa definiti dalle seguenti disposizioni di legge:
   a) articolo 1, commi 557-quater e 562 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006;
   b) articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito in legge n. 122 del 30 luglio 2010;
   c) articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017;
   d) articolo 243-bis, commi 8, lettera g), e 9, lettera a) e c-bis) e 259, comma 6, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede entro il limite di spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 a valere sulle maggiori entrate rinvenienti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 100 milioni di euro per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno ed entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
6. 06. Pentangelo.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Spese per il personale degli enti locali)

  1. Le spese per il personale comunale impiegato per le attività di cui all'articolo 5, comma 4, e all'articolo 6, comma 7, non si computano ai fini del rispetto dei limiti di spesa definiti dalle seguenti disposizioni di legge:
   a) articolo 1, commi 551-quater e 562, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006;
   b) articolo 9, comma 28, del decreto-legge del 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge del 30 luglio 2010, n. 122;
   c) articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;
   d) articolo 243-bis, commi 8, lettera g), e 9, lettera a) e c-bis), e 259, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6. 01. De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Spese per il personale degli enti locali)

  1. Le spese per il personale comunale impiegato per le attività di cui agli articoli 5, comma 4, e 6, comma 7, e per la predisposizione dei progetti di cui all'articolo 4, comma 15, non si computano ai fini del rispetto dei limiti di spesa definiti dalle seguenti disposizioni di legge:
   a) articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006;
   b) articolo 9, comma 28, del decreto- legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010;
   c) articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017;
   d) articoli 243-bis, commi 8, lettera g) e 9, lettera a) e c-bis), e 259, comma 6, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.
*6. 02. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Spese per il personale degli enti locali)

  1. Le spese per il personale comunale impiegato per le attività di cui agli articoli 5, comma 4, e 6, comma 7, e per la predisposizione dei progetti di cui all'articolo 4, comma 15, non si computano ai fini del rispetto dei limiti di spesa definiti dalle seguenti disposizioni di legge:
   a) articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006;
   b) articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010;
   c) articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017;
   d) articoli 243-bis, commi 8, lettera g) e 9, lettera a) e c-bis), e 259, comma 6, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.
*6. 03. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Silvestroni, Zucconi.

ART. 7.

  Sopprimere i commi 1 e 2.

  Conseguentemente, al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: Nel caso in cui al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, siano rese o utilizzate dichiarazioni mendaci o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero siano omesse informazioni dovute, consegue di diritto l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito, nonché al pagamento delle medesime sanzioni previste per i reati di evasione fiscale e dei relativi interessi.
*7. 1. Ubaldo Pagano, De Filippo, Carnevali, Campana, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Del Barba, De Menech, Buratti.

  Sopprimere i commi 1 e 2.

  Conseguentemente, al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: Nel caso in cui al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, siano rese o utilizzate dichiarazioni mendaci o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero siano omesse informazioni dovute, consegue di diritto l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito, nonché al pagamento delle medesime sanzioni previste per i reati di evasione fiscale e dei relativi interessi.
*7. 5. Epifani, Rostan, Fassina, Fornaro.

  Al comma 1, sostituire le parole: con la reclusione da due a sei anni con le seguenti: ai sensi di quanto previsto all'articolo 316-ter del Codice Penale.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: con la reclusione da uno a tre anni con le seguenti: ai sensi di quanto previsto all'articolo 316-ter del Codice Penale.
7. 6. Epifani, Rostan, Fassina, Fornaro.

  Al comma 1, sostituire le parole: con la reclusione da due a sei anni con le seguenti: ai sensi dell'articolo 316-ter del codice penale.
7. 8. Pentangelo.

  Al comma 2, sostituire le parole: delle variazioni con le seguenti: dell'esistenza o di variazioni.
7. 2. Lepri, Serracchiani, Cantone, Gribaudo, Lacarra, Mura, Viscomi, Zan, De Filippo, Campana, Carnevali, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: e per quelli previsti fino a: dallo stesso articolo con le seguenti: e per i delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 416-bis e 416-ter del codice penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, delitti di cui agli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-octies, 630 e 640-bis del codice penale, all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, all'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
7. 11. Zanettin, Siracusano, Zangrillo, Polverini, Fatuzzo, Musella, Cannatelli, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli, Versace.

  Al comma 3, dopo le parole: 289-bis aggiungere le seguenti: 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis.
7. 12. Zanettin, Siracusano, Zangrillo, Polverini, Fatuzzo, Musella, Cannatelli, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli, Versace.

  Al comma 3, dopo le parole: 640-bis del codice penale aggiungere le seguenti: e per delitti non colposi per i quali è prevista una pena non inferiore a due anni di reclusione.
7. 16. Rizzetto, Prisco, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Silvestroni, Zucconi.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In pendenza di procedimento penale in relazione ai reati di cui al presente comma, l'INPS può sospendere in via cautelativa l'erogazione del beneficio.
7. 13. Zanettin, Siracusano, Zangrillo, Polverini, Fatuzzo, Musella, Cannatelli, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli, Versace.

  Al comma 5, alinea, sostituire le parole: la decadenza con le seguenti: la revoca del beneficio con efficacia retroattiva e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto percepito.
7. 17. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Silvestroni, Ciaburro, Zucconi.

  Al comma 5, alinea, dopo le parole: la decadenza dal Rdc aggiungere le seguenti: per la quota parte relativa al singolo beneficiario, individuata ai sensi del decreto di cui all'articolo 3, comma 8.

  Conseguentemente, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Le decurtazioni e le decadenze previste dai commi 7, 8 e 9 si applicano sulla quota parte, individuata ai sensi del decreto di cui all'articolo 3, comma 8, relativa al singolo beneficiario responsabile della trasgressione.
7. 9. Pentangelo.

  Al comma 7, alinea, sostituire le parole: da parte anche di un solo con le seguenti: da parte di un.

  Conseguentemente,
   al comma 8, alinea, sostituire le parole: da parte anche di un solo con le seguenti: da parte di un.
   dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Le decurtazioni e le decadenze previste ai commi 7, 8 e 9 si applicano alla quota del Rdc ascrivibile al componente responsabile della trasgressione, determinata ai sensi del decreto ministeriale di cui all'articolo 3, comma 7.
7. 7. Epifani, Rostan, Fassina, Fornaro.

  Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Avverso i provvedimenti sanzionatori previsti dal presente articolo e relativi a provvedimenti di decurtazione, revoca o decadenza, è ammesso ricorso al Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui al comma 12, articolo 21, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
7. 3. De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Sopprimere il comma 11.
7. 18. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Silvestroni, Zucconi.

  Al comma 12, sostituire le parole: di loro competenza con le seguenti: istituzionalmente previste.
7. 401. Ubaldo Pagano, Noja, Lepri, Carla Cantone, Carnevali, Rizzo Nervo.

  Sopprimere il comma 15.
*7. 4. Rizzo Nervo, De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Schirò, Siani.

  Sopprimere il comma 15.
*7. 10. Pentangelo, Musella, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli, Pella, Versace.

  Sopprimere il comma 15.
*7. 19. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Zucconi.

  Al comma 15, aggiungere in fine, il seguente periodo: Ai fini dell'attività di verifica e controllo di cui al presente comma, nonché per l'attivazione dei progetti di cui all'articolo 4, comma 15, per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 è attribuito ai comuni un contributo per un importo complessivo di 500 milioni da ripartire con decreto del Ministro dell'interno, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e di intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

  Conseguentemente, all'articolo 28, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. A copertura di eventuali maggiori oneri conseguenti alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), punto 3), nei limiti di 400 milioni di euro per l'anno 2019 e di 500 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 400 milioni per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
7. 406. Musella, Zangrillo, Polverini, Pedrazzini, Fatuzzo, Versace, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cannatelli, Mugnai, Novelli, Rotondi, Scoma.

  Al comma 15 aggiungere in fine, il seguente periodo: Ai fini dell'attività di verifica e controllo di cui al presente comma, nonché per l'attivazione dei progetti di cui all'articolo 4, comma 15, per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 è attribuito ai comuni un contributo per un importo complessivo di 500 milioni da ripartire con decreto del Ministro dell'interno, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e di intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

  Conseguentemente, all'articolo 28. comma 2:
   all'alinea, sostituire le parole: 4.719,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 8.717,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.266,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.437,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.646,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.202,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.279,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.315,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.685,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 2.214,2 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: 5.219,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 9.217,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.766,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.937,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 7.146,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.702,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.779,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.815,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 3.185,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 2.714,2 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028;
   dopo la lettera c) aggiungere la seguente: c-bis) quanto a 500 milioni di euro per gli anni 2019, 2020, 2021 mediante la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 500 milioni di euro per gli anni 2019, 2020, 2021. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
7. 14. Musella, Zangrillo, Polverini, Fatuzzo, Cannatelli, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

ART. 7-bis.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  3. All'articolo 11, comma 1-bis, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, come modificato dall'articolo 35 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, dopo le parole ”decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,” sono inserite le seguenti: ”nonché dei tributaristi di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4.
7-bis. 300. Paolo Russo, Pentangelo.

  Dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:

Art. 7.1.
(Rideterminazione dei compensi spettanti ai centri autorizzati di assistenza fiscale)

  1. Nell'ambito del programma «Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalità» della missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», le dotazioni finanziarie iscritte sul capitolo 3845 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, a far data dal 1 gennaio 2019, sono incrementate di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione pari a 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono rideterminati i compensi spettanti ai centri autorizzati di assistenza fiscale in misura tale da adeguarli agli incrementi di spesa di cui al comma 1-
7-bis. 0300. Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:

Art. 7.1.

  1. Nell'ambito del programma «Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalità» della missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», le dotazioni finanziarie iscritte sul capitolo 3845 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, a far data dal 1 gennaio 2019, sono incrementate di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
  2. Agli oneri complessivi derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede sino al relativo fabbisogno con quota parte delle maggiori entrate rinvenienti dall'attuazione delle disposizioni di cui alle lettera a) e b) del presente comma:
   a) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» il numero 19 (fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura) è abrogato;
   b) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono abrogati.

  3. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma 2, lettere a) e b) che, in deroga quanto stabilito dall'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge.
7-bis. 0301. Paolo Russo.

ART. 7-ter.

  Dopo l'articolo 7-ter, aggiungere il seguente:

Art. 7-quater.
(Modifiche all'articolo 2, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81).

  All'articolo 2, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 dopo le parole «albi professionali», sono aggiunte le seguenti parole: «ad eccezione delle collaborazioni giornalistiche, che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono ricomprese nella fattispecie di cui al comma 1 del presente articolo. Per i rapporti di collaborazione giornalistica instaurati antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento trova applicazione la previgente normativa fino alla rispettiva scadenza contrattuale e comunque non oltre il 31 dicembre 2018».
7-ter. 0300. Fornaro, Epifani.

ART. 8.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: Al datore di lavoro fino alle parole: di Rdc con le seguenti: Al datore di lavoro che comunica alla piattaforma digitale dedicata al Rdc presso l'ANPAL la disponibilità dei posti vacanti, e che su tali posti assuma a tempo pieno e indeterminato o a tempo determinato o anche somministrato tramite le Agenzie per il lavoro, nonché mediante contratto di apprendistato, soggetti beneficiari di Rdc.
8. 2. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: a tempo pieno e indeterminato.

  Conseguentemente,
   al medesimo comma, medesimo periodo, sostituire le parole da: nel limite dell'importo mensile del Rdc fino a: con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL con le seguenti: fino ad un importo massimo di ventimila euro.
   sopprimere il comma 2.
8. 44. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Zucconi.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: a tempo pieno e indeterminato.

  Conseguentemente, al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole: coerente con profilo formativo sulla base di un contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
8. 48. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Zucconi.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: a tempo pieno;

  Conseguentemente, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: In caso di assunzione a tempo parziale l'incentivo di cui al precedente periodo va riproporzionato in base all'orario.
8. 19. Epifani, Rostan, Fassina, Fornaro.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: pieno e.

  Conseguentemente, al medesimo periodo, dopo le parole: di apprendistato aggiungere le seguenti: e a tempo determinato stagionale, secondo le previsioni della legge e della contrattazione collettiva.
8. 29. Polverini, Musella, Zangrillo, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: pieno e.

  Conseguentemente, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Al datore di lavoro che comunica alla piattaforma digitale dedicata al Rdc presso l'ANPAL le disponibilità di posti vacanti, e che su tali posti assuma i beneficiari del Rdc con contratto a tempo determinato, di durata non inferiore a 3 mensilità, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni previdenziali, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite dell'importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e quello già goduto dal beneficiario stesso e, comunque, non superiore a 780 euro mensili e non inferiore a 3 mensilità. In caso di rinnovo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, l'esonero è concesso nella misura fissa di 3 mensilità. Nel caso di assunzioni a tempo parziale, l'importo è rideterminato. Agli eventuali oneri di cui ai due precedenti periodi, si provvede mediante riduzione, nei limiti di 100 milioni di euro annui, del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009.
8. 22. Zangrillo, Gelmini, Polverini, Musella, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: pieno e.

  Conseguentemente, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Al datore di lavoro che comunica alla piattaforma digitale dedicata al Rdc presso l'ANPAL le disponibilità di posti vacanti, e che su tali posti assuma i beneficiari del Rdc con contratto a tempo determinato, di durata non inferiore a 3 mensilità, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni previdenziali, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite dell'importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e quello già goduto dal beneficiario stesso e, comunque, non superiore a 780 euro mensili e non inferiore a tre mensilità. In caso di rinnovo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, l'esonero è concesso nella misura fissa di 3 mensilità. Nel caso di assunzioni a tempo parziale, l'importo è rideterminato.
8. 23. Cannatelli, Zangrillo, Polverini, Fatuzzo, Bagnasco, Bond, Brambilla, Pedrazzini, Cortelazzo, Mugnai, Musella, Novelli, Rotondi, Scoma.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: pieno e.

  Conseguentemente, dopo il terzo periodo aggiungere i seguenti: Il beneficio è riconosciuto anche in caso di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato stagionale, secondo le previsioni della legge e della contrattazione collettiva. In tal caso il massimale è proporzionalmente ridotto.
8. 49. Bellucci, Gemmato, Rizzetto, Bucalo.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: pieno e indeterminato inserire le seguenti: o parziale o determinato per un periodo non inferiore a tre mesi,.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato dall'articolo 28 del presente decreto-legge e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
8. 7. De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: di apprendistato aggiungere le seguenti: nonché con contratto a tempo determinato, di durata non inferiore a 6 mensilità. In caso di rinnovo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, l'esonero è concesso nella misura fissa di 3 mensilità.
8. 4. Lorenzin, Toccafondi, Soverini, Longo.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: di apprendistato aggiungere le seguenti: e a tempo determinato stagionale, secondo le previsioni della legge e della contrattazione collettiva.
8. 28. Polverini, Musella, Zangrillo, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: di apprendistato aggiungere le seguenti: o con contratto part-time con orario di lavoro non inferiore al 50 per cento del CCNL applicato.
8. 45. Lollobrigida, Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: beneficiari di Rdc, aggiungere le seguenti: nonché in caso di assunzioni con rapporto di lavoro a tempo parziale con un orario di lavoro superiore al 50 per cento del normale orario di lavoro a tempo pieno previsto dal relativo contratto collettivo nazionale in vigore,.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato dall'articolo 28 del presente decreto-legge e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
8. 8. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 1, sostituire il quarto periodo con il seguente: Nel caso di licenziamento del beneficiario di Rdc, effettuato nei 24 mesi successivi all'assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo.
*8. 50. Bellucci, Gemmato, Rizzetto, Bucalo.

  Al comma 1, sostituire il quarto periodo con il seguente: Nel caso di licenziamento del beneficiario di Rdc, effettuato nei 24 mesi successivi all'assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo.
*8. 30. Polverini, Zangrillo, Musella, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 1, quarto periodo, sostituire la parola: trentasei con la seguente: diciotto.
8. 5. Lorenzin, Toccafondi, Soverini, Longo, Magi.

  Al comma 1, quarto periodo, sopprimere le parole: maggiorato delle sanzioni civili di cui all'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
8. 9. Fragomeli, Ubaldo Pagano.

  Al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: della legge 23 dicembre 2000, n. 388 aggiungere le seguenti: salvo che la cessazione del rapporto di lavoro avvenga per cause non imputabili alla volontà del datore di lavoro o, comunque,.
8. 47. Lollobrigida, Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: Il datore di lavoro e il beneficiario del Rdc, contestualmente all'assunzione di quest'ultimo, stipulano, ove necessario, un patto di formazione presso il centro per l'impiego ovvero, laddove previsto da provvedimenti regionali, presso i soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, con il quale si garantisce al beneficiario un percorso formativo o di riqualificazione professionale. Il patto di formazione integra il patto per il lavoro.
8. 25. Cannatelli, Zangrillo, Polverini, Fatuzzo, Bagnasco, Bond, Brambilla, Pedrazzini, Cortelazzo, Mugnai, Musella, Novelli, Rotondi, Scoma.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. L'agevolazione è riconosciuta al datore di lavoro anche a seguito di successione di ulteriori proroghe di un contratto inizialmente stipulato a tempo determinato, anche in somministrazione, non inferiore a 6 mesi ovvero non inferiore a tre mesi nelle Regioni meno sviluppate e in transizione, di cui all'articolo 90 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.
8. 51. Lollobrigida, Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: enti di formazione accreditati aggiungere le seguenti: e i fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
8. 12. De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: un Patto di Formazione aggiungere le seguenti: in coerenza ed applicazione del Patto per il lavoro già sottoscritto.
8. 32. Zangrillo, Polverini, Musella, Fatuzzo, Cannatelli, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: con accordo con le seguenti: previa intesa.
8. 11. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Serracchiani.

  Al comma 2, primo periodo sostituire le parole da: senza nuovi oneri o maggiori oneri fino a: legislazione vigente con le seguenti: Per le finalità della formazione dei beneficiari del reddito di cittadinanza predisposte dagli enti di cui al periodo precedente sono stanziati 20 milioni annui a decorrere dal 2019.

  Conseguentemente dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Agli oneri derivanti dal comma 2, secondo periodo, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
8. 300. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino, Rossi.

  Al comma 2, primo periodo sostituire le parole da: senza nuovi oneri o maggiori oneri fino a: legislazione vigente con le seguenti: Per le finalità della formazione dei beneficiari del reddito di cittadinanza predisposte dagli enti di cui al periodo precedente sono stanziati 20 milioni annui a decorrere dal 2019 a valere sulle risorse di cui all'articolo 12 comma 1 della presente legge.
8. 301. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino, Rossi.

  Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 11-bis.
*8. 36. Polverini, Zangrillo, Musella, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 11-bis.
*8. 52. Bellucci, Gemmato, Rizzetto, Bucalo.

  Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
8. 20. Epifani, Rostan, Fassina, Fornaro.

  Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole: pieno e.

  Conseguentemente:
   al medesimo periodo, dopo la parola: indeterminato aggiungere le seguenti: anche mediante contratto di apprendistato;
   dopo il quinto periodo aggiungere i seguenti: Il beneficio è riconosciuto anche in caso di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato stagionale, secondo le previsioni della legge e della contrattazione collettiva. In tal caso il massimale è proporzionalmente ridotto.
8. 53. Bellucci, Gemmato, Rizzetto, Bucalo.

  Al comma 2, terzo periodo, dopo la parola: indeterminato aggiungere le seguenti:, anche mediante contratto di apprendistato;

  Conseguentemente, dopo il quinto periodo, aggiungere i seguenti: Il beneficio è riconosciuto anche in caso di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato stagionale, secondo le previsioni della legge e della contrattazione collettiva. In tal caso il massimale è proporzionalmente ridotto.
8. 10. Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  Al comma 2, sesto periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ad eccezione del requisito dell'incremento occupazionale netto del numero dei dipendenti, di cui al comma 3.

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Agli oneri derivanti dal comma 2, sesto periodo, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato dall'articolo 28 del presente decreto-legge e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
8. 13. Rizzo Nervo, De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Schirò, Siani.

  Al comma 2, sostituire il settimo periodo con il seguente: Nel caso di licenziamento del beneficiario di Rdc, effettuato nei 24 mesi successivi all'assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo.
8. 54. Bellucci, Gemmato, Rizzetto, Bucalo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Nel caso di interruzione del rapporto di lavoro e successiva assunzione del beneficiario del Rdc presso un diverso datore di lavoro, l'importo residuo dell'incentivo è riconosciuto al datore di lavoro che ha effettuato la nuova assunzione, sulla base delle stesse regole previste ai commi 1 e 2.

  Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: previste ai commi 1 e 2 con le seguenti: di cui al presente articolo.
8. 6. Lorenzin, Toccafondi, Soverini, Longo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Gli enti di formazione accreditati possono stipulare un Patto di formazione con il quale garantiscono al beneficiario un percorso di riqualificazione professionale finalizzato al reinserimento lavorativo. Il Patto di formazione integra i contenuti del Patto per il lavoro. Il mancato rispetto degli obblighi derivanti dal Patto per la formazione è comunicato al Centro per l'impiego o all'operatore privato presso il quale è stato sottoscritto il Patto per il lavoro e, per il loro tramite, all'INPS, per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 7, comma 5, lettera c), del presente decreto-legge. Agli oneri di cui al presente comma, stimati in 303.750.000 si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
8. 24. Cannatelli, Zangrillo, Polverini, Fatuzzo, Bagnasco, Bond, Brambilla, Pedrazzini, Cortelazzo, Mugnai, Musella, Novelli, Rotondi, Scoma.

  Al comma 3, sopprimere il primo periodo.
*8. 37. Polverini, Zangrillo, Musella, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 3, sopprimere il primo periodo.
*8. 55. Bellucci, Gemmato, Rizzetto, Bucalo.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: ai lavoratori a tempo indeterminato con le seguenti: alle assunzioni che determinano un incremento occupazionale netto del numero di dipendenti equivalente a tempo pieno, con riferimento ai soli rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
8. 33. Pentangelo.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: un beneficio addizionale pari a sei mensilità del Rdc, nei limiti di 780 euro mensili con le seguenti: un contributo straordinario di diecimila euro.

  Conseguentemente, all'articolo 12, sopprimere il comma 3.
8. 56. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Silvestroni, Zucconi.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: nei limiti di 780 euro con le seguenti: nei limiti di 530 euro.
8. 34. Pentangelo.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo denominato «Fondo per la riduzione del cuneo fiscale», con una dotazione pari a 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, interamente destinato alla copertura finanziaria di interventi per la riduzione del costo del lavoro per datori di lavoro e lavoratori.
8. 57. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Silvestroni, Zucconi.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e sono da considerarsi aggiuntive agli incentivi alle assunzioni previsti dall'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

  Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Agli eventuali maggiori oneri derivanti dal comma 5, nei limiti di 45 milioni di euro per il 2019 e 65 milioni all'anno 2020, si provvede mediante riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
8. 41. Pedrazzini, Versace, Dall'Osso, Zangrillo, Polverini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Cortelazzo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e sono da considerarsi aggiuntive agli incentivi alle assunzioni previsti dall'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

  Conseguentemente, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dal comma 5, sono a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
8. 40. Pedrazzini, Versace, Dall'Osso, Zangrillo, Polverini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Cortelazzo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e sono da considerarsi aggiuntivi alle assunzioni previste dall'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
*8. 15. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Serracchiani.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e sono da considerarsi aggiuntivi alle assunzioni previste dall'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
*8. 21. Epifani, Rostan, Fassina, Fornaro.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e sono da considerarsi aggiuntivi alle assunzioni previste dall'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
*8. 58. Bellucci, Rizzetto, Silvestroni, Bucalo, Gemmato.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le medesime agevolazioni non spettano ai datori di lavoro che non siano in regola con gli obblighi di assunzione previsti dall'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva l'ipotesi di assunzione di beneficiario di reddito di cittadinanza iscritto alle liste di cui alla medesima legge, e sono da considerarsi aggiuntive agli incentivi alle assunzioni previsti dall'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
8. 14. Gribaudo.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La presente disposizione non si applica all'ammontare dell'incentivo riconosciuto agli enti di formazione accreditati secondo quanto previsto dal precedente comma 2.
8. 35. Cannatelli, Musella, Zangrillo, Polverini, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: presente articolo, inserire la seguente: non.
8. 16. Lepri, Serracchiani, Cantone, Gribaudo, Lacarra, Mura, Viscomi, Zan, De Filippo, Campana, Carnevali, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
  7-bis. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai datori di lavoro domestico di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 339, con le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

  7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
8. 17. De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Serracchiani.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
  7-bis. Gli incentivi di cui ai commi precedenti sono riconosciuti, in quanto compatibili, anche in assenza dei requisiti propri dell'impresa ai datori di lavoro domestico di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 339, con le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

  7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, nel limite di spesa pari a 50 milioni di euro, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
8. 26. Polverini, Gelmini, Musella, Zangrillo, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
  7-bis. Gli incentivi di cui ai commi precedenti sono riconosciuti, in quanto compatibili, anche in assenza dei requisiti propri dell'impresa ai datori di lavoro domestico di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 339, con le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

  7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
8. 27. Polverini, Gelmini, Musella, Zangrillo, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono maggiorate per i datori di lavoro e gli enti di formazione accreditati o i servizi di intermediazione che assumono beneficiari di reddito di cittadinanza iscritti al collocamento mirato, e per le persone con disabilità che avviano una propria attività autonoma o danno vita a una società individuale o una cooperativa sociale.
8. 59. Bellucci, Rizzetto, Silvestroni, Bucalo, Gemmato.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Servizio sociale professionale e incremento della quota del Fondo Povertà destinata al finanziamento degli interventi e dei servizi sociali)

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 200 è sostituito dal seguente:
  «200. Al fine di riconoscere il servizio sociale professionale quale funzione fondamentale dei comuni, secondo quanto stabilito dall'articolo 14, comma 27, lettera g), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di garantire, contestualmente, la funzionalità a regime dell'infrastruttura sociale e dei servizi per il contrasto alla povertà, nei limiti dei due terzi delle risorse di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, attribuite a ciascun ambito territoriale, possono essere effettuate assunzioni di assistenti sociali in deroga ai divieti e ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla legislazione vigente, anche da parte di amministrazioni in situazione di soprannumerarietà ovvero in condizioni strutturalmente deficitarie o in stato di dissesto, ai sensi degli articoli 242 e seguenti del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

  2. All'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La quota del Fondo Povertà destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali, di cui al comma 2, è pari, in sede di prima applicazione, a 297 milioni di euro per l'anno 2018, a 547 milioni di euro per l'anno 2019 e a 720 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, inclusivi delle risorse di cui al comma 9».

  Conseguentemente,
   a) all'articolo 12, sopprimere il comma 3;
   b) all'articolo 28, comma 1, sostituire le parole: 356 milioni con le seguenti: 106 milioni e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il suddetto Fondo è ridotto di 250 milioni di euro per l'anno 2021.
8. 01. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Serracchiani.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, primo periodo, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi» e le parole da: «il contratto» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «Per i periodi di lavoro eccedenti i primi dodici mesi, i contratti collettivi possono subordinare la prosecuzione, il rinnovo o la proroga del contratto alla sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:»;
   b) al comma 4, secondo periodo, le parole: «in caso di rinnovo» sono sostituite dalle seguenti: «ove tale requisito sia previsto dai contratti collettivi,» e le parole da: «in caso di proroga» fino alla fine del periodo sono soppresse.
8. 03. Cannatelli, Zangrillo, Polverini, Fatuzzo, Bagnasco, Bond, Brambilla, Pedrazzini, Cortelazzo, Mugnai, Musella, Novelli, Rotondi, Scoma.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 19, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:
  «1-ter. Le condizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano nel caso di assunzione a tempo determinato di beneficiari del Reddito di cittadinanza.».
   b) all'articolo 21, dopo il comma 01, è aggiunto il seguente:
  «01-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano nel caso in cui il contratto a tempo determinato sia stato sottoscritto da beneficiari del Reddito di cittadinanza».
   c) all'articolo 31, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché di beneficiari del Reddito di cittadinanza».
8. 014. Cannatelli, Zangrillo, Polverini, Fatuzzo, Bagnasco, Bond, Brambilla, Pedrazzini, Cortelazzo, Mugnai, Musella, Novelli, Rotondi, Scoma.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Al comma 01 dell'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 sono premesse le seguenti parole: «Ove previste dai contratti collettivi,».
8. 02. Cannatelli, Zangrillo, Polverini, Fatuzzo, Bagnasco, Bond, Brambilla, Pedrazzini, Cortelazzo, Mugnai, Musella, Novelli, Rotondi, Scoma.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.
(Incentivi all'occupazione stabile e riduzione del cuneo fiscale)

  1. Al fine di incentivare l'occupazione stabile, a decorrere dal 1o maggio 2019 e fino al 31 dicembre 2023 e nei limiti di spesa di cui al comma 3, agli oneri contributivi per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato derivanti dalla trasformazione di contratti di lavoro a termine già attivati alla data di entrata in vigore della legge 9 agosto 2018, n. 96, si applicano le seguenti misure di riduzione:
   a) 25 per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e 5 per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei primi dodici mesi dalla data di trasformazione del contratto e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2023;
   b) 15 per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e 5 per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei dodici mesi successivi al periodo di cui alla lettera a) e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2023;
   c) 10 per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e 5 per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata massima dei trentasei mesi successivi al periodo di cui alla lettera b) e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2023.

  2. Al fine di promuovere il rilancio dei consumi, a decorrere dal 1o maggio 2019 e fino al 31 dicembre 2023, ai redditi da lavoro derivanti dai rapporti di cui al comma 1 le aliquote IRPEF stabilite dall'articolo 11, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono applicate con le seguenti riduzioni:
   a) 40 per cento per la durata dei primi dodici mesi di rapporto lavorativo e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2023;
   b) 25 per cento per la durata dodici mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera a) e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2023;
   c) 15 per cento per la durata dei trentasei mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera b) e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2023.

  3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo pari a 1.800 milioni di euro per l'anno 2019, a 2.400 milioni di euro per l'anno 2020, e a 4.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 aprile 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.800 milioni di euro per l'anno 2019, a 2.400 milioni di euro per l'anno 2020, e a 4.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».
*8. 09. Rizzetto, Bucalo, Zucconi.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.
(Incentivi all'occupazione stabile e riduzione del cuneo fiscale)

  1. Al fine di incentivare l'occupazione stabile, a decorrere dal 1o maggio 2019 e fino al 31 dicembre 2023 e nei limiti di spesa di cui al comma 3, agli oneri contributivi per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato derivanti dalla trasformazione di contratti di lavoro a termine già attivati alla data di entrata in vigore della legge 9 agosto 2018, n. 96, si applicano le seguenti misure di riduzione:
   a) 25 per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e 5 per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei primi dodici mesi dalla data di trasformazione del contratto e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2023;
   b) 15 per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e 5 per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei dodici mesi successivi al periodo di cui alla lettera a) e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2023;
   c) 10 per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e 5 per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata massima dei trentasei mesi successivi al periodo di cui alla lettera b) e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2023.

  2. Al fine di promuovere il rilancio dei consumi, a decorrere dal 1o maggio 2019 e fino al 31 dicembre 2023, ai redditi da lavoro derivanti dai rapporti di cui al comma 1 le aliquote IRPEF stabilite dall'articolo 11, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono applicate con le seguenti riduzioni:
   a) 40 per cento per la durata dei primi dodici mesi di rapporto lavorativo e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2023;
   b) 25 per cento per la durata dodici mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera a) e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2023;
   c) 15 per cento per la durata dei trentasei mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera b) e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2023.

  3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo pari a 1.800 milioni di euro per l'anno 2019, a 2.400 milioni di euro per l'anno 2020, e a 4.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 aprile 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.800 milioni di euro per l'anno 2019, a 2.400 milioni di euro per l'anno 2020, e a 4.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».
*8. 012. Zangrillo, Gelmini, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.
(Reddito di dignità)

  1. Al fine di promuovere l'occupazione, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1o aprile 2019, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a termine, ovvero con contratto di apprendistato, è riconosciuta, a domanda e per un periodo di sei mesi purché il contratto abbia durata almeno annuale, il Reddito di dignità quale contributo a copertura di una quota del relativo trattamento salariale, nel limite massimo di un importo pari a 2.800 euro annui e nel limite di spesa complessivo di 110 milioni di euro per l'anno 2019 e di 140 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.
  2. Al fine di promuovere l'occupazione stabile, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 10 aprile 2019, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, ovvero trasformino il contratto a tempo determinato, purché attivato prima del 31 gennaio 2019, il Reddito di dignità è riconosciuto, a domanda e per un periodo massimo di sei mesi, a copertura di una quota percentuale del relativo trattamento salariale, nel limite massimo di un importo pari a 11.000 euro e nel limite di spesa complessivo di 1.900 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.300 milioni di euro annui.
  3. Nei casi di cui al comma 1, al medesimo datore privato che procede alla trasformazione dei contratti a termine o di apprendistato in essere, entro il 1o dicembre 2019, il Reddito di dignità è riconosciuto, a domanda e per un periodo massimo di dodici mesi, a copertura di una quota percentuale del relativo trattamento salariale, nel limite massimo di un importo pari a 20.000 euro e nel limite di spesa complessivo di 1.300 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.600 milioni di euro annui.
  4. Ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, i datori di lavoro privati e i lavoratori di cui ai commi 1, 2 e 3 sono esonerati dal versamento dei contributi previdenziali, dei premi e contributi dovuti all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). La misura di cui ai commi 1, 2 e 3 non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.
  5. A carico dei datori di lavoro privati che beneficiano delle somme di cui ai commi 2 e 3 e che nei successivi dodici mesi licenziano uno o più lavoratori, la somma di cui all'articolo 2, comma 31 della legge 28 giugno 2012, n. 92 è dovuta nella misura del 65 per cento.
  6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di riconoscimento delle somme di cui ai commi 1, 2 e 3.
  7. Se il lavoratore assunto ai sensi dei commi da 1 a 3 risulta al momento dell'assunzione beneficiario di Rdc, le agevolazioni previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 8 si intendono assorbite nell'importo di Reddito di dignità riconosciuto, fatte salve le agevolazioni previste in favore degli enti di formazione di cui al medesimo comma 2.
  8. Al Reddito di dignità si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 6, della presente legge.
  9. Ai maggiori oneri derivanti dall'istituzione e dall'erogazione del Reddito di dignità, nei limiti di spesa complessivi pari a 3.340 milioni di euro per l'anno 2019 e pari a 6.040 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 3.340 milioni di euro per l'anno 2019 e pari a 6.040 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».
8. 013. Zangrillo, Gelmini, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

ART. 9.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'assegno di ricollocazione è maggiorato nel caso in cui il beneficiario sia un soggetto con disabilità.
9. 10. Bellucci, Rizzetto, Silvestroni, Bucalo, Gemmato.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: dodici mesi.
9. 1. Lorenzin, Toccafondi, Soverini, Longo.

  Al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: tenuto anche conto che, nel caso in cui si fornisca assistenza all'inserimento lavorativo di persone con disabilità l'assegno di ricollocazione deve avere un ammontare maggiorato.
9. 3. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Serracchiani.

  Sopprimere il comma 7.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 12, comma 3, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 30 milioni;
   b) all'articolo 28, comma 1, sostituire le parole: 356 milioni con le seguenti: 336 milioni;
   c) all'articolo 28, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis) all'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: “480 milioni di euro per l'anno 2019 e a 420 milioni di euro per l'anno 2020” sono sostituite dalle seguenti: “460 milioni di euro per l'anno 2019 e a 400 milioni di euro per l'anno 2020”.
9. 4. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Sopprimere il comma 7.

  Conseguentemente, all'articolo 28, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 2, primo periodo, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto- legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».
9. 300. De Filippo, Carnevali, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Campana.

  Sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. Al fine di garantire un servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione ai disoccupati percettori di NASpI da oltre quattro mesi, fino all'approvazione della delibera del Consiglio di Amministrazione di ANPAL di cui al comma 5, l'erogazione dell'assegno di ricollocazione ai soggetti di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, prosegue secondo quanto definito dalla Delibera del Consiglio di amministrazione ANPAL n. 14 del 16 ottobre 2018.
*9. 2. Lorenzin, Toccafondi, Soverini, Longo.

  Sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. Al fine di garantire un servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione ai disoccupati percettori di NASpI da oltre quattro mesi, fino all'approvazione della delibera del Consiglio di Amministrazione di ANPAL di cui al comma 5, l'erogazione dell'assegno di ricollocazione ai soggetti di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, prosegue secondo quanto definito dalla Delibera del Consiglio di amministrazione ANPAL n. 14 del 16 ottobre 2018.
*9. 14. Polverini, Musella, Zangrillo, Fatuzzo, Cannatelli, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. Fino alla data del 31 dicembre 2021 l'erogazione dell'assegno di ricollocazione riconosciuta ai soggetti di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, è estesa anche ai beneficiari del reddito di cittadinanza di cui al presente decreto, nel limite di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 100 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 27, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le parole: «e di 1,25 per gli apparecchi di cui alla lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «e di 1,75 per gli apparecchi di cui alla lettera b)».
9. 7. Epifani, Rostan, Fassina, Fornaro.

  Al comma 7 sostituire le parole: è sospesa con le seguenti: viene monitorata bimestralmente, per verificare la compatibilità della spesa con l'erogazione, prioritaria, del reddito di cittadinanza.

  Conseguentemente, all'articolo 10:
   a) al comma 1 dopo le parole: è responsabile del monitoraggio dell'attuazione del Rdc aggiungere le seguenti: e della compatibilità con l'erogazione dell'Adr;
   b) alla rubrica, dopo le parole: del Rdc aggiungere le seguenti: e dell'Adr.
9. 13. Lollobrigida, Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 7, sostituire la parola: sospesa, con le seguenti: concessa qualora utilizzata presso agenzie private accreditate.
9. 5. Lepri, Serracchiani, Cantone, Gribaudo, Lacarra, Mura, Viscomi, Zan, De Filippo, Campana, Carnevali, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La sospensione dell'erogazione dell'assegno di ricollocazione non si applica ai soggetti a quali l'assegno sia stato già riconosciuto alla data di entrata in vigore del presente decreto.
9. 6. De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

ART. 9-BIS.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
9-bis. 3. Rizzetto, Bucalo, Zucconi.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) l'ultimo capoverso dell'articolo 1, comma 309, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e l'ultimo capoverso dell'articolo 1, comma 605, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono abrogati.
9-bis. 2. Serracchiani.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Con effetto dal 1o gennaio 2019, l'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 605, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato. È altresì abrogato, dalla medesima data, l'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 309, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Conseguentemente, dall'anno 2019, l'aliquota di prelevamento di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, è ripristinata nella misura dello 0,226 per cento.
9-bis. 1. Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

ART. 10.

  Al comma 1, dopo le parole: responsabile del monitoraggio aggiungere le seguenti: e della valutazione.
10. 6. Gribaudo, Carnevali.

  Al comma 1 sostituire le parole: e dall'ANPAL, con le seguenti:, dall'ANPAL e dall'Osservatorio di cui al comma 2-bis;

  Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
  2-bis. È istituito un Osservatorio sulle povertà, presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e costituito da rappresentanti delle amministrazioni componenti la Rete della protezione e dell'inclusione sociale, dell'INPS, dell'ISTAT, delle parti sociali e degli enti del Terzo settore rappresentativi in materia di contrasto alla povertà, per un numero massimo di venti componenti, inclusi tre esperti individuati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. La composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sulle povertà sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. L'Osservatorio sulle povertà dura in carica tre anni ed è rinnovabile.
  2-ter. L'Osservatorio di cui al comma 2-bis ha i seguenti compiti:
   a) predispone un rapporto biennale sulla povertà, trasmesso alle Camere, in cui sono formulate analisi e proposte in materia di contrasto alla povertà, anche con riferimento alla povertà educativa, alla povertà alimentare e alla povertà estrema;
   b) promuove l'attuazione del Rdc, evidenziando eventuali problematiche riscontrate, anche a livello territoriale;
   c) esprime il proprio parere sul Rapporto annuale di monitoraggio sull'attuazione del Rdc.

  2-quater. Agli oneri derivanti dai commi 2-bis e 2-ter, pari a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
10. 12. Polverini, Musella, Zangrillo, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 1, sostituire le parole: il Rapporto annuale fino alla fine del comma, con le seguenti: una Relazione Annuale al Parlamento sulle modalità di attuazione e gli obiettivi conseguiti, da consegnare entro il 1o marzo dell'anno successivo, e pubblicata nel sito internet istituzionale del medesimo Ministero.
10. 2. Lorenzin, Toccafondi, Soverini, Longo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1.1. Al fine di valutare l'impatto della misura sulle persone con disabilità e caregiver familiari, vengono definiti flussi informativi specifici che, previa elaborazione ed analisi, confluiranno in una sezione dedicata del Rapporto annuale. Al fine di integrare le diverse prospettive di analisi e valutazione, viene assicurato il coinvolgimento delle Associazioni di rappresentanza delle persone con disabilità e dei caregiver familiari nel processo di monitoraggio, anche al fine di individuare congiuntamente aree di miglioramento e sviluppo dei processi e dei percorsi con particolare riferimento al raccordo delle misure di cui al presente decreto con le politiche, programmi, misure dedicate alle persone con disabilità e ai caregiver familiari.
10. 13. Versace, Gelmini, Dall'Osso, Pedrazzini, Zangrillo, Polverini, Bagnasco, Brambilla, Mugnai, Novelli, Cortelazzo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma.

  Sopprimere il comma 1-bis.
10. 401. Ubaldo Pagano, Noja, Lepri, Carla Cantone, Carnevali, Rizzo Nervo.

  Sostituire il comma 1-bis con il seguente: Il soggetto valutatore sarà individuato a seguito di procedure di evidenza pubblica cui possono partecipare agenzie, strutture o organismi di comprovata esperienza e competenza in materia valutazione di politiche pubbliche, in ambito nazionale e internazionale, nonché di attestata indipendenza e terzietà. I risultati della valutazione sono resi pubblici dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con modalità open access.
10. 402. Serracchiani, Mura, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Rizzo Nervo, Carnevali, Ubaldo Pagano.

  Al comma 1-bis sopprimere l'ottavo periodo.
10. 300. Epifani, Rostan.

  Dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:
  1-quater. Al fine di valutare l'impatto della misura sulle persone con disabilità e caregiver familiari vengono definiti flussi informativi specifici che, previa elaborazione ed analisi, confluiranno in una sezione dedicata del Rapporto annuale. Al fine di integrare le diverse prospettive di analisi e valutazione, viene assicurato il coinvolgimento delle Associazioni di rappresentanza delle persone con disabilità e dei caregiver familiari nel processo di monitoraggio, anche al fine di individuare congiuntamente aree di miglioramento e sviluppo dei processi e dei percorsi con particolare riferimento al raccordo delle misure di cui alla presente Legge con le politiche, programmi, misure dedicate alle persone con disabilità ed ai caregiver familiari.
10. 403. Versace, Dall'Osso, Pedrazzini, Zangrillo, Polverini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Cortelazzo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma.

  Al comma 2, dopo le parole: Ai compiti aggiungere le seguenti: relativi al monitoraggio.

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Per i compiti relativi alla valutazione di cui al comma 1, è costituito con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Comitato scientifico per il monitoraggio e la valutazione del Rdc, organo indipendente composto da esperti di comprovata competenza. È compito del Comitato assicurare la qualità metodologica e scientifica dei processi di monitoraggio e valutazione. Il Comitato, inoltre, definisce gli indicatori più appropriati, di natura quantitativa e qualitativa, concernenti l'attuazione del Rdc e il suo impatto sulla popolazione interessata, e garantisce l'informazione in materia di monitoraggio e valutazione sia verso i rappresentanti istituzionali sia verso l'opinione pubblica. Agli oneri derivanti dall'attività del Comitato, si provvede attraverso il Fondo per il Reddito di cittadinanza.
10. 7. Carnevali, Gribaudo.

  Al comma 2, sopprimere la parola: anche.
10. 3. Lorenzin, Toccafondi, Soverini, Longo.

  Al comma 2, sostituire le parole da: nel limite delle risorse finanziarie fino alla fine del comma con le seguenti: mediante l'utilizzo delle risorse, per una quota pari all'uno per mille, del Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
10. 8. Rizzo Nervo, De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Schirò, Siani.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. È istituito un Osservatorio sulle povertà, di seguito denominato «Osservatorio», presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L'Osservatorio è costituito da rappresentanti delle amministrazioni componenti la Rete della protezione e dell'inclusione sociale, dell'INPS, dell'ISTAT, delle parti sociali e degli enti del Terzo settore rappresentativi in materia di contrasto alla povertà, per un numero massimo di venti componenti, inclusi tre esperti eventualmente individuati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. La composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L'Osservatorio dura in carica tre anni ed è rinnovabile.

  2-ter. L'Osservatorio ha i seguenti compiti:
   a) predispone un Rapporto biennale sulla povertà, trasmesso alle Camere, in cui sono formulate analisi e proposte in materia di contrasto alla povertà, anche con riferimento alla povertà educativa, alla povertà alimentare e alla povertà estrema;
   b) promuove l'attuazione del Rdc, evidenziando eventuali problematiche riscontrate, anche a livello territoriale;
   c) esprime il proprio parere sul Rapporto annuale di monitoraggio sull'attuazione del Rdc.

  2-quater. Agli oneri derivanti dai commi 2-bis e 2-ter, pari a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
10. 9. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta al Parlamento, dopo i primi diciotto mesi di erogazione del reddito di cittadinanza e successivamente ogni sei mesi, una relazione contenente i dati sull'applicazione del reddito di cittadinanza, con particolare riguardo al numero di lavoratori impiegati, al numero dei benefici economici concessi, alle eventuali modifiche migliorative da apportare al medesimo reddito di cittadinanza, nonché agli eventuali rinnovi del medesimo reddito di cittadinanza ed alle cause di tali rinnovi.
10. 1. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. In relazione a quanto previsto all'articolo 11, comma 1, del presente decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso è istituito l'Osservatorio per il contrasto alla povertà, di seguito denominato Osservatorio. La composizione dell'Osservatorio, per un massimo di quindici componenti, è definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, prevedendo una adeguata partecipazione delle parti sociali e degli enti di Terzo settore operanti in materia. L'Osservatorio ha il compito di monitorare le politiche nazionali di contrasto alla povertà, con particolare attenzione agli effetti dell'attuazione del Rdc e della Pensione di cittadinanza, e il loro coordinamento con le politiche regionali e locali in materia. L'Osservatorio predispone altresì linee guida e pareri per la risoluzione delle principali criticità riscontrate, esprimendo altresì il proprio parere sul Rapporto annuale sull'attuazione del Rdc di cui al comma 1. Ai membri dell'Osservatorio non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
10. 11. Rostan, Epifani, Fornaro, Fassina.

ART. 11.

  Al comma 1, sostituire le parole: ad eccezione degli articoli 5, 6, 7 e 10 con le seguenti: ad eccezione degli articoli: 5, 6, 7, 10 e 16.

  Conseguentemente al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
   d-bis) all'articolo 16:
    1) al comma 1, la parola: «Rei» è sostituita dalla seguente: «Rdc»;
    2) al comma 3, lettera c), la parola: «Rei» è sostituita dalla seguente: «Rdc» e le parole: «inclusi protocolli formativi e operativi di cui all'articolo 15 comma 2 lettera c)», sono soppresse;
    3) al comma 3, lettera d), la parola: «Rei» è sostituita dalla seguente: «Rdc» e le parole: «di cui all'articolo 15 comma 4,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4»;
    4) al comma 4, la parola: «Rei» è sostituita dalla seguente: «Rdc»;
    5) al comma 6, lettere b) e c) la parola: «Rei» è sostituita dalla seguente: «Rdc».
11. 1. Carnevali, Serracchiani.

  Al comma 2, lettera c), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
    1-bis) al comma 2, dopo le parole: «una quota del Fondo Povertà,» sono aggiunte le seguenti: «inferiore al venti per cento».
11. 2. Rizzo Nervo, De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Schirò, Siani.

  Al comma 2, lettera c), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:
    1-bis) al comma 2 le parole: «una quota del Fondo povertà è attribuita,» sono sostituite con le seguenti: «le risorse del Fondo povertà sono attribuite».
11. 3. Carnevali, Serracchiani.

  Al comma 2 lettera c), numero 2), dopo le parole: in un atto di programmazione regionale aggiungere le seguenti: nel rispetto e nella valorizzazione delle modalità di confronto con le autonomie locali.
*11. 4. De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 2 lettera c), numero 2), dopo le parole: in un atto di programmazione regionale aggiungere le seguenti: nel rispetto e nella valorizzazione delle modalità di confronto con le autonomie locali.
*11. 6. Epifani, Rostan, Fassina.

  Al comma 2 lettera c), numero 2), dopo le parole: in un atto di programmazione regionale aggiungere le seguenti: nel rispetto e nella valorizzazione delle modalità di confronto con le autonomie locali.
*11. 7. Pella, Zangrillo, Polverini, Pedrazzini, Mugnai, Bagnasco, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Bond, Brambilla, Novelli, Versace.

  Al comma 2 lettera c), numero 2), dopo le parole: in un atto di programmazione regionale aggiungere le seguenti: nel rispetto e nella valorizzazione delle modalità di confronto con le autonomie locali.
*11. 8. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Zucconi.

  Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) dopo l'articolo 7, è aggiunto il seguente:

Art. 7-bis.
(Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale)

  1. Ai fini della progressiva estensione della platea dei beneficiari e del graduale incremento dell'entità del beneficio economico, nei limiti delle ulteriori risorse eventualmente disponibili a valere sul Fondo povertà, il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di seguito denominato Piano, può modificare, con cadenza triennale ed eventuali aggiornamenti annuali, i seguenti elementi:
   a) le soglie degli indicatori della condizione economica, incrementando i valori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4;
   b) l'estensione della platea dei beneficiari oltre i nuclei familiari con le caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4;
   c) la previsione di incremento delle soglie di accesso e del beneficio secondo la misura percentuale prevista per la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;
   d) il massimale del beneficio economico erogabile, di cui all'articolo 3, comma 1, assicurando comunque che il beneficio non sia superiore a due volte l'ammontare, su base annua, dell'assegno sociale per i nuclei familiari con cinque o più componenti; a decorrere dal terzo Piano il massimale del beneficio economico può essere elevato oltre detto ammontare;
   e) l'elenco degli interventi e dei servizi sociali territoriali di contrasto alla povertà, di cui all'articolo 7, comma 1, e la quota, comunque non inferiore al venti per cento delle risorse disponibili a valere sul Fondo Povertà, di cui all'articolo 7, comma 2, vincolata al finanziamento dei medesimi interventi e dei servizi sociali; deroghe al limite inferiore della quota di cui al primo periodo della presente lettera sono ammesse solo con riferimento agli incrementi della dotazione del Fondo Povertà non destinati all'ampliamento del numero dei beneficiari;
   f) le modalità di rinnovo del beneficio ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4;
   g) i termini temporali per la definizione della valutazione multi dimensionale di cui all'articolo 5;
   h) il limite mensile di prelievo di contante mediante la Carta RdC, nonché le categorie di beni e servizi di prima necessità acquistabili mediante la medesima Carta.

  2. Il Piano può procedere all'aggiornamento degli indicatori e degli altri elementi di cui al comma 1, anche in costanza di risorse disponibili a valere sul Fondo Povertà, laddove in esito al monitoraggio della spesa emerga una certificata e strutturale capienza del Fondo, sulla base della dotazione a legislazione vigente, in relazione all'estensione della platea o all'incremento del beneficio che si produce a seguito dell'aggiornamento.
  3. Il Piano è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997.
11. 5. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 2, lettera d-bis) capoverso comma 10-bis, secondo periodo, sostituire le parole: e da un rappresentante dell'ANPAL e da un rappresentante dell'INPS con le seguenti: da un rappresentante dell'ANPAL e dell'INPS e da rappresentanti delle parti sociali e degli enti del Terzo settore rappresentativi in materia di contrasto alla povertà. e sopprimere le parole: e consulta periodicamente le parti sociali e degli enti del Terzo settore rappresentativi in materia di contrasto alla povertà.
11. 401. Carla Cantone, Lacarra, Mura, Serracchiani, Lepri, Rizzo Nervo, Carnevali, Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11.1
(Norme in materia di detrazioni per carichi di famiglia)

  1. All'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il limite di età di cui al secondo periodo non si applica per i figli riconosciuti invalidi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104».

  Conseguentemente all'articolo 28, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: 2-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 11-bis) nei limiti di 300 milioni di euro per l'anno 2019 e di 500 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 300 milioni per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
11. 04. Dall'Osso, Gelmini, Versace, Pedrazzini, Zangrillo, Polverini, Bagnasco, Brambilla, Mugnai, Novelli, Cortelazzo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma.

  Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11.1
(Rafforzamento del personale dei centri per l'impiego)

  1. Per il triennio 2019-2021 le Regioni destinano, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 28 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, le risorse ancora disponibili trasferite ai sensi dell'articolo 1, comma 794, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al rafforzamento degli organici dei centri per l'impiego di cui all'articolo 18 del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2015, al fine di garantire la piena operatività, e secondo le modalità di cui all'articolo 1 comma 793 della legge 27 dicembre 2017, n. 5.
11. 01. Epifani, Rostan, Fassina, Fornaro.

  Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11.1
(Comitato di sorveglianza sull'attuazione del Reddito di cittadinanza)

  1. Ai fini di controllo sull'attuazione del Reddito di cittadinanza e dell'eventuale proposta di correttivi, anche sulla base delle evidenze scaturite dal monitoraggio di cui all'articolo 10, è istituito un apposito Comitato di sorveglianza, che deve essere convocato almeno una volta l'anno nonché in occasione della divulgazione del Rapporto annuale sull'attuazione del Rdc, del quale fanno parte rappresentanti dei ministeri interessati, dell'INPS, delle regioni e delle province autonome, dell'ANCI, delle parti sociali e delle principali associazioni impegnate nella lotta contro la povertà. Dall'istituzione del Comitato non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
11. 03. Rostan, Epifani, Fornaro, Fassina.

ART. 11-bis.

  Sopprimerlo.
11-bis. 1. Epifani, Rostan, Fassina, Fornaro.

  Dopo l'articolo 11-bis aggiungere il seguente:

Art. 11-ter.
(Modifiche all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2018, n. 145)

  All'articolo 1, al comma 247 della legge 31 dicembre 2018 n. 145, le parole: «possono prevedere» sono sostituite dalle seguenti: «devono essere riprogrammati al fine di prevedere».
11-bis. 01. Ubaldo Pagano, Fragomeli.

ART. 12.

  Al comma 1, sostituire le parole: 5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 con le seguenti: 5.944 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.555 milioni di euro nel 2021 e di 7.460 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.

  Conseguentemente:
   sostituire il comma 3 con il seguente: 3. Per consentire l'assunzione con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mediante procedure di concorso pubblico, di personale con professionalità necessarie ad organizzare l'avvio del Rdc, nonché per la selezione, la formazione e l'equipaggiamento, anche con il compito di seguire personalmente il beneficiario nella ricerca di lavoro, nella formazione e nel reinserimento professionale, è autorizzata la spesa nel limite di 200 milioni di euro per l'anno 2019, 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 a favore di ANPAL.
   all'articolo 28, comma 2:
    alinea, sostituire le parole: 6.297 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 6.347 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.708 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.869 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022;
    dopo la lettera c), aggiungere la seguente: c-bis) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2019, a 200 milioni di euro per l'anno 2021 e a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 mediante la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020 e a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
12. 16. Polverini, Musella, Zangrillo, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 1, sostituire le parole: 5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 con le seguenti: 5.903 milioni di euro nel 2019, di 7.140 milioni di euro nel 2020, di 7.364 milioni di euro nel 2021 e di 7.219 milioni di euro annui a decorrere dal 2022;

  Conseguentemente:
   sostituire il comma 4 con il seguente: 4. Al fine di stabilizzare il personale con rapporto di lavoro parasubordinato e a tempo determinato, ANPAL servizi S.p.A. è autorizzata ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, mediante l'espletamento di procedure concorsuali riservate per titoli ed esami, entro i limiti di spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, il personale già impiegato da ANPAL servizi S.p.A. in forza di contratti di lavoro a tempo determinato, di collaborazione, ovvero parasubordinato.
   all'articolo 28, comma 2:
    alinea, sostituire le parole: 6.297 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 6.306 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.719,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.467 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.628 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022;
   dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:
   c-bis) quanto a 9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 e a valere sulle risorse del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
   c-ter) quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2019 e a 30 milioni di euro a decorrere dal 2020, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2019-2021 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
12. 39. Polverini, Musella, Zangrillo, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 1, sostituire le parole: di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 con le seguenti: di 7.155 milioni di euro nel 2021 e di 6.960 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.

  Conseguentemente sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Ai fini del reclutamento delle professionalità necessarie ad organizzare l'avvio del Rdc, si procede in via prioritaria mediante scorrimento delle graduatorie di concorsi pubblici. Fatta salva la precedenza di vincitori e idonei di concorsi, le regioni sono autorizzate ad assumere, con aumento della rispettiva dotazione organica, fino a complessive 6 mila unità di personale. Agli oneri derivanti dal reclutamento di personale si provvede quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2019 e per 250 milioni di euro a decorrere dal 2020 mediante corrispondente riduzione fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità di ripartizione delle suddette risorse tra le regioni interessate.
12. 24. Rizzetto, Bucalo, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 con le seguenti: di 7.155 milioni di euro nel 2021 e di 6.960 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.

  Conseguentemente sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Per consentire il reclutamento delle professionalità necessarie ad organizzare l'avvio del Rdc, nonché la formazione di tale personale, anche con il compito di seguire personalmente il beneficiario nella ricerca di lavoro e nel reinserimento professionale, le regioni sono autorizzate ad assumere, con contratto di lavoro subordinato, fino a complessive 6 mila unità di personale. Agli oneri derivanti dal reclutamento di personale si provvede quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2019 e per 250 milioni di euro a decorrere dal 2020 mediante corrispondente riduzione fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità di ripartizione delle suddette risorse tra le regioni interessate.
12. 22. Rizzetto, Bucalo, Zucconi.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le risorse di cui al presente comma possono essere utilizzate anche per i fini di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
12. 15. Pentangelo.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Sono aboliti, a partire dal 1o settembre 2015, gli effetti prodotti dall'attuazione dell'articolo 9, comma 17, della legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni.

  1-ter. Gli aumenti negoziali, eventualmente disposti dai contratti collettivi nazionali di lavoro per il triennio 2016-2018, per i dipendenti e dirigenti del pubblico impiego, sono maggiorati, per il 2016 dello 0,1 per cento, per il 2017 dello 0.6 per cento e per il 2018 dello 0,5 per cento. Agli oneri derivanti si provvede attraverso l'utilizzo delle risorse di cui al comma precedente.
12. 21. Pentangelo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 200 è sostituito dal seguente: «200. Al fine di riconoscere il servizio sociale professionale quale funzione fondamentale dei comuni, secondo quanto stabilito dall'articolo 14, comma 27, lettera g), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di garantire, contestualmente, la funzionalità a regime dell'infrastruttura sociale e dei servizi per il contrasto alla povertà, nei limiti dei due terzi delle risorse di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, attribuite a ciascun ambito territoriale, possono essere effettuate assunzioni di assistenti sociali in deroga ai divieti e ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla legislazione vigente, anche da parte di amministrazioni in situazione di soprannumerarietà ovvero in condizioni strutturalmente deficitarie o in stato di dissesto, ai sensi degli articoli 242 e seguenti del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».

  Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: 200 milioni di euro per l'anno 2019, 250 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: 97 milioni di euro per l'anno 2019, 120 milioni di euro per l'anno 2020.
12. 1. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Serracchiani.

  Sopprimere il comma 3

  Conseguentemente:
   all'articolo 20, comma 6, capoverso comma 5-quater, sostituire il primo periodo con i seguenti: Fermo restando quanto previsto al comma 5, la facoltà di riscatto di cui al presente articolo, dei periodi da valutare con il sistema contributivo, è altresì consentita secondo le disposizioni di cui al presente comma. In tal caso, l'onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione della domanda.
   all'articolo 28, sopprimere il comma 1.
12. 400. Frassinetti, Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Silvestroni.

  Sopprimere il comma 3

  Conseguentemente:
   dopo l'articolo 25-ter, aggiungere il seguente:

Art. 25-quater.

(Misure in materia di irrilevanza dei trattamenti pensionistici di guerra)

  1. Per la determinazione dei limiti di reddito previsti per il riconoscimento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni, nonché della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni, non rilevano i trattamenti pensionistici di guerra.
  2. Al primo comma dell'articolo 77 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, così come sostituito dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1991, n. 261, dopo le parole: «nel reddito richiesto per la corresponsione di altri trattamenti pensionistici» sono inserite le seguenti: «per il calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) o di strumenti analoghi».
   all'articolo 28, sopprimere il comma 1.
12. 401. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Silvestroni, Zucconi.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. All'articolo 1, comma 258, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: «4.000 unità di personale da destinare ai centri per l'impiego», sono aggiunte le seguenti: «e fino a complessive 6.000 unità di personale, con contratto a tempo determinato, per organizzare l'avvio del Rdc, nonché per la selezione, la formazione e l'equipaggiamento, anche con il compito di seguire personalmente il beneficiario nella ricerca di lavoro, nella formazione e nel reinserimento professionale».

  Conseguentemente al comma 8, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente numero:
  3-bis) al quarto periodo le parole: «120 milioni di euro per l'anno 2019 e a 160 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» sono sostituite con le seguenti: «300 milioni di euro per l'anno 2019 e a 4000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».
12. 28. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Zucconi.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Per consentire il reclutamento delle professionalità necessarie ad organizzare l'avvio del Rdc, nonché alla formazione e l'equipaggiamento di tale personale, anche con il compito di seguire personalmente il beneficiario nella ricerca di lavoro, nella formazione e nel reinserimento professionale, le regioni sono autorizzate ad assumere, con aumento della rispettiva dotazione organica, fino a complessive 6 mila unità di personale. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità di ripartizione delle suddette risorse tra le regioni interessate.

  Conseguentemente, all'articolo 28, comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) quanto a 250 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
12. 2. De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Serracchiani.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Per garantire l'avvio e la gestione del Rdc, è autorizzata la spesa nel limite di 200 milioni di euro per l'anno 2019, 250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro per l'anno 2021 per il rafforzamento dei Centri per l'impiego. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti i criteri di riparto delle risorse tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. L'ammontare delle risorse spettanti a ciascuna regione e provincia autonoma è calcolato sulla base del corrispettivo economico riferito al numero di operatori da assegnare a ciascuna regione e provincia autonoma in proporzione al numero dei potenziali beneficiari del Rdc. L'ammontare delle risorse definito dal decreto di cui al presente comma è trasferito alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano per il rafforzamento dei centri per l'impiego da realizzare entro sei mesi dal perfezionamento dell'intesa di cui al presente comma. Le risorse di cui al presente comma si aggiungono alle risorse previste per la contrattualizzazione delle complessive 4.000 unità di personale da destinare ai centri per l'impiego ai sensi dell'articolo 1 comma 258 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono scegliere di non ricevere il trasferimento delle risorse da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e di avvalersi del personale contrattualizzato da ANPAL servizi S.p.A. per la quota di spettanza definita nel richiamato decreto ministeriale di riparto delle risorse e comunque nei limiti delle risorse complessive di cui al presente comma. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano che intendono avvalersi di Anpal Servizi S.p.A. sottoscrivono una convenzione bilaterale con la stessa in cui sono definite le modalità con cui il personale di Anpal Servizi S.p.A. può operare nell'ambito dei servizi per il lavoro territoriali.
12. 17. Cannatelli, Zangrillo, Polverini, Fatuzzo, Bagnasco, Bond, Brambilla, Pedrazzini, Cortelazzo, Mugnai, Musella, Novelli, Rotondi, Scoma.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Per garantire l'avvio e la gestione del Rdc, anche con il compito di individuare delle professionalità in grado di seguire il beneficiario nella ricerca di lavoro, è autorizzata la spesa nel limite di 200 milioni di euro per l'anno 2019, 250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro per l'anno 2021 per il rafforzamento dei Centri per l'impiego. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti i criteri di riparto delle risorse tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in base alla popolazione residente nel rispettivo territorio. L'ammontare delle risorse definito dal decreto di cui al presente comma è trasferito alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano per il rafforzamento dei Centri per l'impiego da realizzare entro sei mesi dal perfezionamento dell'intesa di cui al presente comma. Le risorse di cui al presente comma si aggiungono a quelle previste per la contrattualizzazione delle complessive 4.000 unità di personale da destinare ai centri per l'impiego ai sensi dell'articolo 1 comma 258 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nei limiti delle risorse assegnate a ciascuna regione e provincia autonoma, ovvero in quota parte delle stesse, le stesse regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono scegliere di avvalersi del personale contrattualizzato da ANPAL servizi S.p.A. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano che intendono avvalersi di Anpal Servizi S.p.A. sottoscrivono una convenzione bilaterale con la stessa, in cui sono definite le modalità con cui il personale di Anpal Servizi S.p.A. può operare nell'ambito dei servizi per il lavoro territoriali.
12. 18. Brambilla, Cannatelli, Zangrillo, Polverini, Fatuzzo, Bagnasco, Bond, Pedrazzini, Cortelazzo, Mugnai, Musella, Novelli, Rotondi, Scoma.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Per garantire l'avvio e la gestione del Rdc, anche con il compito di individuare delle professionalità in grado di seguire il beneficiario nella ricerca di lavoro, è autorizzata la spesa nel limite di 200 milioni di euro per l'anno 2019, 250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro per l'anno 2021 per l'assunzione da parte delle regioni di personale a tempo determinato, previa procedura selettiva pubblica e in deroga ai limiti di cui al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti i criteri di riparto delle risorse tra le regioni per procedere alle assunzioni delle unità di personale assegnate a ciascuna amministrazione sulla base del numero dei potenziali beneficiari del Rdc.
12. 19. Brambilla, Cannatelli, Zangrillo, Polverini, Fatuzzo, Bagnasco, Bond, Pedrazzini, Cortelazzo, Mugnai, Musella, Novelli, Rotondi, Scoma.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano con le seguenti: Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
12. 34. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Zucconi.

  Al comma 3, penultimo periodo dopo le parole: per consentire aggiungere le seguenti: l'avvio di procedure di stabilizzazione del personale già impiegato in forza di contratti di lavoro di collaborazione, ovvero parasubordinato, alla data del 1o giugno 2018.
12. 402. Polverini, Zangrillo, Versace, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Cortelazzo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma.

  Al comma 3, penultimo periodo, sostituire le parole da: selettiva pubblica fino a: incarichi di collaborazione con le seguenti: concorsuale pubblica, per titoli ed esami, di contratti con le professionalità necessarie ad organizzare l'avvio del Rdc.
12. 29. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Silvestroni, Zucconi.

  Al comma 3, penultimo periodo, dopo le parole: selettiva pubblica, aggiungere le seguenti: con priorità per i soggetti già impiegati per l'espletamento di servizi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, presso enti, aziende ed organismi in house providing delle regioni e delle province autonome, purché inseriti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in appositi elenchi nominativi istituiti ed aggiornati dalle regioni e province autonome stesse,.
12. 3. De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, De Luca.

  Al comma 3, penultimo periodo, dopo le parole: selettiva pubblica, aggiungere le seguenti: per titoli ed esami.
12. 30. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Silvestroni, Zucconi.

  Al comma 3, penultimo periodo, sostituire le parole da: di contratti fino a: di collaborazione con le seguenti: contratti a tempo determinato con le professionalità necessarie ad organizzare l'avvio del Rdc.
12. 31. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Silvestroni, Zucconi.

  Al comma 3, penultimo periodo, dopo le parole: di contratti aggiungere le seguenti: a tempo determinato, anche in deroga ai limiti di cui al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   sopprimere le parole da: nelle forme fino a: collaborazione;
   sopprimere le parole da: previo parere fino a: Bolzano;
   sostituire le parole da: a favore fino alla fine del comma con le seguenti: alle regioni in aggiunta a quelle previste per la contrattualizzazione delle complessive 4.000 unità di personale da destinare ai centri per l'impiego ai sensi dell'articolo 1 comma 258 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nei limiti delle risorse assegnate a ciascuna regione e provincia autonoma, ovvero in quota parte delle stesse, le stesse regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono scegliere di avvalersi del personale contrattualizzato da ANPAL servizi S.p.A. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano che intendono avvalersi di Anpal Servizi S.p.A. sottoscrivono una convenzione bilaterale con la stessa, in cui sono definite le modalità con cui il personale di Anpal Servizi S.p.A. può operare nell'ambito dei servizi per il lavoro territoriali.
   aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti i criteri di riparto delle risorse tra le regioni per procedere alle assunzioni delle unità di personale assegnate a ciascuna amministrazione sulla base del numero dei potenziali beneficiari del Rdc.
12. 20. Cannatelli, Zangrillo, Polverini, Fatuzzo, Bagnasco, Bond, Brambilla, Pedrazzini, Cortelazzo, Mugnai, Musella, Novelli, Rotondi, Scoma.

  Al comma 3, penultimo periodo, sopprimere le parole: nelle forme del conferimento di incarichi di collaborazione.
12. 32. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Silvestroni, Zucconi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3.1. Al fine di assicurare celerità ed economicità al procedimento di reclutamento di cui al comma 3, l'avviso per la selezione dovrà recare specifiche disposizioni volte a disciplinare modalità e criteri per l'utilizzo, in via esclusiva, delle graduatorie dei concorsi pubblici, vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ivi comprese le graduatorie degli idonei alle prove scritte ancora attive, secondo l'ordine decrescente dei voti in esse conseguiti dai singoli candidati.
12. 35. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Silvestroni, Zucconi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3.1. Le procedure di reclutamento di cui al comma 3 si svolgono nel rispetto dei principi di massima trasparenza, pubblicità, imparzialità e pari opportunità, secondo criteri oggettivi e modalità comparative idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alle funzioni da svolgere.
12. 36. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Silvestroni, Zucconi.

  Sostituire il comma 4 con i seguenti:
  4. Al fine di stabilizzare il personale a tempo determinato, Anpal servizi spa è autorizzata, entro i limiti di spesa di 25 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2019, ad assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possegga i seguenti requisiti:
   a) risulti in servizio con contratto a tempo determinato successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto;
   b) sia stato reclutato con procedure di evidenza pubblica;
   c) abbia maturato alla data di entrata in vigore del presente decreto, almeno 5 anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi 8 anni, presso Anpal Servizi spa.

  4-bis. Anpal Servizi spa è autorizzata ad assumere a tempo indeterminato mediante l'espletamento di procedure selettive riservate per titoli ed esami, entro i limiti di spesa di 25 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2019, i lavoratori precari in possesso dei seguenti requisiti:
   a) risultino titolari, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, di un incarico di collaborazione presso Anpal Servizi spa;
   b) abbiano maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, almeno 5 anni di contratto, anche non continuativi negli ultimi otto anni, presso Anpal Servizi spa.

  4-ter. Agli oneri derivanti dai commi 4 e 4-bis, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede:
   a) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2019 e 50 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
   b) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2019, 50 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 come rifinanziato ai sensi del successivo articolo 28, comma 1, del presente decreto.
12. 300. De Filippo, Carnevali, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Campana.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Al fine di stabilizzare tutto il personale a tempo determinato e con contratto di collaborazione, ANPAL Servizi S.p.A. è autorizzata ad assumere mediante l'espletamento di procedure concorsuali riservate per titoli ed esami, entro i limiti di spesa di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, il personale in forza alla data di pubblicazione del presente decreto, presso ANPAL Servizi S.p.A. con contratto di lavoro a tempo determinato e con contratto di collaborazione. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2019 e a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2019, a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
12. 6. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Serracchiani.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Al fine di stabilizzare tutto il personale a tempo determinato e con contratto di collaborazione, ANPAL Servizi S.p.A. è autorizzata ad assumere mediante l'espletamento di procedure concorsuali riservate per titoli ed esami, entro i limiti di spesa di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, il personale in forza alla data di pubblicazione del presente decreto, presso ANPAL Servizi S.p.A., con contratto di lavoro a tempo determinato e con contratto di collaborazione.
12. 12. Epifani, Rostan, Fassina, Fornaro.

  Al comma 4, sostituire le parole: il personale già dipendente di ANPAL servizi S.p.A. in forza di contratti di lavoro a tempo determinato con le seguenti: prioritariamente il personale già dipendente di ANPAL servizi S.p.A. in forza di contratti di lavoro a tempo determinato, di contratti di collaborazione o di altre forme contrattuali per almeno 24 mesi anche non consecutivi.
12. 14. Fassina, Epifani, Pastorino, Rostan.

  Al comma 5, sostituire le parole: 20 milioni di euro con le seguenti: 50 milioni di euro.

  Conseguentemente, al medesimo comma aggiungere, in fine, il seguente periodo: Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2019, a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
12. 7. Ubaldo Pagano, De Filippo, Carnevali, Campana, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 15, riferito ai progetti a titolarità dei comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, per gli anni 2019 e 2020 sono stanziati 50 milioni di euro annui a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'uopo destinati alle amministrazioni comunali nel loro coordinamento a livello di ambito territoriale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 147 del 2017.
12. 40. Musella, Cannatelli, Zangrillo, Polverini, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 8, lettera b), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
    1-bis) al primo periodo, dopo le parole: «al fine del loro potenziamento», sono aggiunte le seguenti: «anche infrastrutturale. A decorrere dall'anno 2021, è destinato ai centri per l'impiego un importo a copertura degli oneri di funzionamento correlati all'esercizio delle relative funzioni».

  Conseguentemente,
   al medesimo comma, medesima let- tera b):
   dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
  2-bis) al terzo periodo, dopo le parole: «le regioni e le province autonome» sono aggiunte le seguenti: «ovvero gli Enti titolari delle funzioni sulla base di leggi regionali» e la parola: «autorizzate» è sostituita dalla seguente: «autorizzati»;
   dopo il numero 3), aggiungere il seguente:
  3-bis) dopo il quarto periodo sono aggiunti i seguenti: «Le predette assunzioni non rilevano in relazione alle capacità assunzionali di cui all'articolo 3 commi 5 e seguenti del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ovvero ai limiti previsti dal comma 557 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche ed integrazioni, e, in ordine al trattamento accessorio, trova applicazione quanto previsto dall'articolo 11 comma 1 lettera b) del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12. Le procedure relative alle assunzioni di cui al precedente periodo sono effettuate in deroga all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 135 e successive modificazioni e integrazioni. Allo scopo di garantire i livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro, le regioni e le province autonome, ovvero gli Enti titolari delle funzioni sulla base di leggi regionali, attuano il piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego, di cui all'articolo 15 comma 1 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Le assunzioni finalizzate al predetto piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego non rilevano rispetto ai limiti, anche di spesa, previsti per i rapporti di lavoro a tempo determinato dalle vigenti disposizioni legislative e, in ordine all'incidenza sul trattamento economico accessorio, non opera il limite previsto dall'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75».
   dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. Ai trasferimenti alle regioni a statuto ordinario previsti dai commi 794 e 797 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 si provvede, a decorrere dal 2020, mediante previsione di apposito capitolo di spesa nel bilancio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei criteri di riparto e delle percentuali di accesso oggetto di intesa nella Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome nella seduta del 24 gennaio 2018. Ai trasferimenti alle regioni ed alle province autonome delle risorse di cui al comma 258 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 si provvede a decorrere dal 2020 con analogo capitolo di spesa istituito nel bilancio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei criteri di riparto che saranno definiti previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome.
  8-ter. Il comma 361 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è abrogato.
12. 9. Viscomi, Serracchiani, De Filippo, Carnevali, Gribaudo, Campana, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Zan.

  Al comma 8, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   b-bis) Al comma 258 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, al primo periodo dopo le parole: «al fine del loro potenziamento», è aggiunto il seguente periodo: «anche infrastrutturale. A decorrere dall'anno 2021, è destinato ai centri per l'impiego un importo a copertura degli oneri di funzionamento correlati all'esercizio delle relative funzioni».

  Conseguentemente:
   a) dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. Ai trasferimenti alle regioni a statuto ordinario previsti dai commi 794 e 797 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 si provvede, a decorrere dal 2020, mediante previsione di apposito capitolo di spesa nel bilancio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei criteri di riparto e delle percentuali di accesso oggetto di intesa nella Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome nella seduta del 24 gennaio 2018. Ai trasferimenti alle regioni ed alle province autonome delle risorse di cui al comma 258 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 si provvede a decorrere dal 2020 con analogo capitolo di spesa istituito nel bilancio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei criteri di riparto che saranno definiti previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome.
  8-ter. Dopo il comma 361 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre n. 145, è aggiunto il seguente:
  «361-bis. Le previsioni di cui al precedente comma non si applicano alle assunzioni di personale da destinare ai Centri per l'impiego di cui al comma 258 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145».
   b) all'articolo 14-bis, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 1 comma 258 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al terzo capoverso dopo le parole: «le regioni e le province autonome» sono inserite le seguenti: «ovvero gli Enti titolari delle funzioni sulla base di leggi regionali» e la parola: «autorizzate» è sostituita con la seguente: «autorizzati»;
   b) al quarto capoverso, dopo le parole: «di cui al comma 255» è aggiunto il seguente periodo: «Le predette assunzioni non rilevano in relazione alle capacità assunzionali di cui all'articolo 3 commi 5 e seguenti del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114 ovvero ai limiti previsti dal comma 557 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche ed integrazioni e, in ordine al trattamento accessorio, trova applicazione quanto previsto dall'articolo 11 comma 1 lettera b) del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12. Le procedure relative alle assunzioni di cui al precedente periodo sono effettuate in deroga all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 135 e successive modificazioni e integrazioni».

  1-ter. Allo scopo di garantire i livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro, le regioni e le province autonome, ovvero gli Enti titolari delle funzioni sulla base di leggi regionali, attuano il piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego, di cui all'articolo 15 comma 1 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Le assunzioni finalizzate al predetto piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego non rilevano rispetto ai limiti, anche di spesa, previsti per i rapporti di lavoro a tempo determinato dalle vigenti disposizioni legislative e, in ordine all'incidenza sul trattamento economico accessorio, non opera il limite previsto dall'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
12. 42. Polverini, Musella, Fatuzzo, Zangrillo, Cannatelli, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 8, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   b-bis) All'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, primo periodo dopo le parole: «al fine del loro potenziamento» sono aggiunte le seguenti: «anche infrastrutturale. A decorrere dall'anno 2021, è destinato ai centri per l'impiego un importo a copertura degli oneri di funzionamento correlati all'esercizio delle relative funzioni».

  Conseguentemente, dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. Ai trasferimenti alle regioni a statuto ordinario previsti dai commi 794 e 797 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si provvede, a decorrere dal 2020, mediante previsione di apposito capitolo di spesa nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei criteri di riparto e delle percentuali di accesso oggetto di intesa nella Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome nella seduta del 24 gennaio 2018. Ai trasferimenti alle regioni ed alle province autonome delle risorse di cui al comma 258 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si provvede a decorrere dal 2020 con analogo capitolo di spesa istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei criteri di riparto che saranno definiti previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome.
  8-ter. Il comma 361 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato.
12. 46. Polverini, Musella, Fatuzzo, Zangrillo, Cannatelli, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Ai trasferimenti alle regioni a statuto ordinario previsti dai commi 794 e 797 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si provvede, a decorrere dal 2020, mediante previsione di apposito capitolo di spesa nel bilancio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei criteri di riparto e delle percentuali di accesso oggetto di intesa nella Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome nella seduta del 24 gennaio 2018. Ai trasferimenti alle regioni ed alle province autonome delle risorse di cui al comma 258 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 si provvede a decorrere dal 2020 con analogo capitolo di spesa istituito nel bilancio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei criteri di riparto che saranno definiti previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome.
12. 26. Rizzetto, Bucalo, Zucconi.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Il comma 361 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 è abrogato.
12. 25. Rizzetto, Bucalo, Zucconi.

  Al comma 12, aggiungere, in fine le parole: sulla base dei bisogni emersi in esito al monitoraggio sui fabbisogni e sull'utilizzo delle risorse, con appositi provvedimenti da adottare in sede di Conferenza Unificata tale quota può essere incrementata e può essere altresì ampliata la tipologia di costi da essa finanziabili.
12. 37. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Silvestroni, Zucconi.

  Al comma 12, aggiungere in fine il seguente periodo: Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, è ampliata la tipologia di servizi e costi finanziabili a valere sulle risorse residue della quota del Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
12. 8. De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 12, aggiungere in fine il seguente periodo: Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 281 del 1997, viene ampliata la tipologia di servizi e costi finanziabili a valere sulle risorse residue della quota del Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
*12. 13. Epifani, Rostan, Fassina.

  Al comma 12, aggiungere in fine il seguente periodo: Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 281 del 1997, viene ampliata la tipologia di servizi e costi finanziabili a valere sulle risorse residue della quota del Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
*12. 43. Pella, Zangrillo, Polverini, Pentangelo, Pedrazzini, Mugnai, Bagnasco, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Bond, Brambilla, Novelli, Versace.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  12-bis. Al fine di coadiuvare i servizi territoriali e sociali nello svolgimento delle attività previste dal Patto per l'inclusione sociale di cui al comma 12 dell'articolo 4 del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri individua, con proprio decreto, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le modalità idonee all'impiego delle professionalità assunte dagli ambiti territoriali e sociali nell'ambito del Programma Operativo Nazionale (PON) Inclusione 2014-2020, prorogando al 31 dicembre 2020 la rendicontabilità dei progetti già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge.
12. 10. Ubaldo Pagano, Fragomeli.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  12-bis. Ai fini di garantire il servizio sociale professionale rispetto ai beneficiari del Reddito di cittadinanza avviati ai Progetti di Inclusione sociale, il comma 200 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, è sostituito dal seguente:
  «200. Al fine di garantire il servizio sociale professionale come funzione fondamentale dei comuni, secondo quanto stabilito dall'articolo 14, comma 27, lettera g), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, contestualmente, i servizi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, a valere e nei limiti di metà delle risorse di cui all'articolo 7, comma 3, del medesimo decreto legislativo attribuite a ciascun ambito territoriale, possono essere effettuate assunzioni di assistenti sociali con rapporto di lavoro a tempo determinato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».
12. 11. Carnevali, Rizzo Nervo.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  12-bis. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta alle Camere, annualmente entro il 31 marzo, una relazione sugli effetti occupazionali, inclusivi e finanziari derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente capo. In fase di prima applicazione una relazione semestrale è trasmessa alle Camere entro il 30 ottobre 2019.
12. 44. Cannatelli, Gelmini, Zangrillo, Polverini, Musella, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

ART. 13.

  Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: richiesto, aggiungere le seguenti:, fatte salve le richieste presentate all'ente locale e non ancora inviate all'Inps.
*13. 2. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: richiesto, aggiungere le seguenti:, fatte salve le richieste presentate all'ente locale e non ancora inviate all'Inps.
*13. 8. Pella, Zangrillo, Polverini, Pedrazzini, Mugnai, Bagnasco, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Bond, Brambilla, Novelli, Versace.

  Al comma 1-bis, secondo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: tre mesi.
13. 403. Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Bagnasco, Bond, Brambilla, Pedrazzini, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di promuovere l'occupazione al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) l'articolo 19 è sostituito dal seguente: «Art. 19. – (Apposizione del termine e durata massima) – 1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a trentasei mesi.
   2. Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e con l'eccezione delle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i trentasei mesi. Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato. Qualora il limite dei trentasei mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento.
   3. Fermo quanto disposto al comma 2, un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, può essere stipulato presso la direzione territoriale del lavoro competente per territorio. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, lo stesso si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data della stipulazione.
   4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione.
   5. Il datore di lavoro informa i lavoratori a tempo determinato, nonché le rappresentanze sindacali aziendali ovvero la rappresentanza sindacale unitaria, circa i posti vacanti che si rendono disponibili nell'impresa, secondo le modalità definite dai contratti collettivi.»;
   b) l'articolo 21 è sostituito dal seguente: «Art. 21. – (Proroghe e rinnovi) – 1. Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a trentasei mesi, e, comunque, per un massimo di cinque volte nell'arco di trentasei mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della sesta proroga.

  2. Qualora il lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi. Fino all'adozione del decreto di cui al secondo periodo continuano a trovare applicazione le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525.
  3. I limiti previsti dal presente articolo non si applicano alle imprese start-up innovative di cui all'articolo 25, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, per il periodo di quattro anni dalla costituzione della società, ovvero per il più limitato periodo previsto dal comma 3 del suddetto articolo 25 per le società già costituite.»;
   c) l'articolo 23 è sostituito dal seguente: «Art. 23. – (Numero complessivo di contratti a tempo determinato) – 1. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1o gennaio dell'anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione. Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.
   2. Sono esenti dal limite di cui al comma 1, nonché da eventuali limitazioni quantitative previste da contratti collettivi, i contratti a tempo determinato conclusi:
   a) nella fase di avvio di nuove attività, per i periodi definiti dai contratti collettivi, anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e comparti merceologici;
   b) da imprese start-up innovative di cui all'articolo 25, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, per il periodo di quattro anni dalla costituzione della società ovvero per il più limitato periodo previsto dal comma 3 del suddetto articolo 25 per le società già costituite;
   c) per lo svolgimento delle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2;
   d) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi o per la produzione di specifiche opere audiovisive;
   e) per sostituzione di lavoratori assenti;
   f) con lavoratori di età superiore a 50 anni.

  3. Il limite percentuale di cui al comma 1 non si applica, inoltre, ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati tra università private, incluse le filiazioni di università straniere, istituti pubblici di ricerca ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa, tra istituti della cultura di appartenenza statale ovvero enti, pubblici e privati derivanti da trasformazione di precedenti enti pubblici, vigilati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ad esclusione delle fondazioni di produzione musicale di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e lavoratori impiegati per soddisfare esigenze temporanee legate alla realizzazione di mostre, eventi e manifestazioni di interesse culturale. I contratti di lavoro a tempo determinato che hanno ad oggetto in via esclusiva lo svolgimento di attività di ricerca scientifica possono avere durata pari a quella del progetto di ricerca al quale si riferiscono.
  4. In caso di violazione del limite percentuale di cui al comma 1, restando esclusa la trasformazione dei contratti interessati in contratti a tempo indeterminato, per ciascun lavoratore si applica una sanzione amministrativa di importo pari: a) al 20 per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale non è superiore a uno; b) al 50 per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale è superiore a uno.
  5. I contratti collettivi definiscono modalità e contenuti delle informazioni da rendere alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria dei lavoratori in merito all'utilizzo del lavoro a tempo determinato.»;
   d) l'articolo 31 è sostituito dal seguente: «Art. 31 – (Somministrazione di lavoro a tempo indeterminato e determinato) – 1. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore, il numero dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato non può eccedere il 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1o gennaio dell'anno di stipula del predetto contratto, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipula del contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato. Possono essere somministrati a tempo indeterminato esclusivamente i lavoratori assunti dal somministratore a tempo indeterminato.
   2. La somministrazione di lavoro a tempo determinato è utilizzata nei limiti quantitativi individuati dai contratti collettivi applicati dall'utilizzatore. È in ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo determinato di lavoratori di cui all'articolo 8, comma 2, della legge n. 223 del 1991, di soggetti disoccupati che godono, da almeno sei mesi, di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali, e di lavoratori “svantaggiati” o “molto svantaggiati” ai sensi dei numeri 4) e 99) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
   3. I lavoratori somministrati sono informati dall'utilizzatore dei posti vacanti presso quest'ultimo, anche mediante un avviso generale affisso all'interno dei locali dell'utilizzatore.
   4. Fermo quanto disposto dall'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001, la disciplina della somministrazione a tempo indeterminato non trova applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.»;
   e) l'articolo 34 è sostituito dal seguente: «Art. 34 – (Disciplina dei rapporti di lavoro) – 1. In caso di assunzione a tempo indeterminato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina prevista per il rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Nel contratto di lavoro è determinata l'indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, corrisposta dal somministratore al lavoratore per i periodi nei quali egli rimane in attesa di essere inviato in missione, nella misura prevista dal contratto collettivo applicabile al somministratore e comunque non inferiore all'importo fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L'indennità di disponibilità è esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo.
   2. In caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina di cui al capo III per quanto compatibile, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 19, commi 1, 2 e 3, 21, 23 e 24. Il termine inizialmente posto al contratto di lavoro può in ogni caso essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata previsti dal contratto collettivo applicato dal somministratore.
   3. Il lavoratore somministrato non è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. In caso di somministrazione di lavoratori disabili per missioni di durata non inferiore a dodici mesi, il lavoratore somministrato è computato nella quota di riserva di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68. 4. Le disposizioni di cui all'articolo 4 e 24 della legge n. 223 del 1991 non trovano applicazione nel caso di cessazione della somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, cui si applica l'articolo 3 della legge n. 604 del 1966.».
13. 3. Zangrillo, Polverini, Musella, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:
  2-bis. Al fine di garantire massima trasparenza e pubblicità alle disposizioni propedeutiche e attuative della misura Reddito di cittadinanza, i decreti ministeriali, i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, i provvedimenti di ANPAL, Anpal Servizi Spa, INPS, Ispettorato nazionale del lavoro, Agenzia delle entrate relativi alle disposizioni di cui agli articoli di cui al Capo I sono pubblicati in apposito spazio sul sito web dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro entro cinque giorni dalla adozione di ciascuno di essi. Dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
13. 7. Palmieri, Gelmini, Occhiuto, Anna Lisa Baroni, Calabria, Casciello, Cattaneo, Mandelli, Mugnai, Orsini, Pedrazzini, Squeri, Maria Tripodi, Versace, Zanella, Zangrillo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:
  2-bis. A valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1 comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'incremento dei trattamenti disposto ai sensi dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 è finalizzato al raggiungimento della soglia di 812 euro mensili per gli importi dei predetti trattamenti, a far data dal 1o aprile 2019.
13. 10. Fatuzzo, Gelmini, Polverini, Musella, Zangrillo, Cannatelli, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

  1. Quale contributo dello Stato all'ampliamento dell'offerta degli asili nido e dei servizi per la prima infanzia, e per ridurre la forte disomogeneità e disparità territoriale che la caratterizza, è istituito un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2019, per la realizzazione di asili nido e dei servizi per la prima infanzia, e la messa in sicurezza delle strutture esistenti che li ospitano. Una quota è riservata per favorire le imprese e altri luoghi di lavoro nella realizzazione di asili aziendali o interaziendali.
  2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono definite le modalità e i criteri di ripartizione tra le regioni delle risorse, anche in funzione del necessario riequilibrio territoriale dell'offerta di cui al comma 1. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 2.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con preclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 100 milioni di euro annui per l'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
13. 01. Gelmini, Polverini, Zangrillo, Pentangelo, Musella, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Incentivi all'occupazione)

  1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di sei anni, l'esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
  2. All'onere derivante dal presente articolo, nel limite di spesa di 5.000 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 5.000 milioni di euro per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 5.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2019, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
13. 02. Pentangelo.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Misure in favore della conciliazione tra vita professionale e vita privata)

  1. Per favorire la promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata, la quota ad essa destinata delle risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2019. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante attuazione delle disposizioni previste dal successivo comma 2.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 50 milioni di euro annui per l'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
13. 03. Pentangelo.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Misure in favore della conciliazione tra vita professionale e vita privata)

  1. Per favorire la promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata, la quota ad essa destinata delle risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, è incrementata di 30 milioni di euro per l'anno 2019. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 30 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 2.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 30 milioni di euro annui per l'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
13. 04. Pentangelo.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Introduzione della flat tax al 23 per cento)

  1. Al Testo unico in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) l'articolo 11 è sostituito con il seguente:

«Art. 11.

   1. L'imposta lorda è determinata applicando l'aliquota del 23 per cento sul reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e della deduzione per assicurare la progressività dell'imposta di cui ai commi 2 e 3.
   2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono in misura prevalente uno o più redditi di cui agli articoli 49, 50, 53, 55, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l), il reddito complessivo non è imponibile:
   a) fino a concorrenza dell'importo di 13.000 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 28.000 euro;
   b) fino a concorrenza del prodotto tra 13.000 euro e la frazione corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 13.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro, ma non a 37.000 euro;
   c) fino a concorrenza dell'importo di 3.000 euro, se il reddito complessivo è superiore a 37.000 euro.
   3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono in misura prevalente uno o più redditi diversi da quelli di cui al comma 2, il reddito complessivo non è imponibile fino a concorrenza dell'importo di 3.000 euro.
   4. Ai fini dei commi 2 e 3, il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis.
   5. L'imposta netta è determinata operando sull'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste nell'articolo 12, nonché in altre disposizioni di legge.
   6. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti d'imposta spettanti al contribuente a norma dell'articolo 165. Se l'ammontare dei crediti di imposta è superiore a quello dell'imposta, il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi;».
   b) all'articolo 77, le parole: «24 per cento», sono sostituite con le seguenti: «23 per cento».

  2. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in 50.000 milioni di euro a decorrere dal 2019 si provvede:
   a) quanto a 25.000 milioni di euro a decorrere dal 2019, mediante riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale interessati;
   b) quanto a 25.000 milioni di euro a decorrere dal 2019, a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 25.000 milioni di euro per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della, spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 25.000 milioni di euro per l'anno 2020 e 25.000 milioni di euro per l'anno 2021. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2019, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.

  3. I commi da 17 a 22 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono abrogati.
13. 05. Pentangelo.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere i seguenti:

«Capo I-bis.
Istituzione della misura Assegno Io-Lavoro

Art. 13-bis.
(Finalità e definizioni)

  1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate a promuovere l'occupazione, la riqualificazione e il reinserimento nel mondo del lavoro di soggetti in fascia di età compresa tra i trenta e i cinquant'anni compiuti.
  2. Ai fini di cui al comma 1 a decorrere dal 1o giugno 2019, è riconosciuta, su richiesta e a titolo individuale e non cedibile, una misura reddituale denominata Assegno Io-Lavoro volta ad offrire una retribuzione minima, in tutto o in parte sostitutiva di quella a carico del datore di lavoro, per lo svolgimento di prestazioni di lavoro esclusivamente presso imprese del settore privato, ivi compresi enti del terzo settore che svolgono servizi generali.
  3. Al fine di garantire una gestione diretta e trasparente della misura e dei rapporti di prestazione di lavoro, nonché per promuovere l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, è istituita la piattaforma informativa di cui all'articolo 13-quater, quale esclusivo strumento per l'accesso alla misura reddituale di cui alla presente legge e alle prestazioni ad essa connesse.

Art. 13-ter.
(Disciplina dell'Assegno Io-Lavoro)

  1. L'Assegno Io-Lavoro, di seguito denominato Assegno, è riconosciuto dall'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), su richiesta, e comunque nel limite massimo annuo di 1.500 milioni di euro, a chi in età anagrafica compresa tra i 30 e i 49 anni compiuti attiva prestazioni di lavoro come disciplinate dalla presente legge e versa nelle seguenti condizioni:
   a) stato di disoccupazione da oltre ventiquattro mesi;
   b) non beneficia di alcuna misura di sostegno al reddito;
   c) un valore dell'ISEE, in corso di validità, non superiore ad euro 6.000;
   d) un valore dell'ISRE non superiore ad euro 3.000.

  2. L'Assegno, di importo pari a 800 euro, comprensivo di oneri contributivi, è erogato con cadenza mensile in un conto telematico a titolo personale del prestatore di lavoro, per una durata complessiva pari a dodici mesi.
  3. La misura reddituale è usufruibile anche in maniera non continuativa nel termine dei trentasei mesi successivi alla prima prestazione di lavoro attivata secondo le modalità di cui alla presente legge e fermo restando il periodo anagrafico in cui essa è richiedibile.
  4. La misura reddituale, qualora ricorrano le condizioni espressamente previste dal comma 6, può essere riconosciuta per la durata di ulteriori dodici mesi purché siano trascorsi almeno dodici mesi dal termine di cui al comma 2.
  5. L'importo mensile è corrisposto dall'istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), in proporzione al numero di giornate lavorate, al singolo prestatore esclusivamente in corrispondenza di un accordo di prestazione di lavoro come disciplinato dalla presente legge.
  6. Il prestatore beneficiario della misura reddituale può proporre ad un datore di lavoro del settore privato la propria disponibilità a svolgere attività lavorative secondo modalità individuate di comune accordo, nei limiti della legislazione vigente. Fatta salva l'ipotesi di cui al successivo comma 11, la stipula del contratto di prestazione effettuata ai sensi della presente legge solleva il datore di lavoro dall'erogazione di una retribuzione.
  7. Non sono ammessi all'accesso a forme di prestazione di lavoro disciplinate dalla presente legge i datori di lavoro del settore privato che hanno effettuato licenziamenti nei tre mesi precedenti. Il datore di lavoro che usufruisce di prestazioni di lavoro disciplinate dalla presente legge e licenzia uno o più dipendenti assunti precedentemente l'attivazione della prestazione non è ammesso, per la durata dei 12 mesi successivi, a usufruire della medesima tipologia di prestazioni, ivi compresa quelle attivate al momento del licenziamento, fatto salvo il beneficio dell'Assegno Io-Lavoro riconosciuto in favore del prestatore di lavoro.
  8. Alla misura reddituale e alla prestazione di lavoro ad essa connessa di cui alla presente legge si accede esclusivamente attraverso la piattaforma informatica di cui all'articolo 13-quater della presente legge gestita da ANPAL.
  9. Il prestatore e il datore stipulano nell'apposita sezione della piattaforma informatica l'accordo di prestazione in via telematica. Tale accordo può essere interrotto, attraverso la medesima sezione digitale, in qualsiasi momento con decorrenza dal giorno successivo e senza alcun vincolo per le parti.
  10. È interamente a carico del datore di lavoro, per l'intera durata della prestazione, il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nella misura del 3,5 per cento del compenso.
  11. Fatto salvo l'importo mensile dell'Assegno Io-Lavoro, il prestatore e il datore possono concordare prima o durante lo svolgimento della prestazione di lavoro l'aggiunta di altre somme a titolo retributivo che sono da intendersi esclusivamente a carico del datore di lavoro. A tal fine nell'apposita sezione della piattaforma informatica di cui all'articolo 13-quater è stipulato un accordo di retribuzione aggiuntiva.
  12. Ferma restando l'ipotesi di cui al comma 11, l'Assegno non è cumulabile con altri redditi e misure di sostegno al reddito. La misura reddituale Assegno-Io Lavoro non costituisce reddito imponibile ai sensi dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 recante Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

Art. 13-quater.
(Istituzione e funzionamento della piattaforma informatica Io-Lavoro)

  1. A decorrere dal 1o giugno 2019 è istituita presso l'ANPAL la piattaforma informatica Io-Lavoro, di seguito denominata I-LAV, quale strumento tecnologico di cui all'articolo 9, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.
  2. La piattaforma I-LAV è istituita per i seguenti fini:
   a) accesso alla misura reddituale disciplinata dall'articolo 13-ter della presente legge;
   b) gestione del conto telematico individuale ivi comprese le operazioni di erogazione e accreditamento degli importi dell'Assegno Io-Lavoro;
   c) registrazione e identificazione dei prestatori e dei datori di lavoro, trasmissione e registrazione degli accordi di prestazione di lavoro, degli accordi di retribuzione aggiuntiva;

  3. I dati di cui al comma 1 sono condivisi in via telematica con INPS, INAIL e i centri per l'impiego. Ai fini delle attività di indagine e di controllo i dati registrati sulla piattaforma digitale sono messi a disposizione dell'ispettorato del lavoro e delle Forze dell'ordine.
  4. Il prestatore e il datore provvedono alla registrazione e alla identificazione sulla piattaforma informatica per mezzo del Sistema pubblico di identità digitale (SPID). Attraverso la piattaforma sono trasmessi, agli indirizzi di posta elettronica inseriti dal prestatore e dal datore la seguente documentazione:
   a) gli accordi stipulati;
   b) le buste paga;
   c) ogni altra comunicazione fiscale e amministrativa inerente la prestazione di lavoro, ivi comprese le comunicazioni di termine della prestazione da parte del datore e del prestatore;
   d) l'eventuale sospensione dell'accesso alla misura in concomitanza con l'attivazione di un rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 13-quinquies.

  5. Attraverso la piattaforma I-LAV il prestatore di lavoro può trasferire, senza alcun onere, gli importi ricevuti dell'Assegno Io-Lavoro esclusivamente presso un conto personale debitamente registrato sulla medesima piattaforma informatica.
  6. Nella piattaforma I-LAV è dedicata una apposita sezione per l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Ai fini di cui al presente articolo ANPAL si avvale della struttura e delle risorse di ANPAL Servizi Spa di cui all'articolo 1, comma 595, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Art. 13-quinquies.
(Bonus occupazionale SUD+LAVORO)

  1. Fatta salva la disposizione di cui all'articolo 13-ter, comma 9, secondo periodo, al datore di lavoro del settore privato che assume, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, prestatori di lavoro di cui alla presente legge è riconosciuto un importo pari a 10.000 euro quale bonus occupazionale, nei limiti di 1.000 milioni di euro a decorrere dal 2019.
  2. Il bonus di cui al comma 1 è riconoscibile a imprese che da almeno tre anni hanno sede legale e sede di attività in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e che assumono prestatori di lavoro residenti, da almeno cinque anni, in una delle regioni del presente comma.
  3. L'importo di cui al comma 1 è erogato da INPS in tre quote annuali di pari entità da corrispondere a decorrere dal termine del periodo di prova.
  4. Il datore di lavoro che licenzia uno o più dipendenti nell'arco dei trentasei mesi successivi al riconoscimento dell'importo di cui al comma 1, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di licenziamento, è obbligato a risarcire l'INPS, entro sei mesi dalla data di licenziamento, dell'intero ammontare delle somme ricevute maggiorato del cinquanta per cento.

Art. 13-sexies.
(Attività di controllo, monitoraggio e sanzioni)

  1. Ai fini di cui all'articolo 1 e in particolare al fine di promuovere percorsi di qualificazione e reinserimento nel mondo del lavoro ANPAL svolge attività di controllo presso i datori di lavoro e i lavoratori che beneficiano di prestazioni disciplinate dalla presente legge e monitora l'andamento della misura reddituale sperimentale.
  2. Entro il 1o maggio 2019 il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con proprio decreto disciplina le modalità e i termini di svolgimento delle attività di controllo di cui al comma 1 nel rispetto dei seguenti criteri:
   a) verifica dello svolgimento effettivo delle prestazioni di lavoro;
   b) verifica dei percorsi riqualificativi dei prestatori di lavoro;
   3. Il decreto di cui al comma 2 disciplina inoltre l'attività di monitoraggio per una rilevazione analitica e statistica con cadenza trimestrale con riguardo a:
   a) numero, tipologia e durata degli accordi di prestazione di lavoro attivati;
   b) settori produttivi in cui sono attivati gli accordi di prestazione;
   c) fasce d'età e aree territoriali dei prestatori di lavoro attivi;
   d) ammontare delle risorse pubbliche impegnate;
   e) numero, tipologia e durata dei contratti di lavoro a tempo indeterminato attivati ai sensi della presente legge.

  4. Semestralmente ANPAL pubblica sul proprio sito web un report contenente i risultati delle attività di controllo e di monitoraggio.
  5. Il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali trasmette una relazione annuale alle Commissioni parlamentari competenti sui risultati della misura reddituale sperimentale Io-Lavoro e sulla piattaforma I-LAV.
  6. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, l'ANPAL si avvale della struttura e delle risorse di ANPAL Servizi Spa di cui all'articolo 1, comma 595, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Art. 13-septies.
(Disposizioni finanziarie)

  1. Agli oneri di cui all'articolo 13-ter e all'articolo 13-quater, rispettivamente pari a 750 milioni di euro e a 500 milioni di euro per l'anno 2019, e a 1.500 milioni di euro e a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 aprile 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.250 milioni per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
  2. Al fine di concorrere al finanziamento delle spese per l'istituzione, l'implementazione e la gestione operativa della piattaforma informatica di cui all'articolo 13-quater e per le spese di monitoraggio e controllo di cui all'articolo 13-sexies è trasferito in favore di ANPAL Servizi Spa, di cui all'articolo 1, comma 595, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, un importo pari a 1 milione di euro per l'anno 2019 e di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2020, a valere sulle risorse del Fondo per le politiche attive del lavoro, di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».
13. 07. Occhiuto, Zangrillo, Polverini, Musella, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

  1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, si adottano provvedimenti al fine di stabilizzare il personale precario di Anpal.
13. 08. Rizzetto, Bucalo, Zucconi.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, per il miglioramento della qualità e dell'efficienza dei centri per l'impiego)

  1. Al fine del potenziamento dei centri per l'impiego di cui all'articolo 21, comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 33 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  1-ter. Al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, i centri per l'impiego promuovono la costituzione di una rete di contatti con le imprese, le società, i consorzi, le cooperative, gli studi associati, gli studi professionali, le fondazioni e le associazioni e svolgono, in particolare, attività di ricerca e di selezione di personale provvedendo a trasmettere periodicamente ai soggetti costituenti la rete i profili professionali del personale selezionato ritenuto idoneo allo svolgimento delle attività richieste.
   1-quater. I servizi competenti sono tenuti a predisporre apposite procedure di monitoraggio e di valutazione delle prestazioni erogate ai fini della verifica della conformità ai livelli essenziali delle prestazioni;
   b) dopo l'articolo 33 è inserito il seguente:
  «33-bis.(Personale dei servizi competenti). – 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione le prestazioni erogate dai servizi per l'impiego devono essere svolte da personale in possesso di diploma di laurea o di attestato di qualifica nel settore della formazione o della gestione delle risorse umane ovvero di titoli equipollenti.
   2. Per il personale già operante presso i servizi competenti non in possesso dei titoli abilitanti di cui al comma 1, l'amministrazione competente provvede ad erogare un apposito contributo per la copertura dei costi necessari al loro conseguimento.
   3. In sede di contrattazione collettiva può essere altresì prevista l'erogazione di un ulteriore incentivo economico sulla parte variabile della retribuzione da corrispondere al personale addetto alle attività di ricerca e di selezione di personale dei centri per l'impiego.
   4. Al personale è inoltre riconosciuta una specifica indennità commisurata al conseguimento degli obiettivi stabiliti con un apposito piano annuale. L'indennità è corrisposta in funzione alla collocazione dei lavoratori iscritti nella misura massima del 75 per cento per le assunzioni a tempo indeterminato concluse, anche a seguito di trasformazione di precedenti rapporti di lavoro a tempo determinato, e nella restante parte del 25 per cento per l'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo determinato. Nel computo delle assunzioni a tempo determinato non sono compresi i rapporti stagionali del settore agricolo.
   5. Agli oneri derivanti si provvede nel limite di spesa di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 a valere sulle risorse specificamente destinate ai centri per l'impiego di cui all'articolo 21 comma 4».
13. 09. Rizzetto, Bucalo, Zucconi.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

  1. Al fine di garantire e tutelare i diritti dei cosiddetti « riders», impiegati nelle attività di consegna di pasti a domicilio in ambito urbano per conto altrui attraverso piattaforme digitali, il Governo è delegato, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a regolamentare i rapporti di lavoro che si instaurano in tale ambito.
  2. La disciplina deve essere regolata in considerazione dei seguenti criteri:
   a) equiparazione di tutele e diritti riconosciuti nel lavoro subordinato;
   b) divieto di pagamento a cottimo;
   c) individuazione di una retribuzione oraria minima fissa, equa e proporzionata alle prestazioni lavorative;
   d) copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
   e) divieto di controllo a distanza attraverso algoritmi fuori dalle prestazioni.
13. 010. Rizzetto, Bucalo, Zucconi.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

  1. Al fine di dare attuazione agli obiettivi in materia di politiche attive del lavoro, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti appositi piani e misure per i lavoratori disoccupati privi di ammortizzatori e non beneficiari del RdC.
13. 011. Rizzetto, Bucalo, Zucconi.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

  1. Al fine di rendere la spesa pensionistica più sostenibile e garantire un assegno previdenziale dignitoso per le future generazioni, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi contenenti norme intese a stabilire la separazione della spesa previdenziale da quella assistenziale.
13. 012. Rizzetto, Bucalo, Zucconi.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Contributo di solidarietà a sostegno delle prestazioni previdenziali delle nuove generazioni)

  1. Al fine di contribuire all'equilibrio e all'equità del sistema previdenziale nonché di attuare misure di sostegno per le prestazioni previdenziali delle nuove generazioni, a partire dal 1o maggio 2019 e per un periodo di cinque anni, è istituito un contributo di solidarietà a carico dei redditi da pensione di ammontare non inferiore a 5000 euro netti.
  2. Il gettito derivante dal contributo di solidarietà confluisce in fondi comuni per l'equità previdenziale appositamente istituiti presso gli enti previdenziali e finalizzati a garantire idonee misure di compensazione e di sostegno per le prestazioni previdenziali delle nuove generazioni.
  3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce con proprio decreto le procedure e le modalità di attuazione della presente disposizione.
13. 013. Rizzetto, Bucalo, Zucconi.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

  1. Al fine di garantire un'equa retribuzione a tutti i lavoratori in conformità all'articolo 36 della Costituzione, il Governo è delegato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ad istituire una retribuzione minima garantita su base nazionale da applicarsi a tutte le categorie di lavoratori e lavoratrici per i quali la retribuzione minima non sia individuata dai contratti collettivi nazionali di lavoro ovvero tali contratti stabiliscano un corrispettivo minimo orario inferiore.
  2. La determinazione del salario per essere equa e proporzionata al lavoro svolto deve essere stabilita in considerazione dei seguenti criteri:
   a) non può essere inferiore al 50 per cento del livello retributivo medio indicato nelle rilevazioni annuali dell'ISTAT sui redditi;
   b) deve essere adeguata al fattore di proporzionalità a base regionale, stabilito in relazione alle rilevazioni annuali dell'ISTAT sui redditi;
   c) deve essere adeguata al fattore di proporzionalità all'andamento dell'indicatore nazionale della produttività del lavoro individuato dall'ISTAT;
   d) deve essere adeguata al fattore di proporzionalità in relazione al tasso di occupazione regionale individuato dall'ISTAT.

  3. Tenuto conto delle rilevazioni annuali Istat, di cui al comma 2, l'importo del salario minimo orario nazionale è aggiornato ogni tre anni.
13. 014. Rizzetto, Bucalo, Zucconi.

ART. 14.

  Sostituirlo con i seguenti:

Art. 14.
(Disposizioni in materia di libertà pensionistica)

  1. A decorrere dal 1o giugno 2019, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che hanno maturato un'anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni, possono conseguire il diritto alla libertà pensionistica al raggiungimento di un'età anagrafica minima di 62 anni e un'anzianità contributiva di 35 anni, purché l'importo dell'assegno sia almeno pari a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale. A decorrere dal 1o giugno 2019 le disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 non trovano applicazione, fatte salve le diverse indicazioni.
  2. L'importo della pensione è calcolato secondo le regole previste dai rispettivi ordinamenti previdenziali. A tale importo si applica una riduzione o una maggiorazione correlata all'età dell'effettivo pensionamento, ai sensi della tabella A allegata al presente decreto-legge, al fine di conseguire l'invarianza complessiva dei costi.
  3. A prescindere dall'età anagrafica, la percentuale di riduzione di cui al comma 2 è diminuita di 0,3 punti percentuali nel caso in cui il beneficiario possa far valere almeno trentasei anni di contribuzione. È altresì ridotta di 0,4 punti percentuali nel caso in cui il beneficiario possa far valere almeno trentasette anni di contribuzione e di ulteriori 0,4 punti percentuali nel caso in cui il beneficiario abbia maturato almeno trentotto anni di contribuzione.
  4. Per i soli beneficiari di età anagrafica compresa fra 62 e 64 anni, in presenza di almeno trentanove anni di contribuzione, la percentuale di riduzione di cui al comma 2 è ulteriormente ridotta di 0,9 punti percentuali. Per i soli beneficiari di età anagrafica pari a 65 anni, in presenza di almeno trentanove anni di contribuzione, la percentuale di riduzione di cui al comma 2 è ulteriormente ridotta di 0,9 punti percentuali. In presenza di almeno quaranta anni di contribuzione, la percentuale di riduzione di cui al comma 2 è pari alla metà di quella prevista per la medesima età anagrafica in presenza di almeno 39 anni di contribuzione.
  5. Se più favorevoli per la persona interessata, sono fatte salve le disposizioni in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 167, le disposizioni in materia di esclusione dai limiti anagrafici per le persone che hanno maturato il requisito di anzianità contributiva previsto per le pensioni di anzianità, secondo le regole vigenti al 31 dicembre 2011. Sono fatti salvi i trattamenti previsti dall'articolo 1, comma 179 e seguenti e comma 199 e seguenti della legge 11 dicembre 2016, n. 232, rispettivamente in materia di Ape sociale e di lavoratori cosiddetti precoci.

Art. 14-bis.
(Benefìci previdenziali per i lavoratori con carichi di cura)

  1. Agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che assistono familiari con disabilità grave o non autosufficienti e che necessitano di assistenza continuativa, in quanto non in condizione di poter svolgere gli atti quotidiani della vita, possono conseguire, a domanda, l'accesso anticipato al pensionamento, in una delle seguenti modalità:
   a) per ogni anno di assistenza e cura, un anticipo di tre mesi per l'accesso alla pensione di vecchiaia, fino a un massimo di cinque anni;
   b) indipendentemente dall'età anagrafica, il diritto alla pensione anticipata a seguito del versamento di trenta anni di contributi previdenziali, di cui almeno cinque nel periodo di assistenza del familiare;
   c) una contribuzione figurativa di due mesi per ogni anno di contribuzione effettiva, per un massimo di cinque anni, versata in costanza di assistenza al familiare convivente disabile;
   d) solo per i genitori, una contribuzione figurativa di un anno ogni cinque anni di contribuzione effettiva.

Art. 14-ter.
(Benefìci previdenziali per le lavoratrici madri)

  1. Alle lavoratrici iscritte all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che hanno compiuto almeno 60 anni di età, ai fini della maturazione del requisito contributivo per l'accesso alla pensione senza le penalizzazioni di cui all'articolo 14, sono riconosciuti 12 mesi per ogni figlio, nel limite massimo di cinque anni.
  2. Alla misura di cui al comma 1 può accedere il padre in caso di totale assenza della madre.

  Conseguentemente,
   a) all'articolo 22 sostituire le parole: quota 100 di cui al presente decreto entro il 31 dicembre 2021 con le seguenti: ai sensi dell'articolo 14 del presente decreto-legge;
   b) all'articolo 23 sopprimere le parole: quota 100;
   c) all'articolo 28 apportare le seguenti modificazioni:
    1) al comma 2, alinea, sostituire le parole: dagli articoli 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 26 e 27, comma 5, valutati in 4.719,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 8.717,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.266,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.437,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.646,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.202,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.279,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.315,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.685,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 2.214,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: dagli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 26 e 27, comma 5, valutati in 12.279,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 18.067,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 18.616,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 17.787,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 15.996,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 13.552,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 12.629,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 11.665,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 12.035,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 11.564,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028;
    2) al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   c-bis) quanto a 7.560 milioni di euro per l'anno 2019 e a 9.350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, quali ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 14, 14-bis e 14-ter, si provvede a valere sulle maggiori entrate rinvenienti:
    sino al limite massimo di 4.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Al fine di dare piena attuazione alle disposizioni concernenti la razionalizzazione e la revisione delle spese per consumi intermedi per l'acquisto di beni, servizi e forniture contenute nel decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, a decorrere dal 1o gennaio 2019 le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di procedere agli acquisti dei beni e servizi esclusivamente tramite convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali, al fine di garantire una riduzione delle relative spese per un importo non inferiore a 4.500 milioni di euro annui. Al di fuori delle modalità di approvvigionamento del presente comma le amministrazioni citate possono stipulare contratti di acquisto a condizione che i corrispettivi applicati siano inferiori ai corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali;
    sino al limite massimo di 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, da interventi di variazione delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare un importo annuo di 5.000 milioni di euro, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sopra il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
   d) aggiungere la seguente Tabella:

Tabella A
(articolo 14, comma 2)

Età di pensionamento effettivo Percentuale di riduzione o di maggiorazione con trentacinque anni di contribuzione
62 -8%
63 -6%
64 -4%
65 -2%
66 0
67 2%
68 4%
69 6%
70 8%

14. 13. Polverini, Gelmini, Fatuzzo, Zangrillo, Musella, Cannatelli, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 14.
(Disposizioni per introdurre un sistema flessibile nell'accesso di lavoratrici e lavoratori al trattamento pensionistico)

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2019, le lavoratrici e i lavoratori possono accedere al pensionamento flessibile con il requisito di età anagrafica di 62 anni di età fino al requisito massimo di 70 anni di età e un'anzianità contributiva non inferiore a 35 anni.
  2. Al fine di accedere al pensionamento flessibile di cui al comma 1, l'importo dell'assegno previdenziale deve essere di un ammontare non inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale, calcolato in base all'ordinamento previdenziale di appartenenza.
  3. L'importo della pensione conseguibile è quello massimo a requisiti pieni secondo i rispettivi ordinamenti previdenziali di appartenenza. Al fine di conseguire l'invarianza dei costi tra i sistemi applicabili, la quota calcolata con il sistema retributivo viene ridotta o maggiorata in relazione all'età di pensionamento effettivo e agli anni di contributi versati applicando i criteri di cui alla tabella A allegata al presente decreto.
  4. Sono fatte salve le disposizioni in materia di accesso anticipato al pensionamento a condizioni e criteri più favorevoli.
  5. In via sperimentale e fino al 31 dicembre 2021 non si applica l'adeguamento dei requisiti anagrafici e contributivi di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita, in deroga alla disciplina prevista dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
  6. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 5, valutati in 4 miliardi di euro per l'anno 2019 e 5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 21, comma 2.
  7. In caso di scostamenti degli oneri rispetto alle previsioni di cui al comma 6, alla copertura finanziaria dei maggiori oneri si provvede mediante riduzione della prestazione di cui all'articolo 1, commi da 12 a 15, della legge n. 190 del 2014, e successive modificazioni e integrazioni.

  Conseguentemente, aggiungere la seguente tabella:

Tabella A
(articolo 14)

Variazioni percentuali in aumento e diminuzione da applicare sulla quota calcolata con il sistema retributivo in relazione all'età anagrafica e contributiva.

Età di pensionamento effettivo

Anni di contribuzione

35 36 37 38 39 40
62 -8,0 -7,8 -7,5 -7,2 -6,6 -3,6
63 -6,0 -5,8 -5,5 -5,2 -4,4 -2,4
64 -4,0 -3,8 -3,5 -3,2 -2,7 -1,4
65 -2,0 -1,8 -1,5 -1,2 -0,6 -0,4
66 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
67 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
68 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
69 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
70 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

14. 31. Rizzetto, Bucalo, Zucconi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 14.
(Disposizioni in materia di flessibilità nell'accesso dei lavoratori al trattamento pensionistico e per l'istituzione del fondo di solidarietà intergenerazionale)

  1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a decorrere dal 1o gennaio 2019 il diritto al trattamento pensionistico per i lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all'assicurazione obbligatoria e alle forme di essa sostitutive ed esclusive si consegue, fermo restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni, al perfezionamento dei requisiti indicati nella tabella A allegata al presente decreto.
  2. Con riferimento al trattamento pensionistico determinato per ciascun lavoratore in applicazione del comma 1, si applica una riduzione pari:
   a) allo 0,5 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a tre volte il trattamento minimo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);
   b) all'1 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo dell'INPS;
   c) al 2 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il trattamento minimo dell'INPS.

  3. Le somme corrispondenti alle trattenute applicate ai sensi del comma 2 sono riversate in un apposito fondo di solidarietà intergenerazionale istituito presso l'INPS, finalizzato a finanziare misure previdenziali a favore dei lavoratori che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, non hanno compiuto i 35 anni di età e che, alla maturazione dei requisiti pensionistici, hanno avuto una carriera lavorativa discontinua e con un trattamento pensionistico inferiore a 1,5 volte il trattamento minimo dell'INPS.

  Conseguentemente, aggiungere la seguente tabella:

Tabella A
(articolo 14, comma 1)

Lavoratori dipendenti pubblici e privati Lavoratori autonomi iscritti all'INPS
(1). Somma di età anagrafica e anzianità contributiva Età anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato in colonna 1 (2). Somma di età anagrafica e anzianità contributiva Età anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato in colonna 2
100 62 101 63

14. 1. Fragomeli, Ubaldo Pagano.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 14.
(Misure per la flessibilità del sistema previdenziale)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per i soggetti con primo accredito contributivo successivo al 1o gennaio 1996 ovvero che optino per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo, il diritto di accesso alla pensione di vecchiaia è conseguito in presenza dei seguenti requisiti:
   a) maturazione di un'anzianità contributiva non inferiore a 20 anni;
   b) possesso del requisito anagrafico di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come adeguato alla speranza di vita ai sensi dell'articolo 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

  2. Ai fini del raggiungimento del requisito contributivo di cui al comma 1, lettera a), a decorrere dalla data di maturazione del requisito anagrafico di cui alla lettera b) del medesimo comma 1, i soggetti con un'anzianità contributiva inferiore a 20 anni possono riscattare, in tutto o in parte, entro il limite massimo di 5 anni, i periodi non coperti da contribuzione e i periodi di lavoro svolto con contratto a tempo parziale. L'onere è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno ammesso a riscatto, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per gli artigiani e gli esercenti attività commerciali, ridotta nella misura della metà. Il contributo da riscatto è deducibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
  3. Il comma 7 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato.
  4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per i lavoratori con primo accredito contributivo successivo al 1o gennaio 1996 ovvero che optino per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo, il diritto alla pensione anticipata, previa risoluzione del rapporto di lavoro, è conseguito al compimento del requisito anagrafico di sessantaquattro anni, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione effettiva.
  5. L'articolo 24, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato.
14. 2. Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 14.
(Regime pensionistico Quota 41)

  1. Al fine di introdurre ulteriori forme di pensionamento, è istituito il regime pensionistico «Quota 41» che riconosce la facoltà di accedere al trattamento previdenziale a lavoratori e lavoratrici in possesso di un'anzianità contributiva non inferiore a quarantuno anni di contributi, a prescindere da ulteriori criteri anche anagrafici.
  2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione del presente decreto, definisce con proprio decreto le procedure di presentazione della domanda di pensione e di verifica della sussistenza dei requisiti da parte dell'ente previdenziale, ai fini dell'accesso al regime di cui al comma 1.
14. 30. Rizzetto, Bucalo, Zucconi.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 aggiungere le seguenti: nonché agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.
14. 27. Pentangelo.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le donne il requisito contributivo di cui al primo periodo è ridotto di dodici mesi per ogni figlio nel limite massimo di ventiquattro mesi. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, si provvede sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
*14. 3. Gribaudo, Serracchiani, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le donne il requisito contributivo di cui al primo periodo è ridotto di dodici mesi per ogni figlio nel limite massimo di ventiquattro mesi. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, si provvede sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
*14. 34. Rizzetto, Bucalo, Zucconi.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le donne il requisito contributivo di cui al primo periodo è ridotto di dodici mesi per ogni figlio nel limite massimo di ventiquattro mesi. All'onere finanziario derivante dalla disposizione di cui al precedente periodo si fa fronte a valere sulle risorse del Fondo per la revisione del sistema pensionistico di cui al comma 254 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018 n. 145.
14. 14. Epifani, Rostan, Fassina, Fornaro.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini dell'anzianità contributiva computano i contributi versati presso tutte le gestioni di previdenza obbligatoria.
14. 35. Rizzetto, Bucalo, Zucconi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Ai fini del calcolo dell'anzianità contributiva di cui al comma 1:
   a) per le donne si aggiunga un anno di anzianità per ogni figlio anche adottato;
   b) qualora nel nucleo familiare sia presente un disabile grave o una persona non autosufficiente ai sensi dell'allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, si aggiunge un anno di anzianità per una sola persona del nucleo familiare che richieda il diritto alla pensione anticipata;
   c) è possibile il cumulo dei benefici di cui alle lettere a) e b) in capo ad un unico soggetto fino ad un massimo di due anni di anzianità.

  Conseguentemente:
   all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole: sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nei 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, con le seguenti: sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 6.594 milioni di euro nel 2019, di 7.831 milioni di euro nel 2020, di 8.055 milioni di euro nel 2021 e di 7.910 milioni di euro annui a decorrere dal 2022;
   all'articolo 27, comma 2, sostituire le parole: di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera a) con le seguenti: di 2,75 per gli apparecchi di cui alla lettera a), ed aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le parole «e di 1, 25 per gli apparecchi di cui alla lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: e di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera b);
   all'articolo 27, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è rideterminata la misura del payout applicato all'ammontare delle vincite sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, al fine di assicurare maggiori entrate erariali pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
14. 15. Fornaro, Epifani, Fassina.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Ai fini del calcolo dell'anzianità contributiva di cui al comma 1:
   a) per le donne si aggiunge un anno di anzianità per ogni figlio;
   b) qualora nel nucleo familiare sia presente un disabile grave o una persona non autosufficiente ai sensi dell'allegato 3 al decreto del Presidente del consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, si aggiunge un anno di anzianità per una sola persona del nucleo familiare che richieda il diritto alla pensione anticipata;
   c) è possibile il cumulo dei benefici di cui alle lettere a) e b) in capo ad un unico soggetto fino ad un massimo di due anni di anzianità.
14. 33. Rizzetto, Bucalo, Zucconi.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: quota 100 aggiungere le seguenti: senza penalizzazioni.
14. 4. Lepri, Serracchiani, Cantone, Gribaudo, Lacarra, Mura, Viscomi, Zan, De Filippo, Campana, Carnevali, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il requisito contributivo di cui al comma 1 è ridotto, per le donne, di dodici mesi per ogni figlio, nel limite massimo di due anni.

  Conseguentemente, all'articolo 28 apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, alinea, sostituire le parole: 4.719,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 8.717,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.266,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.437,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.646,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.202,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.279,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.315,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.685,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 2.214,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: 5.269,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 9.567,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 10.116,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 9.287,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 7.496,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 5.052,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 4.129,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 3.165,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 3.535,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 3.064,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028;
   b) al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera: c-bis) nei limiti di 550 milioni di euro per l'anno 2019 e di 850 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 550 milioni per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 850 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno ed entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
14. 18. Polverini, Zangrillo, Musella, Fatuzzo, Cannatelli, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. I lavoratori italiani all'estero che hanno versato contributi ad enti previdenziali di Stati esteri, fuori dall'ambito delle convenzioni bilaterali di sicurezza sociale, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni. In tal caso, l'onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione della domanda. Il versamento dell'onere può essere effettuato ai regimi previdenziali di appartenenza, in unica soluzione ovvero in massimo 90 rate mensili, senza applicazione di interessi per la rateizzazione.
14. 19. Fitzgerald Nissoli, Fatuzzo.

  Sopprimere il comma 3.
14. 21. Zangrillo, Polverini, Pentangelo, Musella, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. La pensione quota 100 è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo.
14. 22. Zangrillo, Polverini, Pentangelo, Musella, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 3, sostituire le parole: 5.000 euro con le seguenti: 35.000 euro.
14. 23. Polverini, Zangrillo, Musella, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Fermo restando quanto disposto dal periodo precedente il divieto di cumulo non si applica agli iscritti alla gestione previdenziale INPS Artigiani e Commercianti.
14. 20. Polverini, Musella, Zangrillo, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli iscritti all'AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero) che richiedono la pensione Quota 100 in regime di convenzione internazionale sono esclusi dal divieto di cumulo previsto dal paragrafo precedente.
14. 5. Ungaro, Schirò.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Con riferimento al trattamento pensionistico determinato per ciascun lavoratore in applicazione dei commi 1 e 2, si applica una riduzione pari:
   a) allo 0,5 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il trattamento minimo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);
   b) all'1 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra cinque e otto volte il trattamento minimo dell'INPS;
   c) al 2 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a otto volte il trattamento minimo dell'INPS.

  3-ter. Le somme corrispondenti alle trattenute applicate ai sensi del comma 3-bis sono riversate in un apposito fondo di solidarietà intergenerazionale istituito presso l'INPS, finalizzato a finanziare misure previdenziali a favore dei lavoratori che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto- legge, non hanno compiuto i 35 anni di età e che, alla maturazione dei requisiti pensionistici, hanno avuto una carriera lavorativa discontinua e con un trattamento pensionistico inferiore a 1,5 volte il trattamento minimo dell'INPS.
14. 300. Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan, Fragomeli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'allegato b) di cui all'articolo 1, comma 148, lettera h), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo la parola: «infanzia» sono aggiunte le seguenti: «primaria e secondaria».
14. 24. Pentangelo.

  Al comma 6, lettera a), dopo le parole: entrata in vigore inserire le seguenti: della legge di conversione.
*14. 28. Pentangelo.

  Al comma 6, lettera a), dopo le parole: entrata in vigore inserire le seguenti: della legge di conversione.
*14. 36. Bucalo, Rizzetto, Bellucci, Gemmato, Silvestroni.

  Al comma 6, lettera a), sostituire la parola: agosto con la seguente: giugno.
14. 6. Lepri, Serracchiani, Cantone, Gribaudo, Lacarra, Mura, Viscomi, Zan, De Filippo, Campana, Carnevali, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: comparto scuola ed AFAM con le seguenti: comparto dell'area dell'istruzione e della ricerca.
*14. 25. Pentangelo.

  Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: comparto scuola ed AFAM con le seguenti: comparto dell'area dell'istruzione e della ricerca.
*14. 37. Bucalo, Rizzetto, Bellucci, Gemmato, Silvestroni.

  Al comma 7, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Tale quota può essere raggiunta, a prescindere dall'età anagrafica o dall'anzianità contributiva, calcolando esclusivamente la somma dei due indicatori.
14. 38. Bucalo, Rizzetto, Bellucci, Gemmato, Silvestroni.

  Al comma 7-bis, primo periodo, dopo le parole: lo svolgimento dell'attività didattica, aggiungere le seguenti: vengono assunti tutti coloro che hanno conseguito l'abilitazione all'insegnamento entro l'anno accademico 2017/2018, ivi inclusi i docenti in possesso di diploma magistrale entro l'anno scolastico 2001/2002 e d'insegnamento tecnico professionale. Alla disposizione di cui al precedente periodo si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 298, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Ai medesimi fini.
14. 16. Fassina, Fratoianni, Epifani.

  Al comma 7-bis, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: È istituito un percorso accelerato non selettivo, attraverso una prova orale, per coloro che possono vantare un periodo di servizio non inferiore a tre anni scolastici, svolto nelle scuole statali, per lo stesso ordine e grado di scuola.
14. 39. Bucalo, Rizzetto, Frassinetti.

  Dopo il comma 7-bis, aggiungere i seguenti:
  7-ter. La quota di cui ai commi 7 e 7-bis può essere raggiunta, a prescindere dall'età anagrafica o dall'anzianità contributiva, calcolando esclusivamente la somma dei due indicatori.

  7-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 7-ter si provvede entro il limite massimo di spesa di 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a valere sulle maggiori entrate rinvenienti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 5.000 milioni di euro per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 5.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
14. 26. Pentangelo.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10.1. Per il personale della dirigenza scolastica, in ogni caso, si applicano ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità le disposizioni normative previgenti all'approvazione dell'articolo 24 della legge 22 dicembre 2011, n. 214.
14. 40. Bucalo, Rizzetto, Bellucci, Gemmato, Silvestroni.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10.1. Per il personale docente, educativo e ATA, in ogni caso, si applicano, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, le disposizioni normative previgenti all'approvazione dell'articolo 24 della legge 22 dicembre 2011, n. 214.
14. 41. Bucalo, Rizzetto, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 10-bis, sostituire le parole: uffici giudiziari con le seguenti: uffici della pubblica amministrazione.

  Conseguentemente:
   a) al medesimo comma 10-bis, sostituire le parole: dell'amministrazione giudiziaria con le seguenti: della pubblica amministrazione e sopprimere le parole:, fermo quanto previsto dal comma 307 dell'articolo della medesima legge,;
   b) sopprimere il comma 10-quater;
   c) al comma 10-sexies, sostituire le parole: il Ministero della giustizia è autorizzato con le seguenti: i Ministeri sono autorizzati.
14. 7. Viscomi, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Zan.

  Al comma 10-sexies sostituire le parole: nel limite di 1.300 unità di II e III area con le seguenti: Area Il F2.

  Conseguentemente, aggiungere infine il seguente periodo: Per l'attuazione dell'articolo 14 comma 10-sexies, alla copertura di tutti i profili professionali dell'area funzionale 2, si provvede mediante scorrimento della graduatoria del concorso indetto con Decreto 18 novembre 2016 — Concorso pubblico a n. 800 posti a tempo indeterminato per il profilo professionale di Assistente giudiziario, area funzionale II, fascia economica F2, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia.
14. 301. Miceli.

  Al comma 10-sexies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le unità autorizzate in area II sono da assumere tramite lo scorrimento della graduatoria per 800 posti di assistente giudiziario a tempo indeterminato, area funzionale II, fascia economica F2 approvata con Provvedimento 14 novembre 2017 dal Ministero della Giustizia.
14. 17. Epifani, Rostan, Conte, Fornaro.

  Al comma 10-octies, sopprimere le parole da: anche in deroga sino alla fine del periodo.
14. 105. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 10-octies, sostituire le parole da: anche in deroga sino alla fine del periodo con le seguenti: in via prioritaria e fino ad esaurimento delle stesse a valere sulle graduatorie vigenti.
14. 104. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 10-octies, aggiungere, in fine, le parole: attingendo in via prioritaria e fino ad esaurimento delle stesse dalle graduatorie vigenti e attraverso procedure di stabilizzazione del personale precario già in servizio presso gli enti.
14. 106. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

  Sopprimere il comma 10-novies.
14. 103. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 10-novies, alinea, dopo le parole: essere svolti, aggiungere le seguenti: previo espletamento delle procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
14. 101. Serracchiani, Viscomi, Carla Cantone, Gribaudo, Mura, Lepri, Rizzo Nervo, Siani, Carnevali, Ungaro.

  Al comma 10-novies, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) il riconoscimento di punteggi per i tirocinanti e stagisti.
14. 102. Serracchiani, Viscomi, Carla Cantone, Gribaudo, Mura, Lepri, Rizzo Nervo, Siani, Carnevali.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  10-duodecies. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, continuano ad applicarsi, nel limite complessivo di 6.000 unità, ai soggetti delle categorie di cui all'articolo 1, comma 212 e successivi della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i quali, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza dei trattamenti pensionistici successivamente alla data del 31 dicembre 2011, entro il 6 gennaio 2022.

  10-novies. Agli oneri derivanti dal comma 10-bis, nel limite massimo di 42 milioni di euro per l'anno 2019, di 62,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 67 milioni di euro per l'anno 2021, di 56,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 45,3 milioni di euro per l'anno 2023, di 32,3 milioni di euro per l'anno 2024, di 20,2 milioni di euro per l'anno 2025, di 10,6 milioni di euro per l'anno 2026, di 2,9 milioni di euro per l'anno 2027, di 1,3 milioni di euro per l'anno 2028, di 0,8 milioni di euro per l'anno 2029, di 0,4 milioni di euro per l'anno 2030, di 0,2 milioni di euro per l'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
14. 8. Gribaudo, Serracchiani, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  10-duodecies. All'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a), le parole: «66 anni» sono sostituite dalle seguenti: «64 anni»;
   b) alla lettera b), le parole: «66 anni» sono sostituite dalle seguenti: «64 anni».

  10-terdecies. Agli oneri derivanti dal comma 10-bis si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
14. 11. Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  10-duodecies. All'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a), il terzo periodo è soppresso;
   b) alla lettera b), il terzo periodo è soppresso.

  10-terdecies. Agli oneri derivanti dal comma 10-bis si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
14. 12. Gribaudo, Serracchiani, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  10-duodecies. All'articolo 24 del decreto-legge 5 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 7 è sostituito dal seguente:
  «7. Il diritto alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 è conseguito in presenza di un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni»;
   b) il comma 11 è sostituito dal seguente:
  «11. Fermo restando quanto previsto dal comma 10, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1o gennaio 1996 il diritto alla pensione anticipata, previa risoluzione del rapporto di lavoro, può essere conseguito, altresì, al compimento del requisito anagrafico di 63 anni, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno 20 anni di contribuzione effettiva».

  10-terdecies. Agli oneri derivanti dal comma 10-duodecies si provvede a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
14. 10. Fragomeli, Ubaldo Pagano.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  10-duodecies. Al comma 1 dell'articolo 15-novies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le parole: «ovvero, su istanza dell'interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero, su istanza dell'interessato, al compimento del settantesimo anno di età, previo consenso da parte della direzione aziendale, e senza che la permanenza in servizio dia luogo ad un aumento del numero dei dirigenti».
14. 43. Ferro, Deidda, Rizzetto, Bucalo, Silvestroni, Bellucci, Gemmato.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  10-duodecies. Ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, agli avvocati e procuratori dello Stato è data facoltà di permanere in servizio, a domanda, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti. Il risparmio di spesa pensionistica, calcolato in 1.145,054 milioni di euro nel decennio dal 2019 al 2028, è utilizzato per le finalità di cui all'articolo 28, comma 2, lettera c).
14. 44. Prisco, Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  10-duodecies. Con effetto dal 1o gennaio 2019, è facoltà dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, degli avvocati e procuratori dello Stato di permanere in servizio, a domanda, con effetto dal 1o gennaio 2019 per un periodo massimo di un biennio oltre limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti.
14. 42. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Zucconi.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  10-duodecies. Al comma 307, lettera a), dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «L'assunzione di personale di cui alla presente lettera è autorizzata, con le medesime modalità di cui al periodo precedente, anche mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento a norma dell'articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti che hanno completato il tirocinio formativo di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, hanno titolo di preferenza a parità di merito, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, nelle assunzioni di personale di cui alla presente lettera».
14. 9. Del Barba, De Menech, Buratti.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14.1.
(Quota 93)

  1. In via sperimentale per il triennio 2019-2021, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in disoccupazione involontaria in qualità di esodati, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 31 anni, di seguito definita: «pensione quota 93» con riduzione per le lavoratrici che scontano un anno in meno di anzianità contributiva per ciascun figlio. Coloro che maturano il requisito con 40 anni di contributi maturano la decorrenza pensione con finestra di 15 mesi e con riduzione per le lavoratrici che scontano un anno in meno di anzianità contributiva per ciascun figlio. Ai beneficiari di cui al presente articolo è consentito il cumulo contributivo tra AGO e Gestione separata. Il predetto requisito di età anagrafica non è adeguato, agli incrementi alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
  2. Il comma 1 si applica ai soggetti che si trovano in un particolare stato di disoccupazione involontaria, alle lavoratrici in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 20 anni, 15 anni per le derogate ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere a), b), c), d) e f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge 10 ottobre 2014, n. 147, compresi i lavoratori agricoli a tempo determinato e i lavoratori in somministrazione a tempo determinato e ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente per coloro che hanno fruito del congedo per assistenza disabili gravi, previsto dall'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti previdenziali vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, entro il 31 dicembre 2020, ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data. Per i lavoratori di cui al citato articolo 1, comma 194, lettere a), b), c), d) e f) della legge n. 147 del 2013 e per i lavoratori di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera e), della legge n. 147 del 2014, l'eventuale rioccupazione con rapporto a tempo indeterminato per lavoro domestico o a chiamata non comporta l'esclusione dall'accesso alla salvaguardia o alla soluzione.
  3. I benefici di cui al comma 2 sono riconosciuti nel limite di 9.000 soggetti e nel limite massimo di 62,7 milioni di euro per l'anno 2019, di 93,6 milioni di euro per l'anno 2020, di 100,2 milioni di euro per l'anno 2021, di 84,8 milioni di euro per l'anno 2022, di 67,6 milioni di euro per l'anno 2023, di 48,2 milioni di euro per l'anno 2024, di 29,9 milioni di euro per l'anno 2025, di 15,6 milioni di euro per l'anno 2026, di 4,0 milioni di euro per l'anno 2027, di 1,6 milioni di euro per l'anno 2028, di 8 milioni di euro per l'anno 2029, di 0,5 milioni di euro per l'anno 2030.
  4. Agli oneri di cui al comma 3 si provvede sulle disponibilità del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.
14. 01. Lacarra, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14.1.
(Vittime del terrorismo, del dovere od equiparati)

  1. All'articolo 4, della legge 3 agosto 2004, n. 206, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
  «2-bis. A tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente inferiore all'80 per cento, congedati dal servizio per inabilità totale a ogni proficuo lavoro il calcolo pensionistico sarà effettuato considerando una contribuzione massima di 42 anni di servizio maggiorata del 7,5 per cento senza nessuna penalizzazione dovuta all'uscita prematura dal lavoro. Al personale di cui alla presente disposizione deve essere sempre garantito e applicato il calcolo pensionistico più favorevole.
   2-ter. Ai trattamenti pensionistici relativi alle Vittime del Terrorismo, del dovere e soggetti equiparati può essere corrisposta la Pensione Privilegiata Ordinaria qualora ne sussistano le condizioni favorevoli espresse dalle Commissione Mediche Militari o dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio».
14. 03. Bucalo, Rizzetto.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14.1.

  1. I pubblici dipendenti hanno diritto a ricevere il Tfr e il Tfs entro tre mesi dall'accesso alla pensione.
14. 02. Rizzetto, Bucalo, Zucconi.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 14.1.
(Rivalutazione dei trattamenti pensionistici)

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2020, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta:
   a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento;
   b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi:
    1) nella misura del 97 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a sei il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera a), l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
    2) nella misura del 77 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sette volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
    3) nella misura del 52 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sette volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
    4) nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a nove volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a nove volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
    5) nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il trattamento minimo INPS.
14. 0300. Carla Cantone, Serracchiani, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

ART. 14-bis.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 14-bis.
(Disciplina delle capacità assunzionali degli Enti locali e flessibilità nell'utilizzo delle graduatorie degli Enti locali)

  1. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per il triennio 2019-2021, al fine di garantire le attività di cui all'articolo 5, comma 4, e all'articolo 6, comma 7, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, gli enti locali possono computare anche le cessazioni dal servizio del personale di ruolo programmate nella medesima annualità. Le assunzioni di cui al precedente periodo non possono essere effettuate prima delle cessazioni che concorrono a produrre il relativo turn-over. La disciplina di cui ai precedenti due periodi si applica anche agli enti destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».
  2. In deroga al comma 361 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, anche al fine di procedere al reclutamento di personale per cessazioni non programmabili nell'ambito dei servizi di cui all'articolo 5, comma 4, e all'articolo 6, comma 7, gli Enti locali hanno la facoltà di limitare nel bando dei concorsi finalizzati all'assunzione di personale destinato il numero degli eventuali idonei in misura non superiore al venti per cento dei posti messi a concorso, con arrotondamento all'unità superiore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 400, comma 15, del decreto legislativo 16 aprile, n. 297 e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
  3. Al comma 366 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: «personale scolastico», sono aggiunte le seguenti: «ed educativo, anche degli enti locali,».
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  Conseguentemente, all'articolo 14-ter, sopprimere il comma 2.
14-bis. 2. Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
14-bis. 3. Viscomi, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Zan.

  Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: cinque con la seguente: quattro.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire la parola: quinquennio con la seguente: quadriennio.
14-bis. 4. Viscomi, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Zan.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso comma 5-sexies.
14-bis. 5. Lepri, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Mura, Viscomi, Zan.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 5-sexies, sostituire le parole: nell'anno precedente con le seguenti: nei due anni precedenti.
14-bis. 6. Viscomi, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Zan.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso comma 5-septies.
*14-bis. 7. Gribaudo, Serracchiani, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso comma 5-septies.
*14-bis. 26. Epifani, Rostan, Fassina, Fornaro.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 5-septies, primo periodo, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: due anni.
14-bis. 8. Lepri, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Mura, Viscomi, Zan.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 5-septies, sopprimere il secondo periodo.
14-bis. 9. Lepri, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Mura, Viscomi, Zan.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. In considerazione degli effetti derivanti dall'applicazione dell'articolo 14 del presente decreto e della necessità di garantire i livelli essenziali delle prestazioni, le previsioni di cui al secondo capoverso dell'articolo 1, comma 365 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non si applicano alle procedure concorsuali per l'assunzione di personale medico, tecnico-professionale e infermieristico bandite dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale.
14-bis. 300. Carnevali.

  Al comma 2, dopo le parole: aziende del Servizio sanitario nazionale aggiungere le seguenti:, anche delle regioni sottoposte alla disciplina dei Piani di rientro della spesa sanitaria,.
14-bis. 400. Polverini, Zangrillo, Versace, Dall'Osso, Pedrazzini, Fatuzzo, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cannatelli, Cortelazzo, Mugnai, Musella, Novelli, Rotondi, Scoma.

  Al comma 2, dopo le parole: professionalità occorrenti, aggiungere le seguenti: con priorità per il personale medico e infermieristico.
14-bis. 402. Gribaudo, Serracchiani, Carla Cantone, Viscomi, Mura, Lepri, Rizzo Nervo, Siani, Carnevali, Ungaro.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nelle more dell'espletamento delle procedure previste dal periodo precedente, al solo fine di contrastare la grave carenza di personale sanitario afferente ai profili infermieristico, tecnico-assistenziale, della riabilitazione e della prevenzione e valorizzare le competenze acquisite dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, le aziende sanitarie possono, nel triennio 2019-2021, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che abbia maturato più di tre anni di servizio nella pubblica amministrazione al 31 dicembre 2018, anche in deroga alle linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale nella pubblica amministrazione.
14-bis. 403. Gribaudo, Serracchiani, Carla Cantone, Viscomi, Mura, Lepri, Rizzo Nervo, Siani, Carnevali, Ungaro.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 1, comma 365, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il periodo: «Le previsioni di cui ai commi 361, 363 e 364 si applicano alle procedure concorsuali per l'assunzione di personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, bandite dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale a decorrere dal 1o gennaio 2020» è sostituito con il seguente: «Le previsioni di cui ai commi 361, 363 e 364 non si applicano alle procedure concorsuali per l'assunzione di personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, bandite dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale».
14-bis. 401. Carnevali, Siani, Ungaro, Rizzo Nervo, Noja, Pagano.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  4. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e per ridurre il ricorso a personale esterno con contratti a tempo determinato da impiegare nei ruoli di responsabili di aree o settori per carenza di personale interno inquadrabile nelle categorie D1 e D3, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, i comuni con popolazione non superiore ai centomila abitanti possono inquadrare nelle predette categorie, in via preliminare rispetto all'utilizzo di figure professionali esterne e previa eventuale selezione per titoli, i dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato da almeno quindici anni e che siano in possesso del diploma di laurea o laurea magistrale. I dipendenti dei comuni di cui al primo periodo in possesso di titoli post laurea o master universitari in materie di enti locali, legalmente riconosciuti, possono essere collocati dai medesimi enti, nel rispetto della procedura di cui al precedente periodo, in tutte le posizioni di responsabilità ascritte alle categorie D1/D3 ad esclusione delle aree o settori tecnici per i quali sono previsti titoli di studio specifici. I comuni di cui al primo periodo che hanno posti vacanti e sono economicamente non deficitari adeguano il proprio fabbisogno triennale secondo quanto stabilito dal presente comma e procedono all'inquadramento del personale come sopra descritto tenendo conto delle esigenze e delle capacità delle piante organiche. Nei casi in cui il numero di unità di personale da inquadrare risulti superiore ai posti da occupare si procede a selezione per titoli e anzianità di servizio.

  5. Dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
14-bis. 19. Occhiuto, Zangrillo, Polverini, Musella, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  4. All'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al terzo periodo, le parole: «le regioni sono autorizzate» sono sostituite dalle seguenti: «le regioni ovvero gli enti titolari delle funzioni sulla base di leggi regionali sono autorizzati»; b) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «Le predette assunzioni non rilevano in relazione alle capacità assunzionali di cui all'articolo 3, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e, in ordine al trattamento accessorio, trova applicazione quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.».

  5. Allo scopo di garantire i livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro, le regioni e le province autonome, ovvero gli Enti titolari delle funzioni sulla base di leggi regionali, attuano il piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego, di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Le assunzioni finalizzate al predetto piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego non rilevano rispetto ai limiti, anche di spesa, previsti per i rapporti di lavoro a tempo determinato dalle vigenti disposizioni legislative e, in ordine all'incidenza sul trattamento economico accessorio, non opera il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
  6. Agli eventuali oneri di cui ai commi 2-bis e 2-ter, si provvede mediante riduzione, nei limiti di 100 milioni di euro annui, del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2007, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
14-bis. 22. Zangrillo, Gelmini, Polverini, Musella, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli, Rosso.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  4. All'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al terzo periodo, le parole: «le regioni sono autorizzate» sono sostituite dalle seguenti: «le regioni ovvero gli enti titolari delle funzioni sulla base di leggi regionali sono autorizzati»;
   b) dopo il quarto periodo, sono inseriti i seguenti: «Le predette assunzioni non rilevano in relazione alle capacità assunzionali di cui all'articolo 3, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ovvero ai limiti previsti dal comma 557 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche ed integrazioni, e, in ordine al trattamento accessorio, trova applicazione quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12. Le procedure relative alle assunzioni di cui al precedente periodo sono effettuate in deroga all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 135 e successive modificazioni e integrazioni.».

  5. Allo scopo di garantire i livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro, le regioni e le province autonome, ovvero gli Enti titolari delle funzioni sulla base di leggi regionali, attuano il piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego, di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Le assunzioni finalizzate al predetto piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego non rilevano rispetto ai limiti, anche di spesa, previsti per i rapporti di lavoro a tempo determinato dalle vigenti disposizioni legislative e, in ordine all'incidenza sul trattamento economico accessorio, non opera il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
14-bis. 20. Rizzetto, Bucalo, Zucconi.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  4. All'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al terzo periodo, le parole: «le regioni sono autorizzate» sono sostituite dalle seguenti: «le regioni ovvero gli enti titolari delle funzioni sulla base di leggi regionali sono autorizzati»;
   b) dopo il quarto periodo, è aggiunto il seguente: «Le predette assunzioni non rilevano in relazione alle capacità assunzionali di cui all'articolo 3, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e, in ordine al trattamento accessorio, trova applicazione quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12».

  5. Allo scopo di garantire i livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro, le regioni e le province autonome, ovvero gli enti titolari delle funzioni sulla base di leggi regionali, attuano il piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego, di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Le assunzioni finalizzate al predetto piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego non rilevano rispetto ai limiti, anche di spesa, previsti per i rapporti di lavoro a tempo determinato dalle vigenti disposizioni legislative e, in ordine all'incidenza sul trattamento economico accessorio, non opera il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
*14-bis. 15. Gribaudo, Serracchiani, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  4. All'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al terzo periodo, le parole: «le regioni sono autorizzate» sono sostituite dalle seguenti: «le regioni ovvero gli enti titolari delle funzioni sulla base di leggi regionali sono autorizzati»;
   b) dopo il quarto periodo, è aggiunto il seguente: «Le predette assunzioni non rilevano in relazione alle capacità assunzionali di cui all'articolo 3, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e, in ordine al trattamento accessorio, trova applicazione quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12».

  5. Allo scopo di garantire i livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro, le regioni e le province autonome, ovvero gli enti titolari delle funzioni sulla base di leggi regionali, attuano il piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego, di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Le assunzioni finalizzate al predetto piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego non rilevano rispetto ai limiti, anche di spesa, previsti per i rapporti di lavoro a tempo determinato dalle vigenti disposizioni legislative e, in ordine all'incidenza sul trattamento economico accessorio, non opera il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
*14-bis. 23. Polverini, Fatuzzo, Zangrillo, Musella, Cannatelli, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  4. All'articolo 1, comma 200, della legge n. 205 del 2017 le parole: «a valere e nei limiti di un terzo», sono sostituite da: «a valere nel limite della metà».

  5. Le Regioni, con proprio atto, individuano le modalità organizzative opportune per garantire ai richiedenti il Rdc le valutazioni integrate di carattere lavorativo e sociale anche mediante protocolli o unità valutative specificamente dedicate.
14-bis. 18. Lacarra, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4. Al comma 1 dell'articolo 90 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: «in aspettativa senza assegni» sono aggiunte le seguenti: «con riconoscimento dell'anzianità di servizio».
14-bis. 1. Buratti.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4. All'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «A decorrere dall'anno 2019 le regioni, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, con incremento della rispettiva dotazione organica, senza il previo espletamento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e in deroga ai limiti di cui all'articolo 1, commi 557 e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono autorizzate ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, fino a complessive 4.000 unità di personale da destinare ai centri per l'impiego».
14-bis. 10. Viscomi, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Zan.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4. Fermo l'obbligo di contenimento delle spese di personale ai sensi dell'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la spesa di personale degli enti locali relativa ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati per esigenze sostitutive di personale assente dal servizio con diritto alla conservazione del posto di lavoro non si computa ai fini del rispetto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
14-bis. 14. Zan, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4. Le spese per il personale comunale impiegato per le attività di cui all'articolo 5, comma 4, e all'articolo 6, comma 7, e per la predisposizione dei progetti di cui all'articolo 4, comma 15, non si computano ai fini del rispetto dei limiti di spesa definiti dalle seguenti disposizioni di legge:
   a) articolo 1, commi 551-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
   b) articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche e integrazioni;
   c) articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;
   d) articolo 243-bis, comma 8, lettera g); comma 9, lettera a) e c-bis), e articolo 259, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
14-bis. 11. Viscomi, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Zan.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4. Ai fini della determinazione della capacità assunzionale, a decorrere dall'anno 2019, fermo restando l'obbligo di conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, e nel rispetto dei limiti complessivi di spesa per il personale ai sensi dell'articolo 1, dei commi 557-quater e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai comuni e alle loro unioni e alle città metropolitane non si applicano le disposizioni normative che prevedono limitazioni al turn-over di personale, e in particolare le seguenti disposizioni:
    1) il comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
    2) il comma 5 dell'articolo 3 decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
    3) il comma 845 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
    4) l'articolo 1, comma 562, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
14-bis. 12. Zan, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a partire dall'anno 2019 ai comuni, alle unioni di comuni e alle città metropolitane non si applicano i divieti assunzionali previsti nelle seguenti disposizioni:
    1) articolo 1, commi 470 e 508, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
    2) articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;
    3) articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni;
    4) articolo 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
    5) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
14-bis. 13. Zan, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 438 è sostituito dal seguente:
  «438. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, con l'esclusione degli enti e delle istituzioni di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, i quali rientrano nella previsione di spesa di cui al comma 226, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2019-2021, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo. In sede di emanazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 1. A tale fine i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze, comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.».
14-bis. 17. Zan, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi.

ART. 14-ter.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: entro i limiti percentuali con le seguenti: oltre i limiti percentuali.
14-ter. 404. Bucalo, Rizzetto, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli enti locali mantengono la facoltà di applicare il comma 362.
*14-ter. 5. Lacarra, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli enti locali mantengono la facoltà di applicare il comma 362.
*14-ter. 8. Pella, Zangrillo, Polverini, Pedrazzini, Mugnai, Bagnasco, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Bond, Brambilla, Novelli, Versace.

  Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
  2-bis. Al fine di fronteggiare le conseguenze sugli organici delle pubbliche amministrazioni derivanti dalla disposizione di cui al precedente articolo 14, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in relazione alle ordinarie facoltà assunzionali riferite all'anno 2019, l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data del 31 dicembre 2018 è prorogata al 31 dicembre 2019, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

  2-ter. Alla disposizione di cui al precedente comma 2-bis si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 298, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
14-ter. 7. Epifani, Speranza, Fornaro, Rostan.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. All'articolo 1, comma 366 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 dopo la parola: «coreutica» sono aggiunte le seguenti: «nonché del personale medico, tecnico- professionale, amministrativo e infermieristico delle aziende e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale».

  2-ter. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 9-bis della legge 11 febbraio 2019, n. 12 è abrogata.
14-ter. 300. Carnevali.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. In deroga al comma 361 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, anche al fine di procedere al reclutamento di personale per cessazioni non programmabili, gli enti locali hanno la facoltà di limitare nel bando dei concorsi il numero degli eventuali idonei in misura non superiore al venti per cento dei posti messi a concorso, con arrotondamento all'unità superiore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 400, comma 15, del decreto legislativo 16 aprile, n. 297 e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
14-ter. 10. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Zucconi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. In deroga al comma 361 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, anche al fine di procedere al reclutamento di personale per cessazioni non programmabili nell'ambito dei servizi di cui all'articolo 5, comma 4, e all'articolo 6, comma 7, gli enti locali hanno la facoltà di limitare nel bando dei concorsi finalizzati all'assunzione di personale destinato, il numero degli eventuali idonei in misura non superiore al venti per cento dei posti messi a concorso, con arrotondamento all'unità superiore, fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
14-ter. 12. Zan, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al comma 2-bis dell'articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 le parole da: «il rapporto tra l'INPS e i medici di medicina-fiscale», fino a: «disciplina delle incompatibilità in relazione alle funzioni di certificazione delle malattie», sono sostituite con le seguenti: Il rapporto dei medici inseriti nelle liste di cui all'articolo 4, comma 10-bis, decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, come modificato dall'articolo 1, comma 340, legge 27 dicembre 2013, n. 147, di cui INPS si avvale, in via prioritaria, per la effettuazione delle visite mediche di controllo domiciliare sui lavoratori dipendenti assenti dal servizio per malattia, ivi comprese tutte le attività ambulatoriali inerenti alle medesime funzioni, prosegue senza soluzione di continuità fino ad esaurimento della lista ed è disciplinato da una convenzione del tutto conforme ai contratti collettivi nazionali di lavoro, in analogia con quanto previsto all'articolo 48, legge 23 dicembre 1978, n. 833 e in continuità con la disciplina, ivi compresa la misura dei compensi e dei rimborsi, emanate ai sensi dell'articolo 5, comma 13, decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, il Ministero della salute e l'INPS e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della categoria. Al fine di contenere gli oneri sostenuti dall'INPS per l'indennità di malattia e contrastare efficacemente il fenomeno dell'assenteismo, ai medici di cui al periodo precedente, viene garantito un carico di lavoro non inferiore a quello previsto all'articolo 7, comma 1, decreto ministeriale 18 aprile 1996. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai periodi precedenti, pari a 68 milioni di euro l'anno, l'INPS provvede a valere sulle risorse previste all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 per 50 milioni di euro a decorrere dal 2019 e, per 18 milioni, nell'ambito delle risorse finanziarie che l'INPS rende disponibili nel proprio bilancio destinate nel bilancio consuntivo all'attuazione delle visite mediche di controllo d'ufficio per il settore privato ai sensi dell'articolo 5, commi 12 e 13, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Sono, altresì, destinati, per le finalità di cui al presente comma, i rimborsi riconosciuti all'INPS per visite mediche di controllo per conto dei datori di lavoro ed enti previdenziali di cui all'articolo 5, commi 12 e 13, decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Le disposizioni di cui al presente comma, si applicano senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con l'utilizzo delle sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
14-ter. 9. Polverini, Gelmini, Musella, Zangrillo, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 1, comma 365, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il secondo periodo, è sostituito dal seguente: «Le previsioni di cui ai commi 361, 363 e 364 non si applicano alle procedure concorsuali per l'assunzione di personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, bandite dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale a decorrere dal 1o gennaio 2020».
*14-ter. 11. Bucalo, Rizzetto.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 1, comma 365, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il secondo periodo, è sostituito dal seguente: Le previsioni di cui ai commi 361, 363 e 364 non si applicano alle procedure concorsuali per l'assunzione di personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, bandite dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale a decorrere dal 1o gennaio 2020.
*14-ter. 4. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. In materia di graduatorie e assunzioni presso le pubbliche amministrazioni, l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data del 31 dicembre 2018 e relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata al 31 dicembre 2019, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, ed è prorogato l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
14-ter. 2. Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 1, comma 299, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, secondo periodo, dopo le parole: «Le risorse assegnate alle amministrazioni richiedenti sono destinate, in via prioritaria», sono inserite le seguenti: «alla stabilizzazione del personale a tempo determinato che abbia prestato servizio presso le medesime amministrazioni per più di 36 mesi continuativi,».
14-ter. 3. Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il comma 1, lettera a) dell'articolo 9-bis della legge 11 febbraio 2019, n. 12 è abrogato.
14-ter. 302. Carnevali.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 9-bis, comma 1, lettera a) della legge 11 febbraio 2019, n. 12 alle parole: «si applicano» è premessa la seguente: «non».
14-ter. 301. Carnevali.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il secondo capoverso del comma 365 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è abrogato.
14-ter. 303. Carnevali.

  Dopo l'articolo 14-ter, aggiungere il seguente:

Art. 14-quater.
(Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione per esodati)

  1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando le salvaguardie previste dall'articolo 24, comma 14, del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, e successive modificazioni, dall'articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dall'articolo 1, commi da 231 a 234, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, dagli articoli 11 e 11-bis del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, dall'articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dall'articolo 1, commi da 194 a 198, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dai relativi decreti ministeriali attuativi del 1o giugno 2012, 8 ottobre 2012, 22 aprile 2013 e 14 febbraio 2014, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2012, n. 17 del 21 gennaio 2013, n. 123 del 28 maggio 2013 e n. 89 del 16 aprile 2014, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dai commi 263 al 273, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 dai commi 211 a 218, continuano ad applicarsi, nel limite complessivo di 9.000 unità, secondo il mese di perfezionamento dei requisiti con il criterio dell'automatico scorrimento mensile delle graduatorie dagli aventi diritto fino all'utilizzo totale delle risorse per 9.000 unità, ai seguenti soggetti i quali, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico successivamente alla data del 31 dicembre 2011:
   a) ai lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile, ovvero provenienti da aziende cessate o interessate dall'attivazione, entro la data del 31 dicembre 2011, delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o l'amministrazione straordinaria speciale, descritti all'articolo 1, comma 214, lettera a) della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
   b) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione della contribuzione volontaria anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possono far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile ad un rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
   c) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione della contribuzione volontaria entro il 4 dicembre 2011, ancorché alla data del 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato derivante da effettiva attività lavorativa o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che, alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa a tempo indeterminato;
   d) ai lavoratori cessati:
    1) il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato;
    2) il cui rapporto di lavoro si sia risolto dopo il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato;
    3) il cui rapporto sia cessato per decisione unilaterale nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato;
   e) ai lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5 del decreto legislativo n. 151 del 2001, a condizione che il congedo risulti attribuito per assistere figli con disabilità grave;
   f) con esclusione dei lavoratori del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato.

  2. Per i soggetti che hanno versato in due o più casse contributive è prevista l'estensione dell'istituto del cumulo anche alle pensioni di anzianità. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 2-bis che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione e dei limiti di spesa, anche in via prospettica, determinati ai sensi dei commi 1 e 4, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dai commi da 1 a 4 del presente articolo.
  3. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147.
  4. I benefici di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite di 9.000 soggetti e nel limite massimo di 62,7 milioni di euro per l'anno 2019, di 93,6 milioni di euro per l'anno 2020, di 100,2 milioni di euro per l'anno 2021, di 84,8 milioni di euro per l'anno 2022, di 67,6 milioni di euro per l'anno 2023, di 48,2 milioni di euro per l'anno 2024, di 29,9 milioni di euro per l'anno 2025, di 15,6 milioni di euro per l'anno 2026, di 4,0 milioni di euro per l'anno 2027, di 1,6 milioni di euro per l'anno 2028, di 0,8 milioni di euro per l'anno 2029, di 0,5 milioni di euro per l'anno 2030.
  5. Agli oneri di cui al comma 4 si provvede sulle disponibilità del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.
14-ter. 01. Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  Dopo l'articolo 14-ter, aggiungere il seguente:

Art. 14-quater.
(Aumento importo minimale delle pensioni in regime internazionale)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'importo mensile delle pensioni il cui diritto è riconosciuto in virtù del cumulo dei periodi contributivi previsto da accordi o da convenzioni internazionali in materia di sicurezza sociale, non può essere inferiore, per ogni anno di contribuzione, ad un ventesimo del trattamento minimo vigente alla medesima data di entrata in vigore ovvero alla data di decorrenza della pensione stessa se successiva. Tale importo, per le anzianità contributive inferiori all'anno, non può essere inferiore a 20 euro mensili.
  2. L'importo minimo mensile di cui al comma 1 del presente articolo è da considerare al netto delle somme dovute per l'applicazione degli articoli 1 e 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, e successive modificazioni, degli articoli 1 e 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché delle somme dovute per prestazioni familiari.
  3. L'importo minimo mensile di cui al comma 1 è corrisposto a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed è annualmente rivalutato in relazione agli aumenti per perequazione automatica della generalità delle pensioni.
  4. Per le pensioni erogate in regime internazionale con decorrenza antecedente, pari o successiva alla data di entrata in vigore della conversione in legge del presente decreto, si procede a confronto tra l'importo spettante in base al calcolo effettivo della pensione e l'importo minimo mensile previsto dal presente articolo ed è corrisposto l'importo più elevato.
  5. Il comma 15 dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è abrogato.
  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 7 milioni di euro per l'anno 2019, in 7 milioni di euro per l'anno 2020, in 7 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
14-ter. 03. Schirò, Ungaro.

  Dopo l'articolo 14-ter, aggiungere il seguente:

Art. 14-quater.
(Misure in favore delle Regioni)

  1. In via sperimentale, a decorrere dal 1o settembre 2019 e fino al 31 dicembre 2024, al fine di potenziare l'attività di monitoraggio dell'attuazione finanziaria dell'Obiettivo Convergenza, nonché al fine di offrire adeguato supporto tecnico alle regioni ammesse al medesimo programma, con particolare riferimento alle azioni dirette all'attrazione degli investimenti sul territorio, è istituita una apposita struttura di missione del Ministero dell'economia e delle finanze. La struttura di missione di cui al precedente periodo ha sede in ciascuna regione ammessa all'Obiettivo Convergenza, a tal fine il Ministero dell'economia e delle finanze stipula apposite convenzioni con le regioni interessate.
  2. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e per ridurre il ricorso a personale esterno con contratti a tempo determinato o rapporti di lavoro parasubordinato, presso le sedi regionali della struttura di missione di cui al comma 1 è autorizzato il ricorso a procedure di mobilità, in deroga all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e nel limite di cinque unità di personale per ciascuna sede regionale, di personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato, presso agenzie e società partecipate dal medesimo Ministero dell'economia e delle finanze.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a euro 2.050.000 annui a decorrere dal 1o settembre 2019 e fino al termine della sperimentazione, si provvede a valere sullo stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2019-2021 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
14-ter. 04. Occhiuto, Zangrillo, Polverini, Musella, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Dopo l'articolo 14-ter, aggiungere il seguente.

Art. 14-quater.
(Disposizioni in materia di riconoscimento del lavoro di cura delle donne lavoratrici ai fini previdenziali)

  1. All'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
  «6-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2020, ai fini dell'accesso al regime di cui al comma 6 il requisito anagrafico di cui al medesimo comma 6 è ridotto di dodici mesi per ogni figlio, nel limite massimo di ventiquattro mesi, per le donne. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.».
14-ter. 0300. Mura, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Viscomi, Zan.

  Dopo l'articolo 14-ter, aggiungere il seguente:

Art. 14-quater.
(Disposizioni previdenziali in favore dei lavoratori precoci)

  1. All'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il comma 199 è sostituito dal seguente:
  «199. A decorrere dal 1o maggio 2019, il requisito contributivo di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come rideterminato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo 24 per effetto degli adeguamenti applicati con decorrenza 2013 e 2016, è ridotto a 41 anni per i lavoratori di cui all'articolo 1, commi 12 e 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che hanno almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il raggiungimento del diciannovesimo anno di età.».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
14-ter. 0301. Carla Cantone, Serracchiani, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

ART. 15.

  Al comma 1, capoverso comma 10, primo periodo, sostituire le parole: 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi con le seguenti: 42 anni per gli uomini e 41 anni.
15. 1. Fragomeli, Ubaldo Pagano.

  Al comma 1, capoverso comma 10, sopprimere l'ultimo periodo.
15. 2. Fragomeli, Ubaldo Pagano.

  Al comma 1, capoverso comma 10 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Parimenti l'accesso alla pensione di vecchiaia è consentito all'età anagrafica di 66 anni e 7 mesi.

  Conseguentemente, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. Ai maggiori oneri conseguenti dall'attuazione dell'ultimo periodo di cui al comma 1, capoverso comma 10, del presente articolo si provvede entro il limite massimo di spesa di 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a valere sulle maggiori entrate rinvenienti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 5.000 milioni di euro per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 5.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno ed entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
15. 6. Pentangelo.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Dopo il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è inserito il seguente: «10-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2019, il requisito contributivo per l'accesso alla pensione anticipata di cui al comma 10 è ridotto, per le donne, di dodici mesi per ogni figlio, nel limite massimo di tre anni».

  1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
15. 3. Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. L'ultimo periodo del comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dal comma 1, non si applica agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in una delle condizioni previste dall'articolo 1, comma 148, della legge 27 dicembre 2017 n. 205.

  1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
15. 4. Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. L'ultimo periodo del comma 1, capoverso comma 10, del presente articolo in tema di decorrenza del trattamento pensionistico non trova applicazione nei confronti degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in una delle condizioni di cui all'articolo 1 comma 148 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

  1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis si fa fronte a valere sulle risorse del Fondo per la revisione del sistema pensionistico di cui al comma 254, articolo 1, della legge 30 dicembre 2018 n. 145.
15. 5. Epifani, Rostan, Fassina, Fornaro.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2020, ai requisiti anagrafici di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, gli adeguamenti alla speranza di vita di vita di cui all'articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 si applicano con cadenza quinquennale.
15. 300. Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2020, ai requisiti anagrafici di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita di vita di cui all'articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
15. 301. Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2020, per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in una delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 148, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, non trovano applicazione, ai fini del requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia e del requisito contributivo per l'accesso alla pensione anticipata, di cui all'articolo 24, commi 6 e 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
15. 302. Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: comparto scuola ed AFAM con le seguenti: comparto e dell'area dell'istruzione e della ricerca.
*15. 7. Pentangelo.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: comparto scuola ed AFAM con le seguenti: comparto e dell'area dell'istruzione e della ricerca.
*15. 9. Bucalo, Rizzetto, Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'allegato B) di cui all'articolo 1 comma 148, punto H della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo la parola «infanzia» sono aggiunte le seguenti «primaria e secondaria».
15. 10. Bucalo, Rizzetto, Bellucci, Gemmato.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

  1. La legge 11 giugno 1974 n. 252 è abrogata, escludendo effetti retroattivi per coloro che hanno acquisito legittimamente il diritto al trattamento pensionistico ivi previsto.
15. 05. Rizzetto, Zucconi, Bucalo.

ART. 16.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 16.
(Opzione donna)

  1. Al fine di portare a conclusione la sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, fino al 31 dicembre 2021, nei confronti delle lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento pensionistico secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, è confermata, alle condizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'anzianità anagrafica pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome, come adeguata agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  2. A decorrere dal 1o gennaio 2022, ai fini dell'accesso al regime di cui al comma 1 i requisiti anagrafici di cui al medesimo comma 1 sono incrementati di 12 mesi per ciascun anno solare, fino a concorrenza con il requisito anagrafico di sessantaquattro anni, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione effettiva.
16. 1. Gribaudo, Serracchiani, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2018 con le seguenti: 31 dicembre 2021.

  Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, entro il limite massimo di spesa pari a 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, oltre a quanto previsto dall'articolo 28 della presente legge, a valere sulle maggiori entrate rinvenienti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 5.000 milioni di euro per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 5.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
16. 7. Pentangelo.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2018 con le seguenti: 31 dicembre 2021.

  Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 395,6 milioni di euro per l'anno 2020 e a 490 milioni di euro per l'anno 2021 e a 206,3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e, per gli anni 2021 e 2022, sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
16. 2. Mura, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Viscomi, Zan.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2018, con le seguenti: 31 dicembre 2020.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 100 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
16. 10. Rizzetto, Bucalo, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2018, con le seguenti: 31 dicembre 2019.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 50 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
16. 9. Rizzetto, Bucalo, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: un'età pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome, con le seguenti: un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 50 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
16. 11. Rizzetto, Bucalo, Zucconi.

  Al comma 1, sopprimere le parole: a 59 anni.

  Conseguentemente dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, alla lettera a), dopo le parole: «dei lavoratori dipendenti» sono aggiunte le seguenti: «e delle gestioni dei lavoratori autonomi» e alla lettera b) le parole: «per gli artigiani, i commercianti e dei coltivatori diretti, nonché» sono soppresse.
*16. 6. Polverini, Gelmini, Zangrillo, Musella, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 1, sopprimere le parole: a 59 anni.

  Conseguentemente dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, alla lettera a), dopo le parole: «dei lavoratori dipendenti» sono aggiunte le seguenti: «e delle gestioni dei lavoratori autonomi» e alla lettera b) le parole: «per gli artigiani, i commercianti e dei coltivatori diretti, nonché» sono soppresse.
*16. 300. Bellucci, Rizzetto, Bucalo, Gemmato.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il trattamento pensionistico di cui al comma 1 è riconosciuto, alle stesse condizioni, anche alle lavoratrici la cui pensione viene liquidata da enti che gestiscono forme sostitutive dell'Assicurazione generale obbligatoria, nel limite massimo di una maggiore spesa pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

  Conseguentemente all'articolo 27, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le parole: «e di 1,25 per gli apparecchi di cui alla lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «e di 1,50 per gli apparecchi di cui alla lettera b)».
16. 4. Boldrini, Epifani.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Ai fini del riconoscimento del trattamento pensionistico anticipato di cui al comma 1, i requisiti contributivi richiesti sono ridotti di dodici mesi per ogni figlio, nel limite massimo di due anni. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 182 milioni per il 2019, a 160 milioni per il 2020, a 114 milioni per il 2021, a 42 milioni per il 2022 e a 2,5 milioni annui a decorrere dal 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
16. 13. Rizzetto, Bucalo, Zucconi.

  Al comma 3, sostituire le parole: comparto scuola ed AFAM con le seguenti: comparto dell'area dell'istruzione e della ricerca.
*16. 8. Pentangelo.

  Al comma 3, sostituire le parole: comparto scuola ed AFAM con le seguenti: comparto dell'area dell'istruzione e della ricerca.
*16. 301. Bucalo, Rizzetto, Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Dal 1o gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2026, gli adeguamenti alla speranza di vita, di cui all'articolo 1, comma 200, della medesima legge n. 232 del 2016 e di cui all'articolo 1, comma 149, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, non trovano applicazione per le donne e per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni e integrazioni.
  3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
16. 3. Mura, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Viscomi, Zan.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Opzione donna per esodate)

  1. In via sperimentale per il triennio 2019-2021, per le iscritte all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in disoccupazione involontaria in qualità di esodate, il diritto al trattamento pensionistico anticipato è riconosciuto, secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo del 30 aprile 1997, n. 180, nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2019 hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni, con riduzione per le lavoratrici che scontano 1 anno in meno di anzianità contributiva per ciascun figlio, e un'età pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome. Il predetto requisito di età anagrafica non è adeguato, agli incrementi alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni. Ai beneficiari di cui al presente comma è consentito il cumulo contributivo tra AGO e Gestione separata.
  2. Il comma 1 si applica per i soggetti che si trovano in stato di disoccupazione involontaria, alle lavoratrici in possesso di un'anzianità contributiva di 35 anni, alle lavoratrici di cui all'articolo 1, comma 194, lettere a), b), c), d) e f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, alle lavoratrici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge 10 ottobre 2014, n. 147, compresi le lavoratrici agricoli a tempo determinato e le lavoratrici in somministrazione a tempo determinato e ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente per coloro che hanno fruito del congedo per assistenza disabili gravi, previsto dall'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti previdenziali vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, entro il 31 dicembre 2020, ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data. Per i lavoratori di cui al citato articolo 1, comma 194, lettere a), b), c), d) e f) della legge n. 147 del 2013 e per i lavoratori di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera e), della legge, n. 147 del 2014, l'eventuale rioccupazione con rapporto a tempo indeterminato per lavoro domestico o a chiamata non comporta l'esclusione dall'accesso alla salvaguardia o alla soluzione.
  3. I benefici di cui al comma 2 sono riconosciuti nel limite di 9.000 soggetti e nel limite massimo di 62,7 milioni di euro per l'anno 2019, di 93,6 milioni di euro per l'anno 2020, di 100,2 milioni di euro per l'anno 2021, di 84,8 milioni di euro per l'anno 2022, di 67,6 milioni di euro per l'anno 2023, di 48,2 milioni di euro per l'anno 2024, di 29,9 milioni di euro per l'anno 2025, di 15,6 milioni di euro per l'anno 2026, di 4,0 milioni di euro per l'anno 2027, di 1,6 milioni di euro per l'anno 2028, di 0,8 milioni di euro per l'anno 2029, di 0,5 milioni di euro per l'anno 2030.
  4. Agli oneri di cui al comma 3 si provvede sulle disponibilità del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.
16. 01. Mura, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Viscomi, Zan.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Salva esodati)

  1. I requisiti e le decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applicano, a domanda, ai lavoratori e alle lavoratrici che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011 e non inseriti nelle otto salvaguardie anteriori, fino ad un numero pari a 6.000 soggetti.
  2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto stabilisce i requisiti di accesso alla nona salvaguardia, senza introdurre limiti temporali e comprendendo coloro che hanno sottoscritto accordi di incentivo all'esodo prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 329 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 si provvede a valere sulle risorse residue dalle precedenti salvaguardie e fino a concorrenza del relativo fabbisogno mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
16. 03. Rizzetto, Bucalo, Zucconi.

ART. 17

  Sostituirlo con il seguente:
  1. A decorrere dal 1o maggio 2019, il requisito contributivo di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è ridotto a 41 anni per i lavoratori di cui all'articolo 1, commi 12 e 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che hanno almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il raggiungimento del diciannovesimo anno di età. Per tali soggetti non trova applicazione l'adeguamento alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

  2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
17. 4. Rizzetto, Bucalo, Zucconi, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Serracchiani, Viscomi, Zan, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Polverini, Rotondi, Scoma, Zangrillo, Campana, Carnevali, De Filippo, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Pedrazzini, Versace.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: gli stessi soggetti, aggiungere le seguenti: con esclusione di quelli di cui all'articolo 1, comma 148, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
17. 1. Mura, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Viscomi, Zan.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'allegato E è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «  n) Imprenditori monoveicolari del settore dell'autotrasporto».

  1-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1-bis, pari a 3 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
17. 3. Polverini, Gelmini, Musella, Zangrillo, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

ART. 18.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 18.
(Ape sociale)

  1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi 179 e 179-bis sono sostituiti dai seguenti:
  «179. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni, al compimento del requisito anagrafico dei 63 anni è riconosciuta, alle condizioni di cui ai commi 185 e 186 del presente articolo, un'indennità per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L'indennità è concessa ai soggetti che:
   a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei cinque anni precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno dodici mesi;
   b) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
   c) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;
   d) sono lavoratori dipendenti o autonomi, al momento della decorrenza dell'indennità di cui al comma 181, all'interno delle professioni indicate nell'allegato C annesso alla presente legge che svolgono da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo.
   179-bis. Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui al comma 179, il requisito anagrafico previsto dal medesimo comma 179 è ridotto, per le donne, di dodici mesi per ogni figlio, nel limite massimo di tre anni.
   179-ter. Per i lavoratori autonomi di cui al comma 179, lettera d), l'erogazione dell'indennità è subordinata alle seguenti condizioni:
   a) cessazione definitiva dell'attività commerciale;
   b) riconsegna dell'autorizzazione ove sia stata richiesta per l'avvio dell'attività;
   c) cancellazione del soggetto titolare dell'attività dal registro degli esercenti il commercio e dal registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
   179-quater. L'indennità erogata ai sensi del comma 179-ter è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato. Il beneficiario è tenuto a comunicare all'INPS la ripresa dell'attività lavorativa entro trenta giorni dall'evento. L'INPS effettua i controlli necessari a verificare la sussistenza di cause di incompatibilità.».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, per ciascuno degli anni 2019 e seguenti, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che costituiscono il relativo limite di spesa.
18. 2. Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan, Del Barba, De Menech, Buratti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 18.
(Ape sociale)

  1. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «31 dicembre 2018», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019»;
   b) le parole: «condizioni di cui alle lettere da a) a d)» sono sostituite dalle seguenti: «condizioni di cui alle lettere a), b), c), d) e d-bis)»;
   c) dopo la lettera d) è aggiunta la lettera d-bis):
   d-bis) si trovano in un particolare stato di disoccupazione involontaria, sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 20 anni. Questi soggetti accedono con il requisito di 63 anni. Le lavoratrici e coloro che maturano il requisito con la previgente quota maturano il requisito con 62 anni di età più 31 di contributi oppure 63 anni di età più 30 di contributi, e con riduzione per le lavoratrici che scontano 1 anno in meno di anzianità contributiva per ciascun figlio. Coloro che maturano il requisito con 40 anni di contributi maturano la decorrenza pensione indipendentemente dalla età, con finestra di 15 mesi e con riduzione per le lavoratrici che scontano 1 anno in meno di anzianità contributiva per ciascun figlio. A costoro è consentito il cumulo contributivo tra AGO e Gestione separata. I predetti requisiti di età anagrafica non sono adeguati, agli incrementi alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

  2. Per gli oneri di cui al comma 1, lettera a), l'autorizzazione di spesa di cui al comma 186 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016 è incrementata di 16,2 milioni di euro per l'anno 2019, 131,8 milioni di euro per l'anno 2020, 142,8 milioni di euro per l'anno 2021, 104,1 milioni di euro per l'anno 2022, 51,0 milioni di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per l'anno 2024 e l'articolo 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è soppresso. Le disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del comma 165, dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 si applicano anche con riferimento ai soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni indicate nel corso dell'anno 2019.
  3. I benefici di cui al comma 1, lettera c) sono riconosciuti nel limite di 9.000 soggetti e nel limite massimo di 62,7 milioni di euro per l'anno 2019, di 93,6 milioni di euro per l'anno 2020, di 100,2 milioni di euro per l'anno 2021, di 84,8 milioni di euro per l'anno 2022, di 67,6 milioni di euro per l'anno 2023, di 48,2 milioni di euro per l'anno 2024, di 29,9 milioni di euro per l'anno 2025, di 15,6 milioni di euro per l'anno 2026, di 4,0 milioni di euro per l'anno 2027, di 1,6 milioni di euro per l'anno 2028, di 0,8 milioni di euro per l'anno 2029, di 0,5 milioni di euro per l'anno 2030.
  4. Agli oneri di cui al comma 3, si provvede sulle disponibilità del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.
18. 1. Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 18.
(Ape sociale)

  1. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
  2. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 186 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016 è incrementata di 16,2 milioni di euro per l'anno 2019, 231,8 milioni di euro per l'anno 2020, 442,8 milioni di euro per l'anno 2021, 484,1 milioni di euro per l'anno 2022, 351 milioni di euro per l'anno 2023, 177 milioni di euro per l'anno 2024, 58 milioni di euro per l'anno 2025 e 3 milioni di euro per l'anno 2026 e l'articolo 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è soppresso. Le disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del comma 165, dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 si applicano anche con riferimento ai soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni indicate nel corso dell'anno 2021.

  Conseguentemente:
   a) dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Aliquota delle imposte sostitutive sui redditi da interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi)

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i commi da 999 a 1006 sono abrogati.
  2. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è sostituito con il seguente:
  «1. Le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del medesimo testo unico, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 29 per cento a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni».
  3. Le disposizioni dei commi 1 e 2, in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge.
   b) All'articolo 28, comma 2, sostituire le parole:, in 8.717,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.266,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.437,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.646,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.202,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.279,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.315,3 milioni di euro per l'anno 2026 con le seguenti:, in 8.817,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.566,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.817,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.946,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.377,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.337,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.318,3 milioni di euro per l'anno 2026.
   c) All'articolo 28, comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente: c) quanto a 520,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 597,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 805,3 milioni di euro per l'anno 2021, a 1.029,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 908,6 milioni di euro per l'anno 2023, a 1.045,7 milioni di euro per l'anno 2024, a 665,6 milioni di euro per l'anno 2025, a 712,4 milioni di euro per l'anno 2026, a 602,2 milioni di euro per l'anno 2027 e a 633,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto.
18. 12. Epifani, Fassina, Fornaro.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2019, con le seguenti: 31 dicembre 2021.

  Conseguentemente:
   a) al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: è incrementata di 16,2 milioni di euro per l'anno 2019, 131,8 milioni di euro per l'anno 2020, 142,8 milioni di euro per l'anno 2021, 104,1 milioni di euro per l'anno 2022, 51,0 milioni di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per l'anno 2024 con le seguenti: è incrementata di 48,6 milioni di euro per l'anno 2019, 395,4 milioni di euro per l'anno 2020, 428,4 milioni di euro per l'anno 2021, 312,3 milioni di euro per l'anno 2022, 153 milioni di euro per l'anno 2023 e 6 milioni di euro per l'anno 2024;
   b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 32,4 milioni di euro per l'anno 2019, 263,6 milioni di euro per l'anno 2020, 142,8 milioni di euro per l'anno 2021, 208,2 milioni di euro per l'anno 2022, 102 milioni di euro per l'anno 2023 e 4 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
18. 3. Gribaudo, Serracchiani, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 1, comma 179, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «fermo restando che se lo stato di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, non deriva dalla volontà del lavoratore, la fruizione di qualsiasi forma di ammortizzatore sociale a seguito della cessazione del rapporto di lavoro non comporta l'esclusione dalle misure previste dal presente comma».

  1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
18. 4. Mura, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Viscomi, Zan.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 155, quarto periodo, le parole: «La Commissione conclude i lavori entro il 15 novembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «La Commissione conclude i lavori entro il 15 novembre 2019»;
   b) al comma 158, quarto periodo, le parole: «La Commissione conclude i lavori entro il 30 settembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «La Commissione conclude i lavori entro il 15 novembre 2019».
18. 5. Lacarra, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di garantire maggiore inclusività e tutela dei lavoratori, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a seguito dei risultati del monitoraggio eseguito dall'Inps di cui all'articolo 1, comma 186, della legge n. 232 del 2016, sono disciplinate le modalità attuative dell'articolo 1, commi 147 e 148, della legge n. 205 del 2017 con particolare riguardo all'ulteriore specificazione delle professioni di cui all'allegato B, legge n. 205 del 2017, agli allegati C ed E della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
18. 6. Lacarra, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il comma 179-bis è sostituito dal seguente: «179-bis. Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui al comma 179, il requisito anagrafico previsto dal medesimo comma 179 è ridotto, per le donne, di dodici mesi per ogni figlio, nel limite massimo di tre anni».
18. 7. Mura, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Viscomi, Zan.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le richieste di Ape sociale di cui al precedente comma per il tramite degli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono valutate come al numero 5 della tabella A allegata al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
18. 9. Epifani, Rostan, Fassina, Fornaro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. In deroga a quanto previsto dalla Circolare INPS n. 100 del 16 giugno 2017, paragrafi 2.1 e 3, sono da considerarsi beneficiari delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge n. 232 dell'11 dicembre 2016, anche i titolari di un trattamento pensionistico diretto conseguito all'estero a condizione che lo stesso non risulti superiore alla soglia prevista per la Pensione di cittadinanza, di cui all'articolo 1, comma 2 del presente decreto.
18. 11. Pastorino, Rostan.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al comma 179, dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) all'alinea, dopo le parole: «alle forme sostitutive ed esclusive della medesima» sono aggiunte le seguenti: «, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi»;
    2) alla lettera a), dopo le parole: «in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni» sono aggiunte le seguenti: «ovvero abbiano cessato definitivamente l'attività autonoma e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni ed a parità dei requisiti richiesti ai lavoratori dipendenti»;
    3) alla lettera d), dopo le parole: «lavoratori dipendenti» sono aggiunte le seguenti: «o autonomi».
*18. 14. Polverini, Gelmini, Zangrillo, Musella, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al comma 179, dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) all'alinea, dopo le parole: «alle forme sostitutive ed esclusive della medesima» sono aggiunte le seguenti: «, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi»;
    2) alla lettera a), dopo le parole: «in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni» sono aggiunte le seguenti: «ovvero abbiano cessato definitivamente l'attività autonoma e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni ed a parità dei requisiti richiesti ai lavoratori dipendenti»;
    3) alla lettera d), dopo le parole: «lavoratori dipendenti» sono aggiunte le seguenti: «o autonomi».
*18. 16. Bellucci, Gemmato, Rizzetto, Bucalo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'allegato C, aggiungere, in fine, la seguente lettera: «R. Imprenditori monoveicolari del settore dell'autotrasporto. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, nel limite di spesa pari a 3 milioni di euro annui, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
18. 15. Polverini, Musella, Zangrillo, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18.1.
(Ape volontaria)

  1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 166, le parole: «in via sperimentale fino al 31 dicembre 2019,» sono soppresse;
   b) al comma 177, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «A fronte degli interessi sul finanziamento e dei premi assicurativi per la copertura del rischio di premorienza corrisposti al soggetto erogatore è riconosciuto, alle condizioni di cui al presente comma, un credito d'imposta annuo nella misura del 90 per cento dell'importo pari a un ventesimo degli interessi e dei premi assicurativi complessivamente pattuiti nei relativi contratti».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
18. 01. Carla Cantone, Serracchiani, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

ART. 18-bis.

  Dopo l'articolo 18-bis, aggiungere il seguente:

Art. 18-ter.
(Sospensione della contribuzione figurativa)

  1. Non è consentito l'accredito dei contributi figurativi a carico delle gestioni previdenziali, di cui all'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, ove il soggetto che ne abbia fatto richiesta usufruisca nello stesso periodo di tempo di altra contribuzione previdenziale aggiuntiva.
  2. L'accredito del contributo figurativo è sospeso dal momento dell'accredito del primo contributo aggiuntivo e fino alla sua cessazione. In caso di contribuzione ad un Istituto previdenziale diverso da quello in cui viene accreditato il contributo figurativo, il soggetto che ne usufruisce è tenuto a darne immediata comunicazione all'istituto previdenziale cui è iscritto. In caso d'inosservanza e di successivo accertamento, è annullata d'ufficio la contribuzione figurativa ingiustificatamente accreditata.
  3. I commi 5 e 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, sono abrogati.
18-bis. 01. Mollicone.

ART. 19.

  Al comma 1, capoverso comma 10-bis, sostituire le parole: Per le gestioni previdenziali esclusive amministrate dall'INPS cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 con le seguenti: Per la gestione dei dipendenti pubblici (Cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali, Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, Cassa per le pensioni dei sanitari, Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, Cassa dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato, rispettivamente, CPDEL, CPUG, CPS, CPI, CTPS).
*19. 3. Epifani, Rostan, Fassina, Fornaro.

  Al comma 1, capoverso comma 10-bis, sostituire le parole: Per le gestioni previdenziali esclusive amministrate dall'INPS cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 con le seguenti: Per la gestione dei dipendenti pubblici (Cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali, Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, Cassa per le pensioni dei sanitari, Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, Cassa dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato, rispettivamente, CPDEL, CPUG, CPS, CPI, CTPS).
*19. 1. Lacarra, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  Al comma 1, capoverso comma 10-bis, sostituire le parole: 31 dicembre 2014 con le seguenti: 31 dicembre 2021.
19. 2. Lacarra, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Procedura per l'aggiornamento del novero delle attività lavorative usuranti o gravose)

  1. È istituita, presso l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), la Commissione tecnica di studio sulla gravosità delle occupazioni. La Commissione ha il compito di acquisire elementi conoscitivi e metodologie scientifiche a supporto delle politiche previdenziali e assistenziali in materia di lavori usuranti e gravosi, con particolare riferimento alla correlazione tra fattori oggettivi di rischio, anche connessi all'esposizione ambientale o diretta ad agenti patogeni, età anagrafica e altre condizioni soggettive e dei lavoratori e delle lavoratrici.
  2. La Commissione dura in carica tre anni. Essa è presieduta dal presidente dell'ISTAT ed è composta da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute, del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dell'ISTAT, dell'INPS, dell'INAIL, del Consiglio superiore degli attuari, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  3. La Commissione è integrata da esperti in materie economiche, statistiche e attuariali designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma 2. Con il medesimo decreto sono altresì disciplinate le modalità di funzionamento della Commissione, nonché la possibilità di richiesta di contributi e proposte a esperti e ad accademici appartenenti a istituzioni nazionali, europee e internazionali competenti nelle materie oggetto di studio. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.
  4. Entro il 15 settembre di ciascun anno, sulla base delle risultanze dei lavori della Commissione, il Governo presenta alle Camere una relazione recante:
   a) una ricognizione delle mansioni e dei lavori individuati come usuranti ovvero particolarmente pesanti o gravosi, anche in relazione all'età anagrafica e alle condizioni soggettive dei lavoratori e delle lavoratrici interessati, nonché alle condizioni oggettive di gravosità o rischiosità della prestazione;
   b) ferme restando le prerogative già riconosciute dalla disciplina vigente ai lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, nonché alle mansioni o attività particolarmente gravose di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 febbraio 2018, eventuali proposte per l'aggiornamento dei meccanismi di sterilizzazione o adeguamento dei requisiti previdenziali alla speranza di vita previsti a legislazione vigente per i lavori usuranti o gravosi, come individuati su base oggettiva in ragione del carattere usurante, rischioso o gravoso dell'occupazione, nonché delle condizioni soggettive dei lavoratori e delle lavoratrici coinvolti.

  5. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
19. 01. Gribaudo, Serracchiani, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

ART. 20.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.

  Conseguentemente:
   sopprimere il comma 2;
   dopo il comma 6-bis aggiungere il seguente: 6-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, entro il limite massimo di spesa pari a 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, oltre a quanto previsto dall'articolo 28 della presente legge, a valere sulle maggiori entrate rinvenienti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 5.000 milioni di euro per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 5.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
20. 7. Pentangelo, Polverini, Zangrillo, Musella, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.

  Conseguentemente, all'articolo 28, com- ma 2:
   all'alinea, sostituire le parole: 4.719,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 8.717,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.266,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.437,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.646,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.202,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.279,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.315,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.685,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 2.214,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: 4.969,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 9.117,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.666,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.837,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 7.046,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.602,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.679,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.715,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 3.085,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 2.614,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028;
   dopo la lettera c) aggiungere la seguente: c-bis) nei limiti di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 250 milioni per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
20. 6. Polverini, Musella, Zangrillo, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.
20. 8. Pentangelo.

  Al comma 6, capoverso comma 5-quater, sopprimere le parole: la facoltà di riscatto di cui al presente articolo, dei periodi da valutare con il sistema contributivo, è consentita, fino al compimento del quarantacinquesimo anno di età. In tal caso,.

  Conseguentemente, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6.1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6 si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato dall'articolo 28 del presente decreto-legge e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
20. 1. Gribaudo, Serracchiani, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan, Fragomeli, Ubaldo Pagano.

  Al comma 6, capoverso comma 5-quater, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La facoltà di riscatto di cui al presente comma è consentita, con le medesime modalità e condizioni, anche nel caso di titoli di studio stranieri riconosciuti ai fini previdenziali ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189.
20. 300. Ungaro.

  Al comma 6, capoverso comma 5-quater, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La facoltà cui al presente comma è consentita altresì anche per i periodi antecedenti il 1o gennaio 1995, a condizione di accettare l'applicazione del sistema contributivo sui medesimi periodi di riscatto.
20. 301. Gribaudo, Serracchiani, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6.1. All'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
  «3-bis. Il beneficio di cui al comma 3 è riconosciuto alle lavoratrici madri di bambini ai quali è stata riconosciuta un'invalidità pari al 100 per cento».

  6.2. Agli oneri derivanti dal comma 6.1 si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
20. 3. Lepri, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Mura, Viscomi, Zan.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6.1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, l'importo del contributo volontario è pari alla metà dell'aliquota prevista per i lavoratori dipendenti per i prosecutori volontari che ne facciano richiesta, previa autorizzazione.

  6.2. Agli oneri derivanti dal comma 6.1 si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
20. 4. Lepri, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Mura, Viscomi, Zan.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6.1. In deroga alle disposizioni vigenti, al fine di definire modalità di estinzione dei debiti dei datori di lavoro agricoli e dei lavoratori autonomi agricoli verso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), ivi compresi quelli che hanno formato oggetto di cessione ai sensi dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ai soggetti debitori è consentito chiudere le posizioni previdenziali pregresse mediante il versamento del 30 per cento delle somme dovute senza oneri e sanzioni, ripartite in 24 rate mensili da versare dalla data fissata dal decreto di cui all'ultimo periodo. L'adesione al procedimento di saldo e stralcio sospende i giudizi pendenti e le procedure di riscossione e recupero relativi ai suddetti carichi contributivi risultanti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Tali procedimenti sono considerati chiusi al momento del completamento dei versamenti. I datori di lavoro agricoli e dei lavoratori autonomi agricoli sono ammessi alle facoltà di riscatto dei periodi non coperti da contribuzione secondo le modalità del presente articolo. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole forestali ed alimentari e del turismo da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono dettate le modalità attuative del presente comma.
20. 9. Bond.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6.1. Laddove i contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedano, per il tramite degli Enti bilaterali, risorse versate dalle imprese del settore di appartenenza e finalizzate al sostegno del pensionamento anticipato dei lavoratori, tali risorse, sulla base dello specifico regolamento e tramite apposita convenzione con l'INPS possono essere versate, in deroga alla normativa vigente, quale contribuzione volontaria per perfezionare i requisiti contributivi per raggiungere il diritto alla pensione.
*20. 5. Lepri, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Mura, Viscomi, Zan.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6.1. Laddove i contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedano, per il tramite degli Enti bilaterali, risorse versate dalle imprese del settore di appartenenza e finalizzate al sostegno del pensionamento anticipato dei lavoratori, tali risorse, sulla base dello specifico regolamento e tramite apposita convenzione con l'INPS possono essere versate, in deroga alla normativa vigente, quale contribuzione volontaria per perfezionare i requisiti contributivi per raggiungere il diritto alla pensione.
*20. 13. Epifani, Rostan, Fassina, Fornaro.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Fondo Speciale per agevolare il riscatto, a fini pensionistici, degli anni del corso legale di studi universitari)

  1. Ferma restando la facoltà di optare per il regime previsto dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, in via sperimentale, per il triennio 2019-2021, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non già titolari di pensione, hanno facoltà di riscattare gli anni del corso legale di studi universitari, versando gli oneri conseguenti, il cui ammontare, da valutarsi con il sistema contributivo, è così determinato:
   a) ai nati successivamente al 1980, in possesso di un reddito personale annuo non superiore a 15.000 euro, si applica, per gli anni successivi al primo – relativamente al quale l'onere corrispondente resterà a carico dello Stato – l'aliquota contributiva prevista per i soggetti individuati dal comma 5-bis dell'articolo 2, del decreto legislativo n. 184 del 1997;
   b) ai soggetti non ricompresi nell'ambito anagrafico e reddituale di cui alla lettera a), si applica, per tutti gli anni del corso legale di studio universitario o equipollente, l'aliquota contributiva prevista per i soggetti individuati dal comma 5-bis dell'articolo 2, del decreto legislativo n. 184 del 1997, ovvero quella vigente nel regime ove il riscatto opera alla data di presentazione della domanda, avuto riguardo alla contribuzione degli ultimi dodici mesi.

  2. I soggetti che, all'atto della richiesta, risultano iscritti ad una della Casse di Previdenza Autonome, devono versare a quest'ultima i relativi oneri, calcolati secondo le modalità di cui alle lettere a) e b) del comma 1, con conseguente integrazione della relativa posizione previdenziale.
  3. Ferma restando la possibilità di riscattare gli anni del corso legale di studi secondo lo schema previsto dalla lettera b) del comma 1, i soggetti immatricolati ad un corso di laurea successivamente all'entrata in vigore della presente legge, potranno, in aggiunta alle ordinarie tasse universitarie, corrispondere, per ciascun anno d'iscrizione, un importo pari al 50 per cento dell'aliquota contributiva prevista per i soggetti di cui al comma 5-bis dell'articolo 2, del decreto legislativo n. 184 del 1997, a titolo di anticipazione contributiva. In tal caso, il riconoscimento dell'intero periodo di durata legale del corso di studi ai fini previdenziali è subordinato al completamento della procedura di riscatto, conseguente al versamento della residua parte dell'aliquota contributiva.
  4. Il versamento dell'onere per il riscatto di cui al comma 1 può essere effettuato ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a euro 30, senza applicazione di interessi per la rateizzazione. La rateizzazione dell'onere non può essere concessa nei casi in cui i contributi da riscatto debbano essere utilizzati per la immediata liquidazione della pensione diretta o indiretta o nel caso in cui gli stessi siano determinanti per l'accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari; qualora ciò avvenga nel corso della dilazione già concessa, la somma ancora dovuta sarà versata in unica soluzione.
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
20. 03. Deidda, Frassinetti, Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Silvestroni.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Disposizioni in materia di prestazione assistenziale ai malati di mesotelioma non professionale e agli eredi e di benefici previdenziali in favore dei lavoratori che sono stati esposti all'amianto)

  1. Per gli anni dal 2018 al 2020, l'INAIL eroga ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia, o per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale, la prestazione assistenziale di importo fisso pari a euro 12.000 da corrispondersi in un'unica soluzione, su istanza dell'Interessato per gli eventi accertati nel predetto triennio.
  2. La prestazione assistenziale è riconosciuta in caso di decesso a favore degli eredi dei malati di cui al comma 1, ripartita tra gli stessi, su domanda, da produrre all'INAIL entro un anno dalla data del decesso stesso, a pena di decadenza.
  3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 che hanno beneficiato per il triennio 2015-2017, ai sensi dell'articolo 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dell'articolo 1, comma 292, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni, della prestazione una tantum pari a euro 5.600 di cui al decreto interministeriale 4 settembre 2015, possono, su domanda da presentare all'INAIL entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiedere l'integrazione della prestazione sino alla concorrenza dell'importo di cui al comma 1. Qualora i malati di mesotelioma non professionale che hanno già percepito la prestazione una tantum per il triennio 2015-2017 siano deceduti prima della data di entrata in vigore della presente legge, possono chiedere l'Integrazione i loro eredi, con le stesse modalità e termini di cui al primo periodo.
  4. L'INAIL provvede ad erogare le prestazioni di cui ai commi 1 e 2 e le integrazioni di cui al comma 3 a valere sulle risorse disponibili del Fondo per le Vittime dell'amianto di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'importo di spesa complessivo per il triennio di euro 25.000.000 e comunque, nel limite delle risorse previste dal decreto interministeriale 4 settembre 2015, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica né delle imprese.
  5. Per tutti i lavoratori ancora in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, coperti e non coperti da assicurazione obbligatoria gestita dall'Inail che siano stati esposti all'amianto per un periodo non inferiore a dieci anni, ai soli fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime, l'intero periodo lavorativo soggetto ad esposizione all'amianto è moltiplicato per il coefficiente di 1,25. Tale facoltà e alle medesime condizioni è riconosciuta anche ai lavoratori in pensione, che non abbiano già beneficiato delle provvidenze di cui all'articolo 13, della legge 27 marzo 1992, n. 252.
  6. Il beneficio di cui al comma 1 è concesso esclusivamente ai soggetti di cui al comma 1 che già alla data del 1o ottobre 2003 siano stati esposti all'amianto per un periodo non inferiore a dieci anni, in concentrazione media annua non inferiore a 100 f/l come valore medio su otto ore al giorno, e non abbiano già presentato istanza per avere accesso ai benefici previdenziali per l'esposizione all'amianto. La sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto sono accertate e certificate dall'Inail.
  7. Ai fini della prestazione pensionistica, i soggetti di cui al comma 5, che non abbiano già presentato istanza per avere accesso ai benefici previdenziali per l'esposizione all'amianto, devono presentare richiesta all'Inail entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al successivo comma 4, corredata a pena di improcedibilità di curriculum lavorativo, rilasciato dal datore di lavoro, dal quale risultino le mansioni svolte e i relativi periodi di esposizione all'amianto.
  8. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare su proposta dell'Inail, e sentito l'INPS per le parti di propria competenza, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7.
  9. All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo, valutato in 30 milioni di euro per l'anno 2019, e in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede a valere sulle risorse sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
20. 02. Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

Art. 20-bis.

  1. Al secondo periodo del comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «al presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «al presente comma» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e ai lavoratori operanti nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture che svolgono mansioni di macchinista, capotreno e manovratore». All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni del presente comma, valutato in 78,5 milioni di euro per l'anno 2019, in 87,2 milioni di euro per l'anno 2020, 84,5 milioni di euro per l'anno 2021, 79,5 milioni di euro per l'anno 2022, 62 milioni di euro per l'anno 2023, 42,3 milioni di euro per l'anno 2024, 26,4 milioni di euro per l'anno 2025, 23 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede a valere sulle risorse sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
20. 01. Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

ART. 21.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Misure concernenti i trattamenti pensionistici di reversibilità in favore dei superstiti)

  1. Alla legge 8 agosto 1995, n. 335, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 1, comma 41, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «L'aliquota percentuale della pensione da liquidare al coniuge superstite è elevata al 100 per cento quando nell'anno di decorrenza il beneficiario risulti sprovvisto di redditi di qualsiasi natura, escludendo quello concernente la prima casa o quello derivante dall'utilizzo da parte del coniuge superstite dell'unità immobiliare a titolo di usufrutto»;
   b) la tabella F è sostituita dalla seguente: TABELLA F – (V. Articolo 1, comma 41) – TABELLA RELATIVA AI CUMULI TRA TRATTAMENTI PENSIONISTICI AI SUPERSTITI E REDDITI DEL BENEFICIARIO

Tabella F
(V. Articolo 1, comma 41)

TABELLA RELATIVA AI CUMULI TRA TRATTAMENTI PENSIONISTICI AI SUPERSTITI E REDDITI DEL BENEFICIARIO

Reddito pari o inferiore a 6 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1o gennaio di ogni anno: percentuale di cumulabilità pari al 100 per cento del trattamento di reversibilità.
Reddito superiore a 7 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1o gennaio di ogni anno: percentuale di cumulabilità pari al 75 per cento del trattamento di reversibilità.
Reddito superiore a 8 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1o gennaio di ogni anno: percentuale di cumulabilità pari al 50 per cento del trattamento di reversibilità.

  2. I redditi da pensione di reversibilità di cui sono titolari i figli del dante causa non concorrono alla determinazione del limite di reddito previsto dal comma 2 dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e si considerano a carico del coniuge superstite.
  3. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nei limiti di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 250 milioni per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
21. 02. Labriola, Gelmini, Polverini, Musella, Zangrillo, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

ART. 22.

  Al comma 1, sopprimere le parole:, anche mediante l'erogazione di prestazioni previdenziali integrative finanziate con i fondi interprofessionali,.
*22. 2. Polverini, Zangrillo, Musella, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 1, sopprimere le parole:, anche mediante l'erogazione di prestazioni previdenziali integrative finanziate con i fondi interprofessionali,.
*22. 6. Bellucci, Gemmato, Rizzetto, Bucalo.

  Al comma 1, sopprimere le parole: finanziate con i fondi interprofessionali.
22. 1. Lacarra, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  Al comma 2, sostituire le parole: comparativamente più con la seguente: maggiormente.
22. 3. Pentangelo.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Commissione tecnica di studio sulla gravosità delle occupazioni)

  1. È istituita, presso l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), la Commissione tecnica di studio sulla gravosità delle occupazioni. La Commissione ha il compito di acquisire elementi conoscitivi e metodologie scientifiche a supporto delle politiche previdenziali e assistenziali in materia di lavori usuranti e gravosi, con particolare riferimento alla correlazione tra fattori oggettivi di rischio, anche connessi all'esposizione ambientale o diretta ad agenti patogeni, età anagrafica e altre condizioni soggettive dei lavoratori e delle lavoratrici.
  2. La Commissione dura in carica tre anni. Essa è presieduta dal presidente dell'ISTAT ed è composta da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute, del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dell'ISTAT, dell'INPS, dell'INAIL e del Consiglio superiore degli attuari, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  3. La Commissione è integrata da esperti in materie economiche, statistiche e attuariali designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma 2. Con il medesimo decreto sono altresì disciplinate le modalità di funzionamento della Commissione, nonché la possibilità di richiesta di contributi e proposte a esperti e ad accademici appartenenti a istituzioni nazionali, europee e internazionali competenti nelle materie oggetto di studio. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.
  4. Entro il 15 settembre di ciascun anno, sulla base delle risultanze dei lavori della Commissione, il Governo presenta alle Camere una relazione recante:
   a) una ricognizione delle mansioni e dei lavori individuati come usuranti ovvero particolarmente pesanti o gravosi, anche in relazione all'età anagrafica e alle condizioni soggettive dei lavoratori e delle lavoratrici interessati, nonché alle condizioni oggettive di gravosità o rischiosità della prestazione;
   b) ferme restando le prerogative già riconosciute dalla disciplina vigente ai lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, nonché alle mansioni o attività particolarmente gravose di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2018, eventuali proposte per l'aggiornamento dei meccanismi di sterilizzazione o adeguamento dei requisiti previdenziali alla speranza di vita previsti a legislazione vigente per i lavori usuranti o gravosi, come individuati su base oggettiva in ragione del carattere usurante, rischioso o gravoso dell'occupazione, nonché delle condizioni soggettive dei lavoratori e delle lavoratrici coinvolti.

  5. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
22. 01. Carla Cantone, Serracchiani, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Modifiche al decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 in materia di somministrazione di lavoro)

  1. Al decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente: «1. All'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il primo periodo è sostituito dal seguente: “In caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina di cui al capo III, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 19, 21, 23 e 24.”»;
   b) il comma 1-ter dell'articolo 2 è abrogato.
22. 02. Lollobrigida, Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

ART. 23.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 23.
(Modifiche alla disciplina in materia di pagamento e di termini di erogazione dei Tfs e Tfr)

  1. Al comma 22 dell'articolo 1 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni in legge 14 settembre 2011, n. 148, al comma 22, la lettera a) è soppressa.
  2. All'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni in legge 28 maggio 1997, n. 140, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2 le parole da: «l'ente erogatore provvede» fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «l'ente erogatore provvede, in ogni caso, decorsi quarantacinque giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.»;
   b) al comma 5 le parole: «nei tre mesi successivi» sono sostituite dalle seguenti: «nei trenta giorni successivi».

  3. Al comma 11 dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 135, alla lettera a), sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al numero 1) sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e dall'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni in legge 28 maggio 1997, n. 140»;
   b) al numero 2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dall'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni in legge 28 maggio 1997, n. 140».

  4. Il comma 7 dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010, n. 122, è sostituito dal seguente: «7. A titolo di concorso al consolidamento dei conti pubblici attraverso il contenimento della dinamica della spesa corrente nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti dall'aggiornamento del programma di stabilità e crescita, dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, con riferimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il riconoscimento dell'indennità di buonuscita, dell'indennità premio di servizio, del trattamento di fine rapporto e di ogni altra indennità equipollente corrisposta una tantum comunque denominata spettante a seguito di cessazione a vario titolo dall'impiego è effettuato:
   a) in un unico importo, da corrispondere entro sei mesi, se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente pari o inferiore a 60.000 euro;
   b) in due importi se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente superiore a 60.000 euro ma inferiore a 120.000 euro. In tal caso il primo importo, da corrispondere entro sei mesi, è pari a 60.000 euro, il secondo importo, da corrispondere entro i successivi sei mesi è pari all'ammontare residuo;
   c) in tre importi se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente uguale o superiore a 120.000 euro, in tal caso il primo importo, da corrispondere entro sei mesi è pari a 60.000 euro, il secondo importo, da corrispondere entro i successivi sei mesi è pari a 60.000 euro, il terzo importo, da corrispondersi entro i sei mesi successivi alla corresponsione del secondo importo, è pari all'ammontare residuo».

  Conseguentemente, all'articolo 28 dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 23 pari a 2.500 milioni per l'anno 2019 e 3.250 milioni di euro per l'anno 2020 e 4.100 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 aprile 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.500 milioni per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 3.250 milioni di euro per l'anno 2020 e 4.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2020 per la seconda e la terza, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
23. 9. Novelli, Gelmini, Polverini, Musella, Zangrillo, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 23.
(Anticipo del TFS)

  1. In deroga alla normativa vigente in materia di liquidazione dell'indennità di fine servizio comunque denominata, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i lavoratori di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché il personale degli enti pubblici di ricerca, cui è liquidata la pensione quota 100 ai sensi dell'articolo 14, ovvero accedono alla pensione anticipata ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, conseguono il riconoscimento dell'indennità di fine servizio comunque denominata al termine del terzo mese dalla data di pensionamento, nel limite massimo di un importo pari al 60 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento. Il riconoscimento della restante parte del trattamento è conseguito al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, ferme restando in questo caso le disposizioni di cui al richiamato articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010.
23. 8. Polverini, Gelmini, Novelli, Musella, Zangrillo, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: nonché i soggetti che accedono fino a: legge 22 dicembre 2011, n. 214, con le seguenti: cui è liquidata l'indennità di buonuscita, l'indennità premio di servizio, del trattamento di fine rapporto, l'indennità di anzianità e di ogni altra indennità equipollente corrisposta una tantum comunque denominata spettante a seguito di cessazione dal servizio a qualunque titolo.

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
23. 1. Carla Cantone, Serracchiani, Gribaudo, Lepri, Lacarra, Mura, Viscomi, Zan.

  Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da:, o che hanno avuto accesso fino a: presente decreto.

  Conseguentemente:
   a) al comma 2, sostituire le parole da:, alle banche o agli intermediari fino alla fine del comma con le seguenti: alla Cassa Depositi e Prestiti, secondo le modalità e tassi di interesse stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto;
   b) sopprimere i commi 3 e 4;
   c) al comma 5 sopprimere il secondo periodo;
   d) sopprimere i commi 6, 7 e 8.
23. 14. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Silvestroni, Zucconi.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: comma 5 aggiungere le seguenti: e comunque non superiore all'1,5 per cento.
23. 13. Bucalo, Rizzetto, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 2, terzo periodo, premettere le seguenti parole: Fatti salvi i crediti perfezionatisi antecedentemente alla data di autorizzazione del finanziamento,.
23. 401. Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  Al comma 2, terzo periodo, premettere le seguenti parole: Fatti salvi i crediti perfezionatisi antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge,.
23. 402. Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni, di cui al presente comma, si applicano anche a tutti i dipendenti pubblici con cessazione dal servizio a far data dal 1o gennaio 2017. Agli oneri derivanti dal comma precedente si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato dall'articolo 28 del presente decreto-legge e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
23. 2. Lepri, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Mura, Viscomi, Zan.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire la cifra: 45.000, con la seguente: 80.000.

  Conseguentemente, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, entro il limite massimo di spesa pari a 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, oltre a quanto previsto dall'articolo 28 della presente legge, a valere sulle maggiori entrate rinvenienti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 5.000 milioni di euro per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 5.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
23. 10. Polverini, Pentangelo, Zangrillo, Musella, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire la cifra: 45.000, con la seguente: 60.000.
23. 3. Lepri, Serracchiani, Cantone, Gribaudo, Lacarra, Mura, Viscomi, Zan, De Filippo, Campana, Carnevali, Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. Al fine di riconoscere gradualmente la rivalutazione del trattamento di quiescenza sia dei lavoratori cessati che di quelli ancora in servizio di Poste Italiane S.p.A., viene istituito un apposito Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione finanziaria pari a 91 milioni di euro annui dal 2019 al 2027 e pari a 9 milioni di euro annui dal 2028 al 2040.
  8-ter. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce le norme attuative per la rivalutazione di cui al comma 8-bis nel limite delle somme del predetto Fondo.
  8-quater. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 91 milioni di euro annui dal 2019 al 2027 e pari a 9 milioni di euro annui dal 2028 al 2040, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
23. 4. Gribaudo, Serracchiani, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

ART. 24.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: comunque denominata con le seguenti: per i lavoratori di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
24. 1. Carla Cantone, Serracchiani, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  Al comma 2, sostituire le parole: 50.000 euro con le seguenti: 76.000 euro.

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, entro il limite massimo di spesa pari a 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, oltre a quanto previsto dall'articolo 28 della presente legge, a valere sulle maggiori entrate rinvenienti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 5.000 milioni di euro per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
24. 2. Pentangelo, Zangrillo, Polverini, Musella, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 2, sostituire le parole: 50.000 euro con le seguenti: 76.000 euro.
24. 3. Bucalo, Rizzetto, Bellucci, Gemmato.

ART. 25.

  Al comma 1, lettera c), numero 1), premettere il seguente numero:
    01) al primo periodo, dopo le parole: «emana le direttive di carattere generale relative all'attività dell'ente;», sono inserite le seguenti: «promuove la sfiducia motivata e l'azione di responsabilità nei confronti del Presidente dell'Istituto;».
25. 1. Carla Cantone, Serracchiani, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  Al comma 1, lettera d), capoverso comma 5, sostituire le parole: tre membri, con le seguenti: cinque membri, e dopo le parole: n. 39 aggiungere il seguente periodo: Dei suddetti cinque membri, uno è individuato tra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, l'altro membro tra le organizzazioni maggiormente rappresentative dei pensionati.
25. 402. Fatuzzo, Polverini, Zangrillo.

  Al comma 1, lettera d), capoverso comma 5, sostituire le parole: tre membri, con le seguenti: quattro membri.
25. 401. Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  Al comma 1, lettera f), capoverso comma 11, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Ai predetti fini, l'emolumento del Presidente di INPS e di INAIL non può essere maggiore di quello riconosciuto per il medesimo incarico alla data 31 dicembre 2018 e gli emolumenti dei componenti dei consigli di amministrazione di INPS e INAIL non possono essere superiori al 30 per cento dell'emolumento del presidente di INPS e di INAIL. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalla legislazione vigente, ciascun Istituto definisce entro il 30 aprile 2019, ulteriori interventi di riduzione strutturale delle proprie spese di funzionamento.

  Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Ai fini del contenimento della spesa gli emolumenti dei soggetti di cui al comma 2, non possono essere maggiori alla quota del 50 per cento dell'emolumento del Presidente di INPS e di INAIL, come definito alla data 31 dicembre 2018.
25. 3. Polverini, Musella, Zangrillo, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di promuovere misure di sostegno dell'attività libero-professionale, gli enti di previdenza di diritto privato, nel rispetto dei princìpi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e fermo restando gli equilibri finanziari di ciascuna gestione, possono prevedere a favore degli iscritti forme di tutela di natura socio-assistenziale, di promozione e sostegno del reddito e dell'esercizio della libera professione, in particolare per favorire l'ingresso di giovani professionisti nel mercato del lavoro, nonché di welfare. A tale fine e conseguentemente, i medesimi enti istituiscono appositi organismi di monitoraggio, con compiti di osservazione e controllo degli andamenti delle predette misure, delle dinamiche di correlazione dei redditi, delle contribuzioni e delle prestazioni, nonché dell'evoluzione del mercato del lavoro delle relative professioni, anche su base europea. Agli oneri conseguenti all'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma gli enti possono provvedere mediante utilizzo di ulteriori somme fino al 5 per cento dei rendimenti cumulati del patrimonio delle singole gestioni.

  Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 25, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e privati.
25. 2. Gribaudo, Serracchiani, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di promuovere misure di sostegno all'attività libero professionale, gli enti di previdenza di diritto privato, nel rispetto dei principi di autonomia affermati nel decreto 30 giugno 1994, n. 509, e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e fermo restando gli equilibri finanziari di ciascuna gestione, possono prevedere a favore degli iscritti forme di tutela di natura socio assistenziale, di promozione e di sostegno del reddito e dell'esercizio della libera professione, in particolare per favorire l'ingresso di giovani professionisti nel mercato del lavoro, nonché di welfare. A tale fine e conseguentemente i medesimi enti istituiscono appositi organi di monitoraggio, con compiti di osservazione e controllo delle predette misure, delle dinamiche di correlazione dei redditi, delle contribuzioni e delle prestazioni, nonché dell'evoluzione del mercato del lavoro e delle relative professioni, anche su base europea. Agli oneri conseguenti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, gli enti possono provvedere mediante utilizzo di ulteriori somme fino al 5 per cento dei rendimenti cumulati del patrimonio delle singole gestioni.
25. 4. Pentangelo.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 1, comma 185, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: «iscritti alle casse previdenziali», sono aggiunte le seguenti: «previa apposita delibera di quest'ultima».
25. 5. Pentangelo.

  Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

Art. 25.1.
(Disposizioni per lo sviluppo della previdenza complementare)

  1. Al fine di sostenere lo sviluppo dei Fondi previdenziali, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dello sviluppo economico, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce gli strumenti propri di garanzia in favore dei Fondi pensione e degli altri enti previdenziali, che investono parte delle proprie risorse, per il finanziamento degli investimenti di cui al successivo comma.
  2. Ai Fondi pensione e alle Casse professionali che, nell'ambito di apposite iniziative avviate dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, investano parte delle loro risorse per il finanziamento di interventi finalizzati allo sviluppo, quali: la realizzazione di infrastrutture, la capitalizzazione o ripatrimonializzazione di micro, piccole e medie imprese, è assicurata, nella stessa misura e agli stessi termini e condizioni, la garanzia prevista dal Fondo di Garanzia per le Opere Pubbliche (FGOP), istituito con regolamento dalla Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'articolo 2, comma 264, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
  3. Per le finalità di cui al comma precedente, i Fondi di garanzia di cui al precedente comma intervengono in favore dei progetti finanziati con le risorse del risparmio della previdenza complementare e delle Casse Professionali, nonché delle operazioni di capitalizzazione e internazionalizzazione delle piccole e medie imprese, finanziate con le risorse derivanti dai medesimi enti previdenziali. Le garanzie in oggetto, non afferiscono all'entità della prestazione pensionistica, ma al singolo specifico investimento, che rientra nella fattispecie della presente disposizione.
  4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, definisce con apposito decreto le disposizioni necessarie per l'attuazione dei precedenti commi 2 e 3, nonché le ulteriori iniziative dirette a favorire gli investimenti previsti dal presente articolo. A tal fine, i medesimi Ministeri si avvalgono anche delle analisi, degli studi, degli approfondimenti e delle valutazioni del Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare denominato: «Previdenza, Italia» istituito in data 21 febbraio 2011. Al predetto Comitato, è attribuito altresì il compito di supportare i soggetti interessati, ove da questi richiesto, con analisi e valutazioni degli investimenti in infrastrutture, opere pubbliche e potenziamento o capitalizzazione e internazionalizzazione delle piccole e medie imprese meritevoli di sostegno, nonché con l'attivazione ed il coordinamento di iniziative di promozione e informazione, anche allo scopo di favorire la costituzione di consorzi volontari per gli investimenti dei Fondi pensione che, anche per organizzazione, dimensioni e patrimonio, non siano in grado di attivare autonomamente in modo efficace gli investimenti medesimi.
  5. Al Comitato di cui al precedente comma, è altresì attribuito il compito di realizzare e promuovere iniziative di informazione e formazione finanziaria, previdenziale, assistenziale e di welfare, destinate ai medesimi soggetti, nonché alla generalità della collettività, anche in età scolare, ovvero a qualsiasi altra iniziativa, finalizzata a favorire la crescita del numero dei soggetti che aderiscono alle forme complementari di previdenza, assistenza e welfare in genere.
  6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per i successivi anni 2020 e 2021, in favore del Comitato di cui al precedente comma, è assegnato un contributo pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019 e 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, da destinare al funzionamento del Comitato medesimo.
  7. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 13 milioni di euro per il 2019, a 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, e a quelli derivanti dal comma 6, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019 e a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
25. 01. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Silvestroni, Zucconi.

ART. 25-bis.

  Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: I giornalisti già in servizio presso gli uffici stampa delle regioni a statuto ordinario con contratto di lavoro giornalistico al momento dell'entrata in vigore della predetta contrattazione collettiva sono inseriti in un ruolo speciale ad esaurimento istituito presso le rispettive amministrazioni.
25-bis. 300. Nevi, D'Attis, Zangrillo, Polverini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al comma 154 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «e il 31 maggio 2015,» sono sostituite dalle seguenti: «e il 1o gennaio 2019,».
25-bis. 301. Ubaldo Pagano.

ART. 25-ter.

  Sopprimerlo.
25-ter. 300. Gadda, Serracchiani.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Alla legge 5 gennaio 1953, n. 4, articolo 1, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e le singole voci di spesa a carico del datore di lavoro riguardanti la posizione contributiva e fiscale del lavoratore».

  Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 25-ter aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dei trattamenti salariali.
25-ter. 1. Della Frera, Zangrillo, Polverini, Musella, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Dopo l'articolo 25-ter aggiungere il seguente:

Art. 25-quater.
(Rafforzamento delle sanzioni per le infedeli dichiarazioni relative ai regimi di imposta sostitutiva)

  1. Ai contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che applicano il regime forfettario di cui ai commi da 54 a 89 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché alle persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che applicano l'imposta sostitutiva di cui ai commi da 15 a 22 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2018, n. 145, che omettano di dichiarare redditi percepiti in misura tale da superare le soglie massime previste dai suddetti regimi, si applicano, oltre alle sanzioni fiscali previste dalla normativa vigente, le disposizioni dell'articolo 2621 del codice civile, in quanto compatibili.
25-ter. 01. Labriola.

  Dopo l'articolo 25-ter, aggiungere il seguente:

Art. 25-quater.
(Modifica alla legge 27 dicembre 2017, n. 205)

  1. Al comma 154 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 le parole: «, in forza di accordi di procedura sottoscritti tra il 1o gennaio 2014 e il 31 maggio 2015,» sono soppresse.
25-ter. 06. Ubaldo Pagano, De Filippo, Boccia, Losacco, Lacarra.

  Dopo l'articolo 25-ter, aggiungere il seguente:

Art. 25-quater.
(Misure in materia di irrilevanza dei trattamenti pensionistici di guerra)

  1. Per la determinazione dei limiti di reddito previsti per il riconoscimento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni, nonché della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni, non rilevano i trattamenti pensionistici di guerra.
  2. Al primo comma dell'articolo 77 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, così come sostituito dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1991, n. 261, dopo le parole ”nel reddito richiesto per la corresponsione di altri trattamenti pensionistici,” sono aggiunte le seguenti: ”per il calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) o di strumenti analoghi”.
25-ter. 0300. Zangrillo, Gelmini, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Bagnasco, Bond, Brambilla, Pedrazzini, Cortelazzo, Mugnai, Musella, Novelli, Rotondi, Scoma.

ART. 26.

  Al comma 1, capoverso comma 47, sostituire le parole: a decorrere dal 1o gennaio 2020, con le seguenti: a decorrere dal 1o gennaio 2019 e le parole da: e, per l'anno 2019 fino alla fine del periodo con le seguenti:, nella misura del 30 per cento;

  Conseguentemente:
   al comma 2, capoverso comma 2, sostituire le parole da: e, per l'anno 2019 fino alla fine del periodo con le seguenti:, dall'anno 2019 all'alimentazione del predetto Fondo nella misura del 70 per cento.
   all'articolo 28, comma 2:
    all'alinea, sostituire le parole: 4.719,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 8.717,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.266,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.437,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.646,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.202,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.279,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.315,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.685,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 2.214,2 con le seguenti: 4.769,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 8.767,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.316,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.487,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.696,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.252,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.329,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.365,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.738,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 2.264,2;
   dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:
    c-bis) quanto a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
    c-ter) quanto a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 a valere sulle risorse del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
26. 2. Sozzani, Gelmini, Zangrillo, Polverini, Musella, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26.1.
(Modifiche all'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155)

  1. All'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi quinto e sesto sono abrogati;
   b) al comma ottavo:
    1) al primo periodo, le parole da: «retribuzione» a: «dall'interessato» sono sostituite dalle seguenti: «media delle retribuzioni percepite negli ultimi cinque anni precedenti»;
    2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nel caso di periodo inferiore ai cinque anni le retribuzioni sono comunque proporzionalmente ridotte oppure, a scelta dell'interessato, le retribuzioni da riconoscere ai fini del calcolo della pensione sono commisurate alla media delle retribuzioni fissate dai contratti nazionali collettivi di lavoro per i diversi livelli previsti per gli impiegati delle imprese metalmeccaniche»;
    3) al secondo periodo, le parole da: «, che non abbiano» a: «di lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «si prendono in considerazione ai predetti fini le medie delle retribuzioni fissate dai contratti collettivi nazionali di lavoro per i diversi livelli previsti».

  2. Gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155, come modificato dal comma 1 del presente articolo, operano retroattivamente a far data dal 1o gennaio 2003. Qualora attraverso il ricalcolo risultino contributi versati in eccedenza, gli importi eccedenti si considerano anticipi dei contributi per gli anni successivi in cui i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, permangono in aspettativa. Nel caso in cui l'aspettativa cessi prima che le eccedenze contributive siano esaurite queste si considerano anticipi contributivi per futuri casi di aspettativa ai sensi dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, fino al raggiungimento dell'età pensionabile. Le eccedenze contributive, non esaurite in base alle disposizioni di cui al terzo periodo entro l'età pensionabile, sono versate al fondo di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
  3. A decorrere dal 1o gennaio 2020, a carico dei soggetti beneficiari delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, che percepiscono un trattamento pensionistico calcolato con il sistema retributivo il cui importo risulta per oltre il 50 per cento derivante da contribuzione figurativa commisurata, secondo quanto disposto dall'ultimo periodo dell'ottavo comma dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente articolo, si applica una riduzione progressiva del trattamento pensionistico stesso fino ad un importo pari al trattamento che spetterebbe con l'applicazione del sistema di calcolo contributivo sulla base della retribuzione figurativa commisurata secondo quanto disposto dal comma 1 del presente articolo.
  4. Qualora dall'applicazione del sistema contributivo di cui al comma 3 il trattamento pensionistico risultasse superiore rispetto a quello percepito, spetta comunque il trattamento con importo inferiore.
  5. La riduzione progressiva di cui al comma 3, si applica:
   a) a far data dal 1o gennaio 2020 nella misura del 10 per cento;
   b) a far data dal 1o gennaio 2021 nella misura del 25 per cento;
   c) a far data dal 1o gennaio 2022 nella misura del 40 per cento;
   d) a far data dal 1o gennaio 2023 nella misura del 60 per cento;
   e) a far data dal 1o gennaio 2024 nella misura del 80 per cento;
   f) a far data dal 1o gennaio 2025 nella misura del 100 per cento.
26. 01. Lollobrigida, Meloni, Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

ART. 26-sexies.

  Dopo l'articolo 26-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 26-sexies.1.
(Regime fiscale della NaSPI destinata alla sottoscrizione di capitale sociale di una cooperativa)

  1. Le somme corrisposte a titolo di liquidazione anticipata, in un'unica soluzione, della NASpI di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, destinata alla sottoscrizione di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, sono considerate non imponibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1, anche al fine di consentire alla cooperativa interessata di attestare all'istituto competente il versamento a capitale sociale dell'intero importo anticipato.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
26-sexies. 01. Carnevali.

  Dopo l'articolo 26-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 26-sexies.1.
(Disposizioni in materia di riconoscimento contributivo dei periodi lavorativi con rapporto di lavoro a tempo determinato e a tempo indeterminato, con orario part-time verticale)

  1. Salvi gli effetti derivanti dall'applicazione del minimale contributivo di cui all'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, in attuazione della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 10 giugno 2010 C-395/08 e C-396/08 ed in conformità al principio di non discriminazione di cui all'articolo 4 della direttiva n. 97/81/CE, i contributi previdenziali maturati a seguito della prestazione lavorativa svolta mediante rapporto di lavoro a tempo determinato e a tempo indeterminato, con orario part-time verticale, sono in ogni caso da computarsi nell'intero anno solare ai fini dell'acquisizione del diritto all'accesso al trattamento pensionistico. Per i contratti di lavoro a tempo parziale conclusi prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, il riconoscimento dell'anzianità contributiva utile ai soli fini del diritto al trattamento pensionistico con riferimento a periodi interamente non lavorati avviene mediante domanda da presentare all'INPS entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. I trattamenti pensionistici liquidati per effetto del riconoscimento di anzianità contributiva per periodi interamente non lavorati non possono avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione. La predetta disposizione si applica anche ai trattamenti pensionistici già maturati alla data di entrata in vigore della presente disposizione senza diritto alla corresponsione di arretrati.
  2. All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo, valutato in 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle risorse sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
26-sexies. 03. Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  Dopo l'articolo 26-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 26-sexies.1.
(Disposizioni in materia di tutela dei lavoratori delle piattaforme digitali)

  1. Al fine di assicurare adeguate condizioni retributive e favorire il pieno rispetto della dignità, della salute, della sicurezza e della trasparenza nello svolgimento dell'attività lavorativa organizzata mediante l'utilizzo di piattaforme digitali, il presente articolo individua le garanzie minime che devono essere riconosciute a tutti i lavoratori impiegati nelle predette attività, qualunque sia la tipologia contrattuale applicata.
  2. Allo scopo di garantire piena tutela e sicurezza ai lavoratori oggetto del presente articolo, le disposizioni relative all'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, sono estese a tutti i lavoratori di cui al comma 1, impiegati anche mediante tipologie contrattuali che alla data di entrata in vigore della presente disposizione non ne prevedano l'obbligo. In alternativa a quanto disposto dal primo periodo del presente comma, è possibile ricorrere a forme di assicurazione privata, a condizione che siano garantite condizioni migliorative rispetto a quelle fornite dalla assicurazione obbligatoria pubblica.
  3. Il responsabile della piattaforma digitale è tenuto altresì ad assicurare il lavoratore dalla responsabilità civile nel caso di danni causati a terzi nel corso dello svolgimento della prestazione lavorativa, nonché a fornire al lavoratore medesimo strumenti di protezione conformi alla disciplina in materia di salute e sicurezza, provvedendo alle spese di manutenzione dei mezzi di lavoro, in relazione all'attività di servizio svolta.
  4. Il contratto di lavoro deve prevedere apposite clausole volte a disciplinare le modalità attraverso le quali sia garantito il diritto dei lavoratori alla disconnessione dalla piattaforma, alla tutela della privacy, in particolare escludendo la geolocalizzazione nelle fasi non attinenti all'esercizio della prestazione lavorativa, e alla sospensione del servizio in caso di condizioni meteorologiche straordinarie. L'esercizio di tali diritti non può essere motivo di iniziative disciplinari da parte del datore di lavoro.
  5. Il lavoratore impiegato mediante utilizzo di piattaforme digitali deve essere adeguatamente informato sui rischi per la salute e la sicurezza connessi all'attività svolta da parte dei responsabili della piattaforma digitale per conto del quale presta la sua opera, il quale deve altresì provvedere ad assicurare al lavoratore una adeguata formazione nelle medesime materie.
  6. Al fine di consolidare i diritti dei lavoratori impedendo l'insorgere di forme di discriminazione, i responsabili delle piattaforme digitali sono obbligati a garantire tutte le informazioni e i dati utili ad assicurare al lavoratore una piena e consapevole conoscenza dei parametri utilizzati per la determinazione della prestazione lavorativa nonché delle modalità di elaborazione delle procedure di valutazione dell'attività svolta.
  7. Il mancato adempimento o violazione alle disposizioni di cui al presente articolo comporta una sanzione amministrativa di euro 100 per ciascun lavoratore, moltiplicata il numero delle giornate di lavoro prestato in assenza delle tutele previste dal presente articolo.
  8. Al fine di assicurare un adeguato riconoscimento economico per la prestazione svolta, i responsabili della piattaforma digitale garantiscono al lavoratore una retribuzione oraria non inferiore ai minimi tabellari definiti dagli accordi collettivi di settore sottoscritti dalle organizzazioni sindacali nazionali comparativamente più rappresentative per prestazioni equivalenti o equiparabili.
  9. I medesimi accordi di cui al comma 8 definiscono criteri e modalità finalizzate alla determinazione della maggiorazione della retribuzione nei casi di svolgimento della prestazione in particolari condizioni climatiche, in specifiche fasce orarie nonché durante i giorni festivi.
  10. Gli accordi collettivi di settore, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali nazionali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per prestazioni equivalenti o equiparabili, possono altresì prevedere ulteriori misure volte a rafforzare le tutele riguardanti le condizioni economiche e giuridiche dei lavoratori impiegati mediante piattaforme digitali.
  11. Ai fini della promozione di un quadro normativo e contrattuale aderente alle innovazioni organizzative del lavoro svolto per il tramite delle piattaforme digitali, è istituito presso il CNEL un tavolo tecnico di confronto permanente, composto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Presidente del CNEL, dai Presidenti dell'INPS e dell'INAIL, dai rappresentanti delle predette organizzazioni sindacali e delle organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori occupati nelle piattaforme digitali nonché dai rappresentanti delle associazioni dei datori di lavoro. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Presidente del CNEL, e i Presidenti dell'INPS e dell'INAIL possono delegare rappresentanti da essi indicati. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le attività previste dal suddetto comma sono svolte dalle amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente. Ai componenti del tavolo tecnico non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento, comunque denominato.
26-sexies. 04. Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  Dopo l'articolo 26-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 26-sexies.1.
(Interventi per la promozione dell'educazione previdenziale)

  1. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono individuate e programmate misure finalizzate alla promozione dell'educazione previdenziale e all'incremento delle adesioni ai fondi di previdenza complementare, con particolare riguardo a:
   a) l'avvio di una campagna di informazione istituzionale, promossa in collaborazione con le associazioni di rappresentanza dei fondi negoziali;
   b) la promozione di un semestre di silenzio-assenso per l'adesione ai fondi pensione negoziali;
   c) la semplificazione delle procedure di adesione ai fondi, con particolare riferimento all'adesione online.
26-sexies. 05. Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  Dopo l'articolo 26-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 26-sexies.1.
(Misure per favorire la consapevolezza degli aspetti previdenziali per le giovani generazioni)

  1. A decorrere dal 1o luglio 2019, al compimento del diciottesimo anno di età, tutti i cittadini residenti in Italia sono automaticamente iscritti presso la Gestione separata, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. L'INPS provvede a tale iscrizione a valere sulle proprie risorse finanziarie e organizzative, dandone comunicazione ai diretti interessati. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono disciplinate le modalità attuative del presente articolo.
26-sexies. 08. Fragomeli, Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 26-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 26-sexies.1.
(Misure in materia di irrilevanza dei trattamenti pensionistici di guerra)

  1. Per la determinazione dei limiti di reddito previsti per il riconoscimento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, non rilevano i trattamenti pensionistici di guerra.
  2. Al primo comma dell'articolo 77 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, dopo le parole: «nel reddito richiesto per la corresponsione di altri trattamenti pensionistici,» sono inserite le seguenti: «per il calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) o di strumenti analoghi».
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
26-sexies. 06. Carla Cantone, Serracchiani, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  Dopo l'articolo 26-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 26-sexies.1.
(Disposizioni in materia di continuità didattica nelle scuole e università straniere)

  1. Al fine di assicurare continuità alle attività previste negli accordi sottoscritti con scuole o università dei Paesi stranieri, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2020.
26-sexies. 07. Boccia.

  Dopo l'articolo 26-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 26-sexies.1.
(Disposizioni in materia di proprietà industriale)

  1. All'articolo 24 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
  «4-bis. Per i marchi registrati con domanda di deposito presentata in data antecedente al 1o gennaio 1969, la decadenza ha luogo se il titolare che ha registrato il marchio ai sensi dell'articolo 19 cessa la fabbricazione del prodotto nel comune in cui risultava iscritto alla data di registrazione del marchio.
   4-ter. La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente può segnalare le fattispecie di cui al comma 4-bis all'Ufficio italiano brevetti e marchi, che provvede a darne immediata notizia, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al titolare del marchio il quale, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della lettera raccomandata, può opporsi alla revoca, con istanza motivata presentata al medesimo Ufficio».
26-sexies. 09. Gribaudo.

  Dopo l'articolo 26-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 26-sexies.1.
(Misure di sostegno alla genitorialità)

  1. Al fine di sostenere la genitorialità, il beneficio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, è riconosciuto nel limite di spesa di 40 milioni per il 2019 e 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
  2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 45 milioni di euro per il 2019 e 60 milioni dall'anno 2020, si provvede mediante riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
26-sexies. 012. Palmieri, Gelmini, Carfagna, Polverini, Zangrillo, Pedrazzini, Mugnai, Bagnasco, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Bond, Brambilla, Novelli, Versace.

  Dopo l'articolo 26-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 26-sexies.1.
(Misure di sostegno alla genitorialità)

  1. Per favorire la promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata, la quota ad essa destinata delle risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, è elevata a 40 milioni di euro dall'anno 2019.
  2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 40 milioni di euro dall'anno 2019, si provvede mediante riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
26-sexies. 013. Palmieri, Gelmini, Carfagna, Polverini, Pedrazzini, Zangrillo, Mugnai, Bagnasco, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Bond, Brambilla, Novelli, Versace.

  Dopo l'articolo 26-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 26-sexies.1.
(Misure di sostegno alla famiglia e alla genitorialità)

  1. Il Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, istituito con priorità per l'accesso al credito da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, è rifinanziato dall'anno 2019 per 250 milioni di euro.
  2. A copertura degli oneri di cui al presente articolo, nei limiti di 200 milioni di euro per l'anno 2019 e di 250 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 200 milioni per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
26-sexies. 014. Palmieri, Gelmini, Carfagna, Polverini, Pedrazzini, Zangrillo, Mugnai, Bagnasco, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Bond, Brambilla, Novelli, Versace.

  Dopo l'articolo 26-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 26-sexies.1.
(Misure di sostegno alla famiglia e alla genitorialità)

  1. All'articolo 12, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i primi due periodi sono sostituiti con i seguenti: «1.100 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati. La detrazione è aumentata a 1.400 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 500 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104».
  2. A favore del Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali, di cui all'articolo 1, comma 152, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Le risorse non utilizzate restano nelle disponibilità del medesimo Fondo. Dal medesimo anno il limite dell'ammontare dei rimborsi delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione di cui al citato articolo 1, comma 152, della legge n. 311 del 2004 e all'articolo 1, comma 348 della legge n. 266 del 2005, è stabilito in 20 milioni di euro annui.
  3. A copertura degli oneri di cui al presente articolo, nei limiti di 400 milioni di euro per l'anno 2019 e di 700 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 400 milioni per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
26-sexies. 015. Palmieri, Gelmini, Carfagna, Polverini, Pedrazzini, Zangrillo, Mugnai, Bagnasco, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Bond, Brambilla, Novelli, Versace.

  Dopo l'articolo 26-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 26-sexies.1.
(Misure in favore delle imprese per la valorizzazione del capitale umano)

  1. All'articolo 2424 del codice civile, al comma primo, dopo il numero 5, è inserito il seguente:
    «5-bis) il Capitale Intellettuale, costituito dal Capitale Umano e dal Know-how aziendale».

  2. Dopo l'articolo 2424-bis del codice civile, è aggiunto il seguente:

«Art. 2424-ter.

(Disposizioni relative alla contabilizzazione del capitale intellettuale)

   1. La certificazione degli elementi e degli algoritmi di calcolo utilizzati per la valorizzazione delle “competenze a sistema”, può essere rilasciata solo da organismi di valutazione della conformità accreditati, ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, in conformità alle norme UNI CEI EN ISO/IEC della serie 17021 e necessariamente per entrambi i seguenti schemi: UNI EN ISO 9001:15 IAF 37, UNI ISO 29990. Detto accreditamento deve essere posseduto da almeno due anni dalla data di rilascio del certificato all'azienda certificanda.
   2. Il valore del Capitale Intellettuale (CI) può essere iscritto nell'attivo dello stato patrimoniale del bilancio, se l'azienda dimostra di soddisfare in modo continuativo i seguenti criteri:
   a) realizza un piano annuale di formazione interna superiore a cinque giornate di formazione per anno fiscale per dipendente;
   b) utilizza un sistema di valutazione annuale delle prestazioni dei lavoratori;
   c) svolge attività di ricerca e sviluppo interna o esterna così come previsto in base alla normativa vigente;
   d) applica ed esegue un sistema di gestione dei rischi legati agli obiettivi aziendali.
   3. Nella nota integrativa deve essere fornita una spiegazione a supporto del soddisfacimento dei criteri di cui al comma precedente evidenziando:
   a) lo schema del piano formativo erogato indicando oggetto, durata e numero discenti;
   b) la descrizione del sistema di valutazione annuale delle prestazioni dei lavoratori e il grado di applicazione;
   c) la descrizione delle attività svolte o in corso afferenti alla ricerca e sviluppo;
   d) la descrizione del sistema di gestione dei rischi adottato.
   4. La determinazione del calcolo finale deve tenere altresì conto dei seguenti criteri:
   a) i dipendenti devono essere assunti da almeno dodici mesi e con contratto a tempo indeterminato;
   b) il costo da considerare è il costo pieno del dipendente;
   c) i valori utilizzati per la formula e per i calcoli della determinazione del Capitale Intellettuale, devono rinvenire da riferimenti statistici nazionali legati al mondo del lavoro.
   5. Il valore del Capitale Intellettuale (CI) determinato, non potrà essere superiore al valore dell'EBIT rinveniente dal bilancio dell'azienda dell'anno di riferimento.».

  3. Le disposizioni di cui agli articoli 2424 e 2424-ter del codice civile, come modificati e introdotti dal presente articolo si applicano a decorrere dal bilancio d'esercizio riferito all'anno di entrata in vigore del presente decreto.
  4. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
26-sexies. 016. Labriola, Gelmini, Polverini, Musella, Zangrillo, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Dopo l'articolo 26-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 26-sexies.1.
(Misure di incremento dell'importo minimo della pensione di inabilità e dell'assegno mensile di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118)

  1. L'importo minimo della pensione di inabilità e dell'assegno mensile di cui agli articoli 12 e 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è determinato, a decorre dal 1o aprile 2019, in euro 500.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 2.950 milioni di euro per l'anno 2019 e in 3.860 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.950 milioni per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 3.860 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
26-sexies. 018. Fatuzzo, Polverini, Musella, Zangrillo, Cannatelli, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Dopo l'articolo 26-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 26-sexies.1.

  1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, continuano ad applicarsi, nel limite complessivo di 6.000 unità, ai soggetti delle categorie di cui all'articolo 1, comma 212 e seguenti della legge n. 232 del 2016, i quali, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico successivamente alla data del 31 dicembre 2011, entro il 6 gennaio 2022.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite massimo di 42 milioni di euro per l'anno 2019, di 62,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 67 milioni di euro per l'anno 2021, di 56,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 45,3 milioni di euro per l'anno 2023, di 32,3 milioni di euro per l'anno 2024, di 20,2 milioni di euro per l'anno 2025, di 10,6 milioni di euro per l'anno 2026, di 2,9 milioni di euro per l'anno 2027, di 1,3 milioni di euro per l'anno 2028, di 0,8 milioni di euro per l'anno 2029, di 0,4 milioni di euro per l'anno 2030, di 0,2 milioni di euro per l'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
26-sexies. 021. Epifani, Rostan, Fassina, Fornaro.

  Dopo l'articolo 26-sexies aggiungere il seguente:

Art. 26-sexies.1.
(Computo dei periodi di fruizione del trattamento di mobilità ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico per i dipendenti di imprese del settore editoriale e stampatrici di periodici)

  1. Tutti i lavoratori dipendenti di aziende editoriali e stampatrici di periodici di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 hanno il diritto di accedere al prepensionamento, computando ai fini dei requisiti per l'accesso anche i periodi di fruizione del trattamento di mobilità.
  2. I trattamenti pensionistici di cui al presente articolo sono erogati nel limite di spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019. A tal fine l'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai soggetti di cui al comma 1 secondo l'ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l'ente competente. Qualora dall'esame delle domande presentate risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, dei limiti di spesa di cui al primo periodo, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
26-sexies. 0300. Pastorino, Epifani, Fratoianni.

ART. 26- SEPTIES

  Sopprimerlo.
26-septies. 300. Boccia.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: un riassetto con le seguenti: il tempestivo riassetto;

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   lettera a) sostituire le parole: centoventi giorni con le seguenti: novanta giorni;
   lettera b) sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: cento giorni.
26-septies. 402. Polverini, Zangrillo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: un riassetto con le seguenti: il tempestivo riassetto;

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   lettera a) sostituire le parole: centoventi giorni con le seguenti: novantacinque giorni;
   lettera b) sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: centocinque giorni.
26-septies. 401. Fatuzzo, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Musella, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli.

  Al comma 1, alinea, sostituire la parola: un riassetto con le seguenti: il tempestivo riassetto;

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   lettera a) sostituire le parole: centoventi giorni con le seguenti: cento giorni;
   lettera b) sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: centodieci giorni.
26-septies. 403. Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Cortelazzo, Mugnai, Novelli, Rosso.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: centoventi giorni con le seguenti: quarantacinque giorni.
26-septies. 405. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: novanta giorni.
26-septies. 404. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato.

ART. 27

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: all'11 per cento con le seguenti: al 10 per cento.

  Conseguentemente, all'articolo 28, sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. All'onere di cui al primo periodo, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 27, comma 1, del presente decreto.
27. 2. Rizzetto, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Silvestroni, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: all'11 per cento con le seguenti: al 10 per cento.

  Conseguentemente, all'articolo 28, comma 1, sostituire le parole: 116,8 milioni per l'anno 2020 e di 356 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 94,8 per l'anno 2020 e di 312 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
27. 1. Bond.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Al concessionario per le lotterie ad estrazione istantanea il compenso per la raccolta del gioco è fissato in misura pari a 1,6 per cento per l'anno 2019, in misura pari a 2 per cento per l'anno 2020 e in misura pari a 2,1 per cento per l'anno 2021.

  Conseguentemente, sopprimere il com- ma 3.
27. 3. D'Attis, Polverini.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Al comma 1051 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «di 1,25 per gli apparecchi di cui alla lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera b)».
27. 4. Rostan, Epifani, Pastorino.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Viste le problematiche tecniche connesse all'introduzione della tessera sanitaria e ai suddetti nuovi apparecchi di gioco da remoto, il Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ai fini della salvaguardia della salute del giocatore, della certezza e della continuità erariale, del corretto funzionamento informativo nei confronti degli enti locali e degli organi di pubblica sicurezza, è autorizzato ad emettere uno o più decreti attuativi anche in deroga alla normativa vigente entro e non oltre la scadenza delle concessioni in essere previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.
27. 5. Bond.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. I soggetti proprietari di apparecchi da gioco, iscritti nell'apposita sezione dell'elenco di cui all'articolo 1, comma 533, della legge n. 266 del 2005, come sostituito dall'articolo 1, comma 82, della legge 220 del 2010, in regola con i pagamenti relativi al prelievo erariale unico, hanno diritto ad ottenere il passaggio di titolarità dei nulla osta di messa in esercizio riferibili agli apparecchi di loro proprietà da un concessionario ad un altro, senza soluzione di continuità, entro trenta giorni dalla richiesta.
27. 6. D'Attis, Polverini.

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
  7-bis. Al fine di assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico all'espletamento del servizio, con la salvaguardia delle conseguenti entrate erariali e dei livelli occupazionali del settore, in anticipazione della riforma complessiva in materia di giochi pubblici stabilita al comma 6-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, le concessioni per la raccolta di gioco mediante apparecchi da intrattenimento di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze 12 marzo 2004, n. 86, sono improntate ai seguenti principi:
   a) i soggetti affidatari della concessione non possono essere proprietari, neanche attraverso società collegate o partecipate, degli apparecchi da gioco collegati alla rete telematica;
   b) i soggetti affidatari della concessione, per effettuare la raccolta di gioco, si avvalgono esclusivamente di apparecchi di proprietà di soggetti iscritti nell'apposita sezione dell'elenco di cui all'articolo 1, comma 533, della legge n. 266 del 2005, come sostituito dall'articolo 1, comma 82 della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

  I soggetti affidatari della concessione, entro e non oltre otto mesi dalla entrata in vigore della presente legge, devono dismettere o alienare gli apparecchi di loro proprietà o di proprietà di società ai medesimi collegate o dagli stessi partecipate già collegati alla rete telematica, secondo modalità e termini definiti con decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze.
  Il Ministero dell'Economia e delle finanze – Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è autorizzato ad adottare tutte le necessarie iniziative, anche di carattere normativo, al fine di procedere immediatamente alla revisione delle convenzioni di concessione per l'attivazione e gestione operativa delle reti telematiche degli apparecchi, di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze 12 marzo 2004, n. 86 nel rispetto dei principi di cui al presente comma.
27. 300. Miceli, Ubaldo Pagano.

   * Le modifiche apportate dal Senato della Repubblica sono evidenziate in neretto. Le modifiche apportate dalle Commissioni sono evidenziate in neretto corsivo.