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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 23 gennaio 2019

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 23 gennaio 2019.

  Amitrano, Ascari, Battelli, Benvenuto, Bergamini, Berti, Billi, Bitonci, Bonafede, Claudio Borghi, Boschi, Brescia, Buffagni, Cardinale, Carfagna, Castelli, Castiello, Ciprini, Cirielli, Colletti, Colucci, Cominardi, Covolo, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Sabrina De Carlo, Delmastro Delle Vedove, Del Re, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Durigon, Fantinati, Fassino, Ferraresi, Fidanza, Fioramonti, Gregorio Fontana, Lorenzo Fontana, Fraccaro, Fusacchia, Galli, Gallinella, Gallo, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgetti, Giorgis, Grande, Grillo, Grimoldi, Guerini, Guidesi, Lollobrigida, Lorefice, Lorenzin, Losacco, Lupi, Maggioni, Maniero, Manzato, Micillo, Molinari, Molteni, Morelli, Morrone, Occhionero, Orlando, Pastorino, Picchi, Rampelli, Ribolla, Rixi, Rizzo, Rosato, Ruocco, Saltamartini, Sarti, Scerra, Schullian, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora, Spadoni, Tofalo, Vacca, Valente, Vignaroli, Villarosa, Raffaele Volpi, Zoffili.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Amitrano, Ascari, Battelli, Benvenuto, Bergamini, Berti, Billi, Bitonci, Bonafede, Claudio Borghi, Boschi, Brescia, Buffagni, Caiata, Cardinale, Carfagna, Castelli, Castiello, Ciprini, Cirielli, Colletti, Colucci, Cominardi, Covolo, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Sabrina De Carlo, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Durigon, Fantinati, Fassino, Ferraresi, Fidanza, Fioramonti, Gregorio Fontana, Lorenzo Fontana, Fraccaro, Frusone, Fusacchia, Galli, Gallinella, Gallo, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgetti, Giorgis, Grande, Grillo, Grimoldi, Guerini, Guidesi, Lollobrigida, Lorefice, Lorenzin, Losacco, Lupi, Maggioni, Maniero, Manzato, Micillo, Molinari, Molteni, Morelli, Morrone, Occhionero, Orlando, Pastorino, Picchi, Rampelli, Ribolla, Rixi, Rizzo, Rosato, Ruocco, Saltamartini, Scerra, Schullian, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora, Spadoni, Tofalo, Vacca, Valente, Vignaroli, Villarosa, Raffaele Volpi, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 22 gennaio 2019 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:
   BIANCHI: «Disposizioni in materia di semplificazione dell'attività amministrativa degli enti locali, di status e funzioni degli amministratori e di finanza locale» (1522).

  Sarà stampata e distribuita.

Assegnazione di progetto di legge a Commissione in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, il seguente progetto di legge è assegnato, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

   IV Commissione (Difesa):
  MARIA TRIPODI ed altri: «Disciplina della rappresentanza sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare» (1060) Parere delle Commissioni I, V, VIII, XI, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Assegnazione di progetti di legge in sede consultiva alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

  A seguito della costituzione della Commissione parlamentare per le questioni regionali, i seguenti progetti di legge, già assegnati alle sottoindicate Commissioni in sede referente, sono assegnati, in sede consultiva, anche alla suddetta Commissione parlamentare per le questioni regionali:
   progetti di legge assegnati in sede referente alla I Commissione (Affari costituzionali):
    atti Camera nn. 13, 15, 34, 82, 105, 110, 118, 142, 144, 145, 195, 196, 224, 242, 243, 254, 255, 280, 281, 282, 284, 298, 300, 318, 325, 327, 355, 356, 357, 375, 386, 387, 432, 451, 481, 495, 528, 529, 553, 559, 601, 602, 606, 672, 696, 702, 704, 705, 716, 737, 744, 757, 761, 815, 837, 855, 880, 882, 943, 1019, 1169, 1171 e 1323;
   progetti di legge assegnati in sede referente alla II Commissione (Giustizia):
    atti Camera nn. 37, 42, 111, 146, 149, 272, 335, 345, 409, 467, 472, 502, 536, 541, 630, 713, 792, 847, 923 e 1011;
   progetti di legge assegnati in sede referente alla III Commissione (Affari esteri):
    atti Camera nn. 476, 531, 925 e 1332;
   progetti di legge assegnati in sede referente alla IV Commissione (Difesa):
    atti Camera nn. 622 e 875;
   progetti di legge assegnati in sede referente alla V Commissione (Bilancio):
    atti Camera nn. 109, 588, 699, 977 e 1006;
   progetti di legge assegnati in sede referente alla VI Commissione (Finanze):
    atti Camera nn. 9, 44, 151, 199, 203, 205, 233, 256, 257, 314, 333, 365, 488, 524, 525, 540, 609, 610, 639, 652, 694, 706, 709, 778, 911, 937, 938, 1074 e 1137;
   progetti di legge assegnati in sede referente alla VII Commissione (Cultura):
    atti Camera nn. 91, 92, 135, 154, 155, 156, 209, 214, 247, 248, 258, 259, 285, 320, 323, 366, 394, 397, 407, 437, 477, 478, 482, 497, 544, 557, 589, 591, 617, 632, 682, 697, 734, 751, 782, 803, 812, 835, 877, 886, 913, 916, 988, 1162, 1166 e 1414;
   progetti di legge assegnati in sede referente alla VIII Commissione (Ambiente):
    atti Camera nn. 3, 46, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 78, 81, 104, 113, 114, 137, 158, 210, 215, 217, 260, 261, 319, 351, 391, 400, 413, 442, 443, 444, 450, 493, 499, 560, 561, 567, 623, 653, 659, 683, 738, 773, 774, 808, 821, 888, 892, 907, 956, 1059 e 1195;
   progetti di legge assegnati in sede referente alla IX Commissione (Trasporti):
    atti Camera nn. 24, 211, 219, 286, 367, 535, 566, 576, 650, 657, 686, 843, 848, 859, 896, 930, 1051, 1113, 1358, 1366, 1368 e 1478;
   progetti di legge assegnati in sede referente alla X Commissione (Attività produttive):
    atti Camera nn. 1, 73, 161, 250, 321, 353, 369, 370, 371, 422, 434, 452, 457, 458, 469, 470, 511, 517, 526, 564, 565, 587, 613, 662, 663, 711, 832, 841, 853, 860, 873, 889, 918, 958 e 1333;
   progetti di legge assegnati in sede referente alla XI Commissione (Lavoro):
    atti Camera nn. 7, 8, 11, 162, 277, 339, 496, 519, 577, 594, 707, 745, 752, 781, 862, 939, 1050 e 1266;
   progetti di legge assegnati in sede referente alla XII Commissione (Affari sociali):
    atti Camera nn. 22, 26, 32, 74, 75, 83, 84, 93, 95, 97, 98, 101, 102, 164, 165, 166, 168, 176, 181, 212, 213, 228, 278, 340, 341, 373, 374, 388, 401, 403, 404, 405, 408, 423, 424, 431, 433, 463, 465, 483, 491, 498, 504, 555, 575, 592, 593, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 603, 626, 633, 665, 669, 674, 684, 687, 703, 720, 753, 776, 811, 823, 824, 825, 836, 845, 1109, 1165, 1354, 1185 e 1251;
   progetti di legge assegnati in sede referente alla XIII Commissione (Agricoltura):
    atti Camera nn. 18, 28, 29, 30, 79, 96, 99, 100, 140, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 177, 182, 186, 187, 189, 191, 229, 377, 439, 461, 507, 538, 562, 585, 635, 636, 647, 673, 689, 712, 746, 794, 795, 869, 901, 904, 951 e 982;
   progetti di legge assegnati in sede referente alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
    atto Camera n. 1432;
   progetti di legge assegnati in sede referente alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia):
    atti Camera nn. 124, 489, 729 e 1042;
   progetti di legge assegnati in sede referente alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e III (Affari esteri):
    atto Camera n. 1076;
   progetti di legge assegnati in sede referente alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e IV (Difesa):
    atto Camera n. 1196;
   progetti di legge assegnati in sede referente alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e VII (Cultura):
    atto Camera n. 678;
   progetti di legge assegnati in sede referente alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e XI (Lavoro):
    atto Camera n. 1433;
   progetti di legge assegnati in sede referente alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e XII (Affari sociali):
    atto Camera n. 962;
   progetti di legge assegnati in sede referente alle Commissioni riunite II (Giustizia) e III (Affari esteri):
    atto Camera n. 1122;
   progetti di legge assegnati in sede referente alle Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali):
    atti Camera nn. 12, 239, 590, 966 e 1067;
   progetti di legge assegnati in sede referente alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e VII (Cultura):
    atto Camera n. 919;
   progetti di legge assegnati in sede referente alle Commissioni riunite V (Bilancio) e VI (Finanze):
    atto Camera n. 866;
   progetti di legge assegnati in sede referente alle Commissioni riunite V (Bilancio) e VIII (Ambiente):
    atto Camera n. 1285;
   progetti di legge assegnati in sede referente alle Commissioni riunite V (Bilancio) e XII (Affari sociali):
    atto Camera n. 532;
   progetti di legge assegnati in sede referente alle Commissioni riunite VI (Finanze) e VII (Cultura):
    atto Camera n. 153;
   progetti di legge assegnati in sede referente alle Commissioni riunite VI (Finanze) e XI (Lavoro):
    atti Camera nn. 115 e 695;
   progetti di legge assegnati in sede referente alle Commissioni riunite VI (Finanze) e XII (Affari sociali):
    atti Camera nn. 6 e 611;
   progetti di legge assegnati in sede referente alle Commissioni riunite VII (Cultura) e IX (Trasporti):
    atto Camera n. 338;
   progetti di legge assegnati in sede referente alle Commissioni riunite VII (Cultura) e XIII (Agricoltura):
    atto Camera n. 188;
   progetti di legge assegnati in sede referente alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive):
    atti Camera nn. 56, 218, 412, 415, 527, 978, 1065 e 1224;
   progetti di legge assegnati in sede referente alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e XII (Affari sociali):
    atto Camera n. 50;
   progetti di legge assegnati in sede referente alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e XIII (Agricoltura):
    atti Camera nn. 63, 178, 279 e 809;
   progetti di legge assegnati in sede referente alle Commissioni riunite IX (Trasporti) e X (Attività produttive):
    atto Camera n. 71;
   progetti di legge assegnati in sede referente alle Commissioni riunite X (Attività produttive) e XI (Lavoro):
    atti Camera nn. 287, 288 e 638;
   progetti di legge assegnati in sede referente alle Commissioni riunite X (Attività produttive) e XII (Affari sociali):
    atti Camera nn. 512 e 539;
   progetti di legge assegnati in sede referente alle Commissioni riunite XI (Lavoro) e XII (Affari sociali):
    atti Camera nn. 136, 671 e 688.

Assegnazione di proposte di inchiesta parlamentare in sede consultiva alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

  A seguito della costituzione della Commissione parlamentare per le questioni regionali, le seguenti proposte di inchiesta parlamentare, già assegnate alle sottoindicate Commissioni in sede referente, sono assegnate, in sede consultiva, anche alla suddetta Commissione parlamentare per le questioni regionali:
   proposte di inchiesta parlamentare assegnate in sede referente alla I Commissione (Affari costituzionali):
  DOC. XXII, nn. 7, 18 e 34;
   proposte di inchiesta parlamentare assegnate in sede referente alla XII Commissione (Affari sociali):
  DOC. XXII, nn. 11, 13, 22 e 31.

Trasmissione di documenti alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

  A seguito della costituzione della Commissione parlamentare per le questioni regionali, gli elenchi delle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l'Unione europea, riferiti rispettivamente al primo trimestre del 2018 (Doc. LXXIII-bis, n. 1), al secondo trimestre del 2018 (Doc. LXXIII-bis, n. 2) e al terzo trimestre del 2018 (Doc. LXXIII-bis, n. 3), di cui è stato dato annuncio nell’Allegato A ai resoconti dell'Assemblea delle sedute del 7 maggio, del 30 luglio e del 26 ottobre 2018, sono trasmessi anche a tale Commissione.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 15 gennaio 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Acquedotto pugliese Spa, per l'esercizio 2016, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 106).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissione dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

  Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera del 17 gennaio 2019, ha trasmesso la nota relativa all'attuazione data alla mozione MOLINARI e D'UVA n. 1/00044, accolta dal Governo ed approvata dall'Assemblea nella seduta del 27 settembre 2018, sulla posizione da sostenere in sede europea circa l'applicazione nei confronti dell'Ungheria dell'articolo 7, paragrafo 1, del Trattato UE, con riguardo alla risoluzione approvata dal Parlamento europeo il 12 settembre 2018.
  La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri) competente per materia.

Trasmissione dal Ministro della giustizia.

  Il Ministro della giustizia, con lettera in data 18 gennaio 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 22 giugno 2000, n. 193, la relazione sullo svolgimento da parte dei detenuti di attività lavorative o di corsi di formazione professionale per qualifiche richieste da esigenze territoriali, riferita all'anno 2018 (Doc. CXCIV, n. 1).

  Questa relazione è trasmessa alla II Commissione (Giustizia) e alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dal Ministro della salute.

  Il Ministro della salute, con lettera in data 18 gennaio 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 28 agosto 1997, n. 284, la relazione sullo stato di attuazione delle politiche concernenti la prevenzione della cecità, l'educazione e la riabilitazione visiva, riferita all'anno 2017 (Doc. CXXXIII, n. 1).

  Questa relazione è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali).

  Il Ministro della salute, con lettera in data 21 gennaio 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera g), della legge 3 agosto 2007, n. 120, la relazione sull'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria, riferita all'anno 2016 (Doc. CLXVIII, n. 1).

  Questa relazione è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali).

  Il Ministro della salute, con lettera in data 22 gennaio 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11 della legge 15 marzo 2010, n. 38, la relazione sullo stato di attuazione della medesima legge n. 38 del 2010, recante disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore, riferita agli anni 2015, 2016 e 2017 (Doc. CLXVI, n. 1).

  Questa relazione è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 22 gennaio 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Con la predetta comunicazione, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio – Verso un processo decisionale più efficiente e democratico nella politica fiscale dell'UE (COM(2019) 8 final);
   Raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati per un accordo con gli Stati Uniti d'America sulla valutazione della conformità (COM(2019) 15 final).

Trasmissione dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

  Il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera pervenuta in data 21 gennaio 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segnalazione relativa alla disciplina dei canoni concessori demaniali marittimi per le attività di pesca e acquacoltura.

  Questo documento è trasmesso alla VI Commissione (Finanze) e alla XIII Commissione (Agricoltura).

Trasmissione dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare.

  Il Presidente dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), con lettera in data 16 gennaio 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 5-ter, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, la relazione sull'attività svolta dall'ISMEA in materia di interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, riferita all'anno 2017 (Doc. XCII, n. 2).

  Questa relazione è trasmessa alla XIII Commissione (Agricoltura).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE: D'UVA ED ALTRI: MODIFICHE ALL'ARTICOLO 71 DELLA COSTITUZIONE, IN MATERIA DI INIZIATIVA LEGISLATIVA POPOLARE, E ALLA LEGGE COSTITUZIONALE 11 MARZO 1953, N. 1 (A.C. 1173-A) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE COSTITUZIONALE: CECCANTI ED ALTRI; CECCANTI ED ALTRI; ELISA TRIPODI ED ALTRI; MAGI (A.C. 726-727-987-1447)

A.C. 1173-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

  1. All'articolo 71 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  «Quando una proposta di legge è presentata da almeno cinquecentomila elettori e le Camere non la approvano entro diciotto mesi dalla sua presentazione, è indetto un referendum per deliberarne l'approvazione.
  Il referendum non è ammissibile se la proposta non rispetta i princìpi e i diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione nonché dal diritto europeo e internazionale, se è ad iniziativa riservata, se presuppone intese o accordi, se richiede una procedura o una maggioranza speciale per la sua approvazione, se non provvede ai mezzi per far fronte ai nuovi o maggiori oneri che essa importi e se non ha contenuto omogeneo.
  La proposta sottoposta a referendum è approvata se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi, purché superiore a un quarto degli aventi diritto al voto.
  Se le Camere approvano la proposta in un testo diverso da quello presentato e i promotori non rinunziano, il referendum è indetto su entrambi i testi. In tal caso l'elettore che si esprime a favore di ambedue ha facoltà di indicare il testo che preferisce. Se entrambi i testi sono approvati, è promulgato quello che ha ottenuto complessivamente più voti.
  La legge, approvata a maggioranza assoluta da entrambe le Camere, disciplina l'attuazione del presente articolo, il concorso di più proposte di legge popolare, le modalità di verifica dei mezzi per far fronte a nuovi o maggiori oneri anche in relazione al loro eventuale adeguamento da parte dei promotori, nonché la sospensione del termine previsto per l'approvazione della proposta nel caso di scioglimento delle Camere».

PROPOSTE EMENDATIVE

  Al comma 1, primo capoverso, sostituire la parola: approvano con la seguente: esaminano.
*1. 41. Prisco, Montaruli, Donzelli.

  Al comma 1, primo capoverso, sostituire la parola: approvano con la seguente: esaminano.
*1. 42. Sisto.

  Al comma 1, primo capoverso, sostituire le parole: diciotto mesi con le seguenti: trentasei mesi.
1. 45. Sisto.

  Al comma 1, primo capoverso, sostituire le parole: diciotto mesi con le seguenti: trentaquattro mesi.
1. 46. Sisto.

  Al comma 1, primo capoverso, sostituire le parole: diciotto mesi con le seguenti: trenta mesi.
1. 47. Sisto.

  Al comma 1, primo capoverso, sostituire le parole: diciotto mesi, con le seguenti: venticinque mesi.
1. 48. Sisto.

  Al comma 1, primo capoverso, sostituire le parole: diciotto mesi con le seguenti: ventiquattro mesi.
*1. 49. Sisto.

  Al comma 1, primo capoverso, sostituire le parole: diciotto mesi con le seguenti: ventiquattro mesi.
*1. 50. Ceccanti.

  Al comma 1, primo capoverso, sostituire le parole: diciotto mesi con le seguenti: ventiquattro mesi.
*1. 51. Toccafondi, Lorenzin, Lupi.

  Al comma 1, primo capoverso, sostituire le parole: diciotto mesi con le seguenti: ventitré mesi.
1. 52. Sisto.

  Al comma 1, primo capoverso, sostituire le parole: diciotto mesi con le seguenti: venti mesi.
1. 53. Sisto.

  Al comma 1, primo capoverso, dopo le parole: e le Camere non la approvano entro diciotto mesi dalla sua presentazione, aggiungere le seguenti: o la approvano modificandone i principi ispiratori o i contenuti normativi essenziali.

  Conseguentemente:
   al medesimo capoverso, aggiungere infine le seguenti parole:
, se nei tre mesi successivi ne faccia richiesta almeno un milione di elettori;
   al quinto capoverso, aggiungere in fine i seguenti periodi: La legge disciplina altresì le modalità con cui la Corte Costituzionale verifica se, in caso di ammissibilità di entrambi i testi, le norme approvate dal Parlamento si ispirino ai medesimi principi o contengano gli stessi contenuti normativi essenziali della proposta presentata dagli elettori. In caso affermativo, non si procede a referendum ed il progetto approvato dal Parlamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
1. 36. Ceccanti.

  Al comma 1, primo capoverso, dopo le parole: e le Camere non la approvano entro diciotto mesi dalla sua presentazione, aggiungere le seguenti: o la approvano modificandone i principi ispiratori o i contenuti normativi essenziali.

  Conseguentemente:
   al medesimo capoverso, aggiungere infine le parole:
, se nei tre mesi successivi ne faccia richiesta almeno un milione di elettori;
   al quinto capoverso, aggiungere in fine i seguenti periodi: La legge disciplina altresì le modalità atte a verificare se, in caso di ammissibilità di entrambi i testi, le norme approvate dal Parlamento si ispirino ai medesimi principi o contengano gli stessi contenuti normativi essenziali della proposta presentata dagli elettori. In caso affermativo, non si procede a referendum ed il progetto approvato dal Parlamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
1. 37. Ceccanti.

  Al comma 1, primo capoverso, dopo le parole: e le Camere non la approvano entro diciotto mesi dalla sua presentazione, aggiungere le seguenti: o la approvano modificandone i principi ispiratori o i contenuti normativi essenziali.

  Conseguentemente:
   al medesimo capoverso, aggiungere infine le parole:
, se nei tre mesi successivi ne faccia richiesta almeno un milione di elettori;
   al quinto capoverso, aggiungere in fine i seguenti periodi: Nei casi in cui la proposta cui si riferisce il referendum venga accompagnata da altra disciplina parlamentare della stessa materia, la legge disciplina altresì le modalità con cui la Corte Costituzionale verifica se le norme approvate dal Parlamento abbiano modificato i principi ispiratori o i contenuti normativi essenziali dei singoli precetti contenuti nella proposta di legge di iniziativa popolare.
1. 38. Ceccanti.

  Al comma 1, primo capoverso, dopo le parole: e le Camere non la approvano entro diciotto mesi dalla sua presentazione, aggiungere le seguenti: o la approvano modificandone i principi ispiratori o i contenuti normativi essenziali.

  Conseguentemente:
   al medesimo capoverso, aggiungere infine le parole:
, se nei tre mesi successivi ne faccia richiesta almeno un milione di elettori;
   al quinto capoverso, aggiungere in fine i seguenti periodi: Nei casi in cui la proposta cui si riferisce il referendum venga accompagnata da altra disciplina parlamentare della stessa materia, la legge disciplina altresì le modalità atte a verificare se le norme approvate dal Parlamento abbiano modificato i principi ispiratori o i contenuti normativi essenziali dei singoli precetti contenuti nella proposta di legge di iniziativa popolare.
1. 39. Ceccanti.

  Al comma 1, primo capoverso, dopo le parole: dalla sua presentazione aggiungere le seguenti: o la approvino con modifiche.

  Conseguentemente, sopprimere il quarto capoverso.
1. 54. Magi.

  Al comma 1, primo capoverso, sostituire le parole: è indetto un referendum per deliberarne l'approvazione con le seguenti:, o la approvano con modifiche che ne alterino i princìpi fondamentali, entro i tre mesi successivi un milione di elettori può chiedere che i princìpi fondamentali contenuti in tale progetto siano sottoposti a referendum popolare propositivo.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma:
    sopprimere il secondo, il terzo e il quarto capoverso:
    al quinto capoverso, sopprimere le parole da:
, le modalità di verifica fino alla fine del capoverso;
   all'articolo 3:
    sopprimere il secondo e il terzo capoverso;
    al quarto capoverso, sopprimere le parole:
, quarto e quinto.
1. 55. Sisto.

  Al comma 1, primo capoverso, sostituire le parole: è indetto un referendum per deliberarne l'approvazione con le seguenti: o lo approvano con modifiche che ne alterino i princìpi fondamentali, entro i sei mesi successivi un milione di elettori può chiedere che i princìpi fondamentali contenuti in tale progetto siano sottoposti a referendum popolare propositivo.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma:
    sopprimere il secondo, il terzo e il quarto capoverso:
    al quinto capoverso, sopprimere le parole da:
, le modalità di verifica fino alla fine del capoverso;
   all'articolo 3:
    sopprimere il secondo e il terzo capoverso;
    al quarto capoverso, sopprimere le parole:
, quarto e quinto.
1. 56. Sisto.

  Al comma 1, primo capoverso, sostituire le parole: è indetto un referendum per deliberarne l'approvazione con le seguenti:, o lo approvano con modifiche che ne alterino i princìpi fondamentali, entro i tre mesi successivi cinquecentomila elettori possono chiedere che i princìpi fondamentali contenuti in tale progetto siano sottoposti a referendum popolare propositivo.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma:
    sopprimere il secondo, il terzo e il quarto capoverso:
    al quinto capoverso, sopprimere le parole da:
, le modalità di verifica fino alla fine del capoverso;
   all'articolo 3:
    sopprimere il secondo e il terzo capoverso;
    al quarto capoverso, sopprimere le parole:
, quarto e quinto.
1. 57. Sisto.

  Al comma 1, primo capoverso, sostituire le parole: è indetto un referendum per deliberarne l'approvazione con le seguenti:, o lo approvano con modifiche che ne alterino i princìpi fondamentali, entro i sei mesi successivi cinquecentomila elettori possono chiedere che i princìpi fondamentali contenuti in tale progetto siano sottoposti a referendum popolare propositivo.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma:
    sopprimere il secondo, il terzo e il quarto capoverso:
    al quinto capoverso, sopprimere le parole da:
, le modalità di verifica fino alla fine del capoverso;
   all'articolo 3:
    sopprimere il secondo e il terzo capoverso;
    al quarto capoverso, sopprimere le parole:
, quarto e quinto.
1. 58. Sisto.

  Al comma 1, primo capoverso, aggiungere, in fine, le parole:, salvo che i promotori non vi rinunzino e a condizione che la Corte costituzionale lo giudichi ammissibile.
1. 59. Sisto.

  Al comma 1, primo capoverso aggiungere, in fine, le parole:, salvo che i promotori non vi rinunzino.
1. 60. Sisto.

  Al comma 1, primo capoverso, aggiungere, in fine, le parole:, a condizione che la Corte costituzionale lo giudichi ammissibile.
*1. 61. Sisto.

  Al comma 1, primo capoverso, aggiungere, in fine, le parole:, a condizione che la Corte costituzionale lo giudichi ammissibile.
*1. 62. Toccafondi, Lorenzin, Lupi.

Subemendamenti all'emendamento 1. 900 della Commissione

  All'emendamento 1. 900 della Commissione, parte principale, primo periodo, sostituire le parole: con modifiche non meramente formali con le seguenti: modificando i principi generali della materia adottati, o comunque alterandone i contenuti normativi essenziali.
0. 1. 900. 12. Sisto, Occhiuto.

  All'emendamento 1. 900 della Commissione, parte principale, primo periodo, sostituire le parole: con modifiche non meramente formali con le seguenti: modificando i principi ispiratori cui si informa la disciplina oggetto della proposta, indipendentemente dalle divergenze o dalle affinità fra le singole disposizioni, o comunque alterandone i contenuti normativi essenziali.
0. 1. 900. 7. Sisto, Occhiuto.

  All'emendamento 1. 900 della Commissione, parte principale, primo periodo, sostituire le parole: con modifiche non meramente formali con le seguenti: modificando i principi ispiratori cui si informa la disciplina in oggetto, o comunque alterandone i contenuti normativi essenziali.
0. 1. 900. 11. Sisto, Occhiuto.

  All'emendamento 1. 900 della Commissione, parte principale, primo periodo, sostituire le parole: non meramente formali con le seguenti: che ne alterano i principi ispiratori e i contenuti normativi essenziali.

  Conseguentemente, dopo la prima parte consequenziale, aggiungere la seguente:
  al medesimo comma, quinto capoverso, dopo le parole:
dei promotori aggiungere le seguenti: la verifica da parte della Corte di Cassazione della natura delle modifiche apportate dalle Camere.
0. 1. 900. 14. Ceccanti, Migliore, Fiano, Giorgis, Pollastrini, Marco Di Maio.

  All'emendamento 1. 900 della Commissione, parte principale, primo periodo, sostituire le parole: non meramente formali con le seguenti: che ne alterano i principi ispiratori e i contenuti normativi essenziali.

  Conseguentemente, dopo la prima parte consequenziale, aggiungere la seguente:
  al medesimo comma, quinto capoverso, dopo le parole:
dei promotori aggiungere le seguenti: l'individuazione di un organo terzo competente a valutare la natura delle modifiche apportate dalle Camere.
0. 1. 900. 9. Ceccanti, Migliore, Fiano, Giorgis, Pollastrini, Marco Di Maio.

  All'emendamento 1. 900 della Commissione, parte principale, primo periodo, sostituire le parole: non meramente formali con le seguenti: che ne alterano i principi ispiratori e i contenuti normativi essenziali.
0. 1. 900. 10. Ceccanti, Migliore, Fiano, Giorgis, Pollastrini, Marco Di Maio.

  All'emendamento 1. 900 della Commissione, parte principale, primo periodo, sostituire le parole da: il referendum è indetto fino alla fine del periodo con le seguenti:, la proposta di legge approvata dal Parlamento non è promulgata. L'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione si pronuncia in merito alla conformità della nuova disciplina approvata dal Parlamento con il testo della proposta di legge di iniziativa popolare. Ove i promotori rinunzino al referendum la proposta di legge approvata dal Parlamento è inviata al Presidente della Repubblica per la promulgazione. In caso contrario è indetto il referendum sul testo della proposta di iniziativa popolare. Entro sette giorni dall'indizione del referendum la proposta di iniziativa popolare è pubblicata in forma notiziale assieme la proposta di legge approvata dal Parlamento.

  Conseguentemente, sopprimere la parte consequenziale relativa all'articolo 3.
0. 1. 900. 4. Sisto, Occhiuto.

  All'emendamento 1. 900 della Commissione, parte principale, primo periodo, sostituire le parole da: il referendum è indetto fino alla fine del periodo con le seguenti:, la proposta di legge approvata dal Parlamento non è promulgata. L'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione si pronuncia in merito alla conformità della nuova disciplina approvata dal Parlamento con il testo della proposta di legge di iniziativa popolare. Ove i promotori rinunzino al referendum la proposta di legge approvata dal Parlamento è inviata al Presidente della Repubblica per la promulgazione. In caso contrario è indetto il referendum sul testo della proposta di iniziativa popolare. Entro sette giorni dall'indizione del referendum la proposta di iniziativa popolare è pubblicata in forma notiziale assieme la proposta di legge approvata dal Parlamento. Entro il termine di cui al periodo precedente l'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione stabilisce la denominazione della richiesta di referendum, al fine di identificare l'oggetto in maniera chiara e sintetica.
0. 1. 900. 5. Sisto, Occhiuto.

  All'emendamento 1. 900 della Commissione, parte principale, primo periodo, sostituire le parole da: il referendum è indetto fino alla fine del periodo con le seguenti:, la proposta di legge approvata dal Parlamento non è promulgata. L'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione si pronuncia in merito alla conformità della nuova disciplina approvata dal Parlamento con il testo della proposta di legge di iniziativa popolare. Ove i promotori rinunzino al referendum la proposta di legge approvata dal Parlamento è inviata al Presidente della Repubblica per la promulgazione. In caso contrario è indetto il referendum sul testo della proposta di iniziativa popolare. Entro sette giorni dall'indizione del referendum la proposta di iniziativa popolare è pubblicata in forma notiziale assieme la proposta di legge approvata dal Parlamento.
0. 1. 900. 3. Sisto, Occhiuto.

  All'emendamento 1. 900 della Commissione, parte principale, primo periodo, sopprimere le parole: ove i promotori non vi rinunziano

  Conseguentemente:
    alla parte principale, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Spetta alla Corte di Cassazione dichiarare se il testo approvato dalle Camere presenta modifiche meramente formali.
    alla parte consequenziale relativa all'articolo 3, sopprimere le parole:, prima dell'eventuale rinunzia dei promotori,
0. 1. 900. 1. Fornaro, Schullian, Speranza.

  All'emendamento 1. 900 della Commissione, parte principale, primo periodo, sopprimere le parole: ove i promotori non vi rinunziano

  Conseguentemente:
    alla parte principale, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Spetta alla Corte Costituzionale dichiarare se il testo approvato dalle Camere presenta modifiche meramente formali.
    alla parte consequenziale relativa all'articolo 3, sopprimere le parole:, prima dell'eventuale rinunzia dei promotori,
0. 1. 900. 2. Fornaro, Schullian, Speranza.

  All'emendamento 1. 900 della Commissione, dopo la prima parte consequenziale, aggiungere la seguente:
  al medesimo comma, quinto capoverso, dopo le parole: da parte dei promotori aggiungere le seguenti:, l'individuazione di un organo terzo competente a valutare l'eventuale modifica dei principi ispiratori o dei contenuti essenziali apportata dalle Camere.
0. 1. 900. 15. Pollastrini, Migliore, Ceccanti, Fiano, Giorgis, Marco Di Maio.

  All'emendamento 1. 900 della Commissione, dopo la prima parte consequenziale, aggiungere la seguente:
  al medesimo comma, quinto capoverso, dopo le parole: da parte dei promotori aggiungere le seguenti:, l'individuazione di un organo terzo competente a valutare la natura non meramente formale delle modifiche apportate dalle Camere.
0. 1. 900. 16. Migliore, Ceccanti, Fiano, Giorgis, Pollastrini, Marco Di Maio.

  All'emendamento 1. 900 della Commissione, dopo la prima parte consequenziale, aggiungere la seguente:
  al medesimo comma, quinto capoverso, dopo le parole: da parte dei promotori aggiungere le seguenti:, la verifica da parte della Corte di Cassazione della natura non meramente formale delle modifiche apportate dalle Camere.
0. 1. 900. 17. Fiano, Ceccanti, Migliore, Giorgis, Pollastrini, Marco Di Maio.

  All'emendamento 1. 900 della Commissione, dopo la prima parte consequenziale, aggiungere la seguente:
  al medesimo comma, quinto capoverso, dopo le parole: da parte dei promotori aggiungere le seguenti: , le norme necessarie al fine di garantire un'informazione oggettiva ed equilibrata sull'oggetto e sui contenuti della votazione, anche con riferimento alla proposta approvata dalle Camere,.
0. 1. 900. 50. Sisto, Occhiuto.

  All'emendamento 1. 900 della Commissione, dopo la prima parte consequenziale, aggiungere la seguente:
  al medesimo comma, quinto capoverso, dopo le parole: da parte dei promotori aggiungere le seguenti:, le modalità per assicurare uguale conoscenza della proposta popolare, di quella parlamentare o del diritto vigente,.
0. 1. 900. 51. Ceccanti, Marco Di Maio, Migliore, Fiano, Giorgis, Pollastrini.

  All'emendamento 1. 900 della Commissione, nella parte consequenziale relativa all'articolo 3, sopprimere il capoverso relativo all'articolo 3.
0. 1. 900. 6. Sisto, Occhiuto.

  All'emendamento 1. 900 della Commissione, nella parte consequenziale relativa all'articolo 3, sostituire le parole: se non è con le seguenti: in quanto non.
0. 1. 900. 13. Ceccanti, Migliore, Fiano, Giorgis, Pollastrini, Marco Di Maio.

  Al comma 1, primo capoverso, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Se le Camere la approvano con modifiche non meramente formali, il referendum è indetto sulla proposta presentata ove i promotori non vi rinunzino. La proposta approvata dalle Camere è sottoposta a promulgazione se quella soggetta a referendum non è approvata.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, sopprimere il quarto capoverso;
   all'articolo 3, comma 1, sostituire il terzo capoverso con il seguente:
Spetta altresì alla Corte costituzionale dichiarare, prima dell'eventuale rinunzia dei promotori, che la proposta approvata dalle Camere non può essere sottoposta a promulgazione se non è conforme all'articolo 71, quarto comma, della Costituzione.
1. 900. La Commissione.

  Al comma 1, dopo il primo capoverso aggiungere il seguente:
  I termini per l'apposizione delle sottoscrizioni non possono superare i cinque mesi dalla data di avvio della raccolta delle stesse. Se nel medesimo periodo il Parlamento approva una legge sulla materia oggetto della proposta di iniziativa popolare, la stessa non può essere presentata alle Camere.

  Conseguentemente, al medesimo comma, ultimo capoverso, dopo le parole: da parte dei promotori, aggiungere le seguenti: i termini per la raccolta delle sottoscrizioni.
1. 63. D'Ettore, Sisto.

  Al comma 1, dopo il primo capoverso aggiungere il seguente:
  I termini per l'apposizione delle sottoscrizioni non possono superare i sei mesi dalla data di avvio della raccolta delle stesse. Se nel medesimo periodo il Parlamento approva una legge sulla materia oggetto della proposta di iniziativa popolare, la stessa non può essere presentata alle Camere.

  Conseguentemente, al medesimo comma, ultimo capoverso, dopo le parole: da parte dei promotori, aggiungere le seguenti: i termini per la raccolta delle sottoscrizioni.
1. 64. D'Ettore, Sisto.

  Al comma 1, dopo il primo capoverso aggiungere il seguente:
  I termini per l'apposizione delle sottoscrizioni non possono superare gli otto mesi dalla data di avvio della raccolta delle stesse. Se nel medesimo periodo il Parlamento approva una legge sulla materia oggetto della proposta di iniziativa popolare, la stessa non può essere presentata alle Camere.

  Conseguentemente, al medesimo comma, ultimo capoverso, dopo le parole: da parte dei promotori, aggiungere le seguenti: i termini per la raccolta delle sottoscrizioni.
1. 66. D'Ettore, Sisto.

  Al comma 1, dopo il primo capoverso aggiungere il seguente:
  I termini per l'apposizione delle sottoscrizioni non possono superare i nove mesi dalla data di avvio della raccolta delle stesse. Se nel medesimo periodo il Parlamento approva una legge sulla materia oggetto della proposta di iniziativa popolare, la stessa non può essere presentata alle Camere.

  Conseguentemente, al medesimo comma, ultimo capoverso, dopo le parole: da parte dei promotori, aggiungere le seguenti: i termini per la raccolta delle sottoscrizioni.
1. 67. D'Ettore, Sisto.

  Al comma 1, dopo il primo capoverso aggiungere il seguente:
  I termini per l'apposizione delle sottoscrizioni non possono superare i sei mesi dalla data di avvio della raccolta delle stesse.
1. 68. Sisto, D'Ettore.

  Al comma 1, dopo il primo capoverso aggiungere il seguente:
  I termini per l'apposizione delle sottoscrizioni non possono superare gli otto mesi dalla data di avvio della raccolta delle stesse.
1. 69. Sisto, D'Ettore.

  Al comma 1, dopo il primo capoverso aggiungere il seguente:
  I termini per l'apposizione delle sottoscrizioni non possono superare i nove mesi dalla data di avvio della raccolta delle stesse.
1. 70. Sisto.

  Al comma 1, dopo il primo capoverso aggiungere il seguente:
  Le sottoscrizioni non possono essere raccolte con modalità digitale, ma sono apposte con firma autografa e devono essere corredate dai certificati elettorali dei sottoscrittori.
1. 71. Sisto, D'Ettore.

  Al comma 1, dopo il primo capoverso aggiungere il seguente:
  Le sottoscrizioni non possono essere raccolte con modalità digitale.
1. 72. D'Ettore.

  Al comma 1, dopo il primo capoverso è insetto il seguente:
  Le sottoscrizioni devono essere apposte con firma autografa e devono essere corredate dai certificati elettorali dei sottoscrittori.
1. 73. D'Ettore, Sisto.

  Al comma 1, dopo il primo capoverso aggiungere il seguente:
  Il termine di diciotto mesi è incrementato a trenta mesi qualora la proposta di legge sia presentata entro il decimo mese dall'insediamento di ciascuna Camera.
1. 74. Sisto.

  Al comma 1, dopo il primo capoverso aggiungere il seguente:
  Il termine di diciotto mesi è incrementato a trenta mesi qualora la proposta di legge sia presentata entro il nono mese dall'insediamento di ciascuna Camera.
1. 75. Sisto.

  Al comma 1, dopo il primo capoverso aggiungere il seguente:
  Il termine di diciotto mesi è incrementato a trenta mesi qualora la proposta di legge sia presentata entro l'ottavo mese dall'insediamento di ciascuna Camera.
1. 76. Sisto.

  Al comma 1, dopo il primo capoverso aggiungere il seguente:
  Il termine di diciotto mesi è incrementato a trenta mesi qualora la proposta di legge, sia presentata entro il settimo mese dall'insediamento di ciascuna Camera.
1. 77. Sisto.

  Al comma 1, dopo il primo capoverso aggiungere il seguente:
  Il termine di diciotto mesi è incrementato a trenta mesi qualora la proposta di legge sia presentata entro il sesto mese dall'insediamento di ciascuna Camera.
1. 78. Sisto.

  Al comma 1, dopo il primo capoverso aggiungere il seguente:
  Il termine di diciotto mesi è incrementato a ventiquattro mesi qualora la proposta di legge sia presentata entro il decimo mese dall'insediamento di ciascuna Camera.
1. 79. Sisto.

  Al comma 1, dopo il primo capoverso aggiungere il seguente:
  Il termine di diciotto mesi è incrementato a ventiquattro mesi qualora la proposta di legge sia presentata entro il nono mese dall'insediamento di ciascuna Camera.
1. 80. Sisto.

  Al comma 1, dopo il primo capoverso aggiungere il seguente: Il termine di diciotto mesi è incrementato a ventiquattro mesi qualora la proposta di legge sia presentata entro l'ottavo mese dall'insediamento di ciascuna Camera.
1. 81. Sisto.

  Al comma 1, dopo il primo capoverso aggiungere il seguente: Il termine di diciotto mesi è incrementato a ventiquattro mesi qualora la proposta di legge sia presentata entro il settimo mese dall'insediamento di ciascuna Camera.
1. 82. Sisto.

  Al comma 1, dopo il primo capoverso aggiungere il seguente: Il termine di diciotto mesi è incrementato a ventiquattro mesi qualora la proposta di legge sia presentata entro il sesto mese dall'insediamento di ciascuna Camera.
1. 83. Sisto.

  Al comma 1, dopo il primo capoverso aggiungere il seguente: I Regolamenti di entrambe le Camere assicurano che il procedimento di esame e deliberazione sulla proposta di iniziativa popolare si concluda entro diciotto mesi dalla sua presentazione.
1. 84. Sisto.

  Al comma 1, dopo il primo capoverso è inserito il seguente: Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
1. 85. Sisto.

  Al comma 1, sostituire il secondo capoverso con il seguente: Non sono ammessi progetti di legge d'iniziativa popolare per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali né per le leggi di cui agli articoli 7, 8, 81, sesto comma, 116, 132 e 133. Non sono ammessi altresì progetti di legge d'iniziativa popolare volti principalmente ad avere effetto sugli equilibri di finanza pubblica, o che non provvedano ai mezzi per fare fronte ai nuovi o maggiori oneri che essi importino, o che contengano norme meramente abrogative o riferite a più oggetti tra loro non omogenei.
1. 152. Magi.

  Al comma 1, sostituire il secondo capoverso con il seguente: Non sono ammessi progetti di legge d'iniziativa popolare che non rispettano i princìpi e i diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione, che comportano modifiche alla Costituzione, alle leggi costituzionali, alle leggi che garantiscono minoranze linguistiche o se riferiti alle materie disciplinate dagli articoli 7 e 8, 81 sesto comma, 116,117 terzo e quarto comma, 132 e 133. Non sono altresì ammessi progetti di legge per leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, in materia di diritto penale, che modificano il codice penale e il codice di procedurale penale nonché in materia elettorale, che contengono norme meramente abrogative o riferite a più oggetti tra loro non omogenei e che recano oneri finanziari a carico della finanza pubblica.
1. 150. Toccafondi, Lorenzin, Lupi.

  Al comma 1, sostituire il secondo capoverso con il seguente: Non sono ammessi progetti di legge d'iniziativa popolare che non rispettano i principi e i diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione, che comportano modifiche alla Costituzione, alle leggi costituzionali, alle leggi che garantiscono minoranze linguistiche o se riferiti alle materie disciplinate dagli articoli 7 e 8, 81 sesto comma, 116, 117 terzo e quarto comma, 132 e 133. Non sono altresì ammessi progetti di legge per leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, in materia di diritto penale, che modificano il codice penale e il codice di procedurale penale nonché in materia elettorale, che contengono norme meramente abrogative o riferite a più oggetti tra loro non omogenei e se non provvede ai mezzi per far fronte ai nuovi o maggiori oneri che essa importi.
1. 151. Sisto.

  Al comma 1, secondo capoverso, premettere il seguente periodo: Il referendum non è ammesso con riferimento a leggi per le quali non è consentito il referendum abrogativo di cui all'articolo 75.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo la parola: ammissibile aggiungere la seguente: altresì.
*1. 153. Magi.

  Al comma 1, secondo capoverso, premettere il seguente periodo: Il referendum non è ammesso con riferimento a leggi per le quali non è consentito il referendum abrogativo di cui all'articolo 75.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo la parola: ammissibile aggiungere la seguente: altresì.
*1. 161. Giorgis.

  Al comma 1, secondo capoverso, premettere il seguente periodo: Il referendum non è ammesso con riferimento a leggi per le quali non è consentito il referendum abrogativo di cui all'articolo 75.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo la parola: ammissibile aggiungere la seguente: altresì.
*1. 184. Sisto.

  Al comma 1, secondo capoverso, sostituire le parole: Il referendum non è ammissibile se la proposta con le seguenti: La proposta di legge di iniziativa popolare non è ammissibile se;

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1:
   al primo capoverso, sostituire le parole: richieste di referendum con le seguenti: proposte di legge di iniziativa popolare;
   al secondo capoverso, sostituire le parole: del referendum con le seguenti: delle proposte di legge di iniziativa popolare;
   sopprimere il terzo capoverso;
   al quarto capoverso, sopprimere la parola: terzo.
**1. 154. Magi.

  Al comma 1, secondo capoverso, sostituire le parole: Il referendum non è ammissibile se la proposta con le seguenti: La proposta di legge di iniziativa popolare non è ammissibile se;

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1:
   al primo capoverso, sostituire le parole: richieste di referendum con le seguenti: proposte di legge di iniziativa popolare;
   al secondo capoverso, sostituire le parole: del referendum con le seguenti: delle proposte di legge di iniziativa popolare;
   sopprimere il terzo capoverso;
   al quarto capoverso, sopprimere la parola: terzo.
**1. 155. Sisto.

  Al comma 1, secondo capoverso, dopo la parola: ammissibile aggiungere le seguenti: nelle materie di cui all'articolo 75.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere la parola: fondamentali.
1. 156. Speranza.

  Al comma 1, secondo capoverso, dopo la parola: ammissibile aggiungere le seguenti: nelle materie di cui all'articolo 75 e in quelle che riguardano la tutela delle minoranze,.
1. 157. Speranza, Schullian.

  Al comma 1, secondo capoverso, sostituire le parole da: se la proposta fino alla fine del capoverso con le seguenti: nelle materie di cui all'articolo 75.
1. 158. Speranza.

  Al comma 1, secondo capoverso, sostituire le parole da: se la proposta fino a: la sua approvazione con le seguenti: nelle materie di cui all'articolo 75, in quelle che riguardano i diritti garantiti dalla Costituzione e in quelle che riguardano la tutela delle minoranze. Non è inoltre ammesso
1. 159. Speranza.

  Al comma 1, secondo capoverso, sostituire le parole da: se la proposta fino a: europeo e internazionale con le seguenti: quando dalla sua approvazione deriverebbero discipline costituzionalmente illegittime, se non rispetta i vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e dagli obblighi internazionali.
1. 160. Magi.

  Al comma 1, secondo capoverso, dopo le parole: se la proposta aggiungere le seguenti: non rispetta i vincoli europei e internazionali.
1. 162. Sisto.

  Al comma 1, secondo capoverso, sostituire le parole da: non rispetta i principi fino alla fine del capoverso con le seguenti: rientra nelle materie di cui all'articolo 75, non rispetta i principi e i diritti garantiti dalla Costituzione, la tutela delle minoranze, nonché i vincoli europei e internazionali, se non ha contenuto omogeneo e se non provvede ai mezzi per far fronte ai nuovi o maggiori oneri che essa importi.
1. 163. Speranza.

Subemendamenti all'emendamento 1. 901 della Commissione

  All'emendamento 1. 901 della Commissione, aggiungere, in fine, le parole:, se incide sull'autonomia o sul funzionamento degli organi costituzionali
0. 1. 901. 3. Fragomeli, Fiano.

  All'emendamento 1. 901 della Commissione, aggiungere, in fine, le parole: e il diritto europeo e internazionale.
0. 1. 901. 1. Sisto, Occhiuto.

  All'emendamento 1. 901 della Commissione, aggiungere, in fine, le parole: e i vincoli europei e internazionali.
0. 1. 901. 2. Zanettin, Sisto, Occhiuto.

  Al comma 1, secondo capoverso, sostituire le parole: i principi e i diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione nonché dal diritto europeo e internazionale con le seguenti: la Costituzione.
1. 901. La Commissione.

  Al comma 1, secondo capoverso, sostituire le parole: i princìpi e i diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione nonché dal con le seguenti: la Costituzione e il.
1. 164. Sisto.

  Al comma 1, secondo capoverso, sopprimere la parola: fondamentali.
1. 165. Speranza.

  Al comma 1, secondo capoverso, sostituire le parole: fondamentali garantiti dalla con le seguenti: indicati nella.
1. 166. Speranza.

  Al comma 1, secondo capoverso, dopo la parola: Costituzione aggiungere le seguenti: e dalle leggi costituzionali,.
1. 167. Sisto.

  Al comma 1, secondo capoverso, sostituire le parole: dal diritto europeo e internazionale con le seguenti: i vincoli europei e internazionali.
*1. 168. Emanuela Rossini, Gebhard, Schullian.

  Al comma 1, secondo capoverso, sostituire le parole: dal diritto europeo e internazionale con le seguenti: i vincoli europei e internazionali.
*1. 169. Magi.

  Al comma 1, secondo capoverso, sostituire le parole: dal diritto europeo e internazionale con le seguenti: i vincoli europei e internazionali.
*1. 170. Zanettin, Sisto.

  Al comma 1, secondo capoverso, sostituire le parole: dal diritto europeo e internazionale con le seguenti: i vincoli europei e internazionali.
*1. 171. Ceccanti.

  Al comma 1, secondo capoverso, dopo le parole: diritto europeo e internazionale aggiungere le seguenti: se non assicura l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.
1. 172. D'Ettore, Zanettin, Sisto.

  Al comma 1, secondo capoverso, dopo le parole: diritto europeo e internazionale aggiungere le seguenti:, se ha ad oggetto leggi tributarie e di bilancio,.
1. 173. Magi.

  Al comma 1, secondo capoverso, dopo le parole: diritto europeo e internazionale aggiungere le seguenti:, se incide sugli equilibri di bilancio,.
1. 174. Magi.

  Al comma 1, secondo capoverso, dopo le parole: diritto europeo e internazionale aggiungere le seguenti:, se non rispetta i trattati internazionali,.
1. 175. Sisto.

  Al comma 1, secondo capoverso, dopo le parole: diritto europeo e internazionale aggiungere le seguenti: se non rispetta le competenze legislative delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano,.
1. 176. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Al comma 1, secondo capoverso, sostituire le parole da: se è ad iniziativa riservata fino alla fine del capoverso con le seguenti: se interviene in materia tributaria e di bilancio, di amnistia e di indulto, nonché di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
1. 177. Sisto.

  Al comma 1, secondo capoverso, dopo le parole: se è ad iniziativa riservata, aggiungere le seguenti: specificatamente per le leggi di cui all'articolo 81, sesto comma, 116, 117 terzo e quarto comma, 132 e 133,.
1. 178. Sisto.

  Al comma 1, secondo capoverso, dopo le parole: se è ad iniziativa riservata, aggiungere le seguenti: specificatamente per le leggi di cui agli articoli 116, 117 terzo e quarto comma, 132 e 133,.
1. 179. Zanettin, Sisto.

  Al comma 1, secondo capoverso, dopo le parole: se è ad iniziativa riservata, aggiungere le seguenti: specificatamente per le leggi di cui agli articoli 132 e 133,.
1. 180. Sisto.

  Al comma 1, secondo capoverso, dopo le parole: se è ad iniziativa riservata, aggiungere le seguenti: specificatamente per le leggi di cui all'articolo 81, sesto comma,.
1. 181. Sisto.

  Al comma 1, secondo capoverso, dopo le parole: se è, ad iniziativa riservata, aggiungere le seguenti: specificatamente per le materie di cui all'articolo 116,.
1. 182. Sisto.

  Al comma 1, secondo capoverso, sostituire le parole: presuppone intese o accordi con le seguenti: è relativo a intese o accordi europei e internazionali.
1. 183. Quartapelle Procopio.

  Al comma 1, secondo capoverso, dopo le parole: intese o accordi, aggiungere le seguenti: se riguarda progetti di legge in materia di minoranze linguistiche,.
1. 185. Sisto.

  Al comma 1, secondo capoverso, dopo le parole: per la sua approvazione, aggiungere le seguenti: se viene presentata quando le Camere sono sciolte o mancano meno di sei mesi alla loro cessazione.
1. 186. Sisto.

  Al comma 1, secondo capoverso, dopo le parole: per la sua approvazione, aggiungere le seguenti: se viene presentata quando le Camere sono sciolte o mancano meno di cinque mesi alla loro cessazione.
1. 187. Sisto.

  Al comma 1, secondo capoverso, dopo le parole: per la sua approvazione, aggiungere le seguenti: se viene presentata quando le Camere sono sciolte o mancano meno di tre mesi alla loro cessazione.
1. 188. Sisto.

  Al comma 1, secondo capoverso, dopo le parole: per la sua approvazione, aggiungere le seguenti: se viene presentata quando mancano meno di sei mesi dalla cessazione delle Camere,.
1. 189. Sisto.

  Al comma 1, secondo capoverso, dopo le parole: per la sua approvazione, aggiungere le seguenti: se viene presentata quando mancano meno di cinque mesi dalla cessazione delle Camere,.
1. 190. Sisto.

  Al comma 1, secondo capoverso, dopo le parole: per la sua approvazione, aggiungere le seguenti: se viene presentata quando mancano meno di tre mesi dalla cessazione delle Camere,.
1. 191. Sisto.

  Al comma 1, secondo capoverso, dopo le parole: per la sua approvazione, aggiungere le seguenti: se viene presentata quando le Camere sono sciolte,.
1. 192. Sisto.

  Al comma 1, secondo capoverso, dopo le parole: per la sua approvazione, aggiungere le seguenti: se presentata dopo due mesi dallo scioglimento delle Camere,.
1. 193. Sisto.

  Al comma 1, secondo capoverso, dopo le parole: per la sua approvazione, aggiungere le seguenti: se presentata dopo tre mesi dallo scioglimento delle Camere,.
1. 194. Sisto.

  Al comma 1, secondo capoverso, dopo le parole: per la sua approvazione, aggiungere le seguenti: se la proposta riproduca sostanzialmente il contenuto di progetti precedentemente respinti e non siano trascorsi dodici mesi dalla data della reiezione.
1. 199. Sisto.

  Al comma 1, secondo capoverso, dopo le parole: per la sua approvazione aggiungere le seguenti: se la proposta riproduce sostanzialmente il contenuto di progetti precedentemente respinti e non siano trascorsi dieci mesi dalla data della reiezione,.
1. 195. Sisto.

  Al comma 1, secondo capoverso, dopo le parole: per la sua approvazione, aggiungere le seguenti: se la proposta riproduca sostanzialmente il contenuto di progetti precedentemente respinti e non siano trascorsi nove mesi dalla data della reiezione,.
1. 196. Sisto.

  Al comma 1, secondo capoverso, dopo le parole: per la sua approvazione, aggiungere le seguenti: se la proposta riproduca sostanzialmente il contenuto di progetti precedentemente respinti e non siano trascorsi otto mesi dalla data della reiezione,.
1. 197. Sisto.

  Al comma 1, secondo capoverso, dopo le parole: per la sua approvazione, aggiungere le seguenti: se la proposta riproduca sostanzialmente il contenuto di progetti precedentemente respinti e non siano trascorsi sei mesi dalla data della reiezione,.
1. 198. Sisto.

  Al comma 1, secondo capoverso, dopo le parole: per la sua approvazione, aggiungere le seguenti: se si tratta di leggi previste dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, di leggi tributarie, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali;.
1. 200. Sisto.

  Al comma 1, secondo capoverso, dopo le parole: per la sua approvazione, aggiungere le seguenti: se riguarda leggi tributarie, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali,.
1. 201. Sisto.

  Al comma 1, secondo capoverso, dopo le parole: per la sua approvazione, aggiungere le seguenti: se riguarda leggi di autorizzazione a ratificare trattati internazionali,.
1. 202. Orsini.

  Al comma 1, secondo capoverso, dopo le parole: per la sua approvazione, aggiungere le seguenti: se riguarda la materia elettorale,.
1. 203. Sisto.

  Al comma 1, secondo capoverso, dopo le parole: per la sua approvazione, aggiungere le seguenti: se prevede modifiche al codice penale e al codice di procedura penale,.
1. 204. Sisto.

  Al comma 1, secondo capoverso, dopo le parole: per la sua approvazione, aggiungere le seguenti: se interviene in materia di diritto penale,.
1. 205. Sisto.

  Al comma 1, secondo capoverso, sopprimere le parole:, se non provvede ai mezzi per far fronte ai nuovi o maggiori oneri che essa importi.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non è in ogni caso ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto e di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
1. 206. Fiano.

  Al comma 1, secondo capoverso, sopprimere le parole: se non provvede ai mezzi per far fronte ai nuovi o maggiori oneri che essa importi.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non è in ogni caso ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio.
1. 207. Migliore.

  Al comma 1, secondo capoverso, sopprimere le parole: se non provvede ai mezzi per far fronte ai nuovi o maggiori oneri che essa importi.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non è comunque ammesso il referendum propositivo su progetti di legge volti a modificare le scelte fondamentali stabilite con legge di bilancio.
1. 208. Ceccanti.

  Al comma 1, secondo capoverso, sopprimere le parole:, se non provvede ai mezzi per far fronte ai nuovi o maggiori oneri che essa importi.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non è comunque ammesso il referendum propositivo su progetti di legge volti primariamente a recare oneri finanziari a carico della finanza pubblica.
1. 209. Ceccanti.

  Al comma 1, secondo capoverso, sostituire le parole: non provvede ai mezzi per far fronte ai nuovi o maggiori oneri che essa importi con le seguenti: comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  Conseguentemente al medesimo comma, quinto capoverso, sopprimere le parole: le modalità di verifica dei mezzi per far fronte ai nuovi o maggiori oneri anche in relazione al loro eventuale adeguamento da parte dei promotori.
1. 210. Sisto.

  Al comma 1, secondo capoverso, sostituire le parole: non provvede ai mezzi per far fronte ai nuovi o maggiori oneri che essa importi con le seguenti: non incide sulle opzioni fondamentali decise con leggi di bilancio.
1. 211. Ceccanti.

  Al comma 1, secondo capoverso, sostituire le parole: non provvede ai mezzi per far fronte ai nuovi o maggiori oneri che essa importi con le seguenti: non incide sulle spese né sulle entrate pubbliche.
1. 213. Ceccanti.

  Al comma 1, secondo capoverso, sostituire le parole: non provvede ai mezzi per far fronte ai nuovi o maggiori oneri che essa importi con le seguenti: non incide sul bilancio.
1. 214. Ceccanti.

  Al comma 1, secondo capoverso, dopo le parole: maggiori oneri che essa importi aggiungere le seguenti:, se contiene disposizioni di carattere tributario o previdenziale.
1. 215. Lucaselli, Prisco, Donzelli.

  Al comma 1, secondo capoverso, dopo le parole: maggiori oneri che essa importi aggiungere le seguenti:, se prevede unicamente l'abrogazione, totale o parziale, di una o più leggi.
1. 216. Lucaselli, Prisco, Donzelli.

  Al comma 1, secondo capoverso, sostituire le parole: non ha contenuto omogeneo con le seguenti: si riferisce a più oggetti tra loro non omogenei.
1. 217. Sisto.

  Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: e adeguato al raggiungimento del fine perseguito.
1. 218. D'Ettore, Sisto.

  Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole:, nonché se la proposta incide su norme penali e di procedura penale.
*1. 219. Migliore.

  Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole:, nonché se la proposta incide su norme penali e di procedura penale.
*1. 220. Toccafondi, Lorenzin, Lupi.

  Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole:, nonché se la proposta incide materia di ordinamento penale.
1. 304. Sisto.

  Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole:, nonché se la proposta incide sulla difesa e sulle Forze armate, sulla sicurezza dello Stato e in materia di anni, munizioni ed esplosivi.
1. 239. Sisto.

  Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole:, nonché se la proposta incide sulla sicurezza dello Stato, sulle Forze armate, e in materia di armi, munizioni ed esplosivi.
1. 221. Sisto.

  Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole:, nonché se la proposta incide in materia di difesa, Forze armate, armi munizioni ed esplosivi.
1. 240. Sisto.

  Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole:, nonché se la proposta incide sulla sicurezza dello Stato e in materia di armi, munizioni ed esplosivi.
1. 241. Sisto.

  Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole:, nonché se la proposta incide sull'ordine pubblico, la sicurezza dello Stato e le Forze armate.
1. 222. Sisto.

  Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole:, nonché se la proposta incide in materia di difesa, Forze armate e armi.
1. 223. Sisto.

  Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole:, nonché se la proposta incide sull'ordine pubblico e la sicurezza.
1. 242. Fiano.

  Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole:, nonché se la proposta incide sulla difesa e sulle Forze armate.
1. 243. Fiano.

  Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole:, nonché se la proposta incide sulle Forze armate.
1. 245. Sisto.

  Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, infine, le parole:, nonché se la proposta incide sulla sicurezza dello Stato.
1. 246. Migliore.

  Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole:, nonché se la proposta incide in materia di difesa.
1. 244. Sisto.

  Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole:, nonché se la proposta incide in materia di bilanci pubblici.
1. 224. Sisto.

  Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole:, nonché se la proposta incide sulla politica estera e rapporti internazionali dello Stato, sui rapporti dello Stato con l'Unione europea, sul diritto di asilo e sulla condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti
1. 225. Sisto.

  Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole:, nonché se la proposta incide in materia di rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni.
1. 226. Sisto.

  Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole:, nonché se la proposta incide sulla politica estera e sui rapporti internazionali dello Stato.
*1. 227. Marco Di Maio.

  Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole:, nonché se la proposta incide sulla politica estera e sui rapporti internazionali dello Stato.
*1. 228. Sisto.

  Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole:, nonché se la proposta incide sui rapporti dello Stato con l'Unione europea.
1. 229. Sisto.

  Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole:, nonché se la proposta incide sull'appartenenza dello Stato all'Unione europea.
1. 230. Fiano.

  Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole:, nonché se la proposta incide in materia di protezione dei confini nazionali.
1. 231. Sisto.

  Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, infine, le parole:, nonché se la proposta incide in materia di commercio con l'estero.
1. 232. Sisto.

  Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole:, nonché se la proposta incide sul diritto di asilo e sulla condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea.
1. 233. Sisto.

  Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole:, nonché se la proposta incide sul diritto di asilo.
1. 234. Sisto.

  Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole:, nonché se la proposta incide sulla condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea.
1. 235. Sisto.

  Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole:, nonché se la proposta incide sull'ordine pubblico e in materia di immigrazione e sicurezza.
1. 236. Sisto.

  Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole:, nonché se la proposta incide sulle politiche in materia di immigrazione.
1. 237. Sisto.

  Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole:, nonché se la proposta incide sui rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose.
1. 238. Sisto.

  Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole:, nonché se la proposta incide in materia tutela e sicurezza del lavoro.
1. 247. Sisto.

  Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole:, nonché se la proposta incide in materia di istruzione e ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi.
1. 248. Sisto.

  Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole:, nonché se la proposta incide in materia professioni e ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi.
1. 249. Sisto.

  Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole:, nonché se la proposta incide in materia di ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi.
1. 250. Sisto.

  Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole:, nonché se la proposta incide in materia di professioni e formazione professionale.
1. 251. Sisto.

  Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole:, nonché se la proposta incide in materia di tutela della salute e alimentazione.
1. 252. Sisto.

  Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole:, nonché se la proposta incide in materia tutela della salute.
1. 253. Sisto.

  Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole:, nonché se la proposta incide sulla politica monetaria, in materia di tutela del risparmio, di mercati finanziari, di tutela della concorrenza, di sistema valutario, di sistema tributario e contabile dello Stato, di armonizzazione dei bilanci pubblici, di perequazione delle risorse finanziarie.
1. 254. Sisto.

  Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole:, nonché se la proposta incide sulla politica monetaria, in materia di tutela del risparmio, di mercati finanziari, di tutela della concorrenza, di sistema valutario, di sistema tributario e contabile dello Stato, di armonizzazione dei bilanci pubblici.
1. 255. Sisto.

  Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole:, nonché se la proposta incide sulla politica monetaria, in materia di tutela del risparmio, di mercati finanziari, di tutela della concorrenza, di sistema valutario, di sistema tributario e contabile dello Stato.
1. 256. Sisto.

  Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole:, nonché se la proposta incide sulla politica monetaria, in materia di tutela del risparmio, di mercati finanziari, di tutela della concorrenza.
1. 257. Sisto.

  Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, infine, le parole:, nonché se la proposta incide sulla politica monetaria, in materia di tutela del risparmio, di mercati finanziari, di tutela della concorrenza, di sistema valutario.
1. 258. Sisto.

  Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole:, nonché se la proposta incide sulla politica monetaria, in materia di tutela del risparmio e di mercati finanziari.
1. 259. Sisto.

  Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: , nonché se la proposta incide sulla politica monetaria.
1. 260. Sisto.

  Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole:, nonché se la proposta incide sul sistema valutario.
1. 261. Pollastrini.

  Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole:, nonché se la proposta incide sulla moneta.
1. 262. Marco Di Maio.

  Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole:, nonché se la proposta incide materia di tutela del risparmio.
1. 263. Sisto.

  Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole:, nonché se la proposta incide in materia di mercati finanziari.
1. 264. Sisto.

  Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole:, nonché se la proposta incide materia di tutela della concorrenza.
1. 265. Sisto.

  Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole:, nonché se la proposta incide materia di sistema tributario e contabile dello Stato.
1. 266. Sisto.

  Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole:, nonché se la proposta incide materia di bilanci pubblici e di perequazione delle risorse finanziarie.
1. 268. Sisto.

  Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole:, nonché se la proposta incide materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e di perequazione delle risorse finanziarie.
1. 267. Sisto.

  Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: , nonché se la proposta incide in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.
*1. 269. Sisto.

  Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, nonché se la proposta incide sull'armonizzazione dei bilanci pubblici.
*1. 270. Fiano.

  Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole:, nonché se la proposta incide materia di perequazione delle risorse finanziarie.
1. 271. Sisto.

  Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole:, nonché se la proposta incide materia di infrastrutture e opere pubbliche.
1. 280. Sisto.

  Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole:, nonché se la proposta incide in materia di grandi infrastrutture e opere pubbliche.
1. 281. Sisto.

  Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole:, nonché se la proposta incide in materia di grandi opere pubbliche.
1. 282. Sisto.

  Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, infine, le parole:, nonché se la proposta incide in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
1. 283. Sisto.

  Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, infine, le parole:, nonché se la proposta incide in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.
1. 284. Sisto.

  Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole:, nonché se la proposta incide in materia di tutela dell'ambiente e dei beni culturali.
1. 285. Sisto.

  Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole:, nonché se la proposta incide in materia di tutela dell'ambiente.
1. 286. Sisto.

  Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole:, nonché se la proposta incide in materia di tutela dei beni culturali.
1. 287. Sisto.

  Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole:, nonché se la proposta incide in materia di pesi, misure e determinazione del tempo, coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, opere dell'ingegno.
1. 288. Sisto.

  Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole:, nonché se la proposta incide in materia di pesi, misure e determinazione del tempo.
1. 289. Sisto.

  Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole:, nonché se la proposta incide in materia coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale.
1. 290. Sisto.

  Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole:, nonché se la proposta incide in materia di pesi, misure e determinazione del tempo e opere dell'ingegno.
1. 291. Sisto.

  Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole:, nonché se la proposta incide in materia di opere dell'ingegno.
1. 292. Sisto.

  Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole:, nonché se la proposta incide in materia di legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane.
1. 293. Sisto.

  Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, infine, le parole:, nonché se la proposta incide in materia di organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane.
1. 294. Sisto.

  Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole:, nonché se la proposta incide in materia di legislazione elettorale e organi di governo di Comuni, Province e Città metropolitane.
1. 295. Sisto.

  Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole:, nonché se la proposta incide in materia di legislazione elettorale di Comuni, Province e Città metropolitane.
1. 296. Sisto.

  Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole:, nonché se la proposta incide in materia di funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane.
1. 297. Sisto.

  Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole:, nonché se la proposta incide in materia di organi di governo di Comuni, Province e Città metropolitane.
1. 298. Sisto.

  Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole:, nonché se la proposta incide in materia di dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale.
1. 299. Sisto.

  Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole:, nonché se la proposta incide in materia di dogane e protezione dei confini nazionali.
1. 300. Sisto.

  Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, infine, le parole: , nonché se la proposta incide materia protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale.
1. 301. Sisto.

  Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole:, nonché se la proposta incide materia di profilassi internazionale.
1. 302. Sisto.

  Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole:, nonché se la proposta incide materia di dogane.
1. 303. Sisto.

  Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole:, nonché se la proposta incide in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali garantiti su tutto il territorio nazionale.
1. 305. Sisto.

  Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole:, nonché se la proposta incide in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e di previdenza sociale.
1. 306. Sisto.

  Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole:, nonché se la proposta incide in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.
1. 307. Sisto.

  Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole:, nonché se la proposta incide materia di lavoro e di previdenza sociale.
1. 308. Sisto.

  Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole:, nonché se la proposta incide materia di organi dello Stato.
1. 309. Sisto.

  Al comma 1. secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole:, nonché se la proposta incide in materia di leggi elettorali del Parlamento italiano, del Parlamento europeo, delle regioni e degli enti locali.
1. 310. Sisto.

  Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole:, nonché se la proposta incide in materia di referendum statali.
1. 311. Sisto.

  Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: nonché se la proposta incide in materia di elezione del Parlamento europeo.
1. 312. Sisto.

  Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole:, nonché se la proposta incide in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali.
1. 313. Sisto.

  Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: nonché se la proposta incide in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato.
1. 314. Sisto.

  Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: nonché se la proposta incide in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa degli enti pubblici nazionali.
1. 315. Sisto.

  Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, infine, le parole:, nonché se la proposta incide in materia di ordine pubblico e sicurezza.
1. 316. Sisto.

  Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole:, nonché se la proposta incide in materia di sicurezza e polizia amministrativa locale.
1. 317. Sisto.

  Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole:, nonché se la proposta incide in materia di cittadinanza, stato civile e anagrafi.
1. 318. Sisto.

  Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: nonché se la proposta incide in materia di cittadinanza e stato civile.
1. 319. Sisto.

  Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole:, nonché se la proposta incide materia di stato civile e anagrafi.
1. 320. Sisto.

  Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole:, nonché se la proposta incide in materia di cittadinanza italiana ed europea.
1. 321. Sisto.

  Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: nonché se la proposta incide in materia di cittadinanza italiana.
1. 322. Sisto.

  Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole:, nonché se la proposta incide in materia di organi dello Stato e relative leggi elettorali, referendum statali, elezione del Parlamento europeo.
1. 324. Sisto.

  Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole:, nonché se la proposta incide in materia di organi dello Stato e relative leggi elettorali.
1. 325. Sisto.

  Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: nonché se la proposta incide materia di ordinamento sportivo.
1. 326. Sisto.

  Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: nonché se la proposta incide materia di protezione civile e governo del territorio.
1. 327. Sisto.

  Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole:, nonché se la proposta incide in materia di Protezione civile.
1. 328. Sisto.

  Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: nonché se la proposta incide in materia di governo del territorio.
1. 329. Sisto.

  Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: nonché se la proposta incide materia di porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia.
1. 330. Sisto.

  Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole:, nonché se la proposta incide in materia di porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione e ordinamento della comunicazione.
1. 331. Sisto.

  Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole:, nonché se la proposta incide in materia di porti e aeroporti civili e grandi reti di trasporto e di navigazione.
1. 332. Sisto.

  Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole:, nonché se la proposta incide in materia di grandi reti di trasporto e di navigazione.
1. 333. Sisto.

  Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole:, nonché se la proposta incide in materia di porti e aeroporti civili.
1. 334. Sisto.

  Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole:, nonché se la proposta incide in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia.
1. 335. Sisto.

  Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole:, nonché se la proposta incide in materia di ordinamento della comunicazione.
1. 336. Sisto.

  Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole:, nonché se la proposta incide in materia di previdenza sociale.
1. 337. Sisto.

  Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole:, nonché se la proposta incide in materia di previdenza complementare e integrativa.
1. 338. Sisto.

  Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole:, nonché se la proposta incide in materia di casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere nazionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere nazionale.
1. 340. Sisto.

  Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole:, nonché se la proposta incide in materia di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
1. 339. Sisto.

  Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole:, nonché se la proposta incide materia di casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
1. 341. Sisto.

  Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole:, nonché se la proposta incide materia di casse di risparmio, casse rurali, istituti di credito.
1. 342. Sisto.

  Al comma 1. secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole:, nonché se la proposta incide materia di casse di risparmio e casse rurali.
1. 343. Sisto.

  Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole:, nonché se la proposta incide materia di istituti di credito.
1. 344. Sisto.

  Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole:, nonché se la proposta incide in materia di valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali.
1. 345. Sisto.

  Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole:, nonché se la proposta incide in materia di valorizzazione dei beni culturali e ambientali.
1. 346. Sisto.

  Al comma 1. secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole:, nonché se la proposta incide materia di istruzione e ricerca.
1. 347. Sisto.

  Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole:, nonché se la proposta incide materia di istruzione.
1. 348. Sisto.

  Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: nonché se la proposta incide in materia di giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale, giustizia amministrativa.
1. 323. Sisto.

  Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole:, nonché se la proposta incide materia di giurisdizione e norme processuali e ordinamento civile e penale.
1. 349. Sisto.

  Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: , nonché se la proposta incide materia di giurisdizione e norme processuali.
1. 350. Sisto.

  Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole:, nonché se la proposta incide materia di ordinamento civile e penale.
1. 351. Sisto.

  Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole:, nonché se la proposta incide materia di giurisdizione.
1. 352. Sisto.

  Al comma 1. secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole:, nonché se la proposta incide materia di norme processuali.
1. 353. Sisto.

  Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, infine, le parole:, nonché se la proposta incide materia di ordinamento civile.
1. 354. Sisto.

  Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole:, nonché se la proposta incide materia di giustizia amministrativa.
1. 355. Sisto.

  Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non è ammissibile, altresì, per ciascun anno solare, più di una proposta di legge popolare se avanzata dallo stesso comitato promotore.
1. 360. Ceccanti.

  Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere in fine il seguente periodo: Il referendum non è ammissibile se la proposta è manifestamente contraria a disposizioni di rango costituzionale.
1. 361. D'Ettore, Sisto.

  Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere in fine il seguente periodo: Il referendum non è ammissibile qualora la proposta si palesi manifestamente contraria a precise disposizioni della Costituzione.
1. 362. D'Ettore, Sisto.

  Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non è in ogni caso ammissibile il referendum di cui al presente articolo se la proposta di legge presentata da cinquecentomila elettori ha ad oggetto l'abrogazione, parziale o totale, di una legge.
1. 363. Ceccanti.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso aggiungere il seguente: Non è altresì ammissibile una proposta di legge di iniziativa popolare che abbia per oggetto leggi costituzionalmente vincolate e obbligatorie.
1. 425. D'Ettore, Sisto.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso aggiungere il seguente: Non è altresì ammissibile una proposta di legge di iniziativa popolare che abbia per oggetto la sola abrogazione di leggi, atti aventi forza di legge o atti normativi secondari.
1. 426. Sisto.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso aggiungere il seguente: Non è inoltre ammesso il referendum propositivo per i progetti di legge che contengano norme meramente abrogative.
1. 427. Sisto.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente: Non è in ogni caso ammesso il referendum per le leggi che incidono sui princìpi e sui diritti di cui agli articoli 6, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, limitandone l'esercizio.
1. 364. Giorgis.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente: Non è in ogni caso ammesso il referendum per le proposte che incidono sui princìpi e sui diritti di libertà di cui agli articoli 6 e 13, limitandone l'esercizio.
1. 365. Ceccanti.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente: Non è in ogni caso ammesso il referendum per le proposte che incidono sui princìpi e sui diritti di libertà di cui agli articoli 6 e 14, limitandone l'esercizio.
1. 366. Marco Di Maio.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente: Non è in ogni caso ammesso il referendum per le proposte che incidono sui princìpi e sui diritti di libertà di cui agli articoli 6 e 15, limitandone l'esercizio.
1. 367. Fiano.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente: Non è in ogni caso ammesso il referendum per le proposte che incidono sui princìpi e sui diritti di libertà di cui agli articoli 6 e 16, limitandone l'esercizio.
1. 368. Giorgis.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente: Non è in ogni caso ammesso il referendum per le proposte che incidono sui princìpi e sui diritti di libertà di cui agli articoli 6 e 17, limitandone l'esercizio.
1. 369. Pollastrini.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente: Non è in ogni caso ammesso il referendum per le proposte che incidono sui princìpi e sui diritti di libertà di cui agli articoli 6 e 18, limitandone l'esercizio.
1. 370. Migliore.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente: Non è in ogni caso ammesso il referendum per le proposte che incidono sui princìpi e sui diritti di libertà di cui agli articoli 6 e 19, limitandone l'esercizio.
1. 371. Marco Di Maio.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente: Non è in ogni caso ammesso il referendum per le proposte che incidono sui princìpi e sui diritti di libertà di cui agli articoli 6 e 20, limitandone l'esercizio.
1. 372. Fiano.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente: Non è in ogni caso ammesso il referendum per le proposte che incidono sui princìpi e sui diritti di libertà di cui agli articoli 6 e 21, limitandone l'esercizio.
1. 373. Giorgis.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente: Non è in ogni caso ammesso il referendum per le proposte che incidono sui princìpi e sui diritti di libertà di cui agli articoli 6 e 22, limitandone l'esercizio.
1. 374. Pollastrini.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente: Non è in ogni caso ammesso il referendum per le proposte che incidono sui princìpi e sui diritti di libertà di cui agli articoli 6 e 24, limitandone l'esercizio.
1. 375. Ceccanti.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente: Non è in ogni caso ammesso il referendum per le proposte che incidono sui princìpi e sui diritti di libertà di cui agli articoli 6 e 25, limitandone l'esercizio.
1. 376. Marco Di Maio.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente: Non è in ogni caso ammesso il referendum per le proposte che incidono sui princìpi e sui diritti di libertà di cui agli articoli 6 e 26, limitandone l'esercizio.
1. 377. Fiano.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente: Non è in ogni caso ammesso il referendum per le proposte che incidono sui princìpi e sui diritti di libertà di cui agli articoli 6 e 27, limitandone l'esercizio.
1. 378. Migliore, Giorgis.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente: Non è in ogni caso ammesso il referendum per le proposte di legge che incidono sui princìpi di cui all'articolo 6.
1. 380. Pollastrini.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente: Il referendum non è ammissibile se la proposta incide sui diritti di cui agli articoli 13 e 14, nonché se la proposta incide sull'ordine pubblico e in materia di immigrazione e sicurezza.
1. 428. Sisto.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente: Il referendum non è ammissibile se la proposta incide sui diritti di cui agli articoli 13 e 14, nonché se la proposta incide sulla difesa e sulle Forze armate, sulla sicurezza dello Stato e in materia di armi, munizioni ed esplosivi.
1. 429. Sisto.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente: Il referendum non è ammissibile se la proposta incide sui diritti di cui agli articoli 13 e 14, nonché se la proposta incide sulla sicurezza dello Stato, sulle Forze armate, e in materia di armi, munizioni ed esplosivi.
1. 430. Sisto.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente: Il referendum non è ammissibile se la proposta incide sui diritti di cui agli articoli 13 e 14, nonché se la proposta incide in materia di difesa, Forze armate, armi munizioni ed esplosivi.
1. 431. Sisto.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente: Il referendum non è ammissibile se la proposta incide sui diritti di cui agli articoli 13 e 14, nonché se la proposta incide sulla sicurezza dello Stato e in materia di armi munizioni ed esplosivi.
1. 432. Sisto.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente: Il referendum non è ammissibile se la proposta incide sui diritti di cui agli articoli 13 e 14, nonché se la proposta incide sull'ordine pubblico, la sicurezza dello Stato e le Forze armate.
1. 433. Sisto.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente: Il referendum non è ammissibile se la proposta incide sui diritti di cui agli articoli 13 e 14, nonché se la proposta incide in materia di difesa, Forze armate e armi.
1. 434. Sisto.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente: Il referendum non è ammissibile se la proposta incide sui diritti di cui agli articoli 13 e 14, nonché se la proposta incide sulle Forze armate.
1. 435. Sisto.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente: Il referendum non è ammissibile se la proposta incide sui diritti di cui agli articoli 13 e 14, nonché se la proposta incide in materia di difesa.
1. 436. Sisto.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente: Non è in ogni caso ammesso il referendum per le proposte che incidono sui principi e sui diritti di libertà di cui agli articoli 13 e 27, limitandone l'esercizio.
1. 382. Pollastrini.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente: Il referendum non è ammissibile se la proposta incide sulla libertà personale di cui all'articolo 13, nonché sulla politica estera e rapporti internazionali dello Stato, sui rapporti dello Stato con l'Unione europea, sul diritto di asilo e sulla condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea.
1. 437. Sisto.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente: Il referendum non è ammissibile se la proposta incide sulla libertà personale di cui all'articolo 13, nonché sulle materie di cui all'articolo 117, secondo comma lettere b), d), h), i), l).
1. 438. Sisto.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente: Il referendum non è ammissibile se la proposta incide sulla libertà personale di cui all'articolo 13, nonché sulle materie di cui all'articolo 117, secondo comma lettere b), d), h), i).
1. 439. Sisto.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente: Il referendum non è ammissibile se la proposta incide sulla libertà personale di cui all'articolo 13, nonché sulle materie di cui all'articolo 117, secondo comma lettere b), d), h).
1. 440. Sisto.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente: Il referendum non è ammissibile se la proposta incide sulla libertà personale di cui all'articolo 13, nonché sulle materie di cui all'articolo 117, secondo comma lettere b) e d).
1. 441. Sisto.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente: Il referendum non è ammissibile se la proposta incide sulla libertà personale di cui all'articolo 13, nonché sulle materie di cui all'articolo 117, secondo comma lettere h) e i).
1. 442. Sisto.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente: Il referendum non è ammissibile se la proposta incide sulla libertà personale di cui all'articolo 13, nonché sulle materie di cui all'articolo 117, secondo comma lettere h) e l).
1. 443. Sisto.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente:
  Il referendum non è ammissibile se la proposta incide sulla libertà personale di cui all'articolo 13, nonché sulle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l).
1. 444. Sisto.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente: Non è in ogni caso ammesso il referendum per le proposte di legge che incidono sui princìpi e sui diritti di libertà di cui all'articolo 13 limitandone l'esercizio.
1. 383. Migliore.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente:
  Il referendum non è ammissibile se la proposta incide sulla libertà personale di cui all'articolo 13.
1. 445. Sisto.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente:
  Non è in ogni caso ammesso il referendum per le proposte che incidono sui princìpi e sui diritti di libertà di cui agli articoli 14 e 27, limitandone l'esercizio.
1. 384. Migliore.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente:
  Il referendum non è ammissibile se la proposta incide sull'inviolabilità del domicilio di cui all'articolo 14, nonché sulle materie di cui all'articolo 117, secondo comma lettere h) e l).
1. 446. Sisto.

  Al comma 1, dopo il secondo, aggiungere il seguente:
  Il referendum non è ammissibile se la proposta incide sull'inviolabilità del domicilio di all'articolo 14, nonché sulle materie di cui all'articolo 117, secondo comma lettera h).
1. 447. Sisto.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente: Non è in ogni caso ammesso il referendum per le proposte di legge che incidono sui princìpi e sui diritti di libertà di cui all'articolo 14 limitandone l'esercizio.
1. 385. Marco Di Maio.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso aggiungere il seguente:
  
Il referendum non è ammissibile se la proposta incide sull'inviolabilità del domicilio di cui all'articolo 14.
1. 448. Sisto.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso aggiungere il seguente:
  Non è in ogni caso ammesso il referendum per le proposte che incidono sui princìpi e sui diritti di libertà di cui agli articoli 15 e 27, limitandone l'esercizio.
1. 386. Giorgis.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente: Non è in ogni caso ammesso il referendum per le proposte di legge che incidono sui princìpi e sui diritti di libertà di cui all'articolo 15 limitandone l'esercizio.
1. 387. Fiano.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente: Non è in ogni caso ammesso il referendum per le proposte che incidono sui princìpi e sui diritti di libertà di cui agli articoli 16 e 27, limitandone l'esercizio.
1. 388. Marco Di Maio.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente:
  Il referendum non è ammissibile se la proposta incide sulla libertà di circolazione di cui all'articolo 16, nonché sulla politica estera e rapporti internazionali dello Stato, sui rapporti dello Stato con l'Unione europea, sul diritto di asilo e sulla condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea.
1. 449. Sisto.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente:
  Il referendum non è ammissibile se la proposta incide sulla libertà di circolazione di cui all'articolo 16, nonché sui rapporti dello Stato con l'Unione europea, sul diritto di asilo e sulla condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea.
1. 450. Sisto.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente:
  Il referendum non è ammissibile se la proposta incide sulla libertà di circolazione di cui all'articolo 16, nonché sul diritto di asilo e sulla condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea.
1. 451. Sisto.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente:
  Il referendum non è ammissibile se la proposta incide sulla libertà di circolazione di cui all'articolo 16, nonché sulla condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea.
1. 452. Sisto.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente: Non è in ogni caso ammesso il referendum per le proposte di legge che incidono sui princìpi e sui diritti di libertà di cui all'articolo 16 limitandone l'esercizio.
1. 389. Giorgis.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente:
  Il referendum non è ammissibile se la proposta incide sulla libertà di circolazione di cui all'articolo 16.
1. 453. Sisto.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente:
  Il referendum non è ammissibile se la proposta incide sulle libertà di riunione e di associazione di cui agli articoli 17 e 18, nonché sulle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere c) e d).
1. 454. Sisto.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso aggiungere il seguente:
  Il referendum non è ammissibile se la proposta incide sulle libertà di riunione e di associazione di cui agli articoli 17 e 18, nonché sulle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera c).
1. 455. Sisto.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso aggiungere il seguente:
  «Il referendum non è ammissibile se la proposta incide sulle libertà di riunione e di associazione di cui agli articoli 17 e 18».
1. 456. Sisto.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente: Non è in ogni caso ammesso il referendum per le proposte che incidono sui princìpi e sui diritti di libertà di cui agli articoli 17 e 27, limitandone l'esercizio.
1. 390. Giorgis.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso aggiungere il seguente: Il referendum non è ammissibile se la proposta incide sulla libertà di riunione di cui all'articolo 17, nonché sulle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere c) e d).
1. 457. Sisto.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso aggiungere il seguente: Il referendum non è ammissibile se la proposta incide sulla libertà di riunione di cui all'articolo 17, nonché sulle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera d).
1. 458. Sisto.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso, aggiungere, il seguente: Non è in ogni caso ammesso il referendum per le proposte di legge che incidono sui princìpi e sui diritti di libertà di cui all'articolo 17 limitandone l'esercizio.
1. 391. Pollastrini.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso aggiungere il seguente: Il referendum non è ammissibile se la proposta incide sulla libertà di riunione di cui all'articolo 17.
1. 459. Sisto.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente: Non è in ogni caso ammesso il referendum per le proposte che incidono sui princìpi e sui diritti di libertà di cui agli articoli 18 e 27, limitandone l'esercizio.
1. 392. Pollastrini.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente: Il referendum non è ammissibile se la proposta incide sulla libertà di associazione di cui all'articolo 18, nonché sulle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera c) e d).
1. 460. Sisto.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente: Il referendum non è ammissibile se la proposta incide sulla libertà di associazione di cui all'articolo 18, nonché sulle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera c).
1. 461. Sisto.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente: Il referendum non è ammissibile se la proposta incide sulla libertà di associazione di cui all'articolo 18, nonché sulle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera d).
1. 462. Sisto.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente: Non è in ogni caso ammesso il referendum per le proposte di legge che incidono sui princìpi e sui diritti di libertà di cui all'articolo 18 limitandone l'esercizio.
1. 393. Migliore.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente: Il referendum non è ammissibile se la proposta incide sulla libertà di associazione di cui all'articolo 18.
1. 463. Sisto.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente: Il referendum non è ammissibile se la proposta incide nonché sulla libertà religiosa e di credo di cui agli articoli 19 e 20, nonché sulle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera c).
1. 464. Sisto.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente: Il referendum non è ammissibile se la proposta incide sulla libertà religiosa e di credo di cui agli articoli 19 e 20.
1. 465. Sisto.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente: Il referendum non è ammissibile se la proposta incide sulla libertà religiosa di cui all'articolo 19 nonché sulle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera c).
1. 466. Sisto.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente: Non è in ogni caso ammesso il referendum per le proposte di legge che incidono sui princìpi e sui diritti di libertà di cui all'articolo 19 limitandone l'esercizio.
1. 394. Ceccanti.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente: Il referendum non è ammissibile se la proposta incide sulla libertà religiosa di cui all'articolo 19.
1. 467. Sisto.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente: Non è in ogni caso ammesso il referendum per le proposte di legge che incidono sui princìpi e sui diritti di libertà di cui all'articolo 20 limitandone l'esercizio.
1. 395. Marco Di Maio.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente: Il referendum non è ammissibile se la proposta incide nonché sulla libertà di stampa di cui all'articolo 21, nonché sulle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera c).
1. 468. Sisto.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente: Non è in ogni caso ammesso il referendum per le proposte di legge che incidono sui princìpi e sui diritti di cui all'articolo 21 limitandone l'esercizio.
1. 396. Giorgis.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente: Il referendum non è ammissibile se la proposta incide nonché sulla libertà di stampa di cui all'articolo 21.
1. 469. Sisto.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente: Non è in ogni caso ammesso il referendum per le proposte di legge che incidono sui principi di cui all'articolo 22 limitandone l'esercizio.
1. 397. Fiano.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente: Il referendum non è ammissibile se la proposta incide sul diritto di difesa di cui all'articolo 24, nonché sulle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere h) e l).
1. 470. Sisto.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente:
  Il referendum non è ammissibile se la proposta incide sul diritto di difesa di cui all'articolo 24, nonché sulle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera h).
1. 471. Sisto.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente:
  Il referendum non è ammissibile se la proposta incide sul diritto di difesa di cui all'articolo 24, nonché sulle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l).
1. 472. Sisto.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente:
  Non è in ogni caso ammesso il referendum per le proposte di legge che incidono sui princìpi e sui diritti di cui all'articolo 24 limitandone l'esercizio.
1. 398. Migliore.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente:
  Il referendum non è ammissibile se la proposta incide sul diritto di difesa di cui all'articolo 24.
1. 473. Sisto.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente:
  Il referendum non è ammissibile se la proposta incide sul principio di legalità in materia penale di cui all'articolo 25, nonché sulle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l).
1. 474. Sisto.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente:
  Il referendum non è ammissibile se la proposta incide sul principio di legalità in materia penale di cui all'articolo 25, nonché in materia di giurisdizione e norme processuali.
1. 475. Sisto.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente:
  Il referendum non è ammissibile se la proposta incide sul principio di legalità in materia penale di cui all'articolo 25, nonché in materia di giurisdizione e ordinamento penale.
1. 476. Sisto.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente:
  Il referendum non è ammissibile se la proposta incide sul principio di legalità in materia penale di cui all'articolo 25, nonché in materia di giurisdizione.
1. 477. Sisto.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente:
  Il referendum non è ammissibile se la proposta incide sul principio di legalità in materia penale di cui all'articolo 25, nonché in materia di ordinamento penale.
1. 478. Sisto.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente: Non è in ogni caso ammesso il referendum per le proposte di legge che incidono sui princìpi e sui diritti di libertà di cui all'articolo 25 limitandone l'esercizio.
1. 399. Pollastrini.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente:
  Il referendum non è ammissibile se la proposta incide sul principio di legalità in materia penale di cui all'articolo 25.
1. 479. Sisto.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente:
  Non è in ogni caso ammesso il referendum per le proposte di legge che incidono sui principi e sui diritti di cui all'articolo 26 limitandone l'esercizio.
1. 400. Ceccanti.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente:
  Il referendum non è ammissibile se la proposta incide sul principio di presunzione di innocenza di cui all'articolo 27, nonché in materia di giurisdizione e ordinamento penale.
1. 480. Sisto.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente:
  Il referendum non è ammissibile se la proposta incide sul principio di presunzione di innocenza di cui all'articolo 27, nonché in materia di giurisdizione.
1. 481. Sisto.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente:
  Il referendum non è ammissibile se la proposta incide sul principio di presunzione di innocenza di cui all'articolo 27, nonché in materia di ordinamento penale.
1. 482. Sisto.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente:
  Non è in ogni caso ammesso il referendum per le proposte di legge che incidono sui principi di cui all'articolo 27, primo comma.
1. 401. Marco Di Maio.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente:
  Non è in ogni caso ammesso il referendum per le proposte di legge che incidono sui principi di cui all'articolo 27, secondo, terzo e quarto comma.
1. 402. Giorgis.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente:
  Il referendum non è ammissibile se la proposta incide sui diritti di cui agli articoli 29, 30 e 31, nonché sulle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere i), m) e o).
1. 483. Sisto.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente: Il referendum non è ammissibile se la proposta incide sui diritti di cui agli articoli 29, 30 e 31, nonché sulle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere i) e m).
1. 484. Sisto.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente: Il referendum non è ammissibile se la proposta incide sui diritti di cui agli articoli 29, 30 e 31, nonché sulle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera i).
1. 485. Sisto.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente: Il referendum non è ammissibile se la proposta incide sui diritti di cui agli articoli 29 e 30, nonché sulle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere i) e m).
1. 486. Sisto.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente: Il referendum non è ammissibile se la proposta incide sui diritti di cui agli articoli 29 e 30, nonché sulle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera i).
1. 487. Sisto.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente: Il referendum non è ammissibile se la proposta incide sui diritti di cui agli articoli 29 e 30, nonché sulle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m).
1. 488. Sisto.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente: Il referendum non è ammissibile se la proposta incide sui diritti di famiglia di cui all'articolo 29, nonché sulle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere i) e m).
1. 489. Sisto.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente: Il referendum non è ammissibile se la proposta incide sui diritti di famiglia di cui all'articolo 29, nonché sulle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera i).
1. 490. Sisto.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente: Il referendum non è ammissibile se la proposta incide sui diritti di famiglia di cui all'articolo 29, nonché sulle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m).
1. 491. Sisto.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente: Non è in ogni caso ammesso il referendum per le proposte di legge che incidono sui princìpi di cui all'articolo 29.
1. 403. Fiano.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente: Il referendum non è ammissibile se la proposta incide sui diritti di famiglia di cui all'articolo 29.
1. 492. Sisto.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente: Non è in ogni caso ammesso il referendum per le leggi che incidono sui princìpi e sui diritti di cui agli articoli 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 e 38 limitandone l'esercizio o le corrispondenti prestazioni.
1. 404. Giorgis.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente: Non è in ogni caso ammesso il referendum per le leggi che incidono sui princìpi e sui diritti di cui all'articolo 30 limitandone l'esercizio o le corrispondenti prestazioni.
1. 405. Ceccanti.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente: Non è in ogni caso ammesso il referendum per le proposte di legge che incidono sui princìpi di cui all'articolo 30.
1. 406. Pollastrini.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente: Non è in ogni caso ammesso il referendum per le leggi che incidono sui princìpi e sui diritti di cui all'articolo 31 limitandone l'esercizio o le corrispondenti prestazioni.
1. 407. Migliore.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente: Il referendum non è ammissibile se la proposta incide sul diritto alla salute di cui all'articolo 32, nonché sulle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e o) e in materia di tutela dell'ambiente.
1. 493. Sisto.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente: Il referendum non è ammissibile se la proposta incide sul diritto alla salute di cui all'articolo 32, nonché sulle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e o).
1. 494. Sisto.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente: Il referendum non è ammissibile se la proposta incide sul diritto alla salute di cui all'articolo 32, nonché sulle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera o).
1. 495. Sisto.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente: Non è in ogni caso ammesso il referendum per le leggi che incidono sui princìpi e sui diritti di cui all'articolo 32 limitandone l'esercizio o le corrispondenti prestazioni.
1. 408. Fiano.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente: Il referendum non è ammissibile se la proposta incide sul diritto di cui all'articolo 33, nonché sulle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere n) e r).
1. 496. Sisto.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente: Il referendum non è ammissibile se la proposta incide sul diritto di cui all'articolo 33, nonché sulle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera n).
1. 497. Sisto.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente: Il referendum non è ammissibile se la proposta incide sul diritto di cui all'articolo 33, nonché materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r) e in materia di istruzione.
1. 498. Sisto.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso aggiungere il seguente: Il referendum non è ammissibile se la proposta incide sul diritto di cui all'articolo 33, nonché sulle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r) e in materia di beni culturali.
1. 499. Sisto.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso aggiungere il seguente: Il referendum non è ammissibile se la proposta incide sul diritto di cui all'articolo 33, nonché sulle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r).
1. 500. Sisto.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso aggiungere il seguente: Non è in ogni caso ammesso il referendum per le leggi che incidono sui princìpi e sui diritti di cui all'articolo 33 limitandone l'esercizio o le corrispondenti prestazioni.
1. 409. Pollastrini.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso aggiungere il seguente: Il referendum non è ammissibile se la proposta incide sul diritto di cui all'articolo 34, nonché sulle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera n).
1. 501. Sisto.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso aggiungere il seguente: Non è in ogni caso ammesso il referendum per le leggi che incidono sui princìpi e sui diritti di cui all'articolo 34 limitandone l'esercizio o le corrispondenti prestazioni.
1. 410. Marco Di Maio.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso aggiungere il seguente: Non è in ogni caso ammesso il referendum per le leggi che incidono sui princìpi e sui diritti di cui all'articolo 35 limitandone l'esercizio o le corrispondenti prestazioni.
1. 411. Giorgis.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso aggiungere il seguente: Il referendum non è ammissibile se la proposta incide sui diritti di cui agli articoli 36, 37, 38, 39 e 40, nonché sulle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e o).
1. 502. Sisto.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso aggiungere il seguente: Il referendum non è ammissibile se la proposta incide sui diritti di cui agli articoli 36, 37, 38 e 39, nonché sulle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e o).
1. 503. Sisto.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso aggiungere il seguente: Il referendum non è ammissibile se la proposta incide sui diritti di cui agli articoli 36, 37, 38 e 39, nonché sulle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m).
1. 504. Sisto.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso aggiungere il seguente: Il referendum non è ammissibile se la proposta incide sui diritti di cui agli articoli 36, 37, 38 e 39, nonché sulle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera o).
1. 505. Sisto.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso aggiungere il seguente: Il referendum non è ammissibile se la proposta incide sui diritti di cui agli articoli 36, 37 e 38, nonché sulle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e o).
1. 506. Sisto.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso aggiungere il seguente: Il referendum non è ammissibile se la proposta incide sui diritti di cui agli articoli 36, 37 e 38, nonché sulle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m).
1. 507. Sisto.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso aggiungere il seguente: Il referendum non è ammissibile se la proposta incide sui diritti di cui agli articoli 36, 37 e 38, nonché sulle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera o).
1. 508. Sisto.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso aggiungere il seguente: Non è in ogni caso ammesso il referendum per le leggi che incidono sui princìpi e sui diritti di cui all'articolo 36 limitandone l'esercizio o le corrispondenti prestazioni.
1. 412. Marco Di Maio.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso aggiungere il seguente: Non è in ogni caso ammesso il referendum per le leggi che incidono sui princìpi e sui diritti di cui all'articolo 37 limitandone l'esercizio o le corrispondenti prestazioni.
1. 413. Pollastrini.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso aggiungere il seguente: Non è in ogni caso ammesso il referendum per le leggi che incidono sui princìpi e sui diritti di cui all'articolo 38 limitandone l'esercizio o le corrispondenti prestazioni.
1. 414. Giorgis.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso aggiungere il seguente: Il referendum non è ammissibile se la proposta incide sui diritti di cui agli articoli 39 e 40.
1. 509. Sisto.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso aggiungere il seguente: Non è in ogni caso ammesso il referendum per le leggi che incidono sui princìpi e sui diritti di cui all'articolo 39 limitandone l'esercizio.
1. 415. Fiano.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso aggiungere il seguente: Non è in ogni caso ammesso il referendum per le leggi che incidono sui princìpi e sui diritti di cui all'articolo 40 limitandone l'esercizio.
1. 416. Pollastrini.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso aggiungere il seguente:
  Il referendum non è ammissibile se la proposta incide sul diritto di cui all'articolo 40.
1. 510. Sisto.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso aggiungere il seguente:
  Il referendum non è ammissibile se la proposta incide sul diritto di cui all'articolo 41.
1. 511. Sisto.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso aggiungere il seguente:
  Il referendum non è ammissibile se la proposta incide sui diritti di cui agli articoli 42 e 43, nonché sulle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m), n), o), p), q), r).
1. 512. Sisto.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso aggiungere il seguente:
  Il referendum non è ammissibile se la proposta incide sui diritti di cui agli articoli 42 e 43, nonché sulle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m), n), o), p), q).
1. 513. Sisto.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso aggiungere il seguente:
  Il referendum non è ammissibile se la proposta incide sui diritti di cui agli articoli 42 e 43, nonché sulle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m), n), o), p).
1. 514. Sisto.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso aggiungere il seguente:
  Il referendum non è ammissibile se la proposta incide sui diritti di cui agli articoli 42 e 43.
1. 515. Sisto.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso aggiungere il seguente:
  Il referendum non è ammissibile se la proposta incide sul diritto di cui all'articolo 42.
1. 516. Sisto.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso aggiungere il seguente:
  In ogni caso il referendum non è ammesso nelle materie di cui all'articolo 75 e in quelle che riguardano la tutela delle minoranze.
1. 379. Sisto.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso aggiungere il seguente: In ogni caso il referendum non è ammesso nelle materie di cui all'articolo 75.
1. 417. Sisto.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso aggiungere il seguente: In ogni caso il referendum non è ammesso nelle materie che riguardano la tutela delle minoranze.
1. 381. Sisto.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso aggiungere il seguente: Non è in ogni caso ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto e di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
1. 418. Sisto.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso aggiungere il seguente: Non è in ogni caso ammesso il referendum per le leggi di amnistia e di indulto.
1. 419. Migliore.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso aggiungere il seguente: Non è in ogni caso ammesso il referendum per le leggi di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
1. 420. Ceccanti.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso aggiungere il seguente: Non sono ammessi referendum volti principalmente ad avere effetto sugli equilibri di finanza pubblica.
1. 421. Magi.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso aggiungere il seguente: Non è in ogni caso ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio.
1. 422. Sisto.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso aggiungere il seguente: È in ogni caso escluso il ricorso all'indebitamento di cui all'articolo 81, secondo comma.
*1. 423. Sisto.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso aggiungere il seguente: È in ogni caso escluso il ricorso all'indebitamento di cui all'articolo 81, secondo comma.
*1. 424. Magi.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso aggiungere il seguente:
  Il referendum non è ammissibile se la proposta incide sulle materie indicate all'articolo 117, secondo comma, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q), r).
1. 517. Sisto.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso aggiungere il seguente:
  Il referendum non è ammissibile se la proposta incide sulle materie indicate all'articolo 117, secondo comma, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q).
1. 518. Sisto.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso aggiungere il seguente:
  Il referendum non è ammissibile se la proposta incide sulle materie indicate all'articolo 117, secondo comma, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p).
1. 519. Sisto.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso aggiungere il seguente: Il referendum non è ammissibile se la proposta incide sulle materie indicate all'articolo 117, secondo comma, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o).
1. 520. Sisto.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso aggiungere il seguente: Il referendum non è ammissibile se la proposta incide sulle materie indicate all'articolo 117, secondo comma, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n).
1. 521. Sisto.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso aggiungere il seguente: Il referendum non è ammissibile se la proposta incide sulle materie indicate all'articolo 117, secondo comma, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m).
1. 522. Sisto.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso aggiungere il seguente: Il referendum non è ammissibile se la proposta incide sulle materie indicate all'articolo 117, secondo comma, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l).
1. 523. Sisto.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso aggiungere il seguente: Il referendum non è ammissibile se la proposta incide sulle materie indicate all'articolo 117, secondo comma, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i).
1. 524. Sisto.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso aggiungere il seguente: Il referendum non è ammissibile se la proposta incide sulle materie indicate all'articolo 117, secondo comma, lettere a), b), c), d), e), f), g), h).
1. 525. Sisto.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso aggiungere il seguente: Il referendum non è ammissibile se la proposta incide sulle materie indicate all'articolo 117, secondo comma, lettere a), b), c), d), e), f), g).
1. 526. Sisto.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso aggiungere il seguente: Il referendum non è ammissibile se la proposta incide sulle materie indicate all'articolo 117, secondo comma, lettere a), b), c), d), e), f).
1. 527. Sisto.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso aggiungere il seguente: Il referendum non è ammissibile se la proposta incide sulle materie indicate all'articolo 117, secondo comma, lettere a), b), c), d), e).
1. 528. Sisto.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso aggiungere il seguente: Il referendum non è ammissibile se la proposta incide sulle materie indicate all'articolo 117, secondo comma, lettere a), b), c), d).
1. 529. Sisto.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso aggiungere il seguente: Il referendum non è ammissibile se la proposta incide sulle materie indicate all'articolo 117, secondo comma, lettere a), b), c).
1. 530. Sisto.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso aggiungere il seguente: Il referendum non è ammissibile se la proposta incide sulle materie indicate all'articolo 117, secondo comma, lettere a), b) e d).
1. 531. Sisto.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso aggiungere il seguente: Il referendum non è ammissibile se la proposta incide sulle materie indicate all'articolo 117, secondo comma, lettere a), b), h), i), l).
1. 532. Sisto.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso aggiungere il seguente: Il referendum non è ammissibile se la proposta incide sulle materie indicate all'articolo 117, secondo comma, lettere a), b) e h).
1. 533. Sisto.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso aggiungere il seguente: Il referendum non è ammissibile se la proposta incide sulle materie indicate all'articolo 117, secondo comma, lettere a) e b).
1. 534. Sisto.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso aggiungere il seguente: Il referendum non è ammissibile se la proposta incide sulle materie indicate all'articolo 117, secondo comma, lettere a), d), l), q).
1. 535. Sisto.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso aggiungere il seguente: Il referendum non è ammissibile se la proposta incide sulle materie indicate all'articolo 117, secondo comma, lettere a) e q).
1. 536. Sisto.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso aggiungere il seguente: Il referendum non è ammissibile se la proposta incide sulle materie indicate all'articolo 117, secondo comma, lettere d), h) e l).
1. 537. Sisto.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso aggiungere il seguente: Il referendum non è ammissibile se la proposta incide sulle materie indicate all'articolo 117, secondo comma, lettere m), n) e o).
1. 538. Sisto.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso aggiungere il seguente: Il referendum non è ammissibile se la proposta incide sulle materie indicate all'articolo 117, secondo comma, lettere q) e r).
1. 539. Sisto.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso aggiungere il seguente: Il referendum non è ammissibile se la proposta incide sulle seguenti materie: organizzazione della giustizia di pace, norme generali sull'istruzione; tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali; rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
1. 540. Zanettin, Sisto.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso aggiungere il seguente: Il referendum non è ammissibile se la proposta incide sulle materie indicate all'articolo 117, terzo e quarto comma.
1. 541. Zanettin, Sisto.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso aggiungere il seguente: Il referendum non è ammissibile se la proposta incide sulle materie di legislazione concorrente indicate all'articolo 117, terzo comma.
1. 542. Zanettin, Sisto.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso aggiungere il seguente: Il referendum non è ammissibile se la proposta incide sulle seguenti materie: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale.
1. 543. Sisto.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso aggiungere il seguente: Il referendum non è ammissibile se la proposta incide sulle seguenti materie: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali.
1. 544. Sisto.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso aggiungere il seguente: Il referendum non è ammissibile se la proposta incide sulle seguenti materie: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali.
1. 545. Sisto.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso aggiungere il seguente: Il referendum non è ammissibile se la proposta incide sulle seguenti materie: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
1. 546. Sisto.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso aggiungere il seguente: Il referendum non è ammissibile se la proposta incide sulle seguenti materie: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa.
1. 547. Sisto.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso aggiungere il seguente: Il referendum non è ammissibile se la proposta incide sulle seguenti materie: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia.
1. 548. Sisto.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso aggiungere il seguente: Il referendum non è ammissibile se la proposta incide sulle seguenti materie: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione.
1. 549. Sisto.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso aggiungere il seguente: Il referendum non è ammissibile se la proposta incide sulle seguenti materie: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione.
1. 550. Sisto.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso aggiungere il seguente: Il referendum non è ammissibile se la proposta incide sulle seguenti materie: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili.
1. 551. Sisto.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso aggiungere il seguente: Il referendum non è ammissibile se la proposta incide sulle seguenti materie: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio.
1. 552. Sisto.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso aggiungere il seguente: Il referendum non è ammissibile se la proposta incide sulle seguenti materie: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile.
1. 553. Sisto.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso aggiungere il seguente: Il referendum non è ammissibile se la proposta incide sulle seguenti materie: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo.
1. 554. Sisto.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso aggiungere il seguente: Il referendum non è ammissibile se la proposta incide sulle seguenti materie: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione.
1. 555. Sisto.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso aggiungere il seguente: Il referendum non è ammissibile se la proposta incide sulle seguenti materie: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute.
1. 556. Sisto.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso aggiungere il seguente: Il referendum non è ammissibile se la proposta incide sulle seguenti materie: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi.
1. 557. Sisto.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso aggiungere il seguente: Il referendum non è ammissibile se la proposta incide sulle seguenti materie: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica.
1. 558. Sisto.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso aggiungere il seguente: Il referendum non è ammissibile se la proposta incide sulle seguenti materie: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni.
1. 559. Sisto.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso aggiungere il seguente: Il referendum non è ammissibile se la proposta incide sulle seguenti materie: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale.
1. 560. Sisto.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso aggiungere il seguente: Il referendum non è ammissibile se la proposta incide sulle seguenti materie: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione.
1. 561. Sisto.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso aggiungere il seguente: Il referendum non è ammissibile se la proposta incide sulle seguenti materie: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro.
1. 562. Sisto.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso aggiungere il seguente: Il referendum non è ammissibile se la proposta incide in materia di materia di rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni e commercio con l'estero.
1. 563. Sisto.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso aggiungere il seguente: Il referendum non è ammissibile se la proposta incide sulle materie di legislazione esclusiva delle regioni ai sensi dell'articolo 117, quarto comma.
1. 564. Zanettin, Sisto.

  Al comma 1, dopo il secondo capoverso aggiungere il seguente: Al fine di garantire un'informazione oggettiva ed equilibrata sull'oggetto e sui contenuti della proposta di legge, durante il periodo della raccolta delle sottoscrizioni, è assegnato un adeguato spazio televisivo ai proponenti della stessa.
1. 565. Fatuzzo.

  Al comma 1, terzo capoverso, premettere il seguente periodo: Il referendum è valido se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli elettori che hanno preso parte alla precedente elezione della Camera dei deputati.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo capoverso, sopprimere le parole: purché siano superiori ad un quarto degli aventi diritto al voto.
1. 700. Fornaro.

  Al comma 1, terzo capoverso, dopo le parole: è approvata aggiungere le seguenti: se partecipa alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo capoverso, sopprimere le parole: purché superiore ad un quarto degli aventi diritto al voto.
*1. 701. Lucaselli, Prisco, Donzelli.

  Al comma 1, terzo capoverso, dopo le parole: è approvata aggiungere le seguenti: se partecipa alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo capoverso, sopprimere le parole: purché superiore ad un quarto degli aventi diritto al voto.
*1. 704. Sisto.

  Al comma 1, terzo capoverso, dopo le parole: è approvata aggiungere le seguenti: se partecipa alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo capoverso, sopprimere le parole: purché superiore ad un quarto degli aventi diritto al voto.
*1. 706. Giorgis.

  Al comma 1, terzo capoverso, sostituire le parole da: ottiene la maggioranza fino alla fine del terzo capoverso con le seguenti: ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.
1. 703. Sisto.

  Al comma 1, terzo capoverso, sostituire le parole da: ottiene la maggioranza fino alla fine del terzo capoverso con le seguenti: ha partecipato alla votazione un numero di elettori almeno pari a due terzi degli elettori che hanno preso parte alla precedente votazione per l'elezione della Camera dei deputati, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
1. 702. Sisto.

  Al comma 1, terzo capoverso, dopo le parole: validamente espressi aggiungere le seguenti: e se ha partecipato alla votazione il trenta per cento degli aventi diritto.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo capoverso, sopprimere le parole: purché superiore ad un quarto degli aventi diritto al voto.
1. 705. Prisco, Montaruli, Donzelli.

  Al comma 1, terzo capoverso, sostituire le parole: a un quarto con le seguenti: alla maggioranza.
*1. 709. Toccafondi, Lorenzin, Lupi.

  Al comma 1, terzo capoverso, sostituire le parole: a un quarto con le seguenti: alla maggioranza.
*1. 710. Sisto.

  Al comma 1, terzo capoverso, sostituire le parole: a un quarto con le seguenti: a un terzo

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: e se ha partecipato alla votazione il quaranta per cento degli aventi diritto.
1. 707. Sisto.

  Al comma 1, terzo capoverso, sostituire le parole: a un quarto sono sostituite dalle seguenti: a un terzo.
1. 708. Sisto.

  Al comma 1, terzo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: e se ha partecipato alla votazione un numero di elettori superiore alla metà degli iscritti nelle liste elettorali.
1. 711. Sisto.

  Al comma 1, terzo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: e se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto.
1. 712. Sisto.

  Al comma 1, terzo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: e se ha partecipato alla votazione il quaranta per cento degli aventi diritto.
1. 713. Sisto.

  Al comma 1, terzo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: e se ha partecipato alla votazione il trenta per cento degli aventi diritto.
1. 714. Sisto.

  Al comma 1, terzo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: e se ha partecipato alla votazione un numero di elettori almeno pari ai due terzi degli elettori che hanno preso parte alla precedente votazione per l'elezione della Camera dei deputati.
1. 715. Sisto.

  Al comma 1, terzo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: e se ha partecipato alla votazione un numero di elettori almeno pari alla maggioranza degli elettori che hanno preso parte alla precedente votazione per l'elezione della Camera dei deputati.
1. 716. Sisto.

  Al comma 1, terzo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: e se ha partecipato alla votazione un numero di elettori almeno pari al 40 per cento degli elettori che ha preso parte alla precedente votazione per l'elezione della Camera dei deputati.
1. 717. Sisto.

  Al comma 1, sopprimere il quarto e il quinto capoverso.

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, sopprimere il quarto capoverso.
1. 718. Toccafondi, Lorenzin, Lupi.

  Al comma 1, sopprimere il quarto capoverso.
*1. 719. Sisto.

  Al comma 1, sopprimere il quarto capoverso.
*1. 720. Speranza.

  Al comma 1, sostituire il quarto capoverso con il seguente: La Corte costituzionale valuta l'adeguatezza dei principi della legge approvata dalle Camere con quella proposta dai promotori, se rileva una differenza sostanziale, è indetto un referendum su entrambi i testi. È approvato quello che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi.
1. 721. Speranza.

  Al comma 1, quarto capoverso, primo periodo, dopo le parole: in un testo aggiungere le seguenti: dal contenuto.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo periodo, sostituire le parole da: e i promotori fino alla fine del capoverso con le seguenti:, spetta alla Corte costituzionale verificare l'adeguatezza ai principi del testo proposto. Qualora la Corte ritenga il testo adeguato ai principi della proposta, esso è promulgato. Qualora la Corte non ritenga il testo promulgato dalle Camere adeguato ai principi della proposta, le Camere hanno sei mesi di tempo per adeguarlo in base alle indicazioni espresse dalla Corte.
1. 722. Speranza.

  Al comma 1, quarto capoverso, primo periodo, dopo le parole: in un testo aggiungere le seguenti: dal contenuto di principio.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso:
   al medesimo periodo, dopo le parole: e i promotori non aggiungere la seguente: vi;
   sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: Spetta in tal caso alla Corte costituzionale verificare la diversità di contenuto. Se è indetto il referendum su entrambi i testi, è promulgato quello che ha ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi.
1. 723. Speranza.

  Al comma 1, quarto capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: diverso fino alla fine del capoverso con le seguenti: dal contenuto di principio diverso da quello presentato e i promotori non vi rinunziano, il referendum è indetto su entrambi i testi. Se è indetto il referendum su entrambi i testi, è promulgato quello che ha ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi.
1. 724. Sisto.

  Al comma 1, quarto capoverso, primo periodo, sostituire la parola: diverso con le seguenti: che a giudizio dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione non apporti mere modifiche formali.
1. 725. Magi.

  Al comma 1, quarto capoverso, primo periodo, dopo la parola: diverso aggiungere le seguenti: nei principi.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La Corte costituzionale valuta l'adeguatezza del testo approvato dalle Camere a quello dei promotori.
1. 726. Speranza.

  Al comma 1, quarto capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: e i promotori fino alla fine del capoverso con le seguenti: non si dà luogo a referendum e la legge approvata dal Parlamento viene promulgata.
*1. 727. Sisto.

  Al comma 1, quarto capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: e i promotori fino alla fine del capoverso, con le seguenti: non si dà luogo a referendum e la legge approvata dal Parlamento viene promulgata.
*1. 728. Lucaselli, Prisco, Donzelli.

  Al comma 1, quarto capoverso primo periodo, sostituire le parole da: e i promotori fino alla fine del capoverso, con le seguenti: spetta alla Corte costituzionale verificare l'adeguatezza ai principi del testo proposto. Qualora la Corte ritenga il testo adeguato ai principi della proposta, esso è promulgato. Qualora la Corte non ritenga il testo promulgato dalle Camere adeguato ai principi della proposta, le Camere hanno sei mesi di tempo per adeguarlo in base alle indicazioni espresse dalla Corte.
1. 729. Sisto.

  Al comma 1, quarto capoverso primo periodo, sostituire le parole da: e i promotori fino alla fine del capoverso: spetta alla Corte costituzionale verificare l'adeguatezza ai principi del testo proposto. Qualora la Corte ritenga il testo adeguato ai principi della proposta, esso è promulgato. Qualora la Corte non ritenga il testo promulgato dalle Camere adeguato ai principi della proposta, le Camere hanno nove mesi di tempo per adeguarlo in base alle indicazioni espresse dalla Corte.
1. 730. Sisto.

  Al comma 1, quarto capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: e i promotori fino alla fine del capoverso con le seguenti: dai promotori, spetta alla Corte costituzionale valutarne l'adeguatezza nei principi a quello dei promotori. Qualora la Corte ne rilevasse l'inadeguatezza, il referendum è indetto su entrambi i testi. È approvato quello che ha ottenuto più voti.
1. 731. Speranza.

  Al comma 1, quarto capoverso, sostituire le parole da: e i promotori fino alla fine del capoverso con le seguenti: i promotori possono richiedere che l'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione si pronunci in merito alla conformità della nuova disciplina della stessa materia con i principi ispiratori nonché con i contenuti normativi essenziali dei singoli precetti della proposta di legge di iniziativa popolare. In caso affermativo la legge approvata dal Parlamento viene promulgata e non si dà luogo al referendum. In caso contrario il referendum è indetto su entrambi i testi. È promulgato il testo che ottiene più voti.

  Conseguentemente, al quinto capoverso dopo le parole:, l'attuazione del presente articolo aggiungere le seguenti:, le modalità di verifica dell'ammissibilità del referendum da parte della Corte costituzionale, le modalità di verifica da parte dell'Ufficio centrale per i referendum costituito presso la Corte di cassazione, della congruità ai principi ispiratori nonché ai contenuti normativi essenziali dei singoli precetti della legge approvata dal Parlamento con la proposta di legge di iniziativa popolare.
1. 732. Sisto.

  Al comma 1, quarto capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: e i promotori fino alla fine del capoverso con le seguenti: i promotori possono richiedere che l'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione si pronunci in merito alla conformità della nuova disciplina della stessa materia con i principi ispiratori nonché con i contenuti normativi essenziali dei singoli precetti della proposta di legge di iniziativa popolare. In caso affermativo la legge approvata dal Parlamento viene promulgata e non si dà luogo al referendum. In caso contrario il referendum è indetto su entrambi i testi. È promulgato il testo che ottiene più voti.
1. 733. Sisto.

  Al comma 1, quarto capoverso, primo periodo, dopo le parole: e i promotori non rinunziano, aggiungere le seguenti: l'entrata in vigore della legge approvata è sospesa e.
*1. 736. Lucaselli, Prisco, Donzelli.

  Al comma 1, quarto capoverso, primo periodo, dopo le parole: e i promotori non rinunziano, aggiungere le seguenti: l'entrata in vigore della legge approvata è sospesa e.
*1. 759. Sisto.

  Al comma 1, quarto capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: il referendum fino alla fine del capoverso con le seguenti: spetta alla Corte costituzionale verificare l'adeguatezza ai principi del testo proposto. Qualora la Corte ritenga il testo adeguato ai principi della proposta, esso è promulgato. Qualora la Corte non ritenga il testo promulgato dalle Camere adeguato ai principi della proposta, le Camere hanno sei mesi di tempo per adeguarlo in base alle indicazioni espresse dalla Corte.
1. 737. Sisto.

  Al comma 1, quarto capoverso, sostituire le parole da: il referendum fino alla fine del capoverso con le seguenti: spetta alla Corte costituzionale verificare l'adeguatezza ai principi del testo proposto. Qualora la Corte ritenga il testo adeguato ai principi della proposta, esso è promulgato. Qualora la Corte non ritenga il testo promulgato dalle Camere adeguato ai principi della proposta, le Camere hanno nove mesi di tempo per adeguarlo in base alle indicazioni espresse dalla Corte.
1. 738. Sisto.

  Al comma 1, quarto capoverso, primo periodo, sostituire le parole: il referendum è indetto su entrambi i testi con le seguenti:, la proposta di legge approvata dal Parlamento non è promulgata. Essa è pubblicata assieme al testo della proposta di iniziativa popolare entro 15 giorni dall'approvazione. Entrambe sono sottoposte a referendum popolare, entro tre mesi dalla loro pubblicazione.
1. 739. Sisto.

  Al comma 1, quarto capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: su entrambi i testi fino alla fine del capoverso con le seguenti: sul testo di iniziativa popolare. Se questo è approvato, le disposizioni previste dal testo delle Camere non hanno seguito.
1. 740. Cecconi.

  Al comma 1, quarto capoverso, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti:
  Il quesito deve essere enunciato in forma sintetica, e indicare chiaramente la proposta di legge adottata dal Parlamento, distinguendola dalla proposta di legge di iniziativa popolare. Il quesito deve essere omogeneo e corrispondente al titolo.
1. 743. Sisto.

  Al comma 1, quarto capoverso, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti:
  Il quesito deve indicare chiaramente la proposta di legge adottata dal Parlamento, distinguendola dalla proposta di legge di iniziativa popolare. Il quesito deve essere omogeneo e corrispondente al titolo.
1. 741. Sisto.

  Al comma 1, quarto capoverso, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:
  Il quesito deve essere enunciato in forma sintetica, e indicare chiaramente la proposta di legge adottata dal Parlamento, distinguendola dalla proposta di legge di iniziativa popolare.
1. 744. Sisto.

  Al comma 1, quarto capoverso, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:
  Il quesito deve indicare chiaramente la proposta di legge adottata dal Parlamento, distinguendola dalla proposta di legge di iniziativa popolare.
1. 742. Sisto.

  Al comma 1, quarto capoverso, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il quesito deve essere enunciato in forma sintetica, chiaro, omogeneo e corrispondente al titolo.
1. 745. Sisto.

  Al comma 1, quarto capoverso, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il quesito deve essere chiaro, omogeneo e corrispondente al titolo.
1. 746. Sisto.

  Al comma 1, quarto capoverso, sopprimere il secondo e il terzo periodo.
1. 747. Sisto.

  Al comma 1, quarto capoverso, sopprimere il secondo periodo.
*1. 748. Magi.

  Al comma 1, quarto capoverso, sopprimere il secondo periodo.
*1. 749. Sisto.

  Al comma 1, quarto capoverso, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: L'elettore ha a disposizione un solo voto. È approvato il testo che ha ottenuto più voti, favorevoli.
1. 750. D'Ettore, Sisto.

  Al comma 1, quarto capoverso, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: L'elettore può esprimersi in senso favorevole o contrario rispetto ad un solo testo. È approvato il testo che ha ottenuto più voti favorevoli.
1. 751. D'Ettore, Sisto.

  Al comma 1, quarto capoverso, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: L'elettore può esprimersi in senso favorevole rispetto ad un solo testo. È approvato il testo che ha ottenuto più voti favorevoli.
1. 752. D'Ettore, Sisto.

  Al comma 1, quarto capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: In tal caso con le seguenti: Ogni elettore ha diritto di votare per ciascun quesito e

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, terzo periodo:
   sopprimere la parola
: complessivamente
   aggiungere in fine le parole: nel quesito finale
1. 753. Ceccanti.

  Al comma 1, quarto capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: che si esprime a favore di ambedue.
1. 754. Magi.

  Al comma 1, quarto capoverso, secondo periodo, sostituire le parole da: che si esprime fino alla fine del capoverso con le seguenti: si esprime su tre quesiti: nel primo tra la proposta e il diritto vigente; nel secondo tra il testo approvato dal Parlamento e il diritto vigente; nel terzo tra la proposta e il testo approvato dal Parlamento. Se entrambi i testi sono approvati nei primi due quesiti, è promulgato quello che nel terzo quesito ha ottenuto più voti.
1. 755. Ceccanti.

  Al comma 1, quarto capoverso, secondo periodo, dopo la parola: ambedue inserire la seguente: non
1. 756. Sisto.

  Al comma 1, quarto capoverso, sopprimere il terzo periodo
1. 757. Sisto.

  Al comma 1, quarto capoverso, terzo periodo, sopprimere la parola: complessivamente.
1. 758. Sisto.

  Al comma 1, dopo il quarto capoverso, aggiungere il seguente:
  I promotori possono concordare la presentazione di un testo unitario, risultante dal coordinamento delle diverse proposte.
1. 760. D'Ettore.

  Al comma 1, dopo il quarto capoverso, aggiungere il seguente:
  Il Parlamento può, in ogni momento, modificare, integrare o abrogare in tutto o in parte la proposta di legge approvata mediante referendum ai sensi del presente articolo.
*1. 761. Sisto.

  Al comma 1, dopo il quarto capoverso, aggiungere il seguente:
  Il Parlamento può, in ogni momento, modificare, integrare o abrogare in tutto o in parte la proposta di legge approvata mediante referendum ai sensi del presente articolo.
*1. 786. Giorgis.

  Al comma 1, dopo il quarto capoverso, aggiungere il seguente:
  La legge approvata a seguito del referendum può essere modificata, anche interamente, subito dopo l'entrata in vigore.
1. 762. Sisto.

  Al comma 1, dopo il quarto capoverso, aggiungere il seguente:
  La legge approvata a seguito del referendum può essere modificata subito dopo l'entrata in vigore.
1. 763. Sisto.

  Al comma 1, dopo il quarto capoverso, aggiungere il seguente: Se anche una sola delle due Camere approva una questione pregiudiziale rispetto alla proposta, spetta alla Corte costituzionale verificare la compatibilità delle disposizioni da essa recate con le norme costituzionali e l'eventuale ammissibilità dei referendum.
1. 764. Sisto.

  Al comma 1, dopo il quarto capoverso, aggiungere il seguente:
  Non si fa luogo a referendum se ciascuna delle Camere, a maggioranza di due terzi dei suoi componenti, delibera di non esaminare la proposta o la approva in un testo diverso.
1. 767. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Al comma 1, dopo il quarto capoverso, aggiungere il seguente:
  Non si fa luogo a referendum se ciascuna delle Camere, a maggioranza di due terzi dei suoi componenti, approva la proposta in un testo diverso senza modificare né i principi ispiratori della proposta originaria né i contenuti normativi essenziali dei singoli precetti.

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, terzo capoverso, aggiungere, infine, le parole:, valutando anche se siano stati modificati i principi ispiratori della proposta originaria o i contenuti normativi essenziali dei singoli precetti.
1. 768. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Al comma 1, dopo il quarto capoverso, aggiungere il seguente:
  Non si fa luogo a referendum se ciascuna delle Camere, a maggioranza di tre quinti dei suoi componenti, approva la proposta in un testo diverso senza modificare, né i principi ispiratori della proposta originaria né i contenuti normativi essenziali dei singoli precetti.

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, terzo capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, valutando anche se siano stati modificati i principi ispiratori della proposta originaria o i contenuti normativi essenziali dei singoli precetti.
1. 769. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Al comma 1, sopprimere il quinto capoverso.

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, sopprimere il quarto capoverso.
1. 770. Prisco, Montaruli, Donzelli.

  Al comma 1, sostituire il quinto capoverso con il seguente:
  Con legge costituzionale è disciplinata l'attuazione del presente articolo.
1. 771. Sisto.

  Al comma 1, sostituire il quinto capoverso con il seguente:
  La legge costituzionale stabilisce le modalità di presentazione dei progetti di legge previsti, dal presente articolo e le modalità di attuazione del referendum popolare propositivo.
1. 772. Sisto.

  Al comma 1, sostituire il quinto capoverso con il seguente:
  La legge costituzionale determina le modalità di attuazione della trasformazione della proposta di legge di iniziativa popolare in referendum propositivo.
1. 773. Sisto.

Subemendamenti all'emendamento 1. 902 della Commissione

  All'emendamento 1. 902 della Commissione, sostituire le parole: approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera con la seguente: costituzionale.
0. 1. 902. 1. Sisto, Occhiuto.

  All'emendamento 1. 902 della Commissione, sostituire le parole: a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera con le seguenti: a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera
*0. 1. 902. 2. Speranza.

  All'emendamento 1. 902 della Commissione, sostituire le parole: a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera con le seguenti: a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera
*0. 1. 902. 3. Sisto, Occhiuto.

  All'emendamento 1. 902 della Commissione, sostituire la parola: popolare con le seguenti: esercitata da almeno cinquecentomila elettori.
0. 1. 902. 4. Dieni, D'Uva.

  Al comma 1, quinto capoverso, sostituire le parole: La legge, approvata a maggioranza assoluta da entrambe le Camere, disciplina l'attuazione del presente articolo con le seguenti: Con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera sono disciplinati l'attuazione dell'iniziativa legislativa popolare e del relativo referendum.
1. 902. La Commissione.

  Al comma 1, quinto capoverso, sostituire le parole: approvata a maggioranza assoluta da entrambe le Camere con la seguente: costituzionale.
1. 774. Sisto.

  Al comma 1, quinto capoverso, sostituire le parole: a maggioranza assoluta da entrambe le Camere con le seguenti:, da ciascuna delle Camere a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.
*1. 775. Sisto.

  Al comma 1, quinto capoverso, sostituire le parole: a maggioranza assoluta da entrambe le Camere con le seguenti:, da ciascuna delle Camere a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.
*1. 776. Speranza.

  Al comma 1, quinto capoverso, sostituire le parole: l'attuazione del presente articolo, il concorso di più proposte di legge popolare, con le seguenti: le modalità di presentazione dei progetti di legge previsti dal presente articolo e di attuazione del referendum popolare propositivo anche nel caso in cui concorrono più proposte di legge,.
1. 777. Sisto.

  Al comma 1, quinto capoverso, dopo le parole: l'attuazione del presente articolo, aggiungere le seguenti: i limiti numerici annui dei referendum, comunque non superiori a tre,.
1. 778. Ceccanti.

  Al comma 1, quinto capoverso, dopo le parole: l'attuazione del presente articolo, aggiungere le seguenti: i limiti numerici annui dei referendum,.
1. 779. Ceccanti.

Subemendamenti all'emendamento 1. 903 della Commissione

  All'emendamento 1. 903 della Commissione, sostituire le parole: il loro numero massimo con le seguenti: i loro numeri massimi.
0. 1. 903. 1. Marco Di Maio, Ceccanti, Migliore, Fiano, Giorgis, Pollastrini.

  All'emendamento 1. 903 della Commissione, aggiungere, in fine, le parole:, comunque non superiore a due nel corso dell'anno,
0. 1. 903. 3. Sisto, Occhiuto.

  All'emendamento 1. 903 della Commissione, aggiungere, in fine, le parole:, comunque non superiore a tre nel corso dell'anno,
0. 1. 903. 4. Sisto, Occhiuto.

  All'emendamento 1. 903 della Commissione, aggiungere, in fine, le parole:, comunque non superiore a cinque nel corso della legislatura,
0. 1. 903. 5. Sisto, Occhiuto.

  All'emendamento 1. 903 della Commissione, aggiungere, in fine, le parole: fermo restando il limite per ogni elettore di sottoscrivere non più di una proposta di legge all'anno,
0. 1. 903. 6. Speranza.

  All'emendamento 1. 903 della Commissione, aggiungere, in fine, le parole:, fermo restando che, in ogni caso, non può essere sottoposta al voto più di una proposta di legge di iniziativa popolare per ogni tornata elettorale,
0. 1. 903. 7. Sisto, Occhiuto.

  All'emendamento 1. 903 della Commissione, aggiungere, in fine, le parole:, fermo restando che, in ogni caso, non possono essere sottoposte al voto più di cinque proposte di legge di iniziativa popolare nell'arco della legislatura,
0. 1. 903. 8. Sisto, Occhiuto.

  Al comma 1, quinto capoverso, sostituire le parole: legge popolare con le seguenti: legge di iniziativa popolare, il loro numero massimo,
1. 903. La Commissione.

  Al comma 1, quinto capoverso, sostituire le parole: dei mezzi per far fronte a nuovi o maggiori oneri anche in relazione al loro eventuale adeguamento da parte dei promotori con le seguenti: e il controllo dei nuovi o maggiori oneri che le stesse importino in riferimento agli effetti sugli equilibri di finanza pubblica.
1. 780. Sisto.

  Al comma 1, quinto capoverso, dopo le parole: dei promotori aggiungere le seguenti: e modalità di svolgimento della campagna elettorale per il referendum, anche al fine di tutelare il diritto alla conoscibilità dei quesiti da parte delle minoranze linguistiche, e lo statuto giuridico dei comitati promotori, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 18.
1. 787. Marco Di Maio.

  Al comma 1, quinto capoverso, dopo le parole: dei promotori aggiungere le seguenti: e lo statuto giuridico dei comitati promotori, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 18.
1. 781. Ceccanti, Pollastrini.

  Al comma 1, quinto capoverso, dopo le parole: dei promotori aggiungere le seguenti: e le modalità di svolgimento della campagna elettorale per il referendum, anche al fine di tutelare il diritto alla conoscibilità dei quesiti da parte delle minoranze linguistiche in attuazione dell'articolo 6.
1. 784. Giorgis.

  Al comma 1, quinto capoverso, dopo le parole: dei promotori aggiungere le seguenti: e le modalità di svolgimento della campagna elettorale al fine di tutelare il diritto alla conoscibilità dei quesiti da parte delle minoranze linguistiche in attuazione dell'articolo 6.
1. 782. Fiano.

  Al comma 1, quinto capoverso, aggiungere, in fine, le parole: e in concomitanza dello svolgimento della sessione di bilancio.
1. 783. Sisto.

  Al comma 1, quinto capoverso, aggiungere in fine il seguente periodo: La legge disciplina altresì le modalità di raccolta delle firme, prevedendo adeguate sanzioni penali nelle ipotesi di contraffazione o falsità delle stesse.
1. 788. Migliore.

  Al comma 1, quinto capoverso, aggiungere in fine il periodo: La legge stabilisce altresì le norme generali per la disciplina dell'iniziativa legislativa, nonché dell'eventuale campagna elettorale referendaria anche mediante l'uso di internet o dei nuovi media.
1. 785. Ceccanti.

  Al comma 1, quinto capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La legge disciplina altresì il numero massimo di proposte di iniziativa popolare che ciascun cittadino può sottoscrivere per ciascuna legislatura.
1. 789. Ceccanti.

  Al comma 1, quinto capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La legge disciplina altresì il numero massimo di proposte di iniziativa popolare che ciascun cittadino può sottoscrivere per ciascun anno solare.
1. 790. Ceccanti.

  Al comma 1, quinto capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Regolamento della Camera dei deputati e il Regolamento del Senato della Repubblica disciplinano altresì il limite massimo di proposte di iniziativa popolare che le Camere esaminano nel corso di ciascuna legislatura.
1. 791. Ceccanti.

  Al comma 1, quinto capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Regolamento della Camera dei deputati e il Regolamento del Senato della Repubblica disciplinano altresì il limite massimo di proposte di iniziativa popolare che le Camere esaminano per ciascun anno solare.
1. 792. Ceccanti.

  Al comma 1, dopo il quinto capoverso aggiungere il seguente: Ciascun elettore può sottoscrivere fino a cinque proposte di legge nell'arco di una legislatura.
1. 794. Sisto.

  Al comma 1, dopo il quinto capoverso aggiungere il seguente: Ciascun elettore può sottoscrivere fino a dieci proposte di legge nell'arco di una legislatura.
1. 795. Sisto.

  Al comma 1, dopo il quinto capoverso aggiungere il seguente: Ciascun elettore può sottoscrivere fino a tre proposte di legge nell'arco di un anno.
1. 796. Sisto.

  Al comma 1, dopo il quinto capoverso aggiungere il seguente: Ciascun elettore può sottoscrivere fino a cinque proposte di legge nell'arco di un anno.
1. 797. Sisto.

  Al comma 1, dopo il quinto capoverso, aggiungere il seguente: Non è consentito presentare più di una proposta per anno solare e comunque più di tre proposte per legislatura.
1. 799. Sisto.

  Al comma 1, dopo il quinto capoverso aggiungere il seguente: Non è consentito presentare più di una proposta per anno solare e comunque più di quattro proposte per legislatura.
1. 800. Toccafondi, Lorenzin, Lupi.

  Al comma 1, dopo il quinto capoverso, aggiungere il seguente: Non è consentito presentare più di una proposta per anno solare e comunque più di cinque proposte per legislatura.
1. 801. Sisto.

  Al comma 1, dopo il quinto capoverso, aggiungere il seguente: Non è consentito presentare più di due proposte per anno solare e comunque più di tre proposte per legislatura.
1. 802. Sisto.

  Al comma 1, dopo il quinto capoverso, aggiungere il seguente: Non è consentito presentare più di due proposte per anno solare e comunque più di quattro proposte per legislatura.
1. 803. Sisto.

  Al comma 1, dopo il quinto capoverso, aggiungere il seguente: Non è consentito presentare più di due proposte per anno solare e comunque più di cinque proposte per legislatura.
1. 804. Sisto.

  Al comma 1, dopo il quinto capoverso, aggiungere il seguente: Non è consentito presentare più di due proposte per anno solare e comunque più di sei proposte per legislatura.
1. 805. Sisto.

  Al comma 1, dopo il quinto capoverso, aggiungere il seguente: Non è consentito presentare più di due proposte per anno solare e comunque più di dieci proposte per legislatura.
1. 806. Sisto.

  Al comma 1, dopo il quinto capoverso, aggiungere il seguente: I promotori non possono presentare più di una proposta legislativa popolare per anno solare e comunque più di tre proposte per legislatura.
1. 807. Speranza.

  Al comma 1, dopo il quinto capoverso, aggiungere il seguente: I promotori non possono presentare più di una proposta legislativa popolare per anno solare e comunque più di quattro proposte per legislatura.
1. 808. Speranza.

  Al comma 1, dopo il quinto capoverso aggiungere il seguente: I promotori possono presentare al massimo quattro proposte di legge nell'arco di un anno.
1. 811. Sisto.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Al fine di raccogliere le firme necessarie a promuovere da almeno 500.000 elettori la proposta prevista dall'articolo 71, terzo comma, della Costituzione i promotori della raccolta, in numero non inferiore a dieci, devono presentarsi, muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica o nell'elenco dei cittadini italiani residenti all'estero di cui alla legge in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, alla cancelleria della Corte di cassazione, che ne dà atto con verbale, copia del quale viene rilasciata ai promotori. Di ciascuna iniziativa è dato annuncio nella Gazzetta Ufficiale del giorno successivo a cura dell'Ufficio stesso. Per la raccolta delle firme devono essere usati fogli di dimensioni uguali a quelli della carta bollata ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni facciata, a stampa o con stampigliatura, la dichiarazione della richiesta del referendum, con le indicazioni prescritte dalla legge di cui all'articolo 71, settimo comma, della Costituzione. Successivamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'annuncio di cui al presente comma, i fogli devono essere presentati a cura dei promotori, o di qualsiasi elettore, alle segreterie comunali o alle cancellerie degli uffici giudiziari. Il funzionario preposto agli uffici suddetti appone ai fogli il bollo dell'ufficio, la data e la propria firma e li restituisce ai presentatori entro due giorni dalla presentazione. Il deposito presso la cancelleria della Corte di cassazione di tutti i fogli contenenti le firme e dei certificati elettorali dei sottoscrittori deve essere effettuato entro tre mesi dalla data del timbro apposto sui fogli medesimi a norma del presente comma. Tale deposito deve essere effettuato da almeno tre dei promotori, i quali dichiarano al cancelliere il numero delle firme che appoggiano la richiesta.
1. 01. Sisto.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Al fine di raccogliere le firme necessarie a promuovere da almeno 500.000 elettori la proposta prevista dall'articolo 71, terzo comma, della Costituzione, i promotori della raccolta, in numero non inferiore a dieci, devono presentarsi, muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica o nell'elenco dei cittadini italiani residenti all'estero di cui alla legge in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, alla cancelleria della Corte di cassazione, che ne dà atto con verbale, copia del quale viene rilasciata ai promotori. Di ciascuna iniziativa è dato annuncio nella Gazzetta Ufficiale del giorno successivo a cura dell'Ufficio stesso. Per la raccolta delle firme devono essere usati fogli di dimensioni uguali a quelli della carta bollata ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni facciata, a stampa o con stampigliatura, la dichiarazione della richiesta del referendum, con le indicazioni prescritte dalla legge di cui all'articolo 71, settimo comma, della Costituzione. Successivamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'annuncio di cui al presente comma, i fogli devono essere presentati a cura dei promotori, o di qualsiasi elettore, alle segreterie comunali o alle cancellerie degli uffici giudiziari. Il funzionario preposto agli uffici suddetti appone ai fogli il bollo dell'ufficio, la data e la propria firma e li restituisce ai presentatori entro due giorni dalla presentazione. Il deposito presso la cancelleria della Corte di cassazione di tutti i fogli contenenti le firme e dei certificati elettorali dei sottoscrittori deve essere effettuato entro quattro mesi dalla data del timbro apposto sui fogli medesimi a norma del presente comma. Tale deposito deve essere effettuato da almeno tre dei promotori, i quali dichiarano al cancelliere il numero delle firme che appoggiano la richiesta.
1. 02. Sisto.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Al fine di raccogliere le firme necessarie a promuovere da almeno 500.000 elettori la proposta prevista dall'articolo 71, terzo comma, della Costituzione, i promotori della raccolta, in numero non inferiore a dieci, devono presentarsi, muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica o nell'elenco dei cittadini italiani residenti all'estero di cui alla legge in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, alla cancelleria della Corte di cassazione, che ne dà atto con verbale, copia del quale viene rilasciata ai promotori. Di ciascuna iniziativa è dato annuncio nella Gazzetta Ufficiale del giorno successivo a cura dell'Ufficio stesso. Per la raccolta delle firme devono essere usati fogli di dimensioni uguali a quelli della carta bollata ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni facciata, a stampa o con stampigliatura, la dichiarazione della richiesta del referendum, con le indicazioni prescritte dalla legge di cui all'articolo 71, settimo comma, della Costituzione. Successivamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'annuncio di cui al presente comma, i fogli devono essere presentati a cura dei promotori, o di qualsiasi elettore, alle segreterie comunali o alle cancellerie degli uffici giudiziari. Il funzionario preposto agli uffici suddetti appone ai fogli il bollo dell'ufficio, la data e la propria firma e li restituisce ai presentatori entro due giorni dalla presentazione. Il deposito presso la cancelleria della Corte di cassazione di tutti i fogli contenenti le firme e dei certificati elettorali dei sottoscrittori deve essere effettuato entro sei mesi dalla data del timbro apposto sui fogli medesimi a norma del presente comma. Tale deposito deve essere effettuato da almeno tre dei promotori, i quali dichiarano al cancelliere il numero delle firme che appoggiano la richiesta.
1. 03. Sisto.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Al fine di raccogliere le firme necessarie a promuovere da almeno 500.000 elettori la proposta prevista dall'articolo 71, terzo comma, della Costituzione, i promotori della raccolta, in numero non inferiore a dieci, devono presentarsi, muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle, liste elettorali di un comune della Repubblica o nell'elenco dei cittadini italiani residenti all'estero di cui alla legge in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, alla cancelleria della Corte di cassazione, che ne dà atto con verbale, copia del quale viene rilasciata ai promotori. Di ciascuna iniziativa è dato annuncio nella Gazzetta Ufficiale del giorno successivo a cura dell'ufficio stesso. Per la raccolta delle firme devono essere usati fogli di dimensioni uguali a quelli della carta bollata ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni facciata, a stampa o con stampigliatura, la dichiarazione della richiesta del referendum, con le indicazioni prescritte dalla legge di cui all'articolo 71, settimo comma, della Costituzione. Successivamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'annuncio di cui al presente comma, i fogli devono essere presentati a cura dei promotori, o di qualsiasi elettore, alle segreterie comunali o alle cancellerie degli uffici giudiziari. Il funzionario preposto agli uffici suddetti appone ai fogli il bollo dell'ufficio, la data e la propria firma e li restituisce ai presentatori entro due giorni dalla presentazione. Il deposito presso la cancelleria della Corte di cassazione di tutti i fogli contenenti le firme e dei certificati elettorali dei sottoscrittori deve essere effettuato entro otto mesi dalla data del timbro apposto sui fogli medesimi a norma del presente comma. Tale deposito deve essere effettuato da almeno tre dei promotori, i quali dichiarano al cancelliere il numero delle firme che appoggiano la richiesta.
1. 04. Sisto.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Al fine di raccogliere le firme necessarie a promuovere da almeno 500.000 elettori la proposta prevista dall'articolo 71, terzo comma, della Costituzione, i promotori della raccolta, in numero non inferiore a dieci, devono Esentarsi, muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica o nell'elenco dei cittadini italiani residenti all'estero di cui alla legge in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, alla cancelleria della Corte di cassazione, che ne dà atto con verbale, copia del quale viene rilasciata ai promotori. Di ciascuna iniziativa è dato annuncio nella Gazzetta Ufficiale del giorno successivo a cura dell'ufficio stesso. Per la raccolta delle firme devono essere usati fogli di dimensioni uguali a quelli della carta bollata ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni facciata, a stampa o con stampigliatura, la dichiarazione della richiesta del referendum, con le indicazioni prescritte dalla legge di cui all'articolo 71, settimo comma, della Costituzione. Il deposito presso la cancelleria della Corte di cassazione di tutti i fogli contenenti le firme e dei certificati elettorali dei sottoscrittori deve essere effettuato entro tre mesi dalla data dell'annuncio in Gazzetta Ufficiale.
1. 05. Sisto.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Al fine di raccogliere le firme necessarie a promuovere da almeno 500.000 elettori la proposta prevista dall'articolo 71, terzo comma, della Costituzione, i promotori della raccolta, in numero non inferiore a dieci, devono presentarsi, muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica o nell'elenco dei cittadini italiani residenti all'estero di cui alla legge in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, alla cancelleria della Corte di cassazione, che ne dà atto con verbale, copia del quale viene rilasciata ai promotori. Di ciascuna iniziativa è dato annuncio nella Gazzetta Ufficiale del giorno successivo a cura dell'Ufficio stesso.
  Per la raccolta delle firme devono essere usati fogli di dimensioni uguali a quelli della carta bollata ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni facciata, a stampa o con stampigliatura, la dichiarazione della richiesta del referendum, con le indicazioni prescritte dalla legge di cui all'articolo 71, settimo comma, della Costituzione. Il deposito presso la cancelleria della Corte di cassazione di tutti i fogli contenenti le firme e dei certificati elettorali dei sottoscrittori deve essere effettuato entro quattro mesi dalla data dell'annuncio in Gazzetta Ufficiale.
1. 06. Sisto.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Al fine di raccogliere le firme necessarie a promuovere da almeno 500.000 elettori la proposta prevista dall'articolo 71, terzo comma, della Costituzione, i promotori della raccolta, in numero non inferiore a dieci, devono presentarsi, muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica o nell'elenco dei cittadini italiani residenti all'estero di cui alla legge in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, alla cancelleria della Corte di cassazione, che ne dà atto con verbale, copia del quale viene rilasciata ai promotori. Di ciascuna iniziativa è dato annuncio nella Gazzetta Ufficiale del giorno successivo a cura dell'Ufficio stesso. Per la raccolta delle firme devono essere usati fogli di dimensioni uguali a quelli della carta bollata ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni facciata, a stampa o con stampigliatura, la dichiarazione della richiesta del referendum, con le indicazioni prescritte dalla legge di cui all'articolo 71, settimo comma, della Costituzione. Il deposito presso la cancelleria della Corte di cassazione di tutti i fogli contenenti le firme e dei certificati elettorali dei sottoscrittori deve essere effettuato entro sei mesi dalla data dell'annuncio in Gazzetta Ufficiale.
1. 07. Sisto.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Al fine di raccogliere le firme necessarie a promuovere da almeno 500.000 elettori la proposta prevista dall'articolo 71, terzo comma, della Costituzione, i promotori della raccolta, in numero non inferiore a dieci, devono presentarsi, muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali di mi comune della Repubblica o nell'elenco dei cittadini italiani residenti all'estero di cui alla legge in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, alla cancelleria della Corte di cassazione, che ne dà atto con verbale, copia del quale viene rilasciata ai promotori. Di ciascuna iniziativa è dato annuncio nella Gazzetta Ufficiale del giorno successivo a cura dell'Ufficio stesso. Il deposito presso la cancelleria della Corte di cassazione di tutti i fogli contenenti le firme e dei certificati elettorali dei sottoscrittori deve essere effettuato entro tre mesi dalla data dell'annuncio in Gazzetta Ufficiale.
1. 08. Sisto.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Al fine di raccogliere le firme necessarie a promuovere da almeno 500.000 elettori la proposta prevista dall'articolo 71, terzo comma, della Costituzione, i promotori della raccolta, in numero non inferiore a dieci, devono presentarsi, muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica o nell'elenco dei cittadini italiani residenti all'estero di cui alla legge in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, alla cancelleria della Corte di cassazione, che ne dà atto con verbale, copia del quale viene rilasciata ai promotori. Di ciascuna iniziativa è dato annuncio nella Gazzetta Ufficiale del giorno successivo a cura dell'Ufficio stesso. Il deposito presso la cancelleria della Corte di cassazione di tutti i fogli contenenti le firme e dei certificati elettorali dei sottoscrittori deve essere effettuato entro quattro mesi dalla data dell'annuncio in Gazzetta Ufficiale.
1. 09. Sisto.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Al fine di raccogliere le firme necessarie a promuovere da almeno 500.000 elettori la proposta previsto dall'articolo 71, terzo comma, della Costituzione, i promotori della raccolta, in numero non inferiore a dieci, devono presentarsi, muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica o nell'elenco dei cittadini italiani residenti all'estero di cui alla legge in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, alla cancelleria della Corte di cassazione, che ne dà atto con verbale, copia del quale viene rilasciata ai promotori. Di ciascuna iniziativa è dato annuncio nella Gazzetta Ufficiale del giorno successivo a cura dell'Ufficio stesso. Il deposito presso la cancelleria della Corte di cassazione di tutti i fogli contenenti le firme e dei certificati elettorali dei sottoscrittori deve essere effettuato entro sei mesi dalla data dell'annuncio in Gazzetta Ufficiale.
1. 010. Sisto.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Al fine di raccogliere le firme necessarie a promuovere da almeno 500.000 elettori la proposta prevista dall'articolo 71, terzo comma, della Costituzione, i promotori della raccolta, in numero non inferiore a dieci, devono presentarsi, muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica o nell'elenco dei cittadini italiani residenti all'estero di cui alla legge in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, alla cancelleria della Corte di cassazione, che ne dà atto con verbale, copia del quale viene rilasciata ai promotori. Di ciascuna iniziativa è dato annuncio nella Gazzetta Ufficiale del giorno successivo a cura dell'Ufficio stesso.
1. 011. Sisto.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Iniziative volte a salvaguardare i lavoratori de La Gazzetta del Mezzogiorno – 3-00453

   CAIATA e VITIELLO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
   nel mese di settembre 2018, con sentenza del tribunale di Catania, sono stati posti sotto sequestro beni appartenenti a Mario Ciancio Sanfilippo, editore de La Gazzetta del Mezzogiorno, storico quotidiano di Puglia e Basilicata, con una storia alle spalle di 130 anni;
   la situazione finanziaria della testata, inserita nel contesto di un'editoria in grave crisi, aveva già causato il ricorso a prepensionamenti e ammortizzatori sociali per i lavoratori ed è stata aggravata dall'inchiesta giudiziaria;
   in questi mesi i giornalisti e i poligrafici hanno percepito solo lo stipendio di novembre 2018 e non riescono ad avere informazioni dagli amministratori giudiziari sul loro destino e sulle mancate spettanze –:
   quali iniziative intenda il Ministro interrogato intraprendere, per quanto di competenza, per salvaguardare e tutelare innanzitutto i lavoratori coinvolti, anche attraverso un piano industriale, al fine di rilanciare La Gazzetta del Mezzogiorno che offre un servizio fondamentale soprattutto per le regioni del Sud del nostro Paese.
(3-00453)


Chiarimenti in ordine ai tempi per l'accesso ai servizi di formazione e reinserimento nel mercato del lavoro, nonché in ordine alle prospettive occupazionali connesse al primo semestre di funzionamento del reddito di cittadinanza – 3-00454

   ZANGRILLO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
   il decreto-legge recante il reddito di cittadinanza, licenziato dal Consiglio dei ministri del 17 gennaio 2019, non risulta ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale;
   secondo il Ministro interrogato il sussidio sarà istituito da marzo 2019 ed erogato già a fine aprile 2019;
   dalle bozze circolate risulta una serie di azioni propedeutiche fondamentali, che richiedono tempi adeguati affinché la misura non resti un mero sussidio a fini elettorali – come attualmente appare all'interrogante –, quali l'implementazione di un sistema informatico di banca dati e interfaccia di comunicazione tra centri per l'impiego, Anpal, Inps, Caf, Poste italiane, agenzie per il lavoro, imprese, fermo restando che queste ultime non hanno alcun obbligo di condividere col sistema le offerte di lavoro;
   risultano imprescindibili l'assunzione di personale e la formazione qualificata dello stesso per implementare il richiamato sistema. I cosiddetti navigator, che dovrebbero supportare i percettori del sussidio, sarebbero 4.000 presso i centri per l'impiego, gestiti dalle regioni, e 6.000 a carico dello Stato;
   le assunzioni a livello nazionale sarebbero svolte da Anpal servizi spa, società di diritto privato controllata al 100 per cento da Anpal, di cui la nomina del presidente in pectore, professor Domenico Parisi, è ancora all'esame delle commissioni parlamentari competenti per l'espressione del previsto parere;
   secondo le previsioni ottimistiche della Conferenza delle Regioni, nelle regioni più virtuose le assunzioni dei navigator richiederanno almeno sei mesi, dunque non prima di agosto 2019;
   il professor Tridico, consigliere del Ministro interrogato, al Forum Sole 24 Ore, il 21 gennaio 2019, ha dichiarato che saranno assunti con «contratto di collaborazione per due anni», cioè la formula in assoluto più precaria di rapporto di lavoro, preferendolo al contratto di lavoro subordinato, perfino a quello a tempo determinato, perché «ci sono vincoli meno stringenti» e «ad aprile potrebbero essere lì, non li formi tutti in una volta»;
   Anpal servizi spa attualmente impiega in funzione strategica per le politiche attive del lavoro 654 addetti formati ed esperti, di questi ben 520 sono lavoratrici e lavoratori precari assunti, per mezzo di selezioni pubbliche, con contratti di collaborazione ed esclusi finora da ogni misura di stabilizzazione;
   col «decreto dignità» il Governo, ad avviso dell'interrogante, ha «bollato» di fatto le imprese private come sfruttatrici dei precari, imponendo la scelta tra stabilizzazione e licenziamento –:
   quali siano la cadenza temporale per l'effettivo accesso ai servizi di formazione e reinserimento nel mercato del lavoro e la previsione di occupabilità per i beneficiari del sussidio nel primo semestre di funzionamento della misura. (3-00454)


Iniziative volte a rivedere disposizioni della legge di bilancio 2019 in materia di salute e sicurezza sul lavoro, al fine di incrementare le risorse destinate a progetti di investimento e formazione e di garantire una più completa tutela del lavoratore vittima di infortunio o malattia professionale – 3-00455

   GRIBAUDO, SERRACCHIANI, MADIA, CARLA CANTONE, LACARRA, LEPRI, MURA, VISCOMI, ZAN, ENRICO BORGHI e FIANO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
   lunedì 21 gennaio 2019, nella sede genovese di Ansaldo energia, Eros Cinti, operaio di 42 anni, è rimasto ucciso, secondo una prima ricostruzione, dalla caduta di un pezzo da una gru, mentre movimentava un carico sospeso. Nella stessa giornata, ad Ariccia, è deceduto un operaio di 29 anni;
   nei primi undici mesi del 2018 sono state presentate all'Inail 592.571 denunce di infortunio sul lavoro, con un aumento dello 0,5 per cento rispetto allo stesso periodo del 2017. Gli incidenti con esito mortale sono aumentati del 9,9 per cento, da 952 a 1046; le malattie professionali del 2,2 per cento, da 53.865 a 55.052;
   il comma 1121 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2019 ha apportato tagli al bilancio dell'Inail per 1.535 milioni di euro nel prossimo triennio; tali tagli comporteranno, tra l'altro, la riduzione delle risorse destinate al finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e l'abolizione delle agevolazioni per le imprese virtuose; il comma 1126 ha modificato la disciplina di settore, al fine, di fatto, secondo gli interroganti, di consentire all'Inail, a fronte dei tagli, il recupero di maggiori risorse finanziarie in sede di rivalsa nei confronti del soggetto responsabile, adottando il cosiddetto «metodo di calcolo per sommatoria del danno differenziale»;
   l'effetto immediato sarà la riduzione significativa del risarcimento ottenibile dal lavoratore, rafforzando l'Inail e premiando il datore di lavoro, con la riduzione delle tariffe e con la forte e inedita discrezionalità del giudice nella determinazione delle somme da versare a Inail a seguito dell'incidente, sulla base della sua condotta passata e successiva; viene sostanzialmente sacrificato il diritto fondamentale del lavoratore vittima dell'infortunio o della malattia professionale all'integrale risarcimento del danno differenziale, ripristinando una situazione che la Corte costituzionale ha ritenuto illegittima con la sentenza n. 485 del 1991;
   l'aumento degli incidenti sul luogo di lavoro e delle malattie professionali rischia di aggravarsi ulteriormente con una politica di tagli agli investimenti in prevenzione e di riduzione dei diritti dei lavoratori coinvolti –:
   se non ritenga necessario adottare iniziative per rivedere quelle che gli interroganti ritengono improvvide misure, che hanno determinato una riduzione delle risorse destinate a progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e l'abolizione delle agevolazioni per le imprese virtuose, nonché per il ripristino dei diritti dei lavoratori infortunati, oggi fortemente indeboliti dalle previsioni del richiamato comma 1126 della legge di bilancio per il 2019.
(3-00455)


Chiarimenti e iniziative in merito alla platea dei beneficiari del reddito di cittadinanza, con particolare riferimento alla salvaguardia dei diritti dei cittadini italiani – 3-00456

   LOLLOBRIGIDA, MELONI, ACQUAROLI, BELLUCCI, BUCALO, BUTTI, CARETTA, CIABURRO, CIRIELLI, CROSETTO, LUCA DE CARLO, DEIDDA, DELMASTRO DELLE VEDOVE, DONZELLI, FERRO, FIDANZA, FOTI, FRASSINETTI, GEMMATO, LUCASELLI, MASCHIO, MOLLICONE, MONTARULI, OSNATO, PRISCO, RAMPELLI, RIZZETTO, ROTELLI, SILVESTRONI, TRANCASSINI, VARCHI e ZUCCONI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
   il Consiglio dei ministri del 17 gennaio 2019 ha approvato un decreto-legge (non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale) che prevede l'introduzione, a partire dal mese di aprile 2019, del reddito di cittadinanza;
   il reddito di cittadinanza sarà riconosciuto ai soggetti e ai nuclei familiari in possesso di specifici parametri reddituali individuati con il modello Isee;
   dalla lettura della bozza di decreto-legge risulta che con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere: 1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno dell'Unione europea per soggiornanti di lungo periodo; 2) residente in Italia da almeno dieci anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda, in modo continuativo;
   in base a tale previsione il reddito di cittadinanza sarà erogato anche a immigrati e nomadi non italiani, che in sostanza si troveranno ad essere mantenuti dallo Stato italiano anche a scapito dei cittadini italiani in stato di bisogno, considerato che da varie fonti di stampa è emerso che a fronte di un numero di domande superiore a quello previsto sarà ridotta l'entità del beneficio economico;
   paradossalmente, al contrario, la formulazione del testo del decreto-legge richiede il requisito della residenza anche in capo ai cittadini italiani ed esclude, quindi, quei soggetti che essendo senza fissa dimora non potranno dimostrare né una residenza decennale, né, tantomeno, una residenza continuativa di due anni nel periodo antecedente la presentazione della domanda per il reddito di cittadinanza;
   il reddito di cittadinanza è una misura di sostegno economico e volta al reinserimento lavorativo che – come dice in teoria lo stesso nome – dovrebbe aiutare e tutelare quegli 1,8 milioni di italiani che vivono in stato di povertà assoluta e non diventare una misura di assistenza per immigrati e nomadi non italiani –:
   quanti tra i soggetti e nuclei familiari che riscuoteranno il reddito di cittadinanza siano immigrati e nomadi non italiani e se il Ministro interrogato non ritenga di prevedere che, invece, il reddito di cittadinanza sia concesso solo ai cittadini italiani. (3-00456)


Iniziative di competenza volte a tutelare gli interessi dei cittadini e delle imprese italiani in relazione alla possibile uscita dall'Unione europea, senza intesa, del Regno Unito – 3-00457

   OCCHIONERO, BOLDRINI e FORNARO. — Al Ministro per gli affari europei. — Per sapere – premesso che:
   il 15 gennaio 2019 la Camera dei Comuni ha respinto l'accordo raggiunto il 13 novembre 2018 tra Unione europea e Regno Unito, rendendo probabile l'eventualità che il 29 marzo 2019 ci sia un'uscita di Londra dall'Unione senza alcun accordo;
   l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea senza nessuna intesa comporterà la decadenza degli accordi che il Regno Unito aveva sottoscritto come membro dell'Unione europea e che, conseguentemente, andrebbero rinegoziati con ogni singolo Paese dell'Unione, compresa l'Italia;
   il Regno Unito è il quinto importatore al mondo di beni italiani. Tra i settori dell’export italiano che interessano il Regno Unito, i più rilevanti sono la meccanica strumentale, il tessile, il chimico e l'agroalimentare;
   l'Italia ha un surplus commerciale nei confronti del Regno Unito di 12 miliardi di euro, che è il terzo in Europa nei confronti di Londra;
   attualmente risiedono nel Regno Unito circa 600 mila italiani che si troverebbero, di fronte a una «Brexit» senza accordo, a non avere più lo status di cittadino comunitario, dovendo richiedere un permesso di soggiorno e di lavoro e rientrando nelle quote stabilite dal Governo britannico per gli stranieri;
   in caso di «Brexit» senza accordo i nostri connazionali presenti nel Regno Unito rischiano di perdere la protezione sociale e sanitaria, oltre a tutti i benefici di cui oggi fruiscono, come lavoratori o studenti, in quanto cittadini comunitari;
   di fronte allo scenario di un « no deal» molti Paesi, tra i quali Francia, Germania e Paesi Bassi, stanno mettendo a punto dei piani di emergenza per proteggere i propri cittadini presenti nel Regno Unito e gli scambi commerciali con Londra;
   potranno essere immediatamente necessarie azioni puntuali a sostegno dei cittadini e la circolazione di beni e servizi, per mitigare al massimo le conseguenze negative sui cittadini italiani e sulle imprese italiane;
   si renderà necessario rafforzare le risorse di personale e infrastrutture per i consolati italiani, così come per i controlli doganali nei nostri porti e aeroporti, per tutelare i diritti dei cittadini italiani nel Regno Unito come quelli britannici in Italia, per garantire alti standard di sicurezza per la circolazione delle merci –:
   quali iniziative di competenza stia mettendo in campo il Governo per affrontare un possibile « no deal» e per tutelare gli interessi dei nostri cittadini, delle nostre imprese e degli investitori nei rapporti con il Regno Unito. (3-00457)


Iniziative volte all'acquisizione presso il Museo dell'Alto Medioevo di Ascoli Piceno del cosiddetto Tesoro dei Longobardi, rinvenuto nella necropoli di Castel Trosino – 3-00458

   MOLINARI, ANDREUZZA, BADOLE, BASINI, BAZZARO, BELLACHIOMA, BELOTTI, BENVENUTO, BIANCHI, BILLI, BINELLI, BISA, BOLDI, BONIARDI, BORDONALI, CLAUDIO BORGHI, BUBISUTTI, CAFFARATTO, CANTALAMESSA, CAPARVI, CAPITANIO, VANESSA CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CENTEMERO, CESTARI, COIN, COLLA, COLMELLERE, COMAROLI, COMENCINI, COVOLO, ANDREA CRIPPA, DARA, DE ANGELIS, DE MARTINI, D'ERAMO, DI MURO, DI SAN MARTINO LORENZATO DI IVREA, DONINA, FANTUZ, FERRARI, FOGLIANI, FORMENTINI, FOSCOLO, FRASSINI, FURGIUELE, GASTALDI, GERARDI, GIACCONE, GIACOMETTI, GIGLIO VIGNA, GOBBATO, GOLINELLI, GRIMOLDI, GUSMEROLI, IEZZI, INVERNIZZI, LATINI, LAZZARINI, LEGNAIOLI, LIUNI, LO MONTE, LOCATELLI, LOLINI, EVA LORENZONI, LUCCHINI, MACCANTI, MAGGIONI, MARCHETTI, MATURI, MORELLI, MOSCHIONI, MURELLI, ALESSANDRO PAGANO, PANIZZUT, PAOLINI, PAROLO, PATASSINI, PATELLI, PATERNOSTER, PETTAZZI, PIASTRA, PICCOLO, POTENTI, PRETTO, RACCHELLA, RAFFAELLI, RIBOLLA, SALTAMARTINI, SASSO, STEFANI, TARANTINO, TATEO, TIRAMANI, TOCCALINI, TOMASI, TOMBOLATO, TONELLI, TURRI, VALBUSA, VALLOTTO, VINCI, VIVIANI, ZICCHIERI, ZIELLO, ZOFFILI e ZORDAN. — Al Ministro per i beni e le attività culturali. — Per sapere – premesso che:
   il Museo nazionale dell'Alto Medioevo di Roma espone, dal 1967, i reperti longobardi rinvenuti nel 1893 nella necropoli di Castel Trosino (Ascoli Piceno), che sono comunemente conosciuti come «il Tesoro dei Longobardi»;
   i reperti sono così numerosi che solo una parte di essi è stata esposta al pubblico: il resto è conservato nei depositi del museo;
   dal 1967, solo nel 2004 sono ritornati nei luoghi del ritrovamento solamente due reperti, precisamente due tombe con ricchi ornamenti;
   nel 2014 è stato inaugurato, ad Ascoli Piceno, il Museo dell'Alto Medioevo all'interno del Forte Malatesta, con una sala appositamente dedicata a ricevere i reperti ritrovati nel lontano 1967, esposti a Roma e mai più ritornati;
   la restituzione dei reperti presso i luoghi originari risulterebbe uno strumento utile per lo sviluppo delle aree minori, per la conoscenza dell'identità e del patrimonio storico di un territorio ancora ferito dal recente sisma e che può trovare nella valorizzazione dei propri tesori storici nuova linfa vitale nell'ottica di un rilancio turistico ed economico quanto mai necessario –:
   quali iniziative il Ministro interrogato intenda intraprendere per far tornare «il Tesoro dei Longobardi» nei luoghi del ritrovamento ed arricchire così il Museo dell'Alto Medioevo di Ascoli Piceno.
(3-00458)


Iniziative relative all'esercizio della delega in materia di riforma dello spettacolo – 3-00459

   CARBONARO, NITTI, TUZI, LATTANZIO, GALLO, TORTO, VILLANI, CASA, MARIANI, FRATE, AZZOLINA, MARZANA, TESTAMENTO, ACUNZO, BELLA e MELICCHIO. — Al Ministro per i beni e le attività culturali. — Per sapere – premesso che:
   il 22 novembre 2017 è stata approvata la legge n. 175, recante «Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia», volta a sostenere il settore dello spettacolo dal vivo nella molteplicità delle sue esternazioni;
   in particolare, l'articolo 2 attribuisce la delega al Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per il coordinamento e il riordino delle disposizioni legislative e di quelle regolamentari che disciplinano l'attività, l'organizzazione e la gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche, nonché per la riforma della disciplina dei settori relativi a teatro, musica, danza, spettacoli viaggianti, attività circensi, carnevali storici e rievocazioni storiche, mediante la redazione di un testo unico normativo denominato «codice dello spettacolo»;
   il 27 dicembre 2018 sono scaduti i termini per l'adozione dei suddetti decreti, attesi da tutti gli operatori e i lavoratori del settore –:
   quali siano le iniziative che intende promuovere, nel rispetto delle proprie competenze, volte ad accelerare i tempi per la concreta attuazione della riforma dello spettacolo, necessaria oltre che urgente. (3-00459)


COMUNICAZIONI DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA SULL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 86 DEL REGIO DECRETO 30 GENNAIO 1941, N. 12, COME MODIFICATO DALL'ARTICOLO 2, COMMA 29, DELLA LEGGE 25 LUGLIO 2005, N. 150

Risoluzioni

   La Camera,
   udite le Comunicazioni dei Ministro della giustizia sull'amministrazione della giustizia, ai sensi dell'articolo 86 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dall'articolo 2, comma 29, della legge 25 luglio 2005, n. 150, le approva.
(6-00042) «Turri, Salafia, Bisa, Boniardi, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Paolini, Potenti, Tateo, Sarti, Aiello, Ascari, Barbuto, Businarolo, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, Dori, Dieni, D'Orso, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Scutellà».


   La Camera,
   udite le comunicazioni del Ministro della Giustizia sull'amministrazione della giustizia, ai sensi dell'articolo 86 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dall'articolo 2, comma 29, della legge 25 luglio 2005, n. 150,
   premesso che:
    lo stato della giustizia italiana appare sempre più preoccupante e su di esso l'Italia gioca una partita fondamentale, considerato il grave deficit di competitività che deriva dall'inefficienza del sistema della giustizia italiana rispetto alle altre Nazioni soprattutto europee;
    continua ad essere particolarmente elevata, da parte dei cittadini, la percezione di ingiustizia e impunità diffuse, che rende improcrastinabile la necessità di restituire certezza della pena e fiducia nella giustizia;
    le principali cause della disaffezione degli italiani all'amministrazione della giustizia, percepita come inadeguata a concorrere al progresso civile, impongono la necessità di interventi strutturali capaci di contrastare efficacemente le inadeguatezze che oggi affliggono il sistema;
    nelle linee programmatiche tracciate l'11 luglio nelle Commissioni giustizia di Camera e Senato il Ministro ha individuato quelli che sarebbero stati i principali filoni di intervento del suo dicastero, vale a dire: il contrasto dei fenomeni corruttivi, la nuova disciplina delle intercettazioni, la riforma della prescrizione, la riforma del processo civile, l'attuazione della riforma delle procedure di insolvenza, il sistema carcerario;
    sul piano della lotta alla corruzione, è condivisibile l'intento del Governo di contrastare i fenomeni corruttivi, con una ridefinizione delle fattispecie e con l'introduzione di pene e misure più severe e, tuttavia, il DDL corruzione recentemente approvato appare connotato più da norme propagandistiche che creano squilibri nei diritto e nel processo penale con possibili conseguenze sotto il profilo della legittimità costituzionale, che non da misure equilibrate ed efficaci;
    le modifiche introdotte in materia di prescrizione, su iniziativa del Governo, sempre nell'ambito del disegno di legge in materia di lotta alla corruzione e per la trasparenza dei partiti politici, generano, inoltre, ulteriori preoccupazioni in merito alla efficienza della giustizia;
    la sospensione della prescrizione in esito al primo grado di giudizio, infatti, non solo rischia di allungare ulteriormente la durata dei processi, considerata una delle maggiori criticità del nostro sistema già più volte contestataci dall'Unione europea, ma pregiudica anche il diritto delle persone offese al giusto riconoscimento del torto subito nonché il diritto di ogni cittadino al giusto processo e alla ragionevole durata dello stesso, ledendo un fondamentale principio costituzionale;
    l'irragionevole durata dei procedimenti giudiziari si pone in contraddizione con la tutela dei diritti individuali, ed è di tutta evidenza che, quanto più concreta sarà l'azione di efficientamento e di velocizzazione dei procedimenti e della giustizia, tanto meno sarà necessario ricorrere alla sospensione della prescrizione o ad altre misure;
    in merito al tema della riforma del processo civile fallimentare e dell'implementazione delle procedure telematiche siamo ancora in attesa della realizzazione di risultati concreti;
    per quanto attiene al sistema penitenziario, si rilevano numerose criticità, sia per quanto concerne la sicurezza degli operatori nelle nostre carceri, sia per quanto riguarda la finalità rieducativa della pena prescritta dalla nostra Costituzione;
    in primissimo luogo continua a porsi il tema del sovraffollamento delle strutture, che ricade sugli agenti di polizia penitenziaria che sono, oltretutto, in perenne sottorganico e quindi vessati da turni pericolosi e faticosissimi;
    in seguito alla sentenza Torreggiani, che ha condannato l'Italia per il sovraffollamento carcerario, i Governi degli ultimi anni si sono vantati di essere riusciti a ridurre il numero delle persone detenute ma lo hanno fatto solo attraverso strumenti del tutto impropri, quali i decreti svuota-carceri, le depenalizzazioni diffuse, la trasformazione dei reati in illeciti civili e amministrativi, che hanno liberato i colpevoli di reato rendendo più insicura la nostra società;
    nelle nostre carceri sono attualmente reclusi circa 58-60.000 detenuti, più di un terzo dei quali sono stranieri, e il problema del sovraffollamento si risolve in primo luogo costruendo nuove carceri, in secondo luogo facendo scontare agli stranieri la propria pena nei Paesi d'origine, concludendo gli accordi bilaterali che ancora non sono stati conclusi e dando attuazione a quelli già stipulati;
    il trasferimento dei detenuti stranieri negli Stati di provenienza per l'espiazione della pena non solo avrebbe un effetto deflattivo sulle carceri ma determinerebbe un risparmio di spesa che potrebbe essere dirottato verso altre finalità nell'ambito del sistema giustizia;
    l'adozione dei numerosi provvedimenti svuota-carceri ha causato il definitivo venire meno del principio della certezza della pena, indebolendo l'azione delle forze dell'ordine e del sistema giudiziario;
    essi hanno rappresentato, infatti, la resa dello Stato di fronte alla necessità di riformare in modo organico il sistema della giustizia, concentrando la propria attenzione e il proprio impegno esclusivamente sull'individuazione di misure capaci di permettere l'uscita dal carcere di soggetti già condannati e in parte anche recidivi;
    la realizzazione di nuovi istituti penitenziari, che garantiscano il rispetto della dignità delle persone recluse e la funzione rieducativa della pena come sancita dalla Costituzione, deve costituire un obiettivo prioritario per il nostro sistema giudiziario, e deve essere accompagnata dal potenziamento delle strutture esistenti e dalla presa in utilizzo di tutti quelli già edificati con tale finalità, ma inattivi a causa delle carenze di organico tra gli agenti di polizia penitenziaria;
    la strutturale carenza di organico e le condizioni di turni massacranti della Polizia penitenziaria sono dati purtroppo noti a tutti, e comuni in tutta Italia; attualmente la dotazione organica complessiva del Corpo è rappresentata, compresi i neo-agenti del 173o corso di formazione, da sole 37.271 unità, con una carenza complessiva pari al 9,5 per cento;
    per migliorare la complessa macchina della giustizia occorre valorizzare le competenze e le specificità dei ruoli di coloro che operano nel settore, tra i quali rivestono un ruolo importante non solo i magistrati togati ma anche quelli onorari;
    la magistratura onoraria è composta da più di cinquemila professionisti (per la quasi totalità da avvocati) che svolgono tana funzione giurisdizionale di ausilio o, in alcuni casi, autonoma rispetto alla magistratura di carriera;
    una delle caratteristiche principali di tale categoria di magistrati è la rinnovabilità dell'incarico ad un sistema di retribuzione strettamente collegato all'attività svolta, ossia «a cottimo»;
    tuttavia, negli scorsi due decenni, per necessità collegate al funzionamento degli Uffici Giudiziari, è stato fatto ricorso all'istituto delle proroghe annuali, con un sempre crescente impiego della magistratura onoraria, caratterizzato da interventi di normazione primaria e secondaria che hanno previsto una maggiore attribuzione di competenze, e con la conseguenza che attualmente vi sono magistrati onorari che hanno svolto il loro incarico per vent'anni;
    a fronte di questo, il legislatore non è intervenuto con una disciplina organica, ma si è limitato a rinviare, con proroghe annuali, il definitivo inquadramento di questi magistrati, aggravando così la situazione di precarietà per quelli in servizio;
    con il decreto ministeriale del 21 settembre 2018, il Ministro della giustizia ha istituito un tavolo tecnico sulla riforma della magistratura onoraria, al fine di redigere un progetto di modifica della riforma introdotta con il decreto legislativo n. 116 del 2017, nonché della disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, prevista dalla legge n. 57 del 2016, e che tenga nella giusta considerazione il gravoso carico, unanimemente riconosciuto, che i magistrati onorari sopportano nell'esercizio delle loro funzioni, con le quali sostengono quotidianamente il sistema giustizia nel suo complesso garantendone la regolare amministrazione;
    in ambito europeo è stata approvata una risoluzione parlamentare che ha stigmatizzato la «disparità di trattamento sul piano giuridico, economico e sociale fra Magistrati togati e onorari», definendola «allarmante» e «critica»;
    al fine di poter migliorare il sistema giustizia, appare di rilievo che sia assicurato e promosso il turnover delle cariche elettive degli Ordini professionali;
    la sentenza n. 32781 del 19 dicembre 2018 delle Sezioni Unite della Corte di cassazione ha cristallizzato la regola della ineleggibilità dei consiglieri avvocati che abbiano già svolto due mandati consecutivi, ritenendola operativa e applicabile anche nei confronti di coloro i quali hanno svolto il mandato elettivo antecedentemente alla entrata in vigore della legge n. 113 del 2017;
    la ratio della sentenza è quella di «assicurare la più ampia partecipazione degli iscritti all'esercizio delle funzioni di governo degli Ordini, favorendone l'avvicendamento nell'accesso agli organi di vertice, in modo tale da garantire la par condicio tra i candidati, suscettibile di essere alterata da rendite di posizione» o, comunque, di evitare «fenomeni di sclerotizzazione nelle relative compagini, potenzialmente nocivi per un corretto svolgimento delle funzioni di rappresentanza degli interessi degli iscritti e di vigilanza sul rispetto da parte degli stessi delle norme che disciplinano l'esercizio della professione, nonché sull'osservanza delle regole deontologiche»;
    occorre, inoltre, intervenire rispetto al tema della riforma della geografia giudiziaria, prevista dalla legge n. 148 del 2011 ed attuata dai decreti legislativi n. 155 e n. 156 del 2012, che, disponendo la chiusura di numerose sedi di tribunali, hanno arrecato gravi disagi ai cittadini per la perdita del giudice di prossimità;
    con la riforma sono stati, infatti, chiusi circa mille uffici di piccole dimensioni (31 tribunali minori, 37 procure, 220 sezioni distaccate e 667 uffici del giudice di pace poi recuperati a carico dei Comuni), al fine, dichiarato, di rendere i tribunali più efficienti e di ottimizzarne le risorse, ma tale riforma sembra non aver soddisfatto le esigenze e le richieste degli operatori del settore della giustizia;
    nello specifico, è stato evidenziato che la proposta di riduzione dei numero dei tribunali ha omesso di considerare alcune «specificità territoriali» quali: la conformazione orografica e la situazione dei collegamenti infrastrutturali fra territori; la diversa dimensione della «domanda di giustizia» espressa dal territorio, sia sul versante civile («tasso di litigiosità») che sul versante penale («tasso di criminosità»);
    occorre garantire il diritto di equo accesso alla giustizia, diritto che viene di fatto negato quando, per effetto delle soppressioni, le distanze dai comuni più lontani verso la sede accorpata del tribunale arrivano addirittura ai 112 chilometri di Sulmona (L'Aquila), 90 di Mistretta (Messina), 77 di Vasto (Chieti) e così via, con tempi di percorrenza fino a 80, 90, 115 minuti, avendo fortemente sottovalutato la componente orografica dei territori interessati: solo per citare le altitudini medie più elevate, Nicosia (Enna) arriva a 788 metri, Avezzano (L'Aquila) a 778 metri, Sulmona a 780, Ariano Irpino (Avellino) a 617;
    l'assistente giudiziario è una figura essenziale per il corretto funzionamento degli uffici giudiziari e per l'assistenza ai magistrati sia nei tribunali che negli uffici della procura della Repubblica;
    tra gli idonei al concorso indetto, con decreto del 18 novembre 2016 per la selezione di ottocento assistenti giudiziari, area funzionale II, fascia economica F2 nei ruoli del personale del Ministero della giustizia, residuano circa 1835 soggetti idonei in graduatoria, molti dei quali in possesso di laurea in discipline di area giuridico-economica e già abilitati all'esercizio della professione forense;
    prima del concorso del novembre 2016 in Italia il turn-over di questa specifica area di dipendenti pubblici era bloccato da anni, con conseguenti carenze di organico in tutti gli uffici giudiziari, e il concorso in questione, dopo anni di blocco del turn-over, consentirà finalmente quel ricambio generazionale e comporterà evidenti benefìci in termini di buon andamento ed efficienza della pubblica amministrazione;
    la graduatoria stilata all'esito del concorso avrà validità di tre anni dalla pubblicazione, un triennio nel corso del quale si avrà un ingente numero di pensionamenti con ulteriori carenze di organico negli uffici giudiziari che potrebbe comportare, la necessità di una ulteriore proroga della graduatoria;
    il Parlamento si appresta a varare la riforma dell'istituto della legittima difesa, tema da sempre sostenuto con forza da Fratelli d'Italia; il testo – approvato dal Senato e attualmente all'esame della Commissione giustizia della Camera – lascia, tuttavia, un margine eccessivamente ampio alla discrezionalità del giudice che rischia di vanificarne la portata normativa;
    la difesa deve essere sempre considerata legittima nel caso in cui vi sia un'intrusione in luoghi privati, sottolineando peraltro la difficoltà per un soggetto che trovi un estraneo in casa propria, di stabilire con lucidità la proporzionalità della sua reazione all'azione posta in essere dal malvivente, e pur non volendo eliminare la valutazione delle circostanze da parte del giudice, l'obiettivo è quello di fornire strumenti certi alla valutazione dell'organo giudicante, evitando disparità di trattamento da parte dei diversi tribunali, posto che la vera barbarie è sottoporre ad un procedimento penale lungo e costoso i cittadini che, in condizioni di paura, siano stati costretti a difendersi,

impegna il Governo:

   1) a promuovere riforme normative organiche e stanziare risorse adeguate e idonee per garantire un effettivo miglioramento della qualità dell'amministrazione della giustizia;
   2) a procedere alla definizione di un nuovo, straordinario, piano carceri volto a garantire un potenziamento – quantitativo e qualitativo – delle strutture carcerarie sul territorio nazionale, sia attraverso l'implementazione di quelle esistenti sia attraverso l'edificazione di nuove;
   3) a provvedere alla copertura dei ruoli vacanti della polizia penitenziaria, prevedendo un incremento significativo del numero di agenti in servizio, anche al fine di garantire ad essi condizioni lavorative adeguate e sicure;
   4) ad assumere ogni iniziativa di competenza volta ad adeguare quanto prima il nostro ordinamento alla normativa europea in tema di tutela delle vittime di reato, se del caso prevedendo anche una disciplina risarcitoria da parte dello Stato laddove Fautore del reato sia tornato a delinquere perché rilasciato dal carcere a seguito di provvedimenti di clemenza o alternativi alla detenzione, nonché ad assumere iniziative per modificare la disciplina relativa al pagamento delle spese giudiziarie, nel senso che esse non possano più gravare sulle vittime o sulle loro famiglie;
   5) ad assumere le iniziative di competenza affinché nel settore della giustizia penale siano preservati tutti i diritti costituzionalmente garantiti ai cittadini, sia dal lato della vittima sia dal lato dell'autore del reato, e affinché nel settore della giustizia civile si possa garantire ai cittadini il tempestivo soddisfacimento dei propri diritti e alle imprese la capacità di affrontare una causa senza doverne subire danno in termini di competitività;
   6) a elaborare misure efficaci ed incisive di contrasto al terrorismo internazionale, sia mediante iniziative volte a definire opportune disposizioni di legge, come l'introduzione del reato di integralismo islamico, sia mediante la creazione di strutture specializzate che dovranno operare in stretta connessione con le analoghe istituzioni europee ed internazionali;
   7) ad avviare e proseguire i percorsi volti a sottoscrivere trattati e/o accordi bilaterali con il Marocco, l'Albania, la Tunisia e la Nigeria, nonché con ulteriori Stati, per agevolare e semplificare il trasferimento dei detenuti al fine dell'esecuzione penale nello Stato di provenienza, attraverso strumenti e clausole che comprendano anche l'eliminazione dalle condizioni ostative della mancanza di consenso del detenuto;
   8) ad adottare iniziative per stanziare le risorse necessarie per le figure dei magistrati onorari in servizio come giudici onorari di tribunale, vice procuratori onorari e giudici di pace, al fine di garantire agli stessi adeguato trattamento giuridico, economico, previdenziale ed assistenziale e prevedendo in favore degli stessi la possibilità di permanere nelle funzioni onorarie fino al raggiungimento del limite di età;
   9) a promuovere ogni iniziativa, anche di carattere normativo, volta a chiarire ogni aspetto relativo all'eventuale regime transitorio della norma sull'ineleggibilità dei consiglieri avvocati che abbiano già svolto due mandati consecutivi, ritenendola operativa e applicabile anche nei confronti di coloro i quali hanno svolto il mandato elettivo antecedentemente alla entrata in vigore della legge n. 113 del 2017 e, soprattutto, ad assicurare che il sistema forense sia regolato dai meccanismi di alternanza che dovrebbero garantire il rispetto dei princìpi di più ampia partecipazione e par condicio;
   10) a riorganizzare la geografia giudiziaria consentendo una più razionale allocazione delle risorse e intraprendendo tutte le iniziative necessarie per l'eventuale ripristino dei tribunali minori soppressi, al fine di garantire il diritto di ogni cittadino all'accesso equo alla giustizia;
   11) ad adottare iniziative per consentire lo scorrimento dell'intera graduatoria degli idonei al concorso di assistenti giudiziari, permettendo non solo al dipartimento organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi ma a tutti i dipartimenti del Ministero della giustizia di farvi ricorso per colmare gli attuali vuoti in organico che si registrano anche nel dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e nel dipartimento per la giustizia minorile e di comunità;
   12) ad assumere iniziative per garantire il diritto dei cittadini a difendersi «in casa propria» in maniera adeguata ed efficace senza dover subire interminabili processi per difendersi dall'accusa ingiusta di eccesso colposo di legittima difesa;
   13) ad adottare tutte le iniziative necessarie a ridurre il carico dei procedimenti pendenti, sia penali che civili;
   14) a predisporre un pacchetto di riforme che garantisca la piena realizzazione del principio del giusto processo con riferimento alla ragionevole durata del processo penale;
   15) ad adottare iniziative per giungere ad una riforma della magistratura e del CSM che contempli la separazione delle carriere tra magistratura inquirente e giudicante, al fine di favorire un'azione giudiziaria imparziale, giusta ed efficiente;
   16) ad adottare iniziative per la realizzazione di una riforma delle intercettazioni telefoniche e ambientali, col fine di tutelare il diritto alla riservatezza, in particolare per i soggetti estranei ai procedimenti;
   17) ad attivarsi per la realizzazione di programmi volti alla modernizzazione digitale degli uffici giudiziari, da attuare con il rinnovamento delle infrastrutture e delle reti di trasmissione dei dati.
(6-00043) «Lollobrigida, Varchi, Maschio, Lucaselli, Acquaroli, Bellucci, Bucalo, Butti, Caretta, Ciaburro, Cirielli, Crosetto, Luca De Carlo, Deidda, Delmastro delle Vedove, Donzelli, Ferro, Fidanza, Foti, Frassinetti, Gemmato, Meloni, Mollicone, Montaruli, Osnato, Prisco, Rampelli, Rizzetto, Rotelli, Silvestroni, Trancassini, Zucconi».


   La Camera,
   udite le comunicazioni del Ministro della Giustizia sull'amministrazione della giustizia, ai sensi dell'articolo 86 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dall'articolo 2, comma 29, della legge 25 luglio 2005, n. 150,

impegna il Governo

   1) a promuovere riforme normative organiche e stanziare risorse adeguate e idonee per garantire un effettivo miglioramento della qualità dell'amministrazione della giustizia;
   2) a garantire un potenziamento – quantitativo e qualitativo – delle strutture carcerarie sul territorio nazionale, sia attraverso l'implementazione di quelle esistenti sia attraverso l'edificazione di nuove;
   3) a provvedere, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, alla copertura dei ruoli vacanti della polizia penitenziaria, prevedendo un incremento significativo del numero di agenti in servizio, anche al fine di garantire ad essi condizioni lavorative adeguate e sicure;
   4) ad assumere ogni iniziativa di competenza, sul piano dell'attuazione di dettaglio, volta ad adeguare quanto prima il nostro ordinamento alla normativa europea in tema di tutela delle vittime di reato;
   5) ad assumere le iniziative di competenza affinché nel settore della giustizia penale siano preservati tutti i diritti costituzionalmente garantiti ai cittadini, sia dal lato della vittima sia dal lato dell'autore del reato, e affinché nel settore della giustizia civile si possa garantire ai cittadini il tempestivo soddisfacimento dei propri diritti e alle imprese la capacità di affrontare una causa senza doverne subire danno in termini di competitività;
   6) a valutare l'elaborazione di misure efficaci ed incisive di contrasto al terrorismo internazionale, sia mediante iniziative volte a definire opportune disposizioni di legge, come l'introduzione del reato di integralismo islamico, sia mediante la creazione di strutture specializzate che dovranno operare in stretta connessione con le analoghe istituzioni europee ed internazionali;
   7) ad avviare e proseguire i percorsi volti a sottoscrivere trattati e/o accordi bilaterali con il Marocco, l'Albania, la Tunisia e la Nigeria, nonché con ulteriori Stati, per agevolare e semplificare il trasferimento dei detenuti al fine dell'esecuzione penale nello Stato di provenienza, attraverso strumenti e clausole che comprendano anche l'eliminazione dalle condizioni ostative della mancanza di consenso del detenuto;
   8) ad adottare iniziative atte a valorizzare le figure e l'apporto della magistratura onoraria in servizio (GDP/VPO/GOT) al fine di bloccare l'attuazione e revisionare l'impianto e le condizioni previste nella riforma Orlando, ciò per garantire un dignitoso e adeguato trattamento economico e previdenziale ai magistrati onorari;
   9) a valutare la possibilità di definire ogni iniziativa, anche di carattere normativo, volta a chiarire ogni aspetto relativo all'eventuale regime transitorio della norma sull'ineleggibilità dei consiglieri avvocati che abbiano già svolto due mandati consecutivi, ritenendola operativa e applicabile anche nei confronti di coloro i quali hanno svolto il mandato elettivo antecedentemente alla entrata in vigore della legge n. 113 del 2017 e, soprattutto, ad assicurare che il sistema forense sia regolato dai meccanismi di alternanza che dovrebbero garantire il rispetto dei princìpi di più ampia partecipazione e par condicio;
   10) a verificare l'adeguatezza della geografia giudiziaria, anche in relazione alle modifiche normative adottate o allo studio valutandone una riorganizzazione;
   11) a garantire, per quanto di competenza, l'approvazione celere e definitiva della proposta di legge in materia di legittima difesa in discussione alla Camera dei deputati;
   12) ad adottare tutte le iniziative necessarie a ridurre il carico dei procedimenti pendenti, sia penali che civili;
   13) a predisporre un pacchetto di riforme che garantisca la piena realizzazione del principio del giusto processo con riferimento alla ragionevole durata del processo penale;
   14) ad attivarsi per la realizzazione di programmi volti alla modernizzazione digitale degli uffici giudiziari, da attuare con il rinnovamento delle infrastrutture e delle reti di trasmissione dei dati.
(6-00043)
(Testo modificato nel corso della seduta)  «Lollobrigida, Varchi, Maschio, Lucaselli, Acquaroli, Bellucci, Bucalo, Butti, Caretta, Ciaburro, Cirielli, Crosetto, Luca De Carlo, Deidda, Delmastro delle Vedove, Donzelli, Ferro, Fidanza, Foti, Frassinetti, Gemmato, Meloni, Mollicone, Montaruli, Osnato, Prisco, Rampelli, Rizzetto, Rotelli, Silvestroni, Trancassini, Zucconi».


   La Camera,
   udite le comunicazioni e preso atto della relazione presentata dal Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 86 del regio decreto 3 gennaio 1941, n. 12, come modificato dall'articolo 2, comma 29, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150;
   premesso che:
    le suddette comunicazioni rappresentano un atto importante, una vera e propria assunzione di responsabilità in termini di definizione programmatica della futura politica in tema di amministrazione della giustizia, e vanno esaminate attentamente da parte del Parlamento;
    l'efficienza del sistema giudiziario rappresenta altresì una condizione essenziale per la promozione dello sviluppo economico del Paese, favorendone la competitività e l'attitudine ad attrarre investimenti internazionali, anche in virtù di procedure giurisdizionali capaci di garantire adeguatamente l'attuazione delle obbligazioni contrattuali;
    fino ad ora le politiche di questo Governo in materia di giustizia sono state caratterizzate da annunci roboanti volti a vellicare gli istinti e ad alimentare le paure, pur sempre comprensibili, dei cittadini e di provvedimenti «spot» e disorganici, che si sono tradotti, invece, in significativi passi indietro rispetto alle riforme e agli obiettivi che nella scorsa legislatura i precedenti Governi avevano ottenuto, guardando, ad esempio, con una rinnovata attenzione, al tema della cooperazione giudiziaria internazionale, soprattutto in ambito penale, terreno sul quale, negli anni, si erano accumulati ritardi considerevoli e seri inadempimenti nel recepimento di numerose decisioni quadro e direttive: la credibilità delle giurisdizioni, invece, si gioca sempre più su governi che operino su scala comunitaria e internazionale, tramite convenzioni, accordi intergovernativi, meccanismi decisionali fondati sulla condivisione dei poteri, da cui finiscono col dipendere le stesse caratteristiche del diritto interno, a fronte delle crescita dei profili internazionali del contenzioso civile che sempre più cerca di sottrarsi alle maglie della giurisdizione pubblico-statuale, nonché di fronte alla crescita della criminalità transfrontaliera in ambiti quali il terrorismo, il traffico di stupefacenti e di armi, la tratta di esseri umani, il traffico di migranti, la criminalità informatica, la contraffazione;
    la risposta a questi fenomeni non può più essere soltanto nazionale: per questo è stato sostenuto con forza il progetto di istituzione della Procura europea, con un alto livello di indipendenza che potesse avere in prospettiva competenza anche in materia di terrorismo e criminalità organizzata che finalmente ora dovremmo vedere operativo;
    nella scorsa legislatura sono state recepite fondamentali decisioni quadro, come quella sulle squadre investigative comuni, sul blocco e sequestro dei beni, sul reciproco riconoscimento delle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato; alcune di esse risalgono addirittura a quindici anni fa, e si è attivato un potenziamento della cooperazione bilaterale con i Paesi extra Unione europea appartenenti ad aree strategiche per il contrasto al terrorismo, al crimine organizzato, al traffico clandestino di esseri umani, alla corruzione;
    sul campo della lotta alla corruzione e alle mafie la scorsa legislatura va considerata come una vera e propria legislatura «costituente»: l'impegno contro le mafie e i poteri criminali, per la legalità, non è certo concluso: la mafia è ancora straordinariamente pericolosa e capace di adattarsi, di farsi «camaleonte» della modernità; essa colpisce il tessuto vivo del Paese, si insinua negli affari, nella società, nella politica, in Italia come all'estero; alcune tra le tappe fondamentali: l'introduzione del reato di scambio elettorale politico-mafioso, il nuovo articolo 416-ter del codice penale, l'introduzione del reato di depistaggio, il nuovo articolo 375 del codice penale, l'istituzione della Giornata nazionale dedicata alle vittime (innocenti) delle mafie, da celebrare il 21 marzo, l'introduzione del reato di autoriciclaggio, le modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di beni e aziende confiscati alla criminalità organizzata, la legge contro il caporalato in agricoltura, la legge sugli ecoreati, la legge anticorruzione che aveva riformato la prescrizione per i reati contro la pubblica amministrazione, aumentato le pene e introdotto la figura del collaboratore di giustizia, la riforma del codice degli appalti, solo per citarne alcune;
    sul fronte organizzativo, si devono ricordare inoltre importanti riforme quali l'introduzione del processo telematico, ampiamente avviato dal Governo precedente, che si era speso per il conseguimento dell'obiettivo in termini normativi, organizzativi e di progettazione, iniziando il processo di digitalizzazione nei tribunali, allargando il processo civile telematico presso la Corte di Cassazione, e procedendo all'allineamento dei cantieri di lavoro che riguardano il processo amministrativo telematico, il processo penale telematico, il Processo contabile telematico, il processo tributario telematico: senza adeguate risorse (pesantemente tagliate dalla legge di bilancio da questo Governo) sarà molto difficile poter garantire il corretto funzionamento anche solo in termini di assistenza tecnica;
    oltre al rafforzamento del personale amministrativo e al suo riequilibrio rispetto al numero di magistrati (è stato varato un piano straordinario di 5.400 assunzioni in tre anni) è stato bandito il primo concorso dopo vent'anni ed è stata avviata la riqualificazione del personale. Nel triennio 2017-2019, inoltre, il settore giustizia, bandendo nuovi concorsi o attingendo a graduatorie valide, poteva già reclutare ulteriori mille amministrativi (in ruoli non dirigenziali) con contratto a tempo indeterminato. Tali ingressi andavano ad aggiungersi all'assunzione straordinaria di altri 1.000 assistenti giudiziari prevista dal decreto sul processo amministrativo telematico approvato in agosto;
    si è poi attuato l'Ufficio per il processo anche nell'ambito del processo amministrativo, dopo la positiva esperienza in ambito civile; la consapevolezza della centralità dell'organizzazione si era manifestata anche con il decreto-legge n. 90 del 2014, istitutivo, tra l'altro, dell'ufficio del processo, al fine di garantirne la ragionevole durata attraverso l'innovazione dei modelli organizzativi e un più efficiente impiego delle tecnologie della informazione e della comunicazione; tale modello è stato poi esteso anche nell'ambito del processo amministrativo;
    sul piano dell'ordinamento penale, la spinta europea si è rivelata molto utile per accrescere, inoltre, il corredo delle garanzie processuali per imputato e vittime: va ricordato, tra le altre misure, il decreto legislativo n. 212 del 2015 di attuazione della direttiva in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, la legge europea istitutiva del Fondo a beneficio delle vittime di reati intenzionali violenti, di attuazione di una direttiva europea del 2004, il decreto legislativo n. 101 del 2014 di recepimento dell'informazione nei procedimenti penali, il decreto legislativo n. 32 del 2014 sul diritto all'interprete;
    va ricordata l'introduzione dell'istituto della messa alla prova per gli adulti, e, inoltre, con la legge 23 giugno 2017, n. 103, recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, si era introdotta una riforma sistematica dell'ordinamento penitenziario, a quarantadue anni dalla sua approvazione, che prevedeva una serie di criteri e principi direttivi in materia di esecuzione penale, di percorso controllato e orientato verso il ritorno alla società, si trattava di una riforma necessaria e che è stata richiesta dall'Europa, volta a prevenire la recidiva, che nel nostro Paese continua a permanere tra le più alte d'Europa, che sarebbe intervenuta sempre dopo una valutazione del magistrato di sorveglianza e che escludeva da essa i detenuti al 41-bis, per reati di mafia e di quelli per reati di terrorismo: la maggioranza in nuce tra i primissimi atti ha ritenuto di doverla bloccare;
    le misure alternative sono tali non perché alternative alla pena, ma perché alternative alla detenzione inframuraria, che si è rivelata nel tempo, anche per l'eccesso di popolazione detenuta, inadeguata a soddisfare i molti bisogni trattamentali e quindi a contenere il rischio della recidiva, che è il vero problema nascosto dietro la formula «certezza della pena»;
    il principio che ha connotato l'azione riformatrice dei Governi della precedente legislatura che si vede seriamente minacciato da un ritorno ad un passato che in realtà la nostra civiltà giuridica non ha realmente mai conosciuto, va rintracciato proprio in un recupero di efficienza che si coniuga ed integra con l'attenzione alle garanzie, il che ha valso al nostro Paese l'indicazione da parte del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa come un modello da seguire per gli ordinamenti che devono affrontare il tema del sovraffollamento;
    nel corso del 2018, in coincidenza con i primi mesi del suo mandato, il Governo si è mosso invece, in materia di giustizia, in direzione diametralmente opposta rispetto ai Governi della precedente legislatura, intraprendendo un'azione di sostanziale smantellamento delle riforme realizzate, nonché neutralizzando quelle ancora in stato di completamento, ostacolandone o addirittura vanificandone la piena attuazione;
    uno dei grandi nemici individuati dal patto di governo tra Lega e Movimento 5 Stelle appare invece sicuramente la finalità rieducativa della pena, come se in questa risiedesse la madre di tutti i mali: si torna indietro ad una concezione vecchia di cinquant'anni, ad un sistema concepito esclusivamente per rispondere a mere istanze di custodia: strutture edilizie, modalità di organizzazione, atteggiamento «necessario» degli operatori, tutto finalizzato solo a «gestire» il recluso per forgiare solo un «buon detenuto», invece che offrire a chi ha sbagliato, oltre alla giusta afflizione commisurata al male causato, anche l'opportunità, di riscattarsi per divenire un «buon cittadino»;
    a questo si è andata aggiungendo, con il crescere del senso di insicurezza percepito dalla collettività, una strumentalizzazione securitaria dell'esecuzione penale;
    il Governo intende infatti intervenire sul problema carceri solo facendo leva sull'edilizia penitenziaria, distraendo risorse dal Fondo per l'attuazione della riforma del processo penale e per l'ordinamento penitenziario appena varata e della quale (come hanno ampiamente sottolineato anche gli autorevoli auditi sulla materia della prescrizione in sede di esame del provvedimento) si aspettano i tempi tecnici necessari per valutarne gli effetti;
    allo stesso modo si era operato nell'area dell'ordinamento civile: alcune significative innovazioni sono state dedicate al processo di esecuzione, i tempi della giustizia civile rappresentano infatti uno dei grandi problemi dell'intera organizzazione giudiziaria; con il medesimo intento si è inciso anche sulle procedure concorsuali, sperimentando soluzioni innovative atte a scongiurare soluzioni meramente liquidatorie dell'impresa e per assicurare ai creditori le più alte possibilità di realizzazione dei loro diritti, mediante l'introduzione di una maggiore concorrenza nelle procedure di concordato preventivo (il riferimento è al decreto-legge n. 83 del 2015 e al decreto-legge n. 59 del 2016);
    con riferimento alle riforme e agli interventi citati è evidente che si trattava di processi di trasformazione lunghi e complessi, che necessitano di un intervento massivo in termini di energie e risorse finanziarie, che ora si rischia vengano interrotti, con l'effetto di ritornare alla casella di partenza;
    sul delicato tema della prescrizione, era da poco intervenuta la cosiddetta «riforma Orlando» (legge n. 103 del 2017) che aveva individuato un punto di equilibrio fra l'esigenza di assicurare alla giurisdizione tempi congrui allo svolgimento delle attività di accertamento dei fatti di reato e quella di garantire la ragionevole durata del processo, conservando alla prescrizione la sua funzione di stimolo ad una definizione dei processi penali in tempi non troppo estesi. Inoltre, considerato che il gran numero di reati si prescrive soprattutto nella fase delle indagini preliminari, la riforma individuava alcune soluzioni destinate ad operare sia su tale fase che su quella del giudizio. Tale nuova disciplina della prescrizione si applica però ai soli fatti commessi dopo l'entrata in vigore della legge e pertanto non se ne possono ancora apprezzare gli effetti;
    questa maggioranza interviene nuovamente e pesantemente sullo stesso tema, senza neanche attendere gli effetti della precedente riforma, sospendendo «per sempre» il corso della prescrizione, indipendentemente dalla tipologia di sentenza emessa in primo grado: non si fa alcuna differenza, quindi, tra sentenza di condanna o di assoluzione;
    questa legge, a giudizio dei firmatari del presente atto di indirizzo e anche di autorevole dottrina, appare incurante dei principi costituzionali che la Costituzione riconosce e che la prescrizione presidia, senza peraltro intervenire in modo efficace per affrontare il tema della lunghezza dei processi per tutti i reati; rischia inoltre di essere assolutamente inutile, e anzi controproducente, con il rischio che le vittime di reato si trovino a dovere attendere anni prima che si chiuda il processo ed avere giustizia;
    riguardo all'altro « spot pubblicitario», ovvero al disegno di legge sulla legittima difesa, attualmente all'esame della Camera, si rileva che lo stesso è riuscito a unire nella critica radicale e insanabile del provvedimento avvocatura, accademia e magistratura. Tutti gli auditi nel corso dell'esame in Commissione hanno sottolineato che in nessun caso, riforma o non riforma, in caso di legittima difesa con conseguenze violente si potrà mai prescindere dall'accertamento dei fatti attraverso un'indagine penale. È stato, inoltre, ricordato che i procedimenti per questi episodi già oggi sono pochissimi (10-12 processi all'anno), e che nella quasi totalità dei casi, già oggi, si concludono con l'assoluzione di chi si è difeso. Dunque le norme attuali si usano poco, e funzionano;
    si ritiene pertanto pericoloso e dannoso intervenire sulla materia per meri fini propagandistici, mettendo a repentaglio i principi di diritto su cui si regge la nostra civiltà giuridica, con il rischio, inoltre, di sdoganare l'idea che ci si possa fare giustizia da soli;
    un passaggio importante va dedicato inoltre al decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113 recante – Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica,, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, convertito con modificazioni dalla legge 1o dicembre 2018, n. 132, con il quale il Governo è intervenuto pesantemente sulla disciplina della condizione giuridica dello straniero e sulle forme di protezione che allo straniero vulnerabile possono essere riconosciute, modificando istituti e procedimenti in modo tale da determinare un significativo pregiudizio della libertà personale e del diritto di difesa; profili particolarmente problematici appaiono, in particolare, quelli relativi al passaggio da una fattispecie aperta a un regime di tipizzazione dei permessi umanitari «speciali», poiché l'abrogazione di talune delle ipotesi attualmente vigenti reca come conseguenza la riespansione della portata applicativa dell'articolo 10 della Costituzione che – in quanto fattispecie «aperta» – potrebbe determinare incertezze applicative in assenza di più specifiche disposizioni di rango primario, nonché l'incertezza giuridica derivante dalla possibile sovrapposizione di competenze e riti diversi per le controversie derivanti dall'applicazione diretta della norma costituzionale (che appare esulare dalla competenza delle sezioni specializzate) e per quelle derivanti dalle previsioni tipizzate dal legislatore ordinario, rispetto alle quali sembrano manifestarsi incertezze in ordine al tipo di procedimento da seguire, o con riferimento alla disciplina del divieto di respingimento, del diniego e della revoca del permesso di soggiorno e della sospensione del riconoscimento della protezione internazionale, nella misura in cui l'impianto normativo potrebbe risultare non del tutto coerente con le previsioni costituzionali e sovranazionali, infine, con riferimento alla disciplina del trattenimento dello straniero, profili problematici presenta ad esempio la disciplina dei luoghi di trattenimento (la cui individuazione appare generica), i presupposti per la nuova ipotesi di «detenzione amministrativa» dopo la convalida del provvedimento di accompagnamento alla frontiera e per il trattenimento nei casi di impossibilità a verificare identità o cittadinanza del richiedente asilo, il trattenimento nei centri di crisi, i termini massimi di trattenimento, ma anche in relazione all'ampliamento delle competenze del questore in materia di riconoscimento degli status di protezione speciale, con correlativa restrizione delle competenze delle commissioni territoriali, o ancora in relazione all'intervento sulla disciplina – nei giudizi relativi alla condizione giuridica dello straniero – del beneficio del patrocinio a spese dello Stato, in particolare statuendo l'esclusione della liquidazione del compenso al difensore ed al consulente tecnico di parte nel processo civile nei casi in cui l'impugnazione sia dichiarata inammissibile, senza distinguere tra le ragioni di inammissibilità – peraltro in aperta violazione della più recente giurisprudenza, così come sottolineato anche dal Consiglio superiore della magistratura nel parere reso in merito al decreto;
    per quanto riguarda inoltre le risorse destinate al funzionamento del comparto giustizia si deve rilevare come, rispetto alla dotazione a legislazione vigente, pari a 8.379,5 milioni di euro, infatti, nella legge di bilancio per il 2019 si sia registrata una decurtazione di circa 37 milioni di euro, decurtazione che ha interessato principalmente i programmi per l'amministrazione penitenziaria e quello riguardante la giustizia civile e penale; di particolare gravità appare il taglio di 10 milioni di euro al Fondo per il finanziamento del processo penale e dell'ordinamento penitenziario e minorile: a fronte delle giustificazioni del Governo (assunzioni che compensano i tagli) si ricorda che l'aumento di 17,1 milioni di euro previsto come effetto finanziario della sezione I e dunque delle assunzioni di personale di magistratura ordinaria è ampiamente assorbito dalla diminuzione di circa 39,2 milioni di euro, derivante da interventi di sezione II; in particolare si evidenzia inoltre un taglio di 5 milioni di euro per le spese di gestione e funzionamento del sistema informativo, la riduzione di 10 milioni di euro per le spese relative al personale comandato della pubblica amministrazione da rimborsare alle amministrazioni ed agli enti pubblici non economici, una decurtazione di 10 milioni di euro per le spese per il funzionamento degli uffici giudiziari; il definanziamento di 4,2 milioni di euro previsti per il Fondo per l'efficienza del sistema giudiziario; la riduzione di 10 milioni di euro per le spese relative a progettazione e ristrutturazione degli uffici giudiziari di Campania, Puglia, Calabria e Sicilia,

impegna il Governo, ed in particolare il Ministro della giustizia, a porre in essere tutte le iniziative necessarie:

   1) ad assicurare il dovuto equilibrio tra efficiente amministrazione della giustizia ed effettività dei diritti fondamentali dei cittadini;
   2) ad assicurare, per quanto di competenza, la piena effettività del diritto di difesa, specie per i non abbienti;
   3) ad evitare interventi di riforma affrettati e giustificati soltanto sul piano ideologico, valutandone invece con serietà – nel rispetto del principio di leale collaborazione con gli operatori della giustizia – giudici, avvocati, funzionari – e attraverso il confronto costruttivo con le opposizioni l'impatto sulla tenuta del sistema processuale;
   4) ad escludere tempestivamente il comparto giustizia dal blocco delle assunzioni di cui all'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
   5) ad affrontare la situazione di emergenza nelle carceri non solo intervenendo con un piano di edilizia carceraria, ma anche e soprattutto con un approccio sistemico, intervenendo sulle misure alternative alla detenzione, in attuazione del disposto costituzionale di cui all'articolo 27, con particolare riferimento ai detenuti in condizione di vulnerabilità;
   6) ad adeguare e orientare in generale le politiche e le disposizioni in materia di giustizia al pieno rispetto delle garanzie costituzionali accordate ai cittadini in materia di ragionevolezza della pena, funzione rieducativa della stessa, nonché in materia di giusto processo e ragionevole durata dello stesso al fine di non incorrere in censure della Corte costituzionale, che apporterebbero un ulteriore elemento di sfiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni tutte;
   7) ad assicurare, per quanto di competenza, sul delicato tema della prescrizione, alla giurisdizione tempi congrui allo svolgimento delle attività di accertamento dei fatti di reato e a garantire la ragionevole durata del processo, provvedendo, anche in sede di rideterminazione delle piante organiche degli uffici giudiziari a seguito delle nuove assunzioni, a porre particolare attenzione alla destinazione di un maggior numero, proporzionalmente adeguato rispetto agli effettivi fabbisogni di organico, di nuovi magistrati per le funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado, per quella di magistrato distrettuale, di coordinamento nazionale presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e semidirettive di primo grado, di primo grado elevate e di secondo grado;
   8) a predisporre tutte le misure necessarie, finanziarie e tecniche, affinché il ripristino dell'efficacia delle norme sospese relative alla disciplina delle intercettazioni venga garantito nel più breve tempo possibile e, comunque non oltre il termine del 31 luglio 2019;
   9) a mettere in campo tutte le iniziative necessarie a rendere efficace il complesso sistema di strumenti e di tutele citati in premessa, con l'obiettivo di raggiungere la piena applicazione della Convenzione di Istanbul, ed assumere iniziative per proseguire nella strada tracciata dai Governi Letta, Renzi e Gentiloni, attuando la strategia delineata dal Piano nazionale 2017-2020, anche per favorire il coordinamento tra processo penale, civile e procedimenti presso i tribunali per i minorenni, al fine di garantire un'efficace protezione delle donne e dei loro figli e per evitare l'affido condiviso nei casi in cui vi sia violenza domestica, a promuovere strumenti e procedure di valutazione del rischio di letalità per la vittima, gravità, reiterazione e recidiva del reato, partendo dai protocolli di valutazione del rischio sviluppati nell'ambito degli studi e delle ricerche sulla violenza di genere e ai protocolli investigativi in via di diffusione presso le forze dell'ordine con specifico riferimento a questa materia;
   10) a procedere in tempi certi alla copertura di tutti i profili professionali dell'area funzionale 2, F2 mediante lo scorrimento della graduatoria del concorso indetto con decreto 18 novembre 2016 – concorso pubblico a n. 800 posti a tempo indeterminato per il profilo professionale di assistente giudiziario, area funzionale II, fascia economica F2, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia, se l'assunzione delle 903 unità di Area 2 menzionate nel comma 307 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2019 verranno poste in essere tutte per il profilo di assistente giudiziario con l'attingimento dalla relativa graduatoria specificando, in caso contrario, quante di queste unità saranno attinte dalla citata graduatoria e, infine, se, in quale misura e in quali tempi parte di tale graduatoria verrà ceduta alle amministrazioni che hanno richiesto di potervi accedere;
   11) a valutare attentamente l'impatto che la misura varata dal Governo conosciuta come «Quota 100», che permette di andare in pensione con 62 anni di età e 38 di contributi potrà avere sugli organici del comparto giustizia ed eventualmente ad adottare le necessarie integrazioni;
   12) a prevedere il ripristino della dotazione finanziaria del Fondo per l'attuazione della riforma del processo penale per ciascuno degli anni 2019-2021 e a garantire e implementare la funzionalità e l'organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova, anche al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva.
(6-00044) «Bazoli, Verini, Morani, Ferri, Vazio, Annibali, Miceli, Bordo».


   La Camera,
   sentite le comunicazioni del Ministro della giustizia sull'amministrazione della giustizia, ai sensi dell'articolo 86 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dall'articolo 2, comma 29, della legge 25 luglio 2005, n. 150;
   tali comunicazioni rappresentano un atto rilevante ai fini della valutazione dello stato attuale e della definizione programmatica del sistema della giustizia e che deve essere esaminata attentamente da parte del Parlamento;
   la crisi della giustizia, civile e penale, nonché delle carceri, a causa dei numerosi e complessi problemi, cui solo in minima parte si è data risposta da parte del legislatore e del Governo, rappresenta una delle più urgenti questioni del nostro Paese. Le vittime sono milioni di persone, sia per la lentezza dei processi, sia per le condizioni di detenzione inaccettabili – quanto a presenze, la popolazione carceraria si attesta sulle 59.655 presenze (10 mila dei quali in regime di custodia cautelare), a fronte di una capienza regolamentare di 50.581 unità – che, peraltro, non possono tradursi in eventi critici, nonché nell'aumento della recidiva, come è effettivamente avvenuto in questi anni;
   il numero dei processi pendenti sia nel settore civile che in quello penale, unito all'inefficienza della macchina giudiziaria e alla stratificazione nel tempo di un sistema normativo privo di una visione organica, determina l'impossibilità che questi siano definiti in tempi ragionevoli, così come stabilito dal secondo comma dell'articolo 111 Costituzione;
   lo stato della giustizia italiana ha raggiunto un livello di drammaticità sconosciuto in altri Paesi democratici rispetto al quale l'Italia versa ancora, purtroppo, in una situazione di illegalità sostanziale, tale da aver aperto la strada alle condanne intervenute nel tempo da parte della Corte europea dei diritti umani nei confronti del nostro Paese, solo in parte attenuate dai provvedimenti intervenuti nel corso della passata legislatura;
   è evidente, inoltre, il graduale aumento delle difficoltà di accesso del cittadino al servizio giustizia, realizzato direttamente anche attraverso il vorticoso aumento dell'importo del contributo unificato o, indirettamente, tramite la compressione delle tutele introdotte dalla cosiddetta «legge Pinto» o di quelle garantite dall'istituto del patrocinio a spese dello Stato;
   quanto ai dati, come riferisce il sito del Ministero della giustizia, i procedimenti pendenti ammontano a oltre cinque milioni: circa tre milioni e mezzo i civili e più di un milione e mezzo i penali;
   ogni anno, nel nostro Paese, circa 7 mila persone vengono arrestate e poi giudicate innocenti; migliaia sono i processi ogni anno per ingiusta detenzione, o errore giudiziario; la durata media delle cause civili è ancora troppo lunga, con alcune ipotesi di durata macroscopica e riconnessi costi spaventosi per i cittadini;
   dalla chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG) il sistema sanitario giudiziario riservato al malato psichiatrico autore di reato presenta un quadro molto preoccupante per la mancata entrata in funzione, su buona parte del territorio nazionale, delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (Rems) creando una nuova categoria, quella di detenuti che vengono trattenuti senza titolo nelle strutture penitenziarie per mancanza di strutture adeguate;
   la Corte di giustizia dell'Unione europea, con la sentenza 11 ottobre 2016, causa C-601/14, ha dichiarato l'Italia inadempiente in relazione al sistema di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti;
   leggi inefficaci, quali il Testo Unico sugli stupefacenti, nell'attuale formulazione, nonché la cosiddetta «Bossi-Fini» in tema di immigrazione, meriterebbero forti interventi correttivi per intervenire su fenomeni che evidentemente richiedono approcci diversi da quello penale;
   a parere dei firmatari del presente atto il reato cosiddetto di «immigrazione clandestina» avrebbe dovuto essere del tutto espunto dal nostro ordinamento, in quanto in contrasto con la Costituzione, punendo di fatto la persona non in conseguenza di un suo comportamento contrario alle norme, bensì per il mero trovarsi in una condizione personale di mancanza del permesso di soggiorno;
   anche la norma che riforma il giudizio abbreviato, creando una disparità tra i cittadini che possono accedere a questo istituto e quelli che non potranno, a parere dei firmatari del presente atto appare viziata da uno spirito giustizialista del tutto inefficace a produrre più sicurezza e a rendere più efficiente la macchina della giustizia;
   il decreto sicurezza, poi convertito in legge dal Parlamento, si caratterizza nel porre il tema dell'immigrazione esclusivamente sul piano dell'ordine pubblico, e a parere dei firmatari del presente atto produrrà, tra le altre cose, ulteriore illegalità, favorendo il ricorso alla clandestinità e rendendo molti immigrati come possibile «manovalanza» della criminalità organizzata;
   anche la norma, approvata al Senato, che riforma l'istituto della legittima difesa è contraddittoria e appare ai firmatari del presente atto contraria al dettato costituzionale e controproducente;
   anche sui temi rilevanti quali la modifica all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena, le misure per il contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti si palesa una completa disattenzione di questo Governo;
   un sistema giudiziario efficace non può infine prescindere dallo stanziamento in via prioritaria di risorse adeguate e idonee per garantire l'effettività dei diritti, nonché il concreto miglioramento della qualità dell'organizzazione del sistema-giustizia, in questo senso è fondamentale la valorizzazione delle risorse umane, affrontando la cronica carenza di personale, tenendo conto che ci sono ancora oltre duemila candidati risultati idonei al concorso per assistenti giudiziari del 2016 che non hanno trovato collocazione;
   nonostante le gravi criticità in cui versa l'amministrazione della giustizia la spesa italiana per questo settore si colloca al di sotto della media europea rilevata dall'Eurostat (90 euro pro capite a fronte degli oltre 150 della Germania). Anche a fronte di un tendenziale aumento della spesa per la giustizia registrato negli ultimi anni, non si riscontra un miglioramento in termini di efficienza e produttività;

impegna il Governo:

   1) a intervenire con iniziative urgenti ed efficaci nel contrasto alla criminalità organizzata, verificando l'adeguatezza della normativa vigente e il concreto funzionamento dei sistemi informativi e delle banche dati giudiziarie riguardanti la criminalità organizzata, inoltre, adeguando e aggiornando i programmi di protezione dei testimoni e collaboratori di giustizia e, infine, rafforzando le misure di tracciabilità dei pagamenti per contrastare i molteplici reati dalla corruzione al riciclaggio, anche valutando la reintroduzione di una soglia più bassa all'uso del contante;
   2) a rinforzare gli strumenti di prevenzione dei reati e di controllo, assumendo iniziative per introdurre, altresì, misure per incentivare la celerità dei processi;
   3) a promuovere concrete ed urgenti misure a tutela e sostegno delle vittime dei reati;
   4) ad assumere iniziative volte a favorire l'accesso dei cittadini alla giustizia, nel pieno rispetto dell'articolo 24 della Costituzione, in particolare rivedendo gli aumenti vertiginosi dell'importo del contributo unificato, nonché intervenendo sulla soglia reddituale massima per l'accesso all'istituto del patrocinio a spese dello Stato, innalzandola, considerata l'esiguità dell'importo, nonostante il periodico riadeguamento della cifra;
   5) onde garantire il buon funzionamento della macchina giudiziaria, ad assumere iniziative per introdurre misure effettive per consentire ai magistrati di svolgere adeguatamente i loro compiti e giungere a sentenza in tempi rapidi, come da tutti auspicato, anche riorganizzando gli uffici giudiziari improntandoli a moderne logiche di efficienza e completando l'informatizzazione dei processi in ogni ambito e settore, di pari passo con l'innovazione tecnologica;
   6) ad adottare iniziative per dare impulso all'approvazione di misure per valorizzare concretamente la magistratura onoraria, che da anni attende un adeguato riconoscimento, e che certo può contribuire ad un'accelerazione nello smaltimento dell'arretrato;
   7) ad intervenire con urgenza sugli organici di tutte le figure che operano negli istituti di pena e nel circuito penale esterno, in particolare prevedendo con celerità nuove assunzioni, congrue ed adeguate ai nuovi compiti che la legislazione va loro gradualmente affidando;
   8) ad intervenire nel più celere tempo possibile al fine di ricollocare professionalmente tutti i 2500 «precari della giustizia», anche attraverso lo scorrimento della graduatoria degli idonei al concorso per assistenti giudiziari;
   9) a promuovere modifiche all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena; non ultimo, sulla scia della consapevolezza dei rischi che comporta per la salute psico-fisica della persona detenuta, riducendo al minimo il ricorso all'istituto dell'isolamento, nel rispetto di quanto previsto dalle regole penitenziarie europee del 2006 e dalle Mandela Rules dell'Onu del 2015;
   10) a dare completa attuazione al piano straordinario penitenziario e la messa in sicurezza o in funzione delle strutture esistenti;
   11) ad avviare atti concreti che superino le criticità del sistema penitenziario per i malati psichiatrici.
(6-00045) «Conte, Fornaro».


   La Camera,
   sentite le comunicazioni del Ministro della giustizia sull'amministrazione della giustizia, ai sensi dell'articolo 86 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dall'articolo 2, comma 29, della legge 25 luglio 2005, n. 150;

impegna il Governo:

   1) a intervenire con iniziative urgenti ed efficaci nel contrasto alla criminalità organizzata, verificando l'adeguatezza della normativa vigente e il concreto funzionamento dei sistemi informativi e delle banche dati giudiziarie riguardanti la criminalità organizzata, inoltre, adeguando e aggiornando i programmi di protezione dei testimoni e collaboratori di giustizia e, infine, rafforzando le misure di tracciabilità dei pagamenti per contrastare i molteplici reati dalla corruzione al riciclaggio, anche valutando la reintroduzione di una soglia più bassa all'uso del contante;
   2) a rinforzare gli strumenti di prevenzione dei reati e di controllo, assumendo iniziative per introdurre, altresì, misure per incentivare la celerità dei processi;
   3) a promuovere concrete ed urgenti misure a tutela e sostegno delle vittime dei reati;
   4) a favorire l'accesso dei cittadini alla giustizia, nel pieno rispetto dell'articolo 24 della Costituzione;
   5) onde garantire il buon funzionamento della macchina giudiziaria, ad assumere iniziative per introdurre misure effettive per consentire ai magistrati di svolgere adeguatamente i loro compiti e giungere a sentenza in tempi rapidi, come da tutti auspicato, anche riorganizzando gli uffici giudiziari improntandoli a moderne logiche di efficienza e completando l'informatizzazione dei processi in ogni ambito e settore, di pari passo con l'innovazione tecnologica;
   6) ad adottare iniziative per dare impulso all'approvazione di misure per valorizzare concretamente la magistratura onoraria;
   7) ad intervenire con urgenza, nei limiti della disponibilità di bilancio, sugli organici di tutte le figure che operano negli istituti di pena e nel circuito penale esterno, in particolare prevedendo con celerità nuove assunzioni, congrue ed adeguate ai nuovi compiti che la legislazione va loro gradualmente affidando;
   8) ad adottare iniziative volte a realizzare nuovi istituti penitenziari e la messa in sicurezza o in funzione delle strutture esistenti;
   9) ad avviare atti concreti che superino le criticità del sistema penitenziario per i malati psichiatrici.
(6-00045)
(Testo modificato nel corso della seduta) «Conte, Fornaro».


   La Camera,
   udite le comunicazioni del Ministro della giustizia sull'amministrazione della giustizia, ai sensi dell'articolo 86 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dall'articolo 2, comma 29, della legge 25 luglio 2005, n. 150,
   premesso che:
    l'amministrazione della giustizia in Italia viene avvertita dai cittadini ancora come incapace di contribuire al progresso civile; l'attuale irragionevole durata dei processi costituisce, tra l'altro, un grande disincentivo agli investimenti nel nostro Paese;
    i dati forniti con riguardo alle cause pendenti rimangono allarmanti, aggravati dalle difficoltà ad avere accesso all'autorità giudiziaria;
    il sistema giudiziario dell'Italia ha quindi bisogno di interventi idonei a ridurre la durata dei processi civili e penali: a tal fine è necessario individuare strumenti moderni, soluzioni adeguate ed effettivamente praticabili per rispondere ai bisogni di sicurezza, per ripristinare un efficace servizio della giustizia nel rispetto dei principi costituzionalmente sanciti e per garantire l'effettività dei diritti di tutti i cittadini e la competitività del sistema economico e produttivo del Paese, in un processo di ragionevole e certa durata;
    l'inefficienza del nostro sistema giudiziario ha anche gravissime ripercussioni di natura economica, soprattutto in un momento di grave crisi come quella in cui versa ancora il nostro Paese; i dati della nostra giustizia determinano nelle aziende straniere la decisione di non delocalizzare nel nostro Paese le proprie attività economiche;
    un efficiente sistema giudiziario e la garanzia della legalità costituiscono questioni interconnesse e di grande rilevanza sociale, non più rinviabili e che vanno assicurate con interventi strutturali;
    partendo dall'annosa questione del sovraffollamento carcerario, va rilevato che negli ultimi mesi sono esponenzialmente aumentati in misura allarmante gli episodi di insofferenza al trattamento penitenziario. La gran parte degli istituti penitenziari è tuttora sprovvista di direttori e i pochi in servizio sono costretti a gestire ad interim più istituti, senza avere di conseguenza la necessaria padronanza delle dinamiche quotidiane e, meno che mai, senza che sia possibile attuare un benché minimo programma adesivo del precetto di cui all'articolo 27 della Costituzione;
    i sempre più frequenti eventi critici registrati nelle nostre carceri ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo dovrebbero far rifletterete e invitare gli esponenti della maggioranza anche a ridurre gli eccessi verbali, che troppo spesso caratterizzano il dibattito e che mettono in atto l'idea di un carcere quale luogo « dove marcire»;
    si è determinata, altresì, un'esasperazione delle condizioni di detenzione hanno fatto registrare alla fine del 2018 un numero di suicidi pari a 61, quando invece solo nel 2017 essi erano stati 48 e ancora meno nei due anni avanti;
    alla data del 21 gennaio 2019 la popolazione detenuta è di 59.957 unità, a fronte di una capienza effettiva di poco più di 47.000 posti regolamentari;
    è da sottolineare il ricorso ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo smodato allo strumento della custodia cautelare in carcere, la cui funzione, purtroppo, ha subito negli anni una radicale trasformazione: da istituto con funzione prettamente cautelare, ancorché nell'ottica di un'esigenza di prevenzione dei reati e di tutela da forme di pericolosità sociale, è diventata troppo spesso una vera e propria misura anticipatrice della pena, con evidente violazione del principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza;
    nella XVII legislatura, sono stati diversi gli interventi in materia di custodia cautelare, anche sostenuti dal gruppo Forza Italia, in quanto misure oggetto di una delle priorità del nostro sistema giudiziario. La legge 16 aprile 2015, n. 47, ha effettivamente delimitato l'ambito di applicazione della custodia cautelare in carcere, circoscrivendo i presupposti per l'applicazione della misura e modificando il procedimento per la sua impugnazione. Nell'approvazione delle modifiche normative, si sarebbe però potuto sicuramente essere più incisivi e, soprattutto, pensare ad introdurre elementi volti a configurare un illecito disciplinare a carico dei magistrati responsabili di evidenti distorsioni del sistema di carcerazione preventiva, a cui troppo spesso si ricorre in mancanza di reali esigenze cautelari e senza rispettare il criterio dell'assoluta indispensabilità;
    l'utilizzo della custodia cautelare in carcere, e, quindi, della limitazione preventiva della libertà personale, deve infatti essere circoscritto alle sole ipotesi in cui questa esigenza è davvero indispensabile per garantire la sicurezza della collettività, per salvaguardare il valore delle indagini e soprattutto per assicurare quel contemperamento, che più volte è stato evocato, ma non sempre con misura e con fondatezza, tra tutela della libertà personale ed esigenze di protezione della sicurezza collettiva delle nostre comunità e dei nostri territori;
    sempre in relazione al tema penitenziario, va rilevato che la questione della presenza di detenuti stranieri nelle carceri è uno dei temi attualmente più condizionanti il sistema penitenziario italiano, data l'incidenza sull'annoso problema del sovraffollamento. La percentuale italiana della componente reclusa immigrata è superiore alla media europea di oltre 11 punti percentuali, essendo pari al 32 per cento. Circa 4 punti percentuale in più rispetto alla Germania, che per l'appunto ha uno dei tassi di affollamento più bassi nell'area dell'Unione europea. In Italia gli stranieri regolarmente soggiornanti sono circa l'8 per cento della popolazione. I detenuti il 32 per cento della popolazione reclusa. I soggiornanti regolari, secondo stime a campione effettuate su singoli istituti, sono una quota inferiore al 10 per cento del totale dei detenuti stranieri, ovvero circa il 3 per cento del totale della popolazione detenuta nel nostro Paese;
    sarebbe quindi opportuno promuovere, non solo a parole, accordi bilaterali volti ad agevolare il trasferimento dei detenuti provenienti dai Paesi che fanno registrare il maggior flusso di immigrazione verso l'Italia e, più in generale, con quei Paesi i cui cittadini registrano un alto tasso di presenza nelle carceri italiane;
    in tema di edilizia giudiziaria, è necessario ribadire la necessità di mettere in campo soluzioni efficaci e non «raffazzonate» e provvisoriamente tese alla «definitività illusoria». Il caso Bari è emblematico: ad oggi le udienze e gli uffici penali sono sparsi sul territorio del circondario in numerose sedi tutte distaccate e lontane anche dalla stessa città, divise anche per uffici che invece dovevano essere funzionalmente attigui, il tutto a scapito dell'efficienza della giustizia, con discriminazioni territoriali per il Sud assai preoccupanti;
    la politica in materia di giustizia del Governo in carica si sta rivelando ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo pericolosa e dannosa per l'intero sistema: da ultimo, con l'approvazione della legge «anticorruzione» (legge n. 13 del 16 gennaio 2019, recante «Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici»), sulla quale tutti gli esperti auditi nel corso dell'esame parlamentare (costituzionalisti, associazioni di categoria, magistrati, avvocati) hanno evidenziato i numerosi profili di incostituzionalità. Un testo che ha provocato la mobilitazione dell'Unione camere penali, dell'Associazione nazionale magistrati e del Consiglio nazionale forense, che si sono espressi in senso fortemente contrario, in particolare sull'intervento operato dal testo in materia di prescrizione, introdotto in fase emendativa nel corso dell'esame in sede referente alla Camera, con un'operazione di «ampliamento del perimetro del provvedimento» del tutto discutibile. Da ultimo, non può passare sotto silenzio il parere del Consiglio superiore della magistratura, che ha approvato con 17 voti favorevoli il parere reso all'unanimità dalla Sesta Commissione, evidenziando chiaramente che «sussistono profili di criticità che si riconnettono alla non proporzionalità di alcune sanzioni, anche in riferimento alla necessaria prospettiva rieducativa della pena, all'assenza, nella fase di applicazione, di parametri normativi di riferimento certi per il giudice, ad alcune incoerenze tra istituti processuali, infine, alle problematiche ricadute applicative di parte degli strumenti investigativi e premiali introdotti»;
    si è infatti dinnanzi ad un provvedimento che ad avviso dei firmatari del presente atto contiene disposizioni in contrasto con gli equilibri, la coerenza e l'impostazione di fondo del sistema penale italiano. Il testo rompe di fatto la distinzione fra i due «binari paralleli» in due modi: riconduce, con una pesante alterazione sistematica, alle logiche del binario mafioso-terroristico (ampie misure d'interdizione e prevenzione; misure sanzionatorie drastiche) i reati contro la pubblica amministrazione; inoltre snatura la sistematica interna di molti istituti cercando di volgerla e piegarla a logiche radicalmente opposte a quelle che le ispirano: è il caso delle pene accessorie, che diventano più lunghe e gravose di quelle principali cui accedono, e già questo è una contraddizione in termini;
    inoltre, le norme tese a modificare gli articoli 158, 159 e 160 dei codice penale che disciplinano, rispettivamente, la decorrenza, la sospensione e l'interruzione del corso della prescrizione, come evidenziato dallo stesso parere del Consiglio superiore della magistratura comportano necessariamente un allungamento della durata dei processi, che aggraverebbe dunque il vulnus al principio di cui all'articolo 111 della Costituzione, rispetto al quale l'Italia ha già subito condanne dalla Cedu e darebbe luogo ad una potenziale lesione del diritto di difesa dell'imputato garantito dall'articolo 24 della Costituzione;
    un intervento normativo che ad avviso dei firmatari del presente atto non fa che scaricare sull'imputato tutto il peso delle inefficienze del sistema giudiziario: ogni ritardo, dilazione o rinvio dovuto a carichi di lavoro eccessivi o mal distribuiti, alle carenze di personale, agli atteggiamenti del personale del comparto, dai magistrati ai cancellieri, diviene processualmente irrilevante e anzi normativamente legittimato e coperto, da questo provvedimento. Quasi come se il legislatore, anziché cercare di risolvere queste problematiche, le assumesse come una costante invariabile e immodificabile. Tutte queste disfunzioni, ataviche nel nostro sistema e per nulla presidiate da adeguati sanzioni disciplinari, non avranno più alcuna conseguenza neanche di ordine processuale: si tratta ad avviso dei firmatari del presente atto di una sorta d'impunità dell'apparato, a integrale detrimento dell'imputato, che si vede destinato a languire nel limbo di una vicenda processuale senza termini. In questo modo, non si consegue l'intento di assicurare i colpevoli alla giustizia; si allungano semplicemente i tempi del processo e si sottopongono indiscriminatamente colpevoli e innocenti alla pretesa punitiva dello Stato per un periodo indefinito;
    ad ogni modo, in tema di prescrizione, la discussione sembra essere ancora troppo legata a questioni più che altro ideologiche, dimenticando che la stessa è una delle caratteristiche dello Stato liberale, è una delle garanzie del cittadino. Ciò che manca è la responsabilità, l'organizzazione giudiziaria; il giudice e chiunque ha responsabilità organizzative dovrebbe essere in grado di garantire la celebrazione dei processi;
    tra l'altro, diverse norme contenute nella legge n. 13 del 2019, a pochi giorni dalla loro entrata in vigore, stanno già riscontrando gravi problemi applicativi. Forza Italia, attraverso la presentazione di specifiche proposte emendative, aveva denunciato – inascoltata – l'assurdità di vedere applicate in modo retroattivo modifiche normative in materia di esecuzione penale. È infatti recente la notizia che vede decine di amministratori locali e funzionari pubblici improvvisamente destinati al carcere in virtù della norma, contenuta nella legge «anticorruzione», che non consente la sospensione dell'ordine di carcerazione in attesa della decisione del Tribunale di sorveglianza sull'affidamento in prova ai servizi sociali. Il fatto che imputati abbiano patteggiato prima dell'approvazione delle nuove norme, che, una volta entrate in vigore, vengono applicate retroattivamente, è sicuramente uno degli aspetti più critici del testo, che rendono ad avviso dei firmatari dell'atto il provvedimento di dubbia costituzionalità; la questione poteva essere evitata con una norma transitoria che però non è stata inserita. D'altra parte, nel corso del dibattito, non vi è stato un approfondimento specifico delle norme e sono state rispedite al mittente le numerose critiche provenienti dall'opposizione e dagli addetti ai lavori che hanno messo in guardia il Governo dall'approvazione di un testo che è stato portato avanti ad avviso dei firmatari con fretta e superficialità con l'ennesimo slogan («spazzacorrotti») privo di sostanza;
    ad ogni modo, più in generale, bisognerebbe effettuare le opportune valutazioni in merito al modello di ordinamento giudiziario attualmente operante nel nostro Paese; nello specifico, bisognerebbe avviare una definitiva riflessione in merito al riconoscimento della diversità delle funzioni giudiziarie e la conseguente separazione in senso proprio delle carriere dei giudici e dei magistrati del pubblico ministero. La legislazione repubblicana ha valorizzato al massimo l'indipendenza della magistratura e l'obbligatorietà dell'azione penale per favorire una progressiva assimilazione delle figure del giudice e del pubblico ministero, che rappresenta la più marcata differenza tra il sistema giudiziario italiano e quello degli altri Paesi;
    tuttavia, con il codice di procedura penale del 1989, il modello di pubblico ministero scelto dai costituenti è entrato in conflitto con il nuovo ruolo assegnatogli nel processo accusatorio. Per questo motivo, nel corso dei lavori della Commissione bicamerale si affermò, tra rappresentanti di forze politiche diverse, l'idea di separare le funzioni dei giudici e dei pubblici ministeri e, in alcuni casi, di separare anche le loro carriere. Infine, la legge costituzionale n. 2 del 1999 ha introdotto il giusto processo, anche in attuazione delle convenzioni internazionali, rendendo così indifferibile la separazione tra l'ordine dei giudici e l'ufficio del pubblico ministero. Soltanto tale separazione consente, infatti, di realizzare un'effettiva terzietà dell'organo giudicante – vale a dire, la sua equidistanza dalle parti e la parità sul piano processuale dell'accusa e della difesa offrendo al cittadino un processo effettivamente giusto. Il tema è stato riproposto anche nella XVII legislatura, attraverso specifiche proposte di Forza Italia a cui si è affiancata quella di iniziativa popolare, ed è uno dei punti fondamentali del programma di giustizia del centrodestra presentato agli elettori nei corso delle ultime elezioni politiche;

impegna il Governo:

   1) a mettere in atto ogni iniziativa di competenza tesa ad un intervento globale e coerente che abbia i seguenti punti, quali priorità necessarie a rendere efficiente il servizio giustizia e ad assicurare ad ogni cittadino sicurezza e libertà:
    a) l'attuazione delle riforme ordinamentali e processuali per consolidare il principio del giusto processo, che, pur essendo enunciato nella Costituzione, non fa ancora parte del quotidiano esercizio della giurisdizione in quanto: nel processo penale è oramai improcrastinabile restituire efficienza e celerità al sistema senza sacrificare le garanzie deve essere oltremodo assicurata l'effettiva parità tra accusa e difesa e la reale terzietà del giudice; nel processo civile deve essere garantita la certezza di una decisione in tempi ragionevoli e vanno individuate le soluzioni idonee ad eliminare il gigantesco macigno dei procedimenti arretrati, in particolare attraverso un'azione complessiva di informatizzazione;
   b) la revisione delle norme in materia di appello e ricorso per Cassazione avverso le sentenze di proscioglimento, con gli obiettivi della deflazione dei processi e della protezione degli innocenti rispetto al rischio di eventuali accanimenti persecutori dello Stato, riprendendo le istanze del tutto condivisibili e legittime sottese alla legge n. 46 del 2006 (cosiddetta legge Pecorella), e declinandole secondo le indicazioni fornite dalla giurisprudenza costituzionale in un ben noto filone di pronunce, proponendo un ragionevole e proporzionato bilanciamento dei rimedi impugnatori a disposizione delle parti ed escludendo la possibilità per il pubblico ministero di appellare le sentenze di proscioglimento rese con le formule ampiamente liberatorie (il fatto non sussiste; l'imputato non lo ha commesso; il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero se il reato è stato commesso da persona non imputabile o non punibile per un'altra ragione) ai sensi dell'articolo 530, 1o comma, dei codice di rito: ciò in quanto appare ragionevole, anche alla luce della presunzione di non colpevolezza, escludere un secondo grado di giudizio di merito, defatigante e in un certo senso persecutorio, per l'imputato che sia riuscito a discolparsi completamente in primo grado, al di là di ogni ragionevole dubbio;
    c) la realizzazione di interventi definitivi finalizzati al superamento delle carenze drammatiche di personale amministrativo e all'effettiva riqualificazione del personale;
    d) la necessaria semplificazione normativa e burocratica della legislazione primaria e regolamentare che incide sul sistema giustizia, che aumenta il livello di litigiosità e contribuisce ad allungare i tempi dei processi;
    e) la realizzazione di maggiori investimenti in informatizzazione del processo civile e del processo penale, al fine di conseguire un miglioramento complessivo dell'organizzazione dei servizi di cancelleria, di realizzare considerevoli risparmi di spesa e di raggiungere una trasparenza delle informazioni relative alle cause e alle sentenze per l'avvocatura e i cittadini, e l'implementazione di tecniche di caseflow management, ovvero di tecniche di raccolta, gestione e analisi dei dati all'interno degli uffici giudiziari, per l'elaborazione di best practices per la fissazione e la gestione di scadenze, l'esame preventivo dei procedimenti in entrata e la loro assegnazione a iter procedurali differenziati in base alle loro caratteristiche, la precoce identificazione e la gestione dei casi più complessi e potenzialmente più problematici;
    f) la definitiva implementazione di una modernizzazione tecnologica degli uffici giudiziari, già avviata con parziale successo, in ragione di una loro maggiore efficienza e produttività; la realizzazione di programmi di innovazione digitale, per il miglior funzionamento degli uffici, da attuare con il completo ammodernamento delle infrastrutture e delle reti di trasmissione dei dati informatizzati;
    g) l'implementazione di un monitoraggio efficace ed incisivo in merito dell'applicazione delle nuove norme in materia di custodia cautelare e alla piena realizzazione del principio per cui, in linea con quanto previsto dall'articolo 27 della Costituzione, la presunzione di innocenza deve prevalere su ogni altra pur legittima considerazione, così da prevedere il ricorso alla custodia cautelare in carcere solo come extrema ratio;
    h) l'attuazione di un programma credibile e immediato, adeguatamente finanziato, per la realizzazione di un nuovo piano carceri, attraverso l'implementazione delle strutture esistenti e l'edificazione dei nuovi istituti, nonché per provvedere alla copertura dei ruoli vacanti della polizia penitenziaria, al fine di garantire ad essi di poter operare in condizioni di sicurezza;
    i) la realizzazione di interventi specifici e strutturali volti ad offrire soluzioni alle molteplici problematiche dell'edilizia giudiziaria, senza discriminazioni territoriali, come condizione essenziale per una gestione efficiente degli uffici giudiziari e a garanzia del diritto di agire e resistere in giudizio, a partire dal caso di Bari, che necessita quanto prima una soluzione efficace e definitiva;
    j) il potenziamento dei ricorso a misure alternative al processo penale, sulla base delle esperienze positive della messa alla prova, in assenza di pericolosità sociale, anche in relazione alla finalità rieducativa della pena;
    k) la piena attuazione della normativa europea con riferimento al tema della tutela delle vittime di reato;
    l) la predisposizione di iniziative di riforma costituzionale che garantiscano la piena realizzazione del principio del giusto processo, con particolare riferimento alla distinzione tra il ruolo dell'organo giudicante e dell'organo requirente, all'esercizio dell'azione penale secondo regole ben definite, alla ragionevole durata del processo penale, alla riforma del Consiglio superiore della magistratura che favorisca un'azione della magistratura svolta nell'esclusivo rispetto della legge;
    m) la tutela del precetto costituzionale dell'indipendenza della magistratura, inteso come indipendenza dei singoli magistrati, soggetti soltanto alla legge e immuni da influenze di carattere correntizio e politico, garantita anche da comunicati impersonali della stessa magistratura;
    n) la codificazione di un sistema di controlli in grado di verificare – nel rispetto dei principi di autonomia ed indipendenza – la professionalità dei magistrati, calibrato sull'esaltazione della capacità, dell'equilibrio e della diligenza e che risulti libero dai protagonismi dei singoli, nonché un meccanismo funzionale all'individuazione e selezione dei magistrati chiamati a dirigere gli uffici, che tenga conto della loro effettiva capacità organizzativa e gestionale, predisponendo, in linea con quanto richiesto anche in sede comunitaria, un puntuale ed efficace sistema di valutazione della responsabilità disciplinare dei magistrati, che sappia garantire la credibilità dell'ordine giudiziario;
    o) l'introduzione di un meccanismo per cui l'ordinanza che accoglie l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione sia comunicata, ai fini dell'avvio del procedimento di responsabilità, ai titolari dell'azione disciplinare; si tratta di un meccanismo necessario, in particolare alla luce del costante aumento dei rimborsi dovuti dallo Stato per ingiusta detenzione;
    p) la realizzazione di una riforma delle disposizioni che riguardano le intercettazioni telefoniche e ambientali, con particolare riferimento alla loro diffusione, soprattutto se riguardano terzi non indagati e vengono peraltro estrapolate dal contesto generale;
    q) il potenziamento degli strumenti di lotta alla criminalità di tipo mafioso, non soltanto sotto il profilo della certezza della pena, ma anche mediante l'effettiva applicazione delle misure di prevenzione;
    r) il contrasto – sulla scia delle iniziative già adottate dai Governi Berlusconi – ad ogni forma di aggressione alla sicurezza e libertà dei cittadini: ciò sia rendendo effettivo il principio di certezza della pena, sia garantendo che attraverso l'irrogazione della sanzione penale possano essere recisi i legami con le organizzazioni criminali, sia attraverso la revisione della disciplina della legittima difesa, che si è rivelata inidonea a garantire una piena ed efficace copertura all'esercizio di tale diritto, come dimostra il perdurare degli episodi di criminalizzazione dei cittadini costretti a difendere se stessi, i propri cari e i propri beni; su questo ultimo punto, occorrerebbe a parere dei firmatari del presente atto di prevedere che la difesa si presume legittima e che l'onere di provare l'insussistenza della scriminante sia a carico della pubblica accusa, oltre che eliminare l'eventualità di un indennizzo dei danni riportati dall'aggressore, da parte della vittima (come richiesto e rimarcato tra l'altro dagli stessi esponenti del Governo);
    s) l'attuazione degli accordi bilaterali in essere ed un deciso impegno nella stipula di nuovi accordi bilaterali con altri Stati, affinché i detenuti stranieri scontino la pena nei Paesi di origine, tenuto conto che attualmente circa il 32 per cento dei detenuti è di origine straniera;
    t) la completa revisione della legge n. 13 del 2019 recante «Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici», con particolare riferimento al tema della retroattività delle nuove disposizioni in materia penale e alle misure in materia di prescrizione.
(6-00046) «Costa, Lupi, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin, Sisto, Colucci, Tondo, Sangregorio».