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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 12 dicembre 2018

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 12 dicembre 2018.

  Amitrano, Ascari, Bartolozzi, Battelli, Benvenuto, Bianchi, Bitonci, Bonafede, Claudio Borghi, Brescia, Buffagni, Caiata, Cardinale, Carfagna, Castelli, Castiello, Ciprini, Cirielli, Colucci, Cominardi, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Durigon, Fantinati, Fassino, Federico, Ferraresi, Fioramonti, Gregorio Fontana, Lorenzo Fontana, Formentini, Fraccaro, Frusone, Galli, Gallinella, Gallo, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgetti, Giorgis, Grande, Grillo, Grimoldi, Guerini, Guidesi, Iovino, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Maniero, Manzato, Micillo, Molinari, Molteni, Morelli, Morrone, Occhionero, Orlando, Orsini, Picchi, Quartapelle Procopio, Rampelli, Ribolla, Rixi, Rizzo, Rosato, Ruocco, Saltamartini, Schullian, Carlo Sibilia, Sisto, Sodano, Spadafora, Spadoni, Tofalo, Tomasi, Vacca, Valente, Vignaroli, Villarosa, Raffaele Volpi, Zoffili.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Ascari, Bartolozzi, Battelli, Benvenuto, Bianchi, Bitonci, Bonafede, Claudio Borghi, Brescia, Buffagni, Caiata, Cardinale, Carfagna, Castelli, Castiello, Ciprini, Cirielli, Colucci, Cominardi, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Durigon, Fantinati, Fassino, Federico, Ferraresi, Fioramonti, Gregorio Fontana, Lorenzo Fontana, Formentini, Fraccaro, Frusone, Galli, Gallinella, Gallo, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgetti, Giorgis, Grande, Grillo, Grimoldi, Guerini, Guidesi, Iovino, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Maniero, Manzato, Micillo, Molinari, Molteni, Morelli, Morrone, Occhionero, Orsini, Picchi, Quartapelle Procopio, Rampelli, Ribolla, Rixi, Rizzo, Rosato, Ruocco, Saltamartini, Schullian, Carlo Sibilia, Sisto, Sodano, Spadafora, Spadoni, Suriano, Tofalo, Tomasi, Vacca, Valente, Vignaroli, Villarosa, Raffaele Volpi, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 11 dicembre 2018 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
  CRISTINA: «Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e altre disposizioni in materia di elezione diretta e di indennità dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli provinciali e metropolitani» (1434);
  NOJA: «Introduzione degli articoli 3-bis e 3-ter della legge 11 febbraio 1980, n. 18, concernenti l'istituzione di un assegno personale di cura per gli invalidi civili, i ciechi assoluti e i sordi» (1435);
  PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE BUTTI: «Modifica all'articolo 9 della Costituzione, in materia di diritto all'esercizio dell'attività sportiva» (1436);
  BUTTI: «Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione sportiva mediante l'adozione di un codice dello sport» (1437);
  BUTTI: «Disposizioni per la tutela dei segni distintivi del Comitato olimpico nazionale italiano, degli enti e società sportive e dei gruppi sportivi militari e dei corpi dello Stato nonché per la disciplina della loro utilizzazione commerciale» (1438);
  BUTTI: «Istituzione delle figure professionali dell'educatore del benessere fisico, del fisioterapista sportivo, dell'amministratore dello sport e del manager sportivo nonché delega al Governo in materia di insegnamento dell'educazione fisica» (1439);
  ILARIA FONTANA ed altri: «Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernenti il controllo delle emissioni di sostanze emananti odore» (1440).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge GADDA ed altri: «Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura ottenuta con metodo biologico» (290) è stata sottoscritta, in data 11 dicembre 2018, dalla deputata Carnevali.

  La proposta di legge CIRIELLI ed altri: «Modifica all'articolo 590-bis del codice penale, concernente il delitto di lesioni personali stradali gravi o gravissime, in materia di punibilità a querela della persona offesa» (471) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Caretta.

  La proposta di legge MARIN ed altri: «Disposizioni per la promozione dell'attività fisica e dell'educazione motoria nella scuola primaria» (523) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Fatuzzo.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
   VII Commissione (Cultura):
  CASA ed altri: «Introduzione dell'insegnamento dell'educazione sanitaria nella scuola secondaria di primo e di secondo grado» (913) Parere delle Commissioni I, V, XI e XII.
   IX Commissione (Trasporti):

  SCAGLIUSI ed altri: «Disposizioni per la promozione dell'uso condiviso di veicoli privati» (930) Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, X (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento) e XIV.
   Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e XI (Lavoro):

  S. 920. – «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo» (approvato dal Senato) (1433) Parere delle Commissioni II, V, VII, XII e XIV.

Trasmissione dal Ministero dell'interno.

  Il Ministero dell'interno ha trasmesso un decreto ministeriale recante una variazione di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzata, in data 23 novembre 2018, ai sensi dell'articolo 1, comma 1262, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

  Questo decreto è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

  Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso decreti ministeriali recanti variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, in data 26 novembre 2018, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell'articolo 33, comma 4-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  Questi decreti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio), alla XI Commissione (Lavoro) e alla XII Commissione (Affari sociali).

Trasmissione dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

  Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 10 dicembre 2018, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione concernente la procedura d'infrazione n. 2018/2249, avviata, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per violazione del diritto dell'Unione europea in relazione al monitoraggio della qualità delle acque, alla designazione delle zone vulnerabili ai nitrati e al contenuto dei programmi d'azione.

  Questa comunicazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 11 dicembre 2018, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Unione dei mercati dei capitali: è il momento di rinnovare gli sforzi a favore degli investimenti, della crescita e di un ruolo più forte dell'euro (COM(2018) 767 final), corredata dal relativo allegato (COM(2018) 767 final – Annex 1), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);
   Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni (COM(2018) 819 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);
   Proposta di regolamento di esecuzione del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda le cessioni di beni o le prestazioni di servizi facilitate da interfacce elettroniche e i regimi speciali per i soggetti passivi che prestano servizi a persone che non sono soggetti passivi, effettuano vendite a distanza di beni e talune cessioni nazionali di beni (COM(2018) 821 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);
   Proposte di decisione del Consiglio relative rispettivamente alla firma, a nome dell'Unione europea e della Comunità europea dell'energia atomica, e alla conclusione dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (COM(2018) 833 final e COM(2018) 834 final), corredate dal relativo allegato (COM(2018) 833 final – Annex), che sono assegnate in sede primaria alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e XIV (Politiche dell'Unione europea).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 11 dicembre 2018, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Con la predetta comunicazione, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione annuale di monitoraggio sull'attuazione del programma di sostegno alle riforme strutturali del 2017 (COM(2018) 755 final);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sui recenti sviluppi relativi alle monete in euro (COM(2018) 787 final);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione e sui primi risultati relativi alle prestazioni della politica agricola comune (COM(2018) 790 final);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo (Vertice euro), al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Per un rafforzamento del ruolo internazionale dell'euro (COM(2018) 796 final);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio – Gestire la migrazione sotto tutti gli aspetti: progressi compiuti nel quadro dell'agenda europea sulla migrazione (COM(2018) 798 final);
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda alcune norme sui pagamenti diretti e sul sostegno allo sviluppo rurale per gli anni 2019 e 2020 (COM(2018) 817 final).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Chiarimenti in ordine alla proposta, rivolta agli avvocati e presente sulla piattaforma Rousseau, di prestare consulenza legale in deroga al principio dell'equo compenso – 3-00382

   CONTE e FORNARO. — Al Ministro della giustizia. – Per sapere – premesso che:
   il MoVimento 5 Stelle, attraverso la piattaforma Rousseau, ha attivato una funzione, definita «scudo della rete», atta a «fornire la difesa legale a iscritti ed eletti del MoVimento 5 Stelle dalle cause intentate contro di loro e la tutela del Movimento e dell'Associazione Rousseau»;
   tramite il sistema operativo Rousseau, viene fornito un elenco di avvocati disponibili a svolgere un primo incontro gratuito con iscritti e portavoce per fornire un primo studio e inquadramento della pratica legale (denuncia, querela, esposto, ricorso al tribunale amministrativo regionale);
   fin dal primo lancio dell'idea, nel 2016, con un post sul blog di Beppe Grillo, e poi nel suo sviluppo operativo, a partire dall'aprile 2018, il MoVimento 5 Stelle e la piattaforma Rousseau hanno individuato nel deputato e ora Ministro della giustizia, Alfonso Bonafede, il referente e il responsabile del servizio;
   il Ministro interrogato è rimasto responsabile dello «scudo della rete» fino al settembre 2018, quando già da due mesi era Ministro della giustizia;
   esiste ancora oggi, sul profilo Facebook del Ministro interrogato e sulla piattaforma Rousseau, il video di propaganda con cui l'onorevole Bonafede illustra ragioni e modalità dell'iniziativa dove si chiede agli avvocati a – come dice testualmente il Ministro interrogato nel video – «prestare consulenza professionale in forma gratuita» per un primo incontro conoscitivo e poi proseguire l'incarico con un compenso da concordare;
   il Ministro della giustizia esercita le funzioni di vigilanza sull'ordine degli avvocati (regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578);
   il decreto ministeriale n. 37 del 2018, approvato l'8 marzo 2018 e in vigore a partire dal 27 aprile 2018, ha fissato i minimi inderogabili del compenso degli avvocati, proprio in applicazione del principio dell'equo compenso –:
   se non ritenga che tale iniziativa presenti un sostanziale conflitto di interesse a suo carico, stante la sua funzione di Ministro della giustizia, rendendo opportuna la rimozione del video di propaganda «scudo della rete» dalla piattaforma Rousseau e dal suo profilo che propone agli avvocati la difesa legale degli aderenti al Movimento anche in deroga al principio dell'equo compenso. (3-00382)


Intendimenti del Governo in materia di esecuzione penale esterna – 3-00383

   BAZOLI, VERINI, MORANI, FERRI, VAZIO, ANNIBALI, BORDO, MICELI, GRIBAUDO, ENRICO BORGHI e FIANO. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
   il Governo si è già distinto per avere «affossato» la delega sulla riforma dell'ordinamento penitenziario, cancellando tutti gli spiragli che le commissioni di esperti e i precedenti Governi avevano individuato per potenziare l'area penale esterna e per superare la centralità che la privazione della libertà ha nel sistema di giustizia penale, così come richiesto dall'Europa, assolutamente necessarie, in funzione social–preventiva, per la sicurezza dei cittadini;
   tale era la preoccupazione per simili scelte che, addirittura, sono state cancellate anche quelle specifiche misure mirate alla presa in carico e alla cura all'esterno del carcere delle persone con gravi problemi di salute mentale;
   con il disegno di legge di bilancio per il 2019 a parere degli interroganti è stato assestato un altro fondamentale colpo alla ricerca di soluzioni normative che possano meglio adeguare il sistema alla finalità rieducativa della pena e, in particolare, all'individualizzazione del trattamento, secondo la linea indicata dall'articolo 27 della Costituzione: il Governo intende intervenire sul problema carceri essenzialmente facendo leva sull'edilizia penitenziaria, distraendo risorse dal fondo per l'attuazione della riforma del processo penale e per l'ordinamento penitenziario appena varata e della quale (come hanno ampiamente sottolineato anche autorevoli auditi sulla materia della prescrizione in sede di esame dell'atto Camera n. 1189) si aspettano i tempi tecnici necessari per valutarne gli effetti –:
   quali siano le intenzioni del Governo in materia di esecuzione penale esterna, anche sulla base delle evidenze statistiche che hanno dimostrato l'efficacia in termini di riduzione della recidiva di alcune importanti riforme, come quella della messa alla prova per gli adulti. (3-00383)


Elementi in ordine dell'accoglimento delle domande di riparazione per ingiusta detenzione e ai possibili effetti sull'esercizio dell'azione disciplinare – 3-00384

   COSTA, BARTOLOZZI, CASSINELLI, CRISTINA, FERRAIOLI, PITTALIS, SARRO e ZANETTIN. — Al Ministro della giustizia. – Per sapere – premesso che:
   in 25 anni, dal 1992 al 2017, oltre 26 mila persone hanno ottenuto un indennizzo per ingiusta detenzione, per essere stati privati ingiustamente della libertà personale. Lo Stato ha versato complessivamente circa 650 milioni di euro;
   la media annuale è di oltre 1.000 persone indennizzate per una spesa superiore ai 29 milioni di euro. Le ingiuste detenzioni hanno toccato cifre record di indennizzi, nel 2017, a Catanzaro, Roma, Bari e Napoli;
   l'articolo 15, comma 1, della legge n. 47 del 2015, così modificato dall'articolo 1, comma 37, della legge n. 103 del 2017, stabilisce che: «Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta alle Camere una relazione contenente dati, rilevazioni e statistiche relativi all'applicazione, nell'anno precedente, delle misure cautelari personali, distinte per tipologie, con l'indicazione dell'esito dei relativi procedimenti, ove conclusi. La relazione contiene inoltre i dati relativi alle sentenze di riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, pronunciate nell'anno precedente, con specificazione delle ragioni di accoglimento delle domande e dell'entità delle riparazioni, nonché i dati relativi al numero di procedimenti disciplinari iniziati nei riguardi dei magistrati per le accertate ingiuste detenzioni, con indicazione dell'esito, ove conclusi»;
   tale adempimento, per ciò che riguarda la riparazione per ingiusta detenzione, è stato radicalmente omesso. Infatti, la relazione depositata nel 2018 tratta esclusivamente il tema delle misure cautelari personali e non affronta la materia della riparazione per ingiusta detenzione;
   si tratta di un adempimento fondamentale per comprendere le ragioni per cui tante persone sono state private ingiustamente della libertà personale e per comprendere, altresì, le conseguenze disciplinari che tali accertate ingiuste detenzioni hanno determinato sui responsabili di tali atti;
   nell'ordinamento, inoltre, non figura una norma che preveda l'automatica trasmissione delle ordinanze di accoglimento delle domande di riparazione per ingiusta detenzione al titolare dell'azione disciplinare, affinché questi possa valutare se avviare l'azione disciplinare. Ciò determina che in moltissime circostanze venga omessa qualsivoglia valutazione circa la responsabilità dei magistrati per i casi di ingiusta detenzione –:
   se il Governo abbia esaminato e valutato tutte le ordinanze che nel 2018 hanno riconosciuto ingiuste detenzioni, in quante occasioni e con quali motivazioni abbia esercitato l'azione disciplinare nei confronti dei responsabili, in quante occasioni e con quali motivazioni abbia ritenuto di non esercitarla. (3-00384)


Iniziative volte a promuovere la diffusione dei cosiddetti sportelli di prossimità, anche nel quadro dello sviluppo del processo civile telematico – 3-00385

   MOLINARI, ANDREUZZA, BADOLE, BASINI, BAZZARO, BELLACHIOMA, BELOTTI, BENVENUTO, BIANCHI, BILLI, BINELLI, BISA, BOLDI, BONIARDI, BORDONALI, CLAUDIO BORGHI, BUBISUTTI, CAFFARATTO, CANTALAMESSA, CAPARVI, CAPITANIO, VANESSA CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CENTEMERO, CESTARI, COIN, COLLA, COLMELLERE, COMAROLI, COMENCINI, COVOLO, ANDREA CRIPPA, DARA, DE ANGELIS, DE MARTINI, D'ERAMO, DI MURO, DI SAN MARTINO LORENZATO DI IVREA, DONINA, FANTUZ, FERRARI, FOGLIANI, FORMENTINI, FOSCOLO, FRASSINI, FURGIUELE, GASTALDI, GERARDI, GIACCONE, GIACOMETTI, GIGLIO VIGNA, GOBBATO, GOLINELLI, GRIMOLDI, GUSMEROLI, IEZZI, INVERNIZZI, LATINI, LAZZARINI, LEGNAIOLI, LIUNI, LO MONTE, LOCATELLI, LOLINI, EVA LORENZONI, LUCCHINI, MACCANTI, MAGGIONI, MARCHETTI, MATURI, MORELLI, MOSCHIONI, MURELLI, ALESSANDRO PAGANO, PANIZZUT, PAOLINI, PAROLO, PATASSINI, PATELLI, PATERNOSTER, PETTAZZI, PIASTRA, POTENTI, PRETTO, RACCHELLA, RAFFAELLI, RIBOLLA, SALTAMARTINI, SASSO, SEGNANA, STEFANI, TARANTINO, TATEO, TIRAMANI, TOCCALINI, TOMASI, TOMBOLATO, TONELLI, TURRI, VALBUSA, VALLOTTO, VINCI, VIVIANI, ZANOTELLI, ZICCHIERI, ZIELLO, ZOFFILI e ZORDAN. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
   gli sportelli di prossimità, cioè la presenza sul territorio di punti di contatto e accesso al sistema giudiziario, sono il mezzo per permettere ai cittadini di avere un unico punto di contatto, un riferimento vicino al luogo in cui vivono e di disporre di un servizio completo di orientamento e di consulenza;
   sono la risposta del welfare state al cittadino in difficoltà e rende il settore della giurisdizione più prossimo alle esigenze delle persone fragili;
   essi forniscono, anche grazie alle tecnologie del pct e alle banche dati del Ministero della giustizia, servizi diversi: orientano e informano sugli istituti di protezione giuridica (tutele, tutele minori, amministrazioni di sostegno), anche attraverso materiale informativo, distribuiscono la modulistica vigente presso gli uffici giudiziari, danno supporto per predisporre il ricorso, la raccolta e la verifica degli allegati in tema di amministrazione di sostegno, ricevono e depositano presso la cancelleria del tribunale i ricorsi anche mediante strumenti informatici, aiutano gli amministratori di sostegno a compilare i rendiconti periodici di amministrazione di sostegno e tutele, provvedono alla raccolta e deposito presso la cancelleria del tribunale anche mediante strumenti informatici, aiutano gli amministratori di sostegno a compilare gli atti di straordinaria amministrazione, secondo la modulistica del tribunale, e provvedono alla raccolta e deposito presso la cancelleria del tribunale anche mediante strumenti informatici, forniscono consulenza sugli istituti di protezione giuridica per casi complessi;
   ma tali sportelli sono inattuabili senza un serio investimento degli enti territoriali. Occorrono quindi: tavoli di coordinamento (istituiti con accordi, protocolli, leggi regionali e così via) che istituzionalizzino la collaborazione tra i diversi attori tra cui l'ufficio giudiziario; luoghi fisici (anche presso enti già operanti, come servizi sociali, aziende sanitarie locali e altro) per l'apertura degli sportelli; personale degli enti territoriali che devono presidiare tali sportelli e l'eventuale integrazione con volontari; modulistica standard per le varie tipologie di atti che i cittadini possono presentare al giudice tutelare e pubblicazione di tale modulistica su un sito web; sistemi informatici per trasmettere i ricorsi e le istanze dagli sportelli di prossimità al tribunale attraverso l'utilizzo del pct e, nelle forme più evolute, punti di accesso al pct;
   gli sportelli di prossimità sono un rilancio anche del cosiddetto processo civile telematico –:
   al fine di sviluppare detti sportelli di prossimità, quali siano le risorse con le quali intenda sostenere le relative spese, nonché in quali territori e con quali modalità. (3-00385)


Posizione del Governo italiano in relazione al quadro finanziario pluriennale europeo, con particolare riferimento al finanziamento della politica agricola comune – 3-00381

   EMANUELA ROSSINI, GEBHARD, PLANGGER e SCHULLIAN. — Al Ministro per gli affari europei. — Per sapere – premesso che:
   il Ministro per gli affari europei presiede il Comitato interministeriale per gli affari europei che ha il compito di concordare le linee politiche del Governo nel processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti comunitari;
   nell'ambito del quadro finanziario europeo 2021-2028, che sarà all'ordine del giorno del Consiglio europeo del 13 e 14 dicembre 2018, sembra confermata la riduzione sia dei pagamenti diretti che dei fondi rurali Feasr;
   è nota l'importanza della politica agricola comune, quale momento essenziale nella costruzione e nel mantenimento di un'Europa giusta, prospera e coesa;
   l'onorevole Paolo De Castro, vicepresidente della Commissione agricoltura del Parlamento europeo, ascoltato innanzi a diverse Commissioni riunite di Camera e Senato l'8 novembre 2018, ha espresso preoccupazioni per l'insufficienza di risorse da destinare ai rimborsi diretti e ai Fondi di sviluppo rurale, che sono i due pilastri della politica agricola comune;
   il 7 dicembre 2018, durante la sessione plenaria del Comitato europeo delle regioni, è stata ribadita l'importanza delle politiche di coesione e, tra queste, quelle perseguite con il secondo pilastro della politica agricola comune: su questo aspetto i delegati italiani si sono trovati d'accordo a prescindere dalle appartenenze politiche –:
   quale linea politica il Governo intenda promuovere nelle sedi intergovernative e comunitarie in relazione al quadro finanziario pluriennale europeo, su cui ha già espresso posizioni critiche proprio in relazione ai tagli previsti alle politiche agricole, per venire incontro alle istanze degli imprenditori agricoli italiani in ordine all'adeguato finanziamento dei due pilastri della politica agricola comune.
(3-00381)


Iniziative volte alla valorizzazione e alla tutela del personale militare e civile della difesa – 3-00386

   GALANTINO, CORDA, RIZZO, ARESTA, CHIAZZESE, DEL MONACO, D'UVA, FRUSONE, ERMELLINO, IORIO, IOVINO, ROBERTO ROSSINI, GIOVANNI RUSSO e TRAVERSI. — Al Ministro della difesa. — Per sapere – premesso che:
   nell'ambito del personale della difesa e in linea con le sue linee programmatiche, il Ministro interrogato ha affermato di garantire le legittime aspettative degli uomini e delle donne in uniforme e non, in particolare per quanto concerne:
    a) la tutela dei rapporti familiari (attraverso una razionalizzazione dei trasferimenti e degli impieghi e la risoluzione delle problematiche alloggiative);
    b) le prospettive di avanzamento in maniera trasparente e meritevole;
    c) le associazioni sindacali;
    d) la pubblicazione di elenchi del personale in ausiliaria;
    e) la valorizzazione e tutela del personale civile –:
   quali siano le attività poste in essere dal Governo al fine di raggiungere tali obiettivi, illustrando quali di essi sono stati parzialmente o totalmente raggiunti.
(3-00386)


Iniziative volte a favorire la stabilizzazione del personale precario delle Forze armate, anche alla luce delle disposizioni del decreto-legge n. 87 del 2018 – 3-00387

   LOLLOBRIGIDA, ACQUAROLI, BELLUCCI, BUCALO, BUTTI, CARETTA, CIABURRO, CIRIELLI, CROSETTO, LUCA DE CARLO, DEIDDA, DELMASTRO DELLE VEDOVE, DONZELLI, FERRO, FIDANZA, FOTI, FRASSINETTI, GEMMATO, LUCASELLI, MASCHIO, MELONI, MOLLICONE, MONTARULI, OSNATO, PRISCO, RAMPELLI, RIZZETTO, ROTELLI, SILVESTRONI, TRANCASSINI, VARCHI e ZUCCONI. — Al Ministro della difesa. – Per sapere – premesso che:
   secondo i dati consultabili sul sito ufficiale Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria generale dello Stato – conto annuale, nella sezione dedicata al personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia, si registrano circa trentanovemila dipendenti precari ai quali si aggiungono quelli presenti nel comparto soccorso pubblico;
   nonostante le molteplici dichiarazioni pubbliche e gli impegni presi anche dall'attuale Governo circa la necessità di garantire maggiore stabilità lavorativa nei richiamati comparti, anche al fine di salvaguardare la sicurezza del territorio, non è stato adottato alcun provvedimento concreto a tal fine;
   non risulta, inoltre, alcuno stanziamento volto a favorire la stabilizzazione del personale precario delle Forze armate, che vive in condizioni di precariato lavorativo ed economico, neanche nel prossimo futuro;
   il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante «Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese», è intervenuto in modo radicale sulle regole del lavoro precario del settore privato, fortemente penalizzato dal cosiddetto Jobs Act, riforma varata dal Governo Renzi;
   in particolare, l'articolo 1 del citato decreto-legge, rubricato «modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato», prevede espressamente che il contratto di lavoro subordinato non possa avere una durata superiore ai dodici mesi e che tale durata possa essere estesa a ventiquattro mesi solo al ricorrere di determinate condizioni;
   l'articolo 3 del medesimo decreto-legge, tuttavia, prevede l'inapplicabilità della riforma de qua ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle pubbliche amministrazioni con evidente disparità di trattamento e ricadute, tra l'altro, anche nei confronti del personale precario del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico;
   l'estensione al personale precario in questione delle citate disposizioni di cui al decreto-legge n. 87 del 2018, relative alla trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato al ricorrere di determinate condizioni, consentirebbe di dare dignità professionale e la giusta valorizzazione agli operatori del settore che ogni giorno lavorano per difendere lo Stato e la comunità, mettendo a rischio la propria incolumità –:
   quali urgenti iniziative intenda assumere per risolvere la problematica del precariato nelle Forze armate. (3-00387)


DISEGNO DI LEGGE: S. 886 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 23 OTTOBRE 2018, N. 119, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FISCALE E FINANZIARIA (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 1408)

A.C. 1408 – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

A.C. 1408 – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

TITOLO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE

Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PACIFICAZIONE FISCALE

Articolo 1.
(Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione)

  1. Il contribuente può definire il contenuto integrale dei processi verbali di constatazione redatti ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, consegnati entro la data di entrata in vigore del presente decreto, presentando la relativa dichiarazione per regolarizzare le violazioni constatate nel verbale in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive, imposta sul valore degli immobili all'estero, imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero e imposta sul valore aggiunto. È possibile definire solo i verbali per i quali, alla predetta data, non è stato ancora notificato un avviso di accertamento o ricevuto un invito al contraddittorio di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
  2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 devono essere presentate entro il 31 maggio 2019 con le modalità stabilite da un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, per i periodi di imposta per i quali non sono scaduti i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche tenuto conto del raddoppio dei termini di cui all'articolo 12, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
  3. Ai fini della presente definizione agevolata nella dichiarazione di cui al comma 1 non possono essere utilizzate, a scomputo dei maggiori imponibili dichiarati, le perdite di cui agli articoli 8 e 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  4. In caso di processo verbale di constatazione consegnato a soggetti in regime di trasparenza di cui agli articoli 5, 115 e 116 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la dichiarazione di cui al comma 1 può essere presentata anche dai soggetti partecipanti, ai quali si applicano le disposizioni del presente articolo per regolarizzare le imposte dovute sui maggiori redditi di partecipazione ad essi imputabili.
  5. Le imposte autoliquidate nelle dichiarazioni presentate, relative a tutte le violazioni constatate per ciascun periodo d'imposta, devono essere versate, senza applicazione delle sanzioni irrogabili ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e degli interessi, entro il 31 maggio 2019.
  6. Limitatamente ai debiti relativi alle risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, il debitore è tenuto a corrispondere, in aggiunta alle somme di cui al comma 5, a decorrere dal 1o maggio 2016, gli interessi di mora previsti dall'articolo 114, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo 114.
  7. La definizione di cui al comma 1 si perfeziona con la presentazione della dichiarazione ed il versamento in unica soluzione o della prima rata entro i termini di cui ai commi 2 e 5. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8, commi 2, 3, 4, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  8. In caso di mancato perfezionamento non si producono gli effetti del presente articolo e il competente ufficio procede alla notifica degli atti relativi alle violazioni constatate.
  9. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con riferimento ai periodi di imposta fino al 31 dicembre 2015, oggetto dei processi verbali di constatazione di cui al comma 1, i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono prorogati di due anni.
  10. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.

Articolo 2.
(Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento)

  1. Gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero notificati entro la data di entrata in vigore del presente decreto, non impugnati e ancora impugnabili alla stessa data, possono essere definiti con il pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, entro trenta giorni dalla predetta data o, se più ampio, entro il termine di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, che residua dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.
  2. Le somme contenute negli inviti al contraddittorio di cui agli articoli 5, comma 1, lettera c), e 11, comma 1, lettera b-bis), del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, notificati entro la data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere definiti con il pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, entro trenta giorni dalla predetta data.
  3. Gli accertamenti con adesione di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sottoscritti entro la data di entrata in vigore del presente decreto possono essere perfezionati ai sensi dell'articolo 9 del medesimo decreto, con il pagamento, entro il termine di cui all'articolo 8, comma 1, del citato decreto, decorrente dalla predetta data, delle sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori.
  4. La definizione di cui a commi 1, 2, 3 si perfeziona con il versamento delle somme in unica soluzione o della prima rata entro i termini di cui ai citati commi. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8, commi 2, 3, 4 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di mancato perfezionamento non si producono gli effetti del presente articolo e il competente ufficio prosegue le ordinarie attività relative a ciascuno dei procedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3.
  5. Limitatamente ai debiti relativi alle risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, il debitore è tenuto a corrispondere, in aggiunta alle somme di cui ai commi 1, 2 e 3, a decorrere dal 1o maggio 2016 gli interessi di mora previsti dall'articolo 114, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo 114.
  6. Sono esclusi dalla definizione gli atti emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.
  7. La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri.
  8. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono adottate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.

Articolo 3.
(Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione)

  1. I debiti, diversi da quelli di cui all'articolo 5 risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1o gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, possono essere estinti, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando integralmente, in unica soluzione entro il 31 luglio 2019, o nel numero massimo di dieci rate consecutive di pari importo, le somme:
   a) affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
   b) maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

  2. Le rate previste dal comma 1 scadono il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019.
  3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 1, sono dovuti, a decorrere dal 1o agosto 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
  4. L'agente della riscossione fornisce ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili presso i propri sportelli e in apposita area del proprio sito internet.
  5. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 aprile 2019, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 1.
  6. Nella dichiarazione di cui al comma 5 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.
  7. Entro il 30 aprile 2019 il debitore può integrare, con le modalità previste dal comma 5, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.
  8. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 1, lettere a) e b), si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi affidati, nonché, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. Il debitore, se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 1, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste dal comma 5.
  9. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
  10. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:
   a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
   b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
   c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
   d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
   e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
   f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

  11. Entro il 30 giugno 2019, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 5 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
  12. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:
   a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi del comma 5;
   b) mediante bollettini precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 11, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con le modalità previste dalla lettera a) del presente comma;
   c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione. In tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2014, con riferimento a tutti i carichi definiti.

  13. Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di cui al comma 5:
   a) alla data del 31 luglio 2019 le dilazioni sospese ai sensi del comma 10, lettera b), sono automaticamente revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
   b) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

  14. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 1, lettere a) e b), la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti:
   a) i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero;
   b) il pagamento non può essere rateizzato ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

  15. Possono essere ricompresi nella definizione agevolata di cui al comma 1 anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.
  16. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:
   a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;
   b) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
   c) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
   d) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

  17. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
  18. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
  19. A seguito del pagamento delle somme di cui ai commi 1, 21, 22 e 24, l'agente della riscossione è automaticamente discaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2024, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi delle disposizioni di cui al presente articolo e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento. All'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, le parole «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
  20. All'articolo 1, comma 684, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione dal 1o gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia ovvero dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, sono presentate, per i ruoli consegnati negli anni 2016 e 2017, entro il 31 dicembre 2026 e, per quelli consegnati fino al 31 dicembre 2015, per singole annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2026.».
  21. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, l'integrale pagamento, entro il termine differito al 7 dicembre 2018, delle residue somme dovute ai sensi dell'articolo 1, commi 6 e 8, lettera b), numero 2), del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018, determina, per i debitori che vi provvedono, il differimento automatico del versamento delle restanti somme, che è effettuato in dieci rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019, sulle quali sono dovuti, dal 1o agosto 2019, gli interessi al tasso dello 0,3 per cento annuo. A tal fine, entro il 30 giugno 2019, senza alcun adempimento a carico dei debitori interessati, l'agente della riscossione invia a questi ultimi apposita comunicazione, unitamente ai bollettini precompilati per il pagamento delle somme dovute alle nuove scadenze, anche tenendo conto di quelle stralciate ai sensi dell'articolo 4. Si applicano le disposizioni di cui al comma 12, lettera c); si applicano altresì, a seguito del pagamento della prima delle predette rate differite, le disposizioni di cui al comma 13, lettera b).
  22. Resta salva la facoltà, per il debitore, di effettuare, entro il 31 luglio 2019, in unica soluzione, il pagamento delle rate differite ai sensi del comma 21.
  23. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, i debiti relativi ai carichi per i quali non è stato effettuato l'integrale pagamento, entro il 7 dicembre 2018, delle somme da versare nello stesso termine in conformità alle previsioni del comma 21 non possono essere definiti secondo le disposizioni del presente articolo e la dichiarazione eventualmente presentata per tali debiti ai sensi del comma 5 è improcedibile.
  24. Relativamente ai debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1o gennaio 2000 al 30 settembre 2017, i soggetti di cui all'articolo 6, comma 13-ter, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, effettuano il pagamento delle residue somme dovute ai fini delle definizioni agevolate previste dallo stesso articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016 e dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, in dieci rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019, sulle quali sono dovuti, dal 1o agosto 2019, gli interessi al tasso dello 0,3 per cento annuo. A tal fine, entro il 30 giugno 2019, senza alcun adempimento a carico dei debitori interessati, l'agente della riscossione invia a questi ultimi apposita comunicazione, unitamente ai bollettini precompilati per il pagamento delle somme dovute alle nuove scadenze. Si applicano le disposizioni di cui al comma 12, lettera c); si applicano altresì, a seguito del pagamento della prima delle predette rate, le disposizioni di cui al comma 13, lettera b). Resta salva la facoltà, per il debitore, di effettuare il pagamento di tali rate in unica soluzione entro il 31 luglio 2019.
  25. Possono essere definiti, secondo le disposizioni del presente articolo, anche i debiti relativi ai carichi già oggetto di precedenti dichiarazioni rese ai sensi:
   a) dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, per le quali il debitore non ha perfezionato la definizione con l'integrale, tempestivo pagamento delle somme dovute a tal fine;
   b) dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, per le quali il debitore non ha provveduto all'integrale, tempestivo pagamento delle somme dovute in conformità al comma 8, lettera b), numero 1), dello stesso articolo 1 del decreto-legge n. 148 del 2017.

Articolo 4.
(Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010)

  1. I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1o gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati. L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati l'elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 del decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
  2. Con riferimento ai debiti di cui al comma 1:
   a) le somme versate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto restano definitivamente acquisite;
   b) le somme versate dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono imputate alle rate da corrispondersi per altri debiti eventualmente inclusi nella definizione agevolata anteriormente al versamento, ovvero, in mancanza, a debiti scaduti o in scadenza e, in assenza anche di questi ultimi, sono rimborsate, ai sensi dell'articolo 22, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. A tal fine, l'agente della riscossione presenta all'ente creditore richiesta di restituzione delle somme eventualmente riscosse dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2018, riversate ai sensi dello stesso articolo 22 del decreto legislativo n. 112 del 1999. In caso di mancata erogazione nel termine di novanta giorni dalla richiesta, l'agente della riscossione è autorizzato a compensare il relativo importo con le somme da riversare.

  3. Per il rimborso delle spese per le procedure esecutive poste in essere in relazione alle quote annullate ai sensi del comma 1, concernenti i carichi erariali e, limitatamente alle spese maturate negli anni 2000-2013, quelli dei comuni, l'agente della riscossione presenta, entro il 31 dicembre 2019, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2018, e fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, apposita richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze. Il rimborso è effettuato, a decorrere dal 30 giugno 2020, in venti rate annuali, con onere a carico del bilancio dello Stato. Per i restanti carichi tale richiesta è presentata al singolo ente creditore, che provvede direttamente al rimborso, fatte salve anche in questo caso le anticipazioni eventualmente ottenute, con oneri a proprio carico e con le modalità e nei termini previsti dal secondo periodo.
  4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai debiti relativi ai carichi di cui all'articolo 3, comma 16, lettere a), b) e c), nonché alle risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione.

Articolo 5.
(Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell'Unione europea)

  1. I debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1o gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 a titolo di risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e di imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione possono essere estinti con le modalità, alle condizioni e nei termini di cui all'articolo 3, con le seguenti deroghe:
   a) limitatamente ai debiti relativi alle risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, il debitore è tenuto a corrispondere, in aggiunta alle somme di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b):
    1) a decorrere dal 1o maggio 2016 e fino al 31 luglio 2019, gli interessi di mora previsti dall'articolo 114, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo 114;
    2) dal 1o agosto 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo;
   b) entro il 31 maggio 2019 l'agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, l'elenco dei singoli carichi compresi nelle dichiarazioni di adesione alla definizione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che, determinato l'importo degli interessi di mora di cui alla lettera a), numero 1), lo comunica al medesimo agente, entro il 15 giugno 2019, con le stesse modalità;
   c) entro il 31 luglio 2019 l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse;
   d) il pagamento dell'unica o della prima rata delle somme dovute a titolo di definizione scade il 30 settembre 2019; la seconda rata scade il 30 novembre 2019 e le restanti rate il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno successivo;
   e) limitatamente ai debiti relativi alle risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 12, lettera c), relative al pagamento mediante compensazione;
   f) l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, al fine di poter correttamente valutare lo stato dei crediti inerenti alle somme di competenza del bilancio della UE, trasmette, anche in via telematica, alle scadenze determinate in base all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 609/14, specifica richiesta all'agente della riscossione, che, entro sessanta giorni, provvede a comunicare, con le stesse modalità, se i debitori che hanno aderito alla definizione hanno effettuato il pagamento delle rate previste e, in caso positivo, a fornire l'elenco dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.

Articolo 6.
(Definizione agevolata delle controversie tributarie)

  1. Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
  2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore del presente decreto, le controversie possono essere definite con il pagamento:
   a) della metà del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;
   b) di un quinto del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.

  3. Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del quindici per cento del valore della controversia in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, depositata alla data di entrata in vigore del presente decreto, e con il pagamento del quaranta per cento negli altri casi. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione.
  4. Il presente articolo si applica alle controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore del presente decreto e per le quali alla data della presentazione della domanda di cui al comma 1 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.
  5. Sono escluse dalla definizione le controversie concernenti anche solo in parte:
   a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
   b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

  6. La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2019; nel caso in cui gli importi dovuti superano mille euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in un massimo di venti rate trimestrali. Il termine di pagamento delle rate successive alla prima scade il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2019. Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati dal 1o giugno 2019 alla data del versamento. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
  7. Nel caso in cui le somme interessate dalle controversie definibili a norma del presente articolo sono oggetto di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, il perfezionamento della definizione della controversia è in ogni caso subordinato al versamento entro il 7 dicembre 2018 delle somme di cui al comma 21 dell'articolo 3.
  8. Entro il 31 maggio 2019, per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione esente dall'imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.
  9. Dagli importi dovuti ai sensi del presente articolo si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  10. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020.
  11. Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 luglio 2019.
  12. L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine.
  13. In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
  14. La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 8.
  15. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.
  16. Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2019, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente.

Articolo 7.
(Regolarizzazione con versamento volontario di periodi d'imposta precedenti)

  1. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche, iscritte nel Registro CONI, possono avvalersi della dichiarazione integrativa speciale, di cui all'articolo 9, per tutte le imposte dovute e per ciascun anno di imposta, nel limite complessivo di 30.000 euro di imponibile annuo.
  2. I soggetti di cui al comma 1 possono altresì avvalersi:
   a) della definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento prevista dall'articolo 2, versando un importo pari al 50 per cento delle maggiori imposte accertate, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto, dovuta per intero, ed al 5 per cento delle sanzioni irrogate e degli interessi dovuti;
   b) della definizione agevolata delle liti pendenti dinanzi alle commissioni tributarie di cui all'articolo 6 con il versamento del:
    1) 40 per cento del valore della lite e del 5 per cento delle sanzioni e degli interessi accertati nel caso in cui, alla data di entrata in vigore del presente decreto, questa penda ancora nel primo grado di giudizio;
    2) 10 per cento del valore della lite e del 5 per cento delle sanzioni e degli interessi accertati, in caso di soccombenza in giudizio dell'amministrazione finanziaria nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva alla data di entrata in vigore del presente decreto;
    3) 50 per cento del valore della lite e del 10 per cento delle sanzioni e interessi accertati in caso di soccombenza in giudizio della società o associazione sportiva nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva alla data di entrata in vigore del presente decreto.

  3. La definizione agevolata di cui al presente articolo è preclusa se l'ammontare delle sole imposte accertate o in contestazione, relativamente a ciascun periodo d'imposta, per il quale è stato emesso avviso d'accertamento o è pendente reclamo o ricorso, è superiore ad euro 30 mila per ciascuna imposta, IRES o IRAP, accertata o contestata. In tal caso resta ferma la possibilità di avvalersi delle definizioni agevolate degli atti di accertamento e delle liti pendenti di cui agli articoli 2 e 6 con le regole ivi previste.

Articolo 8.
(Definizione agevolata delle imposte di consumo dovute ai sensi dell'articolo 62-quater, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504)

  1. È ammessa la definizione agevolata dei debiti tributari, per i quali non sia ancora intervenuta sentenza passata in giudicato, maturati fino al 31 dicembre 2018 a titolo di imposta di consumo, ai sensi dell'articolo 62-quater, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, con il versamento, da parte del soggetto obbligato, di un importo pari al 5 per cento degli importi dovuti, con le modalità stabilite nel presente articolo. Non sono dovuti gli interessi e le sanzioni.
  2. Ai fini della definizione di cui al comma 1, il soggetto obbligato manifesta all'Agenzia delle dogane e dei monopoli la volontà di avvalersene, facendo pervenire all'Agenzia stessa, entro il 30 aprile 2019, apposita dichiarazione con le modalità e in conformità alla modulistica che l'Agenzia medesima pubblica sul proprio sito internet istituzionale entro il 28 febbraio 2019. Ove la data di pubblicazione delle modalità e della modulistica da parte dell'Agenzia stessa sia successiva al 28 febbraio 2019, la dichiarazione deve pervenire all'Agenzia entro sessanta giorni dalla suddetta data di pubblicazione. I termini indicati per la presentazione della dichiarazione sono perentori.
  3. Nella dichiarazione deve essere indicato l'ammontare dell'imposta dovuta ai sensi dell'articolo 62-quater, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Qualora il soggetto obbligato non abbia ottemperato, in tutto o in parte, agli adempimenti di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 dicembre 2014, la dichiarazione stessa deve essere corredata dei prospetti riepilogativi previsti dal medesimo articolo 6. Il soggetto obbligato deve altresì dichiarare che i dati indicati nei prospetti riepilogativi sono conformi a quelli risultanti dalla documentazione contabile tenuta dal soggetto obbligato stesso.
  4. La presentazione della dichiarazione sospende per novanta giorni i termini per l'impugnazione dei provvedimenti impositivi e degli atti di riscossione delle imposte di consumo di cui al comma 1 nonché delle sentenze pronunciate su tali atti. Nel caso in cui i provvedimenti impositivi e gli atti di riscossione siano stati oggetto di impugnazione innanzi alla giurisdizione tributaria il processo è sospeso a domanda della parte diversa dall'Amministrazione finanziaria, fino al perfezionamento della definizione di cui al comma 1.
  5. La definizione di cui al comma 1 si perfeziona con il pagamento, entro sessanta giorni dalla comunicazione, dell'intero importo comunicato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli ai sensi del comma 6, ovvero della prima rata, in caso di pagamento rateale.
  6. Entro centoventi giorni dalla ricezione della dichiarazione di cui al comma 2, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli comunica al soggetto obbligato l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione agevolata di cui al comma 1.
  7. L'ammontare complessivo delle somme dovute comunicato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ovvero della prima rata in caso di pagamento rateale, è versato dal soggetto obbligato entro sessanta giorni dalla data della comunicazione dell'Agenzia stessa.
  8. Nella dichiarazione, il soggetto obbligato può esprimere la volontà di effettuare il pagamento, in forma rateale mensile, delle somme dovute, per un massimo di centoventi rate mensili, previa prestazione di una garanzia, ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, a copertura di sei mensilità. Il mancato pagamento di sei rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio del pagamento rateale con obbligo di versamento delle somme residue entro sessanta giorni dalla scadenza dell'ultima rata non pagata.
  9. La definizione agevolata perde di efficacia, qualora l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro il termine di prescrizione delle imposte di cui al comma 1, accerti la non veridicità dei dati comunicati con la dichiarazione di cui al comma 2.

Articolo 9.
(Disposizioni in materia di dichiarazione integrativa speciale)

  1. Fino al 31 maggio 2019 i contribuenti possono correggere errori od omissioni ed integrare, con le modalità previste dal presente articolo, le dichiarazioni fiscali presentate entro il 31 ottobre 2017 ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, delle ritenute e dei contributi previdenziali, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto. L'integrazione degli imponibili è ammessa, nel limite di 100.000 euro di imponibile annuo, ai fini delle imposte di cui al precedente periodo e comunque di non oltre il 30 per cento di quanto già dichiarato. Resta fermo il limite complessivo di 100.000 euro di imponibile annuo per cui è possibile l'integrazione ai sensi del presente comma. In caso di dichiarazione di un imponibile minore di 100.000 euro, nonché in caso di dichiarazione senza debito di imposta per perdite di cui agli articoli 8 e 84 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'integrazione degli imponibili è comunque ammessa sino a 30.000 euro.
  2. Sul maggior imponibile integrato, per ciascun anno di imposta, si applica, senza sanzioni, interessi e altri oneri accessori:
   a) un'imposta sostitutiva determinata applicando sul maggior imponibile IRPEF o IRES un'aliquota pari al 20 per cento ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dei contributi previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive;
   b) un'imposta sostitutiva determinata applicando sulle maggiori ritenute un'aliquota pari al 20 per cento;
   c) l'aliquota media per l'imposta sul valore aggiunto, risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato, tenendo conto dell'esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali. Nei casi in cui non è possibile determinare l'aliquota media, si applica l'aliquota ordinaria prevista dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

  3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, i contribuenti devono:
   a) inviare una dichiarazione integrativa speciale all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, per uno o più periodi d'imposta per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono scaduti i termini per l'accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;
   b) provvedere spontaneamente al versamento in unica soluzione di quanto dovuto, entro il 31 luglio 2019, senza avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; il versamento può essere ripartito in dieci rate semestrali di pari importo ed in tal caso il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 30 settembre 2019. Il perfezionamento della procedura decorre dal momento del versamento di quanto dovuto in unica soluzione o della prima rata.

  4. Se i dichiaranti non eseguono in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, il versamento delle somme di cui al comma 3, lettera b), la dichiarazione integrativa speciale è titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in essa indicati e, per il recupero delle somme non corrisposte, si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e sono altresì dovuti gli interessi legali e una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima.
  5. Nella dichiarazione integrativa speciale di cui al presente articolo non possono essere utilizzate, a scomputo dei maggiori imponibili dichiarati, le perdite di cui agli articoli 8 e 84 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La dichiarazione integrativa speciale non costituisce titolo per il rimborso di ritenute, acconti e crediti d'imposta precedentemente non dichiarati, né per il riconoscimento di esenzioni o agevolazioni non richieste in precedenza, ovvero di detrazioni d'imposta diverse da quelle originariamente dichiarate; la differenza tra l'importo dell'eventuale maggior credito risultante dalla dichiarazione originaria e quello del minor credito spettante in base alla dichiarazione integrativa è versata secondo le modalità previste dal presente articolo.
  6. Ai soli elementi oggetto dell'integrazione si applica l'articolo 1, comma 640, lettere a) e b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  7. La dichiarazione integrativa speciale è irrevocabile e deve essere sottoscritta personalmente. La procedura di cui al presente articolo non è esperibile:
   a) se il contribuente, essendone obbligato, non ha presentato le dichiarazioni fiscali anche solo per uno degli anni di imposta dal 2013 al 2016;
   b) se la richiesta è presentata dopo che il contribuente ha avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche, inviti o questionari o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi all'ambito di applicazione della procedura di cui al presente articolo.

  8. La procedura non può, altresì, essere esperita dai contribuenti per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato, per i redditi prodotti in forma associata di cui all'articolo 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e dai contribuenti che hanno esercitato l'opzione prevista dagli articoli 115 o 116 del predetto testo unico con riferimento alle imposte dovute sui maggiori redditi di partecipazione ad essi imputabili per i rilievi formulati a seguito di accessi, ispezioni, verifiche o di qualsiasi atto impositivo a carico delle società da essi partecipate.
  9. Chiunque fraudolentemente si avvale della procedura di cui al presente articolo al fine di far emergere attività finanziarie e patrimoniali o denaro contante o valori al portatore provenienti da reati diversi dai delitti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, è punito con la medesima sanzione prevista per il reato di cui all'articolo 5-septies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227. Resta ferma l'applicabilità degli articoli 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 del codice penale e dell'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.
  10. L'Agenzia delle entrate e gli altri organi dell'Amministrazione finanziaria concordano condizioni e modalità per lo scambio dei dati relativi alle procedure avviate e concluse.
  11. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono disciplinate le modalità di presentazione della dichiarazione integrativa speciale e di pagamento dei relativi debiti tributari, nonché sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione dei precedenti commi.
  12. Le somme versate dai contribuenti a seguito della presentazione della dichiarazione integrativa speciale di cui al comma 3, lettera a), affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate, anche mediante riassegnazione, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Nel predetto Fondo è altresì eventualmente iscritta una dotazione corrispondente al maggior gettito prevedibile, per ciascun esercizio finanziario, derivante dall'emersione di base imponibile indotta dalla presentazione della dichiarazione integrativa speciale, sulla base di valutazione effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze. Nella nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza viene data adeguata evidenza del maggior gettito valutato ai sensi del precedente periodo.

Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE FISCALE E DI INNOVAZIONE DEL PROCESSO TRIBUTARIO

Articolo 10.
(Disposizioni di semplificazione per l'avvio della fatturazione elettronica)

  1. All'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Per il primo semestre del periodo d'imposta 2019 le sanzioni di cui ai periodi precedenti: a) non si applicano se la fattura è emessa con le modalità di cui al comma 3 entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100; b) si applicano con riduzione dell'80 per cento a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto del periodo successivo.».

Articolo 11.
(Disposizioni di semplificazione in tema di emissione delle fatture)

  1. All'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, dopo la lettera g) è inserita la seguente: « g-bis) data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura;»;
   b) al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La fattura è emessa entro dieci giorni dall'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'articolo 6.».

  2. Le modifiche di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1o luglio 2019.

Articolo 12.
(Disposizioni di semplificazione in tema di annotazione delle fatture emesse)

  1. All'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il primo comma è sostituito dal seguente: «Il contribuente deve annotare in apposito registro le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni. Le fatture di cui all'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera b), sono registrate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento al medesimo mese.».

Articolo 13.
(Disposizioni di semplificazione in tema di registrazione degli acquisti)

  1. All'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, le parole «Il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell'articolo 17 e deve annotarle in apposito registro» sono sostituite dalle seguenti: «Il contribuente deve annotare in un apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell'articolo 17,»;
   b) al secondo comma, le parole «il numero progressivo ad essa attribuito,» sono soppresse.

Articolo 14.
(Semplificazioni in tema di detrazione dell'IVA)

  1. Nell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente.».

Articolo 15.
(Disposizione di coordinamento in tema di fatturazione elettronica)

  1. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole «, stabiliti o identificati» sono sostituite dalle seguenti: «o stabiliti».

Articolo 16.
(Giustizia tributaria digitale)

  1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 16-bis:
    1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Comunicazioni, notificazioni e depositi telematici»;
    2) nel comma 1, il quarto periodo è sostituito dal seguente: «La comunicazione si intende perfezionata con la ricezione avvenuta nei confronti di almeno uno dei difensori della parte.»;
    3) il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. Nelle ipotesi di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte ed ove lo stesso non sia reperibile da pubblici elenchi, ovvero nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in segreteria della Commissione tributaria. Nei casi di cui al periodo precedente le notificazioni sono eseguite ai sensi dell'articolo 16.»;
    4) il comma 3 è sostituito dal seguente: « 3. Le parti, i consulenti e gli organi tecnici indicati nell'articolo 7, comma 2, notificano e depositano gli atti processuali i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche, secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e nei successivi decreti di attuazione. In casi eccezionali, il Presidente della Commissione tributaria o il Presidente di sezione, se il ricorso è già iscritto a ruolo, ovvero il collegio se la questione sorge in udienza, con provvedimento motivato possono autorizzare il deposito con modalità diverse da quelle telematiche.»;
    5) dopo il comma 3 è inserito il seguente: « 3-bis. I soggetti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica ai sensi dell'articolo 12, comma 2, hanno facoltà di utilizzare, per le notifiche e i depositi, le modalità telematiche indicate nel comma 3, previa indicazione nel ricorso o nel primo atto difensivo dell'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni e le notificazioni.»;
   b) dopo l'articolo 25, è aggiunto il seguente:
  «Art. 25-bis. – (Potere di certificazione di conformità). – 1. Al fine del deposito e della notifica con modalità telematiche della copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, il difensore e il dipendente di cui si avvalgono l'ente impositore, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, attestano la conformità della copia al predetto atto secondo le modalità di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
  2. Analogo potere di attestazione di conformità è esteso, anche per l'estrazione di copia analogica, agli atti e ai provvedimenti presenti nel fascicolo informatico, formato dalla segreteria della Commissione tributaria ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dell'ufficio di segreteria. Detti atti e provvedimenti, presenti nel fascicolo informatico o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dell'ufficio di segreteria, equivalgono all'originale anche se privi dell'attestazione di conformità all'originale da parte dell'ufficio di segreteria.
  3. La copia informatica o cartacea munita dell'attestazione di conformità ai sensi dei commi precedenti equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento detenuto ovvero presente nel fascicolo informatico.
  4. L'estrazione di copie autentiche ai sensi del presente articolo, esonera dal pagamento dei diritti di copia.
  5. Nel compimento dell'attestazione di conformità i soggetti di cui al presente articolo assumono ad ogni effetto la veste di pubblici ufficiali.».

  2. L'articolo 16-bis, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nel testo vigente antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si interpreta nel senso che le parti possono utilizzare in ogni grado di giudizio la modalità prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dai relativi decreti attuativi, indipendentemente dalla modalità prescelta da controparte nonché dall'avvenuto svolgimento del giudizio di primo grado con modalità analogiche.
  3. In tutti i casi in cui debba essere fornita la prova della notificazione o della comunicazione eseguite a mezzo di posta elettronica certificata e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, il difensore o il dipendente di cui si avvalgono l'ente impositore, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, provvedono ai sensi dell'articolo 9, commi 1-bis e 1-ter, della legge 21 gennaio 1994, n. 53. I soggetti di cui al periodo precedente nel compimento di tali attività assumono ad ogni effetto la veste di pubblico ufficiale.
  4. La partecipazione delle parti all'udienza pubblica di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, può avvenire a distanza, su apposita richiesta formulata da almeno una delle parti nel ricorso o nel primo atto difensivo, mediante un collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo del domicilio indicato dal contribuente, dal difensore, dall'ufficio impositore o dai soggetti della riscossione con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto viene detto. Il luogo dove la parte processuale si collega in audiovisione è equiparato all'aula di udienza. Con uno o più provvedimenti del direttore generale delle finanze, sentito il Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria e l'Agenzia per l'Italia Digitale, sono individuate le regole tecnico-operative per consentire la partecipazione all'udienza a distanza, la conservazione della visione delle relative immagini, e le Commissioni tributarie presso le quali attivare l'udienza pubblica a distanza. Almeno un'udienza per ogni mese e per ogni sezione è riservata alla trattazione di controversie per le quali è stato richiesto il collegamento audiovisivo a distanza.
  5. Le disposizioni di cui alla lettera a), numeri 4) e 5), del comma 1 si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato a decorrere dal 1o luglio 2019.
  6. Agli oneri derivanti dal comma 1, capoverso articolo 25-bis, comma 4, valutati in 165.000 euro annui a decorrere dal 2019 si provvede ai sensi dell'articolo 26.

Capo III
ALTRE DISPOSIZIONI FISCALI

Articolo 17.
(Obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi)

  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. A decorrere dal 1o gennaio 2020 i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui all'articolo 24, primo comma, del suddetto decreto n. 633 del 1972. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano a decorrere dal 1o luglio 2019 ai soggetti con un volume d'affari superiore ad euro 400.000. Per il periodo d'imposta 2019 restano valide le opzioni per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi esercitate entro il 31 dicembre 2018. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere previsti specifici esoneri dagli adempimenti di cui al presente comma in ragione della tipologia di attività esercitata.»;
   b) al comma 6 le parole «optano per» sono sostituite dalla seguente: «effettuano»;
   c) dopo il comma 6-bis sono aggiunti i seguenti:
  « 6-ter. Le operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 effettuate nelle zone individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, possono essere documentate, in deroga al comma 1, mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, ovvero dello scontrino fiscale di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, nonché con l'osservanza delle relative discipline.
  6-quater. I soggetti che effettuano cessioni di farmaci, tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e dei relativi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, possono adempiere all'obbligo di cui al comma 1 mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria. I dati fiscali trasmessi possono essere utilizzati dall'Agenzia delle entrate anche per finalità diverse dall'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.
  6-quinquies. Negli anni 2019 e 2020 per l'acquisto o l'adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione di cui al comma 1, al soggetto è concesso un contributo complessivamente pari al 50 per cento della spesa sostenuta, per un massimo di euro 250 in caso di acquisto e di euro 50 in caso di adattamento, per ogni strumento. Il contributo è anticipato dal fornitore sotto forma di sconto sul prezzo praticato ed è a questo rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al credito d'imposta di cui al presente comma non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità attuative, comprese le modalità per usufruire del credito d'imposta, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione e per il rispetto del limite di spesa previsto. Il limite di spesa previsto è pari a euro 36,3 milioni per l'anno 2019 e pari ad euro 195,5 milioni per l'anno 2020.».  2. A decorre dal 1o gennaio 2020:
   a) l'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 è abrogato;
   b) all'articolo 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1. al comma 1, le parole «compresi coloro che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 2, comma 1,» sono soppresse;
    2. al comma 2, dopo le parole «n. 633» sono aggiunte le seguenti: «, fatta salva la tenuta del registro di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. L'obbligo di tenuta dei registri ai fini dell'imposta sul valore aggiunto permane per i soggetti che optano per la tenuta dei registri secondo le modalità di cui all'articolo 18, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.».

  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 26.

Articolo 18.
(Rinvio lotteria dei corrispettivi)

  1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 540, è sostituito dal seguente: « 540. A decorrere dal 1o gennaio 2020 i contribuenti, persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che effettuano acquisti di beni o servizi, fuori dall'esercizio di attività di impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, possono partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale. Per partecipare all'estrazione è necessario che i contribuenti, al momento dell'acquisto, comunichino il proprio codice fiscale all'esercente e che quest'ultimo trasmetta all'Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione, secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.»;
   b) il comma 543 è abrogato;
   c) il comma 544 è sostituito dal seguente: « 544. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, d'intesa con l'Agenzia delle entrate, sono disciplinante le modalità tecniche relative alle operazioni di estrazione, l'entità e il numero dei premi messi a disposizione, nonché ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione della lotteria. Il divieto di pubblicità per giochi e scommesse, previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, non si applica alla lotteria di cui al comma 540.».

  2. Al fine di garantire le risorse finanziarie necessarie per l'attribuzione dei premi e le spese amministrative connesse alla gestione della lotteria, è istituito un Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2020 e di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 25.

Articolo 19.
(Disposizioni in materia di accisa)

  1. A decorrere dal 1o dicembre 2018, al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nella Tabella A, al punto 11, nella colonna «Impieghi», il periodo da «In caso di produzione combinata» fino a «quinquennio di riferimento» è sostituito dal seguente: «In caso di generazione combinata di energia elettrica e calore utile, i quantitativi di combustibili impiegati nella produzione di energia elettrica sono determinati utilizzando i seguenti consumi specifici convenzionali:

a) oli vegetali non modificati chimicamente 0,194 kg per kWh
b) gas naturale 0,220 mc per kWh
c) gas di petrolio liquefatti 0,173 kg per kWh
d) gasolio 0,186 kg per kWh
e) olio combustibile e oli minerali greggi, naturali 0,194 kg per kWh
f) carbone, lignite e coke (codici NC 2701, 2702 e 2704) 0,312 kg per kWh

  2. All'articolo 3-bis del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) a decorrere dal 1o dicembre 2018, il comma 1 è abrogato;
   b) nel comma 2, le parole «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2018».

  3. All'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, nella lettera b), le parole «da adottare entro il 30 novembre 2018» sono soppresse.

Articolo 20.
(Estensione dell'istituto del gruppo IVA ai Gruppi Bancari Cooperativi)

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 70-ter, dopo il comma 1, è inserito il seguente: « 1-bis. Il vincolo finanziario si considera altresì sussistente tra i soggetti passivi, stabiliti nel territorio dello Stato, partecipanti ad un Gruppo Bancario di cui all'articolo 37-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.»;
   b) all'articolo 70-septies, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i Gruppi IVA costituiti tra i soggetti di cui al comma 1-bis dell'articolo 70-ter, il rappresentante di gruppo è la società capogruppo di cui alla lettera a), del comma 1 dell'articolo 37-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.».

  2. Per l'anno 2019, la dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA da parte dei partecipanti ad un Gruppo Bancario di cui all'articolo 37-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, ha effetto se presentata entro il 31 dicembre 2018 e se a tale data sussistono i vincoli finanziario, economico e organizzativo di cui all'articolo 70-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Il vincolo finanziario si considera sussistere se a tale data è stato sottoscritto il contratto di coesione di cui al comma 3 dell'articolo 37-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.».

TITOLO II
DISPOSIZIONI FINANZIARIE URGENTI

Articolo 21.
(Ferrovie dello Stato)

  1. È autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2018 per il finanziamento del contratto di programma-parte servizi 2016-2021 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa.
  2. È autorizzata la spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2018 per il finanziamento del contratto di programma – parte investimenti 2017-2021 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa.
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 26.

Articolo 22.
(Fondo garanzia e FSC)

  1. Al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono assegnati 735 milioni di euro per l'anno 2018. Al relativo onere si provvede quanto a 300 milioni per l'anno 2018, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020 già destinate al predetto Fondo ai sensi dell'articolo 1, comma 53, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e per la rimanente quota ai sensi dell'articolo 26.

Articolo 23.
(Autotrasporto)

  1. Al fine di favorire gli interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto è incrementata di 26,4 milioni per l'anno 2018 la dotazione finanziaria relativa alle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 106, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede:
   a) quanto a 10,4 milioni di euro per l'anno 2018 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1230 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
   b) quanto a 16 milioni di euro a mediante utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2, che alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite, nel predetto limite di 16 milioni, definitivamente al bilancio dello Stato.

  2. In relazione all'articolo 9 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, il Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti di cui all'articolo 18-bis, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è incrementato di 15 milioni di euro per l'anno 2018 da assegnare all'autorità di sistema portuale del mar ligure occidentale.
  3. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 2, si provvede per 15 milioni di euro mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 15 novembre 2018, delle somme destinate agli interventi di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 23 dicembre 1997, n. 454 non utilizzate al termine del periodo di operatività delle misure agevolative e giacenti sui conti correnti sui c/c n. 211390 e n. 211389 accesi presso BNL Spa.

Articolo 24.
(Missioni internazionali di pace)

  1. Al fine di garantire la prosecuzione delle missioni internazionali per l'anno 2018, il fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145 è incrementato di euro 130 milioni per il medesimo anno 2018.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 26.

Articolo 25.
(Disposizioni in materia di CIGS per riorganizzazione o crisi aziendale)

  1. All'articolo 22-bis, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le parole «organico superiore a 100 unità lavorative e» sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle medesime condizioni e nel limite delle risorse finanziarie sopra indicate, in deroga ai limiti temporali di cui agli articoli 4 e 22, commi 3 e 5, può essere concessa la proroga dell'intervento di integrazione salariale straordinaria per la causale contratto di solidarietà sino al limite massimo di 12 mesi, qualora permanga, in tutto o in parte, l'esubero di personale già dichiarato nell'accordo di cui all'articolo 21, comma 5, e si realizzino le condizioni di cui al comma 2.».

Articolo 26.
(Disposizioni finanziarie)

  1. Il fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è incrementato di 390,335 milioni di euro per l'anno 2019, 1.639,135 milioni di euro per l'anno 2020, 2.471,935 milioni di euro per l'anno 2021, 2.303,135 milioni di euro per l'anno 2022, 2.354,735 milioni di euro per l'anno 2023, 1.292.735 milioni di euro per l'anno 2024, 1.437,735 milioni di euro per l'anno 2025, 1.579,735 milioni di euro per l'anno 2026, 1.630,735 milioni di euro per l'anno 2027 e 1.648,735 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028. Le predette risorse sono destinate al raggiungimento degli obiettivi programmatici della manovra di finanza pubblica.
  2. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è incrementato di 700 milioni di euro per l'anno 2020, di 900 milioni di euro per l'anno 2021, di 1.050 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.150 milioni di euro per l'anno 2023. Le predette risorse sono destinate al raggiungimento degli obiettivi programmatici della manovra di finanza pubblica.
  3. Agli oneri derivanti dagli articoli 3, 4, 5, 7, 8, 9, 16, comma 4, 17, 18, 20, 21, 22, 24, e dai commi 1 e 2 del presente articolo e dagli effetti derivanti dalle disposizioni di cui alla lettera a) del presente comma, pari a 1.323.000.000 euro per l'anno 2018, a 462.500.000 euro per l'anno 2019, a 1.872.500.000 euro per l'anno 2020, a 2.512.800.000 euro per l'anno 2021, a 2.385.700.000 euro per l'anno 2022, a 2.395.600.000 euro per l'anno 2023, a 1.458.600.000 euro per l'anno 2024, a 1.544.600.000 euro per l'anno 2025, a 1.642,600 milioni di euro per l'anno 2026, 1.677,600 milioni di euro per l'anno 2027 e 1.689,600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 e, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno a 1.743.544.737 euro per l'anno 2018, a 481.170.390 euro per l'anno 2019, a 2.585.752.875 euro per l'anno 2020, a 3.423.888.078 euro per l'anno 2021, a 3.444.868.857 euro per l'anno 2022, a 3.551.176.417 euro per l'anno 2023, a 1.731.600.000 euro per l'anno 2024 e a 1.689.600.000 euro per ciascuno degli anni dal 2025, al 2027, si provvede:
   a) quanto a 589.305.117 euro per l'anno 2018, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 818.805.117 euro per l'anno 2018 e a 20.500.000 euro per l'anno 2019, mediante riduzione delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri come indicate nell'elenco 1 allegato al presente decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibili le suddette somme. Entro venti giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, gli accantonamenti di spesa possono essere rimodulati nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa realizzati in termini di indebitamento netto della pubblica amministrazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui.
   b) quanto 150 milioni euro per l'anno 2018, mediante utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite, nel predetto limite, definitivamente al bilancio dello Stato;
   c) quanto a 70 milioni di euro per l'anno 2018, mediante utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per una quota di 35 milioni e al Ministero dello sviluppo economico per una quota di 35 milioni, versate all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite definitivamente all'erario. I decreti di cui al comma 3 dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 30 del 2013 dispongono negli esercizi successivi gli opportuni conguagli, al fine di assicurare complessivamente il rispetto delle proporzioni indicate nel predetto articolo 19 e del vincolo di destinazione a investimenti con finalità ambientali derivante dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009;
   d) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 17 agosto 1957, n. 848. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvede agli adempimenti eventualmente necessari, anche sul piano internazionale, per rinegoziare i termini dell'accordo internazionale concernente la determinazione del contributo all'organismo delle Nazioni Unite, per un importo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2018
   e) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2018, mediante le somme di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, iscritte nel conto dei residui nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario;
   f) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
   g) quanto a 462.500.000 euro per l'anno 2019, a 1.872.500.000 euro per l'anno 2020, a 2.512.800.000 euro per l'anno 2021, a 2.385.700.000 euro per l'anno 2022, a 2.395.600.000 euro per l'anno 2023, a 1.731.600.000 euro per l'anno 2024 e a 1.689.600.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 41.225.000 di euro per l'anno 2018, a 460.670.390 euro per l'anno 2019, a 2.585.752.875 euro per l'anno 2020, a 3.423.888.078 euro per l'anno 2021, a 3.444.868.857 euro per l'anno 2022, a 3.551.176.417 euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto;
   h) quanto a 23.943.052 euro per l'anno 2018, mediante corrispondente utilizzo delle somme iscritte nel conto dei residui del fondo di conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che sono versate, nell'anno 2018, all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario;
   i) quanto a 16,614 milioni di euro per l'anno 2018, mediante utilizzo delle somme relative ai rimborsi corrisposti dall'organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di pace, di cui all'articolo 8, comma 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che alla data di entrata in vigore, del presente decreto-legge non sono ancora riassegnate al fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145 e che restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato;
   l) quanto a 300 milioni per l'anno 2018 mediante riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6 della legge 27 dicembre 2013 n. 147;
   m) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2018, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 relativa al Fondo per le esigenze indifferibili. Conseguentemente, le risorse del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, accantonate ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 121, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2018, sono rese disponibili a seguito della modifica intervenuta del trattamento contabile ai fini dell'indebitamento netto dell'operazione relativa alla Banca Popolare di Vicenza S.p.A e di Veneto Banca S.p.A.
  4. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Ove necessario, previa richiesta dell'amministrazione competente, il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Articolo 27.
(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

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A.C. 1408 – Modificazioni del Senato

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

  All'articolo 1 è premesso il seguente:
  «Art. 01. – (Modifica della soglia di accesso all'interpello sui nuovi investimenti) 1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, le parole: “di ammontare non inferiore a trenta milioni di euro” sono sostituite dalle seguenti: “di ammontare non inferiore a venti milioni di euro”.
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle istanze di interpello presentate a decorrere dal 1o gennaio 2019».

  All'articolo 1, comma 7, al secondo periodo, le parole: «commi 2, 3, 4» sono sostituite dalle seguenti: «commi 3 e 4» e dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata».

  All'articolo 2:
   dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. All'articolo 17, ottavo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: “31 dicembre 2018” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2022”»;
   al comma 3, dopo le parole: «del medesimo decreto» e «del citato decreto» è inserita la seguente: «legislativo».

  All'articolo 3:
   al comma 1, alinea, le parole da: «, in unica» fino a «importo,» sono soppresse;
   il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato:
   a) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2019;
   b) nel numero massimo di diciotto rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2019; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020»;
   al comma 10, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
  « f-bis) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1o giugno 2015»;
   al comma 14, alinea, le parole: «comma 1, lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;
   dopo il comma 14 è inserito il seguente:
  «14-bis. Nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a cinque giorni, l'effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 14, non si produce e non sono dovuti interessi»;
   dopo il comma 24 è inserito il seguente:
  «24-bis. Le disposizioni del comma 14-bis si applicano anche nel caso di tardivo versamento, non superiore a cinque giorni, delle rate differite ai sensi dei commi 21 e 24, in scadenza a decorrere dal 31 luglio 2019».

  All'articolo 5, comma 1, lettera f), le parole: «regolamento (UE) n. 609/14» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014».

  All'articolo 6:
   dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. In caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90 per cento del valore della controversia»;
   al comma 2:
   alla lettera a), le parole: «della metà» sono sostituite dalle seguenti: «del 40 per cento»;
   alla lettera b), le parole: «di un quinto» sono sostituite dalle seguenti: «del 15 per cento»;
   dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
  «2-bis. In caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e l'Agenzia delle entrate, l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta, secondo le disposizioni di cui al comma 2, per la parte di atto annullata.
  2-ter. Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia»;
   al comma 7 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «del presente decreto»;
   al comma 16, dopo le parole: «in cui è parte il medesimo ente» sono aggiunte le seguenti: «o un suo ente strumentale».

  All'articolo 7:
   il comma 1 è soppresso;
   al comma 2, alinea, le parole: «I soggetti di cui al comma 1 possono altresì avvalersi» sono sostituite dalle seguenti: «Le società e le associazioni sportive dilettantistiche che alla data del 31 dicembre 2017 risultavano iscritte nel registro del CONI possono avvalersi».

  All'articolo 8, comma 3, dopo le parole: «29 dicembre 2014,» sono inserite le seguenti: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2014,».

  L'articolo 9 è sostituito dal seguente:
  «Art. 9. – (Irregolarità formali) – 1. Le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 24 ottobre 2018, possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari ad euro 200 per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni.
  2. Il versamento della somma di cui al comma 1 è eseguito in due rate di pari importo entro il 31 maggio 2019 e il 2 marzo 2020.
  3. La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento delle somme dovute ai sensi del comma 2 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni.
  4. Sono esclusi dalla regolarizzazione gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.
  5. La procedura non può essere esperita dai contribuenti per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.
  6. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con riferimento alle violazioni commesse fino al 31 dicembre 2015, oggetto del processo verbale di constatazione, i termini di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono prorogati di due anni.
  7. Sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni di cui al comma 1 già contestate in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  8. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.
  9. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 101,67 milioni di euro per l'anno 2020.
  10. Una quota del Fondo di cui al comma 9, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2020, è destinata ad incrementare, per la medesima annualità, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 1091 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
  11. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, quanto a 101,67 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dai commi da 1 a 8 e, quanto a 130 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  12. Sono erogati in via prioritaria i rimborsi relativi a versamenti risultati eccedenti rispetto alle relative imposte dovute, richiesti entro i primi sei mesi solari di ciascun anno dai soggetti autorizzati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli all'adozione del sistema informatizzato di controllo di cui all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 ottobre 2009, n. 169, titolari della licenza di esercizio, non sospesa o revocata, di cui all'articolo 23, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, rilasciata per la gestione di un deposito fiscale avente un parco serbatoi di stoccaggio di capacità non inferiore ai valori stabiliti dal comma 3 del medesimo articolo 23. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano per i rimborsi erogabili a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e comunque entro il limite complessivo di 10 milioni di euro annui per ciascun soggetto».

  Nel capo I del titolo I, dopo l'articolo 9 è aggiunto il seguente:
  «Art. 9-bis. – (Disposizioni in materia di sanzioni per assegni senza clausola di trasferibilità)1. All'articolo 63 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  “1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, per le violazioni di cui all'articolo 49, comma 5, relative a importi inferiori a 30.000 euro, l'entità della sanzione minima è pari al 10 per cento dell'importo trasferito in violazione della predetta disposizione. La disposizione di cui al presente comma si applica qualora ricorrano le circostanze di minore gravità della violazione, accertate ai sensi dell'articolo 67”.

  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto».

  All'articolo 10:
   al comma 1 sono premessi i seguenti:
  «01. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Sono altresì esonerati dalle predette disposizioni i soggetti passivi che hanno esercitato l'opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000; tali soggetti, se nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo superiore a euro 65.000, assicurano che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d'imposta”.
  02. Gli obblighi di fatturazione e registrazione relativi a contratti di sponsorizzazione e pubblicità in capo a soggetti di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, sono adempiuti dai cessionari»;
   al comma 1, le parole: «è inserito il seguente» sono sostituite dalle seguenti: «sono inseriti i seguenti» e dopo le parole: «del periodo successivo.» sono aggiunte le seguenti: «Per i contribuenti che effettuano la liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto con cadenza mensile le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano fino al 30 settembre 2019»;
   dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. All'articolo 1, comma 6-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Per il servizio di conservazione gratuito delle fatture elettroniche di cui al presente articolo, reso disponibile agli operatori IVA dall'Agenzia delle entrate, il partner tecnologico Sogei S.p.a. non può avvalersi di soggetti terzi.”».

  Dopo l'articolo 10 sono inseriti i seguenti:
  «Art. 10-bis. – (Disposizioni di semplificazione in tema di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari) 1. Per il periodo d'imposta 2019, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e dei relativi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono esonerati dall'obbligo di fatturazione elettronica di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, con riferimento alle fatture i cui dati sono inviati al Sistema tessera sanitaria.
  Art. 10-ter. – (Specifiche disposizioni in tema di fatturazione elettronica per gli operatori che offrono servizi di pubblica utilità)1. All'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il comma 6-ter è aggiunto il seguente:
  “6-quater. Al fine di preservare i servizi di pubblica utilità, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le regole tecniche per l'emissione delle fatture elettroniche tramite il Sistema di interscambio da parte dei soggetti passivi dell'IVA che offrono i servizi disciplinati dai regolamenti di cui ai decreti del Ministro delle finanze 24 ottobre 2000, n. 366, e 24 ottobre 2000, n. 370, nei confronti dei soggetti persone fisiche che non operano nell'ambito di attività d'impresa, arte e professione. Le predette regole tecniche valgono esclusivamente per le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali con i quali sono stati stipulati contratti prima del 1o gennaio 2005 e dei quali non è stato possibile identificare il codice fiscale anche a seguito dell'utilizzo dei servizi di verifica offerti dall'Agenzia delle entrate”».

  All'articolo 15, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. L'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è sostituito dal seguente:
  “Art. 4. – (Semplificazioni amministrative e contabili) – 1. A partire dalle operazioni IVA 2020, nell'ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione di tutti i soggetti passivi dell'IVA residenti e stabiliti in Italia, in apposita area riservata del sito internet dell'Agenzia stessa, le bozze dei seguenti documenti:
   a) registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
   b) liquidazione periodica dell'IVA;
   c) dichiarazione annuale dell'IVA.

  2. Per i soggetti passivi dell'IVA che, anche per il tramite di intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, convalidano, nel caso in cui le informazioni proposte dall'Agenzia delle entrate siano complete, ovvero integrano nel dettaglio i dati proposti nelle bozze dei documenti di cui al comma 1, lettera a), viene meno l'obbligo di tenuta dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, fatta salva la tenuta del registro di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. L'obbligo di tenuta dei registri ai fini dell'IVA permane per i soggetti che optano per la tenuta dei registri secondo le modalità di cui all'articolo 18, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
  3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono emanate le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo”».

  Dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:
  «Art. 15-bis. – (Disposizioni di armonizzazione in tema di fatturazione elettronica) 1. All'articolo 1, comma 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
  “g-ter) le cause che possono consentire alle amministrazioni destinatarie delle fatture elettroniche di rifiutare le stesse, nonché le modalità tecniche con le quali comunicare tale rifiuto al cedente/prestatore, anche al fine di evitare rigetti impropri e di armonizzare tali modalità con le regole tecniche del processo di fatturazione elettronica tra privati”».

  Nel capo II del titolo I, dopo l'articolo 16 sono aggiunti i seguenti:
  «Art. 16-bis. – (Servizi accessori alla digitalizzazione della giustizia e alla gestione dei sistemi informativi sviluppati dal Ministero della giustizia)1. All'articolo 3 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, il comma 7 è sostituito dal seguente:
  “7. Il Ministero della giustizia, in attuazione degli obiettivi di cui al presente decreto, per la progressiva implementazione e digitalizzazione degli archivi e della piattaforma tecnologica ed informativa dell'Amministrazione della giustizia, in coerenza con le linee del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, può avvalersi, per i servizi accessori alla digitalizzazione della giustizia e alla gestione dei sistemi informativi sviluppati dal Ministero della giustizia, della società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Ai fini della realizzazione dei predetti servizi di interesse generale, la società provvede, tramite Consip S.p.A., all'acquisizione dei beni e servizi occorrenti”.
  Art. 16-ter. – (Servizi informatici in favore di Equitalia Giustizia S.p.A.) 1. All'articolo 1, comma 11, lettera b), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “. I servizi di natura informatica in favore di Equitalia Giustizia S.p.A. continuano ad essere forniti dalla società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”.
  Art. 16-quater. – (Disposizioni in materia di accesso all'archivio dei rapporti finanziari)1. Al fine di rafforzare le misure volte al contrasto dell'evasione fiscale, all'articolo 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Il provvedimento deve altresì prevedere adeguate misure di sicurezza, di natura tecnica e organizzativa, per la trasmissione dei dati e per la relativa conservazione, che non può superare i dieci anni”;
   b) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Fermo restando quanto previsto dal comma 3, le stesse informazioni sono altresì utilizzate dalla Guardia di finanza per le medesime finalità, anche in coordinamento con l'Agenzia delle entrate, nonché dal Dipartimento delle finanze, ai fini delle valutazioni di impatto e della quantificazione e del monitoraggio dell'evasione fiscale.”;
   c) al comma 4-bis sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “La relazione contiene anche i risultati relativi all'attività svolta dalla Guardia di finanza utilizzando le informazioni di cui al comma 4. A tal fine, i dati sono comunicati all'Agenzia delle entrate secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate e del Comandante generale della Guardia di finanza”.
  Art. 16-quinquies. – (Disposizioni in materia di attività ispettiva nei confronti dei soggetti di medie dimensioni) 1. All'articolo 24 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  “2. Anche ai fini di cui al comma 1, nei confronti dei contribuenti non soggetti agli indici sintetici di affidabilità né a tutoraggio, l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza realizzano annualmente piani di intervento coordinati sulla base di analisi di rischio sviluppate mediante l'utilizzo delle banche dati nonché di elementi e circostanze emersi nell'esercizio degli ordinari poteri istruttori e d'indagine”.
  Art. 16-sexies. – (Disposizioni in materia di scambio automatico di informazioni) 1. L'Agenzia delle entrate fornisce, su richiesta, alla Guardia di finanza, per l'esecuzione delle attività di controllo tributario o per finalità di analisi del rischio di evasione fiscale, elementi e specifiche elaborazioni basate sulle informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e 146, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché su quelle ricevute nell'ambito dello scambio automatico di informazioni per finalità fiscali previsto dalla direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, e da accordi tra l'Italia e gli Stati esteri.
  2. Ai fini di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate e il Corpo della guardia di finanza stipulano apposita convenzione per la definizione dei termini e delle modalità di comunicazione degli elementi e delle elaborazioni di cui al medesimo comma 1, in coerenza con le condizioni e i limiti che disciplinano la cooperazione amministrativa tra Stati nel settore fiscale.
  Art. 16-septies. – (Disposizioni di semplificazione in materia di provvedimenti cautelari amministrativi per violazioni tributarie)1. All'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  “1-bis. Al fine di rafforzare le misure poste a garanzia del credito erariale e a sostegno delle relative procedure di riscossione, le istanze di cui al comma 1 possono essere inoltrate dal comandante provinciale della Guardia di finanza, in relazione ai processi verbali di constatazione rilasciati dai reparti dipendenti, dando tempestiva comunicazione alla direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate, che esamina l'istanza e comunica le proprie eventuali osservazioni al presidente della commissione tributaria provinciale, nonché al comandante provinciale richiedente. Decorso il termine di venti giorni dal ricevimento dell'istanza, si intende acquisito il conforme parere dell'Agenzia delle entrate.
  1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis, la Guardia di finanza fornisce all'Agenzia delle entrate ogni elemento richiesto ai fini dell'istruttoria e della partecipazione alla procedura di cui al presente articolo. In caso di richiesta di chiarimenti, è interrotto, per una sola volta, il termine di cui al comma 1-bis”».

  Alla rubrica del capo II del titolo I sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché di contrasto all'evasione fiscale».

  All'articolo 17:
   al comma 1, lettera c), il capoverso 6-quater è sostituito dal seguente:
  «6-quater. I soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e dei relativi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, possono adempiere all'obbligo di cui al comma 1 mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati, relativi a tutti i corrispettivi giornalieri, al Sistema tessera sanitaria. I dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria possono essere utilizzati solo dalle pubbliche amministrazioni per finalità istituzionali. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti, nel rispetto dei princìpi in materia di protezione dei dati personali, anche con riferimento agli obblighi di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, i termini e gli ambiti di utilizzo dei predetti dati e i relativi limiti, nonché le modalità tecniche di trasmissione»;
   al comma 1, lettera c), capoverso 6-quinquies, quarto periodo, le parole: «della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «della presente disposizione»;
   dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la deroga di cui all'articolo 7, comma 4-quater, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, si applica anche ai registri di cui all'articolo 24, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633»;
   al comma 2, alinea, la parola: «decorre» è sostituita dalla seguente: «decorrere».

  All'articolo 18:
   al comma 1, lettera c), capoverso 544, la parola: «disciplinante» è sostituita dalla seguente: «disciplinate»;
   al comma 2, le parole: «dell'articolo 25» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 26»;
   dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
  «2-bis. Al fine di finanziare progetti filantropici, gli enti del Terzo settore possono effettuare lotterie finalizzate a sollecitare donazioni di importo non inferiore a euro 500, anche mediante l'intervento degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio dei soggetti partecipanti. Il ricavato derivante dalle lotterie filantropiche è destinato ad alimentare i fondi dei citati enti per la realizzazione di progetti sociali.
  2-ter. Con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono disciplinate le modalità tecniche di attuazione della disposizione di cui al comma 2-bis, prevedendo, in particolare, le modalità di estrazione e di controllo. La vincita è costituita unicamente dal diritto di scegliere un progetto sociale, tra quelli da realizzare, cui associare il nome del vincitore, con relativo riconoscimento pubblico».

  All'articolo 19, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti segni di interpunzione: «”.».

  All'articolo 20:
   al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
   « b-bis) all'articolo 70-duodecies, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
  “6-bis. In caso di adesione al regime di cui al titolo III del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, da parte di uno dei soggetti passivi che abbia esercitato l'opzione di cui all'articolo 70-quater, il predetto regime si estende obbligatoriamente a tutte le società partecipanti al gruppo IVA. Tale estensione si verifica anche nel caso in cui l'opzione per il gruppo IVA venga esercitata da un soggetto che abbia già aderito al regime. Nelle more del perfezionamento del procedimento di adesione al regime da parte di tutti i partecipanti al gruppo IVA, l'esclusione del regime di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 128 del 2015 non può essere dichiarata per cause connesse all'estensione di cui al presente comma”»;
   al comma 2, dopo le parole: «n. 385» il segno di interpunzione: «”» è soppresso ed è aggiunto il seguente periodo: «La dichiarazione per la costituzione del gruppo IVA ha effetto dal 1o luglio 2019 se presentata dai partecipanti ad un Gruppo Bancario di cui all'articolo 37-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, previa sottoscrizione del contratto di coesione di cui al medesimo articolo 37-bis, successivamente al 31 dicembre 2018 ed entro il 30 aprile 2019»;
   dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
  «2-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, la parola: “2018” è sostituita dalla seguente: “2019”.
  2-ter. Gli articoli 21, 23 e 24-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non si applicano all'offerta ed alla consulenza aventi ad oggetto azioni emesse dai soggetti di cui agli articoli 33 e 111-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, quando la sottoscrizione o l'acquisto sia di valore nominale non superiore a 1.000 euro ovvero, se superiore a tale importo, rappresenti la quota minima stabilita nello statuto della banca per diventare socio purché la stessa non ecceda il valore nominale di 2.500 euro. Ai fini del rispetto dei limiti suddetti si tiene conto degli acquisti e delle sottoscrizioni effettuati nei ventiquattro mesi precedenti».

  Nel capo III del titolo I, dopo l'articolo 20 sono aggiunti i seguenti:
  «Art. 20-bis. – (Sistemi di tutela istituzionale) – 1. Al fine di tutelare la solidità del credito cooperativo preservando l'autonomia gestionale e giuridica dei singoli enti creditizi, al testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 33, comma 1-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 37-bis, comma 1-bis”;
   b) all'articolo 37-bis, comma 1-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le medesime banche hanno la facoltà di adottare, in alternativa alla costituzione del gruppo bancario cooperativo, sistemi di tutela istituzionale, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 agosto 2013”.

  Art. 20-ter. – (Disposizioni in materia di vigilanza cooperativa) – 1. All'articolo 18 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Vigilanza sulle banche di credito cooperativo, sulle società di mutuo soccorso e sulle società capogruppo dei gruppi bancari cooperativi”;
   b) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “L'autorità governativa assoggetta anche le società capogruppo dei gruppi bancari cooperativi di cui all'articolo 37-bis del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, a controlli finalizzati a verificare che l'esercizio del ruolo e delle funzioni di capogruppo risulti coerente con le finalità mutualistiche delle banche di credito cooperativo aderenti al gruppo. In caso di difformità, la Banca d'Italia, su segnalazione dell'autorità governativa, può assumere adeguati provvedimenti di vigilanza. Con decreto da adottare entro il 31 marzo 2019, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, adotta disposizioni per l'attuazione del presente comma definendo modalità, soggetti abilitati e modelli di verbale”.
  Art. 20-quater. – (Disposizioni in materia di sospensione temporanea delle minusvalenze nei titoli non durevoli) – 1. I soggetti che non adottano i princìpi contabili internazionali, nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato anziché al valore desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. Tale misura, in relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, può essere estesa agli esercizi successivi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
  2. Per le imprese di cui all'articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1 sono stabilite dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) con proprio regolamento, che ne disciplina altresì le modalità applicative. Le imprese applicano le disposizioni di cui al comma 1 previa verifica della coerenza con la struttura degli impegni finanziari connessi al proprio portafoglio assicurativo.
  3. Le imprese indicate al comma 2 che si avvalgono della facoltà di cui al comma 1 destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 ed i valori di mercato alla data di chiusura del periodo di riferimento, al netto del relativo onere fiscale. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta differenza, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi.
  Art. 20-quinquies. – (Modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116) – 1. All'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
  “1-bis. Le imprese di assicurazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 3), verificano, entro il 31 dicembre di ciascun anno, tramite servizio di cooperazione informatica con l'Agenzia delle entrate, esclusivamente per i dati strettamente necessari, l'esistenza in vita degli assicurati delle polizze vita, contro gli infortuni e titolari di prodotti di investimento assicurativo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera ss-bis), del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. In caso di corrispondenza tra il codice fiscale dell'assicurato e persona deceduta, l'impresa di assicurazione attiva la procedura per la corresponsione della somma assicurata al beneficiario, inclusa la ricerca del beneficiario ove non espressamente indicato nella polizza. Le imprese di assicurazione riferiscono all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), entro il 31 marzo dell'anno successivo, sui pagamenti effettuati ai beneficiari.
  1-ter. Gli intermediari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numeri 1), 2), 4), 5) e 6), verificano, entro il 31 dicembre di ciascun anno, tramite servizio di cooperazione informatica con l'Agenzia delle entrate, esclusivamente per i dati strettamente necessari, l'esistenza in vita dei titolari dei rapporti contrattuali di cui all'articolo 2. In caso di corrispondenza tra il codice fiscale del titolare del rapporto contrattuale e persona deceduta, l'intermediario invia al titolare del rapporto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'ultimo indirizzo di residenza o di domicilio comunicato o comunque conosciuto, o a terzi da lui eventualmente delegati, l'invito ad impartire disposizioni da parte di possibili legittimi eredi.
  1-quater. L'IVASS e la Banca d'Italia, per quanto di competenza, riscontrano periodicamente che le imprese di assicurazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 3), e gli intermediari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numeri 1), 2), 4), 5) e 6), abbiano effettuato le verifiche di cui ai commi 1-bis e 1-ter. A tal fine possono essere attivate opportune modalità di cooperazione, anche informatica, tra le predette autorità e l'Agenzia delle entrate.
  1-quinquies. A seguito del completamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), di cui all'articolo 62 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le imprese di assicurazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 3), al fine di verificare l'intervenuto decesso degli assicurati di polizze vita e procedere al pagamento a favore dei beneficiari, accedono gratuitamente alla ANPR e la consultano obbligatoriamente almeno una volta all'anno.
  1-sexies. La violazione degli obblighi di cui al comma 1-bis è punita con le sanzioni previste dal capo II del titolo XVIII del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. La violazione degli obblighi di cui al comma 1-ter è sanzionata dalla Banca d'Italia in base agli articoli 144, comma 1, 144-bis, 144-ter, 144-quater e 145 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e all'articolo 195 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”».

  Dopo l'articolo 21 sono inseriti i seguenti:
  «Art. 21-bis. – (Criteri di riparto del Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135) – 1. All'articolo 27, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “La riduzione si applica a decorrere dall'anno 2021; in ogni caso non si applica ai contratti di servizio affidati in conformità alle disposizioni, anche transitorie, di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, e alle disposizioni normative nazionali vigenti”.
  Art. 21-ter. – (Concessioni autostradali di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172) – 1. All'articolo 13-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, dopo le parole: “potranno anche avvalersi” sono inserite le seguenti: “nel ruolo di concessionario”».

  Dopo l'articolo 22 sono inseriti i seguenti:
  «Art. 22-bis. – (Disposizioni in materia di Autorità di sistema portuale) – 1. All'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, lettera f), le parole: “e dello Stretto” sono soppresse;
   b) al comma 1, dopo la lettera q) è aggiunta la seguente:
    “q-bis) dello Stretto”;
   c) al comma 14, la parola: “ridotto” è sostituita dalla seguente: “modificato”.

  2. All'allegato A della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il numero 6) è sostituito dal seguente:
    “6) AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEI MARI TIRRENO MERIDIONALE E IONIO – Porti di Gioia Tauro, Crotone (porto vecchio e nuovo), Corigliano Calabro, Taureana di Palmi e Vibo Valentia”;
   b) è aggiunto, in fine, il seguente numero:
    “15-bis) AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DELLO STRETTO – Porti di Messina, Milazzo, Tremestieri, Villa San Giovanni e Reggio Calabria”.

  3. All'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: “Nell'ipotesi in cui i porti inclusi nell'area della ZES rientrino nella competenza territoriale di un'Autorità di sistema portuale con sede in altra regione, il presidente del Comitato di indirizzo è individuato nel Presidente dell'Autorità di sistema portuale che ha sede nella regione in cui è istituita la ZES”.
  Art. 22-ter. – (Proroga di adempimenti in materia di opere pubbliche) – 1. All'articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: “dell'effettiva” sono sostituite dalle seguenti: “successivo all'effettiva”.
  Art. 22-quater. – (Disposizioni in materia di transazioni con le aziende farmaceutiche per il ripiano della spesa farmaceutica) – 1. Le transazioni di cui all'articolo 1, comma 390, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono valide per la parte pubblica con la sola sottoscrizione dell'AIFA e sono efficaci a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

  All'articolo 23:
   al comma 1, lettera b), le parole: «a mediante» sono sostituite dalla seguente: «mediante»;
   al comma 3, le parole: «sui c/c» sono soppresse;
   dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  «3-bis. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, da corrispondere alle imprese ferroviarie per l'incentivazione del trasporto delle merci sono incrementate di 5 milioni di euro per l'anno 2018. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;
   la rubrica è sostituita dalla seguente: «Misure in materia di trasporto delle merci».

  Dopo l'articolo 23 sono inseriti i seguenti:
  «Art. 23-bis. – (Disposizioni urgenti in materia di circolazione). – 1. All'articolo 193 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Nei casi indicati dal comma 2-bis, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata”;
   b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  “2-bis. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al comma 2 per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue altresì la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a due mesi, ai sensi del titolo VI, capo I, sezione II. In tali casi, in deroga a quanto previsto dal comma 4, quando è stato effettuato il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 202 e corrisposto il premio di assicurazione per almeno sei mesi, il veicolo con il quale è stata commessa la violazione non è immediatamente restituito ma è sottoposto alla sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo per quarantacinque giorni, secondo le disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II, decorrenti dal giorno del pagamento della sanzione prevista. La restituzione del veicolo è in ogni caso subordinata al pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia sostenute per il sequestro del veicolo e per il successivo fermo, se ricorrenti, limitatamente al caso in cui il conducente coincide con il proprietario del veicolo”;
   c) al comma 3, le parole: “ad un quarto”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “alla metà”.

  2. Alla tabella allegata all'articolo 126-bis del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente capoverso: “Art. 193, comma 2 – 5”.
  Art. 23-ter. – (Misure per potenziare gli investimenti in reti a banda ultralarga)1. Al fine di potenziare gli investimenti in reti a banda ultralarga, anche con l'obiettivo di promuovere la diffusione di tali reti in coerenza con l'Agenda digitale europea di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2010)245 definitivo/2, del 26 agosto 2010, ed assicurare in tal modo la crescita digitale del Paese, al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 50-bis:
    1) al comma 1, dopo le parole: “un'effettiva concorrenza” sono inserite le seguenti: “, anche in relazione al livello di autonomia dei concorrenti rispetto all'infrastruttura di rete dell'impresa verticalmente integrata avente significativo potere di mercato,” e dopo le parole: “di determinati prodotti di accesso,” sono inserite le seguenti: “ivi comprese le possibili inefficienze derivanti dalla eventuale duplicazione di investimenti in infrastrutture nuove e avanzate a banda ultralarga,”;
    2) al comma 3, lettera b), dopo le parole: “prospettive di concorrenza” è inserita la seguente: “sostenibile” e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, anche in relazione al livello di autonomia dei concorrenti rispetto all'infrastruttura di rete dell'impresa verticalmente integrata avente significativo potere di mercato”;
    3) al comma 4, dopo la lettera c) è inserita la seguente:
   “c-bis) i tempi di realizzazione dell'operazione di separazione”;
    4) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
  “5-bis. Nell'ambito del procedimento di imposizione, mantenimento, modifica o revoca degli obblighi di cui al comma 5, l'Autorità può altresì indicare uno schema di eventuale aggregazione volontaria dei beni relativi alle reti di accesso appartenenti a diversi operatori in un soggetto giuridico non verticalmente integrato e wholesale, appartenente a una proprietà diversa o sotto controllo di terzi indipendenti, ossia diversi da operatori di rete verticalmente integrati, volto a massimizzare lo sviluppo di investimenti efficienti in infrastrutture nuove e avanzate a banda ultralarga, con le migliori tecnologie disponibili, comunque in grado di fornire connessioni stabili anche tenuto conto delle possibili inefficienze derivanti dall'eventuale duplicazione di investimenti. In caso di attuazione dello schema da parte degli operatori, l'Autorità determina gli adeguati meccanismi incentivanti di remunerazione del capitale investito di cui all'articolo 50-ter, comma 4-bis”;
   b) all'articolo 50-ter, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
  “4-bis. Al fine di favorire lo sviluppo di investimenti efficienti in infrastrutture nuove e avanzate a banda ultralarga, qualora il trasferimento dei beni relativi alla rete di accesso appartenenti a diversi operatori sia finalizzato all'aggregazione volontaria dei medesimi beni in capo a un soggetto giuridico non verticalmente integrato e appartenente a una proprietà diversa o sotto controllo di terzi indipendenti, ossia diversi da operatori di rete verticalmente integrati, l'Autorità, nell'imporre, modificare o revocare gli obblighi specifici di cui al comma 4, determina adeguati meccanismi incentivanti di remunerazione del capitale investito, tenendo conto anche del costo storico degli investimenti effettuati in relazione alle reti di accesso trasferite, della forza lavoro dei soggetti giuridici coinvolti e delle migliori pratiche regolatorie europee e nazionali adottate in altri servizi e industrie a rete”.
  Art. 23-quater. – (Disposizioni per la promozione delle politiche per la famiglia) – 1. L'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dal 1o gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 e, con riferimento a tali soggetti, è corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione. In caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1o gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, l'importo dell'assegno di cui al primo periodo è aumentato del 20 per cento.
  2. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, inviando relazioni mensili al Ministro per la famiglia e le disabilità, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui, in sede di attuazione del comma 1, si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di 204 milioni di euro per l'anno 2019 e di 240 milioni di euro per l'anno 2020, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri per la famiglia e le disabilità, del lavoro e delle politiche sociali e della salute, si provvede a rideterminare l'importo annuo dell'assegno e i valori dell'ISEE di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 204 milioni di euro per l'anno 2019 e a 240 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 9, commi da 1 a 8.
  4. Nell'ambito delle politiche di carattere sociale, per consentire un miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle relative procedure, anche in considerazione dei recenti importanti progressi della ricerca scientifica applicata alla prevenzione e terapia delle malattie tumorali e del diabete, sono destinati, per l'anno 2020, 5 milioni di euro agli Istituti di ricovero e cura di carattere scientifico (IRCCS) della “Rete oncologica” del Ministero della salute impegnati nello sviluppo delle nuove tecnologie antitumorali CAR-T e 5 milioni di euro agli IRCCS della “Rete cardiovascolare” del Ministero della salute impegnati nei programmi di prevenzione primaria cardiovascolare. Alla copertura degli oneri di cui al periodo precedente, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 9, comma 9, del presente decreto.
  5. Nell'ambito delle politiche di carattere sociale, ai fini dell'attivazione di interventi volti a ridurre i tempi di attesa nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, secondo il principio dell'appropriatezza clinica, organizzativa e prescrittiva, mediante l'implementazione e l'ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche legate ai sistemi di prenotazione elettronica per l'accesso alle strutture sanitarie, come previsto dall'articolo 47-bis del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020. Alla copertura degli oneri di cui al periodo precedente, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 9, comma 9, del presente decreto».

  Dopo l'articolo 24 sono inseriti i seguenti:
  «Art. 24-bis. – (Gestione della contabilità speciale unica della Difesa). – 1. Al libro nono, titolo II, capo II, sezione III, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo l'articolo 2195-ter è aggiunto il seguente:
  “Art. 2195-quater. – (Contabilità speciale unica della Difesa) – 1. Per la gestione della contabilità speciale unica del Ministero della difesa istituita ai sensi dell'articolo 11-bis del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, la Direzione di amministrazione interforze è ridenominata Direzione di amministrazione generale della Difesa, è collocata nell'ambito dello Stato maggiore della difesa e, per le funzioni connesse all'accreditamento agli enti, alla rendicontazione e al controllo, si avvale delle esistenti direzioni di amministrazione delle Forze armate.
  2. In quanto compatibili, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia di contabilità speciali di cui agli articoli da 498 a 507, 508, commi 1, 3, 4 e 5, 509, da 511 a 514, 521, 522 e 524 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
  3. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo l'amministrazione provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.
  Art. 24-ter. – (Modifiche al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117).1. All'articolo 33, comma 3, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dopo le parole: “delle spese effettivamente sostenute e documentate” sono aggiunte le seguenti: “, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'articolo 6”.
  2. All'articolo 77 del citato decreto legislativo n. 117 del 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: “non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5,” sono soppresse;
   b) al comma 5, le parole: “di cui al comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5”;
   c) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le somme raccolte con l'emissione dei titoli e non impiegate a favore degli enti del Terzo settore entro dodici mesi dal loro collocamento sono utilizzate per la sottoscrizione o per l'acquisto di titoli di Stato italiani aventi durata pari a quella originaria dei relativi titoli”;
   d) il comma 15 è abrogato.

  3. All'articolo 79 del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  “2-bis. Le attività di cui al comma 2 si considerano non commerciali qualora i ricavi non superino di oltre il 5 per cento i relativi costi per ciascun periodo d'imposta e per non oltre due periodi d'imposta consecutivi”.
  4. All'articolo 83, comma 1, del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, al secondo periodo, le parole: “in denaro” sono soppresse.
  5. All'articolo 101, comma 10, del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, le parole: “articoli 77, comma 10” sono sostituite dalle seguenti: “articoli 77, 79, comma 2-bis”.
  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, valutati in 0,16 milioni di euro per l'anno 2018, in 0,34 milioni di euro per l'anno 2019, in 0,5 milioni di euro per l'anno 2020, in 1,75 milioni di euro per l'anno 2021 e in 1,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede, quanto a 0,16 milioni di euro per l'anno 2018, a 0,34 milioni di euro per l'anno 2019, a 0,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 101, comma 11, del citato decreto legislativo n. 117 del 2017 e, quanto a 1,75 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 72, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 117 del 2017.
  Art. 24-quater. – (Fondo per gli investimenti delle regioni e delle province autonome colpite da eventi calamitosi) – 1. Al fine di far fronte alle esigenze derivanti dagli eventi calamitosi verificatisi nei mesi di settembre e ottobre dell'anno 2018, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo con una dotazione iniziale di 474,6 milioni di euro per l'anno 2019 e di 50 milioni di euro per l'anno 2020.
  2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato alle esigenze per investimenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di cui al presente articolo, in particolare nei settori di spesa dell'edilizia pubblica, comprese le manutenzioni e la sicurezza, della manutenzione della rete viaria e del dissesto idrogeologico.
  3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri competenti, previa intesa da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 gennaio 2019 sono individuati gli enti destinatari, le risorse per ciascun settore, i comparti, i criteri di riparto, gli importi da destinare a ciascun beneficiario e le modalità di utilizzo, di monitoraggio, anche in relazione all'effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di recupero e di eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 474,6 milioni di euro per l'anno 2019 e a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, quanto a 13 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e, quanto a 461,6 milioni di euro per l'anno 2019 e a 50 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 9, commi da 1 a 8».

  Dopo l'articolo 25 sono inseriti i seguenti:
  «Art. 25-bis. – (Trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di Termini Imerese e di Gela) – 1. Con esclusivo riferimento alle aree di crisi industriale complessa di Termini Imerese e di Gela, le disposizioni di cui all'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, si applicano ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 2016 risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante le risorse finanziarie di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come ripartite tra le regioni con i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 1 del 12 dicembre 2016 e n. 12 del 5 aprile 2017.

  Art. 25-ter. – (Trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori occupati in aziende localizzate nelle aree di crisi industriale complessa) – 1. Il trattamento di mobilità in deroga di cui all'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è concesso per dodici mesi anche in favore dei lavoratori che hanno cessato o cessano la mobilità ordinaria o in deroga dal 22 novembre 2017 al 31 dicembre 2018, prescindendo dall'applicazione dei criteri di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 83473 del 1o agosto 2014, a condizione che a tali lavoratori siano contestualmente applicate misure di politica attiva, individuate in un apposito piano regionale, da comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL). Il lavoratore decade dalla fruizione del trattamento qualora trovi nuova occupazione a qualsiasi titolo.
  2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 si fa fronte con le risorse di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
  3. Ai fini della compensazione in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 32,2 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede:
   a) quanto a 18 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;
   b) quanto a 14,2 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

  Art. 25-quater. – (Disposizioni in materia di contrasto al fenomeno del caporalato) – 1. Allo scopo di promuovere la programmazione di una proficua strategia per il contrasto al fenomeno del caporalato e del connesso sfruttamento lavorativo in agricoltura, è istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il “Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura”, di seguito denominato “Tavolo”. Il Tavolo, presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un suo delegato, è composto da rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero della giustizia, del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ANPAL, dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dell'INPS, del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, del Corpo della guardia di finanza, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI). Possono partecipare alle riunioni del Tavolo rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore nonché delle organizzazioni del Terzo settore.
  2. I componenti del Tavolo sono nominati in numero non superiore a quindici. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, della giustizia e dell'interno, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti l'organizzazione e il funzionamento del Tavolo, nonché eventuali forme di collaborazione con le sezioni territoriali della Rete del lavoro agricolo di qualità.
  3. Il Tavolo opera per tre anni dalla sua costituzione e può essere prorogato per un ulteriore triennio.
  4. Per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali, il Tavolo si avvale del supporto di una segreteria costituita nell'ambito delle ordinarie risorse umane e strumentali della Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  5. La partecipazione ai lavori del Tavolo è gratuita e non dà diritto alla corresponsione di alcun compenso, indennità o emolumento comunque denominato, salvo rimborsi per spese di viaggio e di soggiorno.
  6. A decorrere dall'anno 2019, gli oneri relativi agli interventi in materia di politiche migratorie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui all'articolo 45 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per gli interventi di competenza nazionale afferenti al Fondo nazionale per le politiche migratorie, per l'ammontare di 7 milioni di euro, sono trasferiti, per le medesime finalità, dal Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, su appositi capitoli di spese obbligatorie iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito del programma “Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate” della missione “Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti”. La spesa complessiva relativa agli oneri di funzionamento del Tavolo è a valere sul Fondo nazionale per le politiche migratorie.
  Art. 25-quinquies. – (Completamento della ricostruzione nei territori colpiti dal sisma nel 2012 per i settori dell'agricoltura e dell'agroindustria) – 1. All'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
  “4-bis. I finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole ed agroindustriali di cui ai provvedimenti dei Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, sono erogati dalle banche, in deroga a quanto previsto dal comma 4, sul conto corrente bancario vincolato intestato al relativo beneficiario, in unica soluzione entro il 31 dicembre 2018, e posti in ammortamento a decorrere dalla data di erogazione degli stessi. Alla stessa data, matura in capo al beneficiario del finanziamento il credito di imposta, che è contestualmente ceduto alla banca finanziatrice e calcolato sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese una tantum strettamente necessarie alla gestione del medesimo finanziamento. Le somme depositate sui conti correnti bancari vincolati di cui al presente comma sono utilizzabili sulla base degli stati di avanzamento lavori entro la data di scadenza indicata nei provvedimenti di cui al primo periodo e comunque entro il 31 dicembre 2020. Le somme non utilizzate entro la data di scadenza di cui al periodo precedente ovvero entro la data antecedente in cui siano eventualmente revocati i contributi, in tutto o in parte, con provvedimento delle autorità competenti, sono restituite in conformità a quanto previsto dalla convenzione con l'Associazione bancaria italiana di cui al comma 1, anche in compensazione del credito di imposta già maturato”.
  Art. 25-sexies. – (Finanziamento di specifici obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza) – 1. All'articolo 18, comma 1, alinea, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: “accantonata per l'anno 2017” sono sostituite dalle seguenti: “accantonata per gli anni 2017 e 2018” e dopo le parole: “Servizio sanitario nazionale per l'anno 2017” sono inserite le seguenti: “e per l'anno 2018”.
  2. Per l'anno 2018 il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 18 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  Art. 25-septies. – (Disposizioni in materia di commissariamenti delle regioni in piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario) – 1. All'articolo 1, comma 395, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il primo periodo è soppresso;
   b) al secondo periodo, le parole: “per le medesime regioni” sono sostituite dalle seguenti: “per le regioni commissariate ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222”.

  2. Al comma 569 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) nell'alinea, al primo periodo, le parole: “e successive modificazioni,” sono sostituite dalle seguenti: “ovvero ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222,”;
   b) nell'alinea, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: “Il commissario ad acta deve possedere qualificate e comprovate professionalità nonché specifica esperienza di gestione sanitaria ovvero aver ricoperto incarichi di amministrazione o direzione di strutture, pubbliche o private, aventi attinenza con quella sanitaria ovvero di particolare complessità, anche sotto il profilo della prevenzione della corruzione e della tutela della legalità.”;
   c) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
   “d) il comma 84-bis è abrogato”.

  3. Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del comma 569 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dal comma 2 del presente articolo, si applicano anche agli incarichi commissariali in atto, a qualunque titolo, alla data di entrata in vigore del presente decreto. Conseguentemente il Consiglio dei ministri provvede entro novanta giorni, secondo la procedura di cui all'articolo 2, comma 79, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, alla nomina di un commissario ad acta per ogni regione in cui si sia determinata l'incompatibilità del commissario, il quale resta comunque in carica fino alla nomina del nuovo commissario ad acta.
  Art. 25-octies. – (Misure per il rilancio di Campione d'Italia) – 1. Nelle more della revisione della disciplina dei giochi, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico e Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è nominato un Commissario straordinario incaricato di valutare la sussistenza delle condizioni per l'individuazione di un nuovo soggetto giuridico per la gestione della casa da gioco nel comune di Campione d'Italia.
  2. Il Commissario, al fine di superare la crisi socio-occupazionale del territorio, opera anche in raccordo con gli enti locali e territoriali della regione Lombardia nonché con operatori economici e predispone, entro quarantacinque giorni, un piano degli interventi da realizzare.
  3. Per lo svolgimento dell'incarico, al Commissario non spettano compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.
  4. L'articolo 188-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:
  “Art. 188-bis. – (Campione d'Italia) – 1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i redditi, diversi da quelli d'impresa, delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia, nonché i redditi di lavoro autonomo di professionisti e con studi nel comune di Campione d'Italia, prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune, e/o in Svizzera, sono computati in euro sulla base del cambio di cui all'articolo 9, comma 2, ridotto forfetariamente del 30 per cento.
  2. I redditi d'impresa realizzati dalle imprese individuali, dalle società di persone e da società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c), iscritti alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como e aventi la sede sociale operativa, o un'unità locale, nel comune di Campione d'Italia, prodotti in franchi svizzeri nel comune di Campione d'Italia, sono computati in euro sulla base del cambio di cui all'articolo 9, comma 2, ridotto forfetariamente del 30 per cento. Nel caso in cui l'attività sia svolta anche al di fuori del territorio del comune di Campione d'Italia, ai fini della determinazione del reddito per cui è possibile beneficiare delle agevolazioni di cui al primo periodo sussiste l'obbligo in capo all'impresa di tenere un'apposita contabilità separata. Le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio dell'attività svolta nel comune di Campione d'Italia e al di fuori di esso concorrono alla formazione del reddito prodotto nel citato comune per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei ricavi o compensi e altri proventi che concorrono a formare il reddito prodotto dall'impresa nel territorio del comune di Campione d'Italia e l'ammontare complessivo dei ricavi o compensi e degli altri proventi.
  3. I soggetti di cui al presente articolo assolvono il loro debito d'imposta in euro.
  4. Ai fini del presente articolo si considerano iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia anche le persone fisiche aventi domicilio fiscale nel medesimo comune le quali, già residenti nel comune di Campione d'Italia, sono iscritte nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) dello stesso comune e residenti nel Canton Ticino della Confederazione elvetica.
  5. Tutti i redditi prodotti in euro dai soggetti di cui al presente articolo concorrono a formare il reddito complessivo al netto di una riduzione pari alla percentuale di abbattimento calcolata per i redditi in franchi svizzeri, in base a quanto previsto ai commi 1 e 2, con un abbattimento minimo di euro 26.000. Ai fini della determinazione dei redditi d'impresa in euro prodotti nel comune di Campione d'Italia si applicano le disposizioni di cui al comma 2, secondo e terzo periodo.
  6. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti ‘de minimis’, e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti ‘de minimis’ nel settore agricolo”.

  5. All'articolo 17 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
  “3-bis. Il valore della produzione netta in franchi svizzeri, determinata ai sensi degli articoli da 5 a 9, derivante da attività esercitate nel comune di Campione d'Italia, è computato in euro sulla base del cambio di cui all'articolo 9, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ridotto forfetariamente del 30 per cento. Al valore della produzione netta espresso in euro si applica la medesima riduzione calcolata per i franchi svizzeri, in base a quanto previsto nel primo periodo, con un abbattimento minimo di euro 26.000.
  3-ter. Nel caso in cui l'impresa svolga la propria attività anche al di fuori del territorio del comune di Campione d'Italia, ai fini dell'individuazione della quota di valore della produzione netta per cui è possibile beneficiare delle agevolazioni di cui al comma 3-bis si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2.
  3-quater. Le agevolazioni di cui al comma 3-bis si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti ‘de minimis’, e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti ‘de minimis’ nel settore agricolo”.

  6. Al comma 632 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: “inferiore al 20 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “inferiore al 30 per cento”.
  7. Agli oneri derivanti dai commi da 4 a 6, pari a euro 7,4 milioni per l'anno 2019, a euro 11,33 milioni per l'anno 2020 ed a euro 10,53 milioni a decorrere dall'anno 2021, si provvede, quanto a 7,4 milioni di euro per l'anno 2019 e a 11,33 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 9, commi da 1 a 8, e, quanto a 10,53 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  Art. 25-novies. – (Istituzione dell'imposta sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati per mezzo degli istituti di pagamento di cui all'articolo 114-decies del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385)–1. A decorrere dal 1o gennaio 2019 è istituita un'imposta sui trasferimenti di denaro, ad esclusione delle transazioni commerciali, effettuati verso Paesi non appartenenti all'Unione europea da istituti di pagamento di cui all'articolo 114-decies del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, che offrono il servizio di rimessa di somme di denaro, come definito dall'articolo 1, comma 1, lettere b) e n), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11. L'imposta è dovuta in misura pari all'1,5 per cento del valore di ogni singola operazione effettuata, a partire da un importo minimo di euro 10.
  2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'Agenzia delle entrate, sentita la Banca d'Italia, emana uno o più provvedimenti per determinare le modalità di riscossione e di versamento dell'imposta di cui al comma 1.
  3. Nel pieno rispetto delle vigenti normative antiriciclaggio, i trasferimenti di denaro, ad esclusione delle transazioni commerciali, effettuati verso Paesi non appartenenti all'Unione europea sono perfezionati esclusivamente su canali di operatori finanziari che consentono la piena tracciabilità dei flussi.
  Art. 25-decies. – (Disposizioni in materia di imposte di consumo ai sensi del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504) – 1. All'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il comma 1 è abrogato.
  2. All'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) ai commi 2, 6 e 7-bis, le parole: “prodotti di cui ai commi 1 e 1-bis” sono sostituite dalle seguenti: “prodotti di cui al comma 1-bis”;
   b) al comma 4, le parole: “prodotti di cui al comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “prodotti di cui al comma 1-bis”;
   c) al comma 5, le parole: “prodotti di cui ai commi 1 e 1-bis, contenenti o meno nicotina” sono sostituite dalle seguenti: “prodotti di cui al comma 1-bis”;
   d) al comma 5-bis, le parole: “sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, di cui ai commi 1 e 1-bis” sono sostituite dalle seguenti: “sostanze liquide di cui al comma 1-bis” e le parole: “prodotti di cui ai commi 1 e 1-bis” sono sostituite dalle seguenti: “prodotti di cui al comma 1-bis”.

  3. All'articolo 62-quater, comma 1-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: “pari al cinquanta per cento” sono sostituite dalle seguenti: “pari, rispettivamente, al dieci per cento e al cinque per cento”;
   b) l'ultimo periodo è soppresso.

  4. Le disposizioni dell'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal presente articolo, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2019. Fino al 31 dicembre 2018 continua ad applicarsi la disciplina fiscale previgente.
  5. All'articolo 21, comma 11, del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: “a distanza” sono inserite le seguenti: “, anche transfrontaliera,”;
   b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “La vendita a distanza dei prodotti indicati al comma 1-bis dell'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, effettuata nel territorio nazionale è consentita solo ai soggetti che siano stati autorizzati alla istituzione e alla gestione di un deposito di prodotti liquidi da inalazione ai sensi dell'articolo 62-quater, comma 2, del predetto decreto legislativo, e delle relative norme di attuazione. Restano comunque fermi i divieti di cui all'articolo 25 del testo unico di cui al regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, che sono estesi, in via precauzionale, anche ai prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide non contenenti nicotina”.

  6. All'articolo 25, comma 4, del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, dopo le parole: “sigarette elettroniche”, ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: “o contenitori di liquido di ricarica”.
  7. All'articolo 1, comma 50-bis, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: “in difetto di autorizzazione” sono sostituite dalle seguenti: “in difetto dell'autorizzazione alla istituzione e alla gestione di un deposito di prodotti liquidi da inalazione ai sensi dell'articolo 62-quater, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e delle relative norme di attuazione”.
  8. All'articolo 2, lettera s), del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, dopo le parole: “per ricaricare una sigaretta elettronica” sono aggiunte le seguenti: “, anche ove vaporizzabile solo a seguito di miscelazione con altre sostanze”.
  9. All'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  “7-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai prodotti da inalazione senza combustione contenenti nicotina utilizzabili per ricaricare una sigaretta elettronica, anche ove vaporizzabili solo a seguito di miscelazione con altre sostanze”.

  10. All'articolo 21 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  “17-bis. Non è consentita l'immissione sul mercato di prodotti contenenti nicotina utilizzabili per ricaricare sigarette elettroniche, anche ove vaporizzabili solo a seguito di miscelazione con altre sostanze, diversi da quelli disciplinati dal presente articolo”.

  11. L'Istituto nazionale di statistica, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, con l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere), con le associazioni di categoria del settore delle sigarette elettroniche maggiormente rappresentative e con gli enti preposti, provvede entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto ad istituire il codice principale Ateco per il settore delle sigarette elettroniche e liquidi da inalazione, e relativi sottocodici.
  12. All'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: “cinquanta per cento” sono sostituite dalle seguenti: “venticinque per cento”.
  13. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede:
   a) quanto a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e a 63 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 9, commi da 1 a 8, e 25-novies;
   b) quanto a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
   c) quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  Art. 25-undecies. – (Disposizioni in materia di determinazione del prezzo massimo di cessione) – 1. All'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 49-bis è sostituito dal seguente:
  “49-bis. I vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, per la cessione del diritto di proprietà o per la cessione del diritto di superficie, possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, stipulati a richiesta delle persone fisiche che vi abbiano interesse, anche se non più titolari di diritti reali sul bene immobile, e soggetti a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari, per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unità in diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale del corrispettivo risultante dall'applicazione del comma 48 del presente articolo. La percentuale di cui al presente comma è stabilita, anche con l'applicazione di eventuali riduzioni in relazione alla durata residua del vincolo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il decreto di cui al periodo precedente individua altresì i criteri e le modalità per la concessione da parte dei comuni di dilazioni di pagamento del corrispettivo di affrancazione dal vincolo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli immobili in regime di locazione ai sensi degli articoli da 8 a 10 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, ricadenti nei piani di zona convenzionati”;
   b) dopo il comma 49-ter è inserito il seguente:
  “49-quater. In pendenza della rimozione dei vincoli di cui ai commi 49-bis e 49-ter, il contratto di trasferimento dell'immobile non produce effetti limitatamente alla differenza tra il prezzo convenuto e il prezzo vincolato. L'eventuale pretesa di rimborso della predetta differenza, a qualunque titolo richiesto, si estingue con la rimozione dei vincoli secondo le modalità di cui ai commi 49-bis e 49-ter. La rimozione del vincolo del prezzo massimo di cessione comporta altresì la rimozione di qualsiasi vincolo di natura soggettiva”.

  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli immobili oggetto dei contratti stipulati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  3. Il decreto di cui al comma 49-bis dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come sostituito dal comma 1, lettera a), del presente articolo, è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

  Alla rubrica del titolo II sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e disposizioni in materia sanitaria».

  All'articolo 26:
   al comma 1, la parola: «1.292.735» è sostituita dalla seguente: «1.292,735»;
   al comma 3, alinea, le parole: «16, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «16, comma 6»;
   al comma 3, lettera e), le parole: «decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26».

  Dopo l'articolo 26 è inserito il seguente:
  «Art. 26-bis. – (Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome) – 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

A.C. 1408 – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

  All'articolo 1 premettere il seguente:

«Art. 01.
(Rimborso fiscale in favore dei contribuenti)

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 37, il primo comma, è sostituito dal seguente: “1. Il contribuente assoggettato a ritenuta diretta può ricorrere all'intendente di finanza della provincia nella quale ha il domicilio fiscale, per errore materiale, duplicazione o inesistenza totale o parziale dell'obbligazione tributaria entro il termine di decadenza di sessanta mesi chiedendo il rimborso”;
   b) all'articolo 38, il primo comma, è sostituito dal seguente: “1. Il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare all'intendente di finanza nella cui circoscrizione ha sede il concessionario presso la quale è stato eseguito il versamento istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di sessanta mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento”.
   2. Ai fini dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'Invim e delle imposte ipotecaria e catastale l'istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro sessanta mesi dal giorno del pagamento ovvero, se posteriore, da quello in cui è sorto il diritto alla restituzione.
  3. All'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo cinque anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione”.
  4. L'amministrazione finanziaria, in sede di liquidazione o controllo formale della dichiarazione, qualora accerti un credito in favore del contribuente, è obbligata a procedere al rimborso di propria iniziativa senza che il contribuente si attivi ulteriormente mediante il deposito di specifiche istanze. L'esposizione nella dichiarazione dei redditi di un credito d'imposta in merito al quale il contribuente non abbia esercitato l'opzione per la compensazione o per il riporto a nuovo, produce gli stessi effetti dell'istanza di rimborso di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
  5. Le risorse del Fondo di cui all'articolo 26, comma 1, nel rispetto degli obiettivi programmatici della manovra di finanza pubblica, sono annualmente utilizzate, dall'esercizio successivo a quello di assegnazione al predetto Fondo, per accelerare il rimborso da parte dell'amministrazione finanziaria delle imposte e delle ritenute che il contribuente ha versato o subito in misura superiore al dovuto, o di un eventuale credito che si è configurato in suo favore in seguito alla presentazione di una dichiarazione dei redditi».
01. 01. Germanà, Pentangelo.

  Sopprimerlo.
*1. 1. Pastorino.

  Sopprimerlo.
*1. 2. Del Barba, Fregolent, Colaninno, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: il contribuente aggiungere le seguenti: che si trovi in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,;

  Conseguentemente,
   al medesimo comma, medesimo periodo:
    sostituire la parola:
consegnati con la seguente: notificati;
    sopprimere le parole da:, imposta sul valore fino a: finanziarie all'estero;
   al comma 4, sostituire le parole: redditi di partecipazione con le seguenti: redditi d'impresa e di lavoro autonomo imputati per trasparenza.
   al comma 5, sostituire le parole da: Le imposte fino a: presentate con le seguenti: A seguito della presentazione dell'istanza di definizione da parte del contribuente, l'Agenzia delle entrate invia al contribuente un atto di liquidazione delle somme da questo dovute unitamente al modello di versamento con i relativi codici tributo. Le imposte;
   al comma 7, primo periodo:
    sopprimere le parole:
o della prima rata;
    dopo le parole: ai commi 2 e 5 aggiungere, in fine, le seguenti: o, in caso di rateizzazione, con il versamento dell'ultima rata nei termini previsti dal presente comma.;
    al comma 8, dopo le parole: In caso di mancato perfezionamento aggiungere le seguenti: ai sensi del comma 7.
1. 3. Del Barba, Fregolent, Colaninno, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: può definire aggiungere le seguenti:, anche parzialmente,.

  Conseguentemente:
   al comma 5, sostituire la parola: presentate con le seguenti: di cui al comma 1;
   al comma 8, dopo le parole: constatate aggiungere, in fine, le seguenti: oggetto delle dichiarazioni di cui al comma 1.

  all'articolo 26, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1 dell'articolo 1, pari a 1.000 milioni di euro per il 2019 si provvede attraverso le maggiori entrate derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2019. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare, entro il 15 settembre 2019 su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli della famiglia e non si applica la riduzione delle spese fiscali.
1. 5. Mandelli, Giacomoni, Martino.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: può definire aggiungere le seguenti: anche solo parzialmente.
1. 6. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: integrale con le seguenti anche parziale.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole da: in materia di imposte fino alla fine del periodo, con le seguenti: relative ai tributi erariali, nonché ogni altra violazione che comporta l'applicazione di sanzioni non collegate al tributo.
1. 4. Giacomoni, Martino, Bignami, Benigni, Baratto, Cattaneo, Angelucci.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: la data di entrata in vigore del presente decreto, con le seguenti: il 31 dicembre 2018.

  Conseguentemente, al comma 5, dopo le parole: devono essere versate aggiungere le seguenti: nella misura del 50 per cento.
1. 7. Mandelli.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: contributi previdenziali e ritenute, aggiungere le seguenti: contributi assistenziali e ritenute.
1. 8. Pentangelo, Paolo Russo, Sarro, Germanà.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: imposta sul valore aggiunto aggiungere le seguenti: compresa quella afferente di diritti doganali nonché di tributi erariali, ivi comprese quelle relative agli obblighi di dichiarazione di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e ogni altra violazione che comporta l'applicazione di sanzioni non collegate al tributo.
1. 9. Martino, Giacomoni, Benigni, Bignami.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: imposta sul valore aggiunto, aggiungere le seguenti:, nonché le imposte d'atto.
1. 10. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, contributi previdenziali e ritenute, addizionale comunale all'IRPEF, imposta unica comunale, imposta comunale sulla pubblicità, canoni per l'installazione di mezzi pubblicitari, tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, imposta di scopo, imposta di soggiorno, contributo di sbarco, e tutte le altre imposte per le quali il contribuente, nonostante abbia proceduto ad autoliquidazione, non abbia ricevuto la notifica di avviso di accertamento o non abbia ricevuto un invito al contraddittorio.
1. 13. Pentangelo, Paolo Russo, Sarro, Germanà.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, addizionale comunale all'IRPEF, imposta unica comunale, imposta comunale sulla pubblicità, canoni per l'installazione di mezzi pubblicitari, tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, imposta di scopo, imposta di soggiorno, contributo di sbarco.
1. 11. Pentangelo, Paolo Russo, Sarro, Germanà.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e tutte le altre imposte per le quali il contribuente, nonostante abbia proceduto ad autoliquidazione, non abbia ricevuto la notifica di avviso di accertamento o non abbia ricevuto un invito al contraddittorio.
1. 12. Pentangelo, Paolo Russo, Sarro, Germanà.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le comunicazioni di irregolarità di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, comunicate entro la data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere definite con il pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni e gli interessi e gli eventuali accessori, entro il termine di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto.

  Conseguentemente, all'articolo 26, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Agli oneri derivanti dal comma 15-bis dell'articolo 1, pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 si provvede attraverso le maggiori entrate derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019 su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e non si applica la riduzione delle spese fiscali.
1. 20. Martino, Giacomoni, Benigni, Bignami.

  Sopprimere il comma 3.
1. 14. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

  Al comma 7, sopprimere l'ultimo periodo.

  Conseguentemente, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 500 milioni di euro per il 2019 e il 2020 si provvede attraverso le maggiori entrate derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni di euro per l'anno 2019 e per l'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019 su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e non si applica la riduzione delle spese fiscali.
1. 15. Cattaneo.

  Al comma 7, ultimo periodo, sostituire la parola: esclusa con la seguente: prevista.

  Conseguentemente:
   all'articolo 2, comma 4, terzo periodo, sostituire la parola: esclusa con la seguente: prevista;
   all'articolo 6, comma 6, quarto periodo, sostituire la parola: esclusa con la seguente: prevista;
   all'articolo 26, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Agli oneri derivanti dai commi 7 dell'articolo 1, 4 dell'articolo 2 e 6 dell'articolo 6, pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 si provvede attraverso le maggiori entrate derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019 su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e non si applica la riduzione delle spese fiscali.
1. 16. Martino, Giacomoni, Benigni, Bignami.

  Al comma 8, dopo le parole: In caso di mancato perfezionamento aggiungere le seguenti: o di mancato versamento di una delle rate di cui al comma 7.
1. 17. Mancini, Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Topo, Ungaro.

  Sopprimere il comma 9.

  Conseguentemente:
   all'articolo 26, comma 3, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:
  «m-bis. quanto a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 attraverso le maggiori entrate derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019 su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e non si applica la riduzione delle spese fiscali».

  modificare i totali previsti dal presente comma 3.
1. 18. Martino, Giacomoni, Benigni, Bignami.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. Qualora nei due anni successivi al 31 maggio 2019, in caso di versamento in unica soluzione, ovvero entro il periodo stabilito per la rateizzazione di cui al comma 7, nei confronti del contribuente venissero accertati ulteriori redditi non dichiarati e non esposti nei processi verbali di constatazione redatti ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 consegnati entro il 24 ottobre 2018, la definizione integrale di cui al comma 1 è annullata.
1. 19. Topo, Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Ungaro.

ART. 2.

  Sopprimerlo.
2. 1. Ungaro, Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo.

  Al comma 1, premettere il seguente: 01. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente ai contribuenti che si trovino, ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in una comprovata e grave situazione di difficoltà per ragioni estranee alla propria responsabilità.

  Conseguentemente, al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: In caso di mancato perfezionamento aggiungere le seguenti: o del mancato pagamento di una rata.
2. 2. Librandi, Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Mancini, Topo, Ungaro.

  Al comma 1, dopo le parole: gli atti di recupero aggiungere le seguenti: gli atti di contestazione di sanzioni e gli atti di irrogazione di sanzioni.

  Conseguente, al medesimo comma:
   dopo le parole:
pagamento delle somme aggiungere la seguente: residue;
   sostituire la parola: trenta con la seguente: novanta.
2. 3. Giacomoni, Martino, Bignami, Benigni, Baratto, Cattaneo, Angelucci.

  Al comma 1, dopo le parole: atti di recupero, aggiungere le seguenti:, le violazioni relative agli omessi versamenti delle imposte dichiarate siano esse già contestate o non a mezzo di avvisi bonari, ovvero delle comunicazioni di irregolarità di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600 e dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,.
2. 4. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

  Al comma 1, dopo le parole: atti di recupero, aggiungere le seguenti:, gli avvisi bonari, ovvero delle comunicazioni di irregolarità di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600 e dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,.
2. 100. Pella, Zangrillo.

  Al comma 1, dopo, le parole: gli atti di recupero, aggiungere le seguenti:, gli omessi versamenti, gli avvisi bonari, gli avvisi di richiesta di ulteriori documenti da parte dell'Agenzia delle Entrate, per i quali si è in attesa di un responso,.
2. 6. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

  Al comma 1, dopo le parole: atti di recupero, aggiungere le seguenti: , gli avvisi bonari irregolari; gli atti di intimazione dell'INPS ed i controlli automatizzati, ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,”.
2. 5. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

  Al comma 1, dopo le parole: atti di recupero aggiungere le seguenti: e gli atti impositivi.
2. 7. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

  Al comma 1, dopo le parole: gli atti di recupero aggiungere le seguenti: nonché gli avvisi di irregolarità comunicati ai sensi dell'articolo 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.
2. 8. Caiata, Sangregorio.

  Al comma 1, dopo le parole possono essere definiti aggiungere le seguenti:, anche parzialmente,.

  Conseguentemente, all'articolo 26, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1 dell'articolo 2, pari a 1.000 milioni di euro per il 2019 si provvede attraverso le maggiori entrate derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2019. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019 su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e non si applica la riduzione delle spese fiscali.
2. 9. Mandelli, Giacomoni, Martino.

  Al comma 1, dopo le parole: il pagamento aggiungere le seguenti: nella misura del 50 per cento.

  Conseguentemente,
    dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. I termini di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, relativamente agli atti di cui al comma 1, sono sospesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 maggio 2019.
   al comma 2 dopo le parole: «il pagamento» aggiungere le seguenti «nella misura del 50 per cento»;
   d) al comma 3 dopo le parole: «con il pagamento» aggiungere le seguenti «nella misura del 50 per cento».
2. 10. Mandelli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2.1. All'articolo 17, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera d-quater) è inserita la seguente lettera:
   «d-quinquies) alle cessioni di oli e grassi vegetali ed animali per la produzione di energia elettrica ovvero cogenerazione».
2. 11. Caretta, Osnato, Acquaroli.

  Dopo il comma 2-bis, aggiungere i seguenti:
  2-ter. In accordo con la direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio del 5 dicembre 2017 che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE i soggetti passivi che offrono ad imprese terze, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, la vendita a distanza di beni sottoposti al meccanismo di inversione contabile di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, lettera c), sono considerati come gli stessi che per loro mezzo hanno ricevuto e ceduto detti beni e responsabili d'imposta per la sola imposta sul valore aggiunto, secondo i modi e i tempi di cui all'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modifiche e integrazioni.
  2-quater. Al fine di agevolare l'amministrazione finanziaria nell'attività di contrasto e prevenzione dell'evasione dell'imposta sul Valore Aggiunto, i soggetti passivi di cui al comma 2-ter conservano la documentazione relativa alla cessione da parte degli operatori terzi che operano per loro mezzo, dei beni sottoposti al meccanismo di inversione contabile di cui all'articolo 17, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, lettera c). Tale documentazione deve essere conservata per un periodo minimo di dieci anni a partire dal 31 dicembre dell'anno in cui l'operazione è stata effettuata, deve essere trasmessa all'Agenzia delle Entrate con cadenza mensile, entro e non oltre il primo giorno di ogni mese e deve contenere i dati riferiti alle transazioni di ogni specifico operatore e, relativamente a ciascuna tipologia di bene, il numero totale di transazioni effettuate e i rispettivi introiti.
  2-quinquies. Per i soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall'Agenzia delle entrate, di cui al precedente comma, è prevista una sanzione, irrogata dalla stessa Agenzia, di importo compreso tra un minimo di 20.000 euro ed un massimo di 100.000 euro, ridotta del 30 per cento se il ritardo non è superiore a cinque giorni lavorativi”.
2. 12. Scoma.

  Al comma 3, sostituire le parole: sottoscritti entro la data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: la cui istanza è stata presentata entro la data di entrata in vigore del presente decreto e per i quali è già iniziato il contraddittorio.

  Conseguentemente,
   al medesimo comma, sostituire le parole da:
con il pagamento fino a: decorrente con le seguenti: con il pagamento entro ottanta giorni, decorrenti;
   all'articolo 26, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Agli oneri derivanti dal comma 3 dell'articolo 2, pari a 1.000 milioni di euro per il 2019 si provvede attraverso le maggiori entrate derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2019. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019 su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e non si applica la riduzione delle spese fiscali.
2. 13. Martino, Giacomoni, Benigni, Bignami.

  Al comma 3, sostituire le parole: del presente decreto con le seguenti: della legge di conversione del presente decreto.

  Conseguentemente, all'articolo 26 dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Agli oneri derivanti dal comma 3 dell'articolo 2, pari a 300 milioni di euro per il 2019 si provvede attraverso le maggiori entrate derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 300 milioni di euro per l'anno 2019. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019 su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e non si applica la riduzione delle spese fiscali.
2. 14. Mandelli, Giacomoni, Martino.

  Al comma 3, dopo le parole: delle sole imposte aggiungere le seguenti: ancora dovute.

  Conseguentemente,
   all'articolo 26, comma 3, dopo la lettera
m), aggiungere la seguente:
  m-bis) quanto a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 relativa al Fondo per le esigenze indifferibili;
   modificare i totali previsti dal presente comma 3.
2. 15. Martino, Giacomoni, Benigni, Bignami.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Possono altresì essere definiti gli accertamenti con adesione di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, già perfezionati alla data di entrata in vigore del presente decreto con il pagamento della prima rata e delle eventuali successive rate, con il pagamento delle sole imposte residue senza le ulteriori sanzioni, interessi o eventuali accessori.

  Conseguentemente, all'articolo 26, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Agli oneri derivanti dal comma 3 dell'articolo 2, pari a 1.000 milioni di euro per il 2019 si provvede attraverso le maggiori entrate derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2019. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019 su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e non si applica la riduzione delle spese fiscali.
2. 16. Martino, Giacomoni, Benigni, Bignami.

  Al comma 4, sopprimere il terzo periodo.

  Conseguentemente, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
   4-bis. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 500 milioni di euro per il 2019 e il 2020, si provvede attraverso le maggiori entrate derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni di euro per l'anno 2019 e per l'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019 su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e non si applica la riduzione delle spese fiscali.
2. 18. Cattaneo.

  Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: è esclusa la compensazione con le seguenti: è ammessa la compensazione.
2. 17. Bignami.

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
  7-bis. La definizione perfezionata sulla base di quanto stabilito dai commi precedenti comporta l'applicazione degli articoli 13 e 13-bis del decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74.

  Conseguentemente, all'articolo 26 dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis dell'articolo 2, pari a 500 milioni di euro per il 2019 si provvede attraverso le maggiori entrate derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni di euro per l'anno 2019. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019 su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e non si applica la riduzione delle spese fiscali.
2. 19. Martino, Giacomoni, Benigni, Bignami.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. Le somme contenute nelle comunicazioni di irregolarità di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 emesse entro la data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere definite con il pagamento delle somme residue complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori.
  2. I contribuenti possono definire gli omessi versamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni presentate entro il 31 ottobre 2017 ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, delle ritenute e dei contributi previdenziali, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, con il pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori.
  3. La definizione di cui ai commi 1 e 2 si perfeziona con il versamento delle somme in unica soluzione o dell'ultima rata con il versamento dell'intero importo dovuto o della prima rata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8, commi 2, 3, 4 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. In caso di mancato perfezionamento non si producono gli effetti del presente articolo e il competente ufficio prosegue le ordinarie attività relative ai procedimenti di cui al comma 1 e alle dichiarazioni di cui al comma 2.
  4. Limitatamente ai debiti relativi alle risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, il debitore è tenuto a corrispondere, in aggiunta alle somme di cui ai commi 1 e 2, a decorrere dal 1o maggio 2016 gli interessi di mora previsti dall'articolo 114, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo 114.
  5. Sono esclusi dalla definizione gli atti emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.
  6. La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri.
  7. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono adottate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.

  Conseguentemente, all'articolo 26, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2-bis, pari a 1.000 milioni di euro a decorrere 2019 si provvede attraverso le maggiori entrate derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro a decorrere 2019. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019 su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e non si applica la riduzione delle spese fiscali.
2. 02. Martino, Giacomoni, Benigni, Bignami.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. Le somme contenute nelle comunicazioni di irregolarità di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 emesse entro la data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere definite con il pagamento delle somme residue complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori.
  2. I contribuenti possono definire gli omessi versamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni presentate entro il 31 ottobre 2017 ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, delle ritenute e dei contributi previdenziali, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, con il pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori.
  3. La definizione di cui ai commi 1 e 2 si perfeziona con il versamento delle somme in unica soluzione o della prima rata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8, commi 2, 3, 4 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. In caso di mancato perfezionamento non si producono gli effetti del presente articolo e il competente ufficio prosegue le ordinarie attività relative ai procedimenti di cui al comma 1 e alle dichiarazioni di cui al comma 2.
  4. Limitatamente ai debiti relativi alle risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, il debitore è tenuto a corrispondere, in aggiunta alle somme di cui ai commi 1 e 2, a decorrere dal 1o maggio 2016 gli interessi di mora previsti dall'articolo 114, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo 114.
  5. Sono esclusi dalla definizione gli atti emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.
  6. La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri.
  7. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono adottate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.
2. 01. Giacomoni, Martino, Bignami, Benigni, Baratto, Cattaneo, Angelucci.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Definizione agevolata delle entrate enti territoriali-Accertamenti)

  1. Con riferimento alle entrate proprie, anche tributarie, oggetto di avvisi di accertamento o di inviti al pagamento, gli enti territoriali possono stabilire, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione degli interessi e delle sanzioni relative alle predette entrate, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto, i contribuenti adempiano al pagamento delle somme dovute o della prima rata dovuta in caso di pagamento rateale. Le agevolazioni di cui al periodo precedente possono applicarsi anche ai casi di definizione spontanea di debiti maturati fino al 31 dicembre 2017.
  2. Le medesime agevolazioni di cui al comma 1 possono essere previste anche per i casi in cui siano già in corso procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale. In tali casi la richiesta del contribuente di avvalersi delle predette agevolazioni comporta la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, sino al termine stabilito dall'ente impositore, mentre il completo adempimento degli obblighi determina l'estinzione del giudizio.
  3. Ai fini della rateazione delle somme dovute ai sensi dei commi precedenti, l'ente territoriale determina il numero massimo di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 31 dicembre 2027, in modo correlato alla dimensione complessiva del debito oggetto di definizione e rateazione. In caso di rateazione sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme rateizzate. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, previa formale contestazione al debitore con richiesta di immediata regolarizzazione, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme. In tal caso i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
  4. Sono esclusi dalla definizione di cui al presente articolo gli atti di cui alle lettere da a) a d) del comma 16 dell'articolo 3. Si applica il comma 17 del medesimo articolo 3.
  5. Ai fini delle disposizioni del presente articolo, si intendono tributi propri delle regioni, delle province e dei comuni i tributi la cui titolarità giuridica ed il cui gettito siano integralmente attribuiti ai predetti enti, con esclusione delle compartecipazioni ed addizionali a tributi erariali, nonché delle mere attribuzioni ad enti territoriali del gettito, totale o parziale, di tributi erariali.
  6. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.

  Conseguentemente, all'articolo 26, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2-bis, pari a 2.000 milioni di euro a decorrere 2019 si provvede attraverso le maggiori entrate derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.000 milioni di euro a decorrere 2019. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019 su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e non si applica la riduzione delle spese fiscali.
2. 05. Martino, Giacomoni, Benigni, Bignami.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Definizione agevolata delle entrate enti territoriali e accertamenti)

  1. Con riferimento alle entrate proprie, anche tributarie, oggetto di avvisi di accertamento o di inviti al pagamento, gli enti territoriali possono stabilire, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione degli interessi e delle sanzioni relative alle predette entrate, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto, i contribuenti adempiano al pagamento delle somme dovute o della prima rata dovuta in caso di pagamento rateale. Le agevolazioni di cui al periodo precedente possono applicarsi anche ai casi di definizione spontanea di debiti maturati fino al 31 dicembre 2017.
  2. Le medesime agevolazioni di cui al comma 1 possono essere previste anche per i casi in cui siano già in corso procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale. In tali casi la richiesta del contribuente di avvalersi delle predette agevolazioni comporta la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, sino al termine stabilito dall'ente impositore, mentre il completo adempimento degli obblighi determina l'estinzione del giudizio.
  3. Ai fini della rateazione delle somme dovute ai sensi dei commi precedenti, l'ente territoriale determina il numero massimo di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 31 dicembre 2027, in modo correlato alla dimensione complessiva del debito oggetto di definizione e rateazione. In caso di rateazione sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme rateizzate. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, previa formale contestazione al debitore con richiesta di immediata regolarizzazione, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
  4. Sono esclusi dalla definizione di cui al presente articolo gli atti di cui alle lettere da a) a d) del comma 16 dell'articolo 3. Si applica il comma 17 del medesimo articolo 3.
  5. Ai fini delle disposizioni del presente articolo, si intendono tributi propri delle regioni, delle province e dei comuni i tributi la cui titolarità giuridica ed il cui gettito siano integralmente attribuiti ai predetti enti, con esclusione delle compartecipazioni ed addizionali a tributi erariali, nonché delle mere attribuzioni ad enti territoriali del gettito, totale o parziale, di tributi erariali.
  6. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.
*2. 03. Pastorino, Fregolent.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Definizione agevolata delle entrate enti territoriali e accertamenti)

  1. Con riferimento alle entrate proprie, anche tributarie, oggetto di avvisi di accertamento o di inviti al pagamento, gli enti territoriali possono stabilire, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione degli interessi e delle sanzioni relative alle predette entrate, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto, i contribuenti adempiano al pagamento delle somme dovute o della prima rata dovuta in caso di pagamento rateale. Le agevolazioni di cui al periodo precedente possono applicarsi anche ai casi di definizione spontanea di debiti maturati fino al 31 dicembre 2017.
  2. Le medesime agevolazioni di cui al comma 1 possono essere previste anche per i casi in cui siano già in corso procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale. In tali casi la richiesta del contribuente di avvalersi delle predette agevolazioni comporta la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, sino al termine stabilito dall'ente impositore, mentre il completo adempimento degli obblighi determina l'estinzione del giudizio.
  3. Ai fini della rateazione delle somme dovute ai sensi dei commi precedenti, l'ente territoriale determina il numero massimo di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 31 dicembre 2027, in modo correlato alla dimensione complessiva del debito oggetto di definizione e rateazione. In caso di rateazione sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme rateizzate. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, previa formale contestazione al debitore con richiesta di immediata regolarizzazione, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
  4. Sono esclusi dalla definizione di cui al presente articolo gli atti di cui alle lettere da a) a d) del comma 16 dell'articolo 3. Si applica il comma 17 del medesimo articolo 3.
  5. Ai fini delle disposizioni del presente articolo, si intendono tributi propri delle regioni, delle province e dei comuni i tributi la cui titolarità giuridica ed il cui gettito siano integralmente attribuiti ai predetti enti, con esclusione delle compartecipazioni ed addizionali a tributi erariali, nonché delle mere attribuzioni ad enti territoriali del gettito, totale o parziale, di tributi erariali.
  6. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.
*2. 04. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis
(Definizione agevolata delle entrate enti territoriali)

  1. Con riferimento alle entrate proprie, anche tributarie, oggetto di avvisi di accertamento o di inviti al pagamento, gli enti territoriali possono stabilire, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione degli interessi e delle sanzioni relative alle predette entrate, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto, i contribuenti adempiano al pagamento delle somme dovute o della prima rata dovuta in caso di pagamento rateale. Le agevolazioni di cui al periodo precedente possono applicarsi anche ai casi di definizione spontanea di debiti maturati fino al 31 dicembre 2017.
  2. Le medesime agevolazioni di cui al comma 1 possono essere previste anche per i casi in cui siano già in corso procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale. In tali casi la richiesta del contribuente di avvalersi delle predette agevolazioni comporta la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, sino al termine stabilito dall'ente impositore, mentre il completo adempimento degli obblighi determina l'estinzione del giudizio.
  3. Ai fini della rateazione delle somme dovute ai sensi dei commi precedenti, l'ente territoriale determina il numero massimo di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 31 dicembre 2027, in modo correlato alla dimensione complessiva del debito oggetto di definizione e rateazione. In caso di rateazione sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme rateizzate. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, previa formale contestazione al debitore con richiesta di immediata regolarizzazione, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme. In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
  4. Sono esclusi dalla definizione di cui al presente articolo gli atti di cui alle lettere da a) a d) del comma 16 dell'articolo 3; si applica il comma 17 del medesimo articolo 3.
  5. Ai fini delle disposizioni del presente articolo, si intendono tributi propri delle regioni, delle province e dei comuni i tributi la cui titolarità giuridica ed il cui gettito siano integralmente attribuiti ai predetti enti, con esclusione delle compartecipazioni ed addizionali a tributi erariali, nonché delle mere attribuzioni ad enti territoriali del gettito, totale o parziale, di tributi erariali.
  6. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.
2. 0100. Pella, Zangrillo.

ART. 3.

  Sopprimerlo.
*3. 1. Pastorino.

  Sopprimerlo.
*3. 2. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

  Al comma 1, sostituire le parole: al 31 dicembre 2017 con le seguenti: entro la data di entrata in vigore del presente decreto;

  Conseguentemente,
   sopprimere il comma 9;

   al comma 13, alla lettera b), dopo le parole: procedure esecutive aggiungere le seguenti: e cautelari;
   al comma 21, primo periodo:
    sostituire le parole:
l'integrale pagamento, entro il termine differito al 7 dicembre 2018, con le seguenti: il versamento;
    sopprimere le parole da: in scadenza fino a: restanti somme, che
   sopprimere il comma 23;
   dopo il comma 25 aggiungere i seguenti:
  25-bis. Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati, negli anni dal 2000 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti territoriali possono stabilire, entro il 30 aprile 2019, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Gli enti territoriali, entro trenta giorni, danno notizia dell'adozione dell'atto di cui al primo periodo mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale.
  25-ter. Con il provvedimento di cui al comma 25-bis gli enti territoriali stabiliscono anche: a) il numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare i termini previsti dai commi 1 e 2; b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata; c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi; d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.
  25-quater. A seguito della presentazione dell'istanza, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.
  25-quinquies. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
  25-sexies. Si applicano i commi 16 e 17.
  25-septies. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e con le condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.
3. 5. Giacomoni, Martino, Bignami, Benigni, Baratto, Cattaneo, Angelucci.

  Al comma 1, sostituire le parole: al 31 dicembre 2017 con le seguenti: alla data di entrata in vigore del presente decreto.

  Conseguentemente all'articolo 26 dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1 dell'articolo 3, pari a 1.500 milioni di euro per il 2019 si provvede attraverso le maggiori entrate derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2019. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019 su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e non si applica la riduzione delle spese fiscali.
3. 6. Mandelli, Giacomoni, Martino.

  Al comma 1 sostituire le parole: al 31 dicembre 2017 con le seguenti: alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. 7. Lollobrigida, Osnato, Acquaroli.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2017 con le seguenti: 30 giugno 2018.

  Conseguentemente,
   all'articolo 26, comma 3, dopo la lettera
m) aggiungere la seguente:
  m-bis) quanto a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 relativa al Fondo per le esigenze indifferibili;.
   modificare i totali previsti dal presente comma 3.
3. 8. Brunetta.

  Al comma 1 sostituire le parole: 31 dicembre 2017 con le seguenti: 30 settembre 2018.

  Conseguentemente, sostituire la parola: dieci con la seguente: quattordici.
3. 9. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2017 con le seguenti: 24 ottobre 2018.

  Conseguentemente,
   all'articolo 5, comma 1, alinea, sostituire le parole:
31 dicembre 2017 con le seguenti: 24 ottobre 2018.
    all'articolo 26 dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1 dell'articolo 3 e al comma 1 dell'articolo 5, pari a 1.000 milioni di euro per il 2019 si provvede attraverso le maggiori entrate derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2019. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019 su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e non si applica la riduzione delle spese fiscali.
3. 10. Martino, Giacomoni, Benigni, Bignami.

  Al comma 1 sostituire le parole: 31 dicembre 2017 con le seguenti: 30 novembre 2018.

  Conseguentemente, all'articolo 26, comma 3,
   dopo la lettera
m) aggiungere la seguente:
  m-bis) quanto a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 relativa al Fondo per le esigenze indifferibili;.
    modificare i totali previsti dal presente comma 3.
3. 11. Baratto, Bond.

  Al comma 1,sostituire le parole da: le somme fino alla fine del comma con le seguenti:, in unica soluzione entro il 31 luglio 2019, o nel numero massimo di venti rate trimestrali consecutive di pari importo, le somme: a) affidate all'agente della riscossione a titolo di solo capitale; b) maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.
3. 3. Baratto.

  Al comma 1 dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) di cui si è chiesta ed ottenuta la rateizzazione ancora in corso purché in regola con i pagamenti sino alla pubblicazione del presente decreto.

  Conseguentemente, al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il debitore manifesta all'agente della riscossione o all'ente presso cui è in corso la rateizzazione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 aprile 2019, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente o l'ente creditore pubblica sul sito internet nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. 12. Giacomoni, Bignami, Benigni, Martino, Baratto, Cattaneo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. I debiti di cui al precedente comma, possono essere estinti, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, mediante compensazione con i crediti erariali certificati.

  Conseguentemente, dopo il comma 25, aggiungere il seguente:

  25-bis. Al comma 1 dell'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, alla fine del primo periodo sopprimere le seguenti parole: e per i quali è scaduto il termine di pagamento.
3. 13. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. I debiti di cui al precedente comma, possono essere estinti, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, mediante compensazione con i crediti erariali.

  Conseguentemente,
   dopo il comma 25, aggiungere il seguente:

  25-bis. All'articolo 31 del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «e per i quali è scaduto il termine di pagamento»;
    all'articolo 26, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Agli oneri derivanti dai commi 1-bis e 25 dell'articolo 3, pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 si provvede attraverso le maggiori entrate derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019 su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e non si applica la riduzione delle spese fiscali.
3. 14. Martino, Giacomoni, Benigni, Bignami.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Non possono essere oggetto di definizione di cui al presente articolo, i debiti non perfezionati con il pagamento integrale delle somme dovute relativi ai carichi già oggetto di precedenti dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, e dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.

  Conseguentemente, sopprimere i commi da 21 a 25.
3. 15. Ungaro, Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Le rate previste dal comma 1 scadono il 31 marzo, 31 luglio, 31 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019.
3. 16. Baratto.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le rate previste dal comma 1 scadono il 31 marzo, 31 luglio, 31 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019.
3. 17. Baratto.

  Al comma 3, sostituire le parole: 2 per cento annuo con le seguenti: 5 per cento.
3. 18. Mancini, Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Topo, Ungaro.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis.
All'articolo 19, comma 1, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole: «settantadue rate mensili» sono sostituite dalle seguenti: «novecentododici rate mensili, ovvero in settantasei anni»
3. 100. D'Alessandro.

  Al comma 5, sostituire le parole: venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: cinque giorni dalla data di conversione del presente decreto.
3. 19. Martino, Giacomoni, Benigni, Bignami.

  Al comma 5, sostituire la parola: venti con la seguente: trenta.
3. 20. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

  Al comma 6, secondo periodo, sopprimere le seguenti: su istanza di una delle parti.
3. 21. Ferri, Fregolent.

  Al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'estinzione del giudizio determina la cessazione della materia del contendere e la compensazione tra le parti delle spese del giudizio estinto ai sensi dell'articolo 46, comma 3 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
3. 22. Germanà, Pentangelo.

  Sopprimere il comma 9.
3. 23. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

   Al comma 9, sostituire le parole: restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili con le seguenti: sono rimborsabili nel caso le stesse siano conseguenza di atti prodromici ritenuti illegittimi e annullabili.
3. 24. Germanà, Pentangelo.

  Al comma 10, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   e-bis) si intendono sospesi i pignoramenti presso terzi già notificati alla data di cui al comma 10.
3. 25. Baratto.

  Al comma 10, lettera f-bis), dopo le parole: si applica aggiungere le seguenti:, previo pagamento delle somme dovute ai sensi del comma 12,.
3. 26. Colaninno, Fregolent, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

  Al comma 13, lettera b) sostituire le parole: della prima o unica rata con la seguente: integrale.
3. 27. Fragomeli, Fregolent, Colaninno, Del Barba, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

  Al comma 14-bis, sostituire la parola: cinque con la seguente: quarantacinque.
3. 28. Acquaroli, Osnato, Ferro.

  Al comma 16, sopprimere la lettera d).
3. 29. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

  Al comma 16, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: nonché in materia di rapporti di lavoro relativamente ad aziende o società fallite.
3. 30. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. Gli Enti di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e del 10 febbraio 1996, n. 103, possono applicare le disposizioni di cui ai commi da 1 a 16 del presente articolo con apposita delibera assunta dai relativi organi.
3. 31. Martino, Bignami, Benigni.

  Al comma 20, sostituire le parole: 31 dicembre 2017 con le seguenti: 30 settembre 2018;

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la parola: 2017 aggiungere le seguenti: e fino al 30 settembre 2018.
3. 32. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

  Al comma 21, primo periodo, sostituire le parole: 7 dicembre 2018, con le seguenti: 7 gennaio 2019;

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo periodo, sostituire le parole: dieci rate con le seguenti: quattordici rate.
3. 33. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

  Al comma 21, primo periodo, dopo le parole: 7 dicembre 2018 aggiungere le seguenti: o il pagamento rateizzato, da effettuarsi in cinque rate consecutive di pari importo a decorrere dal primo gennaio 2019.
3. 34. Bignami.

  Al comma 21, primo periodo, dopo le parole: settembre e ottobre 2018, aggiungere le seguenti: nonché l'integrale pagamento dei ratei scaduti in conseguenza di rateizzazioni intervenute su controlli eseguiti dall'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'articolo 36-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973,.
3. 35. Deidda, Osnato, Acquaroli, Ferro.

  Dopo il comma 21, inserire il seguente:
  21-bis. I debitori che non hanno provveduto all'integrale pagamento entro il 7 dicembre 2018 ai sensi del comma 21, possono comunque beneficiare del differimento automatico delle restanti somme secondo le modalità di cui al medesimo comma, rendendo, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, apposita dichiarazione all'agente della riscossione.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 23.
3. 36. Ferri.

  Sopprimere il comma 23.
3. 101. Ubaldo Pagano.

  Al comma 25, dopo le parole: essere definiti aggiungere le seguenti: con l'applicazione degli interessi di mora.
3. 37. Ungaro, Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo.

  Dopo il comma 25 aggiungere il seguente:
  25-bis. Sono sospesi i pagamenti delle sanzioni delle multe relative alla maggiore produzione di latte per l'annualità 2014/2015 già demandati agli agenti di riscossione incaricati. La sospensione vale fino alla corretta definizione degli importi effettivamente dovuti.
3. 38. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Definizione agevolata delle somme risultanti dalle comunicazioni di irregolarità della dichiarazione)

  1. Relativamente alle somme risultanti dalle comunicazioni di irregolarità della dichiarazione di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, notificate entro la data di entrata in vigore del presente decreto, i debitori possono assolvere al pagamento delle sole imposte dovute, senza corrispondere le eventuali sanzioni dovute ed interessi, effettuando un versamento integrale entro il 31 luglio 2019, o nel numero massimo dieci rate consecutive di pari importo.
  2. Le rate previste dal comma 1 scadono il 31 luglio ed il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019.
  3. Ai fini della richiesta di accedere alla rateizzazione agevolata di cui al comma 1, il debitore deve manifestare all'Agenzia delle Entrate la sua volontà di avvalersene, entro il 30 aprile 2019.
  4. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 1, sono dovuti, a decorrere dal primo agosto 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
  5. Entro il 30 giugno 2019, l'Agenzia delle Entrate comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 3 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione agevolata, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
  6. In caso di pagamento ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 1, la definizione agevolata non produce effetti e riprendono i termini di prescrizione e decadenza per b recupero dei carichi oggetto di dichiarazione.
  7. Sono ricompresi nella definizione agevolata di cui al comma 1 anche i pagamenti delle somme risultanti dalle comunicazioni di irregolarità in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. La definizione si applicherà sulle residue somme dovute, a condizione che entro il 7 novembre 2018 sia avvenuto l'integrale pagamento delle rate aventi scadenza precedente tale data.
  8. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è approvato b modello di comunicazione di cui al comma 3 e sono stabilite le modalità di versamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, nonché disposizioni di coordinamento con quelle di cui all'articolo 3 del presente decreto.

  Conseguentemente, all'articolo 26, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 3-bis, pari a 1.500 milioni di euro per il 2019 si provvede attraverso le maggiori entrate derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2019. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019 su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e non si applica la riduzione delle spese fiscali.
3. 01. Mandelli, Giacomoni, Martino.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Definizione agevolata dei piani di rateizzazione per il riscatto del corso legale di laurea)

  1. L'integrale pagamento, entro il termine del 31 maggio 2019, dei ratei scaduti dovuti in ordine alle domande accolte per il riscatto, ai fini pensionistici, del corso legale di laurea, determina, per i debitori che vi provvedono, il venir meno della decadenza prevista per il mancato pagamento, nonché la validità del piano di rateizzazione già accordato e secondo le scadenze ivi previste.
3. 03. Deidda, Osnato, Acquaroli, Ferro, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Fregolent, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Definizione agevolata delle entrate enti territoriali e ingiunzioni)

  1. Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati dal 1o gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti territoriali possono stabilire, entro il 28 febbraio 2019, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni e degli interessi relativi alle predette entrate. Gli enti territoriali, entro trenta giorni, danno notizia dell'adozione dell'atto di cui al primo periodo mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale.
  2. Con il provvedimento di cui al comma 1 gli enti territoriali stabiliscono anche:
   a) il numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 31 dicembre 2023;
   b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;
   c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero, di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;
   d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.

  3. A seguito della presentazione dell'istanza, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.
  4. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
  5. Si applicano i commi 16 e 17 dell'articolo 3.
  6. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e con le condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.
*3. 02. Pastorino.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Definizione agevolata delle entrate enti territoriali e ingiunzioni)

  1. Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati dal 1o gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti territoriali possono stabilire, entro il 28 febbraio 2019, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni e degli interessi relativi alle predette entrate. Gli enti territoriali, entro trenta giorni, danno notizia dell'adozione dell'atto di cui al primo periodo mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale.
  2. Con il provvedimento di cui al comma 1 gli enti territoriali stabiliscono anche:
   a) il numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 31 dicembre 2023;
   b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;
   c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero, di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;
   d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.

  3. A seguito della presentazione dell'istanza, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.
  4. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
  5. Si applicano i commi 16 e 17 dell'articolo 3.
  6. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e con le condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.
*3. 04. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Definizione agevolata delle entrate enti territoriali e ingiunzioni)

  1. Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati dal 1o gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti territoriali possono stabilire, entro il 28 febbraio 2019, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni e degli interessi relativi alle predette entrate. Gli enti territoriali, entro trenta giorni, danno notizia dell'adozione dell'atto di cui al primo periodo mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale.
  2. Con il provvedimento di cui al comma 1 gli enti territoriali stabiliscono anche:
   a) il numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 31 dicembre 2023;
   b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;
   c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero, di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;
   d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.

  3. A seguito della presentazione dell'istanza, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.
  4. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
  5. Si applicano i commi 16 e 17 dell'articolo 3.
  6. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e con le condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.
*3. 0100. Pella, Zangrillo.

ART. 4.

  Sopprimerlo.
*4. 1. Fragomeli, Fregolent, Colaninno, Del Barba, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

  Sopprimerlo.
*4. 2. Mandelli.

  Sopprimerlo.
*4. 3. Pastorino.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: risultanti dai singoli carichi con le seguenti: risultanti dalla somma dei carichi facente capo ad ogni singolo contribuente e.
4. 5. Pastorino, Fassina, Fornaro.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dicembre 2010 con le seguenti: dicembre 2015.
4. 6. Acquaroli, Osnato, Ferro.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: sono automaticamente annullati fino alla fine del comma con le seguenti: sono rateizzati fino a dieci rate, su richiesta del debitore, a decorrere dalla data del 1o gennaio 2019. I debiti di cui al precedente periodo possono essere estinti senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi e gli interessi di mora.
4. 4. Vietina.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: sono automaticamente annullati aggiungere le seguenti: con esclusione dei tributi propri di regioni, province e comuni;

  Conseguentemente,
   al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole:
e, limitatamente alle spese maturate negli anni 2000-2013, quelli dei comuni;
   al comma 4, primo periodo, dopo le parole: Le disposizioni del presente articolo non si applicano aggiungere le seguenti: ai tributi propri di regioni, province e comuni, nonché.
4. 7. Fragomeli, Fregolent, Colaninno, Del Barba, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

  Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: In presenza dei medesimi presupposti, tale annullamento è previsto anche per i singoli carichi affidati a qualsiasi agente per la riscossione, comunque denominato, nonché per i carichi gestiti direttamente dagli Enti pubblici locali che riscuotono in proprio.
4. 8. Pentangelo, Paolo Russo, Sarro, Germanà.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Con deliberazione dell'organo consiliare, da comunicarsi all'Agenzia delle entrate – Riscossione tramite posta elettronica certificata entro il 31 dicembre 2018, l'ente territoriale può stabilire che le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai carichi di propria competenza.
  1-ter. Con deliberazione da adottarsi con le forme previste dalla legislazione vigente per gli atti destinati a disciplinare le entrate, gli enti territoriali possono applicare con gli opportuni adattamenti le norme di cui al presente articolo ai debiti di importo residuo, alla data di adozione della predetta deliberazione, non superiore a mille euro, comprensivo di capitale interessi e sanzioni, risultanti dai singoli carichi inseriti in ingiunzioni di pagamento emesse dal 1o gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.
*4. 9. Fragomeli, Mancini, Topo, Ungaro.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Con deliberazione dell'organo consiliare, da comunicarsi all'Agenzia delle entrate – Riscossione tramite posta elettronica certificata entro il 31 dicembre 2018, l'ente territoriale può stabilire che le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai carichi di propria competenza.
  1-ter. Con deliberazione da adottarsi con le forme previste dalla legislazione vigente per gli atti destinati a disciplinare le entrate, gli enti territoriali possono applicare con gli opportuni adattamenti le norme di cui al presente articolo ai debiti di importo residuo, alla data di adozione della predetta deliberazione, non superiore a mille euro, comprensivo di capitale interessi e sanzioni, risultanti dai singoli carichi inseriti in ingiunzioni di pagamento emesse dal 1o gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.
*4. 100. Pella, Zangrillo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Con deliberazione dell'organo consiliare, da comunicarsi all'Agenzia delle entrate – Riscossione tramite posta elettronica certificata entro il 31 dicembre 2018, l'ente territoriale può stabilire che le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai carichi di propria competenza.
4. 10. Pastorino, Fassina, Fornaro.

  Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Incentivi per il potenziamento della gestione delle entrate e del contrasto all'evasione)

  1. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni con proprio regolamento possono prevedere che una percentuale del gettito dell'imposta municipale propria sia destinata al potenziamento degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate, anche comprendendo nel programma di potenziamento la possibilità di attribuire compensi incentivanti al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento all'impianto e allo sviluppo delle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni e integrazioni.
4. 04. Pella, Zangrillo.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di rottamazione dei ruoli)

  1. Il contribuente, in condizioni di grave o momentanea difficoltà finanziaria può definire in modo agevolato il contenuto integrale del proprio debito iscritto a ruolo.
  2. Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per:
   a) «grave difficoltà finanziaria»: quando il debito del contribuente, iscritto a ruolo, è costituito per oltre il 50 per cento da ruoli resi esecutivi prima del 31 dicembre 2010;
   b) «momentanea difficoltà finanziaria»: quando il debito del contribuente, iscritto a ruolo, è costituito per oltre il 50 per cento da ruoli resi esecutivi prima del 31 dicembre 2012.

  3. Ai contribuenti con debiti iscritti a ruolo per tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate e per mancato versamento di contributi previdenziali, in stato di momentanea difficoltà finanziaria o di grave difficoltà finanziaria, l'agente della riscossione propone la definizione a saldo e stralcio della posizione debitoria iscritta a ruolo.
  4. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche a eventuali debiti iscritti a ruolo e oggetto di rateizzazione, in corso o decaduta.
  5. La proposta di cui al comma 3 deve essere notificata dall'agente della riscossione, per via telematica, tramite posta elettronica certificata (PEC) entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  6. L'agente della riscossione trasmette, per via telematica, la proposta di cui al comma 3 all'Agenzia delle entrate e all'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), per quanto di rispettiva competenza, entro il 31 maggio successivo.
  7. Il contribuente, anche a mezzo PEC, deve comunicare la propria accettazione all'agente della riscossione entro il 31 luglio successivo.
  8. La proposta di definizione di cui al comma 3, deve riguardare l'intero debito del contribuente per ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre dell'anno in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  9. La proposta di definizione di cui al comma 3 per quanto concerne il contribuente che versa in condizioni di grave difficoltà finanziaria, prevede il pagamento integrale dell'IVA, dei contributi previdenziali e di un importo pari al 75 per cento dei tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, nonché la richiesta di stralcio integrale delle sanzioni, degli interessi e dell'aggio di riscossione.
  10. La proposta di definizione di cui al comma 3, per quanto concerne il contribuente che versa in condizioni di momentanea difficoltà finanziaria, prevede il pagamento integrale dell'IVA, dei contributi previdenziali e di un importo pari al 95 per cento dei tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, nonché la richiesta di stralcio integrale delle sanzioni, degli interessi e dell'aggio di riscossione.
  11. Per il versamento degli importi a saldo di cui ai commi 8, 9 e 10, complessivamente inferiori a euro 50.000, è ammesso il pagamento dilazionato in otto rate trimestrali di pari importo, di cui la prima rata da versare entro il 30 settembre dell'anno in cui è stata ricevuta la proposta di definizione ai sensi dei commi 3, 4 e 5.
  12. Per il versamento degli importi a saldo di cui ai commi 8, 9 e 10, complessivamente superiori ad euro 50.000, è ammesso il pagamento dilazionato in dodici rate trimestrali di pari importo, di cui la prima da versare entro il 30 settembre dell'anno in cui è stata ricevuta la proposta di definizione ai sensi dei commi 3, 4 e 5.
  13. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione e accettazione della proposta di cui al comma 3, per i ruoli liquidati a saldo e stralcio e per quelli dichiarati inesigibili in via definitiva, l'agente della riscossione provvede a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati necessari ai fini della svalutazione dei residui attivi.
  14. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con circolare dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con l'INPS, sono disciplinati i criteri per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo.

  Conseguentemente, all'articolo 26, dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 4-bis, pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede attraverso le maggiori entrate derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019 su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e non si applica la riduzione delle spese fiscali.
4. 01. Martino, Giacomoni, Benigni, Bignami.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di rottamazione dei ruoli)

  1. Il contribuente, in condizioni di grave o momentanea difficoltà finanziaria può definire in modo agevolato il contenuto integrale del proprio debito iscritto a ruolo.
  2. Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per:
   a) «grave difficoltà finanziaria»: quando il debito del contribuente, iscritto a ruolo, è costituito per oltre il 50 per cento da ruoli resi esecutivi prima del 31 dicembre 2010;
   b) «momentanea difficoltà finanziaria»: quando il debito del contribuente, iscritto a ruolo, è costituito per oltre il 50 per cento da ruoli resi esecutivi prima del 31 dicembre 2012.

  3. Ai contribuenti con debiti iscritti a ruolo per tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate e per mancato versamento di contributi previdenziali, in stato di momentanea difficoltà finanziaria o di grave difficoltà finanziaria, l'agente della riscossione propone la definizione a saldo e stralcio della posizione debitoria iscritta a ruolo.
  4. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche a eventuali debiti iscritti a ruolo e oggetto di rateizzazione, in corso o decaduta.
  5. La proposta di cui al comma 3 deve essere notificata dall'agente della riscossione, per via telematica, tramite posta elettronica certificata (PEC) entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  6. L'agente della riscossione trasmette, per via telematica, la proposta di cui al comma 3 all'Agenzia delle entrate e all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), per quanto di rispettiva competenza, entro il 31 maggio successivo.
  7. Il contribuente, anche a mezzo PEC, deve comunicare la propria accettazione all'agente della riscossione entro il 31 luglio successivo.
  8. La proposta di definizione di cui al comma 3, deve riguardare l'intero debito del contribuente per ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre dell'anno in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  9. La proposta di definizione di cui al comma 3 per quanto concerne il contribuente che versa in condizioni di grave difficoltà finanziaria, prevede il pagamento integrale dell'IVA, dei contributi previdenziali e di un importo pari al 75 per cento dei tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, nonché la richiesta di stralcio integrale delle sanzioni, degli interessi e dell'aggio di riscossione.
  10. La proposta di definizione di cui al comma 3, per quanto concerne il contribuente che versa in condizioni di momentanea difficoltà finanziaria, prevede il pagamento integrale dell'IVA, dei contributi previdenziali e di un importo pari al 95 per cento dei tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, nonché la richiesta di stralcio integrale delle sanzioni, degli interessi e dell'aggio di riscossione.
  11. Per il versamento degli importi a saldo di cui ai commi 8, 9 e 10, complessivamente inferiori a euro 50.000, è ammesso il pagamento dilazionato in otto rate trimestrali di pari importo, di cui la prima rata da versare entro il 30 settembre dell'anno in cui è stata ricevuta la proposta di definizione ai sensi dei commi 3, 4 e 5.
  12. Per il versamento degli importi a saldo di cui ai commi 8, 9 e 10, complessivamente superiori ad euro 50.000, è ammesso il pagamento dilazionato in dodici rate trimestrali di pari importo, di cui la prima da versare entro il 30 settembre dell'anno in cui è stata ricevuta la proposta di definizione ai sensi dei commi 3, 4 e 5.
  13. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione e accettazione della proposta di cui al comma 3, per i ruoli liquidati a saldo e stralcio e per quelli dichiarati inesigibili in via definitiva, l'agente della riscossione provvede a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati necessari ai fini della svalutazione dei residui attivi.
  14. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con circolare dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con l'INPS, sono disciplinati i criteri per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo.
4. 05. Germanà, Pentangelo.

ART. 5.

  Sopprimerlo.
5. 1. Del Barba, Fregolent, Colaninno, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente ai contribuenti che si trovino, ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in una comprovata e grave situazione di difficoltà per ragioni estranee alla propria responsabilità.
5. 2. Del Barba, Fregolent, Colaninno, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: 2 per cento con le seguenti: 10 per cento.
5. 3. Mancini, Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Topo, Ungaro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. In caso di mancato, ovvero insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata o di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 1, la definizione non produce effetti.
5. 4. Librandi, Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Mancini, Topo, Ungaro.

ART. 6.

  Sopprimerlo.
6. 1. Colaninno, Fregolent, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

  Al comma 1, primo periodo sostituire le parole: in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi con le seguenti: aventi ad oggetto tributi erariali,.

  Conseguentemente,
   al medesimo comma, secondo periodo, dopo le parole
: decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 aggiungere le seguenti: , considerando solo gli importi ancora in contestazione;
   al comma 2, alinea:
    dopo le parole
: In deroga a quanto previsto dal comma 1, in caso di aggiungere le seguenti: pendenza della controversia nel primo grado di giudizio alla data di entrata in vigore del presente decreto senza che sia sta già resa alcuna pronuncia giurisdizionale non cautelare sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio o in caso di;
     sostituire le parole: dell'Agenzia delle entrate con le seguenti: dell'ente impositore;
     sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
   a) della metà del valore della controversia in caso di pendenza nel primo grado di giudizio;
   b) di un quinto del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado; c) di un decimo del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado o della Commissione tributaria centrale.
6. 2. Giacomoni, Martino, Bignami, Benigni, Baratto, Cattaneo, Angelucci.

  Al comma 1, sostituire le parole: in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi con le seguenti: aventi ad oggetto tributi erariali.
6. 3. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
  1-ter. Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 maggio 2019, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente.
6. 4. Fragomeli, Fregolent, Colaninno, Del Barba, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

  Sopprimere il comma 2.
6. 5. Mancini, Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Topo, Ungaro.

  Al comma 2-bis premettere il seguente:
  0.2-bis. Il perfezionamento della definizione di cui ai commi precedenti determina l'estinzione della maggiore pretesa contributiva conseguente l'atto impositivo definitivo.
6. 6. Caiata, Sangregorio.

  Al comma 2-bis, sopprimere le parole da: relativamente alla parte fino alla fine del comma.
6. 7. Librandi, Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Mancini, Topo, Ungaro.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. In caso di controversia relativa esclusivamente agli interessi di mora o alle sanzioni non collegate ai tributi, per la definizione è dovuto il cinquanta per cento degli importi in contestazione. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione.
6. 8. Topo, Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Ungaro.

  Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: o della prima rata entro il 31 maggio 2019 con le seguenti: o dell'ultima rata dovuta.

  Conseguentemente,
    dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. In caso di mancato, ovvero insufficiente o tardivo versamento di una delle rate di cui al comma 6, la definizione di cui al presente articolo non produce effetti.;
    al comma 10, terzo periodo, sopprimere le parole: o della prima rata e aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di pagamento rateale, il processo resta sospeso fino alla data del versamento dell'ultima rata.;
    dopo il comma 11, aggiungere il seguente: 11-bis. In caso di pagamento rateale, i termini di cui al comma 11 sono sospesi fino alla data del versamento dell'ultima rata.
6. 9. Ungaro, Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo.

  Al comma 6, sopprimere il quarto periodo.

  Conseguentemente, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Agli oneri derivanti dal comma 6, pari a 500 milioni di euro per il 2019 e per il 2020, si provvede attraverso le maggiori entrate derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni di euro per l'anno 2019 e per l'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019 su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e non si applica la riduzione delle spese fiscali.
6. 10. Cattaneo.

  Al comma 15, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tali modalità di attuazione devono garantire il riversamento alle regioni dei proventi derivanti dalla definizione delle controversie relative all'IRAP e all'addizionale regionale all'IRPEF, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.
6. 11. Pastorino, Fassina.

  Al comma 16, sostituire le parole: può stabilire con la seguente: stabilisce.
6. 12. Acquaroli, Zucconi, Fidanza, Ferro.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. Le disposizioni previste negli articoli precedenti si applicano anche per gli enti locali e territoriali che hanno funzioni di riscossione autonome.
6. 13. Acquaroli, Zucconi, Fidanza, Ferro.

ART. 7.

  Sopprimerlo.
7. 1. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «per ciascuna imposta, Ires o Irap, accertata o contestata» con le seguenti: «complessivi per l'insieme delle imposte Ires e Irap, accertate o contestate».
7. 2. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

ART. 8.

  Sopprimerlo.
8. 2. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.
(Incremento del fondo sanitario nazionale)

  1. Un importo pari a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e a 63 milioni a decorrere dall'anno 2021 è destinato a incrementare il Fondo sanitario nazionale.
8. 3. Carnevali.

  Al comma 1, sopprimere le parole: di un importo pari al 5 per cento.

  Conseguentemente,
   al comma 5, sostituire le parole:
della prima rata con le seguenti: dell'ultima rata;
   al comma 8,
     primo periodo, sostituire la parola:
centoventi con la seguente: ventiquattro
    secondo periodo, sostituire le parole: di sei rate, anche non consecutive, con le seguenti: di una rata.
8. 4. Del Barba, Fregolent, Colaninno, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

  Al comma 1, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 95 per cento.
8. 100. Ungaro.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Definizione agevolata di imposte, tributi e sanzioni dovute da imprese in crisi che abbiano fatto domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo ed ottenuto un piano di concordato con continuità aziendale, ai sensi dell'articolo 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267, contenente la «Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa» così come modificato dalla legge 7 agosto 2012, n. 134)

  1. Le imprese che abbiano richiesto ed ottenuto l'ammissione a un piano di concordato con continuità aziendale, entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, beneficiano dell'annullamento delle sanzioni comminate e possono richiedere il pagamento rateale mensile delle imposte e i tributi dovuti per un periodo coincidente con quello previsto dal piano stesso.
  2. Le richieste di rateizzazione di cui al comma 1, e le modalità di pagamento, devono essere presentate entro il 31 marzo 2019 con le modalità stabilite da un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
  3. Entro il 30 giugno 2019, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 2 l'ammontare delle singole rate e il giorno di scadenza di ciascun mese.
  4. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata.
  5. In caso di mancato ovvero di insufficiente versamento di almeno tre rate consecutive previste dal dilazionamento del pagamento delle somme di cui al comma 1, la concessione del beneficio smette di produrre effetti.
8. 01. Pentangelo, Paolo Russo, Sarro, Germanà.

ART. 9.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Le irregolarità formali contenute nelle dichiarazioni depositate dal contribuente in osservanza ad obblighi o adempimenti che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'IRAP e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 31 dicembre 2017, possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari ad euro 200 per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni.

  Conseguentemente,
   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 sono precluse:
   a) al contribuente che è stato oggetto di controlli fiscali conclusi con avviso di accertamento, ancorché definiti con precedenti condoni;
   b) al contribuente che non ha presentato le dichiarazioni fiscali anche solo per uno degli anni d'imposta dal 2013 al 2016;
   c) al contribuente che è stato oggetto di accertamento di violazioni alle risorse proprie tradizionali UE previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) della decisione 2014/335/UE”;
   sostituire il comma 2 con il seguente: Il versamento della somma di cui al comma 1, è eseguito entro il 31 maggio 2019;
   sopprimere il comma 5.
9. 1. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Sono comunque ammesse alla definizione, gli omessi versamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni presentate entro il 31 ottobre 2017 ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, delle ritenute e dei contributi previdenziali, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, con il pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono adottate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del presente comma.

  Conseguentemente, gli importi di cui all'Elenco 1, sono aumentati del 10 per cento.
9. 2. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Proroga dell'entrata in vigore dell'obbligo di fatturazione elettronica)

  1. All'articolo 1, comma 916, della legge n. 205 del 2017 le parole «a partire dal 1o gennaio 2019» sono sostituite con le seguenti: «a partire dal 1o gennaio 2020».
  2. Dall'attuazione del comma 1 discendono oneri pari a 365 milioni di euro per l'anno 2019 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
9. 01. Bignami, Giacomoni, Martino, Benigni, Baratto, Cattaneo, Angelucci.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Proroga dell'entrata in vigore dell'obbligo di fatturazione elettronica)

  1. All'articolo 1, comma 916, della legge n. 205 del 2017 le parole: «a partire dal 1o gennaio 2019» sono sostituite con le seguenti: «a partire dal 1o gennaio 2020».
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 1.000 milioni di euro per il 2019 si provvede attraverso le maggiori entrate derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2019. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019 su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e non si applica la riduzione delle spese fiscali.
9. 02. Giacomoni, Bignami, Martino, Benigni, Baratto, Cattaneo, Angelucci.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Abolizione dello «split payment»)

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2019, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) l'articolo 17-ter è abrogato;
   b) all'articolo 30, comma 3, lettera a), le parole: «, nonché a norma dell'articolo 17-ter,» sono abrogate.

  2. A decorrere dal 1o gennaio 2019, l'articolo 1, comma 633, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato.
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a decorrere dal 1o gennaio 2019.
  4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 pari a 2.500 milioni di euro per il 2019 e 1.250 milioni di euro per il 2020 si provvede attraverso le maggiori entrate derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.500 milioni di euro per l'anno 2019 e 1.250 milioni di euro per il 2020. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.250 nell'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e non si applica la riduzione delle spese fiscali.
9. 03. Giacomoni, Mandelli, Nevi, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Proroga dell'entrata in vigore dell'obbligo di fatturazione elettronica)

  1. All'articolo 1, comma 916, della legge n. 205 del 2017 le parole «a partire dal 1o gennaio 2019» sono sostituite con le seguenti: «a partire dal 1o gennaio 2020».
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 1.000 milioni di euro per il 2019 si provvede attraverso le maggiori entrate derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2019. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019 su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e non si applica la riduzione delle spese fiscali.
9. 04. Gelmini, Bignami, Giacomoni, Martino, Benigni, Baratto, Cattaneo, Angelucci.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Contraddittorio endoprocedimentale)

  1. Dopo l'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 12-bis.
(Obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale)

  1. Gli avvisi di accertamento di cui agli articoli 41-bis e 42 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e degli articoli 54, quinto comma e 56 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, nonché gli avvisi di rettifica e liquidazione di cui agli articoli 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, 13 del decreto legislativo n. 347 del 1990, 34 e 35 del decreto legislativo n. 346 del 1990 devono essere preceduti, a pena di nullità, dalla notifica al contribuente, ai sensi dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, da una richiesta di chiarimenti da fornire entro il termine di sessanta giorni, in cui sono indicate le ragioni della potenziale pretesa impositiva.
  2. L'atto impositivo non può essere emanato, a pena di nullità, prima della scadenza del termine di cui al comma che precede, salvo casi di particolare e motivata urgenza.
  3. Fermo quanto disposto per i singoli tributi, l'atto impositivo è specificamente motivato, a pena di nullità, anche in relazione ai chiarimenti forniti dal contribuente nel termine di cui al comma 1.
  4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche con riferimento agli atti diversi da quelli di cui al comma 1, per i quali la legge non prevede forme di dialogo preventivo con il contribuente.»
9. 05. Martino, Giacomoni, Benigni, Bignami.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1
(Contraddittorio endoprocedimentale)

  Dopo l'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.
(Obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale)

  1. Gli avvisi di accertamento di cui agli articoli 41-bis e 42 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e degli articoli 54, quinto comma e 56 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, nonché gli avvisi di rettifica e liquidazione di cui agli articoli 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, 13 del decreto legislativo n. 347 del 1990, 34 e 35 del decreto legislativo n. 346 del 1990 devono essere preceduti, a pena di nullità, dalla notifica al contribuente, ai sensi dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, da una richiesta di chiarimenti da fornire entro il termine di sessanta giorni, in cui sono indicate le ragioni della potenziale pretesa impositiva.
  2. L'atto impositivo non può essere emanato, a pena di nullità, prima della scadenza del termine di cui al comma che precede, salvo casi di particolare e motivata urgenza.
  3. Fermo quanto disposto per i singoli tributi, l'atto impositivo è specificamente motivato, a pena di nullità, anche in relazione ai chiarimenti forniti dal contribuente nel termine di cui al comma 1.
  4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche con riferimento agli atti diversi da quelli di cui al comma 1, per i quali la legge non prevede forme di dialogo preventivo con il contribuente.».
9. 07. Germanà, Pentangelo.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Pagamento delle somme dovute mediante compensazione con i crediti d'imposta)

  1. Per il pagamento delle somme dovute a seguito delle definizioni agevolate previste dal presente decreto, al fine di evitare di penalizzare con le sanzioni previste e l'inefficacia della stessa definizione, i debitori incorsi in errori o disguidi, ovvero non in grado di versare le rate alle relative scadenze, per temporanea mancanza di liquidità o perché impossibilitati, relativamente alle scadenze di settembre 2018, è possibile utilizzare in compensazione i crediti vantati nei confronti dell'amministrazione pubblica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9-quater, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
9. 08. Germanà, Pentangelo.

ART. 9-bis.

  Al comma 1, capoverso, comma l-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La sanzione è esclusa per gli assegni che presentano una sola girata.

  Conseguentemente:
   all'articolo 26, comma 3, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:
  m-bis) quanto a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 relativa al Fondo per le esigenze indifferibili;
    modificare i totali previsti dal presente comma 3.
9-bis. 1. Benigni.

  Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

Art. 9-ter.
(Nuove disposizioni in materia di fatturazione elettronica)

  1. All'articolo 1, comma 916, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sostituire il primo periodo con i seguenti: «916. Le disposizioni di cui ai commi da 909 a 928 si applicano alle fatture emesse a partire dal 1o gennaio 2020. In ogni caso, tali disposizioni si applicano solo in riferimento alle imprese con un fatturato superiore ai 30 milioni di euro».
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 1.000 milioni di euro per il 2019 si provvede attraverso le maggiori entrate derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1000 milioni di euro per l'anno 2019. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019 su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e non si applica la riduzione delle spese fiscali.
9-bis. 01. Bignami, Giacomoni, Martino, Benigni, Baratto, Cattaneo, Angelucci.

  Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

Art. 9-ter.
(Nuove disposizioni in materia di fatturazione elettronica)

  1. All'articolo 1, comma 916, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sostituire il primo periodo con i seguenti: «916. Le disposizioni di cui ai commi da 909 a 928 si applicano alle fatture emesse a partire dal 1o gennaio 2020. In ogni caso, tali disposizioni si applicano solo in riferimento alle imprese con un fatturato superiore ai 30 milioni di euro».
  2. Dall'attuazione del comma 1 discendono oneri pari a 365 milioni di euro per l'anno 2019 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
9-bis. 02. Bignami, Giacomoni, Martino, Benigni, Baratto, Cattaneo, Angelucci.

  Dopo l'articolo 9-bis aggiungere il seguente:
  Art. 9-ter. – (Attuazione dell'articolo 8 dello Statuto contribuente in materia di compensazione delle partite di credito e debito verso la P.A., ivi compresi i crediti di fornitura). – 1. Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è inserito il seguente:
   «Art. 17-bis. – (Compensazione). – 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i soggetti detentori di crediti in carico alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compresi quelli certi liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture e appalti, per i quali siano decorsi i termini per la liquidazione, di cui alla direttiva 2011/7/UE del Parlamento ed il Consiglio europeo, del 16 febbraio 2011, possono compensare anche parzialmente tali importi con le somme a qualsiasi titolo dovute alle amministrazioni medesime. Resta l'obbligo del debitore di saldare la parte residua nei termini e con le modalità di legge, contrattuali e convenzionali previste.
  2. Sono compensabili le partite di credito e debito in essere con amministrazioni diverse. A tal fine il creditore, in sede di pagamento delle somme dovute alle pubbliche amministrazioni, dichiara il credito che intende compensare, avvalendosi di una specifica certificazione obbligatoriamente emessa dall'amministrazione debitrice, anche per il tramite della Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici, di cui all'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (SIOPE Plus).
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dalla presente disposizione, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.».

  2. Al fine di sopperire alle deficienze di cassa delle amministrazioni, derivante dall'attuazione dell'articolo 17-bis decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, presso la Cassa depositi e prestiti s.p.a. è costituito, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, un Fondo di compensazione per le partite di debito e credito relative al pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni, cui sono assegnati 10 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, oltre ad una dotazione di risorse proprie stabilita dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. medesima, non inferiore a 10 miliardi di euro. Il Fondo opera sino a concorrenza delle risorse assegnate ai sensi del presente comma.
  3. Il Fondo, avvalendosi del Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici, di cui all'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (SIOPE Plus), eroga alle amministrazioni le cui entrate si siano ridotte in conseguenza del regime di compensazione le somme corrispondenti alla copertura delle mancate entrate. Per tale servizio al Fondo è corrisposto un interesse pari al tasso d'interesse legale, oltre a quanto previsto, in caso di compensazione dei crediti di fornitura, degli interessi per ritardato pagamento previsti dalla direttiva 2011/7/UE del Parlamento ed il Consiglio europeo, del 16 febbraio 2011, posto a carico dell'amministrazione il cui ritardo di pagamento ha generato la compensazione, che è tenuta alla restituzione alla Cassa delle somme anticipate al momento in cui le risorse siano rese disponibili. A tal fine il Ministero dell'economia e delle finanze e le altre amministrazioni eroganti possono ridurre i trasferimenti alle amministrazioni in ritardo di pagamento sino a concorrenza di quanto spettante alla Cassa.
  4. Il Fondo opera secondo le modalità previste dall'articolo 37 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 in quanto compatibili. Resta salva la possibilità di cessione crediti certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture ed appalti e per prestazioni professionali, prevista ai sensi dell'articolo 37 medesimo. A tal fine per l'anno 2019 la dotazione del Fondo per la copertura degli oneri determinati dal rilascio della garanzia dello Stato su tali crediti di cui al comma 4 dell'articolo 37 del decreto-legge n. 66 del 2014, citato, è incrementata di 150 milioni di euro, a valere sulle risorse individuate dal comma 2.
  5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di attuazione del comma 2, 3 e 4. Con il medesimo decreto sono individuate le misure da adottare nel caso in cui le risorse erogate siano superiori a quelle disponibili.
  6. Al comma 1 dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «verificano, anche in via telematica,» sono aggiunte le seguenti: «entro il termine di 30 giorni,»;
   b) le parole: «, non procedono al pagamento e», sono sostituite dalle seguenti: «procedono alla compensazione per un numero di cartelle il cui valore si avvicini al dovuto, oltre il quale».

  7. Al comma 49-ter dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di compensazioni che presentano profili di rischio, come introdotto dal comma 990 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «L'Agenzia delle entrate può sospendere, fino a trenta giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241» sono sostituite dalle parole: «L'Agenzia delle entrate e gli altri enti impositori possono sospendere, fino a trenta giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento o di richieste di compensazione di cui agli articoli 17, 17-bis, 18 e 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».
  8. Sino alla definitiva implementazione del SIOPE, sono applicabili le disposizioni sulla ricognizione dei debiti contratti dalle pubbliche amministrazione mediante la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
  9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede entro il limite massimo di spesa di 10.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 con le modalità previste dal comma 10.
  10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 9, pari a 10.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sopra il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
9-bis. 0100. Baldelli, Gelmini, Occhiuto, Giacomoni, Martino, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo.

  Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

Art. 9-ter.
(Regolamentazione dell'accollo del debito d'imposta altrui di cui all'articolo 8 dello Statuto del contribuente – legge n. 212 del 2000)

  1. La compensazione delle obbligazioni tributarie mediante accollo del debito d'imposta altrui ai sensi dell'articolo 8 commi 1 e 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212 è ammessa secondo le modalità previste dal presente articolo.
  2. Con specifico contratto di accollo ai sensi dell'articolo 1273 del codice civile, il contribuente può farsi carico dei debiti di imposta altrui, senza liberazione del contribuente originario, e utilizzarli in compensazione con i propri crediti tributari, certi liquidi ed esigibili, sino a concorrenza degli stessi. L'accollante non assume la posizione di contribuente o di soggetto passivo del rapporto tributario, ma la qualità di coobbligato in forza dello specifico titolo negoziale autonomamente sottoscritto tra le parti su base volontaria.
  3. I contratti di accollo dei debiti di imposta altrui, anche nei casi in cui non si proceda alla compensazione, sono registrati a cura dell'accollante entro i termini di legge, presso l'Agenzia dell'entrate o presso l'ente impositore del luogo dove egli risiede o ha sede, e notificati a tutti gli Enti impositori interessati. In sede di registrazione l'accollante è tenuto a presentare la documentazione comprovante il debito d'imposta dell'accollato e, se del caso, il credito d'imposta dell'accollante.
  4. È fatto obbligo all'accollante di apporre il visto di conformità di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 nel caso in cui per l'estinzione del debito altrui intenda utilizzare un proprio credito in compensazione, anche se l'importo è inferiore alla soglia di euro 5.000, prevista dal comma 1 dell'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 119, come modificato dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
  5. Nei casi di accollo il limite degli importi compensabili per anno solare di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 è ridotto a 500.000 euro.
  6. L'Agenzia delle entrate e gli altri enti impositori possono sospendere, fino a trenta giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento emesse in esecuzione di contratti accollo contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo dell'utilizzo del credito, secondo le modalità previste dal comma 49-ter dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come introdotto dal comma 990 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Se all'esito del controllo il credito risulta correttamente utilizzabile, ovvero decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, la delega è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data stessa della loro. Se all'esito del controllo il credito non risulta utilizzabile l'ente impositore notifica al contribuente avviso bonario al fine di sollecitare la regolazione del debito di imposta. Ove il contribuente provveda nel termine perentorio di quindici giorni alla richiesta di regolarizzazione, l'Amministrazione finanziaria non addebiterà alcuna sanzione, interesse o somma aggiuntiva.
  7. Le modalità tecniche applicative del presente articolo sono definite con provvedimento del direttore della medesima Agenzia delle entrate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il medesimo provvedimento sono individuate le forme societarie o associative o le modalità costitutive o operative delle stesse, nonché i parametri di rischio relativi alle persone fisiche, rispetto ai quali la compensazione per accollo non è ammessa, salvo che non si prestino adeguate garanzie fideiussorie.
  8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 100.
9-bis. 03. Occhiuto, Martino, Giacomoni, Bignami, Benigni, Baratto, Cattaneo, Angelucci.

  Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

Art. 9-ter.
(Norme in materia di riscossione provvisoria delle imposte in pendenza di giudizio)

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 15, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «Se il contribuente ha prodotto ricorso, dette imposte sono iscritte a titolo provvisorio nei ruoli:
   a) dopo la decisione della commissione tributaria provinciale, fino alla concorrenza di due terzi dell'imposta corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile deciso dalla commissione stessa;
   b) dopo la decisione della commissione tributaria regionale, fino alla concorrenza di tre quarti dell'imposta corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile deciso da questa;
   c) dopo la decisione della Corte di cassazione, per l'ammontare corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile da queste determinato».
   b) l'articolo 15-bis è soppresso.

  2. All'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti:
  «1-bis. Se il contribuente propone ricorso contro l'accertamento, il pagamento dell'imposta o della maggiore imposta deve essere eseguito:
   1) fino alla concorrenza della metà dell'ammontare che risulta dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, entro i termini previsti per proporre appello;
   2) fino alla concorrenza di due terzi dell'ammontare che risulta dalla sentenza della commissione tributaria regionale, i termini previsti per proporre appello;
   3) per l'intero ammontare che risulta ancora dovuto in base alla decisione della Corte di Cassazione, entro sessanta giorni dal deposito delle motivazioni della sentenza.
  1-ter. Sulle somme dovute a norma dei precedenti commi si applicano gli interessi calcolati al saggio legale, con decorrenza dal sessantesimo giorno successivo alla data di notifica dell'accertamento o della rettifica. Gli interessi sono liquidati dall'ufficio e indicati nell'avviso di accertamento o di rettifica o negli avvisi relativi alle liquidazioni da notificare a norma del comma precedente e ricominciano a decorrere in caso di ritardo nei pagamenti.
  1-quater. Se l'imposta o la maggiore imposta accertata ai sensi dei numeri 1), 2), o 3) del comma 1-bis è inferiore a quella già pagata, il contribuente ha diritto al rimborso della differenza entro sessanta giorni dalla notificazione della decisione o della sentenza, che deve essere eseguita anche su richiesta del contribuente. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi calcolati al saggio legale, con decorrenza dalla data del pagamento fatto dal contribuente.».

  3. All'articolo 56 del al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le lettere a) e b) sono riformulate come segue: « a) di imposta complementare per il maggior valore accertato. In tal caso la maggior imposta deve essere pagata per un terzo dell'imposta liquidata sul valore risultante dalla decisione della commissione tributaria provinciale e per il resto dopo la decisione della commissione regionale, in ogni caso al netto delle somme già riscosse; la direzione regionale delle entrate, se ricorrono gravi motivi, può sospendere la riscossione fino alla decisione della commissione tributaria provinciale. Se l'imposta riscuotibile in base alla decisione della commissione tributaria è inferiore a quella già riscossa, il contribuente ha diritto al rimborso della differenza entro sessanta giorni dalla notifica della decisione, che deve essere eseguita anche su richiesta del contribuente; b) di imposte suppletive, che sono riscosse per intero dopo la decisione della Commissione tributaria centrale o della Corte di Cassazione o dell'ultima decisione non impugnata.»;
   b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  2-bis. Le pene pecuniarie e le soprattasse sono riscosse dopo che la decisione della controversia è divenuta definitiva.

  4. All'articolo 40 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 il primo periodo è sostituito dal seguente: «2. Il ricorso del contribuente sospende la riscossione dell'imposta principale nelle misure e nei termini di cui ai commi 2, 3 e 4.»;
   b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

  «2. L'imposta complementare, se il contribuente propone ricorso, deve essere pagata per un terzo dopo la decisione della Commissione tributaria provinciale, per due terzi dopo la decisione della commissione tributaria regionale e per il resto dopo la decisione della Corte di cassazione, in ogni caso al netto delle somme già pagate; l'Agenzia delle entrate, se ricorrono gravi motivi, può sospendere la riscossione fino alla decisione della commissione tributaria provinciale.»;
   c) al comma 4 le parole: «Corte d'appello» sono sostituite dalle parole: «Corte di cassazione».

  5. All'articolo 68, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, alle lettere a) e b) le parole: «due terzi» sono sostituite dalle parole: «un terzo».
9-bis. 04. Delmastro Delle Vedove, Osnato, Acquaroli.

  Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

Art. 9-ter.

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 11, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, secondo modalità che consentano al debitore la chiara percezione di ciascuna delle componenti»;
   b) all'articolo 19, comma 1, le parole: «settantadue rate» sono sostituite dalle seguenti «centoventi rate»;
   c) all'articolo 25, comma 2, dopo le parole: «redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze» sono inserite le seguenti: «secondo modalità che consentano al debitore la chiara percezione dell'origine del debito e di ciascuna delle componenti della somma complessivamente dovuta»;
   d) all'articolo 30, le parole: «gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi», sono sostituite dalle parole: «gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi di interesse sui titoli di Stato ad un anno, maggiorato dell'uno per cento».

  2. Sui ruoli emessi a partire dal 1o gennaio 2019 la percentuale di aggio sulle somme riscosse dalle società agenti del servizio nazionale della riscossione, è ridotta di 2 punti percentuali.
9-bis. 05. Meloni, Lollobrigida, Crosetto, Osnato, Acquaroli.

  Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

Art. 9-ter.
(Modifiche all'articolo 6-ter del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, in materia di definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali)

  1. Ai fini di quanto previsto dal presente decreto, gli enti territoriali possono definire le disposizioni di cui al Capo I, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 6-ter del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225.
  2. Al comma 2, la lettera a), dell'articolo 6-ter del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225 le parole: «30 settembre 2018», sono sostituite dalle seguenti: «30 ottobre 2021».
9-bis. 06. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

  Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

Art. 9-ter.

  1. Dopo l'articolo 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
  «Art. 10-bis.(Principio di risarcibilità del contribuente). – 1. Le norme fiscali stabiliscono i casi in cui al contribuente spetta un risarcimento per i danni arrecati da documenti fiscali palesemente infondati e per le spese sostenute a fini di autotutela.
  2. Il risarcimento è stabilito nella misura del trenta per cento della somma richiesta.».
9-bis. 07. Meloni, Lollobrigida, Crosetto, Osnato, Acquaroli.

  Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

Art. 9-ter.
(Pagamento delle somme dovute mediante compensazione con i crediti d'imposta)

  1. Per il pagamento delle somme dovute a seguito delle definizioni agevolate previste dal presente decreto, al fine di evitare di penalizzare con le sanzioni previste e l'inefficacia della stessa definizione, i debitori incorsi in errori o disguidi, ovvero non in grado di versare le rate alle relative scadenze, per temporanea mancanza di liquidità o perché impossibilitati, relativamente alle scadenze di settembre 2018, è possibile utilizzare in compensazione i crediti vantati nei confronti dell'amministrazione pubblica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9-quater, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
9-bis. 08. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

ART. 10.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 10 – (Norme per la diffusione della fatturazione elettronica e della tracciabilità dei pagamenti) 1. Agli esercenti attività di impresa, arti o professioni sono riconosciuti i benefici di cui al successivo comma 2 del presente articolo, a condizione che:
   a) esercitino l'opzione per l'emissione esclusivamente di fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, relativamente alle operazioni, e alle eventuali variazioni delle stesse, che intercorrono tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, nonché, sussistendone i presupposti, optino contestualmente per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto legislativo. L'opzione è comunicata nella dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto relativa al periodo in cui la stessa ha avuto effetto e si intende tacitamente rinnovata per gli anni successivi, a meno che non sia revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione;
   b) appongano il visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulle dichiarazioni cui sono obbligati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, relative a ciascuno dei periodi in cui ha effetto l'opzione di cui alla precedente lettera a);
   c) sia attestata, da parte dei soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 abilitati al rilascio del visto di conformità di cui alla precedente lettera b), la corrispondenza degli importi risultanti dalle fatture emesse e ricevute con le relative manifestazioni finanziare, limitatamente alle fatture con base imponibile non inferiore a cinquecento euro. L'attestazione è rilasciata dal soggetto incaricato tramite la propria sottoscrizione di un apposito campo della dichiarazione delle imposte sui redditi relativa a ciascuno dei periodi in cui ha effetto l'opzione di cui alla precedente lettera a).
  2. I benefici riconosciuti ai soggetti e alle condizioni di cui al comma 1 sono i seguenti:
   a) l'esclusione dell'obbligo di tenuta dei registri delle fatture emesse e dei corrispettivi di cui, rispettivamente agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
   b) l'esclusione dell'obbligo di presentare le comunicazioni di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativamente ai dati delle fatture emesse;
   c) l'esclusione dell'obbligo di presentare le comunicazioni, anche se con valenza esclusivamente statistica, di cui all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge. 29 ottobre 1993, n. 427, limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea;
   d) l'esecuzione in via prioritaria dei rimborsi di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale, anche in assenza dei requisiti di cui al predetto articolo 30, secondo comma, lettere a), b), c), d) ed e);
   e) le premialità di cui all'articolo 9-bis, comma 11, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti 100.000 euro annui; la riduzione del termine di decadenza di cui all'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e del termine di decadenza di cui all'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 prevista dalla lettera e) del comma 1 del citato articolo 9-bis è, in ogni caso, pari a tre anni. La riduzione si applica solo per i soggetti passivi che garantiscono, nei modi stabiliti con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a cinquecento euro; l'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 prevista dalla lettera f) del comma 1 del citato articolo 9-bis, si applica a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato e, in ogni caso, quindicimila euro;
   f) l'esonero dalla comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

   g) la maggiorazione del 150 per cento del costo di acquisizione dell'hardware, del software e dei servizi necessari per l'emissione e la trasmissione delle fatture in formato elettronico di cui alla lettera a) del comma 1 e per l'eventuale trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;

   h) un credito di imposta pari al 100 per cento della spesa sostenuta per il rilascio dei visti di conformità e dell'attestazione di cui alle lettere b) e c) del comma 1, da riconoscere entro un limite massimo di spesa stabilito annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 marzo di ciascun anno.

  3. L'apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, delle imposi sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui alla lettera b) del comma 1 consente la compensazione dei corrispondenti crediti di imposta risultanti dalle stesse dichiarazioni, indipendentemente dal loro importo, fatti salvi gli ulteriori vincoli eventualmente previsti.
  4. Fatte salve le sanzioni eventualmente applicabili, in caso di omissione della trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate di tutte le fatture emesse, e delle eventuali variazioni delle stesse, nonché, sussistendone i presupposti, dei dati dei corrispettivi ovvero di mancanza dei visti di conformità e della attestazione di cui, rispettivamente, alle lettere b) e e) del comma 1 vengono meno gli effetti previsti dal comma 2, salvo che il contribuente, relativamente ai predetti visti di conformità e attestazione, presenti dichiarazione integrativa, corredata dei visti e dell'attestazione eventualmente mancanti, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.
  5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni di attuazione del comma 1, nonché, sentiti gli organismi di rappresentanza istituzionale delle categorie professionali abilitate al rilascio del visto e conformità, sono definiti i controlli e le procedure per il rilascio dei visti di conformità e della attestazione di cui, rispettivamente, alle lettere b) e c) del comma 1”.
10. 1. Osnato, Acquaroli, Crosetto, Zucconi, Bucalo, Ferro, Cattaneo, Baratto.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 10 – (Proroga dei termini per l'entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica tra soggetti privati e introduzione di un regime di premialità in caso di rispetto dei termini previgenti) – 1. Dopo il comma 927 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è inserito il seguente:
  «927-bis. Le disposizioni di cui ai commi 909, 915 e 917 si applicano:
   a) a partire dal 1o gennaio 2019, per le società quotate in borsa e per gli altri soggetti con più di duecentocinquanta dipendenti;
   b) dal 1o gennaio 2020, per gli altri soggetti con più di cinquanta dipendenti;
   c) dal 1o gennaio 2021, per gli altri soggetti con più di dieci dipendenti;
   d) dal 1o gennaio 2022, per tutti gli altri soggetti non esonerati.

  2. Al fine di favorire la diffusione della fatturazione elettronica e della tracciabilità dei pagamenti su base volontaria, è prevista l'introduzione, su base volontaria, del regime di premialità definito al comma 2 per i soggetti contribuenti che rispettano i termini stabiliti ai sensi dei commi 909, 915 e 917 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, senza avvalersi della proroga di cui all'articolo 1 della presente legge, e che provvedono ad emettere le fatture in formato elettronico e a trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi, nonché a corredare le dichiarazioni presentate ai fini dell'IVA, delle imposte sui redditi e dell'IRAP del visto di conformità, unitamente all'attestazione, da parte dei soggetti professionali abilitati al rilascio del visto, della corrispondenza degli importi risultanti dalle fatture emesse e ricevute con le relative manifestazioni finanziarie, limitatamente alle fatture con base imponibile non inferiore a 500 euro».
  3. I contribuenti che adempiono alle disposizioni di cui al comma 1, nell'ambito dell'attività esercitata, hanno diritto ai seguenti benefici:
   a) l'esclusione dagli obblighi di: tenuta dei registri delle fatture emesse e dei corrispettivi; comunicazione dei dati delle fatture emesse; presentazione degli elenchi riepilogativi, anche se con valenza esclusivamente statistica, degli acquisti intracomunitari di beni e servizi; comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale;
   b) l'esecuzione in via prioritaria dei rimborsi IVA, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale, anche in assenza dei requisiti di cui all'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
   c) l'anticipazione, in ogni caso, di tre anni dei termini di decadenza per l'attività di accertamento;
   d) l'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato e, in ogni caso, 15.000 euro;
   e) la maggiorazione del 150 per cento dell'ammortamento del costo di acquisizione dell'hardware, del software e dei servizi necessari per l'emissione e la trasmissione delle fatture in formato elettronico e per l'eventuale trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi;
   f) un credito d'imposta pari al 100 per cento della spesa sostenuta per il rilascio dei visti di conformità e dell'attestazione necessari per avvalersi del regime di premialità.

  4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche o che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2019, al fine di assicurare maggiori entrate nel limite massimo di 300 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati”.
10. 2. Osnato, Acquaroli, Crosetto, Zucconi, Bucalo, Ferro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.
(Proroga delle disposizioni di avvio della fatturazione elettronica)

  1. All'articolo 1, comma 916, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «1o gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2020».
  2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 500 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante le disposizioni di cui al comma successivo.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui all'articolo 21, commi 1 e 1-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.”.

  Conseguentemente, all'articolo 11, comma 2, sostituire le parole: dal 1o luglio 2019 con le seguenti: dal 1o luglio 2020.
10. 3. Lucaselli, Osnato, Acquaroli, Bucalo, Rizzetto, Zucconi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10
(Abrogazione dell'obbligo della fatturazione elettronica)

  1. L'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è abrogato.
  2. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi 909, 915, 917, 918 e 920, sono abrogati;
   b) al comma 916, le parole: «Le disposizioni di cui ai commi da 909 a 928 si applicano alle fatture emesse a partire dal 1o gennaio 2019. A decorrere dalla medesima data», sono sostituite con le seguenti: «A decorrere dal 1o gennaio 2019.».

  Conseguentemente, gli importi di cui all'articolo 26, comma 1, sono ridotti di 250 milioni di euro.
10. 5. Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Zucconi.

  Sopprimere il comma 01.
10. 7. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

  Sostituire i commi 01 e 02 con il seguente:
  01. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 5 agosto 2017, n. 127, relative a fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati, non si applicano alle imprese e ai professionisti con fatturato inferiore a euro 100.000 e per chi effettua prestazioni esenti dall'imposizione dell'imposta sul valore aggiunto.”.
10. 8. Lucaselli, Osnato, Acquaroli, Bucalo.

  Al comma 1, sopprimere le parole: primo semestre del.

  Conseguentemente all'articolo 26, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1 dell'articolo 10, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede attraverso le maggiori entrate derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2019. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019 su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e non si applica la riduzione delle spese fiscali.
10. 10. Martino, Giacomoni, Benigni, Bignami.

  Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: primo semestre del.
10. 9. Giacomoni, Martino, Bignami, Benigni, Baratto, Cattaneo, Angelucci.

  Al comma 1, sostituire le parole: Per il primo semestre del periodo d'imposta 2019 con le seguenti: Per il periodo d'imposta 2019.

  Conseguentemente all'articolo 26 dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1 dell'articolo 10, pari a 1.000 milioni di euro per il 2019, si provvede attraverso le maggiori entrate derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2019. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019 su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli della famiglia e non si applica la riduzione delle spese fiscali.
10. 11. Mandelli.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: Per il primo semestre del periodo d'imposta 2019 con le seguenti: Per l'anno 2019.

  Conseguentemente, dopo la lettera «a)» aggiungere la seguente:
   a-bis) non si applicano in caso di tardiva fatturazione ma entro il termine della liquidazione periodica Iva di riferimento.
10. 12. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Lucaselli.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: Per il primo semestre del periodo d'imposta 2019, con le seguenti: «Per l'anno d'imposta 2019».
10. 13. Rizzetto, Acquaroli, Osnato, Zucconi.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: primo semestre, con le seguenti: primo anno.
10. 14. Osnato, Acquaroli, Crosetto, Zucconi, Bucalo, Ferro.

  Al comma 1, capoverso, lettera a), dopo le parole: non si applicano se la fattura aggiungere le seguenti:, fermo restando che la data della stessa dovrà corrispondere alla data di effettuazione dell'operazione,.

  Conseguentemente, alla lettera b), dopo le parole: la fattura elettronica sia emessa, aggiungere le seguenti:, fermo restando che la data della stessa dovrà corrispondere alla data di effettuazione dell'operazione,.
10. 15. Librandi, Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Mancini, Topo, Ungaro.

  Al comma 1, capoverso, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) si applicano nel limite di 1 euro a fattura, con il tetto massimo di euro 250 a trimestre, a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto del periodo successivo.
10. 16. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Lucaselli.

  Al comma 1-bis premettere il seguente:
  01-bis. Si considerano regolarmente conservate le fatture elettroniche emesse e ricevute sino al 31 dicembre 2018 anche nel caso in cui si sia proceduto alla stampa del contenuto digitale e alla conservazione delle stesse ai sensi del primo periodo, comma 3, dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1972, n. 633.
10. 17. Martino, Giacomoni, Benigni, Bignami.

  Al comma 1-bis premettere il seguente:
  01-bis. All'articolo 1 del decreto legislativo n. 127 del 2015 dopo l'ultimo comma, è aggiunto il seguente: ”6-quater. Le disposizioni dell'articolo 6, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 472 del 1997 trovano applicazione anche nel caso di trasmissione non sincrona della fattura elettronica laddove detta trasmissione si perfezioni entro il termine per la liquidazione dell'Iva oppure, nel caso di fatturazione di cui all'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, entro il giorno 15 del mese successivo a quello della data della fattura.
10. 18. Zucconi, Osnato, Acquaroli.

  Dopo il comma 1-bis aggiungere i seguenti:
  1-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2019, per le spese documentate sostenute per l'utilizzo di programmi utili alla generazione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche per un importo complessivamente non superiore a 200 euro annui, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento, secondo le disposizioni dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
  1-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, commi 1 e 1-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.”.
10. 19. Lucaselli, Osnato, Acquaroli.

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
  1-ter. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le fatture elettroniche sono inviate al Sistema di Interscambio entro 15 giorni dalla data di emissione».”.
10. 20. Lucaselli, Osnato, Acquaroli.

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere i seguenti:
  1-ter. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, relative a fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati, si applicano:
   a) dal 1o gennaio 2019, per le società con più di duecento dipendenti;
   b) dal 1o gennaio 2020, per le società con più di cento dipendenti;
   e) dal 1o gennaio 2021, per le società con più di cinquanta dipendenti;
   d) dal 1o gennaio 2022, per tutti gli altri soggetti non esonerati.
  1-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, commi 1 e 1-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 300 milioni per l'anno 2019,200 milioni per l'anno 2020, 100 milioni per l'anno 2021 e 50 milioni di euro per l'anno 2022, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
10. 21. Lucaselli, Osnato, Acquaroli.

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere i seguenti:
  1-ter. All'articolo 1, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo le parole: «prestazioni di servizi» sono inserite le seguenti: «di valore superiore a euro 10.000».
  1-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, commi 1 e 1-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
10. 22. Lucaselli, Osnato, Acquaroli.

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
  1-ter. All'articolo 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
   «1-bis. L'Agenzia si impegna a conservare gratuitamente, per la durata di 15 anni, le fatture elettroniche inviate dal Contribuente. ».
10. 23. Fragomeli, Ungaro.

ART. 10-bis.

  Al comma 1, sostituire le parole: alle fatture, con le seguenti: esclusivo alle sole fatture.
10-bis. 1. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Per i periodi di imposta 2019, 2020 e 2021 sono esonerati dall'obbligo di fatturazione elettronica di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, i soggetti residenti nei comuni montani.
  1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, valutati in venti milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per investimenti strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le parole: per gli operatori sanitari.
10-bis. 100. Gribaudo, Ungaro.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Per i periodi di imposta 2019, 2020 e 2021 sono esonerati dall'obbligo di fatturazione elettronica di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, i soggetti residenti nei comuni non coperti da connessione internet efficiente.
  1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, valutati in venti milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per investimenti strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le parole: per gli operatori sanitari.
10-bis. 101. Gribaudo, Ungaro.

  Dopo l'articolo 10-bis, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.1.

  All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo le parole: «per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi» inserire le seguenti: «di importo complessivo superiore a 10.000 euro».
10-bis. 01. Osnato, Acquaroli, Crosetto, Zucconi, Bucalo, Ferro.

ART. 10-ter.

  Dopo l'articolo 10-ter, aggiungere il seguente:

Art. 10-quater.
(Modifiche al decreto legislativo 26 ottobre 1972, n. 633)

  All'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, dopo la lettera g) è inserita la seguente: «g-bis) data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura.»;
   b) al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La fattura è emessa indicando la data di effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'articolo 6 e trasmessa al SDI entro il giorno dieci del mese successivo.».
10-ter. 01. Mandelli.

  Dopo l'articolo 10-ter, aggiungere il seguente:

  Art. 10-quater. – (Proroga della fatturazione elettronica per comuni senza copertura di rete). – 1. I soggetti residenti nei comuni situati nelle aree senza una copertura a banda larga sono esonerati, per gli anni 2019, 2020, e 2021, dall'obbligo della fatturazione elettronica di cui al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
10-ter. 0100. Ciaburro, Caretta.

ART. 11.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 11.
(Disposizioni di semplificazione in tema di emissione delle fatture)

  1. All'articolo 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La fattura elettronica è trasmessa al sistema di interscambio entro 30 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione fermo restando il concorso dell'operazione stessa alla liquidazione del periodo di riferimento secondo quanto stabilito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100».
11. 1. Osnato, Acquaroli, Crosetto, Zucconi, Bucalo, Ferro.

  Al comma 1, lettera b) sostituire la parola: dieci con la seguente: quindici.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 1o luglio 2019 con le seguenti: 1o gennaio 2020.
11. 2. Giacomoni, Martino, Bignami, Benigni, Baratto, Cattaneo, Angelucci.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: dieci con le seguenti: trenta.
11. 4. Osnato, Acquaroli, Crosetto, Zucconi, Bucalo, Ferro.

  Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: dieci giorni dall'effettuazione con le seguenti: il giorno dieci del mese successivo a quello dell'effettuazione.

  Conseguentemente:
   all'articolo 26, comma 3, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:
  m-bis) quanto a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 relativa al Fondo per le esigenze indifferibili;
    modificare i totali previsti dal presente comma 3.
11. 3. Mandelli, Giacomoni, Martino, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: dieci giorni dall'effettuazione con le seguenti: il decimo giorno del mese successivo all'effettuazione.
11. 5. Zucconi, Osnato, Acquaroli.

  Al comma 1 dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
  «8-bis. Con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati e resi noti sul sito telematico dell'Agenzia i modelli precompilati di fattura e degli altri documenti individuati al comma 1, anche ai fini della fatturazione elettronica, con le relative istruzioni di compilazione. I modelli sono redatti anche su interpello delle categorie interessate, con la finalità di semplificare le operazioni di fatturazione, ridurre le possibilità di errore, con particolare riferimento all'IVA applicabile, e devono contenere ogni elemento necessario a consentire la rapida compilazione dei documenti, ad esclusione dei dati che l'Agenzia delle entrate è in grado di acquisire autonomamente».
11. 6. Bignami.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al comma 73 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Sono altresì esclusi dall'applicazione sulla fattura, ivi compresa quella resa in modalità virtuale, della marca da bollo di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642,».

  Conseguentemente, all'articolo 26, comma 3,
   dopo la lettera
m) aggiungere la seguente: ”m-bis) quanto a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 relativa al Fondo per le esigenze indifferibili;
   modificare i totali previsti dal presente comma 3.
11. 7. Bignami.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al comma 73 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono soppresse le parole: «Con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate recante approvazione dei modelli da utilizzare per la dichiarazione dei redditi sono individuati, per i contribuenti che applicano il regime forfetario, specifici obblighi informativi relativamente all'attività svolta.».
11. 8. Bignami.

ART. 13.

  Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Registro vendite e registro acquisti)

  L'articolo 11, comma 2-bis, del decreto-legge 87/2018 è abrogato.
13. 01. Zucconi, Osnato, Acquaroli.

ART. 14.

  Al comma 1, capoverso, sopprimere le seguenti parole: fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente.
14. 1. Osnato, Acquaroli, Crosetto, Zucconi, Bucalo, Ferro.

  Al comma 1, capoverso sopprimere le parole:, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente.
14. 2. Giacomoni, Martino, Bignami, Benigni, Baratto, Cattaneo, Angelucci.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 19, al comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al secondo periodo le parole da: «ed è esercitato» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto e alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.».
  1-ter. All'articolo 25, al comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole da: «nella quale» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta.».

  Conseguentemente all'articolo 26, comma 3,
   dopo la lettera
m) aggiungere la seguente:
  m-bis) quanto a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 relativa al Fondo per le esigenze indifferibili;.
    modificare i totali previsti dal presente comma 3.
14. 4. Mandelli, Giacomoni, Martino.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 8 dicembre 1997, n. 471, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di applicazione dell'imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il cessionario o il committente anzidetto è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro.».
14. 100. Zucconi, Osnato, Acquaroli.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Disposizioni in materia di note variazione di procedure concorsuali)

  1. Il comma 567 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è abrogato.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 si provvede attraverso le maggiori entrate derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1000 milioni di euro nell'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e non si applica la riduzione delle spese fiscali.
14. 01. Baratto, Martino, Giacomoni, Bignami, Cattaneo, Angelucci.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Disposizioni in materia di note variazione di procedure concorsuali)

  1. Il comma 567 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è abrogato.
  2. Dall'attuazione del comma 1 discendono oneri pari a 40.0 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
14. 02. Baratto, Martino, Giacomoni, Bignami, Benigni, Cattaneo, Angelucci.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti)

  1. All'articolo 5 comma 3, capoverso comma 6-bis, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo le parole: «ai professionisti» sono aggiunte le seguenti: «e a coloro che ricadono all'interno delle disposizioni contenute nella legge n. 4 del 2013».
14. 03. Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti)

  1. All'articolo 5 comma 3, capoverso articolo 6-bis, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: «ai professionisti» sono sostituite dalle seguenti: «ai soggetti che possono rappresentare i contribuenti ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973».
14. 04. Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Iva al 5 per cento)

  1. Nella tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 1-bis) è inserito il seguente:
  1-bis.1) «prodotti sanitari o igienici femminili, quali tamponi interni, assorbenti esterni, coppe e spugne mestruali e prodotti similari in cellulosa monouso».
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
14. 05. Ungaro, Bruno Bossio, Gribaudo, Schirò, La Marca.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Semplificazioni in tema di comunicazione dei dati relativi alle operazioni intercorse con soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato)

  1. All'articolo 1, comma 3-bis del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è aggiunto in fine il seguente periodo: «La trasmissione telematica, a scelta del contribuente, può essere effettuata con cadenza annuale entro l'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione».
  2. All'articolo 11, comma 2-quater, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, le parole: «per ciascun trimestre» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascun anno».
14. 06. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Contributo unificato relativo ai processi tributari in cui è parte l'ente locale)

  1. All'articolo 3, comma 1, lettera q) del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo le parole: «dello Stato,» sono aggiunte le seguenti: «le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,».
  2. All'articolo 10, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole: «al contributo unificato il processo già esente» sono sostituite dalle seguenti: «al contributo unificato il processo e le parti già esenti».
*14. 07. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Contributo unificato relativo ai processi tributari in cui è parte l'ente locale)

  1. All'articolo 3, comma 1, lettera q) del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo le parole: «dello Stato,» sono aggiunte le seguenti: «le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,».
  2. All'articolo 10, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole: «al contributo unificato il processo già esente» sono sostituite dalle seguenti: «al contributo unificato il processo e le parti già esenti».
*14. 0100. Pella, Zangrillo.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Semplificazioni in materia di imposta di registro)

  1. All'articolo 57, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente:
  «1-quater. Qualora tra le parti in causa vi sia una pubblica amministrazione, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, questa è esentata dal pagamento dell'imposta di registro relativa all'atto degli organi giurisdizionali».
  2. Dopo il comma 1, dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:
  «1-bis. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), se il trasferimento avviene a favore dello Stato, delle regioni, delle province, delle città metropolitane, dei comuni e delle unioni di comuni, viene applicata l'imposta fissa di euro 200,00».
**14. 08. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Semplificazioni in materia di imposta di registro)

  1. All'articolo 57, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente:
  «1-quater. Qualora tra le parti in causa vi sia una pubblica amministrazione, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, questa è esentata dal pagamento dell'imposta di registro relativa all'atto degli organi giurisdizionali».
  2. Dopo il comma 1, dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:
  «1-bis. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), se il trasferimento avviene a favore dello Stato, delle regioni, delle province, delle città metropolitane, dei comuni e delle unioni di comuni, viene applicata l'imposta fissa di euro 200,00».
**14. 0101. Pella, Zangrillo.

ART. 15.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1.1. All'articolo 1, al comma 3-bis del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La trasmissione telematica è effettuata entro il 31 gennaio successivo all'anno d'imposta relativo alla data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione.»”.

  Conseguentemente, all'articolo 26, comma 3:
   dopo la lettera
m) aggiungere la seguente:
   m-bis) quanto a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 relativa al Fondo per le esigenze indifferibili;
   modificare i totali previsti dal presente comma 3.
15. 1. Mandelli, Giacomoni, Martino.

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
  1-ter. All'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, alla lettera b) dopo le parole «diploma di ragioneria» inserire le seguenti: «nonché i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, già abilitati ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973».
15. 2. Rampelli, Osnato, Acquaroli.

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
  1-ter. All'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, alla lettera b) dopo le parole: «diploma di ragioneria» inserire le seguenti: «nonché i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, già abilitati ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973».
15. 3. Mandelli.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Disposizioni di armonizzazione in tema di fatturazione elettronica)

  1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 211 è inserito il seguente:
  «211-bis. Le amministrazioni e gli enti di cui al comma 209, non possono utilizzare il Sistema d'interscambio per rifiutare le fatture ricevute.».
15. 01. Mandelli, Giacomoni, Martino.

ART. 15-bis.

  Dopo l'articolo 15-bis, aggiungere il seguente:

Art. 15-ter.
(Termini temporali in materia di dichiarazioni fiscali)

  1. Fermo restando il termine del 10 novembre per la trasmissione delle dichiarazioni integrative di cui all'articolo 14, comma 1 del decreto ministeriale del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, i CAF-dipendenti e i professionisti abilitati concludono le attività di cui all'articolo 16, comma 1, lettere a), b) e c) del medesimo decreto entro il 23 luglio di ciascun anno.
  2. A seguito di un eventuale rigetto da parte dell'Agenzia delle Entrate di contratti di locazioni di beni, dichiarazioni e comunicazioni comunque denominati trasmessi telematicamente, l'intermediario incaricato alla trasmissione, dopo aver rimosso le cause che ne hanno determinato il rigetto, è tenuto a ripetere la trasmissione entro i quindici giorni successivi al ricevimento della relativa comunicazione. In caso di esito positivo, la trasmissione si intende effettuata il giorno della prima trasmissione telematica.
15-bis. 03. Epifani, Pastorino.

ART. 16.

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
   0a) All'articolo 12, comma 3, lettera e), dopo le parole: «l'IRAP e l'IRES», sono inserite le seguenti: «i professionisti di cui alla norma UNI 11511, certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 – già abilitati ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 – limitatamente alle controversie dei propri assistiti originate da adempimenti per i quali i professionisti hanno prestato la loro assistenza».
*16. 1. Mandelli.

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
   0a) All'articolo 12, comma 3, lettera e), dopo le parole: «l'IRAP e l'IRES», sono inserite le seguenti: «i professionisti di cui alla norma UNI 11511, certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 – già abilitati ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 – limitatamente alle controversie dei propri assistiti originate da adempimenti per i quali i professionisti hanno prestato la loro assistenza».
*16. 2. Rampelli, Osnato, Acquaroli.

  Al comma 5, sostituire le parole: 1o luglio 2019 con le seguenti: 1o gennaio 2020.
16. 4. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

  Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

Art. 16. 1.
(Sede di incardinamento del contenzioso tributario)

  1. All'articolo 9, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Se la controversia è proposta nei confronti degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ha sede il soggetto attivo d'imposta».
*16. 02. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

  Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

Art. 16. 1.
(Sede di incardinamento del contenzioso tributario)

  1. All'articolo 9, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Se la controversia è proposta nei confronti degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ha sede il soggetto attivo d'imposta».
*16. 0100. Pella, Zangrillo.

  Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

Art. 16. 1.
(Parificazione delle agevolazioni tributarie previste per gli esercenti attività agricola)

  1. Le agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, ovunque ricorrano, si intendono spettanti anche alle società agricole di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo a condizione che almeno un socio per le società di persone o un amministratore per le società di capitali, sia iscritto nella previdenza agricola.
  2. Tutte le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, beneficiano delle agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti.
  3. La presente disposizione ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
16. 03. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

ART. 16-quinquies.

  Sopprimerlo.
16-quinquies. 1. Caiata, Sangregorio.

ART. 16-septies.

  Dopo l'articolo 16-septies aggiungere il seguente:

Art. 16-octies.
(Ravvedimento per tributi locali)

  1. All'articolo 13, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
  «1-bis. – Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b-quater non si applicano ai tributi doganali e alle accise amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.»
16-septies. 01. Zucconi, Osnato, Acquaroli.

  Dopo l'articolo 16-septies aggiungere il seguente:

Art. 16-octies.
(Scadenza spesometro transfrontaliero dal 2019)

  1. Al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 127 del 2015 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i soggetti non interessati oppure che non intendono avvalersi dalle semplificazioni di cui all'articolo 4, l'adempimento può essere eseguito con unica trasmissione annuale entro il 28 febbraio dell'anno successivo. ».
16-septies. 02. Zucconi, Osnato, Acquaroli.

  Dopo l'articolo 16-septies aggiungere il seguente:

Art. 16-octies.
(Recupero Iva insoluti e rispetto dei termini di pagamento attraverso la fatturazione elettronica)

  1. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  «3-bis. La disposizione di cui al comma 2 può essere applicata, in caso di insoluto, a partire dalla data in cui il cedente del bene o il prestatore del servizio comunichi la variazione all'Agenzia delle entrate se il mancato pagamento riguarda una fornitura documentata con fattura elettronica emessa ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 127 del 2015; la facoltà va esercitata secondo le procedure telematiche e nella tempistica da individuare con Provvedimento del Direttore e a condizione che il cessionario o committente sia un soggetto passivo tenuto pertanto a riversare l'imposta secondo le modalità individuate dal citato Provvedimento che individui anche azioni mirate di verifica».
16-septies. 03. Zucconi, Osnato, Acquaroli.

  Dopo l'articolo 16-octies aggiungere il seguente:

Art. 16-octies.
(Soppressione della comunicazione all'anagrafe tributaria degli amministratori di condominio)

  1. L'obbligo di comunicazione annuale degli amministratori di condominio di cui all'articolo 7, nono comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, è soppresso a decorrere dal 1o gennaio 2019.
16-septies. 04. Zucconi, Osnato, Acquaroli.

  Dopo l'articolo 16-septies, inserire il seguente:

Art. 16-octies.
(Modifiche alla legge 20 novembre 1982, n. 890 in materia di notificazioni relative al processo tributario, atti fiscali, avvisi di accertamento della Agenzia delle Entrate, cartelle esattoriali, cartelle di pagamento e altri atti in materia civile, amministrativa e penale)

  1. Alla legge 20 novembre 1982, n. 890, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al primo comma, le parole: «munito del bollo dell'ufficio postale» sono soppresse;
    2) al quarto comma, le parole: «dall'ufficio postale» sono sostituite dalle seguenti: «dal punto di accettazione dell'operatore postale»;
   b) all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, le parole: «supporto analogico» sono sostituite da: «supporto digitale» e le parole: «tre giorni» sono sostituite da «cinque giorni»;
   c) all'articolo 7, comma 3, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'operatore postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata. Il costo della raccomandata è a carico del mittente.»;
   d) all'articolo 8, comma 1, le parole: «lo stesso giorno» sono sostituite dalle seguenti: «entro due giorni lavorativi dal giorno del tentativo di notifica».

  2. Al fine di consentire il completamento della disciplina regolatoria e la conclusione dei tempi di realizzazione da parte degli operatori postali, il termine di cui all'articolo 1, comma 97-quinquies, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in materia di avviso di ricevimento digitale del piego raccomandato è differito al 1o giugno 2019. Sono fatti salvi i comportamenti tenuti dagli operatori postali sino alla data di entrata in vigore della presente legge”.
16-septies. 05. Germanà, Pentangelo.

  Dopo l'articolo 16-septies inserire il seguente:

«Art. 16-octies.
(Parificazione delle agevolazioni tributarie previste per gli esercenti attività agricola)

  1. Le agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, ovunque ricorrano, si intendono spettanti anche alle società agricole di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo a condizione che almeno un socio per le società di persone o un amministratore per le società di capitali, sia iscritto nella previdenza agricola.
  2. Tutte le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, beneficano delle agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti.
  3. La presente disposizione ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.».
16-septies. 06. Gadda.

ART. 17.

  All'articolo 17, premettere il seguente:

Art. 017.
(Riduzione dell'aliquota IRI)

  1. All'articolo 55-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 le parole: «con l'aliquota prevista dall'articolo 77», sono sostituite dalle seguenti: «con l'aliquota del 20 per cento».
  2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in 600 milioni di euro per l'anno 2019 e 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede quanto a 300 milioni per l'anno 2019 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; quanto a 300 milioni per l'anno 2019 e 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
017. 01. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

  All'articolo 17, premettere il seguente:

Art. 017.
(Nuova IMU)

  1. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui all'articolo 2 della legge 11 marzo 2014, n. 23, è istituita un'imposta municipale sugli immobili (Nuova IMU) che sostituisce l'imposta municipale propria (IMU) e il tributo per i servizi indivisibili (TASI).
  2. La nuova IMU si applica in tutti i comuni del territorio nazionale, ferma restando, per le Province autonome di Trento e di Bolzano, la facoltà di modificarla nel rispetto dell'articolo 80 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
  3. Il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili. Il possesso di un'abitazione principale o assimilata, come definita alla lettera b) del comma 4, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.
  4. Per le abitazioni date in comodato d'uso gratuito alle condizioni di cui al comma 3, lettera 0a) dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 si applica la riduzione del 50 per cento della base imponibile.
  5. L'aliquota di base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati rurali ad uso strumentale è pari al 7,6 per mille e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino al 10,6 per mille o diminuirla fino all'azzeramento. Il limite di cui al periodo precedente può essere superato dai comuni che nell'anno 2018 hanno applicato in misura superiore allo 0,4 per mille la maggiorazione di cui all'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per un ammontare non superiore alla differenza tra maggiorazione effettivamente applicata e 0,4 per mille.
  6. L'imposta di cui al comma 1 relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 50 per cento. La medesima imposta è indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche all'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano, istituita con legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e all'imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento, istituita con legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 assicurando la neutralità finanziaria nel rispetto dei rispettivi statuti e in conformità con le procedure previste dall'articolo 27 della citata legge n. 42 del 2009.
017. 02. Fragomeli.

  Al comma 1, lettera a), terzo periodo, sopprimere le parole da: Le disposizioni fino a: esercitata.
17. 1. Zucconi, Osnato, Acquaroli.

  Al comma 1, lettera a), terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano a decorrere dal 1o luglio 2019 ai soggetti con un volume d'affari superiore ad euro 400.000.

  Conseguentemente, all'articolo 26, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1 dell'articolo 10, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2019 si provvede attraverso le maggiori entrate derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2019. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019 su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e non si applica la riduzione delle spese fiscali.
17. 2. Martino, Giacomoni, Benigni, Bignami.

  Al comma 1, lettera c), capoverso «6-quinquies», primo periodo, sostituire le parole: euro 250, con le seguenti: euro 500, e le parole: euro 50, con le seguenti: euro 100.

  Conseguentemente, all'ultimo periodo, sostituire le parole: euro 36,3 milioni, con le seguenti: euro 72,6 milioni e le parole: 195,5 milioni, con le seguenti: 391 milioni.
17. 3. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

  Al comma 1, lettera c), dopo il capoverso «6-quinquies» aggiungere il seguente:
  6-sexies. Alle farmacie pubbliche e private è riconosciuto per gli anni 2019 e 2020, un credito dalle imposte sui redditi nella misura del 50 per cento e, in ogni caso, non superiore all'importo di euro 500,00, per l'acquisto di hardware e software atti al controllo anticontraffazione, ai sensi dell'articolo 73 comma 1, lettere p-bis) e s-bis) del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, dell'articolo 54-bis, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2001/83/CE e degli articoli 10 e 11 del Regolamento Delegato UE 2016/161 della Commissione, il medesimo credito di imposta è riconosciuto per l'anno 2019 agli esercizi autorizzati alla vendita di medicinali veterinari con obbligo di ricetta medica, per l'acquisto di hardware e software atti alla dispensazione dei suddetti farmaci, ai sensi dell'articolo 118 comma 1-bis) del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, così come modificato dall'articolo 3 della legge n. 167 del 2017 e dall'articolo 8, comma 1 della legge n. 108 del 2018. Per l'attuazione del presente comma il credito d'imposta è utilizzabile nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2019.
17. 5. Gemmato, Osnato, Acquaroli, Zucconi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Per i soggetti che operano nell'ambito del commercio ambulante e itinerante, l'invio telematico di cui al presente articolo avviene a cadenza quindicinale.
17. 6. Bignami.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Contrasto all'utilizzo fraudolento di attestati fittizi)

  1. Al fine di contrastare l'utilizzo fraudolento di attestati fittizi, l'articolo 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 è sostituito dal seguente:

«Art. 2.
(Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti)

  1. È punito con la reclusione da quattro anni a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.
  2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
  3. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro 150.000 euro, si applica la reclusione da sei mesi a due anni.».
  2. All'articolo 3 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, al comma 1, le parole: «da un anno e sei mesi a sei anni», sono sostituite con le seguenti: «da quattro anni a otto anni»”.
17. 03. Pastorino, Fassina, Fornaro.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Misure preventive a sostegno del contrasto all'evasione sui tributi locali)

  1. Gli enti locali competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di SCIA, uniche o condizionate, inerenti attività commerciali o produttive possono disporre con norma regolamentare che il rilascio o rinnovo e la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti.
  2. Gli enti locali hanno facoltà, in occasione di affidamenti di contratti pubblici secondo le procedure di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di richiedere, tra i requisiti generali, che gli operatori economici devono possedere, per partecipare a tali procedure, che il requisito di regolarità fiscale previsto all'articolo 80, comma 4 del citato decreto sia sussistente anche per il pagamento di tributi, imposte e canoni di competenza della stazione appaltante, relativamente ad un importo minimo complessivo stabilito con disposizione regolamentare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. In deroga a quanto disposto dall'articolo 216, comma 13, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 e fino all'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 81, comma 2, del decreto legislativo medesimo, le stazioni appaltanti verificano il possesso del requisito di cui al presente comma consultando le banche dati in proprio possesso.
*17. 05. Pastorino, Fassina.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Misure preventive a sostegno del contrasto all'evasione sui tributi locali)

  1. Gli enti locali competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di SCIA, uniche o condizionate, inerenti attività commerciali o produttive possono disporre con norma regolamentare che il rilascio o rinnovo e la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti.
  2. Gli enti locali hanno facoltà, in occasione di affidamenti di contratti pubblici secondo le procedure di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di richiedere, tra i requisiti generali, che gli operatori economici devono possedere, per partecipare a tali procedure, che il requisito di regolarità fiscale previsto all'articolo 80, comma 4 del citato decreto sia sussistente anche per il pagamento di tributi, imposte e canoni di competenza della stazione appaltante, relativamente ad un importo minimo complessivo stabilito con disposizione regolamentare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. In deroga a quanto disposto dall'articolo 216, comma 13, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 e fino all'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 81, comma 2, del decreto legislativo medesimo, le stazioni appaltanti verificano il possesso del requisito di cui al presente comma consultando le banche dati in proprio possesso.
*17. 0100. Pella, Zangrillo.

ART. 18.

  Al comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: euro 500 con le seguenti: euro 25.
18. 1. Bellucci, Osnato, Acquaroli.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Benefici fiscali derivati dall'uso di strumenti di pagamento elettronico)

  1. I soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, che in adempimento dei commi 4 e 5 dell'articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, utilizzano quale forma di pagamento gli strumenti elettronici ivi previsti, possono detrarre nell'anno di imposta in corso e nei due successivi un importo pari al 50 per cento dei costi sostenuti per l'installazione e dei costi relativi all'utilizzazione sostenuti nel triennio.
  2. L'agevolazione di cui al comma 1 spetta ai titolari di partita IVA nell'esercizio di attività di impresa, arti o professioni che nell'anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi non superiori ad euro 30.000.
  3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
18. 0100. Pizzetti.

ART. 19.

  Al comma 1, lettera a) della tabella, sostituire le parole: oli vegetali non modificati chimicamente con le seguenti: bioliquidi, ovvero i prodotti energetici di cui ai codici NC da 1507 a 1508.

  Conseguentemente,
   alla lettera a) seconda colonna della tabella, sostituire le parole: 0,194 kg per kWh con le seguenti: 0,232 kg per kWh (*);
    in calce alla tabella aggiungere il seguente periodo: (*) coefficiente calcolato sulla base di un PCI convenzionale di 37,0 MJ/kg. È data la facoltà, in alternativa, per le Officine elettriche in assetto cogenerativo, dove l'energia chimica contenuta nel bioliquido utilizzato nell'officina è convertita in energia termica esclusivamente a seguito del recupero del calore prodotto dai gruppi elettrogeni costituenti l'officina elettrica, di fare istanza all'ufficio competente dell'Agenzia delle Dogane al fine di adottare consumi specifici medi determinati con la metodologia di cui alla norma UNI 11163:2018 e/o a seguito di apposita sperimentazione in sito, per mezzo di marce controllate svolte in contraddittorio con l'operatore.
19. 1. Caretta, Osnato, Acquaroli.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Riduzione delle accise sui carburanti)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dal 1o gennaio 2019, un Fondo per la riduzione delle accise sui carburanti.
  2. Il Fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro a decorrere dal 2019, è utilizzato al fine di abbattere il peso delle accise sul costo finale dei carburanti.
  3. Le accise sui carburanti sono rideterminate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in modo che il minor gettito non sia superiore alla dotazione del Fondo di cui al comma 1.
  Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, commi 1 e 1-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
19. 01. Lucaselli, Osnato, Acquaroli.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Disposizioni in materia di accise sui carburanti)

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2019 ogni maggior introito fiscale derivante dall'incremento del costo dei carburanti da autotrazione rispetto al valore medio degli ultimi 24 mesi, è reimpiegato per la riduzione dell'ammontare del valore complessivo delle accise sui medesimi carburanti.
19. 04. Osnato, Foti, Acquaroli.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente articolo:

Art. 19-bis.
(Disposizioni in materia di accise sui carburanti).

  1. Fermi restando il valore del costo della materia prima e il valore del margine lordo così come già individuati dalla normativa vigente, il valore delle accise sui carburanti da autotrazione non può superare la somma di questi.
19. 05. Osnato, Foti, Acquaroli.

ART. 20.

  Dopo il comma 2-ter, aggiungere i seguenti:
  2-quater. All'articolo 29 del testo unico bancario, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, il comma 2-bis, il primo periodo, è sostituito dal seguente: «L'attivo della banca popolare non può superare il limite stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri».
  2-quinquies. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, le parole: «entro il 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine stabilito con lo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 29, comma 2-bis».
20. 1. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

  Dopo il comma 2-ter, aggiungere i seguenti:
  2-quater. All'articolo 29 del testo unico bancario, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, i commi da 2-bis a 2-quater sono abrogati.
  2-quinquies. All'articolo 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, il comma 2 è abrogato. Sono fatti salvi gli effetti delle operazioni di fusione e trasformazione perfezionati alla data di entrata in vigore della presente legge.
20. 2. Osnato, Acquaroli.

  Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:
  2-quater. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, le parole: «il 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «il termine stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri».
20. 3. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

  Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:
  2-quater. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, le parole: «2018» sono sostituite dalle seguenti: «2020».
20. 4. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20.
(Disposizioni per l'esenzione del pagamento dei pedaggi autostradali in caso di blocco del traffico)

  1. Le società concessionarie di autostrade, in caso di blocco del traffico autostradale per un periodo superiore a tre ore, determinato da incidenti stradali o da eventi atmosferici, hanno l'obbligo di esentare gli utenti dal pagamento del pedaggio relativo alla tratta autostradale interessata, provvedendo all'apertura dei caselli di uscita.
  2. Il blocco di cui al comma 1 è accertato dall'autorità di pubblica sicurezza competente per territorio.
  3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è adottato il regolamento di attuazione.
20. 01. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20.
(Modifiche al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in materia di violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto).

  1. All'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 le parole: «è in ogni caso pari al centocinquanta per cento dell'imposta corrispondente all'importo non documentato», sono sostituite dalle seguenti: «è applicata secondo quanto previsto dal comma 1, ultimo periodo».
20. 02. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

  1. All'articolo 19-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla lettera e), dopo le parole: «rappresentanti di commercio», sono aggiunge le seguenti: «e per gli agenti immobiliari di cui alla legge 3 febbraio 1989, n. 39».
  2. All'articolo 164, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla lettera b) sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «di rappresentanza di commercio», sono inserite le seguenti: «e dagli agenti immobiliari di cui alla legge 3 febbraio 1989, n. 39»;
   b) all'ultima riga, dopo le parole: «rappresentanti di commercio», sono aggiunte le seguenti: «e dagli agenti immobiliari di cui alla legge 3 febbraio 1989. n. 39».

  Conseguentemente, Per far fronte alle minori entrate recate dall'articolo 20-bis, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigente sociali o economiche o che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2019, al fine di assicurare maggiori entrate nel limite massimo di 200 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
20. 03. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Riscossione Tari da parte dei gestori dei rifiuti).

  1. L'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dal seguente:
  691. I Comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione, anche coattiva, della TARI e della TARES, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti, i quali operano secondo le stesse disposizioni applicabili ai concessionari iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997. In tal caso la convenzione può prevedere il versamento del tributo o della tariffa dovuti per il servizio rifiuti al soggetto gestore del servizio, in deroga alle disposizioni vigenti, limitatamente ai casi in cui il soggetto gestore del servizio sia un ente pubblico o una società in house, o un'azienda controllata da soggetti pubblici.
20. 04. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Incentivi per il potenziamento della gestione delle entrate e del contrasto all'evasione)

  1. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni con proprio regolamento possono prevedere che una percentuale del gettito dell'imposta municipale propria sia destinata al potenziamento degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate, anche comprendendo nel programma di potenziamento la possibilità di attribuire compensi incentivanti al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento all'impianto e allo sviluppo delle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni e integrazioni.
20. 05. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Revisione del riaccertamento straordinario dei residui)

  1. Dopo il comma 848 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è inserito il seguente:
  848-bis. Gli enti che hanno commesso errori nel riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come evidenziato da una revisione della delibera di riaccertamento svolta dall'Organo di revisione, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2018, al riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2018 provenienti dalle gestioni 2014 e precedenti, secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro il 28 febbraio 2019. L'eventuale maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento di cui al periodo precedente è ripianato in quote costanti entro l'esercizio 2044, secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015. In ogni caso, resta ferma la possibilità degli enti di procedere ad una nuova operazione di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, nei tempi e secondo le modalità di cui ai precedenti periodi del presente comma.
*20. 06. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Revisione del riaccertamento straordinario dei residui)

  1. Dopo il comma 848 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è inserito il seguente:
  848-bis. Gli enti che hanno commesso errori nel riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come evidenziato da una revisione della delibera di riaccertamento svolta dall'Organo di revisione, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2018, al riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2018 provenienti dalle gestioni 2014 e precedenti, secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro il 28 febbraio 2019. L'eventuale maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento di cui al periodo precedente è ripianato in quote costanti entro l'esercizio 2044, secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015. In ogni caso, resta ferma la possibilità degli enti di procedere ad una nuova operazione di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, nei tempi e secondo le modalità di cui ai precedenti periodi del presente comma.
*20. 0100. Pella, Zangrillo.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Addizionale comunale sui diritti aeroportuali)

  1. All'articolo 2, comma 11, lettera a), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: ”A partire dall'anno 2019, l'addizionale è versata ai comuni di cui al periodo precedente sulla base di apposito decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, che determina altresì le seguenti scadenze di versamento. Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Ministero dell'interno provvede ad erogare a ciascun comune l'importo dovuto relativo al primo semestre dell'anno, sulla base del rispettivo traffico aeroportuale. Entro il 31 marzo dell'anno successivo, il Ministero dell'interno provvede al riparto del saldo annuale ai Comuni degli incassi sulla base del rispettivo traffico aeroportuale dell'anno precedente. Il decreto di cui al secondo periodo dovrà inoltre prevedere le modalità di versamento delle quote di cui ai periodi precedenti su appositi conti corrente intestati ai singoli comuni.
20. 07. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Addizionale comunale sui diritti aeroportuali. Salvaguardia dell'entrata propria comunale)

  1. All'elenco n. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «Legge 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 2, comma 11» sono soppresse.
20. 08. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Estensione della partecipazione comunale all'accertamento di entrate erariali ai recuperi da comunicazioni bonarie)

  1. All'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai recuperi provenienti dal ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, effettuato dal contribuente come conseguenza dell'esercizio dell'attività di controllo ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 53-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e articoli 5 e 11, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, a seguito di segnalazione qualificata del comune».
*20. 09. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Estensione della partecipazione comunale all'accertamento di entrate erariali ai recuperi da comunicazioni bonarie)

  1. All'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai recuperi provenienti dal ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, effettuato dal contribuente come conseguenza dell'esercizio dell'attività di controllo ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 53-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e articoli 5 e 11, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, a seguito di segnalazione qualificata del comune».
*20. 0101. Pella, Zangrillo.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Introduzione di un'aliquota unica da applicare ai redditi incrementali di tutti i contribuenti)

  1. È introdotta per il periodo d'imposta 2019 e ai fini delle imposte sui redditi, un'aliquota unica da applicare all'incremento di reddito imponibile rispetto a quello relativo al precedente periodo d'imposta. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, emana le disposizioni necessarie, al fine di agevolare gli obblighi contabili dei contribuenti, la riduzione dell'imposizione fiscale e la semplificazione del sistema tributario nazionale, nel rispetto dei princìpi costituzionali, tenendo conto dei seguenti fattori:
   a) l'innalzamento del tetto di volume di affari per usufruire del regime forfettario, ferma restando la preventiva valutazione di compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea;
   b) l'introduzione di un'aliquota unica dell'imposta sui redditi del 15 per cento da applicare all'incremento di reddito imponibile nel periodo d'imposta 2019 rispetto al reddito imponibile del precedente periodo d'imposta 2018;
   c) l'esclusione, anche in via transitoria, di disposizioni che determinino inasprimenti fiscali rispetto al regime fiscale previsto dalla legislazione vigente.

  2. Le disposizioni di cui al precedente comma non comportano oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, in quanto comportano l'imposizione di redditi in eccesso rispetto a quelli che hanno concorso alla determinazione del reddito imponibile e del conseguente gettito IRES e IRPEF per il 2018. Nel caso di eventuali maggiori oneri, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni finalizzate a variare opportunamente le aliquote delle singole imposte, ai fini di ripristinare l'invarianza della spesa.
20. 010. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Introduzione dell'articolo 17-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto agli acquisti di servizi per via telematica).

  1. Dopo l'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserito il seguente:

Art. 17-quater.
(Acquisti di servizi per via telematica)

  1. I soggetti passivi che intendono acquistare servizi per via telematica, come commercio elettronico diretto o indiretto, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA italiana.
  2. Gli spazi pubblicitari per via telematica e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca, visualizzabili nel territorio italiano durante la visita di un sito telematico o la fruizione di un servizio per via telematica attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti titolari di partita IVA italiana. Il presente comma si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi o soggetti inserzionisti.
  3. Il regolamento finanziario, ovvero il pagamento, degli acquisti di servizi e di campagne pubblicitarie per via telematica deve essere effettuato dal soggetto che ha acquistato i medesimi servizi o campagne esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e la conoscibilità della partita IVA del beneficiario.
20. 011. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Riduzione dell'aliquota IVA)

  1. Nella tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) nella parte II-bis, dopo il n. 1-ter”) è aggiunto il seguente:
  1-quater) prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive individuate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 settembre 2002, nonché prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a persone ricoverate in istituti sanitari;
   b) nella parte III, il n. 120) è abrogato.

  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1o gennaio 2019.
  3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 478 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante utilizzazione delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della disposizione recata dal comma 4.
  4. Le misure del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, previste dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, sono incrementate dell'1 per cento a decorrere dal 1o gennaio 2019.
  5. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 3, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, si provvede a rideterminare – nella misura necessaria ad assicurare maggiori entrate per la copertura finanziaria dei maggiori oneri – le misure del prelievo erariale unico di cui al comma 4.
20. 012. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Disposizioni per la promozione dell'impiego di strumenti di pagamento elettronici)

  1. Al fine di promuovere la massima diffusione degli strumenti di pagamento elettronici e di incentivare i consumi e la domanda interna, a decorrere dal 1o luglio 2020, per i pagamenti di importo inferiore a 100 euro effettuati mediante strumenti di pagamento elettronici non sono dovuti commissioni e costi aggiuntivi.
20. 013. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Abrogazione del comma 21 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente l'addizionale erariale sulla tassa automobilistica)

  1. All'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 21 è abrogato.
  2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'1 per cento di tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella A della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
20. 014. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Concessione di un credito d'imposta in favore delle imprese agricole che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi)

  1. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, con particolare riguardo alle tecnologie innovative nel campo della sicurezza sul lavoro, del risparmio idrico, della riduzione di emissioni nocive, dell'agricoltura biologica e a basso impatto ambientale, dal 1o gennaio 2019 al 30 giugno 2019 è attribuito un credito d'imposta, nel limite massimo di 10 milioni di euro per il 2019, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando, al costo di acquisizione dei beni, le aliquote di cui alla tabella allegata al decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 1989, n. 27, gruppi I, II e III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni innovativi, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, sono definite le modalità, i criteri e i soggetti beneficiari di cui al presente articolo.
  2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, valutati in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
20. 015. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Modifica all'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente le deduzioni agli effetti dell'imposta regionale sulle attività produttive)

  1. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: «di euro 5.000, di euro 3.750, di euro 2.500 e di euro 1.250», sono sostituite dalle seguenti: «di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750».
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 146 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede ai sensi del successivo comma 4.
  4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2019, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 146 milioni di euro a decorrere dal 2020. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
20. 016. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Agevolazioni fiscali in favore dei lavoratori frontalieri)

  1. Il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera e in altri Paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da persone residenti nel territorio dello Stato italiano è soggetto a tassazione solo per la parte del reddito complessivo che eccede l'importo di 12.000 euro.
  2. I percettori dei redditi di cui al comma 1 non possono in alcun caso essere considerati fiscalmente a carico e, se richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, sono comunque tenuti a dichiarare tali redditi all'ufficio erogatore della prestazione, ai fini della valutazione della propria situazione economica.
  3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche agli ex lavoratori frontalieri in stato di quiescenza pensionistica, rientranti nella categoria dei percettori di redditi da lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
  4. Per la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, valutati nel limite massimo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello Stato di previsione delle entrate, prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2018, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 300 milioni di euro. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
20. 017. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Benefici fiscali per le Zone logistiche semplificate e per i punti franchi di Venezia e Trieste)

  1. Al comma 64 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dei benefici fiscali di cui al comma 2 del medesimo articolo 5, alle medesime condizioni ivi previste. Le modalità di gestione della Zona logistica semplificata e di accesso ai benefici fiscali sono regolati, sulla base del piano di sviluppo strategico di cui all'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12, da un comitato di indirizzo come previsto dall'articolo 8 del medesimo regolamento».
  2. Al comma 98 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «nelle zone assistite delle regioni» sono inserite le seguenti: «Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria,».
  3. Il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è attribuito altresì, nei limiti e alle medesime condizioni ivi previste, alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nei punti franchi di Venezia e Trieste, individuati rispettivamente all'interno degli spazi doganali del porto commerciale di Marghera e negli attuali limiti della circoscrizione territoriale del porto franco internazionale di Trieste e nelle altre zone, funzionalmente e logisticamente legate alle attività portuali, di cui all'articolo 1, commi 618, 619 e 620, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in ragione della situazione di particolare difficoltà economica e produttiva in cui tali aree si trovano, anche in considerazione degli svantaggi competitivi derivanti dalla prossimità territoriale con altri Stati che godono di livelli di imposizione fiscale più bassi. La misura percentuale massima del credito d'imposta spettante ai sensi del periodo precedente è del 10 per cento per le piccole e medie imprese e del 5 per cento per le grandi imprese. La disposizione di cui al presente comma è notificata, a cura del Ministero dello sviluppo economico, alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 478 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante utilizzazione delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della disposizione recata dal comma 5.
  5. Le misure del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, previste dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, sono incrementate dell'1 per cento a decorrere dal 1o gennaio 2019.
6. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 4, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, si provvede a rideterminare – nella misura necessaria ad assicurare maggiori entrate per la copertura finanziaria dei maggiori oneri – le misure del prelievo erariale unico di cui al comma 5.
20. 020. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Introduzione dell'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di applicazione del quoziente familiare per la determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche)

  Dopo l'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo ad altre detrazioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è inserito il seguente:

Art. 13-bis.
(Determinazione dell'imposta tramite il criterio del quoziente familiare).

  1. In alternativa a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 13, i soggetti passivi dell'imposta appartenenti a un nucleo familiare possono determinare l'imposta lorda applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, il criterio del quoziente familiare, ai sensi del comma 3 del presente articolo.
  2. Ai fini di cui al comma 1, il nucleo familiare è costituito:
   a) dal contribuente;
   b) dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
   c) dai figli naturali riconosciuti, dai figli adottivi e dagli affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro.

  3. L'imposizione in capo al nucleo familiare è determinata dividendo il reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili, per il numero di parti risultante dall'attribuzione dei coefficienti stabiliti ai sensi dei seguenti criteri:
   a) contribuente celibe o nubile, divorziato, vedovo o che si trova nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o di annullamento del matrimonio ovvero di cessazione dei suoi effetti civili, senza figli a carico: 1;
   b) contribuente coniugato senza figli a carico: 2;
   c) contribuente celibe o nubile, divorziato, vedovo o che si trova nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o di annullamento del matrimonio ovvero di cessazione dei suoi effetti civili, con un figlio a carico: 1,5;
   d) contribuente coniugato con un figlio a carico: 2,5;
   e) contribuente celibe o nubile, divorziato, vedovo o che si trova nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o di annullamento del matrimonio ovvero di cessazione dei suoi effetti civili, con due figli a carico: 2;
   f) contribuente coniugato con due figli a carico: 3;
   g) contribuente celibe o nubile, divorziato, vedovo o che si trova nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o di annullamento del matrimonio ovvero di cessazione dei suoi effetti civili, con tre figli a carico: 3;
   h) contribuente coniugato con tre figli a carico: 4;
   i) contribuente celibe o nubile, divorziato, vedovo o che si trova nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o di annullamento del matrimonio ovvero di cessazione dei suoi effetti civili, con quattro figli a carico: 4;
   l) contribuente coniugato con quattro figli a carico: 5;
   m) contribuente celibe o nubile, divorziato, vedovo o che si trova nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o di annullamento del matrimonio ovvero di cessazione dei suoi effetti civili, con cinque figli a carico: 5;
   n) contribuente coniugato con cinque o più figli a carico: 6;
   o) contribuente celibe o nubile, divorziato, vedovo o che si trova nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o di annullamento del matrimonio ovvero di cessazione dei suoi effetti civili, con sei o più figli a carico: 6.

  4. A ciascuno dei soggetti di cui alle lettere a), e), e), g), i), m), o) del comma 3 sono attribuiti i seguenti ulteriori coefficienti:
   a) 0,5, se affetto da menomazioni fisiche, psichiche e sensoriali comprovate da un'apposita certificazione rilasciata dalle strutture del Servizio sanitario nazionale;
   b) 0,8, se il componente del nucleo familiare di cui alla lettera a) non è autosufficiente, a condizione che tale circostanza risulti comprovata dalla certificazione di cui alla medesima lettera a).

  5. Ciascun componente del nucleo familiare che intende avvalersi della facoltà stabilita dal presente articolo deve darne comunicazione nella dichiarazione dei redditi, alla quale deve essere allegato un apposito prospetto redatto su stampato conforme al modello approvato con provvedimento amministrativo ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, contenente l'indicazione degli elementi necessari per il calcolo di cui al comma 3 del presente articolo, dei dati identificativi degli altri componenti del nucleo familiare e del rapporto intercorrente tra gli stessi e il dichiarante”.
  2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 13-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sino al massimo del 3 per cento di ciascuno stanziamento. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a modificare la percentuale di cui al periodo precedente al fine di garantire il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione di spesa ivi indicato.
20. 021. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Regime fiscale agevolato per i pensionati che trasferiscono la loro residenza in Italia, in uno dei comuni della Regione Sicilia)

  1. Al capo I del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

Art. 24-ter.
(Oppone per l'imposta sostitutiva sui redditi derivanti da prestazioni pensionistiche percepiti all'estero da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in uno dei comuni della Regione Sicilia).

  1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 24-bis, le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2, comma 2, in uno dei comuni della Regione Sicilia possono optare per l'assoggettamento all'imposta sostitutiva, di cui al comma 2 del presente articolo, per i primi dieci periodi d'imposta, dei redditi, percepiti all'estero, derivanti da pensioni e assegni ad esse assimilati a condizione che non siano state fiscalmente residenti in Italia, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, per un tempo almeno pari a nove periodi d'imposta nel corso dei dieci precedenti l'inizio del periodo di validità dell'opzione.
  2. Per effetto dell'esercizio dell'opzione di cui al comma 1, relativamente ai redditi di cui al comma 1 è dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche calcolata in via forfetaria nella misura rispettivamente di euro 1.000 per redditi fino a 50.000 euro e di euro 3.000 per redditi oltre 50.000 euro per ciascun periodo d'imposta in cui è valida la predetta opzione. Tale importo è ridotto rispettivamente a euro 500 e 1.000 per ciascun periodo d'imposta per ciascuno dei familiari di cui al comma 6 dell'articolo 24-bis. L'imposta è versata in un'unica soluzione entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi. Per l'accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'imposta non è deducibile da nessun'altra imposta o contributo.
  3. In ogni caso si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6 dell'articolo 24-bis.
  2. Le maggiori entrate derivanti dal gettito complessivo dell'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche introdotta dal comma 1 affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al finanziamento dei benefici fiscali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, riservati alle imprese che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nelle Zone economiche speciali – ZES.
20. 022. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Regime fiscale agevolato per i pensionati stranieri di origine italiana che trasferiscono la loro residenza in Italia)

  1. Al capo I del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

«Art. 24-ter
(Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi derivanti da prestazioni pensionistiche percepiti all'estero da cittadini stranieri di ceppo italiano che tra feriscono la propria residenza fiscale in Italia)

  1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 24-bis, le persone fisiche di origini italiane che trasferiscono la propria residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2, comma 2, possono optare per l'assoggettamento all'imposta sostitutiva, di cui al comma 2 del presente articolo, per i primi dieci periodi d'imposta, dei redditi, percepiti all'estero, derivanti da pensioni e assegni ad esse assimilati a condizione che non siano state fiscalmente residenti in Italia, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, per un tempo almeno pari a nove periodi d'imposta nel corso dei dieci precedenti l'inizio del periodo di validità dell'opzione.
  2. Per effetto dell'esercizio dell'opzione di cui al comma 1, relativamente ai redditi di cui al comma 1 è dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche calcolata in via forfetaria nella misura rispettivamente di euro 1.000 per redditi fino a 50.000 euro e di euro 3.000 per redditi oltre 50.000 euro per ciascun periodo d'imposta in cui è valida la predetta opzione. Tale importo è ridotto rispettivamente a euro 500 e 1.000 per ciascun periodo d'imposta per ciascuno dei familiari di cui al comma 6 dell'articolo 24-bis. L'imposta è versata in un'unica soluzione entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi. Per l'accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'imposta non è deducibile da nessun'altra imposta o contributo.
  3. In ogni caso si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6 dell'articolo 24-bis.
  2. Le maggiori entrate derivanti dal gettito complessivo dell'imposta sostitutiva introdotta dal comma 1 affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali destinati:
   a) alla riduzione della pressione fiscale sui redditi di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
   b) all'aumento dell'importo mensile dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335».
20. 023. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Regime fiscale agevolato per i pensionati che trasferiscono la loro residenza in Italia, in uno dei commi delle regioni dell'ex obiettivo «Convergenza»)

  1. Al capo I del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

«Art. 24-ter.
(Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi derivanti da prestazioni pensionistiche percepiti all'estero da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in uno dei comuni delle regioni dell'ex obiettivo «Convergenza»)

  1. Fatte salve le disposizioni dall'articolo 24-bis, le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2, comma 2, in uno dei comuni già ricadenti nelle regioni dell'ex obiettivo «Convergenza», ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, possono optare per l'assoggettamento all'imposta sostitutiva, di cui al comma 2 del presente articolo, per i primi dieci periodi d'imposta, dei redditi, percepiti all'estero, derivanti da pensioni e assegni ad esse assimilati a condizione che non siano state fiscalmente residenti in Italia, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, per un tempo almeno pari a nove periodi d'imposta nel corso dei dieci precedenti l'inizio del periodo di validità dell'opzione.
  2. Per effetto dell'esercizio dell'opzione di cui al comma 1, relativamente ai redditi percepiti all'estero di cui al comma 1 è dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche calcolata in via forfetaria nella misura rispettivamente di euro 1.000 per redditi percepiti fino a 50.000 euro e di euro 3.000 per redditi percepiti oltre 50.000 euro per ciascun periodo d'imposta in cui è valida la predetta opzione. Tale importo è ridotto rispettivamente a euro 500 e 1.000 per ciascun periodo d'imposta per ciascuno dei familiari di cui al comma 6 dell'articolo 24-bis. L'imposta è versata in un'unica soluzione entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi. Per l'accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'imposta non è deducibile da nessun'altra imposta o contributo.
  3. In ogni caso si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6 dell'articolo 24-bis».
  2. Le maggiori entrate derivanti dal gettito complessivo dell'imposta sostitutiva introdotta dal comma 1 affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali destinati:
   a) alla riduzione della pressione fiscale sui redditi di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
   b) all'aumento dell'importo mensile dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
20. 024. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Esenzione fiscale per i pensionati che trasferiscono la loro residenza in Italia, in uno dei comuni delle regioni dell'ex obiettivo «Convergenza»)

  1. Al capo I del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

Art. 24-bis.
(Esenzione fiscale per i redditi derivanti da prestazioni pensionistiche percepiti all'estero da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in uno dei comuni delle regioni dell'ex obiettivo «Convergenza»)

  1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 24-bis, le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2, comma 2, in uno dei comuni già ricadenti nelle regioni dell'ex obiettivo «Convergenza» ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, beneficiano, per i primi dieci periodi d'imposta, della integrale esenzione dalle imposte sul reddito per quanto concerne i redditi derivanti da pensioni e assegni ad esse assimilati a condizione che:
   a) non siano state fiscalmente residenti in Italia, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, per un tempo almeno pari a nove periodi d'imposta nel corso dei dieci precedenti l'inizio del periodo di efficacia dell'esenzione;
   b) effettuino un investimento imprenditoriale o immobiliare nelle predette Regioni di importo complessivo pari ad almeno 100.000 euro.
20. 025. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

ART. 20-bis.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. L'articolo 25-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 non si applica alle azioni dei soggetti di cui all'articolo 33 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, il cui valore di sottoscrizione o di acquisto sia, anche cumulativamente a quello delle azioni già possedute, non superiore alla quota minima eventualmente stabilita nello statuto della banca per diventare socio, e in assenza di questa, sia comunque non superiore a mille euro.
20-bis. 1. Moretto.

ART. 20-quinquies.

  Al comma 1, capoverso comma 1-quinquies, dopo le parole: n. 82 aggiungere le seguenti: integrata con l'ultimo aggiornamento dell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero.
20-quinquies. 100. Ungaro.

  Dopo l'articolo 20-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 20-sexies.
(Opzione della cedolare in contratto)

  1. All'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al comma 11, dopo la parola: «raccomandata del» aggiungere: «ovvero tramite apposita clausola inserita nel contratto» e inserire, prima dell'ultimo periodo, il seguente periodo: «L'opzione non va comunicata al conduttore in caso di rinnovo di contratto per il quale il locatore abbia già optato per la cedolare oppure in caso di contratto che, in forza della durata infrannuale, non preveda alcun aumento».
20-quinquies. 01. Zucconi, Osnato, Acquaroli.

  Dopo l'articolo 20-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 20-sexies.
(Contrassegno telematico)

  1. All'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, aggiungere, alla fine, il seguente periodo: «La data di emissione impressa sul contrassegno non rileva, salvo prova contraria, ai fini della verifica della data di formazione di un atto o di una scrittura privata da assoggettare a registrazione.».
20-quinquies. 02. Zucconi, Osnato, Acquaroli.

  Dopo l'articolo 20-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 20-sexies.
(Proroga del contratto di locazione di immobili)

  1. All'articolo 17 del decreto legislativo 26 aprile 1986, n. 131, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «4. Il richiedente la registrazione di un contratto di locazione di immobile, soggetto a rinnovo automatico dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431 e dalla legge 27 luglio 1978 n. 392, può avvalersi della facoltà di registrare il contratto per l'intera durata contrattuale comprensiva già del rinnovo tacito. In tale ultima ipotesi, l'imposta di registro potrà essere assolta sul corrispettivo pattuito per l'intero periodo registrato (durata del contratto e durata del rinnovo di legge) e l'eventuale opzione per il regime previsto dall'articolo 3, decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sarà valida, salvo espressa revoca per l'intero periodo registrato».
  2. Al comma 3, primo e secondo periodo, di conseguenza, aggiungere dopo le parole: «l'intera durata contrattuale» le parole: «ovvero l'intero periodo di cui al comma 4».
20-quinquies. 03. Zucconi, Osnato, Acquaroli.

  Dopo l'articolo 20-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 20-sexies.
(Impulso alla dismissione di immobili pubblici)

  1. Al fine di agevolare la dismissione di immobili di proprietà dello Stato, delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni, il cambio di destinazione d'uso degli immobili ceduti è sempre esente da oneri, anche in caso di frazionamenti.
  Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, commi 1 e 1-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
20-quinquies. 04. Lucaselli, Osnato, Acquaroli.

  Dopo l'articolo 20-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 20-sexies.
(Comunicazione ai condomini)

  1. Entro il 28 febbraio 2019, l'Agenzia delle entrate provvederà a implementare il software relativo alle comunicazioni delle spese di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico su parti comuni condominiali effettuate dal 2018 nel senso di far generare dallo stesso programma la certificazione sulle spese di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico su parti comuni sostenute durante l'anno da consegnare ai condomini.
20-quinquies. 05. Zucconi, Osnato, Acquaroli.

  Dopo l'articolo 20-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 20-sexies.
(Partecipazione alla gestione del servizio rifiuti di rappresentanti dei proprietari e degli inquilini)

  1. Gli enti locali individuano e stabiliscono, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le idonee forme per assicurare la partecipazione di rappresentanti designati, rispettivamente, dalle organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini, alla gestione dei soggetti, pubblici e privati comunque costituiti, che effettuano il servizio di raccolta dei rifiuti urbani nel territorio degli stessi enti.
20-quinquies. 06. Zucconi, Osnato, Acquaroli.

  Dopo l'articolo 20-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 20-sexies.

  1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 il reddito di lavoro autonomo conseguito dai soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché da quelli prodotti in forma associata di cui alla articolo 5, comma 3, lettera c) del medesimo testo unico, può essere assoggettato alle aliquote di cui all'articolo 11 del testo Unico ridotte di nove punti percentuali a partire da quella più elevata, nei limiti dell'importo corrispondente alla somma: a) delle quote di ammortamento relative agli investimenti effettuati in beni strumentali materiali nuovi di cui all'articolo 54 del citato testo unico, con esclusione degli immobili anche ad uso promiscuo e dei veicoli di cui all'articolo 164 del medesimo testo unico; b) del costo del personale dipendente assunto con contratto a tempo determinato o indeterminato.
  2. Il costo del personale dipendente rileva in ciascun periodo d'imposta, a condizione che sia destinato per la maggior parte del periodo d'imposta a strutture produttive localizzate nel territorio dello Stato e si verifichi l'incremento del numero complessivo medio dei lavoratori impiegati nell'esercizio di attività professionali rispetto al numero dei lavoratori dipendenti assunti al 31 dicembre 2018, nel limite dell'incremento complessivo delle spese del personale deducibile rispetto a quello del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019.
  3. I datori di lavoro esercenti l'attività di lavoro autonomo possono usufruire dell'aliquota ridotta di cui al comma 6-bis solo se rispettano le prescrizioni, anche con riferimento alle unità lavorative che non danno diritto all'agevolazione, dei contratti collettivi nazionali e delle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. Per i soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro a decorrere dal 1o gennaio 2019, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale.
20-quinquies. 07. Zucconi, Osnato, Acquaroli.

  Dopo l'articolo 20-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 20-sexies.

  1. Al comma 1136 lettera b) della legge n. 205 del 2018 le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019».
20-quinquies. 08. Losacco.

  Dopo l'articolo 20-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 20-sexies.
(Aliquota ridotta per i lavoratori autonomi sugli investimenti in beni strumentali nuovi e sul costo del personale assunto con contratto a tempo determinato o indeterminato)

  1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 il reddito di lavoro autonomo conseguito dai soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché da quelli prodotti in forma associata di cui alla articolo 5, comma 3, lettera c) del medesimo testo unico, può essere assoggettato alle aliquote di cui all'articolo 11 del testo unico ridotte di nove punti percentuali a partire da quella più elevata, nei limiti dell'importo corrispondente alla somma: a) delle quote di ammortamento relative agli investimenti effettuati in beni strumentali materiali nuovi di cui all'articolo 54 del citato testo unico, con esclusione degli immobili anche ad uso promiscuo e dei veicoli di cui all'articolo 164 del medesimo testo unico; b) del costo del personale dipendente assunto con contratto a tempo determinato o indeterminato.
  2. Il costo del personale dipendente rileva in ciascun periodo d'imposta, a condizione che sia destinato per la maggior parte del periodo d'imposta a strutture produttive localizzate nel territorio dello Stato e si verifichi l'incremento del numero complessivo medio dei lavoratori impiegati nell'esercizio di attività professionali rispetto al numero dei lavoratori dipendenti assunti al 31 dicembre 2018, nel limite dell'incremento complessivo delle spese del personale deducibile rispetto a quello del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019.
  3. I datori di lavoro esercenti l'attività di lavoro autonomo possono usufruire dell'aliquota ridotta di cui al comma 6-bis solo se rispettano le prescrizioni, anche con riferimento alle unità lavorative che non danno diritto all'agevolazione, dei contratti collettivi nazionali e delle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. Per i soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro a decorrere dal 1o gennaio 2019, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale.
20-quinquies. 09. Zucconi.

  Dopo l'articolo 20-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 20-sexies.
(Imu e Tasi – Eliminazione di obblighi dichiarativi superflui)

  1. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:
   a) al comma 3, lettera 0a), sono soppresse le seguenti parole: «ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 14 marzo 2011, n. 23»;
   b) al comma 6-bis, sono aggiunte infine le seguenti parole: «senza onere di presentazione della comunicazione al Comune».

  2. All'articolo 1, comma 678, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aggiunte infine le seguenti parole: «senza onere di presentazione della comunicazione al Comune».
20-quinquies. 010. Zucconi, Osnato, Acquaroli.

  Dopo l'articolo 20-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 20-sexies.
(Cedolare secca per locazione ad uso abitativo di immobili condominiali)

  1. All'articolo 3, decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 6-bis è aggiunto il seguente comma:
  «6-ter. Per le unità immobiliari locate ad uso abitativo di proprietà del condominio, l'opzione di cui al comma 1 può essere esercitata da ogni singolo comproprietario, al momento della presentazione della propria dichiarazione dei redditi, senza onere di comunicazione al conduttore. Resta dovuta l'imposta di registro e l'imposta di bollo da parte del condominio».
20-quinquies. 011. Zucconi, Osnato, Acquaroli.

  Dopo l'articolo 20-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 20-sexies.
(Abitazioni di lusso)

  1. All'articolo 13, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ovunque ricorrono, le parole: «classificate (o classificata) nelle categorie catastali A1, A8 e A9» sono sostituite con: «aventi (avente) le caratteristiche delle abitazioni di lusso di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1969».
  2. All'articolo 1, comma 681, legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9» sono sostituite con: «aventi le caratteristiche delle abitazioni di lusso di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1969».
  3. All'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, le parole: «di categoria catastale A1, A8 e A9» sono sostituite con: «aventi le caratteristiche delle abitazioni di lusso di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1969».
  4. Alla Tabella A – Parte II, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al n. 21, le parole: «di categoria catastale A1, A8 e A9» sono sostituite con: «aventi le caratteristiche delle abitazioni di lusso di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1969».
  5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2019.
20-quinquies. 012. Zucconi, Osnato, Acquaroli.

  Dopo l'articolo 20-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 20-sexies.
(Disciplina della TARI).

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 652, al terzo periodo le parole: «per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018» sono sostituite dalle parole: «per gli anni dal 2014 al 2020»;
   b) dopo il comma 683 è inserito il comma:
  «683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, a decorrere dal 2019, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari entro il 30 aprile di ciascun anno di riferimento.».
20-quinquies. 013. Fragomeli.

  Dopo l'articolo 20-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 20-sexies.
(Impiego della carta d'identità elettronica nell'adempimento degli obblighi di identificazione previsti dalla normativa per il contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose)

  1. Gli obblighi di identificazione indicati agli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, svolti dagli intermediari bancari e finanziari e dagli altri operatori finanziari di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo, quelli svolti dai professionisti e dai revisori contabili di cui allo stesso articolo 3, comma 4, nonché quelli svolti dai soggetti di cui allo stesso articolo 3, commi 5, 6 e 7, devono essere assolti in via preferenziale mediante lettura della carta d'identità elettronica di cui al comma 2-bis dell'articolo 7-viciester del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.
  2. Ai fini del presente articolo, la carta d'identità elettronica di cui al comma 1 del medesimo articolo costituisce strumento di autenticazione ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 9 dicembre 2014, e il riconoscimento dell'identità fisica del soggetto può essere effettuato attraverso la lettura dei dati personali e biometrici contenuti all'interno del microprocessore della carta d'identità elettronica nonché attraverso la verifica dei medesimi alla presenza del titolare della carta stessa. La lettura dei dati personali e biometrici contenuti all'interno del microprocessore della carta d'identità elettronica avviene secondo le specifiche pubblicate nel Portale della stessa carta previsto dal decreto del Ministro dell'interno 23 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015.
20-quinquies. 014. Fragomeli.

  Dopo l'articolo 20-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 20-sexies.
(Conferma a regime delle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica, ristrutturazioni edilizia)

  1. All'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2018», sono sostituite dalle seguenti: «sostenute a decorrere dal 6 giugno 2013»;
   b) al comma 2, lettera a), le parole: «sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2021», sono sostituite dalle seguenti: «sostenute a decorrere dal 6 giugno 2013»;
   c) al comma 2, lettera b), le parole: «sostenute dal 1o gennaio 2015 al 31 dicembre 2018», sono sostituite dalle seguenti: «sostenute a decorrere dal 1o gennaio 2015»;
   d) al comma 2, lettera b-bis), al primo periodo, le parole: «sostenute dai 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «sostenute a decorrere dal 1o gennaio 2018»;
   e) al comma 2-bis, le parole: «sostenute nell'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2018»;
   f) al comma 2-quater, primo periodo, le parole: «Per le spese sostenute dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2021», sono sostituite dalle seguenti: «Per le spese sostenute a decorrere dal 1o gennaio 2017»;
   g) al comma 2-quinquies, ultimo periodo, le parole: «per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021», sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2018».

  2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e 2000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 si provvede quanto a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e 1000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; quanto a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
20-quinquies. 015. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

  Dopo l'articolo 20-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 20-sexies.
(Regime tributario speciale per i lavoratori impatriati)

  1. All'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, concernente il regime tributario speciale per i lavoratori impatriati, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. I redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in misura ridotta, limitatamente al cinquanta per cento del loro ammontare, al ricorrere delle seguenti condizioni:
   a) i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il trasferimento di cui all'alinea e si impegnano a risiedere in Italia per almeno due anni;
   b) l'attività lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio italiano;
   b) il comma 1-bis è abrogato.
   c) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
  «3-bis. I benefìci di cui al comma 1 sono riconosciuti nel rispetto dei limiti fissati dal regolamento (CE) n. 19982006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis).
  3-ter. La fruizione dei benefici di cui al comma 1 è incompatibile con la contemporanea fruizione degli incentivi previsti dall'articolo 17 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché del credito d'imposta previsto dall'articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.
  3-quater. Sono esclusi dai benefici di cui al presente articolo i soggetti che, essendo titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con pubbliche amministrazioni o con imprese di diritto italiano, svolgono all'estero, in forza di tale rapporto, la propria attività lavorativa anche per il periodo temporale individuato dal comma 1, lettera a).
  3-quinquies. La durata del beneficio di cui al comma 3 è estesa ai sei periodi di imposta successivi a quello in cui è avvenuto il trasferimento della residenza nel territorio dello Stato e i redditi di cui al comma 1 concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al cinquanta per cento del loro ammontare per i primi quattro anni, al sessanta per cento per il quinto anno e al settanta per cento per il sesto anno, al verificarsi, a seguito del rientro in Italia del beneficiario, di una delle seguenti condizioni:
   a) acquisto di un immobile da adibire ad abitazione principale;
   b) contrazione di matrimonio o costituzione di un'unione civile;
   c) nascita o adozione di un figlio.
  3-sexies. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a partire dal periodo di imposta in corso al 1 gennaio 2019, anche ai beneficiari correnti e anche a tutti i soggetti di cui al comma 4 del presente articolo;
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
20-quinquies. 016. Ungaro, Fregolent, Schirò, Colaninno, Carè, La Marca.

  Dopo l'articolo 20-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 20-sexies.
(Esenzione IMU per i cittadini italiani residenti all'estero)

  1. Il nono periodo del comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente periodo: ”A partire dall'anno 2019 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, titolari di trattamento pensionistico italiano, e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
20-quinquies. 017. Ungaro, Schirò, La Marca, Carè

  Dopo l'articolo 20-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 20-sexies.
(Partecipazione alla gestione del servizio rifiuti di rappresentanti dei proprietari e degli inquilini)

  1. Gli enti locali individuano e stabiliscono, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le idonee forme per assicurare la partecipazione di rappresentanti designati, rispettivamente, dalle organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini, alla gestione dei soggetti, pubblici e privati comunque costituiti, che effettuano il servizio di raccolta dei rifiuti urbani nel territorio degli stessi enti.”
20-quinquies. 019. Zucconi, Osnato, Acquaroli.

  Dopo l'articolo 20-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 20-sexies.
(Semplificazioni fiscali per i Comuni in materia di imposta di registro)

  1. All'articolo 57, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, viene aggiunto il seguente comma:
«1-quater. Qualora tra le parti in causa vi sia una pubblica amministrazione, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, questa è esentata dal pagamento dell'imposta di registro relativa all'atto degli organi giurisdizionali.
  2. Dopo il comma 1, lettera a), dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e successive modificazioni ed integrazioni, inserire il seguente comma:
  «1-bis. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), se il trasferimento avviene a favore dello Stato, delle regioni, delle province, delle città metropolitane, dei comuni e delle unioni di comuni, viene applicata l'imposta fissa di euro 200,00.
20-quinquies. 020. Fragomeli.

  Dopo l'articolo 20-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 20-sexies.
(Sedi di incardinamento del contenzioso tributario)

  1. All'articolo 9, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Se la controversia è proposta nei confronti degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ha sede il soggetto attivo d'imposta».
20-quinquies. 021. Fragomeli.

  Dopo l'articolo 20-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 20-sexies.
(Tutela dei crediti comunali)

  1. Le disposizioni contenute nell'articolo 69, quinto comma, del regio decreto 18 novembre 1923. n. 2440 si applicano anche agli enti territoriali.
*20-quinquies. 022. Fragomeli.

  Dopo l'articolo 20-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 20-sexies.
(Tutela dei crediti comunali)

  1. Le disposizioni contenute nell'articolo 69, quinto comma, del regio decreto 18 novembre 1923. n. 2440 si applicano anche agli enti territoriali.
*20-quinquies. 0100. Pella, Zangrillo.

  Dopo l'articolo 20-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 20-sexies.
(Aggiornamento dei tributi locali)

  1. All'articolo 63, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al punto 5), dopo le parole: «31 dicembre dell'anno precedente.», aggiungere il seguente periodo: «Le aziende di erogazione dei pubblici servizi e quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi trasmettono agli enti concedenti entro il 28 febbraio di ciascun anno, gli elenchi delle utenze nel rispetto della normativa in materia di riservatezza dei dati personali».
  2. All'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, aggiungere i seguenti periodi alla fine della lettera a): «A partire dall'anno 2019, l'addizionale è versata ai comuni di cui al periodo precedente sulla base di apposito decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, che determina altresì le seguenti scadenze di versamento. Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Ministero dell'interno provvede ad erogare a ciascun comune l'importo dovuto relativo al primo semestre dell'anno, sulla base del rispettivo traffico aeroportuale. Entro il 31 marzo dell'anno successivo, il Ministero dell'interno provvede al riparto del saldo annuale ai Comuni degli incassi sulla base del rispettivo traffico aeroportuale dell'anno precedente. Il decreto di cui al secondo periodo dovrà inoltre prevedere le modalità di versamento delle quote di cui ai periodi precedenti su appositi conti corrente intestati ai singoli comuni».
20-quinquies. 023. Fragomeli.

  Dopo l'articolo 20-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 20-sexies.
(Proroga esenzione IMU su immobili inagibili)

  1. All'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, dopo il comma 3.3 sono aggiunti i seguenti:
  «3.4 Per i soli comuni individuati dall'articolo 2-bis, comma 43, del decreto-legge n. 148 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 172 del 2017, interessati dalla proroga dello stato di emergenza sino al 31 dicembre 2020 prevista dall'articolo 2-bis, comma 44, del medesimo decreto-legge, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista al secondo periodo del comma 3, è da applicarsi a decorrere dall'anno 2012 e fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.
  3.5 Agli oneri derivanti dal comma 3.4, pari a 16 milioni per l'anno 2019 e 12,8 milioni per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.»
20-quinquies. 024. Fragomeli, Fregolent, Colaninno, Del Barba, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

  Dopo l'articolo 20-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 20-sexies.
(Assegnazione di spazi finanziari)

  1. Al fine di favorire gli investimenti connessi alla ricostruzione da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2019 e 2020 sono assegnati ai Comuni individuati dall'articolo 2-bis, comma 43, del decreto-legge n. 148 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 172 del 2017, spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in misura pari alle spese sostenute per i predetti investimenti.
  2. Gli enti locali effettuano gli investimenti di cui al comma 1 provvedendo alla loro certificazione in sede di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo per gli anni 2019 e 2020 ai sensi dell'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
20-quinquies. 025. Fragomeli.

  Dopo l'articolo 20-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 20-sexies.
(Contrasto dell'evasione fiscale nell'ambito prestazioni professionali da rendere alla committenza privata per tutti gli interventi regolamentati dal testo unico sull'edilizia).

  1. Le istanze e le segnalazioni certificate da presentare agli enti ed agli uffici pubblici preposti al controllo dell'attività edilizia e al rilascio di titoli abilitativi, autorizzazioni, nulla-osta, certificati di agibilità e ad attestare il deposito di progetti ed atti derivanti da prestazioni professionali in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, devono essere corredate, oltre che da tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, da una copia del contratto di prestazione d'opera intellettuale, redatto ai sensi dell'articolo 2222 e seguenti del Codice Civile, nonché dell'articolo 9 comma 4 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sottoscritto dal professionista incaricato e dal committente.
  2. Nel contratto di cui al comma 1 devono essere chiaramente stabilite le prestazioni richieste al professionista incaricato ed il compenso concordato tra le parti per ogni singola prestazione, in ottemperanza alle norme vigenti in materia di equo compenso nonché l'obbligo di effettuare i pagamenti utilizzando gli strumenti elencati alle lettere a), b) c) e d) dell'articolo 1, comma 910 della legge del 27 dicembre 2017, n. 205.
  3. Il professionista incaricato, per ogni prestazione eseguita, trasmette all'ente o all'ufficio preposto, a mezzo posta elettronica certificata, documentazione comprovante il pagamento del compenso relativo alla prestazione resa.
  4. La mancata presentazione del contratto di cui al comma 1 e della documentazione di cui al comma 3 costituisce motivazione per la legittima interruzione del procedimento amministrativo.
20-quinquies. 0101. Orlando

  Dopo l'articolo 20-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 20-sexies.
(IVA sulle prestazioni sociali e socio sanitarie)

  1. All'articolo 10, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 18 è inserito il seguente: «18-bis) le prestazioni sociali e socio-sanitarie rese alla persona nell'esercizio della professione di assistente sociale, ai sensi della legge 23 marzo 1993 n. 84;».
  2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
20-quinquies. 0102. Orlando

ART. 21-ter.

  Dopo l'articolo 21-ter, aggiungere il seguente:

Art. 21-quater.
(Modifiche alla legge 28 ottobre 1999, n. 410)

  All'articolo 2, comma 2-bis, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Le attività di cui ai commi 1 e 2 possono essere svolte dai consorzi agrari anche mediante la partecipazione a società di capitali in cui i consorzi dispongano della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria, purché le predette società assumano come oggetto sociale gli scopi indicati all'articolo 2602 c.c.».
21-ter. 01. Gadda.

  Dopo l'articolo 21-ter, aggiungere il seguente:

Art. 21-quater.
(Sospensione dei procedimenti di riscossione coattiva delle annualità di canone demaniale marittimo dedotte in contenzioso)

  Sono altresì sospesi sino alla data del 30 novembre 2019 tutti i procedimenti di riscossione coattiva, anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, delle annualità di canone demaniale marittimo dedotte in contenzioso sino alla data del 26 novembre 2018 da parte dei titolari di concessioni di beni pertinenziali del demanio marittimo e tutti i procedimenti di decadenza della concessione demaniale marittima avviati ovvero da avviare dalle amministrazioni competenti. Fino al complessivo riordino della disciplina dei canoni demaniali marittimi sono altresì privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente non ancora eseguiti ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione.
21-ter. 02. Ripani, Mugnai.

ART. 22.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «2 milioni e cinquecentomila» sono sostituite dalle seguenti: «5 milioni». Tale misura si applica a fronte sia di singole operazioni, sia di portafogli di operazioni, fermi restando i limiti previsti dall'articolo 5, comma 1, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, del 14 novembre 2017.
  1-ter. All'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145, al comma 6-bis, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «l'importo massimo garantibile, per singolo soggetto beneficiario finale relativamente alle operazioni finanziarie di cui al precedente periodo, non può essere superiore a euro 5.000.000,00».
  1-quater. All'articolo 14 del decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 5 giugno 2014, il comma 2 è abrogato.
  1-quinquies. All'articolo 2410 cod. civ., dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: «Le disposizioni di cui al comma secondo non trovano applicazione in relazione alle emissioni di obbligazioni che non eccedano l'importo complessivo di euro 5 milioni in linea capitale.».
  1-sexies. Gli accantonamenti derivanti dalla concessione di garanzie su singole operazioni che eccedano l'importo massimo garantito di 2,5 milioni di euro sono effettuati a valere sulle attuali disponibilità del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni e integrazioni, fino a un massimo di 50 milioni di euro annui.
22. 1. Mandelli, Giacomoni, Martino.

ART. 22-bis

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di promuovere lo sviluppo economico dei territori compresi nella nuova Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, come introdotta dal comma 2, lettera b), ferma restando la prerogativa di cui all'articolo 4, comma 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, per il porto di Messina e la relativa area retroportuale è consentita l'istituzione di una apposita Zona economica speciale, ai sensi del medesimo articolo 4 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12.
22-bis. 1. Siracusano, Germanà.

ART. 23.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 con le seguenti: ai sensi dell'articolo 26 comma 3, lettera m).

  Conseguentemente, all'articolo 26:
    al comma 3, alinea, dopo i numeri: «21, 22,» inserire il seguente: «23,» e sostituire le parole: «pari a 1.323.000.000 euro» con le seguenti: «pari a 1.333.400.000 euro»;
    al comma 3, lettera m), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 300 milioni di euro con le seguenti: 310,4 milioni di euro.
23. 1. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Al fine di contrastare l'inquinamento e di promuovere il ricorso a mezzi di autotrasporto a ridotto impatto ambientale, le agevolazioni di cui al comma 1 sono riconosciute attraverso meccanismi premiali individuati con apposito decreto ministeriale.
  1-ter. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta il decreto di cui al comma 1-bis entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
23. 2. Bergamini.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. In applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 29 del 27 gennaio 2017, i titolari di concessione o di autorizzazione all'anticipata occupazione di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, rilasciata antecedentemente alla data del 1o gennaio 2007, possono optare per la rideterminazione del canone a decorrere dal 1o gennaio 2007. Il canone concessorio, così come quantificato dal comma 202 della legge n. 296 del 2006, è determinato con esclusivo riferimento alla consistenza delle aree demaniali e degli spazi d'acqua quali erano al momento del rilascio della concessione o dell'autorizzazione, e sulla base delle sole voci tabellari relative a «aree scoperte» e «specchi acquei».
  3-ter. Con l'opzione di cui al comma 3-bis i medesimi soggetti, se il canone pagato è inferiore a quello rideterminato, devono versare le somme non corrisposte relative agli anni pregressi in cinque rate annuali di pari importo di cui la prima entro 120 giorni dalla comunicazione della rideterminazione operata dall'Agenzia del Demanio. Al contrario, se il canone corrisposto è superiore a quello rideterminato, le somme pagate in eccesso sono portate in compensazione a valere sui canoni futuri. Con l'esercizio della predetta opzione i giudizi relativi al pagamento dei canoni concessori si estinguono automaticamente e le intimazioni di pagamento comunque notificate dall'amministrazione divengono inefficaci.
  3-quater. Con decreto dirigenziale del Direttore dell'Agenzia del Demanio, sono emanate le disposizioni attuative dei commi 3-bis e 3-ter, relativamente alle modalità di rideterminazione e di pagamento dei canoni.
23. 3. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Credito d'imposta per gli investimenti in agricoltura)

  1. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 1o gennaio al 31 dicembre 2019 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.
23. 01. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

ART. 23-ter.

  Al comma 1, lettera b) capoverso 4-bis, dopo le parole: ossia diversi da operatori di rete verticalmente integrati, l'Autorità, aggiungere le seguenti: considerando l'urgenza di garantire il miglioramento del grado di concorrenza nel settore, il contenimento dei prezzi e la garanzia di offerta di servizi di accesso all'ingrosso alla rete sia di tipo attivo che passivo,.
23-ter. 100. Bruno Bossio, Ungaro.

  Al comma 1, lettera b) capoverso 4-bis, dopo le parole: ossia diversi da operatori di rete verticalmente integrati, l'Autorità, aggiungere le seguenti: tenendo conto della necessità di garantire il miglioramento dei livelli di concorrenza nel settore, la riduzione dei prezzi e la garanzia di offerta di servizi di accesso all'ingrosso alla rete sia di tipo attivo che passivo,.
23-ter. 2. Marco Di Maio, Bruno Bossio.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Una quota dei maggiori introiti derivanti dalla gara per la procedura di assegnazione di diritti d'uso delle frequenze nelle bande 694-790 MHz, 3600-3800 MHz e 26.5-27.5 GHz, di cui all'articolo 1, comma 1026, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, rispetto a quanto considerato nelle previsioni tendenziali di finanza pubblica a legislazione vigente indicate nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2018, pari a 30 milioni di euro annui per l'anno 2019, 2020 e 2021, è destinata, nel complesso della transizione del sistema radiotelevisivo verso il digitale, a finanziare un'adeguata campagna di comunicazione verso l'utenza nonché a prevedere un contributo finanziario a fondo perduto in favore dell'acquisto di nuovi dispositivi di decodifica del segnale da parte degli utenti.
  1-ter. Il Ministro dello sviluppo economico, entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore della conversione in legge del presente decreto-legge, adotta con proprio decreto le modalità di applicazione delle disposizioni e i criteri ripartizione delle risorse di cui al comma 1-bis.
23-ter. 1. Rosso.

ART. 23-quater.

  Sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:

  1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 125, primo periodo, le parole «tra il 1o gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1o gennaio 2019»;
   b) al comma 125, secondo periodo, le parole «e a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente, l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui» sono soppresse.

  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, commi 1 e 1-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 240 milioni di euro per il 2019, 930 milioni di euro per il 2020 e 2.060 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
23-quater. 1. Lucaselli, Osnato, Acquaroli.

  Al comma 1, sostituire le parole: aumentato del 20 per cento con le parole aumentato del 50 per cento.
23-quater. 3. Silvestroni, Osnato, Acquaroli.

  Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: Nell'ambito delle politiche di carattere sociale, ai fini dell'attivazione di interventi volti a ridurre i tempi di attesa nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, aggiungere le seguenti: in particolare nelle regioni meridionali e insulari, al fine di una riduzione dei tempi di attesa uniforme sul territorio nazionale,.
23-quater. 6. Rostan, Pastorino, Fassina.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2019.

  Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020 con le parole: pari a 50 milioni di euro per l'anno 2019.
23-quater. 5. Silvestroni, Osnato, Acquaroli.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Le spese culturali individuali quali acquisto di biglietti di ingresso e abbonamenti a musei, cinema, concerti, spettacoli teatrali e dal vivo e spese sostenute per l'acquisto di libri e di materiale audiovisivo protetti da diritti d'autore usufruiscono delle detrazioni fiscali alla stregua delle spese mediche. Ai fini della detrazione il certificato di acquisto o fattura deve obbligatoriamente contenere oltre al nome e cognome il codice fiscale.
23-quater. 7. Mollicone, Frassinetti, Osnato, Acquaroli.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. All'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole «1.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «2.000 euro».
  5-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, commi 1 e 1-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 480 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
23-quater. 8. Lucaselli, Meloni, Osnato, Acquaroli.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. All'articolo 12, comma 2, ultimo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo alle detrazioni per carichi di famiglia, le parole «4.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «5.500 euro».
  5-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, commi 1 e 1-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.”.
23-quater. 9. Lucaselli, Meloni, Osnato, Acquaroli.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. All'articolo 1, comma 1, della legge 11 ottobre 1990, n. 289, le parole «di importo pari all'assegno» sono sostituite dalle seguenti: «di importo pari al doppio dell'assegno».
  5-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, commi 1 e 1-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 125 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
23-quater. 10. Lucaselli, Osnato, Acquaroli, Bucalo.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. Il nono periodo del comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente: «A partire dall'anno 2019 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.»

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente Disposizioni di semplificazione per la promozione delle politiche per la famiglia e della casa.
23-quater. 100. Ungaro.

  Dopo l'articolo 23-quater, aggiungere il seguente:

Art. 23-quinquies.
(Riscatto della laurea ai fini pensionistici)

  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 5-bis l'ultimo periodo è soppresso;
   b) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente: «5-bis.1. Il contributo versato per l'onere di riscatto è detraibile dall'imposta dovuta dall'interessato, o dai soggetti cui l'interessato risulti fiscalmente a carico, nella misura del 50 per cento».

  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, commi 1 e 1-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
23-quater. 01. Lucaselli, Osnato, Acquaroli.

  Dopo l'articolo 23-quater, aggiungere il seguente:

Art. 23-quinquies.

  1. Al decreto-legge, n. 83 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2014, all'articolo 1:
   al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) la parola «pubblici» è sostituita dalle seguenti: «di cui all'articolo 101 del decreto legislativo n. 42 del 2004»;
    b) le parole: «di appartenenza pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 101 del decreto legislativo n. 42 del 2004»;
    c) dopo le parole: «delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza» sono inserite le seguenti: «delle istituzioni di cui al titolo III della legge n. 800 del 1967 e successive modificazioni e integrazioni, comprese quelle previste dal decreto ministeriale 1o luglio 2014 e dal decreto ministeriale 27 luglio 2017, degli istituti e associazioni»;
   al comma 2 la parola «pubblici» è sostituita dalle seguenti: «di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 42 del 2014»;
   al comma 5 la parola «pubblici» è sostituita dalle seguenti: «di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 42 del 2014»;

  2. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013, per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 42 del 2004, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica di cui all'articolo 101 del decreto legislativo n. 42 del 2004, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, delle istituzioni di cui al titolo III della legge n. 800 del 1967 e successive modificazioni e integrazioni, comprese quelle previste dal decreto ministeriale 1o luglio 2014 e dal decreto ministeriale 27 luglio 2017, degli istituti e associazioni di rievocazione storica, nonché dei circuiti di distribuzione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettere h) e i), e 100, comma 2, lettere f) e g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e spetta un credito d'imposta, nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate.
23-quater. 02. Mollicone, Frassinetti, Osnato, Acquaroli.

ART. 24-ter.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 le parole: «cinque per cento» sono sostituite dalle seguenti: «venti per cento».
24-ter. 1. Toccafondi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 89 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dopo il comma 23 è inserito il seguente:
  «23-bis. Gli Enti del Terzo settore assolvono agli adempimenti previsti dall'articolo 1, commi 125 e 127, della legge 4 agosto 2017, n. 127, della legge 4 agosto 2017, n. 124 già con la redazione del bilancio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e relative modalità e tempistiche.»
24-ter. 2. Toccafondi.

  Sopprimere il comma 4.
24-ter. 3. Bellucci, Osnato, Acquaroli.

  Sostituire il comma 4 con i seguenti:
  4. All'articolo 83 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento», le parole «30.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «50.000 euro» e le parole: «35 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «60 per cento»;
   b) al comma 2, le parole: «10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento»;
   c) al comma le parole: «19 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento» e le parole: «1.300 euro» sono sostituite dalle seguenti: «2.000 euro».

  4-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, commi 1 e 1-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.”.
24-ter. 4. Lucaselli, Osnato, Acquaroli.

ART. 24-quater.

  Al comma 1, sostituire le parole: settembre e ottobre con le seguenti: settembre, ottobre e novembre;

  Conseguentemente:
   al comma 1, sostituire le parole:
474,6 milioni di euro per l'anno 2019 con le seguenti: 40 milioni di euro per l'anno 2018, di 600 milioni di euro per l'anno 2019;
   dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Nelle aree per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi della delibera del Consiglio dei ministri 8 novembre 2018, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 15 novembre 2018, n. 266, limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda relativi ad immobili ubicati nei suddetti comuni, dei quali risultano essere proprietarie o titolari di diritti reali di godimento, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, individuati secondo le modalità dell'articolo 6 dell'ordinanza del Capo della Protezione civile 15 novembre 2018 n. 558 con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti, sono sospesi sino al 30 giugno 2019:
   1) i versamenti riferiti al diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni;
   2) i termini per la notifica delle cartelle di pagamento nonché le attività esecutive da parte dell'agenzia della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e delle Regioni;
   3) il pagamento dei canoni di concessione e locazione relativi a immobili distrutti o dichiarati non agibili, di proprietà dello Stato e degli enti pubblici, ovvero adibiti ad uffici statali o pubblici;
   4) le sanzioni amministrative per le imprese che presentano in ritardo, le domande di iscrizione alle camere di commercio, le denunce di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, il modello unico di dichiarazione previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, nonché la richiesta di verifica periodica degli strumenti di misura ed il pagamento della relativa tariffa;
   5) la sospensione dei canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale;
   6) i termini relativi agli adempimenti e versamenti verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di professionisti, consulenti e centri di assistenza fiscale che siano danneggiati e che abbiano sede o operino nei Comuni per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio, nonché di società di servizi e di persone in cui i soci residenti nei territori colpiti dalle calamità rappresentino almeno il 50 per cento del capitale sociale;
   7) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 29 ottobre 2018 al 30 giugno 2019 Gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 30 giugno 2019, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2019;
   8) il pagamento delle fatture riferite ai servizi nei settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, nonché per i settori delle assicurazioni e della telefonia, in relazione alle quali la competente autorità di regolazione, con propri provvedimenti, introduce norme per la sospensione temporanea, per il periodo a decorrere dal 28 ottobre al 2018 al 30 giugno 2019, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso periodo, anche in relazione al servizio erogato a clienti forniti sul mercato libero. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'autorità di regolazione, con propri provvedimenti disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai sensi del primo periodo ed introduce agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze individuando anche le modalità per la copertura delle agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo;
   9) l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili pubblici e privati, adibiti ad uso abitativo ovvero ad uso diverso da quello abitativo;

  1-ter. I sostituti d'imposta, ovunque fiscalmente domiciliati nei Comuni individuati ai sensi del comma 1-bis, a richiesta degli interessati, non devono operare le ritenute alla fonte a decorrere dal 1 novembre 2018 e fino al 30 giugno 2019. La sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi mediante ritenuta alla fonte si applica per le ritenute operate ai sensi degli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
  1-quater. Nei confronti dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che alla data del 29 ottobre 2018 risiedevano o avevano sede legale o operativa nei Comuni individuati ai sensi del comma 1-bis non trovano applicazione le sanzioni amministrative per ritardate comunicazioni di assunzione, cessazione e variazione del rapporto di lavoro.
  1-quinquies. Per consentire il ripristino delle strutture turistiche, nelle aree e per i soggetti individuati dal comma 1-bis:
   1) i termini di adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi e di presentazione della relativa SCIA parziale previsti dalla lettera i) del comma 1122 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono rispettivamente prorogati al 31 dicembre 2019 e al 30 giugno 2019;
   2) non operano i limiti in materia di durata della prestazione di lavoro, di tipologia di lavoratori utilizzabili, nonché di ricorso al contratto di prestazione occasionale, previsti per le prestazioni di lavoro occasionali nel settore del turismo di cui all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come modificati dall'articolo 2-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96.

  1-sexies. Una quota pari a 50 milioni per l'anno 2019 delle risorse di cui al presente articolo, da ripartire in relazione ai danni effettivamente subiti, è destinata alle aree individuate ai sensi del comma 1-bis delle Regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige per il ripristino delle imprese agricole e delle aree forestali, per il recupero e lo stoccaggio del legname e la vigilanza dello stesso, nonché a misure in favore delle imprese forestali volte a sostenere il prezzo del legno.
  1-septies. Nelle aree individuate ai sensi del comma 1-bis, sino al 30 dicembre 2019, con riferimento le prestazioni di lavoro occasionali in agricoltura di cui all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come modificato dall'articolo 2-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96:
   a) non operano i limiti di compenso per ciascun lavoratore ed utilizzatore che sono incrementati a 7.500 euro con riferimento alle lettere a) e c) e a 15.000 euro con riferimento alla lettera b) del comma 1;
   b) i compensi esenti da imposizione fiscale, ai sensi del comma 4 sono elevati a 7.500 euro annui;
   c) non operano i limiti di tipologia di lavoratori utilizzabili, di cui al comma 8 e alla lettera b) del comma 14;
   d) non operano i limiti di durata della prestazione di lavoro di cui alle lettere d) ed e) del comma 17;
   e) in caso di superamento dei limiti di cui al comma 17 da parte dell'utilizzatore si applica la sanzione minima ivi prevista per ogni prestazione lavorativa giornaliera o superamento dei limiti di cui alle lettere precedenti per cui risulta accertata la violazione;
   f) il comma 4 è sostituito dal seguente:
  «4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di spesa di a 40 milioni per l'anno 2018, 600 (474,6) milioni di euro per l'anno 2019 e a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, quanto a 40 milioni di euro per il 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 30, quanto a 13 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e, quanto a 587 milioni di euro per l'anno 2019 e a 50 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 9, commi dal 1 a 8.»”.
   all'articolo 26, comma 3, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:
   m-bis) quanto a 125,4 milioni di euro per l'anno 2019, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 relativa al Fondo per le esigenze indifferibili.
   modificare i totali previsti.
24-quater. 1. Bond, Sandra Savino, Martino.

  Al comma 1, sostituire le parole: settembre e ottobre con le parole: settembre, ottobre e novembre.
24-quater. 3. Bond, Sandra Savino.

  Al comma 1, sostituire le parole da: è istituito fino alla fine del comma, con le seguenti: sono stanziati 474,6 milioni di euro per l'anno 2019 e 50 milioni di euro per l'anno 2020 in favore del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies della legge 24 febbraio 1992, n. 225, al fine di assicurare, nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi e indispensabili fabbisogni, gli interventi nelle regioni colpite dagli eventi alluvionali nei mesi di ottobre e novembre 2018 e per gli interventi di messa in sicurezza dei territori maggiormente esposti al rischio di dissesto idrogeologico.

  Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3.
24-quater. 2. Mancini, Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Topo, Ungaro.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Una quota pari a 30 milioni per l'anno 2019 delle risorse di cui al presente articolo, da ripartire in relazione ai danni effettivamente subiti, è destinata alle aree per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi della delibera del consiglio dei ministri 8 novembre 2018, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 15 novembre 2018, n. 266, delle Regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige per il ripristino delle imprese agricole e delle aree forestali, per il recupero e lo stoccaggio del legname e la vigilanza dello stesso, nonché a misure in favore delle imprese forestali volte a sostenere il prezzo del legno.
24-quater. 4. Bond, Sandra Savino, Biancofiore, Martino.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Una quota pari a 15 milioni per l'anno 2019 delle risorse di cui al presente articolo è destinata alle aree per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi della delibera del Consiglio dei ministri 8 novembre 2018, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 15 novembre 2018, n. 266, della Regione Veneto, per il ripristino delle imprese agricole e delle aree forestali, per il recupero e lo stoccaggio del legname e la vigilanza dello stesso, nonché a misure in favore delle imprese forestali volte a sostenere il prezzo del legno.
24-quater. 5. Bond, Caon, Martino.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Una quota pari a 50 milioni per l'anno 2019 delle risorse di cui al presente articolo è destinata alle aree per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi della delibera del Consiglio dei ministri 8 novembre 2018, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 15 novembre 2018, n. 266, della Regione Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige per il ripristino delle imprese agricole e delle aree forestali, per il recupero e lo stoccaggio del legname e la vigilanza dello stesso, nonché a misure in favore delle imprese forestali volte a sostenere il prezzo del legno.
24-quater. 6. Sandra Savino, Martino.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Per consentire il ripristino delle strutture turistiche, nelle aree per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi della delibera del Consiglio dei ministri 8 novembre 2018, i termini di adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi e di presentazione della relativa SCIA parziale previsti dalla lettera i) del comma 1122 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono rispettivamente prorogati al 31 dicembre 2019 e al 30 giugno 2019.
24-quater. 7. Bond, Sandra Savino.

  Dopo l'articolo 24-quater, aggiungere il seguente:
  Art. 24-quinquies. (Interventi urgenti in favore del Molo Lungo di Oneglia). 1. Al fine di garantire il tempestivo e urgente intervento per la ricostruzione e la messa in sicurezza del Molo Lungo di Oneglia della città di Imperia, interessato dagli eventi meteorologici del 29 e 30 ottobre 2018, al comune di Imperia sono attribuite risorse straordinarie in misura pari a 8 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 24-quater.
  2. In deroga a quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 24-quater, il trasferimento delle risorse di cui al comma 1 è determinato con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
24-quater. 02. Mulè.

ART. 25.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Stabilizzazione sgravi contributivi per giovani agricoltori)

  1. All'articolo 1, comma 117, primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «tra il 1o gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dal 1o gennaio 2019».
25. 01. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 641 inserire i seguenti:
  «641-bis. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI per le aziende turistiche che forniscono una pluralità di servizi alla stessa utenza, si tiene conto solo di quella parte dove viene effettuato il servizio principale.
  641-ter. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, prevede una riduzione tariffaria tenendo conto dell'effettiva apertura dell'attività nel corso dell'anno».
25. 02. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 732:
    1) dopo la parola: «giudiziari» aggiungere le parole: «e amministrativi»;
    2) dopo la parola: «data» sostituire le parole: «del 30 settembre 2013» con le seguenti: «del 23 ottobre 2018»;
    3) dopo le parole: «in favore dello Stato dei canoni» aggiungere le seguenti: «, imposte accessorie»;
   b) al comma 733 sostituire la parola: «2014» con la parola: «2019».

  2. Nelle more del riordino della materia previsto dall'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, fino al 31 dicembre 2019 è sospesa la riscossione coattiva ai sensi 3 del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dei canoni dovuti per effetto del comma 1 lettera b) punto 2.1 dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993 n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 1 comma 251 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché sono sospesi gli eventuali procedimenti amministrativi e i relativi effetti, avviati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio, la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone.
25. 03. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Riduzione del peso del debito degli enti locali)

  1. Negli anni 2019-2020, gli enti locali possono procedere all'estinzione anticipata, totale o parziale, di passività onerose derivanti dai mutui e prestiti obbligazionali, in essere al 31 dicembre 2018 con la Cassa Depositi e prestiti, con l'istituto per il credito sportivo e con altri istituti di credito, mediante la contrazione di nuovi mutui o con emissione di prestito obbligazionario, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi. Tale facoltà non comporta alcuna modifica in ordine alla durata originaria e all'ammontare del concorso statale eventualmente concesso sul mutuo. Il conseguimento della riduzione del valore finanziario deve essere realizzato in relazione alla singola posizione di mutuo.
  2. In deroga alla normativa vigente, limitatamente alle operazioni di estinzione anticipata di cui al comma 1, la riduzione del valore finanziario delle passività totali da conseguire all'atto dell'operazione è da considerare al netto del valore degli indennizzi dovuti per l'estinzione delle passività pregresse.
  3. L'indennizzo per l'estinzione anticipata dei mutui previsto dal comma 1, per la quota non coperta dal contributo dello Stato di cui all'articolo 9-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è escluso, per il periodo 2019-2020, dalle spese finali ai fini del conseguimento del saldo.
  4. In alternativa all'estinzione anticipata di cui ai commi precedenti, per il biennio 2019-2020, i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti possono differire il pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. nonché dall'istituto per il credito sportivo, la cui incidenza complessiva sulle entrate correnti medie dell'ultimo triennio disponibile sulla base dei certificati dei rispettivi rendiconti, comprensiva degli interessi, sia superiore al 12 per cento, agli anni immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, senza applicazione di sanzioni e interessi, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi e senza cumulo di pagamenti riferiti a più annualità nel medesimo esercizio finanziario. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate ulteriori modalità applicative, l'eventuale obbligo di richiesta da parte dei comuni, nonché l'entità e le modalità del ristoro a favore degli istituti concedenti i mutui. Per le finalità di cui ai periodi precedenti sono stanziati 20 milioni di euro per il 2017 e 20 milioni di euro per il 2018, mediante riduzioni di pari importo del fondo di cui all'articolo 1, comma 624, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
25. 04. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.

  1. All'articolo 3 del decreto-legge 5 ottobre 1993 n. 400, convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, dopo il comma 4, introdotto il seguente:
  «4-bis. Una quota pari al 50 per cento dei proventi dei canoni concessori di cui al presente articolo è introitata dalle regioni competenti per territorio e devoluta, per il 25 per cento, ai Comuni territorialmente interessati, in ragione dei costi sostenuti per la gestione amministrativa del demanio marittimo e le attività connesse e strumentali all'esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti nonché per le procedure di contenzioso».
25. 05. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Disposizioni in materia di incentivi per l'acquisto di autoveicoli ibridi ed elettrici)

  1. Al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo l'articolo 17-terdecies è aggiunto il seguente:

Art. 17-quaterdecies.
(Incentivi per l'acquisto di autoveicoli ibridi ed elettrici)

  1. A coloro che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, e immatricolano un veicolo ibrido o elettrico, e che consegnano per la rottamazione un veicolo di cui siano proprietari o utilizzatori, è riconosciuto:
   a) l'esenzione per 5 anni della tassa automobilistica di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni;
   b) un credito d'imposta nella misura del 20 per cento del prezzo di acquisto, la cui agevolazione non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

  2. Le agevolazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 spettano per i veicoli acquistati e immatricolati a partire dal 1o gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2022, a condizione che: a) il veicolo acquistato non sia stato già immatricolato in precedenza; b) il veicolo consegnato per la rottamazione sia intestato allo stesso soggetto intestatario di quest'ultimo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo.
  3. Per la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni previste dal presente articolo pari al limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello Stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2019, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 150 milioni di euro.
25. 06. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Disposizioni in materia di esenzione della tassa automobilistica per i veicoli di nuova immatricolazione)

  1. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale e al fine di incentivare la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, del parco automobilistico altamente inquinante, a coloro che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un autoveicolo immatricolato a partire dal 1o gennaio 2019 e che consegnano per la rottamazione un autoveicolo di cui siano proprietari o utilizzatori, immatricolato almeno nell'anno 2013, è riconosciuta:
   a) per tre anni, l'esenzione del pagamento della tassa automobilistica di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni e, nei casi previsti, della tassa automobilistica aggiuntiva di cui al comma 21, dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
   b) un credito d'imposta nella misura del 10 per cento del prezzo di acquisto, la cui agevolazione non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni;
   c) agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite massimo a pari a 50 milioni di euro, a partire dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
25. 07. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, materia di riforma delle banche di credito cooperativo)

  1. Al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1-bis aggiungere, in fine, il seguente periodo: «o in alternativa attraverso sistemi di tutela istituzionale di mutua protezione e garanzia tra le banche associate – IPS.»;
   b) all'articolo 31-bis A comma 3, il numero 2 è sostituito dal seguente:
«2. Nei casi di gravi, dissesto certificati dalla Banca d'Italia».
25. 08. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.

  1. All'articolo 35, primo comma, del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive integrazioni e modificazioni – Codice della Navigazione – dopo la parola: «mare» aggiungere le seguenti: «nonché quelle occupate da pertinenze e costruzioni regolarmente assentite destinate ad attività turistico ricreative».
  2. All'articolo 35 del regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 e successive integrazioni e modificazioni – Codice della Navigazione – dopo il primo comma aggiungere il seguente:
  «1. Ai beni esclusi dal demanio marittimo indicati al comma precedente si applica l'articolo 3, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001 n. 410».
25. 09. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.

  1. All'articolo 39 del regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 e successive integrazioni e modificazioni – Codice della Navigazione – aggiungere, in fine, il seguente comma:
  «La determinazione del canone contenuta nei provvedimenti di concessione deve intendersi definitiva e senza facoltà di conguaglio».
25. 010. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Modifica all'articolo 24-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di regime fiscale agevolato per le persone fisiche che trasferiscono la loro residenza in Italia e misure in favore delle famiglie e delle imprese)

  1. L'articolo 24-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è sostituito dal seguente:
  «Art. 24-bis. – (Opzione per l'imposta sostitutiva sul reddito complessivo delle persone fisiche con sede in Paesi esteri che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia). – 1. Le persone fisiche con sede in Paesi esteri, che trasferiscono la propria residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2, comma 2, possono optare per l'assoggettamento del reddito complessivo all'imposta sostitutiva, di cui al comma 2 del presente articolo, a condizione che non siano state fiscalmente residenti in Italia, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, per un tempo almeno pari a nove periodi d'imposta nel corso dei dieci precedenti l'inizio del periodo di validità dell'opzione.
  2. Per effetto dell'esercizio dell'opzione di cui al comma 1, è dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche determinata applicando sul reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, l'aliquota del 15 per cento. Anche in caso di esercizio dell'opzione, restano fermi, ove previsti ai fini delle imposte sul reddito, gli obblighi di applicazione delle ritenute alla fonte a titolo di acconto, ferma restando, previa comunicazione al sostituto di imposta dell'avvenuto esercizio dell'opzione, la loro applicazione nella medesima misura del 15 per cento in tutte le fattispecie previste. L'imposta è versata in un'unica soluzione entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi, al netto delle eventuali ritenute subite alla fonte a titolo di acconto. Per l'accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'imposta non è deducibile da nessun'altra imposta o contributo.
  3. L'opzione di cui al comma 1 deve essere esercitata entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ai sensi del comma 1 del presente articolo ed è efficace a decorrere da tale periodo d'imposta. Le persone fisiche di cui al comma 1 indicano nell'opzione la giurisdizione o le giurisdizioni in cui hanno avuto l'ultima residenza fiscale prima dell'esercizio di validità dell'opzione. L'Agenzia delle entrate trasmette tali informazioni, attraverso gli idonei strumenti di cooperazione amministrativa, alle autorità fiscali delle giurisdizioni indicate come luogo di ultima residenza fiscale prima dell'esercizio di validità dell'opzione.
  4. L'opzione di cui al comma 1 è revocabile e comunque cessa di produrre effetti decorsi quindici anni dal primo periodo d'imposta di validità dell'opzione. Gli effetti dell'opzione cessano in ogni caso nelle ipotesi di omesso o parziale versamento, in tutto o in parte, dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2 nella misura e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Sono fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d'imposta precedenti. La revoca o la decadenza dal regime precludono l'esercizio di una nuova opzione.
  5. Le maggiori entrate derivanti dal gettito complessivo dell'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche di cui al comma 2 a valere su quota parte, sono riservate all'erario e affluiscono al Ministero dell'economia e delle finanze, per essere destinate agli interventi per la riduzione del cuneo fiscale e per il finanziamento delle misure in favore della natalità. La restante parte eccedente è versata al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
  6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per la famiglia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione e la ripartizione quota parte dei contributi per le finalità di cui al comma 5.
  7. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
25. 011. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.

  1. È considerata impresa balneare italiana, caratterizzante l'utilizzo a scopi turistico ricreativi della costa italiana, l'impresa che esercita l'attività di conduzione dello stabilimento balneare e rientra nella definizione della micro o piccola impresa ai sensi del decreto del Ministero delle attività produttive 18 aprile 2005.
  2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e successive modificazioni e integrazioni le imprese balneari italiane, così come definite al comma 1, in quanto connotanti il paesaggio costiero, costituiscono un elemento del [patrimonio storico culturale e del tessuto sociale dello Stato italiano.
25. 012. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.

  1. All'articolo 120 della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni, le parole: «alloggiati nelle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni» sono sostituite con le seguenti: «delle imprese turistiche di cui all'articolo 4 dell'Allegato n. 1 del decreto legislativo del 23 maggio 2011 n. 79».
25. 013. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di mutui non erogati in attuazione dall'articolo 16, comma 17, della legge n. 41 del 1986)

  1. Le somme residue relative ai mutui finora non erogati in attuazione dall'articolo 16, comma 17, della legge n. 41 del 1986, concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa per il risanamento dei centri storici ed alla ricostruzione di opere pubbliche danneggiate e di alloggi da assegnare in locazione nei comuni della provincia di Salerno, già colpiti dal terremoto del 1980 e ulteriormente danneggiati dal nubifragio del novembre 1985, possono essere erogate ai Comuni interessati anche ai fini della realizzazione di opere di messa in sicurezza di zone a rischio di dissesto idrogeologico nel territorio comunale, previo parere favorevole del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
25. 014. Brunetta.

ART. 25-ter.

  Dopo l'articolo 25-ter, aggiungere il seguente:

Art. 25-ter.1.
(Istituzione della zona economica speciale «Parco degli Appennini Meridionali»)

  1. In coerenza con le deroghe previste dall'articolo 107 comma 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è istituita una zona economica speciale (ZES) denominata «Parco degli Appennini Meridionali» comprendente i Parchi nazionali della Campania, della Basilicata, della Calabria e della Puglia.
  2. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva il regolamento di gestione del Parco degli Appennini meridionali.
  3. In attuazione dell'articolo 7 della legge n. 394 del 1991, il Ministro dell'ambiente promuove l'autorizzazione dell'Unione europea per le Aree Protette insistenti nel Parco degli Appennini Meridionali, prevista dal decreto-legge n. 91 del 2017 per la promozione della Zone Economiche Speciali in attuazione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, approvata dal CIPE il 22 dicembre 2017, per la parte relativa alle seguenti aree strategiche: «arrestare la perdita di biodiversità», «garantire una gestione sostenibile delle risorse naturali» e «creare comunità e territori resilienti, custodire i paesaggi e i beni culturali».
  4. Il Ministro dell'Ambiente promuove l'autorizzazione in sede Europea per le Aree Protette, il Community Led Local Development CLLD, previsto dagli articoli 32-35 del Regolamento Europeo n. 1303 del 2013, quale strumento per lo sviluppo sostenibile locale di tipo partecipativo.
  5. Il Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua una «No-Tax-Area» per imprese e persone, con un reddito inferiore a 20 mila euro all'anno, residenti in comuni degli Appennini meridionali che hanno subito, negli ultimi dieci anni, uno spopolamento superiore al 40 per cento.
  6. Il Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dispone a favore dei pensionati mono reddito che vivono in Comuni degli Appennini meridionali, soggetti negli ultimi dieci anni a uno spopolamento superiore al 40 per cento, la non tax per le indennità pensionistiche inferiori a euro 1.200 mensili.
  7. Le comunità montane ricadenti in tutto o in parte nell'ambito del Parco degli Appennini meridionali, d'intesa con gli uffici dell'impiego promuovono e realizzano progetti per la manutenzione del territorio.
  8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004. n. 307.
25-ter. 01. Conte, Fassina, Pastorino.

ART. 25-octies.

  Al comma 1, dopo le parole: comune di Campione d'Italia aggiungere le seguenti: nonché per la riattivazione e riqualificazione di quella di Anzio;

  Conseguentemente:
    al comma 2, dopo le parole:
enti locali e territoriali della regione Lombardia aggiungere le seguenti: e della regione Lazio;
    sostituire la rubrica con la seguente: «Misure per il rilancio di Campione d'Italia e Anzio»;
25-octies. 1. Silvestroni, Osnato, Acquaroli.

ART. 25-novies.

  Sopprimerlo.
25-novies. 1. Fregolent, Fassino, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 25-novies.
(Modifiche all'imposta sulle transazioni finanziarie)

  1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 491, primo periodo premettere le parole: «In attesa dell'introduzione di una normativa europea, in via transitoria»;
   b) al medesimo comma 491, sostituire le parole: «Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato.» con le seguenti: «Per valore della transazione si intende il valore della singola operazione.», e sostituire le parole: «Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro» con le seguenti: «Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro»;
   c) dal comma 492, eliminare le parole: «che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma, che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 oche comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma» e sostituire le parole: «ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla presente legge» con le parole: «ad imposta con aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione»;
   d) dopo il comma 499, aggiungere il seguente: «499-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: »Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro.«;
   e) al comma 500, aggiungere, in fine, il seguente periodo: »Quanto previsto in via transitoria nei commi dal 491 al presente deve essere adeguato alla normativa europea in fase di definizione (proposta di direttiva COM (2013) 71), entro sei mesi dall'entrata in vigore di quest'ultima, prevedendo, in particolare l'introduzione del principio di emissione a complemento del più generale principio di residenza, onde limitare quanto più possibile i fenomeni di delocalizzazione degli istituti finanziari.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione delle modifiche introdotte all'imposta sulle transazioni finanziarie dal precedente comma 1.
  3. Le maggiori entrate provenienti dalle modifiche apportate all'imposta sulle transazioni finanziarie dal comma 1 del presente articolo confluiscono nel Fondo di cui al comma 140 dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
25-novies. 2. Pastorino, Boldrini, Fassina, Fornaro.

ART. 25-decies.

  Sopprimerlo.
25-decies. 100. Ungaro.

  Al comma 5, lettera b), sopprimere le parole da: La vendita a distanza dei prodotti a: e delle relative norme di attuazione.
25-decies. 1. Germanà, Pentangelo.

  Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
  10-bis. Entro il 1o luglio 2019 il Ministero dell'economia e delle finanze presenta, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto un programma esecutivo per l'eliminazione, a partire dal 1o gennaio 2020, dei sussidi ambientalmente dannosi identificati nel «Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli» di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. I risparmi derivanti dalla presente disposizione confluiscono nel Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
  10-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2019 e in anticipazione del comma 10-bis, sono eliminati tutti i regimi di favore alle accise sui combustibili fossili. È istituito un fondo per il credito di imposta per investimenti in riduzione dell'impatto ambientale nei settori coinvolti dal taglio degli sconti; il predetto fondo è alimentato, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con parte dei risparmi derivanti dalla misura di cui al presente comma per i primi tre anni.
25-decies. 101. Magi, Benedetti.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Entro il 1 luglio 2019 il Ministro dell'economia e delle finanze presenta, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, un programma esecutivo per l'eliminazione, a partire dal 1 gennaio 2020, dei sussidi ambientalmente dannosi identificati nel «Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli» di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A decorrere dal 1o gennaio 2019, sono eliminati comunque tutti i regimi di favore alle accise sui combustibili fossili. I risparmi derivanti confluiscono nell'istituendo Fondo per il credito di imposta per investimenti in riduzione dell'impatto ambientale nei settori coinvolti dal taglio degli sconti. Il predetto fondo è alimentato secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
25-decies. 102. Magi, Benedetti.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Entro il 10 luglio 2019, in base a tabelle elaborate dell'Enea che tengono conto delle emissioni di gas climalteranti legate ai comuni utilizzi dei prodotti energetici attraverso le tecnologie più diffuse, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ridefinisce le aliquote delle accise sul consumo finale di prodotti energetici per renderle proporzionati alle emissioni di gas serra medie relative al consumo di tali prodotti. Il valore di tali aliquote, per unità di emissione, sarà stabilito per il 2019 in misura tale da mantenere invariato il gettito complessivo. Dal 2020 il valore per unità di emissione delle accise dei prodotti energetici sarà pari al valore di mercato dei permessi ad emettere CO2 nell'ambito del sistema europeo ETS e comunque non inferiore a 30 euro/T di CO2. Tale valore minimo sarà aumentato di 2 euro/T all'anno per 5 anni. Le maggiori entrate di cui al presente comma alimentano il Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
25-decies. 103. Magi, Benedetti.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Entro il 1o luglio 2019, in base a tabelle elaborate dell'Enea che tengono conto delle emissioni di gas climalteranti legate ai comuni utilizzi dei prodotti energetici attraverso le tecnologie più diffuse, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ridefinisce le aliquote delle accise sul consumo finale di prodotti energetici per renderle proporzionati alle emissioni di gas serra medie relative al consumo di tali prodotti. Il valore di tali aliquote, per unità di emissione, sarà stabilito per il 2019 in misura tale da mantenere invariato il gettito complessivo. Dal 2020 il valore per unità di emissione delle accise dei prodotti energetici sarà pari al valore di mercato dei permessi ad emettere CO2 nell'ambito del sistema europeo ETS e comunque non inferiore a 30 euro/T di CO2. Tale valore minimo sarà aumentato di 2 euro/T all'anno per 5 anni. Le maggiori entrate di cui al presente comma alimentano l'istituendo Fondo per il credito di imposta per investimenti in riduzione dell'impatto ambientale. Il predetto Fondo è alimentato, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
25-decies. 104. Magi, Benedetti.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Al fine di ottemperare alle disposizioni del Regolamento UE 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, a decorrere dall'anno 2019 è concesso un credito di imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute relativamente alla certificazione aziendale e all'etichettatura dei prodotti biologici, nel limite di 5.000,00 euro annui.
  Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni.
  Per la verifica della corretta fruizione del credito d'imposta, il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo e l'Agenzia delle entrate effettuano controlli nei rispettivi ambiti di competenza secondo le modalità individuate dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni.
  Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni applicative necessarie all'attuazione del credito d'imposta, ivi comprese le modalità di verifica e controllo delle spese sostenute e della coerenza delle tasse, nonché le cause di decadenza e revoca del beneficio e le modalità di restituzione dell'importo di cui l'impresa ha fruito indebitamente.
25-decies. 105. Benedetti.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. A decorrere dall'anno 2019 è concesso un credito di imposta nella misura del 40 per cento delle spese per gli acquisti sostenuti, nel limite di 5.000,00 euro l'anno, per l'acquisto da parte delle imprese agricole, di prodotti fitosanitari ammessi in agricoltura biologica, di cui all'articolo 5 del Regolamento n. 889/2008, della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 834/ 2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli.
  Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni.
Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni applicative necessarie all'attuazione del credito d'imposta, ivi comprese le modalità di verifica e controllo delle spese sostenute e della coerenza delle tasse, nonché le cause di decadenza e revoca del beneficio e le modalità di restituzione dell'importo di cui l'impresa ha fruito indebitamente.
25-decies. 106. Benedetti.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. All'articolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «Ministero del Tesoro, sono sostituite dalle seguenti: »Ministero dell'Economia e delle Finanze«;
   b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
»Le disponibilità del Fondo sono ripartite entro il 31 marzo di ciascun anno con decreto del Ministro dell'economia e finanze di concerto con il Ministro dell'ambiente e tutela del territorio e del mare e del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, nel seguente modo:
   1) Il 30 per cento per il funzionamento e la conduzione dei centri recupero della fauna selvatica autorizzati e gestiti dalle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare;
   2) Il 30 per cento per la realizzazione di azioni di monitoraggio della fauna selvatica ad opera di Università, Istituti scientifici riconosciuti, Enti di gestione, di aree protette, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano;
   3) Il 40 per cento fra le associazioni venatorie nazionali riconosciute, in proporzione alla rispettiva, documentata consistenza associativa.
25-decies. 107. Benedetti.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Entro il 1o ottobre 2019 il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base di tabelle statistiche relative ai processi produttivi standard di tutte le categorie merceologiche rilevanti, propone un progetto di definizione dell'IVA, a parità di gettito atteso, sulla base delle emissioni di gas-serra relative alla produzione e al consumo dei beni.
25-decies. 108. Magi, Benedetti.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. All'articolo 21-bis dell'allegato B, annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernenti gli atti, i documenti e i registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, dopo le parole: «al settore agricolo» sono inserite le seguenti: «e ai settori della pesca e dell'acquacoltura»
25-decies. 109. Benedetti.

  Dopo l'articolo 25-decies, aggiungere il seguente:
  Art. 25-decies. 1. (Esenzione dalla Tassa sulle concessioni Governative sulla licenza di pesca). 1. La tassa sulle concessioni governative di cui all'articolo 8 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 641 è dovuta nella sola ipotesi del primo rilascio o rinnovo della licenza di pesca.
  2. La tassa di cui al comma 1 mantiene la sua validità temporale e non è pertanto dovuto il pagamento di una nuova tassa, in tutte le ipotesi di variazioni tecniche, anche sostanziali, apportate sulla licenza di pesca, anche laddove per dette variazioni si debba procedere al rilascio di un nuovo titolo.
25-decies. 0100. Benedetti.

  Dopo l'articolo 25-decies, aggiungere il seguente:
  Art. 25-decies. 1. (Esenzione dalla Tassa sulle concessioni governative sulla licenza di pesca). 1. La tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 8 della Tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 641, è dovuta ogni otto anni, indipendentemente dalla scadenza indicata nella licenza di pesca. È ammesso il pagamento tardivo oltre il termine di scadenza degli otto anni, entro i sei mesi successivi della scadenza stessa; in tal caso è applicata, a titolo di sanzione, una sovrattassa pari al 5 per cento dell'importo della tassa ordinaria.
  2. La tassa è altresì dovuta, prima della scadenza degli otto anni, soltanto nei casi di variazioni sostanziali della licenza di pesca che comportino l'adozione di un nuovo atto amministrativo. Nei casi indicati dal presente comma la nuova licenza resta in vigore per otto anni a decorrere dalla data del pagamento della medesima tassa.
  3. Ferma restando la scadenza prevista della licenza, la tassa di concessione governativa sulla licenza di pesca non è dovuta in caso di cambio di armatore, se il passaggio avviene tra la cooperativa di pesca ed i suoi soci o viceversa, nonché fra soci appartenenti alla medesima cooperativa di pesca, durante il periodo di vigenza della licenza.
  4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per il rilascio delle licenze di pesca, le modifiche e i rinnovi, i criteri di valutazione, le variazioni sostanziali di cui al precedente comma 2 che comportano il rilascio di una nuova licenza, le procedure ed i tempi relativi.
  5. Nel caso di procedura amministrativa relativa al rilascio di nuova licenza di pesca, l'interessato, dopo l'acquisizione al procedimento dell'istanza redatta ai sensi delle pertinenti norme in materia, è temporaneamente abilitato all'esercizio dell'attività di pesca, nelle more della conclusione del procedimento. Ai fini di eventuali controlli delle Autorità di controllo è sufficiente esibire copia dell'istanza già presentata.
25-decies. 0101. Benedetti.

ART. 25-undecies.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 49-bis, primo periodo, dopo le parole: per la cessione del diritto di proprietà, aggiungere le seguenti: ovvero per la cessione del diritto di superficie.
25-undecies. 1. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 49-bis, primo periodo, sostituire le parole da: con atto pubblico fino a: dei registri immobiliari con le seguenti: con convenzione in forma pubblica stipulata a richiesta del singolo proprietario e soggetta a trascrizione.

  Conseguentemente:
    al medesimo capoverso 49-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di cessione delle unità abitative e delle loro pertinenze in violazione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione e in difetto di convenzione ai sensi delle disposizioni dei periodi precedenti, il cedente o il cessionario possono stipulare a loro richiesta una convenzione di regolarizzazione con il comune versando l'importo previsto per la rimozione del vincolo del prezzo massimo di cessione come determinato ai sensi dei periodi precedenti maggiorato di una penale pari al 15 per cento del suddetto importo;
    alla lettera b), sostituire il capoverso 49-quater, con il seguente:
  «49-quater. In caso di sottoscrizione di convenzioni di regolarizzazione di cessioni di unità abitative e loro pertinenze avvenute in violazione dei vincoli del prezzo massimo di cessione, i cessionari non possono richiedere la restituzione delle somme eccedenti il vincolo di prezzo e, se ne hanno ottenuto il pagamento, sono tenuti alla restituzione, fatto salvo il diritto al rimborso della somma versata per la rimozione dei vincoli di prezzo e le relative maggiorazioni, in caso la regolarizzazione sia avvenuta su richiesta della parte cessionaria».
25-undecies. 2. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine della determinazione dell'importo dovuto annualmente, è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri una commissione paritetica per l'applicazione dell'IMU – Imposta Municipale Unica – sugli immobili di proprietà della Santa sede. La Commissione è composta da tre membri nominati di concerto dal Presidente del Consiglio dei ministri e dalla Santa sede. La Commissione si determina anche in merito a eventuali arretrati, stabilendo le modalità di versamento degli importi dovuti, che comunque devono essere versati entro e non oltre il 30 settembre 2019.
25-undecies. 100. Benedetti.

  Dopo l'articolo 25-undecies, aggiungere il seguente:

Art. 25-duodecies.
(Stabilizzazione sgravi contributivi per giovani agricoltori)

  All'articolo 1, comma 117 primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «tra il 1o gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dal 1o gennaio 2019».
25-undecies. 01. Gadda.

  Dopo l'articolo 25-undecies, aggiungere il seguente:

Art. 25-duodecies.
(Disposizioni finalizzate al rientro dell'emergenza derivante dal sisma che colpito il territorio abruzzese il 6 aprile 2009)

  1. La disposizione di cui al secondo periodo del comma 28 dell'articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183 è interpretata nel senso che il diritto alla riduzione del 40 per cento dell'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni, al netto dei versamenti già eseguiti, è riconosciuto a decorrere dal 14 novembre 2011.
25-undecies. 05. Martino.

  Dopo l'articolo 25-undecies, aggiungere il seguente:

Art. 25-duodecies.
(Disposizioni finalizzate al rientro dell'emergenza derivante dal sisma che colpito il territorio abruzzese il 6 aprile 2009)

  1. Al comma 28, articolo 33, della legge 12 novembre 2011, n. 183, aggiungere in fine il seguente periodo: «il diritto alla riduzione del 40 per cento dell'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni, al netto dei versamenti già eseguiti, è riconosciuto a partire dalla data di pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale».
25-undecies. 06. Martino.

  Dopo l'articolo 25-undecies, aggiungere il seguente:

Art. 25-duodecies.
(Disposizioni finalizzate al rientro dell'emergenza derivante dal sisma che colpito il territorio abruzzese il 6 aprile 2009)

  1. In relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, al Comune dell'Aquila è assegnato un contributo straordinario di 2,4 milioni di euro per l'anno 2018, destinato a compensare le minori entrate connesse alla esenzione dal regime impositivo dell'imposta municipale propria, ai sensi dell'articolo 4, comma 5-octies, decreto-legge n. 16 del 2012, convertivo, dalla legge n. 44 del 2012.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 2, 4 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre del 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 come rifinanziato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205.
25-undecies. 07. Martino.

  Dopo l'articolo 25-undecies, aggiungere il seguente:

Art. 25-duodecies.
(Disposizioni finalizzate al rientro dell'emergenza derivante dal sisma che colpito il territorio abruzzese il 6 aprile 2009)

  1. In relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma dei 6 aprile 2009, per l'anno 2018 al Comune dell'Aquila è assegnato un contributo straordinario di 2,1 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e successivi rifinanziamenti, e con le modalità ivi previste, destinato ad integrare le risorse stanziate per le finalità di cui all'articolo 1, comma 448, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 2,1 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre del 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 come rifinanziato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205.
25-undecies. 08. Martino.

  Dopo l'articolo 25-undecies, aggiungere il seguente:

Art. 25-duodecies.
(Disposizioni finalizzate al rientro dell'emergenza derivante dal sisma che colpito il territorio abruzzese il 6 aprile 2009)

  1. Al fine di garantire gli equilibri finanziari anche in sede di definizione di alcune posizioni debitorie consolidatesi nel periodo dell'emergenza sisma, al Comune dell'Aquila è riconosciuta la facoltà di applicare l'avanzo di amministrazione riaccertato per finanziare specifici interventi nei sensi di cui all'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000 e successive modificazioni e integrazioni e ciò considerando le relative spese come neutre ai fini dei saldi di finanza pubblica.
25-undecies. 09. Martino.

  Dopo l'articolo 25-undecies, aggiungere il seguente:

Art. 25-duodecies.
(Disposizioni finalizzate al rientro dell'emergenza derivante dal sisma che colpito il territorio abruzzese il 6 aprile 2009)

  1. Al fine di garantire gli equilibri finanziari del Comune dell'Aquila, nei confronti dell'Ente Locale l'importo del Fondo di Solidarietà Comunale spettante per il 2018 è riconfermato nella misura prevista per l'esercizio 2017.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede per l'anno 2018 mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre del 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 come rifinanziato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205.
25-undecies. 010. Martino.

ART. 26.

  Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Le predette risorse, nel rispetto degli obiettivi programmatici della manovra di finanza pubblica, sono annualmente utilizzate, dall'esercizio successivo a quello di assegnazione al predetto Fondo, per incrementare, nei limiti delle disponibilità del Fondo stesso, fermo restando il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, in ugual misura, da un lato, le deduzioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), numeri 2) e 3), e comma 4-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e le detrazioni di cui all'articolo 13, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e, dall'altro lato, le detrazioni di cui al citato articolo 13, commi 1, 3 e 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
26. 2. Colaninno, Fregolent, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

  Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Le predette risorse, nel rispetto degli obiettivi programmatici della manovra di finanza pubblica, sono annualmente utilizzate, dall'esercizio successivo a quello di assegnazione al predetto Fondo, per accelerare il rimborso da parte dell'amministrazione finanziaria delle imposte e delle ritenute che il contribuente ha versato o subito in misura superiore al dovuto, o di un eventuale credito che si è configurato in suo favore in seguito alla presentazione di una dichiarazione dei redditi.
26. 3. Librandi, Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Mancini, Topo, Ungaro.

  Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Le predette risorse, nel rispetto degli obiettivi programmatici della manovra di finanza pubblica, sono attribuite al Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies della legge 24 febbraio 1992, n. 225, al fine di assicurare, nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi e indispensabili fabbisogni, gli interventi nelle regioni colpite dagli eventi alluvionali nei mesi di ottobre e novembre 2018 e per gli interventi di messa in sicurezza dei territori maggiormente esposti al rischio di dissesto idrogeologico.
26. 1. Colaninno, Fregolent, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

  Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Le predette risorse, nel rispetto degli obiettivi programmatici della manovra di finanza pubblica, sono annualmente utilizzate per accelerare gli interventi nella città di Genova a seguito del crollo del Ponte Morandi, con priorità per gli interventi a sostegno dei cittadini e delle imprese, per il rilancio economico del Porto e la messa in sicurezza ambientale della città.
26. 4. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Disposizioni di coordinamento per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e di Bolzano)

  1. Restano ferme le quote di devoluzione e il gettito dei tributi spettanti alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché agli enti locali dei relativi territori, secondo i rispettivi statuti speciali e le relative norme di attuazione.
26. 01. Osnato, Acquaroli, Zucconi.

ART. 26-bis

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le disposizioni del presente Decreto sono applicabili, altresì, alla Regione Autonoma della Sardegna, fatti salvi gli effetti conseguenti alla comunicazione che il Governo invierà all'Unione Europea relativa all'attivazione della Zona Franca sull'intero territorio regionale.
26-bis. 1. Deidda, Osnato, Acquaroli, Ferro.

  Dopo l'articolo 26-bis, aggiungere il seguente:

  Art. 26-ter. (Disposizioni in materia di fiscalità speciale per Comuni ad alta marginalità socio-economica) 1. Ai fini del contrasto alla desertificazione commerciale è disposto l'azzeramento delle imposte per imprese ed esercizi commerciali dei piccoli comuni identificati con successivo provvedimento del Ministero competente in base a criteri di altitudine, densità di popolazione e numero di attività economiche.
26-bis. 0100. Ciaburro, Caretta.